ISSN 1977-0707 |
||
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 39 |
|
Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
58° anno |
|
|
Rettifiche |
|
|
* |
|
|
|
(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
14.2.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 39/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2015/229 DEL CONSIGLIO
del 12 febbraio 2015
che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,
vista la decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (1),
vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio (2) attua le misure previste dalla decisione 2010/413/PESC. |
(2) |
Il 12 febbraio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/236 (3), che modifica la decisione 2010/413/PESC, al fine di prorogare fino al 30 giugno 2015 l'esenzione di cui all'articolo 20, paragrafo 14, di tale decisione relativa agli atti e alle transazioni compiuti con riguardo alle entità elencate nella misura necessaria all'esecuzione degli obblighi derivanti da contratti conclusi prima del 23 gennaio 2012 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali obblighi, se la fornitura di petrolio greggio e di prodotti petroliferi iraniani o i proventi derivati dalla loro fornitura corrispondono al rimborso di importi insoluti con riguardo a contratti conclusi prima del 23 gennaio 2012 a persone o entità situati nel territorio degli Stati membri o sotto la loro giurisdizione, ove detti contratti prevedano specificamente tali rimborsi. |
(3) |
Poiché tale misura in questione rientra nell'ambito di applicazione del trattato, la sua attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri. |
(4) |
Occorre pertanto modificare opportunamente il regolamento (UE) n. 267/2012, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All'articolo 28 bis, lettera b), del regolamento (UE) n. 267/2012, le parole «fino al 31 dicembre 2014» sono sostituite da «fino al 30 giugno 2015».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2015
Per il Consiglio
Il presidente
E. RINKĒVIČS
(1) GU L 195 del 27.7.2010, pag. 39.
(2) Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88 del 24.3.2012, pag. 1).
(3) Cfr. pagina 18 della presente Gazzetta ufficiale.
14.2.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 39/3 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/230 DEL CONSIGLIO
del 12 febbraio 2015
che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (1), in particolare l'articolo 46, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 23 marzo 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 267/2012. |
(2) |
Con sentenza del 12 dicembre 2013 nella causa T-58/12, il Tribunale dell'Unione europea ha annullato la decisione del Consiglio volta a inserire Gholam Golparvar, Ghasem Nabipour, Mansour Eslami, Mohamad Talai, Mohammad Fard, Alireza Ghezelayagh, Hassan Zadeh, Mohammad Pajand, Ahmad Sarkandi, Seyed Rasool e Ahmad Tafazoly nell'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012. |
(3) |
È opportuno inserire nuovamente Gholam Golparvar nell'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive, sulla base di nuove motivazioni. |
(4) |
Con sentenza del 3 luglio 2014 nella causa T-565/12, il Tribunale dell'Unione europea ha annullato la decisione del Consiglio volta a inserire la National Iranian Tanker Company nell'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012. |
(5) |
È opportuno inserire nuovamente la National Iranian Tanker Company nell'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive, sulla base di nuove motivazioni. |
(6) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 267/2012, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2015
Per il Consiglio
Il presidente
E. RINKĒVIČS
(1) GU L 88 del 24.3.2012, pag. 1.
ALLEGATO
I. |
L'entità indicata in appresso è inserita nell'elenco riportato nella parte I dell'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012: I. Persone ed entità coinvolte in attività nucleari o relative a missili balistici e persone ed entità che forniscono sostegno al governo dell'Iran B. Entità
|
II. |
La persona indicata in appresso è inserita nell'elenco riportato nella parte III dell'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012: III. Società di navigazione della Repubblica islamica dell'Iran (Islamic Republic of Iran Shipping Lines — IRISL) A. Persona
|
14.2.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 39/5 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/231 DELLA COMMISSIONE
dell'11 febbraio 2015
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 720/2014 relativo all'attribuzione di diritti di importazione per le domande presentate per il periodo dal 1o luglio 2014 al 30 giugno 2015 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 431/2008 per le carni bovine congelate e che stabilisce i quantitativi supplementari da assegnare
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 188, paragrafi 1 e 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 720/2014 della Commissione (2) ha stabilito un coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi dei diritti di importazione richiesti per il periodo dal 1o luglio 2014 al 30 giugno 2015 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 431/2008 della Commissione (3) per le carni bovine congelate. |
(2) |
In seguito alla pubblicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 720/2014, il Regno Unito ha informato la Commissione di un errore amministrativo che ha portato alla notifica di una quantitativo superiore al quantitativo effettivamente richiesto. Il fatto di tenere conto del quantitativo effettivamente richiesto comporta l'aumento del coefficiente di attribuzione e dei diritti d'importazione da assegnare a tutti gli operatori interessati. |
(3) |
Si dovrebbe quindi modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 720/2014. |
(4) |
È opportuno stabilire norme in merito all'attribuzione dei diritti di importazione supplementari che risultano per gli operatori. |
(5) |
Data la necessità di assegnare i diritti di importazione supplementari non appena possibile, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 720/2014, la percentuale «27,09851 %» è sostituita dalla percentuale «28,237983 %».
Articolo 2
Entro e non oltre il 9 marzo 2015, gli Stati membri assegnano i diritti di importazione supplementari risultanti dalla modifica introdotta dall'articolo 1 («diritti di importazione supplementari») agli operatori che abbiano richiesto e cui siano stati assegnati diritti di importazione a norma del regolamento (CE) n. 431/2008 per il periodo contingentale dal 1o luglio 2014 al 30 giugno 2015.
I diritti di importazione supplementari da assegnare a tali operatori ammontano all'1,139473 % dei quantitativi richiesti.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 2015
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 720/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'attribuzione di diritti di importazione per le domande presentate per il periodo dal 1o luglio 2014 al 30 giugno 2015 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 431/2008 per le carni bovine congelate (GU L 190 del 28.6.2014, pag. 65).
(3) Regolamento (CE) n. 431/2008 della Commissione, del 19 maggio 2008, relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario di importazione per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91 (GU L 130 del 20.5.2008, pag. 3).
14.2.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 39/7 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/232 DELLA COMMISSIONE
del 13 febbraio 2015
che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva composti di rame
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare la seconda alternativa di cui all'articolo 21, paragrafo 3, e l'articolo 78, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2009/37/CE della Commissione (2) ha incluso i composti di rame come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3) a condizione che gli Stati membri interessati garantiscano che il notificante, su richiesta del quale i composti di rame sono stati inseriti in tale allegato, fornisca ulteriori informazioni di conferma sul rischio da inalazione e sulla valutazione del rischio per gli organismi non bersaglio e per il suolo e l'acqua. |
(2) |
Le sostanze attive incluse nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nella parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (4). |
(3) |
Il notificante ha presentato, entro i termini previsti, allo Stato membro relatore, la Francia, informazioni supplementari sotto forma di studi sul rischio da inalazione e sulla valutazione del rischio per gli organismi non bersaglio e per il suolo e l'acqua. |
(4) |
La Francia ha valutato le informazioni supplementari fornite dal notificante. L'8 giugno 2012 essa ha presentato la sua valutazione, sotto forma di addendum al progetto di relazione di valutazione, agli altri Stati membri, alla Commissione e all'Autorità europea per la sicurezza alimentare, di seguito denominata «l'Autorità». |
(5) |
La Commissione ha consultato l'Autorità, la quale ha presentato il suo parere sulla valutazione del rischio dei composti di rame il 22 maggio 2013 (5). |
(6) |
La Commissione ha invitato il notificante a presentare osservazioni sul rapporto di riesame relativo ai composti di rame. |
(7) |
Alla luce delle informazioni supplementari fornite dal notificante, la Commissione ha ritenuto che le ulteriori informazioni di conferma richieste non fossero state fornite integralmente e che, in particolare, la disposizione specifica della parte A, riga 277, dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, riguardante i programmi di monitoraggio della contaminazione da rame, non sia sufficiente per trarre conclusioni sulla valutazione del rischio ambientale. |
(8) |
Si conferma che la sostanza attiva composti di rame va considerata approvata a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009. In particolare, è opportuno esigere che il notificante presenti alla Commissione, all'Autorità ed agli Stati membri un programma di monitoraggio per le zone in cui la contaminazione da rame del suolo e dell'acqua (compresi i sedimenti) costituisce o può diventare un problema, al fine di verificare se sono necessarie ulteriori limitazioni dell'impiego per impedire qualsiasi effetto ambientale inaccettabile. Dovrebbero essere presentati anche i risultati di tale programma di monitoraggio. |
(9) |
I tenori massimi di alcuni metalli pesanti fissati nella parte A, riga 277, dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 sono stati indicati per errore con un'unità di misura errata rispetto a quelli fissati nelle rispettive specifiche FAO. È quindi opportuno rettificare il tenore massimo fissato nell'allegato di tale regolamento di esecuzione. |
(10) |
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. |
(11) |
È opportuno concedere agli Stati membri il tempo necessario per modificare o revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti composti di rame. |
(12) |
Per quanto riguarda i prodotti fitosanitari contenenti composti di rame, qualora gli Stati membri concedano un periodo di tolleranza in conformità all'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, tale periodo dovrebbe scadere entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. |
(13) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica del regolamento di esecuzione(UE) n. 540/2011
La parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificata conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Misure transitorie
In conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri modificano o revocano, se del caso, le autorizzazioni esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti composti di rame come sostanza attiva entro il 6 settembre 2015.
Articolo 3
Periodo di tolleranza
L'eventuale periodo di tolleranza concesso dagli Stati membri a norma dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 è il più breve possibile e scade il 6 settembre 2016.
Articolo 4
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
(2) Direttiva 2009/37/CE della Commissione, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'inclusione delle sostanze attive clormequat, composti di rame, propaquizafop, quizalofop-P, teflubenzurone e zeta-cipermetrina (GU L 104 del 24.4.2009, pag. 23).
(3) Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).
(5) Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of confirmatory data submitted for the active substance Copper (I), copper (II) variants namely copper hydroxide, copper oxychloride, tribasic copper sulfate, copper (I) oxide, Bordeaux mixture (Conclusioni sull'esame inter pares della valutazione del rischio, come antiparassitario, dei dati di conferma forniti per la sostanza attiva varianti di rame (I e II), cioè idrossido di rame, ossicloruro di rame, solfato di rame tribasico, ossido di rame (I), poltiglia bordolese). EFSA Journal 2013;11(6):3235, 40 pp. doi:10.2903/j.efsa.2013.3235. Disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm
ALLEGATO
Nella parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, la riga 277 relativa alla sostanza attiva composti di rame è sostituita dalla seguente:
Numero |
Nome comune, numeri d'identificazione |
Denominazione IUPAC |
Purezza |
Data di approvazione |
Scadenza dell'approvazione |
Disposizioni specifiche |
||||||||
«277 |
Composti di rame: |
|
|
1o dicembre 2009 |
31 gennaio 2018 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli impieghi come battericida e fungicida. PARTE B Nel valutare le domande di autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti rame per impieghi diversi dall'applicazione sui pomodori nelle serre, gli Stati membri prestano particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009 e provvedono affinché le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio di detta autorizzazione. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sui composti di rame, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata il 23 gennaio 2009 dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. In questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione:
I notificanti presentano alla Commissione, all'Autorità ed agli Stati membri un programma di monitoraggio per le zone vulnerabili in cui la contaminazione da rame del suolo e dell'acqua (compresi i sedimenti) costituisce o può diventare un problema. Tale programma di monitoraggio va presentato entro il 31 luglio 2015. I risultati provvisori del programma di monitoraggio vanno presentati in una relazione provvisoria allo Stato membro relatore, alla Commissione e all'Autorità entro il 31 dicembre 2016. I risultati finali vanno presentati entro il 31 dicembre 2017.» |
||||||||
Idrossido di rame N. CAS 20427-59-2 N. CIPAC 44.305 |
Idrossido di rame (II) |
≥ 573 g/kg |
||||||||||||
Ossicloruro di rame N. CAS 1332-65-6 o 1332-40-7 N. CIPAC 44.602 |
Ossicloruro di rame |
≥ 550 g/kg |
||||||||||||
Ossido di rame N. CAS 1317-39-1 N. CIPAC 44.603 |
Ossido di rame |
≥ 820 g/kg |
||||||||||||
Poltiglia bordolese N. CAS 8011-63-0 N. CIPAC 44.604 |
Non attribuito |
≥ 245 g/kg |
||||||||||||
Solfato di rame tribasico N. CAS 12527-76-3 N. CIPAC 44.306 |
Non attribuito |
≥ 490 g/kg Le seguenti impurezze presentano problemi tossicologici e non devono superare i livelli sottoindicati (espressi in g/g):
|
14.2.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 39/11 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/233 DELLA COMMISSIONE
del 13 febbraio 2015
che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le valute nelle quali vi è una definizione estremamente restrittiva di stanziabilità presso la banca centrale ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 416, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 416, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 impone agli enti di segnalare come attività liquide le attività che soddisfano determinate condizioni. Ai sensi del terzo comma del medesimo articolo, può derogarsi alla condizione che le attività siano garanzie ammissibili per operazioni di finanziamento ordinarie della banca centrale di uno Stato membro o della banca centrale di un paese terzo per le attività liquide detenute per soddisfare deflussi di liquidità in una valuta nella quale vi è una definizione estremamente restrittiva di stanziabilità presso la banca centrale. |
(2) |
Riconoscendo l'importanza che il regolamento (UE) n. 575/2013 attribuisce alla stanziabilità presso la banca centrale nella qualificazione di un'attività come attività liquida, l'elenco delle valute nelle quali vi è una definizione estremamente restrittiva di stanziabilità presso la banca centrale deve essere limitato alle valute in cui la stanziabilità presso la banca centrale si limita al debito dell'amministrazione centrale e al debito emesso dalla banca centrale e non si estende ad altre attività comprendenti attività liquide conformemente ai requisiti supplementari di cui agli articoli 416 e 417 dello stesso regolamento. |
(3) |
L'Autorità bancaria europea (ABE) ha effettuato una valutazione basata sulle migliori conoscenze disponibili fornite dalle autorità competenti degli Stati membri sulla stanziabilità presso la banca centrale di determinate valute. Nel caso della Bulgaria, la valutazione ha indicato che la banca centrale non estende liquidità agli enti se non in circostanze eccezionali. In caso di insorgenza di un rischio di liquidità che potrebbe pregiudicare la stabilità del sistema bancario, la Banca centrale di Bulgaria può estendere alla banca solvente crediti denominati in lev con scadenza non superiore a tre mesi, purché pienamente garantiti da oro, valute estere o altre attività altamente liquide. Di conseguenza, il lev bulgaro deve essere considerato una valuta con una definizione estremamente restrittiva di stanziabilità presso la banca centrale. |
(4) |
Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'ABE ha presentato alla Commissione. |
(5) |
L'ABE ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le valute nelle quali vi è una definizione estremamente restrittiva di stanziabilità presso la banca centrale che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 416, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013 sono indicate nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).
ALLEGATO
Lev bulgaro (BGN).
14.2.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 39/13 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/234 DELLA COMMISSIONE
del 13 febbraio 2015
recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 per quanto attiene all'importazione temporanea di mezzi di trasporto destinati a essere usati da persone fisiche residenti sul territorio doganale dell'Unione
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (1), in particolare l'articolo 247,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (2) istituisce la possibilità di importare temporaneamente nel territorio doganale dell'Unione mezzi di trasporto destinati a essere usati da persone fisiche in detto territorio a talune condizioni. |
(2) |
Alcuni incidenti hanno recentemente dimostrato l'abuso dell'importazione temporanea di mezzi di trasporto. |
(3) |
È necessario modificare il regolamento (CEE) n. 2454/93 al fine di escludere la possibilità di tali abusi. |
(4) |
Onde evitare oneri doganali causati dall'assenza di informazioni in merito alle nuove disposizioni, è opportuno stabilire un periodo affinché gli Stati membri e la Commissione informino il pubblico della nuova situazione giuridica. |
(5) |
È pertanto necessario modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2454/93. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All'articolo 561 del regolamento (CEE) n. 2454/93, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'esonero totale dai dazi all'importazione è concesso per i mezzi di trasporto adibiti ad uso commerciale o privato da una persona fisica stabilita nel territorio doganale dell'Unione e alle dipendenze del proprietario, del locatario o dell'affittuario dei mezzi di trasporto stabilito fuori dello stesso territorio.
L'uso privato dei mezzi di trasporto è consentito per i tragitti fra il posto di lavoro e il luogo di residenza del dipendente o al fine di svolgere mansioni professionali proprie previste dal contratto di lavoro.
Su richiesta delle autorità doganali, la persona che utilizza il mezzo di trasporto presenta una copia del contratto di lavoro.»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2015.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).
14.2.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 39/15 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/235 DELLA COMMISSIONE
del 13 febbraio 2015
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 2015
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
EG |
140,4 |
IL |
91,3 |
|
MA |
85,1 |
|
TR |
103,8 |
|
ZZ |
105,2 |
|
0707 00 05 |
EG |
191,6 |
JO |
217,9 |
|
TR |
194,6 |
|
ZZ |
201,4 |
|
0709 91 00 |
EG |
57,5 |
ZZ |
57,5 |
|
0709 93 10 |
MA |
209,9 |
TR |
235,6 |
|
ZZ |
222,8 |
|
0805 10 20 |
EG |
46,2 |
IL |
68,1 |
|
MA |
54,3 |
|
TN |
53,2 |
|
TR |
67,6 |
|
ZZ |
57,9 |
|
0805 20 10 |
IL |
132,5 |
MA |
108,2 |
|
ZZ |
120,4 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
EG |
97,1 |
IL |
150,1 |
|
JM |
116,6 |
|
MA |
128,7 |
|
TR |
80,0 |
|
ZZ |
114,5 |
|
0805 50 10 |
TR |
55,3 |
ZZ |
55,3 |
|
0808 10 80 |
BR |
68,3 |
CL |
94,3 |
|
CN |
119,5 |
|
MK |
22,6 |
|
US |
191,3 |
|
ZZ |
99,2 |
|
0808 30 90 |
CL |
163,8 |
ZA |
100,6 |
|
ZZ |
132,2 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
DECISIONI
14.2.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 39/18 |
DECISIONE 2015/236/PESC DEL CONSIGLIO
del 12 febbraio 2015
che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
vista la decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (1), in particolare l'articolo 23,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 26 luglio 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/413/PESC. |
(2) |
La decisione 2010/413/PESC consente, tra l'altro, di dare esecuzione ad obblighi derivanti da contratti conclusi prima del 23 gennaio 2012 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali obblighi, se la fornitura di petrolio greggio e di prodotti petroliferi iraniani o i proventi derivati dalla loro fornitura corrispondono al rimborso di importi insoluti con riguardo a contratti conclusi prima del 23 gennaio 2012 a persone o entità situati nel territorio degli Stati membri o sotto la loro giurisdizione, ove detti contratti prevedano specificamente tali rimborsi. |
(3) |
La decisione 2010/413/PESC stabilisce inoltre che le misure di congelamento dei beni ivi previste non si applicano agli atti e alle transazioni compiuti con riguardo alle entità elencate all'allegato II di tale decisione nella misura necessaria all'esecuzione, fino al 31 dicembre 2014, dei pertinenti obblighi. |
(4) |
Il Consiglio ritiene che tale esenzione debba essere prorogata fino al 30 giugno 2015. |
(5) |
È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare misure previste nella presente decisione. |
(6) |
Con sentenza del 12 dicembre 2013 nella causa T-58/12, il Tribunale dell'Unione europea ha annullato la decisione del Consiglio volta a inserire Gholam Golparvar, Ghasem Nabipour, Mansour Eslami, Mohamad Talai, Mohammad Fard, Alireza Ghezelayagh, Hassan Zadeh, Mohammad Pajand, Ahmad Sarkandi, Seyed Rasool e Ahmad Tafazoly nell'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell'allegato II della decisione 2010/413/PESC. |
(7) |
È opportuno inserire nuovamente Gholam Golparvar nell'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive, sulla base di nuove motivazioni. |
(8) |
Con sentenza del 3 luglio 2014 nella causa T-565/12, il Tribunale dell'Unione europea ha annullato la decisione del Consiglio volta a inserire la National Iranian Tanker Company nell'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell'allegato II della decisione 2010/413/PESC. |
(9) |
È opportuno inserire nuovamente la National Iranian Tanker Company nell'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive, sulla base di nuove motivazioni. |
(10) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2010/413/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'articolo 20, paragrafo 14, della decisione 2010/413/PESC è sostituito dal seguente:
«14. I paragrafi 1 e 2 non si applicano agli atti e alle transazioni compiuti con riguardo alle entità elencate all'allegato II nella misura necessaria all'esecuzione, fino al 30 giugno 2015, degli obblighi di cui all'articolo 3 quater, paragrafo 2, a condizione che tali atti e transazioni siano stati preventivamente autorizzati, caso per caso, dallo Stato membro in questione. Lo Stato membro in questione comunica agli altri Stati membri e alla Commissione la sua intenzione di concedere un'autorizzazione.»
Articolo 2
L'allegato II della decisione 2010/413/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2015
Per il Consiglio
Il presidente
E. RINKĒVIČS
(1) GU L 195 del 27.7.2010, pag. 39.
ALLEGATO
I. |
L'entità indicata in appresso è inserita nell'elenco riportato nella parte I dell'allegato II della decisione 2010/413/PESC: I. Persone ed entità coinvolte in attività nucleari o relative a missili balistici e persone e entità che forniscono sostegno al governo dell'Iran. B. Entità
|
II. |
La persona indicata in appresso è inserita nell'elenco riportato nella parte III dell'allegato II della decisione 2010/413/PESC: III. Società di navigazione della Repubblica islamica dell'Iran (Islamic Republic of Iran Shipping Lines — IRISL) A. Persona
|
14.2.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 39/21 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/237 DELLA COMMISSIONE
del 12 febbraio 2015
che modifica la decisione di esecuzione 2014/237/UE relativa a misure volte a impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di organismi nocivi per quanto riguarda alcuni prodotti ortofrutticoli originari dell'India
[notificata con il numero C(2015) 662]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, terza frase,
considerando quanto segue:
(1) |
Alla luce delle carenze individuate nel corso degli audit svolti in India dalla Commissione nel 2010 e nel 2013 nonché dell'elevato numero di intercettazioni di organismi nocivi su alcuni vegetali e prodotti vegetali di origine indiana in quel periodo, la Commissione ha vietato, con la decisione di esecuzione 2014/237/UE (2), l'importazione dei cinque prodotti più frequentemente intercettati a causa della presenza di organismi nocivi, compresi i vegetali di Mangifera L., ad eccezione delle sementi. |
(2) |
L'audit effettuato dalla Commissione in India dal 2 al 12 settembre 2014 ha rivelato notevoli miglioramenti nel sistema di certificazione fitosanitaria delle esportazioni di tale paese. |
(3) |
L'India ha altresì assicurato che sono disponibili misure tecniche adeguate per garantire che l'esportazione di vegetali di Mangifera L., ad eccezione delle sementi, originari dell'India sia esente da organismi nocivi. |
(4) |
In tale contesto si è concluso che il rischio di introdurre organismi nocivi nell'Unione attraverso l'importazione di vegetali di Mangifera L., ad eccezione delle sementi, può essere ridotto a un livello accettabile se vengono adottate le misure adeguate di cui sopra. |
(5) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2014/237/UE per consentire l'introduzione nel territorio dell'Unione di vegetali di Mangifera L., ad eccezione delle sementi, provenienti dall'India. |
(6) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione di esecuzione 2014/237/UE è così modificata:
1. |
L'articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 L'introduzione nel territorio dell'Unione di vegetali di Colocasia Schott, ad eccezione delle sementi e delle radici, e di vegetali di Momordica L., Solanum melongena L. e Trichosanthes L., ad eccezione delle sementi, originari dell'India è vietata.» |
2. |
È inserito il seguente articolo 1 bis: «Articolo 1 bis L'introduzione nel territorio dell'Unione di vegetali di Mangifera L., ad eccezione delle sementi, originari dell'India è consentita solo se tali vegetali sono accompagnati da un certificato fitosanitario di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), primo comma, della direttiva 2000/29/CE, con la descrizione, nella rubrica “Dichiarazione supplementare”, delle misure adeguate prese per garantire l'assenza di organismi nocivi.» |
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2015
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.
(2) Decisione di esecuzione della Commissione, del 24 aprile 2014, relativa a misure volte a impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di organismi nocivi per quanto riguarda alcuni prodotti ortofrutticoli originari dell'India (GU L 125 del 26.4.2014, pag. 93).
Rettifiche
14.2.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 39/23 |
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 179 del 19 giugno 2014 )
Alla pagina 56, allegato X, punto 1 «Simboli dell'Unione a colori», ultima sezione «Contrasto con colori dello sfondo»,
anziché:
leggi:
alla pagina 57, allegato X, punto 2 «Simboli dell'Unione in bianco e nero», ultima sezione «Simboli dell'Unione in bianco e nero in negativo»,
anziché:
leggi: