ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 30

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

58° anno
6 febbraio 2015


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Informazione relativa alla data della firma del protocollo concordato tra l'Unione europea e la Repubblica di Guinea-Bissau che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due parti

1

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2015/174 della Commissione, del 5 febbraio 2015, che modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari ( 1 )

2

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/175 della Commissione, del 5 febbraio 2015, che stabilisce condizioni particolari applicabili all'importazione di gomma di guar originaria o proveniente dall'India a causa del rischio di contaminazione da pentaclorofenolo e diossine ( 1 )

10

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/176 della Commissione, del 5 febbraio 2015, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle specialità tradizionali garantite [Prekmurska gibanica (STG)]

16

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/177 della Commissione, del 5 febbraio 2015, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

17

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2015/178 del Consiglio, del 27 gennaio 2015, relativa alla posizione che dev'essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di sottocomitato sanitario e fitosanitario, di sottocomitato doganale e di sottocomitato per le indicazioni geografiche istituiti dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione delle decisioni del sottocomitato sanitario e fitosanitario, del sottocomitato doganale e del sottocomitato per le indicazioni geografiche in merito ai loro regolamenti interni

20

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2015/179 della Commissione, del 4 febbraio 2015, che autorizza gli Stati membri a prevedere una deroga a talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto concerne il materiale da imballaggio in legno di conifere (Coniferales) in forma di scatole di munizioni originarie degli Stati Uniti d'America sotto il controllo del Dipartimento della difesa degli Stati Uniti [notificata con il numero C(2015) 445]

38

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori ( GU L 96 del 29.3.2014 )

42

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

6.2.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 30/1


Informazione relativa alla data della firma del protocollo concordato tra l'Unione europea e la Repubblica di Guinea-Bissau che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due parti

In data 24 novembre 2014 è stato firmato il protocollo concordato tra l'Unione europea e la Repubblica di Guinea-Bissau che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due parti.

Il protocollo si applica in via provvisoria a decorrere dal 24 novembre 2014, data della firma, ai sensi del suo articolo 18.


REGOLAMENTI

6.2.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 30/2


REGOLAMENTO (UE) 2015/174 DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 2015

che modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), c), d) ed e), l'articolo 11, paragrafo 3, e l'articolo 12, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione (2) stabilisce un elenco dell'Unione di sostanze autorizzate (di seguito «l'elenco dell'Unione») che possono essere utilizzate nella fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica.

(2)

L'acido tartarico [sostanza MCA (materiale a contatto con alimenti) n. 161] è stato valutato dal comitato scientifico dell'alimentazione umana (SCF) nel 1991 (3). Tale comitato ha espresso un parere favorevole unicamente per la forma naturale dell'acido tartarico [acido L-(+)-tartarico]. Esso ha escluso esplicitamente l'acido DL-tartarico. Dalla valutazione dell'SCF è emerso che soltanto l'acido L-(+)-tartarico non è pericoloso per la salute umana, mentre ciò non è stato dimostrato per tutte le altre forme di tale sostanza. Dalla denominazione della sostanza come indicata nella tabella 1 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011 dovrebbe quindi risultare chiaramente che essa si riferisce soltanto all'acido L-(+)-tartarico. È pertanto opportuno modificare di conseguenza la denominazione della sostanza MCA n. 161.

(3)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (l'Autorità) ha adottato un parere nel quale ha riveduto la dose giornaliera tollerabile (DGT) per il fenolo (4). Il fenolo (sostanza MCA n. 241) figura come sostanza di partenza nella tabella 1 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011. A tale sostanza si applica il limite generico di migrazione specifica (LMS) di 60 mg/kg, fissato dall'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 10/2011. Nella nuova valutazione del fenolo, l'Autorità ha ridotto la DGT da 1,5 mg/kg di peso corporeo al giorno a 0,5 mg/kg di peso corporeo al giorno. Essa ha constatato che l'esposizione a questa sostanza da tutte le fonti era superiore alla DGT, mentre l'esposizione dovuta ai materiali a contatto con alimenti rientrava probabilmente nei limiti della DGT. Per giungere a una riduzione sufficiente dell'esposizione al fenolo si dovrebbe utilizzare, oltre alla DGT, un fattore di allocazione del 10 % per l'esposizione dovuta ai materiali a contatto con alimenti. Il limite di migrazione è fissato in base a un'ipotesi d'esposizione convenzionale, secondo la quale una persona con un peso corporeo di 60 kg consuma 1 kg di alimenti al giorno. Di conseguenza, sulla base della DGT, del fattore di allocazione e dell'ipotesi d'esposizione, per il fenolo dovrebbe essere fissato un limite di migrazione specifica di 3 mg/kg, al fine di garantire che tale sostanza non sia pericolosa per la salute umana.

(4)

La sostanza 1,4-butandiolo formale (sostanza MCA n. 344) è stata valutata dal comitato scientifico dell'alimentazione umana nel 2000 (5). Esso ha concluso che un LMS di 0,05 mg/kg dovrebbe essere fissato per tale sostanza. Nell'allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011, la colonna 8 della tabella 1 indica erroneamente che la migrazione della sostanza non deve essere rilevabile; tale indicazione dovrebbe quindi essere rettificata.

(5)

In assenza di metodi adeguati per determinare la quantità di sostanza presente in un prodotto o simulante alimentare, il comitato scientifico dell'alimentazione umana aveva proposto di determinare il contenuto residuo della sostanza 1,4-butandiolo formale (sostanza MCA n. 344) nel materiale invece di verificare la conformità al LMS. Oggi sono disponibili metodi adeguati per determinare la quantità di sostanza presente in un prodotto o simulante alimentare. Pertanto, anziché verificare la conformità determinando il residuo, è opportuno eseguire prove sulla migrazione. La sostanza 1,4-butandiolo formale può idrolizzarsi a contatto con prodotti o simulanti alimentari, formando 1,4-butandiolo (sostanza MCA n. 254) e formaldeide (sostanza MCA n. 98). Gli LMS complessivi fissati per tali sostanze non dovrebbero quindi essere superati. Di conseguenza, la sostanza 1,4-butandiolo formale dovrebbe essere aggiunta alle restrizioni di gruppo 15 e 30. Dato che l'idrolisi si verifica solo in determinati casi, è opportuno aggiungere regole alla tabella 3 che indichino quando la conformità a queste restrizioni di gruppo deve essere verificata.

(6)

L'Autorità ha adottato un parere scientifico favorevole (6) sulla possibilità di estendere l'impiego della sostanza di partenza 1,4:3,6-dianidrosorbitolo (sostanza MCA n. 364) all'impiego come co-monomero per la produzione di poliesteri, a condizione che venga utilizzata a livelli non superiori a 40 mol % del componente diolico, in combinazione con etilenglicole e/o 1,4-bis(idrossimetil)cicloesano, e che i poliesteri prodotti utilizzando 1,4:3,6-dianidrosorbitolo, in combinazione con 1,4-bis(idrossimetil)cicloesano, non vengano utilizzati a contatto con alimenti contenenti più del 15 % di alcol. L'estensione dell'impiego della sostanza alle nuove specifiche non è pericolosa per la salute umana se sono soddisfatte tali condizioni. È pertanto opportuno modificare la denominazione della sostanza MCA n. 364 per includere le specifiche supplementari.

(7)

L'Autorità ha adottato un parere scientifico favorevole (7) sulla possibilità di estendere l'impiego della sostanza caolino (sostanza MCA n. 410) al fine di includere le particelle in nanoforma con spessore inferiore a 100 nm e incorporate fino al 12 % nel copolimero di etilene alcol vinilico (EVOH). L'estensione dell'impiego della sostanza alle nuove specifiche non è pericolosa per la salute umana se sono soddisfatte tali condizioni. È pertanto opportuno modificare l'autorizzazione della sostanza MCA n. 410 per includere una specifica e una restrizione riguardo alla dimensione delle particelle.

(8)

L'elenco dell'Unione comprende una sostanza denominata «carbone attivo» (sostanza MCA n. 713, n. CAS 64365-11-3). Sul mercato viene utilizzata anche un'altra sostanza denominata «carbone attivato» (n. CAS 7440-44-0). In pratica le due sostanze sono uguali e le denominazioni sono sinonimi e intercambiabili. Sarebbe quindi necessario indicare chiaramente che la sostanza MCA n. 713 corrisponde alla sostanza denominata «carbone attivo» e che ad essa si applicano entrambi i numeri CAS. È pertanto opportuno modificare l'autorizzazione della sostanza MCA n. 713 aggiungendo il numero CAS per il carbone attivato.

(9)

L'Autorità ha adottato, sulla base di nuovi dati tossicologici, un parere scientifico favorevole (8) che autorizza l'aumento del limite di migrazione per l'additivo 1,3,5-tris(2,2-dimetilpropanamido)benzene (sostanza MCA n. 784) a 5 mg/kg di prodotto alimentare. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'autorizzazione della sostanza MCA n. 784.

(10)

La restrizione definita per la sostanza polietilenglicole (EO = 1-50) eteri degli alcoli lineari e primari ramificati (C8-C22) (sostanza MCA n. 799) fa riferimento ai requisiti di purezza fissati per l'ossido di etilene nella direttiva 2008/84/CE della Commissione (9). Detta direttiva è stata abrogata dal regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione (10) che stabilisce i criteri di purezza per alcuni additivi alimentari e fissa un tenore massimo di ossido di etilene in tali additivi. Questo tenore massimo dovrebbe essere applicato anche alle sostanze con MCA n. 799.

(11)

Il gruppo di sostanze «acidi, grassi (C8-C22), esterificati con pentaeritrolo» (sostanza MCA n. 880) è iscritto nella tabella 1 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011 con il numero CAS 85116-93-4. Tale numero si riferisce solo a un sottogruppo delle sostanze MCA n. 880 ed è quindi inappropriato. Per il gruppo con MCA n. 880 non è stato definito alcun numero CAS. È pertanto opportuno modificare l'iscrizione della sostanza MCA n. 880 nella tabella 1 dell'allegato I sopprimendo il numero CAS.

(12)

L'Autorità ha adottato un parere scientifico favorevole (11) sulla possibilità di estendere l'impiego della sostanza 2,2,4,4-tetrametilciclobutan-1,3-diolo (sostanza MCA n. 881) ad applicazioni monouso. Nel suo parere essa ha concluso che, per queste applicazioni, la sostanza non presenta problemi di sicurezza se viene utilizzata come co-monomero nella produzione di poliesteri a livelli d'impiego non superiori a 35 mol % del componente diolico, a contatto con tutti i tipi di prodotti alimentari eccetto gli alcolici e gli alimenti ad alto contenuto di grassi, simulati con il simulante alimentare D2 (olio vegetale) per la conservazione prolungata a temperatura ambiente o inferiore e il riempimento a caldo. Nella sua valutazione, l'Autorità ha considerato solo le prove di migrazione effettuate con etanolo al 10 % e acido acetico al 3 % come base di una valutazione completa. L'estensione dell'impiego non dovrebbe perciò comprendere prodotti alimentari con un contenuto alcolico superiore al 10 %. Quindi, se l'impiego autorizzato di questa sostanza è esteso di conseguenza e comprende le nuove specifiche, il suo impiego non è pericoloso per la salute umana. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'autorizzazione della sostanza MCA n. 881.

(13)

L'Autorità ha adottato un parere scientifico (12) sull'impiego di tre nuove sostanze in nanoforma, il copolimero (butadiene, etil acrilato, metil metacrilato, stirene) reticolato con divinilbenzene (sostanza MCA n. 859), il copolimero (butadiene, etil acrilato, metil metacrilato, stirene) non reticolato (sostanza MCA n. 998) e il copolimero (butadiene, etil acrilato, metil metacrilato, stirene) reticolato con 1,3-butandiolo dimetacrilato (sostanza MCA n. 1043). L'Autorità non ha constatato problemi di sicurezza se tali sostanze sono utilizzate a una percentuale massima di peso combinato del 10 % (p/p) in polivinil cloruro non plasticizzato, a contatto con tutti i tipi di prodotti alimentari, a temperatura ambiente o inferiore, inclusa la conservazione prolungata, se sono utilizzate individualmente o in associazione come additivi, se il diametro delle particelle è superiore a 20 nm e se per almeno il 95 %, in numero, il diametro è superiore a 40 nm. Pertanto, l'impiego di queste sostanze non è pericoloso per la salute umana se sono utilizzate conformemente a tali specifiche ed è opportuno inserirle di conseguenza nella tabella 1 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011.

(14)

L'Autorità ha adottato un parere scientifico favorevole (13) sull'impiego della nuova sostanza ausiliaria della polimerizzazione 2H-perfluoro-[(5,8,11,14-tetrametil)-tetraetilenglicol etil propil etere] (sostanza MCA n. 903). Tale sostanza dovrebbe essere utilizzata unicamente come sostanza ausiliaria della produzione di polimeri nella polimerizzazione di fluoropolimeri. Durante tale processo si dovrebbero applicare le condizioni di sinterizzazione o trattamento stabilite nel parere. L'impiego di questa sostanza non è pericoloso per la salute umana se è utilizzata conformemente a tali specifiche ed è opportuno inserirla nella tabella 1 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011.

(15)

L'Autorità ha adottato un parere scientifico favorevole (14) sull'impiego di un nuovo additivo, il copolimero di etilene vinil acetato cera (sostanza MCA n. 969), a condizione che la sostanza venga utilizzata come additivo fino al 2 % p/p unicamente in materiali e oggetti poliolefinici e che la migrazione della frazione oligomerica a basso peso molecolare, inferiore a 1 000 Da, non superi i 5 mg/kg di alimento. L'impiego di questa sostanza non è pericoloso per la salute umana se è utilizzata conformemente a tali specifiche ed è opportuno inserirla nella tabella 1 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011.

(16)

L'Autorità ha adottato un parere scientifico favorevole (15) sull'impiego del nuovo additivo poliglicerolo (sostanza MCA n. 1017). Nel suo parere, essa ha concluso che la sostanza non presenta problemi di sicurezza se è utilizzata come plastificante a un livello massimo d'impiego del 6,5 % p/p in miscele polimeriche di poliesteri alifatici-aromatici. Dato che nel parere si afferma che la sostanza è un prodotto naturale dell'idrolisi di un additivo alimentare autorizzato (E 475) con livelli d'impiego autorizzati fino a 10 g/kg di alimento, si può concludere che la sostanza non presenti problemi di sicurezza se la migrazione supera il limite generico di migrazione specifica di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 10/2011. L'Autorità è giunta a questa conclusione anche in considerazione del fatto che la sostanza non si decomporrebbe durante la sua lavorazione in materiale plastico. L'impiego della sostanza non è quindi pericoloso per la salute umana se è rispettato il limite generico di migrazione specifica e se è evitata la decomposizione della sostanza durante la lavorazione. È pertanto opportuno aggiungere l'additivo alla tabella 1 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011, con una specifica supplementare per impedire la sua decomposizione durante la lavorazione.

(17)

La miscela «etere monoalchilico (C16-C18) di polietilenglicole (OE = 2-6)» (sostanza MCA n. 725) è un sottogruppo della miscela «polietilenglicole (EO = 1-50) eteri degli alcoli lineari e primari ramificati (C8-C22)» (sostanza MCA n. 799). Il LMS e le altre restrizioni per la sostanza MCA n. 799 sono basati su una valutazione scientifica più recente (16). La voce relativa alla sostanza MCA n. 725 è compresa nella voce relativa alla sostanza MCA n. 799 e dovrebbe quindi essere soppressa dalla tabella 1 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011.

(18)

Per limitare gli oneri amministrativi che gravano sugli operatori commerciali, i materiali e gli oggetti di materia plastica che sono stati immessi sul mercato legalmente in base ai requisiti fissati dal regolamento (UE) n. 10/2011 prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e che non sono conformi al presente regolamento dovrebbero poter essere commercializzati fino al 26 febbraio 2016. Essi dovrebbero poter rimanere sul mercato fino ad esaurimento delle scorte.

(19)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 10/2011.

(20)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i vegetali, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

I materiali e gli oggetti di materia plastica conformi ai requisiti del regolamento (UE) n. 10/2011, nella versione anteriore al 26 febbraio 2015, possono essere commercializzati fino al 26 febbraio 2016. Tali materiali e oggetti di materia plastica possono rimanere sul mercato dopo tale data fino ad esaurimento delle scorte.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4.

(2)  Regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011, riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU L 12 del 15.1.2011, pag. 1).

(3)  Relazione del Comitato scientifico dell'alimentazione umana, 25a serie, EUR 13416, 1991.

(4)  EFSA Journal 2013; 11(4):3189.

(5)  Opinion of the Scientific Committee on Food on the 11th additional list of monomers and additives for food contact materials (Parere del comitato scientifico dell'alimentazione umana sull'11o elenco aggiuntivo di monomeri e additivi per i materiali a contatto con gli alimenti) SCF/CS/PM/GEN/M8313, novembre 2000.

(6)  EFSA Journal 2013; 11(6):3244.

(7)  EFSA Journal 2014; 12(4):3637.

(8)  EFSA Journal 2013; 11(7):3306.

(9)  Direttiva 2008/84/CE della Commissione, del 27 agosto 2008, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (GU L 253 del 20.9.2008, pag. 1).

(10)  Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1).

(11)  EFSA Journal 2013; 11(10):3388.

(12)  EFSA Journal 2014; 12(4):3635.

(13)  EFSA Journal 2012; 10(12):2978.

(14)  EFSA Journal 2014; 12(2):3555.

(15)  EFSA Journal 2013; 11(10):3389.

(16)  La sostanza MCA n. 725 è stata valutata dal comitato scientifico dell'alimentazione umana http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scf/out20_en.pdf. La sostanza MCA n. 799 è stata valutata dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare, EFSA Journal (2008) 698-699.


ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011 è modificato come segue:

1)

la tabella 1 è così modificata:

a)

le voci relative alle sostanze MCA n. 161, 241, 344, 364, 410, 713, 784, 799, 880 e 881 sono sostituite dalle seguenti:

«161

92160

000087-69-4

Acido L(+)-tartarico

no

no

 

 

 

 

241

22960

0000108-95-2

Fenolo

no

no

3

 

 

 

344

13810

0000505-65-7

1,4-butandiolo formale

no

no

0,05

15

30

 

(21)

21821

364

15404

0000652-67-5

1,4:3,6-dianidrosorbitolo

no

no

5

 

Da utilizzarsi unicamente come:

a)

co-monomero nel poli(tereftalato co-isosorbide di polietilene);

b)

co-monomero a livelli non superiori a 40 mol % del componente diolico, in combinazione con etilenglicole e/o 1,4-bis(idrossimetil)cicloesano, per la produzione di poliesteri.

I poliesteri prodotti utilizzando dianidrosorbitolo, in combinazione con 1,4-bis(idrossimetil)cicloesano non devono essere utilizzati in contatto con alimenti contenenti più del 15 % di alcol.

 

410

62720

0001332-58-7

Caolino

no

no

 

 

Le particelle possono avere uno spessore inferiore a 100 nm soltanto se sono incorporate per una quantità inferiore al 12 % p/p in uno strato interno di copolimero di etilene alcol vinilico (EVOH) di una struttura multistrato, in cui lo strato a contatto diretto con gli alimenti costituisce una barriera funzionale che impedisce la migrazione di particelle negli alimenti.

 

713

43480

0064365-11-3

Carbone attivo

no

no

 

 

Da utilizzarsi unicamente nel PET per un massimo di 10 mg/kg di polimero.

Stessi requisiti di purezza del carbone vegetale (E 153) di cui al regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione (1), ad eccezione del tenore di ceneri che può essere fino al 10 % (p/p).

 

0007440-44-0

784

95420

0745070-61-5

1,3,5-tris(2,2-dimetilpropanamido) benzene

no

no

5

 

 

 

799

77708

 

Polietilenglicole (EO = 1-50) eteri degli alcoli lineari e primari ramificati (C8-C22)

no

no

1,8

 

In conformità ai requisiti di purezza stabiliti nel regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, che fissa un tenore massimo di ossido di etilene per gli additivi alimentari.

 

880

31348

 

acidi, grassi (C8-C22), esterificati con pentaeritrolo

no

no

 

 

 

 

881

25187

0003010-96-6

2,2,4,4-tetrametilciclobutan-1,3-diolo

no

no

5

 

Unicamente per:

a)

oggetti di uso ripetuto per la conservazione prolungata a temperatura ambiente o inferiore e il riempimento a caldo;

b)

materiali e oggetti monouso, come co-monomero a un livello d'impiego massimo di 35 mol % del componente diolico dei poliesteri, e se tali materiali e oggetti sono destinati alla conservazione prolungata a temperatura ambiente o inferiore di tipi di alimenti che hanno un contenuto di alcol non superiore al 10 % e per i quali la tabella 2 dell'allegato III non assegna il simulante D2. Per tali materiali e oggetti monouso sono autorizzate condizioni di riempimento a caldo.

 

;

b)

le seguenti voci sono inserite secondo l'ordine numerico delle sostanze MCA:

«859

 

 

Copolimero (butadiene, etil acrilato, metil metacrilato, stirene) reticolato con divinilbenzene, in nanoforma

no

no

 

 

Da utilizzarsi unicamente come particelle in PVC non plasticizzato fino al 10 % p/p a contatto con tutti i tipi di prodotti alimentari, a temperatura ambiente o inferiore, inclusa la conservazione prolungata.

Se utilizzato in combinazione con la sostanza MCA n. 998 e/o la sostanza MCA n. 1043, la restrizione del 10 % p/p si applica alla somma di tali sostanze.

Il diametro delle particelle è > 20 nm e per almeno il 95 % in numero è > 40 nm.

 

903

 

37486-69-4

2H-perfluoro-[(5,8,11,14-tetrametil)-tetraetilenglicol etil propil etere]

no

no

 

 

Da utilizzarsi unicamente come sostanza ausiliaria della produzione di polimeri nella polimerizzazione di fluoropolimeri destinati a:

a)

materiali e oggetti di uso ripetuto e monouso quando sono sinterizzati o trattati (non-sinterizzati) a temperature pari o superiori a 360 °C per almeno 10 minuti o a temperature più elevate per una durata minore equivalente;

b)

materiali e oggetti di uso ripetuto quando sono trattati (non-sinterizzati) a temperature tra 300 °C e un massimo di 360 °C per almeno 10 minuti.

 

969

 

24937-78-8

Copolimero di etilene vinil acetato cera

no

no

 

 

Da utilizzarsi unicamente come additivo polimerico fino al 2 % p/p nelle poliolefine.

La migrazione della frazione oligomerica a basso peso molecolare, inferiore a 1 000 Da, non deve superare 5 mg/kg di alimento.

 

998

 

 

Copolimero (butadiene, etil acrilato, metil metacrilato, stirene) non reticolato, in nanoforma

no

no

 

 

Da utilizzarsi unicamente come particelle in PVC non plasticizzato fino al 10 % p/p a contatto con tutti i tipi di prodotti alimentari, a temperatura ambiente o inferiore, inclusa la conservazione prolungata.

Se utilizzato in combinazione con la sostanza MCA n. 859 e/o la sostanza MCA n. 1043, la restrizione del 10 % p/p si applica alla somma di tali sostanze.

Il diametro delle particelle è > 20 nm e per almeno il 95 % in numero è > 40 nm.

 

1017

 

25618-55-7

Poliglicerolo

no

no

 

 

Va trattato in condizioni che impediscono la decomposizione della sostanza e fino a una temperatura massima di 275 °C.

 

1043

 

 

Copolimero (butadiene, etil acrilato, metil metacrilato, stirene) reticolato con 1,3-butandiolo dimetacrilato, in nanoforma

no

no

 

 

Da utilizzarsi unicamente come particelle in PVC non plasticizzato fino al 10 % p/p a contatto con tutti i tipi di prodotti alimentari, a temperatura ambiente o inferiore, inclusa la conservazione prolungata.

Se utilizzato in combinazione con la sostanza MCA n. 859 e/o la sostanza MCA n. 998, la restrizione del 10 % p/p si applica alla somma di tali sostanze.

Il diametro delle particelle è > 20 nm e per almeno il 95 % in numero è 40 nm.»

 

;

c)

la voce relativa alla sostanza MCA n. 725 è soppressa;

2)

nella tabella 2 le voci relative alle restrizioni di gruppo n. 15 e 30 sono sostituite dalle seguenti:

«15

98

196

344

15

espresso come formaldeide

30

254

344

672

5

espresso come 1,4-butandiolo»

;

3)

nella tabella 3 è aggiunta la voce seguente:

«(21)

In caso di reazioni a prodotti alimentari o simulanti, la verifica della conformità comprende l'accertamento che i limiti di migrazione dei prodotti dell'idrolisi, formaldeide e 1,4-butandiolo, non siano superati.»


(1)  Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1).»


6.2.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 30/10


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/175 DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 2015

che stabilisce condizioni particolari applicabili all'importazione di gomma di guar originaria o proveniente dall'India a causa del rischio di contaminazione da pentaclorofenolo e diossine

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),

considerando quanto segue:

(1)

Per tutelare la salute umana, la salute degli animali e l'ambiente, l'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002 contempla la possibilità di adottare a livello di Unione misure urgenti per mangimi e alimenti importati da un paese terzo, qualora il rischio non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dai singoli Stati membri.

(2)

Nel luglio 2007 sono stati riscontrati nell'Unione elevati livelli di pentaclorofenolo (PCP) e diossine in alcune partite di gomma di guar originaria o proveniente dall'India. Tale contaminazione costituisce una minaccia per la salute pubblica all'interno dell'Unione, se non si adottano misure per evitare la presenza di pentaclorofenolo e diossine nella gomma di guar.

(3)

A causa del rischio di contaminazione da pentaclorofenolo e diossine, la decisione 2008/352/CE della Commissione (2), successivamente sostituita dal regolamento (UE) n. 258/2010 della Commissione (3), ha pertanto stabilito condizioni particolari relative all'importazione di gomma di guar originaria o proveniente dall'India.

(4)

Per dar seguito agli audit dell'Ufficio alimentare e veterinario della Commissione europea (UAV), effettuati nel 2007 e nel 2009, un altro audit ha avuto luogo nell'ottobre 2011 onde valutare i sistemi in funzione per il controllo della contaminazione da PCP e diossina nella gomma di guar originaria o proveniente dall'India e destinata all'esportazione nell'Unione.

(5)

Nel corso dell'audit svoltosi nell'ottobre 2011 l'UAV ha osservato che l'autorità competente dell'India ha posto in essere una procedura per garantire che il campionamento sia effettuato da uno dei due enti designati per il campionamento, in linea con le disposizioni sul campionamento in vigore nell'Unione stabilite dalla direttiva 2002/63/CE della Commissione (4), e che tutti i lotti esportati siano accompagnati da un certificato e da un rapporto di analisi di un laboratorio riconosciuto conformemente alla norma EN ISO/IEC 17025 per l'analisi del PCP nei mangimi e negli alimenti. L'UAV ha rilevato che, grazie a tale procedura, i lotti contaminati non sono esportati nell'Unione.

(6)

Il laboratorio di riferimento dell'Unione europea per le diossine e i PCB nei mangimi e negli alimenti ha condotto uno studio sulla correlazione tra i PCP e le diossine nella gomma di guar contaminata proveniente dall'India. Tale studio ha consentito di concludere che la gomma di guar contenente un livello di PCP inferiore al limite massimo di residui (LMR) pari a 0,01 mg/kg non contiene livelli inaccettabili di diossine. La conformità all'LMR relativo al PCP garantisce pertanto, in questo caso specifico, anche un livello elevato di protezione della salute umana per quanto riguarda le diossine.

(7)

Il laboratorio continua a rilevare livelli elevati di PCP nella gomma di guar in polvere destinata all'esportazione da utilizzare negli alimenti. Dato che in India lo status giuridico del PCP per uso industriale rimane poco chiaro, che non vi sono prove in merito alla fonte di contaminazione e che non sono state intraprese indagini sulla fonte di contaminazione dei lotti non conformi, continua a sussistere il potenziale rischio di contaminazione dei lotti.

(8)

Da tali risultanze emerge che la contaminazione della gomma di guar da PCP non può essere considerata come un incidente isolato e che soltanto l'efficace analisi effettuata dal laboratorio riconosciuto ha impedito che il prodotto contaminato fosse ancora esportato nell'Unione.

(9)

Poiché la fonte della contaminazione non è stata ancora eliminata, è opportuno mantenere in vigore condizioni di importazione particolari. È tuttavia auspicabile allineare le misure di controllo all'importazione alle esistenti misure di controllo all'importazione applicabili a determinati alimenti e mangimi di origine non animale. Dato che tale allineamento comporta diverse modifiche, è opportuno abrogare il regolamento (UE) n. 258/2010 e sostituirlo con un nuovo regolamento di esecuzione.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica alle spedizioni di gomma di guar classificata al codice NC ex 1302 32 90, suddivisione TARIC 10 e 19, originaria o proveniente dall'India e destinata al consumo animale o umano.

2.   Il presente regolamento si applica anche alle spedizioni di mangimi e alimenti composti contenenti la gomma di guar di cui al paragrafo 1 in quantità superiore al 20 %.

3.   Il presente regolamento non si applica alle spedizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, destinate ad un privato solo per consumo e uso personali. In caso di dubbi sulla destinazione della spedizione, l'onere della prova incombe al relativo destinatario.

4.   Il presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (5).

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 178/2002, all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione (7).

Ai fini del presente regolamento, una spedizione corrisponde a una partita di cui alla direttiva 2002/63/CE della Commissione.

Articolo 3

Importazione nell'Unione

1.   Le spedizioni di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, possono essere importate nell'Unione unicamente in conformità alle procedure stabilite dal presente regolamento.

2.   Le spedizioni di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, possono essere introdotte nell'Unione solo attraverso un punto di entrata designato (PED), quale definito nel regolamento (CE) n. 669/2009.

Articolo 4

Rapporto di analisi

1.   Le spedizioni di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, sono accompagnate da un rapporto di analisi rilasciato da un laboratorio riconosciuto conformemente alla norma EN ISO/IEC 17025 per l'analisi del PCP nei mangimi e negli alimenti, a dimostrazione del fatto che il prodotto importato non contiene più di 0,01 mg/kg di pentaclorofenolo (PCP).

2.   Il rapporto di analisi indica:

a)

i risultati del campionamento e dell'analisi per accertare la presenza di PCP, effettuati dalle autorità competenti del paese di origine o del paese da cui proviene la spedizione, se diverso dal paese di origine;

b)

l'incertezza di misura del risultato dell'analisi;

c)

il limite di rilevazione (LOD) del metodo di analisi; e

d)

il limite di quantificazione (LOQ) del metodo di analisi.

3.   Il campionamento di cui al paragrafo 2 è effettuato conformemente alla direttiva 2002/63/CE.

4.   L'estrazione ai fini dell'analisi è effettuata mediante un solvente acidificato. L'analisi è eseguita in conformità alla versione modificata del metodo QuEChERS, come definito sul sito web dei laboratori di riferimento dell'Unione europea per i residui di antiparassitari (8) o conformemente ad un metodo altrettanto affidabile.

Articolo 5

Certificato sanitario

1.   Le spedizioni di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, sono accompagnate da un certificato sanitario corrispondente al modello figurante nell'allegato.

2.   Il certificato sanitario è compilato, firmato e verificato da un rappresentante autorizzato dell'autorità competente del paese di origine, il ministero indiano del Commercio e dell'industria, o del paese da cui proviene la spedizione, se diverso dal paese di origine.

3.   Il certificato sanitario è redatto in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui si trova il punto di entrata designato. Uno Stato membro può tuttavia consentire che i certificati sanitari siano redatti in un'altra lingua ufficiale dell'Unione.

4.   Il certificato sanitario è valido per quattro mesi a decorrere dalla data del rilascio.

Articolo 6

Identificazione

A ciascuna spedizione di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, è attribuito un codice di identificazione. Tale codice è identico al codice di identificazione che figura nel rapporto di analisi di cui all'articolo 4 e sul certificato sanitario di cui all'articolo 5.

Ciascun singolo sacchetto o imballaggio della spedizione è contrassegnato da tale codice di identificazione.

Articolo 7

Notifica preventiva delle spedizioni

1.   Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi notificano preventivamente alle autorità competenti al PED:

a)

la data e l'ora previste dell'arrivo fisico della spedizione; e

b)

la natura della spedizione.

2.   Ai fini della notifica preventiva, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi compilano la parte I del documento comune di entrata (DCE) di cui al regolamento (CE) n. 669/2009 e trasmettono tale documento all'autorità competente al PED almeno un giorno lavorativo prima dell'arrivo della spedizione.

3.   Nel compilare il DCE gli operatori del settore alimentare e dei mangimi tengono conto delle note orientative per la compilazione del DCE di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 669/2009.

Articolo 8

Controlli ufficiali

1.   L'autorità competente al PED effettua controlli documentali di ciascuna spedizione di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, per garantire la conformità alle prescrizioni stabilite dagli articoli 4 e 5.

2.   I controlli materiali e di identità delle spedizioni di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento sono effettuati, a una frequenza pari al 5 %, in conformità agli articoli 8, 9 e 19 del regolamento (CE) n. 669/2009.

3.   Al termine dei controlli, le autorità competenti:

a)

compilano le sezioni pertinenti della parte II del DCE;

b)

allegano i risultati dei controlli espletati conformemente al paragrafo 2 del presente articolo;

c)

forniscono e inseriscono nel DCE il numero di riferimento dello stesso;

d)

timbrano e firmano l'originale del DCE;

e)

fanno una copia del DCE firmato e timbrato e la conservano.

4.   Durante il trasporto e fino all'immissione in libera pratica, la spedizione è accompagnata dall'originale del CED, del certificato sanitario di cui all'articolo 5 e del rapporto di analisi di cui all'articolo 4.

In caso di autorizzazione al trasporto successivo della spedizione in attesa dei risultati dei controlli materiali previsti all'articolo 8, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 669/2009, la spedizione è accompagnata da una copia autenticata del DCE originale in luogo dell'originale di tale documento.

Articolo 9

Frazionamento delle spedizioni

1.   Non è ammesso il frazionamento delle spedizioni fino a quando non siano stati espletati tutti i controlli ufficiali e le autorità competenti non abbiano integralmente compilato il DCE secondo quanto disposto all'articolo 8.

2.   In caso di successivo frazionamento di una spedizione, ciascuna frazione della stessa è accompagnata da una copia autenticata del DCE durante il trasporto e fino all'immissione in libera pratica.

Articolo 10

Immissione in libera pratica

1.   L'immissione in libera pratica delle spedizioni è soggetta alla presentazione alle autorità doganali, da parte dell'operatore del settore alimentare e dei mangimi, di un DCE debitamente compilato dall'autorità competente una volta che siano stati espletati tutti i controlli ufficiali. Il DCE può essere presentato in formato cartaceo o elettronico.

2.   Le autorità doganali immettono in libera pratica la spedizione solo se una decisione favorevole dell'autorità competente è indicata nella casella II.14 e firmata nella casella II.21 del DCE.

Articolo 11

Non conformità

Se i controlli ufficiali accertano una non conformità alla pertinente legislazione dell'Unione, l'autorità competente compila la parte III del DCE e vengono intraprese le azioni di cui agli articoli 19, 20 e 21 del regolamento (CE) n. 882/2004.

Articolo 12

Relazioni

1.   Ogni tre mesi gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione che sintetizza i rapporti di analisi dei controlli ufficiali delle spedizioni di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento. Tale relazione è presentata nel corso del mese successivo a ciascun trimestre.

2.   La relazione contiene le seguenti informazioni:

a)

il numero di spedizioni importate;

b)

il numero di spedizioni oggetto di campionamento per l'analisi;

c)

i risultati dei controlli di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

Articolo 13

Spese

Tutte le spese derivanti dai controlli ufficiali e dalle eventuali misure adottate in caso di non conformità sono a carico degli operatori del settore alimentare e dei mangimi.

Articolo 14

Abrogazione

Il regolamento (UE) n. 258/2010 è abrogato.

Articolo 15

Disposizioni transitorie

In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano le importazioni delle spedizioni di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, che abbiano lasciato il paese di origine anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, accompagnate da un certificato sanitario previsto dal regolamento (UE) n. 258/2010.

Articolo 16

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

(2)  Decisione 2008/352/CE della Commissione, del 29 aprile 2008, che subordina a condizioni particolari la gomma di guar originaria o proveniente dall'India a causa del rischio di contaminazione da pentaclorofenolo e diossine (GU L 117 dell'1.5.2008, pag. 42).

(3)  Regolamento (UE) n. 258/2010 della Commissione, del 25 marzo 2010, che impone condizioni speciali per l'importazione di gomma di guar originaria o proveniente dall'India a causa del rischio di contaminazione da pentaclorofenolo e diossine e che abroga la decisione 2008/352/CE (GU L 80 del 26.3.2010, pag. 28).

(4)  Direttiva 2002/63/CE della Commissione, dell'11 luglio 2002, che stabilisce metodi comunitari di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale e che abroga la direttiva 79/700/CEE (GU L 187 del 16.7.2002, pag. 30).

(5)  Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).

(6)  Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

(7)  Regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE (GU L 194 del 25.7.2009, pag. 11).

(8)  http://www.eurl-pesticides.eu/library/docs/srm/QuechersForGuarGum.pdf.


ALLEGATO

Certificato sanitario per l'importazione nell'Unione europea di

 (1)

Codice spedizione Numero del certificato

A norma delle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2015/175 della Commissione, che stabilisce condizioni speciali applicabili all'importazione di gomma di guar originaria o proveniente dall'India a causa del rischio di contaminazione da pentaclorofenolo e diossine, il/la

[autorità competente di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/175]

CERTIFICA che

[inserire i mangimi o gli alimenti di cui all'articolo 1 del regolamento (UE) 2015/175]

della presente spedizione così composta:

(descrizione della spedizione, prodotto, numero e tipo di colli, peso netto o lordo)

imbarcata a (luogo di imbarco)

da (identificazione del trasportatore)

diretta a (località e paese di destinazione)

proveniente dallo stabilimento

(nome e indirizzo dello stabilimento)

sono stati prodotti, selezionati, maneggiati, trasformati, confezionati e trasportati nel rispetto di corrette prassi igieniche.

Da questa spedizione sono stati prelevati campioni conformemente alla direttiva 2002/63/CE della Commissione il (data), sottoposti ad analisi di laboratorio il

(data) presso

(nome del laboratorio). Si allegano dettagli relativi al campionamento, ai metodi di analisi utilizzati e tutti i risultati.

Il presente certificato è valido fino al

Fatto a il

Timbro e firma del rappresentante autorizzato dell'autorità competente di cui all'articolo 5, paragrafo 2.


(1)  Prodotto e paese di origine.


6.2.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 30/16


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/176 DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 2015

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle specialità tradizionali garantite [Prekmurska gibanica (STG)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Slovenia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della specialità tradizionale garantita «Prekmurska gibanica», registrata in virtù del regolamento (UE) n. 172/2010 della Commissione (2).

(2)

Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (3), in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera b), del suddetto regolamento.

(3)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa alla denominazione «Prekmurska gibanica» (STG).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 172/2010 della Commissione, del 1o marzo 2010, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite [Prekmurska gibanica (STG)] (GU L 51 del 2.3.2010, pag. 11).

(3)  GU C 297 del 4.9.2014, pag. 15.


6.2.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 30/17


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/177 DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 2015

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

EG

344,2

IL

99,6

MA

83,5

SN

316,2

TR

120,0

ZZ

192,7

0707 00 05

TR

185,3

ZZ

185,3

0709 91 00

EG

60,6

ZZ

60,6

0709 93 10

MA

232,3

TR

245,7

ZZ

239,0

0805 10 20

EG

48,5

IL

75,2

MA

59,5

TN

53,4

TR

67,7

ZZ

60,9

0805 20 10

IL

144,7

MA

91,9

ZZ

118,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

56,6

EG

74,4

IL

122,4

JM

115,2

MA

133,9

TR

82,6

ZZ

97,5

0805 50 10

TR

58,9

ZZ

58,9

0808 10 80

BR

65,8

CL

90,1

US

193,9

ZZ

116,6

0808 30 90

CL

307,7

CN

93,4

US

130,9

ZA

100,9

ZZ

158,2


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

6.2.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 30/20


DECISIONE (UE) 2015/178 DEL CONSIGLIO

del 27 gennaio 2015

relativa alla posizione che dev'essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di sottocomitato sanitario e fitosanitario, di sottocomitato doganale e di sottocomitato per le indicazioni geografiche istituiti dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione delle decisioni del sottocomitato sanitario e fitosanitario, del sottocomitato doganale e del sottocomitato per le indicazioni geografiche in merito ai loro regolamenti interni

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 464 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (1) («accordo»), prevede l'applicazione in via provvisoria di parti dell'accordo.

(2)

L'articolo 3 della decisione n. 2014/492/UE del Consiglio (2) indica quali parti dell'accordo devono essere applicate in via provvisoria, comprese le disposizioni sull'istituzione e sul funzionamento del sottocomitato sanitario e fitosanitario («sottocomitato SPS»), del sottocomitato doganale e del sottocomitato per le indicazioni geografiche («sottocomitato IG»).

(3)

A norma dell'articolo 191, paragrafo 5, dell'accordo, il sottocomitato SPS deve adottare il proprio regolamento interno nel corso della sua prima riunione.

(4)

A norma dell'articolo 200, paragrafo 3, lettera e), dell'accordo, il sottocomitato doganale deve adottare il proprio regolamento interno.

(5)

A norma dell'articolo 306, paragrafo 3, dell'accordo, il sottocomitato IG deve adottare il proprio regolamento interno.

(6)

È opportuno pertanto definire la posizione dell'Unione in merito ai regolamenti interni che tali sottocomitati devono adottare,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di sottocomitato sanitario e fitosanitario istituito dall'articolo 191 dell'accordo per quanto riguarda l'adozione del regolamento interno del sottocomitato SPS, si basa sul progetto di decisione di tale sottocomitato accluso alla presente decisione.

2.   I rappresentanti dell'Unione nel sottocomitato SPS possono concordare correzioni tecniche minori del progetto di decisione senza ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

1.   La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di sottocomitato doganale istituito dall'articolo 200 dell'accordo per quanto riguarda l'adozione del regolamento interno del sottocomitato doganale, si basa sul progetto di decisione di tale sottocomitato accluso alla presente decisione

2.   I rappresentanti dell'Unione nel sottocomitato doganale possono concordare correzioni tecniche minori del progetto di decisione senza ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 3

1.   La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di sottocomitato per le indicazioni geografiche istituito dall'articolo 306 dell'accordo per quanto riguarda l'adozione del regolamento interno del sottocomitato IG, si basa sul progetto di decisione di tale sottocomitato accluso alla presente decisione

2.   I rappresentanti dell'Unione nel sottocomitato IG possono concordare correzioni tecniche minori del progetto di decisione senza ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2015

Per il Consiglio

Il presidente

J. REIRS


(1)  GU L 260 del 30.8.2014, pag. 4.

(2)  Decisione 2014/492/UE del Consiglio, del 16 giugno 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (GU L 260 del 30.8.2014, pag. 1).


PROGETTO

DECISIONE N. 1/2015 DEL SOTTOCOMITATO SANITARIO E FITOSANITARIO UE-REPUBBLICA DI MOLDOVA

del … 2015

recante adozione del suo regolamento interno

IL SOTTOCOMITATO SANITARIO E FITOSANITARIO UE-REPUBBLICA DI MOLDOVA,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (1) («accordo»), in particolare l'articolo 191,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 464dell'accordo, parti dell'accordo sono state applicate in via provvisoria a decorrere dal 1o settembre 2014.

(2)

A norma dell'articolo 191, paragrafo 2, dell'accordo, il sottocomitato sanitario e fitosanitario («sottocomitato SPS») deve prendere in considerazione qualsiasi questione relativa all'attuazione del capo 4 (misure sanitarie e fitosanitarie) del titolo V (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo.

(3)

A norma dell'articolo 191, paragrafo 5, dell'accordo, il sottocomitato SPS deve adottare il proprio regolamento interno.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È adottato il regolamento interno del sottocomitato SPS riportato in allegato.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a …, il

Per il sottocomitato SPS

Il presidente


(1)  GU L 260 del 30.8.2014, pag. 4.

ALLEGATO

Regolamento interno del sottocomitato sanitario e fitosanitario UE-Repubblica di Moldova

Articolo 1

Disposizioni generali

1.   Il sottocomitato sanitario e fitosanitario («sottocomitato SPS»), istituito a norma dell'articolo 191, paragrafo 1, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra («accordo»), assiste il comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» di cui all'articolo 438, paragrafo 4, dell'accordo («comitato di associazione nella formazione Commercio»), nell'esercizio delle sue funzioni.

2.   Il sottocomitato SPS svolge le funzioni indicate nell'articolo 191, paragrafo 2, dell'accordo alla luce degli obiettivi del titolo V, capo 4, di cui all'articolo 176 dell'accordo.

3.   Il sottocomitato SPS è composto da rappresentanti della Commissione europea e della Repubblica di Moldova responsabili per le questioni sanitarie e fitosanitarie.

4.   Un rappresentante della Commissione europea o della Repubblica di Moldova responsabile per le questioni sanitarie e fitosanitarie esercita le funzioni di presidenza del sottocomitato SPS a norma dell'articolo 2.

5.   Le parti di cui al presente regolamento interno sono definite secondo quanto previsto all'articolo 461 dell'accordo.

Articolo 2

Presidenza

Le parti si alternano ogni 12 mesi nell'esercizio della presidenza del sottocomitato SPS. Il primo periodo ha inizio alla data della prima riunione del Consiglio di associazione e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Articolo 3

Riunioni

1.   Salvo diverso accordo tra le parti, il sottocomitato SPS si riunisce una prima volta entro tre mesi dall'entrata in vigore dell'accordo e successivamente su richiesta di una delle parti o almeno una volta l'anno.

2.   Ogni riunione del sottocomitato SPS è convocata dalla sua presidenza in una sede e a una data convenute dalle parti. L'avviso di convocazione della riunione è inviato dal presidente del sottocomitato SPS entro 28 giorni di calendario prima dell'inizio della riunione, salvo diverso accordo delle parti.

3.   Quando possibile, la riunione ordinaria del sottocomitato SPS è convocata con debito anticipo rispetto alla riunione ordinaria del comitato di associazione nella formazione Commercio.

4.   Le riunioni del sottocomitato SPS possono svolgersi con l'ausilio di qualsiasi mezzo tecnologico concordato, come in videoconferenza o audioconferenza.

5.   Al di fuori delle riunioni il sottocomitato SPS può esaminare qualsiasi questione per corrispondenza.

Articolo 4

Delegazioni

Prima di ogni riunione le parti sono informate, dal segretariato del sottocomitato SPS, della composizione prevista della delegazione di ciascuna parte che partecipa alla riunione.

Articolo 5

Segretariato

1.   Un funzionario della Commissione europea e un funzionario della Repubblica di Moldova svolgono congiuntamente le funzioni di segretari del sottocomitato SPS ed eseguono i compiti di segreteria di concerto, in uno spirito di fiducia reciproca e di cooperazione.

2.   Il segretariato del comitato di associazione nella formazione Commercio viene informato di ogni decisione, parere, raccomandazione, relazione e altre azioni concordate del sottocomitato SPS.

Articolo 6

Corrispondenza

1.   La corrispondenza indirizzata al sottocomitato SPS è inviata al segretario di una delle due parti, che a sua volta informerà il segretario dell'altra parte.

2.   Il segretariato del sottocomitato SPS provvede affinché la corrispondenza indirizzata al sottocomitato SPS sia trasmessa al presidente del sottocomitato e distribuita, se del caso, come documenti di cui all'articolo 7.

3.   La corrispondenza proveniente dal presidente è inviata alle parti dal segretariato a nome del presidente stesso. Se del caso, tale corrispondenza è diffusa con le modalità di cui all'articolo 7.

Articolo 7

Documenti

1.   I documenti sono diffusi dai segretari del sottocomitato SPS.

2.   Una parte trasmette i propri documenti al suo segretario. Il segretario trasmette tali documenti al segretario dell'altra parte.

3.   Il segretario dell'Unione distribuisce i documenti ai rappresentanti competenti dell'Unione e mette sistematicamente in copia il segretario della Repubblica di Moldova nonché i segretari del comitato di associazione nella formazione Commercio nell'ambito di tale corrispondenza.

4.   Il segretario della Repubblica di Moldova distribuisce i documenti ai rappresentanti competenti della Repubblica di Moldova e mette sistematicamente in copia il segretario dell'Unione nonché i segretari del comitato di associazione nella formazione Commercio nell'ambito di tale corrispondenza.

5.   I segretari del sottocomitato SPS fungono da punti di contatto per gli scambi di cui all'articolo 184 dell'accordo.

Articolo 8

Riservatezza

Salvo decisione contraria adottata dalle parti, le riunioni del sottocomitato SPS non sono pubbliche. Se una parte comunica informazioni designandole come riservate al sottocomitato SPS, l'altra parte tratta dette informazioni come tali.

Articolo 9

Ordine del giorno delle riunioni

1.   Il segretariato del sottocomitato SPS stabilisce un ordine del giorno provvisorio nonché un progetto di conclusioni operative per ogni riunione in base alle proposte presentate dalle parti, come previsto all'articolo 10. L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali il segretariato ha ricevuto da una parte una domanda di iscrizione all'ordine del giorno, corredata dei documenti giustificativi pertinenti, entro 21 giorni di calendario prima della data della riunione.

2.   L'ordine del giorno provvisorio, unitamente ai documenti pertinenti, è distribuito come previsto all'articolo 7 entro 15 giorni di calendario prima dell'inizio della riunione.

3.   L'ordine del giorno è adottato dal sottocomitato SPS all'inizio di ciascuna riunione L'iscrizione all'ordine del giorno di punti che non figurano nell'ordine del giorno provvisorio è possibile previo accordo delle parti.

4.   Previo consenso dell'altra parte, il presidente del sottocomitato SPS può invitare, secondo l'occasione, rappresentanti di altri organismi delle parti o esperti indipendenti in determinati settori a partecipare alle riunioni del sottocomitato SPS per fornire informazioni su argomenti specifici. Le parti garantiscono che tali osservatori o esperti rispettino le prescrizioni in materia di riservatezza.

5.   Previa consultazione delle parti, il presidente del sottocomitato SPS può abbreviare i termini indicati ai paragrafi 1 e 2 in funzione delle esigenze di un caso specifico.

Articolo 10

Verbale e conclusioni operative

1.   Il progetto di verbale di ogni riunione è redatto congiuntamente dai segretari del sottocomitato SPS.

2.   Di norma per ciascun punto iscritto all'ordine del giorno il verbale riporta:

a)

un elenco dei partecipanti alla riunione, un elenco dei funzionari che li accompagnavano e un elenco di eventuali osservatori o esperti che hanno partecipato alla riunione;

b)

documentazione presentata al sottocomitato SPS;

c)

dichiarazioni la cui iscrizione a verbale sia stata chiesta da un membro del sottocomitato SPS; e

d)

conclusioni operative della riunione, come previsto al paragrafo 4.

3.   Il progetto di verbale è presentato al sottocomitato SPS per approvazione. Esso è approvato entro i 28 giorni di calendario successivi a ciascuna riunione del sottocomitato SPS. Ne è inviata una copia a ciascuno dei destinatari di cui all'articolo 7.

4.   Il progetto di conclusioni operative di ciascuna riunione è redatto dal segretario del sottocomitato SPS della parte che detiene la presidenza del sottocomitato SPS e trasmesso alle parti, unitamente all'ordine del giorno, entro 15 giorni di calendario prima dell'inizio della riunione. Tale progetto è aggiornato nel corso della riunione, in modo che al termine della riunione, salvo diverso accordo delle parti, il sottocomitato SPS adotti le conclusioni operative che riflettono le azioni di follow-up convenute dalle parti. Una volta concordate, le conclusioni operative sono accluse al verbale e la loro attuazione è esaminata nel corso di una successiva riunione del sottocomitato SPS. A tal fine il sottocomitato SPS adotta un modello che consenta di monitorare ciascuna azione in relazione a un termine specifico.

Articolo 11

Decisioni e raccomandazioni

1.   Il sottocomitato SPS ha il potere di adottare decisioni, pareri, raccomandazioni, relazioni e azioni congiunte come previsto all'articolo 191 dell'accordo. Tali decisioni, pareri, raccomandazioni, relazioni e azioni congiunte sono adottati per consenso tra le parti previo completamento delle rispettive procedure interne di adozione. Le decisioni sono vincolanti per le parti, che adottano le misure opportune per attuarle.

2.   Ogni decisione, raccomandazione, relazione o parere è firmato dal presidente del sottocomitato SPS e autenticato dai segretari dello stesso. Fatto salvo il paragrafo 3, il presidente firma tali documenti nel corso della riunione nella quale è adottata la decisione o la raccomandazione.

3.   Il sottocomitato SPS può prendere decisioni, formulare raccomandazioni e adottare pareri mediante procedura scritta, se le parti decidono in tal senso, una volta espletate le rispettive procedure interne per l'adozione. La procedura scritta consiste in uno scambio di note tra i segretari, che operano di concerto con le parti. A tale scopo, il testo della proposta viene distribuito a norma dell'articolo 7, con un termine di almeno 21 giorni di calendario entro il quale devono essere comunicate le eventuali riserve o modifiche. Previa consultazione delle parti, il presidente può abbreviare i termini in funzione delle esigenze di un caso specifico. Una volta concordato il testo, la decisione, la raccomandazione, la relazione o il parere è firmato dal presidente e autenticato dai segretari.

4.   Gli atti del sottocomitato SPS recano, rispettivamente, il titolo di «decisione», «parere», «raccomandazione» o «relazione». Ogni decisione entra in vigore alla data della sua adozione, salvo altrimenti disposto nella decisione stessa.

5.   Le decisioni, le raccomandazioni, le relazioni e i pareri sono trasmessi alle parti.

6.   Ciascuna delle parti può decidere se pubblicare le decisioni, i pareri e le raccomandazioni del sottocomitato SPS nelle rispettive pubblicazioni ufficiali.

Articolo 12

Relazioni

Il sottocomitato SPS presenta una relazione al comitato di associazione nella formazione Commercio sulle sue attività e su quelle dei gruppi di lavoro tecnici o dei gruppi ad hoc istituiti dal sottocomitato SPS. La relazione è presentata 25 giorni di calendario prima della riunione annuale regolare del comitato di associazione nella formazione Commercio.

Articolo 13

Lingue

1.   Le lingue di lavoro del sottocomitato SPS sono l'inglese e il rumeno.

2.   Salvo decisione contraria, il sottocomitato SPS delibera sulla base di documenti redatti in tali lingue.

Articolo 14

Spese

1.   Ciascuna parte si assume l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del comitato SPS sia per il personale e le spese di viaggio e di soggiorno sia per le spese postali e per le telecomunicazioni.

2.   Le spese relative all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti sono a carico della parte che ospita la riunione.

3.   Le spese relative all'interpretazione durante le riunioni e alla traduzione dei documenti dalle o nelle lingue inglese e rumeno di cui all'articolo 13, paragrafo 1 sono a carico della parte che ospita la riunione.

L'interpretazione e la traduzione dalle o nelle altre lingue sono direttamente a carico della parte richiedente.

Articolo 15

Modifica del regolamento interno

Il presente regolamento interno può essere modificato con decisione del sottocomitato SPS a norma dell'articolo 191, paragrafo 5, dell'accordo.

Articolo 16

Gruppi di lavoro tecnici e gruppi ad hoc

1.   Mediante una decisione a norma dell'articolo 191, paragrafo 6, dell'accordo, il sottocomitato SPS può creare o sopprimere, se del caso, gruppi di lavoro tecnici o gruppi di lavoro ad hoc, anche a carattere scientifico o gruppi di esperti.

2.   La composizione dei gruppi di lavoro ad hoc non deve necessariamente essere limitata ai rappresentanti delle parti. Le parti provvedono affinché i membri di qualsiasi gruppo istituito dal sottocomitato SPS rispettino le prescrizioni del caso in materia di riservatezza.

3.   Salvo decisione contraria delle parti, i gruppi istituiti dal sottocomitato SPS operano sotto l'autorità del sottocomitato stesso, a cui riferiscono.

4.   In caso di necessità, le riunioni dei gruppi di lavoro possono svolgersi di persona o tramite videoconferenza o audioconferenza.

5.   La segreteria del sottocomitato SPS riceve una copia di tutta la corrispondenza, documenti e comunicazioni pertinenti riguardo l'attività dei gruppi di lavoro.

6.   I gruppi di lavoro hanno il potere di formulare raccomandazioni per iscritto al sottocomitato SPS. Le raccomandazioni sono formulate per consenso e comunicate al presidente del sottocomitato SPS, il quale le trasmette come previsto all'articolo 7.

7.   Il presente regolamento interno si applica, mutatis mutandis, a qualsiasi gruppo di lavoro tecnico o gruppo di lavoro ad hoc istituito dal sottocomitato SPS, salvo diversa disposizione del presente articolo. I riferimenti alla riunione del comitato di associazione nella formazione Commercio si intendono come riferimenti al sottocomitato SPS.


PROGETTO

DECISIONE N. 1/2015 DEL SOTTOCOMITATO DOGANALE UE-REPUBBLICA DI MOLDOVA

del … 2015

recante adozione del suo regolamento interno

Il SOTTOCOMITATO DOGANALE UE-REPUBBLICA DI MOLDOVA,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (1) («accordo»), in particolare l'articolo 200,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 464 dell'accordo, parti dell'accordo sono state applicate in via provvisoria a decorrere dal 1o settembre 2014.

(2)

A norma dell'articolo 200 dell'accordo, il sottocomitato doganale deve controllare l'attuazione e l'amministrazione del capo 5 (Dogane e facilitazione degli scambi) del titolo V (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo.

(3)

A norma dell'articolo 200, paragrafo 3, lettera e), dell'accordo, il sottocomitato doganale deve adottare il proprio regolamento interno,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È adottato il regolamento interno del sottocomitato doganale riportato in allegato.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a …, il

Per il sottocomitato doganale

Il presidente


(1)  GU L 260 del 30.8.2014, pag. 4.

ALLEGATO

Regolamento interno del sottocomitato doganale UE-Repubblica di Moldova

Articolo 1

Disposizioni generali

1.   Il sottocomitato doganale, istituito a norma dell'articolo 200, paragrafo 1, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra («accordo»), esercita le sue funzioni come stabilito all'articolo 200, paragrafo 2 e paragrafo 3, dell'accordo.

2.   Il sottocomitato doganale è composto da rappresentanti della Commissione europea e della Repubblica di Moldova responsabili per le questioni doganali e relative alle dogane.

3.   Un rappresentante della Commissione europea o della Repubblica di Moldova responsabile per le questioni doganali e relative alle dogane esercita le funzioni di presidenza a norma dell'articolo 2.

4.   Le parti di cui al presente regolamento interno sono definite secondo quanto previsto all'articolo 461 dell'accordo.

Articolo 2

Presidenza

Le parti si alternano ogni 12 mesi nell'esercizio della presidenza del sottocomitato doganale. Il primo periodo ha inizio alla data della prima riunione del Consiglio di associazione e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Articolo 3

Riunioni

1.   Salvo diversamente convenuto dalle parti, il sottocomitato doganale si riunisce una volta all'anno o su richiesta di una delle parti.

2.   Ogni riunione del sottocomitato doganale è convocata dalla sua presidenza in un luogo e a una data convenuti dalle parti. L'avviso di convocazione della riunione è inviato dal presidente del sottocomitato doganale entro 28 giorni di calendario prima dell'inizio della riunione, salvo diverso accordo delle parti.

3.   Le riunioni del sottocomitato doganale possono svolgersi con l'ausilio qualsiasi mezzo tecnologico concordato, come in videoconferenza o audioconferenza.

4.   Al di fuori delle riunioni il sottocomitato doganale può esaminare qualsiasi questione per corrispondenza.

Articolo 4

Delegazioni

Prima di ogni riunione le parti sono informate, dal segretariato del sottocomitato doganale, della composizione prevista delle delegazioni di ciascuna parte che partecipano alla riunione.

Articolo 5

Segretariato

1.   Un funzionario della Commissione europea e un funzionario della Repubblica di Moldova responsabili per le questioni doganali e relative alle dogane svolgono congiuntamente le funzioni di segretari del sottocomitato doganale ed eseguono i compiti di segreteria di concerto, in uno spirito di fiducia reciproca e di cooperazione.

2.   Il segretariato del comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» di cui all'articolo 438, paragrafo 4, dell'accordo («comitato di associazione nella formazione Commercio») viene informato di tutte le decisioni, pareri, raccomandazioni, relazioni e altre azioni concordate del sottocomitato doganale.

Articolo 6

Corrispondenza

1.   La corrispondenza indirizzata al sottocomitato doganale è inviata al segretario di una delle due parti, che a sua volta informerà il segretario dell'altra parte.

2.   Il segretariato del sottocomitato doganale provvede affinché la corrispondenza indirizzata al sottocomitato doganale sia trasmessa al presidente del sottocomitato doganale e distribuita, se del caso, come documenti di cui all'articolo 7.

3.   La corrispondenza proveniente dal presidente è inviata alle parti dal segretariato a nome del presidente stesso. Se del caso, tale corrispondenza è diffusa con le modalità di cui all'articolo 7.

Articolo 7

Documenti

1.   I documenti sono diffusi dai segretari del sottocomitato doganale.

2.   Una parte trasmette i propri documenti al suo segretario. Il segretario trasmette tali documenti al segretario dell'altra parte.

3.   Il segretario dell'Unione distribuisce i documenti ai rappresentanti competenti dell'Unione e mette sistematicamente in copia il segretario della Repubblica di Moldova nell'ambito di tale corrispondenza. Il segretario dell'Unione invia una copia dei documenti finali ai segretari del comitato di associazione nella formazione Commercio.

4.   Il segretario della Repubblica di Moldova distribuisce i documenti ai rappresentanti competenti della Repubblica di Moldova e mette sistematicamente in copia il segretario dell'Unione nell'ambito di tale corrispondenza. Il segretario della Repubblica di Moldova invia una copia dei documenti finali ai segretari del comitato di associazione nella formazione Commercio.

Articolo 8

Riservatezza

Salvo decisione contraria adottata dalle parti, le riunioni del sottocomitato doganale non sono pubbliche. Se una parte comunica informazioni designandole come riservate al sottocomitato doganale, l'altra parte tratta dette informazioni come tali.

Articolo 9

Ordine del giorno delle riunioni

1.   Il segretariato del sottocomitato doganale stabilisce un ordine del giorno provvisorio per ogni riunione sulla base delle proposte presentate dalle parti. L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali il segretariato ha ricevuto da una parte una domanda di iscrizione all'ordine del giorno, corredata dei documenti giustificativi pertinenti, entro 21 giorni di calendario prima della data della riunione.

2.   L'ordine del giorno provvisorio, unitamente ai documenti pertinenti, è distribuito come previsto all'articolo 7 entro 15 giorni di calendario prima dell'inizio della riunione.

3.   L'ordine del giorno è adottato dal sottocomitato doganale all'inizio di ciascuna riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di punti che non figurano nell'ordine del giorno provvisorio è possibile previo accordo delle parti.

4.   Previo consenso dell'altra parte, il presidente del sottocomitato doganale può invitare, secondo l'occasione, rappresentanti di altri organismi delle parti o esperti indipendenti in determinati settori a partecipare alle riunioni per fornire informazioni su argomenti specifici. Le parti garantiscono che tali osservatori o esperti rispettino le prescrizioni in materia di riservatezza.

5.   Previa consultazione delle parti, il presidente del sottocomitato doganale può abbreviare i termini indicati ai paragrafi 1 e 2 in funzione delle esigenze di un caso specifico.

Articolo 10

Verbale e conclusioni operative

1.   Il progetto di verbale di ogni riunione, comprendente le conclusioni operative, è redatto dal segretario del sottocomitato doganale della parte che detiene la presidenza dello stesso.

2.   Il progetto di verbale, comprendente le conclusioni operative, è sottoposto al sottocomitato doganale per approvazione. Il progetto di verbale è approvato entro 28 giorni di calendario successivi a ciascuna riunione del sottocomitato doganale. Ne è inviata una copia a ciascuno dei destinatari di cui all'articolo 7.

Articolo 11

Decisioni e raccomandazioni

1.   Il sottocomitato doganale ha il potere di adottare modalità pratiche, misure, decisioni e raccomandazioni come previsto all'articolo 200 dell'accordo. Tali modalità pratiche, misure, decisioni e raccomandazioni sono adottate per consenso tra le parti una volta espletate le rispettive procedure interne di adozione. Le decisioni sono vincolanti per le parti, che adottano le misure opportune per attuarle.

2.   Ogni decisione o raccomandazione è firmata dal presidente del sottocomitato doganale e autenticata dai segretari dello stesso. Fatto salvo il paragrafo 3, il presidente firma tali documenti nel corso della riunione nella quale è adottata la decisione o la raccomandazione.

3.   Il sottocomitato doganale può adottare decisioni o formulare raccomandazioni mediante procedura scritta, se le parti decidono in tal senso, una volta espletate le rispettive procedure interne per l'adozione. La procedura scritta consiste in uno scambio di note tra i due segretari, che operano di concerto con le parti. A tale scopo, il testo della proposta viene distribuito a norma dell'articolo 7, con un termine di almeno 21 giorni di calendario entro il quale devono essere comunicate le eventuali riserve o modifiche. Previa consultazione delle parti, il presidente può abbreviare i termini in funzione delle esigenze di un caso specifico. Una volta che il testo è stato concordato, la decisione o la raccomandazione è firmata dal presidente e autenticata dai segretari.

4.   Gli atti del sottocomitato doganale recano, rispettivamente, il titolo di «decisione» o «raccomandazione». Ogni decisione entra in vigore alla data della sua adozione, salvo altrimenti disposto nella decisione stessa.

5.   Le decisioni e le raccomandazioni sono trasmesse alle parti.

6.   Ciascuna delle parti può decidere se pubblicare le decisioni e le raccomandazioni del sottocomitato doganale nelle rispettive pubblicazioni ufficiali.

Articolo 12

Relazioni

Il sottocomitato doganale riferisce al comitato di associazione nella formazione Commercio a ogni riunione annuale di tale comitato.

Articolo 13

Lingue

1.   Le lingue di lavoro del sottocomitato doganale sono l'inglese e il rumeno.

2.   Salvo decisione contraria, il sottocomitato doganale delibera sulla base di documenti redatti in tali lingue.

Articolo 14

Spese

1.   Ciascuna parte si assume l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del sottocomitato doganale sia per il personale e le spese di viaggio e di soggiorno sia per le spese postali e per le telecomunicazioni.

2.   Le spese relative all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti sono a carico della parte che ospita la riunione.

3.   Le spese relative all'interpretazione durante le riunioni e alla traduzione dei documenti dalle o nelle lingue inglese e rumeno di cui all'articolo 13, paragrafo 1 sono a carico della parte che ospita la riunione.

L'interpretazione e la traduzione dalle o nelle altre lingue sono direttamente a carico della parte richiedente.

Articolo 15

Modifica del regolamento interno

Il presente regolamento interno può essere modificato con decisione del sottocomitato doganale a norma dell'articolo 200, paragrafo 3, lettera e), dell'accordo.


PROGETTO

DECISIONE N. 1/2015 DEL SOTTOCOMITATO PER LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE UE-REPUBBLICA DI MOLDOVA

del … 2015

recante adozione del suo regolamento interno

IL SOTTOCOMITATO PER LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE UE-REPUBBLICA DI MOLDOVA,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (1) («accordo»), in particolare l'articolo 306,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 464 dell'accordo, parti dell'accordo sono state applicate in via provvisoria a decorrere dal 1o settembre 2014.

(2)

A norma dell'articolo 306 dell'accordo, il sottocomitato per le indicazioni geografiche («sottocomitato IG») deve sorvegliare l'evoluzione dell'accordo per quanto riguarda le indicazioni geografiche e deve fungere da forum per la cooperazione e il dialogo in materia di indicazioni geografiche.

(3)

A norma dell'articolo 306, paragrafo 3, dell'accordo, il sottocomitato IG deve adottare il proprio regolamento interno.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È adottato il regolamento interno del sottocomitato IG riportato in allegato.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a …,

Per il sottocomitato per le indicazioni geografiche

Il presidente


(1)  GU L 260 del 30.8.2014, pag. 4.

ALLEGATO

Regolamento interno del sottocomitato per le indicazioni geografiche UE-Repubblica di Moldova

Articolo 1

Disposizioni generali

1.   Il sottocomitato per le indicazioni geografiche («sottocomitato IG»), istituito a norma dell'articolo 306 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra («accordo»), assiste alla riunione del comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» di cui all'articolo 438, paragrafo 4, dell'accordo («comitato di associazione nella formazione Commercio»), nell'esercizio delle sue funzioni.

2.   Il sottocomitato IG svolge le sue funzioni indicate all'articolo 306 dell'accordo.

3.   Il sottocomitato IG è composto da rappresentanti della Commissione europea e della Repubblica di Moldova competenti in materia di indicazioni geografiche.

4.   Ciascuna parte nomina un capo delegazione che funge da persona di contatto per tutte le questioni che riguardano il sottocomitato IG.

5.   I capi delegazione esercitano le funzioni di presidenza del sottocomitato IG a norma dell'articolo 2.

6.   Ogni capo delegazione può delegare le funzioni di capo delegazione, in tutto o in parte, a un supplente designato; in questo caso ogni riferimento fatto qui di seguito al capo delegazione vale anche per il supplente designato.

7.   Le parti di cui al presente regolamento interno sono definite secondo quanto previsto all'articolo 461 dell'accordo.

Articolo 2

Presidenza

Le parti si alternano ogni 12 mesi nell'esercizio della presidenza del sottocomitato IG. Il primo periodo ha inizio alla data della prima riunione del Consiglio di associazione e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Articolo 3

Riunioni

1.   Salvo diverso accordo tra le parti, il sottocomitato IG si riunisce su richiesta di una delle parti, a turno nell'Unione e nella Repubblica di Moldova, e in ogni caso entro 90 giorni di calendario dalla richiesta.

2.   Ogni riunione del sottocomitato IG è convocata dalla sua presidenza in un luogo e a una data convenuti dalle parti. L'avviso di convocazione della riunione è inviato dal presidente del sottocomitato IG entro 28 giorni di calendario prima dell'inizio della riunione, salvo diverso accordo delle parti.

3.   Quando possibile, la riunione ordinaria del sottocomitato IG è convocata con debito anticipo rispetto alla riunione ordinaria del comitato di associazione nella formazione Commercio.

4.   A titolo di eccezione, le riunioni del sottocomitato IG possono svolgersi con l'ausilio di qualsiasi mezzo tecnologico concordato dalle parti, compresa la videoconferenza.

Articolo 4

Delegazioni

Prima di ogni riunione le parti sono informate, dal segretariato del sottocomitato IG, della composizione prevista delle delegazioni di ciascuna parte che partecipano alla riunione.

Articolo 5

Segretariato

1.   Un funzionario della Commissione europea e un funzionario della Repubblica di Moldova svolgono congiuntamente le funzioni di segretari del sottocomitato doganale ed eseguono i compiti di segreteria di concerto, in uno spirito di fiducia reciproca e di cooperazione.

2.   Il segretariato del comitato di associazione nella formazione Commercio è informato di tutte le decisioni, pareri, raccomandazioni, relazioni e altre azioni concordate del sottocomitato IG.

Articolo 6

Corrispondenza

1.   La corrispondenza indirizzata al sottocomitato IG è inviata al segretario di una delle due parti, che a sua volta informerà il segretario dell'altra parte.

2.   Il segretariato del sottocomitato IG provvede affinché la corrispondenza indirizzata a tale sottocomitato sia trasmessa al presidente dello stesso e distribuita, se del caso, come documenti di cui all'articolo 7.

3.   La corrispondenza proveniente dal presidente è inviata alle parti dal segretariato a nome del presidente stesso. Se del caso, tale corrispondenza è diffusa con le modalità di cui all'articolo 7.

Articolo 7

Documenti

1.   I documenti sono diffusi dai segretari del sottocomitato IG.

2.   Una parte trasmette i propri documenti al suo segretario. Il segretario trasmette tali documenti al segretario dell'altra parte.

3.   Il segretario dell'Unione distribuisce i documenti ai rappresentanti competenti dell'Unione e mette sistematicamente in copia il segretario della Repubblica di Moldova nonché i segretari del comitato di associazione nella formazione Commercio nell'ambito di tale corrispondenza.

4.   Il segretario della Repubblica di Moldova distribuisce i documenti ai rappresentanti competenti della Repubblica di Moldova e mette sistematicamente in copia il segretario dell'Unione nonché i segretari del comitato di associazione nella formazione Commercio nell'ambito di tale corrispondenza.

Articolo 8

Riservatezza

Salvo decisione contraria adottata dalle parti, le riunioni del sottocomitato IG non sono pubbliche. Se una parte comunica al sottocomitato IG informazioni designandole come riservate, l'altra parte tratta dette informazioni come tali.

Articolo 9

Ordine del giorno delle riunioni

1.   Il segretariato del sottocomitato IG stabilisce un ordine del giorno provvisorio nonché un progetto di conclusioni operative per ogni riunione sulla base delle proposte presentate dalle parti, come previsto all'articolo 10. L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali il segretariato ha ricevuto da una parte una domanda di iscrizione all'ordine del giorno, corredata dei documenti giustificativi pertinenti, entro 21 giorni di calendario prima della data della riunione.

2.   L'ordine del giorno provvisorio, unitamente ai documenti pertinenti, è distribuito come previsto all'articolo 7 entro 15 giorni di calendario prima dell'inizio della riunione.

3.   L'ordine del giorno è adottato dal presidente e dall'altro capo delegazione all'inizio di ciascuna riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di punti che non figurano nell'ordine del giorno provvisorio è possibile previo accordo delle parti.

4.   Previo consenso dell'altra parte, il presidente del sottocomitato IG può invitare, secondo l'occasione, rappresentanti di altri organismi delle parti o esperti indipendenti in determinati settori a partecipare alle riunioni per fornire informazioni su argomenti specifici. Le parti garantiscono che tali osservatori o esperti rispettino le prescrizioni in materia di riservatezza.

5.   Previa consultazione delle parti, il presidente del sottocomitato IG può abbreviare i termini indicati ai paragrafi 1 e 2 in funzione delle esigenze di un caso specifico.

Articolo 10

Verbale e conclusioni operative

1.   Il progetto di verbale di ogni riunione è redatto congiuntamente dai segretari del sottocomitato IG.

2.   Di norma per ciascun punto iscritto all'ordine del giorno il verbale riporta:

a)

un elenco dei partecipanti alla riunione, un elenco dei funzionari che li accompagnavano e un elenco di eventuali osservatori o esperti che hanno partecipato alla riunione;

b)

documentazione presentata al sottocomitato IG;

c)

dichiarazioni la cui iscrizione a verbale sia stata chiesta da un membro del sottocomitato IG; e

d)

se necessario, conclusioni operative della riunione, come previsto al paragrafo 4.

3.   Il progetto di verbale è presentato al sottocomitato IG per approvazione. Esso è approvato entro i 28 giorni di calendario successivi a ciascuna riunione del sottocomitato IG. Ne è inviata una copia a ciascuno dei destinatari di cui all'articolo 7.

4.   Il progetto di conclusioni operative di ciascuna riunione è redatto dal segretario del sottocomitato IG della parte che detiene la presidenza del sottocomitato IG e trasmesso alle parti, unitamente all'ordine del giorno, entro 15 giorni di calendario prima dell'inizio della riunione. Tale progetto è aggiornato nel corso della riunione, in modo che al termine della riunione, salvo diverso accordo delle parti, il sottocomitato IG adotti le conclusioni operative che riflettono le azioni di follow-up convenute dalle parti. Una volta concordate, le conclusioni operative sono accluse al verbale e la loro attuazione è esaminata nel corso di una successiva riunione del sottocomitato IG. A tal fine il sottocomitato IG adotta un modello che consenta di monitorare ciascuna azione in relazione a un termine specifico.

Articolo 11

Decisioni

1.   Il sottocomitato IG ha il potere di adottare decisioni nei casi di cui all'articolo 306, paragrafo 4, dell'accordo. Tali decisioni sono adottate per consenso tra le parti una volta espletate le rispettive procedure interne di adozione. Esse sono vincolanti per le parti, che adottano le misure opportune per attuarle.

2.   Ogni decisione è firmata dal presidente del sottocomitato IG e autenticata dai segretari di tale sottocomitato. Fatto salvo il paragrafo 4, il presidente firma tali documenti nel corso della riunione nella quale è adottata la decisione o la raccomandazione.

3.   Il sottocomitato IG può adottare decisioni o approvare relazioni mediante procedura scritta, se le parti decidono in tal senso, una volta espletate le rispettive procedure interne per l'adozione. La procedura scritta consiste in uno scambio di note tra i segretari, che operano di concerto con le parti. A tale scopo, il testo della proposta è distribuito a norma dell'articolo 7, con un termine di almeno 21 giorni di calendario entro il quale devono essere comunicate le eventuali riserve o modifiche. Previa consultazione delle parti, il presidente può abbreviare tali termini in funzione delle esigenze di un caso specifico. Una volta concordato il testo, ogni decisione o relazione è firmata dal presidente e autenticata dai segretari.

4.   Gli atti del sottocomitato IG recano, rispettivamente, il titolo di «decisione» o «relazione». Ogni decisione entra in vigore alla data della sua adozione, salvo altrimenti disposto nella decisione stessa.

5.   Le decisioni sono trasmesse alle parti.

6.   Ciascuna delle parti può decidere se pubblicare le decisioni del sottocomitato IG nelle rispettive pubblicazioni ufficiali.

Articolo 12

Relazioni

Il sottocomitato doganale riferisce in merito alle proprie attività al comitato di associazione nella formazione Commercio a ogni riunione annuale di tale comitato.

Articolo 13

Lingue

1.   Le lingue di lavoro del sottocomitato IG sono l'inglese e il rumeno.

2.   Salvo decisione contraria, il sottocomitato IG delibera sulla base di documenti redatti in tali lingue.

Articolo 14

Spese

1.   Ciascuna parte si assume l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del sottocomitato IG sia per il personale e le spese di viaggio e di soggiorno sia per le spese postali e per le telecomunicazioni.

2.   Le spese relative all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti sono a carico della parte che ospita la riunione.

3.   Le spese relative all'interpretazione durante le riunioni e alla traduzione dei documenti dalle o nelle lingue inglese e rumeno di cui all'articolo 13, paragrafo 1, sono a carico della parte che ospita la riunione.

L'interpretazione e la traduzione dalle o nelle altre lingue sono direttamente a carico della parte richiedente.

Articolo 15

Modifica del regolamento interno

Il presente regolamento interno può essere modificato con decisione del sottocomitato IG a norma dell'articolo 306, paragrafo 3, dell'accordo.


6.2.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 30/38


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/179 DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 2015

che autorizza gli Stati membri a prevedere una deroga a talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto concerne il materiale da imballaggio in legno di conifere (Coniferales) in forma di scatole di munizioni originarie degli Stati Uniti d'America sotto il controllo del Dipartimento della difesa degli Stati Uniti

[notificata con il numero C(2015) 445]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, primo trattino,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, in combinato disposto con il suo allegato IV, parte A, sezione I, punto 2, gli Stati membri vietano l'introduzione nell'Unione del materiale da imballaggio in legno qualora esso non sia stato sottoposto a un trattamento fitosanitario approvato, come specificato nella norma internazionale per le misure fitosanitarie n. 15 (2) e non sia contrassegnato da un marchio, come indicato in tale norma, che segnali che il materiale da imballaggio in legno è stato sottoposto a tale trattamento fitosanitario. A norma dell'articolo 15, paragrafo 1, di detta direttiva possono tuttavia essere previste deroghe a dette disposizioni sempreché sia stabilito che non esiste alcun rischio di diffusione di organismi nocivi.

(2)

Alcuni materiali da imballaggio in legno di conifere (Coniferales) in forma di scatole effettivamente in uso per il trasporto di munizioni, fabbricate entro il 31 agosto 2007 e originarie degli Stati Uniti, non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, in combinato disposto con il suo allegato IV, parte A, sezione I, punto 2. Dette scatole sono denominate in appresso «le scatole».

(3)

In base alle informazioni fornite dagli Stati Uniti la Commissione ha concluso che le scatole non presentano alcun rischio di diffusione di organismi nocivi, purché siano soddisfatte alcune condizioni relative all'assenza o alla presenza limitata di corteccia, al trattamento e allo stato di manutenzione delle scatole nonché al loro immagazzinamento e trasporto.

(4)

Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere autorizzati a consentire l'introduzione nonché l'immagazzinamento e lo spostamento sul loro territorio delle scatole, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al considerando 3, mentre le disposizioni della direttiva 2000/29/CE dovrebbero applicarsi una volta che le scatole siano vuote.

(5)

Al fine di garantire controlli efficaci ed una panoramica dei potenziali rischi fitosanitari, le persone che movimentano o immagazzinano le scatole dopo i controlli previsti nell'articolato dovrebbero dare all'organismo ufficiale responsabile notifica in merito a tale spostamento o immagazzinamento e alle scatole in questione.

(6)

Gli Stati membri dovrebbero informarsi reciprocamente e informare la Commissione quando vengono a conoscenza di una spedizione non conforme alle condizioni di cui al considerando 3. Ai fini della valutazione dell'applicazione della presente decisione essi dovrebbero, su base annuale, fornire alla Commissione e agli altri Stati membri informazioni sulle importazioni effettuate.

(7)

Tenendo conto delle motivazioni della deroga è opportuno autorizzarla per un periodo di tre anni.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Autorizzazione a prevedere una deroga

In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, in combinato disposto con il suo allegato IV, parte A, sezione I, punto 2, gli Stati membri possono autorizzare l'introduzione sul loro territorio di materiale da imballaggio in legno di conifere (Coniferales) in forma di scatole effettivamente in uso per il trasporto di munizioni, fabbricate entro il 31 agosto 2007 e originarie degli Stati Uniti d'America, sotto il controllo del Dipartimento della difesa degli Stati Uniti, in appresso «le scatole», che soddisfano le condizioni di cui all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Obbligo di notifica

1.   L'importatore notifica, con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo, all'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro o degli Stati membri del punto di entrata e del primo luogo di immagazzinamento, diverso dal punto di entrata, la propria intenzione di introdurre una spedizione.

2.   La notifica di cui al paragrafo 1 comprende i seguenti elementi:

a)

la data dell'introduzione prevista;

b)

un inventario della spedizione interessata che identifica le scatole che ne fanno parte;

c)

il nome e l'indirizzo dell'importatore;

d)

il punto di entrata dell'introduzione prevista;

e)

l'indirizzo del primo luogo di immagazzinamento, diverso dal punto di entrata.

Articolo 3

Controlli da parte degli organismi ufficiali responsabili

L'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro del primo luogo di immagazzinamento, diverso dal punto di entrata, controlla la conformità di un campione rappresentativo di ciascuna spedizione ai seguenti punti dell'allegato:

a)

punti 1) e 2), riguardanti l'indicazione dei corrispondenti marchi;

b)

punto 4), riguardante l'assenza di corteccia;

c)

punto 5), riguardante il tenore di umidità;

d)

punto 7), riguardante il documento di accompagnamento.

Articolo 4

Immagazzinamento e spostamento

1.   Prima e dopo lo svolgimento dei controlli di cui all'articolo 3, le scatole restano immagazzinate in edifici chiusi.

2.   Nel caso in cui le scatole siano movimentate prima o dopo i controlli di cui all'articolo 3, esse sono movimentate in contenitori chiusi o in un involucro a protezione completa.

3.   Nel caso in cui le scatole siano movimentate dopo i controlli di cui all'articolo 3, la persona che le movimenta notifica all'organismo ufficiale responsabile o agli organismi ufficiali responsabili il luogo di partenza e il luogo di destinazione nonché le quantità e l'identità delle scatole in questione.

Nel caso in cui, dopo i controlli di cui all'articolo 3, le scatole siano immagazzinate in un luogo diverso da quello in cui tali controlli sono stati effettuati, la persona che le immagazzina notifica all'organismo ufficiale responsabile il luogo di immagazzinamento nonché le quantità e l'identità delle scatole in questione.

Articolo 5

Notifica di non conformità

Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri ciascuna spedizione non conforme alle condizioni di cui all'allegato.

Tale notifica è effettuata entro tre giorni lavorativi dalla data in cui l'organismo ufficiale responsabile viene a conoscenza di detta spedizione.

Articolo 6

Comunicazioni relative alle importazioni

Lo Stato membro del primo luogo di immagazzinamento, diverso dal punto di entrata, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, fornisce alla Commissione e agli altri Stati membri, entro il 31 gennaio di ogni anno, le informazioni relative al numero di spedizioni introdotte sul suo territorio e una relazione sui controlli di cui all'articolo 3 effettuati tra il 1o gennaio e il 31 dicembre dell'anno precedente.

Articolo 7

Data di scadenza

La presente decisione scade il 31 dicembre 2017.

Articolo 8

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2015

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

(2)  ISPM 15. 2009. Regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali. Roma, IPPC, FAO.


ALLEGATO

CONDIZIONI RELATIVE ALLE SCATOLE DI CUI ALL'ARTICOLO 1

Le scatole di cui all'articolo 1 devono soddisfare le seguenti condizioni:

1)

sono contrassegnate da un marchio attestante che sono state fabbricate entro il 31 agosto 2007;

2)

sono contrassegnate da un marchio che segnala che sono state trattate con un agente di conservazione del legno approvato dall'agenzia per la protezione dell'ambiente degli Stati Uniti d'America;

3)

nel caso in cui le scatole siano state riparate dal 1o settembre 2007 il legno utilizzato a tal fine soddisfa le condizioni di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 2, della direttiva 2000/29/CE;

4)

le scatole sono realizzate in legno scortecciato, ad eccezione di un numero indefinito di pezzi di corteccia di piccole dimensioni, visibili distintamente e separati gli uni dagli altri, che soddisfano uno dei seguenti requisiti:

a)

presentano una larghezza inferiore a 3 cm (a prescindere dalla lunghezza); oppure

b)

se presentano una larghezza superiore a 3 cm, la superficie totale di ciascun pezzo di corteccia è inferiore a 50 cm2;

5)

il loro tenore di umidità non supera il 20 %;

6)

sono sempre stati immagazzinate in edifici chiusi e trasportate in contenitori chiusi o in un involucro a protezione completa;

7)

sono accompagnate da un documento rilasciato dal Dipartimento della difesa degli Stati Uniti attestante la conformità alle condizioni di cui ai punti 4), 5) e 6).


Rettifiche

6.2.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 30/42


Rettifica della direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 96 del 29 marzo 2014 )

Pagina 284, allegato V, punto 7 «Rappresentante autorizzato»

anziché:

«Gli obblighi incombenti all'installatore a norma dei punti 3.1 e 56 …»,

leggi:

«Gli obblighi incombenti all'installatore a norma dei punti 3.1 e 5 …».