ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 19

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

58° anno
24 gennaio 2015


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Informazione relativa alla data della firma dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica del Senegal e del relativo protocollo di attuazione

1

 

*

Decisione (UE) 2015/105 del Consiglio, del 14 aprile 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria di un protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Azerbaigian, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaigian sui principi generali della partecipazione della Repubblica dell'Azerbaigian ai programmi dell'Unione

2

 

 

Protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Azerbaigian, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaigian sui principi generali della partecipazione della Repubblica dell'Azerbaigian ai programmi dell'Unione

4

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2015/106 del Consiglio, del 19 gennaio 2015, che stabilisce, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero

8

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/107 della Commissione, del 23 gennaio 2015, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

12

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della decisione (PESC) 2015/67 del Comitato politico e di sicurezza (EUCAP Sahel Mali/1/2015), del 14 gennaio 2015, che proroga il mandato del capo della missione PSDC dell'Unione europea in Mali (EUCAP Sahel Mali) ( GU L 11 del 17.1.2015 )

14

 

*

Rettifica della direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto ( GU L 164 del 30.6.1994 )

14

 

*

Rettifica della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi ( GU L 173 del 12.6.2014 )

15

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

24.1.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 19/1


Informazione relativa alla data della firma dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica del Senegal e del relativo protocollo di attuazione

Il 20 novembre 2014, l'Unione europea e la Repubblica del Senegal hanno firmato l'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica del Senegal ed il relativo protocollo di attuazione.

L'accordo ed il protocollo si applicano in via provvisoria a partire dal 20 novembre 2014, a norma rispettivamente dell'articolo 17 e dell'articolo 12.


24.1.2015   

IT

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L 19/2


DECISIONE (UE) 2015/105 DEL CONSIGLIO

del 14 aprile 2014

relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria di un protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Azerbaigian, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaigian sui principi generali della partecipazione della Repubblica dell'Azerbaigian ai programmi dell'Unione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 212, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 18 giugno 2007 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Azerbaigian, dall'altra (1), riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaigian sui principi generali della partecipazione della Repubblica dell'Azerbaigian ai programmi dell'Unione («il protocollo»).

(2)

I negoziati si sono conclusi.

(3)

L'obiettivo del protocollo è stabilire le norme finanziarie e tecniche che consentano alla Repubblica dell'Azerbaigian di partecipare a taluni programmi dell'Unione. Il quadro orizzontale istituito dal protocollo costituisce una misura di cooperazione economica, finanziaria e tecnica che consente all'Unione di dare accesso all'assistenza, in particolare di tipo finanziario, conformemente a tali programmi. Tale quadro si applica unicamente ai programmi i cui pertinenti atti giuridici istitutivi consentono la partecipazione della Repubblica dell'Azerbaigian. La firma e l'applicazione provvisoria del protocollo non comportano pertanto l'esercizio di poteri, nell'ambito delle varie politiche settoriali perseguite dai programmi, che sono esercitati all'atto di istituire i programmi.

(4)

È opportuno firmare il protocollo a nome dell'Unione e applicarlo in via provvisoria, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma a nome dell'Unione del protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Azerbaigian, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaigian sui principi generali della partecipazione della Repubblica dell'Azerbaigian ai programmi dell'Unione («il protocollo») è autorizzata, con riserva della conclusione del suddetto protocollo.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell'Unione.

Articolo 3

Il protocollo si applica a titolo provvisorio a decorrere dalla data della firma (2), in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 14 aprile 2014

Per il Consiglio

Il presidente

C. ASHTON


(1)  GU L 246 del 17.9.1999, pag. 3.

(2)  La data della firma del protocollo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dal segretariato generale del Consiglio.


24.1.2015   

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L 19/4


PROTOCOLLO

dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Azerbaigian, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaigian sui principi generali della partecipazione della Repubblica dell'Azerbaigian ai programmi dell'Unione

L'UNIONE EUROPEA, in seguito denominata «l'Unione»,

da una parte, e

LA REPUBBLICA DELL'AZERBAIGIAN, in seguito denominata «l'Azerbaigian»,

dall'altra,

in appresso «le Parti»,

CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:

(1)

L'Azerbaigian ha concluso un accordo di partenariato e di cooperazione con le Comunità europee e i loro Stati membri («l'accordo») (1), entrato in vigore il 1o luglio 1999.

(2)

Il Consiglio europeo del 17 e 18 giugno 2004 ha accolto favorevolmente le proposte della Commissione europea relative a una politica europea di vicinato (PEV) e ha approvato le conclusioni del Consiglio del 14 giugno 2004.

(3)

In numerose altre occasioni il Consiglio ha sostenuto tale politica nelle proprie conclusioni.

(4)

Il 5 marzo 2007 il Consiglio ha espresso il proprio sostegno per l'approccio generale delineato nella comunicazione della Commissione europea del 4 dicembre 2006, che consiste nel permettere ai paesi partner della PEV di partecipare, in funzione dei loro meriti e qualora le basi giuridiche lo consentano, alle agenzie e ai programmi della Comunità.

(5)

L'Azerbaigian ha espresso il desiderio di partecipare a una serie di programmi dell'Unione.

(6)

È opportuno che le modalità e le condizioni specifiche relative alla partecipazione dell'Azerbaigian a ciascun programma dell'Unione, in particolare il contributo finanziario che l'Azerbaigian dovrà versare e le procedure di relazione e di valutazione, siano stabilite mediante accordi tra la Commissione europea e le autorità competenti dell'Azerbaigian,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

L'Azerbaigian è autorizzato a partecipare a tutti i programmi attuali e futuri dell'Unione, che sono aperti alla partecipazione dell'Azerbaigian a norma delle pertinenti disposizioni di adozione di tali programmi.

Articolo 2

L'Azerbaigian fornisce contributi finanziari al bilancio generale dell'Unione europea corrispondenti ai programmi specifici cui partecipa.

Articolo 3

I rappresentanti dell'Azerbaigian possono partecipare, in veste di osservatori, e per i punti che riguardano l'Azerbaigian, ai comitati di gestione preposti al monitoraggio dei programmi dell'Unione ai quali l'Azerbaigian fornisce contributi finanziari.

Articolo 4

Alle iniziative e ai progetti presentati dai partecipanti dell'Azerbaigian si applicano, per quanto possibile, le stesse condizioni, norme e procedure applicate agli Stati membri per i programmi in questione.

Articolo 5

1.   Le modalità e le condizioni specifiche relative alla partecipazione dell'Azerbaigian a ciascun programma dell'Unione, in particolare il contributo finanziario che l'Azerbaigian dovrà versare e le procedure di relazione e di valutazione, sono stabilite mediante accordi tra la Commissione europea e le autorità competenti dell'Azerbaigian, sulla base dei criteri stabiliti nei programmi in questione.

2.   Qualora l'Azerbaigian chieda l'assistenza esterna dell'Unione per partecipare a un determinato programma dell'Unione ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) o di qualsiasi analogo regolamento che possa essere adottato in futuro e che garantisca all'Azerbaigian l'assistenza esterna dell'Unione, le condizioni applicabili all'uso dell'assistenza esterna dell'Unione da parte dell'Azerbaigian sono stabilite nel quadro di un accordo di finanziamento, a norma in particolare dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1638/2006.

Articolo 6

1.   Ciascun accordo concluso a norma dell'articolo 5 dispone che, conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), il controllo finanziario, le verifiche contabili o le altre verifiche, comprese le indagini amministrative, sono effettuati dalla Commissione europea, dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode e dalla Corte dei conti, direttamente o sotto la loro autorità.

2.   Sono previste disposizioni dettagliate in materia di controllo finanziario e verifiche contabili, misure amministrative, sanzioni e recupero che conferiscono alla Commissione europea, all'Ufficio europeo per la lotta antifrode e alla Corte dei conti poteri equivalenti a quelli di cui dispongono nei confronti di beneficiari o contraenti stabiliti nell'Unione.

Articolo 7

1.   Il presente protocollo si applica per il periodo in cui l'accordo è in vigore.

2.   Il presente protocollo è firmato e approvato dalle Parti secondo le rispettive procedure.

3.   Ciascuna Parte può denunciare il presente protocollo mediante notifica scritta all'altra Parte. Il presente protocollo cessa di applicarsi dopo sei mesi dalla data di tale notifica. L'estinzione del protocollo a causa della denuncia di una delle Parti non incide sulle verifiche e sui controlli da eseguire, ove opportuno, a norma degli articoli 5 e 6.

Articolo 8

Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente protocollo e, successivamente, con scadenza triennale, entrambe le Parti possono riesaminare l'attuazione del presente protocollo sulla base dell'effettiva partecipazione dell'Azerbaigian ai programmi dell'Unione.

Articolo 9

Il presente protocollo si applica, da un lato, ai territori in cui si applica il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni ivi precisate, e, dall'altro, al territorio dell'Azerbaigian.

Articolo 10

1.   Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le Parti si sono notificate reciprocamente, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

2.   In attesa della sua entrata in vigore, le Parti decidono di applicare in via provvisoria il presente protocollo a decorrere dalla data della firma, in attesa della sua conclusione in una data successiva.

Articolo 11

Il presente protocollo è parte integrante dell'accordo.

Articolo 12

Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finnica, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e azera, tutti i testi facenti ugualmente fede.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Avropa İttifaqı adından

Image

Image

За Република Азербайджан

Por la República de Azerbaiyán

Za Ázerbájdžánskou republiku

For Republikken Aserbajdsjan

Für die Republik Aserbaidschan

Aserbaidžaani Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν

For the Republic of Azerbaijan

Pour la République d'Azerbaïdjan

Za Republiku Azerbajdžan

Per la Repubblica dell'Azerbaigian

Azerbaidžānas Republikas vārdā

AzerbaidÞano Respublikos vardu

Az Azerbajdzsán Köztársaság részről

Għar-Repubblika ta' l-Ażerbajġan

Voor de Republiek Azerbeidzjan

W imieniu Republiki Azerbejdżanskiej

Pela República do Azerbaijão

Pentru Republica Azerbaidjan

Za Azerbajdžanskú republiku

Za Azerbajdžansko republiko

Azerbaidžanin tasavallan puolesta

För Republiken Azerbajdzjan

Image

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(1)  Accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Azerbaigian, dall'altro (GU L 246 del 17.9.1999, pag. 3).

(2)  Regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato (GU L 310 del 9.11.2006, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).


REGOLAMENTI

24.1.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 19/8


REGOLAMENTO (UE) 2015/106 DEL CONSIGLIO

del 19 gennaio 2015

che stabilisce, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca.

(2)

A norma del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), le misure di conservazione devono essere adottate tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili, inclusi, se pertinenti, le relazioni del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) e di altri organismi consultivi, nonché alla luce di eventuali pareri di consigli consultivi.

(3)

Spetta al Consiglio adottare le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca per tipo di pesca o per gruppo di tipi di pesca nel Mar Nero, comprese, se del caso, alcune condizioni a esse funzionalmente collegate. A norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, le possibilità di pesca dovrebbero essere assegnate conformemente agli obiettivi della politica comune della pesca stabiliti all'articolo 2, paragrafo 2, di tale regolamento. A norma dell'articolo 16, paragrafo 1, dello stesso regolamento, le possibilità di pesca dovrebbero essere ripartite tra gli Stati membri in modo tale da garantire la stabilità relativa delle attività di pesca di ogni Stato membro per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca.

(4)

È pertanto opportuno che i totali ammissibili di catture (TAC) siano stabiliti, in conformità con il regolamento (UE) n. 1380/2013, sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto di aspetti biologici e socioeconomici, garantendo al contempo parità di trattamento ai settori della pesca e tenendo conto delle opinioni espresse in sede di consultazione delle parti interessate.

(5)

Per la pesca dello spratto, l'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2015. A norma dell'articolo 16, paragrafo 2, di tale regolamento, quando è introdotto un obbligo di sbarco per uno stock ittico, le possibilità di pesca devono essere stabilite tenendo conto del passaggio da una definizione delle possibilità di pesca volta a evidenziare gli sbarchi a una definizione delle possibilità di pesca volta ad evidenziare le catture.

(6)

L'utilizzo delle possibilità di pesca stabilite a norma del presente regolamento è soggetto al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (2), in particolare ai suoi articoli 33 e 34, relativi alla registrazione delle catture e alla notifica dei dati relativi all'esaurimento delle possibilità di pesca. Occorre pertanto specificare i codici relativi agli sbarchi di stock soggetti al presente regolamento che gli Stati membri devono utilizzare quando trasmettono dati alla Commissione.

(7)

A norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (3), in sede di fissazione dei TAC il Consiglio decide gli stock ai quali non si applicano gli articoli 3 o 4, in particolare in base alle condizioni biologiche degli stock.

(8)

Al fine di evitare un'interruzione delle attività di pesca e garantire il sostentamento dei pescatori dell'Unione, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2015. Per motivi di urgenza, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le possibilità di pesca per alcuni stock ittici applicabili nel Mar Nero per il 2015.

Articolo 2

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica alle navi dell'Unione operanti nel Mar Nero.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)   «Mar Nero»: la sottozona geografica 29 come stabilito nell'allegato 1 del regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (4);

b)   «nave dell'Unione»: un peschereccio unionale quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 5), del regolamento (UE) n. 1380/2013;

c)   «stock»: uno stock quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 14), del regolamento (UE) n. 1380/2013;

d)   «totale ammissibile di catture» (TAC):

i)

nelle attività di pesca soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, il quantitativo che può essere pescato da ciascuno stock ogni anno;

ii)

in tutte le altre attività di pesca, il quantitativo che può essere sbarcato da ciascuno stock ogni anno;

e)   «contingente»: la quota del TAC assegnata all'Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo.

CAPO II

POSSIBILITÀ DI PESCA

Articolo 4

TAC e loro ripartizione

I TAC per le navi dell'Unione, la loro ripartizione tra gli Stati membri e le eventuali condizioni che vi sono funzionalmente collegate sono stabiliti nell'allegato.

Articolo 5

Disposizioni speciali in materia di ripartizione

La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca ai sensi del presente regolamento non pregiudica:

a)

gli scambi realizzati a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

b)

le detrazioni e le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

c)

gli sbarchi supplementari consentiti in conformità dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

d)

i quantitativi riportati a norma dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

e)

le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 6

Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie non soggette all'obbligo di sbarco

Le catture e le catture accessorie di rombo chiodato in attività di pesca non soggette all'obbligo di sbarco sono conservate a bordo o sbarcate solo se sono state effettuate da navi dell'Unione battenti bandiera di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 7

Trasmissione dei dati

Ai fini della presentazione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati per ogni stock a norma degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri utilizzano i codici degli stock che figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2015

Per il Consiglio

Il presidente

E. RINKVIS


(1)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

(2)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3).

(4)  Regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che modifica il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo (GU L 347 del 30.12.2011, pag. 44).


ALLEGATO

TAC APPLICABILI ALLE NAVI DELL'UNIONE IN ZONE IN CUI SONO IMPOSTI TAC PER SPECIE E PER ZONA

Nelle tabelle che seguono sono riportati i TAC e i contingenti per ogni stock (in tonnellate di peso vivo, salvo diversa indicazione) nonché le condizioni a essi funzionalmente collegate.

Gli stock ittici figurano secondo l'ordine alfabetico dei nomi latini delle specie. Ai fini del presente regolamento, è prevista la seguente tabella comparativa dei nomi latini e dei nomi comuni:

Nome scientifico

Codice alfa a 3 lettere

Nome comune

Psetta maxima

TUR

Rombo chiodato

Sprattus sprattus

SPR

Spratto


Specie:

Rombo chiodato

Psetta maxima

Zona:

Acque dell'Unione del Mar Nero

TUR/F37.4.2.C.

Bulgaria

43,2

 

 

Romania

43,2

 

 

Unione

86,4 (1)

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico.

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Spratto

Sprattus sprattus

Zona:

Acque dell'Unione del Mar Nero

SPR/F37.4.2.C

Bulgaria

8 032,5

 

 

Romania

3 442,5

 

 

Unione

11 475

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico.

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


(1)  Dal 15 aprile al 15 giugno 2015 è vietata qualsiasi attività di pesca, inclusi il trasbordo, l'imbarco, lo sbarco e la prima vendita.


24.1.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 19/12


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/107 DELLA COMMISSIONE

del 23 gennaio 2015

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

EG

330,7

IL

160,5

MA

116,0

TR

156,6

ZZ

191,0

0707 00 05

JO

229,9

TR

179,2

ZZ

204,6

0709 93 10

MA

232,2

TR

178,2

ZZ

205,2

0805 10 20

EG

54,1

MA

61,0

TN

54,1

TR

65,0

ZZ

58,6

0805 20 10

IL

146,9

MA

89,2

ZZ

118,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

EG

87,6

IL

129,5

JM

118,0

MA

141,2

TR

122,7

ZZ

119,8

0805 50 10

TR

63,6

ZZ

63,6

0808 10 80

BR

63,3

CL

88,6

MK

26,7

US

184,8

ZZ

90,9

0808 30 90

CL

265,9

US

138,7

ZZ

202,3


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


Rettifiche

24.1.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 19/14


Rettifica della decisione (PESC) 2015/67 del Comitato politico e di sicurezza (EUCAP Sahel Mali/1/2015), del 14 gennaio 2015, che proroga il mandato del capo della missione PSDC dell'Unione europea in Mali (EUCAP Sahel Mali)

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 11 del 17 gennaio 2015 )

Nella pagina di copertina e a pagina 72, nel titolo:

anziché:

«Decisione (PESC) 2015/67 del Comitato politico e di sicurezza (EUCAP Sahel Mali/1/2015), del 14 gennaio 2015, che proroga il mandato del capo della missione PSDC dell'Unione europea in Mali (EUCAP Sahel Mali)»

leggi:

«Decisione (PESC) 2015/67 del Comitato politico e di sicurezza, del 14 gennaio 2015, che proroga il mandato del capo della missione PSDC dell'Unione europea in Mali (EUCAP Sahel Mali) (EUCAP Sahel Mali/1/2015)»


24.1.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 19/14


Rettifica della direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 164 del 30 giugno 1994 )

Pagina 25, allegato II (Componenti), punto 1,

anziché:

«1.

Protezione antincendio per motori entrobordo e entrobordo con comando fuoribordo (“sterndrive”).»

leggi:

«1.

Equipaggiamento contro la deflagrazione o l'esplosione per motori entrobordo e entrobordo con comando fuoribordo (“sterndrive”).»


24.1.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 19/15


Rettifica della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 173 del 12 giugno 2014 )

I termini «deposito coperto» sono sostituiti da «deposito protetto» in tutta la direttiva, nella forma grammaticale opportuna.

I termini «ente creditizio affiliato» sono sostituiti da «ente creditizio aderente» in tutta la direttiva, nella forma grammaticale opportuna.

Il termine «fallimento» è sostituito da «dissesto» in tutta la direttiva, nella forma grammaticale opportuna.

A pagina 150, considerando 5:

anziché:

«… e l'armonizzazione dell'ambito dei prodotti e dei depositanti coperti.»,

leggi:

«… e l'armonizzazione dell'ambito dei prodotti e dei depositanti protetti.»;

a pagina 151, considerando 16:

anziché:

«… L'esecuzione di dette misure dovrebbe essere soggetta all'imposizione di condizioni all'ente creditizio comprendenti almeno una vigilanza più rigorosa del rischio e più ampi diritti di controllo per gli SGD. …»,

leggi:

«… L'esecuzione di dette misure dovrebbe essere soggetta all'imposizione di condizioni all'ente creditizio comprendenti almeno un monitoraggio più rigoroso del rischio e maggiori diritti di verifica per gli SGD. …»;

a pagina 151, considerando 17:

anziché:

«… Le autorità competenti dovrebbero poter riconoscere un sistema di tutela istituzionale come SGD se soddisfano tutti i criteri previsti nella presente direttiva.»,

leggi:

«… Le autorità competenti dovrebbero poter riconoscere un sistema di tutela istituzionale come SGD se soddisfa tutti i criteri previsti nella presente direttiva.»;

a pagina 151, considerando 19:

anziché:

«Nella recente crisi finanziaria gli aumenti non coordinati della copertura nell'Unione hanno fatto sì che in alcuni casi i depositanti trasferissero il denaro in enti creditizi di paesi con più elevate garanzie dei depositi. … Tuttavia, per un periodo di tempo limitato determinati depositi, a causa della situazione personale particolare del depositante, dovrebbero poter essere coperti fino a un livello più elevato.»

leggi:

«Nella recente crisi finanziaria, il fatto che nell'Unione vi fossero aumenti non coordinati del livello di copertura ha fatto sì che in alcuni casi i depositanti trasferissero il denaro in enti creditizi di paesi con più elevate garanzie dei depositi. … Tuttavia, per un periodo di tempo limitato, determinati depositi dovrebbero poter essere protetti fino a un livello più elevato, in relazione alla particolare situazione personale del depositante.»

a pagina 151, considerando 20:

anziché:

«… È opportuno che gli Stati membri la cui moneta non è l'euro abbiano la possibilità di arrotondare gli importi risultanti dalle conversioni senza inficiare il principio della tutela equivalente dei depositanti.»,

leggi:

«… È opportuno che gli Stati membri la cui moneta non è l'euro abbiano la possibilità di arrotondare gli importi risultanti dalle conversioni senza compromettere il fatto che i depositanti ricevano una tutela equivalente.»;

a pagina 151, considerando 21:

anziché:

«Da un lato, il livello di copertura di cui alla presente direttiva non dovrebbe lasciare una proporzione eccessiva di depositi priva di tutela allo scopo di garantire sia la protezione dei consumatori sia la stabilità del sistema finanziario. Dall'altro, è opportuno tener conto del costo del finanziamento degli SGD. È pertanto ragionevole fondarsi su un importo di 100 000 EUR quale il livello di copertura armonizzato.»

leggi:

«Da un lato, il livello di copertura stabilito nella presente direttiva non dovrebbe lasciare priva di tutela una quota eccessiva di depositi nell'interesse sia della protezione dei consumatori sia della stabilità del sistema finanziario. Dall'altro, è opportuno tener conto del costo del finanziamento degli SGD. È pertanto ragionevole fissare un importo di 100 000 EUR quale livello di copertura armonizzato.»

a pagina 152, considerando 25:

anziché:

«… Tali depositi dovrebbero essere detratti dall'importo residuo del prestito.»,

leggi:

«… Tali depositi dovrebbero andare a compensare l'importo residuo del prestito.»;

a pagina 152, considerando 31:

anziché:

«… Il loro numero limitato rispetto a tutti gli altri depositanti ne minimizza l'impatto sulla stabilità finanziaria in caso di fallimento di un ente creditizio. Le autorità hanno inoltre un accesso molto più agevole al credito rispetto ai cittadini. Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero poter decidere che siano coperti i depositi delle autorità locali con un bilancio annuo fino a 500 000 EUR. È opportuno che le imprese non finanziarie siano in linea di massima coperte, indipendentemente dalle loro dimensioni.»,

leggi:

«… Il loro numero limitato rispetto a tutti gli altri depositanti ne minimizza l'impatto sulla stabilità finanziaria in caso di dissesto di un ente creditizio. Le autorità hanno inoltre un accesso molto più agevole al credito rispetto ai cittadini. Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero poter decidere che siano protetti i depositi delle autorità locali con un bilancio annuo fino a 500 000 EUR. È opportuno che le imprese non finanziarie siano in linea di massima protette, indipendentemente dalle loro dimensioni.»;

a pagina 153, considerando 36:

anziché:

«I contributi agli SDG dovrebbero essere basati sull'importo dei depositi coperti e sul grado di rischio sostenuto dai rispettivi membri. Ciò consentirebbe una riflessione sui profili di rischio dei singoli enti creditizi, compresi i loro diversi modelli economici. Dovrebbe inoltre portare a un calcolo equo dei contributi, incentivando a operare in base a un modello economico meno rischioso. Al fine di calibrare i contributi all'evoluzione dei mercati e ai profili di rischio, gli SGD dovrebbero poter utilizzare i propri metodi basati sul rischio. Per tenere conto dei settori esposti a rischi particolarmente limitati, che sono disciplinati dal diritto nazionale, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a prevedere riduzioni corrispondenti dei contributi, …»,

leggi:

«I contributi agli SDG dovrebbero essere basati sull'importo dei depositi protetti e sul grado di rischio sostenuto dagli enti creditizi aderenti. Ciò consentirebbe di riflettere i profili di rischio dei singoli enti creditizi, compresi i loro diversi modelli economici, e dovrebbe inoltre condurre a un calcolo equo dei contributi, incentivando a operare in base a un modello economico meno rischioso. Al fine di calibrare i contributi alla situazione dei mercati e ai profili di rischio, gli SGD dovrebbero poter utilizzare i propri metodi basati sul rischio. Per tenere conto dei settori esposti a rischi particolarmente limitati, che sono disciplinati dal diritto nazionale, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a prevedere corrispondenti riduzioni dei contributi, …»;

a pagina 153, considerando 39:

anziché:

«… Tuttavia, per garantire che, durante il periodo transitorio, i depositanti non vadano incontro a difficoltà finanziarie in caso di fallimento del loro ente creditizio, essi dovrebbero poter accedere, su richiesta, a un importo appropriato dei loro depositi coperti per tenere conto del loro costo della vita. …»,

leggi:

«… Tuttavia, per garantire che, durante il periodo transitorio, i depositanti non vadano incontro a difficoltà finanziarie in caso di dissesto del loro ente creditizio, essi dovrebbero poter accedere, su richiesta, a un importo appropriato dei loro depositi protetti per coprire il costo della vita. …»;

a pagina 154, considerando 41:

anziché:

«Per garantire il rimborso, gli SGD dovrebbero essere autorizzati a subentrare nei diritti vantati dai depositanti rimborsati nei confronti di un ente creditizio fallito. …»,

leggi:

«Per garantire il rimborso, gli SGD dovrebbero essere autorizzati a subentrare nei diritti vantati dai depositanti rimborsati nei confronti di un ente creditizio in stato di dissesto. …»;

a pagina 156, articolo 2, paragrafo 1, punto 3):

anziché:

«“deposito”: un saldo creditore, risultante da fondi depositati in un conto o da situazioni transitorie derivanti da operazioni bancarie normali, che l'ente creditizio deve restituire secondo le condizioni legali e contrattuali applicabili, compresi un deposito a termine fisso e un deposito di risparmio, ma escluso un saldo creditori quando: … .»

leggi:

«“deposito”: un saldo creditore, risultante da fondi depositati in un conto o da situazioni transitorie derivanti da operazioni bancarie normali, che l'ente creditizio deve restituire secondo le condizioni legali e contrattuali applicabili, compresi un deposito a termine fisso e un deposito di risparmio, ma escluso un saldo creditore quando: … .»

a pagina 158, articolo 4, paragrafo 5:

anziché:

«… I depositi effettuati prima dello scadere di tale periodo di notifica restano interamente coperti dall'SGD. … .»,

leggi:

«… I depositi effettuati prima dello scadere di tale periodo di notifica restano interamente protetti dall'SGD. … .»;

a pagina 158, articolo 4, paragrafo 6:

anziché:

«6.   I depositi detenuti alla data in cui un ente creditizio è escluso dall'SGD restano coperti da tale SGD.»

leggi:

«6.   I depositi detenuti alla data in cui un ente creditizio è escluso dall'SGD restano protetti da tale SGD.»

a pagina 160, articolo 5, paragrafo 3:

anziché:

«3.   Gli Stati membri possono disporre che i depositi che possono essere liberati conformemente al diritto nazionale solo per pagare un prestito su un bene immobile privato se contratto … .»

leggi:

«3.   Gli Stati membri possono disporre che i depositi che possono essere rilasciati conformemente al diritto nazionale solo per pagare un prestito su un bene immobile privato se erogato … .»

a pagina 160, articolo 6, paragrafo 1:

anziché:

«Gli Stati membri assicurano che il livello di copertura del totale dei depositi di ciascun depositante sia di 100 000 EUR in caso di indisponibilità.»

leggi:

«Gli Stati membri assicurano che il livello di copertura del totale dei depositi di ciascun depositante sia di 100 000 EUR in caso di indisponibilità dei depositi.»

a pagina 161, articolo 7, paragrafo 2, secondo comma:

anziché:

«Salvo specifiche disposizioni, tale conto è ripartito in proporzioni eguali tra i depositanti.»

leggi:

«Salvo specifiche disposizioni, tale conto è ripartito equamente tra i depositanti.»

a pagina 162, articolo 7, paragrafo 3:

anziché:

«… Qualora una pluralità di persone ne abbiano pieno diritto, … .»,

leggi:

«… Qualora una pluralità di persone ne abbia pieno diritto, … .»;

a pagina 163, articolo 8, paragrafo 4:

anziché:

«… gli stessi assicurano che i depositanti abbiano accesso a un importo appropriato dei loro depositi coperti per tenere conto del costo della vita entro cinque giorni lavorativi da una richiesta.»,

leggi:

«… gli stessi assicurano che i depositanti abbiano accesso a un importo appropriato dei loro depositi protetti per coprire il costo della vita entro cinque giorni lavorativi da una richiesta.»;

a pagina 165, articolo 10, paragrafo 6, lettere a) e b):

anziché:

«a)

la riduzione si basa sull'ipotesi che è improbabile che una quota rilevante dei mezzi finanziari disponibili sia utilizzata per misure volte a proteggere depositanti coperti diversi da quelli di cui all'articolo 11, paragrafi 2 e 6, e

b)

il settore bancario in cui operano gli enti creditizi affiliati all'SGD è altamente concentrato e una grande quantità di attività è detenuta da un piccolo numero di enti creditizi …»

,

leggi:

«a)

la riduzione si basa sull'ipotesi che è improbabile che una quota rilevante dei mezzi finanziari disponibili sia utilizzata per misure volte a proteggere i depositanti protetti diverse da quelle di cui all'articolo 11, paragrafi 2 e 6, e

b)

il settore bancario in cui operano gli enti creditizi aderenti all'SGD è altamente concentrato e una grande quantità di attività è detenuta da un ridotto numero di enti creditizi …»

;

a pagina 166, articolo 11, paragrafo 3, lettera b):

anziché:

«b)

gli SGD sono dotati di sistemi e procedure appropriati per la scelta e …;»

leggi:

«b)

gli SGD sono dotati di sistemi e procedure appropriati per la selezione e …;»

a pagina 166, articolo 11, paragrafo 3, lettere d) ed e):

anziché:

«d)

l'utilizzo di misure alternative da parte dell'SGD è subordinato a obblighi a carico dell'ente creditizio che ha bisogno del sostegno, che comprendono almeno una vigilanza più rigorosa del rischio e ampi diritti di controllo da parte dell'SGD;

e)

l'utilizzo di misure alternative da parte dell'SGD è subordinato a impegni da parte dell'ente creditizio che ha bisogno del sostegno nel senso di assicurare l'accesso ai depositi coperti;»

,

leggi:

«d)

l'utilizzo di misure alternative da parte dell'SGD è subordinato a obblighi a carico dell'ente creditizio che ha bisogno del sostegno, che comprendono almeno un monitoraggio più rigoroso del rischio e maggiori diritti di verifica da parte dell'SGD;

e)

l'utilizzo di misure alternative da parte dell'SGD è subordinato a impegni da parte dell'ente creditizio che ha bisogno del sostegno al fine di assicurare l'accesso ai depositi protetti;»

;

a pagina 167, articolo 11, paragrafo 6:

anziché:

«… e il trasferimento dei libretti di deposito, nel contesto in procedure di insolvenza nazionali, purché i costi sopportati dall'SGD non superino l'importo netto dell'indennizzo dei depositanti coperti presso l'ente creditizio interessato.»,

leggi:

«… e il trasferimento dei depositi, nel contesto delle procedure di insolvenza nazionali, purché i costi sopportati dall'SGD non superino l'importo netto dell'indennizzo dei depositanti protetti presso l'ente creditizio interessato.»;

a pagina 168, articolo 13, paragrafo 1, quarto comma:

anziché:

«Gli Stati membri possono acconsentire a che l'organismo centrale e tutti gli enti creditizi permanentemente affiliati all'organismo centrale di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 siano soggetti nel loro complesso alla ponderazione del rischio determinata per l'organismo centrale e gli enti a esso affiliati su una base consolidata.»

leggi:

«Gli Stati membri possono acconsentire a che l'organismo centrale e tutti gli enti creditizi permanentemente aderenti all'organismo centrale di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 siano soggetti nel loro complesso alla ponderazione del rischio determinata per l'organismo centrale e gli enti a esso aderenti su una base consolidata.»

a pagina 169, articolo 14, paragrafo 6:

anziché:

«… con gli enti creditizi loro affiliati …»,

leggi:

«… con gli enti creditizi a essi aderenti …»;

a pagina 170, articolo 16, paragrafo 5, secondo comma:

anziché:

«Tali informazioni possono contemplare …»,

leggi:

«Tali informazioni possono includere …»;

a pagina 171, articolo 19, paragrafo 1:

anziché:

«1.   Quando taluni depositi o categorie di depositi o altri strumenti cessano di essere coperti integralmente o parzialmente dagli SGD dopo il recepimento della presente direttiva o della direttiva 2009/14/CE nel diritto nazionale, gli Stati membri possono consentire che tali depositi e altri strumenti che hanno una data di scadenza iniziale siano coperti …»

leggi:

«1.   Quando taluni depositi o categorie di depositi o altri strumenti cessano di essere protetti integralmente o parzialmente dagli SGD dopo il recepimento della presente direttiva o della direttiva 2009/14/CE nel diritto nazionale, gli Stati membri possono consentire che tali depositi e altri strumenti che hanno una data di scadenza iniziale siano protetti …»

a pagina 171, articolo 19, paragrafo 2:

anziché:

«… che non saranno più coperti …»,

leggi:

«… che non saranno più protetti …»;

a pagina 174, allegato I, nota (1) «Sistema responsabile della protezione del suo deposito», titolo:

anziché:

«(1)

Sistema responsabile della protezione del suo deposito»

leggi:

«(1)

Sistema responsabile della protezione del Suo deposito»

a pagina 174, allegato I, nota (1) «Sistema responsabile della protezione del suo deposito», primo, terzo e quarto capoverso:

anziché:

«[Solo se applicabile:] Il Suo deposito è coperto …»,

leggi:

«[Solo se applicabile:] Il Suo deposito è protetto …»;

a pagina 174, allegato I, nota (2) «Limite generale della protezione», secondo capoverso:

anziché:

«… complessivamente coperti fino a 100 000 EUR.»,

leggi:

«… complessivamente protetti fino a 100 000 EUR.»;

a pagina 175, allegato I, nota (4) «Rimborso», sezione «Altre informazioni importanti»:

anziché:

«In generale, tutti i depositanti al dettaglio e le imprese sono coperti dai sistemi di garanzia dei depositi. Le eccezioni vigenti per taluni sistemi di garanzia dei depositi sono indicate nel sito Internet del sistema di garanzia dei depositi pertinente. Il Suo ente creditizio Le comunicherà inoltre su richiesta se taluni prodotti sono o meno coperti. …»,

leggi:

«In generale, tutti i depositanti al dettaglio e le imprese sono protetti dai sistemi di garanzia dei depositi. Le eccezioni vigenti per taluni sistemi di garanzia dei depositi sono indicate nel sito Internet del sistema di garanzia dei depositi pertinente. Il Suo ente creditizio Le comunicherà inoltre su richiesta se taluni prodotti sono o meno protetti. …».