ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 9

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

58° anno
15 gennaio 2015


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2015/45 della Commissione, del 14 gennaio 2015, che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione per quanto riguarda le tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO2 dai veicoli commerciali leggeri ( 1 )

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/46 della Commissione, del 14 gennaio 2015, relativo all'autorizzazione del diclazuril come additivo per mangimi destinati ai polli da ingrasso, ai tacchini da ingrasso e alle faraone da ingrasso e da riproduzione (titolare dell'autorizzazione Huvepharma NV) ( 1 )

5

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/47 della Commissione, del 14 gennaio 2015, relativo all'autorizzazione di un preparato di alfa-amilasi prodotto dal Bacillus licheniformis (DSM 21564) come additivo per mangimi destinati a vacche da latte (titolare dell'autorizzazione DSM Nutritional Products Ltd., rappresentata da DSM Nutritional Products Sp.Z.o.o) ( 1 )

8

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/48 della Commissione, del 14 gennaio 2015, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Vinagre de Montilla-Moriles (DOP)]

11

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/49 della Commissione, del 14 gennaio 2015, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell'India, nonché del regolamento di esecuzione (UE) n. 861/2013 del Consiglio, che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell'India

17

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/50 della Commissione, del 14 gennaio 2015, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio introducendo un nuovo contingente tariffario dell'Unione consolidato al GATT per la cioccolata, i prodotti a base di zuccheri e i biscotti

20

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/51 della Commissione, del 14 gennaio 2015, che approva la sostanza attiva cromafenozide in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione e consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per tale sostanza attiva ( 1 )

22

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/52 della Commissione, del 14 gennaio 2015, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 per quanto riguarda lo Stato membro relatore per la sostanza attiva mecoprop-P ( 1 )

27

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/53 della Commissione, del 14 gennaio 2015, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

28

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE, Euratom) 2015/54 del Consiglio e della Commissione, del 17 novembre 2014, relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dall'Unione europea e della Comunità europea dell'energia atomica in sede di Consiglio di associazione istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, in merito all'adozione delle decisioni del Consiglio di associazione relative al regolamento interno del Consiglio di associazione e a quello del Comitato di associazione e dei sottocomitati, all'istituzione di due sottocomitati e alla delega di determinati poteri da parte del Consiglio di associazione al Comitato di associazione riunito nella formazione Commercio

31

 

*

Decisione (UE, Euratom) 2015/55 del Consiglio e della Commissione, del 17 novembre 2014, relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea e della Comunità europea dell'energia atomica in sede di Consiglio di associazione istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, in merito all'adozione delle decisioni del Consiglio di associazione relative al regolamento interno del Consiglio di associazione e a quello del Comitato di associazione e dei sottocomitati, all'istituzione di due sottocomitati e alla delega di determinati poteri da parte del Consiglio di associazione al Comitato di associazione riunito nella formazione Commercio

46

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/36 della Commissione, del 12 gennaio 2015, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli ( GU L 7 del 13.1.2015 )

61

 

*

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/40, del 13 gennaio 2015, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli ( GU L 8 del 14.1.2015 )

61

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

15.1.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 9/1


REGOLAMENTO (UE) 2015/45 DELLA COMMISSIONE

del 14 gennaio 2015

che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione per quanto riguarda le tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO2 dai veicoli commerciali leggeri

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

vista la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (2), in particolare l'articolo 39, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) prevede che i risparmi di CO2 realizzati attraverso l'uso di tecnologie innovative siano presi in considerazione per determinare le emissioni specifiche medie di CO2 per ciascun costruttore. Norme dettagliate relative all'approvazione e alla certificazione delle tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO2 dei veicoli commerciali leggeri sono fissate nel regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2014 della Commissione (4).

(2)

Al fine di tener conto dei risparmi di CO2 realizzati attraverso l'uso di tecnologie innovative per determinare le emissioni specifiche medie di CO2 per ciascun costruttore e al fine di garantire un efficace monitoraggio dei risparmi specifici di CO2 per i singoli veicoli, i veicoli equipaggiati con eco-innovazioni dovrebbero essere certificati nel quadro dell'omologazione dei veicolo e i risparmi dovrebbero essere specificati separatamente, in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2014, nella documentazione di omologazione e nel certificato di conformità rilasciato a norma della direttiva 2007/46/CE.

(3)

Di conseguenza, è necessario modificare i documenti utilizzati nella procedura di omologazione, al fine di riflettere in modo adeguato le informazioni relative alle eco-innovazioni.

(4)

La modifica dei documenti utilizzati per l'omologazione ha lo scopo, da un lato, di fornire alle autorità di omologazione i dati pertinenti per omologare i veicoli commerciali leggeri equipaggiati con eco-innovazioni e, d'altro lato, di integrare il risparmio di emissioni di CO2 ottenuto grazie alle eco-innovazioni nelle informazioni rappresentative di un tipo, di una variante o di una versione specifica di un veicolo.

(5)

Il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione (5) stabilisce le disposizioni amministrative per il controllo della conformità dei veicoli in relazione alle emissioni di CO2 e le prescrizioni relative alla misurazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante di tali veicoli.

(6)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2007/46/CE e il regolamento (CE) n. 692/2008.

(7)

Occorre concedere un periodo di tempo sufficiente per consentire ai fabbricanti e alle autorità nazionali di adeguare le loro procedure alle nuove norme.

(8)

I fabbricanti dovrebbero avere la possibilità di chiedere, su base volontaria, la certificazione dei risparmi di CO2 dovuto alla realizzazione di tecnologie innovative, prima della data di applicazione delle nuove norme.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato tecnico — Veicoli a motore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e IX della direttiva 2007/46/CE sono modificati conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Gli allegati I e XII del regolamento (CE) n. 692/2008 sono modificati conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le autorità nazionali non possono rifiutare l'omologazione CE o l'omologazione nazionale per tipi di veicoli che soddisfano i requisiti del presente regolamento.

A decorrere dal 1o gennaio 2016 le omologazioni dei tipi di veicoli equipaggiati con tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO2 sono concesse a norma della direttiva 2007/46/CE e del regolamento (CE) n. 692/2008, modificati dal presente regolamento.

Al massimo a decorrere dal 1o gennaio 2016 i costruttori rilasciano certificati di conformità per tutti i veicoli nuovi a norma della direttiva 2007/46/CE e del regolamento (CE) n. 692/2008, modificati dal presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1.

(2)  GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.

(3)  Regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell'ambito dell'approccio integrato dell'Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (GU L 145 del 31.5.2011, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2014 della Commissione, del 25 aprile 2014, che stabilisce una procedura di approvazione e certificazione di tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO2 dei veicoli commerciali leggeri a norma del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 125 del 26.4.2014, pag. 57).

(5)  Regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione, del 18 luglio 2008, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 199 del 28.7.2008, pag. 1).


ALLEGATO I

Gli allegati I e IX della direttiva 2007/46/CE sono così modificati:

1)

nell'allegato I, i punti 3.5.6 e 3.5.6.1 sono sostituiti dai seguenti:

«3.5.6.

Veicolo attrezzato con un'eco-innovazione ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009 per i veicoli M1 o dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 510/2011 per i veicoli N1: sì/no (1)

3.5.6.1.

Tipo/variante/versione del veicolo di riferimento di cui all'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 per i veicoli M1 o dell'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2014 per i veicoli N1: (se del caso)»

;

2)

l'allegato IX è così modificato:

a)

al punto 49 della parte I, pagina 2 — Veicoli appartenenti alla categoria N1 (veicoli completi e completati) del modello di certificato di conformità CE sono aggiunti i seguenti punti 3, 3.1 e 3.2:

«3.

Veicolo attrezzato con eco-innovazione/i: sì/no 1

3.1.

Codice generale della/e eco-innovazione/i (p1):

3.2.

Totale delle riduzioni di emissioni di CO2 dovute alla/e eco-innovazione/i (p2) (riprodurre per ciascun carburante di riferimento utilizzato nella prova):.»

;

b)

al punto 49 della parte II, pagina 2 — Veicoli appartenenti alla categoria N1 (veicoli incompleti) del modello di certificato di conformità CE sono aggiunti i seguenti punti 3, 3.1 e 3.2:

«3.

Veicolo attrezzato con eco-innovazione/i: sì/no 1

3.1.

Codice generale della/e eco-innovazione/i (p1):

3.2.

Totale delle riduzioni di emissioni di CO2 dovute alla/e eco-innovazione/i (p2) (riprodurre per ciascun carburante di riferimento utilizzato nella prova):.»

.


ALLEGATO II

Gli allegati I e XII del regolamento (CE) n. 692/2008 sono così modificati:

1)

l'allegato I è così modificato:

a)

il punto 4.3.5.1 è sostituito dal seguente:

«4.3.5.1.

Nel caso di un tipo di veicolo attrezzato con una o più eco-innovazioni, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009 per i veicoli M1 o del regolamento (UE) n. 510/2011 per i veicoli N1, la conformità della produzione è provata per quanto riguarda le eco-innovazioni realizzando le prove previste dalla o dalle decisioni della Commissione che omologano la o le eco-innovazioni in questione.»

;

b)

nell'appendice 3, i punti 3.5.6 e 3.5.6.1 sono sostituiti dai seguenti:

«3.5.6.

Veicolo attrezzato con un'eco-innovazione ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009 per i veicoli M1 o dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 510/2011 per i veicoli N1: sì/no (*)

3.5.6.1.

Tipo/variante/versione del veicolo di riferimento di cui all'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 per i veicoli M1 o all'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2014 per i veicoli N1: sì/no (**)»

;

2)

l'allegato XII è così modificato:

a)

i punti 4.1 e 4.2 sono sostituiti dai seguenti:

«4.1.

Conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 per i veicoli M1 e all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2014 per i veicoli N1, un costruttore che intenda beneficiare di una riduzione delle proprie emissioni specifiche medie di CO2, grazie al risparmio di CO2 raggiunto con una o più eco-innovazioni applicate su un veicolo, richiede a un'autorità di omologazione il rilascio di una scheda di omologazione CE del veicolo su cui è stata applicata l'eco-innovazione.

4.2.

Le riduzioni delle emissioni di CO2 del veicolo su cui è stata applicata un'eco-innovazione sono determinate, ai fini dell'omologazione, utilizzando la procedura e il metodo di prova precisati nella decisione della Commissione che approva l'eco-innovazione, conformemente all'articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 per i veicoli M1 o all'articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2014 per i veicoli N1»

;

b)

il punto 4.4 è sostituito dal seguente:

«4.4.

L'omologazione non è concessa se il veicolo con l'eco-innovazione non presenta una riduzione delle emissioni di almeno 1 g CO2/km rispetto al veicolo di riferimento di cui all'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 per i veicoli M1 o all'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2014 per i veicoli N1»

.


15.1.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 9/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/46 DELLA COMMISSIONE

del 14 gennaio 2015

relativo all'autorizzazione del diclazuril come additivo per mangimi destinati ai polli da ingrasso, ai tacchini da ingrasso e alle faraone da ingrasso e da riproduzione (titolare dell'autorizzazione Huvepharma NV)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione di un preparato di diclazuril. Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti richiesti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

La domanda riguarda l'autorizzazione del diclazuril, numero CAS 101831-37-2, come additivo per mangimi destinati ai polli da ingrasso, ai tacchini da ingrasso e alle faraone da ingrasso e da riproduzione, da classificare nella categoria di additivi «coccidiostatici e istomonostatici».

(4)

Nei pareri del 21 maggio 2014 (2) e del 22 maggio 2014 (3) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, nelle condizioni di impiego proposte, il diclazuril non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente e che è efficace per il controllo della coccidiosi nei polli da ingrasso, nei tacchini da ingrasso e nelle faraone da ingrasso e da riproduzione. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha altresì esaminato la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)

La valutazione del diclazuril, numero CAS 101831-37-2, dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'utilizzazione di tale preparato secondo quanto specificato nell'allegato del presente regolamento.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

Il diclazuril, numero CAS 101831-37-2, appartenente alla categoria di additivi «coccidiostatici e istomonostatici», è autorizzato come additivo per l'alimentazione animale alle condizioni fissate nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  EFSA Journal 2014; 12(6):3728.

(3)  EFSA Journal 2014; 12(6):3729 ed EFSA Journal 2014; 12(6):3730.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell'autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

Limiti massimi di residui (LMR) nei pertinenti alimenti di origine animale

mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tenore d'umidità del 12 %

Coccidiostatici e istomonostatici

51775

Huvepharma NV.

Diclazuril 0,5 g/100 g (coxiril)

Composizione dell'additivo

Diclazuril: 5 g/kg

Amido: 15 g/kg.

Farina di frumento: 700 g/kg

Carbonato di calcio: 280 g/kg

Caratterizzazione della sostanza attiva

Diclazuril, C17H9Cl3N4O2, (±)-4-chlorophenyl[2,6-dichloro-4- (2,3,4,5- tetrahydro-3,5-dioxo-1,2,4-triazin-2- yl)phenyl]acetonitrile,

Numero CAS: 101831-37-2.

Impurezza D (1): ≤ 0,1 %.

Eventuali altre impurezze individuali: ≤ 0,5 %.

Totale impurezze: ≤ 1,5 %.

Metodo di analisi  (2)

Per la determinazione del diclazuril nei mangimi: cromatografia liquida ad alta prestazione (HPLC) a fase inversa con rivelatore UV a 280nm [regolamento (CE) n. 152/2009] (3).

Polli da ingrasso

Tacchini da ingrasso

Faraone da ingrasso e da riproduzione

0,8

1,2

1.

L'additivo va incorporato nei mangimi composti sotto forma di premiscela.

2.

Il diclazuril non va mescolato con altri coccidiostatici.

3.

Per motivi di sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio, occhiali e guanti durante la manipolazione.

4.

Il titolare dell'autorizzazione provvede a realizzare un programma di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato relativo alla resistenza del prodotto ai batteri e all'Eimeria spp.

4 febbraio 2025

Regolamento (UE) n. 37/2010 (4)

1 500 μg di diclazuril/kg di fegato pesato umido;

1 000 μg di diclazuril/kg di reni pesati umidi;

500 μg di diclazuril/kg di tessuto muscolare pesato umido;

500 μg di diclazuril/kg di tessuto cutaneo e adiposo pesati umidi.


(1)  Farmacopea europea, monografia 1718 (Diclazuril per uso veterinario).

(2)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

(3)  Regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, del 27 gennaio 2009, che fissa i metodi di campionamento e d'analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali (GU L 54 del 26.2.2009, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1).


15.1.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 9/8


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/47 DELLA COMMISSIONE

del 14 gennaio 2015

relativo all'autorizzazione di un preparato di alfa-amilasi prodotto dal Bacillus licheniformis (DSM 21564) come additivo per mangimi destinati a vacche da latte (titolare dell'autorizzazione DSM Nutritional Products Ltd., rappresentata da DSM Nutritional Products Sp.Z.o.o)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

In conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione di un preparato di alfa-amilasi prodotto dal Bacillus licheniformis (DSM 21564). Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

La domanda concerne l'autorizzazione di un preparato di alfa-amilasi prodotto da Bacillus licheniformis (DSM 21564) come additivo per mangimi destinati a vacche da latte, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».

(4)

Nei pareri del 15 giugno 2012 (2) e del 9 ottobre 2013 (3), l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, nelle condizioni d'impiego proposte, il preparato di alfa-amilasi prodotto dal Bacillus licheniformis (DSM 21564) non ha effetti dannosi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente. L'Autorità ha osservato inoltre che durante la prima metà del periodo di lattazione l'additivo ha aumentato notevolmente la resa lattiera. Essa ha tuttavia ritenuto che non si potesse trarre tale conclusione per tutto il periodo di lattazione. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Ha esaminato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)

La valutazione del preparato di alfa-amilasi prodotto dal Bacillus licheniformis (DSM 21564) dimostra che sono soddisfatte le condizioni per l'autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'impiego di tale preparato come specificato nell'allegato del presente regolamento.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

Il preparato specificato nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione», è autorizzato come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni fissate in tale allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  EFSA Journal 2012; 10(7):2777.

(3)  EFSA Journal 2013; 11(10):3434.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell'autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

Unità di attività/kg di mangime completo con un tenore di umidità del 12 %

Categoria: additivi zootecnici. Gruppo funzionale: promotori della digestione.

4a21

DSM Nutritional Products Ltd., rappresentata da DSM Nutritional Products Sp. Z.o.o

ALFA-amilasi

EC 3.2.1.1

Composizione dell'additivo

Preparato di alfa-amilasi prodotto dal Bacillus licheniformis (DSM 21564) avente un'attività minima di:

 

in forma solida: 160 KNU (1)/g;

 

in forma liquida: 240 KNU/g.

Caratterizzazione della sostanza attiva

ALFA-amilasi EC 3.2.1.1 prodotta dal Bacillus licheniformis (DSM 21564)

Metodo di analisi  (2)

Determinazione dell'alfa-amilasi:

metodo colorimetrico basato sulla quantificazione dei frammenti colorati prodotti dall'azione dell'alfa-amilasi su substrati di amido rosso.

Vacche da latte

300 KNU

1.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

2.

Da utilizzare fino alla 14a settimana di lattazione.

3.

Per motivi di sicurezza: durante la manipolazione utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio, occhiali e guanti.

4 febbraio 2025


(1)  1 KNU è il quantitativo di enzima che libera 6 micromoli di p-nitrofenolo al minuto a partire da 1,86 mM di etilidene-G7-p-nitrofenil-maltoeptaoside a pH 7,0 e a 37 °C.

(2)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


15.1.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 9/11


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/48 DELLA COMMISSIONE

del 14 gennaio 2015

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Vinagre de Montilla-Moriles (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 3, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1151/2012 è entrato in vigore il 3 gennaio 2013. Esso ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (2).

(2)

A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Vinagre de Montilla-Moriles», presentata dalla Spagna, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (3).

(3)

L'Italia ha dichiarato la propria opposizione alla registrazione a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006. La Commissione ha esaminato la dichiarazione di opposizione e l'ha ritenuta ricevibile ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1151/2012. La dichiarazione di opposizione riguarda il possibile pregiudizio all'esistenza di un prodotto legalmente presente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione o ai prodotti che beneficiano dell'indicazione geografica protetta «Aceto Balsamico di Modena», il mancato rispetto delle disposizioni in materia di etichettatura di cui alla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (4), e il mancato rispetto delle disposizioni specifiche applicabili alla commercializzazione delle categorie di prodotti vitivinicoli stabilite dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (5) [sostituito dal regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (6)].

(4)

Con lettera del 10 giugno 2013 la Commissione ha invitato la Spagna e l'Italia a raggiungere un accordo in conformità all'articolo 51, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1151/2012. A norma del suddetto articolo, con lettera del 10 ottobre 2013 la Spagna ha trasmesso la propria relazione concernente la fine del periodo di consultazione. Con lettera del 25 ottobre 2013 l'Italia ha ribadito la propria opposizione alla registrazione citando motivi diversi da quelli inizialmente invocati. Poiché non è stato raggiunto un accordo fra questi Stati membri entro il termine di tre mesi, spetta alla Commissione adottare una decisione in conformità all'articolo 52, paragrafo 3, lettera b), del regolamento citato.

(5)

Per quanto riguarda il possibile pregiudizio all'esistenza di un prodotto legalmente presente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione o ai prodotti che beneficiano dell'indicazione geografica protetta «Aceto Balsamico di Modena», dall'esame dei documenti forniti dalle parti risulta che tale motivo di opposizione non è stato dimostrato. Inoltre l'Italia non lo invoca più quale motivo per mantenere la propria opposizione. Questo argomento deve pertanto essere respinto.

(6)

Per quanto riguarda il mancato rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 2000/13/CE, secondo la dichiarazione di opposizione le disposizioni specifiche di etichettatura relative ai tipi di aceto (añada, crianza, reserva, gran reserva, «Vinagre al Pedro Ximénez» e «Vinagre al moscatel») costituiscono indicazioni ambigue e possono indurre il consumatore in errore, in particolare sulle caratteristiche del prodotto alimentare. Dall'esame dei documenti forniti dalle parti risulta che tale motivo di opposizione non è stato dimostrato. Inoltre l'Italia non lo invoca più quale motivo per mantenere la propria opposizione. Questo argomento deve pertanto essere respinto.

(7)

Con riguardo al mancato rispetto delle disposizioni specifiche applicabili alla commercializzazione delle categorie di prodotti vitivinicoli stabilite dal regolamento (CE) n. 1234/2007, l'Italia sostiene che il «Vinagre de Montilla-Moriles» non può fregiarsi della denominazione «aceto di vino» di cui all'allegato XI ter, punto 17, del regolamento (CE) n. 1234/2007 (divenuto allegato VII, parte II, punto 17, del regolamento (UE) n. 1308/2013). La Spagna ha modificato la descrizione del prodotto nel disciplinare e nel punto 3.2 del documento unico distinguendo tra «aceto di vino» e aceto ottenuto a partire da «aceto di vino». L'utilizzo della denominazione «aceto di vino» per il prodotto distinto corrispondente sembra pertanto conforme all'allegato VII, parte II, punto 17, del regolamento (UE) n. 1308/2013. In conformità all'articolo 51, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012, tale modifica non sostanziale non richiede un nuovo esame da parte della Commissione.

(8)

Per quanto riguarda il mantenimento dell'opposizione, l'Italia sostiene che la domanda di registrazione sarebbe contraria all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1898/2006 della Commissione (7) in quanto riguarda due prodotti fondamentalmente diversi che non corrispondono allo stesso tipo e la denominazione non è utilizzata per designare i due prodotti, in particolare l'aceto. È opportuno constatare in primo luogo che il suddetto articolo [divenuto articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (8)] non osta alla registrazione di prodotti distinti dello stesso tipo e, in secondo luogo, che l'Italia non fornisce alcun elemento a sostegno delle sue affermazioni con riguardo all'utilizzo della denominazione. Questo argomento deve pertanto essere respinto.

(9)

In considerazione di quanto precede, è opportuno iscrivere la denominazione «Vinagre de Montilla-Moriles» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette e, di conseguenza, aggiornare e pubblicare il documento unico.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la politica di qualità dei prodotti agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Vinagre de Montilla-Moriles» (DOP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.8. Altri prodotti indicati nell'allegato I del trattato (spezie ecc.) di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Articolo 2

Il documento unico aggiornato è riportato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(3)  GU C 304 del 9.10.2012, pag. 8.

(4)  GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.

(5)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(6)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(7)  GU L 369 del 23.12.2006, pag. 1.

(8)  GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36.


ALLEGATO

DOCUMENTO UNICO

Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (1)

«VINAGRE DE MONTILLA-MORILES»

N. CE: ES-PDO-0005-0726-03.11.2008

IGP () DOP (X)

1.   Denominazione

«Vinagre de Montilla-Moriles»

2.   Stato membro o paese terzo

Spagna

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.8.

Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

Il «Vinagre de Montilla-Moriles» è un aceto di vino ottenuto dalla fermentazione acetica di vino certificato DOP «Montilla-Moriles», o eventualmente un aceto derivante da un aceto di vino ottenuto dalla fermentazione acetica di vino certificato DOP «Montilla-Moriles» con aggiunta di mosti certificati di detta denominazione vinicola e sottoposto a invecchiamento.

I tipi di aceto della DOP «Vinagre de Montilla-Moriles» sono:

Aceti di invecchiamento

È l'aceto di questa DOP che è stato sottoposto a un determinato sistema e periodo di invecchiamento; si distinguono le seguenti categorie:

—   «Añada»: sottoposto a un periodo di invecchiamento statico pari o superiore a tre anni.

Se l'invecchiamento si realizza mediante il sistema dinamico «criaderas y solera», in funzione del periodo di invecchiamento possiamo distinguere:

—   «Crianza»: se il periodo di invecchiamento in legno è durato almeno sei mesi;

—   «Reserva»: se il periodo di invecchiamento in legno è durato almeno due anni;

—   «Gran Reserva»: se il periodo di invecchiamento in legno è durato almeno dieci anni.

Aceti dolci

In funzione dell'aggiunta di mosti dei vitigni corrispondenti, si distinguono i seguenti tipi, che possono rientrare in ciascuna delle categorie in precedenza descritte:

—   «Vinagre al Pedro Ximénez»: cui si aggiungono durante il procedimento di invecchiamento mosti di uva passita della varietà Pedro Ximénez;

—   «Vinagre al Moscatel»: cui si aggiungono durante il procedimento di invecchiamento mosti di uva passita della varietà Moscatel.

Le caratteristiche analitiche degli aceti protetti sono:

contenuto di alcole residuo non superiore al 3 % in volume;

acidità totale minima in acido acetico pari a 60 g/l;

estratto secco solubile pari almeno a 1,30 g/l e per grado di acido acetico;

contenuto in ceneri compreso tra 2 e 7 g/l, tranne gli aceti dolci per i quali sarà compreso tra 3 e 14 g/l;

contenuto di acetoina pari almeno a 100 mg/l;

per le varietà di aceto dolce Pedro Ximénez o Moscatel il tenore di zuccheri riduttori non è inferiore a 70 g/l.

Le caratteristiche organolettiche degli aceti protetti sono le seguenti:

Aceti di invecchiamento

Fase visiva: aceto limpido e brillante con colori che vanno dall'ambrato al mogano intenso, quasi del colore dell'ambra nera.

Fase olfattiva: l'aceto presenta aromi leggeri di acido acetico, completati da tonalità di legno di rovere. Sono presenti odori di esteri, specialmente di acetato di etile, e toni speziati torrefatti e empireumatici.

Fase gustativa: l'aceto ha un sapore equilibrato e leggero, è glicerico con una forte persistenza in bocca.

Aceto dolce al Pedro Ximénez

Fase visiva: aceto denso, limpido e brillante con colori che vanno dal mogano intenso fino all'ambra nera con leggeri riflessi iodati.

Fase olfattiva: presenta aromi intensi di uva passita con odori di raspo che ricordano il vino dolce Pedro Ximénez e che si mescolano in forma equilibrata con gli aromi dell'acido acetico, dell'acetato di etile e del legno di rovere.

Fase gustativa: ha un sapore agrodolce molto equilibrato con una forte persistenza in bocca.

Aceto dolce al Moscatel

Fase visiva: aceto denso, limpido e brillante con colori mogano più o meno intensi.

Fase olfattiva: presenta aromi intensi di uve della varietà Moscatel che si mescolano in forma equilibrata con gli aromi dell'acido acetico, dell'acetato di etile e del legno di rovere.

Fase gustativa: ha un sapore agrodolce molto equilibrato con una forte persistenza in bocca. Gli aromi della varietà cui deve il suo nome sono rafforzati a livello retronasale.

3.3.   Materie prime (solo per i prodotti trasformati)

I «Vinagres de Montilla-Moriles» sono ottenuti esclusivamente da vini certificati della DOP «Montilla-Moriles», eventualmente con l'aggiunta di mosti di uve mutizzati con alcole. I mosti devono essere ottenuti da uva passita o meno, a seconda dei casi, delle varietà «Pedro Ximénez» o «Moscatel» e sono anche certificati DOP «Montilla-Moriles».

3.4.   Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale)

3.5.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

La produzione di vino e di mosto, nonché l'acetificazione e la maturazione dell'aceto hanno luogo nella zona geografica delimitata.

L'acetificazione consiste nel trasformare il contenuto di alcole del vino in acido acetico utilizzando un batterio acetico. Sono previsti due procedimenti per l'elaborazione degli aceti di Montilla-Moriles:

1.

quello prodotto nelle cosiddette «Bodegas de elaboración de vinagre» (cantine di produzione dell'aceto), mediante l'applicazione di metodi industriali o in coltura sommersa;

2.

quello prodotto nelle cosiddette «Bodegas de envejecimiento y crianza de vinagre» (cantine di invecchiamento e maturazione dell'aceto), mediante il metodo tradizionale o in coltura superficiale.

3.6.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc.

L'imbottigliamento degli aceti protetti dalla DOP «Vinagre de Montilla-Moriles» deve essere realizzato esclusivamente nelle cantine iscritte nei registri del Consiglio regolatore o nell'elenco degli imbottigliatori di prodotti protetti, oppure, alternativamente, in impianti previamente autorizzati dal Consiglio regolatore. Gli aceti imbottigliati possono essere messi in circolazione e spediti dalle cantine autorizzate soltanto in recipienti di vetro o di altro tipo che non ne pregiudichino la qualità o il prestigio.

Quanto ai materiali adatti alla fabbricazione del recipiente destinato al consumatore finale, sono ammessi soltanto vetro, ceramica e altri materiali nobili per uso alimentare che non alterino le caratteristiche fisico-chimiche e sensoriali del prodotto.

3.7.   Norme specifiche in materia di etichettatura

Le etichette devono obbligatoriamente riportare la dicitura «Vinagre de Montilla-Moriles» e il tipo di aceto di cui trattasi.

Tutti i recipienti utilizzati per la commercializzazione degli aceti devono essere muniti di sigilli di garanzia o di sigilli distintivi numerati rilasciati dal Consiglio regolatore o, se necessario, di etichette o controetichette numerate, sempre in modo che il dispositivo utilizzato non permetta una seconda utilizzazione.

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

La zona geografica della DOP comprende l'intero territorio dei seguenti comuni: Montilla, Moriles, Doña Mencía, Montalbán, Monturque, Puente Genil e Nueva Carteya, nonché parte dei seguenti comuni: Aguilar de la Frontera, Baena, Cabra, Castro del Río, Espejo, Fernán Núñez, La Rambla, Lucena, Montemayor, Córdoba e Santaella. L'ambito geografico della DOP coincide con la zona di invecchiamento della DOP «Montilla-Moriles».

5.   Legame con la zona geografica

5.1.   Specificità della zona geografica

1 —   La materia prima

Gli aceti della DOP «Vinagre de Montilla-Moriles» sono prodotti esclusivamente con vini e mosti certificati della DOP «Montilla-Moriles». Questi vini hanno un tenore di alcole pari o superiore a 15 % vol.

Per la maturazione si utilizzano recipienti di legno di quercia americana, detti «botas» nella zona, che sono stati preventivamente impregnati di vini della DOP «Montilla-Moriles». Si tratta di recipienti che per anni hanno contenuto vini generosi e sono rimasti impregnati delle caratteristiche di questi vini. Non vengono mai utilizzate botti nuove.

2 —   Fattori umani

L'aceto di vino è tradizionalmente prodotto nella zona di «Montilla-Moriles» in quanto prodotto derivato, invecchiato con metodi di maturazione sempre identici, che riflettono la maestria e le conoscenze acquisite dai maestri cantinieri nell'invecchiamento dei vini generosi della zona, frutto del saper fare trasmesso di generazione in generazione.

3 —   Le cantine

Le cantine di invecchiamento sono situate su alture aperte, con un orientamento che permette di beneficiare di un numero minimo di ore di sole e del massimo grado di umidità. Questa concezione architettonica delle cantine permette la creazione al loro interno di un microclima perfetto a livello del suolo, grazie alla combinazione di vari elementi come i tetti a doppia pendenza, le pareti che per il loro spessore di quasi un metro garantiscono l'isolamento, i soffitti molto alti sostenuti da arcate e pilastri e finestre alte che impediscono la luce diretta sulle botti di rovere.

5.2.   Specificità del prodotto

Il «Vinagre de Montilla-Moriles» ha come carattere specifico una gamma di colori varianti tra l'ambrato e il mogano intenso, una complessità aromatica che combina note di vino e di legno con sfumature alcoliche e una forte persistenza in bocca. Analiticamente è caratterizzato da livelli molto elevati di acetoina e una notevole concentrazione di estratto secco solubile e ceneri.

5.3.   Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP)

Il tenore di alcole pari o superiore a 15 % vol. dei vini utilizzati come materia prima apporta note viniche e alcoliche tipiche.

I sistemi di invecchiamento tradizionali, detti «criaderas y solera» o «añada», danno luogo a differenze determinanti nella complessità aromatica degli aceti protetti, che si manifestano nelle loro caratteristiche sensoriali e analitiche, come l'elevato tenore di acetoina, di alcoli superiori e di esteri.

Le condizioni di temperatura nelle cantine della DOP «Vinagre de Montilla-Moriles» permettono un'ossidazione lenta dei composti dell'aceto. Le condizioni di umidità relativa influiscono sull'evaporazione di diversi componenti attraverso il legno, principalmente acqua, alcole e acido acetico, e favoriscono il processo di concentrazione dei vari componenti dell'aceto.

Poiché le botti non sono mai nuove, la cessione di componenti derivanti dal legno è relativamente lenta, si riducono i livelli di cessione di tannini e gli aromi di vaniglia sono più fini. Inoltre, il fatto di aver contenuto vini per anni ha provocato una leggera ostruzione dei pori delle botti e per tale motivo il processo di invecchiamento è più lento e minore è la perdita di aromi.

Le sostanze tanniche, la quercitina, l'emicellulosa e la lignina del legno si trasmettono all'aceto potenziando la sua persistenza in bocca, modificandone l'estratto secco e l'acidità e scurendone il colore, in modo da ottenere le tonalità tipiche di questo prodotto e gli aromi caratteristici del legno. Ha luogo l'ossidazione lenta di numerosi composti chimici presenti nell'aceto, la cui velocità di reazione dipende dalla porosità del legno.

Le reazioni di esterificazione e di combinazione di differenti composti chimici sono favorite; l'acetoina è presente in livelli molto elevati, soprattutto negli aceti invecchiati con il sistema «criaderas y solera»; si favorisce la formazione di composti aromatici, separando l'acetato di etile, gli alcoli superiori e i loro derivati, gli aldeidi, gli esteri e gli eteri.

Taluni composti evaporano, principalmente acqua, con conseguente elevata concentrazione di determinati componenti, quali ceneri, aminoacidi, acido acetico ecc. Questo processo di concentrazione è significativo in particolare negli aceti dolci, nei quali il contenuto di ceneri e di estratto secco è relativamente superiore rispetto agli aceti secchi.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006 (2))

È possibile consultare il testo completo del disciplinare della denominazione al seguente indirizzo:

http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/export/sites/default/comun/galerias/galeriaDescargas/cap/industrias-agroalimentarias/denominacion-de-origen/Pliegos/Pliego_vinagre_Montilla.pdf

o anche accedendo direttamente alla pagina iniziale del sito Internet de la Consejería de Agricultura y Pesca (http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal), alla voce «Industrias Agroalimentarias»/«Denominaciones de Calidad». Dopo aver scelto il settore «Vinagres», il disciplinare si trova sotto la denominazione di qualità.


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12, sostituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).

(2)  Sostituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012.


15.1.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 9/17


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/49 DELLA COMMISSIONE

del 14 gennaio 2015

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell'India, nonché del regolamento di esecuzione (UE) n. 861/2013 del Consiglio, che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell'India

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013 del Consiglio, del 5 novembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell'India (2), in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

A.   MISURE IN VIGORE

(1)

Con il regolamento (UE) n. 1106/2013 il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell'Unione di filo di acciaio inossidabile contenente, in peso:

una percentuale di nichel pari o superiore al 2,5 %, diverso dal filo contenente, in peso, una percentuale di nichel pari o superiore al 28 % ma non superiore al 31 % e una percentuale di cromo pari o superiore al 20 % ma non superiore al 22 %,

una percentuale di nichel inferiore al 2,5 %, diverso dal filo contenente in peso una percentuale di cromo pari o superiore al 13 % ma non superiore al 25 % e una percentuale di alluminio pari o superiore al 3,5 % ma non superiore al 6 %,

attualmente classificato ai codici NC 7223 00 19 e 7223 00 99 e originario dell'India («il prodotto in esame»),

(2)

All'inchiesta che ha portato all'istituzione di un dazio antidumping definitivo hanno collaborato numerosi produttori esportatori dell'India. La Commissione europea («la Commissione») ha quindi selezionato un campione di produttori esportatori indiani oggetto dell'inchiesta.

(3)

Il Consiglio ha istituito aliquote del dazio individuali sulle importazioni del prodotto in esame che variano dallo 0 % al 12,5 % per le società incluse nel campione e una media ponderata del dazio del 5 % per le società che hanno collaborato non incluse nel campione.

(4)

Il Consiglio ha imposto inoltre un dazio a livello nazionale del 12,5 % per tutte le altre società che non si sono manifestate o non hanno collaborato all'inchiesta.

(5)

L'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013 stabilisce che, qualora un nuovo produttore esportatore dell'India fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che:

a)

durante il periodo su cui si basano le misure, compreso tra il 1o aprile 2011 e il 31 marzo 2012 («il periodo dell'inchiesta»), non ha esportato il prodotto in esame verso l'Unione;

b)

non è collegato ad alcun esportatore o produttore soggetto alle misure antidumping istituite da tale regolamento; e

c)

successivamente al termine del periodo dell'inchiesta, ha effettivamente esportato il prodotto in esame nell'Unione o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportazione di un quantitativo significativo del prodotto in esame nell'Unione,

l'articolo 1, paragrafo 2, di detto regolamento può essere modificato, per concedere al nuovo produttore esportatore l'aliquota del dazio applicabile alle società che hanno collaborato e non sono state incluse nel campione, vale a dire un dazio medio ponderato del 5 %.

B.   RICHIESTA DELLO STATUS DI NUOVO PRODUTTORE ESPORTATORE

(6)

Le società indiane Superon Schweisstechnik India Ltd. («il primo richiedente») e Anand ARC Ltd. («il secondo richiedente») hanno chiesto che sia loro concessa l'aliquota del dazio applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione («trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori»).

(7)

Al fine di determinare se i richiedenti soddisfano le condizioni per ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori fissate all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013 è stato effettuato un esame.

(8)

Ai candidati è stato inviato un questionario ed è stato chiesto loro di fornire elementi di prova per dimostrare che soddisfano tutte le condizioni di cui sopra, fissate all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013.

(9)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare se i richiedenti soddisfano le tre condizioni per ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori. Sono state effettuate visite di verifica presso i locali delle società:

Superon Schweisstechnik India Ltd., Gurgaon;

Anand ARC Ltd., Mumbai.

(10)

Il primo richiedente ha fornito elementi di prova sufficienti a dimostrare che soddisfa le tre condizioni fissate all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013. Il primo richiedente ha infatti potuto dimostrare che:

i)

non ha esportato il prodotto in esame verso l'Unione nel periodo compreso tra il 1o aprile 2011 e il 31 marzo 2012;

ii)

non è collegato ad alcun esportatore o produttore in India soggetto alle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013; e

iii)

ha effettivamente esportato nell'Unione un quantitativo significativo di 30 tonnellate del prodotto in esame a partire dall'ottobre 2012;

pertanto, egli può ottenere l'aliquota del dazio del 5 % applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione, in conformità all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1106/2013, e dovrebbe essere aggiunto all'elenco dei produttori esportatori indiani che hanno collaborato non inclusi nel campione.

(11)

Il secondo richiedente, tuttavia, non ha soddisfatto la prima condizione, poiché ha esportato il prodotto in esame verso l'Unione durante il periodo dell'inchiesta. La sua richiesta di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori è stata quindi respinta.

(12)

La Commissione ha informato i richiedenti e l'industria dell'Unione riguardo alle conclusioni di cui sopra e ha dato loro la possibilità di presentare osservazioni. Non è pervenuta alcuna osservazione.

(13)

Il presente regolamento comporta l'attribuzione del codice addizionale TARIC B781 alla società Superon Schweisstechnik India Ltd., che sarà aggiunta all'elenco dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013. Per motivi di integrazione tecnica nella TARIC (Tariffa integrata dell'Unione europea) lo stesso codice dovrebbe essere applicato al dazio compensativo in vigore per la società istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 861/2013 del Consiglio (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La seguente società è aggiunta all'elenco dei produttori esportatori indiani che hanno collaborato non inclusi nel campione (codice addizionale TARIC B781) nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013:

Società

Città

Superon Schweisstechnik India Ltd.

Gurgaon, Haryana, India

Articolo 2

La voce «B999» figurante nella tabella dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 861/2013 del Consiglio è sostituita dalla voce seguente: «B999 (Per Superon Schweisstechnik India Ltd., Gurgaon, Haryana, India, il codice addizionale TARIC è B781)».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  GU L 298 dell'8.11.2013, pag. 1.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 861/2013 del Consiglio, del 2 settembre 2013, che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell'India (GU L 240 del 7.9.2013, pag. 1).


15.1.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 9/20


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/50 DELLA COMMISSIONE

del 14 gennaio 2015

che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio introducendo un nuovo contingente tariffario dell'Unione consolidato al GATT per la cioccolata, i prodotti a base di zuccheri e i biscotti

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari consolidati al GATT e di taluni altri contingenti tariffari comunitari, che definisce le modalità di rettifica o di adattamento dei suddetti contingenti e che abroga il regolamento (CE) n. 1808/95 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), primo trattino,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 32/2000 ha recato apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari unionali consolidati al GATT da utilizzare secondo l'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni doganali.

(2)

Il Consiglio, con la decisione 2014/116/UE (2), ha approvato l'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica popolare cinese, a norma dell'articolo XXIV:6 e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994, sulla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all'Unione europea.

(3)

L'accordo, in forma di scambio di lettere, prevede nuovi contingenti tariffari annuali per la cioccolata, i prodotti a base di zuccheri e i biscotti. Al fine di applicare i nuovi contingenti tariffari annuali è necessario modificare il regolamento (CE) n. 32/2000.

(4)

Poiché l'accordo in forma di scambio di lettere è entrato in vigore il 1o luglio 2014, è opportuno che, per la parte pertinente, il presente regolamento si applichi a decorrere dalla stessa data.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 32/2000 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 5 dell'8.1.2000, pag. 1.

(2)  Decisione 2014/116/UE del Consiglio, del 28 gennaio 2014, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica popolare cinese a norma dell'articolo XXIV:6 e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 sulla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all'Unione europea (GU L 64 del 4.3.2014, pag. 1).


ALLEGATO

Nella tabella di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 32/2000 sono inserite le righe seguenti:

«09.0052

1806 20

1806 31

1806 32

1806 90

 

Cioccolata

dal 1o luglio al 30 giugno

2 026 tonnellate

38

09.0053

1704

 

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)

dal 1o luglio al 30 giugno

2 289 tonnellate

35

09.0054

1905 90

 

Diversi dal pane croccante detto “Knäckebrot”, dal pane con spezie (panpepato) e prodotti simili, dai biscotti con aggiunta di dolcificanti, dalle cialde e dai cialdini, dalle fette biscottate, dal pane tostato e prodotti simili tostati

dal 1o luglio al 30 giugno

409 tonnellate

40»


15.1.2015   

IT

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L 9/22


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/51 DELLA COMMISSIONE

del 14 gennaio 2015

che approva la sostanza attiva cromafenozide in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione e consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per tale sostanza attiva

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, e l'articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 80, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2009 dispone che la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (2) si applica, per quanto riguarda la procedura e le condizioni di approvazione, alle sostanze attive per le quali è stata adottata una decisione conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, di tale direttiva prima del 14 giugno 2011. Per la sostanza attiva cromafenozide le condizioni di cui all'articolo 80, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatte dalla decisione 2006/586/CE della Commissione (3).

(2)

Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il 12 dicembre 2004 l'Ungheria ha ricevuto dalla Arysta LifeScience (ex Calliope SAS) per conto della Nippon Kayaku una domanda di iscrizione della sostanza attiva cromafenozide nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2006/586/CE ha confermato la completezza del fascicolo ritenendolo in linea di massima conforme ai requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE.

(3)

Gli effetti di tale sostanza attiva sulla salute umana e animale e sull'ambiente sono stati valutati per gli impieghi proposti dal richiedente in conformità alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE. Il 19 marzo 2012 lo Stato membro relatore designato ha presentato un progetto di relazione di valutazione.

(4)

Tale progetto è stato riesaminato dagli Stati membri e dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (in seguito «l'Autorità»). Il 31 ottobre 2013 l'Autorità ha presentato alla Commissione le sue conclusioni sulla valutazione dei rischi della sostanza attiva cromafenozide (4) come antiparassitario. Il progetto di relazione di valutazione e le conclusioni dell'Autorità sono stati riesaminati dagli Stati membri e dalla Commissione in seno al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi e adottati il 10 ottobre 2014 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione relativo alla sostanza attiva cromafenozide.

(5)

Dai vari esami effettuati è risultato che i prodotti fitosanitari contenenti cromafenozide possono essere considerati in generale conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e all'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. È pertanto opportuno approvare la sostanza attiva cromafenozide.

(6)

In conformità all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 dello stesso regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario fissare alcune condizioni e restrizioni. Occorre in particolare richiedere ulteriori informazioni di verifica.

(7)

È opportuno lasciar trascorrere un periodo di tempo ragionevole prima dell'approvazione, per consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a soddisfare le nuove prescrizioni risultanti dall'approvazione.

(8)

Fatti salvi gli obblighi conseguenti all'approvazione, stabiliti dal regolamento (CE) n. 1107/2009, e tenuto conto della situazione specifica dovuta alla transizione dalla direttiva 91/414/CEE al regolamento (CE) n. 1107/2009, dovrebbero tuttavia applicarsi le seguenti disposizioni. Agli Stati membri dovrebbe essere concesso un periodo di sei mesi a decorrere dall'approvazione affinché possano riesaminare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti cromafenozide. Gli Stati membri dovrebbero modificare, sostituire o revocare, secondo i casi, le autorizzazioni in vigore. In deroga al termine di cui sopra è opportuno prevedere un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione del fascicolo completo di cui all'allegato III, come specificato nella direttiva 91/414/CEE, per ciascun prodotto fitosanitario e per ogni impiego previsto, in conformità ai principi uniformi.

(9)

L'esperienza acquisita con le iscrizioni nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione (5) ha dimostrato che possono emergere difficoltà di interpretazione degli obblighi dei titolari delle autorizzazioni esistenti in relazione all'accesso ai dati. Per evitare ulteriori difficoltà risulta quindi necessario chiarire gli obblighi degli Stati membri, specialmente quello di verificare che il titolare di un'autorizzazione dimostri di avere accesso a un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato II di detta direttiva. Tale chiarimento non impone tuttavia agli Stati membri o ai titolari delle autorizzazioni alcun nuovo obbligo rispetto a quelli previsti dalle direttive finora adottate, che modificano l'allegato I di detta direttiva, o dai regolamenti che approvano le sostanze attive.

(10)

In conformità all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009 è opportuno modificare di conseguenza l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (6).

(11)

È altresì opportuno consentire agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per i prodotti fitosanitari contenenti cromafenozide affinché dispongano del tempo necessario per adempiere agli obblighi di cui al presente regolamento per quanto riguarda tali autorizzazioni provvisorie.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Approvazione della sostanza attiva

La sostanza attiva cromafenozide, quale specificata nell'allegato I, è approvata alle condizioni in esso stabilite.

Articolo 2

Riesame dei prodotti fitosanitari

1.   A norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 gli Stati membri, ove necessario, modificano o revocano entro il 30 settembre 2015 le autorizzazioni in vigore per i prodotti fitosanitari contenenti cromafenozide come sostanza attiva.

Entro tale data essi verificano, in particolare, che siano rispettate le condizioni di cui all'allegato I del presente regolamento, ad eccezione di quelle riportate nella colonna di tale allegato relativa alle disposizioni specifiche, e che il titolare dell'autorizzazione possieda o abbia accesso a un fascicolo conforme ai requisiti dell'allegato II della direttiva 91/414/CEE, conformemente alle condizioni di cui all'articolo 13, paragrafi da 1 a 4, di tale direttiva e all'articolo 62 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

2.   In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente cromafenozide come unica sostanza attiva o come una di più sostanze attive, tutte iscritte entro il 31 marzo 2015 nell'elenco di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, è riesaminato dagli Stati membri in conformità ai principi uniformi enunciati all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in base a un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III della direttiva 91/414/CEE e tenuto conto della colonna relativa alle disposizioni specifiche dell'allegato I del presente regolamento. In base a tale valutazione essi stabiliscono se il prodotto soddisfa le condizioni di cui all'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

In base a quanto stabilito, gli Stati membri:

a)

nel caso di un prodotto contenente cromafenozide come unica sostanza attiva, ove necessario, modificano o revocano l'autorizzazione entro il 30 settembre 2016; oppure

b)

nel caso di un prodotto contenente cromafenozide come una di più sostanze attive, ove necessario, modificano o revocano l'autorizzazione entro il 30 settembre 2016 o entro il termine, se successivo, fissato per tale modifica o revoca rispettivamente dall'atto o dagli atti con cui la sostanza o le sostanze in questione sono state approvate o aggiunte all'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 3

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 4

Proroga delle autorizzazioni provvisorie in vigore

Gli Stati membri possono prorogare fino al 30 settembre 2016 le autorizzazioni provvisorie in vigore per i prodotti fitosanitari contenenti cromafenozide.

Articolo 5

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 2015.

L'articolo 4 si applica tuttavia a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

(3)  Decisione 2006/586/CE della Commissione, del 25 agosto 2006, che riconosce in linea di massima la completezza dei fascicoli presentati per un esame particolareggiato in vista della possibile iscrizione del cromafenozide, dell'halosulfuron, del tembotrione, del valiphenal e del virus del mosaico giallo dello zucchino a virulenza debole nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 236 del 31.8.2006, pag. 31).

(4)  EFSA Journal 2013; 11(12):3461. Disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu

(5)  Regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).


ALLEGATO I

Nome comune, numeri d'identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Disposizioni specifiche

Cromafenozide

N. CAS 143807-66-3

N. CIPAC 775

N′-tert-butyl-5-methyl-N′-(3,5-xyloyl)chromane-6-carbohydrazide

≥ 935 g/kg

La seguente impurezza rilevante non deve superare una data soglia nel materiale tecnico:

acetato di butile (n-butilacetato, n. CAS 123-86-4): ≤ 8 g/kg

1o aprile 2015

31 marzo 2025

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla sostanza attiva cromafenozide, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata il 10 ottobre 2014 dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

Nell'ambito di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

a)

al rischio per le acque sotterranee, se la sostanza è impiegata in condizioni di vulnerabilità pedologica o climatica;

b)

al rischio per i lepidotteri non bersaglio al di fuori delle superfici coltivate;

c)

al rischio per gli organismi presenti nei sedimenti.

Se del caso, le condizioni d'impiego devono comprendere misure di attenuazione dei rischi.

Il richiedente deve presentare informazioni di verifica per quanto riguarda:

1)

il carattere non significativo della differenza tra il materiale utilizzato nelle prove ecotossicologiche e le specifiche indicate del materiale tecnico per la valutazione dei rischi;

2)

la valutazione del rischio derivante dal metabolita M-010 per gli organismi presenti nei sedimenti;

3)

il potenziale di lisciviazione dei metaboliti M-006 e M-023 per le acque sotterranee.

Il richiedente deve trasmettere alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità le informazioni pertinenti di cui al punto 1) entro il 30 settembre 2015 e quelle di cui ai punti 2) e 3) entro il 31 marzo 2017.


(1)  Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nel relativo rapporto di riesame.


ALLEGATO II

Nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, parte B, è aggiunta la seguente voce:

Numero

Nome comune, numeri d'identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Disposizioni specifiche

«81

Cromafenozide

N. CAS 143807-66-3

N. CIPAC 775

N′-tert-butyl-5-methyl-N′-(3,5-xyloyl)chromane-6-carbohydrazide

≥ 935 g/kg

La seguente impurezza rilevante non deve superare una data soglia nel materiale tecnico:

acetato di butile (n-butilacetato, n. CAS 123-86-4): ≤ 8 g/kg

1o aprile 2015

31 marzo 2025

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla sostanza attiva cromafenozide, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata il 10 ottobre 2014 dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

Nell'ambito di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

a)

al rischio per le acque sotterranee, se la sostanza è impiegata in condizioni di vulnerabilità pedologica o climatica;

b)

al rischio per i lepidotteri non bersaglio al di fuori delle superfici coltivate;

c)

al rischio per gli organismi presenti nei sedimenti.

Se del caso, le condizioni d'impiego devono comprendere misure di attenuazione dei rischi.

Il richiedente deve presentare informazioni di verifica per quanto riguarda:

1)

il carattere non significativo della differenza tra il materiale utilizzato nelle prove ecotossicologiche e le specifiche indicate del materiale tecnico per la valutazione dei rischi;

2)

la valutazione del rischio derivante dal metabolita M-010 per gli organismi presenti nei sedimenti;

3)

il potenziale di lisciviazione dei metaboliti M-006 e M-023 per le acque sotterranee.

Il richiedente deve trasmettere alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità le informazioni pertinenti di cui al punto 1) entro il 30 settembre 2015 e quelle di cui ai punti 2) e 3) entro il 31 marzo 2017.»


(1)  Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nel relativo rapporto di riesame.


15.1.2015   

IT

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L 9/27


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/52 DELLA COMMISSIONE

del 14 gennaio 2015

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 per quanto riguarda lo Stato membro relatore per la sostanza attiva mecoprop-P

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 19,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 della Commissione (2) assegna la valutazione di ciascuna sostanza attiva a uno Stato membro relatore e a uno Stato membro correlatore. Su richiesta del richiedente e di concerto con gli Stati membri interessati, si ritiene necessario cambiare lo Stato membro relatore per la sostanza mecoprop-P, rispettando al contempo l'equilibrio per quanto riguarda la distribuzione delle responsabilità e del lavoro tra gli Stati membri. La valutazione, ai fini della procedura di rinnovo, del mecoprop-P dovrebbe essere assegnata d'ora innanzi al Regno Unito.

(2)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 della Commissione.

(3)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 la voce relativa alla sostanza attiva mecoprop-P è sostituita dalla seguente:

Sostanza attiva

Stato membro relatore

Stato membro correlatore

«Mecoprop-P

UK

IE»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 della Commissione, del 26 luglio 2012, che ripartisce tra gli Stati membri, ai fini della procedura di rinnovo, la valutazione delle sostanze attive la cui approvazione scade entro il 31 dicembre 2018 (GU L 200 del 27.7.2012, pag. 5).


15.1.2015   

IT

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L 9/28


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/53 DELLA COMMISSIONE

del 14 gennaio 2015

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

62,0

EG

186,0

IL

127,8

MA

111,8

TN

130,5

TR

140,4

ZZ

126,4

0707 00 05

EG

241,9

MA

66,8

TR

164,2

ZZ

157,6

0709 91 00

EG

107,0

ZZ

107,0

0709 93 10

EG

191,6

MA

204,6

TR

165,1

ZZ

187,1

0805 10 20

EG

39,6

MA

68,6

TR

63,7

ZA

36,7

ZZ

52,2

0805 20 10

IL

152,0

MA

84,6

ZZ

118,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

107,2

JM

118,8

KR

152,3

MA

82,2

TR

69,4

ZZ

106,0

0805 50 10

TR

60,8

ZZ

60,8

0808 10 80

BR

66,0

CL

89,4

US

134,0

ZZ

96,5

0808 30 90

TR

108,4

US

138,7

ZZ

123,6


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

15.1.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 9/31


DECISIONE (UE, Euratom) 2015/54 DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

del 17 novembre 2014

relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dall'Unione europea e della Comunità europea dell'energia atomica in sede di Consiglio di associazione istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, in merito all'adozione delle decisioni del Consiglio di associazione relative al regolamento interno del Consiglio di associazione e a quello del Comitato di associazione e dei sottocomitati, all'istituzione di due sottocomitati e alla delega di determinati poteri da parte del Consiglio di associazione al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio»

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 101,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 431 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra (1) («l'accordo»), prevede l'applicazione in via provvisoria di parti dell'accordo.

(2)

L'articolo 3 della decisione 2014/494/UE del Consiglio (2) specifica quali parti dell'accordo devono essere applicate in via provvisoria.

(3)

A norma dell'articolo 405, paragrafo 2, dell'accordo, il Consiglio di associazione deve adottare il proprio regolamento interno.

(4)

A norma dell'articolo 405, paragrafo 3, dell'accordo, il Consiglio di associazione dev'essere presieduto alternativamente da un rappresentante dell'Unione e da un rappresentante della Georgia.

(5)

A norma dell'articolo 407, paragrafo 1, dell'accordo, il Comitato di associazione deve assistere il Consiglio di associazione nell'esercizio delle sue funzioni, mentre a norma dell'articolo 408, paragrafo 1, dell'accordo, il Consiglio di associazione deve stabilire, nel proprio regolamento interno, i compiti e il funzionamento del Comitato di associazione.

(6)

A norma dell'articolo 409, paragrafo 2, dell'accordo, il Consiglio di associazione può decidere di istituire comitati o organi specializzati in settori specifici necessari ai fini dell'attuazione dell'accordo, che assistano il Comitato di associazione nell'esercizio delle sue funzioni. A norma dell'articolo 409, paragrafo 3, dell'accordo, il Comitato di associazione può anche creare sottocomitati.

(7)

A norma dell'articolo 404, paragrafo 1, dell'accordo, il Consiglio di associazione è responsabile della vigilanza e del controllo sull'applicazione e sull'attuazione dell'accordo. A norma dell'articolo 408, paragrafo 2, dell'accordo, il Consiglio di associazione può delegare i suoi poteri, compreso il potere di adottare decisioni vincolanti, al Comitato di associazione. Il Consiglio di associazione dovrebbe delegare il potere di aggiornare o modificare gli allegati dell'accordo che si riferiscono ai capi 1, 3, 5, 6 (allegato XV-C dell'accordo) e 8 del titolo IV (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo, a norma dell'articolo 406, paragrafo 3, e dell'articolo 408, paragrafo 2, dell'accordo, al Comitato di associazione nella formazione Commercio di cui all'articolo 408, paragrafo 4, dell'accordo, nella misura in cui tali capi non contengano disposizioni specifiche relative all'aggiornamento o alla modifica di tali allegati.

(8)

Al fine di assicurare l'effettiva applicazione dell'accordo, è opportuno adottare quanto prima il regolamento interno del Consiglio di associazione e quello del Comitato di associazione e dei sottocomitati e dovrebbe essere possibile adottarli tramite procedura scritta.

(9)

La posizione dell'Unione in sede di Consiglio di associazione dovrebbe pertanto essere basata sui progetti di decisioni acclusi,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   La posizione che deve essere adottata a nome dall'Unione europea e della Comunità europea dell'energia atomica in sede di Consiglio di associazione istituito dall'articolo 404 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, è basata sui progetti di decisioni del Consiglio di associazione acclusi alla presente decisione per quanto riguarda:

l'adozione del regolamento interno del Consiglio di associazione e quello del Comitato di associazione e dei sottocomitati;

l'istituzione di due sottocomitati; e

la delega di determinati poteri da parte del Consiglio di associazione al Comitato di associazione nella formazione Commercio di cui all'articolo 408, paragrafo 4, dell'accordo.

2.   I rappresentanti dell'Unione in sede di Consiglio di associazione possono concordare modifiche tecniche minori dei progetti di decisione del Consiglio di associazione senza un'ulteriore decisione del Consiglio dell'Unione europea.

Articolo 2

Il Consiglio di associazione è presieduto, per l'Unione, dall'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza nella sua qualità di presidente del Consiglio «Affari esteri» dell'Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2014

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI

Per la Commissione

Il presidente

J.-C. JUNCKER


(1)  GU L 261 del 30.8.2014, pag. 4.

(2)  Decisione 2014/494/UE del Consiglio, del 16 giugno 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra (GU L 261 del 30.8.2014, pag. 1).


PROGETTO

DECISIONE N. 1/2014 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-GEORGIA

del…

che adotta il suo regolamento interno e quello del Comitato di associazione e dei sottocomitati

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-GEORGIA,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra (1) («l'accordo»), in particolare l'articolo 404,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all'articolo 431 dell'accordo, parti dell'accordo sono state applicate in via provvisoria a decorrere dal 1o settembre 2014.

(2)

A norma dell'articolo 405, paragrafo 2, dell'accordo, il Consiglio di associazione deve adottare il proprio regolamento interno.

(3)

A norma dell'articolo 407, paragrafo 1, dell'accordo, il Comitato di associazione deve assistere il Consiglio di associazione nell'esercizio delle sue funzioni, mentre a norma dell'articolo 408, paragrafo 1, dell'accordo, il Consiglio di associazione deve stabilire, nel proprio regolamento interno, i compiti e il funzionamento del Comitato di associazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono adottati il regolamento interno del Consiglio di associazione e quello del Comitato di associazione e dei sottocomitati, che figurano, rispettivamente, negli allegati I e II.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a …, il

Per il Consiglio di associazione

Il presidente


(1)  GU L 261 del 30.8.2014, pag. 4.

ALLEGATO I

REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE

Articolo 1

Disposizioni generali

1.   Il Consiglio di associazione istituito a norma dell'articolo 404, paragrafo 1, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra («l'accordo»), esercita le sue funzioni come stabilito agli articoli 404 e 406 dell'accordo.

2.   Come stabilito all'articolo 405, paragrafo 1, dell'accordo, il Consiglio di associazione è composto da membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea, da una parte, e da membri del governo della Georgia, dall'altra. La composizione del Consiglio di associazione tiene conto delle questioni specifiche da affrontare in una data riunione. Il Consiglio di associazione si riunisce a livello ministeriale.

3.   Come stabilito all'articolo 406, paragrafo 1, dell'accordo, e ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'accordo, il Consiglio di associazione ha il potere di adottare decisioni vincolanti per le parti. Il Consiglio di associazione adotta le misure opportune per l'attuazione delle sue decisioni, se necessario anche conferendo a organi specifici, istituiti in forza dell'accordo, il potere di agire a suo nome. Il Consiglio di associazione può anche formulare raccomandazioni. Esso adotta le decisioni e le raccomandazioni mediante accordo tra le parti, al termine delle rispettive procedure interne per la loro adozione. Il Consiglio di associazione può delegare i propri poteri al Comitato di associazione.

4.   Le parti di cui al presente regolamento interno sono quelle definite all'articolo 428 dell'accordo.

Articolo 2

Presidenza

Le parti si alternano ogni 12 mesi nell'esercizio della presidenza del Consiglio di associazione. Il primo periodo decorre dalla data della prima riunione del Consiglio di associazione e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Articolo 3

Riunioni

1.   Il Consiglio di associazione si riunisce almeno una volta l'anno e, previo comune accordo delle parti, quando le circostanze lo richiedono. Salvo se altrimenti deciso dalle parti, il Consiglio di associazione si svolge nel luogo abituale delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea.

2.   La data di ciascuna sessione del Consiglio di associazione è concordata dalle parti.

3.   Le riunioni del Consiglio di associazione sono convocate congiuntamente dai segretari del Consiglio di associazione, d'intesa con il presidente del Consiglio di associazione, non più tardi di 30 giorni di calendario prima della data della riunione.

Articolo 4

Rappresentanza

1.   I membri del Consiglio di associazione possono farsi rappresentare se impossibilitati a partecipare. Un membro che desideri essere rappresentato deve notificare per iscritto al presidente del Consiglio di associazione il nome del suo rappresentante prima della riunione alla quale il membro sarà rappresentato.

2.   Il rappresentante di un membro del Consiglio di associazione esercita tutti i diritti del membro titolare.

Articolo 5

Delegazioni

1.   I membri del Consiglio di associazione possono essere accompagnati da funzionari. Prima di ogni riunione il presidente del Consiglio di associazione è informato, tramite il segretariato del Consiglio di associazione, della composizione prevista della delegazione di ciascuna parte.

2.   Il Consiglio di associazione può, previo consenso delle parti, invitare rappresentanti di altri organi delle parti o esperti indipendenti in determinati settori a partecipare alle sue riunioni in veste di osservatori o per fornire informazioni su argomenti specifici. Le parti concordano i termini e le condizioni alle quali tali osservatori possono partecipare alle riunioni.

Articolo 6

Segretariato

Un funzionario del segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e un funzionario della Georgia svolgono congiuntamente le funzioni di segretari del Consiglio di associazione.

Articolo 7

Corrispondenza

1.   La corrispondenza indirizzata al Consiglio di associazione è inviata al segretario dell'Unione o della Georgia, che a sua volta informerà il segretario dell'altra parte.

2.   I segretari del Consiglio di associazione provvedono affinché la corrispondenza sia trasmessa al presidente del Consiglio di associazione e, se del caso, distribuita ai membri del Consiglio di associazione.

3.   La corrispondenza così distribuita è inviata, se del caso, al segretariato generale della Commissione europea, al servizio europeo per l'azione esterna, alle rappresentanze permanenti degli Stati membri presso l'Unione europea e al segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea, nonché alla missione della Georgia presso l'Unione europea.

4.   Le comunicazioni del presidente sono inviate ai destinatari dai segretari a nome del presidente. Tali comunicazioni sono distribuite, se del caso, ai membri del Consiglio di associazione secondo quanto previsto al paragrafo 3.

Articolo 8

Riservatezza

Salvo se deciso altrimenti dalle parti, le riunioni del Consiglio di associazione non sono pubbliche. Se una parte comunica informazioni ritenute riservate al Consiglio di associazione, l'altra parte tratta dette informazioni come tali.

Articolo 9

Ordine del giorno delle riunioni

1.   Il presidente del Consiglio di associazione redige per ciascuna riunione del Consiglio di associazione un ordine del giorno provvisorio, che è trasmesso dai segretari del Consiglio di associazione ai destinatari di cui all'articolo 7 entro 15 giorni di calendario prima della riunione.

L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali il presidente ha ricevuto una domanda di iscrizione nell'ordine del giorno entro 21 giorni di calendario prima dell'inizio della riunione. Tali punti sono iscritti nell'ordine del giorno provvisorio soltanto se i documenti giustificativi pertinenti sono stati trasmessi ai segretari prima della data di spedizione dell'ordine del giorno.

2.   Il Consiglio di associazione adotta l'ordine del giorno all'inizio di ciascuna riunione. Con l'accordo delle parti possono essere inseriti nell'ordine del giorno punti non figuranti nell'ordine del giorno provvisorio.

3.   Il presidente, previa consultazione delle parti, può abbreviare i termini indicati al paragrafo 1 in funzione delle esigenze di un caso specifico.

Articolo 10

Verbale

1.   Il progetto di verbale di ogni riunione è redatto congiuntamente dai segretari del Consiglio di associazione.

2.   Di norma il verbale indica, per ciascun punto all'ordine del giorno:

a)

la documentazione presentata al Consiglio di associazione;

b)

le dichiarazioni la cui iscrizione a verbale sia stata chiesta da un membro del Consiglio di associazione; e

c)

le questioni concordate dalle parti, quali decisioni adottate, dichiarazioni concordate ed eventuali conclusioni.

3.   Il progetto di verbale è presentato al Consiglio di associazione per approvazione. Il Consiglio di associazione approva tale progetto di verbale nella riunione successiva. In alternativa, tale progetto di verbale può essere approvato per iscritto.

Articolo 11

Decisioni e raccomandazioni

1.   Il Consiglio di associazione adotta decisioni e formula raccomandazioni di comune accordo tra le parti e dopo l'espletamento delle rispettive procedure interne.

2.   Il Consiglio di associazione può adottare decisioni o formulare raccomandazioni anche mediante procedura scritta, previo consenso delle parti. A tale scopo, il testo della proposta è trasmesso in forma scritta dal presidente del Consiglio di associazione ai suoi membri a norma dell'articolo 7, con un termine di almeno 21 giorni di calendario entro il quale i membri sono tenuti a comunicare le eventuali riserve o proposte di modifica. Il presidente può abbreviare il termine precedentemente indicato in funzione delle esigenze di un caso specifico, in consultazione con le parti.

3.   Gli atti del Consiglio di associazione, ai sensi dell'articolo 406, paragrafo 1, dell'accordo, recano rispettivamente il titolo «decisione» o «raccomandazione» seguito da un numero di serie, dalla rispettiva data di adozione e da una descrizione dell'oggetto. Tali decisioni e raccomandazioni del Consiglio di associazione sono firmate dal presidente e autenticate dai segretari del Consiglio di associazione. Tali decisioni e raccomandazioni sono distribuite a ciascuno dei destinatari di cui all'articolo 7 del presente regolamento interno. Ciascuna delle parti può decidere la pubblicazione delle decisioni e delle raccomandazioni del Consiglio di associazione nelle rispettive pubblicazioni ufficiali.

4.   Ciascuna decisione del Consiglio di associazione entra in vigore alla data della sua adozione, salvo altrimenti disposto nella decisione stessa.

Articolo 12

Lingue

1.   Le lingue ufficiali del Consiglio di associazione sono le lingue ufficiali delle parti.

2.   Salvo se deciso altrimenti, il Consiglio di associazione basa le sue delibere sulla documentazione redatta in tali lingue.

Articolo 13

Spese

1.   Ciascuna parte si assume l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di associazione, sia per quanto riguarda i costi del personale e le spese di viaggio e soggiorno, sia in relazione alle spese postali e per le telecomunicazioni.

2.   Le spese di interpretazione durante le riunioni, nonché di traduzione e di riproduzione dei documenti, sono a carico dell'Unione. Nel caso in cui la Georgia richieda l'interpretazione o la traduzione da e in lingue diverse da quelle di cui all'articolo 12, le spese relative sono a carico della Georgia.

3.   Le altre spese relative all'organizzazione materiale delle riunioni sono a carico della parte che ospita le riunioni.

Articolo 14

Comitato di associazione

1.   Conformemente all'articolo 407, paragrafo 1, dell'accordo, il Comitato di associazione assiste il Consiglio di associazione nell'esercizio delle sue funzioni. Il Comitato di associazione è composto da rappresentanti delle parti, normalmente a livello di alti funzionari.

2.   Il Comitato di associazione prepara le riunioni e le deliberazioni del Consiglio di associazione, attua, se del caso, le decisioni del Consiglio di associazione e assicura la continuità del rapporto di associazione e il corretto funzionamento dell'accordo, in generale. Il Comitato di associazione esamina qualsiasi questione che viene a esso sottoposta dal Consiglio di associazione nonché ogni altra questione che si presenti nel corso dell'attuazione dell'accordo. Il Comitato di associazione sottopone proposte o progetti di decisioni o di raccomandazioni al Consiglio di associazione per approvazione. A norma dell'articolo 408, paragrafo 2, dell'accordo, il Consiglio di associazione può delegare al Comitato di associazione il potere di adottare decisioni.

3.   Il Comitato di associazione adotta le decisioni e formula le raccomandazioni per le quali è stato autorizzato in forza dell'accordo.

4.   Nei casi in cui l'accordo menziona l'obbligo o la possibilità di una consultazione, o qualora le parti decidano di comune accordo di consultarsi, tale consultazione può svolgersi in sede di Comitato di associazione, salvo disposizioni contrarie previste nell'accordo. La consultazione può proseguire in sede di Consiglio di associazione con il consenso delle parti.

Articolo 15

Modifica del regolamento interno

Il presente regolamento interno può essere modificato conformemente all'articolo 11.

ALLEGATO II

REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO DI ASSOCIAZIONE E DEI SOTTOCOMITATI

Articolo 1

Disposizioni generali

1.   Il Comitato di associazione, istituito a norma dell'articolo 407, paragrafo 1, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra («l'accordo»), assiste il Consiglio di associazione nell'esercizio delle sue funzioni e svolge i compiti previsti dall'accordo e a esso assegnati dal Consiglio di associazione. A norma dell'articolo 408, paragrafo 1, dell'accordo, il Consiglio di associazione stabilisce, nel proprio regolamento interno, i compiti e il funzionamento del Comitato di associazione.

2.   Il Comitato di associazione prepara le riunioni e le deliberazioni del Consiglio di associazione, attua, se del caso, le decisioni del Consiglio di associazione e, in generale, assicura la continuità del rapporto di associazione e il corretto funzionamento dell'accordo. Il Comitato di associazione esamina qualsiasi questione che viene a esso sottoposta dal Consiglio di associazione nonché ogni altra questione che si presenti nel corso dell'attuazione giornaliera dell'accordo. Il Comitato di associazione sottopone al Consiglio di associazione proposte o progetti di decisione o di raccomandazione per la relativa adozione.

3.   Come disposto all'articolo 407, paragrafo 2, dell'accordo, il Comitato di associazione è composto da rappresentanti delle parti, di norma a livello di alti funzionari, che sono competenti per le questioni specifiche da affrontare in una data riunione.

4.   A norma dell'articolo 408, paragrafo 4, dell'accordo, quando il Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» di cui all'articolo 408, paragrafo 4, dell'accordo («il Comitato di associazione nella formazione Commercio») svolge i compiti a esso assegnati a norma del titolo IV dell'accordo, è composto da alti funzionari della Commissione europea e della Georgia che sono competenti per gli scambi e le questioni commerciali. Un rappresentante della Commissione europea, o della Georgia, che è competente per gli scambi e le questioni commerciali, funge da presidente del Comitato di associazione nella formazione Commercio a norma dell'articolo 2 del presente regolamento interno. Alle riunioni parteciperà anche un rappresentante del servizio europeo per l'azione esterna.

5.   Come disposto dall'articolo 408, paragrafo 3, dell'accordo, il Comitato di associazione ha il potere di adottare decisioni nei casi previsti dall'accordo e nei settori oggetto della delega di poteri conferitagli dal Consiglio di associazione. Tali decisioni sono vincolanti per le parti le quali adottano le misure opportune per attuarle. Il Comitato di associazione adotta le sue decisioni mediante accordo tra le parti al termine delle rispettive procedure interne di adozione.

6.   Le parti di cui al presente regolamento interno sono quelle definite secondo quanto previsto all'articolo 428 dell'accordo.

Articolo 2

Presidenza

Le parti si alternano ogni 12 mesi nell'esercizio della presidenza del Comitato di associazione. Il primo periodo decorre dalla data della prima riunione del Consiglio di associazione e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Articolo 3

Riunioni

1.   Fatti salvi altri accordi delle parti, il Comitato di associazione si riunisce regolarmente, almeno una volta l'anno. Su richiesta di una delle parti possono essere tenute, di comune accordo, sessioni speciali del Comitato di associazione.

2.   Ciascuna riunione del Comitato di associazione è convocata dal suo presidente in un luogo e a una data convenuti dalle parti. L'avviso di convocazione della riunione è inviato dal segretariato del Comitato di associazione entro 28 giorni di calendario prima dell'inizio della riunione, salvo diverso accordo delle parti.

3.   Il Comitato di associazione nella formazione Commercio si riunisce almeno una volta l'anno e quando le circostanze lo richiedono. Ciascuna riunione è convocata dal presidente del Comitato di associazione nella formazione «Commercio» in un luogo, a una data e con i mezzi convenuti dalle parti. L'avviso di convocazione della riunione è inviato dal segretariato del Comitato di associazione nella formazione «Commercio» entro 15 giorni di calendario prima dell'inizio della riunione, salvo diverso accordo delle parti.

4.   Per quanto possibile, la riunione ordinaria del Comitato di associazione è convocata con debito anticipo rispetto alla riunione ordinaria del Consiglio di associazione.

5.   A titolo di eccezione e previo consenso delle parti, le riunioni del Consiglio di associazione possono svolgersi con l'uso di mezzi tecnologici concordati, come la videoconferenza.

Articolo 4

Delegazioni

Prima di ogni riunione le parti sono informate, tramite il segretariato del Comitato di associazione, della composizione prevista delle rispettive delegazioni che partecipano alla riunione.

Articolo 5

Segretariato

1.   Un funzionario dell'Unione e un funzionario della Georgia svolgono congiuntamente le funzioni di segretari del Comitato di associazione ed eseguono i compiti di segreteria in maniera congiunta, salvo disposizioni diverse contenute nel presente regolamento interno, in uno spirito di fiducia reciproca e di cooperazione.

2.   Un funzionario della Commissione europea e un funzionario della Georgia, competenti per gli scambi e le questioni commerciali, svolgono congiuntamente le funzioni di segretari del Comitato di associazione nella formazione Commercio.

Articolo 6

Corrispondenza

1.   La corrispondenza indirizzata al Comitato di associazione è inviata al segretario del Comitato di associazione di una parte, che a sua volta informerà l'altro segretario.

2.   Il segretariato del Comitato di associazione provvede affinché la corrispondenza indirizzata al Comitato di associazione sia trasmessa al presidente del Comitato di associazione e distribuita, se del caso, quale documentazione di cui all'articolo 7.

3.   La corrispondenza del presidente è inviata alle parti dal segretariato, a nome del presidente. Tale corrispondenza è distribuita, se del caso, come previsto all'articolo 7.

Articolo 7

Documenti

1.   I documenti sono distribuiti tramite i segretari del Comitato di associazione.

2.   Una parte trasmette i propri documenti al suo segretario. Il segretario trasmette tali documenti al segretario dell'altra parte.

3.   Il segretario dell'Unione distribuisce i documenti ai competenti rappresentanti dell'Unione e, nell'ambito di tale scambio di corrispondenza, mette sistematicamente in copia il segretario della Georgia.

4.   Il segretario della Georgia distribuisce i documenti ai competenti rappresentanti della Georgia e, nell'ambito di tale scambio di corrispondenza, mette sistematicamente in copia il segretario dell'Unione.

Articolo 8

Riservatezza

Salvo se deciso altrimenti dalle parti, le riunioni del Comitato di associazione non sono pubbliche. Se una parte comunica informazioni ritenute riservate al Comitato di associazione, l'altra parte tratta dette informazioni come tali.

Articolo 9

Ordine del giorno delle riunioni

1.   Il segretariato del Comitato di associazione redige, in base alle proposte presentate dalle parti, un ordine del giorno provvisorio nonché un progetto di conclusioni operative per ciascuna riunione del Comitato di associazione, come previsto all'articolo 10. L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali il segretariato del Comitato di associazione ha ricevuto da una parte una domanda di iscrizione nell'ordine del giorno, corredata dei documenti giustificativi pertinenti, entro 21 giorni di calendario prima della data della riunione.

2.   L'ordine del giorno provvisorio, unitamente ai documenti pertinenti, è distribuito come previsto all'articolo 7 entro 15 giorni di calendario prima dell'inizio della riunione.

3.   Il Comitato di associazione adotta l'ordine del giorno all'inizio di ciascuna riunione. Con l'accordo delle parti possono essere inseriti nell'ordine del giorno punti non figuranti nell'ordine del giorno provvisorio.

4.   Il presidente della riunione del Comitato di associazione, previo consenso dell'altra parte, può invitare, secondo l'occasione, rappresentanti di altri organismi delle parti o esperti indipendenti in determinati settori a partecipare alle riunioni per fornire informazioni su argomenti specifici. Le parti garantiscono che tali osservatori o esperti rispettino le prescrizioni in materia di riservatezza.

5.   Il presidente della riunione del Comitato di associazione, previa consultazione delle parti, può abbreviare i termini di cui ai paragrafi 1 e 2 in considerazione di particolari circostanze.

Articolo 10

Verbale e conclusioni operative

1.   Il progetto di verbale di ogni riunione del Comitato di associazione è redatto congiuntamente dai segretari del Comitato di associazione.

2.   Di norma il verbale indica, per ciascun punto all'ordine del giorno:

a)

un elenco dei partecipanti alla riunione, un elenco dei funzionari che li accompagnano e un elenco degli eventuali osservatori o esperti che hanno partecipato alla riunione;

b)

la documentazione presentata al Comitato di associazione;

c)

le dichiarazioni la cui iscrizione a verbale sia stata chiesta dal Comitato di associazione; e

d)

le conclusioni operative della riunione, come previsto al paragrafo 4.

3.   Il progetto di verbale è presentato al Comitato di associazione per approvazione. Il Comitato di associazione approva tale progetto di verbale nella riunione successiva. In alternativa detto progetto di verbale può essere approvato per iscritto. Il progetto di verbale del Comitato di associazione nella formazione Commercio è approvato entro i 28 giorni di calendario successivi a ciascuna riunione. Una copia è inviata a ciascuno dei destinatari di cui all'articolo 7.

4.   Il progetto delle conclusioni operative di ciascuna riunione è redatto dal segretario del Comitato di associazione della parte che detiene la presidenza del Comitato di associazione e trasmesso alle parti, unitamente all'ordine del giorno, di norma entro 15 giorni di calendario prima dell'inizio della riunione. Tale progetto è aggiornato nel corso della riunione, in modo che al termine della riunione, salvo diverso accordo delle parti, il Comitato di associazione adotti le conclusioni operative, che riflettono le azioni di follow-up convenute dalle parti. Una volta concordate, le conclusioni operative sono accluse al verbale e la loro attuazione è esaminata nel corso di una successiva riunione del Comitato di associazione. A tal fine, il Comitato di associazione adotta un modello che consenta il monitoraggio di ciascun punto d'azione in relazione a un termine specifico.

Articolo 11

Decisioni e raccomandazioni

1.   Il Comitato di associazione adotta decisioni in casi specifici in cui l'accordo conferisce a esso il potere di adottare decisioni o laddove tale potere sia stato a esso delegato dal Consiglio di associazione. Il Comitato di associazione formula inoltre raccomandazioni. Le decisioni sono adottate e le raccomandazioni sono formulate di comune accordo tra le parti e dopo l'espletamento delle rispettive procedure interne. Ciascuna decisione o raccomandazione è firmata dal presidente del Comitato di associazione e autenticata dai segretari del Comitato di associazione.

2.   Il Comitato di associazione può anche adottare decisioni o formulare raccomandazioni mediante procedura scritta, previo consenso delle parti. La procedura scritta consiste in uno scambio di note tra i segretari, che operano di concerto con le parti. A tale scopo, il testo della proposta è distribuito a norma dell'articolo 7, con un termine di almeno 21 giorni di calendario entro il quale devono essere comunicate le eventuali riserve o modifiche. Il presidente del Comitato di associazione può abbreviare i termini indicati nel presente paragrafo per tener conto di circostanze particolari, in consultazione con le parti. Una volta che il testo è stato concordato, la decisione o la raccomandazione è firmata dal presidente e autenticata dai segretari.

3.   Gli atti del Comitato di associazione recano, rispettivamente, il titolo «decisione» o «raccomandazione». Ciascuna decisione entra in vigore alla data della sua adozione, salvo altrimenti disposto.

4.   Le decisioni e le raccomandazioni sono trasmesse alle parti.

5.   Ciascuna delle parti può decidere la pubblicazione delle decisioni e delle raccomandazioni del Comitato di associazione nelle rispettive pubblicazioni ufficiali.

Articolo 12

Relazioni

Il Comitato di associazione riferisce al Consiglio di associazione in merito alle sue attività e a quelle dei suoi sottocomitati, gruppi di lavoro e altri organismi in occasione di ciascuna riunione ordinaria del Consiglio di associazione.

Articolo 13

Lingue

1.   Le lingue ufficiali del Comitato di associazione sono le lingue ufficiali delle parti.

2.   Le lingue di lavoro del Comitato di associazione sono l'inglese e il georgiano. Salvo diverso accordo, il Comitato di associazione delibera di norma in base alla documentazione redatta in tali lingue.

Articolo 14

Spese

1.   Ciascuna parte si assume l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del Comitato di associazione, sia per quanto riguarda i costi del personale e le spese di viaggio e soggiorno sia in relazione alle spese postali e per le telecomunicazioni.

2.   Le spese connesse all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti sono a carico della parte che ospita la riunione.

3.   Le spese di interpretazione durante le riunioni e di traduzione dei documenti dalle o nelle lingue inglese e georgiano di cui all'articolo 13, paragrafo 1, sono a carico della parte che ospita la riunione.

L'interpretazione e la traduzione da o in altre lingue sono direttamente a carico della parte richiedente.

4.   Nei casi in cui è necessaria la traduzione dei documenti nelle lingue ufficiali dell'Unione, le spese sono a carico dell'Unione.

Articolo 15

Modifica del regolamento interno

Il presente regolamento interno può essere modificato con decisione del Consiglio di associazione a norma dell'articolo 408, paragrafo 1, dell'accordo.

Articolo 16

Sottocomitati, comitati od organi speciali

1.   Conformemente all'articolo 409, paragrafi 1 e 3, dell'accordo, il Comitato di associazione può decidere di istituire sottocomitati in settori specifici necessari ai fini dell'attuazione dell'accordo, diversi da quelli previsti nell'accordo, che assistono il Comitato di associazione nell'esercizio delle sue funzioni. Il Comitato di associazione può decidere di abolire uno qualsiasi di tali sottocomitati e definirne o modificarne il regolamento interno. Salvo altrimenti deciso, tali sottocomitati operano sotto l'autorità del Comitato di associazione, al quale riferiscono dopo ciascuna riunione.

2.   Salvo altrimenti previsto nell'accordo o concordato in sede di Consiglio di associazione, il presente regolamento interno si applica mutatis mutandis a qualsiasi sottocomitato di cui al paragrafo 1.

3.   Le riunioni dei sottocomitati possono tenersi in maniera flessibile in funzione delle necessità, di persona, a Bruxelles o in Georgia o, ad esempio, mediante videoconferenza. I sottocomitati devono agire come una piattaforma per monitorare progressi di ravvicinamento in settori specifici, per condurre dibattiti su determinate questioni e problematiche derivanti da tale processo e per formulare raccomandazioni e conclusioni operative.

4.   Il segretariato del Comitato di associazione riceve una copia di tutta la corrispondenza pertinente, di tutti i documenti e le comunicazioni riguardanti i sottocomitati, i comitati o gli organi speciali.

5.   Salvo altrimenti previsto nell'accordo o concordato dalle parti in sede di Consiglio di associazione, i sottocomitati, i comitati o gli organi speciali hanno solo il potere di formulare raccomandazioni al Comitato di associazione.

Articolo 17

Il presente regolamento interno si applica mutatis mutandis al Comitato di associazione nella formazione Commercio, salvo altrimenti previsto.


PROGETTO

DECISIONE N. 2/2014 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE–GEORGIA

del …

relativa all'istituzione di due sottocomitati

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-GEORGIA,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra (1) («l'accordo»), in particolare l'articolo 409,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all'articolo 431 dell'accordo, parti dell'accordo devono essere applicate in via provvisoria a decorrere dal 1o settembre 2014.

(2)

A norma dell'articolo 409, paragrafo 2, dell'accordo, il Consiglio di associazione può decidere di istituire comitati o organi specializzati in settori specifici necessari ai fini dell'attuazione dell'accordo, che assistano il Consiglio di associazione nell'esercizio delle sue funzioni.

(3)

Allo scopo di consentire discussioni a livello di esperti in settori chiave nell'ambito dell'applicazione provvisoria dell'accordo è opportuno istituire due sottocomitati.

(4)

Previo accordo delle parti, dovrebbe essere possibile modificare l'elenco dei sottocomitati e l'ambito di attività dei singoli sottocomitati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono istituiti i sottocomitati figuranti nell'allegato.

Articolo 2

Il regolamento interno dei sottocomitati figuranti nell'allegato è disciplinato dall'articolo 16 del regolamento interno del Comitato di associazione e dei sottocomitati adottato con decisione n. 1/2014 del Consiglio di associazione UE-Georgia.

Articolo 3

Previo accordo delle parti, può essere modificato l'elenco dei sottocomitati di cui all'allegato e l'ambito di attività dei singoli sottocomitati figurante nell'allegato.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a …, il

Per il Consiglio di associazione

Il presidente


(1)  GU L 261 del 30.8.2014, pag. 4.

ALLEGATO

ELENCO DEI SOTTOCOMITATI

1)

Sottocomitato perla libertà, la sicurezza e la giustizia

2)

Sottocomitato per la cooperazione economica e in altri settori


PROGETTO

DECISIONE N. 3/2014 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE–GEORGIA

del …

relativa alla delega di determinati poteri da parte del Consiglio di associazione al Comitato di associazione nella formazione Commercio

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-GEORGIA,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra (1) («l'accordo»), in particolare l'articolo 406, paragrafo 3, e l'articolo 408, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 431 dell'accordo, alcune parti dell'accordo sono state applicate in via provvisoria a decorrere dal 1o settembre 2014.

(2)

A norma dell'articolo 404, paragrafo 1, dell'accordo, il Consiglio di associazione è responsabile della vigilanza e del controllo sull'applicazione e sull'attuazione dell'accordo.

(3)

A norma dell'articolo 408, paragrafo 2, dell'accordo, il Consiglio di associazione può delegare i suoi poteri, compreso il potere di adottare decisioni vincolanti, al Comitato di associazione.

(4)

A norma dell'articolo 408, paragrafo 4, dell'accordo, il Comitato di associazione deve riunirsi in una configurazione specifica per affrontare tutte le questioni inerenti al titolo IV (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo.

(5)

Al fine di garantire un'attuazione agevole e tempestiva della parte dell'accordo relativa alla zona di libero scambio globale e approfondito, il Consiglio di associazione dovrebbe delegare il potere di aggiornare o modificare gli allegati dell'accordo che si riferiscono ai capi 1, 3, 5, 6 e 8 del titolo IV (Scambi-questioni commerciali) dell'accordo al Comitato di associazione nella formazione Commercio di cui all'articolo 408, paragrafo 4, dell'accordo, nella misura in cui tali capi non contengano disposizioni specifiche relative all'aggiornamento o alla modifica di detti allegati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Consiglio di associazione delega il potere di aggiornare o modificare gli allegati che si riferiscono ai capi 1, 3, 5, 6 (allegato XV-C dell'accordo) e 8 del titolo IV (Scambi-questioni commerciali) dell'accordo al Comitato di associazione nella formazione Commercio di cui all'articolo 408, paragrafo 4, dell'accordo, nella misura in cui tali capi non contengano disposizioni specifiche relative all'aggiornamento o alla modifica di detti allegati.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a …, il

Per il Consiglio di associazione

Il presidente


(1)  GU L 261 del 30.8.2014, pag. 4.


15.1.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 9/46


DECISIONE (UE, Euratom) 2015/55 DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

del 17 novembre 2014

relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea e della Comunità europea dell'energia atomica in sede di Consiglio di associazione istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, in merito all'adozione delle decisioni del Consiglio di associazione relative al regolamento interno del Consiglio di associazione e a quello del Comitato di associazione e dei sottocomitati, all'istituzione di due sottocomitati e alla delega di determinati poteri da parte del Consiglio di associazione al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio»

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 101,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 464 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (1) («l'accordo»), prevede l'applicazione in via provvisoria di parti dell'accordo.

(2)

L'articolo 3 della decisione 2014/492/UE del Consiglio (2) specifica quali parti dell'accordo devono essere applicate in via provvisoria.

(3)

A norma dell'articolo 435, paragrafo 2, dell'accordo, il Consiglio di associazione deve adottare il proprio regolamento interno.

(4)

A norma dell'articolo 435, paragrafo 3, dell'accordo, il Consiglio di associazione dev'essere presieduto alternativamente da un rappresentante dell'Unione e da un rappresentante della Repubblica di Moldova.

(5)

A norma dell'articolo 437, paragrafo 1, dell'accordo, il Comitato di associazione deve assistere il Consiglio di associazione nell'esercizio delle sue funzioni, mentre a norma dell'articolo 438, paragrafo 1, dell'accordo, il Consiglio di associazione deve stabilire, nel proprio regolamento interno, i compiti e il funzionamento del Comitato di associazione.

(6)

A norma dell'articolo 439, paragrafo 2, dell'accordo, il Consiglio di associazione può decidere di istituire comitati o organi speciali in settori specifici necessari ai fini dell'attuazione dell'accordo, che assistano il Consiglio di associazione nell'esercizio delle sue funzioni. A norma dell'articolo 439, paragrafo 3, dell'accordo, il Comitato di associazione può anche creare sottocomitati.

(7)

A norma dell'articolo 434, paragrafo 1, dell'accordo, il Consiglio di associazione è responsabile della vigilanza e del controllo sull'applicazione e sull'attuazione dell'accordo. A norma dell'articolo 438, paragrafo 2, dell'accordo, il Consiglio di associazione può delegare al Comitato di associazione i suoi poteri, compreso il potere di adottare decisioni vincolanti. Il Consiglio di associazione dovrebbe delegare il potere di aggiornare o modificare gli allegati dell'accordo che si riferiscono ai capi 1, 3, 5, 6 e 8 del titolo V (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo, a norma dell'articolo 436, paragrafo 3, e dell'articolo 438, paragrafo 2, dell'accordo, al Comitato di associazione nella formazione Commercio di cui all'articolo 438, paragrafo 4, dell'accordo, nella misura in cui tali capi non contengano disposizioni specifiche relative all'aggiornamento o alla modifica di tali allegati.

(8)

Al fine di assicurare l'effettiva applicazione dell'accordo, è opportuno adottare quanto prima il regolamento interno del Consiglio di associazione e quello del Comitato di associazione e dei sottocomitati e dovrebbe essere possibile adottarli tramite procedura scritta.

(9)

La posizione dell'Unione in sede di Consiglio di associazione dovrebbe pertanto essere basata sui progetti di decisioni acclusi,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea e della Comunità europea dell'energia atomica in sede di Consiglio di associazione istituito dall'articolo 434 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, è basata sui progetti di decisioni del Consiglio di associazione acclusi alla presente decisione per quanto riguarda:

l'adozione del regolamento interno del Consiglio di associazione e quello del Comitato di associazione e dei sottocomitati;

l'istituzione di due sottocomitati; e

la delega di determinati poteri da parte del Consiglio di associazione al Comitato di associazione nella formazione Commercio di cui all'articolo 438, paragrafo 4, dell'accordo.

2.   I rappresentanti dell'Unione in sede di Consiglio di associazione possono concordare modifiche tecniche minori dei progetti di decisione del Consiglio di associazione senza un'ulteriore decisione del Consiglio dell'Unione europea.

Articolo 2

Il Consiglio di associazione è presieduto, per l'Unione, dall'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza nella sua qualità di presidente del Consiglio «Affari esteri» dell'Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2014

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI

Per la Commissione

Il presidente

J.-C. JUNCKER


(1)  GU L 260 del 30.8.2014, pag. 4.

(2)  Decisione 2014/492/UE del Consiglio, del 16 giugno 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (GU L 260 del 30.8.2014, pag. 1).


PROGETTO

DECISIONE N. 1/2014 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-REPUBBLICA DI MOLDOVA

del …

che adotta il suo regolamento interno e quello del Comitato di associazione e dei sottocomitati

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-REPUBBLICA DI MOLDOVA,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (1) («l'accordo»), in particolare l'articolo 434,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all'articolo 464 dell'accordo, parti dell'accordo sono state applicate in via provvisoria a decorrere dal 1o settembre 2014.

(2)

A norma dell'articolo 435, paragrafo 2, dell'accordo, il Consiglio di associazione deve adottare il proprio regolamento interno.

(3)

A norma dell'articolo 437, paragrafo 1, dell'accordo, il Comitato di associazione deve assistere il Consiglio di associazione nell'esercizio delle sue funzioni, mentre a norma dell'articolo 438, paragrafo 1, dell'accordo, il Consiglio di associazione deve stabilire, nel proprio regolamento interno, i compiti e il funzionamento del Comitato di associazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono adottati il regolamento interno del Consiglio di associazione e quello del Comitato di associazione e dei sottocomitati, che figurano, rispettivamente, negli allegati I e II.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a …, il

Per il Consiglio di associazione

Il presidente


(1)  GU L 260 del 30.8.2014, pag. 4.

ALLEGATO I

REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE

Articolo 1

Disposizioni generali

1.   Il Consiglio di associazione istituito a norma dell'articolo 434, paragrafo 1, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra («l'accordo»), esercita le sue funzioni come stabilito dagli articoli 434 e 436 dell'accordo.

2.   Come stabilito dall'articolo 435, paragrafo 1, dell'accordo, il Consiglio di associazione è composto da membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea, da una parte, e da membri del governo della Repubblica di Moldova, dall'altra. La composizione del Consiglio di associazione tiene conto delle questioni specifiche da affrontare in una data riunione. Il Consiglio di associazione si riunisce a livello ministeriale.

3.   Come stabilito dall'articolo 436, paragrafo 1, dell'accordo, e ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'accordo, il Consiglio di associazione ha il potere di prendere decisioni vincolanti per le parti. Il Consiglio di associazione adotta le misure opportune per l'attuazione delle sue decisioni, se necessario anche conferendo a organi specifici, istituiti in forza dell'accordo, il potere di agire a suo nome. Il Consiglio di associazione può anche formulare raccomandazioni. Adotta le decisioni e le raccomandazioni mediante accordo tra le parti, al termine delle rispettive procedure interne. Il Consiglio di associazione può delegare i propri poteri al Comitato di associazione.

4.   Le parti di cui al presente regolamento interno sono quelle definite all'articolo 461 dell'accordo.

Articolo 2

Presidenza

Le parti si alternano ogni 12 mesi nell'esercizio della presidenza del Consiglio di associazione. Il periodo iniziale decorre dalla data della prima riunione del Consiglio di associazione e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Articolo 3

Riunioni

1.   Il Consiglio di associazione si riunisce almeno una volta l'anno e, previo comune accordo delle parti, quando le circostanze lo richiedono. Salvo se altrimenti deciso dalle parti, il Consiglio di associazione si svolge nel luogo abituale delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea.

2.   La data di ciascuna sessione del Consiglio di associazione è concordata dalle parti.

3.   Le riunioni del Consiglio di associazione sono convocate congiuntamente dai segretari del Consiglio di associazione, d'intesa con il presidente del Consiglio di associazione, entro 30 giorni di calendario prima della data della riunione.

Articolo 4

Rappresentanza

1.   I membri del Consiglio di associazione possono farsi rappresentare se impossibilitati a partecipare ad una riunione. Un membro che desideri essere rappresentato deve notificare per iscritto al presidente del Consiglio di associazione il nome del suo rappresentante prima della riunione alla quale il membro sarà rappresentato.

2.   Il rappresentante di un membro del Consiglio di associazione esercita tutti i diritti del membro titolare.

Articolo 5

Delegazioni

1.   I membri del Consiglio di associazione possono essere accompagnati da funzionari. Prima di ogni riunione il presidente del Consiglio di associazione è informato, tramite il segretariato del Consiglio di associazione, della composizione prevista della delegazione di ciascuna parte.

2.   Il Consiglio di associazione può, previo consenso delle parti, invitare rappresentanti di altri organi delle parti o esperti indipendenti in determinati settori a partecipare alle sue riunioni in veste di osservatori o per fornire informazioni su argomenti specifici. Le parti concordano i termini e le condizioni alle quali tali osservatori possono partecipare alle riunioni.

Articolo 6

Segretariato

Un funzionario del segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e un funzionario della Repubblica di Moldova svolgono congiuntamente le funzioni di segretari del Consiglio di associazione.

Articolo 7

Corrispondenza

1.   La corrispondenza indirizzata al Consiglio di associazione è inviata al segretario dell'Unione o della Repubblica di Moldova, che a sua volta informerà il segretario dell'altra parte.

2.   I segretari del Consiglio di associazione provvedono affinché la corrispondenza sia trasmessa al presidente del Consiglio di associazione e, se del caso, distribuita ai membri del Consiglio di associazione.

3.   La corrispondenza così distribuita è inviata, se del caso, al segretariato generale della Commissione europea, al servizio europeo per l'azione esterna, alle rappresentanze permanenti degli Stati membri presso l'Unione europea e al segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea, nonché alla missione della Repubblica di Moldova presso l'Unione europea.

4.   Le comunicazioni del presidente sono inviate ai destinatari dai segretari a nome del presidente. Tali comunicazioni sono distribuite, se del caso, ai membri del Consiglio di associazione secondo quanto previsto al paragrafo 3.

Articolo 8

Riservatezza

Salvo se deciso altrimenti dalle parti, le riunioni del Consiglio di associazione non sono pubbliche. Se una parte comunica informazioni ritenute riservate al Consiglio di associazione, l'altra parte tratta dette informazioni come tali.

Articolo 9

Ordine del giorno delle riunioni

1.   Il presidente del Consiglio di associazione redige per ciascuna riunione del Consiglio di associazione un ordine del giorno provvisorio, che è trasmesso dai segretari del Consiglio di associazione ai destinatari di cui all'articolo 7 entro 15 giorni di calendario prima della riunione.

L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali il presidente ha ricevuto una domanda di iscrizione nell'ordine del giorno entro 21 giorni di calendario prima dell'inizio della riunione. Tali punti sono iscritti nell'ordine del giorno provvisorio soltanto se i documenti giustificativi pertinenti sono stati trasmessi ai segretari prima della data di spedizione dell'ordine del giorno.

2.   Il Consiglio di associazione adotta l'ordine del giorno all'inizio di ciascuna riunione. Con l'accordo delle parti possono essere inseriti nell'ordine del giorno punti non figuranti nell'ordine del giorno provvisorio.

3.   Il presidente, previa consultazione delle parti, può abbreviare i termini indicati al paragrafo 1 in funzione delle esigenze di un caso specifico.

Articolo 10

Verbale

1.   Il progetto di verbale di ciascuna riunione è redatto congiuntamente dai segretari del Consiglio di associazione.

2.   Di norma il verbale indica, per ciascun punto all'ordine del giorno:

a)

la documentazione presentata al Consiglio di associazione;

b)

le dichiarazioni la cui iscrizione a verbale sia stata chiesta da un membro del Consiglio di associazione; e

c)

le questioni concordate dalle parti, quali decisioni adottate, dichiarazioni concordate ed eventuali conclusioni.

3.   Il progetto di verbale è presentato al Consiglio di associazione per approvazione. Il Consiglio di associazione approva tale progetto di verbale nella riunione successiva. In alternativa, tale progetto di verbale può essere approvato per iscritto.

Articolo 11

Decisioni e raccomandazioni

1.   Il Consiglio di associazione adotta decisioni e formula raccomandazioni di comune accordo tra le parti e dopo l'espletamento delle rispettive procedure interne.

2.   Il Consiglio di associazione può adottare decisioni o formulare raccomandazioni anche mediante procedura scritta, previo consenso delle parti. A tale scopo, il testo della proposta è trasmesso in forma scritta dal presidente del Consiglio di associazione ai suoi membri a norma dell'articolo 7, con un termine di almeno 21 giorni di calendario entro il quale i membri sono tenuti a comunicare le eventuali riserve o proposte di modifica. Il presidente può abbreviare il termine precedentemente indicato in funzione delle esigenze di un caso specifico, in consultazione con le parti.

3.   Gli atti del Consiglio di associazione, ai sensi dell'articolo 436, paragrafo 1, dell'accordo, recano rispettivamente il titolo «decisione» o «raccomandazione» seguito da un numero di serie, dalla rispettiva data di adozione e da una descrizione dell'oggetto. Tali decisioni e raccomandazioni del Consiglio di associazione sono firmate dal presidente e autenticate dai segretari del Consiglio di associazione. Tali decisioni e raccomandazioni sono trasmesse a ciascuno dei destinatari di cui all'articolo 7 del presente regolamento interno. Ciascuna delle parti può decidere la pubblicazione delle decisioni e delle raccomandazioni del Consiglio di associazione nelle rispettive pubblicazioni ufficiali.

4.   Ciascuna decisione del Consiglio di associazione entra in vigore alla data della sua adozione, salvo altrimenti disposto nella decisione stessa.

Articolo 12

Lingue

1.   Le lingue ufficiali del Consiglio di associazione sono le lingue ufficiali delle parti.

2.   Salvo se deciso altrimenti, il Consiglio di associazione basa le sue delibere sulla documentazione redatta in tali lingue.

Articolo 13

Spese

1.   Ciascuna parte si assume l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di associazione, sia per quanto riguarda i costi del personale e le spese di viaggio e soggiorno, sia in relazione alle spese postali e per le telecomunicazioni.

2.   Le spese di interpretazione durante le riunioni, nonché di traduzione e di riproduzione di documenti, sono a carico dell'Unione. Nel caso in cui la Repubblica di Moldova richieda l'interpretazione o la traduzione da e in lingue diverse da quelle di cui all'articolo 12, le relative spese sono a carico della Repubblica di Moldova.

3.   Le altre spese relative all'organizzazione materiale delle riunioni sono a carico della parte che ospita le riunioni.

Articolo 14

Comitato di associazione

1.   Conformemente all'articolo 437, paragrafo 1, dell'accordo, il Comitato di associazione assiste il Consiglio di associazione nell'esercizio delle sue funzioni. Il Comitato di associazione è composto da rappresentanti delle parti, normalmente a livello di alti funzionari.

2.   Il Comitato di associazione prepara le riunioni e le deliberazioni del Consiglio di associazione, attua, se del caso, le decisioni del Consiglio di associazione e assicura la continuità del rapporto di associazione e il corretto funzionamento dell'accordo, in generale. Il Comitato di associazione esamina qualsiasi questione che viene a esso sottoposta dal Consiglio di associazione nonché ogni altra questione che si presenti nel corso dell'attuazione dell'accordo. Il Comitato di associazione sottopone proposte o progetti di decisioni o di raccomandazioni al Consiglio di associazione per approvazione. A norma dell'articolo 438, paragrafo 2, dell'accordo, il Consiglio di associazione può delegare al Comitato di associazione il potere di adottare decisioni.

3.   Il Comitato di associazione adotta le decisioni e formula le raccomandazioni per le quali è stato autorizzato in forza dell'accordo.

4.   Nei casi in cui l'accordo menziona l'obbligo o la possibilità di una consultazione, o qualora le parti decidano di comune accordo di consultarsi, tale consultazione può svolgersi in sede di Comitato di associazione, salvo disposizioni contrarie previste nell'accordo. La consultazione può proseguire in sede di Consiglio di associazione con il consenso delle parti.

Articolo 15

Modifica del regolamento interno

Il presente regolamento interno può essere modificato conformemente all'articolo 11.

ALLEGATO II

REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO DI ASSOCIAZIONE E DEI SOTTOCOMITATI

Articolo 1

Disposizioni generali

1.   Il Comitato di associazione, istituito a norma dell'articolo 437, paragrafo 1, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra («l'accordo»), assiste il Consiglio di associazione nell'esercizio delle sue funzioni e svolge i compiti previsti dall'accordo e a esso assegnati dal Consiglio di associazione. A norma dell'articolo 438, paragrafo 1, dell'accordo, il Consiglio di associazione stabilisce, nel proprio regolamento interno, i compiti e il funzionamento del Comitato di associazione.

2.   Il Comitato di associazione prepara le riunioni e le deliberazioni del Consiglio di associazione, attua, se del caso, le decisioni del Consiglio di associazione e, in generale, assicura la continuità del rapporto di associazione e il corretto funzionamento dell'accordo. Il Comitato di associazione esamina qualsiasi questione che viene a esso sottoposta dal Consiglio di associazione nonché ogni altra questione che si presenti nel corso dell'attuazione giornaliera dell'accordo. Il Comitato di associazione sottopone al Consiglio di associazione proposte o progetti di decisioni o di raccomandazioni per la relativa adozione.

3.   Come disposto all'articolo 437, paragrafo 2, dell'accordo, il Comitato di associazione è composto da rappresentanti delle parti, di norma a livello di alti funzionari, che sono competenti per le questioni specifiche da affrontare in una data riunione.

4.   A norma dell'articolo 438, paragrafo 4, dell'accordo, quando il Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» di cui all'articolo 438, paragrafo 4, dell'accordo («il Comitato di associazione nella formazione Commercio») svolge i compiti a esso assegnati a norma del titolo V dell'accordo, è composto da alti funzionari della Commissione europea e della Repubblica di Moldova che sono competenti per gli scambi e le questioni commerciali. Un rappresentante della Commissione europea o della Repubblica di Moldova, che è competente per gli scambi e le questioni commerciali, funge da presidente del Comitato di associazione nella formazione Commercio a norma dell'articolo 2 del presente regolamento interno. Alle riunioni parteciperà anche un rappresentante del servizio europeo per l'azione esterna.

5.   Come disposto dall'articolo 438, paragrafo 3, dell'accordo, il Comitato di associazione ha il potere di adottare decisioni nei casi previsti nell'accordo e nei settori oggetto della delega di poteri conferitagli dal Consiglio di associazione. Tali decisioni sono vincolanti per le parti le quali adottano le misure opportune per attuarle. Il Comitato di associazione adotta le sue decisioni mediante accordo tra le parti al termine delle rispettive procedure interne di adozione.

6.   Le parti di cui al presente regolamento interno sono definite secondo quanto previsto all'articolo 461 dell'accordo.

Articolo 2

Presidenza

Le parti si alternano ogni 12 mesi nell'esercizio della presidenza del Comitato di associazione. Il periodo iniziale decorre dalla data della prima riunione del Consiglio di associazione e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Articolo 3

Riunioni

1.   Fatti salvi altri accordi delle parti, il Comitato di associazione si riunisce regolarmente, almeno una volta l'anno. Su richiesta di una delle parti possono essere tenute, di comune accordo, sessioni speciali del Comitato di associazione.

2.   Ciascuna riunione del Comitato di associazione è convocata dal suo presidente in un luogo e a una data convenuti dalle parti. L'avviso di convocazione della riunione è inviato dal segretariato del Comitato di associazione entro 28 giorni di calendario prima dell'inizio della riunione, salvo diverso accordo delle parti.

3.   Il Comitato di associazione nella formazione Commercio si riunisce almeno una volta l'anno e quando le circostanze lo richiedono. Ciascuna riunione è convocata dal presidente del Comitato di associazione nella formazione Commercio in un luogo, a una data e con i mezzi convenuti dalle parti. L'avviso di convocazione della riunione è inviato dal segretariato del Comitato di associazione nella formazione Commercio entro 15 giorni di calendario prima dell'inizio della riunione, salvo diverso accordo delle parti.

4.   Per quanto possibile, la riunione ordinaria del Comitato di associazione è convocata con debito anticipo rispetto alla riunione ordinaria del Consiglio di associazione.

5.   A titolo di eccezione e previo consenso delle parti, le riunioni del Consiglio di associazione possono svolgersi con l'uso di mezzi tecnologici concordati, come la videoconferenza.

Articolo 4

Delegazioni

Prima di ogni riunione le parti sono informate, tramite il segretariato del Comitato di associazione, della composizione prevista delle rispettive delegazioni che partecipano alla riunione.

Articolo 5

Segretariato

1.   Un funzionario dell'Unione e un funzionario della Repubblica di Moldova svolgono congiuntamente le funzioni di segretari del Comitato di associazione ed eseguono i compiti di segreteria in maniera congiunta, salvo disposizioni diverse contenute nel presente regolamento interno, in uno spirito di fiducia reciproca e di cooperazione.

2.   Un funzionario della Commissione europea e un funzionario della Repubblica di Moldova, competenti per gli scambi e le questioni commerciali, svolgono congiuntamente le funzioni di segretari del Comitato di associazione nella formazione Commercio.

Articolo 6

Corrispondenza

1.   La corrispondenza indirizzata al Comitato di associazione è inviata al segretario di una parte, che a sua volta informerà l'altro segretario.

2.   Il segretariato del Comitato di associazione provvede affinché la corrispondenza indirizzata al Comitato di associazione sia trasmessa al presidente del Comitato di associazione e distribuita, se del caso, quale documentazione di cui all'articolo 7.

3.   La corrispondenza del presidente è inviata alle parti dal segretariato, a nome del presidente. Tale corrispondenza è distribuita, se del caso, come previsto all'articolo 7.

Articolo 7

Documenti

1.   I documenti sono distribuiti tramite i segretari del Comitato di associazione.

2.   Una parte trasmette i propri documenti al suo segretario. Il segretario trasmette tali documenti al segretario dell'altra parte.

3.   Il segretario dell'Unione distribuisce i documenti ai competenti rappresentanti dell'Unione e, nell'ambito di tale scambio di corrispondenza, mette sistematicamente in copia il segretario della Repubblica di Moldova.

4.   Il segretario della Repubblica di Moldova distribuisce i documenti ai competenti rappresentanti della Repubblica di Moldova e, nell'ambito di tale scambio di corrispondenza, mette sistematicamente in copia il segretario dell'Unione.

Articolo 8

Riservatezza

Salvo se deciso altrimenti dalle parti, le riunioni del Comitato di associazione non sono pubbliche. Se una parte comunica informazioni ritenute riservate al Comitato di associazione, l'altra parte tratta dette informazioni come tali.

Articolo 9

Ordine del giorno delle riunioni

1.   Il segretariato del Comitato di associazione redige, in base alle proposte presentate dalle parti, un ordine del giorno provvisorio nonché un progetto di conclusioni operative per ciascuna riunione del Comitato di associazione, come previsto all'articolo 10. L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali il segretariato del Comitato di associazione ha ricevuto da una parte una domanda di iscrizione nell'ordine del giorno, corredata dei documenti giustificativi pertinenti, entro 21 giorni di calendario prima della data della riunione.

2.   L'ordine del giorno provvisorio, unitamente ai documenti pertinenti, è distribuito come previsto all'articolo 7 entro 15 giorni di calendario prima dell'inizio della riunione.

3.   Il Comitato di associazione adotta l'ordine del giorno all'inizio di ciascuna riunione. Con l'accordo delle parti possono essere inseriti nell'ordine del giorno punti non figuranti nell'ordine del giorno provvisorio.

4.   Il presidente della riunione del Comitato di associazione, previo consenso dell'altra parte, può invitare, secondo l'occasione, rappresentanti di altri organismi delle parti o esperti indipendenti in determinati settori a partecipare alle riunioni per fornire informazioni su argomenti specifici. Le parti garantiscono che tali osservatori o esperti rispettino le prescrizioni in materia di riservatezza.

5.   Il presidente della riunione del Comitato di associazione, previa consultazione delle parti, può abbreviare i termini di cui ai paragrafi 1 e 2 in considerazione di particolari circostanze.

Articolo 10

Verbale e conclusioni operative

1.   Il progetto di verbale di ogni riunione del Comitato di associazione è redatto congiuntamente dai segretari del Comitato di associazione.

2.   Di norma il verbale indica, per ciascun punto all'ordine del giorno:

a)

un elenco dei partecipanti alla riunione, un elenco dei funzionari che li accompagnavano e un elenco degli eventuali osservatori o esperti che hanno partecipato alla riunione;

b)

la documentazione presentata al Comitato di associazione;

c)

le dichiarazioni la cui iscrizione a verbale sia stata chiesta dal Comitato di associazione; e

d)

le conclusioni operative della riunione, come previsto al paragrafo 4.

3.   Il progetto di verbale è presentato al Comitato di associazione per approvazione. Il Comitato di associazione approva tale progetto di verbale nella riunione successiva. In alternativa, detto progetto di verbale può essere approvato per iscritto. Il progetto di verbale del Comitato di associazione nella formazione Commercio è approvato entro i 28 giorni di calendario successivi a ciascuna riunione. Una copia è inviata a ciascuno dei destinatari di cui all'articolo 7.

4.   Il progetto delle conclusioni operative di ciascuna riunione è redatto dal segretario del Comitato di associazione della parte che detiene la presidenza del Comitato di associazione e trasmesso alle parti, unitamente all'ordine del giorno, di norma entro 15 giorni di calendario prima dell'inizio della riunione. Tale progetto è aggiornato nel corso della riunione, in modo che al termine della riunione, salvo diverso accordo delle parti, il Comitato di associazione adotti le conclusioni operative, che riflettono le azioni di follow-up convenute dalle parti. Una volta concordate, le conclusioni operative sono accluse al verbale e la loro attuazione è esaminata nel corso di una successiva riunione del Comitato di associazione. A tal fine, il Comitato di associazione adotta un modello che consenta il monitoraggio di ciascun punto d'azione in relazione a un termine specifico.

Articolo 11

Decisioni e raccomandazioni

1.   Il Comitato di associazione adotta decisioni in casi specifici in cui l'accordo conferisce a esso il potere di adottare decisioni o laddove tale potere sia stato a esso delegato dal Consiglio di associazione. Il Comitato di associazione formula inoltre raccomandazioni. Le decisioni sono adottate e le raccomandazioni sono formulate di comune accordo tra le parti e dopo l'espletamento delle rispettive procedure interne. Ciascuna decisione o raccomandazione è firmata dal presidente del Comitato di associazione e autenticata dai segretari del Comitato di associazione.

2.   Il Comitato di associazione può adottare decisioni o formulare raccomandazioni mediante procedura scritta, previo consenso delle parti. La procedura scritta consiste in uno scambio di note tra i segretari, che operano di concerto con le parti. A tale scopo, il testo della proposta è distribuito a norma dell'articolo 7, con un termine di almeno 21 giorni di calendario entro il quale devono essere comunicate le eventuali riserve o modifiche. Il presidente può abbreviare i termini indicati nel presente paragrafo per tener conto di circostanze particolari, in consultazione con le parti. Una volta che il testo è stato concordato, la decisione o la raccomandazione è firmata dal presidente e autenticata dai segretari.

3.   Gli atti del Comitato di associazione recano, rispettivamente, il titolo «decisione» o «raccomandazione». Ciascuna decisione entra in vigore alla data della sua adozione, salvo altrimenti disposto.

4.   Le decisioni e le raccomandazioni sono trasmesse alle parti.

5.   Ciascuna delle parti può decidere la pubblicazione delle decisioni e delle raccomandazioni del Comitato di associazione nelle rispettive pubblicazioni ufficiali.

Articolo 12

Relazioni

Il Comitato di associazione riferisce al Consiglio di associazione in merito alle sue attività e a quelle dei suoi sottocomitati, gruppi di lavoro e altri organismi in occasione di ciascuna riunione ordinaria del Consiglio di associazione.

Articolo 13

Lingue

1.   Le lingue ufficiali del Comitato di associazione sono le lingue ufficiali delle parti.

2.   Le lingue di lavoro del Comitato di associazione sono l'inglese e il rumeno. Salvo diverso accordo, il Comitato di associazione delibera di norma in base alla documentazione redatta in tali lingue.

Articolo 14

Spese

1.   Ciascuna parte si assume l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del Comitato di associazione, sia per quanto riguarda i costi del personale e le spese di viaggio e soggiorno sia in relazione alle spese postali e per le telecomunicazioni.

2.   Le spese connesse all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti sono a carico della parte che ospita la riunione.

3.   Le spese relative all'interpretazione durante le riunioni e di traduzione dei documenti dalle o nelle lingue inglese e rumeno di cui all'articolo 13, paragrafo 1, sono a carico della parte che ospita la riunione.

L'interpretazione e la traduzione da o in altre lingue sono direttamente a carico della parte richiedente.

4.   Nei casi in cui è necessaria la traduzione dei documenti nelle lingue ufficiali dell'Unione, le spese sono a carico dell'Unione.

Articolo 15

Modifica del regolamento interno

Il presente regolamento interno può essere modificato con decisione del Consiglio di associazione a norma dell'articolo 438, paragrafo 1, dell'accordo.

Articolo 16

Sottocomitati, comitati od organi speciali

1.   Conformemente all'articolo 439, paragrafi 1 e 3, dell'accordo, il Comitato di associazione può decidere di istituire sottocomitati in settori specifici necessari ai fini dell'attuazione dell'accordo, diversi da quelli previsti nell'accordo, che assistono il Comitato di associazione nell'esercizio delle sue funzioni. Il Comitato di associazione può decidere di abolire uno qualsiasi di tali sottocomitati e definirne o modificarne il regolamento interno. Salvo altrimenti deciso, tali sottocomitati operano sotto l'autorità del Comitato di associazione, al quale riferiscono dopo ciascuna riunione.

2.   Salvo altrimenti previsto nell'accordo o concordato in sede di Consiglio di associazione, il presente regolamento interno si applica mutatis mutandis a qualsiasi sottocomitato di cui al paragrafo 1.

3.   Le riunioni dei sottocomitati possono tenersi in maniera flessibile in funzione delle necessità, di persona, a Bruxelles o nella Repubblica di Moldova o, ad esempio, mediante videoconferenza. I sottocomitati devono agire come una piattaforma per monitorare progressi di ravvicinamento in settori specifici, per condurre dibattiti su determinate questioni e problematiche derivanti da tale processo e per formulare raccomandazioni e conclusioni operative.

4.   Il segretariato del Comitato di associazione riceve una copia di tutta la corrispondenza pertinente, di tutti i documenti e le comunicazioni riguardanti i sottocomitati, i comitati o gli organi speciali.

5.   Salvo altrimenti previsto nell'accordo o concordato dalle parti in sede di Consiglio di associazione, i sottocomitati, i comitati o gli organi speciali hanno solo il potere di formulare raccomandazioni al Comitato di associazione.

Articolo 17

Il presente regolamento interno si applica mutatis mutandis al Comitato di associazione nella formazione Commercio, salvo altrimenti previsto.


PROGETTO

DECISIONE N. 2/2014 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-REPUBBLICA DI MOLDOVA

del …

relativa all'istituzione di due sottocomitati

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-REPUBBLICA DI MOLDOVA,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (1) («l'accordo»), in particolare l'articolo 439,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all'articolo 464 dell'accordo, parti dell'accordo devono essere applicate in via provvisoria a decorrere dal 1o settembre 2014.

(2)

A norma dell'articolo 439, paragrafo 2, dell'accordo, il Consiglio di associazione può decidere di istituire comitati o organi speciali in settori specifici necessari ai fini dell'attuazione dell'accordo, che assistano il Consiglio di associazione nell'esercizio delle sue funzioni.

(3)

Allo scopo di consentire discussioni a livello di esperti in settori chiave nell'ambito dell'applicazione provvisoria dell'accordo è opportuno istituire due sottocomitati.

(4)

Previo accordo delle parti, dovrebbe essere possibile modificare l'elenco dei sottocomitati e l'ambito di attività dei singoli sottocomitati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono istituiti i sottocomitati figuranti nell'allegato.

Articolo 2

Il regolamento interno dei sottocomitati figuranti nell'allegato è disciplinato dall'articolo 16 del regolamento interno del Comitato di associazione e dei sottocomitati adottato con decisione n. 1/2014 del Consiglio di associazione UE-Repubblica di Moldova.

Articolo 3

Previo accordo delle parti, può essere modificato l'elenco dei sottocomitati di cui all'allegato e l'ambito di attività dei singoli sottocomitati figurante nell'allegato.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a …, il

Per il Consiglio di associazione

Il presidente


(1)  GU L 260 del 30.8.2014, pag. 4.

ALLEGATO

ELENCO DEI SOTTOCOMITATI

1)

Sottocomitato per la libertà, la sicurezza e la giustizia

2)

Sottocomitato per la cooperazione economica e in altri settori


PROGETTO

DECISIONE N. 3/2014 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-REPUBBLICA DI MOLDOVA

del …

relativa alla delega di determinati poteri da parte del Consiglio di associazione al Comitato di associazione nella formazione Commercio

Il CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-REPUBBLICA DI MOLDOVA,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (1) («l'accordo»), in particolare l'articolo 436, paragrafo 3, e l'articolo 438, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 464 dell'accordo, parti dell'accordo sono state applicate in via provvisoria a decorrere dal 1o settembre 2014.

(2)

A norma dell'articolo 434, paragrafo 1, dell'accordo, il Consiglio di associazione è responsabile della vigilanza e del controllo sull'applicazione e sull'attuazione dell'accordo.

(3)

A norma dell'articolo 438, paragrafo 2, dell'accordo, il Consiglio di associazione può delegare i suoi poteri, compreso il potere di adottare decisioni vincolanti, al Comitato di associazione.

(4)

A norma dell'articolo 438, paragrafo 4, dell'accordo, il Comitato di associazione deve riunirsi in una configurazione specifica per affrontare tutte le questioni inerenti al titolo V (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo.

(5)

Al fine di garantire un'attuazione agevole e tempestiva della parte dell'accordo relativa alla zona di libero scambio globale e approfondito, il Consiglio di associazione dovrebbe delegare il potere di aggiornare o modificare gli allegati di tale accordo che si riferiscono ai capi 1, 3, 5, 6 e 8 del titolo V (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo al Comitato di associazione nella formazione Commercio di cui all'articolo 438, paragrafo 4, dell'accordo, nella misura in cui tali capi non contengano disposizioni specifiche relative all'aggiornamento o alla modifica di detti allegati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Consiglio di associazione delega il potere di aggiornare o modificare gli allegati che si riferiscono ai capi 1, 3, 5, 6 e 8 del titolo V (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo al Comitato di associazione nella formazione Commercio di cui all'articolo 438, paragrafo 4, dell'accordo, nella misura in cui tali capi non contengano disposizioni specifiche relative all'aggiornamento o alla modifica di detti allegati.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a …, il

Per il Consiglio di associazione

Il presidente


(1)  GU L 260 del 30.8.2014, pag. 4.


Rettifiche

15.1.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 9/61


Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/36 della Commissione, del 12 gennaio 2015, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 7 del 13 gennaio 2015 )

A pagina 3, nell'allegato:

anziché:

«0808 91 00»,

leggi:

«0709 91 00».


15.1.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 9/61


Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/40, del 13 gennaio 2015, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 8 del 14 gennaio 2015 )

A pagina 11, nell'allegato:

anziché:

«0808 91 00»

leggi:

«0709 91 00».