ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 337 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
57° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
25.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 337/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1252/2014 DELLA COMMISSIONE
del 28 maggio 2014
che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto concerne i principi e gli orientamenti sulle buone prassi di fabbricazione delle sostanze attive dei medicinali per uso umano
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (1), in particolare l'articolo 47, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Tutte le sostanze attive fabbricate nell'Unione, comprese quelle destinate all'esportazione, dovrebbero essere fabbricate in conformità ai principi e agli orientamenti sulle buone prassi di fabbricazione delle sostanze attive, attualmente contenuti negli orientamenti tecnici sulla fabbricazione di sostanze attive pubblicati dalla Commissione. È necessario che i principi e gli orientamenti sulle buone prassi di fabbricazione delle sostanze attive siano stabiliti in un atto giuridicamente vincolante. |
(2) |
Al fine di promuovere l'uso di norme armonizzate a livello mondiale, è opportuno che i principi e gli orientamenti sulle buone prassi di fabbricazione delle sostanze attive siano stabiliti in linea con gli orientamenti sulle sostanze attive definiti dalla conferenza internazionale sull'armonizzazione dei requisiti tecnici per la registrazione di medicinali per uso umano. |
(3) |
I principi e gli orientamenti sulle buone prassi di fabbricazione delle sostanze attive dovrebbero essere definiti per quanto riguarda ogni aspetto, operazione e processo che risulti fondamentale ai fini della determinazione della qualità delle sostanze attive, ad esempio in materia di gestione della qualità, personale, locali e attrezzature, documentazione, gestione dei materiali, produzione, controlli di qualità nel corso della fabbricazione, imballaggio, etichettatura, controlli di laboratorio, resi, reclami e richiami, subappalto e riconfezionamento. Per garantire il rispetto di tali principi e orientamenti, i fabbricanti di sostanze attive dovrebbero essere tenuti a istituire e ad attuare un sistema efficace di gestione della qualità di tali sostanze. |
(4) |
Personale operante in condizioni insalubri, che indossi abbigliamento inidoneo o che svolga attività potenzialmente contaminanti nell'area di fabbricazione può compromettere la qualità della sostanza attiva. Ciò andrebbe evitato mediante pratiche igienico-sanitarie consone alle operazioni di fabbricazione svolte. Queste pratiche dovrebbero essere previste nel sistema di gestione della qualità istituito dal fabbricante della sostanza attiva. |
(5) |
Per garantire una qualità adeguata della sostanza attiva, è necessario ridurre al minimo la potenziale contaminazione e la contaminazione incrociata imponendo l'uso di impianti, processi di produzione e contenitori appositamente progettati e prescrivendo inoltre adeguati controlli della contaminazione. |
(6) |
È particolarmente importante prevenire la contaminazione incrociata nella produzione di sostanze attive nocive per la salute umana. La contaminazione di altri prodotti dovuta a sostanze attive altamente sensibilizzanti potrebbe costituire una grave minaccia per la salute pubblica in quanto molto spesso l'esposizione a tali sostanze determina lo sviluppo di reazioni di ipersensibilità e allergiche. Per questo motivo, la fabbricazione di tali sostanze attive dovrebbe essere consentita unicamente in aree di produzione separate. L'impiego di aree di produzione separate può essere necessario anche per la produzione di sostanze attive potenzialmente nocive per la salute umana a causa della loro potenza o della loro natura infettiva o tossica. Nel caso di tali sostanze il fabbricante dovrebbe effettuare una valutazione dei rischi per la salute umana e della necessità di aree di produzione separate. |
(7) |
Per agevolare la tracciabilità, l'individuazione e la risoluzione dei potenziali problemi di qualità e per verificare la conformità alle buone prassi di fabbricazione, il fabbricante dovrebbe conservare le registrazioni scritte dettagliate di tutti i processi di fabbricazione delle sostanze attive da lui eseguiti, compresi gli scostamenti da tali processi. |
(8) |
Per garantire livelli di qualità, sicurezza ed efficacia adeguati dei medicinali e per tutelare la salute pubblica, i fabbricanti di una sostanza attiva dovrebbero comunicare senza indugio ai fabbricanti di medicinali che impiegano tale sostanza attiva ogni eventuale modifica suscettibile di incidere sulla qualità di tale sostanza. |
(9) |
È necessario disporre di procedure adeguate che consentano di registrare e di esaminare i reclami attinenti alla qualità e di effettuare i richiami di prodotti in modo da affrontare con rapidità problemi inerenti alla qualità e da eliminare dal mercato le sostanze attive che non soddisfano i requisiti di qualità o costituiscono una grave minaccia per la salute pubblica. |
(10) |
Nel caso in cui il fabbricante della sostanza attiva affidi una parte qualsiasi della fabbricazione a un altro soggetto, è importante chiarire per iscritto le responsabilità di tale altro soggetto relativamente al rispetto delle buone prassi di fabbricazione e delle misure di qualità. |
(11) |
È necessario applicare buone prassi di fabbricazione al processo di riconfezionamento e rietichettatura per evitare l'errata etichettatura o la contaminazione delle sostanze attive nel corso del processo, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Campo di applicazione
Il presente regolamento stabilisce i principi e gli orientamenti sulle buone prassi di fabbricazione delle sostanze attive dei medicinali per uso umano, comprese le sostanze attive destinate all'esportazione.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) «fabbricazione»: qualsiasi operazione completa o parziale di ricevimento dei materiali, produzione, imballaggio, riconfezionamento, etichettatura, rietichettatura, controllo di qualità o rilascio di sostanze attive, nonché i relativi controlli;
2) «materiale di partenza per sostanze attive»: ogni sostanza a partire dalla quale viene fabbricata o estratta una sostanza attiva;
3) «intermedio di sostanze attive»: sostanza ottenuta durante la produzione di una sostanza attiva e destinata ad ulteriore trasformazione;
4) «materia prima»: tutte le sostanze, tutti i reagenti o tutti i solventi destinati a essere impiegati nella produzione di una sostanza attiva e a partire dai quali la sostanza attiva non è direttamente fabbricata o estratta.
Articolo 3
Gestione della qualità
1. Il fabbricante di sostanze attive («il fabbricante») definisce, documenta e attua un sistema efficace per gestire la qualità di tali sostanze durante le operazioni di fabbricazione che il fabbricante medesimo effettua («il processo di fabbricazione»). Il sistema prevede la partecipazione attiva dei dirigenti e del personale addetto alla fabbricazione.
Il sistema garantisce la conformità delle sostanze attive alle rispettive specifiche di qualità e purezza stabilite conformemente all'articolo 12, paragrafo 1.
Il sistema comprende la gestione dei rischi per la qualità.
2. Il fabbricante designa un'unità qualità, indipendente dall'unità di produzione: essa è responsabile dell'assicurazione della qualità e del controllo di qualità.
3. Il fabbricante effettua periodicamente audit interni e dà seguito ai relativi risultati.
Articolo 4
Personale
1. Il fabbricante garantisce l'adeguatezza numerica dell'organico in possesso delle qualifiche necessarie, acquisite attraverso l'istruzione, la formazione o l'esperienza, per l'esecuzione e il controllo della fabbricazione delle sostanze attive.
2. Il personale segue buone norme igienico-sanitarie nell'area di fabbricazione. Il personale non ha accesso all'area di fabbricazione se:
a) |
è affetto da una malattia infettiva o presenta lesioni o altre condizioni dermatologiche in sedi esposte che potrebbero incidere negativamente sulla qualità e sulla purezza della sostanza attiva; |
b) |
indossa indumenti che sono visibilmente sporchi o non proteggono la sostanza attiva dalla potenziale contaminazione derivante dal personale o non proteggono il personale dall'esposizione a sostanze attive potenzialmente nocive per la salute umana; |
c) |
al momento dell'ingresso nell'area di fabbricazione sta svolgendo attività che potrebbero contaminare o comunque compromettere la qualità della sostanza attiva. |
Articolo 5
Edifici e impianti
1. L'ubicazione, la progettazione e la costruzione degli edifici e degli impianti utilizzati nella fabbricazione di sostanze attive è adeguata alle operazioni previste e facilita la pulizia e la manutenzione tenuto conto del tipo e della fase di fabbricazione per cui e durante cui gli edifici e gli impianti sono utilizzati.
Gli impianti e il flusso di personale e materiali all'interno degli impianti sono concepiti in modo da garantire che le diverse sostanze e i diversi materiali vengano tenuti separati e non si contaminino reciprocamente.
2. Gli edifici sono sottoposti a una corretta manutenzione e riparazione e mantenuti in buono stato di pulizia.
3. Le sostanze attive altamente sensibilizzanti sono prodotte in aree di produzione separate.
Nello svolgimento delle operazioni di produzione il fabbricante valuta la necessità di aree di produzione separate per altre sostanze attive potenzialmente nocive per la salute umana a causa della loro potenza o della loro natura infettiva o tossica. La valutazione riguarda il rischio che tali sostanze attive rappresentano per la salute umana tenendo conto della potenza, tossicità, infettività della sostanza attiva e delle procedure di riduzione del rischio in essere. La valutazione è documentata per iscritto.
Qualora la valutazione dimostri l'esistenza di un rischio di effetti nocivi per la salute umana, la sostanza attiva è prodotta in aree di produzione separate.
Articolo 6
Attrezzature
1. La progettazione, le dimensioni e l'ubicazione delle attrezzature utilizzate nella fabbricazione di sostanze attive sono adeguate rispetto all'impiego previsto, alla pulizia, alla manutenzione e, se del caso, all'igienizzazione.
Per costruzione e funzionamento le attrezzature sono tali che le superfici che vengono a contatto con materie prime, con materiali di partenza per sostanze attive, con intermedi di sostanze attive o con sostanze attive non alterano la qualità delle materie prime, dei materiali di partenza per sostanze attive, degli intermedi di sostanze attive o delle sostanze attive tanto da renderli non più conformi alle specifiche stabilite a norma dell'articolo 12, paragrafo 1.
2. Il fabbricante stabilisce per iscritto le procedure per la pulizia delle attrezzature e la successiva verifica della loro idoneità a essere utilizzate nel processo di fabbricazione.
3. Le attrezzature di controllo, pesatura, misura, monitoraggio e prova fondamentali per garantire la qualità della sostanza attiva sono tarate secondo procedure scritte e un calendario stabilito.
Articolo 7
Documentazione e registrazioni
1. Il fabbricante istituisce e aggiorna un sistema di documentazione e procedure scritte relative al processo di fabbricazione.
Tutti i documenti riguardanti il processo di fabbricazione sono preparati, rivisti, approvati e distribuiti conformemente a procedure scritte.
Il fabbricante conserva le registrazioni riguardanti almeno i seguenti elementi del processo di fabbricazione:
1) |
pulizia e uso delle attrezzature; |
2) |
origine delle materie prime, dei materiali di partenza per sostanze attive e degli intermedi di sostanze attive; |
3) |
controlli delle materie prime, dei materiali di partenza per sostanze attive e degli intermedi di sostanze attive; |
4) |
impiego delle materie prime, dei materiali di partenza per sostanze attive e degli intermedi di sostanze attive; |
5) |
etichettatura delle sostanze attive e dei materiali di imballaggio; |
6) |
istruzioni generali di produzione; |
7) |
produzione in lotti e controllo; |
8) |
controlli di laboratorio. |
La pubblicazione, la revisione, la sostituzione e la revoca dei documenti relativi al processo di fabbricazione sono soggette a controllo e viene tenuta traccia della loro revisione, sostituzione e revoca.
2. Tutte le attività attinenti alla qualità, svolte nel corso del processo di produzione, sono registrate all'atto del loro espletamento. Eventuali scostamenti dalle procedure scritte di cui all'articolo 7, paragrafo 1, sono documentati e spiegati. Gli scostamenti che incidono sulla qualità della sostanza attiva o che impediscono alla sostanza attiva di soddisfare le specifiche di cui all'articolo 12, paragrafo 1, sono oggetto di indagine; l'indagine e le relative conclusioni sono documentate.
3. Al termine delle operazioni di produzione e di controllo il fabbricante conserva tutte le registrazioni relative alla produzione e ai controlli per almeno un anno dalla data di scadenza del lotto. Nel caso di una sostanza attiva con date di re-test, il fabbricante conserva le registrazioni per almeno tre anni dall'avvenuta immissione in commercio dell'intero lotto.
Articolo 8
Gestione dei materiali
1. Il fabbricante dispone di procedure scritte atte a garantire la qualità dei materiali in entrata. Esse riguardano i seguenti elementi:
1) |
ricezione; |
2) |
identificazione; |
3) |
quarantena; |
4) |
conservazione; |
5) |
manipolazione; |
6) |
campionamento; |
7) |
prove; |
8) |
approvazione; |
9) |
respingimento. |
2. Il fabbricante dispone di un sistema atto a valutare i fornitori di materiali critici.
Articolo 9
Produzione e controllo in fase di fabbricazione
1. Le operazioni di produzione sono soggette a controlli per monitorare e adattare il processo di produzione o per verificare la conformità della sostanza attiva alle specifiche di qualità e purezza di cui all'articolo 12, paragrafo 1. Le operazioni di produzione fondamentali per garantire la conformità della sostanza attiva alle specifiche di qualità di cui all'articolo 12, paragrafo 1, sono eseguite sotto la sorveglianza visiva di personale qualificato o sono oggetto di un controllo equivalente.
2. La pesatura e la misurazione delle materie prime e dei materiali di partenza per sostanze attive sono accurate e sono effettuate in modo da non incidere sulla loro idoneità all'uso.
3. Le operazioni di produzione, compresa ogni operazione successiva alla purificazione degli intermedi di sostanze attive o della sostanza attiva, sono condotte in modo da prevenire la contaminazione, a opera di altri materiali, delle materie prime, dei materiali di partenza per sostanze attive, degli intermedi di sostanze attive e delle sostanze attive.
Articolo 10
Imballaggio ed etichettatura
1. I contenitori forniscono una protezione adeguata dal deterioramento o dalla contaminazione della sostanza attiva dal momento in cui la sostanza attiva è imballata fino al momento in cui viene utilizzata per la fabbricazione di medicinali.
2. La conservazione, la stampa e l'utilizzo di etichette sull'imballaggio delle sostanze attive sono sottoposti a controllo. Le etichette contengono le informazioni necessarie a garantire la qualità della sostanza attiva.
Articolo 11
Immissione in commercio
Una sostanza attiva può essere immessa in commercio solo una volta che sia stata destinata alla vendita dall'unità qualità.
Articolo 12
Controlli di laboratorio
1. Il fabbricante stabilisce le specifiche di qualità e purezza per le sostanze attive che fabbrica e per le materie prime, i materiali di partenza per sostanze attive e gli intermedi di sostanze attive utilizzati in tale processo.
2. Per la verifica della conformità alle specifiche di cui al paragrafo 1 sono effettuate prove di laboratorio.
Per ciascun lotto di sostanza attiva il fabbricante rilascia certificati di analisi su richiesta:
a) |
delle autorità competenti di uno Stato membro; |
b) |
dei fabbricanti di sostanze attive che vengono riforniti direttamente o indirettamente della sostanza attiva in vista di un'ulteriore trasformazione, dell'imballaggio, del riconfezionamento, dell'etichettatura o rietichettatura della sostanza attiva; |
c) |
dei distributori e degli intermediari di sostanze attive; |
d) |
dei fabbricanti di medicinali che vengono riforniti direttamente o indirettamente della sostanza attiva. |
3. Il fabbricante effettua il monitoraggio della stabilità della sostanza attiva attraverso studi di stabilità. Le date di scadenza o di re-test delle sostanze attive sono stabilite sulla base di una valutazione dei dati desunti dagli studi di stabilità. Campioni opportunamente identificati della sostanza attiva sono conservati secondo un piano di campionamento elaborato sulla base del periodo di stabilità della sostanza attiva.
Articolo 13
Convalida
Il fabbricante istituisce e attua una politica di convalida dei processi e delle procedure fondamentali a garantire che la sostanza attiva soddisfi le specifiche di qualità e di purezza stabilite a norma dell'articolo 12, paragrafo 1.
Articolo 14
Controllo delle modifiche
1. Prima di introdurre modifiche del processo di fabbricazione suscettibili di incidere sulla produzione e sul controllo della sostanza attiva il fabbricante ne valuta il potenziale impatto sulla qualità della sostanza attiva stessa.
2. Non vengono introdotte modifiche del processo di fabbricazione che incidono negativamente sulla qualità della sostanza attiva.
3. Il fabbricante di una sostanza attiva notifica senza indugio ogni modifica del processo di fabbricazione suscettibile di incidere sulla qualità della sostanza attiva ai fabbricanti di medicinali cui fornisce la sostanza attiva.
Articolo 15
Respinti e resi
1. I lotti delle sostanze attive e degli intermedi di sostanze attive non conformi alle specifiche stabilite a norma dell'articolo 12, paragrafo 1 sono respinti, etichettati come tali e posti in quarantena.
2. Il fabbricante che ricondiziona o rilavora i lotti respinti di una sostanza attiva non conformi alle specifiche o che recupera le materie prime e i solventi per un reimpiego nel processo di fabbricazione segue le procedure stabilite a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, ed effettua gli opportuni controlli per garantire che:
a) |
la sostanza attiva ricondizionata o rilavorata soddisfi le specifiche di qualità stabilite a norma dell'articolo 12, paragrafo 1; |
b) |
le materie prime e i solventi recuperati siano adeguati all'uso previsto nel processo di fabbricazione. |
3. Le sostanze attive rese sono identificate come tali e poste in quarantena.
Articolo 16
Reclami e richiami
1. Il fabbricante registra ed esamina tutti i reclami attinenti alla qualità.
2. Il fabbricante stabilisce procedure per il richiamo di sostanze attive dal mercato.
3. Nel caso in cui la sostanza attiva richiamata costituisca una grave minaccia per la salute pubblica, il fabbricante informa senza indugio le autorità competenti.
Articolo 17
Produzione a contratto
1. Un'operazione di fabbricazione o un'operazione ad essa collegata, destinata a essere eseguita da un altro soggetto («il produttore a contratto») per conto del fabbricante della sostanza attiva, è oggetto di un contratto scritto.
Il contratto definisce chiaramente le responsabilità del produttore a contratto per quanto concerne le buone prassi di fabbricazione.
2. Il fabbricante della sostanza attiva controlla che le operazioni eseguite dal produttore a contratto siano conformi alle buone prassi di fabbricazione.
3. Un'operazione di fabbricazione o un'operazione ad essa collegata, affidata a un produttore a contratto, non può essere subappaltata a terzi senza il consenso scritto del fabbricante della sostanza attiva.
Articolo 18
Riconfezionamento
Il fabbricante, qualora riconfezioni la sostanza attiva in un contenitore che differisce da quello originario per quanto riguarda il volume, il materiale di cui è fatto o l'opacità alla luce, conduce studi di stabilità della sostanza attiva e sulla base di tali studi stabilisce una data di scadenza o di re-test per tale sostanza.
Articolo 19
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 25 maggio 2015.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67.
25.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 337/8 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1253/2014 DELLA COMMISSIONE
del 7 luglio 2014
recante attuazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile delle unità di ventilazione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
In applicazione della direttiva 2009/125/CE i prodotti connessi all'energia che rappresentano un significativo volume di vendite e di scambi commerciali, che hanno un significativo impatto ambientale nell'Unione e possiedono significative potenzialità di miglioramento con riguardo all'impatto ambientale senza costi eccessivi devono essere oggetto di una misura di esecuzione o di una misura di autoregolamentazione relativa alle specifiche per la progettazione ecocompatibile. |
(2) |
La Commissione ha proceduto ad una valutazione degli aspetti tecnici, ambientali ed economici delle unità di ventilazione, da cui si rileva che le unità di ventilazione sono immesse sul mercato dell'Unione in grandi quantità. Il consumo energetico nella fase di utilizzo costituisce la caratteristica più rilevante di tali unità in termini ambientali e presenta potenzialità significative di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra con un buon rapporto costi/benefici. |
(3) |
I ventilatori costituiscono un componente importante delle unità di ventilazione. Il regolamento (UE) n. 327/2011 della Commissione (2) stabilisce le specifiche minime generiche di efficienza energetica per i ventilatori. Il consumo energetico delle funzioni di ventilazione dei ventilatori integrati nelle unità di ventilazione è soggetto alle specifiche minime di efficienza energetica del regolamento indicato, che però non comprende diversi ventilatori in uso in numerose unità di ventilazione. Risulta quindi opportuno definire misure di esecuzione che abbiano ad oggetto le unità di ventilazione. |
(4) |
Occorre distinguere tra le misure da applicare alle unità di ventilazione residenziali e quelle da applicare alle unità di ventilazione non residenziali in base alla portata individuale, in quanto nella pratica vengono utilizzati due diversi standard di misurazione. |
(5) |
Le unità di ventilazione di piccole dimensioni con potenza assorbita nominale inferiore a 30 W per flusso d'aria vanno escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento, ad eccezione delle prescrizioni in materia di informazione. Tali unità sono progettate per molte applicazioni diverse e funzionano principalmente non in modo continuativo, svolgendo solo un ruolo ausiliario, ad esempio nelle stanze da bagno. Il loro inserimento costituirebbe un notevole onere amministrativo in termini di sorveglianza del mercato a causa dei grandi volumi di vendita, ma comporterebbe un miglioramento appena modesto sotto il profilo del risparmio energetico. Considerando tuttavia che esse presentano funzionalità analoghe a quelle delle altre unità di ventilazione, se ne potrebbe esaminare l'inserimento in sede di riesame del presente regolamento. Andrebbero inoltre esentate dalla regolamentazione le unità di ventilazione progettate per funzionare unicamente in casi di emergenza oppure in ambienti atipici o pericolosi, in quanto il loro uso è sporadico e di breve durata. Le esenzioni chiariscono inoltre che sono escluse le unità multifunzionali aventi funzioni principalmente di riscaldamento o di raffreddamento e le cappe aspiranti per cucine. La Commissione ha condotto studi preparatori per analizzare gli aspetti tecnici, ambientali ed economici delle unità di ventilazione residenziali e non residenziali. Gli studi sono stati realizzati in collaborazione con interlocutori e parti interessate dell'Unione e dei paesi terzi e i risultati sono stati resi pubblici. |
(6) |
Il principale parametro ambientale dei prodotti considerati ritenuto significativo ai fini del presente regolamento è il consumo energetico nella fase di utilizzo. È stato stimato che nell'Unione europea i prodotti disciplinati dal presente regolamento abbiano consumato nel 2010 un totale di 77,6 TWh di energia elettrica. Tali prodotti costituiscono però allo stesso tempo un risparmio di 2 570 PJ in termini di energia per il riscaldamento d'ambiente. A livello aggregato, impiegando un coefficiente di conversione dell'energia primaria pari a 2,5 per l'elettricità, il bilancio energetico indica un risparmio annuale nel 2010 di 1 872 PJ di energia primaria. Senza misure specifiche le proiezioni indicano che tale risparmio dovrebbe raggiungere il livello aggregato di 2 829 PJ nel 2025. |
(7) |
Gli studi preparatori dimostrano che è possibile ridurre in misura significativa il consumo energetico dei prodotti oggetto del presente regolamento. Si prevede che l'effetto combinato delle specifiche per la progettazione ecocompatibile esposte nel presente regolamento e nel regolamento delegato (UE) n. 1254/2014 della Commissione (3) determinerà un incremento aggregato del risparmio pari a 1 300 PJ (45 %), portandolo a 4 130 PJ nel 2025. |
(8) |
Gli studi preparatori indicano che per le unità di ventilazione non sono necessarie le specifiche riguardanti gli altri parametri di progettazione ecocompatibile di cui all'allegato I, parte 1, della direttiva 2009/125/CE, in quanto il consumo energetico nella fase di utilizzo costituisce di gran lunga il più significativo parametro ambientale. |
(9) |
È necessario introdurre gradualmente le specifiche di progettazione ecocompatibile per concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per riprogettare opportunamente i prodotti disciplinati dal presente regolamento. Nel determinare le scadenze va tenuto conto dell'impatto sui costi per i consumatori finali e i fabbricanti, in particolare le piccole e medie imprese, garantendo però al contempo che le prestazioni ambientali delle unità di ventilazione migliorino senza inutili ritardi. |
(10) |
È opportuno che i parametri di prodotto siano misurati e calcolati mediante metodi di misurazione affidabili, accurati e riproducibili, che tengano conto delle metodologie di misurazione e calcolo più avanzate e riconosciute, comprese le eventuali norme armonizzate adottate su richiesta della Commissione dagli organismi europei di normazione in applicazione delle procedure di cui al regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). |
(11) |
Nella misura di esecuzione vanno individuati i parametri di riferimento per i tipi di unità di ventilazione attualmente disponibili ad alta efficienza energetica, in base alle informazioni raccolte in fase di preparazione della misura, affinché i fabbricanti possano avvalersene per valutare su tale base soluzioni progettuali alternative e le prestazioni ambientali del prodotto ottenute. Ciò permetterà di assicurare un'ampia disponibilità e un facile accesso alle informazioni, in particolare alle piccole e medie imprese e alle microimprese, agevolando ulteriormente l'integrazione delle migliori tecnologie progettuali e lo sviluppo di prodotti più efficienti per ridurre il consumo energetico. |
(12) |
È stato consultato il forum consultivo di cui all'articolo 18 della direttiva 2009/125/CE. |
(13) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2009/125/CE, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica alle unità di ventilazione e istituisce specifiche per la progettazione ecocompatibile da rispettare ai fini della loro immissione sul mercato o messa in servizio.
2. Il presente regolamento non si applica a unità di ventilazione:
a) |
unidirezionali (immissione o espulsione) con potenza assorbita nominale inferiore a 30 W, ad eccezione delle prescrizioni in materia di informazione; |
b) |
bidirezionali con potenza assorbita nominale totale dei ventilatori inferiore a 30 W per flusso d'aria, ad eccezione delle prescrizioni in materia di informazione; |
c) |
che sono ventilatori assiali o centrifughi dotati unicamente di un contenitore a norma del regolamento (UE) n. 327/2011; |
d) |
indicate esclusivamente come operanti in atmosfera potenzialmente esplosiva, quali definite nella direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5); |
e) |
indicate come destinate esclusivamente all'impiego in casi di emergenza, per brevi lassi di tempo, e che rispettano le specifiche di base per le opere di costruzione in materia di sicurezza in caso di incendio del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (6); |
f) |
indicate esclusivamente come operanti:
|
g) |
che comprendono uno scambiatore di calore e una pompa di calore per il recupero del calore o per consentire il trasferimento di calore o la sua estrazione che sia aggiuntivo rispetto al dispositivo del sistema di recupero di calore, ad eccezione del trasferimento di calore a fini di protezione antigelo o sbrinamento; |
h) |
classificate come cappe aspiranti per cucine che ricadono nell'ambito del regolamento (UE) n. 66/2014 della Commissione (7) sugli apparecchi da cucina. |
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1) «unità di ventilazione (UV)»: un apparecchio ad alimentazione elettrica dotato di almeno un girante, un motore e una cassa, destinato ad effettuare il ricambio dell'aria esausta con aria proveniente dall'esterno in un edificio o in una sua parte;
2) «unità di ventilazione residenziale» (UVR): un'unità di ventilazione:
a) |
la cui portata massima non superi i 250 m3/h; |
b) |
la cui portata massima sia compresa tra 250 e 1 000 m3/h e destinata, come dichiarato dal fabbricante, esclusivamente a fini di ventilazione in edifici residenziali; |
3) «unità di ventilazione non residenziale» (UVNR): un'unità di ventilazione con portata massima dell'unità di ventilazione superiore a 250 m3/h e per la quale, qualora la portata massima sia compresa tra 250 e 1 000 m3/h, il fabbricante non abbia dichiarato che è destinata esclusivamente a fini di ventilazione in edifici residenziali;
4) «portata massima»: portata massima di aria dichiarata di un'unità di ventilazione, ottenibile con dispositivi di regolazione integrati o forniti separatamente, in condizioni normali dell'aria (20 °C e 101 325 Pa), purché l'unità sia stata installata nella sua interezza (ad esempio sia dotata di filtri di pulizia) e nel rispetto delle istruzioni del fabbricante, per le UVR da canale la portata massima è in riferimento ad un flusso d'aria a 100 Pa di differenza di pressione statica esterna e per le UVR non da canale è riferita ad un flusso d'aria alla differenza di pressione minima totale ottenibile, da scegliere tra i valori 10 (minimo), 20, 50, 100, 150, 200, 250 Pa in modo che corrisponda o sia immediatamente inferiore alla differenza di pressione misurata);
5) «unità di ventilazione unidirezionale» (UVU): unità di ventilazione che produce un flusso d'aria in una sola direzione, sia essa proveniente dall'interno e diretta all'esterno (espulsione) o proveniente dall'esterno e diretta all'interno (immissione), in cui il flusso d'aria prodotto meccanicamente è bilanciato da sistemi naturali di immissione o espulsione dell'aria;
6) «unità di ventilazione bidirezionale» (UVB): unità di ventilazione che produce un flusso d'aria tra l'interno e l'esterno ed è dotata di ventilatori tanto di espulsione quanto di immissione;
7) «modello equivalente di unità di ventilazione»: un'unità di ventilazione con le stesse caratteristiche tecniche secondo le prescrizioni applicabili in materia di informazione sul prodotto, ma immessa sul mercato come modello diverso di unità di ventilazione dallo stesso fabbricante, mandatario o importatore.
Ai fini degli allegati da II a IX, l'allegato I stabilisce definizioni supplementari.
Articolo 3
Specifiche di progettazione ecocompatibile
1. A partire dal 1o gennaio 2016 le UVR ottemperano alle specifiche di progettazione ecocompatibile di cui all'allegato II, punto 1.
2. A partire dal 1o gennaio 2016 le UVNR ottemperano alle specifiche di progettazione ecocompatibile di cui all'allegato III, punto 1.
3. A partire dal 1o gennaio 2018 le UVR ottemperano alle specifiche di progettazione ecocompatibile di cui all'allegato II, punto 2.
4. A partire dal 1o gennaio 2018 le UVNR ottemperano alle specifiche di progettazione ecocompatibile di cui all'allegato III, punto 2.
Articolo 4
Informazioni richieste
1. A partire dal 1o gennaio 2016 i fabbricanti di UVR, i loro mandatari e i loro importatori ottemperano alle prescrizioni in materia di informazione di cui all'allegato IV.
2. A partire dal 1o gennaio 2016 i fabbricanti di UVNR, i loro mandatari e i loro importatori ottemperano alle prescrizioni in materia di informazione di cui all'allegato V.
Articolo 5
Valutazione della conformità
1. I fabbricanti di unità di ventilazione espletano la valutazione di conformità di cui all'articolo 8 della direttiva 2009/125/CE applicando il sistema interno di controllo della progettazione di cui all'allegato IV della stessa direttiva o il sistema di gestione di cui all'allegato V della stessa direttiva.
Ai fini della valutazione di conformità delle UVR il calcolo per il requisito del consumo specifico di energia si esegue in conformità all'allegato VIII del presente regolamento.
Ai fini della valutazione di conformità delle UVNR le misure e i calcoli relativi alle prescrizioni in materia di progettazione ecocompatibile si eseguono in conformità all'allegato IX del presente regolamento.
2. Il modulo di documentazione tecnica compilato in applicazione dell'allegato IV della direttiva 2009/125/CE contiene una copia delle informazioni relative al prodotto di cui agli allegati IV e V del presente regolamento.
Se le informazioni incluse nella documentazione tecnica di un modello specifico di unità di ventilazione sono state ottenute tramite calcoli effettuati in base al progetto o per estrapolazione da dati relativi ad altre unità di ventilazione, o con entrambi i procedimenti, la documentazione tecnica comprende le informazioni seguenti:
a) |
dati particolareggiati su tali calcoli o sulle estrapolazioni o su entrambi; |
b) |
dati particolareggiati sulle prove eseguite dai fabbricanti per verificare l'accuratezza dei calcoli e delle estrapolazioni; |
c) |
un elenco di tutti gli altri modelli di unità di ventilazione per i quali le informazioni incluse nella documentazione tecnica sono state ottenute con lo stesso procedimento; |
d) |
un elenco dei modelli equivalenti di unità di ventilazione. |
Articolo 6
Procedura di verifica ai fini di sorveglianza del mercato
Le autorità degli Stati membri applicano la procedura di verifica di cui all'allegato VI nello svolgimento dei propri compiti di sorveglianza del mercato di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE al fine di garantire l'ottemperanza alle specifiche relative alle UVR di cui all'allegato II del presente regolamento e alle specifiche relative alle UVNR di cui all'allegato III del presente regolamento.
Articolo 7
Parametri di riferimento
I parametri di riferimento da applicare alle unità di ventilazione di cui all'allegato I, parte 3, punto 2, della direttiva 2009/125/CE sono esposti nell'allegato VII del presente regolamento.
Articolo 8
Riesame
La Commissione valuta la necessità di istituire prescrizioni relative alle percentuali di trafilamento alla luce del progresso tecnologico e presenta i relativi risultati al forum consultivo entro il 1o gennaio 2017.
La Commissione riesamina il presente regolamento alla luce del progresso tecnologico e presenta i relativi risultati al forum consultivo entro il 1o gennaio 2020.
Il riesame comprende la valutazione degli argomenti seguenti:
a) |
l'eventuale estensione dell'ambito del presente regolamento al fine di includere le unità unidirezionali aventi potenza assorbita nominale inferiore a 30 W e le unità bidirezionali aventi potenza assorbita nominale totale dei ventilatori inferiore a 30 W per flusso d'aria; |
b) |
le tolleranze ai fini della verifica di cui all'allegato VI; |
c) |
l'opportunità di prendere in considerazione gli effetti dei filtri a basso consumo d'energia sull'efficienza energetica; |
d) |
la necessità di stabilire un'ulteriore fase che preveda specifiche di progettazione ecocompatibile più rigorose. |
Articolo 9
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10.
(2) Regolamento (UE) n. 327/2011 della Commissione, del 30 marzo 2011, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di ventilatori a motore la cui potenza elettrica di ingresso è compresa tra 125 W e 500 kW (GU L 90 del 6.4.2011, pag. 8).
(3) Regolamento delegato (UE) n. 1254/2014 della Commissione, dell'11 luglio 2014, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle unità di ventilazione residenziali (cfr. pag. 27 della presente Gazzetta ufficiale).
(4) Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).
(5) Direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (GU L 100 del 19.4.1994, pag. 1).
(6) Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5).
(7) Regolamento (UE) n. 66/2014 della Commissione, del 14 gennaio 2014, recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di forni, piani cottura e cappe da cucina per uso domestico (GU L 29 del 31.1.2014, pag. 33).
ALLEGATO I
Definizioni
Definizioni applicabili ai fini degli allegati da II a IX del presente regolamento:
1. |
Definizioni: 1) «consumo specifico di energia (SEC)» [espresso in kWh/(m2.a)]: coefficiente che esprime l'energia consumata per ventilare un m2 di superficie abitabile riscaldata in un'abitazione o un edificio, calcolato per le UVR in conformità all'allegato VIII; 2) «livello di potenza sonora (LWA)»: livello di potenza sonora ponderato A in dB riferito a 1pW irradiato dalla cassa-, espresso in decibel (dB), trasmesso dall'aria alla portata di riferimento; 3) «azionamento a velocità multiple»: un motore di ventilatore che può essere fatto funzionare a tre o più velocità fisse oltre alla posizione «off» («spento»); 4) «variatore di velocità» (VSD): un regolatore elettronico, integrato o funzionante nell'ambito dello stesso sistema o come apparecchio separato con motore e ventilatore, che adatta continuamente l'energia elettrica fornita al motore per controllare la portata; 5) «sistema di recupero del calore (HRS)»: parte di un'unità di ventilazione bidirezionale dotata di uno scambiatore di calore destinato a trasferire il calore contenuto nell'aria di espulsione (contaminata) all'aria di immissione (fresca); 6) «efficienza termica di un HRS residenziale (ηt)»: rapporto tra il guadagno termico dell'aria di immissione e la perdita termica dell'aria di espulsione, entrambi riferiti alla temperatura esterna, misurati a stato asciutto dell'HRS e in condizioni atmosferiche standard, con flusso di massa bilanciato, alla portata di riferimento e una differenza termica interno/esterno di 13 K, senza correzione in base al guadagno termico dei motori dei ventilatori; 7) «percentuale di trafilamento interno»: frazione dell'aria espulsa presente nell'aria di immissione delle unità di ventilazione con HRS a causa di trafilamento tra i flussi d'aria di espulsione e di immissione all'interno della cassa quando l'unità funziona alla portata di riferimento, misurata sulle canalizzazioni; la prova va eseguita a 100 Pa per le UVR e a 250 Pa per le UVNR; 8) «flusso residuo»: la percentuale di aria esausta che viene reintrodotta nell'aria di immissione per uno scambiatore di calore rigenerativo secondo la portata di riferimento; 9) «percentuale di trafilamento esterno»: frazione di trafilamento della portata di riferimento che fuoriesce dalla cassa di un'unità verso l'aria esterna, o dall'aria esterna verso la cassa, quando è sottoposta a prova di tenuta; la prova va eseguita a 250 Pa per le UVR e a 400 Pa per le UVNR, sia in sottopressurizzazione sia in sovrapressurizzazione; 10) «miscela»: rimessa immediata in circolo o commistione dei flussi d'aria tra le aperture di espulsione e quelle di immissione tanto sulle terminazioni interne quanto su quelle esterne, per cui tali flussi non contribuiscono alla ventilazione effettiva dello spazio chiuso quando l'unità viene fatta funzionare alla portata di riferimento; 11) «percentuale di miscela»: frazione del flusso d'aria in espulsione, facente parte della portata totale di riferimento, che ricircola tra le aperture di espulsione e quelle di immissione tanto sulle terminazioni interne quanto su quelle esterne senza contribuire alla ventilazione effettiva dello spazio chiuso quando l'unità viene fatta funzionare alla portata di riferimento (misurata a distanza di 1 m dal condotto di immissione interno all'edificio), meno la percentuale di trafilamento interno; 12) «potenza assorbita effettiva» (espressa in W): potenza elettrica assorbita alla portata di riferimento e alla corrispondente differenza totale di pressione esterna, che comprende il fabbisogno di energia elettrica per i ventilatori, i dispositivi di regolazione (compresi quelli a distanza) e la pompa di calore (se integrata); 13) «potenza assorbita specifica (SPI)» [espressa in W/(m3/h)]: rapporto tra la potenza assorbita effettiva (in W) e la portata di riferimento (in m3/h); 14) «diagramma portata-pressione»: un insieme di curve che rappresentano la portata (asse orizzontale) e la differenza di pressione di una UVR unidirezionale o del lato d'immissione di una UVR bidirezionale, ove ciascuna curva rappresenta una velocità del ventilatore con almeno otto punti di misurazione equidistanti e il numero di curve dipende dal numero di opzioni distinte di velocità del ventilatore (una, due o tre) oppure, nel caso di un ventilatore con variatore di velocità, comprende almeno una curva minima, una curva massima e un'appropriata curva intermedia prossima alla portata di riferimento e alla differenza di pressione per la verifica della SPI; 15) «portata di riferimento» (espressa in m3/s): valore sull'asse delle ascisse di un punto di una curva del diagramma portata-pressione che coincide con un punto di riferimento, o è alla massima prossimità possibile, almeno al 70 % della portata massima e a 50 Pa per le unità da canale e a pressione minima per le unità non da canale. Per le unità di ventilazione bidirezionali la portata di riferimento si applica all'ingresso dell'aria di immissione; 16) «fattore di controllo (CTRL)»: fattore di correzione per il calcolo del SEC, in funzione del tipo di controllo inserito nell'unità di ventilazione come da descrizione nell'allegato VIII, tabella 1; 17) «parametro di controllo»: un parametro misurabile o un insieme di parametri misurabili ritenuti rappresentativi del fabbisogno di ventilazione, ad esempio l'umidità relativa (UR), l'anidride carbonica (CO2), i composti organici volatili (VOC) o altri gas, rilevazioni di presenza, movimento o permanenza in base al calore corporeo a infrarossi o a riflessione di onde ultrasoniche, segnali elettrici dovuti a intervento umano su illuminazione o macchinario; 18) «controllo manuale»: ogni tipo di controllo che non si avvale del controllo ambientale; 19) «controllo ambientale»: un dispositivo o un insieme di dispositivi, integrati o separati, che misurano un parametro di controllo e impiegano i risultati per regolare automaticamente la portata dell'unità e/o le portate delle canalizzazioni; 20) «temporizzatore»: interfaccia umana ad orologio (regolazione secondo le ore diurne) che regola la velocità del ventilatore o la portata dell'unità di ventilazione, con almeno sette impostazioni manuali, una per ciascun giorno della settimana, relative alla portata regolabile con almeno due periodi di riposo, ovvero periodi di portata ridotta o nulla; 21) «ventilazione a controllo ambientale (DCV)»: unità di ventilazione che si avvale del controllo ambientale; 22) «unità da canale»: unità di ventilazione destinata a ventilare uno o più locali o spazi chiusi in un edificio con l'uso di canalizzazioni dell'aria e attrezzata per essere dotata di connessioni alle canalizzazioni; 23) «unità non da canale»: unità di ventilazione destinata a ventilare un solo locale o spazio chiuso in un edificio e non attrezzata per essere dotata di connessioni alle canalizzazioni; 24) «controllo ambientale centralizzato»: controllo ambientale di un'unità di ventilazione da canale che regola continuamente le velocità del ventilatore e la portata in base ai segnali di un sensore per l'intero edificio ventilato o parte di esso, a livello centralizzato; 25) «controllo ambientale locale»: controllo ambientale di un'unità di ventilazione che regola continuamente le velocità del ventilatore e la portata in base ai segnali di più di un sensore per un'unità da canale o di un sensore per un'unità non da canale; 26) «pressione statica (psf)»: pressione totale meno la pressione dinamica del ventilatore; 27) «pressione totale (pf)»: differenza tra la pressione di ristagno all'uscita del ventilatore e la pressione di ristagno all'ingresso del ventilatore; 28) «pressione di ristagno»: pressione misurata in un punto di un flusso di gas se portato a velocità nulla mediante trasformazione isoentropica; 29) «pressione dinamica»: pressione calcolata a partire dalla portata di massa e dalla densità media del gas all'uscita e nella zona di uscita dell'unità; 30) «scambiatore di calore a recupero»: scambiatore di calore destinato a trasferire energia termica da un flusso d'aria ad un altro senza il movimento di elementi, quale ad esempio uno scambiatore di calore a piastre o tubolare con flusso parallelo, flusso trasversale o a controcorrente, oppure con combinazione di questi, oppure uno scambiatore di calore a piastre o tubolare a diffusione di vapore; 31) «scambiatore di calore rigenerativo»: scambiatore di calore rotativo che contiene un elemento rotante per trasferire energia termica da un flusso d'aria ad un altro, comprendente materiale adibito al trasferimento del calore latente, un meccanismo di azionamento, una cassa o incastellatura e dispositivi di tenuta per ridurre il bypass e il trafilamento di aria da uno dei flussi; tali scambiatori di calore hanno prestazioni diverse nel recupero dell'umidità in funzione del materiale usato; 32) «sensibilità del flusso d'aria alle variazioni di pressione»: in una UVR non da canale, rapporto tra la deviazione massima dalla portata massima dell'UVR a + 20 Pa di differenza di pressione totale esterna e quella a – 20 Pa; 33) «tenuta all'aria interna/esterna»: in una UVR non da canale, portata (espressa in m3/h) tra l'interno e l'esterno a ventilatori spenti; 34) «unità a doppio uso»: unità di ventilazione progettata a fini di ventilazione ma anche di contrasto agli incendi o estrazione dei fumi, che rispetta le specifiche di base per le opere di costruzione in materia di sicurezza in caso di incendio del regolamento (UE) n. 305/2011; 35) «dispositivo di by-pass termico»: qualsiasi soluzione che bypassi lo scambiatore di calore o che ne controlli in automatico o in manuale i risultati in termini di recupero di calore, anche in assenza di un dispositivo fisico di by-pass del flusso d'aria (ad esempio dispositivo per il funzionamento estivo, controllo di velocità del rotore, controllo del flusso d'aria); |
2. |
Definizioni per le UVNR in aggiunta alle definizioni di cui all'allegato I, parte 1: 1) «potenza elettrica assorbita nominale (P)» (espressa in kW): potenza effettiva assorbita dagli azionamenti dei ventilatori, compresi tutti i dispositivi di controllo del motore, alla pressione esterna nominale e alla portata d'aria nominale; 2) «efficienza del ventilatore (ηfan)»: efficienza statica, comprensiva dell'efficienza del motore e dell'azionamento di ciascun ventilatore dell'unità di ventilazione (nella configurazione di riferimento), definita alla portata d'aria nominale e alla caduta di pressione esterna nominale; 3) «configurazione di riferimento di una UVB»: prodotto la cui configurazione comprende una cassa, almeno due ventilatori con variatori di velocità o azionamenti a velocità multiple, un HRS, un filtro di pulizia fine sul lato d'immissione e un filtro di pulizia medio sul lato di espulsione; 4) «configurazione di riferimento di una UVU»: prodotto la cui configurazione comprende una cassa e almeno un ventilatore con variatore di velocità o azionamento a velocità multiple; se il prodotto va corredato di un filtro di pulizia sul lato d'immissione, tale filtro deve essere un filtro di pulizia fine; 5) «efficienza minima del ventilatore (ηνu)»: requisito specifico minimo di efficienza per le UV oggetto del presente regolamento; 6) «portata nominale (qnom)» (espressa in m3/s): portata dichiarata di progettazione di una UVNR in condizioni atmosferiche standard di 20 °C e a 101 325 Pa a condizione che l'installazione dell'unità sia completa (ad esempio con i filtri) e nel rispetto delle istruzioni del fabbricante; 7) «pressione esterna nominale (Δps, ext)» (espressa in Pa): differenza di pressione statica esterna dichiarata di progettazione alla portata nominale; 8) «velocità massima nominale del ventilatore (vfan_rated)» (espressa in giri al minuto o r/min): velocità del ventilatore alla portata nominale e alla pressione nominale esterna; 9) «caduta di pressione interna dei componenti della ventilazione (Δps,int)» (espressa in Pa): somma delle cadute di pressione statica della configurazione di riferimento di un'UVB o UVU alla portata nominale; 10) «caduta di pressione interna dei componenti aggiuntivi estranei alla ventilazione (Δps,add)» (espressa in Pa): si ottiene per sottrazione: dalla somma di tutte le cadute di pressione statica interna alla portata nominale e alla pressione esterna nominale si sottrae la caduta di pressione interna dei componenti della ventilazione (Δps,int ); 11) «efficienza termica di un'HRS non residenziale (ηt_nrvu)»: rapporto tra il guadagno termico dell'aria di immissione e la perdita termica dell'aria di espulsione, entrambi riferiti alla temperatura esterna, misurati in condizioni di riferimento asciutte, con un flusso di massa bilanciato e una differenza termica dell'aria interna/esterna di 20 K, escluso il guadagno termico generato dai motori dei ventilatori e dal trafilamento interno; 12) «potenza specifica interna di ventilazione dei componenti della ventilazione (SFPint)» [espressa in W/(m3/s)]: rapporto tra la caduta di pressione interna dei componenti della ventilazione e l'efficienza del ventilatore, determinata per la configurazione di riferimento; 13) «potenza massima interna specifica di ventilazione dei componenti della ventilazione (SFPint_limit)» [espressa in W/(m3/s)]: requisito specifico di efficienza per SFPint per le UV di cui al presente regolamento; 14) «HRS a fluido termovettore»: sistema di recupero del calore nel quale il recuperatore sul lato di espulsione e il dispositivo di mandata del calore recuperato alla corrente d'aria sul lato di immissione di uno spazio ventilato sono collegati da un sistema di trasferimento del calore, il che permette di collocare i due lati dell'HRS liberamente in punti diversi dell'edificio; 15) «velocità frontale» (espressa in m/s): valore maggiore tra la velocità di immissione e quella di espulsione. Le velocità in questione sono quelle dell'aria nell'UV sulla base della superficie interna dell'unità per il flusso di immissione o, rispettivamente, di espulsione dell'UV. La velocità si basa sulla superficie della sezione del filtro dell'unità corrispondente, oppure, in mancanza del filtro, sulla superficie della sezione del ventilatore; 16) «bonus di efficienza (E)»: fattore di correzione che tiene conto del fatto che un recupero di calore più efficiente causa maggiori cadute di pressione e quindi impegna una maggiore potenza di ventilazione; 17) «correzione per il filtro (F)» (espressa in Pa): valore di correzione da applicare se un'unità si discosta dalla configurazione di riferimento delle UVB; 18) «filtro fine»: un filtro che rispetti le condizioni pertinenti di cui all'allegato IX; 19) «filtro medio»: un filtro che rispetti le condizioni pertinenti di cui all'allegato IX; 20) «efficienza del filtro»: rapporto medio tra la frazione di polvere intercettata e la quantità fornita al filtro alle condizioni descritte per i filtri fini e medi nell'allegato IX. |
ALLEGATO II
Specifiche per la progettazione ecocompatibile delle UVR conformemente all'articolo 3, paragrafi 1 e 3
1. |
Dal 1o gennaio 2016:
|
2. |
Dal 1o gennaio 2018:
|
ALLEGATO III
Specifiche per la progettazione ecocompatibile delle UVNR conformemente all'articolo 3, paragrafi 2 e 4
1. |
Dal 1o gennaio 2016:
|
2. |
Dal 1o gennaio 2018:
|
ALLEGATO IV
Prescrizioni in materia di informazione per le UVR di cui all'articolo 4, paragrafo 1
1. |
Dal 1o gennaio 2016 devono essere fornite le seguenti informazioni relative al prodotto:
|
2. |
Le informazioni di cui al punto 1. devono essere disponibili:
|
3. |
Il sito web accessibile gratuitamente del fabbricante deve riportare istruzioni dettagliate che tra l'altro indichino gli strumenti necessari per il disassemblaggio manuale dei motori a magneti permanenti e delle parti elettroniche (schede di cablaggio/schede a circuiti stampati e display > 10 g o > 10 cm2), delle batterie e parti di plastica più grandi (> 100 g) ai fini di un efficiente riciclaggio dei materiali, fatta eccezione per i modelli dei quali vengano prodotte meno di 5 unità all'anno. |
ALLEGATO V
Prescrizioni in materia di informazione per le UVNR indicate all'articolo 4, paragrafo 2
1. |
Dal 1o gennaio 2016 devono essere fornite le seguenti informazioni relative ai prodotti:
|
2. |
Le informazioni di cui al punto 1, lettere da a) a s), devono essere disponibili:
|
3. |
Il sito web accessibile gratuitamente del fabbricante deve riportare istruzioni dettagliate che tra l'altro indichino gli strumenti necessari per il disassemblaggio manuale dei motori a magneti permanenti e delle parti elettroniche (schede di cablaggio/schede a circuiti stampati e display > 10 g o > 10 cm2), delle batterie e parti di plastica più grandi (> 100 g) ai fini di un efficiente riciclaggio dei materiali, fatta eccezione per i modelli dei quali vengano prodotte meno di 5 unità all'anno. |
ALLEGATO VI
Procedura di verifica ai fini di sorveglianza del mercato
Ai fini della verifica della conformità alle specifiche definite negli allegati da II a V, le autorità dello Stato membro sottopongono a prova un'unica unità di ventilazione. Se i valori misurati o i valori calcolati in base ai valori misurati non corrispondono ai valori dichiarati dal fabbricante ai sensi dell'articolo 5, ferme restando le tolleranze di cui alla tabella 1:
— |
nel caso di modelli prodotti in quantitativi inferiori a 5 unità all'anno, il modello viene considerato non conforme al presente regolamento, |
— |
nel caso di modelli prodotti in quantitativi pari o superiori a 5 unità all'anno, l'autorità di sorveglianza del mercato sottopone a prove casuali tre unità supplementari. |
Se la media aritmetica dei valori misurati su tali unità non corrisponde a quanto prescritto, ferme restando le tolleranze di cui alla tabella 1, il modello e tutti gli altri modelli equivalenti vengono considerati non conformi a quanto prescritto dagli allegati da II a V.
Le autorità degli Stati membri trasmettono i risultati delle prove e altre informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione entro un mese dall'adozione della decisione relativa alla non conformità del modello.
Le autorità degli Stati membri si avvalgono dei metodi di misura e calcolo indicati negli allegati VIII e IX e applicano unicamente le tolleranze di cui alla tabella 1.
Tabella 1
Parametro |
Tolleranze applicabili alla verifica |
SPI |
Il valore misurato non può essere superiore a 1,07 volte il valore massimo dichiarato. |
Efficienza termica delle UVR e delle UVNR |
Il valore misurato non può essere inferiore a 0,93 volte il valore minimo dichiarato. |
SFPint |
Il valore misurato non può essere superiore a 1,07 volte il valore massimo dichiarato. |
Efficienza del ventilatore delle UVU non residenziali |
Il valore misurato non può essere inferiore a 0,93 volte il valore minimo dichiarato. |
Livello di potenza sonora delle UVR |
Il valore misurato non può superare il valore massimo dichiarato aumentato di 2 dB. |
Livello di potenza sonora delle UVNR |
Il valore misurato non può superare il valore massimo dichiarato aumentato di 5 dB. |
Le tolleranze applicabili alla verifica non vanno impiegate dal fabbricante né dall'importatore per stabilire i valori nella documentazione tecnica né per interpretare i suddetti valori al fine di far risultare la conformità.
ALLEGATO VII
Parametri di riferimento
Unità di ventilazione residenziali:
a) |
SEC: – 42 kWh/(m2.a) per le UVB, e – 27 kWh/(m2.a) per le UVU |
b) |
recupero del calore ηt: 90 % per le UVB. |
Unità di ventilazione non residenziali:
a) |
SFPint: 150 W/(m3/s) sotto il limite della fase 2 per le UVNR con portata ≥ 2 m3/s, e 250 W/(m3/s) sotto il limite della fase 2 per le UVNR con portata < 2 m3/s |
b) |
recupero del calore ηt_nrvu : 85 %; in caso di sistema di recupero del calore con fluido termovettore, 80 %. |
ALLEGATO VIII
Calcolo del requisito «consumo specifico di energia»
Il consumo specifico di energia (SEC) viene calcolato con l'equazione seguente:
dove:
— |
SEC rappresenta il consumo specifico di energia per ventilare un m2 di superficie abitabile riscaldata in un'abitazione o in un edificio [kWh/(m2.a)], |
— |
ta rappresenta le ore di funzionamento all'anno [h/a], |
— |
pef è il fattore di energia primaria per la generazione e la distribuzione di energia elettrica [-], |
— |
qnet è il fabbisogno netto di ventilazione per m2 di superficie abitabile riscaldata [m3/h.m2], |
— |
MISC è un fattore aggregato generale legato alla tipologia, che incorpora fattori relativi all'efficacia della ventilazione, al trafilamento delle canalizzazioni e all'infiltrazione in eccesso [-], |
— |
CTRL è il fattore di controllo della ventilazione [-], |
— |
x è un esponente che tiene conto del rapporto non lineare tra l'energia termica e il risparmio di energia, in funzione delle caratteristiche del motore e dell'azionamento [-], |
— |
SPI è la potenza assorbita specifica [kW/(m3/h)], |
— |
th è il totale delle ore del periodo di riscaldamento [h], |
— |
ΔΤh è la differenza media tra la temperatura interna (19 oC) e quella esterna durante il periodo di riscaldamento meno una correzione di 3K per i guadagni di origine solare e interna [K], |
— |
ηh è l'efficienza media di riscaldamento dello spazio [-], |
— |
cair è la capacità calorifica specifica dell'aria a pressione e densità costanti [kWh/(m3 K)], |
— |
qref è il tasso di ventilazione naturale di riferimento per m2 di superficie abitabile riscaldata [m3/h.m2], |
— |
ηt è l'efficienza termica del recupero di calore [-], |
— |
Qdefr è l'energia di riscaldamento annuale per m2 di superficie abitabile riscaldata [kWh/m2.a] per lo sbrinamento, in base ad un riscaldamento a resistenza elettrica variabile. , dove:
Qdefr si applica solo alle unità bidirezionali con uno scambiatore di calore a recupero; per le unità unidirezionali o le unità con scambiatore di calore rigenerativo, vale Qdefr = 0. |
SPI e ηt sono valori ottenuti con prove e metodi di calcolo.
Gli altri parametri e i loro valori di default sono indicati nella tabella 1.
Tabella 1
Parametri di calcolo del SEC
Tipologia generale |
MISC |
||||
Unità da canale |
1,1 |
||||
Unità non da canale |
1,21 |
||||
Controllo della ventilazione |
CTRL |
||||
Controllo manuale (senza DCV) |
1 |
||||
Controllo a temporizzatore (senza DCV) |
0,95 |
||||
Controllo ambientale centralizzato |
0,85 |
||||
Controllo ambientale locale |
0,65 |
||||
Motore e azionamento |
x-valore |
||||
acceso/spento e velocità unica |
1 |
||||
a 2 velocità |
1,2 |
||||
a velocità multiple |
1,5 |
||||
a velocità variabile |
2 |
||||
Clima |
th in h |
ΔΤh in K |
tdefr in h |
ΔΤdefr in K |
Qdefr (1) in kWh/a.m2 |
Freddo |
6 552 |
14,5 |
1 003 |
5,2 |
5,82 |
Temperato |
5 112 |
9,5 |
168 |
2,4 |
0,45 |
Caldo |
4 392 |
5 |
— |
— |
— |
Valori di default |
valore |
||||
Capacità calorifica specifica dell'aria, cair in kWh/(m3K) |
0,000344 |
||||
Fabbisogno netto di ventilazione per m2 di superficie abitabile riscaldata, qnet in m3/h.m2 |
1,3 |
||||
Ventilazione naturale di riferimento per m2 di superficie abitabile riscaldata, qref in m3/h.m2 |
2,2 |
||||
Ore di funzionamento all'anno, ta in h |
8 760 |
||||
Fattore di energia primaria per la generazione e la distribuzione di energia elettrica, pef |
2,5 |
||||
Efficienza di riscaldamento dello spazio, ηh |
75 % |
(1) Lo sbrinamento si applica solo alle unità bidirezionali con scambiatore di calore a recupero e si calcola con la formula Qdefr = tdefr * Δtdefr * cair * qnet * pef. Per le unità unidirezionali o le unità con scambiatore di calore rigenerativo vale Qdefr = 0
ALLEGATO IX
Misure e calcoli per le UVNR
Le UVNR vanno testate e i relativi calcoli eseguiti con l'ausilio di una «configurazione di riferimento» del prodotto.
Le unità a doppio uso vanno testate, e i relativi calcoli eseguiti, in modalità «ventilazione».
1. EFFICIENZA TERMICA DI UN SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE NON RESIDENZIALE
L'efficienza termica di un sistema di recupero di calore non residenziale si definisce come
dove:
— |
ηt è l'efficienza termica del recupero di calore [-], |
— |
t2′′ è la temperatura dell'aria di immissione che esce dall'HRS ed entra nel locale [°C], |
— |
t2′ è la temperatura dell'aria esterna [°C], |
— |
t1′ è la temperatura dell'aria di espulsione che esce dal locale e passa nell'HRS [°C]. |
2. CORREZIONI PER IL FILTRO
Se rispetto alla configurazione di riferimento sono assenti uno o entrambi i filtri si usa la seguente correzione per il filtro:
|
dal 1o gennaio 2016:
|
|
dal 1o gennaio 2018:
|
«Filtro fine» indica un filtro che rispetta i requisiti di efficienza del filtro nei seguenti metodi di test e calcolo, secondo la dichiarazione del fornitore del filtro. I filtri fini sono testati con flusso d'aria di 0,944 m3/s e superficie del filtro 592 × 592 mm (telaio di installazione 610 × 610 mm) (velocità frontale 2,7 m/s). Dopo corretta preparazione, calibrazione e verifica dell'uniformità del flusso d'aria, si misurano l'efficienza iniziale del filtro e la caduta di pressione nel filtro di pulizia. Il filtro viene progressivamente caricato con la polvere opportuna fino ad ottenere una caduta finale di pressione nel filtro di 450 Pa. Dapprima si caricano nel generatore di polvere 30 g, successivamente devono aversi almeno 4 fasi equidistanti di carico prima di raggiungere la pressione finale. La polvere viene alimentata al filtro con una concentrazione di 70 mg/m3. L'efficienza del filtro si misura con goccioline di dimensioni da 0,2 to 3 μm di aerosol di prova (DEHS, DiEthylHexylSebacate) al tasso di circa 0,39 dm3/s (1,4 m3/h). Le particelle sono contate tredici volte, in successione a monte e a valle del filtro a intervalli minimi di 20 secondi con un contatore ottico di particelle. Si determinano l'efficienza incrementale del filtro e i valori delle cadute di pressione. Si calcola l'efficienza media del filtro in base ai test per le varie classi di dimensioni delle particelle. Per la categoria «filtro fine» l'efficienza media per particelle di dimensione 0,4 μm deve essere superiore all'80 % e l'efficienza minima superiore al 35 %. L'efficienza minima è la più bassa tra efficienza scaricata, efficienza iniziale e efficienza più bassa durante tutta la procedura di caricamento del test. Il test di efficienza scaricata è a grandi linee identico al test dell'efficienza media sudescritto, con la differenza che il foglio piatto di campione del filtro viene scaricato elettrostaticamente con isopropanolo prima di effettuare il test.
«Filtro medio» indica un filtro che rispetta le seguenti condizioni di efficienza: è un filtro dell'aria per un'unità di ventilazione la cui prestazione viene testata e calcolata come per il filtro fine ma per il quale l'efficienza media per le particelle di dimensioni 0,4 μm deve essere superiore al 40 %, secondo la dichiarazione del fornitore del filtro.
25.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 337/27 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1254/2014 DELLA COMMISSIONE
dell'11 luglio 2014
che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle unità di ventilazione residenziali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (1), in particolare l'articolo 10,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2010/30/UE prevede che la Commissione adotti atti delegati in tema di etichettatura dei prodotti connessi all'energia. Gli atti delegati devono essere adottati nel caso in cui i prodotti presentino un notevole potenziale in termini di risparmio di energia e livelli assai diversi di prestazioni, pur avendo funzionalità equivalenti, e qualora nessuna altra normativa dell'Unione o misura di autoregolamentazione possa conseguire gli obiettivi strategici più rapidamente o a minor costo rispetto a specifiche vincolanti. |
(2) |
La Commissione ha esaminato gli aspetti tecnici, ambientali ed economici delle unità di ventilazione residenziali, dai quali si evince che il consumo di energia elettrica delle unità di ventilazione residenziali rappresenta una parte considerevole della domanda domestica globale di energia elettrica nell'Unione. L'efficienza energetica di questi prodotti è già migliorata, ma esistono ampie possibilità di ridurre ulteriormente il loro consumo energetico. La valutazione ha inoltre confermato una grande disparità dei livelli di prestazione e non ha riscontrato la presenza di misure di autoregolamentazione o di accordi volontari che permettano di conseguire gli obiettivi strategici prefissati. |
(3) |
Le piccole unità di ventilazione la cui potenza elettrica assorbita è inferiore a 30 W per flusso d'aria devono essere escluse dal campo di applicazione del presente regolamento. Tali unità sono destinate a varie applicazioni, funzionano prevalentemente in maniera discontinua e unicamente con funzioni di supporto, ad esempio la ventilazione dei bagni. L'inclusione di tali unità di ventilazione nel campo d'applicazione del regolamento comporterebbe un notevole onere amministrativo in termini di sorveglianza del mercato a causa dell'ingente volume di vendita e contribuirebbe solo in minima parte a realizzare il potenziale risparmio energetico. Tuttavia, dato che tali unità presentano funzionalità analoghe a quelle di altre, in sede di riesame del presente regolamento occorre considerare anche la possibilità di una loro inclusione. Le unità di ventilazione non residenziali (UVNR) devono essere esonerate dall'obbligo di etichettatura, in quanto si tratta di prodotti selezionati da progettisti e architetti e in larga misura indipendenti dal comportamento dei consumatori e del mercato. Al pari dovranno essere esentate le unità di ventilazione progettate per funzionare esclusivamente in situazioni di emergenza, in ambienti pericolosi o in casi eccezionali, in quanto se ne fa un uso sporadico e di breve durata. Tali deroghe precisano inoltre che devono essere escluse le unità multifunzione le cui funzioni principali sono il riscaldamento o il raffreddamento, nonché le cappe aspiranti da cucina. È opportuno stabilire disposizioni armonizzate in materia di etichettatura e di informazioni uniformi relative al prodotto riguardo al consumo energetico delle unità di ventilazione residenziali, al fine di incentivare i fabbricanti a migliorare l'efficienza energetica di tali prodotti, incoraggiare gli utilizzatori finali ad acquistare modelli efficienti sotto il profilo energetico e contribuire al buon funzionamento del mercato interno. |
(4) |
Dal momento che il livello di potenza sonora di un'unità di ventilazione residenziale può costituire un elemento importante nel giudizio dei consumatori, l'informazione al riguardo dovrà figurare nell'etichetta. |
(5) |
L'effetto combinato del presente regolamento e del regolamento (UE) n. 1253/2014 della Commissione (2) dovrebbe contribuire ad incrementare il risparmio aggregato da 1 300 PJ (45 %) a 4 130 PJ nel 2025. |
(6) |
È opportuno che le informazioni riportate sull'etichetta siano ottenute mediante metodi affidabili, accurati e riproducibili che tengano conto delle metodologie di misurazione e calcolo più avanzate e generalmente riconosciute, comprese, quando disponibili, le norme armonizzate adottate dagli organismi europei di normazione in conformità alle procedure stabilite dal regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). |
(7) |
Il presente regolamento dovrà fissare i requisiti relativi alla forma grafica e al contenuto uniformi dell'etichetta e le specifiche relative alla documentazione tecnica e alla scheda del prodotto. È inoltre opportuno che il presente regolamento indichi le prescrizioni in materia di informazioni da fornire per qualsiasi tipo di vendita a distanza, promozione e diffusione di materiali tecnici promozionali delle unità di ventilazione, data l'importanza crescente delle informazioni ad uso degli utilizzatori finali, diffuse via Internet, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce prescrizioni in materia di etichettatura energetica applicabili alle unità di ventilazione residenziali.
2. Il presente regolamento non si applica a unità di ventilazione residenziali:
a) |
unidirezionali (di estrazione o immissione) la cui potenza assorbita sia inferiore a 30 W; |
b) |
destinate esclusivamente a funzionare in atmosfera potenzialmente esplosiva, quali definite nella direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4); |
c) |
destinate esclusivamente a funzionare in casi di emergenza, per brevi lassi di tempo, e che rispettano le specifiche di base per le opere di costruzione in materia di sicurezza in caso di incendio del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (5); |
d) |
destinate esclusivamente a funzionare:
|
e) |
comprendenti uno scambiatore di calore e una pompa di calore per il recupero del calore o che consentano il trasferimento o l'estrazione di calore in aggiunta a quello prodotto dal sistema di recupero del calore, escluso il trasferimento di calore a fini di protezione antigelo o di sbrinamento; |
f) |
classificate come cappe aspiranti da cucina, oggetto del regolamento delegato (UE) n. 65/2014 della Commissione (6). |
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) «unità di ventilazione (UV)»: un apparecchio ad alimentazione elettrica dotato di almeno un girante, un motore e una cassa, destinato ad effettuare il ricambio dell'aria esausta con aria proveniente dall'esterno in un edificio o in una sua parte;
2) «unità di ventilazione residenziale» (UVR): un'unità di ventilazione:
a) |
la cui portata massima non superi i 250 m3/h; |
b) |
la cui portata massima sia compresa tra 250 e 1 000 m3/h e destinata, come dichiarato dal produttore, esclusivamente a fini di ventilazione in edifici residenziali; |
3) «portata massima»: portata massima di aria dichiarata di un'unità di ventilazione, ottenibile con dispositivi di regolazione integrati o forniti separatamente, in condizioni normali dell'aria (20 °C e 101 325 Pa), purché l'unità sia stata installata nella sua interezza (ad esempio sia dotata di filtri di pulizia) e nel rispetto delle istruzioni del produttore; per le UVR da canale la portata massima è riferita ad una portata a 100 Pa di differenza di pressione statica esterna e per le UVR non da canale è riferita ad una portata alla differenza di pressione minima totale ottenibile, da scegliere tra i valori 10 (minimo), 20, 50, 100, 150, 200, 250 Pa in modo che corrisponda o sia immediatamente inferiore alla differenza di pressione misurata);
4) «unità di ventilazione unidirezionale (UVU)»: unità di ventilazione che produce un flusso d'aria in una sola direzione, sia essa proveniente dall'interno e diretta all'esterno (estrazione) o proveniente dall'esterno e diretta all'interno (immissione), in cui il flusso d'aria prodotto meccanicamente è bilanciato dall'afflusso o dal deflusso naturali dell'aria;
5) «unità di ventilazione bidirezionale (UVB)»: un'unità di ventilazione che produce un flusso d'aria tra l'interno e l'esterno ed è dotata di ventilatori tanto di estrazione quanto di immissione;
6) «modello di unità di ventilazione equivalente»: unità di ventilazione che presenta le stesse caratteristiche tecniche, conformemente alle prescrizioni applicabili in materia di informazione sui prodotti, di un altro modello di unità di ventilazione immesso sul mercato dallo stesso fabbricante, dal rappresentante autorizzato o dall'importatore.
Ai fini degli allegati da II a IX, l'allegato I stabilisce definizioni supplementari.
Articolo 3
Responsabilità dei fornitori
1. I fornitori che immettono sul mercato unità di ventilazione residenziali provvedono affinché, a decorrere dal 1o gennaio 2016, siano rispettate le seguenti condizioni:
a) |
ogni unità di ventilazione residenziale è corredata di un'etichetta stampata, nel formato di cui all'allegato III, e contenente le informazioni ivi indicate; l'etichetta deve essere presente almeno nell'imballaggio dell'unità. Per ciascun modello di unità di ventilazione residenziale è a disposizione dei distributori un'etichetta elettronica del formato e con le informazioni di cui all'allegato III; |
b) |
è disponibile una scheda del prodotto come indicato nell'allegato IV. La scheda è presente quantomeno nell'imballaggio dell'unità. Per ciascun modello di unità di ventilazione residenziale è a disposizione dei distributori e sui siti web pubblici una scheda del prodotto elettronica, quale descritta nell'allegato IV; |
c) |
la documentazione tecnica di cui all'allegato V è fornita su richiesta alle autorità degli Stati membri e della Commissione; |
d) |
sono fornite le istruzioni per l'uso; |
e) |
ogni pubblicità relativa ad uno specifico modello di unità di ventilazione residenziale che contenga informazioni concernenti l'energia o il prezzo indica la classe di consumo energetico specifico di tale modello; |
f) |
qualsiasi materiale promozionale tecnico relativo a uno specifico modello di unità di ventilazione residenziale, che ne descrive i parametri tecnici specifici, ne indica la classe di consumo energetico specifico. |
2. A partire dal 1o gennaio 2016 le unità di ventilazione residenziali immesse sul mercato sono munite di un'etichetta nel formato di cui all'allegato III, punto 1, se sono unidirezionali, e di un'etichetta nel formato di cui all'allegato III, punto 2, se sono bidirezionali.
Articolo 4
Responsabilità dei distributori
I distributori provvedono a che:
a) |
presso il punto vendita, ogni unità di ventilazione residenziale riporti l'etichetta resa disponibile dai fornitori ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), all'esterno della parte anteriore o della parte superiore dell'apparecchio in modo che sia chiaramente visibile; |
b) |
le unità di ventilazione residenziali proposte in vendita, per il noleggio o la vendita rateale in situazioni in cui non è previsto che l'utilizzatore finale possa prendere visione del prodotto esposto, siano commercializzate corredate delle informazioni fornite dai fornitori ai sensi dell'allegato VI, salvo se l'offerta è fatta via Internet, nel qual caso si applicano le disposizioni dell'allegato VII; |
c) |
ogni pubblicità relativa ad uno specifico modello di unità di ventilazione residenziale che contenga informazioni concernenti l'energia o il prezzo indichi la classe di consumo energetico specifico dell'unità; |
d) |
qualsiasi materiale promozionale tecnico relativo a un modello specifico, che descrive i parametri tecnici di un'unità di ventilazione residenziale, comprenda la classe di consumo energetico specifico del modello, nonché il manuale di istruzioni fornito dal fornitore. |
Articolo 5
Metodi di misurazione
Ai fini delle informazioni da riportare ai sensi degli articoli 3 e 4, la classe del consumo specifico di energia è determinata in conformità alla tabella figurante nell'allegato II. Il consumo specifico di energia, il consumo annuo di elettricità, il risparmio annuo di riscaldamento, la portata massima e il livello di potenza sonora sono determinati conformemente ai metodi di misurazione e di calcolo di cui all'allegato VIII, e tengono conto delle metodologie di misurazione e di calcolo più avanzate generalmente riconosciute.
Articolo 6
Procedura di verifica ai fini di sorveglianza del mercato
Nel valutare la conformità dell'unità di ventilazione, gli Stati membri applicano la procedura indicata all'allegato IX.
Articolo 7
Riesame
La Commissione riesamina il presente regolamento alla luce del progresso tecnologico e presenta i risultati di tale riesame al Foro consultivo entro il 1o gennaio 2020.
Il riesame riguarda in particolare l'eventuale inclusione di altre unità di ventilazione, in particolare le unità di ventilazione non residenziali, che presentano una potenza elettrica assorbita complessiva inferiore a 30 W, il calcolo del consumo energetico specifico e le classi per le unità di ventilazione unidirezionali e bidirezionali con controllo ambientale.
Articolo 8
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 153 del 18.6.2010, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 1253/2014 della Commissione, del 7 luglio 2014, recante attuazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile delle unità di ventilazione (cfr. pag. 8 della presente Gazzetta ufficiale).
(3) Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).
(4) Direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (GU L 100 del 19.4.1994, pag. 1).
(5) Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5).
(6) Regolamento delegato (UE) n. 65/2014 della Commissione, del 1o ottobre 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica dei forni e delle cappe da cucina per uso domestico (GU L 29 del 31.1.2014, pag. 1).
ALLEGATO I
Definizioni applicabili ai fini degli allegati da II a IX
1) «consumo specifico di energia (SEC)» [espresso in kWh/(m2.a)]: coefficiente che esprime l'energia consumata per ventilare 1 m2 di superficie abitabile riscaldata in un'abitazione o in un edificio, calcolato per le UVR in conformità all'allegato VIII;
2) «livello di potenza sonora (LWA)»: livello di potenza sonora ponderato A, in dB, riferito a un picowatt (1pW) irradiato dalla cassa, espresso in decibel (dB), trasmesso dall'aria alla portata di riferimento;
3) «azionamento a velocità multiple»: un motore di ventilatore che può essere fatto funzionare a tre o più velocità fisse oltre alla posizione «off» («spento»);
4) «variatore di velocità» (VSD): un regolatore elettronico, integrato o funzionante nell'ambito dello stessa sistema o come apparecchio separato con motore e ventilatore, che adatta continuamente l'energia elettrica fornita al motore per controllare la portata;
5) «sistema di recupero del calore (HRS)»: parte di un'unità di ventilazione bidirezionale dotata di uno scambiatore di calore destinato a trasferire il calore contenuto nell'aria di espulsione (contaminata) all'aria di immissione (fresca);
6) «efficienza termica di un HRS residenziale (ηt)»: rapporto tra il guadagno termico dell'aria di immissione e la perdita termica dell'aria di espulsione, entrambi riferiti alla temperatura esterna, misurati a stato asciutto dell'HRS e in condizioni atmosferiche standard, con flusso di massa bilanciato alla portata di riferimento e una differenza termica interno/esterno di 13 K, senza correzione in base al guadagno termico dei motori dei ventilatori;
7) «percentuale di trafilamento interno»: frazione dell'aria espulsa presente nell'aria di immissione delle unità di ventilazione con HRS a causa di trafilamento tra i flussi d'aria di espulsione e di immissione all'interno della cassa quando l'unità funziona alla portata d'aria di riferimento, misurata sulle canalizzazioni; la prova va eseguita a 100 Pa;
8) «flusso residuo»: la percentuale di aria esausta che viene reintrodotta nell'aria di immissione per uno scambiatore di calore rigenerativo secondo la portata di riferimento;
9) «percentuale di trafilamento esterno»: frazione di trafilamento della portata di riferimento che fuoriesce dalla cassa di un'unità sottoposta a prova di tenuta, da realizzarsi a 250 Pa sia in sottopressurizzazione sia in sovrapressurizzazione;
10) «miscela»: rimessa immediata in circolo o commistione dei flussi d'aria tra le aperture di espulsione e quelle di immissione tanto sulle terminazioni interne quanto su quelle esterne, per cui tali flussi non contribuiscono alla ventilazione effettiva dello spazio chiuso quando l'unità viene fatta funzionare alla portata di riferimento;
11) «percentuale di miscela»: frazione del flusso d'aria in espulsione, facente parte della portata totale di riferimento, che ricircola tra le aperture di espulsione e quelle di immissione tanto sulle terminazioni interne quanto su quelle esterne senza contribuire alla ventilazione effettiva dello spazio chiuso quando l'unità viene fatta funzionare alla portata di riferimento (misurata a distanza di 1 m dal condotto di immissione interno all'edificio), meno la percentuale di trafilamento interno;
12) «potenza assorbita effettiva» (espressa in W): la potenza elettrica assorbita alla portata di riferimento e alla corrispondente differenza totale di pressione esterna, che comprende il fabbisogno di energia elettrica per i ventilatori, i dispositivi di regolazione (compresi quelli a distanza) e la pompa di calore (se integrata);
13) «potenza assorbita specifica (SPI)» [espressa in W/(m3/h)]: rapporto tra la potenza effettiva assorbita (in W) e la portata di riferimento (in m3/h);
14) «diagramma portata-pressione»: un insieme di curve che rappresentano la portata (asse orizzontale) e la differenza di pressione di una UVR unidirezionale o il lato d'immissione di una UVR bidirezionale, ove ciascuna curva rappresenta una velocità del ventilatore con almeno otto punti di misurazione equidistanti e il numero di curve dipende dal numero di opzioni distinte di velocità del ventilatore (una, due o tre) oppure, nel caso di un ventilatore con variatore di velocità, comprende almeno una curva minima, una curva massima e un'appropriata curva intermedia prossima alla portata di riferimento e alla differenza di pressione per la verifica della SPI;
15) «portata di riferimento» (espressa in m3/s): valore sull'asse delle ascisse di un punto di una curva del diagramma portata-pressione che coincide con un punto di riferimento o è alla massima prossimità possibile, almeno al 70 % della portata massima e a 50 Pa per le unità da canale e a pressione minima per le unità non da canale. Per le unità di ventilazione bidirezionale la portata di riferimento si applica all'ingresso dell'aria in immissione;
16) «fattore di controllo (CTRL)»: fattore di correzione per il calcolo del SEC in funzione del tipo di controllo inserito nell'unità di ventilazione come da descrizione nell'allegato VIII, tabella 1;
17) «parametro di controllo»: un parametro misurabile o un insieme di parametri misurabili ritenuti rappresentativi del fabbisogno di ventilazione, ad esempio l'umidità relativa (UR), l'anidride carbonica (CO2), i composti organici volatili (VOC) o altri gas, rilevazioni di presenza, movimento o permanenza in base al calore corporeo a infrarossi o da riflessione di onde ultrasoniche, segnali elettrici dovuti a intervento umano su illuminazione o macchinario;
18) «controllo manuale»: ogni tipo di controllo che non si avvale del controllo ambientale;
19) «controllo ambientale»: un dispositivo o un insieme di dispositivi, integrati o separati, che misurano un parametro di controllo e impiegano i risultati per regolare automaticamente la portata dell'unità e/o le portate delle canalizzazioni;
20) «temporizzatore»: interfaccia umana ad orologio (regolazione secondo le ore diurne) che regola la velocità del ventilatore o la portata dell'unità di ventilazione, con almeno sette impostazioni manuali, una per ciascun giorno della settimana, relative alla portata regolabile con almeno due periodi di riposo, ovvero periodi di portata ridotta o nulla;
21) «ventilazione a controllo ambientale (DCV)»: unità di ventilazione che si avvale del controllo ambientale;
22) «unità da canale»: unità di ventilazione destinata a ventilare uno o più locali o spazi chiusi in un edificio con l'uso di canalizzazioni dell'aria e attrezzata per essere dotata di connessioni alle canalizzazioni;
23) «unità non da canale»: unità di ventilazione adibita a ventilare un solo locale o spazio chiuso in un edificio e non attrezzata per essere dotata di connessioni alle canalizzazioni (unità non canalizzata);
24) «controllo ambientale centralizzato»: controllo ambientale di un'unità di ventilazione da canale che regola continuamente le velocità del ventilatore e la portata in base ai segnali di un sensore per l'intero edificio ventilato o parte di esso a livello centralizzato;
25) «controllo ambientale locale»: controllo ambientale di un'unità di ventilazione che regola continuamente le velocità del ventilatore e la portata in base ai segnali di più di un sensore per un'unità da canale o di un sensore per un'unità non da canale;
26) «pressione statica (psf)»: pressione totale meno la pressione dinamica del ventilatore;
27) «pressione totale (pf)»: differenza tra la pressione di ristagno all'uscita del ventilatore e la pressione di ristagno all'ingresso del ventilatore;
28) «pressione di ristagno»: pressione misurata in un punto di un flusso di gas se portato a velocità nulla mediante trasformazione isoentropica;
29) «pressione dinamica»: pressione calcolata a partire dalla portata di massa e dalla densità media del gas all'uscita e nella zona di uscita dell'unità;
30) «scambiatore di calore a recupero»: scambiatore di calore destinato a trasferire energia termica da un flusso d'aria ad un altro senza il movimento di elementi, quale ad esempio uno scambiatore di calore a piastre o tubolare con flusso parallelo, flusso trasversale o a controcorrente, oppure con combinazione di questi, oppure uno scambiatore di calore a piastre o tubolare a diffusione di vapore;
31) «scambiatore di calore rigenerativo»: scambiatore di calore rotativo che contiene un elemento rotante per trasferire energia termica da un flusso d'aria ad un altro, comprendente materiale adibito al trasferimento del calore latente, un meccanismo di azionamento, una cassa o incastellatura e dispositivi di tenuta per ridurre il bypass e il trafilamento di aria da uno dei flussi; tali scambiatori di calore hanno prestazioni diverse nel recupero dell'umidità in funzione del materiale usato;
32) «sensibilità del flusso d'aria alle variazioni di pressione»: in una UVR non da canale, rapporto tra la deviazione massima dalla portata massima dell'UVR a + 20 Pa e quella a – 20 Pa di differenza di pressione totale esterna;
33) «tenuta all'aria interna/esterna»: in una UVR non da canale, portata (espressa in m3/h) tra l'interno e l'esterno a ventilatori spenti.
ALLEGATO II
Classi di consumo specifico di energia
Classi di consumo specifico di energia (SEC) delle unità di ventilazione residenziali calcolate in relazione a condizioni climatiche medie:
Tabella 1
Classificazione a partire dal 1o gennaio 2016
Classe SEC |
SEC in kWh/a.m2 |
A+ (efficienza massima) |
SEC < – 42 |
A |
– 42 ≤ SEC < – 34 |
B |
– 34 ≤ SEC < – 26 |
C |
– 26 ≤ SEC < – 23 |
D |
– 23 ≤ SEC < – 20 |
E |
– 20 ≤ SEC < – 10 |
F |
– 10 ≤ SEC < 0 |
G (efficienza minima) |
0 ≤ SEC |
ALLEGATO III
Etichetta
1. |
Etichetta delle UVU commercializzate dopo il 1o gennaio 2016:
L'etichetta deve contenere le seguenti informazioni:
|
2. |
Etichetta delle UVB commercializzate dopo il 1o gennaio 2016:
L'etichetta deve contenere le seguenti informazioni:
|
3. |
Le etichette per le unità di ventilazione residenziali di cui ai punti 1 e 2 sono conformi a quanto segue:
vale a dire:
|
ALLEGATO IV
Scheda del prodotto
Le informazioni contenute nella scheda dell'unità di ventilazione residenziale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), sono indicate nell'ordine che segue e sono incluse nella brochure allegata al prodotto o in altri materiali forniti con il prodotto stesso:
a) |
nome o marchio del fornitore; |
b) |
identificativo del modello del fornitore, vale a dire il codice, solitamente alfanumerico, che distingue un dato modello di unità di ventilazione residenziale da altri modelli che recano lo stesso marchio o il nome dello stesso fornitore; |
c) |
consumo specifico di energia (SEC) in kWh/(m2.a) per ogni zona climatica applicabile e classe SEC; |
d) |
tipologia dichiarata in ottemperanza dell'articolo 2 del presente regolamento (unidirezionale o bidirezionale); |
e) |
tipo di azionamento installato o di cui è prevista l'installazione (azionamento a velocità multiple o variatore di velocità); |
f) |
tipo di sistema di recupero del calore (a recupero, rigenerativo o assente); |
g) |
efficienza termica del recupero di calore (in % o «non applicabile» se il prodotto non è dotato di sistema di recupero del calore); |
h) |
portata massima in m3/h; |
i) |
potenza elettrica assorbita dall'azionamento del ventilatore, compresi tutti i dispositivi di controllo del motore, alla portata massima (W); |
j) |
livello di potenza sonora (LWA), arrotondato alla cifra intera più vicina; |
k) |
portata di riferimento in m3/s; |
l) |
differenza di pressione di riferimento in Pa; |
m) |
SPI in W/(m3/h); |
n) |
fattore di controllo e tipologia di controllo in conformità alle pertinenti definizioni e alla classificazione di cui all'allegato VIII, tabella 1; |
o) |
percentuali massime dichiarate di trafilamento interno ed esterno (%) delle unità di ventilazione bidirezionali o flusso residuo (solo per gli scambiatori di calore rigenerativi) e percentuali di trafilamento esterno (%) delle unità di ventilazione da canale unidirezionali; |
p) |
tasso di miscela delle unità di ventilazione bidirezionali non da canale, non attrezzate per essere collegate ad una canalizzazione né sul lato dell'immissione né su quello dell'espulsione dell'aria; |
q) |
posizione e descrizione del segnale visivo di avvertimento relativo al filtro per le UVR destinate ad essere usate con filtri, compreso un testo che ponga in rilievo l'importanza della sostituzione del filtro a intervalli regolari per salvaguardare la prestazione e l'efficienza energetica dell'unità; |
r) |
per i sistemi di ventilazione unidirezionali, istruzioni per l'installazione sulla facciata di griglie regolabili per l'immissione o espulsione naturale dell'aria; |
s) |
indirizzo Internet con le istruzioni di preassemblaggio e disassemblaggio; |
t) |
unicamente per le unità non da canale: sensibilità del flusso d'aria alle variazioni di pressione a + 20 Pa e – 20 Pa; |
u) |
unicamente per le unità non da canale: tenuta all'aria interna/esterna in m3/h; |
v) |
consumo annuo di elettricità (AEC) (in kWh di elettricità/a); |
w) |
risparmio di riscaldamento annuo (AHS) (in kWh di energia primaria/a) per ogni tipo di clima («temperato», «caldo», «freddo»). |
ALLEGATO V
Documentazione tecnica
La documentazione tecnica di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), comprende almeno i seguenti elementi:
a) |
nome e indirizzo del fornitore; |
b) |
identificativo del modello del fornitore, vale a dire il codice, solitamente alfanumerico, che distingue un dato modello di unità di ventilazione residenziale da altri modelli che recano lo stesso marchio o il nome dello stesso fornitore; |
c) |
se del caso, i riferimenti alle norme armonizzate applicate; |
d) |
se del caso, gli altri metodi di calcolo nonché gli altri standard di misura e le specifiche utilizzati; |
e) |
indicazione e firma della persona avente titolo per vincolare il fornitore; |
f) |
se del caso, i parametri tecnici per le misurazioni definiti conformemente all'allegato VIII: |
g) |
dimensioni complessive, |
h) |
indicazione del tipo di UVR; |
i) |
classe di consumo specifico di energia del modello, come definita nell'allegato II; |
j) |
consumo specifico di energia (SEC) corrispondente a ciascuna zona climatica applicabile; |
k) |
livello di potenza sonora (LWA); |
l) |
risultati dei calcoli eseguiti in conformità all'allegato VIII. |
I fornitori possono aggiungere ulteriori informazioni in calce all'elenco di cui sopra.
ALLEGATO VI
Informazioni da comunicare qualora gli utilizzatori finali non possano vedere il prodotto esposto, tranne che su Internet
1. |
Qualora gli utilizzatori finali non possano vedere il prodotto esposto, tranne che su Internet, le informazioni devono essere fornite nell'ordine seguente:
|
2. |
Qualsiasi altra informazione contenuta nella scheda informativa del prodotto deve essere fornita nella forma e nell'ordine definiti nell'allegato IV. |
3. |
Tutte le informazioni di cui al presente allegato devono essere stampate o esposte in modo leggibile. |
ALLEGATO VII
Informazioni da comunicare in caso di vendita, noleggio o vendita a rate su Internet
1. |
Ai fini dei punti da 2 a 5 del presente allegato s'intende per: a) «meccanismo di visualizzazione»: qualsiasi schermo, anche tattile o altra tecnologia visiva impiegata per mostrare contenuti Internet agli utilizzatori; b) «visualizzazione annidata»: un'interfaccia visiva in cui si accede a un'immagine o a un insieme di dati tramite un click del mouse o un movimento del cursore del mouse o l'espansione di un'altra immagine o di un altro insieme di dati su schermo tattile; c) «schermo tattile»: uno schermo che risponde al tatto, come quello di un tablet, un computer convertibile o uno smartphone; d) «testo alternativo»: testo fornito in alternativa a un'immagine che consente di presentare le informazioni in forma non grafica nel caso in cui i dispositivi di visualizzazione non siano in grado di visualizzare l'immagine o ai fini di una migliore accessibilità, come le applicazioni di sintesi vocale. |
2. |
L'etichetta appropriata messa a disposizione dai fornitori ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), deve essere riportata sul dispositivo di visualizzazione accanto al prezzo del prodotto nel rispetto delle date di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3. La dimensione dell'etichetta deve essere tale da consentire che essa sia chiaramente visibile e leggibile, proporzionata alle dimensioni specificate nell'allegato III. L'etichetta può essere visualizzata mediante una visualizzazione annidata, nel qual caso l'immagine utilizzata per accedervi deve essere conforme alle specifiche di cui al punto 3 del presente allegato; in caso di visualizzazione annidata, l'etichetta appare al primo click del mouse, al primo movimento del cursore del mouse o alla prima espansione dell'immagine su schermo tattile. |
3. |
L'immagine utilizzata per accedere all'etichetta in caso di visualizzazione annidata:
|
4. |
In caso di visualizzazione annidata, la sequenza di visualizzazione dell'etichetta è la seguente:
|
5. |
La scheda del prodotto appropriata messa a disposizione dai fornitori a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), deve figurare sul dispositivo di visualizzazione accanto al prezzo del prodotto. La sua dimensione deve essere tale da consentire che sia chiaramente visibile e leggibile. La scheda del prodotto può essere visualizzata mediante una visualizzazione annidata, nel qual caso il link utilizzato per la consultazione della scheda deve indicare in modo chiaro e leggibile «scheda del prodotto». In caso di visualizzazione annidata, la scheda del prodotto appare al primo click del mouse, al primo movimento del cursore del mouse o alla prima espansione dell'immagine su schermo tattile. |
ALLEGATO VIII
Misure e calcoli
1. |
Il consumo specifico di energia (SEC) è calcolato utilizzando la seguente equazione:
dove:
SPI e ηt sono valori ottenuti con prove e metodi di calcolo. Gli altri parametri e i loro valori per difetto sono indicati nella tabella 1. Il SEC per le classi di etichettatura è basato sulle condizioni climatiche «medie». |
2. |
Il consumo elettrico annuo per 100 m2 di superficie abitativa (AEC) (in kWh/a elettrica all'anno) e il riscaldamento risparmiato in un annuo (AHS), vale a dire il consumo energetico per il riscaldamento risparmiato in un anno (in kWh di combustibile espresso in potere calorifico superiore annuo) sono calcolati utilizzando le definizioni di cui al punto 1 e i valori per difetto indicati nella tabella 1 per le tre condizioni climatiche considerate (clima temperato, caldo, freddo): ; . Tabella 1 Parametri di calcolo del SEC
|
(1) Lo sbrinamento si applica solo alle unità bidirezionali con scambiatore di calore a recupero e si calcola con la formula Qdefr = tdefr * Δtdefr * cair * qnet * pef. Per le unità unidirezionali o le unità con scambiatore di calore rigenerativo vale Qdefr = 0
ALLEGATO IX
Procedura di verifica ai fini di sorveglianza del mercato
Ai fini della verifica della conformità alle specifiche definite nell'allegato II, le autorità dello Stato membro sottopongono a prova un'unica unità di ventilazione residenziale. Se i valori misurati o i valori calcolati in base ai valori misurati non corrispondono ai valori dichiarati dal fabbricante ai sensi dell'articolo 3, ferme restando le tolleranze di cui alla tabella 1, vanno sottoposte a misurazione altre tre unità.
Se la media aritmetica dei valori misurati su tali unità non corrisponde a quanto prescritto, ferme restando le tolleranze di cui alla tabella 1, il modello e tutti gli altri modelli equivalenti sono da ritenersi non conformi a quanto prescritto dall'allegato II.
Le autorità degli Stati membri trasmettono i risultati delle prove e le altre informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione entro un mese dall'adozione della decisione relativa alla non conformità del modello.
Le autorità degli Stati membri si avvalgono dei metodi di misura e calcolo esposti all'allegato VIII.
Tabella 1
Parametro |
Tolleranze applicabili alla verifica |
SPI |
Il valore misurato non deve superare di 1,07 volte il valore massimo dichiarato. |
Efficienza termica di una UVR |
Il valore misurato non deve essere inferiore a 0,93 volte il valore minimo dichiarato. |
Livello di potenza sonora |
Il valore misurato non deve superare il valore massimo dichiarato aumentato di 2 dB. |
Le tolleranze applicate alla verifica indicate nel presente allegato si riferiscono unicamente alla verifica dei parametri misurati dalle autorità degli Stati membri e non vanno impiegate dal fornitore come tolleranze ammesse per stabilire i valori nella documentazione tecnica. I valori e le classi figuranti nell'etichetta e nella scheda (elettronica) del prodotto non devono essere più favorevoli per il fornitore dei valori indicati nella documentazione tecnica.
25.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 337/46 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1255/2014 DELLA COMMISSIONE
del 17 luglio 2014
che integra il regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti con riguardo al contenuto delle relazioni di attuazione annuali e finali, compreso l'elenco degli indicatori comuni
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 223/2014 dispone che la Commissione adotti atti delegati che ne integrino gli elementi non essenziali in relazione al Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD). |
(2) |
Il regolamento (UE) n. 223/2014 dispone che gli Stati membri presentino alla Commissione relazioni annuali e finali contenenti informazioni sull'attuazione dei programmi operativi (PO), compresi i dati relativi agli indicatori comuni e, se del caso, agli indicatori specifici per programma. |
(3) |
Al fine di garantire un corretto monitoraggio dell'attuazione del PO e il loro contributo agli obiettivi specifici del FEAD, devono essere adottate disposizioni concernenti il contenuto delle relazioni di attuazione annuali e finali nonché l'elenco degli indicatori comuni che devono essere segnalati. |
(4) |
I requisiti di cui al presente regolamento dovrebbero essere limitati al necessario, tenendo conto delle disposizioni stabilite nell'ambito del regolamento (UE) n. 223/2014 nonché della legislazione applicabile dell'Unione concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, in particolare la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2). |
(5) |
Per tenere conto della diversa natura delle operazioni sostenute dai PO I e II e in conformità alle diverse disposizioni che si applicano a ciascun OP come indicato nel regolamento (UE) n. 223/2014, è opportuno applicare requisiti diversi con riguardo al contenuto delle relazioni di attuazione annuali e finali nonché dell'elenco di indicatori comuni che devono essere segnalati per ciascun PO. Per tener conto della necessità specifica di proteggere la dignità delle persone, sostenuta dal FEAD, e al fine di ridurre al minimo necessario gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari in conformità dei requisiti stabiliti nel regolamento (UE) n. 223/2014, il valore di alcuni indicatori è determinato in base alla stima informata delle organizzazioni partner anziché alle informazioni fornite dai destinatari finali. Al fine di consentire l'immediata applicazione delle misure di cui al presente regolamento, il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce le disposizioni che integrano il regolamento (UE) n. 223/2014 con riguardo al contenuto delle relazioni di attuazione annuali e finali, compreso l'elenco degli indicatori comuni.
Articolo 2
Contenuto delle relazioni di attuazione annuali e finali ed elenco degli indicatori
[articolo 13, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 223/2014]
1. Le relazioni di attuazione annuali e finali contengono i seguenti elementi:
a) |
Informazioni sull'attuazione del programma con riferimento agli indicatori comuni per le operazioni parzialmente o totalmente concluse. |
b) |
Informazioni e valutazione delle azioni che tengano conto dei principi di cui all'articolo 5, paragrafi 6 e 11, e, se del caso, paragrafo 13, del regolamento (UE) n. 223/2014. |
Oltre alle informazioni di cui al primo comma, le relazioni di attuazione annuali e finali sul PO II forniscono informazioni sui dati relativi agli indicatori specifici per programma e ai valori obiettivo quantificati, nonché sui cambiamenti negli indicatori di risultato, e informazioni e valutazione dei progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi specifici del programma operativo.
2. Gli indicatori di cui al paragrafo 1, lettera a), sono elencati nell'allegato.
3. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, la relazione di attuazione finale e, nel 2017 e nel 2022, la relazione di attuazione annuale definiscono le informazioni e la valutazione relative al contributo apportato per il raggiungimento degli obiettivi sia specifici che globali del FEAD, come specificato all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 223/2014.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 72 del 12.3.2014, pag. 1.
(2) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).
ALLEGATO
INDICATORI COMUNI PER PO I E PO II
Indicatori di input
1) |
Importo totale della spesa pubblica ammissibile approvata nei documenti che definiscono le condizioni per il sostegno degli interventi |
2) |
Importo totale della spesa pubblica ammissibile sostenuta dai beneficiari e pagata nell'attuazione degli interventi Di cui, ove pertinente:
|
3) |
Importo totale della spesa pubblica ammissibile dichiarata alla Commissione |
Questi dati sono espressi in euro.
INDICATORI COMUNI PER IL PO I
Indicatori di output sulla distribuzione di aiuti alimentari (1)
4) |
Quantità di frutta e verdura |
5) |
Quantità di carne, uova, pesce, frutti di mare |
6) |
Quantità di farina, patate, pane, riso e altri prodotti amilacei |
7) |
Quantità di zucchero |
8) |
Quantità dei prodotti lattiero-caseari |
9) |
Quantità di grassi, olio |
10) |
Quantità di cibi pronti e altri prodotti alimentari (che non rientrano nelle categorie di cui sopra) |
11) |
Quantità totale di aiuti alimentari distribuiti, di cui:
|
12) |
Numero totale di pasti distribuiti, finanziati dal PO in misura parziale o totale (3) |
13) |
Numero totale di confezioni di cibo distribuite finanziate dal PO in misura parziale o totale (4) |
Indicatori di risultato per gli aiuti alimentari distribuiti (5)
14) |
Numero totale di persone che ricevono aiuti alimentari:
|
Indicatori di output per l'assistenza materiale di base fornita
15) |
Valore monetario totale dei beni distribuiti:
|
16) |
Elenco delle categorie più importanti di beni distribuiti ai bambini (6)
|
17) |
Elenco delle categorie più importanti di beni distribuiti alle persone senza fissa dimora (6)
|
18) |
Elenco delle categorie più importanti di beni distribuiti ad altri gruppi destinatari (6)
|
Indicatori di risultato per l'assistenza materiale di base fornita (5)
19) |
Numero totale di persone che ricevono assistenza materiale di base:
|
INDICATORI COMUNI PER IL PO II
Indicatori di output per l'assistenza a favore dell'inclusione sociale
20) |
Numero totale di persone che ricevono assistenza a favore dell'inclusione sociale:
|
Questi dati relativi al PO II sono dati personali conformemente all'articolo 7 della direttiva 95/46/CE. Il loro trattamento è necessario per il rispetto dell'obbligo legale al quale il responsabile del trattamento è soggetto [articolo 7, lettera c), della direttiva 95/46/CE]. Per la definizione di responsabile del trattamento, si veda l'articolo 2 della direttiva 95/46/CE.
(1) Gli indicatori da 4) a 11) comprendono qualsiasi forma di tali prodotti, per esempio prodotti alimentari freschi, in scatola e congelati, e devono essere espressi in tonnellate.
(2) I valori per questo indicatore sono stabiliti per mezzo di una stima informata delle organizzazioni partner.
(3) La definizione di ciò che si debba intendere come un pasto può essere fornita a livello dell'organizzazione partner/dell'autorità operativa/di gestione. I valori per questo indicatore sono stabiliti da una valutazione effettuata dalle organizzazioni partner.
(4) La definizione di ciò che si debba intendere come confezione di cibo può essere fornita a livello dell'organizzazione partner/dell'autorità operativa/di gestione. Non è necessario che le confezioni siano standardizzate in termini di dimensioni e contenuto. I valori per questo indicatore sono stabiliti da una valutazione effettuata dalle organizzazioni partner.
(5) I valori per questo indicatore sono stabiliti per mezzo di una stima informata delle organizzazioni partner. Non è previsto né richiesto che siano basati su informazioni fornite dai destinatari finali.
(6) L'elenco comprende tutte le categorie pertinenti riguardanti almeno il 75 % dei beni distribuiti.
25.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 337/51 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1256/2014 DELLA COMMISSIONE
del 21 novembre 2014
recante divieto di pesca delle razze nelle acque dell'Unione delle zone IIa e IV per le navi battenti bandiera dei Paesi Bassi
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2014. |
(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2014. |
(3) |
È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2014 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2014
Per la Commissione,
a nome del presidente
Lowri EVANS
Direttrice generale degli Affari marittimi e della pesca
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio, del 20 gennaio 2014, che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2014, pag. 1).
ALLEGATO
N. |
74/TQ43 |
Stato membro |
Paesi Bassi |
Stock |
SRX/2AC4-C |
Specie |
Razze (Rajiformes) |
Zona |
Acque dell'Unione delle zone IIa e IV |
Data di chiusura |
10.11.2014 |
25.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 337/53 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1257/2014 DELLA COMMISSIONE
del 24 novembre 2014
che modifica il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai concimi al fine di adeguarne gli allegati I e IV
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi (1), in particolare l'articolo 31, paragrafi 1 e 3,
considerando quanto segue:
(1) |
I sali grezzi di potassio sono materiali ottenuti da risorse naturali mediante estrazione. Per tali prodotti naturali i titoli minimi in elementi nutritivi di cui all'allegato I, tabella A.3, punto 1, del regolamento (CE) n. 2003/2003 sono stati stabiliti sulla base delle buone pratiche industriali. Tuttavia, quando il tenore di potassio nel minerale è naturalmente in calo, i produttori incontrano difficoltà sempre maggiori a rispettare i valori minimi attuali, cosa che mette a rischio la fornitura continuativa di concimi ottenuti da sali grezzi di potassio agli agricoltori professionali. Pertanto, tali valori minimi devono essere leggermente ridotti modificando il punto 1 della tabella A.3 di detto allegato in modo da consentire ai produttori di continuare a commercializzare i loro prodotti come «concimi CE». Tale modifica tiene conto del fatto che anche i valori minimi modificati, leggermente inferiori, consentono una concimazione efficiente; pertanto essi possono essere considerati come un progresso tecnico ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2003/2003. |
(2) |
Il 3,4-dimetil-1H-pirazolo fosfato («DMPP») è un inibitore della nitrificazione che è adatto all'impiego con fertilizzanti azotati comuni (solidi o fluidi). Il DMPP riduce il rischio di perdite di azoto nel suolo e nell'atmosfera e quindi rafforza l'efficienza d'impiego dell'azoto. |
(3) |
La miscela di reazione N-butyl-thiophosphoric-triamide e N-propyl-thiophosphoric-triamide («NBPT/NPPT») è un inibitore dell'ureasi. L'NBPT/NPPT riduce il rischio di perdite di azoto sotto forma di emissioni di ammoniaca dopo l'applicazione di concimi contenenti urea e quindi rafforza l'efficienza d'impiego dell'azoto. |
(4) |
Al fine di rendere il DMPP e l'NBPT/NPPT più ampiamente disponibili agli agricoltori in tutta l'Unione, è opportuno aggiungere tali sostanze agli elenchi di inibitori della nitrificazione e dell'ureasi autorizzati di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003, conformemente all'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2003/2003. |
(5) |
I concimi semplici solidi o fluidi a base di urea formaldeide, nonché i concimi solidi NPK, NP e NK contenenti urea formaldeide sono elencati come tipi di concime nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003. Sebbene i condensati di urea formaldeide siano stabili in soluzione e in sospensione, i concimi fluidi NPK, NP e NK contenenti urea formaldeide non sono ancora elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003 come tipo di prodotto individuale. Poiché vi è un interesse crescente nella commercializzazione dei concimi fluidi NPK, NP e NK contenenti una quantità determinata di urea formaldeide come fonte di azoto, è opportuno autorizzare l'uso di urea formaldeide nella preparazione dei concimi fluidi NPK, NP e NK. Di conseguenza occorre inserire nell'allegato I, tabella C.2, di detto regolamento sei nuove denominazioni del tipo. |
(6) |
Oltre a includere il DMPP e l'NBPT/NPPT nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003, è opportuno aggiungere all'allegato IV del suddetto regolamento i metodi di analisi da applicare ai fini del controllo ufficiale di tali concimi. |
(7) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2003/2003. |
(8) |
Al fine di garantire che il metodo di analisi dell'NBPT/NPPT, attualmente in fase di convalida, sia pubblicato dal comitato europeo per la normalizzazione prima dell'aggiunta dell'NBPT/NPPT all'allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003 e del relativo nuovo metodo di analisi all'allegato IV, è opportuno posticipare l'entrata in vigore di tali modifiche. |
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 32 del regolamento (CE) n. 2003/2003, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche
Il regolamento (CE) n. 2003/2003 è così modificato:
1) |
l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento, |
2) |
l'allegato IV è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento. |
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
L'allegato I, punto 4), e l'allegato II, punto 2), si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2016.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2014
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 304 del 21.11.2003, pag. 1.
ALLEGATO I
L'allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003 è così modificato:
1) |
nella tabella A.3, la voce 1 è sostituita dalla seguente:
|
2) |
la tabella C.2 è così modificata:
|
3) |
nella tabella F.1 è aggiunta la seguente voce 4:
|
4) |
nella tabella F.2 è aggiunta la seguente voce 3:
|
(1) Tolleranza per la parte di N-propyl- thiosphosphoric- triamide (NPPT): 20 %.»
ALLEGATO II
Nell'allegato IV, parte B, del regolamento (CE) n. 2003/2003 sono aggiunti i metodi seguenti:
«Metodo 12.6
Determinazione di DMPP
EN 16328: Concimi — Determinazione del 3,4-dimetil-1H-pirazolo fosfato (DMPP) — Determinazione mediante cromatografia liquida ad alta risoluzione (HPLC)
Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio.
Metodo 12.7
Determinazione di NBPT/NPPT
EN 16651: Concimi — Determinazione di N-(n-Butyl)thiophosphoric acid triamide (NBPT) e di N-(n-Propyl)thiophosphoric acid triamide (NPPT) — Determinazione mediante cromatografia liquida ad alta risoluzione (HPLC)
Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio.»
25.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 337/66 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1258/2014 DELLA COMMISSIONE
del 24 novembre 2014
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2014
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
AL |
66,6 |
IL |
45,2 |
|
MA |
77,1 |
|
ZZ |
63,0 |
|
0707 00 05 |
AL |
91,9 |
JO |
203,0 |
|
TR |
135,5 |
|
ZZ |
143,5 |
|
0709 93 10 |
MA |
35,1 |
TR |
125,7 |
|
ZZ |
80,4 |
|
0805 20 10 |
MA |
76,2 |
ZZ |
76,2 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
CN |
59,1 |
PE |
74,4 |
|
TR |
72,6 |
|
ZZ |
68,7 |
|
0805 50 10 |
TR |
77,9 |
ZZ |
77,9 |
|
0808 10 80 |
AU |
203,7 |
BR |
51,7 |
|
CA |
133,4 |
|
CL |
82,8 |
|
NZ |
96,9 |
|
US |
93,2 |
|
ZA |
147,3 |
|
ZZ |
115,6 |
|
0808 30 90 |
CN |
82,7 |
US |
201,1 |
|
ZZ |
141,9 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».