ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 330

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

57° anno
15 novembre 2014


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni ( 1 )

1

 

 

II   Atti non legislativi

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

 

2014/793/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 7 novembre 2014, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica francese che prevede l'applicazione, con riguardo alla collettività di Saint-Barthélemy, della legislazione dell'Unione sulla tassazione del risparmio e sulla cooperazione amministrativa nel settore della fiscalità

10

 

 

Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica francese che prevede l'applicazione, con riguardo alla collettività di Saint-Barthélemy, della legislazione dell'Unione sulla tassazione del risparmio e sulla cooperazione amministrativa nel settore della fiscalità

12

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 1221/2014 del Consiglio, del 10 novembre 2014, che stabilisce, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e che modifica i regolamenti (UE) n. 43/2014 e (UE) n. 1180/2013

16

 

*

Regolamento delegato (UE) n. 1222/2014 della Commissione, dell'8 ottobre 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per precisare la metodologia per l'individuazione degli enti a rilevanza sistemica a livello globale e per la definizione delle sottocategorie di enti a rilevanza sistemica a livello globale ( 1 )

27

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1223/2014 della Commissione, del 14 novembre 2014, che modifica il regolamento (CEE) n. 2454/93 per quanto riguarda la procedura semplificata di appuramento del regime di perfezionamento attivo ( 1 )

37

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1224/2014 della Commissione, del 14 novembre 2014, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

38

 

 

DECISIONI

 

 

2014/794/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 7 novembre 2014, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nell'ambito del comitato per la cooperazione culturale istituito dal protocollo sulla cooperazione culturale dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri da una parte, e la Repubblica di Corea dall'altra, per quanto riguarda la compilazione di un elenco di quindici arbitri

40

 

 

2014/795/UE

 

*

Decisione di esecuzione del Consiglio, del 7 novembre 2014, che proroga l'applicazione della decisione di esecuzione 2011/335/UE che autorizza la Repubblica di Lituania ad applicare una misura di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

44

 

 

2014/796/UE

 

*

Decisione di esecuzione del Consiglio, del 7 novembre 2014, che autorizza la Repubblica di Lettonia ad applicare una misura di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

46

 

 

2014/797/UE

 

*

Decisione di esecuzione del Consiglio, del 7 novembre 2014, che autorizza la Repubblica di Estonia ad applicare una misura di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

48

 

 

2014/798/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 13 novembre 2014, che modifica l'allegato F della direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto riguarda il formato dei modelli di certificati sanitari per gli scambi all'interno dell'Unione di animali delle specie bovina e suina e le ulteriori condizioni di polizia sanitaria relative alla presenza di Trichine per gli scambi all'interno dell'Unione di suini domestici [notificata con il numero C(2014) 8336]  ( 1 )

50

 

 

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

 

 

2014/799/UE

 

*

Decisione n. 4/2014 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE, del 23 ottobre 2014, relativa al mandato da conferire al consiglio di amministrazione del centro per lo sviluppo delle imprese (CSI)

61

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

DIRETTIVE

15.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 330/1


DIRETTIVA 2014/95/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 22 ottobre 2014

recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 50, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Nella sua comunicazione intitolata «L'Atto per il mercato unico. Dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia. — “Insieme per una nuova crescita”», adottata il 13 aprile 2011, la Commissione ha sottolineato la necessità di portare la trasparenza delle informazioni sociali e ambientali fornite dalle imprese di tutti i settori a un livello elevato comparabile in tutti gli Stati membri. Tale approccio è pienamente in linea con la facoltà degli Stati membri di richiedere, ove opportuno, un ulteriore miglioramento della trasparenza delle informazioni di carattere non finanziario fornite dalle imprese, il che rappresenta per sua stessa natura uno sforzo continuo.

(2)

La necessità di migliorare la comunicazione delle informazioni sociali e ambientali da parte delle imprese mediante la presentazione di una proposta legislativa in materia è stata ribadita nella comunicazione della Commissione intitolata «Strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-14 in materia di responsabilità sociale delle imprese», adottata il 25 ottobre 2011.

(3)

Nelle risoluzioni del 6 febbraio 2013 sulla «Responsabilità sociale delle imprese: comportamento commerciale trasparente e responsabile e crescita sostenibile» e sulla «Responsabilità sociale delle imprese: promuovere gli interessi della società e un cammino verso una ripresa sostenibile e inclusiva» il Parlamento europeo ha riconosciuto l'importanza della comunicazione, da parte delle imprese, di informazioni sulla sostenibilità, riguardanti ad esempio i fattori sociali e ambientali, al fine di individuare i rischi per la sostenibilità e accrescere la fiducia degli investitori e dei consumatori. In effetti, la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario è fondamentale per gestire la transizione verso un'economia globale sostenibile coniugando redditività a lungo termine, giustizia sociale e protezione dell'ambiente. In tale contesto, la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario contribuisce a misurare, monitorare e gestire i risultati delle imprese e il relativo impatto sulla società. Il Parlamento europeo ha pertanto invitato la Commissione a presentare una proposta legislativa sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario da parte delle imprese, che preveda un'elevata flessibilità di azione al fine di tenere conto della natura multidimensionale della responsabilità sociale delle imprese (RSI) e della diversità delle politiche in materia di RSI applicate dalle imprese, garantendo nel contempo un livello sufficiente di comparabilità per rispondere alle esigenze degli investitori e di altri portatori di interesse, nonché alla necessità di assicurare ai consumatori un facile accesso alle informazioni relative all'impatto delle imprese sulla società.

(4)

Il coordinamento delle disposizioni nazionali in materia di divulgazione delle informazioni di carattere non finanziario da parte di talune imprese di grandi dimensioni è importante per gli interessi delle imprese, degli azionisti e di altri portatori di interesse. Il coordinamento su questi aspetti è necessario perché la maggior parte di tali imprese opera in più di uno Stato membro.

(5)

È altresì necessario fissare obblighi giuridici minimi per quanto riguarda la portata delle informazioni che le imprese di tutta l'Unione dovrebbero mettere a disposizione del pubblico e delle autorità. Le imprese soggette alla presente direttiva dovrebbero fornire un quadro completo e fedele delle loro politiche, dei loro risultati e dei rischi a cui sono esposte.

(6)

Per migliorare l'uniformità e la comparabilità delle informazioni di carattere non finanziario comunicate nell'Unione, è opportuno che talune imprese di grandi dimensioni siano tenute a elaborare una dichiarazione di carattere non finanziario contenente almeno le informazioni sociali e ambientali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva. La dichiarazione dovrebbe comprendere la descrizione delle politiche applicate in materia, dei risultati conseguiti e dei rischi connessi e dovrebbe essere inclusa nella relazione sulla gestione dell'impresa interessata. La dichiarazione di carattere non finanziario dovrebbe altresì contenere informazioni sulle procedure in materia di dovuta diligenza applicate dall'impresa, tra l'altro per quanto riguarda le catene di fornitura e subappalto delle imprese, ove opportuno e proporzionato, onde individuare, prevenire e attenuare le ripercussioni negative esistenti e potenziali. Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di esentare dall'obbligo di elaborare una dichiarazione di carattere non finanziario le imprese che sono soggette alla presente direttiva che presentano, per il medesimo esercizio, una relazione distinta avente lo stesso contenuto.

(7)

Nel caso in cui le imprese siano tenute a elaborare una dichiarazione di carattere non finanziario, tale dichiarazione dovrebbe contenere, per quanto concerne gli aspetti ambientali, informazioni dettagliate riguardanti l'impatto attuale e prevedibile delle attività dell'impresa sull'ambiente nonché, ove opportuno, sulla salute e la sicurezza, l'utilizzo delle risorse energetiche rinnovabili e/o non rinnovabili, le emissioni di gas a effetto serra, l'impiego di risorse idriche e l'inquinamento atmosferico. Per quanto concerne gli aspetti sociali e attinenti al personale, le informazioni fornite nella dichiarazione possono riguardare le azioni intraprese per garantire l'uguaglianza di genere, l'attuazione delle convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro, le condizioni lavorative, il dialogo sociale, il rispetto del diritto dei lavoratori di essere informati e consultati, il rispetto dei diritti sindacali, la salute e la sicurezza sul lavoro e il dialogo con le comunità locali, e/o le azioni intraprese per garantire la tutela e lo sviluppo di tali comunità. Per quanto concerne i diritti umani e la lotta contro la corruzione attiva e passiva, la dichiarazione di carattere non finanziario può includere informazioni sulla prevenzione delle violazioni dei diritti umani e/o sugli strumenti esistenti per combattere la corruzione attiva e passiva.

(8)

Le imprese che sono soggette alla presente direttiva dovrebbero fornire informazioni adeguate sugli aspetti per cui appare più probabile che si realizzino i principali rischi di gravi ripercussioni, come pure sui rischi già concretizzati. La gravità delle ripercussioni dovrebbe essere valutata sulla base della loro portata e incidenza. Il rischio di ripercussioni negative può derivare dalle attività proprie dell'impresa o essere connesso alle sue operazioni nonché, ove opportuno e proporzionato, ai suoi prodotti, ai suoi servizi o ai suoi rapporti commerciali, incluse le catene di fornitura e subappalto. Tale requisito non dovrebbe imporre alle piccole e medie imprese indebiti oneri amministrativi supplementari.

(9)

Nel fornire tali informazioni, le imprese che sono soggette alla presente direttiva possono basarsi su standard nazionali, su standard unionali, quale il sistema di ecogestione e audit (EMAS), o su standard internazionali, quali il Patto mondiale (Global Compact) delle Nazioni Unite, i principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite (Guiding Principles on Business and Human Rights) in attuazione del quadro di riferimento «Proteggere, Rispettare e Rimediare» («Protect, Respect and Remedy» Framework), gli orientamenti dell'OCSE per le imprese multinazionali, la norma ISO 26000 dell'Organizzazione internazionale per la normazione, la dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'Organizzazione internazionale del lavoro, la Global Reporting Initiative o altri standard internazionali riconosciuti.

(10)

Gli Stati membri dovrebbero assicurare l'esistenza di strumenti efficaci e adeguati atti a garantire la comunicazione delle informazioni di carattere non finanziario da parte delle imprese, in conformità della presente direttiva. A tal fine, Gli Stati membri dovrebbero assicurare che siano poste in essere procedure nazionali efficaci per far rispettare gli obblighi stabiliti dalla presente direttiva e che tali procedure siano accessibili a tutte le persone fisiche e giuridiche che, in conformità del diritto nazionale, abbiano un interesse legittimo a garantire il rispetto delle disposizioni della presente direttiva.

(11)

Il paragrafo 47 del documento finale della conferenza delle Nazioni Unite RIO+20, intitolato «The Future We Want», riconosce l'importanza dell'informativa sulla sostenibilità delle imprese e incoraggia le imprese, se del caso, a valutare la possibilità di inserire nell'informativa aziendale informazioni sulla sostenibilità. Inoltre incoraggia le imprese, i governi interessati e i portatori di interesse a sviluppare, se del caso con il sostegno del sistema delle Nazioni Unite, modelli di migliori prassi e a promuovere le azioni intese a integrare informazioni di carattere finanziario e non finanziario, tenendo conto dell'esperienza acquisita nell'applicazione degli standard esistenti.

(12)

L'accesso degli investitori alle informazioni di carattere non finanziario è un passo verso il conseguimento dell'obiettivo di creare entro il 2020 incentivi di mercato e incentivi politici che ricompensino gli investimenti in efficienza realizzati dalle imprese nel quadro della tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse.

(13)

Nelle sue conclusioni del 24 e 25 marzo 2011 il Consiglio europeo ha chiesto di ridurre, a livello sia europeo che nazionale, l'onere regolamentare complessivo che grava in particolare sulle piccole e medie imprese (PMI) e ha proposto misure per aumentare la produttività, mentre la strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva mira a migliorare il clima imprenditoriale per le PMI e a promuoverne l'internazionalizzazione. Di conseguenza, secondo il principio «pensare anzitutto in piccolo», è opportuno che i nuovi obblighi di informativa si applichino soltanto a talune imprese e a taluni gruppi di grandi dimensioni.

(14)

È opportuno definire la portata dell'obbligo di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario facendo riferimento al numero medio di dipendenti, al totale di bilancio e al fatturato netto. Le PMI dovrebbero essere esonerate da obblighi supplementari e l'obbligo di pubblicare la dichiarazione di carattere non finanziario dovrebbe essere imposto soltanto alle imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico e agli enti di interesse pubblico che sono imprese madri di un gruppo di grandi dimensioni, in ciascun caso aventi in media più di 500 lavoratori, nel caso di un gruppo, da calcolarsi su base consolidata. Ciò non dovrebbe impedire agli Stati membri di chiedere la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario a imprese e gruppi diversi dalle imprese che sono soggette alla presente direttiva.

(15)

Molte delle imprese che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) appartengono a gruppi di imprese. È opportuno che la relazione consolidata sulla gestione sia redatta in modo tale che le informazioni relative al gruppo di imprese possano essere trasmesse alle imprese del gruppo e ai terzi. È pertanto opportuno coordinare il diritto nazionale che disciplina la redazione della relazione consolidata sulla gestione per conseguire gli obiettivi di comparabilità e di uniformità delle informazioni che le imprese dovrebbero pubblicare nell'Unione.

(16)

I revisori legali e le imprese di revisione contabile dovrebbero limitarsi a controllare l'avvenuta presentazione della dichiarazione di carattere non finanziario o della relazione distinta. Gli Stati membri dovrebbero inoltre avere la facoltà di chiedere la verifica delle informazioni incluse nella dichiarazione di carattere non finanziario o nella relazione distinta da parte di un fornitore indipendente di servizi di verifica.

(17)

Nell'ottica di agevolare la comunicazione delle informazioni di carattere non finanziario da parte delle imprese, la Commissione dovrebbe elaborare orientamenti non vincolanti, che includano indicatori fondamentali di prestazione non finanziari generali e settoriali. È opportuno che la Commissione tenga conto delle migliori prassi esistenti, degli sviluppi internazionali e dei risultati delle pertinenti iniziative dell'Unione. La Commissione dovrebbe svolgere adeguate consultazioni, anche a livello di portatori di interesse. Per quanto concerne gli aspetti ambientali, la Commissione dovrebbe considerare come minimo l'utilizzo del territorio, l'impiego delle risorse idriche, le emissioni di gas a effetto serra e l'uso di materiali.

(18)

La diversità di competenze e di punti di vista dei membri degli organi di amministrazione, gestione e sorveglianza delle imprese favorisce una buona comprensione dell'organizzazione della società interessata e delle sue attività. Consente ai membri di detti organi di contestare in modo costruttivo le decisioni adottate dalla dirigenza e di essere più aperti alle idee innovative, lottando così contro l'omologazione delle opinioni dei membri, il cosiddetto fenomeno del «pensiero di gruppo». Contribuisce in tal modo all'efficace sorveglianza della dirigenza e a una governance efficiente dell'impresa. È pertanto importante per accrescere la trasparenza sulla politica in materia di diversità applicata. Consentirebbe di informare il mercato sulle pratiche di governo societario e pertanto contribuirebbe a creare una pressione indiretta sulle imprese per spingerle a diversificare la composizione del proprio consiglio.

(19)

L'obbligo di comunicare la politica in materia di diversità riguardo alla composizione degli organi di amministrazione, gestione e sorveglianza in riferimento ad aspetti quali, ad esempio, l'età, il sesso o il percorso formativo e professionale si dovrebbe applicare soltanto a talune imprese di grandi dimensioni. È opportuno che la comunicazione della politica in materia di diversità sia inclusa nella dichiarazione sul governo societario di cui all'articolo 20 della direttiva 2013/34/UE. Qualora non sia applicata alcuna politica in materia di diversità non dovrebbe esservi l'obbligo di istituirne una, ma in tal caso la dichiarazione sul governo societario dovrebbe includere una spiegazione chiara dei motivi alla base di questa scelta.

(20)

Per migliorare la trasparenza nella comunicazione delle informazioni di carattere finanziario, sono state intraprese iniziative a livello di Unione, tra cui l'informativa paese per paese in diversi settori, nonché i riferimenti fatti dal Consiglio europeo nelle sue conclusioni del 22 maggio 2013 e del 19 e 20 dicembre 2013 all'informativa paese per paese da parte delle imprese e dei gruppi di grandi dimensioni, disposizioni simili contenute nella direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), e sono altresì stati profusi sforzi a livello internazionale. Nel contesto del G8 e del G20, l'OCSE è stato invitato a elaborare un modello standard di comunicazione perché le imprese multinazionali comunichino alle autorità fiscali in quali paesi del mondo generano utili e versano le imposte. Questi sviluppi integrano le proposte di cui alla presente direttiva e rappresentano misure adeguate ai rispettivi obiettivi.

(21)

Poiché l'obiettivo della presente direttiva, ossia accrescere la pertinenza, l'uniformità e la comparabilità delle informazioni comunicate da talune imprese e taluni gruppi di grandi dimensioni in tutta l'Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(22)

La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare la libertà di impresa, il rispetto della vita privata e la protezione dei dati di carattere personale. La presente direttiva deve essere attuata conformemente a tali diritti e a tali principi.

(23)

È pertanto opportuno modificare conformemente la direttiva 2013/34/UE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 2013/34/UE

La direttiva 2013/34/UE è così modificata:

1)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 19 bis

Dichiarazione di carattere non finanziario

1.   Le imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico e che, alla data di chiusura del bilancio, presentano un numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari a 500 includono nella relazione sulla gestione una dichiarazione di carattere non finanziario contenente almeno informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva in misura necessaria alla comprensione dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati, della sua situazione e dell'impatto della sua attività, tra cui:

a)

una breve descrizione del modello aziendale dell'impresa;

b)

una descrizione delle politiche applicate dall'impresa in merito ai predetti aspetti, comprese le procedure di dovuta diligenza applicate;

c)

il risultato di tali politiche;

d)

i principali rischi connessi a tali aspetti legati alle attività dell'impresa anche in riferimento, ove opportuno e proporzionato, ai suoi rapporti, prodotti e servizi commerciali che possono avere ripercussioni negative in tali ambiti, nonché le relative modalità di gestione adottate dall'impresa;

e)

gli indicatori fondamentali di prestazione di carattere non finanziario pertinenti per l'attività specifica dell'impresa.

Per le imprese che non applicano politiche in relazione a uno o più dei predetti aspetti, la dichiarazione di carattere non finanziario fornisce una spiegazione chiara e articolata del perché di questa scelta.

La dichiarazione di carattere non finanziario di cui al primo comma contiene inoltre, ove opportuno, riferimenti agli importi registrati nei bilanci d'esercizio annuali e ulteriori precisazioni in merito.

Gli Stati membri possono consentire l'omissione di informazioni concernenti gli sviluppi imminenti o le questioni oggetto di negoziazione in casi eccezionali in cui, secondo il parere debitamente giustificato dei membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo che operano nell'ambito delle competenze a essi attribuite dal diritto nazionale e ne sono collettivamente responsabili, la divulgazione di tali informazioni potrebbe compromettere gravemente la posizione commerciale dell'impresa, purché tale omissione non pregiudichi la comprensione corretta ed equilibrata dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati e della sua situazione nonché dell'impatto della sua attività.

Nel richiedere la divulgazione delle informazioni di cui al primo comma, gli Stati membri provvedono affinché le imprese possano basarsi su standard nazionali, unionali o internazionali, specificando lo standard seguito.

2.   Si considera che le imprese che rispettano l'obbligo di cui al paragrafo 1 abbiano adempiuto il loro obbligo per quanto concerne l'analisi delle informazioni di carattere non finanziario di cui all'articolo 19, paragrafo 1, terzo comma.

3.   Un'impresa che è impresa figlia è esentata dall'obbligo di cui al paragrafo 1, se tale impresa e le sue imprese figlie sono incluse nella relazione consolidata sulla gestione o nella relazione distinta di un'altra impresa e se tali relazioni sono state redatte ai sensi dell'articolo 29 e del presente articolo.

4.   Per quanto riguarda le imprese che redigono una relazione distinta per il medesimo esercizio, a prescindere se sulla base di standard nazionali, unionali o internazionali o meno e contenente le informazioni figuranti nella dichiarazione di carattere non finanziario di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono esentare tali imprese dall'obbligo di preparare la dichiarazione di carattere non finanziario stabilito al paragrafo 1, purché la predetta relazione distinta:

a)

sia pubblicata unitamente alla relazione sulla gestione, ai sensi dell'articolo 30; oppure

b)

sia messa a disposizione del pubblico entro un termine ragionevole, non superiore ai sei mesi successivi alla data del bilancio, nel sito web dell'impresa e sia menzionato nella relazione sulla gestione.

Il paragrafo 2 si applica, mutatis mutandis, alle imprese che redigono una relazione distinta di cui al primo comma del presente paragrafo.

5.   Gli Stati membri provvedono affinché i revisori legali o le imprese di revisione contabile controllino l'avvenuta presentazione della dichiarazione di carattere non finanziario di cui al paragrafo 1 o della relazione distinta di cui al paragrafo 4.

6.   Gli Stati membri possono richiedere che le informazioni figuranti nella dichiarazione di carattere non finanziario di cui al paragrafo 1 o nella relazione distinta di cui al paragrafo 4 siano verificate da un fornitore indipendente di servizi di verifica.»

;

2)

l'articolo 20 è così modificato:

a)

al paragrafo 1 è aggiunta la lettera seguente:

«g)

una descrizione della politica in materia di diversità applicata in relazione alla composizione degli organi di amministrazione, gestione e controllo dall'impresa relativamente ad aspetti quali, ad esempio, l'età, il sesso, o il percorso formativo e professionale, gli obiettivi di tale politica sulla diversità, le modalità di attuazione e i risultati nel periodo di riferimento. Se non è applicata alcuna politica di questo tipo, la dichiarazione contiene una spiegazione del perché di questa scelta.»

;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   I revisori legali o l'impresa di revisione contabile esprimono il proprio giudizio a norma dell'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, riguardo alle informazioni approntate in conformità del paragrafo 1, lettere c) e d), e verificano che siano state fornite le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b), e), f) e g), del presente articolo.»

;

c)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Gli Stati membri possono esentare le imprese di cui al paragrafo 1 che hanno emesso soltanto valori mobiliari diversi da azioni ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 14, della direttiva 2004/39/CE, dall'applicazione del paragrafo 1, lettere a), b), e), f) e g), del presente articolo, salvo che tali imprese abbiano emesso azioni che sono negoziate in un sistema multilaterale di negoziazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 15, della direttiva 2004/39/CE.»

;

d)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«5.   In deroga all'articolo 40, il paragrafo 1, lettera g), non si applica alle piccole e medie imprese.»

;

3)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 29 bis

Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario

1.   Gli enti di interesse pubblico che sono imprese madri di un gruppo di grandi dimensioni e che, alla data di chiusura del bilancio, presentano, su base consolidata, un numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari a 500 includono nella relazione consolidata sulla gestione una dichiarazione consolidata di carattere non finanziario contenente almeno informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva in misura necessaria alla comprensione dell'andamento del gruppo, dei suoi risultati, della sua situazione e dell'impatto della sua attività, tra cui:

a)

una breve descrizione del modello aziendale del gruppo;

b)

una descrizione delle politiche applicate dal gruppo in merito ai predetti aspetti, comprese le procedure di dovuta diligenza applicate;

c)

il risultato di tali politiche;

d)

i principali rischi connessi a tali aspetti legati alle attività del gruppo anche in riferimento, ove opportuno e proporzionato, ai suoi rapporti, prodotti e servizi commerciali che possono avere ripercussioni negative in tali ambiti, nonché le relative modalità di gestione adottate dal gruppo;

e)

gli indicatori fondamentali di prestazione di carattere non finanziario pertinenti per l'attività specifica del gruppo.

Ove il gruppo non applichi politiche in relazione a uno o più dei predetti aspetti, la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario fornisce una spiegazione chiara e articolata del perché di questa scelta.

La dichiarazione consolidata di carattere non finanziario di cui al primo comma contiene inoltre, ove opportuno, riferimenti agli importi registrati nei bilanci d'esercizio consolidati e ulteriori precisazioni in merito.

Gli Stati membri possono consentire l'omissione di informazioni concernenti gli sviluppi imminenti o le questioni oggetto di negoziazione in casi eccezionali in cui, secondo il parere debitamente giustificato dei membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo che operano nell'ambito delle competenze a essi attribuite dal diritto nazionale e sono collettivamente responsabili di tale parere, la divulgazione di tali informazioni potrebbe compromettere gravemente la posizione commerciale del gruppo, purché tale omissione non pregiudichi la comprensione corretta ed equilibrata dell'andamento del gruppo, dei suoi risultati e della sua situazione, e dell'impatto della sua attività.

Nel richiedere la divulgazione delle informazioni di cui al primo comma, gli Stati membri provvedono affinché le imprese madri possano basarsi su standard nazionali, unionali o internazionali, e in tal caso, le imprese madri specificano lo standard seguito.

2.   Si considera che un'impresa madre che rispetta l'obbligo di cui al paragrafo 1 abbia adempiuto il suo obbligo per quanto concerne l'analisi delle informazioni di carattere non finanziario di cui all'articolo 19, paragrafo 1, terzo comma, e all'articolo 29.

3.   L'impresa madre che è anche impresa figlia è esentata dall'obbligo di cui al paragrafo 1, se tale impresa madre esentata e le sue imprese figlie sono incluse nella relazione consolidata sulla gestione o nella relazione distinta di un'altra impresa e se tali relazioni sono state redatte ai sensi dell'articolo 29 e del presente articolo.

4.   Per quanto riguarda le imprese madri che redigono una relazione distinta per il medesimo esercizio e concernente l'intero gruppo, a prescindere se sulla base di standard nazionali, unionali o internazionali o meno e contenente le informazioni figuranti nella dichiarazione consolidata di carattere non finanziario di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono esentare tali imprese madri dall'obbligo di preparare la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario di cui al paragrafo 1, purché la predetta relazione distinta:

a)

sia pubblicata unitamente alla relazione consolidata sulla gestione ai sensi dell'articolo 30; oppure

b)

sia messa a disposizione del pubblico entro un termine ragionevole, non superiore ai sei mesi successivi alla data del bilancio, nel sito web dell'impresa madre e sia menzionato nella relazione consolidata sulla gestione.

Il paragrafo 2 si applica, mutatis mutandis, alle imprese che redigono una relazione distinta di cui al primo comma del presente paragrafo.

5.   Gli Stati membri provvedono affinché i revisori legali o le imprese di revisione contabile controllino l'avvenuta presentazione della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario di cui al paragrafo 1 o della relazione distinta di cui al paragrafo 4.

6.   Gli Stati membri possono richiedere che le informazioni figuranti nella dichiarazione consolidata di carattere non finanziario di cui al paragrafo 1 o nella relazione distinta di cui al paragrafo 4 siano verificate da un fornitore indipendente di servizi di verifica.»

;

4)

all'articolo 33, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri assicurano che incomba collettivamente ai membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo di un'impresa, che operano nell'ambito delle competenze a essi attribuite dal diritto nazionale, la responsabilità di garantire che:

a)

i bilanci di esercizio, la relazione sulla gestione, la dichiarazione sul governo societario ove fornita separatamente e la relazione di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 4; nonché

b)

i bilanci consolidati, le relazioni consolidate sulla gestione, la dichiarazione consolidata sul governo societario ove fornita separatamente e la relazione di cui all'articolo 29 bis, paragrafo 4,

siano redatti e pubblicati in osservanza degli obblighi previsti dalla presente direttiva e, se del caso, dei principi contabili internazionali adottati a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002.»

;

5)

all'articolo 34 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   Il presente articolo non si applica alla dichiarazione di carattere non finanziario di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 1, e alla dichiarazione consolidata di carattere non finanziario di cui all'articolo 29 bis, paragrafo 1, né alle relazioni distinte di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 4, e all'articolo 29 bis, paragrafo 4.»

;

6)

all'articolo 48, prima dell'ultimo comma è inserito il comma seguente:

«La relazione esamina inoltre, tenendo conto degli sviluppi in seno all'OCSE e dell'esito delle iniziative europee correlate, la possibilità di introdurre l'obbligo per le imprese di grandi dimensioni di pubblicare su base annuale una relazione paese per paese, per ciascuno Stato membro e ciascun paese terzo in cui operano, che contenga come minimo informazioni in merito agli utili realizzati, alle imposte pagate sugli utili e alle sovvenzioni pubbliche ricevute.»

Articolo 2

Orientamenti in materia di comunicazione

La Commissione elabora orientamenti non vincolanti sulla metodologia di comunicazione delle informazioni di carattere non finanziario, compresi gli indicatori fondamentali di prestazione generali e settoriali, al fine di agevolare la divulgazione pertinente, utile e comparabile di informazioni di carattere non finanziario da parte delle imprese. Nell'elaborazione di tali orientamenti, la Commissione consulta i portatori di interesse.

La Commissione pubblica gli orientamenti entro il 6 dicembre 2016.

Articolo 3

Revisione

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente direttiva che ne esamini, fra altri aspetti, l'ambito di applicazione, con particolare riferimento alle imprese di grandi dimensioni non quotate in borsa, l'efficacia e il livello di orientamenti e metodi forniti. Tale relazione è pubblicata entro il 6 dicembre 2018 ed è corredata, se del caso, di proposte legislative.

Articolo 4

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 6 dicembre 2016. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri dispongono che le disposizioni di cui al primo comma si applichino a tutte le imprese soggette all'ambito di applicazione dell'articolo 1 a decorrere dall'esercizio avente inizio il 1o gennaio 2017 o durante l'anno 2017.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 5

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 6

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 22 ottobre 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

B. DELLA VEDOVA


(1)  GU C 327 del 12.11.2013, pag. 47.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 29 settembre 2014.

(3)  Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

(4)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

15.11.2014   

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L 330/10


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 7 novembre 2014

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica francese che prevede l'applicazione, con riguardo alla collettività di Saint-Barthélemy, della legislazione dell'Unione sulla tassazione del risparmio e sulla cooperazione amministrativa nel settore della fiscalità

(2014/793/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 113 e 115, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera b), e paragrafo 8, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente alla decisione 2013/671/UE del Consiglio (1), l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica francese che prevede l'applicazione, con riguardo alla collettività di Saint-Barthélemy, della legislazione dell'Unione sulla tassazione del risparmio e sulla cooperazione amministrativa nel settore della fiscalità («accordo»), è stato firmato in data 17 febbraio 2014, con riserva della sua conclusione in una data successiva.

(2)

L'accordo mira a garantire che i meccanismi della direttiva 2011/16/UE del Consiglio (2) e della direttiva 2003/48/CE del Consiglio (3), finalizzati in particolare alla lotta alla frode e all'evasione fiscali transfrontaliere, continuino ad applicarsi con riguardo a Saint-Barthélemy nonostante il suo cambiamento di status.

(3)

È opportuno che l'accordo sia concluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica francese che prevede l'applicazione, con riguardo alla collettività di Saint-Barthélemy, della legislazione dell'Unione sulla tassazione del risparmio e sulla cooperazione amministrativa nel settore della fiscalità è approvato a nome dell'Unione.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 7 dell'accordo (4).

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore alla data dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2014

Per il Consiglio

Il presidente

P. C. PADOAN


(1)  Decisione 2013/671/UE del Consiglio, del 15 novembre 2013, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica francese che prevede l'applicazione, con riguardo alla collettività di Saint-Barthélemy, della legislazione dell'Unione sulla tassazione del risparmio e sulla cooperazione amministrativa nel settore della fiscalità (GU L 313 del 22.11.2013, pag. 1).

(2)  Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1).

(3)  Direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (GU L 157 del 26.6.2003, pag. 38).

(4)  La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


15.11.2014   

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L 330/12


ACCORDO

tra l'Unione europea e la Repubblica francese che prevede l'applicazione, con riguardo alla collettività di Saint-Barthélemy, della legislazione dell'Unione sulla tassazione del risparmio e sulla cooperazione amministrativa nel settore della fiscalità

L'UNIONE EUROPEA,

e

LA REPUBBLICA FRANCESE, per quanto riguarda la collettività di Saint-Barthélemy,

in appresso denominate «parti»,

considerando che:

(1)

La collettività di Saint-Barthélemy è parte integrante della Repubblica francese ma, in conformità alla decisione 2010/718/UE del Consiglio europeo (1) non fa più parte dell'Unione europea dal 1o gennaio 2012.

(2)

Per continuare a preservare gli interessi dell'Unione e, in particolare, a lottare contro la frode e l'evasione fiscali transfrontaliere è necessario provvedere affinché le disposizioni contenute nella legislazione dell'Unione europea sulla cooperazione amministrativa nel settore della fiscalità e sulla tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi continuino ad applicarsi con riguardo alla collettività di Saint-Barthélemy. Occorre inoltre assicurare che i testi che modificano tali disposizioni si applichino con riguardo alla collettività di Saint-Barthélemy,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Applicazione delle direttive 2011/16/UE e 2003/48/CE e degli atti correlati

1.   La Repubblica francese e gli altri Stati membri applicano, con riguardo alla collettività di Saint-Barthélemy, la direttiva 2011/16/UE (2) nonché le misure da essi adottate per il recepimento di tale direttiva.

2.   La Repubblica francese e gli altri Stati membri applicano, con riguardo alla collettività di Saint-Barthélemy, la direttiva 2003/48/CE del Consiglio (3) nonché le misure da essi adottate per il recepimento di tale direttiva.

3.   La Repubblica francese e gli altri Stati membri applicano, con riguardo alla collettività di Saint-Barthélemy, gli atti giuridici dell'Unione adottati, se del caso, sulla base delle direttive citate ai paragrafi 1 e 2.

4.   Le parti contraenti precisano che la Commissione europea ha, nei confronti della collettività di Saint-Barthélemy, gli stessi compiti previsti dalle direttive 2011/16/UE e 2003/48/CE e dagli altri atti giuridici correlati adottati dal Consiglio al fine di facilitare la cooperazione amministrativa fra le autorità competenti degli Stati membri.

Articolo 2

Versioni applicabili degli atti giuridici dell'Unione cui il presente accordo fa riferimento

Qualsiasi riferimento, nel presente accordo, alle direttive 2011/16/UE e 2003/48/CE nonché agli altri atti dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafi 3 e 4 del presente accordo, si intende fatto a tali direttive e atti nella versione in vigore al momento pertinente, se del caso modificati dagli atti modificativi successivi.

Articolo 3

Autorità competenti, uffici centrali di collegamento, servizi di collegamento e funzionari competenti

Le parti contraenti precisano che le autorità competenti designate a norma della direttiva 2003/48/CE nonché le autorità competenti, gli uffici centrali di collegamento, i servizi di collegamento e i funzionari competenti designati a norma della direttiva 2011/16/UE dagli Stati membri sono investiti delle stesse funzioni e competenze ai fini dell'applicazione delle disposizioni di tali direttive con riguardo alla collettività di Saint- Barthélemy, conformemente all'articolo 1 del presente accordo.

Articolo 4

Controllo

La Repubblica francese trasmette alla Commissione europea statistiche e informazioni sull'applicazione del presente accordo alla collettività di Saint-Barthélemy nella stessa misura, nelle medesime forme e con le medesime scadenze di quelle che devono essere trasmesse sul funzionamento delle direttive 2011/16/UE e 2003/48/CE con riguardo ai territori francesi cui tali direttive sono applicabili.

Articolo 5

Procedura amichevole tra le autorità competenti

1.   Se l'attuazione o l'interpretazione del presente accordo danno adito a difficoltà o suscitano dubbi tra l'autorità competente per la collettività di Saint-Barthélemy e una o più delle autorità competenti degli Stati membri, tali autorità si sforzano di risolvere la controversia in modo amichevole. Esse informano dei risultati di tale consultazione la Commissione europea, che ne informa a sua volta gli altri Stati membri.

2.   Per quanto riguarda le questioni di interpretazione, la Commissione europea può partecipare alle consultazioni su richiesta di una delle autorità competenti di cui al paragrafo 1.

Articolo 6

Risoluzione delle controversie tra le parti contraenti del presente accordo

1.   In caso di controversia tra le parti contraenti del presente accordo in merito alla sua interpretazione o applicazione, queste si riuniscono prima di adire la Corte di giustizia dell'Unione europea in conformità al paragrafo 2.

2.   La Corte di giustizia dell'Unione europea ha competenza esclusiva per la risoluzione delle controversie che possono sorgere tra le parti contraenti in merito alla applicazione o interpretazione del presente accordo. Essa è adita da una di tali parti.

Articolo 7

Entrata in vigore

Una parte contraente notifica all'altra parte l'espletamento delle procedure richieste per l'entrata in vigore del presente accordo. Il presente accordo prende effetto il giorno successivo a quello del ricevimento della seconda notifica.

Articolo 8

Durata e denuncia

Il presente accordo è concluso per un periodo di tempo indeterminato, con riserva della sua denuncia da parte di una parte contraente previo preavviso scritto all'altra parte contraente per via diplomatica. Il presente accordo cessa di produrre effetti dodici mesi dopo il ricevimento di un tale preavviso.

Articolo 9

Lingue

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, e ciascuna di queste versioni fa ugualmente fede.

Съставено в Брюксел на седемнадесети февруари две хиляди и четиринадесета година.

Hecho en Bruselas, el diecisiete de febrero de dos mil catorce.

V Bruselu dne sedmnáctého února dva tisíce čtrnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den syttende februar to tusind og fjorten.

Geschehen zu Brüssel am siebzehnten Februar zweitausendvierzehn.

Kahe tuhande neljateistkümnenda aasta veebruarikuu seitsmeteistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα εφτά Φεβρουαρίου δύο χιλιάδες δεκατέσσερα.

Done at Brussels on the seventeenth day of February in the year two thousand and fourteen.

Fait à Bruxelles, le dix-sept février deux mille quatorze.

Sastavljeno u Bruxellesu sedamnaestog veljače dvije tisuće četrnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì diciassette febbraio duemilaquattordici.

Briselē, divi tūkstoši četrpadsmitā gada septiņpadsmitajā februārī.

Priimta du tūkstančiai keturioliktų metų vasario septynioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennegyedik év február havának tizenhetedik napján.

Magħmul fi Brussell, fis-sbatax-il jum ta' Frar tas-sena elfejn u erbatax.

Gedaan te Brussel, de zeventiende februari tweeduizend veertien.

Sporządzono w Brukseli dnia siedemnastego lutego roku dwa tysiące czternastego.

Feito em Bruxelas, em dezassete de fevereiro de dois mil e catorze.

Întocmit la Bruxelles la șaptesprezece februarie două mii paisprezece.

V Bruseli sedemnásteho februára dvetisícštrnásť.

V Bruslju, dne sedemnajstega februarja leta dva tisoč štirinajst.

Tehty Brysselissä seitsemäntenätoista päivänä helmikuuta vuonna kaksituhattaneljätoista.

Som skedde i Bryssel den sjuttonde februari tjugohundrafjorton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За Френската република

Por la República Francesa

Za Francouzskou republiku

For Den Franske Republik

Für die Französische Republik

Prantsuse Vabariigi nimel

Για τη Γαλλική Δημοκρατία

For the French Republic

Pour la République française

Za Francusku Republiku

Per la Repubblica francese

Francijas Republikas vārdā –

Prancūzijos Respublikos vardu

A Francia Köztársaság részéről

Għar-Repubblika Franċiża

Voor de Franse Republiek

W imieniu Republiki Francuskiej

Pela República Francesa

Pentru Republica Franceză

Za Francúzsku republiku

Za Francosko republiko

Ranskan tasavallan puolesta

För Republiken Frankrike

Image


(1)  Decisione 2010/718/UE del Consiglio europeo, del 29 ottobre 2010, che modifica lo status, nei confronti dell'Unione europea, dell'isola di Saint-Barthélemy ( GU L 325 del 9.12.2010, pag. 4).

(2)  Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1).

(3)  Direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (GU L 157 del 26.6.2003, pag. 38).


REGOLAMENTI

15.11.2014   

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L 330/16


REGOLAMENTO (UE) N. 1221/2014 DEL CONSIGLIO

del 10 novembre 2014

che stabilisce, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e che modifica i regolamenti (UE) n. 43/2014 e (UE) n. 1180/2013

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca.

(2)

Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) dispone che le misure di conservazione sono adottate tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili inclusi, se pertinenti, le relazioni del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) e di altri organismi consultivi, nonché alla luce di eventuali pareri dei consigli consultivi.

(3)

Spetta al Consiglio adottare misure concernenti la fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca comprese, se del caso, talune condizioni ad esse funzionalmente collegate. Le possibilità di pesca dovrebbero essere ripartite tra gli Stati membri in modo tale da garantire la stabilità relativa delle attività di pesca di ogni Stato membro per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca, e tenuti in debita considerazione gli obiettivi della politica comune della pesca (PCP) stabiliti al regolamento (UE) n. 1380/2013.

(4)

I totali ammissibili di catture (TAC) dovrebbero pertanto essere stabiliti in linea con il regolamento (UE) n. 1380/2013 e tenendo conto dei principi menzionati al considerando 2.

(5)

Per la piccola pesca pelagica (aringa e spratto) e la pesca del merluzzo bianco e del salmone nel Mar Baltico l'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2015. A norma dell'articolo 16, paragrafo 2, di detto regolamento, quando è introdotto un obbligo di sbarco per uno stock ittico, le possibilità di pesca sono stabilite tenendo conto del passaggio da una definizione delle possibilità di pesca volta a evidenziare gli sbarchi a una definizione delle possibilità di pesca volta ad evidenziare le catture.

(6)

Le possibilità di pesca applicabili a stock soggetti a piani pluriennali specifici dovrebbero essere fissate conformemente alle norme stabilite nei piani stessi. Di conseguenza, i limiti di cattura dovrebbero essere fissati in conformità delle norme stabilite nel regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio (2) («piano per il merluzzo bianco del Mar Baltico»).

(7)

Dai pareri scientifici forniti in relazione allo sforzo di pesca per il merluzzo bianco del Baltico dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) è risultato che, qualora ad uno specifico stock si applichi un obbligo di sbarco, la fissazione di limitazioni dello sforzo inferiori non contribuirebbe al raggiungimento degli obiettivi della PCP riformata. È opportuno, pertanto, fissare le limitazioni dello sforzo per gli stock di merluzzo bianco nelle sottodivisioni CIEM 22-24 al livello del 2014. La fissazione delle limitazioni dello sforzo al livello del 2014 agevolerà l'introduzione dell'obbligo di sbarco e contribuirà al raggiungimento degli obiettivi della PCP definiti al regolamento (UE) n. 1380/2013.

(8)

Alla luce dei pareri scientifici, la flessibilità nella gestione dello sforzo di pesca per lo stock di merluzzo bianco del Mar Baltico nelle sottodivisioni CIEM 22-24 può essere introdotta senza compromettere gli obiettivi del piano per il merluzzo bianco del Mar Baltico e senza causare un aumento della mortalità per pesca. Tale flessibilità consentirebbe una gestione più efficace dello sforzo di pesca nel caso in cui i contingenti non fossero ugualmente ripartiti tra la flotta di uno Stato membro e faciliterebbe reazioni rapide agli scambi di contingenti. Uno Stato membro dovrebbe pertanto avere la facoltà di assegnare a pescherecci battenti la sua bandiera giorni supplementari di assenza dal porto, se un uguale numero di giorni di assenza dal porto è ritirato ad altri pescherecci battenti la sua bandiera.

(9)

I recenti pareri scientifici indicano che il CIEM non ha potuto stabilire i punti di riferimento biologici per gli stock di merluzzo bianco nelle sottodivisioni CIEM 25-32 e che ha invece raccomandato che il TAC relativo a tale stock sia fissato secondo l'approccio applicabile agli stock per i quali si dispone di dati limitati. In mancanza di punti di riferimento biologici è impossibile seguire le norme per la fissazione delle possibilità di pesca per gli stock di merluzzo bianco nelle sottodivisioni CIEM 25-32. Dal momento che la mancata fissazione delle possibilità di pesca potrebbe costituire una grave minaccia per la sostenibilità del suddetto stock di merluzzo bianco, è opportuno fissare il TAC relativo a tale stock a un livello corrispondente all'approccio sviluppato e raccomandato dal CIEM e stabilire le limitazioni dello sforzo di pesca al livello del 2014. La fissazione delle limitazioni dello sforzo al livello del 2014 agevolerà l'introduzione dell'obbligo di sbarco, assicurerà una pesca più selettiva e contribuirà al raggiungimento degli obiettivi della PCP definiti al regolamento (UE) n. 1380/2013.

(10)

L'utilizzo delle possibilità di pesca stabilite dal presente regolamento è soggetto al regolamento (CE) n. 1224/2009 (3), in particolare agli articoli 33 e 34 di tale regolamento relativi, rispettivamente, alla registrazione delle catture e dello sforzo di pesca e alla notifica dei dati sull'esaurimento delle possibilità di pesca. Occorre pertanto specificare i codici relativi agli sbarchi di stock soggetti al presente regolamento, che gli Stati membri devono utilizzare quando trasmettono tali dati alla Commissione.

(11)

Il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (4) ha introdotto condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC, comprese disposizioni in materia di flessibilità di cui agli articoli 3 e 4 per gli stock soggetti rispettivamente a TAC precauzionale e a TAC analitico. A norma dell'articolo 2 di detto regolamento, in sede di fissazione dei TAC il Consiglio decide gli stock ai quali non si applicano gli articoli 3 o 4, in base alle condizioni biologiche degli stock. Recentemente il meccanismo di flessibilità interannuale è stato introdotto dall'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per tutti gli stock ai quali si applica l'obbligo di sbarco. Pertanto, per evitare un'eccessiva flessibilità che rischierebbe di vanificare il principio di uno sfruttamento razionale e responsabile delle risorse biologiche marine vive, di ostacolare il conseguimento degli obiettivi della PCP e di compromettere le condizioni biologiche degli stock, è opportuno chiarire che gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 si applicano soltanto nei casi in cui non sia utilizzata la flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

(12)

I pareri scientifici sullo spratto del Mare del Nord contemplano il periodo da luglio a giugno dell'anno successivo, anche se il TAC è stabilito per il periodo da gennaio a dicembre. I più recenti pareri scientifici per il periodo da luglio 2014 a giugno 2015 indicano che il TAC può essere notevolmente aumentato. Nel secondo semestre del 2014 vi è quindi una disponibilità di spratto maggiore del previsto. Dato che tale stock è soggetto ad una valutazione analitica e si mantiene entro limiti biologici di sicurezza, sono soddisfatte le condizioni per l'applicazione degli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 ai cui sensi è consentita la flessibilità interannuale dei contingenti; essa dovrebbe essere autorizzata affinché la pesca possa avvalersi nel modo più efficiente della maggiore disponibilità di spratto. Occorre, pertanto, modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio (5).

(13)

Per taluni stock, il regolamento (UE) n. 43/2014 attualmente permette che uno Stato membro utilizzi nel 2015 i quantitativi inutilizzati fino al 10 % del contingente di cui disponeva nel 2014. Il 6 agosto 2014 la Federazione russa ha imposto un embargo sull'importazione di taluni prodotti agricoli e della pesca provenienti dall'Unione. Di conseguenza, alcune delle esportazioni che i produttori avevano previsto di effettuare in Russia nell'autunno del 2014 non si sono potute realizzare e in taluni casi non è stato possibile trovare in tempi brevi mercati alternativi. In considerazione di tali circostanze eccezionali e dell'urgenza della questione, è necessario autorizzare alcuni adattamenti per la campagna di pesca 2014. Alla luce dei pareri scientifici positivi nonché dell'approccio favorevole dei pertinenti Stati costieri, è opportuno consentire, a titolo eccezionale e soltanto per gli stock più gravemente o direttamente colpiti dall'embargo russo, un aumento della percentuale dei quantitativi inutilizzati nel 2014 riportabile al 2015. Tale misura eccezionale è limitata alla campagna di pesca 2014. Essa dovrebbe consentire di trovare nuovi mercati o di adattare le catture in caso di prosecuzione dell'embargo nel 2015. Per gli stessi motivi, si dovrebbe introdurre nel regolamento (UE) n. 1180/2013 del Consiglio (6) una corrispondente possibilità di trasferire possibilità di pesca inutilizzate. Occorre, pertanto, modificare di conseguenza i regolamenti (UE) n. 43/2014 e (UE) n. 1180/2013.

(14)

Al fine di evitare un'interruzione delle attività di pesca e garantire una fonte di reddito ai pescatori dell'Unione, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2015. Per motivi di urgenza, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione. Per i motivi enunciati al considerando 13, le disposizioni riguardanti la possibilità di trasferire le possibilità di pesca inutilizzate nel 2014 dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici nel Mar Baltico per il 2015.

Articolo 2

Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica ai pescherecci dell'Unione operanti nel Mar Baltico.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)

«CIEM», Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare;

2)

«Mar Baltico», zone CIEM IIIb, IIIc e IIId;

3)

«sottodivisione», una sottodivisione CIEM del Mar Baltico quale definita nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (7);

4)

«peschereccio», qualsiasi nave attrezzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse biologiche marine;

5)

«peschereccio dell'Unione», un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell'Unione;

6)

«sforzo di pesca», il prodotto della capacità di un peschereccio per la sua attività; per un gruppo di pescherecci, la somma dello sforzo di pesca di tutti i pescherecci del gruppo;

7)

«stock», una risorsa biologica marina presente in una zona di gestione determinata;

8)

«totale ammissibile di catture» (TAC), la quantità di ciascuno stock che può essere:

i)

catturata nell'arco di un anno, nelle attività di pesca soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013; oppure

ii)

sbarcata nell'arco di un anno, nelle attività di pesca soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013;

9)

«contingente», la quota del TAC assegnata all'Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo;

10)

«giorni di assenza dal porto», qualsiasi periodo continuativo di 24 ore, o parte di esso, durante il quale un peschereccio è fuori dal porto.

CAPO II

POSSIBILITÀ DI PESCA

Articolo 4

TAC e loro ripartizione

I TAC, i contingenti e, se del caso, le condizioni che vi sono funzionalmente collegate sono stabiliti nell'allegato I.

Articolo 5

Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca

La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui al presente regolamento non pregiudica:

a)

gli scambi a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

b)

le detrazioni e le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

c)

gli sbarchi supplementari consentiti a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 o dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

d)

i quantitativi riportati a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 o i quantitativi trasferiti a norma dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

e)

le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 6

Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie non soggette all'obbligo di sbarco

Le catture e le catture accessorie di passera di mare sono conservate a bordo o sbarcate solo se sono state effettuate da navi dell'Unione battenti bandiera di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito.

Articolo 7

Limitazioni dello sforzo di pesca

Le limitazioni dello sforzo di pesca figurano nell'allegato II.

CAPO III

FLESSIBILITÀ NELLA FISSAZIONE DELLE POSSIBILITÀ DI PESCA PER TALUNI STOCK

Articolo 8

Modifiche al regolamento (UE) n. 43/2014

Il regolamento (UE) n. 43/2014 è così modificato:

1)

l'articolo 18 bis è così modificato:

a)

al paragrafo 1, sono aggiunte le lettere seguente:

«m)

aringa nelle zone VIIa, VIIg, VIIh, VIIj e VIIk;

n)

sugarello nelle acque dell'Unione nelle zone IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe, nelle acque internazionali nelle zone XII e XIV.»

;

b)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«7.   In deroga al paragrafo 4, la percentuale del 10 % è aumentata di un ulteriore 15 % per gli stock di cui al paragrafo 1, lettere c), d), f), g), j) e k).»

;

2)

nell'allegato IA, la voce relativa allo spratto e alle catture accessorie connesse nelle acque dell'Unione delle zone IIa e IV è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Spratto e catture accessorie connesse

Sprattus sprattus

Zona:

Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

(SPR/2AC4-C)

Belgio

1 546 (9)

 

 

Danimarca

122 383 (9)

 

 

Germania

1 546 (9)

 

 

Francia

1 546 (9)

 

 

Paesi Bassi

1 546 (9)

 

 

Svezia

1 330 (8)  (9)

 

 

Regno Unito

5 103 (9)

 

 

Unione

135 000

 

 

Norvegia

9 000

 

 

TAC

144 000

 

TAC analitico

Articolo 9

Modifiche al regolamento (UE) n. 1180/2013

Il regolamento (UE) n. 1180/2013 è così modificato:

1)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 5 bis

Flessibilità nella fissazione delle possibilità di pesca per taluni stock

1.   Il presente articolo si applica ai seguenti stock:

a)

aringa nelle sottodivisioni CIEM 30-31;

b)

aringa nelle acque dell'Unione delle sottodivisioni CIEM 25-27, 28.2, 29 e 32;

c)

aringa nella sottodivisione CIEM 28.1;

d)

spratto nelle acque dell'Unione delle sottodivisioni CIEM 22-32.

2.   I quantitativi fino al 25 % del contingente di uno Stato membro relativo agli stock indicati al paragrafo 1 che non sono stati utilizzati nel 2014 sono aggiunti ai fini del calcolo del contingente dello Stato membro interessato relativo ai pertinenti stock per il 2015. I quantitativi trasferiti ad altri Stati membri conformemente all'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), nonché i quantitativi detratti conformemente agli articoli 37, 105 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009 sono presi in considerazione al fine di stabilire i quantitativi utilizzati e quelli non utilizzati ai sensi del presente paragrafo.

3.   L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applica a agli stock di cui al paragrafo 1 del presente articolo in relazione allo Stato membro interessato.

(10)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).»"

;

2)

nell'allegato I è inserita la nota in appresso in relazione alle voci concernenti i seguenti stock: aringa nelle acque dell'Unione delle sottodivisioni 30-31, aringa nelle acque dell'Unione delle sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32, aringa nella sottodivisione 28.1 e spratto nelle acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32:

«Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.»

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 10

Trasmissione dei dati

Ai fini della trasmissione alla Commissione dei dati relativi ai quantitativi catturati o sbarcati per ogni stock a norma degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 11

Flessibilità

1.   Salvo se diversamente specificato nell'allegato I del presente regolamento, l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a TAC precauzionali e l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4 di detto regolamento si applicano agli stock soggetti a TAC analitici.

2.   L'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano se lo Stato membro si avvale della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Articolo 12

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2015.

Tuttavia, gli articoli 8 e 9 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2014

Per il Consiglio

Il presidente

M. MARTINA


(1)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

(2)  Regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 e abroga il regolamento (CE) n. 779/97 (GU L 248 del 22.9.2007, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3).

(5)  Regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio, del 20 gennaio 2014, che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2014, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) n. 1180/2013 del Consiglio, del 19 novembre 2013, che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico (GU L 313 del 22.11.2013, pag. 4).

(7)  Regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005, relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell'Øresund, che modifica il regolamento (CE) n. 1434/98 e che abroga il regolamento (CE) n. 88/98 (GU L 349 del 31.12.2005, pag. 1).

(8)  Inclusi i cicerelli.

(9)  Almeno il 98 % degli sbarchi imputati al contingente deve consistere di spratti. Le catture accessorie di limanda e merlano devono essere imputate al rimanente 2 % del contingente (OTH/*2AC4C).»


ALLEGATO I

TAC APPLICABILI AI PESCHERECCI DELL'UNIONE IN ZONE IN CUI SONO IMPOSTI TAC PER SPECIE E PER ZONA

Nelle seguenti tabelle sono riportati i TAC e i contingenti per ogni stock (in tonnellate di peso vivo, salvo diversa indicazione) e le condizioni ad essi funzionalmente collegate.

I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a zone CIEM, salvo se diversamente specificato.

Gli stock ittici figurano secondo l'ordine alfabetico dei nomi latini delle specie.

Ai fini del presente regolamento è prevista la seguente tabella comparativa dei nomi latini e dei nomi comuni.

Nome scientifico

Codice alfa a 3 lettere

Nome comune

Clupea harengus

HER

Aringa

Gadus morhua

COD

Merluzzo bianco

Pleuronectes platessa

PLE

Passera di mare

Salmo salar

SAL

Salmone atlantico

Sprattus sprattus

SPR

Spratto


Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

Sottodivisioni 30-31

HER/3D30.; HER/3D31.

Finlandia

129 923

 

 

Svezia

28 547

 

 

Unione

158 470

 

 

TAC

158 470

 

TAC analitico


Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

Sottodivisioni 22-24

HER/3B23.; HER/3C22.; HER/3D24.

Danimarca

3 115

 

 

Germania

12 259

 

 

Finlandia

2

 

 

Polonia

2 891

 

 

Svezia

3 953

 

 

Unione

22 220

 

 

TAC

22 220

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

Acque dell'Unione delle sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32

HER/3D25.; HER/3D26.; HER/3D27.; HER/3D28.2; HER/3D29.; HER/3D32.

Danimarca

3 596

 

 

Germania

953

 

 

Estonia

18 363

 

 

Finlandia

35 845

 

 

Lettonia

4 532

 

 

Lituania

4 772

 

 

Polonia

40 723

 

 

Svezia

54 667

 

 

Unione

163 451

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico


Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

Sottodivisione 28.1

HER/03D.RG

Estonia

17 908

 

 

Lettonia

20 872

 

 

Unione

38 780

 

 

TAC

38 780

 

TAC analitico


Specie

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

Acque dell'Unione delle sottodivisioni 25-32

COD/3D25.; COD/3D26.; COD/3D27.; COD/3D28.; COD/3D29.; COD/3D30.; COD/3D31.; COD/3D32.

Danimarca

11 814

 

 

Germania

4 700

 

 

Estonia

1 151

 

 

Finlandia

904

 

 

Lettonia

4 393

 

 

Lituania

2 894

 

 

Polonia

13 603

 

 

Svezia

11 969

 

 

Unione

51 429

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC precauzionale

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

Sottodivisioni 22-24

COD/3B23.; COD/3C22.; COD/3D24.

Danimarca

6 941

 

 

Germania

3 393

 

 

Estonia

154

 

 

Finlandia

136

 

 

Lettonia

574

 

 

Lituania

372

 

 

Polonia

1 857

 

 

Svezia

2 473

 

 

Unione

15 900

 

 

TAC

15 900

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32

PLE/3B23.; PLE/3C22.; PLE/3D24.; PLE/3D25.; PLE/3D26.; PLE/3D27.; PLE/3D28.; PLE/3D29.; PLE/3D30.; PLE/3D31.; PLE/3D32.

Danimarca

2 443

 

 

Germania

271

 

 

Polonia

511

 

 

Svezia

184

 

 

Unione

3 409

 

 

TAC

3 409

 

TAC precauzionale


Specie:

Salmone atlantico

Salmo salar

Zona:

Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-31

SAL/3B23.; SAL/3C22.; SAL/3D24.; SAL/3D25.; SAL/3D26.; SAL/3D27.; SAL/3D28.; SAL/3D29.; SAL/3D30.; SAL/3D31.

Danimarca

19 879 (1)

 

 

Germania

2 212 (1)

 

 

Estonia

2 020 (1)

 

 

Finlandia

24 787 (1)

 

 

Lettonia

12 644 (1)

 

 

Lituania

1 486 (1)

 

 

Polonia

6 030 (1)

 

 

Svezia

26 870 (1)

 

 

Unione

95 928 (1)

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Salmone atlantico

Salmo salar

Zona:

Acque dell'Unione della sottodivisione 32

SAL/3D32.

Estonia

1 344 (2)

 

 

Finlandia

11 762 (2)

 

 

Unione

13 106 (2)

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC precauzionale


Specie:

Spratto

Sprattus sprattus

Zona:

Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32

SPR/3B23.; SPR/3C22.; SPR/3D24.; SPR/3D25.; SPR/3D26.; SPR/3D27.; SPR/3D28.; SPR/3D29.; SPR/3D30.; SPR/3D31.; SPR/3D32.

Danimarca

21 068

 

 

Germania

13 347

 

 

Estonia

24 465

 

 

Finlandia

11 029

 

 

Lettonia

29 548

 

 

Lituania

10 689

 

 

Polonia

62 706

 

 

Svezia

40 729

 

 

Unione

213 581

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

(1)  Numero di individui.

(2)  Numero di individui.


ALLEGATO II

LIMITAZIONI DELLO SFORZO DI PESCA

1.

Gli Stati membri assegnano ai pescherecci che battono le rispettive bandiere e che pescano con reti da traino, sciabiche danesi o attrezzi analoghi aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm o con reti da posta fisse, reti da posta impiglianti e tramagli aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm o con palangari fissi, palangari, eccetto i palangari derivanti, lenze a mano e attrezzatura per la tecnica della «jigging» il diritto fino ad un massimo di:

a)

147 giorni di assenza dal porto nelle sottodivisioni CIEM 22-24, ad eccezione del periodo dal 1o al 30 aprile, in cui si applica l'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1098/2007, nonché

b)

146 giorni di assenza dal porto nelle sottodivisioni CIEM 25-28, ad eccezione del periodo dal 1o luglio al 31 agosto, durante il quale si applica l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1098/2007.

2.

Il numero massimo annuo di giorni di assenza dal porto durante i quali un peschereccio può essere presente nelle due zone di cui al punto 1, lettere a) e b), pescando con gli attrezzi specificati nel punto 1, non può superare il numero massimo di giorni di assenza dal porto assegnato per una delle due zone.

3.

In deroga ai punti 1 e 2, e ove richiesto da una gestione efficace delle possibilità di pesca, uno Stato membro può assegnare ai pescherecci battenti la sua bandiera il diritto a giorni supplementari di assenza dal porto se un uguale numero di giorni di assenza dal porto è ritirato ad altri pescherecci battenti la sua bandiera che sono soggetti a limitazione dello sforzo nella stessa zona e qualora la capacità, in termini di kW, di ciascun peschereccio cedente sia uguale o superiore a quella dei pescherecci riceventi. Il numero dei pescherecci riceventi non può superare il 15 % del numero totale di pescherecci dello Stato membro interessato, come indicato al punto 1.


15.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 330/27


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1222/2014 DELLA COMMISSIONE

dell'8 ottobre 2014

che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per precisare la metodologia per l'individuazione degli enti a rilevanza sistemica a livello globale e per la definizione delle sottocategorie di enti a rilevanza sistemica a livello globale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (1), in particolare l'articolo 131, paragrafo 18,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2013/36/UE autorizza le autorità competenti o le autorità designate degli Stati membri a imporre agli enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII) requisiti di fondi propri più elevati, al fine di compensare il rischio maggiore che i G-SII rappresentano per il sistema finanziario e il potenziale impatto del loro fallimento sui contribuenti. La direttiva definisce alcuni principi di base della metodologia per l'individuazione dei G-SII e per la loro assegnazione alle sottocategorie in base alla rilevanza sistemica. Secondo la sottocategoria cui sono assegnati verrà loro imposto un requisito di capitale primario di classe 1 aggiuntivo, ossia la riserva per i G-SII. La metodologia di individuazione e di assegnazione dei G-SII, che si basa su cinque categorie che misurano la rilevanza sistemica di una banca per i mercati finanziari mondiali, è specificata in dettaglio nel presente regolamento.

(2)

Per attenersi all'impostazione seguita dalla direttiva 2013/36/UE il presente regolamento dovrebbe tener conto delle norme elaborate dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria sulla metodologia di valutazione delle banche di rilevanza sistemica globale e sul requisito addizionale di assorbimento delle perdite, che si basano sul quadro per gli enti finanziari di rilevanza sistemica a livello globale definito dal Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB) in seguito alla relazione «Reducing the moral hazard posed by systemically important financial institutionsFSB Recommendations and Time Lines» (Ridurre l'azzardo morale degli enti di rilevanza sistemica a livello globale — raccomandazioni dell'FSB e calendario).

(3)

La direttiva 2013/36/UE indica chiaramente che la metodologia di individuazione e di assegnazione è armonizzata in tutti gli Stati membri mediante l'uso di parametri uniformi e trasparenti per determinare il punteggio complessivo del soggetto che ne misura la rilevanza sistemica. Per assicurare che il campione di banche e di gruppi bancari, sia dell'Unione che autorizzati in paesi terzi, che serve da riferimento per riflettere il sistema finanziario mondiale sia uniforme in tutta l'Unione, il compito di stabilire il campione dovrebbe essere affidato all'Autorità bancaria europea (ABE). Esclusioni e integrazioni del campione basate sul giudizio di vigilanza dovrebbero essere decise esclusivamente per assicurarne la funzione di termine di riferimento e non dovrebbero essere basate su altri motivi.

(4)

La procedura di individuazione dei G-SII dovrebbe basarsi su dati equiparabili e tenere conto del fatto che gli enti hanno bisogno di sapere con certezza se verranno assoggettati al requisito della riserva e per quale importo, pertanto il calendario e le procedure dovrebbero essere incluse nella metodologia. Tuttavia, poiché l'individuazione dei G-SII dovrebbe basarsi su dati aggiornati relativi al campione di grandi gruppi bancari a dimensione mondiale, alcuni dei quali sono autorizzati in paesi terzi, i dati richiesti saranno disponibili solo nel secondo semestre dell'anno. Per permettere agli enti di rispettare i requisiti derivanti dal loro status di G-SII, il requisito della riserva dovrebbe applicarsi a decorrere da un anno circa dopo la loro individuazione come G-SII.

(5)

La direttiva 2013/36/UE stabilisce cinque categorie di misurazione della rilevanza sistemica basate su indicatori quantificabili. Per ridurre al minimo gli oneri amministrativi per gli enti e per le autorità, le categorie sono le stesse applicate dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria. Nel definire in dettaglio gli indicatori quantificabili, il presente regolamento dovrebbe seguire lo stesso approccio. Gli indicatori dovrebbero essere scelti in modo da riflettere i diversi aspetti delle esternalità negative potenziali per la stabilità del sistema finanziario del fallimento del soggetto e delle sue funzioni essenziali. Il sistema di riferimento per la valutazione della rilevanza sistemica dovrebbe essere costituito dai mercati finanziari e dall'economia mondiali.

(6)

Per definire una metodologia precisa per l'individuazione e la classificazione dei G-SII conformemente alle regole di base fissate dalla direttiva 2013/36/UE, è importante delimitare chiaramente le nozioni di «soggetto interessato», «valore dell'indicatore», «denominatore» e «punteggio limite», definendoli ai fini del presente regolamento.

(7)

La rilevanza sistemica di ciascun gruppo bancario misurata dagli indicatori su base consolidata dovrebbe essere espressa in un unico punteggio complessivo specifico per l'anno che ne misura la posizione rispetto agli altri soggetti del campione. Le banche dovrebbero essere individuate in quanto G-SII e assegnate alle sottocategorie, alle quali si applicheranno requisiti di riserva diversi, sulla base del punteggio complessivo. Per il calcolo del punteggio come la media dei punteggi delle categorie, ciascuna delle cinque categorie dovrebbe ricevere una ponderazione del 20 %. Per il calcolo del punteggio complessivo, alla categoria della sostituibilità dovrebbe essere applicato un massimale, dato che dall'analisi dei dati fino al 2013 incluso è emerso che questa categoria ha un effetto sproporzionatamente elevato sul punteggio delle banche dominanti nella fornitura di servizi di pagamento, sottoscrizione e custodia delle attività.

(8)

Le autorità incaricate dovrebbero avere la facoltà di riassegnare, sulla base di un solido giudizio di vigilanza, un G-SII ad una sottocategoria più elevata o di designare in quanto G-SII un soggetto avente un punteggio complessivo inferiore al punteggio limite della sottocategoria più bassa. Poiché l'individuazione sulla base del giudizio di vigilanza mira a conseguire lo stesso obiettivo cui tende la normale procedura di attribuzione del punteggio, anche il giudizio di vigilanza dovrebbe basarsi sulla rilevanza sistemica della banca per i mercati finanziari mondiali e per l'economia mondiale, in linea con la metodologia utilizzata dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria. Il rischio di fallimento della banca non dovrebbe costituire un criterio, dato che è già preso in considerazione in altri requisiti prudenziali, tra l'altro nell'importo complessivo dell'esposizione al rischio e, se applicabili, in ulteriori requisiti di fondi propri, quali la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico.

(9)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'ABE ha presentato alla Commissione.

(10)

L'ABE ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(11)

Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2015, dato che l'obbligo di mantenere una riserva per i G-SII di cui all'articolo 131, paragrafo 4, della direttiva 2013/36/UE si applicherà a decorrere dal 1o gennaio 2016 secondo modalità graduali. Per questi motivi e per assicurare la tempestiva comunicazione agli enti della riserva per i G-SII ad essi applicabile e dare loro il tempo di raccogliere il capitale necessario, si dovrebbe procedere all'individuazione dei G-SII entro i primi mesi del 2015.

(12)

Ai sensi dell'articolo 162, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE, il requisito della riserva per i G-SII dovrebbe essere applicato secondo modalità graduali nell'arco di tre anni: la prima fase, specificata all'articolo 162, paragrafo 5, lettera a), della direttiva 2013/36/UE, dovrebbe applicarsi dal 1o gennaio 2016 e riguardare i G-SII individuati dalle autorità incaricate nei primi mesi del 2015 sulla base di dati di fine esercizio anteriori al luglio 2014; la seconda fase, specificata all'articolo 162, paragrafo 5, lettera b), della direttiva 2013/36/UE, dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2017 e riguardare i G-SII individuati dalle autorità incaricate entro la fine del 2015 o al più tardi entro l'inizio del 2016, sulla base di dati di fine esercizio anteriori al luglio 2015,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento precisa la metodologia secondo la quale l'autorità di cui all'articolo 131, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE (di seguito l'«autorità incaricata») di uno Stato membro individua, su base consolidata, un soggetto interessato in quanto ente a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII) e precisa la metodologia per la definizione delle sottocategorie di G-SII e l'assegnazione dei G-SII alle sottocategorie sulla base della loro rilevanza sistemica e, nel quadro della metodologia, il calendario e i dati che devono essere utilizzati per l'individuazione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)   «soggetto interessato»: l'ente impresa madre nell'UE o la società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o la società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE o l'ente che non è una filiazione di un ente impresa madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE;

2)   «valore dell'indicatore»: per ogni indicatore di cui all'articolo 6 e per ogni soggetto interessato del campione, il valore individuale dell'indicatore e per ogni banca autorizzata in un paese terzo, un valore individuale equiparabile reso pubblico conformemente a norme concordate a livello internazionale;

3)   «denominatore»: per ciascun indicatore, il valore complessivo pari alla somma dei valori degli indicatori dei soggetti interessati e delle banche autorizzate in paesi terzi inclusi nel campione;

4)   «punteggio limite»: valore del punteggio che determina il limite più basso e i limiti tra le cinque sottocategorie definite all'articolo 131, paragrafo 9, della direttiva 2013/36/UE.

Articolo 3

Parametri comuni della metodologia

1.   L'ABE individua un campione di enti o gruppi i cui valori degli indicatori sono utilizzati come valori di riferimento che rappresentano il settore bancario mondiale per il calcolo dei punteggi, tenendo conto delle norme concordate a livello internazionale, in particolare il campione utilizzato dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria per l'individuazione delle banche di rilevanza sistemica globale, e ne informa le autorità incaricate dei soggetti interessati inclusi nel campione entro il 31 luglio di ogni anno.

Il campione comprende soggetti interessati e banche autorizzate in paesi terzi, includendo i 75 più grandi sulla base dell'esposizione complessiva ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, nonché soggetti interessati designati in quanto G-SII e banche di paesi terzi designate in quanto di rilevanza sistemica a livello globale nell'anno precedente.

L'ABE aggiunge o esclude soggetti interessati o banche autorizzate in paesi terzi se e nella misura necessaria ad assicurare un sistema di riferimento adeguato per la valutazione della rilevanza sistemica che rifletta i mercati finanziari mondiali e l'economia mondiale, tenendo conto delle norme concordate a livello internazionale, compreso il campione utilizzato dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria.

2.   Entro il 31 luglio di ogni anno l'autorità incaricata segnala all'ABE i valori degli indicatori di ogni soggetto interessato autorizzato nella propria giurisdizione avente una misura dell'esposizione superiore a 200 miliardi di EUR. L'autorità incaricata assicura che i valori degli indicatori siano identici a quelli trasmessi al Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria e a quelli oggetto di informativa da parte del soggetto interessato ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 1030/2014 della Commissione (3). L'autorità incaricata utilizza i modelli figuranti nello stesso atto.

3.   L'ABE calcola i denominatori sulla base dei valori degli indicatori segnalati dall'autorità incaricata ai sensi del paragrafo 2, tenendo conto delle norme concordate a livello internazionale, in particolare i denominatori per l'anno pubblicati dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, e li comunica alle autorità incaricate. Il denominatore di un indicatore è pari alla somma dei valori degli indicatori di tutti i soggetti interessati e delle banche autorizzate in paesi terzi inclusi nel campione, segnalati per i soggetti interessati ai sensi del paragrafo 2 e resi pubblici dalle banche autorizzate in paesi terzi il 31 luglio dell'anno in questione.

Articolo 4

Procedura di individuazione

1.   L'autorità incaricata calcola il punteggio dei soggetti interessati inclusi nel campione comunicato dall'ABE autorizzati nella propria giurisdizione entro il 15 dicembre di ogni anno. L'autorità incaricata che, nell'esercizio di un solido giudizio di vigilanza, designa un soggetto interessato in quanto G-SII, ai sensi dell'articolo 131, paragrafo 10, lettera b), della direttiva 2013/36/UE, trasmette per iscritto all'ABE una dichiarazione dettagliata sui motivi della sua valutazione entro il 15 dicembre di ogni anno.

2.   L'individuazione di un soggetto interessato in quanto G-SII e la relativa assegnazione ad una sottocategoria acquista efficacia il 1o gennaio del secondo anno successivo all'anno di calendario in cui sono stati determinati i denominatori ai sensi dell'articolo 3.

Articolo 5

Individuazione in quanto G-SII, determinazione del punteggio e assegnazione alle sottocategorie

1.   I valori degli indicatori si basano sui dati di fine esercizio dell'anno precedente su base consolidata segnalati dal soggetto interessato e, per le banche autorizzate nei paesi terzi, sui dati resi pubblici in conformità alle norme concordate a livello internazionale. Per i soggetti interessati il cui esercizio termina il 30 giugno le autorità incaricate possono utilizzare i valori degli indicatori basati sulla posizione di detti soggetti al 31 dicembre.

2.   L'autorità incaricata determina il punteggio di ogni soggetto interessato incluso nel campione come la media semplice dei punteggi delle categorie, fatto salvo un punteggio massimo pari a 500 punti per la categoria che misura la sostituibilità. Il punteggio di ogni categoria è calcolato come la media semplice dei valori ottenuti dividendo ciascun valore dell'indicatore della categoria per il denominatore dell'indicatore comunicato dall'ABE. I punteggi sono espressi in punti base e sono arrotondati al punto base più vicino.

3.   Il punteggio limite più basso è pari a 130 punti base. Le sottocategorie sono ripartite come segue:

a)

la sottocategoria 1 comprende i punteggi da 130 a 229 punti base;

b)

la sottocategoria 2 comprende i punteggi da 230 a 329 punti base;

c)

la sottocategoria 3 comprende i punteggi da 330 a 429 punti base;

d)

la sottocategoria 4 comprende i punteggi da 430 a 529 punti base;

e)

la sottocategoria 5 comprende i punteggi da 530 a 629 punti base.

4.   L'autorità incaricata individua un soggetto interessato in quanto G-SII se il punteggio del soggetto è pari o superiore al punteggio limite più basso. La decisione di designare un soggetto interessato in quanto G-SII, adottata nell'esercizio di un solido giudizio di vigilanza ai sensi dell'articolo 131, paragrafo 10, lettera b), della direttiva 2013/36/UE, si basa sulla valutazione della possibilità che il suo fallimento abbia un significativo impatto negativo sui mercati finanziari mondiali e sull'economia mondiale.

5.   L'autorità incaricata assegna il G-SII ad una sottocategoria in base al punteggio. La decisione di riassegnare un G-SII ad una sottocategoria superiore, adottata nell'esercizio di un solido giudizio di vigilanza ai sensi dell'articolo 131, paragrafo 10, lettera a), della direttiva 2013/36/UE, si basa sulla valutazione della possibilità che il suo fallimento abbia un maggiore impatto negativo sui mercati finanziari mondiali e sull'economia mondiale.

6.   Per le decisioni di cui ai paragrafi 4 e 5 possono essere utilizzati indicatori accessori, che non sono indicatori della probabilità che il soggetto interessato fallisca. Le decisioni comprendono informazioni quantitative e qualitative ben documentate e verificabili.

Articolo 6

Indicatori

1.   La categoria che misura le dimensioni del gruppo comprende un unico indicatore, ossia l'esposizione complessiva del gruppo, come precisato nell'allegato.

2.   La categoria che misura l'interconnessione del gruppo con il sistema finanziario comprende tutti gli indicatori seguenti come precisato nell'allegato:

a)

attività verso altri enti finanziari;

b)

passività verso altri enti finanziari;

c)

titoli in circolazione.

3.   La categoria che misura la sostituibilità dei servizi o delle infrastrutture finanziarie forniti dal gruppo comprende tutti gli indicatori seguenti come precisato nell'allegato:

a)

attività in custodia;

b)

attività di pagamento;

c)

operazioni di sottoscrizione sui mercati obbligazionari e azionari.

4.   La categoria che misura la complessità del gruppo comprende tutti gli indicatori seguenti come precisato nell'allegato:

a)

importo nozionale dei derivati OTC;

b)

attività incluse nel livello 3 del valore equo, misurate conformemente al regolamento (UE) n. 1255/2012 della Commissione (4);

c)

titoli detenuti per la negoziazione e disponibili per la vendita.

5.   La categoria che misura l'attività transfrontaliera del gruppo comprende gli indicatori seguenti come precisato nell'allegato:

a)

attività transgiurisdizionali;

b)

passività transgiurisdizionali.

6.   Per i dati segnalati in valute diverse dall'euro, l'autorità incaricata utilizza un tasso di cambio appropriato che tiene conto del tasso di cambio di riferimento pubblicato dalla Banca centrale europea applicabile al 31 dicembre e delle norme internazionali. Per l'indicatore delle attività di pagamento di cui al paragrafo 3, lettera b), l'autorità incaricata utilizza i tassi di cambio medi per l'anno in questione.

Articolo 7

Disposizioni transitorie

In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, per l'anno 2014 l'ABE determina il campione da utilizzare per individuare un soggetto interessato in quanto G-SII entro il 14 gennaio 2015. Le autorità incaricate segnalano all'ABE entro il 21 gennaio 2015 i valori degli indicatori dei soggetti interessati inclusi nel campione basandosi sui dati di fine esercizio anteriori al luglio 2014. Sulla base di tali valori degli indicatori, l'ABE calcola entro il 30 gennaio 2015 i denominatori per l'anno 2014. Le autorità incaricate determinano, sulla base dei denominatori, il punteggio per l'anno 2014 dei soggetti interessati. Esse individuano i G-SII e li assegnano alle sottocategorie. Contestualmente l'autorità incaricata comunica entro il 28 febbraio 2015 i G-SII individuati alla Commissione, al Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) e all'ABE e ne pubblica le denominazioni e i punteggi per l'anno 2014.

In deroga all'articolo 4, paragrafo 2, l'individuazione di un soggetto interessato in quanto G-SII e la sottocategoria a cui è assegnato sulla base dei punteggi attribuiti per l'anno 2014 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2016.

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338.

(2)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1030/2014 della Commissione, del 29 settembre 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli uniformi e la data per l'informativa sui valori utilizzati per individuare gli enti a rilevanza sistemica a livello globale conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 30.9.2014, pag. 14).

(4)  Regolamento (UE) n. 1255/2012 della Commissione, dell'11 dicembre 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'International Accounting Standard 12, gli International Financial Reporting Standard 1 e 13 e l'Interpretazione dell'International Financial Reporting Interpretations Committee n. 20 (GU L 360 del 29.12.2012, pag. 78).


ALLEGATO

Ai fini dell'articolo 6 gli indicatori sono determinati come indicato di seguito.

1.   Esposizione complessiva

L'esposizione complessiva è pari alla somma del totale degli elementi in bilancio e del totale degli elementi derivati e fuori bilancio, su base consolidata, compresi i soggetti consolidati a fini contabili ma non a fini regolamentari sulla base del rischio, meno le rettifiche regolamentari.

L'esposizione complessiva segue la misura contabile dell'esposizione (utilizzando tuttavia l'ambito di consolidamento più ampio) nel rispetto dei seguenti principi:

le esposizioni in bilancio e le esposizioni non su derivati sono incluse nella misura dell'esposizione al netto di accantonamenti e rettifiche di valore specifici (ad esempio aggiustamenti della valutazione del credito);

non è consentita la compensazione di crediti e depositi;

le garanzie reali fisiche o finanziarie, le garanzie personali o gli strumenti di attenuazione del rischio di credito acquistati non riducono le esposizioni in bilancio.

Il valore degli elementi in bilancio è pari alla somma dei seguenti elementi:

a)

esposizione al rischio di controparte dei contratti derivati;

b)

valore lordo delle operazioni di finanziamento tramite titoli;

c)

esposizione al rischio di controparte delle operazioni di finanziamento tramite titoli;

d)

il valore massimo tra i) altre attività meno i titoli ricevuti in operazioni di finanziamento tramite titoli rilevati come attività e ii) zero.

Il valore degli elementi fuori bilancio è pari alla somma dei seguenti elementi:

a)

esposizione potenziale futura dei contratti derivati;

b)

importo nozionale degli elementi fuori bilancio con un fattore di conversione del credito (FCC) dello 0 %, meno il 100 % degli impegni su carta di credito revocabili incondizionatamente, meno il 100 % degli altri impegni revocabili incondizionatamente;

c)

il 10 % degli impegni su carta di credito revocabili incondizionatamente;

d)

il 10 % degli altri impegni revocabili incondizionatamente;

e)

importo nozionale degli elementi fuori bilancio con un FCC del 20 %;

f)

importo nozionale degli elementi fuori bilancio con un FCC del 50 %;

g)

importo nozionale degli elementi fuori bilancio con un FCC del 100 %.

Per i soggetti consolidati a fini contabili ma non a fini regolamentari sulla base del rischio il valore dell'indicatore è aumentato della somma dei seguenti elementi:

a)

attività in bilancio;

b)

esposizione potenziale futura dei contratti derivati;

c)

il 10 % degli impegni revocabili incondizionatamente;

d)

altri impegni fuori bilancio;

e)

meno il valore dell'investimento nei soggetti consolidati.

2.   Interconnessione

Ai fini degli indicatori dell'interconnessione, gli enti finanziari sono definiti come comprendenti banche e altri enti di deposito, società di partecipazione bancarie, società di intermediazione mobiliare, imprese di assicurazioni, mutue, fondi speculativi (hedge funds), fondi pensione, banche d'investimento e controparti centrali (CCP). Sono esclusi le banche centrali e altri organismi del settore pubblico (ad esempio, banche multilaterali di sviluppo), ma sono incluse le banche commerciali di proprietà dello Stato.

2.1.   Attività verso altri enti finanziari

L'indicatore delle attività verso altri enti finanziari è pari alla somma dei fondi depositati presso o dati in prestito ad altri enti finanziari, delle linee impegnate non utilizzate estese ad altri enti finanziari, delle detenzioni di titoli emessi da altri enti finanziari, dell'esposizione corrente netta positiva delle operazioni di finanziamento tramite titoli e degli strumenti derivati OTC con altri enti finanziari aventi un valore equo netto positivo.

a)   Fondi depositati presso o dati in prestito ad altri enti finanziari e linee impegnate non utilizzate

Il valore dei fondi depositati presso o dati in prestito ad altri enti finanziari e linee impegnate non utilizzate è pari alla somma dei seguenti elementi:

1)

fondi depositati presso o dati in prestito ad altri enti finanziari, compresi i certificati di deposito;

2)

linee impegnate non utilizzate estese ad altri enti finanziari.

b)   Detenzioni di titoli emessi da altri enti finanziari

Questo elemento comprende tutte le detenzioni di titoli emessi da altri enti finanziari. Le detenzioni totali sono computate al valore equo per i titoli classificati come detenuti per la negoziazione e disponibili per la vendita; i titoli detenuti fino a scadenza sono computati al costo ammortizzato.

Il valore delle detenzioni di titoli emessi da altri enti finanziari è pari alla somma dei seguenti elementi:

1)

titoli di debito garantiti;

2)

titoli di debito senior non garantiti;

3)

titoli di debito subordinati;

4)

commercial papers;

5)

il valore massimo tra azioni, comprese le azioni ordinarie e privilegiate alla pari e sopra la pari, meno le posizioni corte di segno opposto in relazione alle specifiche azioni detenute, e zero.

c)   Operazioni di finanziamento tramite titoli

Il valore delle operazioni di finanziamento tramite titoli è pari alla somma delle esposizioni correnti positive nette delle operazioni di finanziamento tramite titoli con altri enti finanziari.

Il valore segnalato non va considerato come valore che riflette gli importi iscritti a bilancio. Esso rappresenta l'unico importo legalmente posseduto per l'insieme di attività soggette a compensazione. La compensazione può essere utilizzata soltanto se le operazioni sono coperte da un accordo di compensazione legalmente opponibile. Se questi criteri non sono soddisfatti, si tiene conto dell'importo lordo di bilancio. Le operazioni di credito passante (conduit) non sono incluse.

d)   Derivati OTC con altri enti finanziari aventi un valore equo netto positivo

Il valore dei derivati OTC con altri enti finanziari aventi un valore equo netto positivo è pari alla somma dei seguenti elementi:

1)

valore equo netto positivo, comprese le garanzie reali detenute se comprese nell'accordo quadro di compensazione;

2)

esposizione potenziale futura.

2.2.   Passività verso altri enti finanziari

Il valore delle passività totali verso altri enti finanziari è pari alla somma dei depositi degli enti finanziari, delle operazioni di finanziamento tramite titoli e degli strumenti derivati OTC con altri enti finanziari aventi un valore equo netto negativo.

a)   Depositi degli enti finanziari

Il valore dei depositi degli enti finanziari è pari alla somma dei seguenti elementi:

1)

depositi dovuti agli enti depositari;

2)

depositi dovuti agli enti finanziari non depositari;

3)

linee impegnate non utilizzate ottenute da altri enti finanziari.

b)   Operazioni di finanziamento tramite titoli

Il valore delle operazioni di finanziamento tramite titoli è pari alla somma delle esposizioni correnti negative nette delle operazioni di finanziamento tramite titoli con altri enti finanziari.

c)   Derivati OTC con altri enti finanziari aventi un valore equo netto negativo

Il valore dei derivati OTC con altri enti finanziari aventi un valore equo netto negativo è pari alla somma dei seguenti elementi:

1)

valore equo netto negativo, comprese le garanzie reali fornite se comprese nell'accordo quadro di compensazione;

2)

esposizione potenziale futura.

2.3.   Titoli in circolazione

Questo indicatore riflette il valore contabile dei titoli in circolazione emessi dal soggetto interessato. L'attività verso altri enti finanziari non va distinta dalle altre attività.

Il valore del totale dei titoli in circolazione è pari alla somma dei seguenti elementi:

a)

titoli di debito garantiti;

b)

titoli di debito senior non garantiti;

c)

titoli di debito subordinati;

d)

commercial papers;

e)

certificati di deposito;

f)

capitale primario;

g)

azioni privilegiate e tutte le altre forme di finanziamento subordinato non indicate alla lettera c).

3.   Sostituibilità dei servizi o delle infrastrutture finanziarie forniti dal gruppo

3.1.   Attività di pagamento

Il totale dell'attività di pagamento è pari ai pagamenti effettuati nell'esercizio esclusi i pagamenti infragruppo.

Il pertinente valore dei pagamenti è pari al valore lordo totale di tutti i pagamenti in contante inviati dal gruppo segnalante mediante sistemi di trasferimento fondi di valore elevato, e al valore lordo di tutti i pagamenti in contante inviati tramite banca corrispondente (ad esempio utilizzando un conto corrispondente o un «conto nostro»). Sono inclusi i pagamenti in contante eseguiti a nome del soggetto interessato e a nome della clientela, compresi gli enti finanziari e altri clienti commerciali. Sono esclusi i pagamenti effettuati mediante i sistemi di pagamento al dettaglio. Sono inclusi solo i pagamenti in uscita. Il valore è calcolato in euro.

3.2.   Attività in custodia

Il valore delle attività in custodia è pari al valore di tutte le attività, comprese le attività transfrontaliere, che il gruppo segnalante detiene come depositario per conto della clientela, inclusi enti finanziari diversi dal gruppo segnalante. Non sono incluse le attività in gestione o in amministrazione che non sono classificate anche come attività in custodia.

3.3.   Operazioni di sottoscrizione sui mercati obbligazionari e azionari

Il valore del totale delle operazioni di sottoscrizione sui mercati obbligazionari e azionari è pari alla somma dell'attività di sottoscrizione azionaria e dell'attività di sottoscrizione obbligazionaria.

Sono incluse tutte le sottoscrizioni nelle quali la banca è obbligata ad acquistare i titoli invenduti. Quando la sottoscrizione è su base best-efforts (il che significa che la banca non è obbligata ad acquistare il rimanente), sono inclusi solo i titoli che sono stati effettivamente venduti.

4.   Complessità del gruppo

4.1.   Importo nozionale dei derivati OTC

Questo indicatore misura la portata dell'impegno del gruppo segnalante in operazioni su strumenti derivati OTC e include tutti i tipi di categorie di rischio e di strumenti. Ai fini della segnalazione dei valori nozionali dei derivati la garanzia reale non è dedotta.

L'importo nozionale totale dei derivati OTC è pari alla somma dei derivati OTC compensati mediante una controparte centrale e dei derivati OTC regolati a livello bilaterale.

4.2.   Attività di livello 3

Il valore delle attività di livello 3 è pari al valore di tutte le attività il cui prezzo è fissato in maniera ricorrente utilizzando gli input di misurazione di livello 3.

4.3.   Titoli detenuti per la negoziazione e disponibili per la vendita

Il valore dei titoli detenuti per la negoziazione e disponibili per la vendita è pari all'importo totale dei titoli nelle categorie contabili dei titoli detenuti per negoziazione e disponibili per la vendita meno il sottoinsieme di titoli detenuti nelle categorie ammissibili per la classificazione come attività liquide di qualità elevata.

5.   Attività transfrontaliera del gruppo

5.1.   Attività transgiurisdizionali

Il valore delle attività intergiurisdizionali è pari al valore di tutte le attività in tutti i settori che, su base «rischio finale», sono attività transfrontaliere, attività locali delle affiliate estere in valuta estera o attività locali delle affiliate estere in valuta locale, esclusa l'attività in derivati. Le attività transfrontaliere coinvolgono un ufficio in un paese ed un mutuatario in un altro paese. Le attività locali di affiliate estere in valuta locale ed estera coinvolgono l'ufficio locale della banca e mutuatari nella stessa sede.

5.2.   Passività transgiurisdizionali

Il valore del totale delle passività transgiurisdizionali è pari alla somma dei seguenti elementi meno le passività estere verso uffici correlati di cui alla lettera b):

a)

passività locali in valuta locale;

b)

passività estere (escluse le passività locali in valuta locale).


15.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 330/37


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1223/2014 DELLA COMMISSIONE

del 14 novembre 2014

che modifica il regolamento (CEE) n. 2454/93 per quanto riguarda la procedura semplificata di appuramento del regime di perfezionamento attivo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (1), in particolare l'articolo 247,

considerando quanto segue:

(1)

l'articolo 544 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (2) prevede una semplificazione dell'appuramento del regime di perfezionamento attivo. Nell'ambito di tale semplificazione, alcune merci di importazione sono considerate riesportate o esportate, sebbene siano state effettivamente immesse sul mercato dell'Unione senza una successiva dichiarazione in dogana e il pagamento dei dazi all'importazione.

(2)

L'articolo 544, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2454/93 riguarda la consegna di aeromobili civili. La semplificazione dell'appuramento del regime di perfezionamento attivo concernente gli aeromobili civili rafforza la competitività del settore dell'aviazione a livello internazionale e contribuisce alla creazione di un valore aggiunto nell'Unione.

(3)

È opportuno estendere l'ambito di applicazione dell'articolo 544, lettera c, del regolamento (CEE) n. 2454/93 agli aeromobili militari in modo che tali aeromobili possano beneficiare della procedura semplificata di appuramento del regime di perfezionamento attivo al pari degli aeromobili civili.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2454/93.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 544 del regolamento (CEE) n. 2454/93, il testo della lettera c) è sostituito dal seguente:

«c)

la consegna di aeromobili; tuttavia, l'ufficio doganale di controllo consente che il regime sia appurato con la prima assegnazione delle merci di importazione alla produzione, riparazione, modifica o trasformazione di aeromobili o di parti di aeromobili, a condizione che le scritture del titolare consentano di verificare la corretta applicazione e gestione del regime;»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2014

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).


15.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 330/38


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1224/2014 DELLA COMMISSIONE

del 14 novembre 2014

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

85,5

MA

80,0

MK

67,1

ZZ

77,5

0707 00 05

AL

62,5

JO

194,1

TR

126,4

ZZ

127,7

0709 93 10

AL

65,0

MA

51,6

TR

124,6

ZZ

80,4

0805 20 10

MA

130,6

TR

74,4

ZZ

102,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

TR

74,2

ZZ

74,2

0805 50 10

TR

88,8

ZZ

88,8

0806 10 10

BR

287,2

LB

369,0

PE

266,8

TR

150,2

US

278,5

ZZ

270,3

0808 10 80

BR

53,4

CA

135,3

CL

85,2

NZ

148,5

US

102,4

ZA

109,9

ZZ

105,8

0808 30 90

CN

75,6

ZZ

75,6


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

15.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 330/40


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 7 novembre 2014

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nell'ambito del comitato per la cooperazione culturale istituito dal protocollo sulla cooperazione culturale dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri da una parte, e la Repubblica di Corea dall'altra, per quanto riguarda la compilazione di un elenco di quindici arbitri

(2014/794/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 167, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 6 ottobre 2010 è stato siglato un accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra (1) (di seguito «accordo»). L'accordo comprende un protocollo sulla cooperazione culturale (di seguito «protocollo») che, conformemente al suo articolo 1 istituisce il quadro nell'ambito del quale le parti cooperano al fine di agevolare gli scambi di attività, beni e servizi culturali, anche nel settore degli audiovisivi.

(2)

Ai sensi dell'articolo 15.10, paragrafo 5, dell'accordo, quest'ultimo è applicato in parte in via provvisoria con decisione 2011/265/UE del Consiglio (2) (di seguito «decisione») a partire dal 1o luglio 2011, fatta salva la sua conclusione in data successiva.

(3)

Ai sensi dell'articolo 6 della decisione, la posizione che l'Unione deve adottare nel comitato per la cooperazione culturale (di seguito «comitato») in merito a decisioni aventi effetti giuridici è determinata dal Consiglio, che delibera nei modi stabiliti dal trattato.

(4)

Ai sensi dell'articolo 3 bis del protocollo, il comitato, non appena costituito, compila un elenco di quindici persone in qualità di arbitri.

(5)

L'Unione dovrebbe stabilire quale posizione adottare nel comitato con riguardo alla compilazione dell'elenco di arbitri.

(6)

La posizione dell'Unione nell'ambito del Comitato dovrebbe, pertanto, basarsi sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nell'ambito del comitato per la cooperazione culturale istituito in base al protocollo sulla cooperazione culturale dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per quanto riguarda la compilazione dell'elenco di quindici persone in qualità di arbitri, si basa sul progetto di decisione del comitato per la cooperazione culturale accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2014

Per il Consiglio

Il presidente

P. C. PADOAN


(1)  GU L 127 del 14.5.2011, pag. 6.

(2)  Decisione 2011/265/UE del Consiglio, del 16 settembre 2010, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra (GU L 127 del 14.5.2011, pag. 1).


PROGETTO DI

DECISIONE N. … DEL COMITATO PER LA COOPERAZIONE CULTURALE UE-COREA

del …

relativa alla compilazione dell'elenco di arbitri di cui all'articolo 3 bis del protocollo sulla cooperazione culturale dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra

IL COMITATO PER LA COOPERAZIONE CULTURALE,

visto il protocollo sulla cooperazione culturale dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, siglato a Bruxelles il 6 ottobre 2010, in particolare l'articolo 3 bis,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 3 bis del protocollo sulla cooperazione culturale (di seguito «protocollo») istituisce un dispositivo di risoluzione delle controversie, di cui al Capo quattordici dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, che prevede il ricorso ad un collegio arbitrale.

(2)

In caso di controversia le parti si consultano per concordare la composizione del collegio.

(3)

Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla composizione del collegio arbitrale, la composizione è determinata per estrazione a sorte dall'elenco compilato a norma dell'articolo 3 bis, lettera c), del protocollo.

(4)

Le parti hanno compilato di comune accordo un elenco di quindici arbitri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È istituito l'elenco di quindici arbitri in conformità dell'articolo 3 bis, lettera c), del protocollo. L'elenco figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a …, il …

Per il comitato per la cooperazione culturale

Primo viceministro

Ministero della cultura, dello sport e del turismo della Repubblica di Corea

Direttore generale della Direzione generale dell'Istruzione e della cultura

Commissione europea


ALLEGATO

ELENCO DEGLI ARBITRI

Arbitri proposti dall'UE

James BRIDGEMAN

Ursula KRIEBAUM

Alessandra LANCIOTTI

Hélène RUIZ FABRI

Jan WOUTERS

Arbitri proposti dalla Corea

Byung-Chol YOON

Eun Young PARK

Young Jae CHO

Seung-Soo CHOI

Chang Hwan SHIN

Presidenti

Florentino P. FELICIANO (Filippine)

Juan Antonio DORANTES (Messico)

Christian HÄBERLI (Svizzera)

Leng Sun CHAN (Malaysia)

Teresa CHENG (Cina)


15.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 330/44


DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

del 7 novembre 2014

che proroga l'applicazione della decisione di esecuzione 2011/335/UE che autorizza la Repubblica di Lituania ad applicare una misura di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

(2014/795/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (1) (direttiva IVA), in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con lettera protocollata presso il segretariato generale della Commissione il 16 maggio 2014, la Lituania ha chiesto l'autorizzazione ad applicare una misura di deroga all'articolo 287, punto 11, della direttiva IVA al fine di continuare a esonerare taluni soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera il controvalore in valuta nazionale di 45 000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione all'Unione («misura»). La misura libererebbe tali soggetti passivi da alcuni o dalla totalità degli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui al titolo XI, capi da 2 a 6, della direttiva IVA.

(2)

Con lettera del 6 giugno 2014 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dalla Lituania. Con lettera del 12 giugno 2014 la Commissione ha comunicato alla Lituania di disporre di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.

(3)

Gli Stati membri possono già applicare un regime speciale per le piccole imprese a norma del titolo XII della direttiva IVA. La misura oggetto della proroga costituisce una deroga al titolo XII della direttiva IVA soltanto in quanto la soglia del volume d'affari annuo dei soggetti passivi per il regime speciale supera quella consentita alla Lituania ai sensi dell'articolo 287, punto 11, della direttiva IVA, che ammonta a 29 000 EUR.

(4)

Con la decisione di esecuzione 2011/335/UE del Consiglio (2) la Lituania è stata autorizzata, come misura di deroga e fino al 31 dicembre 2014, a esentare i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera 45 000 EUR. Poiché tale soglia ha comportato una riduzione significativa degli obblighi in materia di IVA per le imprese più piccole, è opportuno autorizzare la Lituania a prorogare la misura per un ulteriore periodo limitato. I soggetti passivi hanno sempre la possibilità di optare per il regime IVA normale.

(5)

Secondo i dati forniti dalla Lituania, la proroga della deroga avrà solo un'incidenza trascurabile sul gettito fiscale complessivo riscosso allo stadio del consumo finale.

(6)

La deroga non incide sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 2, secondo comma, della decisione di esecuzione 2011/335/UE la data del «31 dicembre 2014» è sostituita da quella del «31 dicembre 2017».

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2015.

Articolo 3

La Repubblica di Lituania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2014

Per il Consiglio

Il presidente

P. C. PADOAN


(1)  GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

(2)  Decisione di esecuzione 2011/335/UE del Consiglio, del 30 maggio 2011, che autorizza la Repubblica di Lituania ad applicare una misura di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 150 del 9.6.2011, pag. 6).


15.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 330/46


DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

del 7 novembre 2014

che autorizza la Repubblica di Lettonia ad applicare una misura di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

(2014/796/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (1) (direttiva IVA), in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con lettera protocollata presso il segretariato generale della Commissione il 1o luglio 2014 la Lettonia ha chiesto l'autorizzazione ad applicare una misura di deroga all'articolo 287, punto 10, della direttiva IVA al fine di esonerare i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera i 50 000 EUR («misura»). La misura libererebbe tali soggetti passivi da alcuni o dalla totalità degli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui al titolo XI, capi da 2 a 6, della direttiva IVA. Tale misura era già stata concessa alla Lettonia con la decisione di esecuzione 2010/584/UE del Consiglio (2), che è giunta a scadenza il 31 dicembre 2013.

(2)

Con lettera del 7 agosto 2014 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dalla Lettonia. Con lettera dell'11 agosto 2014 la Commissione ha comunicato alla Lettonia di disporre di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.

(3)

Gli Stati membri possono già applicare un regime speciale per le piccole imprese a norma del titolo XII della direttiva IVA. La misura in esame costituisce una deroga al titolo XII della direttiva IVA soltanto in quanto la soglia del volume d'affari annuo dei soggetti passivi per il regime speciale supera quella attualmente consentita alla Lettonia a norma dell'articolo 287, punto 10, della direttiva IVA, che ammonta a 17 200 EUR.

(4)

La fissazione di una soglia più elevata per il regime speciale costituisce una misura di semplificazione che può ridurre considerevolmente gli obblighi in materia di IVA a cui sono soggette le imprese più piccole. In ogni caso, il regime speciale rimane facoltativo per i soggetti passivi e lascia libere le imprese di optare per il regime IVA ordinario.

(5)

Secondo i dati forniti dalla Lettonia, la deroga avrà solo un'incidenza trascurabile sul gettito fiscale complessivo riscosso allo stadio del consumo finale.

(6)

La deroga non incide sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 287, punto 10, della direttiva 2006/112/CE, la Repubblica di Lettonia è autorizzata a esonerare dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera i 50 000 EUR.

Articolo 2

La presente decisione ha effetto il giorno della notifica.

Essa si applica fino al 31 dicembre 2017.

Articolo 3

La Repubblica di Lettonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2014

Per il Consiglio

Il presidente

P. C. PADOAN


(1)  GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

(2)  Decisione di esecuzione 2010/584/UE del Consiglio, del 27 settembre 2010, che autorizza la Repubblica di Lettonia ad applicare una misura in deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 256 del 30.9.2010, pag. 29).


15.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 330/48


DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

del 7 novembre 2014

che autorizza la Repubblica di Estonia ad applicare una misura di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

(2014/797/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con lettera protocollata presso la Commissione il 26 maggio 2014 l'Estonia ha chiesto l'autorizzazione a derogare alle disposizioni della direttiva 2006/112/CE che disciplinano il diritto di detrarre l'imposta a monte in relazione alle autovetture per il trasporto di persone.

(2)

Con lettera dell'11 giugno 2014 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dall'Estonia. Con lettera del 12 giugno 2014 la Commissione ha comunicato all'Estonia che disponeva di tutte le informazioni ritenute necessarie per l'esame della richiesta.

(3)

Gli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE stabiliscono il diritto del soggetto passivo di detrarre l'imposta sul valore aggiunto (IVA) assolta sui beni e sui servizi ottenuti da tale persona e utilizzati ai fini di sue operazioni soggette a imposta. L'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva obbliga i soggetti passivi a contabilizzare ai fini dell'IVA quando un bene professionale è destinato a un utilizzo non professionale.

(4)

L'utilizzo non professionale è spesso difficile da determinare con precisione e, anche nei casi in cui ciò sia possibile, comporta spesso una procedura complessa. In base all'autorizzazione richiesta, l'importo dell'IVA sulle spese ammissibili per la detrazione in relazione alle autovetture che non sono interamente utilizzate a fini professionali dovrebbe, con alcune eccezioni, essere fissato a un tasso forfettario. In base alle informazioni attualmente disponibili, le autorità estoni ritengono che un tasso del 50 % sia giustificabile. Nel contempo, per evitare la doppia imposizione, l'obbligo di contabilizzare ai fini dell'IVA l'utilizzo non professionale delle autovetture dovrebbe essere sospeso qualora esse siano state sottoposte a una limitazione autorizzata dalla presente decisione. Tale misura di semplificazione elimina la necessità di registrare l'utilizzo non professionale delle autovetture aziendali ed evita l'evasione fiscale dovuta a una registrazione inesatta.

(5)

La limitazione del diritto a detrazione ai sensi dell'autorizzazione richiesta dovrebbe applicarsi all'IVA pagata sull'acquisto, sul leasing, sull'acquisto intracomunitario e sull'importazione di determinate autovetture e sulle relative spese, compreso l'acquisto di carburante.

(6)

L'autorizzazione richiesta dovrebbe applicarsi soltanto alle autovetture con un peso massimo autorizzato non superiore a 3 500 chilogrammi e con un massimo di otto posti a sedere oltre a quello del conducente. Qualsiasi utilizzo non professionale di autovetture di peso superiore a 3 500 chilogrammi e con più di otto posti a sedere oltre a quello del conducente è trascurabile, viste le caratteristiche di tali autovetture o il tipo di attività per cui sono utilizzate. Dovrebbe anche essere fornito un elenco dettagliato delle categorie di autovetture non autorizzate, in base al loro uso specifico.

(7)

L'autorizzazione dovrebbe essere limitata nel tempo al 31 dicembre 2017 per permettere un riesame della sua necessità e della sua efficacia e della suddivisione percentuale tra gli usi professionali e non professionali sulla quale si basa.

(8)

Qualora l'Estonia ritenga necessaria una proroga dell'autorizzazione oltre il 2017, dovrebbe presentare una relazione alla Commissione entro il 31 marzo 2017, comprendente un riesame della percentuale applicata unitamente alla richiesta di proroga.

(9)

La deroga avrà un'incidenza solo trascurabile sull'importo complessivo del gettito fiscale riscosso nella fase del consumo finale e non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE, l'Estonia è autorizzata a limitare il diritto a detrarre l'imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle spese relative alle autovetture per il trasporto di persone non interamente utilizzate a fini professionali al 50 %.

Articolo 2

In deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE, l'Estonia non equipara l'utilizzo non professionale di un'autovettura inclusa nelle attività dell'impresa di un soggetto passivo a prestazioni di servizio a titolo oneroso, qualora tale autovettura sia stata oggetto di una limitazione autorizzata a norma dell'articolo 1 della presente decisione.

Articolo 3

Le spese di cui all'articolo 1 riguardano l'acquisto, il leasing, l'acquisto intracomunitario e l'importazione di autovetture non interamente utilizzate a fini professionali e le relative spese, compreso l'acquisto di carburante.

Articolo 4

La presente decisione si applica soltanto alle autovetture con un peso massimo autorizzato non superiore a 3 500 chilogrammi e con un massimo di otto posti a sedere oltre a quello del conducente.

Articolo 5

Gli articoli 1 e 2 non si applicano alle seguenti categorie di autovetture:

a)

automobili acquistate per rivendita, noleggio o leasing;

b)

automobili utilizzate per il trasporto di passeggeri a tariffa, compresi i servizi di taxi;

c)

automobili utilizzate per impartire lezioni di guida.

Articolo 6

1.   Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica.

Essa si applica fino al 31 dicembre 2017.

2.   Eventuali richieste di proroga dell'autorizzazione prevista dalla presente decisione sono presentate alla Commissione entro il 31 marzo 2017 e corredate di una relazione che comprende un riesame della percentuale di cui all'articolo 1.

Articolo 7

La Repubblica di Estonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2014

Per il Consiglio

Il presidente

P. C. PADOAN


(1)  GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.


15.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 330/50


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 novembre 2014

che modifica l'allegato F della direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto riguarda il formato dei modelli di certificati sanitari per gli scambi all'interno dell'Unione di animali delle specie bovina e suina e le ulteriori condizioni di polizia sanitaria relative alla presenza di Trichine per gli scambi all'interno dell'Unione di suini domestici

[notificata con il numero C(2014) 8336]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/798/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (1), in particolare l'articolo 16, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 64/432/CEE stabilisce le condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi all'interno dell'Unione di bovini e suini. Essa dispone tra l'altro che durante il trasporto verso il loro luogo di destinazione i bovini e i suini debbano essere accompagnati da un certificato sanitario conforme, a seconda dei casi, al modello 1 o al modello 2 di cui all'allegato F.

(2)

Conformemente all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione (2), i vari certificati sanitari richiesti nel quadro degli scambi all'interno dell'Unione devono essere presentati secondo i modelli armonizzati in allegato a tale regolamento.

(3)

Al fine di adattare il contenuto dei certificati sanitari di cui al modello 1 e al modello 2 dell'allegato F della direttiva 64/432/CEE, si rende necessario anche l'adeguamento del formato di tali modelli.

(4)

Le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera e), e paragrafo 3, della direttiva 64/432/CEE sono scaduti il 31 dicembre 2000 e non dovrebbero più pertanto comparire tra le opzioni di certificazione nel modello di certificato sanitario definito come modello 1 nell'allegato F della stessa direttiva.

(5)

Il regolamento (CE) n. 2075/2005 della Commissione (3) stabilisce norme per la determinazione della qualifica sanitaria delle aziende in cui sono allevati suini domestici.

(6)

Il regolamento (UE) n. 216/2014 della Commissione (4), che modifica il regolamento (CE) n. 2075/2005, definisce le prescrizioni che gli operatori del settore alimentare devono soddisfare per ottenere il riconoscimento ufficiale delle aziende che applicano condizioni di stabulazione controllata e concede a tali aziende deroghe alle disposizioni in materia di controlli durante la macellazione.

(7)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1114/2014 della Commissione (5), che modifica il regolamento (CE) n. 2075/2005, chiarisce le condizioni da applicare nel caso in cui suini domestici da allevamento e da produzione sono trasferiti da un'azienda a un'altra attraverso i centri di raccolta.

(8)

Per consentire agli Stati membri di applicare l'opportuno regime di test per accertare la presenza di Trichine durante la macellazione e per non compromettere la qualifica sanitaria dell'azienda di destinazione dei suini domestici destinati all'allevamento e alla produzione, è necessario che le informazioni circa il riconoscimento ufficiale dell'azienda di origine degli animali oggetto di scambi commerciali quale azienda che applica condizioni di stabulazione controllata, a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2075/2005, siano incluse nel modello di certificato per gli scambi all'interno dell'Unione di animali della specie suina, definito come modello 2 nell'allegato F della direttiva 64/432/CEE.

(9)

Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato F della direttiva 64/432/CEE.

(10)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato F della direttiva 64/432/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2015.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2014

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.

(2)  Regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, concernente l'adozione di un modello armonizzato di certificato e di verbale d'ispezione relativi agli scambi intracomunitari di animali e di prodotti di origine animale (GU L 94 del 31.3.2004, pag. 44).

(3)  Regolamento (CE) n. 2075/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 60).

(4)  Regolamento (UE) n. 216/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014, recante modifica del regolamento (CE) n. 2075/2005 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni (GU L 69 dell'8.3.2014, pag. 85).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1114/2014 della Commissione, del 21 ottobre 2014, recante modifica del regolamento (CE) n. 2075/2005 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni (GU L 302 del 22.10.2014, pag. 46).


ALLEGATO

«ALLEGATO F

Modello 1

Certificato sanitario per animali della specie bovina destinati all'allevamento, alla produzione o alla macellazione

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Modello 2

Certificato sanitario per animali della specie suina destinati all'allevamento, alla produzione o alla macellazione

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ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

15.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 330/61


DECISIONE N. 4/2014 DEL COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-UE

del 23 ottobre 2014

relativa al mandato da conferire al consiglio di amministrazione del centro per lo sviluppo delle imprese (CSI)

(2014/799/UE)

IL COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-UE,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (1) («accordo di partenariato ACP-UE»), e in particolare l'articolo 2 dell'allegato III,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all'articolo 2, paragrafo 6, lettera d), dell'allegato III dell'accordo di partenariato ACP-UE, il Comitato degli ambasciatori è tenuto a controllare la strategia generale del CSI e a sorvegliare l'operato del consiglio di amministrazione del CSI.

(2)

Il consiglio di amministrazione del CSI sorveglia le attività del CSI [articolo 2, paragrafo 7, lettera b)], adotta il programma e il bilancio del CSI [articolo 2, paragrafo 7, lettera c)] e presenta periodicamente al Comitato degli ambasciatori relazioni e valutazioni [articolo 2, paragrafo 7, lettera d)].

(3)

Lo statuto e il regolamento interno del CSI, adottati con decisione n. 8/2005 del Comitato degli ambasciatori («statuto del CSI»), e il regolamento finanziario del CSI, adottato con decisione n. 5/2004 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE («regolamento finanziario del CSI»), forniscono garanzie in termini di informazione del Comitato degli ambasciatori ACP-UE e di supervisione da parte di quest'ultimo.

(4)

Nel corso della 39a sessione svoltasi a Nairobi dal 19 al 20 giugno, il Consiglio dei ministri ACP-UE ha convenuto, in una dichiarazione comune, di procedere alla chiusura ordinata del CSI e alla modifica dell'allegato III dell'accordo di partenariato ACP-UE, e a deciso di delegare a tal fine al Comitato degli ambasciatori ACP-UE il potere di far progredire il fascicolo allo scopo di adottare le decisioni necessarie.

(5)

La suddetta dichiarazione comune del Consiglio dei ministri ACP-UE ha istituito il gruppo di lavoro congiunto ACP-UE («gruppo di lavoro congiunto») per assicurare che la chiusura del CSI avvenga nelle migliori condizioni possibili,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Alle condizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 della presente decisione, il Comitato degli ambasciatori ACP-UE autorizza il consiglio di amministrazione del CSI ad adottare, con effetto immediato, tutte le misure appropriate prodromiche alla chiusura del CSI.

2.   La chiusura del CSI rispetta le competenze delle autorità di supervisione del CSI stabilite nell'allegato III dell'accordo di partenariato ACP-UE e le modalità fissate dal Consiglio dei ministri ACP-UE nella dichiarazione comune del 20 giugno 2014.

Articolo 2

1.   Il prima possibile, e comunque non oltre il 23 dicembre 2014, il consiglio di amministrazione del CSI nomina un curatore che predisponga e attui un piano di chiusura e gestisca il CSI durante il processo di chiusura.

2.   Il piano di chiusura consente di chiudere il CSI in modo ordinato, rispettando i diritti di tutti i terzi coinvolti e garantendo che i progetti di sostegno al settore privato attualmente in corso siano terminati dallo stesso CSI o da un'entità cui poterne assegnare la gestione.

3.   Il piano di chiusura prevede di ultimare la liquidazione del CSI entro il 31 dicembre 2016. Il piano di chiusura e include il tempo necessario per effettuare i pagamenti, le relazioni finali e le revisioni finanziarie e legali in vista della liquidazione del CSI il 31 dicembre 2016.

Articolo 3

1.   Conformemente alle procedure stabilite nell'accordo di partenariato ACP-UE, nello statuto del CSI e nel regolamento finanziario del CSI, il Comitato degli ambasciatori ACP-UE riceve il piano di chiusura adottato dal consiglio di amministrazione del CSI.

2.   Il consiglio di amministrazione del CSI presenta al Comitato degli ambasciatori ACP-UE relazioni trimestrali sui progressi compiuti nel processo di chiusura.

Articolo 4

Il consiglio di amministrazione del CSI consulterà il gruppo di lavoro congiunto in merito al progetto di mandato da conferire al curatore di cui all'articolo 2, paragrafo 1, come pure in merito al progetto di piano di chiusura e al progetto di proposta di discarico.

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2014

Per il Comitato degli ambasciatori ACP-UE

Il presidente

S. SANNINO


(1)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3. Accordo come modificato dall'accordo firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 27) e dall'accordo firmato a Ouagadougou il 22 giugno 2010 (GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3).