ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 329

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

57° anno
14 novembre 2014


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

 

2014/789/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 10 novembre 2014, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, del protocollo aggiuntivo dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Croazia all'Unione europea

1

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1212/2014 della Commissione, dell'11 novembre 2014, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

3

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1213/2014 della Commissione, dell'11 novembre 2014, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

6

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1214/2014 della Commissione, dell'11 novembre 2014, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

8

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1215/2014 della Commissione, dell'11 novembre 2014, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

11

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1216/2014 della Commissione, dell'11 novembre 2014, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

14

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1217/2014 della Commissione, dell'11 novembre 2014, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

17

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1218/2014 della Commissione, del 13 novembre 2014, che modifica gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 206/2010 per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria relative alla presenza di Trichine nel modello di certificato veterinario per le importazioni nell'Unione di suini domestici destinati all'allevamento, alla produzione o alla macellazione, e delle loro carni fresche ( 1 )

20

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1219/2014 della Commissione, del 13 novembre 2014, che modifica l'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 per quanto riguarda l'elenco di territori e di paesi terzi ( 1 )

23

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1220/2014 della Commissione, del 13 novembre 2014, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

27

 

 

DECISIONI

 

 

201/790/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 10 novembre 2014, relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, nell'ambito del Comitato misto istituito a norma dell'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone in merito alla modifica dell'allegato II di tale accordo riguardante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

29

 

 

2014/791/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 25 giugno 2014, relativa all'aiuto di Stato SA.20350 — (C 17/08) (ex NN 1/06) al quale la Repubblica ceca ha dato attuazione in favore di vari operatori di servizi di trasporto regionale mediante autobus nella regione di Ústí nad Labem [notificata con il numero C(2014) 4081]  ( 1 )

35

 

 

2014/792/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 13 novembre 2014, sul sistema di allarme rapido ad uso degli ordinatori della Commissione e delle agenzie esecutive

68

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

14.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 329/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 10 novembre 2014

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, del protocollo aggiuntivo dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Croazia all'Unione europea

(2014/789/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, l'articolo 100, paragrafo 2, l'articolo 167, paragrafo 3, e l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v),

visto l'atto di adesione della Croazia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità della decisione 2014/257/UE del Consiglio (1), il protocollo aggiuntivo dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Croazia all'Unione europea («protocollo aggiuntivo»), è stato firmato ed è applicato a titolo provvisorio dal 1o luglio 2013, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione.

(2)

È opportuno approvare il protocollo aggiuntivo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo aggiuntivo dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Croazia all'Unione europea è approvato a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri (2).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a procedere, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, alle notifiche previste all'articolo 9 del protocollo aggiuntivo relativamente all'espletamento delle procedure interne per la sua entrata in vigore.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2014

Per il Consiglio

Il presidente

M. MARTINA


(1)  GU L 140 del 15.5.2014, pag. 1.

(2)  Il testo del protocollo aggiuntivo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua firma.


REGOLAMENTI

14.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 329/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1212/2014 DELLA COMMISSIONE

dell'11 novembre 2014

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (2). Tale periodo deve essere fissato a tre mesi.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Heinz ZOUREK

Direttore generale della Fiscalità e dell'unione doganale


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).


ALLEGATO

Descrizione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Prodotto solido, cilindrico, filettato, in lega di titanio molto dura a finitura colorata, della lunghezza di circa 12 mm.

Il prodotto presenta uno stelo dal diametro esterno costante di 3 mm e una testa. Lo stelo è completamente filettato con filettatura asimmetrica. La testa è filettata con un innesto ad intaglio (che consente di avvitarla in una piastra d'appoggio nei sistemi di fissaggio).

Il prodotto risponde alle norme ISO/TC 150 per le viti da impianto ed è destinato all'uso nel campo della chirurgia traumatologica per ridurre le fratture. Deve essere inserito nel corpo utilizzando strumenti specifici.

Per l'importazione è contenuto in un imballaggio sterilizzato. Il prodotto è contrassegnato con un numero ed è pertanto tracciabile durante la produzione e la distribuzione.

 (1) Cfr. figura.

8108 90 90

Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, nota 2 a), della sezione XV, nota 3 della sezione XV, nota 1 f), del capitolo 90, e dal testo dei codici NC 8108, 8108 90 e 8108 90 90.

Viste le sue caratteristiche oggettive, il prodotto corrisponde in pieno a una vite in metallo comune, anche se è destinato all'uso nella chirurgia traumatologica. Indipendentemente dal loro concreto utilizzo, le viti in metallo comune sono, in conformità alla nota 2 a) della sezione XV, parti e forniture di impiego generale. La classificazione alla voce 9021 come stecche, docce ed altri oggetti ed apparecchi per fratture è pertanto esclusa in virtù della nota 1 f) del capitolo 90.

Il prodotto va perciò classificato nel codice NC 8108 90 90 come altri articoli in titanio.

Image

(1)  L'immagine è a scopo puramente informativo.


14.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 329/6


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1213/2014 DELLA COMMISSIONE

dell'11 novembre 2014

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (2). Tale periodo deve essere fissato a tre mesi.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Heinz ZOUREK

Direttore generale della Fiscalità e dell'unione doganale


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).


ALLEGATO

Descrizione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazioni

(1)

(2)

(3)

Prodotto cannulato, cilindrico, filettato, in lega di titanio molto dura, di lunghezza compresa tra 20 e 56 mm.

Il prodotto presenta uno stelo cannulato dal diametro esterno di 4 mm e una testa esagonale. Lo stelo è completamente filettato (incrementi di 2 mm).

Il prodotto risponde alle norme ISO/TC 150 per le viti da impianto ed è destinato all'uso nel campo della chirurgia traumatologica per ridurre le fratture.

Deve essere inserito nel corpo utilizzando strumenti specifici e un filo guida da inserire nel gambo cannulato per consentire un posizionamento preciso attraverso una piccola incisione.

Per l'importazione è contenuto in un imballaggio sterilizzato. Il prodotto è contrassegnato con un numero ed è pertanto tracciabile durante la produzione e la distribuzione.

9021 10 90

Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 9021, 9021 10 e 9021 10 90.

Viste le sue caratteristiche oggettive, ossia la presenza di uno stelo cannulato, il prodotto non corrisponde in pieno a una vite in metallo comune. Pertanto, non può essere considerato come parte e fornitura di impiego generale (vite) di cui alla nota 2 della sezione XV. Di conseguenza, è esclusa la classificazione alla voce 8108.

Il prodotto va perciò classificato nel codice NC 9021 10 90 come oggetti e apparecchi per fratture.


14.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 329/8


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1214/2014 DELLA COMMISSIONE

dell'11 novembre 2014

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (2). Tale periodo deve essere fissato a tre mesi.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Heinz ZOUREK

Direttore generale della Fiscalità e dell'unione doganale


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).


ALLEGATO

Descrizione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Prodotto solido, cilindrico, filettato (noto come «vite con doppio nucleo Pangea») in lega di titanio molto dura, di lunghezza compresa tra 20 e 45 mm.

Lo stelo è completamente filettato con un doppio nucleo contenente una zona di transizione per la variazione del diametro del nucleo. Presenta un diametro esterno costante di 4,0 mm, con profilo autofilettante e punta smussata filettata.

Il prodotto presenta una testa poliassiale a U (regolabile) filettata internamente che permette un'angolazione di 25° intorno all'asse della vite, consentendone l'adeguamento.

La testa del prodotto è dotata di un cappello di chiusura con sella specializzata per fissare l'asta (presentata separatamente).

Il prodotto risponde alle norme ISO/TC 150 per le viti da impianto ed è destinato all'uso in chirurgia traumatologica come parte di un sistema per la stabilizzazione posteriore della colonna. Esso viene installato utilizzando strumenti specifici.

Per l'importazione non è contenuto in un imballaggio sterilizzato. Il prodotto è contrassegnato con un numero ed è pertanto tracciabile durante la produzione e la distribuzione.

 (1) Cfr. l'immagine.

9021 10 90

La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 2 b) del capitolo 90 nonché dal testo dei codici NC 9021, 9021 10 e 9021 10 90.

Viste le sue caratteristiche oggettive, ossia la presenza di testa poliassiale a U con cappello di chiusura, il prodotto non corrisponde in pieno a una vite in metallo comune. Pertanto, non può essere considerato come parte e fornitura di impiego generale (vite) di cui alla nota 2 della sezione XV. Di conseguenza, è esclusa la classificazione alla voce 8108.

Il prodotto va perciò classificato nel codice NC 9021 10 90 come oggetti e apparecchi per fratture.

Image Image

(1)  L'immagine è a scopo puramente informativo.


14.11.2014   

IT

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L 329/11


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1215/2014 DELLA COMMISSIONE

dell'11 novembre 2014

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (2). Tale periodo deve essere fissato a tre mesi.

(5)

Il comitato del codice doganale non ha emesso alcun parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Heinz ZOUREK

Direttore generale della Fiscalità e unione doganale


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).


ALLEGATO

Descrizione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Pannello solare avente dimensioni di circa 2 × 2 m, costituito da 25 tubi di vetro sottovuoto montati in parallelo e interconnessi mediante un condotto collettore. Ciascun tubo sottovuoto è costituito da due condotti concentrici, contenenti fluido termovettore. Il condotto interno di ciascun tubo è rivestito di uno strato assorbente.

L'energia solare viene assorbita dallo strato che riveste il condotto interno dei tubi e convertita in energia termica. Il calore viene quindi trasferito al fluido termovettore, che si trasforma in gas, sale e trasferisce il calore al condotto collettore (un collettore di rame).

Il calore viene successivamente trasferito dal condotto collettore a un serbatoio per l'acqua mediante un sistema di tubature contenente fluido termovettore che circola per mezzo di una pompa gestita da un regolatore automatico.

La pompa, il regolatore automatico, il sistema di tubature e il serbatoio per l'acqua non sono inclusi nella presentazione del prodotto.

Il pannello solare è utilizzato nei sistemi di riscaldamento solare dell'acqua ed è destinato ad essere installato sul tetto.

8419 19 00

La classificazione è determinata dalle regole generali 1, 2 a) e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 8419 e 8419 19 00.

Dal momento che contiene tutti i componenti necessari per generare calore, si ritiene che il pannello solare presenti le caratteristiche essenziali di un articolo completo o finito (scaldacqua). I componenti mancanti sono utilizzati per trasferire il calore e immagazzinare l'acqua. È pertanto esclusa la classificazione alla sottovoce 8419 90 85 come parti di scaldacqua.

Poiché converte l'energia solare in calore, il pannello solare non può essere considerato un semplice scambiatore di calore della sottovoce 8419 50 [cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato (SA) alla voce 8419, gruppo (I) (B)].

Il pannello solare deve essere pertanto classificato nel codice NC 8419 19 00 come altri scaldacqua non elettrici, a riscaldamento immediato o ad accumulazione [cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato (SA) alla voce 8419, gruppo (I), ultimo paragrafo].


14.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 329/14


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1216/2014 DELLA COMMISSIONE

dell'11 novembre 2014

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (2). Tale periodo deve essere fissato a tre mesi.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Heinz ZOUREK

Direttore generale della Fiscalità e unione doganale


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).


ALLEGATO

Descrizione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Apparecchio elettronico avente dimensioni di circa 10 × 4 × 1 cm, comprendente, tra l'altro, i seguenti componenti:

un processore,

una memoria di sistema da 1 GB,

una memoria interna da 4 GB,

un modulo integrato per la connessione senza fili a Internet.

È dotato delle seguenti interfacce:

HDMI,

USB,

micro USB,

micro SDHC.

L'apparecchio non è dotato di sintonizzatore video.

Se collegato a un televisore o a uno schermo, consente di accedere a Internet, ad esempio per scambiare messaggi di posta elettronica, guardare video, giocare a videogame o scaricare applicazioni software. È in grado di riprodurre file multimediali, ad esempio video, foto e musica, da schede di memoria o memorie USB.

8528 71 91

La classificazione è determinata dalle regole generali 1, 3 c) e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota complementare 3 del capitolo 85 e dal testo dei codici NC 8528, 8528 71 e 8528 71 91.

In virtù della nota 3 della sezione XVI, l'apparecchio è progettato per eseguire due o più funzioni alternative (elaborazione automatica dell'informazione della voce 8471, telecomunicazione della voce 8517, videoriproduzione della voce 8521 e ricezione di segnali televisivi della voce 8528). Non è possibile determinare la funzione principale dell'apparecchio poiché ciascuna funzione è ugualmente importante per l'uso dello stesso. Esso pertanto deve essere classificato alla voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima fra quelle suscettibili di essere prese in considerazione. La classificazione alle sottovoci 8471, 8517 o 8521 è pertanto esclusa.

Poiché non contiene un sintonizzatore video e consente lo scambio interattivo di informazioni, deve essere classificato nel codice NC 8528 71 91 come apparecchio con un dispositivo articolato attorno a un microprocessore incorporante un modem per l'accesso a Internet e avente la funzione di scambio interattivo di informazioni, in grado di captare i segnali televisivi (le cosiddette «set-top box con funzione di comunicazione», comprese quelle che incorporano un dispositivo che esegue una funzione di registrazione o riproduzione, purché non perdano il carattere essenziale di una set-top box che ha una funzione di comunicazione).


14.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 329/17


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1217/2014 DELLA COMMISSIONE

dell'11 novembre 2014

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (2). Tale periodo deve essere fissato a tre mesi.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Heinz ZOUREK

Direttore generale della Fiscalità e unione doganale


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).


ALLEGATO

Descrizione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

1.

Articolo (cosiddetto «filtro elettrico») costituito da un condensatore ceramico a più strati del tipo passante per montaggio in superficie, avente dimensioni di circa 8 × 3 × 3 mm.

Si presenta come filtro passa-basso destinato all'utilizzo come filtro per le interferenze elettromagnetiche (EMI), presenti, ad esempio, in amplificatori di potenza, alimentatori, dispositivi di controllo della temperatura e dei motori e circuiti di pilotaggio.

 (1) Cfr. figura 1.

8532 24 00

La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 2 a) della sezione XVI e dal testo dei codici NC 8532 e 8532 24 00.

L'articolo è utilizzato come componente in una serie di macchine. Poiché è costituito unicamente da un condensatore, deve essere classificato nel codice NC 8532 24 00 come condensatore fisso a dielettrico di ceramica, a più strati.

2.

Articolo (cosiddetto «filtro elettrico») costituito da un condensatore e da due anellini di ferrite, avente dimensioni di circa 7 × 2 × 2 mm.

Il circuito elettrico equivalente comprende due induttori, uno per ogni anellino di ferrite, disposti in serie sul percorso di corrente continua e collegati al conduttore sul lato sinistro e sul lato destro di un condensatore passante per montaggio in superficie.

I due anellini di ferrite fungono da induttori e la loro funzione è ridurre al minimo la risonanza con i circuiti circostanti per eliminare le correnti elettriche ad alta frequenza.

Si presenta come filtro per le interferenze elettromagnetiche (EMI) destinato per esempio ad applicazioni automobilistiche e industriali.

 (1) Cfr. figura 2.

8548 90 90

La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 2 c) della sezione XVI e dal testo dei codici NC 8548, 8548 90 e 8548 90 90.

Tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive, in particolare del fatto che è costituito non soltanto da un condensatore ma anche da due anellini di ferrite, l'articolo non corrisponde esattamente alla descrizione riportata alla voce 8532 (condensatori).

Inoltre, poiché gli anellini di ferrite e il condensatore sono ugualmente importanti per il funzionamento generale del filtro elettrico, la funzione dell'articolo va oltre l'ambito della voce 8532. È pertanto esclusa la classificazione in tale voce in applicazione della regola generale 1 della nomenclatura combinata e della nota 2 a) della sezione XVI.

L'articolo è utilizzato come componente in una serie di macchine. Poiché non è idoneo per essere utilizzato esclusivamente o principalmente con una macchina o un tipo di macchina particolare, deve essere classificato nel codice NC 8548 90 90 come altre parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove nel capitolo 85.


Figura 1

Figura 2

(Circuito)

(Circuito equivalente)

Image

Image


(1)  Le figure sono fornite a scopo puramente informativo.


14.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 329/20


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1218/2014 DELLA COMMISSIONE

del 13 novembre 2014

che modifica gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 206/2010 per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria relative alla presenza di Trichine nel modello di certificato veterinario per le importazioni nell'Unione di suini domestici destinati all'allevamento, alla produzione o alla macellazione, e delle loro carni fresche

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 1, lettera e),

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), e l'articolo 9, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (3), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione (4) stabilisce, tra l'altro, le condizioni di certificazione veterinaria per l'introduzione nell'Unione di determinate partite di animali vivi o di carni fresche. Esso dispone che le partite di ungulati possano essere introdotte nell'Unione solo se rispettano determinati requisiti e sono corredate dell'idoneo certificato veterinario redatto secondo il pertinente modello definito in tale regolamento.

(2)

I modelli di certificati veterinari per le importazioni nell'Unione di suini domestici destinati all'allevamento e/o alla produzione e alla macellazione immediata sono definiti nell'allegato I del regolamento (UE) n. 206/2010, rispettivamente come modelli «POR-X» e «POR-Y». Tali modelli non includono garanzie relative alla presenza di Trichine.

(3)

Il modello di certificato veterinario per le importazioni nell'Unione di carni fresche di suini domestici è definito nell'allegato II del regolamento (UE) n. 206/2010 (modello «POR»). Tale modello include garanzie relative alla presenza di Trichine.

(4)

Il regolamento (CE) n. 2075/2005 della Commissione (5) prevede norme per il campionamento delle carcasse di specie a rischio di contaminazione da Trichine e per la determinazione della qualifica sanitaria delle aziende che allevano suini domestici.

(5)

Il regolamento (UE) n. 216/2014 della Commissione (6), che modifica il regolamento (CE) n. 2075/2005, concede alcune deroghe alle disposizioni in materia di controlli durante la macellazione alle aziende ufficialmente riconosciute per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata. Inoltre, a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 1114/2014 della Commissione (7), un'azienda in cui sono allevati suini domestici non può essere riconosciuta per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata a meno che, tra l'altro, i nuovi suini domestici che l'operatore del settore alimentare introduce nell'azienda provengano e siano originari di aziende anch'esse ufficialmente riconosciute per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata.

(6)

È opportuno modificare i modelli di certificati veterinari «POR-X» e «POR-Y» di cui all'allegato I e il modello di certificato «POR» di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 206/2010 per rispecchiare le condizioni relative alle importazioni di suini domestici e delle loro carni fresche di cui al regolamento (CE) n. 2075/2005, come modificato dal regolamento (UE) n. 216/2014. In particolare, è opportuno, rispettivamente, includere o modificare nei modelli di certificato le informazioni sul riconoscimento ufficiale dell'azienda di provenienza dei suini domestici per consentire agli Stati membri di applicare l'opportuno regime di test per accertare la presenza di Trichine durante la macellazione, per non compromettere la qualifica sanitaria dell'azienda di destinazione dei suini domestici da riproduzione e/o produzione e per garantire la sicurezza delle carni fresche.

(7)

Un veterinario ufficiale dovrebbe includere garanzie supplementari e condizioni specifiche in materia di condizioni di stabulazione controllata per quanto riguarda la presenza di Trichine nei modelli di certificati veterinari «POR-X», «POR-Y» e «POR».

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 206/2010.

(9)

Al fine di evitare perturbazioni nelle importazioni nell'Unione di partite di suini domestici e delle loro carni fresche, è opportuno autorizzare, per un periodo transitorio e a determinate condizioni, l'uso dei certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) n. 206/2010 nella loro versione precedente alle modifiche introdotte dal presente regolamento.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 206/2010 è così modificato:

1)

Nell'allegato I, parte 1, alla condizioni specifiche è aggiunta la seguente voce:

«“XI”

:

aziende o comparti riconosciuti per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata conformemente all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2075/2005.»

2)

Nell'allegato I, parte 2, il modello di certificato veterinario «POR-X» è modificato come segue:

a)

dopo il punto II.1.2, è inserito il seguente punto II.1.3.:

«(2) (10) [II.1.3.

sono suini domestici provenienti da un'azienda ufficialmente riconosciuta per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata conformemente all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2075/2005, oppure sono non svezzati e di età inferiore a 5 settimane.]»

b)

dopo la nota a piè di pagina (9), è aggiunta la seguente nota a piè di pagina:

«(10)

Unicamente per i paesi terzi contrassegnati con “XI” nella colonna 6 “Condizioni specifiche” dell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.»

3)

Nell'allegato I, parte 2, il modello di certificato veterinario «POR-Y» è modificato come segue:

a)

dopo il punto II.1.2, è inserito il seguente punto II.1.3.:

«(2) (5) [II.1.3.

sono suini domestici provenienti da un'azienda ufficialmente riconosciuta per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata conformemente all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2075/2005, oppure sono non svezzati e di età inferiore a 5 settimane.]»

b)

dopo la nota a piè di pagina (4), è aggiunta la seguente nota a piè di pagina:

«(5)

Unicamente per i paesi terzi contrassegnati con “XI” nella colonna 6 “Condizioni specifiche” dell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.»

4)

Nell'allegato II, parte 2, alle GS (garanzie supplementari) è aggiunta la seguente voce «K»:

«“K”

:

aziende o comparti riconosciuti per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata conformemente all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2075/2005.»

5)

Nell'allegato II, parte 2, il modello di certificato veterinario «POR» è modificato come segue:

a)

il punto II.1.3. è sostituito dal seguente:

«II.1.3.

le carni soddisfano le condizioni del regolamento (CE) n. 2075/2005, che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni, in particolare:

(1)

[sono state sottoposte, con esito negativo, a un esame per la ricerca delle trichine con un metodo di digestione;]

(1) o

[sono state sottoposte a trattamento mediante congelazione conformemente all'allegato II del regolamento (CE) n. 2075/2005;]

(1) (7) o

[sono ottenute da suini domestici provenienti da un'azienda ufficialmente riconosciuta per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata conformemente all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2075/2005, oppure non svezzati e di età inferiore a 5 settimane.]»

b)

dopo la nota a piè di pagina (6), è aggiunta la seguente nota a piè di pagina:

«(7)

Unicamente per i paesi terzi contrassegnati con “K” nella colonna “GS” dell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.»

Articolo 2

Per un periodo transitorio fino al 31 marzo 2015 possono continuare a essere introdotte nell'Unione partite di animali vivi e di carni fresche corredate dagli idonei certificati veterinari rilasciati entro il 1o marzo 2015 secondo i modelli di certificati veterinari «POR-X» e «POR-Y» di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 206/2010 e secondo il modello di certificato veterinario «POR» di cui all'allegato II del suddetto regolamento, nella loro versione precedente all'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2014

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 321.

(2)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(3)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

(4)  Regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1).

(5)  Regolamento (CE) n. 2075/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 60).

(6)  Regolamento (UE) n. 216/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014, recante modifica del regolamento (CE) n. 2075/2005 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni (GU L 69 dell'8.3.2014, pag. 85).

(7)  Regolamento (UE) n. 1114/2014 della Commissione, del 21 ottobre 2014, recante modifica del regolamento (CE) n. 2075/2005 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni (GU L 302 del 22.10.2014, pag. 46).


14.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 329/23


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1219/2014 DELLA COMMISSIONE

del 13 novembre 2014

che modifica l'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 per quanto riguarda l'elenco di territori e di paesi terzi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 (1), in particolare l'articolo 13, paragrafi 1 e 2,

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento (UE) n. 1160/2014 della Commissione (2) l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia è stata inclusa nell'elenco di cui all'allegato II, parte C, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(2)

A seguito dell'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 576/2013 che abroga e sostituisce il regolamento (CE) n. 998/2003 a decorrere dal 29 dicembre 2014, i paesi e i territori elencati nell'allegato II, parte C, del regolamento (CE) n. 998/2003 sono elencati, a partire da tale data, nell'allegato II, parte 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione (4).

L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia dovrebbe pertanto essere inclusa nell'elenco di cui all'allegato II, parte 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013.

(3)

Per motivi di chiarezza e per tenere conto delle disposizioni del trattato di adesione della Croazia e della decisione n. 2012/419/UE del Consiglio europeo (5), è opportuno modificare le parti 1 e 2 dell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 e sostituire l'intero allegato II.

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i vegetali, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 29 dicembre 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2014

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1160/2014, del 30 ottobre 2014, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco dei paesi e territori (GU L 311 del 31.10.2014, pag. 17).

(3)  Regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio (GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, relativo ai modelli dei documenti di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti, alla definizione di elenchi di territori e paesi terzi, e ai requisiti relativi al formato, all'aspetto e alle lingue delle dichiarazioni attestanti il rispetto di determinate condizioni di cui al regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 109).

(5)  Decisione 2012/419/UE del Consiglio europeo, dell'11 luglio 2012, che modifica lo status, nei confronti dell'Unione europea, di Mayotte (GU L 204 del 31.7.2012, pag. 131).


ALLEGATO

«ALLEGATO II

Elenco dei territori e dei paesi terzi di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 576/2013

PARTE 1

Elenco dei territori e dei paesi terzi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 576/2013

Codice ISO

Territorio o paese terzo

AD

Andorra

CH

Svizzera

FO

Isole Fær Øer

GI

Gibilterra

GL

Groenlandia

IS

Islanda

LI

Liechtenstein

MC

Monaco

NO

Norvegia

SM

San Marino

VA

Stato della Città del Vaticano

PARTE 2

Elenco dei territori e dei paesi terzi di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 576/2013

Codice ISO

Territorio o paese terzo

Territori compresi

AC

Isola dell'Ascensione

 

AE

Emirati arabi uniti

 

AG

Antigua e Barbuda

 

AR

Argentina

 

AU

Australia

 

AW

Aruba

 

BA

Bosnia-Erzegovina

 

BB

Barbados

 

BH

Bahrein

 

BM

Bermuda

 

BQ

Bonaire, Sint Eustatius e Saba (Isole BES)

 

BY

Bielorussia

 

CA

Canada

 

CL

Cile

 

CW

Curaçao

 

FJ

Figi

 

FK

Isole Falkland

 

HK

Hong Kong

 

JM

Giamaica

 

JP

Giappone

 

KN

Saint Kitts e Nevis

 

KY

Isole Cayman

 

LC

Santa Lucia

 

MS

Montserrat

 

MK

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia

 

MU

Maurizio

 

MX

Messico

 

MY

Malaysia

 

NC

Nuova Caledonia

 

NZ

Nuova Zelanda

 

PF

Polinesia francese

 

PM

Saint Pierre e Miquelon

 

RU

Russia

 

SG

Singapore

 

SH

Sant'Elena

 

SX

Sint Maarten

 

TT

Trinidad e Tobago

 

TW

Taiwan

 

US

Stati Uniti d'America

AS — Samoa americane

GU — Guam

MP — Isole Marianne settentrionali

PR — Portorico

VI — Isole Vergini americane»

VC

Saint Vincent e Grenadine

 

VG

Isole Vergini britanniche

 

VU

Vanuatu

 

WF

Wallis e Futuna

 


14.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 329/27


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1220/2014 DELLA COMMISSIONE

del 13 novembre 2014

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

80,9

MA

76,7

MK

67,1

ZZ

74,9

0707 00 05

AL

67,1

JO

194,1

TR

127,6

ZZ

129,6

0709 93 10

AL

65,0

MA

51,6

TR

124,5

ZZ

80,4

0805 20 10

MA

121,8

TR

74,4

ZZ

98,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

MK

74,3

TR

75,7

ZZ

75,0

0805 50 10

TR

88,9

ZZ

88,9

0806 10 10

BR

291,7

LB

369,0

PE

246,7

TR

149,3

US

305,8

ZZ

272,5

0808 10 80

BR

51,7

CA

136,0

CL

87,9

NZ

144,9

US

192,5

ZA

131,6

ZZ

124,1

0808 30 90

CN

75,6

ZZ

75,6


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

14.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 329/29


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 10 novembre 2014

relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, nell'ambito del Comitato misto istituito a norma dell'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone in merito alla modifica dell'allegato II di tale accordo riguardante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

(201/790/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 48, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (1) («accordo») è stato firmato il 21 giugno 1999 ed è entrato in vigore il 1o giugno 2002.

(2)

L'articolo 18 dell'accordo prevede che il Comitato misto, istituito ai sensi dell'articolo 14 dell'accordo («Comitato misto»), possa, mediante decisione, adottaremodifiche all'allegato II dell'accordo, riguardante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

(3)

Al fine di garantire un'applicazione coerente degli atti normativi dell'Unione e di evitare difficoltà amministrative ed eventuali difficoltà giuridiche, l'allegato II dell'accordo deve essere modificato per integrare i nuovi atti giuridici dell'Unione cui l'accordo attualmente non fa riferimento.

(4)

È opportuno stabilire la posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione, in sede di Comitato misto in merito alla modifica dell'allegato II dell'accordo.

(5)

La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto dovrebbe, pertanto, basarsi sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto istituito ai sensi dell'articolo 14 dell'accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone («Comitato misto»), è basata sul progetto di decisione del Comitato misto accluso alla presente decisione.

I rappresentanti dell'Unione in sede di Comitato misto possono concordare lievi modifiche tecniche del progetto di decisione, senza necessità di un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

Una volta adottata, la decisione del Comitato misto è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2014

Per il Consiglio

Il presidente

M. MARTINA


(1)  GU L 114 del 30.4.2002, pag. 6.


PROGETTO DI

DECISIONE N. …/… DEL COMITATO MISTO

istituito nel quadro dell'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone

del …

che modifica l'allegato II di tale accordo riguardante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (1) («accordo»), in particolare gli articoli 14 e 18,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo è stato firmato il 21 giugno 1999 ed è entrato in vigore il 1o giugno 2002.

(2)

L'allegato II dell'accordo, che riguarda il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, è stato sostituito con decisione n. 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012 (2).

(3)

L'allegato II dell'accordo dovrebbe essere aggiornato per tener conto dei nuovi atti giuridici dell'Unione europea che sono entrati in vigore da allora, in particolare delle modifiche al regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e al regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) apportate dal regolamento (UE) n. 1244/2010 della Commissione (5), dal regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e dal regolamento (UE) n. 1224/2012 della Commissione (7).

(4)

Occorre, inoltre, tenere conto delle decisioni e raccomandazioni adottate dalla Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale in esecuzione del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. 987/2009 in seguito all'entrata in vigore della decisione n. 1/2012 del Comitato misto.

(5)

L'allegato II dell'accordo dovrebbe essere aggiornato secondo l'evoluzione dei pertinenti atti giuridici dell'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato II dell'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone («accordo») è modificato secondo quanto disposto all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione è redatta nelle lingue bulgara, croata, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all'adozione da parte del Comitato misto.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Comitato misto

Il presidente

I segretari


(1)  GU L 114 del 30.4.2002, pag. 6.

(2)  GU L 103 del 13.4.2012, pag. 51.

(3)  Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1); rettifica nella GU L 200 del 7.6.2004, pag. 1.

(4)  Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) n. 1244/2010 della Commissione, del 9 dicembre 2010 (GU L 338 del 22.12.2010, pag. 35).

(6)  Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell'8.6.2012, pag. 4).

(7)  Regolamento (UE) n. 1224/2012 della Commissione, del 18 dicembre 2012 (GU L 349 del 19.12.2012, pag. 45).

ALLEGATO

L'allegato II dell'accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da un parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone è modificato nel modo seguente:

1)

alla sezione A: atti giuridici cui si fa riferimento, punto 1, le parole «modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e determina il contenuto dei relativi allegati (1)» sono sostituite dalle seguenti:

«modificato da:

regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e determina il contenuto dei relativi allegati (2);

regolamento (UE) n. 1244/2010 della Commissione, del 9 dicembre 2010, recante modifica del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 (3);

regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il regolamento (CE) n. 987/2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 (4);

regolamento (UE) n. 1224/2012 della Commissione, del 18 dicembre 2012, recante modifica del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 (5)

;

2)

alla sezione A: atti giuridici cui si fa riferimento, punto 1, sotto il titolo «Ai fini del presente accordo, il regolamento (CE) n. 883/2004 è così modificato», alla lettera h), punto 1, le parole «legge federale sulle prestazioni complementari del 19 marzo 1965» sono sostituite dalle seguenti:

«legge federale sulle prestazioni complementari del 6 ottobre 2006»;

3)

alla sezione A: atti giuridici cui si fa riferimento, punto 2, il testo seguente è inserito dopo le parole «regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (6)»:

«modificato da

regolamento (UE) n. 1244/2010 della Commissione, del 9 dicembre 2010, recante modifica del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 (7);

regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il regolamento (CE) n. 987/2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 (8);

regolamento (UE) n. 1224/2012 della Commissione, del 18 dicembre 2012, recante modifica del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 (9)

;

4)

alla sezione A: atti giuridici cui si fa riferimento, punto 2, sotto il titolo «Ai fini del presente accordo, il regolamento (CE) n. 987/2009 è così adattato:», le parole seguenti sono soppresse:

«Accordo italo-svizzero, del 20 dicembre 2005, che fissa le modalità particolari di gestione e rimborso dei crediti reciproci per spese sanitarie»

;

5)

alla sezione B: Atti giuridici di cui le parti contraenti tengono debito conto, dopo il punto 21 è inserito il testo seguente:

«22)

Decisione n. E2 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 3 marzo 2010, relativa all'instaurazione di una procedura di gestione delle modifiche applicabile alle coordinate degli organismi quali definiti all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e figuranti nell'elenco elettronico che è parte integrante del sistema EESSI (10).

23)

Decisione E3 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 19 ottobre 2011, concernente il periodo transitorio quale definito all'articolo 95 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (11).

24)

Decisione H6 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 16 dicembre 2010, concernente l'applicazione dei principi riguardanti la totalizzazione dei periodi a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 883/2004 sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (12).

25)

Decisione S8 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 15 giugno 2011, relativa alla concessione di protesi, di grandi apparecchi e di altre prestazioni in natura di notevole importanza di cui all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (13).

26)

Decisione U4 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 13 dicembre 2011, relativa alle procedure di rimborso di cui all'articolo 65, paragrafi 6 e 7, del regolamento (CE) n. 883/2004 e all'articolo 70 del regolamento (CE) n. 987/2009 (14)

;

6)

alla sezione C: Atti giuridici di cui le parti contraenti prendono atto, dopo il punto 2 è inserito il testo seguente:

«3)

Raccomandazione S1 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 15 marzo 2012, concernente gli aspetti finanziari delle donazioni transfrontaliere di organi da viventi (15)

.


(1)  GU L 284 del 30.10.2009, pag. 43.

(2)  GU L 284 del 30.10.2009, pag. 43.

(3)  GU L 338 del 22.12.2010, pag. 35.

(4)  GU L 149 dell'8.6.2012, pag. 4.

(5)  GU L 349 del 19.12.2012, pag. 45.

(6)  GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1.

(7)  GU L 338 del 22.12.2010, pag. 35.

(8)  GU L 149 dell'8.6.2012, pag. 4.

(9)  GU L 349 del 19.12.2012, pag. 45.

(10)  GU C 187 del 10.7.2010, pag. 5. [Electronic Exchange of Social Security Information].

(11)  GU C 12 del 14.1.2012, pag. 6.

(12)  GU C 45 del 12.2.2011, pag. 5.

(13)  GU C 262 del 6.9.2011, pag. 6.

(14)  GU C 57 del 25.2.2012, pag. 4.

(15)  GU C 240 del 10.8.2012, pag. 3.


14.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 329/35


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 giugno 2014

relativa all'aiuto di Stato SA.20350 — (C 17/08) (ex NN 1/06) al quale la Repubblica ceca ha dato attuazione in favore di vari operatori di servizi di trasporto regionale mediante autobus nella regione di Ústí nad Labem

[notificata con il numero C(2014) 4081]

(Il testo in lingua ceca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/791/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente ai detti articoli (1) e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

(1)

Con lettera del 14 febbraio 2005 è pervenuta alla Commissione una denuncia della società Dopravní podnik Ústeckého kraje a.s. (in appresso, «DPÚK») relativa a un presunto aiuto di Stato concesso ad operatori di servizi di trasporto regionale mediante autobus nella regione di Ústí nad Labem, Repubblica ceca. DPÚK è una società per azioni nonché un operatore di servizi di trasporto regionale mediante autobus nella suddetta regione.

(2)

La Commissione ha chiesto informazioni alle autorità ceche l'11 maggio 2005, il 23 gennaio 2006, il 5 ottobre 2006 e il 19 luglio 2007.

(3)

Le autorità ceche hanno risposto il 22 novembre 2005, il 7 aprile 2006, il 21 dicembre 2006, il 17 ottobre 2007 e il 25 marzo 2008.

(4)

Con lettere del 21 febbraio 2006 e del 31 ottobre 2006 DPÚK ha comunicato informazioni supplementari.

(5)

La Commissione ha incontrato DPÚK il 26 luglio 2007 e le autorità ceche il 28 agosto 2007.

(6)

Con lettera del 16 aprile 2008 la Commissione ha informato la Repubblica ceca della decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato riguardo a talune misure che avrebbero potuto configurarsi come aiuti di Stato (in appresso, «la decisione di avvio»). Il 21 agosto 2008 la Repubblica ceca ha presentato osservazioni sulla decisione di avvio.

(7)

Mediante pubblicazione della decisione di avvio nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, la Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni in merito al presunto aiuto di Stato (2).

(8)

Il 22 agosto 2008 sono pervenute alla Commissione le osservazioni di una parte interessata, DPÚK. La Commissione ha trasmesso tali osservazioni alla Repubblica ceca, offrendole l'opportunità di commentarle, e ha ricevuto la relativa risposta con lettera del 4 dicembre 2008.

(9)

Il 15 luglio 2010 la Commissione ha invitato la Repubblica ceca a presentare osservazioni in merito all'intenzione della Commissione di esaminare la compatibilità di alcune delle misure denunciate alla luce del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). La Repubblica ceca ha presentato le proprie osservazioni il 12 agosto 2010.

2.   DESCRIZIONE DELLE MISURE

(10)

Secondo DPÚK, le autorità della regione di Ústí nad Labem hanno accordato compensazioni a taluni operatori di trasporto mediante autobus per l'assolvimento di obblighi di servizio pubblico tra il 2004 e il 2007. Inoltre, alcune delle presunte misure di aiuto sarebbero state concesse a detti operatori sotto forme diverse, ossia mediante prestiti agevolati, sovvenzioni, garanzie, aumenti di capitale, locazioni di veicoli, locazioni di stazioni di autobus e la gestione di parchimetri.

(11)

Nella decisione di avvio, la Commissione ha concluso che non poteva valutare la compatibilità di alcune misure con il trattato, in quanto erano state attuate prima dell'adesione della Repubblica ceca all'Unione. Per altre misure, la Commissione aveva già concluso nella decisione di avvio che esse non costituivano aiuti di Stato.

(12)

Di conseguenza, la Commissione ha espresso dubbi in merito alle seguenti misure:

a)

compensazioni erogate dalla regione di Ústí nad Labem a taluni operatori di trasporto regionale con autobus per l'assolvimento di obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti nel 2005 e 2006;

b)

compensazioni erogate dalla regione di Ústí nad Labem a taluni operatori di trasporto regionale con autobus per l'assolvimento di obblighi di servizio pubblico nel periodo dal 9 settembre 2006 al 2 giugno 2007;

c)

compensazioni erogate dalla regione di Ústí nad Labem a taluni operatori di trasporto regionale con autobus per l'assolvimento di obblighi di servizio pubblico nel periodo dal 9 settembre al 31 dicembre 2006;

d)

garanzie costituite dal Comune di Ústí nad Labem in favore di Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. (in appresso, «DP Ústí nad Labem») il 23 luglio 2004 e l'11 aprile 2005 a copertura di prestiti rispettivamente di 35 milioni di CZK e 5 milioni di CZK;

e)

un aumento di capitale di 160 milioni di CZK effettuato dal Comune di Ústí nad Labem in favore di DP Ústí nad Labem nel 2006.

2.1.   QUADRO GIURIDICO APPLICABILE NEL PERIODO 2004-2007

(13)

Nella Repubblica ceca possono fornire servizi di trasporto pubblico mediante autobus solo gli operatori che dispongono di una licenza. Per tali servizi sono previsti due regimi di gestione. Il primo riguarda i servizi di trasporto forniti su base commerciale in virtù di licenze rilasciate agli operatori che dispongono di un'autorizzazione generale («koncese») all'esercizio di attività di trasporto pubblico mediante autobus. Il secondo riguarda i servizi di trasporto forniti in adempimento di un obbligo di servizio pubblico sulla base di licenze per singole linee rilasciate agli operatori che dispongono di un'autorizzazione generale («koncese») all'esercizio di attività di trasporto pubblico mediante autobus e in esecuzione di i) un contratto per oneri di servizio pubblico, o di ii) una decisione dell'autorità competente con cui vengono imposti oneri di servizio pubblico (4).

(14)

Quindi, nella Repubblica ceca, per fornire servizi di trasporto pubblico mediante autobus occorre una licenza. Secondo le autorità ceche, la licenza costituisce un permesso generale accordato dalle autorità per l'esercizio di un servizio regolare di trasporto pubblico. Lo scopo di tale licenza è garantire che il servizio di trasporto mediante autobus sia erogato solo da operatori che soddisfano determinati requisiti qualitativi. Ai sensi dell'articolo 18 della legge ceca n. 111/1994 relativa ai trasporti su strada (in appresso, la «legge relativa ai trasporti su strada» (5)), tali requisiti comprendono in particolare l'obbligo di erogare i servizi conformemente agli orari approvati, di assicurare un determinato livello di sicurezza per i passeggeri e di pubblicare gli orari ed evidenziare sugli autobus i nomi delle linee. I servizi di trasporto regionale mediante autobus erano pienamente liberalizzati nella regione di Ústí nad Labem durante il periodo oggetto dell'indagine, dato che, nel periodo in questione, qualsiasi operatore di un altro Stato membro in possesso dei requisiti per il rilascio della licenza poteva prestare servizi di trasporto regionale nella Repubblica ceca. Tale sistema vige nella sua forma attuale dal 2004.

(15)

L'articolo 19 della legge relativa ai trasporti su strada dispone che deve intendersi per obbligo di servizio pubblico un obbligo che un operatore adempie nell'interesse pubblico e che esso altrimenti non accetterebbe o accetterebbe solo in parte in ragione dello svantaggio economico connesso. Gli obblighi di servizio pubblico vengono affidati all'operatore tramite un contratto scritto concluso con le autorità pubbliche competenti (6). L'obbligo di servizio pubblico è definito con riferimento diretto all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1191/69 (7), il cui paragrafo 1 prevede che «[i]n particolare il contratto di servizio pubblico può comprendere: — servizi di trasporto conformi a determinate norme di continuità, regolarità, capacità e qualità; — servizi di trasporto complementari; — servizi di trasporto a determinate tariffe e condizioni, in particolare per talune categorie di passeggeri o per taluni percorsi; — adeguamenti dei servizi alle reali esigenze».

(16)

Conformemente alla legge relativa ai trasporti su strada, l'autorità pubblica competente è tenuta a compensare la perdita dimostrabile subita dall'operatore nell'adempimento di un obbligo di servizio pubblico (8). L'articolo 19 b di detta legge definisce la perdita dimostrabile nel settore del trasporto di passeggeri su linea pubblica come «la differenza fra i costi comprovati economicamente, sommati a un ragionevole utile (9), e l'ammontare di incassi e proventi generati dall'operatore nell'assolvimento dell'obbligo di servizio pubblico».

(17)

L'articolo 19 b, paragrafo 3, della legge relativa ai trasporti su strada prevede che l'operatore debba fornire una stima oggettiva della perdita dimostrabile per l'intero periodo di validità del contratto di servizio pubblico e che tale adempimento costituisce un requisito inderogabile per la conclusione del contratto di servizio pubblico. La regione deve rimborsare la perdita dimostrabile fino a un ammontare che non superi la stima oggettiva, aumentato solo dei costi imprevedibili. La stima oggettiva della perdita dimostrabile è una stima delle perdite attese effettuata da un esperto indipendente prima della prestazione del servizio. Conformemente all'articolo 19 b, paragrafo 3, della legge relativa ai trasporti su strada, anche qualora l'operatore chieda una compensazione maggiore per le perdite successivamente all'esecuzione del contratto, le autorità pubbliche si attengono al massimale predeterminato sulla base di tale stima. Qualora, invece, le perdite risultino inferiori alla stima oggettiva della perdita dimostrabile, vengono compensate solo le perdite effettive. Possono inoltre essere compensati i costi inattesi sostenuti nell'esecuzione del contratto, che non potevano essere previsti al momento della stipula.

(18)

La determinazione della perdita dimostrabile, il metodo di calcolo della stima oggettiva della perdita dimostrabile, le norme per l'assegnazione dei fondi dai bilanci pertinenti, i documenti necessari a sostegno del calcolo della perdita dimostrabile e le modalità della vigilanza del governo sul finanziamento dei servizi di trasporto sono definiti da un regolamento di esecuzione (10).

(19)

A decorrere dal 1o gennaio 2003, le autorità regionali, comprese quelle della regione di Ústí nad Labem, sono incaricate di concludere i contratti con gli operatori di trasporti ai fini della fornitura di servizi di trasporto pubblico regionale nella Repubblica ceca. In tale Stato, i servizi generali di trasporto mediante autobus possono essere garantiti in due modi. La prima modalità è quella dei servizi di trasporto essenziali, che, conformemente agli articoli 19 a e19 b della legge relativa ai trasporti su strada, devono essere intesi come i servizi volti a garantire il trasporto regionale, e sono gestiti dalle autorità regionali competenti. La perdita dimostrabile è coperta dalle regioni con i loro bilanci. La seconda modalità è rappresentata dagli altri servizi di trasporto, che, conformemente all'articolo 19 c della medesima legge, devono essere considerati diretti a soddisfare le esigenze di trasporto dei comuni al di là del servizio essenziale di trasporto regionale, e sono gestiti dai comuni stessi. Ai fini degli altri servizi di trasporto, i comuni stipulano contratti di servizio pubblico con gli operatori e coprono con il proprio bilancio la perdita dimostrabile generata dall'assolvimento dell'obbligo di servizio. La compensazione per i servizi di trasporto essenziali non può sovrapporsi a quella relativa agli altri servizi di trasporto: qualora le perdite su una determinata linea siano coperte da un'autorità regionale, le medesime perdite non possono essere compensate dal comune, e viceversa, cosicché sono escluse le doppie compensazioni.

2.2.   COMPENSAZIONI PER L'ASSOLVIMENTO DI OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO NEL 2005 E 2006

(20)

Secondo le autorità ceche, nell'autunno del 2004 la regione di Ústí nad Labem ha tentato di sostituire i contratti pluriannuali esistenti per la fornitura di servizi di trasporto regionale mediante autobus con nuovi contratti, possibilmente meno onerosi. A tale scopo, la regione di Ústí nad Labem ha annunciato l'avvio di una raccolta di informazioni per acquisire dati sufficienti sui prezzi di mercato attesi per i servizi in questione. I risultati di tale operazione non hanno tuttavia condotto alla conclusione di nuovi contratti.

(21)

Le autorità della regione di Ústí nad Labem hanno invece deciso di prorogare i contratti fino al 30 aprile 2005 stipulando addenda con i seguenti operatori: ČSAD BUS Ústí nad Labem a.s. (in appresso, «ČSAD») (11), Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. (in appresso, «DP Ústí nad Labem»), Dopravní podnik Teplice, s.r.o. (in appresso, «DP Teplice»), Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s. (in appresso, «DP Chomutov»), Dopravní podnik města Děčín, a.s. (in appresso, «DP Děčín»), Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova a.s. (in appresso, «DP Most»), Autobusová doprava, s.r.o., Podbořany (in appresso, «Podbořany»), Miroslav Ohem — SADO (in appresso, «Miroslav Ohem»), Petr Frommel — FOBUS (in appresso, «Petr Frommel») e Petr Stejskal — SPORTBUS (in appresso, «Petr Stejskal»).

(22)

Nella primavera del 2005 sono stati stipulati ulteriori addenda che hanno prorogato la validità dei contratti fino al 31 dicembre 2005. Tali addenda sono stati conclusi con i medesimi operatori elencati nel punto precedente, ad eccezione di Petr Frommel, che non era più interessata a fornire servizi di trasporto nella regione. È stato invece concluso un nuovo contratto con Vilém Graupner, stroj. a stav. údržba (in appresso, «Vilém Graupner»).

(23)

La tabella 1 riporta i parametri, indicati negli addenda, sui quali era basata la stima oggettiva della perdita dimostrabile per ciascun operatore nel 2005.

Tabella 1  (12)

Panoramica dei contratti relativi al 2005

(Dati rettificati forniti dalla Repubblica ceca in seguito alla decisione di avvio)


2005

Km

Prezzo atteso dei servizi di trasporto (13) in CZK/km

Prezzo totale atteso dei servizi di trasporto in CZK

Ricavi previsti (14) in CZK/km

Ricavi totali previsti in CZK

Perdita dimostrabile in CZK/km

Perdita dimostrabile totale in CZK

ČSAD

11 279 177,68

30,59

345 071 757,00

14,47

163 224 589,00

16,12

181 847 168,00

DP Ústí nad Labem

150 696,60

37,16

5 599 878,00

20,01

3 015 435,00

17,15

2 584 443,00

DP Teplice

409 412,40

33,35

13 653 903,00

17,56

7 191 006,00

15,79

6 462 897,00

DP Chomutov

1 155 060,00

30,40

35 113 824,00

11,55

13 340 905,00

18,85

21 772 919,00

DP Děčín

636 830,00

29,24

18 619 839,30

13,71

8 729 066,00

15,53

9 890 772,00

DP Most

229 878,90

34,51

7 933 109,00

14,25

3 275 769,00

20,26

4 657 340,00

Podbořany

395 081,00

27,06

10 689 652,00

13,65

5 392 773,00

13,41

5 296 879,00

Miroslav Ohem

68 936,00

29,00

1 999 144,00

11,54

795 642,00

17,46

1 203 502,00

Petr Frommel

14 868,00

24,00

356 832,00

7,27

108 125,00

16,73

248 707,00

Petr Stejskal

11 144,00

21,70

241 825,00

6,92

77 105,00

14,78

164 720,00

Vilém Graupner

20 492,00

21,50

440 578,00

4,63

94 878,00

16,87

345 700,00

(24)

Il prezzo totale atteso dei servizi di trasporto viene sotrattato dai ricavi attesi dell'impresa, derivanti principalmente dalla vendita di biglietti e altri proventi. La perdita dimostrabile che ne risulta, sommata a un ragionevole utile, costituisce la stima oggettiva della perdita dimostrabile, ossia un limite massimo obbligatorio e inderogabile della compensazione di servizio pubblico che la regione di Ústí nad Labem può corrispondere all'operatore, come spiegato al considerando 17.

(25)

Secondo le autorità ceche, nel 2005 sono state erogate le seguenti compensazioni effettive:

Tabella 2

Compensazioni effettive delle perdite nel 2005

Operatore

CZK

ČSAD

181 106 734,73

DP Ústí nad Labem

2 584 442,98

DP Teplice

5 972 688,46

DP Chomutov

21 024 546,00

DP Děčín

8 792 202,00

DP Most

4 491 342,03

Podbořany

5 189 441,00

Miroslav Ohem

1 203 502,00

Petr Frommel

248 707,00

Petr Stejskal

95 823,00

Vilém Graupner

338 807,50

(26)

Secondo le informazioni fornite dalle autorità ceche, DP Ústí nad Labem ha ricevuto compensazioni di servizio pubblico supplementari per il 2005 pari a 7 335 000 CZK e 4 591 200 CZK. Tuttavia, come chiarito dalle medesime autorità in risposta alla decisione di avvio, tali compensazioni sono state erogate dal Comune di Ústí nad Labem e riguardavano esclusivamente il trasporto pubblico municipale nell'ambito di detto comune. Pertanto, le compensazioni in questione sono scollegate e chiaramente distinte dalle compensazioni di servizio pubblico erogate dalla regione di Ústí nad Labem per i servizi di trasporto regionale mediante autobus, e non sono quindi connesse alle misure esaminate nella presente decisione.

(27)

Secondo le informazioni fornite dalle autorità ceche, DP Teplice ha parimenti ricevuto compensazioni di servizio pubblico supplementari per il 2005 pari a 34 500 000 CZK. Inoltre, nel 2003 il comune di Teplice e DP Teplice hanno stipulato due contratti di locazione e, in data 5 maggio 2006 e 18 ottobre 2006, hanno sottoscritto addenda relativi a tali contratti per la locazione di nuovi filobus ai fini dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico. Tuttavia, come chiarito dalle autorità ceche in risposta alla decisione di avvio, detta compensazione di servizio pubblico e i contratti di locazione dei filobus riguardavano esclusivamente il trasporto pubblico municipale nell'ambito del menzionato comune. Tali misure sono scollegate e chiaramente distinte dalle compensazioni di servizio pubblico erogate dalla regione di Ústí nad Labem per i servizi di trasporto regionale mediante autobus e pertanto non sono connesse alle misure esaminate nella presente decisione.

(28)

Nel 2006 le autorità della regione di Ústí nad Labem hanno stipulato ulteriori addenda con tutti gli operatori che avevano fornito servizi di trasporto tra maggio e dicembre 2005, ad eccezione di DPÚK. Durante le trattative sfociate in detti addenda, DPÚK ha chiesto un aumento della remunerazione. Tale richiesta è stata respinta dalle autorità della regione di Ústí nad Labem. Di conseguenza, il 31 gennaio 2006 la regione di Ústí nad Labem ha risolto il contratto con DPÚK. Il periodo di preavviso di tre mesi previsto da tale contratto è scaduto il 1o maggio 2006. In detto periodo DPÚK ha erogato servizi di trasporto per i quali ha ricevuto una compensazione.

(29)

Le autorità ceche hanno fornito alla Commissione i parametri, previsti dagli addenda, utilizzati per elaborare una stima della perdita dimostrabile nel 2006 in relazione ai seguenti operatori:

Tabella 3  (15)

Panoramica dei contratti relativi al 2006

(Dati rettificati forniti dalla Repubblica ceca in seguito alla decisione di avvio)


2006

Numero di km

Prezzo atteso dei servizi di trasporto in CZK/km

Prezzo totale atteso dei servizi di trasporto in CZK

Ricavi previsti in CZK/km

Ricavi totali previsti in CZK

Perdita dimostrabile in CZK/km

Perdita dimostrabile totale in CZK

DP Ústí nad Labem

151 905,00

40,49

6 150 388,18

20,39

3 097 230,55

17,49

2 657 274,00

DP Teplice

407 085,00

34,54

14 060 716,00

18,43

7 502 577,00

16,11

6 558 140,00

DP Chomutov

1 114 320,00

31,34

34 922 789,00

12,09

13 467 600,00

19,25

21 455 189,00

DP Děčín

648 974,00

32,90

21 351 245,00

14,77

9 582 505,00

16,40

10 640 675,00

DP Most

233 195,00

37,89

8 835 760,00

15,60

3 637 843,00

20,67

4 819 011,00

Podbořany

410 802,00

28,03

11 515 089,00

15,44

6 343 433,00

12,59

5 171 656,00

Miroslav Ohem

68 322,00

29,00

1 981 338,00

11,50

785 703,00

17,50

1 195 635,00

Petr Stejskal

11 032,00

30,30

334 270,00

12,69

139 996,00

17,34

191 295,00

Vilém Graupner

35 556,00

21,50

764 454,00

4,63

164 624,00

16,87

599 830,00

(30)

Le remunerazioni effettive corrisposte a tali operatori per i servizi erogati nel 2006 ammontavano ai seguenti importi:

Tabella 4

Compensazioni effettive delle perdite per il 2006

Operatore

CZK

DP Ústí nad Labem

2 657 274,00

DP Teplice

6 558 140,00

DP Chomutov

21 455 189,00

DP Děčín

10 640 675,00

DP Most

4 819 011,00

Podbořany

5 035 557,00

Miroslav Ohem

1 195 635,00

Petr Stejskal

191 294,80

Vilém Graupner

599 830,00

(31)

Secondo le informazioni fornite dalle autorità ceche, DP Teplice ha ricevuto dal Comune di Teplice compensazioni di servizio pubblico supplementari per il 2006 pari a 35 514 000 CZK. Tuttavia, come chiarito dalle autorità ceche in risposta alla decisione di avvio, tale compensazione riguardava esclusivamente il trasporto pubblico municipale nell'ambito di detto comune. Pertanto, la menzionata compensazione è scollegata e chiaramente distinta dalle compensazioni di servizio pubblico erogate dalla regione di Ústí nad Labem per i servizi di trasporto regionale mediante autobus e non è quindi connessa alle misure esaminate nella presente decisione.

(32)

Come spiegato al considerando 28, DPÚK ha ricevuto una compensazione per gli obblighi di servizio pubblico da essa assolti tra gennaio e aprile 2006. Secondo le autorità ceche, detta compensazione ammontava a 92 172 509,24 CZK. Tale importo è stato calcolato in base ai seguenti parametri stabiliti negli addenda:

Tabella 5

Compensazioni corrisposte a DPÚK per il periodo gennaio-aprile 2006

Gennaio-aprile 2006

Numero di km

Prezzo atteso in CZK/km

Prezzo totale atteso in CZK

Ricavi previsti in CZK/km

Ricavi totali previsti in CZK

Perdita dimostrabile in CZK/km

Perdita dimostrabile totale in CZK

DPÚK

3 828 910,45

39,63

151 744 748,24

15,56

59 572 239,00

24,07

92 172 509,24

(33)

A seguito del recesso di DPÚK dal contratto, le autorità della regione di Ústí nad Labem hanno bandito una gara d'appalto per selezionare operatori disposti a fornire servizi di trasporto regionale mediante autobus sulle linee precedentemente esercitate da DPÚK. In esito a detta procedura, ČSAD Česká Lípa è stata selezionata per la gestione delle suddette linee. Nel frattempo, DPÚK ha continuato ad erogare servizi di trasporto, ma non le sono state corrisposte compensazioni in relazione a tale periodo, cosicché essa ha cessato i propri servizi nella regione di Ústí nad Labem a decorrere dal 1o agosto 2006. Poiché a quella data ČSAD Česká Lípa non era pronto ad assicurare il servizio su tali linee, le autorità hanno imposto unilateralmente a DPÚK, in forza del regolamento (CEE) n. 1191/69, l'obbligo di continuare ad erogare servizi di trasporto dall'8 agosto all'8 settembre 2006. DPÚK ha ricevuto un pagamento anticipato a copertura delle perdite derivanti da tale imposizione.

2.3.   COMPENSAZIONI PER L'ASSOLVIMENTO DI OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO NEL PERIODO DAL 9 SETTEMBRE 2006 AL 2 GIUGNO 2007

(34)

L'8 settembre 2006 DPÚK ha definitivamente cessato i servizi di trasporto nella regione di Ústí nad Labem. Il 9 settembre 2006 ČSAD Česká Lípa avrebbe dovuto iniziare ad esercitare le linee precedentemente gestite da DPÚK, ma ancora una volta non è stata in grado di farlo. Le autorità della regione di Ústí nad Labem hanno quindi deciso di stipulare contratti per la fornitura dei servizi in questione con altri operatori, le cui offerte non erano state selezionate nell'ambito della procedura indetta allo scopo di trovare servizi che potessero sostituire quelli di DPÚK. Detti operatori sono stati selezionati in base al criterio dell'offerta più vantaggiosa dopo quella presentata da ČSAD Česká Lípa, ossia la seconda migliore offerta. Ciò è stato possibile per nove delle quindici zone in totale nelle quali ČSAD Česká Lípa era stata inizialmente selezionata dalla regione di Ústí nad Labem per sostituire DPÚK.

(35)

La tabella 6 elenca gli operatori con cui la regione di Ústí nad Labem ha stipulato contratti di servizio pubblico per la fornitura di servizi di trasporto regionale mediante autobus sulle linee precedentemente gestite da DPÚK, nonché i parametri utilizzati per calcolare l'importo della remunerazione in base alla stima oggettiva della perdita dimostrabile derivante dalla prestazione di tali servizi tra il 9 settembre 2006 e il 2 giugno 2007.

Tabella 6

Panoramica dei contratti relativi al periodo 9.2006-6.2007  (16)

(dati rettificati forniti dalla Repubblica ceca in seguito alla decisione di avvio)


9 settembre 2006 - 2 giugno 2007

Numero di km

Prezzo atteso dei servizi di trasporto in CZK/km

Prezzo totale atteso dei servizi di trasporto in CZK

Ricavi previsti in CZK/km

Ricavi totali previsti in CZK

Perdita dimostrabile in CZK/km

Perdita dimostrabile totale in CZK

ZDAR, a.s.

391 462,00

31,50

12 331 053,00

16,10

6 300 903,59

15,40

6 030 149,41

DP Most

453 962,00

29,80

13 528 067,60

9,40

4 269 395,10

20,40

9 258 672,50

DP Most

646 065,00

29,80

19 252 737,00

11,13

7 192 416,86

18,67

12 060 320,14

Autobusy Kavka, a.s.

569 514,00

27,85

15 860 964,90

13,62

7 755 780,81

14,23

8 105 184,09

Autobusy Karlovy Vary, a.s.

334 582,00

32,30

10 806 998,60

14,68

4 911 462,09

17,62

5 895 536,51

Autobusy Karlovy Vary, a.s.

199 218,50

32,70

6 514 444,95

12,44

2 479 272,62

20,26

4 035 172,33

Autobusy Karlovy Vary, a.s.

740 074,00

31,50

23 312 331,00

13,94

10 319 904,50

17,56

12 992 426,50

ČSAD Slaný a.s.

374 460,00

27,90

10 447 434,00

12,36

4 628 845,79

15,54

5 818 588,21

ČSAD Slaný a.s.

798 764,50

28,40

22 684 911,80

13,77

11 002 327,62

14,63

11 682 584,18

ZDAR, a.s.

536 733,00

31,50

16 907 089,50

13,70

7 352 493,40

17,80

9 554 596,10

(36)

Dalla tabella 7 risulta che gli importi effettivamente corrisposti agli operatori ivi indicati non superavano quelli stabiliti in base alla stima oggettiva della perdita dimostrabile.

Tabella 7

Compensazioni effettive delle perdite corrisposte in esecuzione dei contratti per il periodo compreso tra il 9.9.2006 e il 2.6.2007

Operatore

CZK

ZDAR, a.s.

3 485 619,00

DP Most

4 300 909,19

DP Most

5 802 759,25

Autobusy Kavka, a.s.

4 893 192,50

Autobusy Karlovy Vary, a.s.

2 857 950,00

Autobusy Karlovy Vary, a.s.

2 042 809,00

Autobusy Karlovy Vary, a.s.

6 653 077,00

ČSAD Slaný a.s.

2 443 620,50

ČSAD Slaný a.s.

5 059 228,25

ZDAR, a.s.

2 613 935,34

2.4.   COMPENSAZIONI DI SERVIZIO PUBBLICO PER IL PERIODO DAL 9 SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE 2006

(37)

In sei delle quindici zone che ČSAD Česká Lípa aveva inizialmente accettato di rilevare non vi era un offerente secondo classificato con cui la regione di Ústí nad Labem potesse concludere un contratto di servizio pubblico. Per tali zone, la regione di Ústí nad Labem ha indetto una seconda procedura per l'aggiudicazione delle concessioni, alla quale, tuttavia, ha partecipato un unico offerente. Di conseguenza, gli operatori incaricati di esercitare tali linee sono stati selezionati tramite procedure negoziate e i relativi contratti sono stati conclusi solo ed esclusivamente per il periodo successivo alla cessazione del servizio da parte di DPÚK e al mancato subentro di ČSAD Česká Lípa, al fine di assicurare il regolare proseguimento dei servizi (17), ossia fino alla fine del 2006, in modo da garantire agli abitanti della regione un livello adeguato di servizi di trasporto (18).

(38)

La tabella 8 elenca gli altri operatori con i quali la regione di Ústí nad Labem ha concluso i contratti nonché i parametri utilizzati per elaborare una stima della perdita dimostrabile:

Tabella 8

Panoramica dei contratti relativi al periodo dal 9 settembre al 31 dicembre 2006  (19)

(Dati rettificati forniti dalla Repubblica ceca in seguito alla decisione di avvio)


9 settembre - 31 dicembre 2006

Numero di km

Prezzo atteso dei servizi di trasporto in CZK/km

Prezzo totale atteso dei servizi di trasporto in CZK

Ricavi previsti in CZK/km

Ricavi totali previsti in CZK

Perdita dimostrabile in CZK/km

Perdita totale dimostrabile in CZK

ČSAD Semily, a.s.

359 299,00

32,00

11 497 568,00

12,58

4 518 992,15

19,42

6 978 575,85

DP Děčín

20 572,00

32,90

676 818,80

8,87

182 496,40

24,03

494 322,40

ČSAD Střední Čechy, spol. sr.o.

82 189,00

32,00

2 630 048,00

7,18

590 203,09

24,82

2 039 844,91

DP Teplice

70 240,60

34,54

2 426 110,32

16,11

1 131 576,06

18,43

1 294 534,26

DP Ústí nad Labem

22 654,00

38,17

864 703,18

16,72

378 774,88

21,45

485 928,30

DP Chomutov

35 443,00

31,34

1 110 783,62

6,10

216 070,92

25,24

894 712,70

Dopravní podnik Mladá Boleslav, s.r.o.

86 360,00

33,00

2 849 880,00

7,20

622 061,90

25,80

2 227 818,10

(39)

Dalla tabella 9 risulta che la remunerazione effettiva percepita dagli operatori ivi indicati era inferiore alla stima oggettiva della perdita dimostrabile.

Tabella 9

Compensazioni effettive delle perdite corrisposte per il periodo dal 9 settembre al 31 dicembre 2006

Operatore

CZK

ČSAD Semily, a.s.

5 253 038,00

DP Děčín

484 084,00

ČSAD Střední Čechy, spol. sr.o.

1 726 387,00

DP Teplice

921 868,68

DP Ústí nad Labem

437 498,00

DP Chomutov

823 855,10

Dopravní podnik Mladá Boleslav, s.r.o.

2 227 818,00

2.5.   GARANZIE E AUMENTO DI CAPITALE A FAVORE DI DP ÚSTÍ NAD LABEM

(40)

Il 23 luglio 2004 e l'11 aprile 2005 il Comune di Ústí nad Labem ha costituito due garanzie a favore di DP Ústí nad Labem su prestiti bancari rispettivamente di 35 000 000 CZK e 5 000 000 CZK. Tali prestiti erano stati concessi da Komerční banka, a.s. (20). Le autorità ceche hanno informato la Commissione che dette garanzie, che assistevano il 100 % dei prestiti, erano state accordate per prestiti destinati esclusivamente alla costruzione di una linea di filobus diretta a sostituire i servizi di autobus, meno costosi ma più inquinanti, nel Comune di Ústí nad Labem.

(41)

Nel 2006 il Comune di Ústí nad Labem ha effettuato un aumento di capitale in favore di DP Ústí nad Labem pari a 160 000 000 CZK. Tale operazione era finalizzata esclusivamente al finanziamento della costruzione di una linea di filobus (Ústí nad Labem — Střekov) ad opera di DP Ústí nad Labem, in linea con l'obiettivo strategico di lungo periodo del Comune di Ústí nad Labem relativo all'elettrificazione dei trasporti. Le risorse provenienti da detto aumento di capitale sono state collocate su un conto separato.

3.   LA DECISIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

(42)

Nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha esaminato le seguenti misure indicate dalla denunciante:

a)

compensazioni di servizio pubblico concesse a talune imprese di trasporto per la fornitura di servizi di trasporto regionale mediante autobus nel periodo 2005-2006;

b)

compensazioni di servizio pubblico concesse a talune imprese di trasporto per la fornitura di servizi di trasporto regionale mediante autobus dal 9 settembre 2006 al 2 giugno 2007;

c)

compensazioni di servizio pubblico concesse a talune imprese di trasporto per la fornitura di servizi di trasporto regionale mediante autobus dal 9 settembre al 31 dicembre 2006;

d)

due garanzie a copertura di prestiti di 35 milioni di CZK e 5 milioni di CZK a favore di DP Ústí nad Labem;

e)

un aumento di capitale di 160 milioni di CZK a favore di DP Ústí nad Labem;

f)

un prestito di 3,5 milioni di CZK a favore di DP Chomutov;

g)

l'affidamento a DP Děčín della gestione di parchimetri;

h)

una locazione di veicoli a DP Teplice (veicoli aggiuntivi a partire dal 2006);

i)

compensazioni di servizio pubblico concesse a talune imprese di trasporto per la fornitura di servizi di trasporto regionale mediante autobus nel 2004;

j)

una garanzia a favore di DP Ústí nad Labem per 30 milioni di CZK;

k)

una garanzia a favore di DP Chomutov per 5,2 milioni di CZK;

l)

una sovvenzione a DP Most di 245 000 CZK;

m)

la locazione di una stazione di autobus a DP Děčín;

n)

una sovvenzione a favore di DP Teplice di 13,7 milioni di CZK;

o)

la locazione di veicoli a DP Teplice a decorrere dal 2003;

p)

una sovvenzione a favore di DP Most di 455 000 CZK.

(43)

Per quanto concerne le misure elencate al considerando 42, lettere da i) a o), nella decisione di avvio la Commissione ha constatato che dette misure si basavano su contratti conclusi anteriormente al 1o maggio 2004, vale a dire prima dell'adesione della Repubblica ceca all'Unione. Pertanto, la Commissione ha concluso di non essere competente a valutare tali misure. Inoltre, la Commissione ha constatato che le misura menzionata al considerando 42, lettera p), è stata concessa nell'ambito di un regime di aiuti esistente.

(44)

Per quanto riguarda le misure menzionate al considerando 42, lettera f), la Commissione ha concluso che il prestito di 3,5 milioni di CZK a favore di DP Chomutov non costituisce un aiuto di Stato.

(45)

Analogamente, per quanto riguarda la misura menzionata al considerando 42, lettera g), la Commissione ha concluso che l'eventuale vantaggio derivante dalla gestione di parchimetri da parte di DP Děčín non è atto a falsare la concorrenza né ad incidere sugli scambi tra gli Stati membri, in quanto detta misura soddisfa i requisiti relativi agli aiuti de minimis ai sensi del regolamento (CE) n. 69/2001 (21) della Commissione.

(46)

Per quanto riguarda la misura menzionata al considerando 42, lettera h), la Commissione ha concluso di non essere competente a valutare la locazione di filobus a DP Teplice effettuata dal Comune di Teplice in base al contratto iniziale del 10 dicembre 2003. Tuttavia, poiché detto contratto è stato modificato in due occasioni — il 5 maggio 2006 e il 18 ottobre 2006 — per estenderlo alla locazione di altri filobus, la Commissione ha potuto valutare l'operazione risultante da tali modifiche. Nella decisione di avvio la Commissione ha spiegato che, poiché detti veicoli sono stati utilizzati esclusivamente ai fini dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico, tutti i costi risultanti dal contratto di locazione devono essere considerati inclusi nella compensazione di servizio pubblico. Tuttavia, come indicato al considerando 27, le menzionate locazioni di filobus riguardavano esclusivamente il trasporto pubblico municipale nell'ambito del Comune di Teplice, sicché dette misure sono scollegate e chiaramente distinte dalle compensazioni di servizio pubblico relative ai servizi di trasporto regionale mediante autobus erogate dalla regione di Ústí nad Labem e non sono quindi connesse alle misure esaminate nella presente decisione.

(47)

Per quanto riguarda le compensazioni di servizio pubblico concesse a taluni operatori di trasporti per i diversi periodi elencati al considerando 42, lettere a), b) e c), nella decisione di avvio la Commissione ha esaminato se tali misure costituissero aiuti di Stato alla luce delle condizioni stabilite dalla Corte di giustizia nella sentenza Altmark (22). La Commissione, nutrendo dubbi in ordine alla sussistenza della seconda, della terza e della quarta condizione Altmark, ha concluso di non poter escludere che le compensazioni costituissero aiuti di Stati ai sensi del trattato.

(48)

Per quanto riguarda le misure elencate al considerando 42, lettere d) ed e), la Commissione ha esaminato se le garanzie e l'aumento di capitale a favore di DP Ústí nad Labem costituissero un aiuto di Stato e, in particolare, se potessero essere considerati conformi al principio dell'investitore privato operante in un'economia di mercato (market economy investor principle, «MEIP»). Nella decisione di avvio, la Commissione ha concluso che non si poteva escludere che tali misure non fossero conformi al MEIP e potessero quindi costituire un aiuto di Stato ai sensi del trattato.

(49)

La Commissione ha poi esaminato se potessero essere considerate compatibili con il mercato interno le misure elencate al considerando 42, lettere a)-e).

(50)

Per quanto concerne le compensazioni di servizio pubblico menzionate al considerando 42, lettere a), b) e c), la Commissione ha dichiarato di non poter concludere, nella fase della decisione di avvio, che l'importo della compensazione non eccedesse quanto necessario per coprire i costi sostenuti nell'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti e di un margine ragionevole di utile per il loro adempimento.

(51)

In particolare, la Commissione ha espresso dubbi in merito al concetto di costi imprevedibili e al metodo utilizzato per calcolarli, soprattutto in considerazione del fatto che ne sono conseguiti pagamenti superiori al limite atteso della remunerazione di DP Teplice e DP Ústí nad Labem nel 2005 e 2006. Inoltre, la Commissione ha espresso dubbi in ordine al metodo applicato per verificare se il livello dei prezzi previsto dagli operatori fosse proporzionato alle caratteristiche dei servizi erogati. A tal riguardo, la Commissione ha espresso dubbi anche sulla questione se il margine di utile compreso nei prezzi potesse essere considerato ragionevole.

(52)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che sussistevano dubbi quanto alla compatibilità delle compensazioni di servizio pubblico con il trattato. La Commissione ha chiesto informazioni supplementari, in particolare sul metodo utilizzato per calcolare le compensazioni (relativamente alla fissazione del livello dei prezzi attesi, al calcolo di un margine ragionevole di utile e alla nozione di «costi imprevedibili»).

(53)

Per quanto concerne le misure menzionate al considerando 42, lettere d) ed e), nella decisione di avvio la Commissione ha spiegato che le autorità ceche non le avevano fornito informazioni sufficienti per consentirle di accertare se l'aumento di capitale e le due garanzie fossero necessarie e proporzionate per conseguire un obiettivo di interesse comune e non costituissero, in quanto tali, un'indebita distorsione della concorrenza. Pertanto, la Commissione ha espresso dubbi sulla compatibilità di dette misure con il trattato.

4.   OSSERVAZIONI DELLA REPUBBLICA CECA

(54)

Unitamente alla risposta alla decisione di avvio, le autorità ceche hanno presentato i tre documenti seguenti: una dichiarazione della regione di Ústí nad Labem, una dichiarazione del Comune di Teplice e una dichiarazione di DP Ústí nad Labem (una delle presunte beneficiarie). Esse hanno inoltre colto l'occasione per rettificare i dati figuranti nelle tabelle 1, 3, 6 e 7 della decisione di avvio. Gli errori riscontrati in tali tabelle erano dovuti alla mancata inclusione di alcuni servizi di trasporto e a una trascrizione errata di dati. I dati rettificati sono indicati nelle precedenti tabelle 1, 3, 6 e 8.

4.1.   OSSERVAZIONI SULL'ESISTENZA DI UN AIUTO IN RELAZIONE ALLE COMPENSAZIONI DI SERVIZIO PUBBLICO

(55)

Secondo le autorità ceche, le compensazioni di servizio pubblico concesse dalla regione di Ústí nad Labem agli operatori di trasporto regionale di cui al considerando 42, lettere a), b) e c), conformemente alle quattro condizioni della decisione Altmark non costituiscono aiuti di Stato.

(56)

Per quanto riguarda la prima condizione Altmark, le autorità ceche hanno sostenuto che la Commissione aveva già concluso nella decisione di avvio che tale condizione era soddisfatta per tutti i contratti di servizio pubblico in esame.

(57)

Per quanto riguarda la seconda condizione Altmark, le autorità ceche hanno spiegato che, secondo tutti i contratti di servizio pubblico esaminati, la regione di Ústí nad Labem ha coperto la perdita dimostrabile degli operatori calcolata sulla base della differenza tra a) il costo del servizio di trasporto derivante dal contratto di servizio pubblico e b) i ricavi ottenuti dal vettore. Il costo dei servizi di trasporto era costituito i) dai costi del vettore corrispondenti ai costi di un'impresa media e ii) da un ragionevole utile. Tali criteri sono stati stabiliti anticipatamente in modo trasparente e obiettivo, e il livello massimo di compensazione è stato fissato sin dall'inizio attraverso la perizia. Inoltre, le autorità regionali erano competenti a verificare che i dati utilizzati per tali stime fossero esatti e corrispondessero alla situazione dell'operatore considerato.

(58)

Per quanto riguarda i diversi prezzi per chilometro utilizzati per ciascuno degli operatori sui quali la Commissione ha espresso dubbi nella decisione di avvio, le autorità ceche hanno risposto che detti prezzi dipendono dai costi dei diversi prestatori di servizi di autobus, dalla linea considerata e dalla durata dell'esercizio, nonché da altre caratteristiche delle singole linee. Come ulteriore argomento, le autorità ceche hanno presentato i risultati delle concessioni standard per contratti di lunga durata per le quali il prezzo offerto varia da 25,48 CZK/km nelle zone rurali a 45,79 CZK/km nelle zone extraurbane.

(59)

Le autorità ceche ritengono quindi che la seconda condizione Altmark sia soddisfatta per tutti i contratti di servizio pubblico.

(60)

Per quanto riguarda la terza condizione Altmark, le autorità ceche hanno ricordato che i contratti di servizio pubblico conclusi dalla regione di Ústí nad Labem contenevano una stima oggettiva preliminare della perdita dimostrabile. Secondo l'articolo 19 b, paragrafo 3, della legge relativa ai trasporti su strada, la regione deve rimborsare la perdita dimostrabile fino a un importo che non superi detta stima, aumentato solo dei costi imprevedibili. Pertanto, qualora l'ammontare delle perdite effettive nel periodo in questione sia superiore alla stima preliminare, la regione di Ústí nad Labem rimborsa le perdite solo fino a concorrenza dell'importo stimato, fatti salvi i costi imprevedibili.

(61)

A tale proposito, le autorità ceche hanno rilevato che nessun vettore ha ricevuto una compensazione per i propri servizi di trasporto essenziali superiore al livello della stima oggettiva preliminare della perdita dimostrabile indicato nei contratti di servizio pubblico del 2005 e 2006. Inoltre, nel 2006 i tre vettori che servivano cinque zone della regione di Ústí nad Labem hanno subito una perdita economica. I documenti forniti dalle autorità ceche dimostrano che tali tre vettori hanno tentato di ottenere compensazioni supplementari dalla regione di Ústí nad Labem. Quest'ultima, tuttavia, non ha concesso compensazioni aggiuntive e li ha quindi obbligati a sostenere i loro rischi d'impresa. Le autorità ceche hanno inoltre rilevato che il vettore non può decidere unilateralmente di cessare la fornitura di servizi di trasporto su determinate linee né influire sulla portata e la frequenza del servizio offerto. Se il vettore non garantisse il servizio di trasporto essenziale indicato nel contratto da esso sottoscritto, la regione di Ústí nad Labem sarebbe legittimata ad imporgli sanzioni contrattuali.

(62)

Le autorità ceche hanno ammesso, tuttavia, che la legge relative ai trasporti su strada non enuncia una definizione più dettagliata dei «costi imprevedibili» e che la definizione di tale concetto è lasciata ai singoli acquirenti dei servizi di trasporto. La nozione di costi imprevedibili è stata definita in maggior dettaglio nei contratti di servizio pubblico conclusi dalla regione di Ústí nad Labem con i singoli operatori di trasporti. I costi imprevedibili riguardano situazioni che non dipendono dalla gestione delle società, quali calamità naturali, interventi sui prezzi da parte dello Stato, modificazioni delle accise, dell'IVA ecc. Le autorità ceche hanno fornito alla Commissione gli estratti pertinenti dei contratti di servizio pubblico.

(63)

Infine, per quanto concerne la quarta condizione Altmark, le autorità ceche hanno seguito ragionamenti leggermente diversi per ciascuna delle tre misure di compensazione di servizio pubblico, che saranno illustrati separatamente.

(64)

Per quanto attiene ai contratti di servizio pubblico relativi al 2005 e 2006 [misura menzionata al considerando 42, lettera a)], le autorità ceche hanno sostenuto che, confrontando il prezzo dei servizi di trasporto erogati nella regione di Ústí nad Labem nel 2005 con quelli offerti nell'ambito delle gare per le concessioni dal 2007 in avanti, si dovrebbe ritenere che tali contratti siano conformi alla suddetta condizione. Poiché le gare per le concessioni del 2007 sono state trasparenti, aperte e non discriminatorie, i prezzi offerti in risposta a tali gare erano prezzi di mercato e il prezzo del servizio di trasporto includeva solo i costi di un operatore medio razionale, sommati a un ragionevole utile. Dall'analisi delle differenze di prezzo emerge che il prezzo medio dei servizi di trasporto ammontava a 30,60 CZK/km nel 2005 e a 30,24 CZK/km nel 2007. Nel 2005, il prezzo dei servizi di trasporto regionale oscillava tra 21,50 CZK/km e 37,16 CZK/km. Nel 2007, in esito alle procedure di selezione per le concessioni di lunga durata, i prezzi variavano tra 25,48 CZK/km e 45,79 CZK/km. Le autorità ceche sostengono che da tale confronto risulta che i prezzi non erano molto diversi e che le differenze di prezzo tra una zona e l'altra erano perfino superiori nel 2007 rispetto al 2005. Dalla medesima analisi emergerebbe che nemmeno il margine di utile variava in misura significativa tra i contratti del 2005 e quelli del 2007. Pertanto, gli utili generati dai vettori nel periodo in esame dovrebbero essere considerati conformi alla quarta condizione Altmark.

(65)

Inoltre, le autorità ceche hanno presentato una perizia realizzata da docenti dell'Università tecnica di Praga (České vysoké učení technické v Praze) dalla quale risulta che i costi sostenuti dai fornitori dei servizi corrispondevano a quelli di operatori prudenti. Facevano eccezione solo DPÚK, autrice della denuncia, che offriva un prezzo troppo alto per i suoi servizi di trasporto regionale, nonché due operatori locali, i cui prezzi risultavano troppo bassi.

(66)

Per quanto riguarda i contratti relativi ai periodi dal 9 settembre 2006 al 2 giugno 2007 [misura menzionata al considerando 42, lettera b)] e dal 9 settembre al 31 dicembre 2006 [misura menzionata al considerando 42, lettera c)], le autorità ceche hanno sostenuto che la regione di Ústí nad Labem aveva definito con precisione la portata dei servizi richiesti e aveva fornito agli operatori interessati le stime dei ricavi basate sui dati storici. La perizia è stata presentata dall'operatore. La perizia prodotta dall'operatore selezionato è quindi vincolante per l'intera durata del contratto. Di conseguenza, la decisione veniva assunta unicamente in base al criterio del prezzo offerto dagli operatori interessati.

(67)

Per quanto concerne le compensazioni di servizio pubblico relative ai servizi di autobus erogati nel periodo dal 9 settembre 2006 al 2 giugno 2007 [misura menzionata al considerando 42, lettera b)], le autorità ceche hanno sostenuto che i contratti di servizio pubblico in base ai quali sono state corrisposte tali compensazioni sono stati aggiudicati a seguito di gare d'appalto aperte, trasparenti e incondizionate. Il fatto che in definitiva sia stato necessario selezionare il secondo miglior offerente, in quanto l'aggiudicatario delle gare ha rifiutato di fornire i servizi richiesti, non farebbe venir meno il carattere aperto, trasparente e incondizionato della procedura di appalto.

(68)

Il prezzo offerto nel primo turno di selezione era quello raggiunto oggettivamente attraverso la procedura di selezione e pertanto soddisfa la terza e la quarta condizione Altmark, in quanto garantisce che il prestatore non ottenga indebiti vantaggi dall'esecuzione del servizio. I contratti rientranti nell'ambito della misura menzionata al considerando 42, lettera b), sono stati conclusi per un periodo transitorio di nove mesi per nove delle quindici zone della regione di Ústí nad Labem.

(69)

Per il caso in cui la Commissione ritenesse che la prima parte della quarta condizione Altmark non sia stata rispettata in relazione alla misura di cui al considerando 42, lettera b), le autorità ceche hanno sostenuto che dovrebbe essere considerata soddisfatta la seconda parte della condizione Altmark, in quanto il fornitore del servizio è stato selezionato in base all'analisi dei costi di un prestatore medio di servizi operante con un margine ragionevole di utile.

(70)

Infine, per quanto concerne le compensazioni di servizio pubblico concesse dalla regione di Ústí nad Labem a seguito di trattative dirette per i servizi di autobus relativi al periodo dal 9 settembre al 31 dicembre 2006 [misura menzionata al considerando 42, lettera c)], le autorità ceche hanno spiegato che la regione di Ústí nad Labem ha garantito per quanto possibile che i servizi di trasporto pubblico nelle cinque zone in cui non vi era un offerente secondo classificato fossero offerti al prezzo più basso possibile. È stato organizzato un secondo turno di concessioni per garantire i servizi di trasporto pubblico essenziali fino a quando non potesse essere effettuata una selezione ordinaria (non accelerata). Il bando relativo al secondo turno di concessioni è stato pubblicato il 16 agosto 2006 su vari importanti quotidiani cechi (23). Le autorità ceche hanno fornito la relativa documentazione. Poiché i contratti dovevano essere conclusi entro due settimane a motivo dell'inatteso ritiro di ČSAD Česká Lípa, e dal momento che le concessioni sarebbero state rilasciate per un periodo transitorio inferiore a quattro mesi, la regione di Ústí nad Labem ha introdotto nella procedura di selezione per le concessioni un criterio secondo cui l'operatore aggiudicatario doveva garantire che i servizi di trasporto iniziassero il 9 settembre 2006, vale a dire entro due settimane dalla pubblicazione del bando.

(71)

Tuttavia, non potendo concludere contratti sulla base del secondo turno di concessioni, in quanto era pervenuta un'unica offerta per le sei zone (24), la regione di Ústí nad Labem ha stipulato i contratti direttamente con gli operatori disponibili. Secondo le autorità ceche, non vi sarebbe stato tempo per organizzare una terza procedura di selezione per le concessioni, date le circostanze eccezionali in cui erano stati conclusi tali contratti, e i medesimi vincoli temporali non consentivano di attendere l'esecuzione di una perizia. Le autorità ceche hanno inoltre sottolineato che, in ogni caso, il prezzo del servizio di trasporto non era molto diverso da quello ottenuto tramite il primo e il secondo turno di concessioni. La differenza pari a circa il 7 % potrebbe essere considerata normale alla luce del fatto che lo stanziamento temporaneo di risorse umane e finanziarie per un periodo di quattro mesi era più oneroso di quanto non sarebbe stato per un periodo più lungo.

4.2.   OSSERVAZIONI SULL'ESISTENZA DI UN AIUTO DI STATO PER QUANTO RIGUARDA LE GARANZIE E L'AUMENTO DI CAPITALE A FAVORE DI DP ÚSTÍ NAD LABEM

4.2.1.   Garanzie

(72)

Per quanto riguarda le garanzie di 5 milioni di CZK e 35 milioni di CZK prestate dal Comune di Ústí nad Labem a copertura di prestiti bancari ricevuti da DP Ústí nad Labem, le autorità ceche hanno affermato che DP Ústí nad Labem sarebbe stata in grado di ottenere i prestiti anche in mancanza delle garanzie. Esse rilevano che DP Ústí nad Labem ha ottenuto un prestito di 40 milioni di CZK nel 2007 per il completamento della linea di filobus Ústí nad Labem-Střekov e per l'acquisto di due mezzi. Il prestito era stato concesso da Komerční banka, a.s., vale a dire lo stesso istituto finanziario che aveva accordato due prestiti a DP Ústí nad Labem nel 2004 e 2005 per i quali il Comune di Ústí nad Labem ha concesso le garanzie contestate. La garanzia reale per tale prestito di 40 milioni di CZK era costituita da attività di DP Ústí nad Labem. L'erogatore del prestito era stato scelto attraverso un gara aperta in cui la migliore offerta era stata selezionata senza distinguere tra le opzioni di garanzia sul prestito, vale a dire tra una garanzia prestata dal Comune di Ústí nad Labem e una garanzia sotto forma di attività dell'impresa. Ciò dimostrerebbe, secondo le autorità ceche, che le condizioni del prestito concesso nel 2007 non dipendevano dal tipo di garanzia e che DP Ústí nad Labem avrebbe potuto ottenere il prestito alle stesse condizioni anche senza di essa. Le autorità ceche sostengono che lo stesso valeva per i due prestiti erogati nel 2004 e 2005 e che, pertanto, la garanzia non ha conferito alcun vantaggio economico a DP Ústí nad Labem.

(73)

In ogni caso, le risorse provenienti dai prestiti non avrebbero potuto essere destinate a scopi diversi dalla costruzione della linea di filobus. La regione di Ústí nad Labem è un'area a bassa qualità ambientale e il progetto era inteso a migliorare tale situazione. Qualora non avesse ottenuto il prestito bancario, DP Ústí nad Labem sarebbe stata obbligata a continuare ad erogare il servizio di trasporto con autobus. Secondo le autorità ceche, la misura attribuiva effettivamente priorità alla tutela dell'ambiente rispetto ai maggiori costi connessi alla costruzione della linea di filobus e, pertanto, dovrebbe essere ritenuta compatibile con il trattato.

4.2.2.   Aumento di capitale a favore di DP Ústí nad Labem

(74)

Le autorità ceche hanno spiegato che i fondi provenienti dall'aumento di capitale di 160 milioni di CZK erano destinati esclusivamente a finanziare la costruzione della linea di filobus Ústí nad Labem-Střekov e sono stati tenuti su un conto separato di DP Ústí nad Labem, a partire dal quale sono stati effettuati i pagamenti per la costruzione della linea in questione.

(75)

Tale linea forma parte integrante della spina dorsale del sistema di trasporto pubblico urbano del Comune di Ústí nad Labem, costituito da trasporti su filobus ecologici e ad alta capacità, che è stato sviluppato a partire dal 1984 ed è divenuto gradualmente operativo dal 1988. La costruzione della suddetta linea rappresenta la fase finale della realizzazione del sistema che, una volta completato, collegherà la maggior parte della sponda orientale della città alla spina dorsale del trasporto con filobus. Tale ampliamento del sistema è stato pianificato fin dal 1996.

(76)

Secondo le autorità ceche, l'investimento comporterà un significativo miglioramento delle condizioni ambientali della città, principalmente una riduzione dell'inquinamento dell'aria nella sua sponda orientale, una riduzione del livello di rumore dei trasporti sulle line interessate grazie all'impiego di filobus al posto degli autobus (soprattutto di notte), una riduzione delle emissioni sulle linee in questione e una riduzione del rischio di smog fotochimico nell'area di Střekov.

(77)

Pertanto, le autorità ceche hanno sostenuto che l'aumento di capitale ricadrebbe nella fattispecie di esenzione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1107/70 (25) del Consiglio. Secondo dette autorità, ricorrerebbero i presupposti per applicare tale disposizione, in quanto i) la costruzione della rete di filobus mira al coordinamento e all'ottimizzazione dei trasporti, ii) detta rete implica costi infrastrutturali che altri operatori che utilizzano tipi diversi di trasporto su strada non devono sopportare e iii) non esistono alternative finanziariamente meno onerose per conseguire l'obiettivo strategico comune (ossia il coordinamento dei trasporti e la riduzione delle emissioni di CO2).

4.3.   OSSERVAZIONI SULLE MISURE SUPPLEMENTARI CONCESSE A DP ÚSTÍ NAD LABEM E DP TEPLICE

(78)

Nel 2005 DP Ústí nad Labem ha ricevuto due compensazioni supplementari di 4 591 200 CZK e 7 335 000 CZK nel contesto dei suoi obblighi di servizio pubblico. Tuttavia, le autorità ceche hanno chiarito che tali compensazioni, concesse dal Comune di Ústí nad Labem, riguardavano esclusivamente il trasporto municipale nell'ambito di detto comune e non erano collegate alle compensazioni per il trasporto regionale concesse dalla regione di Ústí nad Labem che costituiscono l'oggetto della decisione di avvio.

(79)

Per quanto concerne le misure a favore di DP Teplice, le autorità ceche hanno chiarito che le compensazioni concesse dal Comune di Teplice e la locazione di veicoli riguardavano esclusivamente obblighi di servizio pubblico relativi ai trasporti nell'ambito di detto comune. Pertanto, esse non erano collegate alle compensazioni di trasporto regionale concesse dalla regione di Ústí nad Labem che costituiscono l'oggetto della decisione di avvio. In ogni caso, dal momento che DP Teplice teneva conti separati, non vi era alcun rischio che tali compensazioni fossero utilizzate per sovvenzionare le sue attività di trasporto regionale. Infine, per loro stessa natura, i filobus non possono essere utilizzati al di fuori delle apposite linee all'interno del Comune di Teplice allo scopo di fornire servizi di trasporto regionale.

5.   OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE

(80)

DPÚK è l'unica parte interessata che ha presentato osservazioni in risposta alla decisione di avvio.

(81)

DPÚK ha formulato alcune osservazioni generali sul quadro normativo delle compensazioni per obblighi di servizio pubblico vigente nella Repubblica ceca nel settore dei servizi di trasporto regionale mediante autobus. A suo parere, il settore dei trasporti pubblici non sarebbe stato liberalizzato nella Repubblica ceca. Ciò significherebbe che gli obblighi degli operatori erano chiaramente definiti nelle decisioni amministrative con cui sono state loro concesse le licenze, in quanto la normativa ceca si fonda su un sistema di «obblighi di servizio pubblico» ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1191/69, e non di «contratti di servizio pubblico» ai sensi dell'articolo 14 del medesimo regolamento. DPÚK asserisce che la valutazione delle compensazioni di servizio pubblico contenuta nella decisione di avvio è inficiata da un'interpretazione erronea del quadro normativo pertinente. Essa afferma inoltre che la sentenza Altmark non è applicabile nel caso in esame, in quanto detta sentenza riguardava un sistema basato su contratti di servizio pubblico, e non su obblighi di servizio pubblico, come nella presente fattispecie.

(82)

Su tale base, DPÚK ha sostenuto che gli obblighi di servizio pubblico e il livello della compensazione non erano negoziabili tra le autorità regionali e gli operatori. Detti obblighi non avrebbero potuto formare oggetto di concorrenza, poiché ciò sarebbe stato precluso in un sistema basato su obblighi di servizio pubblico, e la compensazione non rappresentava un prezzo contrattuale dei servizi di trasporto erogati, bensì una compensazione per la perdita determinata dall'adempimento degli obblighi risultanti dall'applicazione di norme giuridiche, non dipendeva dalla volontà degli operatori e delle autorità e pertanto non avrebbe potuto essere negoziata. DPÚK ha inoltre sostenuto che la regione di Ústí nad Labem ha violato la normativa vigente concludendo contratti di servizio pubblico con operatori selezionati in base a procedure non standard. DPÚK ha affermato che siffatti tentativi di applicare i principi della concorrenza contrastano con il sistema basato su obblighi di servizio pubblico e sono quindi illegittimi. Secondo DPÚK, i nuovi operatori avrebbero ottenuto le licenze e ricevuto compensazioni di servizio pubblico in modo illegittimo, in quanto sarebbe essa stessa la titolare delle licenze primarie per le medesime linee di autobus. L'approccio delle autorità della regione di Ústí nad Labem sarebbe motivato dal fatto che esse non intendono pagare agli operatori esistenti le compensazioni cui i medesimi avrebbero diritto in base alla legge, e gli operatori esistenti che non intendono accettare sussidi operativi inferiori subirebbero pressioni e verrebbero sostituiti con nuovi operatori tramite pseudo gare di appalto illegali. DPÚK ha chiesto di porre rimedio a tale situazione autorizzandola a rilevare veicoli e personale dagli attuali operatori selezionati in modo illegittimo e a tornare ad adempiere gli obblighi di servizio pubblico imposti inizialmente, che sarebbero scaduti solo nel 2011. Inoltre, DPÚK ha sostenuto che i dati relativi al periodo 2006-2008 confermano la sua tesi secondo cui l'erogazione di servizi di trasporto regionale con autobus tramite nuovi operatori comporterebbe costi finali più elevati.

(83)

Infine, DPÚK ha rilevato che in molti casi i nuovi vettori sono operatori di trasporto municipale mediante autobus che appartengono ai comuni in questione, i quali provvedono a finanziarli, cosicché si configurerebbe una concorrenza sleale tra detti operatori e quelli attivi sul mercato del trasporto regionale di passeggeri. Secondo DPÚK sarebbe inammissibile che gli operatori locali di autobus possano esercitare linee regionali al di fuori del territorio del loro rispettivo comune.

(84)

Per quanto riguarda le garanzie e l'aumento di capitale da parte del Comune di Ústí nad Labem, DPÚK ha affermato di avere proposto alle autorità un'alternativa molto più economica per un servizio di trasporto locale ecologico sulla linea Ústí nad Labem-Střekov (basata su autobus CNG anziché sui filobus di DP Ústí nad Labem), che tuttavia è stata respinta.

(85)

Per quanto riguarda le misure che secondo la decisione di avvio sono state concesse prima dell'adesione della Repubblica ceca all'Unione, DPÚK ha sostenuto che esse producono tutte effetti a lungo termine che si estendono ben oltre la data di adesione.

(86)

Per quanto riguarda la valutazione della Commissione relativa al trasferimento della gestione di parchimetri a DP Děčín, DPÚK ha sostenuto che l'analisi contenuta nella decisione di avvio è inesatta, in quanto la soglia de minimis non sarebbe applicabile nel settore dei trasporti pubblici.

(87)

DPÚK non ha formulato osservazioni in merito al concetto di costi imprevedibili, né si è espressa sulla questione se la fissazione a priori di un prezzo massimo per la compensazione basato su un'analisi statistica nazionale fosse idonea ad evitare una sovracompensazione a favore degli operatori.

6.   OSSERVAZIONI DELLA REPUBBLICA CECA SULLE AFFERMAZIONI DELLA PARTE INTERESSATA

(88)

Le autorità ceche non condividono l'interpretazione del quadro normativo delle compensazioni per obblighi di servizio pubblico vigente nella Repubblica ceca nel settore dei servizi di trasporto regionale con autobus, quale descritto da DPÚK nelle sue osservazioni. Esse sono inoltre in disaccordo con la tesi di DPÚK secondo cui i servizi di trasporto pubblico non sarebbero ancora stati liberalizzati nella Repubblica ceca.

(89)

Le autorità ceche hanno affermato che il quadro normativo nazionale contempla due possibilità ai fini dell'organizzazione del trasporto pubblico mediante autobus secondo il regime degli obblighi di servizio pubblico: i) utilizzare un contratto di servizio pubblico ai sensi dell'articolo 19 della legge relativa ai trasporti su strada e dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1191/69, o ii) adottare una decisione che imponga unilateralmente un obbligo di servizio pubblico. Il secondo metodo, tuttavia, viene utilizzato solo marginalmente. Attualmente, nella regione di Ústí nad Labem tutte le operazioni di trasporto pubblico regionale mediante autobus sarebbero basate su contratti conclusi a seguito di gare di appalto aperte, trasparenti e non discriminatorie. Le autorità ceche hanno affermato che, nonostante alcune differenze nei termini utilizzati, i contratti di servizio pubblico corrispondevano a quelli di cui al regolamento (CEE) n. 1191/69. Ciò emergerebbe chiaramente dal testo della legge relativa ai trasporti su strada e dall'interpretazione datane in varie decisioni delle autorità competenti.

(90)

Le autorità ceche hanno inoltre chiarito che la licenza per l'esercizio di servizi di trasporto mediante autobus è un'autorizzazione che consente all'operatore di fornire servizi di trasporto su singole linee, ma non rappresenta un affidamento di obblighi di servizio pubblico. Detti obblighi vengono affidati tramite contratti di servizio pubblico conclusi tra i singoli operatori e l'autorità competente (in questo caso la regione di Ústí nad Labem). Possono esservi più operatori dotati di licenza per una determinata linea di autobus, ma la compensazione di servizio pubblico viene concessa solo all'operatore che ha concluso il contratto per detta linea con le autorità regionali o al quale è stato imposto l'obbligo con decisione delle stesse autorità. Inoltre, la licenza non potrebbe rappresentare una decisione relativa all'imposizione di obblighi di servizio pubblico ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1191/69, in quanto non comporta la concessione di una compensazione per gli oneri finanziari che ne derivano, come richiesto dall'articolo 6 del medesimo regolamento.

(91)

Le autorità ceche hanno inoltre affermato che le compensazioni corrisposte in base ai contratti di servizio pubblico soddisfacevano le condizioni Altmark e per tale motivo non sono state notificate alla Commissione.

(92)

Tali autorità hanno anche sostenuto che nella regione di Ústí nad Labem, grazie alle procedure di selezione aperte, trasparenti e non discriminatorie, i servizi di trasporto mediante autobus nel quadro degli obblighi di servizio pubblico sono stati erogati a prezzi molto più vantaggiosi rispetto al passato. Ciò avrebbe comportato un impiego delle risorse di tale regione più efficiente di quanto non sarebbe stato se essa avesse dovuto corrispondere la compensazione per le perdite richiesta unilateralmente da DPÚK.

(93)

Per quanto riguarda gli argomenti di DPÚK relativi alla garanzia e all'aumento di capitale apportati dal Comune di Ústí nad Labem, le autorità ceche hanno chiarito che in tale comune esisteva già una rete di filobus e che dette misure sono state utilizzate ai fini dell'interconnessione di due reti esistenti di filobus. Pertanto, le nuove linee semplicemente integravano la rete esistente, che era stata gradualmente costruita a partire dal 1988. Infine, le autorità ceche hanno affermato che non esiste alcun documento ufficiale che dimostri che DPÚK avesse presentato un progetto alternativo per la fornitura di trasporti ecologici in detta città. Il progetto allegato alle osservazioni di DPÚK è datato giugno 2001 e pertanto non era pertinente all'epoca delle misure in esame.

7.   VALUTAZIONE DELLE MISURE

(94)

Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

(95)

Perché una misura si configuri come aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato devono essere soddisfatte le seguenti condizioni cumulative: i) la misura è imputabile allo Stato e finanziata mediante risorse statali; ii) essa conferisce un vantaggio al suo destinatario; iii) tale vantaggio è selettivo; e iv) la misura falsa o minaccia di falsare la concorrenza ed è atta a incidere sugli scambi tra gli Stati membri.

(96)

La Commissione esaminerà se ciascuna di tali condizioni sia stata soddisfatta in relazione alle cinque misure seguenti:

a)

compensazioni per l'adempimento di obblighi di servizio pubblico concesse dalla regione di Ústí nad Labem a ČSAD, DP Ústí nad Labem, DP Teplice, DP Chomutov, DP Děčín, DP Most, Podbořany, Miroslav Ohem, Petr Frommel, Petr Stejskal e Vilém Graupner per la fornitura di servizi di trasporto regionale nel 2005 e 2006;

b)

compensazioni per l'adempimento di obblighi di servizio pubblico concesse dalla regione di Ústí nad Labem a Autobusy Karlovy Vary, a.s, Autobusy Kavka, a.s., ČSAD Slaný a.s. e DP Most and ZDAR, a.s. per la fornitura di servizi di trasporto regionale nel periodo dal 9 settembre 2006 al 2 giugno 2007;

c)

compensazioni per l'adempimento di obblighi di servizio pubblico concesse dalla regione di Ústí nad Labem a ČSAD Semily, DP Děčín, ČSAD Střední Čechy, DP Teplice, DP Ústí nad Labem, DP Chomutov e DP Mladá Boleslav per la fornitura di servizi di trasporto regionale nel periodo dal 9 settembre al 31 dicembre 2006;

d)

garanzie concesse il 23 luglio 2004 e l'11 aprile 2005 dal Comune di Ústí nad Labem in favore di DP Ústí nad Labem a copertura di prestiti rispettivamente di 35 milioni di CZK e 5 milioni di CZK;

e)

un aumento di capitale a favore di DP Ústí nad Labem pari a 160 milioni di CZK concesso dal Comune di Ústí nad Labem nel 2006.

7.1.   ESISTENZA DI UN AIUTO DI STATO

7.1.1.   Compensazioni per l'adempimento di obblighi di servizio pubblico [misure menzionate al considerando 96, lettere a), b) e c)]

7.1.1.1.   Risorse statali

(97)

Le compensazioni di servizio pubblico per la fornitura di servizi di trasporto sono state corrisposte in base ai contratti conclusi tra le autorità della regione di Ústí nad Labem e gli operatori elencati al considerando 96, lettere a), b) e c), e provengono dal bilancio pubblico di dette autorità. Pertanto, tali compensazioni sono imputabili allo Stato e concesse mediante risorse statali.

7.1.1.2.   Vantaggio economico

(98)

Dalla sentenza Altmark risulta che le compensazioni concesse alle imprese dallo Stato o mediante risorse statali per l'adempimento di obblighi di servizio pubblico non conferiscono un vantaggio alle imprese interessate e pertanto non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, purché sussistano le quattro condizioni seguenti:

a)

l'impresa beneficiaria deve essere effettivamente incaricata dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico e tali obblighi devono essere definiti chiaramente;

b)

i parametri utilizzati per il calcolo della compensazione devono essere stabiliti anticipatamente in modo obiettivo e trasparente;

c)

la compensazione non può eccedere l'importo necessario per coprire del tutto o in parte i costi di adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole per l'adempimento di tali obblighi;

d)

qualora, in un caso specifico, l'impresa cui affidare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico non sia scelta mediante gara pubblica d'appalto, ossia una procedura che consente di selezionare il candidato in grado di offrire i servizi in questione al costo più basso per la collettività, l'importo della compensazione necessaria deve essere calcolato sulla base di un'analisi dei costi che un'impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi di trasporto avrebbe sostenuto per assolvere tali obblighi, tenendo conto dei relativi ricavi nonché di un margine di utile ragionevole per l'adempimento di detti obblighi.

(99)

Perché si possa escludere l'esistenza di un vantaggio economico nel caso in cui la compensazione sia stata concessa alle imprese a titolo di corrispettivo per l'assolvimento di obblighi di servizio pubblico, la sentenza Altmark impone che queste quattro condizioni siano soddisfatte cumulativamente.

(100)

Per quanto riguarda la prima condizione, un obbligo di servizio pubblico nel settore del trasporto terrestre è un requisito finalizzato a garantire la prestazione di servizi di trasporto di interesse generale che un operatore, ove considerasse il proprio interesse commerciale, non si assumerebbe o non si assumerebbe nella stessa misura o alle stesse condizioni senza compenso (26). Entro tali limiti, gli Stati membri dispongono di un'ampia discrezionalità per definire gli obblighi di servizio pubblico in linea con le necessità degli utenti finali. In questi casi, il compito della Commissione è garantire che tale discrezionalità venga esercitata senza errori manifesti quanto alla definizione dell'obbligo di servizio pubblico.

(101)

Nella decisione di avvio, la Commissione ha già indicato che le autorità ceche le avevano fornito i contratti in base ai quali le autorità regionali di Ústí nad Labem hanno concordato con gli operatori l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico. Tali contratti definiscono la portata dell'obbligo di servizio pubblico per l'erogazione di servizi di trasporto. Più in particolare, detti contratti stabiliscono le linee assegnate agli operatori di trasporto con autobus, gli orari e la stima oggettiva della perdita dimostrabile. Il fatto che le linee in questione non possano essere gestite su base commerciale è dimostrato dal confronto tra la perdita dimostrabile attesa e la perdita effettiva afferente a tali linee, come indicato nelle precedenti tabelle da 1 a 9. Inoltre, gli operatori non possono decidere unilateralmente di cessare l'esercizio delle linee non redditizie, né influire sulla portata e la frequenza dei servizi sulle linee da loro gestite. Di conseguenza, essi sostengono in una certa misura il rischio di impresa derivante dal fatto che potrebbero subire un danno economico qualora le loro perdite operative fossero superiori a quanto stabilito anticipatamente attraverso la stima oggettiva della perdita dimostrabile. Pertanto, la Commissione conclude che, per quanto riguarda le misure elencate al considerando 96, lettere a), b) e c), esistono effettivamente obblighi di servizio pubblico che sono stati chiaramente definiti in anticipo. La prima condizione Altmark è quindi soddisfatta.

(102)

Per quanto riguarda la seconda condizione Altmark, i parametri utilizzati come base per il calcolo della compensazione devono essere definiti anticipatamente in modo obiettivo e trasparente, onde garantire che non conferiscano un vantaggio economico che potrebbe favorire l'impresa beneficiaria rispetto a imprese concorrenti. La necessità di stabilire in anticipo i parametri della compensazione non implica che quest'ultima debba essere calcolata in base a una formula specifica. Piuttosto, ciò che rileva è che siano chiare fin dall'inizio le modalità con le quali detta compensazione verrà determinata.

(103)

Nella decisione di avvio, la Commissione ha osservato che la compensazione di servizio pubblico era stata calcolata conformemente ai contratti sulla base del prezzo per chilometro atteso e dei ricavi previsti. La Commissione ha ammesso che tale metodo era idoneo a garantire un calcolo ex ante della compensazione obiettivo e trasparente. Tuttavia, la Commissione non aveva ricevuto informazioni sufficienti sul metodo utilizzato nel caso di specie per stabilire il livello atteso dei prezzi per chilometro e, pertanto, non poteva ancora accertare se la seconda condizione Altmark fosse stata soddisfatta.

(104)

Le autorità ceche hanno spiegato nel frattempo che la normativa nazionale applicabile definisce tutti i parametri in base ai quali devono essere calcolate le compensazioni, in particolare i costi dei servizi, i ricavi e il ragionevole utile. Di conseguenza, ogni contratto concluso tra la regione di Ústí nad Labem e gli operatori indicava i parametri pertinenti utilizzati per calcolare la stima oggettiva della perdita dimostrabile. Tale stima si basa sulla differenza tra a) il prezzo per chilometro stabilito contrattualmente e b) i ricavi dell'operatore relativi ai servizi in questione. Il prezzo per chilometro includeva i) i costi di gestione e ii) un ragionevole utile.

(105)

Per quanto riguarda le differenze tra i prezzi per chilometro dei vari operatori, le autorità ceche hanno spiegato che esse rispecchiano la diversa situazione di ciascun prestatore (ad esempio, i costi per chilometro sono ovviamente diversi per le zone rurali ed extraurbane). In ogni caso, tutti i parametri per il calcolo del prezzo di ciascun operatore erano chiaramente definiti in anticipo nei singoli contratti. Inoltre, le autorità regionali erano competenti a verificare che i dati utilizzati per tali stime fossero esatti e corrispondessero alla situazione dello specifico operatore in questione.

(106)

Pertanto, la Commissione ritiene che i parametri per il calcolo della compensazione dovuta a ciascun operatore siano stati stabiliti anticipatamente in modo obiettivo e trasparente. La seconda condizione Altmark è stata quindi soddisfatta per le misure elencate al considerando 96, lettere a), b) e c).

(107)

Per quanto riguarda la terza condizione Altmark, la Commissione rileva che il pagamento del saldo finale e della compensazione ha luogo solo dopo che l'operatore interessato abbia fornito la prova documentale delle perdite effettivamente sostenute nell'esecuzione del servizio. Allo stesso tempo, l'importo massimo della compensazione viene fissato in anticipo mediante una stima oggettiva della perdita dimostrabile, che è indicata nel contratto.

(108)

Ai sensi del paragrafo 19 b, paragrafo 3, della legge relativa ai trasporti su strada, la stima oggettiva della perdita dimostrabile costituisce un massimale prestabilito oltre il quale le autorità competenti non possono compensare le perdite effettive (27). Pertanto, qualora un operatore chieda, dopo l'esecuzione del contratto, una compensazione superiore per le perdite, le autorità pubbliche non possono concederla. Qualora, invece, le perdite risultino inferiori alla stima delle perdite attese, vengono compensate solo le perdite effettive.

(109)

Ciò è dimostrato dal fatto che, in molti casi, le compensazioni effettivamente corrisposte agli operatori, quali indicate nelle tabelle 2, 4, 7 e 9, sono inferiori alle perdite previste specificate nel contratto, quali indicate alla voce «perdita dimostrabile totale» delle tabelle 1, 3, 6 e 8.

(110)

Tali massimali possono essere aumentati solo qualora ricorrano costi imprevedibili, il che, tuttavia, non si è verificato per nessuno dei contratti di trasporto regionale esaminati nella presente decisione. Per quanto concerne la nozione di «costi imprevedibili», sulla quale la Commissione ha espresso dubbi nella decisione di avvio, tale concetto riguarda costi che non dipendono dalle decisioni della direzione della società, come quelli connessi a calamità naturali, interventi sui prezzi da parte dello Stato, modificazioni delle accise, dell'IVA ecc. Per poter chiedere la compensazione, gli operatori devono dimostrare di avere effettivamente sostenuto tali costi nell'adempimento di obblighi di servizio pubblico. Tuttavia, l'esistenza di questa deroga al limite massimo della compensazione non pregiudica l'idoneità del meccanismo di compensazione a garantire che quanto ricevuto in definitiva dall'operatore a tale titolo non ecceda le sue perdite effettive.

(111)

Per quanto riguarda la determinazione del ragionevole utile, che fa parte del calcolo dei costi sui quali la Commissione ha parimenti espresso dubbi nella decisione di avvio, le autorità ceche hanno dimostrato che nel 2005 l'utile medio ammontava a 1,53 CZK per chilometro. Dato un prezzo medio per chilometro pari a 30,60 CZK nel 2005, il margine di utile medio ammontava a circa il 5 %, che la Commissione considera ragionevole. Nel 2007, l'utile medio ammontava a 0,97 CZK per chilometro e il prezzo medio per chilometro a 30,24 CZK. Il margine di utile medio era quindi pari a circa il 3,2 %. Le autorità ceche non hanno fornito i dati relativi al margine di utile medio del 2006. Tuttavia, il valore relativo a tale anno si attesta probabilmente a livelli analoghi a quelli del 2005 e 2007, posto che gli altri dati pertinenti (quali il prezzo medio per chilometro, pari nel 2007 a 31,72 CZK, e la perdita dimostrabile media per chilometro, pari a 17,49 CZK) si sono mantenuti nella stessa gamma e il metodo di calcolo del ragionevole utile era il medesimo (si veda la nota 9).

(112)

Pertanto, la Commissione conclude che la terza condizione Altmark era soddisfatta per quanto riguarda le misure elencate al considerando 96, lettere a), b) e c).

(113)

Infine, la quarta condizione Altmark richiede che il prestatore di servizi pubblici venga selezionato tramite una procedura di appalto pubblico o che i costi inerenti alla prestazione di detti servizi siano limitati a quelli di un'impresa media, gestita in modo efficiente secondo un'analisi comparativa.

(114)

Sula base delle informazioni fornite dalle autorità ceche in merito alle misure elencate al considerando 96, lettere a) e c), nel 2005 e 2006 i rapporti contrattuali tra la regione di Ústí nad Labem e gli operatori sono stati stabiliti semplicemente prorogando i contratti esistenti, mentre i contratti relativi al periodo dal 9 settembre al 31 dicembre 2006 sono stati conclusi a seguito di procedure negoziate. In entrambi i casi, gli altri operatori non hanno potuto presentare le loro offerte per la fornitura di servizi di trasporto nel periodo in questione e nessuno dei due procedimenti costituisce una procedura di appalto pubblico che consentisse di selezionare le offerte che rispecchiavano le condizioni di mercato, come richiesto dalla prima parte della quarta condizione Altmark (28).

(115)

Di conseguenza, la Commissione deve esaminare se per quanto riguarda i contratti in questione sia soddisfatta la seconda parte dell'alternativa prevista dalla quarta condizione Altmark. Secondo tale alternativa, l'ammontare della compensazione va determinato sulla scorta di un'analisi dei costi cui dovrebbe far fronte un'impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi (analisi comparativa).

(116)

Le autorità ceche sostengono che l'ammontare delle compensazioni erogate agli operatori nel 2005 e 2006 corrisponde ai costi di un'impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi. Ciò sarebbe dimostrato dal confronto tra i prezzi del 2005 e 2006 e quelli risultanti dalle procedure di gara aperte e trasparenti per i servizi a partire dal 2007. Mentre nel 2005 il prezzo medio era pari a 30,60 CZK per chilometro (con un costo medio di 29,06 CZK per chilometro), il prezzo medio risultante dalle gare del 2007 ammontava a 30,24 CZK per chilometro (con un costo medio di 29,22 CZK per chilometro). Inoltre, mentre nel 2005 i prezzi dei diversi operatori erano compresi in una gamma da 21,50 CZK a 37,16 CZK per chilometro, nel 2007 oscillavano tra 25,48 CZK e 45,79 CZK per chilometro. Secondo le autorità ceche, poiché il livello medio del prezzo per chilometro e la gamma dei prezzi non differiscono in modo sostanziale tra il 2005 e il 2007, si dovrebbe ritenere che i prezzi del 2005 corrispondano ai costi di un'impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi di trasporto. Inoltre, le autorità ceche hanno presentato una perizia dalla quale risulta che, ad esclusione dei costi eccezionalmente elevati della denunciante, i costi di tutti gli altri operatori corrispondono a quelli di un'impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi di trasporto.

(117)

La Commissione rileva che i dati statistici riportati nel punto precedente servono ad accertare se il prezzo sia stato stabilito sulla base dei costi di un'impresa media. Tuttavia, come già osservato nella decisione di avvio, l'impiego di costi statistici storici non induce a concludere che gli operatori che hanno accettato di fornire i servizi al livello dei costi del 2005 debbano essere considerati imprese di trasporto gestite in modo efficiente. Infatti, la fissazione dei costi a livelli del passato non costituisce un incentivo alla gestione efficiente dei costi degli operatori di trasporti. Peraltro, ove intervenga una variazione rilevante dei parametri di costo (quale il prezzo del carburante), i dati relativi ai costi storici diventano immediatamente obsoleti. Inoltre, per individuare le imprese di riferimento, le autorità ceche non hanno applicato criteri oggettivi, economicamente riconosciuti come rappresentativi di una gestione soddisfacente, e non hanno basato la loro analisi su rapporti analitici rappresentativi della produttività o relativi alla qualità della prestazione (29).

(118)

Per quanto riguarda la misura menzionata al considerando 96, lettera c), le autorità ceche non hanno fornito alla Commissione informazioni dalle quali emerga che l'ammontare della compensazione per i contratti relativi al periodo dal 9 settembre al 31 dicembre 2006 è stato stabilito in base a un'analisi dei costi di un'impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi.

(119)

Pertanto, poiché non sono stati soddisfatti tutti i requisiti della seconda alternativa della quarta condizione Altmark, la Commissione non può concludere che l'ammontare della compensazione risultante dalle misure menzionate al considerando 96, lettere a) e c), sia stato fissato a un livello tale da garantire che non venga conferito un vantaggio a determinati operatori. Pertanto, la Commissione ritiene che le compensazioni di servizio pubblico concesse in seguito alle misure menzionate al considerando 96, lettere a) e c), abbiano conferito un vantaggio economico agli operatori di trasporto pubblico regionale indicati nel medesimo punto.

(120)

Per quanto riguarda la misura menzionata al considerando 96, lettera b), i contratti di servizio pubblico conclusi per il periodo compreso tra il 9 settembre 2006 e il 2 giugno 2007 sono stati stipulati in esito a una procedura di gara. Ai fini di tale procedura, la regione di Ústí nad Labem è stata suddivisa in quindici zone per le quali gli operatori potevano presentare offerte separate. Il bando di gara è stato pubblicato su un sito web, sulla bacheca degli annunci pubblici della regione di Ústí nad Labem e su due quotidiani diffusi in tutto il territorio della Repubblica ceca. Ventitré parti interessate hanno ritirato la documentazione di gara. I criteri di aggiudicazione sono stati resi noti in anticipo: le selezione doveva essere effettuata unicamente in base al prezzo, non sarebbero stati valutati parametri qualitativi e l'operatore aggiudicatario sarebbe stato quello che offriva il prezzo per chilometro più basso. Pertanto, la procedura di gara è stata sufficientemente pubblicizzata, aperta e trasparente.

(121)

Secondo le autorità ceche, i prezzi offerti oscillavano tra 27,57 CZK/km e 43,73 CZK/km. Escludendo l'offerta presentata da DPÚK, detti prezzi variavano tra 27,57 CZK/km e 33,5 CZK/km. I prezzi per chilometro sono stati indicati dagli operatori per le zone in relazione alle quali intendevano presentare offerte. ČSAD Česká Lípa si è aggiudicata tutte le quindici gare. Poiché, in definitiva, detto operatore non è stato in grado di fornire il servizio, la regione di Ústí nad Labem ha concluso, ove possibile, contratti di servizio pubblico con gli offerenti secondi classificati (ciò è accaduto per nove zone). La selezione del secondo miglior offerente in un caso nel quale il primo non era in grado di fornire i servizi non inficia la constatazione secondo cui l'offerta infine selezionata per tali nove zone è stata individuata tramite una procedura di gara sufficientemente pubblicizzata, aperta e trasparente, in conformità con la prima parte della quarta condizione Altmark.

(122)

Pertanto, la Commissione conclude che le compensazioni di servizio pubblico concesse dalla regione di Ústí nad Labem a seguito delle misure menzionate al punto (96), lettera b), non conferiscono un vantaggio agli operatori elencati in detto punto e pertanto non costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato. Dal momento che un aiuto di Stato può configurarsi solo qualora sussistano tutte le quattro condizioni elencate al considerando 95, in mancanza di un vantaggio non occorre proseguire nell'esame della misura indicata al considerando 96, lettera b).

7.1.1.3.   Selettività

(123)

Il vantaggio concesso per effetto delle misure elencate al considerando 96, lettere a) e c), è selettivo in quanto solo alcune imprese beneficiano delle compensazioni ivi indicate.

7.1.1.4.   Distorsione della concorrenza ed effetti sugli scambi tra gli Stati membri

(124)

Si ritiene che una misura concessa dallo Stato falsi o minacci di falsare la concorrenza qualora sia atta a migliorare la posizione del destinatario nei confronti di altre imprese concorrenti (30). A tutti i fini pratici, pertanto, si presume che sussista una distorsione della concorrenza ai sensi dell'articolo 107 del trattato quando lo Stato concede un vantaggio finanziario a un'impresa in un settore liberalizzato in cui vi sia o potrebbe esservi concorrenza (31).

(125)

Gli aiuti concessi agli operatori in un mercato o settore non ancora sottoposto a un processo di liberalizzazione attraverso l'apertura alla concorrenza esterna non sono considerati aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, in quanto non incidono sugli scambi tra gli Stati membri. Come rilevato nella sentenza Altmark, diversi Stati membri a partire dal 1995 hanno iniziato ad aprire alcuni mercati di trasporto alla concorrenza di imprese stabilite in altri Stati membri, cosicché più di un'impresa offre già i propri servizi di trasporto urbani, extraurbani o regionali in Stati membri diversi dal suo Stato di origine. Come spiegato supra al considerando 14, secondo la normativa ceca in vigore dal 2004, la fornitura di servizi di trasporto regionale mediante autobus sulla base di un contratto di servizio pubblico può essere assicurata da qualsiasi operatore che disponga di una licenza per una linea specifica, abbia ottenuto un'autorizzazione generale («koncese») ai sensi della legge sulla concessione di licenze commerciali («živnostenský zákon») per le attività di trasporto pubblico mediante autobus e rispetti un orario concordato. Come ulteriormente rilevato nel suddetto punto, i servizi di trasporto regionale mediante autobus erano completamente liberalizzati nella regione di Ústí nad Labem nel periodo oggetto dell'indagine, dato che in tale periodo qualsiasi operatore di un altro Stato membro che soddisfacesse i requisiti per il rilascio di una licenza poteva fornire servizi di trasporto regionale mediante autobus nella Repubblica ceca.

(126)

Pertanto, qualsiasi compensazione concessa a prestatori di servizi di trasporto regionale mediante autobus deve essere considerata atta a falsare la concorrenza per la fornitura di servizi di trasporto di passeggeri mediante autobus.

(127)

Inoltre, di norma si presume che un vantaggio concesso a un'impresa operante su un mercato aperto alla concorrenza incida sugli scambi tra gli Stati membri. Infatti, «allorché un aiuto finanziario concesso dallo Stato rafforza la posizione di un'impresa nei confronti di altre imprese concorrenti negli scambi intracomunitari, questi sono da considerarsi influenzati dall'aiuto» (32). Le misure menzionate al considerando 96, lettere a) e c), devono quindi essere ritenute atte ad incidere sugli scambi tra gli Stati membri nella misura in cui hanno un effetto negativo sulle possibilità delle imprese di trasporto stabilite in altri Stati membri di offrire i loro servizi nella Repubblica ceca e rafforzano la posizione di mercato dei beneficiari della compensazione di servizio pubblico.

7.1.2.   Garanzie a favore di DP Ústí nad Labem [misura menzionata al considerando 96, sub d)]

(128)

DP Ústí nad Labem ha ottenuto garanzie dal Comune di Ústí nad Labem a copertura di prestiti bancari di 35 milioni di CZK e 5 milioni di CZK nel 2004 e 2005. Detti prestiti sono stati concessi ai fini del completamento della linea di filobus Ústí nad Labem-Střekov.

(129)

Siffatte garanzie costituiscono un aiuto se conferiscono un vantaggio al destinatario. A tale riguardo occorre fare riferimento alla comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (33).

(130)

Detta comunicazione prevede che, in determinate circostanze, che devono sussistere cumulativamente, le garanzie concesse dallo Stato non possono essere considerate aiuti di Stato.

(131)

In primo luogo, il mutuatario non deve trovarsi in difficoltà finanziarie. La Commissione ha esaminato i conti di DP Ústí nad Labem e ha concluso che tale società non si trovava in difficoltà nel 2004 e 2005, ossia nel momento in cui ha ottenuto le garanzie.

(132)

In secondo luogo, l'entità della garanzia dev'essere adeguatamente misurabile nel momento in cui è concessa. Ciò significa che la garanzia deve essere connessa ad un'operazione finanziaria specifica, circoscritta ad un importo massimo predeterminato e limitata nel tempo. La Commissione rileva che nel caso in esame la garanzia era effettivamente misurabile in modo adeguato, in quanto era direttamente connessa a due prestiti bancari di 35 milioni di CZK e 5 milioni di CZK. Inoltre, tali prestiti sono stati concessi esclusivamente per finanziare l'infrastruttura di trasporto pubblico, vale a dire la costruzione della linea supplementare di filobus ad Ústí nad Labem. Le garanzie erano limitate nel tempo, dato che sono state concesse per il periodo di rimborso del prestito (ossia fino al 30 giugno 2009 per il prestito di 35 milioni di CZK e fino al 31 marzo 2010 per quello di 5 milioni di CZK).

(133)

In terzo luogo, in generale la garanzia non deve assistere più dell'80 % del prestito in essere. Sebbene il mancato rispetto di tale condizione non implichi che la garanzia debba essere automaticamente considerata come un aiuto di Stato (punto 4.4 della comunicazione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie), tuttavia la Commissione deve esaminare tutte le garanzie che assistano interamente (o quasi interamente) un'operazione finanziaria, come quella prestata dal Comune di Ústí nad Labem.

(134)

La Commissione rileva che oltre il 95 % delle entrate di DP Ústí nad Labem, società interamente controllata dal Comune di Ústí nad Labem, proviene dall'adempimento di servizi pubblici relativi al trasporto comunale mediante autobus e tram. Tali servizi pubblici sono stati affidati a DP Ústí nad Labem dal Comune di Ústí nad Labem attraverso un contratto di servizio pubblico. Inoltre, i due prestiti assistiti dalle garanzie erano riservati esclusivamente al finanziamento della costruzione di una linea di filobus che sarebbe stata gestita nell'ambito degli obblighi di servizio pubblico di DP Ústí nad Labem. Pertanto, i prestiti assistiti erano riservati esclusivamente alle attività di servizio pubblico di DP Ústí nad Labem. Oltre a ciò, le attività di tale impresa sono costituite quasi unicamente da un obbligo di servizio pubblico debitamente conferito.

(135)

Per tali motivi, la Commissione ritiene che la copertura al 100 % delle garanzie sia conforme al punto 3.4 della comunicazione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie.

(136)

In quarto luogo, per la garanzia dev'essere pagato un prezzo basato sul mercato. Infatti, l'assunzione del rischio dovrebbe in linea di principio essere remunerata con un adeguato corrispettivo (premio) sull'importo garantito. Quando il prezzo pagato per la garanzia è di entità almeno equivalente al corrispondente parametro per il premio di garanzia sui mercati finanziari, la garanzia non implica aiuto.

(137)

Nel caso in esame, il premio di garanzia ammontava al 2,3 %. Dal momento che il beneficiario dell'aiuto è un piccolo operatore di trasporto regionale mediante autobus, non è possibile individuare un parametro adeguato per il premio. Tuttavia, le autorità ceche hanno dimostrato che in quell'occasione la remunerazione della garanzia era stata stabilita sulla base di una perizia indipendente e rispecchiava le normali condizioni di mercato.

(138)

Infine, il mutuatario deve essere in grado, in linea di massima, di ottenere sui mercati finanziari un prestito a condizioni di mercato senza alcun intervento da parte dello Stato. A tale proposito, le autorità ceche hanno prodotto un'offerta risalente all'agosto 2008 relativa ad un altro prestito con la quale la medesima banca proponeva a DP Ústí nad Labem un prestito di 40 milioni di CZK con due possibili garanzie alternative: una garanzia del Comune di Ústí nad Labem o un'ipoteca su attività di DP Ústí nad Labem. Le condizioni del prestito erano le stesse per entrambe le alternative, il che è espressamente confermato anche da una lettera delle banca. Ciò dimostra che DP Ústí nad Labem sarebbe stata in grado di ottenere il prestito alle stesse condizioni anche in mancanza della garanzia.

(139)

Benché il prestito in questione sia stato concesso successivamente a quelli assistiti dalle garanzie esaminate nel presente caso, non vi sono indicazioni nel senso che la situazione finanziaria di DP Ústí nad Labem fosse sostanzialmente diversa nei due periodi considerati. Secondo il bilancio di DP Ústí nad Labem del 31 dicembre 2004, il suo capitale proprio ammontava a 668 milioni di CZK, a fronte di debiti complessivi pari a soli 122 milioni di CZK (compreso il prestito garantito di 35 milioni di CZK). Pertanto, considerata la sua situazione finanziaria, DP Ústí nad Labem sarebbe stata in grado di fornire sufficienti garanzie anche nel 2004/2005.

(140)

Alla luce di quanto sopra, la Commissione ritiene che, sebbene la garanzia assistesse il 100 % dei prestiti, le autorità ceche abbiano fornito prove sufficienti del fatto che le garanzie non hanno conferito alcun vantaggio economico a DP Ústí nad Labem. Pertanto, la Commissione conclude che le garanzie a favore di DP Ústí nad Labem non costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

7.1.3.   Aumento di capitale a favore di DP Ústí nad Labem [misura menzionata al considerando 96, lettera e)]

7.1.3.1.   Risorse statali

(141)

L'aumento di capitale a favore di DP Ústí nad Labem è stato effettuato dal Comune di Ústí nad Labem. Pertanto, detta operazione implicava l'impiego di risorse statali.

7.1.3.2.   Vantaggio economico

(142)

Per quanto riguarda l'aumento di capitale, le autorità ceche sostengono che esso era inteso a finanziare l'ultima fase dei lavori di costruzione della rete di filobus avviati nel 1984. Secondo dette autorità, l'investimento supplementare nell'elettrificazione della rete di trasporto municipale di Ústí nad Labem avrebbe migliorato le condizioni ambientali della città.

(143)

In mancanza di elementi atti a dimostrare che DP Ústí nad Labem avrebbe potuto ottenere un finanziamento analogo da altre fonti, o che tale aumento di capitale sarebbe stato fornito anche da un ipotetico investitore privato, si deve ritenere che l'aumento di capitale abbia conferito un vantaggio a DP Ústí nad Labem.

7.1.3.3.   Selettività

(144)

L'aumento di capitale è selettivo in quanto è stato concesso a un'unica impresa, DP Ústí nad Labem.

7.1.3.4.   Distorsione della concorrenza ed effetti sugli scambi tra gli Stati membri

(145)

Si ritiene che una misura concessa da uno Stato falsi o minacci di falsare la concorrenza qualora sia atta a migliorare la posizione del destinatario nei confronti di altre imprese concorrenti. A tutti i fini pratici, pertanto, si presume che sussista una distorsione della concorrenza ai sensi dell'articolo 107 del trattato quando lo Stato conceda un vantaggio finanziario a un'impresa in un settore liberalizzato in cui vi sia o potrebbe esservi concorrenza.

(146)

Inoltre, di regola si presume che un vantaggio concesso a un'impresa operante su un mercato aperto alla concorrenza incida sugli scambi tra gli Stati membri. Anche un finanziamento pubblico concesso a un'impresa attiva solo nella gestione di servizi di trasporto locale o regionale e non di servizi di trasporto al di fuori del suo Stato di origine può, tuttavia, incidere sugli scambi tra gli Stati membri, se tali servizi potrebbero essere forniti da imprese di altri Stati membri. Pertanto, quando un'autorità pubblica concede un aumento di capitale a un'impresa che presta servizi di trasporto, la fornitura di tali servizi può risultarne invariata o incrementata, con la conseguenza che le possibilità delle imprese aventi sede in altri Stati membri di fornire i loro servizi di trasporto sul mercato dello Stato membro in questione ne risultano diminuite (34).

(147)

Pertanto, la Commissione conclude che l'aumento di capitale a favore di DP Ústí nad Labem è atto a falsare la concorrenza e ad incidere sugli scambi tra gli Stati membri.

7.1.3.5.   Conclusione

(148)

Alla luce di quanto sopra, la Commissione conclude che l'aumento di capitale effettuato dal Comune di Ústí nad Labem a favore di DP Ústí nad Labem costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

7.1.4.   Compensazioni supplementari/altre misure concesse a DP Ústí nad Labem e DP Teplice nel 2005 e 2006

(149)

Come spiegato ai considerando 26, 27 e 31, le compensazioni supplementari concesse a DP Ústí nad Labem dal Comune di Ústí nad Labem nonché le compensazioni supplementari e le tre locazioni di filobus concesse a DP Teplice dal Comune di Teplice riguardano esclusivamente i servizi di trasporto pubblico municipale nell'ambito di detti comuni, sicché tali misure sono scollegate e chiaramente distinte dalle compensazioni concesse dalla regione di Ústí nad Labem per il servizio pubblico di trasporto regionale mediante autobus esaminate nella decisione di avvio e nella presente decisione.

7.1.5.   Affidamento a DP Děčín della gestione di parchimetri

(150)

Sebbene la Commissione abbia espressamente concluso nella decisione di avvio che l'eventuale vantaggio derivante dall'affidamento a DP Děčín della gestione di parchimetri non è atto a falsare la concorrenza né ad incidere sugli scambi tra gli Stati membri, in quanto soddisfa le condizioni relative agli aiuti de minimis conformemente al regolamento (CE) n. 69/2001, DPÚK ha contestato tale conclusione sostenendo che la soglia de minimis non sarebbe applicabile nel settore dei trasporti pubblici.

(151)

A tale proposito, la Commissione rileva che la gestione di parchimetri non può essere considerata un'attività di trasporto. Sebbene DP Děčín sia un prestatore di servizi di trasporto di passeggeri mediante autobus e operi nel settore dei trasporti, il fatto che essa abbia svolto un'attività secondaria consistente nella gestione di parchimetri non significa che quest'ultima debba essere qualificata come attività di trasporto esclusa dalla soglia de minimis. Pertanto, la Commissione conferma la propria conclusione secondo cui i pagamenti ricevuti da DP Děčín per la gestione di parchimetri rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 69/2001.

7.2.   COMPATIBILITÀ DELL'AIUTO

(152)

L'articolo 93 del trattato dispone che «[s]ono compatibili con i trattati gli aiuti richiesti dalle necessità del coordinamento dei trasporti ovvero corrispondenti al rimborso di talune servitù inerenti alla nozione di pubblico servizio». Tale disposizione costituisce una lex specialis rispetto agli articoli 106 e 107 del trattato. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia (35), gli aiuti ai trasporti terrestri possono essere considerati compatibili sul fondamento dell'articolo 93 del trattato soltanto in casi ben determinati e che non rechino pregiudizio agli interessi generali dell'Unione.

(153)

La Commissione ha concluso che le misure elencate al considerando 96, lettere a), c) ed e), costituiscono aiuti ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato. Per quanto concerne la compatibilità di dette misure con il mercato interno, la Commissione esaminerà congiuntamente le misure elencate al considerando 96, lettere a) e c), in quanto riguardano entrambe compensazioni concesse dalla regione di Ústí nad Labem per l'assolvimento di obblighi di servizio pubblico, mentre la misura di cui alla lettera e) riguarda un aumento di capitale effettuato dal Comune di Ústí nad Labem a favore di DP Ústí nad Labem.

7.2.1.   Compensazioni per l'assolvimento di obblighi di servizio pubblico concesse per la fornitura di servizi di trasporto [misure menzionate al considerando 96, lettere a) e c)]

(154)

Poiché le compensazioni di servizio pubblico di cui alle misure elencate al considerando 96, lettere a) e c), fanno seguito alla conclusione di contratti di servizio pubblico tra la regione di Ústí nad Labem e gli operatori selezionati, anziché all'imposizione unilaterale di obblighi di servizio pubblico, le autorità ceche non possono far valere l'esenzione dall'obbligo di notifica preventiva alla Commissione prevista dall'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1191/69. Dalla sentenza Combus emerge che la nozione di «compensazione di servizio pubblico» ai sensi di detta disposizione dev'essere interpretata in senso molto restrittivo (36). L'esenzione dall'obbligo di notifica prevista dall'articolo 17, paragrafo 2, si applica solo alla compensazione per obblighi di servizio pubblico imposti unilateralmente ad un'impresa in forza dell'articolo 2 di detto regolamento, che viene calcolata secondo il metodo illustrato agli articoli da 10 a 13 del medesimo regolamento (procedura di compensazione ordinaria), e non ai contratti di servizio pubblico definiti all'articolo 14 del medesimo regolamento. Per contro, la compensazione corrisposta sulla base di un contratto di servizio pubblico, quale definito dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1191/69, che costituisce un aiuto di Stato, avrebbe dovuto essere notificata alla Commissione prima della sua attuazione. L'omessa notifica implica che detta compensazione sia considerata come un aiuto corrisposto illegalmente (37).

(155)

Pertanto, la Commissione ritiene che la compatibilità delle compensazioni di servizio pubblico debba essere esaminata alla luce del regolamento (CE) n. 1370/2007 (38). Secondo costante giurisprudenza, le regole, i principi e i criteri di valutazione della compatibilità degli aiuti di Stato vigenti nel momento in cui la Commissione adotta la sua decisione, in linea di principio, possono essere considerati i più adatti al contesto concorrenziale (39). Il regolamento (CEE) n. 1191/69 non è più applicabile ai servizi di trasporto su strada di passeggeri in quanto abrogato dal regolamento (CE) n. 1370/2007 con effetto dal 3 dicembre 2009. Pertanto, qualsiasi valutazione relativa alla compatibilità della misura deve essere effettuata sulla base delle norme vigenti nel momento in cui la Commissione si pronuncia sulla questione se l'aiuto debba essere recuperato in quanto incompatibile con il mercato interno (40), nella fattispecie il regolamento (CE) n. 1370/2007, che disciplina l'aggiudicazione dei contratti di servizio pubblico nel settore del trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia.

(156)

Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1370/2007 «[l]e compensazioni di servizio pubblico per l'esercizio di servizi di trasporto pubblico di passeggeri o per rispettare gli obblighi tariffari stabiliti da norme generali, erogate a norma del presente regolamento, sono compatibili con il mercato [interno]. Tali compensazioni sono dispensate dall'obbligo di notifica preventiva di cui all'articolo [108], paragrafo 3, del trattato». Perché si possa ritenere che sia stata erogata una compensazione di servizio pubblico ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007 deve sussistere un insieme di condizioni. L'articolo 6, paragrafo 1, di detto regolamento prevede che, in caso di aggiudicazione diretta di contratti di servizio pubblico, le compensazioni devono essere conformi alle disposizioni di cui all'articolo 4 del medesimo regolamento e alle disposizioni del relativo allegato, onde garantire che la compensazione non vada oltre quanto necessario per adempiere l'obbligo di servizio pubblico.

(157)

Come spiegato nelle sezioni 2.2 e 2.4, i contratti di servizio pubblico conclusi in relazione alle misure elencate al considerando 96, lettere a) e c), non sono stati aggiudicati tramite gare d'appalto (41), bensì attribuiti direttamente agli operatori in questione. Pertanto, per essere considerata conforme al regolamento (CE) n. 1370/2007, e quindi compatibile con il mercato interno e dispensata dall'obbligo di notifica preventiva alla Commissione, la compensazione di cui trattasi deve essere conforme alle disposizioni dell'articolo 4 del citato regolamento e dell'allegato del medesimo regolamento.

(158)

L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1370/2007 stabilisce il contenuto obbligatorio dei contratti di servizio pubblico e fissa alcune norme generali.

a)

L'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1370/2007 dispone che l'obbligo di servizio pubblico deve essere definito con chiarezza. Inoltre, per rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1370/2007, gli obblighi di servizio pubblico previsti dai contratti devono essere conformi alla definizione di cui all'articolo 2, lettera e), di detto regolamento (42). Come rilevato al considerando 101, i contratti con i quali le autorità della regione di Ústí nad Labem hanno concordato l'esecuzione di obblighi di servizio pubblico con gli operatori di trasporti elencati al considerando 96, lettere a) e c), definiscono la portata dell'obbligo di servizio pubblico consistente nella fornitura di servizi di trasporto. Inoltre, come risulta dal confronto tra la perdita dimostrabile attesa e la perdita effettiva per le linee in questione, indicate nelle precedenti tabelle da 1 a 9, tali linee non possono essere gestite su base commerciale, sicché un operatore, ove considerasse il proprio interesse commerciale, non si assumerebbe o non si assumerebbe nella stessa misura o alle stesse condizioni l'esercizio di tali linee senza compenso. Pertanto, la Commissione conclude che l'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1370/2007 è stato rispettato per quanto riguarda le misure elencate al considerando 96, lettere a) e c).

b)

L'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1370/2007 richiede che i parametri in base ai quali deve essere calcolata la compensazione siano stabiliti in anticipo, in modo obiettivo e trasparente, così da impedire una compensazione eccessiva. Nell'analisi della seconda condizione Altmark svolta ai considerando da 102 a 106, la Commissione ha rilevato che tutti i parametri di calcolo dei prezzi per ciascun operatore sono stati chiaramente definiti in anticipo nei singoli contratti. Inoltre, il livello massimo della compensazione è stato stabilito in anticipo entro i limiti risultanti dalla stima oggettiva della perdita dimostrabile, in modo da impedire una compensazione eccessiva. Pertanto, le misure elencate al considerando 96, lettere a) e c), sono conformi all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento.

c)

L'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 2, del regolamento riguarda le modalità di ripartizione dei costi e dei ricavi. La Commissione rileva che i costi comprovati economicamente dichiarati dall'operatore sono stati determinati conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), e che i contratti di servizio pubblico relativi alle misure elencate al considerando 96, lettere a) e c), prevedono che l'operatore trattenga i proventi della vendita dei biglietti. Pertanto, il requisito di cui all'articolo 4, paragrafo 2, è parimenti soddisfatto.

d)

L'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento stabilisce che i contratti di servizio pubblico possono essere conclusi per una durata massima di dieci anni per i servizi di trasporto con autobus. I contratti di servizio pubblico in esame hanno una durata non superiore a un anno.

e)

L'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento prevede l'obbligo di conformarsi a taluni standard sociali. La Commissione rileva che gli obblighi relativi ai requisiti sociali (ad esempio erogare i servizi conformemente agli orari approvati, assicurare un determinato livello di sicurezza per i passeggeri, pubblicare gli orari ed evidenziare sugli autobus i nomi delle linee ecc.) erano stati fissati dalla normativa applicabile ed erano debitamente indicati nella documentazione di gara e nei contratti di servizio pubblico. Pertanto, l'articolo 4, paragrafo 6, è stato rispettato.

Alla luce delle suesposte considerazioni, la Commissione conclude che tutte le disposizioni obbligatorie dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1370/2007 sono state rispettate per quanto riguarda i contratti di servizio pubblico conclusi in relazione alle misure elencate al considerando 96, lettere a) e c).

(159)

L'allegato del regolamento (CE) n. 1370/2007 prevede che la compensazione non possa eccedere l'importo corrispondente all'incidenza finanziaria costituita dai seguenti fattori: costi sostenuti in relazione all'obbligo di servizio pubblico, meno i proventi della vendita dei biglietti, meno gli eventuali effetti finanziari positivi generati all'interno della rete gestita in base all'obbligo di servizio pubblico, più un ragionevole utile (punto 2). Il punto 6 del medesimo allegato definisce il ragionevole utile come «un tasso di remunerazione del capitale abituale per il settore, in un determinato Stato membro, che tiene conto dell'esistenza o della mancanza di rischio assunto dall'operatore di servizio pubblico a seguito dell'intervento dell'autorità pubblica».

(160)

Per quanto riguarda le misure elencate al considerando 96, lettere a) e c), la compensazione eccessiva è stata impedita per mezzo di una verifica ex post dei costi effettivamente sostenuti e dei ricavi conseguiti. Se le perdite erano inferiori alla stima oggettiva della perdita dimostrabile, gli operatori ricevevano una compensazione solo fino a concorrenza delle perdite effettive. Se queste ultime erano superiori alla stima oggettiva, la compensazione era limitata all'importo risultante dalla stima oggettiva preliminare della perdita dimostrabile, eventualmente sommato ai costi imprevedibili. In ogni caso, la compensazione non poteva essere superiore alle perdite effettive sostenute dall'operatore.

(161)

Per quanto riguarda il «ragionevole utile», la legge relativa ai trasporti su strada (43) ne collega il calcolo alla necessità degli operatori di autobus di effettuare investimenti nel loro materiale rotabile. Più specificamente, esso è definito come «l'ammontare che, al netto delle imposte […], non supera 1/8 del prezzo degli autobus normalmente utilizzati per il trasporto passeggeri su linea pubblica con cui si assicurano i servizi di traffico per l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, ridotto dell'importo dell'ammortamento complessivo in termini reali degli stessi veicoli e della somma spesa per investimenti connessi all'espletamento del servizio di trasporto passeggeri di linea, purché l'autorità competente abbia approvato gli investimenti ai fini del loro incorporamento nel calcolo della perdita dimostrabile». La Commissione rileva che nel caso di specie, secondo i contratti in esame, il ragionevole utile incluso nel calcolo della stima oggettiva della perdita dimostrabile ammontava a circa il 5 % e che tale margine è considerato ragionevole per il settore del trasporto regionale mediante autobus della Repubblica ceca (44). Pertanto, il calcolo del ragionevole utile nei contratti in esame è conforme ai requisiti di cui al punto 6 dell'allegato al regolamento (CE) n. 1370/2007.

(162)

Il punto 4 dell'allegato al regolamento (CE) n. 1370/2007 stabilisce che il calcolo dei costi e delle entrate deve essere effettuato in conformità dei principi contabili e fiscali in vigore. Inoltre, per motivi di trasparenza, i conti devono essere separati (punto 5 di detto allegato).

(163)

Le autorità ceche hanno confermato che il calcolo dei costi e delle entrate è stato effettuato in conformità delle norme fiscali e contabili in vigore e che il quadro normativo applicabile a tutti gli operatori per quanto riguarda gli standard e le norme nazionali in materia di concorrenza imponeva alle imprese di tenere conti separati per le loro diverse attività, di modo che il requisito relativo alla separazione dei conti è stato parimenti rispettato. Le autorità ceche hanno confermato altresì che i pagamenti contrattuali corrisposti agli operatori di trasporto regionale mediante autobus nella regione di Ústí nad Labem in base ai contratti di servizio pubblico sono stati contabilizzati separatamente dalle altre attività svolte su base puramente commerciale, evitando così qualsiasi forma di sovvenzione incrociata.

(164)

Infine, il punto 7 dell'allegato al regolamento (CE) n. 1370/2007 richiede che il metodo di compensazione promuova il mantenimento o lo sviluppo di una gestione efficace da parte dell'operatore di servizio pubblico, che possa essere oggetto di valutazione obiettiva. Esso richiede inoltre che venga promossa la fornitura di servizi di trasporto di passeggeri di livello sufficientemente elevato. Il metodo di compensazione previsto dai contratti in esame promuove il mantenimento di una gestione efficace nonché la fornitura di servizi di trasporto di passeggeri di livello sufficientemente elevato, in particolare a motivo del fatto che le compensazioni non possono eccedere la stima oggettiva della perdita dimostrabile. Pertanto, gli operatori dei trasporti sono incentivati a gestire le loro attività in modo efficiente e a fornire ai passeggeri servizi di trasporto di livello sufficientemente elevato, dato che, qualora generino perdite supplementari superiori alla stima oggettiva della perdita dimostrabile, tali perdite non vengono compensate. Gli standard sociali dei servizi erogati sono garantiti dai requisiti di qualità inclusi nei contratti che istituiscono gli obblighi di servizio pubblico conclusi con gli operatori. Pertanto, il metodo di compensazione è conforme al punto 7 dell'allegato al regolamento (CE) n. 1370/2007.

(165)

Alla luce di quanto sopra, la Commissione conclude che sono stati rispettati tutti i requisiti di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1370/2007.

(166)

Di conseguenza, la Commissione ritiene che le compensazioni concesse a taluni operatori di trasporto regionale mediante autobus di cui al considerando 96, lettere a) e c), siano conformi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1370/2007, cosicché, ai sensi dell'articolo 9 di detto regolamento, gli aiuti devono essere considerati compatibili con il mercato interno e dispensati dall'obbligo di notifica preventiva.

7.2.2.   Aumento di capitale a favore di DP Ústí nad Labem [misura menzionata al considerando 96, lettera e)]

(167)

Secondo le autorità ceche, l'aumento di capitale di 160 000 000 CZK effettuato nel 2006 dal Comune di Ústí nad Labem a favore di DP Ústí nad Labem sarebbe compatibile con il mercato interno in quanto misura rispondente alle esigenze di coordinamento dei trasporti ai sensi dell'articolo 3, punto 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1107/70 (45). In forza di tale esenzione, gli aiuti al coordinamento dei trasporti sono compatibili con il mercato interno se detti «aiuti sono accordati ad imprese che hanno a loro carico spese di infrastruttura da esse utilizzata mentre altre imprese non sostengono gli stessi oneri[;] l'importo degli aiuti così accordati dovrà essere valutato tenendo conto dei costi di infrastruttura che non sono sostenuti dai trasporti concorrenti».

(168)

Il regolamento (CEE) n. 1107/70 è stato abrogato dal regolamento (CE) n. 1370/2007, per cui, attualmente, la compatibilità dell'aiuto alla costruzione dell'infrastruttura di trasporto può essere esaminata direttamente alla luce dell'articolo 93 del trattato. La Commissione ritiene che l'aumento di capitale effettuato dal Comune di Ústí nad Labem per finanziare la costruzione di una linea di filobus da parte di DP Ústí nad Labem costituisca un'attività di coordinamento ai sensi di detta disposizione, dal momento che è inteso a rendere possibile il passaggio delle attività di trasporto da una modalità a un'altra.

(169)

Conformemente alla sua prassi decisionale (46), gli aiuti concessi alle imprese ai fini del coordinamento dei trasporti sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 93 TFUE ove sussistano le seguenti condizioni:

a)

l'aiuto contribuisce a un obiettivo di interesse comune;

b)

l'aiuto è necessario e proporzionato;

c)

l'accesso all'infrastruttura in questione è aperto a tutti gli utenti su base non discriminatoria; e

d)

l'aiuto non determina distorsioni della concorrenza contrarie all'interesse comune.

7.2.2.1.   Obiettivo di interesse generale

(170)

Da tempo l'Unione persegue una politica volta a diversificare le modalità di trasporto e a dare impulso alla competitività del trasporto intermodale rispetto al trasporto su strada. L'obiettivo principale della politica del trasporto intermodale dell'Unione è determinare il passaggio dal trasporto su strada ad altre modalità di trasporto. Il Libro bianco sulla politica europea dei trasporti (47) incoraggia il ricorso a modalità di trasporto ecologiche per renderle alternative concorrenziali al trasporto su strada.

(171)

La Commissione rammenta che il settore dei trasporti è influenzato da fattori negativi esterni derivanti dal fatto che modalità diverse non ripagano il costo effettivo che impongono alla collettività. Ne consegue che la concorrenza intermodale è distorta e implica disfunzioni del mercato. Pertanto, la Commissione ritiene che possa essere necessario che lo Stato intervenga con misure di coordinamento nel settore dei trasporti.

(172)

L'aumento di capitale in esame è stato effettuato esclusivamente per finanziare la costruzione da parte di DP Ústí nad Labem di una linea di filobus (Ústí nad Labem-Střekov) allo scopo di migliorare il flusso di traffico fra le due località geografiche in questione e ridurre l'inquinamento ambientale. L'aiuto mira quindi a promuovere l'intermodalità e a migliorare la qualità ambientale dei trasporti nella regione di Ústí nad Labem, il che è conforme all'interesse generale dell'Unione. Pertanto, la Commissione conclude che la misura contribuisce a realizzare un obiettivo di interesse generale chiaramente definito.

7.2.2.2.   Necessità e proporzionalità dell'aiuto

(173)

La Commissione ritiene che la misura sia necessaria per raggiungere l'obiettivo di trasferire parte delle attività di trasporto da una linea di autobus standard a una linea di filobus, incoraggiando un trasporto pubblico intermodale e più rispettoso dell'ambiente. In mancanza dell'aiuto, tale passaggio non sarebbe possibile e i trasporti sulla linea in questione continuerebbero ad essere effettuati con autobus che hanno un maggiore impatto sull'ambiente.

(174)

La Commissione prende atto di quanto sostiene DPÚK nelle sue osservazioni e cioè che la società aveva proposto un'alternativa molto più economica per una modalità ecologica di trasporto locale sulla linea Ústí nad Labem-Střekov (basata su autobus a GNC anziché sui filobus di DP Ústí nad Labem), ma che tale alternativa è stata respinta. Tuttavia, le autorità ceche non dispongono di alcun documento ufficiale che dimostri che DPÚK abbia proposto un progetto alternativo per la fornitura di trasporti ecologici in detta città. Il progetto allegato alle osservazioni di DPÚK è datato giugno 2001 e pertanto non era pertinente al momento dell'aumento di capitale in esame. Inoltre, le autorità ceche sostengono che la linea Ústí nad Labem-Střekov era parte integrante del sistema di filobus realizzato gradualmente a partire dal 1984 e operativo dal 1988.

(175)

Pertanto, la linea Ústí nad Labem-Střekov è stata costruita come parte integrante del sistema esistente di filobus, costruito e gestito da DP Ústí nad Labem nonché di sua proprietà. Inoltre, non vi sono prove evidenti che al momento dell'aumento di capitale esistessero alternative ragionevole e disponibili. La Commissione ritiene quindi che le soluzioni alternative proposte da prestatori concorrenti per tale specifica parte della rete non costituissero alternative ragionevoli di cui il Comune di Ústí nad Labem dovesse tenere conto.

(176)

Per quanto riguarda la proporzionalità della misura, in passato la Commissione ha autorizzato aiuti agli investimenti in infrastrutture di trasporto fino ad un'intensità del 50 % (48). Recentemente, allorché gli Stati membri hanno dimostrato la necessità economica di un aiuto di intensità maggiore, la Commissione è stata disposta ad accettare tali maggiori intensità in casi debitamente giustificati (49).

(177)

Nella fattispecie, la misura menzionata al punto (96), lettera e), prevede un aiuto di intensità pari all'89 % a favore di DP Ústí nad Labem: i costi totali della costruzione della linea di filobus ammontavano a circa 179,3 milioni di CZK, di cui 160 milioni sono stati stanziati attraverso l'aumento di capitale. Tuttavia, la Commissione ritiene che detto aumento di capitale sia proporzionato al fine di raggiungere l'obiettivo dichiarato di interesse generale, per i seguenti motivi.

A differenza degli aiuti sotto forma di sovvenzione diretta, l'aiuto in questione è stato concesso attraverso un aumento di capitale. Ciò significa che l'importo effettivo dell'aiuto implicato nell'operazione è molto inferiore al valore dell'aumento di capitale, in quanto il Comune di Ústí nad Labem era l'azionista unico di DP Ústí nad Labem prima di detto aumento e lo è rimasto in seguito. In quanto azionista al 100 % di DP Ústí nad Labem, il Comune di Ústí nad Labem mantiene indirettamente la proprietà della linea di filobus finanziata con l'aumento di capitale e potrà trarre utili dall'esercizio o eventualmente dalla vendita della stessa, dato che il valore di DP Ústí nad Labem aumenterà per effetto di tale investimento. Pertanto, l'erogazione di un finanziamento sotto forma di aumento di capitale garantisce che l'effettiva intensità dell'aiuto sia inferiore a quella risultante da un semplice confronto tra l'aumento di capitale e il costo totale del progetto.

Per quanto riguarda l'effetto di incentivo, considerato l'importo dell'investimento nel progetto in questione, sembra improbabile che DP Ústí nad Labem avrebbe potuto realizzare tali investimenti senza capitali supplementari. La Commissione rileva che la costruzione di altre parti, meno importanti, della rete di filobus del Comune di Ústí nad Labem è stata finanziata con altri mezzi (ad esempio prestiti bancari di 5 milioni di CZK e 35 milioni di CZK nel 2004 e 2005 o di 40 milioni di CZK nel 2007 — cfr. supra, sezione 7.1.2). Tuttavia, la linea di filobus Ústí nad Labem-Střekov era l'ultima parte importante rimanente della rete di filobus in costruzione a Ústí nad Labem fin dal 1984.

Inoltre, la Commissione rileva che le risorse provenienti dall'aumento di capitale di 160 milioni di CZK sono destinate esclusivamente al finanziamento della costruzione della linea di filobus Ústí nad Labem-Střekov. Tali risorse sono tenute su un conto separato di DP Ústí nad Labem, a partire dal quale vengono effettuati i pagamenti relativi alla costruzione della linea di filobus. Pertanto, i fondi non possono essere utilizzati per eventuali sovvenzioni incrociate delle attività di trasporto di DP Ústí nad Labem.

Infine, l'ammontare residuo dei costi di costruzione della linea di filobus, pari a 19,3 milioni di CZK, è stato pagato con risorse proprie di DP Ústí nad Labem. Di conseguenza, l'aiuto è stato limitato all'importo minimo necessario per colmare il deficit di finanziamento del progetto.

(178)

Pertanto, la Commissione ritiene che l'aiuto sia proporzionato al fine di realizzare l'obiettivo dichiarato di interesse generale.

7.2.2.3.   L'accesso all'infrastruttura in questione è aperto a tutti gli utenti su base non discriminatoria

(179)

In quanto parte del sistema di trasporto pubblico, l'utilizzo dei filobus sarà aperto a tutti i passeggeri su base non discriminatoria.

7.2.2.4.   L'aiuto non deve comportare una distorsione della concorrenza contraria all'interesse generale

(180)

Per costituire una possibile alternativa al trasporto su strada, il trasporto mediante filobus necessita di una determinata infrastruttura di base. Poiché il menzionato aumento di capitale è limitato alle spese aggiuntive necessarie per la costruzione della linea di filobus e non copre i costi operativi di DP Ústí nad Labem, la misura menzionata al considerando 96, lettera e), non determinerà una distorsione della concorrenza nei confronti del trasporto con autobus in misura contraria all'interesse generale.

(181)

Pertanto, la Commissione conclude che l'aiuto di Stato risultante dalla menzionata operazione può essere considerato compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 93 del trattato.

8.   CONCLUSIONI

(182)

Alla luce di quanto sopra, la Commissione conclude che le compensazioni erogate dalla regione di Ústí nad Labem a taluni operatori di trasporto regionale mediante autobus per l'assolvimento di obblighi di servizio pubblico nel periodo dal 9 settembre 2006 al 2 giugno 2007 e le garanzie concesse dal Comune di Ústí nad Labem in favore di DP Ústí nad Labem a copertura di prestiti di 35 milioni di CZK e 5 milioni di CZK non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

(183)

La Commissione conclude altresì che le compensazioni erogate dalla regione di Ústí nad Labem a taluni operatori di trasporto regionale mediante autobus per l'assolvimento di obblighi di servizio pubblico nel periodo 2005-2006 e le compensazioni concesse dalla regione di Ústí nad Labem a taluni operatori di trasporto regionale mediante autobus per l'assolvimento di obblighi di servizio pubblico nel periodo compreso tra il 9 settembre e il 31 dicembre 2006 costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato compatibili con il mercato interno e dispensati dall'obbligo di notifica preventiva di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1370/2007.

(184)

Infine, la Commissione conclude che l'aumento di capitale di 160 milioni di CZK effettuato dal Comune di Ústí nad Labem a favore di DP Ústí nad Labem costituisce un aiuto di Stato al quale la Repubblica ceca ha illegalmente dato esecuzione contravvenendo all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Tuttavia, l'aiuto di Stato risultante da detta operazione può essere considerato compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 93 del trattato.

(185)

Pertanto, la Commissione

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli aiuti di Stato ai quali la Repubblica ceca ha dato esecuzione in favore di ČSAD BUS Ústí nad Labem a.s., Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s., Dopravní podnik Teplice, s.r.o., Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s., Dopravní podnik města Děčín, a.s., Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova a.s., Autobusová doprava, s.r.o., Podbořany, Miroslav Ohem — SADO, Petr Frommel — FOBUS, Petr Stejskal — SPORTBUS e Vilém Graupner, stroj. a stav. údržba sotto forma di compensazioni per servizi di trasporto pubblico nel periodo 2005-2006 sono compatibili con il mercato interno ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007 e, pertanto, dell'articolo 93 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Gli aiuti di Stato ai quali la Repubblica ceca ha dato esecuzione in favore di ČSAD Semily a.s., Dopravní podnik města Děčín, a.s., ČSAD Střední Čechy, spol. s r.o., Dopravní podnik Teplice, s.r.o., Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s., Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s. e Dopravní podnik Mladá Boleslav, s.r.o. sotto forma di compensazioni di servizio pubblico nel periodo dal 9 settembre al 31 dicembre 2006 sono compatibili con il mercato interno ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007 e, pertanto, dell'articolo 93 del TFUE.

L'aiuto di Stato al quale la Repubblica ceca ha illegalmente dato esecuzione in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE in favore di Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. sotto forma di un aumento di capitale pari a 160 milioni di CZK è compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 93 del TFUE.

Articolo 2

Le misure alle quali la Repubblica ceca ha dato esecuzione in favore di Autobusy Karlovy Vary, a.s., Autobusy Kavka, a.s., ČSAD Slaný a.s., Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova, a.s. e ZDAR, a.s. sotto forma di compensazioni per servizi di trasporto pubblico nel periodo dal 9 settembre 2006 al 2 giugno 2007, nonché in favore di Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. sotto forma di garanzie per 35 milioni di CZK e 5 milioni di CZK, non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

Articolo 3

La Repubblica ceca è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2014.

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Vicepresidente


(1)  Decisione della Commissione del 16 aprile 2008 (GU C 187 del 24.7.2008, pag. 14).

(2)  Si veda la nota 1.

(3)  Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 1).

(4)  Secondo la Repubblica ceca, la maggior parte del mercato del trasporto pubblico di passeggeri mediante autobus viene servito sulla base di contratti per oneri di servizio pubblico.

(5)  Alcune disposizioni della legge relativa ai trasporti su strada, concernenti in particolare l'obbligo di servizio pubblico, sono state abrogate a decorrere dal luglio 2010 dalla legge n. 194/2010, sui servizi pubblici di trasporto passeggeri e sostituite da specifiche disposizioni di tale legge. Tuttavia, il quadro normativo illustrato nella presente sezione rispecchia la situazione del periodo pertinente ai fini della valutazione delle presunte misure di aiuto di Stato, ossia il periodo 2004-2007.

(6)  Prima dell'adesione della Repubblica ceca all'Unione, la compensazione per le perdite derivanti da obblighi di trasporto pubblico veniva garantita mediante contratti conclusi tra i comuni e i principali fornitori di servizi di trasporto pubblico. Tali contratti, pur non costituendo formalmente contratti per oneri di servizio pubblico, ne presentavano le caratteristiche sostanziali. Il calcolo della compensazione era basato su una perizia relativa alle perdite previsionali derivanti dall'esercizio della linea di trasporto pubblico conformemente all'obbligo di servizio. Se le perdite effettive erano sostanzialmente diverse da quelle previste nella perizia, il saldo finale veniva effettuato al termine dell'anno solare. Lo stesso principio si applicava alle eventuali sovracompensazioni.

(7)  Regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile (GU L 156 del 28.6.1969, pag. 1).

(8)  Secondo il diritto ceco, la compensazione per i contratti di servizio pubblico corrisponde al concetto di perdita dimostrabile. Per un caso analogo, cfr. anche la decisione C 3/08 (ex NN 102/05) della Commissione, del 26 novembre 2008, Repubblica ceca — Compensazioni di servizio pubblico per società di autobus della Moravia meridionale (GU L 97 del 16.4.2009, pag. 14), o la decisione C(2008) 1627 final N 495/07 della Commissione del 30 aprile 2008, Repubblica ceca — Program pořízení a obnovy železničních kolejových vozidel (GU C 152 del 18.6.2008, pag. 21).

(9)  Il ragionevole utile viene inteso come “l'ammontare che, al netto delle imposte […], non supera 1/8 del prezzo degli autobus normalmente utilizzati per il trasporto passeggeri su linea pubblica con cui si assicurano i servizi di traffico per l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, ridotto dell'importo dell'ammortamento complessivo in termini reali degli stessi veicoli e della somma spesa per investimenti connessi all'espletamento del servizio di trasporto passeggeri di linea, purché l'autorità competente abbia approvato gli investimenti ai fini del loro incorporamento nel calcolo della perdita dimostrabile”.

(10)  Il decreto del ministro dei Trasporti e delle Comunicazioni n. 50/1998 sulla perdita dimostrabile nel settore del trasporto passeggeri su linea pubblica, è stato sostituito dal regolamento n. 493/2004 Coll. con effetto dal 21 settembre 2004. Detto regolamento è rimasto in vigore fino al 1o luglio 2010, ossia nel periodo in cui sono state concesse le compensazioni oggetto dell'indagine.

(11)  Il fornitore storico, precedentemente di proprietà dello Stato, di servizi di trasporto regionale mediante autobus per le regioni di Ústí nad Labem e Liberec nel 2004. DPÚK è divenuta uno dei successori legali di ČSAD in seguito alla scorporazione della stessa in due società regionali di autobus: una per la regione di Ústí nad Labem (DPÚK) e l'altra per la regione di Liberec.

(12)  Anche secondo i dati rettificati dalle autorità ceche, in alcuni casi gli importi indicati nella tabella non corrispondono esattamente alla formula data (il prodotto della moltiplicazione della perdita dimostrabile in CZK/km per il numero di chilometri non corrisponde alla perdita dimostrabile in CZK). Tuttavia, si tratta di differenze marginali e tutti gli importi indicati nella tabella 2 (compensazione effettivamente erogata) sono inferiori ai risultati delle formule logiche.

(13)  Il prezzo atteso dei servizi di trasporto è dato dalla somma tra i costi economicamente ammissibili che un operatore di trasporti dovrebbe sostenere nell'adempimento di obblighi di servizio pubblico e un ragionevole utile su tali costi.

(14)  I ricavi previsti sono costituiti dagli incassi e dai proventi che un operatore di trasporti dovrebbe conseguire nell'adempimento dell'obbligo di servizio pubblico, compresi i proventi della vendita dei biglietti.

(15)  In alcuni casi, gli importi indicati nella tabella non corrispondono esattamente alle formule matematiche (il prezzo totale atteso dei servizi di trasporto viene calcolato moltiplicando il numero di km per il prezzo totale atteso, i ricavi totali previsti sono calcolati moltiplicando il numero di km per i ricavi previsti in CZK/km, la perdita dimostrabile in CZK/km viene calcolata sottraendo il prezzo atteso dei servizi di trasporto in CZK/km dai ricavi previsti in CZK/km ecc.). Secondo le autorità ceche, la perdita dimostrabile negoziata con alcuni operatori di trasporti era inferiore alla differenza tra il prezzo atteso dei servizi di trasporto e i ricavi previsti.

(16)  Alcuni nomi ricorrono più volte in quanto sono stati conclusi molteplici contratti con il medesimo prestatore di servizi. In alcuni casi, gli importi indicati nella tabella non corrispondono esattamente alla formula data (il prodotto della moltiplicazione della perdita dimostrabile in CZK/km per il numero di chilometri non corrisponde esattamente alla perdita dimostrabile totale in CZK). Tuttavia, si tratta solo di differenze marginali e tutti gli importi indicati nella successiva tabella 7 sono inferiori ai risultati delle formule matematiche.

(17)  In seguito alla cessazione del servizio da parte di DPÚK in data 8 settembre 2006 e in conseguenza del fatto che l'operatore scelto come sostituto tramite la procedura di gara non è stato in grado di assicurare il servizio.

(18)  I successivi contratti relativi a tali linee, che non formano oggetto della presente decisione, sono stati stipulati a seguito di una procedura di aggiudicazione aperta, trasparente e incondizionata in base all'unico criterio del prezzo del servizio offerto. Tali contratti sono stati conclusi per una durata di otto anni.

(19)  In alcuni casi, gli importi indicati nella tabella non corrispondono esattamente alla formula data (il prodotto della moltiplicazione della perdita dimostrabile in CZK/km per il numero di chilometri non corrisponde esattamente alla perdita dimostrabile totale in CZK). Tuttavia, si tratta solo di differenze marginali e tutti gli importi indicati nella successiva tabella 9 (compensazione effettivamente erogata) sono inferiori ai risultati delle formule matematiche.

(20)  Banca appartenente al gruppo Société Générale.

(21)  Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis») (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 30).

(22)  Sentenza del 24 luglio 2003 nella causa C-280/00, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg (Raccolta 2003, pag. I-7747). Sulle quattro condizioni Altmark, cfr. infra, considerando 98.

(23)  Le autorità ceche hanno altresì fatto osservare che il fatto che la regione di Ústí nad Labem avesse pubblicizzato il secondo turno di concessioni ne attestava l'approccio aperto e trasparente, poiché nel caso in esame vi sarebbero stati i presupposti per una gara d'appalto con procedura non pubblica [conformemente all'articolo 31, punto 1), lettera c), della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114)].

(24)  Zdar, a.s. ha assicurato il servizio essenziale di trasporto pubblico in una delle zone della regione di Ústí nad Labem.

(25)  Regolamento (CEE) n. 1107/70 del Consiglio, del 4 giugno 1970, relativo agli aiuti accordati nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile (GU L 130 del 15.6.1970, pag. 1). Pur essendo stato abrogato il 3 dicembre 2009, detto regolamento era applicabile al momento dell'aumento di capitale del 2006.

(26)  Questa impostazione è coerente con l'approccio generale adottato in altri settori dalla Commissione in materia di servizi di interesse economico generale. Si veda, in particolare, il punto 48 della comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (GU C 8 dell'11.1.2012, pag. 4).

(27)  Cfr. il considerando 17.

(28)  Tali circostanze non pregiudicano la valutazione della Commissione relativa all'applicazione del diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici.

(29)  A tale proposito si veda anche la comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale, citata alla nota 32, sezione 3.6.2.

(30)  Sentenze del 17 settembre 1980 nella causa 730/79, Philip Morris (Raccolta 1980, pag. 2671, punto 11), e del 15 giugno 2000 nelle cause riunite T-298/97, T-312/97, T-313/97, T-315/97, da T-600/97 a 607/97, T-1/98, da T-3/98 a T-6/98 e T-23/98, Alzetta e altri (Raccolta 2000, pag. II-2319, punto 80).

(31)  Sentenze Alzetta e a., punti da 141 a 147, e Altmark Trans.

(32)  Sentenza del 4 aprile 2001 nella causa T-288/97, Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia/Commissione (Raccolta 2001, pag. II-1619, punto 41).

(33)  GU C 71 dell'11.3.2000, pag. 14.

(34)  Sentenza Altmark Trans, punti 77 e 78.

(35)  Sentenza del 12 ottobre 1978 nella causa 156/77, Commissione/Belgio (Raccolta 1978, pag. I-1881, punto 10).

(36)  Sentenza del 16 marzo 2004 nella causa T-157/01, Danske Busvognmænd (Raccolta 2004, pag. II-917, punti da 77 a 79).

(37)  Sentenza del 7 maggio 2009 nella causa C-504/07, Antrop e altri (Raccolta 2009, pag. I-3867).

(38)  A tale proposito, la Commissione si richiama altresì al ragionamento sviluppato ai considerando da 307 a 313 della sua decisione C (2010) 975 final del 24 febbraio 2010 nel caso C 41/08 (ex NN 35/08), concernente i contratti di servizio di trasporto pubblico tra il ministero dei Trasporti danese e la Danske Statsbaner (GU L 7 dell'11.1.2011, pag. 1). Detta decisione è stata annullata dal Tribunale dell'Unione europea con sentenza del 20 marzo 2013 nella causa T-92/11, Jørgen Andersen/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta). Tale sentenza è attualmente oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia nella causa C-303/13 P.

(39)  Sentenza dell'11 dicembre 2008 nella causa C-334/07 Ρ, Commissione/Freistaat Sachsen (Raccolta 2008, pag. 1-9465, punto 51).

(40)  Sentenza del 9 giugno 2011 nelle cause riunite da C-465/09 Ρ a C-470/09 Ρ, Diputación Foral de Vizcaya e altri/Commissione (Raccolta 2011, pag. I-83, punti 125 e 128). Più recentemente, sentenza del 12 novembre 2013 nella causa T-570/08 RENV, Deutsche Post/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 167).

(41)  L'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1370/2007 stabilisce le regole di aggiudicazione dei contratti di servizio pubblico di trasporto. Tuttavia, conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, «[f]atto salvo il paragrafo 3, l'aggiudicazione di contratti di servizio pubblico di trasporto per ferrovia o su strada si conforma all'articolo 5 a decorrere dal 3 dicembre 2019». Su tale base, i contratti di servizio pubblico di trasporto in questione potevano essere aggiudicati direttamente. In ogni caso, per quanto riguarda i contratti conclusi dopo il 31 dicembre 2006, le autorità ceche hanno spiegato che gli operatori sono stati selezionati attraverso una procedura di aggiudicazione aperta, trasparente e incondizionata in base all'unico criterio del prezzo del servizio offerto. Detti contratti sono stati conclusi per una durata di otto anni, sicché la regione di Ústí nad Labem ha già adottato misure per conformarsi gradualmente all'articolo 5 del regolamento.

(42)  L'articolo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 1370/2007 definisce l'«obbligo di servizio pubblico» come «l'obbligo definito o individuato da un'autorità competente al fine di garantire la prestazione di servizi di trasporto pubblico di passeggeri di interesse generale che un operatore, ove considerasse il proprio interesse commerciale, non si assumerebbe o non si assumerebbe nella stessa misura o alle stesse condizioni senza compenso».

(43)  Il decreto del ministro dei Trasporti e delle Comunicazioni n. 50/1998, sulla perdita dimostrabile nel settore del trasporto passeggeri su linea pubblica, è stato sostituito dal regolamento n. 493/2004 con effetto dal 21 settembre 2004. Detto regolamento è rimasto in vigore fino al 1o luglio 2010, ossia nel periodo in cui sono state concesse le compensazioni oggetto dell'indagine.

(44)  Si veda, ad esempio, la decisione C 3/08 (ex NN 102/05) della Commissione, del 26 novembre 2008, Repubblica ceca — Compensazioni di servizio pubblico per società di autobus della Moravia meridionale, cit. alla nota 8, punto 71.

(45)  In passato, la deroga ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), è stata applicata in passato in varie decisioni della Commissione relative a regimi di aiuti di Stato. Si veda. ad esempio, la decisione C(2007) 3394 final della Commissione del 18 luglio 2007 nel caso N 720/06 — Porto di Bruxelles (GU C 307 del 18.12.2007, pag. 10), e decisione C(2002)3248 final della Commissione del 18 settembre 2002 nel caso N 308/02 — Regime di aiuti all'investimento per infrastrutture ferroviarie in Sassonia-Anhalt (GU C 277 del 14.11.2002, pag. 2). Per quanto riguarda le misure ad hoc, la deroga è stata applicata nel caso degli aiuti agli investimenti a favore di Stora Enso Langerbrugge: si veda la decisione C(2004) 3351 della Commissione dell'8 settembre 2004 nel caso C 73/03 — Aiuto di Stato a favore di Stora Enso Langerbrugge (GU L 53 del 26.2.2005, pag. 66). I criteri applicati in detta decisione per valutare la compatibilità comprendono: la qualifica come misura per il coordinamento dei trasporti, costi di infrastruttura superiori rispetto a quelli di modalità di trasporto concorrenti, un'intensità massima dell'aiuto pari al 50 % e l'esistenza di un effetto di incentivo.

(46)  Si veda il punto 52 della decisione SA.32632 (2011/N) della Commissione del 9 novembre 2011, Belgio — Terminal per container intermodali di Genk (GU C 82 del 21.3.2012, pag. 2); la decisione della Commissione SA.32224 del 15 giugno 2011, Paesi Bassi — Sviluppo del Container Transferium di Alblasserdam (GU C 215 del 21.7.2011, pag. 22); la decisione C 17/10 della Commissione del 20 luglio 2010, Italia — Firmin srl (GU C 278 del 15.10.2010, pag. 28); la decisione della Commissione SA.34056 (12/N) del 27 giugno 2012, Regno Unito — Cabinovia di Londra (GU C 220 del 25.7.2012, pag. 6); la decisione SA.34501 della Commissione del 17 ottobre 2012, Germania — Ampliamento del porto interno di Königs Wusterhausen/Wildau (GU C 176 del 21.6.2013, pag. 1), e la decisione SA.37402 (2013/N) della Commissione del 18 marzo 2013, Ungheria, Sviluppo intermodale del porto franco di Budapest (GU C 141 del 9.5.2014, pag. 5).

(47)  Libro bianco — La politica europea dei trasporti fino al 2010 ( http://europa.eu/legislation_summaries/environment/tackling_climate_change/l24007_en.htm)

(48)  Si veda la decisione della Commissione del 31 gennaio 2001 nel caso N 597/2000, Paesi Bassi –Subsidieregeling voor bijzondere bedrijfsaansluitingen op vaarwegen (GU C 102 del 31.3.2001, pag. 8); la decisione della Commissione del 14 settembre 2001 nel caso N 208/2000, Paesi Bassi — SOIT (GU C 315 del 4.11.2000, pag. 22); la decisione della Commissione del 15 novembre 2000 nel caso N 755/1999, Italia — Bolzano (GU C 71 del 3.3.2001, pag. 19), e la decisione della Commissione del 20 dicembre 2010 nel caso N 490/10, Belgio — Verlenging van steunregeling N 550/2001 inzake publiek-private samenwerking voor de bouw van laad- en losinstallaties langs de waterwegen in het Vlaams Gewest (GU C 122 del 20.4.2011, pag. 2).

(49)  Si veda la decisione della Commissione del 20 dicembre 2011 nel caso SA.33434, Francia — Aide au financement d'un chantier multimodal sur le Grand port maritime du Havre (GU C 53 del 23.2.2012, pag. 2); la decisione della Commissione del 17 ottobre 2012 nel caso SA.34501, Germania — Ampliamento del porto interno di Königs Wusterhausen/Wildau, cit. alla nota 46; decisione della Commissione del 10 giugno 2013 nel caso SA.35738, Grecia — Aiuto all'ammodernamento del porto di Katakolo (GU C 204 del 18.7.2013, pag. 3), e la decisione della Commissione del 2 luglio 2013 nel caso SA.35418, Grecia — Ampliamento del Porto del Pireo (GU C 256 del 5.9.2013, pag. 2).


14.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 329/68


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 novembre 2014

sul sistema di allarme rapido ad uso degli ordinatori della Commissione e delle agenzie esecutive

(2014/792/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (1), in particolare l'articolo 56, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 215/2008 del Consiglio, del 18 febbraio 2008, recante il regolamento finanziario per il 10o Fondo europeo di sviluppo (2), in particolare l'articolo 17,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), in particolare l'articolo 7, paragrafo 6, e l'articolo 11,

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione, che è responsabile dell'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea e di tutti gli altri fondi gestiti dall'Unione nel rispetto del principio della sana gestione finanziaria di cui agli articoli da 30 a 33 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, ha l'obbligo di combattere la frode e ogni altra attività illecita che leda gli interessi finanziari delle Comunità. Per garantire che gli ordinatori della Commissione e delle agenzie esecutive siano pienamente informati delle minacce per gli interessi finanziari dell'Unione, occorre stabilire norme interne in aggiunta alla decisione C(2014)2784 della Commissione (4).

(2)

Per combattere le frodi e tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, la Commissione utilizza la banca dati centrale sull'esclusione (CED) di cui all'articolo 108 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e al regolamento (CE, Euratom) n. 1302/2008 della Commissione, del 17 dicembre 2008, riguardante la base centrale di dati sull'esclusione (5), nonché il sistema di allarme rapido (SAR) di cui alla decisione 2008/969/CE, Euratom della Commissione, del 16 dicembre 2008, sul sistema di allarme rapido ad uso degli ordinatori della Commissione e delle agenzie esecutive (6). In attesa dell'adozione della proposta di modifica del regolamento finanziario (7) da parte dell'autorità legislativa, occorre garantire che il SAR possa continuare a funzionare in modo efficiente.

(3)

Nel periodo intermedio, la finalità del SAR dovrebbe rimanere sostanzialmente la stessa, cioè garantire la circolazione, all'interno della Commissione e delle sue agenzie esecutive, di informazioni riservate relative a persone che potrebbero rappresentare una minaccia per gli interessi finanziari e la reputazione dell'Unione o per tutti gli altri fondi gestiti dall'Unione.

(4)

Considerato che, su delega della Commissione, i direttori delle agenzie esecutive acquisiscono lo status di ordinatori per quanto riguarda l'esecuzione degli stanziamenti operativi, questi dovrebbero avere accesso al SAR allo stesso titolo dei servizi della Commissione per quanto riguarda la gestione degli stanziamenti amministrativi e operativi.

(5)

Considerato che, quando agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati della Commissione conformemente all'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, i capi delle delegazioni dell'Unione acquisiscono lo status di ordinatori per quanto riguarda l'esecuzione degli stanziamenti operativi, questi dovrebbero avere accesso al SAR allo stesso titolo dei servizi della Commissione per quanto riguarda la gestione degli stanziamenti amministrativi e operativi.

(6)

A norma dell'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio, l'Ufficio deve informare senza indugio i servizi della Commissione delle indagini in corso qualora tali indagini indichino che potrebbe essere opportuno adottare misure amministrative cautelari al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione. Inoltre, a norma dell'articolo 11 del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, al termine di un'indagine l'OLAF deve redigere una relazione e formulare, ove opportuno, raccomandazioni sulle misure che devono essere adottate, in particolare dalle istituzioni. Per consentire all'ordinatore competente di chiedere la registrazione di un avviso, è necessario precisare le informazioni che l'OLAF deve comunicare alla Commissione.

(7)

L'OLAF dovrebbe avere accesso al SAR per svolgere i compiti di investigazione previsti dal mandato e le attività di intelligence e prevenzione delle frodi di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013.

(8)

Per motivi di semplificazione, sarebbe opportuno rendere meno complesso il funzionamento del SAR, ridurre il numero delle categorie di avvisi, chiarirne il campo di applicazione e fare in modo che la loro denominazione sia di immediata comprensione.

(9)

Gli avvisi di verifica basati sulle informazioni trasmesse dall'OLAF dovrebbero essere proposti dall'ordinatore competente previa consultazione della direzione generale del Bilancio e del servizio giuridico, in stretta collaborazione con l'OLAF.

(10)

Gli avvisi di esclusione dovrebbero essere proposti alla Commissione dall'ordinatore competente e, ove opportuno, valutati a livello centralizzato dalla direzione generale del Bilancio e dal servizio giuridico. Gli avvisi di esclusione proposti in base a informazioni trasmesse dall'OLAF dovrebbero essere valutati in stretta collaborazione con l'OLAF. Dovrebbe essere applicata la stessa procedura quando l'ordinatore competente prevede di adottare una misura che potrebbe ledere i diritti della persona interessata.

(11)

L'ordinatore competente dovrebbe decidere, in stretta collaborazione con l'OLAF, in merito alle conseguenze necessarie per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e informare l'OLAF di tale decisione.

(12)

L'ordinatore competente dovrebbe provvedere a chiedere la registrazione, la modifica, l'eliminazione o il rinnovo degli avvisi. Per mantenere un livello di controllo adeguato, tali richieste dovrebbero essere presentate al livello gerarchico indicato nella decisione C(2014) 2784 della Commissione.

(13)

Il contabile dovrebbe adottare le disposizioni tecniche necessarie per l'applicazione effettiva del SAR tramite il sistema contabile centrale della Commissione.

(14)

Informazioni dettagliate sugli ordini di recupero e sui sequestri cautelativi presso terzi saranno messe a disposizione di tutti i servizi della Commissione e delle agenzie esecutive tramite il sistema contabile centrale della Commissione. Gli avvisi W3a (sequestri cautelativi) e W4 (ordini di recupero) di cui alla decisione 2008/969/CE, Euratom non dovrebbero più essere utilizzati. Queste informazioni non bastano a giustificare sistematicamente un avviso, ma richiedono un'analisi di tutte le circostanze specifiche del caso da parte dell'ordinatore competente per poter decidere se sia necessario o meno registrare un avviso.

(15)

Il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (8), prevede che il trattamento dei dati personali da parte della Commissione rispetti i requisiti di legge in materia di trattamento e di trasferimento dei dati ivi contenuti e che tale trattamento sia sottoposto ad un controllo preventivo da parte del Garante europeo della protezione dei dati previa notifica da parte del funzionario della Commissione responsabile della protezione dei dati.

(16)

Le disposizioni in materia di protezione dei dati dovrebbero definire i diritti delle persone i cui dati sono o potrebbero essere introdotti nel SAR.

(17)

Alcuni diritti alla protezione dei dati sono soggetti alle deroghe previste all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 45/2001, che devono essere esaminate caso per caso e applicate su base temporanea. Le decisioni relative all'applicazione di tali deroghe dovrebbero essere prese dal servizio responsabile della richiesta di inserimento, modifica, compresa la rettifica, o eliminazione dei dati pertinenti.

(18)

Alla persona oggetto di un eventuale avviso di esclusione dovrebbe essere data la possibilità di esprimere il proprio parere per iscritto prima della richiesta di registrazione del relativo avviso nel SAR. Dovrebbe essere data la stessa possibilità quando l'ordinatore competente prevede di adottare una misura che potrebbe ledere i diritti della persona interessata.

(19)

Questa possibilità dovrebbe essere differita, in via eccezionale e in presenza di motivi preminenti e legittimi, per garantire il carattere riservato dell'indagine o dei procedimenti giudiziari nazionali.

(20)

La decisione 2008/969/CE, Euratom dovrebbe continuare ad applicarsi fino al 1o luglio 2015 ove ciò sia necessario per garantire l'osservanza dei regolamenti del Consiglio relativi a misure restrittive adottate in base all'articolo 215 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), fintanto che il sistema di contabilità per competenza (ABAC) non terrà conto delle informazioni contenute nella pertinente base dati del Servizio degli strumenti di politica estera. Questo avviene tramite la registrazione di un avviso W5b di cui alla decisione 2008/969/CE, Euratom.

(21)

La decisione 2008/969/CE, Euratom dovrebbe continuare ad applicarsi, fino al 1o luglio 2015, agli avvisi W3a e W4, che fino a tale data dovrebbero essere assimilati agli avvisi di verifica per l'applicazione della sezione 4 della presente decisione.

(22)

L'attuazione della presente decisione richiede una valutazione periodica del funzionamento del SAR e del suo effettivo contributo alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione,

DECIDE:

SEZIONE 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto, campo di applicazione e finalità

1.   La presente decisione istituisce il sistema di allarme rapido («SAR») che gli ordinatori della Commissione e le agenzie esecutive devono utilizzare in sede di esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea e di tutti gli altri fondi gestiti dall'Unione.

2.   Il SAR contribuisce alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione e alla salvaguardia della sua immagine, alla lotta contro le frodi e a una sana gestione finanziaria.

3.   Lo scopo del SAR è:

a)

informare, mediante la registrazione degli avvisi, gli ordinatori competenti della Commissione e delle agenzie esecutive che una persona potrebbe rappresentare una minaccia per gli interessi finanziari e l'immagine dell'Unione o per tutti gli altri fondi gestiti dall'Unione, nonché

b)

consentire all'ordinatore competente di effettuare verifiche o di adottare le misure del caso, comprese quelle di cui alla sezione 4, in base ad avvisi.

4.   Le informazioni contribuiscono a garantire:

a)

la prevenzione dei rischi per mezzo di una verifica basata su informazioni, fornite tempestivamente, relative a persone per le quali si sospettino o si siano constatati:

errori sostanziali o irregolarità,

illeciti professionali,

gravi violazioni contrattuali oppure

frodi, corruzione o altre attività illegali lesive degli interessi finanziari dell'Unione europea di cui all'articolo 141 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 (9);

b)

l'esclusione di una persona a norma dell'articolo 106, paragrafo 1, e dell'articolo 109, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (il «RF»).

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

a)

«ordinatore», l'ordinatore della Commissione o il membro del personale posto sotto la sua responsabilità gerarchica a cui l'ordinatore ha delegato alcune funzioni in conformità dell'articolo 69 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

b)

«ordinatore competente», l'ordinatore delegato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 65 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 responsabile, conformemente alle regole amministrative interne, dell'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea («il bilancio»); sono compresi i direttori delle agenzie esecutive, gli ordinatori sottodelegati di cui all'articolo 65 di tale regolamento che esercitano la funzione di direttore e i capi delle delegazioni dell'Unione che agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati della Commissione conformemente all'articolo 56, paragrafo 2, del medesimo regolamento;

c)

«persona a cui si riferiscono i dati», una persona identificabile ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati;

d)

«constatazioni», fatti accertati durante l'adempimento di un impegno giuridico o registrati nell'ambito di audit o indagini svolti dalla Corte dei conti, dall'Ufficio antifrode (OLAF) o dal Servizio di audit interno (IAS) oppure di altri audit o controlli svolti sotto la responsabilità dell'ordinatore competente;

e)

«impegno giuridico», impegno assunto dalla Commissione conformemente ai titoli da V a VIII della parte 1 e alla parte 2 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

f)

«persona», qualsiasi persona fisica o giuridica o associazione senza personalità giuridica del seguente elenco:

destinatari ai sensi dell'articolo 2, punto i), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

candidati o offerenti;

persone che richiedono sovvenzioni;

partecipanti a un concorso a premi;

esperti esterni retribuiti a norma dell'articolo 204 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

persone con poteri di rappresentanza, decisione o controllo nei confronti di un'altra persona giuridica di cui all'articolo 106, paragrafo 1, lettere b) e e), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

g)

«illeciti professionali», violazione di leggi o normative o di standard etici della professione esercitata dalla persona, nonché qualsiasi comportamento scorretto che incida sulla sua credibilità professionale;

h)

«subcontraente», un operatore economico che è proposto da un candidato, da un offerente o da un contraente per l'esecuzione di una parte di un contratto, rispetto al quale l'amministrazione aggiudicatrice non ha alcun obbligo giuridico diretto;

i)

«errore sostanziale o irregolarità», un errore sostanziale o un'irregolarità ai sensi dell'articolo 166, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012;

j)

«persona di contatto per l'avviso», la persona del servizio responsabile della richiesta che si occupa del fascicolo di avviso fino alla sua eliminazione.

Articolo 3

Funzionamento del SAR

1.   Il contabile adotta le disposizioni tecniche necessarie per l'applicazione effettiva del SAR e la relativa vigilanza.

Il contabile inserisce, modifica, rinnova o elimina gli avvisi SAR su richiesta dell'ordinatore competente.

2.   Il contabile adotta misure di esecuzione per gli aspetti tecnici e definisce le relative procedure, anche nel campo della sicurezza.

Il contabile notifica tali misure ai servizi della Commissione e alle agenzie esecutive.

Articolo 4

Poteri e procedura per la richiesta, la modifica, il rinnovo o l'eliminazione di un avviso

1.   L'ordinatore competente è l'unico a poter chiedere la registrazione, la modifica, il rinnovo o l'eliminazione di un avviso.

2.   L'ordinatore competente invia la richiesta di registrazione, modifica, rinnovo o eliminazione di un avviso al contabile utilizzando il formulario allegato alla presente decisione.

3.   Prima di trasmettere la richiesta al contabile, la persona di contatto per l'avviso di cui all'articolo 8 verifica che siano rispettati tutti i requisiti di cui all'articolo 11 o all'articolo 12.

Articolo 5

Accesso al SAR

I servizi della Commissione e le agenzie esecutive hanno accesso diretto alle informazioni contenute nel SAR tramite il sistema contabile centrale della Commissione.

I servizi della Commissione o le agenzie esecutive responsabili di un sistema locale possono utilizzare il sistema contabile centrale per avere accesso alle informazioni contenute nel SAR, a condizione che sia garantita la coerenza dei dati tra il sistema locale e il sistema contabile centrale.

Articolo 6

Uso del SAR

Le informazioni contenute nel SAR possono essere utilizzate esclusivamente ai fini dell'esecuzione del bilancio e di tutti gli altri fondi gestiti dall'Unione. Questo non ha alcuna incidenza sulle informazioni contenute nella banca dati centrale sull'esclusione (di seguito «CED») di cui all'articolo 1, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE, Euratom) n. 1302/2008 (10).

L'OLAF può utilizzare le informazioni contenute nel SAR e nella CED per le sue indagini a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio («regolamento OLAF») nonché per le sue attività di prevenzione delle frodi, compresa l'analisi dei rischi.

Articolo 7

Tempi di consultazione del SAR

L'ordinatore competente verifica l'eventuale presenza nel SAR di un avviso relativo a una persona nelle seguenti fasi:

a)

prima che sia sottoscritto un impegno di bilancio specifico;

b)

prima che sia sottoscritto un impegno di bilancio globale, se la persona è già nota in quella fase;

c)

nel caso di impegni di bilancio accantonati, prima di concludere l'impegno giuridico che costituisce il diritto a pagamenti ulteriori, a meno che tale impegno non riguardi le spese di personale e il rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione a riunioni o concorsi;

d)

nel caso di procedure di aggiudicazione di appalti e di sovvenzioni, concorsi a premi e inviti a manifestare interesse, al più tardi prima che sia adottata la decisione di aggiudicazione;

e)

nel caso di una procedura di appalto, se l'amministrazione aggiudicatrice limita il numero di candidati invitati a presentare un'offerta, prima che venga completata la selezione dei candidati;

f)

prima di qualsiasi pagamento, a meno che esso non riguardi le spese di personale e il rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione a riunioni o concorsi.

Articolo 8

Persona di contatto per l'avviso

La persona di contatto per l'avviso:

a)

prepara la richiesta di registrazione di un avviso;

b)

trasmette la richiesta al contabile, unitamente a tutte le altre informazioni relative all'avviso;

c)

fornisce le informazioni necessarie per consentire agli altri ordinatori competenti di effettuare verifiche o prendere le decisioni in merito alle conseguenze di cui alla sezione 4.

SEZIONE 2

INFORMAZIONI INSERITE NEL SAR

Articolo 9

Categorie di avvisi

1.   Si distinguono due categorie di avvisi SAR:

a)

«avvisi di verifica», qualora in relazione a una persona si sospettino o si siano constatati frodi, corruzioni o altre attività illegali lesive degli interessi finanziari dell'Unione europea di cui all'articolo 141 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012, errori sostanziali o irregolarità, illeciti professionali o gravi violazioni contrattuali;

b)

«avvisi di esclusione», quando una persona è esclusa per i motivi di cui all'articolo 106, paragrafo 1, e all'articolo 109, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

2.   Una persona può essere oggetto di avvisi distinti per motivi diversi.

Articolo 10

Informazioni contenute negli avvisi SAR

Gli avvisi SAR contengono le seguenti informazioni:

a)

dati identificativi della persona;

b)

tipo di avviso;

c)

durata dell'avviso;

d)

motivi per i quali una persona rappresenta una minaccia per gli interessi finanziari e l'immagine dell'Unione o per tutti gli altri fondi gestiti dall'Unione;

e)

informazioni relative al procedimento in contraddittorio;

f)

nome dell'ordinatore competente;

g)

nome della persona di contatto per l'avviso di cui all'articolo 8 della presente decisione.

Articolo 11

Avvisi di verifica

1.   L'ordinatore competente può chiedere un avviso di verifica se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a)

l'OLAF ha informato l'ordinatore competente, a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, qualora le sue indagini indichino che potrebbe essere opportuno adottare misure per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione;

b)

la Corte dei conti europea ha trasmesso alla Commissione, o l'IAS ha trasmesso all'ordinatore competente, informazioni da cui risultino frodi, casi di corruzione o qualsiasi altra attività illegale lesiva degli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 141 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 oppure errori sostanziali o irregolarità, illeciti professionali o gravi violazioni contrattuali in relazione a una persona;

c)

l'ordinatore competente ha effettuato una verifica, un audit o un controllo da cui risultino frodi, casi di corruzione o qualsiasi altra attività illegale lesiva degli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 141 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 oppure errori sostanziali o irregolarità, illeciti professionali o gravi violazioni contrattuali in relazione a una persona, o ha ricevuto informazioni relative a tale verifica, audit o controllo.

2.   Gli avvisi di verifica, la cui durata massima è di un anno, vengono eliminati quando è richiesto un avviso di esclusione o quando la verifica non è più necessaria.

3.   Gli avvisi di verifica vengono eliminati automaticamente alla fine del periodo di cui al paragrafo 2.

4.   L'ordinatore competente può chiedere il rinnovo dell'avviso di verifica qualora l'OLAF lo informi che, sebbene non siano ancora state elaborate conclusioni sulle indagini di cui al paragrafo 1, le indagini giustificano il mantenimento dell'avviso di verifica. L'ordinatore competente può inoltre chiedere il rinnovo dell'avviso di verifica se risultano ancora soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c).

5.   L'ordinatore competente spiega per quali motivi il rinnovo è necessario per tutelare gli interessi finanziari e l'immagine dell'Unione.

6.   Un rinnovo equivale a una nuova richiesta di avviso di verifica.

Articolo 12

Avvisi di esclusione

1.   L'ordinatore competente chiede un avviso di esclusione per i casi di cui all'articolo 106, paragrafo 1, o all'articolo 109, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

2.   Gli avvisi di esclusione vengono eliminati alla fine del periodo di esclusione.

3.   Gli avvisi di esclusione vengono automaticamente introdotti nella CED a partire dal SAR.

Articolo 13

Informazioni trasmesse dall'OLAF

Qualora l'OLAF trasmetta informazioni a norma dell'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 per aiutare l'ordinatore competente a decidere di adottare misure cautelari al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, o in conformità dell'articolo 11 del regolamento UE, Euratom) n. 883/2013, queste informazioni comprendono:

a)

l'identità della persona interessata;

b)

una sintesi dei fatti in questione e dei rischi individuati nel corso dell'indagine, che deve essere sufficientemente dettagliata da consentire alla persona di essere effettivamente sentita a norma dell'articolo 16 della presente decisione;

c)

le eventuali misure particolari raccomandate per la tutela della riservatezza, soprattutto nei casi che comportano il ricorso a misure d'indagine di competenza di un'autorità giudiziaria nazionale oppure, nel caso di un'indagine esterna, di competenza di un'autorità nazionale, in conformità delle norme nazionali applicabili alle indagini.

SEZIONE 3

DISPOSIZIONI PROCEDURALI PER LA REGISTRAZIONE DI UN AVVISO

Articolo 14

Consultazione preliminare dei servizi centrali per gli avvisi di verifica

Prima di decidere di chiedere la registrazione di un avviso di verifica in base alle informazioni trasmesse dall'OLAF a norma dell'articolo 7, paragrafo 6, e dell'articolo 11 del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, l'ordinatore competente consulta la direzione generale del Bilancio (servizio finanziario centrale) e, se del caso, il servizio giuridico, in stretta collaborazione con l'OLAF conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013.

Articolo 15

Valutazione degli avvisi di esclusione da parte dei servizi centrali

Prima che sia richiesto un avviso di esclusione per i casi di cui all'articolo 106, paragrafo 1, lettere b), c) e e), e all'articolo 109, paragrafo 1, su proposta dell'ordinatore competente e che sia stabilita la relativa durata, la direzione generale del Bilancio e il servizio giuridico procedono a una valutazione centralizzata. Se l'avviso di esclusione proposto dall'ordinatore competente si basa sulle informazioni trasmesse dall'OLAF, la valutazione è effettuata in stretta collaborazione con l'OLAF.

Articolo 16

Diritto di essere sentiti

1.   La registrazione degli avvisi è disciplinata dalle seguenti disposizioni:

a)

ove preveda di chiedere la registrazione di un avviso di esclusione o di adottare una misura che potrebbe ledere i diritti della persona interessata, l'ordinatore competente dà prima alla persona interessata la possibilità di esprimere il proprio parere per iscritto. La persona deve disporre di almeno 14 giorni di calendario per farlo. Al tempo stesso, l'ordinatore competente informa la persona che, in mancanza di risposta, l'avviso sarà registrato.

Ove opportuno, l'ordinatore competente dà alla persona la possibilità di esprimere il proprio parere in base alle informazioni fornite dall'OLAF.

b)

Se le osservazioni eventualmente formulate dalla persona non modificano la valutazione dell'ordinatore competente, quest'ultimo chiede al contabile di registrare l'avviso.

Se la persona formula osservazioni che, secondo l'ordinatore competente, rendono l'avviso sproporzionato o inutile, l'avviso non sarà registrato e la persona verrà debitamente informata.

Se del caso, il contabile confermerà la registrazione dell'avviso nel SAR all'ordinatore competente.

c)

L'ordinatore competente notificherà alla persona la registrazione e la durata dell'avviso. La notifica, tuttavia, non è necessaria se la persona non ha risposto all'invito a formulare le sue osservazioni per iscritto.

2.   L'ordinatore competente può chiedere la registrazione di un avviso di esclusione per i casi di cui all'articolo 106, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, in attesa della decisione della Commissione sulla durata dell'esclusione, ancora prima di dare alla persona la possibilità di esprimere il proprio parere. L'ordinatore competente dà alla persona la possibilità di esprimere il proprio parere sulla durata dell'esclusione.

3.   L'ordinatore competente può chiedere la registrazione di un avviso di esclusione per le situazioni di cui all'articolo 106, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, ancora prima di dare alla persona la possibilità di esprimere il proprio parere, se è in possesso di un documento ufficiale che attesti la situazione. L'ordinatore competente notifica alla persona la registrazione dell'avviso di esclusione.

4.   L'ordinatore competente può differire, in via eccezionale e in presenza di motivi preminenti e legittimi, la possibilità data alla persona di esprimere il proprio parere per iscritto prima della richiesta di registrazione di un avviso di esclusione, o prima di adottare una misura che potrebbe ledere i diritti della persona interessata, per garantire il carattere riservato dell'indagine o dei procedimenti giudiziari nazionali pur procedendo con la registrazione dell'avviso.

5.   Quando informa l'ordinatore competente a norma dell'articolo 13, l'OLAF deve indicare se sia necessario garantire il carattere riservato dell'indagine o dei procedimenti giudiziari nazionali e differire la possibilità data alla persona di esprimere il proprio parere.

6.   Alla persona deve essere data la possibilità di esprimere il proprio parere non appena vengono meno i motivi che impongono di garantire il carattere riservato dell'indagine o dei procedimenti giudiziari nazionali.

Articolo 17

Protezione dei dati e diritti delle persone a cui si riferiscono i dati

1.   L'ordinatore competente informa le persone a cui si riferiscono i dati che i dati che le riguardano potrebbero essere inseriti nel SAR specificando a chi possono essere comunicati. Queste informazioni generali vengono comunicate per iscritto, in particolare nell'ambito di gare d'appalto, inviti a presentare proposte, concorsi a premi e, in mancanza del bando o dell'invito, prima dell'aggiudicazione di un contratto o di una sovvenzione.

2.   L'ordinatore competente che chiede la registrazione di un avviso è responsabile dei rapporti con la persona fisica o giuridica i cui dati sono immessi nel SAR. L'ordinatore competente risponde alle richieste di correzione di dati personali imprecisi o incompleti presentate dalle persone cui si riferiscono i dati e ad ogni altra loro richiesta o domanda.

3.   Una persona può inoltre chiedere per iscritto al contabile se risulta registrata nel SAR.

Il contabile fornisce tali informazioni a meno che l'ordinatore competente non decida, se del caso di concerto con l'OLAF, che si applicano le restrizioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 45/2001.

4.   Gli avvisi eliminati sono accessibili soltanto a fini di audit e indagini e non sono visibili per gli utilizzatori del SAR.

Tuttavia, i dati personali contenuti negli avvisi riguardanti le persone fisiche restano accessibili a tale scopo soltanto per i cinque anni successivi all'eliminazione dell'avviso.

Articolo 18

Riesame dell'avviso

Se la persona oggetto di un avviso registrato nel SAR fornisce nuovi elementi da cui risulti che i motivi della registrazione non sussistono più, l'ordinatore competente chiede l'eliminazione dell'avviso.

La persona oggetto di un avviso di esclusione registrato nel SAR può rivolgersi al Mediatore e presentare ricorso.

SEZIONE 4

CONSEGUENZE DEGLI AVVISI

Articolo 19

Norme generali sulle conseguenze

1.   L'ordinatore competente chiede alla persona di contatto per l'avviso tutte le informazioni necessarie per poter decidere in merito alle conseguenze di cui alla presente sezione.

2.   Qualora, in base alle informazioni fornite dall'OLAF, chieda la registrazione di un avviso di verifica a norma dell'articolo 11, l'ordinatore competente segue la procedura di cui agli articoli 14 o 15 della presente decisione e decide in merito alle conseguenze in stretta collaborazione con l'OLAF a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013.

3.   Nell'adottare una decisione in merito alle conseguenze, l'ordinatore competente tiene conto dei seguenti criteri per tutti gli avvisi:

a)

i rischi per gli interessi finanziari e l'immagine dell'Unione,

b)

l'importo e la durata dell'impegno giuridico,

c)

l'urgenza di eseguire l'impegno giuridico,

d)

la natura dei fatti,

e)

la gravità dei fatti e

f)

le possibili conseguenze dell'esecuzione dell'impegno giuridico.

Per gli avvisi di esclusione, l'ordinatore competente tiene conto anche della natura e della gravità dei motivi dell'esclusione e della necessità di garantire la continuità del servizio.

4.   L'ordinatore competente motiva sistematicamente per iscritto le sue decisioni in merito alle conseguenze.

Articolo 20

Conseguenze degli avvisi di verifica

1.   Nel caso di procedure di aggiudicazione di appalti e di sovvenzioni o di concorsi a premi, la verifica può consistere:

a)

nella richiesta, da parte dell'ordinatore competente, di documenti giustificativi supplementari in conformità della procedura di aggiudicazione di appalti e di sovvenzioni o del regolamento del concorso a premi;

b)

per le procedure di aggiudicazione di sovvenzioni, in un'analisi dei rischi connessi al prefinanziamento.

2.   Nel caso di un impegno giuridico, la verifica può riguardare:

a)

la conformità dell'azione con l'impegno giuridico, compresi il rispetto dei termini e il contenuto delle prestazioni;

b)

per le sovvenzioni esistenti, l'ammissibilità dei costi prima del pagamento oppure lo svolgimento di un audit o di ispezioni in loco.

Articolo 21

Diritto di essere sentiti dopo un avviso di verifica

La procedura di cui all'articolo 15 della presente decisione e il diritto di essere sentiti a norma dell'articolo 16 della presente decisione si applicano anche quando, in seguito a un avviso di verifica, l'ordinatore competente prevede di adottare una misura che potrebbe ledere i diritti della persona interessata.

Articolo 22

Conseguenze degli avvisi di esclusione sulle procedure e sugli impegni giuridici

1.   Nel caso di procedure di aggiudicazione di appalti e di sovvenzioni o di concorsi a premi, l'ordinatore competente esclude una persona oggetto di un avviso di esclusione dalla partecipazione alla procedura in questione, a meno che non siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 106, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, se la persona è in una situazione di monopolio.

2.   Nel caso di impegni giuridici esistenti, l'ordinatore competente decide in merito alle conseguenze e in particolare di:

a)

procedere con l'esecuzione del contratto o della sovvenzione e svolgere tutte le verifiche del caso;

b)

sospendere il termine per i pagamenti a norma dell'articolo 92, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

c)

sospendere i pagamenti a norma dell'articolo 208 del regolamento delegato (UE, Euratom) n. 1268/2012;

d)

sospendere l'esecuzione del contatto o della sovvenzione conformemente all'articolo 116 e all'articolo 135, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

e)

porre fine all'impegno giuridico se le sue disposizioni lo prevedono, in base alle informazioni per le quali è stato registrato l'avviso.

3.   Se la persona è un subcontraente, l'ordinatore competente chiede all'offerente, al candidato o al contraente di sostituirlo.

Articolo 23

Conseguenze degli avvisi di esclusione sulle operazioni di bilancio

1.   Nel caso di un avviso di esclusione, l'ordinatore competente conferma, ove opportuno, nel sistema contabile che sarebbe opportuno procedere al pagamento nonostante l'esistenza dell'avviso.

2.   Quando viene registrato un avviso di esclusione, non è possibile procedere a un impegno di bilancio specifico, alla registrazione di un impegno giuridico specifico nella contabilità di bilancio sulla base di un impegno globale o alla conclusione di un impegno giuridico sulla base di un impegno accantonato, tranne nei casi in cui la persona è in una situazione di monopolio ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

SEZIONE 5

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24

Abrogazione

La decisione 2008/969/CE, Euratom sul sistema di allarme rapido ad uso degli ordinatori della Commissione e delle agenzie esecutive è abrogata.

Articolo 25

Disposizioni transitorie

1.   Gli avvisi di esclusione registrati a norma della decisione 2008/969/CE, Euratom rimangono in vigore per tutta la loro durata in conformità di tale decisione.

2.   Gli avvisi W1, W2 e W3b registrati a norma della decisione 2008/969/CE, Euratom equivalgono a avvisi di verifica ai sensi della presente decisione.

3.   Gli avvisi W3a e W4 continueranno ad essere registrati fino al 1o luglio 2015 alle condizioni di cui alla decisione 2008/969/CE, Euratom. Per l'applicazione della sezione 4 della presente decisione, gli avvisi W3a e W4 equivalgono a avvisi di verifica ai sensi della presente decisione. La decisione 2008/969/CE, Euratom continuerà ad applicarsi agli avvisi W5b fino al 1o luglio 2015.

Articolo 26

Pubblicazione

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2014

Per la Commissione

Kristalina GEORGIEVA

Vicepresidente


(1)  GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(2)  GU L 78 del 19.3.2008, pag. 1.

(3)  GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1.

(4)  Decisione C(2014)2784 della Commissione, del 30 aprile 2014, relativa alle norme interne sull'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea (sezione Commissione europea) ad uso dei servizi della Commissione.

(5)  GU L 344 del 20.12.2008, pag. 12.

(6)  GU L 344 del 20.12.2008, pag. 125.

(7)  COM(2014) 358 del 18.6.2014.

(8)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(9)  Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).

(10)  Regolamento (CE, Euratom) n. 1302/2008 della Commissione, del 17 dicembre 2008, riguardante la base centrale di dati sull'esclusione (GU L 344 del 20.12.2008, pag. 12).


ALLEGATO

FORMULARIO STANDARD

Richiesta dell'ordinatore responsabile dell'immissione dei dati nel sistema di allarme rapido (SAR) o nella base centrale di dati sull'esclusione (CED), nonché della loro modifica o eliminazione, da inviare al contabile.

NB: compilare una richiesta separata per ogni avviso

Oggetto: Richiesta di [registrazione/eliminazione/modifica] di un avviso [nel SAR/nella CED]

Nome del funzionario:

Nome della persona di contatto per l'avviso:

Richiesta di

registrazione di un avviso

eliminazione dell'avviso (1) la cui registrazione è stata richiesta con la nota Ares [xx] del:

modifica dell'avviso (2) (compreso il rinnovo di una registrazione esistente) la cui registrazione è stata richiesta con la nota Ares [xx] del:

riguardante la seguente persona:

Nome della persona (per le persone fisiche, cognome e nome):

Forma giuridica (per le persone giuridiche):

Cognome e nome della persona o delle persone aventi poteri di rappresentanza nei confronti della persona giuridica:

Indirizzo (per le persone giuridiche, indirizzo della sede): via/n./codice di avviamento postale/città/Stato

Informazioni relative allo schedario delle persone giuridiche:

Questa persona giuridica è già presente nello schedario con il codice o i codici seguenti: 6

La richiesta di convalida di questa persona giuridica nello schedario è già stata inoltrata.

Si allega una stampa della schermata del sistema ABAC con la richiesta inviata, cui è stato attribuito il codice seguente (di regola inizia per «ABC»): Si allega un documento giustificativo per la convalida della richiesta.

La richiesta riguarda una persona giuridica che non è presente nello schedario e per la quale sono state ottenute informazioni dall'autorità o dall'organismo incaricato dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 108, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario (allegato).

1)

Si chiede la registrazione del seguente avviso:

avviso di verifica per i seguenti motivi:

Se necessario, indicare gli estremi della consultazione della DG BUDG e, ove pertinente, del servizio giuridico:

Esclusione a norma del regolamento finanziario (RF)

106, paragrafo 1, lettera a), del RF

106, paragrafo 1, lettera b), del RF

Indicare la denominazione del tribunale che ha emesso la sentenza passata in giudicato:

Indicare la data della sentenza passata in giudicato: GG/MM/AAAA

Indicare gli estremi della valutazione del servizio giuridico e della DG BUDG:

Indicare gli estremi della procedura di contraddittorio:

106, paragrafo 1, lettera c), del RF

Indicare gli estremi della valutazione del servizio giuridico e della DG BUDG:

Indicare gli estremi della procedura di contraddittorio:

106, paragrafo 1, lettera d), del RF

Indicare gli estremi della procedura di contraddittorio:

106, paragrafo 1, lettera e), del RF

Indicare gli estremi della valutazione del servizio giuridico e della DG BUDG:

Indicare gli estremi della procedura di contraddittorio:

Indicare la denominazione del tribunale che ha emesso la sentenza passata in giudicato:

Indicare la data della sentenza passata in giudicato: GG/MM/AAAA

106, paragrafo 1, lettera f) del RF (Sanzioni di cui all'articolo 109, paragrafo 1, del RF)

Indicare gli estremi della valutazione del servizio giuridico e della DG BUDG:

Indicare gli estremi della procedura di contraddittorio nonché gli estremi e la data della decisione dell'ordinatore competente:

2)

Descrizione dei motivi della richiesta di registrazione dell'avviso  (3) :

3)

Durata della registrazione  (4) :

Si certifica che le informazioni comunicate sono state compilate e trasmesse in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la tutela dei dati personali.

[Firma della persona autorizzata a chiedere la registrazione, l'eliminazione o la modifica dell'avviso]

Copia:


(1)  Non compilare i punti da 1 a 4.

(2)  Compilare tutti i punti, non solo quello oggetto della richiesta di modifica.

(3)  Inserire la dicitura: «non divulgati» se la descrizione non può essere inserita in conformità agli obblighi di riservatezza.

(4)  La durata di un'esclusione a norma dell'articolo 106, paragrafo 1, lettere b), c), e) e f), del regolamento finanziario deve essere stabilita dall'ordinatore competente ai sensi dell'articolo 2 della decisione sul sistema di allarme rapido. La durata di un'esclusione a norma dell'articolo 106, paragrafo 1, lettere a) e d), del regolamento finanziario è registrata per un massimo di 5 anni.