ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 323

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

57° anno
7 novembre 2014


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

DECISIONI

 

 

2014/764/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 27 marzo 2014, sul regime di aiuti di Stato SA.36139 (13/C) (ex 13/N) al quale il Regno Unito intende dare esecuzione a favore del settore dei videogiochi [notificata con il numero C(2014) 1786]  ( 1 )

1

 

 

2014/765/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 25 giugno 2014, relativa all’aiuto di Stato n. SA.20949 (C 23/06) — Polonia — Technologie Buczek [notificata con il numero C(2014) 4099]  ( 1 )

9

 

 

2014/766/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 9 luglio 2014, sul regime di aiuti SA.18042 (2013/C) (ex MX 17/2009) (ex NN 61/2004) al quale la Spagna ha dato esecuzione relativo all’esenzione dall’imposta speciale per i biocarburanti [notificata con il numero C(2014) 4530]  ( 1 )

12

 

 

2014/767/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 23 luglio 2013, relativa all’aiuto di Stato SA.35062 (13/N-2) cui il Portogallo ha dato esecuzione a favore di Caixa Geral de Depósitos [notificata con il numero C(2013) 4801]  ( 1 )

19

 

 

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Regolamento n. 85 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) – Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei motori a combustione interna o dei gruppi motopropulsori elettrici destinati alla propulsione di veicoli a motore delle categorie M ed N, per quanto riguarda la misurazione della potenza netta e della potenza massima su 30 minuti dei gruppi motopropulsori elettrici

52

 

*

Regolamento n. 115 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) – Prescrizioni uniformi relative all’omologazione di: I.Impianti specifici di trasformazione a GPL (gas di petrolio liquefatto) destinati ad essere installati sui veicoli a motore per consentire l’utilizzo del GPL nel sistema di propulsione — II.Impianti specifici di trasformazione a GNC (gas naturale compresso) destinati ad essere installati sui veicoli a motore per consentire l’utilizzo del GNC nel sistema di propulsione

91

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

DECISIONI

7.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 323/1


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 2014

sul regime di aiuti di Stato SA.36139 (13/C) (ex 13/N)

al quale il Regno Unito intende dare esecuzione a favore del settore dei videogiochi

[notificata con il numero C(2014) 1786]

(il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/764/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni a norma delle disposizioni succitate (1) e tenuto conto di dette osservazioni,

considerando quanto segue:

I.   PROCEDIMENTO

(1)

Il 25 gennaio 2013 il Regno Unito ha comunicato alla Commissione l’intenzione di introdurre, dal 1o aprile 2013 al 31 marzo 2017, uno sgravio fiscale a favore dei videogiochi. Con lettera del 7 marzo 2013 la Commissione ha richiesto ulteriori informazioni, che il Regno Unito ha trasmesso con lettera del 22 marzo 2013.

(2)

Con lettera del 16 aprile 2013, la Commissione ha informato il Regno Unito della propria decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, del trattato in relazione all’aiuto previsto.

(3)

La decisione della Commissione di avviare il procedimento («decisione di avvio») è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni.

(4)

Il Regno Unito ha presentato le proprie osservazioni sulla decisione della Commissione con lettera del 17 maggio 2013. La Commissione ha inoltre ricevuto osservazioni da parte degli interessati. La Commissione ha inoltrato tali osservazioni al Regno Unito, che ha avuto la possibilità di esprimersi in merito, inviando alcune osservazioni che sono pervenute con lettera del 22 agosto 2013. Con lettera del 7 ottobre 2013, la Commissione ha chiesto al Regno Unito di fornire informazioni aggiuntive. Il Regno Unito ha risposto con lettera del 4 novembre 2013.

II.   DESCRIZIONE DELLA MISURA E MOTIVI DELL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO

(5)

L’obiettivo della misura di sgravio fiscale sui videogiochi adottata dal Regno Unito è quello di offrire ai produttori di videogiochi un incentivo a immettere sul mercato videogiochi che siano espressione della cultura britannica o europea. La misura si ispira agli sgravi fiscali a favore dell’industria cinematografica adottate dal Regno Unito, approvate dalla Commissione nel 2006 (3) e prorogate fino al 31 dicembre 2015 nel 2011 (4).

(6)

La dotazione complessiva della misura proposta, il cui periodo di validità previsto dovrebbe arrivare fino al marzo 2017, è di 115 milioni di GBP. La spesa prevista per l’esercizio 2013/2014 è di 10 milioni di GBP, mentre per ciascuno dei tre esercizi finanziari successivi essa è pari a 35 milioni di GBP. L’aiuto è finanziato dal Dipartimento del Tesoro (HM Treasury). Responsabile della valutazione delle richieste di certificazione di giochi che siano espressione della cultura britannica sarà l’ufficio certificazioni (Certification Unit) del British Film Institute.

(7)

Le imprese soggette all’imposta britannica sulle società che producono videogiochi ammissibili avrebbero diritto a uno sgravio fiscale sulle spese per beni e servizi utilizzati o consumati nel Regno Unito fino a un valore pari al 25 % del bilancio di produzione. Lo sgravio è ottenuto mediante una deduzione supplementare dei costi di produzione ammissibili dal reddito imponibile derivante dal videogioco. La deduzione supplementare, tuttavia, non può superare l’80 % del bilancio di produzione. Qualora il beneficiario abbia subito una perdita durante l’esercizio contabile, può chiedere un rimborso d’imposta. In base alla sezione 1217CF(3) del progetto di modifica della legge sull’imposta sulle società del 2009, le spese ammissibili si limitano alle spese fondamentali relative alla progettazione, alla produzione e al collaudo del gioco.

(8)

Lo sgravio fiscale britannico sui videogiochi è subordinato a un test culturale simile a quello previsto per l’incentivo fiscale britannico sui film (UK Film Tax Incentive). Entrambi i test sono suddivisi in quattro sezioni: contenuto culturale, contributo culturale, uso di piattaforme culturali del Regno Unito e impiego di operatori culturali del Regno Unito o del SEE o ivi residenti.

(9)

Poiché la misura notificata è finanziata per mezzo della deduzione di imposte normalmente dovute al bilancio dello Stato, essa risulta finanziata dallo Stato. I videogiochi sono prodotti in diversi Stati membri e per essi esiste un mercato interno. Le misure di sostegno a favore dei videogiochi possono pertanto incidere sugli scambi e sulla concorrenza tra Stati membri. Di conseguenza, nella decisione di avvio del procedimento la Commissione ha concluso che la misura costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato. La Commissione ha inoltre espresso dubbi sul fatto che l’aiuto potesse essere considerato compatibile con il mercato interno.

(10)

In primo luogo, la Commissione nutriva dubbi sul fatto che fosse necessario o adeguato che tali aiuti fossero soggetti a condizioni territoriali. Per la definizione del sistema proposto il Regno Unito si è ispirato al regime dell’incentivo fiscale sui film ed ha pertanto proposto sgravi fiscali soltanto per le spese per beni o servizi utilizzati o consumati nel Regno Unito. Tuttavia, il regime dell’incentivo fiscale sui film si avvale di una speciale esenzione rispetto al normale divieto di restrizioni territoriali, che la comunicazione sul cinema prevede soltanto per quanto riguarda gli aiuti alla produzione di film e programmi televisivi, ma non per quelli a favore dei videogiochi (5).

(11)

In secondo luogo, la Commissione ha espresso dubbi sul fatto che gli aiuti a favore del settore dei giochi fossero necessari, trattandosi di un mercato in rapida crescita. Il Regno Unito non ha apportato elementi di prova che dimostrassero in modo convincente l’esistenza di un fallimento del mercato che potesse determinare la produzione insufficiente di videogiochi con contenuti culturali britannici in assenza di aiuti di Stato.

(12)

Inoltre, il Regno Unito ritiene che il suo regime degli sgravi fiscali nel settore dei videogiochi sia compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera d), del trattato. La Commissione non era tuttavia convinta che il test culturale proposto dal Regno Unito permettesse concretamente di individuare, tramite la selezione, un numero limitato di videogiochi il cui contenuto fosse di una qualità culturale che, in assenza di aiuti, non si trova sufficientemente rappresentata sul mercato e che sarebbe essenziale per garantire che i temi culturali britannici ed europei siano rappresentati e rispecchiati nei videogiochi.

(13)

Infine, la Commissione riteneva che l’aiuto potesse scatenare una corsa alle sovvenzioni all’interno dell’Unione e dubitava che le potenziali distorsioni della concorrenza sarebbero state compensate da effetti positivi.

III.   OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE

(14)

La Commissione ha ricevuto osservazioni da parte di uno Stato membro (la Francia), delle associazioni nazionali di produttori di giochi di Regno Unito, Francia, Germania e Finlandia, della Federazione europea dei produttori di giochi (European Game Developer Federation, EGDF), di organismi pubblici del Regno Unito coinvolti nella promozione di film, di un’emittente televisiva e di alcune associazioni commerciali di produzione cinematografica del Regno Unito. Tutti i rispondenti hanno sottolineato la qualità e l’importanza culturale che possono avere i giochi e lamentato l’apparente insufficienza di incentivi di mercato per la produzione di giochi più significativi dal punto di vista culturale. Nessuno di essi ha ravvisato rischi di corse alle sovvenzioni fra Stati membri.

(15)

Per quanto riguarda la necessità dell’aiuto, le parti interessate hanno sottolineato che il Regno Unito stava perdendo la sua posizione di leader del mercato dei videogiochi, che nel 2012 meno del 10 % dei videogiochi usciti nel Regno Unito era stato prodotto nel Regno Unito, che il mercato era dominato dal Nord America e dall’Asia e che vi era una fuga di cervelli verso il Canada. Le parti interessate hanno inoltre sottolineato che per gli Stati membri i principali problemi da risolvere consistono nel far fronte alla concorrenza dei paesi terzi, in particolare il Canada, che sovvenzionano pesantemente la produzione di giochi.

(16)

Nel Regno Unito l’associazione dei produttori di giochi indipendenti (Independent Game Developers Association, TIGA) ha presentato numerosi esempi di progetti di videogiochi prodotti nel Regno Unito e in Europa che avrebbero potuto essere realizzati grazie allo sgravio fiscale, ma che di fatto non sono stati portati a termine. La United Kingdom Interactive Entertainment (UKIE), che rappresenta l’industria dei giochi e dell’intrattenimento interattivo, ha osservato che nel mercato mondiale dei giochi i produttori sono sollecitati a puntare su prodotti con il più ampio mercato possibile. In concreto, ciò significa realizzare prodotti fruibili dal mercato nordamericano e, sempre più, dai mercati estremo-orientali, e quindi in grado di soddisfare le convenzioni e le aspettative culturali di tali mercati. Tale esigenza costringerebbe i produttori attivi in Europa a non mettere in risalto gli elementi che appartengono alla cultura europea per poter vendere i propri giochi ad un pubblico mondiale. Di conseguenza, sarebbe meno facile per i produttori di giochi con una connotazione culturale europea ottenere finanziamenti privati. L’UKIE ritiene pertanto che l’aiuto potrebbe contribuire a porre rimedio a un fallimento del mercato.

(17)

La Francia ha rilevato la tendenza a realizzare giochi che seguono sempre più gli «stereotipi internazionali».

(18)

D’altro canto, la TIGA ha dichiarato che il 54 % del fatturato dei produttori britannici indipendenti è costituito da vendite in Gran Bretagna, dato che sembrerebbe dimostrare una forte preferenza degli acquirenti del Regno Unito per le produzioni del proprio paese. Inoltre, sempre secondo la TIGA, tra il 2008 e il 2011 il settore ha registrato più avviamenti di nuove imprese (216) che chiusure (197).

(19)

Per quanto riguarda una possibile distorsione della concorrenza tra gli Stati membri, la TIGA ammette che i costi più bassi incidono sulle decisioni relative alla scelta dei luoghi di produzione, aggiungendo però che la distorsione più significativa proviene dai paesi terzi, come il Canada, dove l’industria si espande grazie agli aiuti pubblici. Sempre secondo la TIGA, tra il 2008 e il 2010, in Canada il tasso di occupazione nel settore è cresciuto del 33 %, mentre nello stesso periodo è diminuito del 9 % nel Regno Unito.

IV.   OSSERVAZIONI DEL REGNO UNITO

1.   Obblighi di spese a livello territoriale

(20)

Dopo che la Commissione ha espresso dubbi sull’opportunità della condizione che prevedeva che lo sgravio fiscale fosse limitato alle spese per beni e servizi «utilizzati o consumati nel Regno Unito», il Regno Unito ha deciso di dissipare tali preoccupazioni e di modificare la legislazione proposta ampliando la restrizione fino a comprendere le «spese sostenute nello Spazio economico europeo (SEE)», specificando che qualsiasi spesa sostenuta nel SEE può dare diritto allo sgravio. Inoltre, il Regno Unito cercherà di limitare l’importo dei costi di subappalto ammissibili al finanziamento. I produttori beneficiari possono spendere fino a 1 milione di EUR in spese essenziali ammissibili per progetto a favore dei subappaltatori, analogamente a quanto previsto dagli sgravi fiscali in vigore in Francia nel settore dei videogiochi (6). Ciò garantisce che una parte essenziale della produzione del gioco venga svolta dal beneficiario stesso.

(21)

Il Regno Unito ritiene che tale limitazione all’ammissibilità dei costi di subappalto abbia un effetto minore sugli scambi tra Stati membri. Dalle discussioni con i rappresentanti di tutta l’industria dei videogiochi, compresi piccoli e grandi produttori, emerge che, al pari degli altri settori creativi, la produzione di videogiochi è un processo altamente collaborativo in cui le attività produttive fondamentali (ossia programmazione, progettazione e grafica di base) vengono normalmente realizzate nello stesso luogo.

2.   Necessità dell’aiuto

(22)

Per quanto riguarda il fatto che l’aiuto sarebbe necessario a fronte di una sottoproduzione di giochi culturali, il Regno Unito ha fornito prove che dimostrano che tali giochi sono in diminuzione, in termini tanto relativi che assoluti. Il Regno Unito ammette che in generale il settore dei videogiochi è dinamico. Tuttavia, nel 2012, meno del 10 % dei videogiochi usciti nel Regno Unito sono stati prodotti nel Regno Unito, rispetto al 16 % del 2008. Il Regno Unito ha anche effettuato un’ulteriore analisi dei giochi usciti nel paese tra il 2003 e il 2012, i cui risultati evidenziano il calo costante del numero di giochi con contenuti culturali britannici e il crollo della loro quota di mercato, che è passata dal 9 % di tutti i giochi usciti nel Regno Unito (compresi i giochi provenienti da altri paesi) nel 2003 al 4 % nel 2006, attestandosi sul 3 % dal 2009 al 2012. Nel 2003, il 41 % dei giochi prodotti nel Regno Unito avrebbe superato il test culturale, ma soltanto il 25 % nel 2012.

(23)

Il Regno Unito riconosce che l’aumento di giochi per smartphone ha eliminato talune barriere all’ingresso che impedivano ai piccoli produttori di entrare nel mercato dei videogiochi. In effetti, i dati pubblicati nel 2011 indicano che il numero di videogiochi prodotti da nuove imprese (start-up) è aumentato nell’ultimo anno. Tuttavia, per quanto riguarda il contenuto dei giochi, un’indagine condotta dalla Abertay University nel quadro del programma sui prototipi di videogiochi indica che sulle 306 proposte di giochi per telefono e giochi online che negli ultimi due anni sono state presentate all’università da mini e micro imprese del Regno Unito, la schiacciante maggioranza — 255 — non contenevano né un’ambientazione, né un personaggio né una storia legate al Regno Unito (7).

(24)

Tale situazione si può forse spiegare con il fatto che i giochi culturalmente significativi possono avere costi di produzione pari a quelli dei «giochi globali», ma un mercato notevolmente inferiore. La loro produzione comporta pertanto maggiori rischi economici. I videogiochi con contenuti culturali britannici o europei risulterebbero quindi commercialmente meno redditizi rispetto a quelli con contenuti più globalizzati. Sia gli editori internazionali che i produttori britannici sono meno propensi a correre rischi e produrre contenuti significativi dal punto di vista culturale, preferendo invece concentrarsi su contenuti più generici destinati ai mercati internazionali.

(25)

Un’indagine condotta dal Regno Unito ha evidenziato che gli elementi narrativi britannici presenti nei giochi perdono progressivamente terreno, in un tentativo di assicurarsi i contratti globali necessari per finanziare il proprio sviluppo e garantire la sopravvivenza del produttore. Quasi tre quarti dei produttori britannici di videogiochi sostengono che negli ultimi cinque anni lo sviluppo della proprietà intellettuale originale è rallentato, quando non si è addirittura interrotto. L’indagine ha rilevato che molti produttori hanno dovuto modificare il contenuto culturale dei videogiochi per esigenze commerciali. Il 53 % dei partecipanti all’indagine ha affermato di avere cambiato temi, eliminando personaggi e ambientazioni britannici o europei.

(26)

Alla luce di quanto precede, gli obiettivi del fondo sarebbero rendere commercialmente redditizi alcuni prodotti culturali senza grandi prospettive di successo economico, promuovendo al contempo la produzione di nuovi prodotti culturali che non sarebbero stati realizzati senza lo sgravio fiscale, e favorire lo sviluppo di competenze per la produzione sostenibile di prodotti culturali (videogiochi con connotazione culturale britannica o del SEE).

3.   Un test culturale discriminante

(27)

Infine, per quanto riguarda il test culturale che garantisce che il regime venga applicato soltanto a giochi prettamente culturali, il Regno Unito ha spiegato che esiste un’unità specifica dell’autorità fiscale (HM Revenue & Customs — HMRC), chiamata Creative Industries Unit, incaricata di gestire e di controllare le richieste di sgravi fiscali nel settore dei videogiochi. L’unità effettua una valutazione dei rischi delle richieste e nel contempo garantisce che i requisiti di ammissibilità siano adeguatamente rispettati. La somministrazione del test rientra quindi in una procedura precisa.

(28)

Per quanto riguarda gli elementi del test che permettono di appurare la qualità culturale del gioco, il Regno Unito ha indicato che la maggior parte dei punti disponibili riguardano i contenuti; sui 31 punti complessivi, al contenuto e al contributo culturale del gioco possono essere attribuiti fino ad un massimo di 20 punti. Questo comprende elementi come il luogo in cui è ambientata la storia, i personaggi principali, il tema del gioco, l’uso della lingua inglese e il modo in cui vengono rispecchiati la cultura e il patrimonio britannici. Solo 3 punti riguardano l’ubicazione delle attività produttive, mentre i restanti 8 punti vengono assegnati se gli operatori culturali (sceneggiatore, compositore, designer, artista, programmatore ecc.) sono cittadini del SEE o risiedono nel SEE. Nel quadro del test proposto, pertanto, il contenuto risulta avere una rilevanza molto maggiore della sede delle attività. L’importanza del contenuto è ulteriormente dimostrata dalla presenza della regola del contenuto culturale minimo («golden points rule»), che garantisce che soltanto i giochi cui è stato assegnato un numero sufficiente di punti destinati al contenuto culturale possano passare il test.

(29)

La rilevanza dei contenuti rappresenta una condizione generale che riguarda l’intero campo di applicazione del regime. Il Regno Unito ha svolto un’analisi sui giochi usciti nel suo territorio nel 2006, nel 2009 e nel 2012, applicando retroattivamente il test culturale a tutti i giochi prodotti nel Regno Unito usciti in tale periodo. Degli 822 giochi usciti nel Regno Unito nel 2012, solo 74 sono stati realizzati da produttori britannici; di questi, il 25,7 % (19 giochi) avrebbe superato il test culturale. Per il 2006 e il 2009, il test ha evidenziato che la percentuale di questo tipo di giochi rispetto ai giochi prodotti nel Regno Unito si sarebbe aggirata intorno al 27 %, mentre la loro percentuale rispetto a tutti i giochi usciti nel Regno Unito sarebbe stata del 3-4 %.

(30)

Il Regno Unito ritiene che la percentuale di superamento del test del 25,7 % sia conforme ai valori accettati dalla Commissione nel caso degli incentivi fiscali sui videogiochi francesi (8). In quella decisione, la Commissione ha ritenuto che il fatto che venisse selezionato il 30 % circa dei giochi indicasse che la Francia aveva elaborato criteri che garantivano che il contenuto dei videogiochi ammissibili allo sgravio fiscale fosse effettivamente culturale. Analogamente, il Regno Unito ritiene che il test culturale sui videogiochi sia sufficientemente restrittivo per garantire che dell’aiuto beneficino videogiochi con contenuti culturali britannici o del SEE.

(31)

Il Regno Unito ha inoltre accettato di notificare il regime come regime sperimentale per quattro anni, periodo in cui controllerà il funzionamento e l’utilizzo corretto degli sgravi.

4.   Corsa alle sovvenzioni

(32)

Per quanto riguarda la preoccupazione della Commissione che l’aiuto potesse scatenare una corsa alle sovvenzioni all’interno dell’Unione, con conseguenti indebite distorsioni della concorrenza, il Regno Unito ha osservato che l’esistenza di un rischio del genere sarebbe stata dimostrata dal fatto che molti Stati membri avrebbero introdotto regimi in grado di promuovere la competitività dei propri settori. Il Regno Unito non ritiene però che ciò si verificherà. Sebbene lo sgravio fiscale possa essere un fattore determinante per decidere dove svolgere un’attività commerciale, l’aiuto rappresenta fondamentalmente una reazione agli sgravi fiscali in vigore in Canada, Stati Uniti e Corea del Sud. La Francia è attualmente l’unico Stato membro che offre un incentivo fiscale per la produzione di videogiochi di contenuto culturale.

(33)

Inoltre, si potrebbe parlare di corsa alle sovvenzioni soltanto se i partecipanti fossero mossi esclusivamente da motivazioni economiche e se non ci fossero condizioni relative ai contenuti culturali dei prodotti. Il fatto che due o più paesi cerchino di proteggere la produzione di particolari prodotti culturali, definibili tramite un test culturale concordato, non autorizza a parlare di una corsa alle sovvenzioni.

(34)

Poiché il suo obiettivo è proteggere la produzione di videogiochi con contenuti culturali britannici o europei, l’aiuto proposto fornirà uno sgravio destinato a una piccola percentuale di videogiochi prodotti nel Regno Unito e in Europa ed inciderà su una porzione esigua del totale delle spese di produzione dei videogiochi. In seguito alle discussioni con i rappresentanti dell’industria, il Regno Unito ritiene che solo il 10 % circa di questi videogiochi con contenuti culturali britannici o europei potrà contare su una dotazione di bilancio superiore ai 5 milioni di GBP. La maggior parte delle spese di produzione di giochi riguarderà progetti notevolmente più piccoli.

V.   VALUTAZIONE DELLA MISURA DI AIUTO

1.   Classificazione come aiuto di Stato

(35)

A norma dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato, relativo agli aiuti concessi dagli Stati membri, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati membri, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

(36)

Il sostegno alla produzione di videogiochi sulla base dell’approvazione della HMRC accorda alle imprese del settore, mediante uno sgravio fiscale, un vantaggio finanziario a spese del bilancio del Dipartimento del Tesoro britannico. Il sostegno è concesso mediante risorse statali ed è quindi imputabile allo Stato. La misura è destinata a ridurre i costi di produzione delle imprese beneficiarie e costituisce un vantaggio economico per tali imprese. È limitata alle imprese del settore dei videogiochi ed è pertanto selettiva. Essa incide infine sugli scambi e sulla concorrenza tra Stati membri, in quanto i giochi vengono prodotti anche in altri Stati membri e commercializzati a livello internazionale. Essa costituisce pertanto un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

2.   Compatibilità dell’aiuto con il mercato interno

(37)

Per quanto riguarda la legittimità generale del regime, la Commissione nota che il Regno Unito ha ritirato la clausola relativa alle restrizioni territoriali, che la Commissione considerava problematica sul piano delle libertà di circolazione delle merci e di prestazione dei servizi nel mercato interno, ed ha accettato di limitare a 1 milione di GBP il volume dei costi di subappalto ammissibili all’aiuto.

(38)

La Commissione ritiene che questo limite sia accettabile in questo caso in quanto, in pratica, un massimale di 1 milione di GBP per le spese di subappalto non sembra in grado di ostacolare in maniera significativa il ricorso al subappalto. Il Regno Unito ritiene che la maggior parte dei videogiochi che supereranno il test culturale avranno un bilancio di produzione inferiore a 1 milione di GBP. Solo il 10 % circa di essi, infatti, dovrebbe avere una dotazione di bilancio superiore ai 5 milioni di GBP. In base all’evoluzione dei bilanci di produzione dei videogiochi nel Regno Unito, la Commissione si riserva la facoltà di riesaminare il livello del suddetto massimale allorché la misura d’aiuto sarà rinotificata, ossia entro quattro anni dalla sua attuazione, conformemente agli impegni assunti dal Regno Unito.

(39)

Il Regno Unito intende giustificare gli aiuti alla produzione di giochi in quanto rappresentano aiuti alla promozione della cultura. Di conseguenza, la valutazione dovrebbe essere effettuata a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera d), del trattato. La Commissione non ha elaborato orientamenti per l’applicazione di questa disposizione agli aiuti al settore dei giochi, ma la comunicazione sul cinema del 2013 fa riferimento alla possibilità di concedere aiuti a tale settore. Al paragrafo 24 della comunicazione si afferma che le misure di aiuto a favore di giochi continueranno ad essere valutate caso per caso. Qualora possa essere dimostrata la necessità di un regime di aiuto a favore di giochi che si pongano obiettivi culturali e didattici, la Commissione applicherebbe i criteri di intensità dell’aiuto previsti dalla comunicazione sul cinema.

(40)

Di conseguenza, la Commissione deve valutare la compatibilità della misura direttamente in base all’articolo 107, paragrafo 3, lettera d) del trattato. Essa dovrà verificare se la misura promuove effettivamente la cultura e se non altera le condizioni degli scambi e della concorrenza nell’Unione in misura contraria all’interesse comune. Ciò significa che essa deve risultare uno strumento adeguato per raggiungere questo obiettivo e in particolare, che, in assenza di tale sostegno, gli operatori del mercato non sarebbero sufficientemente incentivati a produrre il tipo di giochi auspicato. Per quanto riguarda la proporzionalità dell’aiuto, può essere applicata per analogia l’intensità massima di aiuto prevista dalla comunicazione sul cinema. La Commissione ha valutato la finalità culturale e la necessità degli aiuti a determinati videogiochi nelle due decisioni riguardanti il sostegno ai giochi in Francia di cui ai considerando 20 e 30.

a)   Promozione della cultura

(41)

Per risultare compatibile con l’articolo 107, paragrafo 3, lettera d), del trattato, gli aiuti ai giochi proposti dal Regno Unito devono essere uno strumento di promozione della cultura. Sulla base delle modifiche apportate al regime e degli ulteriori elementi di prova presentati dal Regno Unito, la Commissione ritiene che le autorità del Regno Unito applicheranno un test culturale effettivamente selettivo, che garantisce che gli aiuti siano concessi soltanto se promuovono la cultura, in linea con l’articolo 107, paragrafo 3, lettera d), del trattato.

(42)

In primo luogo, la Commissione prende atto delle spiegazioni fornite dal Regno Unito relativamente al test utilizzato per appurare la qualità culturale dei giochi (cfr. considerando da 27 a 29). La maggior parte dei punti di valutazione previsti dal test culturale proposto (fino a 20 punti su un totale di 31) riguardano il contenuto e il contributo culturale. L’importanza del contenuto è ulteriormente dimostrata dalla presenza della regola del contenuto culturale minimo, la «golden points rule», che garantisce che soltanto i giochi cui è stato assegnato un numero sufficiente di punti destinati al contenuto culturale possano superare il test.

(43)

La rilevanza dei contenuti rappresenta una condizione generale che riguarda l’intero campo di applicazione del regime. L’applicazione retroattiva del test culturale a giochi usciti in passato ha rivelato che il 26-27 % dei giochi prodotti nel Regno Unito avrebbe superato il test. Tale tasso di superamento indica che i criteri del test garantiscono che il contenuto dei videogiochi ammissibili allo sgravio fiscale sia effettivamente culturale e che il test sia sufficientemente severo da assicurare che degli aiuti beneficino soltanto i videogiochi con contenuti culturali britannici o europei. Nella sua decisione del 2007 relativa agli incentivi fiscali a favore dei videogiochi francesi (9), la Commissione aveva concluso che un tasso di ammissibilità dei giochi pari al 30 % fosse indicativo del fatto che il test era sufficientemente selettivo.

(44)

Di conseguenza, i dubbi formulati nella decisione di avvio del procedimento risultano dissipati. Il fatto che venga selezionato solo il 27 % circa dei giochi indica che l’obiettivo della misura non coincide con una mera finalità industriale di sostegno ad un determinato settore, ma è un obiettivo autenticamente culturale. La misura di aiuto persegue quindi una reale finalità di promozione della cultura.

b)   Adeguatezza, necessità e proporzionalità della misura

(45)

Conformemente all’articolo 107, paragrafo 3, lettera d), del trattato, lo sgravio fiscale sui videogiochi dovrebbe essere uno strumento idoneo a conseguire l’obiettivo perseguito. Eventuali obiettivi industriali relativi all’intero settore sarebbero perseguiti più adeguatamente da aiuti di Stato privi di finalità culturali. La Commissione riconosce che questo sgravio fiscale, così come è stato ideato, consente effettivamente di indirizzare il sostegno pubblico verso i giochi a contenuto culturale e che pertanto risulta essere uno strumento adeguato per raggiungere la finalità culturale perseguita.

(46)

In considerazione dell’elevata dinamicità dello sviluppo e dell’evoluzione del mercato dei giochi, le autorità del Regno Unito hanno presentato dati che dimostrano che l’aiuto è necessario per garantire una produzione ragionevole di tali giochi e che senza aiuti la produzione e le quote di mercato dei giochi culturali diminuirebbero considerevolmente. I dati evidenziano il calo costante del numero di giochi con contenuti culturali britannici e il crollo della loro quota di mercato, che è passata dal 9 % di tutti i giochi usciti nel Regno Unito nel 2003 al 4 % nel 2006, attestandosi sul 3 % dal 2009 al 2012.

(47)

I giochi culturalmente significativi possono avere costi di produzione pari a quelli dei giochi globali, ma un mercato notevolmente inferiore. La loro produzione comporta pertanto maggiori rischi economici. I videogiochi con contenuti culturali britannici o europei risultano quindi commercialmente meno redditizi rispetto a quelli con contenuti più globalizzati. Il mercato costringe quindi i produttori attivi in Europa a non mettere in risalto gli elementi che appartengono alla cultura europea per poter vendere i propri giochi ad un pubblico mondiale. I produttori di giochi con contenuti culturali europei incontrano maggiori difficoltà ad ottenere finanziamenti privati.

(48)

Lo sgravio fiscale proposto dovrebbe contribuire a promuovere la produzione di videogiochi con contenuti culturali, rispetto a quelli di puro intrattenimento, riducendone i costi di produzione. Vi è quindi motivo di concludere che la misura può avere un sufficiente effetto incentivante rispetto alla sua finalità.

(49)

Inoltre, la misura di aiuto è proporzionata, in quanto limita l’intensità dell’aiuto al 25 % dei costi di produzione effettivamente sostenuti nella fabbricazione di giochi ammissibili. Tale intensità risulta inferiore all’intensità di aiuto del 50 % consentita per la produzione di audiovisivi, conformemente al punto 52, paragrafo 1, della comunicazione sul cinema, che si applica per analogia per quanto riguarda l’intensità di aiuto ammissibile.

(50)

Infine, per non alterare le condizioni degli scambi e della concorrenza nell’Unione in misura contraria all’interesse comune, le distorsioni della concorrenza e gli effetti sugli scambi derivanti dalla misura dovrebbero essere compensati dagli effetti positivi.

(51)

Secondo i dati forniti dal Regno Unito e dai rappresentanti del settore, nel 2012 meno del 10 % dei videogiochi usciti nel Regno Unito è stato prodotto nel Regno Unito. Le quote di mercato dei giochi ammissibili usciti nel Regno Unito sono quindi piuttosto esigue (4-5 %). Anche la loro proporzione rispetto ai videogiochi prodotti nel Regno Unito — pari al 27 % circa — è relativamente modesta.

(52)

Inoltre, nessun terzo potenzialmente interessato ha indicato possibili effetti negativi della misura. Al contrario, le associazioni di produttori di videogiochi che hanno presentato osservazioni in seguito all’avvio del procedimento, TIGA e EGDF, hanno sottolineato la scarsa incidenza della misura sulle industrie nazionali e sulla concorrenza, rappresentata principalmente dal Nord America e dall’Estremo Oriente. Pertanto, l’eventualità di una corsa alle sovvenzioni tra Stati membri sarebbe piuttosto remota.

(53)

In ogni caso, è opportuno che il Regno Unito limiti la durata del regime a quattro anni, per consentire una valutazione della sua applicazione e la possibilità di adeguarne i criteri alla luce degli sviluppi del mercato.

(54)

Di conseguenza, la Commissione ritiene che i dubbi formulati nella decisione di avvio del procedimento siano stati fugati. Le distorsioni della concorrenza e l’incidenza della misura sugli scambi tra Stati membri risultano ora limitate in misura tale da non essere contrarie all’interesse comune.

VI.   CONCLUSIONI

(55)

La Commissione ritiene pertanto che l’aiuto non avrà l’effetto di accrescere indebitamente il potere di mercato delle imprese beneficiarie né di ostacolare gli incentivi dinamici degli operatori del mercato, ma al contrario quello di aumentare la varietà dell’offerta sul mercato. È quindi opportuno concludere che la distorsione della concorrenza e l’incidenza sugli scambi prodotte dalla misura sono limitate e che il bilancio complessivo dell’aiuto risulta positivo. Di conseguenza, lo sgravio fiscale per la creazione di videogiochi è compatibile con il mercato interno a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera d), del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La misura di aiuto di Stato alla quale il Regno Unito intende dare esecuzione a favore dei videogiochi grazie a un emendamento della legge sulle imposte sulle società del 2009 è compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera d) del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

L’esecuzione di detta misura di aiuto è di conseguenza autorizzata.

Articolo 2

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2014

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Vicepresidente


(1)  Decisione della Commissione nel caso SA.36139 — Sgravi fiscali nel settore dei videogiochi nel Regno Unito (GU C 152 del 30.5.2013, pag. 24).

(2)  Cfr. nota 1.

(3)  Decisione della Commissione del 22 novembre 2006 nel caso n. N 461/05 UK Film Tax Incentive (GU C 9 del 13.1.2007, pag. 1).

(4)  Decisione della Commissione del 27 gennaio 2011 nel caso n. SA.33234 UK Film Tax Incentive Extension (GU C 142 del 22.5.2012, pag. 1).

(5)  Comunicazione della Commissione relativa agli aiuti di Stato a favore delle opere cinematografiche e di altre opere audiovisive (GU C 332 del 15.11.2013, pag. 1); lo stesso vale anche nel caso della comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni su taluni aspetti giuridici riguardanti le opere cinematografiche e le altre opere audiovisive (GU C 43 del 16.2.2002, pag. 6), in vigore quando è stata avviata la procedura di cui all’articolo 108, paragrafo 2, del trattato.

(6)  Decisione della Commissione del 25 aprile 2012 nel caso n. SA.33943, Prolongation du régime d’aide C 47/06Crédit d’impôt en faveur de la création de jeux vidéo (GU C 230 dell’1.8.2012, pag. 3).

(7)  L’università ha raccolto tali dati nel quadro del suo programma sui prototipi di videogiochi, con il quale aiuta le piccole imprese a trasformare i giochi in prototipi funzionanti.

(8)  Decisione della Commissione 2008/354/CE, dell’11 dicembre 2007, sull’aiuto di Stato C 47/06 (ex N 648/05) — Credito d’imposta introdotto dalla Francia per la creazione di videogiochi (GU L 118 del 6.5.2008, pag. 16).

(9)  Cfr. nota 8.


7.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 323/9


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 giugno 2014

relativa all’aiuto di Stato n. SA.20949 (C 23/06) — Polonia — Technologie Buczek

[notificata con il numero C(2014) 4099]

(Il testo in lingua polacca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/765/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

(1)

Con lettera del 7 giugno 2006 la Commissione ha informato la Polonia della propria decisione di avviare il procedimento formale di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE nei confronti della misura di aiuto di cui sopra.

(2)

Il 23 ottobre 2007 è stata adottata la decisione 2008/344/CE (1) (in appresso: «la decisione») con la quale la Commissione ha stabilito che l’aiuto di Stato concesso dalla Polonia a favore del produttore di acciaio gruppo Technologie Buczek (in appresso: «gruppo TB») era incompatibile con il mercato unico e ha chiesto alla Polonia di recuperarlo presso i beneficiari, vale a dire i componenti del gruppo TB, la società madre Technologie Buczek SA («TB») e le sue controllate: Huta Buczek Sp. S.r.l. («HB») e Buczek Automotive Sp. S.r.l. («BA»), proporzionalmente all’aiuto di Stato ottenuto.

(3)

L’8 gennaio 2008 BA ha chiesto al Tribunale il parziale annullamento della decisione. TB e HB hanno presentato domande separate ma successivamente le hanno ritirate.

(4)

Con sentenza del 17 maggio 2011 (2) il Tribunale ha annullato la decisione per quanto riguarda BA (si veda la descrizione dettagliata al punto 7). Il 21 marzo 2013 la Corte di giustizia ha respinto l’impugnazione proposta dalla Commissione contro la sentenza del Tribunale (3).

(5)

In considerazione dell’annullamento della decisione per quanto riguarda BA, il procedimento di indagine formale C23/06 non è stato chiuso ma la Commissione ha dovuto riaprirlo a partire dal momento in cui si è verificata l’illegalità.

(6)

La Commissione ha chiesto informazioni alla Polonia in data: 22 aprile 2013, 12 giugno 2013 e 27 novembre 2013 e la Polonia ha risposto in data: 8 maggio 2013, 6 luglio 2013 e 10 febbraio 2014.

2.   VALUTAZIONE

(7)

Il Tribunale ha annullato:

l’articolo 1 della decisione che stabilisce che l’aiuto di Stato dell’importo di 20 761 643 PLN, concesso illegalmente dalla Polonia a favore del gruppo TB, è incompatibile con il mercato unico,

l’articolo 3, paragrafi 1 e 3, della decisione in cui vengono specificate le quote individuali delle misure di aiuto che devono essere recuperate presso HB e BA, per quel che riguarda BA (4),

gli articoli 4 e 5 della decisione che contengono le modalità d’esecuzione nella misura in cui essi concernono BA.

(8)

In considerazione del fatto che l’articolo 1 della decisione si riferisce al gruppo TB come a un tutt’uno mentre gli altri articoli annullati riguardano esclusivamente BA, la Commissione ritiene opportuno precisare la misura in cui la decisione di annullamento incide sugli altri membri del gruppo TB, vale a dire TB e HB.

(9)

La Commissione richiama la sentenza nella causa T-227/95 (AssiDomän Kraft Products e altri contro Commissione — Racc. [1997], pag. II-01185, punti 59 e 60), in cui il giudice ha stabilito che se il destinatario di una decisione decide di proporre un ricorso di annullamento, il giudice dell’Unione è investito dei soli elementi della decisione che lo riguardano, mentre quelli riguardanti altri destinatari e che non sono stati impugnati non rientrano nell’oggetto della controversia che il suddetto giudice è chiamato a risolvere. In caso di ricorso di annullamento il giudice può prendere una decisione unicamente per quanto riguarda l’oggetto della controversia per il quale è stato adito dalla parte. La decisione può essere annullata unicamente con riferimento ai destinatari a favore dei quali si è pronunciato il giudice.

(10)

Come si è già ricordato al punto 3, TB e HB hanno ritirato le denunce presentate al tribunale. Pertanto, la decisione è diventata definitiva per le due imprese per quanto riguarda l’obbligo della Polonia di recuperare l’aiuto di Stato illegalmente concesso. Le autorità polacche hanno confermato che TB ha restituito 13 963 560,74 PLN, importo che corrisponde all’intera quota dell’aiuto che doveva essere recuperata presso TB e anche a una parte dell’aiuto che doveva essere recuperata presso HB. Per quanto riguarda HB, è stata avviata una procedura di insolvenza e tutte le autorità pubbliche interessate hanno iscritto i loro crediti nella massa fallimentare. È in corso la procedura di liquidazione. Le autorità polacche hanno confermato che, a seguito dell’annullamento della decisione, l’importo dell’aiuto recuperato presso l’impresa TB non è stato restituito a quest’ultima e che i crediti di HB non sono stati cancellati dall’elenco dei suoi crediti.

(11)

Per tali motivi, il procedimento di indagine formale resta aperto solo per quanto riguarda BA.

(12)

La Commissione prende nota delle informazioni presentate dalla Polonia e in base alle quali il 28 settembre 2012 si è conclusa la procedura d’insolvenza di BA e il 16 novembre 2012 BA è stata cancellata dal casellario giudiziale.

(13)

La Polonia ha comunicato alla Commissione che gli attivi di BA, che rientravano nella massa fallimentare, sono stati ceduti come singoli beni patrimoniali (e quindi non in quanto impresa o parte autonoma di essa) nell’ambito di gare pubbliche d’appalto che garantivano l’ottenimento di prezzi di mercato. Durante la procedura di insolvenza nessuno dei dipendenti, fornitori o clienti di BA è stato trasferito a un’altra impresa in un modo che potesse far pensare a una continuazione dell’attività di BA.

(14)

La Polonia ha inoltre comunicato alla Commissione che, durante la procedura di insolvenza, il curatore fallimentare ha liquidato l’intera massa patrimoniale di BA. Al termine della procedura di insolvenza non è rimasto alcun attivo che potesse essere rilevato da altre imprese.

(15)

Sulla base di tali elementi la Commissione ritiene che non vi siano imprese che possano essere riconosciute come successori economici di BA.

(16)

Pertanto, nel caso in questione il procedimento di indagine formale è diventato senza oggetto, dal momento che, anche se l’aiuto fosse ritenuto incompatibile con il mercato unico, il recupero sarebbe impossibile,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il procedimento di indagine formale di cui all’articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, avviato il 7 giugno 2006 in relazione all’impresa Buczek Automotive sp. S.r.l. a seguito della decisione del Tribunale del 17 maggio 2011 nella causa T-1/08, confermata dalla decisione della Corte di giustizia del 21 marzo 2013 nella causa C-405/11P, è chiuso dal momento che è diventato privo di oggetto a seguito della liquidazione dell’impresa Buczek Automotive sp. S.r.l.

Articolo 2

La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2014

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Vicepresidente


(1)  Decisione 2008/344/CE della Commissione, del 23 ottobre 2007, relativa all’aiuto di Stato C 23/06 (ex NN 35/06) concesso dalla Polonia a favore del produttore di acciaio Gruppo Technologie Buczek (GU L 116 del 30.4.2008, pag. 26).

(2)  Causa T-1/08, Buczek Automotive Sp. S.r.l. contro Commissione, ECLI:UE:T:2011:216.

(3)  Causa C-405/11 P Commissione contro Buczek Automotive Sp. S.r.l., ECLI:EU:C:2013:186.

(4)  L’articolo 3, paragrafo 1 della decisione impone alla Polonia il recupero delle misure di cui all’articolo 1 come segue: 13 578 115 PLN da HB e 7 183 528 PLN da BA. L’articolo 3, paragrafo 3 della decisione impone alla Polonia anche il recupero degli interessi relativi agli importi di cui sopra.


7.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 323/12


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 luglio 2014

sul regime di aiuti SA.18042 (2013/C) (ex MX 17/2009) (ex NN 61/2004)

al quale la Spagna ha dato esecuzione relativo all’esenzione dall’imposta speciale per i biocarburanti

[notificata con il numero C(2014) 4530]

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/766/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente ai detti articoli (1) e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

I.   PROCEDIMENTO

(1)

A partire dal 2006, la Direzione Generale della Concorrenza effettua ogni anno un’operazione di controllo ex post di un campione di misure di aiuto eseguite dagli Stati membri. Il regime di aiuti spagnolo relativo all’esenzione dall’imposta speciale per i biocarburanti (n. NN 61/2004) è stato approvato dalla Commissione con la decisione C (2006) 2293 del 6 giugno 2006 (in appresso «la decisione della Commissione»). Il regime è rientrato nell’operazione di controllo del 2009/2010 (rif. MX 17/2009) con cui la Commissione ha esaminato l’attuazione da parte degli Stati membri di una serie di regimi in vigore nel 2009.

(2)

La Commissione ha deciso di includere nuovamente questo regime nell’operazione di controllo del 2011/2012 con cui ha esaminato l’attuazione da parte degli Stati membri di una serie di regimi in vigore nel periodo 2009-2010.

(3)

Alla luce delle informazioni fornite dalla Spagna durante l’operazione di controllo, la Commissione nutriva dubbi sull’adeguatezza dell’attuazione del regime da parte delle autorità spagnole, La Commissione ha pertanto deciso di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e ha comunicato la propria decisione alla Spagna con lettera del 17 luglio 2013.

(4)

La Spagna ha presentato le proprie osservazioni in data 20 settembre 2013.

(5)

La decisione della Commissione di avviare un procedimento di indagine formale è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 7 febbraio 2014 (2). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni.

(6)

La Commissione ha ricevuto le informazioni relative ai biocarburanti dalla Associazione spagnola dei produttori di energie rinnovabili (Asociación Española de Productores de Energías Renovables (APPA Biocarburantes) il 5 marzo 2014. Le ha trasmesse alla Spagna affinché le commentasse. Il 6 maggio 2014 le autorità spagnole hanno fatto presente di non voler commentare le osservazioni presentate da terzi.

II.   DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA MISURA

(7)

Il regime di aiuti spagnolo relativo all’esenzione dall’imposta speciale per i biocarburanti (n. NN 61/2004) consiste nell’applicazione di un’aliquota zero all’imposta spagnola sugli idrocarburi. Tale aliquota viene applicata all’alcol etilico prodotto a partire da prodotti di origine agricola o vegetale (bioetanolo), sulla base della definizione del codice della nomenclatura combinata NC 2207 20, all’alcol metilico ottenuto da prodotti di origine agricola o vegetale, sulla base della definizione del codice della nomenclatura combinata NC 2905 11 00, e ai prodotti definiti dai codici NC 1507, 1508, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515 e 1518.

(8)

L’aliquota zero di imposta è stata applicata a tali prodotti indipendentemente dal fatto che fossero o meno chimicamente modificati. Nei casi in cui il biocarburante veniva miscelato con un altro combustibile, l’aliquota ridotta veniva applicata unicamente alla parte di biocarburante della miscela. Ai fini dell’imposta speciale, l’aliquota ridotta si applicava a tutti i biocarburanti, indipendentemente dall’origine geografica.

(9)

Il regime è stato approvato dalla Commissione il 6 giugno 2006 ed è terminato il 31 dicembre 2012 (3).

(10)

Dall’analisi delle informazioni presentate dalle autorità spagnole durante l’operazione di verifica sono scaturiti dubbi circa la conformità dell’applicazione del regime con la decisione della Commissione nel 2009 e 2010. Sono sorti dubbi anche sulla possibilità che la Spagna avesse sovracompensato i beneficiari nel 2010. La Commissione ha espresso le sue riserve nei punti da 13 a 29 della decisione del 17 luglio 2013.

(11)

La Commissione ha chiesto alla Spagna:

a)

di dimostrare che il regime è stato applicato correttamente nel 2009 e 2010;

b)

di dimostrare che non vi è stata sovracompensazione per il bioetanolo nel 2010 oppure, se vi è stata, di spiegare quali misure sono state adottate per evitare una sovracompensazione negli anni successivi;

c)

di fornire le informazioni annuali relative a tutta la durata del regime.

III.   OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE

(12)

Il 5 marzo 2014 la Commissione ha ricevuto da APPA Biocarburantes osservazioni molto simili a quelle fornite dalle autorità spagnole (si veda la sezione IV). Secondo tale associazione, il regime è stato applicato correttamente.

(13)

Se si comparano i costi dei biocarburanti con il prezzo prima delle imposte dei combustibili fossili alle stazioni di servizio, sia il bioetanolo che l’ecodiesel sembrano essere stati sottocompensati per tutto il periodo, tranne che nel 2010 per quel che riguarda il bioetanolo e nel 2012 per il biodiesel. Secondo l’APPA Biocarburantes, tale metodo non è corretto dal momento che il prezzo prima delle imposte dei combustibili fossili alle stazioni di servizio include tutti i costi di trasporto e di distribuzione dei combustibili finché il prodotto non giunge al consumatore finale, mentre tali costi logistici non sono inclusi nel costo dei biocarburanti nell’analisi comparativa di cui sopra. Secondo l’associazione sarebbe più opportuno comparare i costi di produzione dei biocarburanti con i prezzi quotati a livello internazionale dei combustibili fossili. Applicando tale metodo risulta una maggiore sottocompensazione per i biocarburanti nel periodo in cui è in vigore il regime e non si registrano casi di sovracompensazione.

(14)

Infine, l’APPA Biocarburantes sostiene che, anche qualora si comparino i costi dei biocarburanti con il prezzo prima delle imposte dei combustibili fossili alle stazioni di servizio, le uniche due situazioni di possibile sovracompensazione sono state puramente temporanee e derivano dalla natura stessa del regime di aiuti fiscali a favore dei biocarburanti (con importi stabiliti in valore assoluto ex ante e valutazioni effettuate ex post) e dalla grande volatilità dei prezzi delle materie prime agricole che sono il componente principale dei costi di produzione dei biocarburanti. Non è stato necessario apportare modifiche al regime dal momento che non si sono potuti osservare segni di possibili sovracompensazioni per il bioetanolo negli anni successivi (2011 e 2012) e l’eventuale sovracompensazione nel caso del biodiesel si sarebbe verificata nell’ultimo anno, il 2012. Inoltre, non sarebbe stato possibile realizzare alcuna modifica per il futuro dal momento che il regine è scaduto.

IV.   COMMENTI DELLA SPAGNA

(15)

Le autorità spagnole hanno trasmesso le loro osservazioni il 20 settembre 2013. Il 6 maggio 2014 hanno comunicato che non intendevano commentare le osservazioni delle terze parti che erano state loro trasmesse.

(16)

Con lettera del 20 settembre 2013 le autorità spagnole hanno presentato informazioni sui costi di produzione di bioetanolo e biodiesel nonché dati sui prezzi dei combustibili fossili durante il periodo compreso tra il 2004 e il 2012. Hanno anche presentato tabelle comparative dei costi dei biocarburanti e del prezzo prima delle imposte dei combustibili fossili alle stazioni di servizio. Le tabelle figurano all’allegato 1.

(17)

I dati e l’analisi illustrata dalle tabelle sono basati sui seguenti presupposti:

a)

si parte dai dati reali sui costi di produzione annuali degli impianti spagnoli a cui si aggiunge un margine di profitto relativo alla produzione del 5 %; si effettuano rettifiche per via della differenza in contenuto energetico tra il biocarburante e il combustibile fossile con cui si miscela utilizzando i dati dell’allegato III della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), cioè, rispettivamente, 1,52 e 1,09 per bioetanolo e biodiesel.

b)

tali costi vengono raffrontati con i dati sui prezzi del combustibile al quale si sostituiscono, vale a dire, la benzina e il gasolio. Il prezzo che si ricava è il prezzo di tale combustibile prima delle imposte alla stazione di servizio che, in quanto tale, include il margine lordo legato alla distribuzione commerciale. La differenza tra il costo di produzione del biocarburante e il costo del combustibile fossile sostitutivo è il margine massimo di compensazione.

c)

la compensazione reale applicata equivale all’imposta speciale sugli idrocarburi, il che corrisponderebbe al bioetanolo e al biodiesel. Senza la esenzione, l’aliquota applicata a tali prodotti di imposta speciale sugli idrocarburi sarebbe stata quella della benzina e del gasolio (5).

(18)

La Spagna ha fatto presente, sulla base dei dati pertinenti, che nel periodo 2004-2012 si riscontra una sovracompensazione accumulata per tutti e due i tipi di combustibile (455,96 EUR/1 000 l per il biodiesel e 897,22 EUR/1 000 l per il bioetanolo). Quando si analizza separatamente ogni anno, si osserva una sottocompensazione per tutti gli anni tranne il 2010 per quanto riguarda il bioetanolo e il 2012 per il biodiesel.

(19)

Per quanto riguarda il bioetanolo, la Spagna ha fatto presente che l’apparente sovracompensazione riscontrata nel 2010 era dovuta a un calo puntuale dei prezzi delle materie prime, soprattutto agricole, tra il gennaio e il giugno del 2010. Si è trattato di una situazione occasionale, reversibile e imprevedibile, che, inoltre, si è modificata automaticamente l’anno successivo per via dell’aumento dei prezzi delle materie prime. Pertanto, non c’era alcuna ragione che giustificasse il ricorso a misure da parte delle autorità spagnole. La Spagna ha fornito informazioni dettagliate sull’evoluzione dei prezzi delle materie prime nonché un grafico che illustrava la tendenza degli indici di prezzo dello zucchero e dei cereali (base 2002-2004 = 100).

Evoluzione dei prezzi delle materie prime nel periodo 2009-2011  (6)

Image

(20)

La Spagna ha spiegato che, nel caso del biodiesel, pare che vi sia stata una sovracompensazione nel 2012, ma il regime è terminato il 31 dicembre dello stesso anno.

(21)

La Spagna ha sostenuto che il prezzo utilizzato con questo metodo come riferimento per i combustibili sostituivi - il prezzo prima delle imposte in stazione di servizio - è l’opzione più rigorosa tra quelle disponibili e che sarebbe più opportuno un confronto con un valore più prossimo ai prezzi mondiali per questi prodotti. Le autorità spagnole hanno inoltre fornito tabelle in cui comparavano i costi dei biocarburanti con il prezzo mondiale dei combustibili fossili e hanno sottolineato che, in questo caso, non si osservava alcuna sovracompensazione per il biodiesel in nessuno degli anni presi in considerazione mentre la possibile sovracompensazione per il bioetanolo sarebbe trascurabile (2 EUR/1 000 l, a fronte di 142,13 EUR/1 000 l se si utilizza come riferimento il prezzo prima delle imposte in stazione di servizio del combustibile fossile). Rispetto a quanto calcolato con il metodo precedente, la sottocompensazione accumulata sarebbe molto superiore.

(22)

Le autorità spagnole hanno spiegato che avevano informato tutte le imprese che producono, detengono, commercializzano, ricevono e inviano prodotti assoggettati a imposte speciali, conformemente alla direttiva 2008/118/CE del Consiglio (7).

(23)

In base alla definizione dell’articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva, un «depositario autorizzato» è la persona fisica o giuridica autorizzata dalle autorità competenti di uno Stato membro, nell’esercizio della sua attività, a fabbricare, trasformare, detenere, ricevere o spedire prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall’accisa in un deposito fiscale. Secondo quanto stabilito dall’articolo 8 di tale direttiva, il depositario autorizzato è debitore dell’accisa divenuta esigibile

(24)

Le autorità spagnole hanno spiegato perché avevano fornito soltanto i dati fiscali di una delle due imprese che avevano firmato un accordo per produrre esteri metilici di acidi grassi («FAME») a partire da soia e palma operando sulla base di un contratto di subappalto. Dal momento che tale contratto si riferisce a prodotti assoggettati a imposte speciali per qual che riguarda la loro detenzione, circolazione e controllo, esso è disciplinato dalla direttiva 2008/118/CE. Le autorità spagnole hanno precisato che il proprietario del prodotto non rientra nella definizione di «depositario autorizzato» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva.

V.   VALUTAZIONE DELLA MISURA

(25)

Nella decisione sul caso NN 61/2004 la Commissione è giunta alla conclusione che la misura in questione si configurava come un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107 del TFUE. La Commissione aveva valutato il regime di aiuti sulla base della Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente del 2001 (8) e concluso che era compatibile con il mercato unico.

(26)

Ora le autorità spagnole hanno fornito alla direzione generale della Concorrenza informazioni dettagliate, che comprendono i dati relativi ai costi di produzione del bioetanolo e del biodiesel per tutta la durata del regime. Se si comparano i costi dei biocarburanti con il prezzo prima delle imposte dei combustibili fossili alle stazioni di servizio, illustrati in allegato alla presente decisione, si riscontrano due situazioni di sovracompensazione: nel 2010 per il bioetanolo e nel 2012 per il biodiesel.

(27)

Per quanto riguarda il metodo alternativo proposto dalla Spagna, che si serve come riferimento dei prezzi mondiali dei combustibili fossili, la Commissione fa presente che tale metodo è diverso da quello presentato dalla Spagna e utilizzato dalla Commissione per valutare la misura NN 61/2004. Dal momento che la Commissione sta verificando se la Spagna ha applicato correttamente il regime di aiuti, conformemente alla decisione con il quale è stato approvato nel caso NN 61/2004, non può essere accettato il metodo alternativo proposto.

(28)

Ciononostante, la Commissione fa presente che non si osserva alcuna tendenza alla sovracompensazione. Inoltre, se si esaminano gli aiuti durante tutta la durata del regime, non vi sono neanche indicazioni di sovracompensazione generale. La Commissione prende nota delle spiegazioni fornite dalla Spagna (si vedano i punti 18, 19, 20 e 22).

(29)

Nel caso del bioetanolo la Commissione ritiene che non fosse necessario introdurre modifiche per ovviare alla sovracompensazione. In questo caso la Spagna ha potuto dimostrare che si era ovviato alla sovracompensazione soprattutto grazie all’incremento significativo registrato dai prezzi delle materie prime a partire dal giugno 2010. In effetti, non si osserva alcuna sovracompensazione per il bioetanolo nel periodo 2011-2012.

(30)

Per quanto riguarda il biodiesel, la Commissione fa presente che si riscontra una lieve sovracompensazione di 41,85 EUR/1 000 l nel 2012. Tale sovracompensazione si è verificata senza che né la misura né il livello dell’aiuto siano stati oggetto di modifica. La situazione è stata determinata da fattori estranei al regime, segnatamente dal grande incremento del prezzo del diesel fossile in Spagna. La Commissione fa presente che nel 2012 il prezzo del diesel è stato superiore dell’8 % al prezzo del 2011, superiore del 36 % al prezzo del 2010 e superiore del 71 % al prezzo del 2009. Invece, i costi di produzione del biodiesel nel 2012 si sono situati allo stesso livello del 2011, al di sopra del 16 % di quelli del 2010 e del 25 % di quelli del 2009. La Commissione fa presente che il regime è terminato alla fine del 2012 per cui non è stato possibile adattare l’esenzione dell’imposta sociale per evitare una futura sovracompensazione conformemente a quanto previsto dal punto 19 della decisione della Commissione sul caso NN 61/2004. Inoltre, segnala che non è stato concesso alcun altro aiuto in virtù del regine né nel 2013 né successivamente. Infine, come si è spiegato al punto 28, anche se si tiene conto dei dati del 2012, non si osserva alcuna sovracompensazione per tutta la durata del regime. Ciò può essere considerato come un’indicazione del fatto che la Spagna poteva basarsi sul metodo di calcolo ex ante previsto dal regime.

(31)

Dopo aver esaminato le informazioni supplementari fornite dalla Spagna, la Commissione ritiene che la Spagna non sia venuta meno ai propri obblighi di cui al punto 19 della decisione della Commissione sul caso NN 61/2004.

(32)

Sulla base delle spiegazioni fornite dalla Spagna sull’applicazione della direttiva 2008/118/CE, la Commissione ritiene che le autorità spagnole le abbiano comunicato informazioni su tutte le imprese interessate.

VI.   CONCLUSIONE

(33)

La Commissione ritiene che la Spagna abbia dato corretta esecuzione al regime di aiuti NN 61/2004, conformemente alle disposizioni della decisione con cui esso è stato approvato.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il regime di aiuti di Stato NN 61/2004 cui la Spagna ha dato esecuzione è compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE ed è stato attuato correttamente, conformemente alla decisione NN 61/2004 della Commissione.

Articolo 2

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2014

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Vicepresidente


(1)  GU C 37 del 7.2.2014, pag. 44.

(2)  Cfr. nota 1.

(3)  GU C 219, del 12.9.2006, pag. 3.

(4)  Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16).

(5)  Nel primo caso l’importo è salito a 371,69 EUR/1 000 l nel periodo 2004-2009 e a 400,69 EUR/1 000 l nel periodo 2009-2012. Per quanto riguarda il biodiesel, le aliquote applicate sono state di 269,89 EUR/1 000 l nel periodo 2004-2006, 278 EUR/1 000 l nel periodo 2007-2009 e 307 EUR/1 000 l nel periodo 2009-2012.

(6)  L’indice dei prezzi dello zucchero ha inizio nella parte inferiore destra mentre quello dei creali più in alto a destra.

(7)  Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12).

(8)  GU C 37 del 3.2.2001, pag. 3.


ALLEGATO

Tabella 1

Costi di produzione del bioetanolo in Spagna

Costi di produzione del bioetanolo in Spagna

in EUR/1 000  l

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Materie prime

(+)

[…] (*)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Manodopera

(+)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Ammortamento

(+)

Costi variabili e finanziari

(+)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Trasporto e distribuzione

(+)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Entrate relative ai sottoprodotti

(–)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Aiuti diretti

(–)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Costi totali di produzione

 

603

692

672

582

602

581

510

688

763

Margine di produzione (5 %)

(+)

30

35

34

29

30

29

26

34

38

Fattore di rettifica relativo alla differenza di contenuto energetico

(+)

329

378

367

318

329

317

278

376

417

Costi totali del bioetanolo (prima delle imposte)

(B)

962

1 104

1 073

929

961

927

814

1 098

1 218

Costi della benzina a 95 ottani (prima delle imposte)

(P)

351,8

427,0

483,3

497,0

560,8

436,7

555,4

674,6

741,0

Margine massimo di compensazione

(M) = (B) – (P)

610,6

677,4

589,2

431,9

400,0

490,6

258,6

423,4

476,7

Imposta speciale sugli idrocarburi

(IEH)

371,7

371,7

371,7

371,7

371,7

371,7

400,7

400,7

400,7

400,7

Sottocompensazione (I)

(I) = (M) – (IEH)

238,90

305,74

217,52

60,18

28,30

118,89

89,89

– 142,13

22,76

76,06

Fonte:

Autorità spagnole


Tabella 2

Costi di produzione del biodiesel in Spagna

Costi di produzione del bioetanolo in Spagna

in EUR/1 000  l

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Materie prime

(+)

[…] (**)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Manodopera

(+)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Ammortamento

(+)

Costi variabili e finanziari

(+)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Trasporto e distribuzione

(+)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Entrate relative ai sottoprodotti

(–)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Aiuti diretti

(–)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Costi totali di produzione

 

553

744

710

762

992

733

791

917

918

Margine di produzione (5 %)

(+)

28

37

36

38

50

37

40

46

46

Fattore di rettifica relativo alla differenza di contenuto energetico

(+)

52

70

67

72

94

69

75

87

87

Costi totali del biodiesel (prima delle imposte)

(B)

633

852

813

872

1 135

839

905

1 050

1 051

Costi del diesel A (prima delle imposte)

(P)

355,0

476,0

521,7

524,9

672,8

459,0

576,5

727,9

785,5

Margine massimo di compensazione

(M) = (B) – (P)

277,9

375,5

290,9

347,2

462,5

379,9

379,9

328,8

321,6

265,2

Imposta speciale sugli idrocarburi

(IEH)

269,86

269,86

269,86

278

278

278

307

307

307

307

Sottocompensazione (I)

(I) = (M) – (IEH)

8,05

105,65

21,04

69,21

184,54

101,92

72,92

21,80

14,61

–41,85

Fonte:

Autorità spagnole


(*)  Segreto aziendale

(**)  Segreto aziendale


7.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 323/19


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 2013

relativa all’aiuto di Stato SA.35062 (13/N-2) cui il Portogallo ha dato esecuzione a favore di Caixa Geral de Depósitos

[notificata con il numero C(2013) 4801]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/767/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli Stati membri e gli altri interessati a formulare osservazioni a norma delle suddette disposizioni (1),

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

(1)

Il 28 giugno 2012 la Repubblica portoghese (in appresso «il Portogallo») ha notificato misure di ricapitalizzazione a favore di Caixa Geral de Depósitos, SA (in appresso «CGD» o «la banca»).

(2)

Il 18 luglio 2012 la Commissione ha adottato una decisione nel caso SA.35062 (12/NN) (in appresso «la decisione sul salvataggio») (2) con cui ha autorizzato, come aiuto al salvataggio, la ricapitalizzazione di CGD eseguita il 29 giugno 2012.

(3)

Con messaggio di posta elettronica del 27 settembre 2012, il Portogallo ha informato la Commissione che il giorno seguente Caixa Geral Finance Limited (in appresso «CGDF»), una controllata di CGD, avrebbe distribuito dividendi su azioni privilegiate perpetue non cumulative.

(4)

Il 28 settembre 2012 CGDF ha effettuato il pagamento dei dividendi.

(5)

Il 18 dicembre 2012 la Commissione ha adottato una decisione nel caso SA.35062 (12/NN) (in appresso «la decisione di avvio») (3) con cui ha avviato il procedimento di indagine formale per attuazione abusiva dell’aiuto per il salvataggio ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (4).

(6)

Pubblicando detta decisione, la Commissione ha invitato le parti interessate a presentare le proprie osservazioni in merito alla sua conclusione provvisoria secondo cui il pagamento dei dividendi costituiva una violazione della decisione sul salvataggio, ma non ha ricevuto osservazioni al riguardo.

(7)

In via eccezionale, per motivi di urgenza, il Portogallo ha accettato che la presente decisione sia adottata in lingua inglese.

2.   DESCRIZIONE

2.1.   La beneficiaria

(8)

CGD è un gruppo bancario interamente di proprietà dello Stato portoghese, con attività nette (calcolate in base al parametro contabile) (5) pari complessivamente a 116,9 miliardi di EUR al 31 dicembre 2012 e un portafoglio di prestiti netto pari complessivamente a 74,7 miliardi di EUR al 31 dicembre 2012. La banca opera su scala nazionale e internazionale in settori quali i servizi bancari a carattere commerciale (principalmente in Spagna, nell’Africa lusofona, a Macao e in Brasile), i servizi bancari d’investimento, la gestione patrimoniale, il credito specializzato e le assicurazioni.

(9)

Nel 2012 il gruppo CGD deteneva una posizione preminente nella maggior parte dei settori in cui operava sul mercato interno portoghese (segnatamente prestiti e anticipazioni ai clienti, depositi, assicurazioni, leasing, servizi bancari di investimento e gestione patrimoniale).

Tabella 1

Principali dati economici di CGD (in base al parametro contabile)

 

31.12.2012

Totale di bilancio (in miliardi di EUR)

116,9

Prestiti alla clientela (in miliardi di EUR)

74,7

Depositi al dettaglio (in miliardi di EUR) (*)

71,4

Totale dei finanziamenti all’ingrosso (in miliardi di EUR) (**)

35,2

Dipendenti del gruppo

23 028

Numero di filiali del gruppo

1 293

Quota di mercato nazionale dei depositi

28,1  %

Quota di mercato nazionale dei prestiti

21,3  %

2.2.   Eventi che hanno innescato le misure di aiuto

(10)

Fin dall’inizio della crisi del debito sovrano, CGD ha avuto difficoltà ad accedere ai mercati all’ingrosso. Tali difficoltà si sono inizialmente manifestate nell’accesso ai mercati dei capitali a medio e a lungo termine e si sono progressivamente estese ai mercati finanziari a breve termine.

(11)

Conseguentemente, CGD ha dovuto limitare il ricorso al finanziamento all’ingrosso e nel primo trimestre del 2010 ha attivato un piano di emergenza per la gestione della liquidità, tentando successivamente di: a) trovare fonti alternative di finanziamento, principalmente attraverso finanziamenti collateralizzati; b) incrementare il pool di garanzie accettabili dalla BCE; c) cedere attività non strategiche, e d) presentare le proprie credenziali di credito ad investitori e controparti.

(12)

Conformemente al piano di aiuti economici e finanziari concordato tra il Portogallo, la Commissione, la BCE e l’FMI, CGD doveva presentare un piano di finanziamento e capitalizzazione (in appresso «PFC») per il periodo 2011-2015, soggetto a revisione trimestrale. La prima versione del PFC è stata presentata il 26 luglio 2011 ed è stata oggetto di revisioni.

(13)

Per quanto concerne la solvibilità, il coefficiente di base (Core Tier 1 Ratio; in appresso «CT1») di CGD, calcolato in base alle norme di Basilea II, era pari al 9,48 % al 31 dicembre 2011. L’obiettivo del PFC era conseguire, tra l’altro, un CT1 del 10 % entro il 31 dicembre 2012 conformemente alle norme di Basilea II, in linea con i requisiti di cui al protocollo d’intesa (in appresso «il protocollo») firmato tra il governo portoghese, da un lato, e l’FMI, la Commissione e la BCE, dall’altro. In seguito a una raccomandazione dell’Autorità bancaria europea (in appresso «ABE»), il PFC è stato aggiornato relativamente al livello di fondi propri richiesto a partire dal 30 giugno 2012, al fine di soddisfare il fabbisogno di capitale calcolato in base all’ammontare di debito sovrano e comunale detenuto dalla banca («sovereign buffer») e il fabbisogno di capitale risultante da uno stress test effettuato dall’ABE (in appresso «i requisiti dell’ABE»).

(14)

Secondo la versione del PFC del maggio 2012, e in seguito alla raccomandazione dell’ABE, è stata rilevata la necessità di un aumento di capitale pari a 1,650 miliardi di EUR.

2.3.   Le misure di aiuto

(15)

In qualità di azionista unico di CGD, il Portogallo ha adottato le seguenti misure di ricapitalizzazione:

i)

sottoscrizione di azioni ordinarie di nuova emissione (in appresso «l’aumento di capitale») per un importo di 750 milioni di EUR e

ii)

sottoscrizione di titoli convertibili (Contingent Convertible Instruments; in appresso «CoCos») emessi da CGD per un importo di 900 milioni di EUR, ammissibili come capitale di base di classe 1 ai fini della solvibilità conformemente ai requisiti dell’ABE.

(16)

I punti da 12 a 25 della decisione sul salvataggio contengono una descrizione dettagliata delle misure di aiuto.

2.4.   Il procedimento di indagine formale per attuazione abusiva dell’aiuto

(17)

Come indicato al considerando 31 della decisione sul salvataggio, il Portogallo si è impegnato a garantire che CGD (come gruppo) adempia obblighi comportamentali equivalenti a quelli applicabili alle banche ricapitalizzate conformemente al nuovo regime di ricapitalizzazione degli enti creditizi portoghesi (6), che includono, tra l’altro:

un divieto di pagamento di dividendi;

un divieto di pagamento di cedole e interessi su strumenti ibridi e debito subordinato che non siano detenuti dal Portogallo e quando non sussista un obbligo legale di effettuare tali pagamenti.

(18)

Il 28 settembre 2012 CGDF, controllata di CGD, ha pagato, senza l’autorizzazione della Commissione, 405 415 EUR di dividendi su azioni privilegiate perpetue non cumulative. Tale importo corrisponde allo 0,025 % del capitale conferito il 29 giugno 2012.

(19)

Nella decisione di avvio, la Commissione ha considerato anzitutto che i dividendi distribuiti da CGDF il 28 settembre 2012 rientravano nell’ambito del divieto di pagamento di dividendi applicabile a CGD conformemente alla decisione sul salvataggio e costituivano un’attuazione abusiva dell’aiuto al salvataggio concesso.

3.   RISTRUTTURAZIONE DI CGD

(20)

CGD ha presentato un piano di ristrutturazione composto da quattro elementi principali:

deleveraging del bilancio del gruppo CGD attraverso la vendita delle attività assicurative e di rimanenti partecipazioni non strategiche, nonché attraverso la liquidazione di attività non essenziali;

incremento dell’efficienza operativa;

ristrutturazione delle attività di CGD in Spagna;

rimborso dei CoCos per 900 milioni di EUR nel periodo di ristrutturazione.

Deleveraging

(21)

CGD aveva già compiuto sforzi di deleveraging del bilancio prima dell’aumento di capitale del giugno 2012. Da dicembre 2010 a giugno 2012 la banca ha ridotto il suo stato patrimoniale di circa 8,2 miliardi di EUR (parametro contabile).

(22)

Il piano di ristrutturazione comporta ulteriori sforzi di deleveraging. Tale piano prevede la vendita del ramo assicurativo, Caixa Seguros, e di altre partecipazioni non strategiche, nonché la liquidazione di attività non essenziali, per consentire a CGD di concentrarsi maggiormente sulle attività bancarie al dettaglio essenziali e liberare risorse che rafforzeranno il capitale di base della banca. CGD mira a ridurre ulteriormente lo stato patrimoniale del gruppo di [10-20] miliardi di EUR di attività non essenziali, che — rispetto al bilancio consolidato del dicembre 2012 (basato sui parametri contabili) — si traduce in una riduzione del [10-20] %. La vendita delle attività assicurative costituisce un elemento importante del deleveraging, che contribuisce alla riduzione per circa […] (***) miliardi di EUR. La vendita delle residue partecipazioni non strategiche contribuirà per [0-5] miliardi di EUR, il rimborso del debito dell’ex Banco Português de Negócios (in appresso «BPN») per [0-5] miliardi di EUR e la liquidazione di crediti non essenziali in Spagna per [0-5] miliardi di EUR. Inoltre, circa due terzi del portafoglio non core ([10-20] miliardi di EUR) saranno liquidati entro la fine del 2017, mentre la parte restante sarà liquidata in periodi successivi.

(23)

Caixa Seguros occupa la posizione di leader sul mercato portoghese con una quota complessiva pari rispettivamente al 31 % nell’assicurazione vita e al 26 % nell’assicurazione non vita, attraverso un’impresa di assicurazioni multilinea vita e non vita nonché imprese assicurative specializzate in particolare nei rami salute e auto. Al 31 dicembre 2012 Caixa Seguros rappresentava il 9,2 % delle attività nette consolidate di CGD e aveva generato un utile netto distribuibile agli azionisti di CGD pari a 89,7 milioni di EUR, sulla base di un volume di premi di assicurazione diretta che nel 2012 ammontava a 3 195 milioni di EUR.

(24)

CGD ristrutturerà Caixa Seguros al fine di migliorarne la vendibilità e facilitare il processo di vendita. CGD potrebbe […]. Il processo di vendita consentirà tutte le possibili combinazioni, tra cui […]. Il piano di ristrutturazione di CGD presuppone che […].

(25)

Inoltre, CGD cederà tutte le residue partecipazioni non strategiche in società portoghesi quotate entro […], con un ulteriore deleveraging del bilancio per circa [200-250] milioni di EUR. CGD ha già venduto la maggior parte delle sue partecipazioni, ricavandone utili per circa 450 milioni di EUR.

(26)

CGD prevede inoltre di liquidare gradualmente un portafoglio di attività derivanti dal debito del fallito BPN (7), per un valore nominale di [0-5] miliardi di EUR e un valore patrimoniale netto di circa [0-5] miliardi di EUR. Conformemente al relativo piano di rimborso, il valore delle attività nette verrà ridotto del [40-50] % a [0-5] miliardi di EUR entro la fine del 2017.

(27)

Infine, CGD liquiderà un portafoglio di crediti non essenziali derivanti dalle sue attività bancarie al dettaglio e all’ingrosso in Spagna. Tale portafoglio ammonta a circa [0-5] miliardi di EUR.

Efficienza operativa

(28)

Il secondo elemento principale del piano di ristrutturazione è l’incremento dell’efficienza operativa della banca. CGD aveva già adottato provvedimenti nel 2011 e 2012 al fine di ottimizzare la propria base di costo e, rispetto ai dati finanziari pre-crisi, ha ridotto sia i costi retributivi che i costi di vendita, generali e amministrativi delle attività nazionali.

(29)

CGD proseguirà tale sforzo di ottimizzazione riducendo ulteriormente i costi operativi nel periodo di ristrutturazione. La riduzione del personale della banca e la rinegoziazione di servizi appaltati costituiscono le leve principali per conseguire risparmi aggiuntivi. Secondo il piano di ristrutturazione, CGD continuerà a ridurre i costi retributivi nel periodo di ristrutturazione, con l’obiettivo di raggiungere una riduzione del [5-10] %, per un costo del lavoro previsto di [500-550] milioni di EUR al dicembre 2013 e di [450-500] milioni di EUR al dicembre 2017. In termini di personale, il numero di dipendenti in Portogallo verrà ridotto del [5-10] %. Mentre a dicembre 2012 i dipendenti impiegati nelle attività bancarie nazionali al dettaglio erano 9 401, CGD intende ridurre tale numero a [8 500-9 000] entro dicembre 2017.

(30)

L’incremento dell’efficienza operativa di CGD verrà conseguito anche attraverso l’ottimizzazione della rete di filiali. Le filiali della rete nazionale saranno ridotte del [5-10] %, dalle 840 del giugno 2012 a [750-800] entro […]. La chiusura di [70-80] filiali in Portogallo tra giugno 2012 e […] rientra in un processo periodico di ottimizzazione volto a rivalutare e razionalizzare la presenza di CGD sul mercato nazionale al dettaglio e dovrebbe generare un risparmio annuo di [0-5] milioni di EUR. Sono già state chiuse o stanno per essere chiuse 58 filiali e altre [10-20] verranno chiuse entro […].

(31)

Infine, l’efficienza operativa di CGD verrà migliorata incrementando le entrate da servizi e commissioni, che nel 2012 costituivano circa il 25 % del totale dei proventi operativi netti, mentre la quota media del settore bancario portoghese ammontava al 29 %. CGD introdurrà nuove strutture commissionali per allineare maggiormente le proprie fonti di reddito a quelle di soggetti similari.

Ristrutturazione delle attività spagnole

(32)

Il terzo elemento principale del piano di ristrutturazione riguarda la riorganizzazione delle attività bancarie in Spagna. Mentre in generale le attività internazionali di CGD registrano attualmente prestazioni molto migliori rispetto a quelle nazionali e forniscono un contributo importante al rendimento complessivo della banca, le attività di CGD in Spagna sono in perdita. CGD ha avviato le attività al dettaglio in Spagna nel 1991 acquisendo il Banco de Extremadura e la Chase Manhattan España, e successivamente, nel 1995, il Banco Simeón. Attualmente, tali attività bancarie al dettaglio sono esercitate in Spagna da una controllata di CGD denominata Banco Caixa Geral (in appresso «BCG»). Nel 2007 CGD ha inoltre avviato attività bancarie all’ingrosso, svolte attraverso una filiale costituita da CGD in Spagna e incentrate sui progetti immobiliari e relativi finanziamenti nonché sui prestiti sindacati. Se negli ultimi dieci anni le attività al dettaglio di CGD in Spagna erano a malapena in equilibrio, la situazione risultava ancora peggiore per le attività all’ingrosso. Queste ultime, avviate appena prima della crisi finanziaria, registrano risultati molto scarsi e in un periodo di tempo relativamente breve hanno causato rilevanti perdite aggiuntive per 250 milioni di EUR al dicembre 2012. Le attività all’ingrosso saranno interamente dismesse e […].

(33)

Tuttavia, CGD considera la Spagna un mercato fondamentale sul quale intende mantenere una presenza, in particolare per sostenere le attività di esportazione delle piccole e medie imprese portoghesi (in appresso «PMI»). Pertanto, le attività al dettaglio in Spagna proseguiranno, ancorché su scala molto minore. Al fine di ripristinare la redditività delle operazioni, il numero di filiali verrà ridotto del [47-52] %, passando da 209 filiali del giugno 2012 a [100-110] entro […]. Il personale impiegato nelle attività in Spagna verrà ridotto del [46-49] %, passando dai 974 addetti del giugno 2012 a [500-523] entro […].

(34)

In termini di copertura geografica, BCG concentrerà le attività al dettaglio nelle regioni della Galizia, di Castiglia e León, delle Asturie e dell’Estremadura, mantenendo solo una presenza limitata nei principali centri di scambi transfrontalieri (Madrid e Catalogna) e una presenza molto limitata, con [0-5] filiali in ciascuna regione, nelle zone che hanno rilevanti relazioni transfrontaliere e costituiscono un’importante fonte di finanziamento per le attività spagnole, vale a dire Paesi Baschi, Andalusia, Aragona e Valencia.

Rimborso dei CoCos

(35)

Il quarto elemento principale del piano di ristrutturazione, il rimborso dei CoCos per 900 milioni di EUR nel periodo di ristrutturazione, mira a ridurre i costi medi di finanziamento di CGD. Il deleveraging del bilancio e l’incremento della redditività operativa dovrebbero consentire a CGD di rimborsare i CoCos. In particolare, la cessione delle attività assicurative dovrebbe liberare capitale obbligatorio e consentire pertanto un rimborso anticipato.

(36)

Al fine di ponderare gli obiettivi di riduzione dei costi medi di finanziamento, da un lato, con quello di mantenere un cuscinetto patrimoniale sufficiente, dall’altro, il piano di ristrutturazione prevede che nell’esercizio fiscale 2014 CGD destinerà il [50-60] % del proprio capitale eccedente (vale a dire il capitale eccedente i requisiti patrimoniali minimi previsti dalla normativa europea e portoghese — compresi i pilastri 1 e 2 — più un cuscinetto patrimoniale pari a [100-150] punti base) al rimborso dei CoCos. Nell’esercizio fiscale 2015 e, se necessario, in quelli successivi CGD destinerà il [90-100] % del capitale eccedente al rimborso dei CoCos.

(37)

La tabella 2 riporta le principali proiezioni finanziarie sulla base dei parametri contabili contenute nel piano di ristrutturazione di CGD:

Tabella 2

Principali dati finanziari di CGD per il periodo 2011-2017

Conto economico

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Indice evolutivo 2012-2017 (%)

Core

Totale

Core

Totale

Core

Totale

Core

Totale

Core

Totale

Core

Totale

Core

Totale

Core

Totale

Utili al lordo delle imposte

–90

– 545

– 303

– 367

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

[…]

[…]

Indice costi-ricavi

57  %

54  %

52  %

52  %

[70-80] %

[60-70] %

[60-70] %

[60-70] %

[40-50] %

[40-50] %

[40-50] %

[40-50] %

[40-50] %

[40-50] %

– [20-30]

– [20-30]

Dipendenti

17 502

23 205

17 296

23 028

[1 000 -20 000 ]

[1 000 -20 000 ]

[1 000 -20 000 ]

[1 000 -20 000 ]

[1 000 -20 000 ]

[1 000 -20 000 ]

[1 000 -20 000 ]

[1 000 -20 000 ]

[1 000 -20 000 ]

[1 000 -20 000 ]

[0-5]

– [20-30]

Filiali

1 344

1 344

1 293

1 293

[1 000 -1 500 ]

[1 000 -1 500 ]

[1 000 -1 500 ]

[1 000 -1 500 ]

[1 000 -1 500 ]

[1 000 -1 500 ]

[1 000 -1 500 ]

[1 000 -1 500 ]

[1 000 -1 500 ]

[1 000 -1 500 ]

– [0-5]

– [0-5]

ROE

–2,5  %

–7,4  %

–5,5  %

–6,3  %

[…] %

[…] %

[…] %

[…] %

[…] %

[…] %

[…] %

[…] %

[…] %

[…] %

[…]

[…]


Stato patrimoniale

2011

2012

2015

2017

Indice evolutivo 2012-2017 (%)

Aktiver

Totale

Core

Non-core

Totale

Core

Non-core

Totale

Core

Non-core

Totale

Core

Non-core

Totale

Core

Non-core

Prestiti ai clienti (netti)

78 248

75 095

3 153

74 713

71 338

3 375

[70 000 -75 000 ]

[65 000 -70 000 ]

[1 500 -2 000 ]

[70 000 -75 000 ]

[70 000 -75 000 ]

[1 000 -1 500 ]

– [0-5] %

– [0-5]

– [60-70]

NPL

4 800

4 727

72

6 551

6 427

124

[10 000 -15 000 ]

[9 500 -10 000 ]

[400-450]

[10 000 -15 000 ]

[10 000 -15 000 ]

[500-550]

[60-70] %

[60-70]

[300-350]

Attività totali

120 642

103 262

17 380

116 857

100 333

16 523

[100 000 -150 000 ]

[95 000 -100 000 ]

[8 500 -9 000 ]

[100 000 -150 000 ]

[100 000 -150 000 ]

[5 000 -10 000 ]

– [5-10] %

[0-5]

– [60-70]

RWA

69 021

66 207

2 813

68 315

65 963

2 352

[65 000 -70 000 ]

[60 000 -65 000 ]

[1 000 -1 500 ]

[65 000 -70 000 ]

[65 000 -70 000 ]

[1 000 -1 500 ]

[0-5] %

[0-5]

– [50-60]


Debiti

2011

2012

2015

2017

Indice evolutivo 2012-2017 (%)

Totale

Core

Non-core

Totale

Core

Non-core

Totale

Core

Non-core

Totale

Core

Non-core

Totale

Core

Non-core

Banca centrale

9 013

9 013

0

10 300

10 300

0

[5 000 -10 000 ]

[5 000 -10 000 ]

[0-5]

[2 000 -2 500 ]

[2 000 -2 500 ]

[0-5]

– [70-80] %

– [70-80]

Debiti verso clienti

70 587

64 030

6 557

71 404

65 545

5 859

[70 000 -75 000 ]

[65 000 -70 000 ]

[3 500 -4 000 ]

[75 000 -80 000 ]

[70 000 -75 000 ]

[1 500 -2 000 ]

[5-10] %

[10-20]

– [70-80]

Totale debiti

120 642

114 085

6 557

116 857

110 997

5 859

[100 000 -150 000 ]

[100 000 -150 000 ]

[3 500 -4 000 ]

[100 000 -150 000 ]

[100 000 -150 000 ]

[1 500 -2 000 ]

– [5-10] %

– [0-5]

– [70-80]

LTD

122  %

117  %

n.a.

114  %

109  %

n.a.

[100-150] %

[100-150] %

n.a.

[90-100] %

[90-100] %

n.a.

– [10-20] %

– [10-20]

 

CT1 ABE

n.a.

n.a.

n.a.

9,5  %

9,6  %

9,5  %

[5-10] %

[10-20] %

[5-10] %

[10-20] %

[10-20] %

[5-10] %

[10-20] %

[10-20]

[0-5]

4.   POSIZIONE DELLE AUTORITÀ PORTOGHESI

4.1.   Posizione delle autorità portoghesi sul piano di ristrutturazione

(38)

Il Portogallo ritiene che l’aumento di capitale costituisca un aiuto di Stato, in particolare alla luce dell’attuale situazione di mercato e del fatto che esso è stato realizzato contemporaneamente alla sottoscrizione dei CoCos.

(39)

Il Portogallo ammette che la sottoscrizione dei CoCos costituisce un aiuto di Stato, dato che le relative condizioni erano in linea con quelle previste dal nuovo regime di ricapitalizzazione, che costituisce un aiuto di Stato (8).

(40)

Il Portogallo afferma che CGD ha un’importanza sistemica nel sistema finanziario portoghese, che le misure erano necessarie per adeguare la situazione patrimoniale di CGD ai requisiti fissati nella valutazione della Banca centrale portoghese (Banco de Portugal; in appresso «BdP»), e della Troika, e che le condizioni delle misure di aiuto, unitamente a quelle indicate negli impegni per la ristrutturazione di CGD, contengono sufficienti misure di salvaguardia contro eventuali abusi e distorsioni della concorrenza.

4.2.   Posizione delle autorità portoghesi sul procedimento per attuazione abusiva dell’aiuto

(41)

Il Portogallo sostiene che i pagamenti a favore dei titolari di azioni privilegiate perpetue non cumulative non sono dividendi, bensì pagamenti cedolari, che possono essere effettuati ove sussista un obbligo legale in tal senso.

(42)

Il Portogallo afferma che, conformemente alle condizioni inerenti alle azioni privilegiate perpetue non cumulative, il mancato pagamento dei dividendi avrebbe impedito alla banca di riacquistare o rimborsare obbligazioni alla pari o subordinate fino a dopo la quarta data consecutiva di pagamento dei dividendi nella quale i dividendi vengono versati integralmente. Il Portogallo ritiene che il riacquisto dei CoCos, per il quale ha ricevuto un esplicito impegno da CGD, costituisca un simile riacquisto di obbligazioni alla pari o subordinate.

(43)

Il Portogallo conferma di avere acconsentito al pagamento dei dividendi sul presupposto che il loro mancato versamento avrebbe impedito a CGD di riacquistare i CoCos nei 12 mesi seguenti e che, in caso di mancato pagamento di dividenti nel quinquennio dell’investimento pubblico, CGD non avrebbe più potuto riacquistare i CoCos senza violare i propri obblighi contrattuali. Secondo il Portogallo, tale ritardo sarebbe stato incompatibile con l’obbligo preminente di ridurre al minimo l’entità e la durata dell’aiuto di Stato concesso a CGD. Il Portogallo ritiene, pertanto, che tali circostanze di fatto rendessero giuridicamente obbligatorio il pagamento dei dividendi.

4.3.   Impegni delle autorità portoghesi

(44)

Il Portogallo ha assunto una serie di impegni connessi all’attuazione del piano di ristrutturazione («gli impegni»), che sono riportati in allegato alla presente decisione.

(45)

Inoltre, al fine di garantire che i vari impegni vengano debitamente attuati, le autorità portoghesi si impegnano a nominare un fiduciario di controllo (in appresso «il fiduciario di controllo»), il quale verificherà tutti gli impegni assunti dalle autorità portoghesi e da CGD nei confronti della Commissione.

5.   VALUTAZIONE

5.1.   Esistenza dell’aiuto di Stato

(46)

Ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

(47)

Perché una misura si configuri come aiuto di Stato devono essere soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) la misura è finanziata dallo Stato o tramite risorse statali, b) conferisce un vantaggio selettivo favorendo talune imprese o talune produzioni, c) falsa o minaccia di falsare la concorrenza ed è atta a incidere sugli scambi fra gli Stati membri.

(48)

La Commissione ha già concluso, per i motivi esposti ai considerando da (33) a (42) della decisione sul salvataggio, che le misure costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato. Le misure di ricapitalizzazione, consistenti nella sottoscrizione di nuove azioni ordinarie per 750 milioni di EUR e di CoCos per 900 milioni di EUR, sono state attuate dal Portogallo e sono quindi da ascriversi a risorse statali. Le misure in questione hanno conferito un vantaggio selettivo a CGD, consentendole di aumentare il suo capitale a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle che avrebbe potuto ottenere sul mercato. CGD opera a livello internazionale ed è in concorrenza con altre banche sia in Portogallo che in altri paesi. Di conseguenza, il vantaggio ad essa conferito è atto ad incidere sugli scambi tra gli Stati membri e a falsare la concorrenza.

5.2.   Compatibilità dell’aiuto con il mercato interno

(49)

Per quanto concerne la compatibilità dell’aiuto concesso a CGD, la Commissione deve stabilire, anzitutto, se l’aiuto possa essere valutato in base all’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato, vale a dire se l’aiuto ponga rimedio a un grave turbamento dell’economia del Portogallo. Utilizzando tale base giuridica, la Commissione deve poi valutare se le misure proposte siano in linea con il mercato interno.

5.2.1.   Base giuridica per la compatibilità dell’aiuto

(50)

In virtù dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trttato la Commissione può considerare compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a «porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro».

(51)

Per quanto concerne l’economia portoghese, l’esistenza di un grave turbamento è stata confermata dalle varie decisioni con cui la Commissione ha autorizzato le misure adottate dalle autorità portoghesi per lottare contro la crisi finanziaria. In particolare, nella sua ultima autorizzazione alla proroga del regime portoghese di ricapitalizzazione (9), la Commissione ha riconosciuto che la minaccia di un grave turbamento dell’economia portoghese persiste e che le misure di aiuto alle banche sono adeguate per porvi rimedio. La Commissione rileva che il sistema bancario portoghese si trovava in grave difficoltà nel momento in cui sono state concesse le misure di aiuto, in quanto alcune banche portoghesi erano caratterizzate da un livello elevato di leva finanziaria, registravano un rapporto elevato tra prestiti e depositi e dovevano fare fronte a un aumento della quota di prestiti in sofferenza. La Commissione rileva inoltre che il Portogallo riceve assistenza finanziaria dagli Stati membri dell’area euro, destinata in parte al sostegno delle banche portoghesi (10).

(52)

Considerata la rilevanza sistemica di CGD — che è una delle principali banche portoghesi — e l’importanza delle sue attività di erogazione di prestiti per l’economia portoghese, la Commissione riconosce che la sua incapacità di soddisfare requisiti patrimoniali rafforzati avrebbe avuto gravi ripercussioni sull’economia portoghese.

(53)

Tenuto conto dell’attuale situazione dell’economia portoghese e del mancato accesso generalizzato delle banche ai mercati finanziari internazionali e all’ingrosso, la Commissione ritiene che sussistano le condizioni per l’autorizzazione degli aiuti di Stato a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato.

5.2.2.   Compatibilità degli aiuti con la comunicazione sulla ristrutturazione e la comunicazione di proroga

(54)

Tutte le misure individuate come aiuti di Stato sono state concesse nel quadro della ristrutturazione di CGD. La comunicazione della Commissione sul ripristino della redditività e la valutazione delle misure di ristrutturazione del settore finanziario nel contesto dell’attuale crisi in conformità alle norme sugli aiuti di Stato (in appresso «la comunicazione sulla ristrutturazione») (11) contiene le disposizioni applicabili alla concessione di aiuti alla ristrutturazione a favore di istituti finanziari nel contesto dell’attuale crisi. Conformemente a tale comunicazione, la ristrutturazione di un istituto finanziario nel contesto dell’attuale crisi è compatibile con il mercato interno a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), se i) consente di ripristinare la redditività della banca, ii) comprende un contributo proprio sufficiente del beneficiario (condivisione degli oneri) e iii) prevede misure sufficienti a limitare le distorsioni della concorrenza.

(55)

Fermi restando i requisiti fissati dalla comunicazione sulla ristrutturazione, il punto 14 della comunicazione della Commissione relativa all’applicazione, dal 1o gennaio 2012, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria (in appresso «la comunicazione di proroga del 2011») (12) precisa che la Commissione «effettuerà una valutazione proporzionale dell’efficienza economica a lungo termine delle banche di cui trattasi, tenendo pienamente conto di qualsiasi elemento indicante che le stesse potranno essere economicamente efficienti a lungo termine senza la necessità di una ristrutturazione significativa, in particolare quando la scarsità del capitale è essenzialmente riconducibile ad una crisi di fiducia nel debito sovrano, il conferimento di capitale pubblico è limitato all’importo necessario per compensare — in banche altrimenti economicamente efficienti - le perdite derivanti dalla valutazione di mercato (“mark to market”) delle obbligazioni sovrane [europee], e l’analisi dimostra che le banche di cui trattasi non hanno assunto rischi eccessivi con le acquisizioni di debito sovrano».

(56)

A tale proposito, la Commissione rileva che il fabbisogno di capitale di CGD era sostanzialmente riconducibile a una crisi di fiducia nel debito sovrano del Portogallo. Sebbene tale fabbisogno non fosse stato causato direttamente dall’impatto della valutazione di mercato delle obbligazioni sovrane, il motivo soggiacente era equiparabile, in quanto l’ABE imponeva alle banche di costituire riserve di capitale correlate al valore dei titoli di Stato detenuti a bilancio (il c.d. «sovereign buffer») e aveva quindi irrigidito i requisiti patrimoniali minimi.

(57)

Dei 1 650 milioni di EUR di riserve di capitale complessive richieste a CGD conformemente alle prescrizioni dell’ABE, con conseguente necessità di un aiuto di Stato di pari importo, 1 073 milioni di EUR (65 %) sono riconducibili all’esposizione al debito sovrano del Portogallo. Dall’analisi della Commissione è emerso inoltre che CGD non ha assunto rischi eccessivi nell’acquisizione di debito sovrano. Il portafoglio di debito sovrano è stato acquisito attraverso operazioni di carry trade (finanziate dalla BCE per un anno). Pur potendosi ritenere che, in talune circostanze, tali operazioni comportassero un grado di rischio superiore alla media, i titoli acquisiti rappresentavano garanzie idonee e le relative valutazioni di rating erano ampiamente superiori all’investment grade (AA- per il Portogallo).

(58)

Per tali motivi, la Commissione effettuerà una valutazione proporzionale a norma del punto 14 della comunicazione di proroga del 2011.

Ripristino della redditività

(59)

Come stabilito dalla Commissione nella comunicazione sulla ristrutturazione, lo Stato membro interessato deve presentare un piano di ristrutturazione completo che indichi le modalità con cui verrà ripristinata la redditività a lungo termine senza aiuti di Stato in un lasso di tempo ragionevole ed entro un termine massimo di cinque anni. La redditività a lungo termine viene raggiunta quando una banca è in grado di competere sul mercato dei capitali in base ai propri meriti in conformità a quanto richiesto dalle relative norme. A tal fine, una banca deve essere in grado di coprire tutti i costi e di fornire un adeguato rendimento del capitale, tenendo conto del profilo di rischio della banca. Il ripristino della redditività dovrebbe essere ottenuto principalmente mediante misure interne sulla base di un piano di ristrutturazione credibile.

(60)

Il Portogallo ha presentato un piano di ristrutturazione per CGD, con un orizzonte temporale di cinque anni fino al 2017 e che prevede il ripristino della redditività al termine del periodo di ristrutturazione.

(61)

Il punto 10 della comunicazione sulla ristrutturazione presuppone che le misure di ristrutturazione proposte pongano rimedio alle debolezze del beneficiario. A tale proposito, la Commissione osserva che il piano di ristrutturazione affronta la debolezza principale di CGD, vale a dire la scarsa redditività delle sue operazioni bancarie nazionali, che rappresentano l’80 % delle sue attività. Gli scarsi risultati delle attività nazionali di CGD sono bilanciate solo parzialmente dall’andamento positivo delle sue operazioni internazionali, che pure hanno registrato in passato e continuano a registrare un rendimento sul capitale investito (Return On Capital Employed; in appresso «ROCE») positivo. Nel 2012, ad esempio, le attività bancarie in Angola hanno conseguito un ROCE pari al [50-60] %, quelle in Mozambico un ROCE del [20-30] %, in Sud Africa del [20-30] % e a Macao del [20-30] %. In confronto, le attività bancarie di CGD in Portogallo hanno registrato un ROCE pari a -[10-20] % nel 2012. Poiché le attività internazionali contribuiscono positivamente alla situazione economica complessiva del gruppo CGD, ma rappresentano solo una piccola parte delle sue attività, il piano di ristrutturazione si concentra sul miglioramento della redditività delle operazioni nazionali.

(62)

La Commissione apprezza che CGD avesse adottato provvedimenti volti a ridurre i costi retributivi e amministrativi prima di ricevere l’aiuto di Stato. Tuttavia, l’attuale situazione macroeconomica e le prospettive del mercato bancario nazionale richiedevano un approccio più risoluto, quale lo sforzo di ottimizzazione indicato nel piano di ristrutturazione. Il previsto ridimensionamento del personale della banca, con la riduzione del numero di dipendenti impiegati in Portogallo nel settore bancario da 9 401 a [8 500-9 000] nel periodo di ristrutturazione, con una conseguente diminuzione prevista dei costi retributivi pari al [5-10] %, costituisce uno strumento adeguato per conseguire i risparmi necessari, tenuto conto in particolare del fatto che verranno ridotte in misura significativa anche le risorse destinate alla copertura dei costi amministrativi.

(63)

Inizialmente, dall’analisi della Commissione relativa alla rete di filiali di CGD è emerso che esistevano margini di miglioramento nella gestione di filiali chiaramente poco efficienti. Tuttavia, il processo di rivalutazione periodica delle filiali attualmente messo in atto da CGD rappresenta una soluzione idonea per verificare l’efficienza della rete al dettaglio e poter quindi adeguare, ove necessario, la presenza nazionale. CGD ha indicato nel piano di ristrutturazione che ridurrà la rete di filiali nazionali del [5-10] %, chiudendo [70-80] delle attuali 840 filiali. Dal punto di vista della Commissione, il previsto ridimensionamento comporta un idoneo adeguamento della presenza nazionale di CGD alle esigenze del mercato, pur mantenendo nel complesso un livello appropriato di servizi alla clientela.

(64)

La Commissione rileva inoltre che il miglioramento dell’efficienza operativa di CGD verrà ottenuto anche attraverso l’aumento dei proventi da servizi e commissioni, derivante dall’introduzione di nuove strutture commissionali. Tale aumento delle entrate da compensi e commissioni sembra giustificato se si considera, da un lato, che la quota relativa alle commissioni indicata nel conto economico di CGD è piuttosto bassa rispetto alla media del settore bancario portoghese e, dall’altro, che la banca ha il pieno controllo delle strutture commissionali applicabili.

(65)

Per quanto riguarda il deleveraging del bilancio, la Commissione rileva che il piano di ristrutturazione di CGD è equilibrato ed evita accuratamente di produrre effetti negativi sul ripristino dell’economia portoghese, nonostante le relative misure ammontino ad un importo di [10-20] miliardi di EUR, equivalenti ad una riduzione patrimoniale del [10-20] %. Se CGD, in quanto principale banca del Portogallo, avesse semplicemente ridotto le risorse destinate al credito, avrebbe contribuito alla stretta creditizia e recato pregiudizio all’economia reale. Tale conseguenza è stata evitata in quanto gli sforzi di deleveraging di CGD sono concentrati su fonti che non incidono sull’entità del credito erogabile all’economia portoghese. La capacità di prestito di CGD non è intaccata dalla cessione delle attività assicurative e delle residue partecipazioni non strategiche, dal rimborso del debito dell’ex BPN e dalla riduzione dei prestiti non essenziali in Spagna. Pertanto, gli sforzi di deleveraging risultano ben mirati, in quanto consentono a CGD di concentrarsi sulle attività al dettaglio essenziali e di liberare fondi che possono consolidarne il capitale di base evitando al contempo i possibili effetti negativi del deleveraging sull’economia portoghese.

(66)

Analogamente, la Commissione prende atto dell’impegno di CGD nei confronti del governo portoghese di destinare 30 milioni di EUR all’anno a un fondo che a sua volta investirà in partecipazioni in PMI e società a media capitalizzazione al fine di garantire il finanziamento dell’economia reale portoghese. Tali investimenti non comporteranno l’acquisizione di partecipazioni in imprese concorrenti, e la Commissione ritiene inoltre che esse non costituiscano attività che distorcono il mercato ai sensi del punto 23 della comunicazione sulla ristrutturazione. Tale impegno non contiene elementi atti a conferire un vantaggio supplementare a CGD e, pertanto, la Commissione ritiene di non dover esaminare ulteriormente lo status di detto impegno nell’ambito della presente decisione.

(67)

Per quanto concerne la cessione delle attività assicurative di CGD, è necessario ristrutturare Caixa Seguros al fine di migliorarne la vendibilità, come indicato nel piano di ristrutturazione. CGD ha proposto una soluzione ragionevole per la vendita di Caixa Seguros entro la fine del periodo di ristrutturazione.

(68)

La riorganizzazione delle attività bancarie di CGD in Spagna costituisce un elemento importante del suo piano per conseguire a breve termine un margine di redditività generale positivo. In particolare, considerato che le attività in Spagna non risultavano redditizie già da qualche tempo e fornivano un contributo negativo prima dell’inizio della crisi, tale problema richiede un approccio risoluto.

(69)

Nel piano di ristrutturazione, CGD ha indicato come opzione preferenziale la cessazione delle attività all’ingrosso in Spagna, accompagnata dalla ristrutturazione e prosecuzione delle attività al dettaglio su scala minore, e quali alternative la cessazione completa e dismissione delle attività tramite vendita o permuta, la loro progressiva liquidazione o la ricerca di un partner consortile. Tuttavia, tali alternative presentavano tutte specifici aspetti negativi e presumibilmente avrebbero comportato rilevanti perdite patrimoniali. CGD è quindi giunta alla conclusione che la ristrutturazione delle attività spagnole costituisce l’opzione migliore dal punto di vista economico.

(70)

La Commissione ritiene che la ristrutturazione delle attività spagnole nell’attuale contesto macroeconomico rappresenti un passo difficile, ma riconosce al contempo che le soluzioni alternative potrebbero comportare costi più elevati. La Commissione apprezza che siano state interrotte le attività all’ingrosso e che, in ogni caso, BCG liquiderà un consistente portafoglio di attività non essenziali in Spagna, riducendo in misura significativa la sua presenza in tale paese di quasi il [50-60] %, e stia valutando le possibilità di ridurre i costi utilizzando servizi disponibili all’interno del gruppo.

(71)

Secondo la Commissione, tuttavia, occorre rafforzare l’obiettivo di conseguire al più presto il risanamento delle attività in Spagna. Per tale motivo, la Commissione considera fondamentale l’impegno assunto dal Portogallo a che BCG raggiunga entro […] gli indicatori di prestazione essenziali definiti nella sezione 4.2.7.3.1.5 degli impegni riportati nell’allegato per quanto riguarda le soglie pertinenti dei costi retributivi e amministrativi, l’indice costi/ricavi, nonché finanziamenti, depositi, nuovi crediti, margine netto e prestiti in sofferenza, o — qualora non riuscisse a raggiungere tali obiettivi — interrompa le nuove attività in Spagna e liquidi tutte le attività spagnole. Considerate tale garanzia e la mancanza di alternative nel breve periodo, la Commissione approva il piano di risanamento delle attività bancarie al dettaglio in Spagna in quanto elemento del piano di ristrutturazione di CGD.

(72)

La Commissione ritiene inoltre che il piano di ristrutturazione di CGD sarebbe credibile anche qualora la difficile situazione economica attuale del Portogallo durasse più di quanto previsto nello scenario di base. CGD prevede un ulteriore aumento dei crediti a rischio nel periodo di ristrutturazione, da un già elevato 12 % al [10-20] % per la fine del 2017. La banca prevede altresì di incrementare le riserve a copertura del rischio di credito fino al [50-60] %. Tale tasso di copertura può essere considerato in linea con quello di altre banche portoghesi che non sono state oggetto di ricapitalizzazione statale, ad esempio quelli del Banco Espirito Santo o del Banco Santander Totta. Il tasso di copertura di CGD deve essere valutato alla luce del fatto che storicamente la banca ha una forte presenza come erogatore di crediti ipotecari in Portogallo e detiene pertanto una quota elevata di mutui ipotecari nel suo portafoglio prestiti, con un rapporto prestito-valore pari a circa il [70-80] %. Tenuto conto di tali elementi, un tasso di copertura dei crediti a rischio del [50-60] % appare adeguato rispetto alle future perdite sui crediti di CGD nel periodo di ristrutturazione.

(73)

La Commissione rileva infine che tutte le misure previste dal piano di ristrutturazione sono volte a ripristinare la redditività di CGD e a conseguire un rendimento soddisfacente, come indicano il tasso di remunerazione del capitale proprio (Return On Equity; in appresso «ROE») del [5-10] % fissato quale obiettivo per le attività bancarie in Portogallo da raggiungere entro il 31 dicembre 2017, nonché il ROE del [5-10] % per i risultati consolidati di tutte le attività del gruppo CGD da raggiungere entro il 31 dicembre 2017.

Limitazione dell’aiuto al minimo, contributo proprio e condivisione degli oneri

(74)

La comunicazione sulla ristrutturazione indica che il beneficiario deve fornire un contributo adeguato per limitare l’aiuto al minimo nonché per ovviare alla distorsioni della concorrenza e al rischio morale. A tal fine, essa stabilisce che i) dovrebbero essere limitati sia i costi di ristrutturazione che l’importo degli aiuti e ii) che occorre un significativo contributo proprio.

(75)

Il piano di ristrutturazione di CGD non fa presumere un superamento dei costi connessi al ripristino alla redditività a lungo termine rispetto agli aiuti erogati. Come indicato al considerando 13, la perdita di fondi propri da coprire è stata stabilita in base al protocollo concordato tra il governo portoghese, da una parte, e l’FMI, la BCE e la Commissione, dall’altra.

(76)

Secondo il punto 34 della comunicazione sulla ristrutturazione, una remunerazione adeguata di qualsiasi intervento statale è una delle limitazioni più appropriate delle distorsioni della concorrenza. A tale proposito la Commissione rileva che il capitale messo a disposizione in forma di CoCos è adeguatamente remunerato, conformemente alle linee guida della Commissione e della BCE (13). La remunerazione dei CoCos parte da un’iniziale 8,5 % per il primo anno e aumenterà gradualmente nel tempo, con un tasso annuo medio di remunerazione pari al 9,2 % nel periodo dell’investimento. Il meccanismo articolato in più fasi incentiverà CGD ad uscire dalla situazione di sostegno statale.

(77)

La Commissione rileva che, secondo il piano di ristrutturazione e i relativi impegni, CGD utilizzerà il capitale eccedente ai fini del rimborso dei CoCos (cfr. sezione 5 degli impegni).

(78)

CGD destinerà il [50-60] % del capitale eccedente nel 2014 e il [90-100] % del capitale eccedente nel 2015 e negli esercizi successivi al rimborso dei CoCos per 900 milioni di EUR. Il meccanismo di rimborso limita le riserve di capitale che CGD può detenere a bilancio e garantisce quindi che l’aiuto rimanga limitato al minimo necessario per l’intero periodo di ristrutturazione.

(79)

Occorre inoltre rilevare che la vendita delle attività assicurative libererà capitale obbligatorio e aumenterà quindi le possibilità per CGD di disporre di capitale eccedente destinabile al rimborso dei CoCos, contribuendo così anche alla copertura dei costi di ristrutturazione con mezzi propri.

(80)

Tuttavia, la Commissione osserva che CGD non ha rispettato il divieto di pagamento di dividendi per un importo di 405 415 EUR, in violazione dell’impegno assunto dal Portogallo nel contesto della decisione sul salvataggio.

(81)

Il divieto di pagamento di dividendi e cedole è inteso ad evitare un deflusso di fondi, assicurando così il rimborso dell’aiuto e la limitazione al minimo necessario dell’aiuto di Stato. A tal fine, gli azionisti della banca e i detentori di capitale ibrido e di debito subordinato dovrebbero essere esclusi per quanto possibile dal potenziale beneficio dell’aiuto di Stato.

(82)

Poiché CGD era in grado di pagare dividendi, è appurato che l’importo dell’aiuto non era limitato al minimo necessario. Le informazioni fornite da CGD durante il procedimento di indagine sull’attuazione abusiva dell’aiuto non hanno indotto la Commissione a modificare la valutazione esposta nella decisione di avvio, secondo la quale i pagamenti in questione dovevano essere considerati come distribuzioni di dividendi soggetti al divieto di cui alla decisione sul salvataggio, né hanno dimostrato l’esistenza di un obbligo legale di effettuare il pagamento, che avrebbe legittimato una distribuzione di dividendi conformemente alla decisione sul salvataggio.

(83)

La Commissione conclude che le misure di aiuto per un importo di 1 650 milioni di EUR sono state limitate al minimo necessario, ad eccezione di una somma pari a 405 415 EUR utilizzata per il pagamento di dividendi. A tale proposito, la Commissione prende atto in particolare dell’impegno di CGD a restituire al Portogallo un importo pari ai dividendi pagati, e quindi all’ammontare dell’aiuto eccedente il minimo necessario. Considerato tale impegno, si ritiene che l’aiuto sia stato limitato al minimo necessario.

(84)

Oltre a ciò, la Commissione rileva che il Portogallo si è impegnato ad imporre un divieto di pagamento di dividendi, cedole e interessi (cfr. sezione 6.7 degli impegni).

(85)

Il punto 24 della comunicazione sulla ristrutturazione stabilisce inoltre che la condivisione degli oneri può essere assicurata anche grazie a un’adeguata retribuzione del capitale statale. Come indicato al considerando 76, la Commissione ritiene che il capitale stanziato sotto forma di CoCos sia adeguatamente remunerato.

(86)

Infine, la Commissione rileva che CGD già attua e continuerà ad attuare misure tese alla riduzione dei costi, in particolare riducendo il personale e la rete di filiali in Portogallo, e fornisce pertanto il proprio contributo ai costi della ristrutturazione attraverso misure interne.

(87)

Per tali motivi, la Commissione conclude che il piano di ristrutturazione garantisce che l’aiuto sia limitato al minimo necessario e prevede un adeguato contributo proprio nonché un’adeguata condivisione degli oneri.

Limitazione delle distorsioni della concorrenza

(88)

Infine, la sezione 4 della comunicazione sulla ristrutturazione stabilisce che il piano di ristrutturazione deve contenere misure che limitino le distorsioni della concorrenza. Tali misure dovrebbero essere formulate ad hoc per affrontare le distorsioni individuate sui mercati in cui opera la banca beneficiaria a seguito della ristrutturazione. La natura e la forma di tali misure dipendono da due criteri: in primo luogo, dall’importo degli aiuti e dalle condizioni e circostanze in cui sono stati concessi e, in secondo luogo, dalle caratteristiche dei mercati sui quali opererà la banca beneficiaria. Inoltre, la Commissione terrà conto dell’entità del contributo proprio del beneficiario e della condivisione degli oneri nel periodo di ristrutturazione.

(89)

La Commissione rammenta che CGD ha ricevuto un aiuto di Stato sotto forma di iniezioni di capitale e CoCos per un importo di 1 650 milioni di EUR. L’importo dell’aiuto equivale al 2,3 % delle attività di CGD ponderate per il rischio (Risk Weighted Assets; in appresso «RWA») (14), che è un valore relativamente basso. Poiché i CoCos sono adeguatamente remunerati, per limitare le eventuali distorsioni della concorrenza sono sufficienti misure contenute.

(90)

Il ridimensionamento adeguato di CGD in termini di entità di bilancio, presenza geografica e personale contribuirà a limitare le distorsioni della concorrenza. Se da un lato la vendita di Caixa Seguros nonché il ridimensionamento e la ristrutturazione delle attività spagnole contribuiranno al ripristino della redditività della banca, dall’altro le rimanenti misure di riduzione dello stato patrimoniale appaiono adeguate rispetto alle distorsioni della concorrenza provocate dalla misura di aiuto.

(91)

In aggiunta a tali misure strutturali, il Portogallo ha anche assunto taluni obblighi comportamentali. La Commissione prende atto di tali obblighi descritti nella sezione 6 degli impegni, quali il divieto di pubblicizzare il sostegno statale e il divieto di pratiche commerciali aggressive, intesi ad evitare che CGD utilizzi l’aiuto a fini anticoncorrenziali. In particolare, la Commissione accoglie favorevolmente il divieto di acquisizioni, volto a garantire che l’aiuto di Stato non venga utilizzato per rilevare concorrenti, bensì per lo scopo cui è destinato, ossia il ripristino della redditività di CGD.

(92)

Riassumendo, la Commissione considera sufficienti le misure di salvaguardia dirette a limitare eventuali distorsioni della concorrenza, in particolare alla luce dell’applicazione del punto 14 della comunicazione di proroga del 2011 a seguito dei fatti che hanno reso necessario l’aiuto di Stato, vale a dire l’introduzione del sovereign buffer da parte dell’ABE.

5.3.   Monitoraggio

(93)

Ai sensi della sezione 5 della comunicazione sulla ristrutturazione, devono essere presentate relazioni periodiche alla Commissione onde consentirle di verificare la corretta attuazione del piano di ristrutturazione.

(94)

Inoltre, la corretta attuazione del piano di ristrutturazione nonché l’integrale e corretto adempimento di tutti gli impegni indicati nel relativo catalogo saranno costantemente monitorati da un fiduciario indipendente e sufficientemente qualificato.

CONCLUSIONE

Alla luce degli impegni assunti dal Portogallo, la Commissione conclude che l’aiuto alla ristrutturazione è limitato al minimo necessario, che le distorsioni della concorrenza sono affrontate in misura sufficiente e che il piano di ristrutturazione presentato è idoneo a ripristinare la redditività a lungo termine di CGD. L’aiuto alla ristrutturazione deve essere considerato compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’aiuto di Stato concesso dal Portogallo attraverso la sottoscrizione di azioni ordinarie di nuova emissione di CGD per un importo di 750 milioni di EUR e di titoli convertibili emessi da CGD per un importo di 900 milioni di EUR è compatibile con il mercato interno alla luce degli impegni riportati nell’allegato.

Articolo 2

Il Portogallo garantisce che il piano di ristrutturazione presentato il 15 ottobre 2012 e integrato dalla comunicazione del 19 luglio 2013 sia pienamente attuato, compresi gli impegni descritti nell’allegato e secondo il calendario ivi previsto.

Articolo 3

Entro due mesi dalla notificazione della presente decisione il Portogallo informa la Commissione circa i provvedimenti presi per conformarvisi.

Articolo 4

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2013

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Vicepresidente


(1)  GU C 116 del 23.4.2013, pag. 13.

(2)  http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/247111/247111_1420908_83_2.pdf

(3)  Cfr; nota a piè di pagina n. 1.

(4)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

(5)  Nella presente decisione, le informazioni finanziarie relative a CGD sono basate in generale su parametri prudenziali utilizzati dalla banca per la presentazione delle informazioni finanziarie pertinenti al Banco de Portugal in adempimento dei propri obblighi legali e internamente ai fini delle proiezioni finanziarie che vengono aggiornate periodicamente per ciascun settore di attività. CGD ha inoltre utilizzato tali parametri prudenziali per tutte le informazioni finanziarie del suo piano di ristrutturazione nonché per quelle dei piani di finanziamento e capitalizzazione presentati periodicamente al Fondo monetario internazionale (in appresso «FMI»), alla Banca centrale europea (in appresso «BCE») e alla Commissione europea (in appresso «la Troika»)

Tuttavia, il gruppo CGD pubblica i propri bilanci nelle relazioni annuali utilizzando parametri contabili. Questi ultimi includono tutte le controllate, a prescindere dalla circostanza che rientrino o meno nell’ambito di esercizio dei poteri di regolamentazione della Banca centrale portoghese. Nel caso di CGD, lo scarto principale tra i parametri prudenziali e i parametri contabili si riscontra in relazione a Caixa Seguros e Saúde («Caixa Seguros»), società holding del ramo assicurativo e della salute, che viene inclusa nei parametri prudenziali con il metodo dell’equivalenza patrimoniale.

Per rendere più agevole il confronto con i dati pubblici, alcune informazioni finanziarie contenute nella presente decisione sono basate su parametri contabili, il che, tuttavia, è sempre chiaramente indicato.

(*)  Debiti verso la clientela.

(**)  Debiti totali meno debiti verso la clientela o verso la Banca centrale.

(6)  Decisione relativa al caso SA.34055 (11/N) del 30.5.2012 (GU C 249 del 18.8.2012, pag. 5).

(***)  Dato riservato.

(7)  BPN è stata nazionalizzata nel 2008 e venduta nel 2011. Alcune delle sue attività sono state trasferite a CGD.

(8)  Cfr. considerando 25 della decisione sul nuovo regime di ricapitalizzazione degli istituti di credito in Portogallo, SA. 34055 (20/N) del 30.5.2012.

(9)  Decisione del 17 dicembre 2012, caso SA. 35747 (12/N) ( GU C 43 del 15.2.2013, pag. 21).

(10)  Cfr. comunicato stampa 10191/11 del Consiglio dell’Unione europea del 17.5.2011,

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/122072.pdf

(11)  GU C 195 del 19.8.2009, pag. 9.

(12)  GU C 356 del 6.12.2011, pag. 7.

(13)  Raccomandazioni del Consiglio direttivo della BCE del 20 novembre 2008 in merito alla fissazione del prezzo delle ricapitalizzazioni.

(14)  Alla data di riferimento in cui è stata concessa la misura di aiuto.


ALLEGATO

IMPEGNI DI CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, SA

1.   Contesto

Il presente documento illustra le condizioni (in appresso «gli impegni») della ristrutturazione di Caixa Geral de Depósitos SA (in appresso «CGD» o «la banca»), che la Repubblica portoghese e CGD si sono impegnate a rispettare.

2.   Definizioni

Nel presente documento, salvo diversa indicazione, le parole che denotano il singolare includeranno il plurale (e viceversa) e i termini in maiuscolo hanno il seguente significato:

Termine

Significato

Gestione patrimoniale

Elaborazione di soluzioni specializzate per l’investimento dei risparmi di clienti al dettaglio (gestione di fondi comuni e fondi pensione e sviluppo di soluzioni ad hoc per esigenze di investimento individuali) e istituzionali, compresi fondi pensione, compagnie di assicurazione, società e istituzioni pubbliche (gestione di portafogli di investimento in base alle esigenze del cliente, sulla base di benchmark o seguendo soluzioni a rendimento assoluto).

Bancassicurazione

Partnership tra una banca e una compagnia di assicurazioni terza, nel cui ambito la banca vende prodotti della compagnia assicurativa tramite la propria rete al dettaglio.

BCG Spagna

Banco Caixa Geral, SA (Spagna), indicato anche come attività al dettaglio spagnole.

Caixa Seguros

Principale controllata di CGD attiva nel settore delle assicurazioni.

Indice costi-ricavi

Rapporto tra costi operativi (costo del lavoro e spese di vendita, generali e amministrative) e utile di gestione (somma di proventi netti da interessi, commissioni e strumenti finanziari, ricavi da operazioni finanziarie e ogni altro rendimento delle attività).

Impegni

Impegni connessi alla ristrutturazione di CGD illustrati nel presente documento.

Corporate Banking

Servizi bancari offerti alle imprese, sia grandi società che PMI.

Tasso di copertura dei crediti a rischio

Tasso di copertura dei crediti a rischio con accantonamenti per perdite su crediti.

Regione essenziale

Regione essenziale nazionale (Portogallo) o regione essenziale internazionale (quale specificata nel punto 4.2.2.1).

Crediti a rischio

Crediti definiti dall’istruzione della Banca del Portogallo n. 16/2004 (versione consolidata in vigore dal 31 maggio 2013, comprensiva delle modifiche introdotte con l’istruzione n. 23/2011), pari alla somma dei seguenti elementi:

a)

importo totale dovuto per i prestiti le cui rate di capitale o di interessi siano scadute da almeno 90 giorni. I prestiti in conto corrente non negoziati precedentemente sono considerati crediti a rischio qualora la durata dello scoperto sia superiore a 90 giorni;

b)

importo totale dei prestiti in essere ristrutturati in seguito alla mancata restituzione per un periodo non inferiore a 90 giorni, senza un adeguato rafforzamento delle garanzie (a integrale copertura del capitale e degli interessi dovuti) o senza pagamento integrale da parte del prestatario degli interessi e altri oneri dovuti;

c)

importo totale dei prestiti la cui rate di capitale o interessi siano scadute da meno di 90 giorni, ma la cui qualificazione come crediti a rischio sia giustificata dalle circostanze, compresi il fallimento o la liquidazione del debitore. In caso di insolvenza del debitore, gli importi recuperabili possono non essere più considerati a rischio a seguito dell’approvazione da parte di un organo giurisdizionale nel relativo accordo ai sensi del Codice delle insolvenze e dei recuperi delle imprese (Código de Insolvência e Recuperação de Empresas), se non sussistono più dubbi sull’effettiva recuperabilità delle somme dovute.

Decisione

La decisione della Commissione europea del 24 luglio 2013 sulla ristrutturazione di CGD nel cui contesto sono stati assunti i presenti impegni.

Fiduciario per la dismissione

Una o più persone fisiche o giuridiche, indipendenti da CGD, approvate dalla Commissione e nominate da CGD, cui CGD abbia conferito mandato esclusivo per la vendita di Caixa Seguros. Il fiduciario per la dismissione tutela i legittimi interessi finanziari di CGD, fatto salvo l’obbligo incondizionato di CGD di dismettere […].

Dipendente

Qualsiasi persona che abbia un contratto di lavoro subordinato con CGD.

Factoring

Operazione finanziaria con cui un’impresa cede i propri crediti (ossia le fatture) a un terzo (detto «factor») a un prezzo scontato. Un prodotto composito che offre un insieme di servizi finanziari, di assicurazione dei crediti e di gestione finanziaria (riscossioni).

Attività internazionali strumentali

Ha il significato indicato nel punto 4.2.2.2.

Servizi bancari di investimento

Servizi finanziari specialistici forniti a imprese e clienti istituzionali, quali consulenze per fusioni e acquisizioni societarie, finanziamenti di progetti, finanziamenti alle imprese (finanziamenti di acquisizioni, prodotti finanziari strutturati, obbligazioni, commercial paper, cartolarizzazioni ecc.), operazioni sui mercati di capitale (offerte pubbliche iniziali, offerte di gara, operazioni su azioni ecc.) e gestione del rischio di mercato (tramite hedging e soluzioni finanziarie strutturate). Comprendono anche servizi di intermediazione finanziaria e relazioni di ricerca per investitori istituzionali e privati, l’intermediazione su titoli di credito a tasso fisso e la sindacazione di prestiti strutturati.

KPI (Key Performance Indicators)

Indicatori chiave di rendimento.

Leasing

Contratto con cui un privato o un’impresa acquista il diritto di utilizzare determinati beni in cambio di un canone periodico pattuito, con facoltà di esercitare un’opzione di acquisto dei beni alla scadenza del contratto.

LDR (Loans to Deposits Ratio)

Rapporto netto tra prestiti e depositi.

Fiduciario di controllo o fiduciario

Ha il significato descritto nel punto 6.10 e nell’appendice I del presente documento.

Nuova produzione

Qualsiasi nuova attività, esclusa la produzione già contrattualmente impegnata o nuove produzioni strettamente necessarie per preservare il valore delle garanzie dei prestiti, o altrimenti legate alla riduzione al minimo delle perdite e/o al rafforzamento del valore di recupero previsto di un prestito.

Percentuale di crediti in sofferenza (Non-Performing Loans, «NPL») sui nuovi crediti

Nuovi prestiti le cui rate di capitale e/o interessi siano scadute da 90 o più giorni/portafoglio complessivo di nuovi crediti.

Operazioni in conto proprio

Le ordinarie attività di negoziazione di CGD, non connesse ad operazioni per conto dei clienti, effettuate utilizzando capitale e bilancio propri.

Periodo di ristrutturazione

Periodo di tempo specificato nel punto 3.3.

Noleggio

Contratto per l’utilizzo temporaneo, dietro pagamento di una tariffa, di un bene (in particolare un veicolo) di proprietà di una società non finanziaria, generalmente accompagnato dalla fornitura di una serie di servizi connessi.

Piano di ristrutturazione

Piano presentato da CGD alla Commissione europea, tramite la Repubblica portoghese, come modificato da ultimo e integrato con le comunicazioni scritte del 19 luglio 2013.

Azioni correttive

Azioni che consentano a CGD di raggiungere gli obiettivi individuati. Le azioni correttive vengono presentate da CGD conformemente al punto 4.2.3.3. Il fiduciario di controllo esamina le azioni proposte e presenta alla Commissione una relazione sulla loro idoneità rispetto agli obiettivi del piano di ristrutturazione.

RWA

Attività ponderate per il rischio, calcolate su base consolidata conformemente alla pertinente normativa portoghese e come da approvazione della Banca del Portogallo alla data della decisione.

PMI

Piccole e medie imprese con un fatturato pari o inferiore a 50 milioni di EUR verso le quali CGD abbia un’esposizione creditizia non superiore a 1 milione di EUR.

VAR

Valore a rischio, la misura del rischio di portafoglio quale definito dall’emendamento introdotto nel 1996 dal comitato di Basilea per la vigilanza bancaria. Ai fini del calcolo viene applicato un metodo di simulazione storica che utilizza un periodo di detenzione di dieci giorni, un intervallo di affidabilità del 99 % e dati relativi a 501 giorni di negoziazione (corrispondenti a un orizzonte di due anni).

Venture capital

Fornitura di capitale finanziario ad imprese in fase di avviamento, in particolare quelle caratterizzate da un elevato potenziale di crescita, in cambio di partecipazioni nelle stesse.

3.   Condizioni generali

3.1.

Il Portogallo garantisce che il piano di ristrutturazione di CGD venga integralmente e correttamente attuato.

3.2.

Il Portogallo garantisce che gli impegni siano pienamente rispettati nell’attuazione del piano di ristrutturazione.

3.3.

Il periodo di ristrutturazione terminerà il 31 dicembre 2017. Salvo diversa indicazione, gli impegni si applicano durante il periodo di ristrutturazione.

4.   Ristrutturazione di CGD: suddivisione e in attività essenziali e attività non essenziali

4.1.   CGD suddivide le proprie attività in due parti: attività essenziali e attività non essenziali. Il totale di bilancio cumulato (1) delle attività essenziali e non essenziali ammontava a 120 642 milioni di EUR a dicembre 2011, 117 694 milioni di EUR a giugno 2012 e 116 857 milioni di EUR alla fine del dicembre 2012.

La suddivisione di CGD sarà effettuata come segue:

4.2.   Attività essenziali

Attività imputate alle attività essenziali

Le attività essenziali comprendono le attività nazionali essenziali (servizi al dettaglio a privati, PMI, corporate banking, gestione patrimoniale, leasing, factoring, noleggio, bancassicurazione e venture capital), le attività internazionali essenziali e le attività internazionali strumentali.

4.2.1.   Le attività nazionali essenziali comprendono le attività nette di seguito indicate (al 31 dicembre 2012):

4.2.1.1.

disponibilità liquide e saldi con la banca centrale: [850-900] milioni di EUR;

4.2.1.2.

prestiti a (/crediti verso) istituti di credito: [1 000-1 500] milioni di EUR;

4.2.1.3.

attività finanziarie detenute a fini di negoziazione: [2 500-3 000] milioni di EUR;

4.2.1.4.

attività finanziarie disponibili per la vendita: [10 000-15 000] milioni di EUR;

4.2.1.5.

attività finanziarie detenute fino a scadenza: [0-5] milioni di EUR;

4.2.1.6.

prestiti ai clienti: [60 000-65 000] milioni di EUR;

di cui:

4.2.1.6.1.

promotori e costruttori: [8 000-8 500] milioni di EUR;

4.2.1.6.2.

mutui ipotecari su immobili residenziali: [30 000-35 000] milioni di EUR;

4.2.1.6.3.

grandi imprese: [10 000-15 000] milioni di EUR;

4.2.1.6.4.

PMI: [3 000-3 500] milioni di EUR;

4.2.1.6.5.

prestiti al consumo: [1 500-2 000] milioni di EUR;

4.2.1.6.6.

altro: [4 000-4 500] milioni di EUR (compresi altri istituti finanziari ed enti pubblici centrali e locali);

4.2.1.7.

immobili, impianti e macchinari: [400-450] milioni di EUR;

4.2.1.8.

attività immateriali: [150-200] milioni di EUR;

4.2.1.9.

altre attività: [4 000-4 500] milioni di EUR

di cui:

4.2.1.9.1.

investimenti immobiliari: [80-90] milioni di EUR;

4.2.1.9.2.

strumenti derivati di copertura: [30-40] milioni di EUR;

4.2.1.9.3.

attività non correnti possedute per la vendita: [500-550] milioni di EUR;

4.2.1.9.4.

attività fiscali correnti: [30-40] milioni di EUR;

4.2.1.9.5.

attività fiscali differite: [1 000-1 500] milioni di EUR;

4.2.1.9.6.

altre attività: [2 000-2 500] milioni di EUR;

4.2.1.10.

contributi alle attività nette derivanti da partecipazioni ad altre unità aziendali nazionali (metodo dell’equivalenza patrimoniale) elencate nell’appendice II: [30-40] milioni di EUR.

4.2.2.   Le attività internazionali essenziali e i servizi interni internazionali comprendono i contributi alle attività nette e le aree internazionali di seguito indicati (al 31 dicembre 2012).

4.2.2.1.

Le attività internazionali essenziali comprendono tutte le aree internazionali («regione essenziale internazionale») in cui CGD mantiene una presenza significativa nelle attività bancarie al dettaglio attraverso filiali locali o unità affiliate, come di seguito indicato:

4.2.2.1.1.

Spagna — attività nette totali: [4 000-4 500] milioni di EUR (2);

4.2.2.1.2.

Francia — attività nette totali: [4 000-4 500] milioni di EUR;

4.2.2.1.3.

Macao (Cina) — attività nette totali: [3 000-3 500] milioni di EUR;

4.2.2.1.4.

Mozambico — attività nette totali: [1 500-2 000] milioni di EUR;

4.2.2.1.5.

Angola — attività nette totali: [1 000-1 500] milioni di EUR;

4.2.2.1.6.

Sud Africa — attività nette totali: [600-650] milioni di EUR;

4.2.2.1.7.

Brasile — attività nette totali: [500-550] milioni di EUR;

4.2.2.1.8.

Capo Verde — attività nette totali: [750-800] milioni di EUR;

4.2.2.1.9.

Timor — attività nette totali: [50-60] milioni di EUR;

4.2.2.1.10.

São Tomé — attività nette totali: [0-5] milioni di EUR.

4.2.2.2.

Le attività internazionali strumentali sono attività specialistiche che forniscono servizi al gruppo CGD (quali finanziamenti, accesso ai mercati istituzionali e strutturazione di prodotti). Le attività internazionali sono svolte da filiali specializzate o da unità affiliate in mercati chiave, come di seguito indicato:

4.2.2.2.1.

Lussemburgo — attività nette totali: [100-150] milioni di EUR;

4.2.2.2.2.

Isole Cayman — attività nette totali: [600-650] milioni di EUR;

4.2.2.2.3.

Regno Unito (Londra) — attività nette totali: [400-450] milioni di EUR;

4.2.2.2.4.

Stati Uniti d’America (New York) — attività nette totali: [250-300] milioni di EUR;

4.2.2.2.5.

Cina (Zhuhai) — attività nette totali: [5-10] milioni di EUR.

4.2.3.   Dimensioni

4.2.3.1.

Entro la fine del dicembre 2014 il totale di bilancio delle attività essenziali non dovrà eccedere [100-150] miliardi di EUR (3), le RWA non dovranno eccedere [70-80] miliardi di EUR, l’indice costi-ricavi non dovrà essere superiore al [70-80] %, l’LDR non dovrà essere superiore al [120-130] % e il tasso di copertura dei crediti a rischio non dovrà essere inferiore al [50-60] %.

4.2.3.2.

Entro la fine del dicembre 2016 il totale di bilancio delle attività essenziali non dovrà eccedere [100-150] miliardi di EUR (4), le RWA non dovranno eccedere [70-80] miliardi di EUR, l’indice costi-ricavi non dovrà essere superiore al [50-60] %, l’LDR non dovrà essere superiore al [120-130] % e il tasso di copertura dei crediti a rischio non dovrà essere inferiore al [50-60] %.

4.2.3.3.

L’esposizione totale sul bilancio consolidato verso […] emittenti non dovrà essere superiore a [10-20] miliardi di EUR nel periodo di ristrutturazione.

4.2.3.4.

Qualora apparisse probabile che non verranno raggiunti i suddetti obiettivi in termini di bilancio, RWA, indice costi-ricavi, LDR e copertura dei crediti a rischio, CGD dovrà presentare entro un mese, di propria iniziativa, e in ogni caso su richiesta del fiduciario di controllo, un piano di azioni correttive. Il fiduciario di controllo esaminerà le azioni correttive proposte e trasmetterà alla Commissione una relazione sull’idoneità di tali azioni rispetto agli obiettivi illustrati nel piano di ristrutturazione.

4.2.4.   Filiali e dipendenti

L’attuale struttura delle attività essenziali in Portogallo sarà ridotta come segue.

4.2.4.1.

Il numero delle filiali nazionali per le attività al dettaglio (5) verrà ridotto da 829 (al 31 dicembre 2012) a [750-800] entro […].

4.2.4.2.

Le filiali non potranno essere sostituite da altre entità o strutture che forniscano sostanzialmente i medesimi servizi e includano un numero significativo di dipendenti. Tuttavia, CGD potrà installare in via sostitutiva sportelli automatici (ad esempio Bancomat o similari).

4.2.4.3.

Il numero di dipendenti nazionali verrà ridotto da 11 904 (escluso il personale del ramo assicurativo al 31 dicembre 2012) a [10 000-15 000] entro […], [10 000-15 000] entro […], [10 000-15 000] entro la fine […] e [10 000-15 000] entro […].

4.2.4.4.

A partire dall’anno […] e fino al termine del piano di ristrutturazione, il numero di filiali in Portogallo non verrà aumentato.

4.2.4.5.

Qualora apparisse probabile che i suddetti obiettivi in termini di filiali e dipendenti non verranno raggiunti, CGD presenterà un piano di azioni correttive, di propria iniziativa e in ogni caso su richiesta del fiduciario di controllo, entro un mese dalla richiesta di quest’ultimo. Il fiduciario di controllo esaminerà le azioni correttive proposte e presenterà alla Commissione una relazione sulla loro idoneità rispetto agli obiettivi illustrati nel piano di ristrutturazione.

4.2.5.   Descrizione delle attività essenziali

4.2.5.1.

Le attività essenziali saranno quelle di una banca commerciale al dettaglio, focalizzate in particolare su famiglie, PMI e corporate banking, che fornisce anche servizi bancari di investimento, gestione patrimoniale, noleggio, leasing e factoring, bancassicurazione e venture capital, e concentrate principalmente sulla regione essenziale nazionale e sulla regione essenziale internazionale, nonché sulle attività internazionali strumentali.

4.2.5.2.

Pertanto, nel periodo di ristrutturazione, CGD:

4.2.5.2.1.

non avvierà nuove produzioni al di fuori della regione essenziale e delle aree delle attività internazionali strumentali indicate nel punto 4.2.2. Per evitare ogni dubbio, CGD potrà ancora avviare nuove produzioni con clienti domiciliati al di fuori della regione essenziale nel caso in cui le stesse siano contabilizzate nell’ambito della regione essenziale o delle attività internazionali strumentali;

4.2.5.2.2.

garantirà che le attività nette delle attività internazionali strumentali non eccedano [0-5] % del bilancio delle attività essenziali;

4.2.5.2.3.

non avvierà nuove produzioni in Portogallo diverse dalle attività indicate nel punto 4.2.

4.2.6.   Principi applicabili alle attività internazionali essenziali e alle attività internazionali strumentali

Fino alla fine del periodo di ristrutturazione CGD compirà ogni sforzo per ridurre l’esposizione sul capitale e il finanziamento infragruppo alle attività internazionali essenziali. CGD non aumenterà l’esposizione sul capitale e il finanziamento infragruppo alle attività internazionali essenziali e strumentali, salvo che l’aumento sia diretta conseguenza di obblighi contrattuali assunti in precedenza (prima della presente decisione) verso terzi o di correlati obblighi normativi, oppure sia prescritto da una decisione definitiva e vincolante adottata da un’autorità pubblica nei confronti di CGD. CGD si impegna a informare tempestivamente il fiduciario di controllo prima di adottare qualsiasi misura sul capitale e a presentare un business plan per le entità che presentino un fabbisogno supplementare di capitale o di finanziamento. Il fiduciario analizzerà il piano e presenterà una relazione alla Commissione sull’adeguatezza dei provvedimenti adottati.

4.2.7.   Piano di ristrutturazione per BCG Spagna

4.2.7.1.   CGD ristrutturerà le attività di BCG Spagna onde garantirne la redditività a lungo termine, l’autonomia da CGD in termini di finanziamento e il contributo positivo alla redditività del gruppo.

4.2.7.2.   CGD si impegna a cessare tutte le operazioni in Spagna non direttamente connesse alle attività essenziali (attività bancarie al dettaglio (6), sostegno alle PMI e attività transfrontaliere). CGD si impegna in particolare a:

4.2.7.2.1.

interrompere la nuova produzione nelle attività di finanziamento di progetti;

4.2.7.2.2.

interrompere la nuova produzione nelle attività di leverage finance;

4.2.7.2.3.

interrompere la nuova produzione nelle attività di finanziamento di acquisizioni.

4.2.7.3.   La ristrutturazione di BCG Spagna si articolerà in due fasi.

4.2.7.3.1.   Fase 1

Fino al […], CGD:

4.2.7.3.1.1.

utilizzerà la filiale spagnola come veicolo per consolidare il portafoglio preesistente in Spagna, separando i settori di operatività essenziali da quelli non essenziali e proteggendo le operazioni essenziali. I portafogli di prestiti all’ingrosso e ipotecari non essenziali sia di BCG Spagna che della filiale spagnola di CGD (Sucursal em Espanha) saranno consolidati nella filiale spagnola, la quale cesserà qualsiasi nuova produzione e gestirà la liquidazione di tali portafogli (per un elenco dettagliato delle attività da trasferire all’esterno di BCG Spagna, per un valore di [1 000-1 500] milioni di EUR, cfr. appendice III);

4.2.7.3.1.2.

ristrutturerà la rete al dettaglio di BCG Spagna costituita da attività per [5 000-5 500] milioni di EUR entro il 31 dicembre 2012 (per un elenco dettagliato delle attività per [5 000-5 500] milioni di EUR, cfr. appendice III), riorientando le operazioni verso le zone essenziali, concentrandosi sulle attività delle PMI transfrontaliere e riducendo la presenza di filiali con redditività negativa, LDR non sostenibile o clientela insufficiente;

4.2.7.3.1.3.

ridurrà il numero di filiali da 173 al dicembre 2012 a [100-110] entro il […] (per un elenco dettagliato delle filiali, cfr. appendice V) e non lo aumenterà nel periodo di ristrutturazione;

4.2.7.3.1.4.

ridurrà il numero di dipendenti da 797 al dicembre 2012 a [500-523] entro il […] e non lo aumenterà nel periodo di ristrutturazione;

4.2.7.3.1.5.

raggiungerà gli indicatori chiave di rendimento (KPI) entro il […]

A decorrere dall’ottobre 2014, il fiduciario di controllo inizierà a valutare se in Spagna verranno raggiunti i seguenti KPI entro […].

4.2.7.3.1.5.1.

Per l’intero periodo […] il totale dei costi retributivi e delle spese generali, amministrative e di vendita dovrà essere pari o inferiori a [50-60] milioni di EUR e BCG Spagna dovrà conseguire un indice costi-ricavi pari o inferiore al [50-60] %;

4.2.7.3.1.5.2.

BCG Spagna dovrà essere interamente autofinanziata e sufficientemente capitalizzata. Non dovranno essere forniti capitali e finanziamenti netti aggiuntivi nel periodo compreso tra la fine del 2012 e […] e non si dovrà registrare fabbisogno supplementare di capitale o di finanziamento netto fino alla fine del periodo di ristrutturazione.

4.2.7.3.1.5.3.

L’importo della nuova produzione di credito (netta), vale a dire crediti generati dopo il 2012 che non siano giunti a maturazione o non siano stati rimborsati entro il […], dovrà essere pari o superiore a [900-950] milioni di EUR. La quota di nuova produzione di credito relativa alle attività transfrontaliere dovrà essere pari o superiore al [20-30] %.

4.2.7.3.1.5.4.

La nuova produzione di credito, quale definita e prevista al punto 4.2.7.3.1.5.3, dovrà generare un margine netto medio ponderato (spread) superiore al tasso di riferimento (Euribor a sei mesi) di almeno [0-5] %.

4.2.7.3.1.5.5.

L’indice NPL della nuova produzione di credito, quale definito al punto 4.2.7.3.1.5.3, dovrà essere pari o inferiore al [0-5] %.

4.2.7.3.1.5.6.

L’importo totale dei depositi dovrà essere pari o superiore a [0-5] miliardi di EUR (7). Il costo medio ponderato dei depositi non dovrà essere superiore a […] (8); l’LDR dovrà essere pari o inferiore al [100-150] %.

4.2.7.3.2.   Fase 2

4.2.7.3.2.1.

A partire dal […] CGD proseguirà l’attuazione del piano di ristrutturazione di BCG Spagna fino alla fine del periodo di ristrutturazione nel caso in cui i KPI vengano raggiunti entro […].

4.2.7.3.2.2.

Qualora detti KPI non vengano raggiunti entro il […], o non appena il fiduciario di controllo giunga alla conclusione che sussistono prove sufficienti nel senso che non verranno raggiunti, BCG Spagna cesserà immediatamente qualsiasi nuova produzione e avvierà la dismissione delle sue attività in Spagna, mentre CGD potrà continuare a mantenere una presenza limitata al fine di agevolare la dismissione delle attività spagnole.

4.3.   Attività non essenziali

Tutte le attività e i beni non esplicitamente menzionati nella sezione 4.2 sono considerati non essenziali. Al fine di ripristinare la redditività e concentrarsi sulle attività essenziali, CGD cederà le attività nel settore assicurativo e della salute, venderà tutte le partecipazioni non strategiche e metterà in liquidazione tutte le attività non essenziali come di seguito indicato.

4.3.1.   La vendita di Caixa Seguros

4.3.1.1.

Caixa Seguros, la principale controllata di CGD attiva nel settore assicurativo, sarà ceduta entro […]. La vendita del ramo assicurativo […]:

4.3.1.1.1.

[…]

4.3.1.1.2.

Ai fini della cessione delle attività del ramo assicurativo (con un valore stimato di […] miliardi di EUR), il Portogallo si impegna a che CGD individui un acquirente e concluda un contratto di vendita definitivo e vincolante entro il […]. Qualora non abbia concluso tale contratto entro il […], il […] CGD nominerà un fiduciario per la dismissione conferendogli mandato esclusivo per la vendita delle attività del ramo assicurativo (per un valore stimato di […] miliardi di EUR) […] al più tardi entro il […].

4.3.1.1.3.

[…]

4.3.2.   Attività imputate alle attività non essenziali in dismissione

4.3.2.1.

Le attività non essenziali comprendono quelle di seguito indicate (al 31 dicembre 2012):

4.3.2.1.1.

liquidazione delle attività dell’ex BPN al 31 dicembre 2012: totale [4 000-4 500] milioni di EUR (crediti: [1 000-1 500] milioni di EUR, debito detenuto (disponibile per la vendita): [2 500-3 000] milioni di EUR);

4.3.2.1.2.

vendita di partecipazioni non strategiche: [200-250] milioni di EUR, da realizzare entro il […] (valore di vendita previsto);

4.3.2.1.3.

liquidazione del portafoglio di attività non essenziali spagnole per un valore di [1 500-2 000] milioni di EUR al 31 dicembre 2012 (v. elenco dettagliato nell’appendice IV);

4.3.2.1.4.

cessione del ramo assicurativo come indicato al punto 4.3.1 supra.

4.3.2.2.

Per la fine del dicembre 2014 le attività non essenziali non dovranno eccedere [10-20] miliardi di EUR.

4.3.2.3.

Per la fine del dicembre 2016 le attività non essenziali non dovranno eccedere [5-10] miliardi di EUR.

4.3.2.4.

Principi applicabili alle attività non essenziali

4.3.2.4.1.

Limitazione della nuova produzione

4.3.2.4.1.1.

Cessazione di qualsiasi nuova produzione, con le seguenti eccezioni.

4.3.2.4.1.2.

Gli importi contrattuali impegnati ma non ancora pagati saranno limitati al minimo necessario.

4.3.2.4.1.3.

Non verranno forniti ulteriori finanziamenti non ancora contrattualmente impegnati a clienti attuali, salvo per quanto strettamente necessario al fine di preservare il valore delle garanzie per i prestiti, o altrimenti legato alla riduzione al minimo delle perdite e/o al rafforzamento del valore di recupero previsto di un prestito.

4.3.2.4.1.4.

Gestione delle attività esistenti: le attività esistenti saranno gestite in modo tale da aumentare al massimo il valore attuale netto delle attività. Nello specifico, qualora un cliente non possa rispettare i termini del proprio prestito, i termini di concessione del prestito saranno ristrutturati (tramite proroga o parziale rinuncia ai rimborsi, conversione (di parte) del credito in capitale ecc.) soltanto se tale ristrutturazione consentirà di rafforzare il valore attuale netto del prestito. Tale principio si applica anche ai mutui ipotecari.

4.3.2.4.2.

Dismissione attiva delle attività non essenziali

4.3.2.4.2.1.

Le attività non essenziali saranno gestite in vista della loro cessione o liquidazione, in maniera ordinata ma riducendo i costi al minimo. Eventuali attività residue alla fine del periodo di ristrutturazione dovranno essere liquidate in maniera ordinata alla scadenza. Non verranno avviate nuove attività non essenziali, salvo quanto espressamente previsto dagli impegni. A tal fine potranno essere adottate le seguenti misure.

4.3.2.4.2.2.

In generale, le attività non essenziali saranno cedute il più presto possibile. CGD si impegna a cedere tali attività se la vendita non comporta una perdita contabile, salvo che il prezzo di vendita appaia irragionevole secondo una valutazione non controversa.

4.3.2.4.3.

Vendita di partecipazioni non strategiche

4.3.2.4.3.1.

CGD si impegna a cedere le seguenti partecipazioni non strategiche entro il […]:

Società

Quota (%) (*)

Valore di vendita (milioni di EUR) (**)

Data di vendita

[…]

[…] %

[200-250]

[…]

[…]

[…] %

[10-20]

[…]

4.3.2.4.3.2.

Il valore totale delle partecipazioni non strategiche ammontava a EUR 841 milioni all’inizio dello sforzo di deleveraging. Al 31 dicembre 2012 le partecipazioni non strategiche ammontano a [200-250] milioni di EUR.

4.3.2.4.3.3.

CGD dismetterà integralmente le partecipazioni sopra elencate entro il […]. Qualora non abbia integralmente dismesso le menzionate partecipazioni entro il […], il […] CGD dovrà nominare un fiduciario per la dismissione conferendogli mandato esclusivo per la vendita delle partecipazioni non strategiche residue […] al più tardi entro il […].

4.3.2.4.3.4.

Fino a quando non saranno cedute tutte le summenzionate partecipazioni non strategiche, CGD non aumenterà in alcun caso la propria esposizione finanziaria (ad esempio prestiti e garanzie) verso le imprese interessate, salvo che ciò a) avvenga nell’ambito delle operazioni correnti alle condizioni prevalenti sul mercato, o b) sia strettamente necessario per preservare il valore della partecipazione di cui trattasi, o c) sia in altro modo legato alla riduzione al minimo delle perdite e/o al rafforzamento del valore di recupero previsto di tali esposizioni o partecipazioni. CGD compirà ogni sforzo per ridurre la propria esposizione finanziaria verso le imprese interessate.

5.   Meccanismo di rimborso dell’aiuto

5.1.

CGD si impegna a rimborsare i CoCos per 900 milioni di EUR nelle seguenti tranche:

5.1.1.

per l’esercizio fiscale 2014: il [50-60] % del capitale eccedente i pertinenti requisiti patrimoniali minimi previsti dalla normativa europea e portoghese (compresi i pilastri 1 e 2) più un cuscinetto patrimoniale di [100-150] punti base;

5.1.2.

per gli esercizi fiscali 2015 e seguenti: il [90-100] % del capitale eccedente i pertinenti requisiti patrimoniali minimi previsti dalla normativa europea e portoghese (compresi i pilastri 1 e 2) più un cuscinetto patrimoniale di [100-150] punti base.

5.2.

Fatti salvi i poteri della Banca del Portogallo in quanto autorità bancaria competente per la vigilanza su CGD, il rimborso dei CoCos sarà interamente o parzialmente sospeso, su richiesta motivata di CGD sostenuta dal fiduciario di controllo, qualora si ritenga che possa mettere a rischio la solvibilità della banca negli esercizi successivi.

5.3.

CGD si impegna a pagare EUR 405 415 (importo equivalente al pagamento cedolare del 28 settembre 2012) alla Repubblica portoghese entro la fine del 2013.

6.   Vincoli comportamentali e governance d’impresa

6.1.   Rinuncia alle acquisizioni: CGD si impegna ad astenersi dall’effettuare acquisizioni. Tale divieto riguarda sia la rilevazione di imprese con personalità giuridica propria, sia quote in altre imprese o lotti di attività che costituiscono una transazione o una parte di attività. Il divieto non comprende le acquisizioni effettuate al fine di mantenere la stabilità finanziaria e/o del sistema di responsabilità solidale o nell’interesse di un efficace sistema di concorrenza, a condizione che siano state previamente autorizzate dal fiduciario di controllo. Il divieto non si applica inoltre 1) alle acquisizioni che rientrano nella normale attività di una banca, relativamente alla gestione degli obblighi esistenti nei confronti dei clienti in difficoltà finanziaria, 2) alle attività di venture capital, o 3) alle acquisizioni rientranti nell’ambito delle eccezioni di cui al punto 4.2.6 ed effettuate nel rispetto della procedura ivi prevista, 4) alle acquisizioni infragruppo, o 5) alle acquisizioni di partecipazioni in società portoghesi diverse dagli istituti di credito di cui CGD detenga già almeno il 50 %, purché previamente approvate dal fiduciario di controllo. L’obbligo permane fino al termine del periodo di ristrutturazione. CGD può acquisire partecipazioni in imprese, a condizione che il prezzo di acquisto pagato per l’acquisizione sia inferiore a [0-5] % dell’entità dello stato patrimoniale di CGD nell’ultimo giorno del mese precedente alla decisione e che i prezzi di acquisto cumulativi netti pagati da CGD per tutte queste acquisizioni nel periodo di ristrutturazione siano inferiori a [0-5] % del totale di bilancio di CGD alla medesima data.

6.2.   Divieto di pratiche commerciali aggressive. La banca beneficiaria si asterrà dall’applicare pratiche commerciali aggressive per l’intera durata del periodo di ristrutturazione.

6.3.   Negoziazioni per conto proprio. Il Portogallo garantisce che CGD non svolga negoziazioni per conto proprio in misura superiore al minimo necessario per il normale funzionamento della tesoreria. Nel periodo di ristrutturazione, il limite VAR complessivo delle attività finanziarie detenute per la negoziazione non eccederà [30-40] milioni di EUR.

6.4.   Pubblicità: CGD non utilizzerà la concessione delle misure di aiuto o i vantaggi da esse derivanti a fini pubblicitari.

6.5.   Impegni relativi alla governance d’impresa

6.5.1.

Tutti i membri degli organi di gestione di CGD devono essere idonei ai sensi degli articoli 30 e 31 del regime generale degli enti creditizi e delle società finanziarie, approvato con decreto legge n. 298 del 31 dicembre 1992 e successive modificazioni, e delle linee guida dell’ABE sulla valutazione dell’idoneità dei membri degli organi di gestione e dei titolari di funzioni fondamentali, del 22 novembre 2012 (EBA/GL/2012/06). Il numero dei membri del consiglio di amministrazione non dovrà essere superiore a venti. L’azionista di CGD farà in modo che, alla scadenza del mandato degli attuali membri, il numero venga ridotto a sedici.

6.5.2.

Oltre ai comitati previsti dall’atto costitutivo di CGD (vale a dire il comitato esecutivo e il comitato di controllo) e ai comitati per le strategie, per la governance e per le valutazioni istituiti dal consiglio di amministrazione e composti da amministratori senza incarichi esecutivi, CGD istituisce unicamente gli organi interni necessari ai fini dell’assistenza nella gestione della società, composti da membri del comitato esecutivo e, se del caso, da membri del personale di CGD incaricati di funzioni direttive nei settori interessati.

6.5.3.

Tutte le decisioni di CGD saranno esclusivamente motivate da ragioni commerciali e tutte le interazioni tra il Portogallo e CGD si svolgeranno su un piano di parità.

6.5.4.

Il Portogallo si impegna a non esercitare alcuna influenza sulla gestione ordinaria delle attività di CGD né sulle regole interne di CGD relative alle politiche per il rischio di credito, la determinazione dei prezzi e i prestiti. Tuttavia, il Portogallo potrà emanare linee guida relative agli elementi fondamentali della strategia di CGD e ad altre questioni conformemente alle norme generali in materia di società e alla legge sulle imprese pubbliche (decreto legge n. 558 del 17 dicembre 1999 e successive modificazioni). Il Portogallo non dovrà compromettere la piena autonomia gestionale della banca riguardo alle politiche concernenti il rischio di credito e i prestiti nel caso in cui venga consultato in merito a piani aziendali di CGD e a piani di credito per settori specifici dell’economia.

6.5.5.

Il comitato per il credito, il comitato esteso per il credito e il comitato di controllo di CGD devono poter agire in piena autonomia. I membri del comitato per il credito, del comitato esteso per il credito e del comitato di controllo devono essere designati in modo da assicurare che possano agire autonomamente e siano liberi da qualsiasi conflitto d’interesse.

6.5.6.

CGD garantisce che entro il 31 dicembre 2013 venga integrato nelle sue politiche di credito e di rischio il principio, che dovrà essere applicato sistematicamente all’interno del gruppo, secondo cui tutti i clienti devono essere trattati in modo equo attraverso procedure non discriminatorie diverse da quelle relative al rischio di credito e alla capacità di pagamento. Le politiche di credito e di rischio dovranno stabilire i principi e i limiti oltre i quali l’erogazione di prestiti deve essere approvata ai più alti livelli dirigenziali, le condizioni per la ristrutturazione dei prestiti e la gestione di reclami e contenziosi.

6.5.7.

CGD garantisce che entro il 31 dicembre 2013 una specifica sezione delle politiche di credito e di rischio sia dedicata alle regole concernenti i rapporti con i prestatari connessi (compresi dipendenti, azionisti, amministratori, dirigenti e relativi coniugi, figli e fratelli nonché qualsiasi entità giuridica da questi controllata direttamente o indirettamente).

6.5.8.

Al fine di garantire il rispetto da parte di CGD dei principi enunciati nei punti da 6.5.1 a 6.5.7, il fiduciario può:

6.5.8.1.

ricevere copia di tutte le relazioni redatte dagli organi di controllo interni, compresi i verbali di riunione, ed effettuare colloqui, a propria esclusiva discrezione, con controllori o revisori, a prescindere dai loro incarichi manageriali. Il fiduciario garantisce i) che siano debitamente attuate le raccomandazioni di organi permanenti di vigilanza o di soggetti incaricati di revisioni o controlli o periodici, e ii) che vengano attuati piani d’azione per rimediare ad eventuali carenze riscontrate nell’ambito del quadro di controllo interno;

6.5.8.2.

verificare sistematicamente le pratiche commerciali di CGD, con particolare attenzione alle politiche concernenti il credito e i depositi. Il fiduciario riesamina la politica di CGD in materia di ristrutturazione e copertura dei prestiti in sofferenza. CGD deve trasmettere al fiduciario tutte le relazioni sui rischi comunicate al comitato esecutivo nonché tutte le analisi/revisioni per la valutazione dell’esposizione creditizia di CGD. Il fiduciario effettua proprie analisi e indagini sulla base delle menzionate relazioni, colloqui e, all’occorrenza, un riesame di singole pratiche di credito. A tal fine, il fiduciario deve avere pieno accesso alle pratiche di credito e, ove lo ritenga opportuno, può consultare analisti dei crediti e responsabili della gestione del rischio;

6.5.8.3.

verificare sistematicamente la gestione dei reclami e dei contenziosi da parte di CGD. Il fiduciario garantisce che i reclami e i contenziosi siano gestiti secondo le procedure definite dal quadro di controllo interno di CGD e che CGD si conformi alle migliori pratiche del settore. Il fiduciario individuerà le azioni correttive da attuare nel caso in cui vengano riscontrate carenze nelle procedure in corso.

6.6.   Remunerazione degli organi e dei dipendenti

6.6.1.

CGD deve verificare i suoi meccanismi di retribuzione con riguardo sia al loro effetto di incentivazione, sia alla loro adeguatezza, per garantire che non comportino l’assunzione di rischi eccessivi, che siano diretti a perseguire obiettivi sostenibili e a lungo termine nell’interesse dell’impresa e che siano trasparenti.

6.6.2.

In quanto ente finanziario, CGD deve elaborare ed applicare politiche in materia di retribuzione nel rigoroso rispetto delle norme stabilite dal governo portoghese con il decreto legge n. 104 del 3 aprile 2007 (che ha recepito la direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio), come modificato dal decreto legge n. 88 del 20 luglio 2011, e delle norme stabilite dalla Banca centrale portoghese nell’Aviso n. 10 del 29 dicembre 2011.

6.6.3.

Inoltre, la politica di CGD in materia di retribuzione dei membri del consiglio di amministrazione dovrà essere conforme al decreto legge n. 71 del 27 marzo 2007, che definisce lo statuto dei membri dei consigli di amministrazione delle società controllate dallo Stato.

6.6.4.

Analogamente, CGD si impegna a garantire che la banca si conformi alle regole e raccomandazioni formulate in tale materia dalla Commissione europea nell’ambito della disciplina dell’Unione europea relativa agli aiuti di Stato.

6.6.5.

In particolare, CGD si impegna a limitare ad un livello adeguato la retribuzione complessiva del personale, compresi i membri del consiglio di amministrazione e gli alti dirigenti, con riguardo a tutte le eventuali componenti fisse e variabili e alle pensioni, in linea con gli articoli 93 e 94 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE.

6.7.   Divieto di pagamento di dividendi, cedole e interessi. CGD non effettuerà (e provvederà affinché nessuna delle sue controllate effettui) pagamenti di dividendi, cedole e interessi ai detentori di azioni privilegiate o debito subordinato, ove tali pagamenti non siano dovuti in virtù di obblighi legali o contrattuali. Tuttavia, CGD potrà effettuare (o consentire a proprie controllate di effettuare) pagamenti di dividendi, cedole o interessi ai detentori di azioni privilegiate o di debito subordinato qualora sia in grado di dimostrare che il mancato pagamento ostacolerebbe o impedirebbe la restituzione dei CoCos (o il pagamento di cedole sui CoCos) secondo quanto previsto nella sezione 5.

6.8.   Sostegno alle PMI. Al fine di garantire il finanziamento e il deleveraging dell’economia reale, CGD si è impegnata nei confronti del governo portoghese a destinare 30 milioni di EUR all’anno ad un fondo che investirà in partecipazioni in PMI e società a media capitalizzazione portoghesi. Il fondo sarà gestito in conformità delle migliori pratiche internazionali dalla banca o da terzi con sufficiente competenza e consapevolezza delle opportunità di investimento. L’investimento nel fondo è soggetto alla previa approvazione del ministero delle finanze portoghese, secondo i criteri definiti nell’ordinanza ministeriale che fissa le condizioni di ricapitalizzazione in conformità della legge portoghese, e sarà detenuto da CGD. Le risorse non trasferite a detto fondo entro dodici mesi dall’assunzione dell’impegno saranno trasferite al Tesoro portoghese. Il fondo non verrà utilizzato come meccanismo di rifinanziamento di prestiti esistenti. Gli investimenti di entità superiore all’importo sopra indicato saranno soggetti alla previa approvazione della Commissione europea.

6.9.   Altri obblighi di condotta. CGD continuerà a sviluppare i meccanismi di vigilanza e controllo dei rischi e condurrà una politica commerciale prudente, sana e orientata al principio della sostenibilità.

6.10.   Fiduciario di controllo

6.10.1.

Il Portogallo garantisce il controllo costante da parte di un fiduciario indipendente e sufficientemente qualificato della completa e corretta attuazione del piano di ristrutturazione nonché della completa e corretta attuazione di tutti gli impegni.

6.10.2.

La nomina, i compiti, gli obblighi e l’esonero dalle responsabilità del fiduciario di controllo sono definiti in conformità delle procedure descritte nell’appendice I.

6.10.3.

Il Portogallo e CGD garantiscono che la Commissione e il fiduciario di controllo, durante l’attuazione della decisione, abbiano accesso illimitato a tutte le informazioni necessarie per il monitoraggio dell’attuazione della decisione. La Commissione e il fiduciario di controllo possono chiedere a CGD chiarimenti e spiegazioni. Il Portogallo e CGD collaborano pienamente con la Commissione e con il fiduciario di controllo in merito a tutte le questioni inerenti al monitoraggio dell’attuazione della decisione.

6.10.4.

CGD presenta alla Commissione una relazione annuale sull’evoluzione delle attività non essenziali dopo la cessazione dall’incarico del fiduciario di controllo al termine del periodo di ristrutturazione.

6.11.   Fiduciario per la dismissione

6.11.1.

Il Portogallo garantisce che CGD ceda entro il termine stabilito le attività del ramo assicurativo (per un valore stimato di […] miliardi di EUR) di Caixa Seguros. A tal fine, il […] CGD nominerà un fiduciario per la dismissione nel caso in cui non abbia concluso un contratto di vendita definitivo e vincolante entro il […].

6.11.2.

Il Portogallo garantisce che CGD ceda le proprie partecipazioni non strategiche (partecipazioni in […] per [200-250] milioni di EUR). A tal fine, il […] CGD nominerà un fiduciario per la dismissione nel caso in cui non abbia interamente ceduto dette partecipazioni al più tardi entro il […].

6.11.3.

Il fiduciario per la dismissione deve essere indipendente da CGD ed agire per conto e conformemente alle istruzioni della DG Concorrenza, essere in possesso delle qualifiche specialistiche richieste per assolvere al suo mandato e non dovrà trovarsi in nessun momento in una situazione di conflitto di interessi. Il fiduciario per la dismissione riceve una remunerazione da CGD secondo modalità che non devono ostacolare l’assolvimento indipendente ed efficace del suo mandato.


(1)  Parametro contabile.

(2)  Esclusa la filiale spagnola e le attività non essenziali che devono esserle trasferite.

(3)  Cfr. nota a piè di pagina n. 1.

(4)  Cfr. nota a piè di pagina n. 1.

(5)  Escluse le filiali self-service e incluse le sedi.

(6)  Nelle zone tradizionali (Galizia, Estremadura, Castiglia e León e Asturie), nelle grandi città e nei principali centri di scambi transfrontalieri (Madrid, Barcellona, Paesi Baschi, Andalusia, Aragona e Valencia).

(7)  Con un margine di tolleranza del 10 %.

(8)  Cfr. nota a piè di pagina n. 7.

(*)  Calcolata al 31 dicembre 2012.

(**)  BPN è stata nazionalizzata nel 2008 e venduta nel 2011. Alcune delle sue attività sono state trasferite a CGD.

Appendice I

IL FIDUCIARIO DI CONTROLLO

A)   Nomina del fiduciario di controllo

i)

Il Portogallo si impegna a garantire che CGD nomini un fiduciario di controllo soggetto ai doveri e obblighi descritti nel punto C della presente appendice. Il mandato dura per l’intero periodo di ristrutturazione, fino al 31 dicembre 2017. Al termine del suo mandato il fiduciario è tenuto a presentare una relazione conclusiva.

ii)

Il fiduciario deve essere indipendente da CGD. Qualora si tratti, a titolo d’esempio, di una banca di investimento, di un consulente o di un revisore, il fiduciario dovrà essere in possesso delle qualifiche specialistiche richieste per assolvere il suo mandato e non dovrà trovarsi in nessun momento in una situazione di conflitto di interessi. Il fiduciario di controllo riceve una remunerazione da CGD che non deve ostacolare l’assolvimento indipendente ed efficace del suo mandato.

iii)

Entro sei settimane dalla notifica della decisione, il Portogallo propone alle Commissione due o più persone come fiduciario al fine di ottenere la sua autorizzazione.

iv)

Tali proposte devono contenere informazioni sufficienti in merito alle suddette persone, affinché la Commissione possa verificare se il soggetto proposto soddisfi i requisiti definiti al punto A.ii), e contenere in particolare quanto segue:

a)

le condizioni integrali del mandato proposto con tutte le disposizioni necessarie per consentire al fiduciario di controllo di assolvere ai propri compiti; e

b)

il progetto di un piano di lavoro che descriva come il fiduciario intende svolgere i compiti affidatigli.

v)

La Commissione ha facoltà di accettare o respingere i fiduciari di controllo proposti e di autorizzare il mandato proposto con le modifiche che ritenga necessarie affinché il fiduciario di controllo possa adempiere ai suoi obblighi. Qualora venga accolto un solo nominativo, CGD designa o fa designare come fiduciario la persona o l’ente in questione sulla base del mandato autorizzato dalla Commissione. Qualora venga accolto più di un nominativo, CGD può scegliere quale delle persone approvate debba essere designata come fiduciario. Entro una settimana dal rilascio dell’autorizzazione da parte della Commissione il fiduciario è designato in conformità con il mandato autorizzato.

vi)

Nel caso in cui vengano respinti tutti i fiduciari di controllo proposti, il Portogallo propone entro due settimane dalla notifica del rifiuto almeno altre due persone o istituti, nel rispetto dei requisiti e secondo la procedura di cui ai paragrafi A.i) e A.iv).

vii)

Qualora anche tutti gli altri fiduciari proposti vengano respinti dalla Commissione, quest’ultima designa un fiduciario che CGD nomina o fa nominare sulla base del mandato autorizzato dalla Commissione.

B)   Nomina del fiduciario per la dismissione

i)

Il Portogallo si impegna a garantire che CGD nomini un fiduciario per la dismissione secondo la procedura descritta sopra per il fiduciario di controllo.

ii)

Entro il […] il Portogallo propone alla Commissione due o più persone come fiduciario per la dismissione al fine di ottenere la sua autorizzazione, nel caso in cui CGD non abbia ancora concluso un contratto definitivo e vincolante per la vendita di Caixa Seguros.

iii)

Entro il […] il Portogallo propone alla Commissione due o più persone come fiduciario per la dismissione al fine di ottenere la sua autorizzazione, nel caso in cui CGD non abbia ancora concluso un contratto definitivo e vincolante per la vendita delle residue partecipazioni non strategiche ([…]).

C)   Compiti e obblighi generali

Il fiduciario assiste la Commissione per garantire che CGD adempia i propri obblighi e si fa carico degli impegni previsti per un fiduciario di controllo e indicati nel catalogo degli impegni. Il fiduciario esegue i compiti previsti dal mandato secondo il piano di lavoro e le versioni riviste del medesimo approvate dalla Commissione. La Commissione può impartire al fiduciario, di propria iniziativa o su richiesta del fiduciario o di CGD, ordini o istruzioni al fine di garantire l’adempimento degli obblighi. CGD non ha la facoltà di impartire istruzioni al fiduciario. Il fiduciario è soggetto agli obblighi legali di riservatezza.

D)   Compiti e obblighi del fiduciario di controllo e del fiduciario per la dismissione

(1)

Compito del fiduciario è garantire l’integrale e corretto adempimento degli obblighi di cui agli impegni nonché la completa e corretta attuazione del piano di ristrutturazione di CGD. La Commissione può impartire al fiduciario o a CGD, di propria iniziativa o su richiesta del fiduciario, ordini o istruzioni al fine di garantire l’adempimento degli impegni allegati alla decisione.

(2)

Il fiduciario:

i)

nella sua prima relazione propone alla Commissione un piano di lavoro dettagliato nel quale illustra come intende controllare l’attuazione degli impegni allegati alla decisione;

ii)

vigila sulla completa e corretta attuazione del piano di ristrutturazione di CGD, in particolare su:

a)

riduzione degli stati patrimoniali e delle RWA;

b)

limitazione dei settori di operatività;

c)

dismissione di settori di attività predefiniti;

d)

processo di cessione di quote di società predefinite;

e)

ristrutturazione delle attività in Spagna;

iii)

controlla che CGD si conformi a tutti i principi di cui alla sezione relativa alla governance d’impresa, disponga effettivamente di un’organizzazione interna efficiente ed adeguata e applichi effettivamente le opportune pratiche commerciali. Pertanto, il fiduciario:

a)

riceve copia di tutte le relazioni redatte da organi di controllo interni e può effettuare colloqui, a propria esclusiva discrezione, con controllori e revisori, a prescindere dai loro incarichi manageriali. Il fiduciario garantisce i) che siano debitamente attuate le raccomandazioni di organi permanenti di vigilanza o di soggetti incaricati di revisioni o controlli o periodici e ii) che vengano attuati piani d’azione per rimediare ad eventuali carenze riscontrate nell’ambito del quadro di controllo interno;

b)

verifica sistematicamente le pratiche commerciali di CGD, con particolare attenzione alle politiche concernenti il credito e i depositi. Il fiduciario riesamina la politica di CGD in materia di ristrutturazione e copertura dei prestiti in sofferenza. CGD deve trasmettere al fiduciario tutte le relazioni sui rischi comunicate al comitato esecutivo nonché tutte le analisi/revisioni per la valutazione dell’esposizione creditizia di CGD. Il fiduciario effettua proprie analisi e indagini sulla base delle menzionate relazioni, colloqui e, all’occorrenza, un riesame di singole pratiche di credito. A tal fine, il fiduciario deve avere pieno accesso alle pratiche di credito e, ove lo ritenga opportuno, può consultare analisti dei crediti e responsabili della gestione del rischio;

c)

verifica sistematicamente la gestione dei reclami e dei contenziosi da parte di CDG. Il fiduciario garantisce che i reclami e i contenziosi siano gestiti secondo le procedure definite dal quadro di controllo interno di CGD e che CGD si conformi alle migliori pratiche del settore. Il fiduciario individua le azioni correttive da attuare qualora vengano riscontrate carenze nelle procedure in corso;

iv)

vigila sull’adempimento di tutti gli altri impegni;

v)

assolve a tutti gli altri compiti affidatigli nell’ambito degli impegni allegati alla decisione;

vi)

propone a CGD le misure che reputa necessarie per garantire che CGD assolva agli impegni allegati alla decisione;

vii)

tiene conto di tutte le modifiche della normativa in materia di solvibilità e liquidità ai fini della verifica dell’evoluzione dei dati finanziari reali rispetto alle previsioni del piano di ristrutturazione; e

viii)

presenta alla Commissione, al Portogallo e a CGD un progetto di relazione scritta entro 30 giorni dalla fine di ogni semestre. La Commissione, il Portogallo e CGD possono pronunciarsi sul progetto entro cinque giorni lavorativi. Il fiduciario redige la relazione definitiva entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento dei pareri, tenendone conto se possibile e a propria discrezione, e la presenta alla Commissione e al Portogallo. Solo successivamente il fiduciario trasmette una copia della relazione definitiva a CGD. Se il progetto di relazione o la relazione definitiva contengono informazioni che non possono essere divulgate a CGD, quest’ultima riceve una versione non riservata dei documenti. In nessun caso il fiduciario trasmette una versione della relazione al Portogallo e/o a CGD prima di averla presentata alla Commissione.

La relazione esamina l’esecuzione, da parte del fiduciario, degli obblighi previsti dal mandato e il rispetto di tutti gli obblighi da parte di CGD, affinché la Commissione possa valutare se CGD sia gestita conformemente agli impegni assunti. La Commissione può, se de caso, precisare ulteriormente la portata della relazione. Oltre a redigere le relazioni, il fiduciario informa immediatamente per iscritto la Commissione qualora abbia motivo di ritenere che CGD non adempia ai suoi obblighi e trasmette nel contempo a CDG una versione non riservata.

(3)

Il fiduciario per la dismissione vende le attività del ramo assicurativo (valore stimato in [0-5] miliardi di EUR) di Caixa Seguros […] ad un acquirente. Il fiduciario per la dismissione include nel contratto di compravendita le clausole che reputa idonee per una rapida vendita entro il […]. In particolare, il fiduciario per la dismissione può includere nel contratto di compravendita le clausole normali per ciò che riguarda la rappresentanza, la garanzia e la compensazione che sono ragionevolmente necessarie per la gestione della vendita. Il fiduciario per la dimissione tutela i legittimi interessi finanziari di CGD, fatto salvo l’obbligo incondizionato di CGD di dismettere […].

(4)

Il fiduciario per la dismissione trasferisce le residue partecipazioni non strategiche (per un prezzo di vendita stimato di [200-250] milioni di EUR) […] ad un acquirente. Il fiduciario per la dismissione include nel contratto di compravendita le clausole che reputa idonee per una rapida vendita entro […]. Il fiduciario per la dismissione tutela i legittimi interessi finanziari di CGD, fatto salvo l’obbligo incondizionato di CGD di dismettere […].

E)   Compiti e obblighi di CGD

(1)

CGD si impegna a cooperare con il fiduciario, a sostenerlo e a comunicargli le informazioni di cui questi ragionevolmente necessita per espletare i suoi compiti in base al mandato conferitogli; lo stesso esige dai suoi consulenti. Il fiduciario ha accesso illimitato a libri, registrazioni, documenti, quadri dirigenti e altri membri del personale, impianti, stabilimenti e informazioni tecniche di CGD o dell’attività destinata alla dismissione, necessarie per l’adempimento dei compiti previsti dal mandato. CGD mette a disposizione del fiduciario uno o più uffici nei suoi locali aziendali e tutti i collaboratori di CGD sono a sua disposizione per qualsiasi colloquio, in modo che il fiduciario abbia accesso a tutte le informazioni necessarie per espletare i suoi compiti.

(2)

Con riserva di approvazione da parte di CGD (la quale non può essere rifiutata o ritardata senza motivo), il fiduciario può, a spese di CGD, designare consulenti (in particolare in materia di finanziamento alle imprese e in campo giuridico) se ritiene che la nomina di tali consulenti sia necessaria od opportuna per espletare i suoi incarichi e obblighi nell’ambito del mandato, a condizione che i costi connessi a queste misure e le altre spese siano adeguati. Qualora CGD non dia la propria approvazione ai consulenti proposti dal fiduciario, la Commissione ha facoltà di nominare detti consulenti in vece di CGD, dopo averla sentita. Solo il fiduciario è autorizzato a impartire istruzioni ai consulenti.

F)   Sostituzione, esonero dagli incarichi e nuova nomina del fiduciario

(1)

Qualora il fiduciario venga meno all’adempimento dei suoi incarichi secondo gli impegni, o sussista un altro valido motivo, come per esempio un conflitto di interessi del fiduciario:

i)

la Commissione ha facoltà, dopo aver sentito il fiduciario, di esigere che CGD provveda a sostituirlo,

o

ii)

CGD può sostituire il fiduciario previa autorizzazione della Commissione.

(2)

Qualora il fiduciario venga revocato conformemente al punto F(1), gli si può imporre di proseguire la sua attività finché non gli sia subentrato un successore al quale il fiduciario abbia trasmesso tutte le informazioni pertinenti. Il nuovo fiduciario viene designato secondo la procedura di cui ai paragrafi da A.iii) a A.vii).

(3)

A prescindere dalla revoca di cui al punto F(1), l’attività del fiduciario termina solo nel momento in cui la Commissione lo esonera dalle sue funzioni. Tale esonero viene impartito dopo che il fiduciario abbia attuato tutti gli obblighi affidatigli. Tuttavia, la Commissione può esigere in qualsiasi momento che il fiduciario riprenda le proprie funzioni qualora in un momento successivo risulti che le misure correttive non siano state attuate in modo completo e regolare.

Appendice II

ATTIVITÀ NETTE DERIVANTI DA PARTECIPAZIONI IN ALTRE UNITÀ AZIENDALI NAZIONALI (METODO DELL’EQUIVALENZA PATRIMONIALE)

Valori a dicembre 2012

Unità aziendale

Paese

Quota (%)

Attività netta

Metodo dell’equivalenza patrimoniale

(milioni di EUR)

Attività

SIBS SGPS

Portogallo

21,6

14,7

Società holding specializzata nei pagamenti elettronici e nella gestione del sistema portoghese di sportelli automatici utilizzato da tutte le banche presenti in Portogallo. La società è partecipata da 26 banche operanti sul mercato portoghese.

Prado — Cartolinas da Lousã

Portogallo

37,4

4,4

Unità industriale per la produzione di carta e cartone. […].

Torre Ocidente

Portogallo

25,0

4,1

Società immobiliare, titolare di una singola attività di leasing commerciale. […].

Locarent

Portogallo

50,0

3,9

Fornitore di servizi di noleggio auto.

Ca Papel do Prado

Portogallo

37,4

1,3

Società proprietaria degli immobili dello stabilimento inattivo […].

TF Fundo Turismo

Portogallo

33,5

1,3

Gestore di fondi di investimento immobiliare nel settore turistico, il cui azionista di maggioranza è lo Stato portoghese.

Yunit Serviços

Portogallo

33,33

0,3

Società attiva nello sviluppo di soluzioni per il commercio elettronico di prodotti e servizi delle PMI.

Bem Comum SCR

Portogallo

32,0

0,1

Gestore di fondi di investimento specializzato nella promozione e nel sostegno alla creazione di nuove aziende da parte di imprenditori e persone non occupate.

Appendice III

ELENCO DETTAGLIATO DELLE ATTIVITÀ DI BCG SPAGNA (COMPRENSIVO DELLE ATTIVITÀ CHE SARANNO TRASFERITE ALLA FILIALE SPAGNOLA)

[…]

Appendice IV

ELENCO DETTAGLIATO DELLA ATTIVITÀ DELLA FILIALE SPAGNOLA

[…]

Appendice V

ELENCO DELLE […] FILIALI SPAGNOLE ([…])

[…]


ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

7.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 323/52


Solo i testi UN/ECE originali hanno efficacia giuridica ai sensi del diritto internazionale pubblico. Lo status e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere controllati nell’ultima versione del documento UN/ECE TRANS/WP.29/343, reperibile al seguente indirizzo:

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Regolamento n. 85 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) – Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei motori a combustione interna o dei gruppi motopropulsori elettrici destinati alla propulsione di veicoli a motore delle categorie M ed N, per quanto riguarda la misurazione della potenza netta e della potenza massima su 30 minuti dei gruppi motopropulsori elettrici

Comprendente tutto il testo valido fino al:

supplemento 6 alla versione originale del regolamento – Data di entrata in vigore: 15 luglio 2013

INDICE

1.

Campo di applicazione

2.

Definizioni

3.

Domanda di omologazione

4.

Omologazione

5.

Prescrizioni e prove

6.

Conformità della produzione

7.

Sanzioni in caso di non conformità della produzione

8.

Modifica ed estensione dell’omologazione del tipo di gruppo motopropulsore

9.

Cessazione definitiva della produzione

10.

Denominazione e indirizzo dei servizi tecnici incaricati di eseguire le prove di omologazione e delle autorità di omologazione

ALLEGATI

1.

Caratteristiche essenziali del motore a combustione interna e informazioni relative all’effettuazione delle prove

2.

Caratteristiche essenziali del gruppo motopropulsore elettrico e informazioni relative all’effettuazione delle prove

3a

Comunicazione relativa al rilascio, all’estensione, al rifiuto, alla revoca dell’omologazione, alla cessazione definitiva della produzione di un gruppo motopropulsore in forza del regolamento n. 85

3b

Comunicazione relativa al rilascio, all’estensione, al rifiuto, alla revoca dell’omologazione, alla cessazione definitiva della produzione di un tipo di veicolo per quanto riguarda il gruppo motopropulsore in forza del regolamento n. 85

4.

Esempi di disposizione dei marchi di omologazione

5.

Metodo di misurazione della potenza netta dei motori a combustione interna

6.

Metodo di misurazione della potenza netta e della potenza massima su 30 minuti dei gruppi motopropulsori elettrici

7.

Controlli sulla conformità della produzione

8.

Carburanti di riferimento

1.   CAMPO DI APPLICAZIONE

1.1.

Il presente regolamento si applica alla rappresentazione della curva, determinata in funzione del regime del motore a combustione interna o della velocità del motore elettrico, della potenza a pieno carico del motore indicata dal costruttore per i motori a combustione interna o i gruppi motopropulsori elettrici e della potenza massima su 30 minuti dei gruppi motopropulsori elettrici destinati alla propulsione di veicoli a motore delle categorie M ed N (1).

1.2.

I motori a combustione interna appartengono alle categorie seguenti:

motori a pistone alternativo (ad accensione comandata o ad accensione spontanea), ad esclusione dei motori a pistoni liberi;

motori a pistoni rotanti (ad accensione comandata o ad accensione spontanea);

motori ad aspirazione naturale o motori con compressore.

1.3.

I gruppi motopropulsori elettrici sono composti da regolatore e motore elettrico e sono utilizzati per la propulsione di veicoli come unico sistema di propulsione.

2.   DEFINIZIONI

2.1.   «omologazione di un gruppo motopropulsore»: l’omologazione di un tipo di gruppo motopropulsore per quanto riguarda la potenza netta del medesimo misurata conformemente alla procedura precisata nell’allegato 5 o 6 del presente regolamento;

2.2.   «tipo di gruppo motopropulsore»: una categoria di motori a combustione interna o di gruppi motopropulsori elettrici destinati all’installazione su veicoli a motore, la quale non presenta differenze per quanto riguarda caratteristiche essenziali rispetto a quelle definite all’allegato 1 o 2 del presente regolamento;

2.3.   «potenza netta»: la potenza raggiunta al banco di prova, all’estremità dell’albero a gomiti o dell’organo equivalente, alla velocità o regime corrispondente del motore e con i dispositivi ausiliari indicati nella tabella 1 dell’allegato 5 o nell’allegato 6 del presente regolamento, determinata nelle condizioni atmosferiche di riferimento;

2.4.   «potenza netta massima»: il valore massimo della potenza netta misurata con il motore a pieno carico;

2.5.   «potenza massima su 30 minuti»: la potenza netta massima di un gruppo motopropulsore elettrico alla tensione CC definita al punto 5.3.1 del presente regolamento che un gruppo motopropulsore è in grado di erogare in media nell’arco di 30 minuti;

«veicoli ibridi (VI)»

2.6.1.   «veicolo ibrido (VI)»: veicolo munito, per la propulsione, di almeno due diversi convertitori di energia e di due diversi sistemi di immagazzinamento dell’energia;

2.6.2.   «veicolo ibrido elettrico (VIE)»: veicolo che ricava l’energia per la propulsione meccanica da entrambe le seguenti sorgenti di potenza/energia immagazzinata presenti a bordo del veicolo stesso:

un carburante di consumo,

un dispositivo per l’immagazzinamento dell’energia elettrica/potenza (ad esempio: batteria, condensatore, volano/dinamo ecc.),

2.6.3.   per i veicoli ibridi elettrici, l’«apparato propulsore»: è costituito da un insieme di due diversi tipi di gruppi motopropulsori:

un motore a combustione interna,

uno o più gruppi motopropulsori elettrici,

2.7.   «dispositivo di serie»: qualsiasi dispositivo previsto dal costruttore per una particolare applicazione;

2.8.   «motore a doppia alimentazione»: un sistema motore omologato a norma del regolamento n. 49 o montato su un tipo di veicolo omologato per quanto riguarda le emissioni a norma del regolamento n. 49 e che è progettato per funzionare contemporaneamente con carburante diesel e carburante gassoso; i due carburanti sono dosati separatamente e il quantitativo consumato di uno dei due rispetto all’altro può variare a seconda del funzionamento del veicolo;

2.9.   «veicolo a doppia alimentazione»: un veicolo dotato di un motore a doppia alimentazione in cui i carburanti usati dal motore sono forniti da sistemi separati di stoccaggio a bordo;

2.10.   «modalità a doppia alimentazione»: la normale modalità di funzionamento di un motore a doppia alimentazione durante la quale, in determinate condizioni di funzionamento del motore, il motore usa contemporaneamente carburante diesel e carburante gassoso;

2.11.   «modalità diesel»: la normale modalità di funzionamento di un motore a doppia alimentazione durante la quale il motore non utilizza un carburante gassoso per nessuna sua condizione di funzionamento.

3.   DOMANDA DI OMOLOGAZIONE

3.1.

La domanda di omologazione di un tipo di gruppo motopropulsore per quanto riguarda la misurazione della potenza netta e della potenza massima su 30 minuti di gruppi motopropulsori elettrici è presentata dal costruttore del gruppo motopropulsore, dal costruttore del veicolo o da un suo mandatario.

3.2.

La domanda è accompagnata dalla descrizione del gruppo motopropulsore in triplice copia, comprensiva di tutti i particolari di interesse indicati:

nell’allegato 1 per i veicoli muniti di solo motore a combustione interna, oppure

nell’allegato 2 per i veicoli elettrici puri, oppure

negli allegati 1 e 2 per i veicoli ibridi elettrici.

3.3.

Per i veicoli ibridi elettrici (VIE), le prove sono eseguite separatamente sul motore a combustione interna (conformemente all’allegato 5) e sul gruppo o sui gruppi motopropulsori elettrici (conformemente all’allegato 6).

3.4.

Un gruppo motopropulsore (o insieme di gruppi motopropulsori) rappresentativo del tipo o dei tipi di gruppi motopropulsori o dell’insieme di gruppi motopropulsori da omologare è presentato, unitamente ai dispositivi prescritti negli allegati 5 e 6 del presente regolamento, al servizio tecnico che effettua le prove di omologazione.

4.   OMOLOGAZIONE

4.1.

Se la potenza del gruppo motopropulsore presentato per l’omologazione ai sensi del presente regolamento è stata misurata conformemente alle prescrizioni di cui al punto 5 successivo, l’omologazione del tipo di gruppo motopropulsore è concessa.

4.2.

A ciascun tipo di gruppo motopropulsore omologato è assegnato un numero di omologazione. Le prime due cifre di tale numero [(attualmente 00 per il regolamento nella sua forma originale)] indicano la serie di emendamenti comprendente le più recenti modifiche tecniche sostanziali apportate al regolamento al momento del rilascio dell’omologazione. Lo stesso numero di omologazione non può essere assegnato dalla stessa parte contraente a un altro tipo di gruppo motopropulsore.

4.3.

L’omologazione, l’estensione o il rifiuto dell’omologazione di un tipo di gruppo motopropulsore ai sensi del presente regolamento sono comunicati alle parti dell’accordo del 1958 che applicano il presente regolamento mediante una scheda il cui modello figura nell’allegato 3a del presente regolamento.

4.4.

L’omologazione, l’estensione o il rifiuto dell’omologazione di un tipo di veicolo per quanto riguarda il tipo di gruppo motopropulsore ai sensi del presente regolamento sono comunicati alle parti contraenti dell’accordo del 1958 che applicano il presente regolamento mediante una scheda il cui modello figura nell’allegato 3b del presente regolamento.

4.5.

Su ogni gruppo motopropulsore conforme a un tipo di gruppo motopropulsore omologato in forza del presente regolamento deve essere apposto, in un punto ben visibile e facilmente accessibile indicato nella scheda di omologazione, un marchio di omologazione internazionale costituito da:

4.5.1.

un cerchio all’interno del quale è iscritta la lettera «E» seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l’omologazione (2);

4.5.2.

il numero del presente regolamento, seguito dalla lettera «R», da un trattino e dal numero di omologazione, a destra del cerchio di cui al punto 4.5.1;

4.5.3.

in alternativa, invece di apporre questi marchi di omologazione e simboli sul gruppo motopropulsore, il costruttore può decidere di accludere a ciascun tipo di gruppo motopropulsore omologato in forza del presente regolamento un documento in cui si riportino queste informazioni, così da rendere possibile l’apposizione dei marchi di omologazione e del simbolo sul veicolo.

4.6.

Se il gruppo motopropulsore è conforme a un tipo omologato, in forza di uno o più regolamenti allegati all’accordo, nel paese che ha concesso l’omologazione in forza del presente regolamento, non è necessario ripetere il simbolo di cui al precedente punto 4.5.1; in tal caso i numeri di regolamento e di omologazione di tutti i regolamenti applicati per l’omologazione nel paese che ha concesso l’omologazione in forza del presente regolamento sono indicati in colonne verticali a destra del simbolo di cui al punto 4.5.1.

4.7.

Il marchio di omologazione deve essere chiaramente leggibile e indelebile.

4.8.

Il marchio di omologazione deve essere posizionato vicino alle cifre di identificazione del gruppo motopropulsore fornite dal costruttore.

4.9.

Nell’allegato 4 del presente regolamento figurano alcuni esempi di disposizione del marchio di omologazione.

5.   PRESCRIZIONI E PROVE

5.1.   Aspetti generali

I componenti che possono influire sulla potenza del gruppo motopropulsore devono essere progettati, costruiti e montati in modo in modo che il gruppo motopropulsore, nelle condizioni normali di impiego e malgrado le vibrazioni alle quali può essere sottoposto, soddisfi le prescrizioni del presente regolamento.

5.2.   Descrizione delle prove per i motori a combustione interna

5.2.1.   La prova per la determinazione della potenza netta deve essere effettuata a piena ammissione per i motori ad accensione comandata e, per i motori ad accensione spontanea e quelli a doppia alimentazione, a pieno carico; il motore deve essere munito di tutti i dispositivi indicati nella tabella 1 dell’allegato 5 del presente regolamento.

5.2.1.1.

In caso di motore a doppia alimentazione che dispone di modalità diesel, la prova deve essere effettuata in modalità a doppia alimentazione e in modalità diesel sullo stesso motore.

5.2.2.   Le misurazioni devono essere effettuate in corrispondenza di vari regimi di rotazione del motore, in numero sufficiente per definire correttamente la curva di potenza compresa tra il regime di rotazione minimo e il regime di rotazione massimo del motore indicati dal costruttore. Questo intervallo di regimi di rotazione deve comprendere il regime al quale il motore eroga la potenza massima e la coppia massima. Per ogni regime di rotazione si calcola la media di almeno due misurazioni stabilizzate.

5.2.3.   Deve essere utilizzato il carburante indicato in appresso.

5.2.3.1.

Motori ad accensione comandata alimentati a benzina

Si deve utilizzare il carburante disponibile sul mercato. In caso di controversia si deve utilizzare uno dei carburanti di riferimento definiti dal CEC (3) per i motori alimentati a benzina nei documenti CEC RF-01-A-84 e RF-01-A-85.

5.2.3.2.

Per i motori ad accensione comandata e a doppia alimentazione alimentati a GPL:

5.2.3.2.1.

In caso di motori con adattamento automatico dell’alimentazione:

si deve utilizzare il carburante disponibile sul mercato. In caso di controversia si deve utilizzare uno dei carburanti di riferimento indicati nell’allegato 8.

5.2.3.2.2.

In caso di motori senza adattamento automatico dell’alimentazione:

si deve utilizzare il carburante di riferimento indicato nell’allegato 8 con il più basso tenore di C3.

5.2.3.2.3.

Nel caso di un motore predisposto per funzionare con una specifica composizione di carburante:

si deve utilizzare il carburante indicato per il motore in questione.

5.2.3.2.4.

Il carburante utilizzato deve essere indicato nel verbale di prova.

5.2.3.3.

Per i motori ad accensione comandata e a doppia alimentazione alimentati a gas naturale:

5.2.3.3.1.

In caso di motori con adattamento automatico dell’alimentazione:

si deve utilizzare il carburante disponibile sul mercato. In caso di controversia si deve utilizzare uno dei carburanti di riferimento indicati nell’allegato 8.

5.2.3.3.2.

In caso di motori senza adattamento automatico dell’alimentazione:

si deve utilizzare il carburante disponibile sul mercato con indice di Wobbe pari ad almeno 52,6 MJm-3 (4 °C, 101,3 kPa). In caso di controversia si deve utilizzare il carburante di riferimento G20 indicato nell’allegato 8, vale a dire il carburante con l’indice di Wobbe più elevato.

5.2.3.3.3.

Nel caso di un motore predisposto per funzionare con uno specifico gruppo di carburanti:

si deve utilizzare il carburante disponibile sul mercato con indice di Wobbe pari ad almeno 52,6 MJm-3 (4 °C, 101,3 kPa) se il motore è predisposto per funzionare con gas del gruppo H o ad almeno 47,2 MJm-3 (4 °C, 101,3 kPa) se il motore è predisposto per funzionare con gas del gruppo L. In caso di controversia, si deve utilizzare il carburante di riferimento G20 indicato nell’allegato 8 se il motore è predisposto per funzionare con gas del gruppo H, o il carburante di riferimento G23 se il motore è predisposto per funzionare con gas del gruppo L, vale a dire il carburante con l’indice di Wobbe più elevato per il gruppo in questione.

5.2.3.3.4.

Nel caso di un motore predisposto per funzionare con una specifica composizione di carburante GNL:

si deve utilizzare il carburante indicato per il motore in questione o il carburante di riferimento G20 indicato nell’allegato 8 se il motore reca la sigla «LNG20».

5.2.3.3.5.

Nel caso di un motore predisposto per funzionare con una specifica composizione di carburante:

si deve utilizzare il carburante indicato per il motore in questione.

5.2.3.3.6.

Il carburante utilizzato deve essere indicato nel verbale di prova.

5.2.3.4.

Per i motori ad accensione spontanea e a doppia alimentazione:

si deve utilizzare il carburante disponibile sul mercato. In caso di controversia si deve utilizzare il carburante di riferimento definito dal CEC per i motori ad accensione spontanea nel documento CEC RF-03-A-84.

5.2.3.5.

I motori ad accensione comandata di veicoli che possono essere alimentati a benzina o con carburanti gassosi devono essere sottoposti a prova con entrambi i carburanti, in conformità a quanto disposto ai punti da 5.2.3.1 a 5.2.3.3. I veicoli che possono essere alimentati sia a benzina sia con carburante gassoso, ma il cui sistema a benzina è destinato a essere utilizzato solo in caso di emergenza o per l’avviamento e il cui serbatoio della benzina ha una capacità non superiore a 15 litri, sono considerati, ai fini della prova, veicoli alimentati esclusivamente a gas.

5.2.3.6.

I motori a doppia alimentazione o i veicoli che dispongono di modalità diesel devono essere sottoposti a prova con i carburanti idonei per ciascuna modalità, conformemente a quanto disposto ai punti da 5.2.3.1 a 5.2.3.5.

5.2.4.   Le misurazioni devono essere effettuate conformemente alle disposizioni dell’allegato 5 del presente regolamento.

5.2.5.   Il verbale di prova deve indicare i risultati e tutti i calcoli necessari per determinare la potenza netta, indicati nell’appendice dell'allegato 5 del presente regolamento, nonché le caratteristiche del motore, indicate nell’allegato 1 del presente regolamento. Per la compilazione del verbale, l’autorità competente può utilizzare il verbale redatto da un laboratorio autorizzato o riconosciuto in conformità alle disposizioni del presente regolamento.

5.3.   Descrizione delle prove per la misurazione della potenza netta e della potenza massima su 30 minuti dei gruppi motopropulsori elettrici

Il gruppo motopropulsore elettrico deve essere munito di tutti i dispositivi indicati nell’allegato 6 del presente regolamento. Il gruppo motopropulsore elettrico deve essere alimentato da una sorgente di tensione CC con una caduta di tensione non superiore al 5 per cento in funzione del tempo e della corrente (esclusi periodi inferiori a 10 secondi). La tensione di alimentazione da utilizzare nella prova deve essere indicata dal costruttore del veicolo.

Nota:

se la potenza massima su 30 minuti è limitata dalla batteria, la potenza massima su 30 minuti di un veicolo elettrico può essere inferiore alla potenza massima su 30 minuti del gruppo motopropulsore del veicolo in base a questa prova.

5.3.1.   Determinazione della potenza netta

5.3.1.1.

Il motore e tutti i dispositivi di cui è munito devono essere condizionati alla temperatura di 25 °C ± 5 °C per almeno due ore.

5.3.1.2.

La prova della potenza netta deve essere effettuata con il regolatore di potenza regolato al livello più elevato.

5.3.1.3.

Appena prima dell’inizio della prova, il motore deve essere fatto funzionare al banco per tre minuti in modo che eroghi una potenza pari all’80 per cento della potenza massima alla velocità raccomandata dal costruttore.

5.3.1.4.

Le misurazioni devono essere effettuate in corrispondenza di varie velocità di rotazione, in numero sufficiente per definire correttamente la curva di potenza compresa tra zero e la velocità di rotazione massima raccomandato dal costruttore. L’intera prova deve essere completata entro 5 minuti.

5.3.2.   Determinazione della potenza massima su 30 minuti

5.3.2.1.

Il motore e tutti i dispositivi di cui è munito devono essere condizionati alla temperatura di 25 °C ± 5 °C per almeno quattro ore.

5.3.2.2.

Il gruppo motopropulsore elettrico deve essere fatto funzionare sul banco a una potenza corrispondente alla migliore stima indicata dal costruttore per la potenza massima su 30 minuti. La velocità di rotazione deve essere compresa in un intervallo di velocità in cui la potenza netta sia superiore al 90 per cento della potenza massima misurata secondo le prescrizioni contenute nel punto 5.3.1. Tale velocità deve essere raccomandata dal costruttore.

5.3.2.3.

La velocità e la potenza devono essere registrate. La potenza deve essere pari al valore di potenza all’inizio della prova ± 5 per cento. La potenza massima su 30 minuti è la media della potenza nel periodo di 30 minuti.

5.4.   Interpretazione dei risultati

La potenza netta e la potenza massima su 30 minuti per i gruppi motopropulsori elettrici indicate dal costruttore per il tipo di gruppo motopropulsore devono essere accettate se non differiscono di oltre il ± 2 per cento per la potenza massima e di oltre il ± 4 per cento agli altri punti di misurazione sulla curva con una tolleranza di ± 2 per cento per il regime o la velocità del motore, o nell’intervallo di velocità o regimi del motore tra (X1 min-1 + 2 per cento) e (X2 min-1 – 2 per cento) (X1 < X2), dai valori misurati dal servizio tecnico sul gruppo motopropulsore presentato per le prove.

In caso di motore a doppia alimentazione, la potenza netta indicata dal costruttore è quella misurata nella modalità a doppia alimentazione del motore.

6.   CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

Le procedure intese ad assicurare la conformità della produzione devono essere conformi a quelle definite nell’appendice 2 dell’accordo (E/ECE/324 - E/ECE/TRANS/505/Rev.2) e soddisfare le seguenti condizioni.

6.1.

I motori omologati ai sensi del presente regolamento devono essere costruiti in conformità del tipo omologato.

6.2.

Devono essere soddisfatti i requisiti minimi relativi alle procedure di controllo della conformità della produzione stabiliti nell’allegato 7 del presente regolamento.

7.   SANZIONI IN CASO DI NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

7.1.

L’omologazione di un tipo di gruppo motopropulsore rilasciata ai sensi del presente regolamento può essere revocata se non sono soddisfatte le prescrizioni indicate in precedenza o se un gruppo motopropulsore recante il marchio di omologazione non è conforme al tipo omologato.

7.2.

Se una delle parti contraenti dell’accordo del 1958 che applica il presente regolamento revoca un’omologazione precedentemente concessa, deve informarne immediatamente le altre parti contraenti che applicano il presente regolamento per mezzo di una scheda di comunicazione conforme al modello che figura nell’allegato 3a o 3b del presente regolamento.

8.   MODIFICA ED ESTENSIONE DELL’OMOLOGAZIONE DEL TIPO DI GRUPPO MOTOPROPULSORE

8.1.

Qualsiasi modifica di un gruppo motopropulsore facente parte di un tipo di gruppo motopropulsore per quanto riguarda le caratteristiche di cui all’allegato 1 o 2 deve essere comunicata all’autorità di omologazione che ha omologato il tipo di gruppo motopropulsore. Detta autorità può:

8.1.1.

ritenere che le modifiche effettuate non rischiano di avere ripercussioni negative di rilievo e che in ogni caso il motore soddisfa ancora le prescrizioni; oppure

8.1.2.

richiedere un ulteriore verbale di prova al servizio tecnico incaricato delle prove.

8.2.

La conferma o il rifiuto dell’omologazione, con l’indicazione delle modifiche apportate, devono essere comunicati alle parti contraenti dell’accordo che applicano il presente regolamento per mezzo della procedura indicata nel punto 4.3 precedente.

8.3.

L’autorità di omologazione che rilascia un’estensione dell’omologazione assegna un numero di serie all’estensione e ne informa le altre parti dell’accordo del 1958 che applicano il presente regolamento per mezzo di una scheda di comunicazione conforme al modello che figura nell’allegato 3a o 3b del presente regolamento.

9.   CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE

Se il titolare di un’omologazione cessa completamente la produzione di un gruppo motopropulsore omologato ai sensi del presente regolamento, ne informa l’autorità di omologazione che ha rilasciato l’omologazione. A seguito di tale comunicazione, l’autorità informa le altre parti contraenti dell’accordo del 1958 che applicano il presente regolamento per mezzo di una scheda di comunicazione conforme al modello che figura nell’allegato 3a o 3b del presente regolamento.

10.   DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DEI SERVIZI TECNICI INCARICATI DI ESEGUIRE LE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DELLE AUTORITÀ DI OMOLOGAZIONE

Le parti contraenti dell’accordo che applicano il presente regolamento devono comunicare al segretariato delle Nazioni Unite la denominazione e l’indirizzo dei servizi tecnici incaricati delle prove di omologazione e/o delle autorità di omologazione che rilasciano l’omologazione, ai quali devono essere inviate le schede di omologazione, estensione o rifiuto dell’omologazione rilasciate in altri paesi.


(1)  Come definiti nella risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev. 2, paragrafo 2 - www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html

(2)  I numeri distintivi delle parti contraenti dell’accordo del 1958 figurano nell’allegato 3 della risoluzione consolidata sulla costruzione di veicoli (R.E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.2/Amend.3 - www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html

(3)  Consiglio europeo di coordinamento.


ALLEGATO 1

CARATTERISTICHE ESSENZIALI DEL MOTORE A COMBUSTIONE INTERNA E INFORMAZIONI RELATIVE ALL’EFFETTUAZIONE DELLE PROVE

Devono, se del caso, essere fornite le seguenti informazioni in triplice copia con relativo indice. Gli eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata ed essere sufficientemente dettagliati, in formato A4 o in un pieghevole di tale formato. Eventuali fotografie devono essere sufficientemente dettagliate.

Se i sistemi, i componenti o le entità tecniche comprendono funzioni controllate elettronicamente, vanno fornite informazioni sulle loro prestazioni.

0.

Dati identificativi generali del veicolo: …

0.1.

Marca (denominazione commerciale del costruttore): …

0.2.

Tipo e descrizione commerciale generale: …

0.3.

Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo: …

0.3.1.

Posizione della marcatura: …

0.4.

Categoria del veicolo:…

0.5.

Nome e indirizzo del costruttore: …

0.6.

Indirizzi degli stabilimenti di montaggio: …

1.

Caratteristiche costruttive generali del veicolo

1.1.

Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo :…

1.2.

Lato guida: a sinistra/a destra (1): …

1.3.

Veicolo a doppia alimentazione: sì/no (1)

1.3.1.

Motore a doppia alimentazione che dispone di modalità diesel: sì/no (1)

2.0.

Gruppo motopropulsore

2.1.

Costruttore: …

2.2.

Codice motore attribuito dal costruttore (quale apposto sul motore, o altri mezzi di identificazione): …

2.3.

Principio di funzionamento: accensione comandata/accensione spontanea, quattro tempi/due tempi (1)

2.4.

Numero e disposizione dei cilindri: …

2.5.

Alesaggio: …mm

2.6.

Corsa: …mm

2.7.

Ordine di accensione: …

2.8.

Cilindrata: …cm3

2.9.

Rapporto volumetrico di compressione: …

2.10.

Disegni della camera di combustione, della testa e, per i motori ad accensione comandata, dei segmenti del pistone: …

2.11.

Potenza netta massima: … kW, a … min–1

2.12.

Regime massimo ammesso, stabilito dal costruttore: … min–1

2.13.

Coppia massima netta (1): … Nm, a … min–1 (dichiarata dal costruttore)

3.0.

Carburante: diesel/benzina/GPL/GNC/GNL (1)

3.0.1.

Ove del caso, le altre lettere sul marchio di omologazione secondo quanto previsto dal regolamento n. 49 – lettere il cui scopo è distinguere il tipo di motore cui è stata concessa l’omologazione (ad esempio HLt).

3.1.

RON, con piombo: …

3.2.

RON, senza piombo: …

3.3.

Alimentazione

3.3.1.

A uno o più carburatori: sì/no (1)

3.3.1.1.

Marche: …

3.3.1.2.

Tipi: …

3.3.1.3.

Numero: …

3.3.1.4.

Regolazioni

3.3.1.4.1.

Getti: …

3.3.1.4.2.

Diffusori: …

3.3.1.4.3.

Livello in vaschetta: …

3.3.1.4.4.

Massa del galleggiante: …

3.3.1.4.5.

Ago del galleggiante: …

Oppure curva della mandata di carburante in funzione del flusso d’aria e delle regolazioni necessarie per rispettare la curva

3.3.1.5.

Sistema di avviamento a freddo: manuale/automatico (1)

3.3.1.5.1.

Principi di funzionamento: …

3.3.1.5.2.

Limiti di funzionamento/regolazioni (1): …

3.3.2.

A iniezione (soltanto motori ad accensione spontanea): sì/no (1)

3.3.2.1.

Descrizione: …

3.3.2.2.

Principio di funzionamento: iniezione diretta/precamera/camera a turbolenza (1)

3.3.2.3.

Pompa di iniezione

3.3.2.3.1.

Marche: …

3.3.2.3.2.

Tipi: …

3.3.2.3.3.

Mandata massima di carburante (1)… mm3/corsa o ciclo alla velocità della pompa di: … giri/min–1, oppure curva caratteristica: …

3.3.2.3.4.

Fasatura dell’iniezione: …

3.3.2.3.5.

Curva dell’anticipo d’iniezione: …

3.3.2.3.6.

Metodo di taratura: banco di prova/motore (1)

3.3.2.4.

Regolatore:

3.3.2.4.1.

Tipo: …

3.3.2.4.2.

Marca: …

3.3.2.4.3.

Punto di intercettazione

3.3.2.4.3.1.

Punto di intercettazione sotto carico: … min–1

3.3.2.4.3.2.

Punto di intercettazione a vuoto: … min–1

3.3.2.4.4.

Regime massimo a vuoto: … min–1

3.3.2.4.5.

Regime minimo: …

3.3.2.5.

Condotti di iniezione

3.3.2.5.1.

Lunghezza: … mm

3.3.2.5.2.

Diametro interno: … mm

3.3.2.6.

Iniettori

3.3.2.6.1.

(dichiarata dal costruttore) …

3.3.2.6.2.

Tipi:…

3.3.2.6.3.

Pressione di apertura: … kPa o diagramma caratteristico: …

3.3.2.7.

Sistema di avviamento a freddo:

3.3.2.7.1.

Marche: …

3.3.2.7.2.

Tipi: …

3.3.2.7.3.

Descrizione: …

3.3.2.8.

Centralina elettronica

3.3.2.8.1.

Marche: …

3.3.2.8.2.

Descrizione del sistema: …

3.3.3.

A iniezione (soltanto motori ad accensione comandata): sì/no (1)

3.3.3.1.

Principio di funzionamento: iniezione nel collettore di aspirazione (a punto singolo/a punti multipli (1)), iniezione diretta, altro (specificare) (1): …

3.3.3.2.

Marche: …

3.3.3.3.

Tipi: …

3.3.3.4.

Descrizione del sistema:

3.3.3.4.1.

Tipo o numero della centralina di controllo: …

3.3.3.4.2.

Tipo del regolatore del carburante: …

3.3.3.4.3.

Tipo del sensore del flusso dell’aria: …

3.3.3.4.4.

Tipo del distributore del carburante: …

3.3.3.4.5.

Tipo del regolatore della pressione: …

3.3.3.4.6.

Tipo del corpo della valvola a farfalla: …

In caso di sistemi diversi da quello a iniezione continua, fornire i dati equivalenti.

3.3.3.5.

Iniettori: pressione di apertura: … kPa o diagramma caratteristico: …

3.3.3.6.

Fasatura dell’iniezione: …

3.3.3.7.

Sistema di avviamento a freddo:

3.3.3.7.1.

Principi di funzionamento: …

3.3.3.7.2.

Limiti di funzionamento/regolazioni (1): …

3.4.

Motori a gas e a doppia alimentazione

3.4.1.

Adattamento automatico dell’alimentazione: sì/no (1)

3.4.2.

In caso di motori senza adattamento automatico dell’alimentazione: specifica composizione di gas/gruppo di gas per cui il motore è calibrato.

4.0.

Pompa di alimentazione

4.1.

Pressione: … kPa o diagramma caratteristico:

5.0.

Impianto elettrico

5.1.

Tensione nominale: … V, terminale a massa positivo/negativo (1)

5.2.

Generatore

5.2.1.

Tipo: …

5.2.2.

Potenza nominale: … VA

6.0.

Accensione

6.1.

Marche: …

6.2.

Tipi: …

6.3.

Principio di funzionamento: …

6.4.

Curva dell’anticipo di accensione: …

6.5.

Fasatura iniziale: … gradi prima del PMS

6.6.

Apertura dei contatti: … mm

6.7.

Angolo di chiusura: … gradi

7.0.

Impianto di raffreddamento (a liquido/ad aria) (1)

7.1.

Impostazione nominale del meccanismo di controllo della temperatura del motore: …

7.2.

Liquido

7.2.1.

Natura del liquido: …

7.2.2.

Pompe di circolazione: sì/no (1)

7.2.3.

Caratteristiche …

7.2.3.1.

Marche: …

7.2.3.2.

Tipi: …

7.2.4.

Rapporti di trasmissione: …

7.2.5.

Descrizione della ventola e del suo meccanismo di azionamento: …

7.3.

Aria

7.3.1.

Soffiante: sì/no (1)

7.3.2.

Caratteristiche …, oppure

7.3.2.1.

Marche: …

7.3.2.2.

Tipi: …

7.3.3.

Rapporti di trasmissione: …

8.0.

Sistema di aspirazione

8.1.

Compressore: sì/no (1)

8.1.1.

Marche: …

8.1.2.

Tipi: …

8.1.3.

Descrizione del sistema (ad esempio: pressione massima di carico: …

kPa; eventuale valvola di sfiato): …

8.2.

intercooler: sì/no (1)

8.3.

Descrizione e disegni dei tubi di aspirazione e loro accessori (camera in pressione, riscaldatore, prese d’aria supplementari ecc.): …

8.3.1.

Descrizione del collettore di aspirazione (includere disegni e/o fotografie): …

8.3.2.

Filtro dell’aria, disegni: …, oppure

8.3.2.1.

Marche: …

8.3.2.2.

Tipi: …

8.3.3.

Silenziatore di aspirazione, disegni: …, oppure

8.3.3.1.

Marche: …

8.3.3.2.

Tipi: …

9.0.

Sistema di scarico

9.1.

Descrizione e/o disegno del collettore di scarico: …

9.2.

Descrizione e/o disegno del sistema di scarico: …

9.3.

Contropressione massima ammissibile allo scarico, a regime nominale e carico del 100 per cento: … kPa

10.0.

Sezioni trasversali minime delle luci di aspirazione e di scarico: …

11.0.

Fasatura delle valvole o dati equivalenti

11.1.

Alzata massima delle valvole, angoli di apertura e chiusura, oppure dati sulla fasatura di sistemi di distribuzione alternativi, con riferimento ai punti morti: …

11.2.

Intervalli di riferimento e/o di regolazione (1): …

12.0.

Misure contro l’inquinamento atmosferico

12.1.

Dispositivi supplementari antinquinamento (se presenti e non trattati sotto altre voci)

12.2.

Convertitore catalitico: sì/no (1)

12.2.1.

Numero di convertitori ed elementi catalitici: …

12.2.2.

Dimensioni, forma e volume dei convertitori catalitici: …

12.3.

Sensore di ossigeno: sì/no (1)

12.4.

Iniezione d’aria: sì/no (1)

12.5.

Ricircolo dei gas di scarico: sì/no (1)

12.6.

Filtro del particolato: sì/no (1)

12.6.1.

Dimensioni, forma e capacità del filtro del particolato: …

12.7.

Altri sistemi (descrizione e funzionamento): …

13.0.

Sistema di alimentazione a GPL: sì/no (1)

13.1.

Numero di omologazione in forza del regolamento n. 67: …

13.2.

Centralina elettronica di controllo del sistema di gestione del motore per l’alimentazione a GPL: …

13.2.1.

Marche: …

13.2.2.

Tipi: …

13.2.3.

Possibilità di regolazione in relazione alle emissioni: …

13.3.

Altra documentazione: …

13.3.1.

Descrizione della protezione del catalizzatore al passaggio da benzina a GPL o viceversa: …

13.3.2.

Schema dell’impianto (circuiti elettrici, circuiti del vuoto, tubi di compensazione ecc.): …

13.3.3.

Disegno del simbolo: …

14.0.

Sistema di alimentazione a GN: sì/no (1)

14.1.

Numero di omologazione in forza del regolamento n. 110: …

14.2.

Centralina elettronica di controllo del sistema di gestione del motore per l’alimentazione a GN: …

14.2.1.

Marche: …

14.2.2.

Tipi: …

14.2.3.

Possibilità di regolazione in relazione alle emissioni: …

14.3.

Altra documentazione: …

14.3.1.

Descrizione della protezione del catalizzatore al passaggio da benzina a GN o viceversa: …

14.3.2.

Schema dell’impianto (circuiti elettrici, circuiti del vuoto, tubi di compensazione ecc.): …

14.3.3.

Disegno del simbolo: …

15.0.

Temperature ammesse dal costruttore

15.1.

Sistema di raffreddamento

15.1.1.

Raffreddamento a liquido:

Temperatura massima all’uscita: … °C

15.1.2.

Raffreddamento ad aria

15.1.2.1.

Punto di riferimento: …

15.1.2.2.

temperatura massima al punto di riferimento: … °C

15.2.

Temperatura massima all’uscita dell’intercooler: … °C

15.3.

Temperatura massima dei gas di scarico nel punto del tubo o dei tubi di scarico adiacenti alla flangia o alle flange esterne del collettore di scarico: … °C

15.4.

Temperatura del carburante:

Minima: … °C

Massima: … °C

15.5.

Temperatura del lubrificante:

Minima: … °C

Massima: … °C

16.0.

Sistema di lubrificazione

16.1.

Descrizione del sistema

16.1.1.

Ubicazione del serbatoio del lubrificante: …

16.1.2.

Sistema di alimentazione (pompa, iniezione nel condotto di aspirazione, miscelazione con carburante ecc.) (1): …

16.2.

Pompa di lubrificazione

16.2.1.

Marche: …

16.2.2.

Tipi: …

16.3.

Miscela con carburante

16.3.1.

Percentuale: …

16.4.

Refrigeratore dell’olio: sì/no (1)

16.4.1.

Disegni: , oppure

16.4.1.1.

Marche: …

16.4.1.2.

Tipi: …

Altri dispositivi ausiliari azionati dal motore (come da punto 2.3.2 dell’allegato 5) (elenco e breve descrizione se necessario):

17.0.

Altre informazioni sulle condizioni di prova (solo per i motori ad accensione comandata e a doppia alimentazione)

17.1.

Candele

17.1.1.

Marca: …

17.1.2.

Tipo: …

17.1.3.

Distanza tra gli elettrodi: …

17.2.

Bobina di accensione

17.2.1.

Marca: …

17.2.2.

Tipo: …

17.3.

Condensatore di accensione

17.3.1.

Marca: …

17.3.2.

Tipo: …

17.4.

Dispositivo antiradiodisturbi

17.4.1.

Marca: …

17.4.2.

Tipo: …

17.5.

Carburante gassoso utilizzato per la prova: carburante di riferimento (2)/altro (1)

17.5.1.

Se il carburante gassoso utilizzato per la prova è un carburante di riferimento, l’etichetta relativa a tale gas: …

17.5.2.

Se il carburante gassoso utilizzato per la prova non è un carburante di riferimento, la composizione di tale gas: …

(Data, fascicolo)


(1)  Cancellare se non pertinente.

(2)  Cfr. allegato 8 del presente regolamento.


ALLEGATO 2

CARATTERISTICHE ESSENZIALI DEL GRUPPO MOTOPROPULSORE ELETTRICO E INFORMAZIONI RELATIVE ALL’EFFETTUAZIONE DELLE PROVE

1.

Aspetti generali

1.1.

Marca: …

1.2.

Tipo: …

1.3.

Impiego (1): monomotore/multimotore/(numero) …

1.4.

Trasmissione: parallela/trasversale/altro (precisare) …

1.5.

Tensione di prova: … V

1.6.

Rotazione di base del motore: … min–1

1.7.

Velocità massima albero: … min–1

(oppure prestabilita): … albero di uscita cambio/riduttore (2) … min–1

1.8.

Regime di potenza massima (3) (dichiarato dal costruttore): … min–1

1.9.

Potenza massima (dichiarata dal costruttore): … kW

1.10.

Potenza massima su 30 minuti (dichiarata dal costruttore): … kW

1.11.

Campo di ripresa (P > 90 per cento della potenza massima):

regime all’inizio del campo: … min–1

regime alla fine del campo: … min–1

2.

Motore

2.1.

Principio di funzionamento

2.1.1.

Corrente continua (CC)/corrente alternata (CA) (1) -numero di fasi:…

2.1.2.

Eccitazione separata/in serie/composta (1)

2.1.3.

Sincrono/asincrono (1)

2.1.4.

Rotore avvolto/con magneti permanenti/con involucro (1)

2.1.5.

Numero di poli del motore: …

2.2.

Massa di inerzia: …

3.

Regolatore di potenza

3.1.

Marca: …

3.2.

Tipo: …

3.3.

Principio di controllo: vettoriale/a circuito aperto/a circuito chiuso/altro (specificare): …

3.4.

Corrente massima efficace fornita al motore (3): … A

durante … secondi

3.5.

Campo di tensione: da … V a … V

4.

Sistema di raffreddamento:

 

Motore: a liquido/ad aria (1)

 

Regolatore: a liquido/ad aria (1)

4.1.

Caratteristiche dell’impianto di raffreddamento a liquido

4.1.1.

Tipo di liquido: … pompe di circolazione: sì/no (1)

4.1.2.

Caratteristiche o marche e tipi di pompa: …

4.1.3.

Termostato: regolazione: …

4.1.4.

Radiatore: disegni o marche e tipi: …

4.1.5.

Valvola di scarico: regolazione di pressione: …

4.1.6.

Ventola: caratteristiche o marche e tipi:…

4.1.7.

Condotto della ventola: …

4.2.

Caratteristiche dell’impianto di raffreddamento ad aria

4.2.1.

Soffiante: caratteristiche o marche e tipi: …

4.2.2.

Condotto d’aria di serie: …

4.2.3.

Sistema di regolazione della temperatura: sì/no (1)

4.2.4.

Breve descrizione: …

4.2.5.

Filtro dell’aria: … marche: … tipi: …

4.3.

Temperature ammesse dal costruttore

4.3.1.

All’uscita del motore: (max) … °C

4.3.2.

All’entrata del regolatore: (max) … °C

4.3.3.

Ai punti di riferimento del motore: (max) … °C

4.3.4.

Ai punti di riferimento del regolatore: (max) … °C

5.

Classe di isolante: …

6.

Codice di protezione internazionale (IP): …

7.

Principio del sistema di lubrificazione (1):

 

Cuscinetti: a strisciamento/a sfere

 

Lubrificante: grasso/olio

 

Tenuta: sì/no

 

Circolazione: con/senza


(1)  Cancellare la dicitura o le diciture inutili.

(2)  Marcia inserita.

(3)  Specificare la tolleranza.


ALLEGATO 3A

COMUNICAZIONE

[Formato massimo: A4 (210 × 297 mm)]

Image

Testo di immagine

Image

Testo di immagine

ALLEGATO 3B

COMUNICAZIONE

[Formato massimo: A4 (210 × 297 mm)]

Image

Testo di immagine

Image

Testo di immagine

ALLEGATO 4

ESEMPI DI DISPOSIZIONE DEI MARCHI DI OMOLOGAZIONE

Modello A

(cfr. il punto 4.4 del presente regolamento)

Image

Il marchio di omologazione sopra riportato, apposto su un gruppo motopropulsore, indica che il tipo di gruppo motopropulsore, per quanto riguarda la potenza netta, è stato omologato nei Paesi Bassi (E 4) in forza del regolamento n. 85 con il numero di omologazione 002492. Il numero di omologazione indica che l’omologazione è stata rilasciata in forza del regolamento n. 85 nella versione originale.

Modello B

(cfr. il punto 4.5 del presente regolamento)

Image

Il marchio di omologazione sopra riportato, apposto su un veicolo, indica che il tipo di veicolo è stato omologato nei Paesi Bassi (E 4) in forza dei regolamenti nn. 85 e 31 (1). Le prime due cifre dei numeri di omologazione indicano che alle date in cui sono state rilasciate le rispettive omologazioni il regolamento n. 85 non era stato modificato e che il regolamento n. 31 includeva già la serie 01 di emendamenti.


(1)  Il secondo numero serve solo da esempio.


ALLEGATO 5

METODO DI MISURAZIONE DELLA POTENZA NETTA DEI MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA

1.   QUESTE DISPOSIZIONI SI APPLICANO AL METODO DA UTILIZZARE PER DETERMINARE LA CURVA DELLA POTENZA A PIENO CARICO DI UN MOTORE A COMBUSTIONE INTERNA IN FUNZIONE DEL REGIME DELLO STESSO.

2.   CONDIZIONI DI PROVA

2.1.   Il motore deve essere stato rodato secondo le raccomandazioni del costruttore.

2.2.   Se la misurazione della potenza può essere effettuata unicamente su un motore su cui è montato il cambio di velocità, si deve tenere conto dell’efficienza di quest’ultimo.

2.3.   Dispositivi ausiliari

2.3.1.   Dispositivi ausiliari da montare

Durante la prova, i dispositivi ausiliari necessari per il funzionamento del motore nell’impiego considerato (elencati nella tabella 1) devono essere montati sul banco di prova nei limiti del possibile nella stessa posizione che occuperebbero nell’impiego considerato.

2.3.2.   Dispositivi ausiliari da rimuovere

Gli eventuali accessori montati sul motore e necessari solo per il funzionamento del veicolo devono essere smontati per la prova. A titolo di esempio, si fornisce di seguito un elenco non limitativo:

 

compressore d’aria per i freni, compressore del servosterzo, compressore delle sospensioni

 

condizionatore d’aria.

 

Per i dispositivi ausiliari non smontabili, la potenza a vuoto assorbita dagli stessi può essere determinata ed aggiunta alla potenza misurata del motore.

Tabella 1

Dispositivi ausiliari da montare per la prova intesa a determinare la potenza netta del motore

dispositivo di serie»: qualsiasi dispositivo previsto dal costruttore per una particolare applicazione)


N.

Dispositivi ausiliari

Montati per la prova della potenza netta

1

Sistema di aspirazione

 

Collettore di aspirazione

Sistema di controllo delle emissioni del basamento

Sì, di serie

Filtro dell’aria

Silenziatore di aspirazione

Limitatore di velocità

Sì, di serie (1)

2

Dispositivo di riscaldamento dell’aria aspirata del collettore di aspirazione

Sì, di serie. Se possibile deve essere predisposto nella condizione più favorevole.

3

Sistema di scarico

 

Depuratore di scarico

Collettore di scarico

Compressore

Condotti di scarico (2)

Silenziatore (2)

Tubo di scarico (2)

Freno motore (1)

Sì, di serie

4

Pompa di alimentazione del carburante (2)

Sì, di serie

5

Carburatore

 

Dispositivo di controllo elettronico, flussometro dell’aria ecc. (se montati)

Sì, di serie

Riduttore di pressione

Evaporatore

Miscelatore

Impianto per motori a gas

6

Sistema di iniezione del carburante (benzina e diesel)

 

Prefiltro

Filtro

Pompa

Tubo ad alta pressione

Iniettore

Valvola di aspirazione dell’aria (3), se montata

Dispositivo di controllo elettronico, flussometro dell’aria ecc., se montati

Regolatore/sistema di comando. Fine corsa automatico di pieno carico della cremagliera in funzione delle condizioni atmosferiche

Sì, di serie

7

Impianto di raffreddamento a liquido

 

Cofano motore

Uscita d’aria dal cofano

No

Cofano motore (4)  (5)

Uscita d’aria dal cofano

Water pump

Thermostat (6)

 (4), di serie

8

Raffreddamento ad aria

 

Carenatura

Soffiante (4)  (5)

Sì, di serie

Dispositivo per regolare la temperatura

Sì, di serie

9

Impianto elettrico

 (7), di serie

10

Compressore (se montato)

 

Compressore azionato direttamente dal motore e/o dai gas di scarico

Refrigeratore dell’aria di sovralimentazione (8)

Pompa o ventola del refrigerante (azionata dal motore)

Dispositivi per regolare la portata del liquido di raffreddamento (se montati)

Sì, di serie

11

Ventola ausiliaria del banco di prova

Sì, se necessario

12

Dispositivi antinquinamento (9)

Sì, di serie

2.3.3.   Dispositivi ausiliari per l’avviamento dei motori ad accensione spontanea

Per i dispositivi ausiliari di avviamento dei motori ad accensione spontanea occorre prendere in considerazione i due casi seguenti:

a)

avviamento elettrico: la dinamo è montata ed alimenta, eventualmente, i dispositivi ausiliari indispensabili per il funzionamento del motore;

b)

avviamento non elettrico: se esistono accessori indispensabili per il funzionamento del motore alimentati elettricamente, si inserisce la dinamo per alimentare detti dispositivi. Altrimenti, la dinamo viene smontata.

In entrambi i casi, il sistema di generazione e immagazzinamento dell’energia necessaria all’avviamento è montato e funziona a vuoto.

2.4.   Condizioni di regolazione

Le condizioni di regolazione durante la prova per la determinazione della potenza netta sono indicate nella tabella 2.

Tabella 2

Condizioni di regolazione

1.

Regolazione del carburatore o dei carburatori

Regolazione conforme alle specifiche del costruttore per la produzione di serie, fissata una volta per tutte per quella determinata utilizzazione

2.

Regolazione della mandata della pompa di iniezione

3.

Fasatura dell’accensione o dell’iniezione (curva di anticipo)

4.

Taratura del regolatore

5.

Dispositivi per l’abbattimento delle emissioni

3.   DATI DA REGISTRARE

3.1.

La prova per determinare la potenza netta deve essere effettuata a piena ammissione per i motori ad accensione comandata e, per i motori ad accensione a compressione, con la pompa di iniezione del carburante a piena mandata; il motore deve essere munito di tutti i dispositivi indicati nella tabella 1.

3.2.

I dati da registrare sono quelli indicati al punto 4 dell’appendice del presente allegato. Le misurazioni devono essere effettuate in condizioni di funzionamento stabilizzate. L’alimentazione d’aria del motore deve essere sufficiente. Le camere di combustione possono contenere depositi, ma in quantità limitata. Le condizioni di prova, ad esempio la temperatura dell’aria aspirata, devono approssimarsi quanto più possibile alle condizioni di riferimento (cfr. punto 5.2 del presente allegato) per ridurre al minimo l’incidenza del fattore di correzione.

3.3.

La temperatura dell’aria aspirata dal motore (aria ambiente) deve essere misurata non più di 0,15 m a monte dall’entrata del filtro dell’aria o, in mancanza di filtro, a non più di 0,15 m dalla presa d’aria del collettore di aspirazione. Il termometro o la termocoppia devono essere protetti contro l’irradiazione di calore ed essere posti direttamente nel flusso dell’aria. Essi devono essere inoltre protetti contro gli spruzzi e le nebulizzazioni di carburante. Il numero di posizioni utilizzate deve essere sufficiente a garantire la rappresentatività della temperatura media dell’aria aspirata.

3.4.

Non si deve effettuare alcuna misurazione prima che la coppia, il regime e le temperature siano rimasti sostanzialmente costanti per almeno un minuto.

3.5.

Dopo aver scelto un regime di rotazione per le misurazioni, il suo valore non deve discostarsi di oltre ± 1 % o ± 10 min–1 durante le letture; viene preso in considerazione il più alto dei due valori.

3.6.

I rilevamenti del carico al freno, del consumo di carburante e della temperatura dell’aria aspirata devono essere effettuati simultaneamente; per il carico al freno e per il consumo di carburante, il risultato della misurazione deve essere la media di due letture stabilizzate e consecutive che differiscano di meno del 2 per cento.

3.7.

La temperatura del liquido di raffreddamento all’uscita del motore deve essere mantenuta al valore specificato dal costruttore. In mancanza di indicazioni da parte di quest’ultimo, la temperatura deve essere di 353 K ± 5 K. Per i motori raffreddati ad aria la temperatura in un punto precisato dal costruttore deve essere mantenuta entro

Formula

dal valore massimo specificato dal costruttore nelle condizioni di riferimento.

3.8.

La temperatura del carburante deve essere misurata all’ingresso del carburatore o nel sistema di iniezione e deve essere mantenuta entro i limiti fissati dal costruttore del motore.

3.9.

La temperatura del lubrificante, misurata nella pompa dell’olio o nel carter o all’uscita dell’eventuale scambiatore di calore dell’olio deve essere compresa entro i limiti fissati dal costruttore.

3.10.

Se necessario, si può usare un sistema di regolazione ausiliario per mantenere le temperature entro i limiti di cui ai punti 3.7, 3.8 e 3.9 del presente allegato.

4.   ACCURATEZZA DELLE MISURE

4.1.   Coppia: ± 11 per cento della coppia misurata.

Lo strumento di misurazione della coppia deve essere tarato per tenere conto delle perdite per attrito. La tolleranza nella metà inferiore della scala del dinamometro non deve superare il ± 2 per cento del valore misurato della coppia.

4.2.   «Regime di rotazione del motore»: la velocità viene misurata con un’accuratezza del ± 0,5 per cento. Il regime di rotazione del motore deve essere misurato preferibilmente mediante un contagiri e un cronometro (o contatore/timer) sincronizzati automaticamente.

4.3.   Consumo di carburante: ± 1 per cento del consumo misurato.

4.4.   Temperatura del carburante: ± 2 K.

4.5.   Temperatura dell’aria di aspirazione del motore: ± 1 K.

4.6.   Pressione barometrica: ± 100 Pa.

4.7.   Pressione nel condotto di aspirazione: ± 50 Pa.

4.8.   Pressione nel condotto di scarico: ± 200 Pa.

5.   FATTORI DI CORREZIONE DELLA POTENZA

5.1.   Definizione

Il fattore di correzione della potenza è il coefficiente L utilizzato per determinare la potenza di un motore nelle condizioni atmosferiche di riferimento specificate al successivo punto 5.2.

dove

Formula

dove: Po è la potenza corretta (cioè la potenza riportata alle condizioni atmosferiche di riferimento),

L è il fattore di correzione (La o Ld),

P è la potenza misurata (potenza alla prova).

5.2.   Condizioni atmosferiche di riferimento

5.2.1.   Temperatura (To): 298 K (25 °C).

5.2.2.   Pressione a secco (Pso): 99 kPa.

Nota: la pressione a secco si basa su una pressione totale di 100 kPa e su una pressione del vapore acqueo di 1 kPa.

5.3.   Condizioni atmosferiche di prova

Le condizioni atmosferiche durante la prova devono essere le seguenti:

5.3.1.   temperatura (T)

per i motori ad accensione comandata

288 K ≤ T ≤ 308 K

per i motori diesel

283 K ≤ T ≤ 313 K

5.3.2.   pressione (Ps):

80 kPa ≤ Ps ≤ 110 kPa.

5.4.   Determinazione dei fattori di correzione αa e αd  (10)

5.4.1.   Motori ad accensione comandata sovralimentati o ad aspirazione naturale: fattore αa

Il fattore di correzione αa si ottiene applicando la formula:

Formula  (11)

dove

Ps è la pressione atmosferica totale a secco espressa in kilopascal (kPa) e cioè la pressione barometrica totale da cui si è dedotta la pressione del vapore acqueo,

T è la temperatura assoluta in kelvin (K) dell’aria aspirata dal motore.

Condizioni da rispettare in laboratorio

Per la validità della prova, il fattore di correzione αa deve essere compreso fra i seguenti valori: 0,93 ≤ αa ≤ 1,07.

Se il valore del fattore di correzione non rientra in questo intervallo, nel verbale di prova deve essere riportato il valore corretto ottenuto e devono essere precisate le condizioni di prova (temperatura e pressione).

5.4.2.   Motori diesel - Fattore αd

Il fattore di correzione della potenza (αd) per i motori diesel ad alimentazione costante si ottiene applicando la formula:

αd = (fa) fm

dove: fa è il fattore atmosferico,

fm è il parametro caratteristico di ciascun tipo di motore e di regolazione.

5.4.2.1.   Fattore atmosferico fa

Questo fattore indica gli effetti delle condizioni ambientali (pressione, temperatura e umidità) sull’aria aspirata dal motore. La formula del fattore atmosferico varia a seconda del tipo di motore.

5.4.2.1.1.   Motori ad aspirazione naturale e motori con compressore ad azionamento meccanico

Formula

5.4.2.1.2.   Motori a turbocompressore con o senza raffreddamento dell’aria aspirata

Formula

5.4.2.2.   Fattore di correzione motore fm

fm è funzione di qc (flusso corretto del carburante) secondo la seguente formula:

fm = 0,036 qc – 1,14

dove: qc = q/r

in cui:

q è il flusso di carburante, espresso in milligrammi, per ciclo e per litro di cilindrata totale [mg/(l. ciclo)],

r è il rapporto tra le pressioni all’uscita e all’entrata del compressore (r = 1 per i motori ad aspirazione naturale).

Questa formula è valida per un intervallo dei valori di qc compreso fra 40 mg/(l.ciclo) e 65 mg/(l.ciclo).

Per valori di qc inferiori a 40 mg/(l. ciclo), si assumerà per fm un valore costante uguale a 0,3 (fm = 0,3).

Per valori di qc superiori a 65 mg/(l. ciclo) si assumerà per fm un valore costante uguale a 1,2 (fm = 1,2) (cfr. figura):

Image

5.4.2.3.   Condizioni da rispettare in laboratorio

Ai fini della validità della prova, il fattore di correzione αd deve essere compreso fra i seguenti valori: 0,9 ≤ αd ≤ 1,1

Se il valore del fattore di correzione non rientra in questo intervallo, nel verbale di prova deve essere riportato il valore corretto ottenuto e devono essere precisate le condizioni di prova (temperatura e pressione).


(1)  

(1a)

Il sistema completo di aspirazione deve essere montato come previsto per l’impiego considerato:

se può influire sensibilmente sulla potenza del motore;

nel caso di motori a due tempi e ad accensione comandata;

qualora il costruttore lo richieda.

Negli altri casi, può essere utilizzato un sistema equivalente ed occorre verificare che la pressione di aspirazione non differisca di oltre 100 Pa dal limite specificato dal costruttore per un filtro dell’aria pulito.

(2)  

(1b)

Il sistema completo di scarico deve essere montato come previsto per l’impiego considerato:

se può influire sensibilmente sulla potenza del motore;

nel caso di motori a due tempi e ad accensione comandata;

qualora il costruttore lo richieda.

Negli altri casi può essere montato un sistema equivalente purché la pressione misurata all’uscita del sistema di scarico del motore non differisca di oltre 1 000 Pa da quella specificata dal costruttore.

L’uscita del sistema di scarico del motore è definita come un punto 150 mm a valle dell’estremità del sistema di scarico montato sul motore.

(1)  Se nel motore è incorporato un freno motore, la sua valvola a farfalla deve essere fissata in posizione completamente aperta.

(2)  La pressione di alimentazione del carburante può essere regolata, se necessario, per riprodurre la pressione esistente per quel determinato motore (in particolare, se è previsto un sistema di ritorno del carburante).

(3)  La valvola di aspirazione dell’aria è quella che comanda il regolatore pneumatico della pompa di iniezione. Il regolatore o il sistema di iniezione può contenere altri dispositivi in grado di influire sul quantitativo di carburante iniettato.

(4)  Il radiatore, il ventilatore, la carenatura del ventilatore, la pompa dell’acqua e il termostato devono essere collocati sul banco di prova nella stessa posizione relativa in cui sono montati sul veicolo. La circolazione del liquido di raffreddamento deve essere attivata soltanto dalla pompa dell’acqua del motore.

Il raffreddamento del liquido può avvenire attraverso il radiatore del motore o un circuito esterno, a condizione che la perdita di pressione di questo circuito e la pressione all’entrata della pompa restino più o meno uguali a quelle del sistema di raffreddamento del motore. L’eventuale tendina del radiatore deve restare aperta.

Qualora, per motivi di praticità, il radiatore, il ventilatore e la carenatura di quest’ultimo non possano essere montati sul motore, la potenza assorbita dal ventilatore montato separatamente nella posizione corretta rispetto al radiatore ed all’eventuale carenatura deve essere determinata ai regimi corrispondenti ai regimi usati durante la misurazione della potenza del motore, mediante calcolo sulla base delle caratteristiche tipo o mediante prove pratiche. Questa potenza, rapportata alle condizioni atmosferiche normali (293,2 K (20 °C) e 101,3 kPa), deve essere dedotta dalla potenza corretta.

(5)  Nel caso siano incorporati un ventilatore o una soffiante disinnestabili o progressivi, la prova deve essere effettuata con il ventilatore (o soffiante) disinnestati o innestati al valore massimo.

(6)  Il termostato può essere fissato in posizione di massima apertura.

(7)  Erogazione minima della dinamo: la dinamo deve fornire la corrente minima necessaria al funzionamento dei dispositivi ausiliari indispensabili per il funzionamento del motore. Ove occorra collegare una batteria, quest’ultima dovrà essere in buono stato e completamente carica.

(8)  I motori con raffreddamento dell’aria di sovralimentazione devono essere sottoposti a prova con tale sistema (a liquido o ad aria) in funzione; a discrezione del costruttore, però, il refrigeratore ad aria può essere sostituito con un dispositivo sul banco di prova. In entrambi i casi, la misurazione della potenza ad ogni regime deve essere effettuata con la stessa perdita di carico e la stessa riduzione di temperatura dell’aria del motore attraverso il refrigeratore dell’aria di sovralimentazione nel dispositivo sul banco di prova rispetto a quelle specificate dal costruttore per il dispositivo montato sul veicolo completo.

(9)  Ad esempio, dispositivo EGR (Exhaust Gas Recirculation - dispositivo di ricircolo dei gas di scarico), convertitore catalitico, reattore termico, alimentatore secondario di aria e dispositivo di protezione dell’evaporazione del carburante.

(10)  Le prove possono essere effettuate in laboratori ad aria condizionata in cui si possano controllare le condizioni atmosferiche.

(11)  Nel caso di motori dotati di controllo automatico della temperatura dell’aria, se il dispositivo è tale che a 25 °C e in regime di alimentazione completa non viene aggiunta aria calda, la prova deve essere effettuata mantenendo il dispositivo disinserito (chiuso). Se il dispositivo è ancora funzionante a 25 °C, la prova deve essere effettuata con il dispositivo funzionante normalmente e in questo caso l’esponente del termine della temperatura, nel fattore di correzione, deve essere preso uguale a 0 (nessuna correzione della temperatura).

Appendice

Risultati delle prove per la misurazione della potenza netta del motore

Questa scheda deve essere compilata dal laboratorio che ha effettuato le prove.

1.   Condizioni di prova

1.1.

Pressioni misurate alla potenza massima del motore

1.1.1.

Pressione barometrica totale: … Pa

1.1.2.

Pressione del vapore acqueo: … Pa

1.1.3.

Pressione di scarico: … Pa

1.2.

Temperature misurate alla potenza massima

1.2.1.

dell’aria aspirata: … K

1.2.2.

all’uscita del refrigeratore intermedio del motore: … K

1.2.3.

del fluido di raffreddamento

1.2.3.1.

all’uscita del fluido di raffreddamento dal motore: … K (1)

1.2.3.2.

nel punto di riferimento, nel caso di raffreddamento ad aria: … K (1)

1.2.4.

dell’olio lubrificante: … K (indicare il punto di misurazione)

1.2.5.

del carburante:

1.2.5.1.

all’entrata della pompa di iniezione: … K

1.2.5.2.

nel dispositivo per misurare il consumo di carburante: … K

1.2.6.

dello scarico misurato all’altezza della flangia o delle flange esterne del collettore o dei collettori di scarico: … °C

1.3.

Velocità di rotazione del motore al minimo: … min–1

1.4.

Caratteristiche del dinamometro

1.4.1.

Marca: … Modello: …

1.4.2.

Tipo: …

1.5.

Caratteristiche dell’opacimetro

1.5.1.

Marca:…

1.5.2.

Tipo: …

2.   Carburante

2.1.

Per i motori ad accensione comandata alimentati a carburante liquido

2.1.1.

Marca: …

2.1.2.

Specifiche: …

2.1.3.

Additivo antidetonante (piombo ecc.): …

2.1.3.1.

Tipo: …

2.1.3.2.

Tenore: … mg/1

2.1.4.

Numero di ottano RON: … (ASTM D 26 99-70)

2.1.4.1.

Numero MON: …

2.1.4.2.

Densità specifica: … g/cm3 a 288 K

2.1.4.3.

Potere calorifico inferiore: … kJ/kg

 

Regime di rotazione del motore (min–1)

Flusso nominale G (litri/secondo)

Valori di assorbimento limite (m–1)

Valori di assorbimento misurati (m–1)

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

Potenza netta massima: … kW a … min–1

Coppia massima netta: … Nm a … min–1

2.2.

Per i motori ad accensione comandata e i motori a doppia alimentazione alimentati con carburante gassoso

2.2.1.

Marca: …

2.2.2.

Specifiche: …

2.2.3.

Pressione di immagazzinamento: … bar

2.2.4.

Pressione di utilizzo: … bar

2.2.5.

Potere calorifico inferiore: … kJ/kg

2.3.

Per i motori ad accensione spontanea alimentati con carburante gassoso

2.3.1.

Sistema di alimentazione: … gas

2.3.2.

Specifiche del gas utilizzato: …

2.3.3.

Rapporto olio combustibile/gas: …

2.3.4.

Potere calorifico inferiore: …

2.4.

Per i motori ad accensione spontanea e i motori a doppia alimentazione alimentati con carburante diesel

2.4.1.

Marca: …

2.4.2.

Specifiche del carburante utilizzato: …

2.4.3.

Numero di cetano (ASTM D 976-71) …

2.4.4.

Densità specifica: … g/cm3 a 288 K

2.4.5.

Potere calorifico inferiore: … kJ/kg

3.   Lubrificante: …

3.1.

Marca: …

3.2.

Specifiche: …

3.3.

Viscosità SAE: …

4.   Risultati dettagliati delle misurazioni (2)

Regime di rotazione del motore, min–1

 

 

Coppia misurata, Nm

 

 

Potenza misurata, kW

 

 

Flusso di carburante misurato, g/h

 

 

Pressione barometrica, kPa

 

 

Pressione del vapore acqueo, kPa

 

 

Temperatura dell’aria aspirata, K

 

 

Potenza da aggiungere per N. 1

dispositivi ausiliari in aggiunta a quelli N. 2

della tabella sopra, kW N. 3

 

 

Fattore di correzione della potenza

 

 

Potenza al freno corretta, kW (con/senza (3) ventilatore)

 

 

Potenza del ventilatore, kW (da dedurre se il ventilatore non è montato)

 

 

Potenza netta, kW

 

 

Coppia netta, Nm

 

 

Consumo specifico corretto di carburante g/(kWh) (4)

 

 

Temperatura del liquido di raffreddamento all’uscita, K

 

 

Temperatura (t) del lubrificante al punto di misurazione, K

 

 

Temperatura dell’aria a valle del compressore, K (5)

 

 

Temperatura del carburante all’entrata della pompa di iniezione, K

 

 

Temperatura dell’aria a valle del refrigeratore dell’aria di sovralimentazione, K (5)

 

 

Pressione a valle del compressore, kPa (5)

 

 

Pressione a valle del refrigeratore dell’aria di sovralimentazione, kPa

 

 


(1)  Cancellare la dicitura o le diciture inutili.

(2)  Le curve caratteristiche della potenza netta e della coppia netta vanno tracciate come una funzione del regime del motore.

(3)  Cancellare la dicitura o le diciture inutili.

(4)  Calculée avec la puissance nette pour les moteurs à allumage par compression et à allumage commandé; dans le dernier cas, multipliée par le facteur de correction de la puissance.

(5)  Biffer les mentions inutiles.


ALLEGATO 6

METODO DI MISURAZIONE DELLA POTENZA NETTA E DELLA POTENZA MASSIMA SU 30 MINUTI DEI GRUPPI MOTOPROPULSORI ELETTRICI

1.   QUESTE DISPOSIZIONI SI APPLICANO ALLA MISURAZIONE DELLA POTENZA NETTA MASSIMA E DELLA POTENZA MASSIMA SU 30 MINUTI DEI GRUPPI MOTOPROPULSORI ELETTRICI USATI PER LA PROPULSIONE DI VEICOLI STRADALI ELETTRICI PURI.

2.   CONDIZIONI DI PROVA

2.1.   Il gruppo motopropulsore deve essere stato rodato secondo le raccomandazioni del costruttore.

2.2.   Se la misurazione della potenza può essere effettuata unicamente su un gruppo motopropulsore su cui è montato il cambio di velocità o il riduttore, si deve tenere conto dell’efficienza di questi ultimi.

2.3.   Dispositivi ausiliari

2.3.1.   Dispositivi ausiliari da montare

Durante la prova, i dispositivi ausiliari necessari per il funzionamento del gruppo motopropulsore nell’impiego considerato (elencati nella tabella 1 del presente allegato) devono essere montati nella stessa posizione in cui sono montati nel veicolo.

2.3.2.   Dispositivi ausiliari da rimuovere

Gli eventuali accessori montati sul motore e necessari solo per il funzionamento del veicolo devono essere smontati per la prova. A titolo di esempio, si fornisce di seguito un elenco non limitativo:

compressore d’aria per i freni, compressore del servosterzo, compressore delle sospensioni, condizionatore d’aria ecc.;

per i dispositivi ausiliari non smontabili, la potenza a vuoto assorbita dagli stessi può essere determinata ed aggiunta alla potenza misurata.

Tabella 1

Dispositivi ausiliari da montare per la prova intesa a determinare la potenza netta e la potenza massima su 30 minuti di gruppi motopropulsori elettrici

dispositivo di serie»: qualsiasi dispositivo previsto dal costruttore per una particolare applicazione.)


N.

Dispositivi ausiliari

Montati per la prova della potenza netta e della potenza massima su 30 minuti

1

Sorgente di tensione CC

Calo di tensione durante la prova inferiore al 5 %

2

Variatore di velocità e dispositivo di controllo

Sì, di serie

3

Raffreddamento a liquido

 

Cofano motore

Uscita d’aria dal cofano

No

Radiatore (1)  (2)

Ventola

Carenatura del ventilatore

Pompa

Termostato (3)

Sì, di serie

Raffreddamento ad aria

 

Filtro dell’aria

Carenatura

Soffiante

Dispositivo per regolare la temperatura

Sì, di serie

4

Impianto elettrico

Sì, di serie

5

Ventola ausiliaria del banco di prova

Sì, se necessario

2.4.   Condizioni di regolazione

Le condizioni di regolazione devono essere conformi a quanto specificato dal costruttore per il motore di serie ed essere usate senza ulteriori modifiche per l’impiego particolare considerato.

2.5.   Dati da registrare

2.5.1.   La prova per la determinazione della potenza netta deve essere effettuata con il comando dell’acceleratore regolato nella posizione massima.

2.5.2.   Il motore deve essere stato rodato secondo le raccomandazioni del richiedente l’omologazione.

2.5.3.   I rilevamenti della coppia e del regime devono essere effettuati simultaneamente.

2.5.4.   Se necessario, la temperatura del liquido di raffreddamento registrata all’uscita del motore deve essere mantenuta entro ± 5 K dalla taratura del termostato specificata dal costruttore.

Per i gruppi motopropulsori con raffreddamento ad aria, la temperatura in un punto indicato dal costruttore deve essere mantenuta entro + 0/– 20 K dal valore massimo specificato dal costruttore.

2.5.5.   La temperatura del lubrificante misurata nel carter o all’uscita dell’eventuale scambiatore di calore dell’olio deve essere mantenuta entro i limiti fissati dal costruttore.

2.5.6.   Se necessario, si può usare un sistema di raffreddamento ausiliario per mantenere la temperatura entro i limiti di cui ai precedenti punti 2.5.4 e 2.5.5.

3.   ACCURATEZZA DELLE MISURE

3.1.   Coppia: ± 1 per cento della coppia misurata.

Lo strumento di misurazione della coppia deve essere tarato per tenere conto delle perdite per attrito. La tolleranza nella metà inferiore della scala del dinamometro non deve superare il ± 2 per cento del valore misurato della coppia.

3.2.   Velocità di rotazione del motore: ± 0,5 per cento della velocità misurata.

3.3.   Temperatura dell’aria in entrata al motore: ± 2 K.


(1)  Il radiatore, il ventilatore, la carenatura del ventilatore, la pompa dell’acqua e il termostato devono essere collocati sul banco di prova nella stessa posizione relativa in cui sono montati sul veicolo. La circolazione del liquido di raffreddamento deve essere attivata soltanto dalla pompa dell’acqua del gruppo motopropulsore.

Il raffreddamento del liquido può avvenire attraverso il radiatore del gruppo motopropulsore o un circuito esterno, a condizione che la perdita di pressione di tale circuito e la pressione all’entrata della pompa restino più o meno uguali a quelle del sistema di raffreddamento del gruppo motopropulsore. L’eventuale tendina del radiatore deve restare aperta.

Qualora, per motivi di praticità, il radiatore, il ventilatore e la carenatura di quest’ultimo non possano essere montati per la prova al banco, la potenza assorbita dal ventilatore montato separatamente nella posizione corretta rispetto al radiatore ed all’eventuale carenatura deve essere determinata alle velocità di rotazione corrispondenti alle velocità usate durante la misurazione della potenza del motore, mediante calcolo sulla base delle caratteristiche tipo o mediante prove pratiche. Questa potenza, rapportata alle condizioni atmosferiche normali, deve essere dedotta dalla potenza corretta.

(2)  Nel caso siano incorporati un ventilatore o una soffiante disinnestabili o progressivi, la prova deve essere effettuata con il ventilatore (o soffiante) disinnestati o innestati al valore massimo.

(3)  Il termostato può essere fissato in posizione di massima apertura.


ALLEGATO 7

CONTROLLI SULLA CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

1.   ASPETTI GENERALI

Le prescrizioni qui indicate sono coerenti con le prove da effettuare per accertare la conformità della produzione ai sensi del punto 6, sottopunti compresi.

2.   PROCEDIMENTI DI PROVA

I metodi di prova e gli strumenti di misura devono essere quelli descritti nell’allegato 5 o 6 del presente regolamento.

3.   CAMPIONAMENTO

Deve essere scelto un gruppo motopropulsore. Se, dopo la prova di cui al punto 5.1 successivo, il gruppo motopropulsore non è ritenuto conforme alle prescrizioni del presente regolamento, la prova deve essere ripetuta su altri due gruppi motopropulsori.

4.   CRITERI DI MISURAZIONE

4.1.   Potenza netta dei motori a combustione interna

Nelle prove di controllo della conformità della produzione, la potenza deve essere misurata a due regimi S1 e S2 corrispondenti rispettivamente ai punti di misura della potenza massima e della coppia massima considerate per l’omologazione. A questi due regimi, cui si applica una tolleranza del ± 5 per cento, la potenza netta misurata in almeno un punto dei campi di tolleranza S1 ± 5 per cento e S2 ± 5 per cento non deve differire di oltre ± 5 per cento dal valore di omologazione.

4.2.   Potenza netta e potenza massima su 30 minuti dei gruppi motopropulsori elettrici

Nelle prove di controllo della conformità della produzione, la potenza deve essere misurata alla velocità S1 corrispondente al punto di misura della potenza massima considerata per l’omologazione. A tale velocità, la potenza netta non deve differire di oltre ± 5 per cento dal valore di omologazione.

5.   VALUTAZIONE DEI RISULTATI

5.1.   Se la potenza netta e la potenza massima su 30 minuti del gruppo motopropulsore sottoposto a prova a norma del punto 2 precedente sono conformi alle prescrizioni del punto 4 precedente, la produzione è considerata conforme all’omologazione.

5.2.   Se le prescrizioni del punto 4 precedente non sono soddisfatte, la prova deve essere ripetuta con le stesse modalità su altri due gruppi motopropulsori.

5.3.   Se i dati relativi alla potenza netta o alla potenza massima su 30 minuti del secondo e/o del terzo gruppo motopropulsore di cui al punto 5.2 non sono conformi alle prescrizioni del punto 4, la produzione deve essere considerata non conforme al presente regolamento e devono essere attuate le disposizioni di cui al punto 7.1 del presente regolamento.


ALLEGATO 8

CARBURANTI DI RIFERIMENTO

1.

Dati tecnici dei carburanti di riferimento di tipo GPL

 

Carburante A

Carburante B

Metodo di prova

Composizione:

 

 

ISO 7941

C3

% vol.

30 ± 2

85 ± 2

 

C4

% vol.

resto

resto

 

< C3, > C4

% vol.

max. 2 %

max. 2 %

 

Olefine

% vol.

9 ± 3

12 ± 3

 

Residuo all’evaporazione

ppm

max. 50

max. 50

NFM 41-015

Tenore di acqua

 

assente

assente

esame visivo

Tenore di zolfo

ppm massa (*)

max. 50

max. 50

EN 24260

Solfuro di idrogeno

 

assente

assente

 

Corrosione del rame

valutazione

classe 1

classe 1

ISO 625 1 (**)

Odore

 

caratteristico

caratteristico

 

MON

 

min. 89

min. 89

EN 589 allegato B

2.

Dati tecnici dei carburanti di riferimento di tipo GN

 

G20

G23

G25

Composizione:

 

 

 

CH4

% vol.

100

92,5

86

N2

% vol.

0

7,5

14

Indice di Wobbe (***)

MJ/m3

53,6 ± 2 %

48,2 ± 2 %

43,9 ± 2 %

La purezza dei gas componenti le miscele deve essere almeno la seguente:

N2 : 99 %

CH4 : 95 % con un tenore totale di idrogeno, monossido di carbonio e ossigeno inferiore all’1 per cento e un tenore totale di biossido di carbonio e azoto inferiore al 2 per cento.

L’indice di Wobbe è il rapporto tra il potere calorifico di un gas per unità di volume e la radice quadrata della sua densità relativa nelle stesse condizioni normali:

Formula

dove

Hgas

=

potere calorifico del carburante in MJ/m3

ρair

=

densità dell’aria a 0 °C,

ρgas

=

densità del carburante a 0 °C.

L’indice di Wobbe è definito come lordo o netto a seconda che il potere calorifico sia lordo o netto.


(*)  Valore da determinarsi in condizioni normali [293,2 K (20 °C) e 101,3 kPa].

(**)  La determinazione della presenza di materiali corrosivi secondo questo metodo può risultare imprecisa se il campione contiene inibitori della corrosione o altri prodotti chimici che diminuiscono la corrosività del campione nei confronti della striscia di rame. È pertanto vietata l’aggiunta di tali composti finalizzata unicamente falsare il metodo di prova.

(***)  Basato sul potere calorifico lordo e calcolato per 0 °C.


7.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 323/91


Solo i testi UN/ECE originali hanno efficacia giuridica ai sensi del diritto internazionale pubblico. Lo status e la data di entrata in vigore del presente regolamento vanno controllati nell’ultima versione del documento UN/ECE TRANS/WP.29/343, reperibile al seguente indirizzo:

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Regolamento n. 115 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) – Prescrizioni uniformi relative all’omologazione di:

I.

Impianti specifici di trasformazione a GPL (gas di petrolio liquefatto) destinati ad essere installati sui veicoli a motore per consentire l’utilizzo del GPL nel sistema di propulsione

II.

Impianti specifici di trasformazione a GNC (gas naturale compresso) destinati ad essere installati sui veicoli a motore per consentire l’utilizzo del GNC nel sistema di propulsione

Comprendente tutti i testi validi fino a:

Supplemento n. 6 della versione originale del regolamento – Data di entrata in vigore: 10 giugno 2014

REGOLAMENTO

1.

Campo di applicazione

2.

Definizioni

3.

Domanda di omologazione

4.

Marcature

5.

Omologazione

6.

Prescrizioni relative agli impianti di trasformazione

7.

Manuali di istruzioni

8.

Modifica ed estensione dell’omologazione di un tipo di impianto di trasformazione

9.

Conformità della produzione

10.

Sanzioni in caso di non conformità della produzione

11.

Cessazione definitiva della produzione

12.

Nomi e indirizzi dei servizi tecnici incaricati di eseguire le prove di omologazione e delle autorità di omologazione

ALLEGATI

1 A

Notifica relativa al rilascio, all’estensione, al rifiuto o alla revoca dell’omologazione o alla cessazione definitiva della produzione di un tipo di impianto di trasformazione a GPL a norma del regolamento n. 115

1B

Notifica relativa al rilascio, all’estensione, al rifiuto o alla revoca dell’omologazione o alla cessazione definitiva della produzione di un tipo di impianto di trasformazione a GNC a norma del regolamento n. 115

2 A

Configurazione del marchio di omologazione di un impianto di trasformazione a GPL

2B

Configurazione del marchio di omologazione di un impianto di trasformazione a GNC

3 A

Elenco completo delle informazioni da fornire ai fini dell’omologazione di un impianto di trasformazione a GPL installato su un veicolo

3B

Elenco completo delle informazioni da fornire ai fini dell’omologazione di un impianto di trasformazione a GNC installato su un veicolo

4.

Descrizione delle procedure di prova della tenuta per gli impianti a GNC/GPL installati su veicoli

5.

Prescrizioni relative al fissaggio dei serbatoi di GPL e GNC

6 A

Veicoli bicarburante con motore a iniezione diretta di benzina - Calcolo del rendimento energetico del GPL

6B

Veicoli bicarburante con motore a iniezione diretta di benzina - Calcolo del rendimento energetico del GNC

1.   CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica a:

1.1.

Parte I

:

Impianti specifici di trasformazione a GPL destinati ad essere installati sui veicoli a motore per consentire l’utilizzo del GPL nel sistema di propulsione

Parte II

:

Impianti specifici di trasformazione a GNC destinati ad essere installati sui veicoli a motore per consentire l’utilizzo del GNC nel sistema di propulsione

1.2.

Il presente regolamento si applica quando il fabbricante degli impianti di trasformazione mantiene le caratteristiche originarie dell’intero sistema per la famiglia specifica di veicoli per la quale è stata concessa l’omologazione.

1.3.

Il presente regolamento non si applica alle procedure, ai controlli e alle ispezioni destinati a verificare la corretta installazione degli impianti di trasformazione sui veicoli, poiché relativamente a questo aspetto si fa affidamento sulla competenza della parte contraente dove è immatricolato il veicolo.

1.4.

Il presente regolamento si applica agli impianti di trasformazione destinati ad essere installati su veicoli delle categorie M e N (1), con le seguenti eccezioni:

a)

veicoli omologati ai sensi del regolamento n. 83, serie di modifiche 00, 01, 02, 03 o 04,

b)

veicoli omologati ai sensi del regolamento n. 49, serie di modifiche 00, 01, 02 o 03,

c)

veicoli omologati ai sensi della direttiva 70/220/CEE del Consiglio (2) fino alla direttiva di modifica 96/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) compresa,

d)

veicoli omologati ai sensi della direttiva 88/77/CEE del Consiglio (4) fino alla direttiva di modifica 96/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) compresa.

1.5.

Le prescrizioni per le diverse categorie (M1, N1 o altre) sono definite ai punti da 2 a 7 (6).

Quando l’impianto di trasformazione è installato sul veicolo, il veicolo modificato deve soddisfare tutte le disposizioni del regolamento a norma del quale era stata originariamente rilasciata l’omologazione.

2.   DEFINIZIONI

2.1.

Per «omologazione di un impianto di trasformazione a GPL o a GNC «si intende l’omologazione del tipo di impianto di trasformazione destinato ad essere installato su veicoli a motore per consentire l’utilizzo di GPL o GNC.

2.1.1.

Un impianto specifico di trasformazione a GPL di tipo omologato può essere costituito da più componenti, classificati e omologati conformemente al regolamento n. 67, serie di modifiche 01, parte I, nonché al manuale di istruzioni specifico del veicolo.

2.1.2.

Un impianto specifico di trasformazione a GNC di tipo omologato può essere costituito da più componenti, classificati e omologati conformemente al regolamento n. 110, parte I, nonché al manuale di istruzioni specifico del veicolo.

2.1.3.

«Un veicolo è considerato monocarburante» se, dopo l’operazione di trasformazione, è concepito essenzialmente per funzionare in permanenza a GPL o a GNC, ma può ancora avere un sistema a benzina per le situazioni di emergenza con una capacità del serbatoio della benzina non superiore a 15 litri.

2.1.4.

«Un veicolo è considerato bicarburante» se, dopo l’operazione di trasformazione, è dotato di un impianto di stoccaggio del gas e di un impianto separato di stoccaggio della benzina, con una capacità superiore a 15 litri, ed è concepito per funzionare utilizzando un solo carburante per volta. L’impiego contemporaneo di entrambi i carburanti è limitato nella quantità o nella durata.

2.1.5.

Per «impianto master-slave» si intende un impianto di trasformazione in cui la centralina elettronica (ECU) del GPL o quella del GNC sono in grado di tradurre la strategia di controllo della benzina dell’ECU in funzionamento a GPL o GNC.

2.1.6.

Per «veicolo originale» si intende un veicolo prima dell’installazione dell’impianto di trasformazione.

2.2.

Per «impianto specifico di trasformazione a GPL o a GNC di un tipo omologato» si intendono impianti che non differiscono tra loro per quanto riguarda:

2.2.1.

il fabbricante dell’impianto di trasformazione (responsabile della presentazione della domanda di omologazione dell’impianto);

2.2.2.

il tipo di regolatore della pressione/vaporizzatore dello stesso fabbricante;

2.2.3.

il tipo di sistema di alimentazione del gas dello stesso fabbricante (vale a dire: miscelatore a induzione, dispositivo di iniezione, vapore o liquido, sistema di iniezione «single-point» o «multi-point»);

2.2.4.

i tipi di serie di sensori e attuatori;

2.2.5.

il tipo di serbatoio del carburante (cioè, prelievo di GPL in fase liquida/tensione di vapore, prelievo di GPL in fase gassosa, prelievo di GPL in fase liquida/pressurizzato da una pompa, prelievo di GNC pressurizzato), i dispositivi di sicurezza e gli accessori del serbatoio del carburante, come prescritto dal regolamento n. 67, serie di modifiche 01, o dal regolamento n. 110, se del caso (vale a dire, valvola di scarico);

2.2.6.

i dispositivi per il montaggio del serbatoio del carburante;

Nota: con riferimento ai punti 2.2.4, 2.2.5 e 2.2.6, il fabbricante dell’impianto di trasformazione può inserire nel manuale di installazione altri componenti, inclusi nell’omologazione, come elementi intercambiabili (cfr. punto 7).

2.2.7.

il tipo di ECU dello stesso fabbricante;

2.2.8.

i principi di base del software e la strategia di controllo;

2.2.9.

il manuale di installazione (cfr. punto 7);

2.2.10.

il manuale dell’utente finale (cfr. punto 7).

2.3.

Per «fabbricante dell’impianto» si intende un’organizzazione che può assumersi la responsabilità tecnica per la fabbricazione di impianti di trasformazione a GPL o a GNC e che può dimostrare di possedere le caratteristiche e i mezzi necessari per garantire la valutazione della qualità e la conformità della produzione dell’impianto di trasformazione.

2.4.

Per «installatore» si intende un’organizzazione che può assumersi la responsabilità tecnica per l’installazione corretta e sicura dell’impianto di trasformazione a GPL o a GNC omologato, in conformità rispettivamente ai punti 6.1.1.3 e 6.2.1.3 del presente regolamento (7).

2.5.

Ai fini del presente regolamento, per «veicolo capostipite», con riguardo sia agli impianti a GPL sia agli impianti a GNC, si intende un veicolo prescelto quale veicolo sul quale effettuare le prove intese a verificare la conformità alle prescrizioni del presente regolamento, e cui fanno riferimento i veicoli membri di una famiglia.

2.5.1.

In conformità al presente regolamento, per «membro della famiglia» si intende un veicolo che condivide con il suo veicolo capostipite le seguenti caratteristiche essenziali:

La definizione della famiglia si basa sulle caratteristiche del veicolo originale.

2.5.1.1.

a)

è prodotto dal medesimo costruttore;

b)

è classificato nella medesima categoria M1, M2, M3, N1, N2 o N3. I veicoli delle categorie M1 e N1 possono appartenere alla stessa famiglia;

c)

è soggetto agli stessi limiti di emissione o a quelli specificati nelle serie anteriori di modifiche del regolamento applicabile;

d)

se il sistema di alimentazione del gas ha una dosatura centrale per l’intero motore, esso presenta una potenza erogata omologata compresa tra 0,7 e 1,15 volte quella del motore del veicolo capostipite; se il sistema di alimentazione del gas ha una dosatura singola per cilindro, esso presenta una potenza erogata omologata per cilindro compresa tra 0,7 e 1,15 volte quella del motore del veicolo capostipite;

e)

alimentazione del combustibile e processo di combustione (iniezione: diretta o indiretta, «single-point» o «multi-point»);

f)

ha lo stesso sistema di controllo dell’inquinamento:

i)

stesso tipo di catalizzatore, se montato (trivalente, di ossidazione, di riduzione degli NOx);

ii)

iniezione d’aria (con o senza);

iii)

ricircolo dei gas di scarico (EGR) (con o senza).

Sono autorizzati motori dotati di iniezione d’aria o ricircolo dei gas di scarico, anche se il veicolo sottoposto alle prove non era dotato di tali dispositivi.

2.5.1.2.

Per quanto riguarda il requisito di cui al punto 2.5.1.1, lettera a), la famiglia di veicoli può comprendere anche veicoli fabbricati da altri costruttori di veicoli sempre che sia possibile dimostrare all’autorità di omologazione che sono stati utilizzati lo stesso tipo di motore e la medesima strategia per il controllo delle emissioni.

2.5.1.3.

Per quanto concerne il requisito di cui al punto 2.5.1.1, lettera d):

a)

nel caso di un dosatura centrale per l’intero veicolo, qualora una dimostrazione evidenzi che due veicoli a gas potrebbero essere membri della stessa famiglia, a eccezione delle potenze erogate omologate, rispettivamente P1 e P2 (con P1 < P2), e qualora entrambi siano sottoposti a prova come se fossero veicoli capostipite, la relazione di parentela sarà ritenuta valida per qualsiasi veicolo con una potenza erogata omologata compresa tra 0,7*P1 e 1,15*P2;

b)

nel caso di un dosatura singola per cilindro, qualora una dimostrazione evidenzi che due veicoli a gas potrebbero essere membri della stessa famiglia, a eccezione delle potenze erogate omologate, rispettivamente P1 e P2 (con P1 < P2), e qualora entrambi siano sottoposti a prova come se fossero veicoli capostipite, la relazione di parentela sarà ritenuta valida per qualsiasi veicolo con una potenza erogata omologata compresa tra 0,7*P1 e 1,15*P2.

2.5.1.4.

Per quanto riguarda il requisito di cui al punto 2.5.1.1, lettera f), nel caso di un impianto «master-slave», ai sensi del punto 2.1.6., la relazione di parentela sarà ritenuta valida a prescindere dalla presenza dell’iniezione di aria o del ricircolo dei gas di scarico (EGR).

2.6.

Per le definizioni dei componenti degli impianti di trasformazione a GPL cfr. il regolamento n. 67, serie di modifiche 01.

2.7.

Per le definizioni dei componenti degli impianti di trasformazione a GNC cfr. il regolamento n. 110.

3.   DOMANDA DI OMOLOGAZIONE

3.1.

La domanda di omologazione di un tipo specifico di impianto di trasformazione deve essere presentata dal fabbricante o da un suo mandatario.

3.2.

La domanda deve essere accompagnata dai seguenti documenti, in triplice copia, e dai seguenti dati specifici:

3.2.1.

descrizione dell’impianto di trasformazione con tutte le informazioni pertinenti, compresi i numeri di omologazione di ciascun componente di cui all’allegato 3 A del presente regolamento per gli impianti a GPL e all’allegato 3B del presente regolamento per gli impianti a GNC;

3.2.2.

descrizione del veicolo o dei veicoli capostipite su cui saranno effettuate le prove intese a verificare la conformità alle prescrizioni del presente regolamento;

3.2.3.

descrizione di tutte le modifiche apportate al veicolo capostipite originario, solo in caso di configurazione bicarburante;

3.2.4.

verifica del rispetto delle specifiche di cui al punto 6 del presente regolamento;

3.2.5.

se necessario ai fini del punto 5.2, avviso di omologazione dell’impianto di trasformazione per un veicolo capostipite diverso da quelli cui si applica l’omologazione, attestante che l’impianto di trasformazione è stato omologato come impianto master-slave, ai sensi del punto 2.1.5;

3.3.

manuale di installazione dell’impianto di trasformazione sul veicolo o sui veicoli capostipite;

3.4.

manuale dell’utente finale;

3.5.

un campione dell’impianto specifico di trasformazione, correttamente installato sul veicolo o sui veicoli capostipite.

4.   MARCATURE

4.1.

Il campione o i campioni dell’impianto specifico di trasformazione presentati all’omologazione devono essere accompagnati da una targhetta recante il marchio di fabbrica o commerciale del fabbricante dell’impianto di trasformazione e il tipo di impianto, come illustrato negli allegati 2 A e 2B.

4.2.

Tutti gli impianti di trasformazione installati su veicoli appartenenti alla famiglia, quale definita nel punto 2. del presente regolamento, devono essere identificati mediante una targhetta recante il numero di omologazione e le specifiche tecniche, come prescritto negli allegati 2 A e 2B. Tale targhetta deve essere fissata permanentemente alla struttura del veicolo e deve essere chiaramente leggibile e indelebile.

5.   OMOLOGAZIONE

5.1.

Se il campione di impianto di trasformazione presentato all’omologazione soddisfa i requisiti di cui al punto 6 del presente regolamento, l’omologazione è concessa.

5.2.

Gli impianti di trasformazione che siano già stati omologati come impianti master-slave su almeno un veicolo capostipite non devono conformarsi alle prescrizioni di cui ai punti 6.1.4.4.2.1 o 6.2.4.4.2.1 del presente regolamento.

5.3.

Ad ogni tipo di impianto di trasformazione omologato viene attribuito un numero di omologazione. Le sue prime due cifre (attualmente 00, conformemente al regolamento nella sua forma originale) devono indicare la serie di modifiche che incorporano le più recenti e principali modifiche tecniche apportate al regolamento al momento del rilascio dell’omologazione. Una stessa parte contraente non assegna lo stesso numero di omologazione ad un altro tipo di impianto di trasformazione.

5.4.

L’omologazione o il rifiuto o l’estensione dell’omologazione di un tipo di impianto di trasformazione o di una sua parte a norma del presente regolamento devono essere comunicati alle parti dell’accordo che applicano il presente regolamento mediante una scheda conforme al modello che figura negli allegati 1 A e 1B del presente regolamento.

5.5.

Oltre al marchio previsto al punto 4.1 un marchio di omologazione internazionale deve essere apposto, secondo le indicazioni di cui agli allegati 2 A e 2B, sulla targhetta di tutti gli impianti di trasformazione in conformità a un tipo omologato a norma del presente regolamento. Tale marchio di omologazione deve essere composto da:

5.5.1.

Un cerchio al cui interno è iscritta la lettera «E» seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l’omologazione (8);

5.5.2.

il numero del presente regolamento, seguito dalla lettera «R», da un trattino e dal numero di omologazione, a destra del cerchio di cui al punto 5.5.1. Il numero di omologazione è costituito dal numero di omologazione del tipo di impianto di trasformazione, che figura nella scheda di comunicazione per tale tipo di impianto (cfr. punto 5.2 e allegati 1 A e 1B), preceduto da due cifre che indicano la serie più recente di modifiche del presente regolamento.

5.6.

Il marchio di omologazione deve essere chiaramente leggibile e indelebile.

5.7.

Negli allegati 2 A e 2B del presente regolamento figurano esempi della configurazione della targhetta citata con il marchio di omologazione.

6.   PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI DI TRASFORMAZIONE

6.1.   Parte I — Specifiche relative agli impianti di trasformazione a GPL

6.1.1.   Prescrizioni riguardanti l’installazione di un impianto specifico per consentire l’utilizzo del GPL nel sistema di propulsione di un veicolo.

6.1.1.1.

Un impianto di trasformazione a GPL deve comprendere come minimo i seguenti componenti:

6.1.1.1.1.

componenti specificati nel regolamento n. 67, serie di modifiche 01, e definiti in funzione delle necessità;

6.1.1.1.2.

manuale di installazione;

6.1.1.1.3.

manuale dell’utente finale.

6.1.1.2.

L’impianto di trasformazione a GPL può comprendere anche i componenti indicati come facoltativi nel regolamento n. 67, serie di modifiche 01.

6.1.1.3.

L’impianto di trasformazione a GPL, correttamente installato sul veicolo secondo le indicazioni contenute nel manuale di installazione di cui sopra, deve essere conforme alle prescrizioni relative all’installazione contenute nel regolamento n. 67, serie di modifiche 01. Per quanto riguarda il fissaggio del serbatoio del carburante, i requisiti del regolamento n. 67, serie di modifiche 01, si ritengono soddisfatti se sono rispettate le prescrizioni dell’allegato 5 del presente regolamento.

6.1.2.   Emissioni di inquinanti ed emissioni di CO2 (solo per i veicoli delle categorie M1 e N1)

6.1.2.1.   Un campione dell’impianto di trasformazione a GPL, quale descritto nel punto 2.2 del presente regolamento, installato sul veicolo o sui veicoli capostipite quali definiti nel punto 2.5 del presente regolamento, deve essere sottoposto alle procedure di prova di cui ai regolamenti n. 83 (9) e 101, o al regolamento n. 49 (10), se del caso, entro i limiti fissati dalle prescrizioni di cui ai punti 6.1.2.4 e 6.1.2.5. I veicoli e/o i motori devono essere sottoposti anche ad una prova di confronto della potenza massima quale descritta nel regolamento n. 85 per i motori o al punto 6.1.3 per i veicoli.

6.1.2.2.   Carburante richiesto dal motore: il tipo di carburante di norma utilizzato dal motore potrebbe essere:

a)

soltanto GPL (modello a GPL) in caso di modello monocarburante (9);

b)

benzina senza piombo (modalità benzina) o GPL (modalità GPL) in caso di veicoli bicarburante;

c)

sia carburante diesel sia carburante diesel e GPL (bicarburante).

(Le disposizioni riguardanti la configurazione bicarburante sono ancora da definire).

6.1.2.3.   Per «sostanze inquinanti» si intende:

a)

monossido di carbonio;

b)

idrocarburi, supponendo un rapporto:

CH1,85 per la benzina,

CH1,86 per il carburante diesel,

CH2,52 per il GPL,

CH (da definire) per la configurazione bicarburante;

c)

ossidi di azoto, quest’ultimo espresso in equivalente di biossido di azoto (NO2).

d)

particolato ecc.

6.1.2.4.   Emissioni di gas di scarico ed emissioni di CO2 (categorie di veicoli M1 e N1):

6.1.2.4.1.   Requisiti specifici per la prova di tipo I (verifica delle emissioni medie di gas di scarico dopo l’avviamento a freddo):

6.1.2.4.1.1.   Le misurazioni delle emissioni di gas di scarico devono essere effettuate dopo un avviamento a freddo con ciascun carburante:

a)

benzina di riferimento,

b)

GPL A di riferimento,

c)

GPL B di riferimento.

Le emissioni di CO, HC e NOx sono calcolate in conformità al regolamento n. 83 (9).

6.1.2.4.1.2.   Regolazione del banco dinamometrico

Con l’accordo dell’autorità di omologazione può essere utilizzato uno dei metodi descritti di seguito.

6.1.2.4.1.2.1.

Metodo dei fattori/coefficienti di coast-down del veicolo originale:

Qualora vengano impiegati i coefficienti di coast-down del veicolo originale usato durante l’omologazione, si applicano le seguenti condizioni:

a)

la massa del veicolo capostipite deve essere misurata con l’impianto di trasformazione installato sul veicolo, compreso il serbatoio GPL riempito completamente, oppure deve essere calcolata come la somma della massa di riferimento del veicolo originale e della massa dell’impianto di trasformazione con il serbatoio GPL riempito completamente;

b)

la massa inerziale del veicolo capostipite deve essere determinata in base alla massa del veicolo provvisto dell’impianto di trasformazione;

c)

la resistenza al rotolamento del veicolo capostipite deve corrispondere al valore originale del veicolo proporzionalmente adeguato alla massa del veicolo capostipite misurata o calcolata come sopra:

Formula

dove:

F’0

=

resistenza al rotolamento del veicolo capostipite

f0

=

resistenza al rotolamento del veicolo originale

m

=

massa di riferimento del veicolo originale

p

=

massa dell’impianto di trasformazione;

d)

gli altri coefficienti di resistenza del veicolo capostipite devono essere pari a quelli del veicolo originale.

6.1.2.4.1.2.2.

Metodo dei valori della tabella:

a)

la massa del veicolo capostipite deve essere misurata con l’impianto di trasformazione installato sul veicolo, compreso il serbatoio GPL riempito completamente, oppure deve essere calcolata come la somma della massa di riferimento del veicolo originale e della massa dell’impianto di trasformazione con il serbatoio GPL riempito completamente;

b)

la massa inerziale del veicolo capostipite deve essere determinata in base alla massa del veicolo provvisto dell’impianto di trasformazione;

c)

il coefficiente a deve essere quello corrispondente alla massa di riferimento del veicolo provvisto dell’impianto di trasformazione;

d)

il coefficiente b deve essere quello corrispondente alla massa di riferimento del veicolo originale.

6.1.2.4.1.3.   Prova delle emissioni di gas di scarico in modalità benzina

Fatte salve le prescrizioni di cui al punto 6.1.2.4.1.5, la prova deve essere effettuata tre volte con la benzina di riferimento. Il veicolo o i veicoli capostipite, provvisti dell’impianto di trasformazione, devono rispettare i valori limite stabiliti dalle relative omologazioni del veicolo o dei veicoli originali, inclusi i fattori di deterioramento applicati durante l’omologazione del veicolo o dei veicoli originali.

6.1.2.4.1.4.   In deroga alle prescrizioni di cui al punto 6.1.2.4.1.3, per ogni inquinante o per ciascuna combinazione di inquinanti uno dei tre risultati della prova può superare, al massimo del 10 %, il limite prescritto, a condizione che la media aritmetica dei tre risultati sia inferiore al limite prescritto. Se i limiti prescritti sono superati per più di un inquinante, è irrilevante il fatto che tale superamento si verifichi nel corso della stessa prova o in prove diverse.

6.1.2.4.1.5.   Il numero di prove delle emissioni prescritte al punto 6.1.2.4.1.3 può essere ridotto purché siano rispettate le seguenti condizioni:

a)

è necessaria una prova se il risultato ottenuto per ciascuno degli inquinanti soggetti a limitazione è inferiore o uguale a 0,7 volte il valore limite di emissione

(vale a dire V1 ≤ 0,70 G);

b)

sono necessarie due prove se, per ciascuno degli inquinanti soggetti a limitazione, sono soddisfatti i requisiti seguenti:

V1 ≤ 0,85 G e V1 + V2 ≤ 1,70 G e V2 ≤ G

dove:

V1

valore delle emissioni di un singolo inquinante ottenuto dalla prima prova di tipo I effettuata;

V2

valore delle emissioni di un singolo inquinante ottenuto dalla seconda prova di tipo I effettuata;

G

valore limite delle emissioni di un singolo inquinante (CO/HC/NOx) conforme all’omologazione del veicolo o dei veicoli diviso per i fattori di deterioramento.

6.1.2.4.1.6.   Prova delle emissioni di gas di scarico in modalità GPL

Fatte salve le prescrizioni di cui al punto 6.1.2.4.1.8, la prova deve essere effettuata tre volte con ciascun GPL di riferimento. Il veicolo capostipite, provvisto dell’impianto di trasformazione, deve rispettare i valori limite stabiliti dalle relative omologazioni del veicolo o dei veicoli originali, inclusi i fattori di deterioramento applicati durante l’omologazione del veicolo o dei veicoli originali.

Se il veicolo capostipite si conforma al regolamento n. 83, serie di modifiche 05, o alla direttiva 98/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11), o al regolamento n. 49, serie di modifiche 04, o alla direttiva 1999/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (12), il veicolo non deve utilizzare benzina per più di un massimo di 90 secondi durante ciascuna prova.

Per i veicoli conformi alle successive serie di modifiche dei regolamenti n. 83 e 49, alle successive direttive o ai successivi regolamenti europei modificativi, tale periodo di tempo non deve essere superiore a 60 secondi.

6.1.2.4.1.6.1.   Avviamento del motore

È consentito avviare il motore a benzina e passare al GPL dopo un periodo di tempo predeterminato, non modificabile dal conducente.

6.1.2.4.1.6.2.   Uso della benzina

Se il veicolo capostipite si conforma al regolamento n. 83, serie di modifiche 05, o alla direttiva 98/69/CE, o al regolamento n. 49, serie di modifiche 04, o alla direttiva 1999/96/CE, il veicolo non deve utilizzare benzina per più di un massimo di 90 secondi durante ciascuna prova.

Per i veicoli conformi alle successive serie di modifiche dei regolamenti n. 83 e 49, alle successive direttive o ai successivi regolamenti europei modificativi, tale periodo di tempo non deve essere superiore a 60 secondi.

6.1.2.4.1.6.3.   Disposizioni speciali per i motori a benzina a iniezione diretta

In deroga al punto 6.1.2.4.1.6.2, nel caso di veicoli con motore a benzina a iniezione diretta, è consentito utilizzare solo benzina oppure benzina e GPL simultaneamente durante l’intero ciclo di prova, a condizione che il consumo energetico di gas sia superiore all’80 per cento della quantità totale di energia consumata durante la prova.

Tale percentuale deve essere calcolata secondo il metodo definito nell’allegato 6 A.

6.1.2.4.1.7.   In deroga alle prescrizioni di cui al punto 6.1.2.4.1.6, per ogni inquinante o per ciascuna combinazione di inquinanti uno dei tre risultati della prova può superare, al massimo del 10 %, il limite prescritto, a condizione che la media aritmetica dei tre risultati sia inferiore al limite prescritto. In questo caso i limiti prescritti possono essere superati per più di un inquinante nel corso di una stessa prova o di prove diverse.

6.1.2.4.1.8.   Il numero di prove delle emissioni prescritte al punto 6.1.2.4.1.6 per ciascun carburante GPL di riferimento può essere ridotto purché siano rispettate le seguenti condizioni:

a)

è necessaria una prova se il risultato ottenuto per ciascun inquinante o per l’emissione combinata di due inquinanti soggetti a limitazione è inferiore o pari a 0,7 volte il valore limite di emissione (vale a dire M1 ≤ 0,70 G);

b)

sono necessarie due prove se, per ciascuno degli inquinanti o per l’emissione combinata di due inquinanti soggetti a limitazione, sono soddisfatti i requisiti seguenti:

M1 ≤ 0,85 G e M1 + M2 ≤ 1,70 G e M2 ≤ G

dove:

M1

valore delle emissioni di un singolo inquinante ottenuto dalla prima prova di tipo I effettuata;

M2

valore delle emissioni di un singolo inquinante ottenuto dalla seconda prova di tipo I effettuata;

G

valore limite delle emissioni di un singolo inquinante (CO/HC/NOx) o della somma di due inquinanti [(HC + NOx) conforme all’omologazione dei veicoli, diviso per i fattori di deterioramento.

6.1.2.4.2.   Requisiti specifici per la prova di tipo II (emissioni di monossido di carbonio al regime di rotazione minimo) per i veicoli aventi una massa massima superiore a 3 500 kg:

6.1.2.4.2.1.

Un campione dell’impianto di trasformazione a GPL, quale indicato nel punto 2.2 del presente regolamento, installato sul veicolo capostipite quale definito nel punto 2.5 del presente regolamento, deve essere sottoposto alle procedure di prova di tipo II descritte nel regolamento n. 83 (9).

6.1.2.4.2.2.

In deroga alle disposizioni del regolamento n. 83 (9), la prova di tipo II deve essere effettuata su richiesta del produttore dell’impianto con un solo carburante GPL di riferimento scelto a discrezione del servizio tecnico responsabile della prova.

6.1.2.4.3.   L’impianto di trasformazione a GPL, come descritto al punto 2.2 del presente regolamento, installato sul veicolo o sui veicoli capostipite, deve rispettare le prescrizioni e le prove del regolamento n. 83 (9) sia in modalità benzina che GPL.

6.1.2.4.3.1.

Le emissioni di CO2 sono calcolate conformemente al regolamento n. 101 per ciascun veicolo capostipite, se del caso.

La media delle emissioni di CO2 deve essere calcolata come segue:

Formula Formula

dove:

i

numero di veicoli capostipite (i = tra 1 e n)

CO2Ai

valore medio delle emissioni di CO2 ottenuto dalle tre prove di tipo I effettuate con l’impianto di trasformazione e con GPL A sul veicolo n. i,

CO2Bi

valore medio delle emissioni di CO2 ottenuto dalle tre prove di tipo I effettuate con l’impianto di trasformazione e con GPL B sul veicolo n. i,

CO2benzina.i

valore medio delle emissioni di CO2 ottenuto dalle tre prove di tipo I effettuate con benzina di riferimento sul veicolo n. i.

6.1.2.4.3.2.

La media del consumo di carburante deve essere calcolata con la stessa modalità utilizzata per la media delle emissioni di CO2 di cui al punto 6.1.2.4.3.1.

6.1.2.4.3.3.

I rapporti relativi alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante devono essere calcolati come segue:

Formula Formula

Per ciascun veicolo della famiglia, i valori ufficiali delle emissioni di CO2 vengono moltiplicati per i rapporti di cui sopra.

6.1.2.5.   Emissioni di gas di scarico (categorie di veicoli M2, M3, N2 e N3)

Il presente punto è dedicato alle prescrizioni specifiche per le emissioni dei motori diesel omologati in conformità al regolamento n. 49 e provvisti di un impianto di trasformazione a GPL (bicarburante), se necessario.

6.1.3.   Prescrizioni relative alla potenza

Il veicolo o i veicoli capostipite, oppure il motore o i motori capostipite, sono sottoposti alle seguenti prove:

6.1.3.1.   Un campione dell’impianto di trasformazione a GPL, quale definito al paragrafo 2.2 del presente regolamento, installato sul veicolo o sui veicoli capostipite oppure sul motore o sui motori capostipite, deve essere sottoposto alle procedure di prova di cui ai punti 6.1.3.2 o 6.1.3.3. La potenza misurata con il GPL deve essere inferiore a quella misurata con la benzina + 5 %.

6.1.3.2.   Metodo con banco dinamometrico a rulli

La potenza massima alle ruote è misurata su ciascun veicolo capostipite per mezzo di un banco dinamometrico a rulli utilizzando i seguenti carburanti:

a)

benzina di riferimento,

b)

GPL di riferimento A o B.

La media delle misurazioni della potenza deve essere calcolata come segue:

Formula

Formula

Il rapporto relativo alla potenza del motore deve essere calcolato come segue:

Formula

Per ciascun veicolo della famiglia, i valori ufficiali della potenza del motore vengono moltiplicati per i rapporti di cui sopra.

6.1.3.3.   Metodo con banco dinamometrico per motori

La potenza massima all’albero motore viene misurata su ciascun veicolo capostipite per mezzo di un banco dinamometrico per motori, conformemente al regolamento n. 85, utilizzando i seguenti carburanti:

a)

benzina commerciale o carburante diesel;

b)

GPL commerciale.

La media delle misurazioni della potenza deve essere calcolata come segue:

Formula

Formula

Il rapporto relativo alla potenza del motore deve essere calcolato come segue:

Formula

Per ciascun veicolo della famiglia, i valori ufficiali della potenza del motore vengono moltiplicati per i rapporti di cui sopra.

6.1.4.   Sistema diagnostico di bordo (OBD), requisiti e prove per i veicoli provvisti di impianto di trasformazione a GPL.

6.1.4.1.

Ai fini del presente punto si applicano le seguenti definizioni:

6.1.4.1.1.

Per «componente originale correlato alle emissioni» si intende qualsiasi componente del sistema di aspirazione, del sistema di scarico o di evaporazione che invia un input o riceve un output dal dispositivo di controllo della benzina.

6.1.4.1.2.

Per «componente dell’impianto a GPL correlato alle emissioni» s’intende qualsiasi componente del sistema di aspirazione o del sistema di scarico che invia un input o riceve un output dal dispositivo di controllo del GPL.

6.1.4.2.

Se necessario per installare correttamente l’impianto di trasformazione a GPL sul veicolo, è permesso simulare il corretto funzionamento dei componenti originali relativi alle emissioni che non vengono utilizzati nella modalità GPL.

6.1.4.3.

L’impianto di trasformazione a GPL, quale descritto al punto 2.2 del presente regolamento, installato sul veicolo o sui veicoli capostipite, deve rispettare le prescrizioni e le prove di cui all’allegato 11 del regolamento n. 83, serie di modifiche 05, sia in modalità benzina che GPL.

6.1.4.4.

Prescrizioni e prove OBD specifiche per gli impianti di trasformazione «master-slave»:

6.1.4.4.1.

In deroga alle prescrizioni di cui al paragrafo 6.1.4.3, un impianto di trasformazione master-slave deve soddisfare i seguenti requisiti:

a)

l’ECU della benzina deve rimanere attivata per la gestione del motore sia in modalità benzina che GPL;

b)

durante il funzionamento a benzina l’OBD della benzina deve rimanere l’unico sistema diagnostico di bordo del veicolo;

c)

durante il funzionamento a GPL l’OBD della benzina deve continuare a monitorare i componenti originali correlati alle emissioni, ad eccezioni di quelli che non sono in uso;

d)

durante il funzionamento a GPL l’ECU del GPL deve monitorare soltanto i componenti dell’impianto a GPL correlati alle emissioni come pure le loro connessioni elettriche.

6.1.4.4.2.

In deroga alle prescrizioni di cui al punto 6.1.4.3, l’impianto di trasformazione a GPL deve essere sottoposto alle seguenti prove che, nel caso delle prove di tipo I, devono essere effettuate conformemente al regolamento n. 83 (9).

6.1.4.4.2.1.

Le prove seguenti devono essere eseguite su un unico veicolo capostipite provvisto dell’impianto di trasformazione a GPL:

a)

l’ECU del GPL deve seguire l’ECU della benzina per quanto concerne le strategie relative al carburante (ad esempio l’iniezione). Ciò può essere dimostrato utilizzando un programma di monitoraggio (diagnostico) e modificando nel contempo il segnale di uno dei sensori dell’impianto a benzina così da incidere sul tempo di iniezione;

b)

durante una prova di tipo I con benzina, la spia di malfunzionamento (MI) originale deve attivarsi a causa del disinnesto elettrico dei componenti originali correlati alle emissioni;

c)

durante una prova di tipo I con GPL, la spia di malfunzionamento (MI) originale deve attivarsi a causa del disinnesto elettrico dei componenti originali correlati alle emissioni, in uso durante il funzionamento a GPL.

6.1.4.4.2.2.

Le prove seguenti devono essere eseguite sul veicolo o sui veicoli capostipite, provvisti dell’impianto di trasformazione a GPL, soltanto in modalità di funzionamento a GPL:

a)

durante di una prova di tipo I, disinnestare elettricamente un componente dell’impianto a GPL correlato alle emissioni;

b)

durante una prova di tipo I, sostituire un componente dell’impianto a GPL correlato alle emissioni con un altro componente deteriorato o difettoso, oppure simulare elettronicamente una simile avaria.

La spia MI originale o il commutatore automatico tra modalità di funzionamento a GPL e a benzina devono attivarsi prima della fine delle prove in tutte le condizioni sopra descritte.

6.1.4.4.2.3.

I codici dei guasti dovuti a malfunzionamenti dei componenti dell’impianto a GPL correlati alle emissioni e dei loro collegamenti elettrici devono essere conservati nell’ECU del GPL.

6.1.4.4.2.4.

Il fabbricante dell’impianto deve fornire istruzioni specifiche che permettano di interpretare i codici dei guasti dell’impianto a GPL di cui al punto 6.1.4.4.2.3.

6.2.   Parte II - Specifiche relative agli impianti di trasformazione a GNC

6.2.1.   Prescrizioni riguardanti l’installazione di un impianto specifico per consentire l’utilizzo di gas naturale compresso (GNC) nel sistema di propulsione di un veicolo.

6.2.1.1.

Un impianto di trasformazione a GNC deve comprendere come minimo i seguenti componenti:

6.2.1.1.1.

componenti specificati nel regolamento n. 110 e definiti in funzione delle necessità;

6.2.1.1.2.

manuale di installazione;

6.2.1.1.3.

manuale dell’utente finale.

6.2.1.2.

L’impianto di trasformazione a GNC può comprendere anche i componenti indicati come facoltativi nel regolamento n. 110.

6.2.1.3.

L’impianto di trasformazione a GNC, correttamente installato sul veicolo secondo le indicazioni contenute nel manuale di installazione di cui sopra, deve essere conforme alle prescrizioni relative all’installazione contenute nel regolamento n. 110. Per quanto riguarda il fissaggio del serbatoio del carburante, i requisiti del regolamento n. 110 si ritengono soddisfatti se sono rispettate le prescrizioni dell’allegato 5 del presente regolamento.

6.2.2.   Emissioni di inquinanti ed emissioni di CO2 (solo per i veicoli delle categorie M1 e N1)

6.2.2.1.   Un campione dell’impianto di trasformazione a GNC, quale descritto nel punto 2.2 del presente regolamento, installato sul veicolo capostipite quale definito nel punto 2.5. del presente regolamento, deve essere sottoposto alle procedure di prova di cui ai regolamenti n. 83 (9) e 101, o al regolamento n. 49 (10), se del caso, entro i limiti fissati dalle prescrizioni di cui ai punti 6.2.2.5 e 6.2.2.6.

I veicoli e/o i motori devono essere sottoposti anche ad una prova di confronto della potenza massima, quale descritta nel regolamento n. 85 per i motori o al punto 6.2.3 per i veicoli.

6.2.2.2.   Per «carburante richiesto dal motore» si intende il tipo di carburante di norma utilizzato dal motore:

a)

soltanto GNC (modalità GNC) in caso di modello monocarburante (9);

b)

benzina senza piombo (modalità benzina) o GNC (modalità GNC) in caso di veicoli bicarburante;

c)

sia carburante diesel sia carburante diesel e GNC (bicarburante).

(Le disposizioni riguardanti la configurazione bicarburante sono ancora da definire).

6.2.2.3.   Per «sostanze inquinanti» si intende:

a)

monossido di carbonio;

b)

idrocarburi, supponendo un rapporto:

CH1,85 per la benzina;

CH1,86 per il carburante diesel;

CH4 per il GNC;

CH (da definire) per la configurazione bicarburante;

c)

ossidi di azoto, quest’ultimo espresso in equivalente di biossido di azoto (NO2);

d)

particolato ecc.

6.2.2.4.   Emissioni di gas di scarico (categorie di veicoli M1 e N1, categorie di veicoli M1 in relazione alle emissioni di CO2)

6.2.2.4.1.   Requisiti specifici per la prova di tipo I (verifica delle emissioni medie di gas di scarico dopo l’avviamento a freddo):

6.2.2.4.1.1.   Le misurazioni delle emissioni di gas di scarico sono effettuate dopo un avviamento a freddo con ciascun carburante:

a)

benzina di riferimento,

b)

carburante G 20 di riferimento;

c)

carburante G 25 di riferimento.

Le emissioni di CO, HC e NOx sono calcolate in conformità al regolamento n. 83 (9).

6.2.2.4.1.2.   Regolazione del banco dinamometrico

Con l’accordo dell’autorità di omologazione, può essere utilizzato uno dei seguenti metodi:

6.2.2.4.1.2.1.

Metodo dei fattori/coefficienti di coast-down del veicolo originale:

Qualora vengano impiegati i coefficienti di coast-down del veicolo originale usato durante l’omologazione, si applicano le seguenti condizioni:

a)

la massa del veicolo capostipite deve essere misurata con l’impianto di trasformazione installato sul veicolo, compreso il serbatoio GNC riempito completamente, oppure deve essere calcolata come la somma della massa di riferimento del veicolo originale e della massa dell’impianto di trasformazione con il serbatoio GNC riempito completamente;

b)

la massa inerziale del veicolo capostipite deve essere determinata in base alla massa del veicolo provvisto dell’impianto di trasformazione;

c)

la resistenza al rotolamento del veicolo capostipite deve corrispondere al valore originale del veicolo proporzionalmente adeguato alla massa del veicolo capostipite misurata o calcolata come sopra:

Formula

dove:

f’0

=

resistenza al rotolamento del veicolo capostipite;

f0

=

resistenza al rotolamento del veicolo originale;

m

=

massa di riferimento del veicolo originale;

p

=

massa dell’impianto di trasformazione;

d)

gli altri coefficienti di resistenza del veicolo capostipite devono essere pari a quelli del veicolo originale.

6.2.2.4.1.2.2.

Metodo dei valori della tabella:

a)

la massa del veicolo capostipite deve essere misurata con l’impianto di trasformazione a bordo del veicolo, compreso il serbatoio GNC riempito completamente, oppure deve essere calcolata come la somma della massa di riferimento del veicolo originale e della massa dell’impianto di trasformazione con il serbatoio GNC riempito completamente;

b)

la massa inerziale del veicolo capostipite deve essere determinata in base alla massa del veicolo provvisto dell’impianto di trasformazione;

c)

il coefficiente a deve essere quello corrispondente alla massa di riferimento del veicolo provvisto dell’impianto di trasformazione;

d)

il coefficiente b deve essere quello corrispondente alla massa di riferimento del veicolo originale.

6.2.2.4.1.3.   Prova delle emissioni di gas di scarico in modalità benzina

Fatte salve le prescrizioni di cui al punto 6.2.2.4.1.5, la prova deve essere effettuata tre volte con la benzina di riferimento. Il veicolo o i veicoli capostipite, provvisti dell’impianto di trasformazione, devono rispettare i valori limite stabiliti dalle relative omologazioni del veicolo o dei veicoli originali, inclusi i fattori di deterioramento applicati durante l’omologazione del veicolo o dei veicoli originali.

6.2.2.4.1.4.   In deroga alle prescrizioni di cui al punto 6.2.2.4.1.3, per ogni inquinante o per ciascuna combinazione di inquinanti uno dei tre risultati della prova può superare, al massimo del 10 %, il limite prescritto, a condizione che la media aritmetica dei tre risultati sia inferiore al limite prescritto. In questo caso i limiti prescritti possono essere superati per più di un inquinante nel corso di una stessa prova o di prove diverse.

6.2.2.4.1.5.   Il numero di prove delle emissioni prescritte al punto 6.2.2.4.1.3 può essere ridotto purché siano rispettate le seguenti condizioni:

a)

è necessaria una prova se il risultato ottenuto per ciascuno degli inquinanti soggetti a limitazione è inferiore o uguale a 0,7 volte il valore limite di emissione

(vale a dire V1 ≤ 0,70 G);

b)

sono necessarie due prove se, per ciascuno degli inquinanti soggetti a limitazione, sono soddisfatti i requisiti seguenti:

V1 ≤ 0,85 G e V1 + V2 ≤ 1,70 G e V2 ≤ G

dove:

V1

valore delle emissioni di un singolo inquinante ottenuto dalla prima prova di tipo I effettuata;

V2

valore delle emissioni di un singolo inquinante ottenuto dalla seconda prova di tipo I effettuata;

G

valore limite delle emissioni di un singolo inquinante (CO/HC/NOx) conforme all’omologazione del veicolo o dei veicoli, diviso per i fattori di deterioramento.

6.2.2.4.1.6.   Prova delle emissioni di gas di scarico in modalità GNC

Fatte salve le prescrizioni di cui al punto 6.2.2.4.1.8, la prova deve essere effettuata tre volte con ciascun GNC di riferimento. Il veicolo o i veicoli capostipite, provvisti dell’impianto di trasformazione, devono rispettare i valori limite stabiliti dalle relative omologazioni del veicolo o dei veicoli originali, inclusi i fattori di deterioramento applicati durante l’omologazione del veicolo o dei veicoli originali.

Se il veicolo o i veicoli capostipite si conformano al regolamento n. 83, serie di modifiche 05, o alla direttiva 98/69/CE, o al regolamento n. 49, serie di modifiche 04, o alla direttiva 1999/96/CE, il veicolo non deve utilizzare benzina per più di un massimo di 90 secondi durante ciascuna prova.

Per i veicoli conformi alle successive serie di modifiche dei regolamenti n. 83 e 49, alle successive direttive o ai successivi regolamenti europei modificativi, tale periodo di tempo non deve essere superiore a 60 secondi.

6.2.2.4.1.6.1.   Avviamento del motore

È consentito avviare il motore a benzina e passare al GNC dopo un periodo di tempo predeterminato, non modificabile dal conducente.

6.2.2.4.1.6.2.   Uso della benzina

Se il veicolo capostipite si conforma al regolamento n. 83, serie di modifiche 05, o alla direttiva 98/69/CE, o al regolamento n. 49, serie di modifiche 04, o alla direttiva 1999/96/CE, il veicolo non deve utilizzare benzina per più di un massimo di 90 secondi durante ciascuna prova.

Per i veicoli conformi alle successive serie di modifiche dei regolamenti n. 83 e 49, alle successive direttive o ai successivi regolamenti europei modificativi, tale periodo di tempo non deve essere superiore a 60 secondi.

6.2.2.4.1.6.3.   Disposizioni speciali per i motori a benzina a iniezione diretta

In deroga al punto 6.2.2.4.1.6.2, nel caso di veicoli con motore a benzina a iniezione diretta, è consentito utilizzare solo benzina oppure benzina e GNC simultaneamente durante l’intero ciclo di prova, a condizione che il consumo energetico di gas sia superiore all’80 per cento della quantità totale di energia consumata durante la prova.

Tale percentuale deve essere calcolata secondo il metodo definito nell’allegato 6B.

6.2.2.4.1.7.   In deroga alle prescrizioni di cui al punto 6.2.2.4.1.6, per ogni inquinante o per ciascuna combinazione di inquinanti uno dei tre risultati della prova può superare, al massimo del 10 %, il limite prescritto, a condizione che la media aritmetica dei tre risultati sia inferiore al limite prescritto. In questo caso i limiti prescritti possono essere superati per più di un inquinante nel corso di una stessa prova o di prove diverse.

6.2.2.4.1.8.   Il numero di prove delle emissioni prescritte al punto 6.2.2.4.1.6 per ciascuno dei carburante GNC di riferimento può essere ridotto purché siano rispettate le seguenti condizioni:

a)

è necessaria una prova se il risultato ottenuto per ciascuno degli inquinanti soggetti a limitazione è inferiore o uguale a 0,7 volte il valore limite di emissione

(vale a dire M1 ≤ 0,70 G),

b)

sono necessarie due prove se, per ciascuno degli inquinanti soggetti a limitazione, sono soddisfatti i requisiti seguenti:

M1 ≤ 0,85 G e M1 + M2 ≤ 1,70 G e M2 ≤ G

dove:

M1

valore delle emissioni di un singolo inquinante ottenuto dalla prima prova di tipo I effettuata;

M2

valore delle emissioni di un singolo inquinante ottenuto dalla seconda prova di tipo I effettuata;

G

valore limite delle emissioni di un singolo inquinante (CO/HC/NOx) conforme all’omologazione del veicolo o dei veicoli, diviso per i fattori di deterioramento.

6.2.2.4.2.   Requisiti specifici per la prova di tipo II (emissioni di monossido di carbonio al regime di rotazione minimo) per i veicoli aventi una massa massima superiore a 3 500 kg:

6.2.2.4.2.1.

Un campione dell’impianto di trasformazione a GNC, quale indicato nel punto 2.2 del presente regolamento, installato sul veicolo capostipite quale definito nel punto 2.5 del presente regolamento, deve essere sottoposto alle procedure di prova di tipo II descritte nel regolamento n. 83 (9).

6.2.2.4.2.2.

In deroga alle disposizioni del regolamento n. 83 (9), la prova di tipo II deve essere effettuata su richiesta del produttore dell’impianto con un solo carburante GNC di riferimento scelto a discrezione del servizio tecnico responsabile della prova.

6.2.2.4.3.   Calcolo delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante (per i veicoli delle categorie M1 e N1)

6.2.2.4.3.1.

Le emissioni di CO2 sono calcolate conformemente al regolamento n. 101 per ciascun veicolo capostipite, se del caso.

La media delle emissioni di CO2 deve essere calcolata come segue:

Formula Formula

dove:

i

numero di veicoli capostipite (i = tra 1 e n)

CO2G20

valore medio delle emissioni di CO2 ottenuto dalle tre prove di tipo I effettuate con l’impianto di trasformazione e con GNC G20 sul veicolo n. i,

CO2G25

valore medio delle emissioni di CO2 ottenuto dalle tre prove di tipo I effettuate con l’impianto di trasformazione e con GNC G25 sul veicolo n. i,

CO2benzina.i

valore medio delle emissioni di CO2 ottenuto dalle tre prove di tipo I effettuate con benzina di riferimento sul veicolo n. i.

6.2.2.4.3.2.

La media del consumo di carburante deve essere calcolata con la stessa modalità utilizzata per la media delle emissioni di CO2 di cui al paragrafo 6.2.2.4.3.1.

6.2.2.4.3.3.

I rapporti relativi alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante devono essere calcolati come segue:

Formula Formula

Per ciascun veicolo della famiglia, i valori ufficiali delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante vengono moltiplicati per i rapporti di cui sopra.

6.2.2.5.   Emissioni di gas di scarico (categorie di veicoli M2, M3, N2 e N3)

6.2.2.6.   Il presente punto è dedicato alle prescrizioni specifiche per le emissioni dei motori diesel omologati in conformità al regolamento n. 49 e provvisti di un impianto di trasformazione a GNC (bicarburante), se necessario.

6.2.3.   Prescrizioni relative alla potenza

Il veicolo o i veicoli capostipite, oppure il motore o i motori capostipite, sono sottoposti alle seguenti prove:

6.2.3.1.   Un campione dell’impianto di trasformazione a GNC, quale definito al paragrafo 2.2 del presente regolamento, installato sul veicolo o sui veicoli capostipite oppure sul motore o sui motori capostipite, è sottoposto alle procedure di prova di cui ai punti 6.2.3.2. o 6.2.3.3. La potenza misurata con il GNC deve essere inferiore a quella misurata con la benzina + 5 %.

6.2.3.2.   Metodo con banco dinamometrico a rulli

La potenza massima alle ruote è misurata su ciascun veicolo capostipite per mezzo di un banco dinamometrico a rulli utilizzando i seguenti carburanti:

a)

benzina di riferimento;

b)

carburante di riferimento G20 o G25.

La media delle misurazioni della potenza deve essere calcolata come segue:

Formula

Formula

Il rapporto relativo alla potenza del motore deve essere calcolato come segue:

Formula

Per ciascun veicolo della famiglia, i valori ufficiali della potenza del motore vengono moltiplicati per i rapporti di cui sopra.

6.2.3.3.   Metodo con banco dinamometrico per motori

La potenza massima all’albero motore viene misurata su ciascun veicolo capostipite per mezzo di un banco dinamometrico per motori, conformemente al regolamento n. 85, utilizzando i seguenti carburanti:

a)

benzina commerciale o carburante diesel;

b)

GNC commerciale.

La media delle misurazioni della potenza deve essere calcolata come segue:

Formula

Formula

Il rapporto relativo alla potenza del motore deve essere calcolato come segue:

Formula

Per ciascun veicolo della famiglia, i valori ufficiali della potenza del motore vengono moltiplicati per i rapporti di cui sopra.

6.2.4.   Requisiti e prove OBD per i veicoli provvisti di impianto di trasformazione a GNC.

6.2.4.1.

Ai fini del presente punto si applicano le seguenti definizioni:

6.2.4.1.1.

«Componente originale correlato alle emissioni», qualsiasi componente del sistema di aspirazione, del sistema di scarico o di evaporazione che invia un input o riceve un output dal dispositivo di controllo della benzina;

6.2.4.1.2.

«Componente dell’impianto a GNC correlato alle emissioni», qualsiasi componente del sistema di aspirazione o del sistema di scarico che invia un input o riceve un output dal dispositivo di controllo del GNC.

6.2.4.2.

Se necessario per installare correttamente l’impianto di trasformazione a GNC sul veicolo, è permesso simulare il corretto funzionamento dei componenti originali relativi alle emissioni che non vengono utilizzati nella modalità GNC.

6.2.4.3.

L’impianto di trasformazione a GNC, come descritto al punto 2.2 del presente regolamento, installato sul veicolo o sui veicoli capostipite, deve rispettare le prescrizioni e le prove del regolamento n. 83 (9) sia in modalità benzina che GNC.

6.2.4.4.

Prescrizioni e prove OBD specifiche per gli impianti di trasformazione master-slave:

6.2.4.4.1.

In deroga alle prescrizioni di cui al paragrafo 6.2.4.3, un impianto di trasformazione master-slave deve soddisfare i seguenti requisiti:

a)

l’ECU della benzina deve rimanere attivata per la gestione del motore sia in modalità benzina che GNC;

b)

durante il funzionamento a benzina l’OBD della benzina deve rimanere l’unico sistema diagnostico di bordo del veicolo;

c)

durante il funzionamento a GNC l’OBD della benzina deve continuare a monitorare i componenti originali correlati alle emissioni, ad eccezione di quelli che non sono in uso;

d)

durante il funzionamento a GNC l’ECU del GNC deve monitorare soltanto i componenti dell’impianto a GNC correlati alle emissioni come pure le loro connessioni elettriche.

6.2.4.4.2.

In deroga alle prescrizioni di cui al punto 6.2.4.3, l’impianto di trasformazione a GNC deve essere sottoposto alle seguenti prove che, nel caso delle prove di tipo I, devono essere effettuate conformemente al regolamento n. 83 (9).

6.2.4.4.2.1.

Le prove seguenti devono essere eseguite su un unico veicolo capostipite provvisto dell’impianto di trasformazione a GNC:

a)

l’ECU del GNC deve seguire l’ECU della benzina per quanto concerne le strategie relative al carburante [ad esempio l’iniezione e le strategie relative all’accensione (ad esempio l’anticipo di accensione delle candele)]. Ciò può essere dimostrato utilizzando un programma di monitoraggio (diagnostico) e modificando nel contempo il segnale di uno dei sensori dell’impianto a benzina così da incidere sul tempo di iniezione e sull’anticipo di accensione delle candele;

b)

durante una prova di tipo I con benzina la spia MI originale deve attivarsi a causa del disinnesto elettrico dei componenti originali correlati alle emissioni;

c)

durante una prova di tipo I con GNC la spia MI originale deve attivarsi a causa del disinnesto elettrico dei componenti originali correlati alle emissioni, in uso durante il funzionamento a GNC.

6.2.4.4.2.2.

Le prove seguenti devono essere eseguite sul veicolo o sui veicoli capostipite, provvisti dell’impianto di trasformazione a GNC, soltanto in modalità di funzionamento a GNC:

a)

durante di una prova di tipo I, disinnestare elettricamente un componente dell’impianto a GNC correlato alle emissioni;

b)

durante una prova di tipo I, sostituire un componente dell’impianto a GNC correlato alle emissioni con un altro componente deteriorato o difettoso, oppure simulare elettronicamente una simile avaria.

La spia MI originale o il commutatore automatico tra modalità di funzionamento a GNC e a benzina devono attivarsi prima della fine delle prove in tutte le condizioni sopra descritte.

6.2.4.4.2.3.

I codici dei guasti dovuti a malfunzionamenti dei componenti dell’impianto a GNC correlati alle emissioni e dei loro collegamenti elettrici devono essere conservati nell’ECU del GNC.

6.2.4.4.2.4.

Il fabbricante dell’impianto deve fornire istruzioni specifiche che permettano di interpretare i codici dei guasti dell’impianto a GNC di cui al punto 6.2.4.4.2.3.

7.   MANUALI DI ISTRUZIONI

7.1.   Manuale di installazione dell’impianto di trasformazione installato sul veicolo

7.1.1.   Campo di applicazione

Nel presente punto vengono elencati i requisiti di minima che devono essere contenuti nel manuale di installazione

7.1.2.   Lista degli standard di riferimento

7.1.3.   Obblighi generali

7.1.3.1.   Lo scopo del manuale di installazione è quello di guidare l’installatore nell’esecuzione delle procedure corrette che devono essere seguite all’atto del montaggio degli impianti GPL/GNC.

7.1.3.2.   Il manuale di installazione deve essere redatto dal fabbricante dell’impianto di trasformazione.

7.1.3.3.   Il manuale di installazione fa parte dell’impianto di trasformazione e quindi deve essere fornito per ciascun kit di trasformazione.

7.1.3.4.   Il manuale di installazione deve essere redatto nella lingua del paese cui è destinato l’impianto di trasformazione, o almeno in inglese.

7.1.3.5.   Il manuale di installazione può essere diviso in due parti:

Parte I

:

a)

Parte contenente la descrizione del campione dell’impianto di trasformazione;

b)

Parte contenente l’elenco dei componenti indicati come alternativi dal fabbricante dell’impianto di trasformazione.

Parte II

:

Parte contenente le istruzioni per l’installazione su un veicolo specifico.

7.1.3.6.   Il manuale di installazione del veicolo o dei veicoli capostipite deve essere presentato all’autorità di omologazione.

7.1.3.7.   Il manuale di installazione dei veicoli appartenenti alla famiglia deve essere presentato dal fabbricante dell’impianto di trasformazione per un periodo di tempo che deve essere stabilito d’accordo con l’autorità di omologazione.

7.1.4.   Contenuto della parte I, sezione a), del manuale di installazione

7.1.4.1.   Descrizione dell’impianto di trasformazione:

7.1.4.1.1.

Principi operativi dell’impianto di trasformazione.

7.1.4.1.2.

Principi operativi di ciascun componente dell’impianto di trasformazione.

7.1.4.2.   Verifica della corretta esecuzione del montaggio

7.1.4.2.1.

Il manuale di installazione deve indicare le procedure dettagliate e le azioni che devono essere eseguite dall’installatore per verificare che l’impianto sia stato montato così da funzionare in modo sicuro e che siano state rispettate tutte le istruzioni di installazione.

7.1.4.3.   Procedure di avviamento

7.1.4.3.1.

Il manuale di installazione deve illustrare le operazioni di avviamento che devono essere eseguite dall’installatore.

7.1.4.4.   Istruzioni per la manutenzione

7.1.4.4.1.

Il manuale di installazione deve contenere il programma di manutenzione, ove sono specificati tutti gli interventi di manutenzione ordinaria (per tipo) cui devono essere sottoposti sia i singoli componenti sia il sistema nel corso della loro vita utile (in funzione del tempo e del numero di km percorsi dal veicolo).

7.1.4.4.2.

Il manuale di installazione deve precisare le competenze tecniche necessarie per l’installazione e la manutenzione dell’impianto.

7.1.4.5.   Malfunzionamento dell’impianto

7.1.4.5.1.

Il manuale di installazione deve indicare le azioni da eseguire in caso di malfunzionamento dell’impianto.

7.1.4.6.   Diagnosi

7.1.4.6.1.

Se nel kit di trasformazione è contenuto un sistema diagnostico, il manuale di installazione deve riportare una descrizione dettagliata di tale sistema e indicare gli interventi correttivi da attuare in caso di malfunzionamento.

7.1.5.   Contenuto della parte II del manuale di installazione

7.1.5.1.   Identificazione dell’impianto di trasformazione:

7.1.5.1.1.

Numero di omologazione dell’impianto di trasformazione;

7.1.5.1.2.

Costruttore del veicolo;

7.1.5.1.3.

Categoria del veicolo;

7.1.5.1.4.

Tipo di veicolo;

7.1.5.1.5.

Tipo di motore;

7.1.5.1.6.

Cilindrata del motore;

7.1.5.1.7.

Tipo di trasmissione;

7.1.5.1.8.

Modello del veicolo;

7.1.5.1.9.

Tipo di trasformazione (GPL o GNC);

7.1.5.1.10.

Numero delle istruzioni di montaggio;

7.1.5.1.11.

Schema generale dell’impianto di trasformazione contenente, per ciascun componente, le seguenti informazioni:

a)

numero di identificazione;

b)

codice del costruttore;

c)

omologazione, se esiste;

d)

per i serbatoi: capacità/costruttore/tipo/data di scadenza o di sostituzione, se esiste.

7.1.5.1.12.

Descrizione (compresi i disegni, se del caso) dei dispositivi per il montaggio del serbatoio sul veicolo.

7.1.5.2.   Istruzioni di montaggio:

7.1.5.2.1.

Istruzioni per il montaggio di tutti i componenti, compresi diagrammi o fotografie che mostrino chiaramente la disposizione dei singoli componenti nel vano motore.

7.1.5.2.2.

Disegno o fotografia che raffiguri la posizione esatta in cui l’installatore deve apporre la targhetta di omologazione dell’impianto di trasformazione (contenuta nel kit di trasformazione).

7.1.5.2.3.

Schema dell’impianto elettrico che indichi chiaramente i componenti meccanici cui devono essere collegati i cavi.

7.2.   Manuale dell’utente finale

7.2.1.   Campo di applicazione

Nel presente punto vengono indicati i requisiti minimi relativi al manuale dell’utente finale, dedicato alla manutenzione degli impianti a GPL/GNC.

7.2.2.   Prescrizioni generali:

7.2.2.1.   Lo scopo del manuale dell’utente finale è quello di informare l’utente finale sulle caratteristiche e sulle funzioni di sicurezza degli impianti GPL/GNC installati.

7.2.2.2.   Il manuale dell’utente finale deve essere redatto dal fabbricante dell’impianto di trasformazione.

7.2.2.3.   Il fabbricante dell’impianto inserisce nel manuale tutte le informazioni necessarie per un uso corretto e un funzionamento sicuro degli impianti GPL/GNC.

7.2.2.4.   Il manuale dell’utente finale deve essere considerato parte integrante dell’impianto GPL/GNC e quindi deve essere consegnato insieme a detto impianto.

7.2.2.5.   Il manuale dell’utente finale deve essere redatto nella lingua del paese cui è destinato l’impianto.

7.2.2.6.   Il manuale dell’utente finale deve riportare l’indicazione del tipo, della versione e dell’anno di produzione del prodotto cui si riferisce.

7.2.2.7.   Il manuale dell’utente finale deve fornire informazioni relative all’uso in condizioni ambientali estreme.

7.2.3.   Contenuto del manuale dell’utente finale:

7.2.3.1.   Specifiche tecniche

Il manuale dell’utente finale deve recare come minimo le seguenti informazioni:

a)

caratteristiche di funzionamento;

b)

prestazioni in condizioni di funzionamento normali;

c)

condizioni ambientali estreme.

7.2.3.2.   Istruzioni di sicurezza

Il manuale d’uso deve riportare avvertenze sui pericoli per la salute e la sicurezza; tali avvertenze devono essere classificate nel modo seguente:

a)

SUGGERIMENTI per un uso ottimale dell’impianto;

b)

ATTENZIONE, per possibili problemi dovuti ad uso improprio;

c)

AVVERTENZE per danni alle persone o alle cose in caso di mancato rispetto delle procedure indicate.

I simboli di sicurezza, qualora vengano utilizzati, devono essere conformi al sistema internazionale (SI) ed il loro significato deve essere specificato in modo chiaro nel manuale dell’utente finale.

Il manuale d’uso deve indicare le operazioni corrette da eseguire qualora il veicolo venga riverniciato e posto in forno di essiccazione.

7.2.3.3.   Descrizione degli impianti GPL/GNC

Il manuale d’uso deve descrivere in modo chiaro lo scopo, l’uso e la funzione di tutti i componenti degli impianti GPL/GNC.

7.2.3.4.   Primo utilizzo e regolazione degli impianti GPL/GNC

Il manuale dell’utente finale deve contenere tutte le informazioni necessarie all’utente finale per il primo utilizzo e/o per la regolazione dell’impianto in caso di necessità.

7.2.3.5.   Utilizzo degli impianti GPL/GNC

7.2.3.5.1.   Rifornimento degli impianti GPL/GNC

Il manuale dell’utente finale deve indicare la sequenza di operazioni da effettuare per riempire i serbatoi di GPL/GNC. Particolare attenzione deve essere prestata al livello massimo di riempimento, pari all’80 per cento nel caso del GPL.

7.2.3.5.2.   Commutazione tra carburanti

Il manuale dell’utente finale deve descrivere in modo chiaro il metodo da seguire per passare da un carburante al carburante alternativo, riportando la sequenza delle operazioni da effettuare.

7.2.3.5.3.   Apertura/chiusura delle valvole manuali

Se l’impianto è provvisto di valvole manuali, il manuale d’uso deve indicare la corretta procedura di azionamento di tali valvole.

7.2.3.5.4.   Indicatore di livello

Il manuale d’uso deve indicare la posizione dell’indicatore di livello, ad esempio sul cruscotto o sul serbatoio. Il significato del livello indicato deve essere spiegato in modo chiaro all’utente, insistendo in particolare sul livello massimo di riempimento, che nel caso del GPL è dell’80 per cento.

7.2.3.5.5.   Manutenzione

Se l’impianto è soggetto a manutenzione, il manuale d’uso deve precisare la frequenza ed il tipo di interventi da effettuare.

7.2.3.5.6.   Anomalie e riparazione

Il manuale d’uso deve indicare le azioni da effettuare al verificarsi di anomalie nell’impianto.

Se l’impianto è dotato di sistema diagnostico, il manuale d’uso deve descrivere il sistema ed indicare le azioni corrette da eseguire.

7.2.3.5.7.   Rottamazione del prodotto

Il manuale d’uso deve indicare le precauzioni da adottare quando si rimuove l’impianto dal veicolo.

8.   MODIFICA ED ESTENSIONE DELL’OMOLOGAZIONE DI UN TIPO DI IMPIANTO DI TRASFORMAZIONE

8.1.

Qualsiasi modifica dell’installazione dell’impianto specifico per consentire l’utilizzo del GPL o del GNC nel sistema di propulsione del veicolo deve essere notificata all’autorità che ha rilasciato l’omologazione dell’impianto di trasformazione. L’autorità può successivamente:

8.1.1.

ritenere che le modifiche effettuate non rischiano di avere un’incidenza negativa rilevante e che l’impianto di trasformazione continua comunque a soddisfare i requisiti, o

8.1.2.

chiedere un ulteriore verbale di prova al servizio tecnico che effettua le prove.

8.2.

In entrambi i casi di cui ai punti 8.1.1 e 8.1.2, all’autorità deve essere presentato il manuale di installazione aggiornato.

8.3.

La conferma o il rifiuto dell’omologazione, con indicazione delle avvenute modifiche, devono essere comunicati alle parti dell’accordo del 1958 che applicano il presente regolamento secondo la procedura di cui al punto 5.4.

8.4.

L’autorità che rilascia l’estensione di un’omologazione assegna un numero di serie a tale estensione e ne informa le altre parti dell’accordo del 1958 che applicano il presente regolamento per mezzo di una scheda di comunicazione conforme al modello che figura negli allegati 1 A e/o 1B del presente regolamento.

9.   CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

Le procedure intese ad assicurare la conformità della produzione devono essere conformi a quelle definite nell’appendice 2 dell’accordo (E/ECE/324/Rev.2 - E/ECE/TRANS/505/Rev.2).

10.   SANZIONI IN CASO DI NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

10.1.

L’omologazione rilasciata a norma del presente regolamento ad un tipo di impianto di trasformazione può essere revocata se non sono rispettati i requisiti di cui al punto 9.

10.2.

Se una delle parti contraenti dell’accordo che applica il presente regolamento revoca un’omologazione precedentemente concessa, ne informa immediatamente le altre parti contraenti che applicano il presente regolamento per mezzo di una scheda di comunicazione conforme al modello che figura negli allegati 1 A e/o 1B del presente regolamento.

11.   CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE

11.1.

Se il titolare di un’omologazione cessa completamente la produzione di un tipo di impianto di trasformazione omologato in conformità al presente regolamento, ne informa l’autorità che ha rilasciato l’omologazione. Dopo aver ricevuto la pertinente comunicazione, tale autorità informa le altre parti dell’accordo del 1958 che applicano il presente regolamento mediante una scheda di comunicazione conforme al modello di cui all’allegato 1 A e/o all’allegato 1B del presente regolamento.

12.   NOMI E INDIRIZZI DEI SERVIZI TECNICI INCARICATI DI ESEGUIRE LE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DELLE AUTORITÀ DI OMOLOGAZIONE

12.1.

Le parti dell’accordo che applicano il presente regolamento comunicano al segretariato delle Nazioni Unite la denominazione e l’indirizzo dei servizi tecnici incaricati di eseguire le prove di omologazione e delle autorità di omologazione, cui devono essere inviati i certificati di rilascio, estensione, rifiuto o revoca dell’omologazione rilasciati in altri paesi.


(1)  Secondo la definizione contenuta nella risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.2, paragrafo 2. - www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html

(2)  GU L 76 del 6.4.1970, pag. 1.

(3)  GU L 282 dell'1.11.1996, pag. 64.

(4)  GU L 36 del 9.2.1988, pag. 33.

(5)  GU L 40 del 17.2.1996, pag. 1

(6)  Relativamente ai requisiti di sicurezza, si raccomanda che i requisiti minimi del regolamento n. 67, serie di modifiche 01, e del regolamento n. 110 siano applicati a tutti i veicoli su cui è installato un impianto di trasformazione.

(7)  Nei limiti del potere legislativo delle parti contraenti, quali indicati nel punto 1.3 del presente regolamento, al fine di garantire un’adeguata qualificazione degli installatori, si raccomanda di prescrivere certificati validi, rilasciati dal fabbricante dell’impianto e/o da organismi qualificati, che attestino le competenze necessarie del personale e l’idoneità dell’officina meccanica ad effettuare l’installazione dell’impianto di trasformazione.

(8)  I numeri distintivi delle parti contraenti dell’accordo del 1958 figurano nell’allegato 3 della risoluzione consolidata sulla costruzione di veicoli (R.E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.2/Amend.3 - www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html

(9)  In conformità al regolamento n. 83, la serie di modifiche in vigore al momento della prima omologazione del motore.

(10)  In conformità al regolamento n. 49, la serie di modifiche in vigore al momento della prima omologazione del motore.

(11)  GU L 350 del 28.12.1998, pag. 1.

(12)  GU L 44 del 16.2.2000, pag. 1


ALLEGATO 1 A

COMUNICAZIONE

[Formato massimo: A4 (210 × 297 mm)]

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Testo di immagine

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Testo di immagine

Addendum

Addendum della comunicazione relativa a un tipo di impianto di trasformazione a GPL a norma del regolamento n. 115

(Omologazione n.: … Estensione n.: …)

1.

Veicoli su cui è stato provato l’impianto di trasformazione:

Veicolo n.

1

2

n

Marca:

 

 

 

Tipo:

 

 

 

Categoria:

 

 

 

Limiti di emissione:

 

 

 

Potenza:

 

 

 

Tipo del sistema di controllo dell’inquinamento:

 

 

 

2.

Risultati della prova:

Rapporto CO2GPL/CO2 benzina (2): …

Rapporto potenzaGPL/potenzabenzina (o diesel): …

3.

Tipo o tipi di veicoli per i quali risulta adatto il tipo di impianto di trasformazione:

Carburante

Benzina (o diesel) (1)

GPL

Tipo di veicolo

Tipo di motore

Potenza

(kW)

CO (3)

(g/km)

HC (3)

(g/km)

NOx  (3)

(g/km)

CO2  (2)

(g/km)

Potenza

(kW)

CO (3)

(g/km)

HC (3)

(g/km)

NOx  (3)

(g/km)

CO2  (2)

(g/km)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Cancellare le diciture inutili.

(2)  Applicabile soltanto ai veicoli delle categorie M1 e N1.

(3)  Applicabile soltanto al veicolo/ai veicoli capostipite.


ALLEGATO 1B

COMUNICAZIONE

[Formato massimo: A4 (210 × 297 mm)]

Image

Testo di immagine

Image

Testo di immagine

Addendum

Addendum della comunicazione relativa a un tipo di impianto di trasformazione a GNC a norma del regolamento n. 115

(Omologazione n: … Estensione n: …)

1.

Veicoli su cui è stato provato l’impianto di trasformazione:

Veicolo n

1

2

n

Marca:

 

 

 

Tipo:

 

 

 

Categoria:

 

 

 

Limiti di emissione:

 

 

 

Potenza:

 

 

 

Tipo del sistema di controllo dell’inquinamento:

 

 

 

2.

Risultati della prova:

Rapporto CO2GNC/CO2 benzina (2): …

Rapporto PotenzaGNC/Potenza benzina(o diesel): …

3.

Tipo o tipi di veicoli per i quali risulta adatto il tipo di impianto di trasformazione:

Carburante

Benzina (o diesel) (1)

GNC

Tipo di veicolo

Tipo di motore

Potenza (kW)

CO (3) (g/km)

HC (3) (g/km)

NOx (3) (g/km)

CO2  (2) (g/km)

Potenza (kW)

CO (3) (g/km)

HC (3) (g/km)

NOx (3) (g/km)

CO2  (2) (g/km)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Cancellare le diciture inutili.

(2)  Applicabile soltanto ai veicoli delle categorie M1 e N1.

(3)  Applicabile soltanto al veicolo/ai veicoli capostipite.


ALLEGATO 2 A

CONFIGURAZIONE DEL MARCHIO DI OMOLOGAZIONE DELL’IMPIANTO DI TRASFORMAZIONE A GPL

Image

Il marchio di omologazione sopra riportato, apposto sulla targhetta di un impianto di trasformazione a GPL, indica che l’impianto è stato omologato in Italia (E3), a norma del regolamento n. 115, con il numero di omologazione 000000. Il simbolo «#» indica l’impianto di trasformazione a GPL, le prime due cifre del numero di omologazione indicano che l’omologazione è stata rilasciata conformemente alle prescrizioni della versione originaria del regolamento n. 115.

Image

La targhetta sopra raffigurata, recante il marchio di omologazione ed alcune informazioni tecniche sull’impianto di trasformazione, deve essere fissata permanentemente alla carrozzeria del veicolo.


ALLEGATO 2B

CONFIGURAZIONE DEL MARCHIO DI OMOLOGAZIONE DELL’IMPIANTO DI TRASFORMAZIONE A GNC

Image

Il marchio di omologazione sopra riportato, apposto sulla targhetta di un impianto di trasformazione a GNC, indica che l’impianto è stato omologato in Italia (E3), a norma del regolamento n. 115, con il numero di omologazione 000000. Il simbolo «*» indica l’impianto di trasformazione a GNC, le prime due cifre del numero di omologazione indicano che l’omologazione è stata rilasciata conformemente alle prescrizioni della versione originaria del regolamento n. 115.

Image

La targhetta sopra raffigurata, recante il marchio di omologazione ed alcune informazioni tecniche sull’impianto di trasformazione, deve essere fissata permanentemente alla carrozzeria del veicolo.


ALLEGATO 3 A

ELENCO COMPLETO DELLE INFORMAZIONI DA FORNIRE AI FINI DELL’OMOLOGAZIONE DI UN IMPIANTO DI TRASFORMAZIONE A GPL INSTALLATO SU UN VEICOLO

1.

Descrizione del veicolo capostipite

1.1.

Nome e indirizzo del costruttore …

1.2.

Categoria e identificazione del tipo …

1.3.

Numero di identificazione del telaio …

1.4.

Numero di certificazione …

1.5.

Identificazione del tipo di motore a combustione interna …

1.5.1.

Principio di funzionamento e ciclo termodinamico …

1.5.2.

Aspirazione naturale/sovralimentazione …

1.5.3.

Cilindrata …

1.5.4.

Tipo di sistema catalitico …

1.5.5.

Tipo di sistema di accensione …

2.

Descrizione dell’impianto di trasformazione a GPL

2.1.

Titolare del marchio o della denominazione commerciale …

2.2.

Identificazione del tipo …

2.3.

Disegni/schemi di flusso dell’installazione sul veicolo …

2.4.

Sistema master-slave: sì/no (1)

2.5.

Vaporizzatore/regolatore(i) di pressione

2.5.1.

Marche …

2.5.2.

Tipi …

2.5.3.

Numero di certificazione …

2.5.4.

Identificazione …

2.5.5.

Disegni …

2.5.6.

Numero di punti di regolazione principali …

2.5.7.

Descrizione del principio di regolazione ai punti di regolazione principali …

2.5.8.

Numero di punti di regolazione del minimo …

2.5.9.

Descrizione dei principi di regolazione ai punti di regolazione del minimo …

2.5.10.

Altre possibilità di regolazione: se esistono, quali (descrizione e schemi) …

2.5.11.

Pressione/i di funzionamento (2): … KPa

2.6.

Miscelatore: sì/no (1)

2.6.1.

Numero …

2.6.2.

Marche …

2.6.3.

Tipi …

2.6.4.

Disegni …

2.6.5.

Posizione di installazione (accludere disegno/i) …

2.6.6.

Possibilità di regolazione …

2.6.7.

Pressione/i di funzionamento (2): … KPa

2.7.

Unità di dosaggio del gas: sì/no (1)

2.7.1.

Numero …

2.7.2.

Marche …

2.7.3.

Tipi …

2.7.4.

Disegni …

2.7.5.

Posizione di installazione (accludere disegno/i) …

2.7.6.

Possibilità di regolazione …

2.7.7.

Pressione/i di funzionamento (2): … KPa

2.8.

Dispositivo/i di iniezione del gas o iniettore/i: sì/no (1)

2.8.1.

Marche …

2.8.2.

Tipi …

2.8.3.

Identificazione …

2.8.4.

Pressione/i di funzionamento (2): … KPa

2.8.5.

Schemi di installazione …

2.9.

Unità elettronica di controllo

2.9.1.

Marche …

2.9.2.

Tipi …

2.9.3.

Posizione di installazione …

2.9.4.

Possibilità di regolazione …

2.10.

Serbatoio per GPL

2.10.1.

Marche …

2.10.2.

Tipo o tipi (accludere disegni) …

2.10.3.

Numero di serbatoi …

2.10.4.

Capacità … litri

2.10.5.

Pompa del GPL nel serbatoio: sì/no (1)

2.10.6.

Numero di certificazione …

2.10.7.

Schemi d’installazione del serbatoio …

2.11.

Accessori del serbatoio per GPL

2.11.1.

Valvola di arresto del gas all’80 per cento

2.11.1.1.

Marche …

2.11.1.2.

Tipi …

2.11.1.3.

Principio di funzionamento: galleggiante/altro (1) (accludere descrizione o disegni)

2.11.2.

Indicatore di livello

2.11.2.1.

Marche …

2.11.2.2.

Tipi …

2.11.2.3.

Principio di funzionamento: galleggiante/altro (1) (accludere descrizione o disegni)

2.11.3.

Valvola di sovrappressione (valvola di scarico)

2.11.3.1.

Marche …

2.11.3.2.

Tipi …

2.11.4.

Dispositivo di sovrappressione

2.11.4.1.

Marche …

2.11.4.2.

Tipi …

2.11.5.

Valvola di servizio controllata a distanza con valvola limitatrice di flusso

2.11.5.1.

Marche …

2.11.5.2.

Tipi …

2.11.6.

Multivalvola: sì/no (1)

2.11.6.1.

Marche …

2.11.6.2.

Tipi …

2.11.6.3.

Descrizione della multivalvola (accludere disegni) …

2.11.7.

Contenitore di aerazione …

2.11.7.1.

Marche …

2.11.7.2.

Tipi …

2.11.8.

Isolatore di alimentazione (pompa del carburante/attuatori)

2.11.8.1.

Marche …

2.11.8.2.

Tipi …

2.11.8.3.

Disegni …

2.12.

Pompa del carburante (GPL): sì/no (1)

2.12.1.

Marche …

2.12.2.

Tipi …

2.12.3.

Pompa montata nel serbatoio per GPL: sì/no (1)

2.12.4.

Pressione/i di funzionamento (2): … KPa

2.13.

Valvola di chiusura/valvola di non ritorno/valvola di sovrappressione per tubazione gas: sì/no (1)

2.13.1.

Marche …

2.13.2.

Tipi …

2.13.3.

Descrizione e disegni …

2.13.4.

Pressione/i di funzionamento (2): … KPa

2.14.

Bocchettone di riempimento (1)

2.14.1.

Marche …

2.14.2.

Tipi …

2.14.3.

Descrizione e disegni

2.15.

Tubo/i flessibile/i/o rigido/i del carburante

2.15.1.

Marche …

2.15.2.

Tipi …

2.15.3.

Descrizione …

2.15.4.

Pressione/i di funzionamento (2): … KPa

2.16.

Sensore/i di pressione e di temperatura (1)

2.16.1.

Marche …

2.16.2.

Tipi …

2.16.3.

Descrizione …

2.16.4.

Pressione/i di funzionamento (2): … KPa

2.17.

Filtro/i per GPL (1)

2.17.1.

Marche …

2.17.2.

Tipi …

2.17.3.

Descrizione …

2.17.4.

Pressione/i di funzionamento (2): … KPa

2.18.

Collegamento/i di servizio (veicolo monocarburante senza dispositivo di recupero della funzionalità in condizioni degradate) (1)

2.18.1.

Marche …

2.18.2.

Tipi …

2.18.3.

Descrizioni e schemi di installazione

2.19.

Impianto di riscaldamento collegato all’impianto GPL (consentito per i veicoli delle categorie M2 e M3): sì/no (1)

2.19.1.

Marche …

2.19.2.

Tipi …

2.19.3.

Descrizione e schemi di installazione …

2.20.

Documentazione aggiuntiva

2.20.1.

Descrizione dell’impianto GPL e della protezione fisica del catalizzatore al passaggio da benzina a GPL o viceversa

2.20.2.

Configurazione dell’impianto (collegamenti elettrici, condotti di aspirazione, condotti di compensazione ecc.):

2.20.3.

Rappresentazione del simbolo

2.20.4.

Dati di regolazione

2.21.

Sistema di raffreddamento: (liquido/aria) (1)

2.21.1.

Descrizione dell’impianto/schemi relativi all’impianto a GPL


(1)  Cancellare le diciture inutili.

(2)  Specificare la tolleranza.


ALLEGATO 3B

ELENCO COMPLETO DELLE INFORMAZIONI DA FORNIRE AI FINI DELL’OMOLOGAZIONE DI UN IMPIANTO DI TRASFORMAZIONE A GNC INSTALLATO SU UN VEICOLO

1.

Descrizione del veicolo capostipite

1.1.

Nome e indirizzo del costruttore …

1.2.

Categoria e identificazione del tipo …

1.3.

Numero di identificazione del telaio …

1.4.

Numero di certificazione …

1.5.

Identificazione del tipo di motore a combustione interna …

1.5.1.

Principio di funzionamento e ciclo termodinamico …

1.5.2.

Aspirazione naturale/sovralimentazione …

1.5.3.

Cilindrata …

1.5.4.

Tipo di sistema catalitico …

1.5.5.

Tipo di sistema di accensione …

2.

Descrizione dell’impianto di trasformazione a GNC

2.1.

Titolare del marchio o della denominazione commerciale …

2.2.

Identificazione del tipo …

2.3.

Disegni/schemi di flusso dell’installazione sul veicolo …

2.4.

Sistema master-slave: sì/no (1)

2.5.

Regolatore/i di pressione

2.5.1.

Marche …

2.5.2.

Tipi …

2.5.3.

Numero di certificazione …

2.5.4.

Identificazione …

2.5.5.

Disegni …

2.5.6.

Numero di punti di regolazione principali …

2.5.7.

Descrizione del principio di regolazione ai punti di regolazione principali

2.5.8.

Numero di punti di regolazione del minimo …

2.5.9.

Descrizione dei principi di regolazione ai punti di regolazione del minimo

2.5.10.

Altre possibilità di regolazione: se esistono, quali (descrizione e schemi) …

2.5.11.

Pressione/i di funzionamento (2): … kPa

2.6.

Miscelatore gas/aria (carburatore): sì/no (1)

2.6.1.

Numero …

2.6.2.

Marche …

2.6.3.

Tipi …

2.6.4.

Disegni …

2.6.5.

Posizione di installazione (accludere disegno/i) …

2.6.6.

Possibilità di regolazione …

2.6.7.

Pressione/i di funzionamento (2): … kPa

2.7.

Regolatore di portata del gas: sì/no (1)

2.7.1.

Numero …

2.7.2.

Marche …

2.7.3.

Tipi …

2.7.4.

Disegni …

2.7.5.

Posizione di installazione (accludere disegno/i) …

2.7.6.

Possibilità di regolazione …

2.7.7.

Pressione/i di funzionamento (2): … kPa

2.8.

Miscelatore gas/aria (iniettore): sì/no (1)

2.8.1.

Marche …

2.8.2.

Tipi …

2.8.3.

Identificazione …

2.8.4.

Pressione/i di funzionamento (2): … kPa

2.8.5.

Schemi di installazione …

2.9.

Unità elettronica di controllo

2.9.1.

Marche …

2.9.2.

Tipi …

2.9.3.

Posizione di installazione …

2.9.4.

Possibilità di regolazione …

2.10.

Serbatoio per GNC

2.10.1.

Marche …

2.10.2.

Tipi (accludere disegni) …

2.10.3.

Numero di serbatoi …

2.10.4.

Capacità totale … litri

2.10.5.

Numero di certificazione …

2.10.6.

Schemi d’installazione del serbatoio …

2.11.

Accessori del serbatoio per GNC

2.11.1.

Indicatore di livello o di pressione

2.11.1.1.

Marche …

2.11.1.2.

Tipi …

2.11.2.

Valvola di sovrappressione (valvola di scarico) (1)

2.11.2.1.

Marche …

2.11.2.2.

Tipi …

2.11.3.

Dispositivo di sovrappressione

2.11.3.1.

Marche …

2.11.3.2.

Tipi …

2.11.4.

Valvola automatica comandata a distanza con valvola limitatrice di flusso

2.11.4.1.

Marche …

2.11.4.2.

Tipi …

2.11.5.

Contenitore stagno al gas

2.11.5.1.

Marche …

2.11.5.2.

Tipi …

2.12.

Valvola automatica/valvola di ritenuta: sì/no (1)

2.12.1.

Marche …

2.12.2.

Tipi …

2.12.3.

Descrizione e disegni …

2.12.4.

Pressione/i di funzionamento (2): … kPa

2.13.

Bocchettone di riempimento (1)

2.13.1.

Marche …

2.13.2.

Tipi …

2.13.3.

Descrizione e disegni …

2.14.

Linee e tubo/i flessibile/i del carburante

2.14.1.

Marche …

2.14.2.

Tipi …

2.14.3.

Descrizione …

2.14.4.

Pressione/i di funzionamento (2): … kPa

2.15.

Sensore/i di pressione e di temperatura (1)

2.15.1.

Marche …

2.15.2.

Tipi …

2.15.3.

Descrizione …

2.15.4.

Pressione/i di funzionamento (2): … kPa

2.16.

Filtro per GNC (1)

2.16.1.

Marche …

2.16.2.

Tipi …

2.16.3.

Descrizione …

2.16.4.

Pressione/i di funzionamento (2): … kPa

2.17.

Collegamento/i di servizio (veicolo monocarburante senza dispositivo di recupero della funzionalità in condizioni degradate) (1)

2.17.1.

Marche …

2.17.2.

Tipi …

2.17.3.

Descrizioni e schemi di installazione …

2.18.

Impianto di riscaldamento collegato all’impianto GNC (consentito soltanto per i veicoli delle categorie M2 e M3): sì/no (1)

2.18.1.

Marche…

2.18.2.

Tipi…

2.18.3.

Descrizioni e schemi di installazione …

2.19.

Documentazione aggiuntiva:

2.19.1.

Descrizione dell’impianto GNC e della protezione fisica del catalizzatore al passaggio da benzina a GNC o viceversa

2.19.2.

Schema dell’impianto (circuiti elettrici, condotti di aspirazione, condotti di compensazione ecc.)

2.19.3.

Rappresentazione del simbolo

2.19.4.

Dati di regolazione

2.20.

Sistema di raffreddamento: (liquido/aria) (1)

2.20.1.

Descrizione dell’impianto/schemi relativi all’impianto a GNC …


(1)  Cancellare le diciture inutili.

(2)  Specificare la tolleranza.


ALLEGATO 4

DESCRIZIONE DELLE PROCEDURE DI PROVA DELLA TENUTA PER GLI IMPIANTI A GNC/GPL INSTALLATI SU VEICOLI

1.   CAMPO DI APPLICAZIONE

Descrivere le procedure che l’installatore deve seguire per verificare la tenuta ai gas dell’impianto.

2.   L’installazione dell’impianto deve essere effettuata conformemente al manuale di installazione fornito dal fabbricante dell’impianto di trasformazione, parti I e II.

3.   PROCEDURA DELLA PROVA DI TENUTA PER IMPIANTI A GPL

3.1.

Una volta completata l’installazione, l’installatore deve verificare che il montaggio sia stato effettuato correttamente (paragrafo 7.1.4.2. del presente regolamento) e deve seguire le procedure di avviamento di cui al punto 7.1.4.3. del presente regolamento. Dopo aver riempito l’impianto di GPL, è necessario controllare con un rivelatore di gas o con un rivelatore di fluido le eventuali perdite di tutti i raccordi e le connessioni dell’impianto. Le elettrovalvole devono essere in posizione aperta, in modo che tutti i componenti dell’impianto siano sottoposti alla pressione di servizio. Non è ammessa alcuna fuoriuscita.

4.   PROCEDURA DELLA PROVA DI TENUTA PER IMPIANTI A GNC

4.1.

Una volta completata l’installazione, l’installatore deve verificare che il montaggio sia stato effettuato correttamente (paragrafo 7.1.4.2.) e deve seguire le procedure di avviamento di cui al punto 7.1.4.3. del presente regolamento. Dopo aver riempito l’impianto di GNC, alla pressione di servizio, con un rivelatore di gas o con un rivelatore di fluido è necessario controllare le eventuali perdite di tutti i raccordi e le connessioni dell’impianto. Le elettrovalvole devono essere in posizione aperta, in modo che tutti i componenti dell’impianto siano sottoposti alla pressione di servizio. Non è ammessa alcuna fuoriuscita.


ALLEGATO 5

PRESCRIZIONI RELATIVE AL FISSAGGIO DEI SERBATOI DI GPL E GNC

1.   Le prescrizioni del regolamento n. 67, serie di modifiche 01, relative al fissaggio del serbatoio o dei serbatoi per GPL, o le prescrizioni del regolamento n. 110 relative al fissaggio del serbatoio o dei serbatoi per GNC sono considerate soddisfatte se il serbatoio è fissato al motore mediante almeno:

1.1.

due fasce per serbatoio;

1.2.

quattro bulloni; nonché

1.3.

rondelle o piastrine appropriate se i pannelli della carrozzeria in quel punto sono a spessore singolo.

Supponendo che il grado del materiale sia Fe 370, i bulloni di fissaggio devono essere di classe 8.8 e presentare le dimensioni indicate di seguito nella tabella seguente:

Capacità del serbatoio

(litri)

Dimensioni minime delle rondelle o delle piastrine (mm)

Dimensioni minime delle fasce (mm)

Diametro minimo dei bulloni (mm)

Fino a 85

Tonde: 30 × 1,5

Tonde: 25 × 2,5

20 × 3

30 × 1,5

8

85 - 100

Tonde: 30 × 1,5

Tonde: 25 × 2,5

30 × 3

20 × 3 (*)

10

8  (*)

100 - 150

Tonde: 50 × 2

Tonde: 30 × 3

50 × 6

50 × 3 (**)

12

10  (**)

Oltre 150

Devono ottemperare alle disposizioni del regolamento n. 67, serie di modifiche 01, nel caso dei serbatoi per GPL, o del regolamento n. 110, nel caso dei serbatoi per GNC

2.   Se il serbatoio è installato dietro un sedile, deve essere garantito uno spazio di almeno 100 mm nella direzione longitudinale del veicolo. Questo spazio può essere suddiviso tra il serbatoio ed il pannello posteriore del veicolo e tra il sedile e il serbatoio.

3.   Se le fasce reggono anche la massa del serbatoio del carburante, devono essere fornite almeno tre fasce.

4.   Le fasce devono garantire che il serbatoio del carburante non scivoli, non ruoti e non si sposti.

5.   Tra il serbatoio del carburante e le fasce deve essere interposto uno strato di materiale protettivo, ad esempio feltro, cuoio o plastica. Tuttavia, nel punto di fissazione delle rondelle o delle piastrine alla carrozzeria del veicolo non devono essere presenti materiali comprimibili.

6.   BASAMENTO DEL SERBATOIO

6.1.

Se il serbatoio è fissato al veicolo mediante un basamento, il basamento, le fasce, le rondelle o piastrine e i bulloni utilizzati devono rispettare le prescrizioni di cui ai punti da 1 a 5.

6.2.

Se il serbatoio cilindrico è installato longitudinalmente sul veicolo, nella parte anteriore del basamento deve essere presente un elemento di collegamento trasversale per impedire lo slittamento del serbatoio. Questo collegamento trasversale deve essere:

6.2.1.

di spessore almeno pari a quello del basamento;

6.2.2.

alto almeno 30 mm e con la sommità almeno 30 mm più in alto rispetto alla parte inferiore del serbatoio;

6.2.3.

il più vicino possibile al fondo a ogiva del serbatoio, o addirittura in posizione rientrante rispetto ad esso.

Per «installato longitudinalmente» s’intende che l’asse del serbatoio cilindrico forma un angolo non superiore a 30 gradi rispetto al piano mediano longitudinale del veicolo.


(*)  In questo caso il serbatoio deve essere fissato con almeno tre fasce.

(**)  In questo caso il serbatoio deve essere fissato con almeno quattro fasce.


ALLEGATO 6 A

VEICOLI BICARBURANTE CON MOTORE A INIEZIONE DIRETTA DI BENZINA - CALCOLO DEL RENDIMENTO ENERGETICO DEL GPL

1.   MISURAZIONE DELLA MASSA DI GPL CONSUMATA DURANTE IL CICLO

La misurazione della massa di GPL consumata durante il ciclo di prove di tipo I deve essere eseguita con un sistema di pesatura del combustibile in grado di misurare il peso del serbatoio di GPL durante la prova con il seguente grado di precisione:

 

± 2 per cento della differenza tra i valori misurati all’inizio e alla fine della prova, o un risultato più accurato.

 

Devono essere prese precauzioni per evitare errori di misurazione.

 

Tali precauzioni comprendono come minimo un’installazione accurata del dispositivo, in conformità alle raccomandazioni dei fabbricanti e alla buona prassi ingegneristica.

 

Sono consentiti altri metodi di misurazione se può essere dimostrata una precisione equivalente.

2.   CALCOLO DEL RENDIMENTO ENERGETICO DEL GPL

Il valore del consumo di carburante deve essere calcolato in base alle emissioni di idrocarburi, monossido di carbonio e biossido di carbonio, determinate in base ai risultati della misurazione supponendo che durante la prova venga utilizzato soltanto GPL.

L’indice di rendimento energetico del GPL durante il ciclo viene poi calcolato come segue:

Formula

dove:

GGPL : l’indice di rendimento energetico del GPL (%);

MGPL : la massa di GPL consumata durante il ciclo (kg);

FCnorm : il consumo di carburante (l/100 km) calcolato in conformità all’allegato 6, punto 1.4.3, lettera b), del regolamento n. 101. Ove necessario, il fattore di correzione cf, utilizzato nell’equazione per determinare FCnorm. deve essere calcolato utilizzando il rapporto H/C del carburante gassoso;

dist: distanza percorsa durante il ciclo (km);

d: densità d = 0,538 kg/litro.


ALLEGATO 6B

VEICOLI BICARBURANTE CON MOTORE A INIEZIONE DIRETTA DI BENZINA - CALCOLO DEL RENDIMENTO ENERGETICO DEL GNC

1.   MISURAZIONE DELLA MASSA DI GNC CONSUMATA DURANTE IL CICLO

La misurazione della massa di GNC consumata durante il ciclo di prove di tipo I deve essere eseguita con un sistema di pesatura del combustibile in grado di misurare il peso del serbatoio di GNC durante la prova con il seguente grado di precisione:

 

± 2 per cento della differenza tra i valori misurati all’inizio e alla fine della prova, o un risultato più accurato.

 

Devono essere prese precauzioni per evitare errori di misurazione.

 

Tali precauzioni comprendono come minimo un’installazione accurata del dispositivo, in conformità alle raccomandazioni dei fabbricanti e alla buona prassi ingegneristica.

 

Sono consentiti altri metodi di misurazione se può essere dimostrata una precisione equivalente.

2.   CALCOLO DEL RENDIMENTO ENERGETICO DEL GNC

Il valore del consumo di carburante deve essere calcolato in base alle emissioni di idrocarburi, monossido di carbonio e biossido di carbonio, determinate in base ai risultati della misurazione supponendo che durante la prova venga utilizzato soltanto GNC.

L’indice di rendimento energetico del GNC durante il ciclo viene poi calcolato come segue:

Formula

dove:

GGNC : l’indice di rendimento energetico del GNC (%);

MGNC : la massa di GNC consumata durante il ciclo (kg);

FCnorm : il consumo di carburante (m3/100 km) calcolato in conformità all’allegato 6, punto 1.4.3, lettera c), del regolamento n. 101;

dist: distanza percorsa durante il ciclo (km);

d: densità d = 0,654 kg/m3;

cf: fattore di correzione, ipotizzando i seguenti valori:

cf= 1 in caso di carburante di riferimento G 20;

cf= 0,78 in caso di carburante di riferimento G 25.