ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 320

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

57° anno
6 novembre 2014


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

DECISIONI

 

 

2014/762/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 16 ottobre 2014, recante modalità d'esecuzione della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio su un meccanismo unionale di protezione civile e che abroga le decisioni 2004/277/CE, Euratom e 2007/606/CE, Euratom [notificata con il numero C(2014) 7489]  ( 1 )

1

 

 

2014/763/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 24 ottobre 2014, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai prodotti igienici assorbenti [notificata con il numero C(2014) 7735]  ( 1 )

46

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

DECISIONI

6.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 320/1


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 ottobre 2014

recante modalità d'esecuzione della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio su un meccanismo unionale di protezione civile e che abroga le decisioni 2004/277/CE, Euratom e 2007/606/CE, Euratom

[notificata con il numero C(2014) 7489]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/762/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Obiettivo generale del meccanismo unionale di protezione civile («meccanismo unionale») è rafforzare la cooperazione tra l'Unione e gli Stati membri e facilitare il coordinamento nel settore della protezione civile al fine di migliorare l'efficacia dei sistemi di prevenzione, preparazione e risposta alle catastrofi naturali e provocate dall'uomo.

(2)

Le catastrofi possono verificarsi in qualsiasi momento ed è per ciò opportuno che il centro di coordinamento della risposta alle emergenze (ERCC), istituito in forza dell'articolo 7 della decisione n. 1313/2013/UE, garantisca costantemente uno stretto collegamento tra i punti di contatto degli Stati membri.

(3)

Elemento essenziale del meccanismo unionale, il sistema comune di comunicazione e di informazione in caso di emergenza (CECIS) è preposto a garantire l'autenticità, l'integrità e la riservatezza delle informazioni scambiate tra gli Stati membri, sia in condizioni normali che nelle emergenze. Tenuto conto delle specificità della risposta agli incidenti di inquinamento marino, è opportuno creare una versione distinta del CECIS cui abbiano accesso i segretariati delle convenzioni marittime regionali e i paesi terzi che condividono con l'Unione un bacino marittimo regionale.

(4)

Ai fini dell'efficacia operativa, è opportuno individuare i requisiti minimi applicabili ai moduli, agli altri mezzi di risposta e agli esperti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, della decisione n. 1313/2013/UE, così come i loro requisiti operativi, di funzionamento e interoperabilità, come previsto all'articolo 9, paragrafo 2, della decisione n. 1313/2013/UE. In particolare i moduli dovrebbero poter operare in autosufficienza e in autonomia per un determinato arco di tempo, essere inviati in tempi brevi e essere interoperabili. Per potenziare l'interoperabilità dei moduli, occorrono misure a livello di Unione e di Stati membri.

(5)

È necessario definire e rivedere regolarmente gli obiettivi di capacità del dispositivo europeo di risposta emergenziale (EERC) onde assicurare che tutti i tipi di moduli, altri mezzi di risposta e esperti disponibili per essere mobilitati nel quadro del meccanismo unionale siano disponibili in numero sufficiente. È opportuno definire e riesaminare regolarmente i requisiti di qualità e interoperabilità al fine di garantire un livello minimo uniforme di qualità e interoperabilità tra tutti i mezzi che partecipano all'EERC.

(6)

Occorrerebbe definire una procedura di certificazione e registrazione, con elementi di autovalutazione, che comprovi che i mezzi del pool volontario soddisfano tutti i requisiti richiesti e beneficiano, ove necessario, di un cofinanziamento limitato dell'Unione a fronte dei «costi di adattamento». Una tale procedura dovrebbe inoltre garantire un adeguato equilibrio geografico dei mezzi in funzione della localizzazione dei rischi, tenendo presente la partecipazione di tutti gli Stati membri interessati.

(7)

Una volta individuate eventuali carenze dell'EERC in termini di mezzi di risposta, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero stabilire insieme se non sono disponibili mezzi adeguati all'interno o al di fuori del pool volontario. Gli Stati membri che vi pongono rimedio, individualmente o in consorzi, dovrebbero beneficiare di un cofinanziamento limitato dell'Unione, sempre che sia economicamente vantaggioso e confermato dalla valutazione dei rischi.

(8)

Per sviluppare il funzionamento dell'EERC, è opportuno che piccoli importi del cofinanziamento dell'Unione siano destinati, tramite contratti quadro, convenzioni quadro di partenariato o accordi simili, a sostenere la disponibilità di mezzi aggiuntivi che permettono agli Stati membri di rimediare a carenze temporanee in caso di catastrofi eccezionali, ovvero quelle che per natura e dimensioni vanno oltre quanto ragionevolmente prevedibile e in risposta alle quali uno Stato possa essere ragionevolmente preparato. Questi mezzi dovrebbero rientrare nel pool volontario per poter essere mobilitati nell'ambito del meccanismo unionale.

(9)

Il programma di formazione sul meccanismo unionale si riconferma un elemento importante per garantire la preparazione degli addetti della protezione civile e del personale che gestisce le emergenze, mobilitati nell'ambito del meccanismo. È opportuno che, conformemente alla portata definita all'articolo 13, paragrafo 1, della decisione n. 1313/2013/UE, il programma ricomprenda le fasi di prevenzione, preparazione e risposta.

(10)

È auspicabile che il programma di esercitazioni del meccanismo unionale continui a svolgere il suo ruolo essenziale per assicurare una preparazione pratica in vista della mobilitazione e della condivisione degli insegnamenti tratti dagli interventi di protezione civile nell'ambito del meccanismo. È importante che il programma di esercitazioni si inscriva in un quadro strategico che definisca obiettivi e ruoli delle esercitazioni nell'ambito del meccanismo unionale e che tenga conto di priorità specifiche individuate dai programmi di lavoro annuali.

(11)

La raccolta, l'analisi, la diffusione e la messa in pratica degli insegnamenti tratti andrebbero impostate secondo un approccio sistematico, mirato e coerente, che copra l'intero ciclo di gestione delle catastrofi.

(12)

Nel quadro del meccanismo unionale sono essenziali chiare procedure operative di risposta alle catastrofi atte a assicurare un'assistenza efficiente al verificarsi di una catastrofe, anche per le rilevanti organizzazioni internazionali di cui all'articolo 16, paragrafo 1, della decisione n. 1313/2013/UE.

(13)

Per assicurare al meccanismo unionale massima efficacia e efficienza, tutte le richieste e tutte le offerte di assistenza dovrebbero essere quanto più specifiche possibile e comprendere tutte le informazioni utili.

(14)

Per garantire che l'assistenza sia efficacemente coordinata, è opportuno che l'ERCC condivida con tutti gli Stati membri la propria valutazione dei bisogni critici e le proprie raccomandazioni circa la mobilitazione dei mezzi dal pool volontario e elabori, per ogni richiesta di assistenza, piani di intervento adeguati. La selezione dei mezzi dal pool volontario dovrebbe basarsi su criteri specifici e oggettivi, secondo priorità valutate in funzione delle esigenze operative del momento.

(15)

Per ottimizzare, ove necessario, i tempi di risposta nell'ambito del meccanismo unionale, è importante che gli Stati membri predispongano gli accorgimenti necessari per mobilitare i mezzi impegnati nel pool volontario.

(16)

La disponibilità di esperti con competenze tecniche, di valutazione e di coordinamento, e di capisquadra, è un elemento importante del meccanismo unionale. È opportuno definire compiti e funzioni degli esperti e stabilire la procedura per il loro invio.

(17)

L'articolo 23 della decisione n. 1313/2013/UE stabilisce specifiche disposizioni sul supporto al trasporto in caso di catastrofe allo scopo di agevolare una risposta rapida e efficace con l'aiuto del meccanismo unionale. È necessario stabilire le norme e le procedure applicabili agli Stati membri che chiedono il sostegno finanziario dell'Unione per trasportare l'assistenza verso il paese colpito e per la gestione di queste richieste da parte della Commissione.

(18)

Per ragioni di trasparenza, coerenza e efficacia è necessario stabilire gli elementi di informazione che vanno indicati nelle richieste di supporto al trasporto e nelle relative risposte degli Stati membri e della Commissione.

(19)

Nei casi ammissibili al sostegno finanziario dell'Unione, conformemente alla decisione n. 1313/2013/UE, gli Stati membri dovrebbero poter scegliere se chiedere una sovvenzione o un servizio di trasporto.

(20)

È opportuno abrogare le decisioni della Commissione 2004/277/CE, Euratom (2) e 2007/606/CE, Euratom (3).

(21)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per la protezione civile,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

CAPITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione stabilisce le modalità di esecuzione della decisione n. 1313/2013/UE per quanto riguarda:

a)

l'interazione tra il centro di coordinamento della risposta alle emergenze («ERCC») e i punti di contatto degli Stati membri;

b)

le componenti del sistema comune di comunicazione e di informazione in caso di emergenza (CECIS) e l'organizzazione dello scambio di informazioni tramite il CECIS;

c)

l'individuazione di moduli, altri mezzi di risposta e esperti e dei requisiti operativi per il funzionamento e l'interoperabilità dei moduli, compresi compiti, mezzi, componenti principali, autosufficienza e mobilitazione;

d)

gli obiettivi di capacità, i requisiti di qualità e di interoperabilità e la procedura di certificazione e registrazione necessari al funzionamento dell'EERC, ivi comprese le modalità di finanziamento;

e)

l'individuazione di carenze dell'EERC e i modi per colmarle;

f)

l'organizzazione del programma di formazione, del quadro di esercitazione e del programma sugli insegnamenti tratti;

g)

le procedure operative in risposta alle catastrofi all'interno dell'Unione e l'identificazione delle rilevanti organizzazioni internazionali;

h)

il processo di mobilitazione delle squadre di esperti;

i)

l'organizzazione del supporto per il trasporto dell'assistenza.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

1)   «richiedente assistenza»: lo Stato membro o il paese terzo colpito da una catastrofe, minacciato da una catastrofe imminente o che si prevede sarà colpito da una catastrofe imminente, così come le Nazioni Unite e relative agenzie e altre rilevanti organizzazioni internazionali, specificate all'allegato VII;

2)   «assistenza di protezione civile»: le squadre, gli esperti o i moduli di protezione civile, con relative attrezzature e materiali di soccorso o forniture necessarie per alleviare le conseguenze immediate di una catastrofe;

3)   «mezzi tampone»: i mezzi di risposta alle catastrofi, la cui disponibilità e il cui accesso rapido sono cofinanziati conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettera d), della decisione n. 1313/2013/UE;

4)   «squadra di intervento»: le risorse umane e materiali, compresi i moduli, che uno o più Stati membri hanno preposto a interventi di protezione civile;

5)   «squadra di supporto e assistenza tecnica»: le risorse umane e materiali che uno o più Stati membri hanno preposto a compiti di supporto, come specificato all'allegato II.

CAPITOLO 2

CENTRO DI COORDINAMENTO DELLA RISPOSTA ALLE EMERGENZE (ERCC)

Articolo 3

Interazione tra l'ERCC e i punti di contatto degli Stati membri

1.   Ciascuno Stato membro designa un punto di contatto nazionale per l'ERCC, disponibile 24 ore su 24, sette giorni su sette. La designazione viene trasmessa utilizzando il «modello di scheda del paese» di cui all'allegato I.

2.   L'ERCC opera in stretto collegamento con i punti di contatto degli Stati membri per svolgere i propri compiti ordinari e le operazioni di risposta di cui alla presente decisione e alla decisione n. 1313/2013/UE.

CAPITOLO 3

SISTEMA COMUNE DI COMUNICAZIONE E DI INFORMAZIONE IN CASO DI EMERGENZA (CECIS)

Articolo 4

Livelli del CECIS

Il CECIS è composto da tre elementi:

a)

un livello di rete che collega le autorità competenti, i punti di contatto negli Stati membri e l'ERCC;

b)

un livello di applicazione costituito dalle banche dati e dagli altri sistemi di informazione necessari al funzionamento del meccanismo unionale e in particolare per:

i)

trasmettere le notifiche;

ii)

garantire la comunicazione e lo scambio di informazioni tra l'ERCC e le autorità competenti e i punti di contatto;

iii)

diffondere gli insegnamenti tratti dagli interventi;

c)

un livello di sicurezza, costituito dall'insieme di sistemi, norme e procedure necessari per garantire l'autenticità, l'integrità e la riservatezza dei dati immagazzinati e scambiati tramite il CECIS.

Articolo 5

Sicurezza delle informazioni

1.   Il CECIS è in grado di gestire in modo sicuro documenti, banche dati e sistemi d'informazione tramite i servizi transeuropei sicuri per la comunicazione telematica tra amministrazioni (s-TESTA) o rete analoga.

2.   Per la trasmissione dei documenti e delle informazioni classificati «EU CONFIDENTIAL/CONFIDENTIEL UE» (UE riservatissimo) o di grado superiore valgono disposizioni specifiche convenute tra originatore e destinatari(o), conformemente alla decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione (4).

Articolo 6

Informazioni e aggiornamenti

1.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni opportune tramite il «modello di scheda del paese» di cui all'allegato I.

2.   Gli Stati membri trasmettono le informazioni sui punti di contatto e eventualmente su altri servizi competenti in caso di catastrofi naturali, tecnologiche, radiologiche o ambientali, compreso l'inquinamento marino dovuto a cause accidentali.

3.   Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione eventuali modifiche delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

4.   Una sezione specifica della banca dati del CECIS è dedicata alle informazioni sulla registrazione e sulla disponibilità dei mezzi di risposta nell'EERC. La Commissione ne garantisce l'accesso ininterrotto per i punti di contatto nazionali della protezione civile.

5.   Gli Stati membri assicurano il costante aggiornamento dello status di disponibilità e di ogni altro dato fattuale riguardante le caratteristiche pertinenti di tutti i mezzi di risposta registrati nell'EERC, contenuti nella sezione dedicata della banca dati del CECIS.

6.   Se necessario, gli Stati membri possono permettere a altre autorità nazionali competenti di accedere in sola lettura al CECIS.

Articolo 7

Gruppo utenti CECIS

Un gruppo di utenti, composto da rappresentanti degli Stati membri, assiste la Commissione nelle fasi di convalida, collaudo e ulteriore sviluppo del CECIS.

Articolo 8

Attuazione e ulteriore sviluppo

1.   La Commissione gestisce e sviluppa il CECIS, tenendo presenti esigenze e richieste degli Stati membri.

2.   Gli Stati membri predispongono sul territorio nazionale l'ambiente informatico adatto al CECIS, in linea con gli impegni sottoscritti tramite il «modello di scheda del paese» all'allegato I.

Articolo 9

Applicazione CECIS per l'inquinamento marino

1.   La Commissione assicura agli Stati membri e all'Agenzia europea per la sicurezza marittima l'accesso online a un'applicazione CECIS dedicata all'inquinamento marino, che rispecchi le specificità della risposta agli incidenti marittimi.

2.   L'applicazione online è accessibile anche ai paesi terzi che condividono un bacino marittimo regionale con l'Unione. Può essere concesso un accesso ad hoc ai segretariati delle convenzioni marittime regionali.

CAPITOLO 4

MODULI, SQUADRE DI SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA, ALTRI MEZZI DI RISPOSTA E ESPERTI

Articolo 10

Registrazione dei moduli, delle squadre di supporto e assistenza tecnica, di altri mezzi di risposta e degli esperti

1.   Gli Stati membri registrano nella banca dati del CECIS i propri moduli, squadre di supporto e assistenza tecnica, altri mezzi di risposta e esperti di cui all'articolo 9, paragrafo 6, della decisione n. 1313/2013/UE.

2.   I moduli, le squadre di supporto e assistenza tecnica, gli altri mezzi di risposta e gli esperti preimpegnati nell'EERC sono registrati in una sezione dedicata della banca dati del CECIS.

3.   Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 vengono aggiornate in funzione della necessità.

Articolo 11

Composizione dei moduli, delle squadre di supporto e assistenza tecnica, di altri mezzi di risposta e degli esperti

1.   I moduli e le squadre di supporto e assistenza tecnica possono essere costituiti da risorse messe a disposizione da uno o più Stati membri.

2.   La mobilitazione, ai fini di un intervento, di un modulo o di una squadra di supporto e assistenza tecnica costituiti da più componenti può limitarsi alle componenti necessarie per realizzare l'intervento interessato.

Articolo 12

Autosufficienza dei moduli

1.   Ogni modulo presenta i seguenti elementi di autosufficienza, come specificato all'allegato II:

a)

ricoveri adeguati alle condizioni climatiche prevalenti;

b)

generazione di energia elettrica e illuminazione per soddisfare al consumo della base operativa e delle apparecchiature necessarie per compiere la missione;

c)

impianti igienico-sanitari per il personale del modulo;

d)

viveri e acqua per il personale del modulo;

e)

personale medico o paramedico, strutture e forniture mediche per il personale del modulo;

f)

aree di stoccaggio e manutenzione delle apparecchiature del modulo;

g)

apparecchiature per la comunicazione con gli altri partner coinvolti, in particolare i responsabili del coordinamento sul posto;

h)

trasporti sul posto;

i)

logistica, apparecchiature e personale per allestire una base operativa e dare avvio quanto prima alla missione sin dall'arrivo sul posto.

2.   Lo Stato membro che offre l'assistenza garantisce il rispetto dei requisiti di autosufficienza:

a)

assegnando al modulo il personale, le apparecchiature e i beni di consumo necessari; oppure

b)

prendendo le necessarie disposizioni sul luogo delle operazioni; oppure

c)

predisponendo quanto necessario per associare una squadra d'intervento non autosufficiente a una squadra di supporto e assistenza tecnica, in modo da soddisfare i requisiti di cui all'articolo 13 prima di registrare il modulo, conformemente all'articolo 10, paragrafo 1.

3.   L'arco di tempo durante il quale va garantita l'autosufficienza sin dall'inizio della missione non può essere inferiore a:

a)

96 ore; oppure

b)

ai periodi di cui all'allegato II.

Articolo 13

Requisiti dei moduli e delle squadre di supporto e assistenza tecnica

1.   I moduli rispettano i requisiti generali di cui all'allegato II.

2.   Le squadre di supporto e assistenza tecnica rispettano i requisiti generali di cui all'allegato II.

3.   I requisiti generali di cui all'allegato II sono soggetti a revisioni periodiche.

4.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire:

a)

la capacità dei moduli di operare con altri moduli;

b)

la capacità delle squadre di supporto e assistenza tecnica di operare con altre squadre di supporto e assistenza tecnica e con i pertinenti attori sul campo;

c)

la capacità degli elementi che compongono un modulo di operare insieme come un unico modulo;

d)

la capacità degli elementi che compongono una squadra di supporto e assistenza tecnica di operare insieme come un'unica squadra;

e)

la capacità dei moduli e delle squadre di supporto e assistenza tecnica, laddove mobilitati fuori dell'Unione, di operare con i mezzi internazionali di risposta alle catastrofi inviati in soccorso del paese colpito;

f)

la partecipazione di capisquadra, vice capisquadra e funzionari di collegamento dei moduli e delle squadre di supporto e assistenza tecnica ai corsi di formazione e alle esercitazioni organizzati dalla Commissione, conformemente agli articoli da 26 a 32.

CAPITOLO 5

SVILUPPO DELLA CAPACITÀ EUROPEA DI RISPOSTA EMERGENZIALE (EERC) SOTTO FORMA DI POOL VOLONTARIO

Articolo 14

Obiettivi di capacità

1.   Gli obiettivi di capacità dell'EERC sono specificati all'allegato III.

2.   La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, valuta almeno ogni due anni l'idoneità degli obiettivi di capacità, che rivede eventualmente in funzione dei rischi individuati dalle valutazioni del rischio nazionali o da altre fonti di informazione nazionali o internazionali.

3.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni sui rischi utili per valutare se gli obiettivi di capacità sono stati raggiunti.

Articolo 15

Requisiti di qualità e di interoperabilità

1.   I requisiti di qualità e di interoperabilità di cui all'allegato IV si applicano ai moduli, alle squadre di supporto e assistenza tecnica, agli altri mezzi di risposta e agli esperti impegnati nell'EERC.

2.   La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, valuta almeno ogni due anni l'idoneità dei requisiti di qualità e di interoperabilità, che rivede se necessario. I requisiti di qualità si basano su standard internazionali riconosciuti, se esistenti.

Articolo 16

Procedura di certificazione e registrazione

1.   Le procedure di certificazione e registrazione definite ai paragrafi da 2 a 8 si applicano ai moduli, alle squadre di supporto e assistenza tecnica, agli altri mezzi di risposta e agli esperti impegnati nell'EERC.

2.   La certificazione e la registrazione soddisfano i requisiti di qualità di cui all'allegato IV, salvo per i mezzi tampone, cui si applica l'articolo 25, paragrafo 3.

3.   Gli Stati membri che offrono di inserire nell'EERC un modulo, una squadra di supporto e assistenza tecnica, un altro mezzo di risposta o un esperto specifici forniscono le informazioni di cui all'allegato V.

4.   La Commissione valuta se il modulo, la squadra di supporto e assistenza tecnica, l'altro mezzo di risposta o l'esperto in questione siano idonei a essere inseriti nell'EERC e comunica quanto prima le proprie conclusioni allo Stato membro interessato. In questa valutazione la Commissione soppesa in particolare il rispetto dei requisiti di qualità, degli obiettivi di capacità, la completezza delle informazioni fornite, la prossimità geografica e la partecipazione di tutti gli Stati membri, così come altri fattori pertinenti precedentemente individuati e applicabili a tutti i moduli, squadre di supporto e assistenza tecnica, altri mezzi di risposta o esperti paragonabili.

5.   Se ritiene che il modulo, la squadra di supporto e assistenza tecnica, l'altro mezzo di risposta o l'esperto siano idonei a essere inseriti nell'EERC, la Commissione avvia la procedura di certificazione sulla base delle informazioni fornite e altre informazioni aggiuntive che potrà chiedere all'autorità competente dello Stato membro. Se, sulla base delle informazioni disponibili, ritiene soddisfatti i requisiti di qualità e di interoperabilità, la Commissione può registrare nel pool volontario il modulo, la squadra di supporto e assistenza tecnica, l'altro mezzo di risposta o l'esperto.

6.   La Commissione trasmette per iscritto all'autorità competente dello Stato membro la propria valutazione sulle formazioni, sulle esercitazioni e/o sui workshop richiesti, insieme a altre condizioni di registrazione e di certificazione.

7.   Se tutte le condizioni di certificazione sono soddisfatte, la Commissione decreta certificati per l'EERC il modulo, la squadra di supporto e assistenza tecnica, l'altro mezzo di risposta o l'esperto e ne informa lo Stato membro.

8.   Se viene riproposto di inserire nell'EERC il modulo, la squadra di supporto e assistenza tecnica, l'altro mezzo di risposta o l'esperto, la certificazione va rivalutata al più tardi entro tre anni.

9.   La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, valuta almeno ogni due anni l'idoneità della procedura di certificazione e registrazione, che rivede se necessario.

Articolo 17

Modalità di finanziamento dei costi di adattamento

1.   Gli Stati membri possono chiedere una sovvenzione per il finanziamento dei costi di adattamento individualmente per ciascun modulo, squadra di supporto e assistenza tecnica o altro mezzo di risposta, senza che la Commissione pubblichi un invito a presentare proposte. I costi di adattamento comprendono gli elementi di cui all'articolo 21, paragrafo 2, lettera c), della decisione n. 1313/2013/UE.

2.   A sostegno della loro richiesta, gli Stati membri presentano alla Commissione piani di attuazione per i costi di adattamento, con una stima dei costi e dei tempi.

3.   La Commissione valuta e, se risultano soddisfatti i requisiti necessari, approva i piani di attuazione di cui al paragrafo 2, specificando quali costi dichiarati sono ammissibili come costi di adattamento.

4.   Dopo aver valutato la richiesta, la Commissione adotta la decisione di aggiudicazione.

5.   Gli Stati membri rendono conto in dettaglio alla Commissione dei costi sostenuti per l'adattamento.

CAPITOLO 6

COLMARE LE CARENZE DEI MEZZI DI RISPOSTA

Articolo 18

Verifica dei progressi verso il raggiungimento degli obiettivi di capacità

La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, verifica costantemente i progressi verso il raggiungimento degli obiettivi di capacità, tenendo presenti i mezzi di risposta individuati conformemente all'articolo 20, e comunica regolarmente agli Stati membri gli esiti della valutazione sui progressi compiuti. La Commissione comunica agli Stati membri, con i dovuti dettagli, tutte le carenze dei mezzi di risposta ancora irrisolte.

Articolo 19

Procedura per individuare le carenze dei mezzi di risposta

1.   Nel quadro della verifica dei progressi verso il raggiungimento degli obiettivi di capacità, la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, valuta lo scarto tra i mezzi registrati nell'EERC dagli Stati membri e gli obiettivi di capacità di cui all'allegato III.

2.   La Commissione e gli Stati membri considerano impegnati nell'EERC solo i mezzi registrati in quanto mezzi messi a disposizione dell'EERC dagli Stati membri, conformemente all'articolo 16.

Articolo 20

Procedura per individuare i mezzi di risposta al di fuori dell'EERC

1.   Una volta individuate, conformemente all'articolo 19 della presente decisione, carenze dei mezzi di risposta potenzialmente significative, la Commissione esamina, in collaborazione con gli Stati membri, se i mezzi necessari sono disponibili al di fuori dell'EERC, conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, della decisione n. 1313/2013/UE.

2.   La Commissione considera disponibili al di fuori dell'EERC solo i seguenti mezzi:

a)

mezzi registrati nel CECIS;

b)

mezzi tampone; oppure

c)

mezzi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), ma che possono essere messi rapidamente a disposizione dello o degli Stati membri nei quantitativi, nel luogo, nei tempi e per la durata richiesti.

3.   Al fine di reperire i mezzi di cui al paragrafo 2, lettera c), la Commissione rivolge ai punti di contatto nazionali una richiesta in cui illustra in dettaglio la valutazione delle carenze dei mezzi di risposta potenzialmente significative e invita gli Stati membri a fornire informazioni su eventuali mezzi disponibili al di fuori dell'EERC, descritti al paragrafo 2, lettera c).

4.   La richiesta della Commissione indica un termine per le risposte, che non sarà superiore a 60 giorni di calendario e la cui durata esatta dipenderà dalle difficoltà che si prevede gli Stati membri incontrino nel reperire i mezzi di cui al paragrafo 2.

5.   Gli Stati membri comunicano per iscritto alla Commissione, entro il termine indicato, le informazioni specifiche riguardanti eventuali mezzi di cui al paragrafo 2.

6.   Se uno Stato membro non risponde per iscritto entro il termine indicato, la Commissione ne deduce che, ai fini della specifica valutazione, lo Stato membro non dispone dei mezzi di cui al paragrafo 2.

7.   Sulla base delle informazioni ricevute dagli Stati membri e prendendo in considerazione solo i mezzi di cui al paragrafo 2, la Commissione valuta se detti mezzi colmano le carenze individuate conformemente all'articolo 19 della presente decisione. La Commissione ritiene colmate le carenze dei mezzi di risposta solo quando il numero dei mezzi all'interno dell'EERC combinato al numero dei mezzi di cui al paragrafo 2 è pari o superiore agli obiettivi di capacità di cui all'allegato III.

Articolo 21

Procedura per colmare le carenze dei mezzi di risposta

1.   Ove, conformemente all'articolo 19, abbia individuato, insieme agli Stati membri, carenze dei mezzi di risposta potenzialmente significative che non possono essere colmate secondo la procedura di cui all'articolo 20, la Commissione ne informa per iscritto gli Stati membri, specificando le carenze di mezzi di risposta che ritiene strategici.

2.   La Commissione invita per iscritto gli Stati membri a colmare le carenze dei mezzi di risposta strategici, conformemente all'articolo 12, paragrafo 3, della decisione n. 1313/2013/UE.

3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione se, quando e in che modo prevedono di colmare le carenze dei mezzi di risposta strategici, a titolo individuale o in collaborazione con altri Stati membri.

Articolo 22

Sostegno della Commissione per colmare le carenze dei mezzi di risposta strategici

1.   Quando è richiesto il finanziamento dell'Unione per colmare le carenze dei mezzi di risposta strategici conformemente all'articolo 12, paragrafo 3, e all'articolo 21, paragrafo 1, lettera j), della decisione n. 1313/2013/UE, la Commissione pubblica un invito a presentare proposte per sostenere gli Stati membri.

2.   Nel rispondere all'invito a presentare proposte, gli Stati membri si conformano all'articolo 21, paragrafo 1, lettera j), punti iii) e iv), della decisione n. 1313/2013/UE.

3.   Gli Stati membri indicano, tra l'altro, la percentuale di cofinanziamento dell'Unione richiesta.

Articolo 23

Costi ammissibili al sostegno per colmare le carenze dei mezzi di risposta

1.   Sono ammissibili tutti i costi connessi alle apparecchiature, ai servizi o alle risorse umane necessari per la configurazione di avviamento dei mezzi di risposta.

2.   Non sono ammissibili i costi della manutenzione corrente o di funzionamento.

CAPITOLO 7

COLMARE CARENZE TEMPORANEE IN CASO DI CATASTROFI ECCEZIONALI

Articolo 24

Modalità di finanziamento

1.   Nel programma di lavoro annuale la Commissione definisce in termini generali il tipo e il numero di mezzi tampone, tenendo presente l'eventualità, negli Stati membri, di determinati tipi di catastrofi eccezionali, o di intensità eccezionale, o altri fattori che rendono eccezionale una catastrofe, come la concomitanza con un'altra catastrofe, così come potenziali carenze temporanee in base a questi scenari.

2.   La Commissione lancia regolarmente le procedure finanziarie necessarie per coprire i costi di cui all'articolo 21, paragrafo 2, lettera d), della decisione n. 1313/2013/UE, onde garantire un accesso rapido ai mezzi tampone definiti nel programma di lavoro annuale.

3.   I mezzi tampone cofinanziati dalla Commissione si aggiungono e non sostituiscono i mezzi di risposta esistenti che gli Stati membri hanno messo a disposizione nel quadro delle misure di preparazione nazionale.

Articolo 25

Condizioni del contributo finanziario dell'Unione

1.   Il contributo finanziario dell'Unione è subordinato all'accettazione delle condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 9 da parte degli Stati membri che partecipano alle procedure finanziarie di cui all'articolo 24, paragrafo 2. La Commissione può specificare ulteriori condizioni nel quadro delle procedure finanziarie.

2.   Gli Stati membri mettono a disposizione mezzi tampone nel quadro del pool volontario.

3.   I mezzi tampone soddisfano i necessari requisiti di qualità e di certificazione specificati nelle procedure finanziarie di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

4.   I mezzi tampone sono registrati nel pool volontario per l'intero periodo indicato nei relativi contratti quadro, convenzioni quadro di partenariato o accordi simili. Eventuali condizioni o limitazioni poste da o dagli Stati membri che registrano i mezzi sono debitamente giustificate alla luce di esigenze operative.

5.   I mezzi tampone non sono ammissibili a beneficiare dell'assistenza finanziaria di cui all'articolo 17.

6.   La Commissione comunica immediatamente a tutti gli Stati membri, tramite il CECIS, i mezzi tampone registrati nel pool volontario.

7.   I mezzi tampone registrati nel pool volontario sono disponibili per essere mobilitati nel quadro del meccanismo unionale alle stesse condizioni generali degli altri mezzi registrati nel pool volontario, conformemente all'articolo 11 della decisione n. 1313/2013/UE.

8.   La mobilitazione dei mezzi tampone registrati nel pool volontario, in risposta a una richiesta di assistenza tramite l'ERCC, è soggetta alle procedure operative previste per le risposte alle catastrofi di cui al capitolo 11.

9.   I mezzi tampone registrati nel pool volontario sono disponibili per essere impiegati in ambito nazionale dagli Stati membri che ne cofinanziano la disponibilità. Prima di impiegarli in ambito nazionale, gli Stati membri consultano l'ERCC per avere conferma che:

i)

non si verifichi o incomba in contemporanea una catastrofe eccezionale che potrebbe dare origine a una richiesta di mobilitazione dei mezzi tampone;

ii)

l'impiego in ambito nazionale non ostacoli indebitamente il rapido accesso di altri Stati membri in caso di nuove catastrofi eccezionali.

CAPITOLO 8

PROGRAMMA DI FORMAZIONE

Articolo 26

Programma di formazione

1.   Viene istituito un programma di formazione per gli interventi di prevenzione, preparazione e risposta alle catastrofi. Il programma comprende corsi generali e specifici, e un sistema di scambio di esperti. Il programma si rivolge ai gruppi di destinatari di cui all'articolo 27.

2.   La Commissione è responsabile del coordinamento e dell'organizzazione e definisce i contenuti e il calendario del programma di formazione.

Articolo 27

Partecipanti

1.   I gruppi di destinatari del programma di formazione sono:

a)

gli addetti della protezione civile e del personale che gestisce le emergenze degli Stati membri, in particolare i capisquadra, i vice capisquadra e i funzionari di collegamento, gli esperti degli Stati membri di cui all'articolo 41, in particolare gli esperti in materia di prevenzione e preparazione, e i principali addetti dei punti di contatto nazionali;

b)

il personale delle istituzioni e delle agenzie dell'Unione;

c)

esperti selezionati dei paesi della politica europea di vicinato e dei paesi candidati o potenziali candidati.

2.   La partecipazione ai corsi di formazione è inoltre aperta a un numero selezionato di esperti:

a)

delle Nazioni Unite e relative agenzie;

b)

delle organizzazioni internazionali di cui all'allegato VII;

c)

dei paesi terzi e, se del caso, di altri attori interessati.

3.   Gli Stati membri e la Commissione designano, per ogni sessione di formazione, i partecipanti ai corsi.

Articolo 28

Corsi di formazione

1.   Il programma consiste di una serie di corsi di livello introduttivo, operativo e gestionale.

2.   La Commissione, in collaborazione con gli Stati, definisce la struttura, il contenuto e il programma dei corsi, ne stabilisce il calendario e specifica i requisiti d'accesso.

3.   La Commissione si accerta che i formatori e i conferenzieri siano aggiornati sui pertinenti sviluppi del meccanismo unionale.

Articolo 29

Scambio di esperti

Il sistema di scambio di esperti tra gli Stati membri o con la Commissione permette agli esperti di:

a)

acquisire e condividere esperienze;

b)

familiarizzare con le varie tecniche e procedure operative in uso;

c)

studiare le soluzioni in uso in altri servizi e istituzioni del settore emergenziale.

Articolo 30

Azioni di formazione aggiuntive

Ove necessario e in linea con il programma di lavoro annuale, sono offerte formazioni aggiuntive, in risposta a bisogni individuati, per garantire che gli interventi di protezione civile e gestione delle catastrofi si svolgano in modo agevole e efficiente.

Articolo 31

Sistema di valutazione

La Commissione garantisce la coerenza tra il livello dei corsi e il loro contenuto. A tal fine appronta un adeguato sistema di valutazione delle azioni di formazione organizzate.

CAPITOLO 9

QUADRO DI ESERCITAZIONE

Articolo 32

Programma, quadro strategico e priorità delle esercitazioni

1.   La Commissione appronta e gestisce un programma di esercitazioni di protezione civile.

2.   Il programma di esercitazioni di protezione civile si inscrive in un quadro strategico che definisce gli obiettivi e il ruolo delle esercitazioni nell'ambito del meccanismo unionale.

3.   Il programma di esercitazioni mira in particolare a:

a)

migliorare la capacità di risposta degli Stati membri, in particolare per quanto riguarda le squadre e altre risorse messe a disposizione degli interventi di assistenza nell'ambito del meccanismo unionale;

b)

migliorare e verificare le procedure e definire un approccio comune per il coordinamento degli interventi di assistenza nel quadro del meccanismo unionale e per ridurre i tempi di risposta alle emergenze gravi;

c)

potenziare la cooperazione tra i servizi di protezione civile degli Stati membri e la Commissione;

d)

individuare e condividere gli insegnamenti tratti;

e)

testare l'attuazione degli insegnamenti tratti.

4.   Un piano di lavoro globale a lungo termine illustra le priorità generali del programma di esercitazioni. Il piano comprende elementi riguardanti scenari di catastrofe e mezzi di risposta pertinenti.

5.   La Commissione:

a)

elabora il quadro strategico e il piano di lavoro globale a lungo termine, in collaborazione con gli Stati membri, tenendo presente il programma sugli insegnamenti tratti e altre informazioni pertinenti;

b)

stabilisce gli obiettivi delle esercitazioni e il loro ruolo rispetto a altre componenti del meccanismo unionale; e

c)

propone ogni anno nel programma di lavoro specifiche priorità per le esercitazioni, in linea con il piano di lavoro globale a lungo termine.

CAPITOLO 10

PROGRAMMA SUGLI INSEGNAMENTI TRATTI

Articolo 33

Monitoraggio, analisi e valutazione

1.   La Commissione e gli Stati membri condividono i dati, le informazioni e le valutazioni necessarie per monitorare, analizzare e valutare tutte i rilevanti interventi di protezione civile nel quadro del meccanismo unionale.

2.   Per raccogliere e condividere i dati, diffondere gli insegnamenti tratti e avere una visione d'insieme della loro attuazione, la Commissione e gli Stati membri si avvalgono di una banca dati creata e gestita dalla Commissione.

3.   La Commissione facilita l'individuazione degli insegnamenti con i soggetti interessati, anche convocando delle riunioni.

Articolo 34

Promuovere l'attuazione

1.   La Commissione assicura che gli insegnamenti individuati insieme agli Stati membri e ai soggetti interessati alimentino il processo decisionale mirato all'ulteriore sviluppo del meccanismo unionale.

2.   Gli insegnamenti individuati contribuiscono in particolare a definire:

a)

le priorità del programma di formazione e, se opportuno, il contenuto e il programma dei corsi di formazione, e del programma di esercitazioni;

b)

le priorità degli inviti annui a presentare progetti di prevenzione e preparazione; e

c)

le priorità delle attività di pianificazione di cui all'articolo 10 della decisione n. 1313/2013/UE.

3.   La Commissione estende regolari relazioni sul programma sugli insegnamenti tratti in cui rende conto dei rilevanti insegnamenti individuati, con le azioni correttive previste, le responsabilità e la tempistica, e di come evolve l'attuazione degli insegnamenti.

4.   Gli Stati membri riferiscono periodicamente sui progressi realizzati nell'attuazione degli insegnamenti individuati rientranti nelle rispettive responsabilità nazionali.

CAPITOLO 11

PROCEDURE OPERATIVE PER LA RISPOSTA ALLE CATASTROFI

Articolo 35

Richieste di assistenza e risposte

1.   Al verificarsi o nell'imminenza di una catastrofe all'interno dell'Unione, la Commissione, una volta ricevuta una richiesta di assistenza tramite il CECIS, svolge, ove opportuno e quanto prima, le azioni di cui all'articolo 15, paragrafo 3, della decisione n. 1313/2013/UE.

2.   Al verificarsi o nell'imminenza di una catastrofe al di fuori dell'Unione che richieda un'assistenza di protezione civile, la Commissione può informare il paese terzo della possibilità di chiedere assistenza nell'ambito del meccanismo unionale.

3.   Lo Stato membro o il paese terzo colpito da una catastrofe o minacciato da una catastrofe imminente che intende chiedere assistenza tramite il meccanismo unionale rivolge all'ERCC, tramite la propria autorità competente, una richiesta scritta di assistenza di protezione civile. Le Nazioni Unite e le relative agenzie, o le altre organizzazioni internazionali di cui all'allegato VII, che intendono chiedere assistenza tramite il meccanismo unionale rivolgono all'ERCC una richiesta scritta di assistenza di protezione civile.

4.   Il richiedente assistenza trasmette all'ERCC ogni informazione utile sulla situazione, in particolare sui bisogni specifici, sul sostegno richiesto e sulla localizzazione.

5.   Il richiedente assistenza comunica all'ERCC i tempi, il punto di ingresso e la localizzazione relativi alla richiesta di assistenza e il punto di contatto operativo che gestisce la catastrofe sul posto.

6.   Per ogni richiesta di assistenza l'ERCC appronta, nella misura del possibile, uno specifico piano di mobilitazione. Il piano formula raccomandazioni su come prestare assistenza, invitando a mobilitare moduli, squadre di supporto e assistenza tecnica, altri mezzi di risposta o esperti registrati nell'EERC, e valuta eventuali bisogni critici. I piani di mobilitazione specifici, redatti secondo la struttura e lo schema precisati all'allegato VI, si basano sui piani generali prestabiliti di cui all'articolo 15, paragrafo 3, lettera c), e all'articolo 16, paragrafo 3, lettera b), della decisione n. 1313/2013/UE, che contemplano le tipologie di rischi di catastrofe più rilevanti e prendono in considerazione gli scenari di rischio individuati nelle valutazioni dei rischi degli Stati membri. I piani di mobilitazione specifici sono trasmessi a tutti gli Stati membri.

7.   I processo di selezione dei mezzi registrati nell'EERC si basa sui seguenti criteri, la cui priorità può dipendere dalle specificità della richiesta di assistenza:

a)

disponibilità;

b)

idoneità;

c)

localizzazione/prossimità;

d)

tempi e costi di trasporto stimati;

e)

precedente esperienza;

f)

precedente impiego della risorsa;

g)

altri criteri pertinenti, come competenze linguistiche e prossimità culturale.

8.   Salvo diversamente concordato con gli Stati membri, l'ERCC non invita gli Stati membri a mobilitare mezzi specifici dall'EERC verso zone teatro o a rischio di conflitti armati o in altre situazioni che mettono a repentaglio la sicurezza delle squadre.

9.   Gli Stati membri invitati a mobilitare mezzi dall'EERC comunicano all'ERCC, conformemente all'articolo 11, paragrafo 7, della decisione n. 1313/2013/UE, la loro decisione finale sulla mobilitazione. L'ERCC specifica il termine entro il quale, in linea di principio, lo Stato membro deve rispondere. Il termine tiene conto della natura della catastrofe e in ogni caso non è inferiore a due ore.

10.   Il richiedente assistenza comunica all'ERCC l'offerta di assistenza che ha accettato.

11.   Quando l'assistenza è necessaria per colmare un bisogno critico e non è disponibile nell'EERC, o non lo è sufficientemente, la Commissione comunica immediatamente a tutti i punti di contatto nazionali, tramite il CECIS, il sostegno finanziario dell'Unione per il supporto al trasporto, conformemente all'articolo 23, paragrafo 3, lettera b), della decisione n. 1313/2013/UE.

12.   Per quanto riguarda le richieste di mezzi e di squadre di intervento, l'ERCC comunica agli Stati membri la scelta effettuata dal richiedente assistenza. Gli Stati membri che forniscono assistenza tengono regolarmente informato l'ERCC sull'invio dei mezzi e delle squadre di intervento e di tutti i mezzi che rientrano nell'EERC.

13.   La Commissione può selezionare, nominare e inviare una squadra di esperti per il supporto sul posto, conformemente all'articolo 17 della decisione n. 1313/2013/UE.

Articolo 36

Missioni di esperti

1.   Gli esperti inviati assolvono ai compiti di cui all'articolo 8, lettera d), della decisione n. 1313/2013/UE. Essi riferiscono regolarmente alle autorità dello Stato richiedente e all'ERCC.

2.   L'ERCC tiene informati gli Stati membri su come evolve la missione di esperti.

3.   Il richiedente assistenza informa regolarmente l'ERCC su come evolvono le attività in corso sul posto.

4.   Nel caso di interventi in paesi terzi, il caposquadra informa regolarmente l'ERCC su come evolvono le attività in corso sul posto.

5.   L'ERCC raccoglie tutte le informazioni pervenute e le distribuisce ai punti di contatto e alle autorità competenti degli Stati membri.

Articolo 37

Smantellamento degli interventi

1.   Quando ritiene che l'assistenza non sia più necessaria o non possa più essere fornita, lo Stato membro richiedente o qualunque altro Stato membro che fornisce assistenza ne informa l'ERCC e gli esperti e le squadre di intervento inviati. Il richiedente assistenza e gli Stati membri organizzano in modo adeguato lo smantellamento effettivo. L'ERCC ne viene informato.

2.   Nei paesi terzi il caposquadra informa quanto prima l'ERCC ove ritenga, previe opportune consultazioni con il richiedente assistenza, che l'assistenza non sia più necessaria o ne sia impedita l'efficace fornitura. L'ERCC trasmette queste informazioni alla delegazione dell'Unione nel paese interessato, ai servizi competenti della Commissione, al SEAE e agli Stati membri. L'ERCC, coordinandosi con il richiedente assistenza, garantisce l'effettivo smantellamento degli esperti e delle squadre di intervento inviati.

Articolo 38

Relazione e insegnamenti tratti

1.   Le autorità competenti del richiedente assistenza e degli Stati membri che hanno prestato assistenza, così come gli esperti inviati, hanno la possibilità di presentare all'ERCC le proprie conclusioni su tutti gli aspetti dell'intervento. L'ERCC elabora una relazione di sintesi sull'assistenza prestata e sugli insegnamenti individuati.

2.   In aggiunta a quanto previsto agli articoli 33 e 34, l'ERCC segue, insieme agli Stati membri, l'attuazione degli insegnamenti individuati al fine di migliorare gli interventi di assistenza nel quadro del meccanismo unionale.

Articolo 39

Costi

1.   Salvo diversamente convenuto, il richiedente assistenza sostiene i costi dell'assistenza fornita dagli Stati membri.

2.   Lo Stato membro che fornisce assistenza può offrirla a titolo integralmente o parzialmente gratuito, tenendo presente in particolare la natura della catastrofe e l'entità del danno. Lo Stato membro può inoltre rinunciare in qualsiasi momento, integralmente o parzialmente, al rimborso delle spese sostenute.

3.   Salvo diversamente convenuto, per tutta la durata dell'intervento il richiedente assistenza facilita l'alloggiamento e il vettovagliamento delle squadre di assistenza e provvedere a riapprovvigionarle a titolo gratuito. Tuttavia inizialmente le squadre di assistenza sono logisticamente indipendenti e autosufficienti per un periodo di tempo ragionevole, in funzione delle risorse impiegate, e ne informano l'ERCC.

4.   I costi per l'invio degli esperti e del relativo supporto logistico sono trattati conformemente all'articolo 22, lettera a), della decisione n. 1313/2013/UE. Essi sono ammissibili ai finanziamenti dell'Unione.

Articolo 40

Risarcimento dei danni

1.   Salvo casi debitamente provati di dolo o colpa grave, lo Stato membro richiedente assistenza rinuncia a qualsiasi richiesta di risarcimento nei confronti degli Stati membri per i danni subiti in conseguenza a un intervento di assistenza fornito nel quadro del meccanismo unionale e della presente decisione.

2.   In caso di danni subiti da terzi in conseguenza agli interventi di assistenza, lo Stato membro richiedente assistenza e lo Stato membro che la fornisce cooperano per agevolare il risarcimento dei danni conformemente alle normative e ai quadri applicabili.

CAPITOLO 12

PROCESSO DI MOBILITAZIONE DELLE SQUADRE DI ESPERTI

Articolo 41

Categorie di esperti

Gli Stati membri classificano gli esperti in base alle seguenti categorie:

a)

esperti tecnici;

b)

esperti di valutazione;

c)

esperti di coordinamento;

d)

capisquadra.

Articolo 42

Compiti e funzioni

1.   Gli esperti tecnici sono in grado di fornire assistenza su questioni specifiche e altamente tecniche e sui rischi ad esse connessi e sono disponibili a effettuare missioni.

2.   Gli esperti di valutazione sono in grado di valutare la situazione e di consigliare come affrontarla e sono disponibili a effettuare missioni.

3.   Gli esperti di coordinamento comprendono vice capisquadra, responsabili logistici, addetti alla comunicazione e altre figure professionali, a seconda delle necessità. Se richiesto, gli esperti tecnici e di valutazione possono entrare a far parte della squadra di coordinamento per coadiuvare il caposquadra durante tutta la durata della missione.

4.   Il caposquadra è incaricato di guidare la squadra di valutazione e di coordinamento durante l'intervento. Egli mantiene i necessari contatti con le autorità del paese colpito, con l'ERCC, compreso il relativo funzionario di collegamento, con le altre organizzazioni internazionali e, in caso di interventi di assistenza tramite il meccanismo unionale al di fuori degli Stati membri, anche con la delegazione dell'Unione nel paese interessato.

5.   Gli esperti inviati per svolgere compiti di preparazione possono essere demandati dalla Commissione, con l'accordo dello Stato membro che li nomina, a svolgere le mansioni di cui all'articolo 41 e sono in grado di dare consulenza e estendere un rapporto sulle misure di preparazione adeguate, anche in termini di capacità amministrativa, bisogni in caso di allerta rapida, formazione, esercitazioni e sensibilizzazione.

6.   Gli esperti inviati per svolgere compiti di prevenzione possono essere demandati dalla Commissione, con l'accordo dello Stato membro che li nomina, a svolgere le mansioni di cui all'articolo 41 e sono in grado di dare consulenza e estendere un rapporto sulle misure di prevenzione adeguate e sulla capacità di gestire i rischi.

Articolo 43

Banca dati degli esperti

1.   Le informazioni sugli esperti vengono raccolte dalla Commissione in una «banca dati degli esperti» e rese disponibili tramite il CECIS.

2.   La banca dati di cui al paragrafo 1 identifica specificatamente gli esperti registrati nell'EERC.

Articolo 44

Requisiti di formazione

Gli esperti partecipano, se necessario, al programma di formazione di cui all'articolo 26.

Articolo 45

Nomina

In caso di richiesta di assistenza, incombe agli Stati membri nominare gli esperti disponibili e condividerne gli estremi con l'ERCC.

Articolo 46

Mobilitazione e accordo di servizio

1.   Dopo la nomina degli esperti da parte degli Stati membri per una specifica missione, l'ERCC è in grado di mobilitarli e inviarli, con brevissimo preavviso.

2.   La Commissione firma con ciascun esperto un accordo di servizio, che regola i seguenti aspetti:

a)

obiettivi della missione;

b)

mandato;

c)

durata prevista della missione;

d)

generalità della persona da contattare sul posto;

e)

condizioni di copertura assicurativa;

f)

indennità giornaliera a copertura delle spese;

g)

condizioni specifiche di pagamento;

h)

linee guida per gli esperti tecnici, gli esperti di valutazione, gli esperti di coordinamento e i capisquadra.

CAPITOLO 13

SUPPORTO AL TRASPORTO

Articolo 47

Forme di supporto al trasporto

Il supporto al trasporto può consistere:

a)

nella messa in comune o nella condivisione dei mezzi di trasporto;

b)

nell'individuazione delle risorse di trasporto sul mercato commerciale e/o di altra provenienza, facilitandone l'accesso degli Stati membri; oppure

c)

nel sostegno dell'Unione agli Stati membri tramite sovvenzioni o servizi di trasporto forniti da soggetti privati o di altro tipo.

Articolo 48

Procedura di supporto al trasporto tramite il meccanismo unionale

1.   Le procedure di cui agli articoli 49 e 50 si applicano a ogni richiesta di supporto al trasporto.

2.   L'autorità competente di cui all'articolo 56 compila e inoltra per iscritto la richiesta alla Commissione. La richiesta contiene le informazioni di cui all'allegato VIII, parte A.

3.   Nel caso di condivisione dei mezzi di trasporto, un unico Stato membro può proporsi come guida per richiedere il sostegno finanziario dell'Unione per l'intera operazione.

4.   Tutte le richieste di supporto al trasporto di cui alla presente decisione, le risposte e i relativi scambi di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione sono trasmessi all'ERCC, che provvede a elaborarli.

5.   Le richieste sono trasmesse tramite il CECIS o per posta elettronica. Le richieste che comportano un finanziamento dell'Unione trasmesse tramite il CECIS, per fax o per posta elettronica sono accettate a condizione che successivamente la Commissione riceva quanto prima gli originali firmati dall'autorità competente.

6.   La Commissione può tuttavia istituire un sistema elettronico per tutte le comunicazioni con i beneficiari, comprese la stipula delle convenzioni di sovvenzione, la notifica delle decisioni di sovvenzione e ogni loro modifica, come previsto all'articolo 179 del regolamento (UE) n. 1268/2012 (5).

Articolo 49

Richieste di supporto al trasporto

1.   La Commissione notifica immediatamente le richieste di supporto al trasporto ricevute ai punti di contatto designati dagli Stati membri in forza dell'articolo 9, paragrafo 7, della decisione n. 1313/2013/UE.

2.   Nella notifica la Commissione può, se necessario, invitare gli Stati membri a fornirle informazioni dettagliate sulle risorse di trasporto che possono mettere a disposizione dello Stato membro richiedente o su eventuali soluzioni alternative che possono proporre per soddisfare i bisogni del paese colpito. La Commissione può stabilire un lasso di tempo massimo per l'invio di queste informazioni.

3.   Dopo la notifica della Commissione ai punti di contatto di cui al paragrafo 1, la richiesta di supporto al trasporto diventa ammissibile al cofinanziamento dell'Unione, fermo restando l'articolo 53.

Articolo 50

Risposte alle richieste di supporto al trasporto

1.   Gli Stati membri in grado di fornire supporto al trasporto informano la Commissione quanto prima, e non oltre 24 ore dal ricevimento della notifica di cui all'articolo 49, se non altrimenti ivi specificato, su eventuali risorse di trasporto che possono rendere disponibili a titolo volontario in risposta alla richiesta di supporto per la messa in comune o l'individuazione di risorse di trasporto. Tra queste informazioni rientrano gli elementi di cui all'allegato VIII, parte B, e eventuali informazioni sulle condizioni di finanziamento o altre restrizioni.

2.   La Commissione raccoglie quanto prima le informazioni sulle risorse di trasporto disponibili e le trasmette allo Stato membro richiedente.

3.   Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 2, la Commissione invia agli Stati membri ogni informazione in suo possesso sulle risorse di trasporto disponibili di altra provenienza, per esempio presenti sul mercato commerciale, e facilita il loro accesso a queste risorse supplementari.

4.   Lo Stato membro richiedente informa la Commissione circa le soluzioni di trasporto prescelte e si mette in contatto con gli Stati membri fornitori del supporto o con l'operatore individuato dalla Commissione.

5.   La Commissione comunica a tutti gli Stati membri la soluzione prescelta dallo Stato membro richiedente. Quest'ultimo informa regolarmente la Commissione su come procede la fornitura di assistenza di protezione civile.

Articolo 51

Richiesta di sovvenzione

1.   Lo Stato membro che ha individuato una soluzione di trasporto possibile, la quale necessita però il concorso finanziario dell'Unione per il trasporto dell'assistenza di protezione civile, può chiedere una sovvenzione dell'Unione.

2.   Lo Stato membro specifica la percentuale di cofinanziamento dell'Unione richiesta, che non supera il 55 % dei costi ammissibili per le azioni di trasporto, conformemente all'articolo 23, paragrafo 2, della decisione n. 1313/2013/UE, e può coprire al massimo l'85 % dei costi ammissibili per le azioni di trasporto di cui all'articolo 23, paragrafo 3, lettere a) e b), della decisione n. 1313/2013/UE. La Commissione comunica immediatamente la richiesta a tutti gli Stati membri.

3.   La Commissione può istituire partenariati quadro con le pertinenti autorità competenti degli Stati membri, conformemente all'articolo 178 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012.

Articolo 52

Richiesta di un servizio di trasporto

1.   Quando non individua alcuna soluzione di trasporto, lo Stato membro richiedente il supporto al trasporto può chiedere alla Commissione di appaltare a soggetti privati o di altro tipo un servizio di trasporto per trasportare l'assistenza di protezione civile verso il paese colpito.

2.   Dopo aver ricevuto una richiesta di cui al paragrafo 1, la Commissione ne informa immediatamente tutti gli Stati membri e comunica allo Stato membro richiedente il servizio di trasporto tutte le soluzioni di trasporto disponibili e relativi costi.

3.   In base allo scambio di informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, lo Stato membro conferma per iscritto la propria richiesta di servizio di trasporto e l'impegno a rimborsare la Commissione conformemente all'articolo 54. Lo Stato membro indica la percentuale dei costi che intende rimborsare. Detta percentuale non è inferiore al 45 % per le azioni di trasporto di cui all'articolo 23, paragrafo 2, della decisione n. 1313/2013/UE e al 15 % per le azioni di trasporto di cui all'articolo 23, paragrafo 3, lettere a) e b), della decisione n. 1313/2013/UE.

4.   Lo Stato membro comunica immediatamente alla Commissione eventuali modifiche della richiesta di servizio di trasporto.

Articolo 53

Decisione sul finanziamento dell'Unione per il supporto al trasporto

1.   Il rispetto dei criteri di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera d), della decisione n. 1313/2013/UE e dei principi di economia, efficienza e efficacia di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) è verificato alla luce dei seguenti elementi:

a)

le informazioni contenute nella richiesta di finanziamento dell'Unione presentata dallo Stato membro conformemente all'articolo 48, paragrafo 2;

b)

i bisogni espressi dal paese colpito;

c)

eventuali valutazioni dei bisogni effettuate da esperti che riferiscono alla Commissione durante la catastrofe;

d)

altre informazioni pertinenti e affidabili trasmesse dagli Stati membri e dalle organizzazioni internazionali e in possesso della Commissione al momento della decisione;

e)

l'efficienza e l'efficacia delle soluzioni di trasporto concepite per assicurare la tempestiva fornitura dell'assistenza di protezione civile;

f)

la possibilità di forniture locali;

g)

altre azioni intraprese dalla Commissione.

2.   Gli Stati membri trasmettono qualsiasi altra informazione utile per valutare il rispetto dei criteri di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera d), della decisione n. 1313/2013/UE. Quando ricevono dalla Commissione una richiesta in tal senso, gli Stati membri trasmettono le informazioni richieste il prima possibile.

3.   La Commissione indica i prefinanziamenti da versare, che possono raggiungere fino all'85 % del contributo finanziario dell'Unione richiesto, nei limiti della disponibilità delle risorse di bilancio. Nessun prefinanziamento è versato per le sovvenzioni al di sotto della soglia per le sovvenzioni di valore modesto, definite all'articolo 185 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012, a meno che lo Stato membro richiedente il sostegno finanziario dimostri che la realizzazione dell'azione potrebbe essere compromessa in assenza di prefinanziamento.

4.   La decisione sul sostegno finanziario è comunicata immediatamente allo Stato membro richiedente. Essa è comunicata inoltre a tutti gli altri Stati membri.

5.   Non sono ammissibili al cofinanziamento dell'Unione le domande di sovvenzione per trasporti individuali per le quali è richiesto un contributo finanziario dell'Unione inferiore a 2 500 EUR, salvo se rientrano nei partenariati quadro di cui all'articolo 51, paragrafo 3.

Articolo 54

Rimborso del finanziamento dell'Unione per il supporto al trasporto

Per i costi sostenuti nel quadro della procedura di cui all'articolo 52, entro 90 giorni dal completamento dell'operazione di trasporto per la quale è stato concesso il sostegno finanziario dell'Unione, la Commissione emette a carico dello Stato membro che beneficia del finanziamento una nota di addebito per un importo corrispondente alle disposizioni contenute nella decisione della Commissione sulla richiesta di servizio di trasporto e pari a almeno il 15 % dei costi delle azioni di trasporto di cui all'articolo 23, paragrafo 3, della decisione n. 1313/2013/UE e al 45 % delle azioni di trasporto di cui all'articolo 23, paragrafo 2, della decisione n. 1313/2013/UE.

Articolo 55

Risarcimento dei danni

Salvo casi debitamente provati di dolo o colpa grave, lo Stato membro richiedente il supporto al trasporto rinuncia a qualsiasi domanda di risarcimento nei confronti dell'Unione per i danni subiti al proprio patrimonio o al proprio personale di servizio in conseguenza alla fornitura del supporto al trasporto di cui alla presente decisione.

Articolo 56

Designazione dell'autorità competente

Gli Stati membri designano le autorità competenti autorizzate a richiedere e a ricevere dalla Commissione il sostegno finanziario in applicazione della presente decisione e ne informano la Commissione entro 60 giorni dalla notifica della presente decisione. Eventuali modifiche sono comunicate immediatamente alla Commissione.

Le notifiche delle autorità competenti fatte dagli Stati membri in forza dell'articolo 12 della decisione 2007/606/CE, Euratom rimangono tuttavia valide fino a nuova comunicazione da parte degli Stati membri interessati.

CAPITOLO 14

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 57

Abrogazione

La decisione 2004/277/CE, Euratom e la decisione 2007/606/CE, Euratom sono abrogate. I riferimenti alle decisioni abrogate si intendono fatti alla presente decisione e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato IX.

Articolo 58

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 2014

Per la Commissione

Kristalina GEORGIEVA

Membro della Commissione


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924.

(2)  Decisione 2004/277/CE, Euratom della Commissione, del 29 dicembre 2003, che stabilisce norme per l'attuazione della decisione 2001/792/CE, Euratom, del Consiglio che istituisce un meccanismo comunitario inteso ad agevolare una cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso della protezione civile (GU L 87 del 25.3.2004, pag. 20).

(3)  Decisione 2007/606/CE, Euratom della Commissione, dell'8 agosto 2007, che istituisce le modalità di attuazione delle disposizioni riguardanti il trasporto contenute nella decisione 2007/162/CE, Euratom del Consiglio che istituisce uno strumento finanziario per la protezione civile (GU L 241 del 14.9.2007, pag. 17).

(4)  Decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 29 novembre 2001, che modifica il regolamento interno della Commissione (GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1).

(5)  Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).


ALLEGATO I

CECIS

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ALLEGATO II

REQUISITI GENERALI DEI MODULI E DELLE SQUADRE DI SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA

1.   Pompaggio ad alta capacità

Compiti

Garantire il pompaggio:

in zone alluvionate,

per contribuire alle operazioni antincendio fornendo acqua.

Capacità

Garantire il pompaggio con pompe mobili di media ed elevata capacità che dispongono di:

una capacità complessiva pari a almeno 1 000  m3/ora e

una capacità inferiore che permetta il pompaggio a una differenza di altezza di 40 metri.

Capacità di:

operare in zone e terreni non facilmente accessibili,

pompare acqua fangosa contenente al massimo il 5 % di elementi solidi che presentano particelle di dimensioni fino a 40 mm,

pompare acqua di temperatura massima pari a 40 °C per gli interventi più lunghi,

portare acqua a una distanza di 1 000 metri.

Componenti principali

Pompe di media e elevata capacità.

Manichette e raccordi compatibili con varie norme, compresi quelli tipo Storz.

Personale sufficiente a svolgere i compiti, se necessario anche su base continuativa.

Autosufficienza

Si applica l'articolo 12.

Mobilitazione

Disponibilità alla partenza entro massimo 12 ore dall'accettazione dell'offerta.

Capacità di mobilitazione per un massimo di 21 giorni.

2.   Depurazione idrica

Compiti

Fornire acqua potabile, estratta da fonti idriche superficiali, conforme alle norme applicabili e almeno alle norme fissate dall'OMS.

Controllare la qualità dell'acqua nel punto di uscita dall'impianto di depurazione.

Capacità

Depurazione di 225 000 litri di acqua al giorno.

Capacità di stoccaggio equivalente all'acqua prodotta in mezza giornata.

Componenti principali

Unità mobile di depurazione.

Unità mobile di stoccaggio.

Laboratorio da campo mobile.

Raccordi compatibili con varie norme, compresi quelli tipo Storz.

Personale sufficiente a svolgere i compiti, se necessario anche su base continuativa.

Autosufficienza

Si applica l'articolo 12.

Mobilitazione

Disponibilità alla partenza entro massimo 12 ore dall'accettazione dell'offerta.

Capacità di mobilitazione per un massimo di 12 settimane.

3.   Operazioni di ricerca e salvataggio di media scala in ambito urbano

Compiti

Cercare, localizzare e soccorrere vittime (1) imprigionate sotto le macerie (per esempio in caso di crollo di edifici o incidenti con mezzi di trasporto).

Fornire interventi salvavita di primo soccorso fino al trasferimento degli infortunati per ulteriore trattamento.

Capacità

Il modulo è in grado di svolgere gli interventi indicati di seguito, secondo le linee guida internazionali riconosciute, come quelle dell'INSARAG (ricerca con unità cinofile e/o apparecchiature tecniche per la ricerca di persone):

ricerca con unità cinofile e apparecchiature tecniche per la ricerca di persone;

interventi di salvataggio, compreso il sollevamento di carichi pesanti;

taglio di cemento armato;

utilizzo di corde di lancio;

opere di puntellamento di base;

localizzazione di sversamenti di sostanze pericolose e interventi di isolamento (2);

rianimazione cardiopolmonare avanzata (3) (interventi ALS).

Capacità di operare sul posto 24 ore su 24 per 7 giorni.

Componenti principali

— Gestione (comando, collegamento/coordinamento, pianificazione, mezzi di comunicazione/rendicontazione, valutazione/analisi, sicurezza).

Ricerca (ricerca con mezzi tecnici o unità cinofile, rilevamento e isolamento di sversamenti di sostanze pericolose).

Soccorso (rottura di materiali e apertura di varchi, taglio, sollevamento e spostamento, opere di puntellamento, utilizzo di corde di lancio).

Interventi medici, compresa la cura dei pazienti e del personale delle squadre e dei cani delle unità cinofile utilizzate nelle ricerche.

Autosufficienza

Almeno 7 giorni di attività.

Si applica l'articolo 12.

Mobilitazione

Operatività del modulo nel paese colpito entro 32 ore.

4.   Operazioni di ricerca e salvataggio su vasta scala in ambito urbano

Compiti

Cercare, localizzare e soccorrere vittime (4) imprigionate sotto le macerie (per esempio in caso di crollo di edifici o incidenti con mezzi di trasporto).

Fornire interventi salvavita di primo soccorso fino al trasferimento degli infortunati per ulteriore trattamento.

Capacità

Il modulo è in grado di svolgere i seguenti interventi, secondo le linee guida internazionali riconosciute, come quelle dell'INSARAG:

ricerca con unità cinofile e apparecchiature tecniche per la ricerca di persone;

interventi di salvataggio, compreso il sollevamento di carichi pesanti;

taglio di cemento armato e acciaio strutturale;

utilizzo di corde di lancio;

opere di puntellamento di base;

localizzazione di sversamenti di sostanze pericolose e interventi di isolamento (5);

rianimazione cardiopolmonare avanzata (6) (interventi ALS).

Capacità di operare su più di un sito 24 ore su 24 per 10 giorni.

Componenti principali

Gestione (comando, collegamento/coordinamento, pianificazione, mezzi di comunicazione/rendicontazione, valutazione/analisi, sicurezza).

Ricerca (ricerca con mezzi tecnici o unità cinofile, rilevamento e isolamento di sversamenti di sostanze pericolose).

Soccorso (rottura di materiali e apertura di varchi, taglio, sollevamento e spostamento, opere di puntellamento, utilizzo di corde di lancio).

Interventi medici, compresa la cura dei pazienti e del personale delle squadre e dei cani delle unità cinofile (7) utilizzate nelle ricerche.

Autosufficienza

Almeno 10 giorni di attività.

Si applica l'articolo 12.

Mobilitazione

Operatività del modulo nel paese colpito entro 48 ore.

5.   Modulo per interventi di lotta agli incendi boschivi con mezzi aerei (elicotteri)

Compiti

Contribuire a spegnere vasti incendi di boschi e vegetazione con mezzi aerei.

Capacità

Tre elicotteri con una capacità di 1 000 litri ciascuno.

Capacità di effettuare interventi continuativi.

Componenti principali

Tre elicotteri con equipaggio, in modo da garantire che almeno due siano operativi in qualsiasi momento.

Personale tecnico.

4 secchi per l'acqua o 3 kit di sgancio.

1 set per la manutenzione.

1 set di pezzi di ricambio.

2 verricelli.

Apparecchiature di comunicazione.

Autosufficienza

Si applicano gli elementi previsti all'articolo 12, paragrafo 1, lettere f) e g).

Mobilitazione

Disponibilità alla partenza entro massimo 3 ore dall'accettazione dell'offerta.

6.   Modulo per interventi di lotta agli incendi boschivi con mezzi aerei (aerei)

Compiti

Contribuire a spegnere vasti incendi di boschi e vegetazione con mezzi aerei.

Capacità

Due aerei con una capacità di 3 000 litri ciascuno.

Capacità di effettuare interventi continuativi.

Componenti principali

Due aerei.

Almeno quattro membri di equipaggio.

Personale tecnico.

Set per manutenzione sul campo.

Apparecchiature di comunicazione.

Autosufficienza

Si applicano gli elementi previsti all'articolo 12, paragrafo 1, lettere f) e g).

Mobilitazione

Disponibilità alla partenza entro massimo 3 ore dall'accettazione dell'offerta.

7.   Posto medico avanzato

Compiti

Triage dei pazienti sul luogo della catastrofe.

Stabilizzare le condizioni del paziente e prepararlo al trasferimento verso la struttura sanitaria più adeguata che dispenserà il trattamento definitivo.

Capacità

Triage di almeno 20 pazienti all'ora.

Equipe medica in grado di stabilizzare 50 pazienti ogni 24 ore di attività, operando in due turni.

Forniture sufficienti al trattamento di 100 pazienti con lesioni lievi ogni 24 ore.

Componenti principali

Equipe medica per ogni turno di 12 ore:

triage: 1 infermiere/a e 1 medico;

cure intensive: 1 medico e 1 infermiere/a;

lesioni gravi che non comportano pericolo di vita: 1 medico e 2 infermieri/e;

evacuazione: 1 infermiere/a;

personale di supporto specializzato: 4.

Tende:

tenda/e con zone collegate tra loro destinate al triage, al trattamento medico e all'evacuazione;

tenda/e per il personale.

Postazione di comando.

Deposito logistico e per le forniture mediche.

Autosufficienza

Si applica l'articolo 12.

Mobilitazione

Disponibilità alla partenza entro massimo 12 ore dall'accettazione dell'offerta.

Operatività del modulo sul posto dopo 1 ora dall'arrivo.

8.   Posto medico avanzato con unità chirurgica

Compiti

Triage dei pazienti sul luogo della catastrofe.

Interventi chirurgici per limitare i danni alle funzioni vitali.

Stabilizzare le condizioni dei pazienti e prepararli al trasferimento verso la struttura sanitaria più adeguata che dispenserà il trattamento definitivo.

Capacità

Triage di almeno 20 pazienti l'ora.

Equipe medica in grado di stabilizzare 50 pazienti ogni 24 ore di attività, operando in due turni.

Equipe chirurgica in grado di effettuare interventi chirurgici per limitare i danni alle funzioni vitali su 12 pazienti ogni 24 ore, operando in due turni.

Forniture sufficienti al trattamento di 100 pazienti con lesioni lievi ogni 24 ore.

Componenti principali

Equipe medica per ogni turno di 12 ore:

triage: 1 infermiere/a e 1 medico;

cure intensive: 1 medico e 1 infermiere/a;

chirurgia: 3 chirurghi, 2 infermieri/e di sala operatoria, 1 anestesista, 1 infermiere/a anestesista;

lesioni gravi che non comportano pericolo di vita: 1 medico e 2 infermieri/e;

evacuazione: 1 infermiere/a;

personale specializzato di supporto: 4.

Tende:

tenda/e con zone collegate tra loro destinate al triage, al trattamento medico e all'evacuazione;

tenda/e per gli interventi chirurgici;

tenda/e per il personale.

Postazione di comando.

Deposito logistico e per le forniture mediche.

Autosufficienza

Si applica l'articolo 12.

Mobilitazione

Disponibilità alla partenza entro massimo 12 ore dall'accettazione dell'offerta.

Operatività del modulo sul posto dopo 1 ora dall'arrivo.

9.   Ospedale da campo

Compiti

Fornire un trattamento medico e traumatologico iniziale o di follow-up, secondo le linee guida internazionali riconosciute per l'utilizzo di ospedali da campo stranieri, come quelle dell'Organizzazione mondiale della Sanità o della Croce Rossa.

Capacità

10 posti letto per pazienti traumatizzati gravi, con eventuale aumento della capacità.

Componenti principali

Equipe medica per:

triage;

cure intensive;

chirurgia;

lesioni gravi che non comportano pericolo di vita;

evacuazione;

personale di supporto specializzato;

l'equipe comprende almeno un medico generico, medici di pronto soccorso, un ortopedico, un pediatra, un anestesista-rianimatore, un farmacista, un ostetrico/a, un responsabile sanitario, un tecnico di laboratorio, un tecnico radiologo.

Tende:

tende adatte per lo svolgimento delle attività mediche;

tende per il personale.

Postazione di comando.

Deposito logistico e per le forniture mediche.

Autosufficienza

Si applica l'articolo 12.

Mobilitazione

Disponibilità alla partenza massimo 7 giorni dopo la richiesta.

Operatività del modulo 12 ore dopo l'arrivo sul posto.

Capacità operativa per almeno 15 giorni.

10.   Evacuazione sanitaria delle vittime di una catastrofe con mezzi aerei

Compiti

Trasportare le vittime di una catastrofe verso le strutture sanitarie che dispenseranno il trattamento medico.

Capacità

Capacità di trasporto di 50 pazienti ogni 24 ore.

Capacità di effettuare voli diurni e notturni.

Componenti principali

Elicotteri/aerei con barelle.

Autosufficienza

Si applicano gli elementi previsti all'articolo 12, paragrafo 1, lettere f) e g).

Mobilitazione

Disponibilità alla partenza entro massimo 12 ore dall'accettazione dell'offerta.

11.   Campo temporaneo di emergenza

Compiti

Fornire un ricovero di emergenza temporaneo, compreso il personale per allestire il campo, in particolare nelle prime fasi di una catastrofe in coordinamento con le strutture esistenti, le autorità locali e le organizzazioni internazionali fino al trasferimento alle autorità locali o alle organizzazioni umanitarie, nei casi in cui sia necessario assicurare la capacità per periodi più lunghi.

In caso di trasferimento alle autorità locali o alle organizzazioni internazionali, addestrare il personale interessato prima del ritiro del modulo.

Capacità

Campo equipaggiato per 250 persone (50 tende).

Componenti principali

Alla luce delle linee guida UE e internazionali riconosciute:

tende riscaldate (in clima invernale) e letti da campo con sacchi a pelo e/o coperte;

gruppi elettrogeni e generatori di illuminazione;

impianti igienico-sanitari;

distribuzione di acqua potabile conforme alle norme OMS;

ricovero per le attività sociali di base (possibilità di riunirsi).

Autosufficienza

Si applica l'articolo 12.

Mobilitazione

Disponibilità alla partenza entro massimo 12 ore dall'accettazione dell'offerta.

La durata della missione non supera in genere le 4-6 settimane, tenuto conto, se opportuno, dell'avvio di un eventuale processo di trasferimento.

12.   Rilevamento e campionamento in caso di contaminazione chimica, biologica, radiologica e nucleare (CBRN)

Compiti

Svolgere o confermare la valutazione iniziale con:

descrizione dei pericoli o dei rischi;

delimitazione dell'area contaminata;

valutazione o conferma delle misure di protezione già adottate.

Svolgere un campionamento professionale.

Delimitare l'area contaminata.

Delineare una previsione su come può evolvere la situazione, monitorare, effettuare una valutazione dinamica dei rischi, con raccomandazioni sull'opportunità di lanciare l'allerta o adottare altri provvedimenti.

Fornire un supporto mirato a ridurre i rischi nell'immediato.

Capacità

Individuazione dei rischi chimici e rilevamento del rischio di radiazione combinando diverse apparecchiature portatili, mobili e di laboratorio:

capacità di rilevare radiazioni alfa, beta e gamma e di individuare gli isotopi più comuni;

capacità di individuare e, se possibile, effettuare analisi semi-quantitative su sostanze chimiche industriali tossiche comuni e agenti riconosciuti per l'utilizzo a scopi bellici.

Capacità di prelevare, manipolare e preparare campioni biologici, chimici e radioattivi da analizzare altrove (8).

Capacità di prevedere i pericoli avvalendosi di un adeguato modello scientifico e di confermare il modello tramite un monitoraggio continuo.

Supporto mirato a ridurre i rischi nell'immediato:

contenimento dei pericoli;

neutralizzazione dei pericoli;

supporto tecnico a altre squadre o moduli.

Componenti principali

Laboratorio chimico e radiologico mobile da campo.

Apparecchiature di rilevamento portatili o mobili.

Apparecchiature per il campionamento sul posto.

Sistemi di modellizzazione della dispersione.

Stazione meteorologica mobile.

Materiale per delimitare le aree contaminate.

Documentazione di riferimento e accesso alle fonti designate di competenza scientifica.

Contenimento in sicurezza dei campioni e dei rifiuti.

Strutture per la decontaminazione del personale.

Dispositivi adeguati di protezione e per il personale in caso di interventi in ambiente contaminato e/o in carenza di ossigeno, comprese, se necessario, tute antigas.

Fornitura di apparecchiature tecniche per il contenimento e la neutralizzazione dei pericoli.

Autosufficienza

Si applica l'articolo 12.

Mobilitazione

Disponibilità alla partenza entro massimo 12 ore dall'accettazione dell'offerta.

13.   Ricerca e soccorso nel corso di eventi CBRN

Compiti

Interventi speciali di ricerca e salvataggio con indumenti di protezione.

Capacità

Interventi speciali di ricerca e salvataggio con indumenti di protezione, secondo i requisiti fissati per i moduli di ricerca e salvataggio in ambito urbano su media scala o su vasta scala, a seconda dei casi.

Tre addetti contemporaneamente operativi nella zona critica.

Interventi continui per 24 ore.

Componenti principali

Materiale per delimitare le aree contaminate.

Contenimento in sicurezza dei rifiuti.

Strutture per la decontaminazione del personale e delle persone tratte in salvo.

Dispositivi adeguati di protezione e per il personale in caso di interventi di ricerca e soccorso in ambiente contaminato, secondo i requisiti fissati per i moduli di ricerca e salvataggio in ambito urbano su media scala o su vasta scala, a seconda dei casi.

Fornitura di apparecchiature tecniche per il contenimento e la neutralizzazione dei pericoli.

Autosufficienza

Si applica l'articolo 12.

Mobilitazione

Disponibilità alla partenza entro massimo 12 ore dall'accettazione dell'offerta.

14.   Lotta a terra contro gli incendi boschivi

Compiti

Contribuire a spegnere vasti incendi di boschi e vegetazione impiegando mezzi di terra.

Capacità

Risorse umane sufficienti per interventi continuativi durante 7 giorni.

Capacità di intervenire in zone a accesso limitato.

Capacità di spiegare lunghe manichette con pompe antincendio, di almeno 2 km, e/o sviluppare continuativamente linee di protezione.

Componenti principali

Pompieri addestrati a eseguire i suddetti compiti e con specifici addestramenti di sicurezza in funzione del tipo di incendio per il quale il modulo può essere mobilitato.

Attrezzi manuali per sviluppare linee di protezione.

Manichette, cisterne portatili e pompe per spiegare una linea.

Adattatori per i raccordi, compresi quelli tipo Storz.

Zaini idrici.

Attrezzatura da rimorchiare con funi o calata con un argano da un elicottero.

Le procedure di evacuazione dei pompieri devono essere concertate con il paese ricevente.

Autosufficienza

Si applica l'articolo 12.

Mobilitazione

Disponibilità alla partenza entro massimo 6 ore dall'accettazione dell'offerta.

Capacità di operare continuativamente durante 7 giorni.

15.   Lotta a terra con veicoli contro gli incendi boschivi

Compiti

Contribuire a spegnere vasti incendi di boschi e vegetazione con veicoli.

Capacità

Risorse umane e veicoli sufficienti per interventi continuativi con un minimo di 20 pompieri in qualsiasi momento.

Componenti principali

Pompieri addestrati a svolgere il suddetto compito.

4 veicoli fuoristrada.

Capacità della cisterna di ciascun veicolo di almeno 2 000 litri.

Adattatori per i raccordi, compresi quelli tipo Storz.

Autosufficienza

Si applica l'articolo 12.

Mobilitazione

Disponibilità alla partenza entro massimo 6 ore dall'accettazione dell'offerta.

Capacità di operare continuativamente durante 7 giorni.

Mobilitazione via terra o via mare. La mobilitazione via aerea sarà possibile solo in casi debitamente giustificati.

16.   Contenimento delle alluvioni

Compiti

Consolidare le strutture esistenti e costruire nuove barriere per prevenire l'ulteriore tracimazione di fiumi, bacini e corsi d'acqua, in presenza di livelli crescenti delle acque.

Capacità

Capacità di arginare le acque fino a un'altezza minima di 0,8 m avvalendosi di:

materiali che consentono la costruzione di una barriera di 1 000 metri di lunghezza;

ulteriori materiali messi a disposizione sul posto.

Capacità di consolidare gli argini naturali esistenti.

Capacità di operare in almeno 3 siti contemporaneamente entro una zona accessibile con camion.

Operatività 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Supervisione e manutenzione di barriere e dighe.

Capacità di lavorare con personale locale.

Componenti principali

Materiali per costruire barriere a tenuta stagna di una lunghezza complessiva di 1 000  metri (la sabbia è messa a disposizione dalle autorità locali).

Fogli o lamine di plastica (se necessari per impermeabilizzare una barriera esistente, in funzione della sua costruzione).

Macchine insacchettatrici per la sabbia.

Autosufficienza

Si applica l'articolo 12.

Mobilitazione

Disponibilità alla partenza entro massimo 12 ore dall'accettazione dell'offerta.

Mobilitazione via terra o via mare. La mobilitazione via aerea sarà possibile solo in casi debitamente giustificati.

Capacità operativa per almeno 10 giorni.

17.   Salvataggio dalle alluvioni con l'uso di imbarcazioni

Compiti

Ricerca e salvataggio in acqua e assistenza alle persone bloccate da una situazione alluvionale mediante l'impiego di imbarcazioni.

Fornire i mezzi di salvataggio e i beni di prima necessità richiesti.

Capacità

Capacità di cercare persone in zone urbane e rurali.

Capacità di trarre in salvo persone in una zona alluvionata e di prestare assistenza medica di primo intervento.

Capacità di collaborare con la ricerca aerea (elicotteri e aerei).

Capacità di fornire i primi aiuti essenziali in una zona alluvionata:

trasporto di medici, medicinali ecc.;

viveri e acqua.

Il modulo deve disporre di almeno 5 imbarcazioni e poter trasportare 50 persone in totale, escluso l'equipaggio.

Le imbarcazioni sono adatte a essere impiegate in condizioni di clima freddo e a navigare controcorrente a una velocità non inferiore a 10 nodi.

Operatività 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Componenti principali

Imbarcazioni adatte a:

condizioni di acque correnti basse (> 0,5 m),

impiego in condizioni di vento;

impiego diurno e notturno;

equipaggiate secondo le norme di sicurezza internazionali, con giubbotti di salvataggio per i passeggeri.

Addetti addestrati al salvataggio rapido in acqua (solo di superficie).

Autosufficienza

Si applica l'articolo 12.

Mobilitazione

Disponibilità alla partenza entro massimo 12 ore dall'accettazione dell'offerta.

Mobilitazione via terra o via mare. La mobilitazione via aerea sarà possibile solo in casi debitamente giustificati.

Capacità operativa per almeno 10 giorni.

Squadre di supporto e assistenza tecnica

Requisiti generali delle squadre di supporto e assistenza tecnica

Compiti

Organizzare o provvedere alla fornitura di:

supporto alla creazione e alla gestione amministrativa;

supporto alle TIC;

supporto logistico e di sussistenza;

supporto al trasporto sul posto.

Capacità

Capacità di coadiuvare una squadra di valutazione, coordinamento o preparazione, un centro di coordinamento delle operazioni sul posto o di essere associata a un modulo di protezione civile, conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, lettera c).

Componenti principali

Le seguenti componenti di supporto, atte a rendere possibili sul posto tutte le funzioni di un centro di coordinamento delle operazioni, tenendo presenti le linee guida internazionali riconosciute, come quelle dell'ONU:

supporto alla creazione e alla gestione amministrativa;

apparecchiature di supporto alle TIC;

apparecchiature per il supporto logistico e di sussistenza;

supporto al trasporto sul posto.

Le componenti devono poter essere scisse in diverse unità per garantire la flessibilità necessaria per rispondere ai bisogni specifici a ogni intervento.

Mobilitazione

Disponibilità alla partenza massimo 12 giorni dopo la richiesta.


(1)  Persone vive.

(2)  Capacità di base, capacità più estese figurano nel modulo «Rilevamento e campionamento in caso di contaminazione chimica, biologica, radiologica e nucleare».

(3)  Interventi sui pazienti (primo soccorso e stabilizzazione medica) dal momento in cui si ha accesso all'infortunato fino al suo trasferimento.

(4)  Persone vive.

(5)  Capacità di base, capacità più estese figurano nel modulo «Rilevamento e campionamento in caso di contaminazione chimica, biologica, radiologica e nucleare».

(6)  Interventi sui pazienti (primo soccorso e stabilizzazione medica) dal momento in cui si ha accesso all'infortunato fino al suo trasferimento.

(7)  Soggetti a condizioni di autorizzazione medica e veterinaria.

(8)  Questa operazione deve tener conto possibilmente delle esigenze dello Stato richiedente in materia di prove.


ALLEGATO III

CONFIGURAZIONE DI AVVIAMENTO DELL'EERC

Moduli

Modulo

Numero di moduli simultaneamente disponibili per la mobilitazione (1)

HCP (Pompaggio a alta capacità)

6

MUSAR (Operazioni di ricerca e salvataggio di media scala in ambito urbano — 1 in condizioni di clima freddo)

6

WP (Depurazione idrica)

2

FFFP (Modulo per interventi di lotta agli incendi boschivi con aerei)

2

AMP (Posto medico avanzato)

2

ETC (Campo temporaneo di emergenza)

2

HUSAR (Operazioni di ricerca e salvataggio su vasta scala in ambito urbano)

2

CBRNDET [Rilevamento e campionamento in caso di contaminazione chimica, biologica, radiologica e nucleare (CBRN)]

2

GFFF (Lotta a terra contro gli incendi boschivi)

2

GFFF-V (Lotta a terra con veicoli contro gli incendi boschivi)

2

CBRNUSAR (USAR in situazioni CBRN)

1

AMP-S (Posto medico avanzato con unità chirurgica)

1

FC (Contenimento delle alluvioni)

2

FRB (Salvataggio dalle alluvioni con l'uso di imbarcazioni)

2

MEVAC (Evacuazione sanitaria delle vittime di una catastrofe con mezzi aerei)

1

FHOS (Ospedale da campo)

2

FFFH (Modulo per interventi di lotta agli incendi boschivi con elicotteri)

2


Squadre di supporto e assistenza tecnica

Squadra di supporto e assistenza tecnica

Numero di moduli TAST simultaneamente disponibili per la mobilitazione (1)

TAST (Squadra di supporto e assistenza tecnica)

2


Altri mezzi di risposta

Altri mezzi di risposta

Numero di altri mezzi di risposta simultaneamente disponibili per la mobilitazione (1)

Squadre di ricerca e salvataggio in montagna

2

Squadre di ricerca e salvataggio in acqua

2

Squadre di ricerca e salvataggio speleologico

2

Squadre con apparecchiature di ricerca e salvataggio specializzate, per esempio sistemi di ricerca robotizzati

2

Squadre con veicoli aerei senza equipaggio

2

Squadre di intervento in caso di incidenti marittimi

2

Squadre del genio civile per interventi di valutazione dei danni e della sicurezza, individuazione degli immobili da demolire/ripristinare, valutazione delle infrastrutture e puntellamento nel breve termine.

2

Sostegno all'evacuazione: comprese le squadre per la gestione logistica e delle informazioni

2

Interventi antincendio: squadre di valutazione/consulenza

2

Squadre decontaminazione CBRN

2

Laboratori mobili per le emergenze ambientali

2

Squadre o piattaforme di comunicazione per ripristinare i collegamenti nelle zone isolate

2

Mezzi distinti per l'evacuazione aeromedica via jet e via elicottero, in Europa e nel mondo

2

Capacità di ricovero aggiuntiva: per 250 persone (50 tende), più un'unità autosufficiente per gli operatori

100

Capacità aggiuntiva di kit ricoveri: per 2 500 persone (500 teloni), con kit attrezzi, possibilmente tramite appalto locale

6

Pompe a acqua con capacità minima di 800 litri/minuto

100

Gruppi elettrogeni con potenza tra 5-150 kW

Gruppi elettrogeni con potenza superiore a 150 kW

100

10

Mezzi antinquinamento marino

se necessari

Altri mezzi di risposta per far fronte ai rischi individuati (1)

se necessari


(1)  Per garantire questa disponibilità, sarà possibile registrare nell'EERC un numero maggiore di mezzi (per esempio in caso di rotazione). Analogamente gli Stati membri che rendono disponibili più mezzi possono registrarne un numero superiore nell'EERC.


ALLEGATO IV

REQUISITI DI QUALITÀ E DI INTEROPERABILITÀ DELL'EERC

Per i moduli e per le squadre di supporto e assistenza tecnica i requisiti di cui all'allegato II si applicano alla configurazione di avviamento. In futuro la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, rivedrà i requisiti di qualità e di interoperabilità per migliorare ulteriormente la disponibilità, così come i tempi di reazione, dei mezzi di risposta nell'EERC.

La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, definirà inoltre i requisiti di qualità e di interoperabilità degli altri mezzi di risposta e degli esperti.


ALLEGATO V

PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE PER L'EERC — ELEMENTI D'INFORMAZIONE

ELEMENTI D'INFORMAZIONE

Per la procedura di certificazione e registrazione di una particolare risorsa nell'EERC, occorre fornire i seguenti elementi d'informazione, oltre a qualsiasi altra informazione ritenuta necessaria dalla Commissione:

1.

un'autovalutazione che comprova la rispondenza della risorsa ai requisiti di qualità per questo tipo di risorse;

2.

la scheda informativa del modulo, compresa la quadra di supporto e assistenza tecnica, gli altri mezzi di risposta o gli esperti (scheda CECIS);

3.

la conferma che sia stato predisposto quanto necessario affinché le autorità competenti e i punti di contatto nazionali siano ininterrottamente in condizione di trattare in tempi brevi le richieste di mobilitazione delle risorse registrate nell'EERC;

4.

la conferma che sia stato predisposto quanto necessario, anche sul piano finanziario, affinché le risorse registrate nell'EERC possano essere mobilitate immediatamente in risposta a un invito della Commissione;

5.

la durata esatta del preimpegno nell'EERC [minimo un anno, massimo tre anni, tranne per gli esperti, per i quali può limitarsi a soli 6 mesi];

6.

informazioni sul tempi massimi di mobilitazione garantiti [non oltre 12 ore dall'accettazione dell'offerta];

7.

la localizzazione geografica della risorsa, il luogo indicativo della mobilitazione (aeroporto ecc.), la normale portata e eventuali restrizioni geografiche della mobilitazione;

8.

le procedure operative standard (POS) del modulo, comprese le squadre di supporto e assistenza tecnica o altri mezzi di risposta (per esempio le linee direttrici sulle POS per modulo);

9.

tutte le informazioni utili sul trasporto, come misure, peso, restrizioni di volo ecc., la modalità di trasporto privilegiata e, se rilevante, l'accesso ai porti;

10.

eventuali altre restrizioni o condizioni di mobilitazione prevedibili;

11.

una «scheda esperienza» che riporta in sintesi le precedenti mobilitazioni del modulo, altri mezzi di risposta o esperti, la partecipazione alle esercitazioni nell'ambito del meccanismo unionale, l'addestramento dei principali addetti (caposquadra, vice caposquadra) tramite il meccanismo unionale, il rispetto delle norme internazionali se necessario (INSARAG, OMS, IFRC ecc.);

12.

un'autovalutazione delle esigenze di adeguamento e relativi costi;

13.

tutte le informazioni necessarie per i contatti;

14.

un attestato che il modulo, la squadra di supporto e assistenza tecnica, gli altri mezzi di risposta e gli esperti rispettino i requisiti di qualità [e abbiano superato la procedura di certificazione].

Modulo

Schede, POS, addestramento

Moduli — esercitazioni sul campo

Moduli — esercizio di simulazione

HCP (Pompaggio a alta capacità)

x

x

x

MUSAR (Operazioni di ricerca e salvataggio di media scala in ambito urbano

x

(x) se non IEC (*)

x

WP (Depurazione idrica)

x

x

x

FFFP (Modulo per interventi di lotta agli incendi boschivi con aerei)

x

 

x

AMP (Posto medico avanzato)

x

x

x

ETC (Campo temporaneo di emergenza)

x

 

x

HUSAR (Operazioni di ricerca e salvataggio su vasta scala in ambito urbano)

x

(x) se non IEC (*)

x

CBRNDET (Rilevamento e campionamento in caso di contaminazione chimica, biologica, radiologica e nucleare (CBRN)]

x

x

x

GFFF (Lotta a terra contro gli incendi boschivi)

x

 

x

GFFF-V (Lotta a terra con veicoli contro gli incendi boschivi)

x

 

x

CBRNUSAR (USAR in situazioni CBRN)

x

x

x

AMP-S (Posto medico avanzato con unità chirurgica)

x

 

x

FC (Contenimento delle alluvioni)

x

 

x

FRB (Salvataggio dalle alluvioni con l'uso di imbarcazioni)

x

x

x

MEVAC (Evacuazione sanitaria delle vittime di una catastrofe con mezzi aerei)

x

 

x

FHOS (Ospedale da campo)

x

 

x

FFFH (Modulo per interventi di lotta agli incendi boschivi con elicotteri)

x

 

x

TAST (Squadra di supporto e assistenza tecnica)

x

x

x


(*)  IEC sta per classificazione esterna INSARAG.


ALLEGATO VI

SCHEMA DEI PIANI DI MOBILITAZIONE SPECIFICI DELL'ERCC

Piani di mobilitazione specifici dell'ERCC per [catastrofe]

Descrizione dello scenario d'intervento

Analisi della situazione — coordinamento sul posto

Riferimento a scenari d'intervento generali prestabiliti

Scenari di ritiro

Criteri di selezione delle risorse EERC

Riferimento alla situazione di sicurezza sul posto

Riferimento a criteri di selezione prestabiliti: disponibilità, idoneità, localizzazione/prossimità, tempi e costi di trasporto ecc.

Indicazione dell'urgenza

Limiti geografici e altri limiti predefiniti

Informazioni aggiornate sullo status del meccanismo unionale

Richieste, offerte, squadra UE di protezione civile, messa in comune dei mezzi di trasporto

Raccomandazioni su

Fornitura di assistenza

Bisogni critici

Eventuali altri elementi rilevanti, quali logistica, dogane, destinatari


ALLEGATO VII

ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI RILEVANTI

Il presente allegato elenca le organizzazioni internazionali rilevanti di cui all'articolo 16, paragrafo 1, della decisione n. 1313/2013/UE. L'assistenza di protezione civile dell'Unione può essere richiesta da o tramite una di queste organizzazioni.

1.

Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (IOM)

2.

Federazione internazionale delle società nazionali di Croce Rossa e di Mezzaluna Rossa (IFRC)

3.

Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW)


ALLEGATO VIII

SUPPORTO AL TRASPORTO

PARTE A

Informazioni che devono essere fornite dagli Stati Membri che chiedono supporto al trasporto

1.

Catastrofe/emergenza; paese colpito.

2.

Riferimenti dei messaggi inviati dal centro di coordinamento della risposta alle emergenze (ERCC).

3.

Stato/autorità richiedente il supporto al trasporto.

4.

Forma di supporto al trasporto richiesto: (selezionare una o più opzioni):

A.   Individuazione del mezzo di trasporto disponibile presso altri Stati membri (messa in comune)

SI/NO

B.   Individuazione del mezzo di trasporto disponibile sul mercato commerciale (contraente della Commissione europea) o di altra provenienza

SI/NO

C.   Sostegno finanziario sotto forma di sovvenzione per il trasporto

SI/NO

5.

Destinatario/beneficiario finale dell'assistenza trasportata.

6.

Indicazioni precise sull'assistenza di protezione civile da trasportare, tra cui: una descrizione precisa dei singoli elementi, peso, dimensioni, volume, superficie, imballaggio (indicando le norme di imballaggio per il trasporto aereo, marittimo e su strada), eventuali elementi pericolosi, caratteristiche dei veicoli e peso, dimensione, volume, superficie complessivi e altre disposizioni giuridiche, doganali, sanitarie o di salute utili ai fini del trasporto e della fornitura di assistenza.

Informazioni sul numero di addetti/passeggeri da trasportare.

7.

Indicazioni su come l'assistenza soddisfa i bisogni del paese colpito rispetto alla sua richiesta o alla valutazione dei bisogni, soprattutto per quanto riguarda i bisogni critici identificati.

8.

Informazioni sulla situazione dell'assistenza comunicate dal paese colpito o dall'autorità di coordinamento. (accettata/in attesa di accettazione)

9.

Tragitto di trasporto richiesto o previsto.

10.

Luogo/porto di imbarco e punto di contatto locale.

11.

Luogo/porto di sbarco e punto di contatto locale. Se disponibili, indicazioni sul responsabile delle operazioni di scarico e di sdoganamento presso il luogo/porto di sbarco.

12.

Punto di contatto per la documentazione/le formalità doganali.

13.

Data/ora in cui l'assistenza o i passeggeri sono pronti al trasporto dal porto di imbarco.

14.

Informazioni sulla possibilità di spostare l'assistenza o i passeggeri verso un diverso luogo, porto di imbarco o hub in vista del successivo spostamento.

15.

Informazioni supplementari (a seconda dei casi), se disponibili, luogo di consegna, indirizzo e estremi del destinatario.

16.

Informazioni sui possibili contributi ai costi di trasporto.

17.

Informazioni su altre soluzioni di trasporto già individuate.

18.

Informazioni su un'eventuale richiesta di cofinanziamento UE (se applicabile).

19.

Nome e recapito del rappresentante dell'organizzazione che chiede il supporto al trasporto.

PARTE B

Informazioni che devono essere fornite dagli Stati Membri o dalla Commissione quando offrono supporto al trasporto

1.

Catastrofe/emergenza, paese colpito.

2.

Stato/organizzazione che risponde.

3.

Riferimenti dei messaggi inviati dal centro di coordinamento della risposta alle emergenze (ERCC) e dello Stato membro/organizzazione richiedente il supporto al trasporto.

4.

Dettagli tecnici dell'offerta di trasporto, tra cui i tipi di risorse di trasporto disponibili, le date e i tempi di trasporto, il numero di spostamenti o missioni richiesti.

5.

Indicazioni, vincoli e modalità particolari dell'assistenza di protezione civile da trasportare, tra cui peso, dimensioni, volume, superficie, imballaggio, eventuali elementi pericolosi, preparazione dei veicoli, prescrizioni per il trattamento, personale o passeggeri che viaggiano e altre disposizioni giuridiche, doganali, sanitarie o di salute utili ai fini del trasporto.

6.

Tragitto di trasporto previsto.

7.

Luogo/porto di imbarco e punto di contatto locale.

8.

Luogo/porto di sbarco e punto di contatto locale.

9.

Punto di contatto per la documentazione/le formalità doganali.

10.

Data/ora in cui l'assistenza o i passeggeri devono essere pronti al trasporto dal porto di imbarco.

11.

Informazioni su eventuali richieste di spostare l'assistenza o i passeggeri verso un diverso luogo, porto di imbarco o hub in vista del successivo spostamento.

12.

Data/ora in cui si prevede l'arrivo dell'assistenza o dei passeggeri presso il posto/porto di sbarco.

13.

Informazioni supplementari (se necessarie).

14.

Indicazione di eventuali richieste di contributo ai costi di trasporto, contributi finanziari e dettagli su eventuali condizioni o restrizioni particolari connesse all'offerta.

15.

Nome e recapito del rappresentante dell'organizzazione che offre il supporto al trasporto.


ALLEGATO IX

TAVOLA DI CONCORDANZA

Decisione 2004/277/CE, Euratom

Decisione 2007/606/CE, Euratom

Presente decisione

Articolo 1

 

Articolo 1

Articolo 2

 

Articolo 2

Articolo 3, paragrafo 1 (1)

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 4

 

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafo 3

Articolo 3 bis, paragrafo 1

Articolo 3 bis, paragrafo 2

Articolo 3 bis, paragrafo 3

Articolo 3 bis, paragrafo 4

 

Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 13, paragrafo 2

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 11, paragrafo 2

Articolo 3 ter

 

Articolo 12

Articolo 3 quater

 

Articolo 13, paragrafo 4

Articolo 4

 

Articolo 5

 

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 6

 

Articolo 7

 

Articolo 8

 

Articolo 4

Articolo 9

 

Articolo 10

 

Articolo 5

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 11, paragrafo 2

Articolo 11, paragrafo 3

 

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 3

Articolo 12

 

Articolo 7

Articolo 13

 

Articolo 14

 

Articolo 10, paragrafi 1 e 3

Articolo 15

 

Articolo 41

Articolo 16, paragrafo 1

Articolo 16, paragrafo 2

Articolo 16, paragrafo 3

Articolo 16, paragrafo 4

 

Articolo 42, paragrafo 1

Articolo 42, paragrafo 2

Articolo 42, paragrafo 3

Articolo 42, paragrafo 4

Articolo 17

 

Articolo 43

Articolo 18

 

Articolo 44

Articolo 19

 

Articolo 45

Articolo 20

 

Articolo 46

Articolo 21

 

Articolo 26

Articolo 22

 

Articolo 27, paragrafo 1

Articolo 23

 

Articolo 26, paragrafo 1, terza frase

Articolo 24

 

Articolo 32, paragrafo 3

Articolo 25

 

Articolo 29

Articolo 26

 

Articolo 30

Articolo 27, paragrafo 1

Articolo 27, paragrafo 2

Articolo 27, paragrafo 3

 

Articolo 31, prima frase

Articolo 27, paragrafo 3

Articolo 31, seconda frase

Articolo 28

 

Articolo 29, paragrafo 1

Articolo 29, paragrafo 2

Articolo 29, paragrafo 3

Articolo 29, paragrafo 4

Articolo 29, paragrafo 5

Articolo 29, paragrafo 6

Articolo 29, paragrafo 7

Articolo 29, paragrafo 8

Articolo 29, paragrafo 9

Articolo 29, paragrafo 10

Articolo 29, paragrafo 11

 

Articolo 35, paragrafo 3, prima frase

Articolo 35, paragrafo 2

Articolo 35, paragrafi 4 e 5

Articolo 35, paragrafo 1

Articolo 35, paragrafo 10

Articolo 35, paragrafo 12

Articolo 46, paragrafo 1

Articolo 30

 

Articolo 31

 

Articolo 32, paragrafo 1

Articolo 32, paragrafo 2

Articolo 32, paragrafo 3

Articolo 32, paragrafo 4

Articolo 32, paragrafo 5

Articolo 32, paragrafo 6

 

Articolo 36, paragrafo 1

Articolo 36, paragrafo 2

Articolo 36, paragrafo 2

Articolo 36, paragrafo 3

Articolo 36, paragrafo 4

Articolo 36, paragrafo 5

Articolo 33

 

Articolo 37

Articolo 34

 

Articolo 38

Articolo 35

 

Articolo 39

Articolo 36

 

Articolo 40

Articolo 37

 

Articolo 58

 

Articolo 1

Articolo 1

 

Articolo 2

Articolo 2

 

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 3, paragrafo 5

Articolo 48, paragrafo 1

Articolo 48, paragrafo 2

Articolo 48, paragrafo 4

Articolo 48, paragrafo 5

 

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 49, paragrafo 1

Articolo 49, paragrafo 2

Articolo 49, paragrafo 2, seconda frase, e articolo 50, paragrafo 1, prima frase

 

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 4

Articolo 5, paragrafo 5

Articolo 5, paragrafo 6

Articolo 50, paragrafo 1

Articolo 50, paragrafo 2

Articolo 50, paragrafo 3

Articolo 50, paragrafo 4

Articolo 50, paragrafo 5

 

Articolo 6

Articolo 51

 

Articolo 7

Articolo 52

 

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafo 3

Articolo 8, paragrafo 4

Articolo 8, paragrafo 5

Articolo 53, paragrafo 1

Articolo 53, paragrafo 2

Articolo 53, paragrafo 3

Articolo 53, paragrafo 4

 

Articolo 9

 

Articolo 10

Articolo 54

 

Articolo 11

Articolo 55

 

Articolo 12

Articolo 56

 

Articolo 13

Articolo 58

 

Allegato

Allegato VIII

Allegato I (2)

 

Allegato I

Allegato II (3)

 

Allegato II

Allegato III (4)

 

Allegato II, alla fine


(1)  Gli articoli 3 bis, 3 ter e 3 quater sono stati inseriti con la decisione 2008/73/CE, Euratom della Commissione (GU L 20 del 24.1.2008, pag. 23) recante modifica della decisione 2004/277/CE, Euratom.

(2)  Allegato I, come introdotto dalla decisione 2008/73/CE, Euratom recante modifica della decisione 2004/277/CE, Euratom.

(3)  Allegato II, come modificato dalla decisione 2010/481/UE, Euratom della Commissione (GU L 236 del 7.9.2010, pag. 5) recante modifica della decisione 2004/277/CE, Euratom.

(4)  Allegato III, come introdotto dalla decisione 2008/73/CE, Euratom recante modifica della decisione 2004/277/CE, Euratom.


6.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 320/46


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 2014

che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai prodotti igienici assorbenti

[notificata con il numero C(2014) 7735]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/763/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

previa consultazione del comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, il marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) può essere concesso a prodotti aventi un impatto ambientale ridotto durante tutto il loro ciclo di vita.

(2)

Il regolamento (CE) n. 66/2010 dispone che siano stabiliti criteri specifici per l'assegnazione dell'Ecolabel UE per gruppi di prodotti.

(3)

È necessario che i criteri e i relativi requisiti di valutazione e verifica siano validi per quattro anni a decorrere dalla data di adozione della presente decisione, tenuto conto del ciclo di innovazione del gruppo di prodotti in oggetto.

(4)

Poiché il consumo di materiali può contribuire in modo significativo agli impatti ambientali complessivi dei prodotti igienici assorbenti, è opportuno stabilire criteri per l'assegnazione dell'Ecolabel UE per questo gruppo di prodotti. Tali criteri dovrebbero promuovere in particolare la provenienza sostenibile dei materiali, un uso limitato di sostanze pericolose, prodotti di alta qualità, con prestazioni elevate, idonei all'uso e progettati per ridurre al minimo la produzione di rifiuti.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Il gruppo di prodotti «prodotti igienici assorbenti» comprende i pannolini per bambini, gli assorbenti igienici femminili, i tamponi e le coppette assorbilatte (denominate anche dischetti da allattamento), «usa e getta» e composti da un insieme di fibre naturali e polimeri, in cui il contenuto di fibre è inferiore al 90 % in peso (fatta eccezione per i tamponi).

2.   Il gruppo di prodotti non comprende i prodotti per l'incontinenza né altri tipi di prodotti che rientrano nell'ambito d'applicazione della direttiva 93/42/CEE del Consiglio (2).

Articolo 2

Ai fini della presente decisione si intende per:

(1)

«pasta di cellulosa», un materiale fibroso composto principalmente di cellulosa e ottenuto dal trattamento di materiali lignocellulosici mediante una o più soluzioni acquose di sostanze chimiche sfibranti e/o sbiancanti;

(2)

«sbiancante ottico» e «agente sbiancante fluorescente», additivo impiegato al solo fine di sbiancare o rendere più luminoso il materiale;

(3)

«materiali plastici» o «plastica», polimeri sintetici cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze, e che possono essere messi in forma e usati come componenti strutturali principali di materiali e articoli finiti;

(4)

«polimeri sintetici», sostanze macromolecolari diverse dalla pasta di cellulosa, ottenute intenzionalmente mediante un processo di polimerizzazione o modifiche chimiche di macromolecole naturali o sintetiche o fermentazione microbica;

(5)

«polimeri superassorbenti», polimeri sintetici progettati per assorbire e contenere ingenti quantitativi di liquido per la loro massa.

Articolo 3

Per ottenere l'assegnazione dell'Ecolabel UE ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, un prodotto deve rientrare nel gruppo di prodotti «prodotti igienici assorbenti» secondo la definizione di cui all'articolo 1 della presente decisione e soddisfare i criteri ecologici nonché i relativi requisiti in materia di valutazione e verifica enunciati all'allegato.

Articolo 4

I criteri per il gruppo di prodotti «prodotti igienici assorbenti» e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi per quattro anni a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 5

Il numero di codice assegnato a fini amministrativi al gruppo «prodotti igienici assorbenti» è «047».

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2014

Per la Commissione

Janez POTOČNIK

Membro della Commissione


(1)  GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1.

(2)  Direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici (GU L 169 del 12.7.1993, pag. 1).


ALLEGATO

REQUISITI IN MATERIA DI VALUTAZIONE E VERIFICA

I requisiti specifici in materia di valutazione e verifica sono riportati per ciascun criterio.

Nel caso in cui il richiedente sia a tenuto a produrre dichiarazioni, documenti, analisi, relazioni di prova o altri elementi che attestino la conformità ai criteri, questa documentazione può a seconda dei casi provenire dal richiedente stesso o dai suoi fornitori o da entrambi.

Gli organismi competenti riconoscono di preferenza le prove accreditate conformemente alla norma ISO 17025 e le verifiche eseguite da organismi accreditati in forza della norma EN 45011 o di norme equivalenti internazionalmente riconosciute.

Ove opportuno, possono essere utilizzati metodi di prova diversi da quelli indicati per ciascun criterio, purché riconosciuti equivalenti dall'organismo competente a esaminare la richiesta.

Ove opportuno, gli organismi competenti possono richiedere documentazione aggiuntiva ed effettuare controlli indipendenti.

A titolo di requisito preliminare, il prodotto è tenuto a soddisfare tutti i requisiti giuridici relativi al paese o ai paesi in cui è prevista l'immissione sul mercato. Il richiedente dichiara la conformità del prodotto a tale requisito.

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEL MARCHIO UE DI QUALITÀ ECOLOGICA (ECOLABEL UE)

Criteri per l'assegnazione del marchio UE di qualità ecologica (Ecolabel UE) ai prodotti igienici assorbenti

1.

Descrizione del prodotto

2.

Pasta in fiocco

3.

Fibre artificiali di cellulosa (compresi viscosa, modal, lyocell, cupro, triacetato)

4.

Cotone e altre fibre di cellulosa naturali

5.

Materiali plastici e polimeri superassorbenti

6.

Altri materiali e componenti

7.

Sostanze o miscele escluse o soggette a limitazioni

8.

Efficienza dei materiali in fase di produzione

9.

Indicazioni sullo smaltimento dei prodotti

10.

Idoneità all'uso e qualità del prodotto

11.

Aspetti sociali

12.

Informazioni riportate sull'Ecolabel

I criteri per l'assegnazione dell'Ecolabel UE riflettono le caratteristiche dei prodotti dalle migliori prestazioni ambientali presenti sul mercato.

Criterio 1. Descrizione del prodotto

Si allega una descrizione del prodotto e dell'imballaggio (denominazione del prodotto, classificazione, funzionalità) corredata delle informazioni relative a quanto segue:

il peso totale del prodotto e dell'imballaggio,

i componenti, i materiali e gli additivi usati nel prodotto con il rispettivo peso e, se pertinente, il rispettivo numero CAS.

Sull'imballaggio sono inoltre riportate le informazioni relative al peso del prodotto.

Valutazione e verifica:

il richiedente allega un campione del prodotto e una relazione comprensiva della descrizione tecnica e del peso del prodotto nonché di ciascun componente, materiale e additivo usati.

Criterio 2. Pasta in fiocco

2.1.   Provenienza

Tutte le fibre in pasta hanno ottenuto certificati della catena di controllo validi, rilasciati da sistemi di certificazione di terzi indipendenti, quali l'FSC, il PEFC o equivalente.

Almeno il 25 % delle fibre in pasta ha ottenuto certificati validi di silvicoltura sostenibile rilasciati da sistemi di certificazione di terzi indipendenti, quali l'FSC, il PEFC o equivalente.

La parte rimanente delle fibre in pasta è stata oggetto di un sistema di verifica che ne garantisce la provenienza lecita e il rispetto degli altri criteri del sistema di certificazione per quanto riguarda il materiale non certificato.

Gli organismi di certificazione che rilasciano i certificati di silvicoltura e/o della catena di controllo sono accreditati/riconosciuti dal suddetto sistema di certificazione.

Valutazione e verifica:

il richiedente ottiene dal produttore della pasta certificati della catena di controllo validi, rilasciati da organismi indipendenti attestanti che le fibre di legno sono state coltivate secondo i principi della silvicoltura sostenibile e/o provengono da fonti lecite e controllate. Si accettano i sistemi FSC. PEFC o equivalenti come sistema di certificazione indipendente,

2.2.   Sbiancamento

La pasta usata nel prodotto non è sbiancata con cloro gassoso. Il quantitativo totale di emissioni di AOX derivate dalla produzione di pasta non può superare 0,170 kg/ADT.

Valutazione e verifica:

il richiedente allega una dichiarazione del fabbricante di pasta attestante il non utilizzo di cloro gassoso nonché una relazione attestante il rispetto delle soglie dei valori AOX. Si accetta come metodo di prova la norma ISO 9562 o la norma equivalente EPA 1650C, corredata da calcoli dettagliati che dimostrano la conformità a tale requisito, congiuntamente alla relativa documentazione giustificativa.

In tale documentazione figura un'indicazione della frequenza di misurazione. I valori di AOX sono misurati solo nei processi in cui fa uso di composti del cloro per sbiancare la pasta.

Le misurazioni sono realizzate su campioni di acqua non filtrata e non sedimentata prelevati dopo il trattamento in fabbrica o dopo il trattamento presso un impianto pubblico di depurazione.

Il periodo di misurazione interessa 12 mesi di produzione. Le misurazioni sono effettuate su base mensile a partire da campioni compositi rappresentativi (compositi di 24 ore).

Nel caso di un impianto nuovo o ammodernato o in caso di cambiamento di processi presso l'impianto produttivo, le misurazioni sono effettuate su base settimanale, complessivamente per otto settimane consecutive dopo l'entrata in funzione a pieno regime dell'impianto. Le misurazioni sono rappresentative della campagna di produzione considerata.

2.3.   Sbiancanti ottici e agenti coloranti

Non è consentito aggiungere intenzionalmente alla pasta sbiancanti ottici e agenti coloranti, compresi gli agenti sbiancanti fluorescenti.

Valutazione e verifica:

il richiedente allega una dichiarazione del fornitore attestante il rispetto dei requisiti.

2.4.   Emissioni di COD e fosforo (P) nelle acque e di composti di zolfo (S) e NOx nell'aria generate dal processo produttivo

Le emissioni nell'aria e nell'acqua generate dalla produzione di pasta sono espresse in punti (PCOD, PP, PS, PNOx). I punti sono calcolati dividendo le emissioni effettive per i valori di riferimento di cui alla tabella 1.

I singoli punti PCOD, PP, PS, PNOx non possono superare 1,5.

Il punteggio totale (Ptotal = PCOD + PP + PS + PNOx) non può superare 4,0.

Per ciascuna partita di pasta «i», le corrispondenti emissioni misurate (espresse in kg/tonnellata essiccata all'aria ADT) sono ponderate per la proporzione di pasta acquistata (pasta «i» in kg/tonnellata essiccata all'aria) e sommate. I valori di riferimento per ciascun tipo di pasta e per la fabbricazione di carta sono indicati nella tabella 1. Le emissioni totali sono infine divise per il valore di riferimento totale, come indicato nella seguente formula relativa ai COD:

Formula

Tabella 1

Valori di riferimento per le emissioni prodotte dalla fabbricazione di vari tipi di pasta

Tipo di pasta

Valori di riferimento (kg/ADT)

CODref

Pref

Sref

NOxref

Pasta chimica sbiancata (eccetto pasta al solfito)

18,0

0,045 (*)

0,6

1,6

Pasta chimica sbiancata (al solfito)

25,0

0,045

0,6

1,6

Pasta ottenuta con preparazione chimico-termo-meccanica (CTMP)

15,0

0,01

0,2

0,3

In caso di cogenerazione di calore ed energia elettrica nello stesso impianto, le emissioni di S e NOx derivate dalla generazione di energia elettrica sono sottratte dal quantitativo totale. Per calcolare la percentuale di emissioni prodotte dalla generazione di calore si usa la seguente equazione: [MWh(heat) – MWh(heat)sold]/[MWh(heat) + 2 × MWh(electricity)]

dove:

MWh(electricity) è l'energia elettrica prodotta nell'impianto di cogenerazione

MWh(heat) è il calore utile prodotto in un processo di cogenerazione

MWh(heat)sold è il calore utile fruito esternamente all'impianto di produzione della pasta.

Valutazione e verifica:

il richiedente allega calcoli dettagliati attestanti la conformità a questo criterio, nonché i documenti giustificativi corrispondenti, ivi compresi i rapporti di prova secondo i metodi seguenti:

COD: ISO 6060, EPA SM 5220D o HACH 8000;

P: ISO 6878, SM4500, APAT IRSA CNR 4110 o Dr Lange LCK 349.

S(ossid.): EPA 8 o equivalente;

S(rid.): EPA 8, EPA 16 A o equivalente;

contenuto di S nel petrolio: ISO 8754 o EPA 8;

contenuto di S nel carbone: ISO 351 o EPA 8;

NOx: ISO 11564 o EPA 7E.

Nei documenti giustificativi figura la frequenza di misurazione e il calcolo dei punti per COD, P, S e NOx. Comprendono tutte le emissioni di S e NOx relative alla produzione di pasta, compreso il vapore generato al di fuori del sito produttivo, fatta eccezione per le emissioni relative alla produzione di energia elettrica.

Le misurazioni includono anche le caldaie di recupero, i forni a calce, le caldaie a vapore e le fornaci di distruzione dei gas maleodoranti. Si tiene inoltre conto delle emissioni diffuse.

I valori delle emissioni atmosferiche notificate per S includono le emissioni di S ossidato e di S ridotto (solfuro dimetile, metilmercaptano, solfuro di idrogeno ed emissioni analoghe). Le emissioni di S legate alla generazione di energia termica a partire dal petrolio, dal carbone e da altri combustibili esterni il cui contenuto di zolfo è noto possono essere calcolate anziché misurate e sono prese in considerazione.

Le misurazioni delle emissioni nell'acqua sono effettuate su campioni di acqua non filtrata e non sedimentata prelevati dopo il trattamento in fabbrica o dopo il trattamento presso un impianto pubblico di depurazione.

Il periodo di misurazione interessa 12 mesi di produzione. Le misurazioni di COD e P sono effettuate su base mensile e le misurazioni di S e NOx su base annuale. In alternativa si accettano misurazioni in continuo se verificate da terzi indipendenti con cadenza almeno annuale.

Nel caso di un impianto nuovo o ammodernato o in caso di cambiamento di processi presso l'impianto produttivo, le misurazioni sono effettuate su base settimanale, complessivamente per otto settimane consecutive dopo l'entrata in funzione a pieno regime dell'impianto. Le misurazioni sono rappresentative della campagna di produzione considerata.

2.5.   Emissioni di CO2 generate dal processo produttivo

Le emissioni di CO2 provenienti da fonti energetiche non rinnovabili non possono superare 450 kg/tonnellata di pasta prodotta, incluse le emissioni derivanti dalla produzione di energia elettrica (sia nel sito di produzione che al suo esterno). Per calcolare le emissioni di CO2 da combustibili si utilizzano i valori di riferimento per le emissioni riportati alla tabella 2.

Tabella 2

Valori di riferimento per le emissioni di CO2 provenienti da diverse fonti energetiche

Tipo di combustibile

Emissioni da CO2 fossile

Unità

Carbone

95

g CO2 fossil/MJ

Petrolio greggio

73

g CO2 fossil/MJ

Olio combustibile 1

74

g CO2 fossil/MJ

Olio combustibile 2-5

77

g CO2 fossil/MJ

GPL

69

g CO2 fossil/MJ

Gas naturale

56

g CO2 fossil/MJ

Elettricità di rete

400

g CO2 fossil/MJ

Valutazione e verifica:

il richiedente allega calcoli dettagliati che attestino la conformità a questo requisito, nonché i documenti giustificativi corrispondenti.

Il richiedente allega i dati sulle emissioni atmosferiche di diossido di carbonio in cui siano incluse tutti combustibili da fonti non rinnovabili utilizzati per la produzione di pasta, nonché le emissioni derivanti dalla produzione di energia elettrica (sia presso il sito di produzione che al suo esterno).

Il periodo di misurazione interessa 12 mesi di produzione. Le misurazioni sono effettuate su base annuale.

Nel caso di un impianto nuovo o ammodernato o in caso di cambiamento di processi presso l'impianto produttivo, le misurazioni sono effettuate su base settimanale, complessivamente per otto settimane consecutive dopo l'entrata in funzione a pieno regime dell'impianto. Si comunicano anche i risultati al termine di dodici mesi di produzione. Le misurazioni sono rappresentative della campagna di produzione considerata.

Il quantitativo di energia da fonti rinnovabili (1) acquistato e utilizzato per i processi produttivi non è preso in considerazione nel calcolo delle emissioni di CO2: il richiedente allega l'opportuna documentazione relativa all'uso nel sito produttivo o all'acquisto esterno di tale tipo di energia.

Criterio 3. Fibre artificiali di cellulosa (compresi viscosa, modal, lyocell, cupro, triacetato)

3.1.   Provenienza

a)

Tutte le fibre in pasta hanno ottenuto certificati della catena di controllo validi rilasciati da sistemi di certificazione di terzi indipendenti, quali l'FSC, il PEFC o equivalente.

Almeno il 25 % delle fibre in pasta ha ottenuto certificati validi di silvicoltura sostenibile rilasciati da sistemi di certificazione di terzi indipendenti, quali l'FSC, il PEFC o equivalente.

La parte rimanente delle fibre in pasta è stata oggetto di un sistema di verifica che ne garantisce la provenienza lecita e il rispetto degli altri criteri del sistema di certificazione per quanto riguarda il materiale non certificato.

Gli organismi di certificazione che rilasciano i certificati di silvicoltura e/o della catena di controllo sono accreditati/riconosciuti dal suddetto sistema di certificazione.

b)

La pasta di legno per fibre («dissolving pulp») prodotta a partire da cascami di cotone («linters») soddisfa il criterio 4.1 per il cotone (provenienza e tracciabilità).

Valutazione e verifica:

a)

il richiedente ottiene dal produttore della pasta certificati della catena di controllo validi, rilasciati da organismi indipendenti attestanti che le fibre di legno sono state coltivate secondo i principi della silvicoltura sostenibile e/o provengono da fonti lecite e controllate. Si accettano i sistemi FSC. PEFC o equivalenti come sistema di certificazione indipendente,

b)

la domanda è corredata delle prove di conformità in base al criterio 4.1 per il cotone (provenienza e tracciabilità).

3.2.   Sbiancamento

La pasta usata per produrre le fibre non è sbiancata con cloro gassoso. Il quantitativo totale di composti organici alogenati adsorbibili (AOX) e di cloro a legami organici (OCI) non può superare i seguenti valori:

0,170 kg/ADT, se misurato nelle acque reflue della produzione di pasta (AOX), o

150 ppm, se misurato nelle fibre finite (OCl).

Valutazione e verifica:

il richiedente allega una dichiarazione del fornitore di pasta attestante il non utilizzo di cloro gassoso nonché una relazione che dimostra il rispetto delle soglie dei valori AOX od OCI, secondo il metodo di prova opportuno:

ISO 9562 o l'equivalente EPA 1650C per AOX;

ISO 11480 per OCl.

La frequenza di misurazione di AOX è stabilita a norma del criterio 2.2 per la pasta in fiocco.

3.3.   Sbiancanti ottici e agenti coloranti

Non è consentito aggiungere intenzionalmente alle fibre sbiancanti ottici e agenti coloranti, compresi gli agenti sbiancanti fluorescenti.

Valutazione e verifica:

il richiedente allega una dichiarazione del fornitore relativa al rispetto dei requisiti.

3.4.   Produzione di fibre

a)

Oltre il 50 % della pasta usata per produrre le fibre è ottenuta presso impianti di produzione di pasta di fibre di legno che valorizzano i liquidi esausti derivati dai processi produttivi nei seguenti modi:

generando energia elettrica e vapore in situ oppure

producendo coprodotti chimici.

b)

Si rispettano i seguenti valori limite relativi alle emissioni atmosferiche dei composti dello zolfo nel processo di produzione delle fibre di viscosa e modal:

Tabella 3

Valori limite delle emissioni di zolfo per le fibre di viscosa e modal

Tipo di fibra

Emissioni atmosferiche di zolfo — valore limite (g/kg)

Fibra in fiocco

30

Fibra in bava continua

 

Lavaggio in lotto

40

Lavaggio integrato

170

Nota: i valori limite sono espressi come media annua.

Valutazione e verifica:

a)

il richiedente ottiene dai produttori delle fibre un elenco dei fornitori di pasta usati per produrre le fibre e la proporzione da essi fornita. Allega la documentazione giustificativa attestante che la percentuale richiesta di fornitori è in possesso delle opportune attrezzature per generare energia o recuperare i coprodotti ed è attrezzata di sistemi di produzione installati presso i siti produttivi interessati;

b)

il richiedente allega una documentazione dettagliata e le relazioni di prova attestanti la conformità a tale criterio, congiuntamente a una dichiarazione di conformità.

Criterio 4. Cotone e altre fibre di cellulosa naturali

4.1.   Provenienza e tracciabilità

a)

Il cotone è coltivato conformemente ai requisiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 834/2007 (2), dallo US National Organic Programme (NOP) o da analoghi obblighi di legge stabiliti dai partner commerciali dell'Unione. Il contenuto di cotone biologico può comprendere cotone proveniente da colture biologiche o da colture in conversione.

b)

Il cotone coltivato a norma del criterio 4.1 a) utilizzato per produrre prodotti igienici assorbenti è tracciabile a partire dal punto di verifica della norma di produzione.

Valutazione e verifica:

a)

un organismo di controllo indipendente certifica che il contenuto di cotone biologico è stato prodotto nel rispetto dei requisiti di produzione e ispezione stabiliti dal regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, dallo US National Organic Programme (NOP) o da analoghi obblighi di legge stabiliti da altri partner commerciali. La verifica è comunicata su base annua per ciascun paese di origine;

b)

il richiedente dimostra la conformità al requisito relativo al contenuto di cotone per quanto attiene al volume annuo di cotone acquistato per produrre il prodotto finito e per ciascuna linea di prodotto su base annualizzata. Si allegano le registrazioni delle transazioni o le fatture attestanti i quantitativi di cotone acquistati su base annua presso i coltivatori o i gruppi di produttori e il peso totale delle balle certificate.

4.2.   Sbiancamento

Non è consentito sbiancare il cotone con cloro gassoso.

Valutazione e verifica:

il richiedente allega una dichiarazione del fornitore attestante il non utilizzo di cloro gassoso.

4.3.   Sbiancanti ottici e agenti coloranti

Non è consentito aggiungere intenzionalmente al cotone sbiancanti ottici e agenti coloranti, compresi gli agenti sbiancanti fluorescenti.

Valutazione e verifica:

il richiedente allega una dichiarazione del fornitore relativa al rispetto dei requisiti.

Criterio 5. Materiali plastici e polimeri superassorbenti

5.1.   Produzione di polimeri sintetici e materiali plastici

Tutti gli impianti ove si producono i polimeri sintetici e i materiali plastici utilizzati nel prodotto sono muniti di sistemi di:

risparmio idrico (per esempio, monitoraggio del flusso idrico in un impianto e circolazione dell'acqua in sistemi chiusi);

piano di gestione integrata dei rifiuti per ottimizzare la prevenzione, il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento finale dei rifiuti (per esempio separazione delle diverse frazioni di rifiuti);

ottimizzazione dell'efficienza e della gestione dell'energia (per esempio riutilizzo del vapore generato durante la fabbricazione dei polimeri superassorbenti).

Valutazione e verifica:

il richiedente allega una dichiarazione di conformità al requisito rilasciata dai fornitori. La dichiarazione è corroborata da una relazione che illustra in dettaglio le procedure seguite dai fornitori per soddisfare il requisito relativamente a ciascuno dei siti interessati.

5.2.   Additivi nei materiali plastici

a)

Il contenuto di piombo, cadmio, cromo esavalente e relativi composti è inferiore allo 0,01 % (100 ppm) della massa di ciascun materiale plastico e polimero sintetico usato nel prodotto.

b)

Gli additivi usati nelle plastiche in concentrazioni superiori allo 0,10 % in peso non sono classificati con le indicazioni di pericolo elencate in appresso, a norma delle regole di classificazione stabilite dal regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), come:

cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, categorie 1a, 1b e 2 (H340, H350, H350i, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df);

cause di tossicità acuta, categorie 1 e 2 (H300, H310, H330, H304);

cause di tossicità specifica per organi bersaglio, categoria 1: (H370, H372);

nocivi per l'ambiente acquatico, categorie 1 e 2 (H400, H410, H411).

Valutazione e verifica:

a), b) il richiedente allega una dichiarazione di conformità ai requisiti rilasciata dai fornitori. Allega inoltre un elenco delle sostanze aggiunte, comprensivo delle concentrazioni e delle relative dichiarazioni di pericolo/frasi di rischio, corroborato dalle schede di dati di sicurezza.

Al fine di agevolare la verifica e il monitoraggio della documentazione trasmessa, è possibile effettuare un controllo a campione dei fornitori. Il fornitore dà accesso agli impianti di produzione, ai depositi e a installazioni analoghe. Tutti i documenti presentati e messi a disposizione sono soggetti alle norme sulla riservatezza.

5.3.   Polimeri superassorbenti

a)

Non è consentita l'aggiunta intenzionale di acrilammide (numero CAS: 79-06-1) al prodotto.

b)

I polimeri superassorbenti usati nel prodotto non possono contenere oltre 1 000 ppm di monomeri residui classificati con le dichiarazioni di pericolo di cui al criterio 7 relativamente alle sostanze o alle miscele escluse o soggette a limitazione. Per quanto concerne il sodio poliacrilato, questi rappresentano la somma dell'acido acrilico non reagito e dei reticolanti.

c)

I polimeri superassorbenti usati nel prodotto non possono contenere oltre il 10 % (peso/peso) di estratti idrosolubili soggetti al rispetto del criterio 7 relativamente alle sostanze o alle miscele escluse o soggette a limitazione. Per quanto riguarda il sodio poliacrilato, questi rappresentano monomeri e oligomeri dell'acido acrilico aventi un peso molecolare inferiore a quello del polimero superassorbente conformemente alla norma ISO 17190.

Valutazione e verifica:

a)

il richiedente allega una dichiarazione di non utilizzo della sostanza;

b)

il richiedente allega una dichiarazione del fornitore attestante la composizione del o dei polimeri superassorbenti usati nel prodotto, a tal fine utilizza le schede di dati di sicurezza ove figurano la denominazione completa e il numero CAS nonché i monomeri residui contenuti nel prodotto classificati a norma del requisito e i relativi quantitativi. Si raccomandano i metodi di prova ISO 17190 e WSP 210. I metodi di prova seguiti per le analisi sono descritti e si indicano i nomi dei laboratori che hanno effettuato le analisi;

c)

Il richiedente allega una dichiarazione del fornitore attestante il quantitativo di estratti idrosolubili nei polimeri superassorbenti. Si raccomandano i metodi di prova ISO 17190 e WSP 270. I metodi di prova seguiti per le analisi sono descritti e si indicano i nomi dei laboratori di analisi.

Criterio 6. Altri materiali e componenti

6.1.   Materiali adesivi

I materiali adesivi non possono contenere le seguenti sostanze:

resine di colofonia (numeri CAS 8050-09-7, 8052-10-6, 73138-82-6),

diisobutilftalato (DIBP, numero CAS 84-69-5),

(DINP, numero CAS 28553-12-0),

formaldeide (numero CAS 50-00-0).

Questo requisito non si applica se dette sostanze non sono aggiunte intenzionalmente al materiale o al prodotto finito e sono presenti nei materiali adesivi in concentrazioni inferiori a 100 ppm (0,010 % in peso).

Per la formaldeide la soglia massima di contenuto generato durante la produzione di adesivo è pari a 250 ppm, misurata nella dispersione del polimero di nuova produzione. Il contenuto di formaldeide libera nell'adesivo indurito (colla) non può superare 10 ppm. Gli adesivi a caldo sono esonerati da questo criterio.

Valutazione e verifica:

il richiedente allega una dichiarazione del fornitore relativa al rispetto dei requisiti. Le schede di dati di sicurezza possono fungere da prova. Allegano i risultati delle prove per la formaldeide, fatta eccezione degli adesivi a caldo.

6.2.   Inchiostri e coloranti

Non è consentito tingere il prodotto né sue parti omogenee. Le deroghe a questo requisito valgono per:

i cordini di tamponi, materiali di imballaggio e strisce adesive;

il diossido di titanio nei polimeri e nella viscosa;

i materiali non destinati a entrare in contatto diretto con la pelle possono essere tinti se il colorante soddisfa funzioni specifiche (per esempio ridurre la visibilità del prodotto attraverso abbigliamento leggero bianco o chiaro, indicare le zone di adesione delle strisce o il tenore di umidità).

Gli inchiostri e i coloranti sono inoltre tenuti al rispetto del criterio 7 per quanto attiene alle sostanze o alle miscele escluse o soggette a limitazione.

Valutazione e verifica:

il richiedente allega e richiede ai fornitori di trasmettere una dichiarazione di conformità. In caso di utilizzo di coloranti, giustifica la loro presenza indicandone la funzione specifica.

6.3.   Fragranze

a)

I prodotti commercializzati come progettati e destinati ai bambini nonché i tamponi e le coppette assorbilatte sono privi di fragranze.

b)

Tutte le sostanze o miscele aggiunte al prodotto come fragranze sono prodotte e manipolate secondo il codice di buona pratica dell'International Fragrance Association (IFRA, Associazione internazionale dei produttori di profumi). Il codice è reperibile all'indirizzo: http://www.ifraorg.org. I produttori si attengono alle raccomandazioni dell'IFRA per quanto riguarda il divieto, le restrizioni d'uso e determinati criteri di purezza dei materiali.

c)

Le fragranze usate sono inoltre tenute al rispetto del criterio 7 relativamente alle sostanze o alle miscele escluse o soggette a limitazione, indipendentemente dalla concentrazione nel prodotto finito.

d)

Non è consentito l'uso delle fragranze e degli ingredienti delle miscele di fragranze identificati come allergeni da contatto particolarmente preoccupanti dal comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (4) nonché le fragranze la cui presenza, a norma dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), va indicata nell'elenco degli ingredienti. Non è consentito neanche l'uso di nitromuschi né di muschi policiclici.

e)

L'uso di fragranze è indicato sull'imballaggio del prodotto. Inoltre si indicano espressamente le fragranze e gli ingredienti delle miscele di fragranze identificati in quanto allergeni da contatto sulle persone dal comitato scientifico della sicurezza dei consumatori e non soggetti a restrizioni d'uso a norma del criterio 6.3 c) e d).

Valutazione e verifica:

il richiedente allega una dichiarazione di conformità relativa a tutti i requisiti di cui ai punti da a) a e), corroborata se del caso da una dichiarazione del fabbricante di fragranze. Quando sono state usate fragranze, allega inoltre l'elenco delle fragranze utilizzate e una prova visiva dell'aggiunta di tali informazioni sull'imballaggio.

6.4.   Lozioni

a)

Non è consentito l'uso di lozioni negli assorbenti igienici femminili, nei tamponi o nelle coppette assorbilatte. L'uso di lozioni in altri prodotti è indicato sull'imballaggio.

b)

Le lozioni usate in prodotti diversi dagli assorbenti igienici femminili, dai tamponi e dalle coppette assorbilatte sono conformi a quanto prescritto al criterio 6.3. sulle fragranze e al criterio 7 sulle sostanze o le miscele escluse o soggette a limitazione, indipendentemente dalla loro concentrazione nel prodotto finito.

c)

Non è consentito l'uso delle seguenti sostanze: triclosan, parabeni, formaldeide e prodotti che rilasciano formaldeide.

Valutazione e verifica:

il richiedente allega una dichiarazione del fornitore attestante la conformità corroborata da una dichiarazione del fabbricante della lozione, se del caso. Quando sono state usate lozioni, allega una prova visiva dell'aggiunta di tali informazioni sull'imballaggio.

6.5.   Silicone

a)

Se alcuni componenti del prodotto sono stati trattati con silicone, il fabbricante è tenuto a garantire che il personale addetto sia protetto dai solventi.

b)

Non è consentita la presenza di ottametilciclotetrasilossano D4 (CAS 556-67-2) né di decametilciclopentasilossano D5 (numero CAS 541-02-6) nei prodotti chimici usati nel trattamento al silicone dei componenti. Questo requisito non si applica se dette sostanze non sono aggiunte intenzionalmente al materiale o al prodotto finito e sono presenti nel silicone in concentrazioni inferiori a 100 ppm (0,01 % in peso).

Valutazione e verifica:

a)

il richiedente comunica le informazioni in merito al metodo usato per il trattamento al silicone nonché la documentazione attestante la protezione del personale addetto;

b)

il richiedente allega una dichiarazione del fornitore attestante la conformità a questo requisito.

6.6.   Particelle di nanoargento

Non è consentita l'aggiunta intenzionale di particelle di nanoargento al prodotto o a sue parti omogenee o materiali.

Valutazione e verifica:

il richiedente allega una dichiarazione e richiede ai fornitori di trasmettere una dichiarazione di conformità a questo requisito.

Criterio 7. Sostanze o miscele escluse o soggette a limitazioni

7.1.   Sostanze e miscele pericolose

L'Ecolabel UE non può essere assegnato se il prodotto o un suo articolo, quale definito all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), o sue parti omogenee contengono sostanze o miscele che rispondono ai criteri di classificazione secondo le indicazioni di pericolo o le frasi di rischio di cui alla tabella 4, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 o della direttiva 67/548/CEE (7) del Consiglio, o contengono le sostanze o miscele di cui all'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006, salvo concessione di deroga specifica.

Le regole di classificazione più recenti adottate dall'Unione prevalgono sulle classificazioni di rischio e sulle frasi di pericolo elencate. I richiedenti garantiscono pertanto che le eventuali classificazioni sono basate sulle regole di classificazione più recenti.

Le dichiarazioni di pericolo e le frasi di rischio riportate nella tabella 4 fanno di norma riferimento alle sostanze. Tuttavia, se non possono essere ottenute informazioni sulle sostanze, si applicano le norme di classificazione per le miscele.

Le sostanze o miscele che durante la lavorazione cambiano proprietà e in questo modo diventano non biodisponibili, oppure subiscono una trasformazione chimica tale da eliminare il pericolo identificato in precedenza, sono esentate dal criterio 7.1. Nella fattispecie sono inclusi i polimeri e i monomeri modificati o gli additivi che si legano in modo covalente con materiali plastici.

I limiti di concentrazione per le sostanze o miscele a cui potrebbero essere o sono state assegnate le indicazioni di pericolo o le frasi di rischio contenute nella tabella 4 e che rispondono ai criteri di classificazione delle classi o categorie di pericolo, e per le sostanze che rispondono ai criteri indicati nell'articolo 57, lettere a), b) o c), del regolamento (CE) n. 1907/2006, non possono superare i limiti di concentrazione generici o specifici stabiliti in conformità all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1272/2008. Qualora siano determinati limiti di concentrazione specifici, questi prevalgono su quelli generici.

Tabella 4

Dichiarazioni di pericolo e relative frasi di rischio

Indicazione di pericolo (1)

Frase di rischio (2)

H300 Letale se ingerito

R28

H301 Tossico se ingerito

R25

H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie

R65

H310 Letale a contatto con la pelle

R27

H311 Tossico a contatto con la pelle

R24

H330 Letale se inalato

R23/26

H331 Tossico se inalato

R23

H340 Può provocare alterazioni genetiche

R46

H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche

R68

H350 Può provocare il cancro

R45

H350i Può provocare il cancro se inalato

R49

H351 Sospettato di provocare il cancro

R40

H360F Può nuocere alla fertilità

R60

H360D Può nuocere al feto

R61

H360FD Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.

R60/61/60-61

H360Fd Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto

R60/63

H360Df Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità

R61/62

H361f Sospettato di nuocere alla fertilità

R62

H361d Sospettato di nuocere al feto

R63

H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto

R62-63

H362 Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno

R64

H370 Provoca danni agli organi

R39/23/24/25/26/27/28

H371 Può provocare danni agli organi

R68/20/21/22

H372 Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta

R48/25/24/23

H373 Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta

R48/20/21/22

H400 Altamente tossico per gli organismi acquatici

R50

H410 Altamente tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

R50-53

H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

R51-53

H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

R52-53

H413 Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

R53

EUH059 Pericoloso per lo strato di ozono

R59

EUH029 A contatto con l'acqua libera un gas tossico

R29

EUH031 A contatto con acidi libera un gas tossico

R31

EUH032 A contatto con acidi libera un gas altamente tossico

R32

EUH070 Tossico per contatto oculare

R39-41

H317 (Sottocategoria 1 A) Può provocare una reazione allergica della pelle (soglia di concentrazione ≥ 0,1 % p/p) (3)

R43

H317 (Sottocategoria 1 B) Può provocare una reazione allergica della pelle (soglia di concentrazione ≥ 1,0 % p/p) (3)

H334: Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato

R42

Valutazione e verifica:

il richiedente allega la fattura dei materiali relativi al prodotto, compreso un elenco di tutti gli articoli e delle relative parti omogenee.

Il richiedente effettua una ricerca mirata delle sostanze e delle miscele suscettibili di essere classificate con le dichiarazioni di pericolo o le frasi di rischio riportate nel presente criterio. Il richiedente allega una dichiarazione di conformità a questo criterio per il prodotto, un articolo o parte omogenea di esso.

I richiedenti scelgono le opportune modalità di verifica. Le principali forme di verifica contemplate sono le seguenti:

parti omogenee e ogni trattamento o impurità associati (per esempio strato di polimeri superassorbenti): si allegano le schede di dati di sicurezza relative ai materiali che compongono tale parte del prodotto finito e alle sostanze e alle miscele usate nella preparazione e nel trattamento dei materiali residui nel prodotto finito in proporzione superiore alla soglia dello 0,10 % p/p, a meno che non si applichi un limite di concentrazione generico o specifico inferiore, a norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1272/2008;

formule chimiche utilizzate per conferire una funzione specifica al prodotto o ai componenti del prodotto (per esempio colle e adesivi, tinture): si allegano le schede di dati di sicurezza relative alle sostanze o alle miscele usate nell'assemblaggio del prodotto finito o alle sostanze o alle miscele applicate ai componenti del prodotto che permangono nei detti componenti.

Tale dichiarazione comprende la relativa documentazione, come le dichiarazioni di conformità sottoscritte dai fornitori sulla non classificazione delle sostanze, delle miscele o dei materiali nelle classi di pericolo associate alle indicazioni di pericolo di cui alla tabella 4 a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008, nella misura in cui ciò possa essere determinato, come minimo, dalle informazioni rispondenti ai requisiti di cui all'allegato VII del regolamento (CE) n. 1907/2006.

Le informazioni fornite si riferiscono alle forme o agli stati fisici delle sostanze o delle miscele utilizzate nel prodotto finito.

Si allegano le seguenti informazioni tecniche al fine di corroborare la dichiarazione di classificazione o di non classificazione di ciascuna sostanza e miscela:

i)

per le sostanze non ancora registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 o per le quali non esiste ancora una classificazione armonizzata CLP: le informazioni che soddisfano i requisiti elencati all'allegato VII di detto regolamento;

ii)

per le sostanze registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 e che non rispondono ai requisiti della classificazione CLP: informazioni basate sul fascicolo di registrazione REACH ove si conferma lo stato di non classificazione della sostanza;

iii)

per le sostanze che dispongono di una classificazione armonizzata o autoclassificate: schede di dati di sicurezza ove disponibili. Se queste non sono disponibili o se la sostanza è autoclassificata, si comunicano le informazioni pertinenti alla classificazione di rischio delle sostanze ai sensi dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006;

iv)

per le miscele: schede di dati di sicurezza ove disponibili. Se queste non sono disponibili, il calcolo della classificazione della miscela è comunicato ai sensi delle norme di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 congiuntamente alle informazioni pertinenti alla classificazione di pericolo delle miscele ai sensi dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006.

Le schede di dati di sicurezza sono compilate a norma della guida di cui alle sezioni 2, 3, 9, 10, 11 e 12 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 (Guida alla compilazione delle schede di dati di sicurezza). Qualora le schede di dati di sicurezza siano incomplete, è necessario integrarle con le informazioni ottenute presso i fornitori di sostanze chimiche.

Le informazioni sulle proprietà intrinseche delle sostanze possono essere reperite tramite mezzi alternativi alle prove, ad esempio ricorrendo a metodi alternativi come metodi in vitro, modelli di relazioni quantitative struttura-attività o all'utilizzo di raggruppamenti o del metodo del read-across (riferimenti incrociati), conformemente all'allegato XI del regolamento (CE) n. 1907/2006. Si incoraggia vivamente a condividere le informazioni rilevanti lungo l'intera catena di approvvigionamento.

7.2.   Sostanze elencate ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006

Non si concedono deroghe all'esclusione di cui all'articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 66/2010 per le sostanze identificate quali sostanze estremamente preoccupanti e incluse nell'elenco di cui all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006, presenti nelle miscele, negli articoli o nelle parti omogenee di un prodotto in concentrazione superiore allo 0,10 % in peso.

Valutazione e verifica:

alla data della domanda si fa riferimento all'ultima versione dell'elenco delle sostanze estremamente preoccupanti. Il richiedente allega una dichiarazione di conformità al criterio 7.2, congiuntamente alla documentazione relativa, alle dichiarazioni di conformità sottoscritte dai fornitori dei materiali e alle copie delle schede di dati di sicurezza delle sostanze o miscele ai sensi dell'allegato II al regolamento (CE) n. 1907/2006 per le sostanze o le miscele. I limiti di concentrazione devono essere precisati nelle schede di dati di sicurezza, conformemente all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1907/2006 per le sostanze e le miscele.

Criterio 8. Efficienza dei materiali in fase di produzione

Il quantitativo di rifiuti generato durante la fabbricazione e l'imballaggio dei prodotti, al netto della frazione riutilizzata o convertita in materiali utili e/o energia, non può superare:

il 10 % in peso dei prodotti finiti per i tamponi,

il 5 % in peso dei prodotti finiti per tutti gli altri prodotti.

Valutazione e verifica:

il richiedente allega la prova del quantitativo di rifiuti non riutilizzati nel processo produttivo o non convertiti in materiali e/o energia.

I calcoli sono presentati conformemente alla norma ISO 14025 e il richiedente comunica tutti i parametri che seguono, relativi:

al peso del prodotto e dell'imballaggio,

a tutti i flussi di rifiuti generati durante la fabbricazione e

al rispettivo trattamento o lavorazione (per esempio riciclaggio, incenerimento), compresa la frazione di rifiuti recuperati e smaltiti.

Il quantitativo netto di rifiuti è calcolato come la differenza fra il quantitativo di rifiuti prodotto e il quantitativo di rifiuti recuperato.

Criterio 9. Indicazioni sullo smaltimento dei prodotti

I produttori indicano per iscritto o mediante simboli grafici sull'imballaggio:

che il prodotto non deve essere smaltito nei servizi igienici,

come smaltire correttamente il prodotto.

Valutazione e verifica:

il richiedente allega un campione dell'imballaggio.

Criterio 10. Idoneità all'uso e qualità del prodotto

L'efficienza/qualità del prodotto è soddisfacente e almeno equivalente a quella dei prodotti già presenti sul mercato. L'idoneità all'uso è collaudata per quanto attiene alle caratteristiche e ai parametri elencati alla tabella 5. Ove le soglie di prestazione sono state identificate, queste devono corrispondere.

Tabella 5

Caratteristiche e parametri relativi all'idoneità all'uso del prodotto da collaudare

Caratteristica

Metodo di prova richiesto (soglia di prestazione)

Pannolini per bambini

Assorbenti igienici femminili

Tamponi

Coppette assorbilatte

Condizioni d'uso

U1.

Assorbimento e protezione dalle perdite (**)

Panel test di consumatori (le perdite si verificano in meno del 5 % degli usi del prodotto)

U2.

Secchezza cutanea

Panel test di consumatori (l'80 % dei consumatori che provano il prodotto lo valutano soddisfacente)

Non pertinente

Come per i pannolini per bambini

U3.

Praticità e comodità

Panel test di consumatori (l'80 % dei consumatori che provano il prodotto lo valutano soddisfacente)

U4.

Prestazione complessiva

Panel test di consumatori (l'80 % dei consumatori che provano il prodotto lo valutano soddisfacente)

Prove tecniche

T1.

Assorbimento e protezione dalle perdite

Tasso di assorbimento e assorbimento prima della perdita

Metodo Syngina

Nessun metodo raccomandato

T2.

Secchezza cutanea

TEWL, metodo rewet o prova corneometrica

Non pertinente

Nessun metodo raccomandato

Valutazione e verifica:

si allega una relazione di prova per le prove tecniche e condizioni d'uso ove si illustrano i metodi di prova, i relativi risultati e i dati impiegati. Le prove sono effettuate presso laboratori certificati mediante sistemi di gestione della qualità, interni o esterni.

Le prove sono svolte per ciascun tipo e formato dei prodotti per i quali si richiede l'Ecolabel. Se è tuttavia possibile dimostrare che i prodotti hanno la stessa prestazione, è sufficiente sottoporne a prova solo un formato o un insieme rappresentativo di formati per ciascun tipo di prodotto. Si presta un'attenzione particolare al campionamento, al trasporto e allo stoccaggio dei prodotti per garantire la riproducibilità dei risultati. Si raccomanda di non effettuare prove in cieco o non reimballare i prodotti in confezioni neutre a causa del rischio di alterare le prestazioni dei prodotti e/o degli imballaggi.

Le informazioni relative alle prove sono trasmesse ai competenti organismi, nel rispetto delle norme in materia di riservatezza. I risultati delle prove sono chiaramente illustrati e presentati in linguaggio, unità di misura e simboli comprensibili per l'utilizzatore dei risultati stessi. Si specificano i seguenti elementi: luogo e data delle prove; i criteri seguiti per selezionare i prodotti sottoposti a prova e la relativa rappresentatività; le caratteristiche sottoposte a prova e, se del caso, il motivo per il quale alcune sono state escluse; i metodi di prova seguiti e le relative eventuali limitazioni. Si allegano linee guida chiare sull'uso dei risultati delle prove.

Linee guida supplementari relative alle prove on condizioni d'uso:

il campionamento, il disegno sperimentale, la composizione del panel e l'analisi dei risultati sono conformi alle prassi statistiche correnti (AFNOR Q 34-019, ASTM E1958-07e1 o equivalente);

ciascun prodotto è valutato sulla base di un questionario; la prova dura almeno 72 ore, se possibile un'intera settimana, e si svolge in normali condizioni d'uso del prodotto;

il numero raccomandato di collaudatori è almeno di 30. Tutte le persone che partecipano all'indagine sono utilizzatori abituali del tipo/formato specifici di prodotto sottoposto a prova;

se il prodotto non è concepito specificamente per un unico genere, il rapporto maschi/femmine è 1:1;

partecipa all'indagine un insieme di individui che rappresentano gruppi di consumatori proporzionalmente diversi presenti sul mercato. Si indicano chiaramente età, paese e genere;

individui con problemi di salute e affezioni cutanee croniche non possono partecipare alle prove. Nel caso in cui un individuo si ammali durante lo svolgimento della prova, si indica questo dato sul questionario e le risposte non sono prese in considerazione ai fini della valutazione.

per quanto riguarda la secchezza cutanea, la praticità e la comodità nonché la prestazione complessiva, l'80 % dei consumatori che hanno provato il prodotto ne valutano la prestazione soddisfacente, il che significa che il consumatore assegna un tasso superiore a 60 (su una scala quantitativa da 1 a 100) o che il prodotto è stato valutato buono o molto buono (fra cinque opzioni qualitative: molto scadente, scadente, medio, buono, molto buono). Per quanto riguarda l'assorbimento e la protezione dalle perdite, queste avvengono in meno del 5 % dei prodotti sottoposti a prova;

i risultati sono valutati sotto il profilo statistico alla conclusione della prova sui consumatori;

si comunicano i fattori esterni, quali marca, quote di mercato e pubblicità, suscettibili di incidere sulle prestazioni percepite dei prodotti.

Prescrizioni supplementari relative alle prove tecniche:

nella misura del possibile, i metodi di prova sono basati su metodi adatti al prodotto, riproducibili e rigorosi,

si sottopongono a prova almeno cinque campioni. Si riportano i risultati medi congiuntamente all'indicazione della deviazione standard.

Conformemente al criterio 1, si descrivono e allegano il peso, le dimensioni e le caratteristiche formali del prodotto.

Criterio 11. Aspetti sociali

I richiedenti sono tenuti a garantire il rispetto dei principi e dei diritti fondamentali sanciti dalle norme fondamentali del lavoro dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), dall'iniziativa «Global Compact» dell'ONU e dai principi direttivi dell'OCSE destinati alle imprese multinazionali per quanto attiene a tutti i siti produttivi della catena di approvvigionamento dei prodotti muniti di licenza. A fini di verifica si fa riferimento alle seguenti norme fondamentali del lavoro enunciate dall'OIL:

029

Lavoro forzato

087

Libertà sindacale e protezione del diritto sindacale

098

Diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva

100

Uguaglianza di retribuzione

105

Abolizione del lavoro forzato

111

Discriminazione (impiego e professione)

138

Convenzione sull'età minima

155

Salute e sicurezza sul posto di lavoro

182

Eliminazione delle forme peggiori di lavoro infantile

Queste convenzioni sono comunicate ai siti produttivi della catena di approvvigionamento dei prodotti finiti.

Valutazione e verifica:

il richiedente dimostra la certificazione di conformità rilasciata da terzi, per mezzo di una verifica indipendente o di prove documentali, comprese visite in loco effettuate da ispettori in occasione del processo di verifica dell'Ecolabel relativo ai siti produttivi della catena di approvvigionamento dei prodotti muniti di licenza. Questo avviene al momento della domanda e successivamente durante il periodo di validità della licenza se si aggiungono nuovi siti produttivi.

Criterio 12. Informazioni riportate sull'Ecolabel

L'Ecolabel UE è apposto sull'imballaggio del prodotto. Nel secondo riquadro dell'Ecolabel UE figura la seguente dicitura:

«Impatto ridotto sul consumo di risorse»

«Uso limitato di sostanze pericolose»

«Soddisfa i test di prestazione e di qualità»

Sull'imballaggio è inoltre riportata la seguente dicitura: «Per sapere perché questo prodotto ha ottenuto l'Ecolabel UE, consultare il sito web: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/».

Valutazione e verifica:

il richiedente allega una dichiarazione di conformità al criterio congiuntamente a una prova visiva.


(*)  Il calcolo comprende le emissioni nette di P. Il contenuto naturale di P nei materiali di legno grezzo e nell'acqua può essere sottratto dalle emissioni totali di P. Sono ammesse riduzioni fino a 0,010 kg/ADT.

(1)  Quali definite nella direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16).

(2)  Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, recante modifica e abrogazione delle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE, nonché recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

(4)  Parere SCCS sulle fragranze allergizzanti nei cosmetici adottato nel giugno 2012. http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_102.pdf

(5)  Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59).

(6)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

(7)  Direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU 196 del 16.8.1967, pag. 1).

(1)  A norma del regolamento (CE) n. 1272/2008.

(2)  A norma della direttiva 67/548/CEE e della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1).

(3)  A norma del regolamento (UE) n. 286/2011 della Commissione, del 10 marzo 2011, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L 83 del 30.3.2011, pag. 1).

(**)  I salvaslip senza nucleo assorbente intesi a proteggere la biancheria femminile sono esonerati da questo requisito.