ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 318

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

57° anno
5 novembre 2014


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1188/2014 della Commissione, del 24 ottobre 2014, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre (DOP)]

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1189/2014 della Commissione, del 24 ottobre 2014, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Sedano Bianco di Sperlonga (IGP)]

3

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1190/2014 della Commissione, del 24 ottobre 2014, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Mantequilla de Soria (DOP)]

4

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 della Commissione, del 30 ottobre 2014, che determina il formato e le modalità di trasmissione della relazione di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra

5

 

*

Regolamento (UE) n. 1192/2014 della Commissione, del 3 novembre 2014, recante divieto di pesca dell'eglefino nella zona IIIa e nelle acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32 per le navi battenti bandiera dei Paesi Bassi

21

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1193/2014 della Commissione, del 4 novembre 2014, recante duecentoventiduesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda

23

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2014 della Commissione, del 4 novembre 2014, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

25

 

 

DECISIONI

 

 

2014/774/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 31 ottobre 2014, recante determinazione, in applicazione del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra, dei valori di riferimento per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 per ogni produttore o importatore che ha comunicato l'immissione in commercio di idrofluorocarburi a norma del regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2014) 7920]

28

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

5.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 318/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1188/2014 DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 2014

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Slovenia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre», registrata con il regolamento (CE) n. 148/2007 della Commissione (2).

(2)

Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (3), in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.

(3)

Poiché alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa alla denominazione «Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre» (DOP).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 148/2007 della Commissione del 15 febbraio 2007, recante iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Geraardsbergse mattentaart (IGP) — Pataca de Galicia o Patata de Galicia (IGP) — Poniente de Granada (DOP) — Gata-Hurdes (DOP) — Patatas de Prades o Patates de Prades (IGP) — Mantequilla de Soria (DOP) — Huile d'olive de Nîmes (DOP) — Huile d'olive de Corse o Huile d'olive de Corse-Oliu di Corsica (DOP) — Clémentine de Corse (IGP) — Agneau de Sisteron (IGP) — Connemara Hill Lamb o Uain Sléibhe Chonamara (IGP) — Sardegna (DOP) — Carota dell'Altopiano del Fucino (IGP) — Stelvio o Stilfser (DOP) — Limone Femminello del Gargano (IGP) — Azeitonas de Conserva de Elvas e Campo Maior (DOP) — Chouriça de Carne de Barroso-Montalegre (IGP) — Chouriço de Abóbora de Barroso-Montalegre (IGP) — Sangueira de Barroso-Montalegre (IGP) — Batata de Trás-os-Montes (IGP) — Salpicão de Barroso-Montalegre (IGP) — Alheira de Barroso-Montalegre (IGP) — Cordeiro de Barroso, Anho de Barroso o Borrego de leite de Barroso (IGP) — Azeite do Alentejo Interior (DOP) — Paio de Beja (IGP) — Linguíça do Baixo Alentejo o Chouriço de carne do Baixo Alentejo (IGP) — Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre (DOP)] (GU L 46 del 16.2.2007, pag. 14).

(3)  GU C 182 del 14.6.2014, pag. 23.


5.11.2014   

IT

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L 318/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1189/2014 DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 2014

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Sedano Bianco di Sperlonga (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda dell'Italia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione geografica protetta «Sedano Bianco di Sperlonga», registrata con il regolamento (CE) n. 222/2010 della Commissione (2).

(2)

Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (3), in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.

(3)

Poiché alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa alla denominazione «Sedano Bianco di Sperlonga» (IGP).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 222/2010 della Commissione, del 17 marzo 2010, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Sedano Bianco di Sperlonga (IGP)] (GU L 68 del 18.3.2010, pag. 1).

(3)  GU C 180 del 13.6.2014, pag. 26.


5.11.2014   

IT

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L 318/4


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1190/2014 DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 2014

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Mantequilla de Soria (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Spagna relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Mantequilla de Soria», registrata con il regolamento (CE) n. 148/2007 della Commissione (2).

(2)

Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (3) in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.

(3)

Poiché alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa alla denominazione «Mantequilla de Soria» (DOP)

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 148/2007 della Commissione, del 15 febbraio 2007, recante iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Geraardsbergse mattentaart (IGP) — Pataca de Galicia o Patata de Galicia (IGP) — Poniente de Granada (DOP) — Gata-Hurdes (DOP) — Patatas de Prades o Patates de Prades (IGP) — Mantequilla de Soria (DOP) — Huile d'olive de Nîmes (DOP) — Huile d'olive de Corse o Huile d'olive de Corse-Oliu di Corsica (DOP) — Clémentine de Corse (IGP) — Agneau de Sisteron (IGP) — Connemara Hill Lamb o Uain Sléibhe Chonamara (IGP) — Sardegna (DOP) — Carota dell'Altopiano del Fucino (IGP) — Stelvio o Stilfser (DOP) — Limone Femminello del Gargano (IGP) — Azeitonas de Conserva de Elvas e Campo Maior (DOP) — Chouriça de Carne de Barroso-Montalegre (IGP) — Chouriço de Abóbora de Barroso-Montalegre (IGP) — Sangueira de Barroso-Montalegre (IGP) — Batata de Trás-os-Montes (IGP) — Salpicão de Barroso-Montalegre (IGP) — Alheira de Barroso-Montalegre (IGP) — Cordeiro de Barroso, Anho de Barroso o Borrego de leite de Barroso (IGP) — Azeite do Alentejo Interior (DOP) — Paio de Beja (IGP) — Linguíça do Baixo Alentejo o Chouriço de carne do Baixo Alentejo (IGP) — Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre (DOP)] (GU L 46 del 16.2.2007, pag. 14).

(3)  GU C 188 del 20.6.2014, pag. 18.


5.11.2014   

IT

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L 318/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1191/2014 DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 2014

che determina il formato e le modalità di trasmissione della relazione di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (1), in particolare l'articolo 19, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1493/2007 (2) della Commissione ha stabilito il formato della relazione che i produttori, gli importatori e gli esportatori di taluni gas fluorurati a effetto serra sono tenuti a trasmettere a norma del regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Il regolamento (CE) n. 842/2006 è stato quindi abrogato dal regolamento (UE) n. 517/2014. L'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 stabilisce nuovi obblighi in materia di comunicazione per quanto attiene alla produzione, all'importazione, all'esportazione, all'uso come materia prima e alla distruzione delle sostanze di cui agli allegati I e II del regolamento (UE) n. 517/2014. È pertanto opportuno che il presente regolamento sostituisca il regolamento (CE) n. 1493/2007 del Consiglio.

(2)

Al fine di garantire l'uniformità e la coerenza della raccolta dei dati e di limitare gli oneri amministrativi, le imprese dovrebbero trasmettere le informazioni richieste a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 per mezzo di uno strumento di comunicazione elettronico che contiene i formulari corrispondenti alle loro attività individuali forniti dall'Agenzia europea dell'ambiente e che è accessibile dal sito web della Commissione europea.

(3)

I dati sui quantitativi di idrofluorocarburi esportati nelle apparecchiature fabbricate nell'UE a tal fine, anche se non rilevanti ai fini del calcolo del valore di riferimento e delle quote e comunicati su base volontaria, possono essere utili per monitorare gli impatti economici della riduzione dei quantitativi di tali gas immessi sul mercato.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 517/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le relazioni obbligatorie a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 sono trasmesse per via elettronica mediante lo strumento di comunicazione basato sul formato stabilito nell'allegato del presente regolamento, messo appositamente a disposizione sul sito web della Commissione.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 1493/2007 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 150 del 20.5.2014, pag. 195.

(2)  Regolamento (CE) n. 1493/2007 della Commissione, del 17 dicembre 2007, che istituisce, a norma del regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, il formato della relazione che deve essere presentata dai produttori, importatori ed esportatori di taluni gas fluorurati a effetto serra (GU L 332 del 18.12.2007, pag. 7).

(3)  Regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, su taluni gas fluorurati a effetto serra (GU L 161 del 14.6.2006, pag. 1).


ALLEGATO

SPIEGAZIONI GENERALI

Salvo indicazioni diverse nelle sezioni del presente allegato, i dati comunicati riguardano le attività dell'impresa durante l'anno civile per il quale è trasmessa la relazione.

In ogni sezione sono indicati separatamente le unità di misura, i gas interessati, il livello di dettaglio e l'anno nel quale le attività devono essere comunicate per la prima volta.

Il formato generale dello strumento di comunicazione è stabilito nelle sezioni in appresso. La numerazione delle sezioni non ha alcuna attinenza con la numerazione del regolamento (UE) n. 517/2014 o dello strumento elettronico di comunicazione, ma è usata nelle formule ai fini del calcolo automatico di determinati valori.

Sezioni relative ai dati da comunicare

Sezione 1:   Da compilarsi a cura dei produttori di gas — articolo 19, paragrafi 1 e 2, e allegato VII, punto 1, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 517/2014

Applicabile per la prima comunicazione sulle attività svolte nel 2014 (entro il 31 marzo 2015).

I quantitativi sono comunicati in tonnellate metriche con una precisione al terzo decimale, separatamente per ciascun gas di cui all'allegato I o all'allegato II del regolamento (UE) n. 517/2014. Si comunicano i quantitativi di miscele contenenti le suddette sostanze immesse in commercio, indicando anche i quantitativi usati come componenti di tali miscele provenienti da fonti diverse dalla produzione propria.

 

INFORMAZIONI DA COMUNICARE

OSSERVAZIONI

1A

Quantitativo totale prodotto da impianti nell'Unione

 

 

1B

quantitativo prodotto da impianti nell'Unione che consiste in sottoproduzioni recuperate o prodotti indesiderati distrutti presso gli impianti prima dell'immissione in commercio

Le relazioni sui quantitativi totali distrutti a cura dei produttori che effettuano la distruzione sono inserite nella sezione 8

 

1C

quantitativo prodotto da impianti nell'Unione che consiste in sottoproduzioni recuperate o prodotti indesiderati ceduti ad altre imprese per essere distrutti senza essere stati precedentemente immessi in commercio

Identificare l'impresa che effettua la distruzione

QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE

 

1D

Quantitativo di produzione propria distrutta senza essere stata precedentemente immessa in commercio

1D = 1B + 1C

1E

Produzione disponibile per la vendita

1E = 1A – 1D

Sezione 2:   Da compilarsi a cura degli importatori di gas — articolo 19, paragrafo 1, e allegato VII, punto 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 517/2014

Applicabile per la prima comunicazione sulle attività svolte nel 2014 (entro il 31 marzo 2015).

I quantitativi sono comunicati in tonnellate metriche con una precisione al terzo decimale, separatamente per ciascun gas di cui all'allegato I o all'allegato II del regolamento (UE) n. 517/2014, relativamente alle miscele contenenti almeno uno di tali gas o per ogni gas o miscela contenuta nei polioli premiscelati importati.

In questa sezione sono inseriti solo i quantitativi importati sfusi, compresi quelli trasportati congiuntamente alle apparecchiature destinate ad essere caricati in tale apparecchiatura dopo l'importazione, ma non i quantitativi contenuti nell'apparecchiatura. Le importazioni di gas contenuti nei prodotti o nelle apparecchiature sono comunicate nella sezione 11. Si comunicano tutte le importazioni, fatta eccezione per quelle in transito sul territorio doganale unionale o per le importazioni effettuate secondo altre procedure che consentono una circolazione temporanea delle merci sul territorio doganale a condizione che in quest'ultimo caso le merci non permangano oltre 45 giorni su detto territorio doganale.

 

INFORMAZIONI DA COMUNICARE

OSSERVAZIONI

2A

Quantitativo importato nell'Unione

 

Sezione 3:   Da compilarsi a cura degli esportatori di gas — articolo 19, paragrafi 1 e 2, e allegato VII, punto 3, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 517/2014

Applicabile per la prima comunicazione sulle attività svolte nel 2014 (entro il 31 marzo 2015).

I quantitativi sono comunicati in tonnellate metriche con una precisione al terzo decimale, separatamente per ciascun gas di cui all'allegato I o all'allegato II del regolamento (UE) n. 517/2014, relativamente alle miscele contenenti almeno uno di tali gas o per ogni gas o miscela contenuti nei polioli premiscelati esportati.

In questa sezione si comunicano solo le esportazioni di gas sfusi, compresi i quantitativi trasportati congiuntamente alle apparecchiature destinate ad essere caricati in tale apparecchiatura dopo l'esportazione.

I quantitativi da produzione o da importazione proprie forniti ad altre imprese nell'Unione per l'esportazione diretta sono comunicati nella sezione 5.

 

INFORMAZIONI DA COMUNICARE

OSSERVAZIONI

3A

Quantitativo totale esportato dall'Unione

 

 

3B

Quantitativi esportati da produzione o da importazione proprie

 

QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE

 

3C

Quantitativo esportato acquistato presso altre imprese nell'Unione

3C = 3A – 3B

INFORMAZIONI DA COMUNICARE

 

3D

Quantitativo esportato per riciclo

 

 

3E

Quantitativo esportato per rigenerazione

 

 

3F

Quantitativo esportato per distruzione

 

Sezione 4:   Da compilarsi a cura dei produttori e dagli importatori di gas — articolo 19, paragrafo 1, e allegato VII, punto 1, lettera d), nonché punto 2, lettere b) e d), del regolamento (UE) n. 517/2014

Applicabile per la prima comunicazione sulle attività svolte nel 2014 (entro il 31 marzo 2015).

I quantitativi sono comunicati in tonnellate metriche con una precisione al terzo decimale, separatamente per ciascun gas di cui all'allegato I o all'allegato II del regolamento (UE) n. 517/2014, o relativamente alle miscele contenenti almeno uno di tali gas o per ogni gas o miscela contenuti nei polioli premiscelati.

 

INFORMAZIONI DA COMUNICARE

OSSERVAZIONI

4A

Stock totali al 1o gennaio

 

 

4B

di cui: stock di quantitativi da produzione o importazione proprie al 1o gennaio

 

 

 

4C

di cui: stock al 1o gennaio di quantitativi da produzione o importazione proprie precedentemente non immessi in commercio

In particolare produzione e importazioni proprie invendute non immesse in libera pratica

QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE

 

 

4D

di cui: stock al 1o gennaio di quantitativi da produzione o importazione proprie precedentemente immessi in commercio

In particolare importazioni proprie immesse in libera pratica

4D = 4B – 4C

 

4E

Altri stock al 1o gennaio

In particolare da acquisti nell'Unione

4E = 4A – 4B

INFORMAZIONI DA COMUNICARE

4F

Stock totali al 31 dicembre

 

 

4G

di cui: stock al 31 dicembre di quantitativi da produzione o importazione proprie

 

 

 

4H

di cui: stock al 31 dicembre di quantitativi da produzione o importazione proprie precedentemente non immessi in commercio

In particolare produzione propria invenduta e importazioni proprie non immesse in libera pratica

QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE

 

 

4I

di cui: stock di quantitativi da produzione propria o da importazioni precedentemente immessi in commercio al 31 dicembre

In particolare importazioni proprie immesse in libera pratica

4I = 4G – 4H

 

4J

di cui: altri stock al 31 dicembre

In particolare da acquisti nell'Unione

4J = 4F – 4G

INFORMAZIONI DA COMUNICARE

4K

Quantitativo rigenerato dall'impresa stessa

 

4L

Quantitativo riciclato dall'impresa stessa

 

QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE

4M

Quantitativo totale immesso fisicamente in commercio

4M = 1E + 2A – 3B + 4C – 4H

Sezione 5:   Quantitativi per gli usi esonerati a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, da compilarsi a cura dei produttori e degli importatori di idrofluorocarburi — Articolo 19, paragrafi, 1, 2, 3 e 4, nonché allegato VII, punto 1, lettera b) e punto 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 517/2014

Applicabile per la prima comunicazione sulle attività svolte nel 2014 (entro il 31 marzo 2015).

I quantitativi sono comunicati in tonnellate metriche con una precisione al terzo decimale, separatamente per ciascun idrofluorocarburo [per i gas di cui all'allegato I, sezione 1, del regolamento (UE) n. 517/2014, per le miscele o i polioli premiscelati contenenti almeno uno di tali gas].

 

INFORMAZIONI DA COMUNICARE

OSSERVAZIONI

5A

Quantitativo importato nell'Unione per distruzione

Specificare l'impresa o le imprese che effettuano la distruzione.

Le relazioni sui quantitativi distrutti a cura degli importatori che effettuano essi stessi la distruzione sono inserite nella sezione 8.

5 B

Quantitativo usato come materia prima da un produttore o da un importatore o fornito direttamente da un produttore o da un importatore a imprese ai fini del suo uso come materia prima

Specificare la o le imprese che fanno uso della materia prima.

Le relazioni sull'uso come materia prima a cura dei produttori o degli importatori che sono essi stessi utilizzatori di materia prima sono inserite nella sezione 7.

5C

Quantitativo fornito direttamente alle imprese per l'esportazione fuori dell'Unione, ove tali quantitativi non siano stati successivamente messi a disposizione di un'altra parte nell'Unione prima dell'esportazione

Su base volontaria, i quantitativi forniti direttamente alle imprese per la fabbricazione di apparecchiature nell'Unione, ove tali apparecchiature siano successivamente esportate direttamente fuori dall'Unione

Specificare la o le imprese esportatrici. Allegare i documenti di verifica.

Comunicare solo gli idrofluorocarburi sfusi, non i quantitativi contenuti nei prodotti o nelle apparecchiature.

I dati relativi alla fornitura per la fabbricazione di apparecchiature direttamente esportate possono essere comunicati a fini informativi e dovrebbero indicare il fabbricante delle apparecchiature da esportazione di apparecchiature nonché i quantitativi esportati.

5D

Quantitativo fornito direttamente per l'uso in apparecchiature militari

Specificare l'impresa che riceve il quantitativo per l'uso in apparecchiature militari.

5E

Quantitativo fornito direttamente a un'impresa che lo usa per l'incisione di materiale semiconduttore o per la pulizia di camere adibite alla deposizione chimica da fase vapore nel settore della fabbricazione dei semiconduttori

Specificare il fabbricante di semiconduttori ricevente.

5F

Quantitativo fornito direttamente a un'impresa che produce aerosol dosatori per la somministrazione di ingredienti farmaceutici

Specificare il produttore ricevente di aerosol dosatori per la somministrazione di ingredienti farmaceutici

Sezione 6:   Categorie di applicazione di gas per il mercato UE, da compilarsi a cura dei produttori e degli importatori di gas — articolo 19, paragrafi 1 e 2, nonché allegato vii, punto 1, lettera a), e punto 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 517/2014

Applicabile per la prima comunicazione sulle attività svolte nel 2014 (entro il 31 marzo 2015).

I quantitativi sono comunicati in tonnellate metriche con una precisione al terzo decimale, separatamente per ciascun gas di cui all'allegato I o all'allegato II del regolamento (UE) n. 517/2014, o per ciascuna miscela contenente almeno uno di tali gas.

 

INFORMAZIONI DA COMUNICARE

OSSERVAZIONI

6A

Esportazione

Per gli idrofluorocarburi, il quantitativo qui comunicato [6A] è identico o superiore a quello della sezione 5, quale fornito direttamente alle imprese per l'esportazione fuori dell'Unione, ove tali quantitativi non siano stati successivamente messi a disposizione di un'altra parte nell'Unione prima dell'esportazione [5C].

6B

Distruzione

Per gli idrofluorocarburi, il quantitativo qui comunicato [6B] è identico o superiore a quello della sezione 5, quale importato nell'Unione per distruzione [5A].

6C

Apparecchiature militari

Per gli idrofluorocarburi, il quantitativo qui comunicato [6C] è identico o superiore a quello della sezione 5, quale fornito direttamente per usi militari [5D].

6D

Refrigerazione, condizionamento d'aria e riscaldamento

 

6E

Altri fluidi termici per il trasferimento di calore

 

6F

Produzione di schiume

 

6G

Produzione di polioli premiscelati

 

6H

Protezione antincendio

 

6I

Aerosol dosatori per uso medico

Per gli idrofluorocarburi, il quantitativo qui comunicato [6I] è identico o superiore a quello della sezione 5, quale fornito direttamente a un'impresa che produce aerosol dosatori per la somministrazione di ingredienti farmaceutici [5F].

6J

Aerosol — altri usi

 

6K

Solventi

 

6L

Materia prima

Per gli idrofluorocarburi, il quantitativo qui comunicato [6L] è identico o superiore a quello della sezione 5, quale usato come materia prima da un produttore o fornito direttamente da un produttore o da un importatore a imprese che lo usano come materia prima [5B].

6M

Fabbricazione di semiconduttori

Per gli idrofluorocarburi, il quantitativo qui comunicato [6M] è identico o superiore a quello della sezione 5, quale fornito direttamente a un'impresa che lo usa per l'incisione di materiale semiconduttore o per la pulizia di camere adibite alla deposizione chimica da fase vapore nel settore della fabbricazione dei semiconduttori [5E].

6N

Fabbricazione di materiale fotovoltaico

 

6O

Fabbricazione di altro materiale elettronico

 

6P

Apparecchiature per il quadro elettrico

 

6Q

Acceleratori di particelle

 

6R

Operazioni di pressocolata del magnesio

 

6S

Anestesia

 

6T

Altre applicazioni o applicazioni ignote

Nella comunicazione specificare le altre applicazioni e spiegare le applicazioni ignote.

6U

Perdite durante lo stoccaggio, il trasporto o il trasferimento

 

6V

Adeguamenti contabili

Nella comunicazione di tali quantitativi, fornire una spiegazione

CALCOLI AUTOMATICI DEI QUANTITATIVI

6W

Quantitativi totali per le categorie di applicazioni

6W = 6A + 6B + 6C + 6D + 6E + 6F + 6G + 6H + 6I + 6J + 6K + 6L + 6M + 6N + 6O + 6P + 6Q + 6R + 6S + 6T + 6U + 6V

Se i dati sono inseriti correttamente, i quantitativi totali per le categorie di applicazioni [6W] corrispondono al quantitativo totale fornito al mercato unionale [6X].

6X

Quantitativo totale fornito al mercato unionale

6X = 1E + 2A – 3B + 4B – 4G + 4K

Sezione 7:   Da compilarsi a cura degli utilizzatori di gas come materia prima — articolo 19, paragrafo 3, e allegato VII, punto 5, del regolamento (UE) n. 517/2014

Applicabile per la prima comunicazione sulle attività svolte nel 2014 (entro il 31 marzo 2015).

I quantitativi sono comunicati in tonnellate metriche con una precisione al terzo decimale, separatamente per ciascun gas di cui all'allegato I o all'allegato II del regolamento (UE) n. 517/2014, o per ciascuna miscela contenente almeno uno di tali gas.

In questa sezione si comunicano solo i quantitativi effettivamente usati come materie prime.

Se gli idrofluorocarburi [gas di cui all'allegato I, sezione 1, del regolamento (UE) n. 517/2014, o miscele contenenti almeno uno di tali gas] sono stati prodotti o importati dall'impresa che li usa come materia prima, i quantitativi sono comunicati anche nella sezione 5. Se l'impresa ha prodotto o importato tali gas e li ha successivamente venduti come materia prima ad altre imprese, i quantitativi forniti sono comunicati solo nella sezione 5, specificando l'impresa che li usa come materia prima.

 

INFORMAZIONI DA COMUNICARE

OSSERVAZIONI

7A

Quantitativo usato come materia prima dall'impresa stessa

 

Sezione 8:   Da compilarsi a cura delle imprese che hanno distrutto gas — articolo 19, paragrafo 2, e allegato VII, punto 4, del regolamento (UE) n. 517/2014

Applicabile per la prima comunicazione sulle attività svolte nel 2014 (entro il 31 marzo 2015).

I quantitativi sono comunicati in tonnellate metriche con una precisione al terzo decimale, separatamente per ciascun gas fluorurato a effetto serra di cui all'allegato I o all'allegato II del regolamento (UE) n. 517/2014, o per ciascuna miscela contenente almeno uno di tali gas.

Comunicare i quantitativi totali distrutti dall'impresa stessa che effettua la comunicazione. Nella sezione 1 le imprese produttrici comunicano anche i quantitativi di produzione propria distrutti.

Le imprese importatrici di idrofluorocarburi [gas elencati nell'allegato I, sezione 1, del regolamento (UE) n. 517/2014 o miscele contenenti almeno uno di tali gas] comunicano nella sezione 5 i quantitativi importati distrutti.

I quantitativi inviati ad altre imprese dell'UE per essere distrutti non sono comunicati nella presente sezione. I quantitativi esportati per essere distrutti al di fuori dell'UE sono comunicati nella sezione 3F.

 

INFORMAZIONI DA COMUNICARE

OSSERVAZIONI

8A

Quantitativi distrutti mediante combustione ad alta temperatura dall'impresa che effettua la comunicazione

 

8B

Quantitativi distrutti mediante desorbimento termico dall'impresa che effettua la comunicazione

 

8C

Quantitativi distrutti mediante altre tecnologie dall'impresa che effettua la comunicazione

Specificare le tecnologie di distruzione applicate

QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE

8D

Quantitativo totale distrutto dall'impresa stessa

8D = 8A + 8B + 8C

INFORMAZIONI DA COMUNICARE

8E

Stock al 1o gennaio in attesa di distruzione

 

8F

Stock al 31 dicembre destinati alla distruzione e in attesa di distruzione

 

Sezione 9:   Da compilarsi a cura dei produttori o degli importatori che hanno autorizzato l'uso di una quota di idrofluorocarburi da parte di imprese che commercializzano apparecchiature per la refrigerazione, IL condizionamento d'aria e pompe di calore caricate con idrofluorocarburi — articolo 19, paragrafo 1, nonché allegato VII, punto 1, lettera e), e punto 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 517/2014

Applicabile per la prima comunicazione sulle attività svolte nel 2015 (entro il 31 marzo 2016)

I quantitativi sono comunicati in tonnellate di CO2 equivalente con una precisione alla tonnellata di CO2 equivalente, senza distinguere tra idrofluorocarburi diversi.

Si comunicano solo le autorizzazioni rilasciate durante l'anno civile per il quale si presenta la relazione.

 

INFORMAZIONI DA COMUNICARE

OSSERVAZIONI

9A

Quantitativi soggetti ad autorizzazioni di uso di una quota data ai produttori o agli importatori di apparecchiature precaricate ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 517/2014

Specificare l'impresa che riceve l'autorizzazione

Sezione 10:   Da compilarsi a cura delle che hanno ricevuto la loro quota esclusivamente sulla base di una DICHIARAZIONE A norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 517/2014 e che hanno autorizzato l'uso di una quota di idrofluorocarburi da parte di imprese che commercializzano apparecchiature per la refrigerazione, il condizionamento d'aria e pompe di calore caricate con idrofluorocarburi a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 517/2014 — Articolo 19, paragrafo 1, nonché allegato VII, punto 1, lettera e), e punto 2, lettera c), del medesimo regolamento

Applicabile per la prima comunicazione sulle attività svolte nel 2015 (entro il 31 marzo 2016)

I quantitativi sono comunicati in tonnellate metriche con una precisione al terzo decimale, separatamente per ciascun idrofluorocarburo [gas di cui all'allegato I, sezione 1, del regolamento (UE) n. 517/2014, o miscele contenenti almeno uno di tali gas].

In questa sezione si comunicano tutte le forniture di idrofluorocarburi connesse alle autorizzazioni rilasciate durante l'anno civile per il quale si presenta la relazione, come comunicato nella sezione 9. Queste informazioni sono necessarie per verificare la conformità all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 517/2014.

 

INFORMAZIONI DA COMUNICARE

OSSERVAZIONI

10A

Quantitativi di gas forniti alle imprese cui sono state rilasciate autorizzazioni per immettere in commercio apparecchiature per la refrigerazione, il condizionamento d'aria e pompe di calore caricate con idrofluorocarburi.

Specificare la o le imprese riceventi.

Con la relazione le imprese presentano prove supplementari a sostegno di tutte le forniture fisiche qui comunicate (per es. fatture).

Sezione 11:   Da compilarsi a cura delle imprese che hanno immesso in commercio gas contenuti in prodotti o in apparecchiature a norma dell'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 517/2014 — articolo 19, paragrafo 4, e dell'allegato VII, punto 6, del medesimo regolamento

Applicabile per la prima comunicazione sulle attività svolte nel 2014 (entro il 31 marzo 2015).

I quantitativi di gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I o nell'allegato II del regolamento (UE) n. 517/2014 o le miscele contenenti almeno uno di tali gas nei prodotti e nelle apparecchiature sono comunicati in tonnellate metriche, con una precisione al terzo decimale, per categoria. Salvo indicazione diversa, oltre al quantitativo totale di gas, per ciascuna categoria si comunica il numero di unità.

I produttori di prodotti o apparecchiature fabbricati nell'Unione non comunicano in merito ai prodotti e alle apparecchiature i cui gas contenuti erano stati precedentemente importati o prodotti nell'Unione. Se un produttore nell'Unione produce egli stesso gas sfusi destinati a essere usati nell'Unione per fabbricare prodotti e apparecchiature propri, la comunicazione relativa alla produzione (sezione 1) riguarda altresì pertinenti quantitativi di gas, in modo che questi non siano inseriti anche in questa sezione.

Gli importatori di prodotti o apparecchiature contenenti un gas fluorurato a effetto serra elencato nell'allegato I o II del regolamento (UE) n. 517/2014 comunicano relativamente a tutte le importazioni contenenti gas immesse dalla dogana in libera pratica nell'Unione. Le importazioni di polioli premiscelati non sono comunicate in questa sezione, bensì nella sezione 2. Se gli idrofluorocarburi [gas elencati all'allegato I, sezione 1, del regolamento (UE) n. 517/2014 o miscele contenenti almeno uno di tali gas] contenuti in apparecchiature per la refrigerazione e il condizionamento d'aria nonché nelle pompe di calore erano stati precedentemente esportati dall'Unione ed erano soggetti alla limitazione delle quote per l'immissione in commercio, tali dati sono comunicati nella sezione 12, al fine di dimostrare la conformità all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 517/2014.

Le categorie di prodotti o apparecchiature elencati più avanti comprendono componenti destinati alle categorie di prodotti o apparecchiature specificati.

L'espressione «progettazione diretta» fa riferimento nella fattispecie ai sistemi aria-aria, acqua-aria, salamoia-aria; l'espressione «progettazione indiretta» fa riferimento nella fattispecie ai sistemi aria-acqua, acqua-acqua, salamoia-acqua, comprese le pompe di calore idroniche.

 

QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE

OSSERVAZIONI

11A

 

Apparecchiature fisse per il raffreddamento o il riscaldamento

11A = 11A1 + 11A2 + 11A3 + 11A4 + 11A5 + 11A6 + 11A7 + 11A8 + 11A9 + 11A10 + 11A11 + 11A12 + 11A13 + 11A14

INFORMAZIONI DA COMUNICARE

 

11A1

Apparecchiature fisse per il raffreddamento/riscaldamento, progettazione diretta: unità singole/monoblocco di tipo amovibile

 

 

11A2

Apparecchiature fisse per il raffreddamento/riscaldamento, progettazione diretta: unità singole/monoblocco per il montaggio sul tetto

 

 

11A3

Apparecchiature fisse per il raffreddamento/riscaldamento, progettazione diretta: unità singole/monoblocco di altro tipo

Specificare il tipo/i tipi di apparecchiatura.

 

11A4

Apparecchiature fisse per il raffreddamento/riscaldamento, progettazione diretta: unità split singole caricate con 3 o più kg di refrigerante

 

 

11A5

Apparecchiature fisse per il raffreddamento/riscaldamento, progettazione diretta: unità split singole caricate con meno di 3 kg di refrigerante

 

 

11A6

Apparecchiature fisse per il raffreddamento/riscaldamento, progettazione diretta: unità multisplit

 

 

11A7

Apparecchiature fisse per il raffreddamento/riscaldamento, progettazione indiretta: unità singole/monoblocco per uso domestico

 

 

11A8

Apparecchiature fisse per il raffreddamento/riscaldamento, progettazione indiretta: unità singole/monoblocco per uso commerciale o industriale

 

 

11A9

Apparecchiature fisse per il raffreddamento/riscaldamento, progettazione indiretta: unità singole/monoblocco per usi diversi

Specificare l'uso o gli usi previsti.

 

11A10

Apparecchiature fisse per il raffreddamento/riscaldamento, progettazione indiretta: unità split per uso domestico

 

 

11A11

Apparecchiature fisse per il raffreddamento/riscaldamento, progettazione indiretta: unità split per uso commerciale o industriale

 

 

11A12

Apparecchiature fisse per il raffreddamento/riscaldamento, progettazione indiretta: unità split per usi diversi

Specificare l'uso o gli usi previsti.

 

11A13

Apparecchiature fisse per il raffreddamento/riscaldamento, progettazione diretta e indiretta: unità singole/monoblocco

 

 

11A14

Apparecchiature fisse per il raffreddamento/riscaldamento, progettazione diretta e indiretta: unità split

 

QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE

11B

 

Apparecchiature fisse per la refrigerazione

11B = 11B1 + 11B2 + 11B3 + 11B4 + 11B5 + 11B6 + 11B7 + 11B8 + 11B9 + 11B10 + 11B11 + 11B12 + 11B13 + 11B14

INFORMAZIONI DA COMUNICARE

 

11B1

Apparecchiature fisse per la refrigerazione, progettazione diretta: unità singole/monoblocco per uso domestico

 

 

11B2

Apparecchiature fisse per il raffreddamento, progettazione diretta: unità singole/monoblocco per uso commerciale o industriale

 

 

11B3

Apparecchiature fisse per la refrigerazione, progettazione diretta: unità singole/monoblocco per usi diversi

Specificare l'uso o gli usi previsti.

 

11B4

Apparecchiature fisse per la refrigerazione, progettazione diretta: unità split per uso commerciale o industriale

 

 

11B5

Apparecchiature fisse per la refrigerazione, progettazione diretta: unità split per usi diversi

Specificare l'uso o gli usi previsti.

 

11B6

Apparecchiature fisse per la refrigerazione, progettazione indiretta: unità singole/monoblocco per uso commerciale o industriale

 

 

11B7

Apparecchiature fisse per la refrigerazione, progettazione diretta: unità singole/monoblocco per usi diversi

Specificare l'uso o gli usi previsti.

 

11B8

Apparecchiature fisse per la refrigerazione, progettazione indiretta: unità split per uso commerciale o industriale

 

 

11B9

Apparecchiature fisse per la refrigerazione, progettazione indiretta: unità split per usi diversi

Specificare l'uso o gli usi previsti.

 

11B10

Apparecchiature fisse per la refrigerazione, progettazione diretta e indiretta: unità singole/monoblocco

 

 

11B11

Apparecchiature fisse per la refrigerazione, progettazione diretta e indiretta: unità split

 

 

11B12

Apparecchiature fisse per il raffreddamento o il riscaldamento di processo, progettazione diretta:

 

 

11B13

Apparecchiature fisse per il raffreddamento o il riscaldamento di processo, progettazione indiretta:

 

 

11B14

Apparecchiature fisse per il raffreddamento o il riscaldamento di processo, progettazione diretta e indiretta:

 

11C

 

Asciugatrici a pompa di calore

 

QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE

11D

 

Condizionamento d'aria/riscaldamento fisso, comprese le pompe di calore nonché le apparecchiature di raffreddamento per usi diversi

11D = 11D1 + 11D2 + 11D3

INFORMAZIONI DA COMUNICARE

 

11D1

Apparecchiature fisse per il riscaldamento/raffreddamento/condizionamento d'aria per usi diversi, progettazione diretta

Specificare il tipo/i tipi e l'uso o gli usi previsti dell'apparecchiatura.

 

11D2

Apparecchiature fisse per il riscaldamento/raffreddamento/condizionamento d'aria per usi diversi, progettazione indiretta

Specificare il tipo/i tipi e l'uso o gli usi previsti dell'apparecchiatura.

 

11D3

Apparecchiature fisse per il riscaldamento/raffreddamento/condizionamento d'aria per usi diversi, progettazione diretta e indiretta

Specificare il tipo/i tipi e l'uso o gli usi previsti dell'apparecchiatura.

QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE

11E

 

Apparecchiature mobili per la refrigerazione

11E = 11E1 + 11E2 + 11E3 + 11E4

INFORMAZIONI DA COMUNICARE

 

11E1

Apparecchiature mobili di refrigerazione per veicoli commerciali leggeri refrigerati (per es. furgoni)

 

 

11E2

Apparecchiature mobili di refrigerazione per veicoli commerciali pesanti refrigerati (compresi camion e rimorchi)

 

 

11E3

Apparecchiature mobili di refrigerazione per navi refrigerate

 

 

11E4

Altre apparecchiature mobili di refrigerazione

Specificare il tipo/i tipi di apparecchiatura.

QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE

11F

 

Apparecchiature mobili per il condizionamento d'aria

11F = 11F1 + 11F2 + 11F3 + 11F4 + 11F5 + 11F6 + 11F7 + 11F8 + 11F9

INFORMAZIONI DA COMUNICARE

 

11F1

Apparecchiature mobili per il condizionamento d'aria destinate alle autovetture

 

 

11F2

Apparecchiature mobili per il condizionamento d'aria destinate agli autobus

 

 

11F3

Apparecchiature mobili per il condizionamento d'aria destinate ai furgoni (veicoli commerciali leggeri)

 

 

11F4

Apparecchiature mobili per il condizionamento d'aria destinate ai camion e ai rimorchi (veicoli commerciali pesanti)

 

 

11F5

Apparecchiature mobili per il condizionamento d'aria destinate a veicoli e macchinari per uso agricolo, forestale ed edile

 

 

11F6

Apparecchiature mobili per il condizionamento d'aria destinate ai veicoli su rotaia

 

 

11F7

Apparecchiature mobili per il condizionamento d'aria destinate alle navi

 

 

11F8

Apparecchiature mobili per il condizionamento d'aria destinate agli aeromobili e agli elicotteri

 

 

11F9

Altre apparecchiature mobili per il condizionamento d'aria

Specificare il tipo/i tipi di apparecchiatura.

VALORE CALCOLATO AUTOMATICAMENTE

11G

 

Totale delle apparecchiature per la refrigerazione, il condizionamento d'aria o le pompe di calore

11G = 11A + 11B + 11C + 11D + 11E + 11F

11H

 

Schiume

11H = 11H1 + 11H2 + 11H3 + 11H4

INFORMAZIONI DA COMUNICARE

 

11H1

Pannelli isolanti in polistirene estruso (XPS)

I quantitativi di pannelli XPS sono comunicati in unità di metri cubi (accanto ai quantitativi di gas fluorurati contenuti in unità di tonnellate metriche)

 

11H2

Pannelli isolanti in poliuretano (PU)

I quantitativi di pannelli PU sono comunicati in unità di metri cubi (accanto ai quantitativi di gas fluorurati contenuti in unità di tonnellate metriche)

 

11H3

Schiuma monocomponente (OCF)

L'unità di misurazione può consistere in unità di contenitori di OCF (accanto ai quantitativi di gas fluorurati contenuti in unità di tonnellate metriche)

 

11H4

Altre schiume

Specificare la/le categorie di prodotto

Le importazioni di polioli premiscelati (per es. in sistemi/contenitori di schiuma) non sono comunicate in questa sezione bensì nella sezione 2.

I quantitativi di prodotti a base di schiuma sono comunicati in unità di metri cubi o di tonnellate metriche oppure in unità di prodotto/apparecchiatura (accanto ai quantitativi di gas fluorurati contenuti in unità di tonnellate metriche)

11I

 

Apparecchiature per la protezione antincendio (compresi i sistemi incorporati nei veicoli)

 

11J

 

Aerosol medici o farmaceutici

 

11K

 

Aerosol non medici

 

11L

 

Apparecchiature mediche (esclusi aerosol)

 

11M

 

Commutatori per la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica

 

11N

 

Altre apparecchiature per la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica

 

11O

 

Acceleratori di particelle

 

11P

 

Altri prodotti e apparecchiature contenenti i gas elencati nell'allegato I o nell'allegato II del regolamento (UE) n. 517/2014

Specificare la/le categorie di prodotto o di apparecchiatura.

L'unità di misura può essere espressa in volume, peso o unità di prodotto/apparecchiatura

(accanto ai quantitativi di gas fluorurati contenuti in unità di tonnellate metriche)

QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE

11Q

Totale dei prodotti e apparecchiature contenenti i gas elencati nell'allegato I o nell'allegato II del regolamento (UE) n. 517/2014

11Q = 11G + 11H + 11I + 11J + 11K + 11L + 11M + 11N + 11O + 11P

Sezione 12:   Da compilarsi a cura degli importatori di apparecchiature per la refrigerazione, il condizionamento d'aria o di pompe di calore caricate con idrofluorocarburi, se gli idrofluorocarburi contenuti nelle apparecchiature importate erano stati precedentemente esportati dall'Unione e acquistati dai fabbricanti di apparecchiature direttamente dall'impresa esportatrice, ed erano soggetti alla limitazione delle quote per l'immissione in commercio nell'Unione — articolo 19, paragrafo 5, e allegato VII, punto 6, del regolamento (UE) n. 517/2014

Applicabile per la prima comunicazione sulle attività svolte nel 2017 (entro il 31 marzo 2018).

I quantitativi sono comunicati in tonnellate metriche con una precisione al terzo decimale, separatamente per ciascun idrofluorocarburo [gas di cui all'allegato I, sezione 1, del regolamento (UE) n. 517/2014, o miscele contenenti almeno uno di tali gas].

 

INFORMAZIONI DA COMUNICARE

OSSERVAZIONI

12A

Quantitativo di idrofluorocarburi caricati nelle apparecchiature importate per le quali gli idrofluorocarburi erano stati precedentemente esportati dall'Unione ed erano soggetti alla limitazione delle quote per l'immissione in commercio nell'Unione

Specificare l'impresa o le imprese esportatrici di idrofluorocarburi nonché l'anno o gli anni di esportazione.

Sezione 13:   Da compilarsi a cura degli importatori di apparecchiature per la refrigerazione, il condizionamento d'aria e di pompe di calore caricate con idrofluorocarburi, se gli idrofluorocarburi sono stati contabilizzati nel sistema di quote mediante l'uso di autorizzazioni — articolo 19, paragrafo 5, e allegato VII, punto 6, del regolamento (UE) n. 517/2014

Applicabile per la prima comunicazione sulle attività svolte nel 2017 (entro il 31 marzo 2018)

I quantitativi sono comunicati in tonnellate di CO2 equivalente con una precisione alla tonnellata di CO2 equivalente, separatamente per ciascun idrofluorocarburo [gas di cui all'allegato I, sezione 1, del regolamento (UE) n. 517/2014, o miscele contenenti almeno uno di tali gas].

Le imprese comunicano in merito a tutte le autorizzazioni ricevute per l'uso di quote di idrofluorocarburi che coprono l'immissione in commercio degli idrofluorocarburi contenuti nelle apparecchiature per la refrigerazione, il condizionamento d'aria o nelle pompe di calore durante l'anno civile per il quale si presenta la relazione.

 

INFORMAZIONI DA COMUNICARE

NOTE

13A

Quantitativi soggetti alle autorizzazioni per usare le quote di idrofluorocarburi ricevute a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 517/2014

Specificare la o le imprese che danno l'autorizzazione e l'anno in cui essa è stata concessa.


5.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 318/21


REGOLAMENTO (UE) N. 1192/2014 DELLA COMMISSIONE

del 3 novembre 2014

recante divieto di pesca dell'eglefino nella zona IIIa e nelle acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32 per le navi battenti bandiera dei Paesi Bassi

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2014.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2014.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2014 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Lowri EVANS

Direttrice generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio, del 20 gennaio 2014, che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2014, pag. 1).


ALLEGATO

N.

70/TQ43

Stato membro

Paesi Bassi

Stock

HAD/3A/BCD

Specie

Eglefino (Melanogrammus aeglefinus)

Zona

IIIa, acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32

Data di chiusura

16.10.2014


5.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 318/23


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1193/2014 DELLA COMMISSIONE

del 4 novembre 2014

recante duecentoventiduesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2)

Il 28 ottobre 2014 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (CSNU) ha deciso di depennare un'entità dal suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche, dopo aver esaminato una richiesta di cancellazione dall'elenco presentata da questa entità e la relazione globale del Mediatore istituito a norma della risoluzione UNSC 1904(2009).

(3)

Occorre pertanto aggiornare opportunamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Capo del Servizio degli strumenti di politica estera


(1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.


ALLEGATO

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 la voce seguente è depennata dall'elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità»:

«Al-Haramain Foundation (Stati Uniti d'America). Indirizzo: a) 1257 Siskiyou Blvd., Ashland, OR 97520, USA; b) 3800 Highway 99 S, Ashland, OR 97520, USA; c) 2151 E Division St, Springfield, MO 65803, USA. Altre informazioni: la sezione statunitense della Al-Haramain Foundation è stata formalmente costituita nel 1997 da Suliman Hamd Suleiman al-Buthe e da un suo collaboratore. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 28.9.2004.»


5.11.2014   

IT

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L 318/25


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1194/2014 DELLA COMMISSIONE

del 4 novembre 2014

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

55,3

MA

90,8

MK

57,9

ZZ

68,0

0707 00 05

AL

82,9

JO

193,6

TR

133,0

ZZ

136,5

0709 93 10

MA

78,6

TR

110,8

ZZ

94,7

0805 20 10

MA

110,4

TR

61,9

ZZ

86,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

TR

68,9

ZZ

68,9

0805 50 10

MA

52,7

TR

92,6

ZZ

72,7

0806 10 10

BR

306,9

LB

284,6

MD

36,9

PE

376,2

TR

137,9

US

400,6

ZA

133,6

ZZ

239,5

0808 10 80

BA

34,8

BR

53,2

CA

88,6

CL

88,7

CN

68,5

NZ

147,9

US

232,5

ZA

143,1

ZZ

107,2

0808 30 90

CN

75,3

TR

99,6

ZA

57,4

ZZ

77,4


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

5.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 318/28


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 2014

recante determinazione, in applicazione del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra, dei valori di riferimento per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 per ogni produttore o importatore che ha comunicato l'immissione in commercio di idrofluorocarburi a norma del regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2014) 7920]

(I testi in lingua bulgara, ceca, croata, estone, francese, greca, inglese, italiana, lettone, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede)

(2014/774/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 517/2014 dispone che, per garantire la graduale riduzione degli idrofluorocarburi sul mercato dell'Unione, l'immissione in commercio di almeno 100 tonnellate di CO2 equivalente di questi gas da parte dei produttori o degli importatori è soggetta a limiti quantitativi.

(2)

La Commissione è tenuta a stabilire tali limiti quantitativi e assegnare quote ad ogni produttore o importatore.

(3)

Per il periodo dal 2015 al 2017, l'assegnazione delle quote ai produttori e agli importatori che hanno comunicato i dati a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) dovrebbe essere determinata sulla base di valori di riferimento individuali.

(4)

I valori di riferimento sono calcolati sulla base della media annuale delle quantità di idrofluorocarburi che il produttore o l'importatore ha comunicato di aver immesso in commercio dal 2009 al 2012, escludendo le quantità di idrofluorocarburi destinati agli usi di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 517/2014 durante lo stesso periodo, sulla base dei dati disponibili.

(5)

La determinazione del valore di riferimento è condizionata dalle limitazioni insite nei dati comunicati a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 842/2006.

(6)

Dal calcolo dei valori di riferimento effettuato sulla base dei dati comunicati, per alcune imprese sono risultate quantità negative. Si considera pertanto che tali imprese non abbiano comunicato l'immissione in commercio di idrofluorocarburi dal 2009 al 2012. Esse possono ottenere una quota a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 517/2014.

(7)

I valori di riferimento per i produttori e gli importatori dovrebbero essere ricalcolati ogni tre anni a partire dal 2017 affinché le imprese possano continuare le loro attività sulla base dei volumi medi da esse immessi in commercio negli anni immediatamente precedenti. È quindi opportuno che la presente decisione scada il 31 dicembre 2017.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 24 del regolamento (UE) n. 517/2014,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Determinazione dei valori di riferimento

Ai fini dell'assegnazione delle quote, i valori di riferimento per ciascun importatore e produttore sono quelli che figurano nell'allegato della presente decisione, calcolati sulla base dei dati comunicati in ottemperanza del regolamento (CE) n. 842/2006 detraendo dalla media annua delle quantità di idrofluorocarburi (gas sfusi) immessi in commercio nell'Unione nel periodo 2009-2012 le quantità totali di idrofluorocarburi (gas sfusi) cui si applicano le deroghe di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettere da a) a e), del regolamento (UE) n. 517/2014 per tale periodo, qualora i dati siano disponibili.

La media annua di gas sfusi immessi in commercio nell'Unione di cui al presente articolo è stata calcolata sottraendo dalle quantità totali annue di idrofluorocarburi (gas sfusi) prodotti e importati sul mercato dell'Unione le quantità totali di idrofluorocarburi (gas sfusi) esportati dal mercato dell'Unione, tenuto conto del saldo di fine anno dei gas in stock.

Articolo 2

Periodo di validità

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2015 e cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2017.

Articolo 3

Destinatari

La presente decisione è destinata alle seguenti imprese:

1

A-Gas (UK) Ltd

Banyard R., Portbury West

BS20 7XH Bristol

Regno Unito

2

ALCOBRE, SA.

C/Luis I, Nave 6B

28031 Madrid

Spagna

3

ALDIFRIO-Sociedade de Equipamentos de Frio e Ar Condicionado, Lda

Rua Principal Lote 17 cv

Bairro Estacal Novo

2690-226 Santa Iria Azoia

Portogallo

4

Andreas I. Kannas & Sons Ltd

46 Kallipoleos Av

1071 Nicosia

Cipro

5

Arctica Ref OÜ

Pärnu mnt.139E/12

11317 Tallinn

Harjumaa

Estonia

6

ARKEMA France

420 rue d'Estienne d'Orves

Colombes cedex

92705

Francia

7

ARKEMA Quimica SA.

Avda de Burgos 12

28036 Madrid

Spagna

8

Arthur-Friedrichs Kältemittel GmbH

Bei den Kämpen 22

21220 Seevetal

Germania

9

Bang & Bonsomer Estonia Ltd.

Järvevana tee 9 F

11314 Tallinn

Estonia

10

BLYE ENGINEERING CO LTD

Naxxar Road

San Gwann

SGN 9018

Malta

11

BOC Ltd UK

The Surrey Research Park,

10 Priestley Road

Guildford, Surrey

Regno Unito

12

BULK H24 DI PAVAN DANIELE E C.

10 Via Carro Maggiore

20060 Mediglia

Italia

13

Calorie fluor

15 Rue Henri Brisson

34500 Béziers

Francia

14

CARTESIO SRL

Via Volta, 19

20837 Veduggio Con Colzano

Italia

15

Centrum Klima SA.

ul. Sochaczewska 144, Wieruchów

05-850 Ożarów

Mazowiecki

Polonia

16

D. Maniadis — N. Tairis Ltd

117-119 Aghialou str

18544 Pireo

Grecia

17

DUPONT DE NEMOURS (Nederlands) B.V.

Baanhoekweg 22

Dordrecht

3313 LA Dordrecht

Paesi Bassi

18

ELETANCO A.E. LTD

Christou Samara 8

Limassol

3050

Cipro

19

Envasado Xiomara S.L.

Pol. Ind. La Torrecilla Chica, 6

Yeles, Toledo

45220

Spagna

20

Equinoxe Kft

Gubacsi út 24. Citypoint 9, Business Park Building A

1097 Budapest

Ungheria

21

ESTO Cheb s.r.o.

Palackého 2087/8a

350 02 Cheb

Repubblica ceca

22

ETIS d.o.o.

Tržaška 333

SL-1000 Lubiana

Slovenia

23

Eurotech Fire Protection Ltd.

Unit 6 The Business Centre

RG412QZ Wokingham

Regno Unito

24

Ferrotec GmbH

Seerosenstr. 1

72669 Unterensingen

Germania

25

FIBRAN s.a.

Terpni

622 00

Grecia

26

Foosung Slovakia s.r.o.

L. Stura 1030/74

1901 Ilava

Slovacchia

27

Frigo Chem Ltd.

Lotos 22 Str.

4006 Plovdiv

Bulgaria

28

FRIGO KOR

Majstorska 11

HR-10000 Zagrabia

Croazia

29

Frigo Plus d.o.o.

Ljudevita Posavskog 8

HR-10360 Sesvete

Croazia

30

Frigocommerce International Ltd.

Dunav Blvd. 79 A

4003 Plovdiv

Bulgaria

31

Friogas, SA.

Poligono Industrial Sepes, Parcela 10

46500 Sagunto

Spagna

32

Galco SA.

Avenue Carton de Wiart 79

1090 Bruxelles

Belgio

33

Gases: Research, Innovation & Technology SL,

Pol. Ind. El Punsic parcela 8,3 CP

08279 Avinyo

Spagna

34

Gas-Servei

Motores, 151-155 nave n. 9

8038 Barcellona

Spagna

35

General Gas S.r.l

Via Aosta, 5

20063 Cernusco S/N

Italia

36

GHC Gerling, Holz & Co. Handels GmbH

Ruhrstr. 113

22761 Amburgo

Germania

37

GREENCHEMICALS srl

Via G.DE Chirico, 4

20900 Monza

Italia

38

HARP International Limited

Gellihirion Industrial Estate

Pontypridd, Rhondda Cynon Taff

CF37 5SX

Regno Unito

39

Heatron Co. Ltd

153, Yiannou Kranidioti Avenue

2231 Latsia

Cipro

40

Honeywell Fluorine Products B. V.

Laarderhoogtweg 18

1101 EA Amsterdam

Paesi Bassi

41

Ingle AS

Ingliste küla Kehtna vald

79004 Raplamaa

Estonia

42

Linde AG Geschäftsbereich Linde Gas

Seitnerstr. 70

82049 Pullach

Germania

43

LINDE GAS ITALIA S.r.l.

Via G. Rossa, 3

20010 Arluno (MI)

Italia

44

Linde Gaz Polska Sp. z o.o.

al. Jana Pawła II 41a

31-864 Cracovia

Polonia

45

LORENZI MICAELA

Via Volta, 19

20837 Veduggio Con Colzano

Italia

46

Mariel Srl

Via Olubi,5

28013 Gattico (NO)

Italia

47

MATERO Ltd

22 Nikis Ave.

1664 Nicosia

Cipro

48

MB Frigo Grupa d.o.o.

Bani 81

HR-10010 Zagrabia

Croazia

49

Mexichem UK Limited

The Heath Business & Technical Park

Runcorn, Cheshire

WA7 4QX

Regno Unito

50

Moralte OÜ

Ravila 53e

Tartu

51011

Estonia

51

National Refrigerants Ltd

6 Stanley Street

Liverpool

L1 6AF

Regno Unito

52

Odisey 71 Ltd

57 Vasil Drumev str

9002 Varna

Bulgaria

53

Odisey Trade Ltd

57 Vasil Drumev str

9002 Varna

Bulgaria

54

Polymer Insulation Products NV

Industrielaan 9

9990 Maldegem

Belgio

55

REMEDICA Ltd

Aharnon 4

3056 Limassol Industrial Estate

Cipro

56

REVERS Ltd

Katlakalna 4C

Riga LV-1073

Lettonia

57

S.C. LINDE GAZ ROMANIA S.R.L.

Strada Avram Imbroane Nr. 9

Timișoara, județul Timiș

300136

Romania

58

Savi Inwestycje Sp. z o.o.

ul. Wołowska 2

55-120

Oborniki Śląskie

Polonia

59

Sc. Electrocandy Srl.

Iasomiei 56 A

410174 Oradea

Romania

60

Settala Gas SpA.

Viale delle Industrie n. 18

Settala

20090

Italia

61

SILCO d.o.o.

Šentrupert 5a

SL-3303 Gomilsko

Slovenia

62

Simat Prom d.o.o.

Rudeska cesta 96

HR-10 000 Zagrabia

Croazia

63

Sinteco S.R.L.

Via IV Novembre n. 51

28065 Cerano (NO)

Italia

64

Soc. Port. do Arlíquido, «Arlíquido», Lda.

Rua Dr. António Loureiro Borges, 4 — 2°, Arquiparque, Miraflores

Algés

1495-131

Portogallo

65

SOLQUIMIA IBERIA, S.L.

C/Paraguay 4 (P.I. Centrovia)

50198 La Muela

Spagna

66

Solvay Fluor GmbH

Hans-Böckler-Allee 20

Hannover 30173

Germania

67

Solvay Bario E Derivati SpA.

84 Via Degli Olivetti

Massa

54100

Italia

68

Solvay Fluorés France

25 rue de Clichy

Parigi

75009

Francia

69

Solvay Specialty Polymers France SAS

Avenue de la République

Tavaux

39501 Tavaux Cedex

Francia

70

Systherm D. Gazińska s.j.

ul. św. Wincentego 7

61-003 Poznań

Polonia

71

TAIRIS AEVE

68 Petrou Ralli str

12241 Egaleo

Grecia

72

Tazzetti SpA.

Corso Europa 600/A

Volpiano (TO)

10088

Italia

73

Tazzetti, S.A.U.

Calle Roma 2

Torres de la Alameda

28813

Spagna

74

Tepostop

Pardubicka 1777

Prelouc

53501

Repubblica ceca

75

Termo Schiessl Sp. z o.o.

Raszyńska 13

05-500 Piaseczno

Polonia

76

TOPOX-FOAM, S.L.

POL. IND. EL MAS VELL C/DE L'OLI S/N

Vallmoll, Tarragona

43144

Spagna

77

Vrec

Kossuth U-12

Szatymaz

6763

Ungheria

78

Westfalen AG

Industrieweg 43

Münster 48155

Germania

79

WIGMORS

ul. Irysowa 5

Wroclaw 51117

Polonia

 

 

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2014

Per la Commissione

Connie HEDEGAARD

Membro della Commissione


(1)  GU L 150 del 20.5.2014, pag. 195.

(2)  Regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, su taluni gas fluorurati ad effetto serra (GU L 161 del 14.6.2006, pag. 1).


ALLEGATO

Valori di riferimento (1) per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 per ogni produttore o importatore che ha comunicato di avere immesso in commercio idrocarburi dal 2009 al 2012

Il valore di riferimento (VR) è calcolato secondo la seguente formula:

VR = media [2009-2012] (POM – EX)

Il valore (POM – EX) è determinato ogni anno e la relativa media è calcolata sul periodo di 4 anni

S'intende con:

POM (Placed On the Market), i gas sfusi immessi in commercio. POM = Ρ + I – E + Δs, dove P = produzione, I = importazioni, E = esportazioni dirette, Δs = differenza degli stock a fine anno, ossia stock al 1o gennaio 20xx – stock al 31 dicembre 20xx

EX, i gas sfusi cui si applicano le deroghe di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettere da a) a e), del regolamento, in base ai dati disponibili.


(1)  Informazioni commerciali sensibili — riservate — non destinate alla pubblicazione.