ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 315

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

57° anno
1 novembre 2014


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1170/2014 della Commissione, del 29 ottobre 2014, recante rettifica della versione slovena del regolamento (CE) n. 504/2008 della Commissione recante attuazione delle direttive del Consiglio 90/426/CEE e 90/427/CEE per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi ( 1 )

1

 

*

Regolamento (UE) n. 1171/2014 della Commissione, del 31 ottobre 2014, che modifica e rettifica gli allegati I, III, VI, IX, XI e XVII della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli ( 1 )

3

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1172/2014 della Commissione, del 31 ottobre 2014, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

13

 

 

DECISIONI

 

 

2014/768/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 30 ottobre 2014, che stabilisce il tipo, il formato e la frequenza delle informazioni che devono essere messe a disposizione dagli Stati membri relativamente alle tecniche di gestione integrata delle emissioni applicate nelle raffinerie di petrolio e di gas, a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2014) 7517]  ( 1 )

15

 

 

2014/769/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 30 ottobre 2014, che conferma o modifica le emissioni specifiche medie di CO2 e gli obiettivi per le emissioni specifiche per i costruttori di veicoli commerciali leggeri nuovi per l'anno civile 2013 a norma del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2014) 7863]

19

 

 

2014/770/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 30 ottobre 2014, che conferma o modifica le emissioni specifiche medie di CO2 e gli obiettivi per le emissioni specifiche per i costruttori di autovetture per l'anno civile 2013 a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2014) 7877]

30

 

 

2014/771/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 31 ottobre 2014, relativa all'identificazione dello Universal Business Language, versione 2.1, ai fini dell'utilizzo come riferimento negli appalti pubblici ( 1 )

44

 

 

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

 

 

2014/772/UE

 

*

Decisione del Comitato misto di cooperazione doganale istituito a norma dell'accordo di cooperazione e assistenza amministrativa reciproca in materia doganale tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese, del 16 maggio 2014, per quanto riguarda il riconoscimento reciproco dei programmi di operatore economico autorizzato, nell'Unione europea, e le misure del programma di gestione classificata delle imprese, nella Repubblica popolare cinese

46

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

1.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 315/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1170/2014 DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 2014

recante rettifica della versione slovena del regolamento (CE) n. 504/2008 della Commissione recante attuazione delle direttive del Consiglio 90/426/CEE e 90/427/CEE per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/427/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle norme zootecniche e genealogiche che disciplinano gli scambi intracomunitari di equidi (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, lettere c) e d), l'articolo 6, paragrafo 2, secondo trattino, e l'articolo 8, paragrafo 1, primo comma,

vista la direttiva 94/28/CE del Consiglio, del 23 giugno 1994, che fissa i principi relativi alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili all'importazione di animali, sperma, ovuli ed embrioni provenienti da paesi terzi e che modifica le direttiva 77/504/CEE relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura (3), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Nella versione linguistica slovena del regolamento (CE) n. 504/2008 della Commissione (4) la frase «tutte le forme, compresa la VEE» è errata, ragion per cui si rende necessaria la rettifica della versione in lingua slovena. La rettifica non si applica alle altre versioni linguistiche.

(2)

Occorre pertanto rettificare il regolamento (CE) n. 504/2008.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente della catena alimentare e della salute animale e del Comitato permanente della zootecnia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È interessata unicamente la versione in lingua slovena.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1.

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 55.

(3)  GU L 178 del 12.7.1994, pag. 66.

(4)  Regolamento (CE) n. 504/2008 della Commissione, del 6 giugno 2008, recante attuazione delle direttive 90/426/CEE e 90/427/CEE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi (GU L 149 del 7.6.2008, pag. 3).


1.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 315/3


REGOLAMENTO (UE) N. 1171/2014 DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 2014

che modifica e rettifica gli allegati I, III, VI, IX, XI e XVII della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (1), in particolare l'articolo 39, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2007/46/CE istituisce un quadro armonizzato contenente le disposizioni amministrative e i requisiti tecnici generali per i veicoli nuovi. La direttiva 2007/46/CE ha reso obbligatoria l'omologazione CE dei veicoli completi per tutte le categorie di veicoli, compresi quelli fabbricati in più fasi, secondo il calendario di cui all'allegato XIX della medesima.

(2)

È necessario integrare i requisiti dell'allegato XVII della direttiva 2007/46/CE relativi alla procedura da seguire per l'omologazione CE in più fasi al fine di rendere tale procedura pienamente operativa. Anche gli allegati I, III e IX della direttiva 2007/46/CE devono essere modificati per consentire di collegare tra loro le diverse fasi di fabbricazione di un veicolo fabbricato in più fasi.

(3)

Il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), ha disposto l'abrogazione di una serie di direttive e la loro sostituzione con i corrispondenti regolamenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE). Poiché la maggior parte di tali direttive è stata abrogata dal regolamento (CE) n. 661/2009 è opportuno aggiornare, a decorrere dal 1o novembre 2014, le voci pertinenti dell'allegato VI della direttiva 2007/46/CE.

(4)

È opportuno rettificare l'allegato IX della direttiva 2007/46/CE, al fine di dare coerenza alla numerazione usata nei vari modelli di certificato di conformità per le voci relative alla massa in ordine di marcia e alla massa effettiva. È inoltre necessario chiarire nell'allegato XI che i poggiatesta sono obbligatori solo sui veicoli appartenenti alla categoria M1.

(5)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2007/46/CE.

(6)

Occorre dare ai fabbricanti tempo sufficiente per adattare i veicoli ai nuovi requisiti della procedura di omologazione in più fasi e per modificare il certificato di conformità, come richiesto dal presente regolamento.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato tecnico «Veicoli a motore»,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Gli allegati I, III, VI, IX e XI della direttiva 2007/46/CE sono modificati in conformità all'allegato I del presente regolamento.

2.   L'allegato XVII della direttiva 2007/46/CE è sostituito dal testo contenuto nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

L'omologazione dei nuovi tipi di veicoli è rilasciata ai sensi della direttiva 2007/46/CE quale modificata dal presente regolamento.

I fabbricanti rilasciano i certificati di conformità ai sensi della direttiva 2007/46/CE, quale modificata dal presente regolamento, per tutti i veicoli nuovi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016. Può essere applicato prima di tale data su richiesta dei fabbricanti all'autorità di omologazione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1).


ALLEGATO I

La direttiva 2007/46/CE è così modificata:

1)

L'allegato I è così modificato:

a)

è aggiunto il seguente punto 0.2.2.:

«0.2.2.

Per i veicoli omologati in più fasi, documentazione di omologazione del veicolo nella fase iniziale/precedente (elencare le informazioni per ciascuna fase; si può usare una matrice)

Tipo:

Variante/i:

Versione/i:

Numero di omologazione e numero dell'estensione»

b)

è aggiunto il seguente punto 0.5.1.:

«0.5.1.

Per i veicoli omologati in più fasi, ragione sociale e indirizzo del fabbricante del veicolo nella fase iniziale/precedente»

2)

L'allegato III è così modificato:

a)

è aggiunto il seguente punto 0.2.2.:

«0.2.2.

Per i veicoli omologati in più fasi, documentazione di omologazione del veicolo nella fase iniziale/precedente (elencare le informazioni per ciascuna fase; si può usare una matrice):

Tipo:

Variante/i:

Versione/i:

Numero di omologazione e numero dell'estensione»

b)

è aggiunto il seguente punto 0.5.1.:

«0.5.1.

Per i veicoli omologati in più fasi, ragione sociale e indirizzo del fabbricante del veicolo nella fase iniziale/precedente»

c)

sono aggiunti i seguenti punti 2.17., 2.17.1 e 2.17.2:

«2.17.

Veicoli oggetto di omologazione in più fasi [solo nel caso di veicoli incompleti o completati appartenenti alla categoria N1 che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 715/2007]: sì/no (1)

2.17.1.

Massa del veicolo di base in ordine di marcia: kg.

2.17.2.

Massa aggiunta standard (DAM), calcolata in conformità alla sezione 5 dell'allegato XII del regolamento (CE) n. 692/2008: kg.»

3)

L'allegato VI è così modificato:

a)

modello A, il punto 0.5. è così modificato:

«0.5.

Ragione sociale e indirizzo del fabbricante del veicolo completo/completato (1

b)

modello A, è aggiunto il seguente punto 0.5.1.:

«0.5.1.

Per i veicoli omologati in più fasi, ragione sociale e indirizzo del fabbricante della/e fase/i iniziali/precedenti del veicolo»

c)

modello A, l'appendice è sostituita dalla seguente:

«Appendice

Elenco degli atti normativi ai quali il tipo di veicolo è conforme

(da compilare solo in caso di omologazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3).

Oggetto (1)

Riferimento all'atto normativo (1)

Quale modificato da

Applicabile alle varianti

1.

Livello sonoro ammissibile

 

 

 

2.

Emissioni

 

 

 

3.

Serbatoi di carburante/dispositivi di protezione posteriore

 

 

 

 

 

 

4)

L'allegato IX è così modificato:

a)

la parte I, Veicoli completi e completati, è così modificata:

i)

nel «modello B — pagina 1, Veicoli completati, certificato di conformità CE», il punto 0.2.2. è sostituito dal seguente:

«0.2.2.

Per i veicoli omologati in più fasi, documentazione di omologazione del veicolo nella fase iniziale/precedente (elencare le informazioni per ciascuna fase):

Tipo:

Variante (a):

Versione (a):

Numero di omologazione e numero dell'estensione»

ii)

nel «modello B — pagina 1, Veicoli completati, certificato di conformità CE», il punto 0.5.1. è sostituito dal seguente:

«0.5.1.

Per i veicoli omologati in più fasi, ragione sociale e indirizzo del fabbricante del veicolo nella fase iniziale/precedente»

iii)

a «pagina 2 — Categorie di veicoli O3 e O4 (veicoli completi e completati)» è inserito il seguente punto 13.2.:

«13.2.

Massa effettiva del veicolo: kg»

b)

la parte II, Veicoli incompleti, è così modificata:

i)

nel «modello C1 — pagina 1, Veicoli incompleti, certificato di conformità CE», è inserito il seguente punto 0.2.2.:

«0.2.2.

Per i veicoli omologati in più fasi, documentazione di omologazione del veicolo nella fase iniziale/precedente (elencare le informazioni per ciascuna fase):

Tipo:

Variante (a):

Versione (a):

Numero di omologazione e numero dell'estensione»

ii)

nel «modello C1 — pagina 1, Veicoli incompleti, certificato di conformità CE», è inserito il seguente punto 0.5.1.:

«0.5.1.

Per i veicoli omologati in più fasi, ragione sociale e indirizzo del fabbricante del veicolo nella fase iniziale/precedente del veicolo»

iii)

a «pagina 2 — Categoria di veicoli M1 (veicoli incompleti)», il punto 13.2. è soppresso.

iv)

a «pagina 2 — Categoria di veicoli M1 (veicoli incompleti)», il punto 14. è sostituito dal seguente:

«14.

Massa in ordine di marcia del veicolo incompleto: … kg»

v)

a «pagina 2 — Categoria di veicoli M1 (veicoli incompleti)», è aggiunto il seguente punto 14.2.:

«14.2.

Massa effettiva del veicolo incompleto: … kg»

vi)

a «pagina 2 — Categoria di veicoli M2 (veicoli incompleti)», il punto 14. è sostituito dal seguente:

«14.

Massa in ordine di marcia del veicolo incompleto: … kg»

vii)

a «pagina 2 — Categoria di veicoli M2 (veicoli incompleti)», è aggiunto il seguente punto 14.2.:

«14.2.

Massa effettiva del veicolo incompleto: … kg»

viii)

a «pagina 2 — Categoria di veicoli M3 (veicoli incompleti)», il punto 14. è sostituito dal seguente:

«14.

Massa in ordine di marcia del veicolo incompleto: … kg»

ix)

a «pagina 2 — Categoria di veicoli M3 (veicoli incompleti)», è aggiunto il seguente punto 14.2.:

«14.2.

Massa effettiva del veicolo incompleto: … kg»

x)

a «pagina 2 — Categoria di veicoli N1 (veicoli incompleti)», il punto 13. è soppresso.

xi)

a «pagina 2 — Categoria di veicoli N1 (veicoli incompleti)», il punto 14. è sostituito dal seguente:

«14.

Massa in ordine di marcia del veicolo incompleto: … kg»

xii)

a «pagina 2 — Categoria di veicoli N1 (veicoli incompleti)», è aggiunto il seguente punto 14.2.:

«14.2.

Massa effettiva del veicolo incompleto: … kg»

xiii)

a «pagina 2 — Categoria di veicoli N2 (veicoli incompleti)», il punto 14. è sostituito dal seguente:

«14.

Massa in ordine di marcia del veicolo incompleto: … kg»

xiv)

a «pagina 2 — Categoria di veicoli N2 (veicoli incompleti)», è aggiunto il seguente punto 14.2.:

«14.2.

Massa effettiva del veicolo incompleto: … kg»

xv)

a «pagina 2 — Categoria di veicoli N3 (veicoli incompleti)», il punto 14. è sostituito dal seguente:

«14.

Massa in ordine di marcia del veicolo incompleto: … kg»

xvi)

a «pagina 2 — Categoria di veicoli N3 (veicoli incompleti)», è aggiunto il seguente punto 14.2.:

«14.2.

Massa effettiva del veicolo incompleto: … kg»

xvii)

a «pagina 2 — Categoria di veicoli O1 e O2 (veicoli incompleti)», il punto 14. è sostituito dal seguente:

«14.

Massa in ordine di marcia del veicolo incompleto: … kg»

xviii)

a «pagina 2 — Categoria di veicoli O1 e O2 (veicoli incompleti)» è inserito il seguente punto 14.2.:

«14.2.

Massa effettiva del veicolo incompleto: … kg»

xix)

a «pagina 2 — Categoria di veicoli O3 e O4 (veicoli incompleti)», il punto 14. è sostituito dal seguente:

«14.

Massa in ordine di marcia del veicolo incompleto: … kg»

xx)

a «pagina 2 — Categoria di veicoli O3 e O4 (veicoli incompleti)» è inserito il seguente punto 14.2.:

«14.2.

Massa effettiva del veicolo incompleto: … kg»

xxi)

nelle note esplicative relative all'allegato IX, la nota è sostituita dalla seguente:

«e)

Le voci 4 e 4.1 vanno completate in conformità rispettivamente alle definizioni 25 (interasse) e 26 (distanza tra gli assi), del regolamento (UE) n. 1230/2012»

5)

L'allegato XI è modificato come segue:

a)

All'appendice 1, la voce 38 A è modificata come segue:

«38 A

Poggiatesta, incorporati o meno ai sedili del veicolo

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 25

D

G+D»

 

 

b)

All'appendice 4, la voce 38 A va soppressa.


(1)  In conformità all'allegato IV della presente direttiva»


ALLEGATO II

«

ALLEGATO XVII

PROCEDURE CUI ATTENERSI NEL CORSO DELL'OMOLOGAZIONE IN PIÙ FASI

1.   OBBLIGHI DEI FABBRICANTI

1.1.

Perché la procedura di omologazione CE in più fasi vada a buon fine occorre la collaborazione di tutti i fabbricanti interessati. Prima di rilasciare l'omologazione della fase iniziale o di quelle successive, le autorità di omologazione devono perciò accertarsi che i fabbricanti interessati abbiano concluso opportuni accordi per la fornitura e lo scambio di documenti e informazioni affinché il tipo di veicolo completato possa soddisfare i requisiti tecnici di tutti gli atti normativi pertinenti, come prescritto negli allegati IV o XI. Tali informazioni devono comprendere i dati di omologazione di sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti e degli elementi del veicolo che fanno parte del veicolo incompleto ma che ancora non sono stati omologati. Il fabbricante della fase precedente deve fornire al fabbricante della fase successiva le informazioni relative a qualsiasi modifica che possa influire sull'omologazione di un sistema o sull'omologazione globale del tipo di veicolo. Tali informazioni devono essere fornite non appena sia stata rilasciata la nuova estensione all'omologazione globale del tipo di veicolo, entro e non oltre la data di inizio della produzione del veicolo incompleto.

1.2.

Nel corso di una procedura di omologazione CE in più fasi, ogni fabbricante è responsabile dell'omologazione e della conformità della produzione di tutti i sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti da lui fabbricati o aggiunti alla fase precedente. Il fabbricante della fase successiva non è responsabile degli elementi omologati in una fase precedente a meno che egli non li abbia modificati in misura tale da invalidare la precedente omologazione.

1.3.

Alla procedura in più fasi può ricorrere anche un fabbricante unico. Non è tuttavia consentito utilizzare la procedura in più fasi per eludere le prescrizioni applicabili ai veicoli prodotti in un'unica fase. In particolare, i veicoli in tal modo omologati non si considerano fabbricati in più fasi ai sensi del paragrafo 3.4. del presente allegato e degli articoli 22, 23 e 27 della presente direttiva (piccole serie e limiti di fine serie).

2.   OBBLIGHI DELLE AUTORITÀ DI OMOLOGAZIONE

2.1.

L'autorità di omologazione deve:

a)

verificare che tutti i certificati di omologazione CE rilasciati in base agli atti normativi applicabili all'omologazione dei veicoli riguardino la pertinente fase di completamento del tipo di veicolo e corrispondano ai requisiti prescritti;

b)

accertare che la documentazione comprenda tutti i dati richiesti rispetto allo stato di completamento del veicolo;

c)

riguardo alla documentazione, accertare che le specifiche del veicolo e i dati contenuti nella parte I della documentazione informativa ad esso relativa siano inclusi nelle schede informative e nei certificati di omologazione CE, in conformità ai pertinenti atti normativi; e, in caso di veicolo completato, se una voce della parte I della documentazione informativa non è inclusa nella scheda informativa relativa a uno degli atti normativi, confermare che tale elemento specifico o caratteristica è conforme a quanto descritto nella documentazione informativa;

d)

su un campione selezionato di veicoli appartenenti al tipo da omologare, eseguire o far eseguire controlli degli elementi e dei sistemi per accertare che il/i veicolo/i sia/siano fabbricato/i in base ai dati pertinenti di cui alle schede informative autenticate e rispetto a tutti gli atti normativi pertinenti;

e)

eseguire o far eseguire opportuni controlli d'installazione di eventuali entità tecniche indipendenti.

2.2.

Il numero dei veicoli da controllare ai fini del paragrafo 2.1., lettera d), deve permettere l'opportuno controllo delle varie combinazioni da omologare in relazione allo stato di completamento del veicolo e ai seguenti criteri:

motore,

cambio,

assi motori (numero, posizione, interconnessione),

assi sterzanti (numero e posizione),

tipi di carrozzeria,

numero di porte,

lato di guida,

numero di sedili,

livello di equipaggiamento.

3.   REQUISITI APPLICABILI

3.1.

Le omologazioni CE di cui al presente allegato sono rilasciate in funzione della fase di fabbricazione corrente del tipo di veicolo e devono comprendere tutte le omologazioni rilasciate a fasi precedenti.

3.2.

Per l'omologazione globale di un veicolo, la normativa (in particolare, i requisiti di cui all'allegato II e gli atti pertinenti di cui agli allegati IV e XI della presente direttiva) si applica come se l'omologazione fosse rilasciata (o estesa) al fabbricante del veicolo di base.

3.2.1.

Se il tipo di sistema/componente di un veicolo non è stato modificato, resta valida la precedente omologazione del sistema/componente fino alla data di prima immatricolazione di cui al pertinente atto normativo.

3.2.2.

Se, nella fase successiva, il tipo di sistema di un veicolo è stato modificato in misura tale da dover essere di nuovo provato ai fini dell'omologazione, la prova si limiterà agli elementi del sistema modificati o interessati dalle modifiche.

3.2.3.

Se, nella fase successiva, il fabbricante ha modificato un tipo di sistema di un veicolo o l'omologazione globale di un tipo di veicolo ma, a parte il nome del costruttore, tale tipo può considerarsi invariato, si può continuare ad applicare il requisito applicabile ai tipi esistenti fino alla data di prima immatricolazione di cui al pertinente atto normativo.

3.2.4.

Se viene cambiata la categoria di appartenenza di un veicolo, occorre che siano soddisfatti i pertinenti requisiti della nuova categoria. Si possono accettare i certificati di omologazione della precedente categoria se i requisiti soddisfatti dal veicolo sono analoghi o più rigorosi rispetto a quelli della nuova categoria.

3.3.

Se l'autorità di omologazione è d'accordo, non occorre estendere o modificare l'omologazione globale di un veicolo rilasciata al fabbricante della fase successiva se l'estensione rilasciata alla fase precedente del veicolo lascia intatta quella successiva o i dati tecnici del veicolo. Occorre tuttavia copiare al punto 0.2.2. del certificato di conformità della fase successiva del veicolo il numero di omologazione comprendente l'estensione rilasciata alla/e fase/i precedente/i del veicolo.

3.4.

Se un altro fabbricante modifica il vano di carico di un veicolo completo o completato appartenente alla categoria N od O per potervi aggiungere accessori mobili destinati ad accogliere e a fissare il carico (come rivestimenti dello spazio di carico, scaffali e portaoggetti da montare sul tetto), tali elementi si possono considerare parte della massa utile e non è necessario omologarli se soddisfano entrambe le seguenti condizioni:

a)

le modifiche non interessano in alcun modo l'omologazione del tipo di veicolo, a parte un aumento della massa effettiva del veicolo;

b)

gli accessori aggiunti possono essere rimossi senza utensili speciali.

4.   IDENTIFICAZIONE DEL VEICOLO

4.1.

Il numero di identificazione del veicolo di base (Vehicle Identification Number — VIN) prescritto dal regolamento (UE) n. 19/2011 della Commissione (1) si mantiene per tutte le fasi successive della procedura di-omologazione per garantirne la tracciabilità.

4.2.

Nella seconda e nelle fasi successive, oltre alle targhette regolamentari di cui al regolamento (UE) n. 19/2011, ogni fabbricante deve apporre sul veicolo una targhetta aggiuntiva il cui modello si trova nell'appendice del presente allegato. La targhetta va saldamente fissata in posizione visibile e facilmente accessibile su una parte destinata a non essere sostituita durante l'uso del veicolo. Essa indicherà, in modo chiaro e indelebile, le informazioni di seguito elencate:

nome del fabbricante,

sezioni 1, 3 e 4 del numero di omologazione CE,

fase di omologazione,

VIN del veicolo di base,

massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico del veicolo se, nella fase di omologazione corrente, il suo valore è cambiato,

massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico della combinazione (se il suo valore è cambiato nella fase di omologazione corrente e se il veicolo può trainare un rimorchio). Si userà il valore “0” se il veicolo non può trainare un rimorchio.

massa massima tecnicamente ammissibile su ciascun asse, da quello anteriore a quello posteriore, se il suo valore è cambiato nella fase di omologazione corrente,

in caso di semirimorchio o di rimorchio ad asse centrale, la massa massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio, se il suo valore è cambiato nella fase di omologazione corrente.

Fatte salve le disposizioni di cui sopra, la targhetta deve soddisfare i requisiti degli allegati I e II del regolamento (UE) n. 19/2011.

Appendice

MODELLO DELLA TARGHETTA AGGIUNTIVA DEL FABBRICANTE

L'esempio che segue è dato unicamente a titolo informativo.

NOME DEL FABBRICANTE (fase 3)

e2*2007/46*2609

Fase 3

WD9VD58D98D234560

1 500 kg

2 500 kg

1 – 700 kg

2 – 810 kg

»

(1)  Regolamento (UE) n. 19/2011 della Commissione, dell'11 gennaio 2011, relativo ai requisiti dell'omologazione per la targhetta regolamentare del costruttore e per il numero di identificazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 8 del 12.1.2011, pag. 1).


1.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 315/13


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1172/2014 DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 2014

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

62,5

MA

74,2

MK

57,9

ZZ

64,9

0707 00 05

AL

74,3

MK

80,7

TR

126,5

ZZ

93,8

0709 93 10

MA

64,8

TR

135,9

ZZ

100,4

0805 50 10

AR

72,8

TR

89,7

UY

29,5

ZZ

64,0

0806 10 10

BR

292,6

MD

36,9

PE

376,1

TR

147,9

US

400,6

ZZ

250,8

0808 10 80

BR

53,2

CA

88,6

CL

87,4

NZ

145,6

US

207,7

ZA

169,6

ZZ

125,4

0808 30 90

CN

68,8

TR

99,6

ZZ

84,2


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

1.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 315/15


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 2014

che stabilisce il tipo, il formato e la frequenza delle informazioni che devono essere messe a disposizione dagli Stati membri relativamente alle tecniche di gestione integrata delle emissioni applicate nelle raffinerie di petrolio e di gas, a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2014) 7517]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/768/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (1), in particolare l'articolo 72, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione di esecuzione 2014/738/UE della Commissione (2) stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili («conclusioni sulle BAT») per la raffinazione del petrolio e del gas. Le conclusioni sulle BAT 57 e 58, stabilite da tale decisione, consentono agli Stati membri di utilizzare una tecnica di gestione integrata per le emissioni di ossidi di azoto (NOx) e anidride solforosa (SO2) provenienti da determinate unità tecniche.

(2)

Le raffinerie di petrolio e di gas rappresentano una fonte significativa di emissioni di inquinanti atmosferici, in particolare di anidride solforosa e ossidi di azoto. L'uso di una tecnica di gestione integrata delle emissioni da parte delle raffinerie costituirebbe il principale fattore che determina le prestazioni ambientali di tali raffinerie.

(3)

È necessario stabilire requisiti specifici in materia di comunicazione delle informazioni per consentire alla Commissione di valutare la corretta applicazione delle BAT 57 e 58 e più in particolare per verificare che la tecnica di gestione integrata delle emissioni sia concepita, attuata e gestita in modo da conformarsi ai principi del risultato ambientale equivalente, come indicato nelle relative conclusioni sulle BAT.

(4)

Il tipo di informazioni che devono essere messe a disposizione dagli Stati membri in relazione all'attuazione di tecniche di gestione integrata delle emissioni di cui alle BAT 57 e 58 dovrebbe essere definito e dovrebbe comprendere la descrizione delle principali caratteristiche di progettazione delle tecniche attuate, i relativi valori limite fissati per le emissioni, nonché il relativo sistema di controllo e i suoi risultati.

(5)

A norma dell'articolo 72, paragrafo 1, della direttiva 2010/75/UE, gli Stati membri sono tenuti a mettere a disposizione le informazioni sull'applicazione delle migliori tecniche disponibili in formato elettronico. Al fine di garantire l'uniformità e la coerenza delle informazioni fornite dagli Stati membri, questi ultimi dovrebbero utilizzare il formato elettronico per la comunicazione elaborato a tale scopo dalla Commissione, assistita dall'Agenzia europea dell'ambiente.

(6)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 75, paragrafo 1, della direttiva 2010/75/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Relazioni presentate dagli Stati membri

1.   Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione le informazioni riguardanti l'attuazione delle tecniche di gestione integrata delle emissioni stabilite dalle BAT 57 e 58 adottate mediante decisione di esecuzione 2014/738/UE.

Le informazioni di cui al primo comma sono messe a disposizione in conformità all'allegato e si riferiscono agli anni 2017, 2018 e 2019. Tali informazioni sono messe a disposizione per ciascuna delle raffinerie di petrolio e di gas in cui è attuata una tecnica di gestione integrata delle emissioni stabilita dalla BAT 57 o 58 per le emissioni nell'aria di ossidi di azoto (NOx) o di anidride solforosa (SO2).

2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono messe a disposizione della Commissione entro il 30 settembre 2020 utilizzando il formato elettronico di comunicazione, previsto a tal fine.

Articolo 2

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2014

Per la Commissione

Janez POTOČNIK

Membro della Commissione


(1)  GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17.

(2)  Decisione di esecuzione 2014/738/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, che stabilisce conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, per la raffinazione del petrolio e del gas (GU L 307 del 28.10.2014, pag. 38).


ALLEGATO

Tipo di informazioni sulle tecniche di gestione integrata delle emissioni applicate alle raffinerie di petrolio e gas che devono essere messe a disposizione della Commissione

1.   Informazioni generali

1.1.

Identificativo unico dell'installazione: identificativo unico dell'installazione ai fini della direttiva 2010/75/UE.

1.2.

Nome dell'installazione.

1.3.

Nome del gestore.

1.4.

Indirizzo dell'installazione: via, città, codice postale e Stato.

2.   Informazioni relative al campo di applicazione delle tecniche di gestione integrata delle emissioni e ai valori limite applicabili alle emissioni

2.1.

Elenco e descrizione delle unità di processo e di combustione interessate dalle tecniche di gestione integrata delle emissioni di NOx e SO2, in particolare:

a)

tipo di unità (unità di combustione, unità di cracking a letto fluido, unità di recupero dello zolfo dagli scarichi gassosi);

b)

potenza termica nominale (per le unità di combustione);

c)

tipo/i di combustibile utilizzato/i (per le unità di combustione);

d)

unità nuova o esistente;

e)

cambiamenti sostanziali e strutturali, ad esempio nel funzionamento e nell'uso del combustibile durante il periodo di riferimento, che hanno influenzato i livelli di emissione associati alle BAT (BAT-AEL).

2.2.

Valori limite applicabili delle emissioni di NOx e SO2 nell'ambito delle tecniche di gestione integrata delle emissioni, in particolare:

a)

i valori, le unità, i periodi di calcolo delle medie e le condizioni di riferimento;

b)

le modalità mediante le quali tali valori limite sono stati determinati relativamente alle BAT 57 e 58 stabilite nelle conclusioni sulle BAT a norma della decisione di esecuzione 2014/738/UE;

c)

le concentrazioni di emissioni prese in considerazione per ciascuna unità interessata relativamente alle BAT 57 e 58 e in confronto ai singoli BAT-AEL e ai livelli di prestazione ambientale associati alle BAT (BAT-AEPL) per le unità di recupero dello zolfo dagli scarichi gassosi;

d)

la portata dei gas di combustione (o di altra natura) utilizzata come fattore di ponderazione per ciascuna unità e le modalità con cui è stata determinata;

e)

altri elementi o fattori utilizzati per stabilire i valori limite.

3.   Informazioni sul sistema di monitoraggio

3.1.

Descrizione del sistema di monitoraggio usato per determinare le emissioni nell'ambito delle tecniche di gestione integrata delle emissioni.

3.2.

Dettagli sui parametri misurati e calcolati, il tipo (diretto e indiretto) e i metodi di misurazione utilizzati, i fattori di calcolo utilizzati (e la loro giustificazione) e la frequenza del monitoraggio.

4.   Informazioni sui risultati del monitoraggio

Panoramica dei risultati del monitoraggio al fine di dimostrare che i BAT-AEL applicabili stabiliti dalla BAT 57 e dalla BAT 58 sono stati rispettati e che le conseguenti emissioni sono pari o inferiori alle emissioni prodotte quando si applicano i BAT-AEL e i BAT-AEPL a livello di singola unità, compresi almeno i seguenti elementi:

a)

la concentrazione media delle emissioni in tutte le unità interessate (mg/Nm3, tutte le medie mensili durante un anno);

b)

il totale delle emissioni mensili in tutte le unità interessate (tonnellate/mese);

a)

la concentrazione media delle emissioni per ciascuna unità interessata (mg/Nm3, tutte le medie mensili durante un anno);

d)

portata del gas di combustione per ciascuna unità interessata (Nm3/ora, tutte le medie mensili durante un anno).


1.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 315/19


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 2014

che conferma o modifica le emissioni specifiche medie di CO2 e gli obiettivi per le emissioni specifiche per i costruttori di veicoli commerciali leggeri nuovi per l'anno civile 2013 a norma del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2014) 7863]

(I testi in lingua francese, inglese, italiana, neerlandese, polacca, portoghese, svedese e tedesca sono i soli facenti fede)

(2014/769/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell'ambito dell'approccio integrato dell'Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 6, e l'articolo 10, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 510/2011, ogni anno la Commissione è tenuta a confermare oppure modificare le emissioni specifiche medie di CO2 e gli obiettivi per le emissioni specifiche per ciascun costruttore di veicoli commerciali leggeri nuovi nell'Unione. Su questa base la Commissione accerta se i costruttori e i raggruppamenti di costruttori costituiti a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del suddetto regolamento, hanno raggiunto gli obiettivi per le emissioni specifiche in conformità all'articolo 4 del regolamento.

(2)

Per gli anni civili 2012 e 2013 gli obiettivi per le emissioni specifiche non sono vincolanti, pertanto occorre che la Commissione stabilisca degli obiettivi indicativi. Dato che tali obiettivi indicativi serviranno da indicatori dell'impegno richiesto ai costruttori per conseguire l'obiettivo vincolante nel 2014, è opportuno stabilire le emissioni specifiche medie di CO2 dei costruttori per il 2012 e il 2013 conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 510/2011 e tenere conto del 70 % dei veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati in tali anni.

(3)

I dati dettagliati da utilizzare per il calcolo delle emissioni specifiche medie di CO2 e degli obiettivi per le emissioni specifiche figurano nell'allegato II, parte A, punto 1, del regolamento (UE) n. 510/2011 e si basano sulle immatricolazioni di veicoli commerciali leggeri nuovi negli Stati membri.

(4)

Nel caso dei veicoli commerciali leggeri nuovi omologati nel quadro di un processo di costruzione a più fasi, l'allegato II, parte B, punto 7, del regolamento (UE) n. 510/2011 prevede che le emissioni specifiche di CO2 siano attribuite al costruttore del veicolo di base. In attesa di poter applicare, dal 1o gennaio 2014, la procedura di determinazione delle emissioni di CO2 per questa categoria di veicoli conformemente alle disposizioni dell'allegato XII, sezione 5, del regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione (2), è opportuno che quest'ultima calcoli l'obiettivo per le emissioni specifiche per i costruttori del veicolo di base utilizzando la massa in ordine di marcia del veicolo completo come definita all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 510/2011 e che utilizzi le emissioni specifiche di CO2 del veicolo di base conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, secondo comma, di tale regolamento.

(5)

Tutti gli Stati membri (ad eccezione della Croazia) hanno trasmesso i dati del 2013 alla Commissione entro il 28 febbraio 2014, a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 510/2011. La Commissione, dopo aver verificato i dati e constatato che alcuni di essi erano mancanti o manifestamente errati, ha contattato gli Stati membri interessati e, con riserva dell'accordo di tali Stati membri, ha corretto o completato i dati di conseguenza. Nei casi in cui non è stato possibile raggiungere un accordo, i dati provvisori dello Stato membro interessato non sono stati corretti.

(6)

Va osservato che diversi Stati membri nel quadro dei loro attuali sistemi di monitoraggio non sono stati in grado di distinguere tra veicoli commerciali leggeri completi e completati. Di conseguenza occorre che i dati del 2013 relativi ai veicoli commerciali leggeri nuovi siano considerati incompleti in relazione al monitoraggio dei veicoli oggetto di omologazione in più fasi. Al fine di affrontare tale questione, è opportuno adeguare i sistemi di monitoraggio a livello di Unione e di Stati membri a decorrere dal 1o gennaio 2015.

(7)

Il 21 maggio 2014 la Commissione ha pubblicato i dati provvisori sui veicoli commerciali leggeri e ha notificato a 58 costruttori i calcoli provvisori relativi alle loro emissioni specifiche medie di CO2 per il 2013 e i loro obiettivi per le emissioni specifiche, a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 510/2011. Ai costruttori è stato chiesto di verificare i suddetti dati e notificare alla Commissione eventuali errori entro tre mesi dal ricevimento della comunicazione, in conformità all'articolo 8, paragrafo 5, del suddetto regolamento. 25 costruttori hanno notificato errori.

(8)

Nel caso dei 33 costruttori che non hanno notificato errori nelle serie di dati, è opportuno confermare senza modifiche i dati e i calcoli provvisori delle emissioni specifiche medie di CO2 e gli obiettivi per le emissioni specifiche.

(9)

La Commissione ha verificato le correzioni notificate dai costruttori e le relative giustificazioni e le serie di dati sono state adeguate a seconda dei casi.

(10)

Nel caso dei dati con parametri di identificazione mancanti o scorretti, quali tipo, variante, codice di versione o numero di omologazione, occorre tenere in considerazione il fatto che i costruttori non possono verificare o correggere i relativi dati.- Di conseguenza, è opportuno applicare un margine di errore alle emissioni di CO2 e ai valori di massa in tali dati.

(11)

Occorre che il margine di errore corrisponda alla differenza tra lo scostamento dall'obiettivo per le emissioni specifiche (espresso come obiettivi per le emissioni specifiche sottratti dalle emissioni medie) calcolato tenendo conto delle immatricolazioni che non possono essere verificate dai costruttori e lo scostamento rispetto all'obiettivo per le emissioni specifiche calcolato non tenendone conto. Indipendentemente dal fatto che si tratti di una differenza positiva o negativa, il margine di errore dovrebbe sempre migliorare la posizione del costruttore per quanto riguarda il suo obiettivo per le emissioni specifiche.

(12)

Occorre confermare o modificare di conseguenza le emissioni specifiche medie di CO2 dei veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati nel 2013, gli obiettivi per le emissioni specifiche e la differenza tra questi due valori,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I valori relativi ai risultati raggiunti dai costruttori, come confermati o modificati per ciascun costruttore di veicoli commerciali leggeri nuovi in merito all'anno civile 2013 conformemente alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 510/2011 figurano nell'allegato della presente decisione.

I valori di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere da a) a e), del regolamento (UE) n. 510/2011, relativi a ciascun costruttore di veicoli commerciali leggeri e a ciascun raggruppamento di costruttori di detti veicoli in merito all'anno civile 2013 figurano altresì nell'allegato della presente decisione, fatta eccezione per quanto previsto all'articolo 2, paragrafo 4, del suddetto regolamento per i costruttori interessati.

Articolo 2

Sono destinatari della presente decisione i seguenti costruttori e raggruppamenti costituiti a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 510/2011:

(1)

Alke srl

via Vigonovese 123

35127 Padova

Italia

(2)

Audi AG

Berliner Ring 2

38436 Wolfsburg

Germania

(3)

Automobiles Citroen

Route de Gizy

78943 Vélizy-Villacoublay

Cedex Francia

(4)

Automobiles Peugeot

Route de Gizy

78943 Vélizy-Villacoublay

Cedex Francia

(5)

AVTOVAZ JSC

Rappresentato nell'Unione da:

LADA France S.A.S.

13, Route Nationale 10

78310 Coignières

Francia

(6)

Bayerische Motoren Werke AG

Petuelring 130

80788 Monaco di Baviera

Germania

(7)

BMW M GmbH

Petuelring 130

80788 Monaco di Baviera

Germania

(8)

Chrysler Group LLC

Rappresentato nell'Unione da:

Chrysler Management Austria Gmbh

Bundesstraße 83

8071 Dörfla bei Graz

Austria

(9)

Automobile Dacia S.A.

Guyancourt

1, avenue du Golf

78288 Guyancourt Cedex

Francia

(10)

Daimler AG

Mercedesstr 137/1 Zimmer 229

HPC F403

70327 Stoccarda

Germania

(11)

Dongfeng Motor Corporation

Rappresentato nell'Unione da:

Giotti Victoria Srl

Via Pisana 11/a

50021 Barberino Val D'Elsa (Firenze)

Italia

(12)

DR Motor Company SpA

SS 85 Venafrana km 37,500

86070 Macchia d'Isernia (IS)

Italia

(13)

Fiat Group Automobiles SpA

c.so Settembrini 40 Gate 8

Building 5 Room A8N

10135 Torino

Italia

(14)

Ford Motor Company of Australia Ltd

Rappresentato nell'Unione da:

Ford Werke GmbH

Niehl Plant, building Imbert 479

Henry-Ford-Straße 1

50735 Colonia

Germania

(15)

Ford Motor Company

Niehl Plant, building Imbert 479

Henry-Ford-Straße 1

50735 Colonia

Germania

(16)

Ford Werke GmbH

Niehl Plant, building Imbert 479

Henry-Ford-Straße 1

50735 Colonia

Germania

(17)

Fuji Heavy Industries Ltd

Rappresentato nell'Unione da:

Subaru Europe NV/SA

Leuvensesteenweg 555 B/8

1930 Zaventem

Belgio

(18)

Mitsubishi Fuso Truck & Bus Corporation

Rappresentato nell'Unione da:

Daimler AG

Mercedesstr 137/1 Zimmer 229

HPC F403

70327 Stoccarda

Germania

(19)

GM Korea Company

Adam Opel AG

Bahnhofsplatz 1 IPC 39-12

65423 Rüsselsheim

Germania

(20)

GAC Gonow Auto Co., Ltd

Rappresentato nell'Unione da:

Gonow Europe srl

Direzione generale Via Aurelia 1250

00166 Roma

Italia

(21)

Great Wall Motor Company Ltd

Rappresentato nell'Unione da:

International Motors Limited

I.M. House South Drive

Coleshill B46 1DF

Regno Unito

(22)

Hebei Zhongxing Automobile Co., Ltd

Rappresentato nell'Unione da:

URSUS SA Lublin

ul. Frezerów 7

20-952 Lublin

Polonia

(23)

Honda of the UK Manufacturing Ltd

470 London Road

Slough Berkshire

SL3 8QY

Regno Unito

(24)

Hyundai Motor Company

Rappresentato nell'Unione da:

Hyundai Motor Europe GmbH

Kaiserleipromenade 5

63067 Offenbach

Germania

(25)

Hyundai Assan Otomotiv Sanayi Ve Ticaret A.S.

Rappresentato nell'Unione da:

Hyundai Motor Europe GmbH

Kaiserleipromenade 5

63067 Offenbach

Germania

(26)

Hyundai Motor Manufacturing Czech S.r.o.

Kaiserleipromenade 5

63067 Offenbach

Germania

(27)

Hyundai Motor India Ltd

Rappresentato nell'Unione da:

Hyundai Motor Europe GmbH

Kaiserleipromenade 5

63067 Offenbach

Germania

(28)

Isuzu Motors Limited

Rappresentato nell'Unione da:

Isuzu Motors Europe NV

Bist 12

2630 Aartselaar

Belgio

(29)

IVECO SpA

Via Puglia 35

10156 Torino

Italia

(30)

Jaguar Land Rover Limited

W 10/5 Abbey Road

Whitley Coventry CV3 4LF

Regno Unito

(31)

KIA Motors Corporation

Rappresentato nell'Unione da:

Kia Motors Europe GmbH

Theodor-Heuss-Allee 11

60486 Francoforte sul Meno

Germania

(32)

KIA Motors Slovakia S.r.o.

Theodor-Heuss-Allee 11

60486 Francoforte sul Meno

Germania

(33)

LADA Automobile GmbH

Erlengrund 7-11

21614 Buxtehude

Germania

(34)

LADA France S.A.S.

13 Route Nationale 10

78310 Coignières

Francia

(35)

Magyar Suzuki Corporation Ltd

Suzuki International Europe GmbH

Legal Department Suzuki-Allee 7

64625 Bensheim

Germania

(36)

Mahindra & Mahindra Ltd

Rappresentato nell'Unione da:

Mahindra Europe srl

Via Cancelliera 35

00040 Ariccia (Roma)

Italia

(37)

Maruti Suzuki India Ltd

Rappresentato nell'Unione da:

Suzuki International Europe GmbH

Legal Department Suzuki-Allee 7

64625 Bensheim

Germania

(38)

Mazda Motor Corporation

Rappresentato nell'Unione da:

Mazda Motor Europe GmbH

European R&D Centre

Hiroshimastr 1

D-61440 Oberursel/Ts

Germania

(39)

Mia Electric S.A.S.

45, rue des Pierrières BP 60324

79143 Ceriazay Cedex

Francia

(40)

Mitsubishi Motors Corporation MMC

Rappresentato nell'Unione da:

Mitsubishi Motors Europe B.V. MME

Mitsubishi Avenue 21

6121 SG Born

Paesi Bassi

(41)

Mitsubishi Motors Europe B.V. MME

Mitsubishi Avenue 21

6121 SG Born

Paesi Bassi

(42)

Mitsubishi Motors Thailand Co., Ltd. MMTh

Rappresentato nell'Unione da:

Mitsubishi Motors Europe BV MME

Mitsubishi Avenue 21

6121 SG Born

Paesi Bassi

(43)

Nissan International SA

Rappresentato nell'Unione da:

Renault Nissan Representation Office

Avenue des Arts/Kunstlaan 40

1040 Bruxelles/Brussel

Belgio

(44)

Adam Opel AG

Bahnhofsplatz 1IPC 39-12

65423 Rüsselsheim

Germania

(45)

Piaggio & C SpA

Viale Rinaldo Piaggio 25

56025 Pontedera (PI)

Italia

(46)

Dr.Ing h.c.F.Porsche AG

Porscheplatz 1

70435 Stoccarda

Germania

(47)

Quattro GmbH

Berliner Ring 2

38436 Wolfsburg

Germania

(48)

Renault S.A.S.

Guyancourt 1 avenue du Golf

78288 Guyancourt Cedex

Francia

(49)

Renault Trucks

99 Route de Lyon TER L10 0 01

69802 Saint Priest Cedex

Francia

(50)

Seat SA

Berliner Ring 2

38436 Wolfsburg

Germania

(51)

Skoda Auto AS

Berliner Ring 2

38436 Wolfsburg

Germania

(52)

Ssangyong Motor Company

Rappresentato nell'Unione da:

Ssangyong European Parts Center B.V.

IABC 5253/5254

4B14RD Breda

Paesi Bassi

(53)

Suzuki Motor Corporation

Rappresentato nell'Unione da:

Suzuki International Europe GmbH

Legal Department Suzuki-Allee 7

64625 Bensheim

Germania

(54)

Tata Motors Limited

Rappresentato nell'Unione da:

Tata Motors European Technical Centre Plc.

Internal Automotive Research Centre

University of Warwick

Coventry CV4 7AL

Regno Unito

(55)

Toyota Motor Europe NV/SA

Avenue du Bourget/Bourgetlaan 60

1140 Bruxelles/Brussel

Belgio

(56)

Toyota Caetano Portugal SA

Avenida Vasco de Gama 1410

4431-956 Vila Nova de Gaia

Portogallo

(57)

Volkswagen AG

Berliner Ring 2

38436 Wolfsburg

Germania

(58)

Volvo Car Corporation

VAK building Assar Gabrielssons väg

SE-405 31 Göteborg

Svezia

(59)

Raggruppamento per: Ford -Werke GmbH

Niehl Plant, building Imbert 479

Henry-Ford-Straße 1

50735 Colonia

Germania

(60)

Raggruppamento per: Mitsubishi Motors

Mitsubishi Avenue 21

6121 SG Born

Paesi Bassi

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2014

Per la Commissione

Connie HEDEGAARD

Membro della Commissione


(1)  GU L 145 del 31.5.2011, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione, del 18 luglio 2008, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (EUR 5 ed EUR 6) e all'ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 199 del 28.7.2008, pag. 1).


ALLEGATO

Tabella 1

Valori relativi ai risultati raggiunti dai costruttori di cui all'articolo 1

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Nome del costruttore

Raggruppamenti e deroghe

Numero di immatricolazioni

Media di CO2 (70 %) corretta

Obiettivo per le emissioni specifiche

Scostamento dall'obiettivo

Scostamento dall'obiettivo corretto

Massa media

Media di CO2 (100 %)

ALKE SRL

 

3

0,000

176,767

– 176,767

– 176,767

1 725,00

0,000

AUDI AG

 

956

126,447

167,776

– 41,329

– 41,329

1 628,32

139,872

AUTOMOBILES CITROEN

 

130 216

132,088

165,747

– 33,659

– 33,659

1 606,51

153,024

AUTOMOBILES PEUGEOT

 

129 301

131,800

166,577

– 34,777

– 34,777

1 615,43

153,742

AVTOVAZ JSC

 

188

213,061

137,118

75,943

75,943

1 298,67

216,681

BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG

 

1 400

107,298

142,422

– 35,124

– 35,124

1 355,70

118,907

BMW M GmbH

 

250

133,771

179,006

– 45,235

– 45,235

1 749,08

147,264

CHRYSLER GROUP LLC

 

975

203,633

210,290

– 6,657

– 6,657

2 085,46

214,657

AUTOMOBILE DACIA SA

 

17 056

118,698

134,724

– 16,026

– 16,026

1 272,93

132,385

DAIMLER AG

 

113 930

190,454

209,487

– 19,033

– 19,819

2 076,83

204,616

DONGFENG MOTOR CORPORATION

 

660

157,693

123,311

34,382

34,382

1 150,20

165,639

DR MOTOR COMPANY SRL

DMD

2

163,000

 

 

 

1 395,00

169,000

FIAT GROUP AUTOMOBILES SpA

 

113 326

141,438

170,671

– 29,233

– 29,233

1 659,45

157,488

FORD MOTOR COMPANY OF AUSTRALIA LIMITED

P1

8 306

213,047

218,129

– 5,082

– 5,788

2 169,75

227,220

FORD MOTOR COMPANY

P1

231

209,820

216,776

– 6,956

– 6,956

2 155,20

223,377

FORD-WERKE GmbH

P1

139 486

174,866

189,160

– 14,294

– 14,718

1 858,26

188,594

FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD

DMD

12

151,250

 

 

 

1 617,50

158,083

MITSUBISHI FUSO TRUCK&BUS CORPORATION

 

509

243,728

218,545

25,183

25,183

2 174,23

252,462

GM KOREA COMPANY

 

190

132,797

167,210

– 34,413

– 34,413

1 622,24

146,321

GONOW AUTO CO LTD

D

81

201,536

156,933

44,603

44,603

1 511,73

217,111

GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED

D

377

253,163

190,421

62,742

62,742

1 871,82

261,883

HEBEI ZHONGXING AUTOMOBILE CO Ltd

DMD

37

228,880

 

 

 

1 927,24

230,541

HONDA OF THE UK MANUFACTURING LTD

 

148

150,981

173,488

– 22,507

– 22,507

1 689,74

159,568

HYUNDAI MOTOR COMPANY

 

1 116

194,493

209,191

– 14,698

– 14,721

2 073,65

199,435

HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV SANAYI VE

 

56

99,000

126,944

– 27,944

– 27,944

1 189,27

101,696

HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING CZECH SRO

 

438

119,085

144,904

– 25,819

– 25,819

1 382,39

128,993

HYUNDAI MOTOR INDIA LTD

 

13

106,222

120,695

– 14,473

– 14,473

1 122,08

108,538

ISUZU MOTORS LIMITED

 

9 591

194,209

208,343

– 14,134

– 14,211

2 064,53

203,406

IVECO SpA

 

22 853

215,230

235,846

– 20,616

– 20,616

2 360,26

223,520

JAGUAR LAND ROVER LIMITED

D

11 351

268,105

204,771

63,334

63,304

2 026,12

276,175

KIA MOTORS CORPORATION

 

618

105,928

133,172

– 27,244

– 27,244

1 256,24

117,519

KIA MOTORS SLOVAKIA SRO

 

195

120,110

149,191

– 29,081

– 29,081

1 428,48

131,487

LADA AUTOMOBILE GmbH

 

24

225,000

134,817

90,183

90,183

1 273,92

225,000

LADA FRANCE SAS

 

17

179,000

140,634

38,366

38,366

1 336,47

181,706

MAGYAR SUZUKI CORPORATION LTD

DMD

48

117,485

 

 

 

1 293,85

124,208

MAHINDRA & MAHINDRA LTD

DMD

137

214,484

 

 

 

2 110,26

222,307

MARUTI SUZUKI INDIA LTD

DMD

4

99,000

 

 

 

930,00

99,000

MAZDA MOTOR CORPORATION

DMD

393

156,295

 

 

 

1 857,95

179,527

MIA ELECTRIC SAS

 

67

0,000

99,972

– 99,972

– 99,972

899,25

0,000

MITSUBISHI MOTORS CORPORATION MMC

P2/D

7 682

201,514

192,934

8,580

8,580

1 898,84

207,294

MITSUBISHI MOTORS EUROPE BV MME

P2/D

329

228,039

208,761

19,278

19,278

2 069,02

229,532

MITSUBISHI MOTORS THAILAND CO LTD MMTH

P2/D

3 332

202,931

201,498

1,433

1,433

1 990,92

206,960

NISSAN INTERNATIONAL SA

 

37 487

170,623

190,191

– 19,568

– 19,568

1 869,34

191,780

ADAM OPEL AG

 

67 369

164,033

176,676

– 12,643

– 12,655

1 724,02

177,764

PIAGGIO & C SpA

D

2 304

110,431

116,932

– 6,501

– 6,501

1 081,61

142,355

DR ING HCF PORSCHE AG

 

69

202,625

220,133

– 17,508

– 17,508

2 191,30

219,551

QUATTRO GmbH

 

5

236,667

186,160

50,507

50,507

1 826,00

241,600

RENAULT SAS

 

184 708

114,165

165,846

– 51,681

– 51,705

1 607,57

151,657

RENAULT TRUCKS

 

3 845

211,847

220,438

– 8,591

– 8,591

2 194,58

221,365

SEAT SA

 

1 132

99,999

128,148

– 28,149

– 28,201

1 202,21

105,428

SKODA AUTO AS

 

4 591

122,491

133,043

– 10,552

– 18,894

1 254,85

130,964

SSANGYONG MOTOR COMPANY

D

753

199,178

209,424

– 10,246

– 10,246

2 076,15

205,681

SUZUKI MOTOR CORPORATION

DMD

250

161,137

 

 

 

1 253,50

164,052

TATA MOTORS LIMITED

 

260

192,176

202,295

– 10,119

– 10,119

1 999,49

193,438

TOYOTA MOTOR EUROPE NV SA

 

24 281

179,208

194,259

– 15,051

– 17,217

1 913,09

191,346

TOYOTA CAETANO PORTUGAL SA

DMD

455

256,849

 

 

 

1 902,27

258,701

VOLKSWAGEN AG

 

163 306

164,829

186,358

– 21,529

– 21,810

1 828,13

180,171

VOLVO CAR CORPORATION

 

848

161,089

204,010

– 42,921

– 42,921

2 017,94

177,013


Tabella 2

Valori relativi ai risultati raggiunti dai raggruppamenti di cui all'articolo 1

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Nome del raggruppamento di costruttori

Raggruppamento

Numero di immatricolazioni

Media di CO2 (70 %) corretta

Obiettivo per le emissioni specifiche

Scostamento dall'obiettivo

Scostamento dall'obiettivo corretto

Massa media

Media di CO2 (100 %)

FORD-WERKE GmbH

P1

148 023

176,693

190,829

– 14,136

– 14,900

1 876,2

190,816

MITSUBISHI MOTORS

P2

11 343

201,872

195,908

5,964

5,964

1 930,82

207,841

Note esplicative per le tabelle 1 e 2

Colonna A:

Tabella 1: «Nome del costruttore» è il nome del costruttore notificato alla Commissione dallo stesso costruttore o, in assenza di tale notifica, il nome registrato presso l'autorità di immatricolazione dello Stato membro.

Tabella 2: «Nome del raggruppamento di costruttori» è il nome del raggruppamento dichiarato dal responsabile del raggruppamento.

Colonna B:

«D» significa che è stata concessa una deroga relativa a un costruttore di volumi ridotti in conformità all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 510/2011 con effetto a decorrere dall'anno di monitoraggio 2014, vale a dire che non è utilizzato per il calcolo della prestazione nel 2013.

«DMD» significa che si applica una deroga de minimis, ossia un produttore che, insieme a tutte le imprese collegate, nel 2013 ha immatricolato meno di 1 000 nuovi veicoli non deve soddisfare un obiettivo per le emissioni specifiche.

«P» significa che il costruttore è membro di un raggruppamento (che figura nella tabella 2) costituito in conformità all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 510/2011 e che l'accordo stipulato per il raggruppamento è valido per l'anno civile 2013.

Colonna C:

«Numero di immatricolazioni» è il numero complessivo di nuove autovetture immatricolate dagli Stati membri in un anno civile, escluse le immatricolazioni relative a dati per cui mancano i valori relativi a massa o a CO2 e ai dati non riconosciuti dal costruttore. Il numero di immatricolazioni notificate dagli Stati membri non può essere modificato per nessuna altra ragione.

Colonna D:

«Media di CO2 (70 %) corretta» sono le emissioni specifiche medie di CO2 calcolate in conformità al regolamento (UE) n. 510/2011, articolo 4, paragrafo 3, sulla base del 70 % dei veicoli del parco auto del costruttore che presentano le emissioni più basse Ove pertinente, le emissioni specifiche medie di CO2 sono state corrette al fine di tenere conto delle correzioni notificate alla Commissione dal costruttore interessato. I dati usati per il calcolo comprendono i dati che contengono un valore valido relativo alla massa e alle emissioni di CO2.

Colonna E:

«Obiettivo per le emissioni specifiche» è l'obiettivo per le emissioni calcolato in base alla massa media di tutti i veicoli attribuiti a un costruttore applicando la formula indicata all'allegato I del regolamento (UE) n. 510/2011.

Colonna F:

«Scostamento dall'obiettivo» è la differenza tra le emissioni specifiche medie di CO2 specificate nella colonna D e l'obiettivo per le emissioni specifiche riportato nella colonna E. Laddove il valore nella colonna F sia positivo, significa che le emissioni specifiche medie di CO2 sono inferiori all'obiettivo per le emissioni specifiche.

Colonna G:

«Scostamento dall'obiettivo corretto» significa che laddove i valori in questa colonna differiscono da quelli riportati nella colonna F, i valori di questa colonna sono stati corretti al fine di tenere conto di un margine di errore. Il margine di errore è calcolato secondo la formula seguente:

Errore = valore assoluto di [(AC1 – TG1) – (AC2 – TG2)]

AC1

=

le emissioni specifiche medie di CO2 inclusi i veicoli non identificabili (come indicato alla colonna D);

TG1

=

l'obiettivo per le emissioni specifiche inclusi i veicoli non identificabili (come indicato alla colonna E);

AC2

=

le emissioni specifiche medie di CO2 esclusi i veicoli non identificabili;

TG2

=

l'obiettivo per le emissioni specifiche esclusi i veicoli non identificabili.

Colonna I:

«Media di CO2 (100 %)», le emissioni specifiche medie di CO2 che sono state calcolate sulla base del 100 % dei veicoli attribuiti al costruttore. Ove pertinente, le emissioni specifiche medie di CO2 sono state corrette al fine di tenere conto delle correzioni notificate alla Commissione dal costruttore interessato. I dati usati per il calcolo comprendono i dati che contengono un valore valido relativo alla massa e alle emissioni di CO2 ma non tengono conto dei supercrediti di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 510/2011.


1.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 315/30


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 2014

che conferma o modifica le emissioni specifiche medie di CO2 e gli obiettivi per le emissioni specifiche per i costruttori di autovetture per l'anno civile 2013 a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2014) 7877]

(I testi in lingua francese, inglese, italiana, olandese, svedese e tedesca sono i soli facenti fede)

(2014/770/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 5, secondo comma, e l'articolo 10, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione, a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 443/2009, è tenuta a confermare ogni anno le emissioni specifiche medie di CO2 e l'obiettivo per le emissioni specifiche per ogni costruttore di autovetture nell'Unione nonché per ogni raggruppamento di costruttori costituito conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, del suddetto regolamento. Sulla base della conferma di cui sopra, la Commissione deve accertare se costruttori e raggruppamenti abbiano ottemperato ai requisiti dell'articolo 4 del suddetto regolamento.

(2)

A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 443/2009, le emissioni specifiche medie dei costruttori per il 2013 sono calcolate conformemente al secondo comma del suddetto articolo e prendono in considerazione il 75 % delle autovetture nuove del costruttore immatricolate durante l'anno considerato.

(3)

I dati dettagliati da utilizzare per il calcolo delle emissioni specifiche medie e degli obiettivi per le emissioni specifiche figurano nell'allegato II, parte A, punto 1, e parte C del regolamento (CE) n. 443/2009 e si basano sulle autovetture nuove immatricolate negli Stati membri durante l'anno civile precedente.

(4)

Tutti gli Stati membri (ad eccezione della Croazia) hanno trasmesso i dati del 2013 alla Commissione entro il 28 febbraio 2014, a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 443/2009. La Commissione, dopo aver verificato i dati e constatato che alcuni di essi erano mancanti o manifestamente errati, ha contattato gli Stati membri interessati e, con riserva dell'accordo di tali Stati membri, ha corretto o completato i dati di conseguenza. Nei casi in cui non è stato possibile raggiungere un accordo, i dati provvisori dello Stato membro interessato non sono stati corretti.

(5)

Il 30 aprile 2014 la Commissione ha pubblicato i dati provvisori e ha notificato a 84 costruttori i calcoli provvisori relativi alle loro emissioni specifiche medie di CO2 per il 2013 e i loro obiettivi per le emissioni specifiche, a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 443/2009. Ai costruttori è stato chiesto di verificare i dati e comunicare alla Commissione eventuali errori entro tre mesi dal ricevimento della notifica, in conformità all'articolo 8, paragrafo 5, primo comma, del suddetto regolamento e all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1014/2010 della Commissione (2). Cinque costruttori hanno accettato i dati preliminari senza correzioni mentre 42 costruttori hanno notificato errori entro il termine stabilito.

(6)

Nel caso dei restanti 37 costruttori che non hanno notificato errori nelle serie di dati né hanno risposto altrimenti, è opportuno confermare senza modifiche i dati e i calcoli provvisori delle emissioni specifiche medie e gli obiettivi per le emissioni specifiche.

(7)

La Commissione ha verificato le correzioni notificate dai costruttori e le relative giustificazioni e le serie di dati sono state adeguate a seconda dei casi.

(8)

Nel caso dei dati con parametri di identificazione mancanti o scorretti, quali tipo, variante, codice di versione o numero di omologazione, occorre tenere in considerazione il fatto che i costruttori non possono verificare o correggere i relativi dati. Di conseguenza, è opportuno applicare un margine di errore alle emissioni di CO2 e ai valori di massa in tali dati.

(9)

Occorre che il margine di errore corrisponda alla differenza tra lo scostamento dall'obiettivo per le emissioni specifiche (espresso come obiettivo per le emissioni medie sottratto dalle emissioni medie specifiche) calcolati includendo o escludendo le immatricolazioni che non possono essere verificate dai costruttori. Indipendentemente dal fatto che si tratti di una differenza positiva o negativa, il margine di errore dovrebbe sempre migliorare la posizione del costruttore per quanto riguarda il suo obiettivo per le emissioni specifiche.

(10)

Conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 443/2009, un costruttore deve essere considerato adempiente al proprio obiettivo per le emissioni specifiche di cui all'articolo 4 dello stesso regolamento quando le emissioni medie indicate nella presente decisione sono inferiori rispetto all'obiettivo per le emissioni specifiche, risultando quindi in uno scostamento negativo dall'obiettivo. Se le emissioni medie superano l'obiettivo per le emissioni specifiche, al costruttore sarà imposto il versamento di un'indennità per le emissioni in eccesso in conformità all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 443/2009, a meno che il costruttore in questione benefici di una deroga rispetto a tale obiettivo a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, o dell'articolo 11 del suddetto regolamento o sia membro di un raggruppamento, a norma dell'articolo 7 di tale regolamento, e il raggruppamento soddisfi l'obiettivo per le emissioni specifiche. Su tale base, occorre considerare che due costruttori superano i loro obiettivi per le emissioni specifiche per il 2013.

(11)

Occorre confermare di conseguenza le emissioni specifiche medie di CO2 delle nuove autovetture immatricolate nel 2013, gli obiettivi per le emissioni specifiche e la differenza tra questi due valori,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I valori relativi ai risultati raggiunti dai costruttori, come confermati o modificati per ciascun costruttore di autovetture e per ciascun raggruppamento di costruttori in merito all'anno civile 2013 conformemente all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 443/2009, figurano nell'allegato della presente decisione.

I valori di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere da a) a e), del regolamento (UE) n. 443/2009, relativi a ciascun costruttore di autovetture e a ciascun raggruppamento di costruttori in merito all'anno civile 2013 figurano altresì nell'allegato della presente decisione, fatta eccezione per quanto previsto all'articolo 2, paragrafo 4, del suddetto regolamento per i costruttori interessati.

Articolo 2

Sono destinatari della presente decisione i seguenti costruttori e raggruppamenti costituiti a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 443/2009.

1)

Alpina Burkard Bovensiepen GmbH & Co., KG

Alpenstraße 35 — 37

86807 Buchloe

Germania

2)

Aston Martin Lagonda Ltd

Gaydon Engineering Centre

Banbury Road

Gaydon Warwickshire CV35 0DB

Regno Unito

3)

Audi AG

Berliner Ring 2

38436 Wolfsburg

Germania

4)

Audi Hungaria Motor Kft.

Berliner Ring 2

38436 Wolfsburg

Germania

5)

Automobiles Citroën

Route de Gizy

78943 Vélizy-Villacoublay

Cedex

Francia

6)

Automobiles Peugeot

Route de Gizy

78943 Vélizy-Villacoublay

Cedex

Francia

7)

AVTOVAZ JSC

Rappresentata nell'UE da:

LADA France S.A.S.

13, Route Nationale 10

78310 Coignieres

Francia

8)

Bentley Motors Ltd.

Berliner Ring 2

38436 Wolfsburg

Germania

9)

Bayerische Motoren Werke AG

Petuelring 130

80788 Monaco di Baviera

Germania

10)

BMW M GmbH

Petuelring 130

80788 Monaco di Baviera

Germania

11)

Bugatti Automobiles S.A.S.

Berliner Ring 2

38436 Wolfsburg

Germania

12)

Caterham Cars Ltd.

2 Kennet Road Dartford

Kent DA1 4QN

Regno Unito

13)

CECOMP S.p.A.

Via Ronchi 10

10040 La Loggia

Torino

Italia

14)

Chevrolet Italia S.p.A.

Bahnhofsplatz 1 IPC 39-12

65423 Rüsselsheim

Germania

15)

Chrysler Group LLC

Rappresentata nell'UE da:

Chrysler Management Austria GmbH

Bundesstraße 83

8071 Dörfla bei Graz

Austria

16)

CNG-Technic GmbH

Niehl Plant, building Imbert 479

Henry-Ford-Straße 1

50735 Colonia

Germania

17)

Automobile Dacia SA

Technocentre

1 avenue du Golf

78288 Guyancourt Cedex

Francia

18)

Daihatsu Motor Co Ltd.

Avenue du Bourget 60

Bourgetlaan 60

B-1140 Bruxelles

Belgio

19)

Daimler AG

Mercedesstr 137/1

Zimmer 229

70546 Stoccarda

Germania

20)

Donkervoort Automobielen BV

Pascallaan 96

8218 NJ

Lelystad

Paesi Bassi

21)

DR Motor Company S.p.A.

S.S. 85, Venafrana km 37,500

86070 Macchia d'Isernia (IS)

Italia

22)

Ferrari S.p.A.

Via Emilia Est 1163

41122 Modena

Italia

23)

Fiat Group Automobiles S.p.A.

Corso Settembrini 40

Gate 8 Building 5 Room A8N

10135 Torino

Italia

24)

Fisker Automotive and Technology Group LLC

Fisker Automotive GmbH

Daimlerstrasse 11a

85748 Garching

Germania

25)

Ford Motor Company

Niehl Plant, building Imbert 479

Henry-Ford-Straße 1

50735 Colonia

Germania

26)

Ford Werke GmbH

Niehl Plant, building Imbert 479

Henry-Ford-Straße 1

50735 Colonia

Germania

27)

Fuji Heavy Industries Ltd.

Rappresentata nell'UE da:

Subaru Europe NV/SA

Leuvensesteenweg 555 B/8

1930 Zaventem

Belgio

28)

General Motors Company

Adam Opel AG

Bahnhofsplatz 1 IPC 39-12

65423 Rüsselsheim

Germania

29)

GM Korea Company

Adam Opel AG

Bahnhofsplatz 1 IPC 39-12

65423 Rüsselsheim

Germania

30)

Great Wall Motor Company Ltd

Rappresentata nell'UE da:

International Motors Ltd.

I.M. House South Drive

Coleshill B46 1DF

Regno Unito

31)

Honda Automobile (China) Co., Ltd.

Rappresentata nell'UE da:

Honda Motor Europe Ltd.

470 London Road

Slough Berkshire

SL3 8QY

Regno Unito

32)

Honda Motor Co., Ltd.

470 London Road

Slough Berkshire

SL3 8QY

Regno Unito

33)

Honda Turkiye A.S.

Rappresentata nell'UE da:

Honda Motor Europe Ltd.

470 London Road

Slough Berkshire

SL3 8QY

Regno Unito

34)

Honda of the UK Manufacturing Ltd.

470 London Road

Slough Berkshire

SL3 8QY

Regno Unito

35)

Hyundai Motor Company

Rappresentata nell'UE da:

Hyundai Motor Europe GmbH

Kaiserleipromenade 5

63067 Offenbach

Germania

36)

Hyundai Motor Manufacturing Czech S.r.o.

Kaiserleipromenade 5

63067 Offenbach

Germania

37)

Hyundai Motor India Ltd.

Rappresentata nell'UE da:

Hyundai Motor Europe GmbH

Kaiserleipromenade 5

63067 Offenbach

Germania

38)

Hyundai Assan Otomotiv Sanayi Ve Ticaret A.S.

Rappresentata nell'UE da:

Hyundai Motor Europe GmbH

Kaiserleipromenade 5

63067 Offenbach

Germania

39)

Jaguar Land Rover Ltd.

Abbey Road

Whitley

Coventry CV3 4LF

Regno Unito

40)

Jiangling Motor Holding Co Ltd.

Rappresentata nell'UE da:

LWMC Europe BV

Berenbroek 3

5707 DB Helmond

Paesi Bassi

41)

KIA Motors Corporation

Kia Motors Europe GmbH

Theodor-Heuss-Allee 11

60486 Francoforte sul Meno

Germania

42)

KIA Motors Slovakia S.r.o.

Kia Motors Europe GmbH

Theodor-Heuss-Allee 11

60486 Francoforte sul Meno

Germania

43)

KTM-Sportmotorcycle AG

Stallhofnerstrasse 3

5230 Mattighofen

Austria

44)

LADA Automobile GmbH

Erlengrund 7-11

21614 Buxtehude

Germania

45)

LADA France S.A.S.

13, Route Nationale 10

78310 Coignieres

Francia

46)

Automobili Lamborghini S.p.A.

Berliner Ring 2

38436 Wolfsburg

Germania

47)

Lotus Cars Ltd.

Hethel Norwich

Norfolk NR14 8EZ

Regno Unito

48)

Magyar Suzuki Corporation Ltd.

Legal Department

Suzuki Allee 7

64625 Bensheim

Germania

49)

Mahindra & Mahindra Ltd.

Rappresentata nell'UE da:

Mahindra Europe S.r.l.

Via Cancelliera 35

00040 Ariccia (Roma)

Italia

50)

Maruti Suzuki India Ltd.

Rappresentata nell'UE da:

Suzuki International Europe GmbH

Legal Department Suzuki Allee 7

64625 Bensheim

Germania

51)

Maserati S.p.A.

Viale Ciro Menotti 322

41122 Modena

Italia

52)

Mazda Motor Corporation

Mazda Motor Europe GmbH

European R&D Centre

Hiroshimastr 1

61440 Oberursel/Ts

Germania

53)

McLaren Automotive Ltd.

Chertsey Road

Woking

Surrey GU21 4YH

Regno Unito

54)

Mercedes-AMG GmbH

Mercedesstr 137/1

Zimmer 229 HPC F 403

70327 Stoccarda,

Germania

55)

MG Motor UK Ltd.

International HQ

Q Gate

Low Hill Lane

Birmingham B31 2BQ

Regno Unito

56)

Mia Electric S.A.S.

45, rue des Pierrières

BP 60324

79143 Cerizay Cedex

Francia

57)

Mitsubishi Motors Corporation MMC

Mitsubishi Motors Europe B.V. MME

Mitsubishi Avenue 21

6121 SH Born

Paesi Bassi

58)

Mitsubishi Motors Europe B.V. MME

Mitsubishi Avenue 21

6121 SH Born

Paesi Bassi

59)

Mitsubishi Motors Thailand Co., Ltd. MMTh

Rappresentata nell'UE da:

Mitsubishi Motors Europe B.V. MME

Mitsubishi Avenue 21

6121 SH Born

Paesi Bassi

60)

Morgan Motor Co.,Ltd.

Pickersleigh Road Malvern Link

Worcestershire

WR14 2LL

Regno Unito

61)

Nissan International SA

Renault Nissan Representation Office

Av des Arts 40

1040 Bruxelles

Belgio

62)

Adam Opel AG

Bahnhofsplatz 1IPC 39-12

65423 Rüsselsheim

Germania

63)

PERODUA Manufacturing

Rappresentata nell'UE da:

KESMAN Ltd.

Suite 7 Queensgate House 18 Cookham Road

Maidenhead, Berkshire SL6 8BD

Regno Unito

64)

Dr. Ing. h.c.F. Porsche AG

Porscheplatz 1

70435 Stoccarda

Germania

65)

Perushaan Otomobil Nasional Sdn Bhd.

Rappresentata nell'UE da:

Proton Cars UK Ltd.

1-3 Crowley Way

Avonmouth Bristol, BS11 9YR

Regno Unito

66)

Qoros Automotive Co., Ltd.

Martiusstrasse 5

80802 Monaco di Baviera

Germania

67)

Quattro GmbH

Berliner Ring 2

38436 Wolfsburg

Germania

68)

Radical Motorsport Ltd.

24 Ivatt Way

Business Park Westwood Peterborough PE3 7PG

Regno Unito

69)

Renault S.A.S.

Technocentre

1 avenue du Golf

78288 Guyancourt Cedex

Francia

70)

Renault Trucks

99 Route de Lyon TER L10 0 01

69802 Saint Priest Cedex

Francia

71)

Rolls-Royce Motor Cars Ltd.

Petuelring 130

80788 Monaco di Baviera

Germania

72)

Seat S.A.

Berliner Ring 2

38436 Wolfsburg

Germania

73)

Secma S.A.S.

Rue Denfert Rochereau

59580 Aniche

Francia

74)

Skoda Auto A.S.

Berliner Ring 2

38436 Wolfsburg

Germania

75)

Ssangyong Motor Company

Rappresentata nell'UE da:

SsangYong European Parts Center B.V.

IABC 5253/5254

4B14RD Breda

Paesi Bassi

76)

Suzuki Motor Corporation

Rappresentata nell'UE da:

Suzuki International Europe GmbH

Legal Department

Suzuki Allee 7

64625 Bensheim

Germania

77)

Tata Motors Ltd.

Rappresentata nell'UE da:

Tata Motors European Technical Centre Plc.

2nd Floor International Automotive Research Centre

University of Warwick

Coventry

CV4 7AL

Regno Unito

78)

Tazzari GL S.p.A.

Via Selice Provinciale 42/E

40026 Imola

(Bologna)

Italia

79)

Tesla Motors Ltd.

Rappresentata nell'UE da:

Tesla Motors NL

7-9 Atlasstraat

5047 RG Tilburg

Paesi Bassi

80)

Toyota Motor Europe NV/SA

Avenue du Bourget 60

B-1140 Bruxelles

Belgio

81)

Vehicules Electriques Pininfarina Bollore S.A.S.

31-32, Quai De Dion Bouton

92800 Puteaux

Francia

82)

Volkswagen AG

Berliner Ring 2

38436 Wolfsburg

Germania

83)

Volvo Car Corporation

VAK building

Assar Gabrielssons väg

405 31 Göteborg

Svezia

84)

Wiesmann GmbH

An der Lehmkuhle 87

48249 Dülmen

Germania

85)

Raggruppamento per: BMW Group BMW

Petuelring 130

80788 Monaco di Baviera

Germania

86)

Raggruppamento per: Daimler AG

Mercedesstr 137/1

Zimmer 229

70546 Stoccarda

Germania

87)

Raggruppamento per: Fiat Group Automobiles S.p.A.

Corso Settembrini 40

Gate 8 Building 5 Room A8N

10135 Torino

Italia

88)

Raggruppamento per: Ford -Werke GmbH

Niehl Plant, building Imbert 479

Henry Ford Strasse 1

50725 Colonia

Germania

89)

Raggruppamento per: General Motors

Bahnhofsplatz 1 IPC 39-12

65423 Rüsselsheim

Germania

90)

Raggruppamento per: Honda Motor Europe Ltd.

470 London Road Slough

Berkshire SL3 8QY

Regno Unito

91)

Raggruppamento per: Mitsubishi Motors

Mitsubishi Avenue 21

6121 SH Born

Paesi Bassi

92)

Raggruppamento Renault

Technocentre

1 Avenue du Golf

78288 Guyancourt Cedex

Francia

93)

Suzuki Pool

Suzuki Allee 7

64625 Bensheim

Germania

94)

Raggruppamento per: Tata Motors Ltd., Jaguar Cars Ltd., Land Rover

Abbey Road

Whitley

Coventry CV3 4LF

Regno Unito

95)

Raggruppamento per: Toyota -Daihatsu Group

Avenue du Bourget 60

B-1140 Bruxelles

Belgio

96)

Raggruppamento per: VW Group PC

Berliner Ring 2

38436 Wolfsburg

Germania

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2014

Per la Commissione

Connie HEDEGAARD

Membro della Commissione


(1)  GU L 140 del 5.6.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1014/2010 della Commissione, del 10 novembre 2010, relativo al monitoraggio e alla comunicazione dei dati relativi all'immatricolazione delle autovetture nuove ai sensi del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 293 dell'11.11.2010, pag. 15).


ALLEGATO

Tabella 1

Valori relativi alla prestazione dei costruttori confermati a norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 443/2009

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Denominazione costruttore

Raggruppamenti e deroghe

Numero di immatricolazioni

MEDIA di CO2 (75 %) corretta

Obiettivo per le emissioni specifiche

Scostamento dall'obiettivo

Scostamento dall'obiettivo modificato

Massa media

Media di CO2 (100 %)

ALPINA BURKARD BOVENSIEPEN GMBH E CO KG

DMD

444

169,820

 

 

 

1 876,43

183,032

ASTON MARTIN LAGONDA LTD

D

1 579

313,688

318,000

– 4,312

– 4,312

1 813,29

326,017

AUDI AG

P12

650 919

121,881

138,319

– 16,438

– 16,438

1 554,03

133,277

AUDI HUNGARIA MOTOR KFT

P12

7 132

141,911

133,391

8,520

8,520

1 446,20

150,909

AUTOMOBILES CITROEN

 

587 504

106,856

129,275

– 22,419

– 22,419

1 356,14

116,461

AUTOMOBILES PEUGEOT

 

723 633

105,652

128,934

– 23,282

– 23,282

1 348,68

115,040

AVTOVAZ JSC

D

1 295

215,429

201,000

14,429

14,429

1 277,78

217,830

BENTLEY MOTORS LTD

P12

1 952

288,711

181,440

107,271

107,151

2497,60

308,795

BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG

P1

758 080

123,541

138,592

– 15,051

– 15,179

1 560,00

133,866

BMW M GMBH

P1

4 307

239,855

153,566

86,289

85,498

1 887,67

253,097

BUGATTI AUTOMOBILES SAS

P12

11

539,000

161,670

377,330

377,330

2 065,00

544,182

CATERHAM CARS LIMITED

DMD

85

162,714

 

 

 

662,06

171,776

CECOMP S.P.A.

 

566

0,000

123,282

– 123,282

– 123,282

1 225,00

0,000

CHEVROLET ITALIA SPA

P5

746

112,021

119,423

– 7,402

– 7,402

1 140,56

117,095

CHRYSLER GROUP LLC

P3

46 131

183,732

161,282

22,450

22,398

2 056,51

194,511

CNG-TECHNIK GMBH

P4

85

19,235

137,855

– 118,620

– 118,620

1 543,89

64,165

AUTOMOBILE DACIA SA

P8

289 149

119,365

122,143

– 2,778

– 2,779

1 200,08

126,644

DAIHATSU MOTOR CO. LTD

P11

487

148,923

124,189

24,734

24,734

1 244,85

156,561

DAIMLER AG

P2

661 318

119,834

139,386

– 19,552

– 19,570

1 577,38

136,551

DONKERVOORT AUTOMOBIELEN BV

DMD

8

178,000

 

 

 

865,00

178,000

DR MOTOR COMPANY SRL

DMD

424

125,075

 

 

 

1 202,23

134,627

FERRARI SPA

D

2 049

304,561

303,000

1,561

1,561

1 722,29

323,199

FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA

P3

646 554

110,620

119,633

– 9,013

– 9,026

1 145,15

116,263

FISKER AUTOMOTIVE INC

 

90

47,650

181,778

– 134,128

– 134,128

2 505,00

49,867

FORD MOTOR COMPANY

P4

2

194,000

164,526

29,474

29,474

2 127,50

194,000

FORD-WERKE GMBH

P4

891 562

111,513

128,620

– 17,107

– 17,109

1 341,80

121,603

FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD

ND

26 962

151,086

164,616

– 13,530

– 13,530

1 564,99

159,492

GENERAL MOTORS COMPANY

P5

2 301

82,392

149,866

– 67,474

– 67,474

1 806,71

194,112

GM KOREA COMPANY

P5

135 377

124,192

131,530

– 7,338

– 7,338

1 405,47

135,875

GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED

DMD

448

164,583

 

 

 

1 180,63

165,531

HONDA AUTOMOBILE CHINA CO LTD

P6

14 183

124,104

119,617

4,487

4,487

1 144,79

125,345

HONDA MOTOR CO LTD

P6

61 983

122,335

130,626

– 8,291

– 8,291

1 385,70

133,795

HONDA TURKIYE AS

P6

1 743

154,271

126,797

27,474

27,474

1 301,92

155,089

HONDA OF THE UK MANUFACTURING LTD

P6

53 052

134,040

137,886

– 3,846

– 3,846

1 544,57

145,122

HYUNDAI MOTOR COMPANY

 

44 551

134,693

143,242

– 8,549

– 8,549

1 661,77

146,184

HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING CZECH SRO

 

220 348

130,549

132,489

– 1,940

– 1,940

1 426,46

138,081

HYUNDAI MOTOR INDIA LTD

 

72 184

108,201

114,154

– 5,953

– 5,953

1 025,25

111,015

HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV SANAYI VE

 

62 241

110,201

117,953

– 7,752

– 7,752

1 108,38

112,343

JAGUAR LAND ROVER LIMITED

P10/ND

131 530

164,623

178,025

– 13,402

– 13,402

2 049,30

181,647

JIANGLING MOTOR HOLDING CO LTD

DMD

23

140,000

 

 

 

1 378,48

143,652

KIA MOTORS CORPORATION

 

285 334

117,620

127,633

– 10,013

– 10,013

1 320,21

127,981

KIA MOTORS SLOVAKIA SRO

 

53 230

131,814

132,382

– 0,568

– 0,568

1 424,13

140,012

KTM-SPORTMOTORCYCLE AG

DMD

31

187,652

 

 

 

896,77

189,290

LADA AUTOMOBILE GMBH

DMD

386

225,000

 

 

 

1 285,00

225,000

LADA FRANCE

P8

13

179,000

129,452

49,548

49,548

1 360,00

179,000

AUTOMOBILI LAMBORGHINI SPA

P12

404

340,558

144,718

195,840

195,840

1 694,06

349,171

LOTUS CARS LIMITED

D

491

197,899

280,000

– 82,101

– 82,101

1 228,42

207,505

MAGYAR SUZUKI CORPORATION LTD

P9/ND

98 295

118,793

123,114

– 4,321

– 4,321

1 151,00

125,554

MAHINDRA & MAHINDRA LTD

DMD

231

181,017

 

 

 

1 917,84

182,987

MARUTI SUZUKI INDIA LTD

P9/ND

26 564

98,182

123,114

– 24,932

– 24,933

932,05

99,438

MASERATI SPA

P3

1 356

266,367

158,264

108,103

105,464

1 990,46

289,532

MAZDA MOTOR CORPORATION

ND

133 180

126,281

129,426

– 3,145

– 3,145

1 421,75

134,115

MCLAREN AUTOMOTIVE LIMITED

D

185

275,920

285,000

– 9,080

– 9,080

1 542,06

276,703

MERCEDES-AMG GMBH

P2

1 930

177,115

147,147

29,968

28,048

1 747,20

212,777

MG MOTOR UK LIMITED

D

488

147,645

151,600

– 3,955

– 3,955

1 437,34

154,408

MIA ELECTRIC SAS

 

257

0,000

108,278

– 108,278

– 108,278

896,68

0,000

MITSUBISHI MOTORS CORPORATION MMC

P7

54 367

89,125

140,783

– 51,658

– 51,658

1 607,95

128,371

MITSUBISHI MOTORS EUROPE BV MME

P7

6 648

118,295

121,228

– 2,933

– 2,933

1 180,06

126,313

MITSUBISHI MOTORS THAILAND CO LTD MMTH

P7

9 816

93,898

110,407

– 16,509

– 16,509

943,26

97,292

MORGAN MOTOR CO LTD

DMD

426

168,746

 

 

 

1 104,34

189,455

NISSAN INTERNATIONAL SA

 

411 671

115,711

131,240

– 15,529

– 15,529

1 399,14

130,854

ADAM OPEL AG

P5

804 072

122,121

133,249

– 11,128

– 11,128

1 443,09

132,096

PERODUA MANUFACTURING SDN BHD

DMD

200

137,000

 

 

 

1 011,84

138,180

DR ING HCF PORSCHE AG

P12

41 854

190,087

150,634

39,453

39,453

1 823,52

200,960

PERUSAHAAN OTOMOBIL NASIONAL SDN BHD

D

3

157,000

181,000

– 24,000

– 24,000

1 380,00

158,333

QOROS AUTOMOTIVE CO LTD

DMD

12

146,000

 

 

 

1 485,00

146,000

QUATTRO GMBH

P12

4 282

234,695

153,137

81,558

81,558

1 878,27

247,434

RADICAL MOTOSPORT LTD

DMD

4

229,000

 

 

 

850,00

229,000

RENAULT SAS

P8

793 038

96,384

124,965

– 28,581

– 28,583

1 261,83

109,981

RENAULT TRUCKS

DMD

18

193,000

 

 

 

2 130,56

199,056

ROLLS-ROYCE MOTOR CARS LTD

P1

420

324,203

181,767

142,436

141,929

2 504,75

330,490

SEAT SA

P12

280 310

111,316

123,574

– 12,258

– 12,361

1 231,39

118,771

SECMA SAS

DMD

39

131,000

 

 

 

658,00

131,000

SKODA AUTO AS

P12

480 729

115,924

125,226

– 9,302

– 9,332

1 267,54

124,653

SSANGYONG MOTOR COMPANY

D

4 937

171,485

180,000

– 8,515

– 8,515

1 856,76

182,062

SUZUKI MOTOR CORPORATION

P9/ND

21 742

158,668

123,114

35,554

35,501

1 337,48

166,586

TATA MOTORS LIMITED

P10/ND

883

130,428

178,025

– 47,597

– 47,597

1 339,85

140,574

TAZZARI GL SPA

DMD

2

0,000

 

 

 

735,00

0,000

TESLA MOTORS LTD

 

1 671

0,000

166,426

– 166,426

– 166,426

2 169,07

0,000

TOYOTA MOTOR EUROPE NV SA

P11

512 761

102,194

127,386

– 25,192

– 25,724

1 314,81

116,431

VEHICULES ELECTRIQUES PININFARINA-BOLLORE SAS

 

72

0,000

123,282

– 123,282

– 123,282

1 225,00

0,000

VOLKSWAGEN AG

P12

1 486 188

115,735

130,442

– 14,707

– 14,827

1 381,67

127,279

VOLVO CAR CORPORATION

 

203 065

107,012

145,012

– 38,000

– 38,000

1 700,48

130,764

WIESMANN GMBH

DMD

37

281,815

 

 

 

1 440,81

286,459


Tabella 2

Valori relativi alla prestazione dei raggruppamenti di costruttori confermati a norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 443/2009

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Nome del raggruppamento di costruttori

Raggruppamento

Numero di immatricolazioni

MEDIA di CO2 (75 %) corretta

Obiettivo per le emissioni specifiche

Scostamento dall'obiettivo

Scostamento dall'obiettivo modificato

Massa media

Media di CO2 (100 %)

BMW GROUP

P1

762 807

123,685

138,700

– 15,015

– 15,141

1 562,37

134,648

DAIMLER AG

P2

663 248

119,873

139,409

– 19,536

– 19,555

1 577,88

136,773

FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA

P3

694 041

111,31

122,477

– 11,167

– 11,197

1 207,38

121,803

FORD-WERKE GMBH

P4

891 649

111,492

128,621

– 17,129

– 17,130

1 341,82

121,598

GENERAL MOTORS

P5

942 497

121,937

133,032

– 11,095

– 11,095

1 438,34

132,778

HONDA MOTOR EUROPE LTD

P6

130 961

126,154

132,324

– 6,170

– 6,170

1 422,85

137,752

MITSUBISHI MOTORS

P7

70 831

89,973

134,738

– 44,765

– 44,765

1 475,67

123,871

RAGGRUPPAMENTO RENAULT

P8

1 082 200

101,787

124,211

– 22,424

– 22,426

1 245,33

114,434

RAGGRUPPAMENTO SUZUKI

P9/ND

146 601

115,69

123,114

– 7,424

– 7,435

1 138,98

126,907

TATA MOTORS JAGUAR CARS LAND ROVER

P10/ND

132 413

164,303

178,025

– 13,722

– 13,722

2 044,57

181,373

TOYOTA -DAIHATSU GROUP

P11

513 248

102,214

127,384

– 25,170

– 25,703

1 314,75

116,469

P7

P12

2 953 781

116,868

131,039

– 14,171

– 14,254

1 394,74

128,793

Note esplicative per le tabelle 1 e 2

Colonna A:

Tabella 1: «Nome del costruttore» è il nome del costruttore notificato alla Commissione dallo stesso costruttore o, in assenza di tale notifica, il nome registrato presso l'autorità di immatricolazione dello Stato membro.

Tabella 2: «Nome del raggruppamento di costruttori» è il nome del raggruppamento dichiarato dal responsabile del raggruppamento.

Colonna B:

«D» significa che è stata concessa una deroga relativa a un costruttore di volumi ridotti in conformità all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 43/2009 con effetto per l'esercizio 2013;

«ND» significa che è stata concessa una deroga relativa a un costruttore di nicchia in conformità all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 43/2009 con effetto per l'esercizio 2013;

«DMD» significa che si applica una deroga de minimis, ossia un produttore che, insieme a tutte le imprese collegate, nel 2013 ha immatricolato meno di 1 000 nuovi veicoli non deve soddisfare un obiettivo per le emissioni specifiche;

«P» significa che il costruttore è membro di un raggruppamento (che figura nella tabella 2) costituito in conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 443/2009 e che l'accordo stipulato per il raggruppamento è valido per l'anno civile 2013.

Colonna C:

«Numero di immatricolazioni» è il numero complessivo di veicoli nuovi immatricolati dagli Stati membri in un anno civile, escluse le immatricolazioni relative a dati per cui mancano i valori relativi a massa e/o a CO2 e i dati non riconosciuti dal costruttore. Il numero di immatricolazioni notificate dagli Stati membri non può essere modificato per nessuna altra ragione.

Colonna D:

«Emissioni medie di CO2 (75 %) corrette» sono le emissioni specifiche medie di CO2 calcolate sulla base del 75 % delle autovetture che emettono le emissioni più basse in conformità all'articolo 4, secondo comma, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 443/2009 e del punto 4 della comunicazione della Commissione COM(2010) 657 definitivo. Ove pertinente, le emissioni specifiche medie sono state corrette al fine di tenere conto delle correzioni notificate alla Commissione dal costruttore interessato. I dati usati per il calcolo comprendono i dati che contengono un valore valido relativo alla massa e alle emissioni di CO2.

Colonna E:

«Obiettivo per le emissioni speciali» è l'obiettivo per le emissioni calcolato in base alla massa media di tutte le autovetture attribuite a un costruttore applicando la formula indicata all'allegato I del regolamento (CE) n. 443/2009.

Colonna F:

«Scostamento dall'obiettivo» è la differenza tra le emissioni specifiche medie di CO2 specificate nella colonna D e l'obiettivo per le emissioni specifiche riportati nella colonna E. Laddove il valore nella colonna F sia positivo, significa che le emissioni specifiche medie sono inferiori all'obiettivo per le emissioni specifiche.

Colonna G:

«Scostamento dall'obiettivo corretto» significa che laddove i valori in questa colonna differiscono da quelli riportati nella colonna F, i valori di questa colonna sono stati corretti al fine di tenere conto di un margine di errore. Il margine di errore si applica solo se il costruttore ha notificato i dati alla Commissione attribuendo loro il codice di errore B conformemente a quanto stabilito nell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1014/2010. Il margine di errore è calcolato secondo la formula seguente:

Errore = valore assoluto di [(AC1 – TG1) – (AC2 – TG2)]

AC1

=

le emissioni specifiche medie di CO2 inclusi i veicoli non identificabili (come indicato alla colonna D);

TG1

=

l'obiettivo per le emissioni specifiche inclusi i veicoli non identificabili (come indicato alla colonna E);

AC2

=

le emissioni specifiche medie di CO2 esclusi i veicoli non identificabili;

TG2

=

l'obiettivo per le emissioni specifiche esclusi i veicoli non identificabili.

Colonna I:

«Media di CO2 (100 %)», le emissioni specifiche medie di CO2 che sono state calcolate sulla base del 100 % dei veicoli attribuiti al costruttore. Ove pertinente, le emissioni specifiche medie sono state corrette al fine di tenere conto delle correzioni notificate alla Commissione dal costruttore interessato. I dati usati per il calcolo comprendono i dati che contengono un valore valido relativo alla massa e alle emissioni di CO2 ma non tengono conto dei supercrediti di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 443/2009.


1.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 315/44


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 2014

relativa all'identificazione dello Universal Business Language, versione 2.1, ai fini dell'utilizzo come riferimento negli appalti pubblici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/771/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 1,

previa consultazione della piattaforma multilaterale europea delle parti interessate sulla normalizzazione delle TIC e di esperti del settore,

considerando quanto segue:

(1)

La normazione svolge un ruolo importante di sostegno alla strategia Europa 2020, come indicato nella comunicazione della Commissione intitolata «Europa 2020 — Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» (2). Diverse iniziative faro della strategia Europa 2020 sottolineano l'importanza della normazione volontaria nei mercati dei prodotti o dei servizi per garantire la compatibilità e l'interoperabilità tra prodotti e servizi, promuovere lo sviluppo tecnologico e sostenere l'innovazione.

(2)

Nella società digitale i prodotti della normazione diventano indispensabili per garantire l'interoperabilità tra dispositivi, applicazioni, archivi di dati, servizi e reti. La comunicazione della Commissione intitolata «Una visione strategica per le norme europee: compiere passi avanti per favorire e accelerare la crescita sostenibile dell'economia europea entro il 2020» (3) riconosce la specificità della normazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), settore in cui le soluzioni, le applicazioni e i servizi TIC sono spesso sviluppati da forum e consorzi di TIC globali che si sono imposti come organismi leader nell'elaborazione delle norme TIC.

(3)

Il regolamento (UE) n. 1025/2012 intende modernizzare e migliorare il quadro della normazione europea. Esso stabilisce un sistema in base al quale la Commissione può decidere di identificare le specifiche tecniche delle TIC più pertinenti e maggiormente accettate, elaborate da organismi diversi dagli organismi di normazione europei, internazionali o nazionali. In occasione dell'acquisto di hardware, software e servizi di tecnologia dell'informazione, la possibilità di usare tutta la gamma di specifiche tecniche delle TIC consentirà l'interoperabilità, contribuirà ad evitare il lock-in delle pubbliche amministrazioni e incoraggerà la competitività nell'offerta di soluzioni TIC interoperabili.

(4)

Le specifiche tecniche delle TIC cui è possibile fare riferimento negli appalti pubblici devono soddisfare le prescrizioni stabilite nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1025/2012. La conformità a tali prescrizioni garantisce alle autorità pubbliche che le specifiche tecniche delle TIC siano stabilite nel rispetto dei principi di apertura, equità, oggettività e non discriminazione riconosciuti dall'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) nel campo della normazione.

(5)

La decisione di identificare le specifiche delle TIC deve essere adottata previa consultazione della piattaforma multilaterale europea delle parti interessate sulla normalizzazione delle TIC, istituita dalla decisione della Commissione (4), integrata da altre forme di consultazione di esperti del settore.

(6)

Il 22 maggio 2014 la piattaforma multilaterale europea delle parti interessate sulla normalizzazione delle TIC ha valutato lo Universal Business Language versione 2.1 (UBL 2.1) in base alle prescrizioni stabilite nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1025/2012 ed ha espresso un parere positivo sulla sua identificazione ai fini dell'utilizzo come riferimento negli appalti pubblici. La valutazione dell'UBL 2.1 è stata sottoposta successivamente per consultazione a esperti del settore, che hanno espresso anch'essi un parere positivo sulla sua identificazione.

(7)

L'UBL 2.1, sviluppato dall'Organizzazione per la promozione delle norme sulle informazioni strutturate, è una libreria non soggetta a royalty di documenti commerciali elettronici standard in formato XML (Extensible Markup Language — Linguaggio di marcatura estensibile). Progettato per essere direttamente integrato nelle attuali pratiche giuridiche e commerciali, di audit e di gestione degli archivi e per essere utilizzato in un contesto aziendale standard, quale ISO 15000 (ebXML), l'UBL fornisce un'infrastruttura completa, basata su norme, che può estendere i vantaggi degli attuali sistemi di scambio elettronico di dati (EDI) alle imprese di ogni dimensione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Lo Universal Business Language versione 2.1, sviluppato dall'Organizzazione per la promozione delle norme sulle informazioni strutturate, può essere utilizzato come riferimento negli appalti pubblici.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.

(2)  COM(2010) 2020 def. del 3 marzo 2010.

(3)  COM(2011) 311 def. del 1o giugno 2011.

(4)  Decisione della Commissione, del 28 novembre 2011, che istituisce la piattaforma multilaterale europea delle parti interessate sulla normalizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) (GU C 349 del 30.11.2011, pag. 4).


ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

1.11.2014   

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L 315/46


DECISIONE DEL COMITATO MISTO DI COOPERAZIONE DOGANALE ISTITUITO A NORMA DELL'ACCORDO DI COOPERAZIONE E ASSISTENZA AMMINISTRATIVA RECIPROCA IN MATERIA DOGANALE TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

del 16 maggio 2014

per quanto riguarda il riconoscimento reciproco dei programmi di operatore economico autorizzato, nell'Unione europea, e le misure del programma di gestione classificata delle imprese, nella Repubblica popolare cinese

(2014/772/UE)

IL COMITATO MISTO DI COOPERAZIONE DOGANALE («CMCD»),

visto l'accordo di cooperazione e di assistenza amministrativa reciproca in materia doganale tra la Comunità europea e il governo della Repubblica popolare cinese, sottoscritto l'8 dicembre 2004 («l'accordo»), in particolare l'articolo 21, paragrafo 2, lettera c);

riconoscendo che l'Unione europea («l'Unione») e la Repubblica popolare cinese («la Cina») sono impegnate a rafforzare la cooperazione doganale fra loro, in conformità con il quadro strategico per la cooperazione doganale tra l'Unione europea e la Cina;

affermando l'impegno dell'Unione e della Cina ad agevolare gli scambi e semplificare requisiti e formalità per lo svincolo e lo sdoganamento rapidi delle merci;

ribadendo che la sicurezza e la semplificazione della catena di approvvigionamento internazionale possono essere notevolmente accresciute mediante il riconoscimento reciproco dei rispettivi programmi in materia di operatori economici autorizzati («AEO»);

tenendo conto che tali programmi si fondano su norme di sicurezza riconosciute a livello internazionale, promosse dal quadro normativo SAFE adottato dall'Organizzazione mondiale delle dogane («il quadro normativo SAFE»);

considerando che il programma AEO nell'Unione europea e le misure del programma di gestione classificata delle imprese in Cina («i programmi») costituiscono iniziative in materia di sicurezza e di conformità e che una valutazione comune ha rivelato che le norme che li qualificano ai fini della sicurezza e della conformità sono compatibili e conducono a risultati equivalenti;

considerando che il riconoscimento reciproco consente all'Unione e alla Cina di concedere agevolazioni vantaggiose agli operatori economici che hanno investito per essere conformi alle norme e garantire la sicurezza della catena di approvvigionamento e che sono stati certificati nell'ambito dei rispettivi programmi;

considerando la necessità di adottare, a tal fine, le modalità pratiche a norma dell'articolo 17, paragrafo 5, dell'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

Ambito di applicazione

La presente decisione riguarda i seguenti programmi ed entità:

a)

il programma AEO dell'Unione, comprendente il certificato AEO «sicurezza» e il certificato AEO «sicurezza e semplificazioni doganali», come stabilito nel regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (1), assieme al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (2);

b)

le misure dell'amministrazione generale delle dogane della Repubblica popolare cinese in materia di gestione classificata delle imprese, decreto (GACC) n. 170, modificato dal decreto (GACC) n. 197, («programma MCME») che riguarda le imprese di classe AA;

c)

gli operatori economici in possesso di un certificato AEO, nell'Unione, di cui alla lettera a), e le imprese classificate a norma dell'MCME, in Cina, di cui alla lettera b) («membri del programma»).

Articolo 2

Riconoscimento reciproco e competenze di applicazione

1.   I programmi dell'Unione e della Cina sono reciprocamente riconosciuti compatibili ed equivalenti. Le corrispondenti qualifiche di «membri del programma» concesse sono reciprocamente accettate.

2.   Le autorità doganali di cui all'articolo 1, lettera b), dell'accordo («le autorità doganali») sono competenti per l'applicazione della presente decisione. Esse adottano misure intese ad attuare la presente decisione.

Articolo 3

Compatibilità

1.   Le autorità doganali mantengono la coerenza tra i programmi. Le norme applicate ai programmi devono rimanere compatibili per quanto riguarda:

a)

la presentazione della domanda di adesione,

b)

la valutazione delle domande, e

c)

la concessione e la gestione della qualifica di membro.

2.   Le autorità doganali si accertano che i programmi operino nell'ambito del quadro normativo SAFE.

Articolo 4

Vantaggi

1.   Ciascuna autorità doganale concede ai membri del programma vantaggi equivalenti conformemente al programma dell'altra autorità doganale.

I vantaggi comprendono in particolare:

a)

che si tenga favorevolmente conto della qualifica di membro del programma autorizzato dall'altra autorità doganale nella valutazione dei rischi, al fine di ridurre ispezioni o controlli, nonché in altre misure connesse alla sicurezza;

b)

che si tenga conto della qualifica di membro del programma autorizzato dall'altra autorità doganale al fine di trattare i membri del programma come partner sicuri al momento di valutare i requisiti dei partner commerciali per le domande di adesione a norma del proprio programma;

c)

che si tenga conto della qualifica di membro del programma autorizzato dall'altra autorità doganale per garantire un trattamento prioritario e accelerato, semplificare le formalità e velocizzare lo svincolo delle spedizioni in cui è coinvolto un membro del programma;

d)

che ci si impegni a stabilire un meccanismo comune di continuità operativa per reagire alle perturbazioni nei flussi commerciali dovute ad aumenti dei livelli di allarme in materia di sicurezza, chiusura di frontiere e/o calamità naturali, emergenze pericolose o altri incidenti gravi, in cui i cargo prioritari in cui sono coinvolti membri del programma potrebbero essere agevolati e accelerati ove possibile da parte delle autorità doganali.

2.   In seguito al processo di revisione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, ciascuna autorità doganale può concedere agevolazioni maggiori, ad esempio razionalizzare i processi e aumentare la prevedibilità riguardante lo svincolo delle merci, ove possibile, in cooperazione con altre autorità amministrative.

3.   Ciascuna autorità doganale si riserva la facoltà di sospendere i vantaggi concessi agli aderenti al programma dell'altra autorità doganale conformemente alla presente decisione. Tale sospensione dei vantaggi da parte di un'autorità doganale è motivata e immediatamente comunicata all'altra autorità doganale per consultazione e un'adeguata valutazione.

4.   Ciascuna autorità doganale riferisce all'altra autorità doganale le irregolarità riguardanti i membri del programma di tale autorità doganale, al fine di assicurare un esame immediato dell'idoneità dei vantaggi e della qualifica concessi da quest'ultima autorità doganale.

Articolo 5

Scambio di informazioni e comunicazione

1.   Per un'efficace attuazione della presente decisione, le autorità doganali migliorano il processo di comunicazione. Esse si scambiano informazioni e promuovono la comunicazione in merito ai loro programmi:

a)

fornendosi reciprocamente informazioni sugli aderenti al programma, fatto salvo il paragrafo 4;

b)

trasmettendo aggiornamenti relativi al funzionamento e allo sviluppo dei programmi;

c)

scambiandosi informazioni per quanto riguarda la politica di sicurezza della catena di approvvigionamento e le sue tendenze;

d)

garantendo un'efficace comunicazione interistituzionale tra la direzione generale Fiscalità e unione doganale della Commissione europea e l'amministrazione generale delle dogane della Repubblica popolare cinese, volta a rendere più efficienti le prassi di gestione dei rischi in materia di sicurezza della catena di approvvigionamento da parte degli aderenti ai programmi.

2.   L'articolo 17 dell'accordo si applica a qualsiasi scambio di informazioni a norma della presente decisione.

3.   Le informazioni e i relativi dati sono scambiati sistematicamente per via elettronica.

4.   Le informazioni da scambiarsi sui membri dei rispettivi programmi sono limitate a:

a)

nome del membro del programma;

b)

indirizzo del membro del programma;

c)

qualifica del membro del programma;

d)

data di convalida o di autorizzazione;

e)

sospensioni e revoche;

f)

numero di autorizzazione unico (ad esempio numero EORI o AEO); e

g)

altre informazioni che possono eventualmente essere definite di comune accordo tra le autorità doganali e che sono oggetto, ove opportuno, delle necessarie garanzie.

Articolo 6

Trattamento dei dati

1.   Tutte le informazioni, compresi i dati personali, scambiate a norma della presente decisione sono ottenute, utilizzate e trattate soltanto dalle autorità doganali e unicamente ai fini dell'attuazione della presente decisione.

2.   Tutte le informazioni comunicate, in qualsiasi forma, a norma della presente decisione sono di carattere riservato o a diffusione limitata, a seconda delle disposizioni applicabili da ognuna delle parti e sono soggette all'obbligo del segreto d'ufficio.

3.   Le autorità doganali verificano che le informazioni scambiate siano esatte e regolarmente aggiornate, e che siano state previste le opportune procedure di cancellazione. Qualora un'autorità doganale stabilisca che le informazioni trasmesse in virtù della presente decisione debbano essere modificate, l'autorità doganale che trasmette tali informazioni informa immediatamente delle modifiche l'autorità doganale destinataria. Le modifiche notificate sono immediatamente registrate dall'autorità doganale destinataria. Le informazioni non possono essere trattate e detenute più a lungo del necessario ai fini dell'attuazione della presente decisione.

4.   Qualora informazioni contenenti dati personali siano scambiate in conformità agli articoli 4 e 5 della presente decisione, le autorità doganali adottano inoltre le misure necessarie per garantire la protezione, la sicurezza, la riservatezza e l'integrità dei dati. Le autorità doganali garantiscono in particolare che:

a)

siano previste misure di sicurezza (tra l'altro a livello elettronico) che controllino, in base alle esigenze conoscitive, l'accesso alle informazioni ottenute dall'altra autorità doganale in virtù della presente decisione e la loro utilizzazione unicamente ai fini della presente decisione;

b)

le informazioni ottenute dall'altra autorità doganale in virtù della presente decisione siano protette contro l'accesso non autorizzato, la divulgazione, la modifica, la cancellazione o la distruzione, tranne nella misura necessaria per attuare il paragrafo 3;

c)

le informazioni ottenute dall'altra autorità doganale in virtù della presente decisione non siano trasmesse ad altre parti, a paesi terzi, ad organismi internazionali o ad altre autorità governative della parte ricevente senza previo consenso scritto dell'autorità doganale che le ha fornite. Qualsiasi informazione trasmessa con previo consenso scritto sarà utilizzata conformemente alle condizioni indicate nella presente decisione e sarà sottoposta alle restrizioni stabilite dall'autorità che l'ha fornita;

d)

le informazioni ottenute dall'altra autorità doganale in virtù della presente decisione siano archiviate ogni volta utilizzando sistemi elettronici e/o cartacei sicuri. Tutti gli accessi sono registrati o documentati, come anche il trattamento e l'uso delle informazioni ottenute dall'altra autorità doganale.

5.   Per quanto concerne i dati personali che possono essere scambiati in virtù della presente decisione, un aderente a un programma può chiedere di accedere, modificare, bloccare o cancellare qualsiasi dato riguardante la sua persona che sia trattato da un'autorità doganale. Ciascuna autorità doganale informa i membri del proprio programma delle modalità per richiedere una prima volta l'accesso, la rettifica, il blocco o la cancellazione. L'autorità doganale interpellata rettifica i dati inesatti o incompleti.

6.   Per quanto riguarda i dati personali che possono essere scambiati in virtù della presente decisione, i membri del programma hanno diritto a un ricorso amministrativo e giudiziario efficace, indipendentemente dalla loro nazionalità e dal paese di residenza. A tal proposito, ciascuna autorità doganale informa inoltre gli aderenti al programma dei diversi mezzi di ricorso amministrativo e giudiziario.

7.   Su richiesta dell'autorità doganale che trasmette i dati, l'autorità doganale destinataria è tenuta ad aggiornare, rettificare, bloccare o cancellare le informazioni ricevute in virtù della presente decisione qualora siano inesatte o incomplete o qualora la raccolta o il trattamento ulteriore delle stesse risultino in contrasto con la presente decisione o con l'accordo.

8.   Ciascuna autorità doganale informa l'altra autorità doganale nel caso constati che le informazioni che ha trasmesso a quest'ultima, o ha da essa ricevute in virtù della presente decisione, sono inesatte o inattendibili o suscitano dubbi. Se un'autorità doganale constata inesattezze nelle informazioni ricevute dall'altra autorità doganale in virtù della presente decisione, adotta tutte le misure che ritiene opportune, in particolare l'integrazione, la cancellazione o la rettifica delle stesse per evitare che si faccia affidamento su informazioni che inducono in errore.

9.   Il rispetto delle disposizioni del presente articolo da parte di ciascuna autorità doganale è oggetto di sorveglianza e revisione da parte della rispettiva autorità competente. Per l'Unione, tali autorità sono il garante europeo per la protezione dei dati e le autorità per la protezione dei dati degli Stati membri dell'Unione, e per la Cina, tale autorità l'amministrazione generale delle dogane. Tali autorità dispongono di un effettivo potere di controllo, di indagine, d'intervento e di riesame nonché del potere di segnalare le violazioni delle norme ai fini, se del caso, di un'azione giudiziaria. Garantiscono che siano ricevute le denunce relative alla non conformità, siano eseguite le debite indagini, sia data una risposta e sia previsto un rimedio adeguato.

10.   Il CMCD riesamina il trattamento dei dati personali a norma della presente decisione. Tale revisione avviene su richiesta di ciascuna autorità doganale, o almeno ogni due anni. Ciascuna autorità doganale comunica le necessarie informazioni sulle misure adottate per garantire la conformità e assicurare l'accesso alla pertinente documentazione, al sistema e al personale e sospendere qualsiasi trattamento che sembri essere in violazione della presente decisione.

Articolo 7

Consultazione e revisione

1.   Qualsiasi dubbio relativo all'attuazione della presente decisione è risolto mediante consultazioni tra le autorità doganali nell'ambito del CMCD.

2.   Il CMCD riesamina regolarmente l'attuazione della presente decisione. Il processo di riesame può comprendere, in particolare, i seguenti aspetti:

a)

verifiche congiunte volte ad individuare i punti forti e le carenze nell'attuazione del riconoscimento reciproco;

b)

scambi di opinioni sulle informazioni da trasmettere e sui vantaggi, ivi compresi quelli futuri, da concedere agli operatori conformemente all'articolo 4, paragrafo 2;

c)

scambi di opinioni sulle norme di sicurezza, quali i protocolli da seguire durante un incidente grave sotto il profilo della sicurezza (ripresa delle attività) o a seguito di questo, o qualora la situazione giustifichi una sospensione del riconoscimento reciproco;

d)

esame della sospensione dei vantaggi di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della presente decisione;

e)

riesame dell'attuazione dell'articolo 6 della presente decisione.

Articolo 8

Effetti e sospensione

1.   La cooperazione in virtù della presente decisione decorre dal momento della firma.

2.   Ciascuna autorità doganale ha facoltà di sospendere in qualunque momento la cooperazione ai sensi della presente decisione ma è tenuta a comunicarlo per iscritto con almeno trenta (30) giorni di anticipo.

Fatto a Pechino, il 16 maggio 2014

Per il comitato misto di cooperazione doganale UE-Cina

Per la Commissione europea

Algirdas ŠEMETA

Per l'amministrazione generale delle dogane della Repubblica popolare cinese

YU Guangzhou


(1)  Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

(2)  Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).