ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 302

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

57° anno
22 ottobre 2014


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1112/2014 della Commissione, del 13 ottobre 2014, che stabilisce un formato comune per la condivisione di informazioni relative agli indicatori di incidenti gravi da parte degli operatori e dei proprietari degli impianti in mare nel settore degli idrocarburi nonché un formato comune per la pubblicazione delle informazioni relative agli indicatori di incidenti gravi da parte degli Stati membri ( 1 )

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1113/2014 della Commissione, del 16 ottobre 2014, che stabilisce la forma e i dettagli tecnici della comunicazione di cui agli articoli 3 e 5 del regolamento (UE) n. 256/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2386/96 e (UE, Euratom) n. 833/2010 della Commissione

26

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1114/2014 della Commissione, del 21 ottobre 2014, recante modifica del regolamento (CE) n. 2075/2005 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni ( 1 )

46

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1115/2014 della Commissione, del 21 ottobre 2014, relativo all'autorizzazione di un preparato di fumonisina esterasi prodotto da Komagataella pastoris (DSM 26643) come additivo per mangimi destinati ai suini ( 1 )

51

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1116/2014 della Commissione, del 21 ottobre 2014, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

54

 

 

DECISIONI

 

 

2014/731/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 9 ottobre 2014, relativa all'avvio a Malta dello scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli

56

 

 

2014/732/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 20 ottobre 2014, recante modifica della decisione 2007/453/CE in merito alla qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di Bulgaria, Estonia, Croazia, Lettonia, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Portogallo e Slovacchia [notificata con il numero C(2014) 7516]  ( 1 )

58

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della decisione di esecuzione 2014/702/UE della Commissione, del 7 ottobre 2014, recante modifica della decisione 2007/131/CE che autorizza l'uso armonizzato dello spettro radio da parte delle apparecchiature che utilizzano la tecnologia a banda ultralarga nella Comunità ( GU L 293 del 9.10.2014 )

62

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

22.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 302/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1112/2014 DELLA COMMISSIONE

del 13 ottobre 2014

che stabilisce un formato comune per la condivisione di informazioni relative agli indicatori di incidenti gravi da parte degli operatori e dei proprietari degli impianti in mare nel settore degli idrocarburi nonché un formato comune per la pubblicazione delle informazioni relative agli indicatori di incidenti gravi da parte degli Stati membri

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE (1), in particolare l'articolo 23, paragrafo 2, e l'articolo 24, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Gli Stati membri sono tenuti a garantire che gli operatori e i proprietari degli impianti in mare nel settore degli idrocarburi comunichino all'autorità competente almeno i dati relativi agli indicatori di incidenti gravi, come specificato all'allegato IX della direttiva 2013/30/UE. Tali informazioni dovrebbero consentire agli Stati membri di lanciare allarmi tempestivi in merito al potenziale deterioramento della sicurezza e delle barriere ambientali critiche, e consentire loro di adottare misure preventive, tenuto conto altresì dei loro obblighi ai sensi della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (2).

(2)

Le informazioni dovrebbero inoltre dimostrare l'efficacia complessiva delle misure e dei controlli posti in essere da ogni operatore e proprietario e dal settore nel suo complesso, per evitare incidenti gravi e ridurre al minimo i rischi per l'ambiente. Le informazioni e i dati forniti dovrebbero inoltre garantire, all'interno dello Stato membro, il confronto fra le prestazioni di ogni operatore e proprietario e, fra Stati membri, delle prestazioni del settore nel suo complesso.

(3)

La condivisione di dati comparabili tra gli Stati membri è resa difficile e inaffidabile dalla mancanza di un formato comune a tutti gli Stati membri per la comunicazione dei dati. Un formato comune per la comunicazione dei dati da parte degli operatori e dei proprietari allo Stato membro dovrebbe garantire la trasparenza delle prestazioni in materia di sicurezza e ambiente degli operatori e dei proprietari nonché l'accesso del pubblico alle informazioni pertinenti comparabili in tutta l'Unione sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e rendere più semplice la divulgazione delle esperienze acquisite a seguito di incidenti gravi e di quasi incidenti.

(4)

Per incrementare la fiducia del pubblico nei confronti dell'autorità e l'integrità delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi nell'Unione, gli Stati membri dovrebbero pubblicare con cadenza periodica le informazioni di cui al punto 2 dell'allegato IX della direttiva 2013/30/UE, ai sensi dell'articolo 24 della stessa direttiva. Un formato comune e i dettagli delle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a pubblicare dovrebbero consentire un semplice raffronto transfrontaliero dei dati.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato consultivo sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

Il presente regolamento specifica i formati comuni relativi a:

a)

le relazioni di operatori e proprietari degli impianti in mare nel settore degli idrocarburi alle autorità competenti degli Stati membri, conformemente all'articolo 23 della direttiva 2013/30/UE;

b)

la pubblicazione delle informazioni da parte degli Stati membri conformemente all'articolo 24 della direttiva 2013/30/UE.

Articolo 2

Date di riferimento e d'invio delle segnalazioni

1.   Gli operatori e i proprietari degli impianti in mare nel settore degli idrocarburi trasmettono la relazione di cui all'articolo 1, lettera a), entro dieci giorni lavorativi dall'evento.

2.   Il periodo di riferimento per le informazioni di cui all'articolo 1, lettera b), è della durata di un anno, dal 1o gennaio al 31 dicembre, a decorrere dall'anno di calendario 2016. Il formato comune di pubblicazione è usato per pubblicare le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 24 della direttiva 2013/30/UE sul sito web dell'autorità competente entro il 1o giugno dell'anno seguente il periodo di riferimento.

3.   I formati stabiliti agli allegati I e II sono usati a fini di relazione e pubblicazione, conformemente a quanto disposto all'articolo 1, lettere a) e b), rispettivamente.

Articolo 3

Dettagli delle informazioni da condividere

L'allegato I stabilisce i dettagli delle informazioni da condividere a norma del punto 2 dell'allegato IX della direttiva 2013/30/UE.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 178 del 28.6.2013, pag. 66.

(2)  Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).


ALLEGATO I

Formato comune per comunicare i dati relativi agli incidenti e agli incidenti gravi nelle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi

(A norma dell'articolo 23 della direttiva 2013/30/UE)

Osservazioni generali sui dettagli delle informazioni da condividere

a)

I dettagli delle informazioni da condividere sono connessi al punto 2 dell'allegato IX della direttiva 2013/30/UE sulle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi, in particolare al rischio di un incidente grave quale definito da detta direttiva.

b)

L'allegato IX, punto 2, della direttiva 2013/30/UE contiene indicatori essenziali di prestazione (key performance indicators, KPI) anticipati e latenti, volti a fornire una panoramica esaustiva della sicurezza del settore degli idrocarburi in mare in uno Stato membro e nell'Unione europea, ma alcuni KPI hanno una funzione di allarme come i guasti degli elementi critici per la sicurezza e l'ambiente (SECE) nonché gli incidenti mortali.

c)

A norma dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 92/91/CEE del Consiglio (1), il datore di lavoro fa rapporto quanto prima alle autorità competenti in merito a qualsiasi infortunio sul lavoro grave e/o mortale nonché in merito a qualsiasi situazione di pericolo grave. Tali dati sono impiegati dall'autorità competente per comunicare le informazioni richieste a norma dell'allegato IX, punto 2, lettere g) e h), della direttiva 2013/30/UE.

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(1)  Direttiva 92/91/CEE del Consiglio, del 3 novembre 1992, relativa a prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione (undicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 348 del 28.11.1992, pag. 9).


ALLEGATO II

Formato comune di pubblicazione

(A norma dell'articolo 24 della direttiva 2013/30/UE)

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22.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 302/26


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1113/2014 DELLA COMMISSIONE

del 16 ottobre 2014

che stabilisce la forma e i dettagli tecnici della comunicazione di cui agli articoli 3 e 5 del regolamento (UE) n. 256/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2386/96 e (UE, Euratom) n. 833/2010 della Commissione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 256/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla comunicazione alla Commissione di progetti di investimento nelle infrastrutture per l'energia nell'Unione europea, che sostituisce il regolamento (UE, Euratom) n. 617/2010 del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 736/96 (1), in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di raccogliere dati confrontabili e semplificare l'attività di comunicazione degli Stati membri o dei loro enti o organismi delegati, di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 256/2014, le comunicazioni da presentare devono essere standardizzate utilizzando apposite tabelle. È necessario, pertanto, adottare disposizioni concernenti la forma e altri dettagli tecnici della comunicazione di dati e informazioni.

(2)

A seguito dell'abrogazione del regolamento (CE) n. 736/96 del Consiglio (2), intervenuta con il regolamento (UE) n. 256/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, è necessario abrogare anche il regolamento (CE) n. 2386/96 della Commissione (3).

(3)

A seguito dell'annullamento del regolamento (UE, Euratom) n. 617/2010 (4) da parte della Corte di giustizia europea (5), è necessario che il presente regolamento abroghi anche il regolamento (UE, Euratom) n. 833/2010 (6) della Commissione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La forma e i dettagli tecnici delle comunicazioni da inviare alla Commissione in relazione ai dati e alle informazioni sui progetti di investimento nelle infrastrutture per l'energia, di cui agli articoli 3 e 5 del regolamento (UE) n. 256/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, sono definiti nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

I regolamenti (CE) n. 2386/96 e (UE, Euratom) n. 833/2010 sono abrogati.

Articolo 3

Gli Stati membri garantiscono la coerenza delle informazioni statistiche trasmesse sulla base del modello che figura in allegato e delle informazioni statistiche trasmesse a norma del regolamento (CE) n. 1099/2008 relativo alle statistiche dell'energia.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 84 del 20.3.2014, pag. 61.

(2)  Regolamento (CE) n. 736/96 del Consiglio, del 22 aprile 1996, sulla comunicazione alla Commissione dei progetti di investimento di interesse comunitario nei settori del petrolio, del gas naturale e dell'elettricità (GU L 102 del 25.4.1996, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 2386/96 della Commissione, del 16 dicembre 1996, recante applicazione del regolamento (CE) n. 736/96 del Consiglio, del 22 aprile 1996, sulla comunicazione alla Commissione dei progetti di investimento di interesse comunitario nei settori del petrolio, del gas naturale e dell'elettricità (GU L 326 del 17.12.1996, pag. 13).

(4)  Regolamento (UE, Euratom) n. 617/2010 del Consiglio, del 24 giugno 2010, sulla comunicazione alla Commissione di progetti di investimento nelle infrastrutture per l'energia nell'Unione europea e che abroga il regolamento (CE) n. 736/96 (GU L 180 del 15.7.2010, pag. 7).

(5)  Sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2012, causa C-490/10, Parlamento/Consiglio, (Racc. 2012, pag. I-0000).

(6)  Regolamento (UE, Euratom) n. 833/2010 della Commissione, del 21 settembre 2010, recante modalità di esecuzione del regolamento (UE, Euratom) n. 617/2010 del Consiglio, sulla comunicazione alla Commissione di progetti di investimento nelle infrastrutture per l'energia nell'Unione europea (GU L 248 del 22.9.2010, pag. 36).


ALLEGATO

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22.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 302/46


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1114/2014 DELLA COMMISSIONE

del 21 ottobre 2014

recante modifica del regolamento (CE) n. 2075/2005 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 18, punti da 8 a 11,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2075/2005 della Commissione (2) definisce le norme per il campionamento delle carcasse di specie a rischio di contaminazione da Trichine e per la determinazione della qualifica di aziende e comparti nonché le condizioni di importazione di carni nell'Unione. Prevede inoltre metodi di riferimento e metodi equivalenti per la rilevazione della presenza di Trichine nei campioni prelevati dalle carcasse.

(2)

Il regolamento (CE) n. 2075/2005 consente il sezionamento di carcasse di suini domestici, a determinate condizioni, in attesa dei risultati dell'esame per la rilevazione della presenza di Trichine. Per facilitare la gestione dei locali di sezionamento, tale autorizzazione dovrebbe essere presa in considerazione alle medesime condizioni anche per gli equidi.

(3)

Il regolamento (UE) n. 216/2014 della Commissione (3) ha modificato alcune deroghe previste dal regolamento (CE) n. 2075/2005 per il campionamento di suini domestici ai fini della rilevazione della presenza di Trichine. Il regolamento (UE) n. 216/2014 ha modificato inoltre le condizioni che gli operatori del settore alimentare sono tenuti a rispettare per ottenere il riconoscimento ufficiale di aziende che applicano condizioni di stabulazione controllata. Una delle condizioni è che l'operatore può introdurre nuovi animali nell'azienda solamente nel caso in cui provengano da aziende anch'esse ufficialmente riconosciute per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata. È opportuno chiarire le condizioni che si applicano nel caso del trasferimento di suini domestici, diversi da quelli destinati direttamente alla macellazione, da un'azienda a un'altra attraverso i centri di raccolta. Dovrebbero inoltre essere adattati a tali prescrizioni modificate i pertinenti certificati per gli scambi all'interno dell'Unione e le importazioni.

(4)

Le informazioni sul riconoscimento ufficiale dell'azienda di origine per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata dovrebbero essere incluse da un veterinario ufficiale nei certificati di polizia sanitaria previsti dalla direttiva 64/432/CEE del Consiglio (4) per quanto riguarda gli scambi di animali della specie suina all'interno dell'Unione e dal regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione (5) per quanto riguarda le importazioni nell'Unione di suini domestici da paesi terzi, al fine di consentire agli Stati membri di applicare l'appropriato regime di analisi per la rilevazione della presenza di Trichine al momento della macellazione e di non compromettere la qualifica dell'azienda di destinazione di suini destinati all'allevamento o alla produzione.

(5)

Al fine di garantire la corretta applicazione del regolamento (CE) n. 2075/2005, i paesi terzi che esportano suini domestici o le loro carni dovrebbero figurare negli elenchi dei pertinenti atti sulle condizioni di importazione se applicano le deroghe in materia di campionamento di suini domestici ai fini della rilevazione della presenza di Trichine e se le aziende o i comparti sono ufficialmente riconosciuti per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata.

(6)

L'attestato sanitario dell'esame destinato a individuare la presenza di Trichine dovrebbe essere incluso nei certificati veterinari che accompagnano le carni fresche conformemente al regolamento (UE) n. 206/2010, le preparazioni di carni conformemente alla decisione 2000/572/CE della Commissione (6) e i prodotti a base di carne conformemente alla decisione 2007/777/CE della Commissione (7).

(7)

Il laboratorio di riferimento dell'UE per i parassiti ha raccomandato di chiarire il testo del regolamento (CE) n. 2075/2005 in merito alla procedura di alcuni metodi equivalenti di rilevazione della presenza di Trichine. Inoltre il laboratorio di riferimento dell'UE ha convalidato un nuovo metodo (Kit PrioCHECK® Trichinella AAD) per l'individuazione della presenza di Trichine nelle carni di suini domestici. Detto metodo dovrebbe pertanto essere autorizzato per le prove per questa specie.

(8)

È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2075/2005.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2075/2005 è così modificato:

1)

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Campionamento delle carcasse

1.   Si prelevano campioni dalle carcasse di suini domestici, nei mattatoi, nell'ambito degli esami post mortem secondo le modalità descritte qui di seguito:

a)

ogni anno sono sottoposte ad esame per accertare la presenza di Trichine tutte le carcasse di scrofe riproduttrici e verri riproduttori o almeno il 10 % delle carcasse di animali destinati alla macellazione provenienti da ciascuna azienda ufficialmente riconosciuta per l'applicazione delle condizioni di stabulazione controllata;

b)

sono sottoposte ad esame sistematico per accertare la presenza di Trichine tutte le carcasse provenienti da aziende non ufficialmente riconosciute per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata.

Al fine di individuare la presenza di Trichine, in un laboratorio designato dall'autorità competente viene prelevato un campione da ciascuna carcassa, utilizzando uno dei seguenti metodi:

a)

metodo di rilevamento di riferimento di cui all'allegato I, capitolo I; o

b)

metodo di individuazione equivalente di cui all'allegato I, capitolo II.

2.   Le carcasse di equidi, cinghiali e altre specie animali d'allevamento o selvatiche a rischio di contaminazione da Trichine sono sottoposte sistematicamente a campionamento nei mattatoi o negli stabilimenti di trattamento della selvaggina, nell'ambito dell'esame post mortem.

Viene prelevato un campione da ciascuna carcassa e viene esaminato conformemente a quanto disposto negli allegati I e III, in un laboratorio designato dall'autorità competente.

3.   In attesa dei risultati dell'esame per la rilevazione della presenza di Trichine, e purché la piena tracciabilità sia garantita dall'operatore del settore alimentare, le carcasse di suini domestici e di equidi possono essere sezionate in sei parti al massimo, nel mattatoio o in un laboratorio di sezionamento situato negli stessi locali.

In deroga a quanto indicato nel primo comma e previa approvazione dell'autorità competente, le carcasse in questione possono essere sezionate in un laboratorio di sezionamento annesso o distinto dal mattatoio, a condizione che:

a)

la procedura sia seguita sotto il controllo dell'autorità competente;

b)

la carcassa o le parti di carcassa siano destinate a un unico laboratorio di sezionamento;

c)

il laboratorio di sezionamento si trovi nel territorio dello Stato membro;

d)

in caso di risultati positivi tutte le parti siano dichiarate inadatte al consumo umano.»

2)

L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Articolo 13

Condizioni sanitarie per l'importazione

1.   Le carni contenenti muscolatura striata di specie animali che possono essere portatrici di Trichine possono essere importate nell'Unione soltanto se, prima dell'esportazione, sono state sottoposte all'esame per l'individuazione della presenza di Trichine conformemente a norme equivalenti a quelle degli articoli 2 e 3 nel paese terzo in cui gli animali sono stati macellati.

2.   Un paese terzo può applicare le deroghe di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, soltanto se ha informato la Commissione circa l'applicazione di tali deroghe e se figura nell'elenco a tal fine previsto:

i)

nell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 per le importazioni di animali vivi della specie suina domestica; o

ii)

nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 per le importazioni di carni fresche di suini domestici;

iii)

nell'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE per le importazioni di prodotti a base di carne ottenuti esclusivamente da carni o prodotti a base di carne di suini domestici.»

3)

L'articolo 15 è sostituito dal seguente:

«Articolo 15

Documenti

1.   Nel certificato sanitario per gli scambi all'interno dell'Unione di animali vivi della specie suina domestica conforme al modello 2 dell'allegato F della direttiva 64/432/CEE, il veterinario ufficiale inserisce le informazioni sul riconoscimento ufficiale dell'azienda di origine per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata, come stabilito all'articolo 8 del presente regolamento.

2.   Nel certificato sanitario per le importazioni nell'Unione di suini domestici conforme ai modelli POR-X e POR-Y dell'allegato I, parte 2, del regolamento (UE) n. 206/2010, il veterinario ufficiale inserisce le informazioni sul riconoscimento ufficiale da parte dell'autorità competente di un paese terzo dell'azienda di origine per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata equivalenti a quelle stabilite nell'allegato IV del presente regolamento.

3.   Il certificato veterinario conforme ai modelli “POR” dell'allegato II, parte 2, del regolamento (UE) n. 206/2010, che accompagna le partite di carni destinate all'importazione nell'Unione da paesi terzi, è corredato dal veterinario ufficiale dell'attestato sanitario dell'esame per l'individuazione della presenza di Trichine eseguito in conformità dell'articolo 13 del presente regolamento nel paese terzo di origine delle carni.

4.   Il certificato sanitario e di polizia sanitaria, il cui modello figura nell'allegato II della decisione 2000/572/CE, che accompagna le partite di preparazioni di carni destinate all'importazione nell'Unione da paesi terzi, è corredato dal veterinario ufficiale dell'attestato sanitario dell'esame per l'individuazione della presenza di Trichine eseguito in conformità dell'articolo 13 del presente regolamento nel paese terzo di origine delle carni.

5.   Il certificato sanitario e di polizia sanitaria, il cui modello è riportato nell'allegato III della decisione 2007/777/CE, che accompagna le partite di taluni prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati all'importazione nell'Unione da paesi terzi, è corredato dal veterinario ufficiale dell'attestato sanitario dell'esame per l'individuazione della presenza di Trichine effettuato in conformità dell'articolo 13 del presente regolamento nel paese terzo di origine delle carni.»

4)

All'allegato I, capitolo I, punto 3, il punto IV è sostituito dal seguente:

«IV.

Procedure di pulizia e decontaminazione applicate a seguito di un risultato positivo o incerto

Nel caso in cui la prova di un campione aggregato o individuale dia un esito positivo o incerto, tutto il materiale a contatto con le carni (vaschetta e lama del miscelatore, becher, barretta per rimescolare, sensore di temperatura, imbuto di filtraggio conico, setaccio e pinze) deve essere accuratamente decontaminato mediante lavaggio in acqua calda (65 °C-90 °C). Si raccomanda di risciacquare accuratamente ogni elemento per rimuoverne il detergente eventualmente utilizzato durante il lavaggio.»

5)

All'allegato I, capitolo II, parte D, punto 3, il punto IV è sostituito dal seguente:

«IV.

Procedure di pulizia e decontaminazione applicate a seguito di un risultato positivo o incerto

Nel caso in cui la prova dell'agglutinazione al lattice di un campione aggregato o individuale dia un esito positivo o incerto, tutto il materiale a contatto con le carni (vaschetta e lama del miscelatore, pestello, becher, barretta per rimescolare, sensore di temperatura, imbuto di filtraggio conico, setaccio e pinze) deve essere accuratamente decontaminato mediante immersione per alcuni secondi in acqua calda (65 °C-90 °C). I residui di carne o le larve inattivate che dovessero restare sulla loro superficie possono essere rimossi con una spugna pulita e acqua corrente. Se necessario, è possibile aggiungere alcune gocce di detergente per sgrassare l'attrezzatura. Si raccomanda poi di risciacquare accuratamente ogni elemento per rimuoverne ogni traccia.»

6)

All'allegato I, capitolo II, è aggiunta la seguente parte E:

«E.   Test di digestione artificiale per la ricerca in vitro di larve di Trichinella spp nei campioni di carne, Kit PrioCHECK® Trichinella AAD.

Tale metodo è considerato equivalente esclusivamente per le analisi sulle carni di suini domestici

Il kit PrioCHECK® Trichinella AAD è utilizzato attenendosi alle istruzioni contenute nel relativo manuale d'uso, servendosi di imbuti separatori (Lenz NS 29/32) e di una provetta di vetro da 80 ml.»

7)

All'allegato IV, capitolo I, parte A, le lettere da g) a j) sono sostituite dalle seguenti:

«g)

l'operatore deve garantire che i suini domestici siano identificati in modo che per ciascuno di essi sia possibile la tracciabilità fino all'azienda;

h)

l'operatore deve garantire che siano introdotti nell'azienda soltanto suini domestici originari e provenienti da aziende ufficialmente riconosciute per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata;

i)

nessun suino domestico ha accesso a strutture esterne a meno che l'operatore non sia in grado di dimostrare all'autorità competente, in base ad un'analisi dei rischi, che il periodo, le strutture e le condizioni dell'accesso all'esterno non costituiscono un pericolo di introduzione di Trichine nell'azienda stessa;

j)

nessuno dei suini da allevamento e da produzione, secondo la definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 64/432/CEE, è stato scaricato dopo aver lasciato l'azienda d'origine in un centro di raccolta quale definito all'articolo 2, paragrafo 2, lettera o), della direttiva 64/432/CEE, salvo che il centro di raccolta non soddisfi i requisiti di cui alle lettere da a) a i) della presente parte e tutti i suini domestici raggruppati per partite presso il centro di raccolta siano originari e provengano da aziende ufficialmente riconosciute per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata o da comparti ufficialmente riconosciuti.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.

(2)  Regolamento (CE) n. 2075/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 60).

(3)  Regolamento (UE) n. 216/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014, recante modifica del regolamento (CE) n. 2075/2005 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni (GU L 69 dell'8.3.2014, pag. 85).

(4)  Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977).

(5)  Regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1).

(6)  Decisione 2000/572/CE della Commissione, dell'8 settembre 2000, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'importazione di preparazioni di carni in provenienza dai paesi terzi nella Comunità (GU L 240 del 23.9.2000, pag. 19).

(7)  Decisione 2007/777/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e abroga la decisione 2005/432/CE (GU L 312 del 30.11.2007, pag. 49).


22.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 302/51


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1115/2014 DELLA COMMISSIONE

del 21 ottobre 2014

relativo all'autorizzazione di un preparato di fumonisina esterasi prodotto da Komagataella pastoris (DSM 26643) come additivo per mangimi destinati ai suini

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i presupposti e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione di un preparato di fumonisina esterasi prodotto da Komagataella pastoris (DSM 26643).Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

La domanda riguarda l'autorizzazione di un preparato di fumonisina esterasi prodotto da Komagataella pastoris (DSM 26643) come additivo per mangimi destinati ai suini, da classificare nella categoria «additivi tecnologici».

(4)

Nel suo parere dell'8 aprile 2014 (2) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'impiego proposte, il preparato di fumonisina esterasi prodotto da Komagataella pastoris (DSM 26643) non ha effetti dannosi per la salute degli animali, la salute umana o l'ambiente. Essa ha concluso inoltre che tale preparato ha la capacità di biotrasformare le fumonisine in composti meno tossici nei mangimi contaminati per suini. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo alla commercializzazione. Essa ha esaminato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)

Dalla valutazione del preparato di fumonisina esterasi prodotto da Komagataella pastoris (DSM 26643) emerge che le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte. È quindi opportuno autorizzare l'impiego di tale preparato come specificato nell'allegato del presente regolamento.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «sostanze per la riduzione della contaminazione dei mangimi dalle micotossine», è autorizzato come additivo per l'alimentazione animale alle condizioni stabilite in tale allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  EFSA Journal 2014; 12(5):3667.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell'autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

Unità di attività/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 %

Additivi tecnologici: sostanze per la riduzione della contaminazione dei mangimi dalle micotossine: fumonisine

1m03

Fumonisina esterasi EC 3.1.1.87

Composizione dell'additivo

Preparato di fumonisina esterasi prodotto da Komagataella pastoris DSM 26643 contenente un minimo di 3 000 U/g (1).

Caratterizzazione della sostanza attiva

Preparato di fumonisina esterasi prodotto da Komagataella pastoris DSM 26643.

Metodo di analisi  (2)

Per la determinazione dell'attività della fumonisina esterasi: cromatografia liquida ad alta prestazione accoppiata alla spettrometria di massa tandem.

Metodo (HPLC-MS/MS) basato sulla quantificazione dell'acido tricarballilico liberato dall'azione dell'enzima sulla fumonisina B1 a pH 8,0 e a 30 °C.

Suini

15

1.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

2.

Dose massima raccomandata: 300 U/kg di alimento per animali completo.

3.

L'impiego dell'additivo è consentito negli alimenti per animali conformi alla normativa dell'Unione europea relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali.

4.

Per motivi di sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio, occhiali e guanti durante la manipolazione.

11 novembre 2024


(1)  1 U è l'attività enzimatica che libera 1 μmol di acido tricarballilico al minuto a partire da 100 μΜ di fumonisina B1 in tampone di 20 mM Tris-Cl, pH 8,0, con 0,1 mg/ml di sieroalbumina bovina a 30 °C.

(2)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento dell'Unione europea per gli additivi per mangimi: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


22.10.2014   

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L 302/54


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1116/2014 DELLA COMMISSIONE

del 21 ottobre 2014

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

59,9

MA

121,7

MK

63,5

XS

78,2

ZZ

80,8

0707 00 05

AL

28,7

MK

50,7

TR

168,6

ZZ

82,7

0709 93 10

TR

119,5

ZZ

119,5

0805 50 10

AR

87,5

CL

106,8

TR

103,0

UY

86,1

ZA

96,2

ZZ

95,9

0806 10 10

BR

247,9

PE

323,0

TR

149,2

ZZ

240,0

0808 10 80

BA

34,8

BR

51,7

CL

83,0

CN

117,7

NZ

156,3

ZA

208,4

ZZ

108,7

0808 30 90

TR

116,3

ZZ

116,3


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

22.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 302/56


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 9 ottobre 2014

relativa all'avvio a Malta dello scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli

(2014/731/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (1), in particolare l'articolo 25,

vista la decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI (2), in particolare l'articolo 20 e il capo 4 dell'allegato,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi del protocollo sulle disposizioni transitorie allegato al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, gli effetti giuridici degli atti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione adottati prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sono mantenuti finché tali atti non saranno stati abrogati, annullati o modificati in applicazione dei trattati.

(2)

L'articolo 25 della decisione 2008/615/GAI è pertanto applicabile e il Consiglio deve decidere all'unanimità se gli Stati membri hanno attuato le disposizioni del capo 6 di tale decisione.

(3)

L'articolo 20 della decisione 2008/616/GAI dispone che le decisioni di cui all'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI devono essere adottate sulla base di una relazione di valutazione basata su un questionario. Per quanto riguarda lo scambio automatizzato di dati conformemente al capo 2 della decisione 2008/615/GAI, la relazione di valutazione deve basarsi su una visita di valutazione e un'esperienza pilota.

(4)

A norma del capo 4, punto 1.1, dell'allegato della decisione 2008/616/GAI, il questionario elaborato dal gruppo di lavoro competente del Consiglio riguarda ciascuno degli scambi automatizzati di dati e deve essere completato da uno Stato membro non appena ritenga di soddisfare le condizioni preliminari per lo scambio di dati nella pertinente categoria di dati.

(5)

Malta ha completato il questionario sulla protezione dei dati e il questionario sui dati di immatricolazione dei veicoli.

(6)

Malta ha effettuato con successo un'esperienza pilota con i Paesi Bassi.

(7)

Ha avuto luogo a Malta una visita di valutazione sulla quale il gruppo di valutazione belga/neerlandese ha elaborato una relazione che è stata trasmessa al gruppo di lavoro competente del Consiglio.

(8)

È stata presentata al Consiglio una relazione globale di valutazione che sintetizza i risultati del questionario, della visita di valutazione e dell'esperienza pilota riguardo ai dati di immatricolazione dei veicoli,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini della consultazione automatizzata di dati di immatricolazione dei veicoli, Malta ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e può ricevere e trasmettere dati personali a norma dell'articolo 12 di tale decisione a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 9 ottobre 2014

Per il Consiglio

Il presidente

A. ALFANO


(1)  GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1.

(2)  GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12.


22.10.2014   

IT

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L 302/58


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 2014

recante modifica della decisione 2007/453/CE in merito alla qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di Bulgaria, Estonia, Croazia, Lettonia, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Portogallo e Slovacchia

[notificata con il numero C(2014) 7516]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/732/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce che gli Stati membri, i paesi terzi o le loro regioni (nel seguito denominati «paesi o regioni») vanno classificati in funzione della loro qualifica sanitaria con riguardo all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) in una delle tre categorie seguenti: rischio trascurabile di BSE, rischio controllato di BSE e rischio indeterminato di BSE.

(2)

L'allegato della decisione 2007/453/CE della Commissione (2) elenca i paesi o le regioni sulla base della loro qualifica sanitaria con riguardo alla BSE.

(3)

L'Ufficio internazionale delle epizoozie (OIE) svolge un ruolo di primo piano nella categorizzazione di paesi o regioni sulla base del loro rischio di BSE. L'elenco di cui all'allegato della decisione 2007/453/CE tiene conto della risoluzione n. 20 relativa al riconoscimento del livello di rischio dei paesi membri riguardo all'encefalopatia spongiforme bovina, adottata dall'OIE nel maggio 2013.

(4)

Nel maggio 2014 l'OIE ha adottato la risoluzione n. 18 relativa al riconoscimento del livello di rischio dei paesi membri riguardo all'encefalopatia spongiforme bovina (3). Oltre agli Stati membri già presenti nell'elenco di cui all'allegato della decisione 2007/453/CE, tale risoluzione ha riconosciuto la Bulgaria, l'Estonia, la Croazia, la Lettonia, il Lussemburgo, l'Ungheria, Malta, il Portogallo, la Romania e la Slovacchia quali paesi con un rischio trascurabile di BSE.

(5)

Nel giugno 2014, a seguito di una relazione presentata dal delegato rumeno presso l'OIE in merito all'individuazione di un caso di BSE in Romania, l'OIE ha sospeso (4) il riconoscimento della Romania quale paese a rischio trascurabile di BSE con effetto a decorrere dal 27 giugno 2014.

(6)

L'elenco di cui all'allegato della decisione 2007/453/CE dovrebbe pertanto essere modificato in modo da risultare conforme alla risoluzione n. 18, adottata dall'OIE nel maggio 2014, e in modo da tenere conto della successiva decisione dell'OIE di sospendere il riconoscimento della Romania quale paese a rischio trascurabile di BSE.

(7)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2007/453/CE.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2007/453/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2014

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

(2)  Decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84).

(3)  http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/2014_A_RESO-18_BSE.pdf

(4)  http://www.oie.int/animal-health-in-the-world/official-disease-status/bse/lossreinstatement-of-status/


ALLEGATO

«ALLEGATO

ELENCO DI PAESI O REGIONI

A.   Paesi o regioni con un rischio trascurabile di BSE

Stati membri

Belgio

Bulgaria

Croazia

Danimarca

Estonia

Ungheria

Italia

Lettonia

Lussemburgo

Malta

Paesi Bassi

Portogallo

Austria

Slovenia

Slovacchia

Finlandia

Svezia

Paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA)

Islanda

Norvegia

Paesi terzi

Argentina

Australia

Brasile

Cile

Colombia

India

Israele

Giappone

Nuova Zelanda

Panama

Paraguay

Perù

Singapore

Stati Uniti

Uruguay

B.   Paesi o regioni con un rischio controllato di BSE

Stati membri

Repubblica ceca, Germania, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Cipro, Lituania, Polonia, Romania, Regno Unito

Paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA)

Liechtenstein

Svizzera

Paesi terzi

Canada

Costa Rica

Messico

Nicaragua

Corea del Sud

Taiwan

C.   Paesi o regioni con un rischio indeterminato di BSE

Paesi o regioni non elencati ai punti A o B.»


Rettifiche

22.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 302/62


Rettifica della decisione di esecuzione 2014/702/UE della Commissione, del 7 ottobre 2014, recante modifica della decisione 2007/131/CE che autorizza l'uso armonizzato dello spettro radio da parte delle apparecchiature che utilizzano la tecnologia a banda ultralarga nella Comunità

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 293 del 9 ottobre 2014 )

Pagina 51, nell'allegato, le tabelle dei punti 1, 2 e 3 vanno lette come segue:

«1.   USO GENERICO DELLA BANDA ULTRALARGA (UWB)

Requisiti tecnici

Banda di frequenza

Densità spettrale di potenza media massima (e.i.r.p.)

Potenza di picco massima (e.i.r.p.)

(definita in 50 Mhz)

f ≤ 1,6 GHz

– 90 dBm/MHz

– 50 dBm

1,6 < f ≤ 2,7 GHz

– 85 dBm/MHz

– 45 dBm

2,7 < f ≤ 3,1 GHz

– 70 dBm/MHz

– 36 dBm

3,1 < f ≤ 3,4 GHz

– 70 dBm/MHz

o

– 41,3 dBm/MHz usando LDC (1) o DAA (2)

– 36 dBm

o

0 dBm

3,4 < f ≤ 3,8 GHz

– 80 dBm/MHz

o

– 41,3 dBm/MHz usando LDC (1) o DAA (2)

– 40 dBm

o

0 dBm

3,8 < f ≤ 4,8 GHz

– 70 dBm/MHz

o

– 41,3 dBm/MHz usando LDC (1) o DAA (2)

– 30 dBm

o

0 dBm

4,8 < f ≤ 6 GHz

– 70 dBm/MHz

– 30 dBm

6 < f ≤ 8,5 GHz

– 41,3 dBm/MHz

0 dBm

8,5 < f ≤ 9 GHz

– 65 dBm/MHz

o

– 41,3 dBm/MHz usando DAA (2)

– 25 dBm

o

0 dBm

9 < f ≤ 10,6 GHz

– 65 dBm/MHz

– 25 dBm

f > 10,6 GHz

– 85 dBm/MHz

– 45 dBm

2.   SISTEMI DI GEOLOCALIZZAZIONE di tipo 1 (LT1)

Requisiti tecnici

Banda di frequenza

Densità spettrale di potenza media massima (e.i.r.p.)

Potenza di picco massima (e.i.r.p.)

(definita in 50 MHz)

f ≤ 1,6 GHz

– 90 dBm/MHz

– 50 dBm

1,6 < f ≤ 2,7 GHz

– 85 dBm/MHz

– 45 dBm

2,7 < f ≤ 3,4 GHz

– 70 dBm/MHz

– 36 dBm

3,4 < f ≤ 3,8 GHz

– 80 dBm/MHz

– 40 dBm

3,8 < f ≤ 6,0 GHz

– 70 dBm/MHz

– 30 dBm

6 < f ≤ 8,5 GHz

– 41,3 dBm/MHz

0 dBm

8,5 < f ≤ 9 GHz

– 65 dBm/MHz

o

– 41,3 dBm/MHz usando DAA (3)

– 25 dBm

o

0 dBm

9 < f ≤ 10,6 GHz

– 65 dBm/MHz

– 25 dBm

f > 10,6 GHz

– 85 dBm/MHz

– 45 dBm

3.   DISPOSITIVI A BANDA ULTRALARGA INSTALLATI NEGLI AUTOVEICOLI O NEI VEICOLI FERROVIARI

Requisiti tecnici

Banda di frequenza

Densità spettrale di potenza media massima (e.i.r.p.)

Potenza di picco massima (e.i.r.p.)

(definita in 50 MHz)

f ≤ 1,6 GHz

– 90 dBm/MHz

– 50 dBm

1,6 < f ≤ 2,7 GHz

– 85 dBm/MHz

– 45 dBm

2,7 < f ≤ 3,1 GHz

– 70 dBm/MHz

– 36 dBm

3,1 < f ≤ 3,4 GHz

– 70 dBm/MHz

o

– 41,3 dBm/MHz usando LDC (4) + e.l. (7)

o

– 41,3 dBm/MHz usando TPC (6) + DAA (5)+ e.l. (7)

– 36 dBm

o

≤ 0 dBm

o

≤ 0 dBm

3,4 < f ≤ 3,8 GHz

– 80 dBm/MHz

o

– 41,3 dBm/MHz usando LDC (4) + e.l. (7)

o

– 41,3 dBm/MHz usando TPC (6) + DAA (5)+ e.l. (7)

– 40 dBm

o

≤ 0 dBm

o

≤ 0 dBm

3,8 < f ≤ 4,8 GHz

– 70 dBm/MHz

o

– 41,3 dBm/MHz usando LDC (4) + e.l. (7)

o

– 41,3 dBm/MHz usando TPC (6) + DAA (5)+ e.l. (7)

– 30 dBm

or

≤ 0 dBm

o

≤ 0 dBm

4,8 < f ≤ 6 GHz

– 70 dBm/MHz

– 30 dBm

6 < f ≤ 8,5 GHz

– 53,3 dBm/MHz

o

– 41,3 dBm/MHz usando LDC (4) + e.l. (7)

o

– 41,3 dBm/MHz usando TPC (6) + e.l. (7)

– 13,3 dBm

o

≤ 0 dBm

o

≤ 0 dBm

8,5 < f ≤ 9 GHz

– 65 dBm/MHz

o

– 41,3 dBm/MHz usando TPC (6) + DAA (5)+ e.l. (7)

– 25 dBm

o

≤ 0 dBm

9 < f ≤ 10,6 GHz

– 65 dBm/MHz

– 25 dBm

f > 10,6 GHz

– 85 dBm/MHz

– 45 dBm


(1)  All'interno della banda da 3,1 GHz a 4,8 GHz. La tecnica di mitigazione “Low duty cycle” (LDC — breve tempo di funzionamento) e i suoi limiti sono definiti nella norma ETSI EN 302 065-1.

(2)  All'interno della banda da 3,1 GHz a 4,8 GHz e da 8,5 GHz a 9 GHz. La tecnica di mitigazione Detect and Avoid (DAA — rilevamento ed elusione di altri segnali) e i suoi limiti sono definiti nella norma ETSI EN 302 065-1.

(3)  La tecnica di mitigazione Detect and Avoid (DAA — rilevamento ed elusione di altri segnali) e i suoi limiti sono definiti nella norma ETSI EN 302 065-2.

(4)  La tecnica di mitigazione “Low duty cycle” (LDC — breve tempo di funzionamento) e i suoi limiti sono definiti nella norma ETSI EN 302 065-3.

(5)  La tecnica di mitigazione “Detect and Avoid” (DAA — rilevamento ed elusione di altri segnali) e i suoi limiti sono definiti nella norma ETSI EN 302 065-3.

(6)  La tecnica di mitigazione “controllo della potenza di trasmissione (TPC)” e i suoi limiti sono definiti nella norma ETSI EN 302 065-3.

(7)  È necessario il limite esterno (e.l.) ≤ — 53,3 dBm/MHz. Il limite esterno è definito nella norma ETSI EN 302 065-3.»