ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 300 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
57° anno |
Sommario |
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II Atti non legislativi |
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ACCORDI INTERNAZIONALI |
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2014/717/UE |
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2014/718/UE |
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REGOLAMENTI |
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Regolamento (UE) n. 1096/2014 della Commissione, del 15 ottobre 2014, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di carbaril, procimidone e profenofos in o su determinati prodotti ( 1 ) |
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Regolamento (UE) n. 1098/2014 della Commissione, del 17 ottobre 2014, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di determinate sostanze aromatizzanti ( 1 ) |
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DECISIONI |
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2014/719/PESC |
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2014/720/UE |
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2014/721/UE |
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2014/722/UE |
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2014/723/UE |
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RACCOMANDAZIONI |
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2014/724/UE |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
18.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 300/1 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
dell'8 ottobre 2014
relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, di un protocollo dell'accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea
(2014/717/UE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 207 e 209, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,
visto l'atto di adesione della Repubblica di Croazia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione della Repubblica di Croazia («atto di adesione»), l'adesione della Repubblica di Croazia all'accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra («accordo»), deve essere approvata mediante conclusione di un protocollo allegato all'accordo («protocollo»). A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione, a tale adesione deve essere applicata una procedura semplificata che prevede la conclusione di un protocollo da parte del Consiglio, che delibera all'unanimità a nome degli Stati membri, e dei paesi terzi interessati. |
(2) |
Il 14 settembre 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi interessati. I negoziati con la Repubblica socialista del Vietnam si sono conclusi positivamente con la sigla del protocollo il 21 maggio 2014. |
(3) |
È opportuno firmare il protocollo, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, con riserva della sua conclusione in una data successiva, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La firma a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri di un protocollo dell'accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, è autorizzata, con riserva della conclusione di tale protocollo.
Il testo del protocollo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo, l'8 ottobre 2014
Per il Consiglio
Il presidente
M. LUPI
18.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 300/3 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
dell'8 ottobre 2014
relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, del protocollo dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea
(2014/718/UE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 207 e 209, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,
visto l'atto di adesione della Repubblica di Croazia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione della Repubblica di Croazia («l'atto di adesione»), l'adesione della Repubblica di Croazia all'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra («l'accordo»), deve essere approvata mediante la conclusione di un protocollo dell'accordo («il protocollo»). A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione, a tale adesione deve essere applicata una procedura semplificata che prevede la conclusione di un protocollo da parte del Consiglio, che delibera all'unanimità a nome degli Stati membri, e dei paesi terzi interessati. |
(2) |
Il 14 settembre 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi interessati. I negoziati con la Repubblica delle Filippine si sono conclusi positivamente con la sigla del protocollo il 16 gennaio 2014. |
(3) |
È opportuno firmare il protocollo a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, fatta salva la sua conclusione in una data successiva, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È autorizzata la firma, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, del protocollo dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, con riserva della conclusione del protocollo.
Il testo del protocollo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo, l'8 ottobre 2014
Per il Consiglio
Il presidente
M. LUPI
REGOLAMENTI
18.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 300/5 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1096/2014 DELLA COMMISSIONE
del 15 ottobre 2014
che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di carbaril, procimidone e profenofos in o su determinati prodotti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 16, paragrafo 1, lettera d), l'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 49, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Per le sostanze carbaril, procimidone e profenofos sono stati fissati livelli massimi di residui (LMR) nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(2) |
Per quanto riguarda le tre sostanze, il regolamento (CE) n. 396/2005, quale modificato dal regolamento (UE) n. 899/2012 della Commissione (2), stabilisce LMR provvisori per le erbe fresche e le infusioni di erbe, in attesa della presentazione di dati di monitoraggio sulla presenza di tali sostanze nei prodotti in questione. L'Associazione europea dei produttori di infusioni a base di erbe (EHIA — European Herbal Infusions Association) ha presentato alla Commissione tali dati, indicanti che nei summenzionati prodotti non sono più presenti residui di dette sostanze, ad eccezione del profenofos nelle erbe fresche e nei petali di rosa. È pertanto opportuno, in attesa della presentazione di ulteriori dati di monitoraggio, prorogare la validità degli LMR provvisori per il profenofos nelle erbe fresche e nei petali di rosa e ridurre gli LMR provvisori ai limiti di determinazione (LOD) pertinenti per tutte le altre combinazioni di antiparassitari e di prodotti nell'ambito dei gruppi di erbe fresche e di infusioni di erbe. |
(3) |
Tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(4) |
I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR attraverso l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione. |
(5) |
Il regolamento (CE) n. 396/2005 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. |
(6) |
Per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento dovrebbe stabilire disposizioni transitorie per i prodotti ottenuti conformemente alla normativa vigente prima della modifica degli LMR e per i quali le informazioni dimostrano il conseguimento di un livello elevato di protezione dei consumatori. |
(7) |
È opportuno prevedere prima dell'applicazione degli LRM modificati un periodo ragionevole per consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori dell'industria alimentare di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR. |
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione antecedente le modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti in conformità alla normativa vigente prima del 7 maggio 2015.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 7 maggio 2015.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 899/2012 della Commissione, del 21 settembre 2012, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente i livelli massimi di residui di acefato, alacloro, anilazina, azociclotin, benfuracarb, butilato, captafol, carbaril, carbofuran, carbosulfan, clorfenapir, clortal-dimetile, clortiamid, ciesatin, diazinon, diclobenil, dicofol, dimetipin, diniconazolo, disulfoton, fenitrotion, flufenzin, furatiocarb, esaconazolo, lactofen, mepronil, metamidofos, metoprene, monocrotofos, monuron, ossicarbossina, ossidemeton-metile, paration metile, forate, fosalone, procimidone, profenofos, propaclor, quinclorac, quintozene, tolilfluanide, triclorfon, tridemorf e trifluralin in o su determinati prodotti e che modifica tale regolamento definendo l'allegato V, che elenca i valori predefiniti (GU L 273 del 6.10.2012, pag. 1).
ALLEGATO
Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:
1) |
l'allegato II è così modificato:
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2) |
la parte B dell'allegato III è così modificata:
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3) |
nell'allegato V è aggiunta la colonna seguente relativa alla sostanza procimidone: «Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari
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