ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 298

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

57° anno
16 ottobre 2014


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 1081/2014 della Commissione, del 13 ottobre 2014, recante divieto di pesca del nasello nelle zone VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe per le navi battenti bandiera belga

1

 

*

Regolamento (UE) n. 1082/2014 della Commissione, del 13 ottobre 2014, recante divieto di pesca del pesce sciabola nero nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone VIII, IX e X per le navi battenti bandiera spagnola

3

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1083/2014 della Commissione, del 15 ottobre 2014, relativo all'autorizzazione di un preparato di Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) quale additivo per mangimi destinati alle scrofe ( 1 )

5

 

*

Regolamento (UE) n. 1084/2014 della Commissione, del 15 ottobre 2014, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'impiego dei difosfati (E 450) come agenti lievitanti e regolatori di acidità negli impasti lievitati pronti ( 1 )

8

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1085/2014 della Commissione, del 15 ottobre 2014, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

10

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva di esecuzione 2014/96/UE della Commissione, del 15 ottobre 2014, relativa alle prescrizioni in materia di etichettatura, chiusura e imballaggio dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio

12

 

*

Direttiva di esecuzione 2014/97/UE della Commissione, del 15 ottobre 2014, recante modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda la registrazione dei fornitori e delle varietà e l'elenco comune delle varietà

16

 

*

Direttiva di esecuzione 2014/98/UE della Commissione, del 15 ottobre 2014, recante modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti specifici per il genere e la specie delle piante da frutto di cui al suo allegato I, i requisiti specifici per i fornitori e le norme dettagliate riguardanti le ispezioni ufficiali

22

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della decisione 2014/314/UE della Commissione, del 28 maggio 2014, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) al riscaldamento ad acqua ( GU L 164 del 3.6.2014 ).

62

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

16.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 298/1


REGOLAMENTO (UE) N. 1081/2014 DELLA COMMISSIONE

del 13 ottobre 2014

recante divieto di pesca del nasello nelle zone VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe per le navi battenti bandiera belga

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2014.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2014.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2014 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Lowri EVANS

Direttrice generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio, del 20 gennaio 2014, che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2014, pag. 1).


ALLEGATO

N.

48/TQ43

Stato membro

Belgio

Stock

HKE/8ABDE.

Specie

Nasello (Merluccius merluccius)

Zona

VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe

Data di chiusura

13.9.2014


16.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 298/3


REGOLAMENTO (UE) N. 1082/2014 DELLA COMMISSIONE

del 13 ottobre 2014

recante divieto di pesca del pesce sciabola nero nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone VIII, IX e X per le navi battenti bandiera spagnola

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1262/2012 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2014.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2014.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2014 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Lowri EVANS

Direttrice generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1262/2012 del Consiglio, del 20 dicembre 2012, che stabilisce, per il 2013 e il 2014, le possibilità di pesca delle navi UE per determinati stock ittici di acque profonde (GU L 356 del 22.12.2012, pag. 22).


ALLEGATO

N.

54/DSS

Stato membro

Spagna

Stock

BSF/8910

Specie

Pesce sciabola nero (Aphanopus carbo)

Zona

Acque UE e acque internazionali delle zone VIII, IX e X

Data di chiusura

16.9.2014


16.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 298/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1083/2014 DELLA COMMISSIONE

del 15 ottobre 2014

relativo all'autorizzazione di un preparato di Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) quale additivo per mangimi destinati alle scrofe

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

Una domanda di autorizzazione del preparato di Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) è stata presentata a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Tale domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

La domanda riguarda l'autorizzazione del preparato Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) quale additivo per mangimi destinati alle scrofe, da utilizzare per tutta la durata dell'intero ciclo riproduttivo e da classificare nella categoria «additivi zootecnici».

(4)

L'uso del preparato Enterococcus faecium DSM 7134 è stato autorizzato provvisoriamente per i suinetti e i suini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 666/2003 (2) della Commissione, per le scrofe dal regolamento (CE) n. 2154/2003 (3) della Commissione e per i polli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 521/2005 (4); inoltre è stato autorizzato per un periodo di dieci anni per i suinetti svezzati e i suini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 538/2007 (5) della Commissione e per le scrofe a partire dal 90o giorno di gravidanza fino alla fine della lattazione dal regolamento (CE) n. 1521/2007 (6) della Commissione.

(5)

Nel suo parere del 18 febbraio 2014 (7), l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, nelle condizioni d'impiego proposte, il preparato di Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) non ha effetti dannosi per la salute animale e umana né per l'ambiente. Inoltre ha concluso che l'additivo può potenzialmente migliorare l'aumento di peso della figliata o mantenere le condizioni della scrofa. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo alla commercializzazione. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali, presentata dal laboratorio di riferimento, istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(6)

La valutazione del preparato di Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) dimostra che sono soddisfatte le condizioni per l'autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È quindi opportuno autorizzare l'impiego di tale preparato come specificato nell'allegato del presente regolamento.

(7)

Conseguentemente all'autorizzazione concessa dal presente regolamento di esecuzione è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1521/2007.

(8)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale», è autorizzato come additivo negli alimenti per animali alle condizioni stabilite nell'allegato.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 1521/2007 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  Regolamento (CE) n. 666/2003 della Commissione, dell'11 aprile 2003, che autorizza in via provvisoria l'utilizzo di alcuni microorganismi nell'alimentazione degli animali (GU L 96 del 12.4.2003, pag. 11).

(3)  Regolamento (CE) n. 2154/2003 della Commissione, del 10 dicembre 2003, che autorizza provvisoriamente alcuni microorganismi nell'alimentazione degli animali (Enterococcus faecium e Lactobacillus acidophilus) (GU L 324 dell'11.12.2003, pag. 11).

(4)  Regolamento (CE) n. 521/2005 della Commissione, del 1o aprile 2005, relativo all'autorizzazione permanente di un additivo e all'autorizzazione provvisoria di nuovi utilizzi di certi additivi già autorizzati negli alimenti per animali (GU L 84 del 2.4.2005, pag. 3).

(5)  Regolamento (CE) n. 538/2007 della Commissione, del 15 maggio 2007, relativo all'autorizzazione di un nuovo impiego dell'Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) come additivo per mangimi (GU L 128 del 16.5.2007, pag. 16).

(6)  Regolamento (CE) n. 1521/2007 della Commissione, del 19 dicembre 2007, relativo all'autorizzazione di un nuovo impiego dell'Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) come additivo per mangimi (GU L 335 del 20.12.2007, pag. 24).

(7)  The EFSA Journal 2014; 12(2):3565


ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additi-vo

Nome del titolare dell'autorizza-zione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

UFC/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria di additivi zootecnici. Gruppo funzionale: stabilizzatori della flora intestinale

4b1841

Lactosan GmbH & Co. KG

Enterococcus faecium DSM 7134

Composizione dell'additivo:

Preparato di Enterococcus faecium DSM 7134 contenente almeno:

 

Polvere: 1 × 1010 CFU/g di additivo

 

Granulato (microincapsulato): 1 × 1010 CFU/g di additivo

Caratterizzazione della sostanza attiva:

Cellule vitali di Enterococcus faecium DSM 7134

Metodo di analisi  (1)

Conteggio: metodo di diffusione su piastra con utilizzo di bile esculin azide agar (EN 15788)

Identificazione: elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE).

Scrofe

5 × 108

1.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

2.

Per motivi di sicurezza: durante la manipolazione si raccomanda di utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio e guanti.

5 novembre 2024


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento dell'Unione europea per gli additivi per mangimi: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


16.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 298/8


REGOLAMENTO (UE) N. 1084/2014 DELLA COMMISSIONE

del 15 ottobre 2014

che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'impiego dei difosfati (E 450) come agenti lievitanti e regolatori di acidità negli impasti lievitati pronti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 stabilisce un elenco UE degli additivi alimentari autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro uso.

(2)

L'elenco UE degli additivi alimentari può essere aggiornato mediante la procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), la quale può essere avviata su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.

(3)

Il 7 luglio 2013 è stata presentata e resa accessibile agli Stati membri una domanda di autorizzazione all'impiego dei difosfati (E 450) come agenti lievitanti e regolatori di acidità negli impasti lievitati pronti.

(4)

Per gli impasti freschi utilizzati come base per la preparazione di pizze, quiche, crostate e prodotti analoghi è necessario un sistema di lievitazione a base di bicarbonato di sodio (E 500), difosfati (E 450) e lievito. In condizioni di refrigerazione questi impasti non dovrebbero lievitare, mentre la lievitazione dovrebbe essere attivata durante la preparazione finale da parte del consumatore. La lievitazione è dovuta principalmente al bicarbonato di sodio, mentre il lievito con un basso potere di lievitazione è necessario in particolare per ottenere il tipico gusto aromatico. I difosfati sono necessari come regolatori di acidità per controllare la formazione di biossido di carbonio dal bicarbonato di sodio.

(5)

Detto sistema di lievitazione a base di bicarbonato di sodio, difosfati e lievito può essere impiegato in alternativa alla farina autolievitante nella quale sono autorizzati livelli di fosfati più elevati. L'autorizzazione all'impiego dei difosfati negli impasti lievitati pronti non determinerà pertanto un aumento dell'assunzione di fosfati. È di conseguenza opportuno autorizzare l'impiego dei difosfati come agenti lievitanti e regolatori di acidità negli impasti lievitati pronti utilizzati come base per pizze, quiche, crostate e prodotti analoghi.

(6)

A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, per aggiornare l'elenco UE degli additivi alimentari di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 la Commissione non è tenuta a chiedere il parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare se gli aggiornamenti in questione non possono avere un effetto sulla salute umana. Dato che si ritiene che l'autorizzazione all'impiego dei difosfati come regolatori di acidità negli impasti lievitati utilizzati come base per pizze, quiche, crostate e prodotti analoghi non ponga problemi di sicurezza, non è necessario chiedere il parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare.

(7)

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

(2)  Regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1).


ALLEGATO

Nell'allegato II, parte E, del regolamento (CE) n. 1333/2008, nella categoria 07.1 «Pane e panini», è inserita la seguente voce dopo quella relativa all'additivo alimentare E 338-452:

 

«E 450

Difosfati

12 000

(4)

solo impasti a base di lievito preconfezionati, refrigerati, utilizzati come base per pizze, quiche, crostate e prodotti simili»


16.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 298/10


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1085/2014 DELLA COMMISSIONE

del 15 ottobre 2014

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

64,0

MA

122,4

MK

60,9

ZZ

82,4

0707 00 05

TR

158,2

ZZ

158,2

0709 93 10

TR

142,8

ZZ

142,8

0805 50 10

AR

95,1

BR

84,6

CL

109,5

TR

111,7

UY

97,0

ZA

101,1

ZZ

99,8

0806 10 10

BR

191,0

MK

34,4

TR

143,7

ZZ

123,0

0808 10 80

BA

49,5

BR

53,2

CL

89,4

NZ

134,3

US

192,1

ZA

119,7

ZZ

106,4

0808 30 90

CN

75,7

TR

116,3

ZA

80,2

ZZ

90,7


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DIRETTIVE

16.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 298/12


DIRETTIVA DI ESECUZIONE 2014/96/UE DELLA COMMISSIONE

del 15 ottobre 2014

relativa alle prescrizioni in materia di etichettatura, chiusura e imballaggio dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

È opportuno adottare le prescrizioni in materia di etichettatura, chiusura e imballaggio dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti per garantire che la commercializzazione avvenga in conformità alla direttiva 2008/90/CE.

(2)

Per quanto riguarda i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto ufficialmente certificati come materiali di pre-base, materiali di base o materiali certificati e le piante da frutto ufficialmente certificate come materiali certificati, è necessario prevedere prescrizioni in materia di chiusura e imballaggio.

(3)

I materiali di pre-base, i materiali di base o i materiali certificati dovrebbero essere commercializzati con un'etichetta rispondente a determinate prescrizioni. Tale etichetta dovrebbe essere redatta e apposta dall'organismo ufficiale responsabile. Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di disporre che l'organismo ufficiale responsabile possa autorizzare il fornitore a redigere e apporre l'etichetta sotto la sua supervisione. La forma grafica dell'etichetta dovrebbe in ogni caso essere stabilita dall'organismo ufficiale responsabile conformemente alle prescrizioni stabilite dalla presente direttiva.

(4)

Per consentire che i lotti di diverse varietà o tipi di materiali di pre-base, materiali di base o materiali certificati siano commercializzati insieme, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a prevedere un documento di accompagnamento a integrazione dell'etichetta, al fine di agevolare l'informazione degli utilizzatori e di migliorare la tracciabilità e i controlli dei lotti in tutte le fasi della commercializzazione. Tale documento dovrebbe essere redatto dall'organismo ufficiale responsabile o dal fornitore interessato sotto la supervisione dell'organismo ufficiale responsabile.

(5)

Per la commercializzazione dei materiali CAC (Conformitas Agraria Communitatis) dovrebbe essere richiesto un documento redatto dal fornitore.

(6)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Prescrizioni in materia di etichettatura, chiusura e imballaggio

Gli Stati membri provvedono affinché i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto (di seguito i «materiali di moltiplicazione»), ufficialmente certificati come materiali di pre-base, materiali di base o materiali certificati, e le piante da frutto destinate alla produzione di frutti (di seguito le «piante da frutto»), ufficialmente certificate come materiali certificati, siano commercializzati solo se sono conformi alle prescrizioni in materia di etichettatura, chiusura e imballaggio di cui agli articoli 2 e 4. Se del caso, ad integrazione dell'etichetta può essere utilizzato un documento di accompagnamento secondo quanto previsto dall'articolo 3.

Gli Stati membri provvedono affinché i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto che si qualificano come materiali CAC (Conformitas Agraria Communitatis) siano commercializzati solo se sono conformi alle prescrizioni relative al documento del fornitore di cui all'articolo 5.

Articolo 2

Etichetta per i materiali di pre-base, i materiali di base o i materiali certificati

1.   Per quanto riguarda i materiali di pre-base, i materiali di base o i materiali certificati, gli Stati membri provvedono affinché un'etichetta conforme ai paragrafi da 2 a 5 sia redatta e apposta dall'organismo ufficiale responsabile sulle piante o sulle parti di piante da commercializzare come materiali di moltiplicazione o piante da frutto. Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre che l'organismo ufficiale responsabile possa autorizzare il fornitore a redigere e apporre l'etichetta sotto la sua supervisione. La forma grafica dell'etichetta è stabilita dall'organismo ufficiale responsabile conformemente ai paragrafi 2, 3 e 4.

I materiali di moltiplicazione o le piante da frutto che fanno parte dello stesso lotto possono essere commercializzati con un'etichetta unica laddove tali materiali o tali piante siano parte dello stesso imballaggio, mazzo o contenitore, e tale etichetta è apposta in conformità al paragrafo 5, secondo comma.

Gli Stati membri possono disporre che le piante da frutto di un anno o più siano etichettate individualmente. In tal caso l'etichettatura può essere effettuata nel campo prima o durante lo sradicamento oppure successivamente. Se l'etichettatura è effettuata successivamente, le piante dello stesso lotto sono sradicate insieme e tenute separate dagli altri lotti, in contenitori etichettati, fino a quando tali piante non siano etichettate.

2.   L'etichetta riporta le seguenti informazioni:

a)

la dicitura «norme e regole UE»;

b)

lo Stato membro di etichettatura o il relativo codice;

c)

l'organismo ufficiale responsabile o il relativo codice;

d)

il nome del fornitore o il suo numero/codice di registrazione rilasciato dall'organismo ufficiale responsabile;

e)

il numero di riferimento dell'imballaggio o del mazzo, il numero di serie individuale, il numero della settimana o il numero della partita;

f)

la denominazione botanica;

g)

la categoria, e per i materiali di base anche il numero di generazione;

h)

la denominazione della varietà e, se del caso, del clone. Nel caso dei portainnesti non appartenenti a una varietà, il nome della specie o dell'ibrido interspecifico in questione. Riguardo alle piante da frutto innestate, tali informazioni sono fornite per il portainnesto e per il nesto. Riguardo alle varietà per le quali una domanda di registrazione ufficiale o una privativa per ritrovati vegetali è ancora in sospeso, si indica: «denominazione proposta» e «domanda in sospeso»;

i)

la dicitura «varietà avente una descrizione ufficialmente riconosciuta», se del caso;

j)

la quantità;

k)

il paese di produzione e il relativo codice, se diverso dallo Stato membro di etichettatura;

l)

l'anno di emissione;

m)

nel caso in cui l'etichetta originale sia sostituita da un'altra etichetta: l'anno di emissione dell'etichetta originale.

3.   L'etichetta è stampata con inchiostro indelebile in una delle lingue ufficiali dell'Unione, è facilmente visibile e leggibile.

4.   Se per una qualsiasi categoria di piante o di parti di piante è utilizzata un'etichetta colorata, il colore dell'etichetta è:

a)

bianco con un tratto diagonale violetto per i materiali di pre-base;

b)

bianco per i materiali di base;

c)

blu per i materiali certificati.

5.   L'etichetta è apposta sulle piante o sulle parti di piante da commercializzare come materiali di moltiplicazione o piante da frutto. Se tali piante o parti di piante sono da commercializzare in un imballaggio, in un mazzo o in un contenitore, l'etichetta è apposta su tale imballaggio, mazzo o contenitore.

Qualora, a norma del paragrafo 1, secondo comma, i materiali di moltiplicazione o le piante da frutto siano commercializzati con un'etichetta unica, essa è apposta sull'imballaggio, sul mazzo o sul contenitore formato da tali materiali di moltiplicazione o piante da frutto.

Articolo 3

Documento di accompagnamento per i materiali di pre-base, i materiali di base o i materiali certificati

1.   Gli Stati membri possono disporre che, per i lotti di varietà o di tipi diversi di materiali di pre-base, materiali di base o materiali certificati da commercializzare insieme, un documento di accompagnamento possa essere redatto dall'organismo ufficiale responsabile, o dal fornitore interessato sotto la supervisione di detto organismo, ad integrazione dell'etichetta di cui all'articolo 2.

2.   Il documento di accompagnamento soddisfa le seguenti prescrizioni:

a)

comprende le informazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e quali indicate sulla relativa etichetta;

b)

è redatto in una delle lingue ufficiali dell'Unione;

c)

è consegnato almeno in duplice copia (fornitore e destinatario);

d)

accompagna i materiali dalla sede del fornitore alla sede del destinatario;

e)

riporta il nome e l'indirizzo del destinatario;

f)

indica la data di rilascio del documento;

g)

comprende, se del caso, informazioni supplementari pertinenti per i lotti in questione.

3.   Qualora le informazioni contenute nel documento di accompagnamento siano in contraddizione con le informazioni riportate sull'etichetta di cui all'articolo 2, prevalgono le informazioni riportate su tale etichetta.

Articolo 4

Prescrizioni in materia di chiusura e imballaggio per i materiali di pre-base, i materiali di base e i materiali certificati

1.   Gli Stati membri provvedono affinché, qualora i materiali di pre-base, i materiali di base o i materiali certificati siano commercializzati in lotti di due o più piante o parti di piante, tali lotti siano sufficientemente omogenei.

Le piante o le parti di piante che compongono tali lotti soddisfano le prescrizioni di cui alla lettera a) o alla lettera b):

a)

le piante o le parti di piante si trovano in un imballaggio o in un contenitore chiuso come definito al paragrafo 2; oppure

b)

le piante o le parti di piante formano parte di un mazzo chiuso come definito al paragrafo 2.

2.   Ai fini della presente direttiva, per «chiusura» si intende che un imballaggio o un contenitore è chiuso in modo tale da non poter essere aperto senza danneggiare la chiusura e che un mazzo è legato in modo tale che le piante o le parti di piante che lo compongono non possano essere separate senza danneggiare i legacci. L'imballaggio, il contenitore o il mazzo sono etichettati in modo tale che la rimozione dell'etichetta ne annulli la validità.

Articolo 5

Documento del fornitore per i materiali CAC

1.   Gli Stati membri provvedono affinché i materiali CAC siano commercializzati corredati di un documento redatto dal fornitore e conforme a quanto indicato ai paragrafi 2 e 3 (di seguito il «documento del fornitore»).

Gli Stati membri provvedono affinché il documento del fornitore non sia simile all'etichetta di cui all'articolo 2 o al documento di accompagnamento di cui all'articolo 3, in modo da evitare ogni possibile confusione tra il documento del fornitore e i due summenzionati documenti.

2.   Il documento del fornitore contiene almeno le seguenti informazioni:

a)

la dicitura «norme e regole UE»;

b)

lo Stato membro in cui il documento del fornitore è stato redatto o il relativo codice;

c)

l'organismo ufficiale responsabile o il relativo codice;

d)

il nome del fornitore o il suo numero/codice di registrazione rilasciato dall'organismo ufficiale responsabile;

e)

il numero di serie individuale, il numero della settimana o il numero della partita;

f)

la denominazione botanica;

g)

i materiali CAC;

h)

la denominazione della varietà e, se del caso, del clone. Nel caso dei portainnesti non appartenenti a una varietà, il nome della specie o dell'ibrido interspecifico in questione. Riguardo alle piante da frutto innestate, tali informazioni sono fornite per il portainnesto e per il nesto. Riguardo alle varietà per le quali una domanda di registrazione ufficiale o di privativa per ritrovati vegetali è ancora in sospeso, si indica: «denominazione proposta» e «domanda in sospeso»;

i)

la quantità;

j)

il paese di produzione e il relativo codice, se diverso dallo Stato membro in cui il documento del fornitore è stato redatto;

k)

la data di emissione del documento.

3.   Il documento del fornitore è stampato con inchiostro indelebile in una delle lingue ufficiali dell'Unione, è facilmente visibile e leggibile.

Articolo 6

Attuazione

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2016, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2017.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 7

Clausola di revisione

La Commissione sottopone a revisione l'articolo 2, paragrafo 4, entro il 1o gennaio 2019.

Articolo 8

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 9

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 267 dell'8.10.2008, pag. 8.


16.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 298/16


DIRETTIVA DI ESECUZIONE 2014/97/UE DELLA COMMISSIONE

del 15 ottobre 2014

recante modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda la registrazione dei fornitori e delle varietà e l'elenco comune delle varietà

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3, e l'articolo 7, paragrafi 5 e 6,

considerando quanto segue:

(1)

È necessario stabilire disposizioni relative al registro dei fornitori previsto dalla direttiva 2008/90/CE e agli obblighi di notifica dei fornitori.

(2)

A fini di trasparenza, gli Stati membri dovrebbero rendere disponibile tale registro, se del caso. La decisione in merito alla pubblicazione di detto registro, o di parti di esso, è demandata agli Stati membri.

(3)

È opportuno prevedere un registro delle varietà. In tale registro dovrebbero figurare le varietà iscritte a norma della direttiva 92/34/CEE del Consiglio (2), in aggiunta a quelle registrate in forza della direttiva 2008/90/CE. Il registro dovrebbe indicare se le varietà hanno una descrizione ufficiale o una descrizione ufficialmente riconosciuta.

(4)

Le varietà geneticamente modificate dovrebbero essere registrate solo se l'organismo geneticamente modificato da cui è costituita la varietà è autorizzato ai fini della coltivazione a norma della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) o del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(5)

È opportuno prevedere le condizioni alle quali le varietà sono da registrare come varietà aventi una descrizione ufficiale e la procedura per la loro registrazione. Secondo quanto previsto dalla direttiva 2008/90/CE gli Stati membri possono stabilire le condizioni relative alla registrazione di una varietà avente una descrizione ufficialmente riconosciuta.

(6)

Al fine di registrare una varietà come varietà avente una descrizione ufficiale, l'organismo ufficiale responsabile dovrebbe stabilire tale descrizione.

(7)

È opportuno prevedere il periodo di validità della registrazione, il rinnovo della registrazione e la cancellazione di una varietà dal registro delle varietà.

(8)

Gli Stati membri dovrebbero notificarsi reciprocamente e notificare alla Commissione determinate informazioni relative alle varietà registrate e alle domande di registrazione delle varietà. In base a tali informazioni la Commissione dovrebbe pubblicare un elenco comune delle varietà per creare una banca dati trasparente e di facile consultazione nell'intento di accrescere la fiducia sul mercato.

(9)

È opportuno abrogare la direttiva 93/79/CEE della Commissione (5).

(10)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Registro dei fornitori

1.   Gli Stati membri tengono e aggiornano un registro dei fornitori, come previsto all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/90/CE.Tale registro è in appresso denominato «il registro dei fornitori».

In aggiunta ai fornitori registrati in conformità alla presente direttiva, in tale registro figurano i fornitori riconosciuti a norma delle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 92/34/CEE.

Se del caso, gli Stati membri mettono a disposizione il registro dei fornitori.

2.   Il registro dei fornitori comprende le seguenti informazioni:

a)

il nome, l'indirizzo e i dati di contatto del fornitore;

b)

le attività a norma dell'articolo 2, paragrafo 9, della direttiva 2008/90/CE, esercitate dal fornitore nello Stato membro interessato, l'indirizzo dei locali utilizzati e i principali generi o specie in questione; nonché

c)

il numero o il codice di registrazione.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché l'organismo ufficiale responsabile cancelli una persona fisica o giuridica dal registro dei fornitori se è stabilito che tale persona non esercita più alcuna attività a norma dell'articolo 2, paragrafo 9, della direttiva 2008/90/CE.

Articolo 2

Obbligo di notifica dei fornitori

1.   Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori notifichino le informazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b).

La notifica non è tuttavia necessaria da parte dei fornitori riconosciuti in conformità all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 92/34/CEE.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori notifichino qualsiasi cambiamento della loro situazione per quanto riguarda le informazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b).

3.   Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori siano informati in merito alla loro registrazione e alle eventuali modifiche ivi apportate entro un periodo di tempo da stabilire dalla legislazione nazionale.

Articolo 3

Registro delle varietà

1.   Gli Stati membri tengono, aggiornano e pubblicano un registro delle varietà (in appresso «il registro delle varietà»).

In aggiunta alle varietà registrate in conformità alla presente direttiva, in tale registro figurano le varietà registrate prima del 30 settembre 2012 a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 92/34/CEE e le varietà registrate a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, primo comma, seconda frase, della direttiva 2008/90/CE.

2.   Il registro delle varietà comprende le seguenti informazioni:

a)

la denominazione della varietà e i sinonimi;

b)

la specie di appartenenza della varietà;

c)

l'indicazione «descrizione ufficiale» o «descrizione ufficialmente riconosciuta», secondo i casi;

d)

la data della registrazione o, se del caso, del rinnovo della registrazione;

e)

la data di scadenza della registrazione.

3.   Gli Stati membri tengono un fascicolo per ogni varietà che registrano. Tale fascicolo contiene una descrizione della varietà e una sintesi di tutti i fatti pertinenti alla registrazione della varietà.

Articolo 4

Condizioni per la registrazione delle varietà

1.   Gli Stati membri provvedono affinché una varietà sia registrata come varietà avente una descrizione ufficiale se essa soddisfa i seguenti requisiti:

a)

è distinguibile, omogenea e stabile ai sensi del paragrafo 2;

b)

è disponibile un campione della varietà; e

c)

per quanto riguarda le varietà geneticamente modificate, l'organismo geneticamente modificato da cui è costituita la varietà è autorizzato ai fini della coltivazione a norma della direttiva 2001/18/CE o del regolamento (CE) n. 1829/2003.

2.   Una varietà è considerata:

a)

«distinguibile» se può essere chiaramente distinta, in riferimento all'espressione delle caratteristiche risultanti da un particolare genotipo o da una particolare combinazione di genotipi, da qualsiasi altra varietà comunemente nota alla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 5;

b)

«omogenea» se, fatta salva la variazione prevedibile in base alle particolarità della sua propagazione, è sufficientemente omogenea nell'espressione delle caratteristiche comprese nell'esame della distinguibilità, nonché di qualsiasi altra caratteristica utilizzata per la descrizione della varietà;

c)

«stabile» se l'espressione delle caratteristiche comprese nell'esame della distinguibilità, nonché di qualsiasi altra caratteristica utilizzata per la descrizione della varietà, rimane invariata dopo ripetute moltiplicazioni oppure, in caso di micropropagazione, alla fine di ogni ciclo.

Articolo 5

Domanda di registrazione di una varietà

1.   Per la registrazione di una varietà come varietà avente una descrizione ufficiale, gli Stati membri richiedono la presentazione di una domanda scritta all'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro interessato.

2.   Alla domanda è allegato quanto segue:

a)

le informazioni richieste dai questionari tecnici definiti all'atto della presentazione della domanda:

i)

nell'allegato II dei «Protocolli relativi alle analisi di distinguibilità, omogeneità e stabilità» formulati dal consiglio di amministrazione dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) per la specie pertinente per la quale un tale protocollo è stato pubblicato; oppure, qualora tali protocolli non siano stati pubblicati,

ii)

nella sezione X delle «Linee guida per l'esecuzione delle analisi di distinguibilità, omogeneità e stabilità» dell'Unione internazionale per la protezione delle nuove varietà vegetali (UPOV) e nell'allegato della linea guida in questione relativa alla specie pertinente per la quale dette linee guida sono state pubblicate; oppure, qualora tali linee guida non siano state pubblicate,

iii)

nelle disposizioni nazionali;

b)

le informazioni indicanti se la varietà è ufficialmente registrata in un altro Stato membro o è oggetto di una domanda di registrazione in un altro Stato membro;

c)

una denominazione proposta;

d)

nel caso di una varietà geneticamente modificata, la prova che l'organismo geneticamente modificato da cui è costituita la varietà è autorizzato ai fini della coltivazione a norma della direttiva 2001/18/CE o del regolamento (CE) n. 1829/2003.

3.   Il richiedente può presentare, congiuntamente alla sua domanda, quanto segue:

a)

una descrizione ufficiale stabilita a norma dell'articolo 6, paragrafo 5, da un organismo ufficiale responsabile di un altro Stato membro;

b)

ogni altra informazione utile.

Articolo 6

Esame delle domande

1.   Gli Stati membri provvedono affinché, nel caso in cui un organismo ufficiale responsabile riceva una domanda di registrazione di una varietà avente una descrizione ufficiale, un esame di tale varietà sia effettuato in conformità ai paragrafi 2, 3 e 4.

2.   Sono effettuate prove di coltivazione per stabilire una descrizione ufficiale della varietà.

Se tuttavia il richiedente fornisce le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), e l'organismo ufficiale responsabile ritiene che tali informazioni dimostrano che sono soddisfatte le condizioni per la registrazione di cui all'articolo 4, le prove di coltivazione non vengono effettuate.

Laddove siano da effettuare prove di coltivazione, l'organismo ufficiale responsabile richiede un campione dei materiali della varietà.

3.   Le prove di coltivazione di cui al paragrafo 2 sono effettuate:

a)

dall'organismo ufficiale responsabile che riceve la domanda; oppure

b)

dall'organismo ufficiale responsabile di un altro Stato membro che abbia accettato di effettuare tali prove; oppure

c)

da qualsiasi persona giuridica a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2008/90/CE.

Laddove si applichi il punto c) e le prove siano effettuate nei locali di imprese private, l'organismo ufficiale responsabile provvede affinché non siano applicate misure che potrebbero interferire con l'esame ufficiale.

4.   Le prove di coltivazione sono effettuate in conformità, come minimo, alle seguenti disposizioni per quanto riguarda la pianificazione delle prove, le condizioni di coltura e le caratteristiche della varietà da disciplinare:

a)

i «Protocolli relativi alle analisi di distinguibilità, omogeneità e stabilità» formulati da consiglio di amministrazione dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV), applicabili all'inizio dell'esame tecnico; oppure, qualora per la specie pertinente non siano stati pubblicati protocolli,

b)

le «Linee guida per l'esecuzione delle analisi di distinguibilità, omogeneità e stabilità» dell'Unione internazionale per la protezione delle nuove varietà vegetali (UPOV), applicabili all'inizio dell'esame tecnico; oppure, qualora per la specie pertinente non siano state pubblicate linee guida,

c)

le disposizioni nazionali.

5.   Se, in base all'esame di cui al paragrafo 1, l'organismo ufficiale responsabile conclude che la varietà in questione soddisfa le condizioni di cui all'articolo 5, esso stabilisce una descrizione ufficiale e iscrive tale varietà nel registro delle varietà.

Articolo 7

Periodo di validità della registrazione di una varietà

Il periodo massimo di validità della registrazione di una varietà è di 30 anni.

In caso di varietà geneticamente modificate, la validità della registrazione è limitata al periodo per il quale l'organismo geneticamente modificato da cui è costituita la varietà è autorizzato ai fini della coltivazione a norma della direttiva 2001/18/CE o del regolamento (CE) n. 1829/2003.

Articolo 8

Rinnovo della registrazione di una varietà

1.   Gli Stati membri provvedono affinché la registrazione di una varietà possa essere rinnovata per ulteriori periodi massimi di 30 anni, a condizione che i materiali di tale varietà siano ancora disponibili.

Nel caso di una varietà geneticamente modificata, il rinnovo è subordinato anche alla condizione che il rispettivo organismo geneticamente modificato continui ad essere autorizzato ai fini della coltivazione a norma della direttiva 2001/18/CE o del regolamento (CE) n. 1829/2003. Il periodo di rinnovo è limitato al periodo di autorizzazione dell'organismo geneticamente modificato in questione.

2.   Per il rinnovo della registrazione gli Stati membri richiedono la presentazione di una domanda scritta all'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro interessato. La domanda è corredata di elementi di prova attestanti che sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1.

Uno Stato membro può tuttavia rinnovare la registrazione di una varietà per la quale non è stata presentata alcuna domanda scritta, qualora ritenga che il rinnovo serva a preservare la diversità genetica e la produzione sostenibile o risponda ad un altro interesse generale.

Articolo 9

Cancellazione di una varietà dal registro delle varietà

Gli Stati membri provvedono affinché una varietà sia cancellata dal registro delle varietà qualora:

a)

le condizioni per la registrazione, contemplate all'articolo 4, non siano più soddisfatte;

b)

all'atto della presentazione della domanda di registrazione o nel corso della procedura di esame, siano state fornite indicazioni false o fraudolente in merito ai fatti in base ai quali la varietà è stata registrata.

Articolo 10

Notifiche

1.   Ciascuno Stato membro notifica agli organismi ufficiali responsabili degli altri Stati membri e alla Commissione le informazioni necessarie per accedere al registro delle varietà dello Stato membro interessato.

Ciascuno Stato membro notifica quanto prima alla Commissione l'iscrizione di una varietà nel suo registro delle varietà e ogni altra modifica ivi apportata.

2.   Ciascuno Stato membro, su richiesta, mette a disposizione di un altro Stato membro o della Commissione:

a)

la descrizione ufficiale o ufficialmente riconosciuta delle varietà iscritte nel registro delle varietà dello Stato membro interessato;

b)

i risultati degli esami delle domande di registrazione delle varietà effettuati dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 6;

c)

qualsiasi altra informazione disponibile in merito alle varietà iscritte nel registro delle varietà dello Stato membro interessato o cancellate da detto registro;

d)

l'elenco delle varietà per le quali sono in sospeso domande di registrazione nello Stato membro interessato.

Articolo 11

Elenco comune

Sulla scorta delle informazioni ricevute a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, la Commissione stabilisce, aggiorna regolarmente e pubblica, in formato elettronico, un elenco comune delle varietà iscritte nei registri delle varietà degli Stati membri.

Articolo 12

Attuazione

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2016, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2017.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 13

Abrogazione

La direttiva 93/79/CEE è abrogata con effetto dal 1o gennaio 2017.

Articolo 14

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 15

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 267 dell'8.10.2008, pag. 8.

(2)  Direttiva 92/34/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1992, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (GU L 157 del 10.6.1992, pag. 10).

(3)  Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1).

(5)  Direttiva 93/79/CEE della Commissione, del 21 settembre 1993, recante modalità di applicazione supplementari riguardanti gli elenchi delle varietà di piante da frutto e dei relativi materiali di moltiplicazione tenuti dai fornitori a norma della direttiva 92/34/CEE del Consiglio (GU L 256 del 14.10.1993, pag. 25).


16.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 298/22


DIRETTIVA DI ESECUZIONE 2014/98/UE DELLA COMMISSIONE

del 15 ottobre 2014

recante modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti specifici per il genere e la specie delle piante da frutto di cui al suo allegato I, i requisiti specifici per i fornitori e le norme dettagliate riguardanti le ispezioni ufficiali

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (1), in particolare l'articolo 4, l'articolo 6, paragrafo 4, l'articolo 9, paragrafo 1, e l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Le disposizioni per la certificazione e la commercializzazione dei materiali di pre-base, dei materiali di base e dei materiali certificati dovrebbero tenere conto dei diversi cicli di produzione dei vari generi e delle varie specie disciplinati dalla presente direttiva.

(2)

È necessario che i materiali di pre-base siano conformi a requisiti molto rigorosi per quanto riguarda lo stato fitosanitario e la qualità, al fine di garantire lo stato fitosanitario e la qualità dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto ottenuti dai materiali di pre-base.

(3)

Al fine di garantire l'identificazione e la qualità dei materiali di pre-base, è opportuno fissare norme relative alla determinazione e alla verifica della corrispondenza varietale di detti materiali. L'identificazione e la qualità dei materiali di pre-base dovrebbero inoltre essere garantite mediante norme relative alla loro propagazione, che possono comprendere il rinnovo e la moltiplicazione. Al fine di garantire lo stato fitosanitario dei materiali di pre-base è importante fissare norme relative all'assenza di organismi nocivi, alle ispezioni, al campionamento e all'analisi, a seconda del genere e della specie in questione. La qualità di tali materiali dovrebbe altresì essere garantita mediante l'adozione di norme relative alle alterazioni.

(4)

Al fine di garantire l'identificazione e la qualità dei portainnesti non appartenenti a una varietà, tali portainnesti dovrebbero essere corrispondenti alla descrizione della specie cui appartengono.

(5)

È necessario che siano identificate le piante da cui si intende prelevare materiale per la produzione di materiali di base o di materiali certificati diversi dalle piante da frutto. Tali piante sono denominate «piante madri». Le piante madri destinate alla produzione di materiali di pre-base («piante madri di pre-base») dovrebbero soddisfare gli stessi requisiti dei materiali di pre-base. Le piante madri di pre-base e i materiali di pre-base dovrebbero essere identificati durante tutto il processo di produzione. L'organismo ufficiale responsabile dovrebbe stabilire la corrispondenza della pianta madre di pre-base alla descrizione della sua varietà mediante l'osservazione dell'espressione delle caratteristiche della varietà. La corrispondenza alla descrizione della varietà della pianta madre di pre-base e dei materiali di pre-base ottenuti dovrebbe inoltre essere verificata periodicamente.

(6)

Nel caso dei materiali destinati alla certificazione, la corrispondenza alla descrizione di una varietà dovrebbe essere stabilita in base ad una descrizione ufficiale di tale varietà, atta a garantire che la varietà sia distinguibile, omogenea e stabile, alla descrizione che accompagna una domanda di registrazione o una domanda di privativa per ritrovati vegetali o a una descrizione ufficialmente riconosciuta. Nel caso di una varietà avente una descrizione ufficialmente riconosciuta è opportuno richiedere che la varietà sia stata iscritta in un registro nazionale per garantire che tale descrizione sia appropriata per i materiali in corso di certificazione.

(7)

Nel caso dei materiali di pre-base e dei materiali di base, la determinazione della corrispondenza alla descrizione della varietà dovrebbe essere possibile anche in base a una descrizione che accompagna la domanda di registrazione di una varietà in uno Stato membro e ad una descrizione che accompagna la domanda di registrazione di una privativa per ritrovati vegetali, purché sia già disponibile nell'Unione o in un paese terzo una relazione indicante che la rispettiva varietà è distinguibile, omogenea e stabile. La concessione di tale possibilità è intesa ad accelerare le fasi iniziali del processo di certificazione nei casi in cui la registrazione della varietà sia ancora in sospeso benché prossima al completamento. Per garantire tuttavia trasparenza e scelte informate per gli utilizzatori di tali materiali, la loro commercializzazione dovrebbe essere consentita solo una volta conclusa la registrazione della varietà.

(8)

È importante che si applichino disposizioni rigorose in materia di protezione dei materiali di pre-base contro tutti i tipi di infezioni da organismi nocivi. I fornitori dovrebbero pertanto conservare le piante madri di pre-base e i materiali di pre-base in apposite strutture a prova di insetto, che garantiscono l'assenza di infezioni da vettori aeri e da ogni altra possibile fonte. Per la stessa ragione, le piante madri di pre-base e i materiali di pre-base dovrebbero essere coltivati o prodotti, isolati dal terreno, in vasi contenenti un substrato colturale privo di terra o sterilizzato. Al fine di rispondere a esigenze di produzione particolari dovrebbe tuttavia essere consentito agli Stati membri di chiedere l'autorizzazione a produrre piante madri di pre-base e materiali di pre-base in campo, purché siano adottate misure adeguate per prevenire le infezioni dai pertinenti organismi nocivi.

(9)

La direttiva 2000/29/CE del Consiglio (2) stabilisce le norme atte ad impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di determinati organismi nocivi. Esse comprendono i requisiti relativi a determinati generi e specie, che integrano i requisiti di certificazione della presente direttiva in relazione agli organismi nocivi di cui alla direttiva 2000/29/CE. Dovrebbero essere stabilite norme aggiuntive riguardanti altri organismi nocivi. Nel caso in cui un organismo nocivo possa arrecare un danno inaccettabile allo stato fitosanitario o all'utilità dei materiali di pre-base dei generi o delle specie in questione, dovrebbe esserne richiesta l'assenza. Dovrebbe essere stilato un elenco di tali organismi nocivi. Nel caso in cui un organismo nocivo possa arrecare detto danno solo se la sua presenza supera determinati livelli, tale presenza dovrebbe essere vietata solo nelle quantità che superano i suddetti livelli. Tali organismi nocivi dovrebbero essere inseriti in un elenco separato da quello in cui figurano gli organismi nocivi di cui è richiesta l'assenza.

(10)

Le candidate piante madri di pre-base costituiscono il punto di partenza del processo di produzione e di certificazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto. Per tale ragione esse dovrebbero essere soggette ai più rigorosi requisiti fitosanitari per garantire che siano esenti dagli organismi nocivi pertinenti. In considerazione della biologia e delle caratteristiche dei rispettivi generi o specie delle piante nonché della biologia e delle caratteristiche dei pertinenti organismi nocivi in questione dovrebbero essere richieste ispezioni visive delle candidate piante madri di pre-base per rilevare l'eventuale presenza degli organismi nocivi elencati nell'allegato I. In caso di dubbi per quanto riguarda la presenza di tali organismi nocivi, ciascuna candidata pianta madre di pre-base dovrebbe essere sottoposta a campionamento e analisi al fine di garantire risultanze precise. Ciascuna candidata pianta madre di pre-base dovrebbe essere sottoposta ad analisi per rilevare l'eventuale presenza degli organismi nocivi elencati nell'allegato II al fine di garantire con certezza l'assenza dei pertinenti organismi nocivi. Alle piante madri di pre-base prodotte mediante rinnovo dovrebbero applicarsi requisiti molto simili, a motivo della loro importanza per l'ulteriore processo di produzione e di certificazione.

(11)

In considerazione della biologia e delle caratteristiche dei rispettivi generi o specie delle piante nonché della biologia e delle caratteristiche dei pertinenti organismi nocivi in questione dovrebbero essere richieste ispezioni visive delle piante madri di pre-base o dei materiali di pre-base per rilevare l'eventuale presenza degli organismi nocivi elencati negli allegati I e II. In caso di dubbi per quanto riguarda la presenza di tali organismi nocivi, le piante madri di pre-base e i materiali di pre-base dovrebbero essere sottoposti a campionamento e analisi al fine di garantire risultanze precise.

(12)

In considerazione della biologia e delle caratteristiche dei rispettivi generi o specie delle piante nonché della biologia e delle caratteristiche degli organismi nocivi in questione dovrebbero essere stabilite norme adeguate relative alla frequenza delle ispezioni visive, del campionamento e dell'analisi delle piante madri di base, dei materiali di base, delle piante madri certificate e dei materiali certificati. Tali norme dovrebbero basarsi sull'esperienza acquisita dagli organismi ufficiali responsabili e dai produttori di piante da frutto durante l'applicazione dei sistemi di certificazione nazionali e dovrebbero tenere conto delle esigenze degli utilizzatori di una determinata categoria.

(13)

La presenza nel terreno di determinati organismi nocivi, in particolare nematodi, può arrecare danni inaccettabili allo stato fitosanitario e all'utilità delle piante in questione, nel caso in cui tali organismi nocivi ospitino virus che colpiscono i generi o le specie in questione. Tali organismi nocivi dovrebbero pertanto essere elencati e identificati separatamente e la loro presenza nel rispettivo terreno non dovrebbe essere consentita, salvo nel caso in cui l'analisi dimostri che essi sono esenti dai virus pertinenti. Il campionamento e l'analisi dovrebbero indicare l'eventuale presenza di tali organismi nocivi o dei virus pertinenti. Per l'elaborazione delle norme relative al campionamento e all'analisi si dovrebbe tenere conto delle differenti categorie dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto. È tuttavia proporzionato consentire, a determinate condizioni, che il campionamento e l'analisi non debbano essere effettuati laddove le piante ospiti non siano state coltivate nel campo di produzione per un periodo di almeno cinque anni.

(14)

Qualora il campionamento e l'analisi siano effettuati, essi dovrebbero avvenire in conformità ai protocolli dell'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (EPPO) o ad altri protocolli riconosciuti a livello internazionale. Ciò è necessario per garantire che la prassi del campionamento e dell'analisi effettuati nell'Unione sia al passo con l'evoluzione tecnica e scientifica internazionale. Se tali protocolli non sono disponibili, il campionamento e l'analisi dovrebbero avvenire in conformità a pertinenti protocolli stabiliti a livello nazionale.

(15)

La qualità e l'utilità delle piante madri di pre-base e dei materiali di pre-base possono essere compromesse da lesioni, scolorazioni, presenza di callo e tumori, disseccamenti e altre alterazioni. È pertanto opportuno stabilire che le piante madri di pre-base e i materiali di pre-base debbano essere praticamente privi di tali alterazioni.

(16)

Al fine di garantire l'appropriata qualità dei materiali di moltiplicazione dovrebbero essere stabilite norme relative alla loro conservazione in condizioni adeguate. Tali condizioni dovrebbero dipendere dalla categoria dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto in corso di certificazione. Alla luce dei recenti sviluppi è importante consentire anche il metodo di conservazione mediante raffreddamento a temperature criogeniche, noto come crioconservazione. Questa è considerata un'utile alternativa alla coltura in vitro, in quanto le proprietà dei materiali di moltiplicazione rimangono invariate durante l'immagazzinamento a tali temperature.

(17)

I materiali di base costituiscono la fase successiva del processo di produzione dopo i materiali di pre-base. Le piante madri destinate alla produzione di materiali di base («piante madri di base») dovrebbero pertanto essere coltivate a partire da materiali di pre-base o moltiplicate a partire da altre piante madri di base.

(18)

I requisiti relativi ai materiali di base dovrebbero coincidere con i requisiti relativi ai materiali di pre-base per quanto riguarda l'identificazione, lo stato fitosanitario e la qualità, poiché tali requisiti sono ugualmente importanti per lo stato fitosanitario e per l'utilità dei materiali di base. Dovrebbe tuttavia essere consentito che i materiali di base siano prodotti in campi aperti per agevolare la loro effettiva moltiplicazione nelle generazioni e categorie successive. I requisiti per la conservazione dei materiali di base dovrebbero pertanto consentirne la conservazione in strutture a prova di insetto o in campi isolati da potenziali fonti di infezione da vettori aerei, contatto tra radici, infezioni incrociate dovute a macchinari, innestatoi e da ogni altra possibile fonte.

(19)

Dovrebbe essere consentito che le piante madri di base coltivate a partire da materiali di pre-base siano moltiplicate in una serie di generazioni per raggiungere il numero di piante madri di base necessario per la produzione di materiali di base e di materiali certificati. Le diverse generazioni di piante madri di base dovrebbero essere tenute separate l'una dall'altra e dovrebbero essere identificabili durante l'intero processo di produzione.

(20)

I materiali certificati e le piante da frutto certificate possono costituire la fase successiva del processo di produzione, dopo i materiali di pre-base o i materiali di base. Le piante madri destinate alla produzione di materiali certificati («piante madri certificate») dovrebbero pertanto essere coltivate a partire da materiali di pre-base o da materiali di base.

(21)

Dovrebbero essere adottati requisiti minimi atti a garantire una procedura armonizzata per la determinazione e la verifica della corrispondenza alla descrizione della varietà per quanto riguarda i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto da qualificare come materiali CAC. Tali requisiti dovrebbero essere meno rigorosi dei requisiti relativi ai materiali di pre-base, ai materiali di base e ai materiali certificati, in quanto i materiali CAC suscitano minori aspettative da parte degli utilizzatori per quanto riguarda lo stato fitosanitario e la qualità, visto che si applicano procedure e fasi di produzione più semplici. I fornitori dovrebbero tuttavia garantire l'identificazione dei materiali destinati ad essere utilizzati ai fini della moltiplicazione. Dovrebbe altresì essere garantito che si applichino norme in materia di qualità e stato fitosanitario adeguate alla coltivazione di materiali CAC e alle aspettative degli utilizzatori di tali materiali di moltiplicazione. In considerazione della natura degli organismi nocivi che colpiscono determinate specie di Citrus L., Fortunella Swingle e Poncirus Raf., sono necessarie norme specifiche relative all'ispezione visiva, al campionamento e all'analisi, al fine di garantire che i rispettivi materiali di moltiplicazione o le rispettive piante da frutto presentino una qualità e uno stato fitosanitario adeguati.

(22)

Al fine di consentire all'organismo ufficiale responsabile di condurre ispezioni ufficiali e di verificare se i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto sono conformi alle norme fitosanitarie e di qualità per la certificazione ufficiale stabilite dalla presente direttiva, il fornitore dovrebbe disporre di un piano inteso ad individuare e tenere sotto controllo i punti critici del processo di produzione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto per i generi e le specie pertinenti e dovrebbe conservare le registrazioni relative a tale controllo. Il piano e le registrazioni delle ispezioni in campo, del campionamento e analisi dovrebbero essere conservati fino a quando i pertinenti materiali di moltiplicazione o le pertinenti piante da frutto restano sotto il controllo del fornitore e per un periodo di almeno tre anni dalla rimozione o dalla commercializzazione di tali materiali di moltiplicazione o di tali piante da frutto.Detto periodo è necessario per consentire il rilevamento di organismi nocivi sulle piante legnose in cui i sintomi possono manifestarsi solo diversi anni dopo il verificarsi dell'infezione.

(23)

Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto siano oggetto di un'ispezione ufficiale durante la produzione e la commercializzazione, onde verificarne la conformità ai requisiti e alle condizioni di cui alla presente direttiva. Al fine di garantire una procedura armonizzata per la conduzione di ispezioni ufficiali, dovrebbero essere stabilite norme per quanto riguarda l'ispezione visiva e, se del caso, il campionamento e l'analisi.

(24)

Per evitare turbative degli scambi dovrebbe essere consentito agli Stati membri di autorizzare, per un periodo transitorio, la commercializzazione nel proprio territorio di materiali di moltiplicazione e di piante da frutto prodotti a partire da piante madri di pre-base, di base e certificate o da piante madri CAC già esistenti alla data di applicazione della presente direttiva, anche se tali materiali o tali piante da frutto non soddisfano le nuove condizioni.

(25)

Le direttive della Commissione 93/48/CEE (3) e 93/64/CEE (4) dovrebbero essere abrogate.

(26)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO 1

DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1)

«pianta madre» una pianta identificata destinata alla propagazione;

2)

«candidata pianta madre di pre-base» una pianta madre che il fornitore intende far accettare come pianta madre di pre-base;

3)

«pianta madre di pre-base» una pianta madre destinata alla produzione di materiali di pre-base;

4)

«pianta madre di base» una pianta madre destinata alla produzione di materiali di base;

5)

«pianta madre certificata» una pianta madre destinata alla produzione di materiali certificati;

6)

«organismo nocivo» qualsiasi specie, ceppo o biotipo di pianta, animale o agente patogeno dannoso per i vegetali o i prodotti vegetali e inserito negli elenchi di cui agli allegati I, II e III;

7)

«ispezione visiva» l'esame di piante o di parti di piante a occhio nudo, con lenti, stereoscopio o microscopio;

8)

«analisi» l'esame diverso dall'ispezione visiva;

9)

«pianta da frutto» una pianta propagata a partire da una pianta madre e coltivata per la produzione di frutta, al fine di consentire la verifica dell'identità varietale di tale pianta madre;

10)

«categoria» i materiali di pre-base, i materiali di base, i materiali certificati o i materiali CAC;

11)

«moltiplicazione» la riproduzione vegetativa di piante madri al fine di ottenere un numero sufficiente di piante madri della stessa categoria;

12)

«rinnovo di una pianta madre» la sostituzione di una pianta madre con una pianta da essa riprodotta per via vegetativa;

13)

«micropropagazione» la moltiplicazione di materiale vegetale al fine di produrre un elevato numero di piante, utilizzando la coltura in vitro di gemme differenziate o di meristemi vegetativi differenziati ottenuti da una pianta;

14)

«praticamente priva di alterazioni» che le alterazioni che possono compromettere la qualità e l'utilità dei materiali di moltiplicazione o delle piante da frutto sono presenti ad un livello pari o inferiore al livello che dovrebbe risultare dalle buone pratiche di coltivazione e di gestione e che tale livello è coerente con le buone pratiche di coltivazione e di gestione;

15)

«praticamente esente da organismi nocivi» che la misura in cui gli organismi nocivi sono presenti sui materiali di moltiplicazione o sulle piante da frutto è sufficientemente ridotta da garantire qualità e utilità accettabili dei materiali di moltiplicazione;

16)

«laboratorio» qualsiasi struttura utilizzata per l'analisi dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto;

17)

«crioconservazione» la conservazione di materiale vegetale mediante raffreddamento a temperature criogeniche al fine di preservarne la vitalità.

Articolo 2

Disposizioni generali

1.   Gli Stati membri provvedono affinché i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto appartenenti ai generi e alle specie elencati nell'allegato I della direttiva 2008/90/CE siano conformi, durante la produzione e la commercializzazione, agli articoli da 3 a 27 della presente direttiva, a seconda dei casi.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché, durante la produzione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto appartenenti ai generi e alle specie elencati nell'allegato I della direttiva 2008/90/CE, i fornitori rispettino i requisiti di cui agli articoli 28 e 29.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché, durante la produzione e la commercializzazione, i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto appartenenti ai generi e alle specie elencati nell'allegato I della direttiva 2008/90/CE siano sottoposti ad ispezioni ufficiali in conformità all'articolo 30.

4.   I materiali di moltiplicazione che soddisfano i requisiti di una determinata categoria non sono mescolati con i materiali di altre categorie.

CAPO 2

REQUISITI PER I MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE E, SE DEL CASO, PER LE PIANTE DA FRUTTO

SEZIONE 1

Requisiti per i materiali di pre-base

Articolo 3

Requisiti per la certificazione dei materiali di pre-base

1.   I materiali di moltiplicazione diversi dalle piante madri e dai portainnesti non appartenenti a una varietà sono certificati ufficialmente, su richiesta, come materiali di pre-base se è stato accertato che soddisfano i seguenti requisiti:

a)

sono moltiplicati direttamente a partire da una pianta madre conformemente all'articolo 13 o all'articolo 14;

b)

sono corrispondenti alla descrizione della loro varietà e la corrispondenza alla descrizione della varietà è verificata a norma dell'articolo 7;

c)

sono conservati a norma dell'articolo 8;

d)

sono conformi ai requisiti fitosanitari di cui all'articolo 10;

e)

laddove la Commissione abbia concesso una deroga a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, per la coltivazione in campo di piante madri di pre-base e di materiali di pre-base in condizioni non a prova di insetto, il terreno è conforme all'articolo 11;

f)

sono conformi all'articolo 12 per quanto riguarda le alterazioni.

2.   La pianta madre di cui al paragrafo 1, lettera a), è stata accettata in conformità all'articolo 5 o è stata ottenuta mediante moltiplicazione in conformità all'articolo 13 o mediante micropropagazione conformemente all'articolo 14.

3.   Qualora una pianta madre di pre-base o i materiali di pre-base non soddisfino più i requisiti di cui agli articoli da 7 a 12, il fornitore li rimuove dal sito che ospita le altre piante madri di pre-base e gli altri materiali di pre-base. La pianta madre o i materiali così rimossi possono essere utilizzati come materiali di base, materiali certificati o materiali CAC, purché soddisfino i requisiti stabiliti dalla presente direttiva per le rispettive categorie.

Invece di rimuovere tale pianta madre o tali materiali, il fornitore può adottare misure adeguate al fine di garantire che tale pianta madre o tali materiali siano nuovamente conformi a detti requisiti.

Articolo 4

Requisiti per la certificazione come materiali di pre-base di portainnesti non appartenenti a una varietà

1.   Un portainnesto non appartenente a una varietà è certificato ufficialmente, su richiesta, come materiale di pre-base se è stato accertato che soddisfa i seguenti requisiti:

a)

è moltiplicato direttamente da una pianta madre mediante riproduzione vegetativa o sessuale; in caso di riproduzione sessuale gli alberi impollinatori (pollenisers) sono prodotti direttamente da una pianta madre mediante riproduzione vegetativa;

b)

è corrispondente alla descrizione della sua specie;

c)

è conservato a norma dell'articolo 8;

d)

è conforme ai requisiti fitosanitari di cui all'articolo 10;

e)

laddove la Commissione abbia concesso una deroga a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, per la coltivazione in campo di piante madri di pre-base e di materiali di pre-base in condizioni non a prova di insetto, il terreno è conforme all'articolo 11;

f)

è conforme all'articolo 12 per quanto riguarda le alterazioni.

2.   La pianta madre di cui al paragrafo 1, lettera a), è stata accettata in conformità all'articolo 6 o è stata ottenuta mediante moltiplicazione in conformità all'articolo 13 o mediante micropropagazione conformemente all'articolo 14.

3.   Qualora un portainnesto che è una pianta madre di pre-base o un materiale di pre-base non soddisfi più i requisiti di cui agli articoli da 8 a 12, il fornitore lo rimuove dal sito che ospita le altre piante madri di pre-base e gli altri materiali di pre-base. Il portainnesto così rimosso può essere utilizzato come materiale di base, materiale certificato o materiale CAC, purché soddisfi i requisiti stabiliti dalla presente direttiva per le rispettive categorie.

Invece di rimuovere tale portainnesto, il fornitore può adottare misure adeguate al fine di garantire che esso sia nuovamente conforme a detti requisiti.

Articolo 5

Requisiti per l'accettazione di una pianta madre di pre-base

1.   L'organismo ufficiale responsabile accetta una pianta come pianta madre di pre-base se essa è conforme agli articoli da 7 a 12 e se la corrispondenza alla descrizione della sua varietà è stabilita conformemente ai paragrafi 2, 3 e 4.

Tale accettazione avviene in base ad un'ispezione ufficiale nonché ai risultati dell'analisi, alle registrazioni e alle procedure a norma dell'articolo 30.

2.   L'organismo ufficiale responsabile stabilisce la corrispondenza della pianta madre di pre-base alla descrizione della sua varietà mediante l'osservazione dell'espressione delle caratteristiche della varietà. Tale osservazione è basata su uno dei seguenti elementi:

a)

la descrizione ufficiale per le varietà iscritte in uno o più dei registri nazionali e per le varietà giuridicamente protette da una privativa per ritrovati vegetali;

b)

la descrizione che accompagna la domanda per le varietà oggetto di una domanda di registrazione in un qualsiasi Stato membro, come indicato all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva di esecuzione 2014/97/UE della Commissione (5);

c)

la descrizione che accompagna la domanda per le varietà oggetto di una domanda di registrazione di una privativa per ritrovati vegetali;

d)

la descrizione ufficialmente riconosciuta, se la varietà oggetto di tale descrizione è iscritta in un registro nazionale.

3.   Laddove si applichi il paragrafo 2, lettera b) o lettera c), la pianta madre di pre-base è accettata solo se è disponibile una relazione, redatta da un qualsiasi organismo ufficiale responsabile nell'Unione o in un paese terzo, attestante che la rispettiva varietà è distinguibile, omogenea e stabile. In attesa di registrazione della varietà, la pianta madre in questione e i materiali prodotti a partire dalla stessa possono tuttavia essere utilizzati solo per la produzione di materiali di base o di materiali certificati e non sono commercializzati come materiali di pre-base, materiali di base o materiali certificati.

4.   Qualora la determinazione della corrispondenza alla descrizione della varietà sia possibile solo sulla scorta delle caratteristiche di una pianta da frutto, l'osservazione dell'espressione delle caratteristiche della varietà è effettuata sui frutti di una pianta da frutto moltiplicata a partire dalla pianta madre di pre-base. Tali piante da frutto sono tenute separate dalle piante madri di pre-base e dai materiali di pre-base.

Le piante da frutto sono sottoposte ad ispezioni visive nei periodi dell'anno più appropriati, tenendo conto delle condizioni climatiche e vegetative delle piante dei generi o delle specie in questione.

Articolo 6

Requisiti per l'accettazione di un portainnesto non appartenente a una varietà

L'organismo ufficiale responsabile accetta come pianta madre di pre-base un portainnesto non appartenente a una varietà se esso è corrispondente alla descrizione della sua specie e se è conforme agli articoli da 8 a 12.

Tale accettazione avviene in base ad un'ispezione ufficiale nonché ai risultati dell'analisi, alle registrazioni e alle procedure utilizzate dal fornitore a norma dell'articolo 30.

Articolo 7

Verifica della corrispondenza alla descrizione della varietà

L'organismo ufficiale responsabile e, se del caso, il fornitore verificano regolarmente la corrispondenza delle piante madri di pre-base e dei materiali di pre-base alla descrizione della loro varietà, conformemente all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, secondo la varietà in questione e il metodo di moltiplicazione utilizzato.

In aggiunta alla regolare verifica delle piante madri di pre-base e dei materiali di pre-base, l'organismo ufficiale responsabile e, se del caso, il fornitore sottopongono a verifica, dopo ogni rinnovo, le piante madri di pre-base che ne derivano.

Articolo 8

Requisiti relativi alla conservazione delle piante madri di pre-base e dei materiali di pre-base

1.   I fornitori conservano le piante madri di pre-base e i materiali di pre-base in apposite strutture per i generi e le specie in questione, a prova di insetto e che garantiscono l'assenza di infezioni da vettori aerei e da ogni altra possibile fonte durante tutto il processo di produzione.

Le candidate piante madri di pre-base sono tenute a condizioni a prova di insetto e fisicamente isolate dalle piante madri di pre-base nelle strutture di cui al primo comma fino al completamento di tutte le analisi riguardanti la conformità all'articolo 9, paragrafi 1 e 2.

2.   Le piante madri di pre-base e i materiali di pre-base sono conservati in modo da garantire che essi siano individualmente identificati durante tutto il processo di produzione.

3.   Le piante madri di pre-base e i materiali di pre-base sono coltivati o prodotti, isolati dal terreno, in vasi contenenti un substrato colturale privo di terra o sterilizzato. Essi sono identificati mediante etichette che ne garantiscono la tracciabilità.

4.   In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, a uno Stato membro può essere concessa l'autorizzazione a produrre in campo piante madri di pre-base e materiali di pre-base a condizioni non a prova di insetto per determinati generi o specie. Tali materiali sono identificati mediante etichette per garantirne la tracciabilità. Detta autorizzazione è concessa a condizione che lo Stato membro interessato provveda affinché siano adottate misure adeguate per prevenire l'infezione delle piante da vettori aerei, contatto tra radici, infezioni incrociate dovute a macchinari, innestatoi e da ogni altra possibile fonte.

5.   Le piante madri di pre-base e i materiali di pre-base possono essere conservati mediante crioconservazione.

6.   Le piante madri di pre-base possono essere utilizzate solo per un periodo calcolato in base alla stabilità della varietà o alle condizioni ambientali alle quali esse sono coltivate e ad altri fattori determinanti che incidono sulla stabilità della varietà.

Articolo 9

Requisiti fitosanitari per le candidate piante madri di pre-base e per le piante madri di pre-base prodotte mediante rinnovo

1.   Una candidata pianta madre di pre-base è esente dagli organismi nocivi elencati nell'allegato I per quanto riguarda il genere o la specie in questione.

All'atto dell'ispezione visiva nelle strutture e nei campi la candidata pianta madre di pre-base risulta esente dagli organismi nocivi elencati nell'allegato I per quanto riguarda il genere o la specie in questione.

Tale ispezione visiva è effettuata dall'organismo ufficiale responsabile e, se del caso, dal fornitore.

In caso di dubbi per quanto riguarda la presenza di tali organismi nocivi, l'organismo ufficiale responsabile e, se del caso, il fornitore effettuano il campionamento e l'analisi della candidata pianta madre di pre-base in questione.

2.   Una candidata pianta madre di pre-base è esente dagli organismi nocivi elencati nell'allegato II per quanto riguarda il genere o la specie in questione.

All'atto dell'ispezione visiva nelle strutture e nei campi e del campionamento e analisi la candidata pianta madre di pre-base risulta esente dagli organismi nocivi elencati nell'allegato II per quanto riguarda il genere o la specie in questione.

Tale ispezione visiva, il campionamento e l'analisi di cui sopra sono effettuati dall'organismo ufficiale responsabile e, se del caso, dal fornitore.

Il campionamento e l'analisi di cui sopra si svolgono nel periodo dell'anno più appropriato, tenendo conto delle condizioni climatiche e vegetative della pianta nonché della biologia degli organismi nocivi pertinenti per tale pianta. Il campionamento e l'analisi sono effettuati anche in un qualsiasi momento dell'anno in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza di detti organismi nocivi.

3.   Per quanto riguarda il campionamento e l'analisi di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri applicano i protocolli dell'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (EPPO) o altri protocolli riconosciuti a livello internazionale. Se tali protocolli non esistono, l'organismo ufficiale responsabile applica i protocolli pertinenti stabiliti a livello nazionale. In tal caso gli Stati membri, su richiesta, mettono a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione i summenzionati protocolli.

L'organismo ufficiale responsabile e, se del caso, il fornitore presentano i campioni ai laboratori ufficialmente accettati dall'organismo ufficiale responsabile.

Il metodo di analisi per i virus, i viroidi, le malattie da agenti virus-simili e i fitoplasmi, applicato alle candidate piante madri di pre-base, è un saggio biologico sulle piante indicatrici. Altri metodi di analisi possono essere applicati nel caso in cui lo Stato membro ritenga, sulla scorta di prove scientifiche oggetto di valutazione inter pares, che essi forniscano risultati altrettanto affidabili quanto il saggio biologico sulle piante indicatrici.

4.   In deroga al paragrafo 2, laddove una candidata pianta madre di pre-base sia un semenzale, l'ispezione visiva, il campionamento e l'analisi sono richiesti solo in relazione ai virus, ai viroidi o alle malattie da agenti virus-simili trasmessi dal polline ed elencati nell'allegato II per quanto concerne il genere o la specie in questione, purché un'ispezione ufficiale abbia confermato che il semenzale in questione è stato ottenuto a partire da un seme prodotto da una pianta esente dai sintomi causati da tali virus, viroidi e malattie da agenti virus-simili e che tale semenzale è stato conservato in conformità all'articolo 8, paragrafi 1 e 3.

5.   I paragrafi 1 e 3 si applicano anche ad una pianta madre di pre-base prodotta mediante rinnovo.

Una pianta madre di pre-base prodotta mediante rinnovo è esente dai virus e dai viroidi elencati nell'allegato II per quanto riguarda il genere o la specie in questione.

All'atto dell'ispezione visiva nelle strutture, nei campi e nei lotti nonché del campionamento e analisi, tale pianta madre di pre-base risulta esente da detti virus e viroidi.

Tale ispezione visiva, il campionamento e l'analisi di cui sopra sono effettuati dall'organismo ufficiale responsabile e, se del caso, dal fornitore.

Articolo 10

Requisiti fitosanitari per le piante madri di pre-base e per i materiali di pre-base

1.   Una pianta madre di pre-base o i materiali di pre-base sono esenti dagli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A, e nell'allegato II, per quanto riguarda il genere o la specie in questione.

All'atto dell'ispezione visiva nelle strutture, nei campi e nei lotti la pianta madre di pre-base o i materiali di pre-base in questione risultano esenti dagli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A, e nell'allegato II, per quanto riguarda il genere o la specie in questione. Tale ispezione visiva è effettuata dall'organismo ufficiale responsabile e, se del caso, dal fornitore.

La percentuale di piante madri di pre-base o di materiali di pre-base infestata dagli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte B, non supera i livelli di tolleranza ivi stabiliti. All'atto dell'ispezione visiva nelle strutture, nei campi e nei lotti le piante madri di pre-base o i materiali di pre-base in questione risultano conformi a tali livelli. Tale ispezione visiva è effettuata dall'organismo ufficiale responsabile e, se del caso, dal fornitore.

In caso di dubbi per quanto riguarda la presenza di tali organismi nocivi, l'organismo ufficiale responsabile e, se del caso, il fornitore effettuano il campionamento e l'analisi della pianta madre di pre-base o dei materiali di pre-base in questione.

2.   L'organismo ufficiale responsabile e, se del caso, il fornitore effettuano l'ispezione visiva, il campionamento e l'analisi di una pianta madre di pre-base o dei materiali di pre-base come stabilito dall'allegato IV per quanto riguarda il genere o la specie in questione.

3.   Per quanto riguarda il campionamento e l'analisi di cui al paragrafo 1 gli Stati membri applicano i protocolli EPPO o altri protocolli riconosciuti a livello internazionale. Se tali protocolli non esistono, l'organismo ufficiale responsabile applica i protocolli pertinenti stabiliti a livello nazionale. In tal caso gli Stati membri, su richiesta, mettono a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione i summenzionati protocolli.

L'organismo ufficiale responsabile e, se del caso, il fornitore presentano i campioni ai laboratori ufficialmente accettati dall'organismo ufficiale responsabile.

4.   Il paragrafo 1 non si applica alle piante madri di pre-base e ai materiali di pre-base durante la crioconservazione.

Articolo 11

Requisiti relativi al terreno

1.   Le piante madri di pre-base e i materiali di pre-base possono essere coltivati solo in un terreno esente dagli organismi nocivi che sono elencati nell'allegato III, per il genere o la specie in questione, e che ospitano virus che colpiscono tale genere o specie. L'assenza di tali organismi nocivi è stabilita dal campionamento e dall'analisi.

Il campionamento di cui sopra è effettuato dall'organismo ufficiale responsabile e, se del caso, dal fornitore.

Il campionamento e l'analisi di cui sopra sono effettuati prima che le piante madri di pre-base o i materiali di pre-base in questione siano piantati e sono ripetuti durante la crescita, qualora si sospetti la presenza degli organismi nocivi di cui al comma 1.

Il campionamento e l'analisi di cui sopra sono effettuati tenendo conto delle condizioni climatiche e della biologia degli organismi nocivi elencati nell'allegato III, e purché tali organismi nocivi siano pertinenti per le piante madri di pre-base o per i materiali di pre-base in questione.

2.   Il campionamento e l'analisi non sono effettuati qualora le piante che ospitano gli organismi nocivi elencati nell'allegato III, per il genere o la specie in questione, non siano state coltivate nel terreno di produzione per un periodo di almeno cinque anni e qualora non sussistano dubbi per quanto riguarda l'assenza dei pertinenti organismi nocivi in tale terreno.

Il campionamento e l'analisi non sono effettuati quando l'organismo ufficiale responsabile conclude, in base ad un'ispezione ufficiale, che il terreno è esente dagli organismi nocivi elencati nell'allegato III, per il genere o la specie in questione, e che ospitano virus che colpiscono tale genere o specie.

3.   Nel caso del campionamento e dell'analisi di cui al paragrafo 1 gli Stati membri applicano i protocolli EPPO o altri protocolli riconosciuti a livello internazionale. Se tali protocolli non esistono, gli Stati membri applicano i protocolli pertinenti stabiliti a livello nazionale. In tal caso gli Stati membri, su richiesta, mettono a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione i summenzionati protocolli.

Articolo 12

Requisiti relativi alle alterazioni che possono compromettere la qualità

In base all'ispezione visiva le piante madri di pre-base e i materiali di pre-base risultano praticamente privi di alterazioni. Tale ispezione visiva è effettuata dall'organismo ufficiale responsabile e, se del caso, dal fornitore. Le lesioni, le scolorazioni, la presenza di callo e tumori o i disseccamenti sono considerate alterazioni se compromettono la qualità e l'utilità dei materiali di moltiplicazione.

Articolo 13

Requisiti relativi alla moltiplicazione, al rinnovo e alla propagazione delle piante madri di pre-base

1.   Il fornitore può moltiplicare o rinnovare una pianta madre di pre-base accettata conformemente all'articolo 5, paragrafo 1.

2.   Il fornitore può propagare una pianta madre di pre-base per produrre materiali di pre-base.

3.   La moltiplicazione, il rinnovo e la propagazione delle piante madri di pre-base si svolgono conformemente ai protocolli di cui al paragrafo 4.

4.   Gli Stati membri applicano i protocolli relativi alla moltiplicazione, al rinnovo e alla propagazione delle piante madri di pre-base. Gli Stati membri applicano i protocolli EPPO o altri protocolli riconosciuti a livello internazionale. Se tali protocolli non esistono, gli Stati membri applicano i protocolli pertinenti stabiliti a livello nazionale. In tal caso gli Stati membri, su richiesta, mettono a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione i summenzionati protocolli.

I protocolli di cui al comma 1 del presente paragrafo sono stati sottoposti a verifica per quanto riguarda i generi o le specie pertinenti, per un periodo di tempo ritenuto appropriato per tali generi o specie. Detto periodo di tempo è ritenuto appropriato quando consente la convalida del fenotipo delle piante per quanto riguarda la corrispondenza alla descrizione della varietà basata sull'osservazione della produzione di frutti o dello sviluppo vegetativo dei portainnesti.

5.   Il fornitore può rinnovare la pianta madre di pre-base solo prima della fine del periodo di cui all'articolo 8, paragrafo 6.

Articolo 14

Requisiti relativi alla moltiplicazione, al rinnovo e alla propagazione mediante micropropagazione delle piante madri di pre-base

1.   La moltiplicazione, il rinnovo e la propagazione mediante micropropagazione delle piante madri di pre-base per la produzione di altre piante madri di pre-base o di materiali di pre-base avvengono conformemente ai protocolli di cui al paragrafo 2.

2.   Gli Stati membri applicano i protocolli EPPO relativi alla micropropagazione delle piante madri di pre-base e dei materiali di pre-base o altri protocolli riconosciuti a livello internazionale. Se tali protocolli non esistono, gli Stati membri applicano i protocolli pertinenti stabiliti a livello nazionale. In tal caso gli Stati membri, su richiesta, mettono a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione i summenzionati protocolli.

Gli Stati membri applicano solo i protocolli che sono stati sottoposti a verifica in merito al genere o alla specie pertinente per un periodo di tempo ritenuto sufficiente per consentire la convalida del fenotipo delle piante per quanto riguarda la corrispondenza alla descrizione della varietà basata sull'osservazione della produzione di frutti o dello sviluppo vegetativo dei portainnesti.

SEZIONE 2

Requisiti per i materiali di base

Articolo 15

Requisiti per la certificazione dei materiali di base

1.   I materiali di moltiplicazione diversi dalle piante madri di base e dai portainnesti non appartenenti a una varietà sono certificati ufficialmente, su richiesta, come materiali di base se soddisfano i requisiti di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.

2.   I materiali di moltiplicazione sono moltiplicati a partire da una pianta madre di base.

Una pianta madre di base soddisfa uno dei seguenti requisiti:

a)

essere coltivata a partire da materiali di pre-base; oppure

b)

essere prodotta mediante moltiplicazione a partire da una pianta madre di base conformemente all'articolo 19.

3.   I materiali di moltiplicazione soddisfano i requisiti di cui all'articolo 7, all'articolo 8, paragrafo 6, e all'articolo 12.

4.   I materiali di moltiplicazione soddisfano i seguenti requisiti supplementari:

a)

requisiti fitosanitari, come disposto all'articolo 16;

b)

requisiti relativi al terreno, come disposto all'articolo 17;

c)

requisiti relativi alla conservazione delle piante madri di base e dei materiali di base, come disposto all'articolo 18; nonché

d)

requisiti relativi alle condizioni specifiche per la moltiplicazione, come disposto all'articolo 19.

5.   Un portainnesto non appartenente a una varietà è certificato ufficialmente, su richiesta, come materiale di base se è corrispondente alla descrizione della sua specie, se soddisfa i requisiti di cui all'articolo 8, paragrafi 2 e 6, e i requisiti supplementari di cui agli articoli 12, 16, 17, 18 e 19.

6.   Ai fini della presente sezione, ogni riferimento alle piante madri di pre-base nelle disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 5 va inteso come riferimento alle piante madri di base e ogni riferimento ai materiali di pre-base va inteso come riferimento ai materiali di base.

7.   Qualora una pianta madre di base o i materiali di base non soddisfino più i requisiti di cui all'articolo 7, all'articolo 8, paragrafi 2 e 6, e agli articoli, 12, 16 e 17, il fornitore li rimuove dal sito che ospita le altre piante madri di base e gli altri materiali di base. La pianta madre o i materiali così rimossi possono essere utilizzati come materiali certificati o materiali CAC, purché soddisfino i requisiti stabiliti dalla presente direttiva per le rispettive categorie.

Invece di rimuovere tale pianta madre o tali materiali, il fornitore può adottare misure adeguate al fine di garantire che tale pianta madre o tali materiali siano nuovamente conformi a detti requisiti.

8.   Qualora un portainnesto non appartenente a una varietà sia una pianta madre di base o un materiale di base che non soddisfa più i requisiti di cui all'articolo 8, paragrafi 2 e 6, e agli articoli 12, 16 e 17, il fornitore lo rimuove dal sito che ospita le altre piante madre di base e gli altri materiali di base. Il portainnesto così rimosso può essere utilizzato come materiale certificato o materiale CAC, purché soddisfi i requisiti stabiliti dalla presente direttiva per quanto riguarda le rispettive categorie.

Invece di rimuovere tale portainnesto, il fornitore può adottare misure adeguate al fine di garantire che esso sia nuovamente conforme a detti requisiti.

Articolo 16

Requisiti fitosanitari

1.   Una pianta madre di base o i materiali di base sono esenti dagli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A, e nell'allegato II, per quanto riguarda il genere o la specie in questione.

All'atto dell'ispezione visiva nelle strutture, nei campi e nei lotti la pianta madre di base o i materiali di base in questione risultano esenti dagli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A, e nell'allegato II, per quanto riguarda il genere o la specie in questione. Tale ispezione visiva è effettuata dall'organismo ufficiale responsabile e, se del caso, dal fornitore.

La percentuale di piante madri di base o di materiali di base infestata dagli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte B, non supera i livelli di tolleranza ivi stabiliti. All'atto dell'ispezione visiva nelle strutture, nei campi e nei lotti le piante madri di base o i materiali di base in questione risultano conformi a tali livelli. Tale ispezione visiva è effettuata dall'organismo ufficiale responsabile e, se del caso, dal fornitore.

In caso di dubbi per quanto riguarda la presenza di tali organismi nocivi, l'organismo ufficiale responsabile e, se del caso, il fornitore effettuano il campionamento e l'analisi della pianta madre di base o dei materiali di base in questione.

2.   L'organismo ufficiale responsabile e, se del caso, il fornitore effettuano l'ispezione visiva, il campionamento e l'analisi di una pianta madre di base o dei materiali di base come stabilito dall'allegato IV per quanto riguarda il genere o la specie in questione.

3.   Per quanto riguarda il campionamento e l'analisi di cui al paragrafo 1 gli Stati membri applicano i protocolli EPPO o altri protocolli riconosciuti a livello internazionale. Se tali protocolli non esistono, l'organismo ufficiale responsabile applica i protocolli pertinenti stabiliti a livello nazionale. In tal caso gli Stati membri, su richiesta, mettono a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione i summenzionati protocolli.

L'organismo ufficiale responsabile e, se del caso, il fornitore presentano i campioni ai laboratori ufficialmente accettati dall'organismo ufficiale responsabile.

4.   Il paragrafo 1 non si applica alle piante madri di base e ai materiali di base durante la crioconservazione.

Articolo 17

Requisiti relativi al terreno

1.   Le piante madri di base e i materiali di base possono essere coltivati solo in un terreno esente dagli organismi nocivi elencati nell'allegato III, per il genere o la specie in questione e che ospitano virus che colpiscono tale genere o specie. L'assenza di tali organismi nocivi che ospitano virus è stabilita dal campionamento e dall'analisi.

Il campionamento di cui sopra è effettuato dall'organismo ufficiale responsabile e, se del caso, dal fornitore.

Il campionamento e l'analisi di cui sopra sono effettuati prima che le piante madri di base o i materiali di base in questione siano piantati e sono ripetuti durante la crescita, qualora si sospetti la presenza degli organismi nocivi di cui al comma 1.

Il campionamento e l'analisi di cui sopra sono effettuati tenendo conto delle condizioni climatiche e della biologia degli organismi nocivi elencati nell'allegato III e purché tali organismi nocivi siano pertinenti per le piante madri di base o per i materiali di base in questione.

2.   Il campionamento e l'analisi non sono effettuati qualora le piante che ospitano gli organismi nocivi elencati nell'allegato III, per il genere o la specie in questione, non siano state coltivate nel terreno di produzione per un periodo di almeno cinque anni e qualora non sussistano dubbi per quanto riguarda l'assenza in tale terreno degli organismi nocivi pertinenti.

Il campionamento e l'analisi non sono effettuati quando l'organismo ufficiale responsabile conclude, in base ad un'ispezione ufficiale, che il terreno è esente dagli organismi nocivi elencati nell'allegato III, per il genere o la specie in questione, e che ospitano virus che colpiscono tale genere o specie.

3.   Nel caso del campionamento e dell'analisi di cui al paragrafo 1, gli Stati membri applicano i protocolli EPPO o altri protocolli riconosciuti a livello internazionale. Se tali protocolli non esistono, gli Stati membri applicano i protocolli pertinenti stabiliti a livello nazionale. In tal caso gli Stati membri, su richiesta, mettono a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione i summenzionati protocolli.

Articolo 18

Requisiti relativi alla conservazione delle piante madri di base e dei materiali di base

1.   Le piante madri di base e i materiali di base sono conservati in campi isolati da potenziali fonti di infezione da vettori aerei, contatto tra radici, infezioni incrociate dovute a macchinari, innestatoi e da ogni altra possibile fonte.

2.   La distanza di isolamento dei campi di cui al paragrafo 1 dipende dalle circostanze regionali, dal tipo di materiali di moltiplicazione, dalla presenza di organismi nocivi nella zona interessata e dai rischi pertinenti connessi, come stabilito dall'organismo ufficiale responsabile in base alle ispezioni ufficiali.

Articolo 19

Condizioni per la moltiplicazione

1.   Le piante madri di base coltivate a partire da materiali di pre-base ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), possono essere moltiplicate in una serie di generazioni per ottenere il numero necessario di piante madri di base. Le piante madri di base sono moltiplicate conformemente all'articolo 13 o sono moltiplicate mediante micropropagazione conformemente all'articolo 14. Il numero massimo consentito di generazioni e la durata di vita massima consentita delle piante madri di base corrispondono a quelli stabiliti nell'allegato V per i generi o le specie pertinenti.

2.   Laddove siano consentite generazioni multiple di piante madri di base, ciascuna generazione diversa dalla prima può derivare da qualsiasi generazione precedente.

3.   I materiali di moltiplicazione di generazioni diverse sono tenuti separati.

SEZIONE 3

Requisiti per i materiali certificati

Articolo 20

Requisiti per la certificazione dei materiali certificati

1.   I materiali di moltiplicazione diversi dalle piante madri e le piante da frutto sono certificati ufficialmente, su richiesta, come materiali certificati se soddisfano i requisiti di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.

2.   I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto sono moltiplicati a partire da una pianta madre certificata.

Una pianta madre certificata soddisfa uno dei seguenti requisiti:

a)

essere coltivata a partire da materiali di pre-base;

b)

essere coltivata a partire da materiali di base.

3.   I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto soddisfano i requisiti di cui all'articolo 7, all'articolo 8, paragrafo 6, e agli articoli 12, 21 e 22.

4.   I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto soddisfano i requisiti fitosanitari di cui all'articolo 21.

I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto sono moltiplicati a partire da una pianta madre certificata che soddisfa i requisiti relativi al terreno di cui all'articolo 22.

5.   Un portainnesto non appartenente a una varietà è certificato ufficialmente, su richiesta, come materiale di base se è corrispondente alla descrizione della sua specie e se soddisfa i requisiti di cui all'articolo 8, paragrafo 6, e i requisiti supplementari di cui agli articoli 12, 21 e 22.

6.   Ai fini della presente sezione, ogni riferimento alle piante madri di pre-base nelle disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 5 va inteso come riferimento alle piante madri certificate e ogni riferimento ai materiali di pre-base va inteso come riferimento ai materiali certificati.

7.   Qualora una pianta madre certificata o i materiali certificati non soddisfino più i requisiti di cui all'articolo 7, all'articolo 8, paragrafo 6, e agli articoli 12, 21 e 22, il fornitore li rimuove dal sito che ospita le altre piante madri certificate e gli altri materiali certificati. La pianta madre o i materiali così rimossi possono essere utilizzati come materiali CAC, purché soddisfino i requisiti di cui alla sezione 4.

Invece di rimuovere tale pianta madre o tali materiali, il fornitore può adottare misure adeguate al fine di garantire che tale pianta madre o tali materiali siano nuovamente conformi a detti requisiti.

8.   Qualora un portainnesto non appartenente a una varietà sia una pianta madre certificata o un materiale certificato che non soddisfa più i requisiti di cui all'articolo 8, paragrafo 6, e agli articoli 12, 21 e 22, il fornitore lo rimuove dal sito che ospita le altre piante madri certificate e gli altri materiali certificati. La pianta madre o i materiali così rimossi possono essere utilizzati come materiali CAC, purché soddisfino i requisiti di cui alla sezione 4.

Invece di rimuovere tale portainnesto, il fornitore può adottare misure adeguate al fine di garantire che esso sia nuovamente conforme a detti requisiti.

Articolo 21

Requisiti fitosanitari

1.   Una pianta madre certificata o i materiali certificati sono esenti dagli organismi nocivi elencati negli allegati I e II, parte A, per quanto riguarda il genere o la specie in questione.

All'atto dell'ispezione visiva nelle strutture, nei campi e nei lotti la pianta madre certificata o i materiali certificati in questione risultano esenti dagli organismi nocivi elencati negli allegati I e II, parte A, per quanto riguarda il genere o la specie in questione. Tale ispezione visiva è effettuata dall'organismo ufficiale responsabile e, se del caso, dal fornitore.

La percentuale di piante madri certificate o di materiali certificati infestata dagli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte B, non supera i livelli di tolleranza ivi stabiliti. All'atto dell'ispezione visiva nelle strutture, nei campi e nei lotti le piante madri certificate o i materiali certificati in questione risultano conformi a tali livelli. Tale ispezione visiva è effettuata dall'organismo ufficiale responsabile e, se del caso, dal fornitore.

In caso di dubbi per quanto riguarda la presenza di tali organismi nocivi, l'organismo ufficiale responsabile e, se del caso, il fornitore effettuano il campionamento e l'analisi della pianta madre certificata o dei materiali certificati in questione.

2.   L'organismo ufficiale responsabile e, se del caso, il fornitore effettuano l'ispezione visiva, il campionamento e l'analisi di una pianta madre certificata o dei materiali certificati come stabilito dall'allegato IV per quanto riguarda il genere o la specie in questione.

3.   Per quanto riguarda il campionamento e l'analisi di cui al paragrafo 1 gli Stati membri applicano i protocolli EPPO o altri protocolli riconosciuti a livello internazionale. Se tali protocolli non esistono, l'organismo ufficiale responsabile applica i protocolli pertinenti stabiliti a livello nazionale. In tal caso gli Stati membri, su richiesta, mettono a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione i summenzionati protocolli.

L'organismo ufficiale responsabile e, se del caso, il fornitore presentano i campioni ai laboratori ufficialmente accettati dall'organismo ufficiale responsabile.

4.   Il paragrafo 1 non si applica alle piante madri certificate e ai materiali certificati durante la crioconservazione.

Articolo 22

Requisiti relativi al terreno

1.   Le piante madri certificate possono essere coltivate solo in un terreno esente dagli organismi nocivi elencati nell'allegato III, per il genere o la specie in questione, e che ospitano virus che colpiscono tale genere o specie. L'assenza di tali organismi nocivi che ospitano virus è stabilita dal campionamento e dall'analisi.

Il campionamento di cui sopra è effettuato dall'organismo ufficiale responsabile e, se del caso, dal fornitore.

Il campionamento e l'analisi di cui sopra sono effettuati prima che la pianta madre certificata in questione sia piantata e sono ripetuti durante la crescita qualora si sospetti la presenza degli organismi nocivi di cui al comma 1.

Il campionamento e l'analisi di cui sopra sono effettuati tenendo conto delle condizioni climatiche e della biologia degli organismi nocivi elencati nell'allegato III e laddove tali organismi nocivi siano pertinenti per le piante madri certificate o per il materiale certificato in questione.

2.   Il campionamento e l'analisi non sono effettuati qualora le piante che ospitano gli organismi nocivi elencati nell'allegato III, per il genere o la specie in questione, non siano state coltivate nel terreno di produzione per un periodo di almeno cinque anni e qualora non sussistano dubbi per quanto riguarda l'assenza in tale terreno degli organismi nocivi pertinenti.

Il campionamento e l'analisi non sono effettuati quando l'organismo ufficiale responsabile conclude, in base ad un'ispezione ufficiale, che il terreno è esente dagli organismi nocivi elencati nell'allegato III, per il genere o la specie in questione, e che ospitano virus che colpiscono tale genere o specie.

Il campionamento e l'analisi non sono effettuati nel caso delle piante da frutto certificate.

3.   Nel caso del campionamento e dell'analisi di cui al paragrafo 1, gli Stati membri applicano i protocolli EPPO o altri protocolli riconosciuti a livello internazionale. Se tali protocolli non esistono, gli Stati membri applicano i protocolli pertinenti stabiliti a livello nazionale. In tal caso gli Stati membri, su richiesta, mettono a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione i summenzionati protocolli.

SEZIONE 4

Requisiti per i materiali CAC

Articolo 23

Condizioni per i materiali CAC diversi dai portainnesti non appartenenti a una varietà

1.   I materiali CAC diversi dai portainnesti non appartenenti a una varietà possono essere commercializzati solo se è accertato che soddisfano i seguenti requisiti:

a)

sono moltiplicati a partire da una fonte identificata di materiali registrati dal fornitore;

b)

sono corrispondenti alla descrizione della varietà a norma dell'articolo 25;

c)

sono conformi ai requisiti fitosanitari di cui all'articolo 26;

d)

sono conformi all'articolo 27 per quanto riguarda le alterazioni.

2.   Le azioni necessarie per conformarsi al paragrafo 1 sono effettuate dal fornitore.

3.   Nel caso in cui i materiali CAC non siano più conformi al paragrafo 1, il fornitore effettua una delle seguenti azioni:

a)

rimuove tali materiali dal sito che ospita gli altri materiali CAC; oppure

b)

adotta misure adeguate al fine di garantire che tali materiali siano nuovamente conformi ai summenzionati requisiti.

Articolo 24

Condizioni per i materiali CAC nel caso dei portainnesti non appartenenti a una varietà

1.   Nel caso dei portainnesti non appartenenti a una varietà i materiali CAC sono conformi ai seguenti requisiti:

a)

sono corrispondenti alla descrizione della loro specie;

b)

sono conformi ai requisiti fitosanitari di cui all'articolo 26;

c)

sono conformi all'articolo 27 per quanto riguarda le alterazioni.

2.   Le azioni necessarie per conformarsi al paragrafo 1 sono effettuate dal fornitore.

3.   Nel caso in cui i materiali CAC non siano più conformi ai requisiti di cui al paragrafo 1, il fornitore effettua una delle seguenti azioni:

a)

rimuove tali materiali dal sito che ospita gli altri materiali CAC; oppure

b)

adotta misure adeguate al fine di garantire che tali materiali siano nuovamente conformi ai summenzionati requisiti.

Articolo 25

Corrispondenza alla descrizione della varietà

1.   La corrispondenza dei materiali CAC alla descrizione della loro varietà è stabilita mediante l'osservazione dell'espressione delle caratteristiche della varietà. Tale osservazione è basata su uno dei seguenti elementi:

a)

la descrizione ufficiale per le varietà registrate, come indicato nella direttiva di esecuzione 2014/97/UE della Commissione, e per le varietà giuridicamente protette da una privativa per ritrovati vegetali; oppure

b)

la descrizione che accompagna la domanda per le varietà oggetto di una domanda di registrazione in un qualsiasi Stato membro, come indicato nella direttiva di esecuzione 2014/97/UE;

c)

la descrizione che accompagna la domanda di privativa per ritrovati vegetali;

d)

la descrizione ufficialmente riconosciuta di una varietà di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera c), punto iii), della direttiva 2008/90/CE.

2.   La corrispondenza dei materiali CAC alla descrizione della loro varietà è verificata periodicamente mediante l'osservazione dell'espressione delle caratteristiche della varietà nei materiali CAC in questione.

Articolo 26

Requisiti fitosanitari

1.   I materiali CAC sono praticamente esenti dagli organismi nocivi elencati negli allegati I e II per quanto riguarda il genere o la specie in questione.

All'atto dell'ispezione visiva nelle strutture, nei campi e nei lotti, effettuate dal fornitore, i materiali CAC in questione risultano praticamente esenti dagli organismi nocivi elencati negli allegati I e II per quanto riguarda il genere o la specie in questione.

In caso di dubbi per quanto riguarda la presenza di tali organismi nocivi, il fornitore effettua il campionamento e l'analisi dei materiali CAC in questione.

2.   Il fornitore effettua l'ispezione visiva, il campionamento e l'analisi dei materiali CAC come stabilito dall'allegato IV per quanto riguarda il genere o la specie in questione.

3.   Il paragrafo 1 non si applica ai materiali CAC durante la crioconservazione.

4.   In aggiunta ai requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2, i materiali CAC appartenenti alle specie Citrus L., Fortunella Swingle e Poncirus Raf.soddisfano tutti i seguenti requisiti:

a)

sono prodotti a partire da una fonte identificata di materiali e tale fonte di materiali risulta esente, in base al campionamento e all'analisi, dagli organismi nocivi elencati per tali specie nell'allegato II;

b)

dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo risultano praticamente esenti, in base all'ispezione visiva, al campionamento e all'analisi, dagli organismi nocivi elencati nell'allegato II per quanto riguarda le specie in questione.

Articolo 27

Requisiti relativi alle alterazioni

In base all'ispezione visiva i materiali CAC risultano praticamente privi di alterazioni. Le lesioni, le scolorazioni, la presenza di callo e tumori o i disseccamenti sono considerate alterazioni se compromettono la qualità e l'utilità dei materiali di moltiplicazione.

CAPO 3

REQUISITI SPECIFICI PER I FORNITORI CHE SI OCCUPANO DELLA PRODUZIONE O RIPRODUZIONE DEI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE E DELLE PIANTE DA FRUTTO

Articolo 28

Piano inteso a individuare e tenere sotto controllo i punti critici del processo di produzione

Durante la produzione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto gli Stati membri provvedono affinché i fornitori dispongano di un piano appropriato per i generi o le specie pertinenti, inteso a individuare e tenere sotto controllo i punti critici del processo di produzione. Tale piano riguarda almeno i seguenti elementi:

a)

ubicazione e numero di piante;

b)

tempi di coltivazione;

c)

operazioni di moltiplicazione;

d)

operazioni di imballaggio, immagazzinamento e trasporto.

Articolo 29

Informazioni sul controllo da tenere disponibili ai fini del relativo esame

1.   Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori conservino le informazioni sul controllo dei punti critici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/90/CE e, se richiesto, le mettano a disposizione ai fini del relativo esame.

2.   Tali registrazioni restano disponibili per un periodo di almeno tre anni dalla produzione dei materiali in questione.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori conservino le registrazioni relative alle ispezioni in campo, al campionamento e all'analisi fino a quando i rispettivi materiali di moltiplicazione e piante da frutto sono sotto il loro controllo e per un periodo di almeno tre anni dalla rimozione o dalla commercializzazione di tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto.

CAPO 4

ISPEZIONI UFFICIALI

Articolo 30

Requisiti generali relativi alle ispezioni ufficiali

1.   Le ispezioni ufficiali consistono in ispezioni visive e, se del caso, nel campionamento e nell'analisi.

2.   Nel corso delle ispezioni ufficiali l'organismo ufficiale responsabile presta particolare attenzione a quanto segue:

a)

l'idoneità dei metodi utilizzati dal fornitore, e il loro impiego effettivo, per controllare ciascuno dei punti critici del processo di produzione;

b)

la competenza generale del personale del fornitore a svolgere le attività di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/90/CE.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi ufficiali responsabili conservino le registrazioni dei risultati e delle date in relazione a tutte le ispezioni in campo e al campionamento e all'analisi da loro effettuati.

CAPO 5

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 31

Attuazione

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2016, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2017.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 32

Misure transitorie

Gli Stati membri possono, fino al 31 dicembre 2022, consentire la commercializzazione nel proprio territorio di materiali di moltiplicazione e di piante da frutto prodotti a partire da piante madri di pre-base, di base e certificate o da materiali CAC esistenti prima del 1o gennaio 2017 e che sono stati ufficialmente certificati o che soddisfano le condizioni per essere qualificati come materiali CAC anteriormente al 31 dicembre 2022. Quando sono commercializzati, tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto sono identificati mediante un riferimento al presente articolo sull'etichetta e su un documento.

Articolo 33

Abrogazione

La direttiva 93/48/CEE e la direttiva 93/64/CEE sono abrogate.

Articolo 34

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 35

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 267 dell'8.10.2008, pag. 8.

(2)  Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1).

(3)  Direttiva 93/48/CEE della Commissione, del 23 giugno 1993, che stabilisce la scheda sui requisiti da rispettare per i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e per le piante da frutto destinate alla produzione di frutti, prevista dalla direttiva 92/34/CEE del Consiglio (GU L 250 del 7.10.1993, pag. 1).

(4)  Direttiva 93/64/CEE della Commissione, del 5 luglio 1993, che stabilisce le disposizioni di applicazione concernenti la sorveglianza e il controllo dei fornitori e degli stabilimenti ai sensi della direttiva 92/34/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (GU L 250 del 7.10.1993, pag. 33).

(5)  Direttiva di esecuzione 2014/97/UEdella Commissione, del 15 ottobre 2014, recante modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda la registrazione dei fornitori e delle varietà e l'elenco comune delle varietà (cfr. pag. 16 della presente Gazzetta ufficiale).


ALLEGATO I

ELENCO DI ORGANISMI NOCIVI PER RILEVARE LA CUI PRESENZA SONO RICHIESTI L'ISPEZIONE VISIVA E, A DETERMINATE CONDIZIONI, IL CAMPIONAMENTO E L'ANALISI

PARTE A

Elenco di organismi nocivi la cui assenza, o sostanziale assenza, è richiesta a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, dell'articolo 10, paragrafo 1, dell'articolo 16, paragrafo 1, dell'articolo 21, paragrafo 1, e dell'articolo 26, paragrafo 1

Genere o specie

Organismi nocivi

Castanea sativa Mill.

Funghi

Mycosphaerella maculiformis

Phytophthora cambivora

Phytophthora cinnamomi

Malattie da agenti virus-simili

Mosaico del castagno (ChMV)

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

Insetti

Aleurotrixus floccosus

Parabemisia myricae

Nematodi

Pratylenchus vulnus

Tylenchus semi-penetrans

Funghi

Phytophthora citrophtora

Phytophthora parasitica

Corylus avellana L.

Acari

Phytoptus avellanae

Funghi

Armillariella mellea

Verticillium dahliae

Verticillium albo-atrum

Batteri

Xanthomonas arboricola pv. corylina

Pseudomonas avellanae

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill. e Pyrus L.

Insetti

Eriosoma lanigerum

Psylla spp.

Nematodi

Meloidogyne hapla

Meloidogyne javanica

Pratylenchus penetrans

Pratylenchus vulnus

Funghi

Armillariella mellea

Chondrostereum purpureum

Glomerella cingulata

Pezicula alba

Pezicula malicorticis

Nectria galligena

Phytophthora cactorum

Roessleria pallida

Verticillium dahliae

Verticillium albo-atrum

Batteri

Agrobacterium tumefaciens

Pseudomonas syringae pv. syringae

Virus

Eccetto quelli figuranti nell'allegato II

Ficus carica L.

Insetti

Ceroplastes rusci

Nematodi

Heterodera fici

Meloidogyne arenaria

Meloidogyne incognita

Meloidogyne javanica

Pratylenchus penetrans

Pratylenchus vulnus

Funghi

Armillaria mellea

Batteri

Phytomonas fici

Malattie da agenti virus-simili

Mosaico del fico

Juglans regia L.

Insetti

Epidiaspis leperii

Pseudaulacaspis pentagona

Quadraspidiotus perniciosus

Funghi

Armillariella mellea

Nectria galligena

Chondrostereum purpureum

Phytophthora cactorum

Batteri

Agrobacterium tumefaciens

Xanthomonas arboricola pv. iuglandis

Olea europaea L.

Nematodi

Meloidogyne arenaria

Meloidogyne incognita

Meloidogyne javanica

Pratylenchus vulnus

Batteri

Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi

Malattie da agenti virus-simili

Complesso dell'ingiallimento fogliare

Pistacia vera L.

Nematodi

Pratylenchus penetrans

Pratylenchus vulnus

Funghi

Phytophthora cryptogea

Phytophthora cambivora

Rosellinia necatrix

Verticillium dahliae

Prunus amygdalus, P. armeniaca, P. domestica, P. persica e P. salicina

Insetti

Pseudaulacaspis pentagona

Quadraspidiotus perniciosus

Nematodi

Meloidogyne arenaria

Meloidogyne javanica

Meloidogyne incognita

Pratylenchus penetrans

Pratylenchus vulnus

Funghi

Phytophthora cactorum

Verticillium dahliae

Batteri

Agrobacterium tumefaciens

Pseudomonas syringae pv. morsprunorum

Pseudomonas syringae pv. syringae (su P. armeniaca)

Pseudomonas viridiflava (su P. armeniaca)

Prunus avium, P. cerasus

Insetti

Quadraspidiotus perniciosus

Nematodi

Meloidogyne arenaria

Meloidogyne javanica

Meloidogyne incognita

Pratylenchus penetrans

Pratylenchus vulnus

Funghi

Phytophthora cactorum

Batteri

Agrobacterium tumefaciens

Pseudomonas syringae pv. morsprunorum

Ribes L.

Insetti e acari

Dasyneura tetensi

Ditylenchus dipsaci

Pseudaulacaspis pentagona

Quadraspidiotus perniciosus

Tetranycus urticae

Cecidophyopsis ribis

Funghi

Sphaerotheca mors-uvae

Microsphaera grossulariae

Diaporthe strumella (Phomopsis ribicola)

Rubus L.

Funghi

Peronospora rubi

PARTE B

Elenco di organismi nocivi la cui assenza, o sostanziale assenza, è richiesta, o la cui presenza è limitata da livelli di tolleranza, a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, dell'articolo 10, paragrafo 1, dell'articolo 16, paragrafo 1, dell'articolo 21, paragrafo 1, e dell'articolo 26, paragrafo 1

Organismi nocivi per generi e specie

Livelli di tolleranza (%)

Materiali di pre-base

Materiali di base

Materiali certificati

Fragaria L.

Insetti e acari

Chaetosiphon fragaefoliae

0

0,5

1

Phytonemus pallidus

0

0

0,1

Nematodi

Aphelenchoides fragariae

0

0

1

Ditylenchus dipsaci

0

0,5

1

Meloidogyne hapla

0

0,5

1

Pratylenchus vulnus

0

1

1

Funghi

Rhizoctonia fragariae

0

0

1

Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu

0

0,5

1

Verticillium albo-atrum

0

0,2

2

Verticillium dahliae

0

0,2

2

Batteri

Candidatus Phlomobacter fragariae

0

0

1

Virus

Strawberry mottle virus (SMoV)

0

0,1

2

Malattie da fitoplasmi

0

0

1

Fitoplasma del giallume dell'aster

0

0,2

1

Malattia di Multiplier della fragola

0

0,1

0,5

Declino letale della fragola

0

0,2

1

Fitoplasma della virescenza della fragola

0

0

1

Phytoplasma fragariae

0

0

1

Ribes L.

Nematodi

Aphelenchoides ritzemabosi

0

0,05

0,5

Virus

Aucuba mosaic e blackcurrant yellows combinati

0

0,05

0,5

Vein clearing e vein NET del ribes nero, Gooseberry vein banding

0

0,05

0,5

Rubus L.

Insetti

Resseliella theobaldi

0

0

0,5

Batteri

Agrobacterium spp.

0

0,1

1

Rhodococcus fascians

0

0,1

1

Virus

Apple mosaic virus (ApMV), Black raspberry necrosis virus (BRNV), Cucumber mosaic virus (CMV), Raspberry leaf mottle (RLMV), Raspberry leaf spot (RLSV), Raspberry vein chlorosis virus (RVCV), Rubus yellow NET virus (RYNV)

0

0

0,5

Vaccinium L.

Funghi

Exobasidium vaccinii var. vaccinii

0

0,5

1

Godronia cassandrae (Topospora myrtilli anamorfo)

0

0,1

0,5

Batteri

Agrobacterium tumefaciens

0

0

0,5

Virus

0

0

0,5


ALLEGATO II

Elenco di organismi nocivi per rilevare la cui presenza sono richiesti l'ispezione visiva e, in casi particolari, il campionamento e l'analisi a norma dell'articolo 9, paragrafi 2 e 4, dell'articolo 10, paragrafo 1, dell'articolo 16, paragrafo 1, dell'articolo 21, paragrafo 1, e dell'articolo 26, paragrafi 1 e 4

Genere o specie

Organismi nocivi

Citrus L., Fortunella Swingle e Poncirus Raf.

Virus

Citrus variegation virus (CVV)

Citrus psorosis virus (CPsV)

Citrus leaf Blotch virus (CLBV)

Malattie da agenti virus-simili

Impietratura

Cristacortis

Viroidi

Citrus exocortis viroid (CEVd)

Hop stunt viroid (HSVd) Cachexia variant

Corylus avellana L.

Virus

Apple mosaic virus (ApMV)

Fitoplasmi

Hazelnut maculatura lineare phytoplasma

Cydonia oblonga Mill. e Pyrus L.

Virus

Apple chlorotic leaf spot virus (ACLSV)

Apple stem-grooving virus (ASGV)

Apple stem-pitting virus (ASPV)

Malattie da agenti virus-simili

Fessurazione corticale, necrosi corticale

Corteccia ruvida

Mal del caucciù, maculatura gialla del cotogno

Viroidi

Pear blister canker viroid (PBCVd)

Fragaria L.

Nematodi

Aphelenchoides blastoforus

Aphelenchoides fragariae

Aphelenchoides ritzemabosi

Ditylenchus dipsaci

Funghi

Phytophthora cactorum

Colletotrichum acutatum

Virus

Strawberry mottle virus (SMoV)

Juglans regia L.

Virus

Cherry leaf roll virus (CLRV)

Malus Mill.

Virus

Apple chlorotic leaf spot virus (ACLSV)

Apple mosaic virus (ApMV)

Apple stem-grooving virus (ASGV)

Apple stem-pitting virus (ASPV)

Malattie da agenti virus-simili

Mal del caucciù, plastomania

Ferita a ferro di cavallo (Horseshoe wound)

Alterazioni dei frutti: mela nana, gibbosità verde, irregolarità del frutto di Ben Davis (bumpy fruit of Ben Davis), rugginosità ulcerosa, spaccatura stellare, anulatura rugginosa, verrucosità rugginosa

Viroidi

Apple scar skin viroid (ASSVd)

Apple dimple fruit viroid (ADFVd)

Olea europaea L.

Funghi

Verticillium dahliae

Virus

Arabis mosaic virus (ArMV)

Cherry leaf roll virus (CLRV)

Strawberry latent ringspot virus (SLRV)

Prunus amygdalus Batsch

Virus

Apple chlorotic leaf spot virus (ACLSV)

Apple mosaic virus (ApMV)

Prune dwarf virus (PDV)

Prunus necrotic ringspot virus (PNRSV)

Prunus armeniaca L.

Virus

Apple chlorotic leaf spot virus (ACLSV)

Apple mosaic virus (ApMV)

Apricot latent virus (ApLV)

Prune dwarf virus (PDV)

Prunus necrotic ringspot virus (PNRSV)

Prunus avium e P. cerasus

Virus

Apple chlorotic leaf spot virus (ACLSV)

Apple mosaic virus (ApMV)

Arabis mosaic virus (ArMV)

Cherry green ring mottle virus (CGRMV)

Cherry leaf roll virus (CLRV)

Cherry necrotic rusty mottle virus (CNRMV)

Little cherry virus 1 and 2 (LChV1, LChV2)

Cherry mottle leaf virus (ChMLV)

Prune dwarf virus (PDV)

Prunus necrotic ringspot virus (PNRSV)

Raspberry ringspot virus (RpRSV)

Strawberry latent ringspot virus (SLRSV)

Tomato black ring nepovirus (TBRV)

Prunus domestica e P. salicina

Virus

Apple chlorotic leaf spot virus (ACLSV)

Apple mosaic virus (ApMV)

Myrobalan latent ringspot virus (MLRSV)

Prune dwarf virus (PDV)

Prunus necrotic ringspot virus (PNRSV)

Prunus persica

Virus

Apple chlorotic leaf spot virus (ACLSV)

Apple mosaic virus (ApMV)

Apricot latent virus (ApLV)

Prune dwarf virus (PDV)

Prunus necrotic ringspot virus (PNRSV)

Viroidi

Peach latent mosaic viroid (PLMVd)

Ribes L.

Virus

se del caso, per le specie in questione

Arabis mosaic virus (ArMV)

Blackcurrant reversion virus (BRV)

Cucumber mosaic virus (CMV)

Gooseberry vein banding associated viruses (GVBaV)

Strawberry latent ringspot virus (SLRSV)

Raspberry ringspot virus (RpRSV)

Rubus L.

Funghi

Phytophthora spp. che colpisce il Rubus

Virus

se del caso, per le specie in questione

Apple mosaic virus (ApMV)

Black raspberry necrosis virus (BRNV)

Cucumber mosaic virus (CMV)

Raspberry leaf mottle (RLMV)

Raspberry leaf spot (RLSV)

Raspberry vein chlorosis virus (RVCV)

Rubus yellow NET virus (RYNV)

Raspberry bushy dwarf virus (RBDV)

Fitoplasmi

Rubus stunt phytoplasma

Malattie da agenti virus-simili

Maculatura gialla dei lamponi

Vaccinium L.

Virus

Blueberry shoestring virus (BSSV)

Blueberry red ringspot virus (BRRV)

Blueberry scorch virus (BlScV)

Blueberry shock virus (BlShV)

Fitoplasmi

Blueberry stunt phytoplasma

Blueberry witches' broom phytoplasma

Cranberry false blossom phytoplasma

Malattie da agenti virus-simili

Agente del mosaico del mirtillo

Agente della maculatura anulare del mirtillo rosso


ALLEGATO III

Elenco di organismi nocivi la cui presenza nel terreno è disciplinata dall'articolo 11, paragrafi 1 e 2, dall'articolo 17, paragrafi 1 e 2, e dall'articolo 22, paragrafi 1 e 2

Genere o specie

Organismi nocivi specifici

Fragaria L.

Nematodi

Longidorus attenuatus

Longidorus elongatus

Longidorus macrosoma

Xiphinema diversicaudatum

Juglans regia L.

Nematodi

Xiphinema diversicaudatum

Olea europaea L

Nematodi

Xiphinema diversicaudatum

Pistacia vera L.

Nematodi

Xiphinema index

Prunus avium e P. cerasus

Nematodi

Longidorus attenuatus

Longidorus elongatus

Longidorus macrosoma

Xiphinema diversicaudatum

P. domestica, P. persica e P. salicina

Nematodi

Longidorus attenuatus

Longidorus elongatus

Xiphinema diversicaudatum

Ribes L.

Nematodi

Longidorus elongatus

Longidorus macrosoma

Xiphinema diversicaudatum

Rubus L.

Nematodi

Longidorus attenuatus

Longidorus elongatus

Longidorus macrosoma

Xiphinema diversicaudatum


ALLEGATO IV

Prescrizioni relative all'ispezione visiva, al campionamento e all'analisi per genere o specie e categoria a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, dell'articolo 16, paragrafo 2, dell'articolo 21, paragrafo 2, e dell'articolo 26, paragrafo 2

Castanea sativa Mill.

Tutte le categorie

Ispezione visiva

Le ispezioni visive sono effettuate una volta l'anno.

Campionamento e analisi

Il campionamento e l'analisi sono effettuati in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A.

Citrus L., Fortunella Swingle e Poncirus Raf.

Categoria di pre-base

Ispezione visiva

Le ispezioni visive sono effettuate due volte l'anno.

Campionamento e analisi

Ciascuna pianta madre di pre-base è sottoposta a campionamento e analisi sei anni dopo la sua accettazione come pianta madre di pre-base e successivamente ad intervalli di sei anni per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati nell'allegato II e dovrebbe essere sottoposta a campionamento e analisi anche in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A.

Categoria di base

Ispezione visiva

Le ispezioni visive sono effettuate una volta l'anno.

Campionamento e analisi

Una parte rappresentativa di piante madri di base è sottoposta a campionamento e analisi ogni sei anni in base ad una valutazione del rischio di infezione di tali piante per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A, e nell'allegato II.

Categoria certificata e categoria CAC

Ispezione visiva

Le ispezioni visive sono effettuate una volta l'anno.

Campionamento e analisi

Il campionamento e l'analisi sono effettuati in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A, e nell'allegato II.

Corylus avellana L.

Tutte le categorie

Ispezione visiva

Le ispezioni visive sono effettuate una volta l'anno.

Campionamento e analisi

Il campionamento e l'analisi sono effettuati in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A, e nell'allegato II.

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

Tutte le categorie

Ispezione visiva

Le ispezioni visive sono effettuate una volta l'anno.

Categoria di pre-base

Campionamento e analisi

Ciascuna pianta madre di pre-base è sottoposta a campionamento e analisi quindici anni dopo la sua accettazione come pianta madre di pre-base e successivamente ad intervalli di quindici anni per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi diversi dalle malattie da agenti virus-simili e dai viroidi elencati nell'allegato II e dovrebbe essere sottoposta a campionamento e analisi anche in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A.

Categoria di base

Campionamento e analisi

Una parte rappresentativa di piante madri di base è sottoposta a campionamento e analisi ogni quindici anni in base a una valutazione del rischio di infezione di tali piante per quanto riguarda la presenza di organismi nocivi diversi dalle malattie da agenti virus-simili e dai viroidi elencati nell'allegato II e dovrebbe essere sottoposta a campionamento e analisi anche in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A.

Categoria certificata

Campionamento e analisi

Una parte rappresentativa di piante madri certificate è sottoposta a campionamento e analisi ogni quindici anni in base a una valutazione del rischio di infezione di tali piante per quanto riguarda la presenza di organismi nocivi diversi dalle malattie da agenti virus-simili e dai viroidi elencati nell'allegato II e dovrebbe essere sottoposta a campionamento e analisi anche in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A.

Le piante da frutto certificate sono sottoposte a campionamento e analisi in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A, e nell'allegato II.

Categoria CAC

Campionamento e analisi

Il campionamento e l'analisi sono effettuati in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A, e nell'allegato II.

Ficus carica L.

Tutte le categorie

Ispezione visiva

Le ispezioni visive sono effettuate una volta l'anno.

Campionamento e analisi

Il campionamento e l'analisi sono effettuati in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A.

Fragaria L.

Tutte le categorie

Ispezione visiva

Le ispezioni visive sono effettuate due volte l'anno durante la stagione vegetativa.

Per le piante e i materiali prodotti mediante micropropagazione e conservati per un periodo inferiore ai tre mesi, è necessaria una sola ispezione durante tale periodo.

Categoria di pre-base

Campionamento e analisi

Ciascuna pianta madre di pre-base è sottoposta a campionamento e analisi un anno dopo la sua accettazione come pianta madre di pre-base e successivamente ad intervalli di un anno per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati nell'allegato II e dovrebbe essere sottoposta a campionamento e analisi anche in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte B.

Categoria di base, categoria certificata e categoria CAC

Campionamento e analisi

Il campionamento e l'analisi sono effettuati in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte B, e nell'allegato II.

Juglans regia L.

Tutte le categorie

Ispezione visiva

Le ispezioni visive sono effettuate una volta l'anno.

Categoria di pre-base

Campionamento e analisi

Ciascuna pianta madre di pre-base in fiore è sottoposta a campionamento e analisi un anno dopo la sua accettazione come pianta madre di pre-base e successivamente ad intervalli di un anno per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati nell'allegato II e dovrebbe essere sottoposta a campionamento e analisi anche in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A.

Categoria di base

Campionamento e analisi

Una parte rappresentativa di piante madri di base è sottoposta a campionamento e analisi ogni anno in base a una valutazione del rischio di infezione di tali piante per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A, e nell'allegato II.

Categoria certificata

Campionamento e analisi

Una parte rappresentativa di piante madri certificate è sottoposta a campionamento e analisi ogni tre anni in base a una valutazione del rischio di infezione di tali piante per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A, e nell'allegato II.

Le piante da frutto certificate sono sottoposte a campionamento e analisi in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A, e nell'allegato II.

Categoria CAC

Campionamento e analisi

Il campionamento e l'analisi sono effettuati in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A, e nell'allegato II.

Olea europaea L.

Tutte le categorie

Ispezione visiva

Le ispezioni visive sono effettuate una volta l'anno.

Categoria di pre-base

Campionamento e analisi

Ciascuna pianta madre di pre-base è sottoposta a campionamento e analisi dieci anni dopo la sua accettazione come pianta madre di pre-base e successivamente ad intervalli di dieci anni per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati nell'allegato II e dovrebbe essere sottoposta a campionamento e analisi anche in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A.

Categoria di base

Campionamento e analisi

Una parte rappresentativa di piante madri di base è sottoposta a campionamento al fine di analizzare tutte le piante entro un periodo di trenta anni in base a una valutazione del rischio di infezione di tali piante per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A, e nell'allegato II.

Categoria certificata

Campionamento e analisi

Nel caso delle piante madri utilizzate per la produzione di semi (in appresso: «piante madri porta-seme»), una parte rappresentativa di tali piante madri porta-seme è sottoposta a campionamento al fine di analizzare tutte le piante entro un periodo di quaranta anni in base a una valutazione del rischio di infezione di tali piante per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A, e nell'allegato II. Nel caso delle piante madri diverse dalle piante madri porta-seme, una parte rappresentativa di tali piante è sottoposta a campionamento al fine di analizzare tutte le piante entro un periodo di trenta anni in base a una valutazione del rischio di infezione di tali piante per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A, e nell'allegato II.

Categoria CAC

Campionamento e analisi

Il campionamento e l'analisi sono effettuati in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A, e nell'allegato II.

Pistacia vera L.

Tutte le categorie

Ispezione visiva

Le ispezioni visive sono effettuate una volta l'anno.

Campionamento e analisi

Il campionamento e l'analisi sono effettuati in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A.

Prunus amygdalus, P. armeniaca, P. domestica, P. persica e P. salicina

Tutte le categorie

Ispezione visiva

Le ispezioni visive sono effettuate una volta l'anno.

Categoria di pre-base

Campionamento e analisi

Ciascuna pianta madre di pre-base in fiore è sottoposta a campionamento e analisi per rilevare la presenza del PDV e del PNRSV un anno dopo la sua accettazione come pianta madre di pre-base e successivamente ad intervalli di un anno. Ciascun albero piantato intenzionalmente a fini di impollinazione e, se del caso, il principale albero impollinatore presente nel territorio circostante è sottoposto a campionamento e analisi per rilevare la presenza del PDV e del PNRSV.

Nel caso della P. persica, ciascuna pianta madre di pre-base in fiore è sottoposta a campionamento un anno dopo la sua accettazione come pianta madre di pre-base ed analizzata per rilevare la presenza del PLMVd.

Ciascuna pianta madre di pre-base è sottoposta a campionamento dieci anni dopo la sua accettazione come pianta madre di pre-base, e successivamente ad intervalli di dieci anni, ed analizzata per rilevare la presenza di virus diversi dal PDV e dal PNRSV, pertinenti per le specie elencate nell'allegato II, nonché dovrebbe essere analizzata in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A.

Categoria di base

Campionamento e analisi

Una parte rappresentativa di piante madri di base in fiore è sottoposta a campionamento ogni anno ed analizzata per rilevare la presenza del PDV e del PNRSV in base ad una valutazione del rischio di infezione di tali piante. Una parte rappresentativa di alberi piantati intenzionalmente a fini di impollinazione e, se del caso, dei principali alberi impollinatori presenti nel territorio circostante è sottoposta a campionamento e analisi per rilevare la presenza del PDV e del PNRSV in base ad una valutazione del rischio di infezione di tali piante.

Nel caso della P. persica, una parte rappresentativa di piante madri di base in fiore è sottoposta a campionamento ogni anno ed analizzata per rilevare la presenza del PLMVd in base a una valutazione del rischio di infezione di tali piante.

Una parte rappresentativa di piante madri di base non in fiore è sottoposta a campionamento ogni tre anni ed analizzata per rilevare la presenza del PDV e del PNRSV in base a una valutazione del rischio di infezione di tali piante.

Una parte rappresentativa di piante madri di base è sottoposta a campionamento ogni dieci anni ed analizzata per rilevare la presenza di organismi nocivi diversi dal PDV e dal PNRSV, pertinenti per le specie elencate nell'allegato I, parte A, e nell'allegato II, in base a una valutazione del rischio di infezione di tali piante.

Categoria certificata

Campionamento e analisi

Una parte rappresentativa di piante madri certificate in fiore è sottoposta a campionamento ogni anno ed analizzata per rilevare la presenza del PDV e del PNRSV in base a una valutazione del rischio di infezione di tali piante. Una parte rappresentativa di alberi piantati intenzionalmente a fini di impollinazione e, se del caso, dei principali alberi impollinatori presenti nel territorio circostante è sottoposta a campionamento e analisi per rilevare la presenza del PDV e del PNRSV in base a una valutazione del rischio di infezione di tali piante.

Nel caso della P. persica, una parte rappresentativa di piante madri certificate in fiore è sottoposta a campionamento ogni anno ed analizzata per rilevare la presenza del PLMVd in base a una valutazione del rischio di infezione di tali piante.

Una parte rappresentativa di piante madri certificate non in fiore è sottoposta a campionamento ogni tre anni ed analizzata per rilevare la presenza del PDV e del PNRSV in base a una valutazione del rischio di infezione di tali piante.

Una parte rappresentativa di piante madri certificate è sottoposta a campionamento ogni quindici anni ed analizzata per rilevare la presenza di organismi nocivi diversi dal PDV e dal PNRSV, pertinenti per le specie elencate nell'allegato I, parte A, e nell'allegato II, in base a una valutazione del rischio di infezione di tali piante.

Categoria CAC

Campionamento e analisi

Il campionamento e l'analisi sono effettuati in caso di dubbi riguardanti la presenza degli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A, e nell'allegato II.

Prunus avium e P. cerasus

Tutte le categorie

Ispezione visiva

Le ispezioni visive sono effettuate una volta l'anno.

Categoria di pre-base

Campionamento e analisi

Ciascuna pianta madre di pre-base in fiore è sottoposta a campionamento e analisi per rilevare la presenza del PDV e del PNRSV un anno dopo la sua accettazione come pianta madre di pre-base e successivamente ad intervalli di un anno. Ciascun albero piantato intenzionalmente a fini di impollinazione e, se del caso, i principali alberi impollinatori presenti nel territorio circostante sono sottoposti a campionamento e analisi per rilevare la presenza del PDV e del PNRSV.

Ciascuna pianta madre di pre-base è sottoposta a campionamento dieci anni dopo la sua accettazione come pianta madre di pre-base, e successivamente ad intervalli di dieci anni, ed analizzata per rilevare la presenza di virus diversi dal PDV e dal PNRSV, pertinenti per le specie elencate nell'allegato II, nonché dovrebbe essere analizzata in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A.

Categoria di base

Campionamento e analisi

Una parte rappresentativa delle piante madri di base in fiore è sottoposta a campionamento ogni anno ed analizzata per rilevare la presenza del PDV e del PNRSV in base a una valutazione del rischio di infezione di tali piante. Una parte rappresentativa di alberi piantati intenzionalmente a fini di impollinazione e, se del caso, dei principali alberi impollinatori presenti nel territorio circostante è sottoposta a campionamento e analisi per rilevare la presenza del PDV e del PNRSV in base a una valutazione del rischio di infezione di tali piante.

Una parte rappresentativa di piante madri di base non in fiore è sottoposta a campionamento ogni tre anni ed analizzata per rilevare la presenza del PDV e del PNRSV in base a una valutazione del rischio di infezione di tali piante.

Una parte rappresentativa di piante madri di base è sottoposta a campionamento ogni dieci anni ed analizzata per rilevare la presenza di organismi nocivi diversi dal PDV e dal PNRSV, pertinenti per le specie elencate nell'allegato I, parte A, e nell'allegato II, in base a una valutazione del rischio di infezione di tali piante.

Categoria certificata

Campionamento e analisi

Una parte rappresentativa di piante madri certificate in fiore è sottoposta a campionamento ogni anno ed analizzata per rilevare la presenza del PDV e del PNRSV in base a una valutazione del rischio di infezione di tali piante. Una parte rappresentativa di alberi piantati intenzionalmente a fini di impollinazione e, se del caso, dei principali alberi impollinatori presenti nel territorio circostante è sottoposta a campionamento e analisi per rilevare la presenza del PDV e del PNRSV in base a una valutazione del rischio di infezione di tali piante.

Una parte rappresentativa di piante madri certificate non in fiore è sottoposta a campionamento ogni tre anni ed analizzata per rilevare la presenza del PDV e del PNRSV in base a una valutazione del rischio di infezione di tali piante.

Una parte rappresentativa di piante madri certificate è sottoposta a campionamento ogni quindici anni ed analizzata per rilevare la presenza di organismi nocivi diversi dal PDV e dal PNRSV, pertinenti per le specie elencate nell'allegato I, parte A, e nell'allegato II, in base a una valutazione del rischio di infezione di tali piante.

Categoria CAC

Campionamento e analisi

Il campionamento e l'analisi sono effettuati in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A, e nell'allegato II.

Ribes L.

Categoria di pre-base

Ispezione visiva

Le ispezioni visive sono effettuate due volte l'anno.

Campionamento e analisi

Ciascuna pianta madre di pre-base è sottoposta a campionamento e analisi quattro anni dopo la sua accettazione come pianta madre di pre-base e successivamente ad intervalli di quattro anni per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati nell'allegato II e dovrebbe essere sottoposta a campionamento e analisi anche in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati nell'allegato I.

Categoria di base, categoria certificata e categoria CAC

Ispezione visiva

Le ispezioni visive sono effettuate una volta l'anno.

Campionamento e analisi

Il campionamento e l'analisi sono effettuati in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati negli allegati I e II.

Rubus L.

Categoria di pre-base

Ispezione visiva

Le ispezioni visive sono effettuate due volte l'anno.

Campionamento e analisi

Ciascuna pianta madre di pre-base è sottoposta a campionamento e analisi due anni dopo la sua accettazione come pianta madre di pre-base e successivamente ad intervalli di due anni per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati nell'allegato II e dovrebbe essere sottoposta a campionamento e analisi anche in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati nell'allegato I.

Categoria di base

Ispezione visiva

Nel caso in cui le piante siano coltivate in campo o in vasi, le ispezioni visive sono effettuate due volte l'anno.

Per le piante e i materiali prodotti mediante micropropagazione e conservati per un periodo inferiore ai tre mesi, è necessaria una sola ispezione durante tale periodo.

Campionamento e analisi

Il campionamento e l'analisi sono effettuati in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati negli allegati I e II.

Categoria certificata e categoria CAC

Ispezione visiva

Le ispezioni visive sono effettuate una volta l'anno.

Campionamento e analisi

Il campionamento e l'analisi sono effettuati in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati negli allegati I e II.

Vaccinium L.

Categoria di pre-base

Ispezione visiva

Le ispezioni visive sono effettuate due volte l'anno.

Campionamento e analisi

Ciascuna pianta madre di pre-base è sottoposta a campionamento e analisi cinque anni dopo la sua accettazione come pianta madre di pre-base e successivamente ad intervalli di cinque anni per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati nell'allegato II e dovrebbe essere sottoposta a campionamento e analisi anche in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte B.

Categoria di base

Ispezione visiva

Le ispezioni visive sono effettuate due volte l'anno.

Campionamento e analisi

Il campionamento e l'analisi sono effettuati in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte B, e nell'allegato II.

Categoria certificata e categoria CAC

Ispezione visiva

Le ispezioni visive sono effettuate una volta l'anno.

Campionamento e analisi

Il campionamento e l'analisi sono effettuati in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte B, e nell'allegato II.


ALLEGATO V

Numero massimo consentito di generazioni in campo a condizioni non a prova di insetto e durata di vita massima consentita delle piante madri di base per genere o specie, come previsto all'articolo 19, paragrafo 1

Castanea sativa Mill.

Categoria di base

Una pianta madre di base ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), può essere moltiplicata per due generazioni al massimo.

Nel caso in cui una pianta madre di base ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), sia un portainnesto, essa può essere moltiplicata per tre generazioni al massimo.

Se i portainnesti sono parte delle piante madri di base, tali portainnesti costituiscono i materiali di base della prima generazione.

Citrus L., Fortunella Swingle e Poncirus Raf.

Categoria di base

Una pianta madre di base ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), può essere moltiplicata per una generazione al massimo.

Nel caso in cui una pianta madre di base ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), sia un portainnesto, essa può essere moltiplicata per tre generazioni al massimo.

Se i portainnesti sono parte delle piante madri di base, tali portainnesti costituiscono i materiali di base della prima generazione.

Corylus avellana L.

Categoria di base

Una pianta madre di base ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), può essere moltiplicata per due generazioni al massimo.

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

Categoria di base

Una pianta madre di base ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), può essere moltiplicata per due generazioni al massimo.

Nel caso in cui una pianta madre di base ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), sia un portainnesto, essa può essere moltiplicata per tre generazioni al massimo.

Se i portainnesti sono parte delle piante madri di base, tali portainnesti costituiscono i materiali di base della prima generazione.

Ficus carica L.

Categoria di base

Una pianta madre di base ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), può essere moltiplicata per due generazioni al massimo.

Fragaria L.

Categoria di base

Una pianta madre di base ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), può essere moltiplicata per cinque generazioni al massimo.

Juglans regia L.

Categoria di base

Una pianta madre di base ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), può essere moltiplicata per due generazioni al massimo.

Olea europaea L.

Categoria di base

Una pianta madre di base ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), può essere moltiplicata per una generazione al massimo.

Prunus amygdalus, P. armeniaca, P. domestica, P. persica e P. salicina

Categoria di base

Una pianta madre di base ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), può essere moltiplicata per due generazioni al massimo.

Nel caso in cui una pianta madre di base ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), sia un portainnesto, essa può essere moltiplicata per tre generazioni al massimo.

Se i portainnesti sono parte delle piante madri di base, tali portainnesti costituiscono i materiali di base della prima generazione.

Prunus avium e P. cerasus

Categoria di base

Una pianta madre di base ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), può essere moltiplicata per due generazioni al massimo.

Nel caso in cui una pianta madre di base ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), sia un portainnesto, essa può essere moltiplicata per tre generazioni al massimo.

Se i portainnesti sono parte delle piante madri di base, tali portainnesti costituiscono i materiali di base della prima generazione.

Ribes L.

Categoria di base

Una pianta madre di base ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), può essere moltiplicata per tre generazioni al massimo. Le piante madri sono conservate come piante madri per sei anni al massimo.

Rubus L.

Categoria di base

Una pianta madre di base ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), può essere moltiplicata per due generazioni al massimo. Le piante madri di ciascuna generazione sono conservate come piante madri per quattro anni al massimo.

Vaccinium L.

Categoria di base

Una pianta madre di base ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), può essere moltiplicata per due generazioni al massimo.


Rettifiche

16.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 298/62


Rettifica della decisione 2014/314/UE della Commissione, del 28 maggio 2014, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) al riscaldamento ad acqua

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 164 del 3 giugno 2014 ).

Alla pagina 91, allegato, tabella 4:

anziché:

«ES = ES,R»

leggi:

«Es = Es,r»

Alla pagina 93, allegato, tabella 7, seconda riga:

anziché:

«Formula»

leggi:

«Formula»

Alla pagina 93, allegato, tabella 7, terza riga:

anziché:

«Formula»

leggi:

«Formula»

Alla pagina 93, allegato, tabella 7, quarta riga:

anziché:

«Formula»

leggi:

«Formula»

Alla pagina 95, allegato, tabella 9, seconda riga:

anziché:

«βοil»

leggi:

«βοil».