ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 294

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

57° anno
10 ottobre 2014


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

1

 

*

Regolamento (UE) n. 1063/2014 della Commissione, del 7 ottobre 2014, recante divieto di pesca del merlano nella zona VIII per le navi battenti bandiera belga

35

 

*

Regolamento (UE) n. 1064/2014 della Commissione, del 7 ottobre 2014, recante divieto di pesca della sogliola nelle zone VIIf e VIIg per le navi battenti bandiera del Regno Unito

37

 

*

Regolamento (UE) n. 1065/2014 della Commissione, del 7 ottobre 2014, recante divieto di pesca della passera di mare nelle zone VIII, IX e X e nelle acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1 per le navi battenti bandiera belga

39

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1066/2014 della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

41

 

 

DECISIONI

 

 

2014/703/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, dell'8 ottobre 2014, che modifica gli allegati I e II della decisione 2004/558/CE per quanto concerne l'approvazione di un programma di lotta volto a eradicare la rinotracheite infettiva bovina in Belgio e la qualifica di indenne dalla rinotracheite infettiva bovina del Land della Turingia in Germania [notificata con il numero C(2014) 7113]  ( 1 )

43

 

 

2014/704/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, dell'8 ottobre 2014, che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda l'elenco dei posti d'ispezione frontalieri [notificata con il numero C(2014) 7139]  ( 1 )

46

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 1165/2009 della Commissione, del 27 novembre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 4 e l'IFRS 7 ( GU L 314 dell'1.12.2009 )

49

 

*

Rettifica del regolamento (UE) n. 356/2010 del Consiglio, del 26 aprile 2010, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone fisiche o giuridiche, entità od organismi in considerazione della situazione in Somalia ( GU L 105 del 27.4.2010 )

50

 

*

Rettifica del regolamento (UE) n. 667/2010 del Consiglio, del 26 luglio 2010, relativo a talune misure restrittive nei confronti dell'Eritrea ( GU L 195 del 27.7.2010 )

51

 

*

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 84/2011 del Consiglio, del 31 gennaio 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia ( GU L 28 del 2.2.2011 )

52

 

*

Rettifica del regolamento (UE) n. 101/2011 del Consiglio, del 4 febbraio 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia ( GU L 31 del 5.2.2011 )

53

 

*

Rettifica del regolamento (UE) n. 270/2011 del Consiglio, del 21 marzo 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto ( GU L 76 del 22.3.2011 )

54

 

*

Rettifica del regolamento (UE) n. 269/2011 del Consiglio, del 21 marzo 2011, recante modifica del regolamento (UE) n. 1284/2009 che istituisce determinate misure restrittive specifiche nei confronti della Repubblica di Guinea ( GU L 76 del 22.3.2011 )

55

 

*

Rettifica del regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio, del 12 aprile 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran ( GU L 100 del 14.4.2011 )

56

 

*

Rettifica del regolamento (UE) n. 753/2011 del Consiglio, del 1o agosto 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan ( GU L 199 del 2.8.2011 )

57

 

*

Rettifica del regolamento (UE) n. 1083/2011 del Consiglio, del 27 ottobre 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 194/2008 che proroga e intensifica le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar ( GU L 281 del 28.10.2011 )

58

 

*

Rettifica del regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 ( GU L 16 del 19.1.2012 )

59

 

*

Rettifica del regolamento (UE) n. 377/2012 del Consiglio, del 3 maggio 2012, concernente misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau ( GU L 119 del 4.5.2012 )

60

 

*

Rettifica del regolamento (UE) n. 979/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo ai giudici ad interim del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea ( GU L 303 del 31.10.2012 )

61

 

*

Rettifica del regolamento (UE) n. 521/2013 del Consiglio, del 6 giugno 2013, recante modifica del regolamento (CE) n. 1183/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo ( GU L 156 dell'8.6.2013 )

62

 

*

Rettifica del regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio, del 5 marzo 2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina ( GU L 66 del 6.3.2014 )

63

 

*

Rettifica del regolamento (UE) n. 224/2014 del Consiglio, del 10 marzo 2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana ( GU L 70 dell'11.3.2014 )

64

 

*

Rettifica del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina ( GU L 78 del 17.3.2014 )

65

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

10.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 294/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1062/2014 DELLA COMMISSIONE

del 4 agosto 2014

relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1451/2007 (2) della Commissione fissa le modalità per il programma di riesame dei principi attivi di biocidi esistenti (di seguito «il programma di riesame»), avviato conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Visto che tale direttiva è stata abrogata e sostituita dal regolamento (UE) n. 528/2012, le modalità di applicazione per il proseguimento del programma di riesame dovrebbero essere adattate alle disposizioni di tale regolamento.

(2)

È importante individuare le combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto che possono essere messe a disposizione sul mercato e utilizzate in base alle norme nazionali, in virtù delle disposizioni transitorie previste all'articolo 89 del regolamento (UE) n. 528/2012. Si tratta, ad esempio, delle combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto che sono in fase di valutazione nell'ambito del programma di riesame.

(3)

Quando un prodotto ha beneficiato della deroga per i prodotti destinati al consumo umano e animale di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1451/2007, ma non della deroga per i prodotti destinati al consumo umano e animale di cui all'articolo 2, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012, i principi attivi che contiene dovrebbero essere valutati nell'ambito del programma di riesame per il tipo di prodotto pertinente. Fatte salve le norme nazionali, tale prodotto dovrebbe poter essere messo a disposizione sul mercato e utilizzato fino al completamento di tale valutazione. Un sistema di dichiarazione preventiva dovrebbe stabilire quali prodotti beneficiano di detta disposizione. Lo stesso dovrebbe valere qualora la mancata notifica di una combinazione di principio attivo/tipo di prodotto sia dovuta alla nuova definizione dei tipi di prodotto nel regolamento (UE) n. 528/2012 rispetto a quella della direttiva 98/8/CE, o sia adeguatamente giustificata sulla base di una decisione della Commissione, adottata conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012, della giurisprudenza, come la causa C-420/10 (4), o di orientamenti autorevoli della Commissione o delle autorità competenti degli Stati membri che sono riesaminati successivamente.

(4)

Quando un biocida contiene, consiste o genera un principio attivo che non è più incluso nel programma di riesame, ma il cui utilizzo è essenziale in uno Stato membro, l'uso e la messa a disposizione sul mercato per tale uso dovrebbero essere consentiti in tale Stato membro, sotto la sua responsabilità, a determinate condizioni e per un periodo di tempo limitato.

(5)

Ai fini della coerenza e della semplificazione, la procedura di valutazione dei principi attivi nel programma di riesame dovrebbe, in tutte le sue parti pertinenti, essere identica a quella per le domande presentate a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 528/2012 o a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 88/2014 della Commissione (5).

(6)

Per le sostanze che rispondono ai criteri di esclusione o sostituzione, l'autorità competente di valutazione dovrebbe presentare all'Agenzia una proposta di classificazione ed etichettatura armonizzate a norma dell'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) per i parametri considerati, pur mantenendo il diritto dello Stato membro a presentare una proposta concernente altri o tutti i parametri. L'autorità di valutazione competente dovrebbe anche consultare l'Agenzia in merito alle sostanze che soddisfano criteri per essere considerate persistenti, bioaccumulabili e tossiche, o alle sostanze che sarebbero considerate interferenti endocrini.

(7)

Al fine di garantire che il programma di riesame sia portato a termine entro il termine indicato all'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, le valutazioni dovrebbe essere limitate alle combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto per le quali i dati pertinenti sono stati trasmessi entro i termini di cui al regolamento (CE) n. 1451/2007 o al presente regolamento. Inoltre, occorre fissare termini adeguati per il completamento delle valutazioni, tenendo conto della possibilità che le domande potrebbero essere convalidate meno di un anno prima di tali termini.

(8)

Non sono ancora state stabilite le prescrizioni in termini di dati per l'iscrizione nella categoria 7 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012. È quindi opportuno in questa fase limitare alle categorie 1, 2, 3, 4, 5 o 6 le domande di iscrizione nel suddetto allegato.

(9)

Fatto salvo articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012, dall'articolo 91 di detto regolamento consegue che i criteri di cui all'articolo 10 dello stesso regolamento dovrebbero essere rilevanti per la successiva autorizzazione dei biocidi in tutti i casi. È pertanto opportuno individuare le sostanze che soddisfano tali criteri in tutte le valutazioni di principi attivi.

(10)

Un partecipante potenziale al programma di riesame dovrebbe essere autorizzato ad aderire o a sostituire un partecipante esistente sulla base di un accordo comune, a condizione che la valutazione non subisca ritardi per via di un accesso limitato ai dati, in quanto il potenziale partecipante dovrebbe altrimenti produrre di nuovi i dati.

(11)

Poiché la partecipazione al programma di riesame avviene su base volontaria, i partecipanti dovrebbero avere la possibilità di ritirarsi da tale programma. In tal caso, i partecipanti potenziali dovrebbero essere autorizzati a riprendere il sostegno, a meno che tale possibilità sia già stata concessa una volta e abbia causato ritardi al programma di riesame, e a meno che l'Agenzia abbia già iniziato a lavorare sul suo parere.

(12)

Qualora la valutazione di un principio attivo dimostri che l'identità ufficialmente iscritta nel programma di riesame non corrisponde esattamente a quella della sostanza effettivamente in corso di valutazione, e che la valutazione non permette di trarre conclusioni in merito, dovrebbe essere possibile ridefinire il principio attivo nel corso della valutazione e consentire ad altre persone di riprendere il supporto della sostanza ufficialmente iscritta.

(13)

Alcune sostanze che fanno parte del programma di riesame, non sono sostenute da nessun partecipante al momento dell'adozione del presente regolamento. Lo stesso vale per alcuni nanomateriali, anche se, a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 528/2012, questi materiali possono essere approvati solo se esplicitamente menzionati. È opportuno autorizzare delle persone a riprendere la partecipazione per queste sostanze e questi nanomateriali, altrimenti questi dovranno essere esclusi dal programma di riesame.

(14)

Al fine di assicurare che nessuna sostanza sia indebitamente mantenuta o inclusa nel programma di riesame senza essere poi valutata, il mantenimento e l'inclusione di una sostanza non ancora in fase di valutazione dovrebbero essere subordinati ad una notifica dei dati essenziali relativi a tale sostanza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO 1

OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le regole applicabili allo svolgimento del programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti di cui all'articolo 89 del regolamento (UE) n. 528/2012.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

(a)

«decisione di non approvazione», la decisione di non approvare una combinazione di principio attivo/tipo di prodotto ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012 o dell'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma, di detto regolamento, o di non includerla nell'allegato I o I A della direttiva 98/8/CE;

(b)

«combinazione principio attivo/tipo di prodotto inclusa nel programma di riesame», una combinazione di principio attivo/tipo di prodotto elencata nell'allegato II che soddisfa le condizioni seguenti:

(i)

non è disciplinata da nessuno degli atti seguenti:

una direttiva riguardante l'iscrizione nell'allegato I o I A della direttiva 98/8/CE;

un regolamento che ne sancisce l'approvazione, ai sensi dell'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012;

(ii)

non è stata oggetto di una decisione di non approvazione o la decisione di non approvazione più recente è stata abrogata;

(c)

«partecipante», una persona che ha presentato una domanda per una combinazione di principio attivo/tipo di prodotto inclusa nel programma di riesame, o che ha presentato una notifica ritenuta conforme ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 5, del presente regolamento, o per conto del quale è stata trasmessa questa domanda o notifica;

(d)

«autorità di valutazione competente», l'autorità competente dello Stato membro indicato nell'allegato II del presente regolamento, designata a norma dell'articolo 81 del regolamento (UE) n. 528/2012.

CAPO 2

PROCEDURA DI VALUTAZIONE DEI FASCICOLI

Articolo 3

Richiesta di approvazione o iscrizione nell'allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012

1.   Una domanda di approvazione o iscrizione nell'allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 può essere presentata solo da un partecipante la cui notifica è stata ritenuta conforme dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 5, del presente regolamento.

Quando la domanda riguarda l'inclusione nell'allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012, essa può riguardare solo le categorie 1, 2, 3, 4, 5 o 6 di tale allegato.

2.   Le domande di cui al paragrafo 1 sono presentate all'Agenzia entro due anni dalla dichiarazione di conformità di cui all'articolo 17, paragrafo 5.

Articolo 4

Accettazione delle domande

1.   L'Agenzia informa il partecipante sulle tariffe applicabili ai sensi del regolamento (UE) n. 564/2013 (7), e respinge la domanda se il partecipante non è in grado di pagarle entro 30 giorni. Essa ne informa il partecipante e l'autorità di valutazione competente.

2.   Ricevuto il pagamento delle tariffe di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 564/2013, l'Agenzia accetta la domanda e informa il partecipante e l'autorità di valutazione competente, indicando la data dell'accettazione della domanda e il suo codice unico di identificazione.

3.   Conformemente all'articolo 77 del regolamento (UE) n. 528/2012, è possibile proporre ricorsi contro le decisioni adottate dall'Agenzia ai sensi del paragrafo 1 di tale articolo.

4.   L'autorità di valutazione competente informa il richiedente della tariffa applicabile ai sensi dell'articolo 80, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 entro 30 giorni a decorrere dall'accettazione della domanda da parte dell'Agenzia, e respinge la domanda se il partecipante non è in grado di pagare la tariffa entro 30 giorni. Ne informa il partecipante e l'Agenzia.

Articolo 5

Convalida delle domande per l'approvazione o l'iscrizione nella categoria 6 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012

1.   Quando una domanda relativa all'approvazione o all'iscrizione nella categoria 6 di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 contenente i dati richiesti in conformità dell'articolo 6, paragrafi 1, e 2, dello stesso regolamento è stata accettata dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, e la tariffa è stata pagata a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, l'autorità di valutazione competente convalida la domanda entro 30 giorni dal pagamento della tariffa.

2.   Se l'autorità di valutazione competente ha ricevuto dal partecipante il fascicolo a norma del regolamento (CE) n. 1451/2007, ma non lo ha ancora accettato riconoscendone la completezza ai sensi dell'articolo 13, l'autorità di valutazione competente convalida la domanda entro il 3 gennaio 2015.

3.   Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, l'autorità di valutazione competente non valuta la qualità né l'idoneità dei dati o delle motivazioni trasmessi.

4.   Qualora l'autorità di valutazione competente ritenga che la domanda sia incompleta, comunica al partecipante quali informazioni supplementari sono necessarie per la convalida della domanda e fissa un termine ragionevole per la trasmissione di dette informazioni. Di norma, tale termine non è superiore a 90 giorni.

Entro 30 giorni dal ricevimento delle informazioni supplementari l'autorità di valutazione competente convalida la domanda se ritiene che tali informazioni siano sufficienti per soddisfare le prescrizioni di cui al paragrafo 2.

Qualora il partecipante non trasmetta le informazioni richieste entro il termine stabilito, l'autorità di valutazione competente respinge la domanda e ne informa il partecipante e l'Agenzia. In tal caso parte delle tariffe pagate a norma dell'articolo 80, paragrafo 1 e paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 è rimborsata.

Nel convalidare una domanda, l'autorità di valutazione competente ne informa senza indugio il partecipante, l'Agenzia e altre autorità competenti, indicando la data della convalida.

Articolo 6

Valutazione delle domande

1.   Il presente articolo si applica quando si configura una delle seguenti condizioni:

(a)

se una domanda è stata convalidata a norma dell'articolo 5;

(b)

quando l'autorità di valutazione competente ha accettato il fascicolo considerandolo completo a norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1451/2007, ma non ha ancora trasmesso la relazione dell'autorità competente alla Commissione a norma dell'articolo 14, paragrafo 4, del medesimo regolamento;

(c)

se una domanda per l'inclusione nelle categorie 1, 2, 3, 4 o 5 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 è stata accettata dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, e la tassa è stata pagata a norma dell'articolo 4, paragrafo 4.

2.   L'autorità di valutazione competente valuta la domanda in conformità degli articoli 4 e 5 del regolamento (UE) n. 528/2012 e, se pertinente, valuta anche l'eventuale proposta di adeguare le prescrizioni in materia di dati ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, di tale regolamento, inviando all'Agenzia una relazione di valutazione e le conclusioni della sua valutazione.

3.   Se più partecipanti sostengono la stessa combinazione di principio attivo/tipo di prodotto, l'autorità competente di valutazione redige solo una relazione di valutazione. La relazione di valutazione e le conclusioni sono trasmesse, entro una delle due scadenze riportate qui di seguito, a seconda di quale data sia posteriore:

(a)

365 giorni dalla data dell'ultima convalida di cui al paragrafo 1, lettera a), accettazione della completezza di cui al paragrafo 1, lettera b), o pagamento delle tariffe di cui al paragrafo 1, lettera c), per la combinazione di principio attivo/tipo di prodotto in questione;

(b)

i termini di cui all'allegato III.

4.   Prima di trasmettere le proprie conclusioni all'Agenzia, l'autorità di valutazione competente consente al partecipante di presentare, entro 30 giorni, commenti scritti relativi alla relazione di valutazione e alle conclusioni della valutazione. Nel portare a termine la propria valutazione, l'autorità di valutazione competente tiene debito conto di tali osservazioni.

5.   Qualora per effettuare la valutazione risultino necessarie informazioni supplementari, l'autorità di valutazione competente chiede al partecipante di trasmetterle entro un dato termine e ne informa l'Agenzia.

Il termine di 365 giorni di cui al paragrafo 3 è sospeso dalla data dell'invio della richiesta fino alla data in cui l'autorità stessa riceve le informazioni. La sospensione non supera i limiti indicati in appresso, a meno che ciò sia giustificato dalla natura dei dati richiesti o da circostanze eccezionali:

(a)

365 giorni qualora le informazioni supplementari riguardino aspetti di cui non si è tenuto conto nella direttiva 98/8/CE o nell'ambito della prassi consolidata di applicazione di detta direttiva;

(b)

180 giorni negli altri casi.

6.   Ove l'autorità di valutazione competente ritenga preoccupanti per la salute umana, la salute animale e l'ambiente gli effetti cumulativi dovuti all'uso di biocidi contenenti gli stessi o altri principi attivi, essa documenta le proprie preoccupazioni come previsto nelle parti pertinenti dell'allegato XV, sezione II.3, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) e inserisce tali elementi nelle proprie conclusioni.

7.   Una volta completata la valutazione del rischio, l'autorità competente di valutazione senza indebito ritardo e al più tardi al momento della presentazione della relazione di valutazione di cui al paragrafo 3, a seconda del caso:

(a)

presenta una proposta all'Agenzia a norma dell'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1272/2008, qualora ritenga che uno dei criteri di cui all'articolo 36, paragrafo 1, dello stesso regolamento è soddisfatto e non adeguatamente affrontato nella parte 3 dell'allegato VI di detto regolamento;

(b)

consulta l'Agenzia se ritiene che uno dei criteri dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera d) o e), del regolamento (UE) n. 528/2012, o la condizione di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), di tale regolamento, sia soddisfatto ma non sia adeguatamente affrontato nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 o nell'elenco delle sostanze candidate di cui all'articolo 59, paragrafo 1, del suddetto regolamento.

Articolo 7

Parere dell'Agenzia

1.   Il presente articolo si applica se sussiste una delle seguenti condizioni:

(a)

l'autorità competente di valutazione ha presentato una relazione di valutazione, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, e, se del caso, una proposta o una consultazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 7;

(b)

una relazione di un'autorità competente è stata trasmessa alla Commissione ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1451/2007, ma la relazione di valutazione non è ancora stata riesaminata dal comitato permanente sui biocidi a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, del suddetto regolamento.

2.   Previa accettazione della relazione, l'Agenzia prepara e trasmette alla Commissione un parere in merito all'approvazione del principio attivo/tipo di prodotto o la sua iscrizione nella categoria 1, 2, 3, 4, 5 o 6 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012, o entrambe, tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente.

L'Agenzia inizia l'elaborazione del parere entro uno dei seguenti termini, a seconda di quale data sia posteriore:

(a)

tre mesi dalla data di accettazione della relazione;

(b)

i termini di cui all'allegato III.

L'Agenzia trasmette il parere alla Commissione entro 270 giorni dalla data di inizio della sua preparazione.

Articolo 8

Principi attivi candidati alla sostituzione

1.   Nel preparare il suo parere a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, l'Agenzia valuta se il principio attivo soddisfa uno dei criteri di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, e tratta la questione nel proprio parere.

2.   Prima di trasmettere il suo parere alla Commissione, l'Agenzia rende pubbliche, fatti salvi gli articoli 66 e 67 del regolamento (UE) n. 528/2012, le informazioni sui principi attivi candidati alla sostituzione, per un periodo non superiore a 60 giorni, durante il quale i terzi interessati possono comunicare informazioni pertinenti, anche relative ai sostituti disponibili. L'Agenzia tiene in debito conto le informazioni ricevute nel mettere a punto il proprio parere.

3.   Nel caso in cui il principio attivo sia approvato, e soddisfi uno dei criteri stabiliti all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, è considerato come candidato alla sostituzione nel regolamento adottato a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, primo comma, del suddetto regolamento.

Articolo 9

Decisione della Commissione

Al ricevimento del parere dell'Agenzia a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, la Commissione prepara tempestivamente un progetto di decisione per adozione a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, o, se del caso, all'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012.

CAPO 3

MODIFICA DI ELEMENTI DEL PROGRAMMA DI RIESAME

Articolo 10

Adesione o sostituzione di partecipanti stabilita di comune accordo

1.   Il ruolo di partecipante può essere ripreso o condiviso di comune accordo tra un partecipante esistente e un potenziale partecipante, a condizione che il potenziale partecipante abbia il diritto di fare riferimento a tutti i dati comunicati o menzionati dal partecipante esistente.

2.   Una notifica ai fini del presente articolo viene presentata all'Agenzia congiuntamente dal partecipante potenziale e dal partecipante esistente mediante il registro per i biocidi di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) n. 528/2012 (di seguito, «il registro»). Tale notifica comprende tutte le lettere di accesso pertinenti.

3.   Al ricevimento di una notifica conformemente al paragrafo 2, l'Agenzia aggiorna le informazioni nel registro per quanto riguarda l'identità del partecipante.

4.   Si considera che una persona stabilita nell'Unione che ha ripreso il ruolo di partecipante o ha raggiunto un partecipante a norma del presente articolo abbia presentato un fascicolo o una lettera di accesso per un fascicolo ai fini dell'articolo 95 del regolamento (UE) n. 528/2012.

Articolo 11

Ritiro di partecipanti

1.   Si considera che un partecipante abbia ritirato il proprio sostegno ad una combinazione di principio attivo/tipo di prodotto nel programma di riesame nei seguenti casi:

(a)

se ha informato l'Agenzia o l'autorità di valutazione competente, attraverso il registro, della sua intenzione di ritirarsi;

(b)

se non ha presentato una domanda entro il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 2;

(c)

se la sua domanda è stata respinta ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'articolo 4, paragrafo 4, o dell'articolo 5, paragrafo 4;

(d)

se ha omesso di fornire le informazioni complementari entro i termini previsti dall'articolo 6, paragrafo 5;

(e)

se ha comunque omesso di pagare le tariffe spettanti all'autorità di valutazione competente o all'Agenzia.

2.   Si considera che un ritiro sia avvenuto entro i termini adeguati se non interviene dopo la data in cui l'autorità di valutazione competente trasmette la relazione dell'autorità competente al richiedente a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, del presente regolamento.

Articolo 12

Conseguenze di un ritiro a tempo debito

1.   Se un ritiro a tempo a debito è reso noto all'autorità di valutazione competente, ma non all'Agenzia, l'autorità di valutazione competente ne informa senza indugio l'Agenzia tramite il registro.

2.   Se un ritiro avvenuto a tempo debito è reso noto all'Agenzia, questa aggiorna i dati del registro per quanto riguarda l'identità del partecipante.

3.   Se tutti i partecipanti che sostengono la stessa combinazione di principio attivo/tipo di prodotto hanno effettuato un ritiro a tempo debito dal programma di riesame, e se il ruolo del partecipante per questa combinazione è stato precedentemente ripreso, l'Agenzia ne informa la Commissione tramite il registro.

Articolo 13

Ridefinizione dei principi attivi

1.   Quando la valutazione di un principio attivo esistente non consente di trarre conclusioni in merito al principio individuato all'allegato II, l'autorità di valutazione competente, previa consultazione del partecipante interessato, stabilisce una nuova identità per il principio in questione. L'autorità competente di valutazione ne informa l'Agenzia.

2.   L'Agenzia aggiorna le informazioni nel registro per quanto riguarda l'identità della sostanza.

Articolo 14

Ripresa del ruolo di partecipante

1.   L'Agenzia pubblica un invito aperto concernente la ripresa del ruolo di partecipante per una combinazione di principio attivo/tipo di prodotto qualora si configuri uno dei casi seguenti:

(a)

quando tutti i partecipanti che sostengono la stessa combinazione di principio attivo/tipo di prodotto hanno effettuato un ritiro a tempo debito, ai sensi dell'articolo 11, e il ruolo di partecipante per tale combinazione non è stato precedentemente ripreso;

(b)

a seguito di una ridefinizione a norma dell'articolo 13, nel qual caso l'invito riguarda esclusivamente i principi coperti dall'attuale identità di cui all'allegato II, ma non dalla nuova identità.

2.   Entro 12 mesi dalla data di pubblicazione di cui al paragrafo 1, chiunque può presentare una notifica di principio attivo/tipo di prodotto per la combinazione a norma dell'articolo 17.

3.   Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, chiunque può notificare una combinazione di principio attivo/tipo di prodotto che figura nell'allegato II, parte 2, a norma dell'articolo 17.

Articolo 15

Combinazioni principio attivo/tipo di prodotto che soddisfano le prescrizioni per essere incluse nel programma di esame

Quando un biocida che rientra nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 528/2012 ed è in fase di immissione sul mercato consiste, contiene o produce un principio attivo esistente, che non è né autorizzato né incluso nel programma di riesame per il tipo di prodotto in questione né è iscritto nell'allegato I di tale regolamento, tale principio soddisfa le condizioni per essere iscritto nel programma di riesame per il tipo di prodotto in questione, per uno dei seguenti motivi:

(a)

la persona responsabile dell'immissione sul mercato si è basata su orientamenti pubblicati o pareri scritti ricevuti dalla Commissione o da un'autorità competente designata ai sensi dell'articolo 26 della direttiva 98/8/CE o dell'articolo 81 del regolamento (UE) n. 528/2012, se tali orientamenti o questi pareri contenevano motivi oggettivamente giustificati per ritenere che il prodotto fosse escluso dal campo di applicazione della direttiva 98/8/CE o del regolamento (UE) n. 528/2012, o che si trattasse di un tipo di prodotto per il quale il principio attivo era stato notificato, e quando tali orientamenti o pareri sono successivamente riesaminati in una decisione adottata conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 o in nuovi orientamenti autorevoli pubblicati dalla Commissione;

(b)

la sostanza ha beneficiato della deroga per gli alimenti destinati al consumo umano o animale di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1451/2007;

(c)

a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 il biocida appartiene a un tipo di prodotto diverso rispetto a quello cui apparteneva ai sensi della direttiva 98/8/CE, a seguito di una modifica del campo di applicazione di tali tipi di prodotto, e contiene una sostanza inclusa nel programma di riesame per il tipo di prodotto iniziale, ma non per quello nuovo.

Articolo 16

Dichiarazione di interesse a notificare

1.   Chiunque abbia interesse a notificare una combinazione di principio attivo/tipo di prodotto può presentare, tramite il registro, una dichiarazione di interesse a notificare un principio che soddisfa le condizioni previste per essere integrato nel programma di riesame di cui all'articolo 15, a uno dei beneficiari seguenti:

(a)

alla Commissione al più tardi 12 mesi dopo la pubblicazione della decisione o degli orientamenti di cui all'articolo 15, lettera a);

(b)

all'Agenzia al più tardi il 30 ottobre 2015 nei casi di cui all'articolo 15, lettera b);

(c)

alla Commissione, al più tardi il 30 ottobre 2015 nei casi di cui all'articolo 15, lettera c).

2.   La dichiarazione indica la combinazione di principio attivo/tipo di prodotto. Nei casi di cui all'articolo 15, lettera a), la dichiarazione contiene una giustificazione dettagliata che dimostri che tutte le condizioni ivi contemplate sono soddisfatte.

3.   Quando una dichiarazione è stata resa in un caso di cui all'articolo 15, lettera a) o lettera c), e la Commissione ritiene, previa consultazione degli Stati membri, che il paragrafo 6 non è applicabile, e, se del caso, che le condizioni di notifica di cui alla lettera a) dello stesso articolo sono soddisfatte, ne informa l'Agenzia.

4.   Quando una dichiarazione è stata resa in un caso di cui all'articolo 15, lettera b), o qualora la Commissione abbia informato l'Agenzia a norma del paragrafo 3, l'Agenzia rende pubblica tale informazione tramite i mezzi elettronici, menzionando la combinazione di principio attivo/tipo di prodotto interessate. Ai fini del presente regolamento, una pubblicazione effettuata a norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1451/2007, è considerata come una pubblicazione effettuata ai sensi del presente paragrafo.

5.   Entro 6 mesi dalla data di pubblicazione di cui al paragrafo 4, qualsiasi persona avente un interesse a notificare la combinazione di principio attivo/tipo di prodotto può farlo a norma dell'articolo 17.

6.   Nei casi di cui all'articolo 15, lettere a) e c), una combinazione di principio attivo/tipo di prodotto è considerata notificata da parte di un partecipante, e non può essere oggetto di una notifica aggiuntiva se si configurano le condizioni seguenti:

(a)

il principio attivo in questione è già incluso nel programma di riesame;

(b)

uno dei fascicoli presentati allo Stato membro incaricato della valutazione per il principio attivo in questione contiene già tutti i dati necessari per la valutazione del tipo di prodotto;

(c)

il partecipante che ha presentato tale fascicolo segnala un interesse a sostenere la combinazione di principio attivo/tipo di prodotto.

Articolo 17

Procedura di notifica

1.   Le notifiche ai sensi dell'articolo 14, paragrafi 2 e 3, o dell'articolo 16, paragrafo 5, sono trasmesse all'Agenzia tramite il registro.

2.   La notifica è presentata in formato IUCLID. Essa contiene le informazioni di cui all'allegato II.

3.   Quando nell'allegato II non è indicata nessuna autorità competente per il principio attivo interessato, il notificante informa l'Agenzia del nome dell'autorità competente designata a norma dell'articolo 81 del regolamento (UE) n. 528/2012 che ha scelto, e conferma per iscritto che tale autorità competente acconsente alla valutazione del fascicolo.

4.   Non appena riceve una notifica, l'Agenzia ne informa la Commissione e comunica al notificante le tariffe dovute ai sensi del regolamento (UE) n. 564/2013. Se il notificante non procede al pagamento della tariffa entro 30 giorni dalla ricezione di tale informazione, l'Agenzia respinge la notifica e ne informa il notificante e la Commissione.

5.   Una volta ricevuto il pagamento della tariffa, entro 30 giorni l'Agenzia verifica se la notifica soddisfa le prescrizioni di cui al paragrafo 2. Se la notifica non soddisfa tali prescrizioni, l'Agenzia concede al notificante un ulteriore periodo di 30 giorni per completare o rettificare la notifica. Una volta scaduto il termine di 30 giorni, l'Agenzia ha ulteriori 30 giorni per dichiarare che la notifica soddisfa le prescrizioni di cui al paragrafo 2 o per respingere la notifica, informandone il notificante e la Commissione.

6.   Conformemente all'articolo 77 del regolamento (UE) n. 528/2012, è possibile proporre ricorsi contro le decisioni adottate dall'Agenzia ai sensi del paragrafo 4 o del paragrafo 5.

7.   Se una notifica è stata ritenuta conforme ai sensi del paragrafo 5, l'Agenzia adotta senza indugio una delle misure seguenti:

(a)

se la notifica è stata trasmessa ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2 o paragrafo 3, aggiorna le informazioni contenute nel registro, per quanto riguarda l'identità del partecipante e, se del caso, del principio attivo;

(b)

se la notifica è stata presentata ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 5, informa la Commissione della conformità.

Articolo 18

Inclusione nel programma di riesame

Se una combinazione di principio attivo/tipo di prodotto è considerata notificata ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 6, o se l'Agenzia informa la Commissione della conformità a norma dell'articolo 17, paragrafo 7, lettera b), la Commissione include la combinazione di principio attivo/tipo di prodotto nell'ambito del programma di riesame.

Articolo 19

Informazioni sulle sostanze che non beneficiano più di sostegno nell'ambito del programma di riesame

Qualora non sia stata ricevuta alcuna notifica entro il termine di cui all'articolo 16, paragrafo 5, o se una notifica di cui a tale articolo è pervenuta ed è stata successivamente respinta dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4 o paragrafo 5, l'Agenzia ne informa gli Stati membri attraverso il registro e pubblica tale informazione per via elettronica.

Articolo 20

Decisioni della Commissione sulle sostanze che non beneficiano più di un sostegno nell'ambito del programma di riesame

La Commissione prepara un progetto di decisione di non approvazione a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012, nei seguenti casi:

(a)

quando l'Agenzia informa la Commissione di tutti i ritiri tempestivi dei partecipanti ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3, del presente regolamento;

(b)

quando nessuno ha presentato una notifica entro i termini di cui all'articolo 14, paragrafo 2 o paragrafo 3, del presente regolamento, o se la notifica è stata presentata e respinta ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4 o paragrafo 5;

(c)

quando è stata presentata una notifica entro i termini di cui all'articolo 14, paragrafo 2 o paragrafo 3, del presente regolamento ed è stata ritenuta conforme ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 5, della stessa, ma l'identità della sostanza nella notifica riguarda solo una parte dell'identità esistente di cui all'allegato II del presente regolamento.

Nel caso di cui alla lettera c), il progetto di decisione di non approvazione riguarda qualsiasi sostanza coperta dall'identità esistente che figura nell'allegato II del presente regolamento, ma non dalla notificazione o da una decisione di approvazione.

CAPO 4

MISURE TRANSITORIE

Articolo 21

Misure transitorie per le sostanze di cui all'articolo 15

1.   Uno Stato membro può continuare ad applicare il suo sistema o le sue prassi vigenti per la messa a disposizione sul mercato e l'uso di un biocida costituito, contenente o in grado di generare un principio attivo esistente di cui all'articolo 15, lettere b) e c). In tal caso:

(a)

il biocida non è più messo a disposizione sul mercato a decorrere da 24 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento;

(b)

l'uso degli stock esistenti del biocida può proseguire fino a 30 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

2.   Uno Stato membro può continuare ad applicare il suo sistema o le sue procedure vigenti per la messa a disposizione sul mercato o l'utilizzo di un biocida costituito, contenente o in grado di generare un principio attivo esistente di cui all'articolo 15, lettera a). In tal caso:

(a)

il biocida non è più messo a disposizione sul mercato a decorrere da 24 mesi dopo una delle seguenti date, a seconda di quale sia posteriore:

(i)

la data di entrata in vigore del presente regolamento;

(ii)

la notificazione o la pubblicazione della decisione o degli orientamenti di cui all'articolo 15, lettera a).

(b)

L'uso degli stock esistenti del biocida può continuare fino a 30 mesi a decorrere da una delle date seguenti, a seconda di quale sia posteriore:

(i)

la data di entrata in vigore del presente regolamento;

(ii)

la notificazione o la pubblicazione della decisione o degli orientamenti di cui all'articolo 15, lettera a).

3.   Uno Stato membro può continuare ad applicare il suo sistema o le sue procedure vigenti per la messa a disposizione sul mercato o l'uso di un biocida costituito, contenente o in grado di generare un principio attivo esistente per il quale l'Agenzia ha effettuato una pubblicazione ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 4, per il tipo di prodotto pertinente. In tal caso:

(a)

il biocida non è più messo a disposizione sul mercato con effetto a decorrere da 12 mesi dopo la data in cui l'Agenzia ha effettuato la pubblicazione elettronica di cui all'articolo 19; e

(b)

l'uso degli stock esistenti del biocida può continuare fino a 18 mesi dopo la data di pubblicazione.

Articolo 22

Uso essenziale

1.   Fatto salvo l'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, entro 18 mesi a decorrere dalla data della decisione di non approvare un principio attivo esistente, qualora uno Stato membro consideri tale principio attivo essenziale per uno dei motivi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, primo comma; lettere b) o c), del regolamento (UE) n. 528/2012, esso può presentare alla Commissione una richiesta motivata per ottenere una deroga dall'articolo 89, paragrafo 2, secondo comma, di tale regolamento.

2.   Lo Stato membro richiedente presenta la richiesta motivata all'Agenzia tramite il registro. Qualora la domanda contenga informazioni riservate, lo Stato membro richiedente presenta contestualmente una versione non riservata.

3.   L'Agenzia pubblica per via elettronica la domanda o, se del caso, una versione non riservata della domanda. Gli Stati membri o qualsiasi altra persona possono presentare osservazioni entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.

4.   Tenendo conto delle osservazioni ricevute, la Commissione può concedere una deroga all'articolo 89, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012, che autorizza i biocidi costituiti dalla sostanza che sarà messa a disposizione sul mercato dello Stato membro richiedente e utilizzata in tale Stato membro ai sensi della normativa nazionale e fatte salve le condizioni di cui al paragrafo 5 e eventuali altre condizioni imposte dalla Commissione; o che contengono o sono in grado di produrre questa sostanza.

5.   Lo Stato membro cui è concessa la deroga è tenuto a:

(a)

garantire che un uso prolungato si limiti a questi casi finché le condizioni di cui al punto 1 sono soddisfatte;

(b)

imporre misure di attenuazione dei rischi per garantire che l'esposizione degli esseri umani, degli animali e dell'ambiente sia ridotta al minimo;

(c)

garantire che si cerchino soluzioni alternative o che la domanda di approvazione del principio attivo sia in fase di preparazione per essere trasmessa ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 528/2012, in tempo utile prima della scadenza della deroga.

CAPO 5

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 1451/2007 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato s'intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 24

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 325 dell'11.12.2007, pag. 3).

(3)  Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).

(4)  Causa C-420/10: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 1o marzo 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Hamburg — Germania), Söll GmbH/Tetra GmbH (Immissione sul mercato di biocidi — direttiva 98/8/CE — articolo 2, paragrafo 1, lettera a) — Nozione di «biocidi» — Prodotto che provoca la flocculazione degli organismi nocivi senza distruggerli, eliminarli o renderli innocui).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 88/2014 della Commissione, del 31 gennaio 2014, che specifica una procedura per la modifica dell'allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 32 dell'1.2.2014, pag. 3).

(6)  Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 564/2013 della Commissione, del 18 giugno 2013, sulle tariffe e sugli oneri spettanti all'Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 19.6.2013, pag. 17).

(8)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).


ALLEGATO I

Prescrizioni relative alle informazioni da trasmettere ai sensi dell'articolo 17

Una notifica ai sensi dell'articolo 17 contiene le informazioni seguenti:

(1)

elementi che comprovino che la sostanza è un principio attivo esistente, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 528/2012;

(2)

un'indicazione del o dei tipi di prodotti interessati dalla notifica;

(3)

informazioni su eventuali studi che sono stati realizzati ai fini di una domanda di approvazione o iscrizione nell'allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012, nonché la data prevista di conclusione;

(4)

le informazioni di cui alle sezioni

(a)

1, 2 e da 7.1 a 7.5 della tabella che figura all'allegato II, titolo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 per le sostanze chimiche;

(b)

1, 2 e da 6.1 a 6.4 della tabella che figura all'allegato II, titolo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 per i microrganismi;

(5)

se la notifica è stata effettuata in uno dei casi di cui all'articolo 15, lettera a), la prova che la sostanza era in commercio in quanto principio attivo di un biocida che rientra nel tipo di prodotto pertinente alla data della notifica o della pubblicazione della decisione o degli orientamenti di cui alla medesima lettera a).


ALLEGATO II

COMBINAZIONI DI PRINCIPIO ATTIVO/TIPO DI PRODOTTO INCLUSE NEL PROGRAMMA DI RIESAME IL 4 AGOSTO 2014

PARTE 1

Combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto sostenute il 4 agosto 2014, escludendo qualsiasi nanomateriale diverso da quelli espressamente menzionati alle voci 1017 e 1019

Numero della voce

Denominazione della sostanza

Stato membro relatore

Numero CE

Numero CAS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

17

18

19

21

22

1

Formaldeide

DE

200-001-8

50-00-0

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

6

Ossido di 2-(2-butossietossi)etile e 6-propilpiperonile (Piperonilbutossido/PBO)

EL

200-076-7

51-03-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

9

Bronopol

ES

200-143-0

52-51-7

 

x

 

 

 

x

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

x

29

Clorocresolo

FR

200-431-6

59-50-7

x

x

x

 

 

x

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

36

Etanolo

EL

200-578-6

64-17-5

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

Acido formico

BE

200-579-1

64-18-6

 

x

x

x

x

x

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

40

Propan-2-olo

DE

200-661-7

67-63-0

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43

Acido salicilico

NL

200-712-3

69-72-7

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

Propan-1-olo

DE

200-746-9

71-23-8

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52

Ossido di etilene

N

200-849-9

75-21-8

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

Acido citrico

BE

201-069-1

77-92-9

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69

Acido glicolico

LT

201-180-5

79-14-1

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70

Acido peracetico

FI

201-186-8

79-21-0

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

71

Acido L-(+)-lattico

DE

201-196-2

79-33-4

 

x

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79

(2R,6aS,12aS)-1,2,6,6a,12,12a-esaidro-2-isopropenil-8,9-dimetossicromeno[3,4-b]furo[2,3-h]cromen-6-one (Rotenone)

UK

201-501-9

83-79-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

85

Simclosene

UK

201-782-8

87-90-1

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

92

Bifenil-2-olo

ES

201-993-5

90-43-7

x

x

x

x

 

x

x

 

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

113

Cinnamaldeide/3-fenil-propen-2-ale (Aldeide cinnamica)

UK

203-213-9

104-55-2

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

117

Geraniolo

FR

203-377-1

106-24-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

122

Gliossale

FR

203-474-9

107-22-2

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

133

Acido esa-2,4-dienoico (Acido sorbico)

DE

203-768-7

110-44-1

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

136

Glutarale (Glutaraldeide)

FI

203-856-5

111-30-8

 

x

x

x

 

x

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

154

Clorofene

N

204-385-8

120-32-1

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

171

2-fenossietanolo

UK

204-589-7

122-99-6

x

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

172

Cetilpiridinio cloruro

UK

204-593-9

123-03-5

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

179

Biossido di carbonio

FR

204-696-9

124-38-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

180

Dimetilarsinato di sodio (Cacodilato di sodio)

PT

204-708-2

124-65-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

185

Tosilcloramide sodica (Tosilcloramide sodica- Cloramina T)

ES

204-854-7

127-65-1

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

187

Dimetilditiocarbammato di potassio

UK

204-875-1

128-03-0

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

188

Dimetilditiocarbammato di sodio

UK

204-876-7

128-04-1

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

195

2-bifenilato di sodio

ES

205-055-6

132-27-4

x

x

x

x

 

x

x

 

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

198

N-(triclorometiltio)ftalimmide (Folpet)

IT

205-088-6

133-07-3

 

 

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

206

Thiram

BE

205-286-2

137-26-8

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

Metam-sodio

BE

205-293-0

137-42-8

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

227

4-(1H-1,3-benzodiazol-2-il)-1,3-tiazolo (Tiabendazolo)

ES

205-725-8

148-79-8

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

235

Diuron

DK

206-354-4

330-54-1

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

239

Cianammide

DE

206-992-3

420-04-2

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

253

Tetraidro-3,5-dimetil-1,3,5-tiadiazina -2-tione (Dazomet)

BE

208-576-7

533-74-4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

279

Dicloro-N-[(dimetilammino)solfonil]fluoro-N-(p-tolil)metansolfenammide (Tolilfluanide)

FI

211-986-9

731-27-1

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

283

Terbutrina

SK

212-950-5

886-50-0

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

288

N-(Diclorofluorometiltio)-N′,N′-dimetil-N-fenilsulfamide (Diclofluanide)

UK

214-118-7

1085-98-9

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

289

Tiocianato di rame

FR

214-183-1

1111-67-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

292

(1R-trans)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciclopropancarbossilato di (1,3,4,5,6,7-esaidro-1,3-diosso-2H-isoindol-2-il)metile (d-Tetrametrina)

DE

214-619-0

1166-46-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

958

Diidrossido di calcio/idrossido di calcio/calcio idrato/calce idrata/calce spenta

UK

215-137-3

1305-62-0

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

959

Ossido di calcio/calce/calce viva/quicklime

UK

215-138-9

1305-78-8

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

306

Ossido di dirame

FR

215-270-7

1317-39-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

315

2-butanone, perossido

HU

215-661-2

1338-23-4

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

321

Monolinuron

UK

217-129-5

1746-81-2

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330

N-(3-amminopropil)-N-dodecilpropan-1,3-diammina(Diammina)

PT

219-145-8

2372-82-9

 

x

x

x

 

x

 

x

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

336

2,2′-ditiobis[N-metilbenzammide] (DBTMA)

PL

219-768-5

2527-58-4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

339

1,2-benzisotiazol-3(2H)-one (BIT)

ES

220-120-9

2634-33-5

 

x

 

 

 

x

 

 

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

341

2-metil-2H-isotiazol-3-one (MIT)

SI

220-239-6

2682-20-4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

346

Dicloroisocianurato di sodio, diidrato

UK

220-767-7

51580-86-0

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

345

Troclosene sodico

UK

220-767-7

2893-78-9

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

348

Etilsolfato di mecetronio (MES)

PL

221-106-5

3006-10-8

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

354

Triclosano

DK

222-182-2

3380-34-5

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

359

(Etilendiossi)dimetanolo (prodotti di reazione di glicole etilenico con paraformaldeide (EGFform))

PL

222-720-6

3586-55-8

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

365

1-ossido di piridin-2-tiolo, sale di sodio (Piritione di sodio)

SE

223-296-5

3811-73-2

 

x

x

 

 

x

x

 

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

368

3-cloroallilocloruro di metenamina (CTAC)

PL

223-805-0

4080-31-3

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

377

2,2′,2′′-(esaidro-1,3,5-triazin 1,3,5-triil)trietanolo (HHT)

PL

225-208-0

4719-04-4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

382

Tetraidro-1,3,4,6-tetrachis(idrossimetil)imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dione (TMAD)

ES

226-408-0

5395-50-6

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

387

N, N ′-metilenbismorfolina (MBM)

AT

227-062-3

5625-90-1

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

392

Ditiocianato di metilene

FR

228-652-3

6317-18-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

393

1,3-bis(idrossimetil)-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dione (DMDMH)

PL

229-222-8

6440-58-0

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

397

Cloruro di didecildimetilammonio (DDAC)

IT

230-525-2

7173-51-5

x

x

x

x

 

x

 

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

401

Argento

SE

231-131-3

7440-22-4

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

403

Rame

FR

231-159-6

7440-50-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

405

Diossido di zolfo

DE

231-195-2

7446-09-5

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

424

Bromuro di sodio

NL

231-599-9

7647-15-6

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

432

Ipoclorito di sodio

IT

231-668-3

7681-52-9

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

434

Tetrametrina

DE

231-711-6

7696-12-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

439

Perossido di idrogeno

FI

231-765-0

7722-84-1

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

444

7a-etildiidro-1H,3H,5H-ossazolo[3,4-c]ossazolo (EDHO)

PL

231-810-4

7747-35-5

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

450

Nitrato d'argento

SE

231-853-9

7761-88-8

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

453

Perossodisolfato di disodio/Persolfato di sodio

PT

231-892-1

7775-27-1

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

455

Ipoclorito di calcio

IT

231-908-7

7778-54-3

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

457

Cloro

IT

231-959-5

7782-50-5

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

458

Solfato di ammonio

UK

231-984-1

7783-20-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

473

Piretrine e piretroidi

ES

232-319-8

8003-34-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

491

Diossido di cloro

PT

233-162-8

10049-04-4

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

494

2,2-dibromo- 2-cianoacetammide (DNBPA)

DK

233-539-7

10222-01-2

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

501

Carbendazim

DE

234-232-0

10605-21-7

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

515

Bromuro di ammonio

SE

235-183-8

12124-97-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

522

Zinco piritione (piritione zincica)

SE

236-671-3

13463-41-7

 

x

 

 

 

x

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

x

 

524

Dodecilguanidina, monocloridrato

ES

237-030-0

13590-97-1

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

526

2-bifenilato di potassio

ES

237-243-9

13707-65-8

 

 

 

 

 

x

 

 

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

529

Cloruro di bromo

NL

237-601-4

13863-41-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

531

(Benzilossi)metanolo

UK

238-588-8

14548-60-8

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

534

Bis (1-idrossi-1H-piridin-2-tionato-O,S) rame (Rame piritione)

SE

238-984-0

14915-37-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

541

p-cloro-m-cresoloato di sodio

FR

239-825-8

15733-22-9

x

x

x

 

 

x

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

550

Acido D-gluconico, composto con N,N′′- bis(4-clorofenil)-3,12-diimmino-2,4,11,13-tetraazatetradecanodiammidina (2:1) (CHDG)

PT

242-354-0

18472-51-0

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

554

p-[(diiodometil)solfonil]toluene

UK

243-468-3

20018-09-1

 

 

 

 

 

x

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

559

Tiocianato di (benzotiazol-2-iltio)metile (TCMTB)

N

244-445-0

21564-17-0

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

562

2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciclopropancarbossilato di 2-metil-4-osso-3-(prop-2-inil)ciclopent-2-en-1-ile (Pralletrina)

EL

245-387-9

23031-36-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

563

(E,E)-esa-2,4-dienoato di potassio (Sorbato di potassio)

DE

246-376-1

24634-61-5

 

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

566

α, α′, α′′-trimetil-1,3,5-triazin-1,3,5 (2H,4H,6H)-trietanolo (HPT)

AT

246-764-0

25254-50-6

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

571

2-ottil-2H-isotiazol-3-one (OIT)

UK

247-761-7

26530-20-1

 

 

 

 

 

x

x

 

x

x

x

 

x

 

 

 

 

 

577

Cloruro di dimetilottadecil[3-(trimetossisilil)propil]ammonio

ES

248-595-8

27668-52-6

 

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

578

N′-terz-butil-N-ciclopropil-6-(metiltio)-1,3,5-triazin-2,4-diammina (Cibutrina)

NL

248-872-3

28159-98-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

588

Bromocloro-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dione (BCDMH/bromoclorodimetilidantoina)

NL

251-171-5

32718-18-6

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

590

3-(4-isopropilfenil)-1,1-dimetilurea (Isoproturon)

DE

251-835-4

34123-59-6

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

597

1-[2-(allilossi)-2-(2,4-diclorofenil)etil]-1H-imidazolo (Imazalil)

DE

252-615-0

35554-44-0

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

599

Tiofosfato di S-[(6-cloro-2-ossoossazolo[4,5-b]piridin-3(2H)-il)metile] e O,O-dimetile (Azametifos)

UK

252-626-0

35575-96-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

600

2-bromo-2-(bromometil)pentandinitrile (DBDCB)

CZ

252-681-0

35691-65-7

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

961

Ossido di calcio e magnesio/calce dolomitica

UK

253-425-0

37247-91-9

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

962

Idrossido di calcio e magnesio/tetraidrossido di calcio e magnesio/idrato di calce dolomitica

UK

254-454-1

39445-23-3

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

606

2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciclopropancarbossilato di α-ciano-3-fenossibenzile (Cifenotrina)

EL

254-484-5

39515-40-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

608

Cloruro di dimetiltetradecil [3-(trimetossisilil)propil]ammonio

PL

255-451-8

41591-87-1

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

609

Miscuglio di cis e trans-p-mentano-3,8 diolo (Citriodiol)

UK

255-953-7

42822-86-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

614

(RS)-α-ciano-3-fenossibenzil(1RS)-cis,trans-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropancarbossilato (Cipermetrina)

BE

257-842-9

52315-07-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

615

3-fenossibenzil-(1RS)-cis,trans-3-(2,2-diclorovinile)-2,2 dimetilciclopropano carbossilato (Permetrina)

IE

258-067-9

52645-53-1

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

618

2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciclopropancarbossilato di 1-etinil-2-metilpent-2-enile (Empentrina)

BE

259-154-4

54406-48-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

619

Butilcarbammato di 3-iodo-2-propinile (IPBC)

DK

259-627-5

55406-53-6

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

620

Solfato di tetrachis(idrossimetil)fosfonio (2:1) (THPS)

MT

259-709-0

55566-30-8

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

628

1-[[2-(2,4-diclorofenil)-4-propil-1,3-diossolan-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazolo (Propiconazolo)

FI

262-104-4

60207-90-1

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

635

Cloruro di (alchil di cocco)trimetilammonio (ATMAC/TMAC)

IT

263-038-9

61789-18-2

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

648

4,5-Dicloro-2-ottilisotiazol-3(2H)one (4,5-Dcloro-2-ottil-2H-isotiazol-3-one (DCOIT))

N

264-843-8

64359-81-5

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

649

2-cloro-N-[[[4-(trifluorometossi)fenil]ammino]carbonil]benzammide (Triflumuron)

IT

264-980-3

64628-44-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

656

3,3′-metilenbis[5-metilossazolidina] (Ossazolidina/MBO)

AT

266-235-8

66204-44-2

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

657

N-ciclopropil-1,3,5-triazin-2,4,6-triammina (Ciromazina)

EL

266-257-8

66215-27-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

666

3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropancarbossilato di α-ciano-4-fluoro-3-fenossibenzile (Ciflutrin)

DE

269-855-7

68359-37-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

667

Composti di ammonio quaternario, benzil- C12-18 -alchildimetil, cloruri (ADBAC (C12-18)

IT

269-919-4

68391-01-5

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

671

Cloruro di alchil (C12-16) dimetilbenzilammonio (ADBAC/BKC (C12-C16))

IT

270-325-2

68424-85-1

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

673

(Cloruro di didecildimetilammonio (DDAC (C8-10))

IT

270-331-5

68424-95-3

x

x

x

x

 

x

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

690

Composti di ammonio quaternario, benzil-C12-18-alchildimetil, sali con 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one 1,1-diossido (1:1) (ADBAS)

MT

273-545-7

68989-01-5

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

691

N-(idrossimetil)glicinato di sodio

AT

274-357-8

70161-44-3

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

692

Ammine, C10-16-alchildimetil, N-ossidi

PT

274-687-2

70592-80-2

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

693

Bis(perossimonosolfato)bis(solfato) di pentapotassio

SI

274-778-7

70693-62-8

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

701

Monoperossiftalato di magnesio esaidrato (MMPP)

PL

279-013-0

84665-66-7

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1015

Estratto di margosa

DE

283-644-7

84696-25-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

724

Cloruro di alchil(C12-C14)dimetilbenzilammonio (ADBAC (C12-C14))

IT

287-089-1

85409-22-9

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

725

Cloruro di alchil(C12-C14)etilbenzilammonio (ADEBAC (C12-C14))

IT

287-090-7

85409-23-0

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

731

Chrysanthemum cinerariaefolium, estratto

ES

289-699-3

89997-63-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

744

Lavanda, Lavandula ibrida, estratto/olio di lavanda

PT

294-470-6

91722-69-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

776

1-(3,5-dicloro-4-(1,1,2,2-tetrafluoroetossi)fenil)-3-(2,6-difluorobenzoil)urea (Hexaflumuron)

PT

401-400-1

86479-06-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

779

Prodotti di reazione di: acido glutammico e N-(C12-C14alchil)propilendiammina (Glucopratamina)

DE

403-950-8

164907-72-6

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

785

Acido 6-(ftalimmido)perossiesanoico (PAP)

IT

410-850-8

128275-31-0

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

791

2-butil-benzo[d]-isotiazol-3-one (BBIT)

CZ

420-590-7

4299-07-4

 

 

 

 

 

x

x

 

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

792

Complesso decaossido di tetracloro (TCDO)

DE

420-970-2

92047-76-2

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

811

Fosfato di argento sodio idrogeno zirconio

SE

422-570-3

265647-11-8

x

x

 

x

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

794

2-(2-idrossietil)piperidin-1-carbossilato di sec-butile/Icaridina (Icaridina)

DK

423-210-8

119515-38-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

797

cloruro di cis-1-(3-cloroallil)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantano (cis CTAC)

PL

426-020-3

51229-78-8

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

800

[2,4-diosso-(2-propin-1-il)imidazolidin-3-il]metil-(1R)-cis-crisantemato; [2,4-diosso-(2-propin-1-il)imidazolidin-3-il]metil-(1R)-trans-crisantemato (Imiprotrina)

UK

428-790-6

72963-72-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

790

5-cloro-2-(4-clorofenossi)-fenolo (DCPP)

AT

429-290-0

3380-30-1

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

807

(E)-1-(2-cloro-1,3-tiazol-5-ilmetil)-3-metil-2-nitroguanidina (Clotianidina)

DE

433-460-1

210880-92-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

952

Bacillus sphaericus 2362, ceppo ABTS-1743

IT

Microrganismo

143447-72-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

955

Bacillus thuringiensis subsp. Israelensis ceppo SA3A

IT

Microrganismo

Non applicabile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

957

Bacillus subtilis

DE

Microrganismo

Non applicabile

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

928

Miscela di 5-cloro-2-metil-2H isotiaziolo-3-one (EINECS 247-500-7) e di 2-metil-2H-isotiazolo-3-one (EINECS 220-239-6)(Miscela di CMIT/MIT)

FR

Miscela

55965-84-9

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

939

Cloro attivo prodotto della reazione in situ di acido ipoclorico e di ipoclorito di sodio

SK

Miscela

Non applicabile

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

813

Acido perossiottanoico

FR

Non applicabile

33734-57-5

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1014

Zeolite d'argento

SE

Non applicabile

Non applicabile

 

x

 

x

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

849

(3-Fenossifenil)metil 2,2-dimetil-3-(2-metil-1-propenil)ciclopropancarbossilato (d-Fenotrina)

IE

Non applicabile

188023-86-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

931

Ammine, N-alchil (C12 e 14)trimetilnodi, prodotti di reazione con acidi cloroacetico (Ampholyt 20)

IE

Non applicabile

139734-65-9

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

152

Prodotti di reazione di 5,5-dimetilidantoina, 5-etil- 5-metilidantoina con bromo e cloro (DCDMH)

NL

Non disponibile

Non disponibile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

459

Massa di reazione di biossido di titanio e cloruro di argento

SE

Non disponibile

Non disponibile

x

x

 

 

 

x

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

777

Prodotti di reazione di 5,5-dimetilidantoina, 5-etil- 5-metilidantoina con cloro (DCEMH)

NL

Non disponibile

Non disponibile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

810

Vetro di fosfato di argento

SE

Non disponibile

308069-39-8

 

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

824

Zeolite d'argento e di zinco

SE

Non disponibile

130328-20-0

 

x

 

x

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1013

Zeolite d'argento e di rame

SE

Non disponibile

130328-19-7

 

x

 

x

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1017

Argento assorbito su biossido di silicio (come nanomateriale sotto forma di aggregato stabile con particelle primarie in scala nanometrica)

SE

Non disponibile

Non disponibile

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1019

Diossido di silicio (come nanomateriale costituito da aggregati e agglomerati)

FR

Non disponibile

68909-20-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

831

Biossido di silice (Anidride silicica/Kieselguhr)

FR

Prodotto fitosanitario

61790-53-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

854

(RS)-3-allil-2-metil-4-oxociclopent-2-enil-(1R,3R;1R,3S)-2,2-dimetil-3-(2- propenil)ciclopropancarbossilato (miscela di 4 isomeri 1R trans, 1R: 1R trans, 1S: 1R cis, 1R; 1R cis, 1S 4:4:1:1) (d-Alletrina)

DE

Prodotto fitosanitario

231937-89-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

855

(RS)-3-allil-2-metil-4-ossociclopent-2-enil(1R,3R)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1enil)-ciclopropancarbossilato (miscuglio di 2 isomeri: 1R trans: 1R/S solo 1:3) (Esbiotrina)

DE

Prodotto fitosanitario

260359-57-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

848

N-((6-cloro-3-piridinil)metil)-N′-ciano-N-metiletandiminammide (Acetamiprid)

BE

Prodotto fitosanitario

160430-64-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

835

Esfenvalerato/(S)-alfa-ciano-3-fenossibenzil (S)-2-(4-clorofenil)-3-metilbutirrato (Esfenvalerato)

PT

Prodotto fitosanitario

66230-04-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

836

[1α(S*),3α]-(α)-ciano-(3-fenossifenil)metil 3-(2,2-dicloroetenil)-2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclossipropancarbossilato (α-Cipermetrina)

BE

Prodotto fitosanitario

67375-30-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

843

4-bromo-2-(4-clorofenil)-1-etossimetil-5-trifluorometilpirrol-3-carbonitrile (Clorfenapir)

PT

Prodotto fitosanitario

122453-73-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

859

Polimero di N-metilammina (EINECS 204-697-4) con (clorometil)ossirano (EINECS 203-439-8) Cloruro di ammonio quaternario polimerico (Polimero PQ)

HU

Polimero

25988-97-0

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

863

1,6-esanedilbis[N′-cianoguanidina](EINECS 240-032-4) e esametilendiammina (EINECS 204-679-6)/Poliesametilene biguanide (monomero: 1,5-bis(trimetilene)-guanilguanidinio monocloridrato) (PHMB)

FR

Polimero

27083-27-8/32289-58-0

x

x

x

x

x

x

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

868

Poli(esametilenbiguanide)

FR

Polimero

91403-50-8

x

x

x

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

869

Poli(ossi-1,2-etanedil), α-[2-didecilmetilammonio)etil]-.omega.-idrossi-, propanoato (sale) (Bardap 26)

IT

Polimero

94667-33-1

 

x

 

x

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

872

Borato di N-dicecil-N-dipolietossiammonio/Borato di didecilpoliossetilammonio (Betaina polimerica)

EL

Polimero

214710-34-6

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE 2

Combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto non sostenute il 4 agosto 2014

La presente parte dell'allegato comprende

le combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto elencate nella tabella riportata qui di seguito, comprese tutte le forme di nanomateriali,

tutte le forme di nanomateriali di tutte le combinazioni principio attivo/tipo di prodotto elencate nella tabella di cui alla parte 1, ad eccezione di quelle elencate in tale tabella, e

tutte le forme di nanomateriali di tutte le combinazioni principio attivo/ tipo di prodotto approvate entro il [Ufficio delle pubblicazioni, si prega di inserire la data di adozione del presente regolamento], ad eccezione di quelle esplicitamente approvate.

Le combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto e i nanomateriali che figurano nella presente parte saranno oggetto di una decisione di non approvazione ai sensi dell'articolo 20, se nessuno trasmette una notifica entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, o qualora tale notifica sia respinta in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 4 o paragrafo 5

Numero della voce

Denominazione della sostanza

Stato membro relatore

Numero CE

Numero CAS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

17

18

19

21

22

1021

1,3-dicloro- 5,5-dimetilidantoina (ridefinito come alla voce 152)

NL

204-258-7

118-52-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

166

Cloruro di cetalconio (cfr. la voce 948)

 

204-526-3

122-18-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

167

Cloruro di benzildimetil(ottadecil)ammonio (cfr. la voce 948)

 

204-527-9

122-19-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

Cloruro di benzododecinio (cfr. la voce 948)

 

205-351-5

139-07-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

214

Cloruro di miristalconio (cfr. la voce 948)

 

205-352-0

139-08-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

227

2-tiazol-4-il-1H-benzimidazolo (Tiabendazolo)

ES

205-725-8

148-79-8

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

331

Bromuro di didecildimetilammonio (cfr. la voce 949)

 

219-234-1

2390-68-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

384

Cloruro di dimetildiottilammonio (cfr. la voce 949)

 

226-901-0

5538-94-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

399

Bromuro di benzildodecildimetilammonio (cfr. la voce 948)

 

230-698-4

7281-04-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

401

Argento

SE

231-131-3

7440-22-4

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

418

Diossido di silicio, amorfo

FR

231-545-4

7631-86-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

449

Solfato di rame

FR

231-847-6

7758-98-7

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1016

Cloruro d'argento

SE

232-033-3

7783-90-6

x

x

 

 

 

x

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

554

p-[(diiodometil)solfonil]toluene

UK

243-468-3

20018-09-1

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

587

Cloruro di decildimetilottilammonio (cfr. la voce 949)

 

251-035-5

32426-11-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

601

Cloruro di benzildimetiloleilammonio (cfr. la voce 948)

 

253-363-4

37139-99-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

615

3-fenossibenzil-(1RS)-cis,trans-3-(2,2-diclorovinile)-2,2 dimetilciclopropano carbossilato (Permetrina)

IE

258-067-9

52645-53-1

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

637

Composti di ammonio quaternario, benzilcocco alchildimetil, cloruri (cfr. la voce 948)

 

263-080-8

61789-71-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

638

Composti di ammonio quaternario, dicoccoalchil dimetil, cloruri (cfr. la voce 949)

 

263-087-6

61789-77-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

639

Composti di ammonio quaternario, bis(sego alchil idrogenato)dimetil, cloruri (cfr. voce 949)

 

263-090-2

61789-80-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

647

Composti di ammonio quaternario, benzil-C8-18-alchildimetil, cloruri (cfr. voce 948)

 

264-151-6

63449-41-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

668

Composti di ammonio quaternario, di-C6-12-alchildimetil, cloruri (cfr. la voce 949)

 

269-925-7

68391-06-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

670

Composti di ammonio quaternario, benzil-C8-16-alchildimetil, cloruri (cfr. la voce 948)

 

270-324-7

68424-84-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

689

Composti di ammonio quaternario, benzil-C10-16-alchildimetil, cloruri (cfr. la voce 948)

 

273-544-1

68989-00-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

692

Ammine, C10-16-alchildimetil, N-ossidi

PT

274-687-2

70592-80-2

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

697

Composti di ammonio quaternario, di-C8-18-alchildimetil, cloruri (cfr. la voce 949)

 

277-453-8

73398-64-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000

Bis[monoperossiftalato(2-)-O1,OO1]magnesato(2-) di diidrogeno esaidrato

PL

279-013-0

14915-85-4

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

998

Estratto di margosa diverso da quello ricavato dai semi dell'Azadirachta indica mediante acqua e un successivo trattamento con solventi organici.

DE

283-644-7

84696-25-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

741

Composti di ammonio quaternario, benzil-C8-18-alchildimetil, bromuri (cfr. la voce 948)

 

293-522-5

91080-29-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1020

1,3-dicloro-5-etil-5-metilimidazolidina- 2,4-dione (ridefinito come per la voce 777)

NL

401-570-7

89415-87-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

778

1-(4-clorofenil)-4,4-dimetil-3-(1,2,4-triazol-1-ilmetil)pentan-3-olo (Tebuconazolo)

DK

403-640-2

107534-96-3

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

805

Prodotto di reazione di adipato di dimetile, glutarato di dimetile, succinato di dimetile con perossido di idrogeno (Perestane)

HU

432-790-1

Non applicabile

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

923

Cloruro di alchil-benzil-dimetil ammonio/Cloruro di benzalconio (cfr. la voce 948)

 

Miscela

8001-54-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

949

Composti di ammonio quaternario (dialchilmetil (alchil da C6-C18, saturi e insaturi e sego alchil, cocco alchil e soia alchil)cloruri, bromuri e solfati di metile) (DDAC)

IT

Miscela di sostanze nell'elenco EINECS

Non applicabile

x

x

x

x

 

 

 

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

950

Composti di ammonio quaternario (dialchilmetil (alchil da C6-C18, saturi e insaturi e sego alchil, cocco alchil e soia alchil)cloruri, bromuri o solfati di metile (TMAC)

IT

Miscela di sostanze nell'elenco EINECS

Non applicabile

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

948

Composti di ammonio quaternario (benzilalchildimetil (alchil da C8-C22, saturi e insaturi e sego alchil, cocco alchil e soia alchil) cloruri, bromuri o idrossidi) (BKC)

IT

Miscela di sostanze nell'elenco EINECS

Non applicabile

x

x

x

x

 

 

 

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

849

(3-Fenossifenil)metil 2,2-dimetil-3-(2-metil-1-propenil)ciclopropancarbossilato (d-Fenotrina)

IE

Non applicabile

188023-86-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

1001

Composti di ammonio quaternario, benzil-C12-16-alchildimetil, cloruri (diversi dalla sostanza di cui alla voce 671)

IT

Non applicabile

Non applicabile

x

x

x

x

 

 

 

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

1002

Composti di ammonio quaternario, benzil-C12-18-alchildimetil, cloruri diversi dalla sostanza di cui alla voce 667)

IT

Non applicabile

Non applicabile

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

1003

Composti di ammonio quaternario, C12-14-alchil [(etilfenil) metil] dimetil, cloruri, (diversi dalla sostanza di cui alla voce 725)

IT

Non applicabile

Non applicabile

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

1005

Composti di ammonio quaternario, benzil-C12-14-alchildimetil, cloruri (diversi dalla sostanza di cui alla voce 724)

IT

Non applicabile

Non applicabile

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

1006

Argento-zinco-alluminio- fosfato di boro vetrificato/Ossido di vetro contenente argento e zinco

SE

Non applicabile

398477-47-9

 

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1009

Composti di ammonio quaternario, di-C8-10-alchildimetil, cloruri (diversi dalla sostanza di cui alla voce 673)

IT

Non applicabile

Non applicabile

x

x

x

x

x

x

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

1011

Composti di ammonio quaternario, cocco alchiltrimetil, cloruri (diversi dalla sostanza di cui alla voce 635)

IT

Non applicabile

Non applicabile

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1012

Complesso alluminio sodio silicato d'argento zinco/Zeolite d'argento- zinco

SE

Non applicabile

130328-20-0

 

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

598

(±) -1-(.beta.-allilossi-2,4-diclorofeniletil)imidazolo (Imazalil di grado tecnico)

DE

Prodotto fitosanitario

73790-28-0

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ALLEGATO III

Termini

Tipi di prodotto

Termini per la presentazione della relazione di valutazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera b)

Termini per avviare la preparazione di un parere ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera b)

8, 14, 16, 18, 19 e 21

31.12.2015

31.3.2016

3, 4 e 5

31.12.2016

31.3.2017

1 e 2

31.12.2018

31.3.2019

6 e 13

31.12.2019

31.3.2020

7, 9 e 10

31.12.2020

31.3.2021

11, 12, 15, 17, 20 e 22

31.12.2022

31.9.2023


10.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 294/35


REGOLAMENTO (UE) N. 1063/2014 DELLA COMMISSIONE

del 7 ottobre 2014

recante divieto di pesca del merlano nella zona VIII per le navi battenti bandiera belga

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2014.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2014.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2014 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Lowri EVANS

Direttrice generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio, del 20 gennaio 2014, che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2014, pag. 1).


ALLEGATO

N.

42/TQ43

Stato membro

Belgio

Stock

WHG/08.

Specie

Merlano (Merlangius merlangus)

Zona

VIII

Data di chiusura

13.9.2014


10.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 294/37


REGOLAMENTO (UE) N. 1064/2014 DELLA COMMISSIONE

del 7 ottobre 2014

recante divieto di pesca della sogliola nelle zone VIIf e VIIg per le navi battenti bandiera del Regno Unito

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2014.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2014.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2014 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Lowri EVANS

Direttrice generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio, del 20 gennaio 2014, che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2014, pag. 1).


ALLEGATO

N.

41/TQ43

Stato membro

Regno Unito

Stock

SOL/7FG.

Specie

Sogliola (Solea solea)

Zona

VIIf e VIIg

Data di chiusura

11.9.2014


10.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 294/39


REGOLAMENTO (UE) N. 1065/2014 DELLA COMMISSIONE

del 7 ottobre 2014

recante divieto di pesca della passera di mare nelle zone VIII, IX e X e nelle acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1 per le navi battenti bandiera belga

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2014.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2014.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2014 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Lowri EVANS

Direttrice generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio, del 20 gennaio 2014, che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2014, pag. 1).


ALLEGATO

N.

43/TQ43

Stato membro

Belgio

Stock

PLE/8/3411

Specie

Passera di mare (Pleuronectes Platessa)

Zona

VIII, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1

Data di chiusura

13.9.2014


10.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 294/41


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1066/2014 DELLA COMMISSIONE

del 9 ottobre 2014

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

305,5

MK

57,4

XS

75,9

ZZ

146,3

0707 00 05

MK

29,8

TR

95,4

ZZ

62,6

0709 93 10

TR

118,0

ZZ

118,0

0805 50 10

AR

113,6

BR

84,6

CL

104,9

IL

102,2

TR

126,7

UY

58,0

ZA

138,9

ZZ

104,1

0806 10 10

BR

151,1

MK

31,8

TR

134,4

ZZ

105,8

0808 10 80

BA

57,3

BR

51,7

CL

76,3

NZ

132,8

US

192,8

ZA

121,0

ZZ

105,3

0808 30 90

CN

95,2

TR

124,7

ZZ

110,0


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

10.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 294/43


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 ottobre 2014

che modifica gli allegati I e II della decisione 2004/558/CE per quanto concerne l'approvazione di un programma di lotta volto a eradicare la rinotracheite infettiva bovina in Belgio e la qualifica di indenne dalla rinotracheite infettiva bovina del Land della Turingia in Germania

[notificata con il numero C(2014) 7113]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/703/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 10, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 64/432/CEE stabilisce norme applicabili agli scambi all'interno dell'Unione di animali della specie bovina. A norma del suo articolo 9, uno Stato membro che abbia un programma nazionale obbligatorio di lotta contro una delle malattie contagiose elencate nel suo allegato E, parte II, può sottoporlo alla Commissione per approvazione. Tale elenco comprende la rinotracheite infettiva bovina. La rinotracheite infettiva bovina è la descrizione dei segni clinici più evidenti dell'infezione dovuta a herpesvirus 1 bovino (BHV-1).

(2)

L'articolo 9 della direttiva 64/432/CEE reca anche la definizione delle garanzie complementari che possono essere richieste negli scambi all'interno dell'Unione.

(3)

L'articolo 10 della direttiva 64/432/CEE prevede inoltre che uno Stato membro, qualora ritenga che il proprio territorio o parte di esso sia indenne da una delle malattie elencate nell'allegato E, parte II, della direttiva medesima, presenti una documentazione giustificativa adeguata alla Commissione. Tale articolo contempla anche la definizione delle garanzie complementari che possono essere richieste negli scambi all'interno dell'Unione.

(4)

La decisione 2004/558/CE della Commissione (2) approva i programmi di lotta e di eradicazione del BHV-1 presentati dagli Stati membri figuranti nell'elenco di cui all'allegato I di tale decisione per le regioni in esso elencate, alle quali si applicano garanzie complementari in conformità all'articolo 9 della direttiva 64/432/CEE.

(5)

L'allegato II della decisione 2004/558/CE elenca inoltre le regioni degli Stati membri che sono considerate indenni dal BHV-1 e alle quali si applicano le garanzie complementari in conformità all'articolo 10 della direttiva 64/432/CEE.

(6)

Il Belgio ha presentato alla Commissione un programma mirante all'eradicazione dell'infezione da BHV-1 nel suo intero territorio. Tale programma è conforme ai criteri di cui all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 64/432/CEE. Tale programma prevede inoltre norme relative allo spostamento dei bovini sul territorio nazionale equivalenti a quelle attuate in precedenza in determinati Stati membri o in loro regioni, che hanno consentito di eradicare la malattia da tali Stati membri o regioni.

È opportuno approvare il programma presentato dal Belgio e le garanzie complementari presentate in virtù dell'articolo 9 della direttiva 64/432/CEE.

(7)

L'allegato I della decisione 2004/558/CE dovrebbe quindi essere modificato di conseguenza.

(8)

Attualmente tutte le regioni della Germania, ad eccezione dello Stato federato della Baviera, figurano nell'allegato I della decisione 2004/558/CE. Lo Stato federato della Baviera è considerato indenne dal BHV-1 e figura quindi nell'elenco di cui all'allegato II di tale decisione.

(9)

La Germania ha appena presentato alla Commissione la documentazione giustificativa per ottenere la qualifica di indenne dal BHV-1 per il Land della Turingia, nonché le garanzie complementari in virtù dell'articolo 10 della direttiva 64/432/CEE.

Alla luce della valutazione della documentazione giustificativa presentata da tale Stato membro, il Land della Turingia non dovrebbe più essere compreso nell'elenco di cui all'allegato I della decisione 2004/558/CE, bensì in quello di cui al suo allegato II e a tale Land andrebbe estesa l'applicazione delle garanzie complementari a norma dell'articolo 10 della direttiva 64/432/CEE.

(10)

L'allegato II della decisione 2004/558/CEE dovrebbe quindi essere modificato di conseguenza.

(11)

È opportuno, pertanto, modificare di conseguenza la decisione 2004/558/CE.

(12)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati I e II della decisione 2004/558/CE sono sostituiti dal testo dell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 2014

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione


(1)  GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.

(2)  Decisione 2004/558/CE della Commissione, del 15 luglio 2004, che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto riguarda le garanzie complementari per gli scambi intracomunitari di animali della specie bovina in relazione alla rinotracheite bovina infettiva e l'approvazione dei programmi di eradicazione presentati da alcuni Stati membri (GU L 249 del 23.7.2004, pag. 20).


ALLEGATO

Gli allegati I e II della decisione 2004/558/CE sono sostituiti dai seguenti:

«

ALLEGATO I

Stati membri

Regioni degli Stati membri a cui si applicano le garanzie complementari relative alla rinotracheite infettiva bovina a norma dell'articolo 9 della direttiva 64/432/CEE

Belgio

Tutte le regioni

Repubblica ceca

Tutte le regioni

Germania

Tutte le regioni, tranne lo Stato federato della Baviera e il Land della Turingia

Italia

Regione Friuli-Venezia Giulia

Regione Valle d'Aosta,

Provincia autonoma di Trento

ALLEGATO II

Stati membri

Regioni degli Stati membri a cui si applicano le garanzie complementari relative alla rinotracheite infettiva bovina a norma dell'articolo 10 della direttiva 64/432/CEE

Danimarca

Tutte le regioni

Germania

Stato federato della Baviera

Land della Turingia

Italia

Provincia autonoma di Bolzano

Austria

Tutte le regioni

Finlandia

Tutte le regioni

Svezia

Tutte le regioni

»

10.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 294/46


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 ottobre 2014

che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda l'elenco dei posti d'ispezione frontalieri

[notificata con il numero C(2014) 7139]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/704/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 20, paragrafi 1 e 3,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, seconda frase, e l'articolo 6, paragrafo 5,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (3), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2009/821/CE della Commissione (4) stabilisce un elenco di posti d'ispezione frontalieri riconosciuti in conformità delle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE. Tale elenco figura nell'allegato I di detta decisione.

(2)

La Danimarca ha comunicato che il posto d'ispezione frontaliero di Kolding dovrebbe essere soppresso dall'elenco delle voci relative a tale Stato membro. La Germania ha comunicato che il posto d'ispezione frontaliero di Düsseldorf dovrebbe essere soppresso dall'elenco delle voci relative a tale Stato membro. È quindi opportuno modificare di conseguenza gli elenchi delle voci riguardanti tali Stati membri di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE.

(3)

In seguito alle comunicazioni della Spagna e dei Paesi Bassi è opportuno modificare le voci relative ai posti d'ispezione frontalieri presso gli aeroporti di Barcellona, Gran Canaria e Tenerife Sur in Spagna e presso il porto di Rotterdam nei Paesi Bassi nell'elenco di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE.

(4)

In seguito all'esito soddisfacente di un audit effettuato dal servizio di audit della Commissione (precedentemente noto come servizio ispettivo della Commissione), l'Ufficio alimentare e veterinario (UAV), il posto d'ispezione frontaliero di Nuuk, in Groenlandia, può essere riconosciuto per tutte le categorie di prodotti non destinati al consumo umano. È quindi opportuno modificare di conseguenza la voce in questione relativa a tale posto d'ispezione frontaliero di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE.

(5)

L'UAV ha effettuato degli audit in Croazia, in seguito ai quali ha rivolto alcune raccomandazioni a tale Stato membro. La Croazia ha seguito tali raccomandazioni in modo soddisfacente, con un piano d'azione e con le modifiche delle categorie di riconoscimento del posto d'ispezione frontaliero di Rijeka (Fiume). È quindi opportuno modificare di conseguenza la voce relativa a tale posto d'ispezione frontaliero di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE.

(6)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2009/821/CE.

(7)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione 2009/821/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 2014

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(2)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

(3)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

(4)  Decisione 2009/821/CE della Commissione, del 28 settembre 2009, che stabilisce un elenco di posti d'ispezione frontalieri riconosciuti, fissa talune modalità relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema TRACES (GU L 296 del 12.11.2009, pag. 1).


ALLEGATO

L'allegato I della decisione 2009/821/CE è così modificato:

1)

nella parte relativa alla Danimarca la voce relativa al porto di Kolding è soppressa;

2)

nella parte relativa alla Germania la voce relativa all'aeroporto di Düsseldorf è soppressa;

3)

la parte relativa alla Spagna è così modificata:

a)

la voce relativa all'aeroporto di Barcellona è sostituita dalla seguente:

«Barcelona

ES BCN 4

A

Iberia

HC(2), NHC-T(CH)(2) NHC-NT(2)

O

Swissport

HC(2), NHC(2)

O

WFS

HC-T(CH)(2)»

 

b)

la voce relativa all'aeroporto di Gran Canaria è sostituita dalla seguente:

«Gran Canaria

ES LPA 4

A

 

HC(2), NHC-NT(2) (*)

O (*)»

c)

la voce relativa all'aeroporto di Tenerife Sur è sostituita dalla seguente:

«Tenerife Sur

ES TFS 4

A

Productos

HC(2) (*), NHC(2)

 

Animales

 

U (*), E (*), O»

4)

nella parte relativa alla Groenlandia la voce relativa al porto di Nuuk è sostituita dalla seguente:

«Nuuk

GL GOH 1

P

 

HC(1)(2)(15), NHC(2)(15)»

 

5)

nella parte relativa alla Croazia la voce relativa al porto di Rijeka (Fiume) è sostituita dalla seguente:

«Rijeka

HR RJK 1

P

 

HC(2), NHC-T(FR)(2), NHC-NT(2)»

 

6)

nella parte relativa ai Paesi Bassi, la voce relativa al porto di Rotterdam è sostituita dalla seguente:

«Rotterdam

NL RTM 1

P

Eurofrigo Karimatastraat

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

 

Eurofrigo, Abel Tasmanstraat

HC

 

Frigocare Rotterdam B.V.

HC(2)

 

Coldstore Wibaco B.V.

HC-T(FR)(2), HC-NT(2)

 

Kloosterboer Delta Terminal

HC(2)»

 


Rettifiche

10.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 294/49


Rettifica del regolamento (CE) n. 1165/2009 della Commissione, del 27 novembre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 4 e l'IFRS 7

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 314 del 1o dicembre 2009 )

A pagina 24, Allegato, Appendice A:

anziché:

«Apêndice A

Termos definidos

O seguinte termo é emendado.

risco de liquidez

O risco de uma entidade vir a encontrar dificuldades para satisfazer obrigações associadas a passivos financeiros que sejam liquidadas através da entrega de dinheiro ou outro activo financeiro.»

leggi:

«Appendice A

Definizione dei termini

Il termine seguente è modificato.

rischio di liquidità

Il rischio che un'entità incontrerà delle difficoltà nell'adempiere alle obbligazioni relative a passività finanziarie regolate con la consegna di disponibilità liquide o di altra attività finanziaria.»


10.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 294/50


Rettifica del regolamento (UE) n. 356/2010 del Consiglio, del 26 aprile 2010, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone fisiche o giuridiche, entità od organismi in considerazione della situazione in Somalia

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 105 del 27 aprile 2010 )

Pagina 2, considerando 12

anziché:

«(12)

Inoltre, in considerazione della minaccia specifica alla pace e alla sicurezza internazionali nella regione rappresentata dalla situazione in Somalia e al fine di procedere in modo coerente alla modifica e alla revisione dell'allegato della decisione 2010/231/PESC, la facoltà di modificare l'elenco di cui all'allegato I del presente regolamento dovrebbe essere esercitata dal Consiglio.»

leggi:

«(12)

In considerazione della minaccia specifica alla pace e alla sicurezza internazionali nella regione rappresentata dalla situazione in Somalia e al fine di procedere in modo coerente alla modifica e alla revisione dell'allegato della decisione 2010/231/PESC del Consiglio, la competenza a modificare l'elenco di cui all'allegato I del presente regolamento dovrebbe essere esercitata dal Consiglio.»


10.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 294/51


Rettifica del regolamento (UE) n. 667/2010 del Consiglio, del 26 luglio 2010, relativo a talune misure restrittive nei confronti dell'Eritrea

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 195 del 27 luglio 2010 )

Pagina 17, considerando 8

anziché:

«(8)

In considerazione della minaccia specifica alla pace e alla sicurezza internazionali nella regione rappresentata dalla situazione in Eritrea e al fine di procedere in modo coerente alla modifica e alla revisione dell'allegato della decisione 2010/127/PESC, la facoltà di modificare l'elenco di cui all'allegato I del presente regolamento dovrebbe essere esercitata dal Consiglio.»

leggi:

«(8)

In considerazione della minaccia specifica alla pace e alla sicurezza internazionali nella regione rappresentata dalla situazione in Eritrea e al fine di procedere in modo coerente alla modifica e alla revisione dell'allegato della decisione 2010/127/PESC, la competenza a modificare l'elenco di cui all'allegato I del presente regolamento dovrebbe essere esercitata dal Consiglio.»


10.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 294/52


Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 84/2011 del Consiglio, del 31 gennaio 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 28 del 2 febbraio 2011 )

A pagina 17, considerando 4,

anziché:

«(4)

La facoltà di modificare gli elenchi di cui agli allegati I e IA del presente regolamento dovrebbe essere esercitata dal Consiglio, in considerazione della minaccia specifica alla pace e alla sicurezza internazionali rappresentata dalla situazione in Bielorussia e per garantire la coerenza con la procedura per la modifica e revisione dell'allegato della decisione del Consiglio 2011/69/PESC.»

leggi:

«(4)

La competenza a modificare gli elenchi di cui agli allegati I e IA del presente regolamento dovrebbe essere esercitata dal Consiglio, in considerazione della minaccia specifica alla pace e alla sicurezza internazionali rappresentata dalla situazione in Bielorussia e per garantire la coerenza con la procedura per la modifica e revisione dell'allegato della decisione del Consiglio 2011/69/PESC.»


10.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 294/53


Rettifica del regolamento (UE) n. 101/2011 del Consiglio, del 4 febbraio 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 31 del 5 febbraio 2011 )

Pagina 1, considerando 4:

anziché:

«(4)

La facoltà di modificare l'elenco figurante nell'allegato I del presente regolamento dovrebbe essere esercitata dal Consiglio, in considerazione della minaccia specifica alla pace e alla sicurezza internazionali rappresentata dalla situazione in Tunisia e per garantire la coerenza con la procedura di modifica e revisione dell'allegato della decisione 2011/72/PESC.»

leggi:

«(4)

La competenza a modificare l'elenco figurante nell'allegato I del presente regolamento dovrebbe essere esercitata dal Consiglio, in considerazione della minaccia specifica alla pace e alla sicurezza internazionali rappresentata dalla situazione in Tunisia e per garantire la coerenza con la procedura di modifica e revisione dell'allegato della decisione 2011/72/PESC.»


10.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 294/54


Rettifica del regolamento (UE) n. 270/2011 del Consiglio, del 21 marzo 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 76 del 22 marzo 2011 )

Pagina 4, considerando 4

anziché:

«(4)

La facoltà di modificare l'elenco figurante nell'allegato I del presente regolamento dovrebbe essere esercitata dal Consiglio, in considerazione della gravità della situazione in Egitto sotto il profilo politico e della sicurezza e per garantire la coerenza con la procedura di modifica e revisione dell'allegato della decisione 2011/172/PESC.»

leggi:

«(4)

La competenza a modificare l'elenco figurante nell'allegato I del presente regolamento dovrebbe essere esercitata dal Consiglio, in considerazione della gravità della situazione in Egitto sotto il profilo politico e della sicurezza e per garantire la coerenza con la procedura di modifica e revisione dell'allegato della decisione 2011/172/PESC.»


10.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 294/55


Rettifica del regolamento (UE) n. 269/2011 del Consiglio, del 21 marzo 2011, recante modifica del regolamento (UE) n. 1284/2009 che istituisce determinate misure restrittive specifiche nei confronti della Repubblica di Guinea

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 76 del 22 marzo 2011 )

Pagina 1, considerando 4

anziché:

«(4)

La facoltà di modificare l'elenco figurante nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1284/2009 dovrebbe essere esercitata dal Consiglio, in considerazione della situazione politica nella Repubblica di Guinea e per garantire la coerenza con la procedura di modifica e revisione dell'allegato della decisione 2010/638/PESC.»

leggi:

«(4)

La competenza a modificare l'elenco figurante nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1284/2009 dovrebbe essere esercitata dal Consiglio, in considerazione della situazione politica nella Repubblica di Guinea e per garantire la coerenza con la procedura di modifica e revisione dell'allegato della decisione 2010/638/PESC.»


10.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 294/56


Rettifica del regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio, del 12 aprile 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran

( Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 100 del 14 aprile 2011 )

Pagina 1, considerando 5

anziché:

«(5)

La facoltà di modificare l'elenco figurante nell'allegato I del presente regolamento dovrebbe essere esercitata dal Consiglio, in considerazione della situazione politica in Iran e per garantire la coerenza con la procedura di modifica e revisione dell'allegato della decisione 2011/235/PESC.»

leggi:

«(5)

La competenza a modificare l'elenco figurante nell'allegato I del presente regolamento dovrebbe essere esercitata dal Consiglio, in considerazione della situazione politica in Iran e per garantire la coerenza con la procedura di modifica e revisione dell'allegato della decisione 2011/235/PESC.»


10.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 294/57


Rettifica del regolamento (UE) n. 753/2011 del Consiglio, del 1o agosto 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 199 del 2 agosto 2011 )

Pagina 1, considerando 6:

anziché:

«(6)

Il potere di modificare l'elenco riportato nell'allegato I del presente regolamento dovrebbe essere esercitato dal Consiglio, in considerazione della minaccia specifica per la pace e la sicurezza internazionali che la situazione in Afghanistan costituisce e per garantire la coerenza con la procedura di modifica e revisione dell'allegato della decisione 2011/486/PESC.»

leggi:

«(6)

La competenza a modificare l'elenco riportato nell'allegato I del presente regolamento dovrebbe essere esercitata dal Consiglio, in considerazione della minaccia specifica per la pace e la sicurezza internazionali che la situazione in Afghanistan costituisce e per garantire la coerenza con la procedura di modifica e revisione dell'allegato della decisione 2011/486/PESC.»


10.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 294/58


Rettifica del regolamento (UE) n. 1083/2011 del Consiglio, del 27 ottobre 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 194/2008 che proroga e intensifica le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 281 del 28 ottobre 2011 )

Pagina 1, considerando 3

anziché:

«(3)

La facoltà di modificare gli elenchi figuranti negli allegati V, VI e VII del regolamento (CE) n. 194/2008 dovrebbe essere esercitata dal Consiglio, in considerazione della grave situazione politica in Birmania/Myanmar e per garantire la coerenza con la procedura di modifica e revisione degli allegati I, II e III della decisione 2010/232/PESC.»

leggi:

«(3)

La competenza a modificare gli elenchi figuranti negli allegati V, VI e VII del regolamento (CE) n. 194/2008 dovrebbe essere esercitata dal Consiglio, in considerazione della grave situazione politica in Birmania/Myanmar e per garantire la coerenza con la procedura di modifica e revisione degli allegati I, II e III della decisione 2010/232/PESC.»


10.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 294/59


Rettifica del regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 16 del 19 gennaio 2012 )

Pagina 1, considerando 5:

anziché:

«(5)

La facoltà di modificare l'elenco figurante negli allegati II e II bis del presente regolamento dovrebbe essere esercitata dal Consiglio, in considerazione della grave situazione politica in Siria e per garantire la coerenza con la procedura di modifica e revisione dell'allegato della decisione 2011/273/PESC.»

leggi:

«(5)

La competenza a modificare l'elenco figurante negli allegati II e II bis del presente regolamento dovrebbe essere esercitata dal Consiglio, in considerazione della grave situazione politica in Siria e per garantire la coerenza con la procedura di modifica e revisione dell'allegato della decisione 2011/782/PESC.»


10.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 294/60


Rettifica del regolamento (UE) n. 377/2012 del Consiglio, del 3 maggio 2012, concernente misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 119 del 4 maggio 2012 )

Pagina 1, considerando 4:

anziché:

«(4)

La facoltà di modificare l'elenco di cui all'allegato I del presente regolamento dovrebbe essere esercitata dal Consiglio, in considerazione della minaccia specifica alla pace e alla sicurezza internazionali rappresentata dalla situazione in Guinea-Bissau e al fine di garantire la coerenza con la procedura di modifica e revisione dell'allegato della decisione del Consiglio 2012/237/PESC.»

leggi:

«(4)

La competenza a modificare l'elenco di cui all'allegato I del presente regolamento dovrebbe essere esercitata dal Consiglio, in considerazione della minaccia specifica alla pace e alla sicurezza internazionali rappresentata dalla situazione in Guinea-Bissau e al fine di garantire la coerenza con la procedura di modifica e revisione dell'allegato della decisione del Consiglio 2012/237/PESC.»


10.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 294/61


Rettifica del regolamento (UE) n. 979/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo ai giudici ad interim del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 303 del 31 ottobre 2012 )

Titolo nella pagina di copertina e a pagina 83

anziché:

«Regolamento (UE) n. 979/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 relativo ai giudici ad interim del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea»

leggi:

«Regolamento (UE, Euratom) n. 979/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 relativo ai giudici ad interim del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea»


10.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 294/62


Rettifica del regolamento (UE) n. 521/2013 del Consiglio, del 6 giugno 2013, recante modifica del regolamento (CE) n. 1183/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 156 dell'8 giugno 2013 )

Pagina 1, considerando 5:

anziché:

«(5)

Il potere di modificare l'elenco riportato nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1183/2005 dovrebbe essere esercitato dal Consiglio, in considerazione della minaccia specifica per la pace e la sicurezza internazionali che la situazione nella Repubblica Democratica del Congo costituisce e per garantire la coerenza con la procedura di modifica e revisione dell'allegato della decisione 2010/788/PESC.»

leggi:

«(5)

La competenza a modificare l'elenco figurante nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2005 dovrebbe essere esercitata dal Consiglio, tenuto conto della minaccia specifica per la pace e la sicurezza internazionali che la situazione nella Repubblica Democratica del Congo costituisce e per garantire la coerenza con la procedura di modifica e revisione dell'allegato della decisione 2010/788/PESC.»


10.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 294/63


Rettifica del regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio, del 5 marzo 2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 66 del 6 marzo 2014 )

Pagina 1, considerando 7

anziché:

«(7)

Il potere di modificare l'elenco di cui all'allegato I del presente regolamento dovrebbe essere esercitato dal Consiglio, data la grave situazione politica in Ucraina, e al fine di assicurare la coerenza con la procedura di modifica e revisione dell'allegato della decisione 2014/119/PESC.»

leggi:

«(7)

La competenza a modificare l'elenco di cui all'allegato I del presente regolamento dovrebbe essere esercitata dal Consiglio, data la grave situazione politica in Ucraina, e al fine di assicurare la coerenza con la procedura di modifica e revisione dell'allegato della decisione 2014/119/PESC.»


10.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 294/64


Rettifica del regolamento (UE) n. 224/2014 del Consiglio, del 10 marzo 2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 70 dell'11 marzo 2014 )

Pagina 1, considerando 4

anziché:

«(4)

Il potere di modificare l'elenco di cui all'allegato I del presente regolamento dovrebbe essere esercitato dal Consiglio, data la specifica minaccia alla pace e alla sicurezza internazionali in quella regione rappresentata dalla situazione nella Repubblica centrafricana e al fine di assicurare la coerenza con la procedura di modifica e revisione dell'allegato della decisione 2014/125/PESC.»

leggi:

«(4)

La competenza a modificare l'elenco di cui all'allegato I del presente regolamento dovrebbe essere esercitata dal Consiglio, data la specifica minaccia alla pace e alla sicurezza internazionali in quella regione rappresentata dalla situazione nella Repubblica centrafricana e al fine di assicurare la coerenza con la procedura di modifica e revisione dell'allegato della decisione 2014/125/PESC.»


10.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 294/65


Rettifica del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 78 del 17 marzo 2014 )

Pagina 6, considerando 7

anziché:

«(7)

Il potere di modificare l'elenco di cui all'allegato I del presente regolamento dovrebbe essere esercitato dal Consiglio, data la grave situazione politica in Ucraina, e al fine di assicurare la coerenza con la procedura di modifica e revisione dell'allegato della decisione 2014/145/PESC.»

leggi:

«(7)

La competenza a modificare l'elenco di cui all'allegato I del presente regolamento dovrebbe essere esercitata dal Consiglio, data la grave situazione politica in Ucraina, e al fine di assicurare la coerenza con la procedura di modifica e revisione dell'allegato della decisione 2014/145/PESC.»