ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 291

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

57° anno
7 ottobre 2014


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) n. 1046/2014 della Commissione, del 28 luglio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda i criteri per il calcolo dei costi supplementari che ricadono sugli operatori nelle attività di pesca, allevamento, trasformazione e commercializzazione di determinati prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari delle regioni ultraperiferiche

1

 

*

Regolamento delegato (UE) n. 1047/2014 della Commissione, del 29 luglio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la strategia nazionale o regionale che gli Stati membri devono elaborare ai fini del programma di distribuzione di latte nelle scuole

4

 

*

Regolamento delegato (UE) n. 1048/2014 della Commissione, del 30 luglio 2014, che definisce le misure di informazione e pubblicità indirizzate al pubblico e le misure di informazione destinate ai beneficiari ai sensi del regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi

6

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1049/2014 della Commissione, del 30 luglio 2014, che definisce le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e pubblicità ai sensi del regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi

9

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1050/2014 della Commissione, del 6 ottobre 2014, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

14

 

 

DECISIONI

 

 

2014/695/UE

 

*

Decisione di esecuzione del Consiglio, del 29 settembre 2014, che autorizza l'Italia ad applicare, in determinate zone geografiche, aliquote di tassazione ridotte al gasolio e al GPL utilizzati per riscaldamento ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE

16

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento delegato (UE) n. 906/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le spese dell'intervento pubblico ( GU L 255 del 28.8.2014 )

19

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

7.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 291/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1046/2014 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 2014

che integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda i criteri per il calcolo dei costi supplementari che ricadono sugli operatori nelle attività di pesca, allevamento, trasformazione e commercializzazione di determinati prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari delle regioni ultraperiferiche

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 72, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

A norma del capo V del regolamento (UE) n. 508/2014, il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) può sostenere la compensazione dei costi supplementari che ricadono sugli operatori nelle attività di pesca, allevamento, trasformazione e commercializzazione di determinati prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari delle regioni ultraperiferiche dell'Unione di cui all'articolo 349 del trattato.

(2)

Per salvaguardare la competitività di taluni prodotti del settore della pesca e dell'acquacoltura provenienti dalle regioni ultraperiferiche dell'Unione rispetto a prodotti analoghi provenienti da altre regioni dell'Unione, nel 1992 quest'ultima ha introdotto misure intese a compensare i costi supplementari nel settore della pesca e dell'acquacoltura. Le misure di compensazione per il periodo 2007-2013 sono state stabilite dal regolamento (CE) n. 791/2007 del Consiglio (2). A causa della situazione socioeconomica strutturale delle regioni ultraperiferiche dell'Unione, aggravata da fattori quali la lontananza, l'insularità, le piccole dimensioni, la dipendenza economica da alcuni prodotti e le particolari condizioni climatiche, è necessario continuare a fornire un sostegno per controbilanciare i costi supplementari legati alla pesca, all'allevamento, alla trasformazione e alla commercializzazione di determinati prodotti della pesca a partire dal 1o gennaio 2014. In effetti, la compensazione dei costi supplementari contribuisce a preservare la redditività degli operatori di tali regioni.

(3)

Tali costi supplementari dovrebbero essere indicati in un piano di compensazione di cui all'articolo 72 del regolamento (UE) n. 508/2014.

(4)

Per garantire un trattamento armonizzato e uniforme a tutte le regioni interessate, grazie a una migliore comparabilità tra le varie regioni e da un anno all'altro, e in particolare per evitare una sovracompensazione dei costi supplementari, è necessario stabilire i criteri per il calcolo dei costi supplementari derivanti dagli svantaggi specifici delle regioni ultraperiferiche dell'Unione. L'uso di criteri comuni consentirà di garantire che a tutte le regioni interessate sia applicato un metodo omogeneo per il calcolo dei costi supplementari.

(5)

Al fine di evitare sovracompensazioni è opportuno stimare in modo particolarmente accurato i costi di riferimento per i prodotti o per le categorie di prodotti sostenuti dagli operatori nella parte continentale dello Stato membro o del territorio dell'Unione, sulla cui base sono determinati i costi supplementari.

(6)

Vi sono prodotti o categorie di prodotti per i quali non esistono criteri di confronto o unità di misura nella parte continentale del territorio dello Stato membro interessato. In tali casi il riferimento per il calcolo del costo supplementare è fissato rispetto ai costi sostenuti dagli operatori della parte continentale del territorio dell'Unione per prodotti o categorie di prodotti equivalenti.

(7)

Tenuto conto delle differenze nelle condizioni di commercializzazione fra le regioni ultraperiferiche e delle fluttuazioni delle catture, degli stock e della domanda di mercato, è opportuno lasciare agli Stati membri interessati il compito di determinare i prodotti o le categorie di prodotti della pesca e dell'acquacoltura ammissibili alla compensazione, i quantitativi massimi corrispondenti e gli importi della compensazione nei limiti della dotazione globale assegnata a ciascuno Stato membro.

(8)

È opportuno che gli Stati membri fissino l'importo della compensazione a un livello che consenta di controbilanciare adeguatamente i costi supplementari dovuti agli svantaggi specifici delle regioni ultraperiferiche e di evitare compensazioni eccessive. A tal fine l'importo della compensazione dovrebbe tener conto anche di altri tipi di intervento pubblico che incidono sull'entità dei costi supplementari, compresi gli aiuti di Stato notificati a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato e dell'articolo 73 del regolamento (UE) n. 508/2014.

(9)

Per consentire una presentazione armonizzata dei costi supplementari è necessario esprimere i costi supplementari sulla base di tonnellate di peso vivo, come definito dal regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (3) e dal regolamento (CE) n. 409/2009 della Commissione (4) che istituisce coefficienti di conversione dell'Unione europea per il pesce fresco e il pesce fresco salato nonché codici di presentazione per il pesce trasformato, per convertire il peso del pesce immagazzinato o trasformato in peso di pesce vivo ai fini del controllo delle catture.

(10)

Per dimostrare l'assenza di sovracompensazione è opportuno che gli Stati membri forniscano opportune informazioni sull'attuazione del meccanismo di compensazione nella relazione annuale di attuazione di cui all'articolo 114, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 508/2014.

(11)

Al fine di consentire l'immediata applicazione delle misure di cui al presente regolamento, dato che le spese sono sovvenzionabili dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca dal 1o gennaio 2014 conformemente all'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce i criteri per il calcolo dei costi supplementari sostenuti nel periodo di ammissibilità definito all'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 dagli operatori nelle attività di pesca, allevamento, trasformazione e commercializzazione di determinati prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari delle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del trattato.

Articolo 2

1.   I costi supplementari di cui all'articolo 1 sono calcolati separatamente per ciascuna delle seguenti attività:

a)

pesca,

b)

allevamento,

c)

trasformazione,

d)

commercializzazione.

2.   Per ciascuna attività di cui al paragrafo 1, i costi supplementari sono calcolati per voci di spesa, quali figurano nei piani di compensazione di cui all'articolo 72 del regolamento (UE) n. 508/2014 per ciascun prodotto o categoria di prodotti identificati dallo Stato membro come ammissibili alla compensazione.

3.   I costi supplementari sono calcolati per ciascuna voce di spesa come differenza tra i costi sostenuti dagli operatori delle regioni ultraperiferiche, da cui è detratto qualsiasi altro tipo di intervento pubblico che incida sull'entità dei costi supplementari, e i costi analoghi sostenuti dagli operatori della parte continentale dello Stato membro interessato.

4.   In deroga al paragrafo 3, per le voci di spesa relative a prodotti o categorie di prodotti per i quali non esistono criteri di confronto o unità di misura nella parte continentale del territorio dello Stato membro, i costi supplementari sono calcolati rispetto ai costi comparabili di prodotti o categorie di prodotti equivalenti sostenuti dagli operatori della parte continentale del territorio dell'Unione.

5.   Il calcolo dei costi supplementari tiene conto di ogni intervento pubblico, compresi gli aiuti di Stato notificati a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato e dell'articolo 73 del regolamento (UE) n. 508/2014.

Articolo 3

1.   Il calcolo dei costi supplementari è basato unicamente sui costi derivanti da svantaggi specifici delle regioni ultraperiferiche.

2.   Il calcolo dei costi supplementari è basato su una media annua dei prezzi registrati.

3.   I costi supplementari sono espressi in euro per tonnellata di peso vivo e, se del caso, tutti gli elementi di costo dei costi supplementari complessivi sono convertiti in euro per tonnellata di peso vivo.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 791/2007 del Consiglio, del 21 maggio 2007, che istituisce un regime di compensazione dei costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti della pesca originari delle regioni ultraperiferiche delle Azzorre, di Madera, delle Isole Canarie e della Guiana francese e della Riunione (GU L 176 del 6.7.2007, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 409/2009 della Commissione, del 18 maggio 2009, che istituisce coefficienti di conversione e codici di presentazione comunitari per convertire il peso del pesce trasformato in peso di pesce vivo e che modifica il regolamento (CEE) n. 2807/83 (GU L 123 del 19.5.2009, pag. 78).

(5)  Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).


7.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 291/4


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1047/2014 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 2014

che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la strategia nazionale o regionale che gli Stati membri devono elaborare ai fini del programma di distribuzione di latte nelle scuole

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, a partire dal 1o agosto 2015, gli Stati membri che intendono partecipare al programma posseggono in via preliminare una strategia a livello nazionale o regionale per la sua attuazione.

(2)

A norma dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, nell'elaborare le loro strategie gli Stati membri compilano un elenco di tipi di latte e prodotti lattiero-caseari ammissibili in virtù dei rispettivi programmi. Al fine di rendere più efficace il programma di distribuzione di latte nelle scuole, la strategia dovrebbe inoltre includere altri elementi fondamentali, quali la fascia di età dei bambini e la frequenza di distribuzione, le spese previste nel quadro del programma, comprese informazioni su eventuali pagamenti nazionali, e le modalità per valutarne l'efficacia.

(3)

A norma dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, lo Stato membro dovrebbe descrivere nella sua strategia anche le misure di accompagnamento eventualmente previste.

(4)

È opportuno stabilire disposizioni relative alla strategia nazionale o regionale che gli Stati membri devono elaborare ai fini del programma di distribuzione di latte. Tali disposizioni dovrebbero applicarsi a partire dal 2015,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Strategia

1.   La strategia per l'attuazione del programma di distribuzione di latte nelle scuole che gli Stati membri devono elaborare a norma dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, è presentata alla Commissione entro il 1o luglio di ogni anno.

2.   Nella strategia sono indicati almeno i seguenti elementi:

a)

il livello amministrativo cui è attuato il programma di distribuzione del latte;

b)

un elenco dei tipi di latte e prodotti lattiero-caseari, con i rispettivi codici NC, selezionati nell'ambito del programma e una descrizione del processo di decisione dei prodotti da fornire;

c)

le modalità di fornitura dei prodotti previsti dal programma, inclusa la frequenza e il calendario di distribuzione nonché i beneficiari del programma;

d)

le spese previste nel quadro del programma, comprese informazioni sulla possibilità che vengano effettuati pagamenti nazionali in conformità dell'articolo 217 del regolamento (UE) n. 1308/2013, precisando le modalità di finanziamento di tali pagamenti;

e)

le modalità previste per valutare l'efficacia del programma.

3.   Qualora decidano di introdurre misure di accompagnamento per il programma di distribuzione di latte nelle scuole a norma dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri descrivono tali misure nella loro strategia, compresi gli obiettivi e i benefici attesi e le modalità di finanziamento.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2014

Per la Commissione

Il presidente

Josè Manuel BARROSO


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.


7.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 291/6


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1048/2014 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 2014

che definisce le misure di informazione e pubblicità indirizzate al pubblico e le misure di informazione destinate ai beneficiari ai sensi del regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (1), in particolare l'articolo 53, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 514/2014 reca disposizioni generali per l'attuazione del Fondo asilo, migrazione e integrazione e dello strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi.

(2)

L'esperienza insegna che i cittadini dell'Unione non sono sufficientemente consapevoli del ruolo svolto dall'Unione nel finanziamento dei programmi. È quindi opportuno indicare con precisione le misure di informazione e pubblicità occorrenti per colmare questa lacuna in termini di comunicazione e informazione.

(3)

Dovrebbero essere definite misure minime di informazione che rendano note ai potenziali beneficiari le opportunità di finanziamento offerte congiuntamente dall'Unione e dagli Stati membri tramite il programma nazionale. Ciò consentirà un'ampia diffusione delle informazioni sulle opportunità di finanziamento a tutte le parti interessate e sosterrà la trasparenza. Per migliorare la trasparenza riguardo all'intervento del Fondo è opportuno che siano pubblicati l'elenco dei beneficiari, la denominazione dei progetti e l'importo del finanziamento pubblico assegnato ai progetti.

(4)

Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure previste nel presente regolamento e non ritardare l'approvazione e attuazione dei programmi nazionali, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(5)

Il Regno Unito e l'Irlanda sono vincolati dal regolamento (UE) n. 514/2014 e sono pertanto vincolati dal presente regolamento.

(6)

La Danimarca non è vincolata dal regolamento (UE) n. 514/2014 né dal presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Responsabilità degli Stati membri in relazione all'informazione e alla pubblicità indirizzate al pubblico

1.   Lo Stato membro provvede a dare ampia diffusione alle misure di informazione e pubblicità di cui all'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 514/2014, utilizzando varie forme e metodi di comunicazione.

Lo Stato membro provvede a dare ampia diffusione agli elementi essenziali del programma nazionale, compresa la pertinente partecipazione finanziaria, e a renderli disponibili a tutti i soggetti interessati.

Nondimeno, per i motivi di cui all'articolo 53, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 514/2014, lo Stato membro può decidere di non diffondere le modalità dettagliate di gestione stabilite nel programma nazionale né le altre informazioni relative alla sua attuazione.

2.   Lo Stato membro organizza azioni informative per presentare il varo del programma nazionale o i suoi risultati e i risultati dei regolamenti specifici di cui all'articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 514/2014.

L'elenco delle azioni di cui all'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 514/2014 è aggiornato almeno una volta l'anno.

Lo Stato membro comunica alla Commissione l'indirizzo del sito web di cui all'articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 514/2014.

Articolo 2

Responsabilità dei beneficiari in relazione all'informazione e alla pubblicità indirizzate al pubblico

1.   Lo Stato membro provvede affinché i beneficiari siano tenuti ad informare il pubblico del contributo finanziario ottenuto nell'ambito del programma nazionale, conformemente al presente articolo.

2.   Lo Stato membro provvede affinché il beneficiario affigga una targa permanente, ben visibile e di cospicue dimensioni, entro tre mesi dalla data di completamento del progetto che risponde ai seguenti criteri:

a)

il contributo totale dell'Unione per il progetto supera i 100 000 EUR;

b)

il progetto consiste nell'acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento di progetti d'infrastruttura o di costruzione.

Nella targa sono indicati il tipo e la denominazione del progetto. Le informazioni di cui all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1049/2014 della Commissione (2) occupano almeno il 25 % della targa.

3.   Per i progetti sovvenzionati nell'ambito del programma nazionale, lo Stato membro provvede affinché il beneficiario procuri che i partecipanti al progetto siano informati del finanziamento.

4.   Ogni documento riguardante il progetto o il programma nazionale, compresi i certificati di frequenza, comprende una dichiarazione indicante che il progetto è stato cofinanziato nell'ambito del programma nazionale.

Articolo 3

Responsabilità degli Stati membri in relazione all'informazione destinata ai potenziali beneficiari

1.   Lo Stato membro provvede affinché i potenziali beneficiari abbiano accesso a informazioni pertinenti e aggiornate, tenuto conto dell'accessibilità dei mezzi di comunicazione elettronica o di altro tipo, almeno sui seguenti aspetti:

a)

opportunità di finanziamento e pubblicazione di inviti a presentare proposte;

b)

condizioni di ammissibilità al finanziamento nell'ambito del programma nazionale;

c)

descrizione delle procedure di esame delle domande di finanziamento e delle rispettive scadenze;

d)

criteri di selezione e attribuzione dei progetti da finanziare;

e)

referenti che possono fornire informazioni sul programma nazionale.

2.   Lo Stato membro informa i potenziali beneficiari delle pubblicazioni disponibili, in conformità dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 514/2014.

Articolo 4

Responsabilità degli Stati membri in relazione all'informazione destinata ai beneficiari

Lo Stato membro informa i beneficiari che, accettando un finanziamento, accettano anche di essere inclusi nell'elenco delle azioni pubblicato a norma dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 514/2014.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2014

Per la Commissione

Il presidente

Josè Manuel BARROSO


(1)  GU L 150 del 20.5.2014, pag. 112.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1049/2014 della Commissione, del 30 luglio 2014, che definisce le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e pubblicità ai sensi del regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (cfr. pag. 9 della presente Gazzetta ufficiale).


7.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 291/9


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1049/2014 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 2014

che definisce le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e pubblicità ai sensi del regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (1), in particolare l'articolo 53, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 514/2014 reca disposizioni generali per l'attuazione del Fondo asilo, migrazione e integrazione e dello strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi.

(2)

È necessario garantire che il sostegno finanziario dell'UE sia visibilmente riconoscibile, onde accrescere la consapevolezza del ruolo svolto dall'Unione nel finanziamento dei programmi. Le misure di informazione e pubblicità dovrebbero pertanto contenere informazioni specifiche sulla partecipazione dell'Unione, compreso il suo emblema. Per motivi di coerenza, l'emblema dell'Unione dovrebbe assumere un formato standard.

(3)

Il Regno Unito e l'Irlanda sono vincolati dal regolamento (UE) n. 514/2014 e sono pertanto vincolati dal presente regolamento.

(4)

La Danimarca non è vincolata dal regolamento (UE) n. 514/2014 né dal presente regolamento.

(5)

Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure previste nel presente regolamento e non ritardare l'approvazione e attuazione dei programmi nazionali, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato «Asilo, migrazione e integrazione e Fondo Sicurezza interna»,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Caratteristiche tecniche delle misure di informazione e pubblicità relative al progetto

Tutte le misure di informazione e pubblicità destinate ai beneficiari, ai beneficiari potenziali e al pubblico recano:

a)

l'emblema dell'Unione europea, conforme alle norme grafiche di cui all'allegato, e il riferimento all'Unione europea;

b)

il riferimento al Fondo che sostiene il progetto come indicato nell'allegato;

c)

una frase, scelta dall'autorità responsabile, che evidenzi il valore specifico dell'intervento dell'Unione europea.

Le lettere a) e c) non si applicano agli articoli promozionali di dimensioni ridotte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 150 del 20.5.2014, pag. 112.


ALLEGATO

ISTRUZIONI RIGUARDANTI L'EMBLEMA E DEFINIZIONE DEI COLORI STANDARD DESCRIZIONE DEL SIMBOLO

Sullo sfondo blu del cielo, una corona di dodici stelle dorate rappresenta l'unione dei popoli europei. Il numero delle stelle, invariabile, è simbolo di perfezione e unità.

Per informazioni complete e orientamenti si veda: http://ec.europa.eu/dgs/communication/services/visual_identity/pdf/use-emblem_it.pdf

1.   DESCRIZIONE ARALDICA

Un cerchio composto da dodici stelle dorate a cinque punte, non contigue, in campo azzurro.

2.   DESCRIZIONE GEOMETRICA

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L'emblema è costituito da una bandiera rettangolare blu, la cui base è di lunghezza pari a una volta e mezzo l'altezza. Dodici stelle dorate sono allineate a intervalli regolari lungo un cerchio ideale il cui centro è il punto d'intersezione delle diagonali del rettangolo. Il raggio del cerchio è pari a un terzo dell'altezza. Ogni stella ha cinque punte ed è iscritta a sua volta in un cerchio ideale, il cui raggio è pari a 1/18 dell'altezza del rettangolo. Tutte le stelle sono disposte verticalmente, con una punta rivolta verso l'alto e due punte su una linea retta immaginaria perpendicolare all'altezza del rettangolo. Le stelle sono disposte come le ore sul quadrante di un orologio. Il numero delle stelle è invariabile.

3.   COLORI REGOLAMENTARI

I colori dell'emblema sono i seguenti:

 

PANTONE REFLEX BLUE per l'area del rettangolo;

 

PANTONE YELLOW per le stelle.

Riproduzione in quadricromia

In caso di stampa in quadricromia i due colori standard vanno riprodotti utilizzando i quattro colori della quadricromia.

PANTONE YELLOW si ottiene con il 100 % del «Process Yellow».

PANTONE REFLEX BLUE si ottiene mescolando il 100 % del «Process Cyan» con l'80 % del «Process Magenta».

4.   INTERNET

Nella tavolozza web, il PANTONE REFLEX BLUE corrisponde al colore RGB:0/0/153 (esadecimale: 003399) e il PANTONE YELLOW al colore RGB:255/204/0 (esadecimale: FFCC00).

5.   RIPRODUZIONE IN MONOCROMIA

Se si utilizza il nero, delimitare il rettangolo con un filetto in nero e inserire le stelle in nero su campo bianco.

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Se si utilizza il blu (Reflex Blue), utilizzarlo al 100 % e riprodurre le stelle in negativo, in bianco.

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6.   RIPRODUZIONE SU SFONDO COLORATO

Nell'impossibilità di evitare uno sfondo colorato, incorniciare il rettangolo con un bordo bianco di spessore pari a 1/25 dell'altezza del rettangolo.

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7.   TESTO CHE SEGNALA IL FINANZIAMENTO DELL'UE

Norme di base

L'altezza minima dell'emblema dell'UE è di 1 cm.

Il nome «Unione europea» va sempre scritto per esteso.

Per il testo che accompagna l'emblema, utilizzare uno dei seguenti caratteri: Arial, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana.

Non sono ammessi corsivo, sottolineature né effetti speciali.

La posizione del testo in relazione all'emblema dell'UE non è regolamentata, ma il testo non deve interferire in alcun modo con l'emblema.

La dimensione dei caratteri deve risultare proporzionata alla dimensione dell'emblema.

Il colore dei caratteri è Reflex Blue (stessa tonalità di blu della bandiera europea), nero o bianco, in funzione dello sfondo.


7.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 291/14


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1050/2014 DELLA COMMISSIONE

del 6 ottobre 2014

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

57,9

MA

154,8

MK

59,9

TR

47,7

XS

75,9

ZZ

79,2

0707 00 05

TR

100,9

ZZ

100,9

0709 93 10

TR

110,7

ZZ

110,7

0805 50 10

AR

124,5

CL

123,1

IL

102,2

TR

111,8

UY

119,4

ZA

128,5

ZZ

118,3

0806 10 10

BR

155,3

MK

32,3

TR

121,7

ZZ

103,1

0808 10 80

BA

39,5

BR

53,6

CL

90,5

NZ

143,0

ZA

137,2

ZZ

92,8

0808 30 90

CN

95,2

TR

123,2

ZZ

109,2


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

7.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 291/16


DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

del 29 settembre 2014

che autorizza l'Italia ad applicare, in determinate zone geografiche, aliquote di tassazione ridotte al gasolio e al GPL utilizzati per riscaldamento ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE

(2014/695/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (1), in particolare l'articolo 19, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2003/96/CE, l'Italia è stata autorizzata ad applicare, in talune zone geografiche particolarmente svantaggiate, aliquote ridotte di accisa sul gasolio e sul GPL usati come combustibile per riscaldamento. Tale autorizzazione era stata concessa fino al 31 dicembre 2012, con decisione 2008/318/CE del Consiglio (2).

(2)

Con lettera del 31 maggio 2012, le autorità italiane hanno chiesto l'autorizzazione ad applicare, in talune zone geografiche particolarmente svantaggiate, aliquote ridotte di accisa sul gasolio e sul GPL usati come combustibile per riscaldamento mediante l'estensione della prassi seguita ai sensi della decisione 2008/318/CE in alcune zone, e questo prima della cessazione degli effetti di tale decisione. Le autorità italiane hanno trasmesso ulteriori informazioni e chiarimenti in data 4 dicembre 2012, 16 luglio 2013, 31 dicembre 2013 e 22 gennaio 2014. Con lettera del 19 marzo 2014, le autorità italiane hanno chiesto il rinnovo dell'autorizzazione concessa con decisione 2008/318/CE, senza modificarne l'ambito d'applicazione territoriale, per il periodo dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2018.

(3)

L'Italia presenta un territorio estremamente eterogeneo, caratterizzato da condizioni climatiche e geografiche diverse. Tenendo conto delle peculiarità del proprio territorio, l'Italia ha introdotto aliquote di tassazione ridotte per il gasolio e il GPL al fine di compensare in parte i costi di riscaldamento eccessivamente elevati sostenuti dai residenti di alcune zone geografiche.

(4)

La differenziazione delle aliquote in Italia si basa su criteri oggettivi e mira a porre la popolazione delle zone ammissibili in condizioni paragonabili al resto della popolazione, riducendo i costi di riscaldamento eccessivamente elevati dovuti al rigore delle condizioni climatiche o a una difficoltà di procurarsi il combustibile in tali zone.

(5)

Le aliquote ridotte sono applicabili nelle zone geografiche che soddisfano i seguenti criteri: a) condizioni climatiche estremamente rigide nell'ambito del territorio italiano, ossia i comuni che rientrano nella zona F quale definita dal D.P.R. n. 412 del 1993 (3); b) condizioni climatiche rigide abbinate a una difficoltà a procurarsi il combustibile, ossia i comuni che rientrano nella zona E quale definita dal D.P.R. n. 412 del 1993; c) isolamento geografico abbinato a una difficoltà a procurarsi il combustibile nonché al costo di quest'ultimo, ossia in Sardegna e nelle piccole isole. Considerato che lo sviluppo della rete di distribuzione del gas naturale è suscettibile di contribuire significativamente a ridurre i costi di riscaldamento supplementari, sfociando in una maggior diversità di fonti di combustibile, se del caso, l'applicazione delle aliquote ridotte dovrebbe limitarsi fino al completamento della rete di distribuzione del gas naturale nei comuni interessati.

(6)

La misura richiesta è stata esaminata dalla Commissione, la quale ha stabilito che non causa distorsioni di concorrenza, non ostacola il funzionamento del mercato interno e non è incompatibile con la politica unionale in materia di ambiente, energia e trasporti. L'aliquota di tassazione ridotta dovrebbe rimanere, sia per il gasolio che per il GPL, superiore ai livelli minimi unionali fissati nella direttiva 2003/96/CE, e dovrebbe alleviare solo in parte i costi di riscaldamento supplementari sostenuti nelle zone geografiche interessate.

(7)

La misura richiesta dovrebbe applicarsi soltanto al riscaldamento d'ambiente (sia di privati che di imprese) e non dovrebbe applicarsi ad altri tipi di uso commerciale del gasolio e del GPL. Secondo le autorità italiane, l'importo del beneficio fiscale per gli utenti commerciali dovrebbe essere contemplato in ciascun caso particolare dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione (4). Se, tuttavia, il beneficio concesso a una singola impresa dovesse superare il massimale fissato in tale regolamento, esso sarà notificato alla Commissione in conformità al regolamento (UE) n. 734/2013 del Consiglio (5).

(8)

Al fine di garantire che la misura si applichi senza soluzione di continuità rispetto all'autorizzazione di applicare delle aliquote ridotte di accisa concessa con decisione 2008/318/CE, la quale ha cessato di produrre effetti il 31 dicembre 2012, sarebbe opportuno che la presente decisone si applichi dal 1o gennaio 2013. L'applicazione senza interruzioni delle aliquote ridotte di accisa dovrebbe contribuire a garantire la certezza del diritto e non dovrebbe minare le legittime aspettative della popolazione delle zone ammissibili. Pertanto, sarebbe opportuno concedere l'autorizzazione per sei anni. Tale periodo di applicazione dovrebbe concedere alle autorità italiane tempo sufficiente per valutare l'effetto della misura sull'ambiente e dovrebbe altresì indicare la necessità di adottare in futuro misure di risparmio energetico più mirate, al fine di migliorare l'efficienza energetica e di garantire un effetto positivo sull'ambiente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   L'Italia è autorizzata ad applicare un'aliquota di tassazione ridotta al gasolio e al GPL utilizzati per riscaldamento nelle seguenti zone geografiche svantaggiate:

a)

comuni che rientrano nella zona climatica F definita nel decreto del presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;

b)

comuni che rientrano nella zona climatica E definita nel decreto del presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;

c)

comuni della Sardegna e delle piccole isole, ossia tutte le isole italiane con eccezione della Sicilia.

2.   Al fine di evitare compensazioni eccessive, la riduzione non è superiore ai costi di riscaldamento supplementari sostenuti nelle zone interessate. Nel caso particolare della Sardegna e delle piccole isole, la riduzione fiscale non fa diminuire il prezzo al di sotto del livello praticato sul continente per lo stesso combustibile.

3.   L'aliquota ridotta è conforme agli obblighi stabiliti alla direttiva 2003/96/CE, in particolare rispetta i livelli minimi di tassazione di cui all'articolo 9 della stessa.

Articolo 2

L'ammissibilità delle zone geografiche di cui ai punti b) e c) dell'articolo 1, paragrafo 1 è subordinata all'indisponibilità di una rete di distribuzione del gas naturale nel comune.

Articolo 3

La presente decisione si applica dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2018.

Articolo 4

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2014

Per il Consiglio

Il presidente

S. GOZI


(1)  GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51.

(2)  Decisione 2008/318/CE del Consiglio, del 7 aprile 2008, che autorizza l'Italia ad applicare, in determinate zone geografiche, aliquote di tassazione ridotte al gasolio e al GPL utilizzati per riscaldamento ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE (GU L 109 del 19.4.2008, pag. 27).

(3)  Il decreto del presidente della Repubblica 26/08/1993 n. 412, suddivide il territorio nazionale in sei zone climatiche (da A a F). La classificazione è basata sull'unità di misura «gradi-giorno» che rappresenta il numero di giorni per anno in cui la temperatura esterna si scosta dalla temperatura ottimale di 20 °C, rendendo così necessario il riscaldamento.

(4)  Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) n. 734/2013 del Consiglio, del 22 luglio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 659/1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 204 del 31.7.2013, pag. 15).


Rettifiche

7.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 291/19


Rettifica del regolamento delegato (UE) n. 906/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le spese dell'intervento pubblico

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 255 del 28 agosto 2014 )

A pagina 5, nell'allegato I, parte I, punto 2, ultimo comma:

anziché:

«di cui alla lettera a)»,

leggi:

«di cui al punto 1»;

a pagina 5, nell'allegato I, parte I, punto 3, primo comma:

anziché:

«del disposto della lettera b)»,

leggi:

«del disposto del punto 2»;

a pagina 5, nell'allegato I, parte I, punto 3, primo comma:

anziché:

«del disposto della lettera a)»,

leggi:

«del disposto del punto 1»