ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 284

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

57° anno
30 settembre 2014


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) n. 1025/2014 della Commissione, del 25 luglio 2014, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico, quale modificato dal regolamento (UE) n. 38/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda l'attribuzione di poteri delegati e competenze di esecuzione per l'adozione di determinate misure

1

 

*

Regolamento delegato (UE) n. 1026/2014 della Commissione, del 25 luglio 2014, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico, quale modificato dal regolamento (UE) n. 527/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esclusione di alcuni paesi dall'elenco delle regioni o degli Stati che hanno concluso negoziati

3

 

*

Regolamento delegato (UE) n. 1027/2014 della Commissione, del 25 luglio 2014, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico, quale modificato dal regolamento (UE) n. 527/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esclusione di alcuni paesi dall'elenco delle regioni o degli Stati che hanno concluso negoziati

5

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1028/2014 della Commissione, del 26 settembre 2014, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1207/2011 che stabilisce requisiti di prestazione e interoperabilità per la sorveglianza del cielo unico europeo ( 1 )

7

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1029/2014 della Commissione, del 26 settembre 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 73/2010 che stabilisce i requisiti relativi alla qualità dei dati aeronautici e delle informazioni aeronautiche per il cielo unico europeo ( 1 )

9

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1030/2014 della Commissione, del 29 settembre 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli uniformi e la data per l'informativa sui valori utilizzati per individuare gli enti a rilevanza sistemica a livello globale conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

14

 

*

Regolamento delegato (UE) n. 1031/2014 della Commissione, del 29 settembre 2014, che istituisce ulteriori misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di alcuni ortofrutticoli

22

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1032/2014 della Commissione, del 29 settembre 2014, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

40

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1033/2014 della Commissione, del 29 settembre 2014, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero applicabili a decorrere dal 1o ottobre 2014

42

 

 

DECISIONI

 

 

2014/680/UE, Euratom

 

*

Decisione dei rappresentanti dei governi'degli Stati membri, del 24 settembre 2014, relativa alla nomina di giudici della Corte di giustizia

45

 

 

2014/681/UE, Euratom

 

*

Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, del 24 settembre 2014, relativa alla nomina di un giudice della Corte di giustizia

46

 

 

2014/682/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 25 settembre 2014, relativa alla nomina di un membro supplente bulgaro del Comitato delle regioni

47

 

 

2014/683/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 25 settembre 2014, relativa alla nomina di un membro titolare del Regno Unito del Comitato delle regioni

48

 

 

2014/684/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 25 settembre 2014, relativa alla nomina di nove membri titolari greci e di dodici membri supplenti greci del Comitato delle regioni

49

 

*

Decisione 2014/685/PESC del Consiglio, del 29 settembre 2014, che modifica l'azione comune 2008/124/PESC relativa alla missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo, EULEX KOSOVO

51

 

 

2014/686/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 3 luglio 2014, relativa all'aiuto di Stato SA.33927 (12/C) (ex 11/NN) al quale il Belgio ha dato esecuzione Regime di garanzia a tutela delle quote delle persone fisiche socie di cooperative finanziarie [notificata con il numero C(2014)1021]  ( 1 )

53

 

 

2014/687/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 26 settembre 2014, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di pasta per carta, carta e cartone, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2014) 6750]  ( 1 )

76

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

30.9.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 284/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1025/2014 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 2014

che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico, quale modificato dal regolamento (UE) n. 38/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda l'attribuzione di poteri delegati e competenze di esecuzione per l'adozione di determinate misure

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico (1), quale modificato dal regolamento (UE) n. 38/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2014, che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda l'attribuzione di poteri delegati e competenze di esecuzione per l'adozione di determinate misure (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L'elenco dei paesi beneficiari del regime di importazioni dell'UE in esenzione da dazi e contingenti è stabilito dall'allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 (il «regolamento sull'accesso al mercato»).

(2)

Il Botswana, il Camerun, la Costa d'Avorio, le Figi, il Ghana, il Kenya, la Namibia e lo Swaziland non avevano adottato le misure necessarie per la ratifica dei rispettivi accordi e di conseguenza, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1528/2007, in particolare della lettera b), non sono più coperti dal regime di accesso al mercato consentito dal regolamento (CE) n. 1528/2007 a decorrere dal 1o ottobre 2014. Quanto sopra risulta dal regolamento (UE) n. 527/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(3)

Tuttavia la Costa d'Avorio e il Ghana e l'Unione europea e i suoi Stati membri hanno concluso negoziati su un accordo di partenariato economico in data 30 giugno 2014.

(4)

Il Botswana, la Namibia e lo Swaziland e l'Unione europea e i suoi Stati membri hanno concluso negoziati su un accordo di partenariato economico in data 15 luglio 2014.

(5)

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 bis del regolamento (CE) n. 1528/2007 per modificare l'allegato I di tale regolamento in modo da aggiungere le regioni o gli Stati del gruppo ACP che hanno concluso negoziati su un accordo con l'Unione europea e che soddisfano le condizioni di cui all'articolo XXIV del GATT 1994.

(6)

A decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento, l'aggiunta del Botswana, della Costa d'Avorio, del Ghana, della Namibia e dello Swaziland all'allegato I del regolamento sull'accesso al mercato sarà soggetta alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 3, di detto regolamento, in particolare della lettera b),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Aggiunta di paesi all'allegato I

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 sono inseriti i seguenti paesi:

 

la Repubblica del Botswana;

 

la Repubblica della Costa d'Avorio;

 

la Repubblica del Ghana;

 

la Repubblica di Namibia;

 

il Regno dello Swaziland.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 348 del 31.12.2007, pag. 1.

(2)  GU L 18 del 21.1.2014, pag. 52.

(3)  Regolamento (UE) n. 527/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'esclusione di alcuni paesi dall'elenco delle regioni o degli Stati che hanno concluso negoziati (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 59).


30.9.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 284/3


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1026/2014 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 2014

che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico, quale modificato dal regolamento (UE) n. 527/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esclusione di alcuni paesi dall'elenco delle regioni o degli Stati che hanno concluso negoziati

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico, (1) quale modificato dal regolamento (UE) n. 527/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, per quanto riguarda l'esclusione di alcuni paesi dall'elenco delle regioni o degli Stati che hanno concluso negoziati (2), in particolare gli articoli 2 bis e 2 ter,

considerando quanto segue:

(1)

L'elenco dei paesi beneficiari del regime di importazioni dell'UE in esenzione da dazi e contingenti è stabilito dall'allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 (il «regolamento sull'accesso al mercato»).

(2)

I negoziati sull'accordo di partenariato economico («l'accordo») tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra, si sono conclusi in data 23 novembre 2007.

(3)

Il Botswana, il Camerun, la Costa d'Avorio, le Figi, il Ghana, il Kenya, la Namibia e lo Swaziland non avevano adottato le misure necessarie per la ratifica dei rispettivi accordi. Di conseguenza, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1528/2007, in particolare della lettera b), l'allegato I di tale regolamento è stato modificato dal regolamento (UE) n. 527/2013. Tali paesi non sono più coperti dal regime di accesso al mercato consentito dal regolamento (CE) n. 1528/2007 a decorrere dal 1o ottobre 2014.

(4)

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente agli articoli 2 bis e 2 ter del regolamento (CE) n. 1528/2007 per modificare l'allegato I di tale regolamento, reinserendovi quei paesi che sono stati esclusi a norma del regolamento (UE) n. 527/2013 non appena tali paesi abbiano adottato le misure necessarie per la ratifica dei rispettivi accordi.

(5)

Le Figi hanno adottato le misure necessarie per la ratifica del relativo accordo e hanno informato in tal senso il depositario dell'accordo in data 17 luglio 2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Reinserimento di un paese nell'allegato I

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 sono inseriti i seguenti paesi:

 

la Repubblica di Figi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 348 del 31.12.2007, pag. 1.

(2)  GU L 165 del 18.6.2013, pag. 59.


30.9.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 284/5


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1027/2014 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 2014

che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico, quale modificato dal regolamento (UE) n. 527/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esclusione di alcuni paesi dall'elenco delle regioni o degli Stati che hanno concluso negoziati

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico (1), quale modificato dal regolamento (UE) n. 527/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, per quanto riguarda l'esclusione di alcuni paesi dall'elenco delle regioni o degli Stati che hanno concluso negoziati (2), in particolare gli articoli 2 bis e 2 ter,

considerando quanto segue:

(1)

L'elenco dei paesi beneficiari del regime di importazioni in esenzione da dazi e contingenti dell'UE è stabilito dall'allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 (il «regolamento sull'accesso al mercato»).

(2)

I negoziati relativi all'accordo di partenariato economico («l'accordo») tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, si sono conclusi il 17 dicembre 2007.

(3)

Botswana, Camerun, Costa d'Avorio, Figi, Ghana, Kenya, Namibia e Swaziland non avevano adottato le misure necessarie alla ratifica dei rispettivi accordi. Di conseguenza, in conformità all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1528/2007, in particolare la lettera b), l'allegato I di tale regolamento è stato modificato dal regolamento (UE) n. 527/2013. A decorrere dal 1o ottobre 2014 tali paesi non sono più coperti dal regime di accesso al mercato consentito dal regolamento (CE) n. 1528/2007.

(4)

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente agli articoli 2 bis e 2 ter del regolamento (CE) n. 1528/2007 al fine di modificare l'allegato I di tale regolamento, reinserendovi quei paesi che sono stati esclusi a norma del regolamento (UE) n. 527/2013 non appena tali paesi abbiano adottato le misure necessarie per la ratifica dei rispettivi accordi.

(5)

Il Camerun ha adottato le misure necessarie alla ratifica del suo accordo e, in data 22 luglio 2014, ne ha informato il depositario dell'accordo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Reinserimento di un paese nell'allegato I

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 è inserito il seguente paese:

 

Repubblica del Camerun.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 348 del 31.12.2007, pag. 1.

(2)  GU L 165 del 18.6.2013, pag. 59.


30.9.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 284/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1028/2014 DELLA COMMISSIONE

del 26 settembre 2014

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1207/2011 che stabilisce requisiti di prestazione e interoperabilità per la sorveglianza del cielo unico europeo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo (regolamento sull'interoperabilità) (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1207/2011 della Commissione (2) stabilisce requisiti per i sistemi utilizzati per la fornitura di dati di sorveglianza, al fine di garantire l'armonizzazione delle prestazioni, l'interoperabilità e l'efficienza di tali sistemi nell'ambito della rete europea di gestione del traffico aereo e ai fini del coordinamento civile/militare.

(2)

Per dotare gli aeromobili nuovi delle nuove apparecchiature, gli operatori devono poter disporre delle necessarie specifiche almeno 24 mesi prima della data di applicazione prevista. Tuttavia, l'Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA) ha adottato le pertinenti specifiche di certificazione soltanto nel dicembre 2013. Di conseguenza, gli operatori non potranno equipaggiare i nuovi aeromobili con le nuove funzionalità ADS-B Out e Modo S Enhanced entro l'8 gennaio 2015. È opportuno pertanto modificare il regolamento di esecuzione (UE) n. 1207/2011, per dare agli operatori interessati sufficiente tempo aggiuntivo a tale scopo.

(3)

I ritardi nella certificazione e nella disponibilità delle attrezzature richieste nonché i vincoli di capacità industriale per l'equipaggiamento di aeromobili compromettono la fluidità dell'adeguamento della flotta esistente. Inoltre, una serie di aeromobili, principalmente destinati a operazioni transatlantiche, deve essere dotata della funzionalità ADS-B Out entro il 1o gennaio 2020 come richiesto dalla Federal Aviation Administration (FAA) degli Stati Uniti. È opportuno quindi prorogare il termine per l'adeguamento alle funzionalità ADS-B Out e Modo S Enhanced, allineandolo il più possibile al termine per i requisiti ADS-B della FAA.

(4)

Riguardo alle date di attuazione, gli operatori degli aeromobili di Stato dovrebbero beneficiare di proroghe analoghe a quelle applicabili agli altri operatori di aeromobili. È opportuno pertanto prorogare anche il termine per l'adeguamento degli aeromobili di Stato alle nuove funzionalità ADS-B Out e Modo S Enhanced.

(5)

Occorre modificare opportunamente il regolamento di esecuzione (UE) n. 1207/2011.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per il cielo unico, istituito dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 549/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1207/2011 è così modificato:

(1)

L'articolo 5 è così modificato:

a)

Il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Gli operatori si assicurano che:

a)

gli aeromobili che effettuano i voli di cui all'articolo 2, paragrafo 2, accompagnati da un certificato individuale di aeronavigabilità rilasciato per la prima volta a partire dall'8 gennaio 2015 siano equipaggiati con transponder del radar secondario di sorveglianza (SSR) aventi le caratteristiche di cui all'allegato II, parte A;

b)

gli aeromobili con una massa massima al decollo certificata superiore a 5 700 kg, o con una velocità vera massima di crociera superiore a 250 nodi, che effettuano i voli di cui all'articolo 2, paragrafo 2, accompagnati da un certificato individuale di aeronavigabilità rilasciato per la prima volta a partire dall'8 giugno 2016 siano equipaggiati con transponder del radar secondario di sorveglianza aventi, oltre alle caratteristiche di cui all'allegato II, parte A, le caratteristiche di cui all'allegato II, parte B;

c)

gli aeromobili ad ala fissa con una massa massima al decollo certificata superiore a 5 700 kg, o con una velocità vera di crociera superiore a 250 nodi, che effettuano i voli di cui all'articolo 2, paragrafo 2, accompagnati da un certificato individuale di aeronavigabilità rilasciato per la prima volta a partire dall'8 giugno 2016 siano equipaggiati con transponder del radar secondario di sorveglianza aventi, oltre alle caratteristiche di cui all'allegato II, parte A, le caratteristiche di cui all'allegato II, parte C.»

.

b)

Il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Gli operatori si assicurano che:

a)

entro il 7 dicembre 2017 gli aeromobili che effettuano i voli di cui all'articolo 2, paragrafo 2, accompagnati da un certificato individuale di aeronavigabilità rilasciato per la prima volta anteriormente all'8 gennaio 2015, siano equipaggiati con transponder del radar secondario di sorveglianza aventi le caratteristiche di cui all'allegato II, parte A;

b)

entro il 7 giugno 2020 gli aeromobili con una massa massima al decollo certificata superiore a 5 700 kg, o con una velocità vera massima di crociera superiore a 250 nodi, che effettuano i voli di cui all'articolo 2, paragrafo 2, accompagnati da un certificato individuale di aeronavigabilità rilasciato per la prima volta anteriormente all'8 giugno 2016 siano equipaggiati con transponder del radar secondario di sorveglianza aventi, oltre alle caratteristiche di cui all'allegato II, parte A, le caratteristiche di cui all'allegato II, parte B;

c)

entro il 7 giugno 2020 gli aeromobili ad ala fissa con una massa massima al decollo certificata superiore a 5 700 kg, o con una velocità vera massima di crociera superiore a 250 nodi, che effettuano i voli di cui all'articolo 2, paragrafo 2, accompagnati da un certificato individuale di aeronavigabilità rilasciato per la prima volta anteriormente all'8 giugno 2016 siano equipaggiati con transponder del radar secondario di sorveglianza aventi, oltre alle caratteristiche di cui all'allegato II, parte A, le caratteristiche di cui all'allegato II, parte C.»

.

(2)

All'articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Gli Stati membri provvedono affinché, entro il 7 giugno 2020, gli aeromobili di Stato di tipo trasporto con una massa massima al decollo certificata superiore a 5 700 kg, o con una velocità vera massima di crociera superiore a 250 nodi, operanti in conformità all'articolo 2, paragrafo 2, siano equipaggiati con transponder del radar secondario di sorveglianza aventi, oltre alle caratteristiche di cui all'allegato II, parte A, le caratteristiche di cui all'allegato II, parti B e C.»

.

(3)

All'articolo 14, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli aeromobili di tipo specifico accompagnati da un certificato di aeronavigabilità rilasciato per la prima volta anteriormente all'8 giugno 2016, con una massa massima al decollo superiore a 5 700 kg o una velocità vera massima di crociera superiore a 250 nodi, che non dispongono, su un bus digitale a bordo, della serie completa di parametri di cui all'allegato II, parte C, possono essere esentati dal rispetto delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 5, lettera c).»

.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 96 del 31.3.2004, pag. 26.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1207/2011 della Commissione, del 22 novembre 2011, che stabilisce requisiti di prestazione e interoperabilità per la sorveglianza del cielo unico europeo (GU L 305 del 23.11.2011, pag. 35).


30.9.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 284/9


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1029/2014 DELLA COMMISSIONE

del 26 settembre 2014

che modifica il regolamento (UE) n. 73/2010 che stabilisce i requisiti relativi alla qualità dei dati aeronautici e delle informazioni aeronautiche per il cielo unico europeo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo («regolamento sull'interoperabilità») (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 3, paragrafo 13, l'articolo 7, paragrafo 5, e l'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 73/2010 della Commissione (2) fanno riferimento al regolamento (CE) n. 2096/2005 della Commissione (3), che è stato abrogato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 della Commissione (4). Di conseguenza, è necessario aggiornare i riferimenti al regolamento (CE) n. 2096/2005 contenuti nel regolamento (UE) n. 73/2010, sostituendoli con riferimenti al regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 della Commissione.

(2)

L'allegato III del regolamento (UE) n. 73/2010 fa riferimento a norme istituite dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO). Tuttavia, successivamente all'adozione del regolamento (UE) n. 73/2010, l'ISO ha riveduto e rinumerato alcune di dette norme. Di conseguenza, è necessario aggiornare i riferimenti alle pertinenti norme ISO contenuti nel regolamento (UE) n. 73/2010 per assicurare la coerenza con la numerazione e versione più recenti delle norme stesse.

(3)

Gli allegati I, III e XI del regolamento (UE) n. 73/2010 fanno riferimento a svariate definizioni e disposizioni di cui all'allegato 15 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale (convenzione di Chicago) e in particolare alla sua dodicesima edizione del luglio 2004, che comprende la modifica n. 34. Successivamente all'adozione del regolamento (UE) n. 73/2010 l'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO) ha modificato alcune definizioni e disposizioni e parte della struttura dell'Allegato 15 della convenzione di Chicago, da ultimo nella sua quattordicesima edizione del luglio 2013, che comprende la modifica n. 37. Di conseguenza, è necessario aggiornare i riferimenti all'allegato 15 della convenzione di Chicago contenuti nel regolamento (UE) n. 73/2010 per ottemperare agli obblighi legali internazionali degli Stati membri e garantire la coerenza con il quadro normativo internazionale dell'ICAO.

(4)

È necessario modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 73/2010.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per il cielo unico istituito dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 549/2004 (5),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 73/2010 è così modificato:

(1)

L'articolo 3 è così modificato:

a)

il punto 7 è sostituito dal seguente:

«7)

“pacchetto integrato di informazioni aeronautiche” (di seguito “IAIP”): un pacchetto su supporto cartaceo o elettronico costituito dai seguenti elementi:

a)

pubblicazioni di informazione aeronautica (di seguito “AIP”), comprese le modifiche;

b)

supplementi alle AIP;

c)

la NOTAM di cui al punto 17 e i bollettini con le informazioni pre-volo;

d)

circolari di informazione aeronautica; e

e)

liste di controllo ed elenchi di NOTAM valide»

;

b)

il punto 8) è sostituito dal seguente:

«8)

“dati relativi agli ostacoli”, i dati relativi a tutti gli oggetti fissi (provvisori o permanenti) e mobili, o loro parti, situati in un'area destinata al movimento dell'aeromobile sulla superficie o che si estendono al di sopra di una superficie definita destinata a proteggere l'aeromobile in volo o che sono situati fuori da tali superfici definite e sono ritenuti un rischio per la navigazione aerea;»

c)

il punto 10) è sostituito dal seguente:

«10)

“dati di mappatura degli aerodromi”, dati raccolti al fine di redigere informazioni di mappatura degli aerodromi;»

d)

il punto 13) è sostituito dal seguente:

«13)

“fornitore di servizi di informazione aeronautica”: l'organismo responsabile di fornire un servizio di informazione aeronautica, certificato a norma dei requisiti del regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 della Commissione;»

e)

il punto 24) è sostituito dal seguente:

«24)

“dati critici”, dati classificati alla lettera c) della classificazione dell'integrità di cui all'allegato 15, capo 1, sezione 1.1 della convenzione di Chicago sull'aviazione civile internazionale (in appresso la convenzione di Chicago);»

f)

il punto 25) è sostituito dal seguente:

«25)

“dati essenziali”, dati classificati alla lettera b) della classificazione dell'integrità di cui all'allegato 15, capo 1, sezione 1.1 della convenzione di Chicago;»

(2)

All'articolo 7, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Fatto salvo il regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011, le parti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, assicurano inoltre che il personale responsabile delle attività relative alla fornitura di dati aeronautici o informazioni aeronautiche sia adeguatamente formato, competente e autorizzato a svolgere le mansioni richieste.»

(3)

All'articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Fatto salvo il regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011, le parti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, istituiscono e mantengono un sistema di gestione della qualità relativo alle attività legate alla fornitura di dati aeronautici e informazioni aeronautiche, in conformità ai requisiti dell'allegato VII, parte A.»

(4)

L'allegato I è modificato in conformità all'allegato I del presente regolamento.

(5)

l'allegato III è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

(6)

L'allegato XI è sostituito dall'allegato III del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 96 del 31.3.2004, pag. 26.

(2)  Regolamento (UE) n. 73/2010 della Commissione, del 26 gennaio 2010, che stabilisce i requisiti relativi alla qualità dei dati aeronautici e delle informazioni aeronautiche per il cielo unico europeo (GU L 23 del 27.1.2010, pag. 6).

(3)  Regolamento (CE) n. 2096/2005 della Commissione, del 20 dicembre 2005, che stabilisce requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea (GU L 335 del 21.12.2005, pag. 13).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 della Commissione, del 17 ottobre 2011, che stabilisce i requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea, recante modifica dei regolamenti (UE) n. 482/2008 e (UE) n. 691/2010 (GU L 271 del 18.10.2011, pag. 23).

(5)  Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo (regolamento quadro) (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1).


ALLEGATO I

Nell'allegato I, parte B, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

sono trasmessi in formato digitale come previsto dalle norme dell'ICAO di cui all'allegato III, punti 9, 9 bis e 12;»


ALLEGATO II

«ALLEGATO III

DISPOSIZIONI CITATE NEGLI ARTICOLI E NEGLI ALLEGATI

1.

Capo 3, sezione 3.7 (sistema di gestione della qualità) dell'allegato 15 della convenzione di Chicago — Servizi di informazione aeronautica (quattordicesima edizione, luglio 2013, che comprende la modifica n. 37).

2.

Capo 3, sezione 1.2.1 (sistema di riferimento orizzontale) dell'allegato 15 della convenzione di Chicago — Servizi di informazione aeronautica (quattordicesima edizione, luglio 2013, che comprende la modifica n. 37).

3.

Capo 3, sezione 1.2.2 (sistema di riferimento verticale) dell'allegato 15 della convenzione di Chicago — Servizi di informazione aeronautica (quattordicesima edizione, luglio 2013, che comprende la modifica n. 37).

4.

Capo 4 (pubblicazioni di informazione aeronautica — AIP) dell'allegato 15 della convenzione di Chicago — Servizi di informazione aeronautica (quattordicesima edizione, luglio 2013, che comprende la modifica n. 37).

5.

Capo 4, sezione 4.3 (specifiche per le modifiche alle AIP) dell'allegato 15 della convenzione di Chicago — Servizi di informazione aeronautica (quattordicesima edizione, luglio 2013, che comprende la modifica n. 37).

6.

Capo 4, sezione 4.4 (specifiche per i supplementi delle AIP) dell'allegato 15 della convenzione di Chicago — Servizi di informazione aeronautica (quattordicesima edizione, luglio 2013, che comprende la modifica n. 37).

7.

Capo 5 (NOTAM) dell'allegato 15 della convenzione di Chicago — Servizi di informazione aeronautica (quattordicesima edizione, luglio 2013, che comprende la modifica n. 37).

8.

Capo 6, sezione 6.2 (trasmissione di informazioni su supporto cartaceo) dell'allegato 15 della convenzione di Chicago — Servizi di informazione aeronautica (quattordicesima edizione, luglio 2013, che comprende la modifica n. 37).

9.

Capo 10, sezione 10.1 (aree di copertura e requisiti per la trasmissione dei dati) dell'allegato 15 della convenzione di Chicago — Servizi di informazione aeronautica (quattordicesima edizione, luglio 2013, che comprende la modifica n. 37).

bis.

Capo 10, sezione 10.2 (serie di dati relativi al terreno — contenuto, specifica numerica e struttura) dell'allegato 15 della convenzione di Chicago — Servizi di informazione aeronautica (quattordicesima edizione, luglio 2013, che comprende la modifica n. 37).

10.

Appendice 1 (contenuto delle pubblicazioni di informazione aeronautica — AIP) dell'allegato 15 della convenzione di Chicago — Servizi di informazione aeronautica (quattordicesima edizione, luglio 2013, che comprende la modifica n. 37).

11.

Appendice 7 (risoluzione di pubblicazione e classificazione dell'integrità dei dati aeronautici) dell'allegato 15 della convenzione di Chicago — Servizi di informazione aeronautica (quattordicesima edizione, luglio 2013, che comprende la modifica n. 37).

12.

Appendice 8 (requisiti in materia di dati relativi al terreno e agli ostacoli) dell'allegato 15 della convenzione di Chicago — Servizi di informazione aeronautica (quattordicesima edizione, luglio 2013, che comprende la modifica n. 37).

13.

Specifica Object Management Group Unified Modelling Language (UML), versione 2.1.1.

14.

Organizzazione internazionale per la standardizzazione, ISO 19107:2003 — Informazioni geografiche — Schema di dati spaziali (prima edizione, 8.5.2003).

15.

Organizzazione internazionale per la standardizzazione, ISO 19115:2003 — Informazioni geografiche — Metadati [prima edizione, 8.5.2003 (Corrigendum Cor 1:2006, 5.7.2006)].

16.

Organizzazione internazionale per la standardizzazione, ISO 19139:2007 — Informazioni geografiche — Metadati — Applicazione dello schema XML (prima edizione, 17.4.2007).

17.

Organizzazione internazionale per la standardizzazione, ISO 19118:2011 — Informazioni geografiche — Codifica (seconda edizione, 10.10.2011).

18.

Organizzazione internazionale per la standardizzazione, ISO 19136:2007 — Informazioni geografiche — Linguaggio GML (Geography Markup Language) (prima edizione, 23.8.2007).

19.

Organizzazione internazionale per la standardizzazione, ISO/IEC 19757-3:2006 — Tecnologie dell'informazione — Document Schema Definition Languages (DSDL) — parte 3: Convalida basata su regole — Schematron (prima edizione, 24.5.2006).

20.

Documento ICAO 9674-AN/946 — Sistema geodedico mondiale (WGS) — Manuale del 1984 (WGS-84) (seconda edizione, 2002).

21.

Capo 7, sezione 7.3.2 (Algoritmo per il controllo di ridondanza ciclica (CRC)] del documento ICAO 9674-AN/946 — Sistema geodetico mondiale — Manuale del 1984 (WGS-84) (seconda edizione — 2002).

22.

Organizzazione internazionale per la standardizzazione, ISO/IEC 27002:2005 — Tecnologie dell'informazione — Tecniche di sicurezza — Codice di buone pratiche per la gestione della sicurezza delle informazioni (prima edizione, 15.6.2005).

23.

Organizzazione internazionale per la standardizzazione, ISO 28000:2007 — Specifiche per i sistemi di gestione della sicurezza nella catena di approvvigionamento (prima edizione, 21.9.2007, in fase di revisione; sarà sostituita dalla seconda edizione, data prevista 31.1.2008 [in fase di indagine]).

24.

Eurocae ED-99 A, User Requirements for Aerodrome Mapping Information (ottobre 2005).

25.

Organizzazione internazionale per la standardizzazione, ISO 19110:2005 — Informazioni geografiche — Metodologia per la catalogazione degli elementi (prima edizione).»


ALLEGATO III

«ALLEGATO XI

DIFFERENZE ICAO DI CUI ALL'ARTICOLO 14

Capo 3, sezione 3.5.2 (controllo di ridondanza ciclica) dell'allegato 15 della convenzione di Chicago — Servizi di informazione aeronautica (quattordicesima edizione — luglio 2013 che comprende la modifica n. 37).»


30.9.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 284/14


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1030/2014 DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 2014

che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli uniformi e la data per l'informativa sui valori utilizzati per individuare gli enti a rilevanza sistemica a livello globale conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 441, paragrafo 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Per contribuire ad assicurare a livello mondiale l'uniformità dell'informativa e della trasparenza del processo di individuazione degli enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII), tali enti sono tenuti a rendere pubblici i valori degli indicatori utilizzati per il predetto processo.

(2)

I modelli di informativa utilizzati dagli enti identificati come G-SII ai sensi dell'articolo 131 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) dovrebbero tenere conto delle norme internazionali, in particolare le norme emanate dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria.

(3)

Per assicurare l'uniformità e la comparabilità delle informazioni raccolte, la data di riferimento per l'informativa dovrebbe essere fissata in modo da coincidere con la data relativa ai dati di fine esercizio dell'ente che riguardano l'esercizio precedente o con qualsiasi altra data concordata con l'autorità competente.

(4)

Dato che per il processo di individuazione sono necessari i dati di tutti gli Stati membri, per facilitare l'accesso del pubblico alle informazioni pubblicate, l'Autorità bancaria europea (ABE) dovrebbe raccogliere le informazioni di tutti gli enti e pubblicarle sul suo sito web.

(5)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'ABE ha presentato alla Commissione.

(6)

L'ABE ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Formato uniforme

I G-SII compilano in formato elettronico il modello di cui all'allegato del presente regolamento pubblicato sul sito web dell'Autorità bancaria europea (ABE). Utilizzando tale modello, i G SII rendono pubblici i valori degli indicatori utilizzati per la determinazione del punteggio degli enti conformemente al metodo di individuazione di cui all'articolo 131 della direttiva 2013/36/UE.

I G-SII non sono tenuti a rendere pubblici i dati e gli indicatori accessori.

Articolo 2

Data dell'informativa

I G-SII rendono pubbliche le informazioni di fine esercizio di cui all'articolo 1 entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio.

Le autorità competenti possono autorizzare gli enti il cui esercizio termina il 30 giugno a pubblicare valori degli indicatori basati sulla posizione degli enti al 31 dicembre. In ogni caso le informazioni sono pubblicate entro il 31 luglio.

Articolo 3

Luogo dell'informativa

Gli enti possono rendere pubblici i valori degli indicatori specificati nel modello di cui all'allegato del presente regolamento con il mezzo che decidono di utilizzare per rendere pubbliche le informazioni di cui alla parte otto del regolamento (UE) n. 575/2013, conformemente all'articolo 434 dello stesso regolamento.

Se i valori degli indicatori non sono inclusi nel mezzo di cui al primo comma, il G-SII fornisce il riferimento diretto all'informativa completata sul suo sito web o al mezzo con il quale sono resi disponibili.

Dopo l'informativa da parte dei G-SII le autorità competenti inviano, senza indebito ritardo, all'ABE i modelli compilati a fini di centralizzazione sul sito web di quest'ultima.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

(2)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(3)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).


ALLEGATO

Dati richiesti per individuare i G-SII

Dati bancari generali

Sezione 1: informazioni generali

Risposta

a.

Informazioni generali fornite dall'autorità di vigilanza nazionale:

 

(1)

Codice paese

 

(2)

Denominazione della banca

 

(3)

Data di presentazione (aaaa-mm-gg)

 

b.

Informazioni generali fornite dall'ente segnalante:

 

(1)

Data della segnalazione (aaaa-mm-gg)

 

(2)

Valuta della segnalazione

 

(3)

Tasso di conversione dell'euro

 

(4)

Unità della segnalazione

 

(5)

Principio contabile

 

(6)

Luogo dell'informativa al pubblico

 

Indicatore della dimensione

Sezione 2: esposizioni totali

Importo

a.

Esposizione al rischio di controparte dei contratti derivati (metodo 1)

 

b.

Valore lordo delle operazioni di finanziamento tramite titoli

 

c.

Esposizione al rischio di controparte delle operazioni di finanziamento tramite titoli

 

d.

Altre attività

 

(1)

Titoli ricevuti in operazioni di finanziamento tramite titoli rilevati come attività

 

e.

Totale degli elementi in bilancio (somma delle voci 2.a., 2.b., 2.c. e 2.d., meno 2.d.(1)]

 

f.

Esposizione potenziale futura dei contratti derivati (metodo 1)

 

g.

Importo nozionale degli elementi fuori bilancio con un fattore di conversione creditizia (FCC) dello 0 %

 

(1)

Impegni su carta di credito revocabili incondizionatamente

 

(2)

Altri impegni revocabili incondizionatamente

 

h.

Importo nozionale degli elementi fuori bilancio con un FCC del 20 %

 

i.

Importo nozionale degli elementi fuori bilancio con un FCC del 50 %

 

j.

Importo nozionale degli elementi fuori bilancio con un FCC del 100 %

 

k.

Totale degli elementi fuori bilancio (somma delle voci 2.f., 2.g., e da 2.h. a 2.j, meno 0,9 volte la somma delle voci 2.g.(1) e 2.g.(2)]

 

l.

Soggetti consolidati a fini contabili ma non a fini regolamentari sulla base del rischio:

 

(1)

Attività in bilancio

 

(2)

Esposizione potenziale futura dei contratti derivati

 

(3)

Impegni revocabili incondizionatamente

 

(4)

Altri impegni fuori bilancio

 

(5)

Valore di investimento nei soggetti consolidati

 

m.

Rettifiche regolamentari

 

n.

Dati accessori:

 

(1)

Crediti per garanzie in contanti costituite direttamente nelle operazioni su derivati

 

(2)

Importo nozionale netto dei derivati su crediti

 

(3)

Importo nozionale netto dei derivati su crediti per i soggetti di cui alla voce 2.l.

 

(4)

Esposizioni in bilancio e fuori bilancio tra i soggetti di cui alla voce 2.l.

 

(5)

Esposizioni in bilancio e fuori bilancio dei soggetti di cui alla voce 2.l. verso soggetti consolidati a fini regolamentari sulla base del rischio

 

(6)

Esposizioni in bilancio e fuori bilancio dei soggetti consolidati a fini regolamentari sulla base del rischio verso soggetti di cui alla voce 2.l.

 

(7)

Esposizioni totali per il calcolo del coefficiente di leva finanziaria (definizione al gennaio 2014)

 

o.

Indicatore delle esposizioni totali (somma delle voci 2.e., 2.k., 2.l.(1), 2.l.(2), volte 2.l.(3), 2.l.(4), meno,1la somma delle voci 2.l.(5) e 2.m.)

 

Indicatori dell'interconnessione

Sezione 3: attività verso altri enti finanziari

Importo

a.

fondi depositati presso altri enti finanziari o dati in prestito ad altri enti finanziari

 

(1)

Certificati di deposito

 

b.

Linee impegnate non utilizzate estese ad altri enti finanziari

 

c.

Detenzione di titoli emessi da altri enti finanziari:

 

(1)

Titoli di debito garantiti

 

(2)

Titoli di debito senior non garantiti

 

(3)

Titoli di debito subordinati

 

(4)

Commercial paper

 

(5)

Azioni (incluse azioni ordinarie e privilegiate alla pari e sopra la pari)

 

(6)

Posizioni corte di segno opposto in relazione alle specifiche azioni detenute di cui alla voce 3.c.(5)

 

d.

Esposizione corrente positiva netta delle operazioni di finanziamento tramite titoli con altri enti finanziari

 

e.

Derivati OTC con altri enti finanziari aventi un valore equo netto positivo:

 

(1)

Valore equo netto positivo (comprende le garanzie reali detenute se comprese nell'accordo quadro di compensazione)

 

(2)

Esposizione potenziale futura

 

f.

Indicatore delle attività verso altri enti finanziari (somma delle voci 3.a., da 3.b. a 3.c(5), 3.d., 3.e.(1) e 3.e.(2) meno 3.c.(6)]

 


Sezione 4: passività verso altri enti finanziari

Importo

a.

Depositi dovuti ad enti depositari

 

b.

Depositi dovuti ad enti finanziari non depositari

 

c.

Linee impegnate non utilizzate ottenute da altri enti finanziari

 

d.

Esposizione corrente netta negativa delle operazioni di finanziamento tramite titoli con altri enti finanziari

 

e.

Derivati OTC con altri enti finanziari aventi un valore equo netto negativo:

 

(1)

Valore equo netto negativo (comprende le garanzie reali fornite se comprese nell'accordo quadro di compensazione)

 

(2)

Esposizione potenziale futura

 

f.

Dati accessori:

 

(1)

fondi presi in prestito da altri enti finanziari

 

(2)

Certificati di deposito inclusi nelle voci 4.a. e 4.b.

 

g.

Indicatore delle passività verso altri enti finanziari (somma delle voci da 4.a. a 4.e.(2)]

 


Sezione 5: titoli in circolazione

Importo

a.

Titoli di debito garantiti

 

b.

Titoli di debito senior non garantiti

 

c.

Titoli di debito subordinati

 

d.

Commercial paper

 

e.

Certificati di deposito

 

f.

Capitale primario

 

g.

Azioni privilegiate e tutte le altre forme di finanziamenti subordinati non incluse alla voce 5.c.

 

h.

Dati accessori:

 

(1)

Valore contabile dei titoli azionari per i quali non è disponibile un prezzo di mercato

 

i.

Indicatore dei titoli in circolazione (somma delle voci da 5.a. a 5.g.)

 

Indicatori della sostituibilità/dell'infrastruttura dell'ente finanziario

Sezione 6: pagamenti effettuati nell'anno della segnalazione (esclusi i pagamenti infragruppo)

Segnalati in

Importo nella valuta specificata

Importo

a.

Dollaro australiano

AUD

 

 

b.

Real brasiliano

BRL

 

 

c.

Dollaro canadese

CAD

 

 

d.

Franco svizzero

CHF

 

 

e.

Yuan cinese

CNY

 

 

f.

euro

EUR

 

 

g.

Lira sterlina

GBP

 

 

h.

Dollaro di Hong Kong

HKD

 

 

i.

Rupia indiana

INR

 

 

j.

Yen giapponese

JPY

 

 

k.

Corona svedese

SEK

 

 

l.

Dollaro statunitense

USD

 

 

m.

Dati accessori:

(1)

Peso messicano

MXN

 

 

(2)

Dollaro neozelandese

NZD

 

 

(3)

Rublo russo

RUB

 

 

n.

Indicatore delle attività di pagamento (somma delle voci da 6.a. a 6.l.)

 


Sezione 7: attività in custodia

Importo

a.

Indicatore delle attività in custodia

 


Sezione 8: operazioni di sottoscrizione sui mercati obbligazionari e azionari

Importo

a.

Attività di sottoscrizione azionaria

 

b.

Attività di sottoscrizione obbligazionaria

 

c.

Indicatore dell'attività di sottoscrizione (somma delle voci 8.a. e 8.b.)

 

Indicatori della complessità

Sezione 9: importo nozionale dei derivati OTC

Importo

a.

Derivati OTC compensati mediante controparte centrale

 

b.

Derivati OTC regolati a livello bilaterale

 

c.

Indicatore dei derivati OTC (somma delle voci 9.a. e 9.b.)

 


Sezione 10: titoli detenuti per la negoziazione e disponibili per la vendita

Importo

a.

Titoli detenuti per la negoziazione

 

b.

Titoli disponibili per la vendita

 

c.

Titoli detenuti per la negoziazione e disponibili per la vendita che soddisfano la definizione di attività di livello 1

 

d.

Titoli detenuti per la negoziazione e disponibili per la vendita che soddisfano la definizione di attività di livello 2, con coefficienti di scarto (haircut)

 

e.

Dati accessori:

 

(1)

Titoli detenuti fino a scadenza

 

f.

Indicatore dei titoli detenuti per la negoziazione e disponibili per la vendita (somma delle voci 10.a. e 10.b. meno la somma delle voci 10.c. e 10.d.)

 


Sezione 11: attività di livello 3

Importo

a.

Indicatore delle attività di livello 3

 

Indicatori dell'attività transgiurisdizionale

Sezione 12: attività transgiurisdizionali

Importo

a.

Attività estere su base «rischio finale» (esclusa l'attività in derivati)

 

b.

Dati accessori:

 

(1)

Attività estere su derivati su base «rischio finale»

 

c.

Indicatore delle attività transgiurisdizionali (voce 12.a.)

 


Sezione 13: passività transgiurisdizionali

Importo

a.

Passività estere (esclusi i derivati e le passività locali in valuta locale)

 

(1)

Tutte le passività estere verso uffici collegati incluse nella voce 13.a.

 

b.

Passività locali in valuta locale (esclusa l'attività in derivati)

 

c.

Dati accessori:

 

(1)

Passività estere su derivati su base «rischio finale»

 

d.

Indicatore delle passività transgiurisdizionali (somma degli elementi 13.a. e 13.b. meno 13.a.(1)]

 

Indicatori supplementari

Sezione 14: indicatori accessori

Importo

a.

Totale delle passività

 

b.

Finanziamenti al dettaglio

 

c.

Coefficiente di dipendenza dal finanziamento all'ingrosso (differenza tra le voci 14.a. e 14.b. divisa per 14.a.)

 

d.

Ricavi esteri netti

 

e.

Ricavi totali netti

 

f.

Ricavi totali lordi

 

g.

Valore lordo del contante dato in prestito e valore equo lordo dei titoli dati in prestito in operazioni di finanziamento tramite titoli

 

h.

Valore lordo del contante preso in prestito e valore equo lordo dei titoli presi in prestito in operazioni di finanziamento tramite titoli

 

i.

Valore equo positivo lordo di operazioni su derivati OTC

 

j.

Valore equo negativo lordo di operazioni su derivati OTC

 

 

Importo in unità singole

k.

Numero di giurisdizioni

 


30.9.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 284/22


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1031/2014 DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 2014

che istituisce ulteriori misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 219, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 228,

considerando quanto segue:

(1)

Il 7 agosto il governo russo ha introdotto un divieto sulle importazioni di taluni prodotti dall'Unione alla Russia, inclusi gli ortofrutticoli. Tale divieto ha creato una grave minaccia di turbative del mercato a causa del significativo crollo dei prezzi dovuto al fatto che un mercato di esportazione importante è improvvisamente venuto a mancare.

(2)

Questa minaccia di turbative del mercato è di particolare rilevanza per il settore degli ortofrutticoli, nell'ambito del quale grandi quantitativi di prodotti deperibili sono raccolti in questo periodo dell'anno.

(3)

Si è venuta pertanto a creare una situazione di mercato per la quale le normali misure disponibili a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 non sembrano sufficienti.

(4)

Per evitare che l'attuale situazione di mercato si trasformi in una turbativa più grave o prolungata, è stato adottato il regolamento delegato (UE) n. 932/2014 della Commissione (2), che prevede importi massimi del sostegno per le operazioni di ritiro, mancata raccolta e raccolta prima della maturazione. Ulteriori misure di sostegno si rendono tuttavia necessarie. Il meccanismo previsto dal suddetto regolamento dovrebbe essere quindi completato da ulteriori misure di sostegno mirate per determinati quantitativi di prodotti, calcolati sulla base delle tradizionali esportazioni verso la Russia.

(5)

Dovrebbero essere adottate ulteriori misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per pomodori, carote, peperoni, cavolfiori e cavoli broccoli, cetrioli e cetriolini, funghi, mele, pere, prugne, frutti rossi, uve da tavola fresche, kiwi, arance dolci, clementine e mandarini.

(6)

Tenendo presenti le stime dei quantitativi colpiti dal divieto, l'aiuto finanziario dell'Unione dovrebbe essere concesso in funzione dei quantitativi di prodotti interessati. Il calcolo di questi quantitativi dovrebbe essere effettuato per ogni Stato membro in funzione del livello di esportazione verso la Russia dei prodotti interessati nei tre anni precedenti, sottraendo i quantitativi che sono già stati notificati ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 932/2014.

(7)

Si prevede che i prodotti oggetto del presente regolamento, destinati in origine all'esportazione verso la Russia, vengano ridiretti verso i mercati di altri Stati membri. I produttori di questi Stati membri che producono gli stessi prodotti ma che non esportano tradizionalmente verso la Russia, potrebbero quindi subire notevoli turbative di mercato e il crollo dei prezzi.

(8)

Per stabilizzare ulteriormente il mercato, è pertanto opportuno che possano beneficiare dell'aiuto finanziario dell'Unione anche i produttori di tutti gli Stati membri per uno o più dei prodotti oggetto del presente regolamento, nei limiti di un quantitativo non superiore a 3 000 tonnellate per Stato membro.

(9)

È opportuno che gli Stati membri siano liberi di decidere di avvalersi o meno del quantitativo di 3 000 tonnellate. Nel caso decidano di non avvalersene, gli Stati membri dovrebbero informarne in tempo la Commissione onde permetterle di decidere di riassegnare i quantitativi rimasti inutilizzati.

(10)

Il ritiro dal mercato, la mancata raccolta e la raccolta prima della maturazione costituiscono misure efficaci di gestione delle crisi in caso di eccedenze di ortofrutticoli dovute a circostanze imprevedibili e temporanee. Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di destinare i quantitativi messi a loro disposizione a una o più di tali misure, al fine di utilizzare le risorse disponibili nel modo più efficiente possibile.

(11)

Come nel regolamento delegato (UE) n. 932/2014 della Commissione, il limite massimo sui ritiri dal mercato sovvenzionati, pari al 5 % del volume della produzione commercializzata, dovrebbe essere temporaneamente revocato. L'aiuto finanziario dell'Unione dovrebbe essere pertanto concesso anche quando i ritiri superano il limite del 5 %.

(12)

L'aiuto finanziario concesso per i ritiri dal mercato dovrebbe essere basato sui rispettivi importi di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione (3) per i ritiri destinati alla distribuzione gratuita e per i ritiri con altre destinazioni. Per i prodotti per i quali non è fissato alcun importo nell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, gli importi massimi dovrebbero essere stabiliti nel presente regolamento.

(13)

Tenuto conto del fatto che gli importi per i pomodori fissati nell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 si riferiscono alla campagna di commercializzazione dei pomodori destinati alla trasformazione e dei pomodori destinati al consumo fresco, è opportuno chiarire che l'importo massimo applicabile per i pomodori destinati al consumo fresco ai fini del presente regolamento è quello relativo al periodo dal 1o novembre al 31 maggio.

(14)

Tenuto conto del carattere eccezionale delle turbative del mercato e al fine di garantire che tutti i produttori di ortofrutticoli ricevano un sostegno dall'Unione, è opportuno estendere l'aiuto finanziario dell'Unione per i ritiri dal mercato ai produttori di ortofrutticoli che non appartengono a un'organizzazione di produttori riconosciuta.

(15)

Al fine di promuovere la distribuzione gratuita degli ortofrutticoli ritirati a determinati enti, come gli organismi di beneficenza, le scuole e ogni altra destinazione equivalente approvata dagli Stati membri, il 100 % degli importi massimi fissati nell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 dovrebbe essere applicabile anche ai produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori riconosciuta. Nel caso dei ritiri con destinazioni diverse dalla distribuzione gratuita, tali produttori dovrebbero ricevere il 50 % degli importi massimi fissati. In questo contesto, i produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori riconosciuta dovrebbero soddisfare le stesse condizioni applicabili alle organizzazioni di produttori, o condizioni simili. I suddetti produttori dovrebbero dunque essere soggetti, come le organizzazioni di produttori riconosciute, alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

(16)

Le organizzazioni di produttori sono i soggetti principali del settore ortofrutticolo e costituiscono le entità più adeguate per garantire che l'aiuto finanziario dell'Unione per i ritiri dal mercato venga versato ai produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori riconosciuta. Esse dovrebbero garantire che tale aiuto venga versato ai produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori riconosciuta tramite la conclusione di un contratto. Poiché non tutti gli Stati membri dispongono dello stesso livello di organizzazione sul fronte dell'offerta del mercato ortofrutticolo, ove ciò sia debitamente giustificato è opportuno autorizzare l'autorità competente degli Stati membri a versare il sostegno direttamente ai produttori.

(17)

Gli importi del sostegno per la mancata raccolta e la raccolta prima della maturazione dovrebbero essere fissati dagli Stati membri per ettaro a un livello che copra al massimo il 90 % degli importi massimi per i ritiri dal mercato applicabili ai ritiri con destinazioni diverse dalla distribuzione gratuita quali stabiliti nell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 o, per i prodotti per i quali nessun importo è stato fissato in tale allegato, nel presente regolamento. Per i pomodori destinati al consumo fresco, l'importo preso in considerazione dagli Stati membri dovrebbe essere quello definito nell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 per il periodo dal 1o novembre al 31 maggio. La mancata raccolta dovrebbe ricevere un sostegno anche qualora la produzione commerciale sia stata prelevata dalla zona di produzione interessata durante il normale ciclo di produzione.

(18)

Le organizzazioni di produttori concentrano l'offerta e sono in grado di agire più rapidamente rispetto ai produttori che non appartengono a tali organizzazioni quando si tratta di gestire maggiori quantitativi con un impatto immediato sul mercato. Pertanto, al fine di rendere più efficace l'attuazione delle misure di sostegno eccezionali previste dal presente regolamento e di accelerare il processo di stabilizzazione del mercato, è opportuno, per i produttori che appartengono a un'organizzazione di produttori riconosciuta, aumentare l'aiuto finanziario dell'Unione per i ritiri con destinazioni diverse dalla distribuzione gratuita al 75 % dei relativi importi massimi fissati per il sostegno ai ritiri con altre destinazioni.

(19)

Come nel caso dei ritiri, l'aiuto finanziario dell'Unione per le operazioni di mancata raccolta e raccolta prima della maturazione dovrebbe essere esteso ai produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori riconosciuta. L'aiuto finanziario dovrebbe essere pari al 50 % degli importi massimi di sostegno fissati per le organizzazioni di produttori.

(20)

Dato l'elevato numero di produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori e la necessità di effettuare controlli affidabili ma fattibili, l'aiuto finanziario dell'Unione non dovrebbe essere concesso per la raccolta prima della maturazione di ortofrutticoli la cui raccolta normale è già iniziata, nonché per le misure di mancata raccolta se la produzione commerciale è stata prelevata dalla zona di produzione interessata durante il normale ciclo di produzione per i produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori. In questo contesto, i produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori riconosciuta dovrebbero essere soggetti, come le organizzazioni di produttori riconosciute, alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

(21)

Per i produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori, il pagamento dell'aiuto finanziario dell'Unione per le operazioni di mancata raccolta e di raccolta prima della maturazione dovrebbe essere effettuato direttamente dall'autorità competente dello Stato membro. Detta autorità competente dovrebbe versare i relativi importi ai produttori in conformità del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 e delle norme e procedure nazionali pertinenti.

(22)

Al fine di garantire che l'aiuto finanziario dell'Unione ai produttori di taluni ortofrutticoli sia utilizzato per i fini previsti e per assicurare l'uso efficiente del bilancio dell'Unione, gli Stati membri dovrebbero applicare un livello ragionevole di controlli. In particolare, andrebbero effettuati controlli fisici, documentari e d'identità nonché controlli in loco su un quantitativo ragionevole di prodotti, settori, organizzazioni di produttori e produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori riconosciuta. Gli Stati membri dovrebbero garantire che le operazioni di ritiro, raccolta prima della maturazione e mancata raccolta relative ai pomodori riguardino soltanto le varietà destinate al consumo fresco.

(23)

Gli Stati membri dovrebbero regolarmente notificare alla Commissione le operazioni che sono state attuate dalle organizzazioni di produttori e dai produttori non aderenti.

(24)

Al fine di ottenere un impatto immediato sul mercato e contribuire alla stabilizzazione dei prezzi, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1.   Il presente regolamento stabilisce le norme relative a misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo dell'Unione da concedere alle organizzazioni di produttori del settore degli ortofrutticoli riconosciute ai sensi dell'articolo 154 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e ai produttori che non appartengono a tali organizzazioni.

Tali misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo dell'Unione riguardano operazioni di ritiro, mancata raccolta e raccolta prima della maturazione.

2.   Il sostegno di cui al paragrafo 1 è concesso in relazione ai seguenti prodotti del settore ortofrutticolo destinati al consumo fresco:

(a)

pomodori di cui al codice NC 0702 00 00;

(b)

carote di cui al codice NC 0706 10 00;

(c)

cavoli di cui al codice NC 0704 90 10;

(d)

peperoni di cui al codice NC 0709 60 10;

(e)

cavolfiori e cavoli broccoli di cui al codice NC 0704 10 00;

(f)

cetrioli di cui al codice NC 0707 00 05;

(g)

cetriolini di cui al codice NC 0707 00 90;

(h)

funghi del genere Agaricus di cui al codice NC 0709 51 00;

(i)

mele di cui al codice NC 0808 10;

(j)

pere di cui al codice NC 0808 30;

(k)

prugne di cui al codice NC 0809 40 05;

(l)

frutti rossi di cui ai codici NC 0810 20, 0810 30 e 0810 40;

(m)

uve da tavola fresche di cui al codice NC 0806 10 10;

(n)

kiwi di cui al codice NC 0810 50 00;

(o)

arance dolci di cui al codice NC 0805 10 20;

(p)

clementine di cui al codice NC 0805 20 10;

(q)

mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), wilkings e simili ibridi di agrumi di cui ai codici NC 0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70 e 0805 20 90.

3.   Il sostegno di cui al paragrafo 1 riguarda le attività svolte nel periodo dal 30 settembre 2014 fino alla data di esaurimento dei quantitativi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, in ogni Stato membro interessato o, se anteriore, fino al 31 dicembre 2014.

Articolo 2

Attribuzione di quantitativi massimi agli Stati membri

1.   Il sostegno di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è messo a disposizione degli Stati membri per i quantitativi di prodotti di cui all'allegato I.

Detto sostegno è altresì disponibile per le operazioni di ritiro, raccolta prima della maturazione e mancata raccolta in tutti gli Stati membri, con riguardo ad uno o più prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, come stabilito dallo Stato membro interessato, a condizione che il quantitativo ulteriore non superi le 3 000 tonnellate per Stato membro.

2.   Per quanto riguarda i quantitativi per Stato membro di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono fissare, per ogni prodotto o gruppo di prodotti, i quantitativi ritirati dal mercato destinati alla distribuzione gratuita o ritirati dal mercato con altre destinazioni, come anche la superficie equivalente di mancata raccolta e di raccolta prima della maturazione.

3.   Entro il 31 ottobre 2014 gli Stati membri possono decidere di non avvalersi, in tutto o in parte, del quantitativo di 3 000 tonnellate. Essi comunicano alla Commissione, entro la stessa data, gli eventuali quantitativi non utilizzati. Dal momento della notifica, le operazioni svolte nello Stato membro interessato non sono ammissibili al sostegno di cui al presente regolamento.

Articolo 3

Attribuzione dei quantitativi ai produttori

Gli Stati membri attribuiscono i quantitativi di cui all'articolo 2 tra le organizzazioni di produttori e i produttori che non appartengono a tali organizzazioni in base al sistema «primo arrivato, primo servito».

Gli Stati membri possono tuttavia decidere di avvalersi di un diverso sistema di attribuzione dei quantitativi, purché sia basato su criteri oggettivi e non discriminatori. A tal fine gli Stati membri possono prendere in considerazione l'entità degli effetti provocati sui produttori interessati dal divieto d'importazione imposto dalla Russia.

Articolo 4

Aiuto finanziario per i ritiri destinato alle organizzazioni di produttori

1.   L'aiuto finanziario dell'Unione è concesso per i ritiri dal mercato destinati alla distribuzione gratuita di cui all'articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e per i ritiri con destinazioni diverse dalla distribuzione gratuita effettuati con riguardo ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento e nel corso del periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento.

2.   Il limite massimo del 5 % di cui all'articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all'articolo 79, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 non si applica ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento nel caso in cui tali prodotti vengano ritirati nel corso del periodo menzionato all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento.

3.   Per i prodotti elencati all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, ma che non figurano nell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, gli importi massimi del sostegno sono quelli fissati nell'allegato II del presente regolamento.

4.   Per i pomodori, l'importo massimo è quello fissato all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 per il periodo dal 1o novembre al 31 maggio.

5.   In deroga all'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, l'aiuto finanziario dell'Unione per i ritiri dal mercato con destinazioni diverse dalla distribuzione gratuita è pari al 75 % dell'importo massimo del sostegno per altre destinazioni di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 e all'allegato II del presente regolamento.

6.   Le organizzazioni di produttori possono avvalersi dell'aiuto finanziario dell'Unione di cui al paragrafo 1 anche se tali operazioni di ritiro dal mercato non sono previste nell'ambito dei loro programmi operativi o delle strategie nazionali degli Stati membri. All'aiuto finanziario dell'Unione a norma del presente articolo non si applicano l'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e l'articolo 55, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

7.   L'aiuto finanziario dell'Unione di cui al paragrafo 1 non è preso in considerazione ai fini del calcolo dei massimali di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

8.   Il limite massimo di un terzo della spesa di cui all'articolo 33, paragrafo 3, quarto comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e quello del 25 % per l'aumento del fondo di esercizio di cui all'articolo 66, paragrafo 3, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 non si applicano alle spese sostenute per le operazioni di ritiro dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento quando tali prodotti vengono ritirati durante il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento.

9.   Le spese sostenute conformemente al presente articolo rientrano nel fondo di esercizio delle organizzazioni di produttori.

Articolo 5

Aiuto finanziario per i ritiri destinato ai produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori

1.   L'aiuto finanziario dell'Unione è concesso ai produttori di ortofrutticoli che non appartengono a un'organizzazione di produttori riconosciuta a norma del presente articolo per:

(a)

i ritiri dal mercato destinati alla distribuzione gratuita di cui all'articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013;

(b)

i ritiri dal mercato con destinazioni diverse dalla distribuzione gratuita.

Per i ritiri dal mercato di cui al primo comma, lettera a), gli importi massimi dell'aiuto finanziario sono quelli fissati nell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 e nell'allegato II del presente regolamento.

Per i pomodori, l'importo massimo è quello fissato all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 per il periodo dal 1o novembre al 31 maggio.

Per i ritiri dal mercato di cui al primo comma, lettera b), gli importi massimi dell'aiuto finanziario corrispondono al 50 % degli importi fissati nell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 e nell'allegato II del presente regolamento.

Per i pomodori, tale importo massimo corrisponde al 50 % di quello fissato all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 per il periodo dal 1o novembre al 31 maggio.

2.   L'aiuto finanziario di cui al paragrafo 1 è disponibile per il ritiro dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, nel caso in cui tali prodotti vengano ritirati nel corso del periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 3.

3.   I produttori concludono un contratto con un'organizzazione di produttori riconosciuta per l'intero quantitativo da consegnare a norma del presente articolo. Le organizzazioni di produttori accettano tutte le richieste ragionevoli provenienti da produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori riconosciuta. I quantitativi consegnati da produttori non aderenti sono coerenti con le rese regionali e la superficie interessata.

4.   L'aiuto finanziario è versato ai produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori riconosciuta dall'organizzazione di produttori con cui hanno stipulato un contratto.

L'organizzazione di produttori trattiene gli importi corrispondenti ai costi reali sostenuti per il ritiro dei rispettivi prodotti. Tali costi sono documentati mediante la presentazione di fatture.

5.   Per motivi debitamente giustificati, come il grado limitato di organizzazione dei produttori nello Stato membro interessato, e in modo non discriminatorio, gli Stati membri possono autorizzare un produttore non appartenente a un'organizzazione di produttori riconosciuta a effettuare una notifica all'autorità competente dello Stato membro anziché stipulare il contratto di cui al paragrafo 3. Con riguardo a tale notifica, si applica mutatis mutandis l'articolo 78 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. I quantitativi consegnati da produttori non aderenti sono coerenti con le rese regionali e la superficie interessata.

In tali casi, l'autorità competente dello Stato membro versa l'aiuto finanziario dell'Unione direttamente al produttore. A tal fine, gli Stati membri adottano nuove norme o procedure nazionali o applicano quelle esistenti.

6.   Se il riconoscimento di un'organizzazione di produttori è stato sospeso a norma dell'articolo 114, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, i suoi aderenti sono considerati produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori riconosciuta ai fini del presente articolo.

7.   Il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, nonché l'articolo 4, paragrafi da 6 a 9, del presente regolamento si applicano mutatis mutandis con riguardo al presente articolo.

Articolo 6

Aiuto finanziario per la mancata raccolta e la raccolta prima della maturazione alle organizzazioni di produttori

1.   L'aiuto finanziario dell'Unione viene concesso per le operazioni di mancata raccolta e raccolta prima della maturazione effettuate con riguardo ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, nel corso del periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 3.

2.   Il sostegno destinato alla raccolta prima della maturazione riguarda unicamente i prodotti che si trovano fisicamente nei campi e che sono effettivamente raccolti prima della maturazione. In deroga all'articolo 85, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, gli Stati membri fissano gli importi del sostegno per ettaro, comprendente sia l'aiuto finanziario dell'Unione sia il contributo delle organizzazioni di produttori per la mancata raccolta e la raccolta prima della maturazione, a un livello che copra al massimo il 90 % degli importi fissati per i ritiri dal mercato per destinazioni diverse dalla distribuzione gratuita di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 e all'allegato II del presente regolamento. Per i pomodori, tale importo corrisponde al 90 % di quello fissato all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 per il periodo dal 1o novembre al 31 maggio per i ritiri dal mercato con destinazioni diverse dalla distribuzione gratuita.

In deroga all'articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013, l'aiuto finanziario dell'Unione per la mancata raccolta e la raccolta prima della maturazione è pari al 75 % degli importi fissati dagli Stati membri conformemente al primo comma.

3.   In deroga al primo comma dell'articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, le misure di mancata raccolta di cui all'articolo 84, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento possono essere adottate, con riguardo ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento e nel periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, anche quando la produzione commerciale è stata prelevata dalla zona di produzione interessata durante il normale ciclo di produzione. In tali casi, gli importi del sostegno di cui al paragrafo 2 del presente articolo vengono proporzionalmente ridotti, tenendo conto della produzione già raccolta, secondo quanto stabilito sulla base della contabilità di magazzino e della contabilità finanziaria delle organizzazioni di produttori interessate.

4.   L'aiuto finanziario dell'Unione è concesso anche qualora tali operazioni non siano previste nell'ambito dei programmi operativi delle organizzazioni di produttori o delle strategie nazionali degli Stati membri. All'aiuto finanziario dell'Unione a norma del presente articolo non si applicano l'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e l'articolo 55, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

5.   Il limite massimo di un terzo della spesa di cui all'articolo 33, paragrafo 3, quarto comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e quello del 25 % per l'aumento del fondo di esercizio di cui all'articolo 66, paragrafo 3, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 non si applicano alle spese sostenute per le misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo e connesse ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento durante il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento.

6.   L'aiuto finanziario dell'Unione non è preso in considerazione ai fini del calcolo dei massimali di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

7.   Le spese sostenute conformemente al presente articolo rientrano nel fondo di esercizio delle organizzazioni di produttori.

Articolo 7

Aiuto finanziario per la mancata raccolta e la raccolta prima della maturazione destinato ai produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori

1.   L'aiuto finanziario dell'Unione è concesso ai produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori riconosciuta per effettuare operazioni di mancata raccolta e raccolta prima della maturazione con riguardo ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e nel corso del periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 3.

In deroga all'articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, si applicano le seguenti disposizioni:

(a)

il sostegno destinato alla raccolta prima della maturazione riguarda unicamente i prodotti che si trovano fisicamente nei campi, che sono effettivamente raccolti prima della maturazione e per i quali la raccolta normale non ha avuto inizio;

(b)

le misure di mancata raccolta non vengono applicate se la produzione commerciale è stata prelevata dalla zona interessata durante il normale ciclo di produzione;

(c)

la raccolta prima della maturazione e la mancata raccolta non sono in alcun caso applicate congiuntamente allo stesso prodotto e alla stessa superficie.

2.   Gli importi dell'aiuto finanziario dell'Unione per le operazioni di mancata raccolta e raccolta prima della maturazione ammontano al 50 % degli importi fissati dagli Stati membri a norma dell'articolo 6, paragrafo 2.

3.   I produttori che non appartengono a un'associazione di produttori riconosciuta provvedono alla necessaria notifica all'autorità competente dello Stato membro secondo le modalità da esso adottate conformemente all'articolo 85, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

In tali casi, l'autorità competente dello Stato membro versa l'aiuto finanziario dell'Unione direttamente al produttore. A tal fine, gli Stati membri adottano nuove norme o procedure nazionali o applicano quelle esistenti.

4.   Se il riconoscimento di un'organizzazione di produttori è stato sospeso a norma dell'articolo 114, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, i suoi aderenti sono considerati produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori riconosciuta ai fini del presente articolo.

5.   Il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 si applicano mutatis mutandis con riguardo al presente articolo.

Articolo 8

Controlli sulle operazioni di ritiro, mancata raccolta e raccolta prima della maturazione

1.   Le operazioni di ritiro di cui agli articoli 4 e 5 sono soggette a controlli di primo livello conformemente all'articolo 108 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Tuttavia, tali controlli devono riguardare almeno il 10 % del quantitativo di prodotti ritirati dal mercato e almeno il 10 % delle organizzazioni di produttori che beneficiano dell'aiuto finanziario dell'Unione di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

Tuttavia, per le operazioni di ritiro di cui all'articolo 5, paragrafo 5, i controlli di primo livello vertono sul 100 % del quantitativo di prodotti ritirati.

2.   Le operazioni di mancata raccolta e raccolta prima della maturazione di cui agli articoli 6 e 7 sono soggette ai controlli e alle condizioni di cui all'articolo 110 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, salvo per quanto riguarda il requisito che non sia stata effettuata una raccolta parziale, per il quale si applica la deroga di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del presente regolamento. I controlli vertono almeno sul 25 % delle zone di produzione interessate.

Per le operazioni di mancata raccolta e raccolta prima della maturazione di cui all'articolo 7, i controlli vertono sul 100 % delle zone di produzione interessate.

3.   Le operazioni di ritiro di cui agli articoli 4 e 5 sono soggette a controlli di secondo livello conformemente all'articolo 109 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Tuttavia, i controlli in loco devono riguardare almeno il 40 % delle imprese soggette ai controlli di primo livello e almeno il 5 % del quantitativo di prodotti ritirati dal mercato.

4.   Gli Stati membri adottano le misure di controllo atte a garantire che le operazioni di ritiro, mancata raccolta e raccolta prima della maturazione relative ai pomodori riguardino soltanto le varietà destinate al consumo fresco.

Articolo 9

Domanda e pagamento dell'aiuto finanziario dell'Unione

1.   Le organizzazioni di produttori presentano domanda di pagamento dell'aiuto finanziario dell'Unione di cui agli articoli 4, 5, e 6 entro il 31 gennaio 2015.

2.   Le organizzazioni di produttori presentano domanda di pagamento dell'aiuto finanziario totale dell'Unione di cui agli articoli 4 e 6 del presente regolamento in conformità della procedura di cui all'articolo 72 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 entro il 31 gennaio 2015.

Non si applicano tuttavia né l'articolo 72, primo comma e secondo comma, prima frase, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 né il limite massimo dell'80 % dell'importo di aiuto inizialmente approvato con riguardo a un programma operativo, di cui al terzo comma dello stesso articolo.

3.   Entro la data di cui al paragrafo 1, i produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori riconosciuta e che non hanno firmato un contratto con un'organizzazione di produttori riconosciuta presentano direttamente alle autorità competenti designate dagli Stati membri la domanda di pagamento dell'aiuto finanziario dell'Unione ai fini degli articoli 5 e 7.

4.   Le domande di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono accompagnate da documenti che giustifichino l'importo dell'aiuto finanziario dell'Unione in questione e contengono una dichiarazione scritta attestante che il richiedente non ha percepito e non percepirà un duplice finanziamento dell'Unione o nazionale o un indennizzo assicurativo per le operazioni ammesse a beneficiare dell'aiuto finanziario dell'Unione a norma del presente regolamento.

Articolo 10

Notifiche

1.   Entro il 30 settembre 2014, il 15 ottobre 2014, il 31 ottobre 2014, il 15 novembre 2014, il 30 novembre 2014, il 15 dicembre 2014, il 31 dicembre 2014, il 15 gennaio 2015, il 31 gennaio 2015 e il 15 febbraio 2015 gli Stati membri notificano alla Commissione, per ciascun prodotto, le seguenti informazioni:

(a)

i quantitativi ritirati destinati alla distribuzione gratuita;

(b)

i quantitativi ritirati con altre destinazioni;

(c)

la superficie equivalente di raccolta prima della maturazione e di mancata raccolta;

(d)

la spesa totale incorsa per i quantitativi e le superfici di cui alle lettere a), b) e c).

Solo le operazioni che sono state realizzate sono oggetto delle notifiche.

Per tali notifiche gli Stati membri si avvalgono dei modelli riportati nell'allegato III.

2.   Al momento di effettuare la loro prima notifica, gli Stati membri comunicano alla Commissione gli importi del sostegno da essi stabiliti conformemente all'articolo 79, paragrafo 1, o all'articolo 85, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 e agli articoli 4 e 5 del presente regolamento, avvalendosi dei modelli riportati nell'allegato IV.

Articolo 11

Pagamento dell'aiuto finanziario dell'Unione

Le spese sostenute dagli Stati membri in relazione ai pagamenti a norma del presente regolamento sono ammissibili all'aiuto finanziario dell'Unione solo se sono state effettuate entro il 30 giugno 2015.

Articolo 12

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2014

Per la Commissione

Il Presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 932/2014 della Commissione, del 29 agosto 2014, che istituisce misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di taluni ortofrutticoli e che modifica il regolamento delegato (UE) n. 913/2014 (GU L 259 del 30.8.2014, pag. 2).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1).


ALLEGATO I

Quantitativi massimi di prodotti attribuiti per Stato membro di cui all'articolo 2, paragrafo 1

(in tonnellate)

Mele e pere

Prugne, uve da tavola e kiwi

Pomodori, carote, peperoni, cetrioli e cetriolini

Arance, clementine, mandarini

Belgio

43 300

1 380

14 750

0

Germania

13 100

0

0

0

Grecia

5 100

28 475

750

10 750

Spagna

8 700

6 900

20 400

58 600

Francia

28 950

500

1 600

0

Croazia

1 050

0

0

7 900

Italia

35 805

38 845

0

2 620

Cipro

0

0

0

16 220

Lituania

0

0

4 000

0

Ungheria

725

570

0

0

Paesi Bassi

22 200

0

6 800

0

Polonia

18 750

0

0

0

Portogallo

4 120

225

0

0


ALLEGATO II

Importi massimi del sostegno ai ritiri dal mercato per i prodotti non elencati nell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, di cui agli articoli 4, 5 e 6 del presente regolamento

Prodotto

Sostegno massimo (EUR/100 kg)

Distribuzione gratuita

Altre destinazioni

Carote

12,81

8,54

Cavoli

5,81

3,88

Peperoni

44,4

30

Cavoli broccoli

15,69

10,52

Cetrioli e cetriolini

24

16

Funghi

43,99

29,33

Prugne

34

20,4

Frutti rossi

12,76

8,5

Uve da tavola fresche

39,16

26,11

Kiwi

29,69

19,79


ALLEGATO III

Modelli per le notifiche di cui all'articolo 10

NOTIFICA DI RITIRI — DISTRIBUZIONE GRATUITA

Stato membro:

Periodo considerato:

Data:


Prodotto

Organizzazioni di produttori

Produttori non aderenti

Quantitativi totali (t)

Aiuto finanziario totale dell'Unione (EUR)

Quantitativi (t)

Aiuto finanziario dell'Unione (EUR)

Quantitativi (t)

Aiuto finanziario dell'Unione (EUR)

ritiro

trasporto

cernita e imballaggio

TOTALE

ritiro

trasporto

cernita e imballaggio

TOTALE

(a)

(b)

(c)

(d)

(e) = (b) + (c) + (d)

(f)

(g)

(h)

(i)

(j) = (g) + (h) + (i)

(k) = (a) + (f)

(l) = (e) + (j)

Mele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale mele e pere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomodori

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carote

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peperoni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cetrioli e cetriolini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale ortaggi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prugne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uve da tavola fresche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiwi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale altra frutta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arance

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clementine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandarini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale agrumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cavoli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cavolfiori e cavoli broccoli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funghi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frutti rossi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale altro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

Per ciascuna notifica deve essere compilato un foglio Excel distinto

NOTIFICA DI RITIRI — ALTRE DESTINAZIONI

Stato membro:

Periodo considerato:

Data:


Prodotto

Organizzazioni di produttori

Produttori non aderenti

Quantitativi totali (t)

Aiuto finanziario totale dell'Unione (EUR)

Quantitativi

(t)

Aiuto finanziario dell'Unione

(EUR)

Quantitativi

(t)

Aiuto finanziario dell'Unione

(EUR)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e) = (a) + (c)

(f) = (b) + (d)

Mele

 

 

 

 

 

 

Pere

 

 

 

 

 

 

Totale mele e pere

 

 

 

 

 

 

Pomodori

 

 

 

 

 

 

Carote

 

 

 

 

 

 

Peperoni

 

 

 

 

 

 

Cetrioli e cetriolini

 

 

 

 

 

 

Totale ortaggi

 

 

 

 

 

 

Prugne

 

 

 

 

 

 

Uve da tavola fresche

 

 

 

 

 

 

Kiwi

 

 

 

 

 

 

Totale altra frutta

 

 

 

 

 

 

Arance

 

 

 

 

 

 

Clementine

 

 

 

 

 

 

Mandarini

 

 

 

 

 

 

Totale agrumi

 

 

 

 

 

 

Cavoli

 

 

 

 

 

 

Cavolfiori e cavoli broccoli

 

 

 

 

 

 

Funghi

 

 

 

 

 

 

Frutti rossi

 

 

 

 

 

 

Totale altro

 

 

 

 

 

 

TOTALE

 

 

 

 

 

 

*

Per ciascuna notifica deve essere compilato un foglio Excel distinto

NOTIFICA DI MANCATA RACCOLTA E RACCOLTA PRIMA DELLA MATURAZIONE

Stato membro:

Periodo considerato:

Data:


Prodotto

Organizzazioni di produttori

Produttori non aderenti

Quantitativi totali

(t)

Aiuto finanziario totale dell'Unione (EUR)

Superficie

(ha)

Quantitativi

(t)

Aiuto finanziario dell'Unione

(EUR)

Superficie

(ha)

Quantitativi

(t)

Aiuto finanziario dell'Unione

(EUR)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g) = (b) + (e)

(h) = (c) + (f)

Mele

 

 

 

 

 

 

 

 

Pere

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale mele e pere

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomodori

 

 

 

 

 

 

 

 

Carote

 

 

 

 

 

 

 

 

Peperoni

 

 

 

 

 

 

 

 

Cetrioli e cetriolini

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale ortaggi

 

 

 

 

 

 

 

 

Prugne

 

 

 

 

 

 

 

 

Uve da tavola fresche

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiwi

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale altra frutta

 

 

 

 

 

 

 

 

Arance

 

 

 

 

 

 

 

 

Clementine

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandarini

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale agrumi

 

 

 

 

 

 

 

 

Cavoli

 

 

 

 

 

 

 

 

Cavolfiori e cavoli broccoli

 

 

 

 

 

 

 

 

Funghi

 

 

 

 

 

 

 

 

Frutti rossi

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale altro

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE

 

 

 

 

 

 

 

 

*

Per ciascuna notifica deve essere compilato un foglio Excel distinto


ALLEGATO IV

TABELLE DA TRASMETTERE CON LA PRIMA NOTIFICA CONFORMEMEMENTE ALL'ARTICOLO 10, PARAGRAFO 1

RITIRI — ALTRE DESTINAZIONI

Importi massimi di sostegno fissati dallo Stato membro conformemente all'articolo 79, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 e agli articoli 4 e 5 del presente regolamento

Stato membro:

Data:


Prodotto

Contributo dell'organizzazione di produttori

(EUR/100 kg)

Aiuto finanziario dell'Unione

(EUR/100 kg)

Mele

 

 

Pere

 

 

Pomodori

 

 

Carote

 

 

Cavoli

 

 

Peperoni

 

 

Cavolfiori e cavoli broccoli

 

 

Cetrioli e cetriolini

 

 

Funghi

 

 

Prugne

 

 

Frutti rossi

 

 

Uve da tavola fresche

 

 

Kiwi

 

 

Arance

 

 

Clementine

 

 

Mandarini

 

 

MANCATA RACCOLTA E RACCOLTA PRIMA DELLA MATURAZIONE

Importi massimi di sostegno fissati dallo Stato membro conformemente all'articolo 85, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 e all'articolo 6 del presente regolamento

Stato membro:

Data:


Prodotto

Aria aperta

Serra

Contributo dell'organizzazione di produttori

(EUR/ha)

Aiuto finanziario dell'Unione

(EUR/ha)

Contributo dell'organizzazione di produttori

(EUR/ha)

Aiuto finanziario dell'Unione

(EUR/ha)

Mele

 

 

 

 

Pere

 

 

 

 

Pomodori

 

 

 

 

Carote

 

 

 

 

Cavoli

 

 

 

 

Peperoni

 

 

 

 

Cavolfiori e cavoli broccoli

 

 

 

 

Cetrioli e cetriolini

 

 

 

 

Funghi

 

 

 

 

Prugne

 

 

 

 

Frutti rossi

 

 

 

 

Uve da tavola fresche

 

 

 

 

Kiwi

 

 

 

 

Arance

 

 

 

 

Clementine

 

 

 

 

Mandarini

 

 

 

 


30.9.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 284/40


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1032/2014 DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 2014

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all’importazione

0702 00 00

MK

67,6

TR

85,0

XS

74,9

ZZ

75,8

0707 00 05

MK

29,8

TR

100,6

ZZ

65,2

0709 93 10

TR

110,7

ZZ

110,7

0805 50 10

AR

139,2

CL

139,2

IL

107,6

TR

120,7

UY

112,1

ZA

171,0

ZZ

131,6

0806 10 10

BR

167,9

MK

103,8

TR

119,6

ZZ

130,4

0808 10 80

BA

41,5

BR

56,4

CL

101,5

NZ

110,2

US

135,4

ZA

97,0

ZZ

90,3

0808 30 90

CN

104,2

TR

115,8

ZZ

110,0

0809 40 05

MK

13,1

ZZ

13,1


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


30.9.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 284/42


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1033/2014 DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 2014

che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero applicabili a decorrere dal 1o ottobre 2014

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 183,

considerando quanto segue:

(1)

A norma del regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione (2), in relazione alla qualità tipo definita all'articolo 27 del medesimo regolamento, per «prezzo rappresentativo» dei melassi si intende il prezzo cif all'importazione.

(2)

Nel determinare i prezzi rappresentativi occorre tenere conto di tutte le informazioni di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 951/2006, tranne nei casi previsti all'articolo 30 dello stesso regolamento, e per la determinazione di tali prezzi può essere eventualmente seguito il metodo di cui all'articolo 33 del medesimo regolamento.

(3)

Ai fini dell'adeguamento dei prezzi che non si riferiscono alla qualità tipo è necessario, in funzione della qualità del melasso offerta, maggiorare o diminuire i prezzi a norma dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 951/2006.

(4)

Qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto considerato e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 39 del regolamento (CE) n. 951/2006. In caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 40 del medesimo regolamento, occorre fissare importi specifici per tali dazi.

(5)

Occorre stabilire i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per i melassi dei codici NC 1703 10 00 e 1703 90 00, in conformità all'articolo 34 del regolamento (CE) n. 951/2006.

(6)

Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione per i melassi dei codici NC 1703 10 00 e 1703 90 00 sono indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24).


ALLEGATO

Prezzi rappresentativi e importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero applicabili a decorrere dal 1o ottobre 2014

(in EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

Importo del dazio all'importazione applicabile a causa della sospensione di cui all'articolo 40 del regolamento (CE) n. 951/2006 per 100 kg netti di prodotto (1)

1703 10 00 (2)

13,48

0

1703 90 00 (2)

15,93

0


(1)  Questo importo sostituisce, in conformità all'articolo 40 del regolamento (CE) n. 951/2006, l'aliquota del dazio della tariffa doganale comune fissata per tali prodotti.

(2)  Importo fissato per la qualità tipo definita all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 951/2006.


DECISIONI

30.9.2014   

IT

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L 284/45


DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI'DEGLI STATI MEMBRI

del 24 settembre 2014

relativa alla nomina di giudici della Corte di giustizia

(2014/680/UE, Euratom)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 19,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 253 e 255,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

I mandati di quattordici giudici e di quattro avvocati generali della Corte di giustizia giungono a scadenza il 6 ottobre 2015. È opportuno procedere a nuove nomine per il periodo compreso tra il 7 ottobre 2015 e il 6 ottobre 2021.

(2)

In vista del rinnovo delle loro funzioni di giudice della Corte di giustizia sono stati proposti il sig. Koen LENAERTS e la sig.ra Rosario SILVA DE LAPUERTA.

(3)

Il comitato istituito dall'articolo 255 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ha fornito un parere sull'adeguatezza del sig. Koen LENAERTS e della sig.ra Rosario SILVA DE LAPUERTA all'esercizio delle funzioni di giudici della Corte di giustizia,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati giudici della Corte di giustizia per il periodo compreso tra il 7 ottobre 2015 e il 6 ottobre 2021:

il sig. Koen LENAERTS,

la sig.ra Rosario SILVA DE LAPUERTA.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2014

Il presidente

S. SANNINO


30.9.2014   

IT

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L 284/46


DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI

del 24 settembre 2014

relativa alla nomina di un giudice della Corte di giustizia

(2014/681/UE, Euratom)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 19,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 253 e 255,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma degli articoli 5 e 7 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea e a seguito delle dimissioni del sig. George ARESTIS, con effetto dal 6 ottobre 2014, è opportuno procedere alla nomina di un giudice della Corte di giustizia per la restante durata del mandato del sig. George ARESTIS, vale a dire fino al 6 ottobre 2018.

(2)

La candidatura del sig. Constantinos LYCOURGOS è stata proposta per il posto resosi vacante.

(3)

Il comitato istituito dall'articolo 255 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ha fornito un parere sull'adeguatezza del sig. Constantinos LYCOURGOS all'esercizio delle funzioni di giudice della Corte di giustizia,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sig. Constantinos LYCOURGOS è nominato giudice della Corte di giustizia per il periodo compreso tra il 7 ottobre 2014 e il 6 ottobre 2018.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2014

Il presidente

S. SANNINO


30.9.2014   

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L 284/47


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 25 settembre 2014

relativa alla nomina di un membro supplente bulgaro del Comitato delle regioni

(2014/682/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo bulgaro,

considerando quanto segue:

(1)

Il 22 dicembre 2009 e il 18 gennaio 2010 il Consiglio ha adottato le decisioni 2009/1014/UE (1) e 2010/29/UE (2) recanti nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2010 al 25 gennaio 2015. Il 10 luglio 2012, con decisione 2012/403/UE (3) del Consiglio, la sig.ra Kornelia MARINOVA è stata nominata membro supplente fino al 25 gennaio 2015.

(2)

Un seggio di membro supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato della sig.ra Kornelia MARINOVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È nominata membro supplente del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2015:

sig.ra Madlena BOYADZHIEVA, Chair of the Municipal Council of the Municipality of Teteven.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2014

Per il Consiglio

Il presidente

F. GUIDI


(1)  GU L 348 del 29.12.2009, pag. 22.

(2)  GU L 12 del 19.1.2010, pag. 11.

(3)  Decisione 2012/403/UE del Consiglio, del 10 luglio 2012, relativa alla nomina di sei membri titolari bulgari e di otto membri supplenti bulgari del Comitato delle regioni (GU L 188 del 18.7.2012, pag. 16).


30.9.2014   

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L 284/48


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 25 settembre 2014

relativa alla nomina di un membro titolare del Regno Unito del Comitato delle regioni

(2014/683/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo del Regno Unito,

considerando quanto segue:

(1)

Il 22 dicembre 2009 e il 18 gennaio 2010 il Consiglio ha adottato le decisioni 2009/1014/UE (1) e 2010/29/UE (2) recanti nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2010 al 25 gennaio 2015. L'11 marzo 2014, mediante decisione del Consiglio 2014/C 74/01 (3), il sig. Andrew LEWER è stato nominato membro titolare fino al 25 gennaio 2015.

(2)

Un seggio di membro titolare del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Andrew LEWER,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È nominata membro titolare del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2015:

sig.ra Ann STRIBLEY, Councillor.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2014

Per il Consiglio

Il presidente

F. GUIDI


(1)  GU L 348 del 29.12.2009, pag. 22.

(2)  GU L 12 del 19.1.2010, pag. 11.

(3)  Decisione del Consiglio dell'11 marzo 2014 relativa alla nomina di quattro membri titolari del Regno Unito del Comitato delle regioni (GU C 74 del 13.3.2014, pag. 1).


30.9.2014   

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L 284/49


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 25 settembre 2014

relativa alla nomina di nove membri titolari greci e di dodici membri supplenti greci del Comitato delle regioni

(2014/684/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo greco,

considerando quanto segue:

(1)

Il 22 dicembre 2009 e il 18 gennaio 2010 il Consiglio ha adottato le decisioni 2009/1014/UE (1) e 2010/29/UE (2) recanti nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2010 al 25 gennaio 2015. Il 9 aprile 2010, con decisione 2010/217/UE del Consiglio (3), il sig. Dimitris MARAVELIAS è stato nominato membro supplente fino al 25 gennaio 2015. Il 21 marzo 2011, con decisione 2011/191/UE del Consiglio (4), il sig. Ioannis BOUTARIS, il sig. Dimitrios KALOGEROPOULOS, il sig. Georgios KOTRONIAS, il sig. Nikolaos PAPANDREOU, il sig. Ioannis SGOUROS e il sig. Grigorios ZAFEIROPOULOS sono stati nominati membri titolari, e il sig. Pavlos ALTINIS, il sig. Athanasios GIAKALIS, il sig. Aristeidis GIANNAKIDIS, il sig. Dimitrios DRAKOS, il sig. Polydoros LAMPRINOUDIS, il sig. Christos LAPPAS, il sig. Ioannis MACHAIRIDIS e il sig. Dimitrios BIRMPAS sono stati nominati membri supplenti fino al 25 gennaio 2015. Il 29 ottobre 2012, con decisione 2012/676/UE del Consiglio (5), il sig. Spyridon SPYRIDON è stato nominato membro titolare e il sig. Dimitrios PETROVITS è stato nominato membro supplente fino al 25 gennaio 2015.

(2)

Nove seggi di membro titolare del Comitato delle regioni sono diventati vacanti a seguito della scadenza dei mandati del sig. Ioannis BOUTARIS, del sig. Theodoros GKOTSOPOULOS, del sig. Dimitrios KALOGEROPOULOS, del sig. Georgios KOTRONIAS, del sig. Nikolaos PAPANDREOU, del sig. Ioannis SGOUROS, del sig. Konstantinos SIMITSIS, del sig. Spyridon SPYRIDON e del sig. Grigorios ZAFEIROPOULOS.

(3)

Dodici seggi di membro supplente del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti a seguito della scadenza dei mandati del sig. Pavlos ALTINIS, del sig. Dimitrios BIRMPAS, del sig. Dimitrios DRAKOS, del sig. Athanasios GIAKALIS, del sig. Aristeidis GIANNAKIDIS, del sig. Ioannis KOURAKIS, del sig. Polydoros LAMPRINOUDIS, del sig. Christos LAPPAS, del sig. Ioannis MACHAIRIDIS, del sig. Dimitrios MARAVELIAS, del sig. Dimitrios PETROVITS e del sig. Dimitrios PREVEZANOS.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2015:

a)

quali membri titolari:

sig. Konstantinos AGORASTOS, Governor of Thessaly Region

sig. Dimitrios KALOGEROPOULOS, Advisor, politically accountable to the elected Municipal Council of Maroussi (modifica del mandato)

sig. Stavros KALAFATIS, Municipal Councillor of Thessaloniki

sig. Alexandros KAHRIMANIS, Governor of the Region of Epirus

sig. Ioannis KOURAKIS, Municipal Councillor of Heraklion

sig. Dimitrios MARAVELIAS, Regional Councillor of Attica

sig. Ioannis SGOUROS, Regional Councillor of Attica (modifica del mandato)

sig. Konstantinos TZANAKOULIS, Municipal Councillor of Larissa

sig. Nikolaos CHIOTAKIS, Municipal Councillor of Kifissia

e

b)

quali membri supplenti:

sig. Dimitrios BIRMPAS, Mayor of Aigaleo (modifica del mandato)

sig. Ioannis BOUTARIS, Mayor of Thessaloniki

sig. Fotios CHATZIDIAKOS, Mayor of Rhodes

sig. Georgios DAKIS, Regional Councillor, West Macedonia Region

sig. Nikolaos KARAPANOS, Mayor of the city of Messolonghi

sig. Panagiotis KATSIVELAS, Mayor of Trifylia

sig. Charalampos KOKKINOS, Regional Councillor, South Aegean Region

sig.ra Anna PAPADIMITRIOU, Regional Councillor, Region of Attica

sig. Dimitrios PETROVITS, Deputy Governor, Region of Evros (modifica del mandato)

sig. Dimitrios PREVEZANOS, Mayor of Skiathos (modifica del mandato)

sig. Konstantinos SIMITSIS, Municipal Councillor of Kavala

sig. Petros SOULAS, Mayor of Kordelio-Evosmos.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2014

Per il Consiglio

Il presidente

F. GUIDI


(1)  GU L 348 del 29.12.2009, pag. 22.

(2)  GU L 12 del 19.1.2010, pag. 11.

(3)  Decisione 2010/217/UE del Consiglio, del 9 aprile 2010, recante nomina di un membro greco e di un supplente greco del Comitato delle regioni (GU L 96 del 16.4.2010, pag. 7).

(4)  Decisione 2011/191/UE del Consiglio, del 21 marzo 2011, recante nomina di dieci membri greci e di nove supplenti greci del Comitato delle regioni (GU L 81 del 29.3.2011, pag. 12).

(5)  Decisione 2012/676/UE del Consiglio, del 29 ottobre 2010, recante nomina di un membro greco e di un supplente greco del Comitato delle regioni (GU L 305 dell'1.11.2012, pag. 26).


30.9.2014   

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L 284/51


DECISIONE 2014/685/PESC DEL CONSIGLIO

del 29 settembre 2014

che modifica l'azione comune 2008/124/PESC relativa alla missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (1), EULEX KOSOVO

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 4 febbraio 2008 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2008/124/PESC (2).

(2)

L'8 giugno 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/322/PESC (3), che ha modificato e prorogato l'azione comune 2008/124/PESC per un periodo di due anni fino al 14 giugno 2012.

(3)

Il 5 giugno 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/291/PESC (4), che ha modificato e prorogato l'azione comune 2008/124/PESC per un periodo di due anni fino al 14 giugno 2014.

(4)

Il 12 giugno 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/349/PESC (5) che modifica e proroga l'azione comune 2008/124/PESC per un periodo di due anni fino al 14 giugno 2016 e prevede un importo di riferimento finanziario per il periodo dal 15 giugno 2014 fino al 14 ottobre 2014.

(5)

L'azione comune 2008/124/PESC dovrebbe essere modificata affinché preveda un nuovo importo di riferimento finanziario destinato a coprire il periodo dal 15 ottobre 2014 fino al 14 giugno 2015.

(6)

Nel quadro del suo mandato e in linea con le conclusioni del comitato politico e di sicurezza del 2 settembre 2014, l'EULEX KOSOVO dovrebbe altresì fornire sostegno ai procedimenti giudiziari penali trasferiti in uno Stato membro, fatto salvo il completamento di tutti i dispositivi giuridici necessari per coprire tutte le fasi di tali procedimenti.

(7)

L'EULEX KOSOVO sarà condotta nell'ambito di una situazione che può deteriorarsi e che potrebbe impedire il conseguimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione di cui all'articolo 21 del trattato.

(8)

È opportuno, pertanto, modificare di conseguenza l'azione comune 2008/124/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'azione comune 2008/124/PESC è così modificata:

1)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 3 bis

Procedimenti giudiziari trasferiti

1.   Per assolvere il suo mandato, comprese le responsabilità esecutive, quali figurano all'articolo 3, lettere a) e d), l'EULEX KOSOVO sostiene i procedimenti giudiziari trasferiti in uno Stato membro al fine di perseguire e pronunciarsi sulle azioni penali risultanti dall'inchiesta sulle accuse sollevate in una relazione dal titolo “Trattamento disumano delle persone e traffico illecito di organi umani in Kosovo” presentata il 12 dicembre 2010 dal relatore speciale della Commissione Affari Legali e Diritti Umani del Consiglio d'Europa.

2.   I giudici e i procuratori responsabili dei procedimenti esercitano le loro funzioni in piena indipendenza ed autonomia.»

;

2)

all'articolo 8, paragrafo 2, è aggiunta la frase seguente:

«I giudici e i procuratori dell'EULEX KOSOVO rispondono alle più elevate qualifiche professionali necessarie per il livello o la complessità della materia di cui si occupano e sono nominati dopo un processo di selezione indipendente.»

;

3)

all'articolo 16, paragrafo 1, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

«L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa all'EULEX KOSOVO dal 15 ottobre 2014 fino al 14 giugno 2015 è di 55 820 000 EUR.

L'importo di riferimento finanziario relativo al periodo successivo per l'EULEX KOSOVO è deciso dal Consiglio.»

;

4)

all'articolo 18 è aggiunto il paragrafo seguente:

«5.   L'autorizzazione di trasmettere a parti terze e alle competenti autorità locali informazioni e documenti classificati dell'UE prodotti ai fini dell'EULEX KOSOVO, concessa all'alto rappresentante conformemente ai paragrafi 1 e 2, non si estende alle informazioni raccolte o ai documenti prodotti ai fini dei procedimenti giudiziari condotti nel quadro del mandato dell'EULEX KOSOVO. Ciò non impedisce la trasmissione di informazioni non sensibili relative all'organizzazione amministrativa o all'efficienza dei procedimenti.»

;

5)

all'articolo 20, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Essa cessa di produrre effetti il 14 giugno 2016. In base a una proposta dell'alto rappresentante e tenendo conto delle fonti di finanziamento complementari nonché dei contributi di altri partner, il Consiglio adotta le decisioni necessarie al fine di garantire che il mandato dell'EULEX KOSOVO a sostegno dei procedimenti giudiziari trasferiti di cui all'articolo 3 bis e i relativi mezzi finanziari necessari abbiano effetto fino al momento della conclusione di tali procedimenti giudiziari.»

.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2014

Per il Consiglio

Il presidente

S. GOZI


(1)  Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con l'UNSCR 1244(1999) e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

(2)  Azione comune 2008/124/PESC del Consiglio, del 4 febbraio 2008, relativa alla missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) (GU L 42 del 16.2.2008, pag. 92).

(3)  Decisione 2010/322/PESC del Consiglio, dell'8 giugno 2010, che modifica e proroga l'azione comune 2008/124/PESC relativa alla missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) (GU L 145 dell'11.6.2010, pag. 13).

(4)  Decisione 2012/291/PESC del Consiglio, del 5 giugno 2012, che modifica e proroga l'azione comune 2008/124/PESC relativa alla missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo, EULEX KOSOVO (GU L 146 del 6.6.2012, pag. 46).

(5)  Decisione 2014/349/PESC del Consiglio, del 12 giugno 2014, che modifica l'azione comune 2008/124/PESC relativa alla missione dell'Unione europea sullo stato di diritto in Kosovo, EULEX KOSOVO (GU L 174 del 13.6.2014, pag. 42).


30.9.2014   

IT

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L 284/53


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 luglio 2014

relativa all'aiuto di Stato SA.33927 (12/C) (ex 11/NN)

al quale il Belgio ha dato esecuzione Regime di garanzia a tutela delle quote delle persone fisiche socie di cooperative finanziarie

[notificata con il numero C(2014)1021]

(I testi in lingua francese e neerlandese sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/686/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente ai detti articoli (1) e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

(1)

Con lettera del 7 novembre 2011, il Belgio ha notificato alla Commissione di aver istituito un regime di garanzia (il «regime di garanzia delle cooperative» o la «misura») a tutela delle quote delle persone fisiche socie di cooperative finanziariericonosciute, sottoposte a vigilanza prudenziale della Banca nazionale del Belgio (la «BNB») o che hanno investito almeno metà delle loro disponibilità in un ente soggetto a tale vigilanza (le «cooperative finanziarie»).

(2)

Con lettera del 6 dicembre 2011, la Commissione ha informato il Belgio che la misura costituiva potenzialmente un aiuto di Stato illegittimo (2) e ha invitato quest'ultimo ad astenersi da ogni ulteriore azione per dare esecuzione alla misura. La Commissione ha invitato il Belgio a presentare osservazioni sulle sue conclusioni preliminari, cosa che le autorità belghe hanno fatto con lettera del 22 dicembre 2011.

(3)

Con decisione del 3 aprile 2012 (la «decisione di avvio del procedimento»), la Commissione ha informato il Belgio di aver avviato il procedimento a norma dell'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in appresso il «trattato») in relazione alla misura e ha ordinato al Belgio, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio (3), di sospendere la misura in questione, finché non avesse statuito sulla compatibilità dell'aiuto con il mercato comune. La Commissione ha chiesto al Belgio di sospendere immediatamente ogni azione volta a proseguire l'attuazione del regime di garanzia delle cooperative e di astenersi da ogni pagamento nell'ambito della misura. La decisione della Commissione di avviare il procedimento, con cui la Commissione invitava altresì gli interessati a presentare osservazioni in merito alla misura, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (4).

(4)

Con lettere del 24 aprile 2012 e del 31 maggio 2012, il Belgio ha chiesto una proroga per rispondere alla decisione di avvio del procedimento. La Commissione non ha sollevato obiezioni in proposito. Con lettera del 18 giugno 2012, il Belgio ha trasmesso le sue osservazioni in risposta alla decisione di avvio del procedimento, allegandovi in particolare una lettera del governatore della BNB indirizzata al ministro belga delle Finanze, datata 7 ottobre 2011.

(5)

Il 17 agosto 2012 anche il gruppo Arco [«ARCO» (5)] ha trasmesso i suoi commenti in risposta alla decisione di avvio del procedimento. Il 29 agosto 2012 la Commissione ha inviato questo documento al Belgio dando alle autorità belghe la possibilità di rispondere alle osservazioni di ARCO. Il 16 ottobre 2012 il Belgio ha tuttavia fatto sapere che non si sarebbe avvalso di questa facoltà.

(6)

Ulteriori domande sulla misura sono state poste dalla Commissione, in particolare il 17 settembre 2012 e il 24 luglio 2013, alle quali il Belgio ha risposto, rispettivamente, il 5 dicembre 2012 e il 20 settembre 2013.

2.   ANTEFATTI

2.1.   Genesi della misura notificata

(7)

L'istituzione del regime di garanzia delle cooperative era legata a misure di salvataggio in un altro caso di aiuto di Stato.

(8)

Il 30 settembre 2008 Dexia ha annunciato un aumento di capitale di 6,4 miliardi di EUR, sottoscritto dagli azionisti esistenti (tra cui ARCO) e dalle autorità di Belgio, Francia e Lussemburgo. Davanti alla commissione speciale del Parlamento belga incaricata di esaminare le circostanze dello smantellamento di Dexia (in prosieguo la «commissione Dexia»), il ministro belga delle Finanze in carica all'epoca della concessione dell'aiuto di Stato nel 2008 ha spiegato che, a seguito di richieste di intervento a favore di ARCO, c'era già stata da settembre/ottobre 2008 una decisione politica di istituire il regime di garanzia delle cooperative. Il ministro ha spiegato che per trovare un accordo su Dexia il governo aveva contestualmente dovuto prendere una decisione su ARCO e su Ethias (6). Dalle dichiarazioni dell'attuale ministro belga delle Finanze emerge inoltre che l'impegno del 2008 era stato assunto perché ARCO potesse partecipare al salvataggio di Dexia (7).

i)   Comunicati stampa

(9)

Il 10 ottobre 2008 il governo belga ha annunciato con un comunicato stampa dei servizi del ministro delle Finanze di aver assunto la seguente decisione:

aumentare la copertura del regime esistente di garanzia dei depositi per gli enti creditizi da 20 000 a 100 000 EUR;

introdurre un regime simile per altri prodotti finanziari (in particolare, i prodotti assicurazione vita del «ramo 21» (8) e le quote delle cooperative finanziarie) (9).

(10)

Il 21 gennaio 2009 il primo ministro e il ministro delle Finanze hanno confermato in un comunicato stampa congiunto l'impegno assunto dal governo precedente (10) di introdurre un regime di garanzia delle cooperative (11). Lo stesso giorno ARCO pubblicava il comunicato stampa del governo belga sul proprio sito Internet. Per contro, altre cooperative finanziarie hanno preso le distanze dall'analogia tra i depositi e le quote di cooperative finanziarie, che sta alla base del regime di garanzia delle cooperative (12).

ii)   ITER legislativo

(11)

Il 15 ottobre 2008 il Parlamento belga ha votato una legge (13) che consentiva al governo belga di adottare misure per promuovere la stabilità finanziaria. Il 14 novembre 2008 (14) il Belgio ha pubblicato un regio decreto che portava a 100 000 EUR l'importo tutelato dal regime di garanzia dei depositi per gli enti creditizi, introducendo al contempo un regime di garanzia simile per i prodotti assicurazione vita del «ramo 21». In data 29 ottobre 2008, il Comitato per la stabilità finanziaria aveva già emesso parere favorevole sul progetto di regio decreto (15).

(12)

Il 14 aprile 2009 (16) il Belgio ha modificato la legge del 15 ottobre 2008 autorizzando il governo a istituire con regio decreto un sistema di garanzia del capitale versato per il rimborso ai soci persone fisiche della loro quota di capitale delle cooperative finanziarie. Con regio decreto del 10 ottobre 2011 (17), il Belgio ha modificato il regio decreto del 14 novembre 2008. Il regio decreto del 10 ottobre 2011 contiene precisazioni tecniche aggiuntive sul regime di garanzia delle cooperative.

(13)

Il 7 ottobre 2011 il governatore della BNB ha scritto una lettera al ministro delle Finanze dell'epoca per esprimere un parere sul (progetto di) regio decreto del 10 ottobre 2011, procedura necessaria ai sensi della legge che definisce lo statuto organico della BNB (18). Nella lettera in questione il governatore faceva notare che il governo poteva adottare legalmente un regio decreto su un regime di garanzia delle cooperative «in caso di crisi improvvisa sui mercati finanziari o di grave minaccia di crisi sistemica». Il governatore concludeva che le circostanze sembravano rispondere ai requisiti in questione e che un regime di garanzia delle cooperative avrebbe consentito di limitare gli effetti di una tale crisi (19). Tuttavia, al tempo stesso, si asteneva espressamente dal prendere posizione sulla questione se le quote di persone fisiche socie di cooperative finanziarie fossero o meno per natura dei depositi (20). Il governatore sottolineava inoltre che la misura avrebbe potuto sollevare problemi di compatibilità con le norme in materia di aiuti di Stato (21) ed esprimeva preoccupazioni sul carattere facoltativo del regime di garanzia delle cooperative, che avrebbe potuto causare problemi di «selezione avversa» (22).

(14)

Il 13 ottobre 2011 le tre società cooperative di ARCO (ARCOFIN, ARCOPAR e ARCOPLUS) hanno presentato domanda di adesione al regime di garanzia delle cooperative. Il governo belga ha accolto la domanda in questione con regio decreto del 7 novembre 2011 (23). Nell'ambito della domanda ARCO ha inoltre versato contributi per un totale di 2,05 milioni di EUR (24).

(15)

L'8 dicembre 2011 le assemblee generali di ARCOFIN, ARCOPAR e ARCOPLUS hanno approvato la proposta del loro consiglio di amministrazione di procedere alla liquidazione volontaria delle società.

2.2.   Direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi

(16)

L'articolo 3 della direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (25) dispone che ogni Stato membro provveda:

«affinché sul suo territorio vengano istituiti e ufficialmente riconosciuti uno o più sistemi di garanzia dei depositi. Fatti salvi [alcuni] casi …, nessun ente creditizio (26) autorizzato in tale Stato membro … può accettare depositi (27) a meno che non abbia aderito ad uno di tali sistemi».

(17)

Nel 1998 il Belgio ha recepito la direttiva 94/19/CE nel proprio ordinamento giuridico nazionale e ha istituito un regime di garanzia dei depositi a copertura dell'insieme dei depositi di uno stesso depositante in caso di indisponibilità. Il regime belga di garanzia dei depositi è stato affidato a un fondo di garanzia dei depositi. Con regio decreto del 14 novembre 2008, il Belgio ha successivamente costituito un «fondo speciale di protezione dei depositi» a copertura delle iniziative future del Belgio (28).

(18)

Originariamente l'articolo 7 della direttiva 94/19/CE stabiliva che l'insieme dei depositi di uno stesso depositante dovesse essere coperto fino a concorrenza di 20 000 EUR. Nella riunione del 7 ottobre 2008, il consiglio Ecofin ha accettato un aumento delle garanzie dei depositi previste dalla direttiva 94/19/CE. Nel suo comunicato stampa disponeva che:

«tutti gli Stati membri offrano ai singoli, per un periodo iniziale minimo di un anno, una protezione per un importo minimo di 50 000 EUR, prendendo nota del fatto che molti Stati membri decidono di portare il loro minimo a 100 000 EUR. Accogliamo con soddisfazione l'intenzione della Commissione di presentare d'urgenza un'adeguata proposta per promuovere la convergenza dei sistemi di garanzia dei depositi» (29).

(19)

In termini di copertura, l'articolo 2 della direttiva 94/19/CE prevede che i sistemi di garanzia dei depositi non tutelino i titoli di fondi propri degli enti creditizi (30).

(20)

La direttiva 2009/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (31) ha innalzato il livello di copertura dei sistemi di garanzia dei depositi (prima a 50 000 EUR minimo, poi in linea di principio a 100 000 EUR minimo e massimo al 31 dicembre 2010).

(21)

La direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (32) prevede un indennizzo per gli investitori nel caso in cui un'impresa di investimento non sia in grado di restituire i fondi appartenenti a un investitore. L'indennizzo è disponibile, ad esempio, in caso di frode o di negligenza di un'impresa o in caso di errori o problemi nei suoi sistemi. I sistemi di indennizzo degli investitori non coprono, tuttavia, i rischi legati all'investimento (ad esempio quando un investitore ha acquistato delle azioni che poi perdono valore).

2.3.   Quadro giuridico belga delle società cooperative

(22)

Il codice belga delle società (33) — e in particolare gli articoli da 350 a 436 — che stabilisce il quadro giuridico delle società cooperative prevede che una società cooperativa scelga nel proprio statuto la forma di «società a responsabilità limitata» (le perdite dei soci non possono essere superiori ai loro conferimenti) o di «società a responsabilità illimitata» (i soci rispondono personalmente dei debiti sociali e possono quindi perdere più del loro investimento in capitale).

(23)

Il codice belga delle società (e in particolare gli articoli 362, 364, 366, 367 e 374) autorizza alcune restrizioni sulla trasferibilità delle quote di una società cooperativa. Le quote di una società cooperativa sono liberamente trasferibili ad altri soci della medesima cooperativa, ma lo statuto della società può subordinare questi trasferimenti a determinate condizioni. I trasferimenti a terzi sono possibili sono nelle condizioni e alle persone di cui all'articolo 366 del codice belga delle società.

(24)

Il codice belga delle società (articolo 367) prevede inoltre che i soci di una società cooperativa possano rassegnare le dimissioni solo nei primi sei mesi dell'anno sociale. Quando questa facoltà viene esercitata, l'articolo 374 del codice belga delle società prevede che un socio abbia il diritto di ricevere il valore delle sue quote basato sul bilancio dell'anno sociale.

(25)

Se il codice belga delle società stabilisce il contesto generale delle società cooperative, il regio decreto dell'8 gennaio 1962 (34) definisce i criteri delle «società cooperative riconosciute» (35). In concreto, una societàcooperativa riconosciuta non può rifiutare l'adesione di soci o decretare la loro esclusione. Tutte le quote del capitale sociale, indipendentemente dal loro valore, conferiscono i medesimi diritti. I soci hanno parità di voto alle assemblee generali annuali (AGA). L'AGA deve nominare gli amministratori e i sindaci. Il risultato di gestione (calcolato al netto di tutti i costi) può essere distribuito ai soci solo in misura proporzionale alle loro operazioni con la società, e il dividendo attribuito alle quote di capitale non può superare la percentuale stabilita dal regio decreto.

(26)

L'articolo 21 del Codice fiscale belga prevede che i dividendi delle società cooperative riconosciute siano esenti da imposte fino a concorrenza di un certo importo (36).

2.4.   Descrizione della misura

(27)

Il regime di garanzia delle cooperative copre il capitale versato (e non le eventuali plusvalenze) dalle persone fisiche socie di società cooperative fino a 100 000 EUR.

(28)

Contrariamente ai sistemi di garanzia dei depositi per gli enti creditizi, l'adesione al regime di garanzia delle cooperative è facoltativo.

(29)

Le cooperative finanziarie che intendono partecipare al regime di garanzia delle cooperative devono presentare domanda al ministro delle Finanze. Il Consiglio dei ministri ha un mese di tempo per pronunciarsi sulla richiesta di partecipazione della cooperativa finanziaria al regime di garanzia delle cooperative stabilendo, ove necessario, alcune condizioni, tra cui:

a)

l'obbligo di riservare le offerte pubbliche future ai soci istituzionali;

b)

l'impegno di tutti i soci istituzionali a non ritirare le azioni né le somme versate alla società cooperativa e di non dimettersi, tranne che nell'ambito di un trasferimento di azioni e

c)

un massimale del 4,5 % annuo sugli interessi da versare ai soci.

(30)

La cooperativa finanziaria che chiede di beneficiare della copertura deve restare nel regime per un anno, al termine del quale può mettere fine alla sua partecipazione con un preavviso di tre mesi. Non le sarà possibile in alcun modo recuperare le quote versate. La cooperativa che decide di uscire dal regime di garanzia delle cooperative dovrà aspettare tre anni prima di parteciparvi di nuovo.

(31)

Solo le azioni di cooperative emesse prima dell'entrata in vigore del regio decreto del 10 ottobre 2011 rientrano nella misura.

(32)

Il regime di garanzia delle cooperative è riservato ai soci persone fisiche, e non ai soci istituzionali delle cooperative finanziarie.

(33)

Il fondo speciale di protezione è finanziato con:

i)

un contributo annuo pari allo 0,15 % dell'importo garantito (dovuto da tutti i partecipanti) e

ii)

una quota d'ingresso una tantum corrispondente allo 0,10 % dell'importo garantito (dovuto dalle cooperative).

(34)

In aggiunta, le cooperative finanziarie possono essere tenute a versare al fondo speciale di protezione un contributo per le plusvalenze relative alle azioni quotate da esse detenute. Questo contributo può raggiungere il 10 % della differenza tra il prezzo di vendita delle azioni in questione (o, in assenza di vendita per tre anni dalla cessazione del sistema di protezione, la quotazione di borsa media alla chiusura, riferita all'azione in questione, per un periodo di 30 giorni prima del terzo anniversario) e il prezzo di riferimento stabilito dalle autorità nel momento in cui una cooperativa finanziaria aderisce al regime di garanzia delle cooperative.

(35)

Il fondo speciale di protezione inizia a effettuare versamenti se la cooperativa finanziaria è in fallimento o se l'autorità di vigilanza finanziaria ha notificato al suddetto fondo che la cooperativa finanziaria non può più rimborsare i soci che intendono ritirarsi.

(36)

Se il fondo speciale di protezione non dispone dei mezzi sufficienti per intervenire, la Cassa depositi e prestiti, che è un organo pubblico senza status giuridico, anticipa i fondi necessari. A seconda che l'ente inadempiente sia obbligatoriamente tenuto a partecipare o che si tratti di una cooperativa finanziaria, l'anticipo sarà successivamente rimborsato con:

il 50 % dei contributi annui dovuti dagli enti tenuti a partecipare,

un contributo annuo speciale dovuto dalle cooperative finanziarie (la cui partecipazione è facoltativa).

(37)

In caso di intervento del fondo speciale di protezione, quest'ultimo subentra nei diritti delle persone fisiche socie della cooperativa ottenendo lo stesso grado degli altri soci. Si tratta di una differenza rispetto al sistema di garanzia dei depositi degli enti creditizi, che prevede che il fondo sia trattato allo stesso modo degli altri creditori della società in questione.

2.5.   Descrizione di ARCO

(38)

Originariamente ARCO era l'azionista di Artesia Banking Corporation NV (di seguito «Artesia»), che a suo volta deteneva il 100 % della banca BACOB e l'82 % della società di assicurazioni DVV. A seguito della fusione tra Artesia e Dexia nel 2001, ARCO è diventato il principale azionista di Dexia con una partecipazione di circa il 15 % (37).

(39)

ARCO è il nome del gruppo comprendente ARCOPAR, ARCOPLUS e ARCOFIN, tutte società cooperative riconosciute (38). ARCO conta oltre 800 000 membri, di cui al 99 % privati. Il capitale detenuto da soci persone fisiche in ARCOPAR, ARCOPLUS e ARCOFIN ammontava, rispettivamente, a 1,3 miliardi di EUR, 46 milioni di EUR e 140 milioni di EUR.

(40)

Secondo lo statuto di ARCOPAR, ARCOPLUS e ARCOFIN, le tre entità sono società a responsabilità limitata (39).

(41)

Lo statuto delle tre entità contiene disposizioni riguardanti i soci che intendono dimettersi.

(42)

Secondo lo statuto di ARCOPAR, ad esempio, la cooperativa ha la possibilità di limitare le dimissioni se oltre il 10 % dell'intero capitale investito o il 10 % dei soci viene a mancare nello stesso anno sociale (40). Il socio intenzionato a dimettersi da ARCOPAR recupererebbe il proprio capitale. I soci possessori di quote di categoria A, B e C di ARCOPAR (41) hanno inoltre diritto a una riserva bonus (42).

(43)

L'articolo 35 dello statuto di ARCOPAR stabilisce a cosa hanno diritto i soci in caso di liquidazione. In sostanza, se una volta pagati i debiti e gli oneri sociali il saldo è positivo, i soci vengono rimborsati (43).

(44)

I rischi legati all'investimento in quote di ARCO sono stati descritti, ad esempio, nel prospetto di ARCOPAR approvato dalle autorità belghe nel giugno 2008 e pubblicato in occasione di un'operazione sul mercato dei capitali, avvenuta tra il 7 luglio 2008 e il 30 settembre 2008. Il prospetto enunciava chiaramente che l'utile dovuto a Dexia rappresentava oltre il 69 % dell'utile netto di ARCOPAR negli anni sociali 2005/2006, 2006/2007 e 2007/2008. Il prospetto faceva inoltre riferimento al rischio di dimissioni di massa, sottolineando che i soci avrebbero potuto perdere tutto in caso di liquidazione. Contemporaneamente le relazioni annuali dell'impresa indicavano esplicitamente che ARCO aveva aumentato il suo indice di indebitamento con l'assunzione di prestiti a fini di investimento (44).

2.6.   Ragioni che hanno condotto all'avvio del procedimento

(45)

Nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione concludeva a titolo preliminare che la misura notificata rispondeva ai quattro criteri (cumulativi) in materia di aiuti di Stato e dubitava che la misura potesse essere dichiarata compatibile con il mercato interno.

(46)

La Commissione ha ritenuto che la misura fosse imputabile al Belgio, essendo finanziata dal fondo speciale di protezione. In tal senso, la Commissione ha osservato che la legislazione belga stabiliva il contributo che i partecipanti erano chiamati a versare al fondo speciale di protezione e decideva anche il modo in cui questi fondi sarebbero stati utilizzati. La Commissione ha inoltre osservato che, ove necessario, la Cassa depositi e prestiti avrebbe anticipato dei capitali al fondo speciale di protezione. La Commissione si è chiesta come la Cassa depositi e prestiti sarebbe stata rimborsata, non avendo la certezza che le cooperative finanziarie disponessero di risorse finanziarie sufficienti. Essa si è inoltre chiesta se il carattere facoltativo della partecipazione delle cooperative finanziarie non ostacolasse un adeguato rifinanziamento del fondo speciale di protezione.

(47)

La Commissione è giunta alla conclusione che le cooperative finanziarie possono essere considerate imprese e che la misura ha procurato loro un vantaggio selettivo. Per quanto riguarda il vantaggio selettivo, il regime di garanzia delle cooperative sembra aver aiutato queste ultime ad attrarre nuovi capitali o a preservare il loro capitale, convincendo i soci esistenti a non ritirarsi dalla cooperativa finanziaria. Una protezione del genere si è rivelata particolarmente utile nei periodi di incertezza finanziaria, come quello tra l'autunno 2008 e la data di adozione del regio decreto, quando le cooperative finanziarie erano adeguatamente protette dal rischio di ingenti esborsi legati alle uscite.

(48)

La Commissione ha inoltre osservato che la protezione era ampia e che, nell'autorizzare l'ingresso nel regime di garanzia delle cooperative, il Belgio non teneva conto dello stato di salute della cooperativa finanziaria candidata. Nel caso di ARCO, le cooperative finanziarie erano state ammesse al regime di garanzia delle cooperative quando erano già insolventi; poco tempo dopo sono state messe in liquidazione.

(49)

La Commissione è inoltre giunta alla conclusione che la misura ha falsato la concorrenza, visto che le cooperative finanziarie erano in competizione sul mercato dei prodotti di investimento al dettaglio, mercato in cui hanno beneficiato di un vantaggio selettivo, al contrario degli altri operatori del mercato che proponevano prodotti simili.

(50)

La Commissione ritiene inoltre che il regime di garanzia delle cooperative abbia inciso sugli scambi all'interno dell'Unione europea. I numerosi fornitori internazionali di prodotti di investimento presenti sul mercato belga non possono infatti ambire alla stessa quota di mercato che una cooperativa finanziaria può mantenere grazie alla misura.

(51)

La Commissione si è chiesta se le cooperative finanziarie potessero essere considerate delle istituzioni finanziarie e se questo fattore avesse delle ripercussioni sull'applicabilità della comunicazione relativa alle banche del 2008 (45). La Commissione ha concluso che, visto che le cooperative finanziarie non risultano essere istituzioni finanziarie ai sensi della comunicazione relativa alle banche del 2008, l'aiuto deve essere valutato direttamente alla luce del trattato.

(52)

In concreto, per essere compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato, una misura deve essere necessaria, adeguata e proporzionata. La Commissione nutriva dubbi sulla conformità della misura rispetto a questi tre criteri cumulativi. La Commissione si è chiesta se la protezione dei soci delle cooperative finanziarie fosse necessaria a evitare un grave turbamento dell'economia belga. Per quanto riguarda i potenziali effetti di ricaduta, la Commissione ha osservato che il Belgio aveva già introdotto diverse misure [ad esempio, la copertura per il regime di garanzia dei depositi a 100 000 EUR e concedendo aiuti di Stato a più banche sotto varie forme (ricapitalizzazioni, iniezioni di liquidità, misure di sostegno a fronte di attività deteriorate e altre misure ad hoc)]. La Commissione non capiva quindi perché, oltre a tutte queste misure, fosse necessario tutelare i soci delle cooperative finanziarie.

(53)

La Commissione si è chiesta se fosse opportuno proteggere i soci delle cooperative finanziarie, osservando in tal senso che le cooperative finanziarie non sono istituzioni finanziarie e che, viste le loro dimensioni, non sembravano rivestire un'importanza sistemica. La Commissione ha invitato il Belgio a spiegare attraverso quali canali le perdite di investimento — subite ad esempio anche dagli investitori dei fondi comuni di investimento — avrebbero avuto rilevanti ripercussioni negative sull'economia belga.

(54)

Infine, la Commissione dubitava della proporzionalità della misura. In primo luogo, per la Commissione non era chiaro se le cooperative finanziarie avevano versato un'equa remunerazione in contropartita della garanzia. In secondo luogo, la Commissione ha osservato che la libertà di aderire al sistema, unita all'assenza di controllo della redditività nella procedura d'ingresso prevista dal Belgio, presupponeva che le cooperative finanziarie avessero interesse ad aderire solo una volta certe che la protezione sarebbe stata attuata. Tale situazione potrebbe dar luogo a casi in cui i beneficiari utilizzano la garanzia evitando in buona parte di pagare il dovuto. Infine, la Commissione si è chiesta se il regime di garanzia delle cooperative non falsasse la concorrenza, visto che gli azionisti di società concorrenti non sono tutelati, il che facilita l'accesso ai capitali per le cooperative finanziarie e aumenta la loro quota complessiva sul mercato degli investimenti al dettaglio.

3.   OSSERVAZIONI DEI TERZI INTERESSATI SULLA DECISIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

3.1.   Osservazioni di ARCO

(55)

Secondo ARCO, il 10 ottobre 2008, le autorità belghe hanno deciso e annunciato l'istituzione di un regime di garanzia delle cooperative nell'ambito di un più ampio pacchetto di misure (innalzamento a 100 000 EUR della garanzia dei depositi per i depositi di risparmio degli enti creditizi, estensione del regime di garanzia ai prodotti assicurazione vita «ramo 21» e alle persone fisiche socie delle cooperative finanziarie). ARCO ha dichiarato che la decisione del 10 ottobre 2008 è stata adottata con la legge del 15 ottobre 2008 e con il regio decreto del 14 novembre 2008, per quanto riguarda i prodotti del ramo 21, e con la legge del 14 aprile 2009 e il regio decreto del 10 ottobre 2011, per quanto riguarda i certificati azionari emessi da cooperative finanziarie.

(56)

ARCO ha dichiarato che il regime di garanzia delle cooperative non è un aiuto di Stato, perché non conferisce alcun vantaggio selettivo alle cooperative finanziarie. ARCO ha inoltre sottolineato che la Commissione era giunta alla conclusione che un regime di garanzia per i prodotti del ramo 21 delle società di assicurazioni non contenesse alcun elemento di aiuto di Stato, essendo aperto a tutte le società di assicurazioni e quindi non selettivo (46). ARCO sostiene inoltre che tutte le cooperative finanziarie possono beneficiare del regime di garanzia delle cooperative alle stesse condizioni e che quindi tale regime non è selettivo.

(57)

In linea con le osservazioni del Belgio, ARCO ha affermato che tutte le caratteristiche delle quote delle cooperative finanziarie confermano che esse soddisfacevano le stesse esigenze dei clienti cui rispondevano i depositi e che come tali sono state trattate dal legislatore. ARCO ha sottolineato che il Belgio temeva un effetto di contagio: se il Belgio non avesse introdotto il regime di garanzia delle cooperative, la fiducia degli investitori sarebbe stata compromessa, con una conseguente corsa verso tutti i prodotti di risparmio.

3.2.   Osservazioni del Belgio

(58)

Il Belgio ha sostenuto che il regime di garanzia delle cooperative non rispondeva a tutti i criteri cumulativi in materia di aiuti di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e non costituiva pertanto un aiuto di Stato. In concreto, il Belgio ha affermato che i tre criteri in materia di aiuti di Stato non erano soddisfatti. In un primo momento, il Belgio ha sostenuto che la misura costituiva un aiuto a favore dei soli privati e non delle imprese. Poi, ha dichiarato che la misura non conferiva alcun vantaggio selettivo alle cooperative finanziarie e, infine, ha dichiarato che la misura non determinava alcuna distorsione.

(59)

Per quanto riguarda l'argomentazione secondo cui l'aiuto non favorisce le imprese, il Belgio ha sostenuto che il regime ordinario di garanzia dei depositi per gli enti creditizi, compresa la sua estensione (ossia il regime di garanzia delle cooperative), era stato adottato in applicazione e nel rispetto delle decisioni del Consiglio Ecofin, della direttiva 94/19/CE modificata e della direttiva 97/9/CE.

(60)

Il Belgio ha sostenuto che le quote delle cooperative finanziarie detenute da persone fisiche presentano le stesse caratteristiche dei depositi e in quanto tali vengono anche acquistate. Il Belgio ha messo in evidenza i seguenti elementi:

i)

i beneficiari (persone fisiche) del regime di garanzia delle cooperative meritano la stessa tutela dei depositanti presso altri enti attivi nello stesso settore e soggetti al medesimo controllo;

ii)

per motivi fiscali, sia i dividendi versati dalle cooperative finanziarie sia gli interessi sui depositi sono esenti dall'imposta d'acconto mobiliare fino a concorrenza di un importo fisso (47);

iii)

le persone fisiche socie di cooperative finanziarie possono sottoscrivere solo un determinato importo massimo di capitale, secondo quanto disposto dallo statuto della cooperativa finanziaria;

iv)

i soci delle cooperative finanziarie possono uscire dalla società solo nei primi sei mesi dell'anno sociale e il socio che intende dimettersi non ha diritto alle plusvalenze della cooperativa in misura proporzionale alla sua partecipazione. Secondo il Belgio, il valore delle quote di una cooperativa non rispecchia il valore delle attività sottostanti della cooperativa finanziaria e le quote delle cooperative finanziarie non fanno quindi concorrenza ai prodotti d'investimento in generale, ma solo al sottoinsieme di prodotti che già beneficiano di una copertura statale (ovvero i depositi e le assicurazioni vita dette «ramo 21»);

v)

le quote delle cooperative finanziarie sono registrate e la loro trasferibilità è limitata dalla legge (48). Non possono essere vendute liberamente per realizzare plusvalenze. I soci di cooperative finanziarie hanno diritto solo a un modesto dividendo (esente da imposta) e a un rimborso nel momento in cui cessano di essere azionisti;

vi)

le quote delle cooperative finanziarie non possono essere considerate come un investimento nelle quote di una società o di un'entità quotata;

vii)

le quote delle cooperative finanziarie non possono essere considerate un investimento a rischio, dato che i soci delle cooperative finanziarie non hanno diritto a plusvalenze;

viii)

il regime di garanzia delle cooperative tutela esclusivamente le quote delle persone fisiche (in opposizione ai soci istituzionali).

(61)

Per quanto riguarda l'assenza di un vantaggio selettivo, il Belgio ha segnalato che il regime di garanzia delle cooperative copre soltanto le quote delle cooperative finanziarie emesse prima del 10 ottobre 2011. Il Belgio ha osservato che, dopo tale data, le cooperative finanziarie non potevano più ricorrere al regime di garanzia delle cooperative per affermarsi su un mercato. Le autorità belghe hanno altresì precisato che ARCO non aveva emesso nuove quote da settembre 2008.

(62)

Il Belgio ha inoltre negato che il regime di garanzia delle cooperative avesse aiutato le cooperative finanziarie a mantenere il loro capitale esistente. A sostegno delle sue argomentazioni, il Belgio ha dichiarato che il comunicato stampa del 10 ottobre 2008 non era che una proposta di iniziativa strategica che menzionava solo superficialmente le cooperative finanziarie. Secondo il Belgio, il comunicato stampa del 10 ottobre 2008 non rappresentava un accordo dettagliato pubblicato di concerto con concomitanti comunicati stampa di cooperative finanziarie. In tal senso, il Belgio ha voluto operare un distinguo tra il suo comunicato e i comunicati delle autorità britanniche e della Lloyds nel caso Lloyds (49), ai quali la Commissione faceva riferimento nella decisione di avvio del procedimento. Il Belgio ha concluso che il comunicato stampa del 10 ottobre 2008 non è una misura atta a garantire un vantaggio selettivo alle cooperative finanziarie. Per quanto riguarda il successivo comunicato stampa del 21 gennaio 2009, il Belgio ha ritenuto normale che ARCO avesse immediatamente pubblicato sul suo sito Internet il comunicato delle autorità, dato che all'epoca tutte le cooperative finanziarie (tra cui ARCO) seguivano da vicino la vicenda.

(63)

Il Belgio ha insistito sul fatto che la Commissione dovrebbe seguire lo stesso approccio adottato nel caso Ethias e che la Commissione dovrebbe concludere che il regime di garanzia delle cooperative non è selettivo. Il Belgio ha inoltre fatto notare che lo statuto particolare delle vere cooperative era già stato riconosciuto dalla Corte di giustizia nella sentenza Paint Graphos (50). Il Belgio rimandava in particolare al punto 61 di tale sentenza, da cui emerge chiaramente che, tenuto conto delle loro particolari caratteristiche, non si può in linea di principio considerare che queste società cooperative si trovino in una situazione di fatto e di diritto analoga a quella delle società commerciali.

(64)

Il Belgio ha inoltre fornito informazioni sul numero di azionisti di ARCO che dall'inizio della crisi ha lasciato l'entità. Nel corso degli esercizi finanziari che hanno portato alla sua liquidazione volontaria, il numero dei soci di ARCO che ha chiesto il rimborso del proprio capitale è stato di 9 764 nel 2007/2008, 21 150 nel 2008/2009 e 23 762 nel 2010/2011.

(65)

Per quanto riguarda gli effetti distorsivi della misura, il Belgio ha affermato che la Commissione avrebbe dovuto ragionevolmente spiegare con quali prodotti finanziari erano in concorrenza le quote delle cooperative finanziarie, anche se il Belgio ha riconosciuto che, nell'ambito di un procedimento in materia di aiuti di Stato, la Commissione non è tenuta a dare una definizione dettagliata del mercato. In sostanza, il Belgio ha sostenuto che le persone fisiche socie di cooperative finanziarie hanno beneficiato dello stesso livello di protezione di cui godono coloro che investono in tutti i prodotti di deposito/risparmio simili.

(66)

Il Belgio ha inoltre spiegato che il regime di garanzia delle cooperative persegue lo stesso obiettivo della direttiva 94/19/CE, ossia tutelare i depositi dei risparmiatori privati, mantenere la fiducia dei depositanti e migliorare la stabilità dei mercati finanziari. Il Belgio ritiene che i regimi di garanzia dei depositi di altri Stati membri coprano talvolta anche prodotti di deposito non classici e ha affermato che la Commissione dovrebbe tenerne conto (51).

(67)

Il Belgio ha inoltre insistito sul fatto che se la Commissione dovesse concludere che il regime di garanzia delle cooperative rappresenta un aiuto di Stato, l'aiuto in questione dovrebbe essere considerato compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato. Il Belgio ritiene inoltre che non sia rilevante stabilire se ARCO sia un'istituzione finanziaria ai sensi della comunicazione relativa alle banche del 2008. Secondo il Belgio, la questione cruciale alla quale la Commissione dovrebbe dare una risposta è se il regime di garanzia delle cooperative costituisca un intervento adeguato e necessario per impedire un grave turbamento dell'economia.

(68)

Il Belgio sostiene che la misura era necessaria, che i suoi effetti si sono limitati al minimo necessario e che esistevano meccanismi di condivisione degli oneri.

(69)

In primo luogo, il Belgio sostiene che il regime di garanzia delle cooperative era adeguato e necessario per rassicurare i depositanti in Belgio.

(70)

Il Belgio ha ammesso che era teoricamente possibile che gli enti con depositi protetti nel loro bilancio potessero trarre indirettamente vantaggio dall'esistenza di questi regimi di protezione, dato che essi contribuiscono a evitare il rischio di una fuga dei clienti. Il Belgio ha tuttavia spiegato che i regimi di garanzia dei depositi erano necessari a evitare ondate di panico e il turbamento dei mercati finanziari. Il Belgio sostiene altresì che il regime di garanzia delle cooperative era necessario a impedire un calo della fiducia del pubblico nel sistema finanziario belga. Il fatto che le quote delle cooperative presentino le stesse caratteristiche fondamentali dei prodotti di risparmio e che oltre la metà dei fondi detenuti dalle cooperative sia investita nelle banche rafforza i punti in comune con i depositi e sottolinea la loro importanza per il sistema bancario belga. Il mancato pagamento delle cooperative finanziarie avrebbe avuto un effetto a catena su tutti gli istituti finanziari e sull'economia belga. Il fatto di non applicare alle quote di cooperative finanziarie lo stesso livello di protezione dei depositi classici avrebbe comportato gli stessi rischi di una mancata protezione dei depositi. Ciò avrebbe avuto forti ripercussioni sulla fiducia del pubblico per tutti i prodotti di deposito in Belgio e creato un rischio sistemico. A sostegno delle proprie argomentazioni, il Belgio ha ricordato l'elevato numero di soci (persone fisiche) delle cooperative finanziarie rispetto alla popolazione totale del Paese (52).

(71)

Il Belgio ha inoltre contestato con forza la terminologia usata dalla Commissione nella sua decisione di avvio del procedimento, in particolare i termini «capital instruments» (strumenti di capitale) e «risk capital» (capitale di rischio), utilizzati rispettivamente al punto 62 e alla nota 35.

(72)

Per dimostrare la necessità del regime di garanzia delle cooperative, il Belgio ha inoltre trasmesso alla Commissione alcune lettere del Consiglio per la stabilità finanziaria e del governatore della BNB indirizzate al ministro delle Finanze dell'epoca e datate, rispettivamente, 29 ottobre 2008 (53) e 7 ottobre 2011 (54).

(73)

Per quanto riguarda la compatibilità della misura con le regole in materia di aiuti di Stato, il Belgio rimanda in primo luogo alla decisione della Commissione su Ethias. Secondo il Belgio, la Commissione ha autorizzato misure a favore di Ethias, in particolare l'estensione del regime di garanzia dei depositi ai prodotti detti «ramo 21», avendole considerate adeguate e necessarie a evitare un grave turbamento dell'economia belga.

(74)

In secondo luogo, il Belgio ha ribadito il suo punto di vista relativo alla proporzionalità della misura. Le cooperative finanziarie condividono l'onere, in particolare contribuendo al fondo speciale di protezione. Il Belgio ritiene che il livello di remunerazione per la garanzia sia ragionevole e simile ai contributi dei regimi di garanzia di altre istituzioni tutelate. Il Belgio contesta il fatto che il carattere facoltativo del regime di garanzia delle cooperative possa rendere sproporzionata la misura.

(75)

Il Belgio ha affermato che, se la Commissione dovesse tuttavia concludere che la misura è un aiuto di Stato, essa dovrebbe considerare che si tratta di un aiuto alla liquidazione compatibile con le regole in materia di aiuti di Stato. Il Belgio ricorda che il regio decreto del 7 novembre 2011 stabilisce chiaramente che, in caso di liquidazione di una cooperativa, il fondo speciale di protezione è tenuto a intervenire e a procedere all'indennizzo solo in seguito all'approvazione dell'ordine finale di liquidazione da parte dell'assemblea generale delle società interessate.

(76)

Il Belgio sostiene inoltre che, poiché le persone fisiche non sono imprese, l'ingiunzione di sospensione della Commissione non copriva i pagamenti a loro favore a seguito della liquidazione di ARCO.

(77)

In una nota del 18 marzo 2014, ossia dopo il termine stabilito, il Belgio ha trasmesso alla Commissione alcune osservazioni aggiuntive.

(78)

Il Belgio è del parere che la Commissione non possa vietare l'esecuzione delle garanzie concesse ai soci persone fisiche e che la Commissione non possa chiedere allo Stato di sospendere i pagamenti a titolo del regime di garanzia delle cooperative, né recuperare pagamenti effettuati nell'ambito del suddetto regime a favore dei soci persone fisiche.

(79)

I soci persone fisiche non sono, infatti, imprese ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, e l'esecuzione della garanzia a vantaggio dei soci persone fisiche non avrebbe alcuna incidenza su ARCO né sulle prospettive del Belgio di recuperare l'aiuto di cui queste imprese avrebbero beneficiato.

4.   VALUTAZIONE DELLA MISURA

4.1.   I beneficiari della misura

(80)

Innanzitutto, a titolo preliminare, la Commissione ricorda che al punto 18 della decisione di avvio del procedimento essa ha affermato che il regime di garanzia delle cooperative andava a beneficio delle cooperative finanziarie. Un esame approfondito della cronologia e delle caratteristiche della misura ha tuttavia permesso di concludere che ARCO è stato l'unico vero beneficiario della misura, come descritto nella presente sezione.

(81)

Nel caso di specie, la Commissione fa osservare che esiste una profonda differenza tra ARCO e le altre cooperative finanziarie potenzialmente ammissibili a beneficiare del regime di garanzia delle cooperative.

(82)

Dagli antefatti (55) risulta chiaramente che il regime di garanzia delle cooperative è stato fin dall'inizio confezionato su misura per ARCO, che aveva avuto difficoltà legate ai suoi investimenti in Dexia. ARCO è stata in fin de' conti l'unica cooperativa finanziaria a chiedere di partecipare alla misura.

(83)

Per quanto riguarda le altre cooperative finanziarie, la Commissione osserva che l'adesione al regime di garanzia delle cooperative è facoltativa, che il Consiglio dei ministri poteva decidere di ammettere o meno una società cooperativa al regime di garanzia delle cooperative ed eventualmente a quali condizioni, che nessun'altra cooperativa finanziaria ha chiesto di aderire al regime e che alcune hanno addirittura preso fortemente le distanze. La Commissione osserva inoltre che nessun'altra cooperativa finanziaria ha avuto con i propri investimenti problemi della stessa entità di quelli riscontrati da ARCO con Dexia.

(84)

Di conseguenza, la Commissione conclude che l'unico vero beneficiario del regime di garanzia delle cooperative che esercitano attività economiche è ARCO.

4.2.   L'annuncio e l'attuazione della misura costituiscono un unico e medesimo intervento

(85)

La Commissione osserva che la misura è stata decisa e annunciata dal governo il 10 ottobre 2008 (56). È chiaro che il governo belga ha deciso di far beneficiare ARCO del regime di garanzia delle cooperative nel momento stesso in cui è stata elaborata la misura a favore di Dexia nel 2008 (57). Un altro comunicato stampa del 21 gennaio 2009 ha fornito maggiori dettagli sulla misura. È solo in un secondo momento che è iniziato il recepimento giuridico dell'impegno assunto dal governo.

(86)

La Commissione osserva che la formulazione e i termini («deciso», «l'impegno») utilizzati nei comunicati stampa del 10 ottobre 2008 e del 21 gennaio 2009 testimoniano senza ambiguità l'impegno preso e permettono legittimamente di ritenere che la misura sarebbe stata attuata.

(87)

I comunicati stampa sono stati trasmessi anche attraverso i canali ufficiali: il comunicato del 10 ottobre 2008 è stato inviato dai servizi del ministro delle Finanze, mentre quello del 10 gennaio 2009 è stato trasmesso a nome del primo ministro e del ministro delle Finanze. La ripetitività di questi comunicati stampa ha rafforzato il loro messaggio di base.

(88)

La Commissione osserva che era chiaro fin dal comunicato stampa del 10 ottobre 2008 che il regime di garanzia delle cooperative sarebbe stato un'estensione del regime di garanzia dei depositi. Il comunicato stampa del 21 gennaio 2009 conteneva, dal canto suo, altre precisazioni di carattere tecnico. Fin dalla sua pubblicazione, ARCO l'ha riportato sul proprio sito Internet con il chiaro obiettivo di rassicurare i suoi soci persone fisiche. La Commissione osserva inoltre la coerenza della misura nel tempo, essendo rimasta sostanzialmente invariata tra l'annuncio iniziale del 10 ottobre 2008 e la promulgazione del regio decreto finale.

(89)

Nella sentenza del 19 marzo 2013, nelle cause riunite C-399/10 P e C-401/10 P (58), la Corte di giustizia ha affermato che l'annuncio di una misura e la sua attuazione effettiva possono essere considerate come un unico e medesimo intervento, se giustificato dalla loro cronologia e finalità, oltre che dalla situazione dell'impresa nel momento dell'intervento in questione. Parimenti, per quanto riguarda la presente misura, il Belgio ha deciso e annunciato, il 10 ottobre 2008, una misura che è stata attuata in un secondo momento e con il medesimo obiettivo nei confronti del beneficiario iniziale. Inoltre, nelle sue decisioni, la Commissione ha considerato l'annuncio e l'attuazione come un'unica misura e ha ritenuto che la misura avesse procurato un vantaggio fin dalla data dell'annuncio (59). Infine, il ministro belga delle Finanze in carica nel maggio 2014 ha descritto la misura in questione come un impegno assunto nel 2008 (60).

(90)

Alla luce delle informazioni contenute nei considerando da 85 a 89, la Commissione conclude che l'annuncio e l'attuazione del regime di garanzia delle cooperative vanno considerati come un'unica e medesima misura.

4.3.   Esistenza di un aiuto

(91)

Come indicato all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, «[s]alvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».

(92)

Sia il Belgio che ARCO affermano che la Commissione dovrebbe valutare se ARCO ha beneficiato di un aiuto di Stato alla luce di un'altra sua decisione, ovverosia quella relativa a Ethias (61). Tuttavia, la nozione di aiuto di Stato è un concetto obiettivo, definito nel trattato. Per essere considerata aiuto di Stato, una misura deve soddisfare quattro criteri (cumulativi). Essa deve: i) essere concessa dallo Stato, ovvero mediante risorse statali; ii) conferire un vantaggio selettivo al suo beneficiario; iii) falsare (potenzialmente) la concorrenza e iv) incidere sugli scambi tra Stati membri.

(93)

La Commissione è tenuta a valutare la misura in base a questi quattro criteri (cfr. considerando da 94 a 110).

Risorse statali

(94)

La Commissione deve valutare se il regime di garanzia delle cooperative è finanziato mediante risorse statali ed è imputabile allo Stato.

(95)

Secondo una giurisprudenza costante (62), tutti gli strumenti pecuniari che le autorità pubbliche possono effettivamente usare per sostenere imprese, a prescindere dal fatto che tali strumenti appartengano o meno permanentemente al patrimonio dello Stato, rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, a condizione che restino costantemente sotto controllo pubblico e dunque a disposizione delle autorità nazionali competenti.

(96)

In particolare, sussiste aiuto di Stato quando i fondi provengono da contributi imposti dalla legislazione statale e vengono gestiti e ripartiti in conformità alla suddetta legislazione, anche qualora siano amministrati da enti distinti dallo Stato. Lo status dell'entità o dell'impresa che concede l'aiuto in questione non è considerato un fattore decisivo per l'applicazione delle regole in materia di aiuti di Stato.

(97)

Per quanto riguarda l'organizzazione del regime di garanzia delle cooperative, la Commissione osserva che la legislazione belga stabilisce i contributi che i partecipanti sono chiamati a versare, nonché il modo in cui questi fondi saranno utilizzati. Di conseguenza, i contributi che alimentano il fondo speciale di protezione sono considerati risorse statali, pur provenendo da fonti private.

(98)

Inoltre, ove necessario, la Cassa depositi e prestiti, che è un ente pubblico, anticipa i fondi necessari a finanziare i versamenti che il fondo speciale di protezione è chiamato a effettuare. In ogni caso, questo aspetto del regime di garanzia delle cooperative costituisce un rischio economico di oneri gravanti sul bilancio dello Stato membro sufficientemente concreto da poter concludere che siano state utilizzate risorse statali ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato (63).

(99)

Per quanto riguarda l'imputabilità della misura al Belgio, è chiaro che il regime di garanzia delle cooperative non può essere considerato un recepimento della direttiva 94/19/CE. Quest'ultima chiede esclusivamente agli Stati membri di istituire un regime di garanzia dei depositi per i depositi degli enti creditizi e il suo articolo 2 prevede esplicitamente che sono esclusi da qualsiasi rimborso da parte dei sistemi di garanzia tutti i titoli che rientrano nella definizione di fondi propri degli enti creditizi. Se uno Stato membro decide di introdurre altri regimi di rimborso a tutela di altri prodotti finanziari, tale decisione non deriva dal diritto dell'Unione, ma costituisce un'iniziativa dello Stato membro (64). La Commissione osserva inoltre che il Belgio fa riferimento al regime di garanzia di indennizzo degli investitori, ma il confronto non è pertinente, dato che questi regimi non sono destinati a coprire i rischi legati agli investimenti. Come già spiegato al considerando 21, i sistemi di indennizzo degli investitori sono previsti per i soli casi in cui un'impresa di investimento non sia in grado di restituire il capitale di un investitore, ad esempio a causa di una frode o di problemi nei sistemi dell'impresa stessa.

Vantaggio selettivo

(100)

La Commissione conclude che il regime di garanzia delle cooperative ha creato un vantaggio per ARCO. Secondo la Corte di giustizia è possibile che le imprese ottengano un vantaggio sotto forma di maggiore accesso ai capitali quando una misura adottata da uno Stato membro a favore degli investitori rafforza la volontà di questi ultimi di investire le proprie disponibilità in uno specifico gruppo di investimenti mirati (65). Nella fattispecie, la misura ha aiutato le entità del gruppo ARCO a mantenere il loro capitale, convincendo i soci di cooperative esistenti a non ritirarsi (66), il che ha rappresentato un vantaggio particolarmente rilevante, considerato il nervosismo del mercato nel periodo immediatamente successivo al fallimento di Lehman Brother. Il 21 gennaio 2009, ARCO ha pubblicato sul suo sito Internet un comunicato stampa del governo belga per rassicurare i suoi soci; questo dimostra chiaramente che il fatto di rassicurare gli investitori ha rappresentato un vantaggio importante per ARCO. In tal senso, la Commissione osserva che il prospetto di ARCOPAR, pubblicato nell'estate 2008 (67), menziona anche il rischio che i soci persone fisiche avrebbero corso lasciando la cooperativa finanziaria (68)  (69).

(101)

La misura è inoltre chiaramente selettiva. In primo luogo, si applica ai soli possessori di quote di una cooperativa finanziaria e non ai titolari di prodotti di investimento emessi da imprese concorrenti. Gli operatori finanziari che proponevano fondi sul mercato obbligazionario con orientamento difensivo o sul mercato monetario o ancora fondi comuni di investimento a capitale garantito non potevano quindi offrire ai loro clienti una garanzia simile. Il Belgio afferma che le quote detenute da persone fisiche socie di cooperative finanziarie sono di per sé assimilabili ai depositi (70). Diversi elementi forniti dal Belgio rimandano, tuttavia, alle cooperative in generale e non alle cooperative finanziarie. Inoltre, la descrizione delle quote di cooperative finanziarie fornita dal Belgio non contiene alcun riferimento a informazioni pertinenti, come i rischi legati all'investimento in questi strumenti (71) che i depositi non presentano.

(102)

La natura selettiva della misura emerge anche quando si confronta il trattamento riservato alle cooperative finanziarie con quello di altre cooperative riconosciute non finanziarie. Il Belgio si basa sulla sentenza Paint Graphos per difendere il trattamento speciale di cui godono le persone fisiche socie delle cooperative finanziarie. La sentenza Paint Graphos consiste in una pronuncia pregiudiziale relativa a un'ordinanza di rinvio emessa da un giudice italiano che voleva sapere se le agevolazioni fiscali concesse alle cooperative di produzione e di lavoro potessero essere assimilate a un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato. Nella sua sentenza la Corte ha concluso che l'agevolazione fiscale dovesse essere valutata alla luce dei quattro criteri cumulativi relativi agli aiuti di Stato e ha fornito orientamenti più dettagliati, soprattutto sul modo di valutare se una simile agevolazione fiscale costituisse un vantaggio selettivo (72). La Corte ha affermato che fosse opportuno stabilire i) se l'agevolazione fiscale in questione fosse giustificata da caratteristiche inerenti al sistema tributario di cui trattasi (73); ii) se esistessero procedure di controllo e di vigilanza opportune (74) e iii) se l'agevolazione fiscale fosse conforme al principio di proporzionalità e non eccedesse i limiti di ciò che è necessario (75).

(103)

La Commissione ritiene che le argomentazioni del Belgio non possano essere accettate, dal momento che il vantaggio conferito dalla misura è qualitativamente diverso dall'agevolazione esaminata dalla Corte nel caso Paint Graphos. La misura introdotta dal Belgio implica la concessione di un vantaggio e non un'esenzione fiscale o un'esenzione dal pagamento di un onere. Pertanto l'analisi in tre fasi adottata dalla Corte per valutare la natura selettiva di un'agevolazione fiscale o di un'esenzione fiscale non può essere applicata alla misura in questione.

(104)

Ad ogni modo, anche se la giurisprudenza Paint Graphos fosse applicabile alla misura in questione, i suoi elementi specifici sarebbero tali da confermare la natura selettiva della stessa.

(105)

In primo luogo, la Commissione osserva che la causa Paint Graphos fa riferimento a tutte le cooperative di produzione e di lavoro, e non a un sottosettore relativamente ristretto come quello delle cooperative finanziarie. Se, come afferma il Belgio, è opportuno riservare un trattamento speciale alle «vere» cooperative, tale trattamento speciale dovrebbe essere applicato a tutte le cooperative riconosciute. Il semplice fatto che la misura sia limitata alle cooperative finanziarie è quindi un elemento sufficiente per decretare la sua natura selettiva.

(106)

In secondo luogo, la Commissione nota che, secondo il Belgio, dal 10 ottobre 2008 le cooperative finanziarie hanno avuto diritto a nuovi vantaggi. La Commissione osserva che prima di allora le cooperative storiche riconosciute avevano beneficiato di una forma di trattamento favorevole derivante dal loro particolare status, sotto forma di esenzione dal pagamento dell'imposta d'acconto mobiliare (76). Nell'ambito della presente decisione, la Commissione non si pronuncia sulla proporzionalità o meno dell'agevolazione fiscale, ma ritiene che nulla giustificasse l'introduzione immediata, dal 10 ottobre 2008, di una compensazione aggiuntiva o di una tutela a favore delle imprese aventi lo statuto di cooperative finanziarie.

(107)

Infine, anche se la Commissione dovesse condurre un'analisi ispirata alla sentenza Paint Graphos, come raccomanda il Belgio, essa ritiene che non ci siano i motivi che giustifichino la concessione di una garanzia del 100 % alle persone fisiche socie di ARCO (parte i) dell'analisi della sentenza Paint Graphos), le cui entità erano società a responsabilità limitata. Considerata la natura di queste società, definita dalle regole generali del Belgio in materia di diritto societario, le persone fisiche socie di ARCO avrebbero dovuto essere consapevoli del rischio di perdere tutto il loro capitale in caso di liquidazione (77). Per giunta, il fatto di tutelare il 100 % del capitale sottoscritto da persone fisiche socie di cooperative finanziarie non è una misura proporzionata [parte iii) dell'analisi della sentenza Paint Graphos], in quanto in questo modo si tutelano queste persone contro ogni rischio, creando un vantaggio ingiustificato per le imprese di cui sono socie (78).

Distorsioni della concorrenza e incidenza sugli scambi tra Stati membri

(108)

Il regime di garanzia delle cooperative conferisce alle cooperative finanziarie un vantaggio di cui non godono né gli operatori che propongono prodotti di investimento al dettaglio, né le altre cooperative riconosciute non finanziarie. Grazie alla misura, ARCO ha potuto mantenere la propria quota di mercato per un periodo più lungo. ARCO non ha subito perdite di capitali, se non in un secondo momento e in misura minore rispetto a quanto sarebbe accaduto in assenza della misura. Di conseguenza, gli altri operatori che dovevano affrontare la concorrenza facendo esclusivamente leva sulle loro competenze, senza contare sul regime di garanzia delle cooperative, non hanno potuto beneficiare dei capitali che sarebbero stati disponibili per l'investimento. Il regime di garanzia delle cooperative falsa pertanto la concorrenza (79).

(109)

Quando uno Stato membro concede un aiuto a un'impresa, l'attività interna in questione può mantenersi o svilupparsi di conseguenza, riducendo le possibilità per le imprese con sede in altri Stati membri di penetrare (maggiormente) sul mercato (80). Considerato l'alto numero di fornitori internazionali di prodotti d'investimento presenti sul mercato belga, la misura incide indubbiamente sugli scambi all'interno dell'Unione.

Conclusione

(110)

In base all'analisi effettuata nei considerando da 91 a 109, la Commissione conclude che il regime di garanzia delle cooperative implica risorse statali, rappresenta un vantaggio selettivo per ARCO, falsa la concorrenza e incide sugli scambi all'interno dell'Unione. Il regime soddisfa pertanto tutti i criteri per essere considerato aiuto di Stato. Tutti questi elementi erano in essere al più tardi quando il regio decreto del 10 ottobre 2011 è stato adottato, ma il vantaggio creato dalla misura esisteva già da quando le autorità belghe hanno annunciato, il 10 ottobre 2008, che la misura sarebbe stata introdotta. Nel valutare la compatibilità dell'aiuto e, ove necessario, il recupero presso i beneficiari, è opportuno considerare l'importo complessivo del vantaggio.

4.4.   Compatibilità dell'aiuto

(111)

Una volta determinato che il regime di garanzia delle cooperative rappresenta un aiuto di Stato a norma dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, la Commissione deve stabilire se l'aiuto può essere considerato compatibile con il mercato interno.

(112)

Secondo l'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sono incompatibili con il mercato interno, e quindi vietati, gli aiuti concessi dagli Stati, salvo deroghe contemplate dal trattato. I paragrafi 2 e 3 dello stesso articolo definiscono successivamente due categorie di aiuti compatibili con il mercato interno.

(113)

L'articolo 107, paragrafo 2, elenca innanzitutto le categorie di aiuti di Stato che beneficiano automaticamente di una deroga al principio del divieto; il regime di garanzia delle cooperative non rientra in nessuna di queste categorie.

(114)

L'articolo 107, paragrafo 3, del trattato enumera successivamente diverse categorie di aiuti che possono considerarsi compatibili con il mercato interno. In linea teorica, i punti b) o c) potrebbero risultare applicabili.

(115)

Per quanto riguarda l'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, la Commissione ha spiegato nei suoi orientamenti come intende applicare la deroga prevista da tale disposizione ad alcune categorie di aiuti. La Commissione osserva, tuttavia, che la misura non corrisponde a nessuna delle categorie di aiuti coperte da questi orientamenti. Per giunta, né il Belgio né ARCO hanno fornito la minima indicazione di un obiettivo di interesse comune tale da giustificare il ricorso a questa disposizione. La Commissione dovrebbe pertanto esaminare l'eventuale compatibilità della misura soltanto in base all'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato.

(116)

Per quanto concerne l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato, la Commissione osserva che il Belgio sostiene che, se la Commissione giungesse alla conclusione che il regime di garanzia delle cooperative comporta un aiuto di Stato, la misura dovrebbe essere valutata alla luce di tale articolo, che permette di dichiarare compatibile con il mercato interno un aiuto necessario a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro.

(117)

Tuttavia, l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato esige un'interpretazione restrittiva di ciò che può essere considerato un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro. Il turbamento in questione deve riguardare il complesso dell'economia dello Stato membro in questione e non solo l'economia di una sua regione o di parti del territorio (81).

(118)

Quando la crisi finanziaria ha raggiunto il suo primo picco, nell'autunno 2008, la Commissione ha deciso, nella comunicazione relativa alle banche del 2008, che l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato potesse essere utilizzato per valutare le misure adottate per rimediare alle difficoltà delle istituzioni finanziarie (82).

(119)

Al di là del settore finanziario, la Commissione ha inoltre definito, sulla base dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato, il quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica (83). Il quadro in questione non si applica, tuttavia, alla misura in questione, ma si riferisce in realtà all'economia reale, consentendo agli Stati membri di prendere misure adeguate per migliorare l'accesso al finanziamento per le imprese desiderose di investire durante la crisi finanziaria, in un momento in cui il finanziamento bancario scarseggiava. I problemi di ARCO non sono legati a una mancanza di finanziamento da parte del settore bancario, bensì ad attività (le azioni di Dexia) che avevano perso valore. Inoltre, il regime di garanzia delle cooperative — che garantisce il 100 % di uno strumento in passivo — non rientra in nessuna delle categorie di aiuti descritta al punto 4.3 del suddetto quadro di riferimento.

(120)

Dato che le cooperative finanziarie non sono istituzioni finanziarie ai sensi della comunicazione relativa alle banche del 2008 (84), l'aiuto dovrà essere valutato direttamente alla luce del trattato. Per soddisfare i criteri generali di compatibilità di cui all'articolo 107, paragrafo 3, del trattato, la misura deve rispettare le seguenti condizioni (85):

a)    Adeguatezza della misura : l'aiuto deve essere mirato, affinché l'obiettivo che consiste nel porre rimedio a un grave turbamento dell'economia possa essere effettivamente raggiunto, mentre non è così se la misura in questione non costituisce un modo adeguato per porvi rimedio.

b)    Necessità : la misura deve essere necessaria, per importo e per forma, al conseguimento dell'obiettivo. Di conseguenza, il suo importo deve essere stabilito al minimo necessario per raggiungere l'obiettivo e la sua forma deve essere la più adeguata per porre rimedio al turbamento.

c)    Proporzionalità : gli effetti positivi della misura devono compensare in modo adeguato le distorsioni della concorrenza, in modo che queste siano limitate al minimo necessario per il raggiungimento degli obiettivi della misura.

(121)

Per quanto riguarda l'adeguatezza della misura, la Commissione osserva che l'incidenza delle cooperative finanziarie sull'economia nel suo complesso è sostanzialmente diversa da quella delle banche classiche, che sono esposte al rischio di un massiccio ritiro dei capitali causato dal diffondersi del panico. Se tutti i depositanti di una banca decidessero di ritirare i loro capitali nello stesso momento, la banca sarebbe costretta a cedere tutte le sue attività illiquide in poco tempo (procedendo a «vendite di emergenza»). Questo avrebbe gravi conseguenze sulla concessione di prestiti all'economia reale e potrebbe creare una spirale discendente dei prezzi delle attività. Le cooperative finanziarie, invece, non concedono prestiti all'economia reale. Inoltre, esse hanno il diritto di limitare per statuto le dimissioni dei soci (86), il che consente in linea di principio di evitare una cessione disordinata di attività. Quest'ultimo elemento evidenzia una profonda differenza, dal punto di vista dei loro effetti sul sistema, tra i depositi e le quote detenute dai soci delle cooperative.

(122)

È inoltre chiaro che, dal punto di vista giuridico, i soci delle cooperative finanziarie sono azionisti di una «società a responsabilità limitata». Alla luce di questo status, le persone fisiche socie di cooperative finanziarie sono giuridicamente esposte alla possibilità di perdere in toto o in parte il loro investimento. In tal senso, la Commissione prende altresì nota del fatto che il governatore della BNB non ha confermato che le quote di cooperative finanziarie fossero assimilabili ai depositi di risparmio di un ente creditizio (87).

(123)

La Commissione osserva inoltre che la posizione delle persone fisiche socie di cooperative finanziarie nella «struttura a cascata» (88), in caso di liquidazione o di fallimento di tali entità, è molto diversa da quella dei titolari di depositi di risparmio in un ente creditizio. Gli enti creditizi sono soggetti regolamentati, per i quali l'autorità di regolamentazione verifica la disponibilità di un certo importo di capitale. Questo capitale consente di assorbire la prima ondata d'urto in caso di liquidazione o di fallimento. I soci delle cooperative finanziarie non godono, invece, di una protezione di questo tipo e in caso di liquidazione o di fallimento sono i primi colpiti.

(124)

Sulla base delle argomentazioni di cui ai considerando da 121) a 123), la Commissione conclude che il regime di garanzia delle cooperative tutela semplicemente le cooperative finanziarie e i loro soci persone fisiche dalle conseguenze dei loro passati investimenti. Esso non costituisce, tuttavia, una misura adeguata per evitare un grave turbamento dell'economia belga.

(125)

Quanto alla necessità o meno della misura, la Commissione ricorda che il Belgio aveva già adottato importanti provvedimenti per prevenire il turbamento dell'economia belga, avendo già introdotto misure per stabilizzare il sistema finanziario, e in particolare le banche e le altre istituzioni finanziarie in cui le cooperative finanziarie investono. Il regime belga di garanzia dei depositi tutelava i depositi fino a 100 000 EUR e il Belgio ha aiutato Fortis, KBC, Dexia e Ethias con ricapitalizzazioni, iniezioni di liquidità, misure di sostegno a fronte di attività deteriorate e altre misure ad hoc. La Commissione conclude che non era necessario tutelare alcuni soci persone fisiche di cooperative finanziarie, che in definitiva sono società a responsabilità limitata.

(126)

Per quanto riguarda la lettera del governatore della BNB citata dal Belgio, la Commissione osserva che la lettera in questione è datata ottobre 2011, ossia ampiamente successiva al 10 ottobre 2008, data in cui la misura è stata annunciata. Inoltre essa non indica che la misura era necessaria a evitare un grave turbamento dell'economia belga, ma solo che avrebbe permesso (89) di limitare gli effetti negativi della crisi (sistemica). Quanto alla lettera del Comitato per la stabilità finanziaria, la Commissione osserva che essa fa semplicemente riferimento all'aumento della copertura del regime di garanzia dei depositi e all'introduzione del regime di garanzia dei prodotti assicurativi «ramo 21».

(127)

Per quanto concerne la proporzionalità della misura, la Commissione osserva che il modo in cui la misura è stata formulata non rappresenta una tutela sufficiente contro la selezione avversa (90). La natura facoltativa del regime di garanzia delle cooperative, unita all'apparente assenza del test di redditività, invita a ricorrere al regime solo quando risulta chiaro che la garanzia sarà attivata. In tali condizioni, il beneficiario può avvalersi della garanzia evitando di pagare una gran parte dei premi di garanzia fino all'ultimo momento prima della liquidazione.

(128)

La Commissione ritiene inoltre che il regime di garanzia delle cooperative falsi indebitamente il normale funzionamento del mercato. La misura ha consentito ad ARCO di mantenere la propria posizione sul mercato dei prodotti finanziari al dettaglio, il che ha avuto o potrebbe aver avuto ripercussioni negative sulla quota di mercato e la redditività dei concorrenti di ARCO, che non potevano beneficiare del regime di garanzia delle cooperative.

(129)

In conclusione, la misura non può essere considerata compatibile con il mercato interno, perché non è né adeguata, né necessaria, né proporzionata ai fini dell'applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato e non rientra nell'ambito di applicazione di nessun'altra norma sulla compatibilità degli aiuti di Stato con il mercato interno.

4.5.   Calcolo dell'aiuto

(130)

Per calcolare l'importo del vantaggio da recuperare presso ARCO, la Commissione tiene conto dei parametri e dei fatti di seguito indicati (91):

l'importo massimo delle uscite di capitali indicato nello statuto di ARCO, che rappresenta il 10 % del capitale totale o il 10 % della base dei soci (92),

il fatto che solo i soci persone fisiche siano tutelati dal regime di garanzia delle cooperative,

la particolare formulazione del regime di garanzia delle cooperative che, da un lato, era facoltativo e lasciava alle cooperative finanziarie la facoltà di parteciparvi ma dall'altro permetteva anche a cooperative finanziarie con un alto rischio di fallimento o di liquidazione di aderire al regime (nella fattispecie, poco dopo che le cooperative sono state ammesse a beneficiare del regime, le assemblee generali di ARCOFIN, ARCOPAR e ARCOPLUS hanno approvato, l'8 dicembre 2011, la proposta del loro consiglio di amministrazione di procedere alla liquidazione volontaria delle società),

il fatto che ARCO fosse in una situazione finanziaria critica ancor prima di essere messa in liquidazione volontaria, avendo fortemente investito — come indicato nei considerando 38), 44) e 82)- in azioni Dexia, banca che il Belgio, la Francia e il Lussemburgo avevano salvato dal fallimento nell'autunno 2008, con la conseguenza che ogni perdita rilevante di valore delle azioni Dexia continuava a danneggiare la posizione finanziaria di ARCO, soprattutto perché quest'ultima aveva finanziato la propria partecipazione al salvataggio di Dexia con l'assunzione di una parte del debito di quest'ultima,

il fatto che nel 2011 ARCO ha versato la commissione d'ingresso («quota d'ingresso») e il premio annuale di garanzia.

(131)

Il vantaggio ottenuto da ARCO è stata la protezione contro le fughe di capitali, che ARCO avrebbe diversamente potuto arrestare solo applicando le disposizioni del suo statuto una volta raggiunto il massimale del 10 % (93) del capitale o del 10 % della base di soci. Ritiri di capitali o dimissioni di una simile entità avrebbero potuto verificarsi non appena ARCO si fosse obiettivamente trovata in una situazione di indebitamento eccessivo o impegnata in un procedimento di fallimento o liquidazione, o — più soggettivamente, come in altri casi di massicci ritiri di depositi (94) — non appena i suoi soci avessero ritenuto ARCO un investimento non più sicuro, ad esempio a causa della sua forte esposizione alla situazione finanziaria e al valore di mercato di Dexia.

(132)

Per calcolare il vantaggio ottenuto da ARCO, la Commissione adotta un approccio prudente (95) tenendo conto dei potenziali ritiri di capitali in un unico periodo annuale, anziché in più periodi. Procedendo in questo modo, il risultato del calcolo dovrebbe riflettere l'effetto minimo del regime di garanzia delle cooperative, sebbene in realtà la garanzia abbia anche evitato ad ARCO di subire più volte ritiri di capitali o dimissioni fino al massimale consentito. Lo statuto di ARCO permetteva alla cooperativa di arrestare i deflussi di capitale una volta ritirato il 10 % del capitale o dopo le dimissioni del 10 % dei soci. Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto, la Commissione presuppone che ARCO avrebbe scelto l'opzione più efficace, ovvero quella che le avrebbe consentito di conservare il maggiore livello di capitale. Per l'opzione legata alle dimissioni dei soci, la Commissione si baserà sul numero di soci persone fisiche più basso durante il periodo in cui un vantaggio è stato creato (a partire dal 10 ottobre 2008), il che rappresenta un'altra ipotesi prudente, attribuendo a questi soci la quota media di capitale dell'anno in questione. Per quanto riguarda l'opzione legata al deflusso di capitali, la Commissione si baserà sull'anno in cui il livello di capitale è stato più basso.

(133)

La Commissione tiene inoltre conto del fatto che il vantaggio conferito dalla misura è stato parzialmente ridotto in quanto ARCO, costituita dai tre soggetti giuridici ARCOPAR, ARCOFIN e ARCOPLUS, ha dovuto versare una quota d'ingresso unica e un premio di garanzia per un anno, anche se questi pagamenti sono stati effettuati solo nell'autunno 2011, poco prima che ARCO fosse messa in liquidazione volontaria.

(134)

Il vantaggio derivante dalla misura è quindi il più basso tra i due importi risultanti dai seguenti calcoli: a) il 10 % del capitale dell'anno con il livello di capitale più basso nel periodo tra il 10 ottobre 2008 e l'8 dicembre 2011, meno il totale dei premi già versati; e b) il 10 % del numero di soci più basso nel periodo compreso tra il 10 ottobre 2008 e l'8 dicembre 2011, moltiplicato per la quota media di capitale detenuta da ogni socio nel corso dello stesso anno, meno il totale dei premi già versati.

(135)

In termini assoluti, la probabilità che gli investitori ritirino i propri capitali aumenta con il tempo, rendendo più difficile il calcolo degli interessi da pagare per il vantaggio ricevuto. Per eliminare del tutto il vantaggio ricevuto da ARCO e consentire allo Stato membro di disporre di un metodo operativo per il calcolo del tasso d'interesse applicabile al recupero (96), la Commissione ritiene che l'intero vantaggio sia stato pienamente disponibile perlomeno dall'8 dicembre 2011 e chiede che le somme da recuperare siano produttive di interessi a partire dall'8 dicembre 2011 fino al loro effettivo recupero.

(136)

Per verificare il calcolo dell'aiuto, la Commissione chiede al Belgio di fornirle un elenco con il numero di soci, rispettivamente di ARCOPAR, ARCOFIN e ARCOPLUS, registrati alla fine di ogni anno, nel periodo compreso tra il 10 ottobre 2008 e l'8 dicembre 2011.

(137)

Nelle loro osservazioni aggiuntive, fornite a oltre un anno e mezzo dalla scadenza del termine concesso per presentare osservazioni sulla decisione di avvio del procedimento, le autorità belghe non hanno apportato elementi nuovi nel merito. Esse sostengono che la Commissione non possa vietare l'esecuzione delle garanzie concesse ai soci persone fisiche, né che essa possa ordinare allo Stato di sospendere ogni pagamento a titolo del regime di garanzia delle cooperative o di recuperare pagamenti effettuati nell'ambito del suddetto regime a favore di soci persone fisiche.

(138)

A sostegno delle loro osservazioni, le autorità belghe rammentano che i soci persone fisiche non sono imprese ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e ritengono che l'esecuzione della garanzia a vantaggio dei soci persone fisiche non avrebbe avuto alcun impatto su ARCO né sulle prospettive del Belgio di recuperare l'aiuto.

(139)

In risposta, la Commissione indica che le somme delle quali la presente decisione ordina il recupero costituiscono effettivamente un aiuto a beneficio di ARCO.

(140)

La Commissione sottolinea che, in applicazione dell'articolo 108, paragrafo 2, del trattato, la constatazione che un aiuto concesso dallo Stato è incompatibile con il mercato interno sia sufficiente a giustificare di ordinare allo Stato di provvedere alla sua abolizione (97). Le autorità belghe non possono quindi sostenere che il divieto di eseguire una garanzia considerata un aiuto incompatibile sia contrario al diritto dell'Unione.

(141)

Le autorità belghe avrebbero quindi dovuto rispettare l'ordine contenuto nella decisione di avvio del procedimento e sospendere l'attuazione della misura in questione, astenendosi dall'effettuare alcun pagamento.

(142)

Di conseguenza è giustificato anche il fatto che il Belgio continui ad astenersi dal disporre pagamenti in virtù della misura di aiuto.

Conclusione

(143)

La Commissione constata che il regime di garanzia delle cooperative costituisce un aiuto di Stato a favore di ARCOPAR, ARCOFIN e ARCOPLUS al quale il Belgio ha dato illegalmente esecuzione in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. È quindi opportuno che il Belgio ritiri l'atto legislativo su cui si fonda il regime di garanzia delle cooperative (in particolare la legge del 14 aprile 2009 e il regio decreto del 10 ottobre 2011) e recuperi, presso ARCOPAR, ARCOFIN e ARCOPLUS, gli importi corrispondenti al vantaggio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il regime di garanzia illegalmente concesso dal Belgio in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a favore delle cooperative finanziarie di ARCO, e in particolare a favore di ARCOFIN, ARCOPLUS e ARCOPAR, è incompatibile con il mercato interno.

Articolo 2

1.   Il Belgio è tenuto a farsi rimborsare dai beneficiari l'aiuto incompatibile di cui all'articolo 1, in base al valore più basso tra i due importi risultanti dai seguenti calcoli:

a.

il 10 % del capitale dell'anno con il livello di capitale più basso nel periodo tra il 10 ottobre 2008 e l'8 dicembre 2011, meno il totale dei premi già versati o

b.

il 10 % del numero di soci più basso nel periodo compreso tra il 10 ottobre 2008 e l'8 dicembre 2011, moltiplicato per la quota media di capitale detenuta da ogni socio nel corso dello stesso anno, meno il totale dei premi già versati.

2.   Le somme da recuperare producono interessi a decorrere dall'8 dicembre 2011 fino al loro recupero effettivo.

3.   Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell'interesse composto conformemente al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (98).

4.   Il Belgio continua ad astenersi dall'effettuare qualsiasi pagamento in virtù della misura di aiuto di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della notifica della presente decisione.

Articolo 3

1.   Il Belgio pone fine alla misura di aiuto di cui all'articolo 1, nella misura in cui è incompatibile con il mercato interno.

2.   Il recupero dell'aiuto di cui all'articolo 1 è immediato ed effettivo.

3.   Il Belgio garantisce l'attuazione della presente decisione entro quattro mesi dalla data della sua notifica.

Articolo 4

1.   Entro due mesi dalla data di notifica della presente decisione, il Belgio comunica alla Commissione le seguenti informazioni:

a.

una descrizione dettagliata delle misure già adottate e delle misure programmate per conformarsi alla decisione;

b.

i documenti attestanti che ai beneficiari è stato imposto di rimborsare l'aiuto.

2.   Il Belgio informa la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per l'attuazione della presente decisione fino al completo recupero dell'aiuto di cui all'articolo 1. Esso trasmette immediatamente, dietro semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e a quelle previste per conformarsi alla presente decisione e fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo agli importi dell'aiuto e degli interessi già recuperati presso i beneficiari.

Articolo 5

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2014

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Vicepresidente


(1)  GU C 213 del 19.7.2012, pag. 64.

(2)  Il Consiglio di Stato belga ha inoltre attirato l'attenzione sul fatto che la misura costituiva potenzialmente un aiuto di Stato. Cfr. il parere del Consiglio di Stato n. 46.131/2 del 4 marzo 2009.

(3)  Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.)

(4)  Cfr. la nota 1.

(5)  ARCO sarà oggetto di una descrizione più dettagliata nei considerando da 38 a 44.

(6)  Cfr. (http://www.dekamer.be/kvvcr/pdf_sections/comm/dexia/N031_20120125reynders.pdf) — Trascrizione commissione Dexia — audizione del ministro Reynders del 25 gennaio 2012, pag. 7 e pag. 32. Traduzione: … nel 2008, alcuni componenti del governo sono intervenuti in Consiglio ristretto per chiedere allo Stato di intervenire a favore di Ethias e di ARCO. Considerata la situazione di crisi del momento, il governo si è impegnato, il 10 ottobre 2008 e il 21 gennaio 2009, a proteggere la quota di capitale delle persone fisiche socie di queste società cooperative.[…] Nell'ambito di una decisione politica, ho quindi capito a un certo punto che non avrei potuto, e così all'epoca anche il primo ministro, giungere a un accordo con i nostri colleghi [si ricordi che la Francia e il Lussemburgo erano gli altri Stati membri interessati dal caso Dexia] e con la direzione Dexia, se contestualmente non avessimo preso una decisione su Ethias e su ARCO. […]. Quindi, per le persone fisiche socie di queste società cooperative, avevamo assunto quest'impegno … Perché in tre fasi e perché con così tanto tempo? Perché è stato prima necessario tradurre l'accordo politico in un testo…, en 2008, des membres du gouvernement sont intervenus en Conseil restreint afin de demander à l'État d'intervenir pour Ethias et pour ARCO. Compte tenu de la situation de crise dans laquelle on était, le gouvernement s'est engagé le 10 octobre 2008 et le 21 janvier 2009 à protéger la part de capital des coopérateurs personnes physiques dans des sociétés coopératives. […] Dans une décision politique, j'ai donc bien compris à un moment donné que je ne pourrais paset le premier ministre aussi à l'époqueboucler l'accord avec nos collègues [pour mémoire: la France et le Luxembourg étaient les autres États membres concernés dans le dossier Dexia] et avec la direction de Dexiasi en même temps, il n'y avait pas des décisions prises sur Ethias et sur ARCO. […] Donc, pour les coopérateurs des coopératives, nous avions pris cet engagement …. Alors pourquoi en trois étapes et pourquoi avec pas mal de temps? Parce qùil a d'abord fallu faire en sorte que cet accord politique puisse se traduire dans un texte»).

(7)  In un articolo del 15 maggio 2014 della rivista Trends (pag. 20), pubblicato anche sul suo sito Internet, l'allora ministro ha dichiarato (traduzione): A fine settembre 2008, durante la prima crisi Dexia, abbiamo chiesto a Holding Communal, ARCO e Ethias di partecipare a un aumento di capitale per il quale non avevano fondi. Le persone dietro ARCO e Ethias avevano bisogno di una garanzia, altrimenti avrebbero ritirato i loro risparmi. Questo avrebbe comportato il fallimento di ARCO. La garanzia deve essere vista nel contesto del momento. ARCO, Ethias e Holding Communal sono stati costretti a partecipare all'aumento di capitale di Dexia, perché altre soluzioni non c'erano. Era il 2008 […]. A quel punto il legislatore federale, insieme a cinque partiti politici, ha concesso la garanzia governativa. Di conseguenza, i risparmiatori ARCO non hanno ritirato i loro soldi pensando: 'dobbiamo continuare a garantire il nostro sostegno e, se le cose dovessero andare male, c'è comunque un sistema di sicurezzà.

(8)  La nozione di prodotto assicurazione vita del «ramo 21» è contenuta nell'allegato I, punto 21, del regio decreto recante disciplina generale sul controllo delle società di assicurazioni e riguarda i prodotti assicurativi non legati a fondi d'investimento (in opposizione ai prodotti di assicurazione sulla vita del «ramo 23»). I prodotti del «ramo 21» offrono in linea di principio un rendimento garantito, che può essere incrementato attraverso una partecipazione al risultato d'investimento della società di assicurazioni.

(9)  Il comunicato stampa contiene il seguente paragrafo (traduzione): Il governo ha deciso di estendere la protezione data da questo fondo ad altre istituzioni del settore finanziario (in particolare società di assicurazioni o cooperative riconosciute) che ne facciano domanda per prodotti assimilabili ai depositi bancari, come alcuni prodotti del ramo 21. Alcuni enti hanno già espresso il loro interesse. (Le gouvernement a décidé d'étendre la protection donnée par ce fonds à d'autres institutions du secteur financier (notamment des compagnies d'assurances ou des coopératives agréées) qui en feraient la demande pour des produits assimilables à des dépôts bancaires comme par exemple certains produits faisant partie de la branche 21. Certains organismes ont déjà fait part de leur intérêt.)

(10)  Il governo precedente si è dimesso il 18 dicembre 2008 e il nuovo governo si è insediato il 30 dicembre 2008.

(11)  In questo comunicato stampa il governo belga ribadiva l'impegno a istituire un regime di garanzia delle cooperative (il governo conferma l'impegno assunto dal governo precedente di offrire un regime di garanzia ai soci delle società cooperative riconosciute) (le gouvernement confirme l'engagement pris par le gouvernement précédent d'offrir un régime de garantie aux associés des sociétés coopératives agréées). Il comunicato stampa conteneva inoltre dettagli tecnici sul regime di garanzia delle cooperative.

(12)  Nel prospetto relativo alle azioni del 5 ottobre 2010 (pag. 4) ArgenCo spiegava che le azioni non possono essere considerate né titoli di debito emessi da un ente creditizio, né depositi di risparmio. Di conseguenza, le azioni non sono coperte da un sistema di protezione dei depositi. Lanbokas/Agricaisse trasmetteva un messaggio simile a pag. 6 del prospetto del 15 maggio 2009, in cui dichiarava che i sottoscrittori di quote sociali dovessero tenere conto dell'assenza di garanzia da parte del fondo di protezione dei depositi.

(13)  Moniteur belge del 17.10.2008, Ed. 2, F.2008 — 3690 [2008/03425].

(14)  Moniteur belge del 17.11.2008, Ed. 2, F.2008 — 4088 [2008/03450].

(15)  Il Comitato per la stabilità finanziaria ha concluso che l'estensione del regime di garanzia dei depositi era indispensabile per la stabilità del sistema finanziario belga (Il Comitato per la stabilità finanziaria ritiene che le misure proposte siano effettivamente indispensabili per mantenere la stabilità del sistema finanziario belga e debbano poter entrare in vigore quanto prima). (Le Comité de stabilité financière estime que les mesures proposées sont effectivement indispensables afin de préserver la stabilité du système financier belge et doivent pouvoir entrer en vigueur dans les plus brefs délais).

(16)  Moniteur belge del 21.4.2009, Ed. 1, F. 2009 1426 [2009/03147].

(17)  Moniteur belge del 12.10.2011 Ed. 2, F. 2011 2682 [2011/205241].

(18)  Dopo l'introduzione del sistema di garanzia delle cooperative, la legge che definisce lo statuto organico della BNB è stata adattata di conseguenza ed è stato introdotto l'articolo 36/24 (http://www.nbb.be/doc/ts/Enterprise/juridisch/F/loi_organique.pdf).

(19)  Ci sembra che le circostanze attuali rispondano a queste condizioni, nel senso che la crisi dei debiti sovrani, le attuali perturbazioni sui mercati finanziari e il cattivo funzionamento dei mercati interbancari fanno gravare sulla nostra economia un pensante rischio di crisi sistemica. In tal senso, una garanzia statale a copertura delle quote delle persone fisiche socie di alcune società cooperative riconosciute permetterebbe di limitare gli effetti di una tale crisi. (Les circonstances actuelles nous semblent répondre à ces conditions, en ce que la crise des dettes souveraines, les perturbations actuelles sur les marchés financiers et le dysfonctionnement des marchés interbancaires font peser sur notre économie un risque grave de crise systémique. À cet effet, une garantie d'État couvrant les parts des coopérateurs de certaines sociétés coopératives agréées permettrait de limiter les effets de cette crise).

(20)  Il legislatore giustifica questa disposizione sulla base di un'assimilazione delle quote di persone fisiche socie di alcune società cooperative con i depositi bancari. Poiché il presente parere è limitato al progetto di regio decreto, esso non prende in esame l'assimilazione operata dal legislatore. (Le législateur justifie cette disposition sur la base d'une assimilation des parts de coopérateurs de certaines sociétés coopératives à des dépôts bancaires. Le présent avis étant limité à l'avant-projet d'arrêté royal, il n'examine pas l'assimilation pratiquée par le législateur).

(21)  Prima facie, non ci sembra facile riuscire a convincere la Commissione che la misura, cui il progetto di regio decreto intende dare esecuzione, sia rivolta a tutti gli attori paragonabili del mercato e non rientri quindi nel campo d'applicazione delle regole in materia di aiuti di Stato. (Prima facie, il ne nous semble pas évident de convaincre à coup sûr la Commission de ce que la mesure que l'avant-projet d'arrêté royal vise à exécuter s'adresse bien à tous les acteurs comparables du marché et ne relève donc pas du champ d'application des règles sur les aides d'État).

(22)  Questo carattere facoltativo dà luogo a un rischio di selezione avversa in base al quale solo le società cooperative fortemente esposte a rischi di perdita contribuirebbero effettivamente al fondo speciale di protezione. (Ce caractère facultatif donne lieu à un risque de sélection adverse par lequel seules les sociétés coopératives fortement exposées à des risques de perte contribueraient effectivement au Fonds Spécial de Protection).

(23)  Moniteur belge del 18.11.2011 Ed. 2, F. 2011 2974 [2011/03368].

(24)  ARCOPAR ha pagato in totale 1 794 102 EUR, ARCOFIN 193 391 EUR e ARCOPLUS 63 265 EUR.

(25)  Direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 135 del 31.5.1994, pag. 5).

(26)  L'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 94/19/CE definisce «ente creditizio»«un'impresa la cui attività consiste nel ricevere dal pubblico depositi o altri fondi rimborsabili e nel concedere crediti per proprio conto».

(27)  L'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 94/19/CE definisce «deposito»«i saldi creditori, risultanti da fondi depositati o da situazioni transitorie derivanti da operazioni bancarie normali, che l'ente creditizio deve restituire secondo le condizioni legali e contrattuali applicabili, nonché i debiti rappresentati da titoli emessi dall'ente creditizio».

(28)  La tranche di depositi tra 50 000 e 100 000 EUR e la copertura, fino a 100 000 EUR, dei prodotti assicurazione vita del ramo 21 e delle quote delle persone fisiche socie di cooperative finanziarie.

(29)  http://europa.eu/rapid/press-release_PRES-08-279_it.htm.

(30)  Secondo l'articolo 2 della direttiva 94/19/CE: «Sono esclusi da qualsiasi rimborso da parte dei sistemi di garanzia: […]

tutti i titoli che rientrano nella definizione di “fondi proprì” quale figura nell'articolo 2 della direttiva 89/299/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1989, concernente i fondi propri degli enti creditizi».

(31)  Direttiva 2009/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, recante modifica della direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso (GU L 68 del 13.3.2009, pag. 3).

(32)  Direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori (GU L 84 del 26.3.1997, pag. 22).

(33)  Moniteur belge del 6.8.1999 Ed. 2, F. 99-2630 [99/09646].

(34)  http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1962010830&table_name=loi

(35)  Il Consiglio nazionale delle cooperative, istituito con legge del 20 luglio 1955, svolge un ruolo determinante nel processo di riconoscimento delle cooperative.

(36)  Lo stesso articolo del Codice fiscale elenca anche altri prodotti finanziari i cui proventi sono totalmente o parzialmente esenti da imposte.

(37)  Fonte:«Entreprendre avec du capital coopératif — Le groupe ARCO 1935-2005»; Maarten Van Dijck, Kadoc, Lannoo, pagg. 176-177.

(38)  È opportuno osservare che, subito dopo l'operazione Dexia nel 2001, ARCOFIN ha abbandonato provvisoriamente il suo status di cooperativa riconosciuta. Nell'opera intitolata «Entreprendre avec du capital coopératif», il periodo in questione è descritto in questi termini (traduzione): Qualche mese dopo l'operazione Dexia, il gruppo ARCO ha modificato lo statuto delle sue società cooperative per far partecipare coloro che erano già azionisti prima dell'operazione Dexia alle prospettive di un migliore rendimento del gruppo Dexia e delle società di ARCO. […] Secondo il nuovo statuto, sarebbero stati versati agli azionisti tra l'80 % e il 90 % degli utili annui correnti. In virtù di tale decisione, da marzo 2003 il dividendo Arcofin è passato dal 6 % netto all'8 % lordo. Dato che questo aumento determinava un superamento del dividendo massimo legale (6 %) imposto alle società cooperative riconosciute, Arcofin rinunciò allo status di cooperativa riconosciuta per il Consiglio nazionale delle cooperative, il che implicava l'abolizione dell'esenzione dell'imposta d'acconto mobiliare sul dividendo. Dopo la riscossione dell'imposta, la maggior parte degli azionisti ha tuttavia mantenuto un dividendo del 6,8 % netto. A marzo 2005, il dividendo lordo è stato portato all'8,5 %.

(39)  http://www.groeparco.be/website/groeparco/assets/files/arcopar/ARCOPAR_20100629_FR.pdf

(40)  Lo statuto precisa che: […] le dimissioni possono essere respinte se a seguito delle stesse dovesse venir meno nello stesso esercizio oltre 1/10 degli azionisti o più di 1/10 del capitale investito […]. ([…] cette démission peut être refusée si à la suite de la démission, plus d'1/10 des actionnaires ou plus d'1/10 du capital placé devrait disparaître au cours du même exercice, […])

(41)  Si tratta delle quote antecedenti la fusione con Dexia.

(42)  Sul suo sito Internet (http://www.groupearco.be/faq/be-fr/1/detail/item/823/navigationcats/587/navigationcats/587/parentcat/142/), ARCO spiega nei seguenti termini la nozione di riserva bonus: Il concetto di «riserva bonus» è stato introdotto nello statuto nel 2004. Quando i risultati di ARCOPAR lo consentivano, fino al 2010 compreso, era possibile aggiungere un importo a una riserva particolare della società, detta «riserva bonus». I soci che hanno aderito alla società prima del 3 luglio 2001 […] e che sono pertanto detentori di quote di categoria A, B o C hanno diritto, nel caso in cui si dimettano, a una quota proporzionale della riserva bonus […]. Questo importo derivante dalla riserva bonus si aggiunge al valore nominale delle loro quote. Esempio […]: Il socio [X] si dimette con 100 EUR di capitale nella categoria A. Il capitale totale nelle categorie A, B e C ammonta a 10 000 EUR. Proporzione tra i due valori: 100/10 000 = 1/100o. La riserva bonus è pari a 500 EUR. Applicazione della proporzione: 1/100 o di 500 EUR = 5 EUR. Dimettendosi, il socio [X] ottiene 100 EUR di capitale + 5 EUR di riserva bonus.

(43)  All'articolo 35 dello statuto di ARCOPAR si legge quanto segue: A meno che l'assemblea generale non decida diversamente, tutte le attività della società sono vendute. Nel caso in cui tutte le quote non siano liberate nella stessa misura, i liquidatori ripristinano l'equilibrio chiedendo versamenti aggiuntivi oppure effettuando pagamenti preliminari. Una volta pagati i debiti e gli oneri sociali, il saldo servirà innanzitutto a rimborsare le somme versate sulle quote. In ogni caso, l'eventuale saldo della liquidazione deve essere assegnato tenendo conto degli obiettivi della società. (Sauf si l'Assemblée générale en décide autrement, tous les actifs de la société sont réalisés. Au cas où les parts ne sont pas toutes libérées dans la même mesure, les liquidateurs restaurent l'équilibre, soit en demandant des versements supplémentaires, soit en effectuant des paiements préalables. Après paiement des dettes et des charges sociales, le solde servira d'abord au remboursement des sommes libérées sur les parts. En tout cas, le solde éventuel de la liquidation doit être affecté en tenant compte des objectifs de la société.).

(44)  L'indice di indebitamento di ARCOPAR (debiti/totale del passivo) era pari al 19,1 % (31 marzo 2011) mentre l'indice di indebitamento di ARCOPLUS e ARCOFIN era, rispettivamente, del 6,5 % (31 marzo 2011) e del 25,9 % (31 dicembre 2010).

(45)  Comunicazione della Commissione — L'applicazione delle regole in materia di aiuti di Stato alle misure adottate per le istituzioni finanziarie nel contesto dell'attuale crisi finanziaria mondiale (GU C 270 del 25.10.2008, pag. 8).

(46)  Decisione della Commissione nel caso N256/09 — Aiuti alla ristrutturazione di Ethias (GU C 252 del 18.9.2010, pag. 5). Al punto 99 della suddetta decisione si legge: La Commissione osserva che, se l'estensione del sistema ha avvantaggiato Ethias, tutti gli operatori di mercato ne hanno accesso alle medesime condizioni. Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che il vantaggio conferito dalla misura non sia selettivo e non costituisca pertanto un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

(47)  Cfr. il considerando 26 e la nota 36.

(48)  Cfr. il considerando 23.

(49)  Caso N428/09: piano di ristrutturazione di Lloyds Bank Group (GU C 46 del 24.2.2010, pag. 2, punto 124).

(50)  Cfr. la sentenza dell'8 settembre 2011 nelle cause riunite da C-78/08 a C-80/08, Paint Graphos e a. (Raccolta 2011, pag. I-7611, punto 61).

(51)  Il Belgio fa riferimento ad esempio al regime irlandese di garanzia dei depositi, che copre anche i depositi superiori al massimale dei 100 000 EUR, al fondo danese di garanzia per i depositanti e gli investitori che, secondo lo Stato belga, copre integralmente i conti pensionistici, i conti dei clienti di avvocati e i depositi del prezzo d'acquisto per i beni immobili fino a nove mesi dall'avvenuto deposito, e all'autorità cipriota per la vigilanza e lo sviluppo delle società cooperative che — secondo il Belgio — tutela i depositi permanenti dei membri delle cooperative di risparmio.

(52)  Il Belgio ha spiegato che ARCO contava 800 000 soci persone fisiche, Cera oltre 400 000, Lanbokas/Agricaisse 150 000 e ArgenCo quasi 70 000.

(53)  Cfr. anche il considerando 11.

(54)  Cfr. anche il considerando 13.

(55)  Cfr. in particolare la relazione del ministro delle Finanze dell'epoca alla commissione Dexia, di cui al considerando 8 e alla nota 6. Cfr. anche la dichiarazione del ministro delle Finanze in carica nel maggio 2014 pubblicata nella rivista Trends, nota 7.

(56)  Come confermato anche dalla relazione del ministro delle Finanze dell'epoca alla commissione Dexia, di cui al considerando 8 e alla nota 6.

(57)  Contemporaneamente (En même temps), secondo le dichiarazioni del ministro delle Finanze dell'epoca davanti alla commissione Dexia, nota 6.

(58)  Cfr. la sentenza del 19 marzo 2013 nelle cause riunite C-399/10 P e C-401/10 P, Bouygues SA e Bouygues Télécom SA/Commissione europea e a. (Raccolta 2013, non ancora pubblicata).

(59)  Cfr. ad esempio il punto 48 della decisione della Commissione del 30 marzo 2010 nel caso NN11/10 sulle misure di sostegno al capitale relative alla Irish Nationwide Building Society (GU C 60 del 25.2.2011, pag. 6), «La Commissione osserva inoltre che l'aiuto è stato effettivamente concesso il 22 dicembre 2009 sulla base dell'indicazione del ministro delle Finanze di ricapitalizzare INBS»; cfr. il punto 41 della decisione della Commissione del 10 agosto 2010 nel caso NN 35/10 sulla terza ricapitalizzazione di Anglo Irish Bank (GU C 290 del 27.10.2010, pag. 4), «La Commissione osserva inoltre che la ricapitalizzazione è stata effettivamente concessa il 30 giugno 2010 sulla base dell'indicazione del ministro delle Finanze di ricapitalizzare Anglo»; cfr. i punti 49 e 50 della decisione della Commissione del 27 luglio 2012 nel caso SA.34824 sull'impegno preso dal Fondo ellenico di stabilità finanziaria di ricapitalizzare la National Bank of Greece (GU C 359 del 21.11.2012, pag. 18), «La ricapitalizzazione ponte approvata il 28 maggio 2012 costituisce l'attuazione dell'obbligo assunto nella lettera d'impegno e dunque la prosecuzione del medesimo aiuto». Un ragionamento simile è stato seguito anche in altri casi relativi a banche greche: impegno di ricapitalizzare Alpha Bank attraverso l'HFSF, SA.34823 (GU C 357 del 20.11.2012, pag. 36); impegno di ricapitalizzare Eurobank attraverso l'HFSF, SA.34825 (GU C 359 del 21.11.2012, pag. 31); e impegno di ricapitalizzare Piraeus Bank attraverso l'HFSF, SA.34826 (GU C 359 del 21.11.2012, pag. 43).

(60)  Cfr. la nota 7.

(61)  Come illustrato nei considerando 56) e 63).

(62)  Cfr. la sentenza del 19 dicembre 2013 nella causa C-262/12, Vent de Colère (Raccolta 2013, non ancora pubblicata, punto 21) e la sentenza del 12 dicembre 1996 nella causa T-358/94, Air France/Commissione (Raccolta 1996, pag. II-2109, punti 63-69).

(63)  Cfr. la sentenza dell'8 settembre 2011 nella causa C-279/08 P, Commissione/Paesi Bassi (Raccolta 2011, pag. I-7671, punto 111).

(64)  Cfr. in tal senso la sentenza del 23 aprile 2009 nella causa C-460/07, Puffer (Raccolta 2009, pag. I-3251, punti 69-71) e la sentenza del 5 aprile 2006 nella causa T-351/02, Deutsche Bahn/Commissione (Raccolta 2006, pag. II-1047, punti 99-104).

(65)  Sentenza del 19 settembre 2000 nella causa C-156/98, Germania/Commissione (Raccolta I-6857, punti 26 e 27). Causa C-382/99 Paesi Bassi/Commissione (Raccolta 2002 pag. I-5163, punto 38 e punti 60-66). Cfr. anche la causa T-445/05 Associazione italiana del risparmio gestito e Fineco Asset Management/Commissione (Raccolta 2009, pag. II-289, punto 131).

(66)  Cfr. le dichiarazioni dell'attuale ministro belga delle Finanze nell'intervista alla rivista Trends, nota 7.

(67)  Cfr. nota n. 39.

(68)  Cfr. il considerando 44.

(69)  ARCO ha inoltre beneficiato della misura in quanto avrebbe potuto utilizzare il regime di garanzia delle cooperative per attrarre nuovi capitali, anche se la Commissione riconosce che dal 10 ottobre 2008 ARCO non si è avvalsa di questa possibilità. Al contrario, benché altre cooperative finanziarie come ArgenCo e Lanbokas/Agricaisse abbiano mobilitato nuovi capitali, queste ultime hanno esplicitamente preso le distanze dal regime di garanzia delle cooperative, come illustrato alla nota 12.

(70)  Cfr. il considerando 60 che illustra le caratteristiche essenziali che il Belgio attribuisce alle quote detenute da persone fisiche socie di cooperative finanziarie.

(71)  Il considerando 44 indica in particolare che i soci di ARCO avevano investito, ricorrendo al prestito, in attività a rischio elevato legato a una sola impresa (ossia Dexia).

(72)  Cfr. i punti da 48 a 76 della sentenza.

(73)  Cfr. i punti da 67 a 73 della sentenza.

(74)  Cfr. il punto 74 della sentenza.

(75)  Cfr. i punti 75 e 76 della sentenza.

(76)  Cfr. il considerando 26.

(77)  Cfr. al considerando 44 la sintesi dei fattori di rischio legati alle quote detenute in ARCOPAR e descritti nel prospetto di quest'ultima, pubblicato nell'estate 2008.

(78)  Poiché l'analisi illustrata al considerando 107 è sufficiente a dimostrare che il regime di garanzia delle cooperative non risponde ai criteri menzionati nella sentenza Paint Graphos, nella presente decisione la Commissione non deve stabilire se esistano procedure di controllo e di vigilanza opportune per impedire alle entità economiche di scegliere e di modificare la loro forma giuridica con l'unico obiettivo di godere di alcuni vantaggi legati a questo tipo di impresa [parte ii) dell'analisi della sentenza Paint Graphos].

(79)  Cfr., per un'analisi simile, le conclusioni della Corte nella causa C-156/98, Germania/Commissione (Raccolta I-6857, punti 29-31).

(80)  Cfr. la sentenza dell'8 maggio 2013 nella causa Libert e a. (Raccolta 2013, non ancora pubblicata, punti 76-79).

(81)  Cfr. la sentenza del tribunale del 15 dicembre 1999 nelle cause riunite T-132/96 e T-143/96, Freistaat Sachsen, Volkswagen AG e Volkswagen Sachen GmbH/Commissione (Raccolta 1999, pag. II-3663, punto 167).

(82)  Contemporaneamente la Commissione ha indicato, al punto 11 della comunicazione relativa alle banche del 2008, che il ricorso all'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato non dovesse essere esteso, all'epoca, a settori diversi dal settore finanziario.

(83)  GU C 83 del 7.4.2009, pag. 1.

(84)  Le attività degli enti creditizi sono, ad esempio, quelle contenute nell'allegato I della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1).

(85)  Cfr. la sentenza del 17 settembre 1980 nella causa 730/79, Philip Morris/Commissione (Raccolta 1980, pag. 2671).

(86)  Cfr. il considerando 41).

(87)  Cfr. il considerando 13).

(88)  Quando un'impresa fallisce, gli azionisti perdono il capitale investito in base alla loro posizione nella struttura del passivo. È il concetto della cosiddetta «struttura a cascata».

(89)  La Commissione osserva a questo punto della lettera l'uso del condizionale anziché il futuro prossimo, più assertivo.

(90)  Cfr. anche le osservazioni formulate nella lettera del governatore della BNB, considerando 13.

(91)  Per comodità, la Commissione ha elaborato un modello a periodo unico che presuppone che i soci persone fisiche possano dimettersi solo in questo periodo. Si tratta di un'ipotesi prudente.

(92)  Cfr. nota n. 40.

(93)  La Commissione osserva che in teoria se gli altri soci di ARCO non avessero ritirato i loro capitali, i soci persone fisiche avrebbero potuto ritirare una percentuale di capitali maggiore. Per adottare un approccio prudente, la Commissione ha tuttavia considerato, ai fini del calcolo, una percentuale del 10 %.

(94)  Per fare il confronto con il caso di una banca che ha subito una fuga di risparmiatori nel contesto della recente crisi finanziaria, cfr. il caso Northern Rock (GU C 149 dell'1.7.2009, pag. 16).

(95)  Sottostimando potenzialmente il vantaggio.

(96)  Cfr. la sentenza del 28 luglio 2011 nella causa C-403/10 P, Mediaset/Commissione (Raccolta 2011, pag. I-117*, Pub. somm., punti 126 e 127, e la giurisprudenza citata).

(97)  Cfr. la sentenza del tribunale dell'11 novembre 2011 nella causa T-384/08 Elliniki Nafpigokataskevastiki e a./Commissione (Raccolta II, pag. 380, punto 133).

(98)  Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).


30.9.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 284/76


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 settembre 2014

che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di pasta per carta, carta e cartone, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2014) 6750]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/687/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2010/75/UE, dispone che la Commissione organizzi uno scambio di informazioni sulle emissioni industriali, con gli Stati membri, le industrie interessate, le organizzazioni non governative che promuovono la protezione ambientale al fine di contribuire all'elaborazione dei documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (best available techniques — BAT) definiti all'articolo 3, paragrafo 11, di detta direttiva.

(2)

Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE, lo scambio di informazioni deve riguardare in particolare le prestazioni delle installazioni e delle tecniche in termini di emissioni, espresse come medie a breve e lungo termine, ove appropriato, e le condizioni di riferimento associate, consumo e natura delle materie prime ivi compresa l'acqua, uso dell'energia e produzione di rifiuti, le tecniche usate, il monitoraggio associato, gli effetti incrociati, la fattibilità economica e tecnica e i loro sviluppi, le migliori tecniche disponibili e le tecniche emergenti individuate dopo aver esaminato gli elementi di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettere a) e b), di tale direttiva.

(3)

Le «conclusioni sulle BAT», definite all'articolo 3, paragrafo 12, della direttiva 2010/75/UE, sono l'elemento fondamentale dei documenti di riferimento sulle BAT e riguardano le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito.

(4)

Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2010/75/UE, le conclusioni sulle BAT devono fungere da riferimento per stabilire le condizioni di autorizzazione per le installazioni di cui al capo II della direttiva.

(5)

In base all'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2010/75/UE, l'autorità competente ha l'obbligo di fissare valori limite di emissione che garantiscano che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili indicati nelle decisioni sulle conclusioni sulle BAT di cui all'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE.

(6)

L'articolo 15, paragrafo 4, della direttiva 2010/75/UE prevede una deroga a quanto prescritto all'articolo 15, paragrafo 3, unicamente ove una valutazione dimostri che il conseguimento dei livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili di cui alle conclusioni sulle BAT comporterebbe una maggiorazione sproporzionata dei costi rispetto ai benefici ambientali in ragione dell'ubicazione geografica, delle condizioni ambientali locali o delle caratteristiche tecniche dell'installazione interessata.

(7)

Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2010/75/UE, le disposizioni in materia di controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera c), della direttiva stessa devono essere basate sulle conclusioni del controllo descritto nelle conclusioni sulle BAT.

(8)

Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2010/75/UE, entro quattro anni dalla data di pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT, l'autorità competente è tenuta a riesaminare e, se necessario, aggiornare tutte le condizioni di autorizzazione e garantisce che l'installazione sia conforme a tali condizioni di autorizzazione.

(9)

La decisione della Commissione, del 16 maggio 2011 (2), istituisce un forum per lo scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 13 della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali, composto da rappresentanti degli Stati membri, delle industrie interessate e delle organizzazioni non governative che promuovono la protezione ambientale.

(10)

A norma dell'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2010/75/UE, il 20 settembre 2013 la Commissione ha ottenuto il parere del suddetto forum in merito al contenuto proposto del documento di riferimento sulle BAT per la produzione di pasta per carta, carta e cartone e lo ha reso pubblico (3).

(11)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 75, paragrafo 1, della direttiva 2010/75/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le conclusioni sulle BAT per la produzione di pasta per carta, carta e cartone sono stabilite nell'allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2014

Per la Commissione

Janez POTOČNIK

Membro della Commissione


(1)  GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17.

(2)  GU C 146 del 17.5.2011, pag. 3.

(3)  https://circabc.europa.eu/w/browse/6516b21a-7f84-4532-b0e1-52d411bd0309


ALLEGATO

CONCLUSIONI SULLE BAT PER LA PRODUZIONE DI PASTA PER CARTA, CARTA E CARTONE

AMBITO DI APPLICAZIONE 79
CONSIDERAZIONI GENERALI 80
LIVELLI DI EMISSIONE ASSOCIATI ALLA BAT 80
PERIODI DI CALCOLO DELLA MEDIA PER LE EMISSIONI IN ACQUA 80
CONDIZIONI DI RIFERIMENTO PER LE EMISSIONI ATMOSFERICHE 80
PERIODI DI CALCOLO DELLA MEDIA PER LE EMISSIONI ATMOSFERICHE 81
DEFINIZIONI 81

1.1.

Conclusioni generali sulle BAT per l'industria della pasta per carta e della carta

84

1.1.1.

Sistema di gestione ambientale

84

1.1.2.

Gestione dei materiali e buona gestione

85

1.1.3.

Gestione dell'acqua e delle acque reflue

86

1.1.4.

Consumo ed efficienza energetici

87

1.1.5.

Emissioni di odori

88

1.1.6.

Monitoraggio dei parametri chiave di processo e delle emissioni in acqua e nell'aria

89

1.1.7.

Gestione dei rifiuti

91

1.1.8.

Emissioni in acqua

92

1.1.9.

Emissioni sonore

93

1.1.10.

Dismissione

94

1.2.

Conclusioni sulle BAT per il processo Kraft

94

1.2.1.

Acque reflue ed emissioni in acqua

94

1.2.2.

Emissioni atmosferiche

96

1.2.3.

Generazione di rifiuti

102

1.2.4.

Consumo ed efficienza energetici

103

1.3.

Conclusioni sulle BAT per il processo al solfito

104

1.3.1.

Acque reflue ed emissioni in acqua

104

1.3.2.

Emissioni atmosferiche

106

1.3.3.

Consumo ed efficienza energetici

108

1.4.

Conclusioni sulle BAT per il processo di produzione di pasta meccanica e chemimeccanica

109

1.4.1.

Acque reflue ed emissioni in acqua

109

1.4.2.

Consumo ed efficienza energetici

110

1.5.

Conclusioni sulle BAT per la lavorazione della carta da riciclare

111

1.5.1.

Gestione dei materiali

111

1.5.2.

Acque reflue ed emissioni in acqua

112

1.5.3.

Consumo ed efficienza energetici

114

1.6.

Conclusioni sulle BAT per la fabbricazione della carta e processi connessi

114

1.6.1.

Acque reflue ed emissioni in acqua

114

1.6.2.

Emissioni atmosferiche

117

1.6.3.

Generazione di rifiuti

117

1.6.4.

Consumo ed efficienza energetici

117

1.7.

Descrizione delle tecniche

118

1.7.1.

Descrizione delle tecniche per la prevenzione e il controllo delle emissioni atmosferiche

118

1.7.2.

Descrizione delle tecniche per ridurre l'uso di acqua fresca/flusso di acque reflue nonché il carico inquinante nelle acque reflue

121

1.7.3.

Descrizione delle tecniche per prevenire la generazione di rifiuti e gestione degli stessi

126

AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti conclusioni relative alle migliori tecniche disponibili (Best Available Techniques — BAT) riguardano le attività di cui alle sezioni 6.1 a) e 6.1 b) dell'allegato I della direttiva 2010/75/UE, ossia la produzione integrata e non integrata presso installazioni industriali di:

a)

pasta per carta prodotta con legno o altre materie fibrose;

b)

carta o cartone con capacità produttiva superiore a 20 tonnellate al giorno.

In particolare le presenti conclusioni sulle BAT riguardano i seguenti processi e attività:

i.

trattamento chimico:

a.

processo Kraft (solfato)

b.

processo al solfito

ii.

processo di produzione di pasta meccanica e chemimeccanica

iii.

lavorazione della carta da riciclare con e senza disinchiostrazione

iv.

fabbricazione della carta e processi connessi

cfr.

tutti i forni a calce e le caldaie di recupero in esercizio presso cartiere e fabbriche di pasta per carta.

Le presenti conclusioni sulle BAT non riguardano le seguenti attività:

i.

produzione di pasta per carta a partire da materie prime fibrose non lignee (per esempio pasta di piante annuali);

ii.

motori fissi a combustione interna;

iii.

impianti di combustione per la generazione di vapore ed energia diversi dalle caldaie di recupero;

iv.

essiccatori muniti di bruciatori interni dedicati alle macchine continue e alle patinatrici.

Di seguito sono riportati ulteriori documenti di riferimento pertinenti ai fini delle attività interessate dalle presenti BAT.

Documenti di riferimento

Attività

Sistemi di raffreddamento industriali (Industrial Cooling Systems (ICS)]

Sistemi di raffreddamento industriali, per esempio torri di raffreddamento, scambiatori di calore a piastre

Effetti economici e incrociati (Economic and Cross-MEDIA Effects (ECM)]

Aspetti economici ed effetti incrociati delle tecniche

Emissioni prodotte dallo stoccaggio (Emissions from storage (EFS)]

Emissioni da serbatoi, tubature e sostanze chimiche immagazzinate

Efficienza energetica (Energy Efficiency (ENE)]

Aspetti generali dell'efficienza energetica

Grandi Impianti di combustione (Large Combustion Plants(LCP)]

Generazione di vapore ed energia elettrica da impianti di combustione presso cartiere e fabbriche di pasta per carta

Principi generali di monitoraggio (General Principles of Monitoring (MON)]

Monitoraggio delle emissioni

Incenerimento dei rifiuti (Waste Incineration (WI)]

Incenerimento in loco e coincenerimento dei rifiuti

Industrie di trattamento dei rifiuti (Waste Treatments Industries (WT)]

Preparazione dei rifiuti utilizzati come combustibile

CONSIDERAZIONI GENERALI

Le tecniche elencate e descritte nelle presenti conclusioni sulle BAT non sono prescrittive né esaustive. È possibile avvalersi di altre tecniche che garantiscano un livello almeno equivalente di protezione dell'ambiente.

Salvo diversa indicazione, le conclusioni sulle BAT sono di applicabilità generale.

LIVELLI DI EMISSIONE ASSOCIATI ALLA BAT

Laddove i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) siano indicati per lo stesso periodo di calcolo della media in unità differenti (per esempio concentrazione e valori di carico specifici, ossia per tonnellata di produzione netta), tali modi diversi di esprimere i BAT-AEL sono da considerarsi alternative equivalenti.

Per quanto riguarda gli impianti integrati o multi-prodotto, siano cartiere o fabbriche di pasta per carta, i BAT-AEL definiti per ogni processo (produzione di pasta, fabbricazione della carta) e/o prodotto devono essere combinati secondo una regola basata sui relativi contributi percentuali allo scarico.

PERIODI DI CALCOLO DELLA MEDIA PER LE EMISSIONI IN ACQUA

Salvo indicazione diversa, i periodi di calcolo della media relativi ai BAT-AEL per le emissioni in acqua sono definiti come segue.

Media giornaliera

Media di un periodo di campionamento di 24 ore da un campione composito proporzionale al flusso (1) o, a condizione di dimostrare la sufficiente stabilità del flusso, da un campione proporzionale al tempo (1).

Media annua

Media di tutte le medie giornaliere di un anno, ponderate per la produzione giornaliera, ed espressa come massa di sostanze emesse per unità di massa di prodotti/materiali generati o trasformati.

CONDIZIONI DI RIFERIMENTO PER LE EMISSIONI ATMOSFERICHE

I BAT-AEL per le emissioni atmosferiche fanno riferimento a condizioni standard: gas secco, temperatura uguale a 273,15 Ko e pressione di 101,3 kP. Laddove i BAT-AEL sono riferiti a valori di concentrazione, viene indicato il livello di ossigeno (O2) di riferimento ( % in volume).

Conversione alla concentrazione di ossigeno di riferimento

La formula per calcolare la concentrazione delle emissioni corrispondenti ad un livello di ossigeno di riferimento è riportata di seguito.

ove:

ER (mg/Nm3)

:

concentrazione delle emissioni riferita al livello di ossigeno di riferimento OR

OR (vol %)

:

livello di ossigeno di riferimento

EM (mg/Nm3)

:

concentrazione misurata delle emissioni riferita al livello di ossigeno misurato OM

OM (vol %)

:

livello misurato di ossigeno

PERIODI DI CALCOLO DELLA MEDIA PER LE EMISSIONI ATMOSFERICHE

Salvo indicazione diversa, i periodi di calcolo della media relativi ai BAT-AEL per le emissioni atmosferiche sono definiti come segue.

Media giornaliera

Media di un periodo di 24 ore basata su medie orarie valide misurate in continuo.

Media del periodo di campionamento

Valore medio di tre misurazioni consecutive di almeno 30 minuti ciascuna.

Media annua

In caso di misurazioni in continuo: media di tutte le medie orarie valide. In caso di misurazioni periodiche: media di tutte le «medie ottenute durante il periodo di campionamento» registrate per un anno.

DEFINIZIONI

Ai fini delle presenti conclusioni sulle BAT, si applicano le definizioni che seguono:

Termine impiegato

Definizione

Impianto nuovo

Impianto autorizzato per la prima volta sul sito dell'installazione in seguito alla pubblicazione delle presenti conclusioni sulle BAT o sostituzione integrale di un impianto sulle fondamenta esistenti dell'installazione in seguito alla pubblicazione delle presenti conclusioni sulle BAT.

Impianto esistente

Un impianto che non è un nuovo impianto.

Importante rifacimento

Modifiche importanti nella progettazione o nella tecnologia relativa a un impianto o a un sistema di abbattimento, con adeguamento o sostituzione importante delle unità di processo e delle attrezzature connesse.

Nuovo sistema di abbattimento delle polveri

Un sistema di abbattimento delle polveri che entra in esercizio per la prima volta presso il sito dell'installazione in seguito alla pubblicazione delle seguenti conclusioni sulle BAT.

Sistema di abbattimento delle polveri esistente

Sistema di abbattimento delle polveri che non è un nuovo sistema di abbattimento delle polveri.

Gas odorigeni non condensabili (NCG)

Gas odorigeni non condensabili, riferibile ai gas odorigeni del processo Kraft.

Gas odorigeni concentrati non condensabili (CNCG)

Gas odorigeni concentrati non condensabili (o «gas fortemente odorigeni»): gas contenenti TRS generati dalla cottura, dall'evaporazione o dall'estrazione dei condensati.

Gas fortemente odorigeni

Gas odorigeni concentrati non condensabili (CNCG).

Gas debolmente odorigeni

Gas odorigeni diluiti non condensabili: gas contenenti TRS diversi dai gas fortemente odorigeni (per esempio gas provenienti da serbatoi, filtri di lavaggio, vasche raccoglitrucioli, filtri per fanghi calcarei, essiccatori).

Gas debolmente odorigeni residui

Gas debolmente odorigeni emessi in modi diversi da caldaie di recupero, forni a calce o bruciatori TRS.

Misurazioni in continuo

Misurazione in continuo con un sistema di misurazione automatico installato in loco in modo permanente.

Misurazione periodica

Determinazione del misurando (quantitativo particolare oggetto di misurazione) a definiti intervalli temporali effettuati con metodi manuali o automatici.

Emissioni diffuse

Emissioni provenienti da un contatto diretto (non canalizzato) dell'ambiente con sostanze volatili o polveri in condizioni operative normali.

Produzione integrata

Nello stesso sito si produce sia pasta per carta che carta/cartone. La pasta per carta di norma non è essiccata prima della fabbricazione di carta/cartone.

Produzione non integrata

a) La produzione di pasta commerciale in fabbriche che non fanno uso di macchine continue oppure b) la produzione di carta/cartone in impianti che impiegano unicamente pasta per carta prodotta in altri impianti (pasta commerciale).

Produzione netta

i)

Per le cartiere: la produzione non imballata, vendibile, dopo l'ultimo passaggio in taglierina bobinatrice, ossia prima della trasformazione.

ii)

Per le patinatrici off-line: la produzione dopo la patinatura.

iii)

Per gli impianti tissue: la produzione vendibile dopo il passaggio nella macchina tissue prima di ogni processo di ribobinatura e senza anima.

iv)

Per gli impianti di pasta commerciale: la produzione dopo l'imballaggio (ADt).

v)

Per le cartiere integrate: pasta per carta netta, la produzione fa riferimento alla produzione dopo l'imballaggio (ADt) cui è aggiunta la pasta per carta trasferita alla fabbrica di pasta per carta (pasta calcolata al 90 % di secco, ossia secca all'aria). Produzione netta di carta: come i)

Impianto di produzione di carte speciali

Un impianto in cui si producono diversi tipi di carta e cartone per usi speciali (industriali e/o non industriali) caratterizzati da peculiarità, quote di mercato ristrette o applicazioni di nicchia, spesso appositamente progettate per un cliente o per un gruppo di utilizzatori finali. A titolo di esempio, sono incluse la carta per sigarette, la carta per filtri, la carta metallizzata, la carta termica, la carta autocopiativa, le etichette autoadesive, la carta cast coated nonché i rivestimenti per cartongesso e le carte speciali per inceratura, isolamento, copertura, asfaltatura e altri trattamenti o applicazioni specifici. Tutti questi tipi non rientrano nelle categorie standard di carta.

Latifoglie (fibre corte)

Gruppo di varietà di legno che comprende ad esempio il pioppo, il faggio, la betulla e l'eucalipto. L'espressione «latifoglie» è usata in opposizione a «conifere».

Conifere (fibre lunghe)

Legno proveniente da conifere, come pino e abete. L'espressione «conifere» è usata in opposizione a «latifoglie».

Caustificazione

Processo del ciclo della calce in cui l'idrossido (liquor bianco) è rigenerato dalla reazione Ca(OH)2 + CO3 2- → CaCO3 (s) + 2 OH-

ACRONIMI

Termine impiegato

Definizione

ADt

Tonnellate secche all'aria (di pasta per carta), espresse come contenuto secco al 90 %

AOX

Composti organici alogenati adsorbibili, misurati secondo la norma EN ISO: 9562 — Qualità dell'acqua

BOD

Domanda biochimica di ossigeno. Il quantitativo di ossigeno disciolto necessario affinché i microorganismi decompongano la materia organica in acqua

CMP

Pasta chemimeccanica

CTMP

Pasta chemi-termo-meccanica

COD

Domanda chimica di ossigeno; il quantitativo di materia organica chimicamente ossidabile presente nelle acque reflue (di norma riferito all'analisi con ossidazione del dicromato)

DS

Solido secco espresso in % del peso

DTPA

Acido dietilene-triamino-pentacetico (DTPA) (agente complessante/chelante impiegato nello sbiancamento con perossido)

ECF

Senza utilizzo di cloro elementare

EDTA

Acido etilene-diamino-tetracetico (agente complessante/chelante)

H2S

Acido solfidrico

LWC

Carta patinata leggera

NOx

La somma dell'ossido di azoto (NO) e del diossido di azoto (NO2), espressa come NO2.

NSSC

Pasta semichimica al solfito neutro

RCF

Fibre riciclate

SO2

Diossido di zolfo

TCF

Senza utilizzo di cloro

Azoto totale (Tot-N)

Azoto totale (Tot-N), espresso come N, comprende azoto organico, ammoniaca libera e ammonio (NH4 +-N), nitriti (NO2 --N) e nitrati (NO3 --N)

Fosforo totale (Tot-P)

Fosforo totale (Tot-P), espresso come P, comprende fosforo disciolto ed eventuale fosforo insolubile presente nell'effluente sotto forma di precipitati o nei microbi

TMP

Pasta termomeccanica

TOC

Carbonio organico totale

TRS

Composti ridotti dello zolfo. La somma dei seguenti composti ridotti dello zolfo generati durante il processo di produzione della pasta: acido solfidrico, metilmercaptano, dimetilsolfuro e dimetildisolfuro, espressi come solfuri

TSS

Solidi sospesi totali (nelle acque reflue). I solidi sospesi totali consistono in piccoli frammenti di fibre, cariche, particelle, biomassa non sedimentata (agglomerato di microorganismi) e altre piccole particelle

VOC

Composti organici volatili quali definiti all'articolo 3, paragrafo 45, della direttiva 2010/75/UE

1.1.   CONCLUSIONI GENERALI SULLE BAT PER L'INDUSTRIA DELLA PASTA PER CARTA E DELLA CARTA

Le conclusioni sulle BAT specifiche per il processo comprese nelle sezioni da 1.2 a 1.6 si applicano in aggiunta alle conclusioni generali sulle BAT di cui alla presente sezione.

1.1.1.   Sistema di gestione ambientale

BAT 1.

Per migliorare la prestazione ambientale complessiva degli impianti di produzione di pasta per carta, carta e cartone, la BAT prevede l'attuazione e il rispetto di un sistema di gestione ambientale avente tutte le seguenti caratteristiche:

a)

impegno della direzione, compresi i dirigenti di alto grado;

b)

definizione di una politica ambientale che include miglioramenti continui dell'installazione da parte della direzione;

c)

pianificazione e definizione delle procedure, degli obiettivi e dei traguardi necessari, congiuntamente alla pianificazione finanziaria e agli investimenti;

d)

attuazione di procedure, in particolare rispetto a:

i.

struttura e responsabilità

ii.

formazione, sensibilizzazione e competenza

iii.

comunicazione

iv.

coinvolgimento del personale

cfr.

documentazione

vi.

controllo efficiente dei processi

vii.

programmi di manutenzione

viii.

preparazione e risposta alle emergenze

ix.

garanzia del rispetto della legislazione ambientale;

e)

controllo delle prestazioni e adozione di misure correttive, in particolare rispetto a:

i.

monitoraggio e misurazione (cfr. anche il documento di riferimento sui principi generali di monitoraggio)

ii.

azione correttiva e preventiva

iii.

gestione delle registrazioni

iv.

verifica indipendente (ove praticabile) interna ed esterna, al fine di determinare se il sistema di gestione ambientale sia conforme a quanto previsto e se sia stato attuato e gestito correttamente;

f)

riesame da parte dell'alta dirigenza del sistema di gestione ambientale al fine di accertarsi che continui ad essere idoneo, adeguato ed efficace;

g)

attenzione allo sviluppo di tecnologie più pulite;

h)

attenzione agli impatti ambientali dovuti a un eventuale smantellamento dell'installazione in fase di progettazione di un nuovo impianto, e durante l'intero ciclo di vita;

i)

applicazione periodica di un'analisi comparativa settoriale.

Applicabilità

L'ambito di applicazione (per esempio livello di dettaglio) e la natura del sistema di gestione ambientale (per esempio standardizzato o non standardizzato) sarà di norma adeguato alla natura, alla scala e alla complessità dell'installazione e alla gamma di impatti ambientali che esso può comportare.

1.1.2.   Gestione dei materiali e buona gestione

BAT 2.

La BAT prevede l'applicazione dei principi di buona gestione per minimizzare l'impatto ambientale del processo produttivo avvalendosi di una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

 

Tecnica

a

Selezione e controllo accurati delle sostanze chimiche e degli additivi

b

Analisi input-output con inventario chimico, comprese le quantità e le proprietà tossicologiche

c

Minimizzazione dell'uso di sostanze chimiche al livello minimo richiesto dalle specifiche qualitative del prodotto finito

d

Evitare l'uso di sostanze pericolose (per esempio agenti di dispersione contenenti etossilato di nonilfenolo o di pulizia o tensioattivi), sostituendole con alternative meno pericolose

e

Minimizzazione dell'introduzione di sostanze nel suolo per percolamento, deposizione aerea e stoccaggio inadeguato di materie prime, prodotti o residui

f

Adozione di un programma di gestione delle perdite e estensione del contenimento delle relative fonti, evitando così la contaminazione del suolo e delle falde acquifere

g

Progettazione adeguata dei sistemi di conduttura e di stoccaggio per mantenere pulite le superfici e ridurre la necessità di lavare e pulire

BAT 3.

Per ridurre il rilascio di agenti organici chelanti non immediatamente biodegradabili come l'EDTA o il DTPA provenienti dallo sbiancamento con perossido, la BAT consiste nell'avvalersi di una combinazione delle tecniche riportate di seguito

 

Tecnica

Applicabilità

a

Determinazione del quantitativo di agenti chelanti rilasciati nell'ambiente attraverso misurazioni periodiche

Non applicabile agli impianti che non usano agenti chelanti

b

Ottimizzazione dei processi per ridurre il consumo e l'emissione di agenti chelanti non immediatamente biodegradabili

Non applicabile agli impianti che smaltiscono almeno il 70 % di EDTA/DTPA nell'impianto o nel processo di trattamento delle acque reflue

c

Uso preferenziale di agenti chelanti biodegradabili o smaltibili, eliminando gradualmente i prodotti non degradabili

L'applicabilità dipende dalla disponibilità di sostituti idonei (agenti biodegradabili che soddisfino per esempio l'esigenza di grado di bianco della pasta)

1.1.3.   Gestione dell'acqua e delle acque reflue

BAT 4.

Per ridurre la generazione e il carico inquinante delle acque reflue derivate dallo stoccaggio e dalla preparazione del legno, la BAT consiste nell'avvalersi di una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

 

Tecnica

Applicabilità

a

Scortecciatura a secco (cfr. sezione 1.7.2.1 per la descrizione)

Applicabilità ridotta se è richiesto un elevato grado di purezza e grado di bianco con lo sbiancamento TCF

b

Manipolazione dei tronchi di legno in modo da evitare la contaminazione della corteccia e del legno con sabbia e sassi

Generalmente

c

Pavimentazione dell'area riservata al legname, in particolarmente delle superfici usate per stoccare il cippato

L'applicabilità può essere ridotta a causa delle dimensioni delle aree

d

Controllo del flusso di acqua spruzzata e riduzione delle acque di dilavamento superficiali provenienti dalla zona riservata al legname

Generalmente

e

Raccolta delle acque di deflusso contaminate provenienti dalla zona riservata al legname e separazione dell'effluente con solidi sospesi prima del trattamento biologico

L'applicabilità può essere ridotta dal grado di contaminazione dell'acqua di deflusso (bassa concentrazione) e/o dalle dimensioni dell'impianto di trattamento delle acque reflue (volumi ingenti)

Il flusso di effluente associato alla BAT derivato dalla scortecciatura a secco è pari a 0,5 – 2,5 m3/ADt.

BAT 5.

Per ridurre l'uso di acqua fresca e la generazione di acque reflue, la BAT prevede di chiudere il sistema idrico nella misura tecnicamente realizzabile secondo il tipo di pasta per carta e carta prodotte avvalendosi di una combinazione delle riportate di seguito.

 

Tecnica

Applicabilità

a

Monitoraggio e ottimizzazione dell'uso dell'acqua

Generalmente applicabile

b

Valutazione delle opzioni di ricircolo dell'acqua

c

Bilanciamento tra grado di chiusura dei cicli e potenziali effetti negativi; eventuali attrezzature supplementari

d

Separazione delle acque meno contaminate isolandole dalle pompe per la generazione del vuoto e riutilizzo

e

Separazione dell'acqua di raffreddamento pulita dalle acque di processo contaminate e riutilizzo

f

Riutilizzo dell'acqua di processo per sostituire l'acqua fresca (ricircolo dell'acqua e chiusura dei cicli)

Applicabile ai nuovi impianti e in caso di rifacimenti importanti.

L'applicabilità può essere limitata dalla qualità dell'acqua e/o dalle prescrizioni relative alla qualità del prodotto o da vincoli tecnici (come precipitazioni, incrostazioni nel sistema idrico) o dall'aumento degli odori molesti

g

Trattamento in linea (di parti) dell'acqua di processo per migliorare la qualità dell'acqua per permettere il ricircolo o il riutilizzo

Generalmente applicabile

Flusso di acque reflue associato alla BAT al punto di scarico dopo il trattamento espresso come medie annuali:

Settore

Flusso di acque reflue associato alla BAT

Pasta al solfato bianchita

25 – 50 m3/ADt

Pasta al solfato non bianchita

15 – 40 m3/ADt

Pasta per carta bianchita al solfito

25 – 50 m3/ADt

Pasta al solfito di magnesio

45 – 70 m3/ADt

Dissolving pulp

40 – 60 m3/ADt

Pasta semichimica al solfito neutro (NSSC)

11 – 20 m3/ADt

Pasta meccanica

9 – 16 m3/t

CTMP e CMP

9 – 16 m3/ADt

Cartiere RCF senza disinchiostrazione

1,5 – 10 m3/t (il limite superiore dell'intervallo è associato principalmente alla produzione di cartoncino per scatole pieghevoli)

Cartiere RCF con disinchiostrazione

8 – 15 m3/t

Impianti di produzione di carta per uso igienico-sanitario (tissue) a base RCF con disinchiostrazione

10 – 25 m3/t

Cartiere non integrate

3,5 – 20 m3/t

1.1.4.   Consumo ed efficienza energetici

BAT 6.

Per ridurre il consumo di combustibile e di energia nelle cartiere e fabbriche di pasta per carta, la BAT consiste nell'usare la tecnica a) e una combinazione delle altre tecniche riportate di seguito.

 

Tecnica

Applicabilità

a

Uso di un sistema di gestione dell'energia avente tutte le seguenti caratteristiche:

i.

valutazione del consumo e della produzione di energia complessivi della cartiera

ii.

individuazione, quantificazione e ottimizzazione del potenziale di recupero dell'energia

iii.

monitoraggio e protezione della condizione ottimizzata del consumo energetico

Generalmente applicabile

b

Recupero dell'energia mediante incenerimento dei rifiuti e dei residui della produzione di pasta per carta e carta aventi contenuto organico e valore calorifico elevati, tenendo conto della BAT 12

Applicabile solo se il riciclo o il riutilizzo dei rifiuti e dei residui della produzione di pasta per carta e carta a contenuto organico e valore calorifico elevati non è possibile

c

Copertura della domanda di vapore ed energia dei processi produttivi per quanto possibile per mezzo della cogenerazione di calore ed energia (CHP)

Applicabile a tutti i nuovi impianti e in caso di rifacimenti importanti dell'impianto di produzione di energia. L'applicabilità negli impianti esistenti può essere limitata dal layout della cartiera e dallo spazio disponibile

d

Uso del calore in eccesso per essiccare la biomassa e i fanghi, per riscaldare l'acqua di alimentazione della caldaia e di processo, per riscaldare gli edifici ecc.

L'applicabilità di questa tecnica può essere limitata nei casi in cui le fonti di calore e gli edifici sono distanti

e

Uso di termocompressori

Applicabile agli impianti nuovi ed esistenti, per tutti i tipi di carta e per le patinatrici, a condizione che vi sia disponibilità di vapore a media pressione

f

Isolamento delle condutture di vapore e condensato

Generalmente applicabile

g

Uso di sistemi sottovuoto per la disidratazione efficienti sotto il profilo energetico

h

Uso di motori, pompe e agitatori elettrici ad alta efficienza

i

Uso di inverter per ventilatori, compressori e pompe

j

Allineamento dei livelli di pressione del vapore con le esigenze reali

Descrizione

Tecnica c):generazione simultanea di calore ed energia elettrica e/o meccanica in un unico processo, il cosiddetto impianto di cogenerazione di calore ed energia (CHP) Gli impianti CHP del settore della pasta per carta e della carta di norma fanno uso di turbine a vapore e/o a gas. La fattibilità economica (risparmi realizzabili e ammortamento) dipende essenzialmente dal costo dell'energia elettrica e dei combustibili.

1.1.5.   Emissioni di odori

Per quanto riguarda le emissioni di gas odorigeni contenenti zolfo generati dal processo Kraft e dalla produzione di pasta al solfito, si veda la BAT relativa al processo presentata alle sezioni 1.2.2 e 1.3.2.

BAT 7.

Per prevenire e ridurre l'emissione di composti odorigeni provenienti dal sistema per le acque reflue, la BAT consiste in una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

 

Tecnica

I.   Applicabile agli odori connessi alla chiusura dei cicli

a

Progettazione dei processi della cartiera, dei serbatoi, delle condutture e delle tine per l'impasto in modo da evitare tempi di ritenzione prolungati, zone morte o aree di scarsa miscelazione nei cicli e nelle pertinenti unità, per evitare depositi non controllati e il decadimento e la decomposizione dei materiali organici e biologici

b

Uso di biocidi, agenti disperdenti o ossidanti (per esempio disinfezione catalitica con perossido di idrogeno) per controllare gli odori e la crescita dei batteri di decomposizione

c

Adozione di processi di trattamento interno (i cosiddetti «reni») per ridurre le concentrazioni di materiali organici e quindi gli eventuali problemi di odori nel sistema delle acque bianche

II.   Applicabile agli odori generati dal trattamento delle acque reflue e dalla manipolazione dei fanghi, per evitare di creare condizioni anaerobiche

a

Adozione di sistemi fognari chiusi muniti di bocchette d'aerazione, con impiego in alcuni casi di sostanze chimiche per ridurre e ossidare la formazione di acido solfidrico nei sistemi fognari

b

Evitare un'aerazione eccessiva nei bacini di equalizzazione mantenendo una miscelazione sufficiente

c

Capacità di aerazione e proprietà miscelanti sufficienti nei serbatoi d'aerazione; controlli periodici del sistema d'aerazione

d

Adeguato funzionamento del collettore di fanghi della vasca di sedimentazione secondaria e del sistema di pompaggio dei fanghi di riflusso

e

Limitazione temporale della ritenzione dei fanghi in stoccaggio inviandoli in continuo verso le unità disidratanti

f

Stoccaggio delle acque reflue nelle vasche di contenimento non oltre il tempo necessario; tenere vuote le vasche di contenimento

g

Se si fa uso di essiccatori di fanghi, trattare i gas dell'essiccatore termico con abbattitori e/o biofiltraggio (filtri al compost)

h

Evitare le torri di raffreddamento ad aria per gli effluenti delle acque non trattate, preferendo l'applicazione di scambiatori di calore a piastre

1.1.6.   Monitoraggio dei parametri chiave di processo e delle emissioni in acqua e nell'aria

BAT 8.

La BAT prevede di monitorare i parametri chiave di processo secondo la tabella di seguito.

I.   Monitoraggio dei parametri chiave di processo per le emissioni in aria

Parametro

Frequenza del monitoraggio

Pressione, temperatura, ossigeno, CO e contenuto di vapore acqueo nei gas reflui dei processi di combustione

In continuo

II.   Monitoraggio dei parametri chiave di processo per le emissioni in acqua

Parametro

Frequenza del monitoraggio

Flusso, temperatura e pH dell'acqua

In continuo

Tenore di P e N nella biomassa, indice volumetrico dei fanghi, contenuto eccessivo di ammoniaca e ortofosfati nell'effluente nonché controlli microscopici della biomassa

Periodico

Flusso volumetrico e contenuto di CH4 dei biogas prodotti dal trattamento anaerobico delle acque reflue

In continuo

Contenuto di H2S e CO2 dei biogas prodotti dal trattamento anaerobico delle acque reflue

Periodico

BAT 9.

La BAT consiste nel monitorare e misurare le emissioni atmosferiche come indicato di seguito, su base regolare, con la frequenza indicata e secondo le norme EN. Se non sono disponibili le norme EN, la BAT consiste nell'applicare le norme ISO, le norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino la disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente.

 

Parametro

Frequenza del monitoraggio

Fonte dell'emissione

Monitoraggio associato a

a

NOx e SO2

In continuo

Caldaia di recupero

BAT 21

BAT 22

BAT 36

BAT 37

Periodico o in continuo

Forno a calce

BAT 24

BAT 26

Periodico o in continuo

Bruciatore NCG dedicato

BAT 28

BAT 29

b

Polveri

Periodico o in continuo

Caldaia di recupero (Kraft) e forni a calce

BAT 23

BAT 27

Periodico

Caldaia di recupero (solfito)

BAT 37

c

TRS (compreso H2S)

In continuo

Caldaia di recupero

BAT 21

Periodico o in continuo

Forno a calce e bruciatore NCG dedicato

BAT 24

BAT 25

BAT 28

Periodico

Emissioni diffuse da fonti diverse (per esempio linea della fibra, serbatoi, vasche raccoglitrucioli ecc.) e gas debolmente odorigeni residui

BAT 11

BAT 20

d

NH3

Periodico

Caldaia di recupero a riduzione non catalitica selettiva (SNCR)

BAT 36

BAT 10.

La BAT consiste nel monitorare le emissioni in acqua, come indicato di seguito, con la frequenza indicata e secondo le norme EN. Qualora non siano disponibili le norme EN, la BAT consiste nell'applicare le norme ISO, le norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino la disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente.

 

Parametro

Frequenza del monitoraggio

Monitoraggio associato a

a

Domanda chimica di ossigeno (COD) o

carbonio organico totale (TOC) (2)

Giornaliero (3)  (4)

BAT 19

BAT 33

BAT 40

BAT 45

BAT 50

b

BOD5 o BOD7

Settimanale (una volta la settimana)

c

Solidi sospesi totali (TSS)

Giornaliero (3)  (4)

d

Azoto totale

Settimanale (una volta la settimana) (3)

e

Fosforo totale

Settimanale (una volta la settimana) (3)

f

EDTA, DTPA (5)

Mensile (una volta al mese)

g

AOX (secondo la norma EN ISO 9562:2004) (6)

Mensile (una volta al mese)

BAT 19: pasta al solfato bianchita

Ogni due mesi

BAT 33: eccetto impianti TCF e NSSC

BAT 40: eccetto impianti CTMP e CMP

BAT 45

BAT 50

h

Metalli rilevanti (per esempio Zn, Cu, Cd, Pb, Ni)

Una volta l'anno

 

BAT 11.

La BAT consiste nel monitorare regolarmente e valutare le emissioni diffuse di composti ridotti dello zolfo da fonti rilevanti

Descrizione

La valutazione delle emissioni diffuse di composti ridotti dello zolfo può avvenire mediante misurazione periodica e valutazione delle emissioni diffuse provenienti da fonti diverse (per esempio linea della fibra, serbatoi, vasca raccoglitrucioli ecc.) con misurazioni dirette.

1.1.7.   Gestione dei rifiuti

BAT 12.

Per ridurre i quantitativi di rifiuti inviati allo smaltimento, la BAT prevede di adottare un sistema di valutazione (con relativo inventario) e gestione dei rifiuti per facilitare il riutilizzo dei rifiuti o, se non possibile, il riciclo degli stessi, o se non possibile, un «altro recupero», con una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

 

Tecnica

Descrizione

Applicabilità

a

Raccolta differenziata delle diverse tipologie dei rifiuti (compresa la separazione e la classificazione dei rifiuti pericolosi)

Cfr. sezione 1.7.3

Generalmente applicabile

b

Accorpamento delle di idonee tipologie di residui per ottenere miscele che possono essere utilizzate meglio

Generalmente applicabile

c

Pretrattamento dei residui di lavorazione prima del riutilizzo o del riciclo

Generalmente applicabile

d

Recupero dei materiali e riciclo dei residui di lavorazione in loco

Generalmente applicabile

e

Recupero dell'energia in loco o all'esterno dell'impianto da rifiuti aventi un elevato contenuto organico

Per un utilizzo esterno al sito, l'applicabilità dipende dalla disponibilità di terzi

f

Utilizzo esterno dei materiali

Subordinatamente alla disponibilità di terzi

g

Pretrattamento dei rifiuti prima dello smaltimento

Applicabilità generale

1.1.8.   Emissioni in acqua

Le sezioni da 1.2 a 1.6 presentano informazioni supplementari sul trattamento delle acque reflue nelle cartiere e fabbriche di pasta per carta e nonché BAT-AEL specifici di processo.

BAT 13.

Per ridurre le emissioni di nutrienti (azoto e fosforo) nel corpo idrico recettore, la BAT consiste nella sostituzione degli additivi chimici ad alto tenore di azoto e fosforo con additivi a basso tenore di azoto e fosforo.

Applicabilità

Applicabile se l'azoto contenuto negli additivi chimici non è biodisponibile (ossia non può fungere da nutriente nel trattamento biologico) o se il bilancio dei nutrienti risulta eccedente.

BAT 14.

Per ridurre le emissioni di inquinanti nel corpo idrico recettore, la BAT consiste nell'applicare tutte le tecniche riportate di seguito.

 

Tecnica

Descrizione

a

Trattamento primario (fisico-chimico)

Cfr. sezione 1.7.2.2

b

Trattamento secondario (biologico) (7)

BAT 15.

Se è necessario eliminare ulteriori sostanze organiche, azoto o fosforo, la BAT prevede il ricorso al trattamento terziario illustrato alla sezione 1.7.2.2.

BAT 16.

Per ridurre le emissioni di inquinanti provenienti dall'impianto di trattamento biologico delle acque reflue nel corpo idrico recettore, la BAT consiste nell'applicare tutte le tecniche riportate di seguito.

 

Tecnica

a

Progettazione ed esercizio adeguati dell'impianto di trattamento biologico

b

Controllo regolare della biomassa attiva

c

Adeguamento dell'apporto di nutrienti (azoto e fosforo) al fabbisogno effettivo della biomassa attiva

1.1.9.   Emissioni sonore

BAT 17.

Per ridurre le emissioni di rumore dalle cartiere e fabbriche di pasta per carta, la BAT consiste nell'usare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

 

Tecnica

Descrizione

Applicabilità

a

Programma di fonoriduzione

Un programma di fonoriduzione comprende l'identificazione delle fonti e delle zone interessate, calcoli e misurazione dei livelli sonori per ordinare le fonti secondo questi e identificare la migliore combinazione delle tecniche in termini di costo-efficacia nonché la loro attuazione e monitoraggio

Generalmente applicabile

b

Pianificazione strategica dell'ubicazione delle attrezzature, delle unità e degli edifici

I livelli di rumore possono essere ridotti aumentando la distanza fra l'emittente e il ricevente e usando gli edifici come barriere fonoassorbenti

Generalmente applicabile nei nuovi impianti. Per gli impianti esistenti, la rilocalizzazione delle attrezzature e delle unità produttive può essere limitata dalla mancanza di spazio e da costi eccessivi

c

Tecniche operative e gestionali negli edifici in cui si trovano attrezzature rumorose

Tra cui:

ispezione e manutenzione rafforzate delle attrezzature per evitare malfunzionamenti

chiusura di porte e finestre nelle zone interessate

attrezzature azionate da personale esperto

evitare attività rumorose nelle ore notturne

disposizioni in termini di controllo del rumore durante le attività di manutenzione

Generalmente applicabile

d

Zone chiuse destinate alle attrezzature e alle unità rumorose

Rinchiudere le attrezzature rumorose come i macchinari per il legno, le unità idrauliche e i compressori in strutture distinte, come edifici o cabine insonorizzate, il cui rivestimento interno-esterno è composto da materiali fonoassorbenti

e

Uso di attrezzature a basse emissioni sonore e fonoriduttori applicati alle attrezzature e ai condotti

f

Isolamento dalle vibrazioni

Isolamento dalle vibrazioni dei macchinari e collocazione sfasata delle fonti di rumore e dei componenti potenzialmente risonanti

g

Insonorizzazione degli edifici

Tra cui potenzialmente:

materiali fonoassorbenti applicati a muri e soffitti

porte insonorizzate

finestre con doppi vetri

h

Abbattimento del rumore

La propagazione del rumore può essere ridotta inserendo barriere fra emittenti e riceventi. Fra le barriere adeguate si annoverano i muri di protezione, le banchine e gli edifici. Fra le tecniche di abbattimento del rumore adeguate si annoverano l'applicazione di silenziatori e attenuatori alle attrezzature rumorose, come valvole di sfiato del vapore e bocchette d'aerazione degli essiccatori

Generalmente applicabile nei nuovi impianti. Negli impianti esistenti, l'inserimento di barriere può essere limitato dalla mancanza di spazio.

i

Uso di macchine per la movimentazione del legno di maggiori dimensioni per ridurre i tempi/rumori di sollevamento e trasporto dei tronchi impilati o scaricati sulla tavola di avanzamento

Generalmente applicabile

j

Miglioramento delle modalità operative, per esempio lasciando cadere i tronchi da un'altezza inferiore sulla pila di tronchi o sulla tavola di avanzamento. Comunicazione immediata del livello sonoro da parte del personale

1.1.10.   Dismissione

BAT 18.

Per evitare i rischi di inquinamento durante la dismissione, la BAT prevede di seguire le tecniche generali riportate di seguito.

 

Tecnica

a

Evitare di interrare serbatoi e condotti in fase di progettazione o conoscerne e documentarne l'ubicazione

b

Fornire istruzioni relative al processo di svuotamento di attrezzature, vettori e condotti.

c

Chiusura pulita al momento dell'arresto definitivo dell'impianto, per esempio pulizia e ripristino del sito. Funzioni naturali del suolo salvaguardate nella misura del possibile.

d

Uso di un programma di monitoraggio, in particolare per quanto riguarda le falde acquifere per rilevare eventuali impatti futuri sul sito o nelle zone adiacenti.

e

Sviluppo e mantenimento di un regime di chiusura o di cessazione del sito, sulla base di un'analisi del rischio comprensiva di un'organizzazione trasparente dell'operazione di chiusura che tiene conto delle specifiche condizioni locali.

1.2.   CONCLUSIONI SULLE BAT PER IL PROCESSO KRAFT

Per quanto riguarda le cartiere e le fabbriche integrate di pasta per carta con processo Kraft si applicano le conclusioni sulla BAT specifica per il processo di fabbricazione della carta di cui alla sezione 1.6 in aggiunta alle conclusioni sulle BAT di questa sezione.

1.2.1.   Acque reflue ed emissioni in acqua

BAT 19.

Per ridurre le emissioni degli inquinanti di tutta la fabbrica di paste per carta nel corpo idrico recettore, la BAT prevede lo sbiancamento TCF o ECF moderno (cfr. descrizioni alla sezione 1.7.2.1) nonché un'opportuna combinazione delle tecniche di cui alle BAT 13, BAT 14, BAT 15 e BAT 16 nonché delle tecniche riportate di seguito.

 

Tecnica

Descrizione

Applicabilità

a

Cottura modificata prima dello sbiancamento

Cfr. sezione 1.7.2.1

Generalmente applicabile

b

Delignificazione con ossigeno prima dello sbiancamento

c

Vaglio a ciclo chiuso e lavaggio efficiente della pasta greggia

d

Riciclo parziale delle acque di lavorazione nell'impianto di sbiancamento

Il riciclo dell'acqua può essere limitato a causa delle incrostazioni nella fase di sbiancamento

e

Monitoraggio e contenimento efficaci delle perdite con un idoneo sistema di recupero

Generalmente applicabile

f

Mantenimento di una sufficiente evaporazione del liquor nero e capacità della caldaia di recupero di far fronte ai picchi di carico

Applicabilità generale

g

Estrazione dei condensati contaminati (incrostazioni) e loro riutilizzo nel processo

Livelli di emissione associati alla BAT

Cfr. Tabella 1 e Tabella 2. Questi livelli di emissione associati alla BAT non si applicano agli impianti di produzione di «dissolving pulp» con processo Kraft.

Per questo tipo di impianti il flusso di riferimento delle acque reflue è stabilito alla BAT 5.

Tabella 1

Livelli di emissione associati alla BAT per lo scarico diretto di acque reflue provenienti da un impianto di produzione di pasta al solfato bianchita nel corpo idrico recettore

Parametro

Media annua

kg/ADt (8)

Domanda chimica di ossigeno (COD)

7 – 20

Solidi sospesi totali (TSS)

0,3 – 1,5

Azoto totale

0,05 – 0,25 (9)

Fosforo totale

0,01 – 0,03 (9)

Eucalipto: 0,02 – 0,11 kg/ADt (10)

Alogeni adsorbibili a legame organico (AOX) (11)  (12)

0 – 0,2


Tabella 2

Livelli di emissione associati alla BAT per lo scarico diretto di acque reflue provenienti da un impianto di produzione di pasta al solfato non bianchita nel corpo idrico recettore

Parametro

Media annua

kg/ADt (13)

Domanda chimica di ossigeno (COD)

2,5 – 8

Solidi sospesi totali (TSS)

0,3 – 1,0

Azoto totale

0,1 – 0,2 (14)

Fosforo totale

0,01 – 0,02 (14)

La concentrazione di BOD negli effluenti trattati dovrebbe essere bassa (circa 25 mg/l come campione composito di 24 ore).

1.2.2.   Emissioni atmosferiche

1.2.2.1.   Riduzione delle emissioni di gas fortemente e lievemente odorigeni

BAT 20.

Per ridurre le emissioni di odori e di composti ridotti dello zolfo dovute a gas fortemente e lievemente odorigeni, la BAT prevede di impedire le emissioni diffuse con la cattura di tutti i gas di processo emessi contenenti zolfo, compresi tutti gli sfiati di emissioni solforose, applicando tutte le tecniche riportate di seguito.

 

Tecnica

Descrizione

a

Sistemi di raccolta dei gas fortemente e lievemente odorigeni, con le seguenti caratteristiche:

coperture, cappe aspiranti, condotti e sistema di estrazione avente una capacità sufficiente;

sistema di rilevamento in continuo delle perdite

misure e attrezzature di sicurezza

b

Incenerimento dei gas non condensabili fortemente e lievemente odorigeni

L'incenerimento può avvenire per mezzo di:

caldaia di recupero

forni a calce (15)

bruciatore NCG dedicato munito di un sistema di abbattimento ad umido per eliminare i SOx o

caldaie per la produzione di energia (16)

Per garantire una disponibilità costante di incenerimento dei gas fortemente odorigeni, si installano sistemi di riserva. I forni a calce possono fungere da caldaie di recupero; fra le attrezzature di riserva supplementari si annoverano le torce e i blocchi caldaia

c

Registrare la mancata disponibilità del sistema di incenerimento ed eventuali emissioni derivate (17)

Applicabilità

Applicabile di norma ai nuovi impianti e in caso di rifacimenti importanti di impianti esistenti. L'installazione delle attrezzature necessarie negli impianti esistenti può essere difficoltosa a causa del layout e dello spazio disponibile. Il ricorso all'incenerimento può essere limitato per motivi di sicurezza, in questo caso è possibile usare un sistema di abbattimento ad umido.

Il livello di emissioni associato alla BAT dei composti ridotti dello zolfo (TRS) nei gas residui lievemente odorigeni emessi è compreso nell'intervallo 0,05 – 0,2 kg S/ADt.

1.2.2.2.   Riduzione delle emissioni di una caldaia di recupero

Emissioni di SO2 e TRS

BAT 21.

Per ridurre le emissioni di SO2 e TRS dalle caldaie di recupero, la BAT consiste nell'usare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

 

Tecnica

Descrizione

a

Aumentare il contenuto solido secco (DS) nel liquor nero

Il liquor nero può essere concentrato con un processo di evaporazione prima della combustione

b

Incenerimento ottimizzato

Le condizioni di incenerimento possono essere migliorate per esempio per mezzo di una buona miscelazione di aria e combustibile, controllando il carico della camera di combustione ecc.

c

Sistema di abbattimento ad umido

Cfr. sezione 1.7.1.3

Livelli di emissione associati alla BAT

Cfr. Tabella 3

Tabella 3

Livello di emissione di SO2 e TRS associato alla BAT per una caldaia di recupero

Parametro

Media giornaliera (18)  (19)

mg/Nm3 a 6 % O2

Media annua (18)

mg/Nm3 a 6 % O2

Media annua (18)

kg S/ADt

SO2

DS < 75 %

10 – 70

5 – 50

DS 75 – 83 % (20)

10 – 50

5 – 25

Composti ridotti dello zolfo (TRS)

1 – 10 (21)

1 – 5

S gassoso (TRS-S + SO2-S)

DS < 75 %

0,03 – 0,17

DS 75 – 83 % (20)

0,03 – 0,13

Emissioni di NOx

BAT 22.

Per ridurre le emissioni di NOx delle caldaie di recupero, la BAT consiste nell'usare un sistema di incenerimento ottimizzato avente tutte le caratteristiche riportate di seguito.

 

Tecnica

a

Controllo computerizzato della combustione

b

Corretta miscelazione di combustibile e aria

c

Sistemi di aerazione graduali, per esempio con diversi registri di regolazione dell'aria e bocchette di ingresso

Applicabilità

La tecnica c) è applicabile alle caldaie di recupero nuove e in caso di importante rifacimento di caldaie di recupero esistenti, poiché questa tecnica esige modifiche di ampia portata ai sistemi di alimentazione dell'aria e alla camera di combustione.

Livelli di emissione associati alla BAT

Cfr. Tabella 4

Tabella 4

Livello di emissione di NOx associato alla BAT per una caldaia di recupero

Parametro

MEDIA annua (22)

mg/Nm3 a 6 % O2

MEDIA annua (22)

kg NOx/ADt

NOx

Conifere (fibra lunga)

120 – 200 (23)

DS < 75 %: 0,8 – 1,4

DS 75 – 83 % (24): 1,0 – 1,6

Latifoglie (fibra corta)

120 – 200 (23)

DS < 75 %: 0,8 – 1,4

DS 75 – 83 % (24): 1,0 – 1,7

Emissioni di polveri

BAT 23.

Per ridurre le emissioni di polveri di una caldaia di recupero, la BAT prevede l'uso di un precipitatore elettrostatico (ESP) o una combinazione di ESP e di sistema di abbattimento a umido.

Descrizione

Cfr. sezione 1.7.1.1.

Livelli di emissione associati alla BAT

Cfr. Tabella 5

Tabella 5

Livelli di emissione di polveri associati alla BAT per una caldaia di recupero

Parametro

Sistema di abbattimento delle polveri

MEDIA annua

mg/Nm3 a 6 % O2

MEDIA annua

kg polveri/ADt

Polveri

Caldaia nuova o importante rifacimento

10 – 25

0,02 – 0,20

Esistente

10 – 40 (25)

0,02 – 0,3 (25)

1.2.2.3.   Riduzione delle emissioni di un forno a calce

Emissioni di SO2

BAT 24.

Per ridurre le emissioni di SO2 di un forno a calce, la BAT consiste nell'applicare una delle tecniche riportate di seguito o una combinazione di esse.

 

Tecnica

Descrizione

a

Selezione del combustibile/combustibile a basso tenore di zolfo

Cfr. sezione 1.7.1.3

b

Limitare l'incenerimento dei gas fortemente odorigeni contenenti zolfo nel forno a calce

c

Controllo del tenore di Na2S nell'apporto di fango calcareo

d

Scrubber alcalino

Livelli di emissione associati alla BAT

Cfr. Tabella 6

Tabella 6

Livelli di emissione di SO2 e di composti dello zolfo associati alla BAT per un forno a calce

Parametro (26)

MEDIA annua

mg SO2/Nm3 a 6 % O2

MEDIA annua

kg S/ADt

SO2 se non si bruciano gas fortemente odorigeni nel forno a calce

5 – 70

SO2 se si bruciano gas fortemente odorigeni nel forno a calce

55 – 120

S gassoso (TRS-S + SO2-S) se non si bruciano gas fortemente odorigeni nel forno a calce

0,005 – 0,07

S gassoso (TRS-S + SO2-S) se si bruciano gas fortemente odorigeni nel forno a calce

0,055 – 0,12

Emissioni di TRS

BAT 25.

Per ridurre le emissioni di TRS di un forno a calce, la BAT consiste nell'applicare una delle tecniche riportate di seguito o una combinazione di esse.

 

Tecnica

Descrizione

a

Controllo dell'ossigeno in eccesso

Cfr. sezione 1.7.1.3

b

Controllo del tenore di Na2S nell'apporto di fango calcareo

c

Combinazione di ESP e scrubber alcalino

Cfr. sezione 1.7.1.1

Livelli di emissione associati alla BAT

Cfr. Tabella 7

Tabella 7

Livello di emissione di TRS associato alla BAT per un forno a calce

Parametro

MEDIA annua

mg S/Nm3 a 6 % O2

Composti ridotti dello zolfo (TRS)

< 1 – 10 (27)

Emissioni di NOx

BAT 26.

Per ridurre le emissioni di NOx di un forno a calce, la BAT prevede una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

 

Tecnica

Descrizione

a

Combustione ottimizzata e controllo della combustione

Cfr. sezione 1.7.1.2

b

Corretta miscelazione di combustibile e aria

c

Bruciatore a bassa emissione di NOx

d

Selezione del combustibile/combustibile a basso tenore di N

Livelli di emissione associati alla BAT

Cfr. Tabella 8

Tabella 8

Livelli di emissione di NOx associati alla BAT per un forno a calce

Parametro

MEDIA annua

mg/Nm3 a 6 % O2

MEDIA annua

kg NOx/ADt

NOx

Combustibili liquidi

100 – 200 (28)

0,1 – 0,2 (28)

Combustibili gassosi

100 – 350 (29)

0,1 – 0,3 (29)

Emissioni di polveri

BAT 27.

Per ridurre le emissioni di polveri di un forno a calce, la BAT prevede l'uso di un precipitatore elettrostatico (ESP) o una combinazione di ESP e di sistema di abbattimento ad umido.

Descrizione

Cfr. sezione 1.7.1.1.

Livelli di emissione associati alla BAT

Cfr. Tabella 9

Tabella 9

Livello di emissione di polveri associato alla BAT per un forno a calce

Parametro

Sistema di abbattimento delle polveri

MEDIA annua

mg/Nm3 a 6 % O2

MEDIA annua

kg polveri/ADt

Polveri

Forno nuovo o importante rifacimento

10 – 25

0,005 – 0,02

Esistente

10 – 30 (30)

0,005 – 0,03 (30)

1.2.2.4.   Riduzione delle emissioni di un bruciatore per gas fortemente odorigeni (bruciatore TRS dedicato)

BAT 28.

Per ridurre le emissioni di SO2 generate dall'incenerimento di gas fortemente odorigeni in un bruciatore TRS dedicato, la BAT prevede di usare uno scrubber alcalino per SO2.

Livelli di emissione associati alla BAT

Cfr. Tabella 10

Tabella 10

Livelli di emissione associati alla BAT per le emissioni di SO2 e TRS generate dall'incenerimento di gas fortemente odorigeni in un bruciatore TRS dedicato

Parametro

MEDIA annua

mg/Nm3 a 9 % O2

MEDIA annua

kg S/ADt

SO2

20 – 120

TRS

1 – 5

 

S gassoso (TRS-S + SO2-S)

0,002 – 0,05 (31)

BAT 29.

Per ridurre le emissioni di NOx generate dall'incenerimento di gas fortemente odorigeni in un bruciatore TRS dedicato, la BAT consiste nell'applicare una delle tecniche in appresso o una combinazione di esse.

 

Tecnica

Descrizione

Applicabilità

a

Ottimizzazione del bruciatore/incenerimento

Cfr. sezione 1.7.1.2

Generalmente applicabile

b

Incenerimento graduale

Cfr. sezione 1.7.1.2

Applicabile di norma ai nuovi impianti e in caso di rifacimenti importanti. Per gli impianti esistenti, applicabile solo se lo spazio disponibile consente l'inserimento di attrezzature

Livelli di emissione associati alla BAT

Cfr. Tabella 11

Tabella 11

Livelli di emissione associati alla BAT per le emissioni di NOx generate dall'incenerimento di gas fortemente odorigeni in un bruciatore TRS dedicato

Parametro

MEDIA annua

mg/Nm3 a 9 % O2

MEDIA annua

kg NOx/ADt

NOx

50 – 400 (32)

0,01 – 0,1 (32)

1.2.3.   Generazione di rifiuti

BAT 30.

Per evitare la generazione di rifiuti e minimizzare il quantitativo di rifiuti solidi da smaltire, la BAT prevede di riciclare nel processo le polveri di recupero del liquor nero dalla caldaia munita di ESP.

Applicabilità

Il ricircolo delle polveri può essere limitato da elementi estranei al processo in esse contenuti.

1.2.4.   Consumo ed efficienza energetici

BAT 31.

Per ridurre il consumo di energia termica (vapore) massimizzare il beneficio dei vettori energetici usati e ridurre il consumo di energia elettrica, la BAT prevede di applicare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

 

Tecnica

a

Elevato contenuto solido secco della corteccia, per mezzo di presse o essiccazione efficienti

b

Caldaie a vapore ad alta efficienza, per esempio gas reflui a basse temperature

c

Sistemi di riscaldamento secondari efficienti

d

Cicli chiusi, compreso l'impianto di sbiancamento

e

Elevata densità della pasta per carta (tecnica a consistenza media o alta)

f

Impianto di evaporazione ad alta efficienza

g

Recupero del calore dei serbatoi per «dissolving pulp», per esempio con scrubber a sfiato

h

Recupero e riutilizzo di correnti a bassa temperatura provenienti dagli effluenti e da altre fonti di calore di scarto per riscaldare gli edifici, l'acqua della caldaia e di processo.

i

Uso adeguato del calore e del condensato secondari

j

Monitoraggio e controllo dei processi attraverso sistemi di controllo avanzati

k

Ottimizzazione della rete integrata di scambiatori di calore

l

Recupero del calore dai gas reflui delle caldaie di recupero fra l'ESP e il ventilatore

m

Garantire una consistenza della pasta per carta più alta possibile in fase di vaglio e pulitura

n

Uso di dispositivi di controllo della velocità di diversi grandi motori

o

Uso di pompe sottovuoto efficienti

p

Pompe, condotti e ventilatori di dimensioni adeguate

q

Livelli ottimizzati dei serbatoi

BAT 32.

Per aumentare l'efficienza della generazione di energia, la BAT consiste nell'usare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

 

Tecnica

a

Elevato contenuto solido secco nel liquor nero (aumenta l'efficienza della caldaia, la generazione di vapore e quindi la generazione di energia elettrica)

b

Pressione e temperatura elevate della caldaia di recupero nelle caldaie di recupero nuove la pressione può raggiungere almeno 100 bar e una temperatura di 510 °C

c

Pressione del vapore in uscita nella turbina a contropressione più bassa possibile per quanto tecnicamente fattibile

d

Turbina a condensazione per la produzione di energia dal vapore in eccesso

e

Elevata efficienza della turbina

f

Preriscaldamento dell'acqua di alimentazione a una temperatura vicina al punto di ebollizione

g

Preriscaldamento dell'aria di combustione e del combustibile immesso nelle caldaie

1.3.   CONCLUSIONI SULLE BAT PER IL PROCESSO AL SOLFITO

Per quanto riguarda le cartiere e le fabbriche integrate di pasta per carta con processo di produzione al solfito, si applicano le conclusioni sulla BAT specifica per il processo di fabbricazione della carta di cui alla sezione 1.6 in aggiunta alle conclusioni sulle BAT di questa sezione.

1.3.1.   Acque reflue ed emissioni in acqua

BAT 33.

Per prevenire e ridurre le emissioni degli inquinanti di tutta la fabbrica di paste per carta nel corpo idrico recettore, la BAT prevede un'opportuna combinazione delle tecniche di cui alle BAT 13, BAT 14, BAT 15 e BAT 16 nonché delle tecniche riportate di seguito.

 

Tecnica

Descrizione

Applicabilità

a

Cottura estesa modificata prima dello sbiancamento

Cfr. sezione 1.7.2.1

L'applicabilità può essere limitata dai requisiti relativi alla qualità della pasta per carta (se è richiesta un'elevata resistenza)

b

Delignificazione con ossigeno prima dello sbiancamento

c

Vaglio al chiuso e lavaggio efficiente della pasta greggia

Generalmente applicabile

d

Evaporazione degli effluenti nella fase di estrazione alcalina a caldo e incenerimento dei concentrati in una caldaia a soda

Applicabilità limitata negli impianti di produzione di «dissolving pulp», se un trattamento biologico multistadio degli effluenti offre una migliore situazione ambientale generale

e

Sbiancamento TCF

Applicabilità limitata negli impianti di pasta commerciale e negli impianti che producono pasta per carta a elevato grado di bianco e carte speciali per applicazioni chimiche

f

Sbiancamento in ciclo chiuso

Applicabile solo negli impianti che fanno uso della stessa base per la cottura e la regolazione del pH nello sbiancamento

g

Sbiancamento preventivo a base di MgO e ricircolo dei liquidi di lavaggio provenienti da questa fase verso il lavaggio di pasta greggia

L'applicabilità può essere limitata da fattori quali la qualità del prodotto (per esempio purezza, pulizia e grado di bianco), il numero kappa dopo la cottura, la capacità idraulica dell'impianto e la capacità dei serbatoi, degli evaporatori e delle caldaie di recupero nonché la possibilità di pulire le attrezzature di lavaggio

h

Adeguamento del pH del liquor diluito prima/all'interno dell'impianto di evaporazione

Generalmente applicabile negli impianti a base di magnesio. Si richiede una capacità di riserva della caldaia di recupero e del circuito delle ceneri

i

Trattamento anaerobico dei condensati provenienti dagli evaporatori

Generalmente applicabile

j

Estrazione e recupero di SO2 dai condensati provenienti dagli evaporatori.

Applicabile se è necessario proteggere il trattamento anaerobico dell'effluente

k

Monitoraggio e contenimento efficaci delle perdite, anche con un sistema di recupero delle sostanze chimiche e dell'energia

Generalmente applicabile

Livelli di emissione associati alla BAT

Cfr. Tabella 12 e Tabella 13. Questi livelli di emissione associati alla BAT non sono applicabili agli impianti di produzione di «dissolving pulp» e alla produzione di pasta per carte speciali per applicazioni chimiche.

Per questo tipo di impianti il flusso di riferimento delle acque reflue è stabilito alla BAT 5.

Tabella 12

Livelli di associati alla BAT per lo scarico diretto di acque reflue provenienti da un impianto di produzione di pasta al solfito bianchita e pasta per carta al solfito di magnesio nel corpo idrico recettore

Parametro

Pasta per tipi di carta bianchita al solfito (33)

Pasta per tipi di carta al solfito di magnesio (33)

 

Media annua

kg/ADt (34)

Media annua

kg/ADt

Domanda chimica di ossigeno (COD)

10 – 30 (35)

20 – 35

Solidi sospesi totali (TSS)

0,4 – 1,5

0,5 – 2,0

Azoto totale

0,15 – 0,3

0,1 – 0,25

Fosforo totale

0,01 – 0,05 (35)

0,01 – 0,07

 

Media annua

mg/l

 

Alogeni adsorbibili a legame organico (AOX)

0,5 – 1,5 (36)  (37)

 


Tabella 13

Livelli di emissione associati alla BAT per lo scarico diretto di acque reflue provenienti da un impianto di produzione di pasta al solfito NSSC nel corpo idrico recettore

Parametro

Media annua

kg/ADt (38)

Domanda chimica di ossigeno (COD)

3,2 – 11

Solidi sospesi totali (TSS)

0,5 – 1,3

Azoto totale

0,1 – 0,2 (39)

Fosforo totale

0,01 – 0,02

La concentrazione di BOD negli effluenti trattati dovrebbe essere bassa (circa 25 mg/l come campione composito di 24 ore).

1.3.2.   Emissioni atmosferiche

BAT 34.

Per prevenire e ridurre le emissioni di SO2, la BAT consiste nel raccogliere tutti i flussi gassosi contenenti SO2 altamente concentrati generati dalla produzione di liquor acido, dai digestori, dai diffusori o dai serbatoi soffianti e recuperarne i componenti contenenti zolfo.

BAT 35.

Per prevenire e ridurre le emissioni contenenti zolfo e le emissioni odorigene provenienti dal lavaggio, dal vaglio e dagli evaporatori, la BAT consiste nel raccogliere questi gas debolmente odorigeni e applicare una delle tecniche riportate di seguito.

 

Tecnica

Descrizione

Applicabilità

a

Incenerimento in una caldaia di recupero

Cfr. sezione 1.7.1.3

Non applicabile agli impianti di produzione di pasta per carta al solfito che usano la cottura a base di calcio. Questi impianti non usano caldaie di recupero

b

Sistema di abbattimento ad umido

Cfr. sezione 1.7.1.3

Generalmente applicabile

BAT 36.

Per ridurre le emissioni di NOx delle caldaie di recupero, la BAT consiste nell'usare un sistema di incenerimento ottimizzato con una o più tecniche riportate di seguito.

 

Tecnica

Descrizione

Applicabilità

a

Ottimizzazione della caldaia di recupero mediante controllo delle condizioni di incenerimento

Cfr. sezione 1.7.1.2

Generalmente applicabile

b

Iniezione graduale di liquor esausto

Applicabile alle grandi caldaie di recupero nuove e ai rifacimenti importantidelle caldaie di recupero

c

Riduzione non catalitica selettiva (SNCR)

L'adattamento a posteriori delle caldaie di recupero esistenti può essere limitato da problemi di scala e dai requisiti di pulizia e manutenzione associati. Non si segnalano applicazioni per gli impianti a base di ammonio, ma a causa delle condizioni specifiche dei gas reflui, la SNCR è ritenuta priva di effetti. Non applicabile agli impianti di produzione a base di sodio a causa del rischio di esplosione

Livelli di emissione associati alla BAT

Cfr. Tabella 14

Tabella 14

Livelli di emissione di NOx e di NH3 associati alla BAT per una caldaia di recupero

Parametro

Media giornaliera

mg/Nm3 a 5 % O2

Media annua

mg/Nm3 a 5 % O2

NOx

100 – 350 (40)

100 – 270 (40)

NH3 (rilascio di ammoniaca per la SNCR)

< 5

BAT 37.

Per ridurre le emissioni di polveri e di SO2 delle caldaie di recupero, la BAT consiste nell'applicare una delle tecniche riportate di seguito e limitare le condizioni acide negli scrubber al minimo richiesto per garantirne un funzionamento corretto.

 

Tecnica

Descrizione

a

ESP o multicicloni con scrubber Venturi multistadio

Cfr. sezione 1.7.1.3

b

ESP o multicicloni con scrubber multistadio in equicorrente con doppia immissione

Livelli di emissione associati alla BAT

Cfr. Tabella 15

Tabella 15

Livello di emissione di SO2 e polveri associato alla BAT per una caldaia di recupero

Parametro

Media del periodo di campionamento

mg/Nm3 a 5 % O2

Polveri

5 – 20 (41)  (42)

 

Media giornaliera

mg/Nm3 a 5 % O2

Media annua

mg/Nm3 a 5 % O2

SO2

100 – 300 (43)  (44)  (45)

50 – 250 (43)  (44)

Il livello di prestazione ambientale associato alla BAT è dato da una durata delle condizioni acide di circa 240 ore l'anno per gli scrubber e di meno di 24 ore al mese per l'ultimo scrubber del monosolfito.

1.3.3.   Consumo ed efficienza energetici

BAT 38.

Per ridurre il consumo di energia termica (vapore), massimizzare il beneficio dei vettori energetici usati e ridurre il consumo di energia elettrica, la BAT prevede di avvalersi di una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

 

Tecnica

a

Elevato tenore di contenuto solido secco della corteccia, per mezzo di presse efficienti o essiccazione

b

Caldaie a vapore ad alta efficienza, per esempio con gas esausti a basse temperature

c

Sistema di riscaldamento secondario efficiente

d

Cicli chiusi, compreso l'impianto di sbiancamento

e

Elevata concentrazione della pasta per carta (tecniche a consistenza media o alta)

f

Recupero e riutilizzo di correnti a bassa temperatura provenienti dagli effluenti e da altre fonti di calore di scarto per riscaldare gli edifici, l'acqua della caldaia e di processo.

g

Uso adeguato del calore e del condensato secondari

h

Monitoraggio e controllo dei processi attraverso sistemi di controllo avanzati

i

Ottimizzazione della rete integrata di scambiatori di calore

j

Consistenza della pasta per carta più alta possibile in fase di vaglio e pulitura

k

Livelli ottimizzati dei serbatoi

BAT 39.

Per aumentare l'efficienza della generazione di energia, la BAT consiste nell'usare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

 

Tecnica

a

Pressione e temperatura elevate della caldaia di recupero

b

Pressione del vapore in uscita nella turbina a contropressione più bassa possibile per quanto tecnicamente fattibile

c

Turbina a condensazione per la produzione di energia dal vapore in eccesso

d

Elevata efficienza della turbina

e

Preriscaldamento dell'acqua di alimentazione a una temperatura vicina al punto di ebollizione

f

Preriscaldamento dell'aria di combustione e del combustibile immesso nelle caldaie

1.4.   CONCLUSIONI SULLE BAT PER IL PROCESSO DI PRODUZIONE DI PASTA MECCANICA E CHEMIMECCANICA

Le conclusioni sulle BAT di questa sezione si applicano a tutti gli impianti di produzione meccanica integrata di pasta per carta, carta e cartone nonché agli impianti di produzione di pasta meccanica, CTMP e CMP. Le BAT 49, BAT 51, BAT 52c e BAT 53 si applicano anche alla fabbricazione della carta presso impianti di produzione meccanica integrata di pasta per carta, carta e cartone, oltre alle conclusioni sulle BAT della presente sezione.

1.4.1.   Acque reflue ed emissioni in acqua

BAT 40.

Per ridurre l'uso di acqua fresca, il flusso di acque reflue e il carico inquinante, la BAT prevede un'opportuna combinazione delle tecniche di cui alle sezioni BAT 13, BAT 14, BAT 15 e BAT 16 nonché delle tecniche riportate di seguito.

 

Tecnica

Descrizione

Applicabilità

a

Flusso in controcorrente dell'acqua di processo e separazione dei cicli

Cfr. sezione 1.7.2.1

Generalmente applicabile

b

Sbiancamento ad alta consistenza

c

Fase di lavaggio prima della raffinazione della pasta meccanica a base di conifere per mezzo del trattamento preventivo del cippato

d

Sostituzione di NaOH con Ca(OH)2 o Mg(OH)2 come basi per lo sbiancamento a perossido

L'applicabilità può essere ridotta per i gradi di bianco più elevati

e

Recupero di fibre e cariche e trattamento delle acque bianche (fabbricazione della carta)

Generalmente applicabile

f

Ottimizzazione della progettazione e della costruzione di serbatoi e tine (fabbricazione della carta)

Livelli di emissione associati alla BAT

Cfr. Tabella 16 Questi BAT-AEL si applicano anche agli impianti di produzione di pasta meccanica. Il flusso di riferimento per le acque reflue relativo agli impianti di produzione meccanica integrata di pasta per carta, CTMP e CMP è stabilito dalla BAT 5.

Tabella 16

Livelli di emissione associati alle BAT per lo scarico diretto di acque reflue nel corpo idrico recettore generate dalla produzione integrata di carta e cartone da pasta meccanica prodotta in loco

Parametro

MEDIA annua

kg/t

Domanda chimica di ossigeno (COD)

0,9 – 4,5 (46)

Solidi sospesi totali (TSS)

0,06 – 0,45

Azoto totale

0,03 – 0,1 (47)

Fosforo totale

0,001 – 0,01


Tabella 17

Livelli di emissione associati alla BAT per lo scarico diretto di acque reflue provenienti da un impianto di produzione di pasta CTMP o CMP nel corpo idrico recettore

Parametro

Media annua

kg/ADt

Domanda chimica di ossigeno (COD)

12 – 20

Solidi sospesi totali (TSS)

0,5 – 0,9

Azoto totale

0,15 – 0,18 (48)

Fosforo totale

0,001 – 0,01

La concentrazione di BOD negli effluenti trattati dovrebbe essere bassa (circa 25 mg/l come campione composito di 24 ore).

1.4.2.   Consumo ed efficienza energetici

BAT 41.

Per ridurre il consumo di energia termica ed elettrica, la BAT consiste nell'usare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

 

Tecnica

Applicabilità

a

Uso di raffinatori efficienti sotto il profilo energetico

Applicabile in caso di sostituzione, ricostruzione o upgrading delle attrezzature di processo

b

Ampio recupero del calore secondario proveniente dai raffinatori TMP e CTMP e riutilizzo del vapore recuperato dall'essiccazione di carta o pasta per carta

Generalmente applicabile

c

Riduzione al minimo della perdita di fibre facendo uso di sistemi efficienti di raffinazione del rigettato (raffinatori secondari)

d

Installazione di attrezzature a risparmio energetico, compreso un controllo automatico del processo anziché sistemi manuali

e

Riduzione dell'uso di acqua fresca mediante sistemi interni di trattamento e ricircolo dell'acqua di processo

f

Riduzione dell'uso diretto di vapore mediante un'attenta integrazione dei processi, per esempio «pinch analysis»

1.5.   CONCLUSIONI SULLE BAT PER LA LAVORAZIONE DELLA CARTA DA RICICLARE

Le conclusioni sulle BAT della presente sezione si applicano a tutti gli impianti di produzione di pasta per carta e a tutte le cartiere RCF. Le BAT 49, BAT 51, BAT 52c e BAT 53 si applicano anche alla fabbricazione della carta negli impianti di produzione RCF integrati di pasta per carta, carta e cartone, oltre alle conclusioni sulle BAT della presente sezione.

1.5.1.   Gestione dei materiali

BAT 42.

Per prevenire la contaminazione del suolo e delle falde acquifere o il rischio di contaminazione nonché ridurre la dispersione dovuta al vento della carta da riciclare e delle emissioni diffuse di polveri provenienti all'area di stoccaggio delle carta da riciclare, la BAT consiste nell'usare una delle tecniche riportate di seguito o una combinazione di esse

 

Tecnica

Applicabilità

a

Pavimentazione dura dell'area di stoccaggio della carta da riciclare

Generalmente applicabile

b

Raccolta dell'acqua di deflusso contaminata proveniente dalla carta dell'area di stoccaggio e trattamento in un impianto di trattamento delle acque reflue (l'acqua piovana non contaminata, per esempio proveniente dai tetti, può essere scaricata separatamente)

L'applicabilità può essere ridotta dal grado di contaminazione dell'acqua di deflusso (bassa concentrazione) e/o dalle dimensioni degli impianti di trattamento delle acque reflue (volumi ingenti)

c

Recintare l'area di stoccaggio della carta da riciclare con recinti resistenti al vento

Generalmente applicabile

d

Pulizia regolare dell'area di stoccaggio, spazzando i relativi percorsi di accesso e svuotando i pozzetti per ridurre le emissioni di polveri diffuse. Questo consente di ridurre il quantitativo di scarti di carta e di fibre trasportati dal vento e lo schiacciamento della carta con il passaggio in loco, che può produrre ulteriori emissioni di polveri, specialmente nella stagione asciutta

Generalmente applicabile

e

Stoccare le balle di carta o la carta sfusa sotto una tettoia per proteggere il materiale dagli eventi atmosferici (umidità, processi di degradazione microbiologica ecc.)

L'applicabilità può essere ridotta dalle dimensioni dell'area

1.5.2.   Acque reflue ed emissioni in acqua

BAT 43.

Per ridurre l'uso di acqua fresca, il flusso di acque reflue e il carico inquinante, la BAT prevede un'opportuna combinazione delle tecniche riportate di seguito.

 

Tecnica

Descrizione

a

Separazione dei cicli

Cfr. sezione 1.7.2.1

b

Flusso in controcorrente dell'acqua di processo e ricircolo dell'acqua

c

Riciclo parziale delle acque trattate dopo il trattamento biologico

Molte cartiere RCF reimmettono una parte delle acque trattate biologicamente nei cicli, in particolare i siti che producono cartone ondulato o Testliner

d

Chiarificazione delle acque bianche

Cfr. sezione 1.7.2.1

BAT 44.

Per mantenere una chiusura avanzata dei cicli negli impianti di lavorazione della carta da riciclare ed evitare eventuali effetti negativi dovuti all'incremento del riciclo dell'acqua di processo, la BAT consiste nell'applicare una delle tecniche riportate di seguito o una combinazione di esse.

 

Tecnica

Descrizione

a

Monitoraggio e controllo continuo della qualità dell'acqua di processo

Cfr. sezione 1.7.2.1

b

Prevenzione ed eliminazione dei biofilm con metodi che minimizzano le emissioni di biocidi

c

Rimozione del calcio dall'acqua di processo con una precipitazione controllata del carbonato di calcio

Applicabilità

Le tecniche da a) a c) sono applicabili alle cartiere RCF munite di chiusura avanzata dei cicli.

BAT 45.

Per prevenire e ridurre il carico inquinante delle acque reflue nel corpo idrico recettore dell'intera cartiera, la BAT consiste in un'idonea combinazione delle tecniche indicate alle BAT 13, BAT 14, BAT 15, BAT 16, BAT 43 e BAT 44.

Per le cartiere integrate RCF, i BAT-AEL comprendono le emissioni generate dalla fabbricazione della carta poiché i cicli delle acque bianche delle macchine continue sono strettamente collegati a quelli della preparazione della pasta greggia.

Livelli di emissione associati alla BAT

Cfr. Tabella 18 e Tabella 19.

I livelli di emissione associati alla BAT di cui alla Tabella 18 si applicano anche alle cartiere RCF non munite di impianti di disinchiostrazione della pasta per carta e i livelli di emissione associati alla BAT di cui alla Tabella 19 si applicano anche alle cartiere RCF munite di impianti di disinchiostrazione della pasta per carta.

Per questo tipo di impianti il flusso di riferimento delle acque reflue è stabilito alla BAT 5.

Tabella 18

Livelli di emissione associati alla BAT per lo scarico diretto di acque reflue nel corpo idrico recettore generate dalla produzione integrata di carta e cartone da pasta a base di fibre riciclate, prodotta in loco senza disinchiostrazione

Parametro

Media annua

kg/t

Domanda chimica di ossigeno (COD)

0,4 (49) – 1,4

Solidi sospesi totali (TSS)

0,02 – 0,2 (50)

Azoto totale

0,008 – 0,09

Fosforo totale

0,001 – 0,005 (51)

Alogeni adsorbibili a legame organico (AOX)

0,05 per la carta resistente ad umido


Tabella 19

Livelli di emissione associati alla BAT per lo scarico diretto di acque reflue nel corpo idrico recettore generate dalla produzione integrata di carta e cartone da pasta a base di fibre riciclate, prodotta in loco con disinchiostrazione

Parametro

Media annua

kg/t

Domanda chimica di ossigeno (COD)

0,9 – 3,0

0,9 – 4,0 per la carta per uso igienico-sanitario (tissue)

Solidi sospesi totali (TSS)

0,08 – 0,3

0,1 – 0,4 per la carta per uso igienico-sanitario (tissue)

Azoto totale

0,01 – 0,1

0,01 – 0,15 per la carta per uso igienico-sanitario (tissue)

Fosforo totale

0,002 – 0,01

0,002 – 0,015 per la carta per uso igienico-sanitario (tissue)

Alogeni adsorbibili a legame organico (AOX)

0,05 per la carta resistente ad umido

La concentrazione di BOD negli effluenti trattati dovrebbe essere bassa (circa 25 mg/l come campione composito di 24 ore).

1.5.3.   Consumo ed efficienza energetici

BAT 46.

La BAT consiste nel ridurre il consumo di energia elettrica nelle cartiere con processo RCF avvalendosi di una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

 

Tecnica

Applicabilità

a

Spappolamento ad alta consistenza per separare le fibre della carta da riciclare

Di norma applicabile ai nuovi impianti e agli impianti esistenti in caso di importante rifacimento

b

Efficiente vaglio grossolano e fine mediante ottimizzazione della progettazione dei rotori, dei filtri e delle operazioni di vaglio, che consente di usare attrezzature di dimensioni inferiori dal minor consumo energetico

c

Modi di preparazione della pasta greggia a risparmio energetico per estrarre le impurità in una fase il più possibile iniziale del processo di riduzione in pasta, con l'uso nei macchinari di meno componenti purché ottimizzati, riducendo l'intensità energetica nella lavorazione delle fibre

1.6.   CONCLUSIONI SULLE BAT PER LA FABBRICAZIONE DELLA CARTA E PROCESSI CONNESSI

Le conclusioni sulle BAT della presente sezione si applicano a tutte le cartiere non integrate che producono carta e cartone nonché alla parte relativa alla produzione di carta e cartone degli impianti di produzione integrati che applicano i processi Kraft, al solfito, CTMP e CMP.

Le BAT 49, BAT 51, BAT 52c e BAT 53 si applicano a tutti gli impianti integrati di produzione di pasta per carta e alle cartiere.

Per gli impianti di produzione integrati che applicano i processi Kraft, al solfito, CTMP e CMP e le cartiere, oltre alle conclusioni sulle BAT della presente sezione, si applicano anche le BAT di processo specifiche per la produzione di pasta per carta.

1.6.1.   Acque reflue ed emissioni in acqua

BAT 47.

Per ridurre la produzione di acque reflue, la BAT consiste nell'usare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

 

Tecnica

Descrizione

Applicabilità

a

Ottimizzare la progettazione e la costruzione di serbatoi e tine

Cfr. sezione 1.7.2.1

Applicabile ai nuovi impianti e agli impianti esistenti in caso di importante rifacimento

b

Recupero di fibre e cariche e trattamento delle acque bianche

Generalmente applicabile

c

Ricircolo dell'acqua

Generalmente applicabile. I materiali disciolti organici, inorganici e colloidali possono limitare il riutilizzo dell'acqua sulla tela

d

Ottimizzazione degli spruzzi nelle macchine continue

Generalmente applicabile

BAT 48.

Per ridurre l'uso di acqua fresca e le emissioni in acqua generate dagli impianti di produzione di carte speciali, la BAT consiste in una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

 

Tecnica

Descrizione

Applicabilità

a

Miglioramento della pianificazione della produzione della carta

Miglioramento della pianificazione per ottimizzare le combinazioni e la lunghezza del lotto di produzione

Generalmente applicabile

b

Gestione dei cicli per adeguarsi ai cambi di produzione

Adeguamento dei cicli per far fronte a cambi dei tipi di carta e dei colori e additivi chimici usati

c

Impianto di trattamento delle acque reflue pronto a far fronte ai cambi di produzione

Adeguamento del trattamento delle acque reflue per far fronte a variazioni di flusso, basse concentrazioni e tipi e quantitativi variabili di additivi chimici

d

Adeguamento del sistema dei fogliacci e della capacità delle tine

e

Riduzione al minimo del rilascio di additivi chimici (per esempio agenti impermeabilizzanti ai grassi e all'acqua) contenenti composti perfluorati o polifluorati o che contribuiscono alla loro formazione

Applicabile solo agli impianti che producono carta con proprietà idro- e liporepellenti

f

Transizione verso prodotti ausiliari a basso tenore di AOX (per esempio sostituire l'uso degli agenti per la resistenza ad umido a base di resine di epicloridrina)

Applicabile solo agli impianti che producono tipi di carta con elevata resistenza ad umido

BAT 49.

Per ridurre i carichi dell'emissione di patine e di leganti che possono interferire con la funzionalità dell'impianto biologico di trattamento delle acque reflue nel corpo idrico recettore, la BAT prevede di usare la tecnica a) e, se non praticabile sotto il profilo tecnico, la tecnica b) riportate di seguito.

 

Tecnica

Descrizione

Applicabilità

a

Recupero delle patine/riciclo dei pigmenti

Separazione degli effluenti contenenti patine. Le sostanze chimiche di patinatura sono recuperate ad esempio per mezzo di:

i)

ultrafiltrazione;

ii)

processo di vaglio-flocculazione-disidratazione con reimmissione dei pigmenti nel processo di patinatura. Le acque chiarificate possono essere riutilizzate nel processo

Per quanto riguarda l'ultrafiltrazione, l'applicabilità può essere limitata se:

i volumi degli effluenti sono molto ridotti

gli effluenti di patinatura sono generati in diversi luoghi della cartiera

avvengono molti cambi di produzione nella patinatura o

se le diverse formulazioni della patina sono incompatibili

b

Pretrattamento degli acque di patinatura

Gli effluenti che contengono patine sono trattati per esempio per flocculazione per proteggere il successivo trattamento biologico delle acque reflue

Applicabilità generale

BAT 50.

Per prevenire e ridurre il carico inquinante delle acque reflue nel corpo idrico recettore dell'intera cartiera, la BAT è avvalersi di un'opportuna combinazione delle tecniche indicate alle BAT 13, BAT 14, BAT 15, BAT 47, BAT 48 e BAT 49.

Livelli di emissione associati alla BAT

Cfr. Tabella 20 e Tabella 21.

I BAT-AEL delle Tabella 20 e Tabella 21 si utilizzano anche agli impianti e alle cartiere che applicano i processi di produzione integrata di carta e cartone di tipo Kraft, al solfito, CTMP e CMP.

Per questo tipo di impianti il flusso di riferimento delle acque reflue è stabilito alla BAT 5.

Tabella 20

Livelli di emissione associati alla BAT per lo scarico diretto di acque reflue nel corpo idrico recettore provenienti da un impianto di produzione non integrata di carta e cartone (eccetto carta per usi speciali)

Parametro

Media annua

kg/t

Domanda chimica di ossigeno (COD)

0,15 – 1,5 (52)

Solidi sospesi totali (TSS)

0,02 – 0,35

Azoto totale

0,01 – 0,1

0,01 – 0,15 per la carta per uso igienico-sanitario (tissue)

Fosforo totale

0,003 – 0,012

Alogeni adsorbibili a legame organico (AOX)

0,05 per la carta decorativa e resistente ad umido

La concentrazione di BOD negli effluenti trattati dovrebbe essere bassa (circa 25 mg/l come campione composito di 24 ore).

Tabella 21

Livelli di emissione associati alla BAT per lo scarico diretto di acque reflue provenienti da un impianto di produzione non integrata di carte speciali nel corpo idrico recettore

Parametro

Media annua

kg/t (53)

Domanda chimica di ossigeno (COD)

0,3 – 5 (54)

Solidi sospesi totali (TSS)

0,10 – 1

Azoto totale

0,015 – 0,4

Fosforo totale

0,002 – 0,04

Alogeni adsorbibili a legame organico (AOX)

0,05 per la carta decorativa e resistente ad umido

1.6.2.   Emissioni atmosferiche

BAT 51.

Per ridurre le emissioni di VOC delle patinatrici in linea o fuori linea, la BAT consiste nella scelta di formulazioni delle patine in grado di ridurre le emissioni di VOC.

1.6.3.   Generazione di rifiuti

BAT 52.

Per minimizzare il quantitativo di rifiuti solidi destinati allo smaltimento, la BAT consiste nel prevenire la generazione di rifiuti ed effettuare operazioni di riciclo avvalendosi di una combinazione delle tecniche riportate di seguito (cfr. BAT 20).

 

Tecnica

Descrizione

Applicabilità

a

Recupero di fibre e cariche e trattamento delle acque bianche

Cfr. sezione 1.7.2.1

Generalmente applicabile

b

Sistemi di ricircolo dei fogliacci

I fogliacci provenienti da diversi luoghi/fasi del processo di produzione della carta sono raccolti, rispappolati e reimmessi nel ciclo produttivo

Generalmente applicabile

c

Recupero delle patine/riciclo dei pigmenti

Cfr. sezione 1.7.2.1

 

d

Riutilizzo delle fibre nei fanghi generati dal trattamento primario delle acque reflue

I fanghi aventi un elevato contenuto di fibre generati dal trattamento primario delle acque reflue possono essere riutilizzati in un processo produttivo

L'applicabilità può essere limitata da esigenze di qualità del prodotto

1.6.4.   Consumo ed efficienza energetici

BAT 53.

Per ridurre il consumo di energia termica ed elettrica, la BAT consiste nell'usare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

 

Tecnica

Applicabilità

a

Tecniche di vaglio a risparmio energetico (progettazione ottimizzata del rotore, filtri e operazione di vaglio)

Applicabile alle nuove cartiere e in caso di rifacimenti importanti

b

Raffinazione secondo le migliori pratiche con recupero del calore prodotto dai raffinatori

c

Disidratazione ottimizzata nella sezione presse della macchina continua/pressa a nip esteso

Non applicabile alla carta per uso igienico-sanitario (tissue) e a molti tipi di carte speciali

d

Recupero del vapore condensato e uso di sistemi efficienti di recupero del calore dall'aria esausta

Generalmente applicabile

e

Riduzione dell'uso diretto di vapore mediante un'attenta integrazione di processo, per esempio «pinch analysis»

f

Raffinatori ad alta efficienza

Applicabile ai nuovi impianti

g

Ottimizzazione delle modalità operative dei raffinatori esistenti (per esempio riduzione dei requisiti di potenza «senza carico»)

Applicabilità generale

h

Progettazione ottimizzata dei sistemi di pompaggio, dei dispositivi di controllo variabile della velocità del motore delle pompe, degli azionamenti a trazione diretta

i

Tecnologie di raffinazione di ultima generazione

j

Riscaldamento della carta in cassa vapore per migliorare le proprietà drenanti e la capacità di disidratazione

Non applicabile alla carta per uso igienico-sanitario (tissue) e a molti tipi di carte speciali

k

Sistema sottovuoto ottimizzato (turboventilatori anziché pompe ad anello liquido)

Generalmente applicabile

l

Ottimizzazione della generazione e manutenzione della rete di distribuzione

m

Ottimizzazione del recupero del calore, del sistema d'aerazione e dell'isolamento

n

Uso di motori altamente efficienti (EFF1)

o

Preriscaldamento dell'acqua degli spruzzi mediante scambiatore di calore

p

Uso del calore di scarto per essiccare i fanghi o miglioramento della biomassa disidratata

q

Recupero del calore proveniente da soffianti assiali (se del caso) per l'aria in ingresso delle cappe di seccheria

r

Recupero del calore proveniente dall'aria esausta della cappa Yankee tramite torre di percolazione

s

Recupero del calore proveniente dall'aria calda esausta dei forni a infrarossi

1.7.   DESCRIZIONE DELLE TECNICHE

1.7.1.   Descrizione delle tecniche per la prevenzione e il controllo delle emissioni atmosferiche

1.7.1.1.   Polveri

Tecnica

Descrizione

Precipitatore elettrostatico (ESP)

I precipitatori elettrostatici funzionano caricando e separando le particelle per mezzo di un campo elettrico. Possono funzionare in condizioni molto diverse

Scrubber alcalino

Cfr. sezione 1.7.1.3 (sistema di abbattimento ad umido)

1.7.1.2.   NOx

Tecnica

Descrizione

Riduzione del rapporto aria/combustibile

La tecnica si basa principalmente sulle seguenti caratteristiche:

controllo accurato dell'aria usata nella combustione (basso livello di ossigeno in eccesso)

minimizzazione delle perdite d'aria nella caldaia

progettazione modificata della camera di combustione della caldaia

Combustione ottimizzata e controllo della combustione

Sulla base di un monitoraggio permanente dei pertinenti parametri di combustione (per esempio tenore di O2, CO, rapporto aria/combustibile, componenti non combusti), questa tecnica si avvale della tecnologia di controllo per realizzare le migliori condizioni di combustione.

La formazione e le emissioni di NOx possono essere diminuite adeguando i parametri correnti, la distribuzione dell'aria, l'ossigeno in eccesso, la conformazione della fiamma e il profilo della temperatura

Incenerimento per fasi

L'incenerimento graduale si base sul ricorso a due zone di combustione, con rapporti di aria e temperatura controllati in una prima camera. La prima zona funziona in condizioni sottostechiometriche per convertire i composti dell'ammoniaca in azoto elementare ad alta temperatura. Nella seconda un apporto d'aria supplementare completa la combustione a temperatura inferiore. Successivamente alle due fasi di incenerimento i gas reflui sono convogliati in una seconda camera per recuperarne il calore, producendo vapore per il processo

Selezione del combustibile/combustibile a basso tenore di N

L'uso di combustibili a basso tenore di azoto riduce il quantitativo di emissioni di NOx provenienti dall'ossidazione dell'azoto contenuto nel combustibile durante la combustione.

La combustione di CNCG o di combustibili a base di biomassa aumenta le emissioni di NOx rispetto al olio combustibile e al gas naturale, poiché i CNCG e tutti i combustibili lignei contengono un maggior quantitativo di azoto rispetto al olio combustibile e al gas naturale.

A causa delle temperature di combustione più elevate la combustione dei gas produce un livello di NOx superiore a quello del olio combustibile

Bruciatore a bassa emissione di NOx

I bruciatori a bassa emissione di NOx sono basati sui principi di riduzione delle temperature di picco della fiamma, sul ritardo della combustione che avviene però integralmente e sull'aumento del trasferimento di calore (emissività aumentata della fiamma). Possono essere associati a una progettazione modificata della camera di combustione della caldaia

Iniezione graduale di liquor esausto

L'immissione di liquor esausto al solfito nella caldaia a diversi livelli graduali evita la formazione di NOx e consente una combustione integrale.

Riduzione non catalitica selettiva (SNCR)

Questa tecnica si basa sulla riduzione dei NOx in azoto mediante reazione ad alta temperatura con ammoniaca o urea. La soluzione di ammoniaca (fino al 25 % di NH3), i composti precursori dell'ammoniaca o le soluzioni di urea sono immessi nel gas di combustione per ridurre NO in N2. La reazione raggiunge un effetto ottimale in un intervallo di temperatura compreso fra circa 830 °C e 1 050 °C, e deve essere dato un tempo di ritenzione sufficiente affinché gli agenti immessi possano reagire con il NO. È necessario controllare i dosaggi di ammoniaca o di urea per contenere entro bassi livelli la perdita di NH3.

1.7.1.3.   Prevenzione e controllo delle emissioni di SO2/TRS

Tecnica

Descrizione

Liquor nero a elevato contenuto di solido secco

Se il liquor nero ha un elevato contenuto solido secco, aumenta la temperatura di combustione, il che vaporizza un quantitativo di sodio (Na) maggiore, che si può legare a SO2 per formare Na2SO4, riducendo così le emissioni di SO2 dalla caldaia di recupero. Un aspetto negativo della maggior temperatura è il possibile incremento delle emissioni di NOx

Selezione del combustibile/combustibile a basso tenore di S

L'uso di combustibile a basso tenore di zolfo (circa 0,02 — 0,05 % in peso, come la biomassa forestale, la corteccia, l'olio combustibile a basso tenore di zolfo, il gas) riduce le emissioni di SO2 generate dall'ossidazione dello zolfo contenuto nel combustibile durante la combustione

Combustione ottimizzata

Tecniche come un sistema di controllo efficiente del tasso di combustione (rapporto aria/combustibile, temperatura, tempo di permanenza) o di controllo dell'eccesso di ossigeno o una corretta miscelazione di aria e combustibile

Controllo del tenore di Na2S nell'apporto di fango calcareo

Un lavaggio e una filtrazione efficienti dei fanghi riducono la concentrazione di Na2S, riducendo così la formazione di acido solfidrico nel forno a calce durante il processo di ricombustione

Raccolta e recupero delle emissioni di SO2

Raccolta dei gas reflui ad alta concentrazione di SO2 provenienti dalla produzione di liquor acido, dai digestori, dai diffusori o dai serbatoi soffianti. Si recupera SO2 in cisterne di assorbimento a diversi livelli di pressione, per motivi sia economici che ambientali

Incenerimento dei gas odorigeni e dei TRS

I gas fortemente odorigeni raccolti possono essere smaltiti mediante incenerimento nella caldaia di recupero, in appositi bruciatori TRS o nel forno a calce. I gas debolmente odorigeni raccolti sono idonei all'incenerimento nella caldaia di recupero, nel forno a calce, nella caldaia per la produzione di energia o nei bruciatori TRS. I gas provenienti dai serbatoi di dissoluzione dei reagenti possono essere inceneriti nelle moderne caldaie di recupero

Raccolta e incenerimento dei gas debolmente odorigeni in una caldaia di recupero

Combustione dei gas debolmente odorigeni (ampio volume, basse concentrazioni di SO2) combinata con un sistema di riserva.

I gas debolmente odorigeni e gli altri componenti odorigeni sono raccolti simultaneamente per essere inceneriti nella caldaia di recupero. L'acido solfidrico è quindi recuperato dai gas esausti della caldaia di recupero attraverso scrubber multistadio in controcorrente e riutilizzato come sostanza chimica di cottura. Il sistema di riserva è costituito dagli scrubber

Sistema di abbattimento ad umido

I composti gassosi sono disciolti in un liquido idoneo (acqua o soluzione alcalina). È possibile realizzare la rimozione simultanea dei composti solidi e gassosi. A valle del sistema di abbattimento ad umido i gas reflui sono saturati con acqua ed è necessaria una separazione delle goccioline prima di procedere allo scarico di questi gas. Il liquido che ne risulta va trattato da un impianti di trattamento delle acque reflue, raccogliendo la materia insolubile per sedimentazione o filtraggio

ESP o multicicloni con scrubber Venturi multistadio o scrubber multistadio in equicorrente con doppia immissione

La separazione delle polveri è effettuata in un precipitatore elettrostatico o in un ciclone multistadio. Per il processo al solfito di magnesio, le polveri trattenute nell'ESP consistono essenzialmente in MgO ma in misura minore anche in K, Na o composti di Ca. Le ceneri di MgO recuperate sono sospese in acqua e pulite mediante lavaggio e spegnimento per formare Mg(OH)2, usato quindi come soluzione alcalina di lavaggio negli scrubber multistadio per recuperare il componente di zolfo delle sostanze chimiche di cottura. Per il processo a base di solfito di ammonio, la base di ammoniaca (NH3) non è recuperata poiché è decomposta in azoto nel processo di combustione. Dopo la rimozione delle polveri, il gas refluo è raffreddato attraverso un abbattitore di raffreddamento ad acqua per essere convogliato in tre o più scrubber multistadio per il gas, dove le emissioni di SO2 sono lavate nella soluzione alcalina a base di Mg(OH)2 (processo al solfito di magnesio) o in una soluzione di NH3 fresca al 100 % (processo al solfito di ammonio)

1.7.2.   Descrizione delle tecniche per ridurre l'uso di acqua fresca/flusso di acque reflue nonché il carico inquinante nelle acque reflue

1.7.2.1.   Tecniche integrate nel processo

Tecnica

Descrizione

Scortecciatura a secco

Scortecciatura a secco dei tronchi in tamburi rotanti a secco (l'acqua è usata solo nel lavaggio dei tronchi e riciclata solo con un lieve spurgo nell'impianto di trattamento delle acque reflue)

Sbiancamento senza utilizzo di cloro (TCF)

Nello sbiancamento TCF l'uso di sostanze chimiche sbiancanti contenenti cloro è del tutto evitato, in modo da non avere emissioni di sostanze organiche e di composti organici clorurati generati dallo sbiancamento

Sbiancamento moderno senza utilizzo di cloro elementare (ECF)

Lo sbiancamento ECF moderno riduce al minimo il consumo di diossido di cloro mediante il ricorso a una delle seguenti fasi di sbiancamento o a una combinazione di esse: ossigeno, fase di idrolisi acida a caldo, fase con ozono a consistenza media e alta, fasi con perossido di idrogeno a pressione atmosferica e perossido di idrogeno pressurizzato o il ricorso a una fase a diossido di cloro a caldo

Delignificazione estesa

La delignificazione estesa mediante a) cottura modificata o b) delignificazione a ossigeno rafforza il grado di delignificazione della pasta per carta (abbassandone il numero kappa) prima dello sbiancamento, riducendo così l'uso di sostanze chimiche sbiancanti e il carico di COD nelle acque reflue. Abbassare il numero kappa di un'unità prima dello sbiancamento può ridurre il COD rilasciato nell'impianto di sbiancamento di circa 2 kg COD/ADt. La lignina rimossa può essere recuperata e convogliata verso il sistema di recupero delle sostanze chimiche e dell'energia

a)

Cottura modificata estesa

La cottura modificata estesa (in lotto o in continuo) prevede tempi di cottura più lunghi in condizioni ottimizzate (per esempio la concentrazione di basi nel liquor di cottura è adeguata per essere più bassa all'inizio e più alta alla fine del processo di cottura), per estrarre il maggior quantitativo possibile di lignina prima dello sbiancamento, senza indebita degradazione degli idrati di carbonio o perdita eccessiva di resistenza della pasta per carta. Diventa così possibile ridurre l'uso di sostanze chimiche nella successiva fase di sbiancamento e il carico organico nelle acque reflue dell'impianto di sbiancamento

b)

Delignificazione a ossigeno

La delignificazione a ossigeno è un'opzione per rimuovere una frazione sostanziale della lignina rimanente dopo la cottura, se l'impianto di cottura deve operare con numeri kappa più elevati. In condizioni alcaline la pasta per carta reagisce con l'ossigeno per rimuovere una parte della lignina residua

Vaglio e lavaggio efficienti in ciclo chiuso della pasta greggia

Il vaglio della pasta greggia è effettuato con filtri in pressione fessurati in un ciclo chiuso multistadio. Le impurità e i frammenti sono quindi rimossi in una fase iniziale del processo.

Il lavaggio della pasta greggia separa le sostanze chimiche disciolte organiche e inorganiche dalle fibre della pasta per carta. La pasta greggia può essere prima lavata nel digestore e successivamente in impianti di lavaggio ad alta efficienza prima e dopo la delignificazione a ossigeno, ossia prima dello sbiancamento. Si riducono così il trasferimento, il consumo di sostanze chimiche dello sbiancamento e il carico emissivo nelle acque reflue. Si consente inoltre il recupero delle sostanze chimiche di cottura provenienti dalle acque di lavaggio. Un lavaggio efficiente si effettua con un lavaggio controcorrente multistadio, per mezzo di filtri e presse. Il sistema idrico dell'impianto di vaglio della pasta greggia è completamente chiuso

Riciclo parziale delle acque di lavorazione nell'impianto di sbiancamento

I filtrati acidi e basici sono riciclati all'interno dell'impianto di sbiancamento in controcorrente rispetto al flusso della pasta per carta. L'acqua è spurgata nell'impianto di trattamento delle acque reflue o, in alcuni casi, nel lavaggio successivo al lavaggio a ossigeno.

Un prerequisito per ottenere basse emissioni è dato da impianti di epurazione efficienti nelle fasi intermedie di lavaggio. Gli impianti Kraft efficienti realizzano un flusso di effluente proveniente dall'impianto di sbiancamento di 12 — 25 m3/ADt

Monitoraggio e contenimento efficaci delle perdite, anche con un recupero delle sostanze chimiche e dell'energia

Un sistema efficace di controllo, cattura e recupero delle fuoriuscite in grado di prevenire rilasci accidentali di carichi altamente organici e talvolta tossici o valori pH di picco (verso l'impianto secondario di trattamento delle acque reflue) comprende:

il monitoraggio della conduttività o del pH in punti strategici per individuare perdite e fuoriuscite

la raccolta del liquor deviato o fuoriuscito con la massima concentrazione possibile di solidi

la reimmissione nel processo del liquor e delle fibre raccolti nei luoghi opportuni

il contenimento delle fuoriuscite di flussi concentrati o pericolosi provenienti da zone di processo critiche (compresi il tallolio e la trementina), affinché non entrino nell'impianto di trattamento biologico degli effluenti

serbatoi-tampone di dimensioni adeguate per raccogliere e stoccare liquor tossici o concentrati caldi

Mantenimento di una sufficiente evaporazione del liquor nero e capacità della caldaia di recupero di far fronte ai picchi di carico

Una capacità sufficiente dell'impianto di evaporazione del liquor nero e della caldaia di recupero garantiscono la possibilità di trattare carichi supplementari di liquor e di solido secco provenienti dalla raccolta di fuoriuscite o dagli effluenti dell'impianto di sbiancamento. Si riducono così le perdite di liquor nero a bassa concentrazione, di altri effluenti di processo concentrati e degli eventuali filtrati provenienti dall'impianto di sbiancamento.

L'evaporatore a effetto multiplo concentra il liquor nero a bassa concentrazione generato dal lavaggio della pasta greggia e, a volte, anche i biofanghi provenienti dall'impianto di trattamento degli effluenti e/o il solfato di sodio proveniente dall'impianto a ClO2. Una capacità di evaporazione supplementare, superiore a quanto richiesto per il funzionamento normale, offre un margine sufficiente per recuperare le fuoriuscite e trattare gli eventuali flussi di riciclo dei filtrati di sbiancamento.

Estrazione dei condensati contaminati (incrostazioni) e loro riutilizzo nel processo

L'estrazione dei condensati contaminati (incrostazioni) e il loro riutilizzo nel processo riduce il fabbisogno di acqua fresca di una cartiera e il carico organico dell'impianto di trattamento delle acque reflue.

In una colonna di estrazione, il vapore è convogliato controcorrente attraverso i condensati di processo filtrati in precedenza che contengono composti ridotti dello zolfo, terpeni, metanolo e altri composti organici. Le sostanze volatili del condensato si accumulano nel vapore di testa come gas non condensabili e metanolo e sono estratti dal sistema. I condensati purificati possono essere riutilizzati nel processo, per esempio per il lavaggio nell'impianto di sbiancamento, nel lavaggio della pasta greggia, nell'area di caustificazione (lavaggio e diluizione dei fanghi, spruzzi a filtro per fanghi), come liquor di lavaggio TRS per i forni a calce o come costituente del liquor bianco.

I gas estratti non condensabili derivati dai condensati più concentrati sono immessi nel sistema di raccolta per i gas fortemente odorigeni e inceneriti. I gas estratti derivati dai condensati moderatamente concentrati sono raccolti nel sistema per i gas a basso volume e ad alta concentrazione (LVHC) e inceneriti

Effluenti destinati all'evaporazione e all'incenerimento provenienti dalla fase di estrazione alcalina a caldo

Gli effluenti sono innanzitutto concentrati per evaporazione e quindi inceneriti come biocombustibile in una caldaia di recupero. Il carbonato di sodio contenente polveri e residui di combustione della fornace sono disciolti per recuperare una soluzione di soda

Ricircolo dei liquidi di lavaggio provenienti dalle fasi comprese fra il pretrattamento sbiancante e il lavaggio della pasta greggia e l'evaporazione per ridurre le emissioni del pretrattamento sbiancante a base di MgO

I prerequisiti per usare questa tecnica consistono in un numero kappa relativamente basso dopo la cottura (per esempio 14-16), una capacità sufficiente dei serbatoi, degli evaporatori e della caldaia di recupero per trattare flussi supplementari, la possibilità di ripulire le attrezzature di lavaggio dai depositi e un grado di bianco moderato della pasta per carta (≤ 87 % ISO) poiché a volte questa tecnica può generare una lieve perdita di grado di bianco.

Per i produttori di pasta per carta destinata alla vendita o altri operatori tenuti a ottenere un grado di bianco molto elevato (> 87 % ISO), può essere difficile applicare il pretrattamento sbiancante a base di MgO

Flusso in controcorrente dell'acqua di processo

Negli impianti integrati, l'acqua fresca è immessa di norma attraverso gli spruzzi delle macchine continue passando successivamente alla sezione di produzione della pasta per carta

Separazione dei cicli

I cicli delle diverse unità di processo (per esempio unità di produzione della pasta per carta, unità di sbiancamento e macchine continue) sono separati dal lavaggio e dalla disidratazione della pasta per carta (per esempio con presse di lavaggio). Questa separazione evita il trasferimento di inquinanti alla fase successiva e consente di eliminare le sostanze di disturbo dai volumi ridotti

Sbiancamento ad alta consistenza (perossido)

Per lo sbiancamento ad alta consistenza, la pasta per carta è disidratata per esempio con una linea a doppia tela o altre presse prima dell'aggiunta delle sostanze sbiancanti. Questo consente un uso più efficiente delle sostanze sbiancanti e produce una pasta per carta più pulita, un minor trasferimento di sostanze nocive verso le macchine continue e genera meno COD. Il perossido residuo può essere reimmesso in circolo e riutilizzato

Recupero di fibre e cariche e trattamento delle acque bianche

Le acque bianche provenienti dalle macchine continue possono essere trattate mediante le tecniche seguenti:

a)

dispositivi «save-all» (solitamente filtri a tamburo o a disco o unità di flottazione ad aria dissolta ecc.) che separano i solidi (fibre e cariche) dall'acqua di processo. La flottazione in aria dissolta nei cicli delle acque bianche trasforma i solidi sospesi, i fini, i materiali colloidali di dimensioni ridotte e le sostanze anioniche in fiocchi che vengono successivamente rimossi. Le fibre e le cariche recuperate sono reimmesse nel processo. Le acque bianche pulite possono essere riutilizzate negli spruzzi aventi requisiti meno rigorosi relativamente alla qualità dell'acqua.

b)

Un'ultrafiltrazione supplementare delle acque bianche prefiltrate produce un filtrato super chiaro di qualità sufficiente per essere usato come acqua da spruzzi ad alta pressione, acqua di tenuta e per la diluizione di additivi chimici

Chiarificazione delle acque bianche

I sistemi di chiarificazione dell'acqua usati quasi esclusivamente nell'industria cartaria sono basati su sedimentazione, filtraggio (filtro a disco) e flottazione. La tecnica più diffusa è la flottazione in aria dissolta. Le cariche anioniche e i fini sono agglomerati mediante l'uso di additivi in fiocchi che possono successivamente essere trattati per via fisica. I polimeri idrosolubili di elevato peso molecolare o gli elettroliti inorganici sono usati come flocculanti. Gli agglomerati così ottenuti (fiocchi) sono fatti galleggiare nel bacino di chiarificazione. Nella flottazione ad aria dissolta (DAF) il materiale solido in sospensione si lega a bolle d'aria

Ricircolo dell'acqua

L'acqua chiarificata è reimmessa in ciclo come acqua di processo nello stesso impianto o, nel caso di un impianto integrato, dalla macchina continua può essere inviata all'impianto di produzione della pasta per carta e da quest'ultimo all'impianto di scortecciatura. L'effluente è scaricato per la maggior parte dai punti aventi il maggior carico inquinante (per esempio filtrato chiaro del filtro a disco dell'impianto di scortecciatura)

Ottimizzazione della progettazione e della costruzione di serbatoi e tine (fabbricazione della carta)

I serbatoi di contenimento dell'impasto e delle acque bianche sono progettati in modo da poter far fronte a fluttuazioni nel processo produttivo e a flussi variabili anche nei momenti di avvio e fermata

Fase di lavaggio prima di raffinare la pasta meccanica di conifere

Alcuni impianti effettuano un pretrattamento del cippato di conifere combinando il preriscaldamento pressurizzato, l'alta compressione e l'impregnazione per migliorare le proprietà della pasta per carta. Una fase di lavaggio prima della raffinazione e dello sbiancamento riduce considerevolmente i COD separando un flusso di effluente modesto ma altamente concentrato che può essere trattato separatamente

Sostituzione di NaOH con Ca(OH)2 o Mg(OH)2 come basi nello sbiancamento a perossido

L'uso di Ca(OH)2 come base consente di ridurre il carico delle emissioni di COD di circa il 30 %, mantenendo un elevato grado di bianco. Per sostituire NaOH si usa anche Mg(OH)2.

Sbiancamento in ciclo chiuso

Negli impianti di produzione di pasta al solfito che usano il sodio come base di cottura, l'effluente dell'impianto di sbiancamento può essere trattato ad esempio con ultrafiltrazione, flottazione e separazione delle resine e degli acidi grassi, il che consente uno sbiancamento in ciclo chiuso. I filtrati derivati dallo sbiancamento e dal lavaggio sono riutilizzati nella prima fase di lavaggio dopo la cottura e infine riciclati nelle unità di recupero delle sostanze chimiche

Adeguamento del pH nel liquor diluito prima/all'interno dell'impianto di evaporazione

La neutralizzazione è effettuata prima dell'evaporazione o dopo la prima fase di evaporazione, per mantenere gli acidi organici disciolti nel concentrato e convogliarli verso la caldaia di recupero con il liquor esausto

Trattamento anaerobico dei condensati provenienti dagli evaporatori

Cfr. sezione 1.7.2.2 (trattamento anaerobico/aerobico combinato)

Estrazione e recupero di SO2 dai condensati provenienti dagli evaporatori.

SO2 è estratto dai condensati, i concentrati sono trattati biologicamente mentre SO2 estratto è recuperato come sostanza chimica di cottura

Monitoraggio e controllo continuo della qualità dell'acqua di processo

L'ottimizzazione dell'intero sistema «fibra-acqua-additivo chimico-energia» è necessaria per i cicli chiusi di ultima generazione. Per questo è necessario un monitoraggio continuo della qualità dell'acqua e, sul versante del personale, si richiedono motivazione, conoscenza e azioni connesse alle misure necessarie per garantire la qualità dell'acqua richiesta

Prevenzione ed eliminazione dei biofilm con metodi che minimizzano le emissioni di biocidi

Un apporto continuo di microorganismi nelle acque e nelle fibre crea uno specifico equilibrio microbiologico in ciascuna cartiera. Per evitare la proliferazione dei microorganismi, dei depositi di biomassa agglomerata e di biofilm nei cicli e nelle attrezzature, si fa spesso ricorso a bio-disperdenti o a biocidi. Nel processo di disinfezione catalitica a perossido di idrogeno i biofilm e i germi liberi dell'acqua di processo e dei fanghi di cartiera sono eliminati senza l'uso di biocidi

Rimozione del calcio dall'acqua di processo con precipitazione controllata del carbonato di calcio

Abbassare la concentrazione di calcio con rimozione controllata del carbonato di calcio (per esempio in una cella di flottazione ad aria dissolta) riduce il rischio di precipitazioni indesiderate di carbonato di calcio o di formazione di calcare nei cicli e nelle attrezzature, per esempio nelle sezioni di bobinatura, conduzione, feltri e negli ugelli degli spruzzatori, nelle condutture o negli impianti biologici di trattamento delle acque reflue

Ottimizzazione degli spruzzi nella macchina continua

L'ottimizzazione degli spruzzi prevede: a) il riutilizzo dell'acqua di processo (per esempio acque bianche chiarificate) per ridurre l'uso di acqua fresca e b) l'applicazione di ugelli speciali agli spruzzi

1.7.2.2.   Trattamento delle acque reflue

Tecnica

Descrizione

Trattamento primario

Trattamento fisico-chimico, come equalizzazione, neutralizzazione o sedimentazione.

L'equalizzazione (per esempio nei bacini di equalizzazione) è usata per prevenire ampie variazioni di flusso, temperatura e concentrazioni di contaminanti, evitando così il sovraccarico del sistema di trattamento delle acque reflue

Trattamento secondario (biologico)

Per il trattamento delle acque reflue per mezzo di microorganismi, i processi disponibili sono il trattamento aerobico e il trattamento anaerobico. In una fase secondaria di chiarificazione, i solidi e la biomassa sono separati dagli effluenti per sedimentazione, a volte combinata con flocculazione

a)

Trattamento aerobico

Nell'impianto di trattamento biologico aerobico delle acque reflue, in presenza di aria il materiale biodegradabile disciolto e il materiale colloidale sono trasformati per mezzo di microorganismi in parte in una sostanza a cellula solida (biomassa) e in parte in diossido di carbonio e acqua. I processi usati sono:

fanghi attivati in una o due fasi

processi con reattore a biofilm

biofilm/fanghi attivati (impianto di trattamento biologico compatto) Questa tecnica consiste nel combinare il processo depurativo a letto mobile con fanghi attivati (BAS).

La biomassa generata (fanghi di risulta) è separata dall'effluente che l'acqua sia avviata allo scarico

b)

Trattamento combinato anaerobico/aerobico

In assenza di aria il trattamento anaerobico delle acque reflue converte per mezzo di microorganismi il contenuto organico delle acque reflue in metano, diossido di carbonio, solfuri ecc. Il processo si svolge in un serbatoio reattore ermetico. I microorganismi sono trattenuti nel serbatoio come biomassa (fanghi). Il biogas formato dal processo biologico è composto di metano, diossido di carbonio e altri gas, come idrogeno e acido solfidrico, ed è idoneo alla generazione di energia.

A causa dei carichi residui di COD, il trattamento anerobico è considerato un pretrattamento prima del trattamento aerobico. Il trattamento anaerobico riduce il quantitativo di fanghi generato dal trattamento biologico

Trattamento terziario

Il trattamento avanzato comprende tecniche come il filtraggio per un'ulteriore rimozione dei solidi, la nitrificazione e la denitrificazione per rimuovere l'azoto o la flocculazione/precipitazione seguita da filtraggio per rimuovere il fosforo. Il trattamento terziario di norma è usato nei casi in cui il trattamento primario e biologico non siano sufficienti per ottenere bassi livelli di TSS, azoto o fosforo, il che può essere richiesto ad esempio da condizioni locali

Impianto di trattamento biologico progettato e gestito correttamente

Un impianto di trattamento biologico progettato e gestito correttamente comprende una progettazione e un dimensionamento dei serbatoi e dei bacini di trattamento (per esempio bacini di sedimentazione) adeguati ai carichi idraulici e di contaminanti. Un basso livello di emissioni di TSS è realizzato garantendo una buona sedimentazione della biomassa attiva. Revisioni periodiche della progettazione, del dimensionamento e dell'esercizio dell'impianto di trattamento delle acque reflue facilitano il raggiungimento di questi obiettivi.

1.7.3.   Descrizione delle tecniche per prevenire la generazione di rifiuti e gestione degli stessi

Tecnica

Descrizione

Valutazione dei rifiuti e sistema di gestione dei rifiuti

I sistemi di valutazione e di gestione dei rifiuti sono usati per identificare le opzioni praticabili per ottimizzare la prevenzione, il riutilizzo, il recupero, il riciclo e lo smaltimento finale dei rifiuti. Gli inventari dei rifiuti consentono di identificare e classificare tipo, caratteristiche, quantitativo e origine di ogni frazione dei rifiuti

Raccolta differenziata per ciascuna diversa frazione di rifiuti

La raccolta differenziata delle diverse tipologie di rifiuti presso i punti di origine e, se del caso, lo stoccaggio intermedio, possono migliorare le opzioni di riutilizzo o di ricircolo. La raccolta differenziata comprende anche la separazione e la classificazione delle tipologie di rifiuti pericolosi (per esempio residui di olio e grasso, oli idraulici e per trasformatori, batterie esauste, scarti di materiale elettrico, solventi, vernici, biocidi o residui chimici)

Accorpamento delle opportune tipologie di residui

L'accorpamento delle opportune tipologie di residui dipende dalle opzioni preferite di riutilizzo/riciclo, ulteriore trattamento e smaltimento.

Pretrattamento dei residui di lavorazione prima del riutilizzo o del riciclo

Il pretrattamento comprende tecniche come:

la disidratazione per esempio di fanghi, corteccia o scarti e talvolta essiccazione per aumentare la capacità di riutilizzo prima dello stesso (per esempio aumentare il potere calorifico prima dell'incenerimento); o

la disidratazione per ridurre peso e volume per il trasporto. Per la disidratazione si usano presse a nastro, presse a vite, centrifughe di decantazione o filtri-pressa a camera;

la frantumazione/triturazione degli scarti, per esempio provenienti dai processi RCF e la rimozione delle parti metalliche, per aumentare le proprietà di combustione prima dell'incenerimento;

la stabilizzazione biologica prima della disidratazione, se è previsto un uso agricolo

Recupero dei materiali e riciclo dei residui di lavorazione in loco

I processi per il recupero dei materiali comprendono tecniche come:

la separazione delle fibre dai flussi d'acqua e il ricircolo verso l'impasto;

il recupero degli additivi chimici, dei pigmenti di patinatura ecc.

il recupero delle sostanze chimiche di cottura per mezzo di caldaie di recupero, caustificazione ecc.

Recupero dell'energia in loco o all'esterno dell'impianto da rifiuti aventi un elevato contenuto organico

I residui della scortecciatura, cippatura, vaglio ecc. come corteccia, fanghi di fibre o altri residui essenzialmente organici sono termovalorizzati in inceneritori o in impianti a biomassa per il loro elevato potere calorifico

Utilizzo esterno dei materiali

L'utilizzo dei materiali ottenuti da rifiuti idonei generati dalla produzione di pasta per carta e carta può avvenire in altri settori industriali, per esempio attraverso:

la combustione in forni a calce o la miscelazione con materie prime per produrre cemento, ceramiche o laterizi (compreso anche il recupero dell'energia)

il compostaggio dei fanghi della carta o lo spargimento sul suolo di tipologie di rifiuti adeguate per usi agricoli;

l'uso delle tipologie di rifiuti inorganici (sabbia, pietre, ghiaia, ceneri, limo calce) per edilizia quali pavimentazioni coperture stradali e ripristini

L'adeguatezza delle frazioni di rifiuti per un utilizzo esterno al sito è determinato dalla composizione dei rifiuti (per esempio contenuto inorganico/minerale) e dalla evidenza che l'operazione di riciclo prevista non è dannosa per l'ambiente o la salute

Pretrattamento dei rifiuti prima dello smaltimento

Il pretrattamento dei rifiuti prima dello smaltimento comprende misure (disidratazione, essiccazione ecc.) volte a ridurre il peso e il volume di trasporto o smaltimento


(1)  In casi particolari, può essere necessario applicare una procedura di campionamento diversa (per esempio campionamento istantaneo).

(2)  Per motivi economici e ambientali si registra una tendenza a sostituire il parametro COD con il parametro TOC. Se il TOC è già misurato in quanto parametro chiave di processo, non è necessario misurare il COD; è tuttavia necessario stabilire una correlazione fra i due parametri per la fonte di emissioni specifica e la fase di trattamento delle acque reflue.

(3)  È possibile ricorrere anche alle metodologie rapide di analisi (rapid test). I risultati delle analisi rapide devono essere controllati regolarmente (per esempio con cadenza mensile) conformemente alle norme EN oppure, se queste non sono disponibili, conformemente a norme ISO, nazionali o internazionali che assicurino risultati equivalenti sotto il profilo della qualità scientifica.

(4)  Per gli impianti in funzione meno di sette giorni a settimana, la frequenza di monitoraggio del COD e del TSS può essere ridotta per coprire i giorni in cui l'impianto è in funzione o estendere il periodo di campionamento a 48 o 72 ore.

(5)  Applicabile se nei processi si fa uso di EDTA o DTPA (agenti chelanti).

(6)  Non applicabile agli impianti che dimostrino di non generare né aggiungere AOX attraverso additivi chimici e materie prime.

(7)  Non applicabile agli impianti in cui il carico biologico delle acque reflue dopo il trattamento primario è molto basso, per esempio alcune cartiere dedite alla produzione di carte speciali

(8)  Gli intervalli BAT-AEL fanno riferimento alla produzione di pasta commerciale e alla parte relativa alla produzione di pasta per carta in cartiere integrate (emissioni da fabbricazione della carta non incluse).

(9)  Un impianto biologico compatto per il trattamento delle acque reflue può presentare livelli di emissione lievemente superiori.

(10)  Il limite superiore dell'intervallo fa riferimento a impianti che usano eucalipto proveniente da regioni ad alto livello di fosforo (per esempio eucalipto iberico).

(11)  Applicabile agli impianti che usano sostanze chimiche sbiancanti contenenti cloro.

(12)  Per quanto riguarda gli impianti che producono pasta per carta con proprietà di elevata resistenza, rigidità e purezza è possibile che si verifichino livelli di emissioni di AOX fino a 0,25 kg/ADt (per esempio cartone per confezionare liquidi e LWC).

(13)  Gli intervalli BAT-AEL fanno riferimento alla produzione di pasta commerciale e alla parte relativa alla produzione di pasta per carta in cartiere integrate (emissioni da fabbricazione della carta non incluse).

(14)  Un impianto biologico compatto per il trattamento delle acque reflue può presentare livelli di emissione lievemente superiori.

(15)  I livelli di emissione di SOx dei forni a calce aumentano considerevolmente se sono introdotti gas non condensabili fortemente odorigeni (NCG) senza usare scrubber alcalini.

(16)  Applicabile al trattamento di gas lievemente odorigeni.

(17)  Applicabile al trattamento di gas fortemente odorigeni.

(18)  L'aumento del contenuto di DS nel liquor nero produce meno emissioni di SO2 e più emissioni di NOx. Per questo motivo, una caldaia di recupero a bassi livelli di emissione di SO2, può trovarsi sul limite superiore dell'intervallo per NOx e viceversa.

(19)  I BAT-AEL non coprono i periodi durante i quali la caldaia di recupero funziona con un contenuto di DS molto inferiore al contenuto di DS normale per causa di chiusura o manutenzione dell'impianto di concentrazione del liquor nero.

(20)  Se una caldaia di recupero brucia liquor nero con un tenore di DS > 83 %, i livelli di emissioni di SO2 e di S gassoso vanno ricalcolati su base individuale.

(21)  L'intervallo è applicabile senza incenerimento dei gas fortemente odorigeni.

DS = contenuto solido secco del liquor nero.

(22)  L'aumento del contenuto di DS nel liquor nero produce meno emissioni di SO2 e più emissioni di NOx. Per questo motivo, una caldaia di recupero a bassi livelli di emissione di SO2, può trovarsi sul limite superiore dell'intervallo per NOx e viceversa.

(23)  L'effettivo livello di emissioni di NOx di una caldaia di recupero dipende dal contenuto di DS e di azoto del liquor nero nonché dal quantitativo e dalla combinazione degli NCG e degli altri flussi contenenti azoto (per esempio gas di sfiato della vasca «dissolving», metanolo separato dal condensato, biofanghi). Quanto maggiore il contenuto di DS e di azoto nel liquor nero e il quantitativo di NCG e di altri flussi inceneriti contenenti azoto, tanto più le emissioni saranno prossime alla soglia superiore dell'intervallo del BAT-AEL.

(24)  Se una caldaia di recupero brucia liquor nero con un tenore di DS > 83 %, i livelli di emissione di NOx vanno ricalcolati su base individuale.

DS = contenuto solido secco del liquor nero.

(25)  Per una caldaia di recupero esistente, munita di ESP, che giunge al termine del ciclo di vita, i livelli di emissione possono aumentare nel tempo fino a 50 mg/Nm3 (corrispondente a 0,4 kg/ADt).

(26)  I gas fortemente odorigeni includono metanolo e trementina

(27)  Per i forni a calce che bruciano gas fortemente odorigeni (compresi metanolo e trementina), il limite superiore dell'intervallo AEL può raggiungere 40 mg/Nm3.

(28)  Se si usano combustibili liquidi di origine vegetale (per esempio trementina, metanolo, tallolio), inclusi quelli ottenuti come sottoprodotti del processo di fabbricazione della pasta per carta, è possibile che si verifichino livelli di emissione fino a 350 mg/Nm3 (corrispondenti a 0,35 kg NOx/ADt).

(29)  Se si usano combustibili gassosi di origine vegetale (per esempio gas non condensabili), inclusi quelli ottenuti come sottoprodotti del processo di fabbricazione della pasta per carta, è possibile che si verifichino livelli di emissione fino a 450 mg/Nm3 (corrispondenti a 0,45 kg NOx/ADt).

(30)  Per un forno a calce esistente munito di ESP che giunge al termine del ciclo di vita, i livelli di emissione possono aumentare nel tempo fino a 50 mg/Nm3 (corrispondente a 0,05 kg/ADt).

(31)  Questo BAT-AEL è basato su un flusso di gas compreso nell'intervallo 100 - 200 Nm3/ADt.

(32)  Se in un impianto esistente non è possibile passare all'incenerimento graduale, è possibile che si verifichino livelli di emissioni fino a 1 000 mg/Nm3 (corrispondenti a 0,2 kg/ADt).

(33)  Gli intervalli BAT-AEL fanno riferimento alla produzione di pasta commerciale e alla parte relativa alla produzione di pasta per carta in cartiere integrate (emissioni da fabbricazione della carta non incluse).

(34)  Il BAT-AEL non è applicabile agli impianti di produzione di pasta per carta naturale resistente ai grassi).

(35)  I BAT-AEL per COD e per il fosforo totale non si applicano alla pasta commerciale a base di eucalipto.

(36)  Gli impianti di produzione di pasta per carta al solfito possono applicare una fase di sbiancamento delicato a base di ClO2 per soddisfare i requisiti del prodotto, producendo così emissioni di AOX.

(37)  Non applicabile agli impianti TCF

(38)  Gli intervalli BAT-AEL fanno riferimento alla produzione di pasta commerciale e alla parte relativa alla produzione di pasta per carta in cartiere integrate (emissioni da fabbricazione della carta non incluse).

(39)  A causa delle maggiori emissioni dovute alle specificità del processo, il BAT-AEL per l'azoto totale non si applica alla produzione di pasta per carta NSSC a base di ammonio.

(40)  Per gli impianti a base di ammonio, è possibile che si verifichino livelli di emissione di NOx più elevati: fino a 580 mg/Nm3 (media giornaliera) e fino a 450 mg/Nm3 (media annua).

(41)  Per le caldaie di recupero impiegate in impianti che fanno uso di oltre il 25 % di latifoglie (ricche di potassio) nelle materie prime, è possibile che si verifichino emissioni di polveri più elevate, fino a 30 mg/Nm3.

(42)  I BAT-AEL per le polveri non si applicano agli impianti a base di ammonio.

(43)  A causa delle maggiori emissioni dovute alle specificità del processo, il BAT-AEL per SO2 non si applica alle caldaie di recupero impiegate in condizioni acide permanenti, ossia usando liquor di solfito come mezzo di lavaggio (sistema di abbattimento ad umido) nel processo di recupero del solfito.

(44)  Per gli scrubber Venturi multistadio esistenti, è possibile che si verifichi un livello più elevato di emissioni di SO2 fino a 400 mg/Nm3 (media giornaliera) e fino a 350 mg/Nm3 (media annua).

(45)  Non applicabile in condizioni acide, ossia nei periodi in cui si effettuano risciacqui e lavaggi preventivi delle incrostazioni negli scrubber. Durante questi periodi le emissioni possono arrivare fino a 300-500 mg SO2/Nm3 (al 5 % di O2) per la pulizia di uno degli scrubber e fino a 1 200 mg SO2/Nm3 (valore medio su mezz'ora, al 5 % di O2) per la pulizia dell'ultima vasca di lavaggio.

(46)  In caso di pasta meccanica fortemente sbiancata (70-100 % di fibra nella carta finita), possono verificarsi livelli di emissione fino a 8 kg/t.

(47)  Se non è possibile l'uso di agenti chelanti biodegradabili o smaltibili a causa dei requisiti di qualità della pasta per carta (per esempio, elevato grado di bianco), le emissioni di azoto totale possono essere superiori a quanto previsto dal presente BAT-AEL e vanno valutate su base individuale.

(48)  Se non è possibile l'uso di agenti chelanti biodegradabili o smaltibili a causa dei requisiti di qualità della pasta per carta (per esempio, elevato grado di bianco), le emissioni di azoto totale possono essere superiori a quanto previsto dal presente BAT-AEL e vanno valutate su base individuale.

(49)  Nelle cartiere munite di cicli completamente chiusi non si verificano emissioni di COD.

(50)  Per gli impianti esistenti, si possono verificare livelli fino a 0,45 kg/t, a causa del declino continuo della qualità della carta da riciclare e della difficoltà di adeguare continuamente l'impianto di trattamento degli effluenti.

(51)  Per gli impianti con un flusso di acque reflue compreso fra 5 e 10 m3/t, il limite superiore dell'intervallo è pari a 0,008 kg/t

(52)  Per le cartiere di carta grafica, il limite superiore dell'intervallo fa riferimento alle cartiere che usano amido nel processo di patinatura.

(53)  Le cartiere con caratteristiche speciali, come un numero elevato di cambiamenti di tipi (per esempio ≥ 5 al giorno, media annua) o la produzione di carta molto leggera per usi speciali (≤ 30 g/m2, media annua) possono produrre emissioni superiori al limite superiore dell'intervallo.

(54)  Il limite superiore dell'intervallo del BAT-AEL fa riferimento alle cartiere che producono carta altamente raffinata che esige una raffinazione intensiva e alle cartiere con frequenti cambi di produzione (per esempio ≥ 1 – 2 cambi di produzione/giorno, media annua).