ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 282 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
57° anno |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
26.9.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 282/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1003/2014 DELLA COMMISSIONE
del 18 settembre 2014
che modifica l'allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
La miscela di Methylchloroisothiazolinone (e) Methylisothiazolinone con cloruro di magnesio e nitrato di magnesio è attualmente consentita come conservante nei prodotti cosmetici in concentrazione massima pari allo 0,0015 % di una miscela 3:1 rispettivamente di Methylchloroisothiazolinone (e) Methylisothiazolinone. |
(2) |
L'8 dicembre 2009 il comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (nel seguito CSSC) ha adottato un parere sulla sicurezza della miscela di Methylchloroisothiazolinone (e) Methylisothiazolinone (2). |
(3) |
Il CSSC ha concluso che, se impiegata come conservante in prodotti cosmetici da sciacquare in concentrazione massima pari a 0,0015 %, la miscela 3:1 di Methylchloroisothiazolinone (e) Methylisothiazolinone non presenta rischi per la salute dei consumatori, fatto salvo il suo potenziale di sensibilizzazione cutanea. Secondo il CSSC un prodotto da sciacquare presenta una minore probabilità di indurre o provocare reazioni rispetto a un prodotto da non sciacquare con la medesima concentrazione. |
(4) |
La questione degli stabilizzanti per tale miscela è stata affrontata dal comitato scientifico dei prodotti cosmetici e dei prodotti non alimentari destinati ai consumatori (nel seguito SCCNPF), successivamente sostituito dal Comitato scientifico dei prodotti di consumo (nel seguito CSPC), a norma della decisione 2004/210/CE della Commissione (3), successivamente sostituito dal CSSC in virtù della decisione 2008/721/CE della Commissione (4), in un parere del 24 e 25 giugno 2003 (5). Il comitato ha dichiarato che, tenuto conto che i principi attivi e il loro rapporto restano immutati nei prodotti cosmetici attualmente commercializzati e che la concentrazione degli stabilizzatori nei prodotti cosmetici finiti è trascurabile, la sostituzione del cloruro di magnesio e del nitrato di magnesio con solfato di rame, o con qualsiasi altro ingrediente cosmetico, quale stabilizzatore nella miscela di Methylchloroisothiazolinone (e) Methylisothiazolinone non altera il profilo tossicologico della miscela in questione. A seguito della richiesta della Commissione relativa al chiarimento del termine «autorizzato», il comitato ha risposto, in un parere del 7 dicembre 2004 (6), che per «ingrediente cosmetico autorizzato» si dovrebbe intendere «qualsiasi ingrediente che, alla luce della direttiva sui prodotti cosmetici (7), sia consentito o non sia proibito e possa essere impiegato nei prodotti cosmetici, a condizione che ogni sostanza compresa nelle classi di ingredienti di cui agli allegati da III a VII (8) della direttiva possa essere impiegata solo se presente nel rispettivo allegato.» La conclusione del CSSC dell'8 dicembre 2009 contiene inoltre una valutazione della sicurezza della miscela stessa e non fa riferimento agli stabilizzatori presi in considerazione. |
(5) |
Alla luce del succitato parere del CSSC la Commissione ritiene che, al fine di evitare rischi potenziali per la salute umana, l'impiego della miscela di Methylchloroisothiazolinone (e) Methylisothiazolinone dovrebbe essere limitato, come raccomandato dal CSSC, mentre il riferimento agli stabilizzatori cloruro di magnesio e nitrato di magnesio dovrebbe essere soppresso dalla sua denominazione chimica. |
(6) |
È opportuno specificare che l'impiego della miscela di Methylchloroisothiazolinone (e) Methylisothiazolinone è incompatibile con l'impiego del solo Methylisothiazolinone nello stesso prodotto in quanto ciò altererebbe il rapporto 3:1 consentito per la miscela (9). |
(7) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1223/2009. |
(8) |
È auspicabile differire l'applicazione delle restrizioni sopraccitate per consentire all'industria di operare i necessari adeguamenti delle formulazioni dei prodotti. In particolare occorre concedere alle imprese nove mesi di tempo per l'immissione sul mercato di prodotti conformi e diciotto mesi per il ritiro dal mercato dei prodotti non conformi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. |
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente dei prodotti cosmetici, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
A decorrere dal 16 luglio 2015 sono immessi sul mercato dell'Unione solo i prodotti cosmetici che rispettano le prescrizioni del regolamento (CE) n. 1223/2009 quale modificato dal presente regolamento.
A decorrere dal 16 aprile 2016 sono messi a disposizione sul mercato dell'Unione solo i prodotti cosmetici che rispettano le prescrizioni del regolamento (CE) n. 1123/2009 quale modificato dal presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 16 luglio 2015.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59.
(2) SCCS/1238/09.
(3) Decisione 2004/210/CE della Commissione, del 3 marzo 2004, che istituisce comitati scientifici nel settore della sicurezza dei consumatori, della sanità pubblica e dell'ambiente (GU L 66 del 4.3.2004, pag. 45).
(4) Decisione 2008/721/CE della Commissione, del 5 settembre 2008, che istituisce una struttura consultiva di comitati scientifici ed esperti nel settore della sicurezza dei consumatori, della sanità pubblica e dell'ambiente e che abroga la decisione 2004/210/CE (GU L 241 del 10.9.2008, pag. 21).
(5) SCCNFP/0670/03, final.
(6) SCCP/0849/04.
(7) Direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169)
(8) La Commissione presuppone che il CSPC abbia voluto fare riferimento alle sostanze destinate ad essere impiegate come coloranti, conservanti e filtri UV, che devono essere autorizzate esplicitamente attraverso il loro inserimento negli allegati IV, VI e VII della direttiva 76/768/CEE. È pertanto opportuno riferirsi a questi ultimi e non agli “Allegati da III a VII”.
(9) Ciò è in linea con il parere del CSSC sul Methylisothiazolinone del 12 dicembre 2013 (SCCS/1521/13), nella quale si afferma chiaramente che il Methylisothiazolinone non dovrebbe essere addizionato a un prodotto cosmetico che già contenga la miscela di Methylchloroisothiazolinone ( e) Methylisothiazolinone.
ALLEGATO
I numeri d'ordine 39 e 57 dell'allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici sono sostituiti dai seguenti:
|
Identificazione della sostanza |
Condizioni |
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Numero d'ordine |
Denominazione chimica/INN |
Denominazione comune nel glossario degli ingredienti |
Numero CAS |
Numero CE |
Tipo di prodotto, parti del corpo |
Concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso |
Altre |
Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze |
a |
b |
c |
d |
e |
f |
g |
h |
i |
«39 |
Miscela di 5-Cloro-2-metil-isotiazol-3(2H)-one e 2-metilisotiazol-3(2H)-one |
Methylchloroisothiazolinone (e) Methylisothiazolinone (1) |
26172-55-4, 2682-20-4, 55965-84-9 |
247-500-7, 220-239-6 |
Prodotti da sciacquare |
0,0015 % (di una miscela 3:1 di 5-cloro-2-metilisotiazol 3(2H)-one e 2-metilisotiazol-3(2H)-one)» |
|
|
«57 |
2-metil-2H-isotiazol-3-one |
Methylisothiazolinone (2) |
2682-20-4 |
220-239-6 |
|
0,01 %» |
|
|
(1) Il Methylisothiazolinone è disciplinato anche al numero d'ordine 57. I due numeri d'ordine si escludono a vicenda: l'impiego della miscela di Methylchloroisothiazolinone (e) Methylisothiazolinone è incompatibile con l'impiego del solo Methylisothiazolinone nello stesso prodotto.
(2) Il Methylisothiazolinone è disciplinato anche al numero d'ordine 39 in una miscela con il Methylchloroisothiazolinone. I due numeri d'ordine si escludono a vicenda: l'impiego della miscela di Methylchloroisothiazolinone (e) Methylisothiazolinone è incompatibile con l'impiego del solo Methylisothiazolinone nello stesso prodotto.
26.9.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 282/5 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1004/2014 DELLA COMMISSIONE
del 18 settembre 2014
che modifica l'allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
I parabeni sono regolamentati come conservanti dal regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici, allegato V, voce 12, sotto la denominazione acido p-idrossibenzoico, suoi sali ed esteri, con una concentrazione massima dello 0,4 % per un singolo estere e dello 0,8 % per le miscele di esteri. |
(2) |
Nel dicembre 2010 il comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (nel seguito CSSC), istituito a norma della decisione 2008/721/CE della Commissione (2), ha adottato un parere sui parabeni (3), seguito da un chiarimento nell'ottobre 2011 (4), in risposta a una decisione unilaterale della Danimarca di vietare l'impiego del propylparaben e del butylparaben, loro isoforme e sali nei prodotti cosmetici destinati ai bambini di età inferiore ai tre anni di età, in conformità dell'articolo 12 della direttiva 76/768/CEE del Consiglio (5). Le conclusioni del 2010 e del 2011 sono state confermate dal CSSC in un ulteriore parere del maggio 2013 (6), chiesto dalla Commissione alla luce di un nuovo studio sulla tossicità del propylparaben per la riproduzione. |
(3) |
Nei suddetti pareri, che riguardavano tutti i parabeni a catena lunga, il CSSC ha confermato che, alle concentrazioni massime autorizzate, il methylparaben e l'ethylparaben sono sicuri. |
(4) |
L'isopropylparaben, l'isobutylparaben, il phenylparaben, il benzylparaben e il pentylparaben sono stati vietati dal regolamento (UE) n. 358/2014 (7) della Commissione. |
(5) |
Il CSSC ha concluso che l'impiego del butylparaben e del propylparaben come conservanti nei prodotti cosmetici finiti è sicuro per il consumatore, nella misura in cui la somma delle loro concentrazioni individuali non superi lo 0,19 % (come esteri). |
(6) |
Per i prodotti cosmetici generici contenenti butylparaben e propylparaben, esclusi i prodotti specifici per l'area del pannolino, il CSSC ha concluso che non sussiste alcun rischio per la sicurezza dei bambini (di ogni fascia d'età), in quanto il margine di sicurezza si fonda su ipotesi molto prudenti per quanto concerne la tossicità e l'esposizione. |
(7) |
Il CSSC ha tuttavia sostenuto che, per quanto riguarda il butylparaben e il propylparaben presenti in prodotti cosmetici da non sciacquare destinati a essere applicati nell'area del pannolino di bambini di età inferiore a sei mesi, non è stato possibile escludere rischi in considerazione sia del metabolismo immaturo di tali bambini, sia della possibile presenza di pelle danneggiata in tale area. In base all'ipotesi di esposizione più pessimistica potrebbero essere sollevate perplessità in materia di sicurezza. |
(8) |
Nessuna preoccupazione è stata espressa in relazione alla sicurezza dell'acido p-idrossibenzoico e ai suoi sali (calcium paraben, sodium paraben, potassium paraben). |
(9) |
La Commissione ritiene che l'impiego continuativo di butylparaben e di propylparaben nelle condizioni attuali possa presentare rischi potenziali per la salute umana e che, pertanto, le condizioni per il loro impiego dovrebbero essere allineate alle raccomandazioni del CSSC. |
(10) |
Per motivi di coerenza con l'attuale numero d'ordine 12 dell'allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009, la concentrazione massima raccomandata per le sostanze elencate al numero d'ordine 12 bis, pari allo 0,19 % come esteri, dovrebbe essere convertita per essere espressa nel suo equivalente come acido, pari allo 0,14 %. I sali di sodio e di potassio del butylparaben e del propylparaben dovrebbero essere soggetti alle medesime condizioni d'uso del butylparaben e del propylparaben, alla luce del fatto che il CSSC non ha mai segnalato diversità di comportamento (per quanto riguarda la chimica o la tossicità) dei sali rispetto agli esteri in nessuno dei suoi precedenti pareri. |
(11) |
In mancanza di indicazioni contrarie da parte del CSSC, è opportuno mantenere invariata la concentrazione massima pari allo 0,8 % per la somma di tutti i parabeni contenuti in un prodotto cosmetico, già prevista al numero d'ordine 12 dell'allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009. |
(12) |
Alla luce delle perplessità sollevate dal CSSC in merito all'impiego dei parabeni in prodotti cosmetici da non sciacquare destinati a essere applicati nell'area del pannolino di bambini di età inferiore a sei mesi nonché per ragioni pratiche connesse al fatto che i prodotti per lattanti sono solitamente commercializzati per bambini di età inferiore a tre anni, l'impiego del butylparaben e del propylparaben dovrebbe essere proibito nei prodotti cosmetici da non risciacquare destinati a essere applicati nell'area del pannolino di bambini di età inferiore a tre anni. |
(13) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1223/2009, |
(14) |
È opportuno differire l'applicazione delle restrizioni sopraccitate per consentire all'industria di operare i necessari adeguamenti delle formulazioni dei prodotti. In particolare è opportuno concedere alle imprese sei mesi di tempo per l'immissione sul mercato di prodotti conformi e dodici mesi per il ritiro dal mercato dei prodotti non conformi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. |
(15) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente dei prodotti cosmetici, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
A decorrere dal 16 aprile 2015 sono immessi sul mercato dell'Unione solo i prodotti cosmetici che rispettano le prescrizioni del presente regolamento.
A decorrere dal 16 ottobre 2015 sono messi a disposizione sul mercato dell'Unione solo i prodotti cosmetici che rispettano le prescrizioni del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 16 aprile 2015.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59.
(2) Decisione 2008/721/CE della Commissione, del 5 settembre 2008, che istituisce una struttura consultiva di comitati scientifici ed esperti nel settore della sicurezza dei consumatori, della sanità pubblica e dell'ambiente e che abroga la decisione 2004/210/CE (GU L 241 del 10.9.2008, pag. 21).
(3) SCCS/1348/10 revisione 22 marzo 2011.
(4) SCCS/1446/11.
(5) Direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai prodotti cosmetici (GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169).
(6) SCCS/1514/13.
(7) Regolamento (UE) n. 358/2014 della Commissione, del 9 aprile 2014, che modifica l'allegato II e l'allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici (GU L 107 del 10.4.2014, pag. 5).
ALLEGATO
L'allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009 è così modificato:
1) |
il testo del numero d'ordine 12 è sostituito dal seguente:
|
2) |
è inserito il numero d'ordine 12a:
|
26.9.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 282/9 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1005/2014 DELLA COMMISSIONE
del 23 settembre 2014
recante divieto di pesca della grancevola artica nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1 per le navi battenti bandiera irlandese
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2014. |
(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2014. |
(3) |
È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2014 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2014
Per la Commissione,
a nome del presidente
Lowri EVANS
Direttrice generale degli Affari marittimi e della pesca
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio, del 20 gennaio 2014, che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2014, pag. 1).
ALLEGATO
N. |
33/TQ43 |
Stato membro |
Irlanda |
Stock |
PCR/N1GRN |
Specie |
Grancevola artica (Chionoecetes spp.) |
Zona |
Acque groenlandesi della zona NAFO 1 |
Data di chiusura |
28.8.2014 |
26.9.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 282/11 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1006/2014 DELLA COMMISSIONE
del 23 settembre 2014
recante divieto di pesca dei berici nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV per le navi battenti bandiera irlandese
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 1262/2012 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2014. |
(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2014. |
(3) |
È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2014 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2014
Per la Commissione,
a nome del presidente
Lowri EVANS
Direttrice generale degli Affari marittimi e della pesca
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 1262/2012 del Consiglio, del 20 dicembre 2012, che stabilisce, per il 2013 e il 2014, le possibilità di pesca delle navi UE per determinati stock ittici di acque profonde (GU L 356 del 22.12.2012, pag. 22).
ALLEGATO
N. |
34/DSS |
Stato membro |
Irlanda |
Stock |
ALF/3X14- |
Specie |
Berici (Beryx spp) |
Zona |
Acque UE e acque internazionali delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV |
Data di chiusura |
28.8.2014 |
26.9.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 282/13 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1007/2014 DELLA COMMISSIONE
del 23 settembre 2014
recante divieto di pesca dell'ippoglosso nero nelle acque dell'Unione delle zone IIa e IV e nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone Vb e VI per le navi battenti bandiera irlandese
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2014. |
(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2014. |
(3) |
È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2014 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2014
Per la Commissione,
a nome del presidente
Lowri EVANS
Direttrice generale degli Affari marittimi e della pesca
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio, del 20 gennaio 2014, che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2014, pag. 1).
ALLEGATO
N. |
32/TQ43 |
Stato membro |
Irlanda |
Stock |
GHL/2 A-C46 |
Specie |
Ippoglosso nero (Reinhardtius hippoglossoides) |
Zona |
Acque dell'Unione delle zone IIa e IV; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb e VI |
Data di chiusura |
28.8.2014 |
26.9.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 282/15 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1008/2014 DELLA COMMISSIONE
del 24 settembre 2014
che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 183, lettera b),
visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione (3) ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato i prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina. |
(2) |
Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine. |
(3) |
Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1484/95. |
(4) |
Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2014
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) GU L 150 del 20.5.2014, pag. 1.
(3) Regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e fissa i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina e che abroga il regolamento n. 163/67/CEE (GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47).
ALLEGATO
«ALLEGATO I
Codice NC |
Designazione delle merci |
Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg) |
Cauzione di cui all'articolo 3 (EUR/100 kg) |
Origine (1) |
0207 12 10 |
Carcasse di polli presentazione 70 %, congelate |
125,5 |
0 |
AR |
0207 12 90 |
Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate |
136,4 |
0 |
AR |
145,4 |
0 |
BR |
||
0207 14 10 |
Pezzi disossati di galli o di galline, congelati |
303,3 |
0 |
AR |
227,6 |
22 |
BR |
||
329,1 |
0 |
CL |
||
268,5 |
9 |
TH |
||
0207 14 50 |
Petti di pollo, congelati |
196,0 |
5 |
BR |
0207 14 60 |
Cosce di pollo, congelate |
146.4 |
0 |
AR |
138,5 |
1 |
BR |
||
0207 27 10 |
Pezzi disossati di tacchini, congelati |
350,2 |
0 |
BR |
351,5 |
0 |
CL |
||
1602 32 11 |
Preparazioni non cotte di galli o di galline |
293,6 |
0 |
BR |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice “ZZ” sta per “altre origini”.»
26.9.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 282/17 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1009/2014 DELLA COMMISSIONE
del 25 settembre 2014
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2014
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all’importazione |
0702 00 00 |
MK |
53,3 |
TR |
83,3 |
|
XS |
79,6 |
|
ZZ |
72,1 |
|
0707 00 05 |
MK |
34,9 |
TR |
102,3 |
|
ZZ |
68,6 |
|
0709 93 10 |
TR |
107,9 |
ZZ |
107,9 |
|
0805 50 10 |
AR |
149,3 |
CL |
150,2 |
|
IL |
114,0 |
|
TR |
125,0 |
|
UY |
109,8 |
|
ZA |
140,9 |
|
ZZ |
131,5 |
|
0806 10 10 |
BR |
166,0 |
MK |
34,4 |
|
TR |
118,6 |
|
ZZ |
106,3 |
|
0808 10 80 |
BR |
52,5 |
CL |
117,7 |
|
NZ |
133,5 |
|
US |
135,4 |
|
ZA |
157,3 |
|
ZZ |
119,3 |
|
0808 30 90 |
AR |
218,6 |
CN |
105,0 |
|
TR |
120,5 |
|
ZZ |
148,0 |
|
0809 30 |
TR |
121,6 |
ZZ |
121,6 |
|
0809 40 05 |
MK |
9,0 |
ZZ |
9,0 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
26.9.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 282/19 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1010/2014 DELLA COMMISSIONE
del 25 settembre 2014
relativo al rilascio di titoli di importazione di riso nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 per il sottoperiodo di settembre 2014
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 188,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 della Commissione (2) ha aperto e fissato le modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso, ripartiti per paese di origine e suddivisi in più sottoperiodi, in conformità all'allegato I del medesimo regolamento di esecuzione. |
(2) |
Il mese di settembre è il quarto sottoperiodo per il contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011, il terzo sottoperiodo per il contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del medesimo regolamento di esecuzione e il primo sottoperiodo per il contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), del medesimo regolamento di esecuzione. |
(3) |
Dalle comunicazioni effettuate a norma dell'articolo 8, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 risulta che, per i contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4112 — 09.4117 — 09.4118 — 09.4119 e 09.4168, le domande presentate nel corso dei primi 10 giorni lavorativi del mese di settembre 2014 a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del medesimo regolamento di esecuzione hanno a oggetto un quantitativo superiore a quello disponibile. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti per i contingenti in questione, calcolato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (3). |
(4) |
Dalle comunicazioni suddette risulta inoltre che, per i contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4127 — 09.4128 — 09.4129 e 09.4116, le domande presentate nel corso dei primi 10 giorni lavorativi del mese di settembre 2014 a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 hanno a oggetto un quantitativo inferiore a quello disponibile. |
(5) |
Il quantitativo non utilizzato per il sottoperiodo di settembre dei contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4127 — 09.4128 — 09.4129 e 09.4130 è trasferito al contingente recante il numero d'ordine 09.4138 per il sottoperiodo successivo, a norma dell'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011. |
(6) |
È inoltre opportuno fissare i quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo successivo, a norma dell'articolo 5, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011, per i contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4138 e 09.4168. |
(7) |
Ai fini di un'efficace gestione della procedura di rilascio dei titoli di importazione è opportuno che il presente regolamento entri in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Le domande di titoli di importazione per il riso nell'ambito dei contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4112 — 09.4117 — 09.4118 — 09.4119 e 09.4168 di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011, presentate nel corso dei primi 10 giorni lavorativi del mese di settembre 2014, danno luogo al rilascio di titoli per i quantitativi richiesti, previa applicazione del coefficiente di attribuzione fissato nell'allegato del presente regolamento.
2. I quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo successivo nell'ambito dei contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4138 e 09.4168 di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 sono stabiliti nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2014
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 della Commissione, del 7 dicembre 2011, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso (GU L 325 dell'8.12.2011, pag. 6).
(3) Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13).
ALLEGATO
Quantitativi da attribuire per il sottoperiodo del mese di settembre 2014 e quantitativi disponibili per il sottoperiodo successivo, in applicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011
a) |
Contingente di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011:
|
b) |
Contingente di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011:
|
c) |
Contingente di rotture di riso del codice NC 1006 40 00 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011:
|
(1) Le domande riguardano quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili: possono quindi essere accettate tutte le domande.
(2) Nessun quantitativo disponibile per questo sottoperiodo.
(3) Le domande riguardano quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili: possono quindi essere accettate tutte le domande.
(4) Nessun quantitativo disponibile per questo sottoperiodo.
DECISIONI
26.9.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 282/22 |
DECISIONE 2014/673/PESC DEL CONSIGLIO
del 25 settembre 2014
recante modifica della decisione 2013/527/PESC che modifica e proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Corno d'Africa
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2, e l'articolo 33,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
L'8 dicembre 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/819/PESC (1) che nomina il sig. Alexander RONDOS rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per il Corno d'Africa. |
(2) |
Il 24 ottobre 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/527/PESC (2) che modifica e proroga il mandato dell'RSUE per il Corno d'Africa fino al 31 ottobre 2014. |
(3) |
Il mandato dell'RSUE dovrebbe essere prorogato di altri quattro mesi. |
(4) |
L'RSUE espleterà il mandato nell'ambito di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione enunciati nell'articolo 21 del trattato. |
(5) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2013/527/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2013/527/PESC è così modificata:
1) |
all'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Il mandato del sig. Alexander RONDOS quale RSUE per il Corno d'Africa è prorogato fino al 28 febbraio 2015. Il Consiglio può decidere che il mandato dell'RSUE termini anticipatamente, sulla base di una valutazione da parte del comitato politico e di sicurezza (CPS) e di una proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).» ; |
2) |
all'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'RSUE per il periodo dal 1o novembre 2013 al 31 ottobre 2014 è pari a 2 720 000 EUR. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'RSUE per il periodo dal 1o novembre 2014 al 28 febbraio 2015 è pari a 890 000 EUR.» ; |
3) |
l'articolo 13 è sostituito dal seguente: «Articolo 13 Riesame L'attuazione della presente decisione e la coerenza della stessa con altri contributi dell'Unione nella regione sono riesaminate periodicamente. L'RSUE presenta al Consiglio, all'AR e alla Commissione una relazione sui progressi compiuti entro la fine di aprile 2014 e una relazione esauriente sull'esecuzione del mandato entro la fine di novembre 2014.» . |
Articolo 2
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2014
Per il Consiglio
Il presidente
F. GUIDI
(1) Decisione 2011/819/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2011, che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per il Corno d'Africa (GU L 327 del 9.12.2011, pag. 62).
(2) Decisione 2013/527/PESC del Consiglio, del 24 ottobre 2013, che modifica e proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Corno d'Africa (GU L 284 del 26.10.2013, pag. 23).
26.9.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 282/24 |
DECISIONE 2014/674/PESC DEL CONSIGLIO
del 25 settembre 2014
che modifica e proroga la decisione 2010/565/PESC, relativa alla missione di consulenza e di assistenza dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza nella Repubblica democratica del Congo (EUSEC RD Congo)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 21 settembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/565/PESC (1), modificata da ultimo dalla decisione 2013/468/PESC (2). La decisione 2010/565/PESC scade il 30 settembre 2014. |
(2) |
Il 18 giugno 2014, il Comitato politico e di sicurezza (CPS) ha approvato le Modalità per la transizione dell'EUSEC RD Congo, nell'ambito del futuro impegno dell'UE a sostegno delle riforme del settore della sicurezza civile (SSR) nella Repubblica democratica del Congo (RDC), che comporta la proroga di nove mesi dell'EUSEC RD Congo, fino al 30 giugno 2015, al fine di attuare la fase di transizione finale per il passaggio delle consegne. |
(3) |
L'EUSEC RD Congo sarà condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione fissati nell'articolo 21 del trattato, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2010/565/PESC è così modificata:
1) |
l'articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 Mandato La missione è volta, in coordinamento e cooperazione stretti con gli altri attori della comunità internazionale, segnatamente le Nazioni Unite e la MONUSCO, e perseguendo gli obiettivi di cui all'articolo 1, ad apportare un sostegno concreto nel quadro della SSR creando le condizioni che consentano l'attuazione a breve e medio termine delle attività e dei progetti basati sugli orientamenti adottati dalle autorità congolesi nel piano di riforma delle FARDC e riportati nel programma d'azione della missione, compresi:
|
2) |
all'articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. L'EUSEC RD Congo è strutturata in base ai suoi documenti di pianificazione.» ; |
3) |
all'articolo 5, il paragrafo 4 è soppresso; |
4) |
l'articolo 9 è sostituito dal seguente: «Articolo 9 Disposizioni finanziarie 1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla missione nel periodo dal 1o ottobre 2010 al 30 settembre 2011 è pari a 12 600 000 EUR. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla missione nel periodo dal 1o ottobre 2011 al 30 settembre 2012 è pari a 13 600 000 EUR. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla missione nel periodo dal 1o ottobre 2012 al 30 settembre 2013 è pari a 11 000 000 EUR. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla missione nel periodo dal 1o ottobre 2013 al 30 settembre 2014 è pari a 8 455 000 EUR. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla missione nel periodo dal 1o ottobre 2014 al 30 giugno 2015 è pari a 4 600 000 EUR. 2. Tutte le spese sono gestite nel rispetto delle norme e delle procedure applicabili al bilancio generale dell'Unione. La partecipazione di persone fisiche e giuridiche all'aggiudicazione di contratti d'appalto da parte dell'EUSEC RD Congo è aperta senza limitazioni. Inoltre, non si applica alcuna regola di origine per i beni acquistati dall'EUSEC RD Congo. Con l'approvazione della Commissione la missione può concludere accordi tecnici con gli Stati membri, con lo Stato ospitante, con gli Stati terzi partecipanti e con altri attori internazionali per quanto riguarda la fornitura di attrezzature, servizi e locali all'EUSEC RD Congo. 3. L'EUSEC RD Congo è responsabile dell'esecuzione del bilancio della missione. A tal fine essa firma un accordo con la Commissione. 4. Fatte salve le disposizioni sullo status dell'EUSEC RD Congo e del suo personale, l'EUSEC RD Congo è competente per eventuali richieste di indennizzo ed obblighi derivanti dall'attuazione del mandato a decorrere dal 1o ottobre 2013, fatta eccezione per eventuali richieste di indennizzo in relazione a una colpa grave del capomissione, di cui quest'ultimo si assume la responsabilità. 5. L'attuazione delle disposizioni finanziarie non pregiudica la catena di comando di cui agli articoli 5 e 7 e i requisiti operativi dell'EUSEC RD Congo, compresa la compatibilità delle attrezzature e l'interoperabilità delle sue squadre. 6. Le spese sono ammissibili a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione.» ; |
5) |
è inserito l'articolo seguente: «Articolo 9 bis Cellula di progetto 1. L'EUSEC RD Congo dispone di una cellula di progetto per individuare e attuare i progetti. Ove opportuno, l'EUSEC RD Congo agevola e fornisce consulenza sui progetti realizzati dagli Stati membri e da Stati terzi sotto la loro responsabilità, in settori connessi all'EUSEC RD Congo e a sostegno dei suoi obiettivi. 2. Fatto salvo il paragrafo 3, l'EUSEC RD Congo è autorizzata a far ricorso ai contributi finanziari degli Stati membri o di Stati terzi per l'attuazione di progetti individuati che completino in modo coerente le altre azioni dell'EUSEC RD Congo, se il progetto è:
L'EUSEC RD Congo conclude un accordo con tali Stati, riguardante in particolare le modalità specifiche concernenti la risposta a qualsiasi azione emanante da terzi riguardante danni subiti a causa di atti od omissioni dell'EUSEC RD Congo nell'utilizzo dei fondi messi a sua disposizione da tali Stati. Né l'Unione né l'alto rappresentante sono in alcun caso ritenuti responsabili dagli Stati contributori per atti od omissioni dell'EUSEC RD Congo nell'utilizzo dei fondi messi a disposizione da tali Stati. 3. I contributi finanziari alla cellula di progetto da parte di Stati terzi sono soggetti ad accettazione da parte del CPS.» ; |
6) |
l'articolo 13 è così modificato:
|
7) |
all'articolo 17, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Essa si applica fino al 30 giugno 2015» . |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Essa si applica a decorrere dal 1o ottobre 2014.
Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2014
Per il Consiglio
Il presidente
F. GUIDI
(1) Decisione 2010/565/PESC del Consiglio, del 21 settembre 2010, relativa alla missione di consulenza e di assistenza dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza nella Repubblica democratica del Congo (EUSEC RD Congo) (GU L 248 del 22.9.2010, pag. 59).
(2) Decisione 2013/468/PESC del Consiglio, del 23 settembre 2013, che modifica e proroga la decisione 2010/565/PESC, relativa alla missione di consulenza e di assistenza dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza nella Repubblica democratica del Congo (EUSEC RD Congo) (GU L 252 del 24.9.2013, pag. 29).
Rettifiche
26.9.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 282/27 |
Rettifica della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 193 del 20 luglio 2002 )
Pagina 7, articolo 18,
anziché:
«Se è accertato che la coltivazione di una varietà, iscritta nel catalogo comune delle varietà, possa in uno Stato membro, nuocere dal punto di vista fitosanitario alla coltivazione di altre varietà o specie, presentare un rischio per l'ambiente o per la salute umana, il suddetto Stato membro può essere autorizzato, su sua richiesta e secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, ovvero all'articolo 23, paragrafo 3, nel caso di una varietà geneticamente modificata, a vietare in tutto o in parte del suo territorio la commercializzazione delle sementi o dei materiali di moltiplicazione di tale varietà. In caso di pericolo imminente di propagazione di organismi nocivi, di pericolo imminente per la salute umana o per l'ambiente, questo divieto può essere fissato dallo Stato membro interessato nella domanda depositata sin dal momento della decisione definitiva che dovrà essere presa entro tre mesi secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, ovvero all'articolo 23, paragrafo 3, se si tratta di una varietà geneticamente modificata.»
leggi:
«Se è accertato che, in uno Stato membro, la coltivazione di una varietà iscritta nel catalogo comune delle varietà potrebbe nuocere dal punto di vista fitosanitario alla coltivazione di altre varietà o specie oppure presentare un rischio per l'ambiente o per la salute umana, il suddetto Stato membro può essere autorizzato, su sua richiesta e secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, ovvero all'articolo 23, paragrafo 3, nel caso di una varietà geneticamente modificata, a vietare in tutto o in parte del suo territorio la commercializzazione delle sementi o dei materiali di moltiplicazione di tale varietà. In caso di pericolo imminente di propagazione di organismi nocivi oppure di pericolo imminente per la salute umana o per l'ambiente, tale divieto può essere fissato dallo Stato membro interessato a partire dal deposito della richiesta fino al momento della decisione definitiva, che è adottata entro tre mesi secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, ovvero all'articolo 23, paragrafo 3, se si tratta di una varietà geneticamente modificata.»
26.9.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 282/27 |
Rettifica della direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 193 del 20 luglio 2002 )
A pagina 41, articolo 18,
anziché:
«Se è accertato che la coltivazione di una varietà, iscritta nel catalogo comune delle varietà, possa in uno Stato membro, nuocere dal punto di vista fitosanitario alla coltivazione di altre varietà o specie, presentare un rischio per l'ambiente o per la salute umana, il suddetto Stato membro può essere autorizzato, su sua richiesta e secondo la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2, ovvero all'articolo 46, paragrafo 3, nel caso di una varietà geneticamente modificata, a vietare in tutto o in parte del suo territorio la commercializzazione delle sementi o dei materiali di moltiplicazione di tale varietà. In caso di pericolo imminente di propagazione di organismi nocivi, di pericolo imminente per la salute umana o per l'ambiente, questo divieto può essere fissato dallo Stato membro interessato nella domanda depositata sin dal momento della decisione definitiva che dovrà esser presa entro tre mesi secondo la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2, ovvero all'articolo 46, paragrafo 3, se si tratta di una varietà geneticamente modificata.»
leggi:
«Se è accertato che, in uno Stato membro, la coltivazione di una varietà iscritta nel catalogo comune delle varietà potrebbe nuocere dal punto di vista fitosanitario alla coltivazione di altre varietà o specie oppure presentare un rischio per l'ambiente o per la salute umana, il suddetto Stato membro può essere autorizzato, su sua richiesta e secondo la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2, ovvero all'articolo 46, paragrafo 3, nel caso di una varietà geneticamente modificata, a vietare in tutto o in parte del suo territorio la commercializzazione delle sementi o dei materiali di moltiplicazione di tale varietà. In caso di pericolo imminente di propagazione di organismi nocivi oppure di pericolo imminente per la salute umana o per l'ambiente, tale divieto può essere fissato dallo Stato membro interessato a partire dal deposito della richiesta fino al momento della decisione definitiva, che è adottata entro tre mesi secondo la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2, ovvero all'articolo 46, paragrafo 3, se si tratta di una varietà geneticamente modificata.»