ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 277

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

57° anno
19 settembre 2014


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 983/2014 della Commissione, del 18 settembre 2014, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

1

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 984/2014 della Commissione, del 18 settembre 2014, recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 19 settembre 2014

4

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 985/2014 della Commissione, del 18 settembre 2014, relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di settembre 2014 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 533/2007 per il pollame

7

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 986/2014 della Commissione, del 18 settembre 2014, relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di settembre 2014 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 1385/2007 per il pollame

9

 

 

ACCORDI INTERISTITUZIONALI

 

*

Accordo tra il Parlamento europeo e la Commissione europea sul registro per la trasparenza delle organizzazioni e dei liberi professionisti che svolgono attività di concorso all'elaborazione e attuazione delle politiche dell'Unione europea

11

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

19.9.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 277/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 983/2014 DELLA COMMISSIONE

del 18 settembre 2014

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all’importazione

0702 00 00

MK

52,3

TR

84,0

XS

82,8

ZZ

73,0

0707 00 05

MK

34,4

TR

107,9

ZZ

71,2

0709 93 10

TR

120,2

ZZ

120,2

0805 50 10

AR

136,1

CL

173,6

IL

155,5

UY

112,2

ZA

140,8

ZZ

143,6

0806 10 10

AR

128,7

BR

172,3

EG

160,1

MK

33,9

TR

115,2

ZZ

122,0

0808 10 80

AR

262,7

BA

49,3

BR

65,7

CL

146,3

NZ

124,8

US

129,4

ZA

125,8

ZZ

129,1

0808 30 90

AR

217,1

CL

231,7

CN

109,8

TR

123,9

ZZ

170,6

0809 30

TR

126,8

ZZ

126,8

0809 40 05

MK

20,2

ZZ

20,2


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


19.9.2014   

IT

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L 277/4


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 984/2014 DELLA COMMISSIONE

del 18 settembre 2014

recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 19 settembre 2014

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 183,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 642/2010, della Commissione (2) il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 91 20 [frumento (grano) tenero da seme], ex 1001 99 00 [frumento (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 e 1007 90 00 è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all'importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

(2)

A norma dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010, ai fini del calcolo del dazio all'importazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per i prodotti in questione sono fissati regolarmente prezzi rappresentativi all'importazione cif.

(3)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 642/2010, il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all'importazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del suddetto regolamento è il prezzo rappresentativo cif all'importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all'articolo 5 del medesimo regolamento.

(4)

Occorre fissare i dazi all'importazione per il periodo a decorrere dal 19 settembre 2014, applicabili fino all'entrata in vigore di una nuova fissazione.

(5)

Conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010, occorre che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 19 settembre 2014, i dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 642/2010, sono quelli fissati nell'allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione, del 20 luglio 2010, recante modalità d' applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali (GU L 187 del 21.7.2010, pag. 5).


ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 642/2010 applicabili a decorrere dal 19 settembre 2014

Codice NC

Designazione delle merci

Dazi all'importazione (1)

(EUR/t)

1001 11 00

FRUMENTO (grano) duro da seme

0,0

1001 19 00

FRUMENTO (grano) duro di alta qualità, diverso da quello da seme

0,0

di qualità media, diverso da quello da seme

0,0

di qualità bassa, diverso da quello da seme

0,0

ex 1001 91 20

FRUMENTO (grano) tenero da seme

0,0

ex 1001 99 00

FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme

0,0

1002 10 00

SEGALA da seme

10,44

1002 90 00

SEGALA non destinata alla semina

10,44

1005 10 90

GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido

10,44

1005 90 00

GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (2)

10,44

1007 10 90

SORGO da granella, diverso da quello ibrido destinato alla semina

10,44

1007 90 00

SORGO da granella, diverso dal sorgo destinato alla semina

10,44


(1)  A norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 642/2010, l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo (al di là dello stretto di Gibilterra) o nel Mar Nero e se le merci arrivano nell'Unione attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez,

2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della Penisola iberica e se le merci arrivano nell'Unione attraverso l'Oceano Atlantico.

(2)  L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 642/2010.


ALLEGATO II

ELEMENTI PER IL CALCOLO DEI DAZI FISSATI NELL'ALLEGATO I

1.

Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:

(EUR/t)

 

Frumento tenero (1)

Granturco

Borsa

Minneapolis

Chicago

Quotazione

181,56

104,91

Premio sul Golfo

27,96

Premio sui Grandi Laghi

90,89

2.

Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:

Spese di nolo: Golfo del Messico — Rotterdam

13,71 EUR/t

Spese di nolo: Grandi laghi — Rotterdam

48,85 EUR/t


(1)  Premio positivo di 14 EUR/t incluso [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].


19.9.2014   

IT

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L 277/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) n. 985/2014 della Commissione

del 18 settembre 2014

relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di settembre 2014 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 533/2007 per il pollame

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), e in particolare l'articolo 188,

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 533/2007 della Commissione, del 14 maggio 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore del pollame (3), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 533/2007 ha aperto alcuni contingenti tariffari per l'importazione di prodotti del settore del pollame.

(2)

Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di settembre 2014 per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2014 riguardano, per alcuni contingenti, quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi per i quali sono state presentate domande,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Alle domande di titoli di importazione presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 533/2007 per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2014 si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 settembre 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

(3)  GU L 125 del 15.5.2007, pag. 9.


ALLEGATO

Numero del gruppo

Numero d'ordine

Coefficiente di attribuzione per le domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dall'1.10.2014 al 31.12.2014

(in %)

P1

09.4067

1,472757

P3

09.4069

0,291585


19.9.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 277/9


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 986/2014 DELLA COMMISSIONE

del 18 settembre 2014

relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di settembre 2014 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 1385/2007 per il pollame

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 188,

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 1385/2007 della Commissione, del 26 novembre 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio, per quanto concerne l'apertura e le modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore del pollame (3), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di settembre 2014 per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2014 riguardano, per alcuni contingenti, quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi per i quali sono state presentate domande,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Alle domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2014 a norma del regolamento (CE) n 1385/2007 si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 settembre 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

(3)  GU L 309 del 27.11.2007, pag. 47.


ALLEGATO

Numero del gruppo

Numero d'ordine

Coefficiente di attribuzione per le domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dall'1.10.2014 al 31.12.2014

(%)

1

09.4410

0,240327

2

09.4411

0,243729

3

09.4412

0,268779

4

09.4420

0,903674

6

09.4422

0,973717


ACCORDI INTERISTITUZIONALI

19.9.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 277/11


Accordo tra il Parlamento europeo e la Commissione europea

sul registro per la trasparenza delle organizzazioni e dei liberi professionisti che svolgono attività di concorso all'elaborazione e attuazione delle politiche dell'Unione europea

IL PARLAMENTO EUROPEO E LA COMMISSIONE EUROPEA (le «parti»),

visti il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 11, paragrafi 1 e 2, il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 295, nonché il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (i «trattati»),

considerando che i responsabili politici europei non agiscono in maniera avulsa dalla società civile, bensì mantengono un dialogo aperto, trasparente e regolare con le associazioni rappresentative e la società civile,

considerando che le parti hanno sottoposto a riesame il registro per la trasparenza (il «registro») istituito dall'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo e la Commissione europea del 23 giugno 2011 sull'istituzione di un registro per la trasparenza per le organizzazioni, le persone giuridiche e i lavoratori autonomi impegnati nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione (1), a norma del paragrafo 30 di tale accordo,

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

I.   PRINCIPI DEL REGISTRO

1.   L'istituzione e la gestione del registro lasciano impregiudicati gli obiettivi del Parlamento europeo ai sensi della risoluzione dell'8 maggio 2008 sull'elaborazione di un quadro per le attività dei rappresentanti di interessi (lobbisti) presso le istituzioni europee (2) e della sua decisione dell'11 maggio 2011 sulla conclusione di un accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo e la Commissione su un registro comune per la trasparenza (3).

2.   La gestione del registro si svolge nel rispetto dei principi generali del diritto dell'Unione, e in particolare dei principi di proporzionalità e di non discriminazione.

3.   La gestione del registro si svolge nel rispetto del diritto dei deputati al Parlamento europeo di esercitare il loro mandato parlamentare senza restrizioni.

4.   La gestione del registro non incide sulle competenze o prerogative delle parti né condiziona i loro rispettivi poteri organizzativi.

5.   Le parti si adoperano per trattare in maniera analoga tutti gli operatori che esercitano attività analoghe e per garantire condizioni paritarie nella registrazione di organizzazioni e liberi professionisti svolgenti attività di concorso all'elaborazione ed attuazione delle politiche dell'Unione.

II.   STRUTTURA DEL REGISTRO

6.   Il registro è strutturato nel modo seguente:

a)

disposizioni sull'ambito di applicazione del registro, sulle attività contemplate dal registro, sulle definizioni, sugli incentivi e sulle esenzioni;

b)

categorie di registrazione (allegato I);

c)

informazioni richieste a coloro che intendono registrarsi, compresi gli obblighi in materia di informazione finanziaria (allegato II);

d)

codice di condotta (allegato III);

e)

meccanismi di segnalazione e reclamo e provvedimenti applicabili in caso di inosservanza del codice di condotta, comprese le procedure relative alle segnalazioni e all'istruzione e al trattamento dei reclami (allegato IV);

f)

orientamenti in materia di attuazione recanti informazioni pratiche per coloro che intendono registrarsi.

III.   AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGISTRO

Attività che rientrano nell'ambito di applicazione del registro

7.   Rientrano nell'ambito di applicazione del registro tutte le attività, diverse da quelle di cui ai paragrafi 10, 11 e 12, svolte allo scopo di influenzare direttamente o indirettamente l'elaborazione o l'attuazione delle politiche e i processi decisionali delle istituzioni dell'Unione, a prescindere dal luogo in cui sono condotte e dai canali o mezzi di comunicazione impiegati — ad esempio l'esternalizzazione, i media, i contratti con intermediari specializzati, i centri studi (think-tanks), le piattaforme, i forum, le campagne e le iniziative adottate a livello locale.

Ai fini del presente accordo, per «influenza diretta» si intende l'influenza esercitata mediante contatto diretto o comunicazione diretta con le istituzioni dell'Unione o altra azione che faccia seguito a tali attività, mentre per «influenza indiretta» si intende l'influenza mediante il ricorso a vettori intermedi come i media, l'opinione pubblica, oppure conferenze o avvenimenti sociali mirati alle istituzioni dell'Unione.

In particolare, dette attività comprendono:

i contatti con i membri e i loro assistenti, i funzionari e gli altri agenti delle istituzioni dell'Unione,

la preparazione, la divulgazione e la trasmissione di lettere, materiale informativo o documenti di dibattito e di sintesi,

l'organizzazione di manifestazioni, riunioni, attività promozionali, conferenze o avvenimenti sociali, cui siano stati invitati membri e loro assistenti, funzionari o altri agenti delle istituzioni dell'Unione; nonché

i contributi volontari e la partecipazione a consultazioni o audizioni formali su futuri atti legislativi o altri atti giuridici dell'Unione ovvero ad altre consultazioni pubbliche.

8.   Sono chiamati a registrarsi, a prescindere dal loro stato giuridico, tutte le organizzazioni e i liberi professionisti che svolgano attività rientranti nell'ambito di applicazione del registro, siano esse in corso o in preparazione.

Qualsiasi attività rientrante nell'ambito di applicazione del registro e svolta a contratto da un intermediario che fornisca consulenza legale o altra consulenza professionale comporta l'ammissibilità alla registrazione sia per l'intermediario sia per il suo cliente. L'intermediario deve dichiarare tutti i clienti vincolati da tali contratti, nonché le entrate relative a ciascun cliente derivanti da attività di rappresentanza quali definite all'allegato 2, punto II.C.2.b. L'adempimento di tale obbligo non esonera i clienti dal registrarsi e dall'includere nei propri preventivi di spesa il costo di eventuali attività subappaltate a intermediari.

Attività che non rientrano nell'ambito di applicazione del registro

9.   Le organizzazioni sono ammissibili alla registrazione soltanto se svolgono attività rientranti nell'ambito di applicazione del registro, che si traducano in una comunicazione diretta o indiretta con le istituzioni dell'Unione. Le organizzazioni inammissibili possono essere radiate dal registro.

10.   Le attività concernenti la prestazione di consulenza legale o altra consulenza professionale di altra natura non rientrano nell'ambito di applicazione del registro se:

consistono in attività di consulenza e relazioni con enti pubblici destinate a informare più dettagliatamente i clienti in merito a una situazione giuridica generale o alla loro situazione giuridica specifica, ovvero a consigliarli in ordine all'opportunità o all'ammissibilità di un'azione legale o amministrativa nel quadro legislativo e regolamentare vigente,

consistono in consulenze fornite ai clienti al fine di consentire loro di esercitare le proprie attività nel rispetto del diritto pertinente,

consistono in analisi e studi, elaborati per i clienti, sui potenziali effetti di eventuali modifiche legislative o regolamentari sulla loro situazione giuridica o sul loro settore di attività,

consistono nella rappresentanza in procedimenti di conciliazione o mediazione volti a prevenire il contenzioso dinanzi a organi giudiziari o amministrativi; oppure

si riferiscono all'esercizio del diritto fondamentale del cliente a un processo equo, compreso il diritto alla difesa nei procedimenti amministrativi, come le attività esercitate da avvocati o altri professionisti.

Le attività che sono direttamente collegate a uno specifico procedimento giurisdizionale o amministrativo di cui siano parti un'impresa e i suoi consulenti, e che non siano di per sé intese a modificare il quadro giuridico vigente, esulano dall'ambito di applicazione del registro. Il presente comma si applica a tutti i settori di attività presenti nell'Unione europea.

Tuttavia, le seguenti attività concernenti la prestazione di consulenza legale o altra consulenza professionale rientrano nell'ambito di applicazione del registro quando sono intese a influenzare le istituzioni dell'Unione, i loro membri e i rispettivi assistenti, o i loro funzionari o altri agenti:

la prestazione di assistenza tramite rappresentanza o mediazione, o la fornitura di materiale promozionale, comprese l'argomentazione e la redazione; e

la prestazione di consulenza tattica o strategica, in particolare il sollevamento di questioni per il loro contenuto o i tempi della loro comunicazione sono intese a influenzare le istituzioni dell'Unione, i loro membri e i rispettivi assistenti o i loro funzionari o altri agenti.

11.   Le attività delle parti sociali in quanto attori del dialogo sociale (sindacati, associazioni di datori di lavoro ecc.) non rientrano nell'ambito di applicazione del registro quando dette parti sociali esercitano il ruolo loro conferito dai trattati. Il presente paragrafo si applica, mutatis mutandis, a qualsiasi ente specificamente designato dai trattati a svolgere un ruolo istituzionale.

12.   Le attività rispondenti a richieste dirette e individuali delle istituzioni dell'Unione o di deputati al Parlamento europeo, come le richieste specifiche o periodiche di informazioni concrete, dati o consulenze, non rientrano nell'ambito di applicazione del registro.

Disposizioni specifiche

13.   Il registro non si applica alle chiese e alle comunità religiose. Tuttavia, gli uffici di rappresentanza o le persone giuridiche, gli uffici e le reti istituiti per rappresentare chiese e comunità religiose nelle loro relazioni con le istituzioni dell'Unione, come pure le loro associazioni, sono chiamati a registrarsi.

14.   Il registro non si applica ai partiti politici. Tuttavia, qualsiasi organizzazione da essi istituita o sostenuta, che svolga attività rientranti nell'ambito di applicazione del registro, è chiamata a registrarsi.

15.   Il registro non si applica ai servizi governativi degli Stati membri, ai governi di paesi terzi, alle organizzazioni intergovernative internazionali e alle loro missioni diplomatiche.

16.   Le autorità pubbliche regionali e i loro uffici di rappresentanza non sono chiamati a registrarsi, ma possono farlo se lo desiderano. Ogni associazione o rete creata per rappresentare collettivamente le regioni è chiamata a registrarsi.

17.   Tutte le autorità pubbliche subnazionali diverse da quelle di cui al paragrafo 16 (come le amministrazioni locali e comunali o le città o i loro uffici di rappresentanza o le loro associazioni o reti) sono chiamate a registrarsi.

18.   Le reti, le piattaforme o le altre forme di attività collettiva prive di stato giuridico o di personalità giuridica, ma che costituiscono di fatto una fonte organizzata di persuasione e che svolgono attività rientranti nell'ambito di applicazione del registro sono chiamate a registrarsi. I membri di tali forme di attività collettiva designano un rappresentante che agisca quale persona di contatto, responsabile delle relazioni con il segretariato congiunto del registro per la trasparenza (SCRT).

19.   Le attività da prendere in considerazione ai fini della valutazione dell'ammissibilità alla registrazione sono quelle mirate (direttamente o indirettamente) alle istituzioni, alle agenzie e agli organismi dell'Unione, nonché ai loro membri e ai rispettivi assistenti e ai loro funzionari e altri agenti. Non figurano tra tali attività quelle rivolte agli Stati membri, in particolare quelle dirette alle loro rappresentanze permanenti presso l'Unione europea.

20.   Le reti, federazioni, associazioni o piattaforme europee sono incoraggiate a elaborare orientamenti comuni e trasparenti affinché i loro membri possano individuare le attività rientranti nell'ambito di applicazione del registro. Esse sono altresì chiamate a rendere pubblici tali orientamenti.

IV.   NORME APPLICABILI A COLORO CHE EFFETTUANO LA REGISTRAZIONE

21.   Mediante la registrazione, le organizzazioni e le persone fisiche e giuridiche interessate:

consentono che le informazioni da loro fornite ai fini della registrazione diventino di pubblico dominio,

si impegnano ad agire in conformità del codice di condotta di cui all'allegato III e, se del caso, a trasmettere il testo di eventuali codici deontologici cui siano vincolate (4),

garantiscono la correttezza delle informazioni fornite e s'impegnano ad ottemperare alle richieste amministrative di informazioni aggiuntive e di aggiornamenti,

consentono che le segnalazioni o i reclami che li riguardano siano trattati in base alle disposizioni del codice di condotta di cui all'allegato III,

consentono ad essere soggette ai provvedimenti applicabili in caso di inosservanza del codice di condotta di cui all'allegato III e riconoscono che i provvedimenti di cui all'allegato IV possono essere loro applicati in caso di inosservanza del codice di condotta,

prendono atto che le parti possono, su richiesta e fatte salve le disposizioni del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), essere tenute a rendere noti la corrispondenza e altri documenti relativi alle attività dei soggetti registrati.

V.   ATTUAZIONE

22.   I Segretari generali del Parlamento europeo e della Commissione europea sono responsabili della vigilanza sul sistema e di tutti i principali aspetti operativi e adottano di comune intesa le misure necessarie per dare attuazione al presente accordo.

23.   Sebbene il sistema sia gestito congiuntamente, le parti conservano la facoltà di utilizzare il registro in maniera indipendente per i propri specifici obiettivi.

24.   Ai fini dell'attuazione del sistema, i servizi del Parlamento europeo e della Commissione europea mantengono una struttura operativa comune, denominata «Segretariato congiunto del registro per la trasparenza (SCRT)». L'SCRT è composto da un gruppo di funzionari del Parlamento europeo e della Commissione europea, secondo modalità concordate dai servizi competenti. L'SCRT è coordinato da un capo unità presso il segretariato generale della Commissione europea. I compiti dell'SCRT comprendono l'elaborazione di orientamenti attuativi rientranti nei limiti del presente accordo e atti a facilitare l'interpretazione coerente delle norme da parte di coloro che effettuano la registrazione e il controllo della qualità del contenuto del registro. L'SCRT si avvale delle risorse amministrative disponibili per verificare la qualità del contenuto del registro, fermo restando, tuttavia, che i soggetti che si registrano sono i responsabili finali delle informazioni fornite.

25.   Le parti organizzano attività di formazione appropriate e progetti di comunicazione interna adeguati per promuovere la conoscenza del registro e delle procedure di segnalazione e di reclamo presso i propri membri e il proprio personale.

26.   Le parti adottano le misure appropriate per promuovere all'esterno la conoscenza del registro e il suo utilizzo.

27.   Una serie di statistiche di base, estratte dalla banca dati del registro, è regolarmente pubblicata sul sito web del registro per la trasparenza contenuto nel portale Europa ed è accessibile mediante un motore di ricerca di facile utilizzo. Il contenuto pubblico di tale banca dati è disponibile in formati elettronici a lettura ottica.

28.   Una relazione annuale sulla gestione del registro è presentata dai Segretari generali del Parlamento europeo e della Commissione europea rispettivamente al Vicepresidente competente del Parlamento europeo e al Vicepresidente competente della Commissione europea. La relazione annuale fornisce informazioni concrete sul registro, sul suo contenuto e sul sua andamento ed è pubblicata ogni anno per l'anno civile precedente.

VI.   PROVVEDIMENTI APPLICABILI AI SOGGETTI REGISTRATI ADEMPIENTI

29.   I titoli di accesso al Parlamento europeo sono rilasciati alle persone che rappresentano o lavorano per organizzazioni rientranti nell'ambito di applicazione del registro unicamente qualora tali organizzazioni o persone siano registrate. La registrazione, tuttavia, non conferisce automaticamente il diritto al rilascio di tali titoli di accesso. Il rilascio e il controllo dei titoli di accesso di lunga durata ai locali del Parlamento europeo restano procedimenti interni di competenza di tale Istituzione.

30.   Le parti offrono incentivi, nell'ambito dei loro poteri amministrativi, al fine di incoraggiare la registrazione nel quadro istituito dal presente accordo.

Tra gli incentivi offerti dal Parlamento europeo a coloro che intendono registrarsi possono figurare i seguenti:

un'ulteriore agevolazione dell'accesso ai locali del Parlamento europeo, ai deputati e ai rispettivi assistenti, nonché ai funzionari e agli altri agenti dell'Istituzione,

l'autorizzazione a organizzare o co-ospitare manifestazioni nei locali del Parlamento europeo,

la trasmissione agevolata di informazioni, in particolare medianti indirizzari («mailing list») specifici,

la partecipazione in qualità di intervenienti alle audizioni delle commissioni,

il patrocinio del Parlamento europeo.

Tra gli incentivi offerti dalla Commissione europea a coloro che intendono registrarsi possono figurare:

provvedimenti relativi alla trasmissione di informazioni ai soggetti registrati in occasione di consultazioni pubbliche;

provvedimenti relativi ai gruppi di esperti e ad altri organi consultivi;

indirizzari («mailing list») specifici;

il patrocinio della Commissione europea.

Le parti comunicano a coloro che effettuano la registrazione gli incentivi specifici di cui possono beneficiare.

VII.   PROVVEDIMENTI APPLICABILI IN CASO DI INOSSERVANZA DEL CODICE DI CONDOTTA

31.   Chiunque, utilizzando il modulo di comunicazione disponibile sul sito web del registro, può effettuare segnalazioni e presentare reclami concernenti eventuali inosservanze del codice di condotta di cui all'allegato III. Le segnalazioni e i reclami sono trattati secondo le procedure previste all'allegato IV.

32.   Il sistema della segnalazione è uno strumento inteso a integrare i controlli di qualità svolti dall'SCRT conformemente al paragrafo 24. Chiunque può effettuare una segnalazione in merito a errori di fatto relativi alle informazioni fornite dai soggetti registrati. Possono essere effettuate anche segnalazioni in merito alle registrazioni inammissibili.

33.   Chiunque può presentare un reclamo formale qualora presuma un'inosservanza del codice di condotta, diversa da un errore di fatto, da parte di un soggetto registrato. I reclami sono fondati su fatti concreti riguardanti la presunta inosservanza del codice di condotta.

L'SCRT indaga sulla presunta inosservanza, nel debito rispetto dei principi di proporzionalità e di buona amministrazione. L'inosservanza intenzionale del codice di condotta da parte di soggetti registrati o di loro rappresentanti determina l'applicazione dei provvedimenti di cui all'allegato IV.

34.   Qualora l'SCRT, nell'ambito delle procedure di cui ai paragrafi da 31 a 33, constati ripetuti episodi di mancata cooperazione o comportamento scorretto oppure un'inosservanza grave del codice di condotta, il soggetto registrato di cui trattasi è radiato dal registro per un periodo di uno o due anni, con menzione pubblica del provvedimento nel registro ai sensi dell'allegato IV.

VIII.   PARTECIPAZIONE DI ALTRE ISTITUZIONI E ORGANI

35.   Il Consiglio europeo e il Consiglio sono invitati ad aderire al registro. Le altre istituzioni e agenzie e gli altri organismi dell'Unione sono incoraggiati a utilizzare il quadro istituito dal presente accordo come strumento di riferimento per le loro interazioni con le organizzazioni e i liberi professionisti svolgenti attività di concorso all'elaborazione ed attuazione delle politiche dell'Unione.

IX.   DISPOSIZIONI FINALI

36.   Il presente accordo sostituisce l'accordo tra il Parlamento europeo e la Commissione europea del 23 giugno 2011, i cui effetti cessano alla data di applicazione del presente accordo.

37.   Il registro è sottoposto a riesame nel 2017.

38.   Il presente accordo entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2015.

I soggetti già registrati alla data di applicazione del presente accordo modificano la loro registrazione al fine di conformarsi alle nuove norme previste dal presente accordo entro il termine di tre mesi a decorrere da tale data.

Fatto a Strasburgo, il 16 aprile 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per la Commissione europea

Il Vicepresidente

M. ŠEFČOVIČ


(1)  GU L 191 del 22.7.2011, pag. 29.

(2)  GU C 271 E del 12.11.2009, pag. 48.

(3)  GU C 377 E del 7.12.2012, pag. 176.

(4)  Il codicedeontologicocui un soggetto registrato è vincolato può imporreobblighipiù rigorosi di quanto lo siano i requisiti previsti dalcodice di condottadi cui all'allegato III.

(5)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).


ALLEGATO I

«Registro per la trasparenza»

Organizzazioni e liberi professionisti svolgenti attività di concorso all'elaborazione e attuazione delle politiche dell'Unione europea

Categorie

Caratteristiche/osservazioni

I —

Società di consulenza specializzate, studi legali e consulenti indipendenti

 

Sottocategoria

Società di consulenza specializzate

Società che svolgono, per conto di clienti, attività di sostegno, lobbismo, promozione, rappresentanza di interessi particolari e di relazione con i pubblici poteri.

Sottocategoria

Studi legali

Studi legali che svolgono, per conto di clienti, attività di sostegno, lobbismo, promozione, rappresentanza di interessi particolari e di relazione con i pubblici poteri.

Sottocategoria

Consulenti indipendenti

Consulenti o avvocati indipendenti che svolgono, per conto di clienti, attività di sostegno, lobbismo, promozione, rappresentanza di interessi particolari e di relazione con i pubblici poteri. Questa sottocategoria è destinata alla registrazione di organismi formati da una sola persona.

II —

Lobbisti interni e associazioni di categoria, commerciali e professionali

 

Sottocategoria

Imprese e gruppi

Imprese o gruppi di imprese (con o senza personalità giuridica) che svolgono, per conto proprio, attività interne di sostegno, lobbismo, promozione, rappresentanza di interessi particolari e di relazione con i pubblici poteri.

Sottocategoria

Associazioni commerciali e di categoria

Organizzazioni (con o senza scopo di lucro in quanto tali) che rappresentano gruppi misti o società con scopo di lucro e piattaforme.

Sottocategoria

Sindacati e associazioni professionali

Rappresentanza di interessi di lavoratori, impiegati, attività commerciali o professioni.

Sottocategoria

Altre organizzazioni, tra cui:

enti che organizzano eventi (con o senza scopo di lucro);

organi di informazione legati a gruppi d'interesse ed enti orientati alla ricerca legati a interessi privati con scopo di lucro;

coalizioni ad hoc e strutture temporanee (con membri operanti a scopo di lucro).

 

III —

Organizzazioni non governative

 

Sottocategoria

Organizzazioni, piattaforme, reti, coalizioni ad hoc, strutture temporanee non governative e altre organizzazioni analoghe

Organizzazioni senza scopo di lucro (con o senza personalità giuridica) che sono indipendenti dai pubblici poteri e dalle organizzazioni di categoria. Sono incluse le fondazioni, gli istituti di beneficenza ecc.

Tutti gli enti siffatti che comprendono elementi con scopo di lucro tra i loro membri devono registrarsi nella categoria II.

IV —

Centri studi (think-tanks), istituti di ricerca e istituti accademici

 

Sottocategoria

Centri studi (think-tanks) e istituti di ricerca

Centri studi (think-tanks) e istituti di ricerca specializzati che si occupano delle attività e delle politiche dell'Unione europea.

Sottocategoria

Istituti accademici

Istituti il cui obiettivo principale è l'istruzione, ma che si occupano anche delle attività e delle politiche dell'Unione europea.

V —

Organizzazioni rappresentative di chiese e comunità religiose

 

Sottocategoria

Organizzazioni rappresentative di chiese e comunità religiose

Persone giuridiche, uffici, reti o associazioni istituiti per attività di rappresentanza.

VI —

Organizzazioni rappresentative di amministrazioni locali, regionali e comunali e altri enti pubblici o misti ecc.

 

Sottocategoria

Strutture regionali

Le regioni in quanto tali e i loro uffici di rappresentanza non sono chiamati a registrarsi, ma possono farlo se lo desiderano. Le associazioni o reti create per rappresentare collettivamente le regioni sono chiamate a registrarsi.

Sottocategoria

Altre autorità pubbliche subnazionali

Tutte le altre autorità pubbliche subnazionali, come le città, le amministrazioni locali e comunali o i loro uffici di rappresentanza, e le associazioni o reti nazionali, sono chiamate a registrarsi.

Sottocategoria

Associazioni e reti transnazionali di autorità pubbliche regionali o di altre autorità pubbliche subnazionali

 

Sottocategoria

Altri enti pubblici o misti istituiti per legge, il cui scopo è di agire nell'interesse pubblico

Questa sottocategoria include altre organizzazioni a statuto pubblico o misto (pubblico/privato).


ALLEGATO II

INFORMAZIONI DA FORNIRE AL MOMENTO DELLA REGISTRAZIONE

I.   INFORMAZIONI GENERALI E DI BASE

a)

La denominazione, l'indirizzo della sede e, se del caso, dell'ufficio di Bruxelles, Lussemburgo o Strasburgo, nonché il numero di telefono, l'indirizzo e-mail e il sito web dell'organizzazione;

b)

i nominativi della persona legalmente responsabile dell'organizzazione e del direttore organizzativo o del responsabile della gestione o, se del caso, del principale punto di contatto per le attività rientranti nell'ambito di applicazione del registro (ad esempio, capo dipartimento «Affari UE»); i nominativi delle persone autorizzate ad accedere ai locali del Parlamento europeo (1);

c)

il numero delle persone (membri, personale ecc.) che partecipano ad attività rientranti nell'ambito di applicazione del registro e delle persone che fruiscono di un titolo di accesso ai locali del Parlamento europeo, nonché il tempo dedicato da ciascuna persona a tali attività secondo le seguenti percentuali rispetto all'attività a tempo pieno: 25 %, 50 %, 75 % o 100 %;

d)

le finalità/il mandato — i settori di interesse — le attività — i paesi di esercizio delle attività — le affiliazioni a reti — le informazioni generali rientranti nell'ambito di applicazione del registro;

e)

i membri e, se del caso, il numero degli stessi (persone fisiche e giuridiche e organizzazioni).

II.   INFORMAZIONI SPECIFICHE

A.   Attività che rientrano nell'ambito di applicazione del registro

Devono essere forniti dettagli specifici sulle principali proposte legislative o politiche obiettivo delle attività di coloro che effettuano la registrazione e rientranti nell'ambito di applicazione del registro. È possibile fare riferimento ad altre attività specifiche, quali ad esempio avvenimenti o pubblicazioni.

B.   Legami con le istituzioni dell'unione

a)

Appartenenza a gruppi di alto livello, comitati consultivi, gruppi di esperti, altre strutture e piattaforme beneficiarie del sostegno dell'Unione europea ecc.

b)

Appartenenza o partecipazione a intergruppi del Parlamento europeo o a fora settoriali ecc.

C.   Informazioni finanziarie relative alle attività che rientrano nell'ambito di applicazione del registro

1.

Tutti coloro che intendono registrarsi forniscono:

a)

Una stima dei costi annui relativi alle attività che rientrano nell'ambito di applicazione del registro. I dati finanziari dovrebbero riguardare un intero anno di attività e fare riferimento all'ultimo esercizio finanziario concluso alla data della registrazione o dell'aggiornamento annuale dei dati di registrazione.

b)

L'importo e la fonte dei finanziamenti ricevuti da istituzioni dell'Unione nell'ultimo esercizio finanziario concluso alla data della registrazione o dell'aggiornamento annuale dei dati di registrazione. Tali informazioni corrispondono a quelle fornite dal Sistema europeo di trasparenza finanziaria (2).

2.

Le società di consulenza specializzate, gli studi legali e i consulenti indipendenti (allegato I, categoria I) forniscono inoltre:

a)

L'indicazione del fatturato imputabile alle attività rientranti nell'ambito di applicazione del registro secondo la tabella seguente:

Fatturato annuo per attività di rappresentanza in euro

0 – 99 999

100 000 – 499 999

500 000 – 1 000 000

> 1 000 000

b)

Un elenco di tutti i clienti per conto dei quali sono svolte attività rientranti nell'ambito di applicazione del registro. Le entrate provenienti dai clienti per attività di rappresentanza sono elencate secondo la tabella seguente:

Fasce di attività di rappresentanza per cliente all'anno in euro

0 – 9 999

10 000 – 24 999

25 000 – 49 999

50 000 – 99 999

100 000 – 199 999

200 000 – 299 999

300 000 – 399 999

400 000 – 499 999

500 000 – 599 999

600 000 – 699 999

700 000 – 799 999

800 000 – 899 999

900 000 – 1 000 000

> 1 000 000

c)

Anche i clienti sono chiamati a registrarsi. La dichiarazione finanziaria resa da società di consulenza specializzate, studi legali o consulenti indipendenti riguardo ai propri clienti (elenco e tabella) non esonera tali clienti dall'obbligo di includere le attività in subappalto nelle loro proprie dichiarazioni, onde evitare che la loro spesa finanziaria dichiarata sia sottostimata.

3.

I lobbisti interni e le associazioni di categoria, commerciali e professionali (allegato I, categoria II) forniscono inoltre:

l'indicazione del fatturato imputabile alle attività rientranti nell'ambito di applicazione del registro, anche per importi inferiori a 10 000 EUR.

4.

Le organizzazioni non governative, i centri studi (think-tanks), gli istituti di ricerca e gli istituti accademici, le organizzazioni rappresentative di chiese e comunità religiose, le organizzazioni rappresentative di amministrazioni locali, regionali e comunali e altri enti pubblici o misti ecc. (allegato I, categorie da III a VI) forniscono inoltre:

a)

il bilancio totale dell'organizzazione;

b)

una ripartizione dei principali importi e delle principali fonti di finanziamento.


(1)  Coloro che intendono registrarsi possono chiedere l'autorizzazione ad accedere ai locali del Parlamento europeo al termine del procedimento di registrazione. I nominativi delle persone che ricevono titoli di accesso ai locali del Parlamento europeo sono inseriti nel registro. La registrazione non conferisce automaticamente il diritto al rilascio di tale titolo di accesso.

(2)  http://ec.europa.eu/budget/fts/index_it.htm


ALLEGATO III

CODICE DI CONDOTTA

Le parti considerano che tutti i rappresentanti di interessi che interagiscono con esse — sia che fungano da rappresentanti un'unica volta o più volte, e siano essi registrati o meno — debbano comportarsi in conformità del presente codice di condotta.

Nelle loro relazioni con le istituzioni dell'Unione, i loro membri e i loro funzionari e altri agenti, i rappresentanti di interessi:

a)

si identificano sempre con il proprio nome e, se del caso, con il proprio numero di registrazione, facendo riferimento all'ente o agli enti per cui lavorano o che rappresentano; dichiarano gli interessi, gli obiettivi e le finalità che promuovono e, se del caso, specificano i clienti o i membri che essi rappresentano;

b)

evitano di ottenere o cercare di ottenere informazioni o decisioni in maniera disonesta oppure mediante pressioni indebite o comportamenti scorretti;

c)

non vantano alcuna relazione ufficiale con l'Unione europea o con una delle sue istituzioni nei loro rapporti con terzi, né travisano gli effetti della registrazione in maniera da ingannare i terzi o i funzionari o gli altri agenti dell'Unione europea, né utilizzano i loghi delle istituzioni dell'Unione senza espressa autorizzazione;

d)

garantiscono che, per quanto a loro conoscenza, le informazioni da loro fornite al momento della registrazione e successivamente nell'esercizio delle attività rientranti nell'ambito di applicazione del registro sono complete, aggiornate e non fuorvianti; consentono che tutte le informazioni fornite siano oggetto di revisione e s'impegnano ad ottemperare alle richieste amministrative di informazioni aggiuntive e di aggiornamenti;

e)

si astengono dal vendere a terzi copie di documenti ricevuti dalle istituzione dell'Unione europea;

f)

rispettano in generale tutti i codici, tutte le norme e tutte le prassi di buona amministrazione stabiliti dalle istituzioni dell'Unione e si astengono dall'ostacolarne l'attuazione e l'applicazione;

g)

non inducono i membri, i funzionari e gli altri agenti delle istituzioni dell'Unione, né gli assistenti o tirocinanti di detti membri, a contravvenire alle disposizioni e alle norme di comportamento ad essi applicabili;

h)

qualora impieghino ex funzionari o altri agenti dell'Unione europea ovvero ex assistenti o ex tirocinanti di membri delle istituzioni dell'Unione, rispettano l'obbligo di tali dipendenti di conformarsi alle norme e agli obblighi in materia di riservatezza ad essi applicabili;

i)

ottengono il consenso preliminare del deputato o dei deputati al Parlamento europeo interessati per quanto riguarda la stipula di qualsiasi rapporto contrattuale con una persona appartenente allo specifica cerchia del deputato o dei deputati in questione o la sua assunzione;

j)

si attengono alle disposizioni riguardanti i diritti e i doveri degli ex deputati al Parlamento europeo e degli ex membri della Commissione europea;

k)

informano ogni persona o organizzazione che essi rappresentano in merito ai loro obblighi nei confronti delle istituzioni dell'Unione europea.

Le persone fisiche che si sono registrate presso il Parlamento europeo per ottenere il rilascio del titolo di accesso personale e non trasferibile ai locali del Parlamento europeo:

l)

si accertano di portare sempre il titolo di accesso in maniera visibile nei locali del Parlamento europeo;

m)

osservano rigorosamente le disposizioni pertinenti del regolamento del Parlamento europeo;

n)

riconoscono che qualsiasi decisione sulle richieste di accesso ai locali del Parlamento europeo è una prerogativa esclusiva del Parlamento europeo e che la registrazione non conferisce automaticamente il diritto al rilascio di un titolo di accesso.


ALLEGATO IV

PROCEDURE RELATIVE ALLE SEGNALAZIONI E ALL'ISTRUZIONE E TRATTAMENTO DEI RECLAMI

I.   Segnalazioni

Chiunque può inviare una segnalazione all'SCRT compilando il modulo di comunicazione disponibile sul sito web del registro, in merito alle informazioni contenute nel registro e alle registrazioni inammissibili.

Le segnalazioni presentate in merito a informazioni contenute nel registro sono trattate come denunce di inosservanza della lettera d) del codice di condotta di cui all'allegato III (1). Il soggetto registrato in questione è invitato ad aggiornare le informazioni o a indicare all'SCRT le ragioni per le quali ritiene che l'aggiornamento delle stesse non sia necessario. Se il soggetto registrato si rifiuta di cooperare, possono essere applicati i provvedimenti indicati nella tabella in appresso (righe da 2 a 4).

II.   Reclami

Prima fase: Presentazione del reclamo

1.   Chiunque può presentare un reclamo all'SCRT compilando il modulo disponibile sul sito web del registro. Il modulo contiene le seguenti informazioni:

a)

il soggetto registrato cui si riferisce il reclamo;

b)

il nome e l'indirizzo del reclamante;

c)

i particolari della pretesa inosservanza del codice di condotta, compresi eventuali documenti o altro materiale a sostegno del reclamo, l'indicazione dell'eventuale danno arrecato al reclamante e i motivi per i quali deve presumersi la natura intenzionale dell'inosservanza.

I reclami anonimi non sono presi in esame.

2.   Il reclamo indica le norme del codice di condotta che secondo il reclamante non sono state rispettate. Qualunque reclamo concernente un'inosservanza che il SCRT considera fin dall'inizio manifestamente non intenzionale, può essere riclassificato come «segnalazione».

3.   Il codice di condotta si applica esclusivamente ai rapporti tra i rappresentanti di interessi e le istituzioni dell'Unione e non può essere utilizzato per disciplinare i rapporti tra terzi o tra soggetti registrati.

Seconda fase: Ammissibilità

4.   Una volta ricevuto il reclamo, l'SCRT:

a)

accusa al reclamante ricevuta del reclamo entro cinque giorni lavorativi;

b)

determina se il reclamo rientra nell'ambito di applicazione del registro per la trasparenza, come specificato nel codice di condotta di cui all'allegato III e nella prima fase;

c)

verifica gli eventuali elementi di prova addotti a sostegno del reclamo, siano essi sotto forma di documenti, altro materiale o dichiarazioni personali; in linea di principio le eventuali prove concrete devono provenire dal soggetto registrato, da documenti rilasciati da terzi o da fonti pubblicamente accessibili; non possono essere considerati elementi di prova i semplici giudizi di valore espressi dal reclamante;

d)

decide, sulla base delle analisi di cui alle lettere b) e c), in merito all'ammissibilità del reclamo.

5.   Se il reclamo è giudicato inammissibile, l'SCRT informa il reclamante per iscritto indicando i motivi della decisione.

6.   Se il reclamo è giudicato ammissibile, il reclamante e il soggetto registrato sono entrambi informati dal SCRT della decisione e della procedura da seguire quale indicata in appresso.

Terza fase: Trattamento del reclamo ammissibile — esame e provvedimenti provvisori

7.   Il soggetto registrato interessato è informato dall'SCRT del contenuto del reclamo e della norma o delle norme assertivamente violate ed è altresì invitato a presentare osservazioni sul reclamo entro 20 giorni lavorativi. A sostegno di tali osservazioni ed entro il medesimo termine, il soggetto registrato può presentare anche una nota redatta da un'organizzazione professionale rappresentativa, in particolare nel caso di organizzazioni e le professioni regolamentate soggette a un codice deontologico.

8.   Il mancato rispetto del termine indicato al paragrafo 7 comporta la sospensione temporanea dal registro del soggetto registrato, fino alla ripresa della cooperazione.

9.   Il SCRT esamina tutte le informazioni raccolte durante l'indagine e può decidere di ascoltare il soggetto registrato in questione oppure il reclamante, o entrambi.

10.   Se l'esame del materiale fornito dimostra l'infondatezza del reclamo, l'SCRT notifica al soggetto registrato interessato e al reclamante la decisione adottata in tal senso, indicandone i motivi.

11.   Se il reclamo è accolto, il soggetto registrato interessato è temporaneamente sospeso dal registro nelle more dell'adozione dei provvedimenti necessari a risolvere le relative questioni (si veda la quarta fase) e può essere soggetto a una serie di provvedimenti aggiuntivi, tra cui la radiazione dal registro e, se del caso, la revoca di tutti i titoli di accesso ai locali del Parlamento europeo secondo le procedure interne di tale Istituzione (si veda la quinta fase e le righe da 2 a 4 della tabella dei provvedimenti), segnatamente nei casi di mancata cooperazione.

Quarta fase: Trattamento del reclamo ammissibile — risoluzione

12.   Se il reclamo è accolto e si individuano aspetti problematici, l'SCRT adotta, in collaborazione con il soggetto registrato interessato, tutti i provvedimenti necessari per esaminare e risolvere le questioni di cui trattasi.

13.   Se il soggetto registrato interessato collabora, l'SCRT indica un termine congruo, stabilito caso per caso, per la soluzione delle questioni di cui trattasi.

14.   Ove sia stata individuata una possibile soluzione e il soggetto registrato interessato collabori alla sua applicazione, la registrazione relativa a tale soggetto è ripristinata e il procedimento di reclamo è chiuso. L'SCRT comunica sia al soggetto registrato sia al reclamante la decisione adottata in tal senso, indicandone i motivi.

15.   Ove sia stata individuata una possibile soluzione e il soggetto registrato interessato non cooperi alla sua applicazione, la registrazione relativa a tale soggetto registrato è soppressa (si vedano le righe 2 e 3 della tabella dei provvedimenti). L'SCRT comunica sia al soggetto registrato interessato sia al reclamante la decisione adottata in tale senso, indicandone i motivi.

16.   Ove la soluzione richieda una decisione da parte di terzi, in particolare di un'autorità di uno Stato membro, la decisione definitiva dell'SCRT è sospesa fintantoché non sia stata adottata tale decisione.

17.   Se il soggetto registrato non coopera entro 40 giorni lavorativi dalla notifica del reclamo a norma del paragrafo 7, si applicano provvedimenti previsti in caso di inosservanza del codice di condotta (si vedano i paragrafi da 19 a 22 della quinta fase e le righe da 2 a 4 della tabella dei provvedimenti).

Quinta fase: Trattamento del reclamo ammissibile — provvedimenti applicabili in caso di inosservanza del codice di condotta

18.   Qualora siano stati compiuti immediatamente atti correttivi da parte del soggetto registrato interessato, quest'ultimo e il reclamante ricevono entrambi dall'SCRT un'attestazione scritta dei fatti e degli atti correttivi (si veda la prima riga della tabella dei provvedimenti in appresso).

19.   La mancata reazione da parte del soggetto registrato entro il termine di 40 giorni di cui al paragrafo 17 comporta la radiazione dal registro (si veda la riga 2 della tabella dei provvedimenti in appresso) e la perdita dell'accesso agli eventuali incentivi connessi alla registrazione.

20.   Ove si accerti un comportamento scorretto, il soggetto registrato interessato è radiato del registro (si veda la riga 3 della tabella dei provvedimenti in appresso) e perde gli eventuali incentivi connessi alla registrazione.

21.   Nei casi di cui ai paragrafi 19 e 20, il soggetto registrato interessato può iscriversi nuovamente nel registro se è stato posto rimedio ai fatti che ne hanno determinato la radiazione.

22.   Ove la mancata cooperazione o il comportamento scorretto siano reiterati e intenzionali, o in caso di inosservanza grave (si veda la riga 4 della tabella dei provvedimenti in appresso), il SCRT adotta una decisione intesa a vietare la reiscrizione nel registro per un periodo di uno o due anni (in funzione della gravità dei fatti).

23.   Gli eventuali provvedimenti adottati a norma dei paragrafi da 18 a 22 o delle righe da 1 a 4 della tabella dei provvedimenti sono notificati dall'SCRT al soggetto registrato interessato e al reclamante.

24.   Qualora i provvedimenti adottati dall'SCRT comportino la radiazione di lunga durata dal registro (si veda la riga 4 della tabella dei provvedimenti), il soggetto registrato può, entro 20 giorni lavorativi dalla notifica del provvedimento, presentare una richiesta motivata di riesame del provvedimento ai Segretari generali del Parlamento europeo e della Commissione europea.

25.   Alla scadenza del termine di 20 giorni o in seguito all'adozione di una decisione definitiva da parte dei Segretari generali, il Vicepresidente competente del Parlamento europeo e il Vicepresidente competente della Commissione europea vengono informati e il provvedimento è menzionato pubblicamente nel registro.

26.   Qualora la decisione di vietare la reiscrizione nel registro per un determinato periodo comporti la revoca della facoltà di chiedere l'autorizzazione di accesso ai locali del Parlamento europeo in qualità di rappresentante di interessi, il segretario generale del Parlamento europeo presenta una proposta al Collegio dei Questori affinché autorizzi la revoca della autorizzazione di accesso rilasciata alla persona o alle persone interessate per il periodo in questione.

27.   Nelle sue decisioni sui provvedimenti applicabili a norma del presente allegato, l'SCRT tiene debitamente conto dei principi di proporzionalità e di buona amministrazione. L'SCRT agisce sotto il coordinamento di un capo unità presso il segretariato generale della Commissione europea, e sotto l'autorità dei Segretari generali del Parlamento europeo e della Commissione europea, che sono tenuti debitamente informati.

Tabella dei provvedimenti applicabili in caso di inosservanza del codice di condotta

 

Tipo di inosservanza (i numeri si riferiscono ai precedenti paragrafi)

Provvedimento

Pubblicazione del provvedimento nel registro

Decisione formale di revoca dell'autorizzazione di accesso ai locali del Parlamento europeo

1

Inosservanza immediatamente rettificata (18)

Notifica scritta del riconoscimento dei fatti e della loro rettifica.

No

No

2

Mancata cooperazione con il SCRT (19 e 21)

Radiazione dal registro, revoca dell'autorizzazione di accesso ai locali del Parlamento europeo e perdita di altri incentivi.

No

No

3

Comportamento scorretto (20 e 21)

Radiazione dal registro, revoca dell'autorizzazione di accesso ai locali del Parlamento europeo e perdita di altri incentivi.

No

No

4

Mancata cooperazione reiterata e intenzionale o comportamento scorretto reiterato (22) e/o inosservanza grave

a)

Radiazione dal registro per un anno e revoca formale dell'autorizzazione di accesso ai locali del Parlamento europeo (in qualità di rappresentante accreditato di un gruppo d'interesse).

b)

Radiazione dal registro per due anni e revoca formale dell'autorizzazione di accesso ai locali del Parlamento europeo (in qualità di rappresentante accreditato di un gruppo d'interesse).

Sì, con decisione dei Segretari generali del Parlamento europeo e della Commissione europea.

Sì, con decisione del Collegio dei Questori.


(1)  La lettera d) prevede che i rappresentanti, nei loro rapporti con le istituzioni dell'Unione come pure con i loro membri, funzionari e altri agenti, «garantiscono che, per quanto a loro conoscenza, le informazioni fornite al momento della registrazione e successivamente nell'esercizio delle loro attività rientranti nell'ambito di applicazione del registro sono complete, aggiornate e non fuorvianti» e «consentono che tutte le informazioni fornite siano oggetto di revisione e s'impegnano ad ottemperare alle richieste amministrative di informazioni aggiuntive e di aggiornamenti».