ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 271 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
57° anno |
Sommario |
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II Atti non legislativi |
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REGOLAMENTI |
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DECISIONI |
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2014/660/UE |
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RACCOMANDAZIONI |
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2014/661/UE |
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Raccomandazione della Commissione, del 10 settembre 2014, sul monitoraggio della presenza di 2- e 3-monocloro-1,2-propandiolo (2- e 3-MCPD), di 2- e 3-MCPD esteri degli acidi grassi e di glicidil esteri degli acidi grassi negli alimenti ( 1 ) |
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2014/662/UE |
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Raccomandazione della Commissione, del 10 settembre 2014, relativa alle buone pratiche per prevenire e ridurre la presenza di alcaloidi oppiacei nei semi di papavero e nei relativi prodotti ( 1 ) |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
12.9.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 271/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 959/2014 DEL CONSIGLIO
dell'8 settembre 2014
che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,
vista la decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (1),
vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio (2) attua alcune misure di cui alla decisione 2014/145/PESC e dispone il congelamento dei fondi e delle risorse economiche delle persone fisiche che sostengono attivamente o realizzano azioni o politiche che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina, o che ostacolano l'operato delle organizzazioni internazionali in Ucraina, nonché delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi ad esse associati, delle persone fisiche, delle entità o degli organismi che sostengono, materialmente o finanziariamente, azioni che compromettono o minacciano la sovranità, l'integrità territoriale e l'indipendenza dell'Ucraina; delle persone giuridiche, delle entità o degli organismi in Crimea o a Sebastopoli la cui proprietà è stata trasferita in violazione del diritto ucraino, o delle persone giuridiche, delle entità o degli organismi che hanno beneficiato di tale trasferimento, o delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi che sostengono attivamente materialmente o finanziariamente i dirigenti russi responsabili dell'annessione della Crimea o della destabilizzazione dell'Ucraina orientale ovvero che traggono vantaggio dagli stessi. |
(2) |
L'8 settembre 2014 il Consiglio ha convenuto di estendere le misure restrittive per includere le persone o le entità che conducono transazioni con i gruppi separatisti nella regione ucraina del Donbass. Il Consiglio ha adottato la decisione 2014/658/PESC (3), che modifica la decisione 2014/145/PESC e prevede a tal fine criteri modificati di inserimento nell'elenco. |
(3) |
Tale misura rientra nell'ambito di applicazione del trattato e, pertanto, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri, la sua attuazione richiede un'azione normativa a livello di Unione. |
(4) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 269/2014. |
(5) |
Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 269/2014 è aggiunta la lettera seguente:
«e) |
le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi che conducono transazioni con i gruppi separatisti nella regione ucraina del Donbass.» |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 settembre 2014
Per il Consiglio
Il presidente
S. GOZI
(1) GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16.
(2) Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 78 del 17.3.2014, pag. 6).
(3) Decisione 2014/658/PESC del Consiglio, dell'8 settembre 2014, che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (cfr. pag. 47 della presente Gazzetta ufficiale.
12.9.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 271/3 |
REGOLAMENTO (UE) N. 960/2014 DEL CONSIGLIO
dell'8 settembre 2014
che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione di azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,
vista la decisione 2014/659/PESC, dell'8 settembre 2014, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione di azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (1),
vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio (2) attua alcune misure di cui alla decisione 2014/512/PESC del Consiglio (3). Tali misure comprendono restrizioni sulle esportazioni di beni e tecnologie a duplice uso, restrizioni sulla prestazione dei relativi servizi e su determinati servizi connessi alla fornitura di armi e materiale militare, restrizioni, sotto forma di obbligo di autorizzazione preventiva, sulla vendita, sulla fornitura, sul trasferimento o sull'esportazione, diretti o indiretti, di determinate tecnologie per l'industria petrolifera in Russia e restrizioni sull'accesso al mercato dei capitali per determinati enti finanziari. |
(2) |
I capi di Stato o di governo dell'Unione europea hanno chiesto che fosse condotto un lavoro preparatorio per l'adozione di ulteriori misure mirate, in modo da consentire di prendere prontamente ulteriori iniziative. |
(3) |
Data la gravità della situazione, il Consiglio ritiene opportuno adottare ulteriori misure restrittive in risposta alle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina. |
(4) |
In tale contesto, è opportuno applicare restrizioni aggiuntive sulle esportazioni di beni e tecnologie a duplice uso, ai sensi del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio (4). |
(5) |
Dovrebbe inoltre essere vietata la prestazione di servizi per prospezioni petrolifere e produzione petrolifera in acque profonde, per prospezioni petrolifere e produzione petrolifera nell'Artico ovvero per progetti inerenti l'olio di scisto. |
(6) |
Allo scopo di esercitare pressione sul governo russo è altresì opportuno applicare ulteriori restrizioni sull'accesso al mercato dei capitali per determinati enti finanziari, esclusi gli enti con sede in Russia dotati di status internazionale stabiliti da accordi intergovernativi e aventi la Russia tra gli azionisti, restrizioni per persone giuridiche, entità o organismi del settore della difesa con sede in Russia, esclusi quelli attivi prevalentemente nell'industria spaziale e dell'energia nucleare, e restrizioni per persone giuridiche, entità o organismi con sede in Russia le cui principali attività riguardano la vendita o il trasporto di petrolio greggio o prodotti petroliferi. Tali restrizioni non si applicano ai servizi finanziari diversi da quelli di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 833/2014, quali le attività di deposito, i servizi di pagamento, i servizi assicurativi, i prestiti presso gli enti di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento e gli strumenti derivati utilizzati a fini di copertura nel mercato dell'energia. I prestiti sono da considerarsi nuovi prestiti solo se erogati successivamente al 12 settembre 2014. |
(7) |
Queste misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato e pertanto, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri, è necessaria un'azione normativa a livello di Unione. |
(8) |
Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 833/2014 è così modificato:
1) |
all'articolo 1, le lettere e) e f) sono sostituite da quanto segue: «e) “servizi di investimento”: i servizi e le attività seguenti:
f) “valori mobiliari”: le seguenti categorie di valori, esclusi gli strumenti di pagamento, che possono essere negoziati nel mercato dei capitali:
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2) |
È inserito l'articolo seguente: «Articolo 2 bis 1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni e le tecnologie a duplice uso di cui all'allegato I del regolamento n. 428/2009, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia elencati nell'allegato IV del presente regolamento. 2. È vietato:
3. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non pregiudicano l'esecuzione di contratti o accordi conclusi anteriormente al 12 settembre 2014 e la prestazione di assistenza necessaria per la manutenzione e la sicurezza delle capacità esistenti all'interno dell'UE. 4. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso per l'industria aeronautica e spaziale, o alla relativa prestazione di assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, nonché per la manutenzione e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile esistenti all'interno dell'UE, per uso non militare o per utenti finali non militari.» . |
3) |
È inserito l'articolo seguente: «Articolo 3 bis 1. È vietato fornire, direttamente o indirettamente, i seguenti servizi associati necessari per la prospezione e la produzione petrolifera in acque profonde, la prospezione e produzione petrolifera nell'Artico o progetti inerenti all'olio di scisto in Russia:
2. I divieti di cui al paragrafo 1 lasciano impregiudicata l'esecuzione di obblighi derivanti da contratti o accordi quadro conclusi anteriormente al 12 settembre 2014 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti. 3. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica se i servizi in questione sono necessari per la prevenzione o la mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e la sicurezza delle persone o sull'ambiente.» . |
4) |
All'articolo 4, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
. |
5) |
L'articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 1. Sono vietati l'acquisto, la vendita, la prestazione di servizi d'investimento e l'assistenza all'emissione, diretti o indiretti, o qualunque altra negoziazione su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario con scadenza superiore a 90 giorni, emessi successivamente al 1o agosto 2014 fino al 12 settembre 2014, o con scadenza superiore a 30 giorni, emessi successivamente al 12 settembre 2014 da:
2. Sono vietati l'acquisto, la vendita, la prestazione di servizi d'investimento e l'assistenza all'emissione, diretti o indiretti, o qualunque altra negoziazione su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario con scadenza superiore a 30 giorni, emessi successivamente al 12 settembre 2014 da:
3. È vietato concludere o partecipare, direttamente o indirettamente, ad accordi destinati a erogare nuovi prestiti o crediti con scadenza superiore a 30 giorni a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo di cui ai paragrafi 1 o 2 successivamente al 12 settembre 2014 fatta eccezione per i prestiti o crediti che abbiano l'obiettivo specifico e documentato di fornire finanziamenti per le importazioni o esportazioni di beni e servizi non finanziari non soggette a divieti tra l'Unione e la Russia o per i prestiti che hanno l'obiettivo specifico e documentato di fornire finanziamenti di emergenza atti a soddisfare criteri di solvibilità e di liquidità per persone giuridiche stabilite nell'Unione, i cui diritti di proprietà sono detenuti per oltre il 50 % da un'entità di cui all'allegato III.» . |
5 bis) |
all'articolo 11, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
. |
6) |
L'articolo 12 è sostituito dal seguente: «Articolo 12 È vietato partecipare, consapevolmente e intenzionalmente, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto di eludere i divieti di cui agli articoli 2, 2 bis, 3 bis, 4 o 5, anche agendo come sostituto per le entità di cui all'articolo 5, o utilizzare le eccezioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, per finanziare le entità di cui all'articolo 5.» . |
7) |
L'allegato I del presente regolamento è aggiunto come allegato IV. |
8) |
L'allegato II del presente regolamento è aggiunto come allegato V. |
9) |
L'allegato III del presente regolamento è aggiunto come allegato VI. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 settembre 2014
Per il Consiglio
Il presidente
S. GOZI
(1) Cfr. pag. 54 della presente Gazzetta ufficiale.
(2) Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 1).
(3) Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 13).
(4) Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1).
ALLEGATO I
«ALLEGATO IV
Elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'articolo 2 bis
|
JSC Sirius (optoelettronica per fini civili e militari) |
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OJSC Stankoinstrument (ingegneria meccanica per fini civili e militari) |
|
OAO JSC Chemcomposite (materiali per fini civili e militari) |
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JSC Kalashnikov (armi leggere) |
|
JSC Tula Arms Plant (sistemi di armi) |
|
NPK Technologii Maschinostrojenija (munizioni) |
|
OAO Wysokototschnye Kompleksi (sistemi antiaerei e anticarro) |
|
OAO Almaz Antey (impresa di proprietà dello Stato; armi, munizioni, ricerca) |
|
OAO NPO Bazalt (impresa di proprietà dello Stato, produzione di macchine per la produzione di armi e munizioni)» |
ALLEGATO II
«ALLEGATO V
Elenco delle persone, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a)
|
OPK OBORONPROM |
|
UNITED AIRCRAFT CORPORATION |
|
URALVAGONZAVOD» |
ALLEGATO III
«ALLEGATO VI
Elenco delle persone, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b
|
ROSNEFT |
|
TRANSNEFT |
|
GAZPROM NEFT» |
12.9.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 271/8 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 961/2014 DEL CONSIGLIO
dell'8 settembre 2014
che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 17 marzo 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 269/2014. |
(2) |
Vista la gravità della situazione, il Consiglio ritiene che altre persone ed entità debbano essere aggiunte all'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive che figura nell'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014. |
(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le persone e le entità di cui all'allegato del presente regolamento sono aggiunte all'elenco che figura nell'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 settembre 2014
Per il Consiglio
Il presidente
S. GOZI
(1) GU L 78 del 17.3.2014, pag. 6.
ALLEGATO
Elenco delle persone e delle entità di cui all'articolo 1
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Nome |
Informazioni identificative |
Motivi |
Data di inserimento nell'elenco |
1. |
Alexander ZAKHARCHENKO Александр Владимирович Захарченко |
Data e luogo di nascita: 1976, Donetsk |
Dal 7 agosto ha sostituito Alexander Borodai in qualità di cosiddetto «primo ministro» della cosiddetta «Repubblica popolare di Donetsk». Nell'assumere e nel rivestire tale carica, Zakharchenko ha fornito sostegno ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. |
12.9.2014 |
2. |
Vladimir KONONOV/alias «Zar»
|
Data e luogo di nascita: 14.10.1974, Gorsky |
Dal 14 agosto ha sostituito Igor Strelkov/Girkin in qualità di cosiddetto «ministro della difesa» della cosiddetta «Repubblica popolare di Donetsk». Da aprile sarebbe al comando di una divisione di combattenti separatisti a Donetsk e ha promesso di «assolvere il compito strategico di respingere l'aggressione militare dell'Ucraina». Konokov ha pertanto fornito sostegno ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. |
12.9.2014 |
3. |
Miroslav Vladimirovich RUDENKO Мирослав Владимирович Руденко |
Data e luogo di nascita: 21.1.1983, Debalcevo |
Comandante della Milizia popolare di Donbass. Ha affermato tra l'altro che continueranno a combattere nel resto del paese. Rudenko ha pertanto fornito sostegno ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. |
12.9.2014 |
4. |
Gennadiy Nikolaiovych TSYPKALOV Геннадий Николаевич Цыпкалов. |
Data di nascita: 21.6.1973 |
Ha sostituito Marat Bashirov in qualità di cosiddetto «primo ministro» della cosiddetta «Repubblica popolare di Lugansk». In precedenza ha operato nella milizia dell'Esercito del sud-est. Tsyplakov ha pertanto fornito sostegno ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. |
12.9.2014 |
5. |
Andrey Yurevich PINCHUK Андрей Юрьевич ПИНЧУК |
|
«Ministro della sicurezza dello Stato» della cosiddetta «Repubblica popolare di Donetsk». Associato a Vladimir Antyufeyev, responsabile delle attività «governative» separatiste del cosiddetto «governo della Repubblica popolare di Donetsk». Ha pertanto fornito sostegno ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. |
12.9.2014 |
6. |
Oleg BEREZA Олег БЕРЕЗА |
|
«Ministro degli affari interni» della cosiddetta «Repubblica popolare di Donetsk». Associato a Vladimir Antyufeyev, responsabile delle attività «governative» separatiste del cosiddetto «governo della Repubblica popolare di Donetsk». Ha pertanto fornito sostegno ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. |
12.9.2014 |
7. |
Andrei Nikolaevich RODKIN Андрей Николаевич Родкин |
|
Rappresentante di Mosca della cosiddetta «Repubblica popolare di Donetsk». Nelle sue dichiarazioni ha tra l'altro affermato che le milizie sono pronte a condurre una guerriglia e che si sono impadronite di sistemi d'arma delle forze armate ucraine. Ha pertanto fornito sostegno ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. |
12.9.2014 |
8. |
Aleksandr KARAMAN Александр караман |
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«Vice primo ministro degli affari sociali» della cosiddetta «Repubblica popolare di Donetsk». Associato a Vladimir Antyufeyev, responsabile delle attività «governative» separatiste del cosiddetto «governo della Repubblica popolare di Donetsk». Ha pertanto fornito sostegno ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. Pupillo del vice primo ministro russo Dmitry Rogozin. |
12.9.2014 |
9. |
Georgiy L'vovich MURADOV Георгий Львович Мурадов |
Data di nascita: 19.11.1954 |
Cosiddetto «vice primo ministro» di Crimea e rappresentante plenipotenziario di Crimea presso il presidente Putin. Muradov ha svolto un ruolo importante nel consolidamento del controllo istituzionale russo sulla Crimea dall'annessione illegale. Ha pertanto fornito sostegno ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. |
12.9.2014 |
10. |
Mikhail Sergeyevich SHEREMET Михаил Сергеевич Шеремет |
Data e luogo di nascita: 23.5.1971, Dzhankoy |
Cosiddetto «primo vice primo ministro» di Crimea. Sheremet ha svolto un ruolo essenziale nell'organizzazione e nell'attuazione del referendum del 16 marzo in Crimea sull'unificazione con la Russia. Al momento del referendum, Sheremet sarebbe stato al comando delle «forze di autodifesa» filomoscovite in Crimea. Ha pertanto fornito sostegno ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. |
12.9.2014 |
11. |
Yuri Leonidovich VOROBIOV Юрий Леонидович Воробьев |
Data e luogo di nascita: 2.2.1948, Krasnoyarsk |
Vicepresidente del Consiglio federale della Federazione russa. Il 1o marzo 2014 Vorobiov ha pubblicamente appoggiato in sede di Consiglio federale lo spiegamento di forze russe in Ucraina. Ha quindi votato a favore del relativo decreto. |
12.9.2014 |
12. |
Vladimir Volfovich ZHIRINOVSKY Владимир Вольфович Жириновски |
Data e luogo di nascita: 10.6.1964, Eidelshtein, Kazakhstan |
Membro del Consiglio della Duma di Stato; leader del partito LDPR. Ha attivamente sostenuto l'impiego delle forze armate russe in Ucraina e l'annessione della Crimea. Ha attivamente invocato la separazione dell'Ucraina. Ha firmato, a nome del partito LDPR che presiede, un accordo con la cosiddetta «Repubblica popolare di Donetsk». |
12.9.2014 |
13. |
Vladimir Abdualiyevich VASILYEV
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Data e luogo di nascita: 11.8.1949, Klin |
Vicepresidente della Duma di Stato. Il 20 marzo 2014 ha votato a favore del progetto di legge costituzionale federale «sull'accettazione nella Federazione russa della Repubblica di Crimea e la costituzione all'interno della Federazione russa di nuovi soggetti federali — la Repubblica di Crimea e la Città a statuto federale di Sebastopoli». |
12.9.2014 |
14. |
Viktor Petrovich VODOLATSKY Виктор Петрович Водолацкий |
Data e luogo di nascita: 19.8.1957, regione di Azov |
Presidente («ataman») dell'Unione delle forze cosacche russe e straniere e deputato della Duma di Stato. Ha sostenuto l'annessione della Crimea e ha ammesso che i cosacchi russi hanno attivamente partecipato al conflitto ucraino a fianco dei separatisti appoggiati da Mosca. Il 20 marzo 2014 ha votato a favore del progetto di legge costituzionale federale «sull'accettazione nella Federazione russa della Repubblica di Crimea e la costituzione all'interno della Federazione russa di nuovi soggetti federali — la Repubblica di Crimea e la Città a statuto federale di Sebastopoli». |
12.9.2014 |
15. |
Leonid Ivanovich KALASHNIKOV Леонид Иванович Калашников |
Data e luogo di nascita: 6.8.1960, Stepnoy Dvorets |
Primo vicepresidente della Commissione «Affari esteri» della Duma di Stato. Il 20 marzo 2014 ha votato a favore del progetto di legge costituzionale federale «sull'accettazione nella Federazione russa della Repubblica di Crimea e la costituzione all'interno della Federazione russa di nuovi soggetti federali — la Repubblica di Crimea e la Città a statuto federale di Sebastopoli». |
12.9.2014 |
16. |
Vladimir Stepanovich NIKITIN
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Data e luogo di nascita: 5.4.1948, Opochka |
Primo vicepresidente della Commissione della Duma di Stato per le relazioni con i paesi della CSI, l'integrazione eurasiatica e i legami con i compatrioti. Il 20 marzo 2014 ha votato a favore del progetto di legge costituzionale federale «sull'accettazione nella Federazione russa della Repubblica di Crimea e la costituzione all'interno della Federazione russa di nuovi soggetti federali — la Repubblica di Crimea e la Città a statuto federale di Sebastopoli». |
12.9.2014 |
17. |
Oleg Vladimirovich LEBEDEV Олег Владимирович Лебедев |
Data e luogo di nascita: 21.3.1964, Orel/Rudny |
Primo vicepresidente della Commissione della Duma di Stato per le relazioni con i paesi della CSI, l'integrazione eurasiatica e i legami con i compatrioti. Il 20 marzo 2014 ha votato a favore del progetto di legge costituzionale federale «sull'accettazione nella Federazione russa della Repubblica di Crimea e la costituzione all'interno della Federazione russa di nuovi soggetti federali — la Repubblica di Crimea e la Città a statuto federale di Sebastopoli». |
12.9.2014 |
18. |
Ivan Ivanovich MELNIKOV Иван Иванович Мельников |
Data e luogo di nascita: 7.8.1950, Bogoroditsk |
Primo vicepresidente, Duma di Stato. Il 20 marzo 2014 ha votato a favore del progetto di legge costituzionale federale «sull'accettazione nella Federazione russa della Repubblica di Crimea e la costituzione all'interno della Federazione russa di nuovi soggetti federali — la Repubblica di Crimea e la Città a statuto federale di Sebastopoli». |
12.9.2014 |
19. |
Igor Vladimirovich LEBEDEV Игорь Владимирович Лебедев |
Data e luogo di nascita: 27.9.1972, Mosca |
Vicepresidente, Duma di Stato. Il 20 marzo 2014 ha votato a favore del progetto di legge costituzionale federale «sull'accettazione nella Federazione russa della Repubblica di Crimea e la costituzione all'interno della Federazione russa di nuovi soggetti federali — la Repubblica di Crimea e la Città a statuto federale di Sebastopoli». |
12.9.2014 |
20. |
Nikolai Vladimirovich LEVICHEV Николай Владимирович Левичев |
Data e luogo di nascita: 28.5.1953, Puškin |
Vicepresidente, Duma di Stato. Il 20 marzo 2014 ha votato a favore del progetto di legge costituzionale federale «sull'accettazione nella Federazione russa della Repubblica di Crimea e la costituzione all'interno della Federazione russa di nuovi soggetti federali — la Repubblica di Crimea e la Città a statuto federale di Sebastopoli». |
12.9.2014 |
21. |
Svetlana Sergeevna ZHUROVA Светлана Сергеевна Журова |
Data e luogo di nascita: 7.1.1972, Pavlov sulla Neva |
Primo vicepresidente della Commissione «Affari esteri» della Duma di Stato. Il 20 marzo 2014 ha votato a favore del progetto di legge costituzionale federale «sull'accettazione nella Federazione russa della Repubblica di Crimea e la costituzione all'interno della Federazione russa di nuovi soggetti federali — la Repubblica di Crimea e la Città a statuto federale di Sebastopoli». |
12.9.2014 |
22. |
Aleksey Vasilevich NAUMETS Алексей Васильевич Hаумец |
Data di nascita: 11.2.1968 |
Maggiore Generale dell'Esercito russo. È il comandante della 76a divisione aviotrasportata che ha fatto parte del contingente militare russo presente in territorio ucraino, in particolare durante l'annessione illegale della Crimea. |
12.9.2014 |
23. |
Sergey Viktorovich CHEMEZOV
|
Data e luogo di nascita: 20.8.1952, Cheremkhovo |
Sergei Chemezov è notoriamente uno stretto collaboratore del presidente Putin — erano entrambi agenti del KGB distaccati a Dresda — e un membro del Consiglio supremo di «Russia Unita». Grazie ai suoi legami con il presidente russo è promosso a cariche di alto livello in aziende controllate dallo Stato. Presiede la conglomerata Rostec, la maggior società manifatturiera russa nel settore industriale e della difesa, controllata dallo Stato. A seguito di una decisione del governo russo, Technopromexport, una controllata di Rostec, sta progettando di costruire centrali energetiche in Crimea sostenendo pertanto la sua integrazione nella Federazione russa. Inoltre, Rosoboronexport, una controllata di Rostec, ha sostenuto l'integrazione nell'industria russa della difesa di imprese del settore della difesa della Crimea, consolidando in tal modo l'annessione illegale della Crimea alla Federazione russa. |
12.9.2014 |
24. |
Alexander Mikhailovich BABAKOV Aлександр Михайлович Бабаков |
Data e luogo di nascita: 8.2.1963, Chisinau |
Deputato della Duma di Stato, presidente della commissione della Duma di Stato sulle disposizioni legislative per lo sviluppo del complesso militare-industriale della Federazione russa. È un membro di rilievo di «Russia Unita» e uomo d'affari con ingenti investimenti in Ucraina e in Crimea. Il 20 marzo 2014 ha votato a favore del progetto di legge costituzionale federale «sull'accettazione nella Federazione russa della Repubblica di Crimea e la costituzione all'interno della Federazione russa di nuovi soggetti federali — la Repubblica di Crimea e la Città a statuto federale di Sebastopoli». |
12.9.2014 |
12.9.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 271/14 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 962/2014 DELLA COMMISSIONE
del 29 agosto 2014
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pescabivona (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Pescabivona» presentata dall'Italia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2). |
(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Pescabivona» deve essere registrata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione «Pescabivona» (IGP) è stata registrata.
La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 agosto 2014
Per la Commissione,
a nome del presidente
Tonio BORG
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) GU C 103 dell'8.4.2014, pag. 13.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).
12.9.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 271/15 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 963/2014 DELLA COMMISSIONE
del 29 agosto 2014
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Zázrivské vojky (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Zázrivské vojky» presentata dalla Slovacchia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2). |
(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Zázrivské vojky» deve essere registrata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione «Zázrivské vojky» (IGP) è stata registrata.
La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.3 Formaggi dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 agosto 2014
Per la Commissione,
a nome del presidente
Tonio BORG
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) GU C 109 dell'11.4.2014, pag. 27.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).
12.9.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 271/16 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 964/2014 DELLA COMMISSIONE
dell'11 settembre 2014
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 38, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Per facilitare l'impiego degli strumenti finanziari istituiti a livello nazionale, regionale, transnazionale o transfrontaliero e gestiti dall'autorità di gestione o sotto la sua responsabilità in conformità dell'articolo 38, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, è opportuno stabilire norme sui termini e sulle condizioni uniformi per determinati strumenti finanziari. Tali termini e condizioni uniformi renderebbero i suddetti strumenti immediatamente disponibili: i cosiddetti strumenti finanziari standardizzati. |
(2) |
Per facilitare l'impiego degli strumenti finanziari, i termini e le condizioni uniformi devono garantire il rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato e agevolare l'erogazione del sostegno finanziario dell'Unione ai destinatari finali attraverso una combinazione di strumenti finanziari e sovvenzioni. |
(3) |
I termini e le condizioni uniformi non dovrebbero consentire a un finanziatore, come ad esempio un investitore o un prestatore pubblico o privato, un gestore dello strumento finanziario o un destinatario finale, di beneficiare di eventuali aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno. I termini e le condizioni uniformi dovrebbero prendere in considerazione i pertinenti regolamenti «de minimis» quali il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione (2), il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione (3), il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (4), il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione (5), gli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (6) e gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (7). |
(4) |
Dal momento che le norme sugli aiuti di Stato non si applicano alle attività agricole finanziate in forza del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, il rispetto dei termini e delle condizioni uniformi dovrebbe essere volontario. Le norme generali in materia di aiuti di Stato si applicano invece alle altre attività che beneficiano del sostegno del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: i termini e le condizioni uniformi dovrebbero pertanto essere obbligatori. |
(5) |
È possibile che le imprese del settore della pesca, in particolare le piccole e medie imprese («PMI»), beneficino di strumenti finanziari che fruiscono del sostegno di un Fondo strutturale e d'investimento europeo. Se tale contributo è finanziato da un Fondo strutturale e d'investimento europeo diverso dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, l'importo globale degli aiuti concessi mediante gli strumenti finanziari all'insieme delle imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura nell'arco di tre anni dovrebbe essere inferiore ad un limite calcolato in base al fatturato annuo per Stato membro delle attività di pesca, acquacoltura e trasformazione, di cui al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione (8). Si dovrebbe altresì tenere conto del regolamento (UE) n. 702/2014 e degli orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura (9). |
(6) |
I termini e le condizioni uniformi dovrebbero inoltre comprendere una serie minima di requisiti in materia di governance per garantire la corretta gestione degli strumenti finanziari così da definire norme più dettagliate di quelle incluse nel regolamento (UE) n. 1303/2013. |
(7) |
Al fine di sostenere la crescita delle PMI in un contesto difficile per i finanziamenti, un prestito con condivisione del rischio di portafoglio («prestito RS») costituisce uno strumento finanziario adeguato. Il prestito RS mette a disposizione delle PMI nuovi prestiti con un accesso agevolato ai finanziamenti fornendo agli intermediari finanziari un contributo di finanziamento e la condivisione del rischio di credito. Le PMI possono in tal modo accedere a fondi più consistenti a condizioni preferenziali in termini di riduzione del tasso di interesse e/o di riduzione delle garanzie. |
(8) |
Il finanziamento mediante prestito RS può rappresentare uno strumento particolarmente efficace per le PMI in un contesto di limitata disponibilità di finanziamenti o di scarsa propensione al rischio degli intermediari finanziari rispetto a determinati settori o tipi di PMI. In tale contesto, i termini e le condizioni uniformi costituiscono uno strumento efficace per affrontare questo fallimento del mercato. |
(9) |
Al fine di incentivare gli intermediari finanziari ad aumentare i prestiti alle PMI coperti da garanzie finanziate dall'Unione, una garanzia limitata di portafoglio costituisce uno strumento finanziario adeguato. |
(10) |
La garanzia limitata di portafoglio dovrebbe colmare il vuoto esistente sul mercato del credito per nuovi prestiti a sostegno delle PMI, fornendo protezione contro il rischio di credito (sotto forma di una garanzia limitata di portafoglio a copertura delle prime perdite) allo scopo di ridurre le particolari difficoltà che le PMI incontrano nell'accedere ai finanziamenti a causa della mancanza di garanzie sufficienti unita al grado relativamente elevato di rischio di credito che esse rappresentano. Affinché i risultati corrispondano alle attese, il contributo dell'Unione alla garanzia limitata di portafoglio non dovrebbe tuttavia sostituire garanzie equivalenti ottenute dai rispettivi enti finanziari per la medesima finalità nell'ambito degli attuali strumenti finanziari dell'Unione, nazionali e regionali. In tale contesto, i termini e le condizioni uniformi costituiscono uno strumento efficace per affrontare questo fallimento del mercato. |
(11) |
Al fine di incentivare il potenziale di risparmio energetico derivante dalla ristrutturazione di edifici residenziali, un prestito per la ristrutturazione costituisce uno strumento finanziario adeguato. |
(12) |
Il prestito per la ristrutturazione dovrebbe avere come obiettivo le condizioni di prestito agevolato a lungo termine e il finanziamento e il supporto tecnico iniziali a favore dei proprietari di immobili residenziali ai fini della preparazione e della realizzazione di progetti di riqualificazione degli immobili. Il presupposto è inoltre un mercato del credito in cui gli intermediari bancari siano praticamente le uniche fonti di finanziamento, ma in cui tale finanziamento sia troppo esiguo (a causa della propensione al rischio dell'intermediario), troppo a breve termine, troppo costoso o comunque inadeguato alla natura dei progetti finanziati, caratterizzata da un lungo termine di rimborso. Questa situazione, insieme a un sistema inefficiente di individuazione e affidamento dei lavori per conto di una pluralità di proprietari di appartamenti condominiali, senza che ciò escluda la possibilità di sostenere singoli proprietari, costituisce un fallimento del mercato. In tale contesto, i termini e le condizioni uniformi costituiscono uno strumento efficace per affrontare questo fallimento del mercato. |
(13) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di coordinamento dei fondi strutturali e di investimento europei, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento fissa norme riguardanti i termini e le condizioni uniformi per i seguenti strumenti finanziari:
a) |
un prestito con condivisione del rischio di portafoglio («prestito RS» — risk sharing loan); |
b) |
una garanzia limitata di portafoglio; |
c) |
una prestito per la ristrutturazione. |
Articolo 2
Termini e condizioni supplementari
Le autorità di gestione possono includere altri termini e condizioni oltre a quelli da inserire nell'accordo di finanziamento conformemente ai termini e alle condizioni di cui al presente regolamento che disciplinano lo strumento finanziario selezionato.
Articolo 3
Rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato conformemente ai termini e alle condizioni uniformi
2. Nel caso di strumenti finanziari combinati con sovvenzioni per il supporto tecnico a destinatari finali che beneficiano di uno degli strumenti, tali sovvenzioni non superano il 5 % del contributo dei fondi SIE allo strumento e sono soggette alle conclusioni della valutazione ex ante di cui all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1303/2013 che giustifica tali sovvenzioni.
3. L'organismo che attua lo strumento finanziario (nel seguito «l'intermediario finanziario») gestisce la sovvenzione per il supporto tecnico. Il supporto tecnico non comprende le attività coperte dal pagamento di costi e di commissioni di gestione per gestire lo strumento finanziario. Le spese coperte dal supporto tecnico non possono costituire parte dell'investimento da finanziare tramite il prestito nell'ambito dello strumento finanziario.
Articolo 4
Governance conformemente ai termini e alle condizioni uniformi
1. L'autorità di gestione o, se del caso, il gestore del fondo di fondi sono rappresentati nel comitato di vigilanza dello strumento finanziario o in una struttura di governance analoga.
2. L'autorità di gestione non partecipa direttamente alle singole decisioni di investimento. Nel caso di un fondo di fondi, l'autorità di gestione esercita unicamente la sua funzione di vigilanza a livello del fondo di fondi, senza interferire nelle singole decisioni del fondo di fondi.
3. Lo strumento finanziario dispone di una struttura di governance che consente di prendere le decisioni relative al credito e alla diversificazione del rischio in modo trasparente e in linea con le prassi di mercato.
4. Il gestore del fondo di fondi e l'intermediario finanziario dispongono di una struttura di governance che garantisce l'imparzialità e l'indipendenza del gestore del fondo di fondi o dell'intermediario finanziario.
Articolo 5
Accordo di finanziamento conformemente ai termini e alle condizioni uniformi
1. L'autorità di gestione conclude per iscritto un accordo di finanziamento per i contributi erogati dai programmi allo strumento finanziario; tale accordo contiene i termini e le condizioni in conformità all'allegato I.
2. L'accordo di finanziamento contiene in allegato:
a) |
la valutazione ex ante di cui all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1303/2013, che giustifica lo strumento finanziario; |
b) |
il piano aziendale dello strumento finanziario, comprese la strategia d'investimento e una descrizione della politica degli investimenti, delle garanzie o dei prestiti; |
c) |
la descrizione dello strumento, che deve essere in linea con i termini e le condizioni uniformi e particolareggiati dello strumento e che deve fissare i parametri finanziari degli strumenti finanziari; |
d) |
i modelli per il controllo e le relazioni. |
Articolo 6
Prestito RS
1. Il prestito RS assume la forma di un fondo di credito che è costituito da un intermediario finanziario con un contributo del programma e un contributo dell'intermediario finanziario pari ad almeno il 25 % del fondo di credito. Il fondo di credito finanzia un portafoglio di nuovi prestiti, mentre è escluso il rifinanziamento di prestiti esistenti.
2. Il prestito RS è conforme ai termini e alle condizioni stabiliti nell'allegato II.
Articolo 7
Garanzia limitata di portafoglio
1. La garanzia limitata di portafoglio fornisce una copertura del rischio di credito per ciascun prestito sino a un tasso di garanzia massimo dell'80 % ed è finalizzata alla creazione di un portafoglio di nuovi prestiti per le piccole e medie imprese con un importo massimo delle perdite fissato in base alla percentuale massima di garanzia, che non supera il 25 % dell'esposizione al rischio a livello di portafoglio.
2. La garanzia limitata di portafoglio è conforme ai termini e alle condizioni stabiliti nell'allegato III.
Articolo 8
Prestito per la ristrutturazione
1. Il prestito per la ristrutturazione assume la forma di un fondo di credito che è costituito da un intermediario finanziario con un contributo del programma e un contributo dell'intermediario finanziario pari ad almeno il 15 % del fondo di credito. Il fondo di credito finanzia un portafoglio di nuovi prestiti, mentre è escluso il rifinanziamento di prestiti esistenti.
2. I destinatari finali possono essere persone fisiche o giuridiche o professionisti indipendenti, sia proprietari che amministratori degli immobili o altri organismi giuridici che agiscono per conto e a vantaggio dei proprietari e applicano misure in materia di efficienza energetica o di energie rinnovabili, ammissibili a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013 e del sostegno erogato dal programma.
3. Il prestito per la ristrutturazione è conforme ai termini e alle condizioni stabiliti nell'allegato IV.
Articolo 9
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 settembre 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.
(2) Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 9).
(4) Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).
(5) Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GU L 193 dell'1.7.2014, pag. 1).
(6) Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (GU C 19 del 22.1.2014, pag. 4).
(7) Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (GU C 204 dell'1.7.2014, pag. 1).
(8) Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura (GU L 190 del 28.6.2014, pag. 45).
(9) Orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura (GU C 84 del 3.4.2008, pag. 10).
ALLEGATO I
Indice annotato di un accordo di finanziamento tra un'autorità di gestione e un intermediario finanziario
Indice:
(1) |
Preambolo |
(2) |
Definizioni |
(3) |
Ambito d'applicazione e obiettivo |
(4) |
Obiettivi strategici e valutazione ex ante |
(5) |
Destinatari finali |
(6) |
Vantaggio finanziario e aiuti di Stato |
(7) |
Politica degli investimenti, delle garanzie o dei prestiti |
(8) |
Attività e operazioni |
(9) |
Risultati attesi |
(10) |
Ruolo e responsabilità dell'intermediario finanziario: condivisione del rischio e dei proventi |
(11) |
Gestione e audit dello strumento finanziario |
(12) |
Contributo del programma |
(13) |
Pagamenti |
(14) |
Gestione dei conti |
(15) |
Costi amministrativi |
(16) |
Durata e ammissibilità delle spese alla chiusura |
(17) |
Riutilizzo delle risorse erogate dall'autorità di gestione (compresi gli interessi maturati) |
(18) |
Capitalizzazione degli abbuoni di interesse e degli abbuoni di commissioni di garanzia (se del caso) |
(19) |
Governance dello strumento finanziario |
(20) |
Conflitti di interesse |
(21) |
Relazioni e controllo |
(22) |
Valutazione |
(23) |
Visibilità e trasparenza |
(24) |
Esclusiva |
(25) |
Risoluzione delle controversie |
(26) |
Riservatezza |
(27) |
Modifica dell'accordo e trasferimento dei diritti e degli obblighi |
1. PREAMBOLO
Nome del paese/della regione
Identificazione dell'autorità di gestione
Numero del codice comune d'identificazione (CCI) del programma
Titolo del programma correlato
Sezione pertinente del programma facente riferimento allo strumento finanziario
Nome del fondo SIE
Identificazione dell'asse prioritario
Regioni in cui è attuato lo strumento finanziario (livello NUTS o altro)
Importo stanziato dall'autorità di gestione per lo strumento finanziario
Importo proveniente dai fondi SIE
Importo proveniente da fonti nazionali pubbliche (contributo pubblico del programma)
Importo proveniente da fonti nazionali private (contributo privato del programma)
Importo proveniente da fonti nazionali pubbliche e private al di fuori del contributo al programma
Data d'inizio prevista dello strumento finanziario
Data di completamento prevista dello strumento finanziario
Recapiti delle persone di contatto per le comunicazioni tra le parti
Finalità dell'accordo
2. DEFINIZIONI
3. AMBITO D'APPLICAZIONE E OBIETTIVO
Descrizione dello strumento finanziario, compresa la sua strategia o politica d'investimento, il tipo di sostegno da fornire.
4. OBIETTIVI STRATEGICI E VALUTAZIONE EX ANTE
Criteri di ammissibilità relativi agli intermediari finanziari, se del caso, nonché ulteriori requisiti operativi che recepiscono gli obiettivi dello strumento, prodotti finanziari da offrire, destinatari finali e combinazione prevista con le sovvenzioni.
5. DESTINATARI FINALI
Identificazione e ammissibilità dei destinatari finali (gruppo bersaglio) dello strumento finanziario.
6. VANTAGGIO FINANZIARIO E AIUTI DI STATO
Valutazione del vantaggio finanziario derivante dal contributo pubblico del programma e allineamento con le norme in materia di aiuti di Stato.
7. POLITICA DEGLI INVESTIMENTI, DELLE GARANZIE O DEI PRESTITI
Disposizioni in materia di politica degli investimenti, delle garanzie o dei prestiti, in particolare per quanto riguarda la diversificazione del portafoglio (rischio, settore, zone geografiche, dimensioni) e il portafoglio esistente dell'intermediario finanziario.
8. ATTIVITÀ E OPERAZIONI
Piano aziendale o documenti equivalenti per lo strumento finanziario da attuare, compreso l'effetto moltiplicatore previsto di cui all'articolo 37, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013.
Definizione delle attività ammissibili.
Definizione chiara delle attività assegnate e dei loro limiti, in particolare per quanto riguarda la modifica delle attività e la gestione del portafoglio (perdite e default nonché procedura di recupero).
9. RISULTATI ATTESI
Definizione delle attività, dei risultati e degli indicatori di impatto connessi con le misurazioni di base e gli obiettivi attesi.
Risultati attesi che lo strumento finanziario dovrebbe raggiungere per contribuire agli obiettivi specifici e ai risultati della priorità o della misura pertinente. Elenco di indicatori conformi al programma operativo e all'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1303/2013.
10. RUOLO E RESPONSABILITÀ DELL'INTERMEDIARIO FINANZIARIO: CONDIVISIONE DEL RISCHIO E DEI PROVENTI
Identificazione e disposizioni relative alla responsabilità dell'intermediario finanziario e delle altre entità che partecipano all'attuazione dello strumento finanziario.
Spiegazione della valutazione del rischio e della condivisione del rischio e dei proventi in relazione alle diverse parti.
Disposizioni in linea con l'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione (1) concernente il ruolo, le competenze e le responsabilità degli organismi che attuano gli strumenti finanziari.
11. GESTIONE E AUDIT DELLO STRUMENTO FINANZIARIO
Disposizioni pertinenti in linea con l'articolo 9 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 concernente la gestione e il controllo degli strumenti finanziari.
Disposizioni relative ai requisiti in materia di audit, quali i requisiti minimi per la documentazione da conservare a livello dell'intermediario finanziario (e a livello del fondo di fondi), e ai requisiti in relazione alla gestione delle registrazioni separate per le diverse forme di sostegno conformemente all'articolo 37, paragrafi 7 e 8, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (ove applicabile), compresi le disposizioni e i requisiti riguardanti l'accesso ai documenti da parte delle autorità di audit dello Stato membro, dei revisori della Commissione e della Corte dei conti europea, per garantire una pista di controllo chiara conformemente all'articolo 40 del regolamento (UE) n. 1303/2013.
Disposizioni affinché le autorità di audit rispettino gli orientamenti relativi alla metodologia di audit, alla check list e alla disponibilità dei documenti.
12. CONTRIBUTO DEL PROGRAMMA
Disposizioni in linea con l'articolo 38, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013 riguardante le modalità del trasferimento e della gestione dei contributi del programma.
Se del caso, disposizioni relative a un insieme di condizioni per i contributi del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo, del Fondo di coesione, del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e del futuro Fondo per gli affari marittimi e la pesca.
13. PAGAMENTI
Requisiti e procedure per la gestione dei pagamenti in tranche, nel rispetto dei massimali di cui all'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1303/2013, e per la previsione dei flussi delle opportunità di investimento.
Condizioni di un eventuale ritiro del contributo pubblico del programma erogato allo strumento finanziario.
Norme volte a determinare quali documenti giustificativi siano necessari per documentare i pagamenti effettuati dall'autorità di gestione all'intermediario finanziario.
Condizioni alle quali i pagamenti effettuati dall'autorità di gestione all'intermediario finanziario devono essere sospesi o interrotti.
14. GESTIONE DEI CONTI
Dettagli dei conti compresi, se del caso, i requisiti per la contabilità fiduciaria/separata di cui all'articolo 38, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013.
Disposizioni volte a illustrare le modalità di gestione del conto dello strumento finanziario, comprese le condizioni che disciplinano l'utilizzo dei conti bancari: rischi di controparte (se del caso), operazioni di tesoreria accettabili, responsabilità delle parti, azioni correttive in caso di saldi eccessivi sui conti fiduciari, documentazione e trasmissione di relazioni.
15. COSTI AMMINISTRATIVI
Disposizioni relative alla remunerazione dell'intermediario finanziario, al calcolo e al pagamento dei costi e delle commissioni di gestione all'intermediario finanziario e in conformità agli articoli 12 e 13 del regolamento (UE) n. 480/2014.
Le disposizioni devono includere il tasso massimo applicabile e gli importi di riferimento per il calcolo.
16. DURATA E AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE ALLA CHIUSURA
Data dell'entrata in vigore dell'accordo.
Date che definiscono il periodo di attuazione dello strumento finanziario e il periodo di ammissibilità.
Disposizioni in merito alla possibilità di proroga e di cessazione del contributo pubblico del programma all'intermediario finanziario per lo strumento finanziario, comprese le condizioni relative alla cessazione anticipata o al ritiro dei contributi del programma, le strategie di uscita e la liquidazione degli strumenti finanziari (incluso il fondo di fondi, se del caso).
Disposizioni riguardanti le spese ammissibili alla chiusura del programma in conformità dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. 1303/2013.
17. RIUTILIZZO DELLE RISORSE EROGATE DALL'AUTORITÀ DI GESTIONE (COMPRESI GLI INTERESSI MATURATI)
Disposizioni relative al riutilizzo delle risorse erogate dall'autorità di gestione.
Requisiti e procedure per la gestione degli interessi e delle altre plusvalenze imputabili al sostegno dei fondi SIE in conformità dell'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1303/2013.
Disposizioni relative al riutilizzo delle risorse imputabili al sostegno dei fondi SIE fino alla fine del periodo di ammissibilità in conformità dell'articolo 44 del regolamento (UE) n. 1303/2013.
Disposizioni relative all'utilizzo delle risorse imputabili al sostegno dei fondi SIE dopo la fine del periodo di ammissibilità in conformità dell'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1303/2013.
18. CAPITALIZZAZIONE DEGLI ABBUONI DI INTERESSE E DEGLI ABBUONI DI COMMISSIONI DI GARANZIA (SE DEL CASO)
Disposizioni conformi all'articolo 11 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014, di cui all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, in materia di capitalizzazione delle rate annuali per gli abbuoni di interesse e gli abbuoni delle commissioni di garanzia.
19. GOVERNANCE DELLO STRUMENTO FINANZIARIO
Disposizioni che descrivono un'adeguata struttura di governance dello strumento finanziario allo scopo di garantire che le decisioni in materia di prestiti/garanzie/investimenti, le cessioni e la diversificazione del rischio siano attuate nel rispetto delle prescrizioni di legge applicabili e delle norme di mercato.
Disposizioni relative al comitato per gli investimenti dello strumento finanziario (ruolo, indipendenza, criteri).
20. CONFLITTI DI INTERESSE
Occorre stabilire procedure chiare per affrontare i conflitti di interesse.
21. RELAZIONI E CONTROLLO
Disposizioni per il controllo dell'attuazione degli investimenti e dei flussi delle opportunità d'investimento, compresa le relazioni da parte dell'intermediario finanziario al fondo di fondi e/o all'autorità di gestione, onde garantire la conformità all'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e alle norme in materia di aiuti di Stato.
Norme in materia di relazioni all'autorità di gestione riguardo all'esecuzione delle attività, in materia di relazioni sui risultati, sulle irregolarità e sulle misure correttive adottate.
22. VALUTAZIONE
Condizioni e modalità per la valutazione dello strumento finanziario.
23. VISIBILITÀ E TRASPARENZA
Disposizioni sulla visibilità dei finanziamenti forniti dall'Unione in conformità dell'allegato XII del regolamento (UE) n. 1303/2013.
Disposizioni che garantiscono l'accesso dei destinatari finali alle informazioni.
24. ESCLUSIVA
Disposizioni che stabiliscono le condizioni in base alle quali il gestore del fondo di fondi o l'intermediario finanziario sono autorizzati a costituire un nuovo strumento di investimento.
25. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Disposizioni sulla risoluzione delle controversie.
26. RISERVATEZZA
Disposizioni che definiscono gli elementi dello strumento finanziario coperti da clausole di riservatezza. Se non diversamente specificato, tutte le altre informazioni sono considerate pubbliche.
Obblighi di riservatezza assunti nel quadro del presente accordo non ostano alla corretta presentazione di relazioni agli investitori, compresi quelli che forniscono fondi pubblici.
27. MODIFICA DELL'ACCORDO E TRASFERIMENTO DEI DIRITTI E DEGLI OBBLIGHI
Disposizioni che definiscono l'ambito e le condizioni di una possibile modifica ed estinzione dell'accordo.
Disposizioni che vietano all'intermediario finanziario di trasferire diritti od obblighi senza l'autorizzazione preventiva dell'autorità di gestione.
ALLEGATO A |
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valutazione ex ante di cui all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1303/2013 che giustifica lo strumento finanziario. |
ALLEGATO B |
: |
piano aziendale dello strumento finanziario, comprese la strategia d'investimento e una descrizione della politica degli investimenti, delle garanzie o dei prestiti. |
ALLEGATO C |
: |
descrizione dello strumento, che deve essere in linea con i termini e le condizioni uniformi dello strumento e che deve fissare i parametri finanziari degli strumenti finanziari. |
ALLEGATO D |
: |
i modelli per il controllo e le relazioni. |
(1) Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (GU L 138 del 13.5.2014, pag. 5).
ALLEGATO II
Prestito alle PMI basato su un modello di prestito con condivisione del rischio di portafoglio (prestito RS)
Rappresentazione schematica del principio del prestito RS
Struttura dello strumento finanziario |
Il prestito con condivisione del rischio (strumento finanziario o prestito RS) assume la forma di un fondo di credito che deve essere costituito da un intermediario finanziario con i contributi del programma; l'intermediario finanziario procede al finanziamento di un portafoglio di nuovi prestiti, mentre è escluso il rifinanziamento di prestiti esistenti. Il prestito con condivisione del rischio è reso disponibile nell'ambito di un'operazione che rientra nell'asse prioritario stabilito nel programma cofinanziato dai pertinenti fondi SIE e definito nel contesto della valutazione ex ante di cui all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1303/2013. |
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Finalità dello strumento |
Lo strumento è finalizzato a:
Il contributo dei programmi dei fondi SIE all'intermediario finanziario non esclude finanziamenti disponibili presso altri investitori privati o pubblici. Il programma dei fondi SIE concede finanziamenti all'intermediario finanziario per la costituzione di un portafoglio di nuovi prestiti alle PMI e, parallelamente, per la partecipazione alle perdite/ai default e ai recuperi sui prestiti alle PMI nell'ambito di tale portafoglio per ciascun prestito e proporzionalmente al contributo del programma allo strumento. Nel caso in cui la struttura sia un un fondo di fondi, quest'ultimo trasferisce il contributo dal programma dei fondi SIE all'intermediario finanziario. Oltre al contributo del programma dei fondi SIE, il fondo di fondi può fornire risorse proprie combinate con le risorse dell'intermediario finanziario. In tal caso il fondo di fondi partecipa proporzionalmente alla condivisione del rischio tra i diversi contributi al portafoglio di prestiti. Occorre rispettare le norme in materia di aiuti di Stato se le risorse fornite dal fondo di fondi sono risorse statali. |
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Implicazioni in materia di aiuti di Stato |
Il prestito RS è concepito come uno strumento senza aiuti di Stato; in altre parole la remunerazione conforme al mercato per l'intermediario finanziario, il trasferimento completo del vantaggio finanziario dall'intermediario finanziario ai destinatari finali e il finanziamento fornito ai destinatari finali rientrano nell'ambito del regolamento «de minimis» applicabile. a) Si esclude di essere in presenza di aiuti a livello dell'intermediario finanziario e del fondo di fondi allorché
b) A livello di PMI A livello di PMI il prestito è conforme alle norme «de minimis». Per ciascun prestito inserito nel portafoglio, l'intermediario finanziario calcola l'ESL utilizzando il seguente metodo di calcolo. Calcolo dell'ESL = importo nominale del prestito (EUR) × [costo del finanziamento (prassi abituale) + costo del rischio (prassi abituale) – eventuali commissioni applicate dall'autorità di gestione sul contributo del programma all'intermediario finanziario] × vita media ponderata del prestito (anni) × tasso di condivisione del rischio. Quando l'ESL è calcolato con la formula sopra riportata, ai fini del prestito con condivisione del rischio il requisito stabilito dall'articolo 4 del regolamento «de minimis» (1) è considerato soddisfatto. Non vi è alcun obbligo di garanzia minima. Un meccanismo di verifica garantisce che il valore dell'ESL calcolato con la formula di cui sopra non sia inferiore al valore dell'ESL calcolato conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, lettera c), del regolamento «de minimis». L'importo totale degli aiuti calcolato con l'ESL non può superare 200 000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari, tenendo conto della norma sul cumulo riguardante i destinatari finali, di cui al regolamento «de minimis». La sovvenzione per il supporto tecnico o altre sovvenzioni concesse al destinatario finale sono cumulate con il valore calcolato dell'ESL. Per quanto riguarda le PMI nel settore della pesca e dell'acquacoltura, gli aiuti devono rispettare gli obblighi pertinenti stabiliti dal regolamento «de minimis» relativo al settore della pesca. Per le attività sostenute dal FEASR si applicano le norme generali. |
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Politica dei prestiti |
a) Erogazione da parte dell'autorità di gestione o del fondo di fondi all'intermediario finanziario In seguito alla firma di un accordo di finanziamento tra l'autorità di gestione e il fondo di fondi o l'intermediario finanziario, l'autorità di gestione pertinente trasferisce i contributi pubblici dal programma al fondo di fondi o all'intermediario finanziario, che colloca tali contributi in un apposito fondo di credito con condivisione del rischio. Il trasferimento è effettuato in tranche, nel rispetto dei massimali di cui all'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1303/2013. L'obiettivo in termini di volume di prestiti e la gamma di tassi di interesse sono confermati nell'ambito della valutazione ex ante conformemente all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e sono presi in considerazione al fine di determinare la natura dello strumento (strumento rotativo o non rotativo). b) Costituzione di un portafoglio di nuovi prestiti L'intermediario finanziario è tenuto a costituire, entro un periodo di tempo limitato e prestabilito, un portafoglio di nuovi prestiti ammissibili a fianco delle sue attività di credito in corso, finanziato in parte con i fondi erogati nel quadro del programma al tasso di condivisione del rischio convenuto nell'accordo di finanziamento. I prestiti ammissibili per le PMI (in base a criteri predefiniti di ammissibilità a livello di ciascun prestito e di portafoglio) sono automaticamente inclusi nel portafoglio, mediante la presentazione di avvisi di inclusione con cadenza almeno trimestrale. L'intermediario finanziario attua una politica dei prestiti coerente soprattutto per quanto riguarda la diversificazione del portafoglio, che consenta una sana gestione del portafoglio creditizio e la diversificazione del rischio rispettando nel contempo le norme vigenti nel settore e rimanendo in linea con gli interessi finanziari e gli obiettivi strategici dell'autorità di gestione. L'identificazione, la selezione, la dovuta diligenza, la documentazione e la concessione dei prestiti ai destinatari finali sono effettuate dall'intermediario finanziario conformemente alle sue procedure standard e ai principi stabiliti nel pertinente accordo di finanziamento. c) Riutilizzo delle risorse rimborsate agli strumenti finanziari Le risorse rimborsate allo strumento finanziario sono riutilizzate nell'ambito dello stesso strumento finanziario (risorse rotative nell'ambito dello stesso strumento finanziario) o, dopo essere state rimborsate all'autorità di gestione o al fondo di fondi, sono utilizzate in conformità dell'articolo 44 del regolamento (UE) n. 1303/2013. Ove si tratti di risorse rotative nell'ambito dello stesso strumento finanziario, in linea di principio gli importi imputabili al sostegno dei fondi SIE e rimborsati e/o recuperati ad opera dell'intermediario finanziario da prestiti erogati a destinatari finali entro il termine per gli investimenti sono resi disponibili per un nuovo utilizzo nell'ambito dello stesso strumento finanziario. Questa modalità della rotazione di cui agli articoli 44 e 45 del regolamento (UE) n. 1303/2013 è inserita nell'accordo di finanziamento. In alternativa, nel caso in cui l'autorità di gestione o il fondo di fondi siano rimborsati direttamente, il rimborso avviene regolarmente rispecchiando i) i rimborsi del capitale (in proporzione sulla base del tasso di condivisione del rischio), ii) gli eventuali importi recuperati e le detrazioni delle perdite (in base al tasso di condivisione del rischio) dei prestiti alle PMI e iii) gli eventuali pagamenti di interessi. Tali risorse vanno utilizzate conformemente agli articoli 44 e 45 del regolamento (UE) n. 1303/2013. d) Recuperi di perdite L'intermediario finanziario adotta azioni di recupero in relazione a ciascuno dei prestiti in sofferenza alle PMI finanziato dallo strumento finanziario conformemente alle sue procedure e ai suoi orientamenti interni. Gli importi recuperati dall'intermediario finanziario (al netto degli eventuali costi di recupero e di esecuzione forzata) sono distribuiti, proporzionalmente alla condivisione del rischio, tra l'intermediario finanziario e l'autorità di gestione o il fondo di fondi. e) Altro Gli interessi e le altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario sono utilizzati conformemente all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1303/2013. |
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Politica dei prezzi |
Al momento di proporre i propri prezzi, l'intermediario finanziario presenta una politica dei prezzi e la metodologia volte a garantire il completo trasferimento del vantaggio finanziario del contributo pubblico del programma alle PMI ammissibili. La politica dei prezzi e la metodologia comprendono i seguenti elementi:
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Importo e tasso del contributo del programma allo strumento finanziario (dettagli del prodotto) |
Il tasso effettivo di condivisione del rischio, il contributo pubblico del programma e il tasso di interesse sui prestiti si basano sui risultati della valutazione ex ante e sono tali da garantire che il vantaggio per i destinatari finali rispetti la norma «de minimis». La dimensione del prestito con condivisione del rischio del portafoglio mirato è confermata nell'ambito della valutazione ex ante che giustifica il sostegno allo strumento finanziario [articolo 37 del regolamento (UE) n. 1303/2013] e tiene conto della modalità di rotazione dello strumento (ove applicabile). La composizione del portafoglio di prestiti mirato è definita in modo da garantire la diversificazione del rischio. L'assegnazione del prestito RS e il tasso di condivisione del rischio devono essere determinati in modo da colmare la carenza riscontrata nell'ambito della valutazione ex ante, ma devono in ogni caso rispettare le condizioni stabilite nella presente lista di condizioni (term sheet). Il tasso di condivisione del rischio convenuto con l'intermediario finanziario definisce, per ciascun prestito ammissibile incluso nel portafoglio, la quota del capitale del prestito ammissibile finanziata dal programma. Il tasso di condivisione del rischio convenuto con l'intermediario finanziario stabilisce l'esposizione alle perdite che dovranno essere coperte conseguentemente dall'intermediario finanziario e dal contributo del programma. |
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Contributo del programma allo strumento finanziario (attività) |
Il portafoglio finanziato dallo strumento di prestito RS comprende unicamente nuovi prestiti concessi alle PMI mentre è escluso il rifinanziamento di prestiti esistenti. I criteri di ammissibilità per l'inclusione nel portafoglio sono determinati conformemente al diritto dell'Unione [ad esempio il regolamento (UE) n. 1303/2013 e le norme specifiche di ciascun fondo], al programma, alle norme nazionali in materia di ammissibilità e di concerto con l'intermediario finanziario al fine di raggiungere un ampio numero di destinatari finali e di ottenere una diversificazione sufficiente del portafoglio. Occorre che l'intermediario finanziario sia in grado di stimare in maniera attendibile il profilo di rischio del portafoglio. Tali criteri rispecchiano le condizioni e le pratiche di mercato nello Stato membro o nella regione pertinente. |
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Responsabilità dell'autorità di gestione |
La responsabilità dell'autorità di gestione in relazione allo strumento finanziario è definita nell'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014. Le perdite coperte sono costituite dagli importi di capitale dovuto, pagabile e in sospeso e dall'interesse standard (sono invece esclusi le commissioni per ritardato pagamento ed eventuali altri costi e spese). |
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Durata |
Il periodo di prestito dello strumento finanziario è stabilito in modo da garantire che il contributo del programma di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) n. 1303/2013 sia utilizzato per prestiti erogati ai destinatari finali entro il 31 dicembre 2023. Per la costituzione del portafoglio di prestiti si raccomanda una durata tipica di un massimo di 4 anni a decorrere dalla data della firma dell'accordo di finanziamento (tra l'autorità di gestione o il fondo di fondi e l'intermediario finanziario). |
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Operazioni di prestito e condivisione del rischio a livello di intermediario finanziario (allineamento degli interessi) |
L'allineamento degli interessi tra l'autorità di gestione e l'intermediario finanziario è così conseguito:
Il tasso previsto di condivisione del rischio è determinato sulla base dei risultati della valutazione ex ante che giustificano il sostegno allo strumento finanziario. |
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Intermediari finanziari ammissibili |
Si tratta di organismi pubblici e privati stabiliti in uno Stato membro e legalmente autorizzati a erogare prestiti a imprese operanti nella giurisdizione del programma che contribuisce allo strumento finanziario. Tali organismi sono enti finanziari e, se del caso, istituti di microfinanza o qualsiasi altro ente autorizzato a concedere prestiti. |
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Ammissibilità dei destinatari finali |
I destinatari finali sono ammissibili a norma del diritto nazionale e dell'UE, del programma pertinente e dell'accordo di finanziamento. Al momento della firma del prestito i destinatari finali soddisfano i seguenti criteri di ammissibilità:
Inoltre, al momento dell'investimento e durante il rimborso del prestito i destinatari finali hanno la propria sede sociale in uno Stato membro e l'attività economica per la quale è stato erogato il prestito si svolge nello Stato membro e nella regione/giurisdizione pertinenti del programma dei fondi SIE. |
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Caratteristiche del prodotto per i destinatari finali |
L'intermediario finanziario eroga ai destinatari finali i prestiti che contribuiscono all'obiettivo del programma e che sono cofinanziati dal programma nell'ambito dello strumento di prestito RS. I termini si basano sulla valutazione ex ante di cui all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1303/2013. I prestiti sono utilizzati esclusivamente per le seguenti finalità autorizzate.
I prestiti inclusi nel portafoglio rispettano in qualsiasi momento i seguenti criteri di ammissibilità.
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Relazioni e risultati attesi |
Gli intermediari finanziari forniscono all'autorità di gestione o al fondo di fondi, con cadenza almeno trimestrale, informazioni la cui forma e la cui portata sono standardizzate. La relazione comprende tutti gli elementi pertinenti affinché l'autorità di gestione rispetti le condizioni di cui all'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1303/2013. Gli Stati membri adempiono i loro obblighi di relazione anche a norma del regolamento «de minimis». Gli indicatori devono essere coerenti con gli obiettivi specifici della pertinente priorità del programma dei fondi SIE che finanzia lo strumento finanziario e con i risultati attesi della valutazione ex ante. Tali indicatori sono misurati e comunicati almeno ogni tre mesi per lo strumento di prestito RS e sono quanto meno conformi ai requisiti del regolamento. Oltre agli indicatori comuni dell'asse prioritario del programma dei fondi SIE (crescita dell'occupazione, numero di PMI ecc.), altri indicatori sono:
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Valutazione del beneficio economico del contributo del programma |
L'intermediario finanziario riduce il tasso di interesse effettivo totale (e modifica, se del caso, la politica in materia di garanzie) a carico dei destinatari finali nell'ambito di ciascun prestito ammissibile incluso nel portafoglio, rispecchiando le favorevoli condizioni di finanziamento e di condivisione del rischio del prestito RS. Il vantaggio finanziario del contributo pubblico del programma allo strumento viene interamente trasferito ai destinatari finali sotto forma di una riduzione del tasso di interesse. L'intermediario finanziario controlla e rendiconta l'ESL relativo ai destinatari finali, come indicato nella sezione sugli aiuti di Stato. Questo principio è ripreso nell'accordo di finanziamento tra l'autorità di gestione o il fondo di fondi e l'intermediario finanziario. |
(1) Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 1).
(2) Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese [notificata con il numero C(2003) 1422] (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).
(3) Imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR e che non appartengono a un gruppo che superi tali soglie. Secondo la raccomandazione della Commissione: «Si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica».
(4) I seguenti settori economici sono denominati collettivamente «settori esclusi».
a. |
Attività economiche illecite: qualsiasi produzione, commercio o altra attività che sia illecita ai sensi delle disposizioni legislative o regolamentari della giurisdizione nazionale che si applica a tale produzione, commercio o attività. |
b. |
Il tabacco e le bevande alcoliche distillate. La produzione ed il commercio di tabacco e bevande alcoliche distillate e prodotti connessi. |
c. |
La fabbricazione e il commercio di armi e munizioni: il finanziamento della fabbricazione e del commercio di armi e munizioni di ogni tipo. Questa esclusione non si applica nella misura in cui queste attività sono parte integrante o accessoria di esplicite politiche dell'Unione europea. |
d. |
Case da gioco. Case da gioco e imprese equivalenti. |
e. |
Restrizioni applicabili al settore informatico. Ricerca, sviluppo o applicazioni tecniche relativi a programmi o soluzioni elettronici, i) specificamente finalizzati a sostenere: a) qualsiasi tipologia di attività che rientri nei settori esclusi indicati nelle precedenti lettere da a. a d.; b) il gioco d'azzardo su Internet e le case da gioco on line, oppure c) la pornografia, o ii) destinati a permettere a) di accedere illegalmente a reti elettroniche di dati oppure b) di scaricare illegalmente dati elettronici. |
f. |
Restrizioni applicabili al settore delle scienze della vita quando il sostegno riguarda il finanziamento della ricerca, dello sviluppo o delle applicazioni tecniche relativi a: i) clonazione umana a scopi di ricerca o terapeutici oppure ii) organismi geneticamente modificati («OMG»). |
ALLEGATO III
Garanzia limitata di portafoglio per le PMI (garanzia limitata)
Rappresentazione schematica della garanzia limitata
Relazione tra le parti interessate e la copertura fornita dalla garanzia limitata di portafoglio
Struttura dello strumento finanziario |
La garanzia limitata di portafoglio fornisce una copertura del rischio di credito per ciascun prestito, ai fini della creazione di un portafoglio di nuovi prestiti alle PMI, sino a un importo massimo di perdite (massimale). La garanzia limitata di portafoglio è resa disponibile dall'autorità di gestione nell'ambito dell'operazione che rientra nell'asse prioritario stabilito nel programma cofinanziato dai fondi strutturali e di investimento europei (SIE) e definito nel contesto della valutazione ex ante di cui all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1303/2013. |
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Finalità dello strumento |
Lo strumento è finalizzato a
Il contributo del programma dei fondi SIE erogato dall'autorità di gestione assume la forma di un fondo di garanzia gestito da un intermediario finanziario. Tale contributo non esclude le garanzie rese disponibili da altri investitori pubblici o privati. Il fondo di garanzia gestito dall'intermediario finanziario si impegna a fornire fondi provenienti dal programma dei fondi SIE agli enti finanziari che costituiscono portafogli di nuovi prestiti in caso di inadempimento dei beneficiari finali. Nel caso in cui la struttura sia un fondo di fondi, quest'ultimo trasferisce il contributo dal programma dei fondi SIE all'intermediario finanziario. Lo strumento della garanzia limitata si applica per coprire un portafoglio di nuovi prestiti costituito da uno o più enti finanziari. Nel concedere prestiti alle PMI ammissibili, gli enti finanziari che costituiscono portafogli di nuovi prestiti possono contare su una garanzia a parziale copertura delle perdite fino ad un importo limitato. Il vantaggio finanziario della garanzia deve essere trasferito ai destinatari finali (ad esempio sotto forma di riduzione del tasso di interesse dei prestiti e/o di riduzione delle garanzie: ciò che conta è che il vantaggio finanziario del contributo pubblico del programma sia sempre trasferito integralmente ai destinatari finali). |
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Implicazioni in materia di aiuti di Stato |
La garanzia limitata di portafoglio è concepita come uno strumento senza aiuti di Stato, ossia conforme al mercato a livello dell'intermediario finanziario che gestisce il fondo di garanzia e degli enti finanziari che costituiscono portafogli di nuovi prestiti e forniscono aiuti ai destinatari finali nell'ambito del regolamento «de minimis» applicabile. a) A livello del fondo di fondi, dell'intermediario finanziario che gestisce il fondo di garanzia e degli enti finanziari che costituiscono portafogli di nuovi prestiti è escluso che si sia in presenza di aiuti allorché
La garanzia dev'essere correlata a una transazione finanziaria specifica, per un importo massimo fisso e per un periodo di tempo limitato. b) A livello di destinatari finali A livello di PMI il prestito garantito è conforme alle norme «de minimis». Per ciascun prestito inserito nel portafoglio garantito, l'intermediario finanziario calcola l'ESL utilizzando il seguente metodo di calcolo. Calcolo dell'ESL = importo nominale del prestito (EUR) × costo del rischio (prassi abituale) × tasso di garanzia × percentuale massima di garanzia × vita media ponderata del prestito (anni). L'importo totale degli aiuti calcolato con l'ESL non può superare 200 000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari, tenendo conto della norma sul cumulo riguardante i destinatari finali, di cui al regolamento «de minimis». Quando l'ESL è calcolato con la formula sopra riportata, ai fini dello strumento della garanzia limitata di portafoglio il requisito stabilito dall'articolo 4 del regolamento «de minimis» (1) è considerato soddisfatto. Un meccanismo di verifica garantisce che il valore dell'ESL calcolato con la formula di cui sopra non sia inferiore al valore dell'ESL calcolato conformemente all'articolo 4, paragrafo 6, lettera c), del regolamento «de minimis». La sovvenzione per il supporto tecnico o altre sovvenzioni concesse al destinatario finale sono cumulate con il valore calcolato dell'ESL. Per quanto riguarda le PMI nel settore della pesca e dell'acquacoltura, gli aiuti devono rispettare gli obblighi pertinenti stabiliti dal regolamento «de minimis» relativo al settore della pesca. Per le attività sostenute dal FEASR si applicano le norme generali. |
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Politica delle garanzie |
a) Trasferimento dall'autorità di gestione all'intermediario finanziario In seguito alla firma di un accordo di finanziamento tra l'autorità di gestione e il fondo di fondi o l'intermediario finanziario, l'autorità di gestione pertinente trasferisce i contributi dal programma al fondo di fondi o all'intermediario finanziario, che colloca tali contributi in un apposito fondo di garanzia. Il trasferimento è effettuato in tranche, nel rispetto dei massimali di cui all'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1303/2013. b) Costituzione di un portafoglio di nuovi prestiti Gli enti finanziari sono tenuti a costituire, entro un periodo di tempo limitato e prestabilito, portafogli di nuovi prestiti alle PMI. I nuovi prestiti alle PMI sono in parte coperti dal contributo del programma per ciascun prestito fino a un determinato importo (massimale). I prestiti alle PMI ammissibili sono automaticamente inclusi nel portafoglio a condizione di rispettare i criteri predefiniti per l'inclusione del prestito. L'inclusione dei prestiti alle PMI avviene automaticamente al ricevimento da parte dell'intermediario finanziario che gestisce il fondo di garanzia di un avviso di inclusione presentato con cadenza almeno trimestrale fino al termine del periodo pertinente di inclusione. Gli enti finanziari attuano una politica creditizia coerente per quanto riguarda la diversificazione del portafoglio, che consenta una sana gestione del portafoglio e la diversificazione del rischio, rispettando nel contempo le norme vigenti nel settore e rimanendo in linea con gli interessi finanziari e gli obiettivi strategici dell'autorità di gestione. L'identificazione, la selezione, la dovuta diligenza, la documentazione e la concessione dei prestiti ai destinatari finali sono effettuate dagli enti finanziari conformemente alle loro procedure standard e ai principi stabiliti nell'accordo tra l'intermediario finanziario e l'ente finanziario che costituisce un portafoglio di nuovi prestiti. c) Copertura delle perdite La garanzia limitata di portafoglio copre le perdite subite dagli enti finanziari per ogni prestito in sofferenza alle PMI ammissibili conformemente al tasso di garanzia pari ad una percentuale massima dell'80 %. Le perdite coperte dalla garanzia limitata di portafoglio in relazione al portafoglio di prestiti alle PMI ammissibili non superano, in forma aggregata, il massimale. Il massimale, ovvero la responsabilità massima nell'ambito del presente strumento, è il prodotto del volume del portafoglio creditizio mirato moltiplicato per il tasso di garanzia e per la percentuale massima di garanzia. La percentuale massima di garanzia è stabilita nell'ambito della valutazione ex ante del rischio in conformità dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014. Le perdite coperte sono costituite dagli importi di capitale dovuto, pagabile e in sospeso e dall'interesse standard (sono invece esclusi le commissioni per ritardato pagamento ed eventuali altri costi e spese). d) Pagamento della garanzia A seguito del verificarsi di una perdita per inadempimento, l'intermediario finanziario che gestisce il fondo di garanzia versa, di norma entro 60 giorni, la garanzia all'ente finanziario nel quadro della garanzia. |
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Politiche dei prezzi e delle garanzie |
L'intermediario finanziario presenta una metodologia che garantisce il completo trasferimento del vantaggio finanziario del contributo pubblico del programma alle PMI ammissibili. L'ente finanziario pratica una politica dei prezzi/delle garanzie in linea con la metodologia. La politica dei prezzi/delle garanzie e la metodologia comprendono i seguenti elementi.
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Importo e tasso della garanzia agli enti finanziari (dettagli del prodotto) |
La garanzia limitata di portafoglio rispetta le condizioni di cui all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014. La percentuale massima di garanzia è stabilita nella valutazione ex ante del rischio in conformità dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014, ed in ogni caso non supera il 25 %. La garanzia può coprire le perdite previste e impreviste. Il moltiplicatore della garanzia finanziata dal contributo del programma è definito come segue: moltiplicatore = (1/tasso di garanzia) × (1/percentuale massima di garanzia). Il coefficiente di moltiplicazione si basa sulla valutazione ex ante del rischio ed è pari o superiore a 5. La dimensione del portafoglio mirato in parte coperta dalla garanzia si basa sui risultati della valutazione ex ante che giustificano il sostegno allo strumento finanziario [articolo 37 del regolamento (UE) n. 1303/2013] e tiene conto della modalità di rotazione dello strumento (ove applicabile). La composizione del portafoglio di prestiti mirato è definita in modo da garantire la diversificazione del rischio. |
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Garanzia per l'ente finanziario (attività) |
Il portafoglio creditizio coperto dallo strumento di garanzia comprende i nuovi prestiti concessi ai destinatari finali ed esclude il rifinanziamento di prestiti esistenti. I criteri di ammissibilità per l'inclusione nel portafoglio sono determinati conformemente al diritto dell'Unione [ad esempio il regolamento (UE) n. 1303/2013 e le norme specifiche di ciascun fondo], al programma, alle norme nazionali in materia di ammissibilità e di concerto con l'intermediario finanziario al fine di raggiungere un ampio numero di destinatari finali e di ottenere una diversificazione sufficiente del portafoglio. Occorre che gli enti finanziari siano in grado di stimare in maniera attendibile il profilo di rischio del portafoglio (ad esempio limite di concentrazione per settore). Tali criteri rispecchiano le condizioni e le pratiche di mercato nello Stato membro o nella regione pertinente. L'ente finanziario procede a una stima ex ante del tasso di recupero da utilizzare per calcolare l'importo previsto da recuperare dagli inadempimenti nel portafoglio, che incide sulla valutazione della percentuale massima di garanzia. |
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Responsabilità dell'autorità di gestione |
La responsabilità dell'autorità di gestione in relazione allo strumento finanziario è definita nell'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014. Per inadempimento s'intende, nel caso di un prestito ad un destinatario finale, i) che l'ente finanziario può dimostrare in qualsiasi momento (agendo in conformità alle sue procedure interne e come risulta dalle sue informazioni finanziarie e regolamentari) che un destinatario finale è con ogni probabilità incapace di far fronte ai suoi obblighi di pagamento; oppure ii) che un destinatario finale non ha adempiuto alcun obbligo di pagamento nell'ambito di un determinato prestito alle PMI per almeno 90 giorni consecutivi di calendario. |
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Durata |
Il periodo di garanzia dello strumento finanziario è stabilito in modo da garantire che il contributo del programma di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) n. 1303/2013 sia utilizzato per le garanzie a prestiti erogati ai destinatari finali entro il 31 dicembre 2023. Per la costituzione del portafoglio di prestiti garantiti si raccomanda una durata tipica di un massimo di 4 anni a decorrere dalla data della firma dell'accordo di finanziamento (tra l'autorità di gestione o il fondo di fondi e l'intermediario finanziario). |
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Condivisione del rischio a livello di intermediario finanziario (allineamento degli interessi) |
L'allineamento degli interessi tra l'autorità di gestione, l'intermediario finanziario e l'ente finanziario è così conseguito:
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Intermediari finanziari ed enti finanziari ammissibili |
Gli intermediari finanziari sono organismi pubblici e privati stabiliti in uno Stato membro e legalmente autorizzati a fornire garanzie su prestiti concessi a imprese operanti nella giurisdizione del programma che contribuisce allo strumento finanziario. Gli enti finanziari sono organismi pubblici e privati stabiliti in uno Stato membro e legalmente autorizzati ad erogare prestiti a imprese operanti nella giurisdizione del programma che contribuisce allo strumento finanziario. Tali organismi sono enti finanziari e, se del caso, istituti di microfinanza o qualsiasi altro ente autorizzato a concedere prestiti. |
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Ammissibilità del destinatario finale (destinatari finali) |
I destinatari finali sono ammissibili a norma del diritto dell'Unione e nazionale, del programma pertinente e dell'accordo di finanziamento. Alla data del documento che dimostra la pertinente garanzia per le PMI, ossia l'impegno di garanzia, i destinatari finali soddisfano i seguenti criteri di ammissibilità:
Inoltre, al momento dell'investimento e durante il rimborso del prestito garantito i destinatari finali hanno la propria sede sociale in uno Stato membro e l'attività economica per la quale è stato erogato il prestito garantito si svolge nello Stato membro e nella regione/giurisdizione pertinenti del programma dei fondi SIE. |
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Caratteristiche del prodotto per i destinatari finali |
L'ente finanziario eroga ai destinatari finali i prestiti che contribuiscono all'obiettivo del programma e che sono garantiti dal programma nell'ambito della garanzia limitata di portafoglio. I termini delle garanzie e dei prestiti si basano sulla valutazione ex ante di cui all'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013. I prestiti sono utilizzati esclusivamente per le seguenti finalità autorizzate.
I prestiti inclusi nel portafoglio rispettano in qualsiasi momento i seguenti criteri di ammissibilità.
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Relazioni e risultati attesi |
Gli intermediari finanziari forniscono all'autorità di gestione o al fondo di fondi, con cadenza almeno trimestrale, informazioni la cui forma e la cui portata sono standardizzate. La relazione comprende tutti gli elementi pertinenti affinché l'autorità di gestione rispetti le disposizioni di cui all'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1303/2013. Gli Stati membri adempiono i loro obblighi di relazione anche a norma del regolamento «de minimis». Gli indicatori devono essere coerenti con gli obiettivi specifici della pertinente priorità del programma dei fondi SIE che finanzia lo strumento finanziario e con i risultati attesi della valutazione ex ante. Tali indicatori sono misurati e comunicati almeno ogni tre mesi per il fondo di garanzia e sono quanto meno conformi ai requisiti del regolamento. Oltre agli indicatori comuni dell'asse prioritario del programma dei fondi SIE (crescita dell'occupazione, numero di PMI ecc.), altri indicatori sono:
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Valutazione del beneficio economico del contributo del programma |
Il vantaggio finanziario del contributo pubblico del programma allo strumento viene interamente trasferito ai destinatari finali (beneficio della garanzia). Il vantaggio finanziario per le PMI ammissibili è documentato da una riduzione del tasso di interesse generale richiesto dall'ente finanziario e/o dalla riduzione delle garanzie su tale prestito alle PMI. L'intermediario finanziario controlla e rendiconta l'ESL relativo ai destinatari finali, come indicato nella sezione sugli aiuti di Stato. Questi principi sono ripresi negli accordi tra l'autorità di gestione o il fondo di fondi e gli intermediari finanziari e tra gli intermediari finanziari e gli enti finanziari che costituiscono portafogli di nuovi prestiti. |
(1) Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 1).
(2) Imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR e che non appartengono a un gruppo che superi tali soglie. Secondo la raccomandazione della Commissione: «Si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica».
(3) I seguenti settori economici sono denominati collettivamente «settori esclusi».
a. |
Attività economiche illecite: qualsiasi produzione, commercio o altra attività che sia illecita ai sensi delle disposizioni legislative o regolamentari della giurisdizione nazionale che si applica a tale produzione, commercio o attività. |
b. |
Il tabacco e le bevande alcoliche distillate. La produzione e il commercio di tabacco e bevande alcoliche distillate e prodotti connessi. |
c. |
La fabbricazione e il commercio di armi e munizioni: il finanziamento della fabbricazione e del commercio di armi e munizioni di ogni tipo. Questa esclusione non si applica nella misura in cui queste attività sono parte integrante o accessoria di esplicite politiche dell'Unione europea. |
d. |
Case da gioco. Case da gioco e imprese equivalenti. |
e. |
Restrizioni applicabili al settore informatico. Ricerca, sviluppo o applicazioni tecniche relativi a programmi o soluzioni elettronici, i) specificamente finalizzati a sostenere: a) qualsiasi tipologia di attività che rientri nei settori esclusi indicati nelle precedenti lettere da a. a d.; b) il gioco d'azzardo su Internet e le case da gioco on line, oppure c) la pornografia, o ii) destinati a permettere a) di accedere illegalmente a reti elettroniche di dati oppure b) di scaricare illegalmente dati elettronici. |
f. |
Restrizioni applicabili al settore delle scienze della vita quando il sostegno riguarda il finanziamento della ricerca, dello sviluppo o delle applicazioni tecniche relativi a: i) clonazione umana a scopi di ricerca o terapeutici oppure ii) organismi geneticamente modificati («OMG»). |
ALLEGATO IV
Prestito per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili nel settore dell'edilizia abitativa (prestito per la ristrutturazione)
Rappresentazione schematica del principio del prestito per la ristrutturazione
Struttura dello strumento finanziario |
Il prestito per la ristrutturazione assume la forma di un fondo di credito che deve essere costituito da un intermediario finanziario con i contributi del programma; l'intermediario finanziario procede egli stesso al finanziamento di un portafoglio di nuovi prestiti, mentre è escluso il rifinanziamento di prestiti esistenti. Il prestito per la ristrutturazione è reso disponibile nell'ambito dell'operazione che rientra nell'asse prioritario stabilito nel programma finanziato dai fondi SIE e definito nel contesto della valutazione ex ante di cui all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1303/2013. |
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Finalità dello strumento |
Lo strumento è finalizzato ad offrire prestiti agevolati a persone fisiche e giuridiche o a professionisti indipendenti proprietari di immobili (appartamenti, case popolari o abitazioni singole), nonché amministratori o altri organismi giuridici che agiscono per conto e a vantaggio dei proprietari, ai fini di lavori di ristrutturazione ammissibili al sostegno dei fondi SIE. Il contributo del programma dei fondi SIE erogato dall'autorità di gestione all'intermediario finanziario non esclude finanziamenti disponibili presso altri investitori privati o pubblici. Il programma dei fondi SIE concede finanziamenti all'intermediario finanziario per la costituzione di un portafoglio di nuovi prestiti e, parallelamente, per la partecipazione alle perdite/ai default e ai recuperi sui prestiti nell'ambito di tale portafoglio per ciascun prestito e proporzionalmente al contributo del programma allo strumento. Nel caso in cui la struttura sia un fondo di fondi, quest'ultimo trasferisce il contributo dal programma dei fondi SIE all'intermediario finanziario. Oltre al contributo del programma dei fondi SIE, il fondo di fondi può fornire risorse proprie combinate con le risorse dell'intermediario finanziario. In tal caso il fondo di fondi partecipa proporzionalmente alla condivisione del rischio tra i diversi contributi al portafoglio di prestiti. Le norme in materia di aiuti di Stato devono essere rispettate anche in relazione a tali risorse se si tratta di risorse pubbliche. |
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Implicazioni in materia di aiuti di Stato |
Il prestito per la ristrutturazione è concepito come uno strumento senza aiuti di Stato; in altre parole la remunerazione conforme al mercato per l'intermediario finanziario, il trasferimento completo del vantaggio finanziario dall'intermediario finanziario ai destinatari finali e il finanziamento fornito ai destinatari finali rientrano nell'ambito del regolamento «de minimis» applicabile. a) Si esclude di essere in presenza di aiuti a livello dell'intermediario finanziario e del fondo di fondi allorché
b) Aiuti a livello di un'entità che agisce per conto dei proprietari (ossia persone fisiche e giuridiche, professionisti indipendenti proprietari di immobili, amministratori, altri organismi giuridici) Si esclude di essere in presenza di aiuti a livello di un'entità che agisce per conto dei proprietari allorché:
c) A livello di proprietari che esercitano o no un'attività economica (persone giuridiche o professionisti indipendenti, locatori e proprietari che installano impianti energetici da fonti rinnovabili e riforniscono la rete di parte dell'energia prodotta) I proprietari che sono persone fisiche e che non sono considerati imprese in quanto non esercitano un'attività economica non sono considerati beneficiari di aiuti di Stato. I proprietari che esercitano un'attività economica si qualificano come «impresa» e sono soggetti alle norme in materia di aiuti di Stato. Ciò riguarda in particolare i proprietari locatori (la locazione è un'attività economica) e, in relazione all'installazione di impianti energetici da fonti rinnovabili, il caso in cui una parte dell'energia così prodotta sia immessa nella rete (la fornitura di energia alla rete è considerata un'attività economica). A livello dei proprietari che esercitano un'attività economica gli aiuti devono essere conformi alle norme «de minimis». Per ciascun prestito inserito nel portafoglio e concernente i proprietari che esercitano un'attività economica, l'intermediario finanziario calcola l'ESL utilizzando il seguente metodo di calcolo. Calcolo dell'ESL = importo nominale del prestito (EUR) × [costo del finanziamento (prassi abituale) + costo del rischio (prassi abituale) – eventuali commissioni applicate dall'autorità di gestione sul contributo del programma all'intermediario finanziario] × vita media ponderata del prestito (anni) × tasso di condivisione del rischio. Quando l'ESL è calcolato con la formula sopra riportata, ai fini dello strumento di prestito per la ristrutturazione il requisito stabilito dall'articolo 4 del regolamento «de minimis» (1) è considerato soddisfatto. Non vi è alcun obbligo di garanzia minima. Un meccanismo di verifica garantisce che il valore dell'ESL calcolato con la formula di cui sopra non sia inferiore al valore dell'ESL calcolato conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, lettera c), del regolamento «de minimis». L'importo totale degli aiuti calcolato con l'ESL non può superare 200 000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari, tenendo conto della norma sul cumulo riguardante i destinatari finali, di cui al regolamento «de minimis». La sovvenzione per il supporto tecnico o altre sovvenzioni concesse al destinatario finale sono cumulate con il valore calcolato dell'ESL. |
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Politica dei prestiti |
a) Erogazione da parte dell'autorità di gestione o del fondo di fondi all'intermediario finanziario In seguito alla firma di un accordo di finanziamento tra l'autorità di gestione e il fondo di fondi o l'intermediario finanziario, l'autorità di gestione pertinente trasferisce i contributi pubblici dal programma al fondo di fondi o all'intermediario finanziario, che colloca tali contributi in un apposito fondo di credito per la ristrutturazione. Il trasferimento è effettuato in tranche, nel rispetto dei massimali di cui all'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1303/2013. L'obiettivo in termini di volume di prestiti e la gamma di tassi di interesse sono confermati nell'ambito della valutazione ex ante conformemente all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e sono presi in considerazione al fine di determinare la natura dello strumento (strumento rotativo o non rotativo). La quota massima di condivisione del rischio dello strumento finanziario nei confronti dei destinatari finali è dell'85 % (in altri termini, almeno il 15 % è a carico dei fondi propri dell'intermediario finanziario). b) Costituzione di un portafoglio di nuovi prestiti L'intermediario finanziario è tenuto a costituire, entro un periodo di tempo limitato e prestabilito, un portafoglio di nuovi prestiti finanziati in base a un tasso di condivisione del rischio convenuto nell'accordo di finanziamento [finanziati cioè i) con il contributo del programma, ii) con i fondi propri dell'intermediario finanziario]. I prestiti ammissibili predefiniti in base a criteri di ammissibilità a livello di ciascun prestito e di portafoglio sono automaticamente inclusi nel portafoglio, mediante la presentazione di avvisi di inclusione con cadenza almeno trimestrale. L'intermediario finanziario attua una politica dei prestiti coerente soprattutto per quanto riguarda la composizione del portafoglio, che consenta una sana gestione del portafoglio creditizio e la diversificazione del rischio mirando nel contempo a ridurre il fallimento del mercato individuato durante la valutazione ex ante [di cui all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1303/2013] e rimanendo in linea con gli interessi finanziari e gli obiettivi strategici dell'autorità di gestione. L'identificazione, la selezione, la dovuta diligenza, la documentazione e la concessione dei prestiti ai destinatari finali sono effettuate dall'intermediario finanziario conformemente alle sue procedure standard e ai principi stabiliti nel pertinente accordo di finanziamento. c) Riutilizzo delle risorse rimborsate agli strumenti finanziari Le risorse rimborsate allo strumento finanziario sono riutilizzate nell'ambito dello stesso strumento finanziario (risorse rotative nell'ambito dello stesso strumento finanziario) o, dopo essere state rimborsate all'autorità di gestione o al fondo di fondi, sono utilizzate in conformità dell'articolo 44 del regolamento (UE) n. 1303/2013. Ove si tratti di risorse rotative nell'ambito dello stesso strumento finanziario, in linea di principio gli importi imputabili al sostegno dei fondi SIE e rimborsati e/o recuperati a opera dell'intermediario finanziario da prestiti erogati ai destinatari finali entro il termine per gli investimenti sono resi disponibili per un nuovo utilizzo nell'ambito dello stesso strumento finanziario. Questa modalità della rotazione di cui agli articoli 44 e 45 del regolamento (UE) n. 1303/2013 è inserita nell'accordo di finanziamento. In alternativa, nel caso in cui l'autorità di gestione o il fondo di fondi siano rimborsati direttamente, il rimborso avviene regolarmente rispecchiando i) i rimborsi del capitale (in proporzione sulla base del tasso di condivisione del rischio), ii) gli eventuali importi recuperati e le detrazioni delle perdite (in base al tasso di condivisione del rischio) dei prestiti per la ristrutturazione e iii) gli eventuali pagamenti di interessi. Tali risorse vanno utilizzate conformemente agli articoli 44 e 45 del regolamento (UE) n. 1303/2013. d) Recuperi di perdite L'intermediario finanziario adotta azioni di recupero in relazione a ciascuno dei prestiti in sofferenza cofinanziato dal prestito per la ristrutturazione conformemente alle sue procedure e ai suoi orientamenti interni. Gli importi recuperati dall'intermediario finanziario (al netto degli eventuali costi di recupero e di esecuzione forzata) sono distribuiti, proporzionalmente alla condivisione del rischio, tra l'intermediario finanziario e l'autorità di gestione o il fondo di fondi. e) Altro Gli interessi e le altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario sono utilizzati conformemente all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1303/2013. |
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Politica dei prezzi |
Al momento di proporre i propri prezzi, l'intermediario finanziario presenta una politica dei prezzi e la metodologia volte a garantire il completo trasferimento del vantaggio finanziario del contributo pubblico del programma ai destinatari finali. La politica dei prezzi e la metodologia comprendono i seguenti elementi:
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Importo e tasso del contributo del programma allo strumento finanziario (dettagli del prodotto) |
La dotazione del prestito per la ristrutturazione in favore degli intermediari finanziari e il tasso minimo di condivisione del rischio si basano sui risultati della valutazione ex ante che giustificano il sostegno allo strumento finanziario [articolo 37 del regolamento (UE) n. 1303/2013] e tengono conto della modalità di rotazione dello strumento (ove applicabile). |
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Contributo del programma allo strumento finanziario (attività) |
Il portafoglio creditizio coperto dallo strumento di prestito per la ristrutturazione comprende i nuovi prestiti concessi ai destinatari finali, mentre è escluso il rifinanziamento di prestiti esistenti. I criteri di ammissibilità per l'inclusione nel portafoglio sono determinati conformemente al diritto dell'Unione [ad esempio il regolamento (UE) n. 1303/2013 e le norme specifiche di ciascun fondo], al programma, alle norme nazionali in materia di ammissibilità e di concerto con l'intermediario finanziario al fine di raggiungere un ampio numero di destinatari finali e di ottenere una diversificazione e un grado di omogeneità sufficienti del portafoglio tali da consentire una stima attendibile del profilo di rischio del portafoglio stesso. Tali criteri rispecchiano le condizioni e le pratiche di mercato nello Stato membro o nella regione pertinente. L'intermediario finanziario è tenuto a collaborare con gli organismi regionali o nazionali responsabili della prestazione di altri servizi con riguardo all'esecuzione dei progetti di ristrutturazione in cui sono compresi, tra l'altro: i servizi di consulenza; la verifica e la valutazione della preparazione del progetto, la costruzione, la supervisione tecnica e i documenti di gara; la valutazione della conformità dei progetti di ristrutturazione al diritto dell'Unione e nazionale; la concessione di sovvenzioni e la verifica e registrazione degli aiuti di Stato. |
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Responsabilità dell'autorità di gestione |
La responsabilità dell'autorità di gestione in relazione allo strumento finanziario è definita nell'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014. |
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Durata |
Il periodo di prestito dello strumento finanziario è stabilito in modo da garantire che il contributo del programma di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) n. 1303/2013 sia utilizzato per prestiti erogati ai destinatari finali entro il 31 dicembre 2023. |
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Operazioni di prestito e condivisione del rischio a livello di intermediario finanziario (allineamento degli interessi) |
L'allineamento degli interessi tra l'autorità di gestione e l'intermediario finanziario è così conseguito:
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Intermediari finanziari ammissibili |
Si tratta di organismi pubblici e privati stabiliti in uno Stato membro e legalmente autorizzati ad erogare prestiti per la ristrutturazione a persone proprietarie di immobili e imprese che operano e sono proprietarie di immobili nella giurisdizione del programma che contribuisce allo strumento finanziario. Tali organismi sono enti finanziari e, se del caso, istituti di microfinanza o qualsiasi altro ente autorizzato a concedere prestiti. |
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Ammissibilità dei destinatari finali |
I destinatari finali sono ammissibili a norma del diritto dell'Unione e nazionale, del programma pertinente e dell'accordo di finanziamento. I destinatari finali sono persone fisiche o giuridiche o professionisti indipendenti (attività economica) proprietari di immobili (appartamenti o abitazioni singole), nonché amministratori o altri organismi giuridici che agiscono per conto e a vantaggio dei proprietari, che applicano misure ai fini dell'efficienza energetica o delle energie rinnovabili, ammissibili a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013. Conformemente alle norme di ammissibilità contemplate dal programma e alle norme nazionali e dell'Unione, possono essere ammissibili i seguenti esempi di tipologie di opere:
Per quanto riguarda i destinatari finali, ai prestiti concessi ai destinatari finali/proprietari che esercitano un'attività economica nell'ambito di una persona giuridica (ad esempio professionisti indipendenti) si applicano i seguenti criteri di ammissibilità. Alla data della firma del prestito essi soddisfano i seguenti criteri di ammissibilità:
Inoltre, al momento dell'investimento e durante il rimborso del prestito i destinatari finali hanno la propria sede sociale in uno Stato membro e l'attività economica per la quale è stato erogato il prestito si svolge nello Stato membro e nella regione/giurisdizione pertinenti del programma dei fondi SIE. |
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Caratteristiche del prodotto per i destinatari finali |
L'intermediario finanziario eroga ai destinatari finali nuovi prestiti che contribuiscono all'obiettivo del programma e che sono cofinanziati dal programma nell'ambito del prestito per la ristrutturazione, mentre è escluso il rifinanziamento di prestiti esistenti. I loro termini si basano sulla valutazione ex ante di cui all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1303/2013. Il prestito per la ristrutturazione ha una scadenza massima di 20 anni. L'importo massimo di ciascun prestito per la ristrutturazione è fissato alla luce dei risultati della valutazione ex ante che giustificano il contributo del programma allo strumento finanziario ed è stabilito nell'accordo di finanziamento tra l'autorità di gestione, il fondo di fondi e l'intermediario finanziario. L'importo massimo di un prestito destinato a un nucleo familiare non supera 75 000 EUR. I prestiti destinati a un amministratore sono costituiti dalla somma dei singoli nuclei familiari dello stabile. Lo strumento finanziario può esigere che i destinatari finali o gli amministratori di una proprietà comune che agiscono per conto dei destinatari finali versino un contributo da «fondi propri». Il prestito per la ristrutturazione è soggetto a un tasso di interesse annuo fisso e comprende un ammortamento periodico. Il tasso di interesse sulla partecipazione dell'intermediario è fissato in base al mercato. Il tasso di interesse applicabile al prestito ammissibile pertinente incluso nel portafoglio è ridotto in proporzione al contributo pubblico del programma a favore dei destinatari finali. In conformità dell'articolo 37, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013 è possibile concedere un abbuono di interessi alle famiglie a basso reddito o alle famiglie vulnerabili (3). L'abbuono di interessi corrisponde al massimo al tasso di interesse che deve essere corrisposto dalle famiglie a basso reddito o dalle famiglie vulnerabili sul contributo dell'intermediario finanziario a ciascun prestito. Determinati costi legati al supporto tecnico possono essere inclusi nello strumento finanziario a norma dell'articolo 37, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013. Tale supporto deve riguardare unicamente la preparazione dei progetti (studi preparatori e assistenza nella preparazione degli investimenti fino alla decisione di investimento). Queste spese di supporto tecnico sono ammissibili solo nel caso in cui sia firmato un prestito di ristrutturazione tra l'intermediario finanziario e i destinatari finali ed indipendentemente dal soggetto che fornisce tali servizi (ad esempio, indipendentemente dal fatto che tali servizi siano forniti dall'intermediario finanziario o da un altro soggetto). |
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Relazioni e risultati attesi |
Gli intermediari finanziari forniscono all'autorità di gestione o al fondo di fondi, con cadenza almeno trimestrale, informazioni la cui forma e la cui portata sono standardizzate. La relazione comprende tutti gli elementi pertinenti affinché l'autorità di gestione rispetti le condizioni di cui all'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1303/2013. Gli Stati membri adempiono i loro obblighi di relazione anche a norma del regolamento «de minimis». Gli indicatori devono essere coerenti con gli obiettivi specifici della pertinente priorità del programma dei fondi SIE che finanzia lo strumento finanziario e con i risultati attesi della valutazione ex ante. Tali indicatori sono misurati e comunicati almeno ogni tre mesi per quanto riguarda il prestito per la ristrutturazione e sono quanto meno conformi ai requisiti del regolamento. Oltre agli indicatori comuni dell'asse prioritario del programma dei fondi SIE (numero di nuclei familiari con una migliore classificazione dei consumi energetici, riduzione annuale stimata dei gas a effetto serra ecc.) si utilizzano altri indicatori:
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Valutazione del beneficio economico del contributo del programma |
L'intermediario finanziario riduce il tasso di interesse effettivo totale (e modifica, se del caso, la politica in materia di garanzie) a carico dei destinatari finali nell'ambito di ciascun prestito ammissibile incluso nel portafoglio, rispecchiando le condizioni di finanziamento e di condivisione del rischio favorevoli del prestito per la ristrutturazione. Il vantaggio finanziario del contributo pubblico del programma allo strumento viene interamente trasferito ai destinatari finali sotto forma di una riduzione del tasso di interesse. L'intermediario finanziario controlla e rendiconta l'ESL relativo ai destinatari finali, come indicato nella sezione sugli aiuti di Stato. Questo principio è ripreso nell'accordo di finanziamento tra l'autorità di gestione o il fondo di fondi e l'intermediario finanziario. |
(1) Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 1).
(2) I seguenti settori economici sono denominati collettivamente «settori esclusi».
a. |
Attività economiche illecite: qualsiasi produzione, commercio o altra attività che sia illecita ai sensi delle disposizioni legislative o regolamentari della giurisdizione nazionale che si applica a tale produzione, commercio o attività. |
b. |
Il tabacco e le bevande alcoliche distillate. La produzione ed il commercio di tabacco e bevande alcoliche distillate e prodotti connessi. |
c. |
La fabbricazione e il commercio di armi e munizioni: il finanziamento della fabbricazione e del commercio di armi e munizioni di ogni tipo. Questa esclusione non si applica nella misura in cui queste attività sono parte integrante o accessoria di esplicite politiche dell'Unione europea. |
d. |
Case da gioco. Case da gioco e imprese equivalenti. |
e. |
Restrizioni applicabili al settore informatico. Ricerca, sviluppo o applicazioni tecniche relativi a programmi o soluzioni elettronici, i) specificamente finalizzati a sostenere: a) qualsiasi tipologia di attività che rientri nei settori esclusi indicati nelle precedenti lettere da a. a d.; b) il gioco d'azzardo su Internet e le case da gioco on line, oppure c) la pornografia, o ii) destinati a permettere a) di accedere illegalmente a reti elettroniche di dati oppure b) di scaricare illegalmente dati elettronici. |
f. |
Restrizioni applicabili al settore delle scienze della vita quando il sostegno riguarda il finanziamento della ricerca, dello sviluppo o delle applicazioni tecniche relativi a: i) clonazione umana a scopi di ricerca o terapeutici oppure ii) organismi geneticamente modificati («OMG»). |
(3) Come stabilito nella decisione 2012/21/UE della Commissione, del 20 dicembre 2011, sono definiti tali i cittadini svantaggiati o i gruppi sociali più svantaggiati che non sono in grado di trovare un alloggio a condizioni di mercato a causa di limiti a livello di solvibilità.
12.9.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 271/45 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 965/2014 DELLA COMMISSIONE
dell'11 settembre 2014
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 settembre 2014
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all’importazione |
0702 00 00 |
MK |
59,9 |
TR |
64,5 |
|
ZZ |
62,2 |
|
0707 00 05 |
TR |
124,7 |
ZZ |
124,7 |
|
0709 93 10 |
TR |
123,3 |
ZZ |
123,3 |
|
0805 50 10 |
AR |
187,5 |
BR |
100,4 |
|
CL |
194,1 |
|
IL |
182,0 |
|
UY |
126,6 |
|
ZA |
179,1 |
|
ZZ |
161,6 |
|
0806 10 10 |
BR |
163,2 |
EG |
159,9 |
|
MA |
157,9 |
|
TR |
120,3 |
|
ZZ |
150,3 |
|
0808 10 80 |
BA |
50,7 |
BR |
65,4 |
|
CL |
74,2 |
|
NZ |
120,1 |
|
US |
129,1 |
|
ZA |
101,1 |
|
ZZ |
90,1 |
|
0808 30 90 |
CN |
102,4 |
TR |
132,3 |
|
XS |
50,3 |
|
ZA |
120,5 |
|
ZZ |
101,4 |
|
0809 30 |
TR |
134,9 |
ZZ |
134,9 |
|
0809 40 05 |
MK |
41,2 |
ZZ |
41,2 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
DECISIONI
12.9.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 271/47 |
DECISIONE 2014/658/PESC DEL CONSIGLIO
dell'8 settembre 2014
che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 17 marzo 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/145/PESC (1). |
(2) |
Il 30 agosto 2014 il Consiglio europeo ha espresso la sua preoccupazione per i combattimenti in corso e sempre più intensi che si registrano nell'Ucraina orientale e ha chiesto una nuova disposizione per l'inserimento nell'elenco delle persone e delle istituzioni che trattano con i gruppi separatisti nella regione del Donbass. |
(3) |
In aggiunta, il Consiglio ritiene che altre persone fisiche e giuridiche dovrebbero essere aggiunte all'elenco delle persone, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive che figura nell'allegato della decisione 2014/145/PESC. |
(4) |
In considerazione del perdurare di azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, è opportuno prorogare di ulteriori sei mesi la decisione 2014/145/PESC. |
(5) |
È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2014/145/PESC. |
(6) |
È necessaria un'azione ulteriore dell'Unione per attuare tali misure, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2014/145/PESC è così modificata:
1) |
all'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio:
elencate nell'allegato.» ; |
2) |
all'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, o posseduti, detenuti o controllati da:
elencati nell'allegato.» ; |
3) |
all'articolo 6, il secondo comma è sostituito dal seguente: «La presente decisione si applica fino al 15 marzo 2015.» |
Articolo 2
Le persone e le entità elencate nell'allegato della presente decisione sono aggiunte nell'elenco riportato nell'allegato della decisione 2014/145/PESC.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, l'8 settembre 2014
Per il Consiglio
Il presidente
S. GOZI
(1) Decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16).
ALLEGATO
Elenco delle persone e delle entità di cui all'articolo 2
|
Nome |
Informazioni identificative |
Motivi |
Data di inserimento nell'elenco |
1. |
Alexander ZAKHARCHENKO Александр Владимирович Захарченко |
Data e luogo di nascita: 1976, Donetsk |
Dal 7 agosto ha sostituito Alexander Borodai in qualità di cosiddetto «primo ministro» della cosiddetta «Repubblica popolare di Donetsk». Nell'assumere e nel rivestire tale carica, Zakharchenko ha fornito sostegno ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. |
12.9.2014 |
2. |
Vladimir KONONOV/alias «Zar»
|
Data e luogo di nascita: 14.10.1974, Gorsky |
Dal 14 agosto ha sostituito Igor Strelkov/Girkin in qualità di cosiddetto «ministro della difesa» della cosiddetta «Repubblica popolare di Donetsk». Da aprile sarebbe al comando di una divisione di combattenti separatisti a Donetsk e ha promesso di «assolvere il compito strategico di respingere l'aggressione militare dell'Ucraina». Konokov ha pertanto fornito sostegno ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. |
12.9.2014 |
3. |
Miroslav Vladimirovich RUDENKO Мирослав Владимирович Руденко |
Data e luogo di nascita: 21.1.1983, Debalcevo |
Comandante della Milizia popolare di Donbass. Ha affermato tra l'altro che continueranno a combattere nel resto del paese. Rudenko ha pertanto fornito sostegno ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. |
12.9.2014 |
4. |
Gennadiy Nikolaiovych TSYPKALOV Геннадий Николаевич Цыпкалов. |
Data di nascita: 21.6.1973 |
Ha sostituito Marat Bashirov in qualità di cosiddetto «primo ministro» della cosiddetta «Repubblica popolare di Lugansk». In precedenza ha operato nella milizia dell'Esercito del sud-est. Tsyplakov ha pertanto fornito sostegno ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. |
12.9.2014 |
5. |
Andrey Yurevich PINCHUK Андрей Юрьевич ПИНЧУК |
|
«Ministro della sicurezza dello Stato» della cosiddetta «Repubblica popolare di Donetsk». Associato a Vladimir Antyufeyev, responsabile delle attività «governative» separatiste del cosiddetto «governo della Repubblica popolare di Donetsk». Ha pertanto fornito sostegno ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. |
12.9.2014 |
6. |
Oleg BEREZA Олег БЕРЕЗА |
|
«Ministro degli affari interni» della cosiddetta «Repubblica popolare di Donetsk». Associato a Vladimir Antyufeyev, responsabile delle attività «governative» separatiste del cosiddetto «governo della Repubblica popolare di Donetsk». Ha pertanto fornito sostegno ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. |
12.9.2014 |
7. |
Andrei Nikolaevich RODKIN Андрей Николаевич Родкин |
|
Rappresentante di Mosca della cosiddetta «Repubblica popolare di Donetsk». Nelle sue dichiarazioni ha tra l'altro affermato che le milizie sono pronte a condurre una guerriglia e che si sono impadronite di sistemi d'arma delle forze armate ucraine. Ha pertanto fornito sostegno ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. |
12.9.2014 |
8. |
Aleksandr KARAMAN Александр караман |
|
«Vice primo ministro degli affari sociali» della cosiddetta «Repubblica popolare di Donetsk». Associato a Vladimir Antyufeyev, responsabile delle attività «governative» separatiste del cosiddetto «governo della Repubblica popolare di Donetsk». Ha pertanto fornito sostegno ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. Pupillo del vice primo ministro russo Dmitry Rogozin. |
12.9.2014 |
9. |
Georgiy L'vovich MURADOV Георгий Львович Мурадов |
Data di nascita: 19.11.1954 |
Cosiddetto «vice primo ministro» di Crimea e rappresentante plenipotenziario di Crimea presso il presidente Putin. Muradov ha svolto un ruolo importante nel consolidamento del controllo istituzionale russo sulla Crimea dall'annessione illegale. Ha pertanto fornito sostegno ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. |
12.9.2014 |
10. |
Mikhail Sergeyevich SHEREMET Михаил Сергеевич Шеремет |
Data e luogo di nascita: 23.5.1971, Dzhankoy |
Cosiddetto «primo vice primo ministro» di Crimea. Sheremet ha svolto un ruolo essenziale nell'organizzazione e nell'attuazione del referendum del 16 marzo in Crimea sull'unificazione con la Russia. Al momento del referendum, Sheremet sarebbe stato al comando delle «forze di autodifesa» filomoscovite in Crimea. Ha pertanto fornito sostegno ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. |
12.9.2014 |
11. |
Yuri Leonidovich VOROBIOV Юрий Леонидович Воробьев |
Data e luogo di nascita: 2.2.1948, Krasnoyarsk |
Vicepresidente del Consiglio federale della Federazione russa. Il 1o marzo 2014 Vorobiov ha pubblicamente appoggiato in sede di Consiglio federale lo spiegamento di forze russe in Ucraina. Ha quindi votato a favore del relativo decreto. |
12.9.2014 |
12. |
Vladimir Volfovich ZHIRINOVSKY Владимир Вольфович Жириновски |
Data e luogo di nascita: 10.6.1964, Eidelshtein, Kazakhstan |
Membro del Consiglio della Duma di Stato; leader del partito LDPR. Ha attivamente sostenuto l'impiego delle forze armate russe in Ucraina e l'annessione della Crimea. Ha attivamente invocato la separazione dell'Ucraina. Ha firmato, a nome del partito LDPR che presiede, un accordo con la cosiddetta «Repubblica popolare di Donetsk». |
12.9.2014 |
13. |
Vladimir Abdualiyevich VASILYEV
|
Data e luogo di nascita: 11.8.1949, Klin |
Vicepresidente della Duma di Stato. Il 20 marzo 2014 ha votato a favore del progetto di legge costituzionale federale «sull'accettazione nella Federazione russa della Repubblica di Crimea e la costituzione all'interno della Federazione russa di nuovi soggetti federali — la Repubblica di Crimea e la Città a statuto federale di Sebastopoli». |
12.9.2014 |
14. |
Viktor Petrovich VODOLATSKY Виктор Петрович Водолацкий |
Data e luogo di nascita: 19.8.1957, regione di Azov |
Presidente («ataman») dell'Unione delle forze cosacche russe e straniere e deputato della Duma di Stato. Ha sostenuto l'annessione della Crimea e ha ammesso che i cosacchi russi hanno attivamente partecipato al conflitto ucraino a fianco dei separatisti appoggiati da Mosca. Il 20 marzo 2014 ha votato a favore del progetto di legge costituzionale federale «sull'accettazione nella Federazione russa della Repubblica di Crimea e la costituzione all'interno della Federazione russa di nuovi soggetti federali — la Repubblica di Crimea e la Città a statuto federale di Sebastopoli». |
12.9.2014 |
15. |
Leonid Ivanovich KALASHNIKOV Леонид Иванович Калашников |
Data e luogo di nascita: 6.8.1960, Stepnoy Dvorets |
Primo vicepresidente della Commissione «Affari esteri» della Duma di Stato. Il 20 marzo 2014 ha votato a favore del progetto di legge costituzionale federale «sull'accettazione nella Federazione russa della Repubblica di Crimea e la costituzione all'interno della Federazione russa di nuovi soggetti federali — la Repubblica di Crimea e la Città a statuto federale di Sebastopoli». |
12.9.2014 |
16. |
Vladimir Stepanovich NIKITIN
|
Data e luogo di nascita: 5.4.1948, Opochka |
Primo vicepresidente della Commissione della Duma di Stato per le relazioni con i paesi della CSI, l'integrazione eurasiatica e i legami con i compatrioti. Il 20 marzo 2014 ha votato a favore del progetto di legge costituzionale federale «sull'accettazione nella Federazione russa della Repubblica di Crimea e la costituzione all'interno della Federazione russa di nuovi soggetti federali — la Repubblica di Crimea e la Città a statuto federale di Sebastopoli». |
12.9.2014 |
17. |
Oleg Vladimirovich LEBEDEV Олег Владимирович Лебедев |
Data e luogo di nascita: 21.3.1964, Orel/Rudny |
Primo vicepresidente della Commissione della Duma di Stato per le relazioni con i paesi della CSI, l'integrazione eurasiatica e i legami con i compatrioti. Il 20 marzo 2014 ha votato a favore del progetto di legge costituzionale federale «sull'accettazione nella Federazione russa della Repubblica di Crimea e la costituzione all'interno della Federazione russa di nuovi soggetti federali — la Repubblica di Crimea e la Città a statuto federale di Sebastopoli». |
12.9.2014 |
18. |
Ivan Ivanovich MELNIKOV Иван Иванович Мельников |
Data e luogo di nascita: 7.8.1950, Bogoroditsk |
Primo vicepresidente, Duma di Stato. Il 20 marzo 2014 ha votato a favore del progetto di legge costituzionale federale «sull'accettazione nella Federazione russa della Repubblica di Crimea e la costituzione all'interno della Federazione russa di nuovi soggetti federali — la Repubblica di Crimea e la Città a statuto federale di Sebastopoli». |
12.9.2014 |
19. |
Igor Vladimirovich LEBEDEV Игорь Владимирович Лебедев |
Data e luogo di nascita: 27.9.1972, Mosca |
Vicepresidente, Duma di Stato. Il 20 marzo 2014 ha votato a favore del progetto di legge costituzionale federale «sull'accettazione nella Federazione russa della Repubblica di Crimea e la costituzione all'interno della Federazione russa di nuovi soggetti federali — la Repubblica di Crimea e la Città a statuto federale di Sebastopoli». |
12.9.2014 |
20. |
Nikolai Vladimirovich LEVICHEV Николай Владимирович Левичев |
Data e luogo di nascita: 28.5.1953, Puškin |
Vicepresidente, Duma di Stato. Il 20 marzo 2014 ha votato a favore del progetto di legge costituzionale federale «sull'accettazione nella Federazione russa della Repubblica di Crimea e la costituzione all'interno della Federazione russa di nuovi soggetti federali — la Repubblica di Crimea e la Città a statuto federale di Sebastopoli». |
12.9.2014 |
21. |
Svetlana Sergeevna ZHUROVA Светлана Сергеевна Журова |
Data e luogo di nascita: 7.1.1972, Pavlov sulla Neva |
Primo vicepresidente della Commissione «Affari esteri» della Duma di Stato. Il 20 marzo 2014 ha votato a favore del progetto di legge costituzionale federale «sull'accettazione nella Federazione russa della Repubblica di Crimea e la costituzione all'interno della Federazione russa di nuovi soggetti federali — la Repubblica di Crimea e la Città a statuto federale di Sebastopoli». |
12.9.2014 |
22. |
Aleksey Vasilevich NAUMETS Алексей Васильевич Hаумец |
Data di nascita: 11.2.1968 |
Maggiore Generale dell'Esercito russo. È il comandante della 76a divisione aviotrasportata che ha fatto parte del contingente militare russo presente in territorio ucraino, in particolare durante l'annessione illegale della Crimea. |
12.9.2014 |
23. |
Sergey Viktorovich CHEMEZOV
|
Data e luogo di nascita: 20.8.1952, Cheremkhovo |
Sergei Chemezov è notoriamente uno stretto collaboratore del presidente Putin — erano entrambi agenti del KGB distaccati a Dresda — e un membro del Consiglio supremo di «Russia Unita». Grazie ai suoi legami con il presidente russo è promosso a cariche di alto livello in aziende controllate dallo Stato. Presiede la conglomerata Rostec, la maggior società manifatturiera russa nel settore industriale e della difesa, controllata dallo Stato. A seguito di una decisione del governo russo, Technopromexport, una controllata di Rostec, sta progettando di costruire centrali energetiche in Crimea sostenendo pertanto la sua integrazione nella Federazione russa. Inoltre, Rosoboronexport, una controllata di Rostec, ha sostenuto l'integrazione nell'industria russa della difesa di imprese del settore della difesa della Crimea, consolidando in tal modo l'annessione illegale della Crimea alla Federazione russa. |
12.9.2014 |
24. |
Alexander Mikhailovich BABAKOV Aлександр Михайлович Бабаков |
Data e luogo di nascita: 8.2.1963, Chisinau |
Deputato della Duma di Stato, presidente della commissione della Duma di Stato sulle disposizioni legislative per lo sviluppo del complesso militare-industriale della Federazione russa. È un membro di rilievo di «Russia Unita» e uomo d'affari con ingenti investimenti in Ucraina e in Crimea. Il 20 marzo 2014 ha votato a favore del progetto di legge costituzionale federale «sull'accettazione nella Federazione russa della Repubblica di Crimea e la costituzione all'interno della Federazione russa di nuovi soggetti federali — la Repubblica di Crimea e la Città a statuto federale di Sebastopoli». |
12.9.2014 |
12.9.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 271/54 |
DECISIONE 2014/659/PESC DEL CONSIGLIO
dell'8 settembre 2014
che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/512/PESC (1). |
(2) |
Il 30 agosto 2014 il Consiglio europeo ha condannato i crescenti afflussi di combattenti e armi dal territorio della Federazione russa all'Ucraina orientale e l'aggressione delle forze armate russe sul suolo ucraino. |
(3) |
Il Consiglio europeo ha chiesto di avviare lavori preparatori sulle proposte da intraprendere così da rendere possibile l'adozione di importanti ulteriori provvedimenti alla luce dell'evoluzione della situazione sul campo. |
(4) |
In considerazione della gravità della situazione, il Consiglio ritiene appropriato adottare ulteriori misure restrittive in risposta alle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina. |
(5) |
In tale contesto, è appropriato estendere il divieto in relazione a determinati strumenti finanziari. Dovrebbero essere imposte restrizioni aggiuntive per quanto riguarda l'accesso al mercato dei capitali in relazione a enti finanziari russi di proprietà dello Stato, ad alcune entità russe nel settore della difesa ed ad alcune entità russe la cui attività principale consiste nella vendita o nel trasporto di petrolio. Tali divieti non riguardano i servizi finanziari non menzionati all'articolo 1. I prestiti sono da considerarsi nuovi prestiti solo se erogati successivamente al 12 settembre 2014. |
(6) |
È inoltre opportuno vietare la vendita, la fornitura o il trasferimento di beni a duplice uso a determinate persone, entità o organismi in Russia. |
(7) |
Dovrebbe inoltre essere vietata la prestazione di servizi necessari per prospezioni petrolifere e produzione petrolifera in acque profonde, per prospezioni petrolifere e produzione petrolifera nell'Artico ovvero per progetti inerenti l'olio di scisto. |
(8) |
È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2014/512/PESC è così modificata:
1) |
l'articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 1. L'acquisto o la vendita diretti o indiretti, la prestazione diretta o indiretta di servizi di investimento o l'assistenza all'emissione, ovvero qualunque altra negoziazione relativi a obbligazioni, capitale o strumenti finanziari analoghi con scadenza superiore a 90 giorni, emessi successivamente al 1o agosto 2014 fino al 12 settembre 2014 o con scadenza superiore a 30 giorni, emessi successivamente al 12 settembre 2014 da:
sono vietati. 2. L'acquisto o la vendita diretti o indiretti, la prestazione diretta o indiretta di servizi di investimento, o l'assistenza all'emissione, ovvero qualunque altra negoziazione relativi a obbligazioni, capitale o strumenti finanziari analoghi con scadenza superiore a 30 giorni, emessi successivamente al 12 settembre 2014 da:
sono vietati. 3. È vietato a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo di cui al paragrafo 1 o 2 concludere o partecipare, direttamente o indirettamente, a qualsiasi accordo per l'erogazione di nuovi prestiti o crediti con scadenza superiore a 30 giorni successivamente al 12 settembre 2014, fatta eccezione per i prestiti o i crediti che hanno l'obiettivo specifico e documentato di fornire finanziamenti a importazioni o esportazioni di beni e servizi non finanziari fra l'Unione e la Russia non soggette a divieti, o per i prestiti che hanno l'obiettivo specifico e documentato di fornire finanziamenti di emergenza atti a soddisfare criteri di solvibilità e di liquidità per persone giuridiche stabilite nell'Unione, i cui diritti di proprietà sono detenuti per oltre il 50 % da un'entità elencata nell'allegato I.» ; |
2) |
è inserito l'articolo seguente: «Articolo 3 bis 1. Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione diretti o indiretti di prodotti e tecnologie a duplice uso, come inclusi all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009, a qualsiasi persona, entità o organismo in Russia, come elencati all'allegato IV della presente decisione, da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano tali prodotti e tecnologie a duplice uso originari o meno di tale territorio. 2. È vietato:
3. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non pregiudicano l'esecuzione di contratti o accordi conclusi anteriormente al 12 settembre 2014 e la fornitura dell'assistenza necessaria alla manutenzione e alla sicurezza delle capacità esistenti all'interno dell'UE. 4. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alle esportazioni, alle vendite, alle forniture o ai trasferimenti di prodotti e tecnologie a duplice uso per l'industria aeronautica e spaziale, o alla relativa prestazione di assistenza tecnica o finanziaria, per uso non militare e per utenti finali non militari, nonché per la manutenzione e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile esistenti all'interno dell'UE, per uso non militare o per utenti finali non militari.» ; |
3) |
è inserito l'articolo seguente: «Articolo 4 bis 1. È vietata la fornitura diretta o indiretta, da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili sotto la giurisdizione degli stessi, di servizi associati necessari per prospezioni petrolifere e produzione petrolifera in acque profonde, per prospezioni petrolifere e produzione petrolifera nell'Artico ovvero per progetti inerenti l'olio di scisto in Russia. 2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non pregiudica l'esecuzione di contratti o accordi quadro conclusi anteriormente al 12 settembre 2014 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti. 3. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica se i servizi in questione sono necessari per la prevenzione o la mitigazione urgenti di un evento che potrebbe avere un impatto grave e rilevante sulla salute e la sicurezza umana o sull'ambiente.» |
4. |
all'articolo 7, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
; |
5. |
l'articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 È vietato partecipare, consapevolmente o deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto di eludere i divieti di cui agli articoli da 1 a 4 bis, tra cui agendo come un sostituto per le entità di cui all'articolo 1.» . |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, l'8 settembre 2014
Per il Consiglio
Il presidente
S. GOZI
(1) Decisione 2014/512/PESC, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 13).
ALLEGATO
1. |
L'allegato della decisione 2014/512/PESC è rinominato allegato I; |
2. |
Sono aggiunti i seguenti allegati: «ALLEGATO II ELENCO DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE ENTITÀ O DEGLI ORGANISMI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2, LETTERA a)
ALLEGATO III ELENCO DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE ENTITÀ O DEGLI ORGANISMI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2, LETTERA b)
ALLEGATO IV ELENCO DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE ENTITÀ O DEGLI ORGANISMI DI CUI ALL'ARTICOLO 3 bis
|
12.9.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 271/58 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
dell'11 settembre 2014
relativa al modello di accordo di finanziamento per il contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale agli strumenti finanziari congiunti di garanzia illimitata e cartolarizzazione a favore delle piccole e medie imprese
(2014/660/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 39, paragrafo 4, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
La crisi finanziaria colpisce le piccole e medie imprese (PMI) nell'Unione europea dal 2009, anche in seguito alle operazioni di riduzione della leva finanziaria nei loro bilanci effettuate dalle banche europee al fine di rispettare i requisiti patrimoniali stabiliti dalla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (2) e dal regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (3). Al fine di porre rimedio ai conseguenti potenziali fallimenti del mercato per quanto attiene ai servizi finanziari e agli strumenti finanziari accessibili alle PMI, il Consiglio europeo ha incaricato la Commissione di studiare le possibili opzioni atte a mettere a disposizione delle PMI strumenti finanziari a livello paneuropeo. |
(2) |
La Commissione, unitamente alla Banca europea per gli investimenti (BEI), ha concluso nel dicembre 2013 un esercizio di valutazione ex ante (4) dal quale si evince un fallimento del mercato nel finanziare le PMI economicamente solide nell'Unione europea per un importo stimato compreso tra 20 e 112 miliardi di EUR. |
(3) |
La valutazione ex ante ha posto in rilievo l'importanza di una risposta rapida alla crisi finanziaria che colpisce le PMI mediante uno sforzo comune europeo per ripristinare il funzionamento del canale del credito alle PMI, stimolare la crescita economica e contrastare la frammentazione del mercato interno per quanto riguarda l'accesso delle PMI al credito. |
(4) |
Parte di tale risposta consiste nell'aprire sportelli specifici in relazione agli strumenti finanziari istituiti a livello dell'Unione dal regolamento (UE) n. 1287/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce un programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese (COSME) (2014-2020) e abroga la decisione n. 1639/2006/CE (5), nonché dal regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (6). |
(5) |
Poiché l'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1287/2013 (COSME) e gli articoli 20 e 21 del regolamento (UE) n. 1291/2013 che istituisce Orizzonte 2020 sono esplicitamente mirati ad assicurare complementarità e sinergie con i fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE), un'altra parte della risposta consiste nel consentire agli Stati membri di avvalersi del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) allo scopo di fornire un contributo finanziario a tali strumenti finanziari istituiti a livello dell'Unione, come previsto dall'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013. |
(6) |
Tali strumenti finanziari istituiti a livello dell'Unione sono gestiti indirettamente dalla Commissione con funzioni di esecuzione conferite alla BEI o al Fondo europeo per gli investimenti (FEI), a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto iii) e dell'articolo 139, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (7), per quanto riguarda gli strumenti finanziari di garanzia illimitata e cartolarizzazione a favore delle PMI. A tal fine la Commissione è tenuta a stipulare accordi di delega con la BEI o il Fondo europeo per gli investimenti. |
(7) |
Se uno Stato membro si avvale della possibilità di fornire un contributo finanziario a carico delle risorse del FESR e del FEASR agli strumenti finanziari istituiti a livello dell'Unione, l'articolo 39, paragrafo 4, lettera c) del regolamento (UE) n. 1303/2013 dispone che lo Stato membro partecipante concluda un accordo di finanziamento con la BEI o il FEI. |
(8) |
Gli strumenti finanziari istituiti a livello dell'Unione possono produrre l'auspicata risposta rapida se il loro funzionamento rispetta due condizioni. In primo luogo devono essere assicurate condizioni uniformi e parità di trattamento agli Stati membri partecipanti nell'utilizzo delle risorse FESR e FEASR. In secondo luogo deve esservi coerenza tra le condizioni cui è subordinato il contributo delle risorse FESR e FEASR in applicazione di ogni singolo accordo di finanziamento concluso tra gli Stati membri partecipanti e la BEI o il FEI, e le condizioni esposte negli accordi di delega relativi ad altre fonti nel quadro di COSME e Orizzonte 2020. Un modello di accordo di finanziamento, messo a disposizione tanto degli Stati membri partecipanti quanto della BEI o del FEI, costituisce il modo migliore di assicurare il rispetto di tali condizioni. È quindi necessario stabilire un modello di accordo di finanziamento. |
(9) |
Al fine di assicurare un impiego efficiente delle pertinenti risorse FESR e FEASR il modello di accordo di finanziamento dovrebbe comprendere anche gli impegni e gli obblighi della BEI o del FEI, quali la remunerazione, il coefficiente di leva minimo da conseguire per target intermedi chiaramente definiti, le condizioni per la creazione di nuovo finanziamento del debito a favore delle PMI, le disposizioni relative alle attività non ammissibili e i criteri di esclusione, un calendario dei pagamenti del FESR e del FEASR agli strumenti finanziari, le penali in caso di mancato risultato da parte degli intermediari finanziari coinvolti, le disposizioni sulla selezione degli intermediari finanziari, le disposizioni sulla sorveglianza, sulle relazioni, sull'audit e sulla visibilità degli strumenti finanziari, nonché le condizioni per la risoluzione dell'accordo. |
(10) |
Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure previste nella presente decisione, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
(11) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di coordinamento dei fondi strutturali e di investimento europei istituito dall'articolo 150, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il modello di accordo di finanziamento per il contributo finanziario del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale agli strumenti finanziari congiunti di garanzia illimitata e cartolarizzazione a favore delle piccole e medie imprese da concludere tra la Banca europea per gli investimenti o il Fondo europeo per gli investimenti ed ogni Stato membro partecipante è stabilito nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, l'11 settembre 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.
(2) GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338.
(3) GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.
(4) Documento di lavoro dei servizi della Commissione, SWD(2013) 517 final.
(5) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 33.
(6) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104.
(7) GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.
ALLEGATI
[AUTORITÀ DI GESTIONE DELLO STATO MEMBRO CHE PARTECIPA ALL'INIZIATIVA PMI]
e
[FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI]/[BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI]
MODELLO DI ACCORDO DI FINANZIAMENTO
Indice
Articolo 1 |
Definizioni e interpretazione |
Articolo 2 |
Oggetto e campo d'applicazione del presente accordo di finanziamento |
Articolo 3 |
Criteri di ammissibilità ed esclusione del nuovo finanziamento del debito |
Articolo 4 |
Principi generali relativi all'attuazione e alla gestione degli sportelli dedicati |
Articolo 5 |
Obiettivi e descrizione degli sportelli dedicati |
Articolo 6 |
Copertura territoriale |
Articolo 7 |
Coefficiente di leva minimo, target intermedi e penali |
Articolo 8 |
Compiti e obblighi del FEI |
Articolo 9 |
Selezione degli intermediari finanziari e accordi operativi |
Articolo 10 |
Governance |
Articolo 11 |
Contributo dello Stato membro |
Articolo 12 |
Contributo del FEI |
Articolo 13 |
Conti degli sportelli dedicati e gestione delle attività di tesoreria |
Articolo 14 |
Costi e spese di gestione |
Articolo 15 |
Contabilità |
Articolo 16 |
Rendicontazione operativa e finanziaria |
Articolo 17 |
Audit, controlli e sorveglianza |
Articolo 18 |
Valutazione |
Articolo 19 |
Appalti di beni, lavori e servizi |
Articolo 20 |
Visibilità |
Articolo 21 |
Pubblicazione di informazioni riguardanti gli intermediari finanziari |
Articolo 22 |
Clausola di cessione |
Articolo 23 |
Responsabilità |
Articolo 24 |
Legge applicabile e competenza giurisdizionale |
Articolo 25 |
Entrata in vigore — Risoluzione |
Articolo 26 |
Notifiche e comunicazioni |
Articolo 27 |
Modifiche e varie |
Articolo 28 |
Allegati |
Allegato 1 |
Condizioni di funzionamento degli sportelli dedicati |
Allegato 2 |
Criteri di esclusione degli intermediari finanziari e dei destinatari finali e criteri di ammissibilità relativi al contributo UE [in parte da presentare nel contesto degli accordi di finanziamento specifici] |
Allegato 3 |
Domanda di pagamento [da presentare nel contesto degli accordi di finanziamento specifici] |
Allegato 4 |
Orientamenti per la gestione delle attività di tesoreria [da presentare nel contesto degli accordi di finanziamento specifici] |
Allegato 5 |
Rendicontazione sugli aspetti operativi degli sportelli dedicati [da presentare nel contesto degli accordi di finanziamento specifici] |
Allegato 6 |
Rendicontazione sugli aspetti finanziari degli sportelli dedicati[da presentare nel contesto degli accordi di finanziamento specifici] |
Il presente accordo è concluso il [•] 2014 tra:
1) |
[l'autorità di gestione dello Stato membro che partecipa all'iniziativa PMI] (l'«autorità di gestione»), rappresentata ai fini della firma del presente accordo da [nome del rappresentante], [carica]; e |
2) |
[il Fondo europeo per gli investimenti]/[la Banca europea per gli investimenti], [15, avenue J.F. Kennedy]/[98-100 Boulevard Konrad Adenauer], [L-2968]/[L-2950] Lussemburgo, Lussemburgo (il «FEI»), rappresentato/a ai fini della firma del presente accordo da [nome del rappresentante], [carica]; di seguito collettivamente denominati «le parti», e singolarmente «la parte», secondo quanto richiesto dal contesto. |
CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:
(1) |
In seguito alle conclusioni del Consiglio europeo del 27 e 28 giugno 2013 la Banca europea per gli investimenti (BEI) e la Commissione europea hanno svolto una valutazione ex ante al fine di definire il fallimento del mercato per quanto attiene ai servizi finanziari e agli strumenti finanziari accessibili alle PMI attualmente esistenti a livello paneuropeo (la «valutazione ex ante»), nel contesto di uno sforzo comune europeo per ripristinare il funzionamento del canale del credito alle PMI, stimolare la crescita economica e contrastare la frammentazione del mercato interno per quanto riguarda l'accesso delle PMI al credito (l'«iniziativa PMI»). |
(2) |
La valutazione ex ante è stata conclusa a dicembre 2013 e ha indicato un fallimento del mercato nel finanziare le PMI economicamente solide in [nome dello Stato membro] per un importo stimato compreso tra [•] e [•] milioni di EUR. |
(3) |
Il 17 dicembre 2013 è stato adottato il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (1) («regolamento recante disposizioni comuni» o «RDC»). |
(4) |
In forza dell'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), del RDC le autorità di gestione possono fornire un contributo finanziario a favore di uno strumento finanziario istituito a livello dell'Unione; in forza dell'articolo 39, paragrafo 2, del RDC, [nome dello Stato membro] può usare fino al 7 % della dotazione del FESR e del FEASR a sé destinata per fornire un contributo finanziario a tali strumenti finanziari gestiti indirettamente dalla Commissione europea, con funzioni di esecuzione conferite al gruppo BEI (BEI definita all'articolo 2, paragrafo 23, del RDC come la Banca europea per gli investimenti, il Fondo europeo per gli investimenti o una società controllata della Banca europea per gli investimenti) (il «gruppo BEI») in applicazione dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c, punto iii), e dell'articolo 139, paragrafo 4 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (2) (il regolamento finanziario), per quanto riguarda [garanzie illimitate ai fini di alleggerimento dei requisiti patrimoniali per nuovi portafogli di finanziamento del debito a favore delle PMI ammissibili a norma dell'articolo 37, paragrafo 4, dell'RDC] E/O [cartolarizzazione, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 61, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (3) di [portafogli in essere per il finanziamento del debito a favore delle PMI e di altre imprese con meno di 500 dipendenti] E/O [nuovi portafogli di finanziamento del debito a favore delle PMI] (opzione 2)]; [con la messa in comune del contributo dello Stato membro con contributi di altri Stati membri (opzione 3)]. |
(5) |
A norma del regolamento (UE) n. 1287/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce un programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese (COSME) (2014-2020) e abroga la decisione n. 1639/2006/CE (4) (il «regolamento COSME») la Commissione europea ha istituito strumenti finanziari (gli «strumenti finanziari COSME») volti a facilitare e migliorare l'accesso delle PMI ai finanziamenti nelle loro fasi di avvio, di crescita e di trasferimento, in maniera complementare all'uso da parte degli Stati membri degli strumenti finanziari a favore delle PMI a livello nazionale e regionale; il contributo indicativo della Commissione europea agli strumenti finanziari COSME nel periodo 2014-2016 è previsto pari a [•] milioni di EUR. |
(6) |
A norma del regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (5) e a norma della decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (6) (collettivamente, il «regolamento H2020»), la Commissione europea ha istituito strumenti finanziari (gli «strumenti finanziari H2020») volti a facilitare l'accesso ai finanziamenti con capitale di rischio a favore di destinatari finali che realizzano progetti di ricerca e innovazione. il contributo indicativo della Commissione europea agli strumenti finanziari H2020 nel periodo 2014-2016 è previsto pari a [•] milioni di EUR; |
(7) |
Il [data] [e rispettivamente il [data]] la Commissione europea[, la BEI] e il FEI hanno firmato uno o più accordi di delega (gli «accordi di delega)» che stabiliscono fra l'altro i termini e le condizioni applicabili i) agli strumenti finanziari [COSME] E/O [H2020] e in particolare agli sportelli dedicati relativi a diversi prodotti finanziari basati su capitale di rischio e su capitale di debito (compresi i prodotti proposti nel contesto dell'iniziativa PMI) aperti anche a contributi degli Stati membri, ii) al contributo della Commissione europea a tali sportelli dedicati degli strumenti finanziari [COSME] E/O [H2020]. |
(8) |
Nel contesto dell'iniziativa PMI le parti sono disposte a collaborare ai fini dell'esecuzione e della gestione di uno o più sportelli dedicati relativi al contributo degli Stati membri agli strumenti finanziari [COSME] E/O [H2020] (gli «sportelli dedicati») che forniscono [garanzie illimitate per nuovi portafogli di finanziamento del debito alle PMI ammissibili in conformità all'articolo 37, paragrafo 4, dell'RDC (opzione 1)] [E/O] [cartolarizzazione, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 61, del regolamento (UE) n. 575/2013, di [portafogli in essere per il finanziamento del debito a favore delle PMI e di altre imprese con meno di 500 dipendenti] [E/O][nuovi portafogli per il finanziamento del debito a favore delle PMI] (opzione 2)]; [con la messa in comune del contributo dello Stato membro con contributi degli altri Stati membri (opzione 3)]. |
(9) |
A norma dell'articolo 39, paragrafo 4, lettera b) dell'RDC il [inserire la data] 2014 [nome dello Stato membro] ha presentato alla Commissione il programma unico nazionale dedicato in relazione alla propria partecipazione agli sportelli dedicati (il «Programma unico nazionale dedicato»). Con decisione C(2014)[•] la Commissione europea ha approvato il [inserire la data] 2014 il Programma unico nazionale dedicato; |
(10) |
A norma dell'articolo 39 dell'RDC le condizioni di partecipazione all'iniziativa PMI devono essere stabilite in un accordo di finanziamento concluso tra ogni Stato membro e il gruppo BEI. |
(11) |
Gli sportelli dedicati sono realizzati nell'ambito di un comparto degli strumenti finanziari [COSME] E/O [H2020] dedicati a [NOME DELLO STATO MEMBRO] (il «comparto»); il comparto comprende anche il contributo UE, oltre che quello del FEI e risorse proprie della BEI e di altri investitori, se del caso, a norma dei termini e delle condizioni degli accordi di delega e di qualsiasi altro accordo stipulato tra il FEI e i pertinenti investitori, se del caso. Al fine di prendere in debita considerazione l'ampiezza e il ruolo del contributo dello Stato membro nell'ambito degli strumenti finanziari [COSME] E/O [H2020], le parti intendono impostare una governance specifica degli sportelli dedicati che comprenda tra l'altro un apposito consiglio degli investitori, dotato di funzioni consultive e che integri le disposizioni degli accordi di delega per quanto riguarda i contributi degli Stati membri. |
(12) |
Considerati inoltre i risultati della valutazione ex ante e le discussioni con le istituzioni pertinenti e con gli operatori del mercato al fine di quantificare le risorse pubbliche da assegnare agli sportelli dedicati, gli sportelli dedicati sono dotati di un contributo indicativo degli Stati membri pari a [•] milioni di EUR; il contributo indicativo UE nel periodo 2014-2016 è previsto pari a [•] milioni di EUR. |
(13) |
l'istituzione degli sportelli dedicati è conforme alle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato; [NOME DELLO STATO MEMBRO] e il FEI riconoscono che l'attuazione degli sportelli dedicati deve essere conforme al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (7) (il regolamento «de minimis»), o al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo (8), o al pertinente regolamento generale di esenzione per categoria, e che in caso contrario si impone una notifica alla Commissione europea a fini di valutazione del caso. |
(14) |
La firma del presente accordo di finanziamento per conto dell'autorità di gestione è stata autorizzata con [da fornire a cura dell'autorità di gestione]. |
(15) |
La firma del presente accordo di finanziamento per conto del FEI è stata autorizzata con [da fornire a cura del FEI], |
le parti convengono quanto segue:
Articolo 1
Definizioni e interpretazione
1.1. |
Nel presente accordo i termini seguenti hanno il significato di seguito a essi attribuito:
|
1.2. |
Ai fini del presente accordo, a meno che il contesto non richieda altrimenti,
|
Articolo 2
Oggetto e campo d'applicazione del presente accordo di finanziamento
2.1. |
Il presente accordo di finanziamento stabilisce i termini e le condizioni che regolano l'uso del contributo dello Stato membro in rapporto all'attuazione degli sportelli dedicati a cura del FEI. |
2.2. |
L'importo indicativo del contributo dello Stato membro agli sportelli dedicati è limitato a [•] milioni di EUR. |
2.3. |
L'autorità di gestione incarica con il presente accordo il FEI di attuare e gestire gli sportelli dedicati in relazione al contributo dello Stato membro in nome e per conto del FEI e a rischio dell'autorità di gestione in conformità alle disposizioni dell'RDC e del presente accordo di finanziamento. |
Articolo 3
Criteri di ammissibilità e di esclusione del nuovo finanziamento del debito
3.1. |
Il FEI impegna il contributo dello Stato membro in operazioni a favore delle PMI, miranti alla creazione di nuovo finanziamento del debito nell'ambito dello sportello dedicato e finalizzate:
fatte sempre e comunque salve le norme dell'Unione applicabili in materia di aiuti di Stato e in conformità alle norme specifiche del FESR e del FEASR, a seconda del caso. |
3.2. |
Nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 3.1 gli sportelli dedicati:
|
[3.3] |
[Gli sportelli dedicati possono sostenere solo capitale circolante che sia accessorio e collegato ad un nuovo investimento nel settore agricolo o forestale per un importo non superiore al 30 % dell'importo totale della transazione e su presentazione dei debiti documenti giustificativi accettati dall'intermediario finanziario. Per le attività non agricole non può essere fornito sostegno sotto forma di capitale circolante.] [Questo paragrafo si applica solo nel caso di sportelli dedicati finanziati dal FEASR] |
3.4. |
Per la concessione del sostegno finanziario nell'ambito degli sportelli dedicati si tiene conto dei criteri di esclusione applicabili al contributo UE nel contesto degli strumenti finanziari [COSME] E/O [H2020], indicati per informazione nell'allegato 2. |
3.5. |
Le parti riconoscono che una parte del nuovo finanziamento del debito creato in applicazione dell'articolo 3.1, corrispondente a un multiplo del contributo UE fornito mediante gli strumenti finanziari [COSME] E/O [H2020], è subordinata alle disposizioni di cui agli accordi di delega che disciplinano il contributo UE. |
Articolo 4
Principi generali relativi all'attuazione e alla gestione degli sportelli dedicati
4.1. |
Il FEI attua, gestisce, sorveglia e liquida gli sportelli dedicati in conformità all'accordo di finanziamento, alle condizioni applicabili dell'RDC, agli accordi di delega, al regolamento finanziario e alle altre disposizioni pertinenti della normativa dell'Unione, in particolare quelle relative agli aiuti di Stato. Nell'espletare tale attività il FEI applica le proprie regole, politiche e procedure, così come di volta in volta modificate o integrate, le buone pratiche del settore e misure adeguate di sorveglianza, controllo e audit come esposto nel seguito. |
4.2. |
Il FEI è responsabile dell'assunzione e dell'impiego del personale e/o dei consulenti che esso può assegnare all'attuazione degli sportelli dedicati e che sono posti, ai fini del presente accordo di finanziamento, sotto la responsabilità del FEI. La disciplina alla quale, sotto ogni profilo, tale personale e/o i consulenti sono soggetti è costituita dalle regole, dalle politiche e dalle procedure applicate dal FEI nei confronti del suo personale e/o dei suoi consulenti. |
4.3. |
Il FEI adempie i propri obblighi in relazione agli sportelli dedicati come esplicitamente indicato nel presente accordo di finanziamento con lo stesso livello professionale prescritto di accuratezza, efficienza, trasparenza e diligenza che esso applica alla gestione dei propri affari. |
4.4. |
La parte che si trova in una situazione di forza maggiore ne dà immediata comunicazione ufficiale all'altra parte, precisando la natura, la durata probabile e gli effetti prevedibili di tale situazione. Le parti prendono le misure necessarie per limitare o minimizzare i costi e i possibili danni dovuti alla forza maggiore. |
4.5. |
La gestione e l'attuazione degli sportelli dedicati si basa sul principio della convergenza degli interessi tra le parti. A tale riguardo il FEI rispetta i principi di cui all'articolo 12 e all'allegato 1. |
4.6. |
La selezione delle operazioni si basa sui criteri esposti nella strategia di attuazione. Il FEI presenta all'autorità di gestione la propria strategia di attuazione entro [3] mesi dalla firma del presente accordo di finanziamento e notifica tempestivamente all'autorità di gestione ogni modifica della strategia di attuazione. |
4.7. |
Il contributo dello Stato membro non produce vantaggi indebiti, in particolare sotto forma di indebiti dividendi o profitti a favore di terzi, salvo quanto disposto dal presente accordo di finanziamento. |
4.8. |
Nell'ambito degli sportelli dedicati non viene concesso sostegno finanziario ad alcun intermediario finanziario o destinatario finale che si trovi in una delle situazioni di cui all'articolo 9.4 [condizioni da specificare in maggior dettaglio in sede contrattuale]. |
Articolo 5
Obiettivi e descrizione degli sportelli dedicati
Come specificato in maggior dettaglio nell'allegato 1 gli sportelli dedicati coprono i rischi:
i) |
relativi ai portafogli di nuovo finanziamento del debito per mezzo di garanzie illimitate a fini di alleggerimento dei requisiti patrimoniali, fermo restando il rispetto delle pertinenti regole in materia, assicurando una copertura fino all'80 % di ogni singolo prestito del portafoglio in questione («opzione 1») OPPURE |
ii) |
[relativi a portafogli in essere di prestiti, leasing o garanzie a favore di PMI e altre imprese con meno di 500 dipendenti] OPPURE [relativi a portafogli di nuovo finanziamento del debito] mediante cartolarizzazione, così come definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 61, del regolamento (UE) n. 575/2013 («opzione 2») [con la messa in comune il contributo dello Stato membro con contributi di altri Stati membri («opzione 3»)]. |
Articolo 6
Copertura territoriale
Il contributo dello Stato membro viene utilizzato al fine di creare nuovo finanziamento del debito unicamente a favore dei destinatari finali costituiti e operanti nel territorio di [NOME DELLO STATO MEMBRO] applicando la seguente ripartizione: [•][condizioni da specificare in maggior dettaglio in sede contrattuale]].
Articolo 7
Coefficiente di leva minimo, target intermedi e penali
7.1. |
Il FEI provvede affinché in ogni accordo operativo siano previste disposizioni che prescrivano agli intermediari finanziari il raggiungimento dei seguenti target intermedi:
|
7.2. |
Nel quadro delle relazioni di cui all'articolo 16.1, il FEI notifica per iscritto all'autorità di gestione, prima o dopo le scadenze di cui all'articolo 7.1, il raggiungimento di un target intermedio e fornisce all'autorità di gestione informazioni relative al volume del nuovo finanziamento del debito come contemplato dal presente accordo. |
7.3. |
Ogni accordo operativo prevede a carico degli intermediari finanziari penali a favore dell'autorità di gestione; a titolo indicativo sono le seguenti:
Nel caso inoltre degli sportelli dedicati in applicazione dell'opzione 2, se l'intermediario finanziario non consegue un coefficiente di leva pari almeno a 1, la penale è pari alla differenza tra il relativo contributo versato dello Stato membro destinato all'operazione in questione e l'importo connesso di nuovo finanziamento del debito creato; [condizioni concernenti la fissazione e le modalità di applicazione delle penali a livello di ogni operazione da specificare in sede contrattuale] |
7.4. |
L'autorità di gestione riconosce che il mancato raggiungimento da parte del corrispondente intermediario finanziario del coefficiente di leva prescritto dal presente accordo di finanziamento o dal pertinente accordo operativo, secondo il caso, non incide sugli accordi di garanzia e sulle relative operazioni. |
7.5. |
La penale è costituita da un importo una tantum in rapporto ad ogni operazione, calcolato dal FEI ad ogni target intermedio; gli importi di cui all'articolo 7.3 ottenuti con i più recenti calcoli sono da versare a cura dell'intermediario finanziario al FEI in forza di ogni accordo operativo alla data più prossima tra (x) la risoluzione dell'accordo operativo per motivi ascrivibili all'intermediario finanziario oppure (y) la fine del pertinente periodo di inserimento per la creazione di nuovo finanziamento del debito. Tale importo, appena l'intermediario finanziario provvede a versarlo, viene versato dal FEI a sua volta all'autorità di gestione. [Ulteriori condizioni possono essere specificate in sede contrattuale se necessario] |
7.6. |
[Si precisa che le penali si applicano lasciando impregiudicate altre penali o commissioni eventualmente applicabili in forza di accordi di delega per quanto concerne il rispettivo contributo UE relativi agli strumenti finanziari [COSME] O [H2020]]. |
Articolo 8
Compiti e obblighi del FEI
8.1. |
Successivamente alla firma del presente accordo di finanziamento e ai fini dell'attuazione delle operazioni il FEI si adopera per stipulare il primo accordo operativo entro e non oltre [X] mesi dopo la sottoscrizione del presente accordo di finanziamento. |
8.2. |
Fatte salve le altre disposizioni del presente accordo di finanziamento il FEI:
|
8.3. |
Il FEI si impegna a adempiere tutti i suoi obblighi e compiti derivanti dal presente accordo di finanziamento con la prescritta cura professionale e in particolare:
|
8.4. |
[Si precisa che i compiti e gli obblighi del FEI derivanti dal presente accordo di finanziamento si applicano fatti salvi gli altri obblighi pertinenti del FEI in forza degli accordi di delega [COSME] OPPURE [H2020]]. |
Articolo 9
Selezione degli intermediari finanziari e accordi operativi
9.1. |
Il FEI seleziona sotto la propria responsabilità uno o più intermediari finanziari per l'attuazione degli sportelli dedicati in conformità alle condizioni pertinenti degli accordi di delega [COSME] E/O [H2020] secondo il caso. [Ulteriori condizioni possono essere specificate in sede contrattuale se necessario] |
9.2. |
Gli intermediari finanziari con i quali il FEI intende stipulare accordi operativi sono selezionati in base alle politiche e alle procedure del FEI con procedure di selezione aperte, trasparenti, proporzionate, non discriminatorie e obiettive, evitando conflitti di interesse, tenendo debitamente conto della natura dello sportello dedicato e dell'esperienza e della capacità finanziaria dell'intermediario finanziario. La selezione di tali intermediari finanziari si effettua in modo continuo e si basa su un sistema a punteggio al fine di creare una graduatoria degli intermediari finanziari sulla scorta di criteri specifici. |
9.3. |
Gli accordi operativi stipulati dal FEI con gli intermediari finanziari riflettono tutti gli obblighi applicabili del FEI in forza del presente accordo di finanziamento. In particolare contengono disposizioni relative alla responsabilità degli intermediari finanziari in merito alle penali. |
9.4. |
Gli accordi operativi stabiliscono che ai fini dell'attuazione degli sportelli dedicati gli intermediari finanziari selezionati, al fine di:
[Ulteriori condizioni da specificare in sede contrattuale] |
9.5. |
Gli intermediari finanziari che si trovano in una delle situazioni di cui all'allegato 2 non sono selezionati. |
9.6. |
Prima di firmare un accordo operativo il FEI notifica per iscritto all'autorità di gestione gli elementi principali di ogni operazione come meglio specificato nell'accordo di finanziamento. [Ulteriori condizioni da specificare in sede contrattuale]. Il FEI notifica per iscritto senza indebito indugio all'autorità di gestione la firma di un accordo operativo. |
9.7. |
Il FEI notifica per iscritto senza indebito indugio all'autorità di gestione ogni annullamento parziale, modifica importante o risoluzione anticipata di un accordo operativo e le relative motivazioni come stabilito più oltre nel presente accordo di finanziamento. [Ulteriori condizioni da specificare in sede contrattuale]. |
Articolo 10
Governance
10.1. |
L'attuazione degli sportelli dedicati a cura del FEI avviene sotto la vigilanza del consiglio degli investitori (il «consiglio degli investitori»). Il consiglio degli investitori è composto da [4] membri titolari delle debite deleghe nominati dall'autorità di gestione e che agiscono in sua rappresentanza, [1] membro nominato dal FEI, [1] osservatore nominato dalla BEI e [2] osservatori nominati dalla Commissione europea. |
10.2. |
Il consiglio degli investitori:
|
10.3. |
Il consiglio degli investitori agisce per consenso e non inficia in nessun caso le decisioni in materia di attuazione della strategia generale degli strumenti finanziari [COSME] [E/O] [H2020] assunte dal pertinente comitato direttivo previsto dai relativi accordi di delega. |
10.4. |
Il consiglio degli investitori elegge il proprio presidente. Il presidente è un rappresentante dell'autorità di gestione. Il consiglio degli investitori si riunisce su richiesta di qualsiasi suo membro e almeno [•] all'anno. Le riunioni del consiglio degli investitori sono organizzate dal suo segretariato. |
10.5. |
Il consiglio degli investitori adotta il proprio regolamento interno su proposta del segretariato. |
10.6. |
La partecipazione alle riunioni del consiglio degli investitori non è remunerata. Il soggetto che ha nominato il consigliere risponde di tutti i costi da questi sostenuti in relazione alla sua partecipazione a riunioni del consiglio degli investitori, incluse le spese di viaggio. |
10.7. |
In forza del presente accordo di finanziamento il FEI assicura il segretariato. Il segretariato svolge tra l'altro i seguenti compiti:
|
Articolo 11
Contributo dello Stato membro
11.1. |
Il contributo dello Stato membro viene impiegato esclusivamente in rapporto allo sportello dedicato e a qualsiasi operazione relativa ad esso. |
11.2. |
Entro e non oltre [X] di ogni anno il FEI fornisce all'autorità di gestione i) il programma delle operazioni di cui è prevista la sottoscrizione nell'anno in corso e l'importo proposto del contributo dello Stato membro da versare per l'anno in corso, ii) il calendario dei versamenti per l'importo proposto del contributo dello Stato membro da versare ogni anno fino alla fine del periodo d'impegno, comprese le spese di gestione applicabili, iii) tutte le modifiche ritenute necessarie affinché il contributo notificato dello Stato membro possa essere impegnato nell'anno in corso. Se del caso, entro e non oltre [X] di ogni anno il FEI fornisce all'autorità di gestione le cifre rivedute in relazione al comma precedente. |
11.3. |
A seguito della dovuta diligenza degli intermediari finanziari di cui è prevista la selezione in applicazione dell'articolo 9, il FEI invia ogni volta che lo ritenga necessario una domanda di pagamento all'autorità di gestione, nella forma di cui all'allegato 3 (la «domanda di pagamento»). La domanda di pagamento comprende i) l'importo proposto del contributo dello Stato membro per coprire gli impegni relativi agli accordi di garanzia di cui è prevista la sottoscrizione nei tre mesi successivi alla data della domanda di pagamento e ii) un calendario dei versamenti del contributo dello Stato membro da versare ogni anno fino alla fine del periodo d'impegno in rapporto alle operazioni di pertinenza. |
11.4. |
La domanda di pagamento può proporre un importo di contributo dello Stato membro pari al 100 % degli importi necessari a coprire gli impegni in forza di un accordo di garanzia. |
11.5. |
Ricevuta una domanda di pagamento e purché vi sia disponibilità di bilancio l'autorità di gestione deposita senza irragionevole ritardo, e comunque prima che il FEI sottoscriva qualsiasi accordo di garanzia, sui conti degli sportelli dedicati un contributo dello Stato membro pari all'importo del contributo dello Stato membro indicato nella domanda di pagamento e ne informa il FEI. |
11.6. |
L'autorità di gestione può sospendere in qualsiasi momento il versamento del contributo dello Stato membro notificando al FEI che la domanda di pagamento non può essere soddisfatta perché:
Tale sospensione è debitamente motivata dall'autorità di gestione e non è retroattiva. Il FEI è informato quanto prima dell'eventuale sospensione e dei motivi della stessa. La sospensione ha effetto dalla data in cui l'autorità di gestione dà notifica al FEI. Il periodo di pagamento residuo riprende a decorrere dalla data di ricezione delle informazioni o dei documenti rivisti richiesti oppure dalla data di esecuzione delle ulteriori verifiche, ivi compresi i controlli in loco. Qualora la sospensione superi [due] mesi, il FEI può chiedere all'autorità di gestione di verificare se la sospensione debba proseguire. |
Articolo 12
Contributo del FEI
Il FEI apporta il contributo del FEI al comparto nel rispetto delle condizioni definite all'allegato 1.
Articolo 13
Conti degli sportelli dedicati e gestione delle attività di tesoreria
13.1. |
La gestione delle attività di tesoreria dei conti degli sportelli dedicati è affidata al FEI o ad altra organizzazione da esso designata con l'approvazione del consiglio degli investitori in conformità agli orientamenti in materia di gestione delle attività di tesoreria di cui all'allegato 4. |
13.2. |
Per ogni sportello dedicato il FEI apre e gestisce un conto dello sportello dedicato [in relazione alle risorse apportate dal programma operativo in ambito FESR e un conto dello sportello dedicato in relazione alle risorse apportate dal programma di sviluppo rurale in ambito FEASR] in conformità alle politiche e alle procedure interne del FEI. |
13.3. |
Il contributo dello Stato membro allo sportello dedicato è versato sul conto dello sportello dedicato in conformità all'articolo 11 del presente accordo. |
13.4. |
I conti degli sportelli dedicati devono essere usati, impegnati o altrimenti movimentati o gestiti in qualsiasi momento e in qualsiasi occasione in modo separato dal punto di vista contabile rispetto agli altri fondi o conti del FEI. Tutte le transazioni devono indicare la data valuta. |
13.5. |
I conti degli sportelli dedicati sono usati esclusivamente in connessione con transazioni o operazioni disciplinate dal presente accordo di finanziamento. |
13.6. |
Le attività di tesoreria sono gestite in conformità alle politiche e alle procedure del FEI, al principio di sana gestione finanziaria e ai principi di cui all'allegato 4. Tali attività sono investite a rischio dell'autorità di gestione (anche in relazione agli interessi negativi e alle perdite di gestione delle attività) con l'applicazione di un profilo di rischio e di una strategia di investimento concordati preventivamente, e, se del caso, degli orientamenti per la gestione delle attività nella forma di cui all'allegato 4. |
13.7. |
Il FEI addebita all'autorità di gestione una commissione in conformità all'articolo 14 a titolo di remunerazione della gestione delle attività di tesoreria svolta dal FEI o per suo conto. |
13.8. |
Ai fini di gestione dei conti degli sportelli dedicati il FEI apre e gestisce un conto in euro e, se del caso, un conto in valuta diversa dall'euro per le operazioni denominate in una valuta diversa dall'euro. |
13.9. |
Sui conti degli sportelli dedicati sono accreditati:
|
13.10. |
Sui conti degli sportelli dedicati sono addebitati:
|
13.11. |
Il versamento di cui all'articolo 13.10, lettera c), va eseguito sul seguente conto bancario dell'autorità di gestione:
|
13.12. |
In considerazione della risoluzione del presente accordo di finanziamento di cui all'articolo 25 il FEI chiude i conti degli sportelli dedicati e notifica tempestivamente la chiusura all'autorità di gestione. |
13.13. |
Il FEI usa le entrate e i rimborsi per i fini degli sportelli dedicati, compreso il pagamento dei costi e delle spese di gestione, e mantiene registrazioni dell'uso fatto delle entrate e dei rimborsi. |
13.14. |
[Se opportuno, e in ogni caso dopo la fine del periodo d'impegno, entro e non oltre [X] di ogni anno, il FEI notifica all'autorità di gestione l'importo del contributo impegnato dello Stato membro ma non versato sui conti degli sportelli dedicati che non è più necessario ai fini del presente accordo di finanziamento o di accordi di garanzia come meglio specificato più oltre [Ulteriori condizioni da specificare in sede contrattuale]. |
13.15. |
[Dopo la fine del periodo d'impegno e se non rimane alcun contributo dello Stato membro ancora da versare, il FEI, a cadenza annuale entro e non oltre [X] di ogni anno, notifica all'autorità di gestione gli importi che non sono più necessari in relazione agli sportelli dedicati o ad accordi di garanzia. In seguito a ciò l'autorità di gestione può emettere una nota di debito al FEI per recuperare l'importo corrispondente a favore del bilancio dell'autorità di gestione.] |
Articolo 14
Costi e spese di gestione
14.1. |
L'autorità di gestione remunera il FEI per l'attività da questo svolta mediante il versamento di commissioni che comprendono i) spese amministrative, ii) una commissione di incentivo, iii) una commissione per la gestione delle attività di tesoreria e iv) un importo di riserva a copertura delle spese impreviste (collettivamente denominati «costi e spese di gestione») come meglio specificato nel presente articolo. |
14.2. |
I costi e le spese di gestione sono addebitati dal FEI sui conti degli sportelli dedicati dopo la relativa fatturazione all'autorità di gestione che riesamina gli importi [da specificare meglio in sede contrattuale] e costituiscono la totalità della remunerazione del FEI per la sua attività. [Ulteriori condizioni possono essere specificate in sede contrattuale se necessario]. |
14.3. |
L'importo cumulativo delle spese amministrative e della commissione di incentivo non supera in nessun caso il 6 % del contributo impegnato dello Stato membro, ad eccezione di situazioni debitamente motivate. Fatti salvi gli articoli 14.6 e 14.7 la commissione di incentivo costituisce non meno di un terzo dell'importo cumulativo delle spese amministrative e della commissione di incentivo. In aggiunta alle spese amministrative e alla commissione di incentivo, la commissione per la gestione delle attività di tesoreria non supera l'[1] % [o diversa quota specificata nei singoli accordi di finanziamento] del contributo impegnato dello Stato membro. Inoltre l'importo di riserva non è superiore allo [0,5] % [o diversa quota specificata negli accordi individuali di finanziamento] del contributo impegnato dello Stato membro. |
14.4. |
Le spese amministrative costituiscono la totalità del rimborso delle spese amministrative sostenute dal FEI in relazione agli sportelli dedicati, incluse a titolo non esaustivo: ricerche di mercato, marketing, sviluppo del prodotto, attività di sensibilizzazione, negoziazione, monitoraggio, adattamento a sistemi informatici, spese legali, spese di viaggio, consulenza in materia fiscale, spese bancarie, costi di subappalto, attività contabile e di rendicontazione, sorveglianza e controlli, segretariato, eventuali valutazioni, audit interno ed esterno, visibilità e pubblicità. Esse tengono conto dei costi addebitati agli intermediari finanziari. [Ulteriori condizioni possono essere specificate in sede contrattuale se necessario]. |
14.5. |
Fatti salvi i massimali di cui all'articolo 14.3 le spese amministrative sono versate al FEI come segue:
|
14.6. |
La commissione di incentivo premia il FEI per il raggiungimento degli obiettivi degli sportelli dedicati, tanto di carattere finanziario quanto di carattere strategico. |
14.7. |
Entro i limiti del massimale di cui all'articolo 14.3 la commissione di incentivo viene versata al FEI in base al raggiungimento degli indicatori di efficienza, in particolare del coefficiente di leva ottenuto in corrispondenza dei target intermedi di cui all'articolo 7 [condizioni da specificare in sede contrattuale]. La commissione di incentivo viene versata posticipatamente con cadenza semestrale. |
14.8. |
La commissione per la gestione delle attività di tesoreria è utilizzata per le attività di gestione della tesoreria. |
14.9. |
L'importo di riserva viene impiegato per la copertura di spese impreviste, ad esempio il contenzioso legale. Il pagamento delle spese impreviste è soggetto all'approvazione preventiva dell'autorità di gestione [condizioni da specificare in sede contrattuale]. |
14.10. |
I costi e le spese di gestione sono coperti prioritariamente a carico delle entrate e dei rimborsi. Se tali entrate e rimborsi sono insufficienti la differenza è posta a carico del contributo versato dallo Stato membro in conformità alle disposizioni del presente articolo. In deroga a quanto sopra l'autorità di gestione remunera il FEI per l'attività del FEI svolta successivamente al 31 dicembre 2023 per mezzo di compensi distinti dai costi e dalle spese di gestione specificati più oltre nel presente accordo di finanziamento. [altre condizioni da specificare in sede contrattuale] |
Articolo 15
Contabilità
15.1. |
Per i conti degli sportelli dedicati il FEI tiene una contabilità separata per le attività connesse a ogni strumento finanziario in conformità alle norme e procedure del FEI. |
15.2. |
Le transazioni finanziarie e i documenti finanziari relativi ad uno sportello dedicato sono conformi:
|
15.3. |
Il FEI conserva la documentazione finanziaria e contabile relativa al contributo versato dello Stato membro per la durata di sette (7) anni successivamente alla data più remota tra la fine del periodo di esecuzione o la risoluzione del presente accordo di finanziamento o la chiusura delle operazioni nel quadro di uno strumento finanziario. |
15.4. |
Il FEI presenta all'autorità di gestione a cadenza annuale la documentazione finanziaria sottoposta a revisione contabile di ogni sportello dedicato. |
Articolo 16
Rendicontazione operativa e finanziaria
16.1. |
Il FEI presenta relazioni all'autorità finanziaria con una frequenza da concordare [ulteriori condizioni da specificare in sede contrattuale] sugli aspetti operativi degli sportelli dedicati in conformità all'allegato 5 e nello specifico:
[Ulteriori condizioni da specificare in sede contrattuale] |
16.2. |
Il FEI presenta all'autorità di gestione con la frequenza di cui all'articolo 16.1 relazioni sugli aspetti finanziari degli sportelli dedicati in conformità all'allegato 6. [Ulteriori condizioni da specificare in sede contrattuale] |
16.3. |
Entro e non oltre [•] di ogni anno il FEI presenta all'autorità di gestione una relazione annuale che riassume tutti i dati raccolti sugli aspetti operativi e finanziari degli sportelli dedicati fin dalla loro istituzione. Tale relazione annuale viene presentata al riesame del Consiglio degli investitori senza indebito ritardo. [Ulteriori condizioni da specificare in sede contrattuale] Il FEI comunica all'autorità di gestione le relazioni di controllo periodiche dei revisori contabili esterni designati nel presente accordo di finanziamento sotto forma di lettera di suggerimenti (management letter). [Ulteriori condizioni da specificare in sede contrattuale] Inoltre qualora necessario le parti possono discutere e concordare altre misure di rendicontazione in riferimento alle operazioni. [Ulteriori condizioni possono essere specificate in sede contrattuale] |
16.4. |
Gli obblighi pertinenti di rendicontazione di cui agli articoli 16.1 e 16.2 si basano sulle informazioni ricevute di volta in volta dal FEI in applicazione dei pertinenti obblighi di rendicontazione compresi negli accordi operativi tra il FEI e gli intermediari finanziari ai fini dell'attuazione degli sportelli dedicati. L'accordo operativo impone agli intermediari finanziari di presentare le suddette informazioni al FEI. [Ulteriori condizioni da specificare in sede contrattuale] |
16.5. |
Le relazioni da presentare all'autorità di gestione sono espresse in euro. Tali relazioni possono essere estrapolate dalla documentazione finanziaria espressa in altre valute in conformità alle prescrizioni del FEI. Ove necessario gli importi sono convertiti in euro. Salvo se diversamente previsto nel presente accordo di finanziamento, gli importi espressi in una valuta diversa dall'euro e indicati in euro nella relazione comunicata da una parte all'altra sono convertiti in euro al tasso di cambio in vigore alla data della relazione, quale stabilito dalla Banca centrale europea. |
Articolo 17
Audit, controlli e sorveglianza
17.1. |
Nel rispetto della normativa dell'Unione in materia, la Corte dei conti europea e la Commissione europea hanno potere di audit dell'attuazione degli sportelli dedicati. |
17.2. |
Il FEI effettua controlli sull'attuazione degli sportelli dedicati in conformità alle proprie norme, alle proprie politiche e alle proprie procedure e al presente accordo di finanziamento, compresi ove opportuno controlli sul posto su campioni di transazioni rappresentativi e/o basati sul rischio, al fine di assicurare che l'attuazione degli sportelli dedicati sia efficace e corretta, e di prevenire e correggere casi di irregolarità e frode. |
17.3. |
Qualora si sospettino frode, corruzione o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione, il FEI informa tempestivamente l'OLAF e può in collaborazione con questo prendere le opportune misure conservative, comprese quelle per salvaguardare gli elementi di prova. Nel caso di irregolarità relative al contributo dello Stato membro il FEI informa tempestivamente l'autorità di gestione e intraprende tutto quanto necessario, incluse azioni legali, al fine di recuperare qualsiasi importo dovuto in conformità alle disposizioni dell'accordo operativo, coerentemente con l'allegato 1, e per restituire celermente gli importi recuperati ai conti degli sportelli dedicati. |
17.4. |
Il FEI sorveglia l'attuazione degli sportelli dedicati per mezzo delle relazioni e/o della documentazione finanziaria presentate dagli intermediari finanziari, degli audit interni ed esterni disponibili, nonché di tutti i controlli svolti dagli intermediari finanziari o dal FEI, compresa l'analisi della natura e dell'ampiezza degli errori e delle carenze identificati nei sistemi, unitamente alle azioni correttive intraprese o previste. Il FEI riferisce all'autorità di gestione i risultanti rilevanti di tali attività. |
17.5. |
La sorveglianza dell'attuazione degli sportelli dedicati a cura del FEI è finalizzata a mettere l'autorità di gestione nelle condizioni di valutare i) se il sistema di controllo interno è efficiente ed efficace, ii) se il contributo dello Stato membro è stato usato in conformità alle disposizioni normative e contrattuali applicabili e iii) i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi strategici espressi mediante i pertinenti indicatori di output e di risultato. |
17.6. |
L'autorità di gestione può svolgere controlli e sorvegliare l'attuazione degli sportelli dedicati mediante la partecipazione al Consiglio degli investitori e a mezzo della documentazione finanziaria sottoposta a audit presentata dal FEI in forza dell'articolo 15.4. |
17.7. |
L'OLAF può svolgere indagini, controlli e verifiche sul posto in conformità alle disposizioni e procedure stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 e dal regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 e da loro eventuali successive modifiche o integrazioni, ai fini della tutela degli interessi finanziari dell'Unione, con l'obiettivo di stabilire se vi sia stata frode, corruzione o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a qualsiasi operazione di finanziamento effettuata per mezzo degli sportelli dedicati. |
Articolo 18
Valutazione
18.1. |
Le parti possono concordare l'esecuzione di qualsiasi valutazione in merito all'attuazione dell'accordo di finanziamento alle condizioni esposte nel seguito. [Ulteriori condizioni possono essere specificate in sede contrattuale] |
18.2. |
In ogni accordo operativo il FEI impone agli intermediari finanziari di fornire al FEI le informazioni in loro possesso che siano ragionevolmente indispensabili per una valutazione, che sarà eseguita dalla Commissione europea a norma dell'articolo 57, paragrafo 3, dell'RDC. |
Articolo 19
Appalti di beni, lavori e servizi
19.1. |
Le procedure di appalto del FEI per la fornitura di beni, lavori e servizi nel contesto degli sportelli dedicati si svolgono nel rispetto delle norme e delle procedure applicabili adottate dal FEI, tenuto conto dei principi di trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento, miglior rapporto qualità-prezzo, prevenzione dei conflitti di interesse e non discriminazione nell'aggiudicazione degli appalti, a condizione che, debitamente considerati i costi e i tempi, la pratica del subappalto non comporti costi superiori rispetto all'attuazione a cura del FEI in prima persona. Si precisa che in tale definizione di subappalto non rientra la selezione degli intermediari finanziari in applicazione dell'articolo 9. |
19.2. |
Non sono accettate le candidature alla gestione degli sportelli dedicati presentate da candidati e offerenti che figurano nella base centrale di dati sull'esclusione costituita e gestita dalla Commissione europea in forza del regolamento (CE, Euratom) n. 1302/2008 della Commissione, del 17 dicembre 2008, riguardante la base centrale di dati sull'esclusione (15). |
Articolo 20
Visibilità
20.1. |
Il FEI prende tutte le misure opportune previste dal presente accordo di finanziamento per pubblicizzare il fatto che gli sportelli dedicati sono cofinanziati dal [FESR] o dal [FEASR] e inserisce nei pertinenti contratti clausole che impongono le prescrizioni del presente articolo anche agli intermediari finanziari e ai destinatari finali. [Ulteriori condizioni da specificare in sede contrattuale] |
20.2. |
Il FEI impone che le informazioni fornite alla stampa, ai soggetti interessati, agli intermediari finanziari e ai destinatari finali degli sportelli dedicati riconoscano che gli sportelli dedicati sono stati realizzati «con il finanziamento dell'Unione europea» (nella lingua pertinente dell'Unione) ed esibiscano in modo adeguato l'emblema dell'Unione (dodici stelle gialle su sfondo blu) in conformità a quanto prescritto dagli accordi di delega. |
20.3. |
Il FEI stabilisce che l'intermediario finanziario svolga le campagne informative, di marketing e pubblicitarie stabilite dal presente accordo di finanziamento [ulteriori condizioni da specificare in sede contrattuale] nel territorio di [NOME DELLO STATO MEMBRO], con l'obiettivo di diffondere la conoscenza degli sportelli dedicati in tale territorio, assicurando altresì che tutti i documenti relativi al sostegno prestato mediante gli sportelli dedicati contengano una frase che indichi che la transazione ha ricevuto il sostegno dell'Unione europea nel quadro dell'«[iniziativa PMI], ossia mediante uno sportello dedicato con il finanziamento dell'Unione europea nel quadro del [FESR] O [FEASR], [COSME] E/O [Orizzonte 2020]». |
20.4. |
Per dimensioni e risalto, il riconoscimento e l'emblema dell'Unione sono chiaramente visibili in modo atto a evitare qualsiasi confusione in merito all'identificazione dell'attività del FEI e all'applicazione agli sportelli dedicati dei privilegi e delle immunità del FEI. |
20.5. |
Tutte le pubblicazioni del FEI che riguardano specificamente gli sportelli dedicati, in qualsiasi forma e mediante qualsiasi mezzo, riportano la seguente dichiarazione di limitazione della responsabilità o una dichiarazione simile nella lingua dell'Unione pertinente: «Il presente documento è stato realizzato con l'assistenza finanziaria dell'Unione europea. Le opinioni in esso espresse non possono in alcun modo esser considerate opinioni ufficiali dell'Unione europea.» |
20.6. |
L'autorità di gestione prende tutte le misure opportune per pubblicizzare il fatto che gli sportelli dedicati sono cofinanziati dal FEI e, a seconda del caso, dalla BEI. Le informazioni trasmesse alla stampa, ai soggetti interessati, agli intermediari finanziari e ai destinatari finali, tutto il relativo materiale pubblicitario, i comunicati, le relazioni e le pubblicazioni ufficiali e le informazioni presenti su Internet includono il riconoscimento che lo sportello dedicato è stato attuato «con il cofinanziamento del Fondo europeo per gli investimenti [e della Banca europea per gli investimenti]» (nella pertinente lingua dell'Unione) ed esibiscono in modo adeguato il logo del FEI e, a seconda del caso, della BEI. |
20.7. |
Fatti salvi gli obblighi di riservatezza applicabili, alla firma del primo accordo operativo il FEI emette senza indebito indugio dopo la firma un comunicato stampa in inglese che è pubblicato sul sito web del FEI. Il contenuto dei comunicati stampa è deciso dal FEI. |
20.8. |
Le parti si consultano in merito alle relazioni sull'avanzamento e sulla situazione, alle pubblicazioni, ai comunicati stampa e agli aggiornamenti riguardanti il presente accordo di finanziamento prima che siano emessi o pubblicati e si comunicano reciprocamente tali documenti all'atto dell'emissione. |
20.9. |
Il FEI inserisce in ogni accordo operativo le prescrizioni di cui ai pertinenti accordi di delega in merito alla sensibilizzazione degli intermediari finanziari sul sostegno fornito dall'Unione europea. |
Articolo 21
Pubblicazione di informazioni riguardanti gli intermediari finanziari
21.1. |
Il FEI pubblica a cadenza annuale i nomi degli intermediari finanziari che hanno ricevuto un sostegno mediante gli sportelli dedicati in applicazione di quanto disposto dagli accordi di delega. |
21.2. |
I criteri di pubblicazione e il grado di dettaglio tengono conto delle peculiarità del settore finanziario e della natura degli sportelli dedicati, oltre ad essere conformi alle norme specifiche del FESR e del FEASR a seconda del caso. |
Articolo 22
Clausola di cessione
Le parti non possono cedere a terzi, interamente o in parte, i propri diritti od obblighi ai sensi del presente accordo di finanziamento senza la previa autorizzazione scritta dell'altra parte.
Articolo 23
Responsabilità
23.1. |
Il FEI è responsabile nei confronti dell'autorità di gestione dell'adempimento dei propri doveri e obblighi ai sensi del presente accordo di finanziamento con cura e diligenza professionali e risponde di qualsiasi perdita dovuta a suo dolo o colpa grave. |
[23.2 |
In relazione all'attuazione del presente accordo di finanziamento l'autorità di gestione e il FEI negoziano i rimedi contrattuali in relazione a perdite, danni o pregiudizio economico subiti dal FEI.] |
23.3. |
La parte che si trova in una situazione di forza maggiore non è considerata inadempiente se non ha potuto rispettare gli obblighi derivanti dal presente accordo di finanziamento per causa di forza maggiore. |
Articolo 24
Legge applicabile e competenza giurisdizionale
24.1. |
Il presente accordo di finanziamento è regolato dalle norme del diritto [da specificare in sede contrattuale] e interpretato conformemente ad esso, in deroga a qualsiasi principio applicabile di conflitti di legge. |
24.2. |
Le parti si impegnano a risolvere in via amichevole eventuali controversie o reclami riguardanti l'interpretazione, l'applicazione o l'adempimento del presente accordo di finanziamento, comprese la sua esistenza, validità o risoluzione. |
24.3. |
In mancanza di una risoluzione amichevole, le parti concordano che [giurisdizione competente da specificare in sede contrattuale] ha competenza giurisdizionale esclusiva in relazione al presente accordo di finanziamento. |
Articolo 25
Entrata in vigore — Risoluzione
25.1. |
Il presente accordo di finanziamento entra in vigore alla sua sottoscrizione a cura delle parti e rimane in vigore fino alla data più prossima tra il [31 dicembre 2023] o il verificarsi di un evento risolutivo che non sia stato sanato come indicato all'articolo 25.5. |
25.2. |
Al più tardi [6] mesi prima del [31 dicembre 2023] le parti si consultano in merito alla proroga del presente accordo di finanziamento per un periodo ulteriore. |
25.3. |
Se uno o più accordi operativi e/o accordi di garanzia, a seconda del caso, sono ancora in vigore alla data del [31 dicembre 2023] il presente accordo di finanziamento viene prorogato previo accordo delle parti. In assenza di tale accordo il presente accordo di finanziamento rimane in vigore solo in relazione a passività o esposizioni, reali o potenziali, correlate ad un'operazione, fino a quando tale passività o esposizione sia stata cancellata o sia risultata irrecuperabile e sia trascorso ogni possibile termine di prescrizione. |
25.4. |
Durante il periodo di validità del presente accordo di finanziamento ogni parte può risolverlo con effetto immediato notificando all'altra parte che si è verificato un evento risolutivo. |
25.5. |
I motivi che possono causare un evento risolutivo sono esposti di seguito:
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25.6. |
Fermo restando l'articolo 25.9, in caso di risoluzione del presente accordo il FEI è svincolato da qualsiasi obbligo di eseguire l'attività del FEI a partire dalla data effettiva di tale risoluzione. I costi e le spese di gestione ai quali il FEI avrebbe diritto in relazione a periodi precedenti la data effettiva di risoluzione sono considerati scaduti ed esigibili a partire da tale data. [Ulteriori condizioni possono essere specificate se necessario, compresi possibili eventuali adeguamenti dei costi e delle spese di gestione da versare in caso di risoluzione anticipata del presente accordo] |
25.7. |
Le spese sostenute da una delle parti in relazione ad un evento risolutivo sono a carico della parte responsabile del verificarsi di tale evento. |
25.8. |
Alla scadenza o alla risoluzione del presente accordo di finanziamento il saldo netto del contributo dello Stato membro depositato sui conti degli sportelli dedicati viene restituito all'autorità di gestione in applicazione delle modalità di uscita. Tutte le spese sostenute dal FEI in relazione a tale versamento sono a carico dell'autorità di gestione e sono detratte dal contributo dello Stato membro da restituire, salvo che tale versamento avvenga alla risoluzione del presente accordo di finanziamento in seguito alla notifica di un evento risolutivo data dall'autorità di gestione. |
25.9. |
La risoluzione o la scadenza del presente accordo di finanziamento non ha effetto sui diritti e sugli obblighi delle parti quali maturati o esistenti alla data di detta risoluzione o scadenza, compresi senza limitazione i diritti e gli obblighi maturati da una parte in rapporto ad obblighi di pagamento. Alla risoluzione o alla scadenza il presente accordo di finanziamento resta in vigore per qualsiasi passività o esposizione, reale o potenziale, in relazione a qualsiasi operazione, fino a quando tale passività o esposizione sia stata cancellata o sia risultata irrecuperabile e sia trascorso ogni possibile termine di prescrizione; in particolare, il FEI ha il diritto di trattenere gli importi eventualmente necessari, a termini del presente accordo o di qualsiasi accordo operativo, per il pagamento di qualsiasi importo dovuto in osservanza dello stesso o per l'adempimento di qualsiasi obbligo maturato o eventuale derivante dalle operazioni in essere. |
25.10. |
Se il FEI, consultatosi con la Commissione europea, decide che il contributo minimo aggregato agli sportelli dedicati che rappresenta il totale del contributo di tutti gli Stati membri dell'Unione europea partecipanti è insufficiente, tenuto conto della massa critica minima definita nella valutazione ex ante, può notificare all'autorità di gestione che si è verificato un evento risolutivo. |
25.11. |
Le disposizioni degli articoli 23 (responsabilità), 24 (legge applicabile e competenza giurisdizionale), 25 (entrata in vigore — risoluzione) e 26 (notifiche e comunicazioni) restano in vigore successivamente alla risoluzione o scadenza del presente accordo di finanziamento. |
25.12. |
In caso di liquidazione degli strumenti finanziari [COSME] E/O [H2020] le parti decidono di comune accordo l'impiego del contributo dello Stato membro. |
Articolo 26
Notifiche e comunicazioni
26.1. |
Le notifiche e le comunicazioni relative al presente accordo di finanziamento sono inviate da una parte all'altra in forma scritta su carta o in formato elettronico secondo le disposizioni dei successivi paragrafi 2 e 3 ai recapiti di seguito:
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26.2. |
Qualsiasi modifica dei recapiti sopra indicati ha effetto solo dopo essere stata notificata per iscritto su carta o in formato elettronico all'altra parte. |
26.3. |
Tali notifiche e comunicazioni si ritengono validamente notificate se [completare]. |
Articolo 27
Modifiche e varie
27.1. |
Qualsiasi modifica o variazione del presente accordo di finanziamento è redatta per iscritto, debitamente firmata da ogni parte e indica la data in cui entra in vigore. |
27.2. |
La mancata pretesa dell'adempimento delle disposizioni del presente contratto di finanziamento in uno o più casi ad opera di una parte non può valere come rinuncia al diritto all'adempimento futuro di tale disposizione e l'obbligo di futuro adempimento dell'altra parte resta in vigore a tutti gli effetti. |
Articolo 28
Allegati
Le premesse e i seguenti allegati costituiscono parte integrante del presente accordo di finanziamento:
Allegato 1 |
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Condizioni di funzionamento degli sportelli dedicati
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Allegato 2 |
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Criteri di esclusione relativi agli intermediari finanziari e ai destinatari finali e criteri di ammissibilità relativi al contributo UE [in parte da presentare nel contesto degli accordi di finanziamento specifici] |
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Allegato 3 |
: |
Domanda di pagamento [da presentare nel contesto degli accordi di finanziamento specifici] |
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Allegato 4 |
: |
Orientamenti per la gestione delle attività di tesoreria [da presentare nel contesto degli accordi di finanziamento specifici] |
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Allegato 5 |
: |
Rendicontazione sugli aspetti operativi degli sportelli dedicati [da presentare nel contesto degli accordi di finanziamento specifici] |
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Allegato 6 |
: |
Rendicontazione sugli aspetti finanziari degli sportelli dedicati [da presentare nel contesto degli accordi di finanziamento specifici] |
ALLEGATO 1
STRUMENTO GARANZIA ILLIMITATA (16)
Iniziativa PMI — Opzione 1
STRUMENTO GARANZIA ILLIMITATA DELL'INIZIATIVA PMI — OPZIONE 1
Questo strumento prevede l'impiego di garanzie illimitate fornite dal FEI per coprire il rischio di credito inerente a prestiti, leasing o garanzie a favore delle PMI. Lo strumento garanzia illimitata dell'iniziativa PMI si basa sul mantenimento del rischio, a diversi livelli, a carico di risorse UE (COSME e/o Orizzonte 2020), FESR, FEASR, oltre che di risorse provenienti dal gruppo BEI e in potenza da banche nazionali per la promozione economica e da programmi nazionali di garanzia.
Con l'impiego dello strumento garanzia illimitata dell'iniziativa PMI, il FEI fornirebbe garanzie illimitate fino a importi massimi concordati. Gli enti finanziari cedenti conservano un interesse rilevante nei rispettivi portafogli garantiti, in quanto mantengono un'esposizione economica pari al 20 % di ogni prestito garantito, al fine di assicurare l'indispensabile convergenza degli interessi.
Gli intermediari finanziari ricevono ciascuno una garanzia illimitata dal FEI in cambio del versamento di una commissione di garanzia. Il rischio più elevato del portafoglio così ottenuto è coperto con una combinazione di contributo dello Stato membro e risorse provenienti da COSME e/o Orizzonte 2020. Il rischio meno elevato del portafoglio così ottenuto rimane a carico di una combinazione di risorse provenienti dal gruppo BEI fino a importi massimi concordati, e in potenza da banche nazionali per la promozione economica e da programmi nazionali di garanzia. Tale trasferimento del rischio di credito non accompagnato da provvista («unfunded»), che consente un parziale trasferimento del rischio di credito a terzi senza un effettivo scorporo del portafoglio di attività dal bilancio dell'ente finanziario, offrirebbe all'ente finanziario cedente l'opportunità di ottenere, nei casi in cui ciò sia possibile, un alleggerimento dei requisiti patrimoniali. Tale operazione dovrebbe prendere in considerazione gli obblighi normativi del paese di pertinenza.
La costituzione (origination), la dovuta diligenza, la documentazione e il servicing del portafoglio, composto di transazioni di prestito, leasing o garanzia a favore delle PMI ammissibili, sono eseguiti dagli intermediari finanziari in conformità alle loro procedure abituali di costituzione e di servicing del portafoglio. L'intermediario finanziario (o subintermediario finanziario nel caso delle controgaranzie) mantiene una relazione diretta di concessione di credito al cliente con ogni destinatario finale. L'intermediario finanziario fornisce informazioni sul portafoglio a cadenza regolare al FEI, che a sua volta trasmette tutte le informazioni pertinenti ai soggetti che si assumono il rischio in forza dei pertinenti accordi.
L'intermediario finanziario devolve alle PMI nella sua totalità il beneficio costituito dagli aiuti di Stato, così come definito nelle condizioni indicative e secondo la formula specificata alle successive sezioni 5 e 6. Si ritiene inoltre che i costi impliciti (rischio per la reputazione, rischio finanziario, rischio amministrativo, rischio relativo all'attuazione del comparto (17)) in capo all'intermediario finanziario compensino qualsiasi vantaggio correlato alle risorse statali (ovvero al contributo dello Stato membro), assicurando in tal modo che l'intermediario finanziario non sia beneficiario di aiuti indebiti.
Tranne nei casi esplicitamente previsti, i termini definiti nel presente allegato 1 hanno lo stesso significato dei termini corrispondenti definiti nel presente modello di accordo di finanziamento.
Condizioni indicative delle garanzie illimitate nel quadro dell'opzione 1
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Ambito dello strumento finanziario |
L'intermediario finanziario costituisce un portafoglio di nuovo finanziamento del debito (soggetto a un coefficiente di leva minimo) per il quale riceve una garanzia illimitata del portafoglio (sotto forma di garanzie dirette, controgaranzie o cogaranzie) dal FEI contro il pagamento di una commissione di garanzia. Il FEI provvede alla gestione quotidiana dello strumento finanziario gestendo il contributo dello Stato membro, il contributo UE (ossia i contributi ai sensi del [regolamento COSME] e/o dal [regolamento H2020], il contributo FEI e il rischio di credito assunto dalla BEI e eventualmente dalle banche nazionali per la promozione economica). |
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Garanzia |
La garanzia è fornita dal FEI all'intermediario finanziario contro il pagamento di una commissione di garanzia. La garanzia copre una parte (entro il limite del tasso di garanzia) del rischio di credito associato ad un portafoglio di nuovo finanziamento del debito sottostante (il «portafoglio)». |
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Tasso di garanzia |
Fino all'80 % di ogni transazione del portafoglio, in modo che l'intermediario finanziario mantenga un interesse economico rilevante nel portafoglio, pari ad almeno il 20 % dell'esposizione economica da esso costituita, al fine di assicurare l'indispensabile convergenza degli interessi. |
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Struttura |
La garanzia copre, entro il limite del tasso di garanzia, gli importi relativi agli inadempimenti subiti dall'intermediario finanziario per ogni transazione ammissibile oggetto di inadempimento inclusa nel portafoglio. Il contributo dello SM è usato per coprire il rischio più elevato del portafoglio entro il limite di una percentuale da determinare in considerazione dell'effetto moltiplicatore del contributo dello Stato membro concordato nell'accordo di finanziamento. Ciò può avere come esito normale che il 100 % di tale importo sia assorbito per la copertura delle perdite nette del portafoglio. La parte del portafoglio esposta al secondo maggior rischio è coperta da una combinazione di risorse provenienti dal FEI, dal bilancio UE e dall'autorità di gestione. Il rischio residuo del portafoglio è a carico di una combinazione di risorse provenienti dal gruppo BEI e in potenza da banche nazionali per la promozione economica e da programmi nazionali di garanzia. Le risorse fornite dai diversi soggetti che assumono il rischio sono definite ad un livello tale che il rischio sia compatibile con la tolleranza al rischio del gruppo BEI e di tutti gli altri potenziali soggetti che si assumono il rischio. Ogni portafoglio è sufficientemente omogeneo e presenta una diversificazione del pool sufficiente a permettere al FEI di assegnare un rating con l'applicazione della propria metodologia di valutazione del rischio. |
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Importi oggetto di inadempimento |
Capitale e interessi non rimborsati e rimasti a carico dell'intermediario finanziario in relazione alle transazioni oggetto di inadempimento incluse nel portafoglio. |
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Periodo di disponibilità |
Il FEI e l'intermediario finanziario concordano un periodo di disponibilità (generalmente fino a 3 anni) durante il quale le transazioni possono essere inserite nel portafoglio. |
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Destinatari finali ammissibili |
I destinatari finali devono essere in possesso dei requisiti di ammissibilità definiti dall'RDC all'articolo 37, paragrafo 4, e all'articolo 39, nonché degli specifici requisiti di ammissibilità stabiliti dai regolamenti FESR e FEASR. |
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Criteri di ammissibilità COSME |
Cfr. allegato 2. |
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Criteri di ammissibilità Orizzonte 2020 |
Cfr. allegato 2. |
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Esclusione |
Se una transazione non è conforme ai criteri di ammissibilità viene esclusa dal portafoglio (e non è coperta dalla garanzia). In determinate circostanze limitate e in applicazione di quanto prescritto dall'articolo 39, paragrafo 2, lettera a) dell'RDC, se tale mancanza di conformità non è dipesa dell'intermediario finanziario si può avere un mantenimento della copertura di garanzia. |
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Coefficiente di leva prescritto per il contributo dello Stato membro |
Il coefficiente di leva è calcolato come il totale del nuovo finanziamento del debito a favore dei destinatari finali ammissibili diviso per il contributo dello Stato membro. Il coefficiente di leva minimo deve costituire un multiplo di almeno [X] volte del contributo totale dello Stato membro. |
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Coefficiente di leva minimo prescritto per il contributo nel quadro di COSME |
In caso di contributo nel quadro del regolamento COSME, se applicabile, il volume del nuovo finanziamento del debito a favore dei destinatari finali ammissibili conforme alle prescrizioni in materia di coefficiente di leva così come formulate nella base giuridica COSME e nell'accordo delega deve rispettare altresì i criteri di ammissibilità COSME. |
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Coefficiente di leva minimo prescritto per il contributo nel quadro di Orizzonte 2020 |
In caso di contributo nel quadro del regolamento H2020, se applicabile, il volume del nuovo finanziamento del debito a favore dei destinatari finali ammissibili conforme alle prescrizioni in materia di coefficiente di leva così come formulate nella base giuridica H2020 e nell'accordo delega deve rispettare altresì i criteri di ammissibilità Orizzonte 2020. |
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Commissione di garanzia |
Il FEI addebita all'intermediario finanziario la commissione di garanzia relativa alle transazioni inserite nel portafoglio. La commissione di garanzia, espressa come [X]% annuo, viene calcolata trimestralmente sull'importo residuo del portafoglio. |
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Determinazione del prezzo del contributo dello Stato membro |
Il prezzo del contributo dello Stato membro viene stabilito ad un livello commensurato al rischio pertinente assunto, fatta eccezione per la copertura della parte a rischio più elevato del portafoglio, per la quale il prezzo è fissato a zero (ossia il contributo dello Stato membro viene fornito senza addebito). |
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Penali |
Cfr. articolo 7. |
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Rendicontazione |
Cfr. allegato 5. |
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Sorveglianza e audit |
Cfr. articolo 17. |
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Devoluzione del beneficio |
Il FEI valuta il meccanismo di devoluzione del beneficio ai destinatari finali. Tale meccanismo è compreso nel processo di selezione degli intermediari finanziari e contribuisce alla decisione finale del FEI sull'eventuale stipula di un accordo di garanzia e sulle relative condizioni. La devoluzione del beneficio si applica, per la parte del nuovo finanziamento del debito coperta dalla garanzia, al tasso di interesse standard addebitato ai destinatari finali mediante la riduzione del premio per il rischio di credito/premio di garanzia. Essa è adeguatamente documentata. |
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Beneficio totale |
Il beneficio totale è definito, per la parte del credito coperta dalla garanzia, come la riduzione del tasso di interesse o della commissione di garanzia, a seconda del caso, addebitato dall'intermediario finanziario ai destinatari finali, tenuto conto del rischio di credito assunto sottostante e dell'effetto e del costo della garanzia. Poiché l'intermediario finanziario non riceve alcuna remunerazione/finanziamento dal FEI, la valutazione del beneficio totale riguarda unicamente il premio per il rischio di credito. L'intermediario finanziario prende in considerazione il costo della garanzia (la commissione di garanzia) nel calcolare il nuovo premio per il rischio di credito/nuovo premio di garanzia relativamente ad ogni prestito o garanzia. Il beneficio totale si ricava con la formula seguente: beneficio totale = premio per il rischio di credito standard/premio di garanzia standard — commissione di garanzia. |
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Beneficio costituito dagli aiuti di Stato |
Il beneficio costituito dagli aiuti di Stato, per la parte del prestito coperta dalla garanzia, è una quota del beneficio totale, proporzionale al contributo dello Stato membro (18) al portafoglio del nuovo finanziamento del debito, ottenuta con la formula seguente: beneficio costituito dagli aiuti di Stato = beneficio totale * % del contributo dello Stato membro alla garanzia (la parte garantita del portafoglio di nuovo finanziamento del debito). Il beneficio costituito dagli aiuti di Stato è devoluto nella sua totalità dall'intermediario finanziario al destinatario finale. |
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Calcolo dell'ESL |
Per quanto riguarda il destinatario finale il beneficio costituito dagli aiuti di Stato è considerato un abbuono d'interessi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento «de minimis». L'equivalente sovvenzione lordo (ESL) si calcola con la formula seguente: ESL = importo garantito del prestito (19) * scadenza (vita media ponderata) del prestito (garanzia) (20) * beneficio costituito dagli aiuti di Stato L'intermediario finanziario calcola l'ESL per ogni singolo prestito (garanzia) (20) del portafoglio di nuovo finanziamento del debito e lo comunica al FEI. In nessun caso l'ESL può superare la soglia indicata nel regolamento «de minimis». |
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Penali connesse agli aiuti di Stato |
Il FEI addebita all'intermediario finanziario una penale connessa agli aiuti di Stato se il beneficio costituito dagli aiuti di Stato non viene devoluto nella sua totalità al destinatario finale. |
STRUMENTO CARTOLARIZZAZIONE
Iniziativa PMI — Opzione 2
STRUMENTO CARTOLARIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA PMI — OPZIONE 2
Tale strumento prevede l'uso di transazioni di cartolarizzazione garantite da prestiti, leasing o garanzie alle PMI, con le quali risorse dell'UE (di COSME e/o Orizzonte 2020), del FESR/FEASR, unitamente a risorse del gruppo BEI e in potenza anche di banche nazionali per la promozione economica, di programmi nazionali di garanzia e di altri investitori istituzionali, sottoscriverebbero o garantirebbero determinati importi caratterizzati da livelli diversi di rischio.
Nello strumento cartolarizzazione un portafoglio di strumenti finanziari ammissibili destinati alle PMI è usato come garanzia di titoli negoziabili (tranche), diversificati secondo il livello di rischio.
Sarebbe altresì possibile un trasferimento del rischio di credito non accompagnato da provvista («unfunded») (cartolarizzazione sintetica), che consentirebbe il trasferimento del rischio di credito a terzi senza un effettivo scorporo del portafoglio di attività dal bilancio della banca e offrirebbe quindi alla banca cedente l'opportunità di ottenere un alleggerimento dei requisiti patrimoniali. Tali operazioni dovrebbero prendere in considerazione gli obblighi normativi del paese di pertinenza.
Lo strumento cartolarizzazione garantisce una quota significativa del portafoglio sottostante ammissibile di finanziamento del debito a fronte dell'impegno dell'intermediario finanziario pertinente di creare un portafoglio aggiuntivo anche con l'uso di risorse mobilitate a seguito della transazione di cartolarizzazione volta ad assicurare nuovi finanziamenti alle PMI.
Nell'ambito dello strumento cartolarizzazione dell'iniziativa PMI, il FEI e la BEI (in potenza unitamente a banche nazionali per la promozione economica, programmi nazionali di garanzia e altri investitori istituzionali) sottoscriverebbero o garantirebbero determinate tranche fino a importi massimi concordati. Gli enti finanziari cedenti conservano un interesse rilevante nella transazione, quale una quota adeguata (minimo 50 %) della tranche relativa alle prime perdite (junior) e un'esposizione adeguata in rapporto ad ogni tranche collocata presso gli investitori, o applicano modalità simili, al fine di assicurare l'indispensabile convergenza degli interessi e la conformità al requisito di mantenimento del rischio di cui alla direttiva 2013/36/UE e al regolamento (UE) n. 575/2013.
Il rating della tranche di rango più elevato (senior) e di quella relativa alle seconde perdite (mezzanine) deve essere compatibile con la tolleranza al rischio del gruppo BEI e in potenza delle banche nazionali per la promozione economica, dei programmi nazionali di garanzia e di investitori istituzionali terzi, che possono investire anche nelle tranche di rango senior di tali cartolarizzazioni, aumentando in tal modo il coefficiente di leva delle risorse di bilancio impegnate.
Le tranche di rango junior e mezzanine non trattenute dall'istituzione cedente sono sottoscritte da una combinazione di risorse FESR/FEASR, COSME/Orizzonte 2020 e risorse proprie del FEI.
Le autorità di gestione disposte a partecipare al programma di garanzia (mediante il FEI ma con il rischio a carico del contributo dei fondi SIE) garantiscono fino al 50 % della tranche di rango junior o vi investono in quella stessa percentuale.
La costituzione (origination), la dovuta diligenza, la documentazione e il servicing del portafoglio cartolarizzato, composto di prestiti, leasing o garanzie a favore di PMI e altre imprese con meno di 500 dipendenti, sono effettuati dagli intermediari finanziari in conformità alle loro procedure abituali di costituzione e di servicing del portafoglio.. Gli intermediari finanziari mantengono di norma una relazione diretta di concessione di credito al cliente con ogni destinatario finale con ogni PMI. Gli intermediari finanziari forniscono trimestralmente informazioni sul portafoglio cartolarizzato nonché sul portafoglio aggiuntivo (di finanziamento a favore delle PMI appena creato) rispettivamente alla BEI e al FEI fino alla conclusione della transazione di cartolarizzazione.
Condizioni indicative della cartolarizzazione
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Ambito dello strumento finanziario |
Con la cartolarizzazione delle attività gli intermediari finanziari operano al fine di sbloccare capitali soggetti a vincoli normativi ed economici e/o di ottenere nuove fonti di finanziamento che permettano all'intermediario finanziario di costituire nuovo finanziamento del debito a favore di destinatari finali ammissibili (costituire un portafoglio aggiuntivo). L'intermediario finanziario riceve una garanzia/un investimento dal FEI per coprire il portafoglio cartolarizzato in cambio del pagamento di una commissione e dell'impegno a costituire un portafoglio di nuovo finanziamento del debito (soggetto a un coefficiente di leva minimo). Il FEI provvede alla gestione quotidiana dello strumento finanziario gestendo il contributo dello Stato membro, il contributo UE (ossia i contributi ai sensi del [regolamento COSME] e/o del [regolamento H2020], il contributo FEI e il rischio di credito assunto dalla BEI e in potenza dalle banche nazionali per la promozione economica). |
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Struttura della transazione |
Sono consentite sia cartolarizzazioni cash («pro soluto») sia sintetiche (non accompagnate da provvista o «unfunded»). Una cartolarizzazione cash è una transazione con cui l'istituzione cedente (l'intermediario finanziario) cartolarizza attività raggruppandole nel portafoglio cartolarizzato e vendendo il portafoglio cartolarizzato ad una società veicolo (special purpose entity, «SPE»). La SPE finanzia l'acquisto del portafoglio cartolarizzato mediante l'emissione di effetti garantiti dalle attività di cui sopra (titoli garantiti da attività, Asset-Backed Securities o «ABS»). I ricavi dell'emissione di tali effetti sono usati dalla SPE per versare il prezzo d'acquisto del portafoglio cartolarizzato all'intermediario finanziario. In una cartolarizzazione sintetica l'intermediario finanziario mantiene le attività in questione nel proprio bilancio e il FEI copre parte del rischio del portafoglio cartolarizzato. Ciò può comportare un alleggerimento dei requisiti patrimoniali per l'intermediario finanziario. Il FEI suddivide in tranche il portafoglio cartolarizzato in base al rischio delle transazioni sottostanti. La tranche di rango junior è composta dalla parte che rappresenta il rischio più elevato del portafoglio cartolarizzato fino ad una percentuale predefinita, prendendo in considerazione le caratteristiche del portafoglio, gli obblighi di miglioramento della qualità del credito e il coefficiente di leva prescritto per il contributo dello Stato membro. Il contributo dello Stato membro copre fino al 50 % della tranche di rango junior mentre la parte residua di tale tranche resta in capo all'intermediario finanziario. Ciò può avere come esito normale che il 100 % di tale importo sia assorbito per la copertura delle perdite nette del portafoglio. La tranche di rango mezzanine è composta dalla parte del portafoglio cartolarizzato esposta al secondo maggior rischio e comprende tre sub-tranche per le quali si applica una combinazione di risorse a carico del FEI, del bilancio UE e dell'autorità di gestione. In particolare il contributo dello Stato membro copre il rischio della parte inferiore della tranche di rango mezzanine («lower mezzanine tranche»). Il contributo stabilito dal [regolamento COSME] e/o dal [regolamento H2020] copre il rischio della parte centrale della tranche di rango mezzanine («middle mezzanine tranche»). Il contributo del FEI copre il rischio della parte superiore della tranche di rango mezzanine («upper mezzanine tranche»). La dimensione della tranche di rango mezzanine è determinata dal FEI, prendendo in considerazione le caratteristiche del portafoglio, gli obblighi di miglioramento della qualità del credito e il coefficiente di leva prescritto per il contributo dello Stato membro. Le parti inferiore e centrale della tranche di rango mezzanine costituiscono fino a [percentuali predeterminate] del portafoglio cartolarizzato. La tranche di rango senior comprende il rischio residuo del portafoglio cartolarizzato e viene finanziata/mantenuta applicando una combinazione di risorse provenienti dal gruppo BEI fino a un importo massimo concordato, e in potenza da banche nazionali per la promozione economica, da programmi nazionali di garanzia e da altri investitori. Le tranche di rango senior e «upper mezzanine» sono definite a livello tale che il rischio sia compatibile con la tolleranza al rischio del gruppo BEI e di tutti gli altri soggetti partecipanti che si assumono il rischio. |
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Portafoglio cartolarizzato |
Il portafoglio cartolarizzato può comprendere attività esistenti (finanziamento del debito a favore di PMI e altre imprese con meno di 500 dipendenti) unitamente a portafogli di nuovo finanziamento del debito a favore delle PMI. Ogni portafoglio cartolarizzato è sufficientemente omogeneo e presenta una diversificazione del pool sufficiente a permettere al FEI di assegnare un rating con l'applicazione della propria metodologia di valutazione del rischio. I portafogli esistenti non sono inseriti nel portafoglio cartolarizzato al termine del periodo d'impegno. |
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Portafoglio aggiuntivo |
Ogni intermediario finanziario si impegna in sede contrattuale a fornire nuovo finanziamento del debito ai destinatari finali ammissibili (portafoglio aggiuntivo). La violazione da parte dell'intermediario finanziario di qualsiasi obbligo specificato nel pertinente accordo operativo non incide sulla garanzia emessa in rapporto al portafoglio cartolarizzato. |
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Coefficiente di leva prescritto per il contributo dello Stato membro |
Il coefficiente di leva è calcolato come il totale del nuovo finanziamento del debito a favore dei destinatari finali ammissibili diviso per il contributo dello Stato membro. Il coefficiente di leva minimo deve costituire un multiplo di almeno [X] volte del contributo totale dello Stato membro. |
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Periodo di disponibilità |
Il FEI e l'intermediario finanziario concordano un periodo di disponibilità (generalmente fino a [3] anni) durante il quale le transazioni sono inserite nel portafoglio. |
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Destinatari finali ammissibili |
I destinatari finali devono essere in possesso dei requisiti di ammissibilità definiti dall'RDC all'articolo 37, paragrafo 4, e all'articolo 39, nonché degli specifici requisiti di ammissibilità stabiliti dai regolamenti FESR e FEASR. |
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Criteri di ammissibilità COSME |
Cfr. il regolamento COSME. |
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Criteri di ammissibilità Orizzonte 2020 |
Cfr. il regolamento Orizzonte 2020. |
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Coefficiente di leva minimo prescritto per il contributo nel quadro di COSME |
In caso di contributo nel quadro del regolamento COSME, se applicabile, il volume del nuovo finanziamento del debito a favore dei destinatari finali ammissibili conforme alle prescrizioni in materia di coefficiente di leva così come formulate nella base giuridica COSME e nell'accordo delega deve rispettare altresì i criteri di ammissibilità COSME. |
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Coefficiente di leva minimo prescritto per il contributo nel quadro di Orizzonte 2020 |
In caso di contributo nel quadro del regolamento H2020, se applicabile, il volume del nuovo finanziamento del debito a favore dei destinatari finali ammissibili conforme alle prescrizioni in materia di coefficiente di leva così come formulate nella base giuridica H2020 e nell'accordo delega deve rispettare altresì i criteri di ammissibilità Orizzonte 2020. |
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Commissione |
La commissione viene stabilita in base ai prezzi determinati per le rispettive tranche da ciascuno dei soggetti che si assumono il rischio degli strumenti finanziari (cfr. determinazione dei prezzi più oltre). Il FEI addebita all'intermediario finanziario una percentuale del [X] % annuo in rapporto alla parte coperta del portafoglio cartolarizzato. |
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Determinazione del prezzo della tranche di rango senior |
Il prezzo viene stabilito come una percentuale predefinita annuale dal gruppo BEI e dagli altri potenziali soggetti che si assumono il rischio in conformità alla loro politica dei prezzi. |
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Determinazione del prezzo della tranche di rango mezzanine |
Per la tranche di rango mezzanine il prezzo viene fissato a [X] % annuo dal FEI in conformità alla propria politica dei prezzi. Per le tranche di rango «middle mezzanine» e «lower mezzanine» il prezzo viene stabilito in modo tale da sostenere il rischio in relazione alle perdite previste delle rispettive tranche. In casi debitamente giustificati, il prezzo può anche essere ulteriormente ridotto per attirare intermediari finanziari. |
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Determinazione del prezzo della tranche di rango junior |
È pari a zero (ossia la tranche di rango junior, esclusa la quota che rimane all'istituzione cedente, viene ceduta senza addebito). |
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Penali |
Cfr. articolo 7. |
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Rendicontazione |
Cfr. allegato 5. |
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Sorveglianza e audit |
Cfr. articolo 17. |
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Devoluzione del beneficio |
Il FEI valuta il meccanismo di devoluzione del beneficio dall'intermediario finanziario ai destinatari finali nel portafoglio aggiuntivo. Tale meccanismo è compreso nel sistema a punteggio per la selezione degli intermediari finanziari e contribuisce alla decisione finale del FEI sull'eventuale stipula di un accordo di garanzia e sulle relative condizioni. La devoluzione del beneficio si applica al tasso di interesse standard addebitato ai destinatari finali nell'ambito del nuovo finanziamento del debito nel portafoglio aggiuntivo mediante la riduzione del premio per il rischio di credito. Il meccanismo di devoluzione del beneficio è adeguatamente documentato. |
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Beneficio totale |
Il beneficio totale tiene conto del beneficio apportato all'intermediario finanziario per ogni tranche del portafoglio cartolarizzato. Il beneficio totale si calcola come differenza tra il prezzo di mercato e il prezzo addebitato dal FEI per ogni tranche con identico livello di rischio. Il livello di rischio di ogni tranche viene definito mediante la metodologia di rating interna del FEI. In assenza di un prezzo di mercato il FEI applica il premio «esente» per un livello di rischio equivalente per le garanzie, di cui alla Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (GU C 155 del 20.6.2008, pag. 25). Il premio «esente» per la tranche di rango junior è pari al 10 % annuo. Il beneficio totale si ricava con la formula seguente: beneficio totale = somma dei benefici delle singole tranche Il beneficio della singola tranche si calcola con la formula seguente: beneficio della singola tranche = (prezzo di mercato della tranche — commissione) * importo totale in EUR della tranche * scadenza della tranche (vita media ponderata) |
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Beneficio costituito dagli aiuti di Stato |
Il vantaggio totale costituito dagli aiuti di Stato è una quota del beneficio totale proporzionale al contributo dello Stato membro (21) al portafoglio cartolarizzato. Il beneficio totale costituito dagli aiuti di Stato apportato ad un intermediario finanziario si calcola con la formula seguente: beneficio totale costituito dagli aiuti di Stato (in EUR) = somma di (beneficio della singola tranche * la % del contributo dello Stato membro nella tranche). Il beneficio totale costituito dagli aiuti di Stato è devoluto nella sua totalità dall'intermediario finanziario a tutti i destinatari finali inseriti nel portafoglio aggiuntivo. Il beneficio totale costituito dagli aiuti di Stato per ogni destinatario finale si calcola con la formula seguente: beneficio costituito dagli aiuti di Stato (abbuono d'interessi in punti base) = (beneficio totale costituito dagli aiuti di Stato/nuovo finanziamento del debito nel portafoglio aggiuntivo)/scadenza del portafoglio aggiuntivo (vita media ponderata) |
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Calcolo dell'ESL |
Il beneficio costituito dagli aiuti di Stato a favore dei destinatari finali nel portafoglio aggiuntivo è considerato un abbuono d'interessi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento «de minimis». L'equivalente sovvenzione lordo (ESL) si calcola con la formula seguente: ESL = importo nominale del prestito * scadenza (vita media ponderata) del prestito * beneficio costituito dagli aiuti di Stato L'intermediario finanziario calcola l'ESL per ogni singolo prestito del portafoglio aggiuntivo e lo comunica al FEI. In nessun caso l'ESL può superare la soglia indicata nel regolamento de minimis. |
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Divieto di beneficio aggiuntivo sotto forma di alleggerimento dei requisiti patrimoniali |
In applicazione delle pertinenti norme nazionali relative ai requisiti patrimoniali, il volume del nuovo finanziamento del debito va fissato ad un livello non inferiore al volume del finanziamento del debito a favore delle PMI che potrebbe essere prevedibilmente generato dagli intermediari finanziari usando il capitale sbloccato grazie al contributo dello Stato membro. |
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Penali connesse agli aiuti di Stato |
Il FEI addebita all'intermediario finanziario una penale connessa agli aiuti di Stato se il beneficio costituito dagli aiuti di Stato non viene devoluto nella sua totalità al destinatario finale. |
ALLEGATO 2
Criteri di esclusione degli intermediari finanziari e dei destinatari finali e criteri di ammissibilità relativi al contributo UE
1. CRITERI DI ESCLUSIONE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI
Non sono selezionati gli intermediari finanziari che si trovano in una delle situazioni sotto indicate se tale situazione, secondo il parere professionale del FEI, è tale da compromettere la loro capacità di attuare uno strumento finanziario:
1. |
sono in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista dalle disposizioni legislative e o regolamentari nazionali, ovvero è in corso a loro carico un procedimento di tal genere; |
2. |
sono stati condannati con sentenza passata in giudicato per un reato riguardante la loro condotta professionale tale da compromettere la loro capacità di attuare una transazione; |
3. |
è stata emessa nei loro confronti una sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, partecipazione ad un'organizzazione criminale o qualsiasi altra attività illecita o comunque che leda gli interessi finanziari dell'Unione; |
4. |
si sono resi colpevoli di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste ai fini della selezione degli intermediari finanziari; |
5. |
figurano nella base centrale di dati sull'esclusione di cui all'articolo 9.5, lettera e); |
6. |
sono stabiliti in territori le cui giurisdizioni non collaborano con l'Unione relativamente all'applicazione delle norme fiscali convenute a livello internazionale, o le cui pratiche in materia fiscale non rispettano i principi della raccomandazione della Commissione, del 6 dicembre 2012, concernente misure destinate a incoraggiare i paesi terzi ad applicare norme minime di buona governance in materia fiscale [C(2012)8805]; |
7. |
la loro attività economica non è conforme agli orientamenti del FEI in relazione ai settori esclusi. |
I punti 2 e 3 non si applicano qualora gli intermediari finanziari possano dimostrare in maniera soddisfacente a giudizio del FEI che sono state adottate idonee misure rispetto alle persone con poteri di rappresentanza, decisione o controllo nei cui confronti sia stata emessa una delle sentenze di cui ai punti 2 o 3.
2. CRITERI DI ESCLUSIONE DEI DESTINATARI FINALI
I destinatari finali non possono essere selezionati dagli intermediari finanziari se si trovano in una delle situazioni sotto indicate:
1. |
non sono in potenza economicamente solidi; |
2. |
sono stabiliti in territori le cui giurisdizioni non collaborano con l'Unione relativamente all'applicazione delle norme fiscali convenute a livello internazionale, o le cui pratiche in materia fiscale non rispettano la raccomandazione della Commissione, del 6 dicembre 2010, concernente misure destinate a incoraggiare i paesi terzi ad applicare norme minime di buona governance in materia fiscale [C(2012)8805]; |
3. |
sono in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista dalle disposizioni legislative e o regolamentari nazionali, ovvero è in corso a loro carico un procedimento di tal genere; |
4. |
sono stati condannati con sentenza passata in giudicato per un reato riguardante la loro condotta professionale tale da compromettere la loro capacità di attuare un'operazione; |
5. |
è stata emessa nei loro confronti una sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, partecipazione ad un'organizzazione criminale o qualsiasi altra attività illecita o comunque che leda gli interessi finanziari dell'Unione; |
6. |
si sono resi colpevoli di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste ai fini della selezione dei destinatari finali; |
7. |
figurano nella base centrale di dati sull'esclusione istituita e gestita dalla Commissione ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 1302/2008; |
8. |
la loro attività d'impresa comprende una delle seguenti tipologie:
|
9. |
la loro attività economica non è conforme agli orientamenti del FEI in relazione ai settori esclusi; |
10. |
hanno ricevuto nuovo finanziamento del debito in violazione delle norme sul cumulo stabilite nel pertinente regolamento «de minimis»; |
11. |
hanno ricevuto aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione; |
12. |
hanno ricevuto aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione. |
3. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI AL CONTRIBUTO UE
3.1. |
Criteri di ammissibilità relativi al contributo UE agli strumenti finanziari COSME [da presentare nel contesto degli accordi di finanziamento specifici, subordinatamente ad un accordo tra la Commissione e il FEI, nell'accordo di delega relativo a COSME] |
3.2. |
Criteri di ammissibilità relativi al contributo UE agli strumenti finanziari H2020 [da presentare nel contesto degli accordi di finanziamento specifici, subordinatamente ad un accordo tra la Commissione e il FEI, nell'accordo di delega relativo a H2020] |
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.
(2) GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.
(3) GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.
(4) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 33.
(5) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104.
(6) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965.
(7) GU L 352 del 24.12.2013, pag. 1.
(8) GU L 352 del 24.12.2013, pag. 9.
(9) GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1.
(10) GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.
(11) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
(12) GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1.
(13) GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.
(14) GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.
(15) GU L 344 del 20.12.2008, pag. 12.
(16) «Garanzia illimitata» è il termine usato all'articolo 39 dell'RDC.
(17) Le prescrizioni specifiche connesse alla partecipazione al comparto comprendono:
a) |
un coefficiente di leva minimo, per conseguire un portafoglio con un volume minimo di nuovo finanziamento del debito, che rispetti i criteri di ammissibilità per il contributo dello Stato membro; |
b) |
un volume minimo di nuovo finanziamento del debito che rispetti anche i parametri di ammissibilità vigenti per COSME e/o Orizzonte 2020; |
c) |
valutazione e controllo dei criteri di ammissibilità; |
d) |
penali in caso di mancato raggiungimento del coefficiente di leva minimo in corrispondenza di target intermedi e di mancata devoluzione del beneficio costituito dagli aiuti di Stato; |
e) |
obblighi di devoluzione del beneficio che comprendono la valutazione del relativo meccanismo e la rendicontazione al FEI; |
f) |
calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo per ogni singolo prestito del portafoglio di nuovo finanziamento del debito e rendicontazione al FEI; |
g) |
visibilità del sostegno UE nella documentazione contrattuale indirizzata ai destinatari finali e nel materiale di marketing; |
h) |
impegni di audit e sorveglianza nei confronti della Commissione europea e della Corte dei conti europea. |
I rischi e le prescrizioni di cui sopra costituiscono un costo implicito per l'intermediario finanziario che non riceve alcuna remunerazione per le attività di gestione della transazione, e quindi nessun rimborso di spese amministrative né commissione di risultato.
(18) Per quanto riguarda la valutazione ai fini degli aiuti di Stato è pertinente solo il contributo dello Stato membro. Le risorse fornite dalla Commissione e le risorse proprie della BEI e del FEI non costituiscono aiuti di Stato.
(19) Importo garantito del prestito = importo nominale del prestito (importo nominale della garanzia) * tasso di garanzia.
(20) Nel caso delle controgaranzie.
(21) Per quanto riguarda la valutazione ai fini degli aiuti di Stato è pertinente solo il contributo dello Stato membro al FEI per il portafoglio cartolarizzato. Le risorse fornite dalla Commissione e le risorse proprie della BEI e del FEI non costituiscono aiuti di Stato.
RACCOMANDAZIONI
12.9.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 271/93 |
RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE
del 10 settembre 2014
sul monitoraggio della presenza di 2- e 3-monocloro-1,2-propandiolo (2- e 3-MCPD), di 2- e 3-MCPD esteri degli acidi grassi e di glicidil esteri degli acidi grassi negli alimenti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2014/661/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 3-monocloro-1,2-propandiolo (3-MCPD) è un contaminante che si sviluppa durante la trasformazione degli alimenti, classificato come possibile cancerogeno per l'uomo per il quale è stata stabilita una dose giornaliera tollerabile (TDI) pari 2 μg/kg di peso corporeo (1). Il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione (2) ha stabilito un tenore massimo di 20 μg/kg nella proteina vegetale idrolizzata (HVP) e nella salsa di soia per i prodotti liquidi contenenti il 40 % di materia secca, corrispondente a un tenore massimo di 50 μg/kg nella materia secca. |
(2) |
Gli esteri del 2- e 3-monocloro-1,2-propandiolo (MCPD) e i glicidil esteri sono contaminanti importanti degli oli commestibili trasformati impiegati come alimenti o come ingredienti alimentari. Il gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare (CONTAM) dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha concordato sulla stima del rilascio del 100 % di 3-MCPD dai suoi esteri nell'uomo (3). |
(3) |
I glicidil esteri degli acidi grassi (GE) sono contaminanti derivanti dal processo produttivo generati durante la fase di deodorazione della raffinazione degli oli commestibili. La rilevanza tossicologica dei glicidil esteri degli acidi grassi non è stata ancora pienamente acclarata. Il glicidolo stesso è classificato come possibile cancerogeno per l'uomo. I più recenti studi scientifici indicano un rilascio (quasi) totale di glicidolo dagli esteri degli acidi grassi nell'apparato digerente umano. |
(4) |
Il 20 settembre 2013 l'EFSA ha pubblicato una relazione scientifica sull'analisi della presenza di 3-monocloro-1,2-propandiolo (3-MCPD) negli alimenti in Europa negli anni 2009-2011 e una valutazione preliminare dell'esposizione (4). |
(5) |
Al fine di effettuare una più accurata valutazione dell'esposizione sono necessari ulteriori dati sulla presenza di MCPD esteri degli acidi grassi e di glicidil esteri degli acidi grassi. |
(6) |
È pertanto opportuno raccomandare il monitoraggio della presenza di MCPD, nonché di MCPD esteri e di glicidil esteri negli oli e nei grassi vegetali, negli alimenti derivati e negli alimenti contenenti oli e grassi vegetali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:
1. |
È opportuno che gli Stati membri, con la partecipazione attiva degli operatori del settore alimentare e dei mangimi, svolgano un'attività di monitoraggio della presenza di 2- e 3-MCPD, di 2- e 3-MCPD esteri degli acidi grassi e di glicidil esteri degli acidi grassi negli alimenti, e in particolare:
È riconosciuto che l'analisi del 2- e 3-MCPD, dei 2- e 3-MCPD esteri degli acidi grassi e dei glicidil esteri degli acidi grassi negli alimenti di cui alle lettere da b) a f) è molto ambiziosa e non sono ancora disponibili metodi di analisi convalidati mediante uno studio collaborativo. In fase di analisi degli alimenti di cui alle lettere da b) a f) occorre pertanto prestare particolare attenzione al fine di garantire che i dati ottenuti siano affidabili. Gli Stati membri che intendono analizzare la presenza di 2- e 3-MCPD, di 2- e 3-MCPD esteri degli acidi grassi e di glicidil esteri degli acidi grassi negli alimenti di cui alle lettere da b) a f) possono pertanto richiedere, se opportuno e necessario, l'assistenza tecnica del Centro comune di ricerca della Commissione, Istituto dei materiali e misure di riferimento (IRMM), Unità «Standard per le bioscienze alimentari». |
2. |
Al fine di garantire che i campioni siano rappresentativi della partita campionata gli Stati membri dovrebbero seguire le procedure di campionamento di cui all'allegato, parte B, del regolamento (CE) n. 333/2007 della Commissione (8). |
3. |
Al fine di determinare il MCPD e il glicidolo in forma esterificata si raccomanda di utilizzare i metodi standard dell'American Oil Chemists Society, ossia metodi che impiegano la gascromatografia con spettrometria di massa (GC-MS), convalidati mediante uno studio collaborativo per oli e grassi vegetali. Tali metodi sono disponibili al seguente indirizzo: www.aocs.org Il limite di quantificazione (LOQ) non dovrebbe essere superiore a 100 μg/kg per l'analisi dell'MCPD e del glicidolo legati agli esteri degli acidi grassi negli oli e nei grassi commestibili. Per gli altri alimenti con un tenore di grassi superiore al 10 % il LOQ non dovrebbe essere superiore di preferenza al tenore di grassi dell'alimento. Ciò significa che il limite di quantificazione per l'analisi degli MCPD esteri degli acidi grassi e del glicidolo in un alimento contenente il 20 % di grassi non dovrebbe essere superiore a 20 μg/kg sulla base del peso complessivo. Per gli alimenti con un tenore di grassi inferiore al 10 % il LOQ non dovrebbe essere superiore a 10 μg/kg sulla base del peso complessivo. |
4. |
È opportuno che i laboratori dispongano di procedure di controllo della qualità per evitare la trasformazione dei glicidil esteri in MCPD esteri e viceversa durante l'analisi. È inoltre necessaria una chiara specificazione del misurando, nonché una relazione distinta per il 2- e 3-MCPD libero presente nella matrice analizzata derivante dai 2- e 3-MCPD esteri degli acidi grassi, in quanto entrambi sono misurati come 3-MCPD. È opportuno che i seguenti misurandi siano riferiti in maniera distinta:
Al momento non vi è alcuna prova della presenza di glicidolo libero negli alimenti di cui al punto 1. Nel caso in cui fosse tuttavia analizzato il glicidolo libero, tale analisi dovrebbe essere riferita in maniera distinta. |
5. |
Gli Stati membri dovrebbero garantire che i risultati delle analisi siano forniti su base regolare (ogni sei mesi) all'EFSA mediante il formato per la trasmissione dei dati dell'Autorità, conformemente alle prescrizioni della Guidance on Standard Sample Description (SSD) for Food and Feed dell'EFSA [Orientamenti sulla descrizione standardizzata del campione (SSD) per gli alimenti e i mangimi] (9) e agli ulteriori obblighi di informazione specifici dell'EFSA. Al fine di garantire la trasmissione del maggior numero di dati utili e disponibili risultanti dal monitoraggio verrà reso disponibile un formato semplificato, con un numero ridotto di campi obbligatori da compilare. |
6. |
Per assicurare l'applicazione uniforme della presente raccomandazione e garantire la comparabilità dei risultati trasmessi sarà elaborata una nota di orientamento. |
Fatto a Bruxelles, il 10 settembre 2014
Per la Commissione
Tonio BORG
Membro della Commissione
(1) Opinion of the Scientific Committee on Food on 3-monochloropropane-1,2-diol (3-MCPD) updating the SCF opinion of 1994 [Parere del comitato scientifico dell'alimentazione umana sul 3-monocloro-1,2-propandiolo (3-MCPD) che aggiorna il parere dell'SCF del 1994], adottato il 30 maggio 2001, http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out91_en.pdf
(2) Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).
(3) Statement of the Scientific Panel on Contaminants in the Food chain (CONTAM) on a request from the European Commission related to 3-MCPD esters [Dichiarazione del gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare (CONTAM), su richiesta della Commissione europea, relativa ai 3-MCPD esteri], http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1048.pdf
(4) European Food Safety Authority, 2013 Analysis of occurrence of 3-monochloropropane-1,2-diol (3-MCPD) in food in Europe in the years 2009-2011 and preliminary exposure assessment [Autorità europea per la sicurezza alimentare, Analisi del 2013 della presenza di 3-monocloro-1,2-propandiolo (3-MCPD) negli alimenti in Europa negli anni 2009-2011 e valutazione preliminare dell'esposizione]. EFSA Journal 2013;11(9):3381, 45 pagg. doi:10.2903/j.efsa.2013.3381. Disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu/efsajournal
(5) Direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare (GU L 124 del 20.5.2009, pag. 21).
(6) Direttiva 2006/141/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento e recante modifica della direttiva 1999/21/CE (GU L 401 del 30.12.2006, pag. 1).
(7) Direttiva 1999/21/CE della Commissione, del 25 marzo 1999, sugli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali (GU L 91 del 7.4.1999, pag. 29).
(8) Regolamento (CE) n. 333/2007 della Commissione, del 28 marzo 2007, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di piombo, cadmio, mercurio, stagno inorganico, 3-MCPD e idrocarburi policiclici aromatici nei prodotti alimentari (GU L 88 del 29.3.2007, pag. 29).
(9) http://www.efsa.europa.eu/en/datex/datexsubmitdata.htm
12.9.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 271/96 |
RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE
del 10 settembre 2014
relativa alle buone pratiche per prevenire e ridurre la presenza di alcaloidi oppiacei nei semi di papavero e nei relativi prodotti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2014/662/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,
considerando quanto segue:
(1) |
I semi di papavero sono ottenuti dal papavero da oppio (Papaver somniferum L.). Essi sono utilizzati nei prodotti della panetteria e della pasticceria, per decorare preparazioni culinarie, nelle farciture di dolci, in dessert e nella produzione di olio commestibile. Il papavero da oppio contiene alcaloidi stupefacenti quali la morfina e la codeina. I semi di papavero non contengono alcaloidi oppiacei o ne contengono solo livelli estremamente bassi, ma possono essere contaminati da alcaloidi a seguito di attacchi di insetti o di contaminazione esterna dei semi durante la raccolta, quando particelle di polveri di paglia (comprese le pareti delle capsule) aderiscono ai semi. |
(2) |
Il gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare (CONTAM) dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha fornito un parere scientifico sui rischi per la salute pubblica connessi alla presenza di alcaloidi oppiacei nei semi di papavero destinati al consumo umano (1). |
(3) |
Le stime dell'esposizione alimentare dei consumatori alla morfina attraverso alimenti contenenti semi di papavero dimostrano che la dose acuta di riferimento (DAR) può essere superata in tutta l'Unione da certi consumatori, in particolare bambini, con l'assunzione di una sola porzione. |
(4) |
È pertanto opportuno applicare buone pratiche per prevenire e ridurre la presenza di alcaloidi oppiacei nei semi di papavero e nei relativi prodotti, |
RACCOMANDA:
agli Stati membri di prendere le misure necessarie per far sì che le buone pratiche per prevenire e ridurre la presenza di alcaloidi oppiacei nei semi di papavero e nei relativi prodotti, come descritto nell'allegato della presente raccomandazione, siano attuate da tutti gli attori che intervengono nei processi di produzione e di trasformazione dei semi di papavero.
Fatto a Bruxelles, il 10 settembre 2014
Per la Commissione
Tonio BORG
Membro della Commissione
(1) Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sui contaminanti nella catena alimentare (CONTAM); Scientific Opinion on the risks for public health related to the presence of opium alkaloids in poppy seeds (Parere scientifico sui rischi per la salute pubblica connessi alla presenza di alcaloidi oppiacei nei semi di papavero). EFSA Journal 2011;9(11):2405. [150 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.2405. Disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu/efsajournal
ALLEGATO
I. Buone pratiche agricole per prevenire la presenza di alcaloidi oppiacei durante la coltivazione, la raccolta e lo stoccaggio
La presenza di morfina e di altri composti alcaloidi è dovuta principalmente alla contaminazione esterna provocata da metodi di trattamento antiparassitario, di raccolta e di mondatura inappropriati. La contaminazione da alcaloidi dei semi di papavero e dei loro prodotti dipende anche da altri fattori quali, ad esempio, le varietà di papavero e le condizioni della loro coltivazione, mentre la siccità e la presenza di funghi possono costituire fattori di stress. Una funzione importante nella contaminazione dei semi di papavero è svolta inoltre dagli insetti.
Scelta di varietà di papavero
Le varietà di papavero possono essere raggruppate in due categorie:
a) |
varietà coltivate per la produzione di semi di papavero destinati esclusivamente all'uso alimentare, che contengono bassi livelli di alcaloidi oppiacei; |
b) |
varietà coltivate per scopi farmaceutici ma le cui sementi, in quanto sottoprodotti, sono utilizzate a fini alimentari. Rispetto ai baccelli e alla paglia, i semi di papavero contengono livelli relativamente bassi di alcaloidi oppiacei. |
Adeguato controllo degli organismi nocivi e delle malattie
Non tutti gli organismi nocivi e le malattie di cui alla presente sezione sono presenti in tutte le regioni di produzione dell'Unione. Le misure di lotta interessano pertanto solo le regioni di produzione in cui tali organismi nocivi e tali malattie si presentano.
La pianta di papavero è soggetta principalmente a due malattie, vale a dire la Peronospora arborescens (mal bianco) e la Pleospora papaveracea. Il micelio di tali funghi penetra nelle capsule, con la conseguenza che i raccolti sono di bassa qualità e i semi, maturati precocemente, sono di colore da bruno a nero. Le malattie provocano inoltre un deterioramento delle proprietà organolettiche dei semi di papavero, precisamente a livello di sapore e di colore; non è possibile tenere completamente separati nella linea di mondatura questi semi ammuffiti, di colore differente.
Un sostanziale deterioramento della qualità dell'alimento è determinata anche dagli organismi nocivi che infestano il papavero durante la sua crescita nelle fasi successive dello sviluppo. Gli attacchi più frequenti che interessano la capsula sono quelli del punteruolo (Neoglycianus macula-alba) e della cecidomia (Dasineura papaveris). Il punteruolo depone le sue uova nelle capsule giovani ancora verdi. Le larve che si schiudono nella capsula del papavero si nutrono del suo interno (in cui si sviluppano i semi), la contaminano, ne danneggiano i semi e infine ne fuoriescono attraverso il foro da esse scavato. Tali fori sono utilizzati dalla cecidomia per deporvi le uova. La capsula matura contiene fino a 50 larve arancioni che possono arrivare a distruggerla completamente. I semi sono neri, non maturi e non commestibili.
Più grave è il fatto che la penetrazione da parte del micelio e del punteruolo provoca la fuoriuscita di un liquido lattiginoso che contamina i semi («lacrime di papavero»). Sono problemi comuni a tutta la produzione di papavero.
Si raccomanda pertanto l'adozione di misure adeguate di lotta a tali malattie e organismi nocivi laddove presenti.
Prevenzione di cattive condizioni di raccolta legate all'allettamento delle piante
L'allettamento può essere in larga misura evitato seminando i papaveri a una densità appropriata.
Nel periodo dell'allungamento possono essere utilizzati regolatori di crescita nei papaveri destinati ad uso alimentare per ridurre la levata. I regolatori di crescita non sono generalmente utilizzati nella produzione di papaveri per scopi farmaceutici in quanto il loro impiego altera la via di biosintesi degli alcaloidi. La regolazione della crescita assicura non solo steli più corti, ma anche il rafforzamento della parte inferiore dello stelo. Piante basse e robuste sono resistenti all'allettamento, specialmente quando le capsule sono ancora verdi e in fase di maturazione.
L'allettamento induce uno squilibrio nella maturazione e provoca una contaminazione con alcaloidi al momento del raccolto. Il più delle volte le piante allettate riprendono a ramificare. Le capsule su questi nuovi getti maturano più tardi. Nella fase della raccolta del papavero è necessario regolare il processo di maturazione in quanto le capsule non mature contengono lattice. Durante il raccolto queste capsule sono frantumate e il lattice essuda dai vasi lattiferi provocando la contaminazione diretta dei semi di papavero da alcaloidi oppiacei che, successivamente, si essiccano alla superficie dei semi. Anche i semi delle capsule non mature, di colore ruggine, danneggiano la qualità del prodotto, deteriorandone in particolare l'aspetto e le proprietà organolettiche.
Per far sì che tutte le capsule siano pienamente mature al momento del raccolto, è possibile utilizzare un prodotto essiccante nel rispetto delle norme nazionali in materia di autorizzazione dei prodotti fitosanitari e delle loro condizioni d'uso.
Raccolta
Quando viene raccolto, il papavero destinato ad uso alimentare non deve superare il 10 % di umidità. L'umidità dei semi al momento del raccolto è normalmente del 6-10 % circa. Se, per ragioni climatiche, i semi di papavero non possono essere raccolti nelle condizioni sopra indicate, devono essere raccolti insieme alla paglia e essiccati immediatamente a una temperatura non superiore ai 40 °C. In tali circostanze, tuttavia, ogni ritardo rischia di compromettere la qualità dei semi, in termini sia di proprietà organolettiche sia di parametri fisici, chimici e microbiologici in quanto prodotti destinati all'alimentazione umana.
I papaveri coltivati per scopi farmaceutici sono talvolta raccolti a livelli igrometrici più elevati ma sottoposti a immediata essiccazione e, ancor più importante, a raffreddamento. Dopo l'essiccazione e il raffreddamento il tenore di umidità dei semi è dell'8-9 % circa.
I papaveri per uso alimentare sono raccolti utilizzando mietitrebbiatrici adeguate alla raccolta di semi di piccole dimensioni. Per il raccolto dei papaveri è necessario adattare specificamente singole parti del macchinario poiché i semi sono estremamente vulnerabili ai danni meccanici. I semi di papavero destinati ad uso alimentare contengono il 45-50 % di olio. Se i semi sono danneggiati, la loro superficie è unta di olio che attira la polvere dalle capsule frantumate. La polvere che vi aderisce aumenta la concentrazione di alcaloidi oppiacei sui semi di papavero. Inoltre, l'olio di papavero ha una bassa stabilità e si ossida molto rapidamente. I semi danneggiati riducono quindi notevolmente sia le qualità organolettiche dei papaveri destinati all'alimentazione sia la loro durata, oltre a causarne la contaminazione e ad aumentare i livelli di alcaloidi oppiacei.
Per la raccolta di papaveri a scopi farmaceutici è essenziale raccogliere solo il baccello e un po' di paglia. Per il raccolto deve pertanto essere utilizzata una falciatrinciatrice con un adattatore speciale che consente di raccogliere solo la cima della pianta. L'uso delle falciatrinciatrici fa sì che si raccolga solo la parte utile della pianta riducendo in tal modo le possibilità di contaminazione.
Condizionamento post-raccolta
I semi di papavero non contengono alcaloidi oppiacei o ne contengono a livelli relativamente bassi. Per contenuto di alcaloidi oppiacei presenti nei semi di papavero si intendono particelle minute di polvere della paglia (parete della capsula). Sono necessari pertanto la mondatura o il trattamento successivi alla raccolta, indipendentemente dal fatto che i livelli di alcaloidi oppiacei in tali polveri siano bassi o elevati.
Dopo la raccolta e prima dell'utilizzo dei semi di papavero nell'alimentazione, i semi devono essere mondati, le particelle di polvere devono essere rimosse con un aspiratore ed eventuali altre impurità devono essere eliminate affinché il prodotto finito abbia una purezza superiore al 99,8 %.
Stoccaggio
Quando è necessario immagazzinare i semi di papavero prima del condizionamento finale, occorre raccoglierli assieme alla paglia di papavero; tale miscuglio deve essere appropriatamente arieggiato su griglie con ventilazione attiva di modo che il tenore di umidità non superi l'8-10 %.
Per lo stoccaggio a lungo termine con ventilazione deve essere utilizzata aria non trattata, vale a dire aria non preriscaldata.I semi di papavero che sono stati trattati in tal modo possono essere facilmente immagazzinati per un periodo di 12 mesi, senza che intervengano alterazioni sostanziali nella qualità.
Una volta mondati, i semi di papavero devono essere immagazzinati in contenitori ventilati, in sacchi industriali «big bag» o sacchi certificati per l'imballaggio di alimenti sfusi, non a contatto diretto con il pavimento del luogo di stoccaggio.
Etichettatura
Nel caso in cui i semi di papavero debbano essere sottoposti a un ulteriore trattamento per ridurre la presenza di alcaloidi oppiacei prima di essere utilizzati come alimenti o come ingredienti di prodotti alimentari, tali semi devono essere etichettati in maniera appropriata, con l'indicazione che i semi devono essere sottoposti ad un trattamento fisico per ridurre il tenore di alcaloidi oppiacei prima di essere consumati o impiegati come ingredienti di prodotti alimentari.
II. Buone pratiche per prevenire la presenza di alcaloidi oppiacei durante la trasformazione
Il contenuto di alcaloidi oppiacei presenti nei semi di papavero può essere ridotto mediante varie forme di pretrattamento e di trasformazione alimentare. È stato dimostrato che, durante la trasformazione degli alimenti, il contenuto di alcaloidi può essere ridotto anche del 90 % e, se ad un pretrattamento sono associati processi termici, può essere eliminato quasi totalmente.
I metodi più efficaci includono il lavaggio e l'ammollo, trattamenti termici ad una temperatura minima di 135 °C, ma preferibilmente superiore a 200 °C, o trattamenti a una temperatura inferiore (ad esempio, 100 °C), associati a vaporizzazione o lavaggio e macinazione, nonché combinazioni dei diversi trattamenti.
Gli alimenti contenenti semi di papavero sono generalmente sottoposti a vari processi prima di essere consumati.
Nel caso del pane, i semi di papavero sono spesso utilizzati interi non trattati, essenzialmente come elementi decorativi e non sono sottoposti ad alcun trattamento oltre alla cottura.
In altri alimenti i semi di papavero sono generalmente macinati prima di essere usati per decorare una preparazione culinaria o essere aggiunti negli impasti di prodotti di panetteria o di pasticceria. I semi di papavero sono impiegati anche in farciture a base di semi di papavero, una combinazione di semi macinati, zucchero, liquido (acqua o latte) e eventuali altri ingredienti e spezie. La farcitura a base di semi di papavero è generalmente sottoposta ad un trattamento termico prima di essere utilizzata per la preparazione alimentare. In alcune tradizioni culinarie i semi di papavero sono utilizzati grezzi, interi o macinati, senza alcun trattamento termico e costituiscono una componente importante del pasto.
I semi di papavero contenuti negli alimenti pertanto sono spesso soggetti a diverse fasi di trasformazione che includono la macinazione, la mescolanza con liquidi e il trattamento termico, comprendente a volte anche più stadi. Una sola fase del processo di trasformazione non basta a ridurre in maniera rilevante il tenore di alcaloidi presenti nei semi di papavero, ma il pretrattamento (ad esempio il trattamento della farcitura a base di semi di papavero) associato al trattamento termico (ad esempio la cottura) può ridurre il contenuto di alcaloidi a quantità non rilevabili. Combinando lavaggio e essiccazione in una scala tecnica si sono ottenute riduzioni delle concentrazioni di morfina anche in partite di semi di papavero grezzi altamente contaminate (da concentrazioni iniziali variabili tra i 50 e i 220 mg di morfina/kg) fino a concentrazioni inferiori a 4 mg di morfina/kg, senza deterioramento della qualità e delle caratteristiche organolettiche.
I metodi di pretrattamento e di trasformazione raccomandati che riducono il contenuto di alcaloidi nei semi di papavero e nei relativi prodotti sono illustrati nella tabella che segue.
È necessario tuttavia precisare quanto segue:
— |
il trattamento termico prima della trasformazione finale dell'alimento è sconsigliato in quanto contribuisce alla distruzione dei grassi e può causare irrancidimento e perdita del sapore tipico dei semi di papavero, |
— |
se il lavaggio o l'ammollo in acqua sono necessari per ridurre il contenuto di alcaloidi presenti nei semi di papavero, occorre procedervi subito dopo il raccolto. Tuttavia va tenuto conto del fatto che ciò potrebbe ridurre la qualità e/o il periodo di conservabilità dei semi di papavero. |
Tabella
Metodi di pretrattamento e di trasformazione raccomandati per ridurre il contenuto di alcaloidi nei semi di papavero e nei relativi prodotti
Metodi di pretrattamento e di trasformazione |
Altre condizioni |
Effetto |
Grandezza dell'effetto |
Lavaggio o ammollo in acqua |
Tempo (5 minuti) Aumento del tempo e della temperatura (30 s — 2 min — 30 min) in acqua a |
Riduzione del tenore di alcaloidi |
46 % ↓ |
15 °C 60 °C 100 °C |
60 % -75 % ↓ 80 % -95 % ↓ 80 % — 100 % ↓ |
||
Semplice lavaggio, condizioni leggermente acide |
40 % ↓ |
||
Temperatura/trattamento termico |
Panificazione 135 °C 220 °C 200 °C + macinazione |
Riduzione del tenore di alcaloidi |
~10-50 % ↓ ~30 % ↓ ~80-90 % ↓ ~90 % ↓ |
Macinazione |
Ossigeno (elevata superficie attiva) Aumento del pH |
Tasso di degradazione accelerata della morfina, formazione di pseudomorfina, miglioramento dell'aroma del prodotto |
~25-34 % ↓ |
Luce |
|
Influenza marginale sul tasso di degradazione |
|
Pretrattamento combinato |
Lavaggio, 100 °C, 1 min + tostatura 200 °C, 20 min |
Riduzione del tenore di alcaloidi |
98-100 % ↓ |
Lavaggio, 100 °C, 1 min + essiccazione (90 °C, 120 min) |
99 % ↓ |
||
Vaporizzazione a 100 °C, 10 min + essiccazione (90 °C, 120 min) |
50-75 % ↓ |
||
Umidificazione, 100 °C, 10 minuti + macinazione + essiccazione (90 °C, 120 min) |
90-98 % ↓ |
||
Pretrattamento + cottura |
Macinazione + cottura |
Notevole riduzione del tenore di alcaloidi con la combinazione di umidificazione e pretrattamento termico seguita da trattamento termico a secco |
80-95 % ↓ |
Pretrattamento combinato vapore + macinazione + cottura |
90-95 % ↓ |
||
Pretrattamento combinato lavaggio + macinazione + cottura |
100 % ↓ |
Rettifiche
12.9.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 271/101 |
Rettifica della decisione 2014/451/UE del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo di partecipazione tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera relativo alla partecipazione della Confederazione svizzera alla missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia)
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 205 del 12 luglio 2014 )
A pagina 2, nel titolo:
anziché:
«DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 26 maggio 2014
relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo di partecipazione tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera relativo alla partecipazione della Confederazione svizzera alla missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia)
(2014/451/UE)»
leggi:
«DECISIONE 2014/451/PESC DEL CONSIGLIO
del 26 maggio 2014
relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo di partecipazione tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera relativo alla partecipazione della Confederazione svizzera alla missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia)»