ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 261 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
57° anno |
Sommario |
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II Atti non legislativi |
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ACCORDI INTERNAZIONALI |
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2014/494/UE |
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2014/495/Euratom |
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Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
30.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 261/1 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 16 giugno 2014
relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall’altra
(2014/494/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 37 e l’articolo 31, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5, e l’articolo 218, paragrafo 8, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 217, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5, con l’articolo 218, paragrafo 8, secondo comma, e con l’articolo 218, paragrafo 7,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 10 maggio 2010 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Georgia per la conclusione di un nuovo accordo tra l’Unione e la Georgia destinato a sostituire l’accordo di partenariato e di cooperazione (1). |
(2) |
Tenendo conto dello stretto legame storico e dei rapporti sempre più stretti tra le parti nonché del loro desiderio di rafforzare e ampliare le relazioni in un’ottica ambiziosa e innovativa, i negoziati sull’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall’altra («accordo») sono stati portati a termine con successo mediante la sigla dell’accordo in data 29 novembre 2013. |
(3) |
L’accordo dovrebbe essere firmato a nome dell’Unione e dovrebbe essere applicato in parte prima della sua entrata in vigore, in via provvisoria, conformemente all’articolo 431 dell’accordo, in attesa dell’espletamento delle procedure relative alla sua conclusione. |
(4) |
L’applicazione provvisoria di parti dell’accordo fa salva la ripartizione delle competenze tra l’Unione e i suoi Stati membri conformemente ai trattati. |
(5) |
A norma dell’articolo 218, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, è opportuno che il Consiglio abiliti la Commissione ad approvare le modifiche all’accordo che devono essere adottate dal comitato di associazione, riunito nella formazione «Commercio», ai sensi dell’articolo 408, paragrafo 4, dell’accordo, in base a proposte del sottocomitato per le indicazioni geografiche di cui all’articolo 179 dell’accordo. |
(6) |
È opportuno definire le procedure pertinenti alla protezione delle indicazioni geografiche che in forza dell’accordo sono oggetto di tale protezione. |
(7) |
L’accordo non dovrebbe essere inteso in modo tale da conferire diritti o imporre obblighi che possano essere invocati direttamente dinanzi agli organi giurisdizionali dell’Unione o degli Stati membri, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. La firma, a nome dell’Unione, dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall’altra, è autorizzata con riserva della conclusione di detto accordo.
2. Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione.
Articolo 3
1. A norma dell’articolo 431 dell’accordo e subordinatamente alle notifiche ivi previste, le seguenti parti dell’accordo sono applicate in via provvisoria tra l’Unione e la Georgia, in attesa dell’entrata in vigore dell’accordo, ma solo nella misura in cui riguardano materie di competenza dell’Unione, incluse quelle per definire e attuare una politica estera e di sicurezza comune:
a) |
titolo I; |
b) |
titolo II: articoli 3 e 4 e articoli da 7 a 9; |
c) |
titolo III: articoli 13 e 16; |
d) |
titolo IV (fatta eccezione per l’articolo 151 nella misura in cui riguarda gli aspetti penali connessi ai diritti di proprietà intellettuale, e fatta eccezione per gli articoli 223 e 224 nella misura in cui tali disposizioni si applicano alle procedure, ai riesami e ai ricorsi amministrativi a livello di Stato membro); |
e) |
titolo V: articoli 285 e 291; |
f) |
titolo VI: capitolo 1 [fatta eccezione per l’articolo 293, lettere a) ed e), l’articolo 294, paragrafo 2, lettere a) e b)], capitolo 2 [fatta eccezione per l’articolo 298, lettera k)], capitolo 3 (fatta eccezione per l’articolo 302, paragrafo 1), capitoli 7, 10 [fatta eccezione per l’articolo 333, lettera i)], capitolo 11 [fatta eccezione per l’articolo 338, lettera b) e l’articolo 339], capitoli 13, 20 e 23 nonché gli articoli 312, 319, 327, 354 e 357; |
g) |
Titolo VII; |
h) |
titolo VIII (fatta eccezione per l’articolo 423, paragrafo 1, nella misura in cui le disposizioni di tale titolo sono limitate al fine di garantire l’applicazione provvisoria dell’accordo come stabilito nel presente paragrafo); |
i) |
allegati da II a XXXI e allegato XXXIV, nonché protocolli da I a IV. |
2. La data a partire dalla quale l’accordo sarà applicato in via provvisoria sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.
Articolo 4
Ai fini dell’articolo 179 dell’accordo, le modifiche dell’accordo operate tramite decisioni del sottocomitato per le indicazioni geografiche sono approvate dalla Commissione a nome dell’Unione. In caso di mancato accordo tra le parti interessate in seguito a obiezioni relative a un’indicazione geografica, la Commissione adotta una posizione in merito secondo la procedura di cui all’articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).
Articolo 5
1. Le denominazioni protette a norma del titolo IV, capitolo 9, sottosezione 3 «Indicazioni geografiche», dell’accordo possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commerci prodotti agricoli, prodotti alimentari, vini, vini aromatizzati o bevande spiritose conformi alla specifica corrispondente.
2. A norma dell’articolo 175 dell’accordo, gli Stati membri e le istituzioni dell’Unione applicano la protezione di cui agli articoli da 170 a 174 dell’accordo, anche su richiesta di una parte interessata.
Articolo 6
L’ accordo non dovrebbe essere inteso in modo tale da conferire diritti o imporre obblighi che possano essere invocati direttamente dinanzi agli organi giurisdizionali dell’Unione o degli Stati membri.
Articolo 7
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla sua adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 16 giugno 2014
Per il Consiglio
Il presidente
G. KARASMANIS
(1) Accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Georgia, dall’altro (GU L 205 del 4.8.1999, pag. 3).
(2) Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).
30.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 261/4 |
ACCORDO DI ASSOCIAZIONE
tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra
PREAMBOLO
IL REGNO DEL BELGIO,
LA REPUBBLICA DI BULGARIA,
LA REPUBBLICA CECA,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA DI ESTONIA,
L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
LA REPUBBLICA DI CROAZIA,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
LA REPUBBLICA DI CIPRO,
LA REPUBBLICA DI LETTONIA,
LA REPUBBLICA DI LITUANIA,
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
L'UNGHERIA,
LA REPUBBLICA DI MALTA,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
LA REPUBBLICA DI POLONIA,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
LA ROMANIA,
LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
LA REPUBBLICA SLOVACCA,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
IL REGNO DI SVEZIA,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
parti contraenti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di seguito «gli Stati membri»,
L'UNIONE EUROPEA, di seguito «l'Unione» o «l'UE», e
LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, di seguito «l'Euratom»,
da una parte, e
LA GEORGIA
dall'altra,
di seguito denominati congiuntamente «le Parti»,
CONSIDERANDO i forti legami e i valori comuni tra le Parti, stabiliti in passato mediante l'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, e sviluppati nel quadro del partenariato orientale quale dimensione specifica della politica europea di vicinato, e riconoscendo l'auspicio comune delle Parti di sviluppare, rafforzare e ampliare le loro relazioni in modo ambizioso e innovativo;
RICONOSCENDO le aspirazioni europee e la scelta europea della Georgia;
RICONOSCENDO che i valori comuni su cui si fonda l'UE, ossia democrazia, rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e Stato di diritto, sono anche al centro dell'associazione politica e dell'integrazione economica previste nel presente accordo;
RICONOSCENDO che la Georgia, un paese dell'Europa orientale, è impegnata ad attuare e promuovere tali valori;
RICONOSCENDO che la Georgia condivide con gli Stati membri legami storici e valori comuni;
TENENDO conto che il presente accordo non pregiudica e lascia aperta la strada a futuri sviluppi progressivi nelle relazioni tra UE e Georgia;
IMPEGNATI a rafforzare ulteriormente il rispetto delle libertà fondamentali, dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, dei principi democratici, dello Stato di diritto e della buona governance, sulla base dei valori comuni tra le Parti;
CONVENENDO che le riforme interne orientate al rafforzamento della democrazia e dell'economia di mercato consentiranno una più agevole partecipazione della Georgia alle politiche, ai programmi e alle agenzie dell'UE. Tale processo e la risoluzione sostenibile dei conflitti si rafforzeranno reciprocamente e contribuiranno ad instaurare un clima di fiducia tra le comunità divise dal conflitto;
INTENZIONATI a contribuire allo sviluppo politico, socio-economico e istituzionale della Georgia, attraverso una cooperazione di ampio respiro su una vasta gamma di settori di interesse comune, incluso lo sviluppo della società civile, la buona governance, anche in materia di fiscalità, l'integrazione commerciale e l'intensificazione della cooperazione economica, lo sviluppo delle istituzioni, la riforma della pubblica amministrazione e del pubblico impiego, la lotta alla corruzione, la riduzione della povertà e la cooperazione in materia di libertà, sicurezza e giustizia, necessari per l'effettiva attuazione del presente accordo, e constatando la disponibilità dell'UE a sostenere le riforme pertinenti in Georgia;
IMPEGNATI a rispettare tutti i principi e tutte le disposizioni della Carta delle Nazioni Unite, dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), in particolare dell'Atto finale di Helsinki del 1975 della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa, dei documenti conclusivi delle conferenze di Madrid, Istanbul e Vienna rispettivamente del 1991 e del 1992, della Carta di Parigi per una nuova Europa del 1990, nonché della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite del 1948 e della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950;
RICORDANDO la loro volontà di promuovere la pace e la sicurezza internazionali e di impegnarsi in un multilateralismo efficace e nella composizione pacifica delle controversie, in particolare collaborando in tal senso nell'ambito delle Nazioni Unite (ONU) e dell'OSCE;
IMPEGNATI ad ottemperare agli obblighi internazionali, a lottare contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori e a cooperare in materia di disarmo;
RICONOSCENDO il valore aggiunto della partecipazione attiva delle Parti a varie forme di cooperazione regionale;
DESIDEROSI di sviluppare ulteriormente un dialogo politico regolare sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse, compresi gli aspetti regionali, tenendo conto della politica estera e di sicurezza comune (PESC) dell'Unione europea, compresa la politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC);
NEL PIENO RISPETTO dei principi dell'indipendenza, della sovranità, dell'integrità territoriale e dell'inviolabilità delle frontiere internazionalmente riconosciute, sanciti dal diritto internazionale, dalla Carta delle Nazioni Unite, dall'Atto finale di Helsinki della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa e dalle risoluzioni pertinenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;
RICONOSCENDO l'importanza dell'impegno della Georgia per la riconciliazione e i suoi sforzi volti a ripristinare la propria integrità territoriale e il pieno ed effettivo controllo sulle regioni georgiane dell'Abkhazia e di Tskhinvali/dell'Ossezia del Sud, perseguendo l'obiettivo di una risoluzione pacifica e duratura del conflitto sulla base dei principi sanciti dal diritto internazionale, nonché l'impegno dell'UE a sostegno di una risoluzione pacifica e duratura del conflitto;
RICONOSCENDO in tale contesto l'importanza di proseguire l'attuazione dell'accordo in sei punti del 12 agosto 2008 e delle misure di attuazione che ne derivano, di una significativa presenza internazionale volta al mantenimento della pace e della sicurezza sul campo, di perseguire politiche di non riconoscimento e di impegno che si sostengono reciprocamente, di appoggiare le discussioni internazionali di Ginevra e il rientro sicuro e dignitoso di tutti gli sfollati interni e i rifugiati nel rispetto dei principi sanciti dal diritto internazionale;
IMPEGNATI ad offrire i vantaggi derivanti da una più stretta associazione politica e integrazione economica tra la Georgia e l'UE a tutti i cittadini della Georgia, incluse le comunità divise dal conflitto;
IMPEGNATI a combattere la criminalità organizzata e il traffico illecito, nonché ad intensificare la cooperazione nella lotta al terrorismo;
IMPEGNATI ad approfondire il dialogo e la cooperazione in materia di mobilità, migrazione, asilo e gestione delle frontiere, anche tenendo conto del partenariato per la mobilità tra UE e Georgia, con un approccio globale che presti attenzione alla migrazione legale, compresa la migrazione circolare, e alla cooperazione nella lotta alla migrazione clandestina e alla tratta di esseri umani, nonché per l'efficace attuazione dell'accordo di riammissione;
RICONOSCENDO l'importanza di istituire, a tempo debito, un regime di spostamenti senza obbligo di visto per i cittadini della Georgia purché sussistano le condizioni di una mobilità ben gestita e sicura, inclusa l'effettiva attuazione dell'accordo di facilitazione del rilascio dei visti e dell'accordo di riammissione;
IMPEGNATI a rispettare i principi dell'economia di mercato e confermando la disponibilità dell'UE a contribuire alle riforme economiche in Georgia, anche nel quadro della politica europea di vicinato e del partenariato orientale;
IMPEGNATI a conseguire l'integrazione economica, in particolare mediante una zona di libero scambio globale e approfondito (DCFTA), come parte integrante del presente accordo, incluso il ravvicinamento normativo e nel rispetto dei diritti e degli obblighi derivanti dall'adesione delle Parti all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC);
FIDUCIOSI che il presente accordo instaurerà un nuovo clima per le relazioni economiche tra le Parti e soprattutto per lo sviluppo degli scambi commerciali e degli investimenti e stimolerà la concorrenza, fattori indispensabili per la ristrutturazione e l'ammodernamento dell'economia;
IMPEGNATI a rispettare i principi dello sviluppo sostenibile, a salvaguardare l'ambiente e a mitigare i cambiamenti climatici, al continuo miglioramento della governance ambientale e a soddisfare le esigenze ambientali, anche mediante la cooperazione transfrontaliera e l'attuazione di accordi internazionali multilaterali;
IMPEGNATI ad aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, compreso lo sviluppo del corridoio meridionale, promuovendo tra l'altro l'elaborazione di progetti idonei in Georgia volti a facilitare lo sviluppo delle infrastrutture pertinenti, anche per il transito attraverso la Georgia, aumentando l'integrazione del mercato e il progressivo ravvicinamento normativo agli elementi essenziali dell'acquis dell'UE, nonché promuovendo l'efficienza energetica e l'uso di risorse energetiche rinnovabili;
RICONOSCENDO la necessità di rafforzare la cooperazione in materia di energia e l'impegno delle Parti ad attuare il trattato sulla Carta dell'energia;
DISPOSTI a migliorare il livello di sicurezza della sanità pubblica e di tutela della salute umana, quale elemento essenziale per lo sviluppo sostenibile e la crescita economica;
IMPEGNATI ad intensificare i contatti interpersonali, anche mediante la cooperazione e gli scambi nei settori della scienza e della tecnologia, delle attività economiche, della gioventù, dell'istruzione e della cultura;
IMPEGNATI a promuovere la cooperazione transfrontaliera e interregionale da entrambi i lati, nello spirito di relazioni di buon vicinato;
RICONOSCENDO l'impegno della Georgia a ravvicinare progressivamente la sua legislazione nei settori pertinenti a quella dell'UE, in conformità al presente accordo, nonché ad attuarla in maniera efficace;
RICONOSCENDO l'impegno della Georgia a sviluppare le proprie infrastrutture amministrative e istituzionali nella misura necessaria ad applicare il presente accordo;
TENENDO conto della volontà dell'UE di sostenere l'attuazione delle riforme e di utilizzare tutti gli strumenti disponibili di cooperazione e di assistenza tecnica, finanziaria ed economica a tale scopo;
CONFERMANDO che le disposizioni del presente accordo che rientrano nel campo di applicazione del titolo V, parte terza, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, vincolano il Regno Unito e l'Irlanda in quanto Parti contraenti distinte e non in quanto membri dell'UE, salvo che l'UE insieme al Regno Unito e/o all'Irlanda non abbiano notificato congiuntamente alla Georgia che il Regno Unito o Irlanda sono vincolati in quanto membri dell'UE conformemente al protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Se il Regno Unito e/o l'Irlanda non sono più vincolati in quanto parte dell'UE conformemente all'articolo 4 bis di tale protocollo, l'UE insieme al Regno Unito e/o all'Irlanda comunicano immediatamente alla Georgia qualsiasi cambiamento intervenuto nella loro posizione, nel qual caso restano vincolati dalle disposizioni del presente accordo a titolo individuale Lo stesso vale per la Danimarca, ai sensi del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato ai suddetti trattati,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Obiettivi
1. È istituita un'associazione tra l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra.
2. L'associazione persegue le seguenti finalità:
a) |
promuovere l'associazione politica e l'integrazione economica tra le Parti sulla base di valori comuni e di legami stretti, anche aumentando la partecipazione della Georgia alle politiche, ai programmi e alle agenzie dell'UE; |
b) |
offrire un quadro consolidato per un dialogo politico rafforzato in tutti i settori di reciproco interesse, consentendo lo sviluppo di strette relazioni politiche tra le Parti; |
c) |
contribuire al rafforzamento della democrazia e alla stabilità politica, economica e istituzionale in Georgia; |
d) |
promuovere, preservare e rafforzare la pace e la stabilità a livello regionale e internazionale, sulla base dei principi sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite e dall'Atto finale di Helsinki del 1975 della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa, anche unendo gli sforzi per eliminare le fonti di tensione, aumentare la sicurezza delle frontiere e promuovere la cooperazione transfrontaliera e le relazioni di buon vicinato; |
e) |
promuovere la cooperazione volta alla risoluzione pacifica dei conflitti; |
f) |
potenziare la cooperazione in materia di libertà, sicurezza e giustizia, con l'obiettivo di rafforzare lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali; |
g) |
sostenere gli sforzi della Georgia volti a sviluppare il proprio potenziale economico mediante la cooperazione internazionale, anche attraverso il ravvicinamento della sua legislazione a quella dell'UE; |
h) |
conseguire la progressiva integrazione economica della Georgia nel mercato interno dell'UE, come stabilito nel presente accordo, in particolare con l'istituzione di una zona di libero scambio globale e approfondito, che prevederà un ampio accesso ai mercati, sulla base di un ravvicinamento normativo globale e prolungato in conformità ai diritti e agli obblighi derivanti dall'adesione della Georgia all'OMC; |
i) |
creare le condizioni per una cooperazione sempre più stretta in altri settori di reciproco interesse. |
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Articolo 2
Principi generali
1. Il rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, quali proclamati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite del 1948 e definiti nella Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950, nell'Atto finale di Helsinki del 1975 della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa e nella Carta di Parigi per una nuova Europa del 1990, costituiscono la base delle politiche interna ed estera delle Parti e un elemento essenziale del presente accordo. La lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi materiali e vettori costituisce anch'essa un elemento essenziale del presente accordo.
2. Le Parti ribadiscono il loro impegno a favore dei principi di un'economia di mercato, dello sviluppo sostenibile e di un multilateralismo effettivo.
3. Le Parti ribadiscono il loro rispetto dei principi dello Stato di diritto e della buona governance, nonché i loro obblighi internazionali, in particolare nel quadro dell'ONU, del Consiglio d'Europa e dell'OSCE. In particolare, esse convengono di promuovere il rispetto dei principi di sovranità e integrità territoriale, inviolabilità delle frontiere e indipendenza.
4. Le Parti si impegnano per lo Stato di diritto, la buona governance, la lotta alla corruzione, la lotta alle varie forme di criminalità organizzata e terrorismo transnazionali, la promozione dello sviluppo sostenibile, un multilateralismo efficace e la lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori. Tale impegno è essenziale per lo sviluppo delle relazioni e della cooperazione tra le Parti e contribuisce alla pace e alla stabilità della regione.
TITOLO II
DIALOGO POLITICO E RIFORMA, COOPERAZIONE IN MATERIA DI POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA
Articolo 3
Finalità del dialogo politico
1. Il dialogo politico su tutti i settori di reciproco interesse, incluse le questioni di politica estera e di sicurezza, nonché di riforma interna, è ulteriormente sviluppato e rafforzato tra le Parti. Ciò incrementerà l'efficacia della cooperazione politica e promuoverà la convergenza in materia di politica estera e di sicurezza, consolidando le relazioni in modo ambizioso e innovativo.
2. Il dialogo politico ha le seguenti finalità:
a) |
approfondire l'associazione politica e accrescere la convergenza e l'efficacia politica, anche in materia di politica di sicurezza; |
b) |
promuovere i principi dell'integrità territoriale, dell'inviolabilità delle frontiere internazionalmente riconosciute, della sovranità e dell'indipendenza, sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite e dall'Atto finale di Helsinki del 1975 della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa; |
c) |
promuovere la risoluzione pacifica dei conflitti; |
d) |
promuovere la stabilità e la sicurezza internazionali sulla base di un multilateralismo efficace; |
e) |
rafforzare la cooperazione e il dialogo tra le Parti in materia di sicurezza internazionale e gestione delle crisi, in particolare per affrontare le sfide globali e regionali e le minacce di fondo; |
f) |
rafforzare la cooperazione nella lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa (ADM) e dei relativi vettori, anche trasferendo scienziati coinvolti in precedenza in programmi ADM a posizioni occupazionali alternative; |
g) |
promuovere una cooperazione orientata ai risultati e fattiva tra le Parti finalizzata a realizzare la pace, la sicurezza e la stabilità nel continente europeo; |
h) |
rafforzare il rispetto dei principi democratici, dello Stato di diritto e della buona governance, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, compresi la libertà dei media e i diritti delle persone appartenenti a minoranze, e contribuire al consolidamento delle riforme politiche interne; |
i) |
sviluppare il dialogo e approfondire la cooperazione tra le Parti nel campo della sicurezza e della difesa; |
j) |
lavorare allo scopo di promuovere ulteriormente la cooperazione regionale in varie forme; |
k) |
offrire tutti i vantaggi derivanti da una più stretta associazione politica tra l'UE e la Georgia, compresa una maggiore convergenza della politica in materia di sicurezza, a tutti i cittadini della Georgia entro le proprie frontiere internazionalmente riconosciute. |
Articolo 4
Riforma interna
Le Parti collaborano per sviluppare, consolidare e accrescere la stabilità e l'efficacia delle istituzioni democratiche e dello Stato di diritto; per assicurare il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali; per compiere ulteriori progressi in materia di riforma giudiziaria e giuridica, in modo da garantire l'indipendenza della magistratura, da potenziarne la capacità amministrativa e da garantire l'imparzialità e l'efficacia degli organi preposti all'applicazione della legge; per proseguire con la riforma della pubblica amministrazione e per instaurare una funzione pubblica responsabile, efficiente, efficace, trasparente e professionale; nonché per proseguire un'efficace lotta alla corruzione, in particolare al fine di intensificare la cooperazione internazionale nella lotta alla corruzione e di assicurare l'effettiva attuazione dei pertinenti strumenti giuridici internazionali, come la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione del 2003.
Articolo 5
Politica estera e di sicurezza
1. Le Parti intensificano il dialogo e la cooperazione e promuovono la progressiva convergenza nel settore della politica estera e di sicurezza, compresa la politica di sicurezza e di difesa comune, e affrontano in particolare i temi della prevenzione dei conflitti, della risoluzione pacifica dei conflitti e della gestione delle crisi, della stabilità regionale, del disarmo, della non proliferazione, del controllo degli armamenti e delle esportazioni di armi. La cooperazione si fonda su valori comuni e interessi reciproci e mira ad aumentare la convergenza e l'efficacia delle politiche servendosi delle sedi bilaterali, internazionali e regionali.
2. Le Parti ribadiscono la loro adesione ai principi dell'integrità territoriale, dell'inviolabilità delle frontiere internazionalmente riconosciute, della sovranità e dell'indipendenza, sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite e dall'Atto finale di Helsinki del 1975 della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa e ribadiscono il loro impegno per la promozione di tali principi nelle relazioni bilaterali e multilaterali. Le Parti sottolineano altresì il loro pieno sostegno al principio del consenso della nazione ospitante allo stazionamento delle forze armate di un paese straniero nei loro territori, e convengono che quest'ultimo dovrebbe avvenire con il consenso esplicito dello Stato ospitante, in conformità al diritto internazionale.
Articolo 6
Gravi crimini di portata internazionale
1. Le Parti ribadiscono che i crimini più gravi, che preoccupano la comunità internazionale nel suo complesso, non devono rimanere impuniti e che l'impunità va impedita mediante l'adozione di provvedimenti a livello nazionale e internazionale, compresa la Corte penale internazionale.
2. Le Parti ritengono che l'istituzione e l'efficace funzionamento della Corte penale internazionale costituiscano un passo avanti importante nella direzione della pace e della giustizia internazionali. Le Parti ribadiscono il loro impegno a continuare a cooperare con la Corte penale internazionale mediante l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale e dei relativi strumenti, prestando la dovuta attenzione al mantenimento della sua integrità.
Articolo 7
Prevenzione dei conflitti e gestione delle crisi
Le Parti rafforzano la cooperazione pratica in materia di prevenzione dei conflitti e di gestione delle crisi, in particolare in vista dell'eventuale partecipazione della Georgia alle operazioni di gestione delle crisi civili e militari dirette dall'Unione europea, nonché alle pertinenti esercitazioni e formazioni, caso per caso e su eventuale invito dell'UE.
Articolo 8
Stabilità regionale
1. Le Parti intensificano gli sforzi comuni volti a promuovere la stabilità, la sicurezza e lo sviluppo democratico nella regione, nonché a lavorare per promuovere ulteriormente la cooperazione regionale in varie forme e, in particolare, si adoperano per la risoluzione pacifica dei conflitti irrisolti nella regione.
2. Tali sforzi si ispirano ai principi generalmente condivisi del mantenimento della pace e della sicurezza internazionali sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite, dall'Atto finale di Helsinki del 1975 della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa e da altri atti multilaterali pertinenti. Le Parti inoltre sfruttano pienamente il quadro multilaterale del partenariato orientale, che offre attività di cooperazione e un dialogo aperto e libero, promuovendo i legami tra i paesi che ne fanno parte.
Articolo 9
Risoluzione pacifica dei conflitti
1. Le Parti ribadiscono il loro impegno a favore della risoluzione pacifica dei conflitti nel pieno rispetto della sovranità e dell'integrità territoriale della Georgia entro le proprie frontiere internazionalmente riconosciute, nonché a facilitare congiuntamente la ripresa postbellica e gli sforzi di riconciliazione. In attesa di una soluzione sostenibile del conflitto e fatte salve le modalità attuali di gestione delle questioni ad esso correlate, la risoluzione pacifica dei conflitti rappresenterà uno dei principali temi all'ordine del giorno del dialogo politico tra le Parti, nonché del dialogo con altri attori internazionali interessati.
2. Le Parti riconoscono l'importanza dell'impegno della Georgia per la riconciliazione e dei suoi sforzi volti a ripristinare la propria integrità territoriale per conseguire una risoluzione del conflitto pacifica e duratura, la piena attuazione dell'accordo in sei punti del 12 agosto 2008 e delle misure di attuazione che ne derivano, le politiche di non riconoscimento e di impegno che si sostengono reciprocamente, il sostegno alle discussioni internazionali di Ginevra e il rientro sicuro e dignitoso di tutti gli sfollati e i rifugiati all'interno del paese ai propri luoghi di residenza abituali nel rispetto dei principi sanciti dal diritto internazionale; nonché un coinvolgimento internazionale sul campo significativo, incluso, se del caso, quello dell'UE.
3. Le Parti coordinano, coadiuvate anche da altre organizzazioni internazionali pertinenti, gli sforzi volti a contribuire alla risoluzione pacifica del conflitto in Georgia, anche in relazione alle questioni umanitarie.
4. Tali sforzi si ispirano ai principi generalmente condivisi del mantenimento della pace e della sicurezza internazionali sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite, dall'Atto finale di Helsinki del 1975 della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa e da altri atti multilaterali pertinenti.
Articolo 10
Armi di distruzione di massa
1. Le Parti ritengono che la proliferazione delle armi di distruzione di massa (ADM) e dei relativi vettori, a livello di attori statali o non statali, costituisca una delle più gravi minacce per la pace e la stabilità internazionali. Esse convengono pertanto di cooperare e di contribuire alla lotta alla proliferazione delle ADM e dei relativi vettori, garantendo il pieno rispetto e l'attuazione a livello nazionale degli obblighi assunti nell'ambito dei trattati e degli accordi internazionali in materia di disarmo e non proliferazione o di altri pertinenti obblighi internazionali loro incombenti. Le Parti concordano nel considerare la presente disposizione un elemento essenziale del presente accordo.
2. Le Parti convengono inoltre di cooperare e di contribuire alla lotta alla proliferazione delle ADM e dei relativi vettori mediante:
a) |
l'adozione delle misure necessarie per la firma e la ratifica di tutti gli altri strumenti internazionali pertinenti o per l'adesione ai medesimi, a seconda dei casi, nonché per la loro piena applicazione; e |
b) |
la creazione di un sistema efficace di controlli nazionali delle esportazioni, riguardante tanto l'esportazione quanto il transito dei beni legati alle ADM, compreso un controllo dell'impiego finale esercitato sulle tecnologie a duplice uso in relazione alle ADM, che preveda sanzioni efficaci in caso di violazione dei controlli delle esportazioni. |
3. Le Parti convengono di trattare tali questioni nell'ambito del loro dialogo politico.
Articolo 11
Armi leggere e di piccolo calibro e controllo delle esportazioni di armi convenzionali
1. Le Parti riconoscono che la fabbricazione, il trasferimento e la circolazione illegali di armi leggere e di piccolo calibro (SALW) e delle relative munizioni, il loro eccessivo accumulo, una gestione inadeguata, misure di sicurezza insufficienti dei depositi e la diffusione incontrollata costituiscono tuttora una seria minaccia per la pace e la sicurezza internazionali.
2. Le Parti convengono di osservare e assolvere in pieno gli obblighi rispettivi in materia di lotta al traffico illegale di SALW e delle relative munizioni derivanti dagli accordi internazionali vigenti e dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e di rispettare gli impegni assunti a titolo di altri strumenti internazionali applicabili in questo settore, quali il Programma d'azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere e sradicare il commercio illegale di SALW in tutti i suoi aspetti.
3. Le Parti si impegnano a cooperare e a garantire il coordinamento, la complementarietà e la sinergia dei loro sforzi per contrastare il commercio illecito di SALW e delle relative munizioni e per distruggere le scorte eccessive, a livello mondiale, regionale, subregionale e nazionale.
4. Inoltre, le Parti convengono di continuare a cooperare in materia di controllo delle esportazioni di armi convenzionali, alla luce della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari.
5. Le Parti convengono di trattare tali questioni nell'ambito del loro dialogo politico.
Articolo 12
Lotta al terrorismo
1. Le Parti ribadiscono l'importanza della prevenzione e della lotta al terrorismo e convengono di collaborare a livello bilaterale, regionale e internazionale per prevenire e combattere il terrorismo in tutte le sue forme e le sue manifestazioni.
2. Le Parti convengono che la lotta al terrorismo deve essere condotta nel pieno rispetto dello Stato di diritto e in piena conformità al diritto internazionale, inclusi la legislazione internazionale in materia di diritti umani, il diritto umanitario e dei rifugiati, i principi della Carta delle Nazioni Unite e tutti gli strumenti internazionali pertinenti in materia di lotta al terrorismo.
3. Le Parti sottolineano l'importanza della ratifica universale e della piena attuazione di tutte le convenzioni e di tutti i protocolli dell'ONU in materia di lotta al terrorismo. Le Parti convengono di continuare a promuovere il dialogo sul progetto di convenzione generale sul terrorismo internazionale e di cooperare per l'attuazione della strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo, nonché di tutte le risoluzioni pertinenti del Consiglio di sicurezza dell'ONU e di tutte le convenzioni del Consiglio d'Europa in materia. Le Parti convengono inoltre di cooperare alla promozione del consenso internazionale in materia di prevenzione e lotta al terrorismo.
TITOLO III
LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA
Articolo 13
Stato di diritto e rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali
1. Nel quadro della cooperazione nel settore della libertà, della giustizia e della sicurezza, le Parti attribuiscono particolare importanza all'ulteriore promozione dello Stato di diritto, compresi l'indipendenza della magistratura, l'accesso alla giustizia e il diritto ad un processo equo.
2. Le Parti coopereranno pienamente per l'efficace funzionamento delle istituzioni preposte all'applicazione della legge e all'amministrazione della giustizia.
3. Ogni cooperazione in materia di libertà, sicurezza e giustizia si ispirerà al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali.
Articolo 14
Protezione dei dati personali
Le Parti convengono di cooperare al fine di garantire un elevato livello di protezione dei dati personali conformemente agli strumenti giuridici e alle norme dell'UE, del Consiglio d'Europa e internazionali di cui all'allegato I del presente accordo.
Articolo 15
Cooperazione in materia di migrazione, asilo e gestione delle frontiere
1. Le Parti ribadiscono l'importanza di una gestione congiunta dei flussi migratori tra i rispettivi territori e instaurano un dialogo complessivo su tutti gli aspetti connessi alla migrazione, comprese la migrazione legale, la protezione internazionale e la lotta alla migrazione clandestina, al traffico e alla tratta di esseri umani.
2. La cooperazione si baserà su valutazioni delle esigenze specifiche realizzate in consultazione reciproca tra le Parti e sarà attuata conformemente alla loro legislazione vigente pertinente. La cooperazione riguarderà in particolare i seguenti aspetti:
a) |
le cause all'origine della migrazione e le sue conseguenze; |
b) |
l'elaborazione e l'attuazione di norme e pratiche nazionali in materia di protezione internazionale in un'ottica di rispetto delle disposizioni della Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status di rifugiati, del protocollo del 1967 sullo status dei rifugiati e di altri strumenti internazionali pertinenti, come la Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950, nonché allo scopo di garantire il rispetto del principio di «non respingimento»; |
c) |
le norme di ammissione, i diritti e lo status delle persone ammesse, l'equità di trattamento, l'integrazione degli stranieri legalmente residenti, l'istruzione, la formazione e le misure contro il razzismo e la xenofobia; |
d) |
il rafforzamento di un'efficace politica di prevenzione dell'immigrazione illegale, del traffico di migranti e della tratta di esseri umani, ivi comprese misure di lotta contro le reti di passatori e trafficanti e di protezione delle vittime di tali traffici; |
e) |
l'attuazione dell'Accordo di lavoro per istituire una cooperazione operativa tra l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex) e il ministero degli Affari interni della Georgia, sottoscritto il 4 dicembre 2008; |
f) |
in materia di gestione delle frontiere e sicurezza dei documenti, le questioni relative a organizzazione, formazione, migliori pratiche e altre misure operative. |
3. La cooperazione può anche agevolare la migrazione circolare a beneficio dello sviluppo.
Articolo 16
Circolazione delle persone e riammissione
1. Le Parti assicureranno la piena attuazione dei seguenti accordi:
a) |
l'accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra l'Unione europea e la Georgia, entrato in vigore il 1o marzo 2011, e |
b) |
l'accordo fra l'Unione europea e la Georgia di facilitazione del rilascio dei visti, entrato in vigore il 1o marzo 2011. |
2. Le Parti portano avanti l'impegno volto ad incrementare la mobilità dei cittadini e adottano misure graduali verso l'obiettivo comune a tempo debito di un regime di spostamenti senza obbligo di visto, purché sussistano le condizioni per una mobilità sicura e ben gestita, definite nel piano di azione in due fasi per la liberalizzazione dei visti.
Articolo 17
Lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione
1. Le Parti cooperano per contrastare e prevenire le attività criminali e illegali, in particolare quelle transazionali, organizzate o di altro tipo, quali:
a) |
il traffico e la tratta di esseri umani, il contrabbando e il traffico di armi leggere e di droghe illecite; |
b) |
il contrabbando e il traffico di merci; |
c) |
le attività economiche e finanziarie illecite come la contraffazione, le frodi fiscali e le frodi nell'ambito di appalti pubblici; |
d) |
l'appropriazione indebita nell'ambito di progetti finanziati da donatori internazionali; |
e) |
la corruzione attiva e passiva, sia nel settore privato sia in quello pubblico; |
f) |
la falsificazione di documenti, la presentazione di false dichiarazioni; e |
g) |
la criminalità informatica. |
2. Le Parti intensificano la cooperazione bilaterale, regionale e internazionale tra gli organismi preposti all'applicazione della legge anche sviluppando la cooperazione tra Europol e le autorità competenti della Georgia. Le Parti si impegnano a dare efficace attuazione alle norme internazionali pertinenti, in particolare a quelle contenute nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (UNTOC) del 2000 e nei suoi tre protocolli, nonché nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione del 2003.
Articolo 18
Droghe illecite
1. Nei limiti dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, le Parti collaborano per garantire un approccio equilibrato e integrato nella lotta alle droghe. Le politiche e le azioni antidroga sono volte a potenziare le strutture di prevenzione e di lotta alle droghe illecite, a ridurne l'offerta, il traffico e la domanda, a far fronte alle conseguenze sanitarie e sociali dell'abuso di droghe, allo scopo di ridurre i danni e di prevenire con maggiore efficacia la diversione dei precursori chimici utilizzati per la produzione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope.
2. Le Parti concordano gli opportuni metodi di cooperazione per conseguire tali obiettivi. I loro interventi si basano su principi concordati conformi alle convenzioni internazionali pertinenti, alla strategia UE in materia di droga (2013-2020) e alla dichiarazione politica sulle linee direttrici per ridurre la domanda di droga adottate dalla ventesima sessione speciale dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel giugno 1998.
Articolo 19
Riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo
1. Le Parti collaborano al fine di evitare che i loro sistemi finanziari e non finanziari pertinenti siano utilizzati per il riciclaggio dei proventi di attività criminali in generale e di reati legati alla droga in particolare, nonché per il finanziamento del terrorismo.
Tale cooperazione si estende al recupero dei beni o dei fondi derivanti da attività criminali.
2. La cooperazione in questo settore consente scambi di informazioni pertinenti nell'ambito della rispettiva legislazione e l'adozione di norme appropriate per prevenire e lottare contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo equivalenti a quelle adottate dagli organismi internazionali pertinenti attivi nel settore, come la task force«Azione finanziaria» in materia di riciclaggio del denaro (GAFI).
Articolo 20
Cooperazione nella lotta al terrorismo
1. Nel pieno rispetto dei principi alla base della lotta al terrorismo, di cui all'articolo 12 del presente accordo, le Parti ribadiscono l'importanza di un approccio fondato sull'applicazione della legge e sulla giurisprudenza per la lotta al terrorismo e convengono di cooperare alla prevenzione e alla repressione del terrorismo, in particolare:
a) |
garantendo l'incriminazione per i reati connessi alle attività terroristiche, in conformità alla definizione di cui alla decisione quadro 2008/919/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008, che modifica la decisione quadro 2002/475/GAI sulla lotta contro il terrorismo; |
b) |
scambiando informazioni sui gruppi e sugli individui impegnati in attività terroristiche e sulle loro reti di sostegno conformemente al diritto internazionale e nazionale, in particolare in materia di protezione dei dati e di tutela della riservatezza; |
c) |
scambiandosi esperienze in materia di prevenzione e repressione del terrorismo, di mezzi e metodi e dei relativi aspetti tecnici, anche relativamente alla formazione, in conformità alla legislazione applicabile; |
d) |
condividendo informazioni sulle migliori pratiche per affrontare e contrastare la radicalizzazione e il reclutamento, nonché sulla promozione della riabilitazione; |
e) |
scambiandosi opinioni ed esperienze in materia di movimenti e viaggi transfrontalieri di sospetti terroristi, incluse le minacce terroristiche; |
f) |
condividendo le migliori pratiche in materia di protezione dei diritti umani nella lotta al terrorismo, in particolare in relazione alle procedure penali; |
g) |
adottando misure nei confronti delle minacce di terrorismo chimico, biologico, radiologico e nucleare e prendendo i provvedimenti necessari per prevenire l'acquisizione, il trasferimento e l'uso a fini terroristici di materiali chimici, biologici, radiologici e nucleari, nonché per prevenire gli atti illeciti nei confronti di impianti chimici, biologici, radiologici e nucleari da alto rischio. |
2. La cooperazione si basa sulle valutazioni disponibili in materia, ad esempio quelle degli organi competenti dell'ONU e del Consiglio d'Europa, nonché sulla consultazione reciproca tra le Parti.
Articolo 21
Cooperazione giudiziaria
1. Le Parti convengono di sviluppare la cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, in particolare per quanto concerne la negoziazione, la ratifica e l'attuazione delle convenzioni multilaterali sulla cooperazione giudiziaria in materia civile e soprattutto le convenzioni della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato in materia di cooperazione giudiziaria e controversie internazionali e di protezione dei minori.
2. Per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria penale, le Parti si adopereranno per migliorare la cooperazione in materia di assistenza giudiziaria reciproca, sulla base degli accordi multilaterali pertinenti. Tale cooperazione comprenderebbe, se del caso, l'accesso ai pertinenti strumenti internazionali dell'ONU e del Consiglio d'Europa e la loro attuazione, nonché una più stretta cooperazione con Eurojust.
TITOLO IV
SCAMBI E QUESTIONI COMMERCIALI
CAPO 1
Trattamento nazionale e accesso al mercato delle merci
Articolo 22
Obiettivo
Le Parti istituiscono, a partire dall'entrata in vigore del presente accordo, una zona di libero scambio conformemente alle disposizioni del presente accordo e all'articolo XXIV dell'accordo generale sulle tariffe e sul commercio del 1994 (GATT 1994).
Articolo 23
Campo di applicazione e settori interessati
1. Le disposizioni del presente capo si applicano agli scambi di merci (1) tra le Parti.
2. Ai fini del presente capo, per «originario» si intende conforme alle regole di origine di cui al protocollo I del presente accordo.
Articolo 24
Definizione di dazi doganali
Ai fini del presente capo, per «dazio doganale» si intende qualsiasi tipo di dazio od onere applicato o connesso all'importazione o all'esportazione di una merce, ivi compresa qualsiasi forma di sovrattassa od onere aggiuntivo applicati o connessi a tale importazione o esportazione, ad eccezione:
a) |
degli oneri equivalenti a un'imposta interna applicati a norma dell'articolo 31 del presente accordo; |
b) |
dei dazi applicati a norma del titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capo 2 (Misure di difesa commerciale), del presente accordo; |
c) |
dei diritti o degli altri oneri applicati a norma dell'articolo 30 del presente accordo. |
Articolo 25
Classificazione delle merci
La classificazione delle merci oggetto di scambi commerciali tra le Parti è quella della rispettiva nomenclatura tariffaria di ciascuna di esse, in conformità al sistema armonizzato del 2012 basato sulla Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci del 1983 (SA) e successive modifiche.
Articolo 26
Soppressione dei dazi doganali sulle importazioni
1. Le Parti sopprimono tutti i dazi doganali sulle merci originarie dell'altra Parte a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, ad eccezione delle disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del seguente articolo e fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo.
2. I prodotti elencati nell'allegato II-A del presente accordo sono importati nell'Unione in esenzione da dazi doganali entro i limiti dei contingenti tariffari stabiliti nello stesso allegato. L'aliquota del dazio doganale applicata alla nazione più favorita (NPF) è applicata alle importazioni in eccesso rispetto al limite dei contingenti tariffari.
3. I prodotti elencati nell'allegato II-B del presente accordo sono soggetti a un dazio doganale all'importazione quando sono importati nell'Unione in esenzione dall'aliquota ad valorem di tale dazio all'importazione.
4. L'importazione dei prodotti originari della Georgia elencati nell'allegato II-C del presente accordo sono soggetti al meccanismo antielusione di cui all'articolo 27 del presente accordo.
5. A cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, le Parti, su richiesta di una di esse, si consultano per decidere se estendere la portata della liberalizzazione dei dazi doganali nell'ambito degli scambi commerciali tra di esse. Il Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 408, paragrafo 4, del presente accordo, adotta una decisione a norma del presente paragrafo.
Articolo 27
Meccanismo antielusione per i prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati
1. I prodotti elencati nell'allegato II-C del presente accordo sono soggetti al meccanismo antielusione di cui al presente articolo. Il volume medio annuale delle importazioni dalla Georgia nell'Unione per ciascuna categoria di tali prodotti è indicato nell'allegato II-C del presente accordo.
2. Quando il volume delle importazioni di una o più categorie di prodotti di cui al paragrafo 1 raggiunge il 70 % del volume indicato nell'allegato II-C del presente accordo a partire dal 1o gennaio di qualsiasi anno, l'Unione notifica alla Georgia il volume delle importazioni del prodotto o dei prodotti interessati. A seguito di tale notifica ed entro 14 giorni di calendario a decorrere dalla data in cui il volume delle importazioni di una o più categorie di prodotti di cui al paragrafo 1 del presente articolo raggiunge l'80 % del volume indicato nell'allegato II-C del presente accordo, la Georgia fornisce all'Unione delucidazioni in merito alla sua capacità di produrre i prodotti per l'esportazione nell'Unione in eccesso rispetto ai volumi di cui a tale allegato II-C. Se tali importazioni raggiungono il 100 % del volume indicato nell'allegato II-C del presente accordo e in assenza di delucidazioni da parte della Georgia, l'Unione può temporaneamente sospendere il trattamento preferenziale riservato ai prodotti interessati.
La sospensione è applicabile per un periodo di sei mesi e ha effetto dalla data di pubblicazione della decisione di sospendere il trattamento preferenziale nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
3. Tutte le sospensioni temporanee adottate a norma del paragrafo 2 sono notificate dall'Unione alla Georgia senza indebito ritardo.
4. L'Unione revoca la sospensione temporanea prima della scadenza di sei mesi dall'entrata in vigore se la Georgia, nell'ambito del Comitato di associazione riunito in formazione «Commercio», di cui all'articolo 408, paragrafo 4, del presente accordo, fornisce elementi validi e sufficienti comprovanti che il volume della categoria pertinente di prodotti importati in eccesso rispetto al volume di cui all'allegato II-C del presente accordo deriva da un cambiamento del livello di capacità di produzione ed esportazione della Georgia per il prodotto o i prodotti interessati.
5. L'allegato II-C del presente accordo può essere modificato e il volume può essere variato previo comune accordo tra l'Unione e la Georgia nell'ambito del Comitato di associazione riunito in formazione «Commercio» su richiesta della Georgia, per rispecchiare i cambiamenti del livello di capacità di produzione ed esportazione della Georgia per il prodotto o i prodotti interessati.
Articolo 28
Clausola di standstill
Nessuna Parte può imporre un nuovo dazio doganale su una merce originaria dell'altra Parte o aumentare un dazio doganale applicato alla data di entrata in vigore del presente accordo, fatto salvo il diritto di ciascuna Parte di mantenere o aumentare un dazio doganale secondo quanto autorizzato dall'organo di conciliazione (DSB) dell'OMC.
Articolo 29
Dazi doganali sulle esportazioni
Nessuna Parte adotta o mantiene in vigore dazi o imposte doganali diversi dagli oneri interni applicati a norma dell'articolo 30 del presente accordo, sull'esportazione o in relazione all'esportazione di merci nel territorio dell'altra Parte.
Articolo 30
Diritti e altri oneri
Ciascuna Parte assicura, conformemente all'articolo VIII del GATT 1994 e alle sue note interpretative, che i diritti e gli oneri di qualsiasi natura diversi dai dazi doganali o dalle altre misure di cui all'articolo 26 del presente accordo, applicati o connessi all'importazione o all'esportazione delle merci, siano limitati al costo approssimativo dei servizi prestati e non rappresentino una protezione indiretta delle merci di produzione interna né una tassazione delle importazioni o delle esportazioni a scopi fiscali.
Articolo 31
Trattamento nazionale
Ciascuna Parte accorda il trattamento nazionale alle merci dell'altra Parte in conformità all'articolo III del GATT 1994 e alle relative note interpretative. A tale scopo, l'articolo III del GATT 1994 e le sue note interpretative sono incorporati nel presente accordo e ne fanno parte integrante.
Articolo 32
Restrizioni all'importazione e all'esportazione
Nessuna Parte adotta o mantiene divieti o restrizioni all'importazione di merci dell'altra Parte o all'esportazione o alla vendita per l'esportazione di merci destinate al territorio dell'altra Parte, salvo diversa disposizione nel presente accordo o in conformità all'articolo XI del GATT 1994 e alle sue note interpretative. A tale scopo, l'articolo XI del GATT 1994 e le sue note interpretative sono incorporati nel presente accordo e ne fanno parte integrante.
Articolo 33
Eccezioni generali
Nessuna disposizione del presente capo può essere interpretata come un divieto per le Parti di adottare o applicare misure conformi agli articoli XX e XXI del GATT 1994 e alle relative note interpretative pertinenti, che sono incorporati nel presente accordo e ne fanno parte integrante.
Articolo 34
Revoca temporanea delle preferenze
1. Le Parti convengono che la cooperazione e l'assistenza amministrative sono fondamentali ai fini dell'attuazione e del controllo del trattamento preferenziale concesso a norma del presente capo e sottolineano il proprio impegno a contrastare le irregolarità e le frodi doganali e le questioni ad esse collegate.
2. Quando una parte constata, in base a informazioni oggettive, l'assenza di cooperazione o assistenza amministrativa e/o la presenza di irregolarità o frodi ai sensi del presente capo ad opera dell'altra Parte, essa può sospendere provvisoriamente il trattamento preferenziale in questione riservato al prodotto o ai prodotti interessati conformemente a quanto disposto nel presente articolo.
3. Ai fini del presente articolo, per mancata cooperazione o assistenza amministrativa si intende, fra l'altro:
a) |
una reiterata inosservanza degli obblighi di verificare il carattere originario della merce o delle merci interessate; |
b) |
un reiterato rifiuto di procedere alla verifica a posteriori della prova dell'origine e/o di comunicarne i risultati, oppure un ritardo ingiustificato nel procedere a questi adempimenti; |
c) |
un reiterato rifiuto di concedere l'autorizzazione ad effettuare visite di controllo per la verifica dell'autenticità di documenti o dell'accuratezza di informazioni attinenti alla concessione del trattamento preferenziale in questione oppure il ritardo ingiustificato nella concessione di tale autorizzazione. |
4. Ai fini del presente articolo, la constatazione di irregolarità o di frodi può essere fatta, tra l'altro, qualora si osservi un rapido aumento, non spiegabile in modo soddisfacente, del volume delle importazioni di merci al di sopra del normale livello di produzione e della capacità di esportazione dell'altra Parte e tale aumento sia legato a dati oggettivi relativi a irregolarità o a frodi.
5. L'applicazione di una sospensione temporanea è subordinata alle seguenti condizioni:
a) |
la Parte che ha riscontrato, sulla base di dati oggettivi, la mancata cooperazione o assistenza amministrativa e/o la presenza di irregolarità o di frodi ad opera dell'altra Parte notifica senza indebito ritardo tale risultanza al Comitato di associazione riunito in formazione «Commercio», di cui all'articolo 408, paragrafo 4, del presente accordo, unitamente ai dati oggettivi e avvia consultazioni nell'ambito di detto Comitato, sulla base di tutte le informazioni e risultanze oggettive pertinenti, per trovare una soluzione accettabile per entrambe le Parti; |
b) |
qualora le Parti abbiano avviato, nell'ambito del Comitato di associazione riunito in formazione «Commercio», le consultazioni di cui sopra senza pervenire a una soluzione accettabile entro tre mesi dalla notifica, la Parte interessata può temporaneamente sospendere il trattamento preferenziale in questione per il prodotto o i prodotti interessati. Tale sospensione temporanea è notificata senza indebito ritardo al Comitato di associazione riunito in formazione «Commercio»; |
c) |
le sospensioni temporanee a norma del presente articolo sono limitate a quanto necessario per tutelare gli interessi finanziari della Parte interessata. La loro durata è limitata a sei mesi, rinnovabili nel caso in cui, alla data di scadenza, la situazione sia invariata in relazione alle condizioni che hanno giustificato la sospensione iniziale. Esse sono oggetto di consultazioni periodiche in seno al Comitato di associazione riunito in formazione «Commercio» allo scopo, in particolare, di revocarle non appena cessino di sussistere le condizioni per la loro applicazione. |
6. Ciascuna Parte pubblica, in conformità alle proprie procedure interne, gli avvisi agli importatori relativi ad ogni notifica di cui al paragrafo 5, lettera a), ad ogni decisione di cui al paragrafo 5, lettera b), nonché ad ogni proroga o revoca di cui al paragrafo 5, lettera c).
Articolo 35
Gestione degli errori amministrativi
Nel caso in cui, nel gestire correttamente il sistema preferenziale di esportazione, in particolare nell'applicare le disposizioni del protocollo I del presente accordo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, le autorità competenti abbiano commesso un errore che comporti conseguenze in termini di dazi all'importazione, la Parte che subisce dette conseguenze può chiedere che il Comitato di associazione riunito in formazione «Commercio», di cui all'articolo 408, paragrafo 4, del presente accordo, vagli le possibilità di adottare le misure del caso per risolvere la situazione.
Articolo 36
Accordi con altri paesi
1. Il presente accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, zone di libero scambio o intese sul traffico transfrontaliero, tranne se in contrasto con il regime commerciale previsto dal presente accordo.
2. Nell'ambito del Comitato di associazione riunito in formazione «Commercio», di cui all'articolo 408, paragrafo 4, del presente accordo, su richiesta di una delle Parti, queste procedono a consultazioni sugli accordi che istituiscono unioni doganali, zone di libero scambio o intese sul traffico transfrontaliero e su altre questioni importanti relative alle rispettive politiche commerciali nei confronti dei paesi terzi. In particolare, nel caso dell'adesione di un paese terzo all'UE, queste consultazioni vengono avviate in modo che si tenga conto dei reciproci interessi dell'Unione e della Georgia sanciti dal presente accordo.
CAPO 2
Misure di difesa commerciale
Articolo 37
Disposizioni generali
1. Le Parti confermano i loro diritti e i loro obblighi derivanti dall'articolo XIX del GATT 1994 e dall'accordo sulle misure di salvaguardia contenuto nell'allegato 1A dell'accordo OMC («accordo sulle misure di salvaguardia»), nonché dall'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC («accordo sull'agricoltura»).
2. Le regole di origine preferenziali stabilite a norma del titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capo 1 (Trattamento nazionale e accesso al mercato delle merci), del presente accordo non si applicano alla presente sezione.
3. Le disposizioni contenute nella presente sezione non sono soggette al titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo.
Articolo 38
Trasparenza
1. La Parte che apre un'inchiesta di salvaguardia ne dà notifica ufficiale all'altra Parte qualora quest'ultima abbia un interesse economico sostanziale.
2. In deroga all'articolo 37 del presente accordo e su richiesta dell'altra Parte, la Parte che apre un'inchiesta di salvaguardia e intende applicare misure di salvaguardia notifica immediatamente per iscritto all'altra Parte tutte le informazioni pertinenti all'origine dell'apertura dell'inchiesta di salvaguardia e dell'istituzione delle misure di salvaguardia, comprese, se del caso, informazioni relative all'apertura dell'inchiesta di salvaguardia, alle conclusioni provvisorie e alle conclusioni definitive dell'inchiesta, e offre all'altra Parte la possibilità di avviare consultazioni.
3. Ai fini del presente articolo, si considera che una Parte abbia un interesse economico sostanziale qualora negli ultimi tre anni sia stato uno dei cinque maggiori fornitori del prodotto importato, in termini di volume o di valore assoluti.
Articolo 39
Applicazione delle misure
1. Nell'istituire le misure di salvaguardia, le Parti si adoperano perché esse incidano il meno possibile sui loro scambi commerciali bilaterali.
2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, se una Parte intende applicare misure di salvaguardia definitive, ove ritenga siano soddisfatte le condizioni giuridiche per la loro istituzione, ne dà notifica all'altra Parte e le offre la possibilità di avviare consultazioni bilaterali. Se entro trenta giorni dalla notifica non si perviene a una soluzione soddisfacente, la Parte importatrice può adottare le misure idonee a risolvere il problema.
Articolo 40
Disposizioni generali
1. Le Parti riaffermano i loro diritti e i loro obblighi derivanti dall'articolo VI del GATT 1994, dall'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994, contenuto nell'allegato 1A dell'accordo OMC («accordo antidumping») e dall'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative contenuto nell'allegato 1A dell'accordo OMC («accordo SCM»).
2. Le regole di origine preferenziali stabilite a norma del titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capo 1 (Trattamento nazionale e accesso al mercato delle merci), del presente accordo non si applicano alla presente sezione.
3. Le disposizioni contenute nella presente sezione non sono soggette al titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo.
Articolo 41
Trasparenza
1. Le Parti convengono che le misure antidumping e compensative dovrebbero essere utilizzate in piena conformità alle disposizioni rispettivamente dell'accordo antidumping e dell'accordo SCM ed essere basate su un sistema equo e trasparente.
2. Immediatamente dopo l'eventuale istituzione delle misure provvisorie e prima della decisione definitiva, le Parti provvedono a comunicare integralmente ed esplicitamente tutti i fatti e tutte le considerazioni essenziali che sono alla base della decisione di applicare le misure, fatti salvi l'articolo 6, paragrafo 5, dell'accordo antidumping e l'articolo 12, paragrafo 4, dell'accordo SCM. La comunicazione è fatta per iscritto e le parti interessate dispongono del tempo sufficiente per formulare le loro osservazioni.
3. Purché lo svolgimento dell'inchiesta non ne sia inutilmente ritardato, a ciascuna Parte interessata è data la possibilità di essere sentita per esprimere il proprio punto di vista nel quadro delle inchieste sulle misure antidumping e antisovvenzioni.
Articolo 42
Considerazione dell'interesse pubblico
Una Parte può non applicare le misure antidumping o compensative se, alla luce delle informazioni emerse durante l'inchiesta, si può chiaramente concludere che l'applicazione di tali misure non è nell'interesse pubblico. La decisione in ordine all'interesse pubblico si basa su una valutazione di tutti i diversi interessi nel loro complesso, compresi quelli dell'industria interna, degli utilizzatori, dei consumatori e degli importatori, se e in quanto essi abbiano fornito le informazioni pertinenti alle autorità incaricate dell'inchiesta.
Articolo 43
Regola del dazio inferiore
Se una Parte decide di imporre un dazio antidumping o compensativo provvisorio o definitivo, l'importo di tale dazio non supera il margine di dumping o l'importo totale della sovvenzione compensabile, ma dovrebbe essere inferiore al margine di dumping o all'importo totale della sovvenzione compensabile se tale dazio inferiore sarebbe sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria interna.
CAPO 3
Ostacoli tecnici al commercio, normazione, metrologia, accreditamento e valutazione della conformità
Articolo 44
Campo di applicazione e definizioni
1. Il presente capo si applica all'elaborazione, all'adozione e all'applicazione delle norme, delle regolamentazioni tecniche e delle procedure di valutazione della conformità definite nell'accordo sugli ostacoli tecnici al commercio contenuto nell'allegato 1A dell'accordo OMC («accordo TBT»), che possono incidere sugli scambi di merci tra le Parti.
2. In deroga al paragrafo 1, il presente capo non si applica alle misure sanitarie e fitosanitarie definite nell'allegato A dell'accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie, contenuto nell'allegato 1A dell'accordo OMC («accordo SPS»), né alle specifiche in materia di acquisti elaborate dalle amministrazioni pubbliche per le loro necessità di produzione o di consumo.
3. Ai fini del presente capo si applicano le definizioni dell'allegato 1 dell'accordo TBT.
Articolo 45
Conferma dell'accordo TBT
Le Parti confermano i diritti e gli obblighi reciproci derivanti dall'accordo TBT che è incorporato nel presente accordo e ne fa parte integrante.
Articolo 46
Cooperazione tecnica
1. Le Parti rafforzano la loro cooperazione nel campo delle norme, delle regolamentazioni tecniche, della metrologia, della vigilanza del mercato, dell'accreditamento e dei sistemi di valutazione della conformità al fine di migliorare la comprensione reciproca dei rispettivi sistemi e di agevolare l'accesso ai rispettivi mercati. A questo scopo, esse possono instaurare dialoghi su questioni di regolamentazione ai livelli orizzontale e settoriale.
2. Nel quadro della loro cooperazione, le Parti si adoperano per identificare, sviluppare e promuovere iniziative volte a facilitare gli scambi commerciali, che possono consistere, tra l'altro:
a) |
nel rafforzare la cooperazione in materia di regolamentazione attraverso lo scambio di dati ed esperienze e la cooperazione scientifica e tecnica, per una migliore qualità delle rispettive regolamentazioni tecniche, delle norme, della vigilanza del mercato, della valutazione della conformità e dell'accreditamento e per un utilizzo efficiente delle risorse normative; |
b) |
nel promuovere e nello stimolare la cooperazione tra i rispettivi organismi, pubblici o privati, competenti in materia di metrologia, normazione, vigilanza del mercato, valutazione della conformità e accreditamento; |
c) |
nel promuovere lo sviluppo di infrastrutture di qualità in Georgia per quanto riguarda la normazione, la metrologia, l'accreditamento, la valutazione della conformità e il sistema di vigilanza del mercato; |
d) |
nel promuovere la partecipazione della Georgia ai lavori delle competenti organizzazioni europee; |
e) |
nel ricercare soluzioni per rimuovere gli ostacoli tecnici al commercio che dovessero presentarsi; e |
f) |
se del caso, nel profondere sforzi per coordinare le loro posizioni rispetto a questioni di interesse reciproco nelle organizzazioni internazionali che si occupano di commercio e regolamentazione, come l'OMC e la Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE). |
Articolo 47
Ravvicinamento delle regolamentazioni tecniche, delle norme e della valutazione della conformità
1. Tenendo conto delle proprie priorità di ravvicinamento in diversi ambiti, la Georgia adotta le misure necessarie per conseguire progressivamente il ravvicinamento alle regolamentazioni tecniche, alle norme, alla metrologia, all'accreditamento, alla valutazione della conformità, ai corrispondenti sistemi e al sistema di vigilanza del mercato dell'Unione e si impegna a rispettare i principi e le pratiche stabiliti nell'acquis pertinente dell'Unione (elenco indicativo nell'allegato III-B del presente accordo). Un elenco delle misure di ravvicinamento figura nell'allegato III-A del presente accordo, modificabile con decisione del Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» di cui all'articolo 408, paragrafo 4, del presente accordo.
2. Allo scopo di conseguire tali obiettivi, la Georgia:
a) |
tenendo conto delle proprie priorità, opera un ravvicinamento progressivo della propria legislazione all'acquis pertinente dell'Unione; e |
b) |
consegue e mantiene il livello di efficacia amministrativa e istituzionale necessario per realizzare un sistema efficace e trasparente indispensabile per l'attuazione del presente capo. |
3. La Georgia si astiene dal modificare la legislazione orizzontale e settoriale nelle aree prioritarie per il ravvicinamento, se non per ravvicinarla progressivamente al corrispondente acquis dell'Unione e per mantenere tale ravvicinamento. La Georgia notifica all'UE tali modifiche della sua legislazione interna.
4. La Georgia garantisce e agevola la partecipazione dei suoi organismi nazionali competenti, in base ai rispettivi settori di attività e al possesso dello status di membro di tali organismi, agli organismi europei e internazionali che si occupano di normazione, metrologia legale e fondamentale e valutazione della conformità, accreditamento compreso.
5. Allo scopo di integrare il proprio sistema di normazione, la Georgia fa quanto in suo potere affinché il proprio organismo di normazione:
a) |
recepisca progressivamente, come norme nazionali, il corpus delle norme europee (EN), comprese le norme europee armonizzate, il cui uso volontario costituisce una presunzione di conformità alla legislazione dell'Unione recepita nella legislazione della Georgia; |
b) |
contemporaneamente a tale recepimento, ritiri le norme nazionali contrastanti; |
c) |
soddisfi progressivamente le altre condizioni per ottenere lo status di membro a pieno titolo degli organismi europei di normazione. |
Articolo 48
Accordo sulla valutazione della conformità e sull'accettazione dei prodotti industriali (ACAA)
Le Parti possono in prospettiva concordare l'integrazione di un accordo sulla valutazione della conformità e sull'accettazione dei prodotti industriali (ACAA) come protocollo del presente accordo, in cui sono contemplati uno o più settori concordati in seguito a verifica dell'Unione che la legislazione settoriale e orizzontale pertinente, le istituzioni e le norme della Georgia siano state completamente ravvicinate a quelle dell'Unione. Tale ACAA prevederà che gli scambi commerciali di prodotti tra le Parti nei settori da esso disciplinati avvengano alle stesse condizioni applicabili agli scambi commerciali degli stessi prodotti tra gli Stati membri.
Articolo 49
Marcatura ed etichettatura
1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 47 e 48 del presente accordo, le Parti, per quanto concerne le regolamentazioni tecniche che attengono alle prescrizioni in materia di etichettatura o marcatura, riaffermano i principi di cui al capo 2.2 dell'accordo TBT secondo cui tali prescrizioni non sono elaborate, adottate o applicate con il fine o l'effetto di creare inutili ostacoli al commercio internazionale. A tale scopo, le prescrizioni in materia di etichettatura o marcatura non sono più restrittive, agli effetti degli scambi commerciali, di quanto necessario per conseguire un obiettivo legittimo, tenuto conto dei rischi che comporterebbe il mancato conseguimento di tale obiettivo.
2. Per quanto riguarda in particolare la marcatura o l'etichettatura obbligatoria, le Parti convengono:
a) |
di adoperarsi per ridurre al minimo le necessità in materia di marcatura o etichettatura, salvo quanto imposto ai fini dell'adozione dell'acquis dell'Unione in questo settore e ai fini della protezione della salute, della sicurezza o dell'ambiente o per altri scopi ragionevoli di politica pubblica; |
b) |
che una Parte può specificare la forma dell'etichettatura o della marcatura, ma non imporre l'autorizzazione, la registrazione o la certificazione delle etichette; e |
c) |
che le Parti conservano il diritto di esigere che le informazioni figurino sull'etichettatura o sulla marcatura in una determinata lingua. |
CAPO 4
Misure sanitarie e fitosanitarie
Articolo 50
Obiettivo
1. Il presente capo ha l'obiettivo di agevolare gli scambi tra le Parti delle merci oggetto di misure sanitarie e fitosanitarie (misure SPS), incluse tutte le misure elencate nell'allegato IV del presente accordo, tutelando nel contempo la vita e la salute delle persone, degli animali o dei vegetali mediante:
a) |
la garanzia di un'assoluta trasparenza per quanto attiene alle misure applicabili agli scambi elencate nell'allegato IV del presente accordo; |
b) |
il ravvicinamento del sistema normativo della Georgia a quello dell'Unione; |
c) |
il riconoscimento dello status zoosanitario e fitosanitario delle Parti e l'applicazione del principio di regionalizzazione; |
d) |
l'istituzione di un meccanismo per il riconoscimento dell'equivalenza delle misure mantenute da una Parte, elencate nell'allegato IV del presente accordo; |
e) |
il mantenimento dell'attuazione dell'accordo SPS; |
f) |
l'istituzione di meccanismi e procedure di facilitazione degli scambi; e |
g) |
il miglioramento della comunicazione e della cooperazione tra le Parti per quanto attiene alle misure elencate nell'allegato IV del presente accordo. |
2. Il presente capo mira inoltre a raggiungere un'intesa tra le Parti per quanto riguarda le norme per il benessere degli animali.
Articolo 51
Obblighi multilaterali
Le Parti riaffermano i propri diritti e i propri obblighi stabiliti nell'accordo OMC, in particolare nell'accordo SPS.
Articolo 52
Campo di applicazione
Il presente capo si applica a tutte le misure sanitarie e fitosanitarie di una Parte in grado di incidere, direttamente o indirettamente, sugli scambi commerciali tra le Parti, comprese tutte le misure elencate nell'allegato IV del presente accordo. Tale campo di applicazione lascia impregiudicato il campo di applicazione del ravvicinamento disposto all'articolo 55 del presente accordo.
Articolo 53
Definizioni
Ai fini del presente capo si intende per:
1) «misure sanitarie e fitosanitarie»: le misure definite al paragrafo 1 dell'allegato A dell'accordo SPS (misure SPS);
2) «animali»: gli animali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri e nel codice sanitario per gli animali acquatici dell'Organizzazione mondiale della sanità animale (OIE), rispettivamente;
3) «prodotti animali»: i prodotti di origine animale, compresi i prodotti ottenuti da animali acquatici, come definiti nel codice sanitario per gli animali acquatici dell'OIE;
4) «sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano»: i corpi interi o le parti di animali, nonché i prodotti di origine animale o altri prodotti ottenuti da animali non destinati al consumo umano, elencati nell'allegato IV-A, parte 2(II), del presente accordo;
5) «vegetali»: le piante vive e determinate parti vive di piante, comprese le sementi e il germoplasma:
a) |
i frutti, in senso botanico, diversi da quelli conservati con surgelamento; |
b) |
le verdure, diverse da quelle conservate con surgelamento; |
c) |
i tuberi, i bulbo-tuberi, i bulbi, i rizomi; |
d) |
i fiori recisi; |
e) |
i rami con foglie; |
f) |
gli alberi tagliati con foglie; |
g) |
le colture di tessuti vegetali; |
h) |
le foglie, il fogliame; |
i) |
il polline vivo; e |
j) |
le gemme, le talee, le marze; |
6) «prodotti vegetali»: i prodotti di origine vegetale non trasformati o che hanno subito un trattamento semplice, purché non si tratti di vegetali, definiti nell'allegato IV-A, parte 3, del presente accordo;
7) «sementi»: le sementi in senso botanico destinate a essere piantate;
8) «organismi nocivi»: qualsiasi specie, ceppo o biotipo di vegetale, animale o agente patogeno dannoso per i vegetali o i prodotti vegetali;
9) «zone protette»: le zone ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità o di eventuali disposizioni che ad esso succederanno;
10) «malattia animale»: una manifestazione clinica o patologica di un'infezione negli animali;
11) «malattia degli animali di acquacoltura»: un'infezione, anche non clinica, causata da uno o più agenti eziologici delle malattie di cui al codice sanitario per gli animali acquatici dell'OIE;
12) «infezione negli animali»: la permanenza dell'agente infettivo negli animali indipendentemente dalla presenza di manifestazioni cliniche o patologiche di un'infezione;
13) «norme per il benessere degli animali»: le norme per la protezione degli animali elaborate e applicate dalle Parti e, se del caso, conformi alle norme OIE;
14) «livello di protezione sanitaria e fitosanitaria adeguato»: quello definito al paragrafo 5 dell'allegato A dell'accordo SPS;
15) «regione»: con riferimento alla sanità animale, zona o regione quale definita nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE e, con riferimento all'acquacoltura, zona quale definita nel codice sanitario per gli animali acquatici dell'OIE. Con riferimento all'Unione, per «territorio» o «paese» si intende il territorio dell'Unione;
16) «zona indenne»: una zona nella quale l'assenza di un determinato organismo nocivo è dimostrata scientificamente e nella quale, se del caso, tale condizione è mantenuta attraverso l'applicazione di misure ufficiali;
17) «regionalizzazione»: la nozione di cui all'articolo 6 dell'accordo SPS;
18) «spedizione di animali o di prodotti animali»: un numero di animali o un quantitativo di prodotti animali dello stesso tipo, accompagnati dallo stesso certificato o documento, trasportati con lo stesso mezzo di trasporto, spediti da un unico spedizioniere e originari della stessa Parte esportatrice o di una stessa regione di tale Parte. Una spedizione di animali può essere composta di una o più merci o partite;
19) «spedizione di vegetali o di prodotti vegetali»: un quantitativo di vegetali, prodotti vegetali e/o altri articoli trasportati da una Parte ad un'altra Parte e accompagnati, se necessario, da un unico certificato fitosanitario. Una spedizione può essere composta di una o più merci o partite;
20) «partita»: un numero di unità di una singola merce, identificabile per l'omogeneità della composizione e dell'origine e facente parte di una spedizione;
21) «equivalenza per scopi commerciali» (equivalenza): le misure elencate nell'allegato IV del presente accordo applicate dalla Parte esportatrice, anche se esse differiscono dalle misure elencate in tale allegato applicate dalla Parte importatrice, raggiungono oggettivamente il livello di protezione adeguato della Parte importatrice o un livello di rischio accettabile;
22) «settore»: la struttura della produzione e degli scambi di un prodotto o di una categoria di prodotti in una Parte;
23) «sottosettore»: una parte ben definita e controllata di un settore;
24) «merci»: i prodotti o gli oggetti di cui ai punti da 2 a 7;
25) «autorizzazione d'importazione specifica»: una formale autorizzazione preventiva, rilasciata dalle autorità competenti della Parte importatrice a un singolo importatore per consentire l'importazione di una o più spedizioni di una merce dalla Parte esportatrice, nel campo di applicazione del presente capo;
26) «giorni lavorativi»: i giorni della settimana, esclusi la domenica, il sabato e i giorni festivi in una delle Parti;
27) «ispezione»: l'esame di qualsiasi aspetto relativo ai mangimi, agli alimenti, alla salute e al benessere degli animali per verificare che tali aspetti siano conformi alle prescrizioni di legge relative ai mangimi, agli alimenti, alla salute e al benessere degli animali;
28) «ispezione fitosanitaria»: l'esame visivo ufficiale di vegetali, prodotti vegetali o altri articoli regolamentati per stabilire l'eventuale presenza di organismi nocivi e/o la conformità alla regolamentazione fitosanitaria;
29) «verifica»: il controllo, mediante esame e considerazione di prove oggettive, volto a stabilire se sono stati soddisfatti requisiti specifici.
Articolo 54
Autorità competenti
Le Parti si informano reciprocamente in merito alla struttura, all'organizzazione e alla ripartizione delle competenze tra le loro autorità competenti nel corso della prima riunione del sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie («sottocomitato SPS») di cui all'articolo 65 del presente accordo. Le Parti si informano reciprocamente di eventuali cambiamenti relativi alla struttura, all'organizzazione e alla ripartizione delle competenze, inclusi i punti di contatto, con riferimento a tali autorità competenti.
Articolo 55
Ravvicinamento progressivo
1. La Georgia procede al ravvicinamento progressivo delle sue misure di legislazione sanitaria e fitosanitaria, in materia di benessere degli animali e di altre misure legislative di cui all'allegato IV del presente accordo alla legislazione dell'Unione, sulla base dei principi e delle procedure di cui all'allegato XI del presente accordo.
2. Le Parti collaborano al ravvicinamento progressivo e allo sviluppo di capacità.
3. Il sottocomitato SPS verifica regolarmente l'attuazione del processo di ravvicinamento di cui all'allegato XI del presente accordo al fine di formulare le necessarie raccomandazioni sul ravvicinamento.
4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, la Georgia presenta un elenco delle misure di legislazione sanitaria e fitosanitaria, in materia di benessere degli animali e di altre misure legislative dell'UE, come definite all'allegato IV del presente accordo, che la Georgia sottoporrà a ravvicinamento. L'elenco è suddiviso in settori prioritari, indicanti le merci o i gruppi di merci specifici per i quali risulteranno agevolati gli scambi commerciali mediante il ravvicinamento. Tale elenco di ravvicinamento è il documento di riferimento per l'attuazione del presente capo.
Articolo 56
Riconoscimento, ai fini degli scambi commerciali, dello status zoosanitario e fitosanitario e delle condizioni regionali
1. Per quanto riguarda le malattie animali e le infezioni degli animali (comprese le zoonosi), si applicano le seguenti disposizioni:
a) |
la Parte importatrice riconosce, ai fini degli scambi commerciali, lo status zoosanitario della Parte esportatrice o delle sue regioni, determinato a norma della procedura definita nell'allegato VI del presente accordo, relativamente alle malattie animali di cui all'allegato V-A del presente accordo; |
b) |
se una Parte ritiene che il suo territorio o una regione compresa nel suo territorio possieda uno status speciale relativamente a una determinata malattia animale diversa da quelle elencate nell'allegato V-A del presente accordo, essa può chiedere il riconoscimento di tale status a norma della procedura di cui all'allegato VI, parte C, del presente accordo. A tale scopo, la Parte importatrice può chiedere, per le importazioni di animali vivi e di prodotti animali, garanzie corrispondenti allo status riconosciuto alle Parti, corredate di nota esplicativa; |
c) |
le Parti riconoscono come base per gli scambi commerciali bilaterali lo status dei territori o delle regioni, oppure lo status di un settore o di un sottosettore delle Parti concernente, a seconda dei casi, la prevalenza o l'incidenza di una malattia animale diversa da quelle elencate nell'allegato V-A del presente accordo o le infezioni degli animali e/o i rischi connessi, secondo le definizioni dell'OIE. A tale scopo, la Parte importatrice può chiedere, per le importazioni di animali vivi e di prodotti animali, le garanzie corrispondenti allo status definito conformemente alle raccomandazioni dell'OIE; e |
d) |
fatti salvi gli articoli 58, 60 e 64 del presente accordo e sempre che la Parte importatrice non sollevi esplicitamente un'obiezione e chieda informazioni giustificative o supplementari, consultazioni e/o verifiche, ciascuna Parte adotta senza indebito ritardo le misure legislative e amministrative necessarie per consentire gli scambi commerciali in conformità alle disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo. |
2. Per quanto riguarda gli organismi nocivi, si applicano le seguenti disposizioni:
a) |
le Parti riconoscono, ai fini degli scambi commerciali, lo status concernente gli organismi nocivi di cui all'allegato V-B del presente accordo determinato nell'allegato VI-B; e |
b) |
fatti salvi gli articoli 58, 60 e 64 del presente accordo e sempre che la Parte importatrice non sollevi esplicitamente un'obiezione e chieda informazioni giustificative o supplementari, consultazioni e/o verifiche, ciascuna Parte adotta senza indebito ritardo le misure legislative e amministrative necessarie per consentire gli scambi commerciali in conformità alle disposizioni di cui alla lettera a) del presente paragrafo. |
3. Le Parti riconoscono le nozioni di regionalizzazione e di zone indenni da organismi nocivi, quali precisate nella Convenzione internazionale per la protezione delle piante del 1997 (IPPC) e nelle norme internazionali per le misure sanitarie (ISPM) dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), e quella di zone protette ai sensi della direttiva 2000/29/CE, e decidono di applicarle ai loro scambi bilaterali.
4. Le Parti convengono che le decisioni di regionalizzazione riguardanti le malattie animali e dei pesci di cui all'allegato V-A del presente accordo e gli organismi nocivi elencati nell'allegato V-B del presente accordo sono prese conformemente a quanto disposto nell'allegato VI, parti A e B, del presente accordo.
5. Per quanto riguarda le malattie animali, a norma dell'articolo 58 del presente accordo, la Parte esportatrice che chiede alla Parte importatrice il riconoscimento della sua decisione di regionalizzazione notifica le misure unitamente a una motivazione circostanziata e ai dati giustificativi alla base delle sue decisioni. Fatto salvo l'articolo 59 del presente accordo e sempre che la Parte importatrice non sollevi esplicitamente un'obiezione e chieda informazioni supplementari, consultazioni e/o verifiche entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento della notifica, la decisione di regionalizzazione notificata si considera accettata.
Le consultazioni di cui al primo comma del presente paragrafo si svolgono a norma dell'articolo 59, paragrafo 3, del presente accordo. La Parte importatrice valuta le informazioni supplementari entro quindici giorni lavorativi dal loro ricevimento. La verifica di cui al primo comma del presente paragrafo è eseguita a norma dell'articolo 62 del presente accordo ed entro venticinque giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta.
6. Per quanto riguarda gli organismi nocivi, ciascuna Parte dispone che negli scambi commerciali di vegetali, prodotti vegetali e altri articoli, si tenga in debita considerazione lo status concernente gli organismi nocivi di una zona riconosciuta dall'altra Parte come zona protetta o come zona indenne da organismi nocivi. Una Parte che chiede all'altra Parte il riconoscimento di una sua zona indenne da organismi nocivi notifica le misure e, su richiesta, fornisce la motivazione circostanziata e i dati giustificativi alla base dell'istituzione e del mantenimento di tale zona, secondo quanto stabilito dalle norme FAO o IPPC appropriate, incluse le norme internazionali per le misure fitosanitarie. Fatto salvo l'articolo 64 del presente accordo e sempre che una Parte non sollevi esplicitamente un'obiezione e chieda informazioni supplementari, consultazioni e/o verifiche entro tre mesi dalla notifica, la decisione di regionalizzazione così notificata, relativa a zone indenni, si considera accettata,
le consultazioni di cui al primo comma del presente paragrafo si svolgono a norma dell'articolo 59, paragrafo 3, del presente accordo. La Parte importatrice valuta le informazioni supplementari entro tre mesi dal ricevimento delle stesse. La verifica di cui al primo comma del presente paragrafo è eseguita a norma dell'articolo 62 del presente accordo entro dodici mesi dal ricevimento della relativa richiesta, tenendo conto del ciclo biologico dell'organismo nocivo e della coltura in questione.
7. Una volta espletate le procedure di cui ai paragrafi da 4 a 6, e fatto salvo l'articolo 64 del presente accordo, ciascuna Parte adotta senza indebito ritardo le misure legislative e amministrative necessarie per consentire gli scambi commerciali su tali basi.
8. Le Parti possono instaurare un ulteriore dialogo in merito alla questione della compartimentalizzazione.
Articolo 57
Riconoscimento dell'equivalenza
1. L'equivalenza può essere riconosciuta in relazione a:
a) |
una singola misura; |
b) |
un gruppo di misure; oppure |
c) |
un sistema applicabile a un settore, a un sottosettore, a una merce o a un gruppo di merci. |
2. Per quanto riguarda il riconoscimento dell'equivalenza, le Parti seguono la procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo, nell'ambito della quale la Parte esportatrice dimostra obiettivamente l'equivalenza e la Parte importatrice valuta obiettivamente tale richiesta. Tale valutazione può comprendere ispezioni o verifiche.
3. Quando la Parte esportatrice chiede il riconoscimento dell'equivalenza come stabilito al paragrafo 1 del presente articolo, le Parti avviano senza indugio e comunque entro tre mesi dal ricevimento della richiesta della Parte importatrice la procedura di consultazione, che comprende le fasi descritte nell'allegato VIII del presente accordo. Se la Parte esportatrice presenta più domande, su richiesta della Parte importatrice le Parti stabiliscono, nel sottocomitato SPS di cui all'articolo 65 del presente accordo, un calendario per l'avvio e lo svolgimento della procedura di cui al presente paragrafo.
4. La Georgia informa l'Unione non appena viene conseguito il ravvicinamento in relazione a una misura, ad un gruppo di misure o ad un sistema di cui al paragrafo 1 del presente articolo, in seguito alla verifica di cui all'articolo 55, paragrafo 3, del presente accordo. Tale notifica è considerata una richiesta da parte della Georgia di avviare la procedura per il riconoscimento dell'equivalenza delle misure interessate, come stabilito al paragrafo 3 del presente articolo.
5. Se non diversamente convenuto, la Parte importatrice completa la procedura per il riconoscimento dell'equivalenza di cui al paragrafo 3 del presente articolo entro 360 giorni dal ricevimento della richiesta della Parte esportatrice, accompagnata da un fascicolo comprovante l'equivalenza. Tale termine può essere prorogato nel caso delle colture stagionali, quando ciò sia giustificato per consentire una verifica durante un congruo periodo di crescita della coltura.
6. La Parte importatrice determina l'equivalenza per quanto riguarda i vegetali, i prodotti vegetali e gli altri articoli conformemente alle ISPM pertinenti.
7. Qualora una delle Parti modifichi le misure che incidono sull'equivalenza, la Parte importatrice può revocare o sospendere l'equivalenza purché si proceda nel modo seguente:
a) |
a norma dell'articolo 58, paragrafo 2, del presente accordo, la Parte esportatrice informa la Parte importatrice delle proposte di modifica delle proprie misure per le quali è riconosciuta l'equivalenza e del probabile effetto delle misure proposte sull'equivalenza riconosciuta. Entro trenta giorni lavorativi dal ricevimento di tali informazioni, la Parte importatrice comunica alla Parte esportatrice se l'equivalenza continuerà ad essere riconosciuta sulla base delle misure proposte; |
b) |
a norma dell'articolo 58, paragrafo 2, del presente accordo, la Parte importatrice informa tempestivamente la Parte esportatrice delle proposte di modifica delle proprie misure sulle quali si è basato il riconoscimento dell'equivalenza e del probabile effetto delle misure proposte sull'equivalenza riconosciuta. Qualora la Parte importatrice cessi di riconoscere l'equivalenza, le Parti possono concordare le condizioni alle quali riaprire la procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo sulla base delle misure proposte. |
8. Il riconoscimento, la sospensione o la revoca dell'equivalenza sono di esclusiva competenza della Parte importatrice, che agisce conformemente al proprio quadro amministrativo e legislativo. Tale Parte fornisce per iscritto alla Parte esportatrice una motivazione circostanziata e i dati giustificativi alla base delle decisioni contemplate nel presente articolo. In caso di non riconoscimento, di sospensione o di revoca dell'equivalenza, la Parte importatrice indica alla Parte esportatrice le condizioni necessarie per poter riaprire la procedura di cui al paragrafo 3.
9. Fatto salvo l'articolo 64 del presente accordo, la Parte importatrice non può revocare o sospendere l'equivalenza prima dell'entrata in vigore delle nuove misure proposte da una delle Parti.
10. Qualora la Parte importatrice riconosca formalmente l'equivalenza in base alla procedura di consultazione di cui all'allegato VIII del presente accordo, il sottocomitato SPS, conformemente alla procedura stabilita all'articolo 65, paragrafo 5, del presente accordo, riconosce l'equivalenza ai fini degli scambi commerciali tra le Parti. Tale decisione prevede anche, se del caso, una riduzione dei controlli materiali alle frontiere, certificati semplificati e procedure di pre-listing degli stabilimenti.
Lo status di riconoscimento dell'equivalenza figura nell'allegato XII del presente accordo.
Articolo 58
Trasparenza e scambio di informazioni
1. Fatto salvo l'articolo 59 del presente accordo, le Parti cooperano per migliorare la comprensione reciproca dei meccanismi e delle strutture ufficiali di controllo dell'altra Parte responsabili dell'applicazione delle misure di cui all'allegato IV del presente accordo e dell'efficacia di tali strutture e meccanismi. Un mezzo per conseguire questo risultato sono, tra l'altro, le relazioni degli audit internazionali nei casi in cui siano rese pubbliche e le Parti possano scambiarsi informazioni sui risultati di tali audit o altre informazioni, a seconda dei casi.
2. Nel quadro del ravvicinamento della legislazione di cui all'articolo 55 del presente accordo o del riconoscimento dell'equivalenza di cui all'articolo 57 del presente accordo, le Parti si tengono reciprocamente informate in merito alle modifiche legislative o procedurali adottate nei settori interessati.
3. In questo contesto, l'Unione informa con congruo anticipo la Georgia in merito a modifiche della propria legislazione per consentirle di prendere in considerazione una modifica conseguente della sua legislazione.
È auspicabile che sia raggiunto il livello di cooperazione necessario per facilitare la trasmissione dei documenti legislativi su richiesta di una delle Parti.
A tale scopo, ciascuna Parte notifica all'altra Parte i propri punti di contatto. Le Parti si notificano inoltre reciprocamente ogni modifica relativa ai punti di contatto.
Articolo 59
Notifiche, consultazioni e facilitazione delle comunicazioni
1. Ciascuna Parte notifica all'altra Parte per iscritto, entro due giorni lavorativi, qualsiasi rischio grave o rilevante per la salute delle persone, degli animali o dei vegetali, comprese le eventuali emergenze alimentari o le situazioni in cui il consumo di prodotti animali o vegetali rischi inequivocabilmente di produrre gravi effetti sulla salute, in particolare:
a) |
tutte le misure che incidono sulle decisioni di regionalizzazione di cui all'articolo 56 del presente accordo; |
b) |
la presenza o l'evoluzione di una delle malattie animali elencate nell'allegato V-A del presente accordo o degli organismi nocivi regolamentati elencati nell'allegato V-B del presente accordo; |
c) |
le risultanze di rilevanza epidemiologica o i rischi importanti associati a malattie animali e ad organismi nocivi non elencati negli allegati V-A e V-B del presente accordo o a nuove malattie animali o a nuovi organismi nocivi; e |
d) |
tutte le misure aggiuntive rispetto alle prescrizioni di base delle rispettive misure adottate per controllare o eradicare malattie animali od organismi nocivi o per proteggere la sanità pubblica o delle piante, nonché qualsiasi modifica delle politiche di profilassi, comprese le campagne di vaccinazione. |
2. Le notifiche vengono effettuate per iscritto e inviate ai punti di contatto di cui all'articolo 58, paragrafo 1, del presente accordo.
Per notifica scritta si intende una notifica inviata per posta, fax o e-mail.
3. Se una Parte nutre gravi preoccupazioni circa un rischio per la salute delle persone, degli animali o dei vegetali, su richiesta di tale Parte si procede quanto prima, e comunque entro quindici giorni lavorativi dalla data della richiesta, a consultazioni in merito alla situazione. In questi casi ciascuna Parte si adopera per fornire tutte le informazioni necessarie per evitare perturbazioni degli scambi e pervenire ad una soluzione reciprocamente accettabile, coerente con la tutela della salute delle persone, degli animali o dei vegetali.
4. Su richiesta di una Parte, le consultazioni sul benessere degli animali si tengono quanto prima, e comunque entro venti giorni lavorativi dalla notifica. In questi casi, ciascuna Parte si adopera per fornire tutte le informazioni richieste.
5. Su richiesta di una Parte, le consultazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo sono condotte in videoconferenza o audioconferenza. La Parte che chiede le consultazioni cura la redazione dei relativi verbali, che sono formalmente approvati dalle Parti. Ai fini di tale approvazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 58, paragrafo 3, del presente accordo.
6. L'applicazione reciproca di un sistema di allarme rapido e di un meccanismo di allerta precoce per le emergenze veterinarie e fitosanitarie avrà inizio in una fase successiva, una volta che la Georgia avrà attuato la legislazione necessaria in materia e creato le condizioni per il loro corretto funzionamento in loco.
Articolo 60
Condizioni commerciali
1. Condizioni di importazione precedenti al riconoscimento dell'equivalenza:
a) |
le Parti convengono di stabilire condizioni precedenti al riconoscimento dell'equivalenza per tutte le merci contemplate nell'allegato IV-A e nell'allegato IV-C, punti 2 e 3, del presente accordo. Fatte salve le decisioni prese a norma dell'articolo 56 del presente accordo, le condizioni di importazione della Parte importatrice si applicano a tutto il territorio della Parte esportatrice. All'entrata in vigore del presente accordo e a norma del suo articolo 58, la Parte importatrice informa la Parte esportatrice dei suoi requisiti sanitari e/o fitosanitari d'importazione per le merci di cui agli allegati IV-A e IV-C del presente accordo. Tali informazioni comprendono, se del caso, i modelli dei certificati o delle dichiarazioni ufficiali o dei documenti commerciali prescritti dalla Parte importatrice; e |
b) |
|
2. Condizioni di importazione successive al riconoscimento dell'equivalenza:
a) |
entro novanta giorni dalla data della decisione relativa al riconoscimento dell'equivalenza di cui all'articolo 57, paragrafo 10, del presente accordo, le Parti adottano le misure legislative e amministrative necessarie per applicare tale riconoscimento dell'equivalenza ai loro scambi bilaterali delle merci di cui all'allegato IV-A e all'allegato IV-C, punti 2 e 3, del presente accordo. Per tali merci, il modello di certificato o di documento ufficiale richiesto dalla Parte importatrice può quindi essere sostituito da un certificato redatto a norma dell'allegato X-B del presente accordo; |
b) |
per le merci appartenenti a settori o a sottosettori per i quali non sia riconosciuta l'equivalenza della totalità delle misure, gli scambi continuano a essere effettuati nel rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo. Su richiesta della Parte esportatrice, si applicano le disposizioni del paragrafo 5 del presente articolo. |
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, le merci di cui agli allegati IV-A e IV-C, punto 2, del presente accordo, non sono soggette ad alcuna autorizzazione d'importazione tra le Parti.
4. Per quanto riguarda le condizioni che incidono sugli scambi delle merci di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, su richiesta della Parte esportatrice, le Parti avviano consultazioni nell'ambito del sottocomitato SPS a norma dell'articolo 65 del presente accordo onde concordare le condizioni di importazione alternative o aggiuntive che saranno applicate dalla Parte importatrice. Se del caso, dette condizioni di importazione alternative o aggiuntive possono basarsi su misure della Parte esportatrice di cui la Parte importatrice abbia riconosciuto l'equivalenza. Previo accordo tra le Parti, la Parte importatrice adotta entro novanta giorni le misure legislative e/o amministrative necessarie per consentire l'importazione sulla base delle condizioni di importazione concordate.
5. Elenco degli stabilimenti, riconoscimento provvisorio
a) |
Per le importazioni dei prodotti animali di cui all'allegato IV-A, parte 2, del presente accordo, su richiesta della Parte esportatrice corredata delle opportune garanzie, la Parte importatrice riconosce provvisoriamente gli stabilimenti di trasformazione di cui all'allegato VII, punto 2, del presente accordo, situati nel territorio della Parte esportatrice, senza ispezione preventiva dei singoli stabilimenti. Tale riconoscimento è conforme alle condizioni e alle disposizioni di cui all'allegato VII del presente accordo. Tranne nel caso in cui vengano richieste informazioni aggiuntive, la Parte importatrice adotta le misure legislative e/o amministrative necessarie per consentire l'importazione su tali basi entro trenta giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta e delle relative garanzie della Parte importatrice. L'elenco iniziale degli stabilimenti viene approvato a norma dell'allegato VII del presente accordo; |
b) |
per le importazioni dei prodotti animali di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo, la Parte esportatrice trasmette alla Parte importatrice l'elenco degli stabilimenti che soddisfano i requisiti della Parte importatrice. |
6. Su richiesta di una Parte, l'altra Parte fornisce la motivazione e i dati giustificativi necessari per le decisioni di cui al presente articolo.
Articolo 61
Procedura di certificazione
1. Ai fini delle procedure di certificazione e del rilascio dei certificati e dei documenti ufficiali, le Parti si attengono ai principi contenuti nell'allegato X del presente accordo.
2. Il sottocomitato SPS di cui all'articolo 65 del presente accordo può stabilire le norme applicabili in caso di certificazione elettronica, revoca o sostituzione dei certificati.
3. Nel quadro del ravvicinamento legislativo di cui all'articolo 55 del presente accordo, le Parti concordano, se del caso, modelli comuni di certificati.
Articolo 62
Verifica
1. Per mantenere la fiducia nell'effettiva attuazione delle disposizioni del presente capo, ciascuna Parte ha il diritto:
a) |
di effettuare la verifica di tutto o di una parte del sistema di ispezione e di certificazione delle autorità dell'altra Parte e/o di altre misure, se del caso, conformemente alle norme e alle linee guida internazionali pertinenti, nonché alle raccomandazioni del Codex Alimentarius, dell'OIE e dell'IPPC; |
b) |
di ricevere informazioni dall'altra Parte relative al suo sistema di controllo e di essere informata sui risultati dei controlli effettuati nell'ambito di tale sistema, nel rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza applicabili alle Parti. |
2. Ciascuna Parte può condividere con soggetti terzi i risultati delle verifiche di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo e renderli pubblici secondo quanto eventualmente prescritto dalle disposizioni applicabili alle Parti. La condivisione e/o la pubblicazione dei risultati, se del caso, avvengono nel rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza applicabili alle Parti.
3. Se la Parte importatrice decide di effettuare una visita di verifica presso la Parte esportatrice, la Parte importatrice notifica tale visita di verifica alla Parte esportatrice almeno sessanta giorni lavorativi prima della data prevista, eccetto in casi di emergenza o se le Parti concordano diversamente. L'eventuale modifica di tale visita è concordata tra le Parti.
4. I costi sostenuti per effettuare la verifica di tutto o di una parte del sistema di ispezione e di certificazione delle autorità dell'altra Parte e/o di altre misure, se del caso, sono a carico della Parte che effettua la verifica o l'ispezione.
5. Il progetto di comunicazione scritta relativa alle verifiche è trasmesso alla Parte esportatrice entro sessanta giorni lavorativi dalla fine della verifica. La Parte esportatrice dispone di quarantacinque giorni lavorativi per presentare osservazioni in proposito. Le osservazioni della Parte esportatrice vengono allegate e, se del caso, incluse nella versione finale. Quando tuttavia durante la verifica sia accertato un grave rischio per la salute delle persone, degli animali o dei vegetali, la Parte esportatrice viene informata il prima possibile e comunque entro dieci giorni lavorativi dalla fine della verifica.
6. A fini di chiarezza, i risultati delle verifiche possono contribuire alle procedure di cui agli articoli 55, 57 e 63 del presente accordo, seguite dalle Parti o da una di esse.
Articolo 63
Controlli all'importazione e diritti d'ispezione
1. Le Parti convengono che i controlli all'importazione effettuati dalla Parte importatrice sulle spedizioni della Parte esportatrice avvengono nel rispetto dei principi di cui all'allegato IX, parte A, del presente accordo. I risultati dei controlli possono contribuire al processo di verifica di cui all'articolo 62 del presente accordo.
2. La frequenza dei controlli materiali all'importazione eseguiti da ciascuna Parte è indicata nell'allegato IX, parte B, del presente accordo. Le Parti possono modificare la frequenza dei controlli nei limiti delle loro competenze e conformemente alla rispettiva legislazione interna, in funzione dei progressi fatti a norma degli articoli 55, 57 e 60 del presente accordo o a seguito di verifiche, consultazioni o altre misure previste dal presente accordo. Il sottocomitato SPS di cui all'articolo 65 modifica di conseguenza l'allegato IX, parte B, del presente accordo mediante decisione.
3. I diritti d'ispezione, ove applicabili, possono coprire solo le spese sostenute dall'autorità competente per l'esecuzione dei controlli all'importazione. Tali diritti vengono calcolati basandosi su quelli imposti per l'ispezione di prodotti interni simili.
4. La Parte importatrice informa la Parte esportatrice che ne faccia richiesta di tutte le modifiche, motivazioni comprese, delle misure che incidono sui controlli all'importazione e sui diritti d'ispezione e di tutti i cambiamenti di rilievo delle modalità amministrative dei controlli.
5. A decorrere da una data stabilita dal sottocomitato SPS di cui all'articolo 65 del presente accordo, le Parti possono concordare le condizioni di approvazione dei controlli dell'altra Parte di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera b), del presente accordo, onde adeguare e ridurre reciprocamente, se del caso, la frequenza dei controlli materiali all'importazione sulle merci di cui all'articolo 60, paragrafo 2, lettera a), del presente accordo.
A decorrere da tale data, le Parti possono approvare reciprocamente i controlli dell'altra Parte relativi a determinate merci e, di conseguenza, ridurre o sostituire i controlli all'importazione per le merci interessate.
Articolo 64
Misure di salvaguardia
1. Qualora la Parte esportatrice adotti nel suo territorio misure per tenere sotto controllo qualsiasi fattore suscettibile di costituire un pericolo o un rischio grave per la salute delle persone, degli animali o dei vegetali, la Parte esportatrice adotta, fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, misure equivalenti per prevenire l'introduzione del pericolo o del rischio nel territorio della Parte importatrice.
2. La Parte importatrice può adottare, per gravi motivi connessi alla salute delle persone, degli animali o dei vegetali, le misure provvisorie necessarie a tutela della salute delle persone, degli animali o dei vegetali. Per quanto riguarda le spedizioni in viaggio tra le Parti, la Parte importatrice cerca la soluzione più adatta e proporzionata onde evitare inutili perturbazioni degli scambi.
3. La Parte che adotta misure a norma del paragrafo 2 del presente articolo informa l'altra Parte entro un giorno lavorativo dalla loro adozione. Su richiesta di una delle Parti, e a norma dell'articolo 59, paragrafo 3, del presente accordo, le Parti si consultano sulla situazione entro quindici giorni lavorativi dalla notifica. Le Parti tengono debitamente conto di tutte le informazioni fornite durante le consultazioni e si adoperano per evitare inutili perturbazioni degli scambi tenendo conto, se del caso, dell'esito delle consultazioni di cui all'articolo 59, paragrafo 3, del presente accordo.
Articolo 65
Sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie
1. È istituito il sottocomitato SPS. Esso si riunisce entro tre mesi dalla data dell'entrata in vigore del presente accordo, successivamente su richiesta di una delle Parti o almeno una volta l'anno. Previo accordo tra le Parti, le riunioni del sottocomitato SPS possono svolgersi per videoconferenza o audioconferenza. Il sottocomitato SPS può esaminare questioni anche al di fuori delle riunioni, per corrispondenza.
2. Il sottocomitato SPS svolge i seguenti compiti:
a) |
esamina ogni questione relativa al presente capo; |
b) |
monitora l'attuazione del presente capo ed esamina le questioni che dovessero emergere in relazione alla sua attuazione; |
c) |
riesamina gli allegati da IV a XII del presente accordo, tenendo conto soprattutto dei progressi compiuti nel quadro delle consultazioni e delle procedure previste nel presente capo; |
d) |
modifica, mediante una decisione che forma titolo esecutivo, gli allegati da IV a XII del presente accordo, alla luce del riesame di cui alla lettera c) del presente paragrafo o di quanto altrimenti previsto nel presente capo; e |
e) |
formula pareri e raccomandazioni ad altri organi definiti al titolo VIII (Disposizioni istituzionali, generali e finali) del presente accordo, alla luce del riesame di cui alla lettera c) del presente paragrafo. |
3. Le Parti decidono di istituire, se del caso, gruppi di lavoro tecnici composti da rappresentanti delle Parti a livello di esperti, incaricati di individuare e risolvere le questioni tecniche e scientifiche relative all'applicazione del presente capo. Qualora occorrano competenze supplementari, le Parti possono istituire gruppi ad hoc, anche a carattere scientifico o gruppi di esperti, la cui composizione non è necessariamente limitata ai rappresentanti delle Parti.
4. Il sottocomitato SPS informa regolarmente il Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 408, paragrafo 4, del presente accordo, mediante una relazione sulle attività e sulle decisioni prese nei limiti delle proprie competenze.
5. Il sottocomitato SPS adotta le procedure di lavoro durante la prima riunione.
6. Ogni decisione, raccomandazione, relazione o altra azione ad opera del sottocomitato SPS o di qualsiasi gruppo stabilito dal sottocomitato SPS è adottata per consenso tra le Parti.
CAPO 5
Dogane e facilitazione degli scambi
Articolo 66
Obiettivi
1. Le Parti riconoscono l'importanza delle questioni relative alle dogane e alla facilitazione degli scambi nell'evoluzione del contesto commerciale bilaterale. Esse convengono di rafforzare la cooperazione in questo settore per far sì che la legislazione e le procedure pertinenti e la capacità amministrativa delle amministrazioni competenti consentano di conseguire gli obiettivi di un controllo efficace e contribuiscano, in linea di principio, a facilitare il commercio legittimo.
2. Le Parti riconoscono che va attribuita la massima importanza agli obiettivi di politica pubblica, compresi la facilitazione degli scambi, la sicurezza e la prevenzione delle frodi, da perseguire con un approccio equilibrato.
Articolo 67
Legislazione e procedure
1. Le Parti convengono di dare, in linea di principio, un carattere di stabilità e completezza alla loro rispettiva legislazione commerciale e doganale, e sulla necessità che le disposizioni e le procedure siano proporzionate, trasparenti, prevedibili, non discriminatorie, imparziali e applicate in modo uniforme ed efficace, e tra l'altro:
a) |
tuteleranno e faciliteranno il commercio legittimo attraverso un'applicazione efficace e il rispetto delle disposizioni di legge; |
b) |
eviteranno oneri inutili o discriminatori a carico degli operatori economici, preverranno le frodi e agevoleranno ulteriormente gli operatori economici il cui grado di rispetto delle norme è elevato; |
c) |
applicheranno un unico documento amministrativo ai fini delle dichiarazioni doganali; |
d) |
adotteranno misure che porteranno a conseguire maggiore efficienza, trasparenza e semplificazione delle procedure e delle pratiche doganali; |
e) |
applicheranno tecniche doganali moderne, compresi la valutazione dei rischi, i controlli a posteriori e i metodi di audit d'impresa, per semplificare e facilitare l'ingresso, l'uscita e lo svincolo delle merci; |
f) |
perseguiranno la riduzione dei costi di adeguamento e una maggiore prevedibilità per tutti gli operatori economici; |
g) |
garantiranno la gestione non discriminatoria delle prescrizioni e delle procedure applicabili alle importazioni, alle esportazioni e alle merci in transito, ferma restando l'applicazione di criteri oggettivi di valutazione del rischio; |
h) |
applicheranno gli strumenti internazionali applicabili in materia commerciale e doganale, compresi quelli elaborati dall'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), dalla Convenzione di Istanbul relativa all'ammissione temporanea del 1990, dalla Convenzione internazionale sul sistema armonizzato del 1983, dall'OMC, dalla Convenzione TIR delle Nazioni Unite del 1975, dalla Convenzione sull'armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere del 1982; e potranno tenere conto del Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade (quadro di norme per rendere sicuro e facilitare il commercio mondiale) dell'OMC, nonché degli orientamenti della Commissione europea come i Customs Blueprints, se del caso; |
i) |
adotteranno le misure necessarie per recepire e attuare le disposizioni della versione riveduta della Convenzione di Kyoto per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali del 1973; |
j) |
prenderanno decisioni anticipate (advance rulings) vincolanti in materia di classificazione tariffaria e regole di origine. Le Parti dispongono che una decisione possa essere revocata o annullata solo previa notifica all'operatore interessato e senza effetto retroattivo, salvo che non sia stata presa in base a informazioni inesatte o incomplete; |
k) |
introdurranno e applicheranno, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, procedure semplificate per gli operatori economici autorizzati; |
l) |
stabiliranno norme che garantiscano la proporzionalità e il carattere non discriminatorio delle sanzioni imposte per le violazioni della normativa doganale o dei requisiti procedurali e la cui applicazione non determini ritardi ingiustificati; e |
m) |
applicheranno norme trasparenti, non discriminatorie e proporzionate laddove le agenzie governative offrano servizi prestati anche dal settore privato. |
2. Per migliorare i metodi di lavoro garantendo al tempo stesso la non discriminazione, la trasparenza, l'efficienza, l'integrità e la responsabilità delle operazioni, le Parti:
a) |
intraprendono ulteriori iniziative finalizzate alla riduzione, alla semplificazione e alla standardizzazione dei dati e della documentazione prescritti dalle dogane e dalle altre autorità competenti; |
b) |
semplificano, ove possibile, le prescrizioni e le formalità per lo svincolo e lo sdoganamento rapidi delle merci; |
c) |
instaurano procedure efficaci, rapide e non discriminatorie che garantiscono il diritto di presentare ricorso contro le azioni amministrative, le pronunce e le decisioni delle autorità doganali e delle altre autorità competenti riguardanti merci presentate in dogana. Le procedure di ricorso sono facilmente accessibili e i relativi costi sono ragionevoli e proporzionati ai costi sostenuti dalle autorità per assicurare il diritto al ricorso; |
d) |
quando un'azione amministrativa, una pronuncia o una decisione contestata è oggetto di un ricorso, provvedono affinché le merci possano essere normalmente svincolate e i pagamenti dei dazi lasciati in sospeso, fatte salve le misure di salvaguardia ritenute necessarie. Se necessario, è opportuno che lo svincolo delle merci sia subordinato alla costituzione di una garanzia, ad esempio una cauzione o un deposito; e |
e) |
assicurano il mantenimento dei più elevati standard di integrità, in particolare alle frontiere, mediante l'applicazione, se del caso, di misure incentrate sui principi delle convenzioni e degli strumenti internazionali pertinenti in questo ambito, in particolare della dichiarazione riveduta di Arusha dell'OMD del 2003 e del Blueprint on Customs ethics della Commissione europea del 2007. |
3. Le Parti convengono di eliminare:
a) |
le prescrizioni relative all'obbligo di avvalersi di spedizionieri doganali; e |
b) |
le prescrizioni relative all'obbligo di ispezioni pre-imbarco o nel luogo di destinazione. |
4. Per quanto si riferisce al transito:
a) |
ai fini del presente accordo, si applicano le norme e le definizioni in materia di transito previste nelle disposizioni dell'OMC, in particolare l'articolo V del GATT 1994 e le disposizioni correlate, compresi i chiarimenti e i miglioramenti derivanti dal ciclo di negoziati di Doha sulla facilitazione degli scambi. Tali disposizioni si applicano anche quando il transito delle merci inizia o termina nel territorio di una Parte; |
b) |
le Parti perseguono la progressiva interconnettività dei loro rispettivi regimi di transito doganale, nella prospettiva della futura partecipazione della Georgia al regime comune di transito (2); |
c) |
le Parti garantiscono la cooperazione e il coordinamento di tutte le autorità competenti sul loro territorio per agevolare il traffico in transito. Sul tema del transito le Parti promuovono anche la cooperazione tra le autorità e il settore privato. |
Articolo 68
Rapporti con la comunità imprenditoriale
Le Parti convengono:
a) |
di garantire che la rispettiva legislazione e le rispettive procedure siano trasparenti, siano rese pubbliche, per quanto possibile attraverso mezzi elettronici, e contengano la motivazione alla base della loro adozione. Sono auspicabili consultazioni regolari e un periodo di tempo ragionevole tra la pubblicazione e l'entrata in vigore di disposizioni nuove o modificate; |
b) |
sulla necessità di consultare periodicamente e tempestivamente i rappresentanti del settore commerciale in merito alle proposte legislative e alle procedure in materia doganale e commerciale; |
c) |
di rendere note al pubblico le pertinenti informazioni di carattere amministrativo, quali le prescrizioni delle autorità e le procedure di entrata e di uscita, gli orari di apertura e le procedure operative degli uffici doganali nei porti e presso i valichi doganali, nonché i punti di contatto per la richiesta di informazioni; |
d) |
di favorire la cooperazione tra gli operatori e le amministrazioni competenti mediante procedure non arbitrarie e accessibili al pubblico basate, tra l'altro, su quelle varate dall'OMD; e |
e) |
di garantire che le loro rispettive prescrizioni e procedure in materia doganale e quelle correlate continuino a rispondere alle esigenze legittime degli operatori commerciali, si mantengano conformi alle migliori pratiche e abbiano gli effetti il meno restrittivi possibile sugli scambi. |
Articolo 69
Diritti e oneri
1. Le Parti vietano i diritti amministrativi di effetto equivalente a dazi o a oneri all'importazione o all'esportazione.
2. Per quanto riguarda i diritti e gli oneri di qualsivoglia natura istituiti dalle autorità doganali di ciascuna Parte, compresi i diritti e gli oneri per le funzioni svolte a nome delle citate autorità, applicati o connessi all'importazione o all'esportazione e fatte salve le pertinenti disposizioni del titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capo 1 (Trattamento nazionale e accesso al mercato delle merci), del presente accordo:
a) |
i diritti e gli oneri possono essere imposti solo per i servizi prestati a richiesta del dichiarante al di fuori delle condizioni e degli orari di lavoro ordinari e in luoghi diversi da quelli indicati nei regolamenti doganali, nonché per le formalità connesse a tali servizi e necessarie al fine di effettuare l'importazione o l'esportazione; |
b) |
i diritti e gli oneri non superano il costo del servizio prestato; |
c) |
i diritti e gli oneri non sono calcolati su una base ad valorem; |
d) |
le informazioni sui diritti e sugli oneri sono pubblicate tramite una fonte ufficialmente designata e, se fattibile e possibile, su un sito web ufficiale. Esse comprendono la ragione dell'imposizione del diritto o dell'onere per il servizio prestato, l'autorità responsabile, l'indicazione dei diritti e degli oneri che saranno applicati e i tempi e le modalità di pagamento; e |
e) |
i diritti o gli oneri nuovi o modificati non sono imposti finché le relative informazioni non sono pubblicate e rese facilmente accessibili. |
Articolo 70
Valutazione in dogana
1. La valutazione in dogana delle merci oggetto di scambi tra le Parti è disciplinata dalle disposizioni dell'accordo relativo all'attuazione dell'articolo VII del GATT 1994, contenuto nell'allegato 1A dell'accordo OMC, comprese le successive modifiche. Tali disposizioni dell'accordo OMC sono incorporate nel presente accordo e ne fanno parte integrante. Non sono utilizzati i valori in dogana minimi.
2. Le Parti cooperano al fine di pervenire a un'impostazione comune su questioni riguardanti la valutazione in dogana.
Articolo 71
Cooperazione doganale
Le Parti rafforzano la cooperazione nel settore doganale al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi del presente capo per agevolare ulteriormente gli scambi, pur garantendo un controllo efficace, la sicurezza e la prevenzione delle frodi. A tal fine le Parti possono utilizzare come strumento di riferimento, se del caso, i Customs Blueprints della Commissione europea.
Per garantire il rispetto delle disposizioni del presente capo, le Parti, tra l'altro:
a) |
si scambiano informazioni sulla legislazione e sulle procedure doganali; |
b) |
sviluppano iniziative congiunte relative alle procedure di importazione, esportazione e transito, e collaborano al fine di garantire la prestazione di un servizio efficace alla comunità imprenditoriale; |
c) |
collaborano all'automazione delle procedure doganali e delle altre procedure commerciali; |
d) |
si scambiano, se del caso, informazioni e dati, nel rispetto della riservatezza dei dati sensibili e della protezione dei dati personali; |
e) |
cooperano per contrastare e prevenire il traffico illecito transfrontaliero di merci, inclusi i prodotti del tabacco; |
f) |
si scambiano informazioni o avviano consultazioni per definire, ove possibile, posizioni comuni nelle organizzazioni internazionali che si occupano di dogane, quali l'OMC, l'OMD, l'ONU, la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD) e l'UNECE; |
g) |
collaborano alla pianificazione e alla prestazione dell'assistenza tecnica, in particolare per agevolare le riforme doganali e di facilitazione degli scambi commerciali, nel rispetto delle disposizioni pertinenti del presente accordo; |
h) |
si scambiano le migliori pratiche in materia di operazioni doganali, in particolare sui sistemi di controllo doganale basati sul rischio e sull'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, soprattutto in relazione ai prodotti contraffatti; |
i) |
promuovono il coordinamento tra tutte le autorità di frontiera delle Parti, al fine di agevolare l'attraversamento delle frontiere e di rafforzare i controlli, prendendo in considerazione i controlli di frontiera congiunti ove ciò sia opportuno e fattibile; e |
j) |
riconoscono reciprocamente, se del caso e se opportuno, i programmi di partenariato commerciale e i controlli doganali, incluse le misure di facilitazione degli scambi commerciali equivalenti. |
Articolo 72
Assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale
Fatte salve le altre forme di cooperazione previste nel presente accordo, in particolare all'articolo 71 del medesimo, le Parti si prestano assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale in base alle disposizioni del protocollo II del presente accordo relativo all'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale.
Articolo 73
Assistenza tecnica e sviluppo delle capacità
Le Parti cooperano, in termini di assistenza tecnica e di sviluppo delle capacità, all'attuazione delle riforme doganali e di facilitazione degli scambi commerciali.
Articolo 74
Sottocomitato doganale
1. È istituito il sottocomitato doganale, che risponde al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» di cui all'articolo 408, paragrafo 4, del presente accordo.
2. I compiti del sottocomitato doganale comprendono consultazioni periodiche e il controllo dell'attuazione e dell'amministrazione del presente capo, anche ma non solo per quanto riguarda la cooperazione doganale, la cooperazione e la gestione transfrontaliere delle dogane, l'assistenza tecnica, le regole di origine, la facilitazione degli scambi e l'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale.
3. Il sottocomitato doganale, tra l'altro:
a) |
provvede al corretto funzionamento del presente capo e dei protocolli I e II del presente accordo; |
b) |
adotta modalità pratiche, misure e decisioni per l'attuazione del presente capo e dei protocolli I e II del presente accordo, anche per quanto riguarda lo scambio di informazioni e di dati, il riconoscimento reciproco dei controlli doganali e i programmi di partenariato commerciale, nonché i vantaggi reciprocamente concordati; |
c) |
procede a uno scambio di opinioni su questioni di comune interesse, tra cui le misure future e le risorse necessarie per la loro attuazione e applicazione; |
d) |
formula raccomandazioni, se del caso; e |
e) |
adotta il proprio regolamento interno. |
Articolo 75
Ravvicinamento della normativa doganale
Il ravvicinamento progressivo alla legislazione doganale dell'Unione e a una parte del diritto internazionale avviene nei modi indicati nell'allegato XIII del presente accordo.
CAPO 6
Stabilimento, scambi di servizi e commercio elettronico
Articolo 76
Obiettivo, campo di applicazione e settori interessati
1. Le Parti, nel riaffermare i rispettivi impegni derivanti dall'accordo OMC, stabiliscono le disposizioni necessarie per la progressiva e reciproca liberalizzazione dello stabilimento e degli scambi di servizi e per la cooperazione in materia di commercio elettronico.
2. Gli appalti pubblici sono trattati al titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capo 8 (Appalti pubblici), del presente accordo e nessuna disposizione del presente capo va interpretata come implicante l'imposizione di obblighi in materia di appalti pubblici.
3. Le sovvenzioni sono disciplinate dal titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capo 10 (Concorrenza), del presente accordo e le disposizioni del presente capo non si applicano alle sovvenzioni concesse dalle Parti.
4. In conformità alle disposizioni del presente capo, ciascuna Parte conserva il diritto di legiferare e di adottare nuove disposizioni regolamentari dirette al conseguimento di obiettivi strategici legittimi.
5. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle misure concernenti le persone fisiche che intendono accedere al mercato del lavoro di una Parte né alle misure riguardanti la cittadinanza, la residenza o l'occupazione a titolo permanente.
6. Nessuna disposizione del presente capo osta a che le Parti applichino misure per regolamentare l'ingresso o il soggiorno temporaneo di persone fisiche nei rispettivi territori, ivi comprese le misure necessarie per tutelare l'integrità dei confini e garantirne l'attraversamento regolare da parte di persone fisiche, purché tali misure non siano applicate in maniera tale da annullare o compromettere i vantaggi derivanti all'altra Parte da un impegno specifico previsto nel presente capo e negli allegati XIV e XV del presente accordo (3).
Articolo 77
Definizioni
Ai fini del presente capo si intende per:
a) «misura»: qualsiasi misura adottata da una Parte sotto forma di disposizione legislativa o regolamentare, norma, procedura, decisione, azione amministrativa o sotto qualsiasi altra forma;
b) «misure adottate o mantenute in vigore da una Parte»: le misure prese da:
i) |
amministrazioni e autorità centrali, regionali o locali; e |
ii) |
organismi non governativi nell'esercizio di poteri loro delegati da amministrazioni o autorità centrali, regionali o locali; |
c) «persona fisica di una Parte»: un cittadino di uno Stato membro dell'UE o un cittadino della Georgia, in conformità alla rispettiva legislazione;
d) «persona giuridica»: qualsiasi soggetto giuridico debitamente costituito o comunque organizzato conformemente alla legislazione applicabile, a scopo di lucro o altro, di proprietà privata o pubblica, comprese le società per azioni, i trust, le società di persone, le joint venture, le imprese individuali o le associazioni;
e) «persona giuridica di una Parte»: una persona giuridica quale definita alla lettera d) e costituita rispettivamente secondo la legislazione di uno Stato membro dell'UE o della Georgia, che abbia la sede sociale, l'amministrazione centrale o il principale centro di attività rispettivamente nel territorio (4) cui si applica il trattato sul funzionamento dell'Unione europea o nel territorio della Georgia.
La persona giuridica che abbia solo la sede sociale o l'amministrazione centrale rispettivamente nel territorio cui si applica il trattato sul funzionamento dell'Unione europea o nel territorio della Georgia è considerata una persona giuridica dell'Unione o della Georgia rispettivamente solo se le sue attività sono collegate in modo effettivo e continuativo all'economia rispettivamente dell'Unione o della Georgia;
Fermo restando il comma precedente, le disposizioni del presente accordo si applicano anche alle compagnie di navigazione stabilite al di fuori dell'Unione o della Georgia e controllate rispettivamente da cittadini di uno Stato membro dell'UE o della Georgia, a condizione che le loro navi siano registrate in tale Stato membro o in Georgia in conformità alla rispettiva legislazione e battano bandiera di uno Stato membro o della Georgia;
f) «controllata» di una persona giuridica di una Parte: una persona giuridica che appartiene o è effettivamente controllata da tale persona giuridica (5);
g) «succursale» di una persona giuridica: una sede di attività priva di personalità giuridica che presenta un carattere di stabilità, quale la sede secondaria di una società madre, dispone di una propria struttura di gestione e delle strutture necessarie per negoziare con terzi cosicché questi ultimi, pur sapendo che se necessario vi sarà un rapporto giuridico con la società madre la cui sede sociale è all'estero, non devono trattare direttamente con detta società madre ma possono concludere operazioni commerciali presso la sede di attività che ne costituisce la sede secondaria;
h) «stabilimento»:
i) |
per quanto riguarda le persone giuridiche dell'Unione o della Georgia, il diritto di intraprendere e svolgere attività economiche attraverso la costituzione o l'acquisizione di una persona giuridica e/o il diritto di creare una succursale o un ufficio di rappresentanza rispettivamente in Georgia o nell'Unione; |
ii) |
per quanto riguarda le persone fisiche, il diritto di persone fisiche dell'Unione o della Georgia di intraprendere e svolgere attività economiche in qualità di lavoratori autonomi e di costituire imprese, in particolare società, su cui esercitano di fatto il controllo; |
i) «attività economiche»: le attività di tipo industriale, commerciale, professionale e artigianale, escluse le attività svolte nell'esercizio dei pubblici poteri;
j) «attività»: l'esercizio di attività economiche;
k) «servizi»: qualsiasi servizio in qualsiasi settore, ad esclusione dei servizi forniti nell'esercizio dei pubblici poteri;
l) «servizi e altre attività prestati nell'esercizio dei pubblici poteri»: servizi o attività che non sono prestati su base commerciale, né in concorrenza con uno o più operatori economici;
m) «prestazione transfrontaliera di servizi»: la prestazione di servizi:
i) |
dal territorio di una Parte verso il territorio dell'altra Parte (modalità 1); o |
ii) |
sul territorio di una Parte al consumatore di servizi dell'altra Parte (modalità 2); |
n) «prestatore di servizi» di una Parte: qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte che intenda prestare o presti un servizio;
o) «imprenditore»: una persona fisica o giuridica di una Parte che intenda esercitare o eserciti un'attività economica per mezzo di uno stabilimento.
Articolo 78
Campo di applicazione
La presente sezione si applica alle misure adottate o mantenute in vigore dalle Parti aventi incidenza sullo stabilimento in relazione a tutti i settori di attività economica, tranne:
a) |
l'estrazione, la fabbricazione e la lavorazione (6) di materiali nucleari; |
b) |
la produzione o il commercio di armi, munizioni e materiale bellico; |
c) |
i servizi audiovisivi; |
d) |
il cabotaggio marittimo nazionale (7); e |
e) |
i servizi di trasporto aereo interno e internazionale (8), con voli di linea o non di linea, e i servizi direttamente connessi all'esercizio dei diritti di traffico, esclusi:
|
Articolo 79
Trattamento nazionale e trattamento della nazione più favorita
1. Fatte salve le riserve di cui all'allegato XIV-E del presente accordo, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Georgia concede:
a) |
per lo stabilimento di controllate, succursali e uffici di rappresentanza di persone giuridiche dell'Unione: un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle proprie persone giuridiche, alle loro succursali e ai loro uffici di rappresentanza, o, se migliore, alle società controllate, alle succursali e agli uffici di rappresentanza di persone giuridiche di paesi terzi; |
b) |
per le attività di controllate, succursali e uffici di rappresentanza di persone giuridiche dell'Unione in Georgia, una volta stabilite: un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle proprie persone giuridiche, alle loro succursali e ai loro uffici di rappresentanza, o, se migliore, alle società controllate, alle succursali e agli uffici di rappresentanza di persone giuridiche di paesi terzi (9) |
2. Fatte salve le riserve di cui all'allegato XIV-A del presente accordo, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, l'Unione concede:
a) |
per lo stabilimento di controllate, succursali e uffici di rappresentanza di persone giuridiche della Georgia: un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle proprie persone giuridiche, alle loro succursali e ai loro uffici di rappresentanza, o, se migliore, alle società controllate, alle succursali e agli uffici di rappresentanza di persone giuridiche di paesi terzi; |
b) |
per le attività di controllate, succursali e uffici di rappresentanza di persone giuridiche della Georgia nell'Unione, una volta stabilite: un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle proprie persone giuridiche, alle loro succursali e ai loro uffici di rappresentanza, o, se migliore, alle società controllate, alle succursali e agli uffici di rappresentanza di persone giuridiche di paesi terzi (10). |
3. Fatte salve le riserve degli allegati XIV-A e XIV-E del presente accordo, le Parti non adottano nuove disposizioni regolamentari o misure che introducano discriminazioni, rispetto a loro persone giuridiche, per quanto riguarda lo stabilimento di persone giuridiche dell'Unione o della Georgia nel loro territorio o loro attività successive allo stabilimento.
Articolo 80
Riesame
1. In vista della progressiva liberalizzazione delle condizioni di stabilimento, le Parti riesaminano, con cadenza periodica, le disposizioni della presente sezione e l'elenco di riserve di cui all'articolo 79 del presente accordo nonché il contesto dello stabilimento, coerentemente con gli impegni assunti nel quadro di accordi internazionali.
2. Nel contesto del riesame di cui al paragrafo 1, le Parti valutano gli eventuali ostacoli allo stabilimento che sono stati incontrati. Allo scopo di approfondire le disposizioni del presente capo, se necessario le Parti individuano modalità adeguate per superare tali ostacoli, che potrebbero comprendere ulteriori negoziati, anche in materia di protezione degli investimenti e di procedure di risoluzione delle controversie investitore-Stato.
Articolo 81
Altri accordi
Il presente capo non incide sui diritti degli imprenditori delle Parti derivanti da eventuali accordi internazionali vigenti o futuri in materia di investimenti di cui siano parti uno Stato membro dell'UE e la Georgia.
Articolo 82
Norme che disciplinano il trattamento delle succursali e degli uffici di rappresentanza
1. Le disposizioni dell'articolo 79 del presente accordo non precludono l'applicazione ad opera di una Parte di norme particolari relative allo stabilimento e all'attività nel suo territorio di succursali e uffici di rappresentanza di persone giuridiche di un'altra Parte non registrate nel suo territorio, che siano giustificate da differenze giuridiche o tecniche tra tali succursali e uffici di rappresentanza e le succursali e gli uffici di rappresentanza di persone giuridiche registrate nel suo territorio o, per quanto riguarda i servizi finanziari, da motivi prudenziali.
2. La differenza di trattamento si limita a quanto strettamente necessario in ragione di tali differenze giuridiche o tecniche oppure, per i servizi finanziari, per motivi prudenziali.
Articolo 83
Campo di applicazione
La presente sezione si applica alle misure delle Parti aventi incidenza sulla prestazione transfrontaliera di servizi in tutti i settori, tranne:
a) |
i servizi audiovisivi; |
b) |
il cabotaggio marittimo nazionale (11); e |
c) |
i servizi di trasporto aereo interno e internazionale (12), con voli di linea o non di linea, e i servizi direttamente connessi all'esercizio dei diritti di traffico, esclusi:
|
Articolo 84
Accesso al mercato
1. Per quanto riguarda l'accesso al mercato mediante la prestazione transfrontaliera di servizi, ciascuna Parte riserva ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello previsto negli impegni specifici di cui agli allegati XIV-B e XIV-F del presente accordo.
2. Salvo diversa disposizione contenuta negli allegati XIV-B e XIV-F del presente accordo, nei settori oggetto di impegni relativi all'accesso al mercato, le Parti si astengono dal mantenere in vigore o dall'adottare, a livello regionale o per l'intero territorio, le seguenti misure:
a) |
limitazioni del numero di prestatori di servizi, sotto forma di contingenti numerici, di monopoli, di concessioni di diritti di esclusiva o di obbligo di una verifica della necessità economica; |
b) |
limitazioni del valore complessivo delle transazioni o delle attività patrimoniali nel settore dei servizi, sotto forma di contingenti numerici o di obbligo di una verifica della necessità economica; o |
c) |
limitazioni del numero complessivo di attività di servizi o della produzione totale di servizi, espresse in termini di unità numeriche definite, sotto forma di contingenti o di obbligo di una verifica della necessità economica. |
Articolo 85
Trattamento nazionale
1. Nei settori per i quali gli allegati XIV-B e XIV-F del presente accordo contengono impegni in materia di accesso al mercato e fatte salve le condizioni e le restrizioni in essi precisate, ciascuna delle Parti concede ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra Parte, in relazione a tutte le misure aventi incidenza sulla prestazione transfrontaliera di servizi, un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai propri servizi simili e ai relativi prestatori.
2. Una Parte può conformarsi all'obbligo di cui al paragrafo 1 riservando ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra Parte un trattamento formalmente identico a quello riservato ai propri servizi simili e ai relativi prestatori oppure un trattamento formalmente diverso.
3. Un trattamento formalmente identico o formalmente diverso è considerato meno favorevole qualora modifichi le condizioni della concorrenza a vantaggio dei servizi o dei relativi prestatori della Parte rispetto ai servizi simili o ai relativi prestatori dell'altra Parte.
4. Gli impegni specifici assunti in base al presente articolo non vanno interpretati come implicanti l'obbligo per le Parti di compensare gli svantaggi competitivi intrinseci derivanti dal carattere estero dei servizi o dei prestatori di servizi in questione.
Articolo 86
Elenchi degli impegni
I settori liberalizzati da ciascuna Parte secondo le disposizioni della presente sezione e le limitazioni, per mezzo di riserve, dell'accesso al mercato e del trattamento nazionale applicabili ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra Parte in tali settori sono specificati negli elenchi degli impegni che figurano negli allegati XIV-B e XIV-F del presente accordo.
Articolo 87
Riesame
In vista della progressiva liberalizzazione della prestazione transfrontaliera dei servizi tra le Parti, il Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 408, paragrafo 4, del presente accordo, riesamina con cadenza periodica gli elenchi degli impegni di cui all'articolo 86 del presente accordo. Tale riesame tiene conto, tra l'altro, del processo di ravvicinamento progressivo di cui agli articoli 103, 113, 122 e 126 del presente accordo, nonché della sua incidenza sull'eliminazione degli ostacoli perduranti alla prestazione transfrontaliera di servizi tra le Parti.
Articolo 88
Campo di applicazione e definizioni
1. La presente sezione si applica alle misure adottate dalle Parti in materia di ingresso e soggiorno temporaneo nel loro territorio di personale chiave, laureati in tirocinio, venditori di beni e servizi alle imprese, prestatori di servizi contrattuali e professionisti indipendenti, in conformità all'articolo 76, paragrafo 5, del presente accordo.
2. Ai fini della presente sezione si intende per:
a) |
«personale chiave»: le persone fisiche, alle dipendenze di una persona giuridica di una Parte che non sia un'organizzazione senza fini di lucro (13), responsabili della creazione o del controllo, dell'amministrazione e del funzionamento appropriati di uno stabilimento. Il «personale chiave» comprende i «visitatori per motivi professionali» responsabili della creazione di uno stabilimento e il «personale trasferito all'interno di una società»:
|
b) |
«laureati in tirocinio»: persone fisiche che sono alle dipendenze di una persona giuridica di una Parte o di una sua succursale da almeno un anno, possiedono un titolo di studio universitario e sono temporaneamente trasferite presso uno stabilimento della persona giuridica nel territorio dell'altra Parte, ai fini dello sviluppo professionale o per acquisire una formazione in tecniche o metodi d'impresa (14); |
c) |
«venditori di beni e servizi alle imprese» (15): le persone fisiche rappresentanti di un fornitore di beni o servizi di una Parte, che chiedono l'ingresso e il soggiorno temporaneo nel territorio dell'altra Parte per trattare la vendita di beni o servizi o concludere accordi sulla vendita di beni e servizi per conto di tale fornitore. Non effettuano vendite dirette al pubblico e non ricevono compensi da fonti ubicate nella Parte ospitante, né si tratta di commissionari; |
d) |
«prestatori di servizi contrattuali»: le persone fisiche che sono alle dipendenze di una persona giuridica di una Parte la quale non è un'agenzia di servizi per il collocamento e la fornitura di personale, né opera tramite un'agenzia simile, non dispone di uno stabilimento nel territorio dell'altra Parte e ha concluso con un consumatore finale di quest'ultima un contratto in buona fede per una prestazione di servizi che richiede la presenza temporanea di suoi dipendenti nel territorio di tale Parte ai fini dell'esecuzione del contratto di prestazione di servizi; |
e) |
«professionisti indipendenti»: le persone fisiche che prestano un servizio e sono stabilite in qualità di lavoratori autonomi nel territorio di una Parte, non dispongono di uno stabilimento nel territorio dell'altra Parte e hanno concluso con un consumatore finale di quest'ultima un contratto in buona fede (non tramite un'agenzia di servizi per il collocamento e la fornitura di personale) per una prestazione di servizi che richiede la loro presenza temporanea in quest'ultima Parte ai fini dell'esecuzione del contratto di prestazione di servizi; |
f) |
«qualifiche»: i diplomi, i certificati ed altri attestati (di una qualifica formale) rilasciati da un'autorità designata a norma delle disposizioni legislative, normative o amministrative e certificanti il completamento di una formazione professionale. |
Articolo 89
Personale chiave e laureati in tirocinio
1. Nei settori per cui sono previsti impegni a norma della sezione 2 (Stabilimento) del presente capo e soggetti alle riserve figuranti negli allegati XIV-A e XIV-E o negli allegati XIV-C e XIV-G del presente accordo, ciascuna Parte consente agli imprenditori dell'altra Parte di assumere presso il loro stabilimento persone fisiche di tale Parte, purché tali dipendenti siano personale chiave o laureati in tirocinio di cui all'articolo 88 del presente accordo. L'ingresso e il soggiorno temporanei del personale chiave e dei laureati in tirocinio sono limitati a un periodo massimo di tre anni nel caso del personale trasferito all'interno di una società, novanta giorni nell'arco di dodici mesi per i visitatori per motivi professionali responsabili della creazione di uno stabilimento e un anno per i laureati in tirocinio.
2. Nei settori per cui sono previsti impegni a norma della sezione 2 (Stabilimento) del presente capo, le misure che una Parte non mantiene o non adotta sulla base di una suddivisione regionale o dell'intero territorio, salva diversa disposizione contenuta negli allegati XIV-C e XIV-G del presente accordo, sono definite in termini di limiti al numero totale di persone fisiche che un imprenditore può assumere come personale chiave o come laureati in tirocinio in un settore specifico, sotto forma di contingenti numerici o di obbligo di una verifica della necessità economica, nonché in termini di limitazioni discriminatorie.
Articolo 90
Venditori di beni e servizi alle imprese
Nei settori per cui sono previsti impegni a norma della sezione 2 (Stabilimento) o della sezione 3 (Prestazione transfrontaliera di servizi) del presente capo e soggetti alle riserve figuranti negli allegati XIV-A e XIV-E e negli allegati XIV-B e XIV-F del presente accordo, ciascuna Parte consente l'ingresso e il soggiorno temporaneo dei venditori di beni e servizi alle imprese per un periodo massimo di novanta giorni nell'arco di dodici mesi.
Articolo 91
Prestatori di servizi contrattuali
1. Le Parti confermano i rispettivi obblighi derivanti dai loro impegni a norma dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) in materia di ingresso e soggiorno temporaneo dei prestatori di servizi contrattuali. In conformità agli allegati XIV-D e XIV-H del presente accordo, ciascuna Parte consente la prestazione di servizi nel suo territorio da parte di prestatori di servizi contrattuali dell'altra Parte, alle condizioni precisate al paragrafo 2 del presente articolo.
2. Gli impegni assunti dalle Parti sono soggetti alle seguenti condizioni:
a) |
le persone fisiche devono prestare un servizio su base temporanea in qualità di dipendenti di una persona giuridica che si è aggiudicata un contratto di servizi per un periodo non superiore a dodici mesi; |
b) |
è opportuno che le persone fisiche che entrano nel territorio dell'altra Parte abbiano offerto tali servizi, in qualità di dipendenti della persona giuridica che li presta, almeno nel corso dell'anno immediatamente precedente la presentazione della domanda di ingresso nell'altra Parte. Inoltre, alla data di presentazione di tale domanda, le persone fisiche in questione devono possedere un'esperienza professionale almeno triennale (16) nel settore di attività oggetto del contratto; |
c) |
le persone fisiche che entrano nel territorio dell'altra Parte devono possedere:
|
d) |
le persone fisiche non ricevono, per la prestazione dei servizi nel territorio dell'altra Parte, altri compensi oltre a quelli loro erogati dalla persona giuridica che le ha alle sue dipendenze; |
e) |
l'ingresso e il soggiorno temporaneo delle persone fisiche nel territorio della Parte interessata sono limitati a un periodo complessivo non superiore a sei mesi – venticinque settimane nel caso del Lussemburgo – nell'arco di dodici mesi oppure alla durata del contratto, se inferiore; |
f) |
l'accesso accordato a norma del presente articolo riguarda unicamente il servizio oggetto del contratto e non conferisce il diritto di utilizzare il titolo professionale della Parte in cui il servizio è prestato; |
g) |
il numero delle persone oggetto del contratto di servizi non deve superare quello necessario all'esecuzione del contratto, come eventualmente previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari o dalle condizioni giuridiche della Parte in cui il servizio viene prestato. |
Articolo 92
Professionisti indipendenti
1. In conformità agli allegati XIV-D e XIV-H del presente accordo, le Parti consentono la prestazione di servizi nel loro territorio a professionisti indipendenti dell'altra Parte, alle condizioni precisate al paragrafo 2 del presente articolo.
2. Gli impegni assunti dalle Parti sono soggetti alle seguenti condizioni:
a) |
le persone fisiche devono prestare un servizio su base temporanea in qualità di lavoratori autonomi stabiliti nell'altra Parte e devono essersi aggiudicate un contratto di servizi per un periodo non superiore a dodici mesi; |
b) |
le persone fisiche che entrano nel territorio dell'altra Parte devono possedere, alla data di presentazione della domanda di ingresso nell'altra Parte, un'esperienza professionale di almeno sei anni nel settore di attività oggetto del contratto; |
c) |
le persone fisiche che entrano nel territorio dell'altra Parte devono possedere:
|
d) |
l'ingresso e il soggiorno temporaneo delle persone fisiche nel territorio della Parte interessata sono limitati a un periodo complessivo non superiore a sei mesi – venticinque settimane nel caso del Lussemburgo – nell'arco di dodici mesi oppure alla durata del contratto, se inferiore; |
e) |
l'accesso accordato a norma del presente articolo riguarda unicamente il servizio oggetto del contratto e non conferisce il diritto di utilizzare il titolo professionale della Parte in cui il servizio è prestato. |
Articolo 93
Campo di applicazione e definizioni
1. Le norme che seguono si applicano alle misure delle Parti relative agli obblighi e alle procedure in materia di rilascio di licenze e qualifiche che incidono:
a) |
sulla prestazione transfrontaliera di servizi; |
b) |
sullo stabilimento nel loro territorio delle persone giuridiche e fisiche definite all'articolo 77, punto 9, del presente accordo; e |
c) |
sul soggiorno temporaneo nel loro territorio di categorie di persone fisiche definite all'articolo 88, paragrafo 2, lettere da a) ad e), del presente accordo. |
2. Per quanto concerne la prestazione transfrontaliera di servizi, tali norme si applicano solo ai settori per i quali la Parte abbia assunto impegni specifici ed entro i limiti di applicazione di tali impegni specifici, in conformità agli allegati XIV-B e XIV-F del presente accordo. Per quanto concerne lo stabilimento, tali norme non si applicano nella misura in cui, per i settori interessati, sia formulata una delle riserve elencate negli allegati XIV-A e XIV-E del presente accordo. Per quanto concerne il soggiorno temporaneo di persone fisiche, tali norme non si applicano nella misura in cui, per i settori interessati, sia formulata una delle riserve elencate negli allegati XIV-C, XIV-D, XIV-G e XIV-H del presente accordo.
3. Tali norme non si applicano alle misure che costituiscono limitazioni a norma degli allegati pertinenti del presente accordo.
4. Ai fini della presente sezione:
a) «obblighi per il rilascio di licenze»: gli obblighi sostanziali, diversi dai requisiti relativi alle qualifiche, che una persona fisica o giuridica è tenuta ad ottemperare per ottenere, modificare o rinnovare l'autorizzazione a svolgere le attività di cui al paragrafo 1, lettere da a) a c);
b) «procedure per il rilascio di licenze»: le norme amministrative o procedurali che una persona fisica o giuridica che intenda ottenere l'autorizzazione a svolgere le attività di cui al paragrafo 1, lettere da a) a c), inclusi la modifica o il rinnovo di una licenza, è tenuta a rispettare per dimostrare la conformità agli obblighi per il rilascio di licenze;
c) «requisiti relativi alle qualifiche»: gli obblighi sostanziali relativi alla competenza di una persona fisica a prestare un servizio e che è necessario dimostrare ai fini di ottenere l'autorizzazione alla prestazione di un servizio;
d) «procedure relative alle qualifiche»: le norme amministrative o procedurali che una persona fisica deve rispettare per dimostrare la conformità ai requisiti relativi alle qualifiche, ai fini di ottenere l'autorizzazione alla prestazione di un servizio;
e) «autorità competente»: le amministrazioni o le autorità centrali, regionali o locali, come pure gli organismi non governativi nell'esercizio dei poteri loro delegati da tali amministrazioni e autorità, che adottano una decisione relativa al rilascio di un'autorizzazione alla prestazione di un servizio, anche mediante stabilimento o in relazione all'autorizzazione a stabilire un'attività economica diversa dai servizi.
Articolo 94
Condizioni in materia di licenze e qualifiche
1. Ciascuna Parte assicura che le misure relative agli obblighi e alle procedure in materia di licenze e qualifiche si basino su criteri che impediscono alle autorità competenti di esercitare il proprio potere di valutazione in maniera arbitraria.
2. I criteri di cui al paragrafo 1 sono:
a) |
commisurati a un obiettivo di politica pubblica; |
b) |
chiari e inequivocabili; |
c) |
oggettivi; |
d) |
prestabiliti; |
e) |
resi pubblici preventivamente; |
f) |
trasparenti e accessibili. |
3. L'autorizzazione o la licenza è rilasciata non appena da un adeguato esame risulti che sono soddisfatte le condizioni stabilite per ottenerla.
4. Ciascuna Parte mantiene o istituisce tribunali o procedimenti giudiziari, arbitrali o amministrativi che su richiesta dell'imprenditore o del prestatore di servizi interessato provvedono al sollecito riesame delle decisioni amministrative concernenti lo stabilimento, la prestazione transfrontaliera di servizi o la presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali e, se del caso, alla definizione di opportune misure correttive. Ove tali procedimenti non siano indipendenti dall'organo cui spetta la decisione amministrativa in questione, ciascuna Parte garantisce che i procedimenti consentano effettivamente un esame obiettivo e imparziale.
5. Qualora il numero di licenze disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche a disposizione, ciascuna Parte applica una procedura di selezione dei candidati che garantisca piena imparzialità e trasparenza e preveda, in particolare, un'adeguata pubblicità dell'apertura, dello svolgimento e del completamento della procedura.
6. Fatte salve le disposizioni del presente articolo, ciascuna Parte può tener conto, nello stabilire le regole della procedura di selezione, di obiettivi di politica pubblica, quali la salute, la sicurezza, la protezione dell'ambiente e la salvaguardia del patrimonio culturale.
Articolo 95
Procedure in materia di licenze e qualifiche
1. Le procedure e le formalità in materia di licenze e qualifiche sono chiare, rese pubbliche preventivamente e tali da garantire ai richiedenti un trattamento obiettivo e imparziale della loro domanda.
2. Le procedure e le formalità in materia di licenze e qualifiche sono quanto più possibile semplici e non complicano o ritardano indebitamente la prestazione del servizio. Gli eventuali diritti di licenza (19) a carico dei richiedenti per la presentazione domanda dovrebbero essere ragionevoli e commisurati ai costi delle procedure per il rilascio di un'autorizzazione.
3. Ciascuna Parte provvede affinché le procedure e le decisioni delle autorità competenti nel corso del processo di rilascio della licenza o dell'autorizzazione siano trasparenti e imparziali nei confronti di tutti i partecipanti. L'autorità competente dovrebbe giungere alla propria decisione in maniera indipendente e non dovrebbe rispondere del suo operato al prestatore di servizi che ha richiesto la licenza o l'autorizzazione.
4. In presenza di un termine per la presentazione delle domande, questo assicura un periodo di tempo ragionevole al richiedente a tale scopo. L'autorità competente avvia l'esame di una domanda senza indebito ritardo. Se possibile, è opportuno che le domande presentate in formato elettronico siano accettate alle stesse condizioni di autenticità di quelle cartacee.
5. Ciascuna Parte assicura che l'esame di una domanda, inclusa la decisione finale, sia portato a termine entro un periodo di tempo ragionevole dalla presentazione di una domanda completa. Ciascuna Parte si adopera per stabilire il periodo di tempo ordinario per l'esame di una domanda.
6. L'autorità competente, entro un periodo di tempo ragionevole dal ricevimento di una domanda che giudica incompleta, ne informa il richiedente, nella misura del possibile, identifica le informazioni aggiuntive necessarie per completare la domanda e offre la possibilità di porre rimedio alle carenze riscontrate.
7. Se possibile, è opportuno accettare copie autenticate in luogo dei documenti originali.
8. Se una domanda è respinta dall'autorità competente, il richiedente è informato per iscritto e senza indebito ritardo. Di norma, il richiedente che ne faccia richiesta è inoltre informato in merito ai motivi del rigetto della domanda e dei termini per la presentazione di un ricorso.
9. Ciascuna Parte assicura che una licenza o autorizzazione, una volta rilasciata, prenda effetto senza indebito ritardo a norma dei termini e delle condizioni in essa indicati.
Articolo 96
Mutuo riconoscimento
1. Nessuna disposizione del presente capo osta a che una Parte faccia obbligo alle persone fisiche di possedere le qualifiche necessarie e/o l'esperienza professionale prevista nel territorio in cui il servizio viene prestato per il settore di attività interessato.
2. Ciascuna Parte invita gli organismi professionali competenti nei rispettivi territori a presentare al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 408, paragrafo 4, del presente accordo, raccomandazioni sul mutuo riconoscimento, onde consentire agli imprenditori e ai prestatori di servizi di soddisfare, in tutto o in parte, i criteri applicati da ciascuna Parte in materia di autorizzazione, rilascio di licenze, attività e certificazione degli imprenditori e dei prestatori di servizi, in particolare di servizi professionali.
3. Il Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», non appena ricevuta una delle raccomandazioni di cui al paragrafo 2, la esamina entro un periodo di tempo ragionevole per valutarne la compatibilità con il presente accordo e, sulla base delle informazioni ivi contenute, valuta in particolare:
a) |
la misura in cui le norme e i criteri applicati da ciascuna Parte in materia di autorizzazione, rilascio di licenze, attività e certificazione degli imprenditori e dei prestatori di servizi sono convergenti; e |
b) |
il potenziale valore economico di un accordo di mutuo riconoscimento. |
4. Se tali requisiti sono soddisfatti, il Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» stabilisce le misure necessarie per i negoziati, in base alle quali le Parti procedono a negoziare, tramite le rispettive autorità competenti, un accordo di mutuo riconoscimento.
5. Gli accordi di questo tipo sono conformi alle disposizioni pertinenti dell'accordo OMC e, in particolare, all'articolo VII del GATS.
Articolo 97
Trasparenza e divulgazione di informazioni riservate
1. Ciascuna Parte risponde sollecitamente a ogni richiesta di informazioni specifiche dell'altra Parte concernente sue misure di applicazione generale o accordi internazionali che attengano al presente accordo o incidano sul medesimo. Ciascuna Parte istituisce inoltre uno o più centri di informazione chiamati a fornire informazioni specifiche su tutte queste questioni agli imprenditori o ai prestatori di servizi dell'altra Parte che ne facciano richiesta. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo ciascuna Parte notifica all'altra Parte i propri centri di informazione, che non devono necessariamente essere depositari delle disposizioni legislative e regolamentari.
2. Nessuna disposizione del presente accordo impone alle Parti di fornire informazioni riservate la cui divulgazione impedirebbe l'applicazione della legge o sarebbe comunque in contrasto con l'interesse pubblico o pregiudicherebbe interessi commerciali legittimi di determinate imprese, pubbliche o private.
Articolo 98
Intesa sui servizi informatici
1. Nella misura in cui gli scambi di servizi informatici sono liberalizzati a norma delle sezioni 2 (Stabilimento), 3 (Prestazione transfrontaliera di servizi) e 4 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali) del presente capo, le Parti rispettano le disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.
2. CPC (20) 84, il codice delle Nazioni Unite utilizzato per descrivere i servizi informatici e i servizi correlati, copre le funzioni di base usate per la prestazione dei servizi informatici e dei servizi correlati:
a) |
i programmi informatici definiti come serie di istruzioni necessarie per far funzionare e comunicare i computer (compresi il loro sviluppo e la loro implementazione); |
b) |
l'elaborazione e la memorizzazione dei dati; e |
c) |
i servizi correlati quali i servizi di consulenza e i servizi di formazione del personale dei clienti. |
Grazie all'evoluzione tecnologica è aumentata l'offerta di tali servizi sotto forma di pacchetti di servizi correlati, che possono comprendere alcune di tali funzioni di base o la loro totalità. I servizi di web hosting o di domain hosting, i servizi di estrazione dati e il grid computing, ad esempio, consistono in una combinazione di funzioni di base dei servizi informatici.
3. I servizi informatici e i servizi correlati, prestati o no tramite una rete, come Internet, comprendono ogni servizio in materia di:
a) |
consulenza, strategia, analisi, pianificazione, definizione delle specifiche, progettazione, sviluppo, installazione, implementazione, integrazione, prove, ricerca e rilevazione di errori, aggiornamento, supporto, assistenza tecnica o gestione in relazione a computer o sistemi informatici; |
b) |
programmi informatici, definiti come serie di istruzioni necessarie a far funzionare e comunicare i computer (in sé e per sé), oltre a consulenza, strategia, analisi, pianificazione, definizione delle specifiche, progettazione, sviluppo, installazione, implementazione, integrazione, prove, ricerca e rilevazione di errori, aggiornamento, adattamento, manutenzione, supporto, assistenza tecnica e gestione o uso in relazione a programmi informatici; oppure |
c) |
elaborazione dati, memorizzazione dati, hosting di dati o servizi delle banche dati; o manutenzione e riparazione di macchine e attrezzature per ufficio, compresi i computer; o formazione del personale dei clienti nel campo dei programmi informatici, dei computer o dei sistemi informatici, non classificati altrove. |
4. I servizi informatici e i servizi correlati rendono possibile la prestazione di altri servizi (ad esempio bancari) mediante mezzi elettronici e non elettronici. Tuttavia, esiste una differenza di rilievo tra il servizio abilitante (ad esempio il web hosting o l'hosting di applicazioni) e il servizio essenziale o di contenuti (ad esempio quello bancario) fornito per via elettronica. In questi casi il servizio essenziale o di contenuti non è compreso nel codice CPC 84.
Articolo 99
Campo di applicazione e definizioni
1. La presente sottosezione stabilisce i principi del quadro normativo applicabile a tutti i servizi postali e di corriere liberalizzati a norma delle sezioni 2 (Stabilimento), 3 (Prestazione transfrontaliera di servizi) e 4 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali) del presente capo.
2. Ai fini della presente sottosezione nonché delle sezioni 2 (Stabilimento), 3 (Prestazione transfrontaliera di servizi) e 4 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali) del presente capo si applicano le seguenti definizioni:
a) «licenza»: l'autorizzazione, accordata da un'autorità di regolamentazione a un singolo prestatore, prescritta prima di prestare un determinato servizio;
b) «servizio universale»: l'offerta di servizi postali di qualità determinata, prestati permanentemente in tutti i punti del territorio di una Parte, a prezzi accessibili a tutti gli utenti.
Articolo 100
Servizio universale
Ciascuna delle Parti ha il diritto di definire il tipo di obblighi di servizio universale che intende mantenere. Tali obblighi non vanno di per sé considerati anticoncorrenziali a condizione che siano gestiti in modo trasparente e non discriminatorio, che risultino neutrali in termini di concorrenza e non siano più gravosi del necessario per il tipo di servizio universale definito dalla Parte in questione.
Articolo 101
Licenze
1. Una licenza può essere prescritta solo per i servizi che rientrano nel campo di applicazione del servizio universale.
2. Ove sia prevista una licenza, sono resi pubblici:
a) |
tutti i criteri relativi al rilascio della licenza e il periodo di tempo normalmente richiesto per l'adozione di una decisione in merito a una richiesta di licenza; e |
b) |
i termini e le condizioni delle licenze. |
3. I motivi alla base del diniego del rilascio di una licenza sono comunicati al richiedente che ne faccia richiesta e ciascuna delle Parti istituisce una procedura di ricorso dinanzi a un organismo indipendente. Tale procedura sarà trasparente, non discriminatoria e basata su criteri oggettivi.
Articolo 102
Indipendenza dell'organismo di regolamentazione
L'organismo di regolamentazione è giuridicamente distinto dai prestatori di servizi postali e di corriere, ai quali non risponde del proprio operato. Le decisioni e le procedure dell'organismo di regolamentazione sono imparziali nei confronti di tutti i partecipanti al mercato.
Articolo 103
Ravvicinamento progressivo
In vista di considerare l'ulteriore liberalizzazione degli scambi di servizi, le Parti riconoscono l'importanza del ravvicinamento progressivo della legislazione attuale e futura della Georgia all'acquis dell'Unione contenuto nell'elenco di cui all'allegato XV-C del presente accordo.
Articolo 104
Campo di applicazione e definizioni
1. La presente sottosezione stabilisce i principi del quadro normativo applicabile a tutti i servizi di comunicazione elettronica liberalizzati conformemente alle sezioni 2 (Stabilimento), 3 (Prestazione transfrontaliera di servizi) e 4 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali) del presente capo.
2. Ai fini della presente sottosezione nonché delle sezioni 2 (Stabilimento), 3 (Prestazione transfrontaliera di servizi) e 4 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali) del presente capo si applicano le seguenti definizioni:
a) |
«servizi di comunicazione elettronica»: qualunque servizio consistente esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi i servizi di telecomunicazioni ed i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione radiotelevisiva; sono esclusi i servizi relativi alla fornitura o al controllo editoriale di contenuti trasmessi mediante reti e servizi di comunicazione elettronica; |
b) |
«rete pubblica di comunicazione»: una rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico; |
c) |
«rete di comunicazione elettronica»: i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri fisse (a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet) e mobili, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti utilizzate per la diffusione dei programmi radiofonici e televisivi, nonché le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazioni trasportato; |
d) |
«autorità di regolamentazione» del settore delle comunicazioni elettroniche: l'organismo o gli organismi con compiti di regolamentazione delle comunicazioni elettroniche di cui alla presente sottosezione; |
e) |
si presume che un fornitore di servizi disponga di un «significativo potere di mercato» se, individualmente o congiuntamente con altri, gode di una posizione equivalente a una posizione dominante, ossia una posizione di forza economica tale da consentirgli di tenere comportamenti in larga misura indipendenti dai concorrenti, dai clienti e, in definitiva, dai consumatori; |
f) |
«interconnessione»: il collegamento fisico e logico tra reti pubbliche di comunicazione utilizzate dallo stesso o da un altro fornitore per consentire agli utilizzatori di un prestatore di servizi di comunicare con gli utilizzatori dello stesso o di un altro prestatore di servizi o di accedere ai servizi resi da un altro prestatore di servizi. I servizi possono essere forniti dalle Parti interessate o da altre parti che hanno accesso alla rete. L'interconnessione è una particolare modalità di accesso messa in atto tra operatori della rete pubblica; |
g) |
«servizio universale»: l'insieme di servizi di qualità specifica che è messo a disposizione di tutti gli utenti nel territorio di una Parte, indipendentemente dalla loro ubicazione geografica e a un prezzo accessibile. L'ambito e le modalità di attuazione del servizio universale sono stabiliti da ciascuna Parte; |
h) |
«accesso»: il fatto di rendere accessibili risorse e/o servizi a un altro fornitore di servizi a determinate condizioni, su base esclusiva o non esclusiva, al fine di fornire servizi di comunicazione elettronica. Il concetto comprende, tra l'altro: l'accesso agli elementi della rete e alle risorse correlate, che può comportare la connessione di apparecchiature con mezzi fissi o non fissi (ivi compreso in particolare l'accesso alla linea locale nonché alle risorse e ai servizi necessari per fornire servizi tramite la linea locale); l'accesso all'infrastruttura fisica, tra cui edifici, condotti per cavi e piloni; l'accesso ai pertinenti sistemi di software, compresi i sistemi di supporto operativo; l'accesso ai sistemi di traduzione del numero o a sistemi che svolgano funzioni analoghe; l'accesso alle reti fisse e mobili, in particolare per il roaming; l'accesso ai sistemi di accesso condizionato per i servizi di televisione digitale, l'accesso ai servizi di rete virtuale; |
i) |
«utente finale»: un utente che non fornisce reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico; |
k) |
«linea locale»: il circuito fisico che collega il punto terminale della rete presso il domicilio dell'abbonato al permutatore o a un impianto equivalente nella rete pubblica fissa di comunicazione. |
Articolo 105
Autorità di regolamentazione
1. Le Parti provvedono affinché le autorità di regolamentazione nel settore dei servizi di comunicazione elettronica siano giuridicamente distinte e funzionalmente indipendenti da ogni fornitore di servizi di comunicazione elettronica. La Parte che mantiene la proprietà o il controllo di un fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica provvede all'effettiva separazione strutturale delle funzioni di regolamentazione dalle attività inerenti alla proprietà o al controllo.
2. Le Parti provvedono affinché l'autorità di regolamentazione disponga di poteri sufficienti per regolamentare il settore. Le funzioni affidate a un'autorità di regolamentazione sono rese pubbliche in una forma chiara e facilmente accessibile, in particolare quando vengono assegnate a più organi.
3. Le Parti provvedono affinché le decisioni e le procedure delle autorità di regolamentazione siano trasparenti e imparziali nei confronti di tutti i partecipanti al mercato.
4. L'autorità di regolamentazione ha il potere di condurre un'analisi dei mercati rilevanti di prodotti e servizi suscettibili di essere soggetti una regolamentazione ex ante. Quando l'autorità di regolamentazione è tenuta a decidere a norma dell'articolo 107 del presente accordo in merito all'istituzione, al mantenimento, alla modifica o alla revoca di obblighi, essa ricorre ad un'analisi di mercato per accertare se il mercato rilevante sia effettivamente concorrenziale.
5. Qualora accerti che un mercato rilevante non è effettivamente concorrenziale, l'autorità di regolamentazione individua e designa i fornitori di servizi che dispongono di un significativo potere di mercato e impone, mantiene in vigore o modifica, a seconda dei casi, gli obblighi di regolamentazione specifici di cui all'articolo 107 del presente accordo. Se conclude che il mercato è effettivamente concorrenziale, l'autorità di regolamentazione non impone né mantiene in vigore nessuno degli obblighi di regolamentazione di cui all'articolo 107 del presente accordo.
6. Ciascuna Parte provvede affinché un prestatore di servizi abbia il diritto di ricorrere contro la decisione di un'autorità di regolamentazione che lo riguardi dinanzi a un organo di ricorso indipendente dalle parti coinvolte. Ciascuna Parte provvede affinché il merito del caso sia tenuto in debita considerazione. In attesa dell'esito di un eventuale ricorso, resta in vigore la decisione dell'autorità di regolamentazione, salvo che l'organo di ricorso non decida altrimenti. Le decisioni degli organi di ricorso, laddove non si tratti di organi giurisdizionali, sono sempre motivate per iscritto e sono altresì impugnabili dinanzi a un'autorità giurisdizionale imparziale e indipendente. Le decisioni degli organi di ricorso hanno effetto esecutivo.
7. Ciascuna Parte provvede affinché le autorità di regolamentazione che intendono adottare misure attinenti alle disposizioni della presente sottosezione e con ripercussioni significative sul mercato interessato diano alle parti interessate la possibilità di presentare le proprie osservazioni sul progetto di misura entro un termine ragionevole. Le autorità di regolamentazione rendono pubbliche le procedure che applicano ai fini della consultazione. Il risultato della procedura di consultazione è reso pubblicamente disponibile, salvo nel caso di informazioni riservate.
8. Ciascuna Parte provvede affinché i fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica forniscano tutte le informazioni, anche di carattere finanziario, necessarie alle autorità di regolamentazione per garantire la conformità alle disposizioni della presente sottosezione o alle decisioni adottate a norma della presente sottosezione. Su richiesta, tali fornitori trasmettono sollecitamente tali informazioni, osservando le tempistiche e il livello di dettaglio richiesti dall'autorità di regolamentazione. Le informazioni richieste dall'autorità di regolamentazione sono proporzionate all'assolvimento di tale compito. L'autorità di regolamentazione motiva adeguatamente la richiesta di informazioni.
Articolo 106
Autorizzazione a prestare servizi di comunicazione elettronica
1. Ciascuna Parte provvede affinché la prestazione dei servizi sia, per quanto possibile, autorizzata a seguito di semplice notifica.
2. Ciascuna Parte provvede affinché possa essere prescritta una licenza per le questioni relative all'attribuzione dei numeri e delle frequenze. I termini e le condizioni applicabili a tali licenze sono resi pubblici.
3. Ove sia prescritta una licenza, ciascuna Parti provvede affinché:
a) |
tutti i criteri relativi al rilascio delle licenze e il periodo di tempo ragionevole normalmente richiesto per l'adozione di una decisione in merito alla richiesta di licenza siano resi pubblici; |
b) |
su richiesta, i motivi del diniego del rilascio della licenza vengano comunicati per iscritto al richiedente; |
c) |
il richiedente cui sia stato illegittimamente negato il rilascio della licenza, abbia diritto di ricorrere dinanzi a un organo di ricorso; |
d) |
i diritti di licenza (21) riscossi dalle Parti per il rilascio della medesima non superino i costi amministrativi normalmente sostenuti per la gestione, il controllo e l'applicazione delle licenze in questione. Gli obblighi di cui al presente paragrafo non si applicano ai diritti di licenza per l'uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione. |
Articolo 107
Accesso e interconnessione
1. Ciascuna Parte provvede affinché i fornitori di servizi autorizzati a prestare servizi di comunicazione elettronica abbiano il diritto e l'obbligo di negoziare l'accesso e l'interconnessione con i fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico. L'accesso e l'interconnessione dovrebbero, in linea di principio, essere concordati tra i fornitori di servizi interessati sulla base di trattative commerciali.
2. Ciascuna Parte provvede affinché i prestatori di servizi utilizzino le informazioni ottenute da un altro prestatore di servizi nel corso della trattativa relativa a un accordo di interconnessione esclusivamente per i fini per i quali sono state fornite e osservino sempre gli obblighi di riservatezza relativamente alle informazioni trasmesse o memorizzate.
3. Ciascuna Parte provvede affinché l'autorità di regolamentazione, una volta accertato conformemente all'articolo 105 del presente accordo che un mercato rilevante non è effettivamente concorrenziale, abbia il potere di imporre al fornitore designato come detentore di un significativo potere di mercato uno o più dei seguenti obblighi in relazione all'interconnessione e/o all'accesso:
a) |
l'obbligo di non discriminazione per garantire che l'operatore applichi condizioni equivalenti in circostanze equivalenti agli altri fornitori che offrono servizi equivalenti, e fornisca a terzi servizi e informazioni garantendo condizioni e un livello di qualità identici a quelli che assicura per i propri servizi o per i servizi delle proprie società controllate o dei propri partner commerciali; |
b) |
l'obbligo per un'impresa verticalmente integrata di rendere trasparenti i propri prezzi all'ingrosso e i prezzi dei trasferimenti interni ove sussista l'obbligo di non discriminazione o di previre sovvenzioni incrociate abusive. L'autorità di regolamentazione può specificare il formato e il metodo contabile da utilizzare; |
c) |
l'obbligo di accogliere le richieste ragionevoli di accesso a determinati elementi di rete e risorse correlate, compreso tra l'altro l'accesso disaggregato alla linea locale, nonché di autorizzarne l'uso, nelle situazioni in cui l'autorità di regolamentazione reputi che il rifiuto di concedere l'accesso oppure termini e condizioni non ragionevoli di effetto equivalente ostacolerebbero l'emergere di una concorrenza sostenibile sul mercato al dettaglio o sarebbero contrari agli interessi degli utenti finali; Le autorità di regolamentazione possono associare agli obblighi di cui alla presente lettera condizioni di equità, ragionevolezza e tempestività; |
d) |
l'obbligo di fornire determinati servizi all'ingrosso per la rivendita da parte di terzi; di concedere libero accesso alle interfacce tecniche, ai protocolli o ad altre tecnologie essenziali, indispensabili per l'interoperabilità dei servizi o dei servizi di reti virtuali; di consentire la coubicazione o altre forme di condivisione degli impianti, inclusa la condivisione di condotti, edifici o piloni; di fornire determinati servizi necessari per garantire agli utenti l'interoperabilità dei servizi da punto a punto, tra cui risorse per servizi di reti intelligenti; di fornire l'accesso ai sistemi di supporto operativo o a sistemi software analoghi necessari per garantire eque condizioni di concorrenza nella prestazione dei servizi, di interconnettere reti o risorse di rete. Le autorità di regolamentazione possono associare agli obblighi di cui alla presente lettera condizioni di equità, ragionevolezza e tempestività; |
e) |
obblighi relativi alla fornitura di determinati tipi di interconnessione e/o di accesso, compresi gli obblighi in materia di recupero dei costi e di controlli dei prezzi, tra cui l'obbligo che i prezzi siano orientati ai costi e l'obbligo di disporre di un sistema di contabilità dei costi, qualora l'analisi del mercato riveli che l'assenza di un'effettiva concorrenza comporta che l'operatore interessato potrebbe mantenere prezzi a un livello eccessivamente elevato o comprimere i prezzi a scapito degli utenti finali. Le autorità di regolamentazione tengono conto degli investimenti effettuati dall'operatore e gli consentono, in considerazione dei rischi connessi, un ragionevole e adeguato margine di profitto sul capitale investito, di volume congruo; |
f) |
l'obbligo di pubblicazione degli obblighi specifici imposti ai prestatori di servizi dall'autorità di regolamentazione, con l'indicazione del prodotto/servizio specifico e dei mercati geografici interessati. Sono pubblicate informazioni aggiornate, in forma atta a consentire a tutte le parti interessate di accedervi agevolmente, purché non siano informazioni riservate e non comprendano segreti aziendali; |
g) |
obblighi di trasparenza che impongono agli operatori di rendere pubbliche determinate informazioni. In particolare, quando un operatore è assoggettato a obblighi di non discriminazione, l'autorità di regolamentazione può esigere che egli pubblichi un'offerta di riferimento sufficientemente disaggregata per garantire che i fornitori di servizi non debbano pagare per risorse non necessarie ai fini del servizio richiesto e in cui figuri una descrizione delle offerte suddivisa per componenti in funzione delle esigenze del mercato, corredata dei relativi termini e condizioni, inclusi i prezzi. |
4. Ciascuna Parte provvede affinché il prestatore di servizi che richieda l'interconnessione a un fornitore designato come detentore di un significativo potere di mercato possa rivolgersi, in qualsiasi momento oppure una volta trascorso un periodo di tempo ragionevole che sia noto al pubblico, a un organismo interno indipendente, che può essere un'autorità di regolamentazione ai sensi all'articolo 104, paragrafo 2, lettera d), del presente accordo, per la risoluzione delle controversie concernenti i termini e le condizioni di interconnessione e/o di accesso.
Articolo 108
Risorse limitate
1. Ciascuna Parte provvede affinché le procedure per l'assegnazione l'uso di risorse limitate, comprese le frequenze, i numeri e i diritti di passaggio, siano espletate in modo obiettivo, proporzionato, tempestivo, trasparente e non discriminatorio. Le informazioni circa l'attuale situazione delle bande di frequenza assegnate sono rese pubbliche, ma non è obbligatorio precisare nei dettagli le frequenze riservate a specifici usi pubblici.
2. Ciascuna Parte provvede alla gestione efficace delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica nel suo territorio al fine di garantire un uso efficiente ed efficace dello spettro. Se la domanda di frequenze specifiche è superiore alla loro disponibilità, si seguono procedure di assegnazione adeguate e trasparenti al fine di ottimizzarne l'uso e di agevolare lo sviluppo della concorrenza.
3. Ciascuna Parte provvede affinché l'assegnazione delle risorse nazionali di numerazione e la gestione dei piani nazionali di numerazione siano affidate all'autorità di regolamentazione.
4. Qualora autorità pubbliche o locali mantengano la proprietà o il controllo di fornitori che gestiscono reti e/o servizi di comunicazione pubblici, è necessario garantire un'effettiva separazione strutturale della funzione attinente alla concessione dei diritti di passaggio dalle funzioni attinenti alla proprietà o al controllo.
Articolo 109
Servizio universale
1. Ciascuna Parte ha il diritto di definire il tipo di obblighi di servizio universale che intende mantenere.
2. Tali obblighi non saranno di per sé considerati anticoncorrenziali, purché siano gestiti in modo trasparente, obiettivo e non discriminatorio. La gestione di tali obblighi è altresì neutrale in termini di concorrenza e non è più gravosa del necessario per il tipo di servizio universale definito dalla Parte.
3. Ciascuna Parte provvede affinché tutti i fornitori abbiano il diritto di prestare il servizio universale e nessun fornitore di servizi venga escluso a priori. La designazione avviene sulla base di un meccanismo efficiente, trasparente, obiettivo e non discriminatorio. Se necessario, ciascuna Parte valuta se la fornitura del servizio universale rappresenti un onere eccessivo a carico dell'organizzazione o delle organizzazioni designate per prestare tale servizio. Qualora il calcolo di cui sopra lo giustifichi e tenendo conto degli eventuali vantaggi di mercato che un'organizzazione trae dall'offerta del servizio universale, le autorità di regolamentazione stabiliscono se occorra prevedere un meccanismo di indennizzo del fornitore o dei fornitori di servizi interessati o di ripartizione del costo netto degli obblighi di servizio universale.
4. Ciascuna Parte assicura che, laddove gli elenchi di tutti gli abbonati siano a disposizione degli utenti in forma cartacea o elettronica, le organizzazioni che forniscono tali elenchi applichino il principio di non discriminazione nel trattamento delle informazioni ad esse comunicate da altre organizzazioni.
Articolo 110
Prestazione transfrontaliera di servizi di comunicazione elettronica
Nessuna delle Parti può imporre ai prestatori di servizi dell'altra Parte di risiedere, stabilire in qualsiasi modo la loro presenza o creare uno stabilimento sul proprio territorio come condizione per la fornitura transfrontaliera di servizi.
Articolo 111
Riservatezza delle informazioni
Ciascuna Parte garantisce la riservatezza delle comunicazioni elettroniche effettuate tramite una rete pubblica di comunicazione pubblica e servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, nonché dei relativi dati sul traffico, senza restrizioni degli scambi di servizi.
Articolo 112
Controversie tra prestatori di servizi
1. In caso di controversie tra fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica in relazione ai diritti e agli obblighi di cui alla presente sezione, ciascuna Parte provvede affinché l'autorità di regolamentazione interessata, su richiesta di una delle Parti, adotti quanto prima, e comunque entro un termine di quattro mesi, una decisione vincolante che risolva la controversia.
2. La decisione dell'autorità di regolamentazione è resa pubblica nel rispetto delle prescrizioni in materia di riservatezza degli affari. Ai fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica interessati viene fornita una motivazione esauriente.
3. Qualora la controversia riguardi la prestazione transfrontaliera di servizi, le autorità di regolamentazione interessate coordinano gli sforzi per risolvere la controversia.
Articolo 113
Ravvicinamento progressivo
In vista di considerare l'ulteriore liberalizzazione degli scambi di servizi, le Parti riconoscono l'importanza del ravvicinamento progressivo della legislazione attuale e futura della Georgia all'acquis dell'Unione contenuto nell'elenco di cui all'allegato XV-B del presente accordo.
Articolo 114
Campo di applicazione e definizioni
1. La presente sottosezione stabilisce i principi del quadro normativo applicabile a tutti i servizi finanziari liberalizzati conformemente alle sezioni 2 (Stabilimento), 3 (Prestazione transfrontaliera di servizi) e 4 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali) del presente capo.
2. Ai fini della presente sottosezione nonché delle sezioni 2 (Stabilimento), 3 (Prestazione transfrontaliera di servizi) e 4 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali) del presente capo si applicano le seguenti definizioni:
a) «servizio finanziario»: qualsiasi servizio di natura finanziaria reso da un prestatore di servizi finanziari di una Parte. I servizi finanziari comprendono le seguenti attività:
i) |
servizi assicurativi e connessi:
|
ii) |
servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione):
|
b) «prestatore di servizi finanziari»: qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte che intenda prestare o presti servizi finanziari. Il termine «prestatore di servizi finanziari» non comprende i soggetti pubblici;
c) «soggetto pubblico»:
i) |
un governo, una banca centrale o un'autorità monetaria di una Parte, o un soggetto di proprietà o controllato da una Parte, che svolga principalmente funzioni governative o attività a fini governativi, ad esclusione dei soggetti operanti principalmente nel settore dei servizi finanziari su base commerciale; oppure |
ii) |
un soggetto privato che svolge funzioni normalmente espletate da una banca centrale o un'autorità monetaria, nel momento in cui esercita tali funzioni; |
d) «nuovo servizio finanziario»: un servizio di carattere finanziario, compresi i servizi connessi a prodotti nuovi ed esistenti o alla modalità di erogazione del prodotto, che non è fornito da alcun prestatore di servizi finanziari sul territorio di una Parte, ma è fornito sul territorio dell'altra Parte.
Articolo 115
Misure prudenziali
1. Ciascuna Parte può adottare o mantenere in vigore per motivi prudenziali misure aventi come scopo:
a) |
la tutela degli investitori, dei titolari di depositi, dei titolari di polizze o dei soggetti nei confronti dei quali un prestatore di servizi finanziari ha un obbligo fiduciario; |
b) |
la salvaguardia dell'integrità e della stabilità del sistema finanziario di una Parte. |
2. Queste misure non comportano oneri maggiori di quelli necessari al raggiungimento del loro scopo e non discriminano i prestatori di servizi finanziari dell'altra Parte rispetto ai propri prestatori di servizi finanziari simili.
3. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di imporre ad una Parte di rivelare informazioni relative agli affari e alla contabilità di singoli clienti o informazioni riservate o esclusive di cui siano in possesso soggetti pubblici.
Articolo 116
Regolamentazione efficace e trasparente
1. Ciascuna Parte fa quanto in suo potere per comunicare anticipatamente a tutti gli interessati le misure di applicazione generale che intende adottare, così da dare a tali soggetti la possibilità di formulare osservazioni in proposito. La comunicazione delle misure è effettuata mediante:
a) |
pubblicazione ufficiale oppure |
b) |
altra forma scritta o elettronica. |
2. Ciascuna Parte comunica agli interessati i requisiti per la presentazione delle domande inerenti alla prestazione di servizi finanziari.
La Parte interessata fornisce al richiedente che ne faccia istanza informazioni sullo stato della domanda presentata. Se la Parte interessata ha bisogno di acquisire ulteriori informazioni dal richiedente, ne dà sollecitamente comunicazione all'interessato.
3. Ciascuna Parte fa quanto in suo potere affinché nel proprio territorio siano attuate ed applicate le norme concordate a livello internazionale in materia di regolamentazione e vigilanza del settore dei servizi finanziari e di lotta contro l'evasione e l'elusione fiscale. Tali norme concordate a livello internazionale comprendono tra l'altro i principi fondamentali per un'efficace vigilanza bancaria del Comitato di Basilea, i principi fondamentali per la vigilanza nel settore assicurativo dell'Associazione internazionale degli organi di vigilanza nel settore assicurativo, gli obiettivi e i principi della regolamentazione dei valori mobiliari dell'Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari, l'accordo sullo scambio di informazioni fiscali dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), la dichiarazione sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali del G20 e le quaranta raccomandazioni sul riciclaggio di denaro e le nove raccomandazioni speciali sul finanziamento del terrorismo del Gruppo di azione finanziaria internazionale.
Le Parti prendono atto anche dei dieci principi chiave in materia di scambio di informazioni formulati dai ministri delle Finanze dei paesi del G7 e attueranno tutte le misure necessarie per cercare di applicarli nei loro contatti bilaterali.
Articolo 117
Nuovi servizi finanziari
Ciascuna Parte autorizza i prestatori di servizi finanziari dell'altra Parte a prestare nuovi servizi finanziari analoghi a quelli che i propri prestatori di servizi finanziari sono autorizzati a prestare in circostanze simili a norma della legislazione interna. Una Parte può stabilire la forma giuridica della prestazione del servizio e subordinare tale prestazione a un'autorizzazione. Ove sia necessaria l'autorizzazione, la decisione viene adottata in tempi ragionevoli e l'autorizzazione può essere negata solo per motivi prudenziali.
Articolo 118
Trattamento dei dati
1. Ciascuna Parte autorizza i prestatori di servizi finanziari dell'altra Parte a trasferire dati, per via elettronica o in altra forma, in entrata e in uscita dal suo territorio, ai fini del loro trattamento, se quest'ultimo è necessario per il normale esercizio dell'attività di detti prestatori di servizi finanziari.
2. Ciascuna Parte adotta le opportune misure di salvaguardia a tutela della vita privata, dei diritti fondamentali e della libertà delle persone, in particolare in relazione al trasferimento dei dati personali.
Articolo 119
Eccezioni specifiche
1. Nessuna disposizione del presente capo va interpretata in modo da impedire che una Parte, compresi i suoi soggetti pubblici, eserciti o presti in via esclusiva, sul proprio territorio, attività o servizi facenti parte di un regime pensionistico pubblico o di un regime di protezione sociale obbligatorio, fatta eccezione per le attività che la propria regolamentazione interna prevede possano essere esercitate da prestatori di servizi finanziari in concorrenza con soggetti pubblici o con istituzioni private.
2. Nessuna disposizione del presente accordo si applica alle attività svolte da una banca centrale o da un'autorità monetaria o da qualsiasi altro soggetto pubblico nel quadro di politiche monetarie o di cambio.
3. Nessuna disposizione del presente capo va interpretata in modo da impedire che una Parte, compresi i suoi soggetti pubblici, svolga o fornisca in via esclusiva, sul proprio territorio, attività o servizi per conto proprio o di suoi soggetti pubblici, con garanzia propria o loro o utilizzando risorse proprie o di suoi soggetti pubblici.
Articolo 120
Organismi di autoregolamentazione
Se una Parte esige l'appartenenza, la partecipazione o l'accesso a un organismo di autoregolamentazione, a una borsa o a un mercato dei valori mobiliari o degli strumenti a termine, a un organismo di compensazione o ad altra organizzazione o associazione affinché i prestatori di servizi finanziari dell'altra Parte possano prestare servizi finanziari in condizioni di parità con i propri prestatori di servizi finanziari, o se concede direttamente o indirettamente a tali soggetti privilegi o vantaggi per la prestazione di servizi finanziari, tale Parte adempie gli obblighi di cui agli articoli 79 e 85 del presente accordo.
Articolo 121
Sistemi di pagamento e di compensazione
Ciascuna Parte concede ai prestatori di servizi finanziari dell'altra Parte stabiliti nel proprio territorio, secondo le modalità e alle condizioni cui è subordinato il trattamento nazionale, l'accesso ai sistemi di pagamento e di compensazione gestiti da soggetti pubblici e agli strumenti di finanziamento e rifinanziamento ufficiali disponibili nel corso delle operazioni commerciali ordinarie. Il presente articolo non è inteso a conferire l'accesso agli strumenti del prestatore di ultima istanza della Parte.
Articolo 122
Ravvicinamento progressivo
In vista di considerare l'ulteriore liberalizzazione degli scambi di servizi, le Parti riconoscono l'importanza del ravvicinamento progressivo della legislazione attuale e futura della Georgia agli standard internazionali in materia di migliori pratiche elencati all'articolo 116, paragrafo 3, del presente accordo, nonché all'acquis dell'Unione contenuto nell'elenco di cui all'allegato XV-A del presente accordo.
Articolo 123
Campo di applicazione
La presente sottosezione stabilisce i principi concernenti la liberalizzazione dei servizi di trasporto internazionale a norma delle sezioni 2 (Stabilimento), 3 (Prestazione transfrontaliera di servizi) e 4 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali) del presente capo.
Articolo 124
Trasporto marittimo internazionale
1. Ai fini della presente sottosezione nonché delle sezioni 2 (Stabilimento), 3 (Prestazione transfrontaliera di servizi) e 4 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali) del presente capo si applicano le seguenti definizioni:
a) «trasporto marittimo internazionale»: i trasporti multimodali e porta a porta, ossia i trasporti di merci mediante più di un modo di trasporto, comprendenti una tratta marittima, con un unico titolo di trasporto e implicanti perciò il diritto di stipulare direttamente contratti con gli operatori di altri modi di trasporto;
b) «servizi di movimentazione di carichi marittimi»: le attività svolte dalle società che si occupano di carico e scarico, compresi gli operatori terminalisti, escluse però le attività dirette dei lavoratori portuali laddove tale personale fosse organizzato indipendentemente dalle società che si occupano di carico e scarico o dagli operatori terminalisti. Le attività contemplate comprendono l'organizzazione e il controllo delle operazioni di:
i) |
carico e scarico delle navi; |
ii) |
rizzaggio/derizzaggio del carico; |
iii) |
ricevimento/consegna e custodia del carico prima dell'imbarco o dopo lo sbarco; |
c) «servizi di sdoganamento» (o «servizi di mediatori doganali»): l'espletamento per conto terzi delle formalità doganali connesse all'importazione, all'esportazione o al transito dei carichi, sia questa l'attività principale del prestatore del servizio o una consueta attività complementare di quest'ultimo;
d) «servizi di stazionamento e deposito di container»: lo stoccaggio di container, in aree portuali o retroportuali, per operazioni di riempimento/svuotamento, riparazione e messa a disposizione per le spedizioni;
e) «servizi di agenzia marittima»: le attività che consistono nel rappresentare in qualità di agente, in una determinata zona geografica, gli interessi commerciali di una o più linee o compagnie di navigazione per i seguenti scopi:
i) |
commercializzazione e vendita di servizi di trasporto marittimo e di servizi connessi, dal preventivo alla fatturazione, nonché emissione di polizze di carico per conto delle compagnie, acquisto e rivendita dei necessari servizi connessi, preparazione della documentazione e fornitura delle informazioni commerciali; |
ii) |
rappresentanza delle compagnie nell'organizzazione dello scalo o, se necessario, nella presa in carico delle merci; |
f) «servizi di spedizione merci»: l'attività che consiste nell'organizzare e nel sorvegliare le operazioni di spedizione per conto degli spedizionieri attraverso l'acquisizione dei servizi di trasporto e dei servizi connessi, la preparazione della documentazione e la fornitura delle informazioni commerciali;
g) «servizi di feederaggio»: il pre-trasporto e l'ulteriore trasporto via mare di carichi internazionali, in particolare di quelli containerizzati, tra i porti ubicati in una Parte.
2. Per quanto concerne il trasporto marittimo internazionale, ciascuna Parte si impegna ad applicare efficacemente i principi dell'accesso illimitato al traffico marittimo su base commerciale, della libera prestazione di servizi di trasporto marittimo internazionale, nonché del trattamento nazionale nell'ambito della prestazione di tali servizi.
Considerato il grado di liberalizzazione esistente tra le Parti nel trasporto marittimo internazionale:
a) |
ciascuna Parte applica efficacemente il principio dell'accesso illimitato ai mercati e agli scambi marittimi internazionali su base commerciale e non discriminatoria; |
b) |
ciascuna Parte accorda alle navi battenti bandiera dell'altra Parte o gestite da prestatori di servizi dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle proprie navi o, se migliore, a quelle di paesi terzi, per quanto riguarda tra l'altro l'accesso ai porti, l'uso delle infrastrutture e dei servizi portuali, l'uso dei servizi marittimi ausiliari, i relativi diritti e oneri, le agevolazioni doganali e l'assegnazione di ormeggi e di infrastrutture per il carico e lo scarico. |
3. Nell'applicare questi principi, ciascuna Parte:
a) |
evita di introdurre clausole in materia di ripartizione dei carichi in futuri accordi con paesi terzi relativi a servizi di trasporto marittimo, compresi i trasporti di rinfuse secche e liquide e il traffico di linea, e abroga entro un periodo di tempo ragionevole le clausole di questo tipo eventualmente contenute in accordi precedenti; e |
b) |
dall'entrata in vigore del presente accordo abolisce ed evita di introdurre misure unilaterali e ostacoli amministrativi, tecnici o di altra natura che potrebbero costituire una restrizione dissimulata o avere effetti discriminatori sulla libera prestazione di servizi di trasporto marittimo internazionale. |
4. Ciascuna Parte consente lo stabilimento nel suo territorio di prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale dell'altra Parte applicando, per lo stabilimento e l'esercizio dell'attività, condizioni non meno favorevoli di quelle accordate ai propri prestatori di servizi o, se migliori, ai prestatori di servizi di paesi terzi.
5. Ciascuna Parte rende disponibili ai prestatori di servizi di trasporto marittimo dell'altra Parte i seguenti servizi in ambito portuale, secondo modalità e a condizioni ragionevoli e non discriminatorie: pilotaggio, rimorchiaggio, fornitura di provviste di bordo, bunkeraggio e rifornimento idrico, raccolta dei rifiuti e smaltimento della zavorra, servizi della capitaneria di porto, ausili alla navigazione, servizi operativi a terra indispensabili per l'esercizio delle navi, comprese le comunicazioni, fornitura di acqua e di elettricità, infrastrutture per riparazioni di emergenza, servizi di ancoraggio e ormeggio.
6. Ciascuna Parte consente la circolazione di attrezzature, quali i container vuoti, trasportate non come merci contro pagamento, tra i porti di uno Stato membro dell'UE o tra i porti della Georgia.
7. Ciascuna Parte, previa autorizzazione dell'autorità competente, consente ai prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale dell'altra Parte di prestare servizi di feederaggio tra i loro porti nazionali.
Articolo 125
Trasporto aereo
La progressiva liberalizzazione del trasporto aereo tra le Parti in base alle reciproche esigenze commerciali e alle condizioni di reciproco accesso al mercato è disciplinata dall'accordo sullo Spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Georgia, dall'altro.
Articolo 126
Ravvicinamento progressivo
In vista di considerare l'ulteriore liberalizzazione degli scambi di servizi, le Parti riconoscono l'importanza del ravvicinamento progressivo della legislazione attuale e futura della Georgia all'acquis dell'Unione contenuto nell'elenco di cui all'allegato XV-D del presente accordo.
Articolo 127
Obiettivo e principi
1. Le Parti, riconoscendo che il commercio elettronico migliora le possibilità di scambi in molti settori, convengono di promuoverne lo sviluppo tra loro, in particolare collaborando per quanto concerne i problemi posti dal commercio elettronico nell'ambito delle disposizioni del presente capo.
2. Le Parti convengono che lo sviluppo del commercio elettronico deve essere compatibile con le norme internazionali in materia di protezione dei dati, in modo che sia garantita la fiducia degli utenti in questa modalità di commercio.
3. Le Parti convengono che la trasmissione elettronica è considerata prestazione di servizi ai sensi della sezione 3 (Prestazione transfrontaliera di servizi) del presente capo, non assoggettabile a dazi doganali.
Articolo 128
Cooperazione in materia di commercio elettronico
1. Sulle questioni attinenti alla regolamentazione del commercio elettronico le Parti instaurano un dialogo che avrà ad oggetto, tra l'altro:
a) |
il riconoscimento dei certificati delle firme elettroniche rilasciati al pubblico e l'agevolazione dei servizi transfrontalieri di certificazione; |
b) |
la responsabilità dei prestatori intermediari di servizi per quanto attiene alla trasmissione o alla memorizzazione dei dati; |
c) |
la disciplina delle comunicazioni elettroniche di natura commerciale non sollecitate; |
d) |
la protezione dei consumatori in relazione al commercio elettronico; e |
e) |
qualsiasi altra questione pertinente ai fini dello sviluppo del commercio elettronico. |
2. Tale cooperazione può comprendere lo scambio di informazioni relative alla legislazione delle Parti sui suddetti temi e all'attuazione di tale legislazione.
Articolo 129
Ricorso ai servizi di intermediari
1. Le Parti riconoscono che i servizi prestati da intermediari possono essere utilizzati da terzi per attività illecite e prevedono le misure stabilite nella presente sottosezione nei confronti dei prestatori intermediari di servizi (22).
2. Ai fini dell'articolo 130 del presente accordo, per «prestatore del servizio» si intende un fornitore di trasmissione, instradamento o collegamenti per comunicazioni digitali online, tra punti definiti dall'utilizzatore, di materiali scelti da quest'ultimo senza che ne sia modificato il contenuto. Ai fini degli articoli 131 e 132 del presente accordo, per «prestatore del servizio» si intende un operatore o un fornitore di strutture per i servizi online o l'accesso alla rete.
Articolo 130
Responsabilità dei prestatori intermediari di servizi: semplice trasporto («mere conduit»)
1. Ciascuna Parte provvede affinché, nel caso di un servizio della società dell'informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio o nel fornire accesso ad una rete di comunicazione, il prestatore del servizio non sia responsabile delle informazioni trasmesse, a condizione che egli:
a) |
non dia origine alla trasmissione; |
b) |
non selezioni il destinatario della trasmissione; e |
c) |
non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse. |
2. Le attività di trasmissione e di fornitura di accesso di cui al paragrafo 1 includono la memorizzazione automatica, intermedia e transitoria delle informazioni trasmesse, a condizione che questa serva solo all'esecuzione della trasmissione sulla rete di comunicazione e che la sua durata non ecceda il tempo ragionevolmente necessario alla trasmissione.
3. Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, secondo quanto previsto dagli ordinamenti giuridici delle Parti, che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa imponga al prestatore del servizio di impedire o porre fine a una violazione.
Articolo 131
Responsabilità dei prestatori intermediari di servizi: memorizzazione temporanea detta «caching»
1. Ciascuna Parte provvede affinché, nel caso di un servizio della società dell'informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore del servizio non sia responsabile della memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni effettuata al solo scopo di rendere più efficace il successivo inoltro delle informazioni ad altri destinatari del servizio, a loro richiesta, a condizione che egli:
a) |
non modifichi le informazioni; |
b) |
si conformi alle condizioni relative all'accesso alle informazioni; |
c) |
si conformi alle norme relative all'aggiornamento delle informazioni, indicate in un modo ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore; |
d) |
non interferisca con l'uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull'impiego delle informazioni; e |
e) |
agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato o per disabilitare l'accesso alle medesime, non appena venga effettivamente a conoscenza (23) del fatto che le informazioni all'origine della trasmissione sono state rimosse dalla rete o che l'accesso alle informazioni è stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa ha ordinato la disabilitazione dell'accesso a tali informazioni oppure ne ha disposto la rimozione. |
2. Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, secondo quanto previsto dagli ordinamenti giuridici delle Parti, che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa imponga al prestatore del servizio di impedire o porre fine a una violazione.
Articolo 132
Responsabilità dei prestatori intermediari di servizi: «hosting»
1. Ciascuna Parte provvede affinché, nel caso di un servizio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore del servizio non sia responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:
a) |
non sia effettivamente al corrente del fatto che l'attività o l'informazione è illegale e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illegalità dell'attività o dell'informazione; o |
b) |
non appena al corrente di tali fatti o circostanze, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitare l'accesso alle medesime. |
2. Il paragrafo 1 non si applica se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorità o il controllo del prestatore.
3. Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, per un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa, in conformità agli ordinamenti giuridici delle Parti, di imporre al prestatore del servizio di porre fine ad una violazione o di impedirla, nonché la possibilità per una Parte di definire procedure per la rimozione delle informazioni o la disabilitazione dell'accesso alle medesime.
Articolo 133
Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza
1. Nel caso dei servizi di cui agli articoli da 130 a 132 del presente accordo, le Parti non impongono ai fornitori un obbligo generale di sorveglianza delle informazioni che trasmettono o memorizzano né un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illegali.
2. Le Parti possono stabilire l'obbligo per i prestatori di servizi della società dell'informazione di informare senza indugio le competenti autorità pubbliche di presunte attività o informazioni illegali commesse o fornite dai destinatari dei loro servizi, oppure l'obbligo di comunicare alle autorità competenti, a loro richiesta, informazioni che consentano l'identificazione dei destinatari dei loro servizi con cui hanno accordi di memorizzazione dei dati.
Articolo 134
Eccezioni generali
1. Fatte salve le eccezioni generali di cui all'articolo 415 del presente accordo, alle disposizioni del presente capo e degli allegati XIV-A e XIV-E, XIV-B e XIV-F, XIV-C e XIV-G, XIV-D e XIV-H del presente accordo si applicano le eccezioni previste dal presente articolo.
2. Fatto salvo l'obbligo di non applicare tali provvedimenti in una forma che costituirebbe una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra paesi in cui esistono condizioni simili, o una restrizione dissimulata dello stabilimento o della fornitura transfrontaliera di servizi, nessuna disposizione del presente capo va interpretata in modo da impedire alle Parti di adottare o applicare provvedimenti:
a) |
necessari a tutelare la sicurezza pubblica o la morale pubblica o a mantenere l'ordine pubblico; |
b) |
necessari a tutelare la vita o la salute delle persone, degli animali o dei vegetali; |
c) |
relativi alla conservazione delle risorse naturali esauribili, se tali provvedimenti sono applicati congiuntamente a restrizioni nei confronti degli imprenditori interni o a restrizioni dell'offerta o del consumo interni di servizi; |
d) |
necessari per la tutela del patrimonio nazionale di valore artistico, storico o archeologico; |
e) |
necessari per garantire il rispetto delle disposizioni legislative o regolamentari non incompatibili con le disposizioni del presente capo, ivi comprese quelle relative:
|
f) |
incompatibili con gli articoli 79 e 85 del presente accordo, purché il trattamento differenziato sia finalizzato a garantire l'imposizione o la riscossione efficace o equa di imposte dirette nei confronti di attività economiche, di imprenditori o di prestatori di servizi dell'altra Parte (24). |
3. Le disposizioni del presente capo e degli allegati XIV-A e XIV-E, XIV-B e XIV-F, XIV-C e XIV-G, XIV-D e XIV-H del presente accordo non si applicano ai rispettivi regimi di sicurezza sociale delle Parti né alle attività svolte nel territorio di ciascuna Parte e collegate, anche occasionalmente, all'esercizio di pubblici poteri.
Articolo 135
Misure in materia fiscale
Il trattamento della nazione più favorita accordato a norma delle disposizioni del presente capo non si applica al trattamento fiscale già concesso o che le Parti concederanno in futuro in base ad accordi tra le Parti volti a evitare la doppia imposizione.
Articolo 136
Eccezioni relative alla sicurezza
1. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come tale da:
a) |
imporre alle Parti di fornire informazioni la cui divulgazione sia da esse ritenuta contraria ai propri interessi essenziali di sicurezza; |
b) |
impedire alle Parti di adottare i provvedimenti ritenuti necessari per la protezione dei propri interessi essenziali di sicurezza:
|
c) |
impedire alle Parti di intraprendere qualsiasi azione per adempiere gli obblighi da esse assunti ai fini del mantenimento della pace e della sicurezza internazionali. |
CAPO 7
Pagamenti correnti e movimenti di capitali
Articolo 137
Pagamenti correnti
Le Parti si impegnano a non imporre alcuna restrizione e autorizzano, in conformità alle disposizioni dell'articolo VIII dell'accordo istitutivo del Fondo monetario internazionale, tutti i pagamenti e i trasferimenti in valuta liberamente convertibile sul conto corrente della bilancia dei pagamenti tra le Parti.
Articolo 138
Movimenti di capitali
1. Per quanto attiene alle transazioni riguardanti il conto capitale e il conto finanziario della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo le Parti garantiscono la libera circolazione dei capitali, relativamente agli investimenti diretti, compresi gli acquisti di beni immobili, effettuati a norma della legislazione del paese ospitante, agli investimenti a norma del titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capo 6 (Stabilimento, scambi di servizi e commercio elettronico), del presente accordo e alla liquidazione o al rimpatrio del capitale investito e di ogni utile che ne derivi.
2. Per quanto attiene alle operazioni riguardanti il conto capitale e il conto finanziario della bilancia dei pagamenti, ad eccezione delle operazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo e fatte salve le altre disposizioni del medesimo, ciascuna Parte garantisce:
a) |
la libera circolazione dei capitali relativi a crediti per operazioni commerciali o per la prestazione di servizi cui partecipa un residente di una della Parti; |
b) |
la libera circolazione di capitali relativi a investimenti di portafoglio e a prestiti o crediti finanziari che fanno capo a investitori dell'altra Parte. |
Articolo 139
Misure di salvaguardia
Qualora, in circostanze eccezionali, i pagamenti o i movimenti di capitali provochino o rischino di provocare gravi difficoltà al funzionamento della politica monetaria o di cambio di uno o più Stati membri dell'Unione o della Georgia, comprese gravi difficoltà relative alla bilancia dei pagamenti, le Parti interessate possono adottare le misure di salvaguardia che ritengano strettamente necessarie, per un periodo non superiore a sei mesi. La Parte che adotta le misure di salvaguardia ne informa immediatamente l'altra Parte e presenta appena possibile un calendario per la loro soppressione.
Articolo 140
Agevolazione e disposizioni evolutive
1. Le Parti si consultano al fine di agevolare la circolazione dei capitali tra di esse così da promuovere gli obiettivi del presente accordo.
2. Nei primi quattro anni successivi alla data di entrata in vigore del presente accordo, le Parti prendono misure atte a consentire la creazione delle condizioni necessarie per l'ulteriore applicazione progressiva delle norme dell'Unione in materia di libera circolazione dei capitali.
3. Entro la fine del quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, il Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 408, paragrafo 4, del presente accordo riesamina le misure prese e determina le modalità per un'ulteriore liberalizzazione.
CAPO 8
Appalti pubblici
Articolo 141
Obiettivi
1. Le Parti, nel riconoscere che procedure di gara trasparenti, non discriminatorie, concorrenziali e aperte contribuiscono a uno sviluppo economico sostenibile, si propongono come obiettivo di garantire l'apertura effettiva, reciproca e progressiva dei rispettivi mercati degli appalti.
2. Il presente capo prevede l'accesso reciproco ai mercati degli appalti pubblici a livello nazionale, regionale e locale, sulla base del principio del trattamento nazionale, per quanto concerne gli appalti pubblici e le concessioni nel settore tradizionale e in quello dei servizi pubblici. Il presente capo dispone il progressivo ravvicinamento della legislazione della Georgia in materia di appalti pubblici all'acquis dell'UE in tale materia, fondato sui principi che disciplinano gli appalti pubblici nell'Unione e sulle condizioni e definizioni di cui alla direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (direttiva 2004/18/CE) e alla direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (direttiva 2004/17/CE).
Articolo 142
Campo di applicazione
1. Il presente capo si applica agli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi nonché agli appalti di lavori, di forniture e di servizi nel settore dei servizi pubblici e, se e laddove si facesse ricorso a tali appalti, alle concessioni di lavori e di servizi.
2. Il presente capo si applica a qualsiasi amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore che corrisponda alle definizioni dell'acquis dell'Unione relativo agli appalti pubblici (di seguito denominati «enti aggiudicatori»). Si applica anche agli organismi di diritto pubblico e alle imprese pubbliche nel settore dei servizi pubblici, quali le imprese di proprietà dello Stato che svolgono le attività in questione e le imprese private che operano in virtù di diritti speciali o esclusivi nel settore dei servizi pubblici (25).
3. Il presente capo si applica agli appalti di importo superiore alle soglie di valore di cui all'allegato XVI-A del presente accordo.
4. Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Nell'applicare queste soglie la Georgia calcola e converte i valori dell'appalto nella propria valuta nazionale utilizzando il tasso di conversione della propria banca nazionale.
5. Il valore di tali soglie è riveduto periodicamente ogni due anni a decorrere dall'anno di entrata in vigore del presente accordo sulla base della media del valore giornaliero dell'euro espresso in diritti speciali di prelievo durante i ventiquattro mesi che terminano l'ultimo giorno del mese di agosto precedente la revisione che ha effetto il 1o gennaio. All'occorrenza, il valore delle soglie così riveduto viene arrotondato per difetto al migliaio di euro più vicino. La revisione del valore delle soglie è adottata tramite decisione del Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 408, paragrafo 4, del presente accordo.
Articolo 143
Contesto istituzionale
1. Ciascuna Parte istituisce o mantiene un quadro istituzionale adeguato e i meccanismi necessari al corretto funzionamento del sistema degli appalti pubblici e all'attuazione dei principi del presente capo.
2. La Georgia designa in particolare:
a) |
un organismo esecutivo a livello dell'amministrazione centrale, che ha il compito di garantire una politica coerente e la relativa attuazione in tutti i settori connessi agli appalti pubblici. Tale organismo facilita e coordina l'attuazione del presente capo e guida il processo di ravvicinamento progressivo all'acquis dell'Unione, di cui all'allegato XVI-B del presente accordo; |
b) |
un organismo imparziale e indipendente incaricato di riesaminare le decisioni adottate dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori in sede di aggiudicazione degli appalti. In questo contesto per «organismo indipendente» si intende un'autorità pubblica distinta dagli enti aggiudicatori e dagli operatori economici. Esiste la possibilità di proporre ricorso giurisdizionale avverso le decisioni prese da tale organismo. |
3. Ciascuna Parte provvede affinché le decisioni prese dalle autorità responsabili dell'esame dei ricorsi presentati dagli operatori economici in merito a violazioni della legislazione interna siano attuate in maniera efficace.
Articolo 144
1. Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo le Parti si conformano, per l'aggiudicazione di tutti gli appalti, alle norme di base contemplate nei paragrafi da 2 a 15 del presente articolo, che derivano direttamente dalla normativa e dai principi in materia di appalti pubblici che fanno parte dell'acquis dell'Unione in materia, in particolare dai principi di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.
2. Ciascuna Parte provvede affinché tutti gli appalti previsti siano pubblicati in un mezzo di comunicazione idoneo (26) e in forma tale da:
a) |
consentire l'apertura del mercato alla concorrenza; e |
b) |
consentire a qualsiasi operatore economico interessato di avere opportuno accesso alle informazioni relative all'appalto previsto prima della sua aggiudicazione e di manifestare il proprio interesse a ottenere l'appalto. |
3. La pubblicazione è adeguata all'interesse economico dell'appalto per gli operatori economici.
4. La pubblicazione contiene almeno i dati essenziali dell'appalto da aggiudicare, i criteri di selezione qualitativa, il metodo di aggiudicazione, i criteri di aggiudicazione dell'appalto e ogni altra ulteriore informazione di cui gli operatori economici hanno ragionevolmente bisogno per decidere se manifestare il proprio interesse a ottenere l'appalto.
5. Tutti gli appalti sono aggiudicati mediante procedure di aggiudicazione trasparenti e imparziali che prevengano pratiche corruttive. L'imparzialità è garantita in particolare dalla descrizione non discriminatoria dell'oggetto dell'appalto, dalla parità di accesso per tutti gli operatori economici, da termini temporali adeguati e da un approccio trasparente e obiettivo.
6. Nel descrivere le caratteristiche dei lavori, delle forniture o dei servizi richiesti, gli enti aggiudicatori utilizzano descrizioni generali delle prestazioni o dei requisiti funzionali e norme internazionali, europee o nazionali.
7. La descrizione delle caratteristiche di un lavoro, di una fornitura o di un servizio richiesti non menziona una fabbricazione o una provenienza determinate o un procedimento particolare, né fa riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifiche, salvo che tale riferimento non sia giustificato dall'oggetto dell'appalto e accompagnato dalla dicitura «o equivalente». La preferenza va accordata all'impiego di descrizioni generali delle prestazioni o dei requisiti funzionali.
8. Gli enti aggiudicatori non impongono condizioni che abbiano per effetto la discriminazione diretta o indiretta degli operatori economici dell'altra Parte, come l'obbligo per gli operatori economici interessati all'appalto di stabilimento nello stesso paese, nella stessa regione o nello stesso territorio dell'ente aggiudicatore.
Fatto salvo quanto sopra, se le circostanze particolari dell'appalto lo giustificano, il concorrente prescelto può essere tenuto a predisporre talune infrastrutture commerciali nel luogo di esecuzione.
9. I termini per presentare una manifestazione d'interesse e un'offerta sono sufficienti per consentire agli operatori economici dell'altra Parte di procedere a una valutazione approfondita del fascicolo di gara e di redigere l'offerta.
10. Tutti i partecipanti devono poter preventivamente conoscere le regole applicabili, i criteri di selezione e quelli di aggiudicazione. Tali regole devono essere applicate nello stesso modo a tutti i partecipanti.
11. Gli enti aggiudicatori possono invitare un numero limitato di concorrenti a presentare un'offerta purché:
a) |
ciò sia fatto in modo trasparente e non discriminatorio; e |
b) |
la selezione si basi solo su criteri oggettivi, come l'esperienza dei concorrenti nel settore in questione, le dimensioni e l'infrastruttura delle loro attività o le loro capacità tecniche e professionali. |
Nel caso in cui sia invitato a presentare un'offerta un numero limitato di concorrenti si tiene conto della necessità di garantire una concorrenza sufficiente.
12. Gli enti aggiudicatori possono utilizzare procedure negoziate solo in casi eccezionali ben definiti quando il ricorso a tale procedura non provoca distorsioni della concorrenza.
13. Gli enti aggiudicatori possono utilizzare sistemi di qualificazione solo a condizione che l'elenco degli operatori qualificati venga redatto mediante una procedura trasparente e aperta, che sia oggetto di adeguata pubblicità. Anche gli appalti che rientrano nel campo di applicazione di tali sistemi sono aggiudicati su basi non discriminatorie.
14. Ciascuna Parte provvede affinché gli appalti vengano aggiudicati in modo trasparente al concorrente che abbia presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa o l'offerta al prezzo più basso, in base ai criteri di gara e alle norme procedurali preventivamente stabilite e comunicate. Le decisioni definitive sono comunicate senza indebito ritardo a tutti i concorrenti. Al concorrente non prescelto che ne faccia richiesta devono essere fornite motivazioni sufficientemente dettagliate della decisione per consentirgli di ricorrere contro la stessa.
15. Ciascuna Parte dispone che chiunque abbia o abbia avuto interesse a ottenere l'aggiudicazione di un determinato appalto e sia stato o rischi di essere leso a causa di una presunta violazione abbia diritto a una tutela giurisdizionale efficace e imparziale nei confronti di qualsiasi decisione di aggiudicazione di tale appalto presa dall'ente aggiudicatore. Le decisioni prese nel corso e al termine della procedura di ricorso sono rese pubbliche con modalità che consentano di informare tutti gli operatori economici interessati.
Articolo 145
Programmazione del ravvicinamento progressivo
1. Prima dell'inizio del ravvicinamento progressivo, la Georgia presenta al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 408, paragrafo 4, del presente accordo, una tabella di marcia completa relativa all'attuazione del presente capo, che comprende il calendario e le tappe previste per l'attuazione di tutte le riforme necessarie per il ravvicinamento all'acquis dell'Unione e per lo sviluppo della capacità istituzionale. Tale tabella di marcia rispetta le fasi e i calendari di cui all'allegato XVI-B del presente accordo.
2. A seguito del parere favorevole del Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», la tabella di marcia è considerata il documento di riferimento per l'attuazione del presente capo. L'Unione si adopera al massimo per aiutare la Georgia ad attuare la tabella di marcia.
Articolo 146
Ravvicinamento progressivo
1. La Georgia fa in modo che la propria legislazione in materia di appalti pubblici sia progressivamente ravvicinata al relativo acquis dell'UE.
2. Il ravvicinamento all'acquis dell'Unione viene effettuato in fasi successive, secondo quanto previsto nel programma dell'allegato XVI-B del presente accordo e ulteriormente specificato negli allegati da XVI-C a XVI-F, XVI-H, XVI-I e XVI-K del medesimo. Gli allegati XVI-G e XVI-J del presente accordo individuano elementi non obbligatori che non devono necessariamente essere ravvicinati, mentre gli allegati da XVI-L a XVI-O del presente accordo individuano elementi dell'acquis dell'Unione che restano al di fuori dell'ambito del ravvicinamento. In tale processo si tiene debitamente conto della corrispondente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, delle misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea e, laddove ciò risultasse necessario, delle modifiche dell'acquis dell'Unione nel frattempo intervenute. L'attuazione di ciascuna fase è valutata dal Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 408, paragrafo 4, del presente accordo, e ad essa si collega, al termine di una valutazione positiva da parte di tale Comitato, la concessione reciproca dell'accesso al mercato di cui all'allegato XVI-B del presente accordo. La Commissione europea notifica alla Georgia senza indebito ritardo ogni modifica dell'acquis dell'Unione e, su richiesta, fornisce la consulenza e l'assistenza tecnica opportune per l'attuazione di tali modifiche.
3. Il Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» procede alla valutazione di una fase successiva solo dopo che le misure di attuazione della fase precedente sono state attuate e approvate secondo le modalità di cui al paragrafo 2.
4. Ciascuna Parte provvede affinché gli aspetti e i settori degli appalti pubblici non contemplati dal presente articolo rispettino i principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento di cui all'articolo 144 del presente accordo.
Articolo 147
Accesso al mercato
1. Le Parti convengono di realizzare gradualmente e contemporaneamente l'effettiva e reciproca apertura dei rispettivi mercati. Nel corso del processo di ravvicinamento la portata dell'accesso al mercato reciprocamente concesso è collegata ai progressi compiuti in tale processo secondo quanto stabilito nell'allegato XVI-B del presente accordo.
2. La decisione di procedere a un'ulteriore fase di apertura del mercato è presa sulla base di una valutazione della conformità della legislazione adottata all'acquis dell'Unione, nonché della sua attuazione pratica. Tale valutazione viene regolarmente effettuata dal Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» di cui all’articolo 408, paragrafo 4, del presente accordo.
3. Nella misura in cui una Parte ha aperto il proprio mercato degli appalti pubblici all'altra Parte conformemente all'allegato XVI-B del presente accordo:
a) |
l'Unione accorda alle società della Georgia, anche non stabilite nell'Unione, l'accesso alle procedure di aggiudicazione degli appalti conformemente alla normativa dell'Unione in materia di appalti pubblici, riconoscendo un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società dell'Unione; |
b) |
la Georgia accorda alle società dell'Unione, anche non stabilite in Georgia, l'accesso alle procedure di aggiudicazione degli appalti conformemente alla normativa nazionale in materia di appalti pubblici, riconoscendo un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società della Georgia. |
4. Al termine dell'attuazione dell'ultima fase del processo di ravvicinamento, le Parti esamineranno la possibilità di accordarsi reciprocamente l'accesso al mercato nel settore degli appalti per soglie di valore inferiori a quelle previste nell'allegato XVI-A del presente accordo.
5. La Finlandia riserva la sua posizione per quanto riguarda le isole Åland.
Articolo 148
Informazione
1. Ciascuna Parte provvede affinché gli enti aggiudicatori e gli operatori economici siano adeguatamente informati in merito alle procedure degli appalti pubblici, anche tramite la pubblicazione di tutta la legislazione e delle decisioni amministrative in materia.
2. Le Parti garantiscono l'adeguata diffusione delle informazioni relative alle gare di appalto indette.
Articolo 149
Cooperazione
1. Le Parti rafforzano la cooperazione mediante scambi di esperienze e di informazioni relative alle loro migliori pratiche e al loro quadro normativo.
2. L'Unione facilita l'attuazione del presente capo, se del caso anche mediante assistenza tecnica. In conformità alle disposizioni in materia di cooperazione finanziaria contenute nel titolo VII (Assistenza finanziaria e disposizioni antifrode e in materia di controlli) del presente accordo, le decisioni specifiche relative all'assistenza finanziaria sono prese nel quadro dei meccanismi e degli strumenti di finanziamento pertinenti dell'Unione.
3. Un elenco indicativo dei temi di cooperazione è contenuto nell'allegato XVI-P del presente accordo.
CAPO 9
Diritti di proprietà intellettuale
Articolo 150
Obiettivi
Gli obiettivi del presente capo sono:
a) |
agevolare la produzione e la commercializzazione di prodotti innovativi e creativi tra le Parti; e |
b) |
conseguire un opportuno ed efficace livello di protezione e di applicazione dei diritti di proprietà intellettuale. |
Articolo 151
Natura e portata degli obblighi
1. Le Parti attuano in modo adeguato ed efficace i trattati internazionali relativi alla proprietà intellettuale di cui sono firmatarie, compreso l'accordo dell'OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (accordo TRIPS). Le disposizioni del presente capo integrano e precisano ulteriormente i diritti e gli obblighi tra le Parti derivanti dall'accordo TRIPS e dagli altri trattati internazionali nel settore della proprietà intellettuale.
2. Ai fini del presente accordo, l'espressione «proprietà intellettuale» si riferisce almeno a tutte le categorie di proprietà intellettuale disciplinate dagli articoli da 153 a 189 del presente accordo.
3. La protezione della proprietà intellettuale comprende la protezione contro la concorrenza sleale di cui all'articolo 10 bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 1967 (Convenzione di Parigi).
Articolo 152
Esaurimento
Ciascuna Parte prevede un regime interno o regionale di esaurimento dei diritti di proprietà intellettuale.
Articolo 153
Protezione accordata
Le Parti riaffermano il loro impegno nei confronti:
a) |
dei diritti e degli obblighi derivanti dalla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (Convenzione di Berna); |
b) |
della Convenzione internazionale di Roma relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione del 1961; |
c) |
dell'accordo TRIPS; |
d) |
del trattato dell'OMPI sul diritto d'autore; |
e) |
del trattato dell'OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi. |
Articolo 154
Autori
Ciascuna Parte conferisce agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare:
a) |
la riproduzione delle loro opere, sia essa diretta o indiretta, permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsivoglia forma; |
b) |
qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o delle copie delle loro opere tramite la vendita o in altro modo; |
c) |
qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza fili, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascun individuo possa accedere ad esse dal luogo e nel momento di sua scelta. |
Articolo 155
Artisti interpreti o esecutori
Ciascuna Parte conferisce agli artisti interpreti o esecutori il diritto esclusivo di:
a) |
autorizzare o vietare la fissazione (27) delle loro esecuzioni; |
b) |
autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsivoglia forma, delle fissazioni delle loro esecuzioni; |
c) |
mettere a disposizione del pubblico, tramite la vendita o in altro modo, le fissazioni delle loro esecuzioni; |
d) |
autorizzare o vietare la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza fili, delle fissazioni delle loro esecuzioni, in maniera tale che ciascun individuo possa accedere ad esse dal luogo e nel momento di sua scelta; |
e) |
autorizzare o vietare la radiodiffusione senza fili e la comunicazione al pubblico delle loro esecuzioni, tranne nel caso in cui l'esecuzione stessa costituisca di per sé una trasmissione radiotelevisiva o sia ottenuta da una fissazione. |
Articolo 156
Produttori di fonogrammi
Ciascuna Parte conferisce ai produttori di fonogrammi il diritto esclusivo di:
a) |
autorizzare o vietare la riproduzione dei loro fonogrammi, sia essa diretta o indiretta, permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsivoglia forma; |
b) |
mettere a disposizione del pubblico, tramite la vendita o in altro modo, i loro fonogrammi e le relative copie; |
c) |
autorizzare o vietare la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza fili, dei loro fonogrammi, in maniera tale che ciascun individuo possa accedere ad essi dal luogo e nel momento di sua scelta. |
Articolo 157
Organismi di radiodiffusione
Ciascuna Parte conferisce agli organismi di radiodiffusione il diritto esclusivo di autorizzare o vietare:
a) |
la fissazione delle loro emissioni; |
b) |
la riproduzione di fissazioni delle loro emissioni; |
c) |
la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza fili, di fissazioni delle loro emissioni; e |
d) |
la ritrasmissione senza fili delle loro emissioni, nonché la loro comunicazione al pubblico se quest'ultima avviene in luoghi accessibili al pubblico contro pagamento di un diritto d'ingresso. |
Articolo 158
Radiodiffusione e comunicazione al pubblico
1. Ciascuna Parte prevede un diritto per garantire che una remunerazione equa e unica sia versata dall'utente allorché un fonogramma pubblicato a scopi commerciali o una riproduzione del medesimo sono utilizzati per una radiodiffusione senza fili o per una qualsiasi comunicazione al pubblico, e che detta remunerazione sia suddivisa tra gli artisti interpreti o esecutori e i produttori del fonogramma in questione.
2. In caso di mancato accordo tra artisti interpreti o esecutori e produttori di fonogrammi, ciascuna Parte può stabilire i criteri per la ripartizione tra i medesimi di tale remunerazione.
Articolo 159
Durata della protezione
1. I diritti d'autore di opere letterarie e artistiche ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione di Berna durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno dopo la sua morte, indipendentemente dal momento in cui l'opera è stata resa lecitamente accessibile al pubblico.
2. La durata della protezione di una composizione musicale con testo scade al termine del settantesimo anno dopo la morte dell'ultima persona sopravvissuta fra le seguenti persone, indipendentemente dal fatto che esse siano o no riconosciute come coautori: l'autore del testo e il compositore della musica, a condizione che entrambi i contributi siano stati specificamente creati per la rispettiva composizione musicale con testo.
3. I diritti degli artisti interpreti o esecutori scadono non prima di cinquant'anni dopo l'esecuzione. Tuttavia:
a) |
se una fissazione dell'esecuzione in un mezzo diverso dal fonogramma è lecitamente pubblicata o lecitamente comunicata al pubblico durante detto periodo, i diritti scadono cinquanta anni dopo la data della prima pubblicazione o della prima comunicazione al pubblico, se anteriore; |
b) |
se una fissazione dell'esecuzione in un fonogramma è lecitamente pubblicata o comunicata al pubblico durante detto periodo, i diritti scadono settant'anni dopo la data della prima pubblicazione o della prima comunicazione al pubblico, se anteriore. |
4. I diritti dei produttori di fonogrammi scadono non prima di cinquant'anni dopo la fissazione. Tuttavia:
a) |
se il fonogramma è stato lecitamente pubblicato durante tale periodo, i diritti scadono non prima di settant'anni dopo la data della prima pubblicazione lecita. Se nel periodo indicato nella prima frase non sono state effettuate pubblicazioni lecite e se il fonogramma è stato lecitamente comunicato al pubblico durante detto periodo, i diritti scadono non prima di settant'anni dopo la data della prima comunicazione lecita al pubblico; |
b) |
se, decorsi cinquant'anni dalla pubblicazione lecita del fonogramma o dalla sua comunicazione al pubblico, il produttore di fonogrammi non mette in vendita un numero sufficiente di copie del fonogramma o non lo mette a disposizione del pubblico, l'artista interprete o esecutore può risolvere il contratto mediante il quale l'artista ha trasferito o ceduto al produttore di fonogrammi i propri diritti di fissazione dell'esecuzione. |
5. I diritti degli organismi di radiodiffusione scadono non prima di cinquant'anni dopo la prima diffusione di un'emissione, sia essa trasmessa su filo o senza fili, incluse le emissioni via cavo o via satellite.
6. I termini previsti nel presente articolo sono calcolati dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello in cui ha luogo il fatto costitutivo del diritto.
Articolo 160
Protezione delle misure tecnologiche
1. Ciascuna Parte prevede un'adeguata protezione giuridica contro l'elusione di efficaci misure tecnologiche da parte di persone consapevoli, o che si possono ragionevolmente presumere consapevoli, di perseguire tale obiettivo.
2. Ciascuna Parte prevede un'adeguata protezione giuridica contro la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la vendita, la locazione, la pubblicità per la vendita o la locazione o la detenzione a scopi commerciali di dispositivi, prodotti o componenti o la prestazione di servizi che:
a) |
siano oggetto di una promozione, di una pubblicità o di una commercializzazione, con la finalità di eludere qualsiasi misura tecnologica efficace; |
b) |
non abbiano, se non in misura limitata, altra finalità o uso commercialmente rilevante, oltre quello di eludere le misure tecnologiche efficaci; o |
c) |
siano principalmente progettate, prodotte, adattate o realizzate con la finalità di rendere possibile o di facilitare l'elusione delle misure tecnologiche efficaci. |
3. Ai fini della presente accordo, per «misure tecnologiche» si intendono tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti che, durante il loro normale funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti, su opere o altri materiali protetti, non autorizzati dal titolare del diritto d'autore o dei diritti connessi, così come previsto dalla legislazione interna. Le misure tecnologiche sono considerate «efficaci» nel caso in cui l'uso dell'opera o di altro materiale protetto sia controllato dai titolari del diritto tramite l'applicazione di un controllo di accesso o di un procedimento di protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell'opera o di altro materiale protetto, o di un meccanismo di controllo delle copie, che realizza l'obiettivo di protezione.
Articolo 161
Protezione delle informazioni sul regime dei diritti
1. Ciascuna Parte prevede un'adeguata protezione giuridica contro chiunque compia senza averne diritto i seguenti atti:
a) |
rimuovere o alterare qualsiasi informazione elettronica sul regime dei diritti; o |
b) |
distribuire, importare a fini di distribuzione, diffondere per radio o televisione, comunicare o mettere a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti a norma del presente accordo da cui siano state rimosse o alterate senza averne diritto le informazioni elettroniche sul regime dei diritti; |
ove chi compie tali atti sia consapevole, o si possa ragionevolmente presumere che lo sia, che con essi induce, rende possibile, agevola o dissimula una violazione di diritti d'autore o di diritti connessi previsti dalla legislazione interna.
2. Ai fini del presente capo, per «informazioni sul regime dei diritti» si intende qualunque informazione fornita dai titolari dei diritti che identifichi l'opera o gli altri materiali protetti a norma del presente capo, l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti, o qualunque informazione circa i termini e le condizioni d'uso dell'opera o di altri materiali nonché qualunque numero o codice che rappresenti tali informazioni. Il paragrafo 1 si applica quando uno qualsiasi degli elementi suddetti figuri su una copia o appaia nella comunicazione al pubblico di un'opera o di uno dei materiali protetti a norma del presente capo.
Articolo 162
Eccezioni e limitazioni
1. In conformità alle convenzioni e ai trattati internazionali di cui sono firmatarie, ciascuna Parte può prevedere eccezioni e limitazioni ai diritti di cui agli articoli da 154 a 159 del presente accordo esclusivamente in determinati casi speciali che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dei materiali protetti e non arrechino ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi dei titolari del diritto.
2. Ciascuna Parte dispone che sono esentati dal diritto di riproduzione di cui agli articoli da 155 a 158 del presente accordo gli atti di riproduzione temporanea di cui ai medesimi articoli che sono transitori o accessori, che sono parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico e il cui unico scopo è consentire:
a) |
la trasmissione di una rete tra terzi con l'intervento di un intermediario; o |
b) |
l'utilizzo legittimo di un'opera o di altri materiali protetti, privi di interesse economico proprio. |
Articolo 163
Diritto degli autori sulle vendite successive delle opere d'arte
1. Ciascuna Parte prevede a favore dell'autore di un'opera d'arte originale un diritto sulle vendite successive, definito come diritto inalienabile cui non è possibile rinunciare nemmeno anticipatamente, a percepire una royalty basata sul prezzo di vendita ottenuto per ogni vendita dell'opera successiva alla prima cessione della stessa da parte dell'autore.
2. Il diritto di cui al paragrafo 1 si applica a tutte le vendite successive che comportano l'intervento, in qualità di venditori, acquirenti o intermediari, di professionisti del mercato dell'arte, come le case d'asta, le gallerie d'arte e, in generale, qualsiasi commerciante di opere d'arte.
3. Ciascuna Parte può prevedere che il diritto di cui al paragrafo 1 non si applichi alle vendite successive allorché il venditore abbia acquistato l'opera direttamente dall'autore meno di tre anni prima di tale vendita successiva e il prezzo di rivendita non sia superiore a un importo minimo determinato.
4. La royalty è pagabile dal venditore. Ciascuna Parte può disporre che una delle persone fisiche o giuridiche di cui al paragrafo 2, diversa dal venditore, sia obbligata al pagamento della royalty in via esclusiva o solidale con il venditore.
5. La protezione accordata può essere richiesta nella misura consentita dal territorio della Parte in cui tale protezione è richiesta. La procedura di riscossione e gli importi sono decisi a norma della legislazione interna.
Articolo 164
Cooperazione in materia di gestione collettiva dei diritti
Le Parti si adoperano per promuovere il dialogo e la cooperazione tra le rispettive società di gestione collettiva al fine di promuovere la disponibilità di opere e altro materiale protetto e il trasferimento delle royalty corrisposte per l'uso di tali opere o altri materiali protetti.
Articolo 165
Accordi internazionali
Le Parti riaffermano il loro impegno a rispettare:
a) |
il Protocollo relativo all'intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi; e |
b) |
l'accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi. |
Articolo 166
Procedura di registrazione
1. Ciascuna Parte predispone un sistema di registrazione dei marchi nel quale ogni decisione definitiva negativa dell'amministrazione competente in materia di marchi è comunicata al richiedente per iscritto e debitamente motivata.
2. Ciascuna Parte prevede la possibilità di opporsi a domande di registrazione di marchi. Tali procedimenti di opposizione prevedono il contraddittorio.
3. Le Parti istituiscono una banca dati elettronica delle domande e delle registrazioni di marchi, accessibile al pubblico.
Articolo 167
Marchi notori
Ciascuna Parte dà efficacia all'articolo 6 bis della Convenzione di Parigi e all'articolo 16, paragrafi 2 e 3, dell'accordo TRIPS relativo alla protezione dei marchi notori, e può tenere conto della raccomandazione congiunta riguardante talune disposizioni per la protezione dei marchi notori, adottata dall'assemblea dell'Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale e dall'Assemblea generale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) in occasione della trentaquattresima serie di riunioni delle assemblee degli Stati membri dell'OMPI (settembre 1999).
Articolo 168
Eccezioni ai diritti conferiti da un marchio
Ciascuna Parte prevede limitate eccezioni ai diritti conferiti da un marchio, come il leale uso di termini descrittivi, la protezione delle indicazioni geografiche secondo quanto disposto all'articolo 176 o altre limitate eccezioni che tengono conto dei legittimi interessi del titolare del marchio e di terzi.
Articolo 169
Campo di applicazione
1. La presente sottosezione si applica al riconoscimento e alla protezione delle indicazioni geografiche originarie del territorio delle Parti.
2. Affinché un'indicazione geografica di una Parte sia protetta dall'altra Parte, essa deve riguardare prodotti rientranti nel campo di applicazione della legislazione di tale Parte di cui all'articolo 170 del presente accordo.
Articolo 170
Indicazioni geografiche stabilite
1. L'Unione, esaminata la legge della Georgia sulle denominazioni di origine e sulle indicazioni geografiche delle merci, adottata il 22 agosto 1999, conclude che essa è conforme agli elementi previsti nell'allegato XVII-A del presente accordo.
2. La Georgia, dopo aver esaminato il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli; il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, e le relative modalità di applicazione, per la registrazione, il controllo e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari nell'Unione europea; la parte II, titolo II, capo I, sezione I bis, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM); e il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose, conclude che tali atti, norme e procedure sono conformi agli elementi di cui all'allegato XVII-A del presente accordo.
3. La Georgia, previo espletamento di una procedura di opposizione secondo i criteri contenuti nell'allegato XVII-B del presente accordo e previo esame di una sintesi dei disciplinari dei prodotti agricoli e alimentari corrispondenti alle indicazioni geografiche dell'Unione elencate nell'allegato XVII-C del presente accordo e alle indicazioni geografiche dei vini, dei vini aromatizzati e delle bevande spiritose elencate nell'allegato XVII-D del presente accordo, registrate dall'Unione a norma della legislazione richiamata al paragrafo 2 del presente articolo, protegge tali indicazioni geografiche accordando ad esse il livello di protezione stabilito nella presente sottosezione.
4. L'Unione, previo espletamento di una procedura di opposizione secondo i criteri contenuti nell'allegato XVII-B del presente accordo e previo esame di una sintesi dei disciplinari dei prodotti agricoli e alimentari corrispondenti alle indicazioni geografiche della Georgia elencate nell'allegato XVII-C del presente accordo e alle indicazioni geografiche dei vini, dei vini aromatizzati e delle bevande spiritose elencate nell'allegato XVII-D del presente accordo, registrate dalla Georgia a norma della legislazione richiamata al paragrafo 1, protegge tali indicazioni geografiche accordando ad esse il livello di protezione stabilito nella presente sottosezione.
5. Le decisioni adottate prima dell'entrata in vigore del presente accordo dal comitato misto, istituito a norma dell'articolo 11 dell'accordo tra l'Unione europea e la Georgia relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari, in merito alle modifiche degli allegati III e IV di tale accordo, sono considerate decisioni del sottocomitato per le indicazioni geografiche; le indicazioni geografiche aggiunte agli allegati III e IV di tale accordo sono considerate parte integrante degli allegati XVII-C e XVII-D del presente accordo. Di conseguenza le Parti proteggono tali indicazioni geografiche quali indicazioni geografiche stabilite a norma del presente accordo.
Articolo 171
Aggiunta di nuove indicazioni geografiche
1. Le Parti concordano sulla possibilità di aggiungere nuove indicazioni geografiche da proteggere negli allegati XVII-C e XVII-D del presente accordo, in conformità alla procedura di cui all'articolo 179, paragrafo 3, del presente accordo, previo espletamento della procedura di opposizione e previo esame di una sintesi dei disciplinari di cui all'articolo 170, paragrafi 3 e 4, del presente accordo, con reciproca soddisfazione delle Parti.
2. Le Parti non sono tenute a proteggere come indicazione geografica un nome che sia in conflitto con il nome di una varietà vegetale o di una razza animale e possa, pertanto, indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto.
Articolo 172
Portata della protezione delle indicazioni geografiche
1. Le indicazioni geografiche elencate negli allegati XVII-C e XVII-D del presente accordo, comprese quelle aggiunte a norma dell'articolo 171 del medesimo, sono protette contro:
a) |
qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto di una denominazione protetta:
|
b) |
qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione (28), anche se l'origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione o è accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione», «gusto», «come» o altri termini simili; |
c) |
qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi al prodotto considerato nonché l'impiego, per il confezionamento del prodotto, di recipienti che possono indurre in errore sulla sua origine; |
d) |
qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto. |
2. In caso di omonimia, totale o parziale, tra indicazioni geografiche, la protezione è accordata a ciascuna di esse a condizione che siano state usate in buona fede e tenendo debitamente conto degli usi locali e tradizionali e del rischio effettivo di confusione. Fatto salvo l'articolo 23 dell'accordo TRIPS, le Parti stabiliscono di comune accordo le modalità pratiche d'impiego che permettano di distinguere tra loro le indicazioni geografiche omonime, tenendo conto dell'esigenza di garantire un equo trattamento dei produttori interessati e di evitare di indurre in errore i consumatori. Una denominazione omonima che induca erroneamente il consumatore a credere che i prodotti siano originari di un altro territorio non è registrata, anche se esatta per quanto attiene al territorio, alla regione o al luogo di cui è effettivamente originario il prodotto in questione.
3. Qualora, nel contesto di negoziati con un paese terzo, una Parte proponga di proteggere un'indicazione geografica di detto paese terzo e tale denominazione sia omonima di un'indicazione geografica dell'altra Parte, quest'ultima viene informata e ha la possibilità di presentare osservazioni prima che la denominazione diventi protetta.
4. Nessuna disposizione della presente sottosezione obbliga una Parte a proteggere un'indicazione geografica dell'altra Parte che non è protetta o cessa di essere protetta nel paese di origine. Se un'indicazione geografica cessa di essere protetta nel paese di origine, le Parti se ne danno reciproca notifica.
Articolo 173
Protezione della trascrizione delle indicazioni geografiche
1. Le indicazioni geografiche protette in virtù della presente sottosezione in caratteri georgiani e in altri caratteri non latini ufficialmente utilizzati negli Stati membri sono protette unitamente alla loro trascrizione in caratteri latini. Tale trascrizione può essere utilizzata anche per l'etichettatura dei prodotti in questione.
2. Analogamente, le indicazioni geografiche protette in virtù della presente sottosezione in caratteri latini sono protette unitamente alla loro trascrizione in caratteri georgiani e in altri caratteri non latini ufficialmente utilizzati negli Stati membri. Tale trascrizione può essere utilizzata anche per l'etichettatura dei prodotti in questione.
Articolo 174
Diritto di utilizzo delle indicazioni geografiche
1. Una denominazione protetta in virtù della presente sottosezione può essere utilizzata da qualsiasi operatore che commercializzi prodotti agricoli, prodotti alimentari, vini, vini aromatizzati o bevande spiritose conformi al disciplinare corrispondente.
2. Quando un'indicazione geografica è protetta a norma della presente sottosezione, l'uso della denominazione protetta non comporta alcun obbligo di registrazione degli utilizzatori né oneri supplementari.
Articolo 175
Attuazione della protezione
Le Parti attuano la protezione prevista agli articoli da 170 a 174 del presente accordo mediante idonee misure amministrative adottate dalle rispettive autorità pubbliche. Esse attuano inoltre tale protezione su richiesta di una parte interessata.
Articolo 176
Relazione con i marchi commerciali
1. Le Parti rifiutano o annullano, d'ufficio o su richiesta di qualsiasi parte interessata in conformità alla legislazione di ciascuna di esse, la registrazione di un marchio corrispondente a una delle situazioni di cui all'articolo 172, paragrafo 1, del presente accordo, in relazione a un'indicazione geografica protetta per prodotti simili, a condizione che la domanda di registrazione del marchio sia presentata successivamente alla data della domanda di protezione dell'indicazione geografica nel territorio interessato.
2. Per le indicazioni geografiche di cui all'articolo 170 del presente accordo, la data di presentazione della domanda di protezione è il 1o aprile 2012.
3. Per le indicazioni geografiche di cui all'articolo 171 del presente accordo, la data di presentazione della domanda di protezione è la data di trasmissione all'altra Parte della domanda di protezione di un'indicazione geografica.
4. Le Parti non sono tenute a proteggere un'indicazione geografica se, tenuto conto della reputazione o della notorietà di un marchio, la protezione potrebbe indurre in errore i consumatori quanto alla reale identità del prodotto.
5. Fatto salvo il paragrafo 4, le Parti proteggono le indicazioni geografiche anche quando esiste un marchio anteriore. Per «marchio anteriore» si intende un marchio il cui uso corrisponde a una delle situazioni di cui all'articolo 172, paragrafo 1, del presente accordo, che è stato depositato, registrato o acquisito con l'uso, nei casi in cui ciò sia previsto dalla pertinente legislazione, nel territorio di una delle Parti anteriormente alla data in cui l'altra Parte ha presentato la domanda di protezione dell'indicazione geografica a norma della presente sottosezione. Tale marchio può continuare a essere utilizzato e rinnovato, nonostante la protezione dell'indicazione geografica, purché non sussistano motivi di nullità o di decadenza del marchio ai sensi della legislazione delle Parti in materia di marchi.
Articolo 177
Regole generali
1. L'applicazione della presente sottosezione lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi delle Parti in virtù dell'accordo OMC.
2. L'importazione, l'esportazione e la commercializzazione di prodotti di cui agli articoli 170 e 171 del presente accordo sono effettuate nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nel territorio della Parte importatrice.
3. Eventuali questioni attinenti al disciplinare delle denominazioni registrate sono trattate dal sottocomitato istituito a norma dell'articolo 179 del presente accordo.
4. Le indicazioni geografiche protette a norma della presente sottosezione possono essere annullate soltanto dalla Parte di cui è originario il prodotto.
5. Il disciplinare di un prodotto di cui alla presente sottosezione è quello approvato, unitamente alle eventuali modifiche, anch'esse approvate, dalle autorità della Parte del cui territorio è originario il prodotto stesso.
Articolo 178
Cooperazione e trasparenza
1. Le Parti si tengono in contatto, direttamente o tramite il sottocomitato per le indicazioni geografiche istituito a norma dell'articolo 179 del presente accordo, per quanto riguarda tutte le questioni relative all'attuazione e al funzionamento della presente sottosezione. In particolare, una Parte può chiedere all'altra Parte informazioni concernenti i disciplinari e le relative modifiche, nonché i punti di contatto per le disposizioni in materia di controllo.
2. Ciascuna Parte può rendere pubblici i disciplinari o una sintesi dei medesimi e i punti di contatto per le disposizioni in materia di controllo relativi alle indicazioni geografiche dell'altra Parte protette in virtù del presente articolo.
Articolo 179
Sottocomitato per le indicazioni geografiche
1. È istituito il sottocomitato per le indicazioni geografiche. Esso è composto da rappresentanti dell'Unione e della Georgia ed è incaricato di monitorare lo sviluppo della presente sottosezione e di rafforzare la cooperazione e il dialogo in materia di indicazioni geografiche. Esso risponde al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 408, paragrafo 4, del presente accordo.
2. Il sottocomitato per le indicazioni geografiche delibera all'unanimità e adotta il proprio regolamento interno. Si riunisce su richiesta di una delle Parti, a turno nell'UE e in Georgia, a una data, in un luogo e secondo modalità (compresa eventualmente la videoconferenza) fissate di comune accordo dalle Parti, e comunque non oltre novanta giorni dalla data della richiesta.
3. Il sottocomitato per le indicazioni geografiche provvede inoltre al corretto funzionamento della presente sottosezione e può prendere in esame tutte le questioni inerenti all'attuazione e alla gestione della medesima. In particolare è responsabile di:
a) |
modificare l'articolo 170, paragrafi 1 e 2, del presente accordo, per quanto riguarda i riferimenti alla legislazione applicabile nel territorio delle Parti; |
b) |
modificare gli allegati XVII-C e XVII-D del presente accordo, per quanto riguarda le indicazioni geografiche; |
c) |
scambiare informazioni sugli sviluppi delle politiche e legislativi in materia di indicazioni geografiche e su qualsiasi altra questione di reciproco interesse in tale ambito; |
d) |
scambiare informazioni sulle indicazioni geografiche al fine di valutare l'opportunità di una loro protezione in conformità alla presente sottosezione. |
Articolo 180
Accordi internazionali
Le Parti ribadiscono il loro impegno a rispettare l'atto di Ginevra dell'accordo dell'Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali del 1999.
Articolo 181
Protezione dei disegni e dei modelli registrati
1. Ciascuna Parte assicura la protezione dei disegni e dei modelli creati indipendentemente che siano nuovi e originali (29). Tale protezione è fornita tramite la registrazione, che conferisce al titolare di un disegno o di un modello registrato un diritto esclusivo conformemente a quanto disposto dal presente articolo.
2. Il disegno o il modello applicato a un prodotto o incorporato in un prodotto che costituisce un componente di un prodotto complesso è considerato nuovo e originale soltanto:
a) |
se il componente, una volta incorporato nel prodotto complesso, rimane visibile durante il normale utilizzo di quest'ultimo, e |
b) |
nella misura in cui tali caratteristiche visibili del componente possiedono di per sé i requisiti di novità e originalità. |
3. Per «normale utilizzo» di cui al paragrafo 2, lettera a), s'intende l'utilizzo da parte del consumatore finale, esclusi gli interventi di manutenzione, assistenza o riparazione.
4. Il titolare di un disegno o di un modello registrato ha il diritto di impedire ai terzi, salvo proprio consenso, come minimo di produrre, offrire a fini di vendita, vendere, importare, esportare, stoccare o utilizzare un prodotto recante o contenente il disegno o il modello protetto, qualora tali operazioni siano intraprese a fini commerciali, compromettano indebitamente il normale sfruttamento del disegno o del modello o non siano compatibili con pratiche commerciali leali.
5. La durata della protezione accordata è di venticinque anni dalla data di presentazione della domanda di registrazione o da una data stabilita in conformità all'accordo dell'Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, ferma restando la Convenzione di Parigi.
Articolo 182
Eccezioni ed esclusioni
1. Ciascuna Parte può prevedere limitate eccezioni alla protezione dei disegni e dei modelli, purché tali eccezioni non siano in irragionevole contrasto con il normale sfruttamento dei disegni e dei modelli protetti e non pregiudichino in modo ingiustificato i legittimi interessi del titolare del disegno o del modello protetto, tenuto conto dei legittimi interessi di terzi.
2. La protezione riconosciuta ai disegni e ai modelli non copre i disegni o i modelli dettati essenzialmente da considerazioni di carattere tecnico o funzionale. In particolare, il diritto su un disegno o un modello non conferisce diritti sulle caratteristiche dell'aspetto di un prodotto che devono essere necessariamente riprodotte nelle loro forme e dimensioni esatte per consentire al prodotto in cui il disegno o il modello è incorporato o cui è applicato di essere connesso meccanicamente a un altro prodotto, o di essere collocato all'interno di un altro prodotto, intorno ad esso o in contatto con esso in modo che ciascuno dei due prodotti possa svolgere la sua funzione.
Articolo 183
Rapporto con il diritto d'autore
Un disegno o un modello è altresì ammesso a beneficiare della protezione della normativa sul diritto d'autore vigente nel territorio di una Parte dalla data in cui è stato creato o stabilito in una qualsiasi forma. Ciascuna Parte determina l'estensione della protezione e le condizioni per la sua concessione, compreso il grado di originalità richiesto.
Articolo 184
Accordi internazionali
Le Parti ribadiscono il loro impegno a rispettare il trattato dell'OMPI sulla cooperazione in materia di brevetti.
Articolo 185
Brevetti e sanità pubblica
1. Le Parti riconoscono l'importanza della dichiarazione sull'accordo TRIPS e sulla sanità pubblica adottata il 14 novembre 2001 dalla conferenza ministeriale dell'OMC.
2. Le Parti rispettano la decisione del Consiglio generale dell'OMC del 30 agosto 2003 sul paragrafo 6 della dichiarazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo e contribuiscono alla sua attuazione.
Articolo 186
Certificato protettivo complementare
1. Le Parti riconoscono che i medicinali e i prodotti fitosanitari protetti da un brevetto nei rispettivi territori possono essere soggetti a una procedura di autorizzazione amministrativa prima di essere immessi sul loro mercato. Esse riconoscono che il periodo che intercorre fra il deposito di una domanda di brevetto e la prima autorizzazione all'immissione del prodotto sul rispettivo mercato, secondo la definizione di cui alla legislazione interna, può ridurre la durata della protezione effettiva conferita dal brevetto.
2. Le Parti prevedono un ulteriore periodo di protezione per un medicinale o un prodotto fitosanitario che sia protetto da un brevetto e sia stato oggetto di una procedura di autorizzazione amministrativa. La durata di tale periodo è pari a quella del periodo di cui al paragrafo 1, seconda frase, ridotta di cinque anni.
3. A prescindere da quanto disposto al paragrafo 2, la durata dell'ulteriore periodo di protezione non può essere superiore a cinque anni.
4. Nel caso di medicinali per i quali sono stati condotti studi pediatrici, e a condizione che i risultati di tali studi siano ripresi nelle informazioni relative sul prodotto, le Parti prevedono una proroga di ulteriori sei mesi della durata della protezione di cui al paragrafo 2.
Articolo 187
Protezione dei dati comunicati per ottenere un'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali (30)
1. Le Parti attuano un sistema globale per garantire la riservatezza, la non divulgazione e la non utilizzazione dei dati comunicati al fine di ottenere un'autorizzazione all'immissione sul mercato di un medicinale.
2. Ciascuna Parte provvede affinché, nel proprio diritto, tutte le informazioni presentate per ottenere un'autorizzazione all'immissione sul mercato di un medicinale restino riservate, non vengano divulgate a terzi e godano della protezione contro usi commerciali sleali.
3. A tal fine ciascuna Parte, per un periodo di almeno sei anni a decorrere dalla data della prima autorizzazione in una delle Parti, non consente ad altri richiedenti di commercializzare lo stesso prodotto o un prodotto analogo, sulla base dell'autorizzazione all'immissione in commercio concessa al richiedente che ha fornito i dati relativi alle prove o gli studi, salvo in presenza del consenso di quest'ultimo. Durante tale periodo i dati relativi alle prove o gli studi presentati per ottenere la prima autorizzazione non sono utilizzati a beneficio di altri richiedenti successivi che intendano ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale, salvo in presenza del consenso del primo richiedente.
4. Il periodo di sei anni di cui al paragrafo 3 è esteso fino a un massimo di sette anni se, durante i primi sei anni successivi all'ottenimento dell'autorizzazione iniziale, il titolare ottiene un'autorizzazione per una o più nuove indicazioni terapeutiche ritenute portatrici di un beneficio clinico significativo rispetto alle terapie esistenti.
5. La Georgia si impegna ad allineare la propria legislazione in materia di protezione dei dati relativi ai medicinali a quella dell'Unione entro la data che sarà stabilita dal Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 408, paragrafo 4, del presente accordo.
Articolo 188
Protezione dei dati presentati per ottenere un'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari
1. Ciascuna Parte stabilisce i requisiti di sicurezza ed efficacia prima di autorizzare l'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari.
2. Ciascuna Parte provvede affinché i dati presentati per la prima volta da un richiedente per ottenere un'autorizzazione all'immissione sul mercato di un prodotto fitosanitario godano della protezione contro usi commerciali sleali e non siano utilizzati a beneficio di altri richiedenti che intendano ottenere un'autorizzazione all'immissione in commercio, salvo in presenza di prova del consenso esplicito del primo titolare.
3. Il verbale di prova o la relazione di uno studio presentati per la prima volta per ottenere un'autorizzazione all'immissione in commercio soddisfano le seguenti condizioni:
a) |
sono finalizzati all'autorizzazione o alla modifica di un'autorizzazione intesa a consentire l'uso del prodotto su altre colture; e |
b) |
sono riconosciuti conformi ai principi di buona pratica di laboratorio o di buona pratica sperimentale. |
4. Il periodo di protezione dei dati è di almeno dieci anni a decorrere dalla data della prima autorizzazione all'immissione in commercio nella Parte interessata.
Articolo 189
Varietà vegetali
Le Parti proteggono i diritti delle varietà vegetali, in conformità alla Convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali, e cooperano per promuovere e fare applicare tali diritti.
Articolo 190
Obblighi generali
1. Le Parti riaffermano gli impegni assunti in forza dell'accordo TRIPS, in particolare della sua parte III, e prevedono le misure, le procedure e i mezzi di ricorso complementari necessari per garantire l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale (31), di cui alla presente sezione.
2. Tali misure, procedure e mezzi di ricorso complementari sono leali ed equi, non inutilmente complessi o costosi e non comportano termini irragionevoli né ritardi ingiustificati.
3. Tali misure e mezzi di ricorso complementari sono anche efficaci, proporzionati e dissuasivi e sono applicati in modo da evitare la creazione di ostacoli al commercio legittimo e da prevedere salvaguardie contro gli abusi.
Articolo 191
Soggetti dotati di legittimazione attiva
Ciascuna Parte riconosce la legittimazione a chiedere l'applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso di cui alla presente sezione e alla parte III dell'accordo TRIPS:
a) |
ai titolari di diritti di proprietà intellettuale, conformemente alle disposizioni della legislazione applicabile; |
b) |
a tutti gli altri soggetti autorizzati a godere di tali diritti, in particolare ai titolari di licenze, ove ciò sia consentito dalle disposizioni della legislazione applicabile e nel rispetto delle medesime; |
c) |
agli organi di gestione collettiva dei diritti di proprietà intellettuale regolarmente riconosciuti come aventi la facoltà di rappresentare i titolari dei diritti di proprietà intellettuale, ove ciò sia consentito dalle disposizioni della legislazione applicabile e nel rispetto delle medesime; |
d) |
agli organi di difesa professionali regolarmente riconosciuti come aventi la facoltà di rappresentare i titolari dei diritti di proprietà intellettuale, ove ciò sia consentito dalle disposizioni della legislazione applicabile e nel rispetto delle medesime. |
Articolo 192
Misure di protezione delle prove
1. Ancor prima dell'instaurazione del giudizio di merito, ciascuna Parte provvede affinché le competenti autorità giudiziarie, su richiesta di una parte che ha presentato elementi di prova ragionevolmente accessibili per sostenere che il suo diritto di proprietà intellettuale è stato violato o sta per esserlo, dispongano misure provvisorie celeri ed efficaci per salvaguardare le prove pertinenti per quanto concerne l'asserita violazione, fatta salva la tutela delle informazioni riservate.
2. Tali misure possono includere la descrizione dettagliata, con o senza prelievo di campioni, o il sequestro delle merci oggetto della presunta violazione e, all'occorrenza, dei materiali e degli strumenti utilizzati nella produzione e/o nella distribuzione di tali merci e dei relativi documenti. Queste misure sono adottate, all'occorrenza inaudita altera parte, in particolare quando eventuali ritardi potrebbero causare un danno irreparabile al titolare dei diritti o se sussiste un rischio comprovabile di distruzione degli elementi di prova.
3. In caso di adozione di misure di protezione delle prove inaudita altera parte, le parti interessate sono informate senza indebito ritardo e al più tardi immediatamente dopo l'esecuzione delle misure.
Articolo 193
Diritto d'informazione
1. Ciascuna Parte provvede affinché, nel contesto dei procedimenti riguardanti la violazione di un diritto di proprietà intellettuale e in risposta a una richiesta giustificata e proporzionata dell'attore, le autorità giudiziarie competenti possano ordinare che le informazioni sull'origine e sulle reti di distribuzione delle merci o dei servizi che violano un diritto di proprietà intellettuale siano fornite dall'autore della violazione e/o da ogni altra persona che:
a) |
sia stata trovata in possesso di merci oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale; |
b) |
sia stata sorpresa a utilizzare servizi che violano un diritto, su scala commerciale; |
c) |
sia stata sorpresa a prestare su scala commerciale servizi utilizzati in attività di violazione di un diritto; oppure |
d) |
sia stata sorpresa a produrre, fabbricare o distribuire merci oggetto di violazione di un diritto, o prestare servizi, tramite informazioni fornite da un'altra persona di cui alle lettere da a) a c). |
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono, ove opportuno, quanto segue:
a) |
nome e indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori, dei fornitori e degli altri precedenti titolari dei prodotti o dei servizi, nonché dei grossisti e dei dettaglianti destinatari; e |
b) |
informazioni sulle quantità prodotte, fabbricate, consegnate, ricevute o ordinate, nonché sul prezzo ottenuto per i prodotti o i servizi in questione. |
3. I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le altre disposizioni regolamentari che:
a) |
accordano al titolare diritti d'informazione più ampi; |
b) |
disciplinano l'uso in sede civile o penale delle informazioni comunicate in forza del presente articolo; |
c) |
disciplinano la responsabilità per abuso del diritto d'informazione; |
d) |
accordano la possibilità di rifiutarsi di fornire informazioni che costringerebbero i soggetti di cui al paragrafo 1 ad ammettere la loro partecipazione personale o quella di parenti stretti ad una violazione di un diritto di proprietà intellettuale; oppure |
e) |
disciplinano la tutela della riservatezza delle fonti informative o il trattamento dei dati personali. |
Articolo 194
Misure provvisorie
1. Ciascuna Parte provvede affinché le autorità giudiziarie possano, su richiesta dell'attore, emettere nei confronti del presunto autore della violazione un'ingiunzione interlocutoria volta a prevenire qualsiasi violazione imminente di un diritto di proprietà intellettuale o a vietare, a titolo provvisorio e imponendo se del caso il pagamento di una pena pecuniaria suscettibile di essere reiterata ove ciò sia previsto dalla legislazione interna, il proseguimento delle asserite violazioni di tale diritto, o a subordinare il proseguimento di tale condotta alla costituzione di garanzie finalizzate ad assicurare il risarcimento del titolare. Un'ingiunzione interlocutoria può inoltre essere emessa, alle stesse condizioni, nei confronti di un intermediario i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare un diritto di proprietà intellettuale.
2. Un'ingiunzione interlocutoria può inoltre essere emessa per disporre il sequestro o la consegna di prodotti sospettati di ledere un diritto di proprietà intellettuale in modo da impedirne l'ingresso o la circolazione nei circuiti commerciali.
3. Nei casi di violazioni commesse su scala commerciale le Parti provvedono affinché, qualora l'attore faccia valere l'esistenza di circostanze che potrebbero pregiudicare il risarcimento dei danni, le autorità giudiziarie possano ordinare il sequestro conservativo di beni mobili e immobili del presunto autore della violazione, compreso il blocco dei suoi conti bancari e di altri beni patrimoniali. A tal fine le competenti autorità possono disporre l'accesso, se del caso, alle documentazioni bancarie, finanziarie o commerciali che si trovano in possesso del presunto autore della violazione.
Articolo 195
Misure adottate a seguito di decisione sul merito
1. Fatto salvo il risarcimento dei danni dovuto al titolare del diritto a causa della violazione, ciascuna Parte provvede affinché le autorità giudiziarie competenti possano ordinare, su richiesta dell'attore e senza indennizzo di alcun tipo, come minimo l'esclusione definitiva dai circuiti commerciali oppure la distruzione delle merci in relazione alle quali sia stata accertata la violazione di un diritto di proprietà intellettuale. Se del caso, le autorità giudiziarie competenti possono anche ordinare la distruzione dei materiali e degli strumenti principalmente utilizzati per la produzione o la fabbricazione di tali merci.
2. Le autorità giudiziarie delle Parti hanno il potere di ordinare che tali misure siano attuate a spese dell'autore della violazione, salvo motivi contrari particolari.
3. Ciascuna Parte provvede affinché, in presenza di una decisione giudiziaria che ha accertato la violazione di un diritto di proprietà intellettuale, le autorità giudiziarie possano emettere nei confronti dell'autore della violazione, nonché nei confronti di qualsiasi intermediario i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare un diritto di proprietà intellettuale, un'ingiunzione diretta a vietare il proseguimento della violazione.
4. Le Parti possono stabilire che, nei casi opportuni e su richiesta del soggetto cui potrebbero essere applicate le misure di cui al presente articolo, le autorità giudiziarie competenti possano ordinare il pagamento alla parte lesa di un indennizzo pecuniario in luogo dell'applicazione delle misure di cui al presente articolo se tale soggetto ha agito in modo non intenzionale e senza negligenza, se l'esecuzione di tali misure gli causerebbe un danno sproporzionato e se l'indennizzo pecuniario della parte lesa sembri ragionevolmente soddisfacente.
Articolo 196
Risarcimento dei danni
1. Ciascuna Parte provvede affinché, su richiesta della parte lesa, le autorità giudiziarie ordinino all'autore della violazione, implicato consapevolmente o con ragionevoli motivi per esserne consapevole in un'attività di violazione, di risarcire al titolare del diritto danni adeguati al pregiudizio effettivo da questo subito a causa della violazione. Allorché le autorità giudiziarie fissano i danni:
a) |
tengono conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative subite dalla parte lesa, compreso il mancato guadagno, i benefici realizzati illegalmente dall'autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi dai fattori economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione; oppure |
b) |
in alternativa alla lettera a) possono fissare, in casi appropriati, una somma forfettaria in base ad elementi quali, per lo meno, l'importo delle royalty o dei diritti che sarebbero stati dovuti qualora l'autore della violazione avesse richiesto l'autorizzazione all'uso del diritto di proprietà intellettuale in questione. |
2. Nei casi in cui l'autore della violazione sia stato implicato in un'attività di violazione senza saperlo o senza avere motivi ragionevoli per saperlo, le Parti possono prevedere la possibilità che le autorità giudiziarie dispongano il recupero degli utili o il pagamento di danni che possono essere predeterminati a favore della parte lesa.
Articolo 197
Spese legali
Ciascuna Parte provvede affinché le spese legali ragionevoli e proporzionate e le altre spese sostenute dalla parte vittoriosa siano di norma a carico della parte soccombente, salvo che il rispetto del principio di equità non lo consenta e fatte salve le eccezioni previste dalle rispettive norme procedurali.
Articolo 198
Pubblicazione delle decisioni giudiziarie
Ciascuna Parte provvede affinché, nell'ambito dei procedimenti giudiziari avviati per violazione dei diritti di proprietà industriale o dei procedimenti giudiziari avviati per violazione del diritto d'autore, o in entrambi i casi, le autorità giudiziarie possano ordinare, su richiesta dell'attore e a spese dell'autore della violazione, misure adeguate per la divulgazione delle informazioni concernenti la decisione, compresa l'affissione della decisione e la sua pubblicazione integrale o per estratto.
Articolo 199
Presunzione del diritto d'autore o di titolarità dei diritti
Ai fini dell'applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso previsti nella presente sottosezione:
a) |
affinché gli autori di opere letterarie o artistiche siano ritenuti tali fino a prova contraria e legittimati di conseguenza ad agire in giudizio contro i contraffattori, è sufficiente che il nome dell'autore sia indicato sull'opera nei modi usuali; |
b) |
la disposizione di cui alla lettera a) si applica mutatis mutandis ai titolari di diritti connessi ai diritti d'autore per quanto riguarda il rispettivo materiale protetto. |
Articolo 200
Misure alla frontiera
1. Fatti salvi l'articolo 75 e l'allegato XIII del presente accordo, il presente articolo stabilisce i principi generali del presente accordo che disciplinano l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e l'obbligo di impegnarsi nella cooperazione a carico delle medesime.
2. Nell'attuare le misure alla frontiera per l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale le Parti assicurano la coerenza con gli obblighi assunti nel quadro del GATT 1994 e dell'accordo TRIPS.
3. Le disposizioni del presente articolo relative alle misure alla frontiera sono di natura procedurale. Esse stabiliscono le condizioni e le procedure di intervento delle autorità doganali se le merci sospette di violare un diritto di proprietà intellettuale sono, o sarebbero dovute essere, sotto il controllo della dogana. Esse non pregiudicano in alcun modo il diritto sostanziale delle Parti in materia di proprietà intellettuale.
4. Per agevolare l'effettiva applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, le autorità doganali adottano una varietà di strategie volte ad identificare le spedizioni contenenti merci sospette di violare i diritti di proprietà intellettuale. Tali strategie includono tecniche di analisi dei rischi basate, tra l'altro, sulle informazioni fornite dai titolari dei diritti, sulle informazioni raccolte e sulle ispezioni dei carichi.
5. Le Parti concordano di dare efficace attuazione all'articolo 69 dell'accordo TRIPS nei confronti degli scambi internazionali di merci sospette di violare i diritti di proprietà intellettuale. A tale scopo, le Parti stabiliscono e informano i punti di contatto presso le rispettive amministrazioni doganali e sono pronte a scambiare dati e informazioni sugli scambi di tali merci che interessano entrambe le Parti. In particolare, esse promuovono lo scambio di informazioni e la cooperazione tra le autorità doganali riguardo allo scambio di merci contraffatte e usurpative. Fatte salve le disposizioni del protocollo II del presente accordo, relativo all'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale, le autorità doganali, se del caso, si scambiano tali informazioni rapidamente e nel dovuto rispetto delle normative in materia di protezione dei dati delle Parti.
6. Le autorità doganali di ciascuna Parte cooperano, su richiesta o su propria iniziativa, al fine di fornire le informazioni disponibili pertinenti alle autorità doganali dell'altra Parte, soprattutto per le merci in transito nel territorio di una Parte destinate all'altra Parte (o originarie dell'altra Parte).
7. Il sottocomitato di cui all'articolo 74 del presente accordo stabilisce le disposizioni pratiche necessarie per lo scambio di dati e informazioni di cui al presente articolo.
8. Il protocollo II del presente accordo, relativo all'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale, è applicabile in relazione a violazioni di diritti di proprietà intellettuale, ferme restando le forme di cooperazione derivanti dall'applicazione dei paragrafi da 5 a 7 del presente articolo.
9. Il sottocomitato di cui all'articolo 74 del presente accordo è responsabile del buon funzionamento e della corretta attuazione del presente articolo.
Articolo 201
Codici di condotta
Le Parti incoraggiano:
a) |
l'elaborazione da parte delle associazioni o delle organizzazioni professionali o di categoria di codici di condotta volti a contribuire all'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale; |
b) |
la presentazione alle rispettive autorità competenti di progetti di codici di condotta e di valutazioni dell'applicazione dei medesimi. |
Articolo 202
Cooperazione
1. Le Parti convengono di cooperare al fine di favorire l'adempimento degli impegni e degli obblighi derivanti dal presente capo.
2. La cooperazione riguarda, tra l'altro, le seguenti attività:
a) |
lo scambio di informazioni sul quadro giuridico relativo ai diritti di proprietà intellettuale e alle pertinenti regole di protezione e di applicazione; lo scambio di esperienze sull'evoluzione normativa in tali settori; |
b) |
lo scambio di esperienze e di informazioni sulle attività per assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale; |
c) |
lo scambio di esperienze sulle attività per assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale svolte a livello centrale e periferico dalle autorità doganali, dalle forze di polizia e dagli organi amministrativi e giudiziari; il coordinamento volto a prevenire le esportazioni di merci contraffatte, anche con altri paesi; |
d) |
lo sviluppo di capacità, gli scambi di personale e la formazione di quest'ultimo; |
e) |
la promozione e la diffusione di informazioni sui diritti di proprietà intellettuale, anche tra gli operatori economici e nella società civile; la sensibilizzazione dei consumatori e dei titolari di diritti; |
f) |
il rafforzamento della cooperazione istituzionale, ad esempio fra gli uffici per la tutela della proprietà intellettuale; |
g) |
la promozione attiva della sensibilizzazione e dell'educazione del grande pubblico riguardo alle politiche in materia di diritti di proprietà intellettuale: la formulazione di strategie efficaci per individuare i principali destinatari e l'elaborazione di programmi di comunicazione per aumentare la consapevolezza dei consumatori e dei media sull'impatto delle violazioni della proprietà intellettuale, compresi i rischi per la salute e la sicurezza e il collegamento con la criminalità organizzata. |
CAPO 10
Concorrenza
Articolo 203
Principi
Le Parti riconoscono l'importanza di una concorrenza libera e senza distorsioni nelle loro relazioni commerciali. Le Parti riconoscono che le pratiche commerciali anticoncorrenziali e gli interventi pubblici (comprese le sovvenzioni) sono potenzialmente in grado di falsare il corretto funzionamento dei mercati e compromettono i vantaggi derivanti dalla liberalizzazione degli scambi.
Articolo 204
Normativa in materia di antitrust e concentrazioni e relativa attuazione
1. Ciascuna Parte mantiene in vigore nel proprio territorio un sistema completo di norme a disciplina della concorrenza che permetta di perseguire efficacemente gli accordi anticoncorrenziali, le pratiche concertate e le condotte anticoncorrenziali unilaterali adottate dalle imprese detentrici di una posizione dominante sul mercato nonché di controllare efficacemente le concentrazioni di imprese al fine di evitare abusi di posizioni dominanti e ostacoli significativi ad una concorrenza effettiva.
2. Ciascuna Parte conferisce ad un'autorità responsabile le risorse necessarie al fine di applicare in modo efficace il diritto della concorrenza di cui al paragrafo 1.
3. Le Parti riconoscono l'importanza di applicare le rispettive norme di diritto della concorrenza in modo trasparente e non discriminatorio, nel rispetto dei principi di equità procedurale e dei diritti di difesa delle imprese interessate.
Articolo 205
Monopoli di Stato, imprese pubbliche e imprese cui sono stati conferiti diritti speciali o esclusivi
1. Nessuna disposizione del presente capo impedisce a una Parte di designare o di mantenere monopoli di Stato o imprese pubbliche o di conferire a imprese diritti speciali o esclusivi conformemente alla rispettiva legislazione.
2. Per quanto riguarda i monopoli di Stato a carattere commerciale, le imprese pubbliche e le imprese cui sono stati conferiti diritti speciali o esclusivi, ciascuna Parte provvede affinché tali imprese siano soggette al diritto della concorrenza di cui all'articolo 204, paragrafo 1, nella misura in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, de jure o de facto, della specifica missione di interesse pubblico affidata alle imprese in questione.
Articolo 206
Sovvenzioni
1. Ai fini del presente articolo per «sovvenzione» si intende una misura che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 1 dell'accordo SCM, a prescindere dal fatto che sia concessa in relazione alla produzione di merci o alla prestazione di servizi, e che possa definirsi specifica ai sensi dell'articolo 2 di tale accordo.
2. Ciascuna Parte garantisce la trasparenza nel settore delle sovvenzioni. A tal fine ciascuna Parte presenta all'altra Parte con frequenza biennale una relazione in merito alla base giuridica, alla forma, all'importo o al bilancio e, ove possibile, al beneficiario delle sovvenzioni concesse dal proprio governo o da un organismo pubblico nell'ambito della produzione di merci. Tale relazione si intende presentata se le informazioni pertinenti sono rese accessibili da ciascuna Parte su un sito web pubblico.
3. Su richiesta di una Parte, l'altra Parte senza indugio fornisce le informazioni e risponde alle domande concernenti determinate sovvenzioni nell'ambito della prestazione di servizi.
Articolo 207
Risoluzione delle controversie
Agli articoli 203, 204 e 205 del presente accordo non si applicano le disposizioni relative al meccanismo di risoluzione delle controversie di cui al titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo.
Articolo 208
Rapporto con l'OMC
Le disposizioni del presente capo non pregiudicano i diritti e gli obblighi di un Parte in virtù dell'accordo OMC, in particolare dell'accordo SCM e dell'intesa sulla risoluzione delle controversie (DSU).
Articolo 209
Riservatezza
Quando si scambiano informazioni a norma del presente capo, le Parti tengono conto delle limitazioni imposte dalle prescrizioni relative al segreto professionale ed aziendale nei rispettivi ordinamenti giuridici.
CAPO 11
Disposizioni sull'energia nell'ambito degli scambi
Articolo 210
Definizioni
Ai fini del presente capo si intende per:
a) |
«prodotti energetici», il petrolio greggio (codice SA 27.09), il gas naturale (codice SA 27.11) e l'energia elettrica (codice SA 27.16); |
b) |
«infrastrutture per il trasporto dell'energia», gasdotti di trasmissione ad alta pressione; reti e linee di trasmissione dell'elettricità ad alta tensione, compresi i dispositivi di interconnessione che servono a collegare reti differenti di trasmissione del gas o dell'elettricità; oleodotti per il trasporto del greggio, ferrovie ed altre infrastrutture fisse che permettono il transito dei prodotti energetici; |
c) |
«transito», il passaggio dei prodotti energetici attraverso il territorio di una Parte, con o senza trasbordo, deposito, rottura di carico o cambiamento del modo di trasporto, a condizione che tale passaggio rappresenti unicamente una parte di un tragitto completo che inizia e termina oltre la frontiera della Parte sul cui territorio si produce tale traffico; |
d) |
«prelievo non autorizzato», ogni attività consistente nel prelievo illegale di prodotti energetici da un'infrastruttura per il trasporto dell'energia. |
Articolo 211
Transito
Le Parti provvedono affinché il transito avvenga nel rispetto degli impegni internazionali da esse assunti in conformità alle disposizioni del GATT 1994 e del trattato sulla Carta dell'energia.
Articolo 212
Prelievo non autorizzato di merci in transito
Ciascuna Parte adotta tutte le misure necessarie per vietare e contrastare i prelievi non autorizzati di prodotti energetici in transito nel suo territorio ad opera di enti soggetti al suo controllo o alla sua giurisdizione.
Articolo 213
Transito ininterrotto
1. Una Parte si astiene dall'effettuare prelievi o dall'interferire in qualsiasi altro modo con il transito di prodotti energetici nel proprio territorio, tranne qualora tali prelievi o interferenze siano specificamente contemplati da un contratto o da un altro accordo che disciplina tale transito, o qualora il funzionamento ininterrotto delle infrastrutture per il trasporto dell'energia, senza tempestivi interventi correttivi, rappresenti una minaccia irragionevole per la sicurezza pubblica, per il patrimonio culturale, per la sanità, la sicurezza o l'ambiente, e a condizione che tali interventi non vengano realizzati in modo da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata o una restrizione dissimulata del commercio internazionale.
2. In caso di controversie su materie che coinvolgono le Parti o enti soggetti al loro controllo o alla loro giurisdizione, la Parte nel cui territorio transitano prodotti energetici non può interrompere o ridurre tale transito, oppure consentire a enti soggetti al suo controllo o alla sua giurisdizione, comprese le imprese commerciali di Stato, di interrompere o ridurre tale transito prima che si concluda il procedimento di risoluzione delle controversie a norma del pertinente contratto, oppure un procedimento di emergenza a norma dell'allegato XVIII del presente accordo o del titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo, tranne nelle circostanze previste al paragrafo 1.
3. Una Parte non è ritenuta responsabile dell'interruzione o della riduzione del transito di cui al presente articolo qualora essa non sia in grado di fornire o di far transitare i prodotti energetici a seguito di azioni imputabili a un paese terzo o a un ente soggetto al controllo o alla giurisdizione di un paese terzo.
Articolo 214
Obbligo di transito per i gestori
Ciascuna Parte provvede affinché i gestori delle infrastrutture per il trasporto dell'energia adottino le misure necessarie per:
a) |
ridurre al minimo il rischio di interruzione o riduzione accidentale del transito; |
b) |
ripristinare rapidamente il normale funzionamento del transito che abbia subito un'interruzione o una riduzione accidentale. |
Articolo 215
Autorità di regolamentazione
1. Ciascuna Parte designa autorità di regolamentazione indipendenti e dotate di poteri sufficienti per regolamentare i mercati del gas e dell'energia elettrica. Tali autorità di regolamentazione sono giuridicamente distinte e funzionalmente indipendenti da qualsiasi altra impresa pubblica o privata e da qualsiasi altro operatore o partecipante al mercato.
2. Le decisioni e le procedure delle autorità di regolamentazione sono imparziali nei confronti di tutti i partecipanti al mercato.
3. Un operatore ha il diritto di ricorrere contro una decisione di un'autorità di regolamentazione che lo riguardi dinanzi a un organo di ricorso, indipendente dalle parti coinvolte. Le decisioni degli organi di ricorso, laddove non si tratti di organi giurisdizionali, sono sempre motivate per iscritto e sono altresì impugnabili dinanzi a un'autorità giurisdizionale imparziale e indipendente. Le decisioni degli organi di ricorso hanno effetto esecutivo.
Articolo 216
Organizzazione dei mercati
1. Le Parti provvedono affinché i mercati dell'energia siano gestiti con l'obiettivo di realizzare condizioni di concorrenzialità, sicurezza e sostenibilità ambientale senza operare discriminazioni tra imprese per quanto riguarda diritti ed obblighi.
2. Fatto salvo il paragrafo 1 una Parte può, nell'interesse economico generale, imporre alle imprese obblighi concernenti la sicurezza (compresa la sicurezza degli approvvigionamenti), la regolarità, la qualità e il prezzo degli approvvigionamenti, nonché la protezione ambientale, compresa l'efficienza energetica, l'energia da fonti rinnovabili e la protezione del clima. Tali obblighi sono chiaramente definiti, trasparenti, proporzionati e verificabili.
3. La Parte che stabilisce il prezzo di vendita del gas e dell'energia elettrica sul mercato interno provvede a pubblicare il suo metodo di calcolo del prezzo regolamentato prima che quest'ultimo entri in vigore.
Articolo 217
Accesso alle infrastrutture per il trasporto dell'energia
1. Ciascuna Parte provvede all'attuazione nel proprio territorio di un sistema di accesso dei terzi alle infrastrutture per il trasporto e il deposito dell'energia e del gas naturale liquefatto applicabile a tutti gli utenti in modo trasparente, obiettivo e non discriminatorio.
2. Ciascuna Parte provvede affinché le tariffe e tutte le altre condizioni per l'accesso alle infrastrutture per il trasporto dell'energia siano obiettive, ragionevoli, trasparenti e non discriminino in base all'origine, alla proprietà o alla destinazione del prodotto energetico.
3. Ciascuna Parte provvede affinché la totalità della capacità tecnica e contrattuale, sia fisica che virtuale, venga attribuita tramite criteri e procedure trasparenti e non discriminatori.
4. Le Parti provvedono affinché i gestori delle infrastrutture per il trasporto dell'energia che rifiutano di concedere l'accesso ai terzi forniscano alla parte che ne faccia richiesta una spiegazione debitamente motivata di tale decisione; contro tale rifiuto è prevista la possibilità di presentare ricorso.
5. In casi eccezionali una Parte può derogare alle disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 in conformità a criteri obiettivi stabiliti dalla propria legislazione. In particolare una Parte può prevedere nella propria legislazione la possibilità di concedere un'esenzione dalle norme relative all'accesso dei terzi in relazione alle nuove infrastrutture principali per il trasporto dell'energia, a condizione che tale deroga sia prevista per un periodo di tempo limitato e sia basata su una valutazione caso per caso.
Articolo 218 (32)
Rapporto con il trattato che istituisce la Comunità dell'energia
1. In caso di conflitto tra le disposizioni del presente capo e quelle del trattato che istituisce la Comunità dell'energia o quelle della legislazione dell'Unione applicabili a norma del trattato che istituisce la Comunità dell'energia, prevalgono, per quanto riguarda tale conflitto, le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità dell'energia o le disposizioni della legislazione dell'Unione applicabili a norma del trattato che istituisce la Comunità dell'energia.
2. Nell'attuazione del presente capo, la preferenza è accordata all'adozione di disposizioni legislative o altri atti che siano compatibili con il trattato che istituisce la Comunità dell'energia o basati sulla legislazione applicabile nell'Unione. In caso di controversia concernente il presente capo, le disposizioni legislative o gli altri atti che soddisfano i suddetti criteri beneficiano di una presunzione di conformità al presente capo. Nel valutare se le disposizioni legislative o gli altri atti soddisfino tali criteri, si tiene conto di ogni decisione pertinente adottata a norma dell'articolo 91 del trattato che istituisce la Comunità dell'energia.
CAPO 12
Trasparenza
Articolo 219
Definizioni
Ai fini del presente capo si intende per:
a) |
«misure di applicazione generale», le disposizioni legislative e regolamentari, le decisioni giudiziarie, le procedure e le pronunce amministrative che possano incidere su qualsiasi materia disciplinata dal titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo. Non sono considerate tali le misure che producono effetti nei confronti di una persona determinata o di un gruppo di persone; |
b) |
«persona interessata», ogni persona fisica o giuridica stabilita nel territorio di una Parte che possa essere direttamente interessata da una misura di applicazione generale. |
Articolo 220
Obiettivo
Riconoscendo l'incidenza che il contesto regolamentare può avere sugli scambi e sugli investimenti tra di esse, le Parti predispongono un contesto regolamentare prevedibile a vantaggio degli operatori economici, e procedure efficienti, anche per le piccole e medie imprese, prendendo in debita considerazione i requisiti di certezza giuridica e proporzionalità.
Articolo 221
Pubblicazione
1. Ciascuna Parte provvede affinché le misure di applicazione generale:
a) |
siano rapidamente e facilmente accessibili, tramite un mezzo ufficialmente designato e, se possibile, per via elettronica, in modo da permettere a chiunque di prenderne conoscenza; |
b) |
contengano una spiegazione dell'obiettivo e della motivazione di tali misure; e |
c) |
prevedano un periodo di tempo sufficiente tra la loro pubblicazione e la loro entrata in vigore, tranne in casi debitamente giustificati, comprese le situazioni di emergenza o le questioni inerenti alla sicurezza. |
2. Ciascuna Parte:
a) |
si adopera per rendere disponibile al pubblico in una fase iniziale appropriata ogni proposta di misura di applicazione generale che intende adottare o modificare, con una spiegazione dell'obiettivo e della motivazione della proposta; |
b) |
offre alle persone interessate ragionevoli possibilità di presentare osservazioni in merito a tali proposte, prevedendo in particolare un periodo di tempo sufficiente per sfruttare tali opportunità; e |
c) |
si impegna a tenere conto delle osservazioni ricevute dalle persone interessate in merito a tali proposte. |
Articolo 222
Richieste di informazioni e punti di contatto
1. Al fine di agevolare la comunicazione tra le Parti sulle questioni di cui al titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo, ciascuna Parte designa un punto di contatto che agisce da coordinatore.
2. Ciascuna Parte istituisce o mantiene meccanismi adeguati che permettano di rispondere alle richieste di informazioni da chiunque presentate in merito a qualsiasi misura di applicazione generale, proposta o in vigore, e alla sua applicazione. Le richieste possono essere presentate tramite il punto di contatto istituito a norma del paragrafo 1 o tramite qualsiasi altro meccanismo, a seconda dei casi.
3. Le Parti riconoscono che le risposte di cui al paragrafo 2 non possono essere definitive o giuridicamente vincolanti ma hanno solo uno scopo informativo, salvo diversa disposizione337 delle rispettive norme legislative e regolamentari.
4. Su richiesta di una Parte, l'altra Parte comunica sollecitamente le informazioni e risponde alle domande relative a qualsiasi misura di applicazione generale o a qualsiasi proposta di adozione o modifica di misure di applicazione generale che la Parte richiedente ritiene possano influire sul funzionamento del titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo, indipendentemente dal fatto che tale misura sia stata o no preventivamente notificata alla Parte richiedente.
Articolo 223
Gestione delle misure di applicazione generale
1. Ciascuna Parte gestisce tutte le misure di applicazione generale in modo obiettivo, imparziale e ragionevole.
2. A tal fine, nell'applicare tali misure a persone, merci, o servizi determinati dell'altra Parte in casi specifici, ciascuna Parte:
a) |
si adopera per comunicare alle persone interessate direttamente coinvolte in un procedimento amministrativo, secondo le rispettive procedure e con un preavviso ragionevole, l'apertura di un procedimento, fornendo altresì informazioni sulla sua natura, l'indicazione della base giuridica che ne autorizza l'apertura e una descrizione generale delle questioni oggetto della controversia; |
b) |
accorda a tali persone interessate una ragionevole opportunità di presentare fatti e argomentazioni a sostegno della loro posizione prima di qualsiasi provvedimento amministrativo definitivo, sempre che i tempi, la natura del procedimento e l'interesse pubblico lo consentano; e |
c) |
provvede affinché le proprie procedure si basino sulla sua legislazione e siano attuate conformemente ad essa. |
Articolo 224
Riesame e ricorso
1. Ciascuna Parte istituisce o mantiene in vigore procedure o istanze giurisdizionali, arbitrali o amministrative per il riesame tempestivo e, nei casi in cui ciò sia giustificato, per la rettifica dei provvedimenti amministrativi concernenti materie disciplinate dal titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo. Tali istanze o procedure sono imparziali e indipendenti dall'ufficio o dall'autorità preposti all'applicazione amministrativa e i loro responsabili non hanno alcun interesse sostanziale nell'esito della questione.
2. Ciascuna Parte provvede affinché, dinanzi a tali istanze o nel corso di tali procedure, le parti del procedimento abbiano diritto a:
a) |
una ragionevole possibilità di sostenere o difendere le rispettive posizioni; e |
b) |
una decisione fondata sugli elementi di prova e sugli atti presentati oppure, ove la propria legislazione lo prescriva, sugli atti predisposti dall'autorità amministrativa. |
3. Fatta salva la possibilità di ricorso o di riesame ulteriore nei modi previsti dalle rispettive leggi, ciascuna Parte provvede affinché tale decisione sia attuata dall'ufficio o dall'autorità interessata e ne indirizzi l'azione per quanto riguarda le misure amministrative in questione.
Articolo 225
Qualità ed efficacia della regolamentazione e buona condotta amministrativa
1. Le Parti convengono di cooperare nella promozione della qualità e dell'efficacia della regolamentazione, anche mediante lo scambio di informazioni e migliori pratiche per quanto concerne le rispettive politiche normative e le valutazioni dell'impatto della regolamentazione.
2. Le Parti riconoscono l'importanza dei principi di buona condotta amministrativa (33) e convengono di cooperare alla loro promozione, anche mediante lo scambio di informazioni e migliori pratiche.
Articolo 226
Disposizioni specifiche
Le disposizioni del presente capo lasciano impregiudicate le norme specifiche in materia di trasparenza sancite da altri capi del titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo.
CAPO 13
Commercio e sviluppo sostenibile
Articolo 227
Contesto e obiettivi
1. Le Parti ricordano l'Agenda 21 della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo del 1992, la dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro del 1998, il piano di attuazione di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile del 2002, la dichiarazione ministeriale del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite sull'occupazione piena e produttiva e sul lavoro dignitoso per tutti del 2006 e la dichiarazione dell'OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa del 2008. Le Parti riaffermano il loro impegno a promuovere lo sviluppo del commercio internazionale in modo da contribuire al raggiungimento dell'obiettivo dello sviluppo sostenibile, per il benessere delle generazioni presenti e future e per far sì che questo obiettivo sia integrato e preso in considerazione a ogni livello delle loro relazioni commerciali.
2. Le Parti riaffermano il loro impegno a favore dello sviluppo sostenibile e riconoscono che lo sviluppo sociale ed economico e la protezione dell'ambiente ne rappresentano i pilastri interdipendenti che si rafforzano reciprocamente. Esse sottolineano i benefici derivanti dall'integrazione delle questioni ambientali e del lavoro collegate al commercio (34) in un approccio globale in materia di commercio e sviluppo sostenibile.
Articolo 228
Diritto di legiferare e livelli di protezione
1. Le Parti si riconoscono reciprocamente il diritto di definire le loro politiche e le loro priorità in materia di sviluppo sostenibile, di fissare i loro livelli di protezione dell'ambiente e del lavoro a livello interno, nonché di adottare o modificare di conseguenza le proprie politiche e disposizioni legislative pertinenti, coerentemente con gli impegni assunti in relazione alle norme e agli accordi riconosciuti a livello internazionale di cui agli articoli 229 e 230 del presente accordo.
2. In tale contesto ciascuna Parte si adopera per garantire che la propria legislazione e le proprie politiche riconoscano e incoraggino elevati livelli di protezione dell'ambiente e del lavoro, nonché per continuare a migliorare tale legislazione e tali politiche ed i livelli di protezione da esse garantiti.
Articolo 229
Norme e accordi multilaterali in materia di lavoro
1. Le Parti riconoscono l'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti come elementi chiave per gestire il processo di globalizzazione e riaffermano il loro impegno a promuovere lo sviluppo del commercio internazionale in una forma che contribuisca all'occupazione piena e produttiva e a un lavoro dignitoso per tutti. In tale contesto le Parti si impegnano a consultarsi ed a cooperare, nei modi opportuni, sulle questioni del lavoro di comune interesse che attengono al commercio.
2. Conformemente agli obblighi derivanti dalla loro adesione all'OIL e dalla dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e suoi seguiti, adottata dalla Conferenza internazionale del lavoro nel corso della sua 86a sessione nel 1998, le Parti si impegnano a rispettare, promuovere e attuare, sia a livello legislativo che nella prassi e in tutto il loro territorio, le norme fondamentali del lavoro riconosciute a livello internazionale, come sancite dalle convenzioni fondamentali dell'OIL, ed in particolare:
a) |
la libertà di associazione e il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva; |
b) |
l'eliminazione di ogni forma di lavoro forzato o obbligatorio; |
c) |
l'abolizione effettiva del lavoro infantile; e |
d) |
l'eliminazione della discriminazione in materia di impiego e occupazione. |
3. Le Parti riaffermano il loro impegno a dare effettiva attuazione, sia a livello legislativo che nella prassi, alle convenzioni fondamentali, alle convenzioni prioritarie e alle altre convenzioni dell'OIL, ratificate rispettivamente dalla Georgia e dagli Stati membri.
4. Le Parti prenderanno altresì in considerazione la possibilità di ratificare le restanti convenzioni prioritarie e le altre convenzioni classificate dall'OIL come convenzioni aggiornate. Le Parti si scambiano regolarmente informazioni in merito alla loro situazione e agli sviluppi intervenuti al riguardo.
5. Le Parti riconoscono che la violazione dei principi e dei diritti fondamentali nel lavoro non può essere invocata o altrimenti utilizzata quale vantaggio comparativo legittimo, e che le norme in materia di lavoro non devono essere utilizzate per scopi di protezionismo commerciale.
Articolo 230
Governance e accordi multilaterali in materia di ambiente
1. Le Parti riconoscono il valore della governance e degli accordi multilaterali in materia di ambiente come risposta della comunità internazionale ai problemi ambientali globali o regionali e sottolineano la necessità di rafforzare le reciproche sinergie tra le politiche ambientali e commerciali. In tale contesto le Parti si impegnano a consultarsi e a cooperare, nei modi opportuni, per quanto riguarda i negoziati su questioni ambientali connesse al commercio ed in rapporto ad altre questioni ambientali connesse al commercio di comune interesse.
2. Le Parti riaffermano il loro impegno a dare effettiva attuazione, sia a livello legislativo che nella prassi, agli accordi multilaterali in materia di ambiente (AMA) di cui sono firmatarie.
3. Le Parti si scambiano regolarmente informazioni in merito alla loro situazione e ai progressi compiuti nel processo di ratifica degli AMA o di modifica di tali accordi.
4. Le Parti riaffermano il loro impegno a realizzare l'obiettivo ultimo della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e del relativo protocollo (protocollo di Kyoto). Esse si impegnano a cooperare allo sviluppo del futuro quadro internazionale sui cambiamenti climatici nell'ambito della convenzione UNFCCC, dei relativi accordi e delle relative decisioni.
5. Nessuna disposizione del presente accordo osta a che le Parti adottino o mantengano in vigore misure volte ad attuare gli AMA dei quali sono firmatarie, a condizione di non applicare tali misure in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra le Parti o una restrizione dissimulata del commercio.
Articolo 231
Commercio ed investimenti per promuovere lo sviluppo sostenibile
Le Parti confermano il proprio impegno a migliorare il contributo del commercio all'obiettivo dello sviluppo sostenibile nelle sue dimensioni economica, sociale e ambientale. Di conseguenza:
a) |
le Parti riconoscono che un lavoro dignitoso e norme fondamentali in materia di lavoro possono produrre benefici in termini di efficienza economica, innovazione e produttività, e perseguono una maggiore coerenza tra le politiche commerciali da una parte e le politiche in materia di lavoro dall'altra; |
b) |
le Parti si adoperano per facilitare e promuovere il commercio e gli investimenti in beni e servizi ambientali, anche affrontando la questione dei relativi ostacoli non tariffari; |
c) |
le Parti si adoperano per agevolare la rimozione degli ostacoli al commercio o agli investimenti relativi a beni e servizi particolarmente rilevanti per l'attenuazione degli effetti dei cambiamenti climatici, quali l'energia rinnovabile sostenibile e i prodotti e servizi efficienti sul piano energetico, anche mediante l'impiego delle tecnologie adeguate e la promozione di norme che rispondano alle necessità economiche ed ambientali e riducano al minimo gli ostacoli tecnici al commercio; |
d) |
le Parti convengono di promuovere lo scambio di merci che contribuiscono a migliorare le condizioni sociali e le pratiche rispettose dell'ambiente, comprese le merci soggette a sistemi volontari di garanzia della sostenibilità, come il commercio equo ed etico e i marchi di qualità ecologica; |
e) |
le Parti convengono di promuovere la responsabilità sociale delle imprese, anche mediante lo scambio di informazioni e di migliori pratiche. A tale riguardo le Parti fanno riferimento ai pertinenti principi e orientamenti riconosciuti a livello internazionale, in particolare alle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali. |
Articolo 232
Biodiversità
1. Le Parti riconoscono l'importanza di garantire la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità quale elemento essenziale per il conseguimento dello sviluppo sostenibile, e riaffermano il loro impegno a conservare e ad utilizzare in modo sostenibile la biodiversità, conformemente alla convenzione sulla diversità biologica e ad altri pertinenti strumenti internazionali di cui sono firmatarie.
2. A tale scopo le Parti si impegnano a:
a) |
promuovere gli scambi di prodotti ottenuti da risorse naturali mediante un uso sostenibile delle risorse biologiche e che contribuiscono alla conservazione della biodiversità; |
b) |
scambiarsi informazioni sui provvedimenti relativi al commercio di prodotti ottenuti da risorse naturali finalizzati ad arrestare la perdita di diversità biologica e a ridurre la pressione sulla biodiversità e, all'occorrenza, a cooperare per massimizzare gli effetti delle rispettive politiche, provvedendo affinché queste ultime si rafforzino reciprocamente; |
c) |
promuovere l'inserimento di specie il cui stato di conservazione è considerato a rischio nell'elenco di cui alla convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES); e |
d) |
collaborare a livello regionale e mondiale al fine di promuovere la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità negli ecosistemi naturali o agricoli, comprese le specie minacciate di estinzione, il loro habitat, le zone naturali particolarmente protette e la diversità genetica; il ripristino degli ecosistemi e l'eliminazione o la riduzione degli effetti ambientali negativi derivanti dall'uso delle risorse naturali biologiche e non biologiche o degli ecosistemi. |
Articolo 233
Gestione sostenibile delle foreste e commercio di prodotti forestali
1. Le Parti riconoscono l'importanza di garantire la conservazione e la gestione sostenibile delle foreste quali risorse che contribuiscono al conseguimento dei loro obiettivi economici, ambientali e sociali.
2. A tale scopo le Parti si impegnano a:
a) |
promuovere il commercio di prodotti forestali provenienti da foreste gestite in modo sostenibile e ottenuti conformemente alla legislazione interna del paese di produzione, che potrebbe comprendere accordi bilaterali o regionali a tal fine; |
b) |
scambiarsi informazioni relative alle misure per promuovere il consumo di legname e di prodotti derivati dal legno provenienti da foreste gestite in modo sostenibile e, all'occorrenza, a cooperare all'elaborazione di tali misure; |
c) |
adottare misure per promuovere la conservazione della superficie forestale e per combattere il disboscamento illegale ed il relativo commercio di legname, all'occorrenza anche in relazione a paesi terzi; |
d) |
scambiarsi informazioni sugli interventi per migliorare la governance nel settore forestale e, all'occorrenza, cooperare per massimizzare gli effetti delle rispettive politiche volte ad escludere dai flussi commerciali il legname ed i prodotti derivati dal legno ottenuti illegalmente, nonché per garantire che tali politiche si rafforzino reciprocamente; |
e) |
promuovere l'inserimento delle specie di piante da legname il cui stato di conservazione è considerato a rischio nell'elenco di cui alla convenzione CITES; e |
f) |
cooperare a livello regionale e mondiale al fine di promuovere la conservazione della superficie forestale e la gestione sostenibile di tutti i tipi di foreste. |
Articolo 234
Commercio di prodotti ittici
Tenuto conto dell'importanza di garantire la gestione responsabile e sostenibile degli stock ittici e di promuovere la buona governance in ambito commerciale, le Parti si impegnano a:
a) |
promuovere le migliori pratiche nella gestione della pesca al fine di garantire la conservazione e la gestione degli stock ittici in forme sostenibili, secondo un approccio ecosistemico; |
b) |
adottare misure efficaci per il monitoraggio e il controllo delle attività di pesca; |
c) |
rispettare le misure di conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine secondo quanto stabilito in materia dai principali strumenti delle Nazioni Unite e della FAO; |
d) |
promuovere sistemi coordinati di raccolta dati e la cooperazione scientifica tra le Parti con l'obiettivo di migliorare l'attuale consulenza scientifica in materia di gestione della pesca; |
e) |
cooperare con le organizzazioni regionali di gestione della pesca pertinenti e in seno ad esse, nella misura più ampia possibile; e |
f) |
cooperare nella lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) e contro le attività correlate alla pesca INN, mediante l'adozione di misure complete, efficaci e trasparenti. Le Parti attuano inoltre politiche e misure per escludere i prodotti della pesca INN dai flussi commerciali e dai rispettivi mercati. |
Articolo 235
Mantenimento dei livelli di protezione
1. Le Parti riconoscono che non è opportuno incoraggiare gli scambi o gli investimenti abbassando i livelli di protezione offerti dalla legislazione interna in materia di ambiente o di lavoro.
2. Una Parte non rinuncia né deroga alla propria legislazione in materia di ambiente o di lavoro né propone di rinunciarvi o derogarvi in modo tale da incentivare gli scambi o lo stabilimento, l'acquisizione, l'espansione o il mantenimento di un investimento di un investitore nel proprio territorio.
3. Una Parte non omette di dare efficace applicazione alle proprie leggi in materia di ambiente e di lavoro, mediante la propria azione o inazione prolungata o ricorrente, in modo tale da incentivare gli scambi o gli investimenti.
Articolo 236
Informazioni scientifiche
Nell'elaborazione e nell'attuazione delle misure di protezione dell'ambiente o delle condizioni di lavoro che possono incidere sugli scambi o sugli investimenti, le Parti tengono conto dei dati scientifici e tecnici disponibili e delle pertinenti norme, direttive o raccomandazioni internazionali, se esistono. A tale riguardo le Parti possono anche ricorrere al principio di precauzione.
Articolo 237
Trasparenza
Ciascuna Parte, nel rispetto del proprio diritto interno e del titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capo 12 (Trasparenza), del presente accordo, provvede affinché qualsiasi misura diretta a proteggere l'ambiente o le condizioni di lavoro che possa incidere sugli scambi o sugli investimenti sia elaborata, introdotta e attuata in modo trasparente, dandone debita comunicazione e sottoponendola a una consultazione pubblica, nonché informando e consultando nei modi e nei tempi opportuni i soggetti non statali.
Articolo 238
Valutazione dell'impatto sulla sostenibilità
Le Parti si impegnano a riesaminare, monitorare e valutare l'impatto dell'attuazione del titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo sullo sviluppo sostenibile avvalendosi dei rispettivi processi o istituti partecipativi nonché di quelli posti in essere a norma del presente accordo, ad esempio tramite valutazioni dell'impatto sulla sostenibilità in ambito commerciale.
Articolo 239
Cooperazione in materia di commercio e sviluppo sostenibile
Le Parti riconoscono l'importanza di cooperare sugli aspetti attinenti al commercio delle politiche in materia di ambiente e di lavoro al fine di conseguire gli obiettivi del titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo. La cooperazione può riguardare tra l'altro i seguenti ambiti:
a) |
gli aspetti del commercio e dello sviluppo sostenibile inerenti all'ambiente o al lavoro nelle sedi internazionali, tra cui, in particolare, l'OMC, l'OIL, il programma delle Nazioni Unite per l'ambiente e gli AMA; |
b) |
le metodologie e gli indicatori per le valutazioni dell'impatto sulla sostenibilità del commercio; |
c) |
gli effetti delle disposizioni regolamentari, delle norme e degli standard in materia di ambiente e di lavoro sugli scambi, nonché l'impatto delle norme relative al commercio ed agli investimenti sulla legislazione e sull'elaborazione di politiche e disposizioni regolamentari in materia di lavoro e di ambiente; |
d) |
gli effetti positivi e negativi del titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo sullo sviluppo sostenibile e le possibilità di migliorarli, prevenirli o attenuarli, rispettivamente, tenendo conto anche delle valutazioni dell'impatto sulla sostenibilità svolte da una o da entrambe le Parti; |
e) |
lo scambio di opinioni e migliori pratiche in merito alla promozione della ratifica e dell'effettiva attuazione delle convenzioni fondamentali, delle convenzioni prioritarie e delle altre convenzioni aggiornate dell'OIL e di AMA di rilievo nel contesto degli scambi commerciali; |
f) |
la promozione di sistemi pubblici e privati di certificazione, tracciabilità ed etichettatura, compresa l'etichettatura ecologica; |
g) |
la promozione della responsabilità sociale delle imprese, ad esempio mediante interventi volti a favorire la sensibilizzazione in merito ai principi e agli orientamenti riconosciuti a livello internazionale nonché l'attuazione e la divulgazione dei medesimi; |
h) |
gli aspetti attinenti al commercio dell'agenda per un lavoro dignitoso dell'OIL, compresi i legami tra il commercio e la piena e produttiva occupazione, l'adeguamento del mercato del lavoro, le norme fondamentali in materia di lavoro, le statistiche del lavoro, lo sviluppo delle risorse umane e l'apprendimento permanente, la protezione e l'inclusione sociale, il dialogo sociale e la parità di genere; |
i) |
gli aspetti attinenti al commercio degli AMA, compresa la cooperazione doganale; |
j) |
gli aspetti attinenti al commercio del regime internazionale vigente e futuro in materia di cambiamenti climatici, compresi i mezzi per promuovere le tecnologie a basse emissioni di carbonio e l'efficienza energetica; |
k) |
le misure attinenti al commercio volte a favorire la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità; |
l) |
le misure attinenti al commercio volte a promuovere la conservazione e la gestione sostenibile delle foreste, riducendo in tal modo la spinta alla deforestazione, anche con riguardo al disboscamento illegale; e |
m) |
le misure attinenti al commercio volte a promuovere pratiche di pesca sostenibili e il commercio di prodotti della pesca gestiti in modo sostenibile. |
Articolo 240
Meccanismi istituzionali e di supervisione
1. Ciascuna Parte designa nell'ambito della sua amministrazione un ufficio che funge da punto di contatto con l'altra Parte ai fini dell'attuazione del presente capo.
2. È istituito il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile, che riferisce in merito alle proprie attività al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 408, paragrafo 4, del presente accordo. Il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile è composto da alti funzionari delle amministrazioni di ciascuna Parte.
3. Il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile si riunisce entro il primo anno dall'entrata in vigore del presente accordo e in seguito quando necessario per sovrintendere all'attuazione del presente capo, comprese le attività di cooperazione a norma dell'articolo 239 del presente accordo. Tale sottocomitato stabilisce il proprio regolamento interno.
4. Ciascuna Parte istituisce nuovi gruppi consultivi interni sullo sviluppo sostenibile con compiti di consulenza sulle questioni attinenti al presente capo, oppure consulta i gruppi consultivi interni esistenti. Tali gruppi possono presentare pareri o raccomandazioni sull'attuazione del presente capo, anche di propria iniziativa.
5. I gruppi consultivi interni si compongono di organizzazioni indipendenti rappresentative della società civile che garantiscono una rappresentanza equilibrata dei soggetti interessati degli ambiti economico, sociale e ambientale, comprese, tra l'altro, le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, le organizzazioni non governative, i gruppi di imprese nonché altri soggetti interessati pertinenti.
Articolo 241
Forum congiunto per il dialogo con la società civile
1. Le Parti facilitano l'istituzione di un forum congiunto cui partecipano le organizzazioni della società civile presenti sul loro territorio, compresi membri dei propri gruppi consultivi interni e del grande pubblico, al fine di instaurare un dialogo sugli aspetti del presente accordo che riguardano lo sviluppo sostenibile. Le Parti promuovono una rappresentanza equilibrata degli interessi in gioco, compresi quelli delle organizzazioni indipendenti rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, gli interessi in campo ambientale e quelli dei gruppi di imprese nonché di altri soggetti interessati pertinenti, a seconda dei casi.
2. Il forum congiunto per il dialogo con la società civile si riunisce una volta l'anno, salvo diversa decisione delle Parti. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo le Parti stabiliscono il funzionamento del forum congiunto per il dialogo con la società civile.
3. Le Parti presentano al forum congiunto per il dialogo con la società civile un aggiornamento sull'attuazione del presente capo. I pareri e le opinioni del forum congiunto per il dialogo con la società civile vengono sottoposti alle Parti e resi disponibili al pubblico.
Articolo 242
Consultazioni governative
1. Per ogni questione attinente al presente capo le Parti si avvalgono unicamente delle procedure di cui al presente articolo e all'articolo 243 del presente accordo.
2. Una Parte può chiedere all'altra Parte consultazioni su ogni questione attinente al presente capo presentando una domanda scritta al punto di contatto dell'altra Parte. Tale domanda illustra la questione in modo chiaro, individuando il problema in esame e fornendo una breve sintesi delle rivendicazioni avanzate in forza del presente capo. Le consultazioni sono avviate non appena una Parte le richiede.
3. Le Parti compiono ogni sforzo per giungere a una soluzione soddisfacente per entrambe. Le Parti prendono in considerazione le attività dell'OIL o delle organizzazioni o degli organismi ambientali multilaterali competenti, così da accrescere la cooperazione e la coerenza tra il lavoro delle Parti e queste organizzazioni. All'occorrenza le Parti possono chiedere la consulenza di tali organizzazioni od organismi o di qualsiasi persona od organismo cui esse ritengano opportuno rivolgersi per un esame completo della questione.
4. Se ritiene che una questione debba essere ulteriormente esaminata, una Parte può chiedere la convocazione del sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile per esaminare la questione presentando una domanda scritta al punto di contatto dell'altra Parte. Tale sottocomitato si riunisce sollecitamente e cerca di concordare una soluzione.
5. Tale sottocomitato può, se del caso, chiedere il parere dei gruppi consultivi nazionali di una delle Parti o di entrambe o altra assistenza specialistica.
6. La soluzione raggiunta in merito alla questione dalle Parti impegnate nelle consultazioni è resa pubblica.
Articolo 243
Gruppo di esperti
1. Trascorsi 90 giorni dalla presentazione di una domanda di consultazioni a norma dell'articolo 242, paragrafo 2, del presente accordo, ciascuna Parte può chiedere la convocazione di un gruppo di esperti per l'esame della questione per la quale non sia stata trovata una soluzione soddisfacente per mezzo delle consultazioni governative.
2. Salvo diversa disposizione nel presente articolo, si applicano le disposizioni di cui alla sezione 3 (Procedure di risoluzione delle controversie), sottosezioni 1 (Procedura di arbitrato) e 3 (Disposizioni comuni), e al titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capo 14 (Risoluzione delle controversie), articolo 270 del presente accordo, nonché le regole di procedura di cui all'allegato XX del presente accordo e il codice di condotta degli arbitri e dei mediatori («codice di condotta») che figura nell'allegato XXI del presente accordo.
3. Nel corso della sua prima riunione successiva all'entrata in vigore del presente accordo, il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile istituisce un elenco di almeno 15 persone che accettano e sono in grado di esercitare la funzione di esperto nell'ambito delle procedure del gruppo di esperti. Ciascuna Parte propone come minimo cinque persone che possono esercitare la funzione di esperto. Le Parti indicano inoltre un minimo di cinque persone, che non siano cittadini né dell'una né dell'altra Parte, che possono presiedere il gruppo di esperti. Il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile provvede affinché l'elenco sia sempre mantenuto a questo livello.
4. L'elenco di cui al paragrafo 3 del presente articolo è costituito da persone con conoscenze o competenze specifiche in materia di diritto e in relazione alle questioni ambientali o di lavoro disciplinate dal presente capo o alla risoluzione delle controversie che possano insorgere nel quadro di accordi internazionali. Essi sono indipendenti, esercitano le proprie funzioni a titolo personale, non accettano istruzioni da alcuna organizzazione o governo in relazione alle questioni in esame, non sono collegati al governo di nessuna delle Parti e si conformano all'allegato XXI del presente accordo.
5. Per le questioni attinenti al presente capo, il gruppo di esperti è composto da esperti scelti tra i nominativi dell'elenco di cui al paragrafo 3 del presente articolo, in conformità all'articolo 249 del presente accordo e all'articolo 8 delle regole di procedura figuranti nell'allegato XX del presente accordo.
6. Il gruppo di esperti può chiedere informazioni e consulenza a entrambe le Parti, ai gruppi consultivi interni e ad altre fonti che ritenga appropriate. Per questioni relative al rispetto degli accordi multilaterali di cui agli articoli 229 e 230 del presente accordo, il gruppo di esperti dovrebbe chiedere informazioni e consulenza agli organismi dell'OIL o degli AMA.
7. Il gruppo di esperti presenta la sua relazione alle Parti attenendosi alle procedure pertinenti di cui al titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo. Tale relazione accerta i fatti e l'applicabilità delle disposizioni pertinenti e fornisce le motivazioni alla base di tutte le risultanze e le raccomandazioni in essa contenute. Le Parti rendono pubblica la relazione entro 15 giorni dall'emissione.
8. Le Parti discutono misure appropriate da attuare tenendo conto della relazione e delle raccomandazioni del gruppo di esperti. Entro tre mesi dalla pubblicazione della relazione la Parte interessata informa i propri gruppi consultivi e l'altra Parte delle misure o degli interventi che intende realizzare. Il seguito dato alla relazione ed alle raccomandazioni del gruppo di esperti è monitorato dal sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile. Gli organi consultivi e il forum congiunto per il dialogo con la società civile possono presentare osservazioni in proposito al sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile.
CAPO 14
Risoluzione delle controversie
Articolo 244
Obiettivo
L'obiettivo del presente capo è l'istituzione di un meccanismo efficace ed efficiente per evitare e risolvere qualsiasi controversia che possa insorgere tra le Parti riguardo all'interpretazione e all'applicazione del titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo, con l'obiettivo di giungere, per quanto possibile, a soluzioni concordate.
Articolo 245
Ambito di applicazione
Salvo diversa disposizione, il presente capo si applica alle controversie riguardanti l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni del titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo.
Articolo 246
Consultazioni
1. Le Parti si adoperano per risolvere le controversie di cui all'articolo 245 del presente accordo avviando consultazioni in buona fede onde pervenire a una soluzione concordata.
2. La Parte che desidera avviare le consultazioni invia una richiesta scritta all'altra Parte, con copia al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 408, paragrafo 4, del presente accordo, e motiva la richiesta anche individuando la misura contestata e le disposizioni di cui all'articolo 245 del presente accordo che ritiene applicabili.
3. Le consultazioni si svolgono entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta e hanno luogo nel territorio della Parte interpellata, a meno che le Parti non decidano diversamente. Le consultazioni si ritengono concluse entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta a meno che entrambe le Parti non decidano di proseguirle. Le consultazioni, in particolare tutte le informazioni comunicate e le posizioni assunte dalle Parti nel corso delle medesime, rimangono riservate e non pregiudicano i diritti di nessuna delle due Parti in eventuali procedimenti successivi.
4. Le consultazioni su questioni urgenti, comprese quelle riguardanti merci deperibili o merci o servizi di carattere stagionale, si tengono entro 15 giorni dalla data in cui la Parte interpellata ha ricevuto la notifica e si ritengono concluse entro tale periodo di 15 giorni salvo che entrambe le Parti decidano di proseguirle.
5. Se la Parte interpellata non risponde alla richiesta di consultazioni entro 10 giorni dalla data di ricevimento della medesima o se le consultazioni non hanno luogo nei termini di cui ai paragrafi 3 o 4 del presente articolo, rispettivamente, o se le Parti convengono di non avviare le consultazioni o se le consultazioni si sono concluse senza che sia stata raggiunta una soluzione concordata, la Parte che ha richiesto le consultazioni può avvalersi dell'articolo 248 del presente accordo.
6. Nel corso delle consultazioni ciascuna Parte fornisce sufficienti informazioni fattuali onde consentire un'analisi completa del modo in cui la misura in questione potrebbe incidere sul funzionamento e sull'applicazione del presente accordo.
7. Qualora le consultazioni riguardino il trasporto di prodotti energetici mediante reti e una Parte consideri urgente risolvere la controversia in ragione di un'interruzione, totale o parziale, del trasporto di gas naturale, petrolio o energia elettrica tra le Parti, tali consultazioni si tengono entro tre giorni dalla data di presentazione della richiesta e si ritengono concluse tre giorni dopo tale data, salvo che entrambe le Parti decidano di proseguirle.
Articolo 247
Mediazione
Ciascuna Parte può chiedere all'altra Parte di avviare una procedura di mediazione a norma dell'allegato XIX del presente accordo in relazione a qualsiasi misura che incida negativamente sui propri interessi commerciali.
Articolo 248
Avvio della procedura di arbitrato
1. Qualora le Parti non siano riuscite a risolvere la controversia mediante le consultazioni di cui all'articolo 246 del presente accordo, la Parte che ha richiesto le consultazioni può chiedere la costituzione di un collegio arbitrale conformemente al dettato del presente articolo.
2. La richiesta di costituzione di un collegio arbitrale è comunicata per iscritto all'altra Parte e al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 408, paragrafo 4, del presente accordo. La Parte attrice indica nella richiesta le misure contestate e spiega, in modo abbastanza articolato da fornire chiaramente la base giuridica della contestazione, i motivi dell'incompatibilità di tale misura con le disposizioni di cui all'articolo 245 del presente accordo.
Articolo 249
Costituzione del collegio arbitrale
1. Il collegio arbitrale è composto da tre arbitri.
2. Una volta ricevuta la richiesta di costituzione del collegio arbitrale, le Parti si consultano senza indugio e si adoperano per raggiungere un accordo sulla composizione del collegio arbitrale. Fatti salvi i paragrafi 3 e 4 del presente articolo, le Parti possono decidere di comune accordo di comporre il collegio arbitrale in qualsiasi momento prima della costituzione di quest'ultimo.
3. Ciascuna Parte può chiedere l'applicazione della procedura per la composizione del collegio descritta nel presente paragrafo una volta trascorsi cinque giorni dalla richiesta di costituzione del collegio senza che le Parti abbiano raggiunto un accordo sulla composizione del collegio arbitrale. Ciascuna Parte può nominare un arbitro scegliendolo tra i nominativi dell'elenco istituito a norma dell'articolo 268 del presente accordo entro 10 giorni dalla data della richiesta di applicazione della procedura di cui al presente paragrafo. Se una delle Parti non procede alla nomina dell'arbitro, su richiesta dell'altra Parte, esso è estratto a sorte dal presidente o dai copresidenti del Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 408, paragrafo 4, del presente accordo, o dai loro delegati, fra i nominativi del sottoelenco di tale Parte contenuto nell'elenco istituito a norma dell'articolo 268 del presente accordo. Qualora le Parti non abbiano raggiunto un accordo sulla nomina del presidente del collegio arbitrale, su richiesta di una delle Parti il presidente o i copresidenti del Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» o i loro delegati estraggono a sorte il presidente del collegio arbitrale dal sottoelenco di possibili presidenti contenuto nell'elenco istituito a norma dell'articolo 268 del presente accordo.
4. Qualora uno o più arbitri siano estratti a sorte, l'estrazione si svolge entro cinque giorni dalla relativa richiesta di cui al paragrafo 3.
5. La data di costituzione del collegio arbitrale è quella in cui l'ultimo dei tre arbitri scelti ha accettato la nomina conformemente alle regole di procedura di cui all'allegato XX del presente accordo.
6. Se, al momento della presentazione di una richiesta a norma del paragrafo 3, uno degli elenchi di cui all'articolo 268 del presente accordo non è ancora stato compilato o non contiene sufficienti nominativi, gli arbitri sono estratti a sorte tra i nominativi formalmente proposti da ciascuna delle Parti o, qualora una Parte non abbia effettuato tale proposta, l'arbitro viene estratto a sorte tra i nominativi proposti dall'altra Parte.
7. Salvo diversa decisione delle Parti, nel caso di una controversia relativa al titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capo 11 (Energia nell'ambito degli scambi), del presente accordo, ritenuta urgente da una Parte in ragione di un'interruzione o di una minaccia di interruzione, totale o parziale, del trasporto di gas naturale, petrolio o energia elettrica tra le Parti, si applica la procedura di estrazione a sorte di cui al paragrafo 3 del presente articolo senza che trovi applicazione il disposto di cui alla prima frase del paragrafo 2 del presente articolo né le altre fasi previste al paragrafo 3 del presente articolo, e il periodo di cui al paragrafo 4 del presente articolo è di due giorni.
Articolo 250
Pronuncia pregiudiziale sull'urgenza
Su richiesta di una Parte, entro 10 giorni dalla data della sua costituzione, il collegio arbitrale si pronuncia in via preliminare circa l'effettiva urgenza del caso.
Articolo 251
Relazione del collegio arbitrale
1. Il collegio arbitrale notifica alle Parti una relazione interinale che espone le conclusioni di fatto, l'applicabilità delle disposizioni pertinenti e le motivazioni alla base delle risultanze e delle raccomandazioni in essa contenute, entro 90 giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale. Qualora il collegio arbitrale non ritenga possibile il rispetto di tale scadenza, il presidente ne dà notifica per iscritto alle Parti e al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 408, paragrafo 4, del presente accordo, indicando i motivi del ritardo e la data alla quale il collegio prevede di notificare la relazione interinale. La relazione interinale deve comunque essere notificata entro 120 giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale. La relazione interinale non viene resa pubblica.
2. Una Parte può presentare al collegio arbitrale una richiesta scritta di riesame su aspetti precisi della relazione interinale entro 14 giorni dalla data della sua notifica.
3. Nei casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili o merci o servizi di carattere stagionale, il collegio arbitrale fa il possibile per notificare la propria relazione interinale entro 45 giorni e, in ogni caso, non oltre 60 giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale. Una Parte può presentare al collegio arbitrale una richiesta scritta di riesame su aspetti precisi della relazione interinale entro 7 giorni dalla data della sua notifica.
4. Dopo aver esaminato le osservazioni scritte delle Parti sulla relazione interinale, il collegio arbitrale può modificare la sua relazione e procedere a ogni ulteriore esame che ritenga opportuno. Le conclusioni del lodo definitivo del collegio arbitrale comprendono una discussione adeguata delle argomentazioni presentate nel riesame interinale e rispondono con chiarezza alle domande e alle osservazioni delle due Parti.
5. Nel caso di una controversia relativa al titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capo 11 (Energia nell'ambito degli scambi), del presente accordo, ritenuta urgente da una Parte in ragione di un'interruzione o di una minaccia di interruzione, totale o parziale, del trasporto di gas naturale, petrolio o energia elettrica tra le Parti, la relazione interinale è notificata 20 giorni dopo la data di costituzione del collegio arbitrale e le eventuali richieste a norma del paragrafo 2 del presente articolo sono presentate entro cinque giorni dalla notifica della relazione scritta. Il collegio arbitrale può anche decidere di rinunciare alla presentazione della relazione interinale.
Articolo 252
Conciliazione per le controversie urgenti in materia di energia
1. Nel caso di una controversia relativa al titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capo 11 (Energia nell'ambito degli scambi), del presente accordo, ritenuta urgente da una Parte in ragione di un'interruzione o di una minaccia di interruzione, totale o parziale, del trasporto di gas naturale, petrolio o energia elettrica tra le Parti, queste ultime possono, presentando una richiesta al collegio arbitrale, chiedere al presidente del collegio arbitrale di fungere da conciliatore per qualsiasi aspetto relativo alla controversia.
2. Il conciliatore cerca di pervenire a una soluzione concordata della controversia oppure di concordare una procedura per giungere a tale soluzione. Se entro 15 giorni dalla nomina non è riuscito a giungere a tale accordo, il conciliatore raccomanda una soluzione della controversia oppure una procedura in tal senso e decide le modalità e le condizioni che devono essere rispettate a decorrere dalla data da questi indicata sino alla soluzione della controversia.
3. Le Parti e gli enti soggetti al loro controllo o alla loro giurisdizione rispettano le raccomandazioni formulate a norma del paragrafo 2 in merito alle modalità e alle condizioni per i tre mesi seguenti la decisione del conciliatore oppure sino alla soluzione della controversia, se essa interviene prima di tale termine.
4. Il conciliatore rispetta il codice di condotta che figura nell'allegato XXI del presente accordo.
Articolo 253
Notifica del lodo del collegio arbitrale
1. Il collegio arbitrale notifica il proprio lodo definitivo alle Parti e al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 408, paragrafo 4, del presente accordo, entro 120 giorni dalla data della sua costituzione. Il presidente del collegio arbitrale, qualora non ritenga possibile il rispetto di tale scadenza, ne dà notifica per iscritto alle Parti e al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», indicando i motivi del ritardo e la data entro la quale il collegio prevede di notificare il proprio lodo. Il lodo deve comunque essere notificato entro 150 giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale.
2. Nei casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili o a merci o servizi di carattere stagionale, il collegio arbitrale fa il possibile per notificare il lodo entro 60 giorni dalla data della sua costituzione. Il lodo deve comunque essere notificato entro 75 giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale.
3. Nel caso di una controversia relativa al titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capo 11 (Energia nell'ambito degli scambi), del presente accordo, ritenuta urgente da una Parte in ragione di un'interruzione o di una minaccia di interruzione, totale o parziale, del trasporto di gas naturale, petrolio o energia elettrica tra le Parti, il collegio arbitrale notifica il proprio lodo entro 40 giorni dalla data della sua costituzione.
Articolo 254
Esecuzione del lodo del collegio arbitrale
La Parte convenuta adotta le misure necessarie per dare esecuzione senza indugio e in buona fede al lodo del collegio arbitrale.
Articolo 255
Periodo di tempo ragionevole per l'esecuzione
1. Qualora non sia possibile un'esecuzione immediata, le Parti si adoperano per concordare il periodo di tempo necessario a dare esecuzione al lodo arbitrale. In tal caso la Parte convenuta, entro 30 giorni dal ricevimento della notifica del lodo del collegio arbitrale alle Parti, notifica alla Parte attrice e al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 408, paragrafo 4, del presente accordo, il periodo di tempo di cui avrà bisogno per dare esecuzione al lodo («periodo di tempo ragionevole»).
2. In caso di disaccordo tra le Parti sul periodo di tempo ragionevole richiesto per l'esecuzione del lodo del collegio arbitrale, la Parte attrice, entro 20 giorni dalla data in cui ha ricevuto la notifica della Parte convenuta a norma del paragrafo 1, chiede per iscritto al collegio arbitrale originario di stabilire la durata del periodo di tempo ragionevole. Tale richiesta è notificata contemporaneamente all'altra Parte e al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio». Il collegio arbitrale originario notifica il proprio lodo alle Parti e al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» entro 20 giorni dalla data di presentazione della richiesta.
3. La Parte convenuta informa per iscritto la Parte attrice dei progressi compiuti nell'esecuzione del lodo del collegio arbitrale almeno un mese prima della scadenza del periodo di tempo ragionevole.
4. Il periodo di tempo ragionevole può essere prorogato previo mutuo consenso delle Parti.
Articolo 256
Riesame delle misure adottate per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale
1. Prima della scadenza del periodo di tempo ragionevole la Parte convenuta notifica alla Parte attrice e al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 408, paragrafo 4, del presente accordo, le misure prese per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale.
2. In caso di disaccordo tra le Parti sull'esistenza o sulla coerenza delle misure di cui al paragrafo 1 adottate per dare esecuzione alle disposizioni di cui all'articolo 245 del presente accordo, la Parte attrice può richiedere per iscritto al collegio arbitrale originario di pronunciarsi in merito. Tale richiesta indica la specifica misura contestata e spiega, in modo abbastanza articolato da fornire chiaramente la base giuridica della contestazione, i motivi dell'incompatibilità di tale misura con le disposizioni di cui all'articolo 245 del presente accordo. Il collegio arbitrale originario notifica il proprio lodo alle Parti e al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» entro 45 giorni dalla data di presentazione della richiesta.
Articolo 257
Misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione
1. Qualora la Parte convenuta non notifichi alcuna misura adottata per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale prima della scadenza del periodo di tempo ragionevole, o qualora il collegio arbitrale stabilisca che non è stata adottata alcuna misura a fini di esecuzione o che la misura notificata a norma dell'articolo 256, paragrafo 1, del presente accordo non è compatibile con gli obblighi di tale Parte previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 245 del presente accordo, la Parte convenuta, su richiesta della Parte attrice e previa consultazione con quest'ultima, presenta un'offerta di indennizzo temporaneo.
2. Qualora la Parte attrice decida di non richiedere un'offerta di indennizzo temporaneo a norma del paragrafo 1 del presente articolo, o qualora tale offerta sia presentata senza che le Parti raggiungano un accordo sull'indennizzo entro 30 giorni dalla scadenza del periodo di tempo ragionevole o dalla notifica del lodo arbitrale, a norma dell'articolo 256 del presente accordo, con cui il collegio ha stabilito che non è stata presa alcuna misura per dare esecuzione al lodo oppure che la misura adottata per darvi esecuzione è incompatibile con le disposizioni di cui all'articolo 245 del presente accordo, la Parte attrice, previa notifica all'altra Parte e al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 408, paragrafo 4, del presente accordo, ha il diritto di sospendere gli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 245 del presente accordo a un livello adeguato, equivalente all'annullamento o al pregiudizio dei benefici causato dalla violazione. La notifica specifica il livello di sospensione degli obblighi. La Parte attrice può applicare la sospensione in qualsiasi momento una volta scaduto il termine di 10 giorni dalla data in cui la Parte convenuta ha ricevuto la notifica, a meno che la Parte convenuta non abbia chiesto l'arbitrato a norma del paragrafo 4 del presente articolo.
3. Nel sospendere gli obblighi, la Parte attrice può scegliere di aumentare le aliquote dei dazi portandole al livello applicato agli altri membri dell'OMC su un volume di scambi da determinare in modo tale che questo volume, moltiplicato per l'aumento delle aliquote dei dazi, equivalga al valore dell'annullamento o del pregiudizio dei benefici causato dalla violazione.
4. Se ritiene che il livello di sospensione non sia equivalente all'annullamento o al pregiudizio dei benefici causato dalla violazione, la Parte convenuta può chiedere per iscritto al collegio arbitrale originario di pronunciarsi in merito. Tale richiesta è notificata alla Parte attrice e al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» prima della scadenza del periodo di 10 giorni di cui al paragrafo 2. Il collegio arbitrale originario notifica il proprio lodo sul livello di sospensione degli obblighi alle Parti e al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta. Gli obblighi non possono essere sospesi prima della notifica del lodo da parte del collegio arbitrale originario e le sospensioni devono essere compatibili con il lodo del collegio arbitrale.
5. La sospensione degli obblighi e l'indennizzo previsti nel presente articolo sono temporanei e non si applicano:
a) |
una volta che le Parti hanno raggiunto una soluzione concordata in applicazione dell'articolo 262 del presente accordo; oppure |
b) |
una volta che le Parti hanno raggiunto un accordo sul fatto che la misura notificata a norma dell'articolo 256, paragrafo 1, del presente accordo permette alla Parte convenuta di conformarsi alle disposizioni di cui all'articolo 245 del presente accordo; o |
c) |
una volta che le misure di cui si sia rilevata l'incompatibilità con le disposizioni di cui all'articolo 245 sono state revocate o modificate al fine di renderle compatibili con tali disposizioni, secondo quanto disposto all'articolo 256, paragrafo 2, del presente accordo. |
Articolo 258
Rimedi per controversie urgenti in materia di energia
1. Nel caso di una controversia relativa al titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capo 11 (Energia nell'ambito degli scambi), del presente accordo, ritenuta urgente da una Parte in ragione di un'interruzione o di una minaccia di interruzione, totale o parziale, del trasporto di gas naturale, petrolio o energia elettrica tra le Parti, si applicano le disposizioni del presente articolo in materia di rimedi.
2. In deroga agli articoli 255, 256 e 257 del presente accordo, la Parte attrice è autorizzata a sospendere gli obblighi derivanti dal titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo a un livello adeguato, equivalente al livello di annullamento o al pregiudizio dei benefici causato dalla Parte che non ha dato esecuzione al lodo del collegio arbitrale entro 15 giorni dalla sua notifica. La sospensione può avere effetto immediato e può essere mantenuta fino a quando la Parte convenuta non abbia dato esecuzione al lodo del collegio arbitrale.
3. Qualora contesti l'esistenza della mancata esecuzione o il livello di sospensione degli obblighi dovuto alla mancata esecuzione, la Parte convenuta può, a norma dell'articolo 257, paragrafo 4, e dell'articolo 259 del presente accordo, avviare un procedimento che è esaminato rapidamente. La Parte attrice è tenuta ad abolire o a modificare la sospensione degli obblighi solo una volta che il collegio si sia pronunciato sulla questione ed è autorizzata a mantenere la sospensione durante il procedimento.
Articolo 259
Riesame delle misure prese per dare esecuzione al lodo successivamente all'adozione di misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione
1. La Parte convenuta notifica alla Parte attrice e al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 408, paragrafo 4, del presente accordo, le misure adottate per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale dopo la sospensione delle concessioni o a seguito dell'applicazione dell'indennizzo temporaneo, a seconda dei casi. Ad eccezione dei casi di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la Parte attrice revoca la sospensione delle concessioni entro 30 giorni dal ricevimento della notifica. Nei casi in cui è stato applicato l'indennizzo, ad eccezione dei casi di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la Parte convenuta può porre fine all'applicazione di tale indennizzo entro 30 giorni dalla notifica con cui comunica di avere dato esecuzione al lodo del collegio arbitrale.
2. Se entro 30 giorni dalla data di ricevimento della notifica le Parti non giungono a un accordo sul fatto che tramite la misura notificata la Parte convenuta si sia conformata alle disposizioni di cui all'articolo 245 del presente accordo, la Parte attrice chiede per iscritto al collegio arbitrale originario di pronunciarsi in merito. Tale richiesta è notificata contemporaneamente all'altra Parte e al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio». Il collegio arbitrale notifica il proprio lodo alle Parti e al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» entro 45 giorni dalla data di presentazione della richiesta. Qualora il collegio arbitrale decida che le misure adottate per dare esecuzione al lodo sono conformi alle disposizioni di cui all'articolo 245 del presente accordo, cessa la sospensione degli obblighi o l'applicazione dell'indennizzo, a seconda dei casi. All'occorrenza la Parte attrice modifica il livello di sospensione delle concessioni adattandolo al livello stabilito dal collegio arbitrale.
Articolo 260
Sostituzione degli arbitri
Se, in un procedimento arbitrale a norma del presente capo, il collegio arbitrale originario, in tutto o in parte, non è in grado di partecipare, si dimette o deve essere sostituito in quanto non soddisfa i requisiti del codice di condotta di cui all'allegato XXI del presente accordo, si applica la procedura di cui all'articolo 249 del presente accordo. Il termine per la notifica del lodo del collegio arbitrale è prorogato di 20 giorni tranne nel caso di controversie urgenti ai sensi dell'articolo 249, paragrafo 7, per le quali tale termine è prorogato di cinque giorni.
Articolo 261
Sospensione e conclusione del procedimento arbitrale e di esecuzione
Su richiesta scritta di entrambe le Parti, il collegio arbitrale sospende i lavori in qualsiasi momento per un periodo concordato tra le Parti non superiore a 12 mesi consecutivi e li riprende prima della fine di tale periodo, su richiesta scritta di entrambe le Parti, oppure alla fine di tale periodo, su richiesta scritta di una delle Parti. La Parte richiedente informa di conseguenza l'altra Parte e il presidente o i copresidenti del Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 408, paragrafo 4, del presente accordo. Se una Parte non richiede la ripresa dei lavori del collegio arbitrale alla scadenza del periodo di sospensione concordato, la procedura è conclusa. La sospensione e la conclusione dei lavori del collegio arbitrale non pregiudicano i diritti delle Parti in altri procedimenti soggetti alla disciplina dell'articolo 269 del presente accordo.
Articolo 262
Soluzione concordata
Le Parti possono in qualsiasi momento pervenire a una soluzione concordata di una controversia inerente al titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo. Esse notificano tale soluzione al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 408, paragrafo 4, del presente accordo, e se del caso al presidente del collegio arbitrale. Qualora la soluzione debba essere approvata in base alle pertinenti procedure interne di una delle Parti, la notifica fa riferimento a tale obbligo e il procedimento di risoluzione delle controversie è sospeso. Se tale approvazione non è richiesta, o all'atto della notifica dell'espletamento di tali procedure interne, il procedimento di risoluzione delle controversie è concluso.
Articolo 263
Regole di procedura
1. Le procedure di risoluzione delle controversie di cui al presente capo sono disciplinate dalle regole di procedura di cui all'allegato XX del presente accordo e dal codice di condotta che figura nell'allegato XXI del presente accordo.
2. Le riunioni del collegio arbitrale sono pubbliche, salvo disposizione contraria nelle regole di procedura.
Articolo 264
Informazioni e consulenza tecnica
Su richiesta di una Parte o d'ufficio, il collegio arbitrale può acquisire le informazioni che ritenga opportune ai fini del procedimento arbitrale, da qualunque fonte, comprese le Parti coinvolte nella controversia. Se lo ritiene opportuno, il collegio arbitrale ha anche la facoltà di acquisire il parere di esperti. Prima di scegliere detti esperti il collegio arbitrale consulta le Parti. Le persone fisiche o giuridiche stabilite nel territorio di una Parte possono presentare memorie a titolo di amicus curiae al collegio arbitrale, conformemente alle regole di procedura. Le informazioni ottenute a norma del presente articolo devono essere comunicate a entrambe le Parti affinché possano formulare osservazioni.
Articolo 265
Norme di interpretazione
Il collegio arbitrale interpreta le disposizioni richiamate all'articolo 245 del presente accordo secondo le norme di interpretazione consuetudinarie del diritto internazionale pubblico, comprese quelle codificate nella convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969. Il collegio arbitrale tiene conto anche delle pertinenti interpretazioni formulate nelle relazioni dei panel e dell'organo d'appello adottate dall'organo di conciliazione dell'OMC (DSB). I lodi del collegio arbitrale non possono ampliare né ridurre i diritti e gli obblighi delle Parti che discendono dal presente accordo.
Articolo 266
Decisioni e lodi del collegio arbitrale
1. Il collegio arbitrale fa il possibile per adottare decisioni consensuali. Qualora tuttavia risulti impossibile adottare una decisione consensuale, si procede a maggioranza. Le deliberazioni del collegio sono riservate e i pareri dissenzienti non sono resi noti.
2. I lodi del collegio arbitrale sono accettati senza riserve dalle Parti e non creano alcun diritto né alcun obbligo per le persone fisiche o giuridiche. I lodi indicano le conclusioni fattuali, l'applicabilità delle disposizioni pertinenti di cui all'articolo 245 del presente accordo e il ragionamento alla base di tutte le risultanze e conclusioni ivi contenute. Il Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 408, paragrafo 4, del presente accordo, rende pubblici i lodi del collegio arbitrale in ogni loro parte entro 10 giorni dalla loro notifica, a meno che non decida altrimenti per salvaguardare la riservatezza delle informazioni designate come tali dalla Parte che le ha fornite, conformemente alla propria legislazione.
Articolo 267
Deferimento alla Corte di giustizia dell'Unione europea
1. Le procedure di cui al presente articolo si applicano alle controversie inerenti all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni del presente accordo che impongono a una Parte un obbligo definito tramite riferimento a una disposizione del diritto dell'Unione.
2. Se una controversia pone un problema di interpretazione di una disposizione del diritto dell'Unione di cui al paragrafo 1, il collegio arbitrale non statuisce, ma chiede alla Corte di giustizia dell'Unione europea di pronunciarsi sulla questione. In tali casi, i termini che si applicano ai lodi del collegio arbitrale sono sospesi finché la Corte di giustizia dell'Unione europea non si sia pronunciata. La decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea è vincolante per il collegio arbitrale.
Articolo 268
Elenchi degli arbitri
1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente accordo il Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 408, paragrafo 4, del presente accordo, compila un elenco di almeno 15 persone che accettino e siano in grado di fungere da arbitri. Tale elenco si compone di tre sottoelenchi: un sottoelenco per ciascuna Parte e un sottoelenco di persone che non siano cittadini né dell'una né dell'altra Parte cui affidare l'incarico di presidente del collegio arbitrale. Ciascuno dei sottoelenchi comprende almeno cinque persone. Il Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» provvede affinché l'elenco sia sempre mantenuto a questo livello.
2. Gli arbitri devono vantare conoscenze o esperienze specifiche in materia di diritto e di commercio internazionale. Essi devono essere indipendenti, esercitare le loro funzioni a titolo personale, non accettare istruzioni da alcuna organizzazione o governo né essere collegati al governo di nessuna delle Parti e devono rispettare il codice di condotta di cui all'allegato XXI del presente accordo.
3. Il Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» può compilare elenchi supplementari di 12 persone in possesso di conoscenze e esperienze in settori specifici contemplati dal presente accordo. Previo accordo delle Parti, tali elenchi supplementari sono utilizzati per costituire il collegio arbitrale in conformità alla procedura di cui all'articolo 249 del presente accordo.
Articolo 269
Rapporto con gli obblighi derivanti dall'OMC
1. Il ricorso alle disposizioni sulla risoluzione delle controversie di cui al presente capo non pregiudica eventuali azioni in sede OMC, compresi i procedimenti per la risoluzione delle controversie.
2. La Parte che in relazione a una misura specifica abbia avviato un procedimento di risoluzione delle controversie a norma del presente capo o dell'accordo OMC non può tuttavia avviare nell'altra sede un procedimento di risoluzione delle controversie relativo alla stessa misura fintanto che il primo procedimento non si sia concluso. Inoltre una Parte non denuncia in entrambe le sedi la violazione di un obbligo previsto negli stessi termini dal presente accordo e dall'accordo OMC. In tal caso, dopo l'apertura di un procedimento di risoluzione delle controversie, la Parte si avvale della sede scelta senza poter ricorrere all'altra, tranne nel caso in cui la sede scelta non si pronunci, per motivi procedurali o giurisdizionali, sulla domanda relativa alla violazione di tale obbligo.
3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 del presente articolo:
a) |
i procedimenti di risoluzione delle controversie a norma dell'accordo OMC si ritengono avviati quando una Parte chiede la costituzione di un panel ai sensi dell'articolo 6 dell'intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie contenuta nell'allegato 2 dell'accordo OMC (intesa DSU) e si ritengono conclusi quando l'organo di conciliazione dell'OMC adotta la relazione di tale panel e quella dell'organo di appello, a seconda dei casi, in conformità all'articolo 16 e all'articolo 17, paragrafo 14, dell'intesa DSU; e |
b) |
i procedimenti di risoluzione delle controversie a norma del presente capo si ritengono avviati quando una Parte chiede la costituzione di un collegio arbitrale a norma dell'articolo 248 del presente accordo e si ritengono conclusi quando il collegio arbitrale notifica il proprio lodo, a norma dell'articolo 253 del presente accordo, alle Parti e al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 408, paragrafo 4, del presente accordo. |
4. Nessuna disposizione del presente accordo osta a che una Parte proceda alla sospensione di obblighi autorizzata dall'organo di conciliazione dell'OMC. L'accordo OMC non può essere invocato per impedire a una Parte la sospensione di obblighi a norma del presente capo.
Articolo 270
Termini di presentazione
1. Tutti i termini fissati nel presente capo, compresi quelli per la notifica dei lodi da parte del collegio arbitrale, sono calcolati in giorni di calendario a decorrere dal giorno successivo all'atto o al fatto cui si riferiscono, salvo disposizione contraria.
2. I termini di cui al presente capo possono essere modificati previo accordo fra le Parti della controversia. Il collegio arbitrale può, in qualsiasi momento, proporre alle Parti di modificare i termini di cui al presente capo precisando le motivazioni di tale proposta.
CAPO 15
Disposizioni generali in materia di ravvicinamento a norma del titolo iv
Articolo 271
Progressi compiuti nel ravvicinamento nei settori legati al commercio
1. Al fine di facilitare la valutazione del ravvicinamento, di cui all'articolo 419 del presente accordo, del diritto della Georgia al diritto dell'Unione nei settori legati al commercio contemplati al titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo, le Parti discutono regolarmente, almeno una volta l'anno, dei progressi compiuti nel ravvicinamento, secondo i calendari concordati previsti al titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capi 3, 4, 5, 6, e 8 del presente accordo in seno al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 408, paragrafo 4, del presente accordo, o ad uno dei suoi sottocomitati istituiti a norma del presente accordo.
2. Su richiesta dell'Unione e ai fini di tale discussione, la Georgia presenta al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» o a uno dei suoi sottocomitati, a seconda dei casi, informazioni scritte sui progressi compiuti nel ravvicinamento della legislazione interna e sull'effettiva attuazione ed applicazione della legislazione interna ravvicinata, in relazione ai pertinenti capi del titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo.
3. Quando ritiene di aver completato il ravvicinamento previsto ai capi di cui al paragrafo 1, la Georgia ne informa l'Unione.
Articolo 272
Abrogazione della normativa interna incompatibile
Nell'ambito del ravvicinamento normativo la Georgia abroga le disposizioni di diritto interno o sopprime le prassi amministrative incompatibili con il diritto dell'Unione oggetto delle disposizioni di ravvicinamento a norma del titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo o con la legislazione nazionale conseguentemente ravvicinata al diritto dell'Unione.
Articolo 273
Valutazione del ravvicinamento nei settori legati al commercio
1. L'Unione avvia la valutazione del ravvicinamento normativo di cui al titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo una volta che la Georgia ha provveduto a informare l'Unione a norma dell'articolo 271, paragrafo 3, del presente accordo, salvo altrimenti disposto al titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capi 4 e 8, del presente accordo.
2. L'Unione valuta se la legislazione della Georgia sia stata ravvicinata al diritto dell'Unione e se sia attuata e applicata in modo efficace. La Georgia fornisce all'Unione tutte le informazioni necessarie per tale valutazione, in una lingua da stabilire di comune accordo.
3. La valutazione effettuata dall'Unione a norma del paragrafo 2 tiene conto dell'esistenza e del funzionamento delle infrastrutture, degli organismi e delle procedure pertinenti necessari alla Georgia per dare attuazione e applicazione alla propria normativa in modo efficace.
4. La valutazione effettuata dall'Unione a norma del paragrafo 2 tiene conto dell'esistenza di eventuali disposizioni di diritto interno o di prassi amministrative incompatibili con il diritto dell'Unione oggetto delle disposizioni di ravvicinamento a norma del titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo o con la legislazione nazionale conseguentemente ravvicinata al diritto dell'Unione.
5. L'Unione informa la Georgia, entro un termine da stabilire conformemente all'articolo 276, paragrafo 1, del presente accordo, in merito ai risultati della sua valutazione, salvo diversa disposizione. Le Parti possono discutere tale valutazione in seno al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 408, paragrafo 4, del presente accordo, o ai suoi sottocomitati pertinenti, conformemente all'articolo 419, paragrafo 4, del presente accordo, salvo diversa disposizione.
Articolo 274
Sviluppi pertinenti al ravvicinamento
1. La Georgia provvede all'attuazione efficace della legislazione interna ravvicinata a norma del titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo e adotta le misure necessarie per integrare nella propria legislazione nazionale gli sviluppi del diritto dell'Unione conformemente all'articolo 418 del presente accordo.
2. L'Unione comunica alla Georgia qualsiasi proposta definitiva presentata dalla Commissione europea per adottare o modificare norme di diritto dell'Unione pertinenti agli obblighi in materia di ravvicinamento normativo che incombono alla Georgia in forza del titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo.
3. La Georgia comunica all'Unione le misure, comprese le proposte legislative e le prassi amministrative, che possono incidere sull'adempimento degli obblighi in materia di ravvicinamento normativo che le incombono in forza del titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo.
4. Su richiesta, le Parti discutono l'incidenza di eventuali proposte o misure di cui ai paragrafi 2 e 3 sulla legislazione della Georgia o sull'adempimento degli obblighi di cui al titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo.
5. Qualora, una volta effettuata la valutazione di cui all'articolo 273 del presente accordo, la Georgia modifichi la propria normativa interna per tenere conto delle modifiche del titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capi 3, 4, 5, 6 e 8 del presente accordo concernenti il ravvicinamento normativo, l'Unione effettua una nuova valutazione a norma dell'articolo 273 del presente accordo. Qualora la Georgia adotti altre misure suscettibili di incidere sull'attuazione e sull'applicazione della legislazione interna ravvicinata, l'Unione può effettuare una nuova valutazione a norma dell'articolo 273 del presente accordo.
6. Se le circostanze lo richiedono, possono essere temporaneamente sospesi determinati benefici accordati dall'Unione sulla base di una valutazione dell'avvenuto ravvicinamento della legislazione della Georgia al diritto dell'Unione e della sua efficace attuazione ed applicazione, qualora la Georgia non provveda a ravvicinare la propria legislazione nazionale per tener conto delle modifiche del titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo concernenti il ravvicinamento normativo, qualora la valutazione di cui al paragrafo 5 del presente articolo dimostri che il ravvicinamento della legislazione della Georgia al diritto dell'Unione non è più attuale oppure qualora il Consiglio di associazione non adotti una decisione per aggiornare il titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo conformemente agli sviluppi del diritto dell'Unione.
7. Qualora intenda attuare tale sospensione, l'Unione ne dà notifica immediata alla Georgia. La Georgia può deferire la questione al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 408, paragrafo 4, del presente accordo, entro tre mesi dalla data della notifica, fornendo una motivazione scritta. Il Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» delibera entro tre mesi dalla data del deferimento. Qualora la questione non venga sottoposta al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» o quest'ultimo non possa risolverla entro tre mesi dalla data del deferimento, l'Unione può applicare la sospensione dei benefici. Se il Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» successivamente risolve la questione, la sospensione viene revocata senza indugio.
Articolo 275
Scambio di informazioni
Lo scambio di informazioni in materia di ravvicinamento a norma del titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo avviene tramite i punti di contatto di cui all'articolo 222, paragrafo 1, del presente accordo.
Articolo 276
Disposizione generale
1. Il Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 408, paragrafo 4, del presente accordo, adotta procedure per facilitare la valutazione del ravvicinamento e per garantire l'efficace scambio di informazioni in materia di ravvicinamento, compresi anche il calendario per la valutazione e la forma, il contenuto e la lingua da utilizzare per lo scambio di informazioni.
2. Qualsiasi riferimento a un atto specifico dell'Unione nel titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo riguarda anche le relative modifiche, integrazioni e misure di sostituzione pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea prima del 29 novembre 2013.
3. Le disposizioni di cui al titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capi 3, 4, 5, 6, e 8 del presente accordo prevalgono sulle disposizioni di cui al presente capo nella misura in cui vi sia un conflitto.
4. Le azioni volte a denunciare una violazione del presente capo non possono essere avviate a norma del titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo.
TITOLO V
COOPERAZIONE ECONOMICA
CAPO 1
Dialogo economico
Articolo 277
1. L'UE e la Georgia agevolano il processo di riforma economica migliorando la comprensione dei fondamentali delle rispettive economie, nonché l'elaborazione e l'attuazione delle politiche economiche.
2. La Georgia si adopera per instaurare un'economia di mercato funzionante e per ravvicinare progressivamente le proprie disposizioni regolamentari in campo finanziario ed economico a quelle dell'UE, assicurando nel contempo l'attuazione di politiche macroeconomiche valide.
Articolo 278
A tal fine le Parti convengono di instaurare un dialogo economico con cadenza regolare, con l'obiettivo di:
a) |
scambiarsi informazioni sulle tendenze e sulle politiche macroeconomiche nonché sulle riforme strutturali, comprese le strategie per lo sviluppo economico; |
b) |
condividere le competenze e le migliori pratiche in settori quali la finanza pubblica, i quadri relativi alla politica monetaria e dei tassi di cambio, la politica del settore finanziario e le statistiche economiche; |
c) |
scambiarsi informazioni ed esperienze relative all'integrazione economica regionale, compreso il funzionamento dell'Unione economica e monetaria europea; |
d) |
rivedere la situazione della cooperazione bilaterale nei settori economico, finanziario e statistico. |
CAPO 2
Gestione delle finanze pubbliche e controllo finanziario
Articolo 279
Le Parti cooperano nel settore del controllo interno delle finanze pubbliche (CIFP) e degli audit esterni con i seguenti obiettivi:
a) |
sviluppare ulteriormente e attuare il sistema CIFP basato sul principio di responsabilità gestionale, compresa una funzione di audit interno funzionalmente indipendente estesa a tutto il settore pubblico, mediante l'armonizzazione alle norme e alle metodologie generalmente riconosciute a livello internazionale nonché alle migliori pratiche dell'UE, sulla base del documento programmatico sul CIFP approvato dal governo della Georgia; |
b) |
stabilire, nel quadro del documento programmatico sul CIFP, se e a quali condizioni possa essere attuato un sistema di controllo finanziario, in quali casi tale controllo sarà basato sulla presentazione di denunce e integrerà la funzione interna di audit senza duplicarla; |
c) |
la cooperazione efficace tra i soggetti individuati dal documento programmatico sul CIFP per promuovere lo sviluppo della governance; |
d) |
sostenere l'unità centrale per l'armonizzazione del CIFP e rafforzarne le competenze; |
e) |
rafforzare ulteriormente la Corte dei Conti della Georgia, quale istituzione superiore di audit della Georgia, sotto il profilo dell'indipendenza, della capacità organizzativa e di audit, delle risorse finanziarie e umane nonché dell'attuazione delle norme riconosciute internazionalmente in materia di audit esterni (INTOSAI) ad opera dell'istituzione superiore di audit; e |
f) |
scambiarsi informazioni, esperienze e buone pratiche, anche mediante lo scambio di personale e la formazione comune in tali settori. |
CAPO 3
Fiscalità
Articolo 280
Le Parti cooperano per rafforzare la buona governance in materia fiscale nella prospettiva di un ulteriore miglioramento delle relazioni economiche, degli scambi commerciali, degli investimenti e di una leale concorrenza.
Articolo 281
In relazione all'articolo 280 del presente accordo le Parti riconoscono i principi della buona governance in materia fiscale, ossia i principi della trasparenza, dello scambio di informazioni e della leale concorrenza fiscale, sottoscritti dagli Stati membri a livello di UE, e si impegnano ad attuarli. A tal fine, fatte salve le competenze dell'UE e degli Stati membri, le Parti si impegnano a migliorare la cooperazione internazionale in materia fiscale, ad agevolare la riscossione del gettito fiscale legittimo e a sviluppare misure volte a un'effettiva applicazione dei suddetti principi.
Articolo 282
Le Parti intensificano e rafforzano inoltre la cooperazione mirata allo sviluppo del sistema fiscale e dell'amministrazione tributaria della Georgia, anche per quanto riguarda il potenziamento della capacità di riscossione e di controllo, al fine di garantire una riscossione efficace delle imposte e di rafforzare la lotta contro la frode e l'elusione fiscale. Le Parti si adoperano per potenziare la cooperazione e lo scambio di esperienze nella lotta alla frode fiscale, in particolare alla frode «carosello».
Articolo 283
Le Parti sviluppano la cooperazione e armonizzano le politiche per contrastare e combattere le frodi e il contrabbando dei prodotti soggetti ad accisa. Tale cooperazione prevederà, tra l'altro, il graduale ravvicinamento, per quanto possibile, delle aliquote delle accise sui prodotti del tabacco, tenendo conto dei vincoli del contesto regionale e in conformità alla convenzione quadro per la lotta al tabagismo dell'Organizzazione mondiale della sanità. A tal fine le Parti si adopereranno per rafforzare la cooperazione nel contesto regionale.
Articolo 284
Le questioni contemplate nel presente capo saranno oggetto di un dialogo regolare.
Articolo 285
La Georgia procederà ad un ravvicinamento della sua legislazione agli atti dell'UE e agli strumenti internazionali di cui all'allegato XXII del presente accordo, conformemente alle disposizioni di tale allegato.
CAPO 4
Statistiche
Articolo 286
Le Parti sviluppano e rafforzano la cooperazione sulle questioni statistiche, contribuendo in tal modo all'obiettivo a lungo termine di produrre dati statistici tempestivi, comparabili a livello internazionale e affidabili. Si prevede che un sistema statistico nazionale sostenibile, efficiente e professionalmente indipendente fornisca ai cittadini, alle imprese e ai responsabili decisionali della Georgia e dell'UE informazioni pertinenti che consentano loro di adottare decisioni informate. È opportuno che il sistema statistico nazionale rispetti i principi fondamentali delle statistiche ufficiali elaborati dall'ONU, tenendo conto dell'acquis statistico dell'UE, compreso il codice delle statistiche europee, così da armonizzarsi alle norme e agli standard europei.
Articolo 287
La cooperazione si ripropone di:
a) |
rafforzare ulteriormente le capacità del sistema statistico nazionale, concentrandosi su una base giuridica solida, sulla produzione di dati e metadati adeguati, sulla politica di diffusione e sulla facilità d'uso per l'utente, tenendo conto di varie tipologie di utenti, in particolare i settori pubblico e privato, la comunità accademica ed altri; |
b) |
allineare progressivamente il sistema statistico della Georgia al sistema statistico europeo; |
c) |
perfezionare la trasmissione dei dati all'UE, tenendo conto dell'applicazione delle pertinenti metodologie internazionali ed europee, comprese le classificazioni; |
d) |
rafforzare le capacità professionali e di gestione del personale statistico nazionale per facilitare l'applicazione delle norme statistiche europee e contribuire allo sviluppo del sistema statistico della Georgia; |
e) |
scambiare esperienze tra le Parti sullo sviluppo del know-how statistico, e |
f) |
promuovere la gestione della qualità totale a livello di tutti i processi di produzione e diffusione statistica. |
Articolo 288
Le Parti cooperano nell'ambito del sistema statistico europeo, nel quale Eurostat costituisce l'autorità statistica europea. La cooperazione si concentra tra l'altro sui seguenti ambiti:
a) |
le statistiche macroeconomiche, inclusa la contabilità nazionale, le statistiche del commercio estero, le statistiche della bilancia dei pagamenti e quelle relative agli investimenti diretti esteri; |
b) |
le statistiche demografiche, compresi i censimenti e le statistiche sociali; |
c) |
le statistiche dell'agricoltura, compresi i censimenti agricoli e le statistiche ambientali; |
d) |
le statistiche delle imprese, compresi i registri delle imprese e l'uso delle fonti amministrative a fini statistici; |
e) |
le statistiche relative all'energia, compresi i bilanci energetici; |
f) |
le statistiche regionali; |
g) |
le attività orizzontali, comprese le classificazioni statistiche, la gestione della qualità, le attività di formazione, la diffusione, l'utilizzo di tecnologie dell'informazione moderne, e |
h) |
altre aree pertinenti. |
Articolo 289
Le Parti provvedono tra l'altro a scambiarsi informazioni e competenze e a sviluppare la cooperazione tenendo conto dell'esperienza già acquisita con la riforma del sistema statistico avviata nel quadro di vari programmi di assistenza. Gli sforzi puntano ad un ulteriore allineamento all'acquis statistico dell'UE sulla base della strategia nazionale di sviluppo del sistema statistico della Georgia e tengono conto dello sviluppo del sistema statistico europeo. Nel processo di produzione dei dati statistici l'accento è posto sull'ulteriore sviluppo delle indagini per campione e sull'uso dei dati amministrativi, tenendo conto nel contempo della necessità di ridurre l'onere per i rispondenti. I dati sono pertinenti ai fini dell'elaborazione e del monitoraggio delle politiche nei settori chiave della vita sociale ed economica.
Articolo 290
Le questioni contemplate nel presente capo sono oggetto di un regolare dialogo. Nella misura del possibile è opportuno che le attività intraprese nell'ambito del sistema statistico europeo, compresa la formazione, siano accessibili alla Georgia.
Articolo 291
Se pertinente ed applicabile, il graduale ravvicinamento della legislazione della Georgia all'acquis statistico dell'UE viene effettuato in conformità all'edizione aggiornata annualmente dello Statistical Requirements Compendium, che è considerato dalle Parti come allegato al presente accordo (allegato XXIII).
TITOLO VI
ALTRE POLITICHE DI COOPERAZIONE
CAPO 1
Trasporti
Articolo 292
Le Parti:
a) |
ampliano e rafforzano la cooperazione in materia di trasporti per contribuire allo sviluppo di sistemi di trasporto sostenibili; |
b) |
promuovono attività di trasporto efficienti e sicure, come pure l'intermodalità e l'interoperabilità dei sistemi di trasporto; e |
c) |
si adoperano per potenziare i principali collegamenti di trasporto tra i loro territori. |
Articolo 293
La cooperazione riguarda tra l'altro i seguenti ambiti:
a) |
l'elaborazione di una politica nazionale dei trasporti sostenibile, riguardante tutti i modi di trasporto, soprattutto con l'obiettivo di garantire sistemi di trasporto rispettosi dell'ambiente, efficienti e sicuri e di promuovere l'integrazione di tali questioni relative ai trasporti in altri settori programmatici; |
b) |
l'elaborazione di strategie settoriali basate sulla politica nazionale dei trasporti, comprese le disposizioni di legge per l'ammodernamento delle attrezzature tecniche e delle flotte di trasporto secondo le norme internazionali definite negli allegati XXIV e XV-D del presente accordo, per i trasporti stradale, ferroviario, aereo, marittimo e l'intermodalità. Tali strategie definiscono anche i calendari e le principali tappe di attuazione, le responsabilità amministrative e i piani di finanziamento; |
c) |
il rafforzamento della politica delle infrastrutture per identificare e valutare meglio i progetti infrastrutturali nei vari modi di trasporto; |
d) |
l'elaborazione di politiche di finanziamento per quanto riguarda la manutenzione, i vincoli di capacità e le infrastrutture di collegamento mancanti, nonché l'attivazione e la promozione della partecipazione del settore privato ai progetti di trasporto; |
e) |
l'adesione alle organizzazioni e agli accordi internazionali pertinenti del settore dei trasporti, incluse le procedure per la rigorosa attuazione e l'efficace applicazione degli accordi e delle convenzioni internazionali in materia di trasporti; |
f) |
la cooperazione scientifica e tecnica e lo scambio di informazioni per lo sviluppo e il miglioramento delle tecnologie dei trasporti, come ad esempio i sistemi di trasporto intelligenti, e |
g) |
la promozione dell'uso dei sistemi di trasporto intelligenti e delle tecnologie dell'informazione nella gestione e nel funzionamento di tutti i modi di trasporto pertinenti e a sostegno dell'intermodalità e la cooperazione nell'uso dei sistemi spaziali e delle applicazioni commerciali che facilitano i trasporti. |
Articolo 294
1. La cooperazione mira inoltre a migliorare la circolazione dei passeggeri e delle merci, a rendere più scorrevoli i flussi di trasporto tra la Georgia, l'UE e i paesi terzi della regione mediante l'eliminazione degli ostacoli amministrativi, tecnici e di altra natura, a potenziare le reti di trasporto e a migliorare le infrastrutture, in particolare sulle principali reti di collegamento tra le Parti. Questa cooperazione comprende interventi volti a facilitare l'attraversamento delle frontiere.
2. La cooperazione comprende scambi di informazioni e attività congiunte:
a) |
a livello regionale, in particolare prendendo in considerazione e integrando i progressi conseguiti nell'ambito di varie intese di cooperazione regionale nel settore dei trasporti, come il gruppo di esperti per i trasporti nel partenariato orientale, il corridoio di trasporto Europa-Caucaso-Asia (TRACECA), il processo di Baku e altre iniziative nel campo dei trasporti; |
b) |
a livello internazionale, anche per quanto concerne le organizzazioni internazionali nel settore dei trasporti e gli accordi e le convenzioni internazionali ratificate dalle Parti, e |
c) |
nel quadro delle varie agenzie dei trasporti dell'UE. |
Articolo 295
Le questioni contemplate nel presente capo saranno oggetto di un dialogo regolare.
Articolo 296
La Georgia procede ad un ravvicinamento della sua legislazione agli atti dell'UE e agli strumenti internazionali di cui agli allegati XXIV e XV-D del presente accordo, conformemente alle disposizioni di tali allegati.
CAPO 2
Cooperazione nel settore dell'energia
Articolo 297
La cooperazione, che dovrebbe basarsi sui principi di partenariato, reciproco interesse, trasparenza e prevedibilità, mira a promuovere l'integrazione dei mercati e la convergenza a livello regolamentare nel settore dell'energia, tenendo conto della necessità di garantire l'accesso a un'energia sicura, rispettosa dell'ambiente e a prezzi accessibili.
Articolo 298
La cooperazione dovrebbe riguardare tra l'altro i seguenti ambiti:
a) |
le strategie e le politiche energetiche; |
b) |
lo sviluppo di mercati dell'energia competitivi, trasparenti ed efficienti, che riconoscano ai terzi un accesso non discriminatorio alle reti e ai consumatori in base agli standard dell'UE, compreso lo sviluppo di quadri regolamentari pertinenti, ove necessario; |
c) |
la cooperazione alle questioni energetiche di portata regionale e la possibile adesione della Georgia al trattato che istituisce la Comunità dell'energia, in relazione al quale la Georgia ha oggi lo status di osservatore; |
d) |
lo sviluppo di un contesto stabile e favorevole agli investimenti attraverso la realizzazione delle condizioni istituzionali, giuridiche, fiscali e di altro tipo; |
e) |
le infrastrutture energetiche di interesse comune, con l'obiettivo di diversificare le fonti energetiche, i fornitori e le vie di trasporto secondo modalità valide dal punto di vista economico ed ambientale; |
f) |
il miglioramento della sicurezza degli approvvigionamenti energetici, una maggiore integrazione dei mercati e il ravvicinamento progressivo agli elementi principali dell'acquis dell'UE a livello regolamentare; |
g) |
il miglioramento e il rafforzamento della stabilità e della sicurezza a lungo termine degli scambi, del transito e del trasporto dell'energia, nonché delle politiche tariffarie, compreso un sistema generale basato sui costi per la trasmissione delle risorse energetiche, su basi reciprocamente vantaggiose e non discriminatorie, nel rispetto delle norme internazionali, compreso il trattato che istituisce la Comunità dell'energia; |
h) |
la promozione dell'efficienza energetica e dei risparmi energetici secondo modalità valide dal punto di vista economico e ambientale; |
i) |
lo sviluppo e il sostegno di energie rinnovabili, con particolare attenzione alle risorse idriche e alla promozione dell'integrazione bilaterale e regionale in questo settore; |
j) |
la cooperazione scientifica e tecnica e lo scambio di informazioni per lo sviluppo e il miglioramento delle tecnologie di produzione, trasporto, fornitura e utilizzo finale dell'energia, con particolare attenzione alle tecnologie efficienti sotto il profilo energetico e rispettose dell'ambiente, e |
k) |
la cooperazione in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione, conformemente ai principi e alle norme dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA) e dei trattati e delle convenzioni internazionali pertinenti conclusi nell'ambito dell'AIEA, nonché in conformità al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, se del caso. |
Articolo 299
Le questioni contemplate nel presente capo saranno oggetto di un dialogo regolare.
Articolo 300
La Georgia procederà ad un ravvicinamento della sua legislazione agli atti dell'UE e agli strumenti internazionali di cui all'allegato XXV del presente accordo, conformemente alle disposizioni di tale allegato.
CAPO 3
Ambiente
Articolo 301
Le Parti sviluppano e rafforzano la cooperazione sulle questioni ambientali, contribuendo in tal modo all'obiettivo a lungo termine dello sviluppo sostenibile e di un'economia maggiormente rispettosa dell'ambiente. Si prevede che una maggiore protezione dell'ambiente produrrà benefici per i cittadini e le imprese della Georgia e dell'UE, anche in termini di miglioramento della sanità pubblica, di conservazione delle risorse naturali, di una maggiore efficienza economica e ambientale e di impiego di tecnologie moderne e più pulite che contribuiscono a modalità di produzione maggiormente sostenibili. La cooperazione ha luogo prendendo in considerazione gli interessi delle Parti, sulla base del principio di uguaglianza e di reciproco vantaggio, nonché tenendo conto dell'interdipendenza esistente tra le Parti nel campo della protezione dell'ambiente e degli accordi multilaterali in tale settore.
Articolo 302
1. La cooperazione ha come obiettivi la conservazione, la tutela, il miglioramento e il recupero della qualità dell'ambiente, la protezione della salute umana, l'uso sostenibile delle risorse naturali e la promozione sul piano internazionale di misure per affrontare i problemi ambientali di portata regionale o mondiale, riguardanti tra l'altro:
a) |
la governance ambientale e le questioni orizzontali, incluse la pianificazione strategica, la valutazione dell'impatto ambientale e la valutazione ambientale strategica, l'istruzione e la formazione, i sistemi di monitoraggio e di informazione in materia di ambiente, le attività d'ispezione e di esecuzione, la responsabilità ambientale, la lotta alla criminalità ambientale, la cooperazione transfrontaliera, l'accesso del pubblico alle informazioni in materia di ambiente, i processi decisionali e l'efficacia delle procedure di riesame amministrativo e giudiziario; |
b) |
la qualità dell'aria; |
c) |
la qualità dell'acqua e la gestione delle risorse, inclusa la gestione del rischio di alluvione, la carenza idrica e la siccità, nonché l'ambiente marino; |
d) |
la gestione dei rifiuti; |
e) |
la tutela della natura, comprese la silvicoltura e la conservazione della biodiversità; |
f) |
l'inquinamento industriale e i rischi industriali, e |
g) |
la gestione delle sostanze chimiche. |
2. La cooperazione si ripropone altresì di integrare l'ambiente in settori programmatici diversi dalla politica ambientale.
Articolo 303
Le Parti provvedono tra l'altro a scambiarsi informazioni e competenze e a cooperare a livello bilaterale e regionale, anche avvalendosi delle strutture di cooperazione esistenti nella regione del Caucaso meridionale, nonché a livello internazionale, con particolare riguardo agli accordi multilaterali in materia di ambiente ratificati dalle Parti; se del caso, le Parti cooperano nell'ambito delle agenzie pertinenti.
Articolo 304
1. Tale cooperazione riguarda, fra l'altro, i seguenti obiettivi:
a) |
sviluppare un piano d'azione nazionale per l'ambiente che contiene le direttrici strategiche generali in materia di ambiente in Georgia, sia a livello nazionale che settoriale, e disciplina altresì le questioni istituzionali e amministrative; |
b) |
promuovere l'integrazione dell'ambiente in altri settori programmatici; e |
c) |
individuare le risorse umane e finanziarie necessarie. |
2. Il piano d'azione nazionale per l'ambiente sarà periodicamente aggiornato e verrà adottato conformemente alla legislazione della Georgia.
Articolo 305
Le questioni contemplate nel presente capo saranno oggetto di un dialogo regolare.
Articolo 306
La Georgia procederà ad un ravvicinamento della sua legislazione agli atti dell'UE e agli strumenti internazionali di cui all'allegato XXVI del presente accordo, conformemente alle disposizioni di tale allegato.
CAPO 4
Iniziative in materia di clima
Articolo 307
Le Parti sviluppano e intensificano la cooperazione per la lotta ai cambiamenti climatici. La cooperazione ha luogo prendendo in considerazione gli interessi delle Parti, sulla base del principio di uguaglianza e di reciproco vantaggio nonché tenendo conto dell'interdipendenza esistente tra gli impegni bilaterali e multilaterali in tale materia.
Articolo 308
La cooperazione ha per obiettivo l'adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione dei relativi effetti nonché la promozione di misure a livello internazionale anche nelle seguenti aree:
a) |
mitigazione dei cambiamenti climatici; |
b) |
adattamento ai cambiamenti climatici; |
c) |
scambio delle quote di emissione; |
d) |
ricerca, sviluppo, dimostrazione, impiego e diffusione di tecnologie sicure e sostenibili a basse emissioni di carbonio e di tecnologie di adattamento, e |
e) |
integrazione delle questioni climatiche nelle politiche settoriali. |
Articolo 309
Le Parti provvedono tra l'altro a scambiarsi informazioni e competenze, ad attuare attività di ricerca congiunte e a scambiarsi informazioni su tecnologie più pulite, nonché a realizzare attività congiunte a livello regionale e internazionale, se del caso anche nell'ambito degli accordi multilaterali in materia di ambiente ratificati dalle Parti e nel quadro delle agenzie competenti. Le Parti prestano particolare attenzione alle questioni transfrontaliere e alla cooperazione regionale.
Articolo 310
In base ai reciproci interessi la cooperazione riguarda, tra l'altro, lo sviluppo e l'attuazione delle seguenti misure:
a) |
il piano d'azione nazionale di adattamento (PANA) |
b) |
la strategia di sviluppo a bassa emissione di CO2 (LEDS), comprese azioni di mitigazione adatte alla situazione nazionale; |
c) |
misure volte a promuovere il trasferimento di tecnologie sulla base di una valutazione delle esigenze tecnologiche; |
d) |
misure relative alle sostanze che riducono lo strato d'ozono e ai gas fluorurati ad effetto serra. |
Articolo 311
Le questioni contemplate nel presente capo saranno oggetto di un dialogo regolare.
Articolo 312
La Georgia procederà ad un ravvicinamento della sua legislazione agli atti dell'UE e agli strumenti internazionali di cui all'allegato XXVII del presente accordo, conformemente alle disposizioni di tale allegato.
CAPO 5
Politica industriale e delle imprese e attività mineraria
Articolo 313
Le Parti sviluppano e rafforzano la cooperazione in materia di politica industriale e delle imprese, migliorando così il contesto imprenditoriale a favore di tutti gli operatori economici, ma con particolare riguardo alle piccole e medie imprese (PMI) quali definite rispettivamente nella legislazione dell'UE e della Georgia. Il rafforzamento della cooperazione dovrebbe migliorare il quadro regolamentare e amministrativo per le imprese sia dell'UE che della Georgia operanti nell'UE e nella Georgia nonché basarsi sulla politica industriale e sulla politica a favore delle PMI dell'UE, tenendo conto dei principi e delle pratiche riconosciuti a livello internazionale in questo settore.
Articolo 314
A tal fine, le Parti cooperano per:
a) |
attuare politiche di sviluppo delle PMI sulla base dei principi dello Small Business Act e monitorare il processo di attuazione mediante il dialogo regolare. La cooperazione riguarderà anche le microimprese e le imprese artigiane, estremamente importanti per le economie dell'UE e della Georgia; |
b) |
creare, attraverso lo scambio di informazioni e di buone pratiche, condizioni generali migliori, contribuendo così ad una maggiore competitività. Tale cooperazione comprenderà la gestione delle questioni strutturali (ristrutturazioni), quali ambiente ed energia; |
c) |
semplificare e razionalizzare le disposizioni e le pratiche regolamentari, con particolare attenzione allo scambio delle buone pratiche relative alle tecniche di regolamentazione, tra cui i principi dell'UE; |
d) |
incoraggiare l'elaborazione di una politica dell'innovazione mediante lo scambio di informazioni e di buone pratiche relative alla commercializzazione dei risultati della ricerca e dello sviluppo (compresi gli strumenti di sostegno a favore delle start-up tecnologiche, lo sviluppo di cluster e l'accesso ai finanziamenti); |
e) |
incoraggiare maggiori contatti tra le imprese dell'UE e quelle della Georgia e tra tali imprese e le autorità dell'UE e della Georgia; |
f) |
incoraggiare attività di promozione delle esportazioni tra l'UE e la Georgia; |
g) |
agevolare l'ammodernamento e la ristrutturazione dell'industria dell'UE e della Georgia in determinati settori, ove necessario; |
h) |
sviluppare e rafforzare la cooperazione nel settore dell'industria mineraria e la produzione di materie prime ai fini di promuovere la comprensione reciproca, il miglioramento del contesto imprenditoriale, lo scambio di informazioni e la cooperazione nel settore dell'industria estrattiva non energetica, in particolare per quanto concerne i minerali metalliferi e industriali. Lo scambio di informazioni riguarderà gli sviluppi nel settore minerario e delle materie prime, il commercio di materie prime, le migliori pratiche relative allo sviluppo sostenibile dell'industria mineraria, nonché la formazione, lo sviluppo di competenze, la salute e la sicurezza. |
Articolo 315
Le questioni contemplate nel presente capo saranno oggetto di un dialogo regolare che coinvolgerà anche rappresentanti delle imprese dell'UE e della Georgia.
CAPO 6
Diritto societario, contabilità e revisione contabile, governance societaria
Articolo 316
Riconoscendo l'importanza che un insieme efficace di norme e pratiche nei settori del diritto e della governance societaria, della contabilità e della revisione contabile riveste ai fini della creazione di un'economia di mercato pienamente funzionante e della promozione degli scambi commerciali, le Parti decidono di cooperare per quanto concerne:
a) |
la tutela degli azionisti, dei creditori e di altri soggetti interessati in linea con le norme UE in tale settore; |
b) |
l'attuazione a livello nazionale delle norme internazionali pertinenti e il graduale ravvicinamento alle norme dell'UE in materia di contabilità e di revisione contabile, e |
c) |
l'ulteriore sviluppo di una politica di governance societaria conforme alle norme internazionali nonché il graduale ravvicinamento alle norme e alle raccomandazioni dell'UE in tale settore. |
Articolo 317
Le Parti perseguiranno la condivisione delle informazioni e delle competenze sia sui sistemi in vigore che sui nuovi sviluppi pertinenti in tali settori. Le Parti inoltre si adopereranno allo scopo di garantire uno scambio di informazioni efficace tra i registri delle imprese degli Stati membri dell'UE e il registro nazionale delle imprese della Georgia.
Articolo 318
Le questioni contemplate nel presente capo saranno oggetto di un dialogo regolare.
Articolo 319
La Georgia procederà ad un ravvicinamento della sua legislazione agli atti dell'UE e agli strumenti internazionali di cui all'allegato XXVIII del presente accordo, conformemente alle disposizioni di tale allegato.
CAPO 7
Servizi finanziari
Articolo 320
Riconoscendo l'importanza di un insieme efficace di norme e pratiche nel settore dei servizi finanziari ai fini della creazione di un'economia di mercato pienamente funzionante e della promozione degli scambi commerciali bilaterali tra di esse, le Parti decidono di cooperare nel settore dei servizi finanziari con le seguenti finalità:
a) |
sostenere il processo di adeguamento della regolamentazione dei servizi finanziari alle esigenze di un'economia di mercato aperta; |
b) |
garantire una tutela adeguata ed efficace degli investitori e degli altri utenti di servizi finanziari; |
c) |
salvaguardare l'integrità e la stabilità del sistema finanziario della Georgia nella sua totalità; |
d) |
promuovere la cooperazione tra i diversi soggetti del sistema finanziario, comprese le autorità di regolamentazione e di vigilanza, e |
e) |
garantire una vigilanza indipendente ed efficace. |
Articolo 321
1. Le Parti incoraggiano la cooperazione tra le autorità di regolamentazione e di vigilanza competenti, compreso lo scambio di informazioni, la condivisione di competenze in materia di mercati finanziari e altre misure simili.
2. Viene prestata particolare attenzione allo sviluppo delle capacità amministrative di tali autorità, anche attraverso lo scambio di personale e la formazione comune.
Articolo 322
Le questioni contemplate nel presente capo saranno oggetto di un dialogo regolare.
Articolo 323
La Georgia procederà ad un ravvicinamento della sua legislazione agli atti dell'UE e agli strumenti internazionali di cui all'allegato XV-A del presente accordo, conformemente alle disposizioni di tale allegato.
CAPO 8
Cooperazione nel settore della società dell'informazione
Articolo 324
Le Parti promuovono la cooperazione per sviluppare la società dell'informazione a vantaggio dei cittadini e delle imprese tramite la diffusione delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC) disponibili e mediante una migliore qualità dei servizi a prezzi accessibili. Tale cooperazione dovrebbe mirare ad agevolare l'accesso ai mercati delle comunicazioni elettroniche e promuovere la concorrenza e gli investimenti in tale settore.
Articolo 325
Tale cooperazione riguarderà, fra l'altro, le seguenti aree:
a) |
lo scambio di informazioni e migliori pratiche sull'attuazione di iniziative nazionali per la società dell'informazione, comprese, tra l'altro, le attività volte a promuovere l'accesso alla banda larga, a migliorare la sicurezza della rete e a sviluppare servizi pubblici online, e |
b) |
lo scambio di informazioni, migliori pratiche ed esperienze per promuovere lo sviluppo di un quadro normativo completo per le comunicazioni elettroniche, in particolare per rafforzare la capacità amministrativa dell'autorità nazionale di regolamentazione indipendente, per favorire un uso migliore delle risorse spettro e per promuovere l'interoperabilità delle reti in Georgia e tra la Georgia e l'UE. |
Articolo 326
Le Parti promuovono la cooperazione tra le autorità di regolamentazione dell'UE e le autorità nazionali di regolamentazione della Georgia in materia di comunicazioni elettroniche.
Articolo 327
La Georgia procederà ad un ravvicinamento della sua legislazione agli atti dell'UE e agli strumenti internazionali di cui all'allegato XV-B del presente accordo, conformemente alle disposizioni di tale allegato.
CAPO 9
Turismo
Articolo 328
Le Parti cooperano nel settore del turismo allo scopo di rafforzare lo sviluppo di un'industria turistica competitiva e sostenibile, che sia fonte di crescita economica, empowerment, occupazione e scambio a livello internazionale.
Articolo 329
La cooperazione a livello bilaterale ed europeo si basa sui seguenti principi:
a) |
rispetto dell'integrità e degli interessi delle comunità locali, particolarmente nelle zone rurali, tenendo conto delle esigenze e delle priorità di sviluppo locale; |
b) |
importanza del patrimonio culturale, e |
c) |
interazione positiva tra turismo e salvaguardia dell'ambiente. |
Articolo 330
La cooperazione riguarda in particolare i seguenti ambiti:
a) |
lo scambio di informazioni, migliori pratiche, esperienze e «know-how»; |
b) |
il mantenimento di un partenariato che associ gli interessi pubblici, privati e delle comunità, in modo da garantire lo sviluppo sostenibile del turismo; |
c) |
la promozione e lo sviluppo di flussi turistici e di prodotti e mercati, infrastrutture, risorse umane e strutture istituzionali nel settore del turismo; |
d) |
l'elaborazione e l'attuazione di politiche efficaci; |
e) |
la formazione e lo sviluppo di capacità nel settore del turismo per migliorare il livello dei servizi, e |
f) |
lo sviluppo e la promozione dell'offerta turistica anche a livello delle comunità locali. |
Articolo 331
Le questioni contemplate nel presente capo saranno oggetto di un dialogo regolare.
CAPO 10
Agricoltura e sviluppo rurale
Articolo 332
Le Parti cooperano per promuovere lo sviluppo agricolo e rurale, in particolare attraverso la progressiva convergenza delle politiche e della legislazione.
Articolo 333
La cooperazione tra le Parti nel settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale mira, tra l'altro, a:
a) |
agevolare la comprensione reciproca delle rispettive politiche agricole e di sviluppo rurale; |
b) |
rafforzare a livello centrale e locale la capacità amministrativa di pianificare, valutare, attuare ed applicare le politiche in conformità alle normative e alle migliori pratiche dell'UE; |
c) |
promuovere l'ammodernamento e la sostenibilità della produzione agricola; |
d) |
condividere le conoscenze e le migliori pratiche in materia di politiche di sviluppo rurale per promuovere il benessere economico delle comunità rurali; |
e) |
migliorare la competitività del settore agricolo nonché l'efficienza e la trasparenza dei mercati a vantaggio di tutti i soggetti interessati; |
f) |
promuovere politiche di qualità e i relativi meccanismi di controllo, in particolare per quanto concerne le indicazioni geografiche e l'agricoltura biologica; |
g) |
la produzione vinicola e il turismo rurale; |
h) |
divulgare le conoscenze e promuovere i servizi di divulgazione presso i produttori agricoli, e |
i) |
adoperarsi per armonizzare le questioni trattate nell'ambito di organizzazioni internazionali di cui entrambe le Parti sono membri. |
Articolo 334
Le questioni contemplate nel presente capo saranno oggetto di un dialogo regolare.
CAPO 11
Governance marittima e della pesca
Articolo 335
1. Le Parti cooperano nei seguenti settori reciprocamente vantaggiosi e di interesse comune nel settore della pesca, compresi la conservazione e la gestione delle risorse acquatiche vive, le attività di ispezione e controllo, la raccolta dei dati e la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN), quale definita nel Piano d'azione internazionale della FAO (IPOA) del 2001 per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN).
2. Tale cooperazione rispetterà gli obblighi assunti dalle Parti a livello internazionale per quanto concerne la gestione e la conservazione delle risorse acquatiche vive.
Articolo 336
Le Parti intraprendono azioni comuni, si scambiano informazioni e si sostengono reciprocamente allo scopo di promuovere:
a) |
una buona governance e le migliori pratiche nella gestione della pesca al fine di garantire la conservazione e la gestione degli stock ittici in forme sostenibili, secondo un approccio ecosistemico; |
b) |
una pesca e una gestione della pesca responsabili, in linea con i principi dello sviluppo sostenibile, in modo da salvaguardare lo stato di salute degli stock ittici e degli ecosistemi, e |
c) |
la cooperazione a livello regionale, ove opportuno anche attraverso le organizzazioni regionali di gestione della pesca. |
Articolo 337
In relazione all'articolo 336 del presente accordo le Parti, tenuto conto anche dei più qualificati pareri scientifici, rafforzano la cooperazione e il coordinamento delle loro attività nel campo della gestione e della conservazione delle risorse acquatiche vive nel Mar Nero. Ove necessario, le Parti promuoveranno la cooperazione regionale nell'area del Mar Nero e le relazioni con le organizzazioni regionali di gestione della pesca pertinenti.
Articolo 338
Le Parti sosterranno iniziative quali lo scambio di esperienze e attività di sostegno per garantire l'attuazione di una politica della pesca sostenibile, fondata sull'acquis dell'UE e sui settori di interesse prioritario in tale materia, quali:
a) |
la gestione delle risorse acquatiche vive, lo sforzo di pesca e le misure tecniche; |
b) |
l'ispezione e il controllo delle attività di pesca, mediante l'impiego delle necessarie attrezzature di sorveglianza, compresi dispositivi di controllo elettronico e strumenti di tracciabilità, e garantendo una normativa applicabile e meccanismi di controllo; |
c) |
la raccolta armonizzata di dati compatibili relativi alle catture, agli sbarchi, alle flotte e di dati biologici ed economici; |
d) |
la gestione della capacità di pesca, compreso un registro della flotta peschereccia in attività; |
e) |
l'efficienza dei mercati, in particolare mediante la promozione delle organizzazioni di produttori, l'informazione dei consumatori, le norme di commercializzazione e la tracciabilità, e |
f) |
lo sviluppo di una politica strutturale per il settore della pesca che ne assicuri la sostenibilità in termini economici, ambientali e sociali. |
Articolo 339
Tenendo conto della loro cooperazione nei settori della pesca, dei trasporti marittimi, dell'ambiente e di altre politiche, e conformemente agli accordi internazionali pertinenti sul diritto del mare basati sulla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, le Parti sviluppano anche una collaborazione relativa ad una politica marittima integrata, che si prefigge in particolare di:
a) |
promuovere un approccio integrato agli affari marittimi, la buona governance e lo scambio delle migliori pratiche relative all'uso dello spazio marino; |
b) |
promuovere la pianificazione dello spazio marittimo come strumento per contribuire a migliorare il processo decisionale volto a dirimere i conflitti d'uso tra attività umane in competizione tra di loro, secondo un approccio ecosistemico; |
c) |
promuovere la gestione integrata delle zone costiere, secondo un approccio ecosistemico, per assicurare uno sviluppo costiero sostenibile e migliorare la resilienza di tali regioni ai rischi costieri, compresi gli effetti dei cambiamenti climatici; |
d) |
favorire, anche mediante lo scambio delle migliori pratiche, l'innovazione e l'utilizzo efficiente delle risorse da parte delle industrie marittime quale fonte di crescita economica e di occupazione; |
e) |
promuovere alleanze strategiche tra le industrie marittime, i servizi e le istituzioni scientifiche specializzate nella ricerca marina e marittima; |
f) |
impegnarsi a rafforzare la sorveglianza marittima transfrontaliera e trasversale per affrontare i rischi crescenti connessi all'intenso traffico marittimo, agli scarichi operativi effettuati dalle navi, agli incidenti marittimi e alle attività illegali in mare, e |
g) |
instaurare un dialogo regolare e promuovere varie reti tra i soggetti interessati del settore marittimo. |
Articolo 340
La cooperazione comprende:
a) |
lo scambio di informazioni, migliori pratiche ed esperienze e il trasferimento di know-how in materia, anche per quanto concerne le tecnologie innovative nei settori marittimi e le questioni relative all'ambiente marino; |
b) |
lo scambio di informazioni e migliori pratiche in merito alle alternative per il finanziamento dei progetti, partenariati pubblico-privato compresi, e |
c) |
il rafforzamento della cooperazione tra le Parti in seno alle competenti organizzazioni marittime internazionali. |
Articolo 341
Le questioni contemplate nel presente capo saranno oggetto di un regolare dialogo tra le Parti.
CAPO 12
Cooperazione nelle attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione
Articolo 342
Le Parti promuovono la cooperazione in tutti i settori relativi alla ricerca scientifica civile, allo sviluppo tecnologico e alla dimostrazione (RST) sulla base del reciproco vantaggio e a condizione di assicurare adeguati ed efficaci livelli di protezione dei diritti di proprietà intellettuale.
Articolo 343
La cooperazione nel settore RST include:
a) |
il dialogo sulle politiche e lo scambio di informazioni scientifiche e tecnologiche; |
b) |
l'agevolazione di un accesso adeguato ai rispettivi programmi delle Parti; |
c) |
l'aumento delle capacità di ricerca e della partecipazione degli enti di ricerca della Georgia ai programmi quadro per la ricerca dell'UE; |
d) |
la promozione di progetti di ricerca congiunti in tutti gli ambiti RST; |
e) |
attività formative e programmi di mobilità per gli scienziati, i ricercatori e altro personale incaricato della ricerca nell'ambito di attività RST delle Parti; |
f) |
l'agevolazione, nel quadro della legislazione applicabile, della libera circolazione dei ricercatori partecipanti ad attività contemplate nel presente accordo nonché della circolazione transfrontaliera delle merci destinate a tali attività, e |
g) |
altre modalità di cooperazione nel settore RST stabilite di comune accordo. |
Articolo 344
Nello svolgimento di tali attività di cooperazione, è opportuno ricercare sinergie con le altre attività svolte nel quadro della cooperazione finanziaria tra l'UE e la Georgia, secondo quanto stabilito nel titolo VII (Assistenza finanziaria e disposizioni antifrode e in materia di controllo) del presente accordo.
CAPO 13
Politica dei consumatori
Articolo 345
Le Parti cooperano al fine di assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori e di rendere compatibili i rispettivi sistemi di tutela dei consumatori.
Articolo 346
Al fine di conseguire tali obiettivi la cooperazione può comprendere, se del caso:
a) |
il ravvicinamento della legislazione relativa alla protezione dei consumatori, evitando nel contempo ostacoli agli scambi; |
b) |
la promozione degli scambi di informazioni sui sistemi di protezione dei consumatori, compresa la legislazione in materia e la sua applicazione, la sicurezza dei prodotti di consumo, i sistemi di scambio di informazioni, l'educazione/sensibilizzazione e l'empowerment dei consumatori nonché i mezzi di ricorso a loro disposizione; |
c) |
attività di formazione dei funzionari amministrativi e di altri rappresentanti degli interessi dei consumatori, e |
d) |
la promozione delle attività di associazioni indipendenti dei consumatori e di contatti tra i rappresentanti dei consumatori. |
Articolo 347
La Georgia procederà ad un ravvicinamento della sua legislazione agli atti dell'UE e agli strumenti internazionali di cui all'allegato XXIX del presente accordo, conformemente alle disposizioni di tale allegato.
CAPO 14
Occupazione, politica sociale e pari opportunità
Articolo 348
Le Parti intensificano il dialogo e la cooperazione finalizzati a promuovere l'agenda per il lavoro dignitoso, la politica dell'occupazione, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, il dialogo sociale, la protezione sociale, l'inclusione sociale, la parità di genere, la lotta alla discriminazione e la responsabilità sociale delle imprese, contribuendo in tal modo alla promozione di nuovi e migliori posti di lavoro, alla riduzione della povertà, ad una maggiore coesione sociale, allo sviluppo sostenibile e al miglioramento della qualità della vita.
Articolo 349
La cooperazione, basata sullo scambio di informazioni e di migliori pratiche, può riguardare un numero selezionato di questioni da individuare tra i seguenti ambiti:
a) |
riduzione della povertà e rafforzamento della coesione sociale; |
b) |
politica dell'occupazione, al fine di ottenere nuovi e migliori posti di lavoro con condizioni di lavoro dignitose, anche al fine di ridurre l'economia e l'occupazione sommerse; |
c) |
promozione di misure attive del mercato del lavoro e di servizi per l'impiego efficienti, a seconda dei casi, per modernizzare i mercati del lavoro delle Parti e adattarsi alle loro esigenze; |
d) |
promozione di mercati del lavoro più inclusivi e di sistemi di sicurezza sociale che integrino le persone svantaggiate, compresi i disabili e le persone appartenenti a gruppi minoritari; |
e) |
pari opportunità e lotta alla discriminazione, con l'obiettivo di migliorare la parità di genere e di garantire le pari opportunità tra uomini e donne, nonché di combattere la discriminazione fondata sul sesso, sulla razza o sull'origine etnica, sulla religione o sulle convinzioni personali, sulla disabilità, sull'età o sull'orientamento sessuale; |
f) |
politica sociale, volta a migliorare il livello e i sistemi di protezione sociale in termini di qualità, accessibilità e sostenibilità finanziaria; |
g) |
stimolo alla partecipazione delle parti sociali e promozione del dialogo sociale, anche attraverso il rafforzamento della capacità di tutti i soggetti interessati; |
h) |
promozione della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, e |
i) |
sensibilizzazione e dialogo in materia di responsabilità sociale delle imprese. |
Articolo 350
Le Parti incoraggiano il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati pertinenti, incluse le organizzazioni della società civile e in particolare le parti sociali, nell'elaborazione delle politiche, nelle riforme e nella cooperazione tra le Parti, secondo quanto stabilito dalle pertinenti disposizioni del titolo VIII (Disposizioni istituzionali, generali e finali) del presente accordo.
Articolo 351
Le Parti mirano a rafforzare la cooperazione in materia di occupazione e di politica sociale in tutte le sedi e organizzazioni competenti a livello regionale, multilaterale e internazionale.
Articolo 352
Le Parti promuovono la responsabilità sociale delle imprese ed incoraggiano pratiche commerciali responsabili, come quelle promosse da una serie di orientamenti internazionali in materia di responsabilità sociale delle imprese ed in particolare dalle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali.
Articolo 353
Le questioni contemplate nel presente capo saranno oggetto di un dialogo regolare.
Articolo 354
La Georgia procederà ad un ravvicinamento della sua legislazione agli atti dell'UE e agli strumenti internazionali di cui all'allegato XXX del presente accordo, conformemente alle disposizioni di tale allegato.
CAPO 15
Sanità pubblica
Articolo 355
Le Parti convengono di sviluppare la cooperazione nel settore della sanità pubblica, allo scopo di innalzare il livello di sicurezza della sanità pubblica e di protezione della salute umana quale condizione necessaria per lo sviluppo sostenibile e per la crescita economica.
Articolo 356
La cooperazione riguarda in particolare i seguenti settori:
a) |
il rafforzamento del sistema sanitario pubblico della Georgia, in particolare mediante il proseguimento della riforma del settore sanitario, la garanzia di un'assistenza sanitaria di alta qualità, lo sviluppo delle risorse umane nel settore sanitario, il miglioramento della governance in materia di sanità e il finanziamento dell'assistenza sanitaria; |
b) |
la sorveglianza e il controllo epidemiologici delle malattie trasmissibili, ad esempio HIV/AIDS, epatite virale, tubercolosi e la resistenza agli agenti antimicrobici, nonché una più elevata capacità di far fronte alle situazioni d'emergenza e alle minacce per la sanità pubblica; |
c) |
la prevenzione e il controllo delle malattie non trasmissibili, prevalentemente tramite lo scambio di informazioni e migliori pratiche, promuovendo stili di vita sani e l'attività fisica nonché agendo sui principali fattori che incidono sulla salute come l'alimentazione, l'alcolismo, la tossicodipendenza e il tabagismo; |
d) |
la qualità e la sicurezza delle sostanze di origine umana; |
e) |
le informazioni e le conoscenze sanitarie, e |
f) |
l'attuazione efficace degli accordi internazionali in materia di sanità di cui le Parti sono firmatarie, in particolare i regolamenti sanitari internazionali e la convenzione quadro per la lotta al tabagismo. |
Articolo 357
La Georgia procederà ad un ravvicinamento della sua legislazione agli atti dell'UE e agli strumenti internazionali di cui all'allegato XXXI del presente accordo, conformemente alle disposizioni di tale allegato.
CAPO 16
Istruzione, formazione e gioventù
Articolo 358
Le Parti cooperano nel campo dell'istruzione e della formazione al fine di rafforzare la collaborazione e il dialogo, anche su questioni programmatiche, perseguendo un ravvicinamento alle politiche ed alle pratiche pertinenti dell'UE. Le Parti cooperano per promuovere l'apprendimento permanente e stimolare la cooperazione e la trasparenza a tutti i livelli di istruzione e formazione, in particolare nel campo dell'istruzione superiore.
Articolo 359
Tale cooperazione nel campo dell'istruzione e della formazione riguarda, tra l'altro, i seguenti ambiti:
a) |
promozione dell'apprendimento permanente, elemento fondamentale per la crescita e l'occupazione, che può consentire ai cittadini di avere un ruolo attivo nella società; |
b) |
modernizzazione dei sistemi di istruzione e formazione, tramite il miglioramento della qualità, della pertinenza e dell'accesso lungo l'intero percorso educativo che va dall'educazione e dalla cura della prima infanzia fino all'istruzione terziaria; |
c) |
promozione della qualità nell'istruzione secondaria in modo coerente con l'agenda UE di modernizzazione della scuola superiore e il processo di Bologna; |
d) |
rafforzamento della cooperazione accademica internazionale e della partecipazione ai programmi di cooperazione dell'UE, aumento della mobilità di studenti e insegnanti; |
e) |
promozione dell'apprendimento di lingue straniere; |
f) |
impulso ad avanzare nel riconoscimento delle qualifiche e delle competenze garantendo la trasparenza in tale ambito; |
g) |
promozione della cooperazione nell'ambito dell'istruzione e della formazione professionale, tenendo conto delle buone pratiche pertinenti dell'UE, e |
h) |
rafforzamento della comprensione e della conoscenza del processo di integrazione europeo, del dialogo accademico sulle relazioni UE/partenariato orientale, nonché della partecipazione ai programmi pertinenti dell'UE. |
Articolo 360
Le Parti convengono di cooperare nel settore della gioventù al fine di:
a) |
rafforzare la cooperazione e gli scambi nel settore della politica per la gioventù e dell'istruzione non formale dei giovani e dei giovani lavoratori; |
b) |
sostenere la mobilità dei giovani e dei giovani lavoratori quale mezzo di promozione del dialogo interculturale, nonché dell'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze al di fuori dei sistemi di istruzione formale, anche attraverso il volontariato; |
c) |
promuovere la cooperazione tra le organizzazioni giovanili. |
Articolo 361
La Georgia avvierà e svilupperà una politica coerente con il quadro delle politiche e delle pratiche dell'UE delineato nei documenti di cui all'allegato XXXII del presente accordo, conformemente alle disposizioni di tale allegato.
CAPO 17
Cooperazione in campo culturale
Articolo 362
Le Parti promuoveranno la cooperazione culturale tenendo debitamente conto dei principi sanciti nella convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) sulla protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali del 2005. Le Parti condurranno un dialogo regolare sulle politiche in settori di interesse reciproco, incluso lo sviluppo delle industrie della cultura nell'UE e in Georgia. La cooperazione tra le Parti stimolerà il dialogo interculturale, anche attraverso la partecipazione del settore della cultura e della società civile dell'UE e della Georgia.
Articolo 363
La cooperazione tra le Parti è incentrata su diversi ambiti:
a) |
la cooperazione culturale e gli scambi culturali; |
b) |
la mobilità dell'arte e degli artisti e il rafforzamento delle capacità del settore culturale; |
c) |
il dialogo interculturale; |
d) |
il dialogo sulla politica culturale, e |
e) |
la cooperazione nelle sedi internazionali, comprese l'UNESCO e il Consiglio d'Europa, al fine di promuovere la diversità culturale e di preservare e valorizzare il patrimonio culturale e storico. |
CAPO 18
Cooperazione nei settori degli audiovisivi e dei media
Articolo 364
Le Parti promuoveranno la cooperazione nel settore degli audiovisivi. La cooperazione rafforza le industrie del settore audiovisivo nell'UE e in Georgia, specialmente mediante la formazione dei professionisti, lo scambio di informazioni e la promozione di coproduzioni nei settori cinematografico e televisivo.
Articolo 365
1. Le Parti sviluppano un dialogo regolare sulle politiche relative ai settori degli audiovisivi e dei media e cooperano per rafforzare l'indipendenza e la professionalità dei media e i legami con i media dell'UE nel rispetto degli standard europei pertinenti, compresi gli standard del Consiglio d'Europa e della convenzione dell'UNESCO sulla protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali del 2005.
2. La cooperazione potrebbe comprendere, tra l'altro, la questione della formazione dei giornalisti e degli altri professionisti del settore dei media.
Articolo 366
La cooperazione tra le Parti è incentrata su diversi ambiti:
a) |
il dialogo sulle politiche relative ai settori degli audiovisivi e dei media; |
b) |
il dialogo nelle sedi internazionali (quali l'UNESCO e l'OMC), e |
c) |
la cooperazione nei settori degli audiovisivi e dei media, compresa la cooperazione nel settore cinematografico. |
Articolo 367
La Georgia procederà ad un ravvicinamento della sua legislazione agli atti dell'UE e agli strumenti internazionali di cui all'allegato XXXIII del presente accordo, conformemente alle disposizioni di tale allegato.
CAPO 19
Cooperazione nel campo dello sport e dell'attività fisica
Articolo 368
Le Parti promuovono la cooperazione nel campo dello sport e dell'attività fisica mediante lo scambio di informazioni e di buone pratiche al fine di promuovere uno stile di vita sano, i valori sociali ed educativi dello sport e la mobilità nello sport, nonché di combattere le minacce globali allo sport quali il doping, il razzismo e la violenza.
CAPO 20
Cooperazione con la società civile
Articolo 369
Le Parti intensificano il dialogo sulla cooperazione con la società civile allo scopo di:
a) |
rafforzare i contatti e lo scambio di informazioni e di esperienze tra tutti i settori della società civile nell'UE e in Georgia; |
b) |
assicurare una migliore conoscenza e comprensione della Georgia, della sua storia e della sua cultura, nell'UE e in particolare nelle organizzazioni della società civile stabilite negli Stati membri, consentendo in tal modo di migliorare la consapevolezza delle opportunità e delle sfide per le relazioni future; |
c) |
assicurare, allo stesso modo, una migliore conoscenza e comprensione dell'UE in Georgia e in particolare nelle organizzazioni della società civile del paese, ponendo l'accento, seppur in maniera non esclusiva, sui valori su cui si fonda l'UE, sulle sue politiche e sul suo funzionamento. |
Articolo 370
Le Parti promuovono il dialogo e la cooperazione tra i soggetti interessati delle rispettive società civili quale elemento integrante delle relazioni tra l'UE e la Georgia. Tale dialogo e tale cooperazione hanno i seguenti obiettivi:
a) |
assicurare il coinvolgimento della società civile nelle relazioni UE-Georgia, specialmente nell'attuazione delle disposizioni del presente accordo; |
b) |
incrementare la partecipazione della società civile al processo decisionale pubblico, in particolare mantenendo un dialogo aperto, trasparente e regolare tra le istituzioni pubbliche, le associazioni rappresentative e la società civile; |
c) |
facilitare la creazione di un contesto favorevole al consolidamento istituzionale e allo sviluppo delle organizzazioni della società civile in modi diversi, tra i quali le attività di sensibilizzazione, la creazione di reti formali ed informali, le visite reciproche e l'organizzazione di seminari finalizzati all'istituzione di un quadro giuridico per la società civile, e |
d) |
consentire ai rappresentanti della società civile da entrambi i lati di prendere conoscenza dei processi di consultazione e di dialogo tra la società civile, comprese le parti sociali, e le autorità pubbliche, in particolare allo scopo di rafforzare il ruolo della società civile nel processo decisionale pubblico. |
Articolo 371
Le questioni contemplate nel presente capo saranno oggetto di un regolare dialogo tra le Parti.
CAPO 21
Sviluppo regionale, cooperazione a livello transfrontaliero e regionale
Articolo 372
1. Nel campo della politica di sviluppo regionale le Parti promuovono la comprensione reciproca e la cooperazione bilaterale, anche relativamente ai metodi di definizione e attuazione delle politiche regionali, del partenariato e della governance a più livelli, con particolare attenzione allo sviluppo delle aree svantaggiate e alla cooperazione territoriale, allo scopo di istituire canali di comunicazione e di rafforzare lo scambio di informazioni e di esperienze tra le autorità nazionali e locali, i soggetti socioeconomici e la società civile.
2. Le Parti cooperano in particolare per allineare le pratiche della Georgia ai seguenti principi:
a) |
rafforzamento della governance a più livelli, che incide sia a livello centrale sia sulle comunità locali, con particolare riguardo alle modalità per aumentare la partecipazione dei soggetti interessati a livello locale; |
b) |
consolidamento del partenariato tra tutte le parti coinvolte nello sviluppo regionale, e |
c) |
cofinanziamento mediante contributi finanziari da parte dei soggetti coinvolti nell'attuazione dei programmi e dei progetti di sviluppo regionale. |
Articolo 373
1. Le Parti sostengono e aumentano il coinvolgimento delle autorità locali nella cooperazione in materia di politica regionale, compresa la cooperazione transfrontaliera, e nelle relative strutture di gestione, intensificano la cooperazione mediante l'istituzione di un quadro legislativo reciproco favorevole, sostengono e elaborano misure di sviluppo delle capacità e promuovono il rafforzamento delle reti economiche e di imprese a livello transfrontaliero e regionale.
2. Le Parti coopereranno per consolidare le capacità istituzionali e operative delle istituzioni della Georgia nei settori dello sviluppo regionale e della pianificazione dell'utilizzo del territorio, tra l'altro:
a) |
migliorando il coordinamento interistituzionale, in particolare il meccanismo di interazione verticale e orizzontale dell'amministrazione pubblica a livello centrale e locale nel processo di sviluppo e attuazione delle politiche regionali; |
b) |
sviluppando la capacità delle autorità pubbliche locali di promuovere la cooperazione transfrontaliera reciproca, conformemente ai principi e alle pratiche dell'UE; |
c) |
condividendo le conoscenze, le informazioni e le migliori pratiche in materia di politiche di sviluppo regionale per promuovere il benessere economico delle comunità locali e lo sviluppo omogeneo delle regioni. |
Articolo 374
1. Le Parti rafforzano ed incoraggiano lo sviluppo della cooperazione transfrontaliera in altri ambiti disciplinati dal presente accordo quali, tra l'altro, i settori dei trasporti, dell'energia, delle reti di comunicazione, della cultura, dell'istruzione, del turismo e della salute.
2. Le Parti intensificano la cooperazione fra le proprie regioni, mediante programmi transnazionali e interregionali, favorendo la partecipazione delle regioni della Georgia a strutture e organizzazioni regionali europee e promuovendone lo sviluppo economico e istituzionale mediante l'attuazione di progetti di interesse comune.
3. Queste attività avranno luogo nel contesto delle seguenti iniziative:
a) |
il proseguimento della cooperazione territoriale con le regioni europee, anche tramite programmi di cooperazione transfrontaliera e transnazionale; |
b) |
la cooperazione nel quadro del partenariato orientale e con gli organismi UE, tra cui il Comitato delle regioni, e la partecipazione a diverse iniziative e progetti regionali europei; |
c) |
la cooperazione, tra l'altro, con il Comitato economico e sociale europeo e l'Osservatorio in rete dell'assetto del territorio europeo. |
Articolo 375
Le questioni contemplate nel presente capo saranno oggetto di un dialogo regolare.
CAPO 22
Protezione civile
Articolo 376
Le Parti sviluppano e intensificano la cooperazione in materia di catastrofi naturali e provocate dall'uomo. La cooperazione ha luogo prendendo in considerazione gli interessi delle Parti, sulla base dei principi di uguaglianza e di reciproco vantaggio, nonché tenendo conto dell'interdipendenza esistente tra le Parti e delle attività multilaterali in tale settore.
Articolo 377
La cooperazione è intesa a migliorare la prevenzione delle catastrofi naturali e provocate dall'uomo, nonché la capacità di far fronte e di reagire alle stesse.
Articolo 378
Le Parti provvedono tra l'altro a scambiarsi informazioni e competenze e a realizzare attività congiunte su base bilaterale e/o nel quadro di programmi multilaterali. La cooperazione può avere luogo, tra l'altro, tramite l'attuazione di accordi specifici e/o di convenzioni amministrative conclusi dalle Parti in questo settore.
Articolo 379
La cooperazione può riguardare i seguenti obiettivi:
a) |
consentire lo scambio e l'aggiornamento regolari dei dati di contatto al fine di garantire la continuità del dialogo e di essere in grado di contattarsi 24 ore su 24; |
b) |
facilitare l'assistenza reciproca in caso di emergenze gravi, ove necessario e in funzione della disponibilità di risorse sufficienti; |
c) |
consentire lo scambio, 24 ore su 24, di allarmi rapidi e di informazioni aggiornate sulle emergenze su larga scala che interessano l'UE o la Georgia, anche per quanto riguarda le richieste e le offerte di assistenza; |
d) |
consentire lo scambio di informazioni sull'assistenza prestata dalle Parti a paesi terzi nelle emergenze in cui viene attivato il meccanismo di protezione civile dell'UE; |
e) |
cooperare al sostegno della nazione ospitante allorché viene richiesta o prestata assistenza; |
f) |
scambiarsi le migliori pratiche e linee guida in materia di prevenzione delle catastrofi e di capacità di far fronte e di reagire alle stesse; |
g) |
cooperare alla riduzione dei rischi di catastrofi avvalendosi anche dei legami istituzionali e di attività di sensibilizzazione; informazione, istruzione e comunicazione; migliori pratiche finalizzate a prevenire o a ridurre l'impatto dei rischi naturali; |
h) |
cooperare al miglioramento della base di conoscenze sulle catastrofi e sulla valutazione dei rischi e dei pericoli ai fini della gestione delle catastrofi; |
i) |
cooperare alla valutazione dell'impatto delle catastrofi sull'ambiente e sulla sanità pubblica; |
j) |
invitare esperti a seminari e convegni tecnici specifici su temi riguardanti la protezione civile; |
k) |
invitare, caso per caso, osservatori a specifiche esercitazioni e formazioni organizzate dall'UE e/o dalla Georgia, e |
l) |
rafforzare la cooperazione per quanto riguarda l'uso più efficace delle capacità di protezione civile disponibili. |
CAPO 23
Partecipazione alle agenzie e ai programmi dell'unione europea
Articolo 380
Alla Georgia è consentito partecipare a tutte le agenzie dell'Unione aperte alla partecipazione della Georgia a norma delle disposizioni pertinenti che istituiscono tali agenzie. Per la partecipazione a ciascuna di tali agenzie la Georgia conclude con l'UE accordi separati che disciplinano anche l'importo del contributo finanziario.
Articolo 381
Alla Georgia è consentito partecipare a tutti i programmi attuali e futuri dell'Unione aperti alla partecipazione della Georgia a norma delle disposizioni pertinenti di adozione di tali programmi. La partecipazione della Georgia ai programmi dell'Unione avviene conformemente alle disposizioni contenute nel protocollo III del presente accordo relativo a un accordo quadro fra l'Unione europea e la Georgia sui principi generali della partecipazione della Georgia ai programmi dell'Unione.
Articolo 382
Le Parti instaureranno un dialogo regolare sulla partecipazione della Georgia ai programmi e alle agenzie dell'UE. In particolare, l'UE informa la Georgia in merito all'istituzione di nuove agenzie dell'UE e di nuovi programmi dell'Unione, nonché in merito a eventuali modifiche delle condizioni di partecipazione ai programmi e alle agenzie dell'Unione di cui agli articoli 380 e 381 del presente accordo.
TITOLO VII
ASSISTENZA FINANZIARIA, DISPOSIZIONI ANTIFRODE E IN MATERIA DI CONTROLLO
CAPO 1
Assistenza finanziaria
Articolo 383
La Georgia usufruisce di assistenza finanziaria tramite i meccanismi e gli strumenti di finanziamento pertinenti dell'UE. La Georgia può altresì beneficiare della cooperazione con la Banca europea per gli investimenti (BEI), la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) e altre istituzioni finanziarie internazionali. L'assistenza finanziaria contribuirà alla realizzazione degli obiettivi del presente accordo e sarà fornita conformemente a quanto disposto dal presente capo.
Articolo 384
I principi fondamentali dell'assistenza finanziaria sono stabiliti nei regolamenti pertinenti che disciplinano gli strumenti finanziari dell'UE.
Articolo 385
Per l'assistenza finanziaria dell'UE i settori prioritari convenuti tra le Parti sono stabiliti nei programmi d'azione annuali basati, ove pertinente, su quadri pluriennali che riflettono le priorità programmatiche concordate. Gli importi dei contributi fissati in tali programmi tengono conto delle esigenze della Georgia, delle capacità del settore e dello stato di avanzamento delle riforme, in particolare nei settori contemplati dal presente accordo.
Articolo 386
Per sfruttare al meglio le risorse disponibili, le Parti si adoperano affinché l'assistenza dell'UE sia attuata in stretta collaborazione e in coordinamento con gli altri paesi donatori, gli altri organismi donatori e le altre istituzioni finanziarie internazionali e nel rispetto dei principi internazionali sull'efficacia degli aiuti.
Articolo 387
La base giuridica, amministrativa e tecnica fondamentale dell'assistenza finanziaria è stabilita nel quadro dei pertinenti accordi tra le Parti.
Articolo 388
Il Consiglio di associazione è informato dell'andamento e dell'attuazione dell'assistenza finanziaria e dei suoi effetti sul conseguimento degli obiettivi del presente accordo. A tal fine, gli organismi competenti delle Parti forniscono, su basi reciproche e permanenti, le opportune informazioni di monitoraggio e valutazione.
Articolo 389
Le Parti attuano l'assistenza secondo i principi della sana gestione finanziaria e collaborano per tutelare gli interessi finanziari dell'UE e della Georgia conformemente al capo 2 (Disposizioni antifrode e in materia di controllo) del presente titolo.
CAPO 2
Disposizioni antifrode e in materia di controllo
Articolo 390
Definizioni
Ai fini del presente capo si applicano le definizioni di cui al protocollo IV del presente accordo.
Articolo 391
Campo di applicazione
Il presente capo si applica a ogni ulteriore accordo o strumento di finanziamento che dovesse essere concluso fra le Parti e a qualsiasi altro strumento di finanziamento dell'UE cui la Georgia possa essere associata, fatta salva ogni altra clausola aggiuntiva che disciplini gli audit, le verifiche sul posto, le ispezioni, i controlli e le misure antifrode, comprese quelle attuate dalla Corte dei conti europea e dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).
Articolo 392
Misure per prevenire e combattere le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita
Le Parti adottano misure efficaci per prevenire e combattere la frode, la corruzione e ogni altra attività illegale in relazione all'attuazione dei fondi dell'UE, anche mediante la reciproca assistenza amministrativa e giudiziaria nei settori contemplati dal presente accordo.
Articolo 393
Scambio di informazioni e ulteriore cooperazione a livello operativo
1. Ai fini della corretta attuazione del presente capo, le autorità competenti della Georgia e dell'UE si scambiano regolarmente informazioni e si consultano su richiesta di una delle Parti.
2. L'OLAF può concordare con le proprie controparti della Georgia di estendere la cooperazione nell'ambito delle attività antifrode, anche tramite convenzioni operative con le autorità della Georgia, conformemente alla legislazione della Georgia.
3. Per quanto concerne il trasferimento e il trattamento dei dati personali si applica il titolo III (Libertà, sicurezza e giustizia), articolo 14, del presente accordo.
Articolo 394
Prevenzione di frodi, corruzione e irregolarità
1. Le autorità dell'UE e della Georgia controllano regolarmente la corretta realizzazione delle operazioni finanziate con i fondi dell'UE e adottano misure atte a prevenire e rettificare irregolarità e frodi.
2. Le autorità dell'UE e della Georgia adottano le misure opportune per prevenire e rettificare le pratiche di corruzione attiva o passiva e per escludere i conflitti di interesse in ogni fase delle procedure relative all'attuazione dei fondi dell'UE.
3. Le autorità della Georgia informano la Commissione europea circa la misure preventive adottate.
4. La Commissione europea ha facoltà di assumere elementi di prova, a norma dell'articolo 56 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.
5. In particolare, la Commissione ha altresì facoltà di assumere elementi di prova per accertare che le procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni rispettino i principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione, evitino conflitti di interesse, offrano garanzie equivalenti agli standard internazionalmente riconosciuti e garantiscano il rispetto delle disposizioni in materia di sana gestione finanziaria.
6. Le Parti, conformemente alle proprie procedure, si scambieranno informazioni sull'attuazione dei fondi dell'UE e si informano quanto prima di eventuali cambiamenti sostanziali delle loro procedure o dei loro sistemi.
Articolo 395
Procedimenti giudiziari, indagini ed esercizio dell'azione penale
Le autorità della Georgia avviano procedimenti giudiziari, che comprendono se del caso le indagini e l'esercizio dell'azione penale in relazione a casi presunti o accertati di frode, corruzione o qualsiasi altra irregolarità, compreso il conflitto di interessi, in seguito a controlli nazionali o dell'UE. Se necessario l'OLAF può assistere le competenti autorità della Georgia in questo compito.
Articolo 396
Trasmissione di informazioni relative a frodi, corruzione e irregolarità
1. Le autorità della Georgia trasmettono quanto prima alla Commissione europea le informazioni di cui sono venute a conoscenza su casi accertati di frode o corruzione ed informano senza indugio la Commissione europea di eventuali altre irregolarità, compreso il conflitto di interessi, connesse all'attuazione dei fondi dell'UE. I presunti casi di frode e corruzione sono comunicati anche all'OLAF e alla Commissione europea.
2. Le autorità della Georgia informano anche di tutte le misure adottate in relazione ai fatti comunicati in forza del presente articolo. Al termine di ogni anno civile le autorità della Georgia informano la Commissione europea circa l'assenza di casi di frode, corruzione o irregolarità da segnalare.
Articolo 397
Audit
1. La Commissione europea e la Corte dei conti europea hanno facoltà di controllare la legittimità e la regolarità di tutte le spese sostenute in relazione all'attuazione dei fondi dell'UE e di verificare che sia stato rispettato il principio della sana gestione finanziaria.
2. Gli audit si effettuano sulla base degli impegni e dei pagamenti e hanno luogo tanto sui documenti quanto, all'occorrenza, sul posto, nei locali di qualsiasi organismo che gestisca i fondi dell'UE o partecipi alla loro attuazione. Tali audit possono aver luogo prima della chiusura dei conti per l'esercizio finanziario in questione e per un periodo di cinque anni dalla data di pagamento del saldo.
3. Gli ispettori della Commissione europea o altre persone autorizzate dalla Commissione europea o dalla Corte dei conti europea possono eseguire controlli documentali o sul posto e audit nei locali di qualsiasi organismo che gestisca i fondi dell'UE o che partecipi alla loro attuazione o dei relativi subappaltatori in Georgia.
4. Gli ispettori della Commissione europea o altre persone autorizzate dalla Commissione europea o dalla Corte dei conti europea hanno accesso adeguato ai siti, ai lavori e ai documenti necessari per condurre tali audit, comprese le informazioni in formato elettronico. Tale diritto di accesso dovrebbe essere comunicato a tutte le istituzioni pubbliche della Georgia ed è esplicitamente sancito nei contratti conclusi per attuare gli strumenti di cui al presente accordo.
5. Sono soggetti ai controlli e agli audit di cui sopra tutti gli appaltatori e i subappaltatori che abbiano percepito fondi dell'UE. Nello svolgimento delle proprie funzioni la Corte dei conti europea e gli organismi di audit della Georgia cooperano in uno spirito di fiducia, pur mantenendo la loro indipendenza.
Articolo 398
Controlli sul posto
1. Nell'ambito del presente accordo, l'OLAF è autorizzato ad eseguire controlli e verifiche sul posto con l'obiettivo di proteggere gli interessi finanziari dell'UE conformemente alle disposizioni del regolamento (CE, Euratom), n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità.
2. I controlli e le verifiche sul posto sono preparati e effettuati dall'OLAF in stretta cooperazione con le autorità competenti della Georgia e tenendo conto della legislazione pertinente della Georgia.
3. Le autorità della Georgia ricevono notifica dell'oggetto, dello scopo e della base giuridica dei controlli e delle verifiche in loco in tempo utile per fornire l'aiuto necessario. A tal fine i funzionari delle competenti autorità della Georgia possono partecipare ai controlli e alle verifiche sul posto.
4. Se manifestano interesse, le competenti autorità della Georgia possono condurre i controlli e le verifiche sul posto congiuntamente all'OLAF.
5. Qualora un operatore economico si opponga ad un controllo o ad una verifica sul posto, le autorità della Georgia, nel rispetto della legislazione nazionale, forniscono l'assistenza necessaria per permettere all'OLAF di adempiere i propri obblighi nell'esecuzione dei controlli o delle verifiche sul posto.
Articolo 399
Misure e sanzioni amministrative
Fatta salva la legislazione della Georgia, la Commissione europea può imporre misure e sanzioni amministrative in conformità al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, al regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, e al regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità.
Articolo 400
Recupero
1. Le autorità della Georgia adottano tutte le misure opportune per dare attuazione alle disposizioni menzionate in appresso riguardanti il recupero dei fondi dell'UE indebitamente versati all'agenzia governativa per i finanziamenti.
2. Quando l'attuazione dei fondi dell'UE è affidata alle autorità della Georgia, la Commissione europea ha facoltà di recuperare i fondi dell'UE indebitamente versati, in particolare tramite rettifiche finanziarie. La Commissione europea tiene conto delle misure adottate dalle autorità della Georgia per evitare che i fondi dell'UE interessati vadano perduti.
3. La Commissione europea consulta la Georgia a questo riguardo, prima di prendere qualsiasi decisione riguardante il recupero. Le eventuali controversie sui recuperi saranno discusse nel Consiglio di associazione.
4. Quando la Commissione europea attua i fondi dell'UE direttamente o indirettamente affidando a terzi compiti di esecuzione del bilancio, le decisioni prese dalla Commissione europea che rientrano nel campo di applicazione del presente titolo e che impongono obblighi pecuniari a soggetti diversi dagli Stati sono eseguibili in Georgia nel rispetto dei seguenti principi:
a) |
l'esecuzione forzata è regolata dalle norme di procedura civile vigenti in Georgia; la formula esecutiva è apposta, con la sola verificazione dell'autenticità del titolo, dall'autorità nazionale che il governo della Georgia designa a tal fine, informandone la Commissione europea e la Corte di giustizia dell'Unione europea; |
b) |
assolte tali formalità a richiesta dell'interessato, quest'ultimo può ottenere l'esecuzione forzata adendo direttamente l'autorità competente in conformità alla legislazione della Georgia; |
c) |
l'esecuzione forzata può essere sospesa soltanto in virtù di una decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea. Le autorità giudiziarie della Georgia sono tuttavia competenti in materia di controllo della regolarità degli atti esecutivi. |
5. La formula esecutiva è apposta, con la sola verificazione dell'autenticità del titolo, dalle autorità designate dal governo della Georgia. L'esecuzione forzata ha luogo secondo le disposizioni procedurali della Georgia. La legalità della decisione di esecuzione adottata dalle autorità competenti dell'UE è soggetta al sindacato della Corte di giustizia dell'Unione europea.
6. Le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea pronunciate in virtù di una clausola compromissoria prevista da un contratto rientrante nel campo di applicazione del presente capo hanno forza esecutiva alle stesse condizioni.
Articolo 401
Riservatezza
Le informazioni trasmesse o acquisite in qualsiasi forma nell'ambito del presente capo sono coperte dal segreto d'ufficio e godono della stessa protezione accordata a informazioni analoghe dalla legislazione della Georgia e dalle disposizioni corrispondenti applicabili alle istituzioni dell'UE. Tali informazioni possono essere comunicate solo a coloro che, nelle istituzioni dell'UE, negli Stati membri o in Georgia, sono tenuti a conoscerle in virtù delle loro funzioni, e possono essere utilizzate all'unico scopo di garantire una tutela efficace degli interessi finanziari delle Parti.
Articolo 402
Ravvicinamento della legislazione
La Georgia procederà ad un ravvicinamento della sua legislazione agli atti dell'UE e agli strumenti internazionali di cui all'allegato XXXIV del presente accordo, conformemente alle disposizioni di tale allegato.
TITOLO VIII
DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI
CAPO 1
Quadro istituzionale
Articolo 403
Il dialogo politico e programmatico tra le Parti, anche per quanto concerne le questioni connesse alla cooperazione settoriale, può avere luogo a qualsiasi livello. Il dialogo regolare di alto livello sulle politiche si svolge nell'ambito del Consiglio di associazione istituito dall'articolo 404 e nel quadro di riunioni periodiche tra i rappresentanti delle Parti a livello ministeriale di comune accordo tra le medesime.
Consiglio di associazione
Articolo 404
1. È istituito un Consiglio di associazione, incaricato di esercitare la vigilanza e il controllo sull'applicazione e sull'attuazione del presente accordo e di esaminare periodicamente il funzionamento del presente accordo alla luce dei suoi obiettivi.
2. Il Consiglio di associazione si riunisce periodicamente a livello ministeriale, almeno una volta l'anno e quando le circostanze lo richiedono. Il Consiglio di associazione si può riunire, di comune accordo, in tutte le formazioni necessarie.
3. Oltre a esercitare la vigilanza e il controllo sull'applicazione e sull'attuazione del presente accordo, il Consiglio di associazione esamina le questioni di rilievo che emergono nel quadro del presente accordo e qualsiasi altra questione bilaterale o internazionale di reciproco interesse.
Articolo 405
1. Il Consiglio di associazione è composto da membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea, da una parte, e da membri del governo della Georgia, dall'altra.
2. Il Consiglio di associazione adotta il proprio regolamento interno.
3. Il Consiglio di associazione è presieduto a turno da un rappresentante dell'Unione e da un rappresentante della Georgia.
4. Se del caso e previo comune accordo, rappresentanti di altri organi delle Parti possono partecipare in qualità di osservatori ai lavori del Consiglio di associazione.
Articolo 406
1. Ai fini della realizzazione degli obiettivi del presente accordo, il Consiglio di associazione ha il potere di prendere decisioni rientranti nel campo di applicazione del presente accordo. Tali decisioni sono vincolanti per le Parti, che adottano le misure opportune per la loro attuazione, se necessario anche con interventi degli organi istituiti a norma del presente accordo, conformemente alle disposizioni del medesimo. Il Consiglio di associazione può anche formulare raccomandazioni. Esso adotta le proprie decisioni e raccomandazioni mediante accordo tra le Parti, se del caso al termine delle rispettive procedure interne.
2. In linea con l'obiettivo del graduale ravvicinamento della legislazione della Georgia a quella dell'UE secondo quanto stabilito nel presente accordo, il Consiglio di associazione sarà una sede per lo scambio di informazioni su atti legislativi selezionati, vigenti e in preparazione, dell'Unione europea e della Georgia, nonché sulle misure di attuazione, applicazione e verifica della conformità.
3. A norma del paragrafo 1 del presente articolo, il Consiglio di associazione ha il potere di aggiornare o modificare gli allegati del presente accordo, fatte salve le eventuali disposizioni specifiche di cui al titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del medesimo.
Comitato di associazione
Articolo 407
1. È istituito un Comitato di associazione che assiste il Consiglio di associazione nell'adempimento dei suoi obblighi e nell'esercizio delle sue funzioni.
2. Il Comitato di associazione è composto da rappresentanti delle Parti, normalmente a livello di alti funzionari.
3. Il Comitato di associazione è presieduto a turno da un rappresentante dell'UE e da un rappresentante della Georgia.
Articolo 408
1. Il Consiglio di associazione stabilisce, nel proprio regolamento interno, i compiti e il funzionamento del Comitato di associazione, tra le cui responsabilità è compresa anche la preparazione delle riunioni del Consiglio di associazione. Il Comitato di associazione si riunisce almeno una volta l'anno e, previo accordo tra le Parti, ogni qualvolta le circostanze lo richiedano.
2. Il Consiglio di associazione può delegare i suoi poteri, compreso il potere di adottare decisioni vincolanti, al Comitato di associazione.
3. Il Comitato di associazione ha il potere di adottare decisioni nei casi previsti nel presente accordo, nei settori oggetto della delega di poteri conferita dal Consiglio di associazione e secondo quanto previsto all'articolo 406, paragrafo 1, del presente accordo. Tali decisioni sono vincolanti per le Parti, che adottano le misure opportune per attuarle. Il Comitato di associazione adotta le sue decisioni mediante accordo tra le Parti, tenendo in considerazione le rispettive procedure interne.
4. Il Comitato di associazione si riunisce in una formazione specifica per affrontare tutte le questioni inerenti al titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo. Il Comitato di associazione si riunisce in tale formazione almeno una volta l'anno.
Articolo 409
Comitati, sottocomitati e organi speciali
1. Il Comitato di associazione è assistito dai sottocomitati istituiti in forza del presente accordo.
2. Il Consiglio di associazione può decidere di istituire comitati o organi speciali in settori specifici necessari ai fini dell'attuazione del presente accordo, determinandone la composizione, i compiti e il funzionamento. Tali comitati e organi speciali possono inoltre discutere ogni questione che ritengano pertinente fatte salve le disposizioni specifiche del titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo.
3. Il Comitato di associazione può inoltre istituire sottocomitati, anche per fare il punto dei progressi compiuti nel quadro dei dialoghi regolari di cui al titolo V (Cooperazione economica) e al titolo VI (Altre politiche di cooperazione) del presente accordo.
4. I sottocomitati hanno il potere di adottare decisioni nei casi previsti dal presente accordo. Essi riferiscono regolarmente delle loro attività al Comitato di associazione, secondo necessità.
5. I sottocomitati istituiti a norma del titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo informano con il debito anticipo il Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 408, paragrafo 4, del presente accordo, della data e dell'ordine del giorno delle loro riunioni. Essi riferiscono delle loro attività nel corso di tutte le riunioni periodiche del Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio».
6. L'esistenza di sottocomitati non impedisce alle Parti di sottoporre qualsiasi questione direttamente al Comitato di associazione riunito anche nella formazione «Commercio».
Comitato parlamentare di associazione
Articolo 410
1. È istituito un Comitato parlamentare di associazione, che riunisce e consente scambi di opinioni tra membri del Parlamento europeo e del Parlamento della Georgia. Esso stabilisce la frequenza delle sue riunioni.
2. Il Comitato parlamentare di associazione è composto da membri del Parlamento europeo, da un lato, e da membri del Parlamento della Georgia, dall'altro.
3. Il Comitato parlamentare di associazione adotta il proprio regolamento interno.
4. Il Comitato parlamentare di associazione è presieduto a turno da un rappresentante del Parlamento europeo e da un rappresentante del Parlamento della Georgia, conformemente alle disposizioni previste al riguardo dal regolamento interno.
Articolo 411
1. Il Comitato parlamentare di associazione può chiedere ogni informazione utile in relazione all'attuazione del presente accordo al Consiglio di associazione, che fornisce al Comitato parlamentare di associazione le informazioni richieste.
2. Il Comitato parlamentare di associazione è informato delle decisioni e delle raccomandazioni adottate dal Consiglio di associazione.
3. Il Comitato parlamentare di associazione può rivolgere raccomandazioni al Consiglio di associazione.
4. Il Comitato parlamentare di associazione può istituire sottocomitati parlamentari di associazione.
Piattaforma della società civile
Articolo 412
1. Le Parti promuovono inoltre riunioni periodiche di rappresentanti della società civile, per informarli e raccogliere contributi in merito all'attuazione del presente accordo.
2. È istituita una piattaforma della società civile EU-Georgia, costituita da rappresentanti della società civile dell'UE, compresi i membri del Comitato economico e sociale europeo, e da rappresentanti della società civile della Georgia, compresi i rappresentanti della piattaforma nazionale del forum della società civile del partenariato orientale; tale piattaforma costituisce una sede d'incontro e di scambio di opinioni. Essa stabilisce la frequenza delle sue riunioni.
3. La piattaforma della società civile adotta il proprio regolamento interno.
4. La piattaforma della società civile è presieduta a turno da un rappresentante del Comitato economico e sociale europeo e da un rappresentante della società civile della Georgia rispettivamente, conformemente alle disposizioni previste al riguardo dal regolamento interno.
Articolo 413
1. La piattaforma della società civile è informata delle decisioni e delle raccomandazioni adottate dal Consiglio di associazione.
2. La piattaforma della società civile può rivolgere raccomandazioni al Consiglio di associazione.
3. Il Comitato di associazione e il Comitato parlamentare di associazione mantengono contatti regolari con i rappresentanti della piattaforma della società civile per conoscerne il punto di vista sulla realizzazione degli obiettivi del presente accordo.
CAPO 2
Disposizioni generali e finali
Articolo 414
Accesso agli organi giurisdizionali e amministrativi
Nell'ambito del presente accordo, le Parti si impegnano a garantire che le persone fisiche e giuridiche dell'altra Parte possano adire, senza discriminazioni rispetto ai propri cittadini, i propri organi giurisdizionali e amministrativi competenti a tutela dei loro diritti individuali, compresi i diritti di proprietà.
Articolo 415
Eccezioni relative alla sicurezza
Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una Parte di prendere qualsiasi misura:
a) |
ritenuta necessaria per impedire la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi fondamentali in materia di sicurezza; |
b) |
relativa alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o ad attività di ricerca, sviluppo o produzione indispensabili per scopi di difesa, purché tali misure non pregiudichino le condizioni di concorrenza per quanto riguarda i prodotti non destinati ad uso specificamente militare; |
c) |
ritenuta essenziale per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che turbino l'ordine pubblico, in caso di guerra o di grave tensione internazionale che costituisca una minaccia di guerra ovvero per far fronte agli obblighi assunti ai fini del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. |
Articolo 416
Non discriminazione
1. Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:
a) |
le misure applicate dalla Georgia nei confronti dell'UE o degli Stati membri non danno luogo ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini, le loro società o imprese; |
b) |
le misure applicate dall'UE o dagli Stati membri nei confronti della Georgia non danno luogo ad alcuna discriminazione tra cittadini, società o imprese della Georgia. |
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto delle Parti di applicare le disposizioni pertinenti della loro normativa fiscale nei confronti di contribuenti che non si trovino in situazioni identiche per quanto riguarda il loro luogo di residenza.
Articolo 417
Ravvicinamento progressivo
La Georgia procede ad un ravvicinamento progressivo della sua legislazione agli atti dell'UE di cui agli allegati del presente accordo, sulla base degli impegni previsti nel presente accordo e conformemente alle disposizioni di tali allegati. La presente disposizione fa salvi i principi e gli obblighi specifici in materia di ravvicinamento previsti al titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo.
Articolo 418
Ravvicinamento dinamico
In linea con l'obiettivo della Georgia di ravvicinare progressivamente la propria legislazione al diritto dell'UE, il Consiglio di associazione rivede ed aggiorna periodicamente gli allegati del presente accordo, anche per tenere conto dell'evoluzione del diritto dell'UE e delle norme applicabili contenute negli strumenti internazionali che le Parti ritengano pertinenti, se del caso al termine delle rispettive procedure interne delle Parti. La presente disposizione fa salve le eventuali disposizioni specifiche di cui al titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo.
Articolo 419
Valutazione del ravvicinamento
1. Per «monitoraggio» si intende la valutazione continua dei progressi compiuti nell'attuazione e nell'applicazione delle misure contemplate dal presente accordo.
2. Il monitoraggio comprende la valutazione da parte dell'UE del ravvicinamento del diritto della Georgia al diritto dell'Unione europea quale definito nel presente accordo, compresi gli aspetti relativi all'attuazione e all'applicazione delle norme. Tali valutazioni possono essere effettuate dall'UE individualmente di propria iniziativa, secondo quanto previsto al titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo, dall'UE d'intesa con la Georgia o congiuntamente dalle Parti. Per facilitare il processo di valutazione, la Georgia comunica all'UE i progressi compiuti in materia di ravvicinamento, se del caso prima del termine dei periodi transitori stabiliti nel presente accordo in relazione agli atti giuridici dell'UE. Il processo di comunicazione e valutazione, comprese le modalità delle valutazioni e la loro frequenza, tiene conto delle modalità specifiche definite nel presente accordo o delle decisioni degli organi istituzionali istituiti dal medesimo.
3. Il monitoraggio può comprendere missioni sul posto con la partecipazione di istituzioni, organismi e agenzie dell'UE, organismi non governativi, autorità di vigilanza, esperti indipendenti e altri soggetti, a seconda della necessità.
4. I risultati delle attività di monitoraggio, comprese le valutazioni del ravvicinamento di cui al paragrafo 2 del presente articolo, sono discussi in seno a tutti gli organi competenti istituiti in forza del presente accordo. Tali organi possono adottare raccomandazioni congiunte che sono trasmesse al Consiglio di associazione.
5. Se le Parti convengono che le misure necessarie contemplate dal titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo sono state attuate e vengono applicate, il Consiglio di associazione, in virtù dei poteri ad esso conferiti dagli articoli 406 e 408 del presente accordo, decide un'ulteriore apertura del mercato, secondo quanto previsto al titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo.
6. Alle raccomandazioni congiunte di cui al paragrafo 4 del presente articolo trasmesse al Consiglio di associazione, o alla mancata adozione di tali raccomandazioni, non si applica la disciplina in materia di risoluzione delle controversie come definita al titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo. Alle decisioni adottate dall'organo istituzionale competente, o alla mancata adozione di tali decisioni, non si applica la disciplina in materia di risoluzione delle controversie come definita al titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo.
Articolo 420
Adempimento degli obblighi
1. Le Parti adottano ogni misura di natura generale o specifica necessaria per adempiere gli obblighi loro incombenti in forza del presente accordo e si adoperano per il conseguimento degli obiettivi ivi contemplati.
2. Le Parti concordano di consultarsi tempestivamente attraverso i canali appropriati, su richiesta di una di esse, per discutere le questioni inerenti all'interpretazione, all'attuazione o all'applicazione in buona fede del presente accordo e ad altri aspetti di rilievo delle loro relazioni.
3. Le Parti sottopongono al Consiglio di associazione qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, all'attuazione o all'applicazione in buona fede del presente accordo conformemente all'articolo 421 del medesimo. Il Consiglio di associazione può risolvere le controversie mediante una decisione vincolante.
Articolo 421
Risoluzione delle controversie
1. Qualora fra le Parti insorga una controversia relativa all'interpretazione, all'attuazione o all'applicazione in buona fede del presente accordo, una Parte presenta all'altra Parte e al Consiglio di associazione una richiesta formale di risoluzione della controversia. Con disciplina in deroga, le controversie relative all'interpretazione, all'attuazione o all'applicazione in buona fede del titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo sono soggette unicamente alla disciplina del capo 14 (Risoluzione delle controversie) di tale titolo.
2. Le Parti si adoperano per risolvere la controversia avviando consultazioni in buona fede nell'ambito del Consiglio di associazione e degli altri organi competenti di cui agli articoli 407 e 409 del presente accordo al fine di pervenire nel più breve tempo possibile a una soluzione reciprocamente accettabile.
3. Le Parti forniscono al Consiglio di associazione e agli altri organi competenti tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione.
4. Finché non sia stata risolta, la controversia è discussa in ogni riunione del Consiglio di associazione. Una controversia si ritiene risolta quando il Consiglio di associazione adotta una decisione vincolante per dirimere la controversia a norma dell'articolo 420, paragrafo 3, del presente accordo o quando dichiara che la controversia si è conclusa. Consultazioni in merito a una controversia possono inoltre tenersi durante qualsiasi riunione del Comitato di associazione o di qualsiasi altro organo competente istituito a norma degli articoli 407 e 409 del presente accordo, secondo quanto concordato tra le Parti o su richiesta di una di esse. Le consultazioni possono tenersi anche per iscritto.
5. Tutte le informazioni comunicate durante le consultazioni rimangono riservate.
Articolo 422
Misure appropriate in caso di mancato adempimento degli obblighi
1. Una Parte può adottare le misure appropriate se la questione oggetto della controversia non è risolta entro tre mesi dalla data della notifica di una richiesta formale di risoluzione della controversia a norma dell'articolo 421 del presente accordo e se la Parte attrice continua a ritenere che l'altra Parte non abbia adempiuto un obbligo che ad essa incombe in forza del presente accordo. Le Parti di comune accordo possono derogare al requisito di un periodo di tre mesi per le consultazioni; tale requisito non si applica ai casi eccezionali di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
2. Nella scelta delle misure appropriate si privilegiano quelle che meno interferiscono con il funzionamento del presente accordo. Salvo nei casi di cui al paragrafo 3 del presente articolo, tali misure non possono comprendere la sospensione dei diritti o degli obblighi previsti dalle disposizioni del titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo. Le misure adottate a norma del paragrafo 1 del presente articolo sono immediatamente notificate al Consiglio di associazione e formano oggetto di consultazioni in conformità all'articolo 420, paragrafo 2, del presente accordo e di una procedura di risoluzione delle controversie a norma dell'articolo 420, paragrafo 3, e dell'articolo 421 del presente accordo.
3. Le eccezioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo riguardano:
a) |
la denuncia del presente accordo non autorizzata dalle norme generali di diritto internazionale, o |
b) |
la violazione, ad opera dell'altra Parte, di uno degli elementi essenziali del presente accordo di cui al titolo I (Principi generali), articolo 2, del medesimo. |
Articolo 423
Relazione con altri accordi
1. È abrogato l'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Georgia, dall'altro, firmato a Lussemburgo il 22 aprile 1996 ed entrato in vigore il 1o luglio 1999.
2. Il presente accordo sostituisce l'accordo di cui al paragrafo 1. I riferimenti all'accordo di cui al paragrafo 1 contenuti in tutti gli altri accordi tra le Parti si intendono fatti al presente accordo.
3. Il presente accordo sostituisce l'accordo tra l'Unione europea e la Georgia relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari, firmato a Bruxelles il 14 luglio 2011 ed entrato in vigore il 1o aprile 2012.
Articolo 424
1. Fino a quando le persone fisiche e giuridiche non godranno degli stessi diritti a norma del presente accordo, quest'ultimo non pregiudica i diritti loro garantiti da accordi in vigore che vincolano uno o più Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra.
2. Gli accordi in vigore relativi a settori di cooperazione specifici che rientrano nel campo di applicazione del presente accordo sono considerati parte delle relazioni bilaterali generali disciplinate dal presente accordo e rientranti in un quadro istituzionale comune.
Articolo 425
1. Le Parti possono integrare il presente accordo mediante la conclusione di accordi specifici in qualsiasi settore rientrante nel suo campo di applicazione. Tali accordi specifici sono parte integrante delle relazioni bilaterali generali disciplinate dal presente accordo e rientrano in un quadro istituzionale comune.
2. Fatte salve le pertinenti disposizioni del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, né il presente accordo né qualsiasi azione intrapresa in applicazione dello stesso pregiudicano in alcun modo la competenza degli Stati membri ad avviare con la Georgia attività di cooperazione bilaterale o a concludere, se del caso, nuovi accordi di cooperazione con la Georgia.
Articolo 426
Allegati e protocolli
Gli allegati e i protocolli del presente Accordo ne fanno parte integrante.
Articolo 427
Durata
1. Il presente accordo è concluso per una durata illimitata.
2. Ciascuna Parte può denunciare il presente accordo dandone notifica all'altra Parte. Il presente accordo cessa di essere applicabile decorsi sei mesi dal ricevimento di tale notifica.
Articolo 428
Definizione delle Parti
Ai fini del presente accordo, per «Parti» si intendono l'Unione europea o i suoi Stati membri oppure l'Unione europea e i suoi Stati membri, secondo le loro rispettive competenze definite nel trattato sull'Unione europea e nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, se del caso, anche l'Euratom, conformemente alle sue competenze a norma del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Georgia, dall'altra.
Articolo 429
Applicazione territoriale
1. Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori ai quali si applicano il trattato sull'Unione europea, il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, alle condizioni ivi precisate, e, dall'altra, al territorio della Georgia.
2. L'applicazione del presente accordo o del suo titolo IV (Scambi e questioni commerciali) alle regioni georgiane dell'Abkhazia e di Tskhinvali/Ossezia del Sud sulle quali il governo della Georgia non esercita un controllo effettivo ha inizio una volta che la Georgia abbia garantito la piena attuazione e l'applicazione del presente accordo o del suo titolo IV (Scambi e questioni commerciali), rispettivamente, in tutto il suo territorio.
3. Il Consiglio di associazione adotta una decisione per determinare il momento in cui risultano garantite la piena attuazione ed applicazione del presente accordo o del suo titolo IV (Scambi e questioni commerciali) in tutto il territorio della Georgia.
4. Se una Parte ritiene che non siano più garantite la piena attuazione e applicazione del presente accordo o del suo titolo IV (Scambi e questioni commerciali) nelle regioni della Georgia di cui al paragrafo 2 del presente articolo, tale Parte può richiedere al Consiglio di associazione di riconsiderare l'opportunità di continuare ad applicare le disposizioni del presente accordo o del suo titolo IV (Scambi e questioni commerciali), rispettivamente, alle regioni in questione. Il Consiglio di associazione esamina la situazione e adotta una decisione sull'opportunità di continuare ad applicare il presente accordo o il suo titolo IV (Scambi e questioni commerciali), rispettivamente, entro tre mesi dalla richiesta. Qualora il Consiglio di associazione non adotti una decisione entro tre mesi dalla richiesta è sospesa l'applicazione del presente accordo o del suo titolo IV (Scambi e questioni commerciali), rispettivamente, alle regioni in questione fino all'adozione di una decisione da parte del Consiglio di associazione.
5. Le decisioni prese dal Consiglio di associazione a norma del presente articolo in merito all'applicazione del titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo si applicano alla totalità del titolo IV e non possono riguardare solamente alcune parti del medesimo.
Articolo 430
Depositario del presente accordo
Il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea è il depositario del presente accordo.
Articolo 431
Entrata in vigore e applicazione provvisoria
1. Il presente Accordo è ratificato o approvato dalle Parti in conformità alle rispettive procedure. Gli strumenti di ratifica o di approvazione sono depositati presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.
2. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di deposito dell'ultimo strumento di ratifica o di approvazione.
3. Nonostante quanto disposto al paragrafo 2 del presente articolo, l'Unione e la Georgia convengono di applicare in via provvisoria il presente accordo nelle parti specificate dall'Unione, secondo quanto previsto al paragrafo 4 del presente articolo e conformemente alle rispettive legislazioni e procedure interne applicabili.
4. L'applicazione provvisoria ha effetto a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui il depositario del presente accordo ha ricevuto:
a) |
la notifica dell'Unione relativa al completamento delle procedure a tal fine necessarie, con l'indicazione delle parti del presente accordo che si applicano in via provvisoria; e |
b) |
il deposito dello strumento di ratifica, da parte della Georgia, conformemente alle sue procedure e alla sua legislazione applicabile. |
5. Ai fini delle disposizioni pertinenti del presente accordo, allegati e protocolli compresi, i riferimenti alla «data di entrata in vigore del presente accordo» contenuti in tali disposizioni si intendono fatti alla «data a decorrere dalla quale il presente accordo è applicato in via provvisoria», conformemente al paragrafo 3 del presente articolo.
6. Durante il periodo di applicazione provvisoria le disposizioni dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, firmato a Lussemburgo il 22 aprile 1996 ed entrato in vigore il 1o luglio 1999, continuano ad applicarsi se e in quanto non interessate dall'applicazione provvisoria del presente accordo.
7. Ciascuna Parte può notificare per iscritto al depositario del presente accordo la volontà di porre fine all'applicazione provvisoria del medesimo. La cessazione dell'applicazione provvisoria ha effetto sei mesi dopo che il depositario del presente accordo ha ricevuto la notifica.
Articolo 432
Testi autentici
Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e georgiana, e ciascuna di queste versioni fa ugualmente fede.
IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente accordo,
Съставено в Брюксел на двадесет и седми юни две хиляди и четиринадесета година.
Hecho en Bruselas, el veintisiete de junio de dos mil catorce.
V Bruselu dne dvacátého sedmého června dva tisíce čtrnáct.
Udfærdiget i Bruxelles den syvogtyvende juni to tusind og fjorten.
Geschehen zu Brüssel am siebenundzwanzigsten Juni zweitausendvierzehn.
Kahe tuhande neljateistkümnenda aasta juunikuu kahekümne seitsmendal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι εφτά Ιουνίου δύο χιλιάδες δεκατέσσερα.
Done at Brussels on the twenty-seventh day of June in the year two thousand and fourteen.
Fait à Bruxelles, le vingt-sept juin deux mille quatorze.
Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset sedmog lipnja dvije tisuće četrnaeste.
Fatto a Bruxelles, addì ventisette giugno duemilaquattordici.
Briselē, divi tūkstoši četrpadsmitā gada divdesmit septītajā jūnijā.
Priimta du tūkstančiai keturioliktų metų birželio dvidešimt septintą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennegyedik év június havának huszonhetedik napján.
Magħmul fi Brussell, fis-sebgħa u għoxrin jum ta’ Ġunju tas-sena elfejn u erbatax.
Gedaan te Brussel, de zevenentwintigste juni tweeduizend veertien.
Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego siódmego czerwca roku dwa tysiące czternastego.
Feito em Bruxelas, em vinte e sete de junho de dois mil e catorze.
Întocmit la Bruxelles la douăzeci și șapte iunie două mii paisprezece.
V Bruseli dvadsiateho siedmeho júna dvetisícštrnásť.
V Bruslju, dne sedemindvajsetega junija leta dva tisoč štirinajst.
Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäseitsemäntenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattaneljätoista.
Som skedde i Bryssel den tjugosjunde juni tjugohundrafjorton.
Voor het Koninkrijk België
Pour le Royaume de Belgique
Für das Königreich Belgien
Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.
Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.
За Релублика България
Za Českou republiku
For Kongeriget Danmark
Für die Bundesrepublik Deutschland
Eesti Vabariigi nimel
Thar cheann Na hÉireann
For Ireland
Για την Ελληνική Δημοκρατία
Por el Reino de España
Pour la République française
Za Republiku Hrvatsku
Per la Repubblica italiana
Για την Κυπριακή Δημοκρατία
Latvijas Republikas vārdā –
Lietuvos Respublikos vardu
Pour le Grand-Duché de Luxembourg
Magyarország részéről
Għar-Repubblika ta’ Malta
Voor het Koninkrijk der Nederlanden
Für die Republik Österreich
W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej
Pela República Portuguesa
Pentru România
Za Republiko Slovenijo
Za Slovenskú republiku
Suomen tasavallan puolesta
För Republiken Finland
För Konungariket Sverige
For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
За Европейския съюз
Por la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
Зa Eвpoпeйcката общност зa aтoмна енергия
Por la Comunidad Europea de la Energía Atómica
Za Evropské společenství pro atomovou energii
For Det Europæiske Atomenergifællesskab
Für die Europäische Atomgemeinschaft
Euroopa Aatomienergiaühenduse nimel
Гια την Ευρωπαїκή Κоινότητα Ατομικής Εvέργειας
For the European Atomic Energy Community
Pour la Communauté européenne de l'énergie atomique
Za Europsku zajednicu za atomsku energiju
Per la Comunità europea dell'energia atomica
Eiropas Atomenerģijas Kopienas vārdā –
Europos atominės energijos bendrijos vardu
Az Európai Atomenergia-közösség részéről
F'isem il-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika
Voor de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie
W imieniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej
Pela Comunidade Europeia da Energia Atómica
Pentru Comunitatea Europeană a Energiei Atomice
Za Európske spoločenstvo pre atómovú energiu
Za Evropsko skupnost za atomsko energijo
Euroopan atominienergiajärjestön puolesta
För Europeiska atomenergigemenskapen
(1) Ai fini del presente accordo, per «merci» si intendono i prodotti come definiti nel GATT 1994, salvo diversa indicazione contenuta nel presente accordo. Nel presente capo, le merci che rientrano nel campo di applicazione dell'accordo OMC sull'agricoltura sono denominate «prodotti agricoli» o «prodotti».
(2) Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito.
(3) Il semplice fatto di esigere un visto per le persone fisiche di determinati paesi e non per quelle di altri paesi non è considerato tale da annullare o compromettere i vantaggi stabiliti da un impegno specifico.
(4) Resta inteso che tale territorio comprende la zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale, di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS).
(5) Una persona giuridica è controllata da un'altra persona giuridica se quest'ultima ha il potere di nominare la maggioranza degli amministratori della prima o comunque di dirigerne legalmente l'operato.
(6) Resta inteso che la lavorazione di materiali nucleari comprende tutte le attività del codice 2330 della classificazione UN ISIC Rev.3.1.
(7) Fatto salvo l'ambito delle attività che possono rientrare nella definizione di «cabotaggio» a norma della legislazione interna pertinente, il cabotaggio marittimo nazionale a norma del presente capo comprende il trasporto di passeggeri o merci tra un porto o un luogo situato in Georgia o in uno Stato membro dell'UE e un altro porto o luogo situato in Georgia o in uno Stato membro dell'UE, anche nella sua piattaforma continentale, conformemente all'UNCLOS, nonché il traffico proveniente da un porto o da un luogo situato in Georgia o in uno Stato membro dell'UE e destinato allo stesso porto o luogo.
(8) Le condizioni di reciproco accesso al mercato dei trasporti aerei sono oggetto dell'accordo tra l'UE e i suoi Stati membri e la Georgia sull'istituzione di uno Spazio aereo comune.
(9) Questo obbligo non si applica alla protezione degli investimenti, comprese le procedure di risoluzione delle controversie investitore-Stato, quale disciplinata da altri accordi e non contemplata nel presente capo.
(10) Questo obbligo non si applica alla protezione degli investimenti, comprese le procedure di risoluzione delle controversie investitore-Stato, quale disciplinata da altri accordi e non contemplata nel presente capo.
(11) Fatto salvo l'ambito delle attività che possono rientrare nella definizione di «cabotaggio» a norma del diritto nazionale pertinente, il cabotaggio marittimo nazionale a norma del presente capo comprende il trasporto di passeggeri o merci tra un porto o un luogo situato in Georgia o in uno Stato membro dell'UE e un altro porto o luogo situato in Georgia o in uno Stato membro dell'UE, anche nella sua piattaforma continentale, conformemente all'UNCLOS, nonché il traffico proveniente da un porto o da un luogo situato in Georgia o in uno Stato membro dell'UE e destinato allo stesso porto o luogo.
(12) Le condizioni di reciproco accesso al mercato del trasporto aereo sono oggetto dell'accordo tra l'UE e i suoi Stati membri e la Georgia sull'istituzione di uno Spazio aereo comune.
(13) Il riferimento «che non sia un'organizzazione senza fini di lucro» si applica solo a Belgio, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Slovenia, Finlandia e Regno Unito.
(14) Allo stabilimento ospitante può essere richiesto di presentare, per approvazione preventiva, un programma di formazione della durata del soggiorno, che ne dimostri la finalità formativa. Per quanto concerne Repubblica ceca, Germania, Spagna, Francia, Ungheria e Austria, la formazione deve essere collegata al titolo di studio universitario di cui l'interessato è titolare.
(15) Nel Regno Unito la categoria dei venditori di beni e servizi alle imprese è riconosciuta esclusivamente per i venditori di servizi.
(16) Ottenuta dopo aver raggiunto la maggiore età, definita dalla legislazione interna applicabile.
(17) Qualora il titolo di studio o la qualifica non siano stati ottenuti nel territorio della Parte in cui il servizio viene prestato, quest'ultima ha la facoltà di valutarne l'equivalenza con un titolo di studio universitario nel suo territorio.
(18) Qualora il titolo di studio o la qualifica non siano stati ottenuti nel territorio della Parte in cui il servizio viene prestato, quest'ultima ha la facoltà di valutarne l'equivalenza con un titolo di studio universitario richiesto nel suo territorio.
(19) I diritti di licenza non comprendono i pagamenti dovuti per la partecipazione ad aste, gare o altri mezzi non discriminatori di assegnazione delle concessioni, né i contributi obbligatori per la fornitura del servizio universale.
(20) Per CPC si intende la classificazione centrale dei prodotti quale definita dall'Ufficio statistico dell'ONU, Statistical Papers, Serie M, n. 77, CPC prov, 1991.
(21) I diritti di licenza non comprendono i pagamenti dovuti per la partecipazione ad aste, gare o altri mezzi non discriminatori di assegnazione delle concessioni, né i contributi obbligatori alla fornitura del servizio universale.
(22) La Georgia dà attuazione alle disposizioni di cui alla presente sottosezione entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo.
(23) Ai fini della presente sottosezione, l'interpretazione di «effettivamente a conoscenza» avviene nel rispetto della legislazione interna di ciascuna Parte.
(24) Le misure finalizzate a garantire l'imposizione o la riscossione equa o efficace delle imposte dirette comprendono le misure, adottate da una Parte secondo il proprio sistema fiscale, le quali:
a) |
si applicano agli imprenditori e ai prestatori di servizi non residenti in considerazione del fatto che l'imposta dovuta dai soggetti non residenti viene determinata con riferimento a elementi imponibili aventi la loro fonte o situati nel territorio della Parte; |
b) |
si applicano ai soggetti non residenti al fine di garantire l'imposizione o la riscossione di imposte nel territorio della Parte; |
c) |
si applicano ai soggetti residenti e non, al fine di impedire l'elusione o l'evasione fiscale, ivi comprese le misure per garantire l'osservanza degli obblighi; |
d) |
si applicano agli utilizzatori di servizi prestati nel territorio di un'altra Parte o a partire da tale territorio, al fine di garantire l'imposizione o la riscossione delle imposte che gravano su tali utilizzatori in relazione a fonti ubicate nel territorio della Parte; |
e) |
operano una distinzione tra gli imprenditori ed i prestatori di servizi soggetti a imposizione su elementi imponibili a livello mondiale e gli altri imprenditori e prestatori di servizi, in considerazione della differenza nella natura della loro base imponibile; oppure |
f) |
determinano, attribuiscono o suddividono reddito, utili, guadagni, perdite, detrazioni o crediti di soggetti residenti o succursali o tra soggetti collegati o succursali dello stesso soggetto, al fine di salvaguardare la base imponibile della Parte. |
I termini o i concetti di natura fiscale di cui alla lettera f) della presente disposizione e alla presente nota vanno intesi in base alle definizioni e ai concetti fiscali, anche equivalenti o analoghi, della legislazione interna della Parte che adotta il provvedimento.
(25) L'espressione «le imprese private che operano in virtù di diritti speciali o esclusivi» è da intendere in conformità alla nota esplicativa CC/2004/33 della Commissione europea del 18 giugno 2004.
(26) Ogni qualvolta la legislazione dell'Unione soggetta al processo di ravvicinamento a norma del presente capo fa riferimento alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, si intende che in Georgia tale pubblicazione avviene nel mezzo di comunicazione ufficiale del paese.
(27) Ai fini del presente capo, per «fissazione» si intende l'incorporazione di suoni o immagini o di loro rappresentazioni, che ne consenta la percezione, la riproduzione o la comunicazione mediante apposito dispositivo.
(28) Per «evocazione» s'intende, in particolare, qualsiasi utilizzo per i prodotti di cui alla voce 20.09 del sistema armonizzato, ma solo con riferimento a vini della voce 22.04, vini aromatizzati della voce 22.05 e bevande spiritose della voce 22.08 di tale sistema.
(29) Ai fini del presente articolo, una Parte può considerare originale un disegno o un modello con un'individualità propria.
(30) Il presente articolo lascia impregiudicato il regolamento statale n. 188 della Georgia, del 22 ottobre 2009, che stabilisce l'elenco dei paesi e delle relative autorità ammessi a beneficiare del regime semplificato di registrazione dei medicinali in Georgia. L'elenco stabilito da detto regolamento fa riferimento ai seguenti paesi/alle seguenti autorità: EMA - Agenzia europea per i medicinali Australia; Austria; Belgio; Bulgaria; Canada; Cipro; Corea; Danimarca; Estonia; Finlandia; Francia; Germania; Giappone; Grecia; Irlanda; Islanda; Italia; Lettonia; Lituania; Lussemburgo; Malta; Norvegia; Nuova Zelanda; Paesi Bassi; Polonia; Portogallo; Repubblica ceca; Romania; Slovacchia; Slovenia; Spagna; Svezia; Svizzera; Regno Unito; Ungheria; USA.
(31) Ai fini della presente sezione, per «diritti di proprietà intellettuale» si intendono almeno i seguenti diritti: il diritto d'autore; i diritti connessi al diritto d'autore; il diritto sui generis del costitutore di una banca di dati; i diritti dei creatori di topografie di prodotti a semiconduttori; i diritti conferiti dai marchi; i diritti su disegni e modelli; i diritti brevettuali, compresi i diritti derivanti da certificati protettivi complementari; le indicazioni geografiche; i diritti sui modelli di utilità; la privativa per ritrovati vegetali; le denominazioni commerciali, se protette come diritti esclusivi dalla legislazione interna.
(32) Ai fini dell'attuazione del presente capo da parte della Georgia, il presente articolo si applica unicamente una volta che la Georgia sia divenuta parte del trattato che istituisce la Comunità dell'energia, a partire da tale momento e nella misura in cui siano applicabili alla Georgia le disposizioni specifiche del trattato che istituisce la Comunità dell'energia o della legislazione dell'Unione applicabili a norma del trattato che istituisce la Comunità dell'energia.
(33) Così come sono stati espressi nella raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri relativa alla buona amministrazione, CM/Rec(2007)7, del 20 giugno 2007.
(34) Nel presente capo ogni riferimento al lavoro comprende anche le questioni pertinenti agli obiettivi strategici dell'OIL, nei quali si articola l'Agenda per il lavoro dignitoso dell'OIL, come concordati nella dichiarazione dell'OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa.
ALLEGATO I
LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA
Nel contesto dell'attuazione del presente accordo o di altri accordi, ciascuna Parte garantisce un livello di protezione giuridica dei dati che corrisponde almeno a quello definito nella direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e nella convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, firmata il 28 gennaio 1981 (STCE n. 108), e nel suo protocollo addizionale concernente le autorità di controllo e i flussi transfrontalieri, firmato l'8 novembre 2001 (STCE n. 181). Se del caso, ciascuna Parte tiene conto della decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale e della raccomandazione n. R (87)15 del comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, del 17 settembre 1987, tesa a regolamentare l'utilizzo dei dati a carattere personale nel settore della polizia.
ALLEGATO II
SOPPRESSIONE DEI DAZI DOGANALI
ALLEGATO II-A
PRODOTTI SOGGETTI A CONTINGENTI TARIFFARI ANNUI IN ESENZIONE DA DAZIO (UNIONE)
Codice NC 2012 |
Descrizione dei prodotti |
Volume (in t) |
0703 20 00 |
Agli, freschi o refrigerati |
220 |
ALLEGATO II-B
PRODOTTI AI QUALI SI APPLICA UN PREZZO D'ENTRATA (1)
che beneficiano dell'esenzione dall'aliquota ad valorem del dazio all'importazione (UNIONE)
Codice NC 2012 |
Descrizione dei prodotti |
0702 00 00 |
Pomodori, freschi o refrigerati |
0707 00 05 |
Cetrioli, freschi o refrigerati |
0709 91 00 |
Carciofi, freschi o refrigerati |
0709 93 10 |
Zucchine, fresche o refrigerate |
0805 10 20 |
Arance dolci, fresche |
0805 20 10 |
Clementine |
0805 20 30 |
Monreal e satsuma |
0805 20 50 |
Mandarini e wilkings |
0805 20 70 |
Tangerini |
0805 20 90 |
Tangelo, Ortanique, Malaquina e simili ibridi di agrumi (escl. clementine, monreal, satsuma, mandarini, wilkings e tangerini) |
0805 50 10 |
Limoni «Citrus limon, Citrus limonum» |
0806 10 10 |
Uve da tavola, fresche |
0808 10 80 |
Mele, fresche (escl. mele da sidro, presentate alla rinfusa, dal 16 settembre al 15 dicembre) |
0808 30 90 |
Pere, fresche (escl. pere da sidro, presentate alla rinfusa, dal 1o agosto al 31 dicembre) |
0809 10 00 |
Albicocche, fresche |
0809 21 00 |
Ciliege acide «Prunus cerasus», fresche |
0809 29 00 |
Ciliege, fresche (escl. ciliege acide) |
0809 30 10 |
Pesche noci, fresche |
0809 30 90 |
Pesche, fresche (escl. pesche noci) |
0809 40 05 |
Prugne, fresche |
2009 61 10 |
Succhi di uva, compresi i mosti di uva, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix ≤ 30 a 20 °C e di valore > 18 EUR per 100 kg |
2009 69 19 |
Succhi di uva, compresi i mosti di uva, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix > 67 a 20 °C e di valore > 22 EUR per 100 kg |
2009 69 51 |
Succhi di uva, compresi i mosti di uva, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix > 30 e ≤ 67 a 20 °C e di valore > 18 EUR per 100 kg, concentrati |
2009 69 59 |
Succhi di uva, compresi i mosti di uva, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix > 30 e ≤ 67 a 20 °C e di valore > 18 EUR per 100 kg (escl. succhi concentrati) |
2204 30 92 |
Mosti di uva, non fermentati, concentrati ai sensi della nota complementare 7 del capitolo 22, con massa volumica ≤ 1,33 g/cm3 a 20 °C e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 1 % vol e > 0,5 % vol (escl. mosti mutizzati con alcole) |
2204 30 94 |
Mosti di uva, non fermentati, non concentrati, con massa volumica ≤ 1,33 g/cm3 a 20 °C e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 1 % vol e > 0,5 % vol (escl. mosti mutizzati con alcole) |
2204 30 96 |
Mosti di uva, non fermentati, concentrati ai sensi della nota complementare 7 del capitolo 22, con massa volumica > 1,33 g/cm3 a 20 °C e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 1 % vol e > 0,5 % vol (escl. mosti mutizzati con alcole) |
2204 30 98 |
Mosti di uva, non fermentati, non concentrati, con massa volumica > 1,33 g/cm3 a 20 °C e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 1 % vol e > 0,5 % vol (escl. mosti mutizzati con alcole) |
(1) Cfr. allegato 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 927/2012 della Commissione, del 9 ottobre 2012, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.
ALLEGATO II-C
PRODOTTI SOGGETTI AL MECCANISMO ANTIELUSIONE (UNIONE)
Categoria di prodotti |
Codice NC 2012 |
Descrizione dei prodotti |
Volume limite (in t) |
||
Prodotti agricoli |
|||||
|
0201 10 00 |
Carcasse o mezzene di animali della specie bovina, fresche o refrigerate |
4 400 |
||
0201 20 20 |
Quarti detti «compensati» di animali della specie bovina, non disossati, freschi o refrigerati |
||||
0201 20 30 |
Busti e quarti anteriori di animali della specie bovina, non disossati, freschi o refrigerati |
||||
0201 20 50 |
Selle e quarti posteriori di animali della specie bovina, non disossati, freschi o refrigerati |
||||
0201 20 90 |
Pezzi di animali della specie bovina, non disossati, freschi o refrigerati (escl. carcasse, mezzene, quarti «compensati», busti e quarti anteriori, selle e quarti posteriori) |
||||
0201 30 00 |
Carni di animali della specie bovina, disossate, fresche o refrigerate |
||||
0202 10 00 |
Carcasse o mezzene di animali della specie bovina, congelate |
||||
0202 20 10 |
Quarti detti «compensati» di animali della specie bovina, non disossati, congelati |
||||
0202 20 30 |
Busti e quarti anteriori di animali della specie bovina, non disossati, congelati |
||||
0202 20 50 |
Selle e quarti posteriori di animali della specie bovina, non disossati, congelati |
||||
0202 20 90 |
Pezzi di animali della specie bovina, non disossati, congelati (escl. carcasse, mezzene, quarti «compensati», busti e quarti anteriori, selle e quarti posteriori) |
||||
0202 30 10 |
Quarti anteriori di animali della specie bovina, disossati, congelati, interi o tagliati al massimo in cinque pezzi, ogni quarto anteriore presentato in un unico blocco di congelazione; quarti detti «compensati» presentati in due blocchi di congelazione contenenti, l'uno, il quarto anteriore intero o tagliato al massimo in cinque pezzi e, l'altro, il quarto posteriore, escluso il filetto, in un unico pezzo |
||||
0202 30 50 |
Tagli di quarti anteriori e di punta di petto detti «crop», «chuck and blade» e «brisket», di animali della specie bovina, disossati, congelati |
||||
0202 30 90 |
Carni di animali della specie bovina, disossate, congelate (escl. quarti anteriori interi o tagliati al massimo in cinque pezzi, ogni quarto anteriore presentato in un unico blocco di congelazione; quarti detti «compensati» presentati in due blocchi di congelazione contenenti, l'uno, il quarto anteriore intero o tagliato al massimo in cinque pezzi e, l'altro, il quarto posteriore, escluso il filetto, in un unico pezzo; tagli di quarti anteriori e di punta di petto detti «crop», «chuck and blade» e «brisket») |
||||
0203 11 10 |
Carcasse o mezzene di animali della specie suina domestica, fresche o refrigerate |
||||
0203 12 11 |
Prosciutti e loro pezzi di animali della specie suina domestica, non disossati, freschi o refrigerati |
||||
0203 12 19 |
Spalle e loro pezzi di animali della specie suina domestica, non disossati, freschi o refrigerati |
||||
0203 19 11 |
Parti anteriori e loro pezzi di animali della specie suina domestica, freschi o refrigerati |
||||
0203 19 13 |
Lombate e loro pezzi di animali della specie suina domestica, freschi o refrigerati |
||||
0203 19 15 |
Pancette «ventresche» e loro pezzi di animali della specie suina domestica, freschi o refrigerati |
||||
0203 19 55 |
Carni di animali della specie suina domestica, disossate, fresche o refrigerate (escl. pancette e loro pezzi) |
||||
0203 19 59 |
Carni di animali della specie suina domestica, non disossate, fresche o refrigerate (escl. carcasse e mezzene, prosciutti, spalle e loro tagli, nonché parti anteriori, lombate e pancette e loro pezzi) |
||||
0203 21 10 |
Carcasse o mezzene di animali della specie suina domestica, congelate |
||||
0203 22 11 |
Prosciutti e loro pezzi di animali della specie suina domestica, non disossati, congelati |
||||
0203 22 19 |
Spalle e loro pezzi di animali della specie suina domestica, non disossati, congelati |
||||
0203 29 11 |
Parti anteriori e loro pezzi di animali della specie suina domestica, congelati |
||||
0203 29 13 |
Lombate e loro pezzi di animali della specie suina domestica, non disossati, congelati |
||||
0203 29 15 |
Pancette «ventresche» e loro pezzi di animali della specie suina domestica, congelati |
||||
0203 29 55 |
Carni di animali della specie suina domestica, disossate, congelate (escl. pancette e loro pezzi) |
||||
0203 29 59 |
Carni di animali della specie suina domestica, non disossate, congelate (escl. parti anteriori, lombate e pancette e loro pezzi) |
||||
0204 22 50 |
Coscia o mezza coscia di animali della specie ovina, fresche o refrigerate |
||||
0204 22 90 |
Pezzi di animali della specie ovina, freschi o refrigerati (escl. busto o mezzo busto, costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella e coscia o mezza coscia) |
||||
0204 23 00 |
Pezzi di animali della specie ovina, disossati, freschi o refrigerati |
||||
0204 42 30 |
Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella di animali della specie ovina, congelate |
||||
0204 42 50 |
Coscia o mezza coscia di animali della specie ovina |
||||
0204 42 90 |
Pezzi di animali della specie ovina, non disossati, congelati (escl. carcasse, mezzene, busto o mezzo busto, costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella e coscia o mezza coscia) |
||||
0204 43 10 |
Carni di agnello, disossate, congelate |
||||
0204 43 90 |
Carni di animali della specie ovina, disossate, congelate (escl. agnello) |
||||
|
0207 11 30 |
Galli e galline, presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «polli 70 %», freschi o refrigerati |
550 |
||
0207 11 90 |
Galli e galline, presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «polli 65 %», o altrimenti presentati, interi, freschi o refrigerati (escl. «polli 83 %» e «polli 70 %») |
||||
0207 12 10 |
Galli e galline, presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «polli 70 %», congelati |
||||
0207 12 90 |
Galli e galline, presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «polli 65 %», o altrimenti presentati, interi, congelati (escl. «polli 70 %») |
||||
0207 13 10 |
Pezzi di galli o galline, disossati, freschi o refrigerati |
||||
0207 13 20 |
Metà o quarti di galli o galline, freschi o refrigerati |
||||
0207 13 30 |
Ali intere, anche senza punta, di galli o galline, fresche o refrigerate |
||||
0207 13 50 |
Petti e loro pezzi di galli o galline, non disossati, freschi o refrigerati |
||||
0207 13 60 |
Cosce e loro pezzi di galli o galline, non disossati, freschi o refrigerati |
||||
0207 13 99 |
Frattaglie commestibili di galli o galline, fresche o refrigerate (escl. fegati) |
||||
0207 14 10 |
Pezzi di galli o galline, disossati, congelati |
||||
0207 14 20 |
Metà o quarti di galli o galline, congelati |
||||
0207 14 30 |
Ali intere, anche senza punta, di galli o galline, congelate |
||||
0207 14 50 |
Petti e loro pezzi di galli o galline, non disossati, congelati |
||||
0207 14 60 |
Cosce e loro pezzi di galli o galline, non disossati, congelati |
||||
0207 14 99 |
Frattaglie commestibili di galli o galline, congelate (escl. fegati) |
||||
0207 24 10 |
Tacchini e tacchine delle specie domestiche, presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «tacchini 80 %», freschi o refrigerati |
||||
0207 24 90 |
Tacchini e tacchine delle specie domestiche, presentati spennati, svuotati, senza la testa, il collo e le zampe e senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «tacchini 73 %», o altrimenti presentati, interi, freschi o refrigerati (escl. «tacchini 80 %») |
||||
0207 25 10 |
Tacchini e tacchine delle specie domestiche, presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «tacchini 80 %», congelati |
||||
0207 25 90 |
Tacchini e tacchine delle specie domestiche, presentati spennati, svuotati, senza la testa, il collo e le zampe e senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «tacchini 73 %», o altrimenti presentati, interi, congelati (escl. «tacchini 80 %») |
||||
0207 26 10 |
Pezzi di tacchini o tacchine delle specie domestiche, disossati, freschi o refrigerati |
||||
0207 26 20 |
Metà o quarti di tacchini o tacchine delle specie domestiche, freschi o refrigerati |
||||
0207 26 30 |
Ali intere, anche senza punta, di tacchini o tacchine delle specie domestiche, fresche o refrigerate |
||||
0207 26 50 |
Petti e loro pezzi di tacchini o tacchine delle specie domestiche, non disossati, freschi o refrigerati |
||||
0207 26 60 |
Fusi (coscette) e loro pezzi di tacchini o tacchine delle specie domestiche, non disossati, freschi o refrigerati |
||||
0207 26 70 |
Cosce e loro pezzi di tacchini o tacchine delle specie domestiche, non disossati, freschi o refrigerati (escl. fusi) |
||||
0207 26 80 |
Pezzi di tacchini o tacchine delle specie domestiche, non disossati, freschi o refrigerati (escl. metà o quarti, ali intere, anche senza punta, dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali, petti, cosce e loro pezzi) |
||||
0207 26 99 |
Frattaglie commestibili di tacchini o tacchine delle specie domestiche, fresche o refrigerate (escl. fegati) |
||||
0207 27 10 |
Pezzi di tacchini o tacchine delle specie domestiche, disossati, congelati |
||||
0207 27 20 |
Metà o quarti di tacchini o tacchine delle specie domestiche, congelati |
||||
0207 27 30 |
Ali intere, anche senza punta, di tacchini o tacchine delle specie domestiche, congelate |
||||
0207 27 50 |
Petti e loro pezzi di tacchini o tacchine delle specie domestiche, non disossati, congelati |
||||
0207 27 60 |
Fusi (coscette) e loro pezzi di tacchini o tacchine delle specie domestiche, non disossati, congelati |
||||
0207 27 70 |
Cosce e loro pezzi di tacchini o tacchine delle specie domestiche, non disossati, congelati (escl. fusi) |
||||
0207 27 80 |
Pezzi di tacchini o tacchine delle specie domestiche, non disossati, congelati (escl. metà o quarti, ali intere, anche senza punta, dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali, petti, cosce e loro pezzi) |
||||
0207 27 99 |
Frattaglie commestibili di tacchini o tacchine delle specie domestiche, congelate (escl. fegati) |
||||
0207 41 30 |
Anatre delle specie domestiche, intere, presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette «anatre 70 %», fresche o refrigerate |
||||
0207 41 80 |
Anatre delle specie domestiche, intere, presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe e senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette «anatre 63 %», o altrimenti presentate, fresche o refrigerate |
||||
0207 42 30 |
Anatre delle specie domestiche, intere, presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette «anatre 70 %», congelate |
||||
0207 42 80 |
Anatre delle specie domestiche, intere, presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe e senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette «anatre 63 %», o altrimenti presentate, congelate |
||||
0207 44 10 |
Pezzi di anatre delle specie domestiche, disossati, freschi o refrigerati |
||||
0207 44 21 |
Metà o quarti di anatre delle specie domestiche, freschi o refrigerati |
||||
0207 44 31 |
Ali intere di anatre delle specie domestiche, fresche o refrigerate |
||||
0207 44 41 |
Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni e punte di ali di anatre delle specie domestiche, freschi o refrigerati |
||||
0207 44 51 |
Petti e loro pezzi di anatre delle specie domestiche, non disossati, freschi o refrigerati |
||||
0207 44 61 |
Cosce e loro pezzi di anatre delle specie domestiche, non disossati, freschi o refrigerati |
||||
0207 44 71 |
Parti di anatre delle specie domestiche dette «paltò di anatra», non disossate, fresche o refrigerate |
||||
0207 44 81 |
Pezzi di anatre delle specie domestiche, non disossati, n.n.a., freschi o refrigerati |
||||
0207 44 99 |
Frattaglie commestibili di anatre delle specie domestiche, fresche o refrigerate (escl. fegati) |
||||
0207 45 10 |
Pezzi di anatre delle specie domestiche, disossati, congelati |
||||
0207 45 21 |
Metà o quarti di anatre delle specie domestiche, congelati |
||||
0207 45 31 |
Ali intere di anatre delle specie domestiche, congelate |
||||
0207 45 41 |
Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni e punte di ali di anatre delle specie domestiche, congelati |
||||
0207 45 51 |
Petti e loro pezzi di anatre delle specie domestiche, non disossati, congelati |
||||
0207 45 61 |
Cosce e loro pezzi di anatre delle specie domestiche, non disossati, congelati |
||||
0207 45 81 |
Pezzi di anatre delle specie domestiche, non disossati, n.n.a., congelati |
||||
0207 45 99 |
Frattaglie commestibili di anatre delle specie domestiche, congelate (escl. fegati) |
||||
0207 51 10 |
Oche delle specie domestiche, intere, presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, dette «oche 82 %», fresche o refrigerate |
||||
0207 51 90 |
Oche delle specie domestiche, intere, presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio, dette «oche 75 %», o altrimenti presentate, fresche o refrigerate |
||||
0207 52 90 |
Oche delle specie domestiche, intere, presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio, dette «oche 75 %», o altrimenti presentate, congelate |
||||
0207 54 10 |
Pezzi di oche delle specie domestiche, disossati, freschi o refrigerati |
||||
0207 54 21 |
Metà o quarti di oche delle specie domestiche, freschi o refrigerati |
||||
0207 54 31 |
Ali intere di oche delle specie domestiche, fresche o refrigerate |
||||
0207 54 41 |
Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni e punte di ali di oche delle specie domestiche, freschi o refrigerati |
||||
0207 54 51 |
Petti e loro pezzi di oche delle specie domestiche, non disossati, freschi o refrigerati |
||||
0207 54 61 |
Cosce e loro pezzi di oche delle specie domestiche, non disossati, freschi o refrigerati |
||||
0207 54 71 |
Parti di oche delle specie domestiche dette «paltò di oca», non disossate, fresche o refrigerate |
||||
0207 54 81 |
Pezzi di oche delle specie domestiche, non disossati, n.n.a., freschi o refrigerati |
||||
0207 54 99 |
Frattaglie commestibili di oche delle specie domestiche, fresche o refrigerate (escl. fegati) |
||||
0207 55 10 |
Pezzi di oche delle specie domestiche, disossati, congelati |
||||
0207 55 21 |
Metà o quarti di oche delle specie domestiche, congelati |
||||
0207 55 31 |
Ali intere di oche delle specie domestiche, congelate |
||||
0207 55 41 |
Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni e punte di ali di oche delle specie domestiche, congelati |
||||
0207 55 51 |
Petti e loro pezzi di oche delle specie domestiche, non disossati, congelati |
||||
0207 55 61 |
Cosce e loro pezzi di oche delle specie domestiche, non disossati, congelati |
||||
0207 55 81 |
Pezzi di oche delle specie domestiche, non disossati, n.n.a., congelati |
||||
0207 55 99 |
Frattaglie commestibili di oche delle specie domestiche, congelate (escl. fegati) |
||||
0207 60 05 |
Faraone delle specie domestiche, intere, fresche, refrigerate o congelate |
||||
0207 60 10 |
Pezzi di faraone delle specie domestiche, disossati, freschi, refrigerati o congelati |
||||
0207 60 31 |
Ali intere di faraone delle specie domestiche, fresche, refrigerate o congelate |
||||
0207 60 41 |
Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni e punte di ali di faraone delle specie domestiche, freschi, refrigerati o congelati |
||||
0207 60 51 |
Petti e loro pezzi di faraone delle specie domestiche, non disossati, freschi, refrigerati o congelati |
||||
0207 60 61 |
Cosce e loro pezzi di faraone delle specie domestiche, non disossati, freschi, refrigerati o congelati |
||||
0207 60 81 |
Pezzi di faraone delle specie domestiche, non disossati, n.n.a., freschi, refrigerati o congelati |
||||
0207 60 99 |
Frattaglie commestibili di faraone delle specie domestiche, fresche, refrigerate o congelate (escl. fegati) |
||||
1602 31 11 |
Preparazioni contenenti unicamente carne di tacchino non cotta (escl. salsicce, salami e prodotti simili) |
||||
1602 31 19 |
Preparazioni e conserve di carni o frattaglie di tacchini e tacchine delle specie domestiche, contenenti, in peso, ≥ 57 % di carne o di frattaglie di volatili (escl. preparazioni contenenti unicamente carne di tacchino non cotta, salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto, in peso netto, ≤ 250 g, preparazioni di fegato, nonché estratti di carne) |
||||
1602 31 80 |
Preparazioni e conserve di carni o frattaglie di tacchini e tacchine delle specie domestiche, contenenti, in peso (senza gli ossi), < 57 % di carne o di frattaglie di volatili (escl. salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto, in peso netto, ≤ 250 g, preparazioni di fegato, nonché estratti di carne) |
||||
1602 32 11 |
Preparazioni e conserve di carni o frattaglie di galli e galline, non cotte, contenenti ≥ 57 % di carne o di frattaglie di volatili (escl. salsicce, salami e prodotti simili, nonché preparazioni di fegato) |
||||
1602 32 19 |
Preparazioni e conserve di carni o frattaglie di galli e galline, cotte, contenenti ≥ 57 % di carne o di frattaglie di volatili (escl. salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto, in peso netto, ≤ 250 g, preparazioni di fegato, nonché estratti di carne) |
||||
1602 32 30 |
Preparazioni e conserve di carni o frattaglie di galli e galline, contenenti ≥ 25 % e < 57 % di carne o di frattaglie di volatili (escl. salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto, in peso netto, ≤ 250 g, preparazioni di fegato, nonché estratti di carne) |
||||
1602 32 90 |
Preparazioni e conserve di carni o frattaglie di galli e galline (escl. preparazioni e conserve contenenti ≥ 25 % di carne o di frattaglie di volatili, carni e frattaglie di tacchino o faraona, salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto, in peso netto, ≤ 250 g, preparazioni di fegato, nonché estratti e sughi di carne) |
||||
1602 39 21 |
Preparazioni e conserve di carni o frattaglie di anatre, oche e faraone delle specie domestiche, non cotte, contenenti ≥ 57 % di carne o di frattaglie di volatili (escl. salsicce, salami e prodotti simili, nonché preparazioni di fegato) |
||||
|
0402 10 11 |
Latte e crema di latte in forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 1,5 %, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2,5 kg |
1 650 |
||
0402 10 19 |
Latte e crema di latte in forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 1,5 %, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto > 2,5 kg |
||||
0402 10 91 |
Latte e crema di latte in forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 1,5 %, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2,5 kg |
||||
0402 10 99 |
Latte e crema di latte in forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 1,5 %, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto > 2,5 kg |
||||
0405 10 11 |
Burro naturale avente tenore, in peso, di materie grasse ≥ 80 % e ≤ 85 %, in imballaggi immediati di contenuto netto ≤ 1 kg (escl. burro disidratato e ghee) |
||||
0405 10 19 |
Burro naturale avente tenore, in peso, di materie grasse ≥ 80 % e ≤ 85 % (escl. in imballaggi immediati di contenuto netto ≤ 1 kg, nonché burro disidratato e ghee) |
||||
0405 10 30 |
Burro ricombinato avente tenore, in peso, di materie grasse ≥ 80 % e ≤ 85 % (escl. burro disidratato e ghee) |
||||
0405 10 50 |
Burro di siero di latte avente tenore, in peso, di materie grasse ≥ 80 % e ≤ 85 % (escl. burro disidratato e ghee) |
||||
0405 10 90 |
Burro avente tenore, in peso, di materie grasse > 85 % e ≤ 95 % (escl. burro disidratato e ghee) |
||||
|
0407 21 00 |
Uova di galline, in guscio, fresche (escl. uova fertilizzate per incubazione) |
6 600 (1) |
||
0407 29 10 |
Uova di volatili da cortile, in guscio, fresche (escl. uova di galline, nonché uova fertilizzate per incubazione) |
||||
0407 90 10 |
Uova di volatili da cortile, in guscio, conservate o cotte |
||||
|
0408 11 80 |
Tuorli, essiccati, atti ad uso alimentare, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
330 |
||
0408 19 81 |
Tuorli, liquidi, atti ad uso alimentare, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
||||
0408 19 89 |
Tuorli (diversi dai tuorli liquidi), congelati o altrimenti conservati, atti ad uso alimentare, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (escl. tuorli essiccati) |
||||
0408 91 80 |
Uova di volatili essiccate e sgusciate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, atte ad uso alimentare (escl. tuorli) |
||||
0408 99 80 |
Uova di volatili sgusciate, fresche, cotte in acqua o al vapore, modellate, congelate o altrimenti conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, atte ad uso alimentare (escl. uova essiccate e tuorli) |
||||
3502 11 90 |
Ovoalbumina, essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.), adatta all'alimentazione umana |
||||
3502 19 90 |
Ovoalbumina, adatta all'alimentazione umana [escl. ovoalbumina essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.)] |
||||
3502 20 91 |
Lattoalbumina, compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte contenenti in peso, calcolato su sostanza secca, > 80 % di proteine di siero di latte, adatta all'alimentazione umana, essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.) |
||||
3502 20 99 |
Lattoalbumina, compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte contenenti in peso, calcolato su sostanza secca, > 80 % di proteine di siero di latte, adatta all'alimentazione umana [escl. lattoalbumina essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.)] |
||||
|
0711 51 00 |
Funghi del genere «Agaricus», conservati temporaneamente, per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, non atti all'alimentazione nello stato in cui sono presentati |
220 |
||
2003 10 20 |
Funghi del genere «Agaricus», conservati temporaneamente ma non nell'aceto o nell'acido acetico, completamente cotti |
||||
2003 10 30 |
Funghi del genere «Agaricus», preparati o conservati ma non nell'aceto o nell'acido acetico (escl. funghi completamente cotti e conservati temporaneamente) |
||||
|
1001 91 90 |
Frumento destinato alla semina [escl. frumento (grano) duro, frumento (grano) tenero e spelta] |
200 000 |
||
1001 99 00 |
Frumento (grano) e frumento segalato [escl. frumento destinato alla semina e frumento (grano) duro] |
||||
1003 90 00 |
Orzo (escl. orzo destinato alla semina) |
||||
1004 10 00 |
Avena destinata alla semina |
||||
1004 90 00 |
Avena (escl. avena destinata alla semina) |
||||
1005 90 00 |
Granturco (escl. granturco destinato alla semina) |
||||
1101 00 15 |
Farine di frumento (grano) tenero e di spelta |
||||
1101 00 90 |
Farine di frumento segalato |
||||
1102 20 10 |
Farina di granturco avente tenore, in peso, di sostanze grasse ≤ 1,5 % |
||||
1102 20 90 |
Farina di granturco avente tenore, in peso, di sostanze grasse > 1,5 % |
||||
1102 90 10 |
Farina di orzo |
||||
1102 90 90 |
Farine di cereali [escl. frumento (grano), frumento segalato, segala, granturco, riso, orzo e avena] |
||||
1103 11 90 |
Semole e semolini di frumento (grano) tenero e di spelta |
||||
1103 13 10 |
Semole e semolini di granturco, aventi tenore, in peso, di sostanze grasse ≤ 1,5 % |
||||
1103 13 90 |
Semole e semolini di granturco, aventi tenore, in peso, di sostanze grasse > 1,5 % |
||||
1103 19 20 |
Semole e semolini di segala o di orzo |
||||
1103 19 90 |
Semole e semolini di cereali [escl. frumento (grano), avena, granturco, riso, segala e orzo] |
||||
1103 20 25 |
Agglomerati in forma di pellet di segala o di orzo |
||||
1103 20 40 |
Agglomerati in forma di pellet di granturco |
||||
1103 20 60 |
Agglomerati in forma di pellet di frumento (grano) |
||||
1103 20 90 |
Agglomerati in forma di pellet di cereali [escl. segala, orzo, avena, granturco, riso e frumento (grano)] |
||||
1104 19 10 |
Chicchi di frumento (grano) schiacciati o in fiocchi |
||||
1104 19 50 |
Chicchi di granturco schiacciati o in fiocchi |
||||
1104 19 61 |
Chicchi di orzo schiacciati |
||||
1104 19 69 |
Chicchi di orzo in fiocchi |
||||
1104 23 40 |
Chicchi di granturco mondati, anche tagliati o spezzati; chicchi di granturco perlati |
||||
1104 23 98 |
Chicchi di granturco tagliati, spezzati o altrimenti lavorati (escl. schiacciati, in fiocchi, mondati, perlati, agglomerati in forma di pellet e in forma di farina) |
||||
1104 29 04 |
Chicchi di orzo mondati, anche tagliati o spezzati |
||||
1104 29 05 |
Chicchi di orzo perlati |
||||
1104 29 08 |
Chicchi di orzo tagliati, spezzati o altrimenti lavorati (escl. schiacciati, in fiocchi, mondati, perlati, agglomerati in forma di pellet e in forma di farina) |
||||
1104 29 17 |
Chicchi di cereali mondati, anche tagliati o spezzati (escl. riso, avena, granturco e orzo) |
||||
1104 29 30 |
Chicchi di cereali perlati (escl. orzo, avena, granturco o riso) |
||||
1104 29 51 |
Chicchi di frumento (grano) soltanto spezzati |
||||
1104 29 59 |
Chicchi di cereali, soltanto spezzati [escl. orzo, avena, granturco, frumento (grano) e segala] |
||||
1104 29 81 |
Chicchi di frumento (grano), tagliati, spezzati o altrimenti lavorati (escl. schiacciati, in fiocchi, in forma di farina, agglomerati in forma di pellet, mondati, perlati e soltanto spezzati) |
||||
1104 29 89 |
Chicchi di cereali, tagliati, spezzati o altrimenti lavorati [escl. orzo, avena, granturco, frumento (grano) e segala, nonché chicchi schiacciati, in fiocchi, in forma di farina, agglomerati in forma di pellet, mondati, perlati e soltanto spezzati, riso semilavorato o lavorato e rotture di riso) |
||||
1104 30 10 |
Germi di frumento (grano), interi, schiacciati, in fiocchi o macinati |
||||
1104 30 90 |
Germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati [escl. frumento (grano)] |
||||
|
1107 10 11 |
Malto di frumento (grano) presentato in forma di farina (escl. malto torrefatto) |
330 |
||
1107 10 19 |
Malto di frumento (grano) (escl. malto in forma di farina e torrefatto) |
||||
1107 10 91 |
Malto presentato in forma di farina [escl. malto torrefatto e di frumento (grano)] |
||||
1107 10 99 |
Malto [escl. malto torrefatto, di frumento (grano) e in forma di farina] |
||||
1107 20 00 |
Malto torrefatto |
||||
1109 00 00 |
Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco |
||||
|
1108 11 00 |
Amido di frumento (grano) |
550 |
||
1108 12 00 |
Amido di granturco |
||||
1108 13 00 |
Fecola di patate |
||||
|
1701 12 10 |
Zuccheri di barbabietola greggi, destinati a essere raffinati (escl. zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti) |
8 000 |
||
1701 12 90 |
Zuccheri di barbabietola greggi (escl. zuccheri destinati a essere raffinati e con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti) |
||||
1701 91 00 |
Zuccheri di canna o di barbabietola raffinati, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti |
||||
1701 99 10 |
Zuccheri bianchi contenenti, allo stato secco, ≥ 99,5 % di saccarosio (escl. zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti) |
||||
1701 99 90 |
Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido (escl. zuccheri di canna o di barbabietola con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, zuccheri greggi e zuccheri bianchi) |
||||
1702 20 10 |
Zucchero d'acero, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti |
||||
1702 30 10 |
Isoglucosio allo stato solido, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, < 20 % di fruttosio |
||||
1702 30 50 |
Glucosio «destrosio» in polvere cristallina bianca, anche agglomerata, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, < 20 % di fruttosio (escl. isoglucosio) |
||||
1702 30 90 |
Glucosio allo stato solido e sciroppo di glucosio, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, non contenenti fruttosio o contenenti, in peso, allo stato secco, < 20 % di fruttosio (escl. isoglucosio e glucosio «destrosio» in polvere cristallina bianca, anche agglomerata) |
||||
1702 40 10 |
Isoglucosio allo stato solido, contenente, in peso, allo stato secco, ≥ 20 % e < 50 % di fruttosio (escl. zucchero invertito) |
||||
1702 40 90 |
Glucosio allo stato solido e sciroppo di glucosio, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, contenenti, in peso, allo stato secco, ≥ 20 % e < 50 % di fruttosio (escl. isoglucosio e zucchero invertito) |
||||
1702 60 10 |
Isoglucosio allo stato solido, contenente, in peso, allo stato secco, > 50 % di fruttosio (escl. fruttosio chimicamente puro e zucchero invertito) |
||||
1702 60 80 |
Sciroppo di inulina, ottenuto direttamente dall'idrolisi di inulina o di oligofruttosio, contenente, in peso, allo stato secco > 50 % di fruttosio sotto forma libera o sotto forma di saccarosio |
||||
1702 60 95 |
Fruttosio allo stato solido e sciroppo di fruttosio, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, contenenti, in peso, allo stato secco, > 50 % di fruttosio (escl. isoglucosio, sciroppo di inulina, fruttosio chimicamente puro e zucchero invertito) |
||||
1702 90 30 |
Isoglucosio allo stato solido, contenente, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio, ottenuto da polimeri di glucosio |
||||
1702 90 50 |
Maltodestrina allo stato solido e sciroppo di maltodestrina (senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti) |
||||
1702 90 71 |
Zuccheri e melassi, caramellati, contenenti, in peso, allo stato secco, ≥ 50 % di saccarosio |
||||
1702 90 75 |
Zuccheri e melassi, caramellati, contenenti, in peso, allo stato secco, < 50 % di saccarosio, in polvere, anche agglomerati |
||||
1702 90 79 |
Zuccheri e melassi, caramellati, contenenti, in peso, allo stato secco, < 50 % di saccarosio (escl. zuccheri e melassi in polvere, anche agglomerati) |
||||
1702 90 80 |
Sciroppo di inulina, ottenuto direttamente dall'idrolisi di inulina o di oligofruttosio, contenente, in peso, allo stato secco ≥ 10 % e ≤ 50 % di fruttosio sotto forma libera o sotto forma di saccarosio |
||||
1702 90 95 |
Zuccheri allo stato solido, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti (escl. zuccheri di canna o di barbabietola, saccarosio e maltosio chimicamente puri, lattosio, zucchero d'acero, glucosio, fruttosio, maltodestrina, e relativi sciroppi, isoglucosio, sciroppo di inulina e caramello) |
||||
2106 90 30 |
Sciroppi di isoglucosio, aromatizzati o colorati |
||||
2106 90 55 |
Sciroppi di glucosio o di maltodestrina, aromatizzati o colorati |
||||
2106 90 59 |
Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati (escl. sciroppi di isoglucosio, di lattosio, di glucosio e di maltodestrina) |
||||
|
2302 10 10 |
Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellet, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni del granturco, aventi tenore di amido ≤ 35 % |
2 200 |
||
2302 10 90 |
Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellet, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni del granturco, aventi tenore di amido > 35 % |
||||
2302 30 10 |
Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellet, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni del frumento, aventi tenore, in peso, di amido ≤ 28 % e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non supera, in peso, 10 %, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, ≥ 1,5 % in peso |
||||
2302 30 90 |
Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellet, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni del frumento (escl. quelli aventi tenore di amido ≤ 28 % e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm è ≤ 10 %, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, ≥ 1,5 % in peso) |
||||
2302 40 10 |
Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellet, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali, aventi tenore, in peso, di amido ≤ 28 % e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non supera, in peso, 10 %, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, ≥ 1,5 % in peso (escl. crusche, stacciature ed altri residui di granturco, riso o frumento) |
||||
2302 40 90 |
Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellet, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali (escl. quelli di granturco, riso e frumento e quelli aventi tenore di amido ≤ 28 % e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm è ≤ 10 %, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri ≥ 1,5 %) |
||||
2303 10 11 |
Residui della fabbricazione degli amidi di granturco, aventi tenore di proteine, in peso, calcolato sulla sostanza secca, > 40 % (escl. acque di macerazione concentrate) |
||||
Prodotti agricoli trasformati |
|||||
|
0710 40 00 |
Granturco dolce, anche cotto in acqua o al vapore, congelato |
1 500 |
||
0711 90 30 |
Granturco dolce, temporaneamente conservato (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atto per l'alimentazione nello stato in cui è presentato |
||||
2001 90 30 |
Granturco dolce «Zea mays var. saccharata», preparato o conservato nell'aceto o nell'acido acetico |
||||
2004 90 10 |
Granturco dolce «Zea mays var. saccharata», preparato o conservato ma non nell'aceto o acido acetico, congelato |
||||
2005 80 00 |
Granturco dolce «Zea mays var. saccharata», preparato o conservato ma non nell'aceto o acido acetico (escl. congelato) |
||||
|
1302 20 10 |
Sostanze pectiche, pectinati e pectati, allo stato secco, in polvere |
6 000 |
||
1302 20 90 |
Sostanze pectiche, pectinati e pectati, allo stato liquido |
||||
1702 50 00 |
Fruttosio chimicamente puro, allo stato solido |
||||
1702 90 10 |
Maltosio chimicamente puro, allo stato solido |
||||
1704 90 99 |
Impasti, compreso il marzapane, torrone e altre preparazioni a base di zuccheri non contenenti cacao [escl. gomme da masticare (chewing-gum), cioccolato bianco, pastiglie per la gola e caramelle contro la tosse, gomme e altri dolciumi a base di sostanze gelatinose, compresi gli impasti di frutta presentati in forma di prodotti a base di zuccheri, caramelle di zucchero cotto, caramelle, prodotti ottenuti per compressione e impasti, compreso il marzapane, presentati in imballaggi immediati di contenuto ≥ 1 kg] |
||||
1806 10 30 |
Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio ≥ 65 % e < 80 % |
||||
1806 10 90 |
Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio ≥ 80 % |
||||
1806 20 95 |
Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, presentate in blocchi o in barre di peso > 2 kg, allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto > 2 kg, aventi tenore, in peso, di burro di cacao < 18 % (escl. cacao in polvere, glassatura al cacao e preparazioni dette «chocolate milk crumb») |
||||
1901 90 99 |
Preparazioni alimentari a base di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti < 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata; preparazioni alimentari a base di latte, crema di latte, latticello, latte acido, panna acida, siero di latte, yogurt, chefir o prodotti simili delle voci da 0401 a 0404 , non contenenti cacao o contenenti < 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, n.n.a. (escl. estratti di malto e preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto, miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria e merci della sottovoce 1901 90 91 ) |
||||
2101 12 98 |
Preparazioni a base di caffè |
||||
2101 20 98 |
Preparazioni a base di tè o mate |
||||
2106 90 98 |
Preparazioni alimentari, n.n.a., contenenti, in peso, ≥ 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, ≥ 5 % di saccarosio o di isoglucosio, ≥ 5 % di glucosio o ≥ 5 % di amido o fecola |
||||
3302 10 29 |
Preparazioni a base di sostanze odorifere, contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda, contenenti, in peso, ≥ 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, ≥ 5 % di saccarosio o di isoglucosio, ≥ 5 % di glucosio o ≥ 5 % di amido o fecola, dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande (escl. preparazioni con titolo alcolometrico effettivo > 0,5 % vol) |
||||
|
1904 30 00 |
Bulgur di grano in forma di chicchi lavorati, ottenuto mediante cottura di chicchi di grano duro |
3 300 |
||
2207 10 00 |
Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico ≥ 80 % vol |
||||
2207 20 00 |
Alcole etilico e acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo |
||||
2208 90 91 |
Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico < 80 % vol, presentato in recipienti di capacità ≤ 2 litri |
||||
2208 90 99 |
Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico < 80 % vol, presentato in recipienti di capacità > 2 litri |
||||
2905 43 00 |
Mannitolo |
||||
2905 44 11 |
D-glucitolo «sorbitolo» in soluzione acquosa, contenente D-mannitolo in proporzione ≤ 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo |
||||
2905 44 19 |
D-glucitolo «sorbitolo» in soluzione acquosa (escl. quello contenente D-mannitolo in proporzione ≤ 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo) |
||||
2905 44 91 |
D-glucitolo «sorbitolo» contenente D-mannitolo in proporzione ≤ 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo (escl. in soluzione acquosa) |
||||
2905 44 99 |
D-glucitolo «sorbitolo» (escl. in soluzione acquosa e contenente D-mannitolo in proporzione ≤ 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo) |
||||
3505 10 10 |
Destrina |
||||
3505 10 50 |
Amidi e fecole, esterificati o eterificati (escl. destrina) |
||||
3505 10 90 |
Amidi e fecole modificati (escl. amidi e fecole eterificati, amidi e fecole esterificati e destrina) |
||||
3505 20 30 |
Colle con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati ≥ 25 % e < 55 % (escl. quelle condizionate per la vendita al minuto, di peso netto ≤ 1 kg) |
||||
3505 20 50 |
Colle con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati ≥ 55 % e < 80 % (escl. quelle condizionate per la vendita al minuto, di peso netto ≤ 1 kg) |
||||
3505 20 90 |
Colle con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati ≥ 80 % (escl. quelle condizionate per la vendita al minuto, di peso netto ≤ 1 kg) |
||||
3809 10 10 |
Agenti di apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, n.n.a., a base di sostanze amidacee, aventi tenore, in peso, di tali sostanze < 55 % |
||||
3809 10 30 |
Agenti di apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, n.n.a., a base di sostanze amidacee, aventi tenore, in peso, di tali sostanze ≥ 55 % e < 70 % |
||||
3809 10 50 |
Agenti di apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, n.n.a., a base di sostanze amidacee, aventi tenore, in peso, di tali sostanze ≥ 70 % e < 83 % |
||||
3809 10 90 |
Agenti di apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, n.n.a., a base di sostanze amidacee, aventi tenore, in peso, di tali sostanze ≥ 83 % |
||||
3824 60 11 |
Sorbitolo in soluzione acquosa, contenente D-mannitolo in proporzione ≤ 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo [escl. D-glucitolo (sorbitolo)] |
||||
3824 60 19 |
Sorbitolo in soluzione acquosa, contenente D-mannitolo in proporzione > 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo [escl. D-glucitolo (sorbitolo)] |
||||
3824 60 91 |
Sorbitolo contenente D-mannitolo in proporzione ≤ 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo [escl. sorbitolo in soluzione acquosa e D-glucitolo (sorbitolo)] |
||||
3824 60 99 |
Sorbitolo contenente D-mannitolo in proporzione > 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo [escl. sorbitolo in soluzione acquosa e D-glucitolo (sorbitolo)] |
||||
|
2402 10 00 |
Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco |
500 |
||
2402 20 90 |
Sigarette contenenti tabacco (escl. sigarette contenenti garofano) |
ALLEGATO III
RAVVICINAMENTO
ALLEGATO III-A
ELENCO DELLA LEGISLAZIONE SETTORIALE AI FINI DEL RAVVICINAMENTO
Il seguente elenco rispecchia le priorità della Georgia in vista del ravvicinamento alle direttive dell'UE «nuovo approccio» e «approccio globale», quali figurano nella strategia del governo della Georgia in materia di normazione, accreditamento, valutazione della conformità, metrologia e norme tecniche e nel programma di riforma legislativa e di adozione di normative tecniche del marzo 2010.
1. |
Direttiva 2000/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone
|
2. |
Direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori
|
3. |
Direttiva 97/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 maggio 1997, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione
|
4. |
Direttiva 92/42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi
|
5. |
Direttiva 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativa ai recipienti semplici a pressione
|
6. |
Direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto
|
7. |
Direttiva 2008/43/CE della Commissione, del 4 aprile 2008, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile
|
8. |
Direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva
|
9. |
Direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità
|
10. |
Direttiva 2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica
|
11. |
Direttiva 2006/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione
|
12. |
Direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici
|
13. |
Direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro
|
14. |
Direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi
|
15. |
Direttiva 2009/142/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, in materia di apparecchi a gas
|
16. |
Direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale
|
17. |
Direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine
|
18. |
Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli
|
19. |
Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione
|
20. |
Direttiva 2009/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa agli strumenti per pesare a funzionamento non automatico
|
21. |
Direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa agli strumenti di misura
|
ALLEGATO III-B
ELENCO INDICATIVO DELLA LEGISLAZIONE ORIZZONTALE
Il seguente elenco riporta «i principi e le prassi orizzontali definiti nel pertinente acquis dell'Unione» di cui all'articolo 47, paragrafo 1, del presente accordo. È destinato a fungere da orientamento non esaustivo per la Georgia in vista del ravvicinamento alle misure orizzontali dell'Unione.
1. |
Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti |
2. |
Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti |
3. |
Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti |
4. |
Direttiva 80/181/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1979, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura, come modificata dalla direttiva 2009/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio |
5. |
Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea |
6. |
Direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi |
ALLEGATO IV
COPERTURA
ALLEGATO IV-A
MISURE SANITARIE E FITOSANITARIE
PARTE 1
Misure applicabili alle principali categorie di animali vivi
I. |
Equidi (comprese le zebre), specie asinine o animali nati dagli incroci di queste specie |
II. |
Bovini (comprese le specie Bubalus bubalis e Bison) |
III. |
Ovini e caprini |
IV. |
Suini |
V. |
Volatili da cortile (compresi galli e galline, tacchini, faraone, anatre, oche) |
VI. |
Pesci vivi |
VII. |
Crostacei |
VIII. |
Molluschi |
IX. |
Uova e gameti di pesci vivi |
X. |
Uova da cova |
XI. |
Sperma, ovuli, embrioni |
XII. |
Altri mammiferi |
XIII. |
Altri volatili |
XIV. |
Rettili |
XV. |
Anfibi |
XVI. |
Altri vertebrati |
XVII. |
Api |
PARTE 2
Misure applicabili ai prodotti di origine animale
I. Principali categorie di prodotti di origine animale destinati al consumo umano
1. |
Carni fresche di ungulati domestici, volatili da cortile e lagomorfi, selvaggina in libertà e di allevamento, comprese le frattaglie |
2. |
Carni tritate, preparazioni a base di carne, carni separate meccanicamente (CSM), prodotti a base di carne |
3. |
Molluschi bivalvi vivi |
4. |
Prodotti della pesca |
5. |
Latte crudo, colostro, prodotti lattiero-caseari e prodotti ottenuti dal colostro |
6. |
Uova e prodotti a base di uova |
7. |
Cosce di rana e lumache |
8. |
Grassi fusi d'origine animale e ciccioli |
9. |
Stomaci, vesciche e budella trattati |
10. |
Gelatina, materie prime per la produzione di gelatina destinata al consumo umano |
11. |
Collagene |
12. |
Miele e prodotti dell'apicoltura |
II. Principali categorie di sottoprodotti di origine animale
Nei macelli |
Sottoprodotti di origine animale destinati all'alimentazione degli animali da pelliccia |
Sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia |
|
Sangue e prodotti sanguigni di equidi per usi esterni alla catena dei mangimi |
|
Pelli di ungulati, fresche o refrigerate |
|
Sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di prodotti derivati per usi esterni alla catena dei mangimi |
|
Negli impianti di produzione lattiero-casearia |
Latte, prodotti a base di latte e prodotti derivati dal latte |
Colostro e prodotti a base di colostro |
|
In altre strutture per la raccolta o il trattamento dei sottoprodotti di origine animale (ad esempio, materiali non trattati o non trasformati) |
Sangue e prodotti sanguigni di equidi per usi esterni alla catena dei mangimi |
Prodotti sanguigni non trattati, esclusi quelli derivati da equidi, destinati alla fabbricazione di prodotti derivati per usi esterni alla catena dei mangimi per animali di allevamento |
|
Prodotti sanguigni trattati, esclusi quelli derivati da equidi, destinati alla fabbricazione di prodotti derivati per usi esterni alla catena dei mangimi per animali di allevamento |
|
Pelli di ungulati, fresche o refrigerate |
|
Setole di suini provenienti da paesi terzi o da loro regioni indenni da peste suina africana |
|
Ossa e prodotti a base di ossa (esclusa la farina di ossa), corna e prodotti a base di corna (esclusa la farina di corna), nonché zoccoli e prodotti a base di zoccoli (esclusa la farina di zoccoli) non destinati a essere utilizzati quali materie prime per mangimi, concimi organici o ammendanti |
|
Corna e prodotti a base di corna, esclusa la farina di corna, nonché zoccoli e prodotti a base di zoccoli, esclusa la farina di zoccoli, destinati alla produzione di concimi organici o ammendanti |
|
Gelatina non destinata al consumo umano, da utilizzare nell'industria fotografica |
|
Lana e peli |
|
Piume, parti di piume e piumino trattati |
|
Negli impianti di trasformazione |
Proteine animali trasformate, compresi i prodotti e le miscele contenenti tali proteine, esclusi gli alimenti per animali da compagnia |
Prodotti sanguigni che potrebbero essere utilizzati quali materie prime per mangimi |
|
Pelli di ungulati trattate |
|
Pelli di ruminanti e di equidi trattate (21 giorni) |
|
Setole di suini provenienti da paesi terzi o da loro regioni non indenni da peste suina africana |
|
Olio di pesce da utilizzare come materia prima per mangimi o per usi esterni alla catena dei mangimi |
|
Grassi fusi da utilizzare come materie prime per mangimi |
|
Grassi fusi destinati a determinati usi esterni alla catena dei mangimi per animali di allevamento |
|
Gelatina o collagene da utilizzare come materie prime per mangimi o per usi esterni alla catena dei mangimi |
|
Proteine idrolizzate, fosfato bicalcico o fosfato tricalcico da utilizzare come materie prime per mangimi o per usi esterni alla catena dei mangimi |
|
Sottoprodotti apicoli destinati a essere utilizzati esclusivamente nell'apicoltura |
|
Derivati lipidici da utilizzare per usi esterni alla catena dei mangimi |
|
Derivati lipidici da utilizzare come mangimi o per usi esterni alla catena dei mangimi |
|
Prodotti a base di uova che potrebbero essere utilizzati come materie prime per mangimi |
|
Negli impianti di produzione di alimenti per animali da compagnia (compresi gli impianti che fabbricano articoli da masticare e interiora aromatizzanti) |
Alimenti in conserva per animali da compagnia |
Alimenti trasformati per animali da compagnia diversi dagli alimenti in conserva per animali da compagnia |
|
Articoli da masticare |
|
Alimenti greggi per animali da compagnia destinati alla vendita diretta |
|
Interiora aromatizzanti destinate alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia |
|
Negli impianti di produzione di trofei di caccia |
Trofei di caccia trattati e altre preparazioni di uccelli e ungulati, costituiti unicamente da ossa, corna, zoccoli, artigli, palchi, denti o pelli |
Trofei di caccia o altre preparazioni di uccelli e ungulati, costituiti da parti anatomiche intere che non hanno subito alcun trattamento |
|
In impianti o stabilimenti che fabbricano prodotti intermedi |
Prodotti intermedi |
Concimi e ammendanti |
Proteine animali trasformate, compresi i prodotti e le miscele contenenti tali proteine, esclusi gli alimenti per animali da compagnia |
Stallatico trasformato, prodotti derivati dallo stallatico trasformato e guano di pipistrelli |
|
Nei depositi di prodotti derivati |
Tutti i prodotti derivati |
III. Agenti patogeni
PARTE 3
Vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti
Vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti (1) potenzialmente portatori di organismi nocivi suscettibili, per la loro natura o a causa delle modalità del processo di trasformazione al quale sono sottoposti, di presentare un rischio di introduzione e diffusione di organismi nocivi.
PARTE 4
Misure applicabili agli additivi degli alimenti e dei mangimi
Alimenti
1. |
Additivi alimentari (tutti gli additivi e coloranti alimentari) |
2. |
Coadiuvanti tecnologici |
3. |
Aromi alimentari |
4. |
Enzimi alimentari |
Mangimi (2)
5. |
Additivi dei mangimi |
6. |
Materie prime per mangimi |
7. |
Mangimi composti e alimenti per animali da compagnia eccetto quelli di cui alla parte 2, punto II |
8. |
Sostanze indesiderabili nei mangimi |
(1) Imballaggi, mezzi di trasporto, contenitori, terra e terreno di coltura e qualsiasi altro organismo, oggetto o materiale suscettibile di contenere o diffondere organismi nocivi.
(2) Solo i sottoprodotti di origine animale provenienti da animali o da parti di animali che siano stati dichiarati idonei per il consumo umano possono entrare nella catena dei mangimi degli animali da allevamento.
ALLEGATO IV-B
NORME SUL BENESSERE DEGLI ANIMALI
Norme sul benessere degli animali relative a:
1. |
stordimento e macellazione degli animali; |
2. |
trasporto degli animali e operazioni collegate; |
3. |
animali da allevamento. |
ALLEGATO IV-C
ALTRE MISURE CONSIDERATE NEL CAPO 4 DEL TITOLO IV
1. |
Sostanze chimiche derivanti dalla migrazione di sostanze dai materiali d'imballaggio |
2. |
Prodotti composti |
3. |
Organismi geneticamente modificati (OGM) |
4. |
Ormoni promotori della crescita, sostanze tireostatiche, determinati ormoni e sostanze ß-agoniste |
La Georgia ravvicina la propria legislazione in tema di OGM a quella dell'Unione inclusa nell'elenco di ravvicinamento di cui all'articolo 55, paragrafo 4, del presente accordo.
ALLEGATO IV-D
MISURE DA INCLUDERE DOPO IL RAVVICINAMENTO ALLA LEGISLAZIONE DELL'UNIONE
1. |
Sostanze chimiche per la decontaminazione degli alimenti |
2. |
Cloni |
3. |
Irradiazione (ionizzazione) |
ALLEGATO V
ELENCO DELLE MALATTIE DEGLI ANIMALI E DELLE MALATTIE CONNESSE ALL'ACQUACOLTURA SOGGETTE A NOTIFICA, NONCHÉ DEGLI ORGANISMI NOCIVI REGOLAMENTATI RISPETTO AI QUALI POSSONO ESSERE RICONOSCIUTE REGIONI INDENNI
ALLEGATO V-A
MALATTIE DEGLI ANIMALI E DEI PESCI SOGGETTE A NOTIFICA, PER LE QUALI VIENE RICONOSCIUTO LO STATUS DELLE PARTI E POSSONO ESSERE PRESE DECISIONI DI REGIONALIZZAZIONE
1. |
Afta epizootica |
2. |
Malattia vescicolare dei suini |
3. |
Stomatite vescicolosa |
4. |
Peste equina |
5. |
Peste suina africana |
6. |
Febbre catarrale degli ovini |
7. |
Influenza aviaria patogena |
8. |
Malattia di Newcastle |
9. |
Peste bovina |
10. |
Peste suina classica |
11. |
Pleuropolmonite contagiosa dei bovini |
12. |
Peste dei piccoli ruminanti |
13. |
Vaiolo nero degli ovini e dei caprini |
14. |
Febbre della Valle del Rift |
15. |
Dermatite nodulare contagiosa |
16. |
Encefalomielite equina venezuelana |
17. |
Morva |
18. |
Durina |
19. |
Encefalomielite enterovirale |
20. |
Necrosi ematopoietica infettiva (IHN) |
21. |
Setticemia emorragica virale (VHS) |
22. |
Anemia infettiva del salmone (ISA) |
23. |
Bonamia ostreae |
24. |
Marteilia refringens |
ALLEGATO V-B
RICONOSCIMENTO DELLO STATUS CONCERNENTE GLI ORGANISMI NOCIVI, DELLE ZONE INDENNI O DELLE ZONE PROTETTE
A. Riconoscimento dello status concernente gli organismi nocivi
Ciascuna Parte compila e presenta un elenco di organismi nocivi regolamentati sulla base dei seguenti principi:
1. |
organismi nocivi di cui non siano note manifestazioni sul suo territorio; |
2. |
organismi nocivi di cui siano note manifestazioni sul suo territorio e sotto controllo ufficiale; |
3. |
organismi nocivi di cui siano note manifestazioni sul suo territorio, sotto controllo ufficiale e per i quali siano state stabilite zone indenni o zone protette. |
Qualsiasi modifica dell'elenco relativo allo status concernente gli organismi nocivi viene immediatamente notificata all'altra Parte salvo che non sia stata notificata all'organizzazione internazionale competente.
B. Riconoscimento delle zone indenni e delle zone protette
Le Parti riconoscono le zone protette, nonché la nozione di zone indenni e la sua applicazione nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie (International Standards for Phytosanitary Measures - ISPM).
ALLEGATO VI
REGIONALIZZAZIONE/ZONIZZAZIONE, ZONE INDENNI E ZONE PROTETTE
A. Malattie degli animali e malattie connesse all'acquacoltura
1. Malattie degli animali
Il riconoscimento dello status del territorio o di una regione di una Parte per quanto riguarda le malattie degli animali si basa sul codice sanitario per gli animali terrestri dell'organizzazione mondiale della sanità animale (OIE).
Sul codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE si basano anche le decisioni di regionalizzazione riguardanti le malattie degli animali.
2. Malattie connesse all'acquacoltura
Le decisioni di regionalizzazione riguardanti le malattie connesse all'acquacoltura si basano sul codice sanitario per gli animali acquatici dell'OIE.
B. Organismi nocivi
I criteri per l'istituzione di zone protette o di zone indenni da determinati organismi nocivi sono conformi alle disposizioni:
— |
della norma internazionale per le misure fitosanitarie n. 4 della FAO relativa ai requisiti per l'istituzione di zone indenni da organismi nocivi e alle definizioni delle pertinenti norme ISPM, oppure |
— |
dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità. |
C. Criteri per il riconoscimento dello status speciale del territorio o di una regione di una Parte per quanto riguarda le malattie degli animali
1. |
Qualora ritenga che il proprio territorio o parte del proprio territorio sia indenne da una malattia degli animali non elencata nell'allegato V-A del presente accordo, la Parte importatrice trasmette alla Parte esportatrice la documentazione giustificativa appropriata, precisando in particolare:
|
2. |
Le garanzie complementari, generali o limitate, che possono essere richieste dalla Parte importatrice non devono superare quelle da essa applicate a livello nazionale. |
3. |
Le Parti si comunicano ogni eventuale modifica dei criteri di cui al punto 1 della lettera C del presente allegato, riguardanti la malattia. Alla luce di tale notifica, le garanzie complementari definite ai sensi del punto 2 della lettera C del presente allegato possono essere modificate o ritirate dal sottocomitato SPS. |
ALLEGATO VII
RICONOSCIMENTO PROVVISORIO DEGLI STABILIMENTI
Condizioni e disposizioni per il riconoscimento provvisorio degli stabilimenti
1. Per riconoscimento provvisorio degli stabilimenti si intende il caso in cui la Parte importatrice riconosce provvisoriamente, a fini di importazione, gli stabilimenti della Parte esportatrice, basandosi su garanzie appropriate fornite da quest'ultima, senza ispezione preventiva dei singoli stabilimenti, a norma delle disposizioni del punto 4 del presente allegato. Per tener conto di nuove domande e garanzie ricevute, gli elenchi di cui al punto 2 del presente allegato sono modificati o completati secondo la procedura e alle condizioni di cui al punto 4 del presente allegato. La verifica può rientrare nella procedura, esclusivamente con riferimento all'elenco iniziale degli stabilimenti, conformemente alle disposizioni di cui al punto 4, lettera d).
2. Il riconoscimento provvisorio si applica inizialmente alle categorie di stabilimenti di seguito indicati.
2.1. |
Stabilimenti per i prodotti di origine animale destinati al consumo umano:
|
2.2. |
Stabilimenti riconosciuti o registrati che producono sottoprodotti di origine animale e principali categorie di sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano
|
3. La Parte importatrice compila gli elenchi degli stabilimenti riconosciuti provvisoriamente come specificato ai punti 2.1. e 2.2 e li mette a disposizione del pubblico.
4. Condizioni e procedure di riconoscimento provvisorio:
a) |
l'importazione dalla Parte esportatrice del prodotto di origine animale deve essere stata autorizzata dalla Parte importatrice; devono inoltre essere stati definiti le pertinenti condizioni di importazione nonché i requisiti di certificazione per i prodotti in questione; |
b) |
l'autorità competente della Parte esportatrice deve aver fornito alla Parte importatrice garanzie sufficienti circa la conformità degli stabilimenti, figuranti nel suo elenco o nei suoi elenchi, ai requisiti sanitari pertinenti per i prodotti trasformati della Parte importatrice e deve aver riconosciuto ufficialmente gli stabilimenti che figurano negli elenchi per l'esportazione verso la Parte importatrice; |
c) |
in caso di non ottemperanza a dette garanzie, l'autorità competente della Parte esportatrice deve avere realmente il potere di sospendere le attività di esportazione verso la Parte importatrice da uno stabilimento per il quale detta autorità ha fornito garanzie; |
d) |
la verifica eseguita dalla Parte importatrice a norma dell'articolo 62 del presente accordo può rientrare nella procedura di riconoscimento provvisorio; tale verifica riguarda la struttura e l'organizzazione dell'autorità competente responsabile del riconoscimento dello stabilimento, nonché i poteri conferiti a detta autorità e le garanzie che può fornire in merito all'applicazione delle norme della Parte importatrice; nell'ambito di tale verifica è possibile procedere anche a ispezioni in loco presso un numero rappresentativo di stabilimenti che figurano nell'elenco o negli elenchi forniti dalla Parte esportatrice; nell'Unione europea, tenuto conto della sua struttura specifica e della ripartizione delle competenze all'interno di essa, detta verifica può riguardare i singoli Stati membri; |
e) |
sulla base dei risultati della verifica di cui alla precedente lettera d), la Parte importatrice può modificare l'elenco degli stabilimenti. |
ALLEGATO VIII
PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO DELL'EQUIVALENZA
1. Principi:
a) |
l'equivalenza può essere determinata per una singola misura, un gruppo di misure o un sistema in relazione a un determinato prodotto, a una categoria di prodotti o a tutti i prodotti; |
b) |
l'esame, ad opera della Parte importatrice, di una richiesta di riconoscimento dell'equivalenza delle misure per un prodotto specifico della Parte esportatrice non deve comportare perturbazioni degli scambi o la sospensione delle importazioni del prodotto in questione dalla Parte esportatrice; |
c) |
il riconoscimento dell'equivalenza costituisce un processo interattivo tra la Parte esportatrice e la Parte importatrice in cui la prima dimostra obiettivamente l'equivalenza delle singole misure e la seconda valuta obiettivamente tale equivalenza in vista del suo eventuale riconoscimento; |
d) |
il riconoscimento finale dell'equivalenza delle pertinenti misure della Parte esportatrice è di esclusiva competenza della Parte importatrice. |
2. Condizioni preliminari:
a) |
il processo dipende dalla situazione sanitaria o dallo status concernente gli organismi nocivi, dalla legislazione e dall'efficacia del sistema d'ispezione e di controllo del prodotto nella Parte esportatrice; a tal fine si tiene conto della legislazione vigente nel settore e della struttura dell'autorità competente della Parte esportatrice, della sua collocazione gerarchica e dei suoi poteri, delle sue procedure operative e delle risorse disponibili, della maggiore o minore efficacia nell'applicazione dei sistemi di ispezione e di controllo da parte delle autorità competenti, compreso il grado di applicazione in relazione al prodotto, nonché della regolarità e della rapidità con cui le informazioni sono fornite alla Parte importatrice in caso di individuazione di rischi; tale riconoscimento può essere corroborato da documentazioni, da riscontri, da documenti, relazioni e informazioni inerenti a precedenti esperienze, nonché da valutazioni e verifiche precedentemente documentate; |
b) |
le Parti avviano la procedura di riconoscimento dell'equivalenza a norma dell'articolo 57 del presente accordo, una volta completato positivamente il ravvicinamento di una misura, di un gruppo di misure o di un sistema inclusi nell'elenco di cui all'articolo 55, paragrafo 4, del presente accordo; |
c) |
la Parte esportatrice avvia la procedura solo se la Parte importatrice non applica nei suoi confronti misure di salvaguardia per quanto concerne il prodotto in questione. |
3. Procedura:
a) |
la Parte esportatrice avvia la procedura presentando alla Parte importatrice una domanda di riconoscimento dell'equivalenza di una singola misura, di un gruppo di misure o di un sistema per un prodotto o una categoria di prodotti di un settore o di un sottosettore o per tutti i prodotti; |
b) |
se del caso, tale domanda di riconoscimento comprende anche la richiesta e la documentazione necessaria per il riconoscimento ad opera della Parte importatrice sulla base dell'equivalenza di tutti i programmi o i piani della Parte esportatrice a cui la Parte importatrice e/o lo status di ravvicinamento di cui all'allegato XI del presente accordo in merito alle misure o ai sistemi di cui alla lettera a) del presente punto subordinano l'autorizzazione di importazione del prodotto o delle categorie di prodotti in questione; |
c) |
nel presentare la domanda, la Parte esportatrice:
|
d) |
una volta ricevuta la domanda, la Parte importatrice illustra l'obiettivo globale e specifico nonché la giustificazione della misura o delle misure, compresa l'individuazione dei rischi; |
e) |
la Parte importatrice informa contemporaneamente la Parte esportatrice del nesso esistente tra le sue misure interne e le condizioni d'importazione per il prodotto o la categoria di prodotti in questione; |
f) |
la Parte esportatrice dimostra obiettivamente alla Parte importatrice che le misure individuate sono equivalenti alle condizioni d'importazione per il prodotto o la categoria di prodotti in questione; |
g) |
la Parte importatrice valuta obiettivamente la dimostrazione dell'equivalenza ad opera della Parte esportatrice; |
h) |
la Parte importatrice decide se sia stata ottenuta o meno l'equivalenza; |
i) |
se la Parte esportatrice lo richiede, la Parte importatrice le fornisce tutte le spiegazioni e i dati che hanno motivato la sua decisione. |
4. Dimostrazione dell'equivalenza delle misure ad opera della Parte esportatrice e valutazione di tale dimostrazione ad opera della Parte importatrice:
a) |
la Parte esportatrice dimostra obiettivamente l'equivalenza per ciascuna delle misure della Parte importatrice individuate, indicate nelle condizioni d'importazione; se del caso, l'equivalenza viene dimostrata obiettivamente per tutti i programmi e i piani a cui la Parte importatrice subordina l'autorizzazione di importazione (piano di controllo dei residui, ecc.); |
b) |
la dimostrazione e la valutazione obiettive effettuate in questo contesto devono basarsi, per quanto possibile:
|
5. Conclusione della Parte importatrice
La procedura può comprendere ispezioni o verifiche.
In caso di conclusione negativa, la Parte importatrice ne comunica dettagliatamente i motivi alla Parte esportatrice.
6. Per quanto riguarda i vegetali e i prodotti vegetali, l'equivalenza relativa alle misure fitosanitarie è basata sulle disposizioni di cui all'articolo 57, paragrafo 6, del presente accordo.
ALLEGATO IX
CONTROLLI ALL'IMPORTAZIONE E DIRITTI D'ISPEZIONE
A. Principi dei controlli all'importazione
I controlli all'importazione consistono in controlli documentali, controlli d'identità e controlli materiali.
Per quanto riguarda gli animali e i prodotti di origine animale, i controlli materiali e la loro frequenza vengono decisi in funzione del livello dei rischi associati a tali importazioni.
Nel procedere ai controlli fitosanitari, la Parte importatrice si accerta che i vegetali, i prodotti vegetali e gli altri prodotti siano sottoposti in via ufficiale a una meticolosa ispezione, integralmente o attraverso la selezione di un campione rappresentativo, al fine di assicurarsi che siano indenni da organismi nocivi.
Qualora i controlli evidenzino la non conformità alle norme e/o alle prescrizioni pertinenti, la Parte importatrice adotta provvedimenti commisurati al rischio. Ove possibile, all'importatore o al suo rappresentante è consentito di avere accesso alla spedizione e di comunicare ogni utile informazione che permetta alla Parte importatrice di prendere una decisione definitiva in merito a detta spedizione. La decisione deve essere commisurata al livello di rischio associato a tali importazioni.
B. Frequenza dei controlli materiali
B.1. Importazione di animali e di prodotti di origine animale dalla Georgia nell'Unione europea e dall'Unione europea in Georgia
Tipologia di controllo alle frontiere |
Frequenza |
||
|
100 % |
||
|
100 % |
||
|
|
||
Animali vivi 100% |
100 % |
||
Prodotti della categoria I Carni fresche, comprese le frattaglie, e prodotti di animali delle specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina definiti nella direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa alle condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni fresche e successive modifiche Prodotti a base di pesce in recipienti ermeticamente chiusi destinati a mantenerli stabili a temperatura ambiente, pesci freschi e congelati e prodotti della pesca secchi e/o salati Uova intere Strutto e grassi fusi Involucri di origine animale Uova da cova |
20 % |
||
Prodotti della categoria II Carni di volatili da cortile e prodotti derivati Carni di coniglio e di selvaggina (in libertà/di allevamento) e prodotti derivati Latte e prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano Prodotti a base di uova Proteine animali trasformate destinate al consumo umano [100% delle prime sei spedizioni di prodotti trasportati alla rinfusa (direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE e successive modifiche)] Prodotti della pesca diversi da quelli menzionati dalla decisione 2006/766/CE della Commissione, del 6 novembre 2006, che stabilisce gli elenchi dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e prodotti della pesca [notificata con il numero C(2006) 5171] e successive modifiche Molluschi bivalvi Miele |
50 % |
||
Prodotti della categoria III Sperma Embrioni Stallatico Latte e prodotti derivati (non destinati al consumo umano) Gelatina Cosce di rana e lumache Ossa e prodotti a base di ossa Pelli Setole, lana, peli e piume Corna e prodotti a base di corna, zoccoli e prodotti a base di zoccoli Prodotti dell'apicoltura Trofei di caccia Prodotti alimentari trasformati per animali da compagnia Materie prime per la fabbricazione di alimenti per animali da compagnia Materie prime, sangue, prodotti sanguigni, ghiandole e organi per uso farmaceutico o tecnico Fieno e paglia Agenti patogeni Proteine animali trasformate (confezionate) |
Minima 1% Massima 10% |
||
Proteine animali trasformate non destinate al consumo umano (prodotti trasportati alla rinfusa) |
100% delle prime sei spedizioni [allegato VII, capitolo II, punti 10 e 11, del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano e successive modifiche] |
B.2. Importazione di alimenti di origine non animale dalla Georgia nell'Unione europea e dall'Unione europea in Georgia
(Alimenti — spezie essiccate)
|
10% per i coloranti Sudan |
B.3. Importazione nell'Unione europea o in Georgia di vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti
Vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE
La Parte importatrice procede a controlli per verificare la situazione fitosanitaria della spedizione o delle spedizioni.
Le Parti valutano la necessità di controlli fitosanitari all'importazione negli scambi bilaterali per i prodotti indicati nell'allegato di cui sopra come originari di paesi non membri dell'UE.
Una riduzione della frequenza dei controlli fitosanitari all'importazione potrebbe essere disposta per i prodotti regolamentati, fatta eccezione per i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci definiti conformemente al regolamento (CE) n. 1756/2004 della Commissione, dell'11 ottobre 2004, che specifica le condizioni particolari riguardanti le prove richieste e i criteri per il tipo e il livello di riduzione dei controlli fitosanitari su alcuni vegetali, prodotti vegetali o altre voci elencati nell'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio.
ALLEGATO X
CERTIFICAZIONE
A. Principi della certificazione
Vegetali, prodotti vegetali e altre voci
Per quanto riguarda la certificazione di vegetali, prodotti vegetali e altre voci, le autorità competenti applicano i principi indicati nelle pertinenti norme ISPM.
Animali e prodotti di origine animale
1. |
Le autorità competenti delle Parti si accertano che i funzionari certificanti abbiano una conoscenza soddisfacente della legislazione veterinaria applicabile agli animali o ai prodotti di origine animale da certificare e, in generale, siano informati sulle norme da seguire in vista della compilazione e del rilascio dei certificati nonché, all'occorrenza, sulla natura e sulla portata delle indagini, delle prove o degli esami da svolgere prima della certificazione. |
2. |
I funzionari certificanti non devono certificare dati di cui non abbiano personalmente conoscenza o che non possano verificare. |
3. |
I funzionari certificanti non devono firmare certificati vuoti o incompleti, né certificati relativi ad animali o a prodotti di origine animale che non siano stati ispezionati o che siano sfuggiti al loro controllo. Se un certificato viene firmato sulla base di un altro certificato o di un'altra attestazione, il funzionario certificante deve essere in possesso di quest'ultimo documento prima di firmare. |
4. |
I funzionari certificanti possono certificare i dati che sono stati:
|
5. |
Le autorità competenti delle Parti adottano tutte le misure necessarie per garantire l'attendibilità del certificato. In particolare provvedono affinché i funzionari certificanti da esse autorizzati:
|
6. |
I certificati vengono redatti in modo da garantire che ciascuno di essi si riferisca a una determinata spedizione, in una lingua comprensibile per il funzionario certificante e in almeno una delle lingue ufficiali della Parte importatrice, come disposto nella parte C del presente allegato. |
7. |
Ciascuna autorità competente deve poter mettere in relazione ciascun certificato con il relativo funzionario certificante e garantire la disponibilità di una copia di tutti i certificati rilasciati per un periodo da stabilire a cura di tale autorità. |
8. |
Ciascuna Parte predispone tutti i controlli necessari per impedire il rilascio di certificati falsi o ingannevoli e l'uso fraudolento di certificati che appaiono rilasciati ai fini indicati nella legislazione veterinaria. |
9. |
Fatte salve eventuali azioni giudiziarie o sanzioni, le autorità competenti svolgono indagini o controlli e adottano le misure adeguate necessarie per perseguire tutti i casi loro segnalati di certificati falsi o ingannevoli. Tra tali misure può rientrare la sospensione temporanea dalle funzioni, per tutta la durata dell'indagine, dei funzionari certificanti. In particolare,
|
B. Certificati di cui all'articolo 60, paragrafo 2, lettera a), del presente accordo.
L'attestazione sanitaria del certificato riflette lo status dell'equivalenza del prodotto in questione. Essa certifica la conformità alle norme di produzione della Parte esportatrice riconosciute come equivalenti dalla Parte importatrice.
C. Lingue ufficiali per la certificazione
1. Importazione nell'Unione europea
Vegetali, prodotti vegetali e altre voci
I certificati sono redatti in una lingua comprensibile per il funzionario certificante e in almeno una delle lingue ufficiali del paese di importazione.
Animali e prodotti di origine animale
Il certificato sanitario deve essere compilato in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell'UE di destinazione e in una di quelle dello Stato membro dell'Unione in cui vengono eseguiti i controlli all'importazione di cui all'articolo 63 del presente accordo. Tuttavia, uno Stato membro dell'UE può acconsentire all'uso di una lingua ufficiale dell'Unione diversa dalla propria.
2. Importazione in Georgia
Il certificato sanitario deve essere redatto in georgiano e in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell'UE certificante.
ALLEGATO XI
RAVVICINAMENTO
ALLEGATO XI-A
PRINCIPI PER LA VALUTAZIONE DEI PROGRESSI COMPIUTI IN VISTA DEL RAVVICINAMENTO AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DELL'EQUIVALENZA
PARTE I
Ravvicinamento progressivo
1. Norme generali
La legislazione sanitaria, fitosanitaria e in materia di benessere degli animali della Georgia è progressivamente ravvicinata a quella dell'Unione, sulla base dell'elenco delle normative in campo sanitario e fitosanitario e di benessere degli animali dell'Unione da ravvicinare. Tale elenco è suddiviso in settori prioritari che si riferiscono alle misure quali definite nell'allegato IV del presente accordo. A tal fine la Georgia individua i propri settori prioritari sotto il profilo commerciale.
La Georgia ravvicina le disposizioni nazionali all'acquis dell'UE:
a) |
attuando e facendo applicare le disposizioni del pertinente acquis dell'UE tramite l'adozione di norme o procedure nazionali supplementari, oppure |
b) |
modificando le pertinenti norme o procedure nazionali al fine di integrare le disposizioni del corrispondente acquis dell'UE. |
In entrambi i casi, la Georgia:
a) |
abolisce tutte le leggi, i regolamenti o qualsiasi altra misura incompatibili con la legislazione nazionale ravvicinata; |
b) |
garantisce l'efficace attuazione della legislazione nazionale ravvicinata. |
La Georgia documenta tale ravvicinamento in tabelle di corrispondenza nelle quali sono indicate, sulla base di un modello, la data di entrata in vigore delle norme nazionali e la Gazzetta ufficiale in cui le norme sono state pubblicate. Il modello delle tabelle di corrispondenza ai fini della preparazione e della valutazione è fornito nella parte II del presente allegato. Se il ravvicinamento è incompleto, gli esaminatori (1) descrivono le carenze rilevate nell'apposita colonna destinata alle osservazioni.
Indipendentemente dal settore prioritario individuato, la Georgia compila specifiche tabelle di corrispondenza per dimostrare il ravvicinamento in merito ad altre normative generali e specifiche, comprese in particolare le disposizioni generali relative a:
a) |
sistemi di controllo:
|
b) |
salute e benessere degli animali:
|
c) |
sicurezza alimentare:
|
d) |
sottoprodotti di origine animale; |
e) |
fitosanità:
|
f) |
organismi geneticamente modificati:
|
PARTE II
Valutazione
1. Procedura e metodologia
La legislazione sanitaria, fitosanitaria e in materia di benessere degli animali della Georgia di cui al capo 4 ("Misure sanitarie e fitosanitarie") del titolo IV ("Scambi e questioni commerciali") del presente accordo è progressivamente ravvicinata a quella dell'Unione e viene efficacemente fatta applicare (2).
Tabelle di corrispondenza sono redatte conformemente al modello di cui al punto 2 del presente allegato per ogni singola legge ravvicinata e presentate in inglese, per esame, agli esaminatori.
Se il risultato della valutazione è positivo per una singola misura, un gruppo di misure o un sistema applicabili a un settore, a un sottosettore, a un prodotto o una categoria di prodotti, si applicano le condizioni di cui all'articolo 57, paragrafo 4, del presente accordo.
2. Tabelle di corrispondenza
2.1. In sede di compilazione delle tabelle di corrispondenza sono presi in considerazione gli aspetti di cui in appresso.
Gli atti normativi dell'UE servono da base per la preparazione di una tabella di corrispondenza. A tal fine è utilizzata la versione in vigore al momento del ravvicinamento. Particolare attenzione è riservata all'accuratezza della traduzione nella lingua nazionale, in quanto eventuali imprecisioni linguistiche possono determinare interpretazioni erronee, in particolare allorché riguardano l'ambito di applicazione della legge (3).
2.2. Modello di tabella di corrispondenza
Tabella di corrispondenza
TRA
titolo dell'atto normativo dell'UE, ultime modifiche incluse,
E
titolo dell'atto normativo nazionale
(pubblicato nella )
Data di pubblicazione:
Data di applicazione:
Atto normativo dell'UE |
Legislazione nazionale |
Osservazioni (della Georgia) |
Osservazioni dell'esaminatore |
|
|
|
|
Legenda
|
Atto normativo dell'UE: gli articoli, i paragrafi, i commi, ecc. sono menzionati con titolo per esteso e riferimento completo (4) nella colonna di sinistra della tabella di corrispondenza. |
|
Legislazione nazionale: le disposizioni della legislazione nazionale corrispondenti a quelle dell'Unione indicate nella colonna di sinistra sono menzionate con titolo per esteso e riferimento completo. Il loro contenuto è descritto dettagliatamente nella seconda colonna. |
|
Osservazioni della Georgia: in questa colonna la Georgia fornisce il numero di riferimento o altri elementi connessi all'articolo, ai paragrafi, ai commi, ecc. in questione, in particolare nel caso in cui il testo delle disposizioni non sia stato ravvicinato. Va indicato il motivo del mancato ravvicinamento. |
|
Osservazioni dell'esaminatore: qualora ritenga che il ravvicinamento non sia stato conseguito, l'esaminatore motiva tale valutazione e descrive in questa colonna le carenze rilevate. |
(1) Gli esaminatori sono esperti designati dalla Commissione europea.
(2) In proposito si può fare ricorso al sostegno di esperti degli Stati membri dell'Unione, separatamente o a margine dei programmi CIB (progetti di gemellaggio, TAIEX, ecc.).
(3) Per agevolare il processo di ravvicinamento, sul sito EUR-Lex sono disponibili versioni consolidate di alcuni atti normativi dell'Unione:
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html.
(4) Come indicato sul sito EUR-Lex:
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html.
ALLEGATO XI-B
ELENCO DELLA LEGISLAZIONE DELL'UE CUI LA GEORGIA RAVVICINA LA PROPRIA LEGISLAZIONE NAZIONALE
L'elenco di cui all'articolo 55, paragrafo 4, del presente accordo è fornito dalla Georgia entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente accordo.
ALLEGATO XII
STATUS DI EQUIVALENZA
ALLEGATO XIII
RAVVICINAMENTO DELLA LEGISLAZIONE DOGANALE
Codice doganale
Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario
Calendario: il ravvicinamento alle disposizioni del suddetto regolamento, ad eccezione degli articoli da 1 a 3, dell'articolo 8, paragrafo 1, primo trattino, dell'articolo 18, dell'articolo 19, dell'articolo 94, paragrafo 1, dell'articolo 97, dell'articolo 113, dell'articolo 117, lettera c), dell'articolo 129, degli articoli da 163 a 165, dell'articolo 174, dell'articolo 179, dell'articolo 209, dell'articolo 210, dell'articolo 211, dell'articolo 215, paragrafo 4, e degli articoli da 247 a 253, è effettuato entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
Le Parti riesaminano il ravvicinamento dell'articolo 84 e degli articoli da 130 a 136 che si riferiscono al regime della trasformazione sotto controllo doganale anteriormente alla scadenza del termine fissato per il ravvicinamento di cui sopra.
Le Parti si adoperano al massimo per pervenire al ravvicinamento dell'articolo 173, dell'articolo 221, paragrafo 3, e dell'articolo 236, paragrafo 2.
Transito comune e DAU
Convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci
Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito
Calendario: il ravvicinamento alle disposizioni delle suddette convenzioni, anche mediante un'eventuale adesione a dette convenzioni da parte della Georgia, è effettuato entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
Franchigie doganali
Regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali
Calendario: il ravvicinamento riguardo ai titoli I e II del suddetto regolamento è effettuato entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
Tutela dei diritti di proprietà intellettuale
Regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali
Calendario: il ravvicinamento alle disposizioni del suddetto regolamento, ad eccezione dell'articolo 26, è effettuato entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo. L'obbligo di ravvicinamento alle disposizioni del regolamento n. 608/2013 di per sé non crea alcun obbligo per la Georgia di applicare misure nel caso in cui un diritto di proprietà intellettuale non sia tutelato dalle sue disposizioni legislative e regolamentari sostanziali in materia.
ALLEGATO XIV
ELENCO DI RISERVE RELATIVE ALLO STABILIMENTO; ELENCO DI IMPEGNI RELATIVI ALLA PRESTAZIONE TRANSFRONTALIERA DI SERVIZI; ELENCO DI RISERVE RELATIVE AL PERSONALE CHIAVE, AI LAUREATI IN TIROCINIO E AI VENDITORI DI BENI E SERVIZI ALLE IMPRESE; ELENCO DI RISERVE RELATIVE AI PRESTATORI DI SERVIZI CONTRATTUALI E AI PROFESSIONISTI INDIPENDENTI
Unione
1. |
Elenco di riserve relative allo stabilimento: allegato XIV-A |
2. |
Elenco di impegni relativi alla prestazione transfrontaliera di servizi: allegato XIV-B |
3. |
Elenco di riserve relative al personale chiave, ai laureati in tirocinio e ai venditori di beni e servizi alle imprese: allegato XIV-C |
4. |
Elenco di riserve relative ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti: allegato XIV-D |
Georgia
5. |
Elenco di riserve relative allo stabilimento: allegato XIV-E |
6. |
Elenco di impegni relativi alla prestazione transfrontaliera di servizi: allegato XIV-F |
7. |
Elenco di riserve relative al personale chiave, ai laureati in tirocinio e ai venditori di beni e servizi alle imprese: allegato XIV-G |
8. |
Elenco di riserve relative ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti: allegato XIV-H
Le seguenti abbreviazioni sono usate ai fini degli allegati XIV-A, XIV-B, XIV-C e XIV-D:
|
La seguente abbreviazione è usata ai fini degli allegati XIV-E, XIV-F, XIV-G e XIV-H:
GE |
Georgia |
ALLEGATO XIV-A
ELENCO DI RISERVE RELATIVE ALLO STABILIMENTO (UNIONE)
1. |
L'elenco di riserve in appresso indica le attività economiche le attività economiche per le quali agli stabilimenti e agli imprenditori della Georgia l'UE applica le riserve al trattamento nazionale o al trattamento della nazione più favorita, di cui all'articolo 79, paragrafo 2, del presente accordo.
L'elenco comprende i seguenti elementi:
Una riserva corrispondente a un'attività non liberalizzata (nessun impegno) è espressa come segue: «Nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita». Quando una riserva di cui alla lettera a) o b) comprende solamente riserve specifiche per determinati Stati membri, gli Stati membri non menzionati assumono nel settore interessato gli obblighi di cui all'articolo 79, paragrafo 2, del presente accordo senza alcuna riserva (l'assenza, in un determinato settore, di riserve specifiche per determinati Stati membri lascia impregiudicate le riserve orizzontali o le riserve settoriali per l'intera UE eventualmente applicabili). |
2. |
Conformemente all'articolo 76, paragrafo 3, del presente accordo l'elenco in appresso non contiene misure riguardanti sovvenzioni concesse dalle Parti. |
3. |
I diritti e gli obblighi derivanti dall'elenco in appresso non sono direttamente applicabili e pertanto non conferiscono direttamente diritti a singole persone fisiche o giuridiche. |
4. |
Conformemente all'articolo 79 dell'accordo, le prescrizioni non discriminatorie, per esempio quelle concernenti la forma giuridica o l'obbligo per tutti i prestatori di servizi che operano nel territorio di ottenere licenze o autorizzazioni senza distinzione di nazionalità, residenza o criteri equivalenti, non sono elencate nel presente allegato poiché il presente accordo le lascia impregiudicate. |
5. |
Laddove l'Unione mantenga una riserva secondo la quale un prestatore di servizi debba avere la cittadinanza, debba essere residente o debba risiedere in modo permanente nel territorio dell'Unione come condizione per prestarvi un servizio, una riserva elencata nell'allegato XIV-C del presente accordo costituisce, nella misura applicabile, una riserva rispetto allo stabilimento di cui al presente allegato. |
Riserve orizzontali
Servizi pubblici
UE: le attività economiche considerate servizi pubblici a livello nazionale o locale possono essere oggetto di monopoli statali o di diritti esclusivi concessi a operatori privati (1).
Tipi di stabilimento
UE: il trattamento concesso alle controllate (di società georgiane) costituite a norma delle leggi di uno Stato membro che abbiano la sede legale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale nell'Unione non si estende alle succursali o agenzie stabilite in uno Stato membro da una società georgiana (2).
AT: gli amministratori delegati delle succursali delle persone giuridiche devono essere residenti in Austria; le persone fisiche responsabili, all'interno di una persona giuridica o di una succursale, dell'osservanza del codice di commercio austriaco devono avere un domicilio in Austria.
EE: almeno la metà dei membri del consiglio di amministrazione deve avere la residenza nell'UE.
FI: lo straniero che svolge un'attività commerciale come imprenditore privato e almeno uno dei soci di una società a nome collettivo o uno dei soci accomandatari di una società in accomandita semplice devono risiedere permanentemente nello Spazio economico europeo (SEE). Per tutti i settori, è richiesta la residenza nel SEE per almeno uno dei membri ordinari e supplenti del consiglio di amministrazione e per l'amministratore delegato; possono tuttavia essere concesse deroghe per determinate società. Se un'organizzazione georgiana intende svolgere attività commerciali o d'affari mediante lo stabilimento di una succursale in Finlandia, occorre una licenza commerciale.
HU: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per l'acquisizione di proprietà demaniali.
IT: l'accesso alle attività industriali, commerciali e artigianali può essere subordinato al possesso di un permesso di soggiorno.
PL: gli imprenditori georgiani possono intraprendere e svolgere un'attività economica unicamente sotto forma di società in accomandita semplice, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata e società di capitali (nel caso di servizi legali solo sotto forma di società di persone registrate e società in accomandita semplice).
RO: l'amministratore unico o il presidente del consiglio d'amministrazione e metà del numero totale di amministratori delle società commerciali devono essere cittadini rumeni, salvo diversamente stipulato nell'atto costitutivo o nello statuto della società. La maggioranza dei revisori dei conti delle società commerciali e dei loro supplenti deve avere la cittadinanza rumena.
SE: una società straniera, che non abbia stabilito una persona giuridica in Svezia o che conduca le sue attività mediante un agente commerciale, deve svolgere le proprie operazioni mediante una succursale registrata in Svezia con una gestione indipendente e una contabilità separata. L'amministratore delegato della succursale e il vice amministratore delegato, ove nominato, devono essere residenti nel SEE. Una persona fisica non residente nel SEE, che svolge operazioni commerciali in Svezia, deve nominare e registrare una persona residente come rappresentante responsabile di tali operazioni in Svezia. Va tenuta una contabilità separata per le operazioni svolte in Svezia. In singoli casi l'autorità competente può concedere deroghe alle prescrizioni in materia di succursali e di residenza. Nel caso di progetti immobiliari di durata inferiore a un anno svolti da un'impresa con sede al di fuori del SEE o da una persona fisica non residente nel SEE, non vi è l'obbligo di stabilire una succursale o di nominare un rappresentante residente. Una società a responsabilità limitata svedese può essere costituita da una persona fisica residente nel SEE, da una persona giuridica svedese o da una persona giuridica costituita secondo l'ordinamento di un paese del SEE e che abbia la sede legale o la sede centrale o il centro di attività principale all'interno del SEE. Una società di persone può fungere da socio fondatore, ma solo se tutti i titolari con responsabilità personale illimitata sono residenti nel SEE. I fondatori non appartenenti al SEE possono richiedere un'autorizzazione all'autorità competente. Nel caso delle società a responsabilità limitata e delle società cooperative, almeno il 50% dei membri del consiglio di amministrazione, almeno il 50% dei membri supplenti del consiglio di amministrazione, l'amministratore delegato, il vice amministratore delegato e, se del caso, almeno una delle persone con potere di rappresentanza della società devono risiedere nel SEE. L'autorità competente può concedere deroghe a tale prescrizione. Se nessuno dei rappresentanti della società risiede in Svezia, il consiglio di amministrazione è tenuto a nominare e a registrare una persona residente in Svezia che sia stata autorizzata a ricevere servizi a nome della società. Si applicano condizioni analoghe per lo stabilimento di tutti gli altri tipi di persone giuridiche.
SK: una persona fisica georgiana che deve iscriversi nel registro delle imprese come persona autorizzata ad agire per conto di un imprenditore deve presentare un permesso di soggiorno valido per la Slovacchia.
Investimenti
ES: per gli investimenti (che possono incidere anche su interessi non economici dello Stato) effettuati in Spagna da governi ed enti pubblici stranieri, direttamente o tramite società o altre entità controllate direttamente o indirettamente da governi stranieri occorre un'autorizzazione governativa preventiva.
BG: gli investitori stranieri non possono partecipare alle operazioni di privatizzazione. Gli investitori stranieri e le persone giuridiche bulgare con partecipazione di controllo georgiana sono tenuti ad ottenere un'autorizzazione per le seguenti attività:
a) |
prospezione, sviluppo o estrazione di risorse naturali dei mari territoriali, della piattaforma continentale o della zona economica esclusiva; |
b) |
acquisizione di partecipazioni azionarie di controllo in società che svolgono una delle attività di cui alla lettera a). |
FR: per le acquisizioni georgiane superiori al 33,33% delle quote di capitale o dei diritti di voto in un'impresa francese, o al 20% in società francesi quotate in borsa, si applicano le seguenti disposizioni:
— |
gli investimenti inferiori a 7,6 milioni di euro in imprese francesi con un fatturato non superiore a 76 milioni di euro sono liberi decorso un termine di 15 giorni dalla notifica preventiva e dalla verifica di detti importi; |
— |
trascorso un mese dalla notifica preventiva, l'autorizzazione si considera tacitamente concessa per altri investimenti a meno che il ministero degli Affari economici non abbia esercitato eccezionalmente il suo diritto di rinviare l'investimento. |
La partecipazione straniera nelle società di recente privatizzazione può essere limitata a un ammontare variabile del capitale azionario offerto al pubblico, stabilito di volta in volta dal governo francese. Se l'amministratore delegato non è titolare di un permesso di soggiorno permanente, occorre un'autorizzazione specifica per l'esercizio di determinate attività commerciali, industriali o artigianali.
HU: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per quanto la partecipazione georgiana in società di recente privatizzazione.
IT: il governo può esercitare poteri speciali in imprese che operano nei settori della difesa e della sicurezza nazionale (relativamente a tutte le persone giuridiche che svolgono attività considerate di importanza strategica nei settori della difesa e della sicurezza nazionale) e in alcune attività di importanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.
PL: l'acquisizione diretta e indiretta di beni immobili da parte di persone fisiche o giuridiche straniere richiede un'autorizzazione. Nessun impegno per l'acquisizione di proprietà demaniali, ossia in relazione alla normativa che disciplina il processo di privatizzazione.
Settore immobiliare
L'acquisizione di terreni e di immobili è subordinato alle seguenti limitazioni (3):
AT: per l'acquisizione, l'acquisto o la locazione di beni immobili da parte di persone fisiche e giuridiche straniere occorre l'autorizzazione delle autorità regionali competenti (Länder), che considereranno se vi saranno ripercussioni sugli interessi economici, sociali o culturali di rilievo.
BG: le persone fisiche e giuridiche straniere non possono acquisire la proprietà di terreni, nemmeno mediante una succursale. Le persone giuridiche bulgare a partecipazione straniera non possono acquisire la proprietà di terreni agricoli. Le persone giuridiche straniere e i cittadini stranieri con residenza permanente all'estero possono acquisire la proprietà di edifici e diritti di proprietà limitati (diritto d'uso, diritto di costruzione, diritto di costruzione di sovrastrutture e servitù) sui beni immobili.
CZ: i terreni agricoli e forestali possono essere acquisiti soltanto da persone fisiche straniere con residenza permanente nella Repubblica ceca e da persone giuridiche con residenza permanente nella Repubblica ceca per l'esercizio di un'impresa. Ai terreni agricoli e forestali demaniali si applicano norme specifiche. I terreni agricoli demaniali possono essere acquisiti solo da cittadini cechi, da comuni e da università pubbliche (per la formazione e la ricerca). Le persone giuridiche, indipendentemente dalla forma o dal luogo di residenza, possono acquisire dallo Stato un terreno agricolo demaniale solo se su di esso vi sia costruito un edificio già di loro proprietà o se tale terreno sia indispensabile per l'utilizzazione dell'edificio stesso. Solo i comuni e le università pubbliche possono acquisire foreste demaniali.
CY: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita.
DK: limitazioni all'acquisto di beni immobili da parte di persone fisiche e giuridiche non-residenti. Limitazioni all'acquisto di proprietà agricole da parte di persone fisiche e giuridiche straniere.
HU: fatte salve le eccezioni previste dalla normativa sulle superfici coltivabili, l'acquisto di tali superfici non è consentito alle persone fisiche e giuridiche straniere. L'acquisto di proprietà immobiliari da parte di stranieri è condizionato all'ottenimento del permesso dell'organismo della pubblica amministrazione competente in base alla posizione della proprietà.
EL: a norma della legge n. 1892/90 l'acquisizione di terreni situati in prossimità delle frontiere è subordinata all'ottenimento di un'autorizzazione concessa dal ministero della Difesa. A giudicare dalle prassi amministrative, è facile ottenere l'autorizzazione per gli investimenti diretti.
HR: nessun impegno in relazione all'acquisizione di beni immobiliari da parte di prestatori di servizi non stabiliti e costituiti in Croazia. È consentita l'acquisizione di beni immobiliari necessari per la prestazione di servizi da parte di società stabilite e costituite in Croazia come persone giuridiche. L'acquisizione di beni immobiliari necessari per la prestazione di servizi da parte di succursali è subordinata all'approvazione del ministero della Giustizia. I terreni agricoli non possono essere acquisiti da persone fisiche o giuridiche straniere.
IE: per l'acquisizione di diritti su un terreno irlandese da parte di società nazionali o estere o da parte di cittadini stranieri occorre un'autorizzazione scritta preliminare della commissione fondiaria. Tale prescrizione non si applica ai terreni ad uso industriale (esclusi quelli destinati all'agroindustria) a condizione che il ministero per le Imprese, il commercio e l'occupazione abbia rilasciato un certificato a tal fine. Questa legge non si applica ai terreni situati entro i confini urbani.
IT: l'acquisto di beni immobili da parte di persone fisiche e giuridiche straniere è subordinato a una condizione di reciprocità.
LT: l'acquisizione della proprietà di terreni, acque interne e foreste è consentito a persone fisiche e giuridiche straniere che soddisfano i criteri dell'integrazione europea e transatlantica. La procedura, i termini e le condizioni nonché le restrizioni relative all'acquisizione di lotti di terreno sono stabiliti nel diritto costituzionale.
LV: limitazioni all'acquisizione di terreni in aree rurali e di terreni in città o aree urbane. È consentito l'affitto di terreni per un periodo massimo di 99 anni.
PL: l'acquisizione sia diretta che indiretta di proprietà immobiliari è subordinata all'ottenimento di un'autorizzazione. L'autorizzazione è accordata con una decisione amministrativa del ministero competente per gli Affari interni, con il consenso del ministero della Difesa nazionale e, in caso di proprietà immobiliari agricole, con il consenso del ministero dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale.
RO: le persone fisiche che non hanno la cittadinanza rumena e la residenza in Romania e le persone giuridiche non rumene che non hanno la sede centrale in Romania non possono acquisire la proprietà di nessun tipo di terreno tramite atti inter vivos.
SI: le succursali stabilite nella Repubblica di Slovenia da soggetti stranieri possono acquisire soltanto i beni immobili, ad eccezione dei terreni, necessari per lo svolgimento delle attività economiche per le quali si sono stabilite.
SK: i terreni agricoli e forestali non possono essere acquisiti da persone fisiche o giuridiche straniere. Una normativa specifica si applica a determinate altre categorie di proprietà immobiliari. I soggetti stranieri possono acquisire beni immobili mediante la costituzione di persone giuridiche slovacche o mediante la partecipazione in joint venture. L'acquisizione di terreni da parte di soggetti stranieri è subordinata ad autorizzazione (per le modalità 3 e 4).
Riserve settoriali
A. Agricoltura, caccia, silvicoltura e utilizzo di aree forestali
FR: lo stabilimento di imprese agricole ad opera di società non-UE e l'acquisizione di vigneti da parte di imprenditori non-UE sono subordinati ad autorizzazione.
AT, HU, MT, RO: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per le attività agricole.
CY: la partecipazione di investitori è autorizzata per una quota massima pari al 49%.
IE: lo stabilimento di attività molitorie da parte di residenti della Georgia è soggetto ad autorizzazione.
BG: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per le attività di utilizzo delle aree forestali.
B. Pesca e acquacoltura
UE: salvo diverse disposizioni, l'accesso alle risorse biologiche e alle zone di pesca situate nelle acque marittime sotto la sovranità o la giurisdizione degli Stati membri, come pure il loro utilizzo, possono essere limitati ai pescherecci che battono bandiera di un territorio dell'UE.
SE: una nave può essere considerata svedese e autorizzata a battere bandiera svedese se più del 50% della proprietà è detenuta da cittadini o persone giuridiche svedesi. Se un'imbarcazione straniera svolge le proprie operazioni sotto il controllo svedese o il proprietario risiede in modo permanente in Svezia, il governo può autorizzare tale imbarcazione a battere bandiera svedese. Le imbarcazioni la cui proprietà è detenuta al 50% da cittadini o società del SEE con sede legale, amministrazione centrale o centro di attività principale nel SEE e le cui operazioni sono dirette a partire dalla Svezia possono anche essere iscritte nel registro svedese. Una licenza di pesca professionale, necessaria per esercitare la pesca professionale, è concessa solo se l'attività di pesca è connessa con l'industria della pesca svedese. Per connessione s'intende, ad esempio, lo sbarco in Svezia di metà delle catture effettuate nel corso di un anno civile (in valore), oppure la partenza da un porto svedese di metà delle bordate di pesca o il domicilio in Svezia di metà dei pescatori della flotta. Nel caso di imbarcazioni la cui lunghezza è superiore a cinque metri, oltre alla licenza di pesca professionale, è necessaria un'autorizzazione per l'imbarcazione. Questa è concessa se, a titolo d'esempio, l'imbarcazione è iscritta al registro nazionale ed ha un autentico legame economico con la Svezia.
UK: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per l'acquisizione di imbarcazioni che battano bandiera britannica, salvo nel caso in cui almeno il 75% dell'investimento provenga da cittadini britannici e/o da società detenute almeno al 75% da cittadini britannici i quali, in tutti i casi, devono essere residenti e domiciliati nel Regno Unito. Le imbarcazioni devono essere gestite, dirette e controllate a partire dal Regno Unito.
C. Attività estrattiva
UE: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per le persone giuridiche controllate (4) da una persona fisica o giuridica di un paese non-UE che rappresenta più del 5% delle importazioni di petrolio o di gas naturale dell'UE. Nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per le succursali dirette (è necessaria la costituzione in persona giuridica).
D. Attività manifatturiere
UE: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per le persone giuridiche controllate (5) da persone fisiche o giuridiche di un paese non-UE che rappresentano più del 5% delle importazioni di petrolio o di gas naturale dell'UE. Nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per le succursali dirette (è necessaria la costituzione in persona giuridica).
HR: è previsto il requisito della cittadinanza per editoria, stampa e riproduzione di supporti registrati.
IT: i titolari di case editrici e tipografie nonché gli editori devono essere cittadini di uno Stato membro. Le società devono avere la propria sede centrale in uno Stato membro.
SE: le persone fisiche, titolari di periodici stampati e pubblicati in Svezia, devono risiedere in Svezia o essere cittadini del SEE. Le persone giuridiche titolari di tali periodici devono essere stabilite nel SEE. Per i periodici stampati e pubblicati in Svezia e le registrazioni tecniche è previsto un direttore responsabile che deve essere domiciliato in Svezia.
Produzione, trasmissione e distribuzione per conto proprio di energia elettrica, gas, vapore e acqua calda (6) (esclusa la generazione di energia elettrica da impianti nucleari)
UE: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per la produzione di energia elettrica, la trasmissione e distribuzione di energia elettrica per conto proprio e la produzione di gas e la distribuzione di combustibili gassosi.
Produzione, trasmissione e distribuzione di vapore e di acqua calda.
UE: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per le persone giuridiche controllate (7) da persone fisiche o giuridiche di un paese non-UE che rappresentano più del 5% delle importazioni di petrolio o di gas naturale dell'UE. Nessun impegno per le succursali dirette (è necessaria la costituzione di una società).
FI: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per la produzione, la trasmissione e la distribuzione di vapore e di acqua calda.
1. Servizi alle imprese
Servizi professionali
UE: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per quanto riguarda i servizi di consulenza legale e i servizi di documentazione e certificazione legale forniti da professionisti legali investiti di funzioni pubbliche quali notai, «huissiers de justice» o altri «officiers publics et ministériels» e per quanto riguarda i servizi forniti da ufficiali giudiziari nominati con atto ufficiale della pubblica amministrazione.
UE: per ottenere la piena abilitazione all'avvocatura, necessaria per la pratica del diritto interno (dell'UE e dello Stato membro), sono richiesti la cittadinanza e/o la residenza.
AT: per quanto concerne i servizi legali, la partecipazione degli avvocati stranieri (che devono essere pienamente abilitati nel paese d'origine) al capitale azionario e agli utili di gestione di uno studio legale non può superare il 25%. Essi non possono esercitare un'influenza determinante sul processo decisionale. La prestazione di servizi legali da parte degli investitori di minoranza stranieri, o di loro personale qualificato, è autorizzata esclusivamente in materia di diritto internazionale pubblico e di diritto del paese in cui essi sono abilitati all'esercizio della professione di avvocato. La prestazione di servizi legali in materia di diritto interno (dell'UE e dello Stato membro), compresa la rappresentanza nei tribunali, è condizionata alla piena abilitazione all'avvocatura per la quale è richiesta la cittadinanza.
Per quanto riguarda i servizi di contabilità, tenuta dei libri contabili, revisione dei conti e consulenza fiscale, la partecipazione al capitale azionario e i diritti di voto delle persone abilitate all'esercizio della professione dalla normativa di un paese straniero non possono eccedere il 25%.
Nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi medici (tranne che per i servizi dentistici, per gli psicologi e gli psicoterapeuti) e per i servizi veterinari.
BG: per quanto riguarda i servizi legali, alcune forme giuridiche («advokatsko sadrujue» e «advokatsko drujestvo») sono riservate agli avvocati pienamente abilitati alla professione nella Repubblica di Bulgaria. La prestazione di servizi di mediazione è subordinata al requisito della residenza permanente. Per la prestazione di servizi fiscali è necessaria la cittadinanza dell'UE. Per quanto riguarda i servizi architettonici, urbanistici, di architettura del paesaggio, di ingegneria e di ingegneria integrata le persone fisiche e giuridiche straniere, in possesso della competenza riconosciuta di progettista comprovata da una licenza in conformità della propria legislazione nazionale, possono effettuare rilievi e progettare opere in forma indipendente in Bulgaria solo dopo aver vinto un appalto ed essere stati selezionati come contraenti alle condizioni e secondo la procedura stabilita dalla legge sugli appalti pubblici. Per i progetti di rilevanza nazionale o regionale gli imprenditori georgiani devono associarsi a imprenditori locali o esserne subappaltatori. Per quanto riguarda i servizi urbanistici e di architettura del paesaggio, è previsto il requisito della cittadinanza. Nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi prestati da ostetriche, infermiere, fisioterapisti e personale paramedico.
DK: i revisori stranieri possono associarsi a esperti contabili danesi abilitati previa autorizzazione dell'autorità danese per l'impresa.
FI: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi sociosanitari finanziati con fondi pubblici o privati (ad esempio servizi medici, compresi servizi psicologici e odontoiatrici, servizi ostetrici, fisioterapisti e personale paramedico)
FI: per quanto riguarda i servizi di revisione dei conti, è previsto il requisito della residenza per almeno uno dei revisori di una società a responsabilità limitata finlandese.
FR: per quanto riguarda i servizi legali, alcune forme giuridiche («association d'avocats» e «société en participation d'avocat») sono riservate agli avvocati pienamente abilitati all'avvocatura in Francia. Per quanto riguarda i servizi di architettura, i servizi medici (inclusi i servizi psicologici) e dentistici, i servizi ostetrici e quelli prestati da infermieri, fisioterapisti e personale paramedico, gli imprenditori stranieri hanno accesso unicamente alle forme giuridiche «société d'exercice liberal» («sociétés anonymes», «sociétés à responsabilité limitée» ou «sociétés en commandite par actions») e «société civile professionnelle». Per quanto riguarda i servizi veterinari valgono il requisito della cittadinanza e la reciprocità.
EL: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per gli odontotecnici. Per ottenere una licenza per l'esercizio delle professioni di revisore legale e di veterinario è richiesta la cittadinanza dell'UE.
ES: i revisori legali e i consulenti in proprietà industriale sono soggetti al requisito della cittadinanza dell'Unione.
HR: nessun impegno tranne che per la consulenza in materia di diritto del paese d'origine, diritto straniero e diritto internazionale. La rappresentanza delle parti nei tribunali può essere esercitata solo dai membri del consiglio dell'ordine degli avvocati croato (titolo croato «odvjetnici»). È previsto il requisito della cittadinanza per l'appartenenza al consiglio dell'ordine degli avvocati. Nei procedimenti che comportano elementi internazionali le parti possono essere rappresentate nei tribunali arbitrali e nei tribunali ad hoc da avvocati membri degli ordini degli avvocati di altri paesi.
È necessaria una licenza per prestare servizi di revisione dei conti. La prestazione di servizi di architettura e di ingegneria da parte di persone fisiche e giuridiche è subordinata all'approvazione rispettivamente dell'ordine croato degli architetti e di quello degli ingegneri.
HU: lo stabilimento deve assumere la forma di una società di persone con un avvocato ungherese («ügyvéd») o con uno studio legale («ügyvédi iroda») ovvero di un ufficio di rappresentanza. La prestazione di servizi veterinari da parte di cittadini di Stati non appartenenti al SEE è subordinata al requisito della residenza.
LV: nelle società commerciali di revisori contabili giurati più del 50% delle azioni con diritto di voto deve essere di proprietà di revisori contabili giurati o di società commerciali di revisori contabili giurati dell'UE o del SEE.
LT: per quanto riguarda i servizi di revisione dei conti, almeno tre quarti delle azioni delle società di revisione dei conti devono appartenere a revisori o società di revisione dell'UE o del SEE.
PL: benché gli avvocati UE abbiano accesso ad altri tipi di forme giuridiche, gli avvocati stranieri possono accedere unicamente alle seguenti forme giuridiche: società di persone registrata e società in accomandita semplice. Per la prestazione di servizi veterinari è richiesta la cittadinanza dell'UE.
SK: per la prestazione di servizi di architettura, di ingegneria e di servizi veterinari è richiesta la residenza.
SE: per quanto riguarda la prestazione di servizi legali, l'ammissione all'esercizio della professione forense, necessaria solo per utilizzare il titolo svedese «advokat», è subordinata al requisito della residenza. Per i curatori è previsto il requisito della residenza. L'autorità competente può concedere una deroga a tale prescrizione. Previsti requisiti SEE per la nomina di un certificatore di un piano economico. Per la prestazione di servizi di revisione dei conti è richiesto il requisito della residenza nel SEE.
Servizi di ricerca e sviluppo
UE: per i servizi di ricerca e sviluppo finanziati da fondi pubblici, sono concessi diritti esclusivi e/o autorizzazioni solo a cittadini dell'UE e a persone giuridiche dell'UE con sede centrale nell'UE.
Noleggio/leasing senza operatori
A. Navi
LT: le navi devono essere di proprietà di persone fisiche lituane o di società stabilite in Lituania.
SE: qualora vi sia una partecipazione georgiana alla proprietà di una nave, affinché essa possa battere bandiera svedese occorre dimostrare una prevalente influenza svedese nella sua gestione.
B. Aeromobili
UE: per quanto riguarda il noleggio e il leasing di aeromobili, l'aeromobile deve appartenere a persone fisiche rispondenti a criteri di cittadinanza specifici o a persone giuridiche che soddisfino criteri specifici in materia di proprietà del capitale e di controllo (tra cui la cittadinanza degli amministratori). Possono essere concesse deroghe per contratti di leasing di breve durata.
Altri servizi alle imprese
UE, tranne HU e SE: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per servizi di fornitura di personale domestico, di altri lavoratori nei settori del commercio o dell'industria, di personale infermieristico e di altro personale. È richiesta la residenza o la presenza commerciale e può essere previsto il requisito della cittadinanza.
UE tranne BE, DK, EL, ES, FR, HU, IE, IT, LU, NL, SE e UK: per la prestazione di servizi di collocamento e di fornitura di personale sono previsti requisiti di cittadinanza e residenza.
UE, tranne AT e SE: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per servizi d'investigazione. È richiesta la residenza o la presenza commerciale e può valere il requisito della cittadinanza.
AT: per quanto riguarda i servizi di collocamento e le agenzie per il lavoro interinale, le autorizzazioni possono essere accordate solo alle persone giuridiche con sede centrale nel SEE, e i membri del consiglio di amministrazione o i soci/azionisti amministratori della società, abilitati a rappresentare la persona giuridica, devono essere cittadini del SEE ed esservi domiciliati.
BE: una società che abbia la propria sede centrale al di fuori del SEE è tenuta a dimostrare che presta servizi di collocamento nel suo paese di origine. Per quanto riguarda i servizi di sicurezza per i dirigenti sono previsti i requisiti di cittadinanza e residenza nell'UE.
BG: è richiesta la cittadinanza per i servizi di fotografia aerea, per la geodesia, la mappatura catastale e la cartografia. Nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi di collocamento e di fornitura di personale, di fornitura di altro personale d'ufficio, i servizi di investigazione, i servizi di sicurezza, i servizi tecnici di prova e analisi, i servizi in appalto per la riparazione e lo smantellamento delle attrezzature nei giacimenti di petrolio e di gas. Nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi di traduzione e interpretazione ufficiali.
DE: per gli interpreti giurati è previsto il requisito della cittadinanza.
DK: per quanto riguarda i servizi di sicurezza, per la maggioranza dei membri del consiglio d'amministrazione e i dirigenti sono previsti requisiti di residenza e cittadinanza. Nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per la prestazione di servizi di vigilanza aeroportuale.
EE: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi di sicurezza. Per i traduttori giurati è previsto il requisito della cittadinanza dell'UE.
FI: per i traduttori iscritti all'albo è previsto il requisito della residenza nel SEE.
FR: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per la concessione di diritti nel settore dei servizi di collocamento.
FR: gli imprenditori stranieri devono disporre di un'autorizzazione specifica per i servizi di esplorazione e prospezione relativi ai servizi di consulenza scientifica e tecnica.
HR: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi di collocamento e i servizi di investigazione e sicurezza.
IT: per ottenere l'autorizzazione necessaria per la prestazione di servizi di vigilanza occorre la cittadinanza italiana o dell'UE e la residenza. I titolari di case editrici e tipografie nonché gli editori devono essere cittadini di uno Stato membro. Le società devono avere la propria sede centrale in uno Stato membro. Nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi delle agenzie di riscossione e i servizi di informazione commerciale.
LV: per quanto riguarda i servizi di investigazione, possono ottenere la licenza solo le società d'investigazione il cui responsabile e ogni persona che abbia un incarico di amministratore siano cittadini dell'UE o del SEE. Per quanto riguarda i servizi di sicurezza, almeno la metà del capitale azionario deve essere detenuto da persone fisiche o giuridiche dell'UE o del SEE per il rilascio della licenza.
LT: l'attività di prestazione di servizi di sicurezza può essere intrapresa solo da persone con la cittadinanza di un paese del SEE o della NATO.
PL: per quanto riguarda i servizi di investigazione, la licenza professionale può essere accordata a cittadini polacchi o a persone in possesso della cittadinanza di un altro Stato membro, del SEE o della Svizzera. Per quanto riguarda i servizi di sicurezza, la licenza professionale può essere accordata solo a persone di cittadinanza polacca, di un altro Stato membro, del SEE o della Svizzera. Per i traduttori giurati è previsto il requisito della cittadinanza dell'UE. Per prestare servizi di fotografia aerea e per svolgere l'attività di redattore capo di giornali e periodici occorre possedere la cittadinanza polacca.
PT: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi di investigazione. Per la prestazione di servizi delle agenzie di riscossione e di informazione commerciale è previsto il requisito della cittadinanza dell'UE. Per il personale specializzato dei servizi di sicurezza è previsto il requisito della cittadinanza.
SE: è previsto il requisito della residenza per l'editore e il proprietario di una casa editrice o di una tipografia. Solo la popolazione Sami può allevare renne e detenerne allevamenti.
SK: per quanto riguarda i servizi di investigazione e i servizi di sicurezza, le licenze possono essere accordate solo se non vi sono rischi per la sicurezza e se tutti i dirigenti sono cittadini dell'UE, del SEE o della Svizzera.
4. Servizi di distribuzione
UE: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per la distribuzione di armi, munizioni e esplosivi.
UE: in alcuni paesi sono previsti requisiti di cittadinanza e di residenza per svolgere l'attività di farmacista e tabaccaio.
FR: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per la concessione di diritti esclusivi nel settore del commercio al dettaglio di tabacco.
FI: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per la distribuzione di alcolici e prodotti farmaceutici.
AT: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per la distribuzione di prodotti farmaceutici.
BG: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per quanto riguarda la distribuzione di bevande alcoliche, prodotti chimici, tabacco e prodotti del tabacco, prodotti farmaceutici, prodotti medicali e ortopedici; armi, munizioni e attrezzature militari; petrolio e prodotti petroliferi, gas, metalli preziosi, pietre preziose.
DE: solo le persone fisiche sono autorizzate a prestare servizi al dettaglio relativamente ai prodotti farmaceutici e a fornire prodotti medicali al pubblico. Per ottenere un'autorizzazione all'esercizio della professione di farmacista e/o per aprire una farmacia per la vendita al dettaglio al pubblico di prodotti farmaceutici e di determinati prodotti medicali è previsto il requisito della residenza. I cittadini di altri paesi o le persone che non hanno superato in Germania l'esame per farmacisti possono ottenere una licenza solo per subentrare in una farmacia esistente già da tre anni.
HR: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per la distribuzione di prodotti del tabacco.
6. Servizi ambientali
UE: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per quanto riguarda la prestazione di servizi relativi alla raccolta, depurazione e distribuzione d'acqua per uso domestico, industriale, commerciale o altri usi, compresa la fornitura di acqua potabile e la gestione delle risorse idriche.
7. Servizi finanziari (8)
UE: solo le società aventi sede legale nell'UE possono essere depositarie del patrimonio dei fondi d'investimento. L'esercizio delle attività di gestione di fondi comuni d'investimento e di società di investimento è subordinato allo stabilimento di una società di gestione specializzata avente sede legale e sede centrale nello stesso Stato membro.
AT: la licenza per l'apertura di una succursale di un assicuratore straniero viene negata quando quest'ultimo non abbia una forma giuridica corrispondente o paragonabile a una società per azioni o a una mutua assicuratrice. La gestione di una succursale deve essere formata da due persone fisiche residenti in Austria.
BG: l'assicurazione pensionistica è attuata mediante la partecipazione a compagnie di assicurazione pensionistica registrate. Per il presidente del consiglio di amministrazione e per il presidente del comitato di direzione è previsto il requisito della residenza permanente in Bulgaria. Prima di stabilire una succursale o un'agenzia che presti servizi in determinati rami assicurativi un assicuratore straniero deve essere stato autorizzato a operare negli stessi rami nel proprio paese di origine.
CY: soltanto i membri (broker) della borsa di Cipro possono svolgere attività riguardanti l'intermediazione in titoli a Cipro. Le agenzie di intermediazione possono essere registrate come membri della borsa di Cipro soltanto se sono state stabilite e registrate in conformità del diritto societario di Cipro (non sono ammesse le succursali).
EL: il diritto di stabilimento non comprende l'apertura di uffici di rappresentanza né altre forme di presenza permanente delle compagnie di assicurazione, salvo quando detti uffici siano stabiliti come agenzie, succursali o sedi centrali.
ES: prima di stabilire una succursale o un'agenzia che presti servizi in determinati rami assicurativi un assicuratore straniero deve essere stato autorizzato a operare negli stessi rami nel proprio paese di origine.
HU: le succursali di istituti stranieri non possono prestare servizi di gestione patrimoniale per fondi pensione privati o servizi di gestione di capitali di rischio. Il consiglio di amministrazione di un istituto finanziario deve comprendere almeno due membri che siano cittadini ungheresi, residenti ai sensi della relativa normativa sul regime dei cambi e in possesso della residenza permanente in Ungheria da almeno un anno.
IE: nel caso di organismi di investimento collettivo costituiti come fondi comuni di investimento e società a capitale variabile (diversi dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, OICVM), la società fiduciaria/depositaria e la società di gestione devono essere costituite in Irlanda o in un altro Stato membro (non sono ammesse le succursali). In caso di una «investment limited partnership» (società in accomandita per investimenti), almeno uno dei soci accomandatari deve essere registrato in Irlanda. I soggetti che intendono diventare membri di una borsa irlandese devono:
a) |
essere autorizzati in Irlanda, e ciò presuppone la costituzione di una società di capitali o persone con sede legale/principale in Irlanda oppure |
b) |
essere autorizzati in un altro Stato membro. |
PT: i fondi pensione possono essere gestiti solo da società specializzate costituite in Portogallo a tal fine, da compagnie di assicurazione stabilite in Portogallo e autorizzate a operare nel settore delle assicurazioni vita o da soggetti autorizzati a gestire fondi pensione in altri Stati membri.
Per poter aprire una succursale in Portogallo, le compagnie di assicurazione straniere devono dimostrare di possedere un'esperienza operativa almeno quinquennale. Le succursali dirette non sono autorizzate nel settore dell'intermediazione assicurativa, che è riservata alle compagnie costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro.
FI: almeno metà dei soci fondatori e membri del consiglio di amministrazione e dell'organo di vigilanza delle compagnie di assicurazione che prestano servizi relativi alle assicurazioni pensionistiche obbligatorie deve avere la residenza nell'UE, salvo deroga delle autorità competenti.
Nel caso di compagnie di assicurazione diverse da quelle anzidette il requisito della residenza vale per almeno uno dei membri del consiglio di amministrazione e dell'organo di vigilanza e per l'amministratore delegato.
L'agente generale di una compagnia di assicurazione georgiana deve avere la residenza in Finlandia, a meno che la compagnia abbia la sede centrale nell'Unione.
Gli assicuratori stranieri non possono ottenere in Finlandia la licenza necessaria per esercitare tramite una succursale attività inerenti al regime pensionistico obbligatorio.
Nel caso dei servizi bancari il requisito della residenza è previsto per almeno uno dei fondatori, uno dei membri del consiglio di amministrazione e dell'organo di vigilanza, per l'amministratore delegato e per il legale rappresentante di un istituto di credito.
IT: una società per essere autorizzata a gestire il sistema di regolamento titoli attraverso lo stabilimento in Italia deve essere costituita in Italia (non sono ammesse succursali). Le società per essere autorizzate a gestire servizi centralizzati di deposito titoli attraverso lo stabilimento in Italia devono essere costituite in Italia (non sono ammesse le succursali). Nel caso degli organismi di investimento collettivo diversi dagli OICVM armonizzati a norma della legislazione dell'UE, il fiduciario/depositario deve essere costituito in Italia o in un altro Stato membro ed essere stabilito in Italia attraverso una succursale. Anche le società di gestione di OICVM non armonizzati a norma della legislazione dell'UE devono essere costituite in Italia (non sono ammesse le succursali). La gestione dei fondi pensione è riservata alle banche, alle compagnie di assicurazione, alle società di investimento e alle società di gestione di OICVM armonizzati a norma della legislazione dell'UE aventi la sede centrale nell'UE nonché agli OICVM costituiti in Italia. Per l'attività di vendita porta a porta gli intermediari devono servirsi di promotori finanziari autorizzati e iscritti all'albo. Gli uffici di rappresentanza degli intermediari stranieri non possono svolgere attività intese a prestare servizi d'investimento.
LT: ai fini della gestione patrimoniale è necessaria la costituzione di una società di gestione specializzata (non sono ammesse le succursali).
Soltanto imprese con la sede legale o una succursale in Lituania possono agire come depositarie di fondi pensione.
Soltanto le banche con la sede legale o una succursale in Lituania e autorizzate a fornire servizi di investimento in uno Stato membro o in un paese del SEE possono agire come depositarie del patrimonio dei fondi pensione.
PL: agli intermediari assicurativi è richiesta la costituzione di una società in loco (non sono ammesse le succursali).
SK: gli stranieri possono stabilire una compagnia di assicurazione con forma legale di società per azioni oppure possono gestire attività assicurative attraverso proprie controllate con sede legale in Slovacchia (non sono ammesse le succursali).
I servizi di investimento in Slovacchia possono essere prestati da banche, società di investimenti, fondi di investimento e operatori in titoli, aventi forma giuridica di società di capitali dotate di un capitale azionario conforme a quanto previsto dalla legge (non sono ammesse le succursali).
SE: lo stabilimento di società di brokeraggio assicurativo non costituite in Svezia può avvenire solo attraverso una succursale. Il fondatore di una cassa di risparmio deve essere una persona fisica residente nell'UE.
8. Servizi sanitari, sociali e relativi all'istruzione
UE: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi sanitari, sociali e relativi all'istruzione finanziati da fondi pubblici.
UE: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per gli altri servizi sanitari alla persona finanziati da fondi privati.
UE: nel caso di servizi di istruzione finanziati da fondi privati, può essere previsto il requisito della cittadinanza per la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione.
UE (tranne NL, SE e SK): nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per la prestazione di altri servizi di istruzione finanziati da fondi privati, diversi da quelli classificati come istruzione primaria, secondaria, terziaria e per adulti.
BE, CY, CZ, DK, FR, DE, EL, HU, IT, ES, PT e UK: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per la prestazione di servizi sociali finanziati da fondi privati, diversi dai servizi connessi a convalescenziari e case di riposo, comprese quelle per anziani.
FI: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi sanitari e sociali finanziati da fondi privati.
BG: gli istituti di istruzione superiore stranieri non possono aprire proprie sezioni nel territorio della Repubblica di Bulgaria. Gli istituti di istruzione superiore stranieri possono aprire facoltà, dipartimenti, istituti e college in Bulgaria solo all'interno della struttura degli istituti di istruzione superiore bulgari e in cooperazione con questi ultimi.
EL: per quanto riguarda i servizi di istruzione superiore, nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per lo stabilimento di istituti di istruzione che rilasciano diplomi riconosciuti dallo Stato. Nel caso delle scuole primarie e secondarie finanziate da fondi privati, per i titolari, per la maggioranza dei membri del consiglio e gli insegnanti è previsto il requisito della cittadinanza dell'UE.
HR: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per l'istruzione primaria.
SE: si riserva il diritto di adottare e mantenere qualsiasi misura per quanto riguarda i prestatori di servizi di istruzione autorizzati dalle autorità pubbliche ad impartire l'istruzione. Tale riserva si applica ai prestatori di servizi di istruzione finanziati da fondi pubblici e da fondi privati con un sostegno statale sotto qualunque forma: per esempio i prestatori di servizi riconosciuti dallo Stato, quelli soggetti al controllo statale o l'istruzione che dà diritto al sostegno allo studio.
UK: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per la prestazione di servizi di ambulanza o di assistenza sanitaria residenziale diversi dai servizi ospedalieri finanziati da fondi privati.
9. Servizi connessi al turismo e ai viaggi
BG, CY, EL, ES e FR: per le guide turistiche è previsto il requisito della cittadinanza.
BG: Nel caso di alberghi, ristoranti e servizi di ristorazione (escluso il catering nei servizi di trasporto aereo) è richiesta la costituzione di una società (non sono ammesse le succursali).
IT: le guide turistiche di paesi non-UE devono ottenere una licenza specifica.
10. Servizi ricreativi, culturali e sportivi
Servizi delle agenzie di informazione e di stampa
FR: la partecipazione straniera a case editrici che pubblicano in francese non può superare il 20% del capitale o dei diritti di voto. Per quanto riguarda le agenzie di stampa, il trattamento nazionale per lo stabilimento delle persone giuridiche è sottoposto alla condizione della reciprocità.
Servizi sportivi e altri servizi ricreativi
UE: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita rispetto ai servizi inerenti alle scommesse e ai giochi d'azzardo. Si precisa, per certezza del diritto, che non è accordato l'accesso al mercato.
AT: per quanto riguarda i servizi di scuole di sci e delle guide alpine, per i consiglieri di amministrazione delle persone giuridiche è previsto il requisito della cittadinanza SEE.
Servizi di biblioteche, archivi, musei e altri servizi culturali
BE, FR, HR e IT: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per le biblioteche, gli archivi, i musei e altri servizi culturali.
11. Trasporti
Trasporti marittimi
UE: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento più favorevole per lo stabilimento di una società registrata per gestire una flotta battente bandiera dello Stato di stabilimento.
FI: possono prestare servizi ausiliari del trasporto marittimo solo le navi che battono bandiera finlandese.
HR: per prestare servizi ausiliari del trasporto marittimo le persone giuridiche straniere devono stabilire una società in Croazia e ottenere una concessione dall'autorità portuale a seguito di una gara di appalto pubblica. Il numero di prestatori di servizi può essere limitato in ragione della capacità dei porti.
Trasporto sulle vie navigabili interne (9)
UE: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per il cabotaggio nazionale. Le misure basate sugli accordi esistenti o futuri in materia di accesso alle vie navigabili interne (compresi gli accordi riguardanti il collegamento Reno-Meno-Danubio) riservano alcuni diritti di traffico agli operatori stabiliti nei paesi interessati e che soddisfano i criteri di cittadinanza applicabili alla proprietà. Sono fatti salvi i regolamenti di applicazione della convenzione di Mannheim relativa alla navigazione sul Reno.
AT e HU: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento più favorevole per lo stabilimento di una società registrata per gestire una flotta battente bandiera dello Stato di stabilimento.
AT: per quanto riguarda le acque interne, le concessioni possono essere accordate solo alle persone giuridiche del SEE e più del 50% del capitale azionario, i diritti di voto e la maggioranza negli organi di amministrazione sono riservati ai cittadini del SEE.
HR: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per il trasporto sulle vie navigabili interne.
Servizi di trasporto aereo
UE: le condizioni di reciproco accesso al mercato nel settore del trasporto aereo sono disciplinate dall'accordo sull'istituzione di uno Spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Georgia dall'altra.
UE: gli aeromobili utilizzati dai vettori aerei dell'UE devono essere immatricolati presso lo Stato membro che ha rilasciato la licenza al vettore o in un altro paese dell'UE. Per quanto riguarda il noleggio di aeromobili con equipaggio, l'aeromobile deve appartenere a persone fisiche in possesso di specifici requisiti in materia di cittadinanza o a persone giuridiche che soddisfino specifici requisiti in materia di proprietà del capitale e di controllo. L'aeromobile deve essere utilizzato da vettori aerei appartenenti a persone fisiche in possesso di specifici requisiti in materia di cittadinanza o a persone giuridiche che soddisfino specifici requisiti in materia di proprietà del capitale e di controllo.
UE: per quanto riguarda i sistemi telematici di prenotazione (CRS), qualora ai vettori UE non venga accordato un trattamento equivalente (10) a quello accordato nell'UE da prestatori di servizi CRS di paesi terzi, o qualora ai prestatori di servizi CRS dell'UE non venga accordato un trattamento equivalente a quello fornito nell'UE dai vettori aerei non-UE, possono essere prese misure perché venga accordato un trattamento equivalente rispettivamente ai vettori aerei non-UE da parte di prestatori di servizi CRS dell'UE o ai prestatori di servizi CRS non-UE da parte di vettori aerei dell'UE.
Trasporto ferroviario
HR: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per il trasporto passeggeri e merci e per i servizi di rimorchio e spinta.
Trasporto su strada
UE: per le operazioni di cabotaggio è necessario costituire una società (non sono ammesse le succursali). Per il gestore dei trasporti è previsto il requisito della residenza.
AT: per i servizi di trasporto passeggeri e trasporto merci possono essere concessi diritti esclusivi e/o autorizzazioni solo a cittadini degli Stati membri dell'UE o a persone giuridiche dell'UE con sede centrale nell'UE.
BG: per i servizi di trasporto passeggeri e trasporto merci possono essere concessi diritti esclusivi e/o autorizzazioni solo a cittadini degli Stati membri dell'UE o a persone giuridiche dell'UE con sede centrale nell'UE. È richiesta la costituzione di una società. Per le persone fisiche è richiesta la cittadinanza dell'UE.
EL: per esercitare la professione di trasportatore di merci su strada è necessaria una licenza greca. Le licenze sono concesse a condizioni non discriminatorie. Gli operatori di trasporto merci su strada stabiliti in Grecia possono utilizzare soltanto veicoli immatricolati in Grecia.
FI: per fornire servizi di trasporto su strada è necessaria un'autorizzazione che non è estesa ai veicoli immatricolati all'estero.
FR: gli imprenditori stranieri non sono autorizzati a fornire i servizi di autobus interurbani.
LV: per i servizi di trasporto di passeggeri e di merci, è richiesta un'autorizzazione che non è estesa ai veicoli immatricolati all'estero. Le persone giuridiche stabilite devono utilizzare veicoli immatricolati a livello nazionale.
RO: per ottenere una licenza, i trasportatori su strada di merci e di viaggiatori possono utilizzare esclusivamente veicoli immatricolati in Romania, posseduti e utilizzati secondo la regolamentazione nazionale.
SE: per esercitare la professione di trasportatore di merci su strada è necessaria una licenza svedese. Una società per ottenere una licenza di taxi deve, tra l'altro, nominare una persona fisica che agisca in qualità di gestore dei trasporti (trattasi de facto del requisito della residenza – cfr. la riserva svedese sui tipi di stabilimento). Una società per ottenere una licenza per altri operatori di trasporti su strada deve essere stabilita nell'UE, avere uno stabilimento situato in Svezia e aver nominato una persona fisica che agisca in qualità di gestore dei trasporti, la quale deve essere residente nell'UE. Le licenze sono concesse a condizioni non discriminatorie, tranne che per il fatto che gli operatori di servizi di trasporto su strada di merci e di passeggeri possono di norma utilizzare soltanto i veicoli che sono iscritti al registro automobilistico nazionale. Un veicolo immatricolato in un paese diverso dalla Svezia, di proprietà di una persona fisica o giuridica con luogo di residenza principale diverso dalla Svezia, trasferito in Svezia per uso temporaneo, può essere temporaneamente utilizzato in Svezia. L'Agenzia svedese dei trasporti, per uso temporaneo, intende non più di un anno.
14. Servizi energetici
UE: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento più favorevole per le persone giuridiche della Georgia controllate (11) da persone fisiche o giuridiche di un paese che rappresenta più del 5% delle importazioni di petrolio o di gas naturale dell'UE (12), a meno che l'UE fornisca alle persone fisiche o giuridiche di tale paese un accesso completo a tale settore nel contesto di un accordo di integrazione economica concluso con tale paese.
UE: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per la generazione di energia elettrica da impianti nucleari e per il trattamento di combustibili nucleari.
UE: la certificazione di un gestore del sistema di trasmissione controllato da una o più persone fisiche o giuridiche di paesi terzi può essere rifiutata qualora il gestore non abbia dimostrato che il rilascio della certificazione non costituirà un rischio per la sicurezza dell'approvvigionamento energetico di uno Stato membro e/o dell'UE, a norma dell'articolo 11 della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, e dell'articolo 11 della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale.
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE e UK: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi di trasporto di combustibile mediante condotte, tranne che per i servizi di consulenza.
BE e LV: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi di trasporto di gas naturale mediante condotte, tranne che per i servizi di consulenza.
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, HU, IT, LU, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE e UK: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi connessi alla distribuzione di energia, tranne che per i servizi di consulenza.
SI: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi connessi alla distribuzione di energia, tranne che per i servizi connessi alla distribuzione di gas.
CY: si riserva il diritto di sottoporre al requisito della reciprocità la concessione di licenze per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.
15. Altri servizi non compresi altrove
PT: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi connessi alla vendita di attrezzature o alla cessione di un brevetto.
SE: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi funerari, di cremazione e di pompe funebri.
(1) I servizi pubblici esistono in settori quali le consulenze scientifiche e tecniche, i servizi di R&S per le scienze sociali e umane, le prove tecniche e le analisi, i servizi ambientali, i servizi sanitari, i servizi di trasporto e i servizi connessi a tutti i modi di trasporto. Gli operatori privati beneficiano spesso di diritti esclusivi su questi servizi, ad esempio mediante concessioni da parte delle autorità pubbliche, fatti salvi specifici obblighi di servizio. Dato che i servizi pubblici esistono spesso anche a livello decentrato, è praticamente impossibile stilare un elenco dettagliato ed esauriente per i singoli settori. Questa riserva non si applica né ai servizi di telecomunicazione né ai servizi di informatica e affini.
(2) A norma dell'articolo 54 del TFUE tali controllate sono considerate persone giuridiche dell'UE. Nella misura in cui sono collegate in modo permanente ed efficace all'economia dell'Unione, esse sono beneficiarie del mercato interno dell'UE che comprende, tra l'altro, la libertà di stabilimento e di prestazione di servizi in tutti gli Stati membri dell'Unione.
(3) Per quanto riguarda i settori dei servizi, tali limitazioni non si estendono oltre quelle derivanti dagli impegni vigenti, assunti nel quadro del GATS.
(4) Una persona giuridica è controllata da altre persone fisiche o giuridiche se queste ultime hanno il potere di nominare la maggioranza degli amministratori della prima o comunque dirigerne legalmente l'operato. In particolare va ritenuto controllo la proprietà di più del 50% della partecipazione azionaria in una persona giuridica.
(5) Una persona giuridica è controllata da altre persone fisiche o giuridiche se queste ultime hanno il potere di nominare la maggioranza degli amministratori della prima o comunque dirigerne legalmente l'operato. In particolare va ritenuto controllo la proprietà di più del 50% della partecipazione azionaria in una persona giuridica.
(6) Si applica la limitazione orizzontale sui servizi pubblici.
(7) Una persona giuridica è controllata da altre persone fisiche o giuridiche se queste ultime hanno il potere di nominare la maggioranza degli amministratori della prima o comunque dirigerne legalmente l'operato. In particolare va ritenuto controllo la proprietà di più del 50% della partecipazione azionaria in una persona giuridica.
(8) Si applica la limitazione orizzontale relativa alla differenza di trattamento tra le succursali e le controllate. Le succursali straniere possono ricevere un'autorizzazione a operare nel territorio di uno Stato membro solo alle condizioni previste dalla legislazione pertinente dello Stato membro, ed è pertanto possibile che venga ad esse richiesto di soddisfare un certo numero di requisiti prudenziali specifici.
(9) Compresi i servizi ausiliari del trasporto sulle vie navigabili interne.
(10) Per trattamento equivalente si intende un trattamento non discriminatorio dei vettori aerei dell'Unione e dei fornitori di servizi CRS dell'Unione.
(11) Una persona giuridica è controllata da altre persone fisiche o giuridiche se queste ultime hanno il potere di nominare la maggioranza degli amministratori della prima o comunque dirigerne legalmente l'operato. In particolare va ritenuto controllo la proprietà di più del 50% della partecipazione azionaria di una persona giuridica.
(12) Sulla base dei dati pubblicati dalla direzione generale dell'Energia nell'ultimo EU energy statistical pocket book: importazioni di petrolio greggio espresse in peso, importazioni di gas in potere calorifico.
ALLEGATO XIV-B
ELENCO DI IMPEGNI RELATIVI ALLA PRESTAZIONE TRANSFRONTALIERA DI SERVIZI (UNIONE)
1. |
L'elenco di impegni in appresso indica le attività economiche liberalizzate dall'Unione a norma dell'articolo 86 del presente accordo nonché le limitazioni, per mezzo di riserve, dell'accesso al mercato e del trattamento nazionale applicabili ai servizi e ai prestatori di servizi della Georgia in tali settori. Gli elenchi comprendono i seguenti elementi:
Quando la colonna di cui alla lettera b) comprende solamente riserve specifiche per determinati Stati membri, gli Stati membri che non vi sono menzionati assumono impegni nel settore interessato senza alcuna riserva (l'assenza, in un determinato settore, di riserve specifiche per determinati Stati membri lascia impregiudicate le riserve orizzontali o le riserve settoriali per l'intera Unione eventualmente applicabili). Nessun impegno è previsto per i settori o sottosettori che non figurano nell'elenco in appresso. |
2. |
Ai fini dell'identificazione dei singoli settori e sottosettori:
|
3. |
Nell'elenco in appresso non figurano le misure relative alle prescrizioni e alle procedure in materia di qualifiche, alle norme tecniche nonché alle prescrizioni e alle procedure in materia di licenze quando esse non costituiscono una limitazione dell'accesso al mercato o del trattamento nazionale ai sensi degli articoli 84 e 85 del presente accordo. Tali misure (ad esempio, obbligo di ottenere un'autorizzazione, obblighi di servizio universale, obbligo di ottenere il riconoscimento delle qualifiche in settori regolamentati, obbligo di superare esami specifici, compresi esami di lingua, divieto non discriminatorio di svolgere determinate attività in zone ambientali protette o in zone di particolare interesse storico od artistico), anche se non comprese nell'elenco, si applicano in qualunque caso agli imprenditori dell'altra Parte. |
4. |
L'elenco in appresso non pregiudica l'applicabilità della modalità 1 in alcuni settori e sottosettori di servizi e non pregiudica l'esistenza di monopoli di statali e di diritti esclusivi quali descritti nell'elenco di impegni relativi allo stabilimento. |
5. |
Conformemente all'articolo 76, paragrafo 3, del presente accordo l'elenco in appresso non contiene misure riguardanti sovvenzioni concesse dalle Parti. |
6. |
I diritti e gli obblighi derivanti dall'elenco degli impegni non sono direttamente applicabili e pertanto non conferiscono direttamente diritti a singole persone fisiche o giuridiche. |
7. |
La modalità 1 e la modalità 2 si riferiscono ai mezzi di prestazione dei servizi di cui all'articolo 77, lettera m), punti i) e ii) del presente accordo.
|
(1) Sono compresi i servizi di consulenza legale, rappresentanza legale, arbitrato e conciliazione/mediazione legale nonché i servizi di documentazione e certificazione legale. La prestazione di servizi legali è autorizzata solo in materia di diritto internazionale pubblico, diritto dell'UE e diritto di qualsiasi giurisdizione in cui il prestatore di servizi o il suo personale è abilitato all'esercizio della professione di avvocato e, al pari della prestazione di altri servizi, è soggetta agli obblighi e alle procedure in materia di autorizzazione applicabili negli Stati membri dell'UE. Nel caso di avvocati che prestano servizi legali in materia di diritto internazionale pubblico e di diritto straniero, tali obblighi e procedure possono prevedere tra l'altro il rispetto dei codici deontologici locali, l'uso del titolo del paese d'origine (tranne qualora sia stata ottenuta l'equipollenza con il titolo del paese ospitante), obblighi assicurativi, l'iscrizione semplice all'ordine forense del paese ospitante o un'ammissione semplificata all'ordine forense del paese ospitante mediante prova attitudinale nonché il domicilio professionale o legale nel paese ospitante. I servizi legali in materia di diritto dell'UE sono prestati in linea di massima da o tramite un avvocato pienamente abilitato all'avvocatura nell'UE che agisce personalmente, mentre quelli in materia di diritto di uno Stato membro dell'UE sono prestati in linea di massima da o mediante un avvocato pienamente abilitato all'avvocatura in tale Stato membro che agisce personalmente. La piena abilitazione alla professione di avvocato nello Stato membro dell'UE in questione può quindi essere necessaria per la rappresentanza nei tribunali e presso altre autorità competenti dell'UE, dal momento che quest'ultima comporta la pratica del diritto dell'UE e del diritto procedurale nazionale. In alcuni Stati membri gli avvocati stranieri che non sono pienamente abilitati all'avvocatura sono tuttavia autorizzati a rappresentare in sede civile una parte in possesso della cittadinanza dello Stato in cui l'avvocato è abilitato ad esercitare la professione o una parte appartenente a tale Stato.
(2) Sono esclusi i servizi di consulenza legale e i servizi di rappresentanza legale in materia fiscale che rientrano nel punto 1.A.a). Servizi legali.
(3) La fornitura di prodotti farmaceutici al pubblico, al pari della prestazione di altri servizi, è soggetta agli obblighi e alle procedure di licenza e qualifica applicabili negli Stati membri. Tale attività è di norma riservata ai farmacisti. In alcuni Stati membri solo la fornitura di medicinali da vendersi dietro prescrizione è riservata ai farmacisti.
(4) Parte di CPC 85201, di cui al punto 1.A.h) Servizi medici e dentistici.
(5) Il servizio in esame riguarda la professione di agente immobiliare e lascia impregiudicati i diritti e/o le restrizioni relativi all'acquisto di beni immobili da parte di persone fisiche e giuridiche.
(6) I servizi di manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto (CPC 6112, 6122, 8867 e CPC 8868) figurano al punto 1.F. l) da 1 a 4.
(7) Sono esclusi i servizi di stampa, che rientrano nella voce CPC 88442 e figurano al punto 1.F.p).
(8) Il termine «trattamento» comprende la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la consegna.
(9) Il termine «invio postale» si riferisce agli invii trattati da tutti gli operatori commerciali, pubblici o privati.
(10) Ad esempio lettere e cartoline.
(11) Compresi libri e cataloghi.
(12) Giornali e periodici.
(13) Per i sottosettori da i) a iv) possono essere necessarie licenze individuali che impongono obblighi specifici di servizio universale e/o può essere richiesto un contributo finanziario a un fondo di compensazione.
(14) Oltre ad essere più rapidi e affidabili, i servizi di consegna per espresso possono comportare servizi supplementari quali il ritiro al punto di origine, la consegna direttamente al destinatario, il tracing e il tracking, la possibilità di cambiare la destinazione e il destinatario durante il transito, la conferma dell'avvenuto recapito.
(15) Fornitura dei mezzi necessari, quali locali adatti e trasporto da parte di terzi, ai fini della consegna diretta mediante scambio reciproco di invii postali tra utenti abbonati a questo servizio. Il termine «invio postale» si riferisce agli invii trattati da tutti gli operatori commerciali, pubblici o privati.
(16) Per «corrispondenza» si intende una comunicazione scritta su qualsiasi tipo di mezzo fisico da spedire e consegnare all'indirizzo indicato dal mittente sulla corrispondenza stessa o sull'involucro. Sono esclusi da questa definizione libri, cataloghi, giornali e periodici.
(17) Trasporto di posta per conto proprio mediante qualsiasi tipo di trasporto terrestre.
(18) Trasporto di posta per conto proprio mediante trasporto aereo.
(19) Non sono compresi i servizi di elaborazione delle informazioni e/o dei dati on line, tra cui l'elaborazione delle transazioni (parte di CPC 843), che figurano al punto 1.B. Servizi informatici.
(20) Per trasmissione radiotelevisiva si intende la catena ininterrotta di trasmissione necessaria per la diffusione al grande pubblico dei segnali dei programmi radiotelevisivi, ma non i collegamenti di contribuzione tra gli operatori.
(21) Sono compresi i servizi di telecomunicazione relativi alla trasmissione e alla ricezione di programmi radiotelevisivi via satellite (la catena ininterrotta di trasmissione via satellite necessaria per la diffusione al grande pubblico dei segnali dei programmi radiotelevisivi). In questa voce rientra la vendita di servizi satellitari, ma non la vendita di pacchetti televisivi alle utenze domestiche.
(22) Tali servizi, che comprendono la voce CPC 62271, figurano tra i SERVIZI ENERGETICI al punto 18.D.
(23) Sono esclusi i servizi di manutenzione e riparazione, che rientrano nei SERVIZI ALLE IMPRESE ai punti 1.B e 1.F.l).
(24) La vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali ed ortopedici figura tra i SERVIZI PROFESSIONALI al punto 1.A.k).
(25) Corrisponde ai servizi fognari.
(26) Corrisponde ai servizi di depurazione dei gas di scarico.
(27) Corrisponde a parti dei servizi di tutela della natura e del paesaggio.
(28) Il catering nei servizi di trasporto aereo figura tra i SERVIZI AUSILIARI DEI SERVIZI DI TRASPORTO al punto 12.D.a) Servizi di assistenza a terra.
(29) Fatto salvo l'ambito delle attività che possono rientrare nella definizione di «cabotaggio» a norma della legislazione interna pertinente, il presente elenco non comprende il cabotaggio nazionale riguardante il trasporto di passeggeri o di merci tra un porto o un luogo situato in uno Stato membro dell'UE e un altro porto o luogo situato nello stesso Stato membro, compresa la sua piattaforma continentale conformemente alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, nonché il traffico proveniente da un porto o un luogo situato in uno Stato membro dell'UE e destinato allo stesso porto o luogo.
(30) Sono compresi i servizi di feederaggio e la movimentazione di attrezzature da parte di prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale tra porti situati nel medesimo Stato quando non comportano un reddito.
(31) Parte di CPC 71235 che rientra tra i SERVIZI DI COMUNICAZIONE al punto 2.A. Servizi postali e di corriere.
(32) Il trasporto di combustibili mediante condotte rientra tra i SERVIZI ENERGETICI al punto 13.B.
(33) Sono esclusi i servizi di manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto, che figurano in SERVIZI ALLE IMPRESE, punto 1.F.l) da 1 a 4.
(34) Per «trattamento equivalente» si intende un trattamento non discriminatorio dei vettori aerei dell'Unione e dei fornitori di servizi CRS dell'Unione.
(35) I servizi ausiliari del trasporto di combustibili mediante condotte rientrano tra i SERVIZI ENERGETICI al punto 13.C.
(36) Sono compresi i seguenti servizi prestati per conto terzi: servizi di consulenza relativi al settore minerario, preparazione del sito, installazione di piattaforme terrestri, perforazione, servizi connessi alle corone di trivellazione, servizi di rivestimento e tubaggio, fornitura e ingegneria dei fanghi di perforazione, controllo solidi, pescaggio e operazioni speciali di fondo pozzo, geologia relativa ai pozzi e controllo di perforazioni, carotaggio, prove pozzi, servizi di carotaggio a fune (wireline), fornitura e utilizzo di fluidi di completamento (brine), fornitura e installazione di dispositivi di completamento, cementazione (mandata a pressione), servizi di stimolazione (fratturazione, acidificazione e mandata a pressione), servizi di ricondizionamento (workover), riparazione, occlusione e abbandono di pozzi.
(37) I massaggi terapeutici e i servizi di cure termali figurano al punto 1.A.h) Servizi medici, al punto 1.A.j) 2 Servizi prestati da infermieri, fisioterapisti e personale paramedico e Servizi sanitari (8.A e 8.C).
ALLEGATO XIV-C
ELENCO DI RISERVE RELATIVE AL PERSONALE CHIAVE, AI LAUREATI IN TIROCINIO E AI VENDITORI DI BENI E SERVIZI ALLE IMPRESE
1. |
L'elenco di riserve in appresso indica le attività economiche liberalizzate a norma titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capo 6 (Stabilimento, scambi di servizi e commercio elettronico), sezioni 2 e 3, del presente accordo per le quali si applicano limitazioni al personale chiave e ai laureati in tirocinio, da un lato, e ai venditori di beni e servizi alle imprese, rispettivamente a norma degli articoli 89 e 90 del presente accordo e precisa tali limitazioni. Tale elenco comprende i seguenti elementi:
Quando la colonna di cui alla lettera b) comprende solamente riserve specifiche per determinati Stati membri, gli Stati membri che non vi sono menzionati assumono impegni nel settore interessato senza riserve (l'assenza, in un determinato settore, di riserve specifiche per determinati Stati membri lascia impregiudicate le riserve orizzontali o le riserve settoriali per l'intera Unione eventualmente applicabili). L'Unione non assume impegni per il personale chiave, i laureati in tirocinio e i venditori di beni e servizi alle imprese in attività economiche non liberalizzate (nessun impegno) a norma del titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capo 6 (Stabilimento, commercio di servizi e commercio elettronico), sezioni 2 e 3, del presente accordo. |
2. |
Ai fini dell'identificazione dei singoli settori e sottosettori:
|
3. |
Gli impegni relativi al personale chiave e ai laureati in tirocinio, ai venditori di beni e ai venditori di servizi alle imprese non si applicano qualora la finalità o l'effetto della loro presenza temporanea sia di interferire in vertenze o negoziati sindacali o comunque condizionarli. |
4. |
Nell'elenco in appresso non figurano le misure relative alle prescrizioni e alle procedure in materia di qualifiche, alle norme tecniche nonché alle prescrizioni e alle procedure in materia di licenze quando esse non costituiscono una limitazione ai sensi degli articoli 89 e 90 del presente accordo. Tali misure (ad esempio obbligo di ottenere una licenza o il riconoscimento delle qualifiche in settori regolamentati, obbligo di superare esami specifici, compresi esami di lingua e obbligo di domicilio legale nel territorio in cui si svolge l'attività economica), anche se non comprese nell'elenco in appresso, si applicano in qualunque caso al personale chiave, ai laureati in tirocinio e ai venditori di beni e servizi alle imprese della Georgia. |
5. |
Continuano ad applicarsi tutte le altre disposizioni legislative e regolamentari dell'UE e dei suoi Stati membri in materia di ingresso, soggiorno, lavoro e sicurezza sociale, compresi la normativa riguardante il periodo di soggiorno, i salari minimi nonché gli accordi salariali collettivi. |
6. |
Conformemente all'articolo 76, paragrafo 3, del presente accordo l'elenco in appresso non contiene misure riguardanti sovvenzioni concesse dalle Parti. |
7. |
L'elenco in appresso non pregiudica l'esistenza di monopoli statali e di diritti esclusivi quali descritti nell'elenco di impegni relativi allo stabilimento. |
8. |
Nei settori in cui si applica la verifica della necessità economica, questa si basa principalmente sulla valutazione della situazione del mercato pertinente nello Stato membro o nella regione in cui viene prestato il servizio, tenendo conto anche del numero di prestatori di servizi esistenti e dell'impatto su di essi. |
9. |
I diritti e gli obblighi derivanti dall'elenco in appresso non sono direttamente applicabili e pertanto non conferiscono direttamente diritti a singole persone fisiche o giuridiche.
|
(1) Per quanto riguarda i settori dei servizi, tali limitazioni non vanno al di là di quelle derivanti dagli attuali impegni nel quadro del GATS.
(2) Affinché i cittadini dei paesi non-UE ottengano il riconoscimento delle loro qualifiche in tutta l'Unione occorre negoziare un accordo di mutuo riconoscimento nel quadro definito all'articolo 96 del presente accordo.
(3) Sono compresi i servizi di consulenza legale, rappresentanza legale, arbitrato e conciliazione/mediazione legale nonché i servizi di documentazione e certificazione legale. La prestazione di servizi legali è autorizzata solo in materia di diritto internazionale pubblico, diritto dell'UE e diritto di qualsiasi giurisdizione in cui il prestatore di servizi o il suo personale è abilitato all'esercizio della professione di avvocato e, al pari della prestazione di altri servizi, è soggetta agli obblighi e alle procedure in materia di autorizzazione applicabili negli Stati membri dell'UE. Nel caso di avvocati che prestano servizi legali in materia di diritto internazionale pubblico e di diritto straniero, tali obblighi e procedure di autorizzazione possono prevedere tra l'altro il rispetto dei codici deontologici locali, l'uso del titolo del paese d'origine (tranne qualora sia stata ottenuta l'equipollenza con il titolo del paese ospitante), obblighi assicurativi, l'iscrizione semplice all'ordine forense del paese ospitante o un'ammissione semplificata all'ordine forense del paese ospitante mediante prova attitudinale nonché il domicilio professionale o legale nel paese ospitante. I servizi legali in materia di diritto dell'UE sono prestati in linea di massima da o tramite un avvocato pienamente abilitato all'avvocatura nell'UE che agisce personalmente, mentre quelli in materia di diritto di uno Stato membro dell'Unione europea sono prestati in linea di massima da o mediante un avvocato pienamente abilitato all'avvocatura in tale Stato membro che agisce personalmente. La piena abilitazione alla professione di avvocato nello Stato membro dell'UE in questione può quindi essere necessaria per la rappresentanza nei tribunali e presso altre autorità competenti dell'UE, dal momento che quest'ultima comporta la pratica del diritto dell'UE e del diritto procedurale nazionale. In alcuni Stati membri gli avvocati stranieri che non sono pienamente abilitati all'avvocatura sono tuttavia autorizzati a rappresentare in sede civile una parte in possesso della cittadinanza dello Stato in cui l'avvocato è abilitato ad esercitare la professione o una parte appartenente a tale Stato.
(4) Sono esclusi i servizi di consulenza legale e i servizi di rappresentanza legale in materia fiscale che figurano al punto 6.A.a) Servizi legali.
(5) La fornitura di prodotti farmaceutici al pubblico, al pari della prestazione di altri servizi, è soggetta agli obblighi e alle procedure di licenza e qualifica applicabili negli Stati membri. Tale attività è di norma riservata ai farmacisti. In alcuni Stati membri solo la fornitura di medicinali da vendersi dietro prescrizione è riservata ai farmacisti.
(6) Il servizio in esame riguarda la professione di agente immobiliare e lascia impregiudicati i diritti e/o le restrizioni relativi all'acquisto di beni immobili da parte di persone fisiche e giuridiche.
(7) I servizi di manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto (CPC 6112, CPC 6122, CPC 8867 e CPC 8868) figurano al punto 6.F.l) da 1 a 4.
I servizi di manutenzione e riparazione delle macchine e delle attrezzature per ufficio, compresi gli elaboratori (CPC 845), figurano al punto 6.B. Servizi informatici e affini.
(8) Sono esclusi i servizi di stampa, che rientrano nella voce CPC 88442 e figurano al punto 6.F.p).
(9) Sono esclusi i servizi di manutenzione e riparazione, che rientrano nei SERVIZI ALLE IMPRESE ai punti 6.B e 6.F.l).
(10) Il catering nei servizi di trasporto aereo rientra nei SERVIZI AUSILIARI DEI SERVIZI DI TRASPORTO al punto 17.E.a) Servizi di assistenza a terra.
(11) Parte di CPC 71235 che figura in SERVIZI DI COMUNICAZIONE al punto 7.A. Servizi postali e di corriere.
(12) Il trasporto di combustibili mediante condotte rientra tra i SERVIZI ENERGETICI al punto 19.B.
(13) Sono esclusi i servizi di manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto, che figurano in SERVIZI ALLE IMPRESE, punto 6.F.l) da 1 a 4.
(14) I servizi ausiliari del trasporto di combustibili mediante condotte figurano nei SERVIZI ENERGETICI al punto 19.C.
(15) Sono compresi i seguenti servizi prestati per conto terzi: servizi di consulenza relativi al settore minerario, preparazione del sito, installazione di piattaforme terrestri, perforazione, servizi connessi alle corone di trivellazione, servizi di rivestimento e tubaggio, fornitura e ingegneria dei fanghi di perforazione, controllo solidi, pescaggio e operazioni speciali di fondo pozzo, geologia relativa ai pozzi e controllo di perforazioni, carotaggio, prove pozzi, servizi di carotaggio a fune (wireline), fornitura e utilizzo di fluidi di completamento (brine), fornitura e installazione di dispositivi di completamento, cementazione (mandata a pressione), servizi di stimolazione (fratturazione, acidificazione e mandata a pressione), servizi di ricondizionamento (workover), riparazione, occlusione e abbandono di pozzi.
Sono esclusi l'accesso diretto alle risorse naturali e il loro sfruttamento.
Sono esclusi i lavori di preparazione del sito per l'estrazione di risorse diverse dal petrolio e dal gas (CPC 5115), che figurano al punto 8. SERVIZI EDILIZI E SERVIZI D'INGEGNERIA CORRELATI
(16) I massaggi terapeutici e i servizi di cure termali figurano al punto 6.A.h) Servizi medici e dentistici, al punto 6.A.j) 2. Servizi prestati da infermieri, fisioterapisti e personale paramedico, e in Servizi sanitari, punti 13.A e 13.C.
ALLEGATO XIV-D
ELENCO DI RISERVE RELATIVE AI PRESTATORI DI SERVIZI CONTRATTUALI E AI PROFESSIONISTI INDIPENDENTI (UNIONE)
1. |
Le Parti consentono ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti dell'altra Parte di prestare servizi nel loro territorio tramite la presenza di persone fisiche, conformemente agli articoli 91 e 92 del presente accordo, per le attività economiche elencate in appresso, e subordinatamente alle pertinenti limitazioni. |
2. |
L'elenco comprende i seguenti elementi:
L'Unione non assume impegni relativi ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti per settori di attività economiche diversi da quelli esplicitamente elencati in appresso. |
3. |
Ai fini dell'identificazione dei singoli settori e sottosettori:
|
4. |
Gli impegni relativi ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti non si applicano qualora la finalità o l'effetto della loro presenza temporanea sia quello di interferire in vertenze o negoziati sindacali o comunque condizionarli. |
5. |
Nell'elenco in appresso non figurano le misure relative alle prescrizioni e alle procedure in materia di qualifiche, alle norme tecniche nonché alle prescrizioni e alle procedure in materia di licenze quando esse non costituiscono una limitazione ai sensi degli articoli 91 e 92 del presente accordo. Tali misure (ad esempio obbligo di ottenere una licenza o il riconoscimento delle qualifiche in settori regolamentati, obbligo di superare esami specifici, compresi esami di lingua e obbligo di domicilio legale nel territorio in cui si svolge l'attività economica), anche se non comprese nell'elenco in appresso, si applicano in qualunque caso ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti della Georgia. |
6. |
Continuano ad applicarsi tutte le altre disposizioni legislative e regolamentari dell'UE e dei suoi Stati membri in materia di ingresso, soggiorno, lavoro e sicurezza sociale, compresi la normativa riguardante il periodo di soggiorno, i salari minimi nonché gli accordi salariali collettivi. |
7. |
L'elenco in appresso non contiene misure riguardanti sovvenzioni concesse dalle Parti. |
8. |
L'elenco in appresso non pregiudica l'esistenza di monopoli statali o di diritti esclusivi nei settori pertinenti, come indicato dall'Unione nell'allegato XIV-A del presente accordo. |
9. |
Nei settori in cui si applica la verifica della necessità economica, questa si basa principalmente sulla valutazione della situazione del mercato pertinente nello Stato membro o nella regione in cui viene prestato il servizio, tenendo conto anche del numero di prestatori di servizi esistenti e dell'impatto su di essi. |
10. |
I diritti e gli obblighi derivanti dall'elenco in appresso non sono direttamente applicabili e pertanto non conferiscono direttamente diritti a singole persone fisiche o giuridiche.
Le Parti consentono ai prestatori di servizi contrattuali dell'altra Parte di prestare servizi nel loro territorio tramite la presenza di persone fisiche, alle condizioni di cui all'articolo 91 del presente accordo, nei seguenti sottosettori:
Le Parti consentono ai professionisti indipendenti dell'altra Parte di prestare servizi nel loro territorio tramite la presenza di persone fisiche, alle condizioni di cui all'articolo 92 del presente accordo, nei seguenti sottosettori:
|
(1) Affinché i cittadini dei paesi terzi ottengano il riconoscimento delle loro qualifiche in tutta l'UE, occorre negoziare un accordo di mutuo riconoscimento nel quadro definito all'articolo 96 del presente accordo.
(2) Al pari della prestazione di altri servizi, la prestazione dei servizi legali è soggetta agli obblighi e alle procedure in materia di licenze applicabili negli Stati membri dell'UE. Nel caso di avvocati che prestano servizi legali in materia di diritto internazionale pubblico e di diritto straniero, tali obblighi e procedure possono prevedere tra l'altro il rispetto dei codici deontologici locali, l'uso del titolo del paese d'origine (tranne qualora sia stata ottenuta l'equipollenza con il titolo del paese ospitante), obblighi assicurativi, l'iscrizione semplice all'ordine forense del paese ospitante o un'ammissione semplificata all'ordine forense del paese ospitante mediante prova attitudinale nonché il domicilio professionale o legale nel paese ospitante.
(3) Sono esclusi i servizi di consulenza legale e i servizi di rappresentanza legale in materia fiscale che rientrano fra i servizi di consulenza legale in materia di diritto internazionale pubblico e diritto straniero.
(4) Parte di CPC 85201, che figura alla voce Servizi medici e dentistici.
(5) Per tutti gli Stati membri tranne DK, l'autorizzazione dell'istituto di ricerca e la convenzione di accoglienza devono soddisfare le condizioni stabilite ai sensi della direttiva 2005/71/CE, del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica.
(6) I servizi di manutenzione e riparazione delle macchine e delle attrezzature per ufficio, compresi gli elaboratori (CPC 845), figurano nei servizi informatici.
(7) Corrisponde ai servizi fognari.
(8) Corrisponde ai servizi di depurazione dei gas di scarico.
(9) Corrisponde a parti dei servizi di tutela della natura e del paesaggio.
(10) Prestatori di servizi che accompagnano un gruppo di almeno 10 persone, senza fungere da guide in luoghi specifici.
(11) Qualora la qualifica non sia stata conseguita nell'UE e nei suoi Stati membri, lo Stato membro interessato può decidere di valutare se essa sia equivalente alla qualifica richiesta nel suo territorio.
ALLEGATO XIV-E
ELENCO DI RISERVE RELATIVE ALLO STABILIMENTO (GEORGIA) (1)
1. |
L'elenco in appresso indica le attività economiche per le quali si applicano agli stabilimenti e agli imprenditori dell'Unione le riserve al trattamento nazionale o al trattamento della nazione più favorita da parte della Georgia, di cui all'articolo 79, paragrafo 1, del presente accordo.
L'elenco comprende i seguenti elementi:
Una riserva che corrisponda a un'attività non liberalizzata (nessun impegno) è espressa come segue: «Nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita». Nei settori nei quali la Georgia non applica la riserva, il paese assume gli obblighi di cui all'articolo 79, paragrafo 1, del presente accordo senza riserve (l'assenza di riserva in un dato settore lascia impregiudicate le riserve orizzontali). |
2. |
Conformemente all'articolo 76, paragrafo 3, del presente accordo l'elenco in appresso non contiene misure riguardanti sovvenzioni concesse dalle Parti. |
3. |
I diritti e gli obblighi derivanti dall'elenco in appresso non sono direttamente applicabili e pertanto non conferiscono direttamente diritti a singole persone fisiche o giuridiche. |
4. |
Conformemente all'articolo 79 dell'accordo, le prescrizioni non discriminatorie, per esempio quelle concernenti la forma giuridica o l'obbligo per tutti i prestatori di servizi che operano nel territorio di ottenere licenze o autorizzazioni senza distinzione di nazionalità, residenza o criteri equivalenti, non sono elencate nel presente allegato poiché il presente accordo le lascia impregiudicate. |
5. |
Laddove la Georgia mantenga una riserva secondo la quale un prestatore di servizi debba avere la cittadinanza, debba essere residente o debba risiedere in modo permanente nel suo territorio come condizione per prestarvi un servizio, una riserva elencata nell'allegato XIV-G del presente accordo costituisce, nella misura applicabile, una riserva rispetto allo stabilimento di cui al presente allegato.. |
Riserve orizzontali
Sovvenzioni
Il diritto di usufruire di sovvenzioni può essere limitato a persone stabilite in una particolare regione geografica della Georgia.
Privatizzazione
Un'organizzazione, in cui la percentuale di partecipazione statale è superiore al 25%, non ha diritto di partecipare in qualità di acquirente al processo di privatizzazione (limitazione dell'accesso al mercato).
Nelle «società a responsabilità limitata» almeno uno dei dirigenti deve avere il proprio domicilio in Georgia. Per stabilire una succursale occorre una persona fisica con domicilio in Georgia debitamente autorizzata a rappresentare pienamente la società.
Acquisto di beni immobili
Nessun impegno tranne che per i casi seguenti:
i) |
acquisto di terreni non agricoli; |
ii) |
acquisto di immobili per lo svolgimento di attività di servizio; |
iii) |
affitto di terreni agricoli per non più di 49 anni, e superfici non agricole per non più di 99 anni; |
iv) |
acquisto di terreni agricoli da parte di joint venture. |
Riserve per settore
Pesca
Nessun accesso al mercato, nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per la pesca. L'accesso alle acque georgiane per le catture di pesce è concesso su base di reciprocità.
Servizi alle imprese
— |
Nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per trapianti e servizi necroscopici/autoptici (9312); |
— |
nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per altri servizi professionali (1,A(k)) (2). |
— |
nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi connessi all'agricoltura, alla caccia e alla silvicoltura (CPC 881, tranne 88110); |
— |
nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per quanto riguarda i servizi connessi alla fabbricazione di coke, prodotti petroliferi raffinati e combustibili nucleari, per conto terzi (CPC 8845); |
— |
nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi di fotografia aerea (parte di CPC 87504). |
Servizi di comunicazione
— |
Nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi postali (CPC 7511); |
— |
nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi connessi ai servizi combinati di produzione di programmi e di radiotelevisione (CPC 96133); |
— |
nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi di trasmissione di programmi (CPC 7524); |
— |
nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per altri servizi di comunicazione (2,E)*. |
Servizi edilizi e servizi d'ingegneria correlati
Almeno il 50% dell'intero organico deve essere composto da cittadini georgiani.
Servizi di distribuzione
Nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per altri servizi di distribuzione (4,E)*.
Servizi di istruzione
— |
Nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi d'istruzione secondaria finanziati da fondi pubblici (CPC 922); |
— |
nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi di istruzione superiore finanziati da fondi pubblici (CPC 923); |
— |
nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per altri servizi di istruzione (CPC 929). |
Servizi finanziari
— |
Nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per altri servizi finanziari, compresa l'assicurazione contro i rischi professionali (7,C)*. |
Servizi sanitari e sociali
— |
La conoscenza della lingua georgiana (lingua statale) è obbligatoria per i medici che esercitano in Georgia. |
— |
Nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per altri servizi sanitari e sociali (8,D)*. |
Servizi connessi al turismo e ai viaggi
Nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per altri servizi connessi al turismo e ai viaggi (9,D)*.
Servizi ricreativi, culturali e sportivi
Nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per altri servizi ricreativi, culturali e sportivi (10,E)*.
Servizi di trasporto
— |
Nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per quanto riguarda il trasporto di passeggeri nel trasporto marittimo (CPC 7211) e i servizi di supporto al trasporto marittimo (parte di CPC 745) |
— |
Nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi di trasporto aereo, compreso il trasporto di passeggeri (CPC 731) e di merci (CPC732), il noleggio di aeromobili con equipaggio (CPC 734) e i servizi di supporto per il trasporto aereo (CPC 746). |
— |
Servizi di trasporto ferroviario (CPC 7111, CPC 7112 e CPC 7113) - Le infrastrutture ferroviarie sono di proprietà dello Stato e il loro sfruttamento avviene in regime di monopolio. Nessuna per il trasporto ferroviario. |
— |
Nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi di supporto ai servizi di trasporto ferroviario (CPC 743). |
— |
Nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per quanto riguarda i servizi di trasporto su strada, anche di passeggeri (CPC 7121 e CPC 7122), il noleggio di veicoli stradali commerciali con operatore (CPC 7124) e i servizi di supporto ai servizi di trasporto stradale (CPC 744). Accordi bilaterali relativi al trasporto stradale su base di reciprocità che consentono ai rispettivi paesi di effettuare il trasporto internazionale di passeggeri e di merci. |
— |
Nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per quanto riguarda trasporto di combustibile mediante condotte (CPC 7131) e il trasporto di altre merci (CPC 7139). |
— |
Nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per altri servizi di trasporto (11,I)*. |
— |
Nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per altri servizi non compresi altrove (CPC 95, CPC 97, CPC 98 e CPC 99). |
(1) Il presente documento è elaborato in base all'elenco di classificazione dei settori dei servizi (MTN.GNS/W/120) dell'OMC, del 10 luglio 1991.
(2) Classificazione del servizio in base all'elenco di classificazione dei settori dei servizi (MTN.GNS/W/120) dell'OMC, del 10 luglio 1991.
ALLEGATO XIV-F
ELENCO DI IMPEGNI RELATIVI ALLA PRESTAZIONE TRANSFRONTALIERA DI SERVIZI (GEORGIA) (1)
1. |
L'elenco di impegni in appresso indica le attività economiche liberalizzate dalla Georgia a norma dell'articolo 86 del presente accordo nonché le limitazioni, per mezzo di riserve, dell'accesso al mercato e del trattamento nazionale applicabili ai servizi e ai prestatori di servizi dell'Unione in tali attività. Gli elenchi comprendono i seguenti elementi:
Nessun impegno è previsto per i settori o sottosettori che non figurano nell'elenco in appresso. |
2. |
Ai fini dell'individuazione dei singoli settori e sottosettori, per «CPC» si intende la classificazione centrale dei prodotti quale definita nell'elenco di classificazione dei settori dei servizi (MTN.GNS/W/120) dell'OMC, del 10 luglio 1991. |
3. |
Nell'elenco in appresso non figurano le misure relative alle prescrizioni e alle procedure in materia di qualifiche, alle norme tecniche nonché alle prescrizioni e alle procedure in materia di licenze quando esse non costituiscono una limitazione dell'accesso al mercato o del trattamento nazionale ai sensi degli articoli 84 e 85 del presente accordo. Tali misure (ad esempio, obbligo di ottenere una licenza, obblighi di servizio universale, obbligo di ottenere il riconoscimento delle qualifiche in settori regolamentati, obbligo di superare esami specifici, compresi esami di lingua, divieto non discriminatorio di svolgere determinate attività in zone ambientali protette o in zone di particolare interesse storico od artistico), anche se non comprese nell'elenco, si applicano in qualunque caso agli imprenditori dell'altra Parte. |
4. |
L'elenco in appresso non pregiudica l'applicabilità della modalità 1 in alcuni settori e sottosettori di servizi e non pregiudica l'esistenza di monopoli statali e di diritti esclusivi quali descritti nell'elenco di impegni relativi allo stabilimento. |
5. |
Conformemente all'articolo 76, paragrafo 3, del presente accordo l'elenco in appresso non contiene misure riguardanti sovvenzioni concesse dalle Parti. |
6. |
I diritti e gli obblighi derivanti dall'elenco degli impegni non sono direttamente applicabili e pertanto non conferiscono direttamente diritti a singole persone fisiche o giuridiche. |
7. |
La modalità 1 e la modalità 2 si riferiscono ai mezzi di prestazione dei servizi di cui all'articolo 77, lettera m), punti i) e ii) del presente accordo. |
Riserve orizzontali
Nessun impegno per le sovvenzioni
Riserve per settore
Settore o sottosettore |
Descrizione delle riserve |
||||||
1. SERVIZI ALLE IMPRESE |
|||||||
|
|||||||
(compresa la consulenza in materia di diritto nazionale e internazionale) (CPC 861) |
Per le modalità 1 e 2 Nessuna |
||||||
(CPC 862) |
Per le modalità 1 e 2 Nessuna |
||||||
(CPC 863) |
Per le modalità 1 e 2 Nessuna |
||||||
(CPC 8671) |
Per le modalità 1 e 2 Nessuna |
||||||
(CPC 8672) |
Per le modalità 1 e 2 Nessuna |
||||||
(CPC 8673) |
Per le modalità 1 e 2 Nessuna |
||||||
(CPC 8674*) |
Per le modalità 1 e 2 Nessuna |
||||||
(esclusi trapianti e servizi necroscopici/autoptici) (CPC 9312) |
Per le modalità 1 e 2 Nessuna |
||||||
(CPC 932) |
Per le modalità 1 e 2 Nessuna |
||||||
|
|||||||
(CPC 841) |
Per le modalità 1 e 2 Nessuna |
||||||
(CPC 842) |
Per le modalità 1 e 2 Nessuna |
||||||
(CPC 843) |
Per le modalità 1 e 2 Nessuna |
||||||
(CPC 844) |
Per le modalità 1 e 2 Nessuna |
||||||
(CPC 845) |
Per le modalità 1 e 2 Nessuna |
||||||
(CPC 849) |
Per le modalità 1 e 2 Nessuna |
||||||
|
|||||||
(CPC 851) |
Per le modalità 1 e 2 Nessuna |
||||||
(CPC 852) |
Per le modalità 1 e 2 Nessuna |
||||||
(CPC 853) |
Per le modalità 1 e 2 Nessuna |
||||||
|
|||||||
(CPC 821) |
Per le modalità 1 e 2 Nessuna |
||||||
(CPC 822) |
Per le modalità 1 e 2 Nessuna |
||||||
|
|||||||
(CPC 83103) |
Per le modalità 1 e 2 Nessuna |
||||||
(CPC 83104) |
Per le modalità 1 e 2 Nessuna |
||||||
(CPC 83101, CPC 83102 e CPC 83105) |
Per le modalità 1 e 2 Nessuna |
||||||
(da CPC 83106 a CPC 83109) |
Per le modalità 1 e 2 Nessuna |
||||||
(CPC 83202) |
Per le modalità 1 e 2 Nessuna |
||||||
|
|||||||
(CPC 871) |
Per le modalità 1 e 2 Nessuna |
||||||
(CPC 864) |
Per le modalità 1 e 2 Nessuna |
||||||
(CPC 865) |
Per le modalità 1 e 2 Nessuna |
||||||
(CPC 866) |
Per le modalità 1 e 2 Nessuna |
||||||
(CPC 8676) |
Per le modalità 1 e 2 Nessuna |
||||||
(CPC 88110) |
Per le modalità 1 e 2 Nessuna |
||||||
(CPC 882**) |
Per le modalità 1 e 2 Nessuna |
||||||
(CPC 883**) |
Per le modalità 1 e 2 Nessuna |
||||||
(CPC 885, CPC 886, da CPC 8841 a CPC 8844 e da CPC 8846 a CPC 8849) |
Per le modalità 1 e 2 Nessuna |
||||||
(CPC 887**) |
Per le modalità 1 e 2 Nessuna |
||||||
(CPC 87205 e CPC 87206) |
Per le modalità 1 e 2 Nessuna |
||||||
(CPC 8675) |
Per le modalità 1 e 2 Nessuna |
||||||
(CPC 875) (tranne fotografia aerea) |
Per le modalità 1 e 2 Nessuna |
||||||
(CPC 876) |
Per le modalità 1 e 2 Nessuna |
||||||
(CPC 88442) |
Per le modalità 1 e 2 Nessuna |
||||||
(parte di CPC 8790) |
Per le modalità 1 e 2 Nessuna |
||||||
Servizi di riparazione di beni personali e per la casa (CPC 633) |
Per le modalità 1 e 2 Nessuna |
||||||
Servizi di riparazione di prodotti in metallo, macchinari e apparecchi (CPC 886) |
Per le modalità 1 e 2 Nessuna |
||||||
Altri servizi alle imprese (CPC 879 tranne 87909) |
Per la modalità 1 Nessun impegno Per la modalità 2 Nessuna |
||||||
2. SERVIZI DI COMUNICAZIONE |
|||||||
(CPC 7512) |
Per le modalità 1 e 2 Nessuna |
||||||
|
|||||||
(CPC 7521) |
Per le modalità 1 e 2 Nessuna |
||||||
(CPC 7523*) |
Per le modalità 1 e 2 Nessuna |
||||||
(CPC 7523*) |
Per le modalità 1 e 2 Nessuna |
||||||
(CPC 7523*) |
Per le modalità 1 e 2 Nessuna |
||||||
(CPC 7522) |
Per le modalità 1 e 2 Nessuna |
||||||
(CPC 7521* e 7529*) |
Per le modalità 1 e 2 Nessuna |
||||||
(CPC 7522* e CPC 7523*) |
Per le modalità 1 e 2 Nessuna |
||||||
(CPC 7523*) |
Per le modalità 1 e 2 Nessuna |
||||||
(CPC 7523*) |
Per le modalità 1 e 2 Nessuna |
||||||
(CPC 7523) |
Per le modalità 1 e 2 Nessuna |
||||||
(CPC 7523*) |
Per le modalità 1 e 2 Nessuna |
||||||
(CPC 7523*) |
Per le modalità 1 e 2 Nessuna |
||||||
|
Per le modalità 1 e 2 Nessuna |
||||||
(CPC 843*) |
Per le modalità 1 e 2 Nessuna |
||||||
(CPC 75213*) PCS (servizi di comunicazione personale, CPC 75213*) Servizi di radioavviso (CPC 75291*) Servizi mobili di dati (CPC 7523**) |
Per le modalità 1 e 2 Nessuna |
||||||
|
|||||||
(CPC 9611) |
Per le modalità 1 e 2 Nessuna |
||||||
(CPC 9612) |
Per le modalità 1 e 2 Nessuna |
||||||
(CPC 9613 tranne 96133) |
Per le modalità 1 e 2 Nessuna |
||||||
|
Per le modalità 1 e 2 Nessuna |
||||||
3. SERVIZI EDILIZI E SERVIZI D'INGEGNERIA CORRELATI |
|||||||
(CPC 512) |
Per le modalità 1 e 2 Nessuna |
||||||
(CPC 513) |
Per le modalità 1 e 2 Nessuna |
||||||
(CPC 514 e 516) |
Per le modalità 1 e 2 Nessuna |
||||||
(CPC 517) |
Per le modalità 1 e 2 Nessuna |
||||||
(CPC 511, CPC 515 e CPC 518) |
Per le modalità 1 e 2 Nessuna |
||||||
4. SERVIZI DI DISTRIBUZIONE |
|||||||
(CPC 621) |
Per le modalità 1 e 2 Nessuna |
||||||
(CPC 622) |
Per le modalità 1 e 2 Nessuna |
||||||
(CPC 631, CPC 632, CPC 611 e CPC 612) |
Per le modalità 1 e 2 Nessuna |
||||||
(CPC 8929) |
Per le modalità 1 e 2 Nessuna |
||||||
5. SERVIZI DI ISTRUZIONE |
|||||||
(CPC 921) |
Per le modalità 1 e 2 Nessuna |
||||||
(CPC 922*) |
Per le modalità 1 e 2 Nessuna |
||||||
(CPC 923) |
Per le modalità 1 e 2 Nessuna |
||||||
(CPC 924) |
Per le modalità 1 e 2 Nessuna |
||||||
6. SERVIZI AMBIENTALI |
|||||||
(CPC 9401) |
Per la modalità 1 Nessun impegno per servizi diversi dai servizi di consulenza Per la modalità 2 Nessuna |
||||||
(CPC 9402) |
Per la modalità 1 Nessun impegno per servizi diversi dai servizi di consulenza Per la modalità 2 Nessuna |
||||||
(CPC 9403) |
Per la modalità 1 Nessun impegno per servizi diversi dai servizi di consulenza Per la modalità 2 Nessuna |
||||||
(CPC 9404) |
Per la modalità 1 Nessun impegno per servizi diversi dai servizi di consulenza Per la modalità 2 Nessuna |
||||||
(CPC 9405) |
Per la modalità 1 Nessun impegno per servizi diversi dai servizi di consulenza Per la modalità 2 Nessuna |
||||||
(CPC 9406) |
Per la modalità 1 Nessun impegno per servizi diversi dai servizi di consulenza Per la modalità 2 Nessuna |
||||||
(CPC 9409) |
Per le modalità 1 e 2 Nessuna |
||||||
7. SERVIZI FINANZIARI |
|||||||
|
|||||||
(CPC 81211, CPC 81291 e CPC 81212) |
Per la modalità 1 Nessun impegno. Per la modalità 2 Nessuna |
||||||
(CPC 8129 tranne CPC 81291 e CPC 81293) |
Per la modalità 1 Nessun impegno. Per la modalità 2 Nessuna |
||||||
(CPC 81293) |
Per le modalità 1 e 2 Nessuna |
||||||
(CPC 81299) |
Per le modalità 1 e 2 Nessuna |
||||||
(CPC 8140) |
Per le modalità 1 e 2 Nessuna |
||||||
Intermediazione assicurativa, come ad esempio i servizi di intermediazione e di agenzia (CPC 8140) |
Per le modalità 1 e 2 Nessuna |
||||||
|
|||||||
(da CPC 81115 a CPC81119) |
Per le modalità 1 e 2 Nessuna |
||||||
(CPC 8113) |
Per le modalità 1 e 2 Nessuna |
||||||
(CPC 8112) |
Per le modalità 1 e 2 Nessuna |
||||||
(CPC 81339) |
Per le modalità 1 e 2 Nessuna |
||||||
(CPC 81199) |
Per le modalità 1 e 2 Nessuna |
||||||
|
Per le modalità 1 e 2 Nessuna |
||||||
(CPC 81339);
(CPC 81333) |
Per le modalità 1 e 2 Nessuna |
||||||
(CPC 81339) |
Per le modalità 1 e 2 Nessuna |
||||||
(CPC 81339) |
Per le modalità 1 e 2 Nessuna |
||||||
(CPC 81321) |
Per le modalità 1 e 2 Nessuna |
||||||
(CPC 81339) |
Per le modalità 1 e 2 Nessuna |
||||||
(CPC 8132) |
Per le modalità 1 e 2 Nessuna |
||||||
(CPC 81339) |
Per le modalità 1 e 2 Nessuna |
||||||
(CPC 8119 e CPC 81323) |
Per le modalità 1 e 2 Nessuna |
||||||
(CPC 81339 e CPC 81319) |
Per le modalità 1 e 2 Nessuna |
||||||
(CPC 8131 e CPC 8133) |
Per le modalità 1 e 2 Nessuna |
||||||
(CPC 8131, CPC 842 e CPC 844) |
Per le modalità 1 e 2 Nessuna |
||||||
8. SERVIZI SANITARI E SOCIALI |
|||||||
(CPC 931 tranne 93191) |
Per le modalità 1 e 2 Nessuna |
||||||
(CPC 933) |
Per le modalità 1 e 2 Nessuna |
||||||
9. SERVIZI CONNESSI AL TURISMO E AI VIAGGI |
|||||||
(da CPC 641 a CPC 643) |
Per la modalità 1 Nessun impegno. Per la modalità 2 Nessuna |
||||||
(CPC 7471) |
Per le modalità 1 e 2 Nessuna |
||||||
(CPC 7472) |
Per le modalità 1 e 2 Nessuna |
||||||
10. SERVIZI RICREATIVI, CULTURALI E SPORTIVI |
|||||||
(CPC 9619) |
Per le modalità 1 e 2 Nessuna |
||||||
(CPC 962) |
Per le modalità 1 e 2 Nessuna |
||||||
(CPC 963) |
Per le modalità 1 e 2 Nessuna |
||||||
(CPC 964) |
Per le modalità 1 e 2 Nessuna |
||||||
11. SERVIZI DI TRASPORTO |
|||||||
|
|||||||
(CPC 7212) |
Per le modalità 1 e 2 Nessuna |
||||||
(CPC 7213) |
Per le modalità 1 e 2 Nessuna |
||||||
(CPC 8868**) |
Per le modalità 1 e 2 Nessuna |
||||||
(CPC 7214) |
Per le modalità 1 e 2 Nessuna |
||||||
|
|||||||
(CPC 7221); |
Per le modalità 1 e 2 Nessuna |
||||||
(CPC 7222) |
Per le modalità 1 e 2 Nessuna |
||||||
(CPC 7223) |
Per le modalità 1 e 2 Nessuna |
||||||
(CPC 8868**) |
Per le modalità 1 e 2 Nessuna |
||||||
(CPC 7224) |
Per le modalità 1 e 2 Nessuna |
||||||
(CPC 745**) |
Per le modalità 1 e 2 Nessuna |
||||||
|
|||||||
|
Per le modalità 1 e 2 Nessuna |
||||||
Sistemi telematici di prenotazione |
Per le modalità 1 e 2 Nessuna |
||||||
(CPC 8868**) |
Per le modalità 1 e 2 Nessuna |
||||||
(CPC 7111, CPC 7112 e CPC 7113) |
Per la modalità 1 Nessun impegno Per la modalità 2 Nessuna |
||||||
(CPC 8868**) |
Per la modalità 1 Nessun impegno Per la modalità 2 Nessuna |
||||||
|
|||||||
(CPC 6112 e CPC 8867) |
Per le modalità 1 e 2 Nessuna |
||||||
(CPC 7123) |
Per le modalità 1 e 2 Nessuna |
||||||
|
|||||||
(CPC 741) |
Per la modalità 1 Nessun impegno Per la modalità 2 Nessuna |
||||||
(CPC 742) |
Per la modalità 1 Nessun impegno Per la modalità 2 Nessuna |
||||||
(CPC 748) |
Per la modalità 1 Nessun impegno Per la modalità 2 Nessuna |
||||||
(CPC 749)
|
Per le modalità 1 e 2 Nessuna |
||||||
|
Per le modalità 1 e 2 Nessuna |
(1) Il presente documento è elaborato in base all'elenco di classificazione dei settori dei servizi (MTN.GNS/W/120) dell'OMC, del 10 luglio 1991.
ALLEGATO XIV-G
ELENCO DI RISERVE RELATIVE AL PERSONALE CHIAVE; AI LAUREATI IN TIROCINIO E AI VENDITORI (1) DI BENI E SERVIZI ALLE IMPRESE (GEORGIA)
1. |
L'elenco di riserve in appresso indica le attività economiche liberalizzate a norma del titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capo 6 (Stabilimento, commercio di servizi e commercio elettronico), sezioni 2 e 3, del presente accordo per le quali si applicano le limitazioni al personale chiave e ai laureati in tirocinio, da un lato, e ai venditori di beni e servizi alle imprese, dall'altro, rispettivamente a norma degli articoli 89 e 90 del presente accordo e precisa tali limitazioni. Tale elenco comprende i seguenti elementi:
La Georgia non assume impegni per il personale chiave, i laureati in tirocinio e i venditori di beni e servizi alle imprese in attività economiche non liberalizzate (nessun impegno) a norma del titolo IV (Scambi e questioni commerciali),. capo 6 (Stabilimento, scambi di servizi e commercio elettronico), sezioni 2 e 3, del presente accordo. |
2. |
Ai fini dell'individuazione dei singoli settori e sottosettori, per «CPC» si intende la classificazione centrale dei prodotti quale definita nell'elenco di classificazione dei settori dei servizi (MTN.GNS/W/120) dell'OMC, del 10 luglio 1991. |
3. |
Gli impegni relativi al personale chiave e ai laureati in tirocinio, ai venditori di beni e ai venditori di servizi alle imprese non si applicano qualora la finalità o l'effetto della loro presenza temporanea sia di interferire in vertenze o negoziati sindacali o comunque condizionarli. |
4. |
Nell'elenco in appresso non figurano le misure relative alle prescrizioni e alle procedure in materia di qualifiche, alle norme tecniche nonché alle prescrizioni e alle procedure in materia di licenze quando esse non costituiscono una limitazione ai sensi degli articoli 89 e 90 del presente accordo. Tali misure (ad esempio obbligo di ottenere una licenza o il riconoscimento delle qualifiche in settori regolamentati, obbligo di superare esami specifici, compresi esami di lingua e obbligo di domicilio legale nel territorio in cui si svolge l'attività economica), anche se non comprese nell'elenco in appresso, si applicano in qualunque caso al personale chiave, ai laureati in tirocinio e ai venditori di beni e servizi alle imprese dell'UE. |
5. |
Continuano ad applicarsi tutte le altre prescrizioni imposte dalle disposizioni legislative e regolamentari della Georgia in materia di ingresso, soggiorno, lavoro e sicurezza sociale, compresi la normativa riguardante il periodo di soggiorno, i salari minimi nonché gli accordi salariali collettivi. |
6. |
Conformemente all'articolo 76, paragrafo 3, del presente accordo l'elenco in appresso non contiene misure riguardanti sovvenzioni concesse dalle Parti. |
7. |
L'elenco in appresso non pregiudica l'esistenza di monopoli statali e di diritti esclusivi quali descritti nell'elenco di impegni relativi allo stabilimento. |
8. |
Nei settori in cui si applica la verifica della necessità economica, questa si basa principalmente sulla valutazione della situazione del mercato pertinente nello Stato membro o nella regione in cui viene prestato il servizio, tenendo conto anche del numero di prestatori di servizi esistenti e dell'impatto su di essi. |
9. |
I diritti e gli obblighi derivanti dall'elenco in appresso non sono direttamente applicabili e pertanto non conferiscono direttamente diritti a singole persone fisiche o giuridiche.
Riserve per settore
|
(1) Il presente documento è elaborato in base all'elenco di classificazione dei settori dei servizi (MTN.GNS/W/120) dell'OMC, del 10 luglio 1991.
(2) * Classificazione del servizio in base all'elenco di classificazione dei settori dei servizi (MTN.GNS/W/120) dell'OMC, del 10 luglio 1991.
ALLEGATO XIV-H
ELENCO DI RISERVE RELATIVE AI PRESTATORI DI SERVIZI CONTRATTUALI E AI PROFESSIONISTI INDIPENDENTI (1) (GEORGIA)
1. |
Le Parti consentono ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti dell'altra Parte di prestare servizi nel loro territorio tramite la presenza di persone fisiche, conformemente agli articoli 91 e 92 del presente accordo, per le attività economiche elencate in appresso, e subordinatamente alle pertinenti limitazioni. |
2. |
L'elenco comprende i seguenti elementi:
La Georgia non assume impegni relativi ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti per settori di attività economiche diversi da quelli esplicitamente elencati nel presente allegato. |
3. |
Ai fini dell'individuazione dei singoli settori e sottosettori, per «CPC» si intende la classificazione centrale dei prodotti quale definita nell'elenco di classificazione dei settori dei servizi (MTN.GNS/W/120) dell'OMC, del 10 luglio 1991. |
4. |
Gli impegni relativi ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti non si applicano qualora la finalità o l'effetto della loro presenza temporanea sia quello di interferire in vertenze o negoziati sindacali o comunque condizionarli. |
5. |
Nell'elenco in appresso non figurano le misure relative alle prescrizioni e alle procedure in materia di qualifiche, alle norme tecniche nonché alle prescrizioni e alle procedure in materia di licenze quando esse non costituiscono una limitazione ai sensi degli articoli 91 e 92 del presente accordo. Tali misure (ad esempio obbligo di ottenere una licenza o il riconoscimento delle qualifiche in settori regolamentati, obbligo di superare esami specifici, compresi esami di lingua e obbligo di domicilio legale nel territorio in cui si svolge l'attività economica), anche se non comprese nell'elenco in appresso, si applicano in qualunque caso ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti dell'Unione. |
6. |
Continuano ad applicarsi tutte le altre prescrizioni imposte dalle disposizioni legislative e regolamentari della Georgia in materia di ingresso, soggiorno, lavoro e sicurezza sociale, compresi la normativa riguardante il periodo di soggiorno, i salari minimi nonché gli accordi salariali collettivi. |
7. |
L'elenco in appresso non contiene misure riguardanti sovvenzioni concesse dalle Parti. |
8. |
L'elenco in appresso non pregiudica l'esistenza di monopoli statali o di diritti esclusivi nei settori pertinenti, come indicato dalla Georgia nell'allegato XIV-E del presente accordo. |
9. |
Nei settori in cui si applica la verifica della necessità economica, questa si basa principalmente sulla valutazione della situazione del mercato pertinente nello Stato membro o nella regione in cui viene prestato il servizio, tenendo conto anche del numero di prestatori di servizi esistenti e dell'impatto su di essi. |
10. |
I diritti e gli obblighi derivanti dall'elenco in appresso non sono direttamente applicabili e pertanto non conferiscono direttamente diritti a singole persone fisiche o giuridiche. |
11. |
Le Parti consentono ai professionisti indipendenti dell'altra Parte di prestare servizi nel loro territorio tramite la presenza di persone fisiche, alle condizioni di cui all'articolo 92 del presente accordo, nei seguenti sottosettori:
Riserve per settore
|
(1) Il presente documento è elaborato in base all'elenco di classificazione dei settori dei servizi (MTN.GNS/W/120) dell'OMC, del 10 luglio 1991.
ALLEGATO XV
RAVVICINAMENTO
ALLEGATO XV-A
NORME APPLICABILI AI SERVIZI FINANZIARI
La Georgia si impegna nei tempi convenuti a provvedere al progressivo ravvicinamento della propria legislazione alla seguente normativa dell'Unione
A. SETTORE BANCARIO
Direttiva 2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario
Calendario: le disposizioni della direttiva 2007/44/CE sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario
Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.
Direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (1)
Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
Direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (2)
Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
Direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi
Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo. La Georgia può tuttavia considerare livelli di soglie diversi da quelli indicati nella direttiva e presenterà una proposta al Consiglio di associazione tenendo conto degli sviluppi del mercato locale in Georgia, al più tardi entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari
Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
Direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie
Calendario: le disposizioni della direttiva 2001/65/CE sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
Direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione
Calendario: le disposizioni della direttiva 2003/51/CE sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
Direttiva 2006/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, che modifica le direttive del Consiglio 78/660/CEE, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, 83/349/CEE, relativa ai conti consolidati, 86/635/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e 91/674/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione
Calendario: le disposizioni della direttiva 2006/46/CE sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
Direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi
Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
B. ASSICURAZIONI
Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II)
Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
Direttiva 91/674/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione
Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva, tranne l'articolo 33, sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo. La proposta di attuazione dell'articolo 33 dell'anzidetta direttiva è presentato al Consiglio di associazione al più tardi entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
Raccomandazione della Commissione, del 18 dicembre 1991, relativa agli intermediari assicurativi (92/48/CEE)
Calendario: non pertinente
Direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa
Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro otto anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
Direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità
Calendario: la proposta relativa all'attuazione dell'anzidetta direttiva è presentata al Consiglio di associazione tenendo conto degli sviluppi del mercato locale in Georgia, al più tardi entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
Direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali
Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
C. VALORI MOBILIARI
Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari
Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
Direttiva 2006/73/CE della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di organizzazione e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva
Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
Regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi in materia di registrazioni per le imprese di investimento, la comunicazione delle operazioni, la trasparenza del mercato, l'ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva
Calendario: le disposizioni dell'anzidetto regolamento sono attuate entro sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE
Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
Regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti, l'inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari
Calendario: le disposizioni dell'anzidetto regolamento sono attuate entro sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE
Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
Direttiva 2007/14/CE della Commissione, dell'8 marzo 2007, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato
Calendario: le disposizioni della direttiva 2007/14/CE sono attuate entro sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
Direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori
Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo. La Georgia può tuttavia considerare livelli diversi di soglie relative ai sistemi di indennizzo degli investitori e presenterà una proposta al Consiglio di associazione tenendo conto degli sviluppi del mercato locale in Georgia, al più tardi entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
Direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato)
Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
Direttiva 2004/72/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prassi di mercato ammesse, la definizione di informazione privilegiata in relazione agli strumenti derivati su merci, l'istituzione di un registro delle persone aventi accesso ad informazioni privilegiate, la notifica delle operazioni effettuate da persone che esercitano responsabilità di direzione e la segnalazione di operazioni sospette
Calendario: le disposizioni della direttiva 2004/72/CE sono attuate entro sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
Direttiva 2003/124/CE della Commissione, del 22 dicembre 2003, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione e la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e la definizione di manipolazione del mercato
Calendario: le disposizioni della direttiva 2003/124/CE sono attuate entro sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
Direttiva 2003/125/CE della Commissione, del 22 dicembre 2003, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la corretta presentazione delle raccomandazioni di investimento e la comunicazione al pubblico di conflitti di interesse
Calendario: le disposizioni della direttiva 2003/125/CE sono attuate entro sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
Regolamento (CE) n. 2273/2003 della Commissione, del 22 dicembre 2003, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la deroga per i programmi di riacquisto di azioni proprie e per le operazioni di stabilizzazione di strumenti finanziari
Calendario: le disposizioni dell'anzidetto regolamento sono attuate entro sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
Regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito
Calendario: le disposizioni dell'anzidetto regolamento sono attuate entro sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
D. OICVM
Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)
Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
Direttiva 2007/16/CE della Commissione, del 19 marzo 2007, recante modalità di esecuzione della direttiva 85/611/CEE del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) per quanto riguarda il chiarimento di talune definizioni
Calendario: le disposizioni della direttiva 2007/16/CE sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
E. INFRASTRUTTURE DI MERCATO
Direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria
Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 1998 concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli
Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
Direttiva 2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti
Calendario: le disposizioni della direttiva 2009/44/CE sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
F. PAGAMENTI
Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi nel mercato interno
Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
Regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità
Calendario: le disposizioni dell'anzidetto regolamento sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
G. ANTIRICICLAGGIO
Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo
Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
Direttiva 2006/70/CE della Commissione, dell'1 agosto 2006, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di persone politicamente esposte e i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l'esenzione nel caso di un'attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata
Calendario: le disposizioni della direttiva 2006/70/CE sono attuate entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
Regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, riguardante i dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi
Calendario: le disposizioni dell'anzidetto regolamento sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
(1) La Georgia può tuttavia rinviare l'attuazione degli approcci più avanzati per i rispettivi rischi come pure l'applicazione delle norme relative al portafoglio di negoziazione. La Georgia promuoverà nei prossimi anni lo sviluppo di capacità nell'ambito del proprio settore bancario e a livello delle proprie autorità di regolamentazione relativamente all'uso di approcci più avanzati, nella prospettiva di un'attuazione di tali approcci entro otto anni. La Georgia garantirà che finché le norme relative al portafoglio di negoziazione non saranno attuate i portafogli di negoziazione di banche e imprese di investimento georgiane si adegueranno alle soglie de minimis di cui all'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2006/49/CE.
(2) La Georgia può tuttavia rinviare l'attuazione degli approcci più avanzati per i rischi rispettivi come pure l'applicazione delle norme relative al portafoglio di negoziazione. La Georgia promuoverà nei prossimi anni lo sviluppo di capacità nell'ambito del proprio settore bancario e a livello delle autorità di regolamentazione relativamente all'uso di approcci più avanzati, nella prospettiva di un'attuazione di tali approcci entro otto anni. La Georgia garantirà che finché le norme relative al portafoglio di negoziazione non saranno attuate i portafogli di negoziazione di banche e imprese di investimento georgiane si adegueranno alle soglie de minimis di cui all'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2006/49/CE.
ALLEGATO XV-B
NORME APPLICABILI AI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE
La Georgia si impegna nei tempi convenuti a provvedere al progressivo ravvicinamento della propria legislazione alla seguente normativa dell'UE
Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) modificata dalla direttiva 2009/140/CE
Si applicano le seguenti disposizioni della direttiva 2002/21/CE:
— |
rafforzamento dell'indipendenza e della capacità amministrativa dell'autorità nazionale di regolamentazione nel settore delle comunicazioni elettroniche; |
— |
istituzione di procedure di consultazione pubblica per nuovi provvedimenti normativi; |
— |
istituzione di efficaci meccanismi di ricorso contro le decisioni dell'autorità nazionale di regolamentazione nel settore delle comunicazioni elettroniche; |
— |
definizione dei mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi nel settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione ex ante e analisi di tali mercati al fine di determinare se sono caratterizzati da un potere di mercato significativo. |
Calendario: le anzidette disposizioni della direttiva 2002/21/CE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
Direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) modificata dalla direttiva 2009/140/CE
Si applicano le seguenti disposizioni della direttiva 2002/20/CE:
— |
adozione di norme che prevedano autorizzazioni generali e limitino la necessità di licenze individuali solo a casi specifici debitamente giustificati. |
Calendario: le anzidette disposizioni della direttiva 2002/20/CE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
Direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso) modificata dalla direttiva 2009/140/CE
Sulla base dell'analisi del mercato, effettuata in conformità della direttiva 2002/21/CE, l'autorità nazionale di regolamentazione nel settore delle comunicazioni elettroniche impone agli operatori che detengono un notevole potere di mercato nei mercati pertinenti i necessari obblighi normativi in materia di:
— |
accesso e uso di determinate risorse di rete, |
— |
controlli delle tariffe di accesso e di interconnessione, compresi gli obblighi di orientare i prezzi ai costi; |
— |
trasparenza, non discriminazione e separazione contabile. |
Calendario: le anzidette disposizioni della direttiva 2002/19/CE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) modificata dalla direttiva 2009/136/CE
Si applicano le seguenti disposizioni della direttiva 2002/22/CE:
— |
adozione di norme relative agli obblighi di servizio universale, compresa l'istituzione di meccanismi di calcolo del costo e di finanziamento degli obblighi di servizio universale; |
— |
garanzia del rispetto degli interessi e dei diritti degli utenti, in particolare introducendo la portabilità del numero e il numero di emergenza unico europeo 112. |
Calendario: le anzidette disposizioni della direttiva 2002/22/CE sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) modificata dalla direttiva 2009/136/CE
Si applicano le seguenti disposizioni della direttiva 2002/58/CE:
— |
attuazione di norme volte a garantire la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare del diritto alla vita privata, con riguardo al trattamento dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche, e a garantire il libero flusso di tali dati e la libera circolazione di apparecchiature e servizi per la comunicazione elettronica. |
Calendario: le anzidette disposizioni della direttiva 2002/58/CE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
Decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea
— |
adozione di politiche e normative volte a garantire la disponibilità armonizzata e l'uso efficace dello spettro radio. |
Calendario: le misure derivanti dall'applicazione di tale decisione sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
ALLEGATO XV-C
NORME APPLICABILI AI SERVIZI POSTALI E DI CORRIERE
La Georgia si impegna nei tempi convenuti a provvedere al progressivo ravvicinamento della propria legislazione alla seguente normativa dell'UE
Direttiva 97/67/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio
Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
Direttiva 2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità
Calendario: le disposizioni della direttiva 2002/39/CE sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
Direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari
Calendario: le disposizioni della direttiva 2008/6/CE sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
ALLEGATO XV-D
NORME APPLICABILI AL TRASPORTO MARITTIMO INTERNAZIONALE
La Georgia si impegna nei tempi convenuti a provvedere al progressivo ravvicinamento della propria legislazione alla seguente normativa dell'UE e agli strumenti internazionali
Sicurezza marittima- Stato di bandiera/società di classificazione
Direttiva 2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime
Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
Regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi
Calendario: le disposizioni dell'anzidetto regolamento sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
Stato di bandiera
Direttiva 2009/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera
Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
Controllo dello Stato di approdo
Direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (1)
Le disposizioni dell'anzidetta direttiva si applicano con le seguenti eccezioni:
— |
considerando (15) dell'anzidetta direttiva, |
— |
punto 1, quarto trattino, dell'allegato XII dell'anzidetta direttiva (collegato alla compilazione delle liste bianca, grigia e nera degli Stati di bandiera), |
— |
articolo 16 dell'anzidetta direttiva, in merito ai provvedimenti di rifiuto di accesso riguardanti alcune navi, |
— |
disposizioni dell'anzidetta direttiva che fanno riferimento specifico al memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo, in particolare: i considerando (9), (13), (14), (30), e (40); l'articolo 1, lettere b) e c); l'articolo 2, punti 2, 4 e 22; l'articolo 3, paragrafo 2; l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b) e paragrafo 3; l'articolo 7, paragrafo 3; l'articolo 8 paragrafo 1, lettere a) e b), e paragrafo 3, lettera a); l'articolo 10, paragrafo 3; l'articolo 13, punto 1, lettera b); l'articolo 19, paragrafo 4; l'articolo 24, paragrafo 1; l'articolo 26; l'articolo 32, primo comma, lettera a); l'articolo 33; all'allegato I, parte I, punto 1, lettera c), i) e ii), lettera d), i) e ii), e lettera e), i) e ii); all'allegato I, parte II, sub 1, 2A e 2B; all'allegato III, la lettera f); l'allegato VI; all'allegato VIII, i punti 2 e 11; all'allegato X, il punto 3.2, sub 13; all'allegato XII, il punto 1. |
Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva, tranne le disposizioni elencate sopra, sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
Monitoraggio del traffico navale
Direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione.
Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
Inchieste sui sinistri marittimi
Direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo
Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
Responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri
Regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente
Calendario: le disposizioni dell'anzidetto regolamento sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
Regolamento (CE) n. 336/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, sull'attuazione nella Comunità del codice internazionale di gestione della sicurezza
Calendario: le disposizioni dell'anzidetto regolamento sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
Norme tecniche e operative
Navi passeggeri
Direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri
Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
Direttiva 1999/35/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa a un sistema di visite obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti roll-on/roll-off e di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea
Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
Direttiva 2003/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, concernente requisiti specifici di stabilità per le navi ro/ro da passeggeri
Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
Petroliere
Regolamento (CE) n. 417/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002, sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo
L'eliminazione progressiva delle petroliere monoscafo sarà effettuata secondo il calendario specificato nella convenzione MARPOL.
Navi portarinfuse
Direttiva 2001/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001, recante requisiti e procedure armonizzate per la sicurezza delle operazioni di carico e di scarico delle navi portarinfuse
Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
Equipaggio
Direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare
Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
Ambiente
Direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico
Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
Regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, sul divieto dei composti organostannici sulle navi
Calendario: le disposizioni dell'anzidetto regolamento sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
Condizioni tecniche
Direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri
Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
Condizioni sociali
Direttiva 92/29/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi
Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
Direttiva 1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST) - Allegato: accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare
Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
Direttiva 1999/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, concernente l'applicazione delle disposizioni relative all'orario di lavoro della gente di mare a bordo delle navi che fanno scalo nei porti della Comunità
Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
Sicurezza marittima
Direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti
Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva (tranne quelle riguardanti le ispezioni della Commissione) sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
Regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali
Calendario: le disposizioni dell'anzidetto regolamento (tranne quelle riguardanti le ispezioni della Commissione) sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
(1) Direttiva che abroga la direttiva 95/21/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati Membri (controllo dello Stato di approdo).
ALLEGATO XVI
APPALTI PUBBLICI
ALLEGATO XVI-A
SOGLIE
1. |
Le soglie di valore di cui all'articolo 142, paragrafo 3, del presente accordo sono per entrambe le Parti le seguenti:
|
2. |
Le soglie di cui al paragrafo 1 sono adeguate per rispecchiare le soglie applicabili a norma del regolamento (UE) n. 1336/2013 della Commissione, del 13 dicembre 2013, che modifica le direttive 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti al momento dell'entrata in vigore del presente accordo. |
ALLEGATO XVI-B
CALENDARIO INDICATIVO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI, IL RAVVICINAMENTO E L'ACCESSO AL MERCATO
Fase |
|
Calendario indicativo |
Accesso al mercato concesso all'UE dalla Georgia |
Accesso al mercato concesso alla Georgia dall'UE |
|
1 |
Attuazione dell'articolo 143, paragrafo 2, e dell'articolo 144 del presente accordo Accordo sulla strategia di riforma di cui all'articolo 145 del presente accordo |
Tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo |
Forniture per le autorità governative centrali |
Forniture per le autorità governative centrali |
|
2 |
Ravvicinamento e attuazione di elementi di base della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 89/665/CEE del Consiglio |
Cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo |
Forniture per lo Stato, gli enti territoriali e gli organismi di diritto pubblico |
Forniture per lo Stato, gli enti territoriali e gli organismi di diritto pubblico |
Allegati XVI-C e XVI-D del presente accordo |
3 |
Ravvicinamento e attuazione di elementi di base della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 92/13/CEE del Consiglio |
Sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo |
Forniture per tutti gli enti aggiudicatori nel settore dei servizi di pubblica utilità |
Forniture per tutti gli enti aggiudicatori |
Allegati XVI-E e XVI-F del presente accordo |
4 |
Ravvicinamento e attuazione di altri elementi della direttiva 2004/18/CE |
Sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo |
Appalti e concessioni di servizi e lavori per tutte le amministrazioni aggiudicatrici |
Appalti e concessioni di servizi e lavori per tutte le amministrazioni aggiudicatrici |
Allegati XVI-G, XVI-H e XVI-I del presente accordo |
5 |
Ravvicinamento e attuazione di altri elementi della direttiva 2004/17/CE |
Otto anni dall'entrata in vigore del presente accordo |
Appalti di servizi e di lavori per tutti gli enti aggiudicatori nel settore dei servizi di pubblica utilità |
Appalti di servizi e di lavori per tutti gli enti aggiudicatori nel settore dei servizi di pubblica utilità |
Allegati XVI-J e XVI-K del presente accordo |
ALLEGATO XVI-C
ELEMENTI DI BASE DELLA DIRETTIVA 2004/18/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO (1)
(FASE 2)
TITOLO I
Definizioni e principi generali
Articolo 1 Definizioni [paragrafi 1, 2, 8, 9, paragrafo 11, lettere a), b) e d), nonché paragrafi 12, 13, 14 e 15]
Articolo 2 Principi di aggiudicazione degli appalti
Articolo 3 Concessione di diritti speciali o esclusivi: clausola di non discriminazione
TITOLO II
Disposizioni relative agli appalti pubblici
CAPO I
Disposizioni generali
Articolo 4 Operatori economici
Articolo 6 Riservatezza
CAPO II
Campo di applicazione
Sezione 1 Soglie
Articolo 8 Appalti sovvenzionati in misura superiore al 50% dalle amministrazioni aggiudicatrici
Articolo 9 Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti pubblici, degli accordi quadro e dei sistemi dinamici di acquisizione
Sezione 2 Situazioni specifiche
Articolo 10 Appalti nei settori della difesa e della sicurezza
Sezione 3 Appalti esclusi
Articolo 12 Appalti aggiudicati nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali (solo se sono state ravvicinate le norme di base della direttiva 2004/17/CE)
Articolo 13 Esclusioni specifiche nel settore delle telecomunicazioni
Articolo 14 Appalti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza
Articolo 15 Appalti aggiudicati in base a norme internazionali
Articolo 16 Esclusioni specifiche
Articolo 18 Appalti di servizi aggiudicati sulla base di un diritto esclusivo
Sezione 4 Regime particolare
Articolo 19 Appalti riservati
CAPO III
Norme applicabili agli appalti pubblici di servizi
Articolo 20 Appalti di servizi elencati nell'allegato II A
Articolo 21 Appalti di servizi elencati nell'allegato II B
Articolo 22 Appalti misti di servizi elencati nell'allegato II A e di servizi elencati nell'allegato II B
CAPO IV
Disposizioni specifiche sul capitolato d'oneri e sui documenti dell'appalto
Articolo 23 Specifiche tecniche
Articolo 24 Varianti
Articolo 25 Subappalto
Articolo 26 Condizioni di esecuzione dell'appalto
Articolo 27 Obblighi relativi alla fiscalità, alla tutela dell'ambiente, alle disposizioni in materia di sicurezza e alle condizioni di lavoro
CAPO V
Procedure
Articolo 28 Ricorso a procedure aperte, ristrette e negoziate e al dialogo competitivo
Articolo 30 Aggiudicazione mediante procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara
Articolo 31 Aggiudicazione mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara
CAPO VI
Disposizioni in materia di pubblicità e di trasparenza
Sezione 1 Pubblicazione di bandi e avvisi
Articolo 35 Bandi e avvisi: paragrafo 1 per analogia; paragrafo 2; paragrafo 4, primo, terzo e quarto comma
Articolo 36 Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi: paragrafo 1; paragrafo 7
Sezione 2 Termini
Articolo 38 Termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte
Articolo 39 Procedure aperte: capitolati d'oneri, documenti e informazioni complementari
Sezione 3 Contenuto e mezzi di trasmissione delle informazioni
Articolo 40 Inviti a presentare offerte, a partecipare al dialogo o a negoziare
Articolo 41 Informazione dei candidati e degli offerenti
Sezione 4 Comunicazioni
Articolo 42 Regole applicabili alle comunicazioni
CAPO VII
Svolgimento della procedura
Sezione 1 Disposizioni generali
Articolo 44 Accertamento dell'idoneità e scelta dei partecipanti, aggiudicazione
Sezione 2 Criteri di selezione qualitativa
Articolo 45 Situazione personale del candidato o dell'offerente
Articolo 46 Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale
Articolo 47 Capacità economica e finanziaria
Articolo 48 Capacità tecniche e professionali
Articolo 49 Norme di garanzia della qualità
Articolo 50 Norme di gestione ambientale
Articolo 51 Documenti e informazioni complementari
Sezione 3 Aggiudicazione dell'appalto
Articolo 53 Criteri di aggiudicazione dell'appalto
Articolo 55 Offerte anormalmente basse
ALLEGATI della direttiva 2004/18/CE
Allegato I Elenco delle attività di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b)
Allegato II Servizi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera d)
Allegato II A
Allegato II B
Allegato V Elenco dei prodotti di cui all'articolo 7 per quanto riguarda gli appalti aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici nel settore della difesa
Allegato VI Definizione di alcune specifiche tecniche
Allegato VII Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi
Allegato VII A Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi di appalti pubblici
Allegato X Requisiti relativi ai dispositivi di ricezione elettronica delle offerte, delle domande di partecipazione o dei piani e progetti nei concorsi
(1) Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.
ALLEGATO XVI-D
ELEMENTI DI BASE DELLA DIRETTIVA 89/665/CEE DEL CONSIGLIO (1) QUALE MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 2007/66/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO (2)
(FASE 2)
Articolo 1 |
Ambito di applicazione e accessibilità delle procedure di ricorso |
Articolo 2 |
Requisiti per le procedure di ricorso |
Articolo 2 bis |
Termine sospensivo |
Articolo 2 ter |
Deroghe al termine sospensivo Articolo 2 ter, primo comma, lettera b) |
Articolo 2 quater |
Termini per la proposizione del ricorso |
Articolo 2 quinquies |
Privazione di effetti Paragrafo 1, lettera b) Paragrafi 2 e 3 |
Articolo 2 sexies |
Violazioni della presente direttiva e sanzioni alternative |
Articolo 2 septies |
Termini |
(1) Direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori.
(2) Direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici.
ALLEGATO XVI-E
ELEMENTI DI BASE DELLA DIRETTIVA 2004/17/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO (1)
(FASE 3)
TITOLO I
Disposizioni generali sugli appalti e i concorsi di progettazione
CAPO I
Definizioni di base
Articolo 1 Definizioni (paragrafi 2, 7, 9, 11, 12 e 13)
CAPO II
Definizione delle attività e degli enti interessati
Sezione 1 Enti
Articolo 2 Enti aggiudicatori
Sezione 2 Attività
Articolo 3 Gas, energia termica ed elettricità
Articolo 4 Acqua
Articolo 5 Servizi di trasporto
Articolo 6 Servizi postali
Articolo 7 Disposizioni riguardanti prospezione ed estrazione di petrolio, gas, carbone e altri combustibili solidi nonché porti e aeroporti
Articolo 9 Appalti che riguardano più attività
CAPO III
Principi generali
Articolo 10 Principi per l'aggiudicazione degli appalti
TITOLO II
Disposizioni relative agli appalti
CAPO I
Disposizioni generali
Articolo 11 Operatori economici
Articolo 13 Riservatezza
CAPO II
Soglie ed esclusioni
Sezione 1 Soglie
Articolo 16 Importi delle soglie degli appalti
Articolo 17 Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti, degli accordi quadro e dei sistemi dinamici di acquisizione
Sezione 2 Appalti e concessioni, nonché appalti sottoposti a un regime particolare
Sottosezione 2 Esclusioni riguardanti tutti gli enti aggiudicatori e tutti i tipi di appalto
Articolo 19 Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi
Articolo 20 Appalti aggiudicati per fini diversi dall'esercizio di un'attività interessata o per l'esercizio di un'attività in un paese terzo: paragrafo 1
Articolo 21 Appalti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza
Articolo 22 Appalti aggiudicati in forza di norme internazionali
Articolo 23 Appalti aggiudicati ad un'impresa collegata, ad una joint-venture o ad un ente aggiudicatore facente parte di una joint-venture
Sottosezione 3 Esclusioni riguardanti tutti gli enti aggiudicatori, ma solo gli appalti di servizi
Articolo 24 Appalti relativi a taluni servizi esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva
Articolo 25 Appalti di servizi aggiudicati in base a un diritto esclusivo
Sottosezione 4 Esclusioni riguardanti taluni enti aggiudicatori
Articolo 26 Appalti aggiudicati da taluni enti aggiudicatori per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia
CAPO III
Norme applicabili agli appalti di servizi
Articolo 31 Appalti di servizi di cui all'allegato XVII A
Articolo 32 Appalti di servizi di cui all'allegato XVII B
Articolo 33 Appalti misti comprendenti servizi elencati nell'allegato XVII A e servizi elencati nell'allegato XVII B
CAPO IV
Disposizioni specifiche sul capitolato d'oneri e sui documenti dell'appalto
Articolo 34 Specifiche tecniche
Articolo 35 Comunicazione delle specifiche tecniche
Articolo 36 Varianti
Articolo 37 Subappalto
Articolo 39 Obblighi relativi alla fiscalità, alla tutela dell'ambiente, alle disposizioni in materia di sicurezza e alle condizioni di lavoro
CAPO V
Procedure
Articolo 40 Ricorso a procedure aperte, ristrette e negoziate fatta eccezione per il paragrafo 3, lettere i) e l))
CAPO VI
Norme in materia di pubblicità e di trasparenza
Sezione I Pubblicazione degli avvisi
Articolo 41 Avvisi periodici indicativi e avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione
Articolo 42 Avvisi con cui si indice una gara, paragrafi 1 e 3
Articolo 43 Avvisi relativi agli appalti aggiudicati (fatta eccezione per il paragrafo 1, secondo e terzo comma)
Articolo 44 Redazione e modalità di pubblicazione degli avvisi (fatta eccezione per il paragrafo 2, primo comma, e per i paragrafi 4, 5 e 7)
Sezione 2 Termini
Articolo 45 Termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte
Articolo 46 Procedure aperte: capitolati d'oneri, documenti e informazioni supplementari
Articolo 47 Inviti a presentare offerte o a negoziare
Sezione 3 Comunicazioni e informazioni
Articolo 48 Regole applicabili alle comunicazioni
Articolo 49 Informazione di coloro che hanno chiesto una qualificazione, dei candidati e degli offerenti
CAPO VII
Svolgimento della procedura
Articolo 51 Disposizioni generali
Sezione 1 Qualificazione e selezione qualitativa
Articolo 52 Mutuo riconoscimento delle condizioni amministrative, tecniche o finanziarie nonché dei certificati, dei collaudi e delle documentazioni
Articolo 54 Criteri di selezione qualitativa
Sezione 2 Aggiudicazione degli appalti
Articolo 55 Criteri di aggiudicazione degli appalti
Articolo 57 Offerte anormalmente basse
ALLEGATI della direttiva 2004/17/CE
Allegato XIII |
Informazioni che devono comparire negli avvisi di gara
|
||||||
Allegato XIV |
Informazioni che devono comparire negli avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione |
||||||
Allegato XV A |
Informazioni che devono comparire negli avvisi periodici indicativi |
||||||
Allegato XV B |
Informazioni che devono comparire negli avvisi che annunciano la pubblicazione nel «profilo di committente» di un avviso periodico indicativo, che non funge da mezzo di indizione di una gara |
||||||
Allegato XVI |
Informazioni che devono comparire negli avvisi relativi agli appalti aggiudicati |
||||||
Allegato XVII A |
Servizi ai sensi dell'articolo 31 |
||||||
Allegato XVII B |
Servizi ai sensi dell'articolo 32 |
||||||
Allegato XX |
Caratteristiche relative alla pubblicazione |
||||||
Allegato XXI |
Definizione di talune specifiche tecniche |
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Allegato XXIII |
Disposizioni internazionali di diritto del lavoro ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 4 |
||||||
Allegato XXIV |
Requisiti relativi ai dispositivi di ricezione elettronica delle offerte/domande di partecipazione, delle domande di qualificazione o dei piani/progetti nei concorsi |
(1) Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali.
ALLEGATO XVI-F
ELEMENTI DI BASE DELLA DIRETTIVA 92/13/CEE DEL CONSIGLIO (1) QUALE MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 2007/66/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO (2)
(Fase 3)
Articolo 1 |
Ambito di applicazione e accessibilità delle procedure di ricorso |
Articolo 2 |
Requisiti per le procedure di ricorso |
Articolo 2 bis |
Termine sospensivo |
Articolo 2 ter |
Deroghe al termine sospensivo Articolo 2 ter, primo comma, lettera b) |
Articolo 2 quater |
Termini per la proposizione del ricorso |
Articolo 2 quinquies |
Privazione di effetti Paragrafo 1, lettera b) paragrafi 2 e 3 |
Articolo 2 sexies |
Violazioni della presente direttiva e sanzioni alternative |
Articolo 2 septies |
Termini |
(1) Direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni.
(2) Direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici.
ALLEGATO XVI-G
ALTRI ELEMENTI NON OBBLIGATORI DELLA DIRETTIVA 2004/18/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO (1)
(FASE 4)
Il ravvicinamento degli elementi della direttiva 2004/18/CE di cui al presente allegato non è obbligatorio, ma raccomandato. La Georgia può procedere al ravvicinamento di tali elementi entro i termini stabiliti all'allegato XVI-B.
TITOLO I
Definizioni e principi generali
Articolo 1 Definizioni [paragrafi: 5, 6, 7, 10 e paragrafo 11, lettera c)]
TITOLO II
Disposizioni relative agli appalti pubblici
CAPO II
Campo di applicazione
Sezione 2 Situazioni specifiche
Articolo 11 Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza
Sezione 4 Regime particolare
Articolo 19 Appalti riservati
CAPO V
Procedure
Articolo 29 Dialogo competitivo
Articolo 32 Accordi quadro
Articolo 33 Sistemi dinamici di acquisizione
Articolo 34 Appalti pubblici di lavori: disposizioni specifiche sull'edilizia sociale
CAPO VI
Disposizioni in materia di pubblicità e di trasparenza
Sezione 1 Pubblicazione di bandi e avvisi
Articolo 35 Bandi e avvisi: paragrafo 3 e paragrafo 4, secondo e terzo comma
CAPO VII
Svolgimento della procedura
Sezione 2 Criteri di selezione qualitativa
Articolo 52 Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazione da parte di organismi di diritto pubblico o privato
Sezione 3 Aggiudicazione dell'appalto
Articolo 54 Ricorso alle aste elettroniche
(1) Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.
ALLEGATO XVI-H
ALTRI ELEMENTI OBBLIGATORI DELLA DIRETTIVA 2004/18/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO (1)
(FASE 4)
TITOLO I
Definizioni e principi generali
Articolo 1 Definizioni [paragrafi: 3, 4 e paragrafo 11, lettera e)]
TITOLO II
Disposizioni relative agli appalti pubblici
CAPO II
Campo di applicazione
Sezione 3 - Appalti esclusi
Articolo 17 Concessioni di servizi
TITOLO III
Disposizioni nel settore delle concessioni di lavori pubblici
CAPO I
Disposizioni applicabili alle concessioni di lavori pubblici
Articolo 56 Campo di applicazione
Articolo 57 Esclusioni dal campo di applicazione (fatta eccezione per l'ultimo paragrafo)
Articolo 58 Pubblicazione del bando relativo alle concessioni di lavori pubblici
Articolo 59 Termini
Articolo 60 Subappalto
Articolo 61 Aggiudicazione di lavori complementari al concessionario
CAPO II
Disposizioni applicabili agli appalti aggiudicati dai concessionari che sono amministrazioni aggiudicatrici
Articolo 62 Disposizioni applicabili
CAPO III
Disposizioni applicabili agli appalti aggiudicati dai concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici
Articolo 63 Disposizioni in materia di pubblicità: soglie ed eccezioni
Articolo 64 Pubblicazione del bando
Articolo 65 Termini per la ricezione delle domande di partecipazione e per la ricezione delle offerte
TITOLO IV
Regole sui concorsi di progettazione nel settore dei servizi
Articolo 66 Disposizioni generali
Articolo 67 Campo di applicazione
Articolo 68 Esclusioni dal campo di applicazione
Articolo 69 Bandi e avvisi
Articolo 70 Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi relativi ai concorsi di progettazione
Articolo 71 Mezzi di comunicazione
Articolo 72 Selezione dei concorrenti
Articolo 73 Composizione della commissione giudicatrice
Articolo 74 Decisioni della commissione giudicatrice
ALLEGATI della direttiva 2004/18/CE
Allegato VII B Informazioni che devono figurare nei bandi relativi alle concessioni di lavori pubblici
Allegato VII C Informazioni che devono figurare nei bandi di gara del concessionario dei lavori che non è un'amministrazione aggiudicatrice
Allegato VII D Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi per i concorsi di progettazione di servizi
(1) Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.
ALLEGATO XVI-I
ALTRI ELEMENTI DELLA DIRETTIVA 89/665/CEE DEL CONSIGLIO (1) QUALE MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 2007/66/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO (2)
(FASE 4)
Articolo 2 ter |
Deroghe al termine sospensivo Articolo 2 ter, primo comma, lettera c) |
Articolo 2 quinquies |
Privazione di effetti Articolo 2 quinquies, paragrafo 1, lettera c) Paragrafo 5 |
(1) Direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori.
(2) Direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici.
ALLEGATO XVI-J
ALTRI ELEMENTI NON OBBLIGATORI DELLA DIRETTIVA 2004/17/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO (1)
(FASE 5)
Il ravvicinamento degli elementi della direttiva 2004/17/CE di cui al presente allegato non è obbligatorio, ma raccomandato. La Georgia può procedere al ravvicinamento di tali elementi entro i termini stabiliti all'allegato XVI-B.
TITOLO I
Disposizioni generali sugli appalti e i concorsi di progettazione
CAPO I
Definizioni di base
Articolo 1 Definizioni (paragrafi 4, 5, 6 e 8)
TITOLO II
Disposizioni relative agli appalti
CAPO I
Disposizioni generali
Articolo 14 Accordi quadro
Articolo 15 Sistemi dinamici di acquisizione
Sezione 2 Appalti e concessioni, nonché appalti sottoposti a un regime particolare
Sottosezione 5 Appalti sottoposti a un regime speciale, disposizioni riguardanti le centrali di committenza e procedura generale in caso di esposizione diretta alla concorrenza
Articolo 28 Appalti riservati
Articolo 29 Appalti e accordi quadro stipulati da centrali di committenza
CAPO V
Procedure
Articolo 40 paragrafo 3, lettere i) e l)
CAPO VI
Norme in materia di pubblicità e di trasparenza
Sezione 1 Pubblicazione degli avvisi
Articolo 42 Avvisi con cui si indice una gara: paragrafo 2
Articolo 43 Avvisi relativi agli appalti aggiudicati (solo per il paragrafo 1, secondo e terzo comma)
CAPO VII
Svolgimento della procedura
Sezione 2 Aggiudicazione degli appalti
Articolo 56 Ricorso alle aste elettroniche
ALLEGATO della direttiva 2004/17/CE
Allegato XIII Informazioni che devono comparire negli avvisi di gara
D. Avviso di gara semplificato nell'ambito di un sistema dinamico di acquisizione
(1) Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali.
ALLEGATO XVI-K
ALTRI ELEMENTI DELLA DIRETTIVA 92/13/CEE DEL CONSIGLIO (1) QUALE MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 2007/66/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO (2)
(FASE 5)
Articolo 2 ter |
Deroghe al termine sospensivo Articolo 2 ter, primo comma, lettera c) |
Articolo 2 quinquies |
Privazione di effetti Articolo 2 quinquies, paragrafo 1, lettera c) Paragrafo 5 |
(1) Direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni.
(2) Direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici.
ALLEGATO XVI-L
DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA 2004/18/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO (1) AL DI FUORI DELL'AMBITO DEL RAVVICINAMENTO
Gli elementi di cui al presente allegato non sono soggetti al processo di ravvicinamento.
TITOLO II
Disposizioni relative agli appalti pubblici
CAPO I
Disposizioni generali
Articolo 5 Condizioni relative agli accordi conclusi in seno all'Organizzazione mondiale del commercio
CAPO VI
Disposizioni in materia di pubblicità e di trasparenza
Sezione 1 Pubblicazione di bandi e avvisi
Articolo 36 Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi: paragrafi 2, 3, 4, 5, 6 e 8
Articolo 37 Pubblicazione non obbligatoria
Sezione 5 Verbali
Articolo 43 Contenuto dei verbali
TITOLO V
Obblighi statistici, competenze d'esecuzione e disposizioni finali
Articolo 75 Obblighi statistici
Articolo 76 Contenuto del prospetto statistico
Articolo 77 Comitato consultivo
Articolo 78 Revisione delle soglie
Articolo 79 Modificazioni
Articolo 80 Attuazione
Articolo 81 Meccanismi di controllo
Articolo 82 Abrogazioni
Articolo 83 Entrata in vigore
Articolo 84 Destinatari
ALLEGATI della direttiva 2004/18/CE
Allegato III Elenco degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 1, paragrafo 9, secondo comma
Allegato IV Autorità governative centrali
Allegato VIII Caratteristiche relative alla pubblicazione
Allegato IX Registri
Allegato IX A Appalti di lavori pubblici
Allegato IX B Appalti pubblici di forniture
Allegato IX C Appalti pubblici di servizi
Allegato XI Termini di recepimento e di attuazione (articolo 80)
Allegato XII Tavola di concordanza
(1) Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.
ALLEGATO XVI-M
DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA 2004/17/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO (1) AL DI FUORI DELL'AMBITO DEL RAVVICINAMENTO
Gli elementi di cui al presente allegato non sono soggetti al processo di ravvicinamento.
TITOLO I
Disposizioni generali sugli appalti e i concorsi di progettazione
CAPO II
Definizione delle attività e degli enti interessati
Sezione 2 Attività
Articolo 8 Elenchi di enti aggiudicatori
TITOLO II
Disposizioni relative agli appalti
CAPO I
Disposizioni generali
Articolo 12 Condizioni relative agli accordi conclusi in seno all'Organizzazione mondiale del commercio
Sezione 2 Appalti e concessioni, nonché appalti sottoposti a un regime particolare
Sottosezione 1
Articolo 18 Concessioni di lavori e di servizi
Sottosezione 2 Esclusioni riguardanti tutti gli enti aggiudicatori e tutti i tipi di appalto
Articolo 20 Appalti aggiudicati per fini diversi dall'esercizio di un'attività interessata o per l'esercizio di un'attività in un paese terzo: paragrafo 2
Sottosezione 5 Appalti sottoposti a un regime speciale, disposizioni riguardanti le centrali di committenza e procedura generale in caso di esposizione diretta alla concorrenza
Articolo 27 Appalti sottoposti a un regime speciale
Articolo 30 Procedura per stabilire se una determinata attività è direttamente esposta alla concorrenza
CAPO IV
Disposizioni specifiche sul capitolato d'oneri e sui documenti dell'appalto
Articolo 38 Condizioni di esecuzione dell'appalto
CAPO VI
Norme in materia di pubblicità e di trasparenza
Sezione I Pubblicazione degli avvisi
Articolo 44 Redazione e modalità di pubblicazione degli avvisi (unicamente per quanto riguarda il paragrafo 2, primo comma, e i paragrafi 4, 5 e 7)
Sezione 3 Comunicazioni e informazioni
Articolo 50 Informazioni da conservare sugli appalti aggiudicati
CAPO VII
Svolgimento della procedura
Sezione 3 Offerte contenenti prodotti originari di paesi terzi e relazioni con detti paesi
Articolo 58 Offerte contenenti prodotti originari di paesi terzi
Articolo 59 Relazioni con i paesi terzi nel campo degli appalti di servizi
TITOLO IV
Obblighi statistici, competenze d'esecuzione e disposizioni finali
Articolo 67 Obblighi statistici
Articolo 68 Comitato consultivo
Articolo 69 Revisione delle soglie
Articolo 70 Modificazioni
Articolo 71 Attuazione
Articolo 72 Meccanismi di controllo
Articolo 73 Abrogazione
Articolo 74 Entrata in vigore
Articolo 75 Destinatari
ALLEGATI della direttiva 2004/17/CE
Allegato I Enti aggiudicatori nei settori del trasporto o della distribuzione di gas o energia termica
Allegato II Enti aggiudicatori nei settori della produzione, del trasporto o della distribuzione di elettricità
Allegato III Enti aggiudicatori nei settori della produzione, del trasporto o della distribuzione di acqua potabile
Allegato IV Enti aggiudicatori nel settore dei servizi ferroviari
Allegato V Enti aggiudicatori nel settore dei servizi ferroviari urbani, dei servizi tramviari, filoviari e di autobus
Allegato VI Enti aggiudicatori nel settore dei servizi postali
Allegato VII Enti aggiudicatori nei settori della prospezione ed estrazione di petrolio o di gas
Allegato VIII Enti aggiudicatori nei settori della prospezione ed estrazione di carbone e di altri combustibili solidi
Allegato IX Enti aggiudicatori nel settore degli impianti portuali marittimi o interni o altri terminali
Allegato X Enti aggiudicatori nel settore degli impianti aeroportuali
Allegato XI Elenco della legislazione di cui all'articolo 30, paragrafo 3
Allegato XII Elenco delle attività di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b)
Allegato XXII Tabella riassuntiva dei termini previsti dall'articolo 45
Allegato XXV Termini di recepimento e di attuazione
Allegato XXVI Tabella di concordanza
(1) Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali.
ALLEGATO XVI-N
DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA 89/665/CEE (1) QUALE MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 2007/66/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO (2) AL DI FUORI DELL'AMBITO DEL RAVVICINAMENTO
Gli elementi di cui al presente allegato non sono soggetti al processo di ravvicinamento.
Articolo 2 ter |
Deroghe al termine sospensivo Articolo 2 ter, primo comma, lettera a) |
Articolo 2 quinquies |
Privazione di effetti Articolo 2 quinquies, paragrafo 1, lettera a) Paragrafo 4 |
Articolo 3 |
Meccanismo correttore |
Articolo 3 bis |
Contenuto dell'avviso volontario per la trasparenza ex ante |
Articolo 3 ter |
Procedura di comitato |
Articolo 4 |
Attuazione |
Articolo 4 bis |
Riesame |
(1) Direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori.
(2) Direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici.
ALLEGATO XVI-O
DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA 92/13/CEE (1) QUALE MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 2007/66/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO (2) AL DI FUORI DELL'AMBITO DEL RAVVICINAMENTO
Gli elementi di cui al presente allegato non sono soggetti al processo di ravvicinamento.
Articolo 2 ter |
Deroghe al termine sospensivo Articolo 2 ter, primo comma, lettera a) |
Articolo 2 quinquies |
Privazione di effetti Articolo 2 ter, paragrafo 1, lettera a) Paragrafo 4 |
Articolo 3 bis |
Contenuto dell'avviso volontario per la trasparenza ex ante |
Articolo 3 ter |
Procedura di comitato |
Articolo 8 |
Meccanismo correttore |
Articolo 12 |
Attuazione |
Articolo 12 bis |
Riesame |
(1) Direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni.
(2) Direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici.
ALLEGATO XVI-P
GEORGIA: ELENCO INDICATIVO DI QUESTIONI RIGUARDANTI LA COOPERAZIONE
1. |
Formazione, nei paesi dell'UE e in Georgia, dei funzionari di enti pubblici georgiani che si occupano di appalti pubblici; |
2. |
formazione dei fornitori interessati a partecipare ad appalti pubblici; |
3. |
scambio di informazioni e di esperienze sulle pratiche ottimali e sulle norme che disciplinano la sfera degli appalti pubblici; |
4. |
miglioramento della funzionalità del sito web dedicato agli appalti pubblici e istituzione di un sistema di monitoraggio degli appalti pubblici; |
5. |
consultazioni e assistenza metodologica fornita dalla Parte Unione per quanto riguarda l'applicazione delle moderne tecnologie elettroniche in tema di appalti pubblici; |
6. |
rafforzamento degli organismi incaricati di garantire l'applicazione di una politica coerente in tutti i settori connessi agli appalti pubblici e l'esame indipendente ed imparziale (riesame) delle decisioni adottate dalle amministrazioni aggiudicatrici (Cfr. articolo 143, paragrafo 2, del presente accordo). |
ALLEGATO XVII
INDICAZIONI GEOGRAFICHE
ALLEGATO XVII-A
ELEMENTI PER LA REGISTRAZIONE E IL CONTROLLO DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 170, PARAGRAFI 1 E 2
1. |
Un registro delle indicazioni geografiche protette nei rispettivi territori. |
2. |
Una procedura amministrativa che consenta di verificare che le indicazioni geografiche identificano un prodotto come originario di un territorio, di una regione o di una località di uno o più Stati, se una determinata qualità, reputazione o altra caratteristica del prodotto è attribuibile essenzialmente alla sua origine geografica. |
3. |
L'obbligo per una denominazione registrata di corrispondere a uno o più prodotti specifici per i quali è stabilito un disciplinare che può essere modificato solo mediante debita procedura amministrativa. |
4. |
Disposizioni di controllo applicabili alla produzione. |
5. |
Il diritto, per ogni produttore stabilito nella zona e che si sottopone al sistema di controllo, di fabbricare il prodotto etichettato con la denominazione protetta a condizione di rispettarne il disciplinare. |
6. |
Una procedura di opposizione che permetta di tenere conto degli interessi legittimi dei precedenti utilizzatori delle denominazioni, siano esse protette o no in quanto proprietà intellettuale. |
7. |
Una norma che disponga che le denominazioni protette non possono diventare generiche. |
8. |
Disposizioni in materia di registrazione, compreso il rifiuto di registrazione, di termini omonimi o parzialmente omonimi di termini registrati, di termini usati correntemente come denominazione comune di merci, nonché di termini che comprendono o includono nomi di varietà vegetali e di razze animali. Tali disposizioni tengono conto dei legittimi interessi di tutte le parti in causa. |
ALLEGATO XVII-B
CRITERI PER LA PROCEDURA DI OPPOSIZIONE PER I PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 170, PARAGRAFI 2 E 3
1. |
Elenco delle denominazioni con la corrispondente trascrizione in caratteri latini o georgiani. |
2. |
Informazioni sulla categoria del prodotto. |
3. |
Invito destinato a ogni Stato membro (nel caso dell'Unione europea), o paese terzo, ovvero a ogni persona fisica o giuridica che abbia un interesse legittimo, stabilita o residente in uno Stato membro (nel caso dell'Unione europea), in Georgia o in un paese terzo, ad opporsi alla registrazione presentando una dichiarazione debitamente motivata. |
4. |
Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione europea o al governo della Georgia entro tre mesi dalla data di pubblicazione della nota informativa. |
5. |
Sono ricevibili soltanto le dichiarazioni di opposizione pervenute entro il termine di cui al paragrafo 4, che dimostrino che la protezione della denominazione proposta:
|
6. |
I criteri di cui al paragrafo 5 sono valutati con riferimento al territorio dell'UE, che, per quanto riguarda i diritti di proprietà intellettuale, si riferisce solo al territorio o ai territori in cui detti diritti sono tutelati o al territorio della Georgia. |
ALLEGATO XVII-C
INDICAZIONI GEOGRAFICHE DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 170, PARAGRAFI 3 E 4
Prodotti agricoli e alimentari dell'Unione europea, esclusi vini, bevande spiritose e vini aromatizzati, di cui è chiesta la protezione in Georgia
Stato membro dell'Unione europea |
Denominazione di cui è chiesta la protezione |
Trascrizione in caratteri georgiani |
Tipo di prodotto |
AT |
Gailtaler Speck |
გაილტალერ შპეკ |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
AT |
Tiroler Speck |
ტიროლერშპეკ |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
AT |
Gailtaler Almkäse |
გაილტალერ ალმკეზე |
Formaggi |
AT |
Tiroler Almkäse; Tiroler Alpkäse |
ტიროლერ ალმკეზე; ტიროლერ ალპკეზე |
Formaggi |
AT |
Tiroler Bergkäse |
ტიროლერ ბერგკეზე |
Formaggi |
AT |
Tiroler Graukäse |
ტიროლერ გრაუკეზე |
Formaggi |
AT |
Vorarlberger Alpkäse |
ფორარლბერგერ ალპკეზე |
Formaggi |
AT |
Vorarlberger Bergkäse |
ფორარლბერგერბერგკეზე |
Formaggi |
AT |
Steierisches Kürbiskernöl |
შტაირიშეზ კიუბისკერნოოლ |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
AT |
Marchfeldspargel |
მარხფელდშპარგელ |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
AT |
Steirischer Kren |
შტაირიშერკრენ |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
AT |
Wachauer Marille |
ვაჰაუერ მარილიე |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
AT |
Waldviertler Graumohn |
ვალდფიერტლერ გრაუმოჰნ |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
BE |
Jambon d'Ardenne |
ჟამბონ დ’აღდენ |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
BE |
Fromage de Herve |
ფღომაჟ დე ეღვ |
Formaggi |
BE |
Beurre d'Ardenne |
ბეღ დ’აღდენ |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
BE |
Brussels grondwitloof |
ბრასელს გრონვიტლოფ |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
BE |
Vlaams–Brabantse Tafeldruif |
ფლამს-ბრაბანცე ტაფელდრუიფ |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
BE |
Pâté gaumais |
პატე გომე |
Altri prodotti dell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (spezie ecc.) |
BE |
Geraardsbergse Mattentaart |
გერარსბერგსე მატენტაარტ |
Prodotti della panetteria, della pasticceria, della confetteria o della biscotteria |
CY |
Λουκούμι Γεροσκήπου |
ლუკუმი ღეროსკიპუ |
Prodotti della panetteria, della pasticceria, della confetteria o della biscotteria |
CZ |
Nošovické kysané zelí |
ნოშოვიცკე კისანე ზელი |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
CZ |
Všestarská cibule |
ვშესტარსკა ციბულე |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
CZ |
Pohořelický kapr |
პოჰორჟელიცკი კაპრ |
Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati |
CZ |
Třeboňský kapr |
ტრჟებონსკი კაპრ |
Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati |
CZ |
Český kmín |
ჩესკი კმინ |
Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) |
CZ |
Chamomilla bohemica |
ხამომილაბოჰემიკა |
Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) |
CZ |
Žatecký chmel |
ჟატეცკი ხმელ |
Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) |
CZ |
Budějovické pivo |
ბუდეიოვიცკე პივო |
Birre |
CZ |
Budějovický měšťanský var |
ბუდეიოვიცკი მეშტიანსკი ვარ |
Birre |
CZ |
České pivo |
ჩესკე პივო |
Birre |
CZ |
Českobudějovické pivo |
ჩესკობუდეიოვიცკე პივო |
Birre |
CZ |
Chodské pivo |
ხოდსკე პივო |
Birre |
CZ |
Znojemské pivo |
ზნოიემსკე პივო |
Birre |
CZ |
Hořické trubičky |
ჰორჟიცკეტრუბიჩკი |
Prodotti della panetteria, della pasticceria, della confetteria o della biscotteria |
CZ |
Karlovarský suchar |
კარლოვარსკი სუხარ |
Prodotti della panetteria, della pasticceria, della confetteria o della biscotteria |
CZ |
Lomnické suchary |
ლომნიცკე სუხარი |
Prodotti della panetteria, della pasticceria, della confetteria o della biscotteria |
CZ |
Mariánskolázeňské oplatky |
მარიანსკოლაზენსკე ოპლატკი |
Prodotti della panetteria, della pasticceria, della confetteria o della biscotteria |
CZ |
Pardubický perník |
პარდუბიცკი პერნიკ |
Prodotti della panetteria, della pasticceria, della confetteria o della biscotteria |
CZ |
Štramberské uši |
შტრამბერსკე უში |
Prodotti della panetteria, della pasticceria, della confetteria o della biscotteria |
DE |
Diepholzer Moorschnucke |
დიპჰოლცერ მოორშნუკე |
Carni fresche (e frattaglie) |
DE |
Lüneburger Heidschnucke |
ლიუნებურგერ ჰაიდეშნუკე |
Carni fresche (e frattaglie) |
DE |
Schwäbisch-Hällisches Qualitätsschweinefleisch |
შვებიშ-ჰელიშეს კვალიტეტსშვაინეფლაიშ |
Carni fresche (e frattaglie) |
DE |
Ammerländer Dielenrauchschinken; Ammerländer Katenschinken |
ამერლენდერ დილენრაუხშინკენ; ამერლენდერ კატენშინკენ |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
DE |
Ammerländer Schinken; Ammerländer Knochenschinken |
ამერლენდერ შინკენ; ამერლენდერ კნოხენშინკენ |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
DE |
Greußener Salami |
გროისნერ სალამი |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
DE |
Nürnberger Bratwürste; Nürnberger Rostbratwürste |
ნიურენბერგერ ბრატვი- ურსტე; ნიურენბერგერ როსტბრატვიურსტე |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
DE |
Schwarzwälder Schinken |
შვარცველდერ შინკენ |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
DE |
Thüringer Leberwurst |
თიურინგერლებერვურსტ |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
DE |
Thüringer Rostbratwurst |
თიურინგერ როსტბრატვურსტ |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
DE |
Thüringer Rotwurst |
თიურინგერროტვურსტ |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
DE |
Allgäuer Bergkäse |
ალგოიერ ბერგკეზე |
Formaggi |
DE |
Allgäuer Emmentaler |
ალგოიერ ემენტალერ |
Formaggi |
DE |
Altenburger Ziegenkäse |
ალტენბურგერ ციგენკეზე |
Formaggi |
DE |
Odenwälder Frühstückskäse |
ოდენველდერ ფრიუშტუკსკეზე |
Formaggi |
DE |
Lausitzer Leinöl |
ლაუტიცერლაინოელ |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
DE |
Bayerischer Meerrettich; Bayerischer Kren |
ბაიერიშერ მეერრეტიჰ; ბაიერიშერ კრენ |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
DE |
Feldsalate von der Insel Reichenau |
ფელდსალატე ფონ დერ ინზელ რაიჰენაუ |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
DE |
Gurken von der Insel Reichenau |
გურკენ ფონ დერ ინზელ რაიჰენაუ |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
DE |
Salate von der Insel Reichenau |
სალატე ფონ დერ ინზელ რაიჰენაუ |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
DE |
Spreewälder Gurken |
შპრეეველდერ გურკენ |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
DE |
Spreewälder Meerrettich |
შპრეეველდერ მეერრეტიჰ |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
DE |
Tomaten von der Insel Reichenau |
ტომატენ ფონ დერ ინზელ რაიჰენაუ |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
DE |
Holsteiner Karpfen |
ჰოლშტაინერ კარპფენ |
Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati |
DE |
Oberpfälzer Karpfen |
ობერპფელცერ კარპფენ |
Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati |
DE |
Schwarzwaldforelle |
შვარცვალდფორელე |
Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati |
DE |
Bayerisches Bier |
ბაიერიშეს ბიერ |
Birre |
DE |
Bremer Bier |
ბრემერ ბიერ |
Birre |
DE |
Dortmunder Bier |
დორტმუნდერ ბიერ |
Birre |
DE |
Hofer Bier |
გიოგინგერბიერ |
Birre |
DE |
Kölsch |
ჰოფერ ბიერ |
Birre |
DE |
Kulmbacher Bier |
კიოლშ |
Birre |
DE |
Mainfranken Bier |
კულმბახერ ბიერ |
Birre |
DE |
Münchener Bier |
მაინფრანკენ ბიერ |
Birre |
DE |
Reuther Bier |
მიუნჰენერ ბიერ |
Birre |
DE |
Wernesgrüner Bier |
როითერ ბიერ |
Birre |
DE |
Aachener Printen |
რიზერ ვაიცენბიერ |
Prodotti della panetteria, della pasticceria, della confetteria o della biscotteria |
DE |
Lübecker Marzipan |
ვერნერსგრიუნერ ბიერ |
Prodotti della panetteria, della pasticceria, della confetteria o della biscotteria |
DE |
Meißner Fummel |
მაისნერფუმელ |
Prodotti della panetteria, della pasticceria, della confetteria o della biscotteria |
DE |
Nürnberger Lebkuchen |
ნიურენბერგერ ლებკუხენ |
Prodotti della panetteria, della pasticceria, della confetteria o della biscotteria |
EL |
Ανεβατό |
ანევატო |
Formaggi |
EL |
Γαλοτύρι |
ღალოტირი |
Formaggi |
EL |
Γραβιέρα Αγράφων |
ღრავიერა აღრაფონ |
Formaggi |
EL |
Γραβιέρα Κρήτης |
ღრავიერა კრიტის |
Formaggi |
EL |
Γραβιέρα Νάξου |
ღრავიერა ნაქსუ |
Formaggi |
EL |
Καλαθάκι Λήμνου |
კალათაკილიმნუ |
Formaggi |
EL |
Κασέρι |
კასერი |
Formaggi |
EL |
Κατίκι Δομοκού |
კატიკიდომოკუ |
Formaggi |
EL |
Κεφαλογραβιέρα |
კეფალოღრავიერა |
Formaggi |
EL |
Κοπανιστή |
კოპანისტი |
Formaggi |
EL |
Λαδοτύρι Μυτιλήνης |
ლადოტირიმიტილინის |
Formaggi |
EL |
Μανούρι |
მანური |
Formaggi |
EL |
Μετσοβόνε |
მეცოვონე |
Formaggi |
EL |
Μπάτζος |
ბაძოს |
Formaggi |
EL |
Ξυνομυζήθρα Κρήτης |
ქსინომიზითრა კრიტის |
Formaggi |
EL |
Πηχτόγαλο Χανίων |
პიხტოღალო ხანიონ |
Formaggi |
EL |
Σαν Μιχάλη |
სან მიხალი |
Formaggi |
EL |
Σφέλα |
შფელა |
Formaggi |
EL |
Φέτα |
ფეტა |
Formaggi |
EL |
Φορμαέλλα Αράχωβας Παρνασσού |
ფორმაელა არახოვას პარნასუ |
Formaggi |
EL |
Άγιος Ματθαίος Κέρκυρας |
აღიოს მატთეოს კერკირას |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
EL |
Αποκορώνας Χανίων Κρήτης |
აპოკორონას ხანიონ კრიტის |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
EL |
Αρχάνες Ηρακλείου Κρήτης |
არხანეს ირაკლიუ კრიტის |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
EL |
Βιάννος Ηρακλείου Κρήτης |
ვიანოს ირაკლიუ კრიტის |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
EL |
Βόρειος Μυλοπόταμος Ρεθύμνης Κρήτης |
ვორიოს მილოპოტამოს რეთიმნის კრიტის |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
EL |
Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο «Τροιζηνία» |
ექსერეტიკოპართენო ელეოლადო «ტრიზინია» |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
EL |
Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Θραψανό |
ექსერეტიკოპართენო ელეოლადოთრაფსანო |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
EL |
Ζάκυνθος |
ზაკინთოს |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
EL |
Θάσος |
თასოს |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
EL |
Καλαμάτα |
კალამატა |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
EL |
Κεφαλονιά |
კეფალონია |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
EL |
Κολυμβάρι Χανίων Κρήτης |
კოლიმვარი ხანიონ კრიტის |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
EL |
Κρανίδι Αργολίδας |
კრანიდი არღოლიდას |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
EL |
Κροκεές Λακωνίας |
კროკეეს არღოლიდას |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
EL |
Λακωνία |
ლაკონია |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
EL |
Λέσβος, Mυτιλήνη |
ლესვოს; მიტილინი |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
EL |
Λυγουριό Ασκληπιείου |
ლიღურიო ასკლიპიიუ |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
EL |
Ολυμπία |
ოლიმპია |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
EL |
Πεζά Ηρακλείου Κρήτης |
პეზა ირაკლიუ კრიტის |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
EL |
Πέτρινα Λακωνίας |
პეტრინა ლაკონიას |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
EL |
Πρέβεζα |
პრევეზა |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
EL |
Ρόδος |
როდოს |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
EL |
Σάμος |
სამოს |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
EL |
Σητεία Λασιθίου Κρήτης |
სიტია ლასითიუ კრიტის |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
EL |
Φοινίκι Λακωνίας |
ფინიკი ლაკონიას |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
EL |
Χανιά Κρήτης |
ხანია კრიტის |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
EL |
Ακτινίδιο Πιερίας |
აკტინიდიო პიერიას |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
EL |
Ακτινίδιο Σπερχειού |
აკტინიდიო სპერხიუ |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
EL |
Ελιά Καλαμάτας |
ელია კალამატას |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
EL |
Θρούμπα Αμπαδιάς Ρεθύμνης Κρήτης |
თრუმბა ამბადიას რეთიმნის კრიტის |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
EL |
Θρούμπα Θάσου |
თრუმბა თასუ |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
EL |
Θρούμπα Χίου |
თრუმბა ხიუ |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
EL |
Κελυφωτό φυστίκι Φθιώτιδας |
კელიფოტოფისტიკი ფტიოტიდას |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
EL |
Κεράσια τραγανά Ροδοχωρίου |
კერასია ტრაღანა როდოხორიუ |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
EL |
Κονσερβολιά Αμφίσσης |
კონსერვოლია ამფისის |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
EL |
Κονσερβολιά Άρτας |
კონსერვოლია არტას |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
EL |
Κονσερβολιά Αταλάντης |
კონსერვოლია ატალანტის |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
EL |
Κονσερβολιά Πηλίου Βόλου |
კონსერვოლია პილიუ ვოლუ |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
EL |
Κονσερβολιά Ροβίων |
კონსერვოლია როვიონ |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
EL |
Κονσερβολιά Στυλίδας |
კონსერვოლია სტილიდას |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
EL |
Κορινθιακή Σταφίδα Βοστίτσα |
კორინთიაკი სტაფიდა ვოსტიცა |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
EL |
Κουμ Κουάτ Κέρκυρας |
კუმ კუატ კერკირას |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
EL |
Μήλα Ζαγοράς Πηλίου |
მილა ზაგორას პილიუ |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
EL |
Μήλα Ντελίσιους Πιλαφά Τριπόλεως |
მილა დელისიუს პილაფა ტრიპოლეოს |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
EL |
Μήλο Καστοριάς |
მილო კასტორიას |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
EL |
Ξερά σύκα Κύμης |
ქსერა სიკაკიმის |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
EL |
Πατάτα Κάτω Νευροκοπίου |
პატატა კატო ნევროკოპიუ |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
EL |
Πορτοκάλια Μάλεμε Χανίων Κρήτης |
პორტოკალია მალემე ხანიონ კრიტის |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
EL |
Ροδάκινα Νάουσας |
როდაკინა ნაუსას |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
EL |
Σταφίδα Ζακύνθου |
სტაფიდა ზაკინთუ |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
EL |
Σύκα Βραβρώνας Μαρκοπούλου Μεσογείων |
სიკა ვრავრონას მარკოპულუ მესოგიონ |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
EL |
Τσακώνικη μελιτζάνα Λεωνιδίου |
ცაკონიკი მელიტძანა ლეონიდიუ |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
EL |
Φασόλια (Γίγαντες Ελέφαντες) Πρεσπών Φλώρινας |
ფასოლია (ღიღანტეს ელეფანტეს) პრესპონ ფლორინას |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
EL |
Φασόλια (πλακέ μεγαλόσπερμα) Πρεσπών Φλώρινας |
ფასოლია (პლაკე მეგალო- სპერმა) პრესპონ ფლორინას |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
EL |
ΦΑΣΟΛΙΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ — ΕΛΕΦΑΝΤΕΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
ფასოლია ღიღანტეს ელეფანტესკასტორიასG |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
EL |
Φασόλια γίγαντες ελέφαντες Κάτω Νευροκοπίου |
ფასოლია ღიღანტეს ელეფანტესკატო ნევროკოპიუ |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
EL |
Φασόλια κοινά μεσόσπερμα Κάτω Νευροκοπίοu |
ფასოლია კინა მესოსპერმა კატო |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
EL |
Φυστίκι Αίγινας |
ფისტიკი ეღინას |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
EL |
Φυστίκι Μεγάρων |
ფისტიკი მეღარონ |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
EL |
Αυγοτάραχο Μεσολογγίου |
ავღოტარახო მესოლონღუ |
Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati |
EL |
Κρόκος Κοζάνης |
კროკოს კოზანის |
Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) |
EL |
Μέλι Ελάτης Μαινάλου Βανίλια |
მელი ელატის მენალუ ვანილია |
Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) |
EL |
Κρητικό παξιμάδι |
კრიტიკო პაქსიმადი |
Prodotti della panetteria, della pasticceria, della confetteria o della biscotteria |
EL |
Μαστίχα Χίου |
მასტიხელიო ხიუ |
Gomme e resine naturali |
EL |
Τσίχλα Χίου |
ციხლა ხიუ |
Gomme e resine naturali |
EL |
Μαστιχέλαιο Χίου |
მასტიხა ხიუ |
Oli essenziali |
ES |
Carne de Ávila |
კარნე დე ავილა |
Carni fresche (e frattaglie) |
ES |
Carne de Cantabria |
კარნე დე კანტაბრია |
Carni fresche (e frattaglie) |
ES |
Carne de la Sierra de Guadarrama |
კარნე დე ლა სიერა დე გვადარამა |
Carni fresche (e frattaglie) |
ES |
Carne de Morucha de Salamanca |
კარნე დე ლა სიერა დე სალამანკა |
Carni fresche (e frattaglie) |
ES |
Carne de Vacuno del País Vasco; Euskal Okela |
კარნე დე ვაკუნო დელ პაის ვასკო;ეუსკალ ოკელა |
Carni fresche (e frattaglie) |
ES |
Cordero de Navarra; Nafarroako Arkumea |
კორდერო დე ნავარა; ნაფაროაკოარკუმეა |
Carni fresche (e frattaglie) |
ES |
Cordero Manchego |
კორდერო მანჩეგო |
Carni fresche (e frattaglie) |
ES |
Lacón Gallego |
ლაკონ გალიეგო |
Carni fresche (e frattaglie) |
ES |
Lechazo de Castilla y León |
ლეჩასო დეკასტილია ი ლეონ |
Carni fresche (e frattaglie) |
ES |
Pollo y Capón del Prat |
პოლიო ი კაპონ დელ პრატ |
Carni fresche (e frattaglie) |
ES |
Ternasco de Aragón |
ტერნასკო დე არაგონ |
Carni fresche (e frattaglie) |
ES |
Ternera Asturiana |
ტერნერა ასტურიანა |
Carni fresche (e frattaglie) |
ES |
Ternera de Extremadura |
ტერნერა დე ექსტრემადურა |
Carni fresche (e frattaglie) |
ES |
Ternera de Navarra; Nafarroako Aratxea |
ტერნერა დე ნავარა; ნაფაროაკოარატხეა |
Carni fresche (e frattaglie) |
ES |
Ternera Gallega |
ტერნერა გალიეგა |
Carni fresche (e frattaglie) |
ES |
Botillo del Bierzo |
ბოტილიო დელ ბიერსო |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
ES |
Cecina de León |
სესინა დელეონ |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
ES |
Dehesa de Extremadura |
დეესა დე ესტრემადურა |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
ES |
Guijuelo |
გიხუელო |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
ES |
Jamón de Huelva |
ხამონ დე უელვა |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
ES |
Jamón de Teruel |
ხამონ დე ტერუელ |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
ES |
Jamón de Trevélez |
ხამონე ტრეველეს |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
ES |
Salchichón de Vic; Llonganissa de Vic |
სალჩიჩონ დე ვიკ; ლიონგანისა დე ვიკ |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
ES |
Sobrasada de Mallorca |
სობრასადა დე მალიორკა |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
ES |
Afuega'l Pitu |
აფუეგალ პიტუ |
Formaggi |
ES |
Cabrales |
კაბრალეს |
Formaggi |
ES |
Cebreiro |
სებრეირო |
Formaggi |
ES |
Gamoneu; Gamonedo |
გამონეუ; გამონედო |
Formaggi |
ES |
Idiazábal |
იდიაზაბალ |
Formaggi |
ES |
Mahón-Menorca |
მაონ-მენორკა |
Formaggi |
ES |
Picón Bejes-Tresviso |
პიკონ ბეხეს-ტრესვისო |
Formaggi |
ES |
Queso de La Serena |
კესო დელა სერენა, |
Formaggi |
ES |
Queso de l'Alt Urgell y la Cerdanya |
კესო დე ალტ ურჟეი ი ლა სერდანია |
Formaggi |
ES |
Queso de Murcia |
კესო დე მურსია |
Formaggi |
ES |
Queso de Murcia al vino |
კესო დე მურსია ალ ვინო |
Formaggi |
ES |
Queso de Valdeón |
კესოდე ვალდეონ |
Formaggi |
ES |
Queso Ibores |
კესო იბორეს |
Formaggi |
ES |
Queso Majorero |
კესო მახორერო |
Formaggi |
ES |
Queso Manchego |
კესო მანჩეგო |
Formaggi |
ES |
Queso Nata de Cantabria |
კესო ნატა დე კანტაბრია |
Formaggi |
ES |
Queso Palmero; Queso de la Palma |
კესო პალმერო; კესო დე ლა პალმა |
Formaggi |
ES |
Queso Tetilla |
კესო ტეტილია |
Formaggi |
ES |
Queso Zamorano |
კესო სამორანო |
Formaggi |
ES |
Quesucos de Liébana |
კესუკოს დე ლიებანა |
Formaggi |
ES |
Roncal |
რონკალ |
Formaggi |
ES |
San Simón da Costa |
სან სიმონ და კოსტა |
Formaggi |
ES |
Torta del Casar |
ტორტა დელ კასარ |
Formaggi |
ES |
Miel de Galicia; Mel de Galicia |
იდიაზაბალ |
Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.) |
ES |
Miel de Granada |
მაონ-მენორკა |
Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.) |
ES |
Miel de La Alcarria |
პიკონ ბეხეს-ტრესვისო |
Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.) |
ES |
Aceite de La Alcarria |
კესო დელა სერენა, |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
ES |
Aceite de la Rioja |
კესო დე ალტ ურჟეი ი ლა სერდანია |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
ES |
Aceite de Mallorca; Aceite mallorquín; Oli de Mallorca; Oli mallorquí |
კესო დე მურსია |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
ES |
Aceite de Terra Alta; Oli de Terra Alta |
კესო დე მურსია ალ ვინო |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
ES |
Aceite del Baix Ebre-Montsià; Oli del Baix Ebre-Montsià |
კესოდე ვალდეონ |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
ES |
Aceite del Bajo Aragón |
ასეიტე დელ ბახო არაგონ |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
ES |
Aceite Monterrubio |
ასეიტე მონტერუბიო |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
ES |
Antequera |
ანტეკერა |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
ES |
Baena |
ბაენა |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
ES |
Gata-Hurdes |
გატა-ურდეს |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
ES |
Les Garrigues |
ლეს გარიგეს |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
ES |
Mantequilla de l'Alt Urgell y la Cerdanya; Mantega de l'Alt Urgell i la Cerdanya |
მანტეკილია დე ლ’ალტ ურხელ ი ლა სერდანია; მანტეგა დელ’ალტ ურხელ ი ლა სერნდანია |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
ES |
Mantequilla de Soria |
მანტეკილია დე სორია |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
ES |
Montes de Granada |
მონტეს დე გრანადა |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
ES |
Montes de Toledo |
მონტეს დეტოლედო |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
ES |
Poniente de Granada |
პონიენტე დე გრანადა |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
ES |
Priego de Córdoba |
პრიეგო დე კორდობა |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
ES |
Sierra de Cádiz |
სიერა დე კადის |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
ES |
Sierra de Cazorla |
სიერა დე კასორლა |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
ES |
Sierra de Segura |
სიერა დე სეგურა |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
ES |
Sierra Mágina |
სიერა დე მახინა |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
ES |
Siurana |
სიურანა |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
ES |
Ajo Morado de las Pedroñeras |
ახო მორადო დე ლას პედრონიერას |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
ES |
Alcachofa de Benicarló; Carxofa de Benicarló |
ალკაჩოფადე ბენიკარლო; კარშოფა დე ბენიკარლო |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
ES |
Alcachofa de Tudela |
ალკაჩოფა დე ტუდელა |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
ES |
Arroz de Valencia; Arròs de València |
აროს დე ვალენსია; აროს დე ვალენსია |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
ES |
Arroz del Delta del Ebro; Arròs del Delta de l'Ebre |
აროს დელ დელტა დელ ებრო; აროს დელ დელტა დელ ებრ |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
ES |
Avellana de Reus |
აველიანა დე რეუს |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
ES |
Berenjena de Almagro |
ბერენხენა დე ალმაგრო |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
ES |
Calasparra |
კალასპარა |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
ES |
Calçot de Valls |
კალსოტ დევალს |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
ES |
Cereza del Jerte |
სერესა დელ ხერტე |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
ES |
Cerezas de la Montaña de Alicante |
სერესას დელა მონტანია დე ალიკანტე |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
ES |
Cítricos Valencianos; Cítrics Valencians |
სიტრიკოს ვალენსიანოს; სიტრიკს ვალენსიანს |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
ES |
Clementinas de las Tierras del Ebro; Clementines de les Terres de l'Ebre |
კლემენტინას დე ლას ტიერას დელ ებრო; კლემანტინ დე ლე ტეღ დე ლ’ებღ |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
ES |
Coliflor de Calahorra |
კოლიფლორ დე კალაორა |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
ES |
Espárrago de Huétor-Tájar |
ესპარაგო დე უეტორ- თაჯარ |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
ES |
Espárrago de Navarra |
ესპარაგოდე ნავარა |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
ES |
Faba Asturiana |
ფაბა ასტურიანა |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
ES |
Garbanzo de Fuentesaúco |
გარბანსო დე ფუენტესაუკო |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
ES |
Judías de El Barco de Ávila |
ხუდიას დე ელ ბარკო დე ავილა |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
ES |
Kaki Ribera del Xúquer |
კაკი რიბერა დელ ხუკერ |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
ES |
Lenteja de La Armuña |
ლენტეხა დე ლა არმუნია |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
ES |
Lenteja Pardina de Tierra de Campos |
ლენტეხა პარდინა დე ტიერა დე კამპოს |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
ES |
Manzana de Girona; Poma de Girona |
მანსანა დე ხირონა; პომა დე ხირონა |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
ES |
Manzana Reineta del Bierzo |
მანსანა რეინეტა დელ ბიერსო |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
ES |
Melocotón de Calanda |
მელოკოტონ დე კალანდა |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
ES |
Nísperos Callosa d'En Sarriá |
ნისპეროს კალიოსა დ’ენ სარია |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
ES |
Pataca de Galicia; Patata de Galicia |
პატაკა დე გალისია; პატატა დე გალისია |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
ES |
Patatas de Prades; Patates de Prades |
პატატას დე პრადეს; პატატ დე პრად |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
ES |
Pera de Jumilla |
პერა დე ხუმილია |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
ES |
Peras de Rincón de Soto |
პერას დე რინკონ დე სოტო |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
ES |
Pimiento Asado del Bierzo |
პიმიენტო ასადო დელ ბიერსო |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
ES |
Pimiento Riojano |
პიმიენტო რიოხანო |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
ES |
Pimientos del Piquillo de Lodosa |
პიმიენტოს დელ პიკილიო დე ლოდოსა |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
ES |
Uva de mesa embolsada «Vinalopó» |
უვა დე მესა ემბოლსადა «ვინაპოლო» |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
ES |
Caballa de Andalucia |
კაბაია დე ანდალუსია |
Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati |
ES |
Mejillón de Galicia; Mexillón de Galicia |
მეხილიონ დე გალისია; მეშილიონ დე გალისია |
Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati |
ES |
Melva de Andalucia |
მელვა დე ანდალუსია |
Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati |
ES |
Azafrán de la Mancha |
ასაფრან დე ლა მანჩა |
Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) |
ES |
Chufa de Valencia |
ჩუფა დე ვალენსია |
Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) |
ES |
Pimentón de la Vera |
პიმენტონ დე ლა ვერა |
Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) |
ES |
Pimentón de Murcia |
პიმენტონ დე მურსია |
Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) |
ES |
Sidra de Asturias; Sidra d'Asturies |
სიდრა დე ასტურიას; სიდრა დ’ასტური |
Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) |
ES |
Alfajor de Medina Sidonia |
ალფახორ დე მედინა სიდონია |
Prodotti della panetteria, della pasticceria, della confetteria o della biscotteria |
ES |
Ensaimada de Mallorca; Ensaimada mallorquina |
ენსაიმადა დე მალიორკა; ენსაიმადა მალიორკინა |
Prodotti della panetteria, della pasticceria, della confetteria o della biscotteria |
ES |
Jijona |
ხიხონა |
Prodotti della panetteria, della pasticceria, della confetteria o della biscotteria |
ES |
Mantecadas de Astorga |
მანტეკადასდე ასტორგა |
Prodotti della panetteria, della pasticceria, della confetteria o della biscotteria |
ES |
Mazapán de Toledo |
მასაპან დე ტოლედო |
Prodotti della panetteria, della pasticceria, della confetteria o della biscotteria |
ES |
Pan de Cea |
პან დე სეა |
Prodotti della panetteria, della pasticceria, della confetteria o della biscotteria |
ES |
Turrón de Agramunt; Torró d'Agramunt |
turon de agramunt; toro d'agramunt |
Prodotti della panetteria, della pasticceria, della confetteria o della biscotteria |
ES |
Turrón de Alicante |
turon de alikante |
Prodotti della panetteria, della pasticceria, della confetteria o della biscotteria |
FI |
Lapin Poron liha |
lapin poro, liha |
Carni fresche (e frattaglie) |
FI |
Lapin Puikula |
lapen puikula |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
FI |
Kainuun rönttönen |
kenun rentenen |
Prodotti della panetteria, della pasticceria, della confetteria o della biscotteria |
FR |
Agneau de l'Aveyron |
ტურონ დე აგრამუნტ; ტორო დ’აგრამუნტ |
Carni fresche (e frattaglie) |
FR |
Agneau de Lozère |
ტურონ დე ალიკანტე |
Carni fresche (e frattaglie) |
FR |
Agneau de Pauillac |
ლაპინ პორო, ლიჰა |
Carni fresche (e frattaglie) |
FR |
Agneau de Sisteron |
ლაპენ პუიკულა |
Carni fresche (e frattaglie) |
FR |
Agneau du Bourbonnais |
კენუნ რენტენენ |
Carni fresche (e frattaglie) |
FR |
Agneau du Limousin |
ანიო დე ლ’ავეიღონ |
Carni fresche (e frattaglie) |
FR |
Agneau du Poitou-Charentes |
ანიო დე ლოზეღ |
Carni fresche (e frattaglie) |
FR |
Agneau du Quercy |
ანიო დე პოიაკ |
Carni fresche (e frattaglie) |
FR |
Barèges-Gavarnie |
ანიო დე სისტეღონ |
Carni fresche (e frattaglie) |
FR |
Bœuf charolais du Bourbonnais |
ანიო დიუ ბუღბონე |
Carni fresche (e frattaglie) |
FR |
Boeuf de Bazas |
ბეფ დე ბაზას |
Carni fresche (e frattaglie) |
FR |
Bœuf de Chalosse |
ბეფ დე შალოს |
Carni fresche (e frattaglie) |
FR |
Bœuf du Maine |
ბეფ დიუ მენ |
Carni fresche (e frattaglie) |
FR |
Dinde de Bresse |
დინდ დე ბღეს |
Carni fresche (e frattaglie) |
FR |
Porc de la Sarthe |
პოღ დე ლასარტ |
Carni fresche (e frattaglie) |
FR |
Porc de Normandie |
პოღ დე ნოღმანდი |
Carni fresche (e frattaglie) |
FR |
Porc de Vendée |
პოღ დე ვანდე |
Carni fresche (e frattaglie) |
FR |
Porc du Limousin |
პოღ დიუ ლიმუზენ |
Carni fresche (e frattaglie) |
FR |
Taureau de Camargue |
ტოღო დე კამაღგ |
Carni fresche (e frattaglie) |
FR |
Veau de l'Aveyron et du Ségala |
ვო დე ლ’ავეიღონ ე დიუ სეგალა |
Carni fresche (e frattaglie) |
FR |
Veau du Limousin |
ვო დიუ ლიმუზენ |
Carni fresche (e frattaglie) |
FR |
Volailles d'Alsace |
ვოლაი დ’ალზას |
Carni fresche (e frattaglie) |
FR |
Volailles d'Ancenis |
ვოლაი დ’ანსენი |
Carni fresche (e frattaglie) |
FR |
Volailles d'Auvergne |
ვოლაი დ’ოვეღნ |
Carni fresche (e frattaglie) |
FR |
Volailles de Bourgogne |
ვოლაი დე ბურგონ |
Carni fresche (e frattaglie) |
FR |
Volailles de Bresse |
ვოლაი დე ბღეს |
Carni fresche (e frattaglie) |
FR |
Volailles de Bretagne |
ვოლაი დე ბღეტან |
Carni fresche (e frattaglie) |
FR |
Volailles de Challans |
ვოლაი დე შალან |
Carni fresche (e frattaglie) |
FR |
Volailles de Cholet |
ვოლაი დე შოლე |
Carni fresche (e frattaglie) |
FR |
Volailles de Gascogne |
ვოლაი დე გასკონ |
Carni fresche (e frattaglie) |
FR |
Volailles de Houdan |
ვოლაი დე უდან |
Carni fresche (e frattaglie) |
FR |
Volailles de Janzé |
ვოლაი დეჟანზე |
Carni fresche (e frattaglie) |
FR |
Volailles de la Champagne |
ვოლაი დელა შამპან |
Carni fresche (e frattaglie) |
FR |
Volailles de la Drôme |
ვოლაი დელა დღომ |
Carni fresche (e frattaglie) |
FR |
Volailles de l'Ain |
ვოლაი დელ’ენ |
Carni fresche (e frattaglie) |
FR |
Volailles de Licques |
ვოლაი დელიკ |
Carni fresche (e frattaglie) |
FR |
Volailles de l'Orléanais |
ვოლაი დელ’ოღლეანე |
Carni fresche (e frattaglie) |
FR |
Volailles de Loué |
ვოლაი დელუე |
Carni fresche (e frattaglie) |
FR |
Volailles de Normandie |
ვოლაი დენოღმანდი |
Carni fresche (e frattaglie) |
FR |
Volailles de Vendée |
ვოლაი დევანდე |
Carni fresche (e frattaglie) |
FR |
Volailles des Landes |
ვოლაი დელანდ |
Carni fresche (e frattaglie) |
FR |
Volailles du Béarn |
ვოლაი დიუბეაღნ |
Carni fresche (e frattaglie) |
FR |
Volailles du Berry |
ვოლაი დიუბეღი |
Carni fresche (e frattaglie) |
FR |
Volailles du Charolais |
ვოლაი დიუშაღოლე |
Carni fresche (e frattaglie) |
FR |
Volailles du Forez |
ვოლაი დიუფორე |
Carni fresche (e frattaglie) |
FR |
Volailles du Gatinais |
ვოლაი დიუ გატინე |
Carni fresche (e frattaglie) |
FR |
Volailles du Gers |
ვოლაი დიუჟეღ |
Carni fresche (e frattaglie) |
FR |
Volailles du Languedoc |
ვოლაი დიულანგედოკ |
Carni fresche (e frattaglie) |
FR |
Volailles du Lauragais |
ვოლაი დიულოღაგე |
Carni fresche (e frattaglie) |
FR |
Volailles du Maine |
ვოლაი დიუმენ |
Carni fresche (e frattaglie) |
FR |
Volailles du plateau de Langres |
ვოლაი დიუპლატო დე ლანგღ |
Carni fresche (e frattaglie) |
FR |
Volailles du Val de Sèvres |
ვოლაიდიუვალ დე სევღ |
Carni fresche (e frattaglie) |
FR |
Volailles du Velay |
ვოლაი დიუველე |
Carni fresche (e frattaglie) |
FR |
Boudin blanc de Rethel |
ბუდენ ბლან დე ღეტელ |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
FR |
Canard à foie gras du Sud-Ouest (Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy) |
კანაღ ა ფუა გღა დიუ სიუდ უესტ(შალოს, გასკონ, ჟეღ, ლანდ, პეღიგოღ, კეღსი) |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
FR |
Jambon de Bayonne |
ჟამბონ დე ბაიონ |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
FR |
Jambon sec et noix de jambon sec des Ardennes |
ჟამბონ სეკე ნუა დე ჟამბონ სეკდეზ აღდენ |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
FR |
Abondance |
აბონდანს |
Formaggi |
FR |
Banon |
ბანონ |
Formaggi |
FR |
Beaufort |
ბოფორ |
Formaggi |
FR |
Bleu d'Auvergne |
ბლე დ'ოვერნ |
Formaggi |
FR |
Bleu de Gex Haut-Jura; Bleu de Septmoncel |
ბლე დე ჟექს ო-ჟიურა; ბლე დე სეტმონსელ |
Formaggi |
FR |
Bleu des Causses |
ბლე დეზ კოსეს |
Formaggi |
FR |
Bleu du Vercors-Sassenage |
ბლე დუ ვერკორ-სასენაჟ |
Formaggi |
FR |
Brie de Meaux |
ბრი დე მო |
Formaggi |
FR |
Brie de Melun |
ბრი დე მელან |
Formaggi |
FR |
Brocciu Corse; Brocciu |
ბროკსიუ კოღს, ბროკსიუ |
Formaggi |
FR |
Camembert de Normandie |
კამამბერ დე ნორმანდი |
Formaggi |
FR |
Cantal; Fourme de Cantal; Cantalet |
კანტალი; ფურმ დე კანტალი; კანტალე |
Formaggi |
FR |
Chabichou du Poitou |
შაბიშუ დე პუატუ |
Formaggi |
FR |
Chaource |
შაურს |
Formaggi |
FR |
Chevrotin |
შევროტენ |
Formaggi |
FR |
Comté |
კომტე |
Formaggi |
FR |
Crottin de Chavignol; Chavignol |
კროტენ დეშავინიოლი, შავინიოლი |
Formaggi |
FR |
Emmental de Savoie |
ემანტალ დე სავუა |
Formaggi |
FR |
Emmental français est-central |
ემანტალ ფღანსე ესტ-სანტღალ |
Formaggi |
FR |
Époisses |
ეპუასე |
Formaggi |
FR |
Fourme d'Ambert; Fourme de Montbrison |
ფურმ დ'ამბერ, ფურმ დე მონბისონ |
Formaggi |
FR |
Laguiole |
ლაგიოლ |
Formaggi |
FR |
Langres |
ლანგრე |
Formaggi |
FR |
Livarot |
ლივარო |
Formaggi |
FR |
Maroilles; Marolles |
მაროილი; მაროლი |
Formaggi |
FR |
Mont d'or; Vacherin du Haut-Doubs |
მონ დ'ორი;ვაშერენი ო-დუბიდან |
Formaggi |
FR |
Morbier |
მორბიე |
Formaggi |
FR |
Munster; Munster-Géromé |
მუნსტერი; მუნსტერ-ჟერომე |
Formaggi |
FR |
Neufchâtel |
ნეფშატელ |
Formaggi |
FR |
Ossau-Iraty |
ოსო-ირატი |
Formaggi |
FR |
Pélardon |
პელარდონ |
Formaggi |
FR |
Picodon de l'Ardèche; Picodon de la Drôme |
პიკოდონ დე ლ’აღდეშ; პიკოდონ დე ლა დღომ |
Formaggi |
FR |
Pont-l'Évêque |
პონ-ლ'ევეკ |
Formaggi |
FR |
Pouligny-Saint-Pierre |
პულინი-სენ-პიერ |
Formaggi |
FR |
Reblochon; Reblochon de Savoie |
რებლოშონი, რებლოშონ დე სავუა |
Formaggi |
FR |
Rocamadour |
როკამადურ |
Formaggi |
FR |
Roquefort |
როკფორ |
Formaggi |
FR |
Sainte-Maure de Touraine |
სენტ-მორ დე ტურენ |
Formaggi |
FR |
Saint-Nectaire |
სენ-ნეკტერ |
Formaggi |
FR |
Salers |
სალერ |
Formaggi |
FR |
Selles-sur-Cher |
სელ-სიურ-შერ |
Formaggi |
FR |
Tome des Bauges |
ტომდე ბოჟ |
Formaggi |
FR |
Tomme de Savoie |
ტომ დე სავუა |
Formaggi |
FR |
Tomme des Pyrénées |
ტომ დე პიღენე |
Formaggi |
FR |
Valençay |
ვალანსეი |
Formaggi |
FR |
Crème d'Isigny |
კღემ დ’ისინი |
Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.) |
FR |
Crème fraîche fluide d'Alsace |
კღემ ფღეშ ფლუიდ დ’ალზას |
Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.) |
FR |
Miel d'Alsace |
მიელ დ’ალზას |
Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.) |
FR |
Miel de Corse; Mele di Corsica |
მიელ დე კოღს; მელე დი კორსიკა |
Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.) |
FR |
Miel de Provence |
მიელ დე პღოვანს |
Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.) |
FR |
Miel de sapin des Vosges |
მიელ დე საპენ დე ვოსჟ |
Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.) |
FR |
Œufs de Loué |
ე დე ლუე |
Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.) |
FR |
Beurre Charentes-Poitou; Beurre des Charentes; Beurre des Deux-Sèvres |
ბეღ შაღანტ-პუატუ; ბეღ დე შაღანტ; ბერ დე დე-სევრ |
Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.) |
FR |
Beurre d'Isigny |
ბეღ დ’ისინი |
Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.) |
FR |
Huile d'olive d'Aix-en-Provence |
უილ დ’ოლივდ’ექს-ან- პროვანს |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
FR |
Huile d'olive de Corse; Huile d'olive de Corse-Oliu di Corsica |
უილ დ’ოლივდე კოღს; უილ დ’ოლივდე კოღს- ოლიუ დი კორსიკა |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
FR |
Huile d'olive de Haute-Provence |
უილ დ’ოლივდე ოტ- პროვანს |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
FR |
Huile d'olive de la Vallée des Baux-de-Provence |
უილ დ’ოლივდელა ვალე დე ბო-დე-პღოვანს |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
FR |
Huile d'olive de Nice |
უილ დ’ოლივდენის |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
FR |
Huile d'olive de Nîmes |
უილ დ’ოლივდენიმ |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
FR |
Huile d'olive de Nyons |
უილ დ’ოლივდენიონ |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
FR |
Huile essentielle de lavande de Haute-Provence |
უილ ესანსიელ დე ლავანდ დე ოტ-პღოვანს |
Oli essenziali |
FR |
Ail blanc de Lomagne |
აი ბლან დე ლომან |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
FR |
Ail de la Drôme |
აი დელა დღომ |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
FR |
Ail rose de Lautrec |
აი ღოზ დელოტღეკ |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
FR |
Asperge des sables des Landes |
ასპერჟ დე საბლ დე ლანდ |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
FR |
Chasselas de Moissac |
შასელა დე მუასაკ |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
FR |
Clémentine de Corse |
კლემენტინ დე კოღს |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
FR |
Coco de Paimpol |
კოკო დე პემპოლ |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
FR |
Fraise du Périgord |
ფღეზ დიუ პეღიგოღ |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
FR |
Haricot tarbais |
არიკო ტაღბე |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
FR |
Kiwi de l'Adour |
კივი დე ლ’ადურ |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
FR |
Lentille vert du Puy |
ლანტი ვერდიუ პვი |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
FR |
Lentilles vertes du Berry |
ლანტიივეღტ დიუ ბეღი |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
FR |
Lingot du Nord |
ლინგო დიუ ნორ |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
FR |
Mâche nantaise |
მაშ ნანტეზ |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
FR |
Melon du Haut-Poitou |
მელონ დიუ ო-პუატუ |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
FR |
Melon du Quercy |
მელონ დიუკეღსი |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
FR |
Mirabelles de Lorraine |
მიღაბელ დე ლოღენ |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
FR |
Muscat du Ventoux |
მუსკატ დიუ ვანტუ |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
FR |
Noix de Grenoble |
ნუა დე გღენობლ |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
FR |
Noix du Périgord |
ნუა დიუ პერიგორ |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
FR |
Oignon doux des Cévennes |
ონიონ დუ დე სევენ |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
FR |
Olive de Nice |
უილ დ’ოლივ დენის |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
FR |
Olives cassées de la Vallée des Baux-de-Provence |
ოლივ კასე დე ლა ვალე დე ბო-დე-პროვანს |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
FR |
Olives noires de la Vallée des Baux-de-Provence |
ოლივ ნუარ დე ლა ვალე დე ბო დე პროვანს |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
FR |
Olives noires de Nyons |
ოლივ ნუარ დე ნიონ |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
FR |
Petit Epeautre de Haute-Provence |
პეტი ეპოტრ დე ოტ პროვანს |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
FR |
Poireaux de Créances |
პუარო დეკრეანს |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
FR |
Pomme de terre de l'Île de Ré |
პომ დე ტერ დე ლ’ილ დერე |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
FR |
Pomme du Limousin |
პომ დიუ ლიმუზენ |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
FR |
Pommes de terre de Merville |
პომ დე ტერ დე მერვილ |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
FR |
Pommes et poires de Savoie |
პომ ე პუარ დე სავუა |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
FR |
Pruneaux d'Agen; Pruneaux d'Agen mi-cuits |
პრიუნო დ’აჟენ; პრიუნო დ’აჟენ მი-კვი |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
FR |
Riz de Camargue |
რი დე კამარგ |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
FR |
Anchois de Collioure |
ანსუა დე კოლიურ |
Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati |
FR |
Coquille Saint-Jacques des Côtes d'Armor |
კოკი სენ-ჟაკ დე კოტ დ’აღმოღ |
Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati |
FR |
Cidre de Bretagne; Cidre Breton |
სიდღ დე ბრეტან; სიდღ ბრეტონ; |
Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) |
FR |
Cidre de Normandie; Cidre Normand |
სიდღ დე ნოღმანდი; სიდღ ნოღმან |
Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) |
FR |
Cornouaille |
კორნუაი |
Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) |
FR |
Domfront |
დომფრონ |
Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) |
FR |
Huîtres Marennes Oléron |
უიტრ მარენ ოლერონ |
Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati |
FR |
Pays d'Auge; Pays d'Auge-Cambremer |
პეი დ’ოჟ; პეუ დ’ოჟ-კამბრემერ |
Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) |
FR |
Piment d'Espelette; Piment d'Espelette - Ezpeletako Biperra |
პიმან დ’ესპელეტ; პიმან დ’ესპელეტ-ეზპელეტაკო ბიპერა |
Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) |
FR |
Bergamote(s) de Nancy |
ბერგამოტ დე ნანსი |
Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) |
FR |
Brioche vendéenne |
ბრიოშვანდეენ |
Prodotti della panetteria, della pasticceria, della confetteria o della biscotteria |
FR |
Pâtes d'Alsace |
პატ დ’ალზას |
Prodotti della panetteria, della pasticceria, della confetteria o della biscotteria |
FR |
Foin de Crau |
ფუენ დე კღო |
Fieno |
HU |
Budapesti téliszalámi |
ბუდაპეშტი ტელისალიამი |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
HU |
Szegedi szalámi; Szegedi téliszalámi |
სეგედი სალიამი; სეგედი ტელისალიამი |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
IE |
Connemara Hill lamb; Uain Sléibhe Chonamara |
კონემარა ჰილ ლამბ; უაინ სლეიბ ჩონამარა |
Carni fresche (e frattaglie) |
IE |
Timoleague Brown Pudding |
თიმოლიგ ბრაუნ პუდინგ |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
IE |
Imokilly Regato |
იმოკილირეგატო |
Formaggi |
IE |
Clare Island Salmon |
კლეარ აილანდ სალმონ |
Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati |
IT |
Abbacchio Romano |
აბბაკიო რომანო |
Carni fresche (e frattaglie) |
IT |
Agnello di Sardegna |
ანიელლო დისარდენია |
Carni fresche (e frattaglie) |
IT |
Mortadella Bologna |
მორტადელლა ბოლონია |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
IT |
Prosciutto di S. Daniele |
პროშუტო დის. დანიელე |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
IT |
Vitellone bianco dell'Appennino Centrale |
ვიტელლონე ბიანცო დელლ’აპპენინო ჩენტრალე |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
IT |
Bresaola della Valtellina |
ბრეზაოლადელლა ვალტელლინა |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
IT |
Capocollo di Calabria |
კაპოკოლლო დი კალაბრია |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
IT |
Coppa Piacentina |
კოპპა პიაჩენტინა |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
IT |
Cotechino Modena |
კოტეკინო მოდენა |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
IT |
Culatello di Zibello |
კულატელლო დი ძიბელლო |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
IT |
Lardo di Colonnata |
ლარდო დი კოლონნატა |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
IT |
Pancetta di Calabria |
პანჩეტტა დი კალაბრია |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
IT |
Pancetta Piacentina |
პანჩეტტა პიაჩენტინა |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
IT |
Prosciutto di Carpegna |
პროშუტო დიკარპენია |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
IT |
Prosciutto di Modena |
პროშუტო დიმოდენა |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
IT |
Prosciutto di Norcia |
პროშუტო დი ნორჩია |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
IT |
Prosciutto di Parma |
პროშუტოდი პარმა |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
IT |
Prosciutto Toscano |
პროშუტო ტოსკანო |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
IT |
Prosciutto Veneto Berico-Euganeo |
პროშუტოვენეტო ბერიკო- აუგანეო |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
IT |
Salame Brianza |
სალამე ბრიანცა |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
IT |
Salame Cremona |
სალამე კრემონა |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
IT |
Salame di Varzi |
სალამე დივარძი |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
IT |
Salame d'oca di Mortara |
სალამე დ’ოკა მორტარა |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
IT |
Salame Piacentino |
სალამე პიაჩენტინო |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
IT |
Salame S. Angelo |
სალამე ს. ანჯელო |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
IT |
Salamini italiani alla cacciatora |
სალამინი იტალიანი ალლა კაჩჩატორა |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
IT |
Salsiccia di Calabria |
სალსიჩა დი კალაბრია |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
IT |
Soppressata di Calabria |
სოპრესსატა დი კალაბრია |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
IT |
Soppressa Vicentina |
სოპრესსა ვიჩენტინა |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
IT |
Speck dell'Alto Adige; Südtiroler Markenspeck; Südtiroler Speck |
სპეკ დელლ’ალტო ადიჯე; სუდტიროლერ მარკენსპეკ; სუდტიროლერ სპეკ |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
IT |
Valle d'Aosta Jambon de Bosses |
ვალლე დ’აოსტა ჟამბონ დე ბოსსეს |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
IT |
Valle d'Aosta Lard d'Arnad |
ვალლე დ’აოსტა ლარდ დ’არნად |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
IT |
Zampone Modena |
ძამპონე მოდენა |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
IT |
Asiago |
აზიაგო |
Formaggi |
IT |
Bitto |
ბიტტო |
Formaggi |
IT |
Bra |
ბრა |
Formaggi |
IT |
Caciocavallo Silano |
კაჩოკავალლო სილანო |
Formaggi |
IT |
Canestrato Pugliese |
კანესტრატო პულიეზე |
Formaggi |
IT |
Casatella Trevigiana |
კაზატელლა ტრევიჯანა |
Formaggi |
IT |
Casciotta d'Urbino |
კაშოტტა დ’ურბინო |
Formaggi |
IT |
Castelmagno |
კასტელმანიო |
Formaggi |
IT |
Fiore Sardo |
ფიორე სარდო |
Formaggi |
IT |
Fontina |
ფონტინა |
Formaggi |
IT |
Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana |
ფორმაი დემუტ დელლ’ალტა ვალლე ბრემბანა |
Formaggi |
IT |
Gorgonzola |
გორგონძოლა |
Formaggi |
IT |
Grana Padano |
გრანა პადანო |
Formaggi |
IT |
Montasio |
მონტასიო |
Formaggi |
IT |
Monte Veronese |
მონტე ვერონეზე |
Formaggi |
IT |
Mozzarella di Bufala Campana |
მოცცარელლა დი ბუფალა კამპანა |
Formaggi |
IT |
Murazzano |
მურაცცანო |
Formaggi |
IT |
Parmigiano Reggiano |
პარმიჯანო რეჯანო |
Formaggi |
IT |
Pecorino di Filiano |
პეკორინო დი ფილიანო |
Formaggi |
IT |
Pecorino Romano |
პეკორინო რომანო |
Formaggi |
IT |
Pecorino Sardo |
პეცორინო სარდო |
Formaggi |
IT |
Pecorino Siciliano |
პეცორინო სიჩილიანო |
Formaggi |
IT |
Pecorino Toscano |
პეცორინო ტოსკანო |
Formaggi |
IT |
Provolone Valpadana |
პროვოლონე ვალპადანა |
Formaggi |
IT |
Quartirolo Lombardo |
კუარტიროლო ლომბარდო |
Formaggi |
IT |
Ragusano |
რაგუსანო |
Formaggi |
IT |
Raschera |
რასკერა |
Formaggi |
IT |
Ricotta Romana |
რიკოტტა რომანა |
Formaggi |
IT |
Robiola di Roccaverano |
რობიოლა დიროკკავერანო |
Formaggi |
IT |
Spressa delle Giudicarie |
სპრესსა დელლე ჯუდიკარიე |
Formaggi |
IT |
Stelvio; Stilfser |
სტელვიო; სტილფსერ |
Formaggi |
IT |
Taleggio |
ტალეჯო |
Formaggi |
IT |
Toma Piemontese |
ტომა პიემონტეზე |
Formaggi |
IT |
Valle d'Aosta Fromadzo |
ვალლე დ’აოსტა ფრომადძო |
Formaggi |
IT |
Valtellina Casera |
ვალტელლინა კაზერა |
Formaggi |
IT |
Miele della Lunigiana |
მიელე დელლა ლუნიჯანა |
Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.) |
IT |
Alto Crotonese |
ალტო კროტონეზე |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
IT |
Aprutino Pescarese |
აპრუტინო პესკარეზე |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
IT |
Brisighella |
ბრიზიგელლა |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
IT |
Bruzio |
ბრუციო |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
IT |
Canino |
კანინო |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
IT |
Cartoceto |
კარტოჩეტო |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
IT |
Chianti Classico |
კიანტი კლასსიკო |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
IT |
Cilento |
ჩილენტო |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
IT |
Collina di Brindisi |
კოლლინა დი ბრინდიზი |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
IT |
Colline di Romagna |
კოლლინე დიღომანია |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
IT |
Colline Salernitane |
კოლლინე სალერნიტანე |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
IT |
Colline Teatine |
კოლლინე ტეატინე |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
IT |
Dauno |
დაუნო |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
IT |
Garda |
გარდა |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
IT |
Laghi Lombardi |
ლაგი ლომბარდი |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
IT |
Pretuziano delle Colline Teramane |
პრეტუციანო დელლე კოლლინე ტერამანე |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
IT |
Riviera Ligure |
რივიერა ლიგურე |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
IT |
Sabina |
საბინა |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
IT |
Sardegna |
სარდენია |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
IT |
Tergeste |
ტერჯესტე |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
IT |
Terra di Bari |
ტერრა დი ბარი |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
IT |
Terra d'Otranto |
ტერრა დ’ოტრანტო |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
IT |
Terre di Siena |
ტერრე დი სიენა |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
IT |
Terre Tarentine |
ტერრე ტარენტინე |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
IT |
Toscano |
ტოსკანო |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
IT |
Tuscia |
ტუშია |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
IT |
Umbria |
უმბრია |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
IT |
Val di Mazara |
ვალ დი მაძარა |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
IT |
Valdemone |
ვალდემონე |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
IT |
Valle del Belice |
ვალლე დელ ბელიჩე |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
IT |
Valli Trapanesi |
ვალლი ტრაპანეზი |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
IT |
Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa |
ვენეტოვალპოლიჩელლა, ვენეტო ეუგანეი ე ბერიჩი, ვენეტო დელ გრაპპა |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
IT |
Arancia del Gargano |
არანჩა დელ გარგანო |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
IT |
Arancia Rossa di Sicilia |
არანჩა როსსა დი სიჩილია |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
IT |
Asparago Bianco di Bassano |
ასპარაგო ბიანკო დი ბასსანო |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
IT |
Asparago bianco di Cimadolmo |
ასპარაგო ბიანკო დი ჩიმადოლმო |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
IT |
Asparago verde di Altedo |
ასპარაგო ვერდე დი ალტედო |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
IT |
Basilico Genovese |
ბაზილიკოჯენოვეზე |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
IT |
Cappero di Pantelleria |
კაპპერო დიპენტელლერია |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
IT |
Carciofo di Paestum |
კარჩოფო დი პაესტუმ |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
IT |
Carciofo Romanesco del Lazio |
კარჩოფო რომანესკო დელ ლაციო |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
IT |
Carota dell'Altopiano del Fucino |
კაროტა დელლ’ალტოპიანო ფუჩინო |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
IT |
Castagna Cuneo |
კასტანია კუნეო |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
IT |
Castagna del Monte Amiata |
კასტანია დელ მონტე ამიატა |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
IT |
Castagna di Montella |
კასტანია დი მონტელლა |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
IT |
Castagna di Vallerano |
კასტანია დი ვალლერანო |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
IT |
Ciliegia di Marostica |
ჩილიეჯა დი მაროსტიკა |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
IT |
Cipolla Rossa di Tropea Calabria |
ჩიპოლლა როსსა დი ტროპეა კალაბრია |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
IT |
Cipollotto Nocerino |
ჩიპოლოტტო ნოჩერინო |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
IT |
Clementine del Golfo di Taranto |
კლემენტინედელ გოლფო დი ტარანტო |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
IT |
Clementine di Calabria |
კლემენტინედი კალაბრია |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
IT |
Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese |
ფაჯოლო დი ლამონ დელლა ვალლატა ბელუნეზე |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
IT |
Fagiolo di Sarconi |
ფაჯოლო დისარკონი |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
IT |
Fagiolo di Sorana |
ფაჯოლო დისორანა |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
IT |
Farina di Neccio della Garfagnana |
ფარინა დინეჩო დელლა გარფანიანა |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
IT |
Farro della Garfagnana |
ფარრო დელლა გარფანიანა |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
IT |
Fico Bianco del Cilento |
ფიკო ბიანკო დელ ჩილენტო |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
IT |
Ficodindia dell'Etna |
ფიკოდინდია დელლ’ეტნა |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
IT |
Fungo di Borgotaro |
ფუნგო დი ბორგოტარო |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
IT |