ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 257

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

57° anno
28 agosto 2014


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 ( 1 )

1

 

*

Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE

73

 

*

Regolamento (UE) n. 911/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sul finanziamento pluriennale dell’azione dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima in materia di intervento contro l’inquinamento marino causato dalle navi e dagli impianti per l’estrazione di gas e idrocarburi ( 1 )

115

 

*

Regolamento (UE) n. 912/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, che istituisce un quadro per la gestione della responsabilità finanziaria connessa ai tribunali per la risoluzione delle controversie investitore-Stato istituiti da accordi internazionali di cui l’Unione europea è parte

121

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo

135

 

*

Direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull’equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio ( 1 )

146

 

*

Direttiva 2014/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni ( 1 )

186

 

*

Direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull’accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base ( 1 )

214

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

REGOLAMENTI

28.8.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 257/1


REGOLAMENTO (UE) N. 909/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 23 luglio 2014

relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

I depositari centrali di titoli (CSD), insieme alle controparti centrali (CCP), contribuiscono in ampia misura a mantenere le infrastrutture di post-negoziazione (post-trading) che tutelano i mercati finanziari e garantiscono ai partecipanti al mercato che le operazioni su titoli siano eseguite correttamente e tempestivamente anche in periodi di forte stress.

(2)

Visto che si collocano in una posizione chiave all’interno del processo di regolamento, i sistemi di regolamento titoli operati dai CSD sono di importanza sistemica per il funzionamento dei mercati mobiliari. Poiché svolgono un ruolo importante nei sistemi di detenzione dei titoli attraverso i quali i partecipanti segnalano i titoli detenuti dagli investitori, i sistemi di regolamento titoli gestiti dai CSD rappresentano anche un fondamentale strumento di controllo dell’integrità di un’emissione, impedendo la creazione o la riduzione indebita dei titoli emessi e svolgono pertanto un ruolo di rilievo nel preservare la fiducia degli investitori. Inoltre, i sistemi di regolamento titoli gestiti dai CSD sono strettamente associati all’ottenimento di garanzie per le operazioni di politica monetaria nonché tra enti creditizi e in quanto tali hanno un ruolo importante nel processo di collateralizzazione.

(3)

Mentre la direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ha ridotto le disfunzioni nei sistemi di regolamento titoli dovute a procedure di insolvenza a carico di un partecipante a tale sistema, è ora necessario affrontare altri rischi cui sono esposti i sistemi di regolamento titoli, nonché il rischio di insolvenza o di perturbazione del funzionamento dei CSD che operano i sistemi di regolamento titoli. Un certo numero di CSD è esposto al rischio di credito e al rischio di liquidità derivanti dalla prestazione di servizi bancari accessori al regolamento.

(4)

In assenza di norme prudenziali comuni, il crescente numero di regolamenti transfrontalieri consentiti dalla messa a punto di accordi di collegamento tra CSD rischia di pregiudicare la resilienza dei CSD al momento di importare i rischi di CSD di altri Stati membri. Inoltre, nonostante l’aumento dei regolamenti transfrontalieri, i mutamenti indotti dal mercato verso un mercato più integrato dei servizi CSD si sono dimostrati molto lenti. Un mercato interno di regolamento titoli aperto dovrebbe permettere a ciascun soggetto nell’Unione di investire in tutti i titoli dell’Unione con la stessa facilità e con gli stessi processi utilizzati per i titoli nazionali. Tuttavia, i mercati servizi di regolamento titoli nell’Unione rimangono frammentati a livello transnazionale e i regolamenti transfrontalieri continuano a comportare costi più elevati in ragione delle diverse norme nazionali che disciplinano i regolamenti e le attività dei CSD, nonché della concorrenza limitata tra CSD.

Tale frammentazione ostacola il regolamento transfrontaliero, causando anche rischi e costi supplementari per lo stesso. Data la loro rilevanza sistemica, è opportuno promuovere la concorrenza tra CSD così da consentire ai partecipanti al mercato la scelta del fornitore e ridurre la dipendenza dai fornitori dell’infrastruttura. In assenza di medesimi obblighi a carico degli operatori del mercato e di norme prudenziali comuni per i CSD, è probabile che misure diverse adottate a livello nazionale abbiano un impatto negativo diretto sulla sicurezza, l’efficienza e la concorrenza nei mercati dei regolamenti nell’Unione. È necessario eliminare questi ostacoli significativi al funzionamento del mercato interno ed evitare distorsioni della concorrenza, nonché prevenire l’insorgenza di tali ostacoli e distorsioni in futuro. La creazione di un mercato integrato per il regolamento titoli, senza alcuna distinzione tra le operazioni su titoli nazionali e quelle transfrontaliere, è necessaria per il corretto funzionamento del mercato interno. Di conseguenza, la base giuridica appropriata per il presente regolamento dovrebbe essere l’articolo 114 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), interpretato in conformità con la giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell’Unione europea.

(5)

È necessario stabilire in un regolamento una serie di obblighi uniformi da imporre ai partecipanti al mercato in merito a determinati aspetti del ciclo e della disciplina di regolamento e prevedere un insieme di requisiti comuni a carico dei CSD che operano i sistemi di regolamento titoli. La diretta applicabilità delle norme del regolamento dovrebbe assicurare che tutti gli operatori del mercato e i CSD siano soggetti ai medesimi obblighi, agli stessi standard e alle stesse regole che sono oggetto di applicazione diretta. Il regolamento dovrebbe aumentare la sicurezza e l’efficienza dei regolamenti nell’Unione, prevenendo norme nazionali diverse risultanti dal recepimento di una direttiva. È opportuno che il regolamento riduca la complessità della regolamentazione per gli operatori del mercato derivante dalle diverse norme nazionali e consenta ai CSD di fornire servizi su base transfrontaliera senza doversi attenere a una serie di requisiti nazionali diversi, quali quelli in materia di autorizzazione, vigilanza, organizzazione o rischi dei CSD. Il regolamento dovrebbe inoltre contribuire a eliminare distorsioni della concorrenza imponendo requisiti identici a carico dei CSD.

(6)

Il 20 ottobre 2010 il Consiglio per la stabilità finanziaria ha auspicato una maggiore solidità delle principali infrastrutture di mercato e ha invocato una revisione e un miglioramento delle norme vigenti. Nell’aprile 2012 il Comitato sui sistemi di pagamento e regolamento (CSPR) della Banca dei regolamenti internazionali (BRI) e l’Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari (IOSCO) hanno adottato norme globali per le infrastrutture dei mercati finanziari. Tali norme hanno sostituito le raccomandazioni della BRI del 2001, che nel 2009 erano state adattate a livello europeo dal Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e dal comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari mediante orientamenti non vincolanti. Considerando la natura globale dei mercati finanziari e l’importanza sistemica dei CSD, è necessario assicurare la convergenza a livello internazionale dei requisiti prudenziali ai quali sono soggetti. Il presente regolamento dovrebbe conformarsi ai principi vigenti per le infrastrutture del mercato finanziario formulate da CSPR-IOSCO. È opportuno che la Commissione e l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) (ESMA), in stretta cooperazione con i membri del SEBC, assicurino la coerenza con le norme vigenti e la loro evoluzione futura nell’elaborare le norme tecniche di regolamentazione e le norme tecniche di attuazione nonché gli orientamenti e le raccomandazioni di cui al presente regolamento e nel proporne la revisione.

(7)

Nelle conclusioni del 2 dicembre 2008, il Consiglio ha sottolineato la necessità di rafforzare la sicurezza e la solidità dei sistemi di regolamento titoli e di affrontare il problema degli ostacoli giuridici alla post-negoziazione all’interno dell’Unione.

(8)

Uno dei principali compiti del SEBC consiste nel promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento. In questo senso i membri del SEBC svolgono un’attività di sorveglianza garantendo la solidità e l’efficienza dei sistemi di compensazione e di pagamento. Spesso i membri del SEBC agiscono come agenti di regolamento per la gamba contante delle operazioni su titoli. Essi sono anche significativi clienti dei CSD, i quali gestiscono spesso la collateralizzazione di operazioni di politica monetaria.

È opportuno che i membri del SEBC siano strettamente associati, mediante consultazioni, nell’autorizzazione e nella vigilanza dei CSD, nel riconoscimento dei CSD di paesi terzi e nell’approvazione di taluni collegamenti tra CSD. Per evitare l’insorgere di una serie di norme parallele è inoltre opportuno che siano strettamente associati, mediante consultazioni in sede di elaborazione delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonché di orientamenti e di raccomandazioni, sebbene la responsabilità primaria per l’elaborazione di tali norme tecniche, orientamenti e raccomandazioni spetti alla Commissione e all’ESMA, come previsto dal presente regolamento. È opportuno che il presente regolamento lasci impregiudicate le competenze della Banca centrale europea (BCE) e delle banche centrali nazionali, al fine di garantire la solidità e l’efficienza dei sistemi di compensazione e di pagamento all’interno dell’Unione e in altri paesi. Il presente regolamento non dovrebbe impedire ai membri del SEBC di accedere alle informazioni pertinenti all’esercizio delle loro funzioni, compresa la sorveglianza dei CSD e di altre infrastrutture dei mercati finanziari.

(9)

I membri del SEBC, altri organismi che svolgono funzioni analoghe in determinati Stati membri o altri organismi pubblici incaricati della gestione del debito pubblico nell’Unione o che intervengono nella medesima possono fornire una serie di servizi, come ad esempio operare un sistema di regolamento titoli, che li qualificherebbero come CSD. Tali entità, allorché agiscono come CSD senza costituire un’entità separata, dovrebbero essere esentate dai requisiti in materia di autorizzazione e vigilanza, da taluni requisiti organizzativi e da taluni requisiti patrimoniali e di politica di investimento, ma dovrebbero rimanere soggette ai rimanenti requisiti prudenziali che si applicano ai CSD. Qualora agiscano come CSD, tali entità di un determinato Stato membro non dovrebbero prestare i propri servizi in un altro Stato membro. Poiché i membri del SEBC agiscono, ai fini del regolamento, in qualità di agenti di regolamento, è opportuno che siano esentate anche dai requisiti di cui al titolo IV del presente regolamento.

(10)

Il presente regolamento dovrebbe applicarsi, salvo se altrimenti specificato, al regolamento di operazioni su tutti gli strumenti finanziari e le attività dei CSD. È inoltre opportuno che il presente regolamento lasci impregiudicata la restante normativa dell’Unione riguardante strumenti finanziari specifici, come la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e le misure adottate in conformità di tale direttiva.

(11)

La registrazione dei titoli tramite scrittura contabile rappresenta un passo importante per rendere più efficiente il regolamento e garantire l’integrità dell’emissione di titoli, in particolare in un contesto di crescente complessità dei metodi di detenzione e di trasferimento. Per motivi di sicurezza, il presente regolamento stabilisce che siano registrati tramite scrittura contabile tutti i valori mobiliari ammessi alla negoziazione o negoziati in sedi di negoziazione disciplinate dalla direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7) e dal regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (8). È opportuno che il presente regolamento non imponga un metodo specifico per la prima registrazione tramite scrittura contabile, che dovrebbe poter assumere la forma dell’accentramento ovvero della dematerializzazione immediata. È opportuno che il presente regolamento non imponga il tipo di istituto che è tenuto a registrare i titoli tramite scrittura contabile all’atto dell’emissione, ma consenta piuttosto a diversi soggetti, incluse le autorità di registrazione, di svolgere tale funzione. Tuttavia, quando le operazioni su tali titoli sono eseguite nelle sedi di negoziazione disciplinate dalla direttiva 2014/65/UE e dal regolamento (UE) n. 600/2014 o tali titoli sono forniti come garanzia alle condizioni stabilite nella direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9), è opportuno che tali titoli siano registrati nel sistema di scritture contabili di un CSD al fine di garantire, tra l’altro, che possano essere tutti regolati in un sistema di regolamento titoli. L’accentramento o la dematerializzazione non dovrebbero comportare la perdita di alcun diritto dei detentori dei titoli e dovrebbero essere realizzati in modo da garantire che i detentori dei titoli possano verificare i propri diritti.

(12)

Al fine di garantire la sicurezza del regolamento, i partecipanti ad un sistema di regolamento titoli che acquistano o vendono determinati strumenti finanziari, ossia valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, quote di un organismo di investimento collettivo e quote di emissioni, dovrebbero assolvere le obbligazioni cui sono tenuti alla data prevista per il regolamento.

(13)

Periodi di regolamento più lunghi per operazioni su valori mobiliari creano incertezza ed espongono a maggiori rischi i partecipanti ai sistemi di regolamento titoli. Le differenze in termini di durata dei periodi di regolamento negli Stati membri ostacolano la riconciliazione e sono fonte di errori per emittenti, investitori ed intermediari. È pertanto necessario prevedere un periodo di regolamento comune che agevoli l’individuazione della data prevista per il regolamento e l’attuazione di misure relative alla disciplina di regolamento. È opportuno che la data prevista per il regolamento di operazioni su valori mobiliari eseguite in sedi di negoziazione disciplinate dalla direttiva 2014/65/UE e dal regolamento (UE) n. 600/2014 sia entro e non oltre il secondo giorno lavorativo dopo la negoziazione. Per le operazioni complesse che si compongono di diverse transazioni, come i contratti di vendita di titoli con patto di riacquisto (securities repurchase agreements) o i contratti di concessione di titoli in prestito (securities lending agreements), tale requisito dovrebbe applicarsi alla prima transazione che comporta un trasferimento di titoli. Dato il loro carattere non standardizzato, tale requisito non dovrebbe applicarsi alle transazioni negoziate privatamente dalle parti interessate, ma eseguite nelle sedi di negoziazione disciplinate dalla direttiva 2014/65/UE e dal regolamento (UE) n. 600/2014 o alle transazioni eseguite bilateralmente ma segnalate a una sede di negoziazione disciplinata dalla direttiva 2014/65/UE e dal regolamento (UE) n. 600/2014. Inoltre tale requisito non dovrebbe applicarsi alla prima transazione in cui i valori mobiliari in questione sono soggetti alla registrazione iniziale sotto forma di scrittura contabile.

(14)

È opportuno che i CSD e altre infrastrutture di mercato adottino misure per prevenire e affrontare i mancati regolamenti. È essenziale che tali norme siano applicate in modo uniforme e diretto all’interno dell’Unione. In particolare, i CSD e altre infrastrutture di mercato dovrebbero essere tenuti a predisporre procedure che consentano loro di adottare le opportune misure per sospendere ogni partecipante che sia sistematicamente causa di mancati regolamenti e di rendere pubblica la sua identità, a condizione che tale partecipante abbia la possibilità di presentare osservazioni prima che sia adottata una siffatta decisione.

(15)

Uno dei modi più efficaci per affrontare il mancato regolamento è quello di assoggettare i partecipanti inadempienti all’applicazione obbligatoria dell’accordo originario. Il presente regolamento dovrebbe prevedere, per tutti i valori mobiliari, gli strumenti del mercato monetario, le quote di un organismo di investimento collettivo e le quote di emissioni, norme uniformi in merito a penali e a determinati aspetti dell’operazione di acquisto forzoso (buy-in) come la tempistica e i prezzi. Tali norme dovrebbero essere adeguate alle specificità dei diversi mercati mobiliari, di talune sedi di negoziazione quali i mercati di crescita per le PMI definiti dalla direttiva 2014/65/UE e di talune operazioni complesse - quali i contratti di vendita di titoli con patto di riacquisto o i contratti di concessione di titoli in prestito a brevissimo termine - per evitare di influire negativamente sulla liquidità e l’efficienza dei mercati mobiliari. Le norme sulla disciplina di regolamento dovrebbero essere applicate in modo tale da incentivare il regolamento delle operazioni in tutti gli strumenti finanziari interessati entro la data prevista per il loro regolamento.

(16)

Le procedure e le penali relative ai mancati regolamenti dovrebbero essere commisurate all’entità e alla gravità degli stessi, con una graduazione tale da mantenere e proteggere la liquidità dei pertinenti strumenti finanziari. In particolare le attività di supporto agli scambi (market making) svolgono un ruolo cruciale nel fornire liquidità ai mercati all’interno dell’Unione, soprattutto ai titoli meno liquidi. Le misure atte a prevenire e affrontare i mancati regolamenti dovrebbero essere commisurate all’esigenza di mantenere e proteggere la liquidità di tali titoli. Le penali pecuniarie imposte ai partecipanti inadempienti dovrebbero essere accreditate, ove possibile, ai clienti non inadempienti come risarcimento e non dovrebbero in nessun caso divenire una fonte di profitto per il CSD interessato. I CSD dovrebbero consultare le infrastrutture di mercato rispetto alle quali forniscono servizi CSD in ordine all’attuazione delle misure della disciplina di regolamento stabilite dal presente regolamento.

(17)

Nella maggior parte dei casi una procedura di acquisto forzoso dovrebbe essere avviata qualora gli strumenti finanziari non siano consegnati entro 4 giorni lavorativi dalla data prevista per il regolamento. Tuttavia, nel caso di strumenti finanziari illiquidi, è opportuno estendere ad un massimo di sette giorni lavorativi il termine per dare avvio alla procedura di acquisto forzoso. È opportuno che, per determinare quando gli strumenti finanziari si considerano illiquidi, sia fatto riferimento alle norme tecniche di regolamentazione tenendo conto delle valutazioni già effettuate nel regolamento (UE) n. 600/2014. Qualora si abbia una determinazione in tal senso, il termine per avviare la procedura di acquisto forzoso dovrebbe essere prorogato fino a sette giorni lavorativi.

(18)

È opportuno lasciare ai mercati di crescita per le PMI la flessibilità di non applicare la procedura di acquisto forzoso fino a 15 giorni dopo la negoziazione, in modo da tenere conto della liquidità di tali mercati e consentire, in particolare, l’attività di supporto agli scambi in questi mercati meno liquidi. Le misure della disciplina di regolamento specifiche dei mercati di crescita per le PMI dovrebbero applicarsi soltanto alle operazioni eseguite in tali mercati. Come indicato nel documento di lavoro dei servizi della Commissione del 7 dicembre 2011, che accompagna la comunicazione della Commissione dal titolo «Un piano d’azione per migliorare l’accesso delle PMI ai finanziamenti», l’accesso al mercato dei capitali dovrebbe essere sviluppato in quanto alternativa al credito bancario per le PMI, per cui è opportuno definire norme specificamente concepite per soddisfare meglio le esigenze di tali mercati di crescita.

(19)

Ai CSD dovrebbe essere consentito di controllare l’esecuzione di un acquisto forzoso rispetto a istruzioni di regolamento multiple sugli stessi strumenti finanziari e con la stessa data di scadenza del periodo di proroga, al fine di ridurre al minimo il numero di acquisti forzosi nella misura consona ai requisiti del presente regolamento.

(20)

Visto che lo scopo principale del presente regolamento è quello di introdurre una serie di obblighi giuridici direttamente applicabili agli operatori del mercato, tra cui l’obbligo di registrare tramite scrittura contabile presso i CSD tutti i valori mobiliari una volta che siano negoziati nelle sedi di negoziazione disciplinate dalla direttiva 2014/65/UE e dal regolamento (UE) n. 600/2014 o forniti come garanzia alle condizioni di cui alla direttiva 2002/47/CE, e l’obbligo di regolare le obbligazioni cui sono tenuti entro e non oltre il secondo giorno lavorativo dopo la negoziazione, e considerato che i CSD sono responsabili del funzionamento dei sistemi di regolamento titoli e dell’applicazione di misure volte a garantire la tempestività del regolamento all’interno dell’Unione, è essenziale garantire che tutti i CSD siano sicuri e solidi e che rispettino costantemente i rigorosi requisiti in materia di organizzazione, di condotta negli affari e di ordine prudenziale stabiliti dal presente regolamento, anche prendendo ogni ragionevole misura atta a limitare i casi di frode e di negligenza. Norme uniformi e direttamente applicabili in materia di autorizzazione e vigilanza continua dei CSD costituiscono pertanto un corollario essenziale degli obblighi giuridici imposti ai partecipanti al mercato dal presente regolamento e sono interconnesse con tali obblighi. È pertanto necessario includere le norme che riguardano l’autorizzazione e la vigilanza dei CSD nello stesso atto che stabilisce gli obblighi giuridici dei partecipanti al mercato.

(21)

Tenendo conto del fatto che i CSD dovrebbero essere soggetti a requisiti comuni e al fine di eliminare gli attuali ostacoli al regolamento transfrontaliero, i CSD autorizzati dovrebbero avere la facoltà di fornire i servizi all’interno del territorio dell’Unione, anche tramite l’apertura di una succursale. Per assicurare un livello appropriato di sicurezza nella prestazione di servizi da parte dei CSD in un altro Stato membro, tali CSD dovrebbero essere soggetti a una procedura specifica stabilita nel presente regolamento qualora intendano prestare taluni servizi di base ivi previsti o aprire una succursale in uno Stato membro ospitante.

(22)

In un mercato di regolamento titoli senza frontiere all’interno dell’Unione è necessario stabilire le competenze delle diverse autorità coinvolte nell’applicazione del presente regolamento. È opportuno che gli Stati membri designino specificamente le autorità competenti responsabili per l’applicazione del presente regolamento, cui è opportuno accordare i poteri di vigilanza e di indagine necessari per l’esercizio delle loro funzioni. È opportuno che i CSD siano subordinati all’autorizzazione e alla vigilanza delle autorità competenti dello Stato membro d’origine, le quali sono nella posizione migliore e dovrebbero essere dotate delle competenze per esaminare il funzionamento quotidiano dei CSD, procedere a riesami periodici e adottare, ove necessario, misure appropriate.

È tuttavia opportuno che l’autorità competente interessata consulti fin dalle prime fasi le altre autorità rilevanti e collabori con le stesse, ivi comprese le autorità responsabili della sorveglianza dei singoli sistemi di regolamento titoli operati dai CSD, le banche centrali che emettono le principali valute di regolamento, se del caso, le pertinenti banche centrali che agiscono in qualità di agente di regolamento per i singoli sistemi di regolamento titoli, nonché, se del caso, le autorità competenti per altre entità del gruppo. Tale collaborazione implica anche lo scambio di informazioni tra le autorità interessate la notifica immediata a tali autorità in caso di situazioni di emergenza che incidono sulla liquidità e la stabilità del sistema finanziario in uno degli Stati membri in cui sono stabiliti i CSD o qualsiasi dei loro partecipanti.

(23)

Se un CSD fornisce servizi in un altro Stato membro, l’autorità competente dello Stato membro ospitante dovrebbe poter richiedere all’autorità competente dello Stato membro d’origine tutte le informazioni concernenti le attività del CSD che siano rilevanti per l’autorità richiedente. Al fine di permettere un coordinamento efficace della vigilanza, tali informazioni potrebbero riguardare in particolare i servizi forniti agli utenti del CSD stabiliti nello Stato membro ospitante oppure gli strumenti o le valute trattati e possono includere informazioni su sviluppi negativi, risultati delle valutazioni dei rischi e misure correttive. L’autorità competente dello Stato membro d’origine dovrebbe altresì avere accesso alle informazioni periodicamente segnalate dal CSD all’autorità competente dello Stato membro ospitante.

(24)

Se un CSD fornisce servizi in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui è stabilito, anche tramite l’apertura di una succursale, l’autorità competente del suo Stato membro d’origine ha la principale responsabilità di vigilanza su tale CSD. Quando le attività di un CSD in uno Stato membro ospitante hanno acquisito un’importanza sostanziale per il funzionamento dei mercati dei valori mobiliari e la tutela degli investitori in detto Stato membro, le autorità competenti e le autorità rilevanti dello Stato membro d’origine e dello Stato membro ospitante dovrebbero concludere accordi di cooperazione per la vigilanza delle attività di tale CSD nello Stato membro ospitante. L’autorità competente dello Stato membro d’origine dovrebbe altresì poter decidere che gli accordi di cooperazione prevedano la cooperazione multilaterale, anche di natura collegiale, tra la medesima autorità e le autorità competenti e le autorità rilevanti dello Stato membro ospitante in questione. Tali accordi di cooperazione non dovrebbero tuttavia essere considerati alla stregua di collegi delle autorità di vigilanza di cui al regolamento (UE) n. 1095/2010. Nessuno Stato membro o gruppo di Stati membri dovrebbe essere discriminato, direttamente o indirettamente, in quanto sede di CSD e di servizi di regolamento. Nello svolgere le sue funzioni ai sensi del presente regolamento, nessuna autorità dovrebbe discriminare direttamente o indirettamente alcuna impresa di un altro Stato membro. Nel rispetto del presente regolamento, a un CSD di uno Stato membro non dovrebbe essere limitato o impedito il regolamento di strumenti finanziari nella valuta di un altro Stato membro o di un paese terzo.

(25)

Il presente regolamento non dovrebbe impedire agli Stati membri di richiedere nel diritto nazionale un quadro giuridico specifico per la cooperazione quotidiana a livello nazionale tra l’autorità competente del CSD e le autorità rilevanti. Tale quadro giuridico nazionale dovrebbe essere coerente con gli orientamenti relativi alle prassi di vigilanza e alla cooperazione tra le autorità eventualmente emanati dall’ESMA ai sensi del presente regolamento.

(26)

È necessario che qualsiasi persona giuridica che rientri nell’ambito della definizione di CSD sia autorizzata dalle autorità nazionali competenti prima di avviare la sua attività. Tenendo in considerazione i diversi modelli d’impresa, è opportuno che i CSD siano definiti con riferimento a determinati servizi di base, ossia il regolamento, che presuppone la gestione di un sistema di regolamento titoli, nonché la prestazione di servizi di notariato e di servizi di gestione accentrata dei conti titoli. È opportuno che i CSD operino almeno un sistema di regolamento titoli e offrano almeno un altro servizio di base. Tale combinazione è essenziale affinché i CSD possano svolgere il proprio ruolo nel regolamento titoli e nel garantire l’integrità dell’emissione di titoli. Le entità che non operano sistemi di regolamento titoli, come le autorità di registrazione, gli agenti di trasferimento, le autorità, gli organismi pubblici incaricati della gestione di sistemi di registri istituiti a norma della direttiva 2003/87/CE o le CCP disciplinate dal regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) non rientrano nell’ambito della definizione di SCD.

(27)

Per assicurare la continuità delle operazioni critiche i CSD dovrebbero disporre di piani di risanamento. Fatta salva la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (11), le autorità competenti dovrebbero provvedere a che, per ogni CSD, sia istituito e mantenuto un adeguato piano di risoluzione in conformità della pertinente normativa nazionale degli Stati membri.

(28)

Al fine di disporre di dati affidabili sull’entità del regolamento titoli al di fuori dei sistemi di regolamento titoli ed assicurare che i rischi che ne derivano possano essere controllati e gestiti, gli enti diversi dai CSD che regolano operazioni su titoli al di fuori di un sistema di regolamento titoli dovrebbero segnalare le attività di regolamento stesse alle autorità competenti interessate. Le autorità competenti riceventi dovrebbero successivamente trasmettere queste informazioni all’ESMA comunicando i potenziali rischi derivanti da tali attività di regolamento. È inoltre opportuno che l’ESMA controlli queste attività di regolamento e tenga conto dei potenziali rischi che potrebbero comportare.

(29)

Al fine di evitare che i CSD si espongano a rischi in attività diverse da quelle soggette ad autorizzazione a norma del presente regolamento, i CSD autorizzati dovrebbero limitare le attività alla fornitura dei servizi previsti dalla loro autorizzazione o notificati ai sensi del presente regolamento e non dovrebbero detenere alcuna partecipazione secondo la definizione del presente regolamento con riferimento alla direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (12), né detenere direttamente o indirettamente oltre il 20 % dei diritti di voto o del capitale di enti diversi da quelli che forniscono servizi analoghi, a meno che tale partecipazione sia approvata dalle autorità competenti dei CSD sulla base del fatto che non ne accresce in modo significativo il profilo di rischio dei CSD.

(30)

Al fine di garantire la sicurezza del funzionamento dei sistemi di regolamento titoli, è opportuno che questi siano operati solo dai CSD, o da banche centrali che agiscono come CSD, soggetti al presente regolamento.

(31)

Fatti salvi i requisiti specifici previsti dal diritto fiscale degli Stati membri, è opportuno che i CSD siano autorizzati a fornire servizi accessori ai loro servizi di base che contribuiscano a migliorare la sicurezza, l’efficienza e la trasparenza dei mercati mobiliari e non creino rischi ingiustificati per i loro servizi di base. Un elenco non esaustivo di tali servizi figura nel presente regolamento per consentire ai CSD di rispondere ai futuri sviluppi del mercato. Se la fornitura di tali servizi è correlata a obblighi di ritenuta alla fonte e di informativa nei confronti delle autorità fiscali, la stessa continuerà ad essere svolta in conformità del diritto dello Stato membro interessato. In conformità dell’articolo 114, paragrafo 2, TFUE, il potere di adottare misure ai sensi dell’articolo 114, paragrafo 1, non si applica alle disposizioni fiscali. Nella sentenza del 29 aprile 2004 nella causa C-338/01, Commissione/Consiglio (13), la Corte di giustizia dell’Unione europea ha statuito che l’espressione «disposizioni fiscali»«dev’essere interpretata come comprensiva non solamente delle disposizioni che individuano i soggetti passivi, le operazioni imponibili, la base imponibile, le aliquote e le esenzioni delle imposte dirette e indirette, ma anche di quelle relative alle modalità di recupero delle imposte medesime». Il presente regolamento non riguarda pertanto le modalità di riscossione delle imposte per le quali occorre utilizzare una base giuridica differente.

(32)

È opportuno che un CSD che intenda affidare un servizio di base a terzi, o fornire un nuovo servizio di base o accessorio non elencato nel presente regolamento, operare un altro sistema di regolamento titoli, avvalersi di un altro agente di regolamento o stabilire collegamenti con altri CSD che comportano rischi significativi richieda la relativa l’autorizzazione seguendo la stessa procedura prevista per l’autorizzazione iniziale; in questo caso, però, l’autorità competente dovrebbe comunicare al CSD richiedente se l’autorizzazione è stata concessa o negata osservando un termine di 3 mesi. Tuttavia, i collegamenti con altri CSD che non comportano rischi significativi o i collegamenti interoperabili dei CSD che esternalizzano i loro servizi relativi a tali collegamenti interoperabili a organismi pubblici, quali i membri del SEBC, non dovrebbero essere soggetti ad autorizzazione preventiva, ma dovrebbero essere notificati dai pertinenti CSD alle loro autorità competenti.

(33)

Il CSD che intenda estendere i propri servizi a servizi accessori di tipo non bancario espressamente elencati nel presente regolamento che non comportano un aumento del suo profilo di rischio dovrebbe poter prestare tali servizi previa notifica all’autorità competente del suo Stato membro d’origine.

(34)

I CSD stabiliti in paesi terzi dovrebbero poter offrire i loro servizi nell’Unione, anche tramite l’apertura di una succursale. Per assicurare un livello appropriato di sicurezza nella prestazione dei servizi CSD da parte di CSD di paesi terzi, questi ultimi dovrebbero essere soggetti al riconoscimento da parte dell’ESMA qualora intendano prestare taluni servizi elencati nel presente regolamento o aprire una succursale nell’Unione. In mancanza di tale riconoscimento, i CSD dei paesi terzi dovrebbero poter istituire collegamenti con CSD stabiliti nell’Unione, a condizione che l’autorità competente interessata non sollevi obiezioni. Visto il carattere globale dei mercati finanziari, l’ESMA è l’autorità che meglio si presta per il riconoscimento di CSD di paesi terzi. L’ESMA dovrebbe poter riconoscere CSD di paesi terzi solo se la Commissione conclude che essi sono soggetti ad un quadro giuridico e di vigilanza effettivamente equivalente a quello disposto dal presente regolamento, se sono effettivamente soggetti ad autorizzazione, vigilanza e sorveglianza nel loro paese di stabilimento e se sono stati conclusi accordi di cooperazione tra l’ESMA, le autorità competenti e le autorità rilevanti dei CSD. Il riconoscimento da parte dell’ESMA dovrebbe essere subordinato a un effettivo riconoscimento equivalente del quadro prudenziale che si applica ai CSD stabiliti nell’Unione e autorizzati a norma del presente regolamento.

(35)

Vista la complessità e la natura sistemica dei CSD e dei servizi che forniscono, è opportuno che norme di governo societario trasparenti garantiscano che l’alta dirigenza, i membri dell’organo di amministrazione, gli azionisti e i partecipanti, che sono nella posizione di esercitare un controllo, ai sensi della definizione di cui alla direttiva 2013/34/UE, sul funzionamento di un CSD siano idonei ad assicurare una gestione sana e prudente del CSD.

(36)

Tra gli Stati membri vigono strutture di governo societario diverse. Nella maggior parte dei casi vige una struttura monistica o dualistica. Le definizioni utilizzate nel presente regolamento intendono comprendere tutte le strutture esistenti senza raccomandarne alcuna in particolare. Esse sono puramente funzionali alla determinazione di norme intese a ottenere un risultato preciso a prescindere dal diritto societario nazionale applicabile a un ente in ciascuno Stato membro. Le definizioni non dovrebbero pertanto interferire con la distribuzione generale delle competenze in conformità del diritto societario nazionale.

(37)

È opportuno che norme di governo societario trasparenti garantiscano che siano presi in considerazione sia gli interessi degli azionisti, della dirigenza e del personale dei CSD, sia gli interessi dei loro utenti, al cui servizio operano, in ultima analisi, i CSD. È opportuno che tali norme di governo societario siano applicati senza pregiudicare il modello proprietario adottato dai CSD. Per ogni sistema di regolamento titoli operato da un CSD dovrebbe essere istituito un comitato degli utenti, per dare a questi ultimi la possibilità di essere consultati dall’organo di amministrazione del CSD in merito alle principali questioni che li interessano, comitato che dovrebbe essere dotato degli strumenti necessari per assolvere il suo ruolo. Il comitato degli utenti dovrebbe rappresentare gli interessi dei diversi utenti dei CSD, compresi quelli dei detentori di tipi diversi di titoli.

(38)

I CSD dovrebbero poter affidare a terzi la gestione dei propri servizi purché siano presidiati i rischi che ne derivano. Data la significatività dei compiti affidati ai CSD, è opportuno che il presente regolamento stabilisca che i CSD non possono trasferire le loro responsabilità a terzi esternalizzando mediante contratto le loro attività a terzi. L’esternalizzazione delle attività dovrebbe essere soggetta a condizioni rigorose che non sollevino i CSD dalla responsabilità per le proprie attività e che non pregiudichino la vigilanza e la sorveglianza dei CSD. A determinate condizioni, dovrebbe essere possibile esentare da tali requisiti l’esternalizzazione delle attività da parte dei CSD ad organismi pubblici.

(39)

Il presente regolamento non dovrebbe impedire agli Stati membri i quali consentono sistemi di detenzione diretta dei titoli di prevedere nel diritto nazionale che soggetti diversi dai CSD esercitino o possano esercitare determinate funzioni - tipicamente esercitate dai CSD in alcuni tipi di sistemi di detenzione dei titoli - e di specificare in che modo tali funzioni debbano essere esercitate. In particolare, in alcuni Stati membri gli operatori dei conti o i partecipanti ai sistemi di regolamento titoli operati dai CSD effettuano le registrazioni sui conti titoli gestiti dai CSD senza essere necessariamente essi stessi fornitori dei conti. Data la necessità di certezza giuridica relativamente alle registrazioni nei conti a livello di CSD, è opportuno che il presente regolamento riconosca il ruolo specifico di tali altri soggetti. Dovrebbe pertanto essere possibile, in circostanze specifiche e fatte salve norme rigorose stabilite per legge, che un CSD e l’altro soggetto interessato condividano la responsabilità oppure prevedere una responsabilità esclusiva di tale altro soggetto per taluni aspetti connessi alla funzione di gestione dei conti titoli al livello più elevato, a condizione che tale altro soggetto sia sottoposto a regolamentazione e vigilanza adeguate. Non dovrebbero esistere restrizioni al livello di condivisione della responsabilità.

(40)

È opportuno che le norme sulla condotta negli affari garantiscano la trasparenza delle relazioni tra CSD e loro utenti. In particolare, i CSD dovrebbero adottare e rendere pubblici i criteri di trasparenza, oggettività e non discriminazione che disciplinano la partecipazione al sistema di regolamento titoli, in modo da limitare l’accesso dei partecipanti solo sulla base dei rischi connessi. Le autorità competenti dovrebbero essere messe in condizione di intervenire in maniera rapida e adeguata in caso di rifiuto ingiustificato da parte dei CSD di fornire i propri servizi ai partecipanti. I CSD dovrebbero rendere pubblici prezzi e commissioni dei servizi forniti. Al fine di fornire un accesso aperto e non discriminatorio ai loro servizi, tenuto conto del potere di mercato tuttora significativo dei CSD sul territorio dei rispettivi Stati membri, i CSD non dovrebbero poter divergere dai prezzi pubblicati per i loro servizi di base e dovrebbe mantenere contabilità separate dei costi e dei ricavi afferenti a ciascun servizio di base e ai servizi accessori. Tali disposizioni sulla partecipazione integrano e rafforzano il diritto dei partecipanti al mercato di avvalersi di un sistema di regolamento in un altro Stato membro, previsto dalla direttiva 2014/65/UE.

(41)

Al fine di facilitare l’efficienza della registrazione, del regolamento e del pagamento, i CSD dovrebbero integrare nelle rispettive procedure di comunicazione con i partecipanti e le infrastrutture di mercato con cui si interfacciano le opportune procedure e norme di comunicazione internazionali aperte in materia di messaggistica e dati di riferimento.

(42)

Visto il ruolo centrale dei sistemi di regolamento titoli nei mercati finanziari, nel fornire i propri servizi i CSD dovrebbero fare il possibile per garantire la tempestività del regolamento delle operazioni su titoli e l’integrità dell’emissione di titoli. Il presente regolamento non dovrebbe interferire con le legislazioni nazionali degli Stati membri che disciplinano la detenzione di titoli e le modalità di mantenimento dell’integrità dell’emissione di titoli. Tuttavia, per aumentare la protezione delle attività dei loro partecipanti e quelle dei loro clienti, il presente regolamento dovrebbe richiedere ai CSD di segregare i conti titoli gestiti per ciascun partecipante e di offrire la possibilità di procedere su richiesta a ulteriori segregazioni dei conti dei clienti dei partecipanti, che in alcuni casi potrebbero essere disponibili soltanto a un costo più elevato a carico dei clienti dei partecipanti che richiedano ulteriori segregazioni. È opportuno richiedere ai CSD e ai loro partecipanti di fornire sia la segregazione omnibus sia la segregazione per singolo cliente, in modo che i clienti possano scegliere il livello di segregazione che ritengano consono alle loro esigenze.

La sola eccezione al riguardo dovrebbe essere ammessa nel caso in cui per altri motivi di ordine pubblico, in particolare in relazione alla riscossione efficace e trasparente delle imposte, a un CSD e ai suoi partecipanti sia richiesto di fornire la segregazione per singolo cliente in relazione ai cittadini e ai residenti di un determinato Stato membro, nonché alle persone giuridiche in questo stabilite qualora, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, tale segregazione per singolo cliente sia richiesta ai sensi del diritto nazionale dello Stato membro a norma della quale i titoli sono emessi e solo per i cittadini e i residenti di detto Stato membro nonché per le persone giuridiche in questo stabilite. È opportuno che i CSD assicurino che tali requisiti si applichino separatamente a ciascun sistema di regolamento titoli da essi operato. Fatta salva la prestazione di servizi accessori, i CSD non dovrebbero usare per conto proprio i titoli appartenenti ai partecipanti, se non da questi espressamente autorizzati, e non dovrebbero usare altrimenti per conto proprio i titoli che non appartengono loro. È opportuno inoltre che i CSD richiedano ai partecipanti di ottenere preventivamente, dai loro clienti, i consensi necessari.

(43)

La direttiva 98/26/CE prevede che gli ordini di trasferimento immessi nei sistemi di regolamento titoli conformemente alle norme di tali sistemi debbano essere legalmente vincolanti e opponibili a terzi. Tuttavia, giacché che la direttiva 98/26/CE non fa specificamente riferimento ai CSD che gestiscono i sistemi di regolamento titoli, per chiarezza il presente regolamento dovrebbe richiedere ai CSD di definire il momento o i momenti in cui gli ordini di trasferimento sono immessi nei loro sistemi e diventano irrevocabili conformemente alle norme di tale direttiva. Inoltre, per migliorare la certezza giuridica, i CSD dovrebbero comunicare ai loro partecipanti il momento in cui il trasferimento di titoli e contante in un sistema di regolamento titoli è giuridicamente vincolante e opponibile a terzi conformemente, a seconda dei casi, al diritto nazionale. I CSD dovrebbero inoltre adottare tutte le misure ragionevoli per assicurare che i trasferimenti di titoli e contante siano legalmente vincolanti e opponibili a terzi al più tardi alla fine della giornata lavorativa corrispondente alla data effettiva del regolamento.

(44)

Al fine di evitare i rischi di regolamento dovuti all’insolvenza di un agente di regolamento, è opportuno che un CSD regoli, ogniqualvolta sia pratico o possibile, la gamba contante dell’operazione su titoli mediante conti aperti presso una banca centrale. Se tale soluzione non è né pratica né possibile, è opportuno che i CSD abbiano la facoltà di regolare un’operazione tramite conti aperti presso un ente creditizio stabilito alle condizioni di cui alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (14) e sottoposto a una specifica procedura di autorizzazione e ai requisiti prudenziali di cui al titolo IV del presente regolamento.

(45)

I servizi bancari accessori al regolamento che comportano rischi di credito e di liquidità dovrebbero essere unicamente prestati dai CSD o esternalizzati a soggetti autorizzati a prestare servizi bancari accessori alle attività dei CSD come stabilito nel presente regolamento.

(46)

Al fine di assicurare l’efficienza risultante dalla fornitura di servizi CSD e di servizi bancari all’interno dello stesso gruppo di imprese, i requisiti del presente regolamento non dovrebbero impedire agli enti creditizi di appartenere allo stesso gruppo di imprese del CSD. È opportuno prevedere disposizioni che permettano di autorizzare i CSD a fornire ai loro partecipanti e ad altri soggetti servizi accessori tramite la stessa entità giuridica o all’interno di un’entità giuridica separata che potrebbe formare parte dello stesso gruppo di imprese controllate in ultima istanza dalla stessa impresa madre apicale o meno. Qualora un ente creditizio diverso da una banca centrale agisca in qualità di agente di regolamento, dovrebbe essere in grado di fornire ai partecipanti dei CSD i servizi indicati nel presente regolamento e contemplati dall’autorizzazione, ma non dovrebbe fornire, tramite la stessa entità giuridica, altri servizi bancari, al fine di limitare l’esposizione del sistema di regolamento ai rischi derivanti dal fallimento dell’ente creditizio.

(47)

Poiché la direttiva 2013/36/UE non disciplina specificamente il rischio di credito e il rischio di liquidità infragiornalieri derivanti dalla fornitura di servizi bancari accessori al regolamento, è opportuno che gli enti creditizi e i CSD che forniscono tali servizi siano soggetti anche a requisiti specifici rafforzati in materia di attenuazione del rischio di credito e del rischio di liquidità, tra cui una maggiorazione di capitale basata sul rischio che rifletta i rischi pertinenti. Tali requisiti rafforzati in materia di attenuazione del rischio di credito e del rischio di liquidità dovrebbero seguire le norme generali per le infrastrutture dei mercati finanziari e i principi del documento pubblicato nell’aprile 2013 dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria intitolato «Monitoring tools for intraday liquidity management» (Strumenti di controllo per la gestione della liquidità infragiornaliera).

(48)

Alcuni CSD che operano anche come enti creditizi sono soggetti ai requisiti in materia di fondi propri e di segnalazione pertinenti agli enti creditizi e stabiliti nel regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (15) e nella direttiva 2013/36/UE. Data l’importanza sistemica di tali CSD, è opportuno che si applichino i requisiti più rigorosi del diritto dell’Unione, al fine di evitare l’applicazione cumulativa di differenti norme dell’Unione, ad esempio in relazione ai requisiti in materia di segnalazione dei fondi propri. In tutti i settori in cui si ravvisa la duplicazione potenziale dei requisiti, l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (16) (ABE) e l’ESMA dovrebbero fornire un parere sull’applicazione appropriata degli atti dell’Unione in conformità dell’articolo 34 del regolamento (UE) n. 1093/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010.

(49)

Oltre ai requisiti di fondi propri di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 e alla direttiva 2013/36/UE, gli enti creditizi e i CSD dovrebbero essere soggetti a una maggiorazione di capitale che rifletta i rischi, ad esempio i rischi di credito e i rischi di liquidità, derivanti dalla concessione di credito infragiornaliero, tra gli altri, ai partecipanti di un sistema di regolamento titoli o ad altri utenti dei servizi CSD.

(50)

Al fine di garantire il pieno rispetto delle misure specifiche volte ad attenuare il rischio di credito e il rischio di liquidità, è opportuno che le autorità competenti abbiano la possibilità di richiedere ai CSD di designare più di un ente creditizio ogniqualvolta possano dimostrare, sulla base degli elementi disponibili, che le esposizioni di un ente creditizio alla concentrazione del rischio di credito e del rischio di liquidità non siano pienamente attenuate. I CSD dovrebbero anche poter designare più d’un ente creditizio.

(51)

La vigilanza sulla conformità degli enti creditizi designati o dei CSD autorizzati a fornire servizi bancari accessori al regolamento ai requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013 e della direttiva 2013/36/UE e ai pertinenti requisiti prudenziali specifici del presente regolamento dovrebbe essere affidata alle autorità competenti di cui al regolamento (UE) n. 575/2013. Per assicurare l’applicazione coerente delle norme di vigilanza è auspicabile che i servizi bancari dei CSD di entità e natura tali da porre un rischio significativo per la stabilità finanziaria dell’Unione siano soggetti alla vigilanza diretta della BCE alla condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio (17). Il presente regolamento dovrebbe far salvo il regolamento (UE) n. 1024/2013.

(52)

Un ente creditizio o un CSD autorizzato a fornire servizi bancari accessori al regolamento dovrebbe essere conforme a ogni attuale o futuro atto legislativo dell’Unione applicabile agli enti creditizi. Il presente regolamento dovrebbe far salva la direttiva 2014/59/UE e qualsiasi futuro atto legislativo dell’Unione relativo al quadro di risanamento e di risoluzione degli enti creditizi, delle imprese di investimento e di altri enti finanziari.

(53)

Al fine di assicurare un sufficiente grado di sicurezza e di continuità dei servizi forniti dai CSD, è opportuno che essi siano soggetti a specifici requisiti prudenziali e patrimoniali uniformi e direttamente applicabili che attenuino il rischio giuridico, operativo e di investimento cui sono esposti.

(54)

La sicurezza degli accordi di collegamento conclusi tra CSD dovrebbe essere garantita da requisiti specifici che consentano l’accesso dei relativi partecipanti ad altri sistemi di regolamento titoli. La prestazione di servizi accessori di tipo bancario a partire da entità giuridiche distinte non dovrebbe impedire ai CSD di avvalersi di tali servizi, in particolare quando agiscono in qualità di partecipanti a un sistema di regolamento titoli operato da un altro CSD. È particolarmente importante che siano pienamente attenuati tutti i potenziali rischi che risultano dagli accordi di collegamento, tra cui il rischio di credito, di liquidità, organizzativo o qualsiasi altro rischio pertinente per i CSD. Per i collegamenti interoperabili è importante che i sistemi di regolamento titoli connessi siano identici per quanto riguarda il momento di immissione nel sistema degli ordini di trasferimento e l’irrevocabilità di tali ordini di trasferimento e utilizzino norme equivalenti riguardanti il momento in cui i trasferimenti di titoli e contante assumono carattere definitivo. È opportuno che ai CSD che utilizzano un’infrastruttura informatica comune per i regolamenti si applichino gli stessi principi.

(55)

Al fine di consentire alle autorità competenti di vigilare con efficacia sulle attività dei CSD, è opportuno che questi siano soggetti a rigorosi requisiti in materia di conservazione dei dati. I CSD dovrebbero conservare almeno per 10 anni tutte le registrazioni e tutti i dati concernenti tutti i servizi che possono fornire, compresi i dati delle operazioni sui servizi di gestione delle garanzie che comportano il trattamento dei contratti di vendita di titoli con patto di riacquisto o dei contratti di concessione di titoli in prestito. I CSD potrebbero aver bisogno di specificare un formato comune in cui i clienti fornirebbero i dati delle operazioni, così da soddisfare i requisiti di conservazione in conformità delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e attuazione adottate ai sensi del presente regolamento.

(56)

In molti Stati membri gli emittenti sono tenuti per legge a emettere alcuni tipi di titoli, in particolare azioni, avvalendosi dei CSD del proprio paese. Al fine di eliminare tale ostacolo al buon funzionamento del mercato della post-negoziazione nell’Unione e di consentire agli emittenti di scegliere il modo più efficiente per gestire i loro titoli, è opportuno che gli emittenti abbiano il diritto di scegliere un qualsiasi CSD stabilito nell’Unione per registrare i propri titoli e usufruire di tutti i servizi pertinenti offerti da un CSD. Poiché l’armonizzazione dei diritti societari nazionali va oltre l’ambito di applicazione del presente regolamento, è opportuno che continui ad applicarsi il diritto societario nazionale o altro diritto analogo sulla cui base i titoli sono emessi e che siano prese disposizioni atte ad assicurare il rispetto dei requisiti di tale diritto societario nazionale o altro diritto analogo laddove il CSD eserciti il diritto di scelta.

Il diritto societario nazionale e altro diritto analogo sulla cui base i titoli sono emessi disciplinano i rapporti tra l’emittente e i detentori o soggetti terzi e i loro rispettivi diritti e doveri in relazione ai titoli, come i diritti di voto, i dividendi e le operazioni societarie. È opportuno che il rifiuto di prestare servizi a un emittente possa avvenire soltanto sulla base di una valutazione completa dei rischi o se tale CSD non presta servizi di notariato in relazione a titoli emessi sulla base del diritto societario o altro diritto analogo del pertinente Stato membro. Le autorità competenti dovrebbero essere messe in condizione di intervenire in maniera rapida e adeguata in caso di rifiuto ingiustificato da parte di un CSD di fornire i propri servizi ad un emittente.

(57)

In considerazione del numero in aumento delle detenzioni e dei trasferimenti transfrontalieri di titoli potenziato dal presente regolamento, è della massima urgenza e importanza stabilire norme chiare sul diritto applicabile agli aspetti patrimoniali in relazione ai titoli detenuti nei conti gestiti dai CSD. Non di meno, trattandosi di questione orizzontale che va oltre l’ambito di applicazione del presente regolamento, questo aspetto potrebbe essere disciplinato da futuri atti legislativi dell’Unione.

(58)

Il codice di condotta europeo in materia di compensazione e regolamento del 7 novembre 2006 ha istituito un quadro non vincolante che consente l’accesso dei CSD agli altri CSD e ad altre infrastrutture di mercato. Tuttavia, il settore della post-negoziazione resta frammentato lungo linee nazionali, il che rende le operazioni transfrontaliere ingiustificatamente costose. È necessario stabilire condizioni uniformi per i collegamenti tra CSD e per l’accesso dei CSD agli altri CSD e ad altre infrastrutture di mercato. Al fine di consentire ai CSD di offrire ai propri partecipanti l’accesso ad altri mercati, è opportuno che i CSD abbiano il diritto di agire in qualità di partecipanti di un altro CSD o di richiedere a un altro CSD di mettere a punto funzionalità specifiche per accedervi. Tale accesso dovrebbe essere concesso a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie e dovrebbe essere rifiutato solo qualora minacci l’ordinato e corretto funzionamento dei mercati finanziari o provochi un rischio sistemico. Le autorità competenti dovrebbero essere messe in condizione di intervenire in maniera rapida e adeguata in caso di rifiuto ingiustificato da parte di un CSD di concedere l’accesso ad altri CSD. Qualora i collegamenti tra CSD comportino rischi significativi per il regolamento, è opportuno che siano soggetti ad autorizzazione e maggiore vigilanza da parte delle rispettive autorità competenti.

(59)

È inoltre opportuno che i CSD abbiano accesso ai flussi relativi alle operazioni di una CCP o di una sede di negoziazione e che tali infrastrutture di mercato abbiano accesso ai sistemi di regolamento titoli operati dai CSD. Tale accesso può essere rifiutato soltanto qualora minacci l’ordinato e corretto funzionamento dei mercati finanziari o provochi un rischio sistemico e non può essere respinto in base alla perdita di quote di mercato.

(60)

Le autorità competenti dovrebbero essere messe in condizione di intervenire in maniera rapida e adeguata in caso di rifiuto ingiustificato da parte di un CSD o di un’infrastruttura di mercato di concedere l’accesso ai propri servizi. Il presente regolamento completa le modalità di accesso tra sedi di negoziazione, CCP e CSD di cui al regolamento (UE) n. 648/2012 e al regolamento (UE) n. 600/2014 necessarie per stabilire un mercato interno competitivo dei servizi post-negoziazione. È opportuno che l’ESMA e la Commissione continuino a controllare attentamente gli sviluppi dell’infrastruttura di post-negoziazione e che la Commissione intervenga, ove necessario, per impedire distorsioni della concorrenza nel mercato interno.

(61)

Un quadro solido in materia prudenziale e di condotta degli affari per il settore finanziario dovrebbe basarsi su regimi di vigilanza e sanzionatori forti. A tal fine, è opportuno che le autorità di vigilanza siano dotate dei poteri necessari per intervenire e che possano fare affidamento su regimi sanzionatori che scoraggino comportamenti illeciti. La revisione degli attuali poteri sanzionatori e della loro applicazione pratica al fine di promuovere la convergenza delle sanzioni tra le diverse attività di vigilanza è stata oggetto della comunicazione della Commissione dell’8 dicembre 2010 intitolata «Potenziare i regimi sanzionatori nel settore dei servizi finanziari».

(62)

Pertanto, al fine di garantire una reale conformità ai requisiti del presente regolamento da parte dei CSD, degli enti creditizi designati come agenti di regolamento, dei membri dei loro organi di amministrazione e di qualsiasi altro soggetto che detenga il controllo effettivo delle loro attività o di qualsiasi altro soggetto, è opportuno che le autorità competenti siano in grado di applicare sanzioni e misure amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive.

(63)

Al fine di garantire un effetto dissuasivo e un’applicazione coerente delle sanzioni in tutti gli Stati membri, è opportuno che il presente regolamento preveda un elenco delle principali sanzioni amministrative e altre misure che devono essere a disposizione delle autorità competenti, il potere di imporre tali sanzioni e altre misure alle persone fisiche e giuridiche che si rendono responsabili di una violazione, un elenco di criteri fondamentali per determinare il livello e il tipo di sanzioni e altre misure da applicare, nonché il livello delle sanzioni amministrative pecuniarie. È opportuno che nel fissare le sanzioni amministrative pecuniarie si tenga conto di fattori quali eventuali benefici finanziari individuati risultanti dalla violazione, la gravità e la durata della violazione, eventuali circostanze aggravanti o attenuanti, la necessità che le sanzioni amministrative pecuniarie abbiano un effetto deterrente; se opportuno, si dovrebbe prevedere una riduzione in caso di collaborazione con l’autorità competente. È opportuno che l’adozione e la pubblicazione delle sanzioni rispettino i diritti fondamentali stabiliti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta»), in particolare il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare (articolo 7), il diritto alla protezione dei dati di carattere personale (articolo 8) e il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale (articolo 47).

(64)

Al fine di individuare possibili violazioni, si dovrebbero predisporre meccanismi efficaci che incentivino la segnalazione alle autorità competenti di reali o possibili violazioni del presente regolamento. Tali meccanismi dovrebbero prevedere garanzie adeguate per le persone che segnalano reali o possibili violazioni del presente regolamento e per le persone accusate di tali violazioni. Dovrebbero essere istituite procedure appropriate per garantire alla persona accusata il diritto alla protezione dei dati personali, il diritto alla difesa e il diritto di essere ascoltata prima dell’adozione di una decisione definitiva che la riguarda nonché il diritto a un ricorso effettivo dinanzi al giudice contro una decisione o una misura che la riguarda.

(65)

È opportuno che il presente regolamento lasci impregiudicate le disposizioni di legge degli Stati membri in materia di sanzioni penali.

(66)

La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (18) disciplina il trattamento dei dati personali effettuato negli Stati membri a norma del presente regolamento. È opportuno che lo scambio o la trasmissione di dati personali tra le autorità competenti degli Stati membri avvenga in conformità delle norme sul trasferimento dei dati personali di cui alla direttiva 95/46/CE. Il trattamento dei dati personali da parte dell’ESMA a norma del presente regolamento è disciplinato dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (19). Lo scambio o la trasmissione di dati personali da parte dell’ESMA dovrebbe avvenire in conformità delle norme sul trasferimento di dati personali di cui al regolamento (CE) n. 45/2001.

(67)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare nella Carta, soprattutto il diritto al rispetto della vita privata e familiare, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, il diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato nonché la libertà di esercitare un’attività, e deve essere applicato in conformità di tali diritti e principi.

(68)

È opportuno che l’ESMA svolga un ruolo centrale nell’applicazione del presente regolamento, assicurando un’applicazione coerente della normativa dell’Unione da parte delle autorità nazionali competenti e risolvendo le controverse tra tali autorità.

(69)

L’ESMA dovrebbe sottoporre relazioni annuali alla Commissione in cui si valutano le tendenze e i rischi potenziali nei mercati disciplinati dal presente regolamento. Tali relazioni dovrebbero comprendere almeno la valutazione dei seguenti aspetti: efficacia del regolamento, regolamento internalizzato, prestazione di servizi transfrontalieri, motivi del rifiuto di diritti di accesso e qualsiasi altro ostacolo materiale alla concorrenza nei servizi finanziari post-negoziazione, compresi gli ostacoli derivanti da un uso inappropriato delle modalità di licenza, adeguatezza delle penali per i mancati regolamenti, in particolare esigenza di ulteriore flessibilità in relazione a penali per mancati regolamenti riguardo a strumenti finanziari illiquidi, applicazione delle norme degli Stati membri sulla responsabilità civile per perdite attribuibili ai CSD, condizioni per la prestazione di servizi accessori di tipo bancario, requisiti in merito alla protezione dei titoli dei partecipanti e dei loro clienti e regime di sanzioni; le relazioni possono anche contenere, ove necessario, raccomandazioni per azioni preventive o correttive. L’ESMA dovrebbe altresì effettuare verifiche inter pares sulle attività delle autorità competenti ai sensi del presente regolamento entro un termine appropriato e in conformità del regolamento (UE) n. 1095/2010. Data l’importanza sistemica dei CSD e considerato che sono disciplinati per la prima volta a livello dell’Unione, è opportuno prescrivere che tali verifiche inter pares avvengano, inizialmente, ogni 3 anni almeno relativamente alla vigilanza dei CSD che si avvalgono della libertà di prestare servizi o di partecipare a collegamenti interoperabili.

(70)

Trattandosi di un organo con una competenza altamente specializzata in materia di titoli e mercati mobiliari, è efficiente e opportuno incaricare l’ESMA dell’elaborazione di progetti di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione che non comportino scelte politiche, nonché della loro presentazione alla Commissione. Nei casi specificati, è opportuno che l’ESMA cooperi altresì strettamente con i membri del SEBC e con l’ABE.

(71)

Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare norme tecniche di regolamentazione conformemente all’articolo 290 TFUE, agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010 per quanto riguarda i dettagli delle misure relative alla disciplina di regolamento, la segnalazione di regolamenti internalizzati, le informazioni e altri elementi che un CSD deve includere nella domanda di autorizzazione, le condizioni alle quali le autorità competenti per i CSD possono approvarne la partecipazione al capitale di determinate entità giuridiche, le informazioni che le varie autorità devono scambiarsi nell’ambito della vigilanza dei CSD, le informazioni che il CSD richiedente è tenuto a fornire all’ESMA nella domanda di riconoscimento, gli elementi dei dispositivi di governo societario dei CSD, i dettagli dei registri che devono essere tenuti dai CSD, i rischi di cui devono tener conto i CSD allorché effettuano una valutazione completa dei rischi e le autorità competenti che valutano i motivi di rifiuto delle domande di accesso, gli elementi della procedura di accesso dei partecipanti e degli emittenti ai CSD, di accesso tra CSD e tra CSD e altre infrastrutture di mercato, i dettagli delle misure che i CSD devono adottare al fine di mantenere l’integrità dell’emissione, l’attenuazione dei rischi operativi e d’investimento e dei rischi derivanti dai collegamenti tra CSD, i dettagli dei requisiti patrimoniali per i CSD, i dettagli delle domande di autorizzazione a fornire servizi accessori di tipo bancario, la maggiorazione di capitale, i requisiti prudenziali per il rischio di credito e per il rischio di liquidità per i CSD e gli enti creditizi designati che sono autorizzati a fornire servizi accessori di tipo bancario.

(72)

Alla Commissione dovrebbe essere conferito altresì il potere di adottare norme tecniche di attuazione tramite atti di esecuzione conformemente all’articolo 291 TFUE e all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010 per quanto riguarda i formati standard e i modelli per la segnalazione di regolamenti internalizzati, la domanda di autorizzazione dei CSD, la trasmissione di informazioni tra le varie autorità competenti ai fini della vigilanza dei CSD, gli accordi di cooperazione rilevanti tra autorità del paese di origine e autorità del paese ospitante, il formato dei registri che devono essere tenuti dai CSD, le procedure previste per i casi in cui a un partecipante o a un emittente è negato l’accesso a un CSD, i casi in cui è negato l’accesso tra CSD o i casi in cui è negato l’accesso tra CSD e altre infrastrutture di mercato, nonché la consultazione delle varie autorità prima della concessione dell’autorizzazione ad un agente di regolamento.

(73)

Al fine di conseguire gli obiettivi fissati dal presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE riguardo a dettagli specifici concernenti alcune definizioni, ai parametri per il calcolo delle penali pecuniarie a carico dei partecipanti responsabili dei mancati regolamenti e ai criteri in base ai quali le operazioni di un CSD in uno Stato membro ospitante dovrebbero essere considerate di importanza sostanziale per tale Stato membro. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(74)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per l’adozione di decisioni sulla valutazione delle norme di paesi terzi ai fini del riconoscimento di CSD di tali paesi. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (20).

(75)

Nella valutazione delle pertinenti norme dei paesi terzi, dovrebbe essere adottato un approccio proporzionato e basato sui risultati, incentrato sul rispetto delle norme applicabili dell’Unione e, in caso, delle norme internazionali. Potrebbe anche essere concesso un riconoscimento condizionale o temporaneo qualora non vi siano ambiti di sostanziale differenza che avrebbero prevedibili effetti negativi sui mercati dell’Unione.

(76)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire la fissazione di requisiti uniformi per il regolamento e per i CSD, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata dell’azione, possono essere conseguiti meglio a livello dell’Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(77)

È necessario modificare la direttiva 98/26/CE al fine di conformarla alla direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (21), nel senso che i sistemi di regolamento titoli designati non saranno più notificati alla Commissione ma all’ESMA.

(78)

Considerando che il presente regolamento armonizza a livello dell’Unione le misure intese a prevenire e gestire i mancati regolamenti e presenta un ambito di applicazione per tali misure più ampio rispetto al regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (22), è necessario abrogare l’articolo 15 di detto regolamento.

(79)

I CSD dovrebbero essere esentati dall’applicazione della direttiva 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 600/2014 ogniqualvolta forniscano servizi che sono esplicitamente elencati nel presente regolamento. Nondimeno, per garantire che le entità che forniscono servizi e attività di investimento siano soggette alla direttiva 2014/65/UE e al regolamento (UE) n. 600/2014 e per evitare distorsioni della concorrenza tra diversi tipi di fornitori di tali servizi, è necessario prescrivere che i CSD che forniscono servizi e attività di investimento nell’ambito dei loro servizi accessori siano soggetti ai requisiti della direttiva 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 600/2014.

(80)

È opportuno rinviare l’applicazione dei requisiti in materia di autorizzazione e di riconoscimento stabiliti nel presente regolamento al fine di concedere ai CSD stabiliti nell’Unione o in paesi terzi il tempo sufficiente per richiedere l’autorizzazione e il riconoscimento delle loro attività di cui al presente regolamento. Finché non vi sia una decisione di autorizzazione o riconoscimento dei CSD e delle loro attività, compresi i collegamenti tra CSD, ai sensi del presente regolamento, dovrebbero continuare ad applicarsi le rispettive norme nazionali in materia di autorizzazione e riconoscimento dei CSD.

(81)

È inoltre necessario rinviare l’applicazione dei requisiti in materia di disciplina di regolamento e dei requisiti in materia di obbligo di segnalazione di internalizzatori di regolamento fino all’adozione di tutti i necessari atti delegati e di esecuzione che specificano ulteriormente tali requisiti, e dei requisiti in materia di registrazione di taluni valori mobiliari tramite scrittura contabile e dell’obbligo di regolamento nei sistemi di regolamento titoli non oltre il secondo giorno lavorativo successivo alla negoziazione, al fine di concedere ai partecipanti al mercato che detengono titoli in forma cartacea o con periodi di regolamento più lunghi il tempo sufficiente per conformarsi a tali requisiti,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento stabilisce obblighi uniformi per il regolamento degli strumenti finanziari nell’Unione e norme concernenti l’organizzazione dei depositari centrali di titoli (central securities depositories - CSD) e lo svolgimento delle loro attività per promuovere un regolamento sicuro, efficace e agevole.

2.   Il presente regolamento si applica al regolamento di tutti gli strumenti finanziari e di tutte le attività dei CSD, salvo diversa indicazione nel regolamento stesso.

3.   Il presente regolamento fa salve le disposizioni del diritto dell’Unione in materia di strumenti finanziari specifici, in particolare la direttiva 2003/87/CE.

4.   Gli articoli da 10 a 20, da 22 a 24, l’articolo 27, l’articolo 28, paragrafo 6, l’articolo 30, paragrafo 4, e gli articoli 46 e 47, nonché le disposizioni del titolo IV e gli obblighi di riferire alle autorità competenti o alle autorità rilevanti o di rispettare i loro ordini in forza del presente regolamento non si applicano ai membri del SEBC, ad altri organismi nazionali degli Stati membri che svolgono funzioni analoghe né ad altri organismi pubblici incaricati della gestione del debito pubblico nell’Unione, o che intervengono nella medesima, in relazione ai CSD che i suddetti organismi gestiscono direttamente sotto la responsabilità dello stesso organo di amministrazione, che hanno accesso ai fondi di tali organismi e che non sono entità separate.

Articolo 2

Definizioni

1.   Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)   «depositario centrale di titoli» o «CSD»: persona giuridica che opera un sistema di regolamento titoli di cui al punto 3 della sezione A dell’allegato e fornisce almeno un altro servizio di base di cui alla sezione A dell’allegato;

2)   «CSD di un paese terzo»: qualsiasi entità giuridica stabilita in un paese terzo che fornisce un servizio simile al servizio di base di cui al punto 3 della sezione A dell’allegato e svolge almeno un altro servizio di base di cui alla sezione A dell’allegato;

3)   «accentramento»: atto di concentrare la collocazione dei titoli fisici in un CSD in modo da consentire che i trasferimenti successivi possano essere effettuati mediante scritture contabili;

4)   «forma dematerializzata»: il fatto che taluni strumenti finanziari esistono soltanto come registrazioni in scritture contabili;

5)   «CSD cui è presentata la domanda»: CSD che riceve la domanda di accesso ai suoi servizi da parte di un altro CSD mediante un collegamento tra CSD;

6)   «CSD richiedente»: CSD che richiede l’accesso ai servizi di un altro CSD mediante un collegamento tra CSD;

7)   «regolamento»: completamento di un’operazione su titoli, ove eseguita allo scopo di assolvere le obbligazioni delle parti dell’operazione mediante il trasferimento di contante o titoli, o di entrambi;

8)   «strumenti finanziari» o «titoli»: strumenti finanziari quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 15, della direttiva 2014/65/UE;

9)   «ordine di trasferimento»: ordine di trasferimento quale definito all’articolo 2, lettera i), secondo trattino, della direttiva 98/26/CE;

10)   «sistema di regolamento titoli»: sistema ai sensi dell’articolo 2, lettera a), primo, secondo e terzo trattino, della direttiva 98/26/CE, non operato da una controparte centrale e la cui attività consiste nell’esecuzione di ordini di trasferimento;

11)   «internalizzatore di regolamento»: qualsiasi impresa, comprese quelle autorizzate ai sensi della direttiva 2013/36/UE o della direttiva 2014/65/UE che esegue ordini di trasferimento per conto di clienti o per conto proprio anziché mediante un sistema di regolamento titoli;

12)   «data prevista per il regolamento»: data inserita nel sistema di regolamento titoli come data per il regolamento e alla quale le parti di un’operazione su titoli convengono che debba avere luogo il regolamento;

13)   «periodo di regolamento»: periodo di tempo intercorrente tra la data dell’operazione e la data prevista per il regolamento;

14)   «giorno lavorativo»: giorno lavorativo (business day) quale definito all’articolo 2, lettera n), della direttiva 98/26/CE;

15)   «mancato regolamento»: mancato verificarsi del regolamento o il regolamento parziale di un’operazione su titoli alla data prevista per il regolamento a causa della mancanza di titoli o di contante e a prescindere dal motivo di tale mancanza;

16)   «controparte centrale» o «CCP»: CCP quale definita all’articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) n. 648/2012;

17)   «autorità competente»: autorità designata da ogni Stato membro ai sensi dell’articolo 11, salvo se specificato diversamente nel presente regolamento;

18)   «autorità rilevante»: autorità di cui all’articolo 12;

19)   «partecipante»: partecipante, quale definito all’articolo 2, lettera f), della direttiva 98/26/CE, a un sistema di regolamento titoli;

20)   «partecipazione»: partecipazione ai sensi dell’articolo 2, punto 2, della direttiva 2013/34/UE o il fatto di detenere, direttamente o indirettamente, almeno il 20 % dei diritti di voto o del capitale di un’impresa;

21)   «controllo»: relazione tra due imprese quale descritta all’articolo 22 della direttiva 2013/34/UE;

22)   «impresa figlia»: impresa figlia ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, e dell’articolo 22 della direttiva 2013/34/UE;

23)   «Stato membro d’origine»: Stato membro nel quale un CSD è stabilito;

24)   «Stato membro ospitante»: Stato membro, diverso dallo Stato membro d’origine, in cui un CSD ha una succursale o presta servizi CSD;

25)   «succursale»: sede di attività diversa dalla sede dell’amministrazione centrale che costituisce una parte di un CSD, priva di personalità giuridica, e che fornisce servizi CSD per i quali il CSD è stato autorizzato;

26)   «inadempimento», in relazione a un partecipante: situazione in cui nei confronti di un partecipante è aperta una procedura d’insolvenza quale definita all’articolo 2, lettera j), della direttiva 98/26/CE;

27)   «consegna contro pagamento» o «DVP»: meccanismo di regolamento titoli che collega il trasferimento di titoli con il trasferimento di contante in modo che la consegna dei titoli si verifichi se e solo se avviene il corrispondente trasferimento di contante e viceversa;

28)   «conto titoli»: conto sul quale i titoli possono essere accreditati o addebitati;

29)   «collegamento tra CSD»: accordo tra CSD in virtù del quale un CSD diviene un partecipante al sistema di regolamento titoli di un altro CSD al fine di facilitare il trasferimento di titoli dai partecipanti di quest’ultimo ai partecipanti del primo, o accordo in virtù del quale un CSD accede a un altro CSD indirettamente tramite un intermediario. I collegamenti tra CSD comprendono collegamenti standard, collegamenti personalizzati, collegamenti indiretti e collegamenti interoperabili;

30)   «collegamento standard»: collegamento tra CSD con il quale un CSD diviene un partecipante al sistema di regolamento titoli di un altro CSD alle stesse condizioni applicabili a ogni altro partecipante al sistema di regolamento titoli operato da questo secondo CSD;

31)   «collegamento personalizzato»: collegamento tra CSD con il quale ad un CSD che diviene un partecipante al sistema di regolamento titoli di un altro CSD sono forniti servizi specifici aggiuntivi rispetto ai servizi normalmente forniti da tale CSD ai partecipanti al sistema di regolamento titoli;

32)   «collegamento indiretto»: accordo tra un CSD e un terzo diverso da un CSD che è un partecipante al sistema di regolamento titoli di un altro CSD. Tale collegamento è istituito da un CSD per facilitare il trasferimento di titoli dai partecipanti di un altro CSD ai suoi partecipanti;

33)   «collegamento interoperabile»: collegamento tra CSD con il quale i CSD convengono soluzioni tecniche comuni per il regolamento nei sistemi di regolamento titoli da essi operati;

34)   «procedure e norme di comunicazione internazionali aperte»: norme relative alle procedure di comunicazione accettate a livello internazionale, quali i formati dei messaggi e la rappresentazione dei dati standardizzati, disponibili per i soggetti interessati su base equa, aperta e non discriminatoria;

35)   «valori mobiliari»: valori mobiliari quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 44, della direttiva 2014/65/UE;

36)   «azioni»: titoli di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera a), della direttiva 2014/65/UE;

37)   «strumenti del mercato monetario»: strumenti del mercato monetario quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 17, della direttiva 2014/65/UE;

38)   «quote di un organismo di investimento collettivo»: quote di organismi di investimento collettivo di cui all’allegato I, sezione C, punto 3, della direttiva 2014/65/UE;

39)   «quota di emissioni»: quota di emissioni quale descritta all’allegato I, sezione C, punto 11, della direttiva 2014/65/UE, esclusi gli strumenti derivati su quote di emissione;

40)   «mercato regolamentato»: mercato regolamentato quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 21, della direttiva 2014/65/UE;

41)   «sistema multilaterale di negoziazione»: sistema multilaterale di negoziazione quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 22, della direttiva 2014/65/UE;

42)   «sede di negoziazione»: sede di negoziazione quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 24, della direttiva 2014/65/UE;

43)   «agente di regolamento»: agente di regolamento quale definito all’articolo 2, lettera d), della direttiva 98/26/CE;

44)   «mercato di crescita per le PMI»: mercato di crescita per le PMI quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 12, della direttiva 2014/65/UE;

45)   «organo di amministrazione»: organo o organi di un CSD, designato conformemente al diritto nazionale, cui è conferito il potere di stabilire gli indirizzi strategici, gli obiettivi e la direzione generale del CSD e che supervisiona e controlla le decisioni della dirigenza. L’organo di amministrazione comprende le persone che dirigono di fatto l’attività del CSD.

Se, conformemente al diritto nazionale, un organo di amministrazione comprende più organi con funzioni specifiche, i requisiti del presente regolamento si applicano solo ai membri dell’organo di amministrazione a cui il diritto nazionale applicabile attribuisce la rispettiva responsabilità;

46)   «alta dirigenza»: persone fisiche che esercitano funzioni esecutive nell’ambito di un CSD e che sono responsabili della gestione quotidiana del CSD e ne rispondono all’organo di amministrazione.

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 67 riguardo alle misure volte a specificare ulteriormente i servizi accessori di tipo non bancario di cui alla sezione B, punti da 1 a 4, dell’allegato e i servizi accessori di tipo bancario di cui alla sezione C dell’allegato.

TITOLO II

REGOLAMENTO TITOLI

CAPO I

Scrittura contabile

Articolo 3

Scrittura contabile

1.   Fatto salvo il paragrafo 2, gli emittenti stabiliti nell’Unione che emettono o hanno emesso valori mobiliari ammessi alla negoziazione o negoziati in sedi di negoziazione provvedono affinché tali titoli siano rappresentati mediante scrittura contabile tramite accentramento o a seguito di emissione diretta in forma dematerializzata.

2.   A fronte di un’operazione su valori mobiliari eseguita in una sede di negoziazione i relativi titoli sono registrati in un CSD mediante scrittura contabile entro la data prevista per il regolamento, a meno che non siano già stati precedentemente registrati sotto tale forma.

Se i valori mobiliari sono trasferiti per effetto di un contratto di garanzia finanziaria quale definito all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2002/47/CE, tali titoli sono registrati in un CSD mediante scrittura contabile entro la data prevista per il regolamento, a meno che non siano già stati precedentemente registrati sotto tale forma.

Articolo 4

Controllo del rispetto della normativa

1.   Le autorità dello Stato membro nel quale è stabilito l’emittente che emette titoli assicurano l’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1.

2.   Le autorità competenti della vigilanza delle sedi di negoziazione, comprese le autorità competenti designate ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (23), assicurano l’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, del presente regolamento quando i titoli di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento sono negoziati in sedi di negoziazione.

3.   Le autorità degli Stati membri responsabili dell’applicazione della direttiva 2002/47/CE assicurano l’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, del presente regolamento quando i titoli di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento sono trasferiti per effetto di un contratto di garanzia finanziaria quale definito all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2002/47/CE.

CAPO II

Periodi di regolamento

Articolo 5

Data fissata per il regolamento

1.   I partecipanti ad un sistema di regolamento titoli che regolano in tale sistema, per conto proprio o per conto terzi, operazioni su valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, quote di un organismo di investimento collettivo e quote di emissioni regolano tali operazioni alla data prevista per il regolamento.

2.   Per quanto riguarda le operazioni su valori mobiliari di cui al paragrafo 1 eseguite in sedi di negoziazione, la data prevista per il regolamento non è successiva al secondo giorno lavorativo dopo la negoziazione. Tale requisito non si applica alle operazioni negoziate privatamente ma eseguite in una sede di negoziazione, alle operazioni eseguite bilateralmente ma segnalate a una sede di negoziazione, o alla prima operazione che determina l’assoggettamento dei valori mobiliari in questione alla registrazione iniziale mediante scrittura contabile ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2.

3.   Le autorità competenti assicurano l’applicazione del paragrafo 1.

Le autorità competenti per la vigilanza delle sedi di negoziazione assicurano l’applicazione del paragrafo 2.

CAPO III

Disciplina di regolamento

Articolo 6

Misure per prevenire i mancati regolamenti

1.   Le sedi di negoziazione stabiliscono procedure che consentono la conferma dei termini rilevanti delle operazioni su strumenti finanziari di cui all’articolo 5, paragrafo 1, alla data di esecuzione delle operazioni.

2.   Nonostante il requisito stabilito al paragrafo 1, le imprese di investimento autorizzate ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2014/65/UE adottano, laddove applicabile, misure per limitare il numero di mancati regolamenti.

Tali misure prevedono almeno la conclusione di accordi tra l’impresa di investimento e i relativi clienti professionali di cui all’allegato II della direttiva 2014/65/UE per garantire la tempestiva comunicazione dell’attribuzione (allocation) della provvista di titoli all’operazione, la conferma di tale attribuzione e la conferma dell’accettazione o del rifiuto dei termini dell’operazione, in tempo utile, prima della data prevista per il regolamento.

L’ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, emana orientamenti in conformità dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010 sulle procedure standardizzate e i protocolli di messaggistica da utilizzare per la conformità al presente paragrafo, secondo comma.

3.   Per ciascun sistema di regolamento titoli da esso operato, un CSD stabilisce procedure che facilitano il regolamento delle operazioni su strumenti finanziari di cui all’articolo 5, paragrafo 1, alla data prevista per il regolamento con un’esposizione minima dei partecipanti ai rischi di controparte e di liquidità e una bassa percentuale di mancati regolamenti. Il CSD adotta, tramite adeguati meccanismi che incoraggino l’effettuazione del regolamento il prima possibile (early settlement) nell’ambito della data prevista per il regolamento.

4.   Per ciascun sistema di regolamento titoli da esso operato, un CSD adotta misure per incoraggiare e incentivare il regolamento tempestivo delle operazioni da parte dei propri partecipanti. I CSD chiedono ai partecipanti di regolare le rispettive operazioni alla data prevista per il regolamento.

5.   L’ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le misure che le imprese di investimento devono adottare in conformità del paragrafo 2, primo comma, i dettagli delle procedure che facilitano il regolamento di cui al paragrafo 3 e i dettagli delle misure per incoraggiare e incentivare il regolamento tempestivo delle operazioni di cui al paragrafo 4.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 7

Misure per la gestione dei mancati regolamenti

1.   Per ciascun sistema di regolamento titoli da esso operato, un CSD stabilisce un sistema per il monitoraggio dei mancati regolamenti delle operazioni su strumenti finanziari di cui all’articolo 5, paragrafo 1. Il CSD segnala regolarmente all’autorità competente e alle autorità rilevanti il numero e i dettagli dei mancati regolamenti nonché qualsiasi altra informazione pertinente, comprese le misure previste dai CSD e dai loro partecipanti per migliorare l’efficacia dei regolamenti. Tali segnalazioni sono rese pubbliche dai CSD su base annua in forma anonima e aggregata. Le autorità competenti condividono con l’ESMA tutte le informazioni pertinenti sui mancati regolamenti.

2.   Per ciascun sistema di regolamento titoli da esso operato, un CSD stabilisce procedure che facilitano il regolamento delle operazioni su strumenti finanziari di cui all’articolo 5, paragrafo 1, che non sono regolate alla data prevista per il regolamento. Tali procedure prevedono un meccanismo di penalizzazione che rappresenti un efficace deterrente per i partecipanti responsabili dei mancati regolamenti.

Prima di stabilire le procedure di cui al primo comma un CSD consulta le sedi di negoziazione e le CCP nei confronti delle quali presta servizi di regolamento.

Il meccanismo di penalizzazione di cui al primo comma comprende penali pecuniarie a carico dei partecipanti responsabili dei mancati regolamenti («partecipanti inadempienti»). Le penali pecuniarie sono calcolate su base giornaliera con riferimento a ciascun giorno lavorativo successivo alla data prevista per il regolamento in cui un’operazione risulta non regolata, fino alla fine della procedura di acquisto forzoso (buy-in) di cui al paragrafo 3, ma non oltre l’effettiva data di regolamento. Le penali pecuniarie non si configurano come fonte di profitto per il CSD.

3.   Fatto salvo il meccanismo di penalizzazione di cui al paragrafo 2 e salvo il diritto delle controparti dell’operazione di cancellare la stessa previo accordo fra di loro, se un partecipante inadempiente non consegna gli strumenti finanziari di cui all’articolo 5, paragrafo 1, al partecipante destinatario entro i quattro giorni lavorativi successivi alla data prevista per il regolamento («periodo di proroga»), è avviata una procedura di acquisto forzoso, con la quale tali strumenti sono resi disponibili per il regolamento e oggetto di consegna al partecipante destinatario entro un termine appropriato.

Se l’operazione si riferisce a uno strumento finanziario negoziato su un mercato di crescita per le PMI, il periodo di proroga è pari a 15 giorni, a meno che detto mercato non decida di applicare un periodo più breve.

4.   Al requisito di cui al paragrafo 3 si applicano le deroghe seguenti:

a)

in base al tipo di attività (asset) e alla liquidità degli strumenti finanziari in questione, il periodo di proroga può essere esteso da quattro fino a un massimo di sette giorni lavorativi, nel caso in cui un periodo di proroga più breve inciderebbe sull’ordinato e corretto funzionamento dei mercati finanziari interessati;

b)

per operazioni che si compongono di più transazioni, compresi i contratti di vendita di titoli con patto di riacquisto o i contratti di concessione di titoli in prestito, l’acquisto forzoso di cui al paragrafo 3 non si applica qualora il termine di queste operazioni sia sufficientemente breve e tale da rendere inefficace la procedura di acquisto forzoso.

5.   Fatto salvo il paragrafo 7, le deroghe di cui al paragrafo 4 non si applicano in relazione ad operazioni su azioni compensate da una CCP.

6.   Fatto salvo il meccanismo di penalizzazione di cui al l paragrafo 2, quando il prezzo delle azioni concordato al momento della negoziazione è superiore al prezzo versato per l’esecuzione della procedura di acquisto forzoso, la relativa differenza è corrisposta dal partecipante inadempiente al partecipante destinatario non oltre il secondo giorno lavorativo successivo alla consegna degli strumenti finanziari a seguito dell’acquisto forzoso.

7.   Se la procedura di acquisto forzoso non va a buon fine o l’acquisto forzoso non è possibile, il partecipante destinatario può scegliere di ricevere un risarcimento in contanti o di rinviare l’esecuzione dell’acquisto forzoso a una data successiva adeguata («periodo di differimento»). Se gli strumenti finanziari pertinenti non sono consegnati al partecipante destinatario alla fine del periodo di differimento, è corrisposto il risarcimento in contanti.

Il risarcimento in contanti è versato al partecipante destinatario non oltre il secondo giorno lavorativo successivo alla fine della procedura di acquisto forzoso di cui al paragrafo 3 o del periodo di differimento, qualora sia stato scelto quest’ultimo.

8.   Il partecipante inadempiente rimborsa al soggetto che esegue l’acquisto forzoso per tutti gli importi versati in conformità dei paragrafi 3, 4 e 5, comprese eventuali commissioni di esecuzione derivanti dall’acquisto forzoso. Tali commissioni sono oggetto di chiara comunicazione ai partecipanti.

9.   I CSD, le CCP e le sedi di negoziazione stabiliscono procedure che consentono loro di sospendere, previa consultazione con la rispettiva autorità competente, un partecipante che, in maniera costante e sistematica, non adempie agli obblighi di consegna degli strumenti finanziari di cui all’articolo 5, paragrafo 1 alla data prevista per il regolamento, nonché di divulgare al pubblico la sua identità solo dopo avergli dato la possibilità di formulare osservazioni e a condizione che le autorità competenti dei CSD, delle CCP e delle sedi di negoziazione, nonché del partecipante in questione, siano state debitamente informate. Oltre a consultarla prima di ogni sospensione, i CSD, le CCP e le sedi di negoziazione notificano tempestivamente alle rispettive autorità competenti la sospensione di un partecipante. L’autorità competente informa immediatamente le autorità rilevanti della sospensione di un partecipante.

Le informazioni divulgate in merito alle sospensioni non contengono dati personali ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 95/46/CE.

10.   I paragrafi da 2 a 9 si applicano a tutte le operazioni su strumenti finanziari di cui all’articolo 5, paragrafo 1, ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione o compensati mediante CCP come segue:

a)

per le operazioni compensate mediante CCP, la CCP è il soggetto che esegue l’acquisto forzoso conformemente ai paragrafi da 3 a 8;

b)

per le operazioni non compensate mediante CCP ma eseguite in una sede di negoziazione, la sede di negoziazione include tra le proprie norme interne l’obbligo dei suoi membri e dei suoi partecipanti di applicare le misure di cui ai paragrafi da 3 a 8;

c)

per tutte le operazioni diverse da quelle di cui alle lettere a) e b) del presente comma, i CSD includono tra le proprie norme interne l’obbligo dei loro partecipanti di essere assoggettati alle misure di cui ai paragrafi da 3 a 8.

Un CSD fornisce alle CCP e alle sedi di negoziazione le informazioni relative al regolamento necessarie per consentire loro di adempiere ai rispettivi obblighi ai sensi del presente paragrafo.

Fatte salve le lettere da a) a c) del primo comma, i CSD possono controllare l’esecuzione degli acquisti forzosi di cui alle suddette lettere, in relazione a istruzioni di regolamento multiple che concernono gli stessi strumenti finanziari e con la stessa data di scadenza del periodo di esecuzione, al fine di ridurre al minimo il numero di acquisti forzosi da eseguire e, pertanto, l’impatto sul prezzo dei relativi strumenti finanziari.

11.   I paragrafi da 2 a 9 non si applicano ai partecipanti inadempienti che sono CCP.

12.   I paragrafi da 2 a 9 non si applicano se sono aperte procedure d’insolvenza nei confronti del partecipante inadempiente.

13.   Il presente articolo non si applica qualora la sede principale di negoziazione delle azioni sia situata in un paese terzo. La localizzazione della sede principale di negoziazione delle azioni deve essere determinata in conformità dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 236/2012.

14.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 67 per specificare, in funzione del tipo di attività e della liquidità degli strumenti finanziari e del tipo di operazioni, i parametri per il calcolo di un livello deterrente e proporzionato di penali pecuniarie di cui al paragrafo 2, terzo comma, che garantisca un grado elevato di disciplina dei regolamenti e l’ordinato e corretto funzionamento dei mercati finanziari interessati.

15.   L’ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

a)

i dettagli del sistema di monitoraggio dei mancati regolamenti e le segnalazioni sui mancati regolamenti di cui al paragrafo 1;

b)

le procedure di riscossione e ridistribuzione delle penali pecuniarie e di qualsiasi altro possibile provento derivante dall’applicazione di tali penali in conformità del paragrafo 2;

c)

le caratteristiche di funzionamento dell’adeguata procedura di acquisto forzoso di cui ai paragrafi da 3 a 8, ivi compresa la definizione della tempistica opportuna per la consegna dello strumento finanziario a seguito della procedura di acquisto forzoso di cui al paragrafo 3. Tale tempistica è calibrata in base al tipo di attività e alla liquidità degli strumenti finanziari;

d)

le circostanze che consentirebbero un’estensione del periodo di proroga in funzione del tipo di attività e della liquidità degli strumenti finanziari, in conformità delle condizioni di cui al paragrafo 4, lettera a), tenendo conto dei criteri di valutazione della liquidità di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 17, del regolamento (UE) n. 600/2014;

e)

tipo di operazioni e relative specifiche tempistiche di cui al paragrafo 4, lettera b), che rendono inefficace l’acquisto forzoso;

f)

un metodo di calcolo del risarcimento in contanti di cui al paragrafo 7;

g)

le condizioni in cui si considera che un partecipante, in maniera costante e sistematica, non adempie all’obbligo di consegnare gli strumenti finanziari di cui al paragrafo 9; e

h)

le informazioni di regolamento necessarie di cui al paragrafo 10, secondo comma.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 8

Controllo del rispetto della normativa

1.   L’autorità competente del CSD che opera il sistema di regolamento titoli, l’autorità rilevante responsabile della sorveglianza del sistema di regolamento titoli interessato, nonché le autorità competenti per la vigilanza delle sedi di negoziazione, delle imprese di investimento e delle CCP garantiscono l’applicazione degli articoli 6 e 7 da parte dei soggetti sottoposti alla loro vigilanza e controllano l’applicazione delle penali imposte. Ove necessario, le rispettive autorità competenti cooperano strettamente. Gli Stati membri informano l’ESMA in relazione alle autorità competenti designate che fanno parte della struttura di vigilanza a livello nazionale.

2.   Al fine di garantire prassi di vigilanza uniformi, efficienti ed efficaci all’interno dell’Unione in relazione agli articoli 6 e 7 del presente regolamento, l’ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, può emanare orientamenti in conformità dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

3.   Una violazione delle norme del presente titolo non inficia la validità di un contratto privato su strumenti finanziari o la possibilità per le parti di ottenere l’applicazione delle disposizioni di tale contratto.

CAPO IV

Regolamento internalizzato

Articolo 9

Internalizzatori di regolamento

1.   Gli internalizzatori di regolamento segnalano trimestralmente alle autorità competenti del loro luogo di stabilimento in forma aggregata il volume e il valore di tutte le operazioni su titoli che regolano al di fuori di un sistema di regolamento titoli.

Le autorità competenti trasmettono senza indugio le informazioni ricevute in forza del primo comma all’ESMA e comunicano all’ESMA i potenziali rischi derivanti da tali attività di regolamento.

2.   L’ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente il contenuto di tale segnalazione.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

3.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione volti a stabilire formati standard, modelli e procedure per segnalare e trasmettere le informazioni di cui al paragrafo 1.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

TITOLO III

DEPOSITARI CENTRALI DI TITOLI

CAPO I

Autorizzazione e vigilanza dei CSD

Sezione 1

Autorità responsabili dell’autorizzazione e della vigilanza dei CSD

Articolo 10

Autorità competente

Fatte salve le funzioni di sorveglianza dei membri del SEBC di cui all’articolo 12, paragrafo 1, un CSD è autorizzato e vigilato dall’autorità competente del proprio Stato membro d’origine.

Articolo 11

Designazione dell’autorità competente

1.   Ogni Stato membro designa l’autorità competente incaricata delle funzioni previste dal presente regolamento in materia di autorizzazione e vigilanza dei CSD stabiliti sul proprio territorio e ne informa l’ESMA.

Se uno Stato membro designa più di un’autorità competente, ne specifica chiaramente i rispettivi ruoli e designa una sola di esse come responsabile della cooperazione con le autorità competenti degli altri Stati membri, le autorità rilevanti, l’ESMA e l’ABE quando espressamente menzionato nel presente regolamento.

2.   L’ESMA pubblica sul suo sito Internet l’elenco delle autorità competenti designate conformemente al paragrafo 1.

3.   Alle autorità competenti sono conferiti i poteri di vigilanza e di indagine necessari per l’esercizio delle loro funzioni.

Articolo 12

Autorità rilevanti

1.   Le seguenti autorità sono coinvolte nell’autorizzazione e nella vigilanza dei CSD ogniqualvolta specificamente menzionato nel presente regolamento:

a)

l’autorità responsabile della sorveglianza del sistema di regolamento titoli operato dal CSD nello Stato membro il cui diritto si applica a detto sistema di regolamento titoli;

b)

le banche centrali dell’Unione che emettono le principali valute in cui ha luogo il regolamento;

c)

se del caso, la banca centrale dell’Unione nei cui libri contabili è regolata la gamba di un sistema di regolamento titoli operato dal CSD.

2.   L’ESMA pubblica sul suo sito Internet l’elenco delle autorità rilevanti di cui al paragrafo 1.

3.   L’ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano le condizioni alle quali le valute dell’Unione di cui al paragrafo 1, lettera b), sono considerate principali e le modalità per stabilire una procedura efficace per la consultazione delle autorità rilevanti di cui alle lettere b) e c) di tale paragrafo.

L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 13

Scambio di informazioni

1.   Le autorità competenti, le autorità rilevanti e l’ESMA si trasmettono, su richiesta e senza indebito ritardo, le informazioni necessarie ai fini dell’esercizio delle funzioni previste dal presente regolamento.

2.   Le autorità competenti, le autorità rilevanti, l’ESMA e gli altri organismi o persone fisiche e giuridiche che ricevono informazioni riservate nell’esercizio delle funzioni previste dal presente regolamento se ne servono solo nell’esercizio delle loro funzioni.

Articolo 14

Cooperazione tra autorità

1.   Le autorità competenti, le autorità rilevanti e l’ESMA cooperano strettamente, anche scambiandosi tutte le informazioni pertinenti per l’applicazione del presente regolamento. Ove rilevante e opportuno, tale cooperazione include altre autorità e organismi pubblici, in particolare quelli istituiti o designati a norma della direttiva 2003/87/CE.

Al fine di garantire prassi di vigilanza uniformi, efficienti ed efficaci all’interno dell’Unione, compresa la cooperazione tra le autorità competenti e le autorità rilevanti nelle varie valutazioni necessarie per l’applicazione del presente regolamento, l’ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, può emanare orientamenti rivolti alle autorità competenti in conformità dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

2.   Nell’esercizio delle loro funzioni generali, le autorità competenti tengono in debito conto l’impatto potenziale delle loro decisioni sulla stabilità del sistema finanziario in tutti gli altri Stati membri interessati, in particolare nelle situazioni di emergenza di cui all’articolo 15, sulla base delle informazioni disponibili.

Articolo 15

Situazioni di emergenza

Fatta salva la procedura di notifica di cui all’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 98/26/CE, le autorità competenti e le autorità rilevanti informano immediatamente l’ESMA e il Comitato europeo per il rischio sistemico istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (24) e si informano vicendevolmente di ogni situazione di emergenza relativa a un CSD, ivi compresi eventuali sviluppi nei mercati finanziari, che potrebbe avere effetti negativi sulla liquidità dei mercati, sulla stabilità della valuta in cui si effettua il regolamento, sull’integrità della politica monetaria o sulla stabilità del sistema finanziario in uno degli Stati membri in cui il CSD o uno dei suoi partecipanti è stabilito.

Sezione 2

Condizioni e procedure per l’autorizzazione dei CSD

Articolo 16

Autorizzazione di un CSD

1.   Qualsiasi persona giuridica che rientra nella definizione di CSD ottiene un’autorizzazione dall’autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita prima di iniziare la sua attività.

2.   L’autorizzazione specifica i servizi di base elencati alla sezione A dell’allegato e i servizi accessori di tipo non bancario consentiti ai sensi della sezione B dell’allegato che il CSD è autorizzato a prestare.

3.   Il CSD rispetta in modo continuativo le condizioni necessarie per l’autorizzazione.

4.   Il CSD, nonché i suoi revisori dei conti indipendenti, notificano all’autorità competente, senza indebito ritardo, ogni modifica sostanziale avente un’incidenza sul rispetto delle condizioni per l’autorizzazione.

Articolo 17

Procedura di concessione dell’autorizzazione

1.   Il CSD richiedente presenta la domanda di autorizzazione alla sua autorità competente.

2.   La domanda di autorizzazione è accompagnata da tutte le informazioni necessarie per permettere all’autorità competente di accertare che il CSD richiedente abbia adottato, al momento del rilascio dell’autorizzazione, tutte le disposizioni necessarie per garantire il rispetto degli obblighi stabiliti nel presente regolamento. La domanda di autorizzazione comprende il programma operativo indicante il tipo di attività previste e l’organizzazione strutturale del CSD.

3.   Entro 30 giorni lavorativi (working days) dal ricevimento della domanda l’autorità competente valuta se essa è completa. Se la domanda è incompleta, l’autorità competente fissa un termine entro il quale il CSD richiedente deve trasmettere le informazioni aggiuntive. Quando la domanda è considerata completa, l’autorità competente informa il CSD richiedente.

4.   Dal momento in cui la domanda è considerata completa l’autorità competente trasmette tutte le informazioni contenute nella domanda alle autorità rilevanti e consulta dette autorità a proposito delle caratteristiche del sistema di regolamento titoli operato dal CSD richiedente. Ciascuna autorità rilevante può comunicare all’autorità competente il suo parere entro 3 mesi dal ricevimento delle informazioni dall’autorità rilevante.

5.   Ogniqualvolta il CSD richiedente intende fornire servizi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE in aggiunta ai servizi accessori di tipo non bancario esplicitamente elencati nella sezione B dell’allegato, l’autorità competente trasmette tutte le informazioni incluse nella domanda all’autorità di cui all’articolo 67 della direttiva 2014/65/UE e consulta tale autorità in merito alla capacità del CSD richiedente di soddisfare i requisiti della direttiva 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 600/2014.

6.   Prima di concedere l’autorizzazione al CSD richiedente, l’autorità competente consulta le autorità competenti dell’altro Stato membro interessato nei seguenti casi:

a)

il CSD è un’impresa figlia di un CSD autorizzato in un altro Stato membro;

b)

il CSD è un’impresa figlia dell’impresa madre di un CSD autorizzato in un altro Stato membro;

c)

il CSD è controllato dalle stesse persone fisiche o giuridiche che controllano un altro CSD autorizzato in un altro Stato membro.

7.   La consultazione di cui al paragrafo 6 riguarda:

a)

l’idoneità degli azionisti e delle persone di cui all’articolo 27, paragrafo 6, nonché l’onorabilità e la professionalità delle persone che dirigono effettivamente l’attività del CSD di cui all’articolo 27, paragrafi 1 e 4, nei casi in cui tali azionisti e persone sono comuni al CSD richiedente e ad un CSD autorizzato in un altro Stato membro;

b)

la possibilità che le relazioni di cui al paragrafo 6, lettere a), b) e c), tra il CSD autorizzato in un altro Stato membro e il CSD richiedente non influenzano la capacità di quest’ultimo di soddisfare i requisiti del presente regolamento.

8.   Entro 6 mesi dalla presentazione della domanda completa l’autorità competente comunica per iscritto al CSD richiedente, con una decisione pienamente motivata, se l’autorizzazione è stata concessa o rifiutata.

9.   L’ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni che il CSD richiedente deve fornire all’autorità competente nella domanda di autorizzazione.

L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

10.   L’ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati standard, modelli e procedure per la domanda di autorizzazione.

L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 18

Effetti dell’autorizzazione

1.   Le attività di un CSD autorizzato si limitano alla prestazione dei servizi contemplati dalla sua autorizzazione o notifica in conformità dell’articolo 19, paragrafo 8.

2.   I sistemi di regolamento titoli possono essere operati soltanto da CSD autorizzati, incluse le banche centrali che fungono da CSD.

3.   Un CSD autorizzato può avere partecipazioni esclusivamente in persone giuridiche le cui attività siano limitate alla prestazione dei servizi elencati alle sezioni A e B dell’allegato, salvo che la partecipazione sia approvata dalla rispettiva autorità competente con la motivazione che non comporta un aumento significativo del profilo di rischio del CSD.

4.   L’ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i criteri a cui devono attendersi le autorità competenti per approvare la partecipazione dei CSD in persone giuridiche diverse da quelle che forniscono i servizi elencati alle sezioni A e B dell’allegato. Fra i criteri in questione può figurare la complementarità dei servizi forniti dalla persona giuridica rispetto ai servizi forniti da un CSD e la misura dell’esposizione del CSD alle passività derivanti da tale partecipazione.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 19

Estensione ed esternalizzazione delle attività e dei servizi

1.   Un CSD autorizzato presenta domanda di autorizzazione all’autorità competente dello Stato membro d’origine quando intende esternalizzare a terzi un servizio di base ai sensi dell’articolo 30 o estendere le proprie attività ad una o più delle seguenti:

a)

servizi di base aggiuntivi elencati alla sezione A dell’allegato non contemplati dall’autorizzazione iniziale;

b)

servizi accessori consentiti ma non esplicitamente elencati alla sezione B dell’allegato, non contemplati dall’autorizzazione iniziale;

c)

gestione di un altro sistema di regolamento titoli;

d)

regolamento totale o parziale della gamba contante del proprio sistema di regolamento titoli nei libri contabili di un altro agente di regolamento;

e)

creazione di collegamenti interoperabili, anche con CSD dei paesi terzi.

2.   La concessione dell’autorizzazione di cui al paragrafo 1 è soggetta alla procedura stabilita all’articolo 17.

L’autorità competente informa il CSD richiedente del rilascio o del rifiuto dell’autorizzazione entro 3 mesi dalla presentazione della domanda completa.

3.   I CSD stabiliti nell’Unione che intendono creare collegamenti interoperabili presentano alle rispettive autorità competenti una domanda di autorizzazione come richiesto al paragrafo 1, lettera e). Tali autorità si consultano in merito all’approvazione del collegamento tra CSD. In caso di decisioni divergenti e se convenuto da entrambe le autorità competenti, la questione può essere deferita all’ESMA, che può intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti dall’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

4.   Le autorità di cui al paragrafo 3 rifiutano di autorizzare un collegamento solo quando questo minacci l’ordinato e corretto funzionamento dei mercati finanziari o faccia insorgere un rischio sistemico.

5.   I collegamenti interoperabili tra CSD che esternalizzano alcuni dei loro servizi, relativi a tali collegamenti, a un soggetto pubblico in conformità dell’articolo 30, paragrafo 5, e i collegamenti fra CSD che non sono menzionati al paragrafo 1, lettera e), non sono soggetti all’autorizzazione di cui a tale lettera, ma sono notificati alle autorità competenti e rilevanti dei CSD prima della loro attuazione, fornendo tutte le informazioni pertinenti per consentire a tali autorità di valutare la conformità con i requisiti di cui all’articolo 48.

6.   Un CSD stabilito e autorizzato nell’Unione può mantenere o stabilire un collegamento con un CSD di un paese terzo conformemente alle condizioni e procedure di cui al presente articolo. Qualora i collegamenti siano istituiti con CSD di paesi terzi, le informazioni fornite dal CSD richiedente consentono all’autorità competente di valutare se tali collegamenti soddisfino i requisiti di cui all’articolo 48 o i requisiti a questi equivalenti.

7.   L’autorità competente del CSD richiedente impone al CSD di interrompere un collegamento notificato quando tale collegamento non soddisfa i requisiti di cui all’articolo 48 e potrebbe pertanto minacciare l’ordinato e corretto funzionamento dei mercati finanziari o potrebbe far insorgere un rischio sistemico. L’autorità competente che imponga al CSD di interrompere un collegamento segue la pertinente procedura stabilita all’articolo 20, paragrafi 2 e 3.

8.   I servizi accessori aggiuntivi esplicitamente elencati alla sezione B dell’allegato non sono soggetti a autorizzazione, ma sono notificati all’autorità competente prima della loro prestazione.

Articolo 20

Revoca dell’autorizzazione

1.   Fatta salva qualsiasi azione o misura correttiva di cui al titolo V, l’autorità competente dello Stato membro d’origine revoca l’autorizzazione in uno qualunque dei seguenti casi, qualora il CSD:

a)

non abbia utilizzato l’autorizzazione per 12 mesi, rinunci espressamente all’autorizzazione o non abbia prestato alcun servizio o esercitato alcuna attività nel corso dei sei mesi precedenti;

b)

abbia ottenuto l’autorizzazione presentando false dichiarazioni o facendo ricorso a qualsiasi altro strumento illecito;

c)

non soddisfi più le condizioni di rilascio dell’autorizzazione e non abbia adottato le azioni correttive richieste dall’autorità competente entro un termine fissato;

d)

abbia violato gravemente o sistematicamente i requisiti stabiliti nel presente regolamento o, ove applicabile, della direttiva 2014/65/UE o del regolamento (UE) n. 600/2014.

2.   A partire dal momento in cui viene a conoscenza di uno dei casi di cui al paragrafo 1, l’autorità competente consulta immediatamente le autorità rilevanti e, se del caso, l’autorità di cui all’articolo 67 della direttiva 2014/65/UE sulla necessità di revocare l’autorizzazione.

3.   L’ESMA e ogni autorità rilevante e, se del caso, l’autorità di cui all’articolo 67 della direttiva 2014/65/UE possono chiedere in qualsiasi momento all’autorità competente dello Stato membro d’origine di verificare se il CSD continua a rispettare le condizioni di rilascio dell’autorizzazione.

4.   L’autorità competente può limitare la revoca dell’autorizzazione a un servizio, un’attività o uno strumento finanziario particolare.

5.   I CSD adottano, attuano e mantengono apposite procedure atta a garantire, in caso di revoca dell’autorizzazione di cui al paragrafo 1, il tempestivo e ordinato regolamento e trasferimento delle attività dei clienti e dei partecipanti a un altro CSD.

Articolo 21

Registro dei CSD

1.   Le decisioni adottate dalle autorità competenti ai sensi degli articoli 16, 19 e 20 sono immediatamente comunicate all’ESMA.

2.   Le banche centrali informano senza indebito ritardo l’ESMA dei sistemi di regolamento titoli da esse operati.

3.   La denominazione di ciascun CSD che opera a norma del presente regolamento e al quale sono stati concessi l’autorizzazione o il riconoscimento ai sensi degli articoli 16, 19 o 25 è iscritto in un registro che specifica i servizi e, ove applicabile, le categorie di strumenti finanziari per i quali il CSD è stato autorizzato. Il registro comprende l’indicazione delle succursali gestite dal CSD in altri Stati membri, dei collegamenti tra CSD e delle informazioni richieste in forza dell’articolo 31 qualora gli Stati membri si siano avvalsi della possibilità prevista da detto articolo. L’ESMA rende disponibile l’elenco sul suo sito apposito e ne cura l’aggiornamento.

Sezione 3

Vigilanza dei CSD

Articolo 22

Riesame e valutazione

1.   L’autorità competente riesamina almeno una volta all’anno le disposizioni, le strategie, le procedure e i meccanismi attuati da un CSD per attenersi alle disposizioni del presente regolamento e valuta i rischi ai quali il CSD è esposto o potrebbe essere esposto, nonché i rischi che il CSD genera per il buon funzionamento dei mercati dei titoli.

2.   L’autorità competente prescrive al CSD di presentare all’autorità competente un adeguato piano di risanamento per assicurare la continuità delle sue operazioni critiche.

3.   L’autorità competente assicura che un adeguato piano di risoluzione sia adottato e mantenuto per ciascun CSD al fine di assicurare almeno la continuità delle funzioni di base, tenendo conto delle dimensioni, dell’importanza sistemica, della natura, dell’ampiezza e della complessità delle attività del CSD in questione e dell’eventuale piano di risoluzione adottato in forza della direttiva 2014/59/UE.

4.   L’autorità competente stabilisce la frequenza e il grado di dettaglio del riesame e della valutazione di cui al paragrafo 1 tenendo conto delle dimensioni, dell’importanza sistemica, della natura, dell’ampiezza e della complessità delle attività del CSD interessato. Il riesame e la valutazione sono aggiornati almeno una volta l’anno.

5.   L’autorità competente sottopone il CSD a ispezioni in loco.

6.   Nell’effettuare il riesame e la valutazione di cui al paragrafo 1, l’autorità competente consulta nella fase iniziale le autorità rilevanti, in particolare per quanto riguarda il funzionamento dei sistemi di regolamento titoli operati dal CSD e, se del caso, l’autorità di cui all’articolo 67 della direttiva 2014/65/UE.

7.   L’autorità competente informa regolarmente, e comunque almeno una volta l’anno, le autorità rilevanti e, se del caso, l’autorità di cui all’articolo 67 della direttiva 2014/65/UE circa i risultati del riesame e della valutazione di cui al paragrafo 1, comprese eventuali azioni correttive o sanzioni.

8.   Nell’effettuare il riesame e la valutazione di cui al paragrafo 1, le autorità competenti responsabili della vigilanza dei CSD legati dai tipi di relazioni di cui all’articolo 17, paragrafo 6, lettere a), b) e c), si trasmettono reciprocamente tutte le informazioni pertinenti atte a facilitare loro i compiti.

9.   L’autorità competente impone ai CSD che non soddisfano i requisiti del presente regolamento di adottare sin dalle prime fasi le azioni o le misure necessarie per affrontare la situazione.

10.   L’ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue:

a)

le informazioni che il CSD deve fornire all’autorità competente ai fini del riesame e della valutazione di cui al paragrafo 1;

b)

le informazioni che l’autorità competente deve fornire alle autorità rilevanti di cui al paragrafo 7;

c)

le informazioni che le autorità competenti di cui al paragrafo 8 devono comunicarsi reciprocamente.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

11.   L’ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati standard, modelli e procedure per fornire le informazioni di cui al paragrafo 10, primo comma.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Sezione 4

Prestazione di servizi in un altro Stato membro

Articolo 23

Libertà di prestare servizi in un altro Stato membro

1.   Un CSD autorizzato può prestare i servizi di cui all’allegato nel territorio dell’Unione, anche mediante l’apertura di una succursale, purché tali servizi siano contemplati dall’autorizzazione.

2.   Un CSD autorizzato che intende prestare i servizi di base di cui ai punti 1 e 2 della sezione A dell’allegato in relazione a strumenti finanziari emessi in base alla normativa di un altro Stato membro di cui all’articolo 49, paragrafo 1, o aprire una succursale in un altro Stato membro è soggetto alla procedura di cui ai paragrafi da 3 a 7.

3.   Un CSD che intende prestare i servizi di cui al paragrafo 2 nel territorio di un altro Stato membro per la prima volta o che intende modificare la gamma dei servizi oggetto di prestazione comunica all’autorità competente dello Stato membro d’origine le seguenti informazioni:

a)

lo Stato membro nel quale intende operare;

b)

il programma di attività che indica, in particolare, i servizi che intende prestare;

c)

la valuta o le valute che intende trattare;

d)

ove vi sia una succursale, la struttura organizzativa della succursale e i nomi delle persone responsabili della sua gestione;

e)

ove opportuno, una valutazione delle misure che intende adottare per consentire ai suoi utenti di conformarsi alla normativa nazionale di cui all’articolo 49, paragrafo 1.

4.   Entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 3, l’autorità competente dello Stato membro d’origine trasmette tali informazioni all’autorità competente dello Stato membro ospitante a meno che, considerando li servizi che il CSD intende prestare, non abbia motivi di dubitare dell’adeguatezza della struttura amministrativa o della situazione finanziaria del CSD che intende prestare i suoi servizi nello Stato membro ospitante.

L’autorità competente dello Stato membro ospitante informa tempestivamente le autorità rilevanti di tale Stato membro di qualsiasi comunicazione ricevuta ai sensi del primo comma.

5.   Nei casi in cui decide, a norma del paragrafo 4, di non comunicare tutte le informazioni di cui al paragrafo 3 all’autorità competente dello Stato membro ospitante, l’autorità competente dello Stato membro d’origine indica, entro 3 mesi a decorrere dal ricevimento di tutte le informazioni, le ragioni del suo rifiuto al CSD interessato e informa l’autorità competente dello Stato membro ospitante della propria decisione in relazione al paragrafo 6, lettera a). In tal caso, l’autorità competente dello Stato membro ospitante non emette la comunicazione di cui al paragrafo 6, lettera a).

6.   Il CSD può iniziare a fornire i servizi di cui al paragrafo 2 nello Stato membro ospitante:

a)

al momento del ricevimento di una comunicazione dell’autorità competente dello Stato membro ospitante che conferma di aver ricevuto la comunicazione di cui al paragrafo 4 e, ove rilevante, approva la valutazione di cui al paragrafo 3, lettera e);

b)

in caso di mancato ricevimento di una comunicazione, dopo tre mesi dalla data di trasmissione della comunicazione di cui al paragrafo 4.

7.   In caso di modifica di una qualsiasi delle informazioni comunicate conformemente al paragrafo 3, il CSD ne avverte per iscritto l’autorità competente dello Stato membro d’origine almeno un mese prima che la modifica sia attuata. L’autorità competente dello Stato membro d’origine, a sua volta, informa tempestivamente l’autorità competente dello Stato membro ospitante in merito a tali modifiche.

Articolo 24

Cooperazione tra le autorità dello Stato membro d’origine e di quello ospitante e verifica inter pares

1.   Se un CSD autorizzato in uno Stato membro ha aperto una succursale in un altro Stato membro, l’autorità competente dello Stato membro d’origine e l’autorità competente dello Stato membro ospitante cooperano strettamente nello svolgimento delle loro funzioni previste dal presente regolamento, in particolare nell’esecuzione di ispezioni in loco in tale succursale. L’autorità competente dello Stato membro d’origine e quella dello Stato membro ospitante, nell’esercizio delle loro responsabilità, possono eseguire ispezioni in loco in tale succursale dopo aver informato rispettivamente l’autorità competente dello Stato membro d’origine o quella dello Stato membro ospitante.

2.   L’autorità competente dello Stato membro d’origine o dello Stato membro ospitante possono esigere che i CSD che prestano servizi ai sensi dell’articolo 23 presentino loro relazioni periodiche sulle attività da essi svolte in tale Stato membro ospitante, anche ai fini della raccolta dei dati statistici. L’autorità competente dello Stato membro ospitante fornisce tali relazioni periodiche all’autorità competente dello Stato membro d’origine su richiesta di quest’ultima.

3.   Su richiesta dell’autorità competente dello Stato membro ospitante, l’autorità competente dello Stato membro d’origine del CSD comunica senza indugio l’identità degli emittenti e dei partecipanti ai sistemi di regolamento titoli operati dal CSD che presta servizi nello Stato membro ospitante ed altre eventuali informazioni pertinenti relative alle attività del CSD nello Stato membro ospitante.

4.   Quando, tenuto conto della situazione dei mercati dei valori mobiliari nello Stato membro ospitante, le attività di un CSD hanno acquisito un’importanza sostanziale per il funzionamento dei mercati dei valori mobiliari e la tutela degli investitori nello Stato membro ospitante, l’autorità competente dello Stato membro d’origine e dello Stato membro ospitante e le autorità rilevanti dello Stato membro d’origine e dello Stato membro ospitante concludono accordi di cooperazione per la vigilanza delle attività di tale CSD nello Stato membro ospitante.

Se un CSD ha acquisito un’importanza sostanziale per il funzionamento dei mercati dei valori mobiliari e la tutela degli investitori in più di uno Stato membro ospitante, lo Stato membro d’origine può decidere che tali accordi di cooperazione debbano includere collegi delle autorità di vigilanza.

5.   Quando l’autorità competente dello Stato membro ospitante ha motivi chiari e dimostrabili per ritenere che un CSD che presta servizi sul suo territorio a norma dell’articolo 23 non ottemperi agli obblighi derivanti dalle disposizioni del presente regolamento, ne informa l’autorità competente dello Stato membro d’origine e l’ESMA.

Se, nonostante le misure prese dall’autorità competente dello Stato membro d’origine o per il fatto che tali misure si rivelano insufficienti, il CSD persiste nel non ottemperare agli obblighi che gli derivano dalle disposizioni del presente regolamento, l’autorità competente dello Stato membro ospitante, dopo aver informato l’autorità competente dello Stato membro d’origine, adotta tutte le misure necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento nel territorio dello Stato membro ospitante. L’ESMA è informata di tali misure senza indugio.

L’autorità competente dello Stato membro d’origine e quella dello Stato membro ospitante possono deferire la questione all’ESMA, che può intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti dall’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

6.   Fatto salvo l’articolo 30 del regolamento (UE) n. 1095/2010 e previa consultazione dei membri del SEBC, l’ESMA organizza ed effettua almeno ogni tre anni una verifica inter pares della vigilanza dei CSD che si avvalgono della libertà di prestare servizi in più di uno Stato membro conformemente all’articolo 23 o partecipano a collegamenti interoperabili.

Nell’ambito della verifica inter pares di cui al primo comma, l’ESMA richiede altresì, ove opportuno, pareri o consulenza al gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati di cui all’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

7.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 67 riguardo alle misure che stabiliscono i criteri secondo i quali le operazioni di un CSD in uno Stato membro ospitante potrebbero essere considerate di sostanziale importanza per il funzionamento dei mercati dei valori mobiliari e la tutela degli investitori in tale Stato membro ospitante.

8.   L’ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di attuazione volti a stabilire formati standard, modelli e procedure per la cooperazione di cui ai paragrafi 1, 3 e 5.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Sezione 5

Relazioni con i paesi terzi

Articolo 25

Paesi terzi

1.   I CSD di paesi terzi possono prestare i servizi di cui all’allegato nel territorio dell’Unione anche attraverso l’apertura di una succursale.

2.   Fermo restando il paragrafo 1, i CSD di paesi terzi che intendano prestare i servizi di base di cui ai punti 1 e 2 della sezione A dell’allegato riguardo a strumenti finanziari emessi in base alla normativa di uno Stato membro di cui all’articolo 49, paragrafo 1, secondo comma, o aprire una succursale in uno Stato membro sono soggetti alla procedura di cui ai paragrafi da 4 a 11 del presente articolo.

3.   I CSD stabiliti e autorizzati nell’Unione possono mantenere o stabilire un collegamento con CSD di paesi terzi conformemente all’articolo 48.

4.   Previa consultazione delle autorità di cui al paragrafo 5, l’ESMA può riconoscere un CSD di un paese terzo che ha presentato domanda di riconoscimento per prestare i servizi di cui al paragrafo 2, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

la Commissione ha adottato una decisione conformemente al paragrafo 9;

b)

il CSD del paese terzo è soggetto ad un’efficace azione di autorizzazione, vigilanza e sorveglianza o, se il sistema di regolamento titoli è operato da una banca centrale, un’azione di sorveglianza, che garantisca la piena conformità ai requisiti prudenziali applicabili nel paese terzo in questione;

c)

sono stati conclusi accordi di cooperazione tra l’ESMA e le autorità responsabili del paese terzo in questione («autorità responsabili del paese terzo») conformemente al paragrafo 10;

d)

ove opportuno, il CSD di un paese terzo adotta le misure necessarie per consentire ai suoi utenti di conformarsi alla normativa nazionale pertinente dello Stato membro in cui intende prestare servizi CSD, compresa la normativa di cui all’articolo 49, paragrafo 1, secondo comma, e l’adeguatezza di tali misure è stata confermata dalle autorità competenti dello Stato membro in cui il suddetto CSD intende fornire servizi CSD.

5.   Per valutare se le condizioni di cui al paragrafo 4 sono rispettate, l’ESMA consulta:

a)

le autorità competenti degli Stati membri in cui il CSD del paese terzo intende prestare servizi CSD, in particolare in merito alle modalità con cui tale CSD intende soddisfare il requisito di cui al paragrafo 4, lettera d);

b)

le autorità rilevanti;

c)

le autorità responsabili del paese terzo incaricate dell’autorizzazione, della vigilanza e della sorveglianza dei CSD.

6.   Il CSD di un paese terzo di cui al paragrafo 2 presenta domanda di riconoscimento all’ESMA.

Il CSD istante fornisce all’ESMA tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini del riconoscimento. Entro 30 giorni lavorativi (working days) dal ricevimento della domanda, l’ESMA accerta che essa sia completa. Se la domanda è incompleta, l’ESMA fissa un termine entro il quale il CSD richiedente deve trasmettere le informazioni mancanti.

Le autorità competenti degli Stati membri in cui il CSD di un paese terzo intende prestare servizi CSD valutano il rispetto da parte di tale CSD della normativa di cui al paragrafo 4, lettera d), e comunicano all’ESMA, con una decisione pienamente motivata, se il rispetto è garantito o meno entro 3 mesi dal ricevimento dall’ESMA stessa di tutte le informazioni necessarie.

La decisione in merito al riconoscimento è basata sui criteri stabiliti al paragrafo 4.

Entro 6 mesi dalla presentazione della domanda completa l’ESMA comunica per iscritto al CSD istante, con una decisione pienamente motivata, se il riconoscimento è stato concesso o rifiutato.

7.   Le autorità competenti degli Stati membri in cui il CSD di un paese terzo, debitamente riconosciuto ai sensi del paragrafo 4, presta servizi CSD possono chiedere, in stretta cooperazione con l’ESMA, alle autorità responsabili dei paesi terzi di:

a)

presentare relazioni periodiche sulle attività svolte dal CSD di un paese terzo in tali Stati membri ospitanti, anche ai fini della raccolta di dati statistici;

b)

comunicare in tempi ragionevoli l’identità degli emittenti e dei partecipanti ai sistemi di regolamento titoli operati dal CSD di un paese terzo che presta servizi in tale Stato membro ospitante ed altre eventuali informazioni pertinenti relative alle attività del medesimo CSD nello Stato membro ospitante.

8.   L’ESMA, previa consultazione delle autorità di cui al paragrafo 5, riesamina il riconoscimento del CSD di un paese terzo quando quest’ultimo estenda i suoi servizi nell’Unione, in conformità della procedura stabilita ai paragrafi 4, 5 e 6.

L’ESMA revoca il riconoscimento di tale CSD quando le condizioni stabilite al paragrafo 4 non sono più soddisfatte o nelle circostanze di cui all’articolo 20.

9.   La Commissione può adottare atti di esecuzione con cui stabilisce che le disposizioni legislative e di vigilanza di un paese terzo assicurano che i CSD ivi autorizzati soddisfano requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti di fatto ai requisiti fissati dal presente regolamento, che in tale paese terzo i CSD sono soggetti su base continuativa a un’efficace azione di vigilanza, sorveglianza e controllo del rispetto della normativa e che il quadro giuridico di tale paese terzo prevede un sistema di equivalenza efficace per il riconoscimento di CSD autorizzati a norma di regimi giuridici di paesi terzi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 68, paragrafo 2.

Nel procedere alla determinazione di cui al primo comma, la Commissione può altresì valutare se le disposizioni legislative e di vigilanza di un paese terzo riflettano le norme CSPR-IOSCO concordate a livello internazionale nella misura in cui queste ultime non siano in conflitto con i requisiti stabiliti nel presente regolamento.

10.   In conformità dell’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1095/2010, l’ESMA conclude accordi di cooperazione con le autorità responsabili dei paesi terzi le cui disposizioni legislative e di vigilanza sono state riconosciute equivalenti al presente regolamento conformemente al paragrafo 9. Tali accordi specificano almeno:

a)

il meccanismo per lo scambio di informazioni tra l’ESMA, le autorità competenti dello Stato membro ospitante e le autorità responsabili dei paesi terzi, compreso l’accesso a tutte le informazioni relative ai CSD autorizzati nei paesi terzi richieste dall’ESMA e in particolare l’accesso alle informazioni nei casi di cui al paragrafo 7;

b)

il meccanismo per la tempestiva notifica all’ESMA nel caso in cui l’autorità responsabile di un paese terzo ritenga che un CSD soggetto alla sua vigilanza violi le condizioni della sua autorizzazione o altre normative applicabili;

c)

le procedure riguardanti il coordinamento delle attività di vigilanza, comprese, se opportuno, le ispezioni in loco.

Se un accordo di cooperazione prevede il trasferimento di dati personali da parte di uno Stato membro, il trasferimento avviene in conformità delle disposizioni della direttiva 95/46/CE e, se un accordo di cooperazione prevede il trasferimento di dati personali da parte dell’ESMA, il trasferimento avviene in conformità delle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001.

11.   Un CSD di un paese terzo, se è stato riconosciuto a norma dei paragrafi da 4 a 8, può prestare i servizi di cui all’allegato nel territorio dell’Unione anche attraverso l’apertura di una succursale.

12.   L’ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni che il CSD richiedente deve fornire all’ESMA nella domanda di riconoscimento di cui al paragrafo 6.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

CAPO II

Requisiti per i CSD

Sezione 1

Requisiti organizzativi

Articolo 26

Disposizioni generali

1.   I CSD si dotano di solidi dispositivi di governo societario, ivi compresa una chiara struttura organizzativa con linee di responsabilità ben definite, trasparenti e coerenti, procedure efficaci per l’individuazione, la gestione, il controllo e la segnalazione dei rischi ai quali sono o potrebbero essere esposti nonché politiche retributive e meccanismi di controllo interno adeguati, tra cui valide procedure amministrative e contabili.

2.   I CSD adottano politiche e procedure sufficientemente efficaci per assicurare il rispetto del presente regolamento, compreso il rispetto da parte dei dirigenti e dei dipendenti di tutte le disposizioni del presente regolamento.

3.   I CSD mantengono e applicano disposizioni organizzative e amministrative scritte efficaci per individuare e gestire ogni potenziale conflitto di interessi tra loro (compresi i dirigenti, i dipendenti, i membri dell’organo di amministrazione o le persone a essi direttamente o indirettamente legate) e i propri partecipanti o clienti. Essi mantengono adeguate procedure di risoluzione e le applicano ogniqualvolta si verifichi un potenziale conflitto di interessi.

4.   I CSD rendono accessibili al pubblico i loro dispositivi di governo societario e le norme che ne disciplinano l’attività.

5.   I CSD dispongono di procedure adeguate affinché i loro dipendenti possano segnalare internamente potenziali violazioni del presente regolamento avvalendosi di uno specifico canale.

6.   I CSD sono soggetti a verifiche regolari e indipendenti. I risultati delle verifiche sono comunicati all’organo di amministrazione e messi a disposizione dell’autorità competente e, se del caso, del comitato degli utenti, tenendo conto dei potenziali conflitti di interessi tra i membri del comitato degli utenti e il CSD.

7.   Se un CSD fa parte di un gruppo di imprese che comprende altri CSD o enti creditizi di cui al titolo IV, adotta politiche e procedure dettagliate che specificano in che modo i requisiti stabiliti nel presente articolo si applicano al gruppo e alle diverse entità del gruppo.

8.   L’ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare a livello sia del CSD che del gruppo di cui al paragrafo 7:

a)

gli strumenti di controllo dei rischi per i CSD di cui al paragrafo 1;

b)

le responsabilità del personale in posizioni chiave in relazione ai rischi del CSD di cui al paragrafo 1;

c)

i potenziali conflitti di interessi di cui al paragrafo 3;

d)

i metodi di verifiche di cui al paragrafo 6; e

e)

i casi in cui sarebbe opportuno, tenendo conto dei potenziali conflitti di interessi tra i membri del comitato degli utenti e il CSD, condividere i risultati delle verifiche con il comitato degli utenti conformemente al paragrafo 6.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 27

Alta dirigenza, organo di amministrazione e azionisti

1.   L’alta dirigenza di un CSD possiede l’onorabilità e l’esperienza necessarie per assicurare una gestione sana e prudente del CSD.

2.   I CSD hanno un organo di amministrazione di cui almeno un terzo dei membri, ma non meno di due di essi, sono indipendenti.

3.   La remunerazione dei membri indipendenti e di altri membri non esecutivi dell’organo di amministrazione non è legata ai risultati economici del CSD.

4.   L’organo di amministrazione è composto di membri idonei che possiedono l’onorabilità necessaria, nonché opportune competenze, esperienze e conoscenze dell’entità e del mercato. I membri non esecutivi dell’organo di amministrazione stabiliscono un obiettivo per la rappresentanza del genere sottorappresentato nell’organo di amministrazione stesso ed elaborano una politica sulle modalità per accrescere il numero dei membri del genere sottorappresentato al fine di conseguire tale obiettivo. L’obiettivo, la politica e la relativa attuazione sono resi pubblici.

5.   I CSD stabiliscono chiaramente il ruolo e le responsabilità dell’organo di amministrazione in conformità del diritto nazionale pertinente e, su richiesta, mettono a disposizione dell’autorità competente e del revisore i verbali delle riunioni dell’organo di amministrazione.

6.   Gli azionisti del CSD e le persone che sono in condizione di esercitare un controllo, diretto o indiretto, sulla gestione del CSD devono essere in grado di assicurarne una gestione sana e prudente.

7.   I CSD:

a)

trasmettono all’autorità competente e rendono pubbliche informazioni sulla proprietà del CSD, relative in particolare all’identità delle parti che sono in condizione di esercitare un controllo sul funzionamento del CSD e all’entità dei loro interessi;

b)

informano l’autorità competente e chiedono l’approvazione di quest’ultima in merito a qualsiasi decisione di trasferimento di diritti di proprietà che dia origine a cambiamenti dell’identità delle persone che esercitano il controllo sul funzionamento del CSD. Dopo aver ricevuto l’approvazione da parte della relativa autorità competente, il CSD rende pubblico il trasferimento di diritti di proprietà.

Qualsiasi persona fisica o giuridica comunica senza indebito ritardo al CSD e alla rispettiva autorità competente la decisione di acquisire o cedere diritti di proprietà che dia origine a cambiamenti dell’identità delle persone che esercitano il controllo sul funzionamento del CSD.

8.   Entro 60 giorni lavorativi (working days) dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 7, l’autorità competente adotta una decisione sulle modifiche all’assetto di controllo del CSD proposte. L’autorità competente rifiuta di approvare le modifiche all’assetto di controllo del CSD proposte quando vi siano ragioni obiettive e dimostrabili per ritenere che tali modifiche mettano a repentaglio la gestione sana e prudente del CSD o la sua capacità di rispettare il presente regolamento.

Articolo 28

Comitato degli utenti

1.   I CSD istituiscono comitati degli utenti per ciascun sistema di regolamento titoli da essi operato. Tali comitati sono composti di rappresentanti degli emittenti e dei partecipanti ai sistemi di regolamento titoli. I pareri formulati dal comitato degli utenti devono essere indipendenti da influenze dirette dei dirigenti del CSD.

2.   I CSD stabiliscono in modo non discriminatorio il mandato di ciascun comitato degli utenti istituito, i dispositivi di governo societario necessari per assicurarne l’indipendenza, le sue procedure operative, i criteri di ammissione e il meccanismo di elezione dei suoi membri. I dispositivi di governo societario sono resi pubblici e garantiscono che il comitato degli utenti riferisca direttamente all’organo di amministrazione e si riunisca regolarmente.

3.   I comitati degli utenti formulano pareri all’attenzione dell’organo di amministrazione sulle disposizioni essenziali che si ripercuotono sui loro membri, compresi i criteri di accettazione degli emittenti o dei partecipanti ai loro rispettivi sistemi di regolamento titoli e il livello dei servizi.

4.   I comitati degli utenti possono sottoporre all’organo di amministrazione un parere non vincolante ampiamente motivato sulle strutture dei prezzi del CSD.

5.   Fatto salvo il diritto delle autorità competenti a essere debitamente informate, i membri del comitato degli utenti sono tenuti alla riservatezza. Quando il presidente di un comitato degli utenti accerta che su una data questione un membro si trova in una situazione di conflitto di interessi reale o potenziale, il membro non è autorizzato a votare sulla predetta questione.

6.   Il CSD informa immediatamente l’autorità competente e il comitato degli utenti di ogni decisione per la quale l’organo di amministrazione decide di non seguire il parere del comitato degli utenti. Quest’ultimo può informare l’autorità competente in merito agli eventuali settori in cui ritiene che il suo parere non sia stato seguito.

Articolo 29

Conservazione dei dati

1.   I CSD conservano per un periodo minimo di 10 anni tutti i dati relativi ai servizi e alle attività, compresi i servizi accessori di cui alle sezioni B e C dell’allegato, per permettere all’autorità competente di controllare il rispetto dei requisiti del presente regolamento.

2.   Su richiesta, i CSD mettono i dati di cui al paragrafo 1 a disposizione dell’autorità competente e delle autorità rilevanti, nonché di altre autorità pubbliche che abbiano il potere, a norma del diritto dell’Unione o del diritto nazionale del proprio Stato membro d’origine, di chiedere l’accesso a tali dati per l’espletamento delle loro funzioni.

3.   L’ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i dettagli dei dati di cui al paragrafo 1 che devono essere conservati per verificare che i CSD rispettino le disposizioni del presente regolamento.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

4.   L’ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire il formato dei dati di cui al paragrafo 1 che devono essere conservati per verificare che i CSD rispettino le disposizioni del presente regolamento.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 30

Esternalizzazione

1.   Se esternalizza servizi o attività a terzi, un CSD resta pienamente responsabile del rispetto di tutti gli obblighi che gli incombono ai sensi del presente regolamento e si conforma in ogni momento alle seguenti condizioni:

a)

l’esternalizzazione non comporta delega della sua responsabilità;

b)

il rapporto e gli obblighi del CSD nei confronti dei suoi partecipanti o emittenti restano invariati;

c)

le condizioni di rilascio dell’autorizzazione del CSD non cambiano;

d)

l’esternalizzazione non ostacola l’esercizio delle funzioni di vigilanza e di sorveglianza, incluso l’accesso in loco per acquisire informazioni pertinenti necessarie allo svolgimento di tali funzioni;

e)

l’esternalizzazione non ha per effetto quello di privare il CSD dei sistemi e dei mezzi di controllo necessari per gestire i rischi ai quali è esposto;

f)

il CSD conserva le competenze e le risorse necessarie per valutare, su base continuativa, la qualità dei servizi forniti, la capacità organizzativa e l’adeguatezza patrimoniale del prestatore di servizi, vigilare efficacemente sui servizi esternalizzati e gestire i rischi connessi all’esternalizzazione;

g)

il CSD ha accesso diretto alle informazioni pertinenti ai servizi esternalizzati;

h)

il prestatore di servizi collabora con l’autorità competente e le autorità rilevanti in merito alle attività esternalizzate;

i)

il CSD garantisce che il prestatore di servizi rispetti le norme stabilite dalla pertinente normativa in materia di protezione dei dati applicabile se i prestatori di servizi fossero stabiliti nell’Unione. Il CSD ha la responsabilità di assicurare che tali norme siano stabilite in un contratto tra le parti e che siano mantenute.

2.   Il CSD definisce in un accordo scritto i suoi diritti e obblighi e quelli del prestatore di servizi. L’accordo di esternalizzazione consente al CSD di porre fine all’accordo.

3.   I CSD e i prestatori di servizi mettono a disposizione dell’autorità competente e delle autorità rilevanti, su richiesta, tutte le informazioni necessarie per permettere a queste di valutare se le attività esternalizzate siano conformi ai requisiti del presente regolamento.

4.   L’esternalizzazione di un servizio di base è soggetta ad autorizzazione dell’autorità competente, a norma dell’articolo 19.

5.   I paragrafi da 1 a 4 non si applicano quando un CSD esternalizza alcuni dei suoi servizi o delle sue attività a un’entità pubblica e quando l’esternalizzazione è disciplinata da un quadro giuridico, regolamentare e operativo specifico, concordato e formalizzato congiuntamente dall’entità pubblica e dal CSD pertinente e approvato dalle autorità competenti sulla base dei requisiti stabiliti nel presente regolamento.

Articolo 31

Servizi prestati da soggetti diversi dai CSD

1.   Fatto salvo l’articolo 30 e se richiesto dalla normativa nazionale, un soggetto diverso dai CSD può essere responsabile della registrazione delle scritture contabili nei conti titoli gestiti dai CSD.

2.   Gli Stati membri che consentono a soggetti diversi dai CSD di fornire alcuni servizi di base di cui alla sezione A dell’allegato in conformità del paragrafo 1 precisano nella rispettiva normativa nazionale i requisiti che si applicano in tale caso. Tali requisiti includono le disposizioni del presente regolamento che si applicano sia al CSD che, ove pertinente, all’altro soggetto interessato.

3.   Gli Stati membri che consentono a soggetti diversi dai CSD di fornire alcuni servizi di base di cui alla sezione A dell’allegato in conformità del paragrafo 1 comunicano all’ESMA tutte le informazioni rilevanti concernenti la prestazione di tali servizi, comprese le relative normative nazionali.

L’ESMA inserisce tali informazioni nel registro dei CSD di cui all’articolo 21.

Sezione 2

Norme sulla condotta negli affari

Articolo 32

Disposizioni generali

1.   I CSD hanno finalità e obiettivi chiaramente definiti e realizzabili, ad esempio in relazione ai livelli minimi di servizio, alle aspettative sotto il profilo della gestione dei rischi ed alle priorità commerciali.

2.   I CSD si dotano di norme trasparenti per la gestione dei reclami.

Articolo 33

Requisiti di partecipazione

1.   Per ciascun sistema di regolamento titoli che opera, i CSD si dotano di criteri di partecipazione pubblici che consentono un accesso equo e aperto a tutte le persone giuridiche che intendono diventare partecipanti. Tali criteri sono trasparenti, oggettivi e non discriminatori, in modo da garantire un accesso ai CSD equo e aperto, tenendo in debito conto i rischi per la stabilità finanziaria e l’ordinato funzionamento dei mercati. Criteri che restringono l’accesso sono autorizzati soltanto se giustificati ai fini del controllo di un rischio specifico al quale i CSD sono esposti.

2.   I CSD trattano senza indugio le domande di accesso rispondendo al più tardi entro un mese e rendono pubbliche le procedure applicate per il trattamento di tali domande.

3.   I CSD rifiutano l’accesso a un partecipante che soddisfa i criteri di cui al paragrafo 1 soltanto se motivano la loro decisione per iscritto, sulla base di una valutazione completa dei rischi.

In caso di rifiuto, il partecipante richiedente ha il diritto di presentare un reclamo presso l’autorità competente del CSD che gli ha rifiutato l’accesso.

Tale autorità competente esamina debitamente il reclamo valutando i motivi del rifiuto e trasmette al partecipante richiedente una risposta motivata.

Tale autorità competente consulta l’autorità competente del luogo di stabilimento del partecipante richiedente in merito alla sua valutazione del reclamo. Se l’autorità competente del partecipante richiedente è in disaccordo con la valutazione, ciascuna delle due autorità competenti può deferire la questione all’ESMA, che può intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti dall’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Se il rifiuto del CSD di concedere l’accesso al partecipante richiedente è ritenuto ingiustificato, l’autorità competente del CSD che ha rifiutato l’accesso ordina al CSD di concedere l’accesso al partecipante richiedente.

4.   I CSD si dotano di procedure obiettive e trasparenti per sospendere i partecipanti che non soddisfano più i criteri di partecipazione di cui al paragrafo 1 e assicurare il loro ordinato ritiro.

5.   L’ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i rischi di cui devono tenere conto i CSD allorché effettuano una valutazione completa dei rischi e le autorità competenti quando valutano i motivi di rifiuto conformemente al paragrafo 3, nonché per specificare gli elementi della procedura di cui al paragrafo 3.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

6.   L’ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati standard e modelli per la procedura di cui al paragrafo 3.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 34

Trasparenza

1.   Per ciascun sistema di regolamento titoli che operano, nonché per ciascuno degli altri servizi di base che fornisce, i CSD rendono pubblici i prezzi e le commissioni associati ai servizi di base elencati nella sezione A dell’allegato da essi forniti. I CSD pubblicano separatamente i prezzi e le commissioni di ciascun servizio fornito e di ciascuna funzione prestata, compresi gli sconti e le riduzioni, nonché le condizioni da soddisfare per beneficiarne. Essi consentono ai clienti l’accesso separato agli specifici servizi prestati.

2.   I CSD pubblicano il proprio listino prezzi in modo da facilitare il confronto delle offerte e consentire ai clienti di conoscere in anticipo il prezzo che dovranno pagare per l’uso dei servizi.

3.   I CSD sono tenuti a praticare, per i loro servizi di base, la politica dei prezzi da essi pubblicata.

4.   I CSD forniscono ai propri clienti informazioni che consentono loro di verificare le fatture a fronte dei listini prezzi pubblicati.

5.   I CSD comunicano a tutti i clienti informazioni che consentono a questi di valutare i rischi associati ai servizi forniti.

6.   I CSD contabilizzano separatamente costi e ricavi dei servizi di base forniti e comunicano tali informazioni all’autorità competente.

7.   I CSD contabilizzano globalmente costi e ricavi dei servizi accessori forniti e comunicano tali informazioni all’autorità competente.

8.   Per assicurare un’applicazione efficace delle norme dell’Unione in materia di concorrenza e consentire l’individuazione, tra l’altro, di sovvenzionamenti incrociati dei servizi accessori da parte dei servizi di base, i CSD tengono una contabilità analitica delle loro attività. Tale contabilità analitica distingue almeno costi e ricavi associati a ciascuno dei suoi servizi di base da quelli associati ai servizi accessori.

Articolo 35

Procedure di comunicazione con i partecipanti e con altre infrastrutture di mercato

Nelle procedure di comunicazione con i partecipanti ai sistemi di regolamento titoli da essi operati e con le infrastrutture di mercato con le quali si interfacciano, i CSD utilizzano le procedure e le norme di comunicazione internazionali aperte in materia di messaggistica e dati di riferimento, al fine di rendere più efficienti la registrazione, il pagamento e il regolamento.

Sezione 3

Requisiti per i servizi CSD

Articolo 36

Disposizioni generali

Per ciascun sistema di regolamento titoli che opera, un CSD si dota di regole e procedure appropriate, comprese solide pratiche e verifiche contabili, al fine di contribuire a garantire l’integrità delle emissioni di titoli, nonché a ridurre e gestire i rischi associati alla custodia e al regolamento delle operazioni su titoli.

Articolo 37

Integrità dell’emissione

1.   I CSD adottano le opportune misure di riconciliazione per verificare che il numero di titoli che costituiscono un’emissione di titoli o parte di un’emissione di titoli presentata ai CSD sia pari alla somma dei titoli registrati nei conti titoli dei partecipanti al sistema di regolamento titoli operato dai CSD nonché, ove applicabile, dei titoli registrati nei conti propri presso il CSD. Tali misure di riconciliazione sono effettuate almeno una volta al giorno.

2.   Se ritenuto opportuno e qualora nel processo di riconciliazione per una determinata emissione di titoli siano coinvolte altri soggetti, quali ad esempio gli emittenti, le autorità di registrazione, gli agenti di emissione, gli agenti di trasferimento, i depositari comuni, altri CSD o altri soggetti, i CSD e tali soggetti organizzano adeguate misure atte ad assicurare la cooperazione e lo scambio reciproco di informazioni in modo da garantire l’integrità dell’emissione.

3.   In un sistema di regolamento titoli operato da un CSD non sono ammessi gli scoperti su titoli, i saldi debitori o la creazione di titoli.

4.   L’ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le misure di riconciliazione che i CSD deve adottare ai sensi dei paragrafi 1, 2 e 3.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 38

Protezione dei titoli dei partecipanti e di quelli dei loro clienti

1.   Per ciascun sistema di regolamento titoli che operano, i CSD tengono registri e una contabilità che consentono loro, in qualsiasi momento e senza ritardi, di segregare, nei conti presso i CSD stessi, i titoli di un partecipante da quelli di ogni altro partecipante, e, se del caso, dalle proprie attività.

2.   I CSD tengono registri e una contabilità che consentono a ciascun partecipante di segregare i propri titoli da quelli dei suoi clienti.

3.   I CSD tengono registri e una contabilità che consentono a ciascun partecipante di detenere, in un unico conto titoli, i titoli appartenenti a diversi clienti di tale partecipante («segregazione omnibus»).

4.   I CSD tengono registri e una contabilità che consentono ad un partecipante di segregare i titoli di ciascun cliente del partecipante, se e secondo quanto richiesto dal partecipante stesso («segregazione per singolo cliente»).

5.   I partecipanti offrono ai propri clienti almeno la scelta fra segregazione omnibus e segregazione per singolo cliente e li informano dei costi e dei rischi associati a ciascuna opzione.

Tuttavia i CSD e i loro partecipanti forniscono la segregazione per singoli clienti per cittadini e residenti di uno Stato membro, nonché per le persone giuridiche stabilite in uno Stato membro, ove richiesto dalla normativa nazionale dello Stato membro a norma della quale i titoli sono emessi nella versione vigente al 17 settembre 2014. Tale obbligo si applica fino alla modifica o all’abrogazione della normativa nazionale e fintantoché le sue finalità sono valide.

6.   I CSD e i loro partecipanti rendono pubblici i livelli di protezione e i costi associati ai vari livelli di segregazione che forniscono e offrono tali servizi a condizioni commerciali ragionevoli. I dettagli dei diversi livelli di segregazione comprendono una descrizione delle principali implicazioni giuridiche dei rispettivi livelli di segregazione offerti, comprese le informazioni sul diritto fallimentare applicabile nelle giurisdizioni competenti.

7.   I CSD non usano per alcuno scopo i titoli che non appartengono loro. Tuttavia i CSD possono usare i titoli di un partecipante ove abbiano ottenuto il consenso esplicito preventivo del partecipante. I CSD richiedono ai loro partecipanti di ottenere preventivamente, dai propri clienti, il consenso necessario.

Articolo 39

Carattere definitivo del regolamento

1.   I CSD garantiscono che il sistema di regolamento titoli che operano offra un’adeguata protezione ai partecipanti. Gli Stati membri designano e notificano il sistema di regolamento titoli operato dai CSD secondo le procedure di cui all’articolo 2, lettera a), della direttiva 98/26/CE.

2.   I CSD garantiscono che ogni sistema di regolamento titoli da essi operato definisca i momenti di immissione e di irrevocabilità degli ordini di trasferimento in quel sistema di regolamento titoli in conformità degli articoli 3 e 5 della direttiva 98/26/CE.

3.   I CSD rendono note le norme che disciplinano il carattere definitivo dei trasferimenti di titoli e contante in un sistema di regolamento titoli.

4.   I paragrafi 2 e 3 si applicano fatte salve le disposizioni applicabili ai collegamenti tra CSD e fatto salvo l’articolo 48, paragrafo 8.

5.   I CSD prendono tutte le misure ragionevoli per garantire che, conformemente alle norme di cui al paragrafo 3, i trasferimenti di titoli e contante di cui al paragrafo 3 siano definitivi in tempo reale o nel corso della giornata e, in ogni caso, non oltre la fine del giorno lavorativo della data di regolamento effettivo.

6.   Se offrono i servizi di cui all’articolo 40, paragrafo 2, i CSD fanno in modo che i proventi in contanti dei regolamenti titoli siano messi a disposizione dei beneficiari entro la fine del giorno lavorativo corrispondente alla data prevista per il regolamento.

7.   Tutte le operazioni in titoli contro contante tra partecipanti diretti a un sistema di regolamento titoli gestito da un CSD e regolate in tale sistema di regolamento titoli sono regolate con DVP.

Articolo 40

Regolamento in contanti

1.   Per le operazioni denominate nella valuta del paese in cui si svolge il regolamento, i CSD regolano i pagamenti in contanti dei suoi sistemi di regolamento titoli attraverso conti aperti presso una banca centrale che emette la valuta pertinente, se pratico o possibile.

2.   Quando il regolamento presso le banche centrali, come previsto al paragrafo 1, non è pratico o non è possibile, i CSD possono offrire di regolare i pagamenti in contanti per la totalità dei loro sistemi di regolamento titoli o per parte di essi attraverso conti aperti presso un ente creditizio o tramite i propri conti. Se un CSD offre di regolare attraverso conti aperti presso un ente creditizio o tramite i propri conti, lo fa conformemente alle disposizioni del titolo IV.

3.   I CSD fanno in modo che tutte le informazioni fornite ai partecipanti al mercato riguardo ai rischi e ai costi associati al regolamento nei conti degli enti creditizi o tramite i propri conti siano chiare, corrette e non fuorvianti. I CSD mettono a disposizione dei clienti o potenziali clienti informazioni sufficienti per consentire loro di individuare e valutare i rischi e i costi associati al regolamento nei conti degli enti creditizi o tramite i propri conti e fornisce tali informazioni su richiesta.

Articolo 41

Regole e procedure da seguire in caso di inadempimento dei partecipanti

1.   Per ciascun sistema di regolamento titoli operata da un CSD questi si dota di regole e procedure da seguire in caso di inadempimento di uno o più dei suoi partecipanti che siano efficaci e chiaramente definite, nonché in grado di garantire che il CSD possa intervenire tempestivamente per contenere le perdite, limitare le pressioni sulla liquidità e continuare ad assolvere i suoi obblighi.

2.   I CSD rendono pubbliche le norme da seguire in caso di inadempimento dei partecipanti e le procedure del caso.

3.   I CSD, insieme ai loro partecipanti e agli altri soggetti interessati, sottopongono le procedure da seguire in caso di inadempimento dei partecipanti a verifiche e revisioni periodiche, per assicurare che siano pratiche ed efficaci.

4.   Al fine di assicurare l’applicazione uniforme del presente articolo l’ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, può emanare orientamenti in conformità dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Sezione 4

Requisiti prudenziali

Articolo 42

Requisiti generali

I CSD adottano un solido quadro per la gestione globale dei rischi giuridici, commerciali, operativi o di altro genere, sia diretti che indiretti, fra cui misure atte a limitare i casi di frode e di negligenza.

Articolo 43

Rischio giuridico

1.   Ai fini della sua autorizzazione e vigilanza, nonché dell’informazione dei suoi clienti, i CSD si dotano di regole, procedure e contratti chiari e comprensibili per tutti i sistemi di regolamento titoli che gestiscono e tutti gli altri servizi che forniscono.

2.   I CSD formulano le regole, le procedure e i contratti in modo che siano azionabili in tutte le giurisdizioni pertinenti, anche in caso di inadempimento de un partecipante.

3.   I CSD che operano in diverse giurisdizioni territoriali adottano ogni ragionevole iniziativa per individuare e attenuare i rischi derivanti da potenziali conflitti di legge tra le varie giurisdizioni.

Articolo 44

Rischio commerciale generale

I CSD si dotano di solidi sistemi di gestione e controllo e di strumenti informatici per individuare, monitorare e gestire i rischi commerciali generali, comprese le perdite derivanti da una cattiva esecuzione della strategia commerciale, da flussi finanziari e da spese operative.

Articolo 45

Rischio operativo

1.   I CSD individuano le fonti di rischio operativo, interne ed esterne, e ne riducono al minimo l’impatto avvalendosi di strumenti informatici, controlli e procedure adeguati, anche per tutti i sistemi di regolamento titoli da essi operati.

2.   I CSD mantengono strumenti informatici appropriati, in grado di garantire un livello elevato di sicurezza e affidabilità operativa, e sono dotati di capacità adeguate. Gli strumenti informatici gestiscono in maniera adeguata la complessità, la diversità e il tipo dei servizi forniti e delle attività esercitate, in modo da assicurare norme di sicurezza elevate nonché l’integrità e la riservatezza delle informazioni detenute.

3.   Per i servizi che forniscono nonché per ciascun sistema di regolamento titoli da essi operati, i CSD stabiliscono, attuano e mantengono una politica adeguata di continuità operativa ed un piano di ripristino in caso di disastro allo scopo di preservare i servizi, assicurare la ripresa tempestiva delle attività e l’adempimento degli obblighi del CSD in caso di eventi che comportino un rischio significativo di perturbare le attività.

4.   Il piano di cui al paragrafo 3 prevede il ripristino di tutte le operazioni e posizioni dei partecipanti al momento della disfunzione, in modo da permettere ai partecipanti al CSD di continuare ad operare con certezza e di completare il regolamento alla data prevista, anche assicurando che i sistemi informatici critici possano riprendere rapidamente a funzionare dal momento della disfunzione. Esso prevede anche l’allestimento di un secondo sito per il trattamento dei dati dotato di risorse, capacità e funzionalità sufficienti e adeguate disposizioni in merito al personale.

5.   I CSD elaborano e attuano un programma per testare i dispositivi di cui ai paragrafi da 1 a 4.

6.   I CSD individuano, controllano e gestiscono i rischi ai quali i principali partecipanti ai sistemi di regolamento titoli da essi operati nonché i fornitori di servizi e utenze, e altri CSD o altre infrastrutture di mercato possono esporre le loro attività. Su richiesta, forniscono alle autorità competenti e rilevanti informazioni su ogni rischio siffatto individuato.

Informano inoltre senza indugio l’autorità competente e le autorità rilevanti in merito a eventuali incidenti operativi causati da tali rischi.

7.   L’ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i rischi operativi di cui ai paragrafi 1 e 6, i metodi per testare, gestire o ridurre al minimo tali rischi, compresi una politica adeguata di continuità operativa e un piano di ripristino in caso di disastro di cui ai paragrafi 3 e 4 e i metodi di valutazione degli stessi.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 46

Politica di investimento

1.   I CSD detengono le proprie attività finanziarie presso banche centrali, enti creditizi autorizzati o CSD autorizzati.

2.   I CSD hanno accesso rapido alle proprie attività, allorché necessario.

3.   I CSD investono le loro risorse finanziarie unicamente in contanti o in strumenti finanziari altamente liquidi con un rischio di mercato e di credito minimi. Tali investimenti devono poter essere liquidati in breve tempo, in modo da minimizzare possibili effetti negativi sui prezzi.

4.   L’importo del capitale, compresi gli utili non distribuiti e le riserve del CSD, che non è investito ai sensi del paragrafo 3 non è preso in considerazione per gli scopi previsti all’articolo 47, paragrafo 1.

5.   I CSD assicurano che la propria esposizione complessiva nei confronti di ogni singolo ente creditizio autorizzato o CSD autorizzato presso cui detengono le proprie attività finanziarie rimanga entro limiti di concentrazione accettabili.

6.   L’ESMA, in stretta cooperazione con l’ABE e con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare gli strumenti finanziari che possono essere considerati altamente liquidi e con un rischio di mercato e di credito minimi come previsto al paragrafo 3, il termine adeguato per l’accesso alle attività di cui al paragrafo 2 e i limiti di concentrazione di cui al paragrafo 5. Tali progetti di norme tecniche di regolamentazione sono allineati, se del caso, alle norme tecniche di regolamentazione adottate conformemente all’articolo 47, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 648/2012.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 47

Requisiti patrimoniali

1.   Il capitale, assieme agli utili non distribuiti e alle riserve dei CSD, è proporzionale ai rischi derivanti dalle attività dei CSD. Il capitale è in qualsiasi momento sufficiente a:

a)

garantire che i CSD siano adeguatamente protetto dal rischio operativo, giuridico, di custodia, di investimento e commerciale, in modo che possano continuare a prestare servizi;

b)

assicurare una liquidazione o una ristrutturazione ordinata delle attività dei CSD in un periodo adeguato di almeno 6 mesi, nell’ambito di una serie di scenari di stress.

2.   I CSD si dotano di un piano per:

a)

raccogliere capitale aggiuntivo nel caso in cui il capitale proprio si avvicini o scenda al di sotto dei requisiti stabiliti al paragrafo 1;

b)

assicurare una liquidazione o ristrutturazione ordinata delle operazioni e dei servizi nel caso in cui i CSD non siano in grado di raccogliere nuovo capitale.

Tale piano è approvato dall’organo di amministrazione o da un opportuno comitato dell’organo di amministrazione e aggiornato periodicamente. Ogni aggiornamento del piano è fornito all’autorità competente. L’autorità competente può chiedere ai CSD di prendere misure aggiuntive o di adottare soluzioni alternative se ritiene che il piano dei CSD sia insufficiente.

3.   L’ABE, in stretta cooperazione con l’ESMA e con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i requisiti relativi a capitale, utili non distribuiti e riserve dei CSD di cui al paragrafo 1.

L’ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Sezione 5

Requisiti per i collegamenti tra CSD

Articolo 48

Collegamenti tra CSD

1.   Prima di stabilire un collegamento tra CSD, e su base continuativa una volta che il collegamento è stabilito, tutti i CSD interessati individuano, valutano, controllano e gestiscono tutte le potenziali fonti di rischio, per se stessi e per i loro partecipanti, derivanti dal collegamento tra CSD e adottano adeguate misure per attenuarle.

2.   I CSD che intendono creare collegamenti presentano domanda di autorizzazione all’autorità competente del CSD richiedente, come previsto all’articolo 19, paragrafo 1, lettera e), o lo notificano alle autorità competenti e rilevanti del CSD richiedente, come previsto all’articolo 19, paragrafo 5.

3.   Un collegamento fornisce un’adeguata protezione ai CSD collegati e ai loro partecipanti, in particolare per quanto riguarda possibili crediti assunti dai CSD e i rischi di concentrazione e di liquidità che derivano dall’accordo di collegamento.

Un collegamento si appoggia su un opportuno accordo contrattuale che stabilisce i diritti e gli obblighi dei CSD collegati e, se necessario, dei partecipanti ai CSD. Un accordo contrattuale con implicazioni intergiurisdizionali fornisce una scelta chiara in merito al diritto che disciplina ciascun aspetto delle operazioni del collegamento.

4.   In caso di trasferimento provvisorio di titoli tra CSD collegati, è vietato il ritrasferimento di titoli prima che il trasferimento originario diventi definitivo.

5.   Il CSD che utilizzi un collegamento indiretto o un intermediario per gestire un collegamento con un altro CSD misura, controlla e gestisce i rischi supplementari derivanti dal ricorso a tale collegamento indiretto o intermediario e adotta le misure opportune per attenuarli.

6.   I CSD collegati si dotano di solide procedure di riconciliazione per garantire l’esattezza delle rispettive registrazioni.

7.   I collegamenti tra CSD consentono di regolare con il meccanismo della consegna contro pagamento le operazioni tra partecipanti ai CSD collegati ogniqualvolta pratico e possibile. I motivi dettagliati che in un collegamento tra CSD non consentono un eventuale regolamento con detto meccanismo sono comunicati alle autorità rilevanti e competenti.

8.   I sistemi di regolamento titoli interoperabili e i CSD che utilizzano un’infrastruttura di regolamento comune stabiliscono momenti identici per:

a)

l’immissione nel sistema degli ordini di trasferimento;

b)

l’irrevocabilità degli ordini di trasferimento.

I sistemi di regolamento titoli e i CSD di cui al primo comma utilizzano norme equivalenti per quanto riguarda il momento in cui i trasferimenti di titoli e di contante assumono carattere definitivo.

9.   Entro il 18 settembre 2019 tutti i collegamenti interoperabili tra CSD operanti negli Stati membri sono atti, se del caso, a supportare il DVP.

10.   L’ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni di cui al paragrafo 3, in base alle quali ciascun tipo di accordo di collegamento tutela adeguatamente i CSD collegati e i loro partecipanti, in particolare nei casi in cui un CSD intenda partecipare al sistema di regolamento titoli gestito da un altro CSD, il controllo e la gestione dei rischi supplementari di cui al paragrafo 5 derivanti dal ricorso ad intermediari, i metodi di riconciliazione di cui al paragrafo 6, i casi nei quali il regolamento tramite consegna contro pagamento attraverso i collegamenti tra CSD è pratico e possibile, come stabilito al paragrafo 7, e i relativi metodi di valutazione.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

CAPO III

Accesso ai CSD

Sezione 1

Accesso degli emittenti ai CSD

Articolo 49

Libertà di emissione in un CSD autorizzato nell’Unione

1.   L’emittente ha il diritto di far registrare i suoi titoli ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione o negoziati in sedi di negoziazione in qualsiasi CSD stabilito in qualsiasi Stato membro, fatto salvo il rispetto da parte di tale CSD delle condizioni di cui all’articolo 23.

Fatto salvo il diritto dell’emittente di cui al primo comma, si continua ad applicare il diritto societario o altra normativa analoga dello Stato membro in cui i titoli sono emessi.

Gli Stati membri garantiscono che sia compilato un elenco delle principali disposizioni pertinenti della loro normativa di cui al secondo comma. Le autorità competenti comunicano tale elenco all’ESMA entro il 18 dicembre 2014. L’ESMA pubblica l’elenco entro il 18 gennaio 2015.

Il CSD può applicare agli emittenti una commissione commerciale ragionevole per la prestazione dei suoi servizi calcolata secondo il metodo del costo maggiorato, se non diversamente convenuto dalle due parti.

2.   Quando un emittente presenta una domanda di registrazione dei propri titoli presso un CSD, quest’ultimo tratta la domanda senza indugio e in modo non discriminatorio e risponde all’emittente richiedente entro 3 mesi.

3.   Un CSD può rifiutare di fornire servizi a un emittente. Tale rifiuto si basa soltanto su una valutazione completa dei rischi o sul fatto che un CSD non presta i servizi di cui al punto 1 della sezione A dell’allegato in relazione a titoli emessi sulla base del diritto societario o altra normativa analoga del pertinente Stato membro.

4.   Fatte salve la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (25) e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (26), se un CSD rifiuta di prestare servizi a un emittente, esso comunica per iscritto all’emittente richiedente i motivi del rifiuto.

In caso di rifiuto, l’emittente richiedente ha il diritto di presentare un reclamo presso l’autorità competente del CSD che gli ha rifiutato i servizi.

L’autorità competente del CSD esamina debitamente il reclamo valutando i motivi del rifiuto forniti dal CSD e fornisce all’emittente una risposta motivata.

L’autorità competente del CSD consulta l’autorità competente del luogo di stabilimento dell’emittente richiedente in merito alla sua valutazione del reclamo. Se l’autorità competente del luogo di stabilimento dell’emittente richiedente non è d’accordo con la valutazione, ciascuna delle due autorità competenti può deferire la questione all’ESMA, che può intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti dall’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Se il rifiuto del CSD di prestare servizi a un emittente viene ritenuto ingiustificato, l’autorità competente responsabile ordina al CSD di prestare servizi all’emittente richiedente.

5.   L’ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione volte a specificare i rischi di cui devono tenere conto i CSD allorché effettuano una valutazione completa dei rischi e le autorità competenti che valutano i motivi di rifiuto conformemente ai paragrafi 3 e 4, nonché a specificare gli elementi della procedura di cui al paragrafo 4.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

6.   L’ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati standard e modelli per la procedura di cui al paragrafo 4.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Sezione 2

Accesso tra CSD

Articolo 50

Accesso con collegamento standard

Un CSD ha il diritto di diventare partecipante di un altro CSD e istituire un collegamento standard con esso conformemente all’articolo 33 e previa notifica preventiva del collegamento tra CSD di cui all’articolo 19, paragrafo 5.

Articolo 51

Accesso con collegamento personalizzato

1.   Se un CSD chiede ad un altro CSD di realizzare un collegamento personalizzato per ottenere l’accesso a questo secondo CSD, il CSD cui è presentata la domanda la respinge soltanto sulla base di considerazioni sui rischi. Non respinge la domanda in base alla perdita di quote di mercato.

2.   Per la messa a disposizione dell’accesso con collegamento personalizzato il CSD cui è presentata la domanda può esigere dal CSD richiedente il pagamento di una commissione commerciale ragionevole calcolata secondo il metodo del costo maggiorato, a meno che non diversamente convenuto dalle due parti.

Articolo 52

Procedura per i collegamenti tra CSD

1.   Quando un CSD presenta una domanda di accesso ai sensi degli articoli 50 e 51 ad un altro CSD, quest’ultimo tratta la domanda senza indugio e risponde al CSD richiedente entro tre mesi.

2.   Un CSD rifiuta l’accesso ad un CSD richiedente soltanto se detto accesso minaccerebbe l’ordinato e corretto funzionamento dei mercati finanziari o provocherebbe un rischio sistemico. Tale rifiuto si basa esclusivamente su una valutazione completa dei rischi.

Se un CSD rifiuta l’accesso, esso fornisce al CSD richiedente le ragioni del suo rifiuto.

In caso di rifiuto, il CSD richiedente ha il diritto di presentare un reclamo presso l’autorità competente del CSD che gli ha rifiutato l’accesso.

L’autorità competente del CSD cui è presentata la domanda esamina debitamente il reclamo valutando i motivi del rifiuto e fornisce al CSD richiedente una risposta motivata.

L’autorità competente del CSD cui è presentata la domanda consulta l’autorità competente del CSD richiedente e l’autorità rilevante del CSD richiedente di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), in merito alla sua valutazione del reclamo. In caso di disaccordo di una delle autorità del CSD richiedente in merito alla valutazione una di queste può deferire la questione all’ESMA, che può intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti dall’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Se il rifiuto del CSD di concedere l’accesso al CSD richiedente viene ritenuto ingiustificato, l’autorità competente del CSD cui è presentata la domanda ordina al CSD di concedere l’accesso al CSD richiedente.

3.   L’ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione volte a specificare i rischi di cui devono tenere conto i CSD allorché effettuano una valutazione completa dei rischi e le autorità competenti quando valutano i motivi di rifiuto conformemente al paragrafo 2, nonché a specificare gli elementi della procedura di cui al paragrafo 2.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

4.   L’ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati standard e modelli per le procedure di cui ai paragrafi 1 a 2.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Sezione 3

Accesso tra un CSD E un’altra infrastruttura di mercato

Articolo 53

Accesso tra un CSD e un’altra infrastruttura di mercato

1.   Le controparti centrali e le sedi di negoziazione forniscono ai CSD, su richiesta di questi ultimi, i flussi relativi alle operazioni su base non discriminatoria e trasparente e possono per questo applicare ai CSD richiedenti una commissione commerciale ragionevole calcolata secondo il metodo del costo maggiorato, se non diversamente convenuto dalle due parti.

I CSD consentono alle controparti centrali o alle sedi di negoziazione di accedere ai loro sistemi di regolamento titoli su base non discriminatoria e trasparente e possono per questo applicare una commissione commerciale ragionevole calcolata secondo il metodo del costo maggiorato, se non diversamente convenuto dalle due parti.

2.   Se una delle parti presenta a un’altra una domanda di accesso ai sensi del paragrafo 1, tale domanda viene trattata rapidamente e la parte richiedente riceve risposta entro tre mesi.

3.   La parte cui è presentata la domanda nega l’accesso soltanto qualora esso incida sull’ordinato e corretto funzionamento dei mercati finanziari o provochi un rischio sistemico. Non respinge la domanda in base alla perdita di quote di mercato.

La parte che nega l’accesso comunica per iscritto alla parte richiedente i motivi del rifiuto sulla base di una valutazione completa dei rischi. In caso di rifiuto, la parte richiedente ha il diritto di presentare un reclamo presso l’autorità competente della parte che gli ha rifiutato l’accesso.

L’autorità competente della parte cui è presentata la domanda e l’autorità rilevante di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), esaminano debitamente il reclamo valutando i motivi del rifiuto e forniscono alla parte richiedente una risposta motivata.

L’autorità competente della parte cui è presentata la domanda consulta l’autorità competente della parte richiedente e l’autorità rilevante di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), della parte richiedente in merito alla sua valutazione del reclamo. In caso di disaccordo di una delle autorità della parte richiedente in merito alla valutazione fornita, ciascuna di queste autorità può deferire la questione all’ESMA, che può intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti dall’articolo 19 del Regolamento (UE) n. 1095/2010.

Se il rifiuto della parte di concedere l’accesso viene ritenuto ingiustificato, l’autorità competente responsabile ordina a tale parte di concedere l’accesso ai suoi servizi entro 3 mesi.

4.   L’ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione volte a specificare i rischi di cui devono tenere conto i CSD allorché effettuano una valutazione completa dei rischi e le autorità competenti quando valutano i motivi di rifiuto conformemente al paragrafo 3, nonché a specificare gli elementi della procedura di cui al paragrafo 3.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

5.   L’ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati standard e modelli per la procedura di cui ai paragrafi 2 e 3.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

TITOLO IV

PRESTAZIONE DI SERVIZI ACCESSORI DI TIPO BANCARIO AI PARTECIPANTI AI CSD

Articolo 54

Autorizzazione a prestare servizi accessori di tipo bancario e relativa designazione

1.   I CSD non prestano in proprio nessuno dei servizi accessori di tipo bancario di cui alla sezione C dell’allegato, salvo che non abbiano ottenuto un’autorizzazione supplementare a fornire tali servizi in conformità con il presente articolo.

2.   Un CSD che intende regolare in tutto o in parte la gamba contante del suo sistema di regolamento titoli conformemente all’articolo 40, paragrafo 2, oppure intende fornire le tipologie di servizi accessori di tipo bancario di cui al paragrafo 1 deve essere autorizzato a:

a)

offrire tali servizi in proprio alle condizioni specificate nel presente articolo; o

b)

a designare a tal fine uno o più enti creditizi autorizzati conformemente all’articolo 8 della direttiva 2013/36/UE.

3.   Se un CSD intende fornire servizi accessori di tipo bancario tramite la stessa entità giuridica che gestisce il sistema di regolamento titoli, l’autorizzazione di cui al paragrafo 2 è rilasciata solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

il CSD è autorizzato in qualità di ente creditizio conformemente all’articolo 8 della direttiva 2013/36/UE;

b)

il CSD soddisfa i requisiti prudenziali di cui all’articolo 59, paragrafi 1, 3 e 4, e i requisiti di vigilanza di cui all’articolo 60;

c)

l’autorizzazione di cui alla lettera a) del presente comma è utilizzata solo per fornire i servizi accessori di tipo bancario di cui alla sezione C dell’allegato e non per svolgere altre attività;

d)

il CSD è soggetto a una maggiorazione di capitale aggiuntiva che rifletta i rischi (rischi di credito e di liquidità compresi), risultanti dalla concessione di credito infragiornaliero, fra gli altri, ai partecipanti ad un sistema di regolamento titoli o ad altri utenti dei servizi CSD;

e)

il CSD riferisce almeno una volta al mese all’autorità competente e ogni anno nel quadro dell’informativa prevista a norma della parte otto del regolamento (UE) n. 575/2013, sull’entità e la gestione del rischio di liquidità infragiornaliera secondo quanto previsto all’articolo 59, paragrafo 4, lettera j), del presente regolamento;

f)

il CSD ha sottoposto all’autorità competente un adeguato piano di recupero per assicurare la continuità delle sue operazioni critiche, anche in situazioni in cui rischi di liquidità o di credito si materializzano per effetto della fornitura di servizi bancari accessori.

In caso di conflitti tra le disposizioni stabilite nel presente regolamento, nel regolamento (UE) n. 575/2013 e nella direttiva 2013/36/UE, il CSD di cui al primo comma, lettera a), soddisfa i requisiti più rigorosi in materia di vigilanza prudenziale. Le norme tecniche di regolamentazione di cui agli articoli 47 e 59 del presente regolamento specificano i casi di disposizioni in conflitto;

4.   Se un CSD intende designare un ente creditizio affinché fornisca servizi accessori di tipo bancario tramite un’entità giuridica separata che può far parte del gruppo di imprese controllato in ultima istanza dalla stessa impresa madre o meno, l’autorizzazione di cui al paragrafo 2 è rilasciata solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

l’entità giuridica separata è autorizzata in qualità di ente creditizio conformemente all’articolo 8 della direttiva 2013/36/UE;

b)

l’entità giuridica separata soddisfa i requisiti prudenziali stabiliti all’articolo 59, paragrafi 1, 3 e 4, e i requisiti di vigilanza stabiliti all’articolo 60;

c)

l’entità giuridica separata non presta in proprio alcuno dei servizi di base di cui alla sezione A dell’allegato;

d)

l’autorizzazione di cui alla lettera a) è utilizzata solo per fornire i servizi accessori di tipo bancario di cui alla sezione C dell’allegato e non per svolgere altre attività;

e)

l’entità giuridica separata è soggetta a una maggiorazione di capitale aggiuntiva che riflette i rischi (rischi di credito e di liquidità compresi), risultanti dalla concessione di credito infragiornaliero, fra gli altri, ai partecipanti ad un sistema di regolamento titoli o ad altri utenti dei servizi CSD;

f)

l’entità giuridica separata riferisce almeno una volta al mese all’autorità competente e ogni anno nell’ambito dell’informativa prevista a norma della parte otto del regolamento (UE) n. 575/2013, sull’entità e la gestione del rischio di liquidità infragiornaliera secondo quanto previsto all’articolo 59, paragrafo 4, lettera j), del presente regolamento; e

g)

l’entità giuridica separata ha sottoposto all’autorità competente un adeguato piano di recupero per assicurare la continuità delle sue operazioni critiche, anche in situazioni in cui rischi di liquidità o di credito si materializzano per effetto della fornitura di servizi accessori di tipo bancario a partire da un’entità giuridica separata.

5.   Il paragrafo 4 non si applica agli enti creditizi di cui al paragrafo 2, lettera b), che offrono di regolare i pagamenti in contanti per parte del sistema di regolamento titoli del CSD, se il valore totale di tale regolamento in contanti attraverso conti aperti presso tali enti creditizi, calcolati su un periodo di un anno, è inferiore all’uno per cento del valore totale di tutte le operazioni su titoli contro contante regolate nei libri contabili del CSD e non supera un massimo di 2,5 miliardi di EUR all’anno.

L’autorità competente controlla almeno una volta l’anno che la soglia definita al primo comma sia rispettata e comunica le proprie conclusioni all’ESMA. Se l’autorità competente determina che la soglia è stata superata, chiede al CSD interessato di richiedere l’autorizzazione in conformità del paragrafo 4. Il CSD interessato presenta la domanda di autorizzazione entro 6 mesi.

6.   L’autorità competente può chiedere a un CSD di designare più di un ente creditizio o di designare un ente creditizio in aggiunta alla prestazione di servizi in proprio a norma del presente articolo, paragrafo 2, lettera a), ove consideri che l’esposizione di un solo ente creditizio alla concentrazione dei rischi di cui all’articolo 59, paragrafi 3 e 4, non sia sufficientemente attenuata. Gli enti creditizi designati sono considerati agenti di regolamento.

7.   I CSD autorizzati a fornire servizi accessori di tipo bancario e gli enti creditizi designati a norma del paragrafo 2, lettera b), soddisfano in ogni momento le condizioni necessarie per ottenere l’autorizzazione a norma del presente regolamento e comunicano senza ritardo alle autorità competenti ogni modifica significativa che incide sulle condizioni di autorizzazione.

8.   L’ABE, in stretta cooperazione con l’ESMA e con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per determinare la maggiorazione di capitale aggiuntiva basata sul rischio di cui al paragrafo 3, lettera d), e al paragrafo 4, lettera e).

L’ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 55

Procedure di concessione e di diniego dell’autorizzazione a fornire servizi accessori di tipo bancario

1.   Il CSD presenta la domanda di autorizzazione a designare un ente creditizio o a fornire servizi accessori di tipo bancario a norma dell’articolo 54, all’autorità competente del proprio Stato membro d’origine.

2.   La domanda contiene tutte le informazioni necessarie per permettere all’autorità competente di accertare che il CSD e, ove applicabile, l’ente creditizio designato abbiano adottato, al momento del rilascio dell’autorizzazione, tutte le disposizioni necessarie per garantire il rispetto degli obblighi stabiliti dal presente regolamento. Essa è corredata di un programma operativo indicante i servizi accessori di tipo bancario previsti, la struttura organizzativa delle relazioni tra il CSD e, ove applicabile, gli enti creditizi designati e in che modo il CSD o, ove applicabile, l’ente creditizio designato intende rispettare i requisiti prudenziali stabiliti all’articolo 59, paragrafi 1, 3 e 4, e le altre condizioni stabilite all’articolo 54.

3.   L’autorità competente applica la procedura di cui all’articolo 17, paragrafi 3 e 8.

4.   Dal momento in cui la domanda è considerata completa, l’autorità competente trasmette tutte le informazioni contenute nella domanda alle seguenti autorità:

a)

le autorità rilevanti;

b)

l’autorità competente di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 40, del regolamento (UE) n. 575/2013;

c)

le autorità competenti degli Stati membri in cui il CSD ha stabilito collegamenti interoperabili con un altro CSD, tranne se il CSD ha stabilito i collegamenti interoperabili di cui all’articolo 19, paragrafo 5;

d)

le autorità competenti dello Stato membro ospitante in cui le attività del CSD hanno importanza rilevante per il funzionamento dei mercati dei valori mobiliari e la tutela degli investitori, conformemente all’articolo 24, paragrafo 4;

e)

le autorità competenti responsabili della vigilanza dei partecipanti del CSD stabiliti nei tre Stati membri che presentano, su base aggregata e nell’arco di un anno, i volumi più elevati di regolamento nel sistema di regolamento titoli del CSD;

f)

l’ESMA; e

g)

l’ABE.

5.   Le autorità di cui al paragrafo 4, lettere da a) a e), emettono un parere motivato sull’autorizzazione entro 30 giorni dal ricevimento delle informazioni indicate al paragrafo 4. Qualora un’autorità non fornisca un parere entro il predetto termine, si considera che abbia espresso parere positivo.

Se almeno una delle autorità di cui al paragrafo 4, lettere da a) a e), emette un parere negativo motivato, l’autorità competente che intende rilasciare l’autorizzazione fornisce alle autorità di cui al paragrafo 4, lettere da a) a e), entro 30 giorni, una decisione motivata relativa al parere negativo.

Se 30 giorni dopo la presentazione di tale decisione una delle autorità di cui al paragrafo 4, lettere da a) a e), emette un parere negativo e l’autorità competente intende ancora rilasciare l’autorizzazione, ciascuna autorità che ha emesso il parere negativo può deferire la questione all’ESMA, per assistenza ai sensi dell’articolo 31, lettera c), del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Se 30 giorni dopo il deferimento all’ESMA la questione non è risolta, l’autorità competente che intende rilasciare l’autorizzazione prende la decisione definitiva e fornisce per iscritto una spiegazione dettagliata della sua decisione alle autorità di cui al paragrafo 4, lettere da a) a e).

Se l’autorità competente intende negare l’autorizzazione, la questione non è deferita all’ESMA.

I pareri negativi espongono per iscritto e in modo completo e dettagliato perché i requisiti stabiliti nel presente regolamento o in altre parti della normativa dell’Unione non siano soddisfatti.

6.   Qualora ritenga che l’autorità competente di cui al paragrafo 1 abbia concesso un’autorizzazione che potrebbe non essere conforme alla normativa nell’Unione, l’ESMA interviene conformemente all’articolo 17 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

7.   L’ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC e con l’ABE, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni che il CSD deve fornire all’autorità competente al fine di ottenere le pertinenti autorizzazioni a fornire servizi accessori di tipo bancario rispetto al regolamento.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

8.   L’ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC e con l’ABE, elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati standard, modelli e procedure per la consultazione delle autorità di cui al paragrafo 4 prima della concessione dell’autorizzazione.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 56

Estensione dei servizi accessori di tipo bancario

1.   Un CSD che intende estendere i servizi accessori di tipo bancario per i quali ha designato un ente creditizio o che presta in proprio in conformità dell’articolo 54 ne fa richiesta all’autorità competente del proprio Stato membro d’origine.

2.   La domanda di estensione è soggetta alla procedura di cui all’articolo 55.

Articolo 57

Revoca dell’autorizzazione

1.   Fatta salva qualsiasi azione o misura correttiva di cui al titolo V, l’autorità competente del Stato membro d’origine del CSD revoca le autorizzazioni di cui all’articolo 54 in qualsiasi dei seguenti casi:

a)

qualora il CSD non abbia utilizzato l’autorizzazione entro 12 mesi o rinunci espressamente all’autorizzazione, oppure qualora l’ente creditizio designato non abbia prestato alcun servizio o esercitato alcuna attività nel corso dei 6 mesi precedenti;

b)

qualora il CSD abbia ottenuto l’autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo illecito;

c)

qualora il CSD o l’ente creditizio designato non soddisfino più le condizioni di rilascio dell’autorizzazione e non abbiano adottato le azioni correttive richieste dall’autorità competente entro un termine fissato;

d)

qualora il CSD o l’ente creditizio designato abbiano violato gravemente e sistematicamente i requisiti stabiliti nel presente regolamento.

2.   A partire dal momento in cui viene a conoscenza di uno dei casi di cui al paragrafo 1, l’autorità competente consulta immediatamente le autorità di cui all’articolo 55, paragrafo 4, circa la necessità di revocare l’autorizzazione.

3.   L’ESMA, ogni autorità rilevante di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), e ogni altra autorità di cui all’articolo 60, paragrafo 1, o, rispettivamente, le autorità di cui all’articolo 55, paragrafo 4, possono chiedere in qualsiasi momento all’autorità competente dello Stato membro d’origine del CSD di verificare se il CSD e, se del caso, l’ente creditizio designato continuino a rispettare le condizioni di rilascio dell’autorizzazione.

4.   L’autorità competente può limitare la revoca a un particolare servizio, attività o strumento finanziario.

5.   Un CSD e l’ente creditizio designato adottano, attuano e mantengono un’apposita procedura atta a garantire, in caso di revoca dell’autorizzazione di cui al paragrafo 1, il tempestivo e ordinato regolamento e trasferimento delle attività dei clienti e dei partecipanti a un altro agente di regolamento.

Articolo 58

Registro dei CSD

1.   Le decisioni adottate dalle autorità competenti ai sensi degli articoli 54, 56 e 57 sono comunicate all’ESMA.

2.   L’ESMA introduce nel registro che è tenuta a mettere a disposizione sul proprio sito Internet in conformità dell’articolo 21, paragrafo 3, le seguenti informazioni:

a)

la denominazione di ciascun CSD che è stato oggetto di una decisione ai sensi degli articoli 54, 56 e 57;

b)

la denominazione di ciascun ente creditizio designato;

c)

l’elenco dei servizi accessori di tipo bancario che un ente creditizio designato o un CSD autorizzato ai sensi dell’articolo 54 è autorizzato a prestare per i partecipanti del CSD.

3.   Le autorità competenti comunicano all’ESMA quali entità forniscono servizi accessori di tipo bancario secondo le norme del diritto nazionale entro il 16 dicembre 2014.

Articolo 59

Requisiti prudenziali applicabili agli enti creditizi o ai CSD autorizzati a fornire servizi accessori di tipo bancario

1.   Un ente creditizio designato ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 2, lettera b), o un CSD autorizzato ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 2, lettera a), a fornire servizi accessori di tipo bancario presta unicamente i servizi di cui alla sezione C dell’allegato che sono contemplati dall’autorizzazione.

2.   Un ente creditizio designato ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 2, lettera b), o un CSD autorizzato ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 2, lettera a), a fornire servizi accessori di tipo bancario rispetta ogni normativa attuale o futura applicabile agli enti creditizi.

3.   Un ente creditizio designato ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 2, lettera b), o un CSD autorizzato ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 2, lettera a), a fornire servizi accessori di tipo bancario soddisfa i seguenti requisiti prudenziali specifici per i rischi di credito connessi a tali servizi per ogni sistema di regolamento titoli:

a)

si dota di un quadro solido per la gestione dei corrispondenti rischi di credito;

b)

individua, con frequenza e regolarità, le fonti dei rischi di credito, misura e controlla le corrispondenti esposizioni creditizie e si avvale di strumenti appropriati per controllare i suddetti rischi;

c)

copre integralmente le corrispondenti esposizioni creditizie verso singoli partecipanti debitori a mezzo di garanzie e di altre risorse finanziarie equivalenti;

d)

se per gestire il rischio di credito corrispondente utilizza una garanzia, accetta garanzie altamente liquide con rischi minimi di credito e di mercato; può utilizzare altri tipi di garanzia in situazioni specifiche, se si applicano scarti di garanzia adeguati;

e)

stabilisce e applica scarti di garanzia e limiti di concentrazione adeguatamente prudenti sui valori delle garanzie costituite per coprire le esposizioni creditizie di cui alla lettera c), tenendo conto degli obiettivi di assicurare che la garanzia possa essere rapidamente liquidata senza effetti negativi rilevanti sui prezzi;

f)

stabilisce limiti alle sue esposizioni creditizie corrispondenti;

g)

analizza e pianifica come far fronte a eventuali esposizioni creditizie residue e adotta regole e procedure per l’attuazione di tali piani;

h)

fornisce credito solo ai partecipanti che hanno un conto corrente aperto presso l’ente creditizio stesso;

i)

prevede procedure efficaci di rimborso di credito infragiornaliero e scoraggia il credito overnight attraverso l’applicazione di tassi sanzionatori che fungano da efficace deterrente.

4.   Un ente creditizio designato ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 2, lettera b), o un CSD autorizzato ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 2, lettera a), per fornire servizi accessori di tipo bancario soddisfa i seguenti requisiti prudenziali specifici per il rischio di liquidità connesso a tali servizi per ogni sistema di regolamento titoli:

a)

si dota di un quadro solido e di strumenti per misurare, controllare e gestire il rischio di liquidità, compreso il rischio di liquidità infragiornaliera, cui è esposto per ciascuna valuta del sistema di regolamento titoli per la quale agisce in qualità di agente di regolamento;

b)

misura e controlla tempestivamente e su base continuativa, e almeno una volta al giorno, le sue esigenze di liquidità e il livello di attività liquide che detiene; così facendo determina il valore delle attività liquide disponibili tenendo conto di scarti di garanzia adeguati su tali attività;

c)

dispone di risorse liquide sufficienti in tutte le valute pertinenti per una tempestiva prestazione di servizi di regolamento in un’ampia serie di potenziali scenari di stress, compreso anche, ma non esclusivamente, il rischio di liquidità generato dall’inadempimento di almeno un partecipante, comprese l’impresa madre e le imprese figlie, verso il quale detiene le esposizioni più cospicue;

d)

attenua il corrispondente rischio di liquidità con risorse liquide di alta qualità in ciascuna valuta, come contante presso la banca centrale di emissione o altri enti finanziari con merito di credito elevato, linee di credito impegnate o dispositivi analoghi e garanzie altamente liquide o investimenti che sono prontamente disponibili e convertibili in contante in virtù di accordi di finanziamento prestabiliti altamente affidabili, anche in condizioni di mercato estreme ma plausibili e individua, misura e controlla il rischio di liquidità derivante dai vari enti finanziari utilizzati per la gestione dei suoi rischi di liquidità;

e)

ogniqualvolta si utilizzano accordi di finanziamento prestabiliti, seleziona come fornitori di liquidità solo istituti finanziari con merito di credito elevato; stabilisce e applica opportuni limiti di concentrazione per ciascuno dei fornitori di liquidità corrispondenti, compresa la sua impresa madre e le sue imprese figlie;

f)

determina e sottopone a test l’adeguatezza delle risorse corrispondenti tramite prove di stress regolari e rigorose;

g)

analizza e pianifica come far fronte alle eventuali carenze di liquidità impreviste e potenzialmente prive di copertura e adotta regole e procedure per l’attuazione di tali piani;

h)

ove ciò sia pratico e possibile, e fatte salve le norme di ammissibilità della banca centrale, ha accesso ai conti e ad altri servizi della banca centrale per migliorare la gestione del suo rischio di liquidità e gli enti creditizi dell’Unione depositano i corrispondenti saldi in contante su appositi conti presso le banche centrali di emissione dell’Unione;

i)

dispone di dispositivi prestabiliti altamente affidabili per garantire di poter dare tempestivamente esecuzione alla garanzia fornita da un cliente inadempiente;

j)

riferisce regolarmente alle autorità di cui all’articolo 60, paragrafo 1, in merito alle modalità di misurazione, controllo e gestione del rischio di liquidità, compreso il rischio di liquidità infragiornaliera, e le rendono pubbliche.

5.   L’ABE, in stretta cooperazione con l’ESMA e con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente i dettagli dei quadri e degli strumenti per il controllo, la misurazione, la gestione, la segnalazione e la pubblicazione dei rischi di credito e di liquidità, compresi quelli infragiornalieri, di cui ai paragrafi 3 e 4. Tali progetti di norme tecniche di regolamentazione sono allineati, se del caso, alle norme tecniche di regolamentazione adottate conformemente all’articolo 46, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012.

L’ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 60

Vigilanza degli enti creditizi designati e dei CSD autorizzati per fornire servizi accessori di tipo bancario

1.   Fatti salvi gli articoli 17 e 22 del presente regolamento, le autorità competenti quali definite all’articolo 4, paragrafo 1, punto 40, del regolamento (UE) n. 575/2013 sono responsabili dell’autorizzazione in quanto enti creditizi e della vigilanza in quanto enti creditizi, alle condizioni stabilite nel regolamento (UE) n. 575/2013 e nella direttiva 2013/36/UE, degli enti creditizi designati e dei CSD autorizzati in virtù del presente regolamento per fornire servizi accessori di tipo bancario.

Le autorità competenti di cui al primo comma sono altresì responsabili della vigilanza degli enti creditizi e dei CSD designati di cui a detto comma per quanto riguarda la loro conformità ai requisiti prudenziali di cui all’articolo 59 del presente regolamento.

Le autorità competenti di cui al primo comma valutano regolarmente, e comunque almeno una volta all’anno, se l’ente creditizio designato o il CSD autorizzato per fornire servizi accessori di tipo bancario rispetta l’articolo 59 e informa l’autorità competente del CSD che conseguentemente informa le autorità di cui all’articolo 55, paragrafo 4, dei risultati della vigilanza di cui al presente paragrafo, comprese eventuali azioni correttive o penali.

2.   L’autorità competente del CSD, previa consultazione dell’autorità competente di cui al paragrafo 1, esamina e valuta almeno una volta all’anno quanto segue:

a)

nel caso di cui all’articolo 54, paragrafo 2, lettera b), se tutti i necessari accordi fra gli enti creditizi designati e il CSD consentono loro di rispettare gli obblighi stabiliti nel presente regolamento;

b)

nei casi di cui all’articolo 54, paragrafo 2, lettera a), se gli accordi relativi all’autorizzazione a fornire servizi accessori di tipo bancario consentono al CSD di soddisfare i suoi obblighi stabiliti nel presente regolamento.

L’autorità competente del CSD informa regolarmente, e comunque almeno una volta l’anno, le autorità di cui all’articolo 55, paragrafo 4, circa i risultati del riesame e della valutazione di cui al presente paragrafo, comprese eventuali azioni correttive o penali.

Se un CSD designa un ente creditizio autorizzato conformemente all’articolo 54, ai fini della tutela dei partecipanti ai sistemi di regolamento titoli da esso gestiti, esso garantisce di avere accesso, tramite l’ente creditizio da esso designato, a tutte le informazioni necessarie ai fini del presente regolamento e riferisce eventuali violazioni all’autorità competente del CSD e alle autorità competenti di cui al paragrafo 1.

3.   Al fine di garantire, all’interno dell’Unione, una vigilanza uniforme, efficiente ed efficace degli enti creditizi e dei CSD autorizzati a fornire servizi accessori di tipo bancario, l’ABE, in stretta cooperazione con l’ESMA e i membri del SEBC, può emanare orientamenti indirizzati alle autorità competenti in conformità dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

TITOLO V

REGIME SANZIONATORIO

Articolo 61

Sanzioni e altre misure amministrative

1.   Fatto salva la facoltà degli Stati membri di prevedere e imporre sanzioni penali, gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni e altre misure amministrative da applicare, nelle circostanze definite all’articolo 63, a quanti si rendano responsabili di violazioni delle disposizioni del presente regolamento, provvedendo affinché le loro autorità competenti possano imporre tali sanzioni e altre misure amministrative, e adottano tutti i provvedimenti necessari a garantirne l’applicazione. Tali sanzioni e altre misure sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

Entro il 18 settembre 2016 gli Stati membri possono decidere di non stabilire norme relative alle sanzioni amministrative di cui al primo comma se le violazioni ivi indicate sono già soggette a sanzioni penali a norma del diritto nazionale. In questo caso, gli Stati membri comunicano dettagliatamente alla Commissione e all’ESMA le pertinenti parti del loro diritto penale.

Entro il 18 settembre 2016 gli Stati membri comunicano alla Commissione e all’ESMA le norme di cui al primo comma. Gli Stati membri comunicano senza indebito ritardo alla Commissione e all’ESMA tutte le successive modifiche.

2.   Le autorità competenti possono applicare sanzioni e altre misure amministrative nei confronti dei CSD, degli enti creditizi designati e, fatte salve le condizioni stabilite dal diritto nazionale nei settori non armonizzati dal presente regolamento, dei membri dei loro organi di amministrazione e di qualsiasi altra persona che detenga il controllo effettivo delle loro attività nonché di qualsiasi altra persona fisica o giuridica che, conformemente al diritto nazionale, sia ritenuta responsabile di una violazione.

3.   Nell’esercizio del loro potere di imporre sanzioni nelle circostanze definite all’articolo 63, le autorità competenti collaborano strettamente per garantire che le sanzioni e le altre misure amministrative producano i risultati voluti dal presente regolamento e per coordinare le proprie iniziative al fine di evitare qualsiasi duplicazione o sovrapposizione nell’applicazione di sanzioni e altre misure amministrative nei casi transfrontalieri a norma dell’articolo 14.

4.   Qualora abbiano deciso, conformemente al paragrafo 1, di stabilire sanzioni penali per le violazioni delle disposizioni di cui all’articolo 63, gli Stati membri provvedono affinché siano messe in atto misure adeguate per far sì che le autorità competenti dispongano di tutte le facoltà necessarie per stabilire contatti con le autorità giudiziarie nella loro giurisdizione al fine di ricevere informazioni specifiche relative alle indagini o ai procedimenti penali avviati per possibili violazioni del presente regolamento e assicurano lo stesso ad altre autorità competenti e all’ESMA per soddisfare i rispettivi obblighi di cooperare vicendevolmente e con l’ESMA ai fini del presente regolamento.

5.   Le autorità competenti possono altresì cooperare con le autorità competenti di altri Stati membri per quanto concerne la facilitazione della riscossione delle sanzioni pecuniarie.

6.   Gli Stati membri inviano all’ESMA con cadenza annuale informazioni aggregate relative a tutte le sanzioni e altre misure imposte in conformità del paragrafo 1. L’ESMA pubblica tali informazioni in una relazione annuale.

Qualora gli Stati membri abbiano deciso, conformemente al paragrafo 1, di stabilire sanzioni penali per le violazioni delle disposizioni di cui all’articolo 63, le loro autorità competenti inviano all’ESMA con cadenza annuale, in forma anonima e aggregata, i dati concernenti tutte le indagini penali intraprese e le sanzioni penali imposte. L’ESMA pubblica i dati relativi alle sanzioni penali imposte in una relazione annuale.

7.   Se l’autorità competente ha divulgato al pubblico una sanzione amministrativa o una misura amministrativa ovvero una sanzione penale, essa riferisce allo stesso tempo tale fatto all’ESMA.

8.   Le autorità competenti esercitano le loro funzioni e i loro poteri conformemente ai rispettivi quadri nazionali:

a)

direttamente;

b)

in collaborazione con altre autorità;

c)

sotto la loro responsabilità mediante delega a soggetti ai quali sono state delegate funzioni a norma del presente regolamento; o

d)

rivolgendosi alle competenti autorità giudiziarie.

Articolo 62

Pubblicazione delle decisioni

1.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti pubblichino sul loro sito Internet ufficiale ogni decisione che impone una sanzione o altra misura amministrativa per la violazione del presente regolamento, senza indebito ritardo dopo che la persona soggetta alla sanzione è stata informata di tale decisione. La pubblicazione contiene almeno informazioni concernenti il tipo e la natura della violazione e l’identità della persona fisica o giuridica cui è imposta la sanzione.

Se la decisione di imporre una sanzione o altra misura è impugnabile dinanzi a un’autorità giudiziaria pertinente o ad altre autorità pertinenti, le autorità competenti pubblicano sul proprio sito Internet ufficiale, senza indebito ritardo, le informazioni sullo stato del ricorso e sul relativo esito. Sono altresì pubblicate anche eventuali decisioni che annullino la decisione precedente di imporre una sanzione o misura.

Se le autorità competenti ritengono che la pubblicazione dell’identità delle persone giuridiche o dei dati personali delle persone fisiche sia sproporzionata a seguito di una valutazione condotta caso per caso sulla proporzionalità della pubblicazione di tali dati, o qualora la pubblicazione comprometta la stabilità dei mercati finanziari o un’indagine in corso, gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti agiscano in uno dei modi seguenti:

a)

rinviino la pubblicazione della decisione di imporre la sanzione o altra misura fino a che i motivi di non pubblicazione cessino di valere;

b)

pubblichino la decisione di imporre la sanzione o altra misura in forma anonima conformemente al diritto nazionale, se la pubblicazione anonima assicura l’efficace protezione dei dati personali;

c)

non pubblichino affatto la decisione di imporre una sanzione o altra misura nel caso in cui le opzioni di cui alle lettere a) e b) siano ritenute insufficienti ad assicurare:

i)

che la stabilità dei mercati finanziari non sia messa a rischio;

ii)

la proporzionalità della pubblicazione delle decisioni rispetto alle misure ritenute di natura minore.

Nel caso si decida di pubblicare la sanzione o altra misura in forma anonima, la pubblicazione dei dati pertinenti può essere rimandata per un periodo di tempo ragionevole se si prevede che entro tale periodo le ragioni di una pubblicazione anonima cesseranno di valere.

Le autorità competenti comunicano all’ESMA tutte le sanzioni amministrative imposte ma non pubblicate conformemente al terzo comma, lettera c), compresi eventuali ricorsi avverso le stesse e il relativo esito. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti ricevano le informazioni e le decisioni definitive in relazione a ogni eventuale sanzione penale imposta e le trasmettano all’ESMA. L’ESMA mantiene una banca dati centrale delle sanzioni che le sono comunicate, al solo fine dello scambio di informazioni tra autorità competenti. Tale banca dati è accessibile esclusivamente alle autorità competenti ed è aggiornata sulla base delle informazioni fornite dalle stesse.

2.   Le autorità competenti provvedono a che le informazioni pubblicate ai sensi del presente articolo restino sul loro sito Internet ufficiale per 5 anni almeno dalla pubblicazione. I dati personali contenuti nella pubblicazione sono conservati sul sito Internet ufficiale dell’autorità competente unicamente per il periodo necessario ai sensi delle norme applicabili in materia di protezione dei dati.

Articolo 63

Sanzioni per violazioni

1.   Il presente articolo si applica alle seguenti disposizioni del presente regolamento:

a)

prestazione di servizi di cui alle sezioni A, B e C dell’allegato, in violazione degli articoli 16, 25 e 54;

b)

ottenimento delle autorizzazioni richieste a norma degli articoli 16 e 54 a mezzo di false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo illecito di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 57, paragrafo 1, lettera b);

c)

mancato rispetto da parte dei CSD dei requisiti patrimoniali, in violazione dell’articolo 47, paragrafo 1;

d)

mancato rispetto da parte dei CSD dei requisiti organizzativi, in violazione degli articoli da 26 a 30;

e)

mancato rispetto da parte dei CSD delle norme sulla condotta negli affari, in violazione degli articoli da 32 a 35;

f)

mancato rispetto da parte dei CSD dei requisiti per i servizi CSD, in violazione degli articoli da 37 a 41;

g)

mancato rispetto da parte dei CSD dei requisiti prudenziali, in violazione degli articoli da 43 a 47;

h)

mancato rispetto da parte dei CSD dei requisiti per i collegamenti tra CSD, in violazione dell’articolo 48;

i)

rifiuto abusivo da parte dei CSD di concedere tipi di accesso diversi, in violazione degli articoli da 49 a 53;

j)

mancato rispetto da parte degli enti creditizi designati dei requisiti prudenziali specifici relativi al rischio di credito, in violazione dell’articolo 59, paragrafo 3;

k)

mancato rispetto da parte degli enti creditizi designati dei requisiti prudenziali specifici relativi al rischio di liquidità, in violazione dell’articolo 59, paragrafo 4.

2.   Fatti salvi i poteri di vigilanza delle autorità competenti, almeno nei casi di violazione di cui al presente articolo, le autorità competenti hanno il potere, conformemente al diritto nazionale, di imporre quanto meno le seguenti sanzioni e altre misure amministrative:

a)

una dichiarazione pubblica indicante il soggetto responsabile della violazione e la natura della violazione conformemente all’articolo 62;

b)

un’ingiunzione diretta al soggetto responsabile della violazione di porre termine al comportamento in questione e di non reiterarlo;

c)

la revoca delle autorizzazioni concesse ai sensi degli articoli 16 o 54, in conformità degli articoli 20 o 57;

d)

l’interdizione temporanea, o permanente in caso di violazioni gravi reiterate, dall’esercizio di funzioni di gestione in seno all’ente a carico dei membri dell’organo di amministrazione dell’ente stesso o di altre persone fisiche considerati responsabili;

e)

sanzioni amministrative pecuniarie massime pari almeno al doppio dell’ammontare dei profitti ricavati grazie alla violazione, se possono essere determinati;

f)

nel caso di una persona fisica, sanzioni amministrative pecuniarie massime pari almeno a 5 milioni di EUR o, negli Stati membri la cui moneta non è l’euro, il corrispondente valore in valuta nazionale alla data di adozione del presente regolamento;

g)

nel caso di una persona giuridica, sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno 20 milioni di EUR o fino al 10 % del reddito complessivo annuo della persona giuridica secondo gli ultimi conti disponibili approvati dall’organo di amministrazione; se la persona giuridica è un’impresa madre o un’impresa figlia dell’impresa madre che deve redigere conti finanziari consolidati conformemente alla direttiva 2013/34/UE, il fatturato complessivo annuo da considerare è il fatturato complessivo annuo o il tipo di reddito corrispondente in conformità delle pertinenti direttive contabili, risultante nell’ultimo conto consolidato disponibile approvato dall’organo di amministrazione dell’impresa madre apicale.

3.   Le autorità competenti possono disporre di altri poteri sanzionatori oltre a quelli indicati al paragrafo 2 e possono prevedere sanzioni amministrative pecuniarie di importo più elevato di quello stabilito nel suddetto paragrafo.

Articolo 64

Applicazione efficace delle sanzioni

Gli Stati membri assicurano che, nello stabilire il tipo e il livello di sanzione o misura amministrativa, le autorità competenti tengano conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui, ove appropriato:

a)

la gravità e la durata della violazione;

b)

il grado di responsabilità del soggetto responsabile della violazione;

c)

la capacità finanziaria del soggetto responsabile della violazione, ad esempio quale risulta dal fatturato complessivo della persona giuridica responsabile o dal reddito annuale della persona fisica responsabile;

d)

l’ammontare dei profitti realizzati e delle perdite evitate da parte del soggetto responsabile della violazione o l’ammontare delle perdite subite da terzi in conseguenza della violazione, nella misura in cui possano essere determinati;

e)

il livello di cooperazione che il soggetto responsabile della violazione ha dimostrato nei confronti dell’autorità competente, ferma restando la necessità di garantire la restituzione dei profitti realizzati o delle perdite evitate da tale soggetto;

f)

precedenti violazioni da parte del soggetto responsabile della violazione.

Articolo 65

Segnalazione di violazioni

1.   Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti istituiscano meccanismi efficaci per incoraggiare la segnalazione alle stesse di reali o possibili violazioni del presente regolamento.

2.   I meccanismi di cui al paragrafo 1 includono almeno:

a)

procedure specifiche per il ricevimento di segnalazioni e per le relative verifiche in materia di reali o possibili violazioni e per il relativo seguito, compresa l’istituzione di canali di comunicazione sicuri per tali segnalazioni;

b)

un’adeguata protezione dei dipendenti degli enti che segnalano reali o possibili violazioni commesse all’interno dell’ente almeno riguardo a ritorsioni, discriminazioni o altri tipi di trattamento iniquo;

c)

protezione dei dati personali sia della persona che segnala le reali o possibili violazioni sia della persona fisica presunta responsabile della violazione, conformemente ai principi della direttiva 95/46/CE;

d)

la protezione dell’identità sia della persona che segnala le violazioni sia della persona fisica presunta responsabile della violazione, in tutte le fasi delle procedure a meno che tale divulgazione sia richiesta dal diritto nazionale nel contesto di un’ulteriore indagine o di un successivo procedimento amministrativo o giudiziario.

3.   Gli Stati membri impongono agli enti di disporre di procedure adeguate affinché i propri dipendenti possano segnalare reali o possibili violazioni a livello interno avvalendosi di un canale specifico, indipendente e autonomo.

Tale canale può essere fornito anche mediante dispositivi previsti dalle parti sociali. Si applica la medesima protezione di quella prevista al paragrafo 2, lettere b), c) e d).

Articolo 66

Diritto di ricorso

Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni e le misure adottate a norma del presente regolamento siano adeguatamente motivate e soggette al diritto di ricorso giurisdizionale. Il diritto di ricorso giurisdizionale si applica nel caso in cui non si decida, entro 6 mesi dalla presentazione, su una domanda di autorizzazione contenente tutti gli elementi richiesti dalle disposizioni vigenti.

TITOLO VI

DELEGA DI POTERI, COMPETENZE DI ESECUZIONE, DISPOSIZIONI TRANSITORIE, DI MODIFICA E FINALI

Articolo 67

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 2, paragrafo 2, all’articolo 7, paragrafo 14, e all’articolo 24, paragrafo 7, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 17 settembre 2014.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 2, paragrafo 2, all’articolo 7, paragrafo 14, e all’articolo 24, paragrafo 7, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, dell’articolo 7, paragrafo 14, e dell’articolo 24, paragrafo 7, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di 3 mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di 3 mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 68

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato europeo dei valori mobiliari istituito dalla decisione 2001/528/CE della Commissione (27). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 69

Disposizioni transitorie

1.   Le autorità competenti comunicano all’ESMA gli enti che operano come CSD entro il 16 dicembre 2014.

2.   I CSD fanno domanda per tutte le autorizzazioni necessarie ai fini del presente regolamento e notificano i pertinenti collegamenti fra CSD entro 6 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore di tutte le norme tecniche di regolamentazione adottate ai sensi degli articoli 17, 26, 45, 47 e 48, e, ove pertinente, degli articoli 55 e 59.

3.   Entro 6 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore delle norme tecniche di regolamentazione adottate ai sensi agli articoli 12, 17, 25, 26, 45, 47 e 48, e, ove pertinente, degli articoli 55 e 59, o della decisione di esecuzione di cui all’articolo 25, paragrafo 9, se questa data è posteriore, i CSD dei paesi terzi che intendano prestare i propri servizi sulla base dell’articolo 25 chiedono il riconoscimento dell’ESMA.

4.   Fino alla decisione di autorizzazione o riconoscimento dei CSD e delle loro attività, compresi i collegamenti tra CSD, ai sensi del presente regolamento, continuano ad applicarsi le rispettive norme nazionali in materia di autorizzazione e riconoscimento dei CSD.

5.   I CSD operati dalle entità di cui all’articolo 1, paragrafo 4, si conformano ai requisiti del presente regolamento al più tardi entro un anno dalla data di entrata in vigore delle norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 2.

Articolo 70

Modifiche della direttiva 98/26/CE

La direttiva 98/26/CE è così modificata:

1)

all’articolo 2, lettera a), primo comma, il terzo trattino è sostituito dal seguente:

«—

designato, fatti salvi altri requisiti più rigorosi di applicazione generale imposti dal diritto nazionale, come sistema e notificato all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati dallo Stato membro di cui si applica la legge, dopo che lo Stato membro stesso ne abbia accertato la conformità alle regole dello stesso.»;

2)

all’articolo 11, è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   Entro il 18 marzo 2015, gli Stati membri adottano, pubblicano e comunicano alla Commissione le misure necessarie per conformarsi all’articolo 2, lettera a), primo comma, terzo trattino.»

Articolo 71

Modifiche della direttiva 2014/65/UE

La direttiva 2014/65/UE è così modificata:

1)

all’articolo 2, paragrafo 1, la lettera o) è sostituita dalla seguente:

«o)

ai depositari centrali di titoli (CSD), tranne quanto disposto all’articolo 73 del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (28).

(28)  Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257, del 28.8.2014, pag. 1).»;"

2)

all’articolo 4, paragrafo 1, è aggiunto il punto seguente:

«64)   “depositario centrale di titoli” o “CSD”: un depositario centrale di titoli quale definito all’articolo 2, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 909/2014.»;

3)

all’allegato I, sezione B, il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1)

Custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti, inclusi la custodia e i servizi connessi come la gestione di contante/garanzie ed esclusa la funzione di fornitura e mantenimento dei conti titoli al livello più elevato (“servizio di gestione accentrata”) di cui al punto 2 della sezione A dell’allegato del regolamento (UE) n. 909/2014.»

Articolo 72

Modifica del regolamento (UE) n. 236/2012

L’articolo 15 del regolamento (UE) n. 236/2012 è soppresso.

Articolo 73

Applicazione della direttiva 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 600/2014

I CSD autorizzati in conformità dell’articolo 16 del presente regolamento non chiedono l’autorizzazione a norma della direttiva 2014/65/UE per fornire i servizi esplicitamente elencati alle sezioni A e B dell’allegato del presente regolamento.

Se un CSD autorizzato in conformità dell’articolo 16 del presente regolamento fornisce uno o più servizi di investimento o svolge una o più attività di investimento in aggiunta alla prestazione dei servizi esplicitamente elencati alle sezioni A e B dell’allegato del presente regolamento, si applica la direttiva 2014/65/UE, fatta eccezione per gli articoli da 5 a 8 e per l’articolo 9, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 6, nonché per gli articoli da 10 a 13 del regolamento (UE) n. 600/2014.

Articolo 74

Relazioni

1.   L’ESMA, in cooperazione con l’ABE e le autorità competenti e le autorità rilevanti, presenta alla Commissione relazioni annuali che valutano le tendenze, i rischi potenziali e le vulnerabilità e, se necessario, raccomandano azioni preventive o correttive nei mercati dei servizi disciplinati dal presente regolamento. Tali relazioni comprendono almeno una valutazione dei seguenti elementi:

a)

l’efficienza del regolamento per le operazioni nazionali e transfrontaliere per ciascuno Stato membro, basata sul numero e sul volume dei mancati regolamenti, sull’importo delle penali di cui all’articolo 7, paragrafo 2, sul numero e sul volume delle operazioni di acquisto forzoso di cui all’articolo 7, paragrafi 3 e 4, e su eventuali altri criteri pertinenti;

b)

l’adeguatezza delle penali per i mancati regolamenti, in particolare l’esigenza di ulteriore flessibilità quanto alle penali per mancati regolamenti riguardo a strumenti finanziari illiquidi di cui all’articolo 7, paragrafo 4;

c)

la quantità di regolamenti che avvengono all’esterno dei sistemi di regolamento titoli gestiti da CSD, basata sul numero e sul volume delle operazioni basate sulle informazioni ricevute a titolo dell’articolo 9 e su eventuali altri criteri pertinenti;

d)

la prestazione di servizi transfrontalieri rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento, basata sul numero e sui tipi di collegamenti tra CSD, sul numero di partecipanti esteri ai sistemi di regolamento titoli operati da CSD, sul numero e sul volume delle operazioni che coinvolgono tali partecipanti, sul numero degli emittenti esteri che registrano i propri titoli presso un CSD ai sensi dell’articolo 49 e su eventuali altri criteri pertinenti;

e)

il trattamento delle domande di accesso di cui agli articoli 49, 52 e 53 per individuare i motivi del rifiuto da parte di CSD, CCP e sedi di negoziazione, eventuali tendenze in tali rifiuti e possibili modalità di attenuazione, in futuro, dei rischi individuati, in modo da permettere di concedere l’accesso, nonché qualsiasi altro ostacolo materiale alla concorrenza nei servizi finanziari post-negoziazione;

f)

il trattamento delle domande presentate in conformità delle procedure di cui all’articolo 23, paragrafi da 3 a 7, e all’articolo 25, paragrafi da 4 a 10;

g)

se del caso, le risultanze del processo di verifica inter pares della vigilanza transfrontaliera di cui all’articolo 24, paragrafo 6, nonché una valutazione in merito all’eventuale riduzione futura della frequenza di tali verifiche, anche indicando se da tali risultanze emerga l’esigenza di collegi delle autorità di vigilanza più formali;

h)

l’applicazione delle norme degli Stati membri in materia di responsabilità civile alle perdite attribuibili ai CSD;

i)

le procedure e condizioni in forza delle quali i CSD sono stati autorizzati a designare enti creditizi o a fornire essi stessi servizi accessori di tipo bancario conformemente agli articoli 54 e 55, compresa una valutazione dei potenziali effetti di tale prestazione sulla stabilità finanziaria e la concorrenza in materia di regolamento e servizi accessori di tipo bancario nell’Unione;

j)

l’applicazione delle norme di cui all’articolo 38 sulla protezione dei titoli dei partecipanti e quelli dei loro clienti, in particolare quelle all’articolo 38, paragrafo 5;

k)

l’applicazione delle sanzioni e in particolare l’esigenza di armonizzare ulteriormente le sanzioni amministrative per la violazione dei requisiti stabilite nel presente regolamento.

2.   Le relazioni di cui al paragrafo 1 relative ad un determinato anno civile sono comunicate alla Commissione entro il 30 aprile dell’anno civile successivo.

Articolo 75

Riesame

Entro il 18 settembre 2019, la Commissione riesamina il presente regolamento e prepara una relazione generale sullo stesso. Tale relazione valuta in particolare le questioni di cui all’articolo 74, paragrafo 1, lettere da a) a k), se sussistono altri ostacoli materiali alla concorrenza in relazione ai servizi soggetti al presente regolamento cui non si faccia fronte in misura sufficiente, nonché la potenziale esigenza di ulteriori misure volte a limitare l’impatto sui contribuenti dell’inadempimento dei CSD. La Commissione presenta la relazione, accompagnata se del caso da adeguate proposte, al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 76

Entrata in vigore e applicazione

1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.   L’articolo 3, paragrafo 1, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2023 ai valori mobiliari emessi dopo tale data e a decorrere dal 1o gennaio 2025 a tutti i valori mobiliari.

3.   L’articolo 5, paragrafo 2, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2015.

In deroga al primo comma del presente paragrafo, nel caso di una sede di negoziazione che ha accesso al CSD di cui all’articolo 30, paragrafo 5, l’articolo 5, paragrafo 2, si applica almeno 6 mesi prima che tale CSD esternalizzi le proprie attività all’entità pubblica interessata, e in ogni caso a decorrere dal 1o gennaio 2016.

4.   Le misure della disciplina di regolamento di cui all’articolo 6, paragrafi da 1 a 4, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’atto delegato adottato dalla Commissione ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 5.

5.   Le misure della disciplina di regolamento di cui all’articolo 7, paragrafi da 1 a 13, e la modifica di cui all’articolo 72 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’atto delegato adottato dalla Commissione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 15.

Un sistema multilaterale di negoziazione che è conforme ai criteri di cui all’articolo 33, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE è soggetto all’articolo 7, paragrafo 3, secondo comma, del presente regolamento:

a)

fino alla determinazione finale della sua domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 33 della direttiva 2014/65/UE; o

b)

ove un sistema multilaterale di negoziazione non abbia chiesto la registrazione ai sensi dell’articolo 33 della direttiva 2014/65/UE, fino al 13 giugno 2017.

6.   Le misure di segnalazione di cui all’articolo 9, paragrafo 1, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’atto di esecuzione adottato dalla Commissione ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3.

7.   I riferimenti nel presente regolamento alla direttiva 2014/65/UE e al regolamento (UE) n. 600/2014 anteriormente al 3 gennaio 2017 si intendono fatti alla direttiva 2004/39/CE secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato IV della direttiva 2014/65/UE nella misura in cui tale tavola di concordanza contiene disposizioni relative alla direttiva 2004/39/CE.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

S. GOZI


(1)  GU C 310 del 13.10.2012, pag. 12.

(2)  GU C 299 del 4.10.2012, pag. 76.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 23 luglio 2014.

(4)  Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 dell’11.6.1998, pag. 45).

(5)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

(6)  Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

(7)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

(8)  Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).

(9)  Direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria (GU L 168 del 27.6.2002, pag. 43).

(10)  Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

(11)  Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

(12)  Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

(13)  Raccolta 2004, pag. I-4829.

(14)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(15)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(16)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

(17)  Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

(18)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

(19)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(20)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(21)  Direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 120).

(22)  Regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell’emittente (credit default swap) (GU L 86 del 24.3.2012, pag. 1).

(23)  Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64).

(24)  Regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1).

(25)  Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).

(26)  Direttiva 2006/70/CE della Commissione, del 1o agosto 2006, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di persone politicamente esposte e i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l’esenzione nel caso di un’attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata (GU L 214 del 4.8.2006, pag. 29).

(27)  Decisione 2001/528/CE della Commissione, del 6 giugno 2001, che istituisce il comitato europeo dei valori mobiliari (GU L 191 del 13.7.2001, pag. 45).


ALLEGATO

ELENCO DEI SERVIZI

SEZIONE A

Servizi di base dei depositari centrali di titoli

1.

Registrazione iniziale dei titoli in un sistema di scritture contabili («servizio di notariato»).

2.

Fornitura e mantenimento dei conti titoli al livello più elevato («servizio di gestione accentrata»).

3.

Gestione di un sistema di regolamento titoli («servizio di regolamento»).

SEZIONE B

Servizi accessori di tipo non bancario dei CSD che non comportano rischi di credito o liquidità

Servizi forniti dai CSD che contribuiscono a migliorare la sicurezza, l’efficienza e la trasparenza dei mercati mobiliari, che possono includere, ma non sono limitati a:

1.

Servizi connessi al servizio di regolamento, ad esempio:

a)

organizzazione, in qualità di agente, di un meccanismo di prestito titoli tra i partecipanti a un sistema di regolamento titoli;

b)

fornitura, in qualità di agente, di servizi di gestione delle garanzie per i partecipanti a un sistema di regolamento titoli;

c)

riscontro degli ordini di regolamento, indirizzamento delle istruzioni, conferma e verifica delle transazioni.

2.

Servizi connessi ai servizi di notariato e di gestione accentrata, ad esempio:

a)

fornitura di servizi connessi ai registri degli azionisti;

b)

supporto al trattamento delle operazioni societarie, inclusi gli aspetti relativi alla fiscalità, alle assemblee generali e ai servizi di informazione;

c)

fornitura di servizi per le nuove emissioni, inclusa l’assegnazione e la gestione dei codici ISIN e simili;

d)

indirizzamento e trattamento delle istruzioni, raccolta e trattamento delle commissioni e relativa comunicazione.

3.

Istituzione di collegamenti fra CSD, fornitura, mantenimento o gestione di conti titoli in relazione al servizio di regolamento, alla gestione delle garanzie e ad altri servizi accessori.

4.

Altri servizi, quali:

a)

servizi generali di gestione delle garanzie in qualità di agente;

b)

informativa;

c)

fornitura di informazioni, dati e statistiche ai mercati/agli uffici statistici o ad altre entità governative o intergovernative;

d)

servizi informatici.

SEZIONE C

Servizi accessori di tipo bancario

Servizi di tipo bancario direttamente connessi ai servizi di base o accessori elencati nelle sezioni A e B, quali:

a)

fornitura di conti correnti ai partecipanti a un sistema di regolamento titoli e ai detentori di conti titoli, e accettazione dei loro depositi, ai sensi dell’allegato I, punto 1, della direttiva 2013/36/UE;

b)

apertura di linee di credito con rimborso previsto al più tardi il giorno lavorativo successivo, prestiti in contanti per prefinanziare operazioni societarie e concessione di titoli in prestito ai detentori di conti titoli, ai sensi dell’allegato I, punto 2, della direttiva 2013/36/UE;

c)

servizi di pagamento che comportano trattamento di operazioni in contante e in valuta estera ai sensi dell’allegato I, punto 4, della direttiva 2013/36/UE;

d)

garanzie e impegni di firma relativi alla concessione e assunzione di titoli in prestito, ai sensi dell’allegato I, punto 6, della direttiva 2013/36/UE;

e)

attività di tesoreria in valuta estera e in valori mobiliari attinenti alla gestione dei saldi a lungo termine dei partecipanti, ai sensi dell’allegato I, punto 7, lettere b) ed e), della direttiva 2013/36/UE.


28.8.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 257/73


REGOLAMENTO (UE) N. 910/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 23 luglio 2014

in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Instaurare la fiducia negli ambienti online è fondamentale per lo sviluppo economico e sociale. La mancanza di fiducia, dovuta in particolare a una percepita assenza di certezza giuridica, scoraggia i consumatori, le imprese e le autorità pubbliche dall’effettuare transazioni per via elettronica e dall’adottare nuovi servizi.

(2)

Il presente regolamento mira a rafforzare la fiducia nelle transazioni elettroniche nel mercato interno fornendo una base comune per interazioni elettroniche sicure fra cittadini, imprese e autorità pubbliche, in modo da migliorare l’efficacia dei servizi elettronici pubblici e privati, nonché dell’eBusiness e del commercio elettronico, nell’Unione europea.

(3)

La direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) trattava le firme elettroniche senza fornire un quadro transfrontaliero e transettoriale completo per transazioni elettroniche sicure, affidabili e di facile impiego. Il presente regolamento rafforza ed estende l’acquis di tale direttiva.

(4)

La comunicazione della Commissione del 26 agosto 2010, dal titolo «Agenda digitale europea» ha individuato nella frammentazione del mercato digitale, nella mancanza di interoperabilità e nell’aumento della criminalità cibernetica i grandi ostacoli al circolo virtuoso dell’economia digitale. Nella relazione 2010 sulla cittadinanza dell’UE, intitolata «Eliminare gli ostacoli all’esercizio dei diritti dei cittadini dell’Unione», la Commissione ha ulteriormente sottolineato la necessità di risolvere i principali problemi che impediscono ai cittadini dell’Unione di godere dei vantaggi di un mercato unico digitale e di servizi digitali transfrontalieri.

(5)

Nelle conclusioni del 4 febbraio 2011 e del 23 ottobre 2011 il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a creare un mercato unico digitale entro il 2015, a fare rapidi progressi in settori essenziali dell’economia digitale e a promuovere un mercato unico digitale pienamente integrato favorendo l’impiego transfrontaliero dei servizi online, con particolare riguardo all’agevolazione dell’identificazione e dell’autenticazione elettronica sicura.

(6)

Nelle conclusioni del 27 maggio 2011, il Consiglio ha invitato la Commissione a contribuire al mercato unico digitale creando le condizioni adatte per il riconoscimento reciproco transfrontaliero di funzioni essenziali quali l’identificazione elettronica, i documenti elettronici, le firme elettroniche e i servizi elettronici di recapito, nonché per l’interoperabilità dei servizi di eGovernment in tutta l’Unione europea.

(7)

Nella risoluzione del 21 settembre 2010 sul completamento del mercato interno per il commercio elettronico (4), il Parlamento europeo ha sottolineato l’importanza della sicurezza dei servizi elettronici, in particolare delle firme elettroniche, e della necessità di creare un’infrastruttura pubblica essenziale a livello paneuropeo ed ha invitato la Commissione ad allestire un Portale europeo delle autorità di convalida per garantire l’interoperabilità transfrontaliera delle firme elettroniche e per aumentare la sicurezza delle transazioni effettuate utilizzando Internet.

(8)

La direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) dispone che gli Stati membri creino «sportelli unici» per garantire che tutte le procedure e formalità relative all’accesso a un’attività di servizi ed al suo svolgimento possano essere facilmente espletate a distanza ed elettronicamente attraverso lo sportello unico corrispondente e con le autorità competenti. Numerosi servizi online accessibili presso gli sportelli unici richiedono l’identificazione, l’autenticazione e la firma elettroniche.

(9)

In molti casi i cittadini non possono valersi della loro identificazione elettronica per autenticarsi in un altro Stato membro perché i regimi nazionali di identificazione elettronica del loro paese non sono riconosciuti in altri Stati membri. Tale barriera elettronica impedisce ai prestatori di servizi di godere pienamente dei vantaggi del mercato interno. Disporre di mezzi di identificazione elettronica riconosciuti reciprocamente permetterà di agevolare la fornitura transfrontaliera di numerosi servizi nel mercato interno e consentirà alle imprese di operare su base transfrontaliera evitando molti ostacoli nelle interazioni con le autorità pubbliche.

(10)

La direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) istituisce una rete di autorità nazionali responsabili dell’assistenza sanitaria online. Per migliorare la sicurezza e la continuità dell’assistenza sanitaria transfrontaliera, tale rete deve elaborare orientamenti sull’accesso transfrontaliero ai dati e ai servizi elettronici, anche sostenendo «misure comuni di identificazione e autenticazione per agevolare la trasferibilità dei dati nell’assistenza sanitaria transfrontaliera». Il riconoscimento reciproco dell’identificazione e dell’autenticazione elettronica è un fattore essenziale per realizzare l’assistenza sanitaria transfrontaliera per i cittadini europei. Quando i cittadini viaggiano per ottenere assistenza medica, la loro cartella clinica deve essere accessibile nel paese in cui si sottopongono alle cure. Ciò richiede un quadro di identificazione elettronica solido, sicuro e affidabile.

(11)

Il presente regolamento dovrebbe essere applicato nel pieno rispetto dei principi relativi alla protezione dei dati personali ai sensi della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7). A tale riguardo, per quanto concerne il principio del riconoscimento reciproco stabilito dal presente regolamento, l’autenticazione in un servizio online dovrebbe riguardare esclusivamente il trattamento di dati di identificazione che siano adeguati, pertinenti e non eccedenti per garantire l’accesso a detto servizio online. Inoltre, gli obblighi previsti dalla direttiva 95/46/CE in materia di riservatezza e sicurezza dei trattamenti dovrebbero essere rispettati dai prestatori di servizi fiduciari e dagli organismi di vigilanza.

(12)

Un obiettivo del presente regolamento è l’eliminazione delle barriere esistenti all’impiego transfrontaliero dei mezzi di identificazione elettronica utilizzati negli Stati membri almeno per l’autenticazione nei servizi pubblici. Il presente regolamento non intende intervenire riguardo ai sistemi di gestione dell’identità elettronica e relative infrastrutture istituiti negli Stati membri. Lo scopo del presente regolamento è garantire che per accedere ai servizi online transfrontalieri offerti dagli Stati membri si possa disporre di un’identificazione e un’autenticazione elettronica sicura.

(13)

È opportuno che gli Stati membri rimangano liberi di utilizzare o di introdurre mezzi propri di accesso ai servizi online, a fini di identificazione elettronica, e che possano decidere dell’eventuale partecipazione del settore privato nell’offerta di tali mezzi. È opportuno che gli Stati membri non abbiano l’obbligo di notificare i loro regimi di identificazione elettronica alla Commissione. Spetta agli Stati membri decidere se notificare alla Commissione tutti, alcuni o nessuno dei regimi di identificazione elettronica utilizzati a livello nazionale per l’accesso almeno ai servizi pubblici online o a servizi specifici.

(14)

Occorre che il presente regolamento fissi talune condizioni in merito all’obbligo di riconoscimento dei mezzi di identificazione elettronica e alle modalità di notifica dei regimi di identificazione elettronica. È opportuno che tali condizioni aiutino gli Stati membri a costruire la necessaria fiducia nei rispettivi regimi di identificazione elettronica e a riconoscere reciprocamente i mezzi di identificazione elettronica che fanno parte dei regimi notificati. È opportuno che il principio del riconoscimento reciproco si applichi ove il regime di identificazione elettronica dello Stato membro notificante soddisfi le condizioni di notifica e la notifica sia stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, il principio del riconoscimento reciproco dovrebbe riguardare esclusivamente l’autenticazione nei servizi online. È opportuno che l’accesso a tali servizi online e la loro fornitura finale al richiedente siano strettamente collegati al diritto a usufruire di tali servizi alle condizioni fissate nel diritto nazionale.

(15)

L’obbligo di riconoscere i mezzi di identificazione elettronica dovrebbe riferirsi esclusivamente ai mezzi il cui livello di garanzia dell’identità corrisponde a un livello pari o superiore a quello richiesto per il servizio online in questione. Inoltre, tale obbligo dovrebbe applicarsi solo qualora l’organismo del settore pubblico in questione utilizzi il livello di garanzia «significativo» o «elevato» in relazione all’accesso a tale servizio online. È opportuno che gli Stati membri mantengano la libertà, conformemente al diritto comunitario, di riconoscere mezzi di identificazione elettronica aventi livelli di garanzia dell’identità inferiori.

(16)

I livelli di garanzia dovrebbero caratterizzare il grado di sicurezza con cui i mezzi di identificazione elettronica stabiliscono l’identità di una persona, fornendo così la garanzia che la persona che pretende di avere una determinata identità è effettivamente la persona cui tale identità è stata assegnata. Il livello di garanzia dipende dal grado di sicurezza fornito dai mezzi di identificazione elettronica riguardo all’identità pretesa o dichiarata di una persona tenendo conto dei procedimenti (ad esempio, controllo e verifica dell’identità, e autenticazione), delle attività di gestione (ad esempio, l’entità che rilascia i mezzi di identificazione elettronica e la procedura di rilascio di tali mezzi) e dei controlli tecnici messi in atto. Come risultato dei progetti pilota su larga scala finanziati dall’Unione, della normazione e di attività a livello internazionale, esistono varie definizioni e descrizioni tecniche dei livelli di garanzia. In particolare, il progetto pilota su larga scala STORK e la norma ISO 29115 fanno riferimento, tra l’altro, ai livelli 2, 3 e 4, che dovrebbero essere tenuti nella massima considerazione all’atto di stabilire le norme, le procedure e i requisiti tecnici minimi per i livelli di garanzia basso, significativo ed elevato ai sensi del presente regolamento, assicurando al contempo l’applicazione coerente del presente regolamento in particolare per quanto riguarda il livello di garanzia elevato in relazione al controllo dell’identità ai fini del rilascio di certificati qualificati. I requisiti stabiliti dovrebbero essere neutrali dal punto di vista tecnologico. Dovrebbe essere possibile soddisfare i requisiti di sicurezza necessari attraverso tecnologie differenti.

(17)

È opportuno che gli Stati membri incoraggino il settore privato a impiegare volontariamente mezzi di identificazione elettronica nell’ambito di un regime notificato a fini di identificazione ove necessario per servizi online o transazioni elettroniche. La facoltà di ricorrere a tali mezzi di identificazione elettronica consentirebbe al settore privato di avvalersi dell’identificazione e autenticazione elettroniche già ampiamente impiegate in molti Stati membri almeno per i servizi pubblici e di agevolare alle imprese e ai cittadini l’accesso transfrontaliero ai loro servizi online. Per facilitare l’impiego transfrontaliero di tali mezzi di identificazione elettronica da parte del settore privato, è opportuno che la possibilità di autenticazione offerta da uno Stato membro sia disponibile alle parti del settore privato facenti affidamento sulla certificazione stabilite al di fuori del territorio di detto Stato membro alle stesse condizioni applicate alle parti del settore privato facenti affidamento sulla certificazione stabilite nel suddetto Stato membro. Di conseguenza, per quanto riguarda le parti del settore privato facenti affidamento sulla certificazione, lo Stato membro notificante può definire termini di accesso ai mezzi di autenticazione. Detti termini di accesso possono indicare se i mezzi di autenticazione relativi al regime notificato sono attualmente disponibili alle parti del settore privato facenti affidamento sulla certificazione.

(18)

Il presente regolamento dovrebbe prevedere la responsabilità dello Stato membro notificante, della parte che rilascia i mezzi di identificazione elettronica e della parte che gestisce la procedura di autenticazione per mancato rispetto degli obblighi pertinenti a norma del presente regolamento. Tuttavia, il presente regolamento dovrebbe essere applicato conformemente alle norme nazionali in materia di responsabilità. Pertanto esso non pregiudica tali norme nazionali in ordine, ad esempio, alla definizione dei danni o alle pertinenti norme procedurali applicabili, incluso l’onere della prova.

(19)

La sicurezza dei regimi di identificazione elettronica è fondamentale per un affidabile riconoscimento reciproco transfrontaliero dei mezzi di identificazione elettronica. In tale contesto, gli Stati membri dovrebbero cooperare in materia di sicurezza e interoperabilità dei regimi di identificazione elettronica a livello dell’Unione. Ogniqualvolta i regimi di identificazione elettronica richiedano alle parti che fanno affidamento sulla certificazione di utilizzare hardware o software specifici a livello nazionale, l’interoperabilità transfrontaliera richiede che tali Stati membri non impongano tali requisiti e le spese relative alle parti facenti affidamento sulla certificazione stabilite al di fuori del loro territorio. In tal caso si dovrebbero esaminare ed elaborare soluzioni appropriate nell’ambito del quadro di interoperabilità. Tuttavia, sono inevitabili i requisiti tecnici derivanti dalle specifiche inerenti ai mezzi di identificazione elettronica nazionali e suscettibili di avere ripercussioni per i detentori di tali mezzi elettronici (ad esempio, le smart card).

(20)

È opportuno che la cooperazione degli Stati membri agevoli l’interoperabilità tecnica dei regimi di identificazione elettronica notificati, al fine di promuovere un elevato livello di fiducia e sicurezza, in funzione del grado di rischio. È opportuno che lo scambio di informazioni e la condivisione delle migliori prassi fra Stati membri, finalizzati al riconoscimento reciproco dei regimi, facilitino tale cooperazione.

(21)

È anche opportuno che il presente regolamento istituisca un quadro giuridico generale per l’impiego dei servizi fiduciari. Tuttavia, non è opportuno che istituisca un obbligo generale di farne uso o che installi un punto di accesso per tutti i servizi fiduciari esistenti. In particolare, non è auspicabile che il regolamento copra la prestazione di servizi fiduciari usati esclusivamente nell’ambito di sistemi chiusi da un insieme definito di partecipanti che non hanno ripercussioni su terzi. Ad esempio, i sistemi istituiti in imprese o amministrazioni pubbliche per la gestione delle procedure interne che fanno uso di servizi fiduciari non dovrebbero essere soggetti ai requisiti previsti dal presente regolamento. Solo i servizi fiduciari prestati al pubblico aventi ripercussioni su terzi dovrebbero soddisfare i requisiti previsti dal presente regolamento. Non è neanche auspicabile che il presente regolamento copra aspetti legati alla conclusione e alla validità di contratti o di altri vincoli giuridici nei casi in cui la normativa nazionale o unionale stabilisca obblighi quanto alla forma. Inoltre, non dovrebbe avere ripercussioni sugli obblighi di forma nazionali relativi ai registri pubblici, in particolare i registri commerciali e catastali.

(22)

Al fine di contribuire al loro impiego transfrontaliero generale, è opportuno che sia possibile utilizzare i servizi fiduciari come prove in procedimenti giudiziali in tutti gli Stati membri. Spetta al diritto nazionale definire gli effetti giuridici dei servizi fiduciari, salvo che il presente regolamento provveda altrimenti.

(23)

Nella misura in cui il presente regolamento disponga l’obbligo di riconoscere un servizio fiduciario, tale servizio fiduciario può essere rifiutato solo qualora il destinatario dell’obbligo non sia in grado di leggerlo o verificarlo per motivi tecnici che sfuggono al suo immediato controllo. Tuttavia, tale obbligo non dovrebbe di per se stesso esigere che un organismo pubblico ottenga l’hardware e il software necessari per la leggibilità tecnica di tutti i servizi fiduciari esistenti.

(24)

Gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni nazionali, conformemente al diritto dell’Unione, in materia di servizi fiduciari, nella misura in cui detti servizi non siano pienamente armonizzati dal presente regolamento. Tuttavia, i servizi fiduciari conformi al presente regolamento dovrebbero godere della libera circolazione nel mercato interno.

(25)

È opportuno che gli Stati membri mantengano la libertà di definire altri tipi di servizi fiduciari oltre a quelli inseriti nell’elenco ristretto di servizi fiduciari di cui al presente regolamento, ai fini del loro riconoscimento a livello nazionale quali servizi fiduciari qualificati.

(26)

In considerazione del ritmo dei mutamenti tecnologici, occorre che il presente regolamento adotti un approccio aperto all’innovazione.

(27)

È opportuno che il presente regolamento sia neutrale sotto il profilo tecnologico. È auspicabile che gli effetti giuridici prodotti dal presente regolamento siano ottenibili mediante qualsiasi modalità tecnica, purché siano soddisfatti i requisiti da esso previsti.

(28)

Al fine di migliorare in particolare la fiducia delle piccole e medie imprese (PMI) e dei consumatori nel mercato interno e di promuovere l’impiego dei servizi e prodotti fiduciari, è opportuno introdurre le nozioni di servizi fiduciari qualificati e di prestatori di servizi fiduciari qualificati, per precisare i requisiti e gli obblighi che garantiscano un elevato livello di sicurezza di tutti i servizi e prodotti fiduciari qualificati impiegati o prestati.

(29)

In linea con gli obblighi assunti a norma della Convenzione delle Nazioni Unite per i diritti delle persone con disabilità, approvata con decisione 2010/48/CE del Consiglio (8), in particolare l’articolo 9 della Convenzione, le persone con disabilità dovrebbero poter utilizzare servizi fiduciari e prodotti destinati al consumatore finale impiegati nella prestazione di tali servizi alle stesse condizioni degli altri consumatori. Ove fattibile, pertanto, i servizi fiduciari prestati e i prodotti destinati all’utilizzatore finale impiegati per la prestazione di detti servizi dovrebbero essere resi accessibili alle persone con disabilità. La valutazione di fattibilità dovrebbe includere considerazioni tecniche ed economiche.

(30)

Gli Stati membri dovrebbero designare uno o più organismi di vigilanza per lo svolgimento delle attività di vigilanza previste dal presente regolamento. Gli Stati membri dovrebbero altresì avere facoltà di decidere, di comune accordo con un altro Stato membro, di designare un organismo di vigilanza nel territorio di tale altro Stato membro.

(31)

Gli organismi di vigilanza dovrebbero cooperare con le autorità di protezione dei dati, ad esempio informandole in merito ai risultati di verifiche di prestatori di servizi fiduciari qualificati, laddove siano state rilevate violazioni delle norme di protezione dei dati personali. In particolare, è opportuno che la trasmissione di informazioni copra gli incidenti di sicurezza e le violazioni dei dati personali.

(32)

È opportuno che tutti i prestatori di servizi fiduciari adottino buone prassi di sicurezza in funzione dei rischi connessi con le loro attività, in modo da migliorare la fiducia degli utilizzatori nel mercato unico.

(33)

È opportuno che le disposizioni sull’uso degli pseudonimi nei certificati non impediscano agli Stati membri di chiedere l’identificazione delle persone in base alla normativa unionale o nazionale.

(34)

È opportuno che tutti gli Stati membri si adeguino a requisiti essenziali comuni di vigilanza per garantire un livello paragonabile di sicurezza dei servizi fiduciari qualificati. Per facilitare l’applicazione coerente di tali requisiti in tutta l’Unione occorre che gli Stati membri adottino procedure paragonabili e scambino informazioni sulle loro attività di vigilanza e sulle migliori prassi del settore.

(35)

Tutti i prestatori di servizi fiduciari dovrebbero essere soggetti ai requisiti del presente regolamento, in particolare a quelli in materia di sicurezza e responsabilità, al fine di garantire la dovuta diligenza, la trasparenza e l’attendibilità delle loro operazioni e servizi. Tuttavia, tenendo conto del tipo di servizi fornito dai prestatori di servizi fiduciari, per quanto riguarda tali requisiti è opportuno distinguere tra servizi fiduciari qualificati e non qualificati.

(36)

L’istituzione di un regime di vigilanza per tutti i prestatori di servizi fiduciari dovrebbe assicurare parità di condizioni per la sicurezza e l’attendibilità delle loro operazioni e servizi, contribuendo in tal modo alla tutela degli utenti e al funzionamento del mercato interno. I prestatori di servizi fiduciari non qualificati dovrebbero essere soggetti ad attività di vigilanza ex post semplificate e reattive, giustificate dalla natura dei loro servizi e delle loro operazioni. Pertanto l’organismo di sorveglianza non dovrebbe avere un obbligo generale di vigilanza sui prestatori di servizi non qualificati. L’organismo di sorveglianza dovrebbe adottare misure solo quando viene informato (ad esempio, dallo stesso prestatore di servizi fiduciari non qualificati, da un altro organismo di sorveglianza, mediante la notifica di un utente o di un partner commerciale o in base a sue indagine proprie) che un prestatore di servizi fiduciari non qualificato non soddisfa i requisiti del presente regolamento.

(37)

Il presente regolamento dovrebbe prevedere la responsabilità di tutti i prestatori di servizi fiduciari. In particolare, stabilisce il regime di responsabilità in base al quale tutti i prestatori di servizi fiduciari dovrebbero essere responsabili dei danni provocati a persone fisiche o giuridiche a causa del mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento. Al fine di agevolare la valutazione del rischio finanziario che i prestatori di servizi fiduciari possano dover sostenere o che debbano coprire con polizze assicurative, il presente regolamento autorizza i prestatori di servizi fiduciari a stabilire limiti, a talune condizioni, all’uso dei servizi da essi prestati e non essere pertanto responsabili dei danni derivanti dall’uso dei servizi oltre i suddetti limiti. I clienti dovrebbero essere debitamente e anticipatamente informati di tali limiti. Tali limiti dovrebbero essere riconoscibili per i terzi, ad esempio inserendo informazioni sui limiti nei termini e nelle condizioni del servizio prestato o attraverso altri mezzi riconoscibili. Allo scopo di dare effetto a tali principi, il presente regolamento dovrebbe essere applicato conformemente alle norme nazionali sulla responsabilità. Pertanto, il presente regolamento non pregiudica tali norme nazionali in ordine, ad esempio, alla definizione dei danni, del dolo, della negligenza o alle pertinenti norme procedurali applicabili.

(38)

La notifica delle violazioni di sicurezza e delle valutazioni di rischio per la sicurezza è essenziale per fornire informazioni adeguate alle parti interessate in caso di violazione di sicurezza o perdita di integrità.

(39)

Per consentire alla Commissione e agli Stati membri di valutare l’efficacia del meccanismo di notifica delle violazioni di cui al presente regolamento, è opportuno imporre l’obbligo agli organismi di vigilanza di fornire informazioni riassuntive alla Commissione e all’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione (ENISA).

(40)

Per consentire alla Commissione e agli Stati membri di valutare l’efficacia del meccanismo di vigilanza perfezionato di cui al presente regolamento, è opportuno chiedere agli organismi di vigilanza di riferire sulle loro attività. Ciò servirebbe ad agevolare lo scambio di buone prassi fra organismi di vigilanza e consentirebbe di verificare l’applicazione coerente ed efficiente dei requisiti essenziali di vigilanza in tutti gli Stati membri.

(41)

Per garantire che i servizi fiduciari qualificati siano sostenibili e duraturi e migliorare la fiducia degli utilizzatori nella continuità di detti servizi, è opportuno che gli organismi di vigilanza verifichino l’esistenza e la corretta applicazione delle disposizioni sui piani di cessazione nel caso in cui prestatori di servizi fiduciari qualificati cessino le loro attività.

(42)

Per facilitare la vigilanza sui prestatori di servizi fiduciari qualificati, ad esempio allorché un prestatore offre i suoi servizi sul territorio di uno Stato membro in cui non è soggetto a vigilanza o qualora i computer di un prestatore siano situati nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui il prestatore è stabilito, è opportuno istituire un sistema di assistenza mutua fra gli organismi di vigilanza negli Stati membri.

(43)

Al fine di assicurare la conformità dei prestatori di servizi fiduciari qualificati e dei servizi da essi prestati ai requisiti stabiliti dal presente regolamento, un organismo di valutazione della conformità dovrebbe effettuare una valutazione della conformità; i prestatori di servizi fiduciari qualificati dovrebbero trasmettere all’organismo di vigilanza le relazioni di valutazione di conformità risultanti. Ogniqualvolta l’organismo di vigilanza richieda a un prestatore di servizi fiduciari qualificato di presentare una relazione di valutazione di conformità ad hoc, l’organismo di vigilanza dovrebbe rispettare in particolare i principi di buona amministrazione, compreso l’obbligo di fornire le motivazioni delle sue decisioni, nonché il principio di proporzionalità. Pertanto, l’organismo di vigilanza dovrebbe debitamente giustificare la propria decisione di imporre una valutazione di conformità ad hoc.

(44)

Il presente regolamento mira a garantire un quadro coerente affinché i servizi fiduciari siano dotati di un livello elevato di sicurezza e certezza giuridica. A tale riguardo, nel trattare la valutazione di conformità di prodotti e servizi, la Commissione dovrebbe, ove opportuno, cercare sinergie con i pertinenti regimi europei e internazionali vigenti, quali il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) che sancisce gli obblighi in materia di accreditamento degli organismi di valutazione della conformità e vigilanza del mercato di prodotti.

(45)

Per consentire un processo di avviamento efficiente, che conduca all’inclusione dei prestatori di servizi fiduciari qualificati e dei servizi fiduciari qualificati da essi offerti negli elenchi di fiducia, è opportuno incoraggiare interazioni preliminari fra gli aspiranti prestatori di servizi fiduciari qualificati e l’organismo di vigilanza competente, in vista di facilitare l’esercizio della dovuta diligenza nell’offerta di servizi fiduciari qualificati.

(46)

Gli elenchi di fiducia sono elementi essenziali nel costruire la fiducia fra operatori di mercato perché indicano la condizione qualificata del prestatore di servizi al momento della vigilanza.

(47)

La fiducia nei servizi online e la loro agevolezza sono essenziali perché gli utilizzatori possano beneficiare a pieno dei servizi elettronici e avvalersi consapevolmente di essi. A tale scopo si dovrebbe creare un marchio di fiducia UE per individuare i servizi fiduciari qualificati prestati da prestatori di servizi fiduciari qualificati. Tale marchio di fiducia UE per i servizi fiduciari qualificati distinguerebbe chiaramente i servizi fiduciari qualificati da altri servizi fiduciari, contribuendo così alla trasparenza sul mercato. L’utilizzo di un marchio di fiducia UE da parte dei prestatori di servizi fiduciari qualificati dovrebbe essere volontario e non dovrebbe implicare requisiti aggiuntivi diversi da quelli previsti dal presente regolamento.

(48)

Sebbene sia necessario un elevato livello di sicurezza per garantire il riconoscimento reciproco delle firme elettroniche, in casi specifici come nel contesto della decisione 2009/767/CE della Commissione (10), è opportuno che siano accettate anche firme elettroniche con una garanzia di sicurezza più debole.

(49)

Il presente regolamento dovrebbe stabilire il principio secondo il quale alla firma elettronica non dovrebbero essere negati gli effetti giuridici per il motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti della firma elettronica qualificata. Tuttavia, spetta al diritto nazionale definire gli effetti giuridici delle firme elettroniche, fatto salvo per i requisiti previsti dal presente regolamento secondo cui una firma elettronica qualificata dovrebbe avere un effetto giuridico equivalente a quello di una firma autografa.

(50)

Poiché attualmente le autorità competenti negli Stati membri utilizzano formati diversi di firme elettroniche avanzate per firmare elettronicamente i loro documenti, occorre garantire che almeno alcuni formati di firma elettronica possano essere supportati tecnicamente dagli Stati membri allorché ricevono documenti firmati elettronicamente. Analogamente, allorché le autorità competenti negli Stati membri fanno uso di sigilli elettronici, occorre garantire che supportino almeno alcuni formati di sigillo elettronico avanzato.

(51)

È opportuno che il firmatario possa affidare a terzi i dispositivi per la creazione di una firma elettronica qualificata, purché siano rispettati appropriati meccanismi e procedure per garantire che il firmatario mantenga il controllo esclusivo sull’uso dei suoi dati di creazione di firma elettronica e l’uso del dispositivo soddisfi i requisiti della firma elettronica qualificata.

(52)

Visti i suoi molteplici vantaggi economici, sarà ulteriormente sviluppata la creazione di firme elettroniche a distanza, qualora l’ambiente di creazione di firma elettronica sia gestito da un prestatore di servizi fiduciari a nome del firmatario. Tuttavia, per garantire che alle firme elettroniche sia attribuito lo stesso riconoscimento giuridico delle firme elettroniche create con un ambiente interamente gestito dall’utente, i prestatori che offrono servizi di firma elettronica a distanza dovrebbero applicare procedure di sicurezza di gestione e amministrative specifiche e utilizzare sistemi e prodotti affidabili, che in particolare comprendano canali di comunicazione elettronici sicuri per garantire l’affidabilità dell’ambiente di creazione di firma elettronica e assicurare che sia utilizzato sotto il controllo esclusivo del firmatario. Nel caso di una firma elettronica qualificata creata mediante un dispositivo di creazione di firma elettronica a distanza, dovrebbero applicarsi i requisiti applicabili ai prestatori di servizi fiduciari qualificati, stabiliti dal presente regolamento.

(53)

La sospensione dei certificati qualificati è una prassi operativa abituale dei prestatori di servizi fiduciari in una serie di Stati membri, che è diversa dalla revoca e comporta la perdita di validità temporanea di un certificato. La certezza del diritto richiede che la situazione di sospensione di un certificato sia sempre indicata chiaramente. A tale scopo i prestatori di servizi fiduciari dovrebbero avere la responsabilità di indicare chiaramente la situazione del certificato e, in caso di sospensione, il periodo di tempo esatto durante il quale il certificato è sospeso. È opportuno che il presente regolamento non imponga ai prestatori di servizi fiduciari o agli Stati membri l’utilizzo della sospensione, ma preveda norme di trasparenza nei casi in cui tale prassi è disponibile.

(54)

L’interoperabilità transfrontaliera e il riconoscimento dei certificati qualificati è una condizione essenziale per il riconoscimento transfrontaliero delle firme elettroniche qualificate. Pertanto, i certificati qualificati non dovrebbero essere soggetti a requisiti obbligatori oltre ai requisiti di cui al presente regolamento. Tuttavia, a livello nazionale, dovrebbe essere consentita l’inclusione di attributi specifici, quali identificatori unici, nei certificati qualificati, purché tali attributi specifici non ostacolino l’interoperabilità transfrontaliera e il riconoscimento dei certificati e delle firme elettroniche qualificati.

(55)

La certificazione della sicurezza delle tecnologie d’informazione basata su norme internazionali, come l’ISO 15408 e i metodi di valutazione e le disposizioni di riconoscimento reciproco connessi, è uno strumento importante per verificare la sicurezza dei dispositivi per la creazione di una firma elettronica qualificata e dovrebbe essere promossa. Soluzioni e servizi innovativi, quali la firma in cloud e la firma mobile, tuttavia, si basano su soluzioni tecniche e organizzative per dispositivi per la creazione di una firma elettronica qualificata per i quali possono non essere ancora disponibili norme di sicurezza o per i quali può essere in corso la prima certificazione della sicurezza delle tecnologie d’informazione. Il livello di sicurezza di tali dispositivi per la creazione di una firma elettronica qualificata potrebbe essere valutato utilizzando procedure alternative solo se tali norme di sicurezza non sono disponibili o se la prima certificazione della sicurezza delle tecnologie d’informazione è in corso. Tali processi dovrebbero essere comparabili alle norme per la certificazione della sicurezza delle tecnologie d’informazione sempre che i livelli di sicurezza siano equivalenti. Tali processi potrebbero essere agevolati da una revisione tra pari.

(56)

Il presente regolamento dovrebbe stabilire i requisiti relativi a dispositivi per la creazione di una firma elettronica qualificata al fine di assicurare la funzionalità delle firme elettroniche avanzate. Il presente regolamento non dovrebbe contemplare la globalità dell’ambiente del sistema in cui tali dispositivi operano. Pertanto, l’ambito di applicazione della certificazione dei dispositivi per la creazione di una firma qualificata dovrebbe essere limitato all’hardware e al software di sistema utilizzato per gestire e proteggere i dati per la creazione di una firma elettronica creati, memorizzati o trattati nel dispositivo di creazione di una firma. Come specificato nelle norme pertinenti, l’ambito di applicazione dell’obbligo di certificazione dovrebbe escludere le applicazioni relative alla creazione di una firma.

(57)

Per garantire la certezza giuridica della validità della firma, è essenziale specificare i componenti di una firma elettronica qualificata, che dovrebbero essere valutati dalla parte facente affidamento sulla certificazione che effettua la convalida. Inoltre, è opportuno che attraverso la specificazione degli obblighi dei prestatori di servizi fiduciari qualificati che possono offrire un servizio di convalida qualificata a parti facenti affidamento sulla certificazione che non vogliono o non possono effettuare esse stesse la convalida di firme elettroniche qualificate siano stimolati gli investimenti del settore privato e pubblico in tali servizi. È opportuno che entrambi gli elementi rendano la convalida delle firme elettroniche qualificate semplice e agevole per tutte le parti a livello dell’Unione.

(58)

Qualora una transazione richieda un sigillo elettronico qualificato di una persona giuridica, è opportuno che sia accettabile anche la firma elettronica qualificata del rappresentante autorizzato della persona giuridica.

(59)

È opportuno che i sigilli elettronici fungano da prova dell’emissione di un documento elettronico da parte di una determinata persona giuridica, dando la certezza dell’origine e dell’integrità del documento stesso.

(60)

I prestatori di servizi fiduciari che rilasciano certificati qualificati di sigilli elettronici dovrebbero attuare le misure necessarie per poter stabilire l’identità della persona giuridica rappresentante la persona fisica cui è fornito il certificato qualificato di sigillo elettronico, quando tale identificazione è necessaria a livello nazionale nel contesto di procedimenti giudiziari o amministrativi.

(61)

È opportuno che il presente regolamento garantisca la conservazione a lungo termine delle informazioni, al fine di assicurare la validità giuridica delle firme elettroniche e dei sigilli elettronici nel lungo periodo, garantendo che possano essere convalidati indipendentemente da futuri mutamenti tecnologici.

(62)

Al fine di garantire la sicurezza della validazione temporale elettronica qualificata, il presente regolamento dovrebbe richiedere l’uso di un sigillo elettronico avanzato o di una firma elettronica avanzata o di altri metodi equivalenti. È prevedibile che l’innovazione produca nuove tecnologie in grado di assicurare alla validazione temporale un livello di sicurezza equivalente. Ogni qualvolta venga utilizzato un metodo diverso dal sigillo elettronico avanzato o dalla firma elettronica avanzata, dovrebbe spettare al prestatore di servizi fiduciari qualificato dimostrare, nella relazione di valutazione di conformità, che tale metodo garantisce un livello equivalente di sicurezza e soddisfa gli obblighi previsti nel presente regolamento.

(63)

I documenti elettronici sono importanti per l’evoluzione futura delle transazioni elettroniche transfrontaliere nel mercato interno. Il presente regolamento dovrebbe stabilire il principio secondo cui a un documento elettronico non dovrebbero essere negati gli effetti giuridici per il motivo nella sua forma elettronica al fine di assicurare che una transazione elettronica non possa essere respinta per il solo motivo che un documento è in forma elettronica.

(64)

Nel trattare i formati delle firme e dei sigilli elettronici avanzati, la Commissione dovrebbe basarsi sulle prassi, sulle norme e sulla legislazione esistente, in particolare la decisione 2011/130/UE della Commissione (11).

(65)

Oltre ad autenticare il documento rilasciato dalla persona giuridica, i sigilli elettronici possono anche servire ad autenticare qualsiasi bene digitale della persona giuridica stessa, quali codici di software o server.

(66)

È essenziale prevedere un quadro giuridico per agevolare il riconoscimento transfrontaliero tra gli ordinamenti giuridici nazionali esistenti relativi ai servizi elettronici di recapito certificato. Tale quadro potrebbe aprire inoltre per i prestatori di servizi fiduciari dell’Unione nuove opportunità di mercato per l’offerta di nuovi servizi elettronici di recapito certificati paneuropei.

(67)

I servizi di autenticazione dei siti web prevedono un mezzo tramite il quale il visitatore di un sito può accertarsi che dietro a quel sito web vi è un’entità reale e legittima. Tali servizi contribuiscono a diffondere sicurezza e fiducia nelle transazioni commerciali on line, in quanto gli utenti si fideranno di un sito web che è stato autenticato. La fornitura e l’uso di servizi di autenticazione dei siti web sono interamente volontari. Tuttavia, affinché l’autenticazione dei siti web divenga un mezzo per rafforzare la fiducia, fornire un’esperienza migliore all’utente e promuovere la crescita nel mercato interno, è opportuno che il presente regolamento stabilisca obblighi minimi in materia di sicurezza e responsabilità per i prestatori e i loro servizi. A tal fine, si è tenuto conto dei risultati delle iniziative industriali esistenti, ad esempio, il Forum Autorità di certificazione/Browser (CA/B Forum). Inoltre, il presente regolamento non dovrebbe impedire l’uso di altri mezzi o metodi di autenticazione di un sito web non rientranti nel presente regolamento e non dovrebbe vietare ai prestatori di servizi di autenticazione dei siti web di paesi terzi di prestare i propri servizi ai clienti dell’Unione. Tuttavia, i servizi di autenticazione dei siti web di un prestatore di un paese terzo dovrebbero essere riconosciuti come qualificati ai sensi del presente regolamento solo se è stato concluso un accordo internazionale tra l’Unione e il paese di stabilimento di detto prestatore.

(68)

La nozione di «persone giuridiche» secondo le disposizioni del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) in materia di stabilimento lascia agli operatori la libertà di scegliere la forma giuridica che ritengono opportuna per svolgere la loro attività. Di conseguenza, per «persone giuridiche» ai sensi del TFUE si intendono tutte le entità costituite conformemente al diritto di uno Stato membro o da esso disciplinate, a prescindere dalla loro forma giuridica.

(69)

Le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie dell’Unione sono incoraggiate a riconoscere l’identificazione elettronica e i servizi fiduciari contemplati dal presente regolamento ai fini dell’amministrazione cooperativa facendo tesoro, in particolare, delle buone prassi esistenti e dei risultati dei progetti in corso nei settori contemplati dal presente regolamento.

(70)

Al fine di completare determinati aspetti tecnici dettagliati del presente regolamento in modo flessibile e veloce, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE riguardo ai criteri che devono soddisfare gli organismi responsabili della certificazione dei dispositivi per la creazione di una firma elettronica qualificata. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(71)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione, in particolare per specificare i numeri di riferimento delle norme il cui impiego conferisce una presunzione di adempimento di determinati requisiti stabiliti nel presente regolamento. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (12).

(72)

In sede di elaborazione degli atti delegati o di esecuzione, la Commissione dovrebbe tenere debito conto delle norme e delle specifiche tecniche elaborate da organizzazioni e organismi di normalizzazione europei e internazionali, in particolare il Comitato europeo di normalizzazione (CEN), l’Istituto europeo delle norme di telecomunicazione (ETSI), l’Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) e l’Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), al fine di assicurare un livello elevato di sicurezza e interoperabilità dell’identificazione elettronica e dei servizi fiduciari.

(73)

Per motivi di certezza del diritto e di chiarezza è opportuno abrogare la direttiva 1999/93/CE.

(74)

Per garantire la certezza giuridica per operatori di mercato che già fanno uso di certificati qualificati rilasciati a persone fisiche a norma della direttiva 1999/93/CE, è necessario prevedere un idoneo periodo transitorio. Analogamente, dovrebbero essere stabilite misure transitorie per i dispositivi per la creazione di una firma sicura, la cui conformità sia stata determinata ai sensi della direttiva 1999/93/CE, nonché per i prestatori di servizi di certificazione che rilasciano certificati qualificati entro il 1o luglio 2016. Infine, è altresì necessario dotare la Commissione dei mezzi per adottare atti di esecuzione e atti delegati prima di tale data.

(75)

Le date di applicazione stabilite nel presente regolamento non pregiudicano gli obblighi esistenti già contratti dagli Stati membri in base al diritto dell’Unione, in particolare della direttiva 2006/123/CE.

(76)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata dell’azione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(77)

Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (13) e ha espresso un parere il 27 settembre 2012 (14),

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Allo scopo di garantire il buon funzionamento del mercato interno perseguendo al contempo un adeguato livello di sicurezza dei mezzi di identificazione elettronica e dei servizi fiduciari, il presente regolamento:

a)

fissa le condizioni a cui gli Stati membri riconoscono i mezzi di identificazione elettronica delle persone fisiche e giuridiche che rientrano in un regime notificato di identificazione elettronica di un altro Stato membro,

b)

stabilisce le norme relative ai servizi fiduciari, in particolare per le transazioni elettroniche; e

c)

istituisce un quadro giuridico per le firme elettroniche, i sigilli elettronici, le validazioni temporali elettroniche, i documenti elettronici, i servizi elettronici di recapito certificato e i servizi relativi ai certificati diautenticazione di siti web.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica ai regimi di identificazione elettronica che sono stati notificati da uno Stato membro, nonché ai prestatori di servizi fiduciari che sono stabiliti nell’Unione.

2.   Il presente regolamento non si applica alla prestazione di servizi fiduciari che sono utilizzati esclusivamente nell’ambito di sistemi chiusi contemplati dal diritto nazionale o da accordi conclusi tra un insieme definito di partecipanti.

3.   Il presente regolamento non pregiudica il diritto nazionale o unionale legato alla conclusione e alla validità di contratti o di altri vincoli giuridici o procedurali relativi alla forma.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)

«identificazione elettronica», il processo per cui si fa uso di dati di identificazione personale in forma elettronica che rappresentano un’unica persona fisica o giuridica, o un’unica persona fisica che rappresenta una persona giuridica;

2)

«mezzi di identificazione elettronica», un’unità materiale e/o immateriale contenente dati di identificazione personale e utilizzata per l’autenticazione per un servizio online;

3)

«dati di identificazione personale», un insieme di dati che consente di stabilire l’identità di una persona fisica o giuridica, o di una persona fisica che rappresenta una persona giuridica;

4)

«regime di identificazione elettronica», un sistema di identificazione elettronica per cui si forniscono mezzi di identificazione elettronica alle persone fisiche o giuridiche, o alle persone fisiche che rappresentano persone giuridiche;

5)

«autenticazione», un processo elettronico che consente di confermare l’identificazione elettronica di una persona fisica o giuridica, oppure l’origine e l’integrità di dati in forma elettronica;

6)

«parte facente affidamento sulla certificazione», una persona fisica o giuridica che fa affidamento su un’identificazione elettronica o su un servizio fiduciario;

7)

«organismo del settore pubblico», un’autorità statale, regionale o locale, un organismo di diritto pubblico o un’associazione formata da una o più di tali autorità o da uno o più di tali organismi di diritto pubblico, oppure un soggetto privato incaricato da almeno un’autorità, un organismo o un’associazione di cui sopra di fornire servizi pubblici, quando agisce in base a tale mandato;

8)

«organismo di diritto pubblico», un organismo definito all’articolo 2, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (15);

9)

«firmatario», una persona fisica che crea una firma elettronica;

10)

«firma elettronica», dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici e utilizzati dal firmatario per firmare;

11)

«firma elettronica avanzata», una firma elettronica che soddisfi i requisiti di cui all’articolo 26;

12)

«firma elettronica qualificata», una firma elettronica avanzata creata da un dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata e basata su un certificato qualificato per firme elettroniche;

13)

«dati per la creazione di una firma elettronica», i dati unici utilizzati dal firmatario per creare una firma elettronica;

14)

«certificato di firma elettronica», un attestato elettronico che collega i dati di convalida di una firma elettronica a una persona fisica e conferma almeno il nome o lo pseudonimo di tale persona;

15)

«certificato qualificato di firma elettronica», un certificato di firma elettronica che è rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato ed è conforme ai requisiti di cui all’allegato I;

16)

«servizio fiduciario», un servizio elettronico fornito normalmente dietro remunerazione e consistente nei seguenti elementi:

a)

creazione, verifica e convalida di firme elettroniche, sigilli elettronici o validazioni temporali elettroniche, servizi elettronici di recapito certificato e certificati relativi a tali servizi; oppure

b)

creazione, verifica e convalida di certificati di autenticazione di siti web; o

c)

conservazione di firme, sigilli o certificati elettronici relativi a tali servizi;

17)

«servizio fiduciario qualificato», un servizio fiduciario che soddisfa i requisiti pertinenti stabiliti nel presente regolamento;

18)

«organismo di valutazione della conformità», un organismo ai sensi dell’articolo 2, punto 13, del regolamento (CE) n. 765/2008, che è accreditato a norma di detto regolamento come competente a effettuare la valutazione della conformità del prestatore di servizi fiduciari qualificato e dei servizi fiduciari qualificati da esso prestati;

19)

«prestatore di servizi fiduciari», una persona fisica o giuridica che presta uno o più servizi fiduciari, o come prestatore di servizi fiduciari qualificato o come prestatore di servizi fiduciari non qualificato;

20)

«prestatore di servizi fiduciari qualificato», un prestatore di servizi fiduciari che presta uno o più servizi fiduciari qualificati e cui l’organismo di vigilanza assegna la qualifica di prestatore di servizi fiduciari qualificato;

21)

«prodotto», un hardware o software o i loro componenti pertinenti, destinati a essere utilizzati per la prestazione di servizi fiduciari;

22)

«dispositivo per la creazione di una firma elettronica», un software o hardware configurato utilizzato per creare una firma elettronica;

23)

«dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata», un dispositivo per la creazione di una firma elettronica che soddisfa i requisiti di cui all’allegato II;

24)

«creatore di un sigillo», una persona giuridica che crea un sigillo elettronico;

25)

«sigillo elettronico», dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati in forma elettronica per garantire l’origine e l’integrità di questi ultimi;

26)

«sigillo elettronico avanzato», un sigillo elettronico che soddisfi i requisiti sanciti all’articolo 36;

27)

«sigillo elettronico qualificato», un sigillo elettronico avanzato creato da un dispositivo per la creazione di un sigillo elettronico qualificato e basato su un certificato qualificato per sigilli elettronici;

28)

«dati per la creazione di un sigillo elettronico», i dati unici utilizzati dal creatore del sigillo elettronico per creare un sigillo elettronico;

29)

«certificato di sigillo elettronico», un attestato elettronico che collega i dati di convalida di un sigillo elettronico a una persona giuridica e conferma il nome di tale persona;

30)

«certificato qualificato di sigillo elettronico», un certificato di sigillo elettronico che è rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato ed è conforme ai requisiti di cui all’allegato III;

31)

«dispositivo per la creazione di un sigillo elettronico», un software o hardware configurato utilizzato per creare un sigillo elettronico;

32)

«dispositivo per la creazione di un sigillo elettronico qualificato», un dispositivo per la creazione di un sigillo elettronico che soddisfa mutatis mutandis i requisiti di cui all’allegato II;

33)

«validazione temporale elettronica», dati in forma elettronica che collegano altri dati in forma elettronica a una particolare ora e data, così da provare che questi ultimi esistevano in quel momento;

34)

«validazione temporale elettronica qualificata», una validazione temporale elettronica che soddisfa i requisiti di cui all’articolo 42;

35)

«documento elettronico», qualsiasi contenuto conservato in forma elettronica, in particolare testo o registrazione sonora, visiva o audiovisiva;

36)

«servizio elettronico di recapito certificato», un servizio che consente la trasmissione di dati fra terzi per via elettronica e fornisce prove relative al trattamento dei dati trasmessi, fra cui prove dell’avvenuto invio e dell’avvenuta ricezione dei dati, e protegge i dati trasmessi dal rischio di perdita, furto, danni o di modifiche non autorizzate;

37)

«servizio elettronico di recapito qualificato certificato», un servizio elettronico di recapito certificato che soddisfa i requisiti di cui all’articolo 44;

38)

«certificato di autenticazione di sito web», un attestato che consente di autenticare un sito web e collega il sito alla persona fisica o giuridica a cui il certificato è rilasciato;

39)

«certificato qualificato di autenticazione di sito web», un certificato di autenticazione di sito web che è rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato ed è conforme ai requisiti di cui all’allegato IV;

40)

«dati di convalida», dati utilizzati per convalidare una firma elettronica o un sigillo elettronico;

41)

«convalida», il processo di verifica e conferma della validità di una firma o di un sigillo elettronico.

Articolo 4

Principio del mercato interno

1.   Non sono imposte restrizioni alla prestazione di servizi fiduciari nel territorio di uno Stato membro da parte di un prestatore di servizi fiduciari stabilito in un altro Stato membro per motivi che rientrano negli ambiti di applicazione del presente regolamento.

2.   I prodotti e i servizi fiduciari conformi al presente regolamento godono della libera circolazione nel mercato interno.

Articolo 5

Trattamento e protezione dei dati

1.   Il trattamento dei dati a carattere personale è effettuato a norma della direttiva 95/46/CE.

2.   Fatti salvi gli effetti giuridici che il diritto nazionale attribuisce agli pseudonimi, gli Stati membri non vietano l’uso di pseudonimi nelle transazioni elettroniche.

CAPO II

IDENTIFICAZIONE ELETTRONICA

Articolo 6

Riconoscimento reciproco

1.   Ove il diritto o la prassi amministrativa nazionale richiedano l’impiego di un’identificazione elettronica mediante mezzi di identificazione e autenticazione elettroniche per accedere a un servizio prestato da un organismo del settore pubblico online in uno Stato membro, i mezzi di identificazione elettronica rilasciati in un altro Stato membro sono riconosciuti nel primo Stato membro ai fini dell’autenticazione transfrontaliera di tale servizio online, purché soddisfino le seguenti condizioni:

a)

i mezzi di identificazione elettronica sono rilasciati nell’ambito di un regime di identificazione elettronica compreso nell’elenco pubblicato dalla Commissione a norma dell’articolo 9;

b)

il livello di garanzia dei mezzi di identificazione elettronica corrisponde a un livello di garanzia pari o superiore al livello di garanzia richiesto dall’organismo del settore pubblico competente per accedere al servizio online in questione nel primo Stato membro, sempre che il livello di garanzia di tali mezzi di identificazione elettronica corrisponda al livello di garanzia significativo o elevato;

c)

l’organismo del settore pubblico competente usa il livello di garanzia significativo o elevato in relazione all’accesso a tale servizio online.

Tale riconoscimento ha luogo non oltre 12 mesi dalla data in cui la Commissione pubblica l’elenco i di cui alla lettera a), primo comma.

2.   Un mezzo di identificazione elettronica rilasciato nell’ambito di un regime di identificazione elettronica compreso nell’elenco pubblicato dalla Commissione a norma dell’articolo 9 e che corrisponde al livello di garanzia basso può essere riconosciuto dagli organismi del settore pubblico ai fini dell’autenticazione transfrontaliera del servizio prestato online da tali organismi.

Articolo 7

Ammissibilità alla notifica dei regimi di identificazione elettronica

Un regime di identificazione elettronica è ammesso alla notifica ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, purché soddisfi tutte le seguenti condizioni:

a)

i mezzi di identificazione elettronica nell’ambito del regime di identificazione elettronica sono rilasciati:

i)

dallo Stato membro notificante;

ii)

su incarico dello Stato membro notificante; o

iii)

a titolo indipendente dallo Stato membro notificante e sono riconosciuti da tale Stato membro;

b)

i mezzi di identificazione elettronica nell’ambito del regime di identificazione elettronica possono essere utilizzati per accedere almeno a un servizio che è fornito da un organismo del settore pubblico e che richiede l’identificazione elettronica nello Stato membro notificante;

c)

il regime di identificazione elettronica e i mezzi di identificazione elettronica rilasciati conformemente alle sue disposizioni soddisfano i requisiti di almeno uno dei livelli di garanzia stabiliti nell’atto di esecuzione di cui all’articolo 8, paragrafo 3;

d)

lo Stato membro notificante garantisce che i dati di identificazione personale che rappresentano unicamente la persona in questione siano attribuiti, conformemente alle specifiche tecniche, norme e procedure relative al pertinente livello di garanzia definito nell’atto di esecuzione di cui all’articolo 8, paragrafo 3, alla persona fisica o giuridica di cui all’articolo 3, punto 1, al momento in cui è rilasciata l’identificazione elettronica nell’ambito di detto regime;

e)

la parte che rilascia i mezzi di identificazione elettronica nell’ambito di detto regime assicura che i mezzi di identificazione elettronica siano attribuiti alla persona di cui alla lettera d) del presente articolo conformemente alle specifiche, norme e procedure tecniche relative al pertinente livello di garanzia definito nnell’atto di esecuzione di cui all’articolo 8, paragrafo 3;

f)

lo Stato membro notificante garantisce la disponibilità dell’autenticazione online, per consentire alle parti facenti affidamento sulla certificazione stabilite nel territorio di un altro Stato membro di confermare i dati di identificazione personale che hanno ricevuto in forma elettronica.

Per le parti facenti affidamento sulla certificazione diverse dagli organismi del settore pubblico, lo Stato membro notificante può definire i termini di accesso a tale autenticazione. Quando l’autenticazione transfrontaliera è effettuata in relazione a un servizio online prestato da un organismo del settore pubblico, essa è fornita a titolo gratuito.

Gli Stati membri non impongono alcun requisito tecnico specifico sproporzionato alle parti facenti affidamento sulla certificazione che intendono effettuare tale autenticazione, qualora tali requisiti impediscano o ostacolino notevolmente l’interoperabilità dei regimi di identificazione elettronica notificati;

g)

almeno sei mesi prima della notifica di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lo Stato membro notificante fornisce agli altri Stati membri, ai fini dell’obbligo previsto dall’articolo 12, paragrafo 5, una descrizione di detto regime conformemente alle modalità procedurali stabilite dagli atti di esecuzione di cui all’articolo 12, paragrafo 7;

h)

il regime di identificazione elettronica soddisfa i requisiti definiti nell’atto di esecuzione di cui all’articolo 12, paragrafo 8.

Articolo 8

Livelli di garanzia dei regimi di identificazione elettronica

1.   Un regime di identificazione elettronica notificato a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, specifica livelli di garanzia basso, significativo e/o elevato per i mezzi di identificazione elettronica rilasciati nell’ambito di detto regime.

2.   I livelli di garanzia basso, significativo e elevato soddisfano rispettivamente i seguenti criteri:

a)

il livello di garanzia basso si riferisce a mezzi di identificazione elettronica nel contesto di un regime di identificazione elettronica che fornisce un grado di sicurezza limitato riguardo all’identità pretesa o dichiarata di una persona ed è caratterizzato in riferimento a specifiche, norme e procedure tecniche a esso pertinenti, compresi controlli tecnici, il cui scopo è quello di ridurre il rischio di uso abusivo o alterazione dell’identità;

b)

il livello di garanzia significativo si riferisce a mezzi di identificazione elettronica nel contesto di un regime di identificazione elettronica che fornisce un grado di sicurezza significativo riguardo all’identità pretesa o dichiarata di una persona ed è caratterizzato in riferimento a specifiche, norme e procedure tecniche a esso pertinenti, compresi controlli tecnici, il cui scopo è quello di ridurre significativamente il rischio di uso abusivo o alterazione dell’identità;

c)

il livello di garanzia elevato si riferisce a un mezzo di identificazione elettronica nel contesto di un regime di identificazione elettronica che fornisce riguardo all’identità pretesa o dichiarata di una persona un grado di sicurezza più elevato dei mezzi di identificazione elettronica aventi un livello di garanzia significativo ed è caratterizzato in riferimento a specifiche, norme e procedure tecniche a esso pertinenti, compresi controlli tecnici, il cui scopo è quello di impedire l’uso abusivo o l’alterazione dell’identità.

3.   Entro il 18 settembre 2015, tenendo conto delle norme internazionali pertinenti e fatto salvo il paragrafo 2, la Commissione, mediante atti di esecuzione, definisce le specifiche, norme e procedure tecniche minime in riferimento alle quali sono specificati i livelli di garanzia basso, significativo e elevato dei mezzi di identificazione elettronica ai fini del paragrafo 1.

Le suddette specifiche, norme e procedure tecniche minime sono fissate facendo riferimento all’affidabilità e alla qualità dei seguenti elementi:

a)

della procedura di controllo e verifica dell’identità delle persone fisiche o giuridiche che chiedono il rilascio dei mezzi di identificazione elettronica;

b)

della procedura di rilascio dei mezzi di identificazione elettronica richiesti;

c)

del meccanismo di autenticazione mediante il quale la persona fisica o giuridica usa i mezzi di identificazione elettronica per confermare la propria identità a una parte facente affidamento sulla certificazione;

d)

dell’entità che rilascia i mezzi di identificazione elettronica;

e)

di qualsiasi altro organismo implicato nella domanda di rilascio dei mezzi di identificazione elettronica; e

f)

delle specifiche tecniche e di sicurezza dei mezzi di identificazione elettronica rilasciati.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2.

Articolo 9

Notifica

1.   Lo Stato membro notificante rende note alla Commissione le informazioni seguenti e, senza indugio, qualsiasi loro successiva modifica:

a)

una descrizione del regime di identificazione elettronica, con indicazione dei suoi livelli di garanzia e della o delle entità che rilasciano i mezzi di identificazione elettronica nell’ambito del regime;

b)

il regime di vigilanza e il regime di informazioni sulla responsabilità applicabili per quanto riguarda:

i)

la parte che rilascia i mezzi di identificazione elettronica; e

ii)

la parte che gestisce la procedura di autenticazione;

c)

l’autorità o le autorità responsabili del regime di identificazione elettronica;

d)

informazioni sull’entità o sulle entità che gestiscono la registrazione dei dati unici di identificazione personale;

e)

una descrizione di come sono soddisfatti i requisiti definiti negli atti di esecuzione di cui all’articolo 12, paragrafo 8;

f)

una descrizione dell’autenticazione di cui all’articolo 7, lettera f);

g)

disposizioni per la sospensione o la revoca del regime di identificazione elettronica notificato o dell’autenticazione oppure di parti compromesse dell’uno o dell’altra.

2.   Un anno dopo la data di applicazione degli atti di esecuzione di cui all’articolo 8, paragrafo 3, e all’articolo 12, paragrafo 8, la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea un elenco dei regimi di identificazione elettronica notificati ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo e le informazioni fondamentali al riguardo.

3.   Se la Commissione riceve una notifica dopo lo scadere del periodo di cui al paragrafo 2, pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea le modifiche dell’elenco di cui al paragrafo 2 entro due mesi dalla data di ricezione di tale notifica.

4.   Uno Stato membro può presentare alla Commissione una richiesta di eliminazione del regime di identificazione elettronica da esso notificato dall’elenco di cui al paragrafo 2. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea le corrispondenti modifiche dell’elenco entro un mese dalla data di ricezione della richiesta dello Stato membro.

5.   La Commissione può, mediante atti di esecuzione, definire le circostanze, i formati e le procedure delle notifiche a norma del paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2.

Articolo 10

Violazione della sicurezza

1.   In caso di violazione o parziale compromissione del regime di identificazione elettronica notificato ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, o dell’autenticazione di cui all’articolo 7, lettera f), con limitazione dell’affidabilità dell’autenticazione transfrontaliera di tale regime, lo Stato membro notificante senza indugio sospende o revoca tale autenticazione transfrontaliera o le sue parti compromesse e ne informa gli altri Stati membri e la Commissione.

2.   Una volta posto rimedio alla violazione o alla compromissione di cui al paragrafo 1, lo Stato membro notificante ristabilisce l’autenticazione transfrontaliera e informa senza indugio gli altri Stati membri e la Commissione.

3.   Qualora non sia posto rimedio alla violazione o alla compromissione di cui al paragrafo 1 entro tre mesi dalla sospensione o dalla revoca, lo Stato membro notificante notifica agli altri Stati membri e alla Commissione il ritiro del regime di identificazione elettronica.

La Commissione pubblica senza indebito ritardo le corrispondenti modifiche dell’elenco di cui all’articolo 9, paragrafo 2, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 11

Responsabilità

1.   Lo Stato membro notificante è responsabile per i danni causati, con dolo o per negligenza, a qualsiasi persona fisica o giuridica in seguito al mancato adempimento dei suoi obblighi di cui all’articolo 7, lettere d) e f), in una transazione transfrontaliera.

2.   La parte che rilascia i mezzi di identificazione elettronica è responsabile di danni causati con dolo o per negligenza a qualsiasi persona fisica o giuridica in seguito al mancato adempimento dell’obbligo di cui all’articolo 7, lettera e), in una transazione transfrontaliera.

3.   La parte che gestisce la procedura di autenticazione è responsabile di danni causati con dolo o per negligenza a qualsiasi persona fisica o giuridica per non avere garantito la corretta gestione dell’autenticazione di cui all’articolo 7, lettera f), in una transazione transfrontaliera.

4.   I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano conformemente alle norme nazionali in materia di responsabilità.

5.   I paragrafi 1, 2 e 3 lasciano impregiudicata la responsabilità conformemente al diritto nazionale delle parti di una transazione in cui sono utilizzati mezzi di identificazione elettronica che rientrano nel regime di identificazione elettronica notificato a norma dell’articolo 9, paragrafo 1.

Articolo 12

Cooperazione e interoperabilità

1.   I regimi nazionali di identificazione elettronica notificati a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, sono interoperabili.

2.   È istituito un quadro di interoperabilità ai fini del paragrafo 1.

3.   Il quadro di interoperabilità risponde ai seguenti criteri:

a)

mira a essere neutrale dal punto di vista tecnologico e non comporta discriminazioni tra specifiche soluzioni tecniche nazionali per l’identificazione elettronica all’interno di uno Stato membro;

b)

segue, ove possibile, le norme europee e internazionali;

c)

facilita l’applicazione del principio della tutela della vita privata fin dalla progettazione (privacy by design); e

d)

garantisce che i dati personali siano trattati a norma della direttiva 95/46/CE.

4.   Il quadro di interoperabilità è composto da:

a)

un riferimento ai requisiti tecnici minimi connessi ai livelli di garanzia di cui all’articolo 8;

b)

una mappatura dei livelli di garanzia nazionali dei regimi di identificazione elettronica notificati in base ai livelli di garanzia di cui all’articolo 8;

c)

un riferimento ai requisiti tecnici minimi di interoperabilità;

d)

un riferimento a un insieme minimo di dati di identificazione personale che rappresentano un’unica persona fisica o giuridica, disponibile nell’ambito dei regimi di identificazione elettronica;

e)

norme di procedura;

f)

disposizioni per la risoluzione delle controversie; e

g)

norme di sicurezza operativa comuni.

5.   Gli Stati membri cooperano per quanto riguarda:

a)

l’interoperabilità dei regimi di identificazione elettronica notificati ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, e dei regimi di identificazione elettronica che gli Stati membri intendono notificare; e

b)

la sicurezza dei regimi di identificazione elettronica.

6.   La cooperazione fra gli Stati membri riguarda:

a)

lo scambio di informazioni, esperienze e buone prassi per quanto riguarda i regimi di identificazione elettronica e, in particolare, i requisiti tecnici connessi all’interoperabilità e ai livelli di garanzia;

b)

lo scambio di informazioni, esperienze e buone prassi per quanto riguarda i metodi di lavoro con i livelli di garanzia dei regimi di identificazione elettronica di cui all’articolo 8;

c)

la valutazione tra pari dei regimi di identificazione elettronica che rientrano nel presente regolamento; e

d)

l’esame degli sviluppi pertinenti nel settore dell’identificazione elettronica.

7.   Entro il 18 marzo 2015, la Commissione, mediante atti di esecuzione, fissa le modalità procedurali necessarie per facilitare la collaborazione fra gli Stati membri di cui ai paragrafi 5 e 6, al fine di promuovere un elevato livello di fiducia e di sicurezza, commisurato al grado di rischio esistente.

8.   Entro il 18 settembre 2015, al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del requisito di cui al paragrafo 1, la Commissione, fatti salvi i criteri di cui al paragrafo 3 e tenendo conto dei risultati della cooperazione fra gli Stati membri, adotta atti di esecuzione sul quadro di interoperabilità quale definito al paragrafo 4.

9.   Gli atti di esecuzione di cui a paragrafi 7 e 8 sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2.

CAPO III

SERVIZI FIDUCIARI

SEZIONE 1

Disposizioni generali

Articolo 13

Responsabilità e onere della prova

1.   Fatto salvo il paragrafo 2, i prestatori di servizi fiduciari sono responsabili di danni causati, con dolo o per negligenza, a qualsiasi persona fisica o giuridica in seguito a un mancato adempimento degli obblighi di cui al presente regolamento.

L’onere di dimostrare il dolo o la negligenza di un prestatore di servizi fiduciari non qualificato ricade sulla persona fisica o giuridica che denuncia il danno di cui al primo comma.

Si presume il dolo o la negligenza di un prestatore di servizi fiduciari qualificato, salvo se questi dimostra che il danno di cui al primo comma si è verificato senza suo dolo o negligenza.

2.   Se i prestatori di servizi fiduciari informano debitamente e preventivamente i loro clienti delle limitazioni d’uso dei servizi da essi forniti e se tali limitazioni sono riconoscibili da parte di terzi, non sono responsabili dei danni che derivano dall’utilizzo di servizi oltre i limiti indicati.

3.   I paragrafi 1 e 2 si applicano conformemente alle norme nazionali in materia di responsabilità.

Articolo 14

Relazioni internazionali

1.   I servizi fiduciari prestati da prestatori di servizi fiduciari stabiliti in un paese terzo sono riconosciuti giuridicamente equivalenti ai servizi fiduciari qualificati prestati da prestatori di servizi fiduciari qualificati stabiliti nell’Unione qualora i servizi fiduciari aventi origine nel paese terzo siano riconosciuti a norma di un accordo concluso fra l’Unione e il paese terzo in questione o un’organizzazione internazionale a norma dell’articolo 218 TFUE.

2.   Gli accordi di cui al paragrafo 1 garantiscono, in particolare, che:

a)

i requisiti che si applicano ai prestatori di servizi fiduciari qualificati stabiliti nell’Unione e ai servizi fiduciari qualificati che prestano siano soddisfatti dai prestatori di servizi fiduciari nel paese terzo o presso le organizzazioni internazionali con cui è concluso l’accordo, nonché dai servizi fiduciari da essi prestati;

b)

i servizi fiduciari qualificati prestati da prestatori di servizi fiduciari qualificati stabiliti nell’Unione sono riconosciuti come giuridicamente equivalenti ai servizi fiduciari prestati da prestatori di servizi fiduciari nel paese terzo o presso l’organizzazione internazionale con cui è concluso l’accordo.

Articolo 15

Accessibilità per le persone con disabilità

Ove possibile, i servizi fiduciari prestati e i prodotti destinati all’utilizzatore finale impiegati per la prestazione di detti servizi sono resi accessibili alle persone con disabilità.

Articolo 16

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazioni del presente regolamento. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive.

SEZIONE 2

Vigilanza

Articolo 17

Organismo di vigilanza

1.   Gli Stati membri designano un organismo di vigilanza stabilito nel loro territorio o, di comune accordo con un altro Stato membro, un organismo di vigilanza stabilito in tale altro Stato membro. Tale organismo è responsabile di compiti di vigilanza nello Stato membro designante.

Agli organismi di vigilanza sono conferiti i poteri necessari e le risorse adeguate per l’esercizio dei loro compiti.

2.   Gli Stati membri notificano alla Commissione i nomi e gli indirizzi dei rispettivi organismi di vigilanza designati.

3.   Il ruolo dell’organismo di vigilanza è il seguente:

a)

vigilare sui prestatori di servizi fiduciari qualificati stabiliti nel territorio dello Stato membro designante per assicurarsi, mediante attività di vigilanza ex ante e ex post, che essi e i servizi fiduciari qualificati da essi prestati rispondano ai requisiti di cui al presente regolamento;

b)

adottare misure, ove necessario, in relazione a prestatori di servizi fiduciari non qualificati stabiliti nel territorio dello Stato membro designante, mediante attività di vigilanza ex post, qualora sia informato che tali prestatori di servizi fiduciari non qualificati o i servizi fiduciari da essi prestati presumibilmente non soddisfano i requisiti stabiliti dal presente regolamento.

4.   Ai fini del paragrafo 3 e fatte salve le limitazioni ivi previste, l’organismo di vigilanza ha, in particolare, i compiti seguenti:

a)

cooperare con altri organismi di vigilanza e assisterli a norma dell’articolo 18;

b)

analizzare le relazioni di valutazione della conformità di cui all’articolo 20, paragrafo 1, e all’articolo 21, paragrafo 1;

c)

informare gli altri organismi di vigilanza e il pubblico in merito a violazioni della sicurezza o perdita di integrità a norma dell’articolo 19, paragrafo 2;

d)

riferire alla Commissione in merito alle sue principali attività a norma del paragrafo 6 del presente articolo;

e)

svolgere verifiche o chiedere a un organismo di valutazione della conformità di effettuare una valutazione di conformità dei prestatori di servizi fiduciari qualificati a norma dell’articolo 20, paragrafo 2;

f)

cooperare con le autorità di protezione, in particolare informandole senza indugio dei dati in merito ai risultati di verifiche di prestatori di servizi fiduciari qualificati, laddove siano state rilevate violazioni delle norme di protezione dei dati personali;

g)

concedere la qualifica ai prestatori di servizi fiduciari e ai servizi da essi prestati e ritirare tale qualifica a norma degli articoli 20 e 21;

h)

informare l’organismo responsabile dell’elenco nazionale di fiducia di cui all’articolo 22, paragrafo 3, in merito alle proprie decisioni di concedere o ritirare la qualifica, salvo se tale organismo è anche l’organismo di vigilanza;

i)

verificare l’esistenza e la corretta applicazione delle disposizioni sui piani di cessazione nei casi in cui il prestatore di servizi fiduciari qualificati cessa le sue attività, inclusi i modi in cui le informazioni sono mantenute accessibili a norma dell’articolo 24, paragrafo 2, lettera h);

j)

imporre ai prestatori di servizi fiduciari di rimediare a qualsiasi mancato adempimento dei requisiti di cui al presente regolamento.

5.   Gli Stati membri possono imporre che l’organismo di vigilanza istituisca, mantenga e aggiorni un’infrastruttura fiduciaria secondo le condizioni di cui al diritto nazionale.

6.   Entro il 31 marzo di ogni anno, ogni organismo di vigilanza presenta alla Commissione una relazione sulle sue principali attività del precedente anno civile insieme a una sintesi delle notifiche di violazione ricevute da prestatori di servizi fiduciari a norma dell’articolo 19, paragrafo 2.

7.   La Commissione mette a disposizione degli Stati membri la relazione annuale di cui al paragrafo 6.

8.   La Commissione può, mediante atti di esecuzione, definire i formati e le procedure della relazione di cui al paragrafo 6. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2.

Articolo 18

Assistenza reciproca

1.   Gli organismi di vigilanza collaborano fra loro al fine di scambiarsi buone prassi.

Un organismo di vigilanza, previa ricezione di una richiesta giustificata da parte di un altro organismo di vigilanza, fornisce a quest’ultimo assistenza perché possano svolgere le attività di organismi di vigilanza in modo coerente. L’assistenza reciproca può coprire, in particolare, le richieste di informazioni e le misure di vigilanza, quali richieste di svolgere ispezioni in connessione con le relazioni di valutazione della conformità di cui agli articoli 20 e 21.

2.   L’organismo di vigilanza cui è presentata una richiesta di assistenza può rifiutare tale richiesta per uno dei seguenti motivi:

a)

l’organismo di vigilanza non è competente a fornire l’assistenza richiesta;

b)

l’assistenza richiesta non è proporzionata alle attività di vigilanza dell’organismo di vigilanza svolte a norma dell’articolo 17;

c)

fornire l’assistenza richiesta sarebbe incompatibile con il presente regolamento.

3.   Ove appropriato, gli Stati membri possono autorizzare i rispettivi organismi di vigilanza a svolgere indagini congiunte con la partecipazione di membri del personale di organismi di vigilanza di altri Stati membri. Le disposizioni e le procedure per tali indagini congiunte sono convenute e stabilite dagli Stati membri interessati conformemente al rispettivo diritto nazionale.

Articolo 19

Requisiti di sicurezza relativi ai prestatori di servizi fiduciari

1.   I prestatori di servizi fiduciari qualificati e non qualificati adottano le misure tecniche e organizzative appropriate per gestire i rischi legati alla sicurezza dei servizi fiduciari da essi prestati. Tenuto conto degli ultimi sviluppi tecnologici, tali misure assicurano un livello di sicurezza commisurato al grado di rischio esistente. In particolare, sono adottate misure per prevenire e minimizzare l’impatto degli incidenti di sicurezza e informare le parti interessate degli effetti negativi di eventuali incidenti.

2.   Senza indugio ma in ogni caso entro 24 ore dall’esserne venuti a conoscenza, i prestatori di servizi fiduciari qualificati e non qualificati notificano all’organismo di vigilanza e, ove applicabile, ad altri organismi interessati, quali l’ente nazionale competente per la sicurezza delle informazioni o l’autorità di protezione dei dati, tutte le violazioni della sicurezza o le perdite di integrità che abbiano un impatto significativo sui servizi fiduciari prestati o sui dati personali ivi custoditi.

Qualora sia probabile che la violazione della sicurezza o la perdita di integrità abbia effetti negativi su una persona fisica o giuridica a cui è stato prestato il servizio fiduciario, il prestatore di servizi fiduciari notifica senza indugio anche alla persona fisica o giuridica la violazione di sicurezza o la perdita di integrità.

Ove appropriato, in particolare qualora la violazione di sicurezza o la perdita di integrità riguardi due o più Stati membri, l’organismo di vigilanza notificato ne informa gli organismi di vigilanza negli altri Stati membri interessati e l’ENISA.

L’organismo di vigilanza notificato informa il pubblico o impone al prestatore di servizi fiduciari di farlo, ove accerti che la divulgazione della violazione della sicurezza o della perdita di integrità sia nell’interesse pubblico.

3.   L’organismo di vigilanza trasmette all’ENISA, una volta all’anno, una sintesi delle notifiche di violazione di sicurezza e perdita di integrità pervenute dai prestatori di servizi fiduciari.

4.   La Commissione può, mediante atti di esecuzione:

a)

specificare ulteriormente le misure di cui al paragrafo 1; e

b)

definire i formati e le procedure, comprese le scadenze, applicabili ai fini del paragrafo 2.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2.

SEZIONE 3

Servizi fiduciari qualificati

Articolo 20

Vigilanza dei prestatori di servizi fiduciari qualificati

1.   I prestatori di servizi fiduciari qualificati sono sottoposti, a proprie spese almeno ogni 24 mesi, a una verifica da parte di un organismo di valutazione della conformità. Lo scopo della verifica è di confermare che i prestatori di servizi fiduciari qualificati e i servizi fiduciari qualificati da essi prestati soddisfano i requisiti di cui al presente regolamento. I prestatori di servizi fiduciari qualificati presentano la pertinente relazione di valutazione di conformità all’organismo di vigilanza entro il termine di tre giorni lavorativi dalla sua ricezione.

2.   Fatto salvo il paragrafo 1, l’organismo di vigilanza può, in qualsiasi momento, condurre una verifica o chiedere a un organismo di valutazione della conformità di eseguire una valutazione di conformità dei prestatori di servizi fiduciari qualificati, a spese di tali prestatori di servizi fiduciari, per confermare che essi e i servizi fiduciari qualificati da essi prestati rispondono ai requisiti di cui al presente regolamento. Laddove siano state rilevate violazioni delle norme di protezione dei dati personali, l’organismo di vigilanza comunica alle autorità di protezione dei dati i risultati delle verifiche.

3.   Ove l’organismo di vigilanza imponga al prestatore di servizi fiduciari qualificato di rimediare agli eventuali mancati adempimenti dei requisiti di cui al presente regolamento e ove il prestatore non agisca di conseguenza e, se applicabile, entro un limite di tempo stabilito dall’organismo di vigilanza, quest’ultimo, tenendo conto in particolare della dimensione, della durata e delle conseguenze di tale mancato adempimento, può ritirare la qualifica di tale prestatore o del servizio interessato da esso prestato e informare l’organismo di cui all’articolo 22, paragrafo 3, al fine di aggiornare gli elenchi di fiducia di cui all’articolo 22, paragrafo 1. L’organismo di vigilanza comunica al prestatore di servizi fiduciari qualificato la revoca della sua qualifica o della qualifica del servizio interessato.

4.   La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire i numeri di riferimento per le seguenti norme:

a)

accreditamento degli organismi di valutazione della conformità e per la relazione di valutazione di conformità di cui al paragrafo 1;

b)

regole in materia di audit in base alle quali gli organismi di valutazione effettueranno le loro valutazioni della conformità dei prestatori di servizi fiduciari qualificati di cui al paragrafo 1.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2.

Articolo 21

Avviamento di un servizio fiduciario qualificato

1.   Qualora i prestatori di servizi fiduciari, privi di qualifica, intendano avviare la prestazione di servizi fiduciari qualificati, trasmettono all’organismo di vigilanza una notifica della loro intenzione insieme a una relazione di valutazione della conformità rilasciata da un organismo di valutazione della conformità.

2.   L’organismo di vigilanza verifica se il prestatore di servizi fiduciari e i servizi fiduciari da esso prestati rispettano i requisiti di cui al presente regolamento e, in particolare, i requisiti per i prestatori di servizi fiduciari qualificati e per i servizi fiduciari qualificati da essi prestati.

Se conclude che il prestatore di servizi fiduciari e i servizi fiduciari da esso prestati rispettano i requisiti di cui al primo comma, l’organismo di vigilanza concede la qualifica al prestatore di servizi fiduciari e ai servizi fiduciari da esso prestati e informa l’organismo di cui all’articolo 22, paragrafo 3, affinché aggiorni gli elenchi di fiducia di cui all’articolo 22, paragrafo 1, non oltre tre mesi dopo la notifica a norma del paragrafo 1 del presente articolo.

Se la verifica non si è conclusa entro tre mesi dalla notifica, l’organismo di vigilanza ne informa il prestatore di servizi fiduciari specificando i motivi del ritardo e il periodo necessario per concludere la verifica.

3.   I prestatori di servizi fiduciari qualificati possono iniziare a prestare il servizio fiduciario qualificato dopo che la qualifica è stata registrata negli elenchi di fiducia di cui all’articolo 22, paragrafo 1.

4.   La Commissione può, mediante atti di esecuzione, definire i formati e le procedure della relazione di cui ai paragrafi 1 e 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2.

Articolo 22

Elenchi di fiducia

1.   Tutti gli Stati membri istituiscono, mantengono e pubblicano elenchi di fiducia, che includono le informazioni relative ai prestatori di servizi fiduciari qualificati per i quali sono responsabili, unitamente a informazioni relative ai servizi fiduciari qualificati da essi prestati.

2.   Gli Stati membri istituiscono, mantengono e pubblicano, in modo sicuro, gli elenchi di fiducia di cui al paragrafo 1, firmati o sigillati elettronicamente in una forma adatta al trattamento automatizzato.

3.   Gli Stati membri notificano alla Commissione, senza indugio, informazioni sull’organismo responsabile dell’istituzione, del mantenimento e della pubblicazione degli elenchi nazionali di fiducia, precisando dove gli elenchi sono pubblicati, e sui certificati utilizzati per firmare o sigillare tali elenchi di fiducia e le eventuali modifiche apportate.

4.   La Commissione rende pubbliche, attraverso un canale sicuro, le informazioni di cui al paragrafo 3 in forma firmata o sigillata elettronicamente e adatta al trattamento automatizzato.

5.   Entro il 18 settembre 2015, la Commissione, mediante atti di esecuzione, specifica le informazioni di cui al paragrafo 1 e definisce le specifiche tecniche e i formati per gli elenchi di fiducia applicabili ai fini dei paragrafi da 1 a 4. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2.

Articolo 23

Marchio di fiducia UE per i servizi fiduciari qualificati

1.   Dopo la registrazione della qualifica di cui all’articolo 21, paragrafo 2, secondo comma, nell’elenco di fiducia di cui all’articolo 22, paragrafo 1, i prestatori di servizi fiduciari qualificati possono utilizzare il marchio di fiducia UE per presentare in modo semplice, riconoscibile e chiaro i servizi fiduciari qualificati da essi prestati.

2.   Quando utilizzano il marchio di fiducia UE per i servizi fiduciari qualificati di cui al paragrafo 1, i prestatori di servizi fiduciari qualificati garantiscono che sul loro sito web sia disponibile un link all’elenco di fiducia pertinente.

3.   Entro il 1o luglio 2015 la Commissione, mediante atti di esecuzione, fornisce criteri specifici relativi alla forma e, in particolare, alla presentazione, alla composizione, alla dimensione e al disegno del marchio di fiducia UE per i servizi fiduciari qualificati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2.

Articolo 24

Requisiti per i prestatori di servizi fiduciari qualificati

1.   Allorché rilascia un certificato qualificato per un servizio fiduciario, un prestatore di servizi fiduciari qualificato verifica, mediante mezzi appropriati e conformemente al diritto nazionale, l’identità e, se del caso, eventuali attributi specifici della persona fisica o giuridica a cui il certificato qualificato è rilasciato.

Le informazioni di cui al primo comma sono verificate dal prestatore di servizi fiduciari qualificato direttamente o ricorrendo a un terzo conformemente al diritto nazionale:

a)

mediante la presenza concreta della persona fisica o di un rappresentante autorizzato della persona giuridica; o

b)

a distanza, mediante mezzi di identificazione elettronica, con cui prima del rilascio del certificato qualificato è stata garantita una presenza concreta della persona fisica o di un rappresentante autorizzato della persona giuridica e che soddisfano i requisiti fissati all’articolo 8 riguardo ai livelli di garanzia «significativo» o «elevato»; o

c)

mediante un certificato di una firma elettronica qualificata o di un sigillo elettronico qualificato rilasciato a norma della lettera a) o b); o

d)

mediante altri metodi di identificazione riconosciuti a livello nazionale che forniscono una garanzia equivalente sotto il profilo dell’afffidabilità alla presenza fisica. La garanzia equivalente è confermata da un organismo di valutazione della conformità.

2.   Un prestatore di servizi fiduciari qualificato che presta servizi fiduciari qualificati:

a)

informa l’organismo di vigilanza di eventuali cambiamenti nella prestazione dei propri servizi fiduciari qualificati e dell’intenzione di cessare tali attività;

b)

impiega personale e, ove applicabile, subcontraenti dotati delle competenze, dell’affidabilità, dell’esperienza e delle qualifiche necessarie e che hanno ricevuto una formazione adeguata in materia di norme di sicurezza e di protezione dei dati personali e applica procedure amministrative e gestionali, che corrispondono a norme europee o internazionali;

c)

riguardo alla responsabilità civile per danni a norma dell’articolo 13, mantiene risorse finanziarie adeguate e/o si procura un’assicurazione di responsabilità civile appropriata, conformemente al diritto nazionale;

d)

prima di avviare una relazione contrattuale informa, in modo chiaro e completo, chiunque intenda utilizzare un servizio fiduciario qualificato dei termini e delle condizioni esatte per l’utilizzo di tale servizio, comprese eventuali limitazioni del suo utilizzo;

e)

utilizza sistemi affidabili e prodotti protetti da alterazioni e che garantiscono la sicurezza tecnica e l’affidabilità dei processi che assicurano;

f)

utilizza sistemi affidabili per memorizzare i dati a esso forniti, in modo verificabile, affinché:

i)

siano accessibili alla consultazione del pubblico soltanto con il consenso della persona a cui i dati fanno riferimento;

ii)

soltanto le persone autorizzate possano effettuare inserimenti e modifiche ai dati memorizzati;

iii)

l’autenticità dei dati sia verificabile;

g)

adotta misure adeguate contro le falsificazioni e i furti di dati;

h)

registra e mantiene accessibili per un congruo periodo di tempo, anche dopo la cessazione delle attività del prestatore di servizi fiduciari qualificato, tutte le informazioni pertinenti relative a dati rilasciati e ricevuti dal prestatore di servizi fiduciari qualificato, in particolare a fini di produzione di prove nell’ambito di procedimenti giudiziali e per assicurare la continuità del servizio. Tali registrazioni possono essere elettroniche;

i)

dispone di un piano di cessazione delle attività aggiornato per garantire la continuità del servizio conformemente alle disposizioni verificate dall’organismo di vigilanza a norma dell’articolo 17, paragrafo 4, lettera i);

j)

garantisce il trattamento lecito dei dati personali a norma della direttiva 95/46/CE;

k)

se i prestatori di servizi fiduciari qualificati che rilasciano certificati qualificati, istituiscono una banca dati dei certificati aggiornata.

3.   Se un prestatore di servizi fiduciari qualificato che rilascia certificati qualificati decide di revocare un certificato, registra tale revoca nella propria banca dati dei certificati e pubblica la situazione di revoca del certificato tempestivamente e, in ogni caso, entro 24 ore dal ricevimento della richiesta. La revoca diventa immediatamente effettiva all’atto della pubblicazione.

4.   In considerazione del paragrafo 3, i prestatori di servizi fiduciari qualificati che rilasciano certificati qualificati trasmettono alle parti facenti affidamento sulla certificazione informazioni sulla situazione di validità o revoca dei certificati qualificati da essi rilasciati. Queste informazioni sono rese disponibili almeno per ogni certificato rilasciato in qualsiasi momento e oltre il periodo di validità del certificato, in modo automatizzato, affidabile, gratuito ed efficiente.

5.   La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire i numeri di riferimento delle norme applicabili ai sistemi e prodotti affidabili, che soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 2, lettere e) ed f), del presente articolo. Si presume che i requisiti di cui al presente articolo siano stati rispettati ove i sistemi e i prodotti affidabili adempiano a tali norme. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2.

SEZIONE 4

Firme elettroniche

Articolo 25

Effetti giuridici delle firme elettroniche

1.   A una firma elettronica non possono essere negati gli effetti giuridici e l’ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti per firme elettroniche qualificate.

2.   Una firma elettronica qualificata ha effetti giuridici equivalenti a quelli di una firma autografa.

3.   Una firma elettronica qualificata basata su un certificato qualificato rilasciato in uno Stato membro è riconosciuta quale firma elettronica qualificata in tutti gli altri Stati membri.

Articolo 26

Requisiti di una firma elettronica avanzata

Una firma elettronica avanzata soddisfa i seguenti requisiti:

a)

è connessa unicamente al firmatario;

b)

è idonea a identificare il firmatario;

c)

è creata mediante dati per la creazione di una firma elettronica che il firmatario può, con un elevato livello di sicurezza, utilizzare sotto il proprio esclusivo controllo; e

d)

è collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire l’identificazione di ogni successiva modifica di tali dati.

Articolo 27

Firme elettroniche nei servizi pubblici

1.   Se uno Stato membro richiede una firma elettronica avanzata per utilizzare i servizi online offerti da un organismo del settore pubblico, o per suo conto, tale Stato membro riconosce le firme elettroniche avanzate, le firme elettroniche avanzate basate su un certificato qualificato di firma elettronica e le firme elettroniche qualificate che almeno siano nei formati o utilizzino i metodi definiti negli atti di esecuzione di cui al paragrafo 5.

2.   Se uno Stato membro richiede una firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato per utilizzare i servizi online offerti da un organismo del settore pubblico, o per suo conto, tale Stato membro riconosce le firme elettroniche avanzate basate su un certificato qualificato e le firme elettroniche qualificate che almeno siano nei formati o utilizzino i metodi definiti negli atti di esecuzione di cui al paragrafo 5.

3.   Gli Stati membri non richiedono, per un utilizzo transfrontaliero in un servizio online offerto da un organismo del settore pubblico, una firma elettronica dotata di un livello di garanzia di sicurezza più elevato di quello della firma elettronica qualificata.

4.   La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire i numeri di riferimento delle norme applicabili alle firme elettroniche avanzate. Si presume che i requisiti per le firme elettroniche avanzate di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e all’articolo 26, siano rispettati ove una firma elettronica avanzata soddisfi dette norme. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2.

5.   Entro il 18 settembre 2015, e tenendo conto delle prassi, delle norme e degli atti giuridici dell’Unione vigenti, la Commissione, mediante atti di esecuzione, definisce i formati di riferimento delle firme elettroniche avanzate o i metodi di riferimento nel caso in cui siano utilizzati formati alternativi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2.

Articolo 28

Certificati qualificati di firme elettroniche

1.   I certificati qualificati di firme elettroniche soddisfano i requisiti di cui all’allegato I.

2.   I certificati qualificati di firme elettroniche non sono soggetti a requisiti obbligatori oltre ai requisiti di cui all’allegato I.

3.   I certificati qualificati di firme elettroniche possono includere attributi specifici aggiuntivi non obbligatori. Tali attributi non pregiudicano l’interoperabilità e il riconoscimento delle firme elettroniche qualificate.

4.   Qualora un certificato qualificato di firme elettroniche sia stato revocato dopo l’iniziale attivazione, esso decade della propria validità dal momento della revoca e la sua situazione non è ripristinata in nessuna circostanza.

5.   Fatte salve le condizioni seguenti, gli Stati membri possono fissare norme nazionali in merito alla sospensione temporanea di un certificato qualificato di firma elettronica:

a)

in caso di temporanea sospensione di un certificato qualificato di firma elettronica, il certificato perde la sua validità per il periodo della sospensione;

b)

il periodo di sospensione è indicato chiaramente nella banca dati dei certificati e la situazione di sospensione è visibile, durante il periodo di sospensione, dal servizio che fornisce le informazioni sulla situazione del certificato.

6.   La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire i numeri di riferimento delle norme applicabili ai certificati qualificati di firma elettronica. Si presume che i requisiti di cui all’allegato I siano stati rispettati ove un certificato qualificato di firma elettronica risponda a dette norme. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2.

Articolo 29

Requisiti relativi ai dispositivi per la creazione di una firma elettronica qualificata

1.   I dispositivi per la creazione di una firma elettronica qualificata soddisfano i requisiti di cui all’allegato II.

2.   La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire i numeri di riferimento delle norme applicabili ai dispositivi per la creazione di una firma elettronica qualificata. Si presume che i requisiti di cui all’allegato II siano stati rispettati ove un dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata risponda a dette norme. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2.

Articolo 30

Certificazione dei dispositivi per la creazione di una firma elettronica qualificata

1.   La conformità dei dispositivi per la creazione di una firma elettronica qualificata con i requisiti stabiliti all’allegato II è certificata da appropriati organismi pubblici o privati designati dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri notificano alla Commissione i nomi e gli indirizzi dell’organismo pubblico o privato di cui al paragrafo 1. La Commissione mette tali informazioni a disposizione degli Stati membri.

3.   La certificazione di cui al paragrafo 1 si basa su uno dei seguenti elementi:

a)

un processo di valutazione di sicurezza condotto conformemente a una delle norme per la valutazione di sicurezza dei prodotti informatici incluse nell’elenco redatto conformemente al secondo comma; o

b)

un processo diverso da quello di cui alla lettera a), a condizione che utilizzi livelli di sicurezza comparabili e che l’organismo pubblico o privato di cui al paragrafo 1 notifichi tale processo alla Commissione. Detto processo può essere utilizzato solo in assenza delle norme di cui alla lettera a) ovvero quando è in corso un processo di valutazione di sicurezza di cui alla lettera a).

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, un elenco di norme per la valutazione di sicurezza dei prodotti delle tecnologie dell’informazione di cui alla lettera a). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2.

4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 47 riguardo alla fissazione di criteri specifici che gli organismi designati di cui al paragrafo 1 del presente articolo devono soddisfare.

Articolo 31

Pubblicazione di un elenco di dispositivi per la creazione di una firma elettronica qualificata certificati

1.   Gli Stati membri notificano alla Commissione, senza indugio e in ogni caso non oltre un mese dopo la conclusione della certificazione, informazioni sui dispositivi per la creazione di una firma elettronica qualificata certificati dagli organismi di cui all’articolo 30, paragrafo 1. Essi notificano inoltre alla Commissione, senza indugio e in ogni caso non oltre un mese dopo la cancellazione della certificazione, informazioni sui dispositivi per la creazione di una firma elettronica che non sono più certificati.

2.   Sulla base delle informazioni pervenutele, la Commissione redige, pubblica e mantiene un elenco di dispositivi per la creazione di una firma elettronica qualificata certificati.

3.   La Commissione può, mediante atti di esecuzione, definire i formati e le procedure applicabili ai fini del paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2.

Articolo 32

Requisiti per la convalida delle firme elettroniche qualificate

1.   Il processo di convalida di una firma elettronica qualificata conferma la validità di una firma elettronica qualificata purché:

a)

il certificato associato alla firma fosse, al momento della firma, un certificato qualificato di firma elettronica conforme all’allegato I;

b)

il certificato qualificato sia stato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e fosse valido al momento della firma;

c)

i dati di convalida della firma corrispondano ai dati trasmessi alla parte facente affidamento sulla certificazione;

d)

l’insieme unico di dati che rappresenta il firmatario nel certificato sia correttamente trasmesso alla parte facente affidamento sulla certificazione;

e)

l’impiego di un eventuale pseudonimo sia chiaramente indicato alla parte facente affidamento sulla certificazione, se uno pseudonimo era utilizzato al momento della firma;

f)

la firma elettronica sia stata creata da un dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata;

g)

l’integrità dei dati firmati non sia stata compromessa;

h)

i requisiti di cui all’articolo 26 fossero soddisfatti al momento della firma;

2.   Il sistema utilizzato per convalidare la firma elettronica qualificata fornisce alla parte facente affidamento sulla certificazione il risultato corretto del processo di convalida e le consente di rilevare eventuali questioni attinenti alla sicurezza.

3.   La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire i numeri di riferimento delle norme applicabili alla convalida delle firme elettroniche qualificate. Si presume che i requisiti di cui al paragrafo 1 siano stati rispettati ove la convalida delle firme elettroniche qualificate risponda a dette norme. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2.

Articolo 33

Servizio di convalida qualificato delle firme elettroniche qualificate

1.   Un servizio di convalida qualificato delle firme elettroniche qualificate può essere prestato soltanto da un prestatore di servizi fiduciari qualificato che:

a)

fornisce la convalida a norma dell’articolo 32, paragrafo 1; e

b)

consente alle parti facenti affidamento sulla certificazione di ricevere il risultato del processo di convalida in un modo automatizzato che sia affidabile ed efficiente e rechi la firma elettronica avanzata o il sigillo elettronico avanzato del prestatore del servizio di convalida qualificato.

2.   La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire i numeri di riferimento delle norme applicabili al servizio di convalida qualificato di cui al paragrafo 1. Si presume che i requisiti di cui al paragrafo 1 siano stati rispettati ove il servizio di convalida di una firma elettronica qualificata risponda a dette norme. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2.

Articolo 34

Servizio di conservazione qualificato delle firme elettroniche qualificate

1.   Un servizio di conservazione qualificato delle firme elettroniche qualificate può essere prestato soltanto da un prestatore di servizi fiduciari qualificato che utilizza procedure e tecnologie in grado di estendere l’affidabilità della firma elettronica qualificata oltre il periodo di validità tecnologica.

2.   La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire i numeri di riferimento delle norme applicabili al servizio di conservazione qualificato delle firme elettroniche qualificate. Si presume che i requisiti di cui al paragrafo 1 siano stati rispettati ove le modalità del servizio di conservazione qualificato delle firme elettroniche qualificate rispondano a dette norme. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2.

SEZIONE 5

Sigilli elettronici

Articolo 35

Effetti giuridici dei sigilli elettronici

1.   A un sigillo elettronico non possono essere negati gli effetti giuridici e l’ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti per i sigilli elettronici qualificati.

2.   Un sigillo elettronico qualificato gode della presunzione di integrità dei dati e di correttezza dell’origine di quei dati a cui il sigillo elettronico qualificato è associato.

3.   Un sigillo elettronico qualificato basato su un certificato qualificato rilasciato in uno Stato membro è riconosciuto quale sigillo elettronico qualificato in tutti gli altri Stati membri.

Articolo 36

Requisiti dei sigilli elettronici avanzati

Un sigillo elettronico avanzato soddisfa i seguenti requisiti:

a)

è connesso unicamente al creatore del sigillo;

b)

è idoneo a identificare il creatore del sigillo;

c)

è creato mediante dati per la creazione di un sigillo elettronico che il creatore del sigillo elettronico può, con un elevato livello di sicurezza, usare sotto il proprio controllo per creare sigilli elettronici; e

d)

è collegato ai dati cui si riferisce in modo da consentire l’identificazione di ogni successiva modifica di detti dati.

Articolo 37

Sigilli elettronici nei servizi pubblici

1.   Se uno Stato membro richiede un sigillo elettronico avanzato per poter utilizzare i servizi online offerti da un organismo del settore pubblico, o per suo conto, tale Stato membro riconosce i sigilli elettronici avanzati, i sigilli elettronici avanzati basati su un certificato qualificato di sigillo elettronico e i sigilli elettronici qualificati che almeno siano nei formati o utilizzino i metodi definiti negli atti di esecuzione di cui al paragrafo 5.

2.   Se uno Stato membro richiede un sigillo elettronico avanzato basato su un certificato qualificato per poter utilizzare i servizi online offerti da un organismo del settore pubblico, o per suo conto, tale Stato membro riconosce i sigilli elettronici avanzati basati su un certificato qualificato e i sigilli elettronici qualificati che almeno siano nei formati o utilizzino i metodi definiti negli atti di esecuzione di cui al paragrafo 5.

3.   Gli Stati membri non richiedono, per l’utilizzo transfrontaliero in un servizio online offerto da un organismo del settore pubblico, un sigillo elettronico dotato di un livello di garanzia di sicurezza più elevato di quello del sigillo elettronico qualificato.

4.   La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire i numeri di riferimento delle norme applicabili ai sigilli elettronici avanzati. Si presume che i requisiti per i sigilli elettronici avanzati di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e all’articolo 36 siano rispettati ove un sigillo elettronico avanzato soddisfi dette norme. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2.

5.   Entro il 18 settembre 2015, e tenendo conto delle prassi, delle norme e degli atti giuridici dell’Unione vigenti, la Commissione, mediante atti di esecuzione, definisce i formati di riferimento dei sigilli elettronici avanzati o i metodi di riferimento nel caso in cui siano utilizzati formati alternativi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2.

Articolo 38

Certificati qualificati di sigilli elettronici

1.   I certificati qualificati di sigilli elettronici soddisfano i requisiti di cui all’allegato III.

2.   I certificati qualificati di sigilli elettronici non sono soggetti a requisiti obbligatori oltre ai requisiti di cui all’allegato III.

3.   I certificati qualificati di sigilli elettronici possono includere attributi specifici aggiuntivi non obbligatori. Tali attributi non pregiudicano l’interoperabilità e il riconoscimento dei sigilli elettronici qualificati.

4.   Qualora un certificato qualificato di un sigillo elettronico sia stato revocato dopo l’iniziale attivazione, esso decade della propria validità dal momento della revoca e la sua situazione non è ripristinata in nessuna circostanza.

5.   Fatte salve le condizioni seguenti, gli Stati membri possono fissare norme nazionali in merito alla sospensione temporanea dei certificati qualificati di sigilli elettronici:

a)

in caso di temporanea sospensione di un certificato qualificato di sigillo elettronico, il certificato perde la sua validità per il periodo della sospensione;

b)

il periodo di sospensione è indicato chiaramente nella banca dati dei certificati e la situazione di sospensione è visibile, durante il periodo di sospensione, dal servizio che fornisce le informazioni sulla situazione del certificato.

6.   La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire i numeri di riferimento delle norme applicabili ai certificati qualificati di sigilli elettronici. Si presume che i requisiti di cui all’allegato III siano stati rispettati ove un certificato qualificato di sigillo elettronico risponda a dette norme. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2.

Articolo 39

Dispositivi per la creazione di un sigillo elettronico qualificato

1.   L’articolo 29 si applica mutatis mutandis ai requisiti per i dispositivi per la creazione di un sigillo elettronico qualificato.

2.   L’articolo 30 si applica mutatis mutandis alla certificazione dei dispositivi per la creazione di un sigillo elettronico qualificato.

3.   L’articolo 31 si applica mutatis mutandis alla pubblicazione di un elenco di dispositivi per la creazione di un sigillo elettronico qualificato certificati.

Articolo 40

Convalida e conservazione dei sigilli elettronici qualificati

Gli articoli 32, 33 e 34 si applicano mutatis mutandis alla convalida e alla conservazione dei sigilli elettronici qualificati.

SEZIONE 6

Validazione temporale elettronica

Articolo 41

Effetti giuridici della validazione temporale elettronica

1.   Alla validazione temporanea elettronica non possono essere negati gli effetti giuridici e l’ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti della validazione temporanea elettronica qualificata.

2.   Una validazione temporale elettronica qualificata gode della presunzione di accuratezza della data e dell’ora che indica e di integrità dei dati ai quali tale data e ora sono associate.

3.   Una validazione temporale elettronica rilasciata in uno Stato membro è riconosciuta quale validazione temporale elettronica qualificata in tutti gli Stati membri.

Articolo 42

Requisiti per la validazione temporale elettronica qualificata

1.   Una validazione temporale elettronica qualificata soddisfa i requisiti seguenti:

a)

collega la data e l’ora ai dati in modo da escludere ragionevolmente la possibilità di modifiche non rilevabili dei dati;

b)

si basa su una fonte accurata di misurazione del tempo collegata al tempo universale coordinato; e

c)

è apposta mediante una firma elettronica avanzata o sigillata con un sigillo elettronico avanzato del prestatore di servizi fiduciari qualificato o mediante un metodo equivalente.

2.   La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire i numeri di riferimento delle norme applicabili al collegamento della data e dell’ora ai dati e a fonti accurate di misurazione del tempo. Si presume che i requisiti di cui al paragrafo 1 siano stati rispettati ove il collegamento della data e dell’ora ai dati e alla fonte accurata di misurazione del tempo rispondano a dette norme. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2.

SEZIONE 7

Servizi elettronici di recapito certificato

Articolo 43

Effetti giuridici di un servizio elettronico di recapito certificato

1.   Ai dati inviati e ricevuti mediante un servizio elettronico di recapito certificato non sono negati gli effetti giuridici e l’ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della loro forma elettronica o perché non soddisfano i requisiti del servizio elettronico di recapito certificato qualificato.

2.   I dati inviati e ricevuti mediante servizio elettronico di recapito certificato qualificato godono della presunzione di integrità dei dati, dell’invio di tali dati da parte del mittente identificato, della loro ricezione da parte del destinatario identificato e di accuratezza della data e dell’ora dell’invio e della ricezione indicate dal servizio elettronico di recapito certificato qualificato.

Articolo 44

Requisiti per i servizi elettronici di recapito certificato qualificati

1.   I servizi elettronici di recapito certificato qualificati soddisfano i requisiti seguenti:

a)

sono forniti da uno o più prestatori di servizi fiduciari qualificati;

b)

garantiscono con un elevato livello di sicurezza l’identificazione del mittente;

c)

garantiscono l’identificazione del destinatario prima della trasmissione dei dati;

d)

l’invio e la ricezione dei dati sono garantiti da una firma elettronica avanzata o da un sigillo elettronico avanzato di un prestatore di servizi fiduciari qualificato in modo da escludere la possibilità di modifiche non rilevabili dei dati;

e)

qualsiasi modifica ai dati necessaria al fine di inviarli o riceverli è chiaramente indicata al mittente e al destinatario dei dati stessi;

f)

la data e l’ora di invio e di ricezione e qualsiasi modifica dei dati sono indicate da una validazione temporale elettronica qualificata.

Qualora i dati siano trasferiti fra due o più prestatori di servizi fiduciari qualificati, i requisiti di cui alle lettere da a) a f) si applicano a tutti i prestatori di servizi fiduciari qualificati.

2.   La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire i numeri di riferimento delle norme applicabili ai processi di invio e ricezione dei dati. Si presume che i requisiti di cui al paragrafo 1 siano stati rispettati ove il processo di invio e ricezione dei dati risponda a tali norme. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2.

SEZIONE 8

Autenticazione dei siti web

Articolo 45

Requisiti per i certificati qualificati di autenticazione di siti web

1.   I certificati qualificati di autenticazione di siti web soddisfano i requisiti di cui all’allegato IV.

2.   La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire i numeri di riferimento delle norme applicabili ai certificati qualificati di autenticazione di siti web. Si presume che i requisiti di cui all’allegato IV siano stati rispettati ove un certificato qualificato di autenticazione di sito web risponda a tali norme. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2.

CAPO IV

DOCUMENTI ELETTRONICI

Articolo 46

Effetti giuridici dei documenti elettronici

A un documento elettronico non sono negati gli effetti giuridici e l’ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica.

CAPO V

DELEGA DI POTERE E DISPOSIZIONI DI ESECUZIONE

Articolo 47

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare gli atti delegati di cui all’articolo 30, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 17 settembre 2014.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 30, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 48

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 49

Riesame

La Commissione riesamina l’applicazione del presente regolamento e presenta una relazione in proposito al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 1o luglio 2020. La Commissione valuta in particolare se sia opportuno modificare l’ambito di applicazione del presente regolamento o sue disposizioni specifiche, compresi l’articolo 6, l’articolo 7, lettera f), e gli articoli 34, 43, 44 e 45, tenendo conto dell’esperienza acquisita nell’applicazione del regolamento stesso e dei progressi tecnologici, dell’evoluzione del mercato e degli sviluppi giuridici.

La relazione di cui al primo comma è corredata, se necessario, di proposte legislative.

Ogni quattro anni dopo la relazione di cui al primo paragrafo la Commissione presenta inoltre al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi del presente regolamento.

Articolo 50

Abrogazione

1.   La direttiva 1999/93/CEE è abrogata con effetto dal 1o luglio 2016.

2.   I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 51

Disposizioni transitorie

1.   I dispositivi per la creazione di una firma sicura la cui conformità sia stata determinata a norma dell’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 1999/93/CE sono considerati dispositivi per la creazione di una firma elettronica qualificata a norma del presente regolamento.

2.   I certificati qualificati rilasciati a persone fisiche a norma della direttiva 1999/93/CE sono considerati certificati qualificati di firma elettronica a norma del presente regolamento fino alla loro scadenza.

3.   Un prestatore di servizi di certificazione che rilascia certificati qualificati a norma della direttiva 1999/93/CE presenta una relazione di valutazione della conformità all’organismo di vigilanza quanto prima e, comunque, non oltre il 1o luglio 2017. Fino alla presentazione della suddetta relazione di valutazione della conformità e fino a che l’organismo di vigilanza non ne abbia completato la valutazione, il prestatore di servizi di certificazione è considerato un prestatore di servizi fiduciari qualificato a norma del presente regolamento.

4.   Se un prestatore di servizi di certificazione che rilascia certificati qualificati a norma della direttiva 1999/93/CE non presenta una relazione di valutazione della conformità all’organismo di vigilanza entro i termini di cui al paragrafo 3, egli non è considerato un prestatore di servizi fiduciari qualificato a norma del presente regolamento a decorrere dal 2 luglio 2017.

Articolo 52

Entrata in vigore

1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.   Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1o luglio 2016, a eccezione delle seguenti disposizioni:

a)

articolo 8, paragrafo 3, articolo 9, paragrafo 5, articolo 12, paragrafi da 2 a 9, articolo 17, paragrafo 8, articolo 19, paragrafo 4, articolo 20, paragrafo 4, articolo 21, paragrafo 4, articolo 22, paragrafo 5, articolo 23, paragrafo 3, articolo 24, paragrafo 5, articolo 27, paragrafi 4 e 5, articolo 28, paragrafo 6, articolo 29, paragrafo 2, articolo 30, paragrafi 3 e 4, articolo 31, paragrafo 3, articolo 32, paragrafo 3, articolo 33, paragrafo 2, articolo 34, paragrafo 2, articolo 37, paragrafi 4 e 5, articolo 38, paragrafo 6, articolo 42, paragrafo 2, articolo 44, paragrafo 2, articolo 45, paragrafo 2, articolo 47 e articolo 48, che si applicano dal 17 settembre 2014;

b)

l’articolo 7, l’articolo 8, paragrafi 1 e 2, gli articoli 9, 10, 11 e l’articolo 12, paragrafo 1, si applicano a decorrere dalla data di applicazione degli atti di esecuzione di cui all’articolo 8, paragrafo 3, e all’articolo 12, paragrafo 8;

c)

l’articolo 6 si applica a decorrere da tre anni dalla data di applicazione degli atti di esecuzione di cui all’articolo 8, paragrafo 3, e all’articolo 12, paragrafo 8.

3.   Quando il regime di identificazione elettronica notificato è compreso nell’elenco pubblicato dalla Commissione ai sensi dell’articolo 9 prima della data di cui al paragrafo 2, lettera c), del presente articolo, il riconoscimento dei mezzi di identificazione elettronica in virtù di tale regime ai sensi dell’articolo 6 ha luogo non oltre 12 mesi dopo la pubblicazione di detto regime ma non prima della data di cui al paragrafo 2, lettera c), del presente articolo.

4.   Nonostante il paragrafo 2, lettera c), del presente articolo, uno Stato membro può decidere che i mezzi di identificazione elettronica a norma del regime di identificazione elettronica notificato ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, da un altro Stato membro, siano riconosciuti nel primo Stato membro a decorrere dalla data di pubblicazione degli atti di esecuzione di cui agli articoli 8, paragrafo 3, e 12, paragrafo 8. Gli Stati membri interessati ne informano la Commissione. La Commissione rende pubbliche tali informazioni.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

S. GOZI


(1)  GU C 351 del 15.11.2012, pag. 73.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 3 aprile 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 23 luglio 2014.

(3)  Direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa a un quadro comunitario per le firme elettroniche (GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12).

(4)  GU C 50 E del 21.2.2012, pag. 1.

(5)  Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36).

(6)  Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 45).

(7)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

(8)  Decisione 2010/48/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (GU L 23 del 27.1.2010, pag. 35).

(9)  Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

(10)  Decisione 2009/767/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, che stabilisce misure per facilitare l’uso di procedure per via elettronica mediante gli «sportelli unici» di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 274 del 20.10.2009, pag. 36).

(11)  Decisione 2011/130/UE della Commissione, del 25 febbraio 2011, che istituisce requisiti minimi per il trattamento transfrontaliero dei documenti firmati elettronicamente dalle autorità competenti a norma della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 53 del 26.2.2011, pag. 66).

(12)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(13)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(14)  GU C 28 del 30.1.2013, pag. 6.

(15)  Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).


ALLEGATO I

REQUISITI PER I CERTIFICATI QUALIFICATI DI FIRMA ELETTRONICA

I certificati qualificati di firma elettronica contengono:

a)

un’indicazione, almeno in una forma adatta al trattamento automatizzato, del fatto che il certificato è stato rilasciato quale certificato qualificato di firma elettronica;

b)

un insieme di dati che rappresenta in modo univoco il prestatore di servizi fiduciari qualificato che rilascia i certificati qualificati e include almeno lo Stato membro in cui tale prestatore è stabilito e

per una persona giuridica: il nome e, se del caso, il numero di registrazione quali figurano nei documenti ufficiali,

per una persona fisica: il nome della persona;

c)

è chiaramente indicato almeno il nome del firmatario, o uno pseudonimo, qualora sia usato uno pseudonimo;

d)

i dati di convalida della firma elettronica che corrispondono ai dati per la creazione di una firma elettronica;

e)

l’indicazione dell’inizio e della fine del periodo di validità del certificato;

f)

il codice di identità del certificato che deve essere unico per il prestatore di servizi fiduciari qualificato;

g)

la firma elettronica avanzata o il sigillo elettronico avanzato del prestatore di servizi fiduciari qualificato che rilascia il certificato;

h)

il luogo in cui il certificato relativo alla firma elettronica avanzata o al sigillo elettronico avanzato di cui alla lettera g) è disponibile gratuitamente;

i)

l’ubicazione dei servizi a cui ci si può rivolgere per informarsi sulla validità del certificato qualificato;

j)

qualora i dati per la creazione di una firma elettronica connessi ai dati di convalida della firma elettronica siano ubicati in un dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata, un’indicazione appropriata di questo fatto, almeno in una forma adatta al trattamento automatizzato.


ALLEGATO II

REQUISITI PER I DISPOSITIVI PER LA CREAZIONE DI UNA FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA

1.

I dispositivi per la creazione di una firma elettronica qualificata garantiscono, mediante mezzi tecnici e procedurali appropriati, almeno quanto segue:

a)

è ragionevolmente assicurata la riservatezza dei dati per la creazione di una firma elettronica utilizzati per creare una firma elettronica;

b)

i dati per la creazione di una firma elettronica utilizzati per creare una firma elettronica possono comparire in pratica una sola volta;

c)

i dati per la creazione di una firma elettronica utilizzati per creare una firma elettronica non possono, con un grado ragionevole di sicurezza, essere derivati e la firma elettronica è attendibilmente protetta da contraffazioni compiute con l’impiego di tecnologie attualmente disponibili;

d)

i dati per la creazione di una firma elettronica utilizzati nella creazione della stessa possono essere attendibilmente protetti dal firmatario legittimo contro l’uso da parte di terzi.

2.

I dispositivi per la creazione di una firma elettronica qualificata non alterano i dati da firmare né impediscono che tali dati siano presentati al firmatario prima della firma.

3.

La generazione o la gestione dei dati per la creazione di una firma elettronica per conto del firmatario può essere effettuata solo da un prestatore di servizi fiduciari qualificato.

4.

Fatto salvo il punto 1, lettera d), i prestatori di servizi fiduciari qualificati che gestiscono dati per la creazione di una firma elettronica per conto del firmatario possono duplicare i dati per la creazione di una firma elettronica solo a fini di back-up, purché rispettino i seguenti requisiti:

a)

la sicurezza degli insiemi di dati duplicati deve essere dello stesso livello della sicurezza degli insiemi di dati originali;

b)

il numero di insiemi di dati duplicati non eccede il minimo necessario per garantire la continuità del servizio.


ALLEGATO III

REQUISITI PER I CERTIFICATI QUALIFICATI DEI SIGILLI ELETTRONICI

I certificati qualificati dei sigilli elettronici contengono:

a)

un’indicazione, almeno in una forma adatta al trattamento automatizzato, del fatto che il certificato è stato rilasciato quale certificato qualificato di sigillo elettronico;

b)

un insieme di dati che rappresenta in modo univoco il prestatore di servizi fiduciari qualificato che rilascia i certificati qualificati e include almeno lo Stato membro in cui tale prestatore è stabilito e

per una persona giuridica: il nome e, se del caso, il numero di registrazione quali appaiono nei documenti ufficiali,

per una persona fisica: il nome della persona;

c)

almeno il nome del creatore del sigillo e, se del caso, il numero di registrazione quali appaiono nei documenti ufficiali;

d)

i dati di convalida del sigillo elettronico che corrispondono ai dati per la creazione di un sigillo elettronico;

e)

l’indicazione dell’inizio e della fine del periodo di validità del certificato;

f)

il codice di identità del certificato che deve essere unico per il prestatore di servizi fiduciari qualificato;

g)

la firma elettronica avanzata o il sigillo elettronico avanzato del prestatore di servizi fiduciari qualificato che rilascia il certificato;

h)

il luogo in cui il certificato relativo alla firma elettronica avanzata o al sigillo elettronico avanzato di cui alla lettera g) è disponibile gratuitamente;

i)

l’ubicazione dei servizi a cui ci si può rivolgere per informarsi sulla validità del certificato qualificato;

j)

qualora i dati per la creazione di un sigillo elettronico connessi ai dati di convalida del sigillo elettronico siano ubicati in un dispositivo per la creazione di un sigillo elettronico qualificato, un’indicazione appropriata di questo fatto, almeno in una forma adatta al trattamento automatizzato.


ALLEGATO IV

REQUISITI PER I CERTIFICATI QUALIFICATI DI AUTENTICAZIONE DI SITI WEB

I certificati qualificati di autenticazione di siti web contengono:

a)

un’indicazione, almeno in una forma adatta al trattamento automatizzato, del fatto che il certificato è stato rilasciato quale certificato qualificato di autenticazione di sito web;

b)

un insieme di dati che rappresenta in modo univoco il prestatore di servizi fiduciari qualificato che rilascia i certificati qualificati e include almeno lo Stato membro in cui tale prestatore è stabilito e

per una persona giuridica: il nome e, se del caso, il numero di registrazione quali appaiono nei documenti ufficiali,

per una persona fisica: il nome della persona;

c)

per le persone fisiche: almeno il nome della persona a cui è stato rilasciato il certificato, o uno pseudonimo. Qualora sia usato uno pseudonimo, ciò è chiaramente indicato;

per le persone giuridiche: almeno il nome della persona giuridica cui è stato rilasciato il certificato e, se del caso, il numero di registrazione quali appaiono nei documenti ufficiali;

d)

elementi dell’indirizzo, fra cui almeno la città e lo Stato, della persona fisica o giuridica cui è rilasciato il certificato e, se del caso, quali appaiono nei documenti ufficiali;

e)

il nome del dominio o dei domini gestiti dalla persona fisica o giuridica cui è rilasciato il certificato;

f)

l’indicazione dell’inizio e della fine del periodo di validità del certificato;

g)

il codice di identità del certificato che deve essere unico per il prestatore di servizi fiduciari qualificato;

h)

la firma elettronica avanzata o il sigillo elettronico avanzato del prestatore di servizi fiduciari qualificato che rilascia il certificato;

i)

il luogo in cui il certificato relativo alla firma elettronica avanzata o al sigillo elettronico avanzato di cui alla lettera h) è disponibile gratuitamente;

j)

l’ubicazione dei servizi competenti per lo status di validità del certificato a cui ci si può rivolgere per informarsi sulla validità dei certificato qualificato.


28.8.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 257/115


REGOLAMENTO (UE) N. 911/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 23 luglio 2014

sul finanziamento pluriennale dell’azione dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima in materia di intervento contro l’inquinamento marino causato dalle navi e dagli impianti per l’estrazione di gas e idrocarburi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha istituito un’Agenzia europea per la sicurezza marittima («l’Agenzia»), al fine di assicurare un livello elevato, uniforme ed efficace di sicurezza marittima e di prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi.

(2)

Il regolamento (CE) n. 724/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), che ha modificato il regolamento (CE) n. 1406/2002, ha assegnato all’Agenzia compiti in materia di prevenzione e intervento contro l’inquinamento causato dalle navi, a seguito degli incidenti avvenuti nelle acque dell’Unione, in particolare quelli riguardanti le petroliere «Erika» e «Prestige».

(3)

Il regolamento (UE) n. 100/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), che modifica il regolamento (CE) n. 1406/2002, ha assegnato all’Agenzia compiti in materia di intervento contro l’inquinamento marino causato dagli impianti per l’estrazione di idrocarburi e di gas e ha esteso i servizi dell’Agenzia agli Stati candidati all’adesione all’Unione e ai paesi destinatari della politica europea di vicinato.

(4)

Il regolamento (CE) n. 2038/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) ha istituito un finanziamento pluriennale per l’azione dell’Agenzia in materia di intervento contro l’inquinamento causato dalle navi che è scaduto il 31 dicembre 2013.

(5)

Dato il rischio di devastanti conseguenze ecologiche e di costi economici estremamente elevati associati agli incidenti inquinanti e visto il possibile impatto socioeconomico di tali incidenti su altri settori, quali il turismo e la pesca, l’Agenzia dovrebbe disporre di risorse sufficienti che le consentano di eseguire i compiti ad essa affidati in materia di intervento contro l’inquinamento marino causato dalle navi e dagli impianti per l’estrazione di idrocarburi e di gas. Tali compiti sono importanti per la prevenzione di ulteriori danni di natura sia monetaria che non monetaria.

(6)

Ai fini dell’esecuzione dei compiti di prevenzione e di intervento antinquinamento, il 22 ottobre 2004 il consiglio di amministrazione dell’Agenzia ha adottato un piano d’azione in materia di preparazione e intervento contro l’inquinamento da idrocarburi, che definisce le attività di intervento da essa attuate e mira all’impiego ottimale delle risorse finanziarie a sua disposizione. Il 12 giugno 2007, il consiglio di amministrazione ha adottato un piano d’azione in materia di preparazione e intervento contro l’inquinamento provocato da sostanze pericolose e nocive. In conformità dell’articolo 15 del regolamento (CE) n. 1406/2002, entrambi i piani d’azione sono aggiornati annualmente attraverso il programma di lavoro annuale dell’Agenzia.

(7)

È opportuno tener conto degli accordi esistenti in materia di inquinamento accidentale, che facilitano l’assistenza reciproca e la cooperazione tra Stati membri in questo settore, nonché delle convenzioni e degli accordi internazionali pertinenti in materia di protezione delle zone marittime europee dagli incidenti inquinanti, che obbligano le parti ad adottare tutte le necessarie misure preparatorie e di intervento relativamente ad incidenti di inquinamento da idrocarburi.

(8)

L’azione di intervento antinquinamento dell’Agenzia, come precisato nei suoi piani d’azione, riguarda attività di informazione, cooperazione e coordinamento, anche per quanto concerne l’inquinamento marino provocato da sostanze pericolose e nocive. Tale azione di intervento si riferisce soprattutto alla fornitura di assistenza operativa agli Stati membri o ai paesi terzi colpiti che condividono un bacino marittimo regionale con l’Unione («Stati colpiti»), ed è realizzata mettendo a disposizione, su richiesta, navi supplementari per la lotta contro l’inquinamento allo scopo di combattere l’inquinamento da idrocarburi provocato dalle navi, nonché l’inquinamento marino causato dagli impianti per l’estrazione di idrocarburi e di gas. L’Agenzia dovrebbe prestare una particolare attenzione ai settori identificati come i più vulnerabili senza pregiudicare altri settori in stato di necessità.

(9)

È opportuno che le attività dell’Agenzia nel settore dell’intervento antinquinamento rispettino gli accordi di cooperazione esistenti che prevedono un’assistenza reciproca in caso di incidenti che provochino un inquinamento marittimo. L’Unione ha aderito a diverse organizzazioni regionali e sta preparando l’adesione anche ad altre organizzazioni di questo tipo.

(10)

L’azione dell’Agenzia dovrebbe essere coordinata con le attività ai sensi degli accordi bilaterali e regionali di cui l’Unione è parte. Nel caso di inquinamento marino provocato da un incidente, è opportuno che l’Agenzia aiuti lo Stato o gli Stati colpiti sotto la cui autorità si svolgono le operazioni di disinquinamento.

(11)

L’Agenzia dovrebbe svolgere un ruolo attivo nel mantenere e sviluppare ulteriormente il servizio europeo di sorveglianza satellitare che permette di rilevare chiazze di idrocarburi (CleanSeaNet) a fini di sorveglianza, il quale consente di individuare rapidamente l’evento inquinante e di identificare le navi o gli impianti per l’estrazione di idrocarburi e di gas che ne sono responsabili, ad esempio in caso di scarico di idrocarburi dalle navi o di scarichi operativi e fuoruscite accidentali dalle piattaforme offshore. Tale servizio dovrebbe migliorare la disponibilità dei dati, nonché l’efficienza e la tempestività degli interventi antinquinamento.

(12)

È opportuno che gli strumenti supplementari che l’Agenzia deve fornire agli Stati colpiti siano messi a disposizione attraverso il meccanismo unionale di protezione civile istituito dalla decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

(13)

Gli Stati membri dovrebbero mettere a disposizione le informazioni relative ai meccanismi antinquinamento pubblici e privati e alle relative capacità di intervento nelle varie regioni dell’Unione mediante il sistema comune di comunicazione e di informazione in caso di emergenza (CECIS) istituito dalla decisione 2007/779/CE, Euratom del Consiglio (8), ove disponibile a tal fine.

(14)

Per rendere l’assistenza operativa dell’Agenzia più efficiente in vista dell’estensione del suo mandato in materia di intervento antinquinamento ai paesi terzi che condividono un bacino marittimo regionale con l’Unione, l’Agenzia dovrebbe adoperarsi al massimo per incoraggiare tali paesi terzi a condividere informazioni e a cooperare nella gestione da parte dell’Agenzia dell’elenco dei meccanismi antinquinamento e delle relative capacità di intervento.

(15)

Al fine di migliorare l’efficacia delle attività di intervento antinquinamento dell’Agenzia, gli Stati membri dovrebbero condividere con l’Agenzia stessa eventuali studi scientifici da essi svolti sugli effetti delle sostanze chimiche utilizzate quali disperdenti, che potrebbero essere rilevanti per le suddette attività.

(16)

Al fine di garantire un’attuazione completa dei piani d’azione dell’Agenzia, quest’ultima dovrebbe essere dotata di un sistema efficace ed economicamente efficiente per finanziare, in particolare, la prestazione di assistenza operativa agli Stati colpiti.

(17)

È quindi opportuno assicurare la sicurezza finanziaria per il finanziamento dei compiti assegnati all’Agenzia in materia di interventi contro l’inquinamento e delle azioni associate sulla base di un impegno pluriennale. L’entità di tale impegno pluriennale dovrebbe riflettere l’ampliamento delle competenze dell’Agenzia in materia di intervento contro l’inquinamento e anche della necessità dell’Agenzia di utilizzare in maniera più efficace i fondi ad essa assegnati, in un contesto di restrizioni di bilancio. È opportuno che gli importi annuali siano stabiliti dal Parlamento europeo e dal Consiglio in conformità della procedura di bilancio annuale. È di particolare importanza che la Commissione proceda a una valutazione intermedia della capacità dell’Agenzia di assolvere in maniera efficace ed efficiente sotto il profilo dei costi alle proprie responsabilità in materia di intervento contro l’inquinamento marino causato dalle navi e dagli impianti per l’estrazione idrocarburi di gas.

(18)

È opportuno che gli importi da impegnare per il finanziamento degli interventi antinquinamento coprano il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, coerentemente con il quadro finanziario pluriennale stabilito dal regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio (9) («quadro finanziario pluriennale»). È pertanto opportuno prevedere una dotazione finanziaria che copra lo stesso periodo.

(19)

È opportuno che l’aiuto dell’Agenzia agli Stati candidati all’adesione all’Unione e ai paesi destinatari della politica europea di vicinato sia finanziato attraverso i programmi dell’Unione esistenti per tali Stati e paesi e non sia quindi parte del suddetto finanziamento pluriennale dell’Agenzia.

(20)

Al fine di ottimizzare la ripartizione dei fondi e tener conto di eventuali cambiamenti nelle attività di intervento contro l’inquinamento causato dalle navi occorre attuare un monitoraggio continuo delle azioni particolari che possano rendersi necessarie, in modo da poter consentire aggiustamenti degli stanziamenti finanziari annuali.

(21)

In conformità del regolamento (CE) n. 1406/2002, l’Agenzia dovrebbe riferire in merito all’esecuzione finanziaria del proprio finanziamento pluriennale nella sua relazione annuale.

(22)

È opportuno garantire la continuità del sostegno finanziario fornito nell’ambito dell’azione dell’Agenzia nel settore dell’intervento contro l’inquinamento causato dalle navi e dagli impianti per l’estrazione di idrocarburi e di gas, nonché allineare il periodo di applicazione del presente regolamento a quello del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2014,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

1.   Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione relative al contributo finanziario dell’Unione al bilancio dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima («Agenzia») per lo svolgimento dei compiti ad essa affidati in materia di interventi contro l’inquinamento marino causato dalle navi e dagli impianti per l’estrazione di idrocarburi e di gas, ai sensi degli articoli 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1406/2002.

2.   Le attività dell’Agenzia nel settore dell’intervento antinquinamento non sollevano gli Stati costieri dalla loro responsabilità di disporre di meccanismi di intervento antinquinamento appropriati.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)   «idrocarburi»: combustibili fossili in ogni forma inclusi petrolio greggio, olio combustibile, fanghi, residui di idrocarburi e prodotti raffinati come stabilito dalla Convenzione internazionale sui preparativi, la reazione e la cooperazione in materia di inquinamento da idrocarburi del 1990 dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO);

b)   «sostanze pericolose e nocive»: qualsiasi sostanza diversa dagli idrocarburi che, se introdotta nell’ambiente marino, può essere pericolosa per la salute umana, danneggiare le risorse e la vita marina, guastare le attrattive e interferire con altri usi legittimi del mare, come previsto dal Protocollo sulla preparazione, reazione e cooperazione in materia di incidenti inquinanti mediante sostanze pericolose e nocive, del 2000, dell’IMO;

c)   «impianto per l’estrazione di idrocarburi e di gas»: una struttura fissa o mobile o una combinazione di strutture permanentemente collegate tramite passerelle o altre strutture, utilizzata per operazioni offshore nel settore degli idrocarburi o dei gas o in connessione con tali operazioni; gli impianti per l’estrazione di idrocarburi e di gas comprendono le piattaforme di trivellazione mobili offshore solo se sono stazionate in mare aperto per attività di trivellazione, produzione o di altro genere connesse ad operazioni offshore nel settore dei gas o degli idrocarburi, nonché le infrastrutture e le attrezzature destinate al trasporto di idrocarburi e di gas dal mare alla terraferma o ai terminali a terra.

Articolo 3

Ambito d’applicazione

Il contributo finanziario dell’Unione di cui all’articolo 1 è assegnato all’Agenzia allo scopo di finanziare le azioni nel settore degli interventi contro l’inquinamento marino causato dalle navi e dagli impianti per l’estrazione di idrocarburi e di gas di cui al piano dettagliato stabilito a norma dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera k) del regolamento (CE) n. 1406/2002, in particolare le iniziative relative a:

a)

assistenza operativa e sostegno tramite strumenti addizionali, come navi di pronto intervento antinquinamento, di immagini satellitari e attrezzature, azioni di intervento antinquinamento, su richiesta degli Stati colpiti, conformemente all’articolo 2, paragrafo 3, lettera d), e all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1406/2002, in caso di inquinamento marino accidentale o deliberato causato dalle navi o da impianti per l’estrazione di idrocarburi e di gas;

b)

la cooperazione, il coordinamento e la messa a disposizione degli Stati membri e della Commissione di assistenza tecnica e scientifica nel quadro delle pertinenti attività del meccanismo unionale di protezione civile, dell’IMO e delle relative organizzazioni regionali;

c)

informazioni, in particolare la raccolta, l’analisi e la diffusione delle migliori prassi, competenze, tecniche e innovazioni in materia di intervento contro l’inquinamento marino causato dalle navi e dagli impianti per l’estrazione di idrocarburi e di gas.

Articolo 4

Finanziamento dell’Unione

1.   Entro i limiti del quadro finanziario pluriennale, l’Agenzia riceve gli stanziamenti necessari per assolvere, in maniera efficace ed efficiente sul piano dei costi, alle sue responsabilità in materia di intervento contro l’inquinamento marino provocato dalle navi e dagli impianti per l’estrazione di gas e di idrocarburi.

2.   La dotazione finanziaria per l’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 3, per quanto riguarda il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, ammonta a 160 500 000 EUR espressi a prezzi correnti.

3.   Gli stanziamenti annuali sono stabiliti dal Parlamento europeo e dal Consiglio entro i limiti del quadro finanziario pluriennale. A tale riguardo verrà garantito il necessario finanziamento per l’assistenza operativa agli Stati membri ai sensi dell’articolo 3, lettera a).

Articolo 5

Capacità di monitoraggio esistenti

1.   Al fine di definire i requisiti per la messa a disposizione di assistenza operativa da parte dell’Agenzia e migliorarne l’efficacia, ad esempio sotto forma di navi antinquinamento supplementari alle capacità degli Stati membri, l’Agenzia tiene un elenco dei meccanismi antinquinamento pubblici e, dove esistono, privati e delle relative capacità di intervento nelle varie regioni dell’Unione.

2.   L’Agenzia compila tale elenco sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri. Nella gestione di tale elenco, l’Agenzia mira a ottenere informazioni concernenti i meccanismi antinquinamento e le relative capacità di intervento da parte di paesi terzi che condividono un bacino marittimo regionale con l’Unione.

3.   Il consiglio d’amministrazione dell’Agenzia tiene conto di tale elenco e di altre informazioni appropriate relative agli obiettivi di intervento contro l’inquinamento di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1406/2002, come quelle contenute nelle valutazioni di impatto e negli studi scientifici sugli effetti delle sostanze chimiche utilizzate come disperdenti, prima di decidere in merito alle attività antinquinamento dell’Agenzia nel quadro dei programmi di lavoro annuali. In tale contesto, l’Agenzia presta particolare attenzione ai settori identificati come i più vulnerabili, senza pregiudicare altri settori in stato di necessità.

Articolo 6

Protezione degli interessi finanziari dell’Unione

1.   In sede di attuazione delle azioni finanziate in virtù del presente regolamento, la Commissione e l’Agenzia assicurano la tutela degli interessi finanziari dell’Unione mediante l’applicazione di misure per prevenire le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, attraverso controlli effettivi ed ispezioni e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, il recupero delle somme indebitamente corrisposte mediante l’irrogazione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, in conformità dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 (10) e (Euratom, CE) n. 2185/96 (11) del Consiglio e al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (12).

2.   Per le azioni dell’Unione finanziate a norma del presente regolamento, il concetto di irregolarità, di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, è da intendersi come qualsiasi violazione di una disposizione di diritto dell’Unione o qualsiasi inadempimento di un obbligo contrattuale derivante da un’azione o da un’omissione di un operatore economico che ha, o potrebbe avere, l’effetto di arrecare pregiudizio al bilancio generale dell’Unione o ai bilanci da questa gestiti, a causa di una spesa ingiustificata.

3.   La Commissione e l’Agenzia, nell’ambito delle rispettive sfere di competenza, assicurano che i fondi destinati al finanziamento delle azioni dell’Unione a norma del presente regolamento siano spesi nel migliore dei modi.

Articolo 7

Valutazione intermedia

1.   Entro il 31 dicembre 2017 la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’attuazione del presente regolamento, sulla base delle informazioni fornite dall’Agenzia. Tale relazione, redatta senza pregiudicare il ruolo del consiglio di amministrazione dell’Agenzia, espone i risultati dell’impiego del contributo dell’Unione, di cui all’articolo 4, per quanto riguarda gli impegni e le spese relativi al periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2016.

2.   In tale relazione, la Commissione presenta una valutazione della capacità dell’Agenzia di assolvere alle proprie responsabilità in modo efficace ed efficiente sul piano dei costi. Per il periodo 2018-2020, sulla base di detta valutazione e tenendo conto della necessità dell’Agenzia di svolgere i compiti ad essa affidati, la Commissione propone, se necessario, un opportuno adeguamento della dotazione finanziaria pluriennale attribuita all’Agenzia per l’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 3, pari a un massimo dell’8 %. L’eventuale adeguamento rimane entro i limiti del quadro finanziario pluriennale e la presente disposizione non pregiudica le procedure di bilancio annuali o il prossimo riesame del quadro finanziario pluriennale.

3.   Tale relazione contiene, se disponibili, informazioni sulle implicazioni socioeconomiche, ecologiche e finanziarie della preparazione dell’intervento dell’Agenzia contro l’inquinamento marino causato dalle navi o dagli impianti per l’estrazione di gas e idrocarburi.

4.   Inoltre, sulla base di tale relazione, la Commissione può, se opportuno, proporre emendamenti al presente regolamento, in particolare al fine di tener conto del progresso scientifico nel settore dell’intervento contro l’inquinamento marino causato dalle navi e dagli impianti per l’estrazione di idrocarburi e di gas, anche per quanto riguarda l’inquinamento provocato da sostanze pericolose e nocive, nonché per tener conto delle modifiche rilevanti apportate agli strumenti, che istituiscono organizzazioni regionali, le cui attività rientrano tra quelle svolte dall’Agenzia per quanto riguarda l’intervento contro l’inquinamento e a cui l’Unione ha aderito.

Articolo 8

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

S. GOZI


(1)  GU C 327 del 12.11.2013, pag. 108.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 23 luglio 2014.

(3)  Regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza marittima (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 724/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 1406/2002 che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza marittima (GU L 129 del 29.4.2004, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) n. 100/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, recante modifica del regolamento (CE) n. 1406/2002 che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza marittima (GU L 39 del 9.2.2013, pag. 30).

(6)  Regolamento (CE) n. 2038/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, sul finanziamento pluriennale dell’azione dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima in materia di intervento contro l’inquinamento causato dalle navi (GU L 394 del 30.12.2006, pag. 1).

(7)  Decisione 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924).

(8)  Decisione 2007/779/CE del Consiglio, dell’8 novembre 2007, che istituisce un meccanismo comunitario di protezione civile (GU L 314 dell’1.12.2007, pag. 9).

(9)  Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).

(10)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

(11)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

(12)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).


28.8.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 257/121


REGOLAMENTO (UE) N. 912/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 23 luglio 2014

che istituisce un quadro per la gestione della responsabilità finanziaria connessa ai tribunali per la risoluzione delle controversie investitore-Stato istituiti da accordi internazionali di cui l’Unione europea è parte

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Con l’entrata in vigore del trattato di Lisbona, gli investimenti diretti esteri figurano nell’elenco delle materie attinenti alla politica commerciale comune. Conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), l’Unione ha competenza esclusiva riguardo alla politica commerciale comune e può essere parte di accordi internazionali contenenti disposizioni sugli investimenti diretti esteri.

(2)

Gli accordi che prevedono la protezione degli investimenti possono comprendere un meccanismo per la risoluzione delle controversie investitore-Stato che permette agli investitori dei paesi terzi di intentare un’azione contro lo Stato sul cui territorio hanno effettuato gli investimenti. Un procedimento di risoluzione di una controversia investitore-Stato può concludersi con la concessione di un risarcimento pecuniario. Inoltre, procedimenti di questo tipo comportano inevitabilmente costi rilevanti di gestione dell’arbitrato così come spese di difesa.

(3)

La responsabilità internazionale per un trattamento oggetto di un procedimento di risoluzione delle controversie è determinata sulla base della ripartizione di competenze tra l’Unione e gli Stati membri. Di conseguenza, spetta in via di principio all’Unione la responsabilità della difesa nei procedimenti aventi per oggetto la violazione di regole di un accordo che rientrano nell’ambito della competenza esclusiva dell’Unione, indipendentemente dal fatto che il trattamento in questione sia messo in atto dall’Unione o da uno Stato membro.

(4)

È opportuno che gli accordi conclusi dall’Unione offrano agli investitori stranieri lo stesso elevato livello di protezione che il diritto dell’Unione e i principi generali comuni alle legislazioni degli Stati membri garantiscono agli investitori all’interno dell’Unione, ma non superiore. Gli accordi conclusi dall’Unione dovrebbero assicurare che i poteri legislativi e il diritto a regolamentare dell’Unione siano rispettati e salvaguardati.

(5)

Se la responsabilità internazionale per il trattamento messo in atto è dell’Unione in quanto entità dotata di personalità giuridica, essa è tenuta, in base al diritto internazionale, al pagamento del risarcimento e delle spese di giudizio in ogni controversia. Una condanna al risarcimento può tuttavia intervenire sia nel caso di un trattamento messo in atto dall’Unione, sia nel caso di un trattamento messo in atto da uno Stato membro. Non sarebbe quindi equo porre a carico del bilancio dell’Unione il pagamento dei risarcimenti e dei costi dell’arbitrato quando il trattamento è stato messo in atto da uno Stato membro, tranne nel caso in cui il trattamento in questione sia prescritto dal diritto dell’Unione. È di conseguenza necessario ripartire la responsabilità finanziaria, secondo il diritto dell’Unione, tra l’Unione stessa e lo Stato membro responsabile del trattamento messo in atto sulla base dei criteri stabiliti dal presente regolamento.

(6)

Nella sua risoluzione del 6 aprile 2011 sulla futura politica europea in materia di investimenti internazionali, il Parlamento europeo ha espressamente sollecitato la creazione del meccanismo previsto dal presente regolamento. Inoltre, nelle conclusioni del 25 ottobre 2010 su una politica globale degli investimenti internazionali, il Consiglio ha invitato la Commissione a esaminare la questione.

(7)

La responsabilità finanziaria dovrebbe essere attribuita all’entità responsabile del trattamento giudicato non conforme alle pertinenti disposizioni dell’accordo. È quindi l’Unione stessa che dovrebbe assumere la responsabilità finanziaria quando il trattamento in questione è messo in atto da un’istituzione, organo, ufficio o agenzia dell’Unione. Se il trattamento in questione è messo in atto da uno Stato membro, la responsabilità finanziaria è dello Stato membro in questione. Tuttavia, se lo Stato membro agisce in un modo prescritto dal diritto dell’Unione, ad esempio dando attuazione a una direttiva adottata dall’Unione, è l’Unione stessa a dover assumere la responsabilità finanziaria, nella misura in cui il trattamento in questione è prescritto dal diritto dell’Unione. Il presente regolamento dovrebbe altresì prevedere la possibilità che un procedimento riguardi sia un trattamento messo in atto da uno Stato membro, sia un trattamento prescritto dal diritto dell’Unione, e coprire tutte le azioni degli Stati membri e dell’Unione In tali casi, gli Stati membri e l’Unione dovrebbero assumere la responsabilità finanziaria del trattamento specifico messo in atto da ciascuna delle due parti.

(8)

L’Unione dovrebbe sempre agire in qualità di parte convenuta quando una controversia riguarda esclusivamente un trattamento messo in atto da istituzioni, organi, uffici o agenzie dell’Unione, così da assumere la responsabilità finanziaria potenziale risultante dalla controversia secondo i criteri di cui sopra.

(9)

Se uno Stato membro assume la potenziale responsabilità finanziaria risultante da una controversia, è equo e opportuno che tale Stato agisca in qualità di parte convenuta per difendere il trattamento che ha riservato all’investitore. I meccanismi stabiliti nel presente regolamento sono intesi a garantire che il bilancio e le risorse non finanziarie dell’Unione non siano gravati, neppure temporaneamente, dai costi della disputa o dal risarcimento che lo Stato membro interessato sia condannato a pagare.

(10)

Gli Stati membri possono preferire, tuttavia, che l’Unione agisca in qualità di parte convenuta in questo tipo di controversie, ad esempio per ragioni di competenza tecnica. Gli Stati membri dovrebbero quindi avere la possibilità di astenersi dall’agire in qualità di parte convenuta, ferma restando la loro responsabilità finanziaria.

(11)

Affinché gli interessi dell’Unione possano essere adeguatamente salvaguardati, è essenziale che, in circostanze eccezionali, sia l’Unione stessa ad agire in qualità di parte convenuta in controversie che riguardano un trattamento messo in atto da uno Stato membro. Tali circostanze si limitano ai casi in cui la controversia riguarda anche un trattamento messo in atto dall’Unione, in cui il trattamento messo in atto da uno Stato membro è prescritto dal diritto dell’Unione e in cui un trattamento analogo è contestato in un’azione correlata intentata contro l’Unione in sede di Organizzazione mondiale del commercio (OMC), se è stata costituita una commissione (panel) e l’azione riguarda la medesima specifica questione giuridica e se è necessario per assicurare un’argomentazione coerente del caso in sede di OMC.

(12)

Se l’Unione agisce in qualità di parte convenuta in casi che riguardano provvedimenti adottati da uno Stato membro, la Commissione dovrebbe provvedere alla difesa in modo tale da proteggere gli interessi finanziari dello Stato membro in questione.

(13)

È opportuno che le decisioni su chi debba agire in qualità di convenuto tra l’Unione o uno Stato membro siano prese nel quadro stabilito dal presente regolamento. È opportuno che la Commissione informi immediatamente il Parlamento europeo e il Consiglio del modo in cui tale quadro è applicato.

(14)

Il presente regolamento dovrebbe prevedere alcune modalità pratiche per la conduzione dei procedimenti arbitrali in controversie relative al trattamento messo in atto da uno Stato membro. Tali modalità dovrebbero permettere la migliore gestione possibile delle controversie e garantire il rispetto dell’obbligo di leale cooperazione, di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea (TUE) e la difesa e la tutela degli interessi dello Stato membro interessato.

(15)

Quando l’Unione agisce in qualità di parte convenuta, tali modalità dovrebbero prevedere una cooperazione molto stretta, comprendente la notifica immediata di ogni fase significativa della procedura, la fornitura di documenti pertinenti, consultazioni frequenti e la partecipazione alla delegazione nei procedimenti.

(16)

Quando è uno Stato membro ad agire in qualità di parte convenuta, è opportuno che, conformemente all’obbligo di leale cooperazione previsto dall’articolo 4, paragrafo 3, TUE, esso tenga informata la Commissione degli sviluppi del procedimento e, in particolare, assicuri un’informazione tempestiva su ogni fase significativa della procedura, la fornitura di documenti pertinenti, consultazioni frequenti e partecipazione alla delegazione nei procedimenti. È altresì opportuno che alla Commissione sia data un’adeguata possibilità di individuare eventuali questioni di diritto o qualsiasi altro elemento di interesse per l’Unione posto dalla controversia.

(17)

Fatto salvo il risultato del procedimento arbitrale, uno Stato membro dovrebbe essere in grado, in qualsiasi momento, di accettare di assumere la responsabilità finanziaria nel caso in cui debba essere pagato un risarcimento. In tal caso lo Stato membro e la Commissione dovrebbero poter concludere accordi per il pagamento periodico delle spese e per il pagamento del risarcimento. Tale accettazione non implica che lo Stato membro riconosca la fondatezza della richiesta di risarcimento oggetto della controversia. La Commissione dovrebbe, in un caso siffatto, poter adottare una decisione che imponga allo Stato membro di provvedere alle spese. Nel caso in cui il tribunale attribuisca a favore dell’Unione il pagamento delle spese, la Commissione dovrebbe disporre l’immediato rimborso allo Stato membro interessato di ogni anticipo sulle spese versato.

(18)

In alcuni casi può essere opportuno concludere una transazione per evitare un oneroso e inutile arbitrato. È necessario prevedere una procedura per la conclusione di tali transazioni, per mezzo della quale la Commissione, agendo secondo la procedura d’esame, possa comporre la controversia che comporta la responsabilità finanziaria dell’Unione, se questo è nell’interesse dell’Unione. Se la controversia riguarda anche il trattamento messo in atto da uno Stato membro, è opportuno che l’Unione possa comporre una controversia soltanto nel caso in cui la transazione non comporti ripercussioni finanziarie, né incidenza sul bilancio per lo Stato membro interessato. In tali casi, è opportuno che la Commissione e lo Stato membro interessato collaborino strettamente e si consultino. Lo Stato membro dovrebbe restare libero di comporre la controversia in qualsiasi momento, purché accetti la piena responsabilità finanziaria e la transazione sia compatibile con il diritto dell’Unione.

(19)

Se l’Unione è condannata a un risarcimento, tale risarcimento dovrebbe essere pagato senza indugio. La Commissione dovrebbe provvedere al relativo pagamento, a meno che uno Stato membro non abbia già accettato la responsabilità finanziaria.

(20)

La Commissione dovrebbe concertarsi strettamente con lo Stato membro interessato per raggiungere un accordo sulla ripartizione della responsabilità finanziaria. Se la Commissione stabilisce che la responsabilità è di uno Stato membro e lo Stato membro non accetta questa attribuzione, è opportuno che la Commissione provveda al pagamento del risarcimento, ma adotti altresì una decisione indirizzata allo Stato membro, con cui gli impone di versare al bilancio dell’Unione gli importi in questione, maggiorati dell’interesse applicabile. L’interesse da corrispondere dovrebbe essere calcolato in base all’articolo 78, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). L’articolo 263 TFUE è applicabile nei casi in cui uno Stato membro ritenga che la decisione non risponda ai criteri di cui al presente regolamento.

(21)

Il bilancio dell’Unione dovrebbe coprire le spese risultanti da accordi contenenti disposizioni sugli investimenti diretti esteri dei quali l’Unione è parte e che prevedono la risoluzione delle controversie investitore-Stato. Se la responsabilità finanziaria, ai sensi del presente regolamento, è degli Stati membri, l’Unione dovrebbe avere la possibilità o di accumulare i contributi finanziari dello Stato membro interessato prima e dare esecuzione alle spese in seguito, o di dare esecuzione alle spese prima ed essere rimborsata dallo Stato membro interessato in seguito. Dovrebbe essere possibile utilizzare entrambi i meccanismi di trattamento di bilancio, in funzione della fattibilità, in particolare in termini di tempo. Per entrambi i meccanismi, i contributi o i rimborsi versati dallo Stato membro interessato dovrebbero essere trattati come entrate con destinazione specifica interna del bilancio dell’Unione. Gli stanziamenti risultanti da tali entrate dovrebbero non solo coprire le spese in questione, ma anche potere essere utilizzati per riapprovvigionare altre parti del bilancio dell’Unione dalle quali sono stati prelevati inizialmente gli stanziamenti per l’esecuzione delle spese in questione nell’ambito del secondo meccanismo.

(22)

Per garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, dovrebbero essere conferite alla Commissione competenze di esecuzione.

(23)

Le competenze di esecuzione in relazione all’articolo 9, paragrafi 2 e 3, all’articolo 13, paragrafo 1, all’articolo 14, paragrafo 8, all’articolo 15, paragrafo 3, e all’articolo 16, paragrafo 3, dovrebbero essere esercitate nei modi previsti dal regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(24)

È opportuno seguire la procedura consultiva per l’adozione delle decisioni che prevedono che l’Unione agisca in qualità di parte convenuta ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, dal momento che in tali casi è necessario il subentro dell’Unione nella difesa, ma ciò dovrebbe essere comunque soggetto al controllo degli Stati membri. Per l’adozione delle decisioni relative alla transazione delle controversie ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 3, è opportuno seguire la procedura consultiva, dato che tali decisioni avranno al più un’incidenza solo temporanea sul bilancio dell’Unione, in quanto lo Stato membro interessato dovrà assumere ogni responsabilità finanziaria risultante dalla controversia, e in ragione dei criteri dettagliati stabiliti nel presente regolamento per l’ammissibilità di tali transazioni,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Ambito di applicazione

1.   Fatta salva la ripartizione di competenze stabilita dal TFUE, il presente regolamento si applica ai procedimenti di risoluzione delle controversie investitore-Stato condotti in forza di un accordo di cui l’Unione è parte, o di cui l’Unione e i suoi Stati membri sono parti, e promossi da un ricorrente di un paese terzo. In particolare, l’adozione e l’applicazione del presente regolamento lascia impregiudicata la delimitazione delle competenze stabilita dai trattati, anche in relazione al trattamento messo in atto dagli Stati membri o dall’Unione e contestato da un ricorrente in un procedimento di risoluzione delle controversie investitore-Stato condotto in forza di un accordo.

2.   A fini informativi, la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e tiene aggiornato un elenco degli accordi che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)   «accordo»: un accordo internazionale contenente disposizioni in materia di investimenti diretti esteri di cui l’Unione è parte, o di cui l’Unione e i suoi Stati membri sono parti, e che prevede un meccanismo di risoluzione delle controversie investitore-Stato;

b)   «costi dell’arbitrato»: gli onorari e i costi del tribunale arbitrale, e dell’istituzione arbitrale nonché le spese di rappresentanza e le spese attribuite a favore del ricorrente dal tribunale arbitrale, quali i costi di traduzione, i costi relativi all’analisi giuridica ed economica e altri costi connessi con i procedimenti arbitrali;

c)   «controversia»: un’azione legale intentata da un ricorrente nei confronti dell’Unione o di uno Stato membro in forza di un accordo e in merito alla quale si pronuncia un tribunale arbitrale;

d)   «meccanismo di risoluzione delle controversie investitore-Stato»: un meccanismo previsto da un accordo, per mezzo del quale il ricorrente può intentare un’azione nei confronti dell’Unione o di uno Stato membro;

e)   «Stato membro»: uno o più Stati membri dell’Unione europea;

f)   «Stato membro interessato»: lo Stato membro che ha messo in atto il trattamento ritenuto incompatibile con l’accordo;

g)   «responsabilità finanziaria»: l’obbligo di pagare un risarcimento pecuniario stabilito da un tribunale arbitrale o concordato nell’ambito di una transazione e comprendente i costi dell’arbitrato;

h)   «transazione»: l’accordo concluso tra l’Unione o uno Stato membro o entrambi, da una parte, e un ricorrente, dall’altra, con cui quest’ultimo acconsente a recedere dall’azione legale in cambio del pagamento di una somma di denaro o di un’azione diversa dal pagamento in denaro; la transazione può essere registrata nella sentenza di un tribunale arbitrale;

i)   «tribunale arbitrale»: la persona o l’organismo designato nell’ambito di un accordo, cui spetta statuire su una controversia investitore-Stato;

j)   «ricorrente»: la persona fisica o giuridica che può promuovere un procedimento di risoluzione di una controversia investitore-Stato previsto da un accordo, o la persona fisica o giuridica che agisce legalmente in nome e per conto del ricorrente;

k)   «diritto dell’Unione»: il TFUE e il TUE, nonché ogni atto giuridico dell’Unione citato all’articolo 288, secondo, terzo e quarto paragrafo TFUE, e ogni accordo internazionale di cui l’Unione è parte o l’Unione e i suoi Stati membri sono parti; ai soli fini del presente regolamento, per «diritto dell’Unione» non si intendono le disposizioni relative alla protezione degli investimenti previste nell’accordo;

l)   «prescritto dal diritto dell’Unione»: il riferimento al trattamento in cui lo Stato membro interessato potrebbe aver evitato la presunta violazione dell’accordo solo non ottemperando a un obbligo prescritto dal diritto dell’Unione, come nel caso in cui detto Stato non disponga di discrezionalità o di margine di valutazione quanto al risultato da conseguire.

CAPO II

ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ FINANZIARIA

Articolo 3

Criteri di attribuzione

1.   La responsabilità finanziaria risultante da una controversia nell’ambito di un accordo è attribuita secondo i seguenti criteri:

a)

l’Unione assume la responsabilità finanziaria risultante dal trattamento messo in atto dalle istituzioni, dagli organi, uffici o agenzie dell’Unione;

b)

lo Stato membro interessato assume la responsabilità finanziaria risultante dal trattamento che esso ha messo in atto;

c)

in deroga alla lettera b), l’Unione assume la responsabilità finanziaria risultante dal trattamento messo in atto da uno Stato membro nel caso in cui tale trattamento sia prescritto dal diritto dell’Unione.

Nonostante il primo comma, lettera c), se lo Stato membro interessato è tenuto, in forza del diritto dell’Unione, ad agire per porre rimedio all’incompatibilità con il diritto dell’Unione di un precedente atto, esso assume la responsabilità finanziaria, a meno che tale precedente atto non sia stato prescritto dal diritto dell’Unione.

2.   Nei casi previsti dal presente regolamento, la Commissione adotta una decisione che determina la responsabilità finanziaria dello Stato membro interessato secondo i criteri di cui al paragrafo 1. Il Parlamento europeo e il Consiglio sono informati di tale decisione.

3.   Nonostante il paragrafo 1 del presente articolo, lo Stato membro interessato assume la responsabilità finanziaria:

a)

se ha accettato la responsabilità finanziaria potenziale ai sensi dell’articolo 12; o

b)

se conclude una transazione ai sensi dell’articolo 15.

4.   Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, l’Unione assume la responsabilità finanziaria se agisce in qualità di parte convenuta in virtù dell’articolo 4.

CAPO III

CONDUZIONE DELLE CONTROVERSIE

SEZIONE 1

Conduzione delle controversie riguardanti un trattamento messo in atto dall’Unione

Articolo 4

Trattamento messo in atto dall’Unione

1.   L’Unione agisce in qualità di parte convenuta quando la controversia riguarda un trattamento messo in atto dalle istituzioni, dagli organi, uffici o dalle agenzie dell’Unione.

2.   Se riceve una richiesta di consultazioni presentata da un ricorrente o una notifica dell’intenzione di un ricorrente di aprire un procedimento arbitrale in conformità di un accordo, la Commissione lo comunica immediatamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

SEZIONE 2

Conduzione delle controversie riguardanti un trattamento messo in atto da uno Stato membro

Articolo 5

Trattamento messo in atto da uno Stato membro

La presente sezione si applica alle controversie riguardanti, in tutto o in parte, un trattamento messo in atto da uno Stato membro.

Articolo 6

Cooperazione e consultazioni tra la Commissione e lo Stato membro interessato

1.   In virtù del principio di leale cooperazione, di cui all’articolo 4, paragrafo 3, TUE, la Commissione e lo Stato membro interessato adottano tutte le misure necessarie per difendere e tutelare gli interessi dell’Unione e dello Stato membro interessato.

2.   La Commissione e lo Stato membro interessato si consultano su come gestire le controversie a norma del presente regolamento, tenendo presente le scadenze fissate nel presente regolamento e nell’accordo in questione, e mettono in comune le informazioni eventualmente necessarie alla conduzione delle controversie.

Articolo 7

Richiesta di consultazioni

1.   Se riceve una richiesta di consultazioni presentata da un ricorrente in conformità di un accordo, la Commissione ne informa immediatamente lo Stato membro interessato. Se uno Stato membro è stato informato di una richiesta di consultazioni o ha ricevuto una richiesta di consultazioni, esso ne informa immediatamente la Commissione.

2.   I rappresentanti dello Stato membro interessato e della Commissione fanno parte della delegazione dell’Unione che partecipa alle consultazioni.

3.   Lo Stato membro interessato e la Commissione si trasmettono immediatamente tutte le informazioni che possono essere pertinenti al caso.

4.   La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio su tali richieste di consultazioni.

Articolo 8

Notifica dell’intenzione di aprire un procedimento arbitrale

1.   Se riceve notifica dell’intenzione di un ricorrente di aprire un procedimento arbitrale in conformità di un accordo, la Commissione lo comunica immediatamente allo Stato membro interessato. Quando un ricorrente dichiara di voler aprire un procedimento arbitrale contro l’Unione o contro uno Stato membro, la Commissione comunica al Parlamento europeo e al Consiglio, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della notifica, il nome del ricorrente, le disposizioni dell’accordo presumibilmente violate, il settore economico interessato, il trattamento che si suppone abbia violato l’accordo e l’importo del risarcimento richiesto.

2.   Se uno Stato membro riceve notifica dell’intenzione di un ricorrente di aprire un procedimento arbitrale lo comunica immediatamente alla Commissione.

3.   La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio su tali notifiche dell’intenzione di aprire un procedimento arbitrale.

Articolo 9

Status di parte convenuta

1.   Lo Stato membro interessato agisce in qualità di parte convenuta, eccetto nelle situazioni seguenti:

a)

la Commissione, in seguito alle consultazioni ai sensi dell’articolo 6, ha adottato una decisione ai sensi dei paragrafi 2 o 3 del presente articolo entro 45 giorni dalla data di ricezione della notifica o della comunicazione di cui all’articolo 8; oppure

b)

lo Stato membro in seguito alle consultazioni ai sensi dell’articolo 6 ha confermato per iscritto alla Commissione che non intende agire in qualità di parte convenuta entro 45 giorni dalla data di ricezione della notifica o della comunicazione di cui all’articolo 8.

Se si presenta una delle situazioni di cui alle lettere a) o b), l’Unione agisce in qualità di parte convenuta.

2.   La Commissione, sulla base di un’analisi fattuale completa e bilanciata nonché di una motivazione giuridica fornita agli Stati membri, ai sensi della procedura consultiva di cui all’articolo 22, paragrafo 2, può decidere mediante atti di esecuzione che l’Unione agisca in qualità di parte convenuta se si danno una o più delle seguenti circostanze:

a)

l’Unione assume in toto, o almeno in parte, la potenziale responsabilità finanziaria risultante dalla controversia secondo i criteri di cui all’articolo 3; o

b)

la controversia riguarda anche un trattamento messo in atto dalle istituzioni, dagli organi, dagli uffici o dalle agenzie dell’Unione.

3.   La Commissione può decidere mediante atti di esecuzione, sulla base di un’analisi fattuale completa e bilanciata, nonché di una motivazione giuridica fornita agli Stati membri, ai sensi della procedura di esame di cui all’articolo 22, paragrafo 3, che l’Unione debba agire in qualità di parte convenuta se un trattamento analogo è contestato in un’azione correlata intentata contro l’Unione in sede di OMC, se è stata costituita una commissione (panel) e l’azione riguarda la medesima specifica questione giuridica e se è necessario per assicurare un’argomentazione coerente del caso in sede di OMC.

4.   La Commissione, agendo in conformità del presente articolo, garantisce che la difesa dell’Unione tuteli gli interessi finanziari dello Stato membro interessato.

5.   Non appena ricevono la notifica o la comunicazione di cui all’articolo 8, la Commissione e lo Stato membro interessato si consultano, a norma dell’articolo 6, su come gestire il caso in conformità del presente articolo. La Commissione e lo Stato membro interessato provvedono a che siano rispettate le scadenze fissate nell’accordo.

6.   Quando l’Unione agisce in qualità di parte convenuta, a norma dei paragrafi 2 e 5, la Commissione consulta lo Stato membro interessato in merito agli atti o alle osservazioni prima di metterli a punto e di presentarli. I rappresentanti dello Stato membro interessato, su richiesta dello Stato membro e a sue spese, partecipano alla delegazione dell’Unione nelle udienze e la Commissione tiene in debito conto gli interessi dello Stato membro.

7.   La Commissione informa immediatamente il Parlamento europeo e il Consiglio di ogni controversia in cui è applicato il presente articolo e del modo in cui esso è stato applicato.

Articolo 10

Conduzione del procedimento arbitrale da parte di uno Stato membro

1.   Qualora agisca in qualità di parte convenuta, in tutte le fasi della controversia, compresi un eventuale annullamento, ricorso o riesame, lo Stato membro, ai sensi dell’articolo 6:

a)

fornisce per tempo alla Commissione i documenti rilevanti relativi al procedimento;

b)

informa per tempo la Commissione di tutte le principali fasi della procedura e, su richiesta, procede a consultazioni con la Commissione allo scopo di tenere debitamente conto di eventuali questioni di diritto o di qualsiasi altro elemento di interesse per l’Unione posto dalla controversia e identificato dalla Commissione in un’analisi scritta non vincolante fornita allo Stato membro interessato; e

c)

autorizza i rappresentanti della Commissione, su richiesta e a spese di quest’ultima, a far parte della delegazione che rappresenta lo Stato membro.

2.   La Commissione fornisce allo Stato membro i documenti del caso relativi al procedimento, in modo da garantire una difesa quanto più efficace possibile.

3.   Non appena è pronunciata la sentenza, lo Stato membro ne informa la Commissione, la quale a sua volta informa il Parlamento europeo e il Consiglio.

Articolo 11

Conduzione del procedimento arbitrale da parte dell’Unione

1.   Ai sensi dell’articolo 6, se l’Unione agisce in qualità di parte convenuta in una controversia in cui lo Stato membro assumerebbe in tutto o in parte la potenziale responsabilità finanziaria, nel corso del procedimento arbitrale si applicano le seguenti disposizioni:

a)

la Commissione adotta tutte le misure necessarie per difendere e tutelare gli interessi dello Stato membro in questione;

b)

lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione l’assistenza necessaria;

c)

la Commissione fornisce allo Stato membro interessato i documenti del caso relativi al procedimento, tiene informato lo Stato membro di tutte le fasi principali della procedura e procede a consultazioni con lo stesso, ogniqualvolta esso lo richieda, in modo da garantire una difesa quanto più efficace possibile;

d)

la Commissione e lo Stato membro interessato preparano la difesa in stretta collaborazione reciproca; e

e)

la delegazione dell’Unione nel procedimento comprende la Commissione e i rappresentanti dello Stato membro interessato, a meno che quest’ultimo non informi la Commissione della sua intenzione di non far parte della delegazione dell’Unione nel procedimento.

2.   La Commissione informa periodicamente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito all’andamento del procedimento arbitrale di cui al paragrafo 1.

Articolo 12

Accettazione da parte dello Stato membro interessato della potenziale responsabilità finanziaria quando la parte convenuta è l’Unione

Se è l’Unione ad agire in qualità di parte convenuta in una controversia in cui uno Stato membro dovrebbe assumere in tutto o in parte la potenziale responsabilità finanziaria, lo Stato membro interessato può, in qualsiasi momento, accettare ogni potenziale responsabilità finanziaria risultante dall’arbitrato. A questo scopo, lo Stato membro interessato e la Commissione possono concludere accordi che prevedono, tra l’altro:

a)

meccanismi per il pagamento periodico delle spese risultanti dall’arbitrato;

b)

meccanismi per il pagamento dei risarcimenti a carico dell’Unione.

CAPO IV

TRANSAZIONI DELLE CONTROVERSIE QUANDO LA PARTE CONVENUTA È L’UNIONE

Articolo 13

Transazione delle controversie relative a un trattamento messo in atto dall’Unione

1.   Se la Commissione ritiene che la transazione di una controversia relativa a un trattamento messo in atto esclusivamente dall’Unione sia nell’interesse dell’Unione, essa può adottare un atto di esecuzione per approvare la transazione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 22, paragrafo 3.

2.   Se una transazione comporta potenzialmente un’azione diversa dal pagamento di una somma di denaro, si applicano le procedure idonee per tale azione.

Articolo 14

Transazione delle controversie relative a un trattamento messo in atto, in tutto o in parte, da uno Stato membro quando l’Unione intende comporre la controversia

1.   Se l’Unione è parte convenuta in una controversia relativa a un trattamento messo in atto, in tutto o in parte, da uno Stato membro e la Commissione ritiene che la transazione della controversia rientri negli interessi finanziari dell’Unione, la Commissione consulta dapprima lo Stato membro interessato ai sensi dell’articolo 6. Anche lo Stato membro può avviare tali consultazioni con la Commissione.

2.   Se la Commissione e lo Stato membro interessato acconsentono a comporre la controversia, lo Stato membro interessato si adopera per concludere un accordo con la Commissione che definisca gli elementi necessari per la negoziazione e l’attuazione della transazione.

3.   Se l’Unione è parte convenuta in una controversia in virtù della quale sorgerebbe la responsabilità finanziaria di uno Stato membro e quando non è coinvolta alcuna responsabilità finanziaria dell’Unione, solo lo Stato membro interessato può comporre la controversia, conformemente all’articolo 15.

4.   Se l’Unione è parte convenuta ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), la Commissione può, previe consultazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, decidere di comporre la controversia qualora la transazione rientri negli interessi finanziari dell’Unione. Nel prendere questa decisione la Commissione fornisce un’analisi fattuale completa e bilanciata nonché una motivazione giuridica che dimostrino gli interessi finanziari dell’Unione.

5.   Se l’Unione è parte convenuta in una controversia ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, che comporta soltanto la responsabilità finanziaria dell’Unione e quando non è coinvolta alcuna responsabilità finanziaria dello Stato membro, la Commissione può decidere di comporre la controversia.

6.   Se l’Unione è parte convenuta in una controversia ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, che comporta la responsabilità finanziaria dell’Unione e di uno Stato membro, la Commissione non può comporre la controversia senza l’accordo dello Stato membro interessato, il quale può presentare un’analisi completa dell’impatto della proposta di transazione sui propri interessi finanziari. Se lo Stato membro non concorda sulla composizione della controversia, la Commissione può decidere comunque di comporre la controversia, a condizione che la transazione non comporti, per lo Stato membro interessato, ripercussioni finanziarie né incidenza sul bilancio sulla base di un’analisi fattuale completa e bilanciata, nonché di una motivazione giuridica, tenendo conto dell’analisi dello Stato membro e dimostrando gli interessi finanziari dell’Unione e dello Stato membro interessato. In tal caso, l’articolo 19 non si applica.

7.   I termini della transazione di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 non includono azioni da parte dello Stato membro interessato diverse dal pagamento di una somma di denaro.

8.   Le transazioni di cui al presente articolo sono approvate mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 22, paragrafo 3.

Articolo 15

Transazione delle controversie relative a un trattamento messo in atto esclusivamente da uno Stato membro quando lo Stato membro intende comporre la controversia

1.   Se l’Unione è parte convenuta in una controversia esclusivamente relativa a un trattamento messo in atto da uno Stato membro, lo Stato membro interessato può proporre di comporre la controversia se:

a)

esso accetta ogni potenziale responsabilità finanziaria risultante dalla transazione;

b)

la transazione è esecutiva solo nei confronti dello Stato membro interessato; e

c)

i termini della transazione sono compatibili con il diritto dell’Unione.

2.   La Commissione e lo Stato membro interessato procedono a consultazioni per valutare l’intenzione di uno Stato membro di comporre una controversia.

3.   Lo Stato membro interessato notifica alla Commissione il progetto di transazione. Il progetto di transazione è considerato accettato dalla Commissione, salvo diversa decisione della stessa entro novanta giorni dalla notifica del progetto di transazione da parte dello Stato membro, adottato mediante atti di esecuzione secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 22, paragrafo 2, motivata dalla non rispondenza del progetto di transazione a tutte le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Una volta accettato il progetto di transazione, la Commissione adotta tutte le misure necessarie per dare attuazione alle transazioni.

Articolo 16

Transazione delle controversie relative a un trattamento messo in atto, in parte, da uno Stato membro quando tale Stato membro intende comporre la controversia

1.   Se l’Unione è parte convenuta in una controversia relativa a un trattamento messo in atto, in parte, da uno Stato membro e lo Stato membro ritiene che la transazione della controversia rientri nei propri interessi finanziari, essa consulta dapprima la Commissione ai sensi dell’articolo 6.

2.   Se la Commissione e lo Stato membro interessato acconsentono a comporre la controversia, lo Stato membro interessato si adopera per concludere un accordo con la Commissione che definisca gli elementi necessari per la negoziazione e l’attuazione della transazione.

3.   Qualora non acconsenta a comporre la controversia, la Commissione può decidere di rifiutare di comporla sulla base di un’analisi fattuale completa e bilanciata, nonché di una motivazione giuridica fornita agli Stati membri, ai sensi della procedura di esame di cui all’articolo 22, paragrafo 3.

CAPO V

PAGAMENTO DEL RISARCIMENTO STABILITO DA UN LODO DEFINITIVO O PREVISTO DA UNA TRANSAZIONE

Articolo 17

Ambito di applicazione

Il presente capo si applica quando l’Unione agisce in qualità di parte convenuta in una controversia.

Articolo 18

Procedura per il pagamento del risarcimento stabilito da un lodo o previsto da una transazione

1.   Il ricorrente che ha ottenuto un risarcimento stabilito da un lodo definitivo nell’ambito di un accordo può presentare alla Commissione una richiesta di pagamento del risarcimento. La Commissione procede al pagamento, tranne nel caso in cui lo Stato membro interessato abbia accettato la responsabilità finanziaria ai sensi dell’articolo 12, nel qual caso è lo Stato membro che effettua il pagamento.

2.   Se una transazione ai sensi dell’articolo 13 o dell’articolo 14 non è registrata in una sentenza, il ricorrente può presentare alla Commissione una richiesta di pagamento del risarcimento previsto dalla transazione. La Commissione procede al pagamento entro i termini stabiliti nella transazione.

Articolo 19

Procedura in assenza di accordo sulla responsabilità finanziaria

1.   Se l’Unione agisce in qualità di parte convenuta ai sensi dell’articolo 9 e la Commissione ritiene che il risarcimento stabilito da un lodo o previsto da una transazione o i costi dell’arbitrato debbano essere pagati, in tutto o in parte, dallo Stato membro interessato sulla base dei criteri di cui all’articolo 3, paragrafo 1, si applica la procedura di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.

2.   La Commissione e lo Stato membro interessato si consultano immediatamente per trovare un accordo sulla responsabilità finanziaria dello Stato membro interessato e, se del caso, dell’Unione.

3.   Entro tre mesi dal ricevimento da parte della Commissione della richiesta di pagamento del risarcimento stabilito dal lodo definitivo o previsto dalla transazione o dai costi dell’arbitrato, la Commissione adotta una decisione indirizzata allo Stato membro interessato, che determina la somma che lo Stato membro deve pagare. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio di tale decisione e della sua motivazione finanziaria.

4.   Se, entro due mesi dall’entrata in vigore della decisione di cui al paragrafo 3, non solleva obiezioni contro la determinazione della Commissione, lo Stato membro interessato, entro sei mesi dall’entrata in vigore di tale determinazione, versa al bilancio dell’Unione la somma corrispondente al risarcimento stabilito dal lodo o previsto dalla transazione o ai costi dell’arbitrato. Lo Stato membro interessato è tenuto a versare l’interesse maturato, calcolato al tasso applicabile alle altre somme dovute al bilancio dell’Unione.

5.   Se lo Stato membro interessato solleva obiezioni e la Commissione non accoglie l’obiezione dello Stato membro, essa adotta entro sei mesi dal ricevimento dell’obiezione dello Stato membro una decisione che impone allo Stato membro interessato di rimborsare la somma versata dalla Commissione, maggiorata dell’interesse calcolato al tasso applicabile alle altre somme dovute al bilancio dell’Unione.

6.   Le decisioni della Commissione di cui ai paragrafi 3 e 5 sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 20

Versamento di anticipi sui costi dell’arbitrato

1.   La Commissione può adottare una decisione che impone allo Stato membro interessato di versare in anticipo contributi finanziari al bilancio dell’Unione per coprire i costi, previsti o sostenuti, dell’arbitrato. Tale decisione relativa ai contributi finanziari è proporzionata e tiene conto dei criteri di cui all’articolo 3.

2.   Se i costi dell’arbitrato sono attribuiti dal tribunale arbitrale a favore dell’Unione e lo Stato membro interessato ha versato anticipi periodici su tali costi, la Commissione dispone che le somme versate siano trasferite allo Stato membro, maggiorate dell’interesse calcolato al tasso applicabile alle altre somme dovute al bilancio dell’Unione.

Articolo 21

Pagamento da parte di uno Stato membro

Il rimborso o il versamento di uno Stato membro al bilancio dell’Unione per il pagamento del risarcimento stabilito da un lodo o previsto da una transazione o di costi dell’arbitrato, compresi quelli di cui all’articolo 20, paragrafo 1, del presente regolamento, sono considerati entrate con destinazione specifica interna ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. Essi possono essere utilizzati per coprire le spese risultanti da accordi conclusi in applicazione dell’articolo 218 TFUE che prevedono la risoluzione delle controversie investitore-Stato o per ricostituire gli stanziamenti inizialmente destinati a coprire il pagamento del risarcimento stabilito da un lodo o previsto da una transazione o i costi dell’arbitrato.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato per gli accordi di investimento istituito dal regolamento (UE) n. 1219/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 23

Relazioni e riesame

1.   La Commissione presenta a intervalli regolari al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione dettagliata sull’attuazione del presente regolamento. Tale relazione contiene tutte le informazioni pertinenti, tra cui l’elenco delle azioni intentate nei confronti dell’Unione o degli Stati membri, i relativi procedimenti e lodi, nonché l’incidenza finanziaria sul bilancio dell’Unione. La prima relazione è trasmessa entro il 18 settembre 2019. Le relazioni successive sono trasmesse in seguito ogni tre anni.

2.   La Commissione presenta ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio un elenco delle richieste di consultazioni presentate dai ricorrenti, delle azioni e dei lodi arbitrali.

3.   Insieme alla relazione di cui al paragrafo 1 e sulla base delle proprie conclusioni, la Commissione può anche presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di modifica del presente regolamento.

Articolo 24

Controversie di cui agli accordi conclusi prima dell’entrata in vigore del presente regolamento

Relativamente alle controversie di cui agli accordi contemplati dall’articolo 1 e conclusi anteriormente al 17 settembre 2014, il presente regolamento si applica soltanto alle controversie relative a un trattamento messo in atto successivamente al 17 settembre 2014 e quando la domanda di arbitrato è stata introdotta successivamente al 17 settembre 2014.

Articolo 25

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

S. GOZI


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 23 luglio 2014.

(2)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento del Consiglio (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(4)  Regolamento (UE) n. 1219/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, che stabilisce disposizioni transitorie per gli accordi bilaterali conclusi tra Stati membri e paesi terzi in materia di investimenti (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 40).


Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione

L’adozione e l’applicazione del presente regolamento non pregiudicano la ripartizione delle competenze stabilita dai trattati e non devono essere interpretate come un esercizio della competenza concorrente da parte dell’Unione in settori in cui la competenza dell’Unione non è stata esercitata.


DIRETTIVE

28.8.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 257/135


DIRETTIVA 2014/89/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 23 luglio 2014

che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2, l’articolo 100, paragrafo 2, l’articolo 192, paragrafo 1, e l’articolo 194, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

Il rapido ed elevato incremento della domanda di spazio marittimo per scopi diversi, come gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, la prospezione e lo sfruttamento di petrolio e gas naturale, il trasporto marittimo e le attività di pesca, la conservazione degli ecosistemi e della biodiversità, l’estrazione di materie prime, il turismo, gli impianti di acquacoltura e il patrimonio culturale sottomarino, nonché le molteplici pressioni sulle risorse costiere richiedono una strategia integrata di pianificazione e di gestione.

(2)

Una tale strategia per la gestione degli oceani e la governance marittima è stata sviluppata nell’ambito della politica marittima integrata per l’Unione europea («PMI»), il cui pilastro ambientale è costituito dalla direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4). L’obiettivo della PMI è di favorire lo sviluppo sostenibile dei mari e degli oceani e sviluppare un processo decisionale coordinato, coerente e trasparente con riguardo alle politiche settoriali dell’Unione che interessano gli oceani, i mari, le isole, le regioni costiere e ultraperiferiche e i settori marittimi, anche mediante strategie per i bacini marittimi o strategie macroregionali, assicurando nel contempo il conseguimento di un buono stato ecologico come previsto dalla direttiva 2008/56/CE.

(3)

La PMI individua la pianificazione dello spazio marittimo come strumento politico intersettoriale che consente alle autorità pubbliche e alle parti interessate di applicare un approccio integrato, coordinato e transfrontaliero. L’applicazione di un approccio ecosistemico contribuirà a promuovere lo sviluppo e la crescita sostenibili delle economie marittime e costiere e l’uso sostenibile delle risorse del mare e delle coste.

(4)

La pianificazione dello spazio marittimo sostiene e agevola l’attuazione della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva («strategia Europa 2020»), adottata dal Consiglio europeo nelle sue conclusioni del 17 giugno 2010, che punta a garantire livelli elevati di occupazione, produttività e coesione sociale, compresa la promozione di un’economia più competitiva, più efficiente sotto il profilo delle risorse e «verde». I settori costieri e marittimi presentano un notevole potenziale di crescita sostenibile e sono di fondamentale importanza per l’attuazione della strategia Europa 2020.

(5)

Nella sua comunicazione intitolata «Crescita blu: prospettive per una crescita sostenibile nei settori marino e marittimo», la Commissione ha individuato una serie di iniziative dell’Unione attualmente in corso che sono intese ad applicare la strategia Europa 2020 nonché alcune attività su cui potrebbero concentrarsi in futuro le iniziative di «crescita blu» e alle quali potrebbe essere fornito un sostegno adeguato assicurando una fiducia e una certezza maggiori per gli investitori grazie alla pianificazione dello spazio marittimo.

(6)

Il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), ha sostenuto e facilitato l’attuazione della pianificazione dello spazio marittimo e della gestione integrata delle zone costiere. I fondi strutturali e di investimento europei, ivi compreso il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (6), permetteranno di sostenere l’attuazione della presente direttiva per il periodo 2014-2020.

(7)

La convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 («UNCLOS») stabilisce nel preambolo che i problemi legati all’uso degli spazi oceanici sono strettamente collegati e devono essere considerati nel loro insieme. La pianificazione degli spazi oceanici costituisce il logico avanzamento e la logica strutturazione degli obblighi e dell’utilizzo dei diritti concessi nell’ambito dell’UNCLOS nonché uno strumento pratico per assistere gli Stati membri nel rispetto dei loro obblighi.

(8)

Al fine di favorire la coesistenza sostenibile degli usi e, ove opportuno, un’idonea ripartizione dello spazio marittimo tra i vari usi pertinenti, è opportuno predisporre un quadro che comprenda almeno l’elaborazione e l’attuazione, da parte degli Stati membri, di una pianificazione dello spazio marittimo che si traduca nella definizione di piani.

(9)

La pianificazione dello spazio marittimo contribuirà alla gestione efficace delle attività marittime e all’utilizzo sostenibile delle risorse marine e costiere mediante la creazione di un quadro decisionale coerente, trasparente, sostenibile e basato su elementi concreti. Per conseguire i suoi obiettivi, la presente direttiva dovrebbe prevedere l’obbligo di stabilire un processo di pianificazione dello spazio marittimo che si traduca nell’elaborazione di uno o più piani di gestione dello spazio marittimo; tale processo di pianificazione dovrebbe tenere conto delle interazioni terra-mare e promuovere la collaborazione tra gli Stati membri. Fermo restando l’acquis vigente dell’Unione in materia di energia, trasporti, pesca e ambiente, la presente direttiva non dovrebbe imporre nuovi obblighi, segnatamente in relazione alle scelte concrete effettuate dagli Stati membri riguardo alle modalità con cui perseguire le politiche settoriali in tali ambiti, ma piuttosto essere finalizzata a contribuire a tali politiche attraverso il processo di pianificazione.

(10)

Al fine di garantire coerenza e chiarezza giuridica, è opportuno che l’ambito geografico della pianificazione dello spazio marittimo sia definito in conformità degli strumenti legislativi dell’Unione già esistenti e del diritto marittimo internazionale, in particolare dell’UNCLOS. La presente direttiva non pregiudica le competenze degli Stati membri in relazione alla giurisdizione e alle frontiere marittime.

(11)

Se da un lato è opportuno che l’Unione stabilisca un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo, gli Stati membri continuano a essere responsabili e competenti per quanto concerne la definizione e fissazione, nell’ambito delle rispettive acque marine, del formato e del contenuto di tali piani, inclusi i dispositivi istituzionali e, se del caso, la ripartizione dello spazio marittimo tra le diverse attività e i diversi usi.

(12)

Al fine di rispettare i principi di proporzionalità e sussidiarietà e ridurre al minimo gli oneri amministrativi supplementari, è opportuno che il recepimento e l’applicazione della presente direttiva avvengano, nella misura del possibile, sulla base delle norme e dei meccanismi nazionali, regionali e locali già esistenti, inclusi quelli stabiliti nella raccomandazione 2002/413/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7) o nella decisione 2010/631/UE del Consiglio (8).

(13)

Nelle acque marine, gli ecosistemi e le risorse marine sono soggetti a considerevoli pressioni. Le attività umane, ma anche gli effetti dei cambiamenti climatici, le calamità naturali e i fenomeni di dinamica costiera quali l’erosione e l’avanzamento delle coste dovuto a sedimentazione possono avere gravi ripercussioni sullo sviluppo economico e sulla crescita delle aree costiere nonché sugli ecosistemi marini, con conseguente peggioramento dello stato ecologico, perdita di biodiversità e degrado dei servizi ecosistemici. È opportuno tenere debitamente conto di queste diverse pressioni nell’elaborare i piani di gestione dello spazio marittimo. Inoltre, se si integrano nelle decisioni di pianificazione ecosistemi marini sani e i vari servizi da essi prestati, questi possono apportare considerevoli benefici in termini di produzione alimentare, attività ricreative e turistiche, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, controllo delle dinamiche della fascia costiera e prevenzione delle catastrofi.

(14)

Al fine di promuovere la crescita sostenibile delle economie marittime, lo sviluppo sostenibile delle zone marine e l’utilizzo sostenibile delle risorse marine, è opportuno che la pianificazione dello spazio marittimo applichi l’approccio ecosistemico di cui all’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2008/56/CE allo scopo di garantire che la pressione collettiva di tutte le attività sia mantenuta entro livelli compatibili con il conseguimento di un buono stato ecologico e che non sia compromessa la capacità degli ecosistemi marini di reagire ai cambiamenti causati dalle attività umane, contribuendo nel contempo all’uso sostenibile dei beni e dei servizi marini da parte delle generazioni presenti e future. Inoltre un approccio ecosistemico dovrebbe essere applicato in modo compatibile con gli ecosistemi specifici e le altre peculiarità delle diverse regioni marine e in modo da tener ugualmente conto delle attività in corso nel quadro delle convenzioni marittime regionali, sulla base delle conoscenze e delle esperienze esistenti. L’approccio consentirà altresì una gestione adattativa, garantendo un miglioramento e un ulteriore sviluppo di pari passo con l’aumento dell’esperienza e della conoscenza sulla base della disponibilità di dati e informazioni a livello di bacino marino al fine di attuare tale approccio. Gli Stati membri dovrebbero tenere conto dei principi della precauzione e dell’azione preventiva di cui all’articolo 191, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

(15)

La pianificazione dello spazio marittimo contribuirà, fra l’altro, al conseguimento degli obiettivi della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9), del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio (10), della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11), della direttiva 92/43/CEE del Consiglio (12), della decisione n. 884/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (13), della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (14), della direttiva 2008/56/CE, che riprende la comunicazione della Commissione del 3 maggio 2011 dal titolo «La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: la strategia dell’UE sulla biodiversità fino al 2020», la comunicazione della Commissione del 20 settembre 2011 dal titolo «Tabella di marcia verso un’Europa efficiente nell’impiego delle risorse», la comunicazione della Commissione del 16 aprile 2013 dal titolo «Strategia dell’UE di adattamento ai cambiamenti climatici» e la comunicazione della Commissione del 21 gennaio 2009 dal titolo «Obiettivi strategici e raccomandazioni per la politica UE dei trasporti marittimi fino al 2018» nonché, se del caso, gli obiettivi della politica regionale dell’Unione, comprese le strategie per i bacini marini e le strategie macroregionali.

(16)

Le attività marine e costiere sono spesso strettamente correlate. Al fine di promuovere l’uso sostenibile dello spazio marittimo, la relativa pianificazione dovrebbe tenere conto delle interazioni terra-mare. Per tale motivo, la pianificazione dello spazio marittimo può essere molto utile per determinare gli orientamenti riguardanti la gestione sostenibile e integrata delle attività umane in mare, la conservazione dell’ambiente di vita, la fragilità degli ecosistemi costieri, l’erosione e i fattori sociali ed economici. La pianificazione dello spazio marittimo dovrebbe essere finalizzata all’integrazione della dimensione marittima di alcuni usi o attività costieri e delle rispettive incidenze, consentendo in ultima analisi una visione integrata e strategica.

(17)

La presente direttiva quadro non pregiudica la competenza degli Stati membri per quanto riguarda la pianificazione urbana e rurale, ivi incluso qualsiasi sistema di pianificazione dello spazio terrestre utilizzato per pianificare le modalità di utilizzo della zona costiera e terrestre. Se gli Stati membri applicano la pianificazione dello spazio terrestre alle acque costiere o a parte di esse, la presente direttiva non dovrebbe applicarsi a tali acque.

(18)

La pianificazione dello spazio marittimo dovrebbe coprire l’intero ciclo di attuazione, comprendente l’individuazione dei problemi e delle opportunità, la raccolta di informazioni, la pianificazione, l’adozione di decisioni, l’attuazione, la revisione o l’aggiornamento e il controllo dell’esecuzione, tenendo in debita considerazione le interazioni terra-mare e le migliori conoscenze disponibili. È opportuno sfruttare al meglio i meccanismi previsti nella legislazione esistente o futura, compresa la decisione 2010/477/UE della Commissione (15) e l’iniziativa della Commissione «Conoscenze oceanografiche 2020».

(19)

Lo scopo principale della pianificazione dello spazio marittimo è promuovere lo sviluppo sostenibile, determinare l’utilizzo dello spazio marittimo per i diversi usi del mare e gestire gli usi dello spazio nelle zone marine e i conflitti che tali usi possono generare. La pianificazione dello spazio marittimo è altresì finalizzata a individuare e incoraggiare l’utilizzo multifunzionale, in conformità delle pertinenti politiche e normative nazionali. Per raggiungere tale obiettivo, gli Stati membri devono almeno garantire che dal processo o dai processi di pianificazione scaturisca una pianificazione globale che identifichi i diversi usi dello spazio marittimo, tenendo conto delle trasformazioni a lungo termine dovute ai cambiamenti climatici.

(20)

È opportuno che gli Stati membri si consultino e coordinino i loro piani con gli Stati membri coinvolti e collaborino con le autorità dei paesi terzi responsabili nella regione marina interessata in conformità con i diritti e gli obblighi di tali Stati membri e dei paesi terzi interessati nel quadro del diritto unionale e internazionale. Per consentire un’efficace cooperazione transfrontaliera tra gli Stati membri e con i paesi terzi limitrofi è necessario identificare le autorità competenti di ciascuno Stato membro. Gli Stati membri devono pertanto designare l’autorità o le autorità competenti per l’attuazione della presente direttiva. Date le differenze tra le varie regioni o sottoregioni marine e zone costiere, nell’ambito della presente direttiva non è opportuno stabilire nei dettagli la forma che questi meccanismi di cooperazione dovrebbero assumere.

(21)

La gestione delle zone marine è complessa e coinvolge vari livelli di autorità, operatori economici e altre parti interessate. Per promuovere lo sviluppo sostenibile in maniera efficace, è essenziale che le parti interessate, le autorità e la popolazione siano adeguatamente consultate durante la preparazione dei piani di gestione dello spazio marittimo a norma della presente direttiva, conformemente alla legislazione pertinente dell’Unione. Un buon esempio di disposizioni in materia di consultazione pubblica figura all’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (16).

(22)

Il ricorso a piani di gestione dello spazio marittimo consente agli Stati membri di ridurre gli oneri amministrativi e i costi legati a interventi volti all’attuazione di altre normative pertinenti dell’Unione. È dunque opportuno che i calendari relativi ai piani di gestione dello spazio marittimo siano coerenti, ove possibile, con le scadenze stabilite in altre disposizioni normative pertinenti, in particolare: la direttiva 2009/28/CE, che prevede che nel 2020 la quota di energia proveniente da fonti rinnovabili, nel quadro del consumo finale lordo di energia, sia pari almeno al 20 % e individua il coordinamento delle procedure di autorizzazione, certificazione e pianificazione, inclusa la pianificazione del territorio, come un importante contributo al conseguimento degli obiettivi dell’Unione in materia di energie da fonti rinnovabili; la direttiva 2008/56/CE, e il punto 6 dell’allegato A della decisione 2010/477/UE, che impongono agli Stati membri di adottare le misure necessarie per conseguire o mantenere un buono stato ecologico dell’ambiente marino entro il 2020 e individuano nella pianificazione spaziale marittima uno strumento volto a sostenere l’approccio ecosistemico alla gestione delle attività umane al fine di conseguire un buono stato ecologico; la decisione n. 884/2004/CE, la quale dispone che la rete transeuropea dei trasporti sia attuata entro il 2020 tramite l’integrazione delle reti di infrastrutture europee in materia di trasporto terrestre, marittimo e aereo.

(23)

La direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (17) riconosce la valutazione ambientale quale strumento importante per integrare le considerazioni ambientali nella preparazione e adozione di piani e programmi. Nei casi in cui i piani di gestione dello spazio marittimo possono avere effetti significativi sull’ambiente, è opportuno che siano soggetti alla direttiva 2001/42/CE. Se i piani di gestione dello spazio marittimo comprendono siti Natura 2000, al fine di evitare doppioni la valutazione ambientale può essere combinata con i requisiti di cui all’articolo 6 della direttiva 92/43/CEE.

(24)

Al fine di garantire che i piani di gestione dello spazio marittimo si fondino su dati affidabili ed evitare oneri amministrativi supplementari, è indispensabile che gli Stati membri utilizzino i migliori dati e le migliori informazioni disponibili incoraggiando le parti interessate a condividere le informazioni e avvalendosi dei mezzi e degli strumenti esistenti per la raccolta dei dati, come quelli messi a punto nel quadro dell’iniziativa «Conoscenze oceanografiche 2020» e della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (18).

(25)

È opportuno che gli Stati membri inviino alla Commissione copia dei loro piani di gestione dello spazio marittimo ed eventuali aggiornamenti in modo da consentire a quest’ultima di sorvegliare l’attuazione della presente direttiva. La Commissione utilizzerà le informazioni fornite dagli Stati membri e le informazioni esistenti disponibili ai sensi della legislazione dell’Unione al fine di mantenere informati il Parlamento europeo e il Consiglio sui progressi realizzati nell’attuazione della presente direttiva.

(26)

È fondamentale che si proceda al tempestivo recepimento della presente direttiva poiché l’Unione ha adottato una serie di iniziative politiche da attuare entro il 2020 che la presente direttiva si propone di sostenere e integrare.

(27)

Il recepimento e l’attuazione della presente direttiva sottoporrebbero gli Stati membri privi di sbocchi sul mare a obblighi sproporzionati e non necessari. Tali Stati membri dovrebbero pertanto essere esentati dall’obbligo di recepire e attuare la presente direttiva,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1.   La presente direttiva istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo nell’intento di promuovere la crescita sostenibile delle economie marittime, lo sviluppo sostenibile delle zone marine e l’uso sostenibile delle risorse marine.

2.   Nell’ambito della politica marittima integrata dell’Unione, tale quadro prevede l’elaborazione e l’attuazione, da parte degli Stati membri, della pianificazione dello spazio marittimo allo scopo di contribuire al conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 5, tenendo conto delle interazioni terra-mare e del rafforzamento della cooperazione transfrontaliera, in conformità delle pertinenti disposizioni dell’UNCLOS.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   La presente direttiva si applica alle acque marine degli Stati membri, senza pregiudizio di altri atti legislativi dell’Unione. Non si applica alle acque costiere o a parti di esse che rientrano nella pianificazione urbana e rurale di uno Stato membro, purché ciò sia comunicato nei piani di gestione dello spazio marittimo.

2.   La presente direttiva non si applica alle attività il cui unico fine è la difesa o la sicurezza nazionale.

3.   La presente direttiva non interferisce con le competenze degli Stati membri in materia di definizione e determinazione, nell’ambito delle relative acque marine, dell’estensione e della copertura dei rispettivi piani di gestione dello spazio marittimo. Non si applica alla pianificazione urbana e rurale.

4.   La presente direttiva non inficia i diritti sovrani e la giurisdizione degli Stati membri sulle acque marine che derivano dal pertinente diritto internazionale, in particolare dall’UNCLOS. Più specificamente, l’applicazione della presente direttiva non influisce sul delineamento e la delimitazione delle frontiere marittime da parte degli Stati membri in conformità delle pertinenti disposizioni dell’UNCLOS.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1)

«politica marittima integrata» (PMI), una politica dell’Unione il cui scopo è quello di promuovere un processo decisionale coordinato e coerente al fine di ottimizzare lo sviluppo sostenibile, la crescita economica e la coesione sociale degli Stati membri, e in particolare per quanto riguarda le regioni costiere, insulari e ultraperiferiche nell’Unione nonché i settori marittimi, grazie a politiche coerenti nel settore marittimo e alla cooperazione internazionale in materia;

2)

«pianificazione dello spazio marittimo», un processo mediante il quale le pertinenti autorità dello Stato membro analizzano e organizzano le attività umane nelle zone marine al fine di conseguire obiettivi ecologici, economici e sociali;

3)

«regione marina», la regione marina di cui all’articolo 4 della direttiva 2008/56/CE;

4)

«acque marine», le acque, il fondale e il sottosuolo quali definiti all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2008/56/CE, le acque costiere quali definite all’articolo 2, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE e il relativo fondale e sottosuolo.

CAPO II

PIANIFICAZIONE DELLO SPAZIO MARITTIMO

Articolo 4

Elaborazione e attuazione della pianificazione dello spazio marittimo

1.   Ogni Stato membro elabora e attua la pianificazione dello spazio marittimo.

2.   In tale prospettiva, gli Stati membri tengono conto delle interazioni terra-mare.

3.   Il piano o i piani risultanti sono sviluppati e prodotti nel rispetto dei livelli istituzionali e di governance stabiliti dagli Stati membri. La presente direttiva non interferisce con le competenze degli Stati membri in materia di definizione e determinazione del formato e del contenuto di tale piano o di tali piani.

4.   La pianificazione dello spazio marittimo mira al conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 5 e soddisfa i requisiti stabiliti agli articoli 6 e 8.

5.   Al momento di elaborare la pianificazione dello spazio marittimo, gli Stati membri tengono in debito conto le peculiarità delle regioni marine, le pertinenti attività e i pertinenti usi attuali e futuri e i relativi effetti sull’ambiente, come pure le risorse naturali, tenendo conto altresì delle interazioni terra-mare.

6.   Gli Stati membri possono includere o basarsi sulla politica nazionale esistente, su regolamenti o meccanismi che sono stati istituiti o erano in corso di istituzione prima dell’entrata in vigore della presente direttiva, a condizione che siano conformi ai requisiti della presente direttiva.

Articolo 5

Obiettivi di pianificazione dello spazio marittimo

1.   In sede di elaborazione e attuazione della pianificazione dello spazio marittimo, gli Stati membri tengono in considerazione gli aspetti economici, sociali e ambientali al fine di sostenere uno sviluppo e una crescita sostenibili nel settore marittimo, applicando un approccio ecosistemico, e di promuovere la coesistenza delle pertinenti attività e dei pertinenti usi.

2.   Mediante i rispettivi piani di gestione dello spazio marittimo, gli Stati membri mirano a contribuire allo sviluppo sostenibile dei settori energetici del mare, dei trasporti marittimi e del settore della pesca e dell’acquacoltura, per la conservazione, la tutela e il miglioramento dell’ambiente, compresa la resilienza all’impatto del cambiamento climatico. Gli Stati membri possono inoltre perseguire altri obiettivi, quali la promozione del turismo sostenibile e l’estrazione sostenibile delle materie prime.

3.   La presente direttiva non pregiudica la competenza degli Stati membri quanto alla determinazione del modo in cui i diversi obiettivi si riflettono e trovano riscontro nel rispettivo piano o nei rispettivi piani di gestione dello spazio marittimo.

Articolo 6

Requisiti minimi per la pianificazione dello spazio marittimo

1.   Gli Stati membri definiscono fasi procedurali per contribuire al conseguimento degli obiettivi elencati all’articolo 5, tenendo conto delle pertinenti attività e dei pertinenti usi nelle acque marine.

2.   In questa prospettiva, gli Stati membri:

a)

tengono conto delle interazioni terra-mare;

b)

tengono conto degli aspetti ambientali, economici e sociali, nonché degli aspetti relativi alla sicurezza;

c)

mirano a promuovere la coerenza tra la pianificazione dello spazio marittimo e il piano o i piani da essa derivanti e gli altri processi, quali la gestione integrata delle zone costiere o le pratiche equivalenti, formali o informali;

d)

assicurano il coinvolgimento delle parti interessate in conformità dell’articolo 9;

e)

organizzano l’impiego dei migliori dati disponibili a norma dell’articolo 10;

f)

garantiscono un’efficace collaborazione transfrontaliera tra gli Stati membri a norma dell’articolo 11;

g)

promuovono la cooperazione con i paesi terzi a norma dell’articolo 12.

3.   I piani di gestione dello spazio marittimo sono rivisti dagli Stati membri nelle modalità da essi stabilite, ma almeno ogni dieci anni.

Articolo 7

Interazioni terra-mare

1.   Al fine di tenere conto delle interazioni terra-mare, a norma dell’articolo 4, paragrafo 2 bis, ove questo aspetto non rientri nel processo di pianificazione dello spazio marittimo in quanto tale, gli Stati membri possono ricorrere ad altri processi formali o informali quale la gestione integrata delle zone costiere. Il risultato figura nei rispettivi piani di gestione dello spazio marittimo degli Stati membri.

2.   Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 3, gli Stati membri mirano, mediante la pianificazione dello spazio marittimo, a promuovere la coerenza tra il piano o i piani di gestione dello spazio marittimo da essa derivanti e gli altri processi pertinenti.

Articolo 8

Elaborazione di piani di gestione dello spazio marittimo

1.   In sede di elaborazione e attuazione della pianificazione dello spazio marittimo, gli Stati membri elaborano piani di gestione dello spazio marittimo che individuano la distribuzione spaziale e temporale delle pertinenti attività e dei pertinenti usi delle loro acque marine attuali e futuri, al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 5.

2.   In tale prospettiva e in conformità dell’articolo 2, paragrafo 3, gli Stati membri prendono in considerazione le pertinenti interazioni delle attività e degli usi. Fatte salve le competenze degli Stati membri, le attività, gli usi e gli interessi possibili possono includere:

zone di acquacoltura,

zone di pesca,

impianti e infrastrutture per la prospezione, lo sfruttamento e l’estrazione di petrolio, gas e altre risorse energetiche, di minerali e aggregati e la produzione di energia da fonti rinnovabili,

rotte di trasporto marittimo e flussi di traffico,

zone di addestramento militare,

siti di conservazione della natura e di specie naturali e zone protette,

zone di estrazione di materie prime,

ricerca scientifica,

tracciati per cavi e condutture sottomarini,

turismo,

patrimonio culturale sottomarino.

Articolo 9

Partecipazione del pubblico

1.   Gli Stati membri predispongono le modalità di partecipazione del pubblico informando tutte le parti coinvolte e consultando i soggetti interessati e le autorità competenti, nonché la popolazione interessata, fin dalle fasi iniziali dell’elaborazione dei piani di gestione dello spazio marittimo, in conformità delle pertinenti disposizioni della normativa dell’Unione.

2.   Gli Stati membri assicurano altresì che i soggetti interessati e le autorità competenti, nonché la popolazione interessata, abbiano accesso ai piani non appena questi siano ultimati.

Articolo 10

Utilizzo e condivisione di dati

1.   Gli Stati membri organizzano l’utilizzo dei migliori dati disponibili e stabiliscono come organizzare la condivisione delle informazioni necessarie per i piani di gestione dello spazio marittimo.

2.   I dati di cui al paragrafo 1 possono includere, tra l’altro:

a)

dati ambientali, sociali ed economici raccolti secondo la normativa unionale relativi alle attività di cui all’articolo 8;

b)

dati fisici marini relativi alle zone marine.

3.   Nel dare attuazione al paragrafo 1, gli Stati membri si avvalgono dei pertinenti strumenti, compresi quelli già disponibili nell’ambito della PMI e di altre pertinenti politiche dell’Unione, come quelle menzionate nella direttiva 2007/2/CE.

Articolo 11

Cooperazione fra gli Stati membri

1.   Come parte del processo di pianificazione e gestione, gli Stati membri che condividono un bacino marino cooperano al fine di garantire che i piani di gestione dello spazio marittimo siano coerenti e coordinati nella regione marina in questione. Tale cooperazione deve tener conto, in particolare, di aspetti di natura transnazionale.

2.   La cooperazione di cui al paragrafo 1 è realizzata in particolare tramite:

a)

strutture regionali di cooperazione istituzionale esistenti, come le convenzioni marittime regionali, e/o

b)

reti o strutture di autorità competenti degli Stati membri, e/o

c)

eventuali altri metodi che soddisfino i requisiti di cui al paragrafo 1, ad esempio nel quadro di strategie per i bacini marittimi.

Articolo 12

Cooperazione con i paesi terzi

Gli Stati membri si adoperano, ove possibile, per cooperare con i paesi terzi nelle rispettive azioni in merito alla pianificazione dello spazio marittimo nelle pertinenti regioni marittime e in conformità del diritto internazionale nonché delle convenzioni internazionali, ad esempio utilizzando le esistenti sedi internazionali e la cooperazione istituzionale regionale.

CAPO III

ATTUAZIONE

Articolo 13

Autorità competenti

1.   Ogni Stato membro designa l’autorità o le autorità competenti per l’attuazione della presente direttiva.

2.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione l’elenco di tali autorità competenti, unitamente alle informazioni indicate nell’allegato della presente direttiva.

3.   In caso di modifica delle informazioni comunicate ai sensi del paragrafo 1, ogni Stato membro ne informa la Commissione entro sei mesi dalla data in cui tale modifica ha effetto.

Articolo 14

Monitoraggio e relazioni

1.   Gli Stati membri inviano alla Commissione e agli altri Stati membri interessati copia dei piani di gestione dello spazio marittimo, compreso il pertinente materiale esplicativo esistente sull’attuazione della presente direttiva, e di tutti gli aggiornamenti successivi entro tre mesi dalla loro pubblicazione.

2.   Al più tardi un anno dopo il termine per l’adozione dei piani di gestione dello spazio marittimo e, successivamente, ogni quattro anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che evidenzi i progressi compiuti nell’attuazione della presente direttiva.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 18 settembre 2016. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   L’autorità o le autorità di cui all’articolo 13, paragrafo 1, sono designate entro il 18 settembre 2016.

3.   I piani di gestione dello spazio marittimo di cui all’articolo 4 sono stabiliti quanto più rapidamente possibile e comunque non oltre il 31 marzo 2021.

4.   L’obbligo di recepire e attuare le disposizioni della presente direttiva non si applica agli Stati membri privi di sbocchi sul mare.

Articolo 16

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 17

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

S. GOZI


(1)  GU C 341 del 21.11.2013, pag. 67.

(2)  GU C 356 del 5.12.2013, pag. 124.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 17 aprile 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 23 luglio 2014.

(4)  Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).

(5)  Regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2011, che istituisce un programma di sostegno per l’ulteriore sviluppo di una politica marittima integrata (GU L 321del 5.12.2011, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).

(7)  Raccomandazione 2002/413/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2002, relativa all’attuazione della gestione integrata delle zone costiere in Europa (GU L 148 del 6.6.2002, pag. 24).

(8)  Decisione 2010/631/UE del Consiglio, del 13 settembre 2010, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo della convenzione sulla protezione dell’ambiente marino e del litorale del Mediterraneo (GU L 279 del 23.10.2010, pag. 1).

(9)  Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16).

(10)  Regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59).

(11)  Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

(12)  Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

(13)  Decisione n. 884/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che modifica la decisione n. 1692/96/CE sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (GU L 167 del 30.4.2004, pag. 1).

(14)  Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

(15)  Decisione 2010/477/UE della Commissione, del 1o settembre 2010, sui criteri e gli standard metodologici relativi al buono stato ecologico delle acque marine (GU L 232 del 2.9.2010, pag. 14).

(16)  Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all’accesso alla giustizia (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17).

(17)  Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30).

(18)  Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un’Infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).


ALLEGATO

AUTORITÀ COMPETENTI

1)

Nome e indirizzo della o delle autorità competenti — denominazione ufficiale e indirizzo della o delle autorità competenti identificate.

2)

Forma giuridica della o delle autorità competenti — breve descrizione della forma giuridica della o delle autorità competenti.

3)

Responsabilità — breve descrizione delle competenze giuridiche e amministrative della o delle autorità competenti e del ruolo della/e stessa/e in relazione alle acque marine interessate.

4)

Partecipazione — se la o le autorità competenti fungono da organo di coordinamento per altre autorità competenti occorre fornire un elenco di queste ultime e una sintesi delle relazioni istituzionali create per garantire tale coordinamento.

5)

Coordinamento regionale — è richiesta una sintesi dei meccanismi istituiti per garantire il coordinamento tra gli Stati membri le cui acque rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva e che appartengono alla stessa regione o sottoregione marina.


28.8.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 257/146


DIRETTIVA 2014/90/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 23 luglio 2014

sull’equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

La dimensione mondiale della navigazione impone all’Unione di applicare e sostenere il quadro regolamentare internazionale per la sicurezza marittima. Le convenzioni internazionali sulla sicurezza marittima impongono agli Stati di bandiera di assicurare che l’equipaggiamento installato a bordo delle navi sia conforme a determinati requisiti di sicurezza per quanto attiene a progettazione, costruzione ed efficienza e di rilasciare i relativi certificati. A tal fine l’organizzazione marittima internazionale (IMO) e gli organismi internazionali ed europei di normalizzazione hanno elaborato norme dettagliate di efficienza e di prova per alcuni tipi di equipaggiamento marittimo.

(2)

Gli strumenti internazionali lasciano un significativo margine di manovra alle amministrazioni di bandiera. In assenza di armonizzazione ciò si traduce in livelli di sicurezza variabili per prodotti che le autorità competenti hanno certificato come conformi a tali convenzioni e norme; tutto questo ha ripercussioni sul corretto funzionamento del mercato interno in quanto risulta difficile che gli Stati membri accettino che un equipaggiamento certificato in un altro Stato membro sia installato a bordo di navi che battono la loro bandiera senza procedere a ulteriori verifiche.

(3)

L’armonizzazione a livello dell’Unione risolve tali problemi. La direttiva 96/98/CE del Consiglio (3) ha pertanto stabilito regole comuni per eliminare le differenze nell’applicazione delle norme internazionali mediante una serie di requisiti chiaramente identificati e di procedure uniformi di certificazione.

(4)

Esistono nel diritto dell’Unione diversi altri strumenti che fissano requisiti e condizioni finalizzati, tra l’altro, a garantire la libera circolazione delle merci nel mercato interno o che perseguono obiettivi ambientali, per determinati prodotti di natura simile all’equipaggiamento utilizzato a bordo delle navi ma che non sono conformi alle norme internazionali; questi requisiti e condizioni possono a loro volta differire notevolmente dalla legislazione interna dell’Unione e sono in costante evoluzione. I prodotti in questione non possono pertanto essere certificati dagli Stati membri in conformità delle pertinenti convenzioni internazionali sulla sicurezza marittima. L’equipaggiamento destinato all’installazione a bordo di navi UE in conformità di norme di sicurezza internazionali dovrebbe pertanto essere disciplinato esclusivamente dalla presente direttiva che, in ogni caso, dovrebbe essere considerata la lex specialis; dovrebbe inoltre essere definita una marcatura specifica per indicare che l’equipaggiamento che ne è munito è conforme ai requisiti di cui ai pertinenti strumenti e convenzioni internazionali entrati in vigore.

(5)

Oltre a definire dettagliate norme di efficienza e di prova per l’equipaggiamento marittimo, gli strumenti internazionali talvolta autorizzano l’adozione di misure che deviano dai requisiti prescritti ma che, a determinate condizioni, sono idonee a raggiungere lo scopo di tali requisiti. La convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) del 1974 prevede la possibilità di progettazioni e sistemazioni alternative che possono essere applicate da singoli Stati membri sotto la propria responsabilità.

(6)

L’esperienza acquisita nell’applicazione della direttiva 96/98/CE ha evidenziato la necessità di adottare misure aggiuntive per migliorare i meccanismi di applicazione ed esecuzione di detta direttiva e semplificare il contesto regolamentare, garantendo al contempo che i requisiti dell’IMO siano applicati e attuati in modo armonizzato in tutta l’Unione.

(7)

È opportuno pertanto stabilire che l’equipaggiamento marittimo sia conforme alle norme di sicurezza previste dagli strumenti internazionali applicabili, comprese le pertinenti norme di prova, al fine di assicurare che l’equipaggiamento conforme a detti requisiti possa circolare liberamente nel mercato interno ed essere installato a bordo di navi battenti bandiera di qualsiasi Stato membro.

(8)

Per consentire una leale concorrenza nello sviluppo dell’equipaggiamento marittimo, dovrebbe essere compiuto ogni sforzo per promuovere l’impiego di norme aperte in modo da metterle a disposizione gratuitamente oppure dietro pagamento di un importo simbolico e consentirne a chiunque la copia, la distribuzione e l’uso gratuiti o ad un costo simbolico.

(9)

La decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) stabilisce i principi comuni e le disposizioni di riferimento destinate ad essere applicate in tutta la legislazione settoriale per fornire una base coerente per la revisione o la rifusione di questa legislazione. Tale decisione costituisce un quadro generale di natura orizzontale per la futura normativa di armonizzazione delle condizioni per la commercializzazione dei prodotti e un testo di riferimento per la normativa esistente. Tale quadro generale garantisce soluzioni adeguate ai problemi individuati in fase di attuazione della direttiva 96/98/CE. È pertanto necessario incorporare nella presente direttiva le definizioni e le disposizioni di riferimento della decisione n. 768/2008/CE, operando gli adeguamenti necessari alla luce delle caratteristiche specifiche del settore dell’equipaggiamento marittimo.

(10)

Al fine di dotare le autorità di vigilanza del mercato di mezzi supplementari specifici per agevolarne il compito, potrebbe essere introdotta a tempo debito un’etichetta elettronica a integrazione o in sostituzione del marchio di conformità.

(11)

È opportuno definire le responsabilità degli operatori economici con modalità che siano proporzionate e non discriminatorie per gli operatori economici che sono stabiliti nell’Unione, tenendo conto del fatto che una percentuale significativa dell’equipaggiamento marittimo che rientra nell’ambito di applicazione della presente direttiva potrebbe non essere mai importata o distribuita nel territorio degli Stati membri.

(12)

Poiché l’equipaggiamento marittimo è installato a bordo delle navi al momento della loro costruzione o riparazione in qualsiasi parte del mondo, la vigilanza del mercato appare particolarmente difficile e non può essere efficacemente coadiuvata da controlli ai confini. Pertanto, dovrebbero essere precisati con chiarezza i rispettivi obblighi degli Stati membri e degli operatori economici nell’ambito dell’Unione. Gli Stati membri dovrebbero assicurare che a bordo delle navi che battono la loro bandiera sia montato esclusivamente equipaggiamento conforme e che tale obbligo sia rispettato attraverso il rilascio, la convalida o il rinnovo dei certificati di siffatte navi da parte dell’amministrazione dello Stato di bandiera a norma delle convenzioni internazionali, nonché attraverso regimi nazionali di vigilanza del mercato istituiti in conformità del quadro unionale di vigilanza del mercato di cui al capo III del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Nell’adempimento di tali obblighi gli Stati membri dovrebbero essere assistiti dai sistemi di informazione messi a disposizione dalla Commissione per la valutazione, la notifica e il controllo degli organismi autorizzati ad eseguire compiti di valutazione di conformità, per lo scambio di informazioni in rapporto agli equipaggiamenti marittimi approvati, alle domande ritirate o respinte e alla non conformità degli equipaggiamenti.

(13)

Nel primo caso, l’apposizione del marchio di conformità all’equipaggiamento marittimo da parte del fabbricante o, se del caso, dell’importatore dovrebbe costituire la garanzia, a norma dei rispettivi obblighi previsti dalla presente direttiva, che l’equipaggiamento è conforme e può essere immesso sul mercato per essere installato a bordo di una nave UE. Successivamente, occorrono determinate disposizioni per far sì che il marchio di conformità, una volta apposto, rimanga garanzia di sicurezza mantenendone le norme di applicazione, e per far sì che le autorità nazionali di vigilanza del mercato espletino efficacemente i compiti di cui sono incaricate. Il fabbricante o, se de caso, l’importatore o il distributore, dovrebbe essere obbligato a fornire alle autorità competenti informazioni complete e non ingannevoli relativamente all’equipaggiamento su cui ha apposto il marchio di conformità per far sì che l’equipaggiamento marittimo mantenga le caratteristiche di sicurezza. Il fabbricante dovrebbe essere obbligato a collaborare con le autorità di vigilanza del mercato anche per quanto riguarda le norme in base a cui l’equipaggiamento è stato prodotto e certificato, e dovrebbe altresì osservare la dovuta diligenza relativamente all’equipaggiamento marittimo che immette sul mercato. In tal senso, un fabbricante con sede fuori dell’Unione dovrebbe nominare un rappresentante autorizzato per assicurare la collaborazione con le competenti autorità nazionali.

(14)

La conformità alle norme di prova internazionali può essere dimostrata al meglio applicando procedure di valutazione della conformità come quelle di cui alla decisione n. 768/2008/CE. Dovrebbero tuttavia essere messe a disposizione dei fabbricanti soltanto le procedure di valutazione della conformità che sono conformi ai requisiti degli strumenti internazionali.

(15)

Al fine di garantire che gli accertamenti sui casi di presunta non conformità si basino su una procedura equa ed efficiente, gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati ad adottare tutte le misure che permettano una valutazione dei rischi organica e obiettiva; se ritiene che gli Stati membri abbiano soddisfatto tale condizione, la Commissione non dovrebbe essere obbligata a ripetere tale valutazione in sede di revisione delle misure restrittive adottate dagli Stati membri in relazione all’equipaggiamento non conforme.

(16)

Allorché svolge i suoi compiti investigativi riguardo agli organismi notificati, la Commissione, tenendo debito conto del suo ruolo indipendente, dovrebbe tenere informati gli Stati membri e collaborare quanto più possibile con essi.

(17)

Qualora le autorità di vigilanza di uno Stato membro ritengano che l’equipaggiamento marittimo cui si applica la presente direttiva possa presentare un rischio per la sicurezza marittima, la salute o l’ambiente, è opportuno che effettuino valutazioni o prove in relazione all’equipaggiamento in questione. Ove sia individuato un rischio, lo Stato membro dovrebbe invitare l’operatore economico interessato a adottare le misure correttive appropriate, oppure a ritirare o a richiamare l’equipaggiamento in questione.

(18)

L’uso di equipaggiamento marittimo sprovvisto del marchio di conformità dovrebbe essere consentito in circostanze eccezionali, soprattutto quando non sia possibile per una nave acquisire equipaggiamento provvisto del marchio in un porto o in una struttura al di fuori dell’Unione o se tale equipaggiamento provvisto del marchio non sia disponibile sul mercato.

(19)

È necessario assicurare che il conseguimento degli obiettivi della presente direttiva non sia compromesso dall’assenza di norme internazionali o da gravi carenze o anomalie nelle norme vigenti, comprese le norme di prova, per elementi specifici di equipaggiamento marittimo che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva. È inoltre necessario individuare gli elementi specifici dell’equipaggiamento marittimo sui quali potrebbe essere apposta l’etichetta elettronica. È necessario, inoltre, mantenere aggiornato un elemento non essenziale della presente direttiva, ovvero i riferimenti alle norme di cui all’allegato III, quando nuove norme sono disponibili. Dovrebbe essere pertanto delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea per quanto riguarda l’adozione, a determinate condizioni e in via provvisoria, di specifiche tecniche e norme di prova armonizzate e la modifica di tali riferimenti. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(20)

Al fine di conseguire gli obiettivi della presente direttiva, gli strumenti internazionali dovrebbero essere applicati in modo uniforme nel mercato interno. È necessario, pertanto, che per ciascun elemento dell’equipaggiamento marittimo, per il quale le convenzioni internazionali prevedono l’approvazione da parte dello Stato di bandiera, siano individuati in modo chiaro e tempestivo i requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza, come pure le relative norme di prova stabilite negli strumenti internazionali per tale equipaggiamento e che siano adottati criteri e procedure comuni, compresi calendari, per l’applicazione di tali requisiti e norme da parte degli organismi notificati, delle autorità degli Stati membri e degli operatori economici, compresi gli operatori responsabili dell’installazione dell’equipaggiamento a bordo di una nave UE. È inoltre necessario garantire che il conseguimento degli obiettivi della presente direttiva non sia compromesso da lacune nelle specifiche tecniche e nelle norme di prova applicabili o qualora l’IMO non sia stato in grado di produrre norme adeguate per l’equipaggiamento marittimo che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva.

(21)

Gli strumenti internazionali, con l’eccezione delle norme di prova, dovrebbero applicarsi automaticamente nella loro versione aggiornata. Al fine di attenuare il rischio che l’introduzione nella legislazione unionale di nuove norme di prova provochi alla flotta dell’Unione e agli operatori economici difficoltà sproporzionate, dal punto di vista della chiarezza e della certezza del diritto, l’entrata in vigore di siffatte nuove norme di prova non dovrebbe essere automatica, ma dovrebbe piuttosto essere indicata espressamente dalla Commissione.

(22)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente direttiva, alla Commissione dovrebbero essere attribuite competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

(23)

Per facilitare un’attuazione armonizzata, rapida e semplice della presente direttiva, gli atti di esecuzione adottati a norma della presente direttiva dovrebbero assumere la forma di regolamenti della Commissione.

(24)

Conformemente alla prassi in uso, il comitato istituito a norma della presente direttiva può svolgere un ruolo utile esaminando le questioni concernenti l’applicazione della direttiva stessa che possono essere sollevate dal suo presidente o dal rappresentante di uno Stato membro in conformità del suo regolamento interno.

(25)

Al momento di esaminare questioni relative alla presente direttiva diverse dalla sua attuazione o dalle sue violazioni, ad esempio in seno a un gruppo di esperti della Commissione, il Parlamento dovrebbe ricevere, in linea con la pratica vigente, tutte le informazioni e documentazioni e, se del caso, un invito a partecipare alle riunioni.

(26)

Ai fini di un’effettiva applicazione dei pertinenti atti giuridici vincolanti dell’Unione e dell’esecuzione dei compiti che tali atti assegnano alla Commissione, quest’ultima è assistita dall’Agenzia europea per la sicurezza marittima conformemente al regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

(27)

Le autorità competenti e tutti gli operatori economici dovrebbero adoperarsi per facilitare la comunicazione scritta, in conformità della prassi internazionale, al fine di trovare mezzi comuni di comunicazione.

(28)

Poiché gli obiettivi della presente direttiva, ovvero migliorare la sicurezza in mare e prevenire l’inquinamento marino mediante l’applicazione uniforme dei pertinenti strumenti internazionali relativi all’equipaggiamento da installare a bordo delle navi nonché assicurare la libera circolazione di tale equipaggiamento all’interno dell’Unione, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma, a motivo della portata dell’azione in questione, possono essere conseguiti meglio a livello dell’Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(29)

Le misure da adottare rappresentano una modifica rilevante delle disposizioni di cui alla direttiva 96/98/CE e, pertanto, nell’interesse della chiarezza, è opportuno che tale direttiva sia abrogata e sostituita dalla presente direttiva,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Obiettivo

L’obiettivo della presente direttiva è migliorare la sicurezza in mare e prevenire l’inquinamento marino mediante l’applicazione uniforme dei pertinenti strumenti internazionali relativi all’equipaggiamento marittimo da installare a bordo delle navi UE e di garantire la libera circolazione di tale equipaggiamento all’interno dell’Unione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1)

«equipaggiamento marittimo», l’equipaggiamento che rientra nell’ambito di applicazione della presente direttiva conformemente all’articolo 3;

2)

«nave UE», nave battente bandiera di uno Stato membro e che rientra nell’ambito di applicazione delle convenzioni internazionali;

3)

«convenzioni internazionali», le seguenti convenzioni, e i relativi protocolli e codici di applicazione obbligatoria, adottate sotto gli auspici dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO), che sono entrate in vigore e che fissano requisiti specifici per l’approvazione, da parte dello Stato di bandiera, dell’equipaggiamento da installare a bordo delle navi:

la convenzione sulla prevenzione delle collisioni in mare del 1972 (Colreg),

la convenzione internazionale sulla prevenzione dell’inquinamento del mare da parte delle navi del 1973 (Marpol),

la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974 (Solas),

4)

«norme di prova», le norme di prova per l’equipaggiamento marittimo fissate dalle seguenti organizzazioni:

Organizzazione marittima internazionale (IMO),

Organizzazione internazionale per la normalizzazione (ISO),

Commissione elettrotecnica internazionale (CEI),

Comitato europeo di normalizzazione (CEN),

Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (Cenelec),

Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU),

Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI),

la Commissione, in conformità dell’articolo 8 e all’articolo 27, paragrafo 6, della presente direttiva,

autorità di regolamentazione riconosciute negli accordi di riconoscimento reciproco dei quali l’Unione è parte contraente,

5)

«strumenti internazionali», le convenzioni internazionali, unitamente alle risoluzioni e circolari dell’IMO che danno esecuzione a tali convenzioni nella versione aggiornata, e le norme di prova;

6)

«marchio di conformità», il simbolo di cui all’articolo 9 e che figura nell’allegato I o, se del caso, l’etichetta elettronica di cui all’articolo 11;

7)

«organismo notificato», un organismo designato dall’amministrazione nazionale competente di uno Stato membro ai sensi dell’articolo 17;

8)

«messa a disposizione sul mercato», la fornitura di equipaggiamento marittimo sul mercato dell’Unione nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;

9)

«immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione di equipaggiamento marittimo sul mercato dell’Unione;

10)

«fabbricante», una persona fisica o giuridica che produce equipaggiamento marittimo o lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio;

11)

«rappresentante autorizzato», qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che abbia ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinate attività;

12)

«importatore»: una persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette sul mercato dell’Unione equipaggiamento marittimo proveniente da un paese terzo;

13)

«distributore»: una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione sul mercato equipaggiamento marittimo;

14)

«operatori economici», il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l’importatore e il distributore;

15)

«accreditamento»: accreditamento quale definito all’articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) n. 765/2008;

16)

«organismo nazionale di accreditamento»: organismo nazionale di accreditamento di cui all’articolo 2, punto 11, del regolamento (CE) n. 765/2008;

17)

«valutazione della conformità», il processo compiuto dagli organismi notificati, a norma dell’articolo 15, finalizzato a dimostrare che l’equipaggiamento marittimo è conforme ai requisiti della presente direttiva;

18)

«organismo di valutazione della conformità», un organismo che svolge attività di valutazione della conformità, fra cui taratura, prova, certificazione e ispezione;

19)

«richiamo», qualsiasi provvedimento volto ad ottenere la restituzione di equipaggiamento marittimo che è già stato installato a bordo di navi UE o acquistato con l’intenzione di installarlo a bordo di navi UE;

20)

«ritiro», qualsiasi misura volta a impedire la messa a disposizione sul mercato di equipaggiamento marittimo presente nella catena di fornitura;

21)

«dichiarazione UE di conformità», una dichiarazione rilasciata dal fabbricante in conformità dell’articolo 16;

22)

«prodotto», un elemento dell’equipaggiamento marittimo.

Articolo 3

Ambito di applicazione

1.   La presente direttiva si applica all’equipaggiamento presente o da installare a bordo delle navi UE, per il quale gli strumenti internazionali richiedono l’approvazione da parte dell’amministrazione dello Stato di bandiera, a prescindere dal fatto che la nave si trovi o meno sul territorio dell’Unione nel momento in cui l’equipaggiamento è installato a bordo.

2.   Benché l’equipaggiamento di cui al paragrafo 1 possa rientrare anche nell’ambito di applicazione di strumenti del diritto dell’Unione diversi dalla presente direttiva, ai fini dell’articolo 1 tale equipaggiamento è soggetto esclusivamente alla presente direttiva.

Articolo 4

Requisiti per l’equipaggiamento marittimo

1.   L’equipaggiamento marittimo installato a bordo di navi UE alla data di cui all’articolo 39, paragrafo 1, secondo comma, o successivamente a tale data, è conforme ai requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza degli strumenti internazionali applicabili alla data in cui tale equipaggiamento è installato a bordo.

2.   La conformità dell’equipaggiamento marittimo ai requisiti di cui al paragrafo 1 è dimostrata unicamente sulla base delle norme di prova e mediante le procedure di valutazione della conformità di cui all’articolo 15.

3.   Si applicano gli strumenti internazionali, fatta salva la procedura di controllo di conformità stabilita all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).

4.   I requisiti e le norme di cui ai paragrafi 1 e 2 sono applicati in maniera uniforme, in conformità dell’articolo 35, paragrafo 2.

Articolo 5

Applicazione

1.   Gli Stati membri, allorquando rilasciano, convalidano o rinnovano i certificati delle navi battenti la loro bandiera, come richiesto dalle convenzioni internazionali, si assicurano che l’equipaggiamento marittimo a bordo di tali navi sia conforme ai requisiti della presente direttiva.

2.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che l’equipaggiamento marittimo presente a bordo delle navi battenti la loro bandiera sia conforme ai requisiti degli strumenti internazionali applicabili all’equipaggiamento già installato a bordo. Alla Commissione sono conferite competenze di esecuzione per assicurare l’uniforme applicazione di tali misure, in conformità dell’articolo 35, paragrafo 3.

Articolo 6

Funzionamento del mercato interno

Gli Stati membri non vietano l’immissione sul mercato o l’installazione a bordo di navi UE di equipaggiamento marittimo, né rifiutano il rilascio di certificati ad esso relativi alle navi battenti la loro bandiera o il rinnovo di detti certificati, se tale equipaggiamento è conforme alla presente direttiva.

Articolo 7

Trasferimento di una nave alla bandiera di uno Stato membro

1.   Una nave non UE che deve essere trasferita alla bandiera di uno Stato membro, nel corso del trasferimento deve essere sottoposta ad ispezione da parte dello Stato membro di accoglienza per verificare se le effettive condizioni del suo equipaggiamento marittimo corrispondano ai certificati di sicurezza e se siano conformi alla presente direttiva e rechino il relativo marchio di conformità oppure se siano, secondo l’amministrazione di tale Stato membro, equivalenti al tipo di equipaggiamento marittimo certificato in conformità della presente direttiva a decorrere dal 18 settembre 2016.

2.   Qualora non possa essere determinata la data di installazione a bordo dell’equipaggiamento marittimo, gli Stati membri possono stabilire requisiti di equivalenza soddisfacenti, tenendo conto dei pertinenti strumenti internazionali.

3.   Qualora tale equipaggiamento non rechi il marchio di conformità o l’amministrazione non lo ritenga equivalente, esso è sostituito.

4.   All’equipaggiamento marittimo considerato equivalente a norma del presente articolo lo Stato membro rilascia un certificato che accompagna costantemente tale equipaggiamento. Tale certificato conferisce il permesso dello Stato membro di bandiera di detenere l’equipaggiamento a bordo della nave e impone restrizioni o stabilisce eventuali disposizioni relative all’utilizzo di tale equipaggiamento.

Articolo 8

Norme relative all’equipaggiamento marittimo

1.   Fatta salva la direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9), quale modificata dal regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), l’Unione persegue l’elaborazione da parte dell’IMO e degli organismi di normalizzazione di adeguate norme internazionali, comprese specifiche tecniche e norme di prova dettagliate, per l’equipaggiamento marittimo il cui uso o la cui installazione a bordo delle navi sono considerati necessari per migliorare la sicurezza marittima o prevenire l’inquinamento marino. La Commissione monitora periodicamente tali sviluppi.

2.   In assenza di una norma internazionale per uno specifico elemento di equipaggiamento marittimo, in casi eccezionali ove debitamente giustificato da un’analisi adeguata e allo scopo di rimuovere una minaccia grave e inaccettabile alla sicurezza marittima, alla salute o all’ambiente, e tenendo conto di eventuali lavori in corso a livello di IMO, alla Commissione è conferito il potere di adottare, mediante atti delegati a norma dell’articolo 37, specifiche tecniche e norme di prova armonizzate per tale elemento specifico di equipaggiamento marittimo.

È di particolare importanza che la Commissione svolga consultazioni con gli esperti, compresi quelli degli Stati membri, nel corso dell’elaborazione di tali atti delegati.

Tali specifiche tecniche e norme di prova si applicano a livello provvisorio fino a quando l’IMO abbia adottato una norma per tale elemento specifico di equipaggiamento marittimo.

3.   In circostanze eccezionali, ove debitamente giustificato da un’adeguata analisi e qualora sia necessario per rimuovere una minaccia inaccettabile individuata per la sicurezza marittima, la salute o l’ambiente dovuta a una carenza o un’anomalia grave nella norma esistente per un elemento specifico di equipaggiamento marittimo indicato dalla Commissione a norma dell’articolo 35, paragrafo 2 o 3, e tenendo conto di eventuali lavori in corso a livello di IMO, alla Commissione è conferito il potere di adottare, mediante atti delegati a norma dell’articolo 37, specifiche tecniche e norme di prova armonizzate per tale elemento specifico di equipaggiamento marittimo, unicamente nella misura necessaria per porre rimedio alla carenza o all’anomalia grave.

È di particolare importanza che la Commissione svolga consultazioni con gli esperti, compresi quelli degli Stati membri, nel corso dell’elaborazione di tali atti delegati.

Tali specifiche tecniche e norme di prova si applicano a livello provvisorio fino a quando l’IMO abbia riesaminato la norma applicabile a tale elemento specifico di equipaggiamento marittimo.

4.   La Commissione rende accessibili a titolo gratuito le specifiche tecniche e le norme adottate conformemente ai paragrafi 2 e 3.

CAPO 2

MARCHIO DI CONFORMITÀ

Articolo 9

Marchio di conformità

1.   L’equipaggiamento marittimo, la cui conformità ai requisiti della presente direttiva sia stata dimostrata in conformità delle pertinenti procedure di valutazione della conformità, reca il marchio di conformità.

2.   Il marchio di conformità non è apposto su nessun altro prodotto.

3.   La forma del marchio di conformità da utilizzare è illustrata nell’allegato I.

4.   L’uso del marchio di conformità è soggetto ai principi generali di cui all’articolo 30, paragrafi 1 e da 3 a 6, del regolamento (CE) n. 765/2008, dove qualsiasi riferimento alla marcatura CE è inteso come riferimento al marchio di conformità.

Articolo 10

Regole e condizioni per l’apposizione del marchio di conformità

1.   Il marchio di conformità è apposto sul prodotto o sulla sua targhetta segnaletica in modo visibile, leggibile e indelebile e, se del caso, è incluso nel suo software. Qualora ciò sia impossibile o difficilmente realizzabile a causa della natura del prodotto, il marchio è apposto sull’imballaggio o sui documenti di accompagnamento.

2.   Il marchio di conformità è apposto alla fine della fase di produzione.

3.   Il marchio di conformità è seguito dal numero di identificazione dell’organismo notificato, se il suddetto organismo partecipa alla fase di controllo della produzione, e dall’anno in cui il marchio è apposto.

4.   Il numero di identificazione dell’organismo notificato è apposto dall’organismo stesso o, in base alle istruzioni di quest’ultimo, dal fabbricante o dal rappresentante autorizzato del fabbricante.

Articolo 11

Etichetta elettronica

1.   Per facilitare la vigilanza del mercato e prevenire la contraffazione di elementi specifici di equipaggiamento marittimo di cui al paragrafo 3, i fabbricanti possono ricorrere a un’etichetta elettronica di forma adeguata e affidabile in sostituzione o a integrazione del marchio di conformità. In tal caso si applicano se del caso, mutatis mutandis, gli articoli 9 e 10.

2.   La Commissione effettua un’analisi costi-benefici per quanto riguarda l’uso dell’etichetta elettronica a integrazione o in sostituzione del marchio di conformità.

3.   La Commissione può adottare atti delegati, in conformità dell’articolo 37, al fine di identificare gli elementi specifici di equipaggiamento marittimo sui quali può essere apposta l’etichetta elettronica. È di particolare importanza che la Commissione svolga consultazioni con gli esperti, compresi quelli degli Stati membri, nel corso dell’elaborazione di tali atti delegati.

4.   Alla Commissione sono conferite competenze di esecuzione per stabilire, sotto forma di regolamenti della Commissione e conformemente alla procedura d’esame di cui all’articolo 38, paragrafo 2, adeguati criteri tecnici per quanto riguarda progettazione, efficienza, apposizione e uso dell’etichetta elettronica.

5.   Per l’equipaggiamento identificato a norma del paragrafo 3, il marchio di conformità può essere integrato, entro tre anni dalla data di adozione degli adeguati criteri tecnici di cui al paragrafo 4, da un’etichetta elettronica di forma adeguata e affidabile.

6.   Per l’equipaggiamento identificato a norma del paragrafo 3, il marchio di conformità può essere sostituito, cinque anni dopo la data di adozione degli adeguati criteri tecnici di cui al paragrafo 4, da un’etichetta elettronica di forma adeguata e affidabile.

CAPO 3

OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Articolo 12

Obblighi dei fabbricanti

1.   Con l’apposizione del marchio di conformità i fabbricanti si assumono la responsabilità di garantire che l’equipaggiamento marittimo sul quale è apposto il marchio sia stato progettato e fabbricato in conformità delle specifiche tecniche e delle norme applicate conformemente all’articolo 35, paragrafo 2, e si assumono gli obblighi di cui ai paragrafi da 2 a 9 del presente articolo.

2.   I fabbricanti predispongono la documentazione tecnica prescritta e fanno eseguire le procedure di valutazione della conformità applicabili.

3.   Se la procedura di verifica della conformità ha dimostrato che l’equipaggiamento marittimo è conforme ai requisiti applicabili, i fabbricanti redigono la dichiarazione UE di conformità a norma dell’articolo 16 e appongono il marchio di conformità a norma degli articoli 9 e 10.

4.   I fabbricanti mantengono la documentazione tecnica e la dichiarazione UE di conformità, di cui all’articolo 16, per un periodo di tempo pari ad almeno dieci anni dopo l’apposizione del marchio di conformità e, in ogni caso, non inferiore al periodo di vita atteso dell’equipaggiamento marittimo interessato.

5.   I fabbricanti garantiscono l’attuazione delle procedure necessarie affinché la produzione in serie continui a essere conforme. Sono tenute in considerazione le modifiche alla progettazione o alle caratteristiche dell’equipaggiamento marittimo e le modifiche ai requisiti degli strumenti internazionali di cui all’articolo 4, sulla base dei quali è dichiarata la conformità dell’equipaggiamento marittimo. Se necessario, in conformità dell’allegato II, i fabbricanti fanno eseguire una nuova valutazione di conformità.

6.   I fabbricanti si assicurano che sui loro prodotti sia apposto un numero di tipo, di lotto, di serie o altri elementi che ne consentano l’identificazione, o, se le dimensioni o la natura del prodotto non lo permettono, che le informazioni prescritte siano riportate sull’imballaggio o su un documento di accompagnamento del prodotto o, se del caso, su entrambi.

7.   Gli importatori indicano sul prodotto il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l’indirizzo al quale possono essere contattati oppure, ove ciò non sia possibile, riportano le informazioni sull’imballaggio o in un documento che accompagna il prodotto o, se del caso, su entrambi. L’indirizzo deve indicare un unico punto di contatto del fabbricante.

8.   I fabbricanti si accertano che il prodotto sia corredato di istruzioni e di tutte le informazioni necessarie per l’installazione a bordo e l’uso sicuri, comprese le eventuali limitazioni d’uso, che possano essere agevolmente comprese dagli utilizzatori, oltre all’eventuale altra documentazione richiesta dagli strumenti internazionali o dalle norme di prova.

9.   I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di ritenere che un prodotto su cui hanno apposto il marchio di conformità non sia conforme ai requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza applicabili e alle norme di prova applicati conformemente all’articolo 35, paragrafi 2 e 3, prendono immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il prodotto presenti un rischio, i fabbricanti ne informano immediatamente le competenti autorità nazionali degli Stati membri, indicando in particolare gli aspetti di non conformità e qualsiasi misura correttiva adottata.

10.   A seguito di una richiesta motivata di un’autorità competente, i fabbricanti forniscono senza indugio a quest’ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto in una lingua che può essere facilmente compresa o accettabile da tale autorità, ne autorizzano l’accesso ai propri impianti a fini di vigilanza del mercato, conformemente all’articolo 19 del regolamento (CE) n. 765/2008, e forniscono campioni o li rendono accessibili in conformità dell’articolo 25, paragrafo 4 della presente direttiva. Essi cooperano con tale autorità, su richiesta di quest’ultima, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti che hanno immesso sul mercato.

Articolo 13

Rappresentanti autorizzati

1.   I fabbricanti che non hanno sede nel territorio di almeno uno Stato membro designano, mediante mandato scritto, un proprio rappresentante autorizzato per l’Unione e indicano nel mandato il nominativo del rappresentante autorizzato e l’indirizzo al quale può essere contattato.

2.   L’adempimento degli obblighi di cui all’articolo 12, paragrafo 1, e la stesura della documentazione tecnica non rientra nel mandato del rappresentante autorizzato.

3.   Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il mandato consente al rappresentante autorizzato di eseguire almeno i seguenti compiti:

a)

mantenere la dichiarazione UE di conformità e la documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza per un periodo di tempo pari ad almeno dieci anni dopo l’apposizione del marchio di conformità e, in ogni caso, non inferiore al periodo di vita atteso dell’equipaggiamento marittimo in questione;

b)

a seguito di una richiesta motivata di un’autorità competente, fornire a quest’ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un prodotto;

c)

cooperare con le autorità competenti, su loro richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti che rientrano nel suo mandato.

Articolo 14

Altri operatori economici

1.   Gli importatori indicano sul prodotto il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l’indirizzo al quale possono essere contattati oppure, ove ciò non sia possibile, riportano le informazioni sull’imballaggio o in un documento che accompagna il prodotto o, se del caso, su entrambi.

2.   Gli importatori e i distributori, in seguito a una richiesta motivata di un’autorità competente, forniscono a quest’ultima, in una lingua ad essa facilmente comprensibile o accettabile per la stessa, tutte le informazioni e i documenti necessari per dimostrare la conformità di un prodotto. Essi cooperano con tale autorità, su richiesta di quest’ultima, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti che hanno immesso sul mercato.

3.   Un importatore o distributore è ritenuto un fabbricante ai fini della presente direttiva ed è soggetto agli obblighi del fabbricante di cui all’articolo 12, quando immette sul mercato o installa a bordo di una nave UE equipaggiamento marittimo con il proprio nome o marchio commerciale o modifica equipaggiamenti marittimi già immessi sul mercato in modo tale che la conformità ai requisiti applicabili potrebbe esserne condizionata.

4.   Per un periodo di tempo pari ad almeno dieci anni dopo l’apposizione del marchio di conformità e, in ogni caso, non inferiore al periodo di vita atteso dell’equipaggiamento marittimo in questione, gli operatori economici notificano, su richiesta, alle autorità di vigilanza del mercato:

a)

qualsiasi operatore economico che abbia loro fornito un prodotto;

b)

qualsiasi operatore economico a cui essi abbiano fornito un prodotto.

CAPO 4

VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ E NOTIFICA DEGLI ORGANISMI DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

Articolo 15

Procedure di valutazione della conformità

1.   Le procedure di valutazione della conformità sono stabilite nell’allegato II.

2.   Gli Stati membri si assicurano che il fabbricante o il rappresentante autorizzato del fabbricante abbia effettuato, mediante un organismo notificato, la valutazione della conformità per un elemento specifico dell’equipaggiamento marittimo, utilizzando una delle opzioni messe a disposizione mediante atti di esecuzione adottati dalla Commissione in conformità della procedura di esame di cui all’articolo 38, paragrafo 2, sulla base di una delle procedure elencate di seguito:

a)

se deve essere utilizzato l’esame CE del tipo (modulo B), prima dell’immissione sul mercato tutto l’equipaggiamento marittimo è soggetto a:

garanzia qualità produzione (modulo D), o

garanzia qualità prodotto (modulo E); o

verifica sul prodotto (modulo F);

b)

nei casi in cui insiemi di equipaggiamento marittimo sono prodotti singolarmente o in piccole quantità e non in serie o in massa, la procedura di valutazione della conformità può consistere nella verifica CE di un’unica unità (modulo G).

3.   La Commissione tiene, per mezzo del sistema di informazione reso all’uopo disponibile, un elenco aggiornato dell’equipaggiamento marittimo approvato e delle domande ritirate o respinte e lo mette a disposizione dei soggetti interessati.

Articolo 16

Dichiarazione UE di conformità

1.   La dichiarazione UE di conformità attesta che è stata dimostrata la conformità ai requisiti stabiliti in conformità dell’articolo 4.

2.   La dichiarazione UE di conformità segue la struttura del modello riportato nell’allegato III della decisione n. 768/2008/CE. Essa contiene gli elementi specificati nei moduli pertinenti di cui all’allegato II della presente direttiva ed è tenuta aggiornata.

3.   Nel redigere la dichiarazione UE di conformità il fabbricante si assume la responsabilità e gli obblighi di cui all’articolo 12, paragrafo 1.

4.   Quando l’equipaggiamento marittimo è installato a bordo di una nave UE, è fornita alla nave una copia della dichiarazione UE di conformità relativa a tale equipaggiamento; la dichiarazione è mantenuta a bordo della nave fino a quando l’equipaggiamento di cui trattasi non sia stato rimosso. La dichiarazione è tradotta dal fabbricante nella o nelle lingue richieste dallo Stato membro di bandiera ed anche in almeno una lingua di uso comune nel settore del trasporto marittimo.

5.   Una copia della dichiarazione UE di conformità è trasmessa all’organismo o agli organismi notificati che hanno condotto le pertinenti procedure di valutazione della conformità.

Articolo 17

Notifica degli organismi di valutazione della conformità

1.   Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri, per mezzo del sistema di informazione reso all’uopo disponibile, gli organismi autorizzati ad eseguire compiti di valutazione della conformità a norma della presente direttiva.

2.   Gli organismi notificati sono conformi ai requisiti di cui all’allegato III.

Articolo 18

Autorità di notifica

1.   Gli Stati membri designano un’autorità di notifica responsabile dell’elaborazione e attuazione delle procedure necessarie per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità e per il controllo degli organismi notificati, oltre che del rispetto dell’articolo 20.

2.   Gli organismi notificati sono oggetto di controlli con cadenza quantomeno biennale. La Commissione può scegliere di partecipare ai controlli in qualità di osservatore.

3.   Gli Stati membri possono decidere che le attività di valutazione e controllo di cui al paragrafo 1 devono essere effettuate da un organismo nazionale di accreditamento.

4.   Se l’autorità di notifica delega o altrimenti affida la valutazione, la notifica o il controllo di cui al paragrafo 1 a un organismo che non è un ente pubblico, detto organismo è una persona giuridica e rispetta, mutatis mutandis, i requisiti di cui allegato V. Esso pone inoltre in essere meccanismi concernenti la responsabilità derivante dalle proprie attività.

5.   L’autorità di notifica si assume la piena responsabilità per i compiti svolti dall’organismo di cui al paragrafo 4.

6.   L’autorità di notifica si conforma ai requisiti di cui all’allegato V.

Articolo 19

Obbligo di informazione a carico delle autorità di notifica

1.   Gli Stati membri informano la Commissione delle proprie procedure per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità e il controllo di tali organismi, nonché di eventuali modifiche.

2.   La Commissione, per mezzo del sistema di informazione reso all’uopo disponibile, mette a disposizione del pubblico tali informazioni.

Articolo 20

Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati

1.   Se un organismo notificato subappalta determinati compiti relativi alla valutazione della conformità, o ricorre a un’affiliata, garantisce che il subappaltatore o l’affiliata rispettino i requisiti di cui allegato III e ne informa di conseguenza l’autorità di notifica.

2.   Gli organismi notificati si assumono la completa responsabilità delle mansioni eseguite da subappaltatori o affiliate, ovunque questi siano stabiliti.

3.   Le attività possono essere subappaltate o eseguite da un’affiliata solo con il consenso del cliente.

4.   Gli organismi notificati mantengono a disposizione dell’autorità di notifica i documenti pertinenti riguardanti la valutazione delle qualifiche del subappaltatore o dell’affiliata e del lavoro eseguito da tale subappaltatore o affiliata a norma della presente direttiva.

Articolo 21

Modifiche delle notifiche

1.   Qualora accerti o sia informata che un organismo notificato non è più conforme ai requisiti di cui all’allegato III o non adempie i suoi obblighi imposti a norma della dalla presente direttiva, l’autorità di notifica limita, sospende o ritira la notifica, a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali requisiti o dell’inadempimento di tali obblighi. Essa ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri per mezzo del sistema di informazione reso all’uopo disponibile dalla Commissione.

2.   Nel caso di limitazione, sospensione o ritiro della notifica, oppure di cessazione dell’attività dell’organismo notificato, lo Stato membro notificante prende le misure appropriate per garantire che le pratiche di tale organismo siano evase da un altro organismo notificato o siano messe a disposizione delle autorità di notifica e di vigilanza del mercato responsabili, su loro richiesta.

Articolo 22

Contestazione della competenza degli organismi notificati

1.   La Commissione indaga su tutti i casi in cui – sulla base delle informazioni in suo possesso o di quelle che le sono trasmesse – abbia dubbi sulla competenza di un organismo notificato o sulla continuità del rispetto, da parte di un organismo notificato, dei requisiti e delle responsabilità a cui è soggetto.

2.   Lo Stato membro notificante fornisce alla Commissione, su richiesta, tutte le informazioni relative alla base della notifica o del mantenimento della competenza dell’organismo in questione.

3.   La Commissione garantisce la riservatezza di tutte le informazioni sensibili raccolte nel corso delle sue indagini.

4.   La Commissione, qualora accerti che un organismo notificato non soddisfa o non soddisfa più i requisiti per la sua notifica, ne informa senza indugio lo Stato membro notificante e chiede a quest’ultimo di adottare senza indugio le misure correttive necessarie, incluso all’occorrenza il ritiro della notifica.

Articolo 23

Obblighi operativi degli organismi notificati

1.   Gli organismi notificati eseguono, o fanno eseguire, le valutazioni della conformità sulla base delle procedure di cui all’articolo 15.

2.   Qualora un organismo notificato riscontri che gli obblighi stabiliti all’articolo 12 non sono stati rispettati da un fabbricante, chiede a tale fabbricante di adottare senza indugio le misure correttive appropriate e non rilascia un certificato di conformità.

3.   Un organismo notificato che nel corso del controllo della conformità successivo al rilascio di un certificato di conformità riscontri che un prodotto non è più conforme chiede al fabbricante di adottare senza indugio le misure correttive opportune e all’occorrenza sospende o ritira il certificato. Qualora non siano adottate misure correttive o esse non producano il risultato richiesto, l’organismo notificato limita, sospende o ritira il certificato, a seconda dei casi.

Articolo 24

Obbligo degli organismi notificati di fornire informazioni

1.   Gli organismi notificati comunicano all’autorità di notifica:

a)

qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di un certificato di conformità;

b)

qualunque circostanza che possa influire sull’ambito e sulle condizioni della notifica;

c)

eventuali richieste di informazioni che abbiano ricevuto dalle autorità di vigilanza del mercato in relazione alle attività di valutazione della conformità;

d)

su richiesta, le attività di valutazione della conformità eseguite nell’ambito della loro notifica e qualsiasi altra attività, incluse quelle transfrontaliere e di subappalto.

2.   Su richiesta, gli organismi notificati forniscono alla Commissione e agli Stati membri informazioni pertinenti sulle questioni relative ai risultati negativi e positivi delle valutazioni della conformità. Gli organismi notificati forniscono agli altri organismi notificati, che svolgono attività di valutazione della conformità relative agli stessi prodotti, informazioni sui risultati negativi e, su richiesta, positivi delle valutazioni della conformità.

CAPO 5

VIGILANZA DEL MERCATO DELL’UNIONE, CONTROLLO DEI PRODOTTI, DISPOSIZIONI DI SALVAGUARDIA

Articolo 25

Quadro UE della vigilanza del mercato

1.   In relazione all’equipaggiamento marittimo gli Stati membri svolgono la vigilanza del mercato conformemente al quadro UE di vigilanza del mercato di cui al capo III del regolamento (CE) n. 765/2008, fatti salvi i paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

2.   Le infrastrutture e i programmi nazionali di vigilanza del mercato tengono conto delle caratteristiche specifiche del settore dell’equipaggiamento marittimo, comprese le varie procedure svolte nell’ambito della valutazione della conformità, e, in particolare, delle responsabilità che incombono all’amministrazione dello Stato di bandiera in virtù delle convenzioni internazionali.

3.   La vigilanza del mercato può comprendere verifiche documentali come pure controlli sull’equipaggiamento marittimo che reca il marchio di conformità, sia esso o no installato a bordo delle navi. Le verifiche sull’equipaggiamento marittimo già installato a bordo delle navi si limitano all’esame che può essere effettuato fino a quando l’equipaggiamento in questione resta in funzione a bordo.

4.   Quando le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro, quali definite nel regolamento (CE) n. 765/2008, intendono effettuare controlli su campioni, possono chiedere al fabbricante, se ragionevole e fattibile, di mettere a disposizione i campioni necessari o di dare accesso ai campioni a spese del fabbricante.

Articolo 26

Procedura a livello nazionale per l’equipaggiamento marittimo che comporta rischi

1.   Qualora le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro abbiano sufficienti ragioni per ritenere che l’equipaggiamento marittimo disciplinato dalla presente direttiva presenti un rischio per la sicurezza marittima, la salute o l’ambiente, effettuano una valutazione dell’equipaggiamento marittimo interessato in relazione a tutti i requisiti della presente direttiva. Gli operatori economici interessati cooperano ove necessario con le autorità di vigilanza del mercato.

Se nel corso della valutazione le autorità di vigilanza del mercato concludono che l’equipaggiamento marittimo non rispetta i requisiti di cui alla presente direttiva, chiedono tempestivamente all’operatore economico interessato di adottare tutte le misure correttive del caso al fine di rendere l’equipaggiamento marittimo conforme ai suddetti requisiti oppure di ritirarlo dal mercato o di richiamarlo entro tale termine ragionevole e proporzionale alla natura del rischio, a seconda dei casi.

Le autorità di vigilanza del mercato informano di conseguenza l’organismo notificato competente.

L’articolo 21 del regolamento (CE) n. 765/2008 si applica alle misure di cui al secondo comma del presente paragrafo.

2.   Qualora ritengano che la non conformità non sia limitata al loro territorio nazionale o alle navi battenti la loro bandiera, le autorità di vigilanza del mercato informano la Commissione e gli altri Stati membri, per mezzo del sistema di informazione reso disponibile dalla Commissione a fini di vigilanza del mercato, dei risultati della valutazione effettuata a norma del paragrafo 1 e dei provvedimenti che hanno chiesto all’operatore economico di adottare.

3.   L’operatore economico garantisce che siano adottate tutte le opportune misure correttive in merito a tutti i prodotti interessati che esso ha commercializzato sul mercato in tutta l’Unione o, se del caso, installato o consegnato per l’installazione a bordo di navi UE.

4.   Qualora l’operatore economico interessato non adotti le misure correttive adeguate entro il periodo prescritto dalle autorità di vigilanza del mercato in conformità del paragrafo 1, secondo comma, o non rispetti altrimenti gli obblighi della presente direttiva, le autorità di vigilanza del mercato adottano tutte le opportune misure provvisorie per vietare o limitare la messa a disposizione dell’equipaggiamento marittimo sul loro mercato nazionale o sulle navi battenti la loro bandiera, per ritirarlo da tale mercato o per richiamarlo.

Le autorità di vigilanza del mercato informano senza indugio la Commissione e gli altri Stati membri di tali provvedimenti.

5.   Le informazioni sulle misure adottate dalle autorità di vigilanza del mercato di cui al paragrafo 4 includono tutti i dettagli disponibili, in particolare i dati necessari per identificare l’equipaggiamento marittimo non conforme, la sua origine, la natura della presunta non conformità e del relativo rischio, la natura e la durata delle misure nazionali adottate, nonché le motivazioni espresse dall’operatore economico interessato. In particolare, le autorità di vigilanza del mercato indicano se l’inadempienza sia dovuta a:

a)

non conformità dell’equipaggiamento marittimo ai requisiti applicabili di progettazione, costruzione e efficienza stabiliti a norma dell’articolo 4;

b)

non conformità alle norme di prova di cui all’articolo 4 rilevata nel corso della procedura di valutazione della conformità;

c)

lacune in tali norme di prova.

6.   Gli Stati membri diversi da quello che ha avviato la procedura comunicano senza indugio alla Commissione e agli altri Stati membri tutte le misure adottate, tutte le altre informazioni a loro disposizione sulla non conformità dell’equipaggiamento marittimo interessato e, in caso di disaccordo con la misura nazionale notificata, le loro obiezioni.

7.   Qualora, entro quattro mesi dal ricevimento delle informazioni riguardanti le misure prese dalle autorità di vigilanza del mercato di cui al paragrafo 4, uno Stato membro o la Commissione non sollevino obiezioni contro una misura provvisoria adottata da uno Stato membro, tale misura si considera giustificata.

8.   Gli Stati membri si assicurano che siano adottati senza indugio adeguati provvedimenti restrittivi in relazione all’equipaggiamento marittimo interessato come il ritiro del prodotto dal loro mercato.

Articolo 27

Procedura UE di salvaguardia

1.   Se, al termine della procedura di cui all’articolo 26, paragrafi 3 e 4, è fatta opposizione nei confronti di una misura assunta da uno Stato membro o se la Commissione ritiene la misura nazionale contraria alla normativa dell’Unione, la Commissione avvia senza indugio consultazioni con gli Stati membri e con gli operatori economici interessati e valuta la misura nazionale in questione. In base ai risultati di tale valutazione, la Commissione decide se la misura nazionale in questione sia giustificata o meno.

2.   Ai fini del paragrafo 1, se la Commissione ritiene che la procedura seguita per l’adozione della misura nazionale sia adeguata per una valutazione dei rischi organica e obiettiva e che tale misura nazionale sia conforme all’articolo 21 del regolamento (CE) n. 765/2008, essa può limitarsi a esaminare l’adeguatezza e la proporzionalità della misura nazionale in questione in relazione ai rischi menzionati.

3.   La Commissione trasmette la propria decisione a tutti gli Stati membri e la comunica senza indugio ad essi e all’operatore o agli operatori economici interessati.

4.   Se la misura nazionale in questione è ritenuta giustificata, tutti gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che l’equipaggiamento marittimo non conforme sia ritirato dal proprio mercato e, se necessario, richiamato e ne informano debitamente la Commissione.

5.   Se la misura nazionale in questione è considerata ingiustificata, lo Stato membro interessato provvede a ritirarla.

6.   Se la non conformità dell’equipaggiamento marittimo è attribuita a lacune nelle norme di prova di cui all’articolo 4, la Commissione può, al fine di conseguire l’obiettivo della presente direttiva, confermare, modificare o revocare una misura nazionale di salvaguardia mediante atti di esecuzione in conformità della procedura d’esame di cui all’articolo 38, paragrafo 2.

Alla Commissione è inoltre conferito il potere di adottare, mediante atti delegati in conformità della procedura di cui all’articolo 37, requisiti e norme di prova armonizzati provvisori per tale elemento specifico di equipaggiamento marittimo. I criteri illustrati all’articolo 8, paragrafo 3, si applicano di conseguenza. La Commissione rende accessibili a titolo gratuito tali requisiti e norme di prova.

7.   Se la norma di prova di cui trattasi è una norma europea, la Commissione informa l’organismo o gli organismi europei di normalizzazione competenti e sottopone la questione al comitato istituito dall’articolo 5 della direttiva 98/34/CE. Tale comitato consulta l’organismo o gli organismi europei di normalizzazione e fornisce sollecitamente il proprio parere.

Articolo 28

Prodotti conformi che presentano un rischio per la sicurezza marittima, la salute o l’ambiente

1.   Se, dopo aver effettuato una valutazione ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, uno Stato membro ritiene che l’equipaggiamento marittimo che è conforme alla presente direttiva, presenti tuttavia un rischio per la sicurezza marittima, la salute o l’ambiente, chiede all’operatore economico interessato di far sì che tale equipaggiamento marittimo, all’atto della sua immissione sul mercato, non presenti più tale rischio o che sia, a seconda dei casi, ritirato dal mercato o richiamato entro tale termine ragionevole, proporzionato alla natura del rischio.

2.   L’operatore economico garantisce l’adozione di misure correttive nei confronti di tutti i prodotti interessati da esso messi a disposizione sull’intero mercato dell’Unione o installati a bordo di navi UE.

3.   Lo Stato membro ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri. Le informazioni fornite includono tutti i dettagli disponibili, in particolare i dati necessari all’identificazione dell’equipaggiamento marittimo interessato, la sua origine e la catena di fornitura di tale equipaggiamento, la natura del rischio connesso, nonché la natura e la durata delle misure nazionali adottate.

4.   La Commissione avvia immediatamente consultazioni con gli Stati membri e l’operatore o gli operatori economici interessati e valuta le misure nazionali adottate. In base ai risultati di tale valutazione, la Commissione decide se la misura sia giustificata o no e propone, all’occorrenza, opportune misure. A tal fine si applica, mutatis mutandis, l’articolo 27, paragrafo 2.

5.   La Commissione trasmette la propria decisione a tutti gli Stati membri e la comunica senza indugio ad essi e all’operatore o agli operatori economici interessati.

Articolo 29

Non conformità formale

1.   Fatto salvo l’articolo 26, uno Stato membro che giunga a una delle conclusioni riportate di seguito, chiede all’operatore economico interessato di porre fine alla non conformità contestata:

a)

il marchio di conformità è stato apposto in violazione dell’articolo 9 o dell’articolo 10;

b)

il marchio di conformità non è stato apposto;

c)

la dichiarazione UE di conformità non è stata redatta;

d)

la dichiarazione UE di conformità non è stata redatta correttamente;

e)

la documentazione tecnica non è disponibile o è incompleta;

f)

la dichiarazione UE di conformità non è stata trasmessa alla nave.

2.   Se la non conformità di cui al paragrafo 1 permane, lo Stato membro interessato adotta le misure atte a limitare o vietare la messa a disposizione sul mercato dell’equipaggiamento marittimo o si assicura che sia richiamato o ritirato dal mercato.

Articolo 30

Deroghe motivate dall’innovazione tecnica

1.   In casi eccezionali di innovazione tecnica, l’amministrazione dello Stato di bandiera può consentire che un equipaggiamento marittimo non conforme alle procedure di valutazione della conformità sia installato a bordo di una nave UE, se è dimostrato a tale amministrazione, mediante prove o con altri mezzi, che il suddetto equipaggiamento rispetta gli obiettivi della presente direttiva.

2.   Tali procedure di prova non comportano discriminazioni di sorta fra l’equipaggiamento marittimo prodotto nello Stato membro di bandiera e quello prodotto in altri Stati.

3.   Lo Stato membro di bandiera rilascia un certificato per l’equipaggiamento marittimo che rientra nell’ambito di applicazione del presente articolo. Tale certificato, che accompagna sempre l’equipaggiamento, contiene l’autorizzazione, da parte dello Stato membro di bandiera, a installare a bordo della nave l’equipaggiamento, e stabilisce eventuali restrizioni o disposizioni relative all’uso dell’equipaggiamento stesso.

4.   Nel caso in cui uno Stato membro consenta l’installazione a bordo di una nave UE di equipaggiamento marittimo che rientra nell’ambito di applicazione del presente articolo, detto Stato membro comunica senza indugio alla Commissione e agli altri Stati membri gli elementi del caso, unitamente a tutte le pertinenti relazioni sulle prove, sugli accertamenti e sulle procedure di valutazione della conformità.

5.   Entro 12 mesi dal ricevimento della comunicazione di cui al paragrafo 4, la Commissione, qualora ritenga che non siano rispettate le condizioni di cui al paragrafo 1, può chiedere allo Stato membro interessato di ritirare entro un termine specificato l’autorizzazione concessa. A tal fine la Commissione agisce per mezzo di atti di esecuzione. Gli atti di esecuzione in questione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 38, paragrafo 2.

6.   Qualora una nave che detiene a bordo equipaggiamento marittimo contemplato al paragrafo 1 sia trasferita a un altro Stato membro, lo Stato membro di bandiera di accoglienza può adottare i provvedimenti necessari, incluse se del caso prove e dimostrazioni pratiche, al fine di garantire che l’equipaggiamento sia almeno di efficacia pari all’equipaggiamento conforme alle procedure di valutazione della conformità.

Articolo 31

Deroghe a fini di prova o valutazione

A fini di prova o valutazione l’amministrazione dello Stato di bandiera può consentire che un equipaggiamento marittimo non conforme alle procedure di valutazione della conformità, o che non rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 30, sia installato a bordo di una nave UE se ricorrono tutte le condizioni di seguito elencate:

a)

lo Stato membro di bandiera rilascia un certificato, che deve sempre accompagnare l’equipaggiamento, indicante: il consenso di tale Stato membro di bandiera all’installazione dell’equipaggiamento a bordo della nave UE, tutte le necessarie restrizioni d’uso ed eventuali disposizioni appropriate in relazione all’uso dell’equipaggiamento interessato;

b)

il permesso è limitato al periodo di tempo che lo Stato di bandiera considera necessario per completare la prova, che dovrebbe essere il più breve possibile;

c)

l’equipaggiamento marittimo non è utilizzato al posto dell’equipaggiamento conforme ai requisiti della presente direttiva, né sostituisce tale equipaggiamento, il quale rimane a bordo della nave UE, essere funzionante e pronto all’uso immediato.

Articolo 32

Deroghe in circostanze eccezionali

1.   In circostanze eccezionali, debitamente giustificate dall’amministrazione dello Stato di bandiera, qualora l’equipaggiamento marittimo debba essere sostituito in un porto al di fuori dell’Unione, in cui non è ragionevolmente praticabile in termini di tempi, ritardi e costi, installare a bordo equipaggiamento provvisto del marchio di conformità, è consentito installare a bordo altro equipaggiamento marittimo nel rispetto dei paragrafi da 2 a 4.

2.   L’equipaggiamento marittimo installato a bordo è corredato della documentazione rilasciata da uno Stato membro dell’IMO parte contraente delle pertinenti convenzioni che ne certifica la conformità ai relativi requisiti dell’IMO.

3.   L’amministrazione dello Stato di bandiera è informata immediatamente sulla natura e le caratteristiche del suddetto equipaggiamento marittimo.

4.   L’amministrazione dello Stato di bandiera si accerta, quanto prima possibile, che l’equipaggiamento marittimo di cui al paragrafo 1 e la documentazione sulle prove siano conformi ai requisiti pertinenti previsti dagli strumenti internazionali e dalla presente direttiva.

5.   Qualora sia dimostrato che un equipaggiamento marittimo specifico provvisto del marchio di conformità non è disponibile sul mercato, lo Stato membro di bandiera può autorizzare l’installazione a bordo di altro equipaggiamento marittimo, fatti salvi i paragrafi da 6 a 8.

6.   L’equipaggiamento marittimo autorizzato è quanto più possibile conforme ai requisiti e alle norme di prova di cui all’articolo 4.

7.   L’equipaggiamento marittimo installato a bordo è corredato di un certificato provvisorio di approvazione rilasciato dallo Stato membro di bandiera o da un altro Stato membro indicante:

a)

l’equipaggiamento provvisto del marchio di conformità che deve essere sostituito dall’equipaggiamento certificato;

b)

le esatte circostanze in cui è stato rilasciato il certificato di approvazione e, in particolare, l’indisponibilità sul mercato dell’equipaggiamento provvisto del marchio di conformità;

c)

gli esatti requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza sulla base dei quali l’equipaggiamento è stato approvato dallo Stato membro di certificazione;

d)

le eventuali norme di prova applicate nelle procedure di approvazione pertinenti.

8.   Lo Stato membro che rilascia un certificato di approvazione provvisorio ne informa sollecitamente la Commissione. Se la Commissione ritiene che non siano rispettate le condizioni dei paragrafi 6 e 7, può chiedere allo Stato membro di revocare tale certificato o di adottare altre misure appropriate mediante atti di esecuzione. Gli atti di esecuzione in questione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 38, paragrafo 2.

CAPO 6

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 33

Scambio di esperienze

La Commissione provvede all’organizzazione di scambi di esperienze tra le autorità nazionali degli Stati membri responsabili della politica di notifica, specialmente riguardo alla vigilanza del mercato.

Articolo 34

Coordinamento degli organismi notificati

1.   La Commissione garantisce l’istituzione e il corretto funzionamento di un coordinamento e una cooperazione appropriati tra organismi notificati sotto forma di un gruppo settoriale di organismi notificati.

2.   Gli Stati membri garantiscono che gli organismi da essi notificati partecipino ai lavori di tale gruppo settoriale, direttamente o mediante rappresentanti all’uopo designati.

Articolo 35

Misure di esecuzione

1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, per mezzo del sistema di informazione reso all’uopo disponibile dalla Commissione, il nome e il recapito delle autorità competenti per l’applicazione della presente direttiva. La Commissione redige, aggiorna periodicamente e pubblica l’elenco di dette autorità.

2.   Per ciascun elemento dell’equipaggiamento marittimo, per il quale è prevista dalle convenzioni internazionali l’approvazione da parte dello Stato di bandiera, la Commissione indica per mezzo di atti di esecuzione i pertinenti requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza come pure le norme di prova di cui agli strumenti internazionali. Al momento dell’adozione di tali atti, la Commissione indica in maniera esplicita le date a decorrere dalle quali tali requisiti e norme di prova devono applicarsi, comprese le date di immissione sul mercato e installazione a bordo, in conformità degli strumenti internazionali e tenendo conto dei calendari per la costruzione di navi. La Commissione può altresì specificare i criteri comuni e le procedure dettagliate per la loro applicazione.

3.   Mediante atti di esecuzione la Commissione indica i pertinenti requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza di nuova adozione negli strumenti internazionali e che si applicano all’equipaggiamento installato a bordo prima della loro adozione, al fine di assicurare che detto equipaggiamento presente a bordo delle navi UE sia conforme agli strumenti internazionali.

4.   La Commissione crea e gestisce una banca dati contenente quantomeno le seguenti informazioni:

a)

l’elenco e le informazioni essenziali dei certificati di conformità rilasciati a norma della presente direttiva, forniti dagli organismi notificati;

b)

l’elenco e le informazioni essenziali delle dichiarazioni di conformità rilasciate a norma della presente direttiva, fornite dai fabbricanti;

c)

un elenco aggiornato degli strumenti internazionali e dei requisiti e norme di prova applicabili a norma dell’articolo 4, paragrafo 4;

d)

l’elenco e il testo completo dei criteri e delle procedure di cui al paragrafo 2;

e)

i requisiti e le condizioni relativi all’etichetta elettronica, di cui all’articolo 11, ove applicabili;

f)

eventuali altre informazioni utili allo scopo di facilitare la corretta applicazione della presente direttiva da parte degli Stati membri, degli organismi notificati e degli operatori economici.

Tale banca dati sarà accessibile agli Stati membri e, a scopo puramente informativo, sarà consultabile anche dal pubblico.

5.   Gli atti di esecuzione di cui al presente articolo sono adottati nella forma di regolamenti della Commissione secondo la procedura di esame di cui all’articolo 38, paragrafo 2.

Articolo 36

Modifiche

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 37 allo scopo di aggiornare i riferimenti alle norme, come indicato nell’allegato III, quando nuove norme divengano disponibili.

Articolo 37

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare gli atti delegati di cui agli articoli 8, 11, 27 e 36 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 17 settembre 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui agli articoli 8, 11, 27 e 36 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di poteri ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L’atto delegato adottato ai sensi degli articoli 8, 11, 27 e 36 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 38

Comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS), istituito dal regolamento (CE) n. 2099/2002. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l’articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 39

Recepimento

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 18 settembre 2016, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 18 settembre 2016.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 40

Abrogazione

1.   La direttiva 96/98/CE è abrogata a decorrere dal 18 settembre 2016.

2.   I requisiti e le norme di prova per l’equipaggiamento marittimo applicabili al 18 settembre 2016 a norma delle disposizioni del diritto nazionale adottate dagli Stati membri al fine di conformarsi alla direttiva 96/98/CE continuano ad applicarsi fino all’entrata in vigore degli atti di esecuzione di cui all’articolo 35, paragrafo 2.

3.   I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva.

Articolo 41

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 42

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

S. GOZI


(1)  GU C 161 del 6.6.2013, pag. 93.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 23 luglio 2014.

(3)  Direttiva 96/98/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1996, sull’equipaggiamento marittimo (GU L 46 del 17.2.1997, pag. 25).

(4)  Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE del Consiglio (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82).

(5)  Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

(6)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(7)  Regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza marittima (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1).

(8)  Regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) (GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1).

(9)  Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37).

(10)  Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).


ALLEGATO I

MARCHIO DI CONFORMITÀ

Il marchio di conformità ha la forma seguente:

Image

In caso di riduzione o di ingrandimento del marchio di conformità, devono essere rispettate le proporzioni indicate nel simbolo graduato.

I diversi elementi del marchio di conformità devono avere sostanzialmente la stessa dimensione verticale che non può essere inferiore a 5 mm.

Tale dimensione minima può essere ignorata per oggetti in scala ridotta.


ALLEGATO II

PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

I.   MODULO B: ESAME CE DEL TIPO

1.

L’esame CE del tipo è la parte di una procedura di valutazione della conformità con cui un organismo notificato esamina il progetto tecnico di un equipaggiamento marittimo, nonché verifica e certifica che il progetto tecnico di tale equipaggiamento rispetti i pertinenti requisiti.

2.

L’esame CE del tipo può essere effettuato in uno dei modi qui di seguito esposti:

esame di un campione, rappresentativo della produzione prevista, del prodotto finito (tipo di produzione),

valutazione dell’adeguatezza del progetto tecnico dell’equipaggiamento marittimo, effettuata esaminando la documentazione tecnica e la documentazione di cui al punto 3, unita all’esame di esemplari, rappresentativi della produzione prevista, di una o più parti critiche del prodotto (combinazione tra tipo di produzione e tipo di progetto).

3.

Il fabbricante presenta la richiesta di esame CE del tipo a un organismo notificato di sua scelta.

La domanda contiene:

il nome e l’indirizzo del fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, il nome e l’indirizzo di quest’ultimo,

una dichiarazione scritta in cui si precisi che la medesima domanda non è stata presentata ad alcun altro organismo notificato,

la documentazione tecnica. La documentazione tecnica deve permettere di valutare la conformità dell’equipaggiamento marittimo ai requisiti applicabili degli strumenti internazionali, di cui all’articolo 4, e comprende un’analisi e una valutazione adeguate dei rischi. La documentazione tecnica precisa i requisiti applicabili e riguarda, se necessario ai fini della valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento dell’equipaggiamento marittimo. La documentazione tecnica contiene, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti:

a)

una descrizione generale dell’equipaggiamento marittimo;

b)

i disegni relativi alla progettazione di massima e alla fabbricazione e gli schemi dei componenti, dei sottoinsiemi, dei circuiti ecc.;

c)

le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento dell’equipaggiamento marittimo;

d)

un elenco dei requisiti e delle norme di prova applicabili all’equipaggiamento marittimo interessato conformemente alla presente direttiva oltre a una descrizione delle soluzioni adottate per conformarsi a tali requisiti;

e)

i risultati dei calcoli di progetto, degli esami effettuati ecc.; e

f)

le relazioni sulle prove;

i campioni, rappresentativi della produzione prevista. L’organismo notificato può chiedere altri campioni dello stesso tipo se necessari a effettuare il programma di prove,

la documentazione attestante l’adeguatezza delle soluzioni del progetto tecnico. La documentazione indica gli eventuali documenti utilizzati. La documentazione comprende, se necessario, i risultati di prove effettuate dall’apposito laboratorio del fabbricante, o da un altro laboratorio di prova, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità.

4.

L’organismo notificato:

per quanto riguarda l’equipaggiamento marittimo:

4.1.

esamina la documentazione tecnica e gli elementi di prova per valutare l’adeguatezza del progetto tecnico dell’equipaggiamento marittimo;

per quanto riguarda i campioni:

4.2.

verifica che i campioni siano stati fabbricati in conformità della documentazione tecnica e individua gli elementi progettati conformemente alle disposizioni applicabili dei requisiti e delle norme di prova pertinenti, nonché gli elementi progettati senza applicare le relative disposizioni di tali norme;

4.3.

esegue o fa eseguire esami e prove adeguati in conformità della presente direttiva;

4.4.

concorda con il fabbricante un luogo in cui effettuare gli esami e le prove.

5.

L’organismo notificato redige una relazione di valutazione che elenca le iniziative intraprese in conformità del punto 4 e i relativi risultati. Senza pregiudicare i propri obblighi di fronte alle autorità di notifica, l’organismo notificato rende pubblico l’intero contenuto della relazione, o parte di esso, solo con l’accordo del fabbricante.

6.

Se il tipo rispetta i requisiti degli strumenti internazionali specifici che si applicano all’equipaggiamento marittimo interessato, l’organismo notificato rilascia al fabbricante un certificato d’esame CE del tipo. Il certificato riporta nome e indirizzo del fabbricante, le conclusioni dell’esame, le eventuali condizioni di validità e i dati necessari per identificare il tipo omologato. Il certificato può avere uno o più allegati.

Il certificato e i suoi allegati contengono ogni informazione utile che permetta di valutare la conformità dei prodotti fabbricati al tipo esaminato e consentire il controllo del prodotto in funzione.

Se il tipo non soddisfa i requisiti applicabili degli strumenti internazionali, l’organismo notificato rifiuta di rilasciare un certificato di esame CE del tipo e informa di tale decisione il richiedente, motivando dettagliatamente il suo rifiuto.

7.

Qualora il tipo omologato non sia più conforme ai requisiti applicabili, l’organismo notificato determina se siano necessarie ulteriori prove o una nuova procedura di valutazione della conformità.

Il fabbricante informa l’organismo notificato in possesso della documentazione tecnica relativa al certificato dell’esame CE del tipo di tutte le modifiche al tipo omologato che possano influire sulla conformità dell’equipaggiamento marittimo ai requisiti dei pertinenti strumenti internazionali o sulle condizioni di validità del certificato. Tali modifiche richiedono un’ulteriore omologazione, sotto forma di un supplemento al certificato originario dell’esame CE del tipo.

8.

Ogni organismo notificato informa le proprie autorità di notifica dei certificati d’esame CE del tipo e/o dei supplementi da esso rilasciati o ritirati e periodicamente, o a richiesta, rende disponibile alle autorità di notifica l’elenco dei certificati e/o dei supplementi respinti, sospesi o altrimenti limitati.

Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati dei certificati d’esame CE del tipo e/o dei supplementi da esso respinti, ritirati, sospesi o altrimenti limitati e, su richiesta, dei certificati e/o dei supplementi da esso rilasciati.

La Commissione, gli Stati membri e gli altri organismi notificati possono ottenere, su richiesta, copia dei certificati d’esame CE del tipo e/o dei relativi supplementi. La Commissione e gli Stati membri possono ottenere, su richiesta, copia della documentazione tecnica e dei risultati degli esami effettuati dall’organismo notificato. L’organismo notificato conserva una copia del certificato dell’esame CE del tipo, degli allegati e dei supplementi, nonché l’archivio tecnico contenente la documentazione presentata dal fabbricante, fino alla scadenza della validità del certificato.

9.

Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali una copia del certificato dell’esame CE del tipo, degli allegati e dei supplementi insieme alla documentazione tecnica per un periodo di tempo pari ad almeno dieci anni dopo l’apposizione del marchio di conformità sull’ultimo prodotto fabbricato e, in ogni caso, non inferiore al periodo di vita atteso dell’equipaggiamento marittimo.

10.

Il rappresentante autorizzato del fabbricante può presentare la richiesta di cui al punto 3 e adempiere gli obblighi di cui ai punti 7 e 9, purché siano specificati nel mandato.

II.   MODULO D: CONFORMITÀ AL TIPO BASATA SULLA GARANZIA DELLA QUALITÀ NEL PROCESSO DI PRODUZIONE

1.   La conformità basata sulla garanzia della qualità nel processo di produzione è la parte di una procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2 e 5 nonché garantisce e dichiara, sotto la propria esclusiva responsabilità, che l’equipaggiamento marittimo interessato è conforme al tipo descritto nel certificato d’esame CE del tipo e risponde ai requisiti degli strumenti internazionali ad esso applicabili.

2.   Fabbricazione

Il fabbricante adotta un sistema riconosciuto di qualità per la produzione, l’ispezione del prodotto finale e la prova dei prodotti interessati, come specificato al punto 3, ed è soggetto alla sorveglianza di cui al punto 4.

3.   Sistema qualità

3.1.

Il fabbricante presenta una domanda di valutazione del suo sistema qualità all’organismo notificato di sua scelta per l’equipaggiamento marittimo in questione.

La domanda contiene:

il nome e l’indirizzo del fabbricante e, qualora la domanda sia presentata dal suo rappresentante autorizzato, anche il nome e l’indirizzo di quest’ultimo,

una dichiarazione scritta in cui si precisi che la medesima domanda non sia stata presentata ad alcun altro organismo notificato,

tutte le informazioni utili sulla categoria di equipaggiamento marittimo prevista;

la documentazione relativa al sistema qualità,

la documentazione tecnica relativa al tipo omologato e una copia del certificato d’esame CE del tipo.

3.2.

Il sistema qualità garantisce la conformità dei prodotti al tipo descritto dal certificato d’esame CE del tipo e ai requisiti degli strumenti internazionali a essi applicabili.

Tutti gli elementi, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. La documentazione relativa al sistema qualità deve consentire un’interpretazione uniforme di programmi, piani, manuali e registri riguardanti la qualità.

Detta documentazione include in particolare un’adeguata descrizione:

degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle responsabilità e dei poteri di gestione per quanto concerne la qualità del prodotto,

delle tecniche, dei processi e degli interventi sistematici di fabbricazione, di controllo e di garanzia della qualità che si intende applicare,

degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione, con indicazione della loro frequenza,

documenti sulla qualità, come relazioni sulle ispezioni e dati relativi alle prove e alle tarature, relazioni sulle qualifiche del personale interessato ecc.; e

dei mezzi per il controllo del livello di qualità richiesto da parte del prodotto e del funzionamento efficace del sistema qualità.

3.3.

L’organismo notificato valuta il sistema qualità per determinare se esso soddisfi i requisiti di cui al punto 3.2.

Oltre all’esperienza con i sistemi di gestione della qualità, almeno un membro del gruppo incaricato dell’audit deve avere esperienza nella valutazione del settore e della tecnologia dell’equipaggiamento marittimo in questione e conoscere i requisiti applicabili degli strumenti internazionali. L’audit comprende una visita di valutazione agli impianti del fabbricante. Il gruppo incaricato dell’audit esamina la documentazione tecnica di cui al punto 3.1, quinto trattino, al fine di verificare la capacità del fabbricante di individuare i requisiti pertinenti degli strumenti internazionali e di effettuare esami atti a garantire la conformità del prodotto a tali requisiti.

La decisione è notificata al fabbricante. La notifica contiene le conclusioni dell’audit e la motivazione circostanziata della decisione.

3.4.

Il fabbricante si impegna ad adempiere gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.

3.5.

Il fabbricante tiene informato l’organismo notificato che ha approvato il sistema qualità di qualsiasi modifica prevista al sistema qualità.

L’organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema qualità modificato possa continuare a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se sia necessaria una nuova valutazione.

L’organismo notificato comunica la sua decisione al fabbricante. La notifica contiene le conclusioni dell’esame e la motivazione circostanziata della decisione.

4.   Sorveglianza sotto la responsabilità dell’organismo notificato

4.1.

La sorveglianza è intesa a garantire che il fabbricante adempia correttamente tutti gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato.

4.2.

Il fabbricante consente all’organismo notificato di accedere a fini di valutazione nei locali di fabbricazione, ispezione, prova e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare:

la documentazione relativa al sistema qualità,

la documentazione in materia di qualità, quali relazioni sulle ispezioni e dati relativi alle prove, alle tarature, relazioni sulle qualifiche del personale interessato ecc.

4.3.

L’organismo notificato effettua periodicamente audit per assicurarsi che il fabbricante mantenga e applichi il sistema qualità e trasmette al fabbricante una relazione sugli audit effettuati.

4.4.

Inoltre, l’organismo notificato può effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante, fatto salvo il caso in cui, a norma del diritto nazionale e per motivi attinenti alla difesa e alla sicurezza, a tali visite si applichino determinate restrizioni. In tali occasioni, l’organismo notificato può effettuare, o far effettuare, prove sul prodotto per verificare il corretto funzionamento del sistema qualità. L’organismo notificato trasmette al fabbricante una relazione sulla visita e, se sono state effettuate prove, una relazione sulle medesime.

5.   Marcatura e dichiarazione di conformità

5.1.

A ogni singolo prodotto conforme al tipo descritto nel certificato dell’esame CE del tipo e rispondente ai requisiti applicabili degli strumenti internazionali, il fabbricante appone il marchio di conformità di cui all’articolo 9 e, sotto la responsabilità dell’organismo notificato di cui al punto 3.1, il numero d’identificazione di quest’ultimo.

5.2.

Il fabbricante redige una dichiarazione scritta di conformità per ciascun modello del prodotto e la tiene a disposizione delle autorità nazionali per un periodo di tempo pari ad almeno dieci anni dopo l’apposizione del marchio di conformità sull’ultimo prodotto fabbricato e, in ogni caso, non inferiore al periodo di vita atteso dell’equipaggiamento marittimo. La dichiarazione di conformità identifica l’equipaggiamento marittimo per cui è stata redatta.

Una copia di tale dichiarazione è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

6.   Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità competenti per un periodo di tempo pari ad almeno dieci anni dopo l’apposizione del marchio di conformità sull’ultimo prodotto fabbricato e, in ogni caso, non inferiore al periodo di vita atteso dell’equipaggiamento marittimo:

la documentazione di cui al punto 3.1,

le modifiche di cui al punto 3.5 e la relativa approvazione,

le decisioni e le relazioni trasmesse dall’organismo notificato di cui ai punti 3.5, 4.3 e 4.4.

7.   Ciascun organismo notificato informa le proprie autorità di notifica circa le approvazioni dei sistemi qualità rilasciate o ritirate, e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione di tali autorità l’elenco delle approvazioni dei sistemi qualità da esso rifiutate, sospese o altrimenti limitate.

Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le approvazioni dei sistemi di qualità da esso rifiutate, sospese, ritirate o altrimenti limitate e, su richiesta, le approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate.

8.   Rappresentante autorizzato

Gli obblighi spettanti al fabbricante di cui ai punti 3.1, 3.5, 5 e 6 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.

III.   MODULO E: CONFORMITÀ AL TIPO BASATA SULLA GARANZIA DI QUALITÀ DEL PRODOTTO

1.   La conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del prodotto è la parte di una procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2 e 5 nonché garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che l’equipaggiamento marittimo interessato è conforme al tipo descritto nel certificato d’esame CE del tipo e risponde ai requisiti degli strumenti internazionali ad esso applicabili.

2.   Fabbricazione

Il fabbricante adotta un sistema riconosciuto di qualità per l’ispezione del prodotto finale e la prova dei prodotti interessati, come specificato al punto 3, ed è soggetto alla sorveglianza di cui al punto 4.

3.   Sistema qualità

3.1.

Il fabbricante presenta una domanda di valutazione del suo sistema qualità all’organismo notificato di sua scelta per l’equipaggiamento marittimo in questione.

La domanda contiene:

il nome e l’indirizzo del fabbricante e, qualora la domanda sia presentata dal suo rappresentante autorizzato, anche il nome e l’indirizzo di quest’ultimo,

una dichiarazione scritta in cui si precisi che la medesima domanda non sia stata presentata ad alcun altro organismo notificato,

tutte le informazioni utili sulla categoria di equipaggiamento marittimo prevista,

la documentazione relativa al sistema qualità; e

la documentazione tecnica relativa al tipo omologato e una copia del certificato d’esame CE del tipo.

3.2.

Il sistema qualità deve garantire la conformità dei prodotti al tipo descritto dal certificato d’esame CE del tipo e ai requisiti applicabili degli strumenti internazionali.

Tutti gli elementi, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. La documentazione relativa al sistema qualità deve consentire un’interpretazione uniforme di programmi, piani, manuali e registri riguardanti la qualità.

Detta documentazione include in particolare un’adeguata descrizione:

degli obiettivi di qualità e della struttura organizzativa, delle responsabilità e dei poteri del personale direttivo in materia di qualità dei prodotti,

degli esami e delle prove che saranno effettuati dopo la fabbricazione,

della documentazione in materia di qualità, quali relazioni sulle ispezioni e dati relativi alle prove, alle tarature, relazioni sulle qualifiche del personale interessato; ecc.,

dei mezzi di controllo del funzionamento efficace del sistema qualità.

3.3.

L’organismo notificato valuta il sistema qualità per determinare se esso soddisfi i requisiti di cui al punto 3.2.

Oltre all’esperienza con i sistemi di gestione della qualità, almeno un membro del gruppo incaricato dell’audit deve avere esperienza nella valutazione del settore e della tecnologia dell’equipaggiamento marittimo in questione e conoscere i requisiti applicabili degli strumenti internazionali. L’audit comprende una visita di valutazione agli impianti del fabbricante. Il gruppo incaricato dell’audit esamina la documentazione tecnica di cui al punto 3.1, quinto trattino, al fine di verificare la capacità del fabbricante di individuare i requisiti pertinenti degli strumenti internazionali e di effettuare esami atti a garantire la conformità del prodotto a tali requisiti.

La decisione è notificata al fabbricante. La notifica contiene le conclusioni dell’audit e la motivazione circostanziata della decisione.

3.4.

Il fabbricante si impegna ad adempiere gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.

3.5.

Il fabbricante tiene informato l’organismo notificato che ha approvato il sistema qualità di qualsiasi modifica prevista al sistema qualità.

L’organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema qualità modificato possa continuare a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se sia necessaria una nuova valutazione.

L’organismo notificato comunica la sua decisione al fabbricante. La notifica contiene le conclusioni dell’esame e la motivazione circostanziata della decisione.

4.   Sorveglianza sotto la responsabilità dell’organismo notificato

4.1.

La sorveglianza è intesa a garantire che il fabbricante adempia correttamente tutti gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato.

4.2.

Il fabbricante consente all’organismo notificato di accedere a fini di valutazione nei locali di fabbricazione, ispezione, prova e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare:

la documentazione relativa al sistema qualità,

la documentazione in materia di qualità, quali relazioni sulle ispezioni e dati relativi alle prove, alle tarature, relazioni sulle qualifiche del personale interessato ecc.

4.3.

L’organismo notificato effettua periodicamente audit per assicurarsi che il fabbricante mantenga e applichi il sistema qualità e trasmette al fabbricante una relazione sugli audit effettuati.

4.4.

Inoltre, l’organismo notificato può effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante, fatto salvo il caso in cui, a norma del diritto nazionale e per motivi attinenti alla difesa e alla sicurezza, a tali visite si applichino determinate restrizioni. In tali occasioni, l’organismo notificato può effettuare, o far effettuare, prove sul prodotto per verificare il corretto funzionamento del sistema qualità. L’organismo notificato trasmette al fabbricante una relazione sulla visita e, se sono state effettuate prove, una relazione sulle medesime.

5.   Marcatura e dichiarazione di conformità

5.1.

A ogni singolo prodotto conforme al tipo descritto nel certificato dell’esame CE del tipo e rispondente ai requisiti applicabili degli strumenti internazionali, il fabbricante appone il marchio di conformità di cui all’articolo 9 e, sotto la responsabilità dell’organismo notificato di cui al punto 3.1, il numero d’identificazione di quest’ultimo.

5.2.

Il fabbricante redige una dichiarazione scritta di conformità per ciascun modello del prodotto e la tiene a disposizione delle autorità nazionali per un periodo di tempo pari ad almeno dieci anni dopo l’apposizione del marchio di conformità sull’ultimo prodotto fabbricato e, in ogni caso, non inferiore al periodo di vita atteso dell’equipaggiamento marittimo. La dichiarazione di conformità identifica l’equipaggiamento marittimo per cui è stata redatta.

Una copia di tale dichiarazione è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

6.   Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità competenti per un periodo di tempo pari ad almeno dieci anni dopo l’apposizione del marchio di conformità sull’ultimo prodotto fabbricato e, in ogni caso, non inferiore al periodo di vita atteso dell’equipaggiamento marittimo:

la documentazione di cui al punto 3.1,

le modifiche di cui al punto 3.5 e la relativa approvazione,

le decisioni e le relazioni trasmesse dall’organismo notificato di cui ai punti 3.5, 4.3 e 4.4.

7.   Ciascun organismo notificato informa le proprie autorità di notifica circa le approvazioni dei sistemi qualità rilasciate o ritirate, e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione di tali autorità l’elenco delle approvazioni dei sistemi qualità da esso rifiutate, sospese o altrimenti limitate.

Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le approvazioni dei sistemi qualità da esso rifiutate, sospese o ritirate e, su richiesta, le approvazioni dei sistema qualità da esso rilasciate.

8.   Rappresentante autorizzato

Gli obblighi spettanti al fabbricante di cui ai punti 3.1, 3.5, 5 e 6 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.

IV.   MODULO F: CONFORMITÀ AL TIPO BASATA SULLA VERIFICA DEL PRODOTTO

1.   La conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto è la parte di una procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2, 5.1 e 6 nonché garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che i prodotti interessati, al quale sono state applicate le disposizioni di cui al punto 3, sono conformi al tipo descritto nel certificato d’esame CE del tipo e rispondono ai requisiti degli strumenti internazionali ad essi applicabili.

2.   Fabbricazione

Il fabbricante prende tutti i provvedimenti necessari affinché il processo di fabbricazione e il suo controllo garantiscano la conformità dei prodotti fabbricati al tipo omologato descritto nel certificato dell’esame CE del tipo e ai requisiti degli strumenti internazionali ad essi applicabili.

3.   Verifica

L’organismo notificato scelto dal fabbricante effettua esami e prove atti a controllare la conformità dei prodotti al tipo omologato descritto nel certificato d’esame CE del tipo e ai requisiti idonei degli strumenti internazionali.

Gli esami e le prove di controllo della conformità dei prodotti ai requisiti idonei sono effettuati, a scelta del fabbricante, o esaminando e provando ogni prodotto come precisato al punto 4, o esaminando e provando i prodotti su base statistica come precisato al punto 5.

4.   Verifica della conformità mediante l’esame e la prova di ogni prodotto

4.1.

Tutti i prodotti sono esaminati singolarmente e sottoposti a prova in conformità della presente direttiva per verificare la loro conformità al tipo omologato descritto nel certificato d’esame CE del tipo e ai requisiti idonei degli strumenti internazionali.

4.2.

L’organismo notificato rilascia un certificato di conformità relativo agli esami e alle prove effettuate e appone, o fa apporre sotto la sua responsabilità, a ogni prodotto omologato il proprio numero di identificazione.

Il fabbricante tiene i certificati di conformità a disposizione per le ispezioni delle autorità nazionali per un periodo di tempo pari ad almeno dieci anni dopo l’apposizione del marchio di conformità sull’ultimo prodotto fabbricato e, in ogni caso, non inferiore al periodo di vita atteso dell’equipaggiamento marittimo.

5.   Verifica statistica della conformità

5.1.

Il fabbricante adotta tutti i provvedimenti necessari affinché il processo di fabbricazione e il suo controllo garantiscano l’omogeneità di ciascun lotto prodotto e presenta alla verifica i propri prodotti in forma di lotti omogenei.

5.2.

Da ciascun lotto è prelevato un campione a caso. Tutti i prodotti di un campione sono esaminati singolarmente e sottoposti a prova in conformità della presente direttiva per garantirne la conformità ai requisiti applicabili degli strumenti internazionali e determinare se un lotto sia accettato o respinto.

5.3.

Se un lotto è accettato, sono considerati approvati tutti i prodotti che lo compongono, esclusi i prodotti del campione risultati non conformi.

L’organismo notificato rilascia un certificato di conformità riguardo agli esami e alle prove effettuati e appone, o fa apporre sotto la sua responsabilità, il proprio numero di identificazione su ogni prodotto approvato.

Il fabbricante tiene i certificati di conformità a disposizione delle autorità nazionali per un periodo di tempo pari ad almeno dieci anni dopo l’apposizione del marchio di conformità sull’ultimo prodotto fabbricato e, in ogni caso, non inferiore al periodo di vita atteso dell’equipaggiamento marittimo.

5.4.

Se un lotto è respinto, l’organismo notificato o l’autorità competente adotta le misure del caso per impedire l’immissione sul mercato di tale lotto. Se i lotti sono respinti di frequente l’organismo notificato può sospendere la verifica statistica e adottare opportuni provvedimenti.

6.   Marcatura e dichiarazione di conformità

6.1.

A ogni singolo prodotto conforme al tipo descritto nel certificato dell’esame CE del tipo e rispondente ai requisiti applicabili degli strumenti internazionali, il fabbricante appone il marchio di conformità di cui all’articolo 9 e, sotto la responsabilità dell’organismo notificato di cui al punto 3, il numero d’identificazione di quest’ultimo.

6.2.

Il fabbricante redige una dichiarazione scritta di conformità per ciascun modello del prodotto e la tiene a disposizione delle autorità nazionali per un periodo di tempo pari ad almeno dieci anni dopo l’apposizione del marchio di conformità sull’ultimo prodotto fabbricato e, in ogni caso, non inferiore al periodo di vita atteso dell’equipaggiamento marittimo. La dichiarazione di conformità identifica l’equipaggiamento marittimo per cui è stata redatta.

Una copia di tale dichiarazione è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

7.   Previo accordo dell’organismo notificato, e sotto la sua responsabilità, il fabbricante può apporre ai prodotti il numero d’identificazione di tale organismo nel corso del processo di fabbricazione.

8.   Rappresentante autorizzato

Gli obblighi spettanti al fabbricante possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato. Un rappresentante autorizzato non può adempiere gli obblighi spettanti al fabbricante di cui ai punti 2 e 5.1.

V.   MODULO G: CONFORMITÀ BASATA SULLA VERIFICA DELL’UNITÀ

1.   La conformità basata sulla verifica dell’unità è la procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi stabiliti ai punti 2, 3 e 5, nonché garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che il prodotto interessato, al quale sono state applicate le disposizioni di cui al punto 4, è conforme ai requisiti degli strumenti internazionali ad esso applicabili.

2.   Documentazione tecnica

Il fabbricante redige la documentazione tecnica e la mette a disposizione dell’organismo notificato di cui al punto 4. La documentazione deve permettere di valutare la conformità del prodotto ai requisiti pertinenti e comprende un’adeguata analisi e valutazione dei rischi. La documentazione tecnica precisa i requisiti applicabili e riguarda, se necessario ai fini della valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento del prodotto. La documentazione tecnica, ove applicabile, contiene almeno i seguenti elementi:

una descrizione generale del prodotto,

i disegni relativi alla progettazione di massima e alla fabbricazione e gli schemi dei componenti, dei sottoinsiemi, dei circuiti ecc.,

le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento del prodotto,

un elenco dei requisiti e delle norme di prova applicabili all’equipaggiamento marittimo interessato conformemente alla presente direttiva oltre a una descrizione delle soluzioni adottate per conformarsi a tali requisiti,

i risultati dei calcoli di progetto, degli esami effettuati; e

le relazioni sulle prove.

Il fabbricante tiene a disposizione delle competenti autorità nazionali la documentazione tecnica per un periodo di tempo pari ad almeno dieci anni dopo l’apposizione del marchio di conformità sull’ultimo prodotto fabbricato e, in ogni caso, non inferiore al periodo di vita atteso dell’equipaggiamento marittimo.

3.   Fabbricazione

Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione e il relativo controllo assicurino la conformità del prodotto fabbricato ai requisiti applicabili degli strumenti internazionali.

4.   Verifica

Un organismo notificato scelto dal fabbricante effettua opportuni esami e prove, in conformità della presente direttiva, per verificare la conformità del prodotto ai requisiti applicabili degli strumenti internazionali.

L’organismo notificato rilascia un certificato di conformità relativo agli esami e alle prove effettuati e appone, o fa apporre sotto la propria responsabilità, il proprio numero di identificazione sul prodotto approvato.

Il fabbricante tiene i certificati di conformità a disposizione delle autorità nazionali per un periodo di tempo pari ad almeno dieci anni dopo l’apposizione del marchio di conformità sull’ultimo prodotto fabbricato e, in ogni caso, non inferiore al periodo di vita atteso dell’equipaggiamento marittimo.

5.   Marcatura e dichiarazione di conformità

5.1.

A ogni prodotto rispondente ai requisiti applicabili degli strumenti internazionali il fabbricante appone il marchio di conformità di cui all’articolo 9 e, sotto la responsabilità dell’organismo notificato di cui al punto 4, il numero d’identificazione di quest’ultimo.

5.2.

Il fabbricante redige una dichiarazione scritta di conformità e la tiene a disposizione delle autorità nazionali per un periodo di tempo pari ad almeno dieci anni dopo l’apposizione del marchio di conformità sull’ultimo prodotto fabbricato e, in ogni caso, non inferiore al periodo di vita atteso dell’equipaggiamento marittimo. La dichiarazione di conformità identifica il prodotto per il quale è stata redatta.

Una copia di tale dichiarazione è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

6.   Rappresentante autorizzato

Gli obblighi spettanti al fabbricante di cui ai punti 2 e 5 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, per conto del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.


ALLEGATO III

REQUISITI CUI DEVONO CONFORMARSI GLI ORGANISMI DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ PER DIVENTARE ORGANISMI NOTIFICATI

1.

Ai fini della notifica, l’organismo di valutazione della conformità rispetta i requisiti di cui ai punti da 2 a 11.

2.

L’organismo di valutazione della conformità è istituito a norma della legge nazionale e ha personalità giuridica.

3.

L’organismo di valutazione della conformità è un organismo terzo indipendente dall’organizzazione o dall’equipaggiamento marittimo che valuta.

4.

Un organismo appartenente a un’associazione d’imprese o a una federazione professionale che rappresenta imprese coinvolte nella progettazione, nella fabbricazione, nella fornitura, nell’assemblaggio, nell’utilizzo o nella manutenzione dell’equipaggiamento marittimo che esso valuta può essere ritenuto un organismo del genere a condizione che siano dimostrate l’ indipendenza e l’assenza di qualsiasi conflitto di interesse dell’organismo di valutazione della conformità.

5.

L’organismo di valutazione della conformità, i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformità non sono né il progettista, né il fabbricante, né il fornitore, né l’installatore, né l’acquirente, né il proprietario, né l’utilizzatore, né il responsabile della manutenzione dell’equipaggiamento marittimo sottoposto alla sua valutazione, né il rappresentante autorizzato di uno di questi soggetti. Ciò non preclude l’uso di prodotti valutati che sono necessari per il funzionamento dell’organismo di valutazione della conformità né l’uso di tali prodotti a scopi personali.

6.

L’organismo di valutazione della conformità, i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformità non intervengono direttamente nella progettazione, fabbricazione o costruzione, nell’immissione sul mercato, nell’installazione, nell’utilizzo o nella manutenzione di tale equipaggiamento marittimo, né rappresentano i soggetti impegnati in tali attività. Essi non possono esercitare alcuna attività che possa pregiudicare la propria indipendenza di giudizio o integrità in relazione alle attività di valutazione della conformità per la quale sono notificati. Ciò vale in particolare per i servizi di consulenza.

7.

Gli organismi di valutazione della conformità garantiscono che le attività delle loro affiliate o dei loro subappaltatori non si ripercuotano sulla riservatezza, sull’obiettività o sull’imparzialità delle loro attività di valutazione della conformità.

8.

Gli organismi di valutazione della conformità e il loro personale eseguono le attività di valutazione della conformità con il massimo dell’integrità professionale e competenza tecnica e sono liberi da qualsivoglia pressione e incentivo, soprattutto di natura finanziaria, che possa influenzare il loro giudizio o i risultati delle loro attività di valutazione, in particolare da persone o gruppi di persone interessati ai risultati di tali attività.

9.

L’organismo di valutazione della conformità è in grado di eseguire tutti i compiti di valutazione della conformità assegnatigli a norma della presente direttiva e per cui è stato notificato, indipendentemente dal fatto che siano eseguiti dall’organismo stesso o per suo conto e sotto la sua responsabilità.

10.

In ogni momento, per ogni procedura di valutazione della conformità e per ogni tipo, categoria o sottocategoria di equipaggiamento marittimo in relazione ai quali è stato notificato, l’organismo di valutazione della conformità ha a sua disposizione:

a)

personale con conoscenze tecniche ed esperienza sufficiente e appropriata per eseguire i compiti di valutazione della conformità;

b)

descrizioni delle procedure in base alle quali si svolge la valutazione della conformità, garantendo la trasparenza di tali procedure e la possibilità di essere riprodotte. Predispone una politica e procedure appropriate che distinguano i compiti che svolge in qualità di organismo notificato dalle altre attività;

c)

le procedure per svolgere le attività che tengono debitamente conto delle dimensioni di un’impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessità della tecnologia dell’equipaggiamento marittimo in questione e della natura di massa o seriale del processo produttivo.

11.

L’organismo di valutazione della conformità dispone dei mezzi necessari per eseguire i compiti tecnici e amministrativi connessi alle attività di valutazione della conformità in modo appropriato e ha accesso a tutti gli strumenti e impianti occorrenti.

12.

Il personale responsabile dell’esecuzione delle attività di valutazione della conformità possiede:

a)

una buona formazione tecnica e professionale che copra tutte le attività di valutazione della conformità in relazione alle quali è stato notificato l’organismo di valutazione della conformità;

b)

soddisfacenti conoscenze dei requisiti relativi alle valutazioni che esegue e un’adeguata autorità per eseguire tali valutazioni;

c)

una conoscenza e una comprensione adeguate dei requisiti e delle norme di prova applicabili e delle disposizioni pertinenti della normativa unionale in materia di armonizzazione, nonché dei regolamenti di attuazione di tale normativa;

d)

la capacità di elaborare certificati, registri e relazioni atti a dimostrare che le valutazioni sono state eseguite.

13.

È garantita l’imparzialità degli organismi di valutazione della conformità, dei loro dirigenti di livello elevato e del personale addetto alle valutazioni.

14.

La remunerazione degli alti dirigenti e del personale addetto alle valutazioni di un organismo di valutazione della conformità non dipende dal numero di valutazioni eseguite o dai risultati di tali valutazioni.

15.

Gli organismi di valutazione della conformità sottoscrivono un contratto di assicurazione per la responsabilità civile, sempre che tale responsabilità non sia assunta dallo Stato ai sensi del diritto nazionale o lo Stato membro stesso non sia direttamente responsabile della valutazione della conformità.

16.

Il personale di un organismo di valutazione della conformità è tenuto al segreto professionale per tutto ciò di cui viene a conoscenza nell’esercizio delle sue funzioni a norma della presente direttiva o di qualsiasi disposizione esecutiva di diritto interno, tranne nei confronti delle autorità competenti degli Stati membri in cui esercita le sue attività. I diritti di proprietà devono essere tutelati.

17.

Gli organismi di valutazione della conformità partecipano alle attività di normalizzazione pertinenti e alle attività del gruppo di coordinamento degli organismi notificati, istituito a norma della presente direttiva, o garantiscono che il loro personale addetto alle valutazioni ne sia informato, e applicano come guida generale le decisioni ed i documenti amministrativi prodotti da tale gruppo.

18.

Gli organismi di valutazione della conformità sono conformi ai requisiti della norma EN ISO/IEC 17065:2012.

19.

Gli organismi di valutazione della conformità si assicurano che i laboratori di prova utilizzati ai fini della valutazione della conformità siano conformi ai requisiti della norma EN ISO/IEC 17025:2005.


ALLEGATO IV

PROCEDURA DI NOTIFICA

1.   Domanda di notifica

1.1.

L’organismo di valutazione della conformità presenta una domanda di notifica all’autorità di notifica dello Stato membro in cui è stabilito.

1.2.

La domanda è corredata di una descrizione delle attività di valutazione della conformità, dei moduli di valutazione della conformità e dell’indicazione delle categorie di equipaggiamento marittimo per le quali tale organismo dichiara di essere competente, nonché dell’eventuale certificato di accreditamento rilasciato da un organismo nazionale di accreditamento attestante che l’organismo di valutazione della conformità soddisfa i requisiti di cui all’allegato III.

1.3.

Qualora l’organismo di valutazione della conformità non possa fornire un certificato di accreditamento, esso fornisce all’autorità di notifica tutte le prove documentali necessarie per la verifica, il riconoscimento e il controllo periodico della sua conformità ai requisiti di cui all’allegato III.

2.   Procedura di notifica

2.1.

Le autorità di notifica possono notificare solo gli organismi di valutazione della conformità che siano conformi a requisiti di cui all’allegato III.

2.2.

Esse notificano tali organismi alla Commissione e agli altri Stati membri utilizzando lo strumento elettronico di notifica sviluppato e gestito dalla Commissione.

2.3.

La notifica include tutti i dettagli delle attività di valutazione della conformità, il modulo o i moduli di valutazione della conformità, l’equipaggiamento marittimo interessato e la relativa attestazione di competenza.

2.4.

Se una notifica non si basa su un certificato di accreditamento ai sensi del punto 1, l’autorità di notifica fornisce alla Commissione e agli altri Stati membri prove documentali attestanti la competenza dell’organismo di valutazione della conformità nonché quanto predisposto affinché tale organismo sia controllato periodicamente e continui a soddisfare i requisiti di cui all’allegato III.

2.5.

L’organismo interessato può eseguire le attività di un organismo notificato solo se non sono sollevate obiezioni da parte della Commissione o degli altri Stati membri entro due settimane dalla notifica nei casi in cui sia stato presentato un certificato di accreditamento, oppure entro i due mesi successivi a una notifica nei casi in cui non è stato presentato un certificato di accreditamento.

2.6.

Ai fini della presente direttiva solo un tale organismo di cui al punto 2.5 è considerato un organismo notificato.

2.7.

Alla Commissione e agli altri Stati membri sono comunicate eventuali modifiche di rilievo riguardanti la notifica.

3.   Numeri di identificazione ed elenchi degli organismi notificati.

3.1.

La Commissione assegna un numero di identificazione all’organismo notificato.

3.2.

Essa assegna un numero unico anche se l’organismo notificato riconosciuto è notificato nell’ambito di diversi atti legislativi dell’Unione.

3.3.

La Commissione mette a disposizione del pubblico l’elenco degli organismi notificati a norma della presente direttiva, inclusi i numeri di identificazione loro assegnati e le attività per le quali sono stati notificati.

3.4.

La Commissione garantisce l’aggiornamento di tale elenco.


ALLEGATO V

REQUISITI CUI DEVONO CONFORMARSI LE AUTORITÀ DI NOTIFICA

1.

L’autorità di notifica è istituita in modo che non sorgano conflitti d’interesse con gli organismi di valutazione della conformità.

2.

L’autorità di notifica è organizzata e gestita in modo tale da salvaguardare l’obiettività e l’imparzialità delle sue attività.

3.

L’autorità di notifica è organizzata in modo che ogni decisione relativa alla notifica di un organismo di valutazione della conformità sia presa da persone competenti, diverse da quelle che hanno eseguito la valutazione.

4.

L’autorità di notifica non offre e non fornisce, su base commerciale o concorrenziale, attività eseguite dagli organismi di valutazione della conformità o servizi di consulenza.

5.

L’autorità di notifica salvaguarda la riservatezza delle informazioni ottenute.

6.

L’autorità di notifica ha a sua disposizione un numero di dipendenti competenti sufficiente per l’adeguata esecuzione dei suoi compiti.


28.8.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 257/186


DIRETTIVA 2014/91/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 23 luglio 2014

recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 53, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

È opportuno modificare la direttiva 2009/65/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio (3), al fine di tener conto dell’evoluzione del mercato e dell’esperienza acquisita finora dai partecipanti al mercato e dalle autorità di vigilanza, in particolare per affrontare le disparità tra le norme nazionali in materia di funzioni e responsabilità dei depositari, di politica retributiva e di sanzioni.

(2)

Per contrastare gli effetti potenzialmente negativi di regimi retributivi mal concepiti sulla sana gestione dei rischi e sul controllo dell’assunzione dei rischi da parte di individui, si dovrebbe prevedere l’obbligo espresso a carico delle società di gestione degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) di creare e mantenere, per le categorie di soggetti la cui attività professionale ha un impatto significativo sui profili di rischio degli OICVM che gestiscono, politiche e prassi retributive in linea con una gestione sana ed efficace dei rischi. Tali categorie di personale dovrebbero comprendere qualsiasi dipendente e altri membri del personale che abbiano poteri decisionali a livello di fondo o di comparto, i gestori del fondo e le persone che assumono effettivamente decisioni di investimento, le persone che sono nella posizione di esercitare un’influenza su tali dipendenti e altri membri del personale, compresi consulenti in materia di investimenti e analisti, l’alta dirigenza e qualsiasi dipendente che riceva una retribuzione complessiva che lo collochi nella stessa fascia retributiva dell’alta dirigenza e dei soggetti che assumono decisioni. Tali norme dovrebbero applicarsi anche alle società di investimento autorizzate che non abbiano designato una società di gestione autorizzata ai sensi della direttiva 2009/65/CE. Tali politiche e prassi retributive dovrebbero applicarsi, in modo proporzionato, a qualsiasi terzo che prende decisioni di investimento che incidono sul profilo di rischio degli OICVM in considerazione di funzioni delegate in conformità dell’articolo 13 della direttiva 2009/65/CE.

(3)

A condizione che applichino tutti i principi alla base delle politiche retributive, le società di gestione di OICVM e società di investimento dovrebbero avere la possibilità di applicare tali politiche in modi differenti, in funzione delle loro dimensioni e delle dimensioni degli OICVM da esse gestiti, della loro organizzazione interna e della natura, della portata e della complessità delle loro attività.

(4)

Sebbene alcune azioni debbano essere adottate dall’organo di gestione, si dovrebbe assicurare che qualora, a norma del diritto nazionale, la società di gestione o la società di investimento disponga di organi diversi cui sono assegnate funzioni specifiche, i requisiti previsti per l’organo di gestione o l’organo di gestione nella sua funzione di sorveglianza si applichino anche o soltanto a tali organi, quali l’assemblea generale.

(5)

Nell’applicare i principi relativi a sane politiche e prassi retributive enunciati nella presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero anche tenere conto dei principi stabiliti dalla raccomandazione 2009/384/CE della Commissione (4) nonché del lavoro del consiglio per la stabilità finanziaria e degli impegni del G-20 per attenuare i rischi nel settore dei servizi finanziari.

(6)

La retribuzione variabile garantita dovrebbe essere eccezionale perché non è in linea con una sana gestione del rischio né con il principio della remunerazione in funzione dei risultati e dovrebbe essere limitata al primo anno di impegno.

(7)

I principi riguardanti sane politiche retributive dovrebbero applicarsi anche ai pagamenti effettuati dall’OICVM alle società di gestione o alle società di investimento.

(8)

La Commissione è invitata a procedere a un’analisi dei costi e delle spese correnti sui prodotti di investimento al dettaglio negli Stati membri e dell’eventuale necessità di un’ulteriore armonizzazione di tali costi e spese e a sottoporne l’esito al Parlamento europeo e al Consiglio.

(9)

Per promuovere la convergenza tra le autorità di vigilanza nella valutazione delle politiche e delle prassi retributive, è opportuno che l’autorità di vigilanza europea (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) («ESMA»), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), assicuri l’esistenza di orientamenti sulle politiche e prassi retributive sane nel settore della gestione patrimoniale. È opportuno che l’autorità di vigilanza europea (Autorità bancaria europea) («ABE»), istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), coadiuvi l’ESMA nell’elaborazione degli orientamenti. Al fine di evitare l’aggiramento delle disposizioni in materia retributiva, tali orientamenti dovrebbero anche prevedere ulteriori istruzioni sulle persone a cui si applicano tali politiche e prassi e sull’adattamento dei principi in materia di retribuzione alla dimensione della società di gestione o della società di investimento, dell’OICVM che gestiscono, all’organizzazione interna, nonché alla natura, alla portata e alla complessità delle loro attività. Ove opportuno, gli orientamenti dell’ESMA sulle politiche e prassi retributive dovrebbero essere allineati, per quanto possibile, a quelli per i fondi regolamentati a norma della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

(10)

Le disposizioni in materia di retribuzioni non dovrebbero pregiudicare il pieno esercizio dei diritti fondamentali garantiti dal trattato sull’Unione europea (TUE), dal trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (la Carta), i principi generali del diritto nazionale dei contratti e del lavoro, la legislazione applicabile in materia di diritti e partecipazione degli azionisti e le responsabilità generali degli organi di amministrazione e vigilanza delle società interessate, nonché, ove applicabile, il diritto delle parti sociali di concludere e applicare contratti collettivi, in conformità dei diritti e delle prassi nazionali.

(11)

Al fine di assicurare il necessario livello di armonizzazione dei pertinenti obblighi regolamentari nei vari Stati membri, è opportuno adottare norme supplementari per stabilire i compiti e le funzioni dei depositari, per designare le entità giuridiche che possono essere nominate depositari e per chiarire la responsabilità dei depositari nei casi in cui le attività degli OICVM tenute in custodia vengano perse o nei casi di non corretto esercizio da parte del depositario dei suoi doveri di sorveglianza. Tale esercizio non conforme può determinare la perdita delle attività ma anche la perdita di valore delle attività, se, per esempio, il depositario non adotta misure riguardo a investimenti che non sono in linea con le regole del fondo.

(12)

È necessario precisare che l’OICVM dovrebbe designare un unico depositario che eserciti una sorveglianza generale sulle attività dell’OICVM. Prevedendo l’obbligo di designare un unico depositario si dovrebbe garantire che il depositario abbia una visione complessiva delle attività dell’OICVM e che sia i gestori del fondo che gli investitori abbiano un unico punto di riferimento in caso di problemi connessi con la custodia delle attività o l’esercizio delle funzioni di sorveglianza. La custodia di attività include la tenuta in custodia delle attività, o nel caso in cui le attività siano di natura tale che non ne consente la tenuta in custodia, la verifica della proprietà delle attività nonché la tenuta dei registri relativi a dette attività.

(13)

Nell’esercizio delle sue funzioni, il depositario dovrebbe agire in modo onesto, leale, professionale e indipendente, nell’interesse dell’OICVM e degli investitori dell’OICVM.

(14)

Per assicurare un approccio armonizzato in materia di esercizio delle funzioni dei depositari in tutti gli Stati membri, a prescindere dalla forma giuridica adottata dall’OICVM, è necessario introdurre un elenco uniforme di obblighi di sorveglianza che incombono ai depositari in relazione all’OICVM in forma societaria (società di investimento) e all’OICVM costituito in forma contrattuale.

(15)

Il depositario dovrebbe essere responsabile della corretta sorveglianza dei flussi di cassa dell’OICVM, assicurando in particolare che il denaro e i contanti degli investitori appartenenti all’OICVM siano registrati correttamente su conti intestati all’OICVM, alla società di gestione che agisce per conto dell’OICVM o al depositario che agisce per conto dell’OICVM, presso uno dei soggetti di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera a), b) o c), della direttiva 2006/73/CE della Commissione (8). Pertanto è opportuno adottare disposizioni dettagliate sulla sorveglianza dei flussi di cassa al fine di assicurare livelli effettivi e costanti di tutela degli investitori. All’atto di garantire che il denaro degli investitori sia correttamente registrato in un conto di liquidità, è auspicabile che il depositario tenga conto dei principi stabiliti all’articolo 16 di tale direttiva.

(16)

Per prevenire l’uso fraudolento dei trasferimenti di contante, non dovrebbe essere aperto alcun conto di liquidità associato alle operazioni dell’OICVM senza che il depositario ne sia a conoscenza.

(17)

È opportuno che le attività tenute in custodia per l’OICVM siano distinte dalle attività proprie del depositario e che dovrebbero essere in ogni momento identificate come appartenenti all’OICVM. Tale obbligo dovrebbe creare un ulteriore livello di tutela degli investitori in caso di inadempimenti del depositario.

(18)

In aggiunta al già vigente obbligo di custodia delle attività appartenenti all’OICVM, è opportuno distinguere tra le attività che possono essere tenute in custodia e quelle che non possono esserlo e per le quali si applica invece l’obbligo di registrazione e di verifica della proprietà. È opportuno differenziare chiaramente la categoria di attività che possono essere tenute in custodia, perché l’obbligo di restituire le attività andate perse dovrebbe applicarsi solo a tale specifica categoria di attività.

(19)

Le attività tenute in custodia dal depositario non dovrebbero essere riutilizzate per conto proprio da quest’ultimo o da un soggetto terzo cui sia stata delegata la funzione di custodia. È opportuno applicare talune condizioni al riutilizzo delle attività per conto dell’OICVM.

(20)

È necessario stabilire le condizioni della delega ai terzi delle funzioni di custodia del depositario. È opportuno che la delega e la subdelega siano oggettivamente giustificate e soggette a rigorosi requisiti in materia di idoneità dei terzi incaricati della funzione delegata, nonché riguardo alla competenza, alla cura e alla diligenza dovute di cui dovrebbe dar prova il depositario per scegliere, designare e controllare i terzi in questione. Ai fini della realizzazione di condizioni di mercato uniformi e di un livello egualmente elevato di tutela degli investitori dette condizioni dovrebbero essere allineate a quelle applicabili a norma della direttiva 2011/61/UE. È opportuno adottare disposizioni per assicurare che i terzi, ai quali sono state delegate funzioni di custodia, dispongano dei mezzi necessari per l’esercizio delle funzioni loro delegate e che provvedano a tenere separate le attività dell’OICVM.

(21)

Se un depositario centrale di titoli (CSD), quale definito all’articolo 2, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) o un CSD di un paese terzo fornisce i servizi di gestione di un sistema di regolamento titoli, nonché almeno la registrazione iniziale dei titoli in un sistema di scritture contabili mediante accredito iniziale, o la fornitura e gestione dei conti titoli al livello più elevato, come specificato nella sezione A dell’allegato a tale regolamento, la fornitura di tali servizi da parte del suddetto CSD relativamente ai titoli dell’OICVM inizialmente registrati in un sistema di scritture contabili mediante accredito iniziale da parte di detto CSD non dovrebbe essere considerata delega di funzioni di custodia. Tuttavia, l’affidamento della custodia di titoli dell’OICVM a qualsiasi CSD, o a qualsiasi CSD di un paese terzo dovrebbe essere considerato delega di funzioni di custodia.

(22)

È opportuno che il terzo cui è delegata la custodia delle attività possa mantenere un conto omnibus come conto separato comune per più OICVM.

(23)

In caso di delega a terzi della custodia, è anche necessario garantire che il terzo sia soggetto a obblighi specifici in materia di regolamentazione prudenziale e di vigilanza efficace. Inoltre, per assicurare che gli strumenti finanziari siano in possesso del terzo al quale è stata delegata la custodia, dovrebbero essere effettuati audit periodici esterni.

(24)

Per assicurare un livello uniformemente elevato di tutela degli investitori, è opportuno adottare disposizioni sulla condotta e sulla gestione dei conflitti di interessi che dovrebbero applicarsi in tutte le situazioni, tra l’altro nei casi di delega delle funzioni di custodia. È opportuno che tali disposizioni assicurino in particolare una chiara separazione dei compiti e delle funzioni tra il depositario, l’OICVM e la società di gestione o la società di investimento.

(25)

Per assicurare un livello elevato di tutela degli investitori e per garantire un livello adeguato di regolamentazione prudenziale e di vigilanza continuativa, è necessario stabilire un elenco esaustivo di soggetti ammissibili a fungere da depositari. Tali soggetti dovrebbero limitarsi alle banche centrali nazionali, agli enti creditizi e ad altre entità giuridiche autorizzate dai diritti degli Stati membri a svolgere attività di depositario ai sensi della presente direttiva, che siano soggette a vigilanza prudenziale e requisiti di adeguatezza patrimoniale non inferiori ai requisiti calcolati a seconda dell’approccio selezionato conformemente agli articoli 315 o 317 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), possiedano fondi propri non inferiori all’importo del capitale iniziale di cui all’articolo 28, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (11) e abbiano la sede legale o una succursale nello Stato membro di origine dell’OICVM.

(26)

È necessario specificare e chiarire la responsabilità del depositario di OICVM in caso di perdita di strumenti finanziari tenuti in custodia. In caso di perdita di strumenti finanziari tenuti in custodia, è opportuno che il depositario abbia l’obbligo di restituire all’OICVM strumenti finanziari di tipo identico o l’importo corrispondente. Non dovrebbe essere più prevista la possibilità di esonero dalle responsabilità in caso di perdita di attività, tranne nel caso in cui il depositario sia in grado di dimostrare che la perdita è legata ad un «evento esterno al di fuori di ogni ragionevole controllo, le cui conseguenze sarebbero state inevitabili nonostante ogni ragionevole sforzo per evitarle». In tale contesto, il depositario non dovrebbe poter invocare situazioni interne come un atto fraudolento commesso da un dipendente per esonerarsi dalle proprie responsabilità.

(27)

Il depositario dovrebbe essere ritenuto responsabile in caso di perdita di strumenti finanziari la cui custodia è stata delegata a terzi. In caso di perdita di uno strumento finanziario tenuto in custodia, il depositario dovrebbe restituire uno strumento finanziario di tipo identico o di importo corrispondente, anche quando la perdita si è verificata presso il terzo al quale è stata delegata la custodia. Il depositario dovrebbe essere esonerato dalla responsabilità unicamente se può dimostrare che la perdita è dovuta a un evento esterno al di fuori di ogni ragionevole controllo, le cui conseguenze sarebbero state inevitabili nonostante ogni ragionevole sforzo per evitarle. In tale contesto, il depositario non dovrebbe poter invocare situazioni interne come un atto fraudolento commesso da un dipendente per esonerarsi dalle proprie responsabilità. È opportuno che, in caso di perdita delle attività da parte del depositario o del terzo al quale è stata delegata la custodia, l’esonero della responsabilità non sia possibile né mediante contratto né per disposizione normativa.

(28)

Gli investitori in OICVM dovrebbero poter far valere la responsabilità del depositario, direttamente o indirettamente, tramite la società di gestione o la società di investimento. È opportuno che il ricorso contro il depositario non dipenda dalla forma giuridica dell’OICVM (societaria o contrattuale) o dalla natura giuridica del rapporto tra il depositario, la società di gestione e i titolari di quote. Il diritto dei titolari di quote di far valere la responsabilità dei depositari non dovrebbe determinare una duplicazione del ricorso o una disparità di trattamento dei titolari di quote.

(29)

Fatta salva la presente direttiva, non si dovrebbe impedire a un depositario di adottare provvedimenti per coprire i danni e le perdite all’OICVM o ai titolari di quote dell’OICVM. In particolare, tali provvedimenti non dovrebbero costituire per il depositario un esonero dalla responsabilità, né comportare un trasferimento o una variazione della responsabilità del depositario né dovrebbero incidere sui diritti degli investitori, compresi i diritti di ricorso.

(30)

Il 12 luglio 2010 la Commissione ha presentato una proposta di modifica della direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (12) al fine di assicurare un elevato livello di tutela degli investitori in OICVM nei casi in cui il depositario non sia in grado di rispettare gli obblighi. Tale proposta è integrata mediante un chiarimento degli obblighi e della portata della responsabilità del depositario e del terzo a cui sono state delegate funzioni di custodia nella presente direttiva.

(31)

La Commissione è invitata a procedere a un’analisi delle situazioni in cui l’inadempimento di un depositario o di un terzo a cui sono state delegate funzioni di custodia di OICVM potrebbe comportare per i titolari di quote dell’OICVM perdite che non sono recuperabili a titolo della presente direttiva, nonché a esplorare ulteriormente il tipo di misure che potrebbero essere adeguate per garantire un elevato livello di tutela degli investitori, indipendentemente dalla catena di intermediazione fra l’investitore e i valori mobiliari interessati dall’inadempimento; la Commissione è invitata inoltre a sottoporre l’esito delle sue analisi al Parlamento europeo e al Consiglio.

(32)

È necessario assicurare che i depositari siano soggetti agli stessi obblighi indipendentemente dalla forma giuridica dell’OICVM. L’uniformità degli obblighi accrescerebbe la certezza del diritto, migliorerebbe la tutela degli investitori e contribuirebbe alla creazione di condizioni di mercato uniformi. La Commissione non ha ricevuto notifiche di casi di ricorso della società di investimento alla deroga all’obbligo generale di affidare le attività ad un depositario. Pertanto, gli obblighi stabiliti nella direttiva 2009/65/CE in merito al depositario delle società di investimento dovrebbero essere considerati ridondanti.

(33)

Se la presente direttiva specifica una serie minima di poteri che dovrebbero essere conferiti alle autorità competenti, tali poteri andranno esercitati nell’ambito di un sistema giuridico nazionale completo che garantisca il rispetto dei diritti fondamentali, compreso il diritto alla riservatezza. Per i casi in cui l’esercizio di tali poteri potrebbe implicare importanti interferenze con il diritto al rispetto della vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle comunicazioni, è auspicabile che gli Stati membri mettano in atto misure di salvaguardia adeguate ed efficaci contro eventuali abusi, incluso, ove opportuno, l’autorizzazione preventiva da parte delle autorità giudiziarie di uno Stato membro. Gli Stati membri dovrebbero consentire che le autorità competenti esercitino tali poteri invasivi nella misura necessaria per indagare correttamente su casi gravi in assenza di mezzi equivalenti per conseguire in modo efficace lo stesso risultato.

(34)

Le registrazioni esistenti di conversazioni telefoniche e i dati relativi al traffico detenuti dall’OICVM, dalle società di gestione, dalle società di investimento, dai depositari o da altri soggetti disciplinati dalla presente direttiva, nonché le registrazioni esistenti riguardanti le comunicazioni telefoniche e i dati relativi al traffico detenute da un operatore di telecomunicazioni costituiscono prove essenziali, a volte le uniche disponibili, per individuare e provare l’esistenza di violazioni della normativa nazionale di recepimento della presente direttiva, nonché per verificare l’osservanza da parte dell’OICVM, delle società di gestione, delle società di investimento, dei depositari o di altri soggetti disciplinati dalla presente direttiva degli obblighi di tutela degli investitori e degli obblighi di altro tipo stabiliti nella presente direttiva e delle relative misure di attuazione adottate a norma della direttiva stessa.

Pertanto, le autorità competenti dovrebbero essere in grado di richiedere le registrazioni esistenti di conversazioni telefoniche, comunicazioni elettroniche e i dati relativi al traffico detenuti dall’OICVM, dalle imprese di gestione, dalle imprese di investimento, dai depositari o da altri soggetti disciplinati dalla presente direttiva. L’accesso alle registrazioni riguardanti le comunicazioni telefoniche e i dati è necessario per individuare e sanzionare le violazioni degli obblighi della presente direttiva e dalle relative misure di attuazione. Al fine di introdurre condizioni di parità nell’Unione per quanto concerne l’accesso alle registrazioni esistenti riguardanti le comunicazioni telefoniche e i dati relativi al traffico detenute da un operatore di telecomunicazioni o le registrazioni esistenti di conversazioni telefoniche e dati relativi al traffico detenute dall’OICVM, dalle imprese di gestione, dalle imprese di investimento, dai depositari o da altri soggetti disciplinati dalla presente direttiva, le autorità competenti dovrebbero essere in grado, in conformità della normativa nazionale, di richiedere le registrazioni esistenti riguardanti le comunicazioni telefoniche e i dati relativi al traffico detenute da un operatore di telecomunicazioni, nella misura in cui ciò è consentito dalla normativa nazionale, e le registrazioni esistenti di conversazioni telefoniche e dati relativi al traffico detenute dall’OICVM, dalle imprese di gestione, dalle imprese di investimento, dai depositari o da altri soggetti disciplinati dalla presente direttiva, quando esista il ragionevole sospetto che tali registrazioni relative all’oggetto dell’ispezione o dell’indagine possano essere rilevanti per dimostrare violazioni degli obblighi stabiliti nella presente direttiva o delle relative misure di attuazione. L’accesso alle registrazioni riguardanti le comunicazioni telefoniche e i dati relativi al traffico detenute da un operatore di telecomunicazioni non dovrebbe comprendere il contenuto delle comunicazioni telefoniche vocali.

(35)

Un quadro solido e prudenziale in materia di condotta negli affari per il settore finanziario dovrebbe basarsi su regimi di vigilanza, di indagine e sanzionatori forti. A tal fine, è opportuno che le autorità competenti siano dotate dei poteri necessari per intervenire e che possano fare affidamento su regimi sanzionatori equi, solidi e che scoraggino comportamenti illeciti nei casi di violazione della presente direttiva. Nella comunicazione della Commissione dell’8 dicembre 2010«Potenziare i regimi sanzionatori nel settore dei servizi finanziari» figura un riesame dei poteri sanzionatori attualmente in vigore e della loro applicazione pratica volto a promuovere la convergenza delle sanzioni nelle diverse attività di vigilanza. Le autorità competenti dovrebbero avere il potere di imporre sanzioni pecuniarie sufficientemente elevate da essere efficaci, dissuasive e proporzionate, in modo da controbilanciare i vantaggi attesi da comportamenti che violano gli obblighi della presente direttiva.

(36)

Sebbene nulla impedisca agli Stati membri di prevedere norme per sanzioni amministrative e penali relative alle stesse violazioni, gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a prevedere norme sulle sanzioni amministrative relative alle violazioni della presente direttiva qualora siano disciplinate dal diritto penale nazionale. Conformemente al diritto nazionale, è opportuno che gli Stati membri non siano obbligati a irrogare sanzioni sia amministrative che penali per lo stesso reato, ma dovrebbero poterlo fare se il loro diritto nazionale lo consente. Tuttavia, il mantenimento delle sanzioni penali in luogo delle sanzioni amministrative per le violazioni della presente direttiva non dovrebbe ridurre o incidere altrimenti sulla capacità delle autorità competenti, ai fini della presente direttiva, di cooperare con le autorità competenti in altri Stati membri o di accedere a informazioni o scambiare informazioni con tali autorità competenti in maniera tempestiva, anche dopo che le autorità giudiziarie competenti per l’azione penale siano state investite delle pertinenti violazioni. Gli Stati membri dovrebbero poter decidere di non prevedere norme per le sanzioni amministrative relative alle violazioni che sono disciplinate dal diritto penale nazionale. Gli Stati membri non dovrebbero utilizzare l’opzione di irrogare sanzioni penali in luogo delle sanzioni amministrative o in aggiunta a esse per aggirare i regimi sanzionatori di cui alla presente direttiva.

(37)

Per assicurare l’applicazione uniforme delle sanzioni in tutti gli Stati membri, nel determinare il tipo di sanzioni o misure amministrative e il livello delle sanzioni amministrative pecuniarie, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti ad assicurare che le loro autorità competenti prendano in considerazione tutte le circostanze del caso.

(38)

Per rafforzare il loro effetto dissuasivo sul pubblico in generale e per informarlo sulle violazioni lesive della tutela degli investitori, è opportuno che le sanzioni siano pubblicate, salvo in alcune circostanze ben definite. Per assicurare il rispetto del principio di proporzionalità, nei casi in cui la pubblicazione può arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte le sanzioni dovrebbero essere pubblicate in forma anonima.

(39)

Per consentire all’ESMA di rafforzare ulteriormente l’uniformità dei risultati in materia di vigilanza, conformemente al regolamento (UE) n. 1095/2010, tutte le sanzioni comunicate al pubblico dovrebbero essere contemporaneamente comunicate all’ESMA, che dovrebbe anche pubblicare una relazione annuale su tutte le sanzioni imposte.

(40)

È opportuno che alle autorità competenti siano attribuiti i necessari poteri di indagine e che si dotino di meccanismi efficaci per incoraggiare la segnalazione di violazioni potenziali o effettive. Anche le informazioni riguardo a violazioni potenziali o effettive dovrebbero contribuire all’efficace svolgimento dei compiti dell’ESMA, in conformità del regolamento (UE) n. 1095/2010. Pertanto dovrebbero anche essere istituiti dall’ESMA canali di comunicazione per la segnalazione di tali violazioni potenziali o effettive. Le informazioni riguardo a violazioni potenziali o effettive comunicate all’ESMA dovrebbero essere utilizzate esclusivamente per lo svolgimento dei compiti dell’ESMA in conformità del regolamento (UE) n. 1095/2010.

(41)

La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti nella Carta contenuti nel TFUE.

(42)

Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi della presente direttiva, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE. In particolare, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti per specificare i dettagli da includere nell’accordo standard tra il depositario e la società di gestione o la società di investimento, le condizioni per svolgere le funzioni di depositario, compreso il tipo di strumenti finanziari che dovrebbero essere inclusi nell’ambito delle funzioni di custodia del depositario, le condizioni in base alle quali il depositario può esercitare le sue funzioni di custodia di strumenti finanziari registrati presso un depositario centrale e le condizioni in base alle quali il depositario dovrebbe custodire gli strumenti finanziari emessi in forma nominativa e registrati presso un emittente o un conservatore, gli obblighi di dovuta diligenza dei depositari, l’obbligo di separazione, le condizioni e le circostanze in cui gli strumenti finanziari tenuti in custodia dovrebbero essere considerati come perduti e che cosa si debba intendere per eventi esterni al di fuori di ogni ragionevole controllo le cui conseguenze sarebbero state inevitabili nonostante ogni ragionevole sforzo per evitarle. Il livello di tutela degli investitori fornito da tali atti delegati dovrebbe essere almeno elevato quanto quello garantito dagli atti delegati adottati ai sensi della direttiva 2011/61/UE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(43)

Nel quadro del riesame globale del funzionamento della direttiva 2009/65/CE, la Commissione, sulla base del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (13), riesaminerà i limiti ai rischi verso le controparti applicabili alle operazioni in strumenti derivati, tenendo conto dell’esigenza di stabilire categorizzazioni appropriate per tali limiti affinché i prodotti derivati aventi caratteristiche di rischio analoghe siano trattati nello stesso modo.

(44)

Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi (14), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costituitivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.

(45)

Poiché gli obiettivi della presente direttiva, in particolare accrescere la fiducia degli investitori negli OICVM, rafforzando le disposizioni in materia di funzioni e responsabilità dei depositari e di politiche retributive delle società di gestione e delle società di investimento e sviluppando norme comuni in materia di sanzioni applicabili alle principali violazioni delle disposizioni della presente direttiva, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello dell’Unione, quest’ultima può intervenire conformemente al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 TUE. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(46)

Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (15) e ha rilasciato un parere il 23 novembre 2012 (16).

(47)

È opportuno, pertanto, modificare di conseguenza la direttiva 2009/65/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2009/65/CE è così modificata:

1)

all’articolo 2, paragrafo 1, sono aggiunte le lettere seguenti:

«s)

“organo di gestione”, l’organo con il potere decisionale finale in una società di gestione, società di investimento o depositario, che comprende le funzioni di sorveglianza e di gestione, o soltanto la funzione di gestione se le due funzioni sono separate. Se, conformemente alla normativa nazionale, la società di gestione, la società di investimento o il depositario dispone di organi diversi con funzioni specifiche, i requisiti stabiliti nella presente direttiva riguardanti l’“organo di gestione” o l’“organo di gestione nella sua funzione di sorveglianza” si applicano anche o soltanto ai membri degli altri organi della società di gestione, società di investimento o depositario ai quali la normativa nazionale attribuisce la rispettiva responsabilità;

t)

“strumento finanziario”, lo strumento finanziario di cui alla sezione C dell’allegato I della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (17).

(17)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).»;"

2)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 14 bis

1.   Gli Stati membri impongono alle società di gestione di elaborare e applicare politiche e prassi retributive che riflettano e promuovano una gestione sana ed efficace del rischio, che non incoraggino un’assunzione di rischi non coerente con i profili di rischio, i regolamenti o gli atti costitutivi degli OICVM che gestiscono né pregiudichino il rispetto dell’obbligo della società di gestione di agire nel migliore interesse dell’OICVM.

2.   Le politiche e prassi retributive comprendono le componenti fisse e variabili delle retribuzioni e i benefici pensionistici discrezionali.

3.   Le politiche e le prassi retributive si applicano a tali categorie di personale, tra cui l’alta dirigenza, i soggetti che assumono il rischio, il personale che svolge funzioni di controllo e qualsiasi dipendente che riceva una retribuzione complessiva che lo collochi nella stessa fascia retributiva dell’alta dirigenza e dei soggetti che assumono il rischio, le cui attività professionali abbiano un impatto rilevante sui profili di rischio delle società di gestione o degli OICVM che gestiscono.

4.   Ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010, l’ESMA emana orientamenti indirizzati alle autorità competenti e/o ai partecipanti ai mercati finanziari in merito alle persone di cui al paragrafo 3 del presente articolo e all’applicazione dei principi di cui all’articolo 14 ter. Gli orientamenti tengono conto dei principi riguardanti sane politiche retributive, stabiliti nella raccomandazione 2009/384/CE della Commissione (18), delle dimensioni delle società di gestione e degli OICVM che gestiscono, della loro organizzazione interna e della natura, della portata e della complessità delle loro attività. In sede di elaborazione di tali orientamenti, l’ESMA collabora strettamente con l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) (“ABE”), istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (19) al fine di assicurare l’uniformità rispetto agli obblighi introdotti in altri settori dei servizi finanziari, in particolare gli enti creditizi e le imprese di investimento.

Articolo 14 ter

1.   Nell’elaborare e nell’applicare le politiche retributive di cui all’articolo 14 bis, le società di gestione si attengono, secondo modalità e nella misura appropriate alle loro dimensioni, alla loro organizzazione interna e alla natura, portata e complessità delle loro attività, ai seguenti principi:

a)

la politica retributiva riflette e promuove una gestione sana ed efficace del rischio e non incoraggia un’assunzione di rischi non coerente con i profili di rischio, i regolamenti o gli atti costitutivi degli OICVM che la società di gestione amministra;

b)

la politica retributiva è in linea con la strategia aziendale, gli obiettivi, i valori e gli interessi della società di gestione e degli OICVM che gestisce e degli investitori degli OICVM e comprende misure intese a evitare i conflitti d’interesse;

c)

la politica retributiva è adottata dall’organo di gestione della società di gestione, nella sua funzione di sorveglianza, e detto organo adotta e riesamina almeno annualmente i principi generali stessa della politica retributiva in questione ed è responsabile della loro applicazione, che controlla. Solo i membri dell’organo di gestione che non esercitano funzioni esecutive nella società di gestione in questione e che hanno competenze in gestione dei rischi e retribuzioni svolgono i compiti di cui alla presente lettera;

d)

l’attuazione della politica retributiva è soggetta, almeno annualmente, ad un riesame interno centrale e indipendente mirante a verificare il rispetto delle politiche e delle prassi retributive adottate dall’organo di gestione nella sua funzione di sorveglianza;

e)

i membri del personale che svolgono funzioni di controllo sono retribuiti conformemente al conseguimento degli obiettivi legati alle loro funzioni, indipendentemente dai risultati conseguiti dagli ambiti dell’impresa soggetti al loro controllo;

f)

la retribuzione dei responsabili di alto livello delle funzioni di gestione dei rischi e di controllo della conformità è direttamente controllata dal comitato per le retribuzioni, se esistente;

g)

qualora la retribuzione sia legata ai risultati, l’importo totale della retribuzione è basato su una combinazione di valutazione dei risultati del singolo e dell’unità aziendale interessata o dell’OICVM interessato e dei relativi rischi, nonché dei risultati generali della società di gestione e nella valutazione dei risultati individuali sono presi in considerazione criteri finanziari e non finanziari;

h)

la valutazione dei risultati è eseguita in un quadro pluriennale appropriato al periodo di detenzione raccomandato agli investitori dell’OICVM gestito dalla società di gestione, in modo da assicurare che il processo di valutazione sia basato su risultati a più lungo termine dell’OICVM stesso e sui relativi rischi di investimento e che il pagamento effettivo delle componenti della retribuzione basate sui risultati sia ripartito sullo stesso periodo;

i)

la retribuzione variabile garantita è eccezionale ed è accordata solo in caso di assunzione di nuovo personale e limitatamente al primo anno di impegno;

j)

le componenti fisse e variabili della retribuzione complessiva sono adeguatamente bilanciate e la componente fissa rappresenta una parte della retribuzione complessiva sufficientemente alta per consentire l’attuazione di una politica pienamente flessibile in materia di componenti variabili, tra cui la possibilità di non pagare la componente variabile della retribuzione;

k)

i pagamenti relativi alla risoluzione anticipata del contratto riflettono i risultati forniti nel tempo e sono concepiti in modo da non ricompensare gli insuccessi;

l)

la misurazione dei risultati, utilizzata come base per il calcolo delle componenti variabili individuali o collettive delle retribuzione, prevede un meccanismo di rettifica completa volto ad integrare tutti i pertinenti tipi di rischi presenti e futuri;

m)

in funzione della struttura giuridica dell’OICVM e del suo regolamento o atto costitutivo, una parte sostanziale, ma in ogni caso almeno il 50 % di qualsiasi componente della retribuzione variabile, è composta da quote o azioni dell’OICVM interessato, partecipazioni al capitale equivalenti, strumenti legati alle azioni o altri strumenti non monetari equivalenti con incentivi di efficacia analoga a uno degli strumenti di cui alla presente lettera, a meno che la gestione dell’OICVM rappresenti meno del 50 % del portafoglio totale gestito dalla società di gestione, nel qual caso il minimo del 50 % non si applica.

Gli strumenti di cui alla presente lettera sono soggetti ad un’adeguata politica di mantenimento destinata ad allineare gli incentivi agli interessi della società di gestione, degli OICVM che gestisce e degli investitori degli OICVM. Gli Stati membri o le autorità nazionali competenti possono imporre restrizioni sul tipo e sulla configurazione di tali strumenti o vietare, se del caso, alcuni strumenti. La presente lettera si applica sia alla parte della componente variabile della retribuzione differita in conformità della lettera n), sia alla parte della componente variabile della retribuzione non differita;

n)

una parte sostanziale, e in ogni caso almeno il 40 %, della componente variabile della retribuzione, è differita su un periodo appropriato in considerazione del periodo di detenzione raccomandato agli investitori dell’OICVM interessato ed è correttamente allineata al tipo di rischi dell’OICVM in questione.

Il periodo di cui alla presente lettera è di almeno tre anni; la retribuzione pagabile secondo meccanismi di differimento è attribuita non più velocemente che pro rata; qualora la componente variabile della retribuzione rappresenti un importo particolarmente elevato, almeno il 60 % di tale importo è differito;

o)

la retribuzione variabile, compresa la parte differita, è corrisposta o attribuita solo se è sostenibile rispetto alla situazione finanziaria della società di gestione nel suo insieme e giustificata alla luce dei risultati dell’unità aziendale, dell’OICVM e della persona interessati.

La retribuzione variabile complessiva è generalmente ridotta in misura considerevole qualora i risultati della società di gestione o dell’OICVM interessato siano inferiori alle attese o negativi, tenendo conto sia degli incentivi correnti sia delle riduzioni nei versamenti di importi precedentemente acquisiti, anche attraverso dispositivi di malus o di restituzione;

p)

la politica pensionistica è in linea con la strategia aziendale, gli obiettivi, i valori e gli interessi a lungo termine della società di gestione e degli OICVM che gestisce.

Se il dipendente lascia la società di gestione prima della pensione, i benefici pensionistici discrezionali sono trattenuti dalla società di gestione per un periodo di cinque anni sotto forma di strumenti di cui alla lettera m). Nel caso in cui un dipendente vada in pensione, i benefici pensionistici discrezionali sono versati al dipendente sotto forma di strumenti di cui alla lettera m), con riserva di un periodo di mantenimento di cinque anni;

q)

il personale è tenuto ad impegnarsi a non utilizzare strategie di copertura personale o assicurazioni sulla retribuzione e sulla responsabilità volte a inficiare gli effetti di allineamento al rischio insiti nei loro meccanismi retributivi;

r)

la retribuzione variabile non è erogata tramite strumenti o secondo modalità che facilitano l’elusione delle prescrizioni stabilite nella presente direttiva.

2.   In conformità dell’articolo 35 del regolamento (UE) n. 1095/2010 l’ESMA può chiedere alle autorità competenti informazioni sulle politiche e prassi retributive di cui all’articolo 14 bis della presente direttiva.

L’ESMA, in stretta cooperazione con l’ABE, include negli orientamenti per le politiche retributive disposizioni concernenti le modalità con cui criteri retributivi settoriali diversi, ad esempio quelli stabiliti dalla direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (20) e dalla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (21), devono essere applicati qualora i dipendenti o altre categorie di personale prestino servizi soggetti a criteri retributivi settoriali diversi.

3.   I principi stabiliti dal paragrafo 1 si applicano ai benefici di qualsiasi tipo versati dalla società di gestione, a qualsiasi importo versato direttamente dallo stesso OICVM, comprese le commissioni di incentivo, e a qualsiasi trasferimento di quote o azioni dell’OICVM, eseguito a vantaggio di tali categorie di personale, tra cui l’alta dirigenza, i soggetti che assumono il rischio, il personale che svolge funzioni di controllo e qualsiasi dipendente che riceva una retribuzione complessiva che lo collochi nella stessa fascia retributiva dell’alta dirigenza e dei soggetti che assumono il rischio, le cui attività professionali abbiano un impatto rilevante sul loro profilo di rischio o sul profilo di rischio degli OICVM che gestiscono.

4.   Le società di gestione significative per le loro dimensioni o le dimensioni degli OICVM che gestiscono, per la loro organizzazione interna e la natura, la portata e la complessità delle loro attività, istituiscono un comitato per le retribuzioni. Il comitato per le retribuzioni è costituito in modo da poter esprimere un giudizio competente e indipendente sulle politiche e prassi retributive e sugli incentivi previsti per la gestione del rischio.

Il comitato per le retribuzioni istituito, se del caso, secondo gli orientamenti dell’ESMA di cui all’articolo 14 bis, paragrafo 4, è responsabile della preparazione delle decisioni in materia di retribuzioni, comprese quelle aventi implicazioni per il rischio e la gestione del rischio della società di gestione o degli OICVM interessati, che devono essere adottate dall’organo di gestione nella sua funzione di sorveglianza. Il comitato per le retribuzioni è presieduto da un membro dell’organo di gestione che non esercita funzioni esecutive nella società di gestione in questione. I membri del comitato per le retribuzioni sono membri dell’organo di gestione e non svolgono alcuna funzione esecutiva nella società di gestione in questione.

Ove il diritto nazionale preveda la rappresentanza dei dipendenti nell’organo di gestione, il comitato per le retribuzioni comprende uno o più rappresentanti dei dipendenti. Nell’elaborazione delle sue decisioni, il comitato per le retribuzioni tiene conto degli interessi a lungo termine degli investitori e di altre parti interessate nonché dell’interesse pubblico.

(18)  Raccomandazione 2009/384/CE della Commissione, del 30 aprile 2009, sulle politiche retributive nel settore dei servizi finanziari (GU L 120 del 15.5.2009, pag. 22)."

(19)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12)."

(20)  Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell’ 1.7.2011, pag. 1)."

(21)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).»;"

3)

all’articolo 20, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

il contratto scritto concluso con il depositario di cui all’articolo 22, paragrafo 2;»;

4)

l’articolo 22 è sostituito dal seguente:

«Articolo 22

1.   Le società di investimento e, per ciascuno dei fondi comuni da esse gestite, le società di gestione assicurano che sia nominato un unico depositario ai sensi del presente capo.

2.   La nomina del depositario è provata da un contratto scritto.

Il contratto disciplina, tra l’altro, il flusso di informazioni ritenute necessarie per permettere al depositario di svolgere le sue funzioni per l’OICVM per il quale è stato nominato depositario, come stabilito nella presente direttiva e nelle altre disposizioni legislative, regolamentari e amministrative pertinenti.

3.   Il depositario:

a)

assicura che la vendita, l’emissione, il riacquisto, il rimborso o l’annullamento di quote dell’OICVM siano effettuati in conformità del diritto nazionale applicabile e del regolamento o dell’atto costitutivo del fondo;

b)

assicura che il valore delle quote dell’OICVM sia calcolato conformemente al diritto nazionale applicabile e al regolamento o all’atto costitutivo del fondo;

c)

esegue le istruzioni della società di gestione o di una società di investimento, salvo qualora siano in contrasto con il diritto nazionale applicabile, con il regolamento o l’atto costitutivo del fondo;

d)

assicura che nelle operazioni relative alle attività dell’OICVM il controvalore sia rimesso all’OICVM nei termini d’uso;

e)

assicura che i redditi dell’OICVM ricevano una destinazione conforme al diritto nazionale applicabile e al regolamento o all’atto costitutivo del fondo.

4.   Il depositario assicura l’adeguato monitoraggio dei flussi di cassa dell’OICVM e in particolare che tutti i pagamenti effettuati dagli investitori o per loro conto all’atto della sottoscrizione delle quote dell’OICVM siano stati ricevuti e che tutti i contanti dell’OICVM siano stati registrati in conti di liquidità che sono:

a)

aperti a nome dell’OICVM o della società di gestione che agisce per conto dell’OICVM o del depositario che agisce per conto dell’OICVM;

b)

aperti presso uno dei soggetti di cui all’Articolo 18, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della direttiva 2006/73/CE della Commissione (22) e

c)

tenuti conformemente ai principi stabiliti all’articolo 16 della direttiva 2006/73/CE.

Qualora i conti di liquidità siano aperti a nome del depositario che opera per conto dell’OICVM, i contanti del soggetto di cui al primo comma, lettera b) e i contanti propri del depositario non sono registrati in suddetti conti.

5.   Le attività dell’OICVM sono affidate al depositario a fini di custodia, come segue:

a)

per gli strumenti finanziari che possono essere tenuti in custodia, il depositario:

i)

tiene in custodia tutti gli strumenti finanziari che possono essere registrati in un conto di strumenti finanziari aperto nei libri contabili del depositario e tutti gli strumenti finanziari che possono essere fisicamente consegnati al depositario;

ii)

garantisce che tutti i summenzionati strumenti finanziari che possono essere registrati in un conto di strumenti finanziari aperto nei libri contabili del depositario siano registrati nei libri contabili in conti separati, in conformità dei principi stabiliti dall’articolo 16 della direttiva 2006/73/CE, aperti a nome dell’OICVM o della società di gestione che agisce per conto dell’OICVM, in modo tale che possano essere chiaramente identificati come appartenenti all’OICVM conformemente alla legge applicabile in qualsiasi momento;

b)

per altre attività, il depositario:

i)

verifica la proprietà da parte dell’OICVM o da parte della società di gestione che agisce per conto dell’OICVM di dette attività, verificando se l’OICVM o la società di gestione che agisce per conto dell’OICVM ha la proprietà sulla base delle informazioni o dei documenti forniti dall’OICVM o dalla società di gestione e, se disponibili, sulla base di prove esterne;

ii)

conserva un registro relativo alle attività per le quali è accertato che l’OICVM o la società di gestione che agisce per conto dell’OICVM hanno la proprietà e lo mantiene aggiornato.

6.   Il depositario fornisce periodicamente alla società di gestione o alla società di investimento un inventario esauriente di tute le attività dell’OICVM.

7.   Le attività detenute in custodia dal depositario non sono riutilizzate per conto proprio da quest’ultimo o da un soggetto terzo cui sia stata delegata la funzione di custodia. Il riutilizzo comprende qualsiasi operazione su attività detenute in custodia, tra cui (ma non solo) la cessione, la costituzione in pegno, la vendita e il prestito.

Le attività detenute in custodia dal depositario possono essere riutilizzate a condizione che:

a)

il riutilizzo di tali attività sia eseguito per conto dell’OICVM;

b)

il depositario esegua le istruzioni della società di gestione a nome dell’OICVM;

c)

il riutilizzo avvenga a vantaggio dell’OICVM e nell’interesse dei titolari di quote; e

d)

l’operazione sia coperta da garanzia collaterale liquida di alta qualità ricevuta dall’OICVM mediante contratto con trasferimento del titolo di proprietà.

Il valore di mercato della garanzia collaterale è, in ogni momento, pari almeno al valore di mercato delle attività riutilizzate maggiorato di un premio.

8.   Gli Stati membri assicurano che, in caso di insolvenza del depositario e/o di qualsiasi terzo situato nell’Unione al quale sia stata delegata la custodia di attività di un OICVM, le attività dell’OICVM stesso tenute in custodia siano indisponibili alla distribuzione o alla vendita per la ripartizione dei proventi tra i creditori di tale depositario e/o terzo.

(22)  Direttiva 2006/73/CE della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di organizzazione e le condizioni di esercizio dell’attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva (GU L 241 del 2.9.2006, pag. 26).»;"

5)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 22 bis

1.   Il depositario non delega a terzi le funzioni di cui all’articolo 22, paragrafi 3 e 4.

2.   Il depositario può delegare a terzi le funzioni di cui all’articolo 22, paragrafo 5 unicamente se:

a)

le funzioni non siano delegate nell’intento di aggirare gli obblighi della presente direttiva;

b)

il depositario possa dimostrare che sussiste un motivo oggettivo per la delega;

c)

il depositario abbia esercitato tutta la competenza, la cura e la diligenza dovute nella selezione e nella nomina di un eventuale terzo a cui intenda delegare parte delle proprie funzioni, e continui a esercitare tutta la competenza, la cura e la diligenza dovute nel riesame periodico e nel costante monitoraggio dell’eventuale terzo a cui ha delegato parte delle sue funzioni e delle disposizioni da questo adottate in relazione ai compiti delegatigli;

3.   Le funzioni di cui all’articolo 22, paragrafo 5, possono essere delegate dal depositario ad un terzo solo qualora quest’ultimo, in qualsiasi momento durante l’esecuzione delle funzioni delegategli:

a)

abbia le strutture e le competenze adeguate e proporzionate alla natura e alla complessità delle attività dell’OICVM o della società di gestione che agisce per conto dell’OICVM che gli sono state affidate;

b)

per quanto riguarda i compiti di custodia di cui all’articolo 22, paragrafo 5, lettera a), sia soggetto:

i)

a regolamentazione prudenziale, compresi i requisiti patrimoniali minimi, e ad una vigilanza efficaci nella giurisdizione interessata;

ii)

ad audit esterni per garantire che gli strumenti finanziari siano in suo possesso;

c)

tenga separate le attività dei clienti del depositario dalle proprie e da quelle del depositario, in modo che possano, in qualsiasi momento, essere chiaramente identificate come appartenenti ai clienti di un dato depositario;

d)

abbia adottato tutte le misure necessarie per assicurare che, in caso di insolvenza del terzo, le attività dell’OICVM tenute in custodia dal terzo siano indisponibili alla distribuzione o alla vendita per la ripartizione dei proventi tra i creditori del terzo; e

e)

ottemperi agli obblighi e ai divieti generali stabiliti dall’articolo 22, paragrafi 2, 5 e 7 e dall’articolo 25.

Fermo restando il primo comma, lettera b), punto i), ove il diritto di un paese terzo preveda l’obbligo che determinati strumenti finanziari siano tenuti in custodia da un soggetto locale e nessun soggetto locale soddisfi i requisiti di delega di cui alla predetta lettera, il depositario può delegare le sue funzioni al soggetto locale solo nella misura in cui ciò sia previsto dal diritto di tale paese terzo e solo fintantoché non vi siano soggetti locali che soddisfano i requisiti di delega, e solo nel caso in cui:

a)

gli investitori dell’OICVM interessato siano stati debitamente informati, prima del loro investimento, del fatto che tale delega è prescritta per legge nel diritto del paese terzo, delle circostanze che la giustificano e dei rischi che tale delega comporta;

b)

la società di investimento o la società di gestione per conto dell’OICVM abbia incaricato il depositario di delegare al soggetto locale la custodia di tali strumenti finanziari.

Il terzo può a sua volta subdelegare le funzioni, purché siano soddisfatte le stesse condizioni. In tal caso, alle parti interessate si applica, mutatis mutandis, l’articolo 24, paragrafo 2.

4.   Ai fini del presente articolo, la prestazione di servizi di cui alla direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (23) da parte di sistemi di regolamento titoli quali designati ai fini della suddetta direttiva o la prestazione di servizi analoghi da parte di sistemi di regolamento titoli di paesi terzi non è considerata una delega delle funzioni di custodia.

(23)  Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 dell’ 11.6.1998, pag. 45).»;"

6)

l’articolo 23 è così modificato:

a)

i paragrafi da 2 a 4 sono sostituiti dai seguenti:

«2.   Il depositario:

a)

è la banca centrale nazionale;

b)

è un ente creditizio autorizzato conformemente alla direttiva 2013/36/UE; o

c)

è un’altra entità giuridica, autorizzata dall’autorità competente ai sensi del diritto dello Stato membro a svolgere attività di depositario conformemente alla presente direttiva, che è soggetta a requisiti di adeguatezza patrimoniale non inferiori ai requisiti calcolati a seconda dell’approccio selezionato conformemente agli articoli 315 o 317 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (24) e che dispone di fondi propri non inferiori all’importo del capitale iniziale di cui all’articolo 28, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE.

Un’entità giuridica di cui al primo comma lettera c), è assoggettata a regolamentazione prudenziale e a vigilanza su base continuativa e soddisfa i seguenti requisiti minimi:

a)

dispone dell’infrastruttura necessaria per tenere in custodia strumenti finanziari che possono essere registrati in un conto di strumenti finanziari aperto nei libri contabili del depositario;

b)

istituisce adeguate politiche e procedure sufficienti a garantire che la stessa, compresi i suoi dirigenti e i suoi dipendenti, adempia gli obblighi derivanti dalla presente direttiva;

c)

dispone di procedure amministrative e contabili solide, di meccanismi di controllo interno, di procedure efficaci per la valutazione del rischio e di meccanismi efficaci di controllo e protezione dei suoi sistemi di elaborazione elettronica dei dati;

d)

mantiene e applica modalità organizzative e amministrative efficaci al fine di adottare ogni misura ragionevole volta a prevenire i conflitti di interesse;

e)

predispone la tenuta, per tutti i servizi, le attività e le operazioni che esegue, di registrazioni sufficienti a consentire all’autorità competente di svolgere i suoi compiti di vigilanza e le azioni di esecuzione di cui alla presente direttiva;

f)

adotta misure ragionevoli per assicurare la continuità e la regolarità nello svolgimento delle sue funzioni di depositario mediante sistemi, risorse e procedure appropriati e proporzionati anche per svolgere le sue attività di depositario;

g)

tutti i membri del suo organo di gestione e dell’alta dirigenza soddisfano in ogni momento i requisiti di onorabilità e possiedono le conoscenze, le competenze e l’esperienza necessarie;

h)

il proprio organo di gestione possiede collettivamente conoscenze, competenze e esperienze adeguate per essere in grado di comprendere le attività del depositario, inclusi i principali rischi;

i)

ciascun membro del proprio organo di gestione e dell’alta dirigenza agisce con onestà e integrità.

3.   Gli Stati membri determinano quali delle categorie di enti di cui al paragrafo 2, primo comma, sono ammissibili ad essere depositarie.

4.   Le società di investimento o le società di gestione che agiscono per conto degli OICVM che gestiscono, le quali, prima del 18 marzo 2016, hanno nominato come depositario un ente che non soddisfa i requisiti stabiliti nel paragrafo 2, nominano un depositario che soddisfa tali requisiti prima del 18 marzo 2018.

(24)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176, 27.6.2013, pag. 1).»;"

b)

i paragrafi 5 e 6 sono soppressi;

7)

l’articolo 24 è sostituito dal seguente:

«Articolo 24

1.   Gli Stati membri assicurano che il depositario sia responsabile nei confronti dell’OICVM e dei titolari di quote dell’OICVM per la perdita da parte del depositario, o del terzo al quale è stata delegata la custodia, di strumenti finanziari tenuti in custodia ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 5, lettera a).

In caso di perdita di strumenti finanziari tenuti in custodia, gli Stati membri assicurano che il depositario restituisca senza indebito indugio strumenti finanziari di tipo identico o l’importo corrispondente all’OICVM o alla società di gestione che agisce per conto dell’OICVM. Il depositario non è responsabile qualora possa dimostrare che la perdita è imputabile ad un evento esterno al di fuori di ogni ragionevole controllo, le cui conseguenze sarebbero state inevitabili nonostante ogni ragionevole sforzo per evitarle.

Gli Stati membri assicurano che il depositario sia altresì responsabile nei confronti dell’OICVM, e degli investitori dell’OICVM, per ogni altra perdita da essi subita in conseguenza del mancato rispetto, intenzionale o dovuto a negligenza, degli obblighi di cui alla presente direttiva.

2.   Le deleghe di cui all’articolo 22 bis lasciano impregiudicata la responsabilità del depositario di cui al paragrafo 1.

3.   La responsabilità del depositario di cui al paragrafo 1 non può essere esclusa o limitata da un accordo.

4.   Gli accordi che violano il paragrafo 3 sono nulli.

5.   I titolari di quote dell’OICVM possono invocare la responsabilità del depositario direttamente o indirettamente mediante la società di gestione o la società di investimento, purché ciò non comporti una duplicazione del ricorso o una disparità di trattamento dei titolari di quote.»;

8)

l’articolo 25 è sostituito dal seguente:

«Articolo 25

1.   Le funzioni di società di gestione e di depositario non possono essere esercitate dalla stessa società. Le funzioni di società di investimento e di depositario non possono essere esercitate dalla stessa società.

2.   Nell’esercizio delle rispettive funzioni, la società di gestione e il depositario agiscono in modo onesto, equo, professionale e indipendente ed esclusivamente nell’interesse dell’OICVM e degli investitori dell’OICVM. Nell’esercizio delle rispettive funzioni, la società di investimento e il depositario agiscono in modo onesto, equo, professionale e indipendente ed esclusivamente nell’interesse degli investitori dell’OICVM.

Un depositario non svolge attività in relazione all’OICVM o alla società di gestione per conto dell’OICVM che possano creare conflitti di interesse tra l’OICVM, gli investitori dell’OICVM, la società di gestione e lo stesso depositario, a meno che non abbia separato, sotto il profilo funzionale e gerarchico, l’esercizio delle sue funzioni di depositario dalle altre sue funzioni potenzialmente confliggenti, e i potenziali conflitti di interesse non siano adeguatamente identificati, gestiti, monitorati e comunicati agli investitori dell’OICVM.»;

9)

l’articolo 26 è sostituito dal seguente:

«Articolo 26

1.   La legge o il regolamento del fondo comune definiscono le condizioni per la sostituzione della società di gestione e del depositario e prevedono le norme per garantire la tutela dei titolari di quote in caso di tale sostituzione.

2.   La legge o l’atto costitutivo della società di investimento definiscono le condizioni per la sostituzione della società di gestione e del depositario e prevedono le norme per garantire la tutela dei titolari di quote in caso di tale sostituzione.»;

10)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 26 bis

Il depositario, su richiesta, fornisce alle sue autorità competenti tutte le informazioni ottenute nell’esercizio delle sue funzioni che possano essere necessarie alle sue stesse autorità competenti o alle autorità competenti dell’OICVM o della società di gestione.

Se le autorità competenti dell’OICVM o della società di gestione sono diverse da quelle del depositario, le autorità competenti di quest’ultimo condividono senza indugio le informazioni ricevute con le autorità competenti dell’OICVM e della società di gestione.

Articolo 26 ter

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 112 bis, per specificare:

a)

gli elementi da includere nel contratto scritto di cui all’articolo 22, paragrafo 2;

b)

le condizioni per svolgere le funzioni di depositario ai sensi dell’articolo 22, paragrafi 3, 4 e 5, tra cui:

i)

i tipi di strumenti finanziari da includere nel novero delle funzioni di custodia del depositario ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 5, lettera a);

ii)

le condizioni in base alle quali il depositario può esercitare le proprie funzioni di custodia su strumenti finanziari registrati presso un depositario centrale;

iii)

le condizioni in base alle quali il depositario è tenuto a custodire gli strumenti finanziari emessi in forma nominativa e registrati presso un emittente o un conservatore, ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 5, lettera b);

c)

gli obblighi di dovuta diligenza dei depositari a norma dell’articolo 22 bis, paragrafo 2, lettera c);

d)

l’obbligo di separazione a norma dell’articolo 22 bis, paragrafo 3, lettera c);

e)

le misure che il terzo deve adottare ai sensi dell’articolo 22 bis, paragrafo 3, lettera d);

f)

le condizioni e le circostanze in cui gli strumenti finanziari tenuti in custodia debbano considerarsi perduti ai fini dell’articolo 24;

g)

che cosa si intenda per eventi esterni al di fuori di ogni ragionevole controllo, le cui conseguenze sarebbero state inevitabili nonostante ogni ragionevole sforzo per evitarle di cui all’articolo 24, paragrafo 1;

h)

le condizioni per il soddisfacimento del requisito di indipendenza di cui all’articolo 25, paragrafo 2.»;

11)

all’articolo 30, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Gli articoli da 13 a 14 ter si applicano, mutatis mutandis, alle società di investimento che non hanno designato una società di gestione autorizzata ai sensi della presente direttiva.»;

12)

al capo V, la sezione 3 è soppressa;

13)

l’articolo 69 è così modificato:

a)

al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

«Il prospetto contiene:

a)

i dati sulla politica retributiva aggiornata, tra cui (ma non solo) una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, l’identità delle persone responsabili di retribuzioni e benefici, ivi compresa la composizione dell’eventuale comitato per le retribuzione; oppure

b)

una sintesi della politica retributiva e una dichiarazione attestante che i dati sulla politica retributiva aggiornata, tra cui (ma non solo) una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, l’identità delle persone responsabili di retribuzioni e benefici, ivi compresa la composizione dell’eventuale comitato per le retribuzione sono disponibili su un sito web, con indicazione del relativo indirizzo, e che una copia cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.»;

b)

al paragrafo 3, è aggiunto il comma seguente:

«La relazione annuale comprende anche gli elementi seguenti:

a)

gli importi retributivi totali per l’esercizio, suddivisi in retribuzione fissa e variabile, versati dalla società di gestione e dalla società di investimento al suo personale e il numero dei beneficiari nonché, se del caso, qualsiasi importo versato direttamente dall’OICVM stesso, compresa qualsiasi commissione di incentivo;

b)

l’importo aggregato delle retribuzioni suddiviso per categorie di dipendenti o altri membri del personale di cui all’articolo 14 bis, paragrafo 3;

c)

una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e benefici;

d)

gli esiti dei riesami di cui all’articolo 14 ter, paragrafo 1, lettere c) e d), comprese le irregolarità riscontrate;

e)

modifiche sostanziali alla politica retributiva adottata.»;

14)

l’articolo 78 è così modificato:

a)

al paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

l’individuazione dell’OICVM e dell’autorità competente di questo;»;

b)

al paragrafo 4 è aggiunto il comma seguente:

«Le informazioni chiave per gli investitori includono altresì una dichiarazione attestante che i dati sulla politica retributiva aggiornata, tra cui (ma non solo) una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, l’identità delle persone responsabili di retribuzioni e benefici, ivi compresa la composizione dell’eventuale comitato per le retribuzione sono disponibili su un sito web, con indicazione del relativo indirizzo, e che una copia cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.»;

15)

all’articolo 98, paragrafo 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

richiedere:

i)

se consentito dalla normativa nazionale, le registrazioni esistenti dei dati relativi al traffico detenute da un operatore di telecomunicazioni, qualora vi sia un ragionevole sospetto di una violazione e qualora tali registrazioni possano essere pertinenti ai fini di un’indagine per violazioni della presente direttiva;

ii)

le registrazioni esistenti di conversazioni telefoniche, comunicazioni elettroniche o altre registrazioni di dati relativi al traffico detenute dall’OICVM, dalle società di gestione, dalle società di investimento, dai depositari o da altri soggetti disciplinati dalla presente direttiva;»;

16)

l’articolo 99 è sostituito dal seguente:

«Articolo 99

1.   Fatti salvi i poteri di vigilanza delle autorità competenti di cui all’articolo 98 e il diritto degli Stati membri di prevedere e irrogare sanzioni penali, gli Stati membri prevedono norme in materia di sanzioni amministrative e altre misure amministrative da irrogare a società e persone relativamente alle violazioni delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie ad assicurarne l’attuazione.

Qualora decidano di non prevedere norme in materia di sanzioni amministrative per violazioni che sono disciplinate dal diritto penale nazionale, gli Stati membri comunicano alla Commissione le pertinenti disposizioni di diritto penale.

Le sanzioni amministrative e le altre misure amministrative sono effettive, proporzionate e dissuasive.

Entro il 18 marzo 2016 gli Stati membri notificano alla Commissione e all’ESMA le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, comprese eventuali pertinenti disposizioni di diritto penale, che recepiscono il presente articolo. Essi notificano senza indebito ritardo alla Commissione e all’ESMA tutte le successive modifiche.

2.   Qualora abbiano deciso, conformemente al paragrafo 1, di stabilire sanzioni penali per violazione delle disposizioni di cui al medesimo paragrafo, gli Stati membri provvedono affinché siano messe in atto misure adeguate per far sì che le autorità competenti dispongano di tutte le facoltà necessarie per stabilire contatti con le autorità giudiziarie nella loro giurisdizione al fine di ricevere informazioni specifiche relative alle indagini o ai procedimenti penali avviati per possibili violazioni della presente direttiva e assicurano lo stesso ad altre autorità competenti e all’ESMA per soddisfare i rispettivi obblighi di cooperare vicendevolmente e con l’ESMA ai fini stabiliti dalla presente direttiva.

Le autorità competenti possono altresì cooperare con le autorità competenti di altri Stati membri per quanto concerne la facilitazione della riscossione delle sanzioni pecuniarie.

3.   Nel quadro del riesame globale del funzionamento della presente direttiva, la Commissione riesamina, entro il 18 settembre 2017, l’applicazione delle sanzioni amministrative e penali e, in particolare, l’esigenza di ulteriore armonizzazione delle sanzioni amministrative stabilite per la violazione dei requisiti stabiliti nella presente direttiva.

4.   Un’autorità competente può rifiutare di dare seguito a una richiesta di informazioni o a una richiesta di cooperazione nell’effettuazione di un’indagine soltanto nelle circostanze eccezionali seguenti, ovvero qualora:

a)

la comunicazione delle pertinenti informazioni possa pregiudicare la sicurezza dello Stato membro destinatario della richiesta, segnatamente la lotta al terrorismo e altri reati gravi;

b)

il soddisfacimento della richiesta sia suscettibile di pregiudicare le indagini, le attività di controllo del rispetto della normativa o, in caso, un’indagine penale dell’autorità competente stessa;

c)

dinanzi alle autorità dello Stato membro destinatario della richiesta sia già stato avviato un procedimento giudiziario avente ad oggetto le stesse attività e contro le stesse persone; o

d)

nello Stato membro destinatario della richiesta sia già stata pronunciata una sentenza definitiva a carico delle predette persone per le stesse azioni.

5.   Gli Stati membri assicurano che, quando gli obblighi si applicano a OICVM, società di gestione, società di investimento o depositari in caso di una violazione delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva, le sanzioni o le altre misure amministrative possano essere applicate, alle condizioni previste dal diritto nazionale, ai membri dell’organo di gestione e ad altre persone fisiche responsabili della violazione a norma del diritto nazionale.

6.   Conformemente al diritto nazionale, gli Stati membri assicurano che, in tutti i casi di cui al paragrafo 1, le sanzioni amministrative e altre misure amministrative che possono essere applicate includano almeno quanto segue:

a)

una dichiarazione pubblica che identifica il responsabile e la natura della violazione;

b)

un ordine che impone alla persona responsabile di porre termine al comportamento in questione e di astenersi dal ripeterlo;

c)

in caso di OICVM o di società di gestione, la sospensione o la revoca dell’autorizzazione dell’OICVM o della società di gestione;

d)

l’interdizione temporanea o permanente — in caso di violazioni gravi reiterate — a carico di un membro dell’organo di gestione della società di gestione o della società di investimento o a carico di altra persona fisica considerata responsabile, dall’esercizio di funzioni di gestione in seno a queste o altre società del genere;

e)

in caso di persone giuridiche, sanzioni amministrative pecuniarie massime pari almeno a 5 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui valuta non è l’euro, il corrispondente valore in valuta nazionale al 17 settembre 2014, o al 10 % del fatturato annuale totale della persona giuridica in base agli ultimi conti disponibili approvati dall’organo di gestione; se la persona giuridica è un’impresa madre o una controllata dell’impresa madre soggetta all’obbligo di redigere il bilancio consolidato in conformità della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (25), il relativo fatturato totale annuo è il fatturato totale annuo o il tipo di reddito corrispondente in base alla pertinente normativa dell’Unione in materia contabile che risulta nell’ultimo bilancio consolidato disponibile approvato dall’organo di gestione dell’impresa madre capogruppo;

f)

in caso di persone fisiche, sanzioni amministrative pecuniarie massime pari almeno a 5 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui valuta non è l’euro, il corrispondente valore in valuta nazionale al 17 settembre 2014; o

g)

in alternativa alle lettere e) ed f), sanzioni amministrative massime pari almeno al doppio dell’ammontare del beneficio derivante dalla violazione, se tale beneficio può essere determinato, anche se supera gli importi massimi di cui alle lettere e) e f).

7.   Gli Stati membri possono conferire alle autorità competenti, in conformità del diritto nazionale, il potere di irrogare ulteriori tipi di sanzioni oltre a quelli indicati al paragrafo 6 o di irrogare sanzioni pecuniarie di importo superiore a quelli previsti al paragrafo 6, lettere e), f) e g).

(25)  Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).»;"

17)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 99 bis

Gli Stati membri provvedono a che le proprie disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di recepimento della presente direttiva contemplino sanzioni, in particolare quando:

a)

l’OICVM svolge le sue attività senza aver ottenuto l’autorizzazione, in violazione dell’articolo 5;

b)

la società di gestione svolge le sue attività senza aver ottenuto la previa autorizzazione, in violazione dell’articolo 6;

c)

la società di investimento svolge le sue attività senza aver ottenuto la previa autorizzazione, in violazione dell’articolo 27;

d)

si acquisisce, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata in una società di gestione o si aumenta ulteriormente detta partecipazione qualificata in modo che la quota dei diritti di voto o di capitale detenuta raggiunga o superi il 20 %, il 30 % o il 50 % o in modo che la società di gestione divenga una filiazione (il “progetto di acquisizione”), senza darne notifica per iscritto alle autorità competenti della società di gestione in cui l’acquirente cerca di acquisire o aumentare la partecipazione qualificata, in violazione dell’articolo 11, paragrafo 1;

e)

si cede, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata in una società di gestione o la si riduce, in modo che la quota dei diritti di voto o di capitale detenuta scenda al di sotto del 20 %, del 30 % o del 50 % o in modo che la società di gestione cessi di essere controllata, senza darne notifica per iscritto all’autorità competente, in violazione dell’articolo 11, paragrafo 1;

f)

la società di gestione ha ottenuto l’autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare, in violazione dell’articolo 7, paragrafo 5, lettera b);

g)

la società di investimento ha ottenuto l’autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare, in violazione dell’articolo 29, paragrafo 4, lettera b);

h)

la società di gestione non comunica alle autorità competenti, appena ne viene a conoscenza, le acquisizioni o le cessioni di partecipazioni nel suo capitale che fanno superare, in aumento o in diminuzione, uno dei livelli di cui all’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE, in violazione dell’articolo 11, paragrafo 1, della presente direttiva;

i)

la società di gestione non comunica, almeno una volta all’anno, alle autorità competenti i nominativi degli azionisti o dei soci detentori di partecipazioni qualificate e l’entità di dette partecipazioni, in violazione dell’articolo 11, paragrafo 1;

j)

la società di gestione non rispetta le procedure e le condizioni previste dalle disposizioni nazionali di recepimento dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera a);

k)

la società di gestione non rispetta i requisiti strutturali e organizzativi previsti dalle disposizioni nazionali di recepimento dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera b);

l)

la società di investimento non rispetta le procedure e le condizioni previste dalle disposizioni nazionali di recepimento dell’articolo 31;

m)

la società di gestione o la società di investimento non rispetta gli obblighi in materia di delega delle funzioni a terzi imposti dalle disposizioni nazionali di recepimento degli articoli 13 e 30;

n)

la società di gestione o la società di investimento non rispetta le regole di condotta imposte dalle disposizioni nazionali di recepimento degli articoli 14 e 30;

o)

il depositario omette di svolgere le funzioni cui è tenuto ai sensi delle disposizioni nazionali di recepimento dell’articolo 22, paragrafi da 3 a 7;

p)

la società di investimento o, per ciascuno dei fondi comuni da essa gestiti, la società di gestione omettono ripetutamente di adempiere gli obblighi relativi alle politiche di investimento dell’OICVM stabiliti dalle disposizioni nazionali di recepimento del capo VII;

q)

la società di gestione o la società di investimento omette di applicare la procedura di gestione dei rischi o la procedura che consenta una valutazione precisa e indipendente del valore degli strumenti derivati OTC stabilite dalle disposizioni nazionali di recepimento dell’articolo 51, paragrafo 1;

r)

la società di investimento o, per ciascuno dei fondi comuni da essa gestiti, la società di gestione omette ripetutamente di adempiere gli obblighi relativi alle informazioni da comunicare agli investitori imposti dalle disposizioni nazionali di recepimento degli articoli da 68 a 82;

s)

la società di gestione o la società di investimento che commercializza le quote dell’OICVM che gestisce in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine dell’OICVM non rispetta l’obbligo di notifica stabilito dall’articolo 93, paragrafo 1.

Articolo 99 ter

1.   Gli Stati membri garantiscono che le autorità competenti pubblichino le decisioni, avverso le quali non è stata presentata una impugnazione, che impongono sanzioni o misure amministrative per violazione delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva sul loro sito web ufficiale senza indebito ritardo, dopo che la persona alla quale la sanzione o la misura è stata imposta sia stata informata di tale decisione. La pubblicazione contiene quanto meno le informazioni sul tipo e sulla natura della violazione e l’identità delle persone responsabili. Tale obbligo non si applica alle decisioni che impongono misure di natura investigativa.

Tuttavia, quando le autorità competenti ritengono che la pubblicazione dell’identità delle persone giuridiche o dei dati personali delle persone fisiche sia sproporzionata a seguito di una valutazione condotta caso per caso sulla proporzionalità della pubblicazione di tali dati, o qualora la pubblicazione comprometta la stabilità dei mercati finanziari o un’indagine in corso, gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti:

a)

differiscano la pubblicazione della decisione di imporre la sanzione o misura fino a che non vengano meno le ragioni della mancata pubblicazione;

b)

pubblichino la decisione di imporre la sanzione o misura in forma anonima conformemente al diritto nazionale, se la pubblicazione anonima assicura l’effettiva protezione dei dati personali in questione; o

c)

non pubblichino affatto la decisione di imporre una sanzione o misura nel caso in cui le opzioni stabilite dalle lettere a) e b) siano ritenute insufficienti ad assicurare:

i)

che la stabilità dei mercati finanziari non sia messa a rischio;

ii)

la proporzionalità della pubblicazione delle decisioni rispetto alle misure ritenute di natura minore.

Nel caso in cui si decida di pubblicare la sanzione o misura in forma anonima, la pubblicazione dei dati pertinenti può essere rimandata per un periodo di tempo ragionevole se si prevede che entro tale periodo le ragioni di una pubblicazione anonima cesseranno di valere.

2.   Le autorità competenti comunicano all’ESMA tutte le sanzioni amministrative irrogate ma non pubblicate conformemente al paragrafo 1, secondo comma, lettera c), comprese le eventuali impugnazioni delle stesse e l’esito di tali impugnazioni. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti ricevano le informazioni e le decisioni definitive in relazione a ogni eventuale sanzione penale irrogata e le trasmettano all’ESMA. L’ESMA mantiene una banca dati centrale delle sanzioni che le sono comunicate, ai soli fini dello scambio di informazioni tra autorità competenti. Tale banca dati è accessibile esclusivamente alle autorità competenti ed è aggiornata sulla base delle informazioni fornite dalle stesse.

3.   Laddove la decisione di imporre una sanzione o una misura sia subordinata a una impugnazione dinanzi alle pertinenti autorità giudiziarie o di altro tipo, le autorità competenti pubblicano altresì, immediatamente, sul loro sito web ufficiale, tali informazioni nonché eventuali informazioni successive sull’esito di tale impugnazione. Sono pubblicate anche eventuali decisioni che annullino la precedente decisione di imporre una sanzione o una misura.

4.   Le autorità competenti provvedono a che le informazioni pubblicate ai sensi del presente articolo restino sul loro sito web ufficiale per almeno cinque anni dalla loro pubblicazione. I dati personali contenuti nella pubblicazione sono conservati sul sito web ufficiale dell’autorità competente unicamente per il periodo necessario, conformemente alle norme applicabili in materia di protezione dei dati.

Articolo 99 quater

1.   Gli Stati membri provvedono affinché, nello stabilire il tipo di sanzione o misura amministrativa e il livello delle sanzioni amministrative pecuniarie, le autorità competenti ne garantiscano il carattere efficace, proporzionato e dissuasivo e prendano in considerazione tutte le circostanze pertinenti, tra cui, ove appropriato:

a)

la gravità e la durata della violazione;

b)

il grado di responsabilità della persona responsabile della violazione;

c)

la capacità finanziaria della persona responsabile della violazione, quale risulta, per esempio, dal fatturato complessivo nel caso di una persona giuridica o dal reddito annuo nel caso di una persona fisica responsabile della violazione;

d)

l’entità dei profitti realizzati e delle perdite evitate dalla persona responsabile della violazione, i danni causati ad altre persone e, eventualmente, al funzionamento dei mercati o all’economia nel suo complesso, nella misura in cui possano essere determinati;

e)

il grado di cooperazione con l’autorità competente della persona responsabile della violazione;

f)

le violazioni precedentemente commesse dalla persona responsabile della violazione;

g)

le misure adottate dalla persona responsabile della violazione successivamente alla violazione per evitare, in futuro, il suo ripetersi.

2.   Nell’esercizio dei loro poteri di imporre sanzioni a norma dell’articolo 99, le autorità competenti collaborano attivamente per assicurare che i poteri investigativi e di vigilanza e le sanzioni amministrative producano i risultati auspicati conformemente agli obiettivi della presente direttiva. Inoltre, esse coordinano le loro azioni in modo da evitare possibili duplicazioni e sovrapposizioni nell’applicazione dei poteri investigativi e di vigilanza nonché delle sanzioni e misure amministrative nei casi transfrontalieri conformemente all’articolo 101.

Articolo 99 quinquies

1.   Gli Stati membri mettono in atto meccanismi efficaci e affidabili per incoraggiare la segnalazione alle autorità competenti delle violazioni potenziali o effettive delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva, compresi canali di comunicazione sicuri per tali segnalazioni.

2.   I meccanismi di cui al paragrafo 1 includono almeno:

a)

procedure specifiche per il ricevimento di segnalazioni di violazioni e per il relativo seguito;

b)

protezione adeguata per i dipendenti delle società di investimento, delle società di gestione e dei depositari, che segnalano violazioni commesse all’interno di tali soggetti almeno riguardo a ritorsioni, discriminazioni o altri tipi di trattamento iniquo;

c)

protezione dei dati personali concernenti sia la persona che segnala le violazioni sia la persona fisica sospettata di essere responsabile della violazione, conformemente alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (26);

d)

norme chiare che assicurano che la riservatezza sia garantita in tutti i casi con riguardo alla persona che segnala una violazione, salvo che la comunicazione di tali informazioni sia richiesta dalla normativa nazionale nel contesto di ulteriori indagini o successivi procedimenti giudiziari.

3.   L’ESMA predispone uno o più canali di comunicazione sicuri per la segnalazione di violazioni delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva. L’ESMA provvede a che tali canali di comunicazione siano conformi al paragrafo 2, lettere da a) a d).

4.   Gli Stati membri provvedono a che la segnalazione da parte dei dipendenti delle società di investimento, delle società di gestione e dei depositari di cui ai paragrafi 1 e 3 non sia considerata una violazione di eventuali norme restrittive sulla divulgazione di informazioni imposte per contratto o per disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa né implichi per la persona che effettua la segnalazione alcuna forma di responsabilità in relazione alla segnalazione stessa.

5.   Gli Stati membri impongono alle società di gestione, alle società di investimento e ai depositari di disporre di procedure adeguate affinché i propri dipendenti possano segnalare violazioni a livello interno avvalendosi di un canale specifico, indipendente e autonomo.

Articolo 99 sexies

1.   Le autorità competenti trasmettono ogni anno all’ESMA le informazioni aggregate relative a tutte le sanzioni e misure imposte a norma dell’articolo 99. L’ESMA pubblica le suddette informazioni in una relazione annuale.

2.   Se l’autorità competente ha comunicato al pubblico sanzioni o misure amministrative, essa le comunica contemporaneamente all’ESMA. Se le sanzioni o le misure pubblicate riguardano una società di gestione o una società di investimento, l’ESMA aggiunge un riferimento alla sanzione o alla misura pubblicata nell’elenco delle società di gestione pubblicato a norma dell’articolo 6, paragrafo 1.

3.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire le procedure e i moduli per l’invio delle informazioni di cui al presente articolo.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 18 settembre 2015.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

(26)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).»;"

18)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 104 bis

1.   Gli Stati membri applicano la direttiva 95/46/CE al trattamento dei dati personali effettuato nel loro territorio ai fini della presente direttiva.

2.   Il trattamento dei dati personali da parte dell’ESMA a norma della presente direttiva è disciplinato dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (27).

(27)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).»;"

19)

all’articolo12, paragrafo 3, all’articolo 14, paragrafo 2, all’articolo 43 paragrafo 5, all’articolo 51, paragrafo 4, all’articolo 60, paragrafo 6, all’articolo 61 paragrafo 3, all’articolo 62, paragrafo 4, all’articolo 64, paragrafo 4, all’articolo 75, paragrafo 4, all’articolo 78, paragrafo 7, all’articolo81, paragrafo 2, all’articolo 95, paragrafo 1 e all’articolo 111, i termini «conformemente all’articolo 112, paragrafi 2, 3 e 4, e alle condizioni previste agli articoli 112 bis e 112 ter» sono sostituiti dai termini «conformemente all’articolo 112 bis»;

20)

all’articolo 50 bis, i termini «conformemente all’articolo 112 bis, e alle condizioni previste agli articoli 112 ter e 112 quater» sono sostituiti dai termini «conformemente all’articolo 112 bis»;

21)

all’articolo 52, paragrafo 4, terzo comma, il riferimento all’«articolo 112, paragrafo 1» è sostituito dal riferimento all’«articolo 112»;

22)

l’articolo 112 è sostituito dal seguente:

«Articolo 112

La Commissione è assistita dal comitato europeo dei valori mobiliari istituito dalla decisione 2001/528/CE della Commissione (28).

(28)  Decisione 2001/528/CE della Commissione, del 6 giugno 2001, che istituisce il comitato europeo dei valori mobiliari (GU L 191 del 13.7.2001, pag. 45)»;"

23)

l’articolo 112 è sostituito dal seguente:

«Articolo 112 bis

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 12, 14, 43, 60, 61, 62, 64, 75, 78, 81, 95 e 111 è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dal 4 gennaio 2011.

Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 26 ter è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dal 17 settembre 2014.

Il potere di adottare gli atti delegati di cui all’articolo 50 bis è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dal 21 luglio 2011.

Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 51 è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dal 20 giugno 2013.

La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi sei mesi prima della scadenza dei periodi di quattro anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o del Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui agli articoli 12, 14, 26 ter, 43, 50 bis, 51, 60, 61, 62, 64, 75, 78, 81, 95 e 111 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L’atto delegato adottato ai sensi degli articoli 12, 14, 26 ter, 43, 50 bis, 51, 60, 61, 62, 64, 75, 78, 81, 95 e 111 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»;

24)

l’articolo 112 ter è soppresso;

25)

nello schema A dell’allegato I, il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.

Informazioni concernenti il depositario:

2.1.

Identità del depositario dell’OICVM e descrizione delle sue funzioni e dei conflitti di interesse che possono sorgere;

2.2.

Descrizione delle funzioni di custodia delegate dal depositario, elenco dei delegati e subdelegati e descrizione degli eventuali conflitti di interesse che potrebbero derivare dalla delega;

2.3.

Dichiarazione che informazioni aggiornate sui punti 2.1 e 2.2 saranno messe a disposizione degli investitori su richiesta.»

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 18 marzo 2016, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di cui al primo comma a decorrere dal 18 marzo 2016. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

S. GOZI


(1)  GU C 96 del 4.4.2013, pag. 18.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 23 luglio 2014.

(3)  Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (rifusione) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

(4)  Raccomandazione 2009/384/CE della Commissione, del 30 aprile 2009, sulle politiche retributive nel settore dei servizi finanziari (GU L 120 del 15.5.2009, pag. 22).

(5)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

(6)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

(7)  Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 1).

(8)  Direttiva 2006/73/CE della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di organizzazione e le condizioni di esercizio dell’attività delle società di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva (GU L 241 del 2.9.2006, pag. 26).

(9)  Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale).

(10)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(11)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(12)  Direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori (GU L 84 del 26.3.1997, pag. 22).

(13)  Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

(14)  GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

(15)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(16)  GU C 100 del 6.4.2013, pag. 12.


28.8.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 257/214


DIRETTIVA 2014/92/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 23 luglio 2014

sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull’accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all’articolo 26, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali. La frammentazione del mercato interno è dannosa per la competitività, la crescita e la creazione di posti di lavoro nell’Unione. Eliminare gli ostacoli diretti e indiretti al corretto funzionamento del mercato interno è essenziale per il suo completamento. L’azione dell’Unione in relazione al mercato interno nel settore dei servizi finanziari al dettaglio ha già contribuito in misura sostanziale a sviluppare le attività transfrontaliere dei prestatori di servizi di pagamento, a migliorare la scelta dei consumatori e ad accrescere la qualità e la trasparenza delle offerte.

(2)

Al riguardo, la direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ha fissato obblighi minimi di trasparenza per le spese addebitate dai prestatori di servizi di pagamento per i servizi offerti sui conti di pagamento. Queste misure hanno notevolmente facilitato l’attività dei prestatori di servizi di pagamento, grazie alla previsione di norme uniformi per quanto riguarda la prestazione dei servizi di pagamento e le informazioni da fornire, hanno ridotto l’onere amministrativo e hanno generato risparmi sui costi per i prestatori di servizi di pagamento.

(3)

Il corretto funzionamento del mercato interno e lo sviluppo di un’economia moderna e socialmente inclusiva dipende sempre più dalla prestazione universale di servizi di pagamento. La nuova legislazione in materia deve rientrare nell’ambito di una strategia economica intelligente per l’Unione, che deve efficacemente tenere conto delle esigenze dei consumatori più vulnerabili.

(4)

Tuttavia, come indicato dal Parlamento europeo nella sua risoluzione del 4 luglio 2012 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti l’accesso ai servizi bancari di base, si deve fare di più per migliorare e sviluppare il mercato interno dei servizi bancari al dettaglio. Attualmente, la mancanza di trasparenza e di comparabilità delle spese, nonché le difficoltà di trasferimento del conto di pagamento creano ancora ostacoli alla piena integrazione del mercato, contribuendo a un basso livello di concorrenza nel settore dei servizi bancari al dettaglio. Si devono affrontare tali problemi e devono essere garantiti standard elevati di qualità.

(5)

Le attuali condizioni del mercato interno potrebbero dissuadere i prestatori di servizi di pagamento dall’esercitare il loro diritto di stabilimento o di prestazione di servizi nell’Unione, a causa delle difficoltà nell’attrarre clienti quando entrano in un nuovo mercato. Entrare in nuovi mercati richiede spesso un ingente investimento, che è giustificato soltanto se il prestatore prevede sufficienti opportunità e una corrispondente domanda dei consumatori. La scarsa mobilità dei consumatori in relazione ai servizi finanziari al dettaglio è in larga misura dovuta alla mancanza di trasparenza e di comparabilità delle spese e dei servizi offerti, nonché alle difficoltà di trasferire il conto di pagamento. Tali fattori frenano inoltre la domanda. Questo è vero soprattutto nel contesto transfrontaliero.

(6)

Inoltre, considerevoli ostacoli al completamento del mercato interno nel settore dei conti di pagamento potrebbero essere dovuti alla frammentazione delle vigenti norme nazionali. Le disposizioni vigenti a livello nazionale in materia di conti di pagamento, in particolare per quanto riguarda la comparabilità delle spese e il trasferimento del conto di pagamento, sono divergenti. Per quanto riguarda il trasferimento, la mancanza di misure vincolanti uniformi a livello di Unione ha portato a pratiche e misure divergenti a livello nazionale. Tali differenze sono ancora più nette per quanto riguarda la comparabilità delle spese, materia per la quale non esistono misure a livello di Unione, neanche di natura autoregolamentare. Se tali differenze si accentuassero in futuro, data la tendenza degli enti creditizi ad adeguare le loro pratiche ai mercati nazionali, aumenterebbero i costi dell’attività transfrontaliera rispetto ai costi sostenuti dai prestatori nazionali, il che renderebbe meno attraente l’esercizio dell’attività a livello transfrontaliero. Le attività transfrontaliere nel mercato interno sono limitate dagli ostacoli che i consumatori devono affrontare per aprire un conto di pagamento all’estero. I criteri severi di accesso attualmente applicati possono impedire ai cittadini dell’Unione di muoversi liberamente all’interno di essa. Garantire a tutti i consumatori l’accesso a un conto di pagamento ne consentirà la partecipazione al mercato interno e permetterà loro di godere dei benefici del mercato interno.

(7)

Inoltre, poiché alcuni potenziali clienti non aprono un conto di pagamento o perché ne è negata loro la possibilità o perché non sono loro offerti prodotti adeguati, attualmente la domanda potenziale di conti di pagamento non è pienamente sfruttata nell’Unione. Una più ampia partecipazione dei consumatori al mercato interno incentiverebbe ulteriormente i prestatori di servizi a pagamento a entrare in nuovi mercati. Inoltre, la creazione di condizioni per consentire a tutti i consumatori di accedere al conto di pagamento è un mezzo necessario per promuovere la partecipazione dei consumatori al mercato interno e consentire loro di godere dei benefici generati dal mercato interno.

(8)

La trasparenza e la comparabilità delle spese sono state considerate mediante un’iniziativa di autoregolamentazione a livello di Unione avviata dal settore bancario. Tuttavia, su tale iniziativa non è stato raggiunto un accordo definitivo. In materia di trasferimento del conto, i principi comuni stabiliti nel 2008 dallo European Banking Industry Committee forniscono un modello di meccanismo per il trasferimento tra conti di pagamento offerti da banche situate nello stesso Stato membro. Tuttavia, data la loro natura non vincolante, tali principi comuni sono stati applicati in modo non uniforme nell’Unione, con risultati inefficaci. Inoltre, i principi comuni disciplinano solo il trasferimento del conto di pagamento a livello nazionale e non riguardano il trasferimento transfrontaliero. Infine, per quanto riguarda l’accesso al conto di pagamento di base, la raccomandazione 2011/442/UE della Commissione (5) ha invitato gli Stati membri a prendere le misure necessarie per assicurarne l’applicazione al più tardi sei mesi dopo la pubblicazione della raccomandazione. A oggi solo pochi Stati membri rispettano i principi fondamentali di tale raccomandazione.

(9)

Per supportare una mobilità finanziaria efficace e senza problemi nel lungo termine, è essenziale stabilire un insieme uniforme di norme per far fronte al problema della scarsa mobilità dei consumatori e in particolare per migliorare il confronto tra i servizi e le spese relativi al conto di pagamento e per incentivare il trasferimento del conto, nonché per evitare che i consumatori che intendono aprire e usare un conto di pagamento transfrontaliero siano discriminati sulla base della residenza. Inoltre, è essenziale adottare misure adeguate per promuovere la partecipazione dei consumatori al mercato dei conti di pagamento. Tali misure consentiranno di incentivare l’ingresso nel mercato interno dei prestatori di servizi di pagamento e di garantire condizioni di parità, rafforzando in tal modo la concorrenza e l’allocazione efficiente delle risorse sul mercato dei servizi finanziari al dettaglio dell’Unione, a beneficio delle imprese e dei consumatori. Inoltre, la trasparenza delle informazioni sulle spese e la possibilità di trasferimento del conto, combinati al diritto di accesso al conto di pagamento di base, consentiranno ai cittadini dell’Unione di circolare, e di fare più facilmente i loro acquisti in altri paesi dell’Unione, beneficiando pertanto di un mercato interno pienamente funzionante nel settore dei servizi finanziari al dettaglio, contribuendo all’ulteriore sviluppo di tale mercato.

(10)

È inoltre indispensabile garantire che la presente direttiva non ostacoli l’innovazione nel settore dei servizi finanziari al dettaglio. Ogni anno si rendono disponibili nuove tecnologie, quali i servizi bancari mediante dispositivi mobili e le carte di pagamento prepagate, che potrebbero rendere obsoleto l’attuale modello dei conti di pagamento.

(11)

La presente direttiva non dovrebbe impedire agli Stati membri di mantenere o adottare disposizioni più severe per tutelare i consumatori, a condizione che tali disposizioni siano coerenti con i loro obblighi ai sensi del diritto dell’Unione e della presente direttiva.

(12)

Le disposizioni della presente direttiva concernenti la comparabilità delle spese e il trasferimento del conto di pagamento dovrebbero applicarsi a tutti i prestatori di servizi di pagamento, come definiti nella direttiva 2007/64/CE. Le disposizioni della presente direttiva relative all’accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base si dovrebbero applicare solo agli enti creditizi. Tutte le disposizioni della presente direttiva dovrebbero riguardare i conti di pagamento mediante i quali i consumatori sono in grado di effettuare le seguenti operazioni: deposito di fondi e prelievo di contante, ed esecuzione e ricezione di operazioni di pagamento a favore di terzi e da questi ultimi, compresa l’esecuzione di bonifici. Di conseguenza, dovrebbero essere esclusi i conti con funzioni più limitate. Ad esempio, in linea di principio dovrebbero essere esclusi dall’ambito di applicazione della presente direttiva i conti quali i conti di risparmio, i conti di appoggio ad una carta di credito, che generalmente vengono alimentati al solo scopo di rimborsare un debito della carta di credito, i mutui a conto corrente o i conti di moneta elettronica. Tuttavia, se tali conti venissero utilizzati per operazioni di pagamento ordinarie e comprendessero tutte le funzioni sopra elencate, essi rientrerebbero nell’ambito di applicazione della presente direttiva. I conti detenuti da imprese, anche dalle piccole imprese o dalle microimprese, tranne nel caso in cui siano detenuti a titolo personale, dovrebbero essere esclusi dall’ambito di applicazione della presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero poter decidere di estendere l’applicazione della presente direttiva ad altri prestatori di servizi di pagamento e conti di pagamento, ad esempio quelli che offrono funzioni di pagamento più limitate.

(13)

Poiché il conto di pagamento con caratteristiche di base è un tipo di conto di pagamento ai fini della presente direttiva, le disposizioni in materia di trasparenza e trasferimento dovrebbero applicarsi anche a tale conto.

(14)

Le definizioni contenute nella presente direttiva dovrebbero essere in linea, per quanto possibile, con quelle contenute in altri atti legislativi dell’Unione, in particolare con quelle contenute nella direttiva 2007/64/CE e nel regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

(15)

È essenziale che il consumatore possa comprendere le spese, in modo da poter confrontare le offerte di diversi prestatori di servizi di pagamento e scegliere in modo consapevole il conto di pagamento più adeguato alle sue esigenze. Il confronto tra le spese non è possibile quando i prestatori di servizi di pagamento usano una terminologia diversa per i medesimi servizi e forniscono informazioni in formati diversi. Una terminologia standardizzata assieme a informazioni mirate presentate in un formato uniforme e riguardanti i servizi più rappresentativi collegati ai conti di pagamento possono aiutare i consumatori a comprendere e a confrontare le spese.

(16)

I consumatori trarrebbero il massimo beneficio da informazioni concise, standardizzate e facilmente confrontabili tra i diversi prestatori di servizi di pagamento. Gli strumenti messi a disposizione dei consumatori per confrontare le offerte di conto di pagamento possono avere un impatto positivo solo se il tempo dedicato a scorrere lunghi elenchi di spese per diverse offerte non supera i benefici derivanti dalla scelta dell’offerta più vantaggiosa. Tali strumenti dovrebbero essere molteplici ed è opportuno condurre test sui consumatori. In questa fase, la terminologia relativa alle spese dovrebbe essere standardizzata solo per quanto riguarda i termini e le definizioni più rappresentativi negli Stati membri, al fine di evitare il rischio di un eccesso di informazioni e favorirne una rapida attuazione.

(17)

È opportuno che la terminologia relativa alle spese sia stabilita dagli Stati membri, in modo da tener conto delle specificità dei mercati locali. Per essere considerati rappresentativi, è opportuno che ai servizi siano applicate spese almeno presso un prestatore di servizi di pagamento in uno Stato membro. Inoltre, quando i servizi sono comuni alla maggioranza degli Stati membri, la terminologia utilizzata per definire tali servizi dovrebbe essere standardizzata a livello di Unione, in modo da consentire un migliore confronto tra le offerte di conti di pagamento in tutta l’Unione. Al fine di garantire una sufficiente omogeneità degli elenchi nazionali, è opportuno che l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea, ABE), istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) emani orientamenti per assistere gli Stati membri nel determinare i servizi che sono più comunemente utilizzati e che comportano i costi più elevati per i consumatori a livello nazionale. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione e all’ABE entro il 18 dicembre 2014 le autorità pertinenti cui indirizzare tali orientamenti.

(18)

Una volta che gli Stati membri avranno redatto un elenco provvisorio dei servizi più rappresentativi soggetti all’applicazione spese a livello nazionale con i relativi termini e definizioni, è opportuno che l’ABE li riesamini per individuare, mediante progetti di norme tecniche di regolamentazione, i servizi comuni alla maggioranza degli Stati membri e proporre per detti servizi termini e definizioni standardizzati a livello di Unione in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione. L’ABE dovrebbe garantire che si utilizzi un unico termine per ciascun servizio in ogni lingua ufficiale di ciascuno Stato membro che sia anche una lingua ufficiale delle istituzioni dell’Unione. Ciò significa che possano essere usati, termini distinti per lo stesso servizio in diversi Stati membri che condividono la stessa lingua ufficiale delle istituzioni dell’Unione, tenendo così conto delle specificità nazionali. Gli Stati membri dovrebbero in seguito integrare nei loro elenchi provvisori gli eventuali termini unionali applicabili e pubblicare su tale base i loro elenchi definitivi.

(19)

Per aiutare i consumatori a confrontare facilmente in tutto il mercato interno le spese relative al conto di pagamento, è opportuno che i prestatori di servizi di pagamento forniscano ai consumatori un documento informativo sulle spese che illustri le spese per tutti i servizi figuranti nell’elenco dei servizi più rappresentativi collegati al conto di pagamento a livello nazionale. Nel documento informativo sulle spese dovrebbero essere utilizzati, laddove applicabili, i termini e le definizioni standardizzati stabiliti a livello di Unione. Questa misura contribuirebbe anche a creare condizioni di parità tra i prestatori di servizi di pagamento concorrenti sul mercato dei conti di pagamento. Il documento informativo sulle spese non dovrebbe contenere alcuna altra spesa. Se un prestatore di servizi di pagamento non offre un servizio dell’elenco dei servizi più rappresentativi collegati a un conto di pagamento, dovrebbe indicarlo, ad esempio contrassegnando tale servizio come «non disponibile» o «non applicabile». Gli Stati membri dovrebbero avere facoltà di richiedere l’inclusione nel documento informativo sulle spese di indicatori sintetici quali un indicatore dei costi complessivi che sintetizzi i costi totali annui del conto di pagamento per i consumatori. Per aiutare i consumatori a comprendere le spese che devono pagare per il conto di pagamento, è opportuno mettere loro a disposizione un glossario contenente una spiegazione chiara, non tecnica e priva di ambiguità almeno con riferimento alle le spese e ai servizi contenuti nel documento informativo sulle spese. Il glossario dovrebbe servire come strumento utile per incoraggiare una migliore comprensione del significato delle spese e contribuire in tal modo a rafforzare la capacità dei consumatori di scegliere tra una gamma più ampia di offerte di conti di pagamento. È altresì opportuno introdurre l’obbligo a carico dei prestatori di servizi di pagamento di informare il consumatore, gratuitamente e almeno una volta all’anno, di tutte le spese addebitate sul suo conto di pagamento, compresi, se del caso, il tasso d’interesse per lo scoperto e il tasso d’interesse creditore.

Ciò lascia impregiudicate le disposizioni sugli scoperti di cui alla direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8). Le informazioni ex post dovrebbero essere fornite in un apposito documento, denominato «riepilogo delle spese», che presenti un quadro degli interessi maturati e di tutte le spese sostenute in relazione all’utilizzo del conto di pagamento, in modo che il consumatore possa capire a cosa si riferisce la spesa e valutare la necessità di modificare le abitudini di consumo o di cambiare prestatore. Tale vantaggio sarebbe massimizzato da informazioni ex post sulle spese che presentino i servizi più rappresentativi nello stesso ordine seguito nelle informazioni sulle spese ex ante.

(20)

Per soddisfare le esigenze dei consumatori, è necessario garantire che le informazioni sulle spese relative al conto di pagamento siano corrette, chiare e comparabili. È pertanto opportuno che l’ABE, previa consultazione delle autorità nazionali e una volta conclusi i test sui consumatori, elabori progetti di norme tecniche di attuazione riguardo a un formato di presentazione standardizzato per il documento informativo sulle spese, per il riepilogo delle spese e per i simboli comuni, al fine di assicurare che siano comprensibili e confrontabili per i consumatori. Lo stesso formato, lo stesso ordine delle voci e gli stessi titoli dovrebbero essere applicati per ogni documento informativo sulle spese e per ogni riepilogo delle spese in ciascuno Stato membro, in modo da permettere ai consumatori di confrontare i due documenti e di massimizzare in tal modo la comprensione e l’uso delle informazioni. Il documento informativo sulle spese e il riepilogo delle spese dovrebbero essere chiaramente distinguibili da altre comunicazioni. Inoltre, nel determinare tali formati, l’ABE dovrebbe tenere conto del fatto che gli Stati membri possono scegliere di stabilire che il documento informativo sulle spese e il riepilogo delle spese siano forniti insieme alle informazioni richieste in virtù di altri atti legislativi dell’Unione o nazionali relative ai conti di pagamento e i servizi collegati.

(21)

Per assicurare l’uso uniforme della terminologia di livello unionale applicabile in tutta l’Unione, è opportuno che gli Stati membri impongano ai prestatori di servizi di pagamento l’obbligo di usare nelle comunicazioni ai consumatori, anche nel documento informativo sulle spese e nel riepilogo delle spese, la terminologia di livello unionale applicabile assieme alla terminologia standardizzata nazionale, individuata nell’elenco definitivo. I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero poter utilizzare i marchi commerciali nelle loro informazioni contrattuali, commerciali e di marketing per i consumatori, purché indichino chiaramente il corrispondente termine standardizzato applicabile. Quando scelgono di utilizzare i marchi commerciali nel documento informativo sulle spese o nel riepilogo delle spese, questi dovrebbero essere in aggiunta rispetto ai termini standardizzati quale designazione secondaria, ad esempio figurando tra parentesi o in caratteri più piccoli.

(22)

I siti Internet di confronto indipendenti sono un mezzo efficace per consentire ai consumatori di valutare in un unico spazio i pro e i contro delle diverse offerte di conto di pagamento. Tali siti Internet possono consentire un giusto equilibrio tra l’esigenza di informazioni chiare e concise e l’esigenza di informazioni complete ed esaurienti, consentendo agli utenti, se lo desiderano, di ottenere informazioni più dettagliate. Dovrebbero mirare a includere la più vasta gamma possibile di offerte, in modo da fornire una panoramica rappresentativa coprendo nel contempo una parte significativa del mercato. Possono anche ridurre i costi di ricerca, in quanto i consumatori non dovranno raccogliere informazioni separatamente dai prestatori di servizi di pagamento. È di fondamentale importanza che le informazioni fornite su tali siti Internet siano affidabili, imparziali e trasparenti e che i consumatori siano informati della loro disponibilità. A tale proposito, è opportuno che gli Stati membri informino i cittadini dell’esistenza di tali siti Internet.

(23)

Per ottenere informazioni imparziali sulle spese addebitate e sui tassi di interesse applicati in relazione ai conti di pagamento, i consumatori dovrebbero poter utilizzare siti Internet di confronto pubblicamente accessibili che siano funzionalmente indipendenti dai prestatori di servizi di pagamento, il che significa che nessun prestatore di servizi di pagamento dovrebbe essere favorito nei risultati di ricerca. È pertanto opportuno che gli Stati membri assicurino che i consumatori abbiano accesso gratuito ad almeno un sito Internet di questo tipo nel rispettivo territorio. Tali siti Internet di confronto possono essere gestiti da autorità competenti, o per loro conto, da altre autorità pubbliche e/o da operatori privati. La funzione di confronto delle spese relative ai conti di pagamento può essere assolta anche da siti Internet esistenti che confrontino un’ampia gamma di prodotti finanziari o non finanziari. Tali siti Internet dovrebbero essere gestiti sulla base di specifici criteri di qualità compreso l’obbligo di fornire l’indicazione dei loro proprietari, informazioni corrette ed aggiornate, indicare la data dell’ultimo aggiornamento, definire criteri chiari e oggettivi su cui basare il raffronto e comprendere un’ampia gamma di offerte di conti di pagamento che copra una parte significativa del mercato. Gli Stati membri dovrebbero poter determinare con che frequenza i siti Internet di confronto debbano rivedere e aggiornare le informazioni che forniscono ai consumatori, tenendo conto della frequenza con cui i prestatori di servizi di pagamento aggiornano generalmente le loro informazioni sulle spese. Gli Stati membri dovrebbero inoltre determinare in cosa consista un’ampia gamma di offerte di conti di pagamento che copra una parte significativa del mercato considerando, per esempio, il numero di prestatori di servizi di pagamento e valutando di conseguenza se sia sufficiente una maggioranza semplice o inferiore e/o la quota di mercato e/o la loro localizzazione geografica. Un sito Internet di confronto dovrebbe raffrontare le spese dei servizi figuranti nell’elenco dei servizi più rappresentativi collegati ai conti di pagamento, integrando la terminologia a livello di Unione.

È opportuno che gli Stati membri abbiano facoltà di esigere che tali siti Internet raffrontino altre informazioni, ad esempio quelle sui determinanti del livello dei servizi forniti dai prestatori di servizi di pagamento, quali il numero e la collocazione delle succursali e degli sportelli automatici. Qualora in uno Stato membro esista solo un sito Internet e quest’ultimo cessi di operare o non soddisfi più i criteri di qualità, lo Stato membro dovrebbe provvedere affinché i consumatori abbiano accesso entro un tempo ragionevole a un altro sito Internet di confronto a livello nazionale.

(24)

È prassi corrente dei prestatori di servizi di pagamento di offrire il conto di pagamento in un pacchetto assieme a prodotti o servizi diversi da quelli collegati al conto di pagamento, quali prodotti assicurativi o consulenza finanziaria. Tale prassi può costituire per i prestatori di servizi di pagamento uno strumento per diversificare l’offerta e accrescere la concorrenza, e può anche, in ultima istanza, andare a beneficio dei consumatori. Tuttavia lo studio della Commissione del 2009 sulle pratiche di vendita abbinata nel settore finanziario nonché le consultazioni in materia e i reclami dei consumatori hanno mostrato che i prestatori di servizi di pagamento possono offrire conti di pagamento in un pacchetto assieme a prodotti non richiesti dai consumatori e che non sono indispensabili per il conto di pagamento, come ad esempio l’assicurazione famiglia. Inoltre, è stato osservato che tali pratiche possono ridurre la trasparenza e la confrontabilità dei prezzi, limitare le opzioni di acquisto a disposizione dei consumatori e influire negativamente sulla loro mobilità. Pertanto, è opportuno che gli Stati membri assicurino che, quando i prestatori di servizi di pagamento offrono il conto di pagamento in un pacchetto, comunichino ai consumatori se è possibile acquistare il conto di pagamento separatamente e, in caso affermativo, forniscano informazioni separate per quanto riguarda i costi e le spese associati a ciascuno degli altri prodotti o servizi inclusi nel pacchetto che possono essere acquistati separatamente.

(25)

È opportuno che la procedura di trasferimento dei conti di pagamento venga armonizzata in tutta l’Unione. Attualmente, le misure vigenti a livello nazionale sono estremamente variegate e non garantiscono un livello adeguato di tutela dei consumatori in tutti gli Stati membri. La predisposizione di misure legislative che stabiliscano i principi fondamentali che i prestatori di servizi di pagamento devono seguire nel fornire tale servizio in ogni Stato membro migliorerebbe il funzionamento del mercato interno sia per i consumatori che per i prestatori di servizi di pagamento. Da un lato, ciò garantirebbe condizioni di parità per i consumatori eventualmente interessati ad aprire un conto di pagamento in uno Stato membro differente, in quanto garantirebbe l’esistenza di un livello di tutela equivalente. Dall’altro, ridurrebbe le differenze tra le misure regolamentari vigenti a livello nazionale, riducendo in tal modo l’onere amministrativo per i prestatori di servizi di pagamento che intendono offrire i propri servizi a livello transfrontaliero. Di conseguenza, le misure sul trasferimento dei conti agevolerebbero la prestazione di servizi connessi ai conti di pagamento nell’ambito del mercato interno.

(26)

Per trasferimento non si dovrebbe intendere il trasferimento del contratto dal prestatore di servizi di pagamento trasferente al prestatore di servizi di pagamento ricevente;

(27)

I consumatori hanno un incentivo a trasferire il conto di pagamento solo se la procedura non comporta oneri amministrativi e finanziari eccessivi. Pertanto, i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero offrire ai consumatori una procedura chiara, rapida e sicura per trasferire i conti di pagamento, compresi i conti di pagamento con caratteristiche di base. Tale procedura dovrebbe essere garantita quando i consumatori desiderano trasferire il conto da un prestatore di servizio di pagamento all’altro, nonché quando desiderino effettuare un trasferimento tra diversi conti di pagamento presso lo stesso prestatore di servizi di pagamento. Ciò consentirebbe ai consumatori di approfittare delle offerte più convenienti sul mercato e passare facilmente dal conto di pagamento precedente a un altro potenzialmente più adatto, indipendentemente dal fatto che ciò avvenga nell’ambito dello stesso prestatore di servizi di pagamento o tra prestatori di servizi di pagamento differenti. Tutte le spese eventualmente addebitate dal prestatore di servizi di pagamento in relazione al servizio di trasferimento dovrebbero essere ragionevoli ed in linea con i costi effettivamente sostenuti dai prestatori di servizi di pagamento.

(28)

Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà, in caso di trasferimento tra prestatori di servizi di pagamento situati entrambi sul loro territorio, di introdurre o conservare meccanismi diversi da quelli previsti nella presente direttiva, se tale circostanza è chiaramente nell’interesse del consumatore.

(29)

La procedura di trasferimento dovrebbe essere il più semplice e diretta possibile per il consumatore. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero assicurare che il prestatore di servizi di pagamento ricevente sia responsabile dell’avvio e della gestione della procedura per conto del consumatore. Nell’istituire il servizio di trasferimento, gli Stati membri dovrebbero poter utilizzare strumenti supplementari, quali apposite soluzioni tecniche. Detti strumenti supplementari possono eccedere gli obblighi fissati dalla presente direttiva, ad esempio il servizio di trasferimento può essere fornito entro termini abbreviati ovvero il prestatore di servizi di pagamento può essere tenuto ad assicurare, su richiesta del consumatore, il reindirizzamento automatico o manuale dei bonifici ricevuti sul precedente conto di pagamento verso il nuovo conto di pagamento per un determinato periodo a decorrere dal ricevimento dell’autorizzazione al trasferimento. I prestatori di servizi di pagamento possono utilizzare tali strumenti supplementari su base volontaria anche quando ciò non sia imposto da uno Stato membro.

(30)

È opportuno consentire ai consumatori di chiedere al prestatore di servizi di pagamento ricevente di effettuare il trasferimento di tutti o di alcuni bonifici in entrata, ordini permanenti di bonifico o ordini di addebito diretto, possibilmente nell’ambito di un unico contratto con il servizi di pagamento ricevente. A tal fine, è opportuno che i consumatori possano firmare un’unica autorizzazione con la quale prestano il consenso all’esecuzione di ciascuna delle predette operazioni. Gli Stati membri possono prescrivere che l’autorizzazione da parte del consumatore avvenga per iscritto, ma possono decidere di accettare mezzi equivalenti ove appropriato, ad esempio qualora sia operante un sistema automatizzato di trasferimento. Prima di concedere l’autorizzazione il consumatore dovrebbe essere informato di tutte le fasi della procedura necessaria per completare il trasferimento. Ad esempio l’autorizzazione potrebbe includere tutte le operazioni che fanno parte del servizio di trasferimento con la possibilità per il consumatore di scegliere solo alcune di esse.

(31)

La cooperazione del prestatore di servizi di pagamento trasferente è necessaria affinché si possa completare con successo il trasferimento. Il prestatore di servizi di pagamento trasferente dovrebbe fornire al prestatore di servizi di pagamento ricevente tutte le informazioni necessarie per riattivare i pagamenti sull’altro conto di pagamento. Tuttavia, tali informazioni non dovrebbero andare oltre quanto necessario per effettuare il trasferimento.

(32)

Al fine di facilitare l’apertura di un conto transfrontaliero, al consumatore dovrebbe essere consentito chiedere al nuovo prestatore di servizi di pagamento di attivare sul nuovo conto di pagamento tutti o alcuni ordini permanenti di bonifico, di accettare gli addebiti diretti a partire dalla data da egli indicata e di fornirgli informazioni recanti le coordinate del nuovo conto di pagamento, preferibilmente nell’ambito di un unico contratto con il nuovo prestatore di servizi di pagamento.

(33)

È opportuno che i consumatori non siano soggetti a perdite finanziarie, compresi le spese e gli interessi, causate da eventuali errori commessi dai prestatori di servizi di pagamento interessati dal processo di trasferimento. In particolare, i consumatori non dovrebbero farsi carico delle perdite finanziarie derivanti dal pagamento di spese supplementari, interessi o altri oneri nonché sanzioni pecuniarie, penali o qualsiasi altro tipo di danno finanziario a causa del ritardo nell’esecuzione del pagamento.

(34)

Gli Stati membri dovrebbero garantire che i consumatori che intendono aprire un conto di pagamento non siano discriminati sulla base della cittadinanza o del luogo di residenza. È importante che gli enti creditizi assicurino che i loro clienti non utilizzino il sistema finanziario a fini illeciti, come frodi, riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, ma è opportuno che essi non pongano ostacoli ai consumatori che vogliono beneficiare dei vantaggi del mercato interno aprendo e usando un conto di pagamento transfrontaliero. Pertanto, è opportuno evitare di utilizzare le disposizioni della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9) come pretesto per respingere consumatori che sono meno allettanti dal punto di vista commerciale.

(35)

È opportuno evitare di discriminare i consumatori che soggiornano legalmente nell’Unione a motivo della cittadinanza o del luogo di residenza o per qualsiasi altro motivo di cui all’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta») in relazione alla richiesta di aprire un conto di pagamento o all’accesso al conto all’interno dell’Unione. Inoltre, è opportuno che gli Stati membri garantiscano l’accesso ai conti di pagamento con caratteristiche di base a prescindere dalle condizioni finanziarie dei consumatori, ad esempio il loro status professionale, il livello reddituale, la solvibilità o il fallimento.

(36)

È opportuno che i consumatori che soggiornano legalmente nell’Unione e che non sono titolari di un conto di pagamento in un determinato Stato membro possano aprire e usare un conto di pagamento con caratteristiche di base in tale Stato membro. Il concetto di «legalmente soggiornanti nell’Unione» dovrebbe comprendere i cittadini dell’Unione e dei paesi terzi che già beneficiano dei diritti a essi conferiti da atti dell’Unione quali il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio (10), la direttiva 2003/109/CE del Consiglio (11), il regolamento (CE) n. 859/2003 del Consiglio (12) e la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (13). Dovrebbe inoltre comprendere i richiedenti asilo ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati e del relativo protocollo del 31 gennaio 1967 nonché ai sensi di altri trattati internazionali in materia. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero poter estendere il concetto di «soggiornante legalmente nell’Unione» ad altri cittadini di paesi terzi presenti sul loro territorio.

(37)

Gli Stati membri dovrebbero avere facoltà, nel pieno rispetto della libertà fondamentali garantite dai trattati, di esigere che i consumatori che desiderano aprire un conto di pagamento con caratteristiche di base nel loro territorio dimostrino un reale interesse in tal senso. Fatti salvi i requisiti adottati conformemente alla direttiva 2005/60/CE per combattere il riciclaggio, al fine di dimostrare tale reale interesse non dovrebbe essere richiesta la presenza fisica presso le dipendenze degli enti creditizi.

(38)

Gli Stati membri dovrebbero garantire che il numero di enti creditizi che offrono conti di pagamento con caratteristiche di base sia sufficiente ad assicurare che siano raggiunti tutti i consumatori, ad evitare qualsiasi tipo di discriminazione nei loro confronti nonché eventuali distorsioni della concorrenza. Nel determinare il numero di enti creditizi sufficiente, i fattori da prendere in considerazione dovrebbero includere la copertura della rete degli enti creditizi, le dimensioni del territorio di uno Stato membro, la distribuzione dei consumatori sul territorio, la quota di mercato degli enti creditizi e se i conti di pagamento con caratteristiche di base rappresentino solo una piccola parte dei conti di pagamento previsti dall’ente creditizio. In linea di principio, i conti di pagamento con caratteristiche di base dovrebbero essere offerti dal maggior numero possibile di enti creditizi, al fine di garantire che i consumatori possano aprire detti conti presso le dipendenze di un ente creditizio facilmente raggiungibile dal loro luogo di residenza e che i consumatori non siano discriminati in alcun modo nell’accesso a tali conti e possano utilizzarli in modo efficace. In particolare, gli Stati membri dovrebbero garantire che non vi sia alcuna discriminazione visibile operata, ad esempio, mediante un aspetto diverso della carta oppure un numero diverso attribuito al conto o alla carta. Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di prevedere che i conti di pagamento con caratteristiche di base siano offerti da un minor numero di enti creditizi, ma ciò dovrebbe essere giustificato dal fatto che, ad esempio, tali enti creditizi hanno una presenza talmente estesa nel territorio di tale Stato membro da poter servire tutti i consumatori senza che questi ultimi, per raggiungerli, siano costretti a percorrere distanze troppo lunghe dal proprio domicilio. Inoltre, i consumatori che accedono ai conti di pagamento con caratteristiche di base non dovrebbero essere stigmatizzati in alcun modo, e tale obiettivo può essere conseguito meglio se viene designato un numero più ampio di enti creditizi.

(39)

Gli Stati membri dovrebbero poter istituire meccanismi per aiutare i consumatori senza fissa dimora, i richiedenti asilo e i consumatori a cui non è rilasciato il permesso di soggiorno ma che non possono essere espulsi per motivi di fatto o di diritto, a trarre pieno vantaggio dalla presente direttiva.

(40)

Qualora autorizzino gli enti creditizi a concedere ai consumatori, previa loro richiesta, uno scoperto in relazione a un conto di pagamento con caratteristiche di base, gli Stati membri dovrebbero poter definire un importo e una durata massimi di tale scoperto. Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire che le informazioni relative a qualsiasi spesa collegata allo scoperto siano fornite ai consumatori in modo trasparente. Infine, quando gli enti creditizi offrono la concessione di scoperto in relazione a un conto di pagamento con caratteristiche di base, dovrebbero conformarsi alla direttiva 2008/48/CE.

(41)

Per poter offrire un servizio appropriato agli utenti di conti di pagamento con caratteristiche di base, gli Stati membri dovrebbero imporre agli enti creditizi l’obbligo di garantire la disponibilità di personale adeguatamente formato e l’assenza di potenziali conflitti d’interesse suscettibili di arrecare pregiudizio ai clienti stessi.

(42)

Gli Stati membri dovrebbero poter consentire agli enti creditizi di rifiutare l’apertura di un conto di pagamento con caratteristiche di base ai consumatori che sono già titolari di un conto di pagamento attivo e almeno equivalente nello stesso Stato membro. Al fine di verificare se il consumatore sia già titolare di un conto di pagamento, gli enti creditizi dovrebbero poter fare affidamento su un’autocertificazione fornita del consumatore.

(43)

Gli Stati membri dovrebbero garantire che gli enti creditizi trattino le richieste di un conto di pagamento con caratteristiche di base entro i termini stabiliti dalla presente direttiva e che, in caso di rifiuto di tali richieste, gli enti creditizi ne comunichino ai consumatori le specifiche ragioni, a meno che tale comunicazione non sia in contrasto con l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la direttiva 2005/60/CE.

(44)

È opportuno garantire ai consumatori l’accesso a una serie di servizi di pagamento con caratteristiche di base. Tra i servizi collegati ai conti di pagamento di base dovrebbero essere inclusi il deposito di fondi e il prelievo di denaro contante. È opportuno che i consumatori possano effettuare le operazioni di pagamento essenziali, ad esempio l’accredito dello stipendio o di altre prestazioni, il pagamento di fatture o imposte e l’acquisto di beni e servizi, anche ricorrendo ad addebiti diretti, a bonifici, e all’uso di una carta di pagamento. È opportuno che tali servizi permettano di acquistare beni e servizi online e diano ai consumatori la possibilità di impartire ordini di pagamento avvalendosi della funzione online dell’ente creditizio, ove disponibile. Tuttavia, è opportuno che il conto di pagamento con caratteristiche di base non sia limitato all’uso online, perché ciò rappresenterebbe un ostacolo per i consumatori che non hanno accesso a Internet. Gli Stati membri dovrebbero garantire che, per quanto riguarda i servizi relativi all’apertura, alla gestione e alla chiusura del conto di pagamento nonché al deposito di fondi e al prelievo di denaro contante e alle operazioni di pagamento mediante carta di pagamento, ad eccezione delle carte di credito, il numero di operazioni disponibili al consumatore nell’ambito delle specifiche disposizioni tariffarie previste dalla presente direttiva non sia soggetto a limitazioni. Per quanto riguarda l’esecuzione dei bonifici e degli addebiti diretti, nonché le operazioni effettuate tramite carta di credito, collegate ai conti di pagamento con caratteristiche di base, gli Stati membri dovrebbero avere facoltà di determinare un numero minimo di operazioni che saranno disponibili ai consumatori nell’ambito delle specifiche disposizioni tariffarie previste dalla presente direttiva, purché i servizi a cui si riferiscono tali operazioni siano per uso personale del consumatore. Nel determinare cosa si intenda per «uso personale», gli Stati membri dovrebbero tener conto dell’attuale comportamento dei consumatori e delle prassi commerciali comuni. Le spese addebitate per le operazioni eccedenti il numero minimo di operazioni non dovrebbero in nessun caso essere superiori alle spese addebitate ai sensi della normale politica tariffaria dell’ente creditizio.

(45)

Durante il processo di individuazione dei servizi da offrire con un conto di pagamento con caratteristiche di base e il numero minimo di operazioni da includere, è opportuno tenere conto delle specificità nazionali. In particolare, taluni servizi possono essere ritenuti essenziali per garantire che un conto di pagamento sia utilizzato appieno in un determinato Stato membro, a causa della loro ampia diffusione a livello nazionale. Ad esempio, in taluni Stati membri i consumatori usano ancora comunemente gli assegni, mentre in altri Stati membri tale mezzo di pagamento è utilizzato molto raramente. Pertanto la presente direttiva dovrebbe consentire agli Stati membri di individuare servizi ulteriori considerati essenziali a livello nazionale e che dovrebbero essere forniti con un conto di pagamento con caratteristiche di base nello Stato membro interessato. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero assicurare che le spese addebitate dagli enti creditizi per l’offerta di tali servizi ulteriori in relazione a un conto di pagamento con caratteristiche di base siano ragionevoli.

(46)

Per assicurare che il conto di pagamento con caratteristiche di base sia messo a disposizione del più ampio numero di consumatori, è opportuno che sia offerto a titolo gratuito o per una spesa ragionevole. Per incoraggiare la partecipazione dei consumatori vulnerabili sprovvisti di un conto bancario al mercato dei servizi bancari al dettaglio, gli Stati membri dovrebbero poter prevedere che i conti di pagamento con caratteristiche di base siano offerti a tali consumatori a condizioni particolarmente vantaggiose, ad esempio a titolo gratuito. Gli Stati membri dovrebbero essere liberi di definire il meccanismo per individuare tali consumatori che possono beneficiare di conti di pagamento con caratteristiche di base a condizioni più vantaggiose, purché il meccanismo garantisca ai consumatori vulnerabili l’accesso ai conti di pagamento con caratteristiche di base. Ad ogni modo, tale approccio non dovrebbe pregiudicare il diritto di tutti i consumatori, compresi quelli non vulnerabili, di avere accesso a conti di pagamento con caratteristiche di base almeno con una spesa ragionevole. Inoltre, ogni spesa aggiuntiva addebitata al consumatore in caso di mancato rispetto delle condizioni stabilite nel contratto dovrebbe essere ragionevole. È opportuno che gli Stati membri definiscano che cosa si intende per spesa ragionevole tenendo conto delle circostanze nazionali.

(47)

Gli enti creditizi dovrebbero rifiutare l’apertura del conto di pagamento con caratteristiche di base o dovrebbero recedere dal relativo contratto soltanto in circostanze specifiche, quali il mancato rispetto della normativa in materia di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo o di prevenzione dei reati e relative indagini. Anche in tali casi, il rifiuto è giustificato solo se il consumatore non rispetta la predetta normativa e non in ragione dei costi o della complessità della procedura di verifica del rispetto della normativa. Tuttavia, potrebbero esservi casi in cui un consumatore abusi del suo diritto di aprire ed utilizzare un conto di pagamento con caratteristiche di base. Ad esempio, uno Stato membro dovrebbe poter autorizzare un ente creditizio a prendere misure nei confronti del consumatore che abbia commesso un reato, quali una grave truffa nei confronti di un ente creditizio, al fine di evitare il ripetersi di tali reati. Tali misure possono comprendere, per esempio, la limitazione dell’accesso di tale consumatore a un conto di pagamento con caratteristiche di base per un determinato periodo di tempo. Inoltre, vi possono essere casi in cui il previo rifiuto di una richiesta di un conto di pagamento sia necessario per individuare i consumatori che possono beneficiare di un conto di pagamento a condizioni più vantaggiose. In tale evenienza, l’ente creditizio dovrebbe informare il consumatore che può avvalersi di un meccanismo specifico per il caso di rifiuto di una richiesta di un conto di pagamento per il quale siano addebitate delle spese secondo quanto previsto dalla presente direttiva per ottenere l’accesso a un conto di pagamento con caratteristiche di base gratuito. Entrambi tali casi aggiuntivi dovrebbero tuttavia essere limitati, specifici e basarsi su disposizioni del diritto nazionale precisamente specificate. Nell’individuare i casi aggiuntivi in cui gli enti creditizi possono rifiutare di offrire conti di pagamento ai consumatori, gli Stati membri dovrebbero poter includere, tra gli altri, motivi di pubblica sicurezza o di ordine pubblico.

(48)

È opportuno che gli Stati membri e gli enti creditizi forniscano ai consumatori informazioni chiare e comprensibili sul diritto ad aprire e usare un conto di pagamento con caratteristiche di base. Gli Stati membri dovrebbero garantire che le azioni di comunicazione siano ben mirate e che siano dirette, in particolare, ai consumatori vulnerabili, in movimentoe sprovvisti di un conto bancario. È opportuno che gli enti creditizi mettano attivamente a disposizione dei consumatori informazioni accessibili e un’assistenza adeguata circa le specificità del conto di pagamento con caratteristiche di base offerto, le relative spese e condizioni d’uso, nonché la procedura che i consumatori devono seguire per esercitare il diritto di aprire il conto di pagamento con caratteristiche di base. In particolare, è opportuno informare i consumatori del fatto che l’acquisto di servizi aggiuntivi non è obbligatorio per accedere al conto di pagamento con caratteristiche di base.

(49)

Gli Stati membri dovrebbero promuovere misure a sostegno dell’educazione dei consumatori più vulnerabili, fornendo loro orientamento e assistenza per la gestione responsabile delle loro finanze. È inoltre necessario informare i consumatori circa l’orientamento che le organizzazioni di consumatori e le autorità nazionali possono fornire loro. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare le iniziative degli enti creditizi volte a combinare la fornitura di un conto di pagamento con caratteristiche di base con servizi indipendenti di educazione finanziaria.

(50)

Per far sì che i prestatori di servizi di pagamento possano prestare più facilmente i propri servizi a livello transfrontaliero, ai fini di cooperazione, scambio di informazioni e risoluzione delle controversie tra autorità competenti, le autorità competenti responsabili dell’applicazione della presente direttiva dovrebbero essere quelle che operano nel quadro dell’ABE, come stabilito nel regolamento (UE) n. 1093/2010 o altre autorità nazionali purché collaborino con le autorità operanti nel quadro dell’ABE per svolgere le loro funzioni ai sensi della presente direttiva.

(51)

Gli Stati membri dovrebbero designare le autorità competenti incaricate di garantire l’applicazione della presente direttiva e assicurare che esse siano dotate di poteri di indagine e di intervento, nonché di risorse adeguate necessarie all’adempimento delle loro funzioni. Le autorità competenti possono, per taluni aspetti della presente direttiva, adire le competenti autorità giudiziarie per ottenere una pronuncia giurisdizionale, eventualmente anche proponendo un’impugnazione. Ciò potrebbe consentire agli Stati membri di demandare l’applicazione di tali disposizioni ai pertinenti organi e alle autorità giudiziarie, soprattutto nei casi in cui le disposizioni della presente direttiva siano recepite nel diritto civile. È opportuno che gli Stati membri abbiano la facoltà di designare diverse autorità competenti per assicurare l’osservanza dei diversi obblighi previsti dalla presente direttiva. Per alcune disposizioni, ad esempio, gli Stati membri possono designare autorità competenti in materia di protezione dei consumatori, mentre per altre possono decidere di designare autorità di vigilanza prudenziale. La scelta di designare autorità competenti diverse non dovrebbe pregiudicare gli obblighi di vigilanza continua e di cooperazione tra le autorità competenti previsti dalla presente direttiva.

(52)

I consumatori dovrebbero avere accesso a procedure alternative di risoluzione delle controversie efficaci ed efficienti per la risoluzione di controversie sorte in merito ai diritti e agli obblighi stabiliti ai sensi della presente direttiva. L’accesso è già garantito dalla direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (14) per quanto riguarda le controversie contrattuali. Tuttavia, è opportuno che i consumatori abbiano accesso a procedure alternative di risoluzione delle controversie anche in caso di controversie precontrattuali in materia di diritti e obblighi stabiliti dalla presente direttiva, ad esempio in caso di rifiuto dell’accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base. La presente direttiva prevede pertanto che i consumatori abbiano accesso a procedure alternative di risoluzione delle controversie per la risoluzione di controversie relative ai diritti e agli obblighi stabiliti dalla presente direttiva, senza distinguere tra controversie contrattuali e precontrattuali. Tali procedure alternative di risoluzione delle controversie e gli organismi che le offrono dovrebbero soddisfare i requisiti di qualità di cui alla direttiva 2013/11/UE. L’osservanza della presente direttiva comporta il trattamento dei dati personali dei consumatori, che è disciplinato dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (15). È pertanto opportuno che la presente direttiva sia conforme alle norme della direttiva 95/46/CE.

(53)

È opportuno che, con cadenza biennale e per la prima volta entro quattro anni dall’entrata in vigore della presente direttiva, gli Stati membri ottengano statistiche annuali affidabili sul funzionamento delle misure previste dalla presente direttiva. Essi dovrebbero utilizzare tutte le fonti di informazione pertinenti e comunicare le informazioni alla Commissione. La Commissione dovrebbe presentare una relazione sulla base delle informazioni ricevute dagli Stati membri, per la prima volta dopo quattro anni dall’entrata in vigore della presente direttiva e in seguito con cadenza biennale.

(54)

È opportuno effettuare la revisione della presente direttiva cinque anni dopo la sua entrata in vigore, al fine di tenere conto degli sviluppi del mercato, quali l’emergere di nuovi tipi di conti di pagamento e di servizi di pagamento, degli sviluppi in altri settori del diritto dell’Unione e delle esperienze acquisite dagli Stati membri. La relazione basata sulla revisione dovrebbe includere un elenco dei procedimenti per violazioni aperti dalla Commissioni in relazione alla presente direttiva. Dovrebbe inoltre valutare i livelli medi delle spese negli Stati membri per i conti di pagamento che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva, se le misure introdotte abbiano migliorato la comprensione da parte del consumatore delle spese del conto di pagamento, la comparabilità dei conti di pagamento e la facilità di trasferimento del conto nonché il numero di titolari di conto di pagamento che hanno effettuato il trasferimento in seguito al recepimento della presente direttiva.

Dovrebbe inoltre analizzare il numero di prestatori che offrono conti di pagamento con caratteristiche di base e il numero di detti conti che sono stati aperti anche da consumatori non aventi in precedenza accesso ai servizi bancari, esempi di migliori prassi tra gli Stati membri per ridurre l’esclusione dei consumatori dall’accesso ai servizi di pagamento nonché le spese medie annuali addebitate per i conti di pagamento con caratteristiche di base. Dovrebbe inoltre valutare i costi e i benefici dell’attuazione della portabilità a livello di Unione dei conti di pagamento, la fattibilità di un quadro per garantire il reindirizzamento automatico dei pagamenti da un conto di pagamento all’altro all’interno del medesimo Stato membro, unitamente a un sistema di notifiche automatiche per il beneficiario o il pagatore allorché i loro bonifici sono reindirizzati e dell’estensione dei servizi di trasferimento ai casi in cui i prestatori di servizi di pagamento ricevente e trasferente siano situati in diversi Stati membri. Dovrebbe inoltre comprendere una valutazione dell’efficacia delle misure esistenti e della necessità di misure aggiuntive al fine di aumentare l’inclusione finanziaria e per assistere i cittadini più vulnerabili relativamente all’indebitamento eccessivo. È anche opportuno che valuti se siano sufficienti le disposizioni in materia di informazioni che i prestatori di servizi di pagamento devono fornire quando offrono prodotti a pacchetto o se sono necessarie ulteriori misure. Dovrebbe inoltre valutare la necessità di misure aggiuntive per quanto riguarda i siti di confronto e l’accreditamento di detti siti. È opportuno che la Commissione presenti la sua relazione al Parlamento europeo e al Consiglio corredandola, se opportuno, di proposte legislative.

(55)

La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta in conformità dell’articolo 6, paragrafo 1, del trattato sull’Unione europea (TUE).

(56)

Poiché gli obiettivi della presente direttiva, ossia facilitare la trasparenza e il confronto delle spese connessi ai conti di pagamento, il trasferimento di conti di pagamento e l’accesso ai conti di pagamento con caratteristiche di base, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma a motivo della necessità di superare la frammentazione del mercato e assicurare uniformi condizioni nell’Unione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 TUE. La presente direttiva si limita a quanto necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(57)

Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi (16), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.

(58)

Il garante europeo per la protezione dei dati è stato consultato,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   La presente direttiva stabilisce le norme in materia di trasparenza e comparabilità delle spese addebitate ai consumatori per i conti di pagamento detenuti nell’Unione, nonché le norme riguardanti il trasferimento del conto di pagamento all’interno di uno Stato membro e le norme per agevolare l’apertura di un conto di pagamento transfrontaliero da parte dei consumatori.

2.   La presente direttiva stabilisce anche il quadro di riferimento di norme e condizioni in base al quale gli Stati membri devono garantire nell’Unione il diritto dei consumatori di aprire e usare un conto di pagamento con caratteristiche di base.

3.   I capi II e III si applicano ai prestatori di servizi di pagamento.

4.   Il capo IV si applica agli enti creditizi.

Gli Stati membri possono decidere di applicare il capo IV ai prestatori di servizi di pagamento diversi dagli enti creditizi.

5.   Gli Stati membri possono decidere di non applicare, in tutto o in parte, la presente direttiva agli enti di cui all’articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (17).

6.   La presente direttiva si applica ai conti di pagamento mediante i quali i consumatori sono in grado almeno di:

a)

depositare fondi su un conto di pagamento;

b)

prelevare contante da un conto di pagamento;

c)

eseguire e ricevere operazioni di pagamento, compresi i bonifici, a favore di terzi e da questi ultimi.

Gli Stati membri possono decidere di applicare, in tutto o in parte, la presente direttiva ai conti di pagamento diversi da quelli di cui al primo comma.

7.   L’apertura e l’uso del conto di pagamento con caratteristiche di base ai sensi della presente direttiva sono conformi alla direttiva 2005/60/CE.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

1)   «consumatore»: una persona fisica che agisca a fini che non rientrano nella sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale;

2)   «soggiornante legalmente nell’Unione»: la condizione di una persona fisica che ha il diritto di soggiornare in uno Stato membro in virtù del diritto dell’Unione o del diritto nazionale, compresi i consumatori senza fissa dimora e i richiedenti asilo ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, del relativo protocollo del 31 gennaio 1967 nonché ai sensi di altri trattati internazionali in materia;

3)   «conto di pagamento»: un conto detenuto in nome di uno o più consumatori usato per l’esecuzione delle operazioni di pagamento;

4)   «servizio di pagamento»: un servizio di pagamento ai sensi dell’articolo 4, punto 3, della direttiva 2007/64/CE;

5)   «operazione di pagamento»: l’atto, disposto dal pagatore o dal beneficiario, di depositare, trasferire o ritirare fondi, indipendentemente da ogni obbligazione sottostante tra il pagatore e il beneficiario;

6)   «servizi collegati al conto di pagamento»: tutti i servizi connessi all’apertura, alla gestione e alla chiusura di un conto di pagamento, compresi i servizi di pagamento e le operazioni di pagamento che rientrano nell’ambito dell’articolo 3, lettera g), della direttiva 2007/64/CE, nonché la concessione di scoperto e lo sconfinamento;

7)   «prestatore di servizi di pagamento»: un prestatore di servizi di pagamento ai sensi dell’articolo 4, punto 9, della direttiva 2007/64/CE;

8)   «ente creditizio»: un ente creditizio ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (18);

9)   «strumento di pagamento»: uno strumento di pagamento ai sensi dell’articolo 4, punto 23, della direttiva 2007/64/CE;

10)   «prestatore di servizi di pagamento trasferente»: il prestatore di servizi di pagamento dal quale vengono trasferite le informazioni necessarie per effettuare il trasferimento;

11)   «prestatore di servizi di pagamento ricevente»: il prestatore di servizi di pagamento al quale vengono trasferite le informazioni necessarie per effettuare il trasferimento;

12)   «ordine di pagamento»: l’istruzione da parte di un pagatore o beneficiario al suo prestatore di servizi di pagamento di eseguire un’operazione di pagamento;

13)   «pagatore»: una persona fisica o giuridica titolare di un conto di pagamento che autorizza l’ordine di pagamento a partire dal conto ovvero, qualora non esista un conto di pagamento del pagatore, una persona fisica o giuridica che impartisce un ordine di pagamento sul conto di pagamento di un beneficiario;

14)   «beneficiario»: una persona fisica o giuridica che è il destinatario previsto dei fondi che sono stati oggetto di un’operazione di pagamento;

15)   «spese»: tutti i costi e tutte le penali che il consumatore è tenuto eventualmente a pagare al prestatore di servizi di pagamento o all’ente creditizio per la fornitura dei servizi collegati a un conto di pagamento o in relazione a tali servizi.

16)   «tasso d’interesse creditore»: il tasso d’interesse corrisposto al consumatore rispetto ai fondi detenuti su un conto di pagamento;

17)   «supporto durevole»: ogni strumento che consenta al consumatore di memorizzare le informazioni a lui personalmente dirette in modo da potervi accedere in futuro per un periodo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate;

18)   «trasferimento» o «servizio di trasferimento»: il trasferimento, su richiesta del consumatore, da un prestatore di servizi di pagamento ad un altro delle informazioni su tutti o alcuni ordini permanenti di bonifico, addebiti diretti ricorrenti e bonifici in entrata ricorrenti eseguiti sul conto di pagamento o il trasferimento dell’eventuale saldo positivo da un conto di pagamento all’altro, o entrambi, con o senza la chiusura del precedente conto di pagamento;

19)   «addebito diretto»: un servizio di pagamento nazionale o transfrontaliero per l’addebito del conto di pagamento del pagatore, quando l’operazione di pagamento è disposta dal beneficiario in base al consenso del pagatore;

20)   «bonifico»: un servizio di pagamento nazionale o transfrontaliero per l’accredito sul conto di pagamento del beneficiario tramite un’operazione di pagamento o una serie di operazioni di pagamento eseguite a partire dal conto di pagamento del pagatore da parte del prestatore di servizi di pagamento detentore del conto di pagamento del pagatore, sulla base di un’istruzione impartita dal pagatore;

21)   «ordine permanente»: un’istruzione impartita dal pagatore al prestatore di servizi di pagamento detentore del conto di pagamento del pagatore di eseguire bonifici a intervalli regolari o a date predefinite;

22)   «fondi»: banconote e monete, moneta scritturale e moneta elettronica ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (19);

23)   «contratto quadro»: un contratto di servizi di pagamento che disciplina l’esecuzione futura delle operazioni di pagamento individuali e successive e che può comportare l’obbligo di aprire un conto di pagamento e le relative condizioni;

24)   «giornata operativa»: il giorno in cui il pertinente prestatore di servizi di pagamento è operativo in base a quanto necessario per l’esecuzione dell’operazione di pagamento;

25)   «concessione di scoperto»: un contratto di credito espresso in forza del quale il prestatore di servizi di pagamento mette a disposizione del consumatore fondi che eccedono il saldo del conto di pagamento di quest’ultimo;

26)   «sconfinamento»: uno scoperto tacitamente accettato in forza del quale il prestatore di servizi di pagamento mette a disposizione del consumatore fondi che eccedono il saldo del conto di pagamento di quest’ultimo o la concessione di scoperto convenuta;

27)   «autorità competente»: l’autorità designata tale da uno Stato membro ai sensi dell’articolo 21.

CAPO II

COMPARABILITÀ DELLE SPESE COLLEGATE AL CONTO DI PAGAMENTO

Articolo 3

Elenco dei servizi più rappresentativi collegati a un conto di pagamento e soggetti a spese a livello nazionale, e terminologia standardizzata

1.   Gli Stati membri redigono un elenco provvisorio di almeno 10 e fino a 20 dei servizi più rappresentativi collegati a un conto di pagamento e soggetti all’addebito di spese offerti da almeno un prestatore di servizi di pagamento a livello nazionale. L’elenco contiene i termini e le definizioni relativi ad ognuno dei servizi individuati: Per ogni lingua ufficiale di ciascuno Stato membro si utilizza un unico termine per ciascun servizio.

2.   Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri tengono conto dei servizi che:

a)

sono più utilizzati dai consumatori in relazione ai propri conti di pagamento;

b)

generano il maggiore costo a carico dei consumatori, sia complessivamente che per singola unità;

Onde garantire la corretta applicazione dei criteri di cui al primo comma del presente paragrafo, l’ABE emana orientamenti ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 entro il 18 marzo 2015.

3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione e all’ABE gli elenchi provvisori di cui al paragrafo 1 entro il 18 settembre 2015. Gli Stati membri forniscono alla Commissione, su richiesta, informazioni supplementari riguardo ai dati sulla base dei quali hanno compilato gli elenchi in questione con riferimento ai criteri di cui al paragrafo 2.

4.   Sulla base degli elenchi provvisori notificati ai sensi del paragrafo 3, l’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che stabiliscono la terminologia standardizzata dell’Unione per i servizi comuni almeno alla maggioranza degli Stati membri. La terminologia standardizzata dell’Unione include termini e definizioni comuni per i servizi comuni e viene resa disponibile nelle lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione. Per ogni lingua ufficiale di uno Stato membro si utilizza un unico termine per ciascun servizio.

L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 settembre 2016.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

5.   Gli Stati membri integrano la terminologia standardizzata dell’Unione stabilita ai sensi del paragrafo 4 nell’elenco provvisorio di cui al paragrafo 1 e pubblicano il risultante elenco definitivo dei servizi più rappresentativi connessi a un conto di pagamento senza indugio e al più tardi entro tre mesi dall’entrata in vigore dell’atto delegato di cui al paragrafo 4.

6.   Ogni quattro anni, successivamente alla pubblicazione della lista definitiva di cui al paragrafo 5, gli Stati membri valutano e, se del caso, aggiornano l’elenco dei servizi più rappresentativi stabilito ai sensi dei paragrafi 1 e 2. Essi notificano alla Commissione e all’ABE i risultati della loro valutazione e, se del caso, l’elenco aggiornato dei servizi più rappresentativi. L’ABE riesamina e, se del caso, aggiorna la terminologia standardizzata dell’Unione a norma della procedura di cui al paragrafo 4. In caso di aggiornamento della terminologia standardizzata dell’Unione, gli Stati membri aggiornano e pubblicano i loro elenchi definitivi di cui al paragrafo 5 e garantiscono che i prestatori di servizi di pagamento utilizzino i termini e le definizioni aggiornati.

Articolo 4

Documento informativo sulle spese e glossario

1.   Fatti salvi l’articolo 42, paragrafo 3 della direttiva 2007/64/CE e il capo II della direttiva 2008/48/CE, gli Stati membri assicurano che, in tempo utile prima di stipulare con il consumatore il contratto relativo al conto di pagamento, i prestatori di servizi di pagamento forniscano al consumatore un documento informativo sulle spese, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, contenente i termini standardizzati dell’elenco definitivo dei servizi più rappresentativi collegati a un conto di pagamento di cui all’articolo 3, paragrafo 5, della presente direttiva e le spese corrispondenti a ciascun servizio, ove offerto da un prestatore di servizi di pagamento.

2.   Il documento informativo sulle spese:

a)

è un documento sintetico e a sé stante;

b)

è presentato e strutturato in modo da essere chiaro e di facile lettura, in caratteri di dimensione leggibile;

c)

non è meno comprensibile nel caso in cui, prodotto originariamente a colori, sia stampato o fotocopiato in bianco e nero;

d)

è scritto nella lingua ufficiale dello Stato membro in cui il conto di pagamento è offerto o, se convenuto tra il consumatore e il prestatore di servizi di pagamento, in un’altra lingua;

e)

è corretto, non fuorviante ed espresso nella valuta del conto di pagamento o, se convenuto tra il consumatore e il prestatore di servizi di pagamento, in un’altra valuta dell’Unione;

f)

contiene il titolo «documento informativo sulle spese» in alto sulla prima pagina, accanto al simbolo comune del documento che lo distingue da altra documentazione; e

g)

include l’indicazione che esso contiene le spese per i servizi più rappresentativi collegati al conto di pagamento e che le informazioni precontrattuali e contrattuali complete su tutti i servizi sono fornite in altri documenti.

Gli Stati membri possono decidere che ai fini del paragrafo 1 il documento informativo sulle spese venga fornito insieme alle informazioni richieste in virtù di altri atti legislativi dell’Unione o nazionali in materia di conti di pagamento e servizi collegati, a condizione che siano soddisfatti tutti i requisiti di cui al primo comma del presente paragrafo.

3.   Quando uno o più servizi sono offerti come parte di un pacchetto di servizi collegati a un conto di pagamento, il documento informativo sulle spese indica le spese per l’intero pacchetto, i servizi inclusi nel pacchetto e la loro quantità e le spese aggiuntive per ciascun servizio che supera la quantità compresa nelle spese del pacchetto.

4.   Gli Stati membri impongono ai prestatori di servizi di pagamento di mettere a disposizione dei consumatori un glossario contenente almeno i termini standardizzati usati nell’elenco definitivo di cui all’articolo 3, paragrafo 5, e le relative definizioni.

Gli Stati membri assicurano che il glossario fornito ai sensi del primo comma, comprese le eventuali definizioni, sia redatto in un linguaggio chiaro, privo di ambiguità e non tecnico e che non sia fuorviante.

5.   I prestatori di servizi di pagamento mettono a disposizione dei consumatori in ogni momento il documento informativo sulle spese e il glossario. Essi sono forniti in modo facilmente accessibile, anche ai non clienti, in formato elettronico sui loro siti Internet, ove disponibile, e nei locali dei prestatori di servizi di pagamento aperti ai consumatori e sono forniti su supporto cartaceo o su altro supporto durevole gratuitamente, su richiesta del consumatore.

6.   L’ABE, previa consultazione delle autorità nazionali e una volta conclusi i test sui consumatori, elabora progetti di norme tecniche di attuazione riguardo a un formato di presentazione standardizzato del documento informativo sulle spese e del suo simbolo comune.

L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 18 settembre 2016.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

7.   Successivamente all’aggiornamento della terminologia standardizzata dell’Unione, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 6, ove necessario, l’ABE riesamina e aggiorna il formato di presentazione standardizzato del documento informativo sulle spese e del suo simbolo comune, mediante la procedura di cui al paragrafo 6 del presente articolo.

Articolo 5

Riepilogo delle spese

1.   Fatti salvi gli articoli 47 e 48 della direttiva 2007/64/CE e l’articolo 12 della direttiva 2008/48/CE, gli Stati membri assicurano che i prestatori di servizi di pagamento forniscano gratuitamente almeno una volta all’anno al consumatore un riepilogo di tutte le spese sostenute nonché, se del caso, informazioni con riguardo ai tassi di interesse di cui alle lettere c) e d) del paragrafo 2 del presente articolo, per i servizi collegati al conto di pagamento. Ove applicabili, i prestatori di servizi di pagamento utilizzano i termini standardizzati dell’elenco definitivo di cui all’articolo 3, paragrafo 5, della presente direttiva.

Il canale di comunicazione impiegato per fornire il riepilogo delle spese è deciso di comune accordo con il consumatore. Il riepilogo delle spese è messo a disposizione in formato cartaceo almeno su richiesta del consumatore.

2.   Il riepilogo delle spese specifica almeno le seguenti informazioni:

a)

la spesa unitaria addebitata per ciascun servizio e il numero di volte che è stato usato durante il periodo di riferimento e, se i servizi sono combinati in un pacchetto, la spesa addebitata per l’intero pacchetto, il numero di volte che la spesa del pacchetto è stata addebitata durante il periodo di riferimento e le spese aggiuntive addebitate per ogni servizio che supera la quantità compresa nelle spese del pacchetto;

b)

l’importo totale delle spese sostenute durante il periodo di riferimento per ciascun servizio, ciascun pacchetto di servizi forniti e i servizi che superano la quantità compresa nelle spese del pacchetto;

c)

il tasso d’interesse dello scoperto applicato al conto di pagamento e l’importo totale degli interessi addebitati per lo scoperto durante il periodo di riferimento, se del caso;

d)

il tasso d’interesse creditore applicato al conto di pagamento e l’importo totale degli interessi maturati durante il periodo di riferimento, se del caso;

e)

l’importo totale delle spese addebitate per tutti i servizi forniti durante il periodo di riferimento.

3.   Il riepilogo delle spese:

a)

è presentato e strutturato in modo da essere chiaro e di facile lettura, in caratteri di dimensione leggibile;

b)

è corretto, non fuorviante ed espresso nella valuta del conto di pagamento o, se convenuto tra il consumatore e il prestatore di servizi di pagamento, in un’altra valuta;

c)

contiene il titolo «riepilogo delle spese» in alto sulla prima pagina del riepilogo, accanto al simbolo comune del documento che lo distingue da altra documentazione; e

d)

è scritto nella lingua ufficiale dello Stato membro in cui il conto di pagamento è offerto o, se convenuto tra il consumatore e il prestatore di servizi di pagamento, in un’altra lingua.

Gli Stati membri possono decidere che il riepilogo delle spese venga fornito insieme alle informazioni richieste in virtù di altri atti legislativi dell’Unione o nazionali in materia di conti di pagamento e servizi collegati, purché siano soddisfatti tutti i requisiti di cui al primo comma.

4.   Previa consultazione delle autorità nazionali e una volta conclusi i test sui consumatori, l’ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione riguardo a un formato di presentazione standardizzato del riepilogo delle spese e del suo simbolo comune.

L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 18 settembre 2016.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

5.   Successivamente all’aggiornamento della terminologia standardizzata dell’Unione, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 6, ove necessario, l’ABE riesamina e aggiorna il formato di presentazione standardizzato del documento informativo sulle spese e del suo simbolo comune, mediante la procedura di cui al paragrafo 4 del presente articolo.

Articolo 6

Informazione ai consumatori

1.   Gli Stati membri assicurano che i prestatori di servizi di pagamento utilizzino per la comunicazione ai consumatori delle informazioni contrattuali, commerciali e di marketing, ove applicabili, i termini standardizzati dell’elenco definitivo di cui all’articolo 3, paragrafo 5. I prestatori di servizi di pagamento possono usare marchi commerciali nel documento informativo sulle spese e nel riepilogo delle spese, a condizione che tali marchi commerciali siano utilizzati in aggiunta ai termini standardizzati dell’elenco di cui all’articolo 3, paragrafo 5, quale designazione secondaria di detti servizi.

2.   I prestatori di servizi di pagamento possono usare marchi commerciali per designare i loro servizi nelle informazioni contrattuali, commerciali e di marketing ai consumatori, purché indichino chiaramente, ove applicabili, i termini standardizzati stabiliti nell’elenco definitivo di cui all’articolo 3, paragrafo 5.

Articolo 7

Siti Internet di confronto

1.   Gli Stati membri assicurano che i consumatori abbiano accesso gratuitamente ad almeno un sito Internet per il confronto delle spese addebitate dai prestatori di servizi di pagamento almeno per i servizi compresi nell’elenco definitivo di cui all’articolo 3, paragrafo 5, a livello nazionale.

I siti Internet di confronto possono essere gestiti da un operatore privato o da una autorità pubblica.

2.   Gli Stati membri possono prescrivere che i siti Internet di confronto di cui al paragrafo 1 includano ulteriori determinanti comparative sul livello di servizi offerto dal prestatore di servizi di pagamento.

3.   I siti Internet di confronto istituiti ai sensi del paragrafo 1:

a)

sono funzionalmente indipendenti assicurando che i prestatori di servizi di pagamento ricevano pari trattamento nei risultati di ricerca;

b)

indicano chiaramente i relativi proprietari;

c)

definiscono criteri chiari e oggettivi su cui si basa il raffronto;

d)

usano un linguaggio chiaro e privo di ambiguità e, se applicabili, i termini standardizzati stabiliti nell’elenco definitivo di cui all’articolo 3, paragrafo 5;

e)

forniscono informazioni corrette e aggiornate, e indicano la data dell’ultimo aggiornamento;

f)

comprendono un’ampia gamma di offerte di conti di pagamento che copra una parte significativa del mercato e, se le informazioni presentate non forniscono un quadro completo del mercato, una chiara indicazione in tal senso prima di mostrare i risultati; e

g)

forniscono una procedura efficace per segnalare le informazioni errate sulle spese pubblicate.

4.   Gli Stati membri garantiscono che siano rese disponibili online informazioni sulla disponibilità di siti Internet conformi al presente articolo.

Articolo 8

Conti di pagamento offerti in un pacchetto assieme a un altro prodotto o servizio

Gli Stati membri assicurano che quando il conto di pagamento è offerto come parte di un pacchetto assieme ad un altro prodotto o servizio non collegato al conto di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento comunichi al consumatore se è possibile acquistare il conto di pagamento separatamente e, in caso affermativo, fornisca informazioni separate per quanto riguarda i costi e le spese relativi a ciascuno degli altri prodotti e servizi offerti con il pacchetto che possono essere acquistati separatamente.

CAPO III

TRASFERIMENTO DEL CONTO DI PAGAMENTO

Articolo 9

Fornitura del servizio di trasferimento

Gli Stati membri assicurano che i prestatori di servizi di pagamento forniscano il servizio di trasferimento di cui all’articolo 10 tra i conti di pagamento detenuti nella stessa valuta a tutti i consumatori che aprono o detengono un conto di pagamento presso un prestatore di servizi di pagamento situato nel territorio dello Stato membro interessato.

Articolo 10

Servizio di trasferimento

1.   Gli Stati membri assicurano che il servizio di trasferimento sia avviato dal prestatore di servizi di pagamento ricevente su richiesta del consumatore. Il servizio di trasferimento soddisfa almeno i paragrafi da 2 a 6.

Gli Stati membri possono introdurre o mantenere misure alternative a quelle di cui ai paragrafi da 2 a 6 a condizione che:

a)

ciò sia chiaramente nell’interesse dei consumatori;

b)

non vi siano per i consumatori oneri supplementari; e

c)

il trasferimento sia completato al massimo entro il medesimo lasso di tempo indicato ai paragrafi da 2 a 6.

2.   Il prestatore di servizi di pagamento ricevente esegue il servizio di trasferimento dopo aver ricevuto l’autorizzazione del consumatore. Nel caso in cui il conto abbia due o più titolari, l’autorizzazione è fornita da ciascuno di essi.

L’autorizzazione è redatta in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui il servizio di trasferimento è avviato oppure in qualsiasi altra lingua concordata dalle parti.

L’autorizzazione consente al consumatore di fornire al prestatore di servizi di pagamento trasferente il consenso specifico a eseguire ciascuna delle operazioni di cui al paragrafo 3 e al prestatore di servizi di pagamento ricevente il consenso specifico a eseguire ciascuna delle operazioni di cui al paragrafo 5.

L’autorizzazione consente al consumatore di identificare specificamente i bonifici in entrata, gli ordini permanenti di bonifico e gli ordini relativi ad addebiti diretti che devono essere trasferiti. L’autorizzazione consente inoltre ai consumatori di precisare la data a partire dalla quale gli ordini permanenti di bonifico e gli addebiti diretti devono essere eseguiti dal conto di pagamento aperto o detenuto presso il prestatore di servizi di pagamento ricevente. Tale data è fissata ad almeno sei giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui il prestatore di servizi di pagamento ricevente riceve i documenti trasferiti dal prestatore di servizi di pagamento trasferente ai sensi del paragrafo 4. Gli Stati membri possono esigere che l’autorizzazione del consumatore avvenga per iscritto e che quest’ultimo ne riceva una copia.

3.   Entro due giorni lavorativi dal ricevimento dell’autorizzazione di cui al paragrafo 2, il prestatore di servizi di pagamento ricevente chiede al prestatore di servizi di pagamento trasferente di eseguire le seguenti operazioni, se previsto nell’autorizzazione del consumatore:

a)

trasmettere al prestatore di servizi di pagamento ricevente e, se chiesto specificamente dal consumatore, al consumatore stesso, l’elenco degli ordini permanenti in essere relativi a bonifici e le informazioni disponibili sugli ordini di addebito diretto che vengono trasferiti;

b)

trasmettere al prestatore di servizi di pagamento ricevente e, se chiesto specificamente dal consumatore, al consumatore stesso le informazioni disponibili sui bonifici ricorrenti in entrata e sugli addebiti diretti ordinati dal creditore eseguiti sul conto di pagamento del consumatore nei precedenti 13 mesi;

c)

quando il prestatore di servizi di pagamento trasferente non fornisce un sistema di reindirizzamento automatico dei bonifici in entrata e degli addebiti diretti verso il conto di pagamento detenuto dal consumatore presso il prestatore di servizi di pagamento ricevente, cessare di accettare gli addebiti diretti e i bonifici in entrata con effetto a decorrere dalla data specificata nell’autorizzazione;

d)

annullare gli ordini permanenti con effetto a decorrere dalla data specificata nell’autorizzazione;

e)

trasferire l’eventuale saldo positivo sul conto di pagamento aperto o detenuto presso il prestatore di servizi di pagamento ricevente alla data indicata dal consumatore; e

f)

chiudere il conto di pagamento detenuto presso il prestatore di servizi di pagamento trasferente alla data indicata dal consumatore.

4.   Dopo aver ricevuto la richiesta dal prestatore di servizi di pagamento ricevente, il prestatore di servizi di pagamento trasferente esegue le seguenti operazioni, se previsto nell’autorizzazione del consumatore:

a)

trasmettere al prestatore di servizi di pagamento ricevente le informazioni di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 3 entro cinque giorni lavorativi;

b)

quando il prestatore di servizi di pagamento trasferente non fornisce un sistema di reindirizzamento automatico dei bonifici in entrata e degli addebiti diretti verso il conto di pagamento detenuto o aperto dal consumatore presso il prestatore di servizi di pagamento ricevente, cessare di accettare i bonifici in entrata e gli addebiti diretti sul conto di pagamento con effetto a decorrere dalla data specificata nell’autorizzazione. Gli Stati membri possono richiedere al prestatore di servizi di pagamento trasferente di informare il pagatore o il beneficiario delle ragioni per cui un’operazione di pagamento non viene accettata;

c)

annullare gli ordini permanenti con effetto a decorrere dalla data specificata nell’autorizzazione;

d)

trasferire l’eventuale saldo positivo dal conto di pagamento al conto di pagamento aperto o detenuto presso il prestatore di servizi di pagamento ricevente alla data indicata nell’autorizzazione;

e)

fatto salvo l’articolo 45, paragrafi 1 e 6 della direttiva 2007/64/CE, chiudere il conto di pagamento alla data indicata nell’autorizzazione se il consumatore non ha obblighi pendenti su tale conto di pagamento e purché siano state completate le operazioni di cui alle lettere a), b) e d) del presente paragrafo. Il prestatore di servizi di pagamento informa immediatamente il consumatore se tali obblighi pendenti impediscono la chiusura del conto di pagamento del consumatore.

5.   Entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione delle informazioni richieste dal prestatore di servizi di pagamento trasferente ai sensi del paragrafo 3, il prestatore di servizi di pagamento ricevente, se e come convenuto nell’autorizzazione e nella misura in cui le informazioni fornite dal prestatore di servizi di pagamento trasferente o dal consumatore consentono al prestatore di servizi di pagamento ricevente di provvedervi, esegue le seguenti operazioni:

a)

immettere gli ordini permanenti di bonifico disposti dal consumatore ed eseguirli con effetto a decorrere dalla data specificata nell’autorizzazione;

b)

fare i preparativi necessari per accettare gli addebiti diretti ed accettarli con effetto a decorrere dalla data specificata nell’autorizzazione;

c)

se del caso, informare i consumatori dei loro diritti ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 260/2012;

d)

comunicare ai pagatori indicati nell’autorizzazione e che effettuano bonifici ricorrenti in entrata sul conto di pagamento del consumatore le coordinate del conto di pagamento del consumatore presso il prestatore di servizi di pagamento ricevente e trasmettere ai pagatori una copia dell’autorizzazione del consumatore. Il prestatore di servizi di pagamento ricevente che non dispone di tutte le informazioni di cui ha bisogno per informare il pagatore chiede al consumatore o al prestatore di servizi di pagamento trasferente di fornire le informazioni mancanti;

e)

comunicare ai beneficiari indicati nell’autorizzazione e che usano l’addebito diretto per prelevare fondi dal conto di pagamento del consumatore le coordinate del conto di pagamento del consumatore presso il prestatore di servizi di pagamento ricevente e la data a partire dalla quale gli addebiti diretti saranno eseguiti da tale conto di pagamento e trasmettere ai beneficiari una copia dell’autorizzazione del consumatore. Il prestatore di servizi di pagamento ricevente che non dispone di tutte le informazioni di cui ha bisogno per informare il beneficiario chiede al consumatore o al prestatore di servizi di pagamento trasferente di fornire le informazioni mancanti.

Se il consumatore sceglie di comunicare personalmente le informazioni di cui alle lettere d) ed e) del primo comma del presente paragrafo ai pagatori o ai beneficiari invece che fornire al prestatore di servizi di pagamento ricevente il consenso specifico a provvedervi ai sensi del paragrafo 2, il prestatore di servizi di pagamento ricevente fornisce al consumatore le lettere standard per la comunicazione delle coordinate del conto di pagamento e della data di inizio specificata nell’autorizzazione entro i termini di cui al primo comma del presente paragrafo.

6.   Fatto salvo l’articolo 55, paragrafo 2, della direttiva 2007/64/CE, il prestatore di servizi di pagamento trasferente non blocca gli strumenti di pagamento prima della data indicata nell’autorizzazione del consumatore onde evitare di interrompere la fornitura al consumatore dei servizi di pagamento nel corso della fornitura del servizio di trasferimento.

Articolo 11

Agevolazione dell’apertura di un conto transfrontaliero da parte dei consumatori

1.   Gli Stati membri assicurano che, quando un consumatore comunica al suo prestatore di servizi di pagamento che intende aprire un conto di pagamento presso un prestatore di servizi di pagamento situato in un altro Stato membro, il prestatore di servizi di pagamento presso il quale il consumatore detiene il conto di pagamento fornisca al consumatore, in seguito alla sua richiesta, la seguente assistenza:

a)

fornire gratuitamente al consumatore un elenco di tutti gli ordini permanenti di bonifico e degli addebiti diretti ordinati dal debitore al momento attivi, ove disponibile, e le informazioni disponibili sui bonifici in entrata ricorrenti e sugli addebiti diretti ordinati dal creditore eseguiti sul conto di pagamento del consumatore nei precedenti 13 mesi. Tale elenco non comporta per il nuovo prestatore di servizi di pagamento alcun obbligo di attivare servizi che non fornisce;

b)

trasferire l’eventuale saldo positivo del conto di pagamento detenuto dal consumatore sul conto di pagamento aperto o detenuto dal consumatore presso il nuovo prestatore di servizi di pagamento, purché tale richiesta contenga informazioni complete che consentano l’identificazione del nuovo prestatore di servizi di pagamento e del conto di pagamento del consumatore;

c)

chiudere il conto di pagamento detenuto dal consumatore.

2.   Fatto salvo l’articolo 45, paragrafi 1 e 6 della direttiva 2007/64/CE e se il consumatore non ha obblighi pendenti sul conto di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento presso il quale il consumatore detiene il conto di pagamento conclude la procedura di cui alle lettere a), b) e c) del paragrafo 1 del presente articolo alla data specificata dal consumatore, che deve essere fissata ad almeno sei giorni lavorativi dopo il ricevimento della richiesta del consumatore da parte di tale prestatore di servizi di pagamento, salvo diverso accordo tra le parti. Il prestatore di servizi di pagamento informa immediatamente il consumatore se tali obblighi pendenti impediscono la chiusura del conto di pagamento.

Articolo 12

Spese connesse con il servizio di trasferimento

1.   Gli Stati membri assicurano che i consumatori abbiano accesso a titolo gratuito ai propri dati personali relativi agli ordini permanenti e agli addebiti diretti in essere presso il prestatore di servizi di pagamento trasferente o il prestatore di servizi di pagamento ricevente.

2.   Gli Stati membri assicurano che il prestatore di servizi di pagamento trasferente fornisca le informazioni richieste dal prestatore di servizi di pagamento ricevente ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 4, lettera a), senza addebito di spese a carico del consumatore o del prestatore di servizi di pagamento ricevente.

3.   Gli Stati membri assicurano che eventuali spese addebitate al consumatore dal prestatore di servizi di pagamento trasferente per la chiusura del conto di pagamento detenuto presso di esso siano fissate conformemente all’articolo 45, paragrafi 2, 4 e 6 della direttiva 2007/64/CE.

4.   Gli Stati membri assicurano che eventuali spese addebitate al consumatore dal prestatore di servizi di pagamento trasferente o dal prestatore di servizi di pagamento ricevente per i servizi forniti a norma dell’articolo 10 diversi da quelli di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo siano ragionevoli e in linea con i costi effettivamente sostenuti dal prestatore di servizi di pagamento.

Articolo 13

Perdita finanziaria per i consumatori

1.   Gli Stati membri assicurano che eventuali perdite finanziarie, compresi le spese e gli interessi, subite dal consumatore e causate direttamente dal mancato rispetto, da parte di un prestatore di servizi di pagamento partecipante alla procedura di trasferimento, degli obblighi a lui imposti dall’articolo 10 siano rimborsate senza indugio da detto prestatore di servizi di pagamento.

2.   La responsabilità di cui al paragrafo 1 non si applica in caso di circostanze esterne a chi le adduce, anormali e imprevedibili, le cui conseguenze non si sarebbero potute evitare nonostante ogni diligenza impiegata o nei casi in cui un prestatore di servizi di pagamento sia vincolato da altri obblighi di legge previsti da atti legislativi dell’Unione o nazionali.

3.   Gli Stati membri assicurano che la responsabilità di cui ai paragrafi 1 e 2 sia disciplinata conformemente alle prescrizioni giuridiche applicabili a livello nazionale.

Articolo 14

Informazioni sul servizio di trasferimento

1.   Gli Stati membri assicurano che i prestatori di servizi di pagamento mettano a disposizione dei consumatori le seguenti informazioni riguardanti il servizio di trasferimento:

a)

i compiti del prestatore di servizi di pagamento trasferente e del ricevente in ogni fase della procedura di trasferimento, come indicato all’articolo 10;

b)

i termini per la conclusione delle rispettive fasi procedurali;

c)

le eventuali spese addebitate per la procedura di trasferimento;

d)

ogni informazione che al consumatore sia richiesto di fornire; e

e)

le procedure di risoluzione alternativa delle controversie di cui all’articolo 24.

Gli Stati membri possono richiedere ai prestatori di servizi di pagamento di mettere a disposizione anche altre informazioni, comprese, ove applicabile, le informazioni necessarie per individuare a quale sistema di garanzia dei depositi in seno all’Unione appartiene il prestatore di servizi di pagamento.

2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono messe a disposizione a titolo gratuito su supporto cartaceo o su altro supporto durevole in tutti i locali dei prestatori di servizi di pagamento aperti ai consumatori, sono disponibili in formato elettronico sul loro sito Internet in qualsiasi momento e sono fornite ai consumatori su richiesta.

CAPO IV

ACCESSO AL CONTO DI PAGAMENTO

Articolo 15

Non discriminazione

Gli Stati membri assicurano che gli enti creditizi non discriminino i consumatori soggiornanti legalmente nell’Unione in ragione della cittadinanza o del luogo di residenza o per qualsiasi altro motivo di cui all’articolo 21 della Carta in relazione alla domanda da parte di tali consumatori di conto di pagamento o all’accesso al conto nell’Unione. Le condizioni applicabili alla tenuta di un conto di pagamento con caratteristiche di base non sono in alcun modo discriminatorie.

Articolo 16

Diritto di accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base

1.   Gli Stati membri assicurano che ai consumatori siano offerti conti di pagamento con caratteristiche di base da tutti gli enti creditizi o da un numero di enti creditizi sufficiente a garantirne l’accesso a tutti i consumatori nel loro territorio e a evitare distorsioni della concorrenza. Gli Stati membri assicurano che il conto di pagamento con caratteristiche di base non sia offerto unicamente da enti creditizi che offrono il conto di pagamento con funzioni unicamente online.

2.   Gli Stati membri assicurano che i consumatori soggiornanti legalmente nell’Unione, compresi i consumatori senza fissa dimora, i richiedenti asilo e i consumatori a cui non è rilasciato il permesso di soggiorno ma che non possono essere espulsi per motivi di fatto o di diritto, abbiano il diritto di aprire e usare il conto di pagamento con caratteristiche di base presso gli enti creditizi situati nel loro territorio. Tale diritto si applica a prescindere dal luogo di residenza del consumatore.

Nel pieno rispetto della libertà fondamentali garantite dai trattati, gli Stati membri possono esigere che i consumatori che intendono aprire un conto di pagamento con caratteristiche di base nel loro territorio dimostrino un reale interesse in tal senso.

Gli Stati membri assicurano che l’esercizio del diritto non sia troppo difficile o gravoso per il consumatore.

3.   Gli Stati membri assicurano che gli enti creditizi che offrono conti di pagamento con caratteristiche di base aprano un conto di pagamento con caratteristiche di base o respingano la richiesta di un conto di pagamento con caratteristiche di base da parte di un consumatore, in entrambi i casi senza indebito ritardo e al più tardi entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione di una domanda completa.

4.   Gli Stati membri assicurano che gli enti creditizi respingano la richiesta di un conto di pagamento con caratteristiche di base se l’apertura di detto conto comportasse la violazione delle disposizioni in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e di lotta al finanziamento del terrorismo di cui alla direttiva 2005/60/CE.

5.   Gli Stati membri possono consentire agli enti creditizi che offrono conti di pagamento con caratteristiche di base di respingere la richiesta di tale conto se il consumatore è già titolare di un conto di pagamento presso un ente creditizio situato nel loro territorio, che gli consente di utilizzare i servizi di cui all’articolo 17, paragrafo 1, salvo che il consumatore dichiari di aver ricevuto comunicazione che il conto di pagamento verrà chiuso.

In tali casi, prima di aprire un conto di pagamento con caratteristiche di base, l’ente creditizio può verificare se il consumatore è o non è già titolare di un conto di pagamento presso un ente creditizio situato nello stesso Stato membro, che permetta al consumatore di utilizzare i servizi di cui all’articolo 17, paragrafo 1. A tal fine gli enti creditizi possono fare affidamento su un’autocertificazione firmata dal consumatore.

6.   Gli Stati membri possono individuare ulteriori casi limitati e specifici in cui gli enti creditizi possono essere obbligati a rifiutare l’apertura di un conto di pagamento con caratteristiche di base o in cui possono decidere in tal senso. Tali casi devono basarsi su disposizioni del diritto nazionale applicabile nel loro territorio ed essere diretti a facilitare l’accesso del consumatore a un conto di pagamento con caratteristiche di base a titolo gratuito a norma del meccanismo di cui all’articolo 25 oppure ad evitare che i consumatori abusino del loro diritto di accesso ad un conto di pagamento con caratteristiche di base.

7.   Gli Stati membri assicurano che nei casi di cui ai paragrafi da 4, 5 e 6, e dopo aver assunto la propria decisione l’ente creditizio informi immediatamente il consumatore del rifiuto e delle ragioni specifiche dello stesso, per iscritto e a titolo gratuito, a meno che tale comunicazione sia in contrasto con obiettivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o con la direttiva 2005/60/CE. In caso di rifiuto, l’ente creditizio informa il consumatore della procedura per presentare reclamo contro il rifiuto, nonché del diritto del consumatore a contattare la pertinente autorità competente e dell’organismo per la risoluzione alternativa delle controversie designato, fornendo le relative informazioni di contatto.

8.   Gli Stati membri assicurano che, nei casi di cui al paragrafo 4, l’ente creditizio adotti le misure opportune a norma del capo III della direttiva 2005/60/CE.

9.   Gli Stati membri assicurano che l’accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base non sia subordinato all’acquisto di servizi accessori, o di azioni dell’ente creditizio, salvo che tale condizione valga per tutti i clienti dell’ente creditizio.

10.   Si considera che gli Stati membri adempiono agli obblighi del capo IV laddove viga un quadro vincolante che ne garantisca la piena applicazione in modo sufficientemente chiaro e preciso onde le persone interessate possano accertare la piena portata dei loro diritti e avvalersene dinanzi alle autorità giudiziarie nazionali.

Articolo 17

Caratteristiche del conto di pagamento con caratteristiche di base

1.   Gli Stati membri assicurano che il conto di pagamento con caratteristiche di base comprenda i seguenti servizi:

a)

servizi che permettano di eseguire tutte le operazioni necessarie per l’apertura, la gestione e la chiusura del conto di pagamento;

b)

servizi che consentano di depositare fondi sul conto di pagamento;

c)

servizi che consentano il prelievo di contante dal conto di pagamento all’interno dell’Unione, allo sportello o ai distributori automatici durante o al di fuori degli orari di apertura dell’ente creditizio;

d)

possibilità di eseguire le seguenti operazioni di pagamento nell’Unione:

i)

addebiti diretti;

ii)

operazioni di pagamento mediante carta di pagamento, ivi compresi i pagamenti online;

iii)

bonifici, compresi gli ordini permanenti, ove disponibili, presso terminali e sportelli bancari e tramite le funzioni di banca online dell’ente creditizio.

I servizi di cui alle lettere da a) a d) del primo comma sono offerti dagli enti creditizi nella misura in cui essi già li offrano ai consumatori titolari di conti di pagamento diversi dai conti di pagamento con caratteristiche di base.

2.   Gli Stati membri possono prevedere l’obbligo per gli enti creditizi situati nel loro territorio di fornire con il conto di pagamento con caratteristiche di base servizi ulteriori, considerati essenziali per i consumatori sulla scorta della prassi comune a livello nazionale.

3.   Gli Stati membri assicurano che gli enti creditizi stabiliti nel loro territorio offrano conti di pagamento con caratteristiche di base almeno nella valuta nazionale dello Stato membro interessato.

4.   Gli Stati membri garantiscono che un conto di pagamento con caratteristiche di base consenta ai consumatori di eseguire un numero illimitato di operazioni in relazione ai servizi di cui al paragrafo 1.

5.   Per quanto riguarda i servizi di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), punto ii), del presente articolo, ad eccezione delle operazioni di pagamento mediante carta di credito, gli Stati membri garantiscono che gli enti creditizi non addebitino alcuna spesa al di fuori delle eventuali spese ragionevoli di cui all’articolo 18, indipendentemente dal numero di operazioni eseguite sul conto di pagamento.

6.   Per quanto riguarda i servizi di cui al paragrafo 1, lettera d), punto i), del presente articolo, al paragrafo 1, lettera d), punto ii), del presente articolo, limitatamente alle operazioni di pagamento mediante carta di credito, e per quelli di cui al paragrafo 1, lettera d), punto iii), del presente articolo, gli Stati membri possono determinare un numero minimo di operazioni per le quali gli enti creditizi possono eventualmente addebitare solo le spese ragionevoli cui all’articolo 18. Gli Stati membri garantiscono che il numero minimo di operazioni sia sufficiente a coprire l’uso personale del consumatore, tenendo conto dell’attuale comportamento dei consumatori e delle prassi commerciali comuni. Le spese addebitate per le operazioni eccedenti il numero minimo di operazioni non sono in nessun caso superiori alle spese addebitate ai sensi della normale politica tariffaria dell’ente creditizio.

7.   Gli Stati membri garantiscono che il consumatore sia in grado di gestire e di disporre operazioni di pagamento dal suo conto di pagamento con caratteristiche di base presso i locali dell’ente creditizio e/o, ove disponibili, tramite le funzioni online.

8.   Fatti salvi i requisiti di cui alla direttiva 2008/48/CE, gli Stati membri possono consentire agli enti creditizi di fornire ai consumatori, dietro loro richiesta, una concessione di scoperto in relazione a un conto di pagamento con caratteristiche di base. Gli Stati membri possono stabilire un importo e una durata massimi di tale scoperto. L’accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base o il suo utilizzo non è limitato dall’acquisto di tali servizi di credito né subordinato a tale acquisto.

Articolo 18

Spese connesse

1.   Gli Stati membri assicurano che i servizi di cui all’articolo 17 siano offerti dagli enti creditizi a titolo gratuito o per una spesa ragionevole.

2.   Gli Stati membri assicurano che le spese addebitate al consumatore per il mancato adempimento degli impegni assunti nel contratto quadro siano ragionevoli.

3.   Gli Stati membri assicurano che le spese ragionevoli di cui ai paragrafi 1 e 2 siano determinate tenendo conto almeno dei seguenti criteri:

a)

i livelli di reddito nazionali;

b)

le spese medie addebitate dagli enti creditizi nello Stato membro interessato per i servizi forniti sui conti di pagamento.

4.   Fatto salvo il diritto di cui all’articolo 16, paragrafo 2 e l’obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri possono richiedere agli enti creditizi di applicare diversi regimi tariffari a seconda del livello di inclusione bancaria del consumatore, consentendo in particolare condizioni più vantaggiose per i consumatori vulnerabili sprovvisti di un conto bancario. In tali casi, gli Stati membri assicurano che i consumatori ricevano orientamento, nonché informazioni adeguate sulle opzioni disponibili.

Articolo 19

Contratti quadro e recesso

1.   Il contratto quadro che dà accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base è soggetto alle disposizioni della direttiva 2007/64/CE, salvo altrimenti disposto nei paragrafi 2 e 4 del presente articolo.

2.   L’ente creditizio può recedere dal contratto quadro soltanto se è soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

a)

il consumatore ha usato intenzionalmente il conto di pagamento per fini illeciti;

b)

non è stata effettuata alcuna operazione sul conto di pagamento per più di 24 mesi consecutivi;

c)

il consumatore ha fornito informazioni errate per ottenere l’apertura del conto di pagamento con caratteristiche di base, nel caso in cui, ove avesse fornito informazioni esatte, non avrebbe avuto tale diritto;

d)

il consumatore non è più legalmente soggiornante nell’Unione;

e)

il consumatore ha successivamente aperto un secondo conto di pagamento, che gli consente di utilizzare i servizi di cui all’articolo 17, paragrafo 1, nello Stato membro nel quale è già titolare di un conto di pagamento con caratteristiche di base.

3.   Gli Stati membri possono individuare ulteriori casi limitati e specifici in cui l’ente creditizio può recedere dal contratto quadro relativo ad un conto di pagamento con caratteristiche di base. Tali casi devono basarsi sulle disposizioni del diritto nazionale applicabile nel loro territorio ed essere diretti a evitare che i consumatori abusino del loro diritto di accesso di un conto di pagamento con caratteristiche di base.

4.   Gli Stati membri assicurano che quando l’ente creditizio recede dal contratto relativo al conto di pagamento con caratteristiche di base per uno o più dei motivi di cui al paragrafo 2, lettere b), d) ed e), e al paragrafo 3, comunichi al consumatore i motivi del recesso con un preavviso di almeno due mesi per iscritto e senza spese, a meno che tale comunicazione sia in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza. Quando l’ente creditizio recede dal contratto conformemente al paragrafo 2, lettera a) o c), la risoluzione del contratto ha effetto immediato.

5.   Nella comunicazione del recesso il consumatore è informato dell’eventuale procedura per presentare reclamo contro il recesso, e del suo diritto di consumatore a contattare l’autorità competente nonché l’organismo designato per la risoluzione alternativa delle controversie, e delle rispettive informazioni di contatto.

Articolo 20

Informazioni generali sui conti di pagamento con caratteristiche di base

1.   Gli Stati membri assicurano che vengano adottate misure adeguate per informare l’opinione pubblica sull’esistenza del conto di pagamento con caratteristiche di base, sulle relative condizioni generali di prezzo, delle procedure da seguire per esercitare il diritto di accesso a un conto di pagamento con caratteristiche di base e delle modalità di ricorso a procedure alternative di risoluzione delle controversie. Gli Stati membri garantiscono che le azioni di comunicazione siano sufficienti e ben mirate e che siano dirette, in particolare, ai consumatori vulnerabili, in movimento e sprovvisti di un conto bancario.

2.   Gli Stati membri assicurano che gli enti creditizi mettano a disposizione dei consumatori gratuitamente informazioni ed assistenza accessibili relative alle caratteristiche specifiche del conto di pagamento con caratteristiche di base offerto e alle relative spese e condizioni d’uso. Gli Stati membri assicurano inoltre che le informazioni indichino chiaramente che l’acquisto di servizi aggiuntivi non è obbligatorio per accedere ad un conto di pagamento con caratteristiche di base.

CAPO V

AUTORITÀ COMPETENTI E RISOLUZIONE ALTERNATIVA DELLE CONTROVERSIE

Articolo 21

Autorità competenti

1.   Gli Stati membri designano le autorità nazionali competenti incaricate di garantire l’applicazione e il rispetto della presente direttiva e assicurano che esse siano dotate dei poteri di indagine e di intervento nonché delle risorse adeguate necessari all’adempimento efficiente ed efficace delle loro funzioni.

Le autorità competenti sono pubbliche autorità o organismi riconosciuti dal diritto nazionale oppure da pubbliche autorità espressamente abilitate a tal fine dal diritto nazionale. Esse non sono prestatori di servizi di pagamento, ad eccezione delle banche centrali nazionali.

2.   Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti, tutte le persone che esercitano o hanno esercitato un’attività per conto delle autorità competenti, e i revisori o gli esperti incaricati dalle autorità competenti, siano vincolati dal segreto d’ufficio. Nessuna informazione riservata ricevuta da tali persone nell’esercizio delle loro funzioni può in alcun modo essere divulgata ad alcuna persona o autorità, salvo in una forma sintetica o aggregata, fermi restando i casi contemplati dal diritto penale o dalla presente direttiva. Tuttavia ciò non osta a che le autorità competenti scambino o trasmettano informazioni riservate ai sensi del diritto dell’Unione e nazionale.

3.   Gli Stati membri assicurano che le autorità designate come competenti per garantire l’applicazione e il rispetto della presente direttiva siano alternativamente o congiuntamente:

a)

autorità competenti quali definite all’articolo 4, punto 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010;

b)

autorità diverse dalle autorità competenti di cui alla lettera a), purché le leggi, i regolamenti o le disposizioni amministrative nazionali dispongano che esse cooperino con le autorità competenti di cui alla lettera a) ogniqualvolta necessario per svolgere le loro funzioni ai sensi della presente direttiva, anche ai fini della cooperazione con l’ABE, come richiesto dalla presente direttiva.

4.   Gli Stati membri notificano alla Commissione e all’ABE le autorità competenti e ogni eventuale modifica al riguardo. La prima notifica è effettuata appena possibile e comunque entro il 18 settembre 2016.

5.   Le autorità competenti esercitano i loro poteri in conformità del diritto nazionale:

a)

direttamente sotto la propria autorità o sotto la supervisione delle autorità giudiziarie; o

b)

mediante richiesta agli organi giurisdizionali competenti a pronunciare la decisione necessaria, eventualmente anche proponendo impugnazione qualora la richiesta di pronuncia della decisione fosse respinta.

6.   Qualora nel loro territorio vi siano più autorità competenti, gli Stati membri garantiscono a che le rispettive funzioni siano chiaramente definite e che dette autorità operino in stretta collaborazione per garantire l’efficace espletamento delle rispettive funzioni.

7.   La Commissione pubblica un elenco delle autorità competenti nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea almeno una volta all’anno e lo aggiorna costantemente sul suo sito Internet.

Articolo 22

Obbligo di collaborazione

1.   Le autorità competenti dei diversi Stati membri collaborano tra loro ogni qualvolta ciò si renda necessario per l’espletamento delle funzioni loro assegnate dalla presente direttiva, avvalendosi dei poteri loro conferiti dalla presente direttiva o dal diritto nazionale.

Le autorità competenti prestano assistenza alle autorità competenti degli altri Stati membri. In particolare si scambiano informazioni e collaborano nell’ambito delle indagini o in relazione alle attività di vigilanza.

Al fine di agevolare ed accelerare la collaborazione e più particolarmente lo scambio di informazioni, ogni Stato membro designa un’unica autorità competente quale punto di contatto ai fini della presente direttiva. Lo Stato membro comunica alla Commissione e agli altri Stati membri i nomi delle autorità designate a ricevere le richieste di scambi di informazioni o di collaborazione a norma del presente paragrafo.

2.   Gli Stati membri adottano le misure amministrative e organizzative necessarie per facilitare l’assistenza prevista al paragrafo 1.

3.   Le autorità competenti degli Stati membri che sono state designate quali punti di contatto ai fini della presente direttiva a norma del paragrafo 1 si scambiano senza indebito ritardo le informazioni richieste per lo svolgimento dei compiti delle autorità competenti, previste dalle disposizioni adottate a norma della presente direttiva.

Le autorità competenti che scambiano informazioni con altre autorità competenti ai sensi della presente direttiva possono indicare, al momento della comunicazione, che tali informazioni non devono essere divulgate senza il loro esplicito consenso; in tal caso, dette informazioni possono essere scambiate unicamente per le finalità per le quali le predette autorità hanno espresso il loro consenso.

L’autorità competente designata quale punto di contatto può trasmettere le informazioni ricevute alle altre autorità competenti, ma può trasmettere le informazioni ad altri organismi o persone fisiche o giuridiche solo con il consenso esplicito delle autorità competenti che le hanno fornite ed esclusivamente per i fini per i quali tali autorità hanno espresso il loro consenso, tranne in circostanze debitamente giustificate, nel qual caso informa immediatamente il punto di contatto che ha fornito le informazioni.

4.   Un’autorità competente può rifiutare di adempiere a una richiesta di collaborazione in un’indagine o in un’attività di vigilanza, ovvero di scambiare informazioni come previsto al paragrafo 3 solo qualora:

a)

l’indagine, l’ispezione, l’attività di vigilanza o lo scambio di informazioni possa arrecare pregiudizio alla sovranità, alla sicurezza o all’ordine pubblico dello Stato membro interessato;

b)

sia già stato avviato un procedimento giudiziario per gli stessi atti e contro le stesse persone dinanzi alle autorità dello Stato membro interessato;

c)

le stesse persone siano già state oggetto di una sentenza passata in giudicato nello Stato membro in questione per gli stessi atti.

In caso di rifiuto per uno dei predetti motivi, l’autorità competente informa l’autorità competente richiedente, fornendo spiegazioni il più dettagliate possibile.

Articolo 23

Risoluzione delle controversie tra autorità competenti di Stati membri diversi

Le autorità competenti possono portare all’attenzione dell’ABE la situazione in cui una richiesta di collaborazione, in particolare lo scambio di informazioni, è stata respinta o non ha ricevuto seguito entro un periodo di tempo ragionevole, e possono chiedere l’assistenza dell’ABE ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010. In questi casi l’ABE può agire conformemente ai poteri che le conferisce tale articolo e qualsiasi decisione vincolante adottata dall’ABE conformemente con tale articolo è vincolante per le autorità competenti interessate, che siano o meno membri dell’ABE.

Articolo 24

Risoluzione alternativa delle controversie

Gli Stati membri assicurano che i consumatori abbiano accesso a procedure alternative di risoluzione delle controversie ed efficienti per la risoluzione di controversie riguardanti i diritti e gli obblighi stabiliti ai sensi della presente direttiva. Tali procedure alternative di risoluzione delle controversie e gli organismi che le offrono soddisfano i requisiti di qualità di cui alla direttiva 2013/11/UE.

Articolo 25

Meccanismo in caso di rifiuto dell’apertura di un conto di pagamento per il quale sono addebitate spese

Fatto salvo l’articolo 16, gli Stati membri possono istituire un meccanismo specifico per assicurare che i consumatori che non hanno un conto di pagamento nel loro territorio e ai quali è stato negato l’accesso a un conto di pagamento per il quale gli enti creditizi addebitano delle spese, abbiano un effettivo accesso a un conto di pagamento con caratteristiche di base, a titolo gratuito.

CAPO VI

SANZIONI

Articolo 26

Sanzioni

1.   Gli Stati membri prevedono norme in materia di sanzioni relative alle violazioni della normativa nazionale di recepimento della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per garantire che esse siano applicate. Tali sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive.

2.   Gli Stati membri prevedono che l’autorità competente possa rendere pubblica qualsiasi sanzione amministrativa applicata per il mancato rispetto delle misure adottate nel recepimento della presente direttiva, salvo il caso in cui la pubblicazione possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari, o arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 27

Valutazione

1.   Gli Stati membri forniscono alla Commissione informazioni sui seguenti elementi per la prima volta entro il 18 settembre 2018 e successivamente ogni due anni:

a)

il rispetto da parte dei prestatori di servizi di pagamento degli articoli 4, 5 e 6;

b)

il rispetto da parte degli Stati membri dell’obbligo di assicurare l’esistenza di siti Internet di confronto ai sensi dell’articolo 7;

c)

il numero di conti di pagamento trasferiti e la percentuale di domande di trasferimento che sono state respinte;

d)

il numero di enti creditizi che offrono conti di pagamento con caratteristiche di base, il numero di tali conti aperti e la percentuale di domande di conto di pagamento con caratteristiche di base che sono state respinte.

2.   La Commissione prepara una relazione, per la prima volta entro il 18 settembre 2018, e successivamente ogni due anni, sulla base delle informazioni ricevute dagli Stati membri.

Articolo 28

Revisione

1.   Entro il 18 settembre 2019 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione della presente direttiva, corredata, se del caso, da una proposta legislativa.

Tale relazione include:

a)

l’elenco di tutte le procedure di infrazione avviate dalla Commissione in relazione alla presente direttiva;

b)

una valutazione dei livelli medi delle spese negli Stati membri per i conti di pagamento che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva;

c)

una valutazione della fattibilità dell’elaborazione di un quadro per garantire il reindirizzamento automatico dei pagamenti da un conto di pagamento all’altro all’interno del medesimo Stato membro, unitamente a un sistema di notifiche automatiche per il beneficiario o il pagatore allorché i loro bonifici sono reindirizzati;

d)

una valutazione della fattibilità dell’estensione del servizio di trasferimento di cui all’articolo 10 ai casi in cui i prestatori di servizi di pagamento ricevente e trasferente sono situati in diversi Stati membri nonché della fattibilità dell’apertura di un conto transfrontaliero ai sensi dell’articolo 11;

e)

una valutazione del numero di titolari di conto di pagamento che hanno effettuato il trasferimento successivamente al recepimento della presente direttiva in base alle informazioni fornite dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 27;

f)

una valutazione dei costi e dei benefici dell’attuazione di una portabilità piena a livello di Unione del numero del conto di pagamento;

g)

una valutazione del numero di enti creditizi che offrono conti di pagamento con caratteristiche di base;

h)

una valutazione del numero e, laddove siano disponibili informazioni rese anonime, delle caratteristiche dei consumatori che hanno aperto conti di pagamento con caratteristiche di base successivamente al recepimento della presente direttiva;

i)

una valutazione delle spese medie annuali addebitate per i conti di pagamento con caratteristiche di base a livello di Stati membri;

j)

una valutazione dell’efficacia delle misure esistenti e della necessità di misure aggiuntive al fine di aumentare l’inclusione finanziaria e di assistere i cittadini più vulnerabili relativamente all’indebitamento eccessivo;

k)

esempi di migliori prassi tra gli Stati membri per ridurre l’esclusione dei consumatori dall’accesso ai servizi di pagamento.

2.   La relazione valuta, anche sulla base delle informazioni ricevute dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 27, se modificare e aggiornare l’elenco dei servizi compresi nel il conto di pagamento con caratteristiche di base, tenendo conto dell’evoluzione dei mezzi di pagamento e della tecnologia.

3.   La relazione valuta anche se siano necessarie misure aggiuntive oltre a quelle adottate ai sensi degli articoli 7 e 8 in merito ai siti Internet di confronto e alle offerte a pacchetto e in particolare se sia necessario un accreditamento dei siti di confronto.

Articolo 29

Recepimento

1.   Entro il 18 settembre 2016 gli Stati membri adottano e pubblicano, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali misure.

2.   Essi applicano le misure di cui al paragrafo 1 a decorrere dal il 18 settembre 2016.

In deroga alle disposizioni di cui al primo comma:

a)

l’articolo 3 si applica a decorrere dal il 17 settembre 2014;

b)

gli Stati membri applicano le misure necessarie per il rispetto dell’articolo 4, paragrafi da 1 a 5, dell’articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3, dell’articolo 6, paragrafi 1 e 2, e dell’articolo 7, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore dell’atto delegato cui all’articolo 3, paragrafo 4;

c)

gli Stati membri in cui esiste già l’equivalente del documento informativo sulle spese a livello nazionale possono scegliere di integrare il formato comune e il relativo simbolo comune entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore dell’atto delegato di cui all’articolo 3, paragrafo 4;

d)

gli Stati membri in cui esiste già l’equivalente del riepilogo delle spese a livello nazionale possono scegliere di integrare il formato comune e il relativo simbolo comune entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore dell’atto delegato di cui all’articolo 3, paragrafo 4.

3.   Quando gli Stati membri adottano le misure di cui al paragrafo 1, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

4.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali misure di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 30

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 31

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

S. GOZI


(1)  GU C 51 del 22.2.2014, pag. 3.

(2)  GU C 341 del 21.11.2013, pag. 40.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 23 luglio 2014.

(4)  Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE (GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1).

(5)  Raccomandazione 2011/442/UE della Commissione, del 18 luglio 2011, sull’accesso a un conto di pagamento di base (GU L 190 del 21.7.2011, pag. 87).

(6)  Regolamento (UE) n. 206/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 22).

(7)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

(8)  Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66).

(9)  Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).

(10)  Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2).

(11)  Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU L 16 del 23.1.2004, pag. 44).

(12)  Regolamento (CE) n. 859/2003 del Consiglio, del 14 maggio 2003, che estende le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 e del regolamento (CEE) n. 574/72 ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 1).

(13)  Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).

(14)  Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (Direttiva sull’ADR per i consumatori) (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63).

(15)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

(16)  GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

(17)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(18)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(19)  Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7).