ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 255

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

57° anno
28 agosto 2014


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) n. 906/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le spese dell’intervento pubblico

1

 

*

Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro

18

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza

59

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

28.8.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 255/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 906/2014 DELLA COMMISSIONE

dell’11 marzo 2014

che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le spese dell’intervento pubblico

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l’articolo 20, paragrafi 2 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013, le misure d’intervento che regolano i mercati agricoli devono essere finanziate dall’Unione alle condizioni previste dalla normativa agricola settoriale. Per quanto riguarda le misure di intervento pubblico, l’importo che deve essere finanziato dall’Unione è determinato dai conti annuali stabiliti dagli organismi pagatori.

(2)

Le spese per le misure di intervento pubblico possono essere di varia natura. È quindi necessario precisare, per ogni categoria di operazioni, quali sono le spese ammesse a beneficiare del finanziamento dell’Unione e, in particolare, le condizioni di detto finanziamento. A tal fine, è opportuno fissare i requisiti di ammissibilità e le relative modalità di calcolo. Occorre inoltre precisare in quali casi tali spese debbano essere prese in considerazione in base agli elementi effettivamente constatati dagli organismi pagatori oppure in base a importi forfettari stabiliti dalla Commissione.

(3)

Per permettere agli Stati membri la cui moneta non è l’euro di consolidare le loro spese in moneta nazionale e in euro in maniera armonizzata, è necessario prevedere le modalità di registrazione delle operazioni relative all’ammasso pubblico nei libri contabili e stabilire il tasso di cambio applicabile.

(4)

Il valore attribuito alle operazioni relative all’ammasso pubblico dipende dalla natura delle operazioni stesse e dalla normativa agricola settoriale pertinente. È pertanto opportuno stabilire una norma generale secondo cui il valore degli acquisti e delle vendite è uguale alla somma dei pagamenti o degli incassi, eseguiti o da eseguire, relativi alle operazioni materiali e definire le regole specifiche o i casi particolari da prendere in considerazione.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sostituiscono le corrispondenti disposizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 884/2006 della Commissione (2), che è stato abrogato dal regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le condizioni e le regole applicabili al finanziamento, da parte del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), delle spese connesse alle misure di intervento relative all’ammasso pubblico.

Articolo 2

Misure di intervento sotto forma di ammasso pubblico

Le misure di intervento sotto forma di ammasso pubblico possono comprendere le operazioni di acquisto, di ammasso, di trasporto e di trasferimento di scorte, nonché le vendite e altri tipi di smaltimento dei prodotti agricoli alle condizioni previste dalla normativa agricola settoriale pertinente e dal presente regolamento.

Articolo 3

Finanziamento delle spese di intervento sostenute nell’ambito delle operazioni di ammasso pubblico

1.   Nell’ambito delle operazioni di ammasso pubblico di cui all’articolo 2, il FEAGA finanzia a titolo di intervento, a meno che le spese corrispondenti non siano state fissate in altro modo dalla pertinente normativa agricola settoriale, le spese seguenti:

a)

le spese finanziarie relative alle risorse mobilizzate dagli Stati membri per l’acquisto dei prodotti, secondo le modalità di calcolo definite nell’allegato I;

b)

le spese per le operazioni materiali connesse all’acquisto, alla vendita o a qualsiasi altro tipo di cessione di prodotti (entrata all’ammasso pubblico, permanenza e uscita dei prodotti dall’ammasso pubblico), elencate all’allegato II, in base ad importi forfettari uniformi per l’Unione, calcolati secondo le modalità definite nell’allegato III;

c)

le spese per le operazioni materiali non necessariamente connesse all’acquisto, alla vendita o a qualsiasi altro tipo di cessione di prodotti, in base ad importi forfettari o non forfettari secondo le disposizioni stabilite dalla Commissione nell’ambito della normativa agricola settoriale per i rispettivi prodotti e nell’allegato IV;

d)

le spese di trasporto, all’interno o all’esterno del territorio dello Stato membro, o le spese di esportazione, in base ad importi forfettari o non forfettari, da approvare secondo la procedura di cui all’articolo 229, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4);

e)

il deprezzamento dei prodotti agricoli in giacenza, secondo le modalità di calcolo definite nell’allegato V;

f)

le differenze (ricavi e perdite) tra il valore contabile e il prezzo di smercio dei prodotti o differenze risultanti da altri fattori.

2.   Per gli Stati membri la cui moneta non è l’euro, fatti salvi le norme e i fatti generatori specifici previsti negli allegati del presente regolamento o dalla normativa agricola, le spese di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), del presente articolo, calcolate in base ad importi fissati in euro, e le spese o le entrate in moneta nazionale realizzate in virtù del presente regolamento, sono convertite in moneta nazionale o in euro, secondo i casi, in base all’ultimo tasso di cambio fissato dalla Banca centrale europea anteriormente all’esercizio contabile nel corso del quale le operazioni sono registrate nella contabilità dell’organismo pagatore.

Ai fini del presente regolamento si intende per esercizio contabile il periodo di cui all’articolo 3, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) n. 907/2014.

Articolo 4

Valore delle operazioni relative all’ammasso pubblico

1.   Il valore degli acquisti e delle vendite è pari alla somma dei pagamenti e degli incassi, realizzati o da realizzare, per le operazioni materiali, salvo disposizione specifica prevista dal presente articolo e fatte salve le disposizioni previste:

a)

dall’allegato VI per i quantitativi mancanti;

b)

dall’allegato VII per i prodotti deteriorati o distrutti;

c)

dall’allegato VIII per i prodotti entrati in magazzino, di cui è stata rifiutata la presa in consegna.

2.   Il valore degli acquisti è determinato per i quantitativi di prodotti che entrano in magazzino in base al prezzo di intervento, tenendo conto delle maggiorazioni, degli abbuoni, delle detrazioni, delle percentuali e dei coefficienti da applicare ai prezzi di intervento al momento dell’acquisto del prodotto, secondo i criteri stabiliti dalla normativa agricola settoriale.

Tuttavia, per le situazioni e i casi definiti nell’allegato VI e nell’allegato VII, punto 2, lettere a) e c), non si prendono in considerazione le maggiorazioni, gli abbuoni, le detrazioni, le percentuali e i coefficienti.

Il valore dei prodotti deteriorati o distrutti a causa di calamità naturali o di un magazzinaggio eccessivamente prolungato ai sensi dell’allegato VII, punto 2, del presente regolamento è determinato mediante un atto di esecuzione della Commissione. Tale atto è adottato secondo la procedura di esame di cui all’articolo 229, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

3.   Fatto salvo l’allegato V, il valore dei prodotti resi disponibili e finanziati per mezzo del Fondo di aiuti europei agli indigenti corrisponde al prezzo di intervento applicabile il 1o ottobre di ogni anno. Per gli Stati membri la cui moneta non è l’euro, il valore contabile dei prodotti di intervento è convertito in moneta nazionale mediante il tasso di cambio applicabile il 1o ottobre di quell’anno.

Qualora i prodotti d’intervento siano trasferiti da uno Stato membro ad un altro, lo Stato membro fornitore contabilizza il prodotto consegnato a valore zero, mentre lo Stato membro destinatario lo contabilizza come entrata relativa al mese di uscita, al prezzo determinato conformemente al primo comma.

4.   Le spese versate o riscosse all’atto dell’acquisto di prodotti per le operazioni materiali di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), in conformità alla normativa dell’Unione, sono contabilizzate tra le spese o le entrate relative a spese tecniche, distinguendole dal prezzo di acquisto.

5.   Nei conti finanziari di cui all’articolo 3, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 907/2014, i quantitativi di prodotti che si trovano in giacenza alla fine dell’esercizio contabile e che devono essere riportati all’esercizio contabile successivo sono valutati al valore contabile medio (prezzo di riporto) determinato dal conto mensile dell’ultimo mese dell’esercizio contabile.

6.   I quantitativi entrati in magazzino che non risultano soddisfare le condizioni per l’ammasso sono contabilizzati come una vendita, al momento dell’uscita dal magazzino, al prezzo al quale sono stati acquistati.

Tuttavia, se al momento dell’uscita fisica di un prodotto sussistono i requisiti per l’applicazione dell’allegato VI, lettera b), la Commissione deve essere consultata prima dell’uscita della merce.

7.   L’eventuale saldo creditore di un conto è detratto dalle spese dell’esercizio contabile in corso.

8.   In caso di modifica degli importi forfettari, dei termini di pagamento, dei tassi di interesse o di altri elementi di calcolo, che intervenga dopo il primo giorno di un dato mese, i nuovi elementi si applicano a partire dalle operazioni materiali del mese successivo.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’11 marzo 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

(2)  Regolamento (CE) n. 884/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio in ordine al finanziamento da parte del Fondo europeo di garanzia agricola (FEAGA) degli interventi sotto forma di ammasso pubblico e alla contabilizzazione delle operazioni di ammasso pubblico da parte degli organismi pagatori degli Stati membri (GU L 171 del 23.6.2006, pag. 35).

(3)  Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro (cfr. pagina 18 della presente Gazzetta ufficiale).

(4)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).


ALLEGATO I

CALCOLO DEI TASSI DI RIMBORSO DELLE SPESE FINANZIARIE

[Articolo 3, paragrafo 1, lettera a)]

I.   TASSI DI INTERESSE APPLICABILI

1.

Per il calcolo delle spese finanziarie che il FEAGA deve sostenere per le risorse mobilizzate dagli Stati membri per l’acquisto dei prodotti all’intervento, la Commissione fissa a norma dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 un tasso di interesse uniforme per l’Unione all’inizio di ciascun esercizio contabile. Il tasso di interesse uniforme corrisponde alla media dei tassi EURIBOR a termine di 3 e di 12 mesi praticati in un periodo di riferimento di 6 mesi stabilito dalla Commissione, applicando rispettivamente una ponderazione di un terzo e due terzi.

2.

Per determinare i tassi di interesse applicabili in un dato esercizio contabile, gli Stati membri comunicano alla Commissione, su sua richiesta, il tasso di interesse medio da essi realmente sostenuto nel corso del periodo di riferimento di cui al punto 1 entro il termine specificato nella richiesta. La comunicazione è effettuata mediante il modulo che la Commissione mette a disposizione degli Stati membri.

In assenza di comunicazione da parte di uno Stato membro nella forma ed entro il termine di cui al primo comma, il tasso di interesse sostenuto da detto Stato membro si considera pari a 0 %.

Se uno Stato membro dichiara di non aver sostenuto spese per interessi, non avendo avuto prodotti agricoli all’ammasso pubblico nel periodo di riferimento, la Commissione fissa tale tasso in base ai tassi di interesse di riferimento medi del periodo di riferimento di cui al primo comma, maggiorato di un punto percentuale. Questi tassi di interesse di riferimento sono:

a)

per gli Stati membri la cui moneta è l’euro, l’Euro interbank borrowing offered rate a tre mesi (EURIBOR);

b)

per gli Stati membri la cui moneta non è l’euro, l’Interbank borrowing offered rate a 3 mesi (IBOR) applicabile in ciascuno Stato membro.

Se non sono disponibili tutti i tassi di interesse di riferimento o i tassi EURIBOR di cui alla lettera a) per l’intero periodo di riferimento, si utilizzano i tassi disponibili per tale periodo.

3.

Per ciascuno Stato membro il tasso di interesse determinato in applicazione del disposto della lettera b) è confrontato con il tasso di interesse uniforme fissato in applicazione del disposto della lettera a). Il tasso applicabile a ciascuno Stato membro è il valore più basso tra i suddetti due tassi di interesse.

I tassi di interesse fissati dal regolamento di esecuzione della Commissione adottato sulla base dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 per ciascun esercizio contabile sono arrotondati a un decimale.

II.   CALCOLO DELLE SPESE FINANZIARIE

1.

Il calcolo delle spese finanziarie è suddiviso secondo i periodi di validità dei tassi di interesse fissati dalla Commissione conformemente alla sezione I.

2.

Le spese finanziarie di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), sono calcolate applicando il tasso di interesse dello Stato membro al valore medio della tonnellata di prodotto oggetto dell’intervento e moltiplicando il risultato così ottenuto per la scorta media dell’esercizio contabile.

Il valore medio della tonnellata di prodotto è calcolato dividendo la somma dei valori dei prodotti in giacenza il primo giorno dell’esercizio contabile e di quelli acquistati nel corso di tale esercizio per la somma dei quantitativi di prodotti in giacenza il primo giorno dell’esercizio contabile e quelli acquistati nel corso dell’esercizio medesimo.

La scorta media dell’esercizio contabile è calcolata dividendo la somma delle giacenze all’inizio di ogni mese e di quelle a fine mese per un numero pari a due volte il numero di mesi dell’esercizio contabile.

3.

Qualora per un prodotto venga fissato un coefficiente di deprezzamento conformemente all’allegato V, punto 1, il valore dei prodotti acquistati durante l’esercizio contabile è calcolato detraendo dal prezzo di acquisto all’intervento l’importo del deprezzamento risultante da tale coefficiente.

4.

Qualora per un prodotto venga fissato un secondo deprezzamento conformemente all’allegato V, punto 3, secondo comma, il calcolo della scorta media deve essere effettuato prima dell’applicazione di ogni deprezzamento di cui il valore medio tiene conto.

5.

Qualora la normativa che disciplina l’organizzazione comune dei mercati preveda che il pagamento del prodotto acquistato dall’organismo pagatore possa aver luogo soltanto dopo lo scadere di un termine minimo di un mese dalla data di presa in consegna, la scorta media calcolata è ridotta nei conti di una quantità che risulta dal seguente calcolo:

Formula

dove

Q

=

quantitativi acquistati durante l’esercizio contabile,

N

=

numero di mesi del termine minimo per il pagamento.

Ai fini di tale calcolo, il termine minimo indicato nella normativa deve essere considerato come termine di pagamento. Un mese si considera costituito da trenta giorni. Ogni frazione di mese che superi i quindici giorni è considerata come un mese intero; ai fini di questo calcolo non viene presa in considerazione una frazione uguale o inferiore a quindici giorni.

Qualora, dopo la riduzione di cui al primo comma, il calcolo della scorta media dia un risultato negativo alla fine dell’esercizio contabile, il saldo negativo è imputato alla scorta media calcolata per l’esercizio contabile successivo.

III.   DISPOSIZIONI PARTICOLARI SOTTO LA RESPONSABILITÀ DELL’ORGANISMO PAGATORE

1.

Qualora per la vendita del prodotto da parte dell’organismo pagatore la normativa che disciplina l’organizzazione comune dei mercati, o i bandi di gara emanati per tali vendite, prevedano un eventuale termine di prelievo del prodotto dopo il pagamento da parte dell’acquirente, e qualora detto termine sia superiore a trenta giorni, le spese finanziarie, calcolate in base alle disposizioni della sezione II, sono ridotte, nei conti degli organismi pagatori, dell’importo risultante dal seguente calcolo:

Formula

dove

V

=

importo pagato dall’acquirente,

J

=

numero dei giorni che intercorrono tra il ricevimento del pagamento e il prelievo del prodotto, diminuito di 30 giorni,

i

=

tasso di interesse applicabile per l’esercizio contabile.

2.

Per le vendite di prodotti agricoli da parte dell’organismo pagatore in applicazione di specifici regolamenti dell’Unione, qualora il termine effettivo del pagamento dopo il ritiro dei prodotti sia superiore a trenta giorni, gli organismi pagatori maggiorano nei conti le spese finanziarie calcolate secondo le disposizioni della sezione II di un importo risultante dalla seguente formula:

Formula

dove

M

=

importo pagato dall’acquirente,

D

=

numero dei giorni che intercorrono tra il ritiro del prodotto e il ricevimento del pagamento, diminuito di 30 giorni,

i

=

tasso di interesse applicabile per l’esercizio contabile.

3.

Le spese finanziarie di cui ai punti 1 e 2 alla fine di ciascun esercizio contabile devono essere contabilizzate a titolo di tale esercizio contabile agricolo per il numero di giorni trascorsi fino a tale data e, per la parte residua, a titolo del nuovo esercizio contabile.

ALLEGATO II

OPERAZIONI MATERIALI COPERTE DAGLI IMPORTI FORFETTARI

[Articolo 3, paragrafo 1, lettera b)]

Settore dei cereali e del riso

I.   PRESA IN CONSEGNA ED ENTRATA IN MAGAZZINO

a)

Movimenti fisici dei cereali dal mezzo di trasporto all’arrivo alla cella di magazzinaggio (silo o camera del deposito) — primo trasbordo;

b)

pesatura;

c)

prelievo di campioni/analisi/constatazione della qualità.

II.   MAGAZZINAGGIO

a)

Affitto dei locali al prezzo contrattuale;

b)

spese di assicurazione [quando non sono comprese nella lettera a)];

c)

spese delle misure di lotta contro i parassiti che garantiscono la qualità iniziale del prodotto in magazzino [quando non sono comprese nella lettera a)];

d)

inventario annuo [quando non è compreso nella lettera a)];

e)

eventuali spese di ventilazione [quando non sono comprese nella lettera a)].

III.   USCITA DAL MAGAZZINO

a)

Pesatura dei cereali;

b)

prelievo di campioni/analisi (se a carico dell’intervento);

c)

uscita fisica dal deposito e carico dei cereali sul primo mezzo di trasporto.

Settore delle carni bovine

I.   PRESA IN CONSEGNA, DISOSSAMENTO ED ENTRATA IN MAGAZZINO (CARNI DISOSSATE)

a)

Controllo qualitativo delle carni non disossate;

b)

pesatura delle carni non disossate;

c)

movimentazione;

d)

costo del contratto di disossamento, comprendente:

i)

refrigerazione iniziale;

ii)

trasporto dal luogo di ammasso al laboratorio di sezionamento (tranne nel caso in cui il venditore consegni la merce al laboratorio medesimo);

iii)

disossamento, rifilatura, pesatura, imballaggio e congelamento rapido;

iv)

magazzinaggio provvisorio dei tagli; carico, trasporto e ricollocazione nel magazzino frigorifero del luogo di ammasso;

v)

spese per materiali d’imballaggio: sacchi di polietilene, scatoloni, involucri di cotone («stockinettes»);

vi)

valore delle ossa, dei pezzi di grasso e degli altri scarti di rifilatura che vengono lasciati al laboratorio di sezionamento (entrate da detrarre dalle spese).

II.   MAGAZZINAGGIO

a)

Affitto dei locali al prezzo contrattuale;

b)

spese di assicurazione [quando non sono comprese nella lettera a)];

c)

regolazione della temperatura [quando non è compresa nella lettera a)];

d)

inventario annuo [quando non è compreso nella lettera a)].

III.   USCITA DAL MAGAZZINO

a)

Pesatura;

b)

controllo della qualità (se a carico dell’intervento);

c)

movimenti delle carni bovine dal deposito frigorifero alla rampa del deposito in cui vengono immagazzinate.

Burro

I.   PRESA IN CONSEGNA ED ENTRATA IN MAGAZZINO

a)

Movimenti fisici del burro dal mezzo di trasporto all’arrivo alla cella di conservazione;

b)

pesatura, identificazione dei colli;

c)

prelievo di campioni/controllo della qualità;

d)

immissione nel magazzino frigorifero e congelamento;

e)

secondo prelievo di campioni/controllo qualitativo alla fine del periodo probatorio.

II.   MAGAZZINAGGIO

a)

Affitto dei locali al prezzo contrattuale;

b)

spese di assicurazione [quando non sono comprese nella lettera a)];

c)

regolazione della temperatura [quando non è compresa nella lettera a)];

d)

inventario annuo [quando non è compreso nella lettera a)].

III.   USCITA DAL MAGAZZINO

a)

Pesatura, identificazione dei colli;

b)

movimenti del burro dalla cella frigorifera alla rampa del deposito se il mezzo di trasporto è un container, oppure compreso il carico presso la rampa del deposito se il mezzo di trasporto è un automezzo o un carro ferroviario.

IV.   ETICHETTATURA O MARCATURA SPECIFICA

Se l’etichettatura è obbligatoria in base alla normativa dell’Unione relativa allo smercio dei prodotti.

Latte scremato in polvere

I.   PRESA IN CONSEGNA ED ENTRATA IN MAGAZZINO

a)

Movimento del latte scremato in polvere dal mezzo di trasporto, all’arrivo, fino al locale di magazzinaggio;

b)

pesatura;

c)

prelievo di campioni/controllo della qualità;

d)

controllo della marcatura e dell’imballaggio.

II.   MAGAZZINAGGIO

a)

Affitto dei locali al prezzo contrattuale;

b)

spese di assicurazione [quando non sono comprese nella lettera a)];

c)

regolazione della temperatura [quando non è compresa nella lettera a)];

d)

inventario annuo [quando non è compreso nella lettera a)].

III.   USCITA DAL MAGAZZINO

a)

Pesatura;

b)

prelievo di campioni/analisi della merce (se a carico dell’intervento);

c)

movimento del latte scremato in polvere fino alla rampa del deposito e carico (escluso lo stivaggio) sul mezzo di trasporto, se questo è un automezzo o un carro ferroviario — movimento del latte scremato in polvere fino alla rampa del deposito se si tratta di un altro mezzo di trasporto, in particolare di un container.

IV.   ETICHETTATURA O MARCATURA SPECIFICA

Se l’etichettatura è obbligatoria in base alla normativa dell’Unione relativa allo smercio dei prodotti.


ALLEGATO III

IMPORTI FORFETTARI PER L’UNIONE

[Articolo 3, paragrafo 1, lettera b)]

I.   IMPORTI FORFETTARI APPLICABILI

1.

Gli importi forfettari da applicare in tutta l’Unione sono stabiliti, per prodotto, sulla base dei costi più bassi rilevati durante un periodo di riferimento che inizia il 1o ottobre dell’anno n e che termina il 30 aprile dell’anno successivo.

2.

Per «costi rilevati» si intendono i costi per le operazioni materiali di cui all’allegato II effettuate nel periodo di riferimento e rilevati sulla base di una fatturazione individuale di dette operazioni o di un contratto firmato a esse relativo. Se, per un dato prodotto, esiste una giacenza nel periodo di riferimento ma non si sono registrate né entrate né uscite, possono essere utilizzati anche i riferimenti dei costi riportati nel contratto di ammasso per tale prodotto.

I costi connessi alla presa in consegna e all’entrata in magazzino (I) e all’uscita dal magazzino (III) sono dichiarati per tonnellata di prodotto per ogni singola operazione (a, b, c, …) quale definita all’allegato II. I costi di magazzinaggio (II) sono dichiarati per mese per ogni tonnellata immagazzinata per ogni singola operazione (a, b, c, …) quale definita all’allegato II.

3.

Entro il 10 maggio gli Stati membri comunicano alla Commissione i costi di cui al precedente punto 2 relativi alle operazioni di cui all’allegato II sostenuti durante il periodo di riferimento. Gli importi forfettari di cui al punto 1 sono stabiliti in euro sulla base della media ponderata di tali costi rilevati nel periodo di riferimento in almeno quattro degli Stati membri aventi i costi più bassi per una data operazione materiale, purché corrispondano ad almeno il 33 % della scorta media totale del prodotto in questione nel periodo di riferimento. Altrimenti vengono inclusi nella ponderazione i costi di altri Stati membri, fino a raggiungere il 33 % dei quantitativi immagazzinati.

4.

Se per un determinato prodotto il numero degli Stati membri che effettuano l’ammasso pubblico è inferiore a quattro, gli importi forfettari per questo prodotto sono determinati sulla base dei costi rilevati in detti Stati membri. Tuttavia, l’importo forfettario finale per tale prodotto non può differire di oltre il 2 % dall’importo fissato per l’anno precedente.

5.

Se per un prodotto in giacenza i costi dichiarati da uno Stato membro, considerati per il calcolo di cui ai punti 3 e 4, superano di due volte la media aritmetica dei costi dichiarati dagli altri Stati membri ai fini di questo calcolo, i costi di detto Stato membro sono allineati a tale media aritmetica.

6.

I costi considerati ai fini del calcolo di cui ai punti 3 e 4 sono ponderati in funzione dei quantitativi immagazzinati dagli Stati membri inclusi nel calcolo.

7.

Per gli Stati membri la cui moneta non è l’euro i costi dichiarati sono convertiti in euro sulla base del tasso medio delle rispettive valute nel periodo di riferimento di cui al punto 1.

II.   DISPOSIZIONI PARTICOLARI

1.

I costi forfettari di uscita dal magazzino possono essere maggiorati di un importo calcolato dalla Commissione conformemente all’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, a condizione che lo Stato membro dichiari, per tutta la durata dell’esercizio contabile e per tutte le scorte di un dato prodotto, di rinunciare all’applicazione dei limiti di tolleranza corrispondenti, di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 e fornisca garanzie sulla quantità.

Tale dichiarazione è indirizzata alla Commissione, cui deve pervenire anteriormente al ricevimento della prima dichiarazione mensile delle spese dell’esercizio contabile considerato o, se il prodotto in questione non è in giacenza all’intervento all’inizio dell’esercizio contabile, al più tardi entro il mese successivo alla prima entrata di tale prodotto tra le scorte di intervento.

La maggiorazione prevista al primo comma è calcolata moltiplicando la soglia di riferimento del prodotto considerato, di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) n. 1308/2013, per il limite di tolleranza previsto per tale prodotto all’allegato IV del regolamento delegato (UE) n. 907/2014.

2.

Per tutti i prodotti in giacenza, ad eccezione delle carni bovine, in assenza di movimenti fisici dei quantitativi interessati gli importi forfettari fissati per le spese di entrata e di uscita dai magazzini sono ridotti dei seguenti coefficienti.

Prodotto

Entrata in magazzino

Uscita dal magazzino

Cereali

36,50  %

22,80  %

Riso

17,50  %

20,30  %

Burro

25,90  %

22,20  %

Latte scremato in polvere

21,00  %

35,10  %

3.

La Commissione può mantenere gli importi forfettari fissati precedentemente per un prodotto, se durante l’esercizio contabile in corso non c’è stato o non ci sarà ammasso pubblico.

ALLEGATO IV

ELEMENTI SPECIFICI DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE PER LE SPESE E LE ENTRATE RELATIVE ALLE CARNI BOVINE

[Articolo 3, paragrafo 1, lettera c)]

Ai fini dell’applicazione delle disposizioni dell’allegato VI e dell’allegato VII, punto 2, lettere a) e c), il prezzo di base da usare per le carni bovine disossate è la soglia di riferimento, di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) n. 1308/2013, cui si applica il coefficiente di 1,47.


ALLEGATO V

DEPREZZAMENTO DEI PRODOTTI IN GIACENZA

[Articolo 3, paragrafo 1, lettera e)]

1.

Se, per un dato prodotto, i prezzi di vendita prevedibili all’intervento pubblico sono inferiori al prezzo di acquisto di tale prodotto, al momento dell’acquisto si applica una percentuale di deprezzamento detta «coefficiente k» che viene fissata per ogni prodotto all’inizio di ogni esercizio contabile a norma dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

2.

La percentuale di deprezzamento corrisponde al massimo alla differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo prevedibile di smercio del prodotto in questione.

3.

La Commissione può limitare il deprezzamento al momento dell’acquisto a una frazione di percentuale calcolata conformemente al punto 2. Tale frazione non può essere inferiore al 70 % del deprezzamento deciso conformemente alle disposizioni del punto 1.

In questi casi la Commissione procede a un secondo deprezzamento alla fine di ciascun esercizio contabile, conformemente al metodo di cui al punto 5.

4.

Nel caso dei deprezzamenti di cui al punto 3, secondo comma, la Commissione fissa importi globali di deprezzamento per prodotto e per Stato membro entro l’inizio dell’esercizio contabile successivo.

A tal fine il prezzo di vendita prevedibile dei prodotti in giacenza è confrontato al valore di riporto stimato per prodotto e per Stato membro. Le differenze tra i valori di riporto stimati e i prezzi di vendita prevedibili moltiplicati per i quantitativi in giacenza stimati a fine esercizio contabile forniscono gli importi globali di deprezzamento per prodotto e per Stato membro.

5.

La stima dei quantitativi in ammasso pubblico e i valori di riporto per prodotto e per Stato membro è basata su una comunicazione degli Stati membri inviata alla Commissione al più tardi il 7 settembre dell’anno n + 1, e relativa ai prodotti in giacenza al 30 settembre dello stesso anno, con le seguenti indicazioni:

i quantitativi acquistati nel corso di un periodo compreso tra il 1o ottobre dell’anno n e il 31 agosto dell’anno n + 1,

i quantitativi in giacenza al 31 agosto dell’anno n + 1,

il valore in euro dei prodotti in giacenza al 31 agosto dell’anno n + 1,

le previsioni dei quantitativi in giacenza al 30 settembre dell’anno n + 1,

le stime dei quantitativi acquistati tra il 1o e il 30 settembre dell’anno n + 1,

il valore stimato in euro degli acquisti effettuati tra il 1o e il 30 settembre dell’anno n + 1.

6.

I valori nelle valute nazionali, comunicati dagli Stati membri la cui moneta non è l’euro, ai fini del calcolo del deprezzamento di fine esercizio contabile sono convertiti in euro utilizzando i tassi applicabili al momento del calcolo degli importi globali del deprezzamento di fine esercizio contabile.

7.

La Commissione comunica gli importi globali del deprezzamento per prodotto a ciascuno Stato membro interessato per consentirgli di inserirli nell’ultima dichiarazione mensile delle spese al FEAGA per l’esercizio contabile in questione.

ALLEGATO VI

VALORE DEI QUANTITATIVI MANCANTI

[Articolo 4, paragrafo 1, lettera a)]

Fatte salve le disposizioni particolari dell’allegato IV, il valore dei quantitativi mancanti è calcolato alle condizioni seguenti:

a)

quando sono superati i limiti di tolleranza di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014, relativi al magazzinaggio o alla trasformazione dei prodotti o quando sono accertati quantitativi mancanti a seguito di furto o di altre cause identificabili, il valore dei quantitativi mancanti è calcolato moltiplicando tali quantitativi per la soglia di riferimento, di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) n. 1308/2013, applicabile a ciascun prodotto per la qualità tipo il primo giorno dell’esercizio contabile in cui i limiti di tolleranza sono superati o in cui i quantitativi mancanti sono accertati, maggiorato del 5 %;

b)

se il giorno in cui sono accertati i quantitativi mancanti il prezzo medio di mercato per la qualità tipo nello Stato membro di magazzinaggio è superiore al 105 % della soglia di riferimento di base, di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) n. 1308/2013, i titolari del contratto rimborsano agli organismi di intervento il prezzo di mercato accertato dallo Stato membro, maggiorato del 5 %.

Il prezzo medio di mercato è determinato dallo Stato membro sulla base di informazioni che esso comunica regolarmente alla Commissione.

Le differenze fra gli importi incassati applicando il prezzo di mercato e gli importi contabilizzati al FEAGA applicando la soglia di riferimento, di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) n. 1308/2013, devono essere accreditate al FEAGA, alla fine dell’esercizio contabile, tra gli altri elementi di credito;

c)

quando sono accertati quantitativi mancanti a seguito del trasferimento o al trasporto dei prodotti da un luogo di ammasso o da un luogo di magazzinaggio, designato dall’organismo pagatore, verso un altro luogo e la normativa unionale settoriale non stabilisce un valore specifico, il valore di tali quantitativi mancanti è determinato conformemente alla lettera a).


ALLEGATO VII

VALORE DEI QUANTITATIVI DETERIORATI O DISTRUTTI

[Articolo 4, paragrafo 1, lettera b)]

1.

Fatte salve disposizioni particolari della normativa unionale, un prodotto è considerato deteriorato se non presenta più le condizioni di qualità applicabili al momento dell’acquisto.

2.

Il valore dei quantitativi di prodotti deteriorati o distrutti è calcolato, secondo la natura delle cause, alle condizioni seguenti:

a)

in caso di sinistri, fatte salve le disposizioni particolari di cui all’allegato IV, il valore dei prodotti è calcolato moltiplicando i quantitativi in questione per la soglia di intervento di base, di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) n. 1308/2013, in vigore per la qualità tipo, il primo giorno dell’esercizio contabile in corso, ridotto del 5 %;

b)

in caso di calamità naturali, il valore dei quantitativi è determinato da un atto di esecuzione della Commissione, adottato a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, terzo comma;

c)

in caso di cattive condizioni di conservazione, in particolare a causa dell’inadeguatezza delle condizioni di magazzinaggio, il valore del prodotto è contabilizzato conformemente all’allegato VI, lettere a) e b);

d)

in caso di magazzinaggio eccessivamente prolungato, il valore di contabilizzazione del prodotto è determinato al momento della messa in vendita dello stesso da un atto di esecuzione della Commissione, adottato a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, terzo comma.

La decisione di vendita è adottata in base alla normativa settoriale applicabile al prodotto considerato. Le entrate derivanti dalla vendita sono contabilizzate a titolo del mese di uscita del prodotto.


ALLEGATO VIII

REGOLE CONTABILI APPLICABILI AI PRODOTTI ENTRATI IN MAGAZZINO DI CUI È STATA RIFIUTATA LA PRESA IN CONSEGNA

[Articolo 4, paragrafo 1, lettera c)]

1.

Fatte salve disposizioni particolari della normativa unionale, le spese di entrata, di uscita, di magazzinaggio e finanziarie, già contabilizzate a titolo di ciascuno dei quantitativi rifiutati, sono detratte e contabilizzate separatamente alle condizioni seguenti:

a)

le spese di entrata e di uscita da detrarre sono calcolate moltiplicando i quantitativi rifiutati per i rispettivi importi forfettari in vigore nel mese di uscita;

b)

le spese di magazzinaggio da detrarre sono calcolate moltiplicando i quantitativi rifiutati per il numero di mesi trascorsi tra l’entrata e l’uscita e per l’importo forfettario in vigore nel mese di uscita;

c)

le spese finanziarie da detrarre sono calcolate moltiplicando i quantitativi rifiutati per il numero di mesi trascorsi tra l’entrata e l’uscita, previa detrazione del numero di mesi del ritardo di pagamento applicabile al momento dell’entrata, per il tasso di finanziamento in vigore il mese di uscita diviso per dodici e per il valore contabile medio di riporto in vigore all’inizio dell’esercizio contabile o per il valore contabile medio del primo mese di dichiarazione nel caso in cui non esista valore contabile medio di riporto.

2.

I costi previsti al punto 1 sono contabilizzati a titolo delle operazioni materiali del mese di uscita.

28.8.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 255/18


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 907/2014 DELLA COMMISSIONE

dell'11 marzo 2014

che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 1, l’articolo 40, l’articolo 46, paragrafi 1, 2, 3 e 4, l’articolo 53, paragrafo 3, l’articolo 57, paragrafo 1, l’articolo 66, paragrafo 3, l’articolo 79, paragrafo 2, l’articolo 106, paragrafi 5 e 6, e l’articolo 120,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1306/2013 fissa le disposizioni fondamentali concernenti, tra l’altro, il riconoscimento degli organismi pagatori e degli organismi di coordinamento, gli obblighi degli organismi pagatori per quanto riguarda l’intervento pubblico, la gestione finanziaria e le procedure di liquidazione, le cauzioni e l’uso dell’euro. Al fine di garantire il buon funzionamento del nuovo quadro giuridico devono essere adottate alcune norme per integrare le disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1306/2013 nei settori interessati. È opportuno che le nuove norme sostituiscano i vigenti regolamenti della Commissione (CE) n. 883/2006 (2), (CE) n. 884/2006 (3), (CE) n. 885/2006 (4), (CE) n. 1913/2006 (5), (UE) n. 1106/2010 (6) e il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2012 della Commissione (7), basati sui regolamenti del Consiglio già sostituiti dal regolamento (UE) n. 1306/2013. Per motivi di chiarezza e certezza del diritto è opportuno abrogare i regolamenti (CE) n. 883/2006, (CE) n. 884/2006, (CE) n. 885/2006, (CE) n. 1913/2006, (UE) n. 1106/2010 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2012.

(2)

A norma dell’articolo 7 del regolamento (UE) n. 1306/2013, gli organismi pagatori dovrebbero essere riconosciuti dagli Stati membri soltanto se rispettano determinati criteri minimi fissati a livello dell’Unione relativamente a quattro settori fondamentali: ambiente interno, attività di controllo, informazione e comunicazione, monitoraggio. È opportuno dare agli Stati membri la facoltà di aggiungere ulteriori criteri per il riconoscimento onde tenere conto di eventuali caratteristiche specifiche di un organismo pagatore. Occorre inoltre stabilire norme relative ai criteri di riconoscimento degli organismi di coordinamento di cui all’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

(3)

Le misure di intervento pubblico possono essere finanziate soltanto se le spese in questione sono sostenute dagli organismi pagatori designati dagli Stati membri come responsabili dell’adempimento di taluni obblighi relativi all’intervento pubblico. Tuttavia, a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, può essere delegata l’esecuzione dei compiti relativi, in particolare, alla gestione e al controllo delle misure di intervento, fatta eccezione per il pagamento degli aiuti. Occorre altresì che tali compiti possano essere eseguiti da vari organismi pagatori. È inoltre opportuno disporre che la gestione di determinate misure di ammasso pubblico possa essere affidata a organismi pubblici o privati terzi, sotto la responsabilità dell’organismo pagatore. Di conseguenza è opportuno definire l’ambito della responsabilità degli organismi pagatori a questo riguardo, precisare i loro obblighi e stabilire a quali condizioni e secondo quali norme sia possibile affidare a organismi pubblici o privati terzi la gestione di determinate misure di ammasso pubblico. In quest’ultimo caso è opportuno disporre che gli organismi interessati agiscano sulla scorta di contratti che tengano conto degli obblighi e dei principi generali da stabilire.

(4)

La normativa agricola unionale fa obbligo agli Stati membri, nell’ambito del Fondo europeo di garanzia agricola (FEAGA), di rispettare determinati termini per il pagamento degli aiuti ai beneficiari. I pagamenti effettuati al di fuori di questi termini devono essere considerati inammissibili al pagamento unionale e quindi non possono essere oggetto di rimborso da parte della Commissione, come previsto dall’articolo 40 del regolamento (UE) n. 1306/2013. L’analisi dei ritardi nel pagamento degli aiuti da parte degli Stati membri rivela che diversi pagamenti tardivi sono dovuti a controlli supplementari effettuati degli Stati membri su domande controverse, ricorsi e altri contenziosi giudiziari nazionali. Conformemente al principio di proporzionalità, è opportuno stabilire un margine fisso relativo alla spesa entro il quale, per questi casi, non si applica nessuna riduzione dei pagamenti mensili. Una volta superato tale margine, inoltre, per modulare l’impatto finanziario in proporzione al ritardo nel pagamento, è opportuno che la Commissione riduca i pagamenti dell’Unione in proporzione all’entità del ritardo nel pagamento. I pagamenti dell’aiuto anteriori alla prima data possibile di pagamento prevista dalla normativa agricola dell’Unione non possono essere giustificati con le stesse ragioni addotte per i pagamenti effettuati dopo l’ultima data possibile per il pagamento. Non dovrebbe essere prevista, pertanto, nessuna riduzione proporzionale per questi pagamenti anticipati. È tuttavia opportuno applicare una deroga per i casi in cui la normativa agricola dell’Unione prevede il versamento di un anticipo fino ad un certo importo massimo.

(5)

La Commissione effettua pagamenti mensili o periodici a favore degli Stati membri sulla base delle dichiarazioni di spesa trasmesse da questi ultimi. Essa dovrebbe tuttavia tenere conto delle entrate riscosse dagli organismi pagatori per conto del bilancio dell’Unione. Occorre quindi stabilire le condizioni alle quali devono essere effettuate talune compensazioni tra spese ed entrate nell’ambito del FEAGA e del FEASR.

(6)

Se, all’inizio dell’esercizio finanziario, il bilancio dell’Unione non è ancora stato adottato, l’articolo 16, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) prevede che le operazioni di pagamento possono essere effettuate mensilmente, per capitolo, entro i limiti di un dodicesimo degli stanziamenti autorizzati per tale capitolo per l’esercizio precedente. In tale caso, ai fini di un’equa ripartizione degli stanziamenti disponibili tra gli Stati membri, è opportuno disporre che i pagamenti mensili nell’ambito del FEAGA e i pagamenti intermedi nell’ambito del FEASR siano effettuati limitatamente ad una percentuale delle dichiarazioni di spesa trasmesse da ciascuno Stato membro e che il saldo non utilizzato nel corso di un dato mese sia riassegnato nell’ambito delle decisioni della Commissione relative ai pagamenti mensili o intermedi successivi.

(7)

I tassi di cambio applicabili dovrebbero essere fissati tenendo conto dell’esistenza o no di un fatto generatore definito nella normativa agricola settoriale. Per evitare l’applicazione, da parte degli Stati membri che non hanno adottato l’euro, di tassi di cambio diversi per la contabilizzazione in una moneta diversa dall’euro delle entrate riscosse o degli aiuti versati ai beneficiari e per la redazione della dichiarazione di spesa da parte dell’organismo pagatore, è opportuno che gli Stati membri interessati applichino per le loro dichiarazioni di spesa, nell’ambito del FEAGA, lo stesso tasso di cambio utilizzato per le entrate riscosse o i pagamenti versati ai beneficiari. Inoltre, per semplificare le formalità amministrative relative ai recuperi riguardanti più operazioni, occorre prevedere un tasso di cambio unico per la contabilizzazione di detti recuperi.

(8)

Per consentire alla Commissione di verificare che gli Stati membri rispettino l’obbligo di tutela degli interessi finanziari dell’Unione e garantire un’efficace applicazione della procedura di verifica di conformità di cui all’articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013, è opportuno stabilire i criteri e la metodologia di applicazione delle rettifiche. Occorre definire i diversi tipi di rettifiche di cui all’articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e stabilire i principi in base ai quali si terrà conto delle circostanze di ciascun caso per determinare l’ammontare della rettifica. È opportuno, inoltre, stabilire le modalità di accredito ai fondi dei recuperi effettuati dagli Stati membri presso i beneficiari.

(9)

Il regolamento (UE) n. 1306/2013 dispone il controllo della realtà e della regolarità delle operazioni che rientrano direttamente o indirettamente nel sistema di finanziamento del FEAGA sulla base dei documenti commerciali dei beneficiari o dei debitori. È opportuno escludere dal campo di applicazione di tale regolamento le misure che, per loro natura, non si prestano a verifiche ex post mediante il controllo dei documenti commerciali, nonché le misure che riguardano pagamenti per superficie o pagamenti non connessi a documenti commerciali che possono essere sottoposti a controllo.

(10)

Numerose disposizioni della normativa agricola dell’Unione prescrivono la costituzione di una cauzione a garanzia del pagamento di una somma dovuta in caso di inadempimento di un obbligo. Tuttavia, l’esperienza dimostra che nella prassi tale prescrizione è interpretata in modi molto diversi. Pertanto, per evitare disparità nelle condizioni di concorrenza è opportuno stabilire le condizioni applicabili a tale prescrizione.

(11)

Le spese relative alla costituzione della cauzione, sostenute tanto dall’interessato che la costituisce quanto dall’organismo competente, possono non essere proporzionate alla somma garantita se tale somma è inferiore a un certo limite. Gli organismi competenti devono pertanto avere il diritto di rinunciare a esigere una cauzione per il pagamento di una somma inferiore a tale limite. Inoltre, gli organismi competenti devono avere la facoltà di rinunciare a prescrivere la costituzione di una cauzione quando la natura del responsabile dell’adempimento degli obblighi rende superflua tale prescrizione.

(12)

Gli organismi competenti devono avere il diritto di rifiutare le cauzioni ritenute insoddisfacenti.

(13)

Il regolamento (UE) n. 1306/2013 rafforza le disposizioni che prescrivono la costituzione di una cauzione a garanzia del pagamento di una somma dovuta in caso di mancato adempimento di un obbligo. È opportuno integrare tale quadro giuridico orizzontale unico con norme uniformi sui casi di forza maggiore, sull’incameramento e sullo svincolo della cauzione. Il regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione (9) e il regolamento (CE) n. 612/2009 della Commissione (10) contengono norme sullo svincolo e sull’incameramento delle cauzioni nel settore dei titoli d’importazione e di esportazione e del regime delle restituzioni all’esportazione. Le nuove norme previste dal presente regolamento dovrebbero applicarsi anche in questi settori. Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto è opportuno abrogare le pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 376/2008 e del regolamento (CE) n. 612/2009.

(14)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2012 ha operato una distinzione tra prescrizioni principali, secondarie e subordinate, mentre un numero limitato di regolamenti della Commissione fa riferimento soltanto alle prescrizioni principali. Il mancato adempimento di una prescrizione determinava l’incameramento integrale o proporzionale della cauzione relativa a tale prescrizione secondo complessi metodi di calcolo che hanno generato confusione. Nel rispetto del principio di proporzionalità, è opportuno semplificare l’approccio all’incameramento adeguandosi alla situazione concreta in cui un obbligo non è adempiuto, o non è adempiuto tempestivamente, o non ne è provato l’adempimento entro i termini stabiliti.

(15)

Molte disposizioni della normativa agricola dell’Unione prevedono l’incameramento della cauzione costituita in caso di violazione di un obbligo da essa garantito, senza distinguere tra i diversi tipi di violazione. Per ragioni di equità è opportuno fare una distinzione tra le conseguenze derivanti dalla violazione di obblighi diversi. In particolare, occorre prevedere l’incameramento parziale della cauzione in casi specifici.

(16)

Non è opportuno operare una distinzione tra le conseguenze del mancato adempimento di un obbligo a seconda che sia stato ricevuto o no un anticipo. Pertanto, le cauzioni costituite a fronte di anticipi devono essere soggette a norme particolari.

(17)

È opportuno stabilire i fatti generatori dei tassi di cambio applicabili alle diverse situazioni che si verificano nell’ambito della normativa agricola settoriale, fatte salve le eventuali definizioni o deroghe previste dalle norme che disciplinano i settori interessati, in base ai criteri di cui all’articolo 106, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

(18)

Per tutti i prezzi e gli importi che vanno determinati nel quadro degli scambi con i paesi terzi, l’accettazione della dichiarazione in dogana rappresenta il fatto generatore più idoneo per raggiungere il fine commerciale perseguito. Lo stesso vale per le restituzioni all’esportazione e per la determinazione del prezzo di entrata degli ortofrutticoli nell’Unione, in base al quale i prodotti sono classificati nella tariffa doganale comune. È quindi opportuno adottare questo fatto generatore.

(19)

Per le restituzioni alla produzione, il fatto generatore del tasso di cambio è legato, in linea di massima, all’adempimento di determinate formalità. Ai fini dell’armonizzazione delle regole applicabili, è opportuno disporre che il fatto generatore sia la data in cui viene dichiarato che i prodotti hanno raggiunto la destinazione richiesta, qualora sia richiesta una destinazione, e, in tutti gli altri casi, l’accettazione della domanda di pagamento della restituzione da parte dell’organismo pagatore.

(20)

Per gli aiuti erogati in funzione della quantità di prodotto commercializzato o da utilizzare in modo specifico, l’obbligo cui è subordinata la concessione dell’aiuto è costituito da un atto che garantisce l’uso appropriato dei prodotti in questione. La presa in consegna dei prodotti da parte dell’operatore interessato rappresenta una condizione preliminare affinché le autorità competenti possano effettuare le necessarie verifiche o ispezioni alla contabilità dell’operatore stesso e venga garantito il trattamento uniforme delle pratiche. È quindi opportuno che il fatto generatore del tasso di cambio sia messo in relazione con la presa in consegna dei prodotti.

(21)

Per gli altri aiuti a favore del settore agricolo, le situazioni possono essere molto diverse. Tali aiuti, comunque, sono sempre concessi previa domanda e nei termini prescritti dalla normativa. È pertanto opportuno far corrispondere il fatto generatore del tasso di cambio al termine ultimo per la presentazione delle domande.

(22)

Per le misure di sostegno, gli aiuti e i premi nel settore vitivinicolo, occorre collegare il fatto generatore del tasso di cambio, a seconda della situazione, alla data d’inizio della campagna viticola, al completamento di determinate operazioni o a una data specifica. È opportuno quindi precisare il fatto generatore da prendere in considerazione per ogni situazione.

(23)

Le situazioni da prendere in considerazione ai fini della determinazione del fatto generatore sono molto diverse da un settore all’altro. È quindi opportuno stabilire il fatto generatore in funzione della specificità di ciascuna delle situazioni e delle misure contemplate dai diversi settori agricoli, in particolare per quanto riguarda gli aiuti nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, il programma «Frutta nelle scuole», il settore dello zucchero, le misure promozionali e alcune misure nel settore degli ortofrutticoli.

(24)

Per quanto riguarda gli importi a vocazione strutturale o ambientale di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (11), e gli importi approvati a norma del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (12), il cui pagamento è a carico dei programmi di sviluppo rurale approvati a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli importi sono fissati per una campagna di commercializzazione o per un anno civile. Il fine commerciale è dunque raggiunto se il fatto generatore del tasso di cambio è stabilito per l’anno in questione. In considerazione di tali elementi, è opportuno stabilire che il fatto generatore è il 1o gennaio dell’anno in cui è adottata la decisione di concedere l’aiuto.

(25)

Per quanto riguarda gli anticipi e le cauzioni, gli importi da versare o garantiti sono fissati in euro secondo la normativa agricola settoriale. Il tasso di cambio applicabile a detti importi deve essere quindi quello di una data prossima alla data di pagamento dell’anticipo o di costituzione della cauzione. Se si ricorre alla cauzione, il relativo importo deve permettere anche di coprire l’insieme dei rischi per i quali è stata costituita. In tali circostanze, è opportuno definire il fatto generatore del tasso di cambio in funzione della data di fissazione dell’importo dell’anticipo o di costituzione della cauzione, oppure della data del relativo versamento.

(26)

A norma del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio (13), la Commissione procede al disimpegno automatico di un impegno di bilancio relativo a un programma di sviluppo rurale per il periodo 2007-2013 che non è stato utilizzato alla fine del secondo anno successivo a quello dell’impegno di bilancio. Il regolamento (UE) n. 1306/2013 modifica la norma, disponendo il disimpegno automatico alla fine del terzo anno successivo a quello dell’impegno di bilancio. Per ragioni di coerenza, ai programmi di sviluppo rurale del periodo 2007-2013 si dovrebbe continuare ad applicare la regola «N+2», stabilendo di conseguenza una disposizione transitoria. Parimenti, è opportuno che i pagamenti intermedi relativi ai programmi di sviluppo rurale per il periodo 2007-2013 continuino ad essere assoggettati all’obbligo di rispettare l’importo globale del contributo del FEASR assegnato ad ogni asse prioritario per l’intero periodo coperto dal programma interessato. Inoltre, per garantire la continuità nella gestione di tali programmi, è opportuno che queste disposizioni transitorie si applichino a decorrere dal 1o gennaio 2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

ORGANISMI PAGATORI E ALTRI ORGANISMI

Articolo 1

Condizioni di riconoscimento degli organismi pagatori

1.   Gli organismi pagatori incaricati di gestire e controllare le spese, a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013, forniscono, per quanto riguarda i pagamenti che eseguono e la comunicazione e conservazione delle informazioni, garanzie sufficienti in ordine ai seguenti aspetti:

a)

il controllo dell’ammissibilità delle domande e, nel quadro dello sviluppo rurale, la procedura di attribuzione degli aiuti, nonché la loro conformità alle norme dell’Unione, prima di procedere all’ordine di pagamento;

b)

l’esatta e integrale contabilizzazione dei pagamenti eseguiti;

c)

l’effettuazione dei controlli previsti dalla normativa dell’Unione;

d)

la presentazione dei documenti necessari nei tempi e nella forma previsti dalle norme dell’Unione;

e)

l’accessibilità dei documenti e la loro conservazione in modo da garantirne la completezza, la validità e la leggibilità nel tempo, compresi i documenti elettronici ai sensi delle norme dell’Unione.

2.   Gli Stati membri riconoscono come organismi pagatori i servizi od organismi che rispettano le condizioni di cui al paragrafo 1. Per essere riconosciuti, inoltre, gli organismi pagatori devono disporre di una struttura amministrativa e di un sistema di controllo interno conformi ai criteri di cui all’allegato I («criteri per il riconoscimento») relativi ai seguenti aspetti:

a)

ambiente interno;

b)

attività di controllo;

c)

informazione e comunicazione;

d)

monitoraggio.

Gli Stati membri possono definire ulteriori criteri di riconoscimento per tenere conto delle dimensioni, delle responsabilità e di altre caratteristiche specifiche dell’organismo pagatore.

Articolo 2

Condizioni di riconoscimento degli organismi di coordinamento

1.   Ove siano riconosciuti più organismi pagatori, a norma dell’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, lo Stato membro interessato decide, mediante atto formale adottato a livello ministeriale, in merito al riconoscimento dell’organismo di coordinamento, dopo aver accertato che l’organizzazione amministrativa di tale organismo offre garanzie sufficienti in ordine alla sua capacità di svolgere i compiti di cui a detto articolo.

2.   Per ottenere il riconoscimento, l’organismo di coordinamento deve adottare procedure atte a garantire che:

a)

le dichiarazioni destinate alla Commissione siano basate su informazioni provenienti da fonti debitamente autorizzate;

b)

le dichiarazioni destinate alla Commissione siano debitamente autorizzate prima della loro trasmissione;

c)

esista una pista adeguata di controllo a sostegno delle informazioni trasmesse alla Commissione;

d)

le informazioni ricevute e trasmesse siano archiviate in modo sicuro, in formato cartaceo o elettronico.

Articolo 3

Obblighi dell’organismo pagatore per quanto riguarda l’intervento pubblico

1.   Gli organismi pagatori di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 provvedono alla gestione e al controllo delle operazioni connesse alle misure di intervento relative all’ammasso pubblico di cui sono responsabili, alle condizioni definite nell’allegato II del presente regolamento e, se del caso, dalla normativa agricola settoriale, in particolare in base alle percentuali minime di controllo fissate nello stesso allegato.

Gli organismi pagatori hanno la facoltà di delegare le proprie competenze in questo ambito ad organismi di intervento rispondenti alle condizioni previste per il riconoscimento all’allegato I, punto 1.C, del presente regolamento o di intervenire per il tramite di altri organismi pagatori.

2.   Gli organismi pagatori o gli organismi di intervento possono, ferma restando la loro responsabilità globale relativa all’ammasso pubblico:

a)

affidare la gestione di alcune misure di ammasso pubblico a persone fisiche o giuridiche che provvedono all’ammasso dei prodotti agricoli di intervento («enti assuntori»);

b)

incaricare persone fisiche o giuridiche dell’assolvimento di alcuni compiti specifici previsti dalla normativa agricola settoriale.

Qualora gli organismi pagatori affidino la gestione agli enti assuntori di cui al primo comma, lettera a), tale gestione avviene obbligatoriamente nell’ambito di contratti di ammasso, in base agli obblighi e ai principi generali definiti nell’allegato III.

3.   Gli obblighi a carico degli organismi pagatori, ai fini dell’ammasso pubblico, sono in particolare i seguenti:

a)

tenere una contabilità di magazzino e finanziaria per ogni prodotto oggetto di una misura di intervento di ammasso pubblico, con riferimento alle operazioni che realizzano nel periodo compreso tra il 1o ottobre di un dato anno e il 30 settembre dell’anno successivo, periodo detto «esercizio contabile»;

b)

tenere aggiornato l’elenco degli enti assuntori con cui hanno stipulato un contratto di ammasso pubblico. Tale elenco contiene gli elementi tecnici che consentono di determinare con precisione tutti i luoghi di ammasso, le rispettive capacità, il numero di capannoni, di celle frigorifere e di sili, le piante e gli schemi;

c)

tenere a disposizione della Commissione i contratti tipo utilizzati per l’ammasso pubblico, le regole definite per la presa in consegna dei prodotti, l’ammasso e l’uscita dei prodotti dai magazzini degli assuntori, nonché le regole applicabili alla responsabilità di questi ultimi;

d)

tenere una contabilità di magazzino centralizzata e informatizzata, che fa riferimento a tutti i siti di ammasso, a tutti i prodotti, con le rispettive quantità e qualità, e che precisa per ciascun prodotto il peso, se del caso netto e lordo, oppure il volume;

e)

effettuare sotto la propria responsabilità tutte le operazioni relative all’immagazzinamento, alla conservazione, al trasporto o ai trasferimenti dei prodotti di intervento in conformità delle normative unionale e nazionale, fatta salva la responsabilità degli acquirenti, degli altri organismi pagatori che intervengono nell’ambito di un’operazione o delle persone a tal fine delegate;

f)

effettuare durante tutto l’anno i controlli sui luoghi di ammasso dei prodotti di intervento, a intervalli irregolari e senza preavviso. È tuttavia ammesso un preavviso, tassativamente limitato al periodo minimo necessario, sempre che non venga compromessa la finalità del controllo. Il preavviso non può di regola oltrepassare le 24 ore, salvo in casi debitamente giustificati;

g)

effettuare un inventario annuo alle condizioni stabilite all’articolo 4.

Se in uno Stato membro le gestione dei conti dell’ammasso pubblico per uno o più prodotti è affidata a più organismi pagatori, la contabilità di magazzino e la contabilità finanziaria di cui alle lettere a) e d) sono consolidate a livello di Stato membro prima che siano comunicate le informazioni corrispondenti alla Commissione.

4.   Gli organismi pagatori prendono le misure necessarie a garantire:

a)

che i prodotti oggetto di misure di intervento dell’Unione siano correttamente conservati controllando la qualità dei prodotti immagazzinati almeno una volta all’anno;

b)

l’integrità delle scorte d’intervento.

5.   Gli organismi pagatori informano immediatamente la Commissione:

a)

dei casi in cui la proroga del periodo di ammasso di un prodotto può provocarne il deterioramento;

b)

delle perdite quantitative o del deterioramento di un prodotto a causa di calamità naturali.

Se si verificano le situazioni di cui al primo comma, lettere a) e b), la Commissione adotta le decisioni del caso:

a)

per le situazioni di cui al primo comma, lettera a), secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 229, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (14);

b)

per le situazioni di cui al primo comma, lettera b), secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 116, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

6.   Le conseguenze finanziarie risultanti dalla cattiva conservazione del prodotto oggetto di misure di intervento dell’Unione, in particolare a causa dell’inadeguatezza dei metodi di ammasso, sono a carico degli organismi pagatori. In caso di inadempimento dei rispettivi impegni o obblighi, la responsabilità finanziaria incombe agli organismi pagatori, ferma restando la possibilità di rivalsa nei confronti degli enti assuntori.

7.   Gli organismi pagatori garantiscono agli agenti della Commissione o alle persone da essa incaricate l’accessibilità permanente, per via elettronica o presso la propria sede, alla contabilità dell’ammasso pubblico e a tutti i documenti, i contratti e i fascicoli costituiti o ricevuti nell’ambito dell’intervento.

Articolo 4

Inventario

1.   Gli organismi pagatori procedono, nel corso di ogni esercizio contabile, alla compilazione di un inventario di tutti i prodotti che hanno formato oggetto di interventi dell’Unione.

Essi confrontano i risultati dell’inventario con i dati contabili. Le eventuali differenze di quantità constatate e gli importi risultanti dalle differenze qualitative rilevate in occasione di verifiche sono contabilizzati a norma dell’articolo 46, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013.

2.   Ai fini del paragrafo 1, i quantitativi mancanti connessi a normali operazioni di ammasso corrispondono alla differenza tra le scorte teoriche che risultano dall’inventario contabile, da un lato e, dall’altro, le scorte reali riscontrate in base all’inventario di cui al paragrafo 1 ovvero le scorte contabili sussistenti dopo l’esaurimento delle scorte reali di un magazzino e sono soggetti ai limiti di tolleranza stabiliti nell’allegato IV.

CAPO II

GESTIONE FINANZIARIA

Articolo 5

Inosservanza del termine ultimo di pagamento

1.   Per quanto riguarda il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), in virtù delle eccezioni di cui all’articolo 40, primo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e in conformità con il principio di proporzionalità, le spese effettuate oltre i termini di pagamento prescritti sono ammissibili al finanziamento unionale alle condizioni stabilite ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo.

2.   Quando le spese pagate oltre i termini rappresentano fino al 5 % delle spese pagate nel rispetto dei termini non è operata alcuna riduzione dei pagamenti mensili.

Quando le spese pagate oltre i termini superano il limite del 5 %, tutte le spese supplementari pagate oltre i termini sono ridotte secondo le seguenti modalità:

a)

le spese pagate nel primo mese successivo al mese in cui scadeva il termine di pagamento sono ridotte del 10 %,

b)

le spese pagate nel secondo mese successivo al mese in cui scadeva il termine di pagamento sono ridotte del 25 %,

c)

le spese pagate nel terzo mese successivo al mese in cui scadeva il termine di pagamento sono ridotte del 45 %,

d)

le spese pagate nel quarto mese successivo al mese in cui scadeva il termine di pagamento sono ridotte del 70 %,

e)

le spese pagate oltre il quarto mese successivo al mese in cui scadeva il termine di pagamento sono ridotte del 100 %.

3.   In deroga al paragrafo 2, per i pagamenti diretti soggetti al massimale di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (15) si applicano le seguenti modalità:

a)

quando il limite di cui al paragrafo 2, primo comma, non è stato interamente utilizzato per pagamenti effettuati per l’anno civile N entro il 15 ottobre dell’esercizio N + 1 e la parte rimanente del limite supera il 2 %, questa parte rimanente è ridotta al 2 %;

b)

durante l’esercizio finanziario N + 1, i pagamenti diretti, diversi dai pagamenti di cui al regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (16) e al regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (17), con riferimento all’anno civile N - 1 o ad anni precedenti, effettuati oltre i termini di pagamento prescritti, sono ammissibili al finanziamento del FEAGA soltanto se l’importo totale dei pagamenti diretti eseguiti entro l’esercizio finanziario N + 1, rettificato ove opportuno per gli importi precedenti all’adattamento di cui all’articolo 26 del regolamento (UE) n. 1306/2013, non supera il massimale di cui all’allegato III del regolamento (UE) n. 1307/2013 per l’anno civile N, a norma dell’articolo 7 del medesimo regolamento;

c)

le spese che superano i massimali di cui alla lettera a) o alla lettera b) sono ridotte del 100 %.

Per la verifica del rispetto della condizione di cui al primo comma, lettera b), del presente paragrafo, non si tiene conto degli importi dei rimborsi di cui all’articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

4.   La Commissione applica una ripartizione temporale diversa da quella prevista ai paragrafi 2 e 3, e/o tassi di riduzione inferiori o nulli qualora si verifichino condizioni di gestione particolari per talune misure, o se gli Stati membri presentano giustificazioni fondate.

Tuttavia, il primo comma non si applica alle spese che superano il massimale di cui al paragrafo 3, lettera b).

5.   Nell’ambito dei pagamenti mensili, il controllo del rispetto dei termini di pagamento è effettuato due volte nel corso dell’esercizio di bilancio:

a)

sulle spese effettuate fino al 31 luglio,

b)

sulle spese effettuate fino al 15 ottobre.

Gli eventuali superamenti avvenuti nel corso dei mesi di agosto, settembre e ottobre sono presi in considerazione al momento della decisione sulla liquidazione dei conti di cui all’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

6.   Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano fatta salva la decisione successiva di verifica di conformità, di cui all’articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Articolo 6

Inosservanza della prima data possibile di pagamento

Per quanto concerne il FEAGA, se gli Stati membri sono autorizzati a versare anticipi fino a un certo importo massimo anteriormente alla prima data possibile per l’esecuzione del pagamento fissata dalla normativa agricola settoriale, le spese che superano tale importo massimo sono considerate spese effettuate anteriormente alla prima data possibile. Tuttavia, in virtù delle eccezioni di cui all’articolo 40, primo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, tali spese sono ammissibili al finanziamento unionale previa riduzione del 10 %.

Articolo 7

Compensazione da parte degli organismi pagatori

1.   Con la decisione relativa ai pagamenti mensili adottata in applicazione dell’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, la Commissione effettua il pagamento del saldo delle spese dichiarate da ciascuno Stato membro diminuite dell’importo delle entrate con destinazione specifica indicate dallo Stato membro nella medesima dichiarazione delle spese. Detta compensazione si considera equivalente alla riscossione delle entrate corrispondenti.

Gli stanziamenti d’impegno e gli stanziamenti di pagamento generati dalle entrate con destinazione specifica sono aperti a partire dall’assegnazione di tali entrate alle linee di bilancio. La destinazione avviene al momento della contabilizzazione delle entrate con destinazione specifica, nei due mesi successivi alla ricezione delle dichiarazioni trasmesse dagli Stati membri, in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 43, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

2.   Gli importi di cui all’articolo 43, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1306/2013 che siano stati trattenuti prima del pagamento dell’aiuto oggetto dell’irregolarità o della negligenza sono dedotti dalla spesa corrispondente.

3.   Durante ciascun periodo di riferimento gli importi dei contributi del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) recuperati presso i beneficiari nell’ambito del programma di sviluppo rurale di cui trattasi sono dedotti dall’importo a carico del FEASR nella dichiarazione di spesa relativa a tale periodo.

4.   Gli importi in più o in meno eventualmente risultanti dalla liquidazione contabile di cui all’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013, che possono essere riutilizzati nell’ambito del programma di sviluppo rurale, sono aggiunti o dedotti dall’importo del contributo del FEASR quando viene effettuata la prima dichiarazione dopo la decisione sulla liquidazione dei conti.

5.   Il finanziamento da parte del FEAGA è pari alle spese, calcolate in base ai dati comunicati dall’organismo pagatore, previa detrazione delle entrate eventuali originate dalle misure di intervento, convalidate dal sistema informatico posto in essere dalla Commissione e indicate dall’organismo pagatore nella propria dichiarazione delle spese.

Articolo 8

Adozione tardiva del bilancio dell’Unione

1.   Per quanto riguarda il FEAGA, se all’apertura dell’esercizio finanziario il bilancio dell’Unione non è ancora stato adottato, i pagamenti mensili di cui all’articolo 18 del regolamento (UE) n. 1306/2013 sono concessi limitatamente ad una percentuale delle dichiarazioni di spesa trasmesse da ciascuno Stato membro, fissata per capitolo di spesa e nel rispetto dei limiti fissati dall’articolo 16 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. La Commissione tiene conto del saldo non rimborsato agli Stati membri nelle decisioni relative ai rimborsi successivi.

2.   Per quanto riguarda il FEASR, se all’apertura dell’esercizio finanziario il bilancio dell’Unione non è ancora stato adottato:

a)

i pagamenti intermedi di cui all’articolo 36 del regolamento (UE) n. 1306/2013 sono concessi in proporzione agli stanziamenti disponibili come percentuale delle dichiarazioni di spesa ricevute per ogni programma di sviluppo rurale. La Commissione tiene conto del saldo non rimborsato agli Stati membri nei pagamenti intermedi successivi;

b)

per quanto riguarda gli impegni di bilancio di cui all’articolo 33 del regolamento (UE) n. 1306/2103, le prime rate annuali dopo l’adozione dei programmi di sviluppo rurale rispettano l’ordine di adozione di tali programmi. Gli impegni di bilancio relativi alle rate annuali successive sono assunti secondo l’ordine dei programmi che hanno esaurito i rispettivi impegni. La Commissione può assumere impegni annuali parziali per i programmi di sviluppo rurale nel caso in cui gli stanziamenti di impegno disponibili siano limitati. Il saldo residuo per tali programmi è impegnato non appena si rendano disponibili stanziamenti di impegno aggiuntivi.

Articolo 9

Rinvio dei pagamenti mensili

Dopo aver informato gli Stati membri interessati, la Commissione può rinviare i pagamenti mensili di cui all’articolo 18 del regolamento (UE) n. 1306/2013 da versare agli Stati membri nei casi in cui le comunicazioni previste dall’articolo 102, paragrafo 1, lettera c), punti i) e ii), del medesimo regolamento arrivino in ritardo o contengano discrepanze che richiedono ulteriori verifiche.

Articolo 10

Sospensione dei pagamenti in caso di presentazione tardiva

1.   La sospensione dei pagamenti di cui all’articolo 42 del regolamento (UE) n. 1306/2013 si applica alle misure elencate nell’allegato V del presente regolamento.

2.   Per quanto riguarda le spese del FEAGA, si applicano i seguenti tassi di sospensione dei pagamenti:

a)

se i risultati dei controlli non sono stati comunicati entro il 15 ottobre, l’1 % delle spese per le quali le pertinenti informazioni non sono state trasmesse in tempo utile;

b)

se i risultati dei controlli non sono stati comunicati entro il 1o dicembre, l’1,5 % delle spese per le quali le pertinenti informazioni non sono state trasmesse in tempo utile.

3.   Per quanto riguarda le spese del FEASR, si applicano i seguenti tassi di sospensione dei pagamenti:

a)

se i risultati dei controlli non sono stati comunicati entro il 15 ottobre, l’1 % delle spese per le quali le pertinenti informazioni non sono state trasmesse in tempo utile;

b)

se i risultati dei controlli non sono stati comunicati entro il 15 gennaio, l’1,5 % delle spese per le quali le pertinenti informazioni non sono state trasmesse in tempo utile.

Articolo 11

Tasso di cambio applicabile per la redazione delle dichiarazioni di spesa

1.   A norma dell’articolo 106, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, relativamente al FEAGA, per la redazione delle dichiarazioni di spesa gli Stati membri che non hanno adottato l’euro applicano lo stesso tasso di cambio che hanno utilizzato per effettuare i pagamenti ai beneficiari o per incassare entrate, in conformità al capo V e alla normativa agricola settoriale. Per le decisioni di liquidazione dei conti di cui agli articoli 51 e 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013 gli Stati membri usano il primo tasso di cambio fissato dalla Banca centrale europea dopo l’adozione delle decisioni in questione.

Nei casi diversi da quelli di cui al primo comma, in particolare per i programmi di promozione approvati in virtù del regolamento (CE) n. 3/2008 (18), le misure di promozione nel settore vitivinicolo e le operazioni per le quali la normativa agricola settoriale non ha fissato un fatto generatore, il tasso di cambio applicabile è il penultimo tasso di cambio fissato dalla Banca centrale europea prima del mese per il quale è dichiarata la spesa o l’entrata con destinazione specifica.

2.   Per quanto riguarda i programmi di sviluppo rurale, per la redazione delle dichiarazioni di spesa gli Stati membri non appartenenti alla zona euro applicano, per ogni operazione di pagamento o di recupero, il penultimo tasso di cambio fissato dalla Banca centrale europea prima del mese durante il quale le operazioni sono registrate nei conti dell’organismo pagatore.

CAPO III

LIQUIDAZIONE DEI CONTI E ALTRI CONTROLLI

Articolo 12

Criteri e metodologia per applicare le rettifiche nel quadro della verifica di conformità

1.   Ai fini dell’adozione della decisione in virtù dell’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 che fissa gli importi da escludere dal finanziamento unionale, la Commissione distingue tra tali importi o parti degli importi identificati come importi indebitamente spesi e quelli determinati applicando rettifiche estrapolate o forfettarie.

Per determinare gli importi che è possibile escludere dal finanziamento unionale, qualora constati che le spese non sono state sostenute conformemente al diritto dell’Unione e, per quanto riguarda il FEASR, conformemente al diritto nazionale e unionale applicabile, la Commissione utilizza le proprie risultanze e tiene conto delle informazioni trasmesse dagli Stati membri durante la procedura di verifica di conformità messa in atto a norma dell’articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

2.   La Commissione basa l’esclusione sull’individuazione degli importi indebitamente spesi soltanto se questi possono essere identificati con uno sforzo proporzionato. Qualora la Commissione non riesca a identificare con uno sforzo proporzionato gli importi indebitamente spesi, entro i termini da essa stabiliti durante la procedura di verifica di conformità gli Stati membri possono trasmettere i dati relativi alla verifica di tali importi sulla base dell’esame di tutti i casi potenzialmente interessati dalla non conformità. Tale verifica interessa la totalità delle spese sostenute in violazione della normativa applicabile e imputate al bilancio dell’Unione. I dati forniti comprendono tutti i singoli importi che sono inammissibili a causa della non conformità constatata.

3.   Ove non sia possibile individuare gli importi indebitamente spesi a norma del paragrafo 2, la Commissione può determinare gli importi da escludere applicando rettifiche estrapolate. Per consentire alla Commissione di determinare gli importi pertinenti, entro i termini da essa stabiliti durante la procedura di verifica di conformità gli Stati membri possono presentare un calcolo dell’importo da escludere dal finanziamento unionale estrapolando, mediante strumenti statistici, i risultati dei controlli effettuati su un campione rappresentativo di tali casi. Il campione è estratto dalla popolazione per la quale è ragionevole presumere che si verifichi la non conformità constatata.

4.   Per tenere conto dei risultati presentati dagli Stati membri di cui ai paragrafi 2 e 3, la Commissione deve essere in condizione di:

a)

valutare i metodi utilizzati per l’individuazione o l’estrapolazione, che devono essere chiaramente descritti dagli Stati membri;

b)

verificare la rappresentatività del campione di cui al paragrafo 3;

c)

verificare il contenuto e i risultati dell’individuazione o dell’estrapolazione ad essa presentati;

d)

acquisire elementi probatori di audit sufficienti e pertinenti sui dati sottostanti.

5.   Nell’applicazione del paragrafo 3, gli Stati membri possono utilizzare le statistiche di controllo degli organismi pagatori confermate dall’organismo di certificazione oppure la valutazione del livello di errore effettuata da tale organismo nel contesto degli audit che svolge a norma dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 1306/2013, a condizione che:

a)

la Commissione sia soddisfatta del lavoro svolto dagli organismi di certificazione, sia in termini di strategia di audit sia per quanto riguarda il contenuto, la portata e la qualità dell’audit vero e proprio;

b)

l’ambito del lavoro degli organismi di certificazione corrisponda all’oggetto della verifica di conformità in causa, segnatamente per quanto riguarda le misure o i regimi;

c)

nelle valutazioni si sia tenuto conto dell’importo delle sanzioni che avrebbero dovuto essere applicate.

6.   Ove non siano rispettate le condizioni per determinare gli importi da escludere dal finanziamento unionale di cui ai paragrafi 2 e 3 o la natura del caso sia tale che gli importi da escludere non possano essere determinati a norma dei medesimi paragrafi, la Commissione applica le opportune rettifiche forfettarie, tenendo conto della natura e della gravità dell’infrazione e della propria stima del rischio di danno finanziario causato all’Unione.

Il livello della rettifica forfettaria è stabilito tenendo conto, in particolare, della tipologia di non conformità constatata. A tal fine le carenze dei controlli sono ripartite fra quelle relative a controlli essenziali e quelle relative a controlli complementari, laddove:

a)

i controlli essenziali sono i controlli amministrativi e in loco necessari per determinare l’ammissibilità dell’aiuto e l’applicazione pertinente delle riduzioni e delle sanzioni;

b)

i controlli complementari sono le operazioni amministrative necessarie per trattare correttamente le domande.

Se, nell’ambito della medesima procedura di verifica di conformità, sono accertate diverse tipologie di non conformità che, singolarmente, darebbero luogo a rettifiche forfettarie differenti, si applica soltanto la rettifica forfettaria più elevata.

7.   Nello stabilire il livello delle rettifiche forfettarie, la Commissione tiene specificamente conto delle seguenti circostanze, che dimostrano una maggiore gravità delle carenze e quindi un rischio più elevato di perdite per il bilancio dell’Unione:

a)

uno o più controlli essenziali non vengono effettuati o vengono effettuati in maniera tanto carente o sporadica da essere considerati inefficaci al fine di stabilire l’ammissibilità della domanda o di prevenire le irregolarità; oppure

b)

vengono individuate tre o più carenze riguardanti lo stesso sistema di controllo; oppure

c)

l’applicazione di un sistema di controllo da parte dello Stato membro è ritenuta mancante o gravemente carente e vi sono prove di irregolarità diffuse e di negligenza nella prevenzione delle pratiche irregolari o fraudolente; oppure

d)

è stata già applicata una rettifica allo Stato membro in questione per carenze analoghe nello stesso settore, tenendo comunque conto delle misure correttive o compensative già adottate dallo Stato membro.

8.   Ove uno Stato membro presenti determinati elementi oggettivi che non soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, ma che dimostrano che la perdita massima per i fondi è limitata a un importo inferiore a quello che risulterebbe dall’applicazione del tasso forfettario proposto, la Commissione utilizza il tasso forfettario inferiore per decidere in merito agli importi da escludere dal finanziamento unionale a norma dell’articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

9.   Dall’importo che la Commissione decide di escludere dal finanziamento unionale a norma dell’articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013 sono detratti gli importi effettivamente recuperati presso i beneficiari e accreditati ai fondi prima della pertinente data stabilita dalla Commissione nel corso della procedura di verifica di conformità.

Articolo 13

Obbligo conseguente alle procedure di recupero

Dopo il completamento delle procedure di recupero di cui all’articolo 54, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, gli Stati membri:

a)

accreditano al FEAGA il 50 % degli importi recuperati, previa detrazione delle spese di recupero di cui all’articolo 55, secondo comma, del medesimo regolamento;

b)

accreditano al FEASR il 50 % degli importi recuperati dopo la chiusura del programma di sviluppo rurale o recuperati prima della chiusura del programma ma che non è stato possibile riassegnare a norma dell’articolo 56 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Articolo 14

Controllo delle operazioni

Il sistema di controllo istituito dal titolo V, capo III, del regolamento (UE) n. 1306/2013 non si applica alle misure elencate nell’allegato VI del presente regolamento.

CAPO IV

CAUZIONI

SEZIONE 1

Ambito di applicazione e uso dei termini

Articolo 15

Ambito di applicazione

Il presente capo si applica in tutti i casi in cui la normativa agricola settoriale prevede la costituzione di una cauzione, indipendentemente dal fatto che sia utilizzato o no il termine «cauzione».

Il presente capo non si applica alle cauzioni costituite a garanzia del pagamento di dazi all’importazione o all’esportazione di cui al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (19).

Articolo 16

Termini usati nel presente capo

Ai fini del presente capo, si intende per:

a)

«organismo competente», l’organismo competente per ricevere la cauzione o l’organismo competente per decidere, in conformità alla normativa applicabile, se la cauzione debba essere svincolata o incamerata;

b)

«cauzione cumulativa», la cauzione costituita presso l’organismo competente per garantire l’adempimento di più obblighi;

c)

«parte pertinente dell’importo garantito», la parte dell’importo garantito corrispondente al quantitativo per il quale una prescrizione non è stata adempiuta.

SEZIONE 2

Obbligo di cauzione

Articolo 17

Persona responsabile

La cauzione è costituita dalla persona o per conto della persona responsabile del pagamento dell’importo dovuto in caso di inadempimento di un obbligo.

Articolo 18

Deroga all’obbligo di cauzione

1.   L’organismo competente può rinunciare ad esigere la costituzione di una cauzione qualora la persona tenuta all’adempimento degli obblighi sia:

a)

un organismo pubblico che esercita funzioni proprie dell’autorità pubblica; oppure

b)

un organismo privato che esercita le funzioni di cui alla lettera a) sotto il controllo dello Stato.

2.   L’organismo competente può rinunciare ad esigere la costituzione di una cauzione qualora l’importo garantito sia inferiore a 500 EUR. In tal caso l’interessato si impegna per iscritto a pagare, in caso di inadempimento dell’obbligo corrispondente, un importo equivalente alla cauzione che avrebbe dovuto costituire.

Ai fini dell’applicazione del primo comma, il valore della cauzione comprende tutti i pertinenti obblighi connessi a una medesima operazione.

Articolo 19

Condizioni applicabili alle cauzioni

1.   L’organismo competente si astiene dall’accettare ovvero chiede che vengano sostituite le cauzioni che, a suo giudizio, sono inadeguate o insoddisfacenti o non offrono una copertura di sufficiente durata.

2.   La cauzione depositata in contanti a mezzo trasferimento non si considera costituita sino a che l’organismo competente non abbia accertato che può disporre del relativo importo.

3.   È considerato deposito in contanti l’assegno il cui pagamento sia garantito da un organismo finanziario a tal fine abilitato dallo Stato membro in cui ha sede l’organismo competente interessato. L’organismo competente è obbligato a chiederne il pagamento unicamente quando sta per scadere il termine di garanzia.

Gli assegni non contemplati dal primo comma costituiscono cauzione solo quando l’organismo competente ha accertato che può disporre del relativo importo.

4.   Le spese addebitate dagli organismi finanziari sono a carico della persona che costituisce la cauzione.

5.   La cauzione depositata in contanti non produce interessi a favore della persona che l’ha costituita.

Articolo 20

Uso dell’euro

1.   Le cauzioni sono costituite in euro.

2.   Se la cauzione viene accettata in uno Stato membro che non ha adottato l’euro, l’importo della cauzione in euro è convertito nella valuta nazionale applicabile in conformità alle disposizioni del capo V. L’impegno corrispondente alla cauzione e l’importo eventualmente trattenuto in caso di irregolarità o di inadempienza restano fissati in euro.

Articolo 21

Il fideiussore

1.   Il fideiussore è ufficialmente residente o stabilito nell’Unione e, fatte salve le disposizioni del trattato relative alla libera prestazione di servizi, è accettato dall’organismo competente dello Stato membro in cui è costituita la cauzione. Il fideiussore si obbliga mediante fideiussione scritta.

2.   La fideiussione scritta deve specificare quanto meno:

a)

l’obbligo o, nel caso di una cauzione cumulativa, il tipo o i tipi di obblighi il cui adempimento è garantito dal pagamento di una somma di denaro;

b)

l’importo massimo che il fideiussore si obbliga a pagare;

c)

l’impegno del fideiussore, in solido con la persona tenuta ad adempiere agli obblighi, a versare nei 30 giorni successivi alla domanda dell’organismo competente ed entro i limiti della fideiussione qualsiasi importo dovuto qualora la cauzione divenga incamerabile.

3.   Quando è stata presentata una cauzione cumulativa scritta, l’organismo competente stabilisce la procedura da seguire per destinare una parte o la totalità della cauzione cumulativa stessa a un determinato obbligo.

Articolo 22

Clausola di forza maggiore

La persona responsabile di un obbligo coperto da una cauzione che, non avendolo rispettato, invochi la forza maggiore, comprova, con soddisfazione dell’organismo competente, che si applica la forza maggiore. Se l’organismo competente riconosce il caso di forza maggiore l’obbligo è cancellato ai soli fini dello svincolo della cauzione.

SEZIONE 3

Svincolo e incameramento delle cauzioni diverse da quelle di cui alla sezione 4

Articolo 23

Incameramento delle cauzioni

1.   L’obbligo di cui all’articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 è la prescrizione, essenziale ai fini del regolamento che lo impone, di eseguire, o di astenersi dall’eseguire, un’azione.

2.   In caso di mancato adempimento di un obbligo per il quale non sia stato fissato alcun termine, la cauzione è incamerata nel momento in cui l’organismo competente accerta il mancato adempimento.

3.   In caso di adempimento di un obbligo dopo la scadenza del termine fissato per tale adempimento, la cauzione è incamerata.

In tal caso la cauzione è incamerata innanzi tutto nella misura del 10 %, e quindi applicando al saldo residuo una percentuale supplementare pari al:

a)

2 % per ogni giorno di calendario di superamento del termine prescritto se l’obbligo riguarda l’importazione di prodotti in paesi terzi;

b)

5 % per ogni giorno di calendario di superamento del termine prescritto se l’obbligo riguarda l’uscita di prodotti dal territorio doganale dell’Unione.

4.   In caso di adempimento di un obbligo entro i termini prescritti, ma sia previsto un termine per la presentazione della relativa prova, la cauzione che garantisce tale obbligo è incamerata per ogni giorno di calendario di superamento di tale termine in base alla formula 0,2/termine prescritto in giorni e tenendo conto dell’articolo 25.

Se la prova di cui al primo comma consiste nella presentazione di un titolo di esportazione con fissazione anticipata della restituzione utilizzato o scaduto, o nella presentazione della prova che i prodotti hanno lasciato il territorio doganale dell’Unione, la cauzione da incamerare è pari al 15 % se la prova è presentata dopo il termine di cui al primo comma ma entro il 730° giorno di calendario a decorrere dalla data di scadenza del titolo. Trascorsi i 730 giorni di calendario è incamerato l’intero importo residuo della cauzione.

Se la prova di cui al primo comma consiste nella presentazione di un titolo di esportazione con fissazione anticipata della restituzione utilizzato o scaduto, la cauzione da incamerare è pari al:

a)

10 % se il titolo è presentato tra il 61° e il 90° giorno di calendario successivo alla data di scadenza del titolo;

b)

50 % se il titolo è presentato tra il 91° e il 120° giorno di calendario successivo alla data di scadenza del titolo;

c)

70 % se il titolo è presentato tra il 121° e il 150° giorno di calendario successivo alla data di scadenza del titolo;

d)

80 % se il titolo è presentato tra il 151° e il 180° giorno di calendario successivo alla data di scadenza del titolo;

e)

100 % se il titolo è presentato dopo il 180° giorno di calendario successivo alla data di scadenza del titolo.

5.   L’importo della cauzione da incamerare è arrotondato per difetto alla cifra intera in euro o nella valuta nazionale applicabile.

Articolo 24

Svincolo delle cauzioni

1.   Non appena fornita la prova, prevista dalle specifiche disposizioni dell’Unione, che l’obbligo è stato rispettato o dopo l’incameramento parziale della cauzione a norma dell’articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e dell’articolo 23 del presente regolamento, la cauzione oppure, se del caso, il saldo residuo della cauzione è svincolato immediatamente.

2.   A richiesta, la cauzione è svincolata parzialmente su presentazione della prova necessaria relativa a una parte della quantità di prodotto, purché tale parte non sia inferiore a una quantità minima specificata nel regolamento che prevede la cauzione, oppure, in mancanza di tale indicazione, come specificato dallo Stato membro.

3.   Ove non sia stabilito alcun periodo di tempo per la presentazione delle prove prescritte per lo svincolo della cauzione, tale periodo di tempo è pari a 365 giorni di calendario a decorrere dal termine stabilito per l’adempimento dell’obbligo garantito dalla cauzione. Ove non sia stato specificato tale termine, il periodo di tempo è pari a 365 giorni di calendario a decorrere dalla data in cui sono stati rispettati tutti gli obblighi.

Il periodo fissato al primo comma non supera i 1 095 giorni di calendario dal momento in cui la cauzione è stata destinata all’obbligo di cui trattasi.

Articolo 25

Limiti

1.   L’importo totale da incamerare non può in alcun caso superare il 100 % della parte pertinente dell’importo garantito.

2.   L’organismo competente può rinunciare ad incamerare importi inferiori a 100 EUR, purché un’analoga norma sia prevista dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali per casi simili.

SEZIONE 4

Cauzioni relative agli anticipi

Articolo 26

Ambito di applicazione

Le disposizioni della presente sezione si applicano ogniqualvolta una specifica normativa dell’Unione preveda la possibilità di versare in anticipo un determinato importo prima che sia stato adempiuto l’obbligo previsto per l’ottenimento di un aiuto o di un beneficio.

Articolo 27

Svincolo delle cauzioni

1.   La cauzione è svincolata quando:

a)

è accertato il diritto all’attribuzione definitiva dell’importo anticipato; oppure

b)

l’importo attribuito, maggiorato della percentuale stabilita nella specifica normativa dell’Unione, è stato rimborsato.

2.   Se il termine per comprovare il diritto definitivo all’attribuzione dell’importo è scaduto senza che l’interessato abbia fornito la prova richiesta, l’organismo competente avvia immediatamente il procedimento di incameramento della cauzione.

Tuttavia, nei casi previsti dalla specifica normativa dell’Unione, la prova può essere presentata dopo la scadenza del termine contro rimborso parziale della cauzione.

CAPO V

USO DELL’EURO

Articolo 28

Restituzioni all’esportazione e scambi con i paesi terzi

1.   Per gli importi relativi alle importazioni e le tasse all’esportazione, fissati in euro dal diritto dell’Unione relativo alla politica agricola comune ed applicabili dagli Stati membri in valuta nazionale, il tasso di conversione è esattamente uguale al tasso applicabile a norma dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

2.   Per le restituzioni all’esportazione fissate in euro e per i prezzi e gli importi espressi in euro nella normativa agricola dell’Unione sugli scambi con i paesi terzi, il fatto generatore del tasso di cambio è l’accettazione della dichiarazione in dogana.

3.   Ai fini del calcolo del valore forfettario all’importazione degli ortofrutticoli di cui all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione (20), necessario per determinare il prezzo di entrata di cui all’articolo 137, paragrafo 1, dello stesso regolamento, il fatto generatore del tasso di cambio per i prezzi rappresentativi utilizzati per il calcolo di detto valore forfettario e dell’importo della riduzione di cui all’articolo 134, paragrafo 3, del citato regolamento è il giorno in cui sono rilevati i prezzi rappresentativi.

Articolo 29

Restituzioni alla produzione e aiuti specifici

1.   Per le restituzioni alla produzione fissate in euro dalla normativa dell’Unione, il fatto generatore del tasso di cambio è la data in cui viene dichiarato che i prodotti hanno raggiunto la destinazione eventualmente richiesta dalla normativa in questione. Nei casi in cui la destinazione non è richiesta, il fatto generatore è l’accettazione della domanda di pagamento della restituzione da parte dell’organismo pagatore.

2.   Fatti salvi gli articoli da 30 a 33, per gli aiuti erogati in funzione della quantità di prodotto commercializzato o da utilizzare in modo specifico, il fatto generatore del tasso di cambio è il primo atto, successivo alla presa in consegna dei prodotti da parte dell’operatore interessato e obbligatorio ai fini della concessione dell’aiuto, che garantisce l’uso appropriato dei prodotti in questione.

3.   Per gli aiuti all’ammasso privato, il fatto generatore del tasso di cambio è il primo giorno del periodo per il quale è concesso l’aiuto previsto in forza di un dato contratto.

4.   Per gli aiuti diversi da quelli menzionati ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo e agli articoli 30 e 31, il fatto generatore del tasso di cambio è il termine ultimo per la presentazione delle domande.

Articolo 30

Settore vitivinicolo

1.   Il fatto generatore del tasso di cambio è il primo giorno della campagna viticola durante la quale è concesso il sostegno per:

a)

la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti di cui all’articolo 46 del regolamento (UE) n. 1308/2013;

b)

la costituzione di fondi di mutualizzazione di cui all’articolo 48 del regolamento (UE) n. 1308/2013;

c)

l’assicurazione del raccolto di cui all’articolo 49 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

2.   Per l’aiuto alla distillazione volontaria o obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione, di cui all’articolo 52 del regolamento (UE) n. 1308/2013, il fatto generatore del tasso di cambio è il primo giorno della campagna viticola nel corso della quale è consegnato il sottoprodotto.

3.   Per gli investimenti di cui all’articolo 50 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e per l’innovazione nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1308/2013, il fatto generatore del tasso di cambio è il 1o gennaio dell’anno in cui è adottata la decisione di concedere l’aiuto.

4.   Per le operazioni di vendemmia verde di cui all’articolo 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013, il fatto generatore del tasso di cambio è il giorno in cui hanno luogo le operazioni di vendemmia verde.

Articolo 31

Importi e pagamenti nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseario

1.   Per l’aiuto concesso per la distribuzione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 657/2008 della Commissione (21), il fatto generatore del tasso di cambio è il primo giorno del periodo al quale si riferisce la domanda di pagamento di cui all’articolo 11 dello stesso regolamento.

2.   Per il pagamento del prelievo di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione (22), per un periodo di dodici mesi ai sensi della parte II, titolo I, capo III, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (23), il fatto generatore del tasso di cambio è il 1o aprile successivo al periodo considerato.

3.   Per le spese di trasporto di cui all’articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione (24), il fatto generatore del tasso di cambio è il giorno di ricevimento dell’offerta valida da parte dell’autorità competente.

Articolo 32

Importi e pagamenti degli aiuti collegati all’attuazione del programma «Frutta nelle scuole»

Per gli aiuti concessi per la distribuzione di frutta, verdura, ortofrutticoli trasformati, banane e prodotti da esse derivati ai bambini, di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 288/2009 della Commissione (25), il fatto generatore del tasso di cambio è il 1o gennaio precedente il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

Articolo 33

Prezzo minimo della barbabietola, prelievo sulle eccedenze e tassa sulla produzione nel settore dello zucchero

Per la tassa sulla produzione dello zucchero, il prezzo minimo della barbabietola e il prelievo sulle eccedenze di cui rispettivamente agli articoli 128, 135 e 142 del regolamento (UE) n. 1308/2013, il fatto generatore del tasso di cambio è il 1o ottobre della campagna di commercializzazione per la quale detti prezzi e importi sono applicati o versati.

Articolo 34

Importi a vocazione strutturale o ambientale e spese generali dei programmi operativi

1.   Per gli importi di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 1305/2013 e per gli importi relativi alle misure approvate a norma del regolamento (CE) n. 1698/2005, il cui pagamento ai beneficiari è a carico dei programmi di sviluppo rurale approvati a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013, il fatto generatore del tasso di cambio è il 1o gennaio dell’anno in cui è adottata la decisione di concedere l’aiuto.

Tuttavia, qualora ai sensi della normativa dell’Unione il pagamento degli importi di cui al primo comma sia ripartito su più anni, il fatto generatore del tasso di cambio per ciascuna delle rate annuali è il 1o gennaio dell’anno per il quale è versata la rispettiva rata.

2.   Per gli importi forfettari di cui all’allegato IX, punto 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, destinati a coprire le spese generali connesse specificamente ai fondi di esercizio e ai programmi operativi di cui agli articoli 32 e 33 del regolamento (UE) n. 1308/2013, il fatto generatore del tasso di cambio è il 1o gennaio dell’anno al quale si riferiscono tali spese.

Articolo 35

Importi connessi all’autorizzazione a concedere un aiuto finanziario nazionale alle organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo e al rimborso parziale di tale aiuto finanziario nazionale

1.   Per la richiesta di autorizzazione a concedere l’aiuto finanziario nazionale di cui all’articolo 35 del regolamento (UE) n. 1308/2013, il fatto generatore è il termine ultimo per la presentazione della richiesta alla Commissione, quale stabilito all’articolo 92, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

2.   Per il rimborso dell’aiuto finanziario nazionale da parte dell’Unione ai sensi dell’articolo 95 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, il fatto generatore del tasso di cambio è il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto da parte delle organizzazioni di produttori alle autorità competenti degli Stati membri conformemente all’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

Articolo 36

Altri importi e prezzi

Per i prezzi o gli importi diversi da quelli menzionati agli articoli da 28 a 35, nonché per gli importi connessi a tali prezzi, espressi in euro nella normativa dell’Unione o nell’ambito di una procedura di gara, il fatto generatore del tasso di cambio è il giorno in cui ha luogo uno dei seguenti atti giuridici:

a)

per gli acquisti, il ricevimento dell’offerta valida;

b)

per le vendite, il ricevimento dell’offerta valida;

c)

per i ritiri di ortofrutticoli, il giorno in cui ha luogo l’operazione di ritiro;

d)

per le operazioni di mancata raccolta e di raccolta verde nel settore ortofrutticolo, il giorno in cui ha luogo l’operazione di mancata raccolta e di raccolta verde;

e)

per i costi di trasporto, trasformazione o ammasso pubblico e per gli importi destinati a studi nell’ambito di una procedura di gara, il termine ultimo per la presentazione delle offerte;

f)

per il rilevamento sul mercato di prezzi, importi od offerte, il giorno al quale si riferisce il prezzo, l’importo o l’offerta rilevati;

g)

per le sanzioni in caso d’inadempienza della normativa agricola, la data di emissione dell’atto con cui i fatti sono accertati dall’autorità competente;

h)

per il fatturato o gli importi relativi ai volumi di produzione, l’inizio del periodo di riferimento previsto dalla normativa agricola.

Articolo 37

Pagamento degli anticipi

Per gli anticipi, il fatto generatore del tasso di cambio è il fatto generatore applicabile al prezzo o all’importo cui si riferisce l’anticipo, se l’evento ha avuto luogo all’atto del pagamento dell’anticipo, oppure, negli altri casi, la data di fissazione dell’anticipo in euro o, in mancanza di questa, la data di pagamento dell’anticipo. Il fatto generatore del tasso di cambio si applica agli anticipi fatta salva l’applicazione, all’intero prezzo o importo considerato, del fatto generatore stabilito per tale prezzo o importo.

Articolo 38

Cauzioni

Per le cauzioni, il fatto generatore del tasso di cambio è la data di costituzione della cauzione.

Si applicano tuttavia le seguenti eccezioni:

a)

per le cauzioni relative agli anticipi, il fatto generatore del tasso di cambio è il fatto generatore definito per l’importo dell’anticipo, se al momento del pagamento della cauzione l’evento si è verificato;

b)

per le cauzioni relative alle gare, il fatto generatore del tasso di cambio è il giorno di presentazione dell’offerta;

c)

per le cauzioni relative all’esecuzione delle offerte, il fatto generatore del tasso di cambio è la data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Articolo 39

Controllo delle operazioni

Gli importi in euro di cui al titolo V, capo III, del regolamento (UE) n. 1306/2013 sono convertiti, se opportuno, in valuta nazionale applicando i tassi di cambio in vigore il primo giorno lavorativo dell’anno in cui inizia il periodo di controllo, pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C.

Articolo 40

Determinazione del tasso di cambio

Se il fatto generatore è stabilito ai sensi della normativa dell’Unione, il tasso di cambio applicabile è il tasso più recente fissato dalla Banca centrale europea (BCE) anteriormente al primo giorno del mese in cui si è verificato il fatto generatore.

Nei seguenti casi, tuttavia, il tasso di cambio applicabile è il seguente:

a)

nei casi di cui all’articolo 28, paragrafo 2, del presente regolamento, nei quali il fatto generatore del tasso di cambio è l’accettazione della dichiarazione in dogana, il tasso di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92;

b)

per le spese d’intervento relative ad operazioni di ammasso pubblico, il tasso risultante dall’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 906/2014 della Commissione (26);

c)

per il prezzo minimo della barbabietola di cui all’articolo 33 del presente regolamento, il tasso medio del mese precedente il fatto generatore, stabilito dalla Banca centrale europea (BCE).

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 41

Disposizioni transitorie

1.   Se un organismo pagatore riconosciuto a norma del regolamento (UE) n. 1290/2005 assume responsabilità di spesa che non aveva in precedenza, esso è riconosciuto con le nuove responsabilità entro il 1o gennaio 2015.

2.   Le misure elencate nell’allegato del regolamento (CE) n. 1106/2010 non sono soggette al sistema di controlli stabilito nel titolo V, capo III, del regolamento (UE) n. 1306/2013 ai fini del controllo delle spese anteriori all’esercizio finanziario 2014.

3.   Quando, nella normativa specifica, è fatto riferimento alle prescrizioni principali, secondarie o subordinate di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2012, si applica l’articolo 23, paragrafi 2, 3 e 4, del presente regolamento.

4.   Per i programmi di sviluppo rurale di cui all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 1698/2005:

a)

le disposizioni dell’articolo 38, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 si applicano agli impegni di bilancio non utilizzati entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all’anno dell’impegno di bilancio. All’articolo 38 del medesimo regolamento, i riferimenti all’anno N + 3 si intendono come riferimenti all’anno N + 2;

b)

a norma dell’articolo 36, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013, i pagamenti intermedi effettuati dalla Commissione sono assoggettati all’obbligo di rispettare l’importo globale del contributo del FEASR assegnato ad ogni asse prioritario per l’intero periodo coperto dal programma interessato;

c)

ai fini dell’applicazione degli articoli 37 e 38 del regolamento (UE) n. 1306/2013, il termine ultimo di ammissibilità delle spese è quello stabilito all’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005.

5.   Ai fini dell’applicazione dell’articolo 54, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, per i casi comunicati o da comunicare alla Commissione in relazione agli esercizi finanziari 2013 e 2014, di cui all’articolo 6, lettera h), del regolamento (CE) n. 885/2006, si continua a considerare l’esercizio finanziario del primo verbale di accertamento dell’irregolarità ai sensi dell’articolo 35 del regolamento (CE) n. 1290/2005. Ai casi per i quali non è stato stilato il primo verbale amministrativo o giudiziario di accertamento dell’irregolarità prima del 16 ottobre 2014 si applicano le disposizioni dell’articolo 54, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Per quanto concerne il FEASR, ai fini della liquidazione contabile a norma dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013, le disposizioni dell’articolo 54, paragrafo 2, di tale regolamento si applicano a decorrere dalla liquidazione dei conti dell’esercizio finanziario 2014.

Articolo 42

Modifica del regolamento (CE) n. 376/2008

All’articolo 34 del regolamento (CE) n. 376/2008, i paragrafi 6 e 7 sono soppressi.

Tuttavia, tali disposizioni continuano ad applicarsi alle cauzioni validamente costituite a norma del suddetto regolamento prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 43

Modifica del regolamento (CE) n. 612/2009

All’articolo 47 del regolamento (CE) n. 612/2009, il paragrafo 3 è soppresso.

Tuttavia, tali disposizioni continuano ad applicarsi alle cauzioni validamente costituite a norma del suddetto regolamento prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 44

Abrogazione

I regolamenti (CE) n. 883/2006, (CE) n. 884/2006, (CE) n. 885/2006, (CE) n. 1913/2006, (UE) n. 1106/2010 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2012 sono abrogati.

Tuttavia, si applicano le seguenti disposizioni:

a)

il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2012 continua ad applicarsi alle cauzioni validamente costituite a norma del suddetto regolamento prima della data di entrata in vigore del presente regolamento;

b)

l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 883/2006 continua ad applicarsi alle spese effettuate fino al 15 ottobre 2014;

c)

l’articolo 11 e il capo 3 del regolamento (CE) n. 885/2006 continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2014.

Articolo 45

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 41, paragrafo 4, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

(2)  Regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell’ambito del FEAGA e del FEASR (GU L 171 del 23.6.2006, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 884/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio in ordine al finanziamento da parte del Fondo europeo di garanzia agricola (FEAGA) degli interventi sotto forma di ammasso pubblico e alla contabilizzazione delle operazioni di ammasso pubblico da parte degli organismi pagatori degli Stati membri (GU L 171 del 23.6.2006, pag. 35).

(4)  Regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR (GU L 171 del 23.6.2006, pag. 90).

(5)  Regolamento (CE) n. 1913/2006 della Commissione, del 20 dicembre 2006, recante modalità di applicazione del regime agromonetario dell’euro nel settore agricolo e recante modifica di taluni regolamenti (GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52).

(6)  Regolamento (UE) n. 1106/2010 della Commissione, del 30 novembre 2010, che stabilisce l’elenco delle misure da escludere dall’applicazione del regolamento (CE) n. 485/2008 del Consiglio relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di garanzia (GU L 315 dell’1.12.2010, pag. 16).

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2012 della Commissione, del 28 marzo 2012, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle garanzie per i prodotti agricoli (GU L 92 del 30.3.2012, pag. 4).

(8)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(9)  Regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione, del 23 aprile 2008, che stabilisce le modalità comuni d’applicazione del regime dei titoli d’importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3).

(10)  Regolamento (CE) n. 612/2009 della Commissione, del 7 luglio 2009, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli (GU L 186 del 17.7.2009, pag. 1).

(11)  Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

(12)  Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1).

(13)  Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1).

(14)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

(15)  Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).

(16)  Regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 23).

(17)  Regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 41).

(18)  Regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio, del 17 dicembre 2007, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi (GU L 3 del 5.1.2008, pag. 1).

(19)  Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).

(20)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1).

(21)  Regolamento (CE) n. 657/2008 della Commissione, del 10 luglio 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio relativamente alla concessione di un aiuto comunitario per la distribuzione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole (GU L 183 dell’11.7.2008, pag. 17).

(22)  Regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 94 del 31.3.2004, pag. 22).

(23)  Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

(24)  Regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione, dell’11 dicembre 2009, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda l’acquisto e la vendita di prodotti agricoli all’intervento pubblico (GU L 349 del 29.12.2009, pag. 1).

(25)  Regolamento (CE) n. 288/2009 della Commissione, del 7 aprile 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio relativamente alla concessione di un aiuto comunitario per la distribuzione di frutta, verdura, ortofrutticoli trasformati, banane e prodotti da esse derivati ai bambini negli istituti scolastici, nell’ambito del programma Frutta nelle scuole (GU L 94 dell’8.4.2009, pag. 38).

(26)  Regolamento delegato (UE) n. 906/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le spese dell’intervento pubblico (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).


ALLEGATO I

CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO

(articolo 1)

1.   AMBIENTE INTERNO

A)   Struttura organizzativa

La struttura organizzativa dell’organismo pagatore gli permette di svolgere le funzioni principali di seguito elencate in relazione alla spesa del FEAGA e del FEASR:

i)

autorizzazione e controllo dei pagamenti per fissare l’importo da erogare a un beneficiario conformemente alla normativa dell’Unione, compresi, in particolare, i controlli amministrativi e in loco;

ii)

esecuzione dei pagamenti per erogare ai beneficiari (o ai loro rappresentanti) l’importo autorizzato o, nel caso dello sviluppo rurale, la parte del cofinanziamento dell’Unione;

iii)

contabilizzazione per registrare (in formato elettronico) tutti i pagamenti nei conti dell’organismo pagatore riservati distintamente alle spese del FEAGA e del FEASR e preparazione di sintesi periodiche di spesa, ivi incluse le dichiarazioni mensili (per il FEAGA), trimestrali (per il FEASR) e annuali destinate alla Commissione. Nei conti dell’organismo pagatore vanno altresì registrati gli attivi finanziati dai fondi, segnatamente per quanto concerne le scorte d’intervento, gli anticipi non liquidati, le cauzioni e i debitori.

La struttura organizzativa dell’organismo pagatore stabilisce in modo chiaro la ripartizione dei poteri e delle responsabilità a tutti i livelli operativi e prevede una separazione delle tre funzioni di cui sopra, le cui responsabilità sono definite nell’organigramma. Essa comprende i servizi tecnici e il servizio di audit interno di cui al punto 4.

B)   Risorse umane

L’organismo garantisce:

i)

la disponibilità di risorse umane adeguate per l’esecuzione delle operazioni e di competenze tecniche adeguate ai differenti livelli operativi;

ii)

una ripartizione dei compiti tale da garantire che nessun funzionario abbia contemporaneamente più incarichi in materia di autorizzazione, pagamento o contabilizzazione delle somme imputate al FEAGA o al FEASR e che nessun funzionario svolga uno dei compiti predetti senza la supervisione di un secondo funzionario;

iii)

che le responsabilità dei singoli funzionari sono definite nella descrizione scritta delle mansioni, inclusa la fissazione di limiti finanziari alle loro competenze;

iv)

che è prevista una formazione adeguata del personale a tutti i livelli operativi, anche in materia di sensibilizzazione al problema delle frodi, e che esiste una politica per la rotazione del personale addetto a funzioni sensibili o, in alternativa, per aumentare la supervisione sullo stesso;

v)

che sono adottate misure adeguate per evitare il rischio di un conflitto d’interessi quando persone che occupano una posizione di responsabilità o svolgono un incarico delicato in materia di verifica, autorizzazione, pagamento e contabilizzazione delle domande di aiuto o di pagamento assumono altre funzioni al di fuori dell’organismo pagatore.

C)   Delega

C.1)

Se l’organismo pagatore delega a un altro organismo l’esecuzione di uno qualsiasi dei suoi compiti, a norma dell’articolo 7 del regolamento (UE) n. 1306/2013, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

i)

un accordo scritto tra l’organismo pagatore e tale organismo deve specificare, oltre ai compiti delegati, la natura delle informazioni e dei documenti giustificativi da presentare all’organismo pagatore, nonché i termini entro i quali devono essere forniti. L’accordo deve consentire all’organismo pagatore di rispettare i criteri per il riconoscimento;

ii)

l’organismo pagatore resta in ogni caso responsabile dell’efficace gestione dei fondi interessati; esso rimane l’unico responsabile della legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti, compresa la tutela degli interessi finanziari dell’Unione, e ad esso compete dichiarare alla Commissione la spesa corrispondente e contabilizzarla;

iii)

le responsabilità e gli obblighi dell’altro organismo, segnatamente per il controllo e la verifica del rispetto della normativa dell’Unione, vanno chiaramente definiti;

iv)

l’organismo pagatore garantisce che l’organismo delegato dispone di sistemi efficaci per espletare in maniera soddisfacente i compiti che gli sono assegnati;

v)

l’organismo delegato conferma esplicitamente all’organismo pagatore che espleta effettivamente i compiti suddetti e descrive i mezzi utilizzati;

vi)

l’organismo pagatore sottopone periodicamente a verifica i compiti delegati per accertarsi che l’operato dell’organismo sia di livello soddisfacente e conforme alla normativa dell’Unione.

C.2)

Le condizioni specificate ai punti C.1) i), ii), iii) e v) di cui sopra si applicano, mutatis mutandis, ai casi in cui le funzioni dell’organismo pagatore sono espletate da un altro organismo nell’ambito dei suoi compiti ordinari, a norma della legislazione nazionale.

2.   ATTIVITÀ DI CONTROLLO

A)   Procedure di autorizzazione delle domande

L’organismo pagatore adotta le seguenti procedure:

i)

stabilisce procedure particolareggiate per la ricezione, la registrazione e il trattamento delle domande, compresa una descrizione di tutti i documenti da utilizzare;

ii)

ogni funzionario responsabile dell’autorizzazione dispone di un elenco esauriente delle verifiche da effettuare e attesta, nei documenti giustificativi della domanda, che tali verifiche sono state effettuate. L’attestato può essere in formato elettronico. Deve esservi la prova che le operazioni sono state oggetto di una verifica sistematica da parte di un membro del personale di grado superiore, basata ad esempio su un campione, un sistema o un piano;

iii)

il pagamento può essere autorizzato solo quando sono stati effettuati controlli sufficienti per verificare la conformità alla normativa dell’Unione.

I controlli includono tutte le verifiche prescritte dal pertinente regolamento che disciplina la misura specifica in base alla quale viene richiesto l’aiuto, nonché dall’articolo 58 del regolamento (UE) n. 1306/2013, per prevenire e individuare frodi e irregolarità, con particolare riguardo ai rischi connessi. Per quanto riguarda il FEASR, devono essere inoltre applicate procedure per verificare che sono state rispettate le condizioni per la concessione dell’aiuto, anche in materia di aggiudicazione di appalti, e che tutte le norme nazionali e dell’Unione applicabili, comprese quelle fissate nel programma di sviluppo rurale, sono state osservate;

iv)

i dirigenti dell’organismo pagatore, al livello adeguato, vengono informati regolarmente e tempestivamente dei risultati dei controlli amministrativi e in loco effettuati, perché possano tenere conto in ogni momento dell’adeguatezza dei controlli stessi prima di dare seguito a una domanda;

v)

il lavoro svolto è descritto dettagliatamente in una relazione che accompagna ogni domanda o gruppo di domande o, se del caso, che copre un’intera campagna. La relazione è corredata di un attestato di ammissibilità delle domande approvate e della natura, della portata e dei limiti del lavoro svolto. Inoltre, per quanto riguarda il FEASR, deve esservi la garanzia che i criteri per la concessione dell’aiuto, anche in materia di aggiudicazione di appalti, sono stati rispettati e che tutte le norme nazionali e dell’Unione applicabili, comprese quelle fissate nel programma di sviluppo rurale, sono state osservate. Se i controlli fisici o amministrativi non sono esaustivi ma a campione, le domande selezionate devono essere identificate e deve essere descritto il metodo di campionamento nonché i risultati di tutte le ispezioni e le misure adottate in relazione alle discrepanze e irregolarità riscontrate. I giustificativi devono essere sufficienti per garantire che sono stati effettuati tutti i controlli necessari in merito all’ammissibilità delle domande autorizzate;

vi)

qualora i documenti (in formato cartaceo o elettronico) relativi alle domande autorizzate e ai controlli effettuati vengano conservati da altri organismi, questi ultimi e l’organismo pagatore devono mettere a punto procedure che consentano di registrare l’ubicazione di tutti i documenti pertinenti ai pagamenti specifici.

B)   Procedure di pagamento

L’organismo pagatore adotta le necessarie procedure per garantire che i pagamenti siano versati esclusivamente sui conti bancari dei beneficiari o dei loro rappresentanti. Il pagamento viene eseguito dall’istituto bancario dell’organismo pagatore o, se del caso, da un organismo pagatore statale entro cinque giorni lavorativi dalla data di imputazione al FEAGA o al FEASR. Sono adottate procedure intese a garantire che tutti i pagamenti per i quali non vengono effettuati trasferimenti non siano dichiarati ai fondi a fini di rimborso. Se tali pagamenti sono già stati dichiarati ai fondi, dovranno essere nuovamente accreditati agli stessi attraverso le dichiarazioni mensili/trimestrali immediatamente successive oppure al più tardi nei conti annuali. Nessun pagamento viene effettuato in contanti. È ammessa la firma elettronica dell’ordinatore e/o del suo supervisore, a condizione che sia garantito un adeguato livello di sicurezza dei mezzi utilizzati e che l’identità del firmatario sia riconosciuta dal sistema.

C)   Procedure di contabilità

L’organismo pagatore adotta le seguenti procedure:

i)

le procedure contabili atte a garantire che le dichiarazioni mensili (per il FEAGA), trimestrali (per il FEASR) e annuali siano complete, esatte e presentate entro i termini previsti e che eventuali errori od omissioni siano individuati e corretti in particolare mediante controlli e verifiche effettuati periodicamente;

ii)

la contabilità relativa alle scorte d’intervento atta a garantire che i quantitativi e le relative spese siano registrati in modo corretto e in tempi brevi, per partita identificata e nella voce corretta in ogni fase, dall’accettazione dell’offerta fino allo smaltimento materiale del prodotto, conformemente alla normativa applicabile, e che i quantitativi e la natura delle scorte nei vari luoghi possano essere determinati in qualsiasi momento.

D)   Procedure in materia di anticipi e cauzioni

Devono essere adottate procedure per assicurare che:

i)

i pagamenti degli anticipi siano indicati separatamente nelle registrazioni contabili o secondarie;

ii)

le garanzie vengano fornite esclusivamente da istituti finanziari che soddisfano le condizioni di cui al capo IV del presente regolamento e che sono stati riconosciuti dalle autorità competenti. Le garanzie rimangono valide sino a liquidazione o incameramento, su semplice richiesta dell’organismo pagatore;

iii)

gli anticipi vengano liquidati nei termini stabiliti e gli anticipi in ritardo per la liquidazione vengano identificati e le cauzioni prontamente incamerate.

E)   Procedure in caso di debiti

Tutti i criteri di cui ai punti da A) a D) si applicano, mutatis mutandis, ai prelievi, alle cauzioni incamerate, ai pagamenti rimborsati, alle entrate con destinazione specifica ecc., che l’organismo pagatore è tenuto a riscuotere per conto del FEAGA e del FEASR.

L’organismo pagatore istituisce un sistema per individuare tutti gli importi dovuti e per registrare in un unico registro dei debitori tutti i debiti prima che vengano riscossi. Il registro dei debitori deve essere ispezionato a intervalli regolari, adottando le misure necessarie qualora vi siano ritardi nel recupero degli importi dovuti.

F)   Pista di controllo

Le informazioni relative ai documenti che attestano l’autorizzazione, la contabilizzazione e il pagamento delle domande di aiuto nonché le informazioni relative alla gestione degli anticipi, delle cauzioni e dei debiti devono essere disponibili presso l’organismo pagatore per assicurare in ogni momento una pista di controllo sufficientemente dettagliata.

3.   INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

A)   Comunicazione

L’organismo pagatore adotta le necessarie procedure per garantire che qualsiasi modifica dei regolamenti dell’Unione, in particolare del tasso dell’aiuto applicabile, venga registrata e che le istruzioni, le banche dati e gli elenchi di controllo vengano aggiornati in tempo utile.

B)   Sicurezza dei sistemi d’informazione

i)

Fatto salvo il punto ii) di seguito, la sicurezza dei sistemi d’informazione si basa sui criteri definiti in una versione applicabile, nell’esercizio finanziario di cui trattasi, di una delle seguenti norme:

International Standards Organisation (Organizzazione internazionale per la standardizzazione) 27002: Code of practice for Information Security controls (ISO) (codice di buona pratica per i controlli sulla sicurezza delle informazioni),

Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik: IT-Grundschutzhandbuch/Manuale di sicurezza informatica di base (BSI),

Information Systems Audit and Control Association: Control Objectives for Information and related Technology (COBIT) (obiettivi di controllo nel campo dell’informazione e delle tecnologie correlate).

ii)

A decorrere dal 16 ottobre 2016 la sicurezza dei sistemi d’informazione è certificata in conformità con l’Organizzazione internazionale per la standardizzazione 27001: Sistemi di gestione della sicurezza delle informazioni — Requisiti (ISO).

La Commissione può autorizzare gli Stati membri a certificare la sicurezza dei loro sistemi d’informazione in conformità con altre norme riconosciute se tali norme garantiscono un livello di sicurezza almeno equivalente a quello previsto dalla norma ISO 27001.

Per gli organismi pagatori responsabili della gestione e del controllo di una spesa annuale dell’Unione non superiore a 400 milioni di EUR, gli Stati membri possono decidere di non applicare le disposizioni di cui al primo comma. In tale caso, gli Stati membri continuano ad applicare le disposizioni di cui al punto i). Essi comunicano la loro decisione alla Commissione.

4.   MONITORAGGIO

A)   Monitoraggio continuo mediante attività di controllo interne

Le attività di controllo interne devono interessare quantomeno i seguenti settori:

i)

monitoraggio dei servizi tecnici e degli organismi delegati responsabili dell’esecuzione dei controlli e di altre funzioni, finalizzato a garantire un’attuazione adeguata di regolamenti, orientamenti e procedure;

ii)

esecuzione di modifiche dei sistemi per migliorare i sistemi di controllo nella loro globalità;

iii)

revisione delle domande di aiuto e di pagamento inoltrate all’organismo pagatore nonché di altre informazioni che diano adito a sospetti di irregolarità;

iv)

procedure di monitoraggio per prevenire e individuare frodi e irregolarità, con particolare riguardo ai settori di spesa della PAC di competenza dell’organismo pagatore che sono esposti a un rischio significativo di frode o di altre gravi irregolarità.

Il monitoraggio continuo è parte integrante delle normali e ricorrenti attività operative dell’organismo pagatore. A tutti i livelli, le operazioni quotidiane e le attività di controllo dell’organismo pagatore sono monitorate costantemente per assicurare una pista di controllo sufficientemente dettagliata.

B)   Valutazione distinta da parte del servizio di controllo interno

L’organismo pagatore adotta in tale ambito le seguenti procedure:

i)

il servizio di controllo interno è indipendente dagli altri servizi dell’organismo pagatore e riferisce direttamente al direttore dell’organismo;

ii)

il servizio di controllo interno verifica che le procedure adottate dall’organismo pagatore siano adeguate per garantire la conformità con la normativa dell’Unione e che la contabilità sia esatta, completa e tempestiva. Le verifiche possono essere limitate a determinate misure o a campioni di operazioni, a condizione che il programma di lavoro garantisca la copertura di tutti i settori importanti, compresi i servizi responsabili dell’autorizzazione, per un periodo non superiore a cinque anni;

iii)

l’attività del servizio di controllo interno si svolge conformemente a norme riconosciute a livello internazionale, va registrata in documenti di lavoro e deve figurare nelle relazioni e nelle raccomandazioni destinate alla direzione dell’organismo pagatore.


ALLEGATO II

OBBLIGHI A CARICO DEGLI ORGANISMI PAGATORI E PROCEDURE DI ISPEZIONE MATERIALE

(articolo 3)

A.   OBBLIGHI DEGLI ORGANISMI PAGATORI

I.   Controlli

1.   Periodicità e rappresentatività

Almeno una volta l’anno, in ciascun luogo di magazzinaggio, viene effettuato un controllo conforme alle disposizioni di cui al punto B, riguardante in particolare:

la procedura di raccolta delle informazioni relative all’ammasso pubblico,

la conformità dei dati contabili in possesso dell’ente assuntore con quelli trasmessi all’organismo pagatore,

la presenza fisica in magazzino dei quantitativi menzionati nelle registrazioni contabili dell’ente assuntore e costituenti la base dell’ultimo resoconto mensile da questi trasmesso, valutata a vista o, in caso di dubbio o contestazione, mediante pesatura o misurazione,

la qualità sana e mercantile dei prodotti immagazzinati.

La presenza fisica deve essere accertata attraverso un’ispezione materiale sufficientemente rappresentativa, vertente almeno sulle percentuali indicate al punto B, che consenta di accertare l’effettiva presenza nelle scorte dell’insieme dei quantitativi iscritti nella contabilità di magazzino.

I controlli di qualità consistono in verifiche visive, olfattive e/o organolettiche e, in caso di dubbio, in analisi approfondite.

2.   Controlli supplementari

Qualora l’ispezione riveli la presenza di anomalie, deve essere ispezionata una percentuale supplementare dei quantitativi immagazzinati secondo lo stesso metodo. L’ispezione si spingerà, se necessario, sino alla pesatura dell’insieme dei prodotti contenuti nella partita o nel magazzino oggetto del controllo.

II.   Verbali dei controlli

1.

L’organismo di controllo interno dell’organismo pagatore o l’organismo da quest’ultimo incaricato redige un verbale per ciascuno dei controlli o delle ispezioni materiali effettuate.

2.

Il verbale reca almeno le seguenti informazioni:

a)

nome dell’ente assuntore, indirizzo del magazzino visitato e descrizione delle partite controllate;

b)

data e ora dell’inizio e della fine delle operazioni di controllo;

c)

indicazione del luogo in cui il controllo viene effettuato e descrizione delle condizioni di magazzinaggio, di imballaggio e di accessibilità;

d)

generalità complete delle persone che procedono al controllo, loro qualifica professionale e descrizione del mandato;

e)

azioni di controllo effettuate e modalità di misurazione volumetrica applicate (in particolare metodi di misurazione, calcoli effettuati, risultati intermedi e finali ottenuti e conclusioni);

f)

per ciascuna partita o qualità in giacenza nel magazzino, il quantitativo indicato nei registri dell’organismo pagatore, quello indicato nei registri del magazzino e le eventuali discrepanze rilevate tra i due registri;

g)

per ciascuna partita o qualità sottoposta a ispezione materiale, le informazioni di cui alla lettera f), nonché il quantitativo accertato in loco e le eventuali discrepanze, il numero della partita o della qualità, le palette, i cartoni, i sili, le cisterne o gli altri recipienti, il peso (se del caso, netto e lordo) o il volume;

h)

dichiarazioni del titolare del magazzino in caso di discrepanze o divergenze;

i)

luogo, data e firma dell’estensore del verbale, nonché dell’ente assuntore o del suo rappresentante;

j)

eventuale espletamento di un controllo più esteso in caso di anomalie, precisando la percentuale dei quantitativi immagazzinati sottoposta a tale controllo, le discrepanze constatate e le spiegazioni fornite.

3.

I verbali devono essere inviati immediatamente al capo del servizio responsabile della contabilità dell’organismo pagatore.

Subito dopo la ricezione del verbale, la contabilità dell’organismo pagatore è rettificata in funzione delle discrepanze e discordanze constatate.

4.

I verbali vengono conservati presso la sede dell’organismo pagatore e possono essere consultati dagli agenti della Commissione e dai suoi incaricati.

5.

L’organismo pagatore redige un documento di sintesi indicante:

i controlli effettuati, distinguendo tra essi le ispezioni materiali (controlli d’inventario),

i quantitativi verificati,

le anomalie constatate rispetto ai resoconti mensili e annuali e le ragioni di tali anomalie.

I quantitativi verificati e le anomalie riscontrate sono indicati, per ciascun prodotto interessato, in peso o volume e come percentuale dei quantitativi totali detenuti.

Nel documento di sintesi figurano in maniera distinta i controlli effettuati per verificare la qualità dei prodotti immagazzinati. Il documento è trasmesso alla Commissione contestualmente ai conti annuali di cui all’articolo 7, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013.

B.   PROCEDURA D’ISPEZIONE MATERIALE PER SETTORE DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE NEL CORSO DEI CONTROLLI DI CUI AL PUNTO A

I.   Burro

1.

La selezione delle partite che si prevede di controllare corrisponde ad almeno il 5 % del quantitativo totale in giacenza all’intervento pubblico. La selezione viene effettuata prima della visita del magazzino in base ai dati contabili dell’organismo pagatore, ma non è comunicata all’ente assuntore.

2.

La verifica in loco della presenza delle partite selezionate e della loro composizione è effettuata mediante:

identificazione dei numeri di controllo delle partite e dei cartoni sulla base delle ricevute d’acquisto o d’entrata,

pesatura delle palette (1 su 10) e dei cartoni (1 per paletta),

verifica visiva del contenuto di un cartone (una paletta su cinque),

verifica dello stato dell’imballaggio.

3.

La descrizione delle partite sottoposte a ispezione fisica e dei difetti constatati è riportata nel verbale di controllo.

II.   Latte scremato in polvere

1.

La selezione delle partite che si prevede di controllare corrisponde ad almeno il 5 % del quantitativo totale in giacenza all’intervento pubblico. La selezione viene effettuata prima della visita del magazzino in base ai dati contabili dell’organismo pagatore, ma non è comunicata all’ente assuntore.

2.

La verifica in loco della presenza delle partite selezionate e della loro composizione è effettuata mediante:

identificazione dei numeri di controllo delle partite e dei sacchi in base alle ricevute d’acquisto o d’entrata,

pesatura delle palette (1 su 10) e dei sacchi (1 su 10),

verifica visiva del contenuto di un sacco (una paletta su cinque),

verifica dello stato dell’imballaggio.

3.

La descrizione delle partite sottoposte a ispezione fisica e dei difetti constatati è riportata nel verbale di controllo.

III.   Cereali e riso

1.   Procedura di ispezione materiale

a)

Selezione delle celle o dei locali da controllare, corrispondente ad almeno il 5 % del quantitativo totale di cereali o riso in giacenza all’intervento pubblico.

La selezione viene effettuata in base ai dati disponibili nella contabilità di magazzino dell’organismo pagatore, ma non è comunicata all’ente assuntore.

b)

Ispezione materiale:

verifica della presenza di cereali o di riso nelle celle o nei locali selezionati,

identificazione dei cereali o del riso,

controllo delle condizioni di magazzinaggio e verifica della qualità dei prodotti immagazzinati alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1272/2009 (1),

raffronto del luogo di magazzinaggio e dell’identità dei cereali o del riso con i dati della contabilità di magazzino del deposito,

valutazione dei quantitativi immagazzinati secondo un metodo preventivamente riconosciuto dall’organismo pagatore e la cui descrizione deve essere conservata presso la sede del medesimo.

c)

In ciascuno dei luoghi di magazzinaggio devono essere a disposizione una pianta del magazzino e il documento di metraggio per ciascun silo o cella di magazzinaggio.

In ciascun magazzino i cereali o il riso devono essere immagazzinati in modo da poter consentire l’esecuzione di una verifica volumetrica.

2.   Modalità da seguire in caso di constatazione di differenze

È ammesso un limite di tolleranza per le eventuali differenze constatate in sede di verifica volumetrica dei prodotti.

Si applicano le norme dell’allegato III, punto II, quando la differenza fra il peso del prodotto immagazzinato, constatato in occasione dell’ispezione materiale, e il suo peso contabile è uguale o superiore al 5 % per quanto riguarda i cereali e il riso per il magazzinaggio in silo e per il magazzinaggio in magazzini piani.

Nel caso di cereali o di riso immagazzinati in un deposito, è possibile tener conto dei quantitativi calcolati mediante pesatura al momento dell’entrata in magazzino anziché di quelli ottenuti da una valutazione volumetrica, qualora quest’ultima non assicuri il grado di precisione auspicabile e purché lo scarto tra i due valori non risulti eccessivo.

L’organismo pagatore può avvalersi di questa possibilità qualora le circostanze, valutate caso per caso, lo giustifichino, e comunque sotto la propria responsabilità. In tal caso, esso è tenuto ad indicarlo nel verbale di controllo attenendosi al seguente modello indicativo:

(Modello indicativo)

CEREALI — CONTROLLO DELLE SCORTE

Prodotto:

Ente assuntore: Magazzino, silo:

Numero di cella:

Data:

Partita

Quantità secondo la contabilità di magazzino


A.   Scorte in silo

Numero di camera

Volume in base al registro m3 (A)

Volume libero constatato m3 (B)

Volume dei cereali giacenti m3 (A-B)

Peso specifico constatato kg/hl = 100

Peso dei cereali o del riso

 

 

 

 

 

 

Totale (A): …

B.   Scorte in magazzini piani

 

Camera n.

Camera n.

Camera n.

Superficie occupata …

Altezza …

… m2

… m

… m3

… m2

… m

… m3

… m2

… m

… m3

Rettifiche …

… m3

… m3

… m3

Volume …

… m3

… m3

… m3

Peso specifico …

… kg/hl

… kg/hl

… kg/hl

Peso totale

… tonnellate

… tonnellate

… tonnellate

Totale (B): …

Peso totale in magazzino: …

Differenza rispetto al peso contabile: …

In %: …

…, [data]

… (timbro e firma)

Controllore dell’organismo pagatore:

IV.   Carni bovine

1.

La selezione delle partite che si prevede di controllare corrisponde ad almeno il 5 % del quantitativo totale in giacenza all’intervento pubblico. La selezione viene effettuata prima della visita del magazzino in base ai dati contabili dell’organismo pagatore, ma non è comunicata all’ente assuntore.

2.

La verifica in loco della presenza delle partite selezionate e della loro composizione comporta per quanto riguarda le carni disossate:

l’identificazione delle partite e delle palette e la verifica del numero di cartoni,

la verifica del peso del 10 % delle palette o dei contenitori,

la verifica del peso del 10 % dei cartoni di ciascuna paletta pesata,

la verifica visiva del contenuto dei cartoni e dello stato di imballaggio di ciascun cartone.

La selezione delle palette deve tener conto dei differenti tipi di tagli immagazzinati.

3.

La descrizione delle partite sottoposte a ispezione fisica e dei difetti constatati è riportata nel verbale di controllo.

(1)  Regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione, dell’11 dicembre 2009, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda l’acquisto e la vendita di prodotti agricoli all’intervento pubblico (GU L 349 del 29.12.2009, pag. 1).


ALLEGATO III

OBBLIGHI E PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI ASSUNTORI CHE DEVONO ESSERE INSERITI NEI CONTRATTI DI AMMASSO STIPULATI TRA UN ORGANISMO PAGATORE E UN ENTE ASSUNTORE

(articolo 3)

L’ente assuntore è responsabile della buona conservazione dei prodotti oggetto di misure di intervento dell’Unione. Esso si fa carico delle conseguenze finanziarie risultanti dalla cattiva conservazione dei prodotti.

I.   QUALITÀ DEI PRODOTTI

In caso di deterioramento della qualità dei prodotti giacenti all’intervento a causa delle cattive condizioni di magazzinaggio o di condizioni di magazzinaggio inadeguate, le perdite sono imputate all’ente assuntore e vengono contabilizzate nei conti dell’ammasso pubblico come perdite dovute a deterioramento del prodotto causato dalle condizioni di magazzinaggio.

II.   QUANTITATIVI MANCANTI

1.

L’ente assuntore è responsabile di tutte le discrepanze rilevate tra i quantitativi immagazzinati e le indicazioni contenute nei resoconti sullo stato delle scorte trasmessi all’organismo pagatore.

2.

I quantitativi mancanti, qualora superino il/i limite/i di tolleranza applicabili a norma dell’articolo 4, dell’allegato II, punto B.III, paragrafo 2, e dell’allegato IV o previsti dalla normativa agricola settoriale, sono totalmente imputati all’ente assuntore come perdita non identificabile. Qualora contesti i quantitativi mancanti, l’ente assuntore può esigere che il prodotto sia pesato o misurato: in tal caso, le spese relative all’operazione sono a suo carico, salvo se risulti che i quantitativi dichiarati sono effettivamente presenti oppure che lo scarto non supera il limite o i limiti di tolleranza applicabili, nel qual caso le spese di pesatura o di misurazione sono imputate all’organismo pagatore.

I limiti di tolleranza previsti all’allegato II, punto B.III, paragrafo 2, si applicano fatte salve le altre tolleranze di cui al primo comma.

III.   DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI E DICHIARAZIONI MENSILI E ANNUALI

1.   Documenti giustificativi e dichiarazioni mensili

a)

I documenti relativi all’entrata, alla permanenza e all’uscita dei prodotti, che servono da base alla stesura dei conti annuali, devono essere in possesso dell’ente assuntore e contenere quantomeno i dati seguenti:

luogo di magazzinaggio (con indicazione, se del caso, della cella o cisterna),

quantitativo riportato dal mese precedente,

entrata e uscita di ciascuna partita,

scorte al termine del periodo considerato.

Detti documenti devono consentire un’identificazione certa dei quantitativi in giacenza in qualsiasi momento, tenuto conto in particolare degli acquisti e delle vendite già conclusi, ma riguardanti merci non ancora entrate o uscite dal magazzino.

b)

I documenti relativi all’entrata, alla permanenza e all’uscita dei prodotti sono trasmessi dall’ente assuntore all’organismo pagatore almeno una volta al mese sulla base di un riepilogo mensile dei quantitativi in giacenza e devono pervenire all’organismo pagatore anteriormente al giorno 10 del mese successivo a quello a cui si riferiscono.

c)

Un modello di riepilogo mensile dei quantitativi immagazzinati è riportato di seguito e messo a disposizione degli enti assuntori da parte degli organismi pagatori in formato elettronico.

Resoconto contabile mensile

Prodotti:

Ente assuntore:

Magazzino: N.:

Indirizzo:

Mese:

Partita

Descrizione

Quantità (kg, tonnellate, hl, cartoni, colli ecc.)

Data

Osservazioni

Entrata

Uscita

 

Quantitativi riportati

 

 

 

 

 

Quantitativi da riportare

 

 

 

(timbro e firma)

Luogo e data:

Nome:

2.   Dichiarazione annuale

a)

Un resoconto annuale sullo stato delle scorte è redatto dall’ente assuntore sulla base dei riepiloghi mensili di cui al punto 1 ed è trasmesso all’organismo pagatore al più tardi il 15 ottobre successivo alla chiusura dell’esercizio contabile.

b)

Il resoconto annuale sullo stato delle scorte contiene un riepilogo dei quantitativi immagazzinati, suddiviso per prodotto e per luogo di magazzinaggio e recante, per ciascun prodotto, i quantitativi in giacenza, i numeri delle partite (eccettuati i cereali), l’anno di inizio del magazzinaggio e chiarimenti circa le eventuali anomalie riscontrate.

c)

Un modello di riepilogo annuale dei quantitativi immagazzinati è riportato di seguito.

Esso è messo a disposizione degli enti assuntori da parte degli organismi pagatori in formato elettronico.

Resoconto annuale delle scorte

Prodotti:

Ente assuntore:

Magazzino: N.:

Indirizzo:

Anno:

Partita

Descrizione

Quantitativo e/o peso contabilizzati

Osservazioni

 

 

 

 

(timbro e firma)

Luogo e data:

Nome:

IV.   CONTABILITÀ DI MAGAZZINO INFORMATIZZATA E MESSA A DISPOSIZIONE DELLE INFORMAZIONI

Il contratto di ammasso pubblico concluso tra l’organismo pagatore e l’ente assuntore contiene disposizioni che permettono di garantire il rispetto della normativa dell’Unione.

Il contratto contiene, in particolare, i seguenti elementi:

la tenuta di una contabilità informatizzata delle scorte d’intervento,

la messa a disposizione diretta e immediata di un inventario permanente,

la messa a disposizione in qualsiasi momento dell’insieme dei documenti relativi all’entrata, alla permanenza e all’uscita dei prodotti immagazzinati nonché di tutti i documenti contabili e dei verbali redatti in applicazione del presente regolamento e detenuti dall’ente assuntore,

l’accesso permanente a tali documenti da parte del personale dell’organismo pagatore e della Commissione e di tutte le persone da essi debitamente autorizzate.

V.   FORMA E CONTENUTO DEI DOCUMENTI TRASMESSI ALL’ORGANISMO PAGATORE

La forma e il contenuto dei documenti di cui ai paragrafi 1 e 2 del punto III sono stabiliti alle condizioni e secondo le modalità definite all’articolo 104 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

VI.   CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI

I documenti giustificativi relativi a tutte le operazioni di ammasso pubblico sono conservati dall’ente assuntore per tutto il periodo previsto dalle norme adottate in virtù dell’articolo 104 del regolamento (UE) n. 1306/2013 per le procedure di liquidazione dei conti, fatte salve le disposizioni nazionali applicabili.


ALLEGATO IV

LIMITI DI TOLLERANZA

(articolo 4)

1.

I limiti di tolleranza, che coprono le perdite di quantità risultanti da normali operazioni di ammasso effettuate secondo le regole, sono fissati come segue per ciascun prodotto oggetto di una misura di ammasso pubblico:

cereali 0,2 %

risone, granturco 0,4 %

latte scremato in polvere 0,0 %

burro 0,0 %

carni bovine 0,6 %.

2.

La percentuale delle perdite ammesse per il disossamento delle carni bovine è fissata a 32 e si applica all’insieme dei quantitativi lavorati nel corso dell’esercizio contabile.

3.

I limiti di tolleranza di cui al paragrafo 1 sono fissati come percentuale del peso effettivo, senza imballaggio, delle quantità entrate in magazzino e prese in consegna nel corso dell’esercizio contabile, maggiorate delle quantità in giacenza all’inizio di tale esercizio.

Tali tolleranze si applicano all’atto dei controlli fisici delle scorte e sono calcolate, per ciascun prodotto, con riferimento a tutti i quantitativi immagazzinati dall’organismo pagatore.

Il peso effettivo in entrata e in uscita è calcolato detraendo dal peso accertato il peso forfettario d’imballaggio previsto nelle condizioni di entrata o, in assenza di tali condizioni, il peso medio degli imballaggi utilizzati dall’organismo pagatore.

4.

Il limite di tolleranza non copre le perdite in numero di imballaggi o di pezzi registrati.

5.

I quantitativi mancanti a seguito di furto o di altre perdite risultanti da cause identificabili non entrano nel calcolo dei limiti di tolleranza di cui ai paragrafi 1 e 2.

ALLEGATO V

Misure di cui all’articolo 10

1.

Regimi elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 73/2009 e, dal 2016, regimi elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013.

2.

Misure di sviluppo rurale ai sensi della parte II, titoli I e II, del regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione (1) e misure di sviluppo rurale di cui al titolo III, capo I, del regolamento (UE) n. 1305/2013.

(1)  Regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione, del 27 gennaio 2011, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale (GU L 25 del 28.1.2011, pag. 8).


ALLEGATO VI

Misure di cui all’articolo 14

1.

Ristrutturazione e riconversione dei vigneti a norma dell’articolo 46 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

2.

Vendemmia verde a norma dell’articolo 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

28.8.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 255/59


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 908/2014 DELLA COMMISSIONE

del 6 agosto 2014

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2, l’articolo 9, paragrafo 2, l’articolo 23, l’articolo 36, paragrafo 6, l’agricolo 46, paragrafi 5 e 6, l’articolo 50, paragrafo 2, l’articolo 53, paragrafo 1, l’articolo 57, paragrafo 2, l’articolo 62, paragrafo 2, l’articolo 66, paragrafo 4 e gli articoli 88, 104 e 114,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1306/2013 fissa le norme fondamentali sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, in particolare in merito al riconoscimento degli organismi pagatori e degli organismi di coordinamento, alle procedure di gestione finanziaria e di liquidazione dei conti, ai sistemi di controllo e alle sanzioni, compresi il controllo delle operazioni, le cauzioni e la trasparenza. Al fine di garantire il buon funzionamento e l’applicazione uniforme del nuovo quadro giuridico stabilito da tale regolamento, la Commissione è stata autorizzata ad adottare talune norme in tali settori. È opportuno che le nuove norme sostituiscano le corrispondenti disposizioni dei regolamenti (CE) n. 601/94 (2), (CE) n. 4/2004 (3), (CE) n. 883/2006 (4), (CE) n. 884/2006 (5), (CE) n. 885/2006 (6), (CE) n. 259/2008 (7) della Commissione e del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2012 (8) della Commissione. I regolamenti (CE) n. 883/2006, (CE) n. 884/2006, (CE) n. 885/2006 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2012 sono stati abrogati dal regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione (9). A fini di chiarezza e di certezza del diritto è necessario abrogare con il presente regolamento i regolamenti (CE) n. 601/94, (CE) n. 4/2004 e (CE) n. 259/2008.

(2)

Gli organismi pagatori possono essere riconosciuti solo se soddisfano determinati criteri minimi stabiliti a livello dell’Unione, come previsto dall’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014. Tali criteri di riconoscimento sono stabiliti nell’allegato I del regolamento delegato (UE) n. 907/2014. Occorre stabilire le norme relative alle procedure per il rilascio, il riesame e la revoca del riconoscimento degli organismi pagatori e degli organismi di coordinamento.

(3)

Gli Stati membri dovrebbero tenere gli organismi pagatori sotto supervisione costante. A tal fine essi dovrebbero istituire un sistema per lo scambio di informazioni per riferire e tenere informate le autorità competenti sui possibili casi di inadempienze. Per permettere agli Stati membri di gestire tali casi deve essere istituita una procedura che preveda l’obbligo di redigere un piano di interventi correttivi per rimediare alle carenze individuate entro un termine da stabilirsi. Per quanto riguarda la spesa effettuata dagli organismi pagatori il cui riconoscimento è mantenuto dagli Stati membri anche se non hanno attuato il piano di cui sopra entro il termine fissato, la Commissione dovrebbe avere la facoltà di decidere di perseguire le inadempienze attraverso la procedura di verifica di conformità di cui all’articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

(4)

A norma dell’articolo 7, paragrafo 3, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013 i soggetti incaricati dell’organismo pagatore riconosciuto devono redigere dichiarazioni di gestione riguardanti la completezza, l’esattezza e la veridicità dei conti e il corretto funzionamento dei sistemi di controllo interno, nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni. Occorre definire le regole per quanto riguarda il contenuto e il formato di tali dichiarazioni di gestione.

(5)

Occorre stabilire le norme per il funzionamento degli organismi di coordinamento di cui all’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e i compiti degli organismi di certificazione di cui all’articolo 9 del medesimo regolamento. Inoltre, al fine di garantire che le certificazioni e le relazioni redatte dagli organismi di certificazione siano utili alla Commissione nella procedura di liquidazione dei conti è necessario definirne il contenuto.

(6)

Per garantire la corretta gestione degli stanziamenti iscritti nel bilancio dell’Unione per il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (in seguito: «i fondi») è necessario che gli organismi pagatori tengano una contabilità separata, riservata esclusivamente ai pagamenti effettuati e alle entrate con destinazione specifica riscosse da ciascuno dei due fondi. A tale scopo, la contabilità tenuta dagli organismi pagatori deve indicare distintamente, per ciascuno dei due fondi, le spese sostenute e rispettivamente le entrate a destinazione specifica riscosse, a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, e degli articoli 5 e 43 del regolamento (UE) n. 1306/2013, e permettere di collegare tali spese ed entrate con le risorse finanziarie messe a loro disposizione dal bilancio dell’Unione.

(7)

La politica agricola comune è finanziata in euro, anche se gli Stati membri che non hanno adottato l’euro sono autorizzati a effettuare i pagamenti ai beneficiari nella loro moneta nazionale. Al fine di permettere il consolidamento delle spese e delle entrate, è quindi necessario prevedere che gli organismi pagatori interessati debbano essere in grado di fornire i dati relativi alle spese ed alle entrate sia in euro che nella moneta nella quale le stesse sono state sostenute o riscosse.

(8)

Le spese cofinanziate dal bilancio unionale e dai bilanci nazionali per il sostegno dello sviluppo rurale nell’ambito del FEASR si basano su programmi stabiliti per misura, per tasso di contributo specifico e per aspetto specifico. Conformemente al principio della sana gestione finanziaria, è opportuno che tali spese siano monitorate e contabilizzate su questa base in modo che tutte le operazioni possano essere identificate per programma, misura, tasso di contributo specifico e aspetto specifico. In questo modo può essere verificata la corrispondenza tra le spese effettuate e le risorse finanziarie con destinazione specifica. In questo contesto occorre specificare gli elementi di cui devono tener conto gli organismi pagatori. In particolare, gli organismi pagatori devono indicare chiaramente nei conti l’origine delle risorse finanziarie, pubbliche e dell’Unione, con riferimento al finanziamento realizzato. Inoltre, gli importi che devono essere recuperati presso i beneficiari e gli importi già recuperati devono essere identificati e presentati con riferimento all’operazione originaria.

(9)

Gli Stati membri mobilitano le risorse per finanziare le spese del FEAGA di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 prima che la Commissione finanzi tali spese sotto forma di rimborsi mensili delle spese sostenute. In alternativa, gli Stati membri ricevono pagamenti anticipati sulla spesa del FEASR, i quali vengono successivamente liquidati nell’ambito della liquidazione contabile annuale di cui all’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013. Per garantire una corretta gestione dei flussi finanziari, è opportuno che gli Stati membri raccolgano, ai fini dei rimborsi mensili, le informazioni necessarie per dimostrare la completezza, l’esattezza e la veridicità delle spese effettuate e le tengano a disposizione della Commissione o le trasmettano periodicamente a quest’ultima man mano che si procede all’esecuzione delle spese e delle entrate suddette. Tali informazioni devono essere trasmesse da parte degli Stati membri alla Commissione secondo una periodicità adeguata alle modalità di gestione di ciascuno dei fondi. La trasmissione delle informazioni con questa periodicità lascia impregiudicato l’obbligo per gli Stati membri di tenere a disposizione della Commissione le informazioni complete raccolte in modo da permettere un controllo adeguato delle spese.

(10)

Gli obblighi generali relativi alla tenuta dei conti degli organismi pagatori riguardano i dati necessari per la gestione e il monitoraggio dei fondi dell’Unione. Tuttavia, questi obblighi non coprono i requisiti relativi al rimborso delle spese, né i dati dettagliati che devono essere forniti alla Commissione per ottenere detti rimborsi. Occorre quindi precisare quali sono le informazioni e i dati relativi alle spese a carico dei fondi che devono essere trasmessi periodicamente alla Commissione. Le informazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione devono permettere a quest’ultima di utilizzare direttamente e nel modo più efficace possibile le informazioni che le sono trasmesse per la gestione dei conti dei fondi, nonché per i relativi pagamenti. Per raggiungere questo obiettivo occorre prevedere che la messa a disposizione e la trasmissione di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione avvengano per via elettronica.

(11)

A norma dell’articolo 102, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del regolamento (UE) n. 1306/2013, per le misure relative ad operazioni finanziate dai fondi devono essere trasmesse alla Commissione le dichiarazioni di spesa, che valgono anche come domanda di pagamento, corredate delle informazioni richieste. Per permettere agli Stati membri e agli organismi pagatori di predisporre dette dichiarazioni di spesa secondo norme armonizzate e consentire alla Commissione di prendere in considerazione le domande di pagamento, occorre determinare le condizioni secondo cui dette spese possono essere imputate ai bilanci rispettivi del FEAGA e del FEASR. Tali condizioni devono specificare le norme applicabili alla contabilizzazione delle spese e delle entrate, in particolare delle entrate con destinazione specifica, e delle eventuali rettifiche da effettuare, nonché alla loro dichiarazione materiale.

(12)

Quando, sulla base delle dichiarazioni di spesa ricevute dagli Stati membri nell’ambito del FEAGA, l’importo globale degli impegni anticipati che potrebbero essere autorizzati ai sensi dell’articolo 170, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), supera il 75 % del totale degli stanziamenti dell’esercizio in corso, la Commissione è tenuta a ridurre gli importi suddetti. Conformemente al principio della sana gestione finanziaria, è opportuno ripartire tale riduzione in maniera proporzionale tra tutti gli Stati membri, sulla base delle dichiarazioni di spesa da essi trasmesse. Ai fini di un’equa ripartizione degli stanziamenti disponibili tra gli Stati membri, è opportuno disporre che i pagamenti mensili nell’ambito del FEAGA siano ridotti di una percentuale, fissata per capitolo, delle dichiarazioni di spesa trasmesse da ciascuno Stato membro e che il saldo non utilizzato nel corso di un dato mese sia riassegnato nell’ambito delle decisioni della Commissione relative ai pagamenti mensili successivi.

(13)

È opportuno che la Commissione, dopo avere deciso i pagamenti mensili, metta a disposizione degli Stati membri le risorse finanziarie necessarie alla copertura delle spese a carico dei fondi, secondo modalità pratiche e condizioni che occorre determinare sulla base delle informazioni comunicate alla Commissione dagli Stati membri e dei sistemi informatici istituiti dalla Commissione.

(14)

Una condizione per ottenere il rimborso delle spese per l’intervento pubblico sostenute dagli organismi pagatori è che tali organismi inseriscano nelle dichiarazioni di spesa i valori e gli importi registrati nella contabilità nel corso del mese successivo al mese a cui si riferiscono le operazioni di ammasso pubblico. Per garantire il corretto svolgimento della procedura di rimborso occorre specificare in che modo devono essere trasmesse alla Commissione tali informazioni, che sono necessarie per calcolare i costi e le spese.

(15)

A norma dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014, la contabilità delle scorte pubbliche detenute nell’ambito dell’intervento deve permettere non solo di stabilire l’importo del finanziamento dell’Unione versato, ma anche di conoscere la reale situazione delle scorte di intervento. È opportuno prevedere a tal fine che gli organismi pagatori tengano una contabilità di magazzino distinta dai conti finanziari, comprensiva degli elementi necessari per il controllo delle scorte e per la gestione finanziaria delle spese e delle entrate generate dalle misure di intervento pubblico.

(16)

Per quanto riguarda le misure relative all’ammasso pubblico, gli organismi pagatori hanno l’obbligo di contabilizzare gli elementi relativi ai quantitativi, ai valori e a determinate medie. Esistono tuttavia circostanze in cui determinate operazioni e spese non dovrebbero essere contabilizzate oppure dovrebbero esserlo in applicazione di norme specifiche. Per garantire parità di trattamento e assicurare la tutela degli interessi finanziari dell’Unione occorre precisare le suddette circostanze e, se del caso, le modalità di contabilizzazione delle operazioni e delle spese.

(17)

La data di registrazione nella contabilità delle varie voci di spesa e di entrata inerenti alle misure di intervento sotto forma di ammasso pubblico dipende dalla natura delle operazioni a cui si riferiscono e può essere stabilita nell’ambito della normativa agricola settoriale pertinente. In questo contesto è necessario adottare una norma generale che specifica i vari elementi da contabilizzare alla data in cui ha luogo l’operazione materiale che scaturisce dalla misura di intervento e i casi particolari da prendere in considerazione.

(18)

Conformemente al principio della sana gestione finanziaria è opportuno che gli Stati membri forniscano alla Commissione le previsioni degli importi che restano da finanziare dal FEASR per un dato esercizio finanziario agricolo e le stime del fabbisogno di finanziamento per l’esercizio finanziario successivo. Per permettere alla Commissione di adempiere i suoi obblighi, è opportuno che tali informazioni le siano trasmesse con sufficiente anticipo e in ogni caso due volte all’anno, entro il 31 gennaio ed entro il 31 agosto.

(19)

In conformità all’articolo 36, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1306/2013 è necessario fissare i termini per la preparazione delle dichiarazioni di spesa relative a operazioni contemplate dal FEASR. Tenuto conto delle specificità delle norme contabili applicate per il FEASR, dell’utilizzo di un prefinanziamento e del finanziamento delle misure per anno civile, occorre adottare disposizioni perché le spese siano dichiarate secondo una periodicità adeguata a tali condizioni specifiche.

(20)

Gli scambi di informazioni e di documenti tra gli Stati membri e la Commissione, nonché la messa a disposizione e la trasmissione di informazioni alla Commissione da parte degli Stati membri avvengono di norma per via elettronica. Per migliorare e generalizzare tali scambi di informazioni relative ai fondi, in virtù del regolamento (CE) n. 883/2006 sono stati istituiti sistemi informatici. È opportuno continuare a usare questi sistemi e perfezionarli dopo averne informato gli Stati membri attraverso il comitato dei fondi agricoli.

(21)

Le modalità di trattamento delle informazioni mediante tali sistemi informatici nonché la forma ed il contenuto dei documenti da trasmettere in applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 richiedono adattamenti frequenti per tenere conto dell’evoluzione della normativa applicabile o delle esigenze legate alla gestione. È altresì necessario stabilire regole uniformi per la presentazione dei pertinenti documenti che devono essere forniti dagli Stati membri. Per conseguire tali obiettivi e al fine di semplificare le procedure e rendere immediatamente operativi i sistemi informatici di cui trattasi, è opportuno che la forma ed il contenuto dei documenti siano definiti sulla base di modelli e protocolli standardizzati, al cui adattamento e aggiornamento provvederà la Commissione previa informazione del comitato dei fondi agricoli.

(22)

A norma dell’articolo 58 del regolamento (UE) n. 1306/2013 gli Stati membri sono responsabili, attraverso i loro organismi pagatori, della gestione e del controllo delle spese dei fondi. I dati relativi alle operazioni finanziarie dovrebbero quindi essere comunicati o inseriti nei sistemi informatici ed essere aggiornati, sotto la responsabilità degli organismi pagatori, dagli stessi organismi pagatori o dagli organismi ai quali questa funzione è stata delegata, se necessario tramite l’organismo di coordinamento riconosciuto.

(23)

Per alcuni documenti o alcune dichiarazioni, previsti dall’articolo 102, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, o per gli atti adottati dalla Commissione ai fini di tale articolo, è necessaria la firma di una persona autorizzata o l’accordo di una persona in una o più fasi della procedura. I sistemi informatici realizzati per la trasmissione di detti documenti dovrebbero in tali casi permettere di identificare ogni persona in modo inequivocabile ed offrire garanzie ragionevoli di inalterabilità del contenuto dei documenti, anche nelle diverse fasi della procedura. Ciò dovrebbe essere garantito in particolare per le dichiarazioni di spesa e per la dichiarazione di gestione acclusa ai conti annuali, di cui all’articolo 102, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto iii), del regolamento (UE) n. 1306/2013, e per i documenti trasmessi per via elettronica nell’ambito di tali procedure.

(24)

A norma dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1306/2013 gli Stati membri sono responsabili, attraverso i loro organismi pagatori, del recupero dei pagamenti indebitamente versati, maggiorati di interessi. Per garantire un’applicazione efficace e corretta di tali disposizioni è opportuno stabilire norme armonizzate relative agli interessi applicabili al recupero delle somme indebitamente versate. Fatto salvo il disposto dell’articolo 54, paragrafo 3, primo comma, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1306/2013 gli Stati membri possono adempiere in vari modi l’obbligo di recuperare gli importi indebitamente versati. Fatte salve eventuali altre misure di esecuzione previste dalla normativa nazionale, un metodo efficace e poco oneroso per procedere al recupero di crediti è quello di dedurre gli importi da recuperare dai futuri pagamenti a favore del debitore, una volta che il debito sia stato accertato in conformità alla legislazione nazionale. Dovrebbe pertanto essere obbligatorio per gli Stati membri applicare questo metodo di recupero dei crediti e occorre stabilire condizioni comuni per la sua applicazione.

(25)

Occorre disciplinare in dettaglio la procedura di liquidazione dei conti di cui all’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e la procedura di verifica di conformità di cui all’articolo 52 dello stesso regolamento, introducendo un meccanismo in virtù del quale gli importi risultanti possano essere, a seconda dei casi, detratti dai o aggiunti ai pagamenti successivi versati dalla Commissione agli Stati membri.

(26)

Per quanto riguarda la procedura di liquidazione contabile prevista dall’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013, è necessario specificare il contenuto dei conti annuali degli organismi pagatori e stabilire una data per la trasmissione di detti conti e di altri documenti pertinenti alla Commissione. Deve inoltre essere precisato il periodo durante il quale gli organismi pagatori devono tenere a disposizione della Commissione i giustificativi relativi a tutte le spese e le entrate con destinazione specifica. È inoltre opportuno specificare che la forma e il contenuto delle informazioni contabili che gli organismi pagatori sono tenuti a trasmettere alla Commissione sono definiti da quest’ultima.

(27)

Per garantire che nei casi ordinari la procedura di verifica di conformità si concluda entro un periodo di tempo ragionevole è opportuno fissare scadenze specifiche per le diverse fasi della procedura che devono essere rispettate sia dalla Commissione che dagli Stati membri. Nello stesso tempo, tuttavia, è opportuno dare alla Commissione la possibilità di prorogare dette scadenze se la proroga è resa necessaria dalla complessità del caso in esame. La procedura di verifica di conformità dovrebbe dare agli Stati membri il diritto al procedimento in contraddittorio e permettere una corretta valutazione delle informazioni necessarie per stabilire il rischio derivante per i fondi.

(28)

In virtù dell’articolo 59, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013 gli Stati membri sono tenuti a garantire un livello minimo di controlli in loco necessari ai fini di un’efficiente gestione del rischio. Tuttavia, gli Stati membri sono autorizzati, sotto la loro responsabilità, a ridurre tale livello minimo di controlli in loco se hanno riscontrato il corretto funzionamento dei lori sistemi di gestione e di controllo e se i tassi di errore si mantengono a un livello accettabile. Se da una parte i livelli minimi necessari per i controlli in loco devono essere fissati dalla legislazione settoriale agricola, dall’altra occorre fissare norme orizzontali sulla possibilità di ridurre il livello minimo di controlli in loco applicabile a tutte le misure finanziate dai fondi, insieme alle condizioni da rispettare. Oltre a tali norme orizzontali, la legislazione settoriale agricola può prevedere norme aggiuntive.

(29)

È inoltre opportuno stabilire norme relative all’esecuzione, a cura degli Stati membri, dei controlli delle operazioni previsti all’articolo 80 del regolamento (UE) n. 1306/2013, in particolare per quanto riguarda la selezione delle imprese, le percentuali e il calendario dei controlli.

(30)

In conformità con il titolo V, capo III, del regolamento (UE) n. 1306/2013 sul controllo delle operazioni, gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione una serie di comunicazioni. Poiché la standardizzazione della forma e del contenuto di tali comunicazioni ne agevola l’uso e garantisce un approccio uniforme, è opportuno adottare modalità di applicazione riguardo a tale forma e contenuto. Inoltre, occorre stabilire norme relative alla conservazione dei documenti commerciali, alle azioni comuni che richiedono un’assistenza reciproca previste dall’articolo 83 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e ai servizi speciali di cui all’articolo 85 del medesimo regolamento.

(31)

Il regolamento delegato (UE) n. 907/2014 stabilisce norme che integrano il quadro normativo applicabile alle cauzioni, in particolare in merito all’obbligo di costituire una cauzione, alle condizioni applicabili alle cauzioni, come pure in merito alla costituzione, allo svincolo e all’incameramento delle cauzioni. Per garantire un’applicazione uniforme di tali norme occorre adottare disposizioni relative alla forma e alle procedure di costituzione e di svincolo di una cauzione, come pure allo scambio di informazioni e alle comunicazione necessarie a tal fine.

(32)

In conformità con il titolo VII, capo IV, del regolamento (UE) n. 1306/2013 sulla trasparenza, gli Stati membri sono tenuti a pubblicare annualmente i beneficiari di stanziamenti dei fondi e, tra l’altro, gli importi percepiti da ciascun beneficiario nell’ambito di ciascuno dei due fondi. A tal fine e conformemente all’articolo 111 del regolamento (UE) n. 1306/2013 occorre stabilire la forma di tale pubblicazione. Tale pubblicazione non deve andare al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi di trasparenza perseguiti.

(33)

La pubblicazione deve essere conforme alle informazioni detenute dagli organismi pagatori nei loro registri e deve riguardare i pagamenti percepiti nel corso dell’esercizio finanziario precedente. Le informazioni devono essere presentate al pubblico in maniera chiara, armonizzata e interrogabile entro il 31 maggio.

(34)

A norma dell’articolo 111, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del regolamento (UE) n. 1306/2013 devono essere pubblicati gli importi dei pagamenti percepiti dal beneficiario corrispondenti ad ogni misura finanziata dai fondi. Tuttavia, per garantire il rispetto dell’obbligo di cui all’articolo 112 del medesimo regolamento, è necessario anche stabilire la soglia al di sotto della quale il nome dei beneficiari non sarà pubblicato.

(35)

A norma dell’articolo 111, paragrafo 1, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013 nella pubblicazione dei beneficiari dei fondi è necessario indicare il comune di residenza o di registrazione del beneficiario. Questa informazione deve essere disponibile anche per i beneficiari che sono persone fisiche e il cui nome non è pubblicato in applicazione dell’articolo 112 del medesimo regolamento. Tuttavia, per i casi in cui, a causa del numero limitato di beneficiari residenti o registrati in un dato comune, la pubblicazione del nome del comune avrebbe come conseguenza l’identificazione della persona fisica del beneficiario, occorre prevedere disposizioni che consentano di evitare violazioni sproporzionate e non necessarie della vita privata.

(36)

È opportuno che la pubblicazione delle informazioni sia realizzata su Internet per mezzo di uno strumento di ricerca in modo da dare ad un vasto pubblico la possibilità di consultarle. Lo strumento di ricerca dovrà permettere di compiere la ricerca in base a determinati criteri ed è opportuno che i risultati siano presentati in forma facilmente accessibile.

(37)

Per rispettare gli obblighi vigenti in materia di protezione dei dati appare opportuno che i beneficiari dei fondi siano informati in anticipo della pubblicazione dei dati che li riguardano. Tale informazione deve essere fornita ai beneficiari tramite i moduli di domanda di aiuto oppure al momento della raccolta dei dati. Per quanto riguarda le spese sostenute negli esercizi finanziari 2014 e 2015, nella misura in cui le informazioni relative ai beneficiari non siano disponibili al momento della raccolta dei dati personali è comunque necessario che i beneficiari siano informati entro un periodo di tempo ragionevole prima dell’effettiva pubblicazione dei loro dati.

(38)

Per facilitare l’accesso del pubblico ai dati pubblicati è opportuno che gli Stati membri creino siti Internet contenenti le informazioni relative ai beneficiari dei fondi e le soglie di cui all’articolo 112 del regolamento (UE) n. 1306/2013. Tenendo conto delle diverse strutture organizzative negli Stati membri, è opportuno che i medesimi provvedano alla designazione degli organismi a cui affidano il compito di creare e gestire il sito Internet unico e di pubblicare i dati. è opportuno che la Commissione crei un sito Internet contenente i link ai siti degli Stati membri.

(39)

È opportuno che l’articolo 10 del presente regolamento si applichi alle spese sostenute e alle entrate con destinazione specifica riscosse dagli Stati membri a partire dal 16 ottobre 2014 in modo da consentire di proseguire le comunicazioni da trasmettere nello stesso esercizio finanziario.

(40)

Per garantire la coerenza del trattamento delle procedure di verifica di conformità in corso, le scadenze fissate all’articolo 34, paragrafi 3 e 4, del presente regolamento non dovrebbero applicarsi alle procedure con riferimento alle quali la comunicazione di cui all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 885/2006 è trasmessa anteriormente al 1o gennaio 2015.

(41)

Poiché il titolo VII, capo IV, del regolamento (UE) n. 1306/2013 sulla trasparenza si applica ai pagamenti effettuati a decorrere dall’esercizio finanziario 2014, è opportuno che le disposizioni pertinenti del presente regolamento si applichino a tali pagamenti.

(42)

Affinché gli Stati membri dispongano di un periodo sufficiente per l’attuazione, è opportuno che le informazioni trasmesse conformemente alle colonne V1 e V2 dell’allegato II siano fornite a partire dall’esercizio finanziario 2016.

(43)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei fondi agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

ORGANISMI PAGATORI E ALTRI ORGANISMI

Articolo 1

Procedura per il riconoscimento degli organismi pagatori

1.   Gli Stati membri designano un’autorità a livello ministeriale competente per:

a)

il rilascio, il riesame e la revoca del riconoscimento degli organismi pagatori;

b)

l’esecuzione dei compiti affidati all’autorità competente in virtù del presente capo.

2.   L’autorità competente decide con un atto formale in merito al rilascio o, previo riesame, alla revoca del riconoscimento di un organismo pagatore in esito all’esame dei criteri di riconoscimento figuranti nell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 («i criteri di riconoscimento»). L’autorità competente informa immediatamente la Commissione dei riconoscimenti o delle loro revoche.

3.   L’autorità competente designa un organismo di audit e lo incarica di eseguire un esame (riesame pre-riconoscimento) prima della concessione del riconoscimento. L’organismo di audit è un’autorità di revisione contabile, oppure un altro organismo pubblico o privato, o un’unità organizzativa di un’autorità, in possesso delle qualifiche, competenze e capacità necessarie per effettuare revisioni. L’organismo di audit è indipendente dall’organismo pagatore oggetto del riconoscimento.

L’esame (riesame pre-riconoscimento) che l’organismo di audit conduce comprende in particolare:

a)

le procedure e i sistemi posti in essere per l’autorizzazione e l’esecuzione dei pagamenti,

b)

la suddivisione delle mansioni e l’adeguatezza del controllo interno ed esterno per quanto riguarda le operazioni finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), in appresso denominati «i fondi»;

c)

in quale misura le procedure e i sistemi posti in essere sono idonei a tutelare il bilancio dell’Unione, incluse le misure antifrode basate sul rischio;

d)

la sicurezza dei sistemi informatici;

e)

la tenuta dei registri contabili.

L’organismo di audit elabora una relazione che descrive dettagliatamente il lavoro svolto e i relativi risultati e indica se a suo giudizio l’organismo pagatore soddisfa i criteri di riconoscimento. La relazione è consegnata all’autorità competente la quale rilascia l’atto di riconoscimento se ritiene che l’organismo pagatore soddisfi i criteri di riconoscimento.

4.   Se ritiene che l’organismo pagatore non soddisfi i criteri per il riconoscimento, l’autorità competente lo informa delle specifiche condizioni che è tenuto a rispettare per ottenere il riconoscimento.

In attesa che vengano attuate le modifiche necessarie per soddisfare tali condizioni specifiche, il riconoscimento può essere accordato a titolo provvisorio per un periodo da fissare in funzione della gravità dei problemi riscontrati, ma comunque non superiore a 12 mesi. In casi debitamente giustificati, la Commissione, su richiesta dello Stato membro interessato, può concedere una proroga di tale periodo.

5.   Le informazioni di cui all’articolo 102, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013 sono comunicate immediatamente dopo il primo riconoscimento dell’organismo pagatore e, in ogni caso, prima che qualunque spesa sostenuta da tale organismo sia addebitata ai fondi. Tali informazioni sono corredate da dichiarazioni e documenti concernenti:

a)

le attribuzioni dell’organismo pagatore;

b)

la ripartizione delle responsabilità tra i dipartimenti dell’organismo pagatore;

c)

i rapporti dell’organismo pagatore con altri enti, pubblici o privati, responsabili dell’esecuzione delle misure in forza delle quali l’organismo pagatore imputa le spese ai fondi;

d)

le procedure di ricevimento, verifica e approvazione delle domande e di autorizzazione, pagamento e registrazione delle spese;

e)

le disposizioni relative alla sicurezza dei sistemi informatici;

f)

la relazione del riesame pre-riconoscimento effettuato dall’organismo di audit di cui al paragrafo 3.

6.   La Commissione comunica al comitato dei fondi agricoli gli organismi pagatori riconosciuti in ciascuno degli Stati membri.

Articolo 2

Riesame del riconoscimento

1.   L’autorità competente esercita una costante supervisione sugli organismi pagatori che ricadono sotto la sua responsabilità, in particolare sulla base delle certificazioni e delle relazioni redatte dall’organismo di certificazione di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e tiene sotto sorveglianza le eventuali lacune constatate.

Ogni tre anni, l’autorità competente invia una relazione scritta alla Commissione sulle attività di supervisione degli organismi pagatori e sul monitoraggio delle loro attività. La relazione indica se gli organismi pagatori continuano a soddisfare i criteri per il riconoscimento e comprende una sintesi dei provvedimenti presi per porre rimedio alle carenze constatate. L’autorità competente conferma se un organismo pagatore che ricade sotto la sua responsabilità continua a soddisfare i criteri di riconoscimento.

2.   Gli Stati membri istituiscono un sistema per garantire che ogni informazione indicante che un organismo pagatore non soddisfa i criteri di riconoscimento sia sollecitamente comunicata all’autorità competente.

3.   Se ha accertato che un organismo pagatore non rispetta più uno o più criteri di riconoscimento di modo che ne risulta compromessa la capacità eseguire i compiti ad esso affidati in virtù dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014, l’autorità competente sottopone immediatamente a verifica il riconoscimento dell’organismo pagatore. Detta autorità stabilisce un piano che prevede interventi e scadenze per porre rimedio alle lacune accertate entro un periodo da determinare in funzione della gravità del problema, ma comunque non superiore a 12 mesi dalla data in cui il riconoscimento è sottoposto a verifica. In casi debitamente giustificati, la Commissione, su richiesta dello Stato membro interessato, può concedere una proroga di tale periodo.

4.   L’autorità competente informa la Commissione della propria decisione di sottoporre a verifica il riconoscimento dell’organismo pagatore, del piano stabilito a norma del paragrafo 3 e, successivamente, dei progressi compiuti nell’attuazione del piano.

5.   In caso di revoca del riconoscimento, l’autorità competente riconosce sollecitamente un altro organismo pagatore che soddisfa le condizioni previste dall’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 per garantire che i pagamenti ai beneficiari non vengano interrotti.

6.   Se ritiene che l’autorità competente non abbia ottemperato al proprio obbligo di stabilire un piano per porre rimedio alle lacune accertate, come previsto dal paragrafo 3, o che l’organismo pagatore continui a essere riconosciuto pur non avendo attuato integralmente tale piano entro il periodo previsto, la Commissione chiede all’autorità competente di revocare il riconoscimento a tale organismo pagatore a meno che non siano effettuate le modifiche necessarie entro un periodo che la Commissione stessa stabilisce in funzione della gravità del problema. In tali circostanze la Commissione può decidere di perseguire le lacune nell’ambito della verifica di conformità di cui all’articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Articolo 3

Dichiarazione di gestione

1.   La dichiarazione di gestione di cui all’articolo 7, paragrafo 3, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013 è redatta entro un termine che permetta all’organismo di certificazione di esprimere il parere di cui all’articolo 9, paragrafo 1, dello stesso regolamento.

La dichiarazione di gestione è presentata utilizzando il modello riportato nell’allegato I del presente regolamento e può essere corredata di riserve finalizzate a quantificare l’impatto finanziario potenziale. Se contiene riserve, la dichiarazione include un piano di azioni correttive corredato di un calendario preciso di attuazione.

2.   La dichiarazione di gestione si basa su un’effettiva supervisione del sistema di gestione e di controllo messo in atto durante tutto l’anno.

Articolo 4

Organismo di coordinamento

1.   L’organismo di coordinamento di cui all’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 funge da unico interlocutore della Commissione per conto dello Stato membro interessato per tutte le questioni relative ai fondi per quanto riguarda:

a)

la divulgazione delle informazioni e delle linee guida relative alle funzioni e alle operazioni degli organismi pagatori presso gli organismi pagatori stessi e gli altri organismi responsabili dell’attuazione di tali linee guida, come pure la promozione dell’applicazione armonizzata delle stesse;

b)

la comunicazione alla Commissione delle informazioni di cui agli articoli 7 e 102 del regolamento (UE) n. 1306/2013;

c)

la messa a disposizione della Commissione di tutti i dati contabili necessari a fini statistici e di controllo.

2.   L’organismo pagatore può svolgere il ruolo di organismo di coordinamento, purché le due funzioni siano nettamente distinte.

3.   Nell’espletamento dei suoi compiti l’organismo di coordinamento può avvalersi, a norma delle disposizioni nazionali, di altri organi o servizi amministrativi, in particolare a carattere contabile o tecnico.

4.   La riservatezza, l’integrità e la disponibilità di tutti i dati informatizzati in possesso dell’organismo di coordinamento sono garantite da misure adeguate alla struttura amministrativa, al personale e all’ambiente tecnologico dei singoli organismi di coordinamento. L’impegno finanziario e tecnologico deve essere proporzionato ai rischi effettivi.

5.   Le informazioni di cui all’articolo 102, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013 sono comunicate immediatamente dopo il primo riconoscimento dell’organismo di coordinamento e, in ogni caso, prima che qualunque spesa sostenuta da tale organismo sia addebitata ai fondi. Esse sono corredate dell’atto di riconoscimento dell’organismo e di informazioni circa le modalità amministrative, contabili e di controllo interno relative al suo funzionamento.

Articolo 5

Certificazione

1.   L’autorità competente designa l’organismo di certificazione di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

2.   L’organismo di certificazione organizza i suoi lavori in modo efficace ed efficiente e svolge i controlli entro termini appropriati tenendo conto della natura e del calendario delle operazioni relative all’esercizio finanziario in esame.

3.   Il parere che l’organismo di certificazione è tenuto a fornire in conformità dell’articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1306/2013 è stilato ogni anno.

Tale parere è basato sull’attività di audit da svolgere in conformità degli articoli 6 e 7 del presente regolamento.

4.   L’organismo di certificazione stende una relazione delle risultanze. Nella relazione sono prese in considerazione anche le funzioni delegate. La relazione indica se, nel periodo a cui essa si riferisce:

a)

l’organismo pagatore ha soddisfatto i criteri per il riconoscimento;

b)

le procedure applicate dall’organismo pagatore hanno offerto adeguate garanzie per quanto riguarda la conformità delle spese imputate ai fondi alle norme dell’Unione, garantendo la regolarità e la legalità delle operazioni sottostanti, e se sono state rispettate le raccomandazioni di migliorie eventualmente impartite;

c)

i conti annuali di cui all’articolo 29 del presente regolamento sono stati tenuti in conformità con i libri e registri contabili dell’organismo pagatore;

d)

le dichiarazioni di spesa e delle operazioni d’intervento sono state registrazioni veritiere, esatte e complete delle operazioni imputate ai fondi;

e)

gli interessi finanziari dell’Unione sono stati debitamente tutelati per quanto riguarda gli anticipi pagati, le garanzie ottenute, le scorte d’intervento e gli importi da percepire.

La relazione è corredata di informazioni sul numero e sulle qualifiche del personale che ha svolto l’audit, sul lavoro compiuto, sul numero di operazioni esaminate, sui livelli di rappresentatività e attendibilità ottenuti, sulle carenze riscontrate e sulle raccomandazioni di eventuali migliorie, nonché sulle operazioni svolte dall’organismo di certificazione e da altri organismi di revisione contabile, sia esterni che interni all’organismo pagatore, da cui l’organismo di certificazione abbia integralmente o parzialmente ricavato elementi di verifica in materia.

Articolo 6

Principi di audit

1.   L’audit di certificazione è svolto in conformità degli standard riconosciuti a livello internazionale in materia di audit.

2.   L’organismo di certificazione predispone una strategia di audit che fissa il campo di applicazione, il calendario e la direzione dell’audit di certificazione, le metodologie di audit e di campionamento utilizzate. Per ogni esercizio finanziario esaminato è elaborato un piano di audit in base al rischio stimato per l’audit. L’organismo di certificazione trasmette alla Commissione, su sua richiesta, la strategia di audit e il piano di audit.

3.   Il livello ragionevole di affidabilità dell’audit che le verifiche di audit devono raggiungere si ottiene valutando il sistema di controllo, incluse le verifiche sostanziali e di conformità delle spese, costituito da test di dettaglio e procedure analitiche.

4.   La Commissione stabilisce orientamenti contenenti in particolare:

a)

ulteriori chiarimenti e linee guida circa l’audit di certificazione da eseguire;

b)

la determinazione del livello ragionevole di affidabilità dell’audit che le verifiche di audit devono raggiungere.

Articolo 7

Metodologie di audit

1.   Le metodologie di audit pertinenti per l’audit di certificazione sono definite nella strategia di audit di cui all’articolo 6, paragrafo 2.

2.   Per realizzare gli obiettivi dell’audit e fornire il parere di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013, le tappe dell’audit comprendono audit dei sistemi, verifiche sostanziali e la verifica delle riconciliazioni delle dichiarazioni finanziarie e di gestione.

3.   La verifica sostanziale delle spese comprende la verifica della legalità e della regolarità delle operazioni sottostanti a livello dei beneficiari finali. A tal fine l’organismo di certificazione può accompagnare l’organismo pagatore quando questo effettua i controlli in loco di secondo livello. L’organismo di certificazione non può accompagnare l’organismo pagatore quando questo effettua i controlli in loco iniziali, tranne nelle situazioni in cui sarebbe materialmente impossibile ri-verificare il controllo iniziale effettuato dall’organismo pagatore. Per quanto riguarda le verifiche sostanziali, gli organismi di certificazione possono usare un approccio integrato di campionamento.

4.   La Commissione stabilisce ulteriori condizioni e linee guida per la definizione delle procedure di audit, l’integrazione dei campioni, la pianificazione e l’esecuzione delle ri-verifiche in loco delle operazioni nel quadro degli orientamenti previsti all’articolo 6, paragrafo 4.

CAPO II

GESTIONE FINANZIARIA DEI FONDI

SEZIONE 1

Disposizioni generali

Articolo 8

Contabilità degli organismi pagatori

1.   Ogni organismo pagatore tiene una contabilità riservata esclusivamente all’imputazione delle spese e delle entrate di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e agli articoli 5 e 43 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e all’utilizzazione dei mezzi finanziari messi a sua disposizione per il pagamento delle spese corrispondenti. Tale contabilità permette di distinguere e fornire separatamente i dati finanziari per il FEAGA e per il FEASR.

2.   Gli organismi pagatori degli Stati membri che non hanno adottato l’euro tengono una contabilità in cui sono indicati gli importi espressi nella moneta nella quale le spese e le entrate sono state sostenute o riscosse. Tuttavia, per permettere il consolidamento del totale delle spese sostenute e delle entrate riscosse, essi devono essere in grado di fornire i dati corrispondenti in moneta nazionale e in euro.

3.   Per quanto riguarda il FEASR, ogni organismo pagatore designato per un programma di sviluppo rurale tiene una contabilità che permette di identificare tutte le operazioni per programma e per misura. In tale contabilità figurano in particolare:

a)

l’importo della spesa pubblica e l’importo del contributo dell’Unione pagati per ogni operazione;

b)

gli importi da recuperare presso i beneficiari per le irregolarità o le negligenze constatate;

c)

gli importi recuperati, con identificazione dell’operazione di origine.

SEZIONE 2

Contabilità FEAGA

Articolo 9

Messa a disposizione delle informazioni da parte degli Stati membri

Gli Stati membri raccolgono e tengono a disposizione della Commissione le informazioni riguardanti l’importo totale delle spese sostenute e delle entrate con destinazione specifica riscosse ogni settimana, con le seguenti modalità:

a)

al più tardi il terzo giorno lavorativo di ogni settimana, le informazioni riguardanti l’importo totale delle spese sostenute e delle entrate con destinazione specifica riscosse dall’inizio del mese fino alla fine della settimana precedente;

b)

al più tardi il terzo giorno lavorativo del mese, quando la settimana è a cavallo di due mesi, le informazioni riguardanti l’importo totale delle spese sostenute e delle entrate con destinazione specifica riscosse nel corso del mese precedente.

Articolo 10

Comunicazione delle informazioni da parte degli Stati membri

1.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, ai sensi dell’articolo 102, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punti i) e ii), del regolamento (UE) n. 1306/2013, per via elettronica, le informazioni e documenti seguenti, fatti salvi gli articoli 11 e 12 del presente regolamento:

a)

al più tardi il terzo giorno lavorativo di ogni mese, le informazioni riguardanti l’importo globale delle spese sostenute e delle entrate con destinazione specifica riscosse nel corso del mese precedente, sulla base del modello messo a disposizione degli Stati membri dalla Commissione attraverso i sistemi informatici e tutte le informazioni atte a spiegare le differenze rilevanti tra le previsioni stabilite conformemente al paragrafo 2, lettera a), punto iii), del presente articolo e le spese sostenute o le entrate con destinazione specifica riscosse;

b)

al più tardi il dodicesimo giorno di ogni mese, la dichiarazione delle spese di cui all’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013. Tuttavia, la comunicazione relativa alle spese sostenute e alle entrate con destinazione specifica riscosse tra il 1o e il 15 ottobre è trasmessa al più tardi il giorno 27 dello stesso mese.

2.   La dichiarazione delle spese di cui al paragrafo 1, lettera b), comprende:

a)

un rendiconto, redatto da ciascun organismo pagatore in base al modulo messo a disposizione degli Stati membri dalla Commissione attraverso i sistemi informatici, recante i dati ripartiti secondo la nomenclatura del bilancio dell’Unione e per tipo di spesa e di entrata, secondo una nomenclatura dettagliata messa a disposizione degli Stati membri, riguardante:

i)

le spese sostenute e le entrate con destinazione specifica riscosse nel corso del mese precedente,

ii)

l’importo totale delle spese sostenute e delle entrate con destinazione specifica riscosse dall’inizio dell’esercizio finanziario fino alla fine del mese precedente,

iii)

le previsioni di spese e di entrate con destinazione specifica, riguardanti, a seconda dei casi:

solamente il mese in corso e i due mesi successivi,

il mese in corso, i due mesi successivi e il periodo fino alla fine dell’esercizio,

iv)

dati aggiuntivi, se necessario;

b)

un riepilogo, in base al modulo messo a disposizione dello Stato membro interessato dalla Commissione attraverso i sistemi informatici, dei dati di cui alla lettera a), per tutti gli organismi pagatori di questo Stato membro;

c)

i conti giustificativi delle uscite e delle entrate relative all’intervento pubblico, di cui all’articolo 19, paragrafo 2.

3.   Tutte le informazioni finanziarie richieste in applicazione del presente articolo sono comunicate in euro.

Articolo 11

Norme generali applicabili alla dichiarazione di spesa e alle entrate con destinazione specifica

1.   Fatte salve le disposizioni specifiche concernenti le dichiarazioni di entrate e le dichiarazioni di spesa relative all’ammasso pubblico di cui all’articolo 12, le spese e le entrate con destinazione specifica dichiarate dagli organismi pagatori per un dato mese corrispondono ai pagamenti ed agli incassi effettivamente realizzati nel corso di tale mese.

Tali spese ed entrate sono imputate al bilancio del FEAGA per un esercizio finanziario «N».

Tuttavia:

a)

le spese che possono essere pagate prima che acquisti efficacia la disposizione in virtù della quale esse sono imputate, in tutto o in parte, al FEAGA, possono essere dichiarate esclusivamente:

nel mese nel corso del quale acquista efficacia la disposizione suddetta

o

nel mese successivo all’entrata in applicazione di tale disposizione;

b)

le entrate con destinazione specifica di cui lo Stato membro è debitore verso la Commissione sono dichiarate nel mese durante il quale scade il termine di versamento delle somme corrispondenti, previsto dalla normativa dell’Unione;

c)

le rettifiche decise dalla Commissione, nell’ambito della liquidazione dei conti e della verifica di conformità, sono detratte o aggiunte direttamente dalla Commissione ai pagamenti mensili di cui, a seconda dei casi, all’articolo 33, paragrafo 2 o all’articolo 34, paragrafo 8. Tuttavia gli Stati membri indicano gli importi relativi a tali rettifiche nella dichiarazione redatta per il mese per il quale sono effettuate dette rettifiche.

2.   Le spese e le entrate con destinazione specifica sono prese in considerazione alla data in cui sono state addebitate o accreditate sul conto dell’organismo pagatore. Tuttavia, per i pagamenti, la data da prendere in considerazione può essere quella in cui l’organismo interessato ha emesso ed inviato ad un istituto finanziario o al beneficiario il titolo di pagamento. Gli organismi pagatori utilizzano lo stesso metodo durante tutto l’esercizio finanziario.

3.   Le spese e le entrate con destinazione specifica dichiarate in conformità del paragrafo 1 possono comportare rettifiche dei dati dichiarati nei mesi precedenti dello stesso esercizio finanziario.

Se le rettifiche delle entrate con destinazione specifica portano, al livello di un organismo pagatore, a dichiarare per una data linea di bilancio entrate con destinazione specifica negative, le rettifiche in eccesso sono riportate al mese successivo. Se del caso, esse sono regolarizzate al momento della liquidazione contabile dell’anno di cui trattasi.

4.   Gli ordini di pagamento non eseguiti, nonché i pagamenti addebitati e in seguito riaccreditati, sono contabilizzati come importi detratti dalle spese per il mese nel corso del quale la mancata esecuzione o l’annullamento sono segnalati all’organismo pagatore.

5.   Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1 i pagamenti dovuti a titolo del FEAGA gravati da crediti si considerano integralmente realizzati:

a)

alla data del pagamento della somma dovuta al beneficiario, se il credito è inferiore alla spesa liquidata,

b)

alla data della compensazione, se la spesa è inferiore o uguale al credito.

6.   I dati cumulati relativi alle spese e alle entrate con destinazione specifica imputabili a un dato esercizio finanziario, da trasmettere alla Commissione entro il 27 ottobre, possono essere rettificati unicamente nell’ambito dei conti annuali da trasmettere alla Commissione in conformità dell’articolo 102, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto iii), del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Articolo 12

Norme specifiche applicabili alla dichiarazione di spesa relativa all’ammasso pubblico

1.   Le operazioni da prendere in considerazione per la compilazione della dichiarazione di spesa relativa all’ammasso pubblico sono quelle, approvate alla fine di un dato mese nei conti dell’organismo pagatore, che si sono prodotte dall’inizio dell’esercizio contabile, definito all’articolo 3, paragrafo 3, primo comma, lettera a), del regolamento delegato (UE) n. 907/2014, fino alla fine di tale mese.

2.   Detta dichiarazione di spesa comprende i valori e gli importi, determinati in conformità degli articoli 17 e 18 del presente regolamento e dell’articolo 4 del regolamento delegato (UE) n. 906/2014 della Commissione (11), imputati dagli organismi pagatori nel corso del mese successivo a quello al quale si riferiscono le operazioni.

Tuttavia:

a)

per le operazioni realizzate nel corso del mese di settembre, i valori e gli importi sono imputati dagli organismi pagatori al più tardi il 15 ottobre;

b)

per gli importi globali del deprezzamento di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 906/2014, gli importi sono imputati alla data fissata dalla decisione che li prevede.

Articolo 13

Decisione di pagamento della Commissione

1.   Sulla base dei dati trasmessi in conformità dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento, la Commissione decide di versare i pagamenti mensili a norma dell’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, fatte salve le rettifiche che possono essere imposte in virtù di decisioni successive in conformità degli articolo 51 e 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013, e tenendo conto delle riduzioni e delle sospensioni decise in conformità dell’articolo 41 del medesimo regolamento.

2.   Se il totale delle spese dichiarate dagli Stati membri, per l’esercizio finanziario successivo, supera i tre quarti della totalità degli stanziamenti dell’esercizio in corso, gli impegni anticipati di cui all’articolo 170, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 ed i pagamenti mensili corrispondenti sono concessi in misura proporzionale alle dichiarazioni di spesa, nel limite del 75 % degli stanziamenti dell’esercizio in corso. La Commissione tiene conto del saldo non rimborsato agli Stati membri nelle decisioni relative ai rimborsi successivi.

Articolo 14

Messa a disposizione degli Stati membri dei mezzi finanziari

1.   Con la decisione di versare i pagamenti mensili la Commissione mette a disposizione degli Stati membri, nell’ambito degli stanziamenti di bilancio, sul conto aperto da ciascuno Stato membro, i mezzi finanziari necessari alla copertura delle spese da finanziare mediante il FEAGA, deducendo l’importo corrispondente alle entrate con destinazione specifica.

Quando i pagamenti che deve effettuare la Commissione, una volta dedotte le entrate con destinazione specifica, danno luogo in uno Stato membro ad un importo negativo, le deduzioni in eccesso sono riportate ai mesi successivi.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione l’intestazione e il numero del conto di cui al paragrafo 1 secondo il formato fornito loro dalla Commissione.

Articolo 15

Comunicazione nell’ambito dell’intervento pubblico

1.   Gli organismi pagatori comunicano alla Commissione:

a)

su richiesta della Commissione, i documenti e le informazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 7 del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 e le disposizioni amministrative nazionali complementari adottate ai fini dell’applicazione e della gestione delle misure di intervento;

b)

entro il giorno previsto all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento, le informazioni relative all’ammasso pubblico in base ai modelli messi a disposizione degli Stati membri dalla Commissione attraverso i sistemi informatici.

2.   Per effettuare gli scambi di comunicazioni e di informazioni e redigere i documenti relativi alla spesa riguardante l’intervento pubblico si utilizzano i relativi sistemi informatici di cui all’articolo 24.

Articolo 16

Contenuto della contabilità delle scorte pubbliche tenuta dagli organismi pagatori

1.   Nella contabilità di magazzino di cui all’articolo 3, paragrafo 3, primo comma, lettera a), del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 sono registrate separatamente le seguenti voci:

a)

le quantità di prodotti registrate in entrata e in uscita dalle scorte, con o senza movimento fisico;

b)

le quantità utilizzate ai fini della distribuzione gratuita agli indigenti nell’ambito del Fondo di aiuti europei agli indigenti e contabilizzate a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 906/2014, distinguendo quelle oggetto di un trasferimento a un altro Stato membro;

c)

le quantità oggetto di prelievo di campioni, con indicazione distinta dei prelievi eseguiti dagli acquirenti;

d)

le quantità che non è più possibile imballare nuovamente dopo un esame visivo compiuto nel quadro dell’inventario annuale o all’atto di un controllo dopo la presa in consegna all’intervento e che sono vendute mediante trattativa privata;

e)

le quantità mancanti per cause identificabili o non identificabili, comprese quelle corrispondenti alle tolleranze ammesse;

f)

le quantità deteriorate;

g)

le quantità in eccesso;

h)

le quantità mancanti che superano i limiti di tolleranza;

i)

le quantità entrate in magazzino che risultano non soddisfare i requisiti previsti, la cui presa in consegna è stata pertanto rifiutata;

j)

le quantità nette in giacenza alla fine di ogni mese o alla fine dell’esercizio contabile, che sono riportate al mese successivo o all’esercizio contabile successivo.

2.   Nella contabilità finanziaria di cui all’articolo 3, paragrafo 3, primo comma, lettera a), del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 sono registrati:

a)

il valore delle quantità di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, indicando separatamente il valore delle quantità acquistate e delle quantità vendute;

b)

il valore contabile delle quantità utilizzate o imputate al regime di distribuzione gratuita di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo;

c)

le spese finanziarie di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) n. 906/2014;

d)

le spese relative alle operazioni materiali di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento delegato (UE) n. 906/2014;

e)

gli importi derivanti dai deprezzamenti di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 906/2014;

f)

gli importi riscossi o recuperati presso i venditori, gli acquirenti e gli enti assuntori, diversi da quelli di cui all’articolo 20, paragrafo 2, del presente regolamento;

g)

l’importo ottenuto dalle vendite mediante trattativa privata realizzate dopo l’inventario annuale o dopo i controlli successivi alla presa in consegna dei prodotti nelle scorte di intervento;

h)

le perdite e i ricavi sulle uscite di prodotti, tenendo conto dei deprezzamenti di cui alla lettera e) del presente paragrafo;

i)

gli altri elementi di credito o di debito, in particolare quelli corrispondenti ai quantitativi a cui si riferisce il disposto del paragrafo 1, lettere da c) a g) del presente articolo;

j)

il valore contabile medio, per tonnellata o per ettolitro a seconda dei casi.

Articolo 17

Contabilizzazione relativa all’intervento pubblico

1.   Le voci di cui all’articolo 16 sono contabilizzate per i quantitativi, i valori, gli importi e le medie effettivamente registrati dagli organismi pagatori o per i valori e gli importi calcolati in base a forfait fissati dalla Commissione.

2.   Le constatazioni e i calcoli di cui al paragrafo 1 si effettuano fatta salva l’applicazione delle regole seguenti:

a)

le spese di uscita, relative a quantitativi mancanti o deteriorati, secondo le regole di cui agli allegati VI e VII del regolamento delegato (UE) n. 906/2014, sono contabilizzate solo limitatamente alle quantità effettivamente vendute e uscite dai magazzini,

b)

le quantità risultate mancanti in occasione di un trasferimento tra Stati membri non sono considerate entrate in magazzino nello Stato membro di destinazione e non beneficiano di spese forfettarie di entrata,

c)

in caso di trasporto o di trasferimento, le spese di entrata e le spese di uscita fissate forfettariamente sono contabilizzate qualora, secondo la normativa dell’Unione, non siano considerate parte integrante delle spese di trasporto,

d)

fatte salve disposizioni particolari della normativa dell’Unione, non sono contabilizzati nei libri contabili del FEAGA eventuali importi provenienti dalla vendita di prodotti deteriorati, né eventuali altri importi riscossi in questo contesto,

e)

le quantità in eccesso eventualmente constatate sono contabilizzate in negativo nella situazione e nei movimenti delle scorte tra i quantitativi mancanti. Tali quantità entrano nella determinazione dei quantitativi che superano il limite di tolleranza;

f)

i campioni diversi da quelli prelevati dagli acquirenti sono contabilizzati a norma dell’allegato VII, punto 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) n. 906/2014.

3.   La Commissione informa il comitato dei fondi agricoli delle rettifiche apportate ai dati di cui all’articolo 16 dell’esercizio contabile in corso. Tali rettifiche possono essere comunicate agli Stati membri nell’ambito di una decisione di pagamento mensile o, in mancanza di essa, nell’ambito della decisione relativa alla liquidazione dei conti. Esse sono contabilizzate dagli organismi pagatori alle condizioni indicate in tale decisione.

Articolo 18

Date di contabilizzazione delle spese, delle entrate e dei movimenti dei prodotti nei registri dell’intervento pubblico

1.   Le varie voci di spesa e di entrata sono contabilizzate alla data in cui avviene l’operazione materiale che scaturisce dalla misura di intervento usando il tasso di cambio di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 906/2014.

Tuttavia, nei casi sotto descritti si applicano le seguenti date:

a)

la data di ricevimento, nel caso degli importi ricevuti o recuperati, a norma dell’articolo 16, paragrafo 2, lettere f) e g), del presente regolamento;

b)

la data del pagamento effettivo delle spese relative alle operazioni materiali se tali spese non sono coperte da importi forfettari.

2.   Le varie voci relative ai movimenti fisici dei prodotti e alla gestione delle scorte sono contabilizzate alla data in cui avviene l’operazione materiale che scaturisce dalla misura di intervento.

Tuttavia, nei casi sotto descritti si applicano le seguenti date:

a)

la data della presa in consegna dei prodotti da parte dell’organismo pagatore, a norma dell’articolo 31, paragrafo 2, e dell’articolo 33 del regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione (12), per i quantitativi che entrano all’ammasso pubblico senza cambiamento di luogo di ammasso;

b)

la data di constatazione dei fatti per i quantitativi mancanti o deteriorati e per i quantitativi in eccesso;

c)

il giorno dell’uscita effettiva dei prodotti dal magazzino, per le vendite mediante trattativa privata di prodotti che restano in magazzino e che non è più possibile imballare nuovamente dopo un esame visivo compiuto nel quadro dell’inventario annuale o all’atto di un controllo dopo la presa in consegna all’intervento;

d)

l’ultimo giorno dell’esercizio contabile per le eventuali perdite che superano il limite di tolleranza di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014.

Articolo 19

Importi finanziati nell’ambito dell’intervento pubblico

1.   L’importo da finanziare per una misura di intervento contemplata all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) n. 906/2014 è determinato in base ai conti stabiliti e tenuti dagli organismi pagatori, a norma dell’articolo 3, paragrafo 3, primo comma, lettera a), del regolamento delegato (UE) n. 907/2014, nei quali sono addebitati o accreditati i vari elementi che compongono le spese o le entrate di cui all’articolo 16 del presente regolamento, prendendo in considerazione, se del caso, gli importi delle spese fissate dalla normativa agricola settoriale.

2.   Gli organismi pagatori o, se del caso, gli organismi di coordinamento, trasmettono alla Commissione, ogni mese e ogni anno, per via elettronica, in base ai modelli messi a disposizione degli Stati membri dalla Commissione attraverso i sistemi informatici, le informazioni necessarie per il finanziamento delle spese di ammasso pubblico e i conti giustificativi delle spese e delle entrate relative all’ammasso pubblico, in forma di tabelle (tabelle P-STO), entro il giorno previsto all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), ed entro la data prevista dall’articolo 30, paragrafo 2.

Articolo 20

Dichiarazioni delle spese e delle entrate nell’ambito dell’intervento pubblico

1.   Il finanziamento del FEAGA nel quadro delle misure di intervento di cui all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) n. 906/2014 è pari alle spese, calcolate in base ai dati comunicati dall’organismo pagatore, previa detrazione delle entrate eventuali originate dalle misure di intervento, convalidate dal sistema informatico posto in essere dalla Commissione e incluse dall’organismo pagatore nella propria dichiarazione delle spese compilata a norma dell’articolo 12 del presente regolamento.

2.   Gli importi recuperati ai sensi dell’articolo 54 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e gli importi riscossi o recuperati presso i venditori, gli acquirenti e gli enti assuntori, rispondenti ai criteri di cui all’articolo 43 del medesimo regolamento, sono dichiarati nel bilancio del FEAGA alle condizioni stabilite dall’articolo 10, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento.

SEZIONE 3

Contabilità del FEASR

Articolo 21

Previsione del fabbisogno finanziario

Per ciascun programma di sviluppo rurale di cui all’articolo 6 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (13) e in conformità dell’articolo 102, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto ii), del regolamento (UE) n. 1306/2013, gli Stati membri trasmettono alla Commissione due volte all’anno, entro il 31 gennaio ed entro il 31 agosto, le previsioni relative agli importi che dovranno essere finanziati dal FEASR nell’esercizio finanziario in corso. Inoltre, gli Stati membri trasmettono una stima aggiornata delle domande di finanziamento per l’esercizio finanziario successivo.

Tali previsioni e la stima aggiornata sono trasmesse per mezzo di dati strutturati avvalendosi del sistema informatico SFC2014 di cui al capo I del regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione (14).

Articolo 22

Dichiarazioni di spesa

1.   Gli organismi pagatori redigono dichiarazioni di spesa per ciascun programma di sviluppo rurale di cui all’articolo 6 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Per ciascuna misura di sviluppo rurale, nella dichiarazione di spesa gli organismi pagatori specificano:

a)

l’importo della spesa pubblica ammissibile per la quale l’organismo pagatore ha effettivamente versato il contributo corrispondente del FEASR durante ciascuno dei periodi di riferimento indicati al paragrafo 2 del presente articolo,

b)

l’informazione aggiuntiva sugli strumenti finanziari di cui alla parte II, titolo IV, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (15),

c)

l’informazione aggiuntiva sugli anticipi versati ai beneficiari, di cui all’articolo 75, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013,

d)

l’importo recuperato nel periodo in corso di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2.   Dopo che la Commissione ha approvato un programma di sviluppo rurale, gli Stati membri le trasmettono, in conformità dell’articolo 102, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto i), del regolamento (UE) n. 1306/2013, le dichiarazioni di spesa rispettando i termini seguenti:

a)

entro il 30 aprile, per le spese del periodo che va dal 1o gennaio al 31 marzo;

b)

entro il 31 luglio, per le spese del periodo che va dal 1o aprile al 30 giugno;

c)

entro il 10 novembre, per le spese del periodo che va dal 1o luglio al 15 ottobre;

d)

entro il 31 gennaio, per le spese del periodo che va dal 16 ottobre al 31 dicembre.

Tuttavia, tutte le spese versate dagli organismi pagatori ai beneficiari in conformità dell’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 prima dell’approvazione di un programma di sviluppo rurale di cui all’articolo 6 del regolamento (UE) n. 1305/2013, sono sostenute sotto la responsabilità degli Stati membri e devono essere dichiarate alla Commissione nella prima dichiarazione di spesa successiva all’adozione del programma. La stessa regola si applica, mutatis mutandis, in caso di modifica del programma di sviluppo rurale ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

3.   Gli organismi pagatori presentano le dichiarazioni di spesa sotto forma di dati strutturati per i programmi di sviluppo rurale nel sistema informatico SFC2014 di cui al capo I del regolamento di esecuzione (UE) n. 184/20014 della Commissione.

4.   Se la Commissione richiede ulteriori verifiche a causa di informazioni incomplete o non chiare che le sono fornite o a motivo di disaccordi, divergenze di interpretazione o qualsiasi altro tipo di incoerenze relative alle dichiarazioni di spesa per un dato periodo di riferimento, risultanti in particolare dalla mancata comunicazione delle informazioni richieste a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 e degli atti adottati dalla Commissione in applicazione del medesimo regolamento, o perché vi siano indizi fondati che facciano presumere che nelle spese riportate nella dichiarazione di spesa vi sono irregolarità, ovvero che vi possono essere carenze nel funzionamento del sistema di gestione e di controllo per lo sviluppo rurale, lo Stato membro interessato, su richiesta della Commissione, fornisce informazioni supplementari entro un termine fissato in tale richiesta secondo la gravità del problema constatato.

Il termine di esecuzione dei pagamenti intermedi di cui all’articolo 36, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013 può essere interrotto, per tutto l’importo oggetto della domanda di pagamento o per parte di esso, a decorrere dalla data di invio della richiesta di informazioni fino alla ricezione delle informazioni richieste, ma non al di là del periodo massimo fissato dall’articolo 83, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

In assenza di risposta dello Stato membro alla richiesta di informazioni supplementari entro il termine ivi fissato, oppure se la risposta è ritenuta insoddisfacente o indica che la normativa applicabile non è stata rispettata o che si è in presenza di un’utilizzazione impropria dei fondi dell’Unione, la Commissione può ridurre o sospendere i pagamenti a norma dell’articolo 41, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

5.   Le spese dichiarate per un dato periodo possono comportare rettifiche dei dati dichiarati per periodi di dichiarazione precedenti dello stesso esercizio finanziario.

Le rettifiche delle spese e delle entrate con destinazione specifica imputabili all’esercizio finanziario non introdotte nelle dichiarazioni di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c), possono essere effettuate unicamente nell’ambito dei conti annuali da trasmettere alla Commissione in conformità dell’articolo 102, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto iii), del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Articolo 23

Calcolo dell’importo da pagare

1.   Il contributo dell’Unione da pagare per le spese pubbliche ammissibili è calcolato per ogni misura e per ogni periodo di riferimento sulla base del piano di finanziamento di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 1305/2013 in vigore il primo giorno di tale periodo. Il calcolo tiene conto delle rettifiche del contributo dell’Unione dichiarate nella dichiarazione di spesa per tale periodo.

2.   Fatto salvo il massimale di cui all’articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, quando il cumulo del contributo dell’Unione versato al programma di sviluppo rurale supera il totale programmato per una data misura di sviluppo rurale, l’importo da pagare è limitato all’importo programmato per tale misura. Il contributo dell’Unione così escluso può essere versato successivamente, purché lo Stato membro abbia presentato un piano di finanziamento adattato e la Commissione lo abbia accettato.

3.   Il contributo dell’Unione è versato dalla Commissione, in funzione delle disponibilità di bilancio, sul conto o sui conti aperti da ciascuno Stato membro.

Le intestazioni o i numeri dei conti sono comunicati dagli Stati membri alla Commissione, secondo il formato fornito dalla Commissione.

SEZIONE 4

Disposizioni comuni al FEAGA e al FEASR

Articolo 24

Scambio elettronico di informazioni e documenti

1.   La Commissione definisce i sistemi informatici che permettono gli scambi di documenti e di informazioni per via elettronica con gli Stati membri, relativamente alle comunicazioni e alle richieste di informazioni di cui all’articolo 102 del regolamento (UE) n. 1306/2013, e prevede la necessarie modalità per la loro applicazione. Essa informa gli Stati membri delle condizioni generali di attuazione di tali sistemi tramite il comitato dei fondi agricoli.

2.   I sistemi informatici di cui al paragrafo 1 possono in particolare trattare:

a)

i dati necessari alle operazioni finanziarie, in particolare quelli relativi ai conti mensili ed annuali degli organismi pagatori, alle dichiarazioni delle spese e delle entrate ed alla trasmissione delle informazioni e dei documenti di cui all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 e agli articoli 10, 11, 14, 15, 19, 20, 23 e 29 del presente regolamento;

b)

i documenti di comune interesse che permettono il controllo dei conti mensili e annuali e la consultazione delle informazioni e dei documenti che gli organismi pagatori devono mettere a disposizione della Commissione;

c)

i testi dell’Unione e gli orientamenti della Commissione in materia di finanziamento della politica agricola comune da parte delle autorità autorizzate e designate in applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013, nonché gli orientamenti relativi all’applicazione armonizzata delle normative pertinenti.

3.   La Commissione mette a disposizione degli Stati membri attraverso i sistemi informatici i modelli che presentano la forma e il contenuto dei documenti di cui agli articoli 10, 19, 20, 23 e all’articolo 30, paragrafo 1, lettere a), b) e d).

Tali modelli sono adattati ed aggiornati dalla Commissione, previa informazione del comitato dei fondi agricoli.

4.   I sistemi informatici di cui al paragrafo 1 possono comprendere gli strumenti necessari che consentono alla Commissione di archiviare i dati e di gestire i conti dei fondi, nonché quelli necessari per calcolare le spese forfettarie o le spese che richiedono l’impiego di metodi uniformi, con particolare riguardo alle spese finanziarie e ai deprezzamenti.

5.   I dati relativi alle operazioni finanziarie sono comunicati, introdotti ed aggiornati nei sistemi informatici di cui al paragrafo 1, sotto la responsabilità dell’organismo pagatore, dallo stesso organismo pagatore o dall’organismo al quale è stata delegata tale funzione, se del caso tramite gli organismi di coordinamento riconosciuti in conformità dell’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

6.   Quando un documento o una procedura, previsti dal regolamento (UE) n. 1306/2013 o dagli atti adottati dalla Commissione a norma di tale regolamento, richiedono la firma di una persona autorizzata o l’accordo di una persona in una o più fasi della procedura, i sistemi informatici istituiti per la trasmissione di tali documenti devono permettere di identificare ogni persona in modo inequivocabile ed offrire garanzie ragionevoli di inalterabilità del contenuto dei documenti, anche per le diverse fasi della procedura, in conformità della normativa unionale. Per quanto riguarda le dichiarazioni di spesa e la dichiarazione di gestione unita ai conti annuali, di cui all’articolo 102, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punti i) e iii), del regolamento (UE) n. 1306/2013, i documenti trasmessi per via elettronica sono conservati, nella loro forma originale, dagli organismi pagatori o, se del caso, dagli organismi di coordinamento riconosciuti in conformità dell’articolo 7, paragrafi 2 e 4, del suddetto regolamento.

7.   La conservazione dei documenti elettronici e digitalizzati è garantita per tutto il periodo previsto dall’articolo 32.

8.   In caso di disfunzione di un sistema informatico o di collegamento instabile, lo Stato membro può, con l’accordo preliminare della Commissione, inviare i documenti sotto un’altra forma, secondo modalità da essa determinate.

Articolo 25

Sospensione del pagamento in caso di presentazione tardiva

Gli atti di esecuzione che determinano i pagamenti mensili di cui all’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, o i pagamenti intermedi di cui all’articolo 36 del medesimo regolamento, tengono conto della sospensione dei pagamenti decisa a norma dell’articolo 42 del medesimo regolamento.

Articolo 26

Acquisizione di immagini satellitari

1.   Ai fini dell’articolo 21 del regolamento (UE) n. 1306/2013, ogni Stato membro comunica alla Commissione entro il 1o novembre di ogni anno:

a)

se desidera che la Commissione acquisisca le immagini satellitari necessarie per il proprio programma di controlli o per la valutazione della qualità del sistema di identificazione delle parcelle agricole;

b)

la superficie da controllare e il numero delle zone di controllo programmate.

2.   Gli Stati membri che chiedono alla Commissione di fornire loro le immagini satellitari procedono alla finalizzazione, in cooperazione con la Commissione, entro il 15 gennaio successivo alla data della comunicazione di cui al paragrafo 1, delle zone interessate e del calendario per l’ottenimento delle immagini.

3.   La Commissione fornisce gratuitamente le immagini satellitari acquisite agli agenti autorizzati degli Stati membri. Detti agenti devono osservare le disposizioni riguardanti il diritto d’autore contenute nei contratti con i fornitori e restituiscono le immagini al termine dei lavori.

4.   Se il totale delle richieste degli Stati membri supera il bilancio disponibile per l’applicazione dell’articolo 21 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la Commissione decide un limite delle immagini satellitari da fornire, nell’intento di fare l’uso più efficiente possibile delle risorse disponibili.

CAPO III

LIQUIDAZIONE DEI CONTI

SEZIONE 1

Recupero dei crediti

Articolo 27

Interessi applicabili al recupero di pagamenti indebiti

1.   Salvo diversa disposizione della legislazione settoriale agricola, gli interessi sui pagamenti indebitamente erogati da recuperare a seguito di irregolarità o negligenze sono calcolati per il periodo intercorso tra la scadenza del termine di pagamento per il beneficiario indicato nell’ordine di recupero e la data del rimborso o della detrazione. Il termine di pagamento non può essere superiore a 60 giorni a partire dalla data dell’ordine di recupero.

2.   Il tasso di interesse da applicare non è in ogni caso inferiore al tasso di interesse previsto dalla legislazione nazionale per il recupero di spese indebite comparabili o per la riscossione di crediti esigibili.

Articolo 28

Recupero mediante compensazione

Fatte salve eventuali altre misure di esecuzione previste dalla legislazione nazionale, gli Stati membri deducono gli importi dei debiti in essere di un beneficiario, accertati in conformità della legislazione nazionale, dai futuri pagamenti a favore del medesimo beneficiario effettuati dall’organismo pagatore responsabile del recupero del debito dello stesso beneficiario.

SEZIONE 2

Liquidazione

Articolo 29

Contenuto dei conti annuali

I conti annuali di cui all’articolo 102, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto iii), del regolamento (UE) n. 1306/2013 includono:

a)

le entrate con destinazione specifica di cui all’articolo 43 di tale regolamento;

b)

le spese del FEAGA previa deduzione dei pagamenti indebiti non recuperati alla fine dell’esercizio finanziario diversi da quelli di cui alla lettera f) del presente articolo, inclusi i relativi interessi, ripartite in base alle pertinenti voci e sottovoci del bilancio dell’Unione;

c)

le spese del FEASR, ripartite per programma, misura e aliquota di contributo specifico. La dichiarazione annuale delle spese include anche le informazioni relative agli importi recuperati. Alla chiusura del programma, i pagamenti indebiti non recuperati diversi da quelli di cui alla lettera f) del presente articolo, inclusi i relativi interessi, sono dedotti dalla spesa dell’esercizio finanziario di cui trattasi;

d)

una tabella che illustri le differenze per voce e sottovoce o, nel caso del FEASR, per programma, misura, aliquota di contributo specifico e aspetto specifico, tra le spese e le entrate con destinazione specifica dichiarate nei conti annuali e quelle dichiarate, per il medesimo periodo, nei documenti di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento per il FEAGA e di cui all’articolo 22, paragrafo 2, del presente regolamento per il FEASR, corredata di spiegazioni per ogni differenza;

e)

separatamente, gli importi a carico, rispettivamente, dello Stato membro interessato e dell’Unione, a norma dell’articolo 54, paragrafo 2, primo comma, e dell’articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013;

f)

la tabella dei pagamenti indebiti da recuperare alla fine dell’esercizio finanziario a seguito di irregolarità ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio (16), incluse le sanzioni previste dalla normativa settoriale unionale applicabile, e i relativi interessi, secondo il modello riportato nell’allegato II del presente regolamento;

g)

un estratto, dal registro dei debitori, degli importi da recuperare e da accreditare al FEAGA o al FEASR diversi da quelli di cui alle lettere b), c) e f), del presente articolo, incluse le sanzioni e i relativi interessi, secondo il modello riportato nell’allegato III del presente regolamento;

h)

un sommario delle operazioni di intervento, con l’indicazione dell’entità e dell’ubicazione delle scorte alla fine dell’esercizio finanziario;

i)

la conferma che le spese, le entrate con destinazione specifica e i dati dettagliati relativi a ogni singolo movimento nei magazzini di intervento sono conservati negli archivi e nella contabilità dell’organismo pagatore;

j)

il saldo di chiusura alla fine dell’esercizio finanziario degli anticipi cumulati non utilizzati o non liquidati, versati dagli Stati membri ai beneficiari, ripartito nel caso del FEAGA per misura e nel caso del FEASR per programma e comprensivo, per il FEASR, degli strumenti finanziari. Per gli strumenti finanziari, il saldo di chiusura riguarda gli importi pagati dalla Commissione che non sono stati usati dagli Stati membri per pagamenti ai destinatari finali né sono stati impegnati per contratti di garanzia a norma dell’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Articolo 30

Trasmissione di informazioni

1.   Ai fini della liquidazione dei conti di cui all’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013, gli Stati membri trasmettono alla Commissione:

a)

gli elementi che compongono i conti annuali, secondo il disposto dell’articolo 29 del presente regolamento;

b)

il parere e le relazioni dell’organismo o degli organismi di certificazione, come indicato all’articolo 5, paragrafi 3 e 4, del presente regolamento;

c)

la registrazione completa di tutti i dati contabili necessari a fini statistici e di controllo;

d)

la dichiarazione di gestione a norma dell’articolo 3 del presente regolamento.

2.   I documenti e le informazioni contabili di cui al paragrafo 1 sono inviati alla Commissione entro il 15 febbraio dell’anno successivo alla fine dell’esercizio finanziario a cui si riferiscono. I documenti di cui alle lettere a), b) e d) del suddetto paragrafo sono inviati in un’unica copia, più una copia elettronica, secondo il formato e alle condizioni stabilite dalla Commissione ai sensi dell’articolo 24.

3.   Su richiesta della Commissione o su iniziativa dello Stato membro, altre informazioni relative alla liquidazione dei conti possono essere trasmesse alla Commissione entro un termine che quest’ultima stabilisce, tenendo conto della quantità di lavoro occorrente per raccogliere le informazioni. In mancanza di tali informazioni, la Commissione può effettuare la liquidazione dei conti sulla base delle informazioni in suo possesso.

4.   La Commissione può accogliere le richieste di proroga del termine di trasmissione delle informazioni in casi debitamente giustificati e purché la richiesta le sia stata inoltrata prima della scadenza del termine stesso.

Articolo 31

Forma e contenuto delle informazioni contabili

1.   La forma e il contenuto delle informazioni contabili di cui all’articolo 30, paragrafo 1, lettera c), e le modalità per la loro trasmissione alla Commissione sono stabiliti in conformità del regolamento di esecuzione (UE) n. 991/2013 della Commissione (17).

2.   Le informazioni contabili sono utilizzate dalla Commissione al solo scopo di:

a)

svolgere le proprie funzioni nell’ambito della liquidazione dei conti ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013;

b)

monitorare gli sviluppi e fornire previsioni nel settore agricolo.

La Corte dei conti europea e l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) possono accedere a tali informazioni ai fini dell’esercizio delle loro funzioni.

3.   I dati personali contenuti nelle informazioni contabili raccolte sono trattati esclusivamente per gli scopi indicati al paragrafo 2. In particolare, se utilizza le informazioni contabili per gli scopi indicati al paragrafo 2, primo comma, lettera b), la Commissione rende tali dati anonimi e li tratta esclusivamente in forma aggregata.

4.   Eventuali richieste relative al trattamento dei propri dati personali sono indirizzate dalle persone interessate alla Commissione come indicato nell’allegato IV.

5.   La Commissione garantisce la riservatezza e la sicurezza delle informazioni contabili.

Articolo 32

Conservazione delle informazioni contabili

1.   I documenti giustificativi relativi alle spese finanziate e alle entrate con destinazione specifica che devono essere riscosse dal FEAGA sono tenuti a disposizione della Commissione almeno sino alla fine del terzo anno successivo a quello in cui la Commissione liquida i conti per l’esercizio finanziario considerato, ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

2.   I documenti giustificativi relativi alle spese finanziate e alle entrate con destinazione specifica che devono essere riscosse dal FEASR sono tenuti a disposizione della Commissione almeno sino alla fine del terzo anno successivo a quello in cui l’organismo pagatore ha effettuato il pagamento definitivo.

3.   Nei casi di irregolarità o negligenza, i documenti giustificativi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono tenuti a disposizione della Commissione almeno sino alla fine del terzo anno successivo a quello in cui gli importi sono stati interamente recuperati dal beneficiario e accreditati ai fondi o a quello in cui le conseguenze finanziarie di un mancato recupero sono determinate ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

4.   Nel caso della procedura di verifica di conformità di cui all’articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013, i documenti giustificativi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono tenuti a disposizione della Commissione almeno sino alla fine del primo anno successivo a quello in cui si è conclusa la procedura o, qualora la decisione sulla conformità formi oggetto di un procedimento davanti alla Corte di giustizia dell’Unione europea, almeno sino alla fine del primo anno successivo a quello in cui si è concluso il procedimento.

5.   I documenti giustificativi di cui ai paragrafi da 1 a 4 sono tenuti a disposizione della Commissione in formato cartaceo e/o elettronico.

I documenti possono essere conservati in formato esclusivamente elettronico soltanto se la legislazione nazionale dello Stato membro in questione ammette i documenti in formato elettronico come elementi di prova delle relative operazioni nei procedimenti giudiziari nazionali.

Se i documenti sono conservati soltanto in formato elettronico, il sistema utilizzato è conforme all’allegato I, sezione 3, parte B), del regolamento delegato (UE) n. 907/2014.

Articolo 33

Liquidazione dei conti

1.   La decisione della Commissione sulla liquidazione contabile di cui all’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013 determina l’ammontare delle spese effettuate in ciascuno Stato membro durante l’esercizio finanziario in questione, che sono riconosciute imputabili ai fondi sulla base dei conti di cui all’articolo 29 del presente regolamento e delle eventuali riduzioni e sospensioni di cui all’articolo 41 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

La decisione di liquidazione dei conti determina anche gli importi a carico dell’Unione e dello Stato membro interessato ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Per quanto riguarda il FEASR, l’importo determinato nella decisione di liquidazione dei conti comprende i fondi che possono essere riutilizzati mediante riassegnazione da parte dello Stato membro interessato conformemente all’articolo 56, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

2.   Per quanto riguarda il FEAGA, l’importo che, in conseguenza della decisione di liquidazione dei conti, deve essere recuperato da, o erogato a ciascuno Stato membro, è determinato detraendo i pagamenti mensili erogati durante l’esercizio finanziario in questione dalle spese riconosciute per lo stesso esercizio a norma del paragrafo 1. La Commissione detrae tale importo dai pagamenti mensili relativi alle spese effettuate nel secondo mese successivo alla decisione di liquidazione dei conti, o lo aggiunge agli stessi.

Per quanto riguarda il FEASR, l’importo che, in conseguenza della decisione di liquidazione dei conti, deve essere recuperato da, o erogato a ciascuno Stato membro, è determinato detraendo i pagamenti intermedi erogati durante l’esercizio finanziario in questione dalle spese riconosciute per lo stesso esercizio a norma del paragrafo 1.

La Commissione detrae tale importo dal primo pagamento per cui lo Stato membro presenta la dichiarazione di spesa dopo l'adozione della decisione di cui all'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013, o lo aggiunge allo stesso.

3.   Entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell’esercizio finanziario, la Commissione comunica allo Stato membro interessato i risultati delle proprie verifiche sulle informazioni trasmessele, nonché le eventuali modifiche proposte.

4.   Qualora, per cause imputabili allo Stato membro, non possa liquidare i conti di uno Stato membro prima del 31 maggio dell’anno successivo, la Commissione notifica allo stesso Stato membro le indagini supplementari che intende effettuare a norma dell’articolo 47 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

5.   I paragrafi da 1 a 4 si applicano, mutatis mutandis, alle entrate con destinazione specifica ai sensi dell’articolo 43 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Articolo 34

Verifica di conformità

1.   Per stabilire gli importi da escludere dal finanziamento dell’Unione, qualora constati che le spese non sono state sostenute in conformità delle norme dell’Unione, la Commissione usa le proprie risultanze e tiene conto delle informazioni messe a sua disposizione dagli Stati membri, purché tali informazioni le siano fornite entro i termini da essa stabiliti nell’ambito della procedura di verifica di conformità svolta a norma dell’articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e in conformità del presente articolo.

2.   Qualora a seguito di un’indagine ritenga che le spese non sono state sostenute in conformità delle norme dell’Unione, la Commissione comunica le proprie risultanze allo Stato membro interessato specificando i provvedimenti correttivi da adottare per garantire, in futuro, l’osservanza di tali norme e indica il livello provvisorio della rettifica finanziaria che in questa fase della procedura ritiene corrispondere alle proprie risultanze. Tale comunicazione indica anche la previsione di una riunione bilaterale entro quattro mesi dalla scadenza del termine di risposta concesso allo Stato membro. La comunicazione deve fare riferimento al presente articolo.

Lo Stato membro è tenuto a rispondere entro due mesi dalla ricezione della comunicazione. Nella loro risposta gli Stati membri hanno la possibilità, in particolare, di:

a)

dimostrare alla Commissione che l’effettiva portata dell’inadempienza o il rischio per i fondi sono inferiori a quanto indicato dalla Commissione;

b)

informare la Commissione dei provvedimenti correttivi adottati per assicurare il rispetto delle norme dell’Unione e della data effettiva della loro attuazione.

In casi giustificati la Commissione, su richiesta motivata dello Stato membro interessato, può autorizzare una proroga di due mesi al massimo del suddetto termine di due mesi. La richiesta deve essere trasmessa alla Commissione prima della scadenza di tale periodo.

Se ritiene che la riunione bilaterale non sia necessaria, lo Stato membro ne informa la Commissione nella risposta alla comunicazione di cui sopra.

3.   Nella riunione bilaterale entrambe le parti si adoperano per raggiungere un accordo sulle misure da adottare, come pure sulla valutazione della gravità dell’inosservanza e del danno finanziario causato al bilancio dell’Unione.

Entro i 30 giorni lavorativi successivi alla riunione bilaterale la Commissione elabora il relativo verbale e lo trasmette agli Stati membri. Gli Stati membri possono trasmettere alla Commissione le loro osservazioni entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento del verbale.

Entro i sei mesi successivi alla trasmissione del verbale della riunione bilaterale la Commissione comunica formalmente le proprie conclusioni allo Stato membro sulla base delle informazioni ricevute nell’ambito della procedura di verifica di conformità. La comunicazione contiene la valutazione delle spese da escludere dal finanziamento dell’Unione a norma dell’articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e dell’articolo 12 del regolamento delegato (UE) n. 907/2014. La comunicazione fa riferimento all’articolo 40, paragrafo 1, del presente regolamento.

4.   Se lo Stato membro si è avvalso della procedura di conciliazione di cui all’articolo 40, la Commissione è tenuta a comunicargli le proprie conclusioni non oltre sei mesi:

a)

dal ricevimento della relazione dell’organo di conciliazione, o

b)

dal ricevimento di informazioni supplementari dallo Stato membro entro il termine stabilito a norma dell’articolo 40, paragrafo 3, secondo comma, purché siano rispettate le condizioni stabilite al paragrafo 6 del presente articolo.

5.   Per l’applicazione dei paragrafi 3 e 4 entro i rispettivi periodi ivi previsti, la Commissione deve disporre di tutte le informazioni pertinenti per la specifica fase della procedura. Ove ritenga che le manchino determinate informazioni la Commissione può, in qualsiasi momento nei periodi fissati ai paragrafi 3 e 4:

a)

chiedere informazioni supplementari allo Stato membro; a questa richiesta lo Stato membro è tenuto a rispondere entro due mesi dal ricevimento della comunicazione; e/o

b)

informare lo Stato membro che intende compiere una missione di audit supplementare per eseguire le verifiche necessarie.

In tal caso, i periodi di cui ai paragrafi 3 e 4 decorrono nuovamente a partire dal ricevimento, da parte della Commissione, delle informazioni supplementari richieste oppure dall’ultimo giorno della missione di audit supplementare.

6.   Ai fini della valutazione della spesa da escludere dal finanziamento dell’Unione le informazioni trasmesse dagli Stati membri dopo la comunicazione formale della Commissione di cui al paragrafo 3, secondo comma, possono essere prese in considerazione soltanto:

a)

se ciò è necessario per evitare di sovrastimare il danno finanziario causato al bilancio dell’Unione e

b)

se la trasmissione tardiva delle informazioni è giustificata da fattori esterni e non compromette la tempestiva adozione, da parte della Commissione, della decisione ai sensi dell’articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

7.   La Commissione, dopo aver comunicato le proprie conclusioni agli Stati membri a norma dell’articolo 34, paragrafo 3 o paragrafo 4, del presente regolamento, adotta, se necessario, una o più decisioni a norma dell’articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013 per escludere dal finanziamento unionale la spesa interessata dall’inosservanza delle norme dell’Unione. La Commissione ha facoltà di portare avanti procedure consecutive di verifica di conformità fino a quando lo Stato membro abbia effettivamente attuato i provvedimenti correttivi.

8.   Per quanto riguarda il FEAGA, le detrazioni dal finanziamento dell’Unione sono operate dalla Commissione sui pagamenti mensili relativi alle spese effettuate nel secondo mese successivo alla decisione a norma dell’articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Per quanto riguarda il FEASR, le detrazioni dal finanziamento dell’Unione sono operate dalla Commissione sul pagamento per cui lo Stato membro presenta la dichiarazione di spesa dopo l’adozione della decisione a norma dell’articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Tuttavia, la Commissione può adottare, su richiesta dello Stato membro e previa consultazione del comitato dei fondi agricoli, una decisione che fissa una data diversa per le detrazioni, oppure ne autorizza il rimborso in una o più rate, se ciò è giustificato dall’entità delle detrazioni secondo quanto previsto da un atto di esecuzione adottato a norma dell’articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

9.   In casi debitamente giustificati comunicati allo Stato membro interessato la Commissione può prorogare i periodi fissati ai paragrafi 3 e 4.

10.   I paragrafi da 1 a 9 si applicano, mutatis mutandis, alle entrate con destinazione specifica ai sensi dell’articolo 43 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Articolo 35

Decisione di non avviare o di non proseguire un’indagine nell’ambito della verifica di conformità

1.   La Commissione può decidere di non avviare o di non portare avanti un’indagine di verifica di conformità a norma dell’articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013 se, a suo giudizio, la possibile rettifica finanziaria risultante dall’inosservanza emersa da un’indagine di cui all’articolo 34, paragrafo 2, non supera i 50 000 EUR e il 2 % della spesa interessata o degli importi da recuperare.

2.   Se riduce i pagamenti mensili in applicazione dell’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013, la Commissione può decidere di non avviare o di non portare avanti un’indagine di verifica di conformità a norma dell’articolo 52 di tale regolamento purché lo Stato membro interessato non abbia sollevato obiezioni contro l’applicazione del presente paragrafo nell’ambito della procedura di cui all’articolo 41, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

Articolo 36

Organo di conciliazione

Ai fini della procedura di verifica di conformità di cui all’articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013, è costituito un organo di conciliazione. L’organo di conciliazione svolge i seguenti compiti:

a)

esamina i ricorsi presentati da uno Stato membro che ha ricevuto una comunicazione formale da parte della Commissione ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 3, secondo comma, del presente regolamento, compresa una valutazione della spesa che la Commissione intende escludere dal finanziamento dell’Unione;

b)

cerca di conciliare le posizioni divergenti della Commissione e dello Stato membro interessato;

c)

al termine della valutazione, redige una relazione sui risultati della sua opera di conciliazione, formulando le osservazioni che ritiene opportune nel caso in cui i punti controversi siano rimasti del tutto o in parte irrisolti.

Articolo 37

Composizione dell’organo di conciliazione

1.   L’organo di conciliazione è composto da almeno cinque membri scelti tra personalità eminenti che offrano tutte le garanzie di indipendenza e che siano altamente qualificate in materia di finanziamento della politica agricola comune, compreso lo sviluppo rurale, o di pratiche di audit finanziario.

I membri devono essere cittadini di Stati membri diversi.

2.   Il presidente, i membri e i membri supplenti sono nominati dalla Commissione per un primo mandato della durata di tre anni, previa consultazione del comitato dei fondi agricoli.

Il mandato può essere rinnovato una sola volta per la durata di un anno, previa informazione del comitato dei fondi agricoli. Tuttavia, se il presidente da nominare è già membro dell’organo di conciliazione, il suo primo mandato come presidente ha durata di tre anni.

I nominativi del presidente, dei membri e dei membri supplenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C.

3.   I membri dell’organo di conciliazione sono remunerati in funzione del tempo che dedicano a questo incarico. I costi sono compensati in conformità delle norme in vigore per il personale della Commissione.

4.   Alla scadenza del loro mandato, il presidente e i membri restano in carica sino alla loro sostituzione o al rinnovo del mandato.

5.   Previa consultazione del comitato dei fondi agricoli, la Commissione può mettere fine al mandato di membri che non soddisfino più le condizioni richieste per l’espletamento dei loro compiti in seno all’organo di conciliazione o che, per qualunque ragione, non siano disponibili per un lasso di tempo indeterminato.

In questo caso il membro in questione è sostituito da un membro supplente per la durata residua del suo mandato, previa informazione del comitato dei fondi agricoli.

Se il mandato del presidente viene interrotto, la Commissione, previa consultazione del comitato dei fondi agricoli, nomina in tale carica un membro che svolge le funzioni di presidente per la durata residua del mandato per cui il presidente sollevato dall’incarico era stato originariamente nominato.

Articolo 38

Indipendenza dell’organo di conciliazione

1.   I membri dell’organo di conciliazione svolgono le loro funzioni in tutta indipendenza, senza chiedere o accettare istruzioni né dalla Commissione né da qualsiasi governo o organismo.

I membri non possono partecipare ai lavori dell’organo di conciliazione o firmarne una relazione se, nel corso di precedenti incarichi, si sono occupati personalmente delle questioni in discussione.

2.   Fatte salve le disposizioni dell’articolo 287 del trattato, i membri sono tenuti a non divulgare le informazioni di cui sono venuti a conoscenza attraverso i lavori dell’organo di conciliazione. Tali informazioni sono riservate e soggette all’obbligo del segreto professionale.

Articolo 39

Modalità di lavoro

1.   Le riunioni dell’organo di conciliazione si tengono nelle sedi della Commissione. I lavori sono preparati e organizzati dal presidente. In sua assenza, e fatte salve le disposizioni dell’articolo 37, paragrafo 5, primo comma, le riunioni sono presiedute dal membro più anziano.

Il segretariato dell’organo di conciliazione è assicurato dalla Commissione.

2.   Fatto salvo il disposto dell’articolo 38, paragrafo 1, secondo comma, le relazioni sono adottate a maggioranza assoluta del membri presenti. Il quorum è fissato a tre.

Le relazioni sono firmate dal presidente e dai membri che hanno preso parte alle deliberazioni e controfirmate dal segretariato.

Articolo 40

Procedura di conciliazione

1.   Uno Stato membro può presentare ricorso all’organo di conciliazione entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione formale della Commissione di cui all’articolo 34, paragrafo 3, secondo comma, inviando al segretariato una richiesta motivata di conciliazione.

La procedura da seguire e l’indirizzo del segretariato sono comunicati agli Stati membri per il tramite del comitato dei fondi agricoli.

2.   Una richiesta di conciliazione è ammissibile solo quando l’importo che si prevede di escludere dal finanziamento dell’Unione conformemente alla comunicazione della Commissione:

a)

è superiore a 1 milione di EUR

o

b)

rappresenta almeno il 25 % della spesa annua totale dello Stato membro nella voce di bilancio interessata.

Inoltre, se nel corso di precedenti discussioni lo Stato membro ha sostenuto e dimostrato che la questione di cui trattasi è una questione di principio relativa all’applicazione del diritto dell’Unione, il presidente dell’organo di conciliazione può dichiarare ammissibile la richiesta di conciliazione. La richiesta non è tuttavia ammissibile se riguarda esclusivamente un problema di interpretazione giuridica.

3.   L’organo di conciliazione esegue le sue ricerche nel modo più sollecito e informale possibile, basandosi esclusivamente sulle informazioni di cui dispone la Commissione al momento della comunicazione formale delle sue conclusioni a norma dell’articolo 34, paragrafo 3, e su un’audizione imparziale della Commissione e delle autorità nazionali interessate.

Se tuttavia lo Stato membro ritiene necessario presentare, nella sua richiesta di conciliazione, informazioni che non sono ancora state comunicate alla Commissione, l’organo di conciliazione può invitare la Commissione a valutare queste nuove informazioni solo se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 34, paragrafo 6. Tali informazioni sono comunicate alla Commissione entro i due mesi successivi alla trasmissione della relazione di cui all’articolo 36, lettera c).

4.   Se, entro quattro mesi dalla presentazione del ricorso, l’organo di conciliazione non è stato in grado di conciliare le posizioni della Commissione e dello Stato membro, la procedura di conciliazione si considera fallita.

La relazione di cui all’articolo 36, lettera c), riporta i motivi per cui non è stato possibile conciliare le posizioni. Essa indica se, nel corso della procedura, sia stato raggiunto un accordo parziale e se l’organo di conciliazione invita la Commissione a valutare le nuove informazioni in conformità del paragrafo 3, secondo comma.

La relazione è inviata:

a)

allo Stato membro interessato;

b)

alla Commissione, affinché la esamini prima di comunicare le proprie conclusioni allo Stato membro;

c)

agli altri Stati membri nell’ambito del comitato dei fondi agricoli.

CAPO IV

REGOLE IN MATERIA DI CONTROLLI

SEZIONE 1

Regole generali

Articolo 41

Riduzione dei controlli in loco

1.   Gli Stati membri possono decidere di ridurre il livello minimo dei controlli in loco, in applicazione dell’articolo 59, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013, qualora siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)

l’organismo di certificazione ha espresso un parere, a norma dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 1306/2013, che conferma che il sistema di controllo interno funziona correttamente e che il tasso di errore relativo alla popolazione esaminata è inferiore alla soglia di rilevanza del 2,0 % per almeno gli ultimi due esercizi finanziari consecutivi che precedono l’esercizio in cui si intende applicare il tasso ridotto di controlli;

b)

la Commissione non ha informato lo Stato membro interessato di non poter accettare il parere di cui alla lettera a) del presente paragrafo espresso dall’organismo di certificazione nel contesto dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e

c)

la Commissione:

i)

non ha informato lo Stato membro interessato, a norma dell’articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013, di lacune nel sistema di controllo del singolo regime di sostegno o della singola misura esaminati, o

ii)

è soddisfatta, nell’applicazione dell’articolo 34 del presente regolamento, dei provvedimenti correttivi attuati dallo Stato membro interessato dopo essere stato informato, in applicazione dell’articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013, di lacune nel suo sistema di controllo del singolo regime di sostegno o della singola misura esaminati e ne ha dato debita comunicazione a detto Stato membro.

2.   Gli Stati membri possono decidere di ridurre il livello minimo di controlli in loco in conformità ai livelli e, se del caso, alle condizioni supplementari stabilite nella legislazione specifica del settore.

Gli Stati membri informano la Commissione della decisione di ridurre il livello minimo di controlli in loco immediatamente dopo la sua adozione. Tale informazione indica quanto segue:

a)

il regime di sostegno o la misura in questione;

b)

il periodo di applicazione del livello minimo ridotto di controlli in loco;

c)

il livello minimo di controlli in loco ridotto da applicare.

3.   Non appena non siano più soddisfatte le condizioni cumulative di cui al paragrafo 1 o qualsiasi altra condizione supplementare prevista dalla normativa specifica del settore, gli Stati membri sono tenuti a revocare immediatamente le decisioni di riduzione del livello minimo di controlli in loco e ad applicare, a partire dall’anno di domanda successivo, il livello minimo di controlli in loco fissato dalla normativa agricola settoriale.

SEZIONE 2

Controllo delle operazioni

Articolo 42

Controllo ad opera degli Stati membri

1.   Il controllo sistematico dei documenti commerciali delle imprese, di cui all’articolo 80, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013, si applica, per ciascuno dei periodi di cui al paragrafo 4 del presente articolo, a un numero di imprese che non può essere inferiore a metà delle imprese le cui entrate o i cui pagamenti, o la loro somma, nell’ambito del sistema di finanziamento del FEAGA superano i 150 000 EUR per l’esercizio finanziario FEAGA precedente l’inizio del periodo di controllo in questione.

2.   Per ogni periodo di controllo gli Stati membri selezionano le imprese da controllare, fermi restando i loro obblighi stabiliti dall’articolo 80, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013, in base a un’analisi di rischio per tutte le misure che si prestano a questo tipo di analisi. Gli Stati membri presentano alla Commissione la proposta di avvalersi dell’analisi di rischio con almeno 6 mesi di anticipo rispetto all’inizio del periodo di controllo. Tale proposta contiene tutte le informazioni pertinenti circa l’approccio, le tecniche e i dati utilizzati per l’analisi, nonché i criteri e i metodi previsti di attuazione delle verifiche da eseguire. La proposta è redatta in base all’allegato V del presente regolamento. Ogni Stato membro tiene conto delle osservazioni della Commissione in merito alla proposta di analisi di rischio, che sono formulate nelle otto settimane successive al ricevimento della proposta stessa.

3.   Per le misure per le quali lo Stato membro ritiene che l’analisi del rischio non sia praticabile, devono obbligatoriamente essere controllate le imprese la cui somma delle entrate o dei pagamenti, ovvero la somma di questi due importi, nel quadro del sistema di finanziamento del FEAGA ha superato 350 000 EUR e che non sono state controllate ai sensi del presente regolamento e del titolo V, capo III, del regolamento (UE) n. 1306/2013 durante uno dei due periodi di controllo precedenti.

4.   Il periodo di controllo va dal 1o luglio al 30 giugno dell’anno seguente. Il controllo si riferisce a un periodo di almeno dodici mesi con termine durante il periodo di controllo precedente; esso può essere esteso per periodi, che lo Stato membro determina, che precedono o seguono il periodo di dodici mesi.

Articolo 43

Accesso ai documenti commerciali

Le imprese conservano i documenti commerciali per almeno tre anni, a decorrere dalla fine dell’anno in cui sono stati redatti. Gli Stati membri possono prevedere un periodo più lungo per l’obbligo di conservare detti documenti.

Articolo 44

Azioni congiunte

La Commissione, di propria iniziativa o su proposta di uno Stato membro e con l’accordo degli Stati membri interessati, può decidere di coordinare azioni congiunte che implicano assistenza reciproca tra due o più Stati membri, conformemente all’articolo 83, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Articolo 45

Assistenza reciproca

1.   Durante i primi tre mesi successivi all’esercizio finanziario FEAGA del pagamento, gli Stati membri comunicano un elenco delle imprese di cui all’articolo 83, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 a ciascuno Stato membro in cui tali imprese sono stabilite. Detto elenco comprende tutti i dettagli che consentono allo Stato membro destinatario di identificare le imprese e di assolvere i propri obblighi in materia di controllo. Lo Stato membro destinatario è responsabile del controllo di tali imprese, a norma dell’articolo 80 del regolamento (UE) n. 1306/2013. Una copia di ogni elenco è inviata alla Commissione.

Lo Stato membro in cui il pagamento è stato effettuato o percepito può chiedere allo Stato membro in cui l’impresa è stabilita di controllare alcune delle imprese di tale elenco a norma dell’articolo 80 del regolamento (UE) n. 1306/2013, indicando il motivo che giustifica tale richiesta e in particolare i rischi connessi.

Lo Stato membro che riceve la richiesta tiene nel debito conto i rischi connessi con l’impresa che gli sono stati comunicati dallo Stato membro richiedente.

Lo Stato membro che riceve la richiesta informa lo Stato richiedente dell’esito della stessa. Lo Stato membro che ha effettuato il controllo di un’impresa inclusa in tale elenco informa dei risultati dello stesso lo Stato membro richiedente entro tre mesi dalla fine del periodo di controllo.

Entro un mese dalla fine di ciascun trimestre è inviato alla Commissione un compendio trimestrale di tali richieste. La Commissione può chiedere una copia di ogni richiesta.

L’elenco delle imprese di cui al primo comma è redatto secondo il modello riportato nell’allegato VI.

2.   L’elenco delle imprese di cui all’articolo 83, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 è redatto secondo il modello riportato nell’allegato VII del presente regolamento.

3.   La richiesta, da parte di uno Stato membro, di un controllo su un’impresa in un altro Stato membro, come previsto al paragrafo 1, secondo comma e all’articolo 83, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, è formulata secondo il modello riportato nell’allegato VIII del presente regolamento.

4.   Le informazioni circa i risultati dei controlli di cui al paragrafo 1, secondo comma e all’articolo 83, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013 sono trasmesse secondo il modello riportato nell’allegato IX del presente regolamento.

5.   Il compendio delle richieste di cui al paragrafo 1, quinto comma e all’articolo 83, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, insieme ai risultati dei controlli, è trasmesso secondo il modello riportato nell’allegato X del presente regolamento.

6.   Le informazioni da fornire a norma del paragrafo 1 sono comunicate in forma elettronica, secondo il formato prescritto nell’allegato II, sezione 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 991/2013 della Commissione.

Articolo 46

Programmi e relazioni annuali

1.   Il programma annuale dei controlli di cui all’articolo 84 del regolamento (UE) n. 1306/2013 è redatto secondo il modello riportato nell’allegato XI del presente regolamento.

2.   La relazione annuale di cui all’articolo 86, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 indica le eventuali difficoltà incontrate e le misure adottate per superarle e contiene, se opportuno, suggerimenti di miglioramenti.

Essa contiene informazioni dettagliate su ciascuno degli aspetti dell’applicazione del titolo V, capo III, del regolamento (UE) n. 1306/2013 elencati nell’allegato XII del presente regolamento, riportate in sezioni nettamente distinte secondo i capitoli indicati nello stesso allegato.

3.   Le informazioni da comunicare a norma del presente articolo e dell’articolo 45 possono essere trasmesse in forma cartacea o in forma elettronica, in un formato da concordare tra il mittente e il destinatario.

4.   La Commissione valuta annualmente i progressi realizzati nella sua relazione finanziaria annuale sull’amministrazione dei fondi, di cui all’articolo 109 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Articolo 47

Servizi speciali

1.   I servizi speciali di cui all’articolo 85 del regolamento (UE) n. 1306/2013 sono competenti, oltre che dei compiti precisati in detto articolo, di quanto segue:

a)

della formazione degli agenti nazionali incaricati dei controlli di cui alla presente sezione, affinché acquisiscano le nozioni necessarie all’espletamento dei loro compiti;

b)

della gestione delle relazioni di controllo e di tutta la documentazione relativa ai controlli effettuati e previsti dal titolo V, capo III, del regolamento (UE) n. 1306/2013;

c)

della redazione e della comunicazione dei programmi di cui all’articolo 84 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle relazioni di cui all’articolo 86, paragrafo 1, dello stesso regolamento.

2.   Gli Stati membri delegano ai servizi speciali tutti i poteri necessari per svolgere i compiti precisati al paragrafo 1.

Tali servizi sono composti da agenti il cui numero e la cui formazione sono adeguati all’espletamento dei suddetti compiti.

3.   Gli Stati membri in cui il numero minimo di imprese da controllare è inferiore a 10 non sono tenuti a istituire un servizio speciale.

CAPO V

CAUZIONI

SEZIONE 1

Portata, tecnologie dell’informazione, forza maggiore

Articolo 48

Portata

Il presente capo si applica in tutti i casi in cui la normativa settoriale agricola prevede la costituzione di una cauzione, indipendentemente dal fatto che sia utilizzato o no il termine «cauzione».

Il presente capo non si applica alle cauzioni costituite a garanzia del pagamento di dazi all’importazione o all’esportazione di cui al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (18).

Articolo 49

Amministrazione elettronica

Le comunicazioni, i documenti e le cauzioni possono essere prodotti, processati e gestiti utilizzando le tecnologie dell’informazione (IT) a condizione che i sistemi applicabili siano gestiti secondo protocolli di sicurezza e di qualità ufficialmente riconosciuti idonei per tali sistemi.

Se le autorità competenti non possono accedere ai documenti richiesti per l’esecuzione di verifiche a causa di differenze nei sistemi IT, è necessario che tali documenti siano stampati e autenticati dall’autorità competente della gestione di tali sistemi IT («l’autorità di emissione») oppure da un’autorità competente delle autenticazioni di documenti.

Le stampe di tali documenti possono essere sostituite da un messaggio elettronico dell’autorità di emissione al beneficiario o all’autorità competente, purché l’autorità di emissione sia in grado di fornire un protocollo di certificazione ufficialmente riconosciuto che garantisce l’autenticità del messaggio.

Articolo 50

Limiti di tempo per la forza maggiore

1.   Il presente articolo si applica ogni volta che un regolamento vi rinvia.

2.   Le richieste di riconoscimento di un caso di forza maggiore non sono ammissibili se pervengono all’autorità competente oltre 30 giorni di calendario:

a)

dopo la data alla quale l’operatore è stato informato dall’autorità competente dell’accertato mancato rispetto del relativo obbligo, ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014, dopo la scadenza del termine per il soddisfacimento del relativo obbligo ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 3, di tale regolamento oppure dopo la scadenza del termine per la presentazione della prova del soddisfacimento del relativo obbligo ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 4, di tale regolamento;

b)

dopo la chiusura dei termini di presentazione di offerte in un paese terzo se l’offerta è connessa alla fissazione anticipata di un titolo di restituzione all’esportazione.

3.   Gli operatori forniscono la prova, giudicata soddisfacente dall’autorità competente, delle circostanze che a loro giudizio costituiscono un caso di forza maggiore entro 181 giorni di calendario dalla scadenza del termine entro il quale l’obbligo doveva essere interamente soddisfatto. Gli operatori possono beneficiare di una proroga se sono nell’incapacità di fornire la prova richiesta entro il termine suddetto sebbene si siano fatti parte diligente per ottenerla e inoltrarla.

4.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione i casi di forza maggiore che hanno riconosciuto, insieme alle relative informazioni per ciascun caso.

SEZIONE 2

Forma delle cauzioni

Articolo 51

Forma

1.   La cauzione può essere costituita nelle seguenti forme:

a)

in contanti, a norma dell’articolo 19, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014; e/o

b)

mediante il ricorso a un fideiussore quale definito all’articolo 21 del regolamento delegato (UE) n. 907/2014.

2.   L’autorità competente può autorizzare la costituzione della garanzia nelle seguenti forme:

a)

deposito bancario;

b)

credito riconosciuto nei confronti di un ente pubblico o di un fondo pubblico, validamente esigibile ed avente precedenza su qualsiasi altro; e/o

c)

collaterali negoziabili nello Stato membro interessato, a condizione che siano emessi o garantiti dallo Stato membro stesso.

3.   Le autorità competenti possono stabilire condizioni supplementari per l’accettazione di cauzioni dei tipi elencati al paragrafo 2.

Articolo 52

Collaterali negoziabili

1.   Al momento della costituzione della garanzia, i collaterali negoziabili di cui all’articolo 51, paragrafo 2, lettera c), devono avere un valore realizzabile pari almeno al 115 % del valore della garanzia prescritta.

2.   L’autorità competente può accettare le garanzie di cui all’articolo 51, paragrafo 2, lettera c), soltanto se l’interessato si impegna per iscritto a costituire una garanzia complementare o a sostituire la garanzia originaria ove il valore realizzabile del bene, dei titoli o delle obbligazioni risulti, per un periodo di tre mesi, inferiore al 105 % del valore della garanzia prescritta. Tale impegno scritto non è necessario qualora così disponga la legislazione nazionale. L’autorità competente rivede periodicamente il valore di tale garanzia.

3.   Il valore realizzabile delle garanzie di cui all’articolo 51, paragrafo 2, lettera c), è calcolato dall’autorità competente tenendo conto delle spese di realizzo previste.

4.   Il valore realizzabile delle garanzie deve essere calcolato in base all’ultima quotazione disponibile.

5.   Su richiesta dell’autorità competente, la persona che costituisce la garanzia deve comprovare il valore realizzabile della garanzia.

Articolo 53

Sostituzione e destinazione

1.   Ogni forma di garanzia può essere sostituita da un’altra garanzia.

Tuttavia, la sostituzione della garanzia è subordinata all’autorizzazione dell’autorità competente qualora:

a)

la garanzia originaria sia divenuta escutibile, ma non sia ancora stata incamerata o

b)

la garanzia sostitutiva rientri in uno dei tipi di garanzia elencati all’articolo 51, paragrafo 2.

2.   La garanzia cumulativa può essere sostituita da un’altra garanzia cumulativa a condizione che quest’ultima copra almeno la parte della garanzia cumulativa originaria destinata, al momento della sostituzione, a garantire l’adempimento degli obblighi in essere.

3.   Non appena una parte della garanzia cumulativa sia stata destinata ad un determinato obbligo, va annotato il saldo disponibile.

SEZIONE 3

Svincolo e incameramento

Articolo 54

Svincolo parziale

Ove specifiche norme dell’Unione non prevedano alcun quantitativo minimo, l’autorità competente può limitare il numero degli svincoli parziali ammessi per ogni singola garanzia o fissare un importo minimo per gli svincoli parziali.

Prima di svincolare interamente o parzialmente la garanzia, l’autorità competente può esigere che sia presentata domanda scritta di svincolo.

Nel caso di garanzie che coprano più del 100 % dell’importo da garantire, la parte della garanzia eccedente il 100 % è svincolata quando la parte restante è definitivamente svincolata o escussa.

Articolo 55

Incameramento

1.   Quando ha avuto conoscenza delle circostanze che determinano l’escussione totale o parziale della garanzia, l’autorità competente chiede senza indugio al soggetto titolare dell’obbligo il pagamento dell’importo escutibile, concedendo un termine massimo di trenta giorni dalla ricezione della domanda.

Se il pagamento non viene eseguito entro tale termine, l’autorità competente:

a)

incassa senza indugio definitivamente la garanzia di cui all’articolo 51, paragrafo 1, lettera a);

b)

chiede senza indugio il pagamento al fideiussore di cui all’articolo 51, paragrafo 1, lettera b), concedendo un termine massimo di trenta giorni dalla ricezione della domanda di pagamento;

c)

adotta senza indugio i provvedimenti necessari affinché:

i)

le garanzie di cui all’articolo 51, paragrafo 2, lettere b) e c), siano convertite in denaro sufficiente per recuperare l’importo dovuto;

ii)

i depositi bancari di cui all’articolo 51, paragrafo 2, lettera a), siano trasferiti sul proprio conto.

L’autorità competente può incassare definitivamente le garanzie del tipo di cui all’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), senza chiedere preventivamente il pagamento all’interessato.

2.   Fatto salvo il disposto del paragrafo 1:

a)

se l’escussione della garanzia è stata decisa, ma viene successivamente differita a seguito di un ricorso di diritto nazionale, l’interessato è tenuto a pagare gli interessi sull’importo effettivamente escutibile per il periodo che inizia 30 giorni dopo la data di ricezione della domanda di pagamento di cui al paragrafo 1 e che termina il giorno precedente il pagamento dell’importo effettivamente escutibile;

b)

se in seguito all’esito del ricorso viene chiesto all’interessato di pagare entro 30 giorni l’importo escutibile, lo Stato membro può considerare, per il calcolo degli interessi, che il pagamento è effettuato il ventesimo giorno successivo alla data della richiesta;

c)

il tasso d’interesse applicabile è calcolato in conformità del diritto nazionale e, in ogni caso, non è inferiore al tasso di interesse applicabile per la riscossione degli importi secondo le procedure nazionali;

d)

gli organismi pagatori detraggono gli interessi pagati dalla spesa a carico del FEAGA o del FEASR, in conformità al regolamento (UE) n. 1306/2013;

e)

gli Stati membri possono chiedere periodicamente un’integrazione della garanzia per gli interessi applicabili.

3.   Qualora la garanzia sia stata escussa e il suo importo sia stato accreditato ai fondi, ma debba, in seguito all’esito di un ricorso, essere interamente o parzialmente restituito, con gli interessi al tasso stabilito dalla legislazione nazionale, la restituzione è a carico dei fondi a meno che non sia imputabile a negligenza o errore grave delle autorità amministrative o di altri organismi degli Stati membri.

SEZIONE 4

Informazione

Articolo 56

Informazione sulle cauzioni incamerate, sui tipi di cauzioni e sui fideiussori

1.   Gli Stati membri tengono a disposizione della Commissione, per ciascun esercizio, i dati relativi al numero totale e all’importo totale delle garanzie divenute escutibili, indipendentemente dalla fase raggiunta dai procedimenti di cui all’articolo 55, indicando separatamente quelle accreditate ai bilanci nazionali e quelle accreditate al bilancio dell’Unione. I dati sono conservati per tutte le garanzie di importo superiore a 1 000 EUR divenute escutibili e per ciascuna disposizione dell’Unione che preveda la costituzione di una garanzia. I dati riguardano sia le somme pagate direttamente dagli interessati, sia quelle riscosse mediante realizzo della garanzia.

2.   Gli Stati membri tengono a disposizione della Commissione l’elenco:

a)

dei tipi di istituti abilitati a prestare fideiussioni, nonché dei requisiti necessari al riguardo;

b)

dei tipi di garanzie accettate ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 2, nonché delle relative condizioni.

CAPO VI

TRASPARENZA

Articolo 57

Contenuto della pubblicazione

1.   Le informazioni di cui all’articolo 111, paragrafo 1, lettere c) e d), del regolamento (UE) n. 1306/2013 includono:

a)

la ripartizione degli importi dei pagamenti di cui alla lettera c) di tale articolo per ogni misura elencata nell’allegato XIII del presente regolamento, e la somma di tali importi ricevuti da ogni beneficiario nell’esercizio finanziario in questione;

b)

una descrizione delle misure finanziate dai fondi, in conformità della lettera d) di tale articolo, elencate nell’allegato XIII del presente regolamento, indicando la natura e l’obiettivo di ogni misura.

2.   Gli importi di cui al paragrafo 1 sono espressi in euro negli Stati membri che hanno adottato l’euro e in moneta nazionale negli altri Stati membri.

3.   Gli Stati membri possono pubblicare informazioni più dettagliate di quelle previste ai paragrafi 1 e 2, ferma restando le necessaria protezione della vita privata.

Articolo 58

Pubblicazione del comune

Quando la pubblicazione delle informazioni ai fini dell’articolo 112, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013 permetta di identificare una persona fisica come beneficiario, a causa del numero limitato di beneficiari residenti o registrati in un dato comune, lo Stato membro pubblica, in quanto informazione ai fini dell’applicazione dell’articolo 111, paragrafo 1, primo comma, lettera b), del suddetto regolamento, il nome dell’entità amministrativa più ampia di cui fa parte il comune considerato.

Articolo 59

Forma e data della pubblicazione

1.   Le informazioni da mettere a disposizione su un sito Internet unico, a norma dell’articolo 111, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, sono accessibili attraverso uno strumento di ricerca che permette all’utente di cercare i beneficiari per nome o per comune, come previsto dall’articolo 58 del presente regolamento, oppure per importi percepiti o per misura o una combinazione di tali dati, e di estrarre le informazioni corrispondenti sotto forma di un insieme unico di dati. Tali informazioni sono fornite nella lingua o nelle lingue dello Stato membro e/o in una delle tre lingue di lavoro della Commissione.

2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono pubblicate entro il 31 maggio di ogni anno con riferimento all’esercizio finanziario precedente.

3.   In conformità di detto articolo le informazioni restano disponibili sul sito Internet per due anni dalla pubblicazione iniziale.

Articolo 60

Informazione dei beneficiari

L’informazione dei beneficiari, di cui all’articolo 113 del regolamento (UE) n. 1306/2013, è fornita loro inserendola nei moduli di domanda di aiuto o di sostegno dei fondi, oppure in altro modo al momento della raccolta dei dati.

In deroga al primo comma, per i dati relativi ai pagamenti percepiti nel corso degli esercizi finanziari 2014 e 2015, l’informazione è fornita ai beneficiari con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data della pubblicazione.

Articolo 61

Pubblicazione delle soglie relative al regime dei piccoli agricoltori

Gli importi comunicati dagli Stati membri in applicazione dell’articolo 112, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, sono pubblicati sul sito dell’Unione di cui all’articolo 62, paragrafo 1, del presente regolamento.

Articolo 62

Cooperazione fra la Commissione e gli Stati membri

1.   La Commissione costituisce e gestisce un sito Internet dell’Unione a partire dall’indirizzo del proprio sito Internet centrale, con collegamenti ai siti degli Stati membri. La Commissione offre link aggiornati in base alle informazioni trasmesse dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione gli indirizzi Internet dei propri siti non appena li hanno costituiti ed ogni ulteriore modifica che abbia incidenza sull’accessibilità ai medesimi a partire dal sito Internet dell’Unione.

3.   Gli Stati membri designano l’organismo incaricato di costituire e gestire il sito unico di cui all’articolo 59, paragrafo 1. Essi comunicano alla Commissione il nome e l’indirizzo di tale organismo.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 63

Abrogazioni

Sono abrogati i regolamenti (CE) n. 601/94, (CE) n. 4/2004 e (CE) n. 259/2008.

Tuttavia, il regolamento (CE) n. 259/2008 continua ad applicarsi ai pagamenti effettuati per l’esercizio finanziario 2013. In deroga all’articolo 3, paragrafo 3, di tale regolamento, le informazioni di cui a tale articolo restano disponibili sul sito Internet per un anno a decorrere dalla data della pubblicazione iniziale.

Articolo 64

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Tuttavia:

a)

l’articolo 10 si applica alle spese sostenute e alle entrate con destinazione specifica riscosse dagli Stati membri a partire dal 16 ottobre 2014;

b)

gli articoli da 34 a 40 si applicano a partire dal 1o gennaio 2015. Tuttavia, i periodi di tempo previsti all’articolo 34, paragrafi 3 e 4, non si applicano alle indagini di verifica di conformità per le quali la comunicazione di cui all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 885/2006 è stata trasmessa anteriormente al 1o gennaio 2015;

c)

il capo VI si applica ai pagamenti effettuati a partire dall’esercizio finanziario 2014;

d)

le informazioni trasmesse dagli Stati membri conformemente alle colonne V1 e V2 dell’allegato II sono fornite a partire dall’esercizio finanziario 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

(2)  Regolamento (CE) n. 601/94 della Commissione, del 17 marzo 1994, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 165/94 del Consiglio, riguardo al cofinanziamento da parte della Comunità dei controlli delle superfici agricole mediante telerilevamento (GU L 76 del 18.3.1994, pag. 20).

(3)  Regolamento (CE) n. 4/2004 della Commissione, del 23 dicembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia (GU L 2 del 6.1.2004, pag. 3).

(4)  Regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell’ambito del FEAGA e del FEASR (GU L 171 del 23.6.2006, pag. 1).

(5)  Regolamento (CE) n. 884/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio in ordine al finanziamento da parte del Fondo europeo di garanzia agricola (FEAGA) degli interventi sotto forma di ammasso pubblico e alla contabilizzazione delle operazioni di ammasso pubblico da parte degli organismi pagatori degli Stati membri (GU L 171 del 23.6.2006, pag. 35).

(6)  Regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR (GU L 171 del 23.6.2006, pag. 90).

(7)  Regolamento (CE) n. 259/2008 della Commissione, del 18 marzo 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda la pubblicazione di informazioni sui beneficiari dei finanziamenti provenienti dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 76 del 19.3.2008, pag. 28).

(8)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2012 della Commissione, del 28 marzo 2012, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle garanzie per i prodotti agricoli (GU L 92 del 30.3.2012, pag. 4).

(9)  Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro (cfr. pag. 18 della presente Gazzetta ufficiale).

(10)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(11)  Regolamento delegato (UE) n. 906/2014., dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la spesa dell’intervento pubblico (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.).

(12)  Regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione, dell’11 dicembre 2009, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda l’acquisto e la vendita di prodotti agricoli all’intervento pubblico (GU L 349 del 29.12.2009, pag. 1).

(13)  Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

(14)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 febbraio 2014, che stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (GU L 57 del 27.2.2014, pag. 7).

(15)  Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

(16)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

(17)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 991/2013 della Commissione, del 15 ottobre 2013, che definisce la forma e il contenuto delle informazioni contabili che devono essere trasmesse alla Commissione ai fini della liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR nonché a fini di sorveglianza e di previsione (GU L 275 del 16.10.2013, pag. 7).

(18)  Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).


ALLEGATO I

DICHIARAZIONE DI GESTIONE

(Articolo 3)

Io sottoscritto/a …, direttore/direttrice dell’organismo pagatore …, presento di seguito i conti dell’organismo pagatore da me presieduto relativi all’esercizio finanziario 16/10/xx - 15/10/xx+1.

Sulla base della mia valutazione e delle informazioni di cui dispongo, incluse le risultanze dell’operato del servizio di controllo interno, dichiaro quanto segue:

a mia conoscenza i conti in questione forniscono un quadro veridico, completo e accurato delle spese e delle entrate nell’esercizio finanziario sopra menzionato. In particolare, tutti i debiti, gli anticipi, le cauzioni e le scorte a me noti sono stati registrati nei conti e tutte le entrate riscosse in relazione al FEAGA e al FEASR sono state debitamente accreditate ai fondi pertinenti;

il sistema da me attuato fornisce ragionevoli garanzie sulla legalità e regolarità delle transazioni nonché sul fatto che l’ammissibilità delle domande e, nel caso dello sviluppo rurale, la procedura di assegnazione degli aiuti sono gestite, verificate e documentate in conformità della normativa unionale.

Le spese iscritte nel bilancio sono state effettuate per le finalità previste, quali definite nel regolamento (UE) n. 1306/2013.

Confermo inoltre che sono state predisposte misure antifrode efficaci e proporzionate ai sensi dell’articolo 58 del regolamento (UE) n. 1306/2013, che tengono conto dei rischi individuati.

Quanto precede è tuttavia soggetto alle seguenti riserve:

Io sottoscritto/a confermo infine di non essere a conoscenza di alcuna informazione riservata che potrebbe essere pregiudizievole per gli interessi economici dell’Unione.

Firma


ALLEGATO II

MODELLO DI TABELLA DI CUI ALL’ARTICOLO 29, LETTERA f)

Per ciascun organismo pagatore devono essere fornite le informazioni di cui all’articolo 29, lettera f), utilizzando la seguente tabella:

 

A

B

AA

V1 (4)

V2 (5)

C

D

E

F

G

H

I

W

J

X

K

L

L1

L2

Y1

Y2

M

N

O

O1

O2

P

Q

R

R1

R2

Z

S

S1

S2

T

T1

T2

BB

U

 

Organismo pagatore

Fondo

Caso (vecchio/nuovo)

Esercizio finanziario della spesa di origine

Codici di bilancio della spesa di origine

Esercizio finanziario n

Unità monetaria

Numero di identificazione del caso

Codice di identificazione OLAF, se previsto (1)

Caso incluso nel registro dei debitori?

Identificazione del beneficiario

Programma concluso? (solo per il FEASR)

Data di approvazione della relazione di controllo o del documento analogo di cui all’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013

Esercizio finanziario del primo verbale di accertamento

Data della richiesta di recupero

Soggetto a procedimento giudiziario?

Importo originario da recuperare

Importo originario da recuperare (principale)

Importo originario da recuperare (interessi)

Importo principale il cui recupero era in corso al termine dell’esercizio finanziario n-1

Interessi il cui recupero era in corso al termine dell’esercizio finanziario n-1

Importo totale rettificato (intero periodo di recupero)

Importo totale recuperato (intero periodo di recupero)

Importo dichiarato irricevibile

Importo (principale) dichiarato irricevibile

Importo (interessi) dichiarato irricevibile

Esercizio finanziario dell’accertamento dell’irrecuperabilità

Ragioni dell’irrecuperabilità

Importo rettificato (nell’esercizio finanziario n)

Importo rettificato (principale) (nell’esercizio finanziario n)

Importo rettificato (interessi) (nell’esercizio finanziario n)

Interessi (nell’esercizio finanziario n)

Importi recuperati (nell’esercizio finanziario n)

Importo recuperato (principale) (nell’esercizio finanziario n)

Importo recuperato (interessi) (nell’esercizio finanziario n)

Importo il cui recupero è in corso

Importo (principale) il cui recupero è in corso

Interessi il cui recupero è in corso

Importo soggetto alla norma 50/50 % di cui all’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 al termine dell’esercizio finanziario n

Importo da accreditare al bilancio dell’UE

Vecchi casi (2)

x

x

O

 

 

x

x

x

x

x

x

x

 

x

 

x

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

x

x

x

 

 

 

x

 

 

x

(L+M+N+O)

 

 

 

x

Nuovi casi (3)

x

x

N

x

x

x

x

x

x

(x)

x

 

x

 

x

x

 

x

x

x

x

 

 

 

x

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

(L1+L2+M+N+O1+O2)

x

x

x

x


(1)  Riguarda il numero/i numeri di riferimento OLAF (numeri di notifica IMS)

(2)  Riguarda i casi comunicati utilizzando il modello figurante nel presente allegato fino all’esercizio finanziario 2014 incluso.

(3)  Riguarda i casi comunicati utilizzando il modello figurante nel presente allegato a partire dall’esercizio finanziario 2015.

(4)  Informazioni da fornire a partire dall’esercizio finanziario 2016.

(5)  Informazioni da fornire a partire dall’esercizio finanziario 2016.


ALLEGATO III

MODELLO DI TABELLA DI CUI ALL’ARTICOLO 29, LETTERA g)

Per ciascun organismo pagatore devono essere fornite le informazioni di cui all’articolo 29, lettera g), utilizzando la seguente tabella:

a

b

c

i

d

e

f

g

h

Organismo pagatore

Fondo

Unità monetaria

Categoria di importo in sospeso (sanzione connessa alla condizionalità, sanzione pluriennale o altre)

Saldo al 15 ottobre N-1

Nuovi casi (esercizio N)

Totale degli importi recuperati (esercizio N)

Totale delle rettifiche, inclusi gli importi irrecuperabili (esercizio N)

Importi da recuperare al 15 ottobre N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ALLEGATO IV

TRASMISSIONE DELLE RICHIESTE DI CUI ALL’ARTICOLO 31, PARAGRAFO 4

Le richieste di cui all’articolo 31, paragrafo 4, devono essere inviate a:

Commissione europea, DG AGRI-J1, B-1049 Bruxelles

o

AGRI-J1@ec.europa.eu.


ALLEGATO V

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NELL’ANALISI ANNUALE DEL RISCHIO DI CUI ALL’ARTICOLO 42, PARAGRAFO 2

1.   Valutazione dell’analisi del rischio dell’esercizio precedente

Vengono fornite informazioni relative alla valutazione dell’efficacia dell’analisi del rischio dell’anno precedente, inclusa una valutazione dei pregi e difetti. Vengono individuati ed esaminati attentamente possibili miglioramenti e loro applicazione.

2.   Fonti d’informazione

Vengono fornite indicazioni su tutte le fonti di informazione prese in considerazione al fine di preparare ed effettuare l’analisi del rischio. Un particolare riferimento è fatto al regolamento (CE) n. 612/2009 della Commissione (1).

3.   Procedura di selezione

Viene fornita una descrizione della procedura da seguire ai fini della selezione delle imprese da controllare. Viene fornita una chiara indicazione del numero/percentuale di imprese e dei settori/misure ai quali viene applicata la selezione per analisi del rischio, per campione, automatica e/o manuale. I settori/misure da escludere devono essere identificati con chiarezza e devono essere indicati i motivi che giustificano l’esclusione.

4.   Fattori e valori di rischio da applicare

In caso di applicazione dell’analisi del rischio vengono fornite informazioni su tutti i fattori di rischio presi in considerazione e i successivi eventuali valori assegnati a tali fattori di rischio. Queste informazioni devono essere fornite secondo le tabelle tipo di seguito riportate.

Fattori e valori di rischio applicabili a tutte le misure oggetto di analisi del rischio

Fattori di rischio

Valori di rischio

Descrizione

Valori

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Fattori e valori di rischio specifici applicabili alle restituzioni all’esportazione

Fattori di rischio

Valori di rischio

Descrizione

Valori

 

 

 

 

 

 


Fattori e valori di rischio specifici applicabili a … (settore/misura)

Fattori di rischio

Valori di rischio

Descrizione

Valori

 

 

 

 

 

 

5.   Ponderazione dei fattori di rischio

Se necessario, viene fornita una descrizione della procedura da seguire per la ponderazione dei fattori di rischio.

6.   Risultati dell’analisi del rischio

Vengono fornite informazioni su come i risultati dell’analisi del rischio e l’elaborazione di una «graduatoria» (se del caso per ogni settore/misura specifici) si rifletteranno sulla selezione delle imprese nel programma dei controlli definitivo.

Particolare attenzione deve essere prestata alla possibilità di azioni comuni secondo quanto previsto all’articolo 44.

7.   Difficoltà incontrate e miglioramenti proposti

Vengono fornite informazioni su eventuali difficoltà incontrate e sui provvedimenti presi o proposti per superarle. Eventualmente vengono proposti miglioramenti.


(1)  Regolamento (CE) n. 612/2009 della Commissione, del 7 luglio 2009, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli (GU L 186 del 17.7.2009, pag. 1).


ALLEGATO VI

ELENCO DELLE IMPRESE STABILITE IN UNO STATO MEMBRO DIVERSO DA QUELLO IN CUI IL PAGAMENTO DELL’IMPORTO CONSIDERATO È STATO O AVREBBE DOVUTO ESSERE EFFETTUATO O PERCEPITO

(Articolo 45, paragrafo 1)

Stato membro in cui il pagamento è stato effettuato o percepito

Data di spedizione dell’elenco

 

Stato membro in cui ha sede l’impresa

 

 


(1)

Nome e indirizzo

(2)

Natura delle spese (indicare separatamente ciascun pagamento per linea di bilancio del FEAGA e per tipo di pagamento)

(3)

Importo (in valuta nazionale) per singolo pagamento che, durante l’esercizio finanziario FEAGA, è stato:

(4)

Indicare se è stata chiesta l’ispezione dell’impresa conformemente

all’articolo 45

(cfr. nota A)

i)

dell’impresa nello Stato membro in cui ha sede

ii)

a cui il pagamento è stato versato o da cui proviene

i)

versato all’impresa

ii)

versato dall’impresa

 

 

 

 

 

 

Note:

A.

In caso affermativo occorre inviare una richiesta specifica, redatta secondo il modello riportato nell’allegato VIII, contenente tutte le informazioni necessarie per permettere al destinatario di identificare correttamente l’impresa interessata.

B.

Una copia di ogni elenco deve essere inviata alla Commissione.

C.

Se, nel caso del vostro paese, non vi sono imprese stabilite in altri Stati membri, ciò deve essere comunicato a tutti gli altri Stati membri e alla Commissione.

D.

Se una richiesta di controllo di un’impresa conformemente all’articolo 45 viene inoltrata posteriormente all’invio del presente elenco, una copia della richiesta, conformemente all’allegato VIII, deve essere trasmessa alla Commissione.

ALLEGATO VII

ELENCO DELLE IMPRESE STABILITE IN UN PAESE TERZO PER LE QUALI IL PAGAMENTO DELL’IMPORTO IN QUESTIONE È STATO O AVREBBE DOVUTO ESSERE EFFETTUATO O PERCEPITO IN UNO STATO MEMBRO

(Articolo 45, paragrafo 2)

Stato membro in cui il pagamento è stato effettuato o percepito

Data di spedizione dell’elenco

 

Paese terzo in cui ha sede l’impresa

 

 


(1)

Nome e indirizzo

(2)

Natura delle spese (indicare separatamente ciascun pagamento per linea di bilancio del FEAGA e per tipo di pagamento)

(3)

Importo (in valuta nazionale) per singolo pagamento che, durante l’esercizio finanziario FEAGA, è stato:

(4)

Altre osservazioni (p.es. difficoltà in sede di controllo, irregolarità sospetta, analisi del rischio ecc.)

i)

dell’impresa nel paese terzo in cui ha sede

ii)

a cui il pagamento è stato versato o da cui proviene

i)

versato all’impresa

ii)

versato dall’impresa

 

 

 

 

 

 

Nota:

Se, nel caso del vostro paese, non vi sono imprese stabilite in paesi terzi, occorre trasmettere alla Commissione una copia del presente allegato indicando chiaramente questo fatto.


ALLEGATO VIII

RICHIESTA DI CONTROLLO A NORMA DELL’ARTICOLO 45, PARAGRAFO 3

Le voci contrassegnate da un asterisco devono essere completate in ogni caso; le altre voci devono essere completate se pertinenti

La presente richiesta è fondata su:

articolo 83, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013

 


A

(*) 1.

Stato membro richiedente

(*) 2.

Denominazione del servizio competente

(*) 3.

Indirizzo

(*) 4.

Numero di telefono

5.

Numero di fax

6.

E-mail:

7.

Funzionario responsabile

8.

Organismo responsabile dei controlli

9.

Indirizzo

10.

Numero di telefono

11.

Numero di fax

12.

E-mail:

13.

Funzionario responsabile

B

(*) 1.

Stato membro destinatario della richiesta

(*) 2.

Organizzazione

C

(*) 1.

Data della richiesta

(*) 2.

Programma dei controlli

D

Dati relativi al beneficiario

 

(*) 1.

Nome

 

a)

nello Stato membro richiedente

b)

nello Stato membro destinatario della richiesta

(*) 2.

Numero di riferimento

(*) 3.

Indirizzo

 

a)

nello Stato membro richiedente

b)

nello Stato membro destinatario della richiesta

E

Unicamente per le richieste a norma dell’articolo 45, paragrafo 3

 

Dati relativi al pagamento

 

(*) 1.

Organismo pagatore

(*) 2.

Numero di riferimento del pagamento

(*) 3.

Tipo di pagamento

(*) 4.

Importo (indicare la valuta)

(*) 5.

Data contabile

(*) 6.

Data del pagamento

(*) 7.

Codice di bilancio FEAGA (capitolo - articolo - voce - linea)

(*) 8.

Campagna di commercializzazione o periodo cui si riferisce il pagamento

(*) 9.

Regolamento che funge da base giuridica per il pagamento

F

Estremi dell’operazione

 

1.

Dichiarazione (di esportazione) o numero della domanda

2.

Contratto:

 

numero

data

quantitativo

valore

3.

Fattura:

 

numero

data

quantitativo

valore

4.

Data di accettazione della dichiarazione

5.

Ufficio responsabile

6.

Numero del titolo o della licenza

7.

Data del titolo o della licenza

Per i regimi di ammasso

 

8.

Numero di gara

9.

Data della gara

10.

Prezzo unitario

11.

Data di entrata

12.

Data di uscita

13.

Aumento o riduzione della qualità

Per le restituzioni all’esportazione

 

14.

Numero della domanda (se diverso dal numero della dichiarazione di esportazione)

15.

Ufficio doganale presso il quale la merce è stata posta sotto controllo doganale

16.

Data del controllo doganale

17.

Prefinanziamento (codice)

18.

Codice di restituzione all’esportazione (11 cifre)

19.

Codice della destinazione

20.

Tasso prefissato

 

in EUR

in valuta nazionale

21.

Data della prefissazione

G

Analisi del rischio

 

(*) 1.

Punteggio

 

alto

medio

basso

(*) 2.

Giustificazione descrittiva del punteggio

 

(se necessario continuare su un foglio a parte)

 

 

 

 

 

 

 

H

Portata ed obiettivi del controllo

 

1.

Portata proposta

2.

Obiettivi e giustificazioni tecniche

 

(se necessario continuare su un foglio a parte)

 

I

(*)

Elenco dei documenti giustificativi forniti

 

(se necessario continuare su un foglio a parte)

 

 


ALLEGATO IX

RISULTATI DEL CONTROLLO A NORMA DELL’ARTICOLO 45, PARAGRAFO 4

Relazione di controllo facente seguito a una richiesta di assistenza reciproca a norma del titolo V, capo III, del regolamento (UE) n. 1306/2013

NB:

Le voci in grassetto sono identiche a quelle dell’allegato VIII.

Identificazione

B.1.   Stato membro destinatario della richiesta

2.

Organizzazione

3.

Sede regionale

4.

Nome del controllore

A.1.   Stato membro richiedente

2.

Denominazione del servizio competente

8.

Organismo responsabile dei controlli

14.

Numero dell’indagine/estremi della relazione

C.1.   Data della richiesta e numero di riferimento

2.

Programma dei controlli

3.

Data della risposta e numero di riferimento

D.   Dati relativi al beneficiario

1.   Nome

a)

nello Stato membro richiedente

b)

nello Stato membro destinatario della richiesta

2.   Numero di riferimento

a)

nello Stato membro richiedente

b)

nello Stato membro destinatario della richiesta

4.   Altre imprese controllate

H.   Portata e obiettivi del controllo

I.   Elenco dei documenti giustificativi forniti

J.   Risultato

Relazione di controllo

1.

Preparazione/contesto/portata

2.

Descrizione dell’impresa/del sistema di controllo

3.

Lavoro effettuato/documenti esaminati/constatazioni

4.

Conclusioni

5.

Altre osservazioni/raccomandazioni

ALLEGATO X

COMPENDIO DI CUI ALL’ARTICOLO 45, PARAGRAFO 5

Compendio di cui all’articolo 83, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013 di … (Stato membro) sulle richieste e sui risultati dei controlli per il primo [ ], secondo [ ], terzo [ ], quarto [ ] trimestre 20…

RICHIESTE trasmesse a:

Stato membro

Numero totale per SM

RICHIESTA

Data dell’invio

Numero di riferimento

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE

 

 

 

RISPOSTE trasmesse a:

Stato membro

Numero totale per SM

RISPOSTA

Data dell’invio

Numero di riferimento

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE

 

 

 

Note:

Tutte le richieste o risposte trasmesse nel corso del trimestre devono essere incluse nelle precedenti tabelle.

Se necessario, aggiungere altre righe.

Il numero di riferimento delle risposte trasmesse deve essere lo stesso che figura sulla corrispondente richiesta di ispezione.


ALLEGATO XI

DOCUMENTI RELATIVI AL PROGRAMMA ANNUALE (ARTICOLO 46, PARAGRAFO 1)

FOGLIO A

PROGRAMMA DEI CONTROLLI PROPOSTO PER IL PERIODO

(Articolo 84 del regolamento (UE) n. 1306/2013)

1.   Calcolo del numero minimo di imprese

 

A (1)

Numero di imprese le cui entrate o pagamenti o la relativa somma superavano 150 000  EUR nell’esercizio FEAGA …

 

A (2)

Numero minimo

ovvero

 

x 1/2 =

 


2.   Popolazione presso la quale viene effettuata la selezione

Il numero totale di imprese che hanno incassato o effettuato pagamenti in seguito a controlli di cui al titolo V, capo III, del regolamento (UE) n. 1306/2013 nel corso dell’esercizio finanziario … è stato il seguente:

A (3)

Totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numero totale di imprese le cui entrate o pagamenti, o la relativa somma, rientravano in una delle seguenti categorie:

A (4)

superiori a 350 000  EUR

 

A (5)

pari o inferiori a 350 000  EUR, ma non inferiori a 40 000  EUR

 

A (6)

inferiori a 40 000  EUR

 

 

 

 

 

 

 


3.   Imprese proposte per un controllo:

A (7)

Totale

 

A (8)

Totale in base all’analisi del rischio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numero totale di imprese le cui entrate o pagamenti, o la relativa somma, rientravano in una delle seguenti categorie:

A (9)

superiori a 350 000  EUR

 

A (10)

pari o inferiori a 350 000  EUR, ma non inferiori a 40 000  EUR

 

A (11)

inferiori a 40 000  EUR

 

 

 

 

 

 

 

Note:

A (4)

È obbligatorio controllare le imprese di questa categoria che non sono state controllate conformemente all’articolo 42, paragrafo 3, nel corso dei due periodi di controllo precedenti il periodo in questione, tranne qualora i pagamenti da esse incassati si riferiscano a misure per le quali siano stati adottati metodi di selezione basati sull’analisi del rischio.

A (9)

Le imprese di questa categoria devono essere controllate soltanto per ragioni specifiche, da indicarsi sul foglio D del presente allegato.

FOGLIO B

PROGRAMMA DEI CONTROLLI PROPOSTO PER IL PERIODO

(Articolo 84 del regolamento (UE) n. 1306/2013)

Schema dei controlli secondo le voci di bilancio del FEAGA

Esercizio FEAGA …

B(1)

Numero dell’articolo o della voce di bilancio FEAGA

B(2)

Spesa totale per linea di bilancio FEAGA

(EUR)

 

B(3)

Spesa totale per linea di bilancio FEAGA relativa ad imprese le cui entrate o pagamenti, o la relativa somma, erano superiori a 40 000  EUR …

(EUR)

 

B(4)

Spesa totale, per linea di bilancio FEAGA, relativa ad imprese incluse nel programma dei controlli …

(EUR)

B(5)

Numero di imprese per linea di bilancio FEAGA, incluse nel programma dei controlli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totali:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOGLIO C

PROGRAMMA DEI CONTROLLI PROPOSTO PER IL PERIODO

(Articolo 84 del regolamento (UE) n. 1306/2013)

Criteri adottati per la stesura del programma nel settore delle restituzioni all’esportazione e in altri settori in cui sono stati adottati metodi di selezione basati sull’analisi del rischio, qualora questi differiscano da quelli contenuti nelle proposte di analisi del rischio trasmesse alla Commissione ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 2

Settore in cui è proposto il controllo

(indicare la linea del bilancio FEAGA che figura nella colonna B (1) del foglio B del presente allegato)

Osservazioni sul rischio e sui criteri di selezione adottati

(fornire brevi spiegazioni, per esempio irregolarità rilevate o aumento anomalo della spesa)

 

 

FOGLIO D

PROGRAMMA DEI CONTROLLI PROPOSTO PER IL PERIODO

(Articolo 84 del regolamento (UE) n. 1306/2013)

Eventuali controlli proposti presso imprese le cui entrate o pagamenti, o la relativa somma, sono stati inferiori a 40 000 EUR nell’esercizio FEAGA …

Linea di bilancio FEAGA

(quale riportata nella colonna B (1) del foglio B)

Numero di imprese che si propone di controllare

Ragione specifica del controllo

 

 

 

FOGLIO E

PROGRAMMA DEI CONTROLLI PROPOSTO PER IL PERIODO

(Articolo 84 del regolamento (UE) n. 1306/2013)

TOTALE:

 

ORGANISMO DI CONTROLLO: …

E (1)

Numero totale di imprese da controllare:

 

E (2)

Numero di imprese da controllare:

 

 

 

ORGANISMO DI CONTROLLO: …

 

ORGANISMO DI CONTROLLO: …

E (3)

Numero di imprese da controllare:

 

E (4)

Numero di imprese da controllare:

 

 

 

ORGANISMO DI CONTROLLO: …

 

ORGANISMO DI CONTROLLO: …

E (5)

Numero di imprese da controllare:

 

E (6)

Numero di imprese da controllare:

 

 

 

Note:

Se necessario, aggiungere altri riquadri (p.es. E (7), E (8) ecc.).


ALLEGATO XII

DOCUMENTI RELATIVI ALLA RELAZIONE ANNUALE (ARTICOLO 46, PARAGRAFO 2)

PARTE I

Informazioni che devono figurare nella relazione annuale di cui all’articolo 86, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013

1.   Applicazione del titolo V, capo III, del regolamento (UE) n. 1306/2013

Informazioni concernenti l’applicazione del titolo V, capo III, del regolamento (UE) n. 1306/2013, tra cui eventuali modifiche degli organismi competenti per i controlli e del servizio specifico incaricato di seguire l’applicazione del suddetto regolamento, di cui all’articolo 85 dello stesso, nonché modifiche delle rispettive competenze.

2.   Modifiche legislative

Informazioni concernenti eventuali modifiche della legislazione nazionale, pertinenti all’applicazione del titolo V, capo III, del regolamento (UE) n. 1306/2013, verificatesi successivamente alla relazione annuale precedente.

3.   Modifiche del programma dei controlli

Descrizione di eventuali modifiche apportate al programma dei controlli presentato alla Commissione a norma dell’articolo 84, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 successivamente alla presentazione di detto programma.

4.   Esecuzione del programma dei controlli oggetto della presente relazione

Informazioni sull’applicazione del programma dei controlli nel periodo che si conclude il 30 giugno precedente la scadenza del termine per la presentazione della relazione di cui all’articolo 86, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013, compresi i seguenti elementi, considerati nell’insieme e suddivisi per organismo di controllo (qualora più organismi di controllo siano preposti ai controlli a norma del regolamento in parola):

a)

numero di imprese che sono state oggetto di controlli nel periodo in questione, secondo il modello che figura nella parte II, foglio A, del presente allegato;

b)

numero di imprese che sono attualmente in fase di controllo, secondo il modello che figura nella parte II, foglio A, del presente allegato;

c)

numero di imprese che non sono state sottoposte a controlli nel periodo in questione, in conseguenza della mancata esecuzione di alcuni controlli, secondo il modello che figura nella parte II, foglio A, del presente allegato;

d)

motivi per cui i controlli di cui alla lettera c) non sono stati eseguiti;

e)

scomposizione dei controlli di cui alle lettere a), b) e c) secondo le misure e gli importi pagati o ricevuti, secondo il modello che figura nella parte II, foglio B, del presente allegato;

f)

risultati dei controlli di cui alla lettera a), secondo il modello che figura nella parte II, foglio C, del presente allegato, compresi i seguenti elementi:

i)

numero di controlli nel corso dei quali sono state riscontrate irregolarità e numero di imprese interessate;

ii)

natura delle irregolarità constatate;

iii)

misura alla quale si riferisce ciascuna irregolarità riscontrata;

iv)

stima delle conseguenze finanziarie di ciascuna irregolarità;

g)

indicazione della durata media dei controlli in persona/giorni, precisando, se possibile, il tempo impiegato per ciascuna delle fasi di programmazione, preparazione, esecuzione dei controlli e stesura delle relazioni.

5.   Esecuzione dei programmi dei controlli precedenti

La relazione indicherà i risultati dei controlli eseguiti nei precedenti periodi di controllo, che non erano disponibili al momento della presentazione delle relazioni relative a tali periodi, compresi i seguenti elementi:

a)

situazione dei controlli di cui al punto 4, lettere b) e c), delle precedenti relazioni sui controlli, secondo il modello che figura nella parte II, foglio D, del presente allegato;

b)

numero di controlli nel corso dei quali sono state riscontrate irregolarità e numero di imprese interessate, secondo il modello che figura nella parte II, foglio C, del presente allegato;

c)

natura delle irregolarità constatate, secondo il modello che figura nella parte II, foglio C, del presente allegato;

d)

misura alla quale si riferisce ciascuna irregolarità riscontrata, secondo il modello che figura nella parte II, foglio C, del presente allegato;

e)

stima delle conseguenze finanziarie di ciascuna irregolarità, secondo il modello che figura nella parte II, foglio C, del presente allegato.

6.   Assistenza reciproca

Una sintesi delle richieste di assistenza reciproca presentate e ricevute a norma del titolo V, capo III, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

7.   Risorse

Indicazione delle risorse disponibili per l’esecuzione dei controlli a norma del titolo V, capo III, del regolamento (UE) n. 1306/2013, compresi i seguenti elementi:

a)

numero di effettivi addetti ai controlli, espresso in persona/anni e suddiviso per organismo di controllo e, se del caso, per regione;

b)

formazione ricevuta dal personale addetto ai controlli, con indicazione della proporzione del personale di cui alla lettera a) che ha ricevuto tale formazione e del tipo di formazione ricevuto; e

c)

attrezzatura e materiale informatico in dotazione al personale addetto ai controlli.

8.   Difficoltà incontrate nell’applicazione del titolo V, capo III, del regolamento (UE) n. 1306/2013

Informazioni su eventuali difficoltà incontrate nell’applicazione del titolo V, capo III, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e sui provvedimenti presi o proposti per superarle.

9.   Miglioramenti proposti

Eventuali proposte per migliorare l’applicazione del titolo V, capo III, del regolamento (UE) n. 1306/2013 o il capo stesso.

PARTE II

FOGLIO A

RELAZIONE SULL’ESECUZIONE DEI CONTROLLI NEL PERIODO

(articolo 86, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013)

TOTALE:

 

ORGANISMO DI CONTROLLO: …

 

1. (A)

Numero totale di imprese da controllare:

(B)

Numero di imprese da controllare:

 

 

 

 

2. (A)

Numero totale di imprese controllate:

(B)

Numero di imprese controllate:

 

 

 

 

3. (A)

Numero totale di imprese in fase di controllo:

(B)

Numero di imprese in fase di controllo:

 

 

 

 

4. (A)

Numero totale di imprese non ancora controllate:

(B)

Numero di imprese non ancora controllate:

 

 

 

 


ORGANISMO DI CONTROLLO: …

 

ORGANISMO DI CONTROLLO: …

 

1. (C)

Numero di imprese da controllare:

(D)

Numero di imprese da controllare:

 

 

 

 

2. (C)

Numero di imprese controllate:

(D)

Numero di imprese controllate:

 

 

 

 

3. (C)

Numero di imprese in fase di controllo:

(D)

Numero di imprese in fase di controllo:

 

 

 

 

4. (C)

Numero di imprese non ancora controllate:

(D)

Numero di imprese non ancora controllate:

 

 

 

 

Note:

Se necessario, aggiungere altri riquadri (p.es. (E), (F) ecc.).

FOGLIO B

RELAZIONE SULL’ESECUZIONE DEI CONTROLLI NEL PERIODO …

(articolo 86, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013)

Relazione di controllo secondo le voci di bilancio del FEAGA nell’esercizio FEAGA …

Programma dei controlli …

B(1)

Numero dell’articolo o della voce di bilancio FEAGA

 

B(2)

Valore totale della spesa relativa ad imprese selezionate per il controllo …

(EUR)

B(3)

Imprese controllate

B(4)

Imprese in fase di controllo

B(5)

Imprese non controllate

 

 

 

 

i)

spesa effettivamente controllata

(EUR)

 

ii)

spesa totale relativa alle imprese controllate

(EUR)

i)

spesa totale relativa alle imprese in fase di controllo

(EUR)

i)

spesa totale relativa alle imprese non controllate

(EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totali:

 

 

 

 

 

 

 

 

FOGLIO C

RELAZIONE SULL’ESECUZIONE DEI CONTROLLI NEL PERIODO …

(articolo 86, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013)

Potenziali irregolarità riscontrate in relazione alle voci di bilancio del FEAGA nell’esercizio FEAGA …

Programma dei controlli …

C(1)

Numero dell’articolo o della voce di bilancio FEAGA

C(2)

Numero di irregolarità potenziali riscontrate

C(3)

Numero di pagamenti interessati

C(4)

Numero di imprese interessate

C(5)

Stima del valore delle potenziali irregolarità

C(6)

Descrizione e natura di ogni potenziale irregolarità constatata, numero/i di riferimento dell’impresa/delle imprese interessata/e e numero/i di riferimento OLAF (numeri di notifica IMS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totali:

 

 

 

 

 

FOGLIO D

RELAZIONE SULL’ESECUZIONE DEI CONTROLLI NEL PERIODO

(articolo 86, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013)

Esecuzione di controlli relativi a programmi dei controlli precedenti Programma dei controlli …

D(1) Numero di imprese dichiarate in fase di controllo nella precedente relazione:

 

D(2) Numero di imprese in D(1) per le quali i controlli sono stati completati:

 

D(3) Numero di imprese in D(1) per le quali i controlli sono ancora in corso:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D(4) Valore delle transazioni relative ad imprese in D(1):

 

D(5) Valore delle transazioni relative ad imprese in D(2):

 

D(6) Valore delle transazioni relative ad imprese in D(3):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D(7) Numero di imprese per le quali i controlli nella precedente relazione sono stati dichiarati non iniziati:

 

D(8) Numero di imprese in D(7) per le quali i controlli sono stati completati:

 

D(9) Numero di imprese in D(7) per le quali i controlli sono ancora in corso:

 

D(10) Numero di imprese in D(7) per le quali i controlli non sono ancora iniziati:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D(11) Valore delle transazioni relative ad imprese in D(7):

 

D(12) Valore delle transazioni relative ad imprese in D(8):

 

D(13) Valore delle transazioni relative ad imprese in D(9):

 

D(14) Valore delle transazioni relative ad imprese in D(10):

 


ALLEGATO XIII

MISURE DI CUI ALL’ARTICOLO 57

1.

I regimi di sostegno di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

2.

I regimi e le misure seguenti di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

intervento pubblico;

aiuto all’ammasso privato;

programma di distribuzione di frutta e verdura nelle scuole;

programma di distribuzione di latte nelle scuole;

aiuti nel settore degli ortofrutticoli;

misure di sostegno nel settore vitivinicolo;

aiuti nel settore dell’apicoltura;

aiuti nel settore del luppolo;

restituzioni all’esportazione.

3.

L’aiuto nel settore dei bachi da seta previsto dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (3).

4.

Le azioni di informazione e di promozione previste dal regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio (4).

5.

Le misure di cui al regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), ad eccezione di quelle contemplate dall’allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013.

6.

Le misure di cui al regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), ad eccezione di quelle contemplate dall’allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013.

7.

Le misure di cui al titolo III, capo I, del regolamento (UE) n. 1305/2013 incluse nel programma di sviluppo rurale in questione.

8.

Le misure di cui al titolo IV, capo I, del regolamento (CE) n. 1698/2005 (7) incluse nel programma di sviluppo rurale in questione.

(1)  Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).

(2)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

(3)  Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio, del 17 dicembre 2007, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi (GU L 3 del 5.1.2008, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 23).

(6)  Regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 41).

(7)  Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1).