ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 240

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

57° anno
13 agosto 2014


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Accordo tra l'Unione europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

1

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 873/2014 della Commissione, dell'8 agosto 2014, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

2

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 874/2014 della Commissione, dell'8 agosto 2014, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

6

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 875/2014 della Commissione, dell'8 agosto 2014, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

9

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 876/2014 della Commissione, dell'8 agosto 2014, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

12

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 877/2014 della Commissione, dell'8 agosto 2014, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

15

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 878/2014 della Commissione, del 12 agosto 2014, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive diclorprop-P, metconazolo e triclopir ( 1 )

18

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 879/2014 della Commissione, del 12 agosto 2014, recante fissazione del tasso di adattamento dei pagamenti diretti di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per l'anno civile 2014

20

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 880/2014 della Commissione, del 12 agosto 2014, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva Cydia pomonella Granulovirus (CpGV) ( 1 )

22

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 881/2014 della Commissione, dell 12 agosto 2014, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

24

 

 

DECISIONI

 

 

2014/527/UE

 

*

Decisione della Banca centrale europea, del 9 luglio 2014, che abroga la decisione BCE/2013/22 concernente misure temporanee relative all'idoneità di strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica di Cipro e la decisione BCE/2013/36 relativa a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema e sull'idoneità delle garanzie (BCE/2014/32)

26

 

 

ORIENTAMENTI

 

 

2014/528/UE

 

*

Indirizzo della Banca centrale europea, del 9 luglio 2014, relativo a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema e sull'idoneità delle garanzie, e che modifica l'indirizzo BCE/2007/9 (BCE/2014/31)

28

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

13.8.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 240/1


Accordo tra l'Unione europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, dell'accordo del 19 ottobre 2005 fra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (1), concluso con decisione 2006/325/CE del Consiglio (2) (in appresso: «l'accordo»), nel caso di adozione di modifiche al regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (3), la Danimarca notificherà alla Commissione la sua decisione di attuare o meno il contenuto di tali modifiche.

Il 15 maggio 2014 è stato adottato il regolamento (UE) n. 542/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 1215/2012 per quanto riguarda le norme da applicare con riferimento al Tribunale unificato dei brevetti e alla Corte di giustizia del Benelux (4).

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, dell'accordo, la Danimarca, con lettera del 2 giugno 2014, ha notificato alla Commissione la decisione di attuare il contenuto del regolamento (UE) n. 542/2014. Ciò significa che le disposizioni di tale regolamento si applicheranno alle relazioni fra l'Unione europea e la Danimarca.

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 6, dell'accordo, la notifica della Danimarca attestante che il contenuto delle modifiche è stato attuato in Danimarca determina il sorgere di obbligazioni reciproche tra la Danimarca e l'Unione europea. Il regolamento (UE) n. 542/2014 costituisce dunque una modifica all'accordo ed è considerato allegato ad esso.

In riferimento all'articolo 3, paragrafi 3 e 4, dell'accordo, l'attuazione del regolamento (UE) n. 542/2014 in Danimarca può aver luogo in via amministrativa. Le necessarie misure amministrative sono entrate in vigore il 18 giugno.


(1)  GU L 299 del 16.11.2005, pag. 62.

(2)  GU L 120 del 5.5.2006, pag. 22.

(3)  GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.

(4)  GU L 163 del 29.5.2014, pag. 1.


REGOLAMENTI

13.8.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 240/2


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 873/2014 DELLA COMMISSIONE

dell'8 agosto 2014

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (2). Tale periodo deve essere fissato a tre mesi.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 agosto 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Martine REICHERTS

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).


ALLEGATO

Descrizione delle merci

Classificazione

(Codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

1.

Articolo composto da una parte rotonda avente un diametro di circa 15 cm e un'estensione tubolare di circa 20 cm di lunghezza.

La parte superiore dell'articolo è dotata di un foro circolare che consente l'ingresso di aria. La parte inferiore è munita di una valvola di plastica collocata quasi alla fine dell'estensione.

La superficie esterna è composta da due parti, saldate insieme, di materiale tessile rivestito sul lato interno.

All'interno è collocato un cilindro, a base circolare, di schiuma plastica munito di un ritaglio nel mezzo.

Coprendo il foro circolare collocato sul lato superiore ed esercitando una pressione, l'aria è convogliata attraverso l'estensione e la valvola per gonfiare un particolare materasso pneumatico.

L'articolo è presentato come una minipompa.

(Cfr. foto A) (1)

8414 20 80

La classificazione è determinata a norma delle regole generali di interpretazione (RGI) della nomenclatura combinata 1 e 6 nonché del testo dei codici NC 8414, 8414 20 e 8414 20 80.

Considerate le caratteristiche obiettive, l'articolo è una pompa per aria a mano, azionata unicamente dallo sforzo umano. Le pompe manuali azionate unicamente dallo sforzo umano e intese a gonfiare specifici materassi pneumatici rientrano nelle sottovoci 8414 20 20 e 8414 20 80 (cfr. anche le note esplicative della nomenclatura combinata, sottovoci 8414 20 20 e 8414 20 80).

L'articolo va pertanto classificato nel codice NC 8414 20 80 come «altre pompe per aria a mano».

2.

Un articolo a forma di fagiolo (avente dimensioni approssimative di 35 cm × 17 cm), con un'estensione tubolare (di circa 25 cm di lunghezza) munita di tre valvole.

Sulla parte inferiore dell'articolo è collocata una valvola che consente l'ingresso di aria. La parte superiore è munita di due valvole di plastica affiancate, collocate quasi alla fine dell'estensione.

La superficie esterna è composta da due parti, saldate insieme, di materiale tessile rivestito sul lato interno.

All'interno vi è un pezzo di schiuma plastica di forma ovale munito di un ritaglio nel mezzo. Questo ritaglio è munito di una valvola collocata sulla parte inferiore.

Coprendo la valvola collocata sulla parte inferiore ed esercitando una pressione, l'aria è convogliata attraverso l'estensione e la valvola nella parte finale per gonfiare un particolare materasso pneumatico.

L'articolo è presentato come una minipompa. Può essere usato anche come cuscino, poiché inserendo una delle valvole collocate sull'estensione nell'altra si evita che l'articolo si sgonfi.

(Cfr. foto B) (1)

8414 20 80

La classificazione è determinata a norma delle regole generali di interpretazione (RGI) della nomenclatura combinata 1, 3 c) e 6 nonché del testo dei codici NC 8414, 8414 20 e 8414 20 80.

Da un lato l'articolo è un cuscino gonfiabile e, in quanto tale, rientra fra gli oggetti per campeggio della voce 6306 (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato alla voce 6306, paragrafo 5). D'altro canto, l'articolo è anche una pompa per aria a mano azionata unicamente dallo sforzo umano intesa a gonfiare un particolare materasso pneumatico che di per sé rientra nella voce 8414 (cfr. anche le note esplicative della nomenclatura combinata alle sottovoci 8414 20 20 e 8414 20 80).

Poiché nessuna delle due voci è più pertinente dell'altra ai sensi della RGI 3 a) e poiché l'articolo non può essere classificato in riferimento alla RGI 3 b), va classificato nella voce che si presenta per ultima in ordine numerico fra le due voci (6306 e 8414) che meritano uguale considerazione ai sensi della RGI 3 c).

L'articolo va pertanto classificato nel codice NC 8414 20 80 come «altre pompe per aria a mano».


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Foto A

Foto B


(1)  L'immagine è fornita a scopo puramente informativo.


13.8.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 240/6


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 874/2014 DELLA COMMISSIONE

dell'8 agosto 2014

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel o nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità delle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (2). Tale periodo deve essere fissato a tre mesi.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel o nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità delle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 agosto 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Martine REICHERTS

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).


ALLEGATO

Descrizione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Copertura tessile a forma di anello in tessuto di poliestere destinata a essere usata sugli pneumatici di determinati tipi di automobili al fine di aumentare la funzionalità del battistrada dello pneumatico durante la guida sulla neve.

L'interno della parte centrale dell'articolo è composto da fili di robuste fibre continue di poliestere che conferiscono resistenza alla struttura. L'esterno della parte centrale dell'articolo è composto da fili di fibre discontinue di poliestere di due dimensioni diverse che assicurano l'assorbimento e l'aderenza grazie all'asperità della superficie dell'articolo. Pertanto la parte centrale dell'articolo che ricopre la parte dello pneumatico a contatto con il terreno è più resistente agli strappi e presenta migliori caratteristiche di assorbimento e aderenza rispetto alle altre parti.

Le altre parti dell'articolo consistono in coperture laterali dello pneumatico e sono concepite in modo da tenere fermo l'articolo durante la guida.

Tutte le parti sono assemblate fra loro mediante cuciture.

Su un lato dell'articolo sono fissate quattro strisce di polipropilene tessuto che fungono da maniglie per montare l'articolo sullo pneumatico.

(Cfr. immagine) (1)

6307 90 98

Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 7, lettera f), della sezione XI e del testo dei codici NC 6307, 6307 90 e 6307 90 98.

La classificazione come accessorio della sottovoce 8708 70 è esclusa poiché l'articolo si limita ad aumentare la funzionalità del battistrada dello pneumatico durante la guida sulla neve e di conseguenza non rende il veicolo atto a un particolare lavoro né gli conferisce possibilità o lo mette in grado di assicurare un servizio particolare in relazione alla sua funzione principale (cfr. causa C-152/10 Unomedical [2011] Racc. I-5433, punto 29).

Di conseguenza e poiché l'articolo è composto esclusivamente di materiale tessile e le diverse parti sono assemblate mediante cuciture, l'articolo va classificato nel codice NC 6307 90 98 come «altri manufatti tessili confezionati».

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(1)  L'immagine è fornita a scopo puramente informativo.


13.8.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 240/9


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 875/2014 DELLA COMMISSIONE

dell'8 agosto 2014

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (2). Tale periodo deve essere fissato a tre mesi.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 agosto 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Martine REICHERTS

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).


ALLEGATO

Descrizione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Articolo (denominato «pannello LED») in alloggiamento di alluminio avente dimensioni di circa 40 × 40 × 7 cm che comprende i seguenti componenti:

diodi a emissione luminosa (LED) montati su un circuito stampato con densità di pixel di 72 × 72 ppi e luminosità di 2 000 cd/m2,

connettori per l'alimentazione elettrica (in entrata e in uscita),

connettori per l'immissione di dati (in entrata e in uscita),

staffe e fori per montare più pannelli insieme.

L'articolo è destinato all'uso su una videoparete LED modulare. Non include un videoprocessore.

Il pannello LED, sia esso connesso o meno ad altri pannelli, non è in grado di visualizzare immagini video originate direttamente da una fonte video. Esso può visualizzare solo segnali originati da un videoprocessore dedicato («convertitore analogico-digitale»), che elabora i segnali e li ripartisce sull'insieme dei pannelli presenti sulla videoparete LED.

Il pannello, una volta collegato al videoprocessore, ha la capacità di visualizzare immagini in una vasta gamma di colori (281 000 miliardi).

Cfr. immagini (1).

8529 90 92

La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 2 b) della sezione XVI e dal testo dei codici NC 8529, 8529 90 e 8529 90 92.

Tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive, ad esempio la presenza delle staffe di montaggio e dei connettori e la capacità di visualizzare immagini in una vasta gamma di colori, il pannello LED è destinato a essere collegato ad altri pannelli e a un videoprocessore esterno dedicato in una videoparete LED della sottovoce 8528 59.

Il segnale video originario viene elaborato e trasferito dal videoprocessore sulla videoparete LED. Il videoprocessore ripartisce il segnale video completo sull'insieme dei pannelli. Se uno dei pannelli manca o è guasto, il segnale video non è visualizzato completamente dalla videoparete. Ogni singolo pannello è pertanto ritenuto un elemento essenziale per il funzionamento dell'intera videoparete LED.

La classificazione a norma della nota 2 a) della sezione XVI è esclusa in quanto il pannello LED, sia esso connesso o meno agli altri pannelli, può funzionare solo in combinazione con il videoprocessore. È pertanto esclusa la classificazione alla voce 8528 come monitor o alla voce 8531 come apparecchio di segnalazione visiva.

L'articolo deve essere pertanto classificato nel codice NC 8529 90 92 come altre parti di apparecchi della voce 8528.


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(1)  Le illustrazioni sono fornite a scopo puramente informativo.


13.8.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 240/12


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 876/2014 DELLA COMMISSIONE

dell'8 agosto 2014

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (2). Tale periodo deve essere fissato a tre mesi.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 agosto 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Martine REICHERTS

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).


ALLEGATO

Descrizione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Apparecchio portatile a batteria per la cattura e la registrazione di immagini statiche e video (cosiddetto «action cam») avente dimensioni di circa 6 × 4 × 2 cm e peso di circa 74 g e comprendente:

un obiettivo ultragrandangolare,

un indicatore di stato a cristalli liquidi (LCD),

interfacce micro USB e micro HDMI,

un alloggiamento per scheda micro SD,

WiFi incorporato,

una porta per accessori opzionali.

L'apparecchio non è dotato di zoom, mirino o schermo per la visualizzazione delle immagini registrate. Non è progettato per essere tenuto in mano ma per essere fissato, ad esempio a un casco. È destinato ad essere utilizzato per effettuare riprese dinamiche dell'ambiente, ad esempio durante le attività all'aria aperta come il ciclismo, il surf e lo sci. La qualità video può essere regolata ed è compresa tra 848 × 480 pixel e 1 920 × 1 080 pixel.

Le immagini statiche possono essere registrate solo con una qualità di 5 megapixel. L'apparecchio non consente di regolare la qualità delle immagini statiche (ad esempio la nitidezza, il colore o la composizione degli oggetti).

L'apparecchio è in grado di catturare e registrare file video nel formato MPEG4. Con batteria completamente carica consente di riprendere fino a 3 ore ininterrottamente, con una risoluzione massima per la registrazione video di 1 920 × 1 080 pixel a 30 fotogrammi al secondo. L'acquisizione può essere interrotta solo dall'utente. Le immagini catturate sono registrate in file distinti, ciascuno della durata di circa 15 minuti.

In corso di visualizzazione si possono trasferire all'apparecchio dei file da un dispositivo per l'elaborazione automatica di dati tramite l'interfaccia USB.

8525 80 99

La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 3 della sezione XVI e dal testo dei codici NC 8525, 8525 80 e 8525 80 99.

Tenuto conto delle caratteristiche oggettive dell'apparecchio, ad esempio le dimensioni e il peso ridotti, il fatto che debba essere fissato ad esempio a un casco e la sua capacità di registrare filmati fino a 3 ore ininterrottamente, la funzione principale del prodotto è quella di catturare immagini video.

Sebbene assomigli a una fotocamera digitale, l'apparecchio è in grado di registrare filmati fino a 3 ore ininterrottamente con una qualità di almeno 800 × 600 pixel a 30 fotogrammi al secondo. L'acquisizione non s'interrompe automaticamente dopo 30 minuti (cfr. anche le note esplicative della nomenclatura combinata per le sottovoci 8525 80 30, 8525 80 91 e 8525 80 99). Il fatto che le immagini catturate siano registrate in file distinti, ciascuno della durata di circa 15 minuti, non influisce sulla durata della capacità di registrazione ininterrotta della videocamera. È pertanto esclusa la classificazione alla sottovoce 8525 80 30 come fotocamera digitale.

Dato che l'apparecchio può registrare file video da fonti diverse dall'obiettivo della telecamera incorporata, è esclusa la classificazione nel codice NC 8525 80 91 come videocamera che permette unicamente la registrazione del suono o delle immagini prese dalla telecamera.

L'apparecchio deve essere pertanto classificato nel codice NC 8525 80 99 come altre videocamere digitali.


13.8.2014   

IT

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L 240/15


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 877/2014 DELLA COMMISSIONE

dell'8 agosto 2014

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (2). Tale periodo deve essere fissato a tre mesi.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 agosto 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Martine REICHERTS

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Un apparecchio («videoparete a LCD») comprensivo di un monitor a colori a tecnologia LCD e una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione, avente dimensioni di circa 91 × 53 × 12 cm.

Il monitor, con diagonale dello schermo di circa 102 cm (40 pollici), ha le seguenti caratteristiche:

risoluzione nativa di 1 920 × 1 080 pixel,

formato 16:9,

pixel pitch di 0,46125 mm,

tempo di risposta di 8 ms,

luminosità massima di 700 cd/m2,

contrasto tipico di 3 000:1,

angolo di visione orizzontale e verticale di 178°,

funzione PIP (picture-in-picture).

La macchina automatica integrata per l'elaborazione dell'informazione comprende un microprocessore, una memoria di 1 GB e un disco rigido da 40 GB.

L'apparecchio comprende anche un amplificatore audio, due altoparlanti nonché i pulsanti di commutazione e controllo ed è corredato di telecomando.

L'apparecchio è dotato delle seguenti interfacce: VGA In, DVI-D In/Out, HDMI, CVBS (AV), RS232C In/Out, Audio In/Out e LAN.

L'apparecchio è presentato per essere fruito come elemento di una videoparete a LCD. La macchina automatica integrata per l'elaborazione dell'informazione è usata come processore della videoparete per controllare una rete al massimo di 5 × 5 configurazioni. L'apparecchio può funzionare autonomamente come monitor o come macchina per l'elaborazione dell'informazione.

8528 59 31

Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 3 della sezione XVI e del testo dei codici NC 8528, 8528 59 e 8528 59 31.

L'apparecchio è progettato per eseguire due funzioni della sezione XVI (elaborazione dell'informazione della voce 8471 e riproduzione di immagini della voce 8528). In virtù della nota 3 di detta sezione, l'apparecchio deve essere classificato nella voce attinente alla sua funzione principale.

Tenuto conto della concezione e della progettazione, come il fatto che la macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione sia usata come processore del monitor per controllare una videoparete composta da una rete al massimo di 5 × 5 configurazioni, l'apparecchio è destinato all'uso come componente monitor di una videoparete a LCD. Di conseguenza la funzione principale dell'apparecchio è quella di un monitor della voce 8528. Si esclude pertanto la classificazione alla voce 8471 come macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione.

Tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive, ovvero le dimensioni dello schermo, le modalità video supportate, un pixel pitch non adatto a periodi prolungati di visione ravvicinata, l'alta luminosità, la presenza di un telecomando, i circuiti audio con amplificatore e la funzione PIP, il monitor non è considerato come monitor del tipo esclusivamente o essenzialmente destinato a un sistema automatico per l'elaborazione dell'informazione della voce 8471. La classificazione nella sottovoce 8528 51 00 è pertanto esclusa.

Dal momento che può visualizzare segnali provenienti da una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione a un livello sufficiente per un uso pratico con questa macchina, il monitor è ritenuto in grado di visualizzare segnali provenienti da macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione con un livello di funzionalità accettabile.

L'apparecchio deve pertanto essere classificato nel codice NC 8528 59 31 come altro dispositivo di visualizzazione a schermo piatto in grado di visualizzare con un livello di funzionalità accettabile segnali provenienti da macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione dotate di schermo con tecnologia a cristalli liquidi (LCD).


13.8.2014   

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L 240/18


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 878/2014 DELLA COMMISSIONE

del 12 agosto 2014

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive diclorprop-P, metconazolo e triclopir

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 17, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

La parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (2) elenca le sostanze attive che si ritengono approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(2)

L'approvazione delle sostanze attive diclorprop-P, metconazolo e triclopir scadrà il 31 maggio 2017. Sono state presentate domande di rinnovo delle approvazioni delle suddette sostanze attive. Poiché le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (3) si applicano a tali sostanze attive, è necessario concedere ai richiedenti tempo sufficiente per completare la procedura di rinnovo nel rispetto di tale regolamento. Di conseguenza è probabile che le approvazioni delle suddette sostanze attive scadano prima dell'adozione di una decisione in merito al loro rinnovo. È pertanto necessario prorogare il loro periodo di approvazione.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 540/2011.

(4)

Considerate le finalità dell'articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, nei casi in cui non vengano presentati fascicoli supplementari a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 al più tardi 30 mesi prima della rispettiva data di scadenza di cui all'allegato del presente regolamento, la Commissione fissa la data di scadenza alla stessa data prevista prima del presente regolamento o alla prima possibile data successiva.

(5)

Considerate le finalità dell'articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, nei casi in cui la Commissione adotta un regolamento che stabilisce che l'approvazione di una sostanza attiva di cui all'allegato del presente regolamento non viene rinnovata poiché i criteri di approvazione non sono rispettati, la Commissione fissa la data di scadenza alla stessa data prevista prima del presente regolamento oppure, se tale data è successiva, alla data di entrata in vigore del regolamento che stabilisce che l'approvazione della sostanza attiva non è rinnovata.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificata in conformità all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 agosto 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).


ALLEGATO

La parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificata:

1)

nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione» della riga numero 133, diclorprop-P, la data «31 maggio 2017» è sostituita dalla data «30 aprile 2018»;

2)

nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione» della riga numero 134, metconazolo, la data «31 maggio 2017» è sostituita dalla data «30 aprile 2018»;

3)

nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione» della riga numero 136, triclopir, la data «31 maggio 2017» è sostituita dalla data «30 aprile 2018».


13.8.2014   

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L 240/20


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 879/2014 DELLA COMMISSIONE

del 12 agosto 2014

recante fissazione del tasso di adattamento dei pagamenti diretti di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per l'anno civile 2014

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l'articolo 26, paragrafo 3,

previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1306/2013 stabilisce che deve essere istituita una riserva intesa a offrire un sostegno supplementare al settore agricolo in caso di gravi crisi che interessano la produzione o la distribuzione di prodotti agricoli mediante l'applicazione, all'inizio di ogni anno, di una riduzione dei pagamenti diretti con il meccanismo della disciplina finanziaria di cui all'articolo 26 dello stesso regolamento.

(2)

A norma dell'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013, al fine di garantire il rispetto dei massimali annuali fissati nel regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio (2) per il finanziamento della spesa connessa al mercato e dei pagamenti diretti, deve essere fissato un tasso di adattamento dei pagamenti diretti nel momento in cui le previsioni di finanziamento delle misure che rientrano in tale sottomassimale di un dato esercizio finanziario indicano che vi sarà un superamento dei massimali annuali applicabili.

(3)

L'importo della riserva per le crisi nel settore agricolo, tenendo conto del progetto di bilancio 2015 della Commissione, ammonta a 433 milioni di EUR a prezzi correnti. Per coprire tale importo occorre applicare il meccanismo della disciplina finanziaria ai pagamenti diretti elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (3) per l'anno civile 2014.

(4)

Le previsioni dei pagamenti diretti e della spesa connessa al mercato, elaborate nel progetto di bilancio 2015 della Commissione, indicavano che non è necessaria un'ulteriore disciplina finanziaria.

(5)

Deliberando in base a quanto disposto dall'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, il 21 marzo 2014 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla fissazione di un tasso di adeguamento dei pagamenti diretti a norma del regolamento (CE) n. 73/2009, per l'anno civile 2014 (4).

(6)

Il Parlamento europeo e il Consiglio non hanno stabilito il tasso di adeguamento entro il 30 giugno 2014. Pertanto, ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, la Commissione è tenuta a fissare il tasso di adeguamento mediante un atto di esecuzione e a informarne immediatamente il Parlamento europeo e il Consiglio.

(7)

Ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, il tasso di adeguamento può essere modificato dalla Commissione entro il 1o dicembre 2014, in base ai nuovi elementi in suo possesso. In caso di nuovi elementi, la Commissione ne terrà conto e adotterà un regolamento di esecuzione che adegui il tasso di adattamento entro il 1o dicembre 2014, nel contesto della lettera rettificativa del progetto di bilancio 2015.

(8)

Di norma, gli agricoltori che presentano domanda di pagamenti diretti per un dato anno civile (N) ricevono i pagamenti entro un determinato termine ricompreso nell'esercizio finanziario (N + 1). Gli Stati membri hanno tuttavia facoltà, entro certi limiti, di erogare pagamenti tardivi agli agricoltori oltre il termine previsto, senza limiti di tempo. Tali pagamenti tardivi possono ricadere in un esercizio finanziario successivo. Quando la disciplina finanziaria viene applicata per un dato anno civile, il tasso di adattamento non deve applicarsi ai pagamenti per i quali le domande di aiuto sono state presentate in anni civili diversi da quello a cui si applica la disciplina finanziaria. Al fine di garantire parità di trattamento a tutti gli agricoltori, è quindi opportuno disporre che il tasso di adattamento si applichi solo ai pagamenti per i quali le domande di aiuto sono state presentate nell'anno civile a cui si applica la disciplina finanziaria, a prescindere dal momento in cui i pagamenti verranno erogati agli agricoltori.

(9)

A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), il tasso di adattamento dei pagamenti diretti determinato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1306/2013 si applica soltanto ai pagamenti diretti superiori a 2 000 EUR da concedere agli agricoltori nell'anno civile corrispondente. Inoltre, a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, a seguito dell'introduzione graduale dei pagamenti diretti, il tasso di adattamento si applica solo alla Bulgaria e alla Romania a decorrere dal 1o gennaio 2016 e alla Croazia a decorrere dal 1o gennaio 2022. Il tasso di adattamento da fissare mediante il presente regolamento non dovrebbe pertanto applicarsi ai pagamenti a favore degli agricoltori di questi Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Ai fini dell'applicazione dell'adattamento previsto dagli articoli 25 e 26 del regolamento (UE) n. 1306/2013, e in conformità all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, gli importi dei pagamenti ai sensi dell'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 73/2009 che superino 2 000 EUR, da versare agli agricoltori per le domande di aiuto presentate con riferimento all'anno civile 2014, sono ridotti dello 1,301951 %.

2.   La riduzione di cui al paragrafo 1 non si applica in Bulgaria, Romania e Croazia.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 agosto 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

(2)  Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).

(3)  Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16).

(4)  COM(2014) 175.

(5)  Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).


13.8.2014   

IT

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L 240/22


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 880/2014 DELLA COMMISSIONE

del 12 agosto 2014

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva Cydia pomonella Granulovirus (CpGV)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo13, paragrafo 2, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)

La sostanza attiva Cydia pomonella Granulovirus (CpGV) è stata inserita nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (2) dalla direttiva 2008/113/CE della Commissione (3), in conformità alla procedura prevista dall'articolo 24 ter del regolamento (CE) n. 2229/2004 della Commissione (4). A seguito della sostituzione della direttiva 91/414/CEE con il regolamento (CE) n. 1107/2009, detta sostanza è considerata approvata a norma di tale regolamento e figura nella parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (5).

(2)

Il 4 aprile 2012 (6) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, nel seguito «l'Autorità», ha presentato alla Commissione il suo parere sul progetto di rapporto di riesame della sostanza Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), in conformità dell'articolo 25 bis del regolamento (CE) n. 2229/2004. L'Autorità ha trasmesso il suo parere sulla sostanza Cydia pomonella Granulovirus (CpGV) al notificante. La Commissione ha invitato quest'ultimo a presentare osservazioni sul progetto di rapporto di riesame. Tale progetto e il parere dell'Autorità sono stati riesaminati dagli Stati membri e dalla Commissione. Il progetto di rapporto di riesame è stato completato nell'ambito del comitato permanente per i vegetali, gli animali, gli alimenti e i mangimi l'11 luglio 2014, sotto forma di rapporto di riesame della Commissione per la sostanza attiva Cydia pomonella Granulovirus (CpGV).

(3)

Si conferma che la sostanza attiva Cydia pomonella Granulovirus (CpGV) è da considerarsi approvata a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(4)

In conformità all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 dello stesso regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, in particolare gli orientamenti recentemente pubblicati sui limiti dei contaminanti microbici per i prodotti fitosanitari microbici (7), è necessario modificare le condizioni di approvazione, in particolare il grado minimo di purezza della sostanza attiva e la natura e il tenore massimo di talune impurità.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

Nella parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, nella colonna «Purezza» della riga 198 Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), la dicitura «Microrganismi contaminanti (Bacillus cereus) < 1 × 106 CFU/g» è sostituita dalla seguente: «Concentrazione minima: 1 × 1013 OB/l (corpi di occlusione/l) e microorganismi contaminanti (Bacillus cereus) nel prodotto formulato < 1 × 107 CFU/g».

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 agosto 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

(3)  Direttiva 2008/113/CE della Commissione, dell'8 dicembre 2008, recante modifica della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includervi alcuni microorganismi come sostanze attive (GU L 330 del 9.12.2008, pag. 6).

(4)  Regolamento (CE) n. 2229/2004 della Commissione, del 3 dicembre 2004, che stabilisce le modalità attuative della quarta fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 379 del 24.12.2004, pag. 13).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

(6)  EFSA Journal (2012); 10(4):2655. Disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu.

(7)  Working Document on Microbial Contaminant Limits for Microbial Pest Control Products (Documento di lavoro sui limiti dei contaminanti microbici per i prodotti antiparassitari microbici (SANCO/12116/2012 Rev. 0, settembre 2012).


13.8.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 240/24


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 881/2014 DELLA COMMISSIONE

dell 12 agosto 2014

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 agosto 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all’importazione

0707 00 05

TR

81,4

ZZ

81,4

0709 93 10

TR

90,7

ZZ

90,7

0805 50 10

AR

172,4

CL

209,1

TR

74,0

UY

139,2

ZA

164,4

ZZ

151,8

0806 10 10

BR

182,9

EG

209,3

MA

170,6

MX

246,5

TR

153,7

ZZ

192,6

0808 10 80

AR

85,0

BR

96,0

CL

104,8

CN

120,7

NZ

124,7

US

142,8

ZA

115,0

ZZ

112,7

0808 30 90

AR

191,9

CL

84,4

TR

143,7

ZA

84,1

ZZ

126,0

0809 30

MK

65,1

TR

132,3

ZZ

98,7

0809 40 05

BA

45,7

MK

49,3

TR

127,6

ZZ

74,2


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

13.8.2014   

IT

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L 240/26


DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 9 luglio 2014

che abroga la decisione BCE/2013/22 concernente misure temporanee relative all'idoneità di strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica di Cipro e la decisione BCE/2013/36 relativa a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema e sull'idoneità delle garanzie

(BCE/2014/32)

(2014/527/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali, in particolare il primo trattino dell'articolo 3.1, l'articolo 12.1, l'articolo 18 e il secondo trattino dell'articolo 34.1,

visto l'Indirizzo BCE/2011/14, del 20 settembre 2011, sugli strumenti e le procedure di politica monetaria dell'Eurosistema (1), in particolare la sezione 1.6, nonché le sezioni 6.3.1 e 6.3.2 dell'allegato I,

considerando quanto segue:

(1)

È opportuno che il contenuto delle decisioni BCE/2013/22 (2) e BCE/2013/36 (3) sia incluso nell'indirizzo BCE/2013/4 (4), l'atto giuridico fondamentale che disciplina le misure temporanee relative alle operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema e all'idoneità delle garanzie.

(2)

A fini di chiarezza e coerenza, nonché di semplificazione della disciplina delle garanzie dell'Eurosistema, tali misure sono attuate mediante la rifusione dell'indirizzo BCE/2013/4.

(3)

È opportuno pertanto abrogare le decisioni BCE/2013/22 e BCE/2013/36,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Abrogazione delle decisioni BCE/2013/22 e BCE/2013/36

1.   Le decisioni BCE/2013/22 e BCE/2013/36 sono abrogate a decorrere dal 20 agosto 2014.

2.   I riferimenti alle decisioni abrogate si intendono fatti all'indirizzo BCE/2014/31.

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il 9 luglio 2014.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 9 luglio 2014

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 331 del 14.12.2011, pag. 1.

(2)  Decisione BCE/2013/22, del 5 luglio 2013, concernente misure temporanee relative all'idoneità di strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica di Cipro (GU L 195 del 18.7.2013, pag. 27).

(3)  Decisione BCE/2013/36, del 26 settembre 2013, relativa a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema e sull'idoneità delle garanzie (GU L 301 del 12.11.2013, pag. 13).

(4)  Indirizzo BCE/2013/4, del 20 marzo 2013, relativo a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema e sull'idoneità delle garanzie, e che modifica l'indirizzo BCE/2007/9 (GU L 95 del 5.4.2013, pag. 23).


ORIENTAMENTI

13.8.2014   

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L 240/28


INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 9 luglio 2014

relativo a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema e sull'idoneità delle garanzie, e che modifica l'indirizzo BCE/2007/9

(rifusione)

(BCE/2014/31)

(2014/528/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo dell'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 3.1 e gli articoli 5.1, 12.1, 14.3 e 18.2,

Considerando quanto segue:

(1)

L'Indirizzo BCE/2013/4 (1), è stato modificato in maniera sostanziale. Poiché ulteriori modifiche sono necessarie, è opportuno sottoporre l'Indirizzo BCE/2013/4 a rifusione a fini di chiarezza.

(2)

Ai sensi dell'articolo 18.1 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, la Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro (di seguito le «BCN») possono effettuare operazioni di credito con enti creditizi ed altri operatori di mercato, erogando prestiti sulla base di adeguate garanzie. Le condizioni generali alle quali la BCE e le BCN sono disponibili a partecipare a operazioni di credito, inclusi i criteri che determinano l'idoneità delle garanzie ai fini delle operazioni di credito dell'Eurosistema, sono stabilite nell'allegato I dell'Indirizzo BCE/2011/14 (2).

(3)

L'8 dicembre 2011 e il 20 giugno 2012 il Consiglio direttivo ha deciso in merito a misure supplementari rafforzate di supporto al credito per sostenere i prestiti bancari e la liquidità del mercato monetario dell'area dell'euro, ivi incluse le misure stabilite dalla Decisione BCE/2011/25 (3). È inoltre opportuno che i riferimenti all'aliquota di riserva di cui all'Indirizzo BCE/2007/9 (4), siano allineati alle modifiche al Regolamento (CE) n. 1745/2003 della Banca centrale europea (BCE/2003/9) (5) introdotte dal Regolamento (UE) n. 1358/2011 della Banca centrale europea (BCE/2011/26) (6).

(4)

La Decisione BCE/2012/4 (7) ha previsto che le BCN non debbano essere obbligate ad accettare quali garanzie per le operazioni di credito dell'Eurosistema obbligazioni bancarie idonee garantite da uno Stato membro sottoposto ad un programma dell'Unione europea e/o del Fondo monetario internazionale, o da uno Stato membro la cui valutazione della qualità creditizia non soddisfa il valore di riferimento applicato dall'Eurosistema per stabilire il requisito minimo di elevati standard di credito.

(5)

La Decisione BCE/2012/12 (8), ha altresì rivisto l'eccezione al divieto di stretti legami di cui alla sezione 6.2.3.2 dell'allegato I all'Indirizzo BCE/2011/14 con riferimento alle obbligazioni bancarie garantite dallo Stato di cui le controparti fanno uso proprio quali garanzie.

(6)

Il 2 agosto 2012, la Decisione BCE/2011/25 è stata sostituita dall'Indirizzo BCE/2012/18 (9), cui le BCN hanno dato attuazione mediante disposizioni contrattuali o regolamentari. L'Indirizzo BCE/2012/18 ha altresì permesso alle controparti che partecipano alle operazioni di credito dell'Eurosistema di aumentare il livello di uso proprio di obbligazioni bancarie garantite dallo Stato in loro possesso al 3 luglio 2012, previa autorizzazione da parte del Consiglio direttivo in circostanze eccezionali. Unitamente alle richieste per la previa autorizzazione deve essere inviato al Consiglio direttivo un piano di finanziamento.

(7)

L'Indirizzo BCE/2012/18 è stato modificato, il 10 ottobre 2012, dall'Indirizzo BCE/2012/23 (10), che ha ampliato temporaneamente i criteri che determinano l'idoneità delle attività a essere utilizzate come garanzie nelle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema, accettando strumenti di debito negoziabili denominati in lire sterline, yen o dollari statunitensi in qualità di attività idonee per le operazioni di politica monetaria. A tali strumenti di debito negoziabili sono state applicate diminuzioni della valutazione che riflettevano la volatilità storica dei tassi di cambio pertinenti.

(8)

L'Indirizzo BCE/2013/2 (11) specifica la procedura applicabile al rimborso anticipato delle operazioni di finanziamento a lungo termine da parte delle controparti al fine di garantire che le medesime condizioni siano applicate da parte di tutte BCN. In particolare, il regime sanzionatorio di cui all'appendice 6 dell'allegato I all'Indirizzo BCE/2011/14 si applica qualora una controparte che ha optato per il rimborso anticipato non regoli, in tutto o in parte, l'ammontare da rimborsare alla BCN pertinente entro la data fissata.

(9)

L'Indirizzo BCE/2012/18 è stato ulteriormente modificato al fine di incorporare il contenuto della Decisione BCE/2012/34 (12) e di assicurare che le BCN non siano obbligate ad accettare quali garanzie nelle operazioni di credito dell'Eurosistema obbligazioni bancarie non garantite idonee che risultano: a) emesse dalle controparti che ne fanno uso o da enti con cui la controparte ha stretti legami; e b) integralmente garantite da uno Stato membro la cui valutazione della qualità creditizia non soddisfa gli elevati standard di credito dell'Eurosistema e che, ad avviso del Consiglio direttivo, ottemperano a un programma dell'Unione europea e/o del Fondo monetario internazionale.

(10)

A fini di chiarezza e semplicità il 20 marzo 2013 l'Indirizzo BCE/2012/18 è stato sostituito dall'Indirizzo BCE/2013/4 a cui le BCN hanno dato attuazione mediante disposizioni contrattuali o regolamentari.

(11)

A fini di chiarezza e semplicità, il contenuto delle decisioni BCE/2011/4 (13), BCE/2011/10 (14), e BCE/2012/32 (15) è stato incluso nell'Indirizzo BCE/2013/4 insieme a tutte le altre misure temporanee relative alle operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema e all'idoneità delle garanzie.

(12)

L'Indirizzo BCE/2013/4 è stato modificato il 5 luglio 2013 dalla Decisione BCE/2013/22 (16) e il 12 marzo 2014 dall'Indirizzo BCE/2014/12 (17) per tenere conto degli Stati membri dell'area dell'euro che il Consiglio direttivo ha considerato conformi ad un programma dell'Unione europea/Fondo monetario internazionale nonché per rispecchiare le modifiche alla disciplina delle garanzie dell'Eurosistema. Ulteriori rettifiche all'Indirizzo BCE/2013/4 si rendono necessarie in conseguenza di successive modifiche apportate alla lista degli Stati membri dell'area dell'euro conformi a un programma dell'Unione europea/Fondo monetario internazionale.

(13)

La decisione BCE/2013/36 (18) adegua la valutazione gli scarti di garanzia e le disposizioni sulla continuità del servizio del debito applicabili ai titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione accettati ai sensi delle misure temporanee supplementari relative alle operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema di cui all'Indirizzo BCE/2013/4 e modifica i criteri di idoneità applicati ai crediti aggiuntivi di seguito indicati.

(14)

A fini di chiarezza e semplicità, il contenuto delle decisioni BCE/2013/22 e BCE/2013/36 dovrebbe essere incluso nel presente indirizzo.

(15)

Il 22 maggio 2013 il Consiglio direttivo ha deciso che, oltre a taluni crediti aggiuntivi già previsti dall'Indirizzo BCE/2013/4, le BCN possono accettare taluni strumenti di debito a breve termine non negoziabili emessi da società non finanziarie che non soddisferebbero i criteri di idoneità dell'Eurosistema per le attività negoziabili, purché questi soddisfino criteri di idoneità e le misure di controllo del rischio precisate dal Consiglio direttivo. Tale decisione impone di apportare ulteriori rettifiche all'Indirizzo BCE/2013/4.

(16)

Le misure aggiuntive previste nel presente indirizzo dovrebbero avere applicazione temporanea, fin tanto che il Consiglio non le consideri più necessarie per assicurare un appropriato meccanismo di trasmissione della politica monetaria,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Misure supplementari sulle operazioni di rifinanziamento e sull'idoneità delle garanzie

1.   Le regole per la conduzione delle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema e i criteri di idoneità delle garanzie stabiliti nel presente indirizzo si applicano congiuntamente all'Indirizzo BCE/2011/14.

2.   Nel caso in cui vi siano discrepanze tra il presente indirizzo e l'Indirizzo BCE/2011/14, come attuato a livello nazionale da parte delle BCN, prevale il presente indirizzo. Le BCN continuano ad applicare tutte le disposizioni dell'Indirizzo BCE/2011/14 senza variazioni salvo che sia altrimenti disposto nel presente indirizzo.

3.   Ai fini dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'articolo 8, la Repubblica ellenica e la Repubblica di Cipro sono considerate Stati membri dell'area dell'euro conformi ad un programma dell'Unione europea e/o del Fondo monetario internazionale.

Articolo 2

Facoltà di porre fine o modificare operazioni di rifinanziamento a lungo termine

1.   L'Eurosistema può decidere che, a certe condizioni, le controparti possono porre fine a determinate operazioni di finanziamento a lungo termine o ridurne l'ammontare prima della scadenza (tali operazioni di riduzione dell'ammontare e di estinzione del finanziamento sono anche definite nel seguito collettivamente quali «rimborso anticipato»). L'annuncio d'asta specifica se è prevista la facoltà di ridurre l'ammontare o terminare le operazioni in questione prima della scadenza, nonché la data a partire dalla quale tale facoltà può essere esercitata. Tale informazione può alternativamente essere fornita in un altro formato ritenuto idoneo dall'Eurosistema

2.   Le controparti possono esercitare la facoltà di ridurre l'ammontare o porre fine a operazioni di rifinanziamento a lungo termine prima della scadenza notificando alla BCN pertinente l'ammontare che intendono rimborsare mediante la procedura di rimborso anticipato, nonché la data in cui intendono effettuare tale rimborso, almeno una settimana prima della data di rimborso anticipato. Salvo diversa disposizione dell'Eurosistema, un rimborso anticipato può essere effettuato in qualsiasi giorno coincidente con quello del regolamento di un'operazione di rifinanziamento principale dell'Eurosistema, a condizione che la controparte effettui la notifica di cui al presene paragrafo almeno una settimana prima di tale data.

3.   La notifica di cui al paragrafo 2 diventa vincolante per la controparte una settimana prima della data per il rimborso anticipato cui essa si riferisce. Il mancato regolamento della controparte, in tutto o in parte, dell'ammontare dovuto ai fini della procedura di rimborso anticipato entro la data fissata può comportare l'irrogazione di una sanzione pecuniaria secondo quanto previsto dalla sezione I dell'appendice 6 all'allegato I all'indirizzo BCE/2011/14. Le disposizioni di cui alla sezione 1 dell'appendice 6 che si applicano alle violazioni delle norme relative alle operazioni d'asta trovano applicazione laddove una controparte non regoli, in tutto o in parte, l'ammontare dovuto alla data del rimborso anticipato di cui al paragrafo 2. L'irrogazione di una sanzione pecuniaria non pregiudica il diritto della BCN di adottare le misure previste per il verificarsi di una situazione di inadempimento di cui all'allegato II all'indirizzo BCE/2011/14.

Articolo 3

Ammissione di alcuni ulteriori titoli garantiti da attività

1.   Oltre ai titoli garantiti da attività (asset-backed securities, ABS) idonei ai sensi del capitolo 6 dell'allegato I all'Indirizzo BCE/2011/14, anche gli ABS che non soddisfano i requisiti di valutazione della qualità creditizia di cui alla sezione 6.3 dell'allegato I dell'Indirizzo BCE/2011/14, ma che soddisfano altrimenti tutti i criteri di idoneità applicabili agli ABS ai sensi dell'allegato I all'Indirizzo BCE/2011/14, sono garanzie idonee per le operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema, purché, all'emissione e successivamente in qualsiasi momento, abbiano ricevuto due rating pari almeno alla tripla B (19) da un'agenzia esterna specializzata nella valutazione del merito di credito. Essi devono soddisfare altresì i seguenti requisiti:

a)

le attività che producono flussi di cassa sottostanti i titoli garantiti da attività devono appartenere ad una delle seguenti classi di attività: i) mutui ipotecari su immobili residenziali; ii) prestiti a piccole e medie imprese (PMI); iii) mutui ipotecari su immobili ad uso commerciale; iv) prestiti per l'acquisto di auto; v) crediti da leasing; e vi) prestiti al consumo; vii) crediti da carte di credito;

b)

non devono essere mischiate classi di attività diverse all'interno delle attività che producono flussi di cassa;

c)

le attività che producono flussi di cassa sottostanti gli ABS non comprendono alcun prestito che sia:

i)

deteriorato al momento dell'emissione dei titoli garantiti da attività;

ii)

deteriorato quando l'inclusione in un ABS avviene durante la vita dello stesso, ad esempio mediante sostituzione o integrazione delle attività che producono flussi di cassa;

iii)

in qualsiasi momento, strutturato, sindacato o a leva;

d)

i documenti dell'operazione in ABS contengono disposizioni sulla continuità dei servizi.

2.   Gli ABS di cui al paragrafo 1, che abbiano due rating pari almeno alla singola «A» (20), sono soggetti a uno scarto di garanzia del 10 %.

3.   Gli ABS di cui al paragrafo 1, che non abbiano due rating pari almeno alla singola A, sono soggetti a uno scarto di garanzia del 22 per cento.

4.   Una controparte non può presentare ABS che siano idonei quale garanzia ai sensi del paragrafo 1, se la stessa controparte o un terzo con cui essa abbia stretti legami fornisce copertura sui tassi di interesse in relazione al titolo garantito da attività in questione.

5.   Le BCN possono accettare, come garanzia nelle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema, ABS le cui attività sottostanti comprendano solo mutui ipotecari su immobili residenziali o solo prestiti a PMI ovvero entrambi, e che non soddisfino i requisiti di valutazione della qualità creditizia di cui alla sezione 6.3.2 dell'allegato I dell'Indirizzo BCE/2011/14, né i requisiti di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), e al paragrafo 4 del presente articolo, ma che soddisfino altrimenti tutti i criteri di idoneità applicabili agli ABS ai sensi dell'Indirizzo BCE/2011/14 e abbiano due rating pari almeno alla tripla B. Tali ABS sono ammissibili se emessi prima del 20 giugno 2012 e sono soggetti a uno scarto di garanzia del 22 %.

6.   ABS con disposizioni sulla continuità del servizio del debito conformi all'Indirizzo BCE/2013/14 che erano inclusi nell'elenco di attività idonee prima del 1o ottobre 2013 continuano ad essere idonei fino al 1o ottobre 2014.

7.   Ai fini del presente articolo si applicano le presenti definizioni:

a)

i «mutui ipotecari su immobili residenziali», oltre ai mutui garantiti da ipoteca su immobili ad uso residenziale, includono i mutui per immobili a carattere residenziale garantiti (non da ipoteca), se la garanzia è prontamente escutibile in caso di inadempienza. Tale garanzia può essere prestata in diverse forme contrattuali, ivi inclusi i contratti di assicurazione, a condizione che provengano da un ente pubblico o da un'istituzione finanziaria sottoposta a vigilanza pubblica. La valutazione della qualità creditizia del garante, ai fini di tali garanzie, deve soddisfare il grado 3 della scala di rating armonizzato dell'Eurosistema lungo la vita dell'operazione;

b)

i termini «piccole imprese» e «medie imprese» si riferiscono ad entità che svolgono un'attività economica, a prescindere dalla loro forma giuridica, con un fatturato individuale, o consolidato se l'entità fa parte di un gruppo, inferiore ai 50 milioni di EUR;

c)

i «prestiti deteriorati» (non-performing loans) includono i prestiti per i quali il pagamento degli interessi o del capitale è in arretrato da oltre 90 giorni e il debitore è in stato di default, come definito all'articolo 178 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (21), o quando ci sono buone ragioni per dubitare che il pagamento venga effettuato per intero;

d)

per «prestiti strutturati» si intendono delle strutture di prestito che implicano crediti subordinati;

e)

per «prestiti sindacati» si intendono prestiti concessi da un gruppo di mutuanti costituiti in un consorzio di finanziatori (lending syndicate);

f)

per «prestiti a leva» (leveraged loan) si intendono i prestiti concessi a un'impresa che vanta già un grado considerevole di indebitamento, quali ad esempio operazioni di finanziamento di acquisizioni, anche a debito, in cui i prestiti sono utilizzati per l'acquisizione di strumenti di capitale di un'impresa che è anche il debitore del prestito;

g)

per «disposizioni sulla continuità del servizio del debito» si intendono le disposizioni della documentazione legale inerenti a titoli garantiti da attività relative a un gestore di riserva ovvero a un facilitatore del gestore di riserva (se non vi sono disposizioni in merito a un gestore di riserva). Nell'ipotesi di disposizioni relative a un facilitatore del gestore di riserva, deve essere nominato un facilitatore il quale, entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento rilevante, è tenuto ad individuare un idoneo gestore di riserva, al fine di garantire la regolarità dei pagamenti e il servizio del debito relativamente ai titoli garantiti da attività. Tali disposizioni comprendono anche le ipotesi di sostituzione del gestore e di nomina di un gestore di riserva. Dette ipotesi possono essere fondate o meno sui rating come nel caso di inadempimento degli obblighi da parte dell'attuale gestore.

Articolo 4

Ammissione di taluni crediti aggiuntivi

1.   Le BCN possono accettare come garanzia per le operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema crediti che non soddisfano i criteri d'idoneità dell'Eurosistema.

2.   Le BCN che decidono di accettare crediti ai sensi del paragrafo 1 stabiliscono a tal fine criteri d'idoneità e misure di controllo del rischio, specificando le differenze rispetto ai requisiti di cui all'allegato I dell'Indirizzo BCE/2011/14. Tali criteri d'idoneità e misure di controllo del rischio includono il criterio che i crediti siano regolati dalle leggi dello Stato membro della BCN che stabilisce i criteri d'idoneità e le misure di controllo del rischio. Tali criteri d'idoneità e misure di controllo del rischio sono soggetti a previa approvazione da parte del Consiglio direttivo.

3.   In circostanze eccezionali, le BCN possono, previa approvazione del Consiglio direttivo, accettare crediti:

a)

in applicazione dei criteri d'idoneità e delle misure di controllo del rischio stabiliti da un'altra BCN ai sensi dei paragrafi 1 e 2; ovvero

b)

regolati dalle leggi di qualsiasi Stato membro diverso dallo Stato membro in cui risiede la BCN accettante; ovvero

c)

inclusi in un insieme di crediti o garantiti da attività immobiliari, se la disciplina concernente il credito o il relativo debitore (o garante, se del caso) è quella di uno Stato membro dell'UE diverso da quello in cui ha sede la BCN accettante.

4.   Un'altra BCN può fornire assistenza alla BCN che accetta i crediti ai sensi del paragrafo 1 se ciò viene concordato bilateralmente tra le due BCN e previa approvazione del Consiglio direttivo.

Articolo 5

Accettazione di taluni strumenti di debito a breve termine non negoziabili

1.   Un BCN può accettare in garanzia per operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema taluni strumenti di debito a breve termine che non soddisfano i criteri di idoneità dell'Eurosistema per le attività negoziabili previsti dall'allegato I all'Indirizzo BCE/2011/14.

2.   Le BCN che decidono di accettare strumenti di debito a breve termine ai sensi del paragrafo 1, fissano a tal fine i criteri di idoneità e le misure per il controllo del rischio purché questi ultimi soddisfino i requisiti minimi fissati dal Consiglio direttivo. Tali criteri di idoneità e misure per il controllo del rischio includono i seguenti criteri applicabili agli strumenti di debito a breve termine:

a)

Gli strumenti sono emessi da società non finanziarie (22) aventi sede nell'area dell'euro. Il garante degli strumenti di debito a breve termine (se del caso) deve essere anch'esso una società non finanziaria situata nell'area dell'euro salvo che, ai fini dell'adempimento delle disposizioni che stabiliscono elevati standard di credito di cui alla lettera d), non sia richiesta alcuna garanzia.

b)

Gli strumenti non sono ammessi alla negoziazione né negoziati su mercati ammessi dall'Eurosistema di cui alla sezione 6.2.1.5 dell'allegato I all'Indirizzo BCE/2011/14.

c)

Gli strumenti sono denominati in euro.

d)

Gli strumenti soddisfano i requisiti relativi agli elevati standard di credito dettati dalla relativa BCN che trovano applicazione in vece dei requisiti di cui alle sezioni 6.3.2 e 6.3.3 dell'allegato I all'Indirizzo BCE/2011/14.

e)

Al di fuori dei casi di cui alle lettere da a) a d), soddisfano i criteri di idoneità dell'Eurosistema per le attività negoziabili di cui all'allegato I all'Indirizzo BCE/2011/14.

3.   Una BCN non può, se non in forza di un accordo bilaterale con un'altra BCN, accettare strumenti di debito a breve termine ai sensi dei paragrafi 1 e 2 emessi nell'area dell'euro:

a)

presso l'altra BCN; ovvero

b)

presso un sistema di deposito accentrato di titoli che i) sia stato valutato positivamente da parte dell'Eurosistema rispetto alle norme e le procedure di valutazione descritte nel quadro di riferimento per la valutazione dei sistemi di regolamento titoli e dei loro collegamenti a fini della determinazione delle loro idoneità per l'uso in operazioni di credito dell'Eurosistema [«Framework for the assessment of securities settlement systems and links to determine their eligibility for use in Eurosystem credit operations» (23), di seguito «Eurosystem User Assessment Framework»] e ii) abbia sede un Paese membro dell'area dell'euro diverso da quello cui ha sede la BCN accettante, ma nel quale ha sede l'altra BCN.

4.   Ai fini del presente articolo per «strumenti di debito a breve termine» si intendono strumenti di debito con scadenza non superiore a 365 giorni.

Articolo 6

Accettazione di talune obbligazioni bancarie garantite dallo Stato

1.   Una BCN non è obbligata ad accettare quali garanzie per le operazioni di credito dell'Eurosistema obbligazioni bancarie non garantite idonee che:

a)

non soddisfano il requisito minimo di elevati standard di credito dell'Eurosistema;

b)

sono emesse dalla controparte che ne fa uso o da soggetti con cui la controparte ha stretti legami; e

c)

sono integralmente garantite da uno Stato membro:

i)

la cui valutazione della qualità creditizia non soddisfa il requisito minimo di elevati standard di credito dell'Eurosistema per emittenti e garanti di attività negoziabili stabiliti alle sezioni 6.3.1 e 6.3.2 dell'allegato I all'Indirizzo BCE/2011/4; e

ii)

che è conforme a un programma dell'Unione europea e/o del Fondo monetario internazionale, secondo la valutazione del Consiglio direttivo.

2.   Le BCN informano il Consiglio direttivo ogniqualvolta decidono di non accettare in garanzia i titoli di cui al paragrafo 1.

3.   Le controparti non possono presentare come garanzia per le operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema obbligazioni bancarie non garantite emesse da loro stesse o da enti con cui abbiano stretti legami e garantite da un ente del settore pubblico dello Spazio economico europeo avente diritto di imposizione fiscale, in misura superiore al valore nominale di tali obbligazioni già offerte in garanzia al 3 luglio 2012.

4.   In casi eccezionali, il Consiglio direttivo può decidere di applicare deroghe al requisito stabilito nel paragrafo 3 per un massimo di tre anni. Una richiesta di deroga deve essere accompagnata da un piano di finanziamento indicante che come l'uso proprio delle obbligazioni bancarie non garantite da parte della controparte richiedente sarà progressivamente eliminato al più tardi entro tre anni dall'approvazione della deroga. Le deroghe già concesse a partite dal 3 luglio 2012 continuano ad applicarsi finché non ne è prevista la revisione.

Articolo 7

Ammissione di talune attività denominate in lire sterline, yen o dollari statunitensi quali garanzie idonee

1.   Gli strumenti di debito negoziabili descritti nella sezione 6.2.1 dell'allegato I all'Indirizzo BCE/2011/14, qualora denominati in lire sterline, yen o dollari statunitensi, costituiscono garanzie idonee ai fini delle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema, a condizione che: a) siano emessi e detenuti/regolati nell'area dell'euro; b) l'emittente abbia sede nello Spazio economico europeo; e c) soddisfino tutti gli altri criteri d'idoneità di cui alla sezione 6.2.1 dell'allegato I dell'Indirizzo BCE/2011/14.

2.   L'Eurosistema applica le seguenti diminuzioni della valutazione a tali strumenti di debito negoziabili: a) una diminuzione del 16 per cento sulle attività denominate in lire sterline o dollari statunitensi; e b) una diminuzione del 26 per cento sulle attività denominate in yen.

3.   Gli strumenti di debito negoziabili di cui al paragrafo 1, che hanno cedole collegate a un unico tasso del mercato monetario nella rispettiva valuta di denominazione o a un tasso di inflazione, non contenenti condizioni discrete range, range accrual, ratchet o altri simili strutture complesse per il paese di riferimento, costituiscono garanzie idonee ai fini delle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema.

4.   La BCE ha la facoltà di pubblicare sul proprio sito Internet, all'indirizzo www.ecb.europa.eu, un elenco di altri tassi d'interesse di riferimento in valuta estera ammissibili in aggiunta a quelli di cui al paragrafo 3, a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio direttivo.

5.   Alle attività negoziabili denominate in valuta estera si applicano solo gli articoli 1, 3, 6, 7 e 9 del presente indirizzo.

Articolo 8

Sospensione dei requisiti per la soglia di qualità creditizia per alcuni strumenti negoziabili

1.   I requisiti minimi dell'Eurosistema per la soglia di qualità creditizia, così come specificati nelle regole del quadro di riferimento dell'Eurosistema per la valutazione della qualità creditizia relative alle attività negoziabili di cui alla sezione 6.3.2 dell'allegato I all'Indirizzo BCE/2011/14, sono sospesi in conformità con il paragrafo 2.

2.   La soglia di qualità creditizia dell'Eurosistema non si applica agli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dal governo di uno Stato membro dell'area dell'euro sottoposto ad un programma dell'Unione europea e/o del Fondo monetario internazionale, salvo che il Consiglio direttivo decida che lo Stato membro interessato non soddisfi le condizioni per il sostegno finanziario e/o il programma macroeconomico.

3.   Gli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dal governo della Repubblica ellenica o dalla Repubblica di Cipro sono soggetti rispettivamente agli specifici scarti di garanzia di cui agli allegati I e II al presente indirizzo.

Articolo 9

Efficacia, attuazione e applicazione

1.   Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal 9 luglio 2014.

2.   Le BCN adottano le misure necessarie per conformarsi all'articolo 1, paragrafo 3, all'articolo 3, paragrafi 2, 3, 5 e 6, all'articolo 3, paragrafo 7, lettera g), all'articolo 4, paragrafo 3, lettera c) e all'articolo 8, paragrafo 3, e applicano il presente indirizzo a partire dal 20 agosto 2014. Esse notificano alla BCE i testi e modalità di attuazione relativi alle misure di cui all'articolo 1, paragrafo 3, all'articolo 3, paragrafi 2, 3, 5 e 6, all'articolo 3, paragrafo 7 lettera g), all'articolo 4, paragrafo 3, lettera c), e all'articolo 8, paragrafo 3, entro il entro e non oltre il 6 agosto 2014 ed ogni misura relativa all'articolo 5 in conformità alle procedure precisate dal Consiglio direttivo.

3.   L'articolo 6 si applica fino al 28 febbraio 2015.

Articolo 10

Modifiche all'Indirizzo ECB/2007/9

Nella parte 5 dell'allegato III il paragrafo che segue la tabella 2 è sostituito da quanto segue:

«Calcolo della detrazione forfettaria a fini di controllo (R6):

Detrazione forfettaria: la detrazione forfettaria si applica a tutti gli enti creditizi. Ciascun ente creditizio deduce una somma forfettaria massima diretta a ridurre i costi amministrativi della gestione degli obblighi di riserva di dimensioni molto ridotte. Se [l'aggregato soggetto a riserva × l'aliquota di riserva] dovesse essere inferiore a 100 000 EUR, allora la detrazione forfettaria sarebbe pari a [l'aggregato soggetto a riserva × l'aliquota di riserva]. Se [l'aggregato soggetto a riserva × l'aliquota di riserva] dovesse essere superiore o uguale a 100 000 EUR, allora la detrazione forfettaria sarebbe pari a 100 000 EUR. Gli enti autorizzati a segnalare i dati statistici relativi al proprio aggregato soggetto a riserva su base aggregata come gruppo [come definito dal Regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32), all'allegato III, parte 2, sezione 1] detengono le riserve minime attraverso una delle istituzioni del gruppo che agisce come intermediario esclusivamente per tali istituzioni. Ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento (CE) n. 1745/2003 della Banca centrale europea, del 12 settembre 2003, sull'applicazione di riserve obbligatorie minime (BCE/2003/9) (24), in quest'ultimo caso solo il gruppo nel suo insieme è autorizzato ad applicare la detrazione forfettaria.

Le riserve minime (o “obbligatorie”) sono calcolate come segue:

Riserve minime (o “obbligatorie”) = aggregato soggetto a riserva × aliquota di riserva — detrazione forfettaria

L'aliquota di riserva si applica ai sensi del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9).

Articolo 11

Abrogazione

1.   L'Indirizzo BCE/2013/4 è abrogato dal 20 agosto 2014.

2.   I riferimenti all'Indirizzo BCE/2013/4 sono da interpretarsi come riferimenti al presente indirizzo e sono intesi conformemente alla tavola di correlazione di cui all'allegato IV.

Articolo 11

Destinatari

Tutte le banche centrali dell'Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 9 luglio 2014

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  Indirizzo BCE/2013/4, del 20 marzo 2013, relativo a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema e sull'idoneità delle garanzie, e che modifica l'Indirizzo BCE/2007/9 (GU L 95 del 5.4.2013, pag. 23).

(2)  Indirizzo BCE/2011/14, del 20 settembre 2011, sugli strumenti e le procedure di politica monetaria dell'Eurosistema (GU L 331 del 14.12.2011, pag. 1).

(3)  Decisione BCE/2011/25, del 14 dicembre 2011, relativa a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema e sull'idoneità delle garanzie (GU L 341 del 22.12.2011, pag. 65).

(4)  BCE/2007/9, del 1o agosto 2007, relativo alle statistiche monetarie, delle istituzioni e dei mercati finanziari (GU L 341 del 27.12.2007, pag. 1).

(5)  Regolamento (CE) n. 1745/2003 della Banca centrale europea, del 12 settembre 2003, sull'applicazione di riserve obbligatorie minime (BCE/2003/9) (GU L 250 del 2.10.2003, pag. 10).

(6)  Regolamento (UE) n. 1358/2011 della Banca centrale europea, del 14 dicembre 2011, che modifica il Regolamento (CE) n. 1745/2003 sull'applicazione di riserve obbligatorie minime (BCE/2003/9) (ECB/2011/26) (GU L 338 del 21.12.2011, pag. 51).

(7)  BCE/2012/4, del 21 marzo 2012, che modifica la Decisione BCE/2011/25 relativa a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema e sull'idoneità delle garanzie (GU L 91 del 29.3.2012, pag. 27.

(8)  Decisione BCE/2012/12, del 3 luglio 2012, che modifica la Decisione BCE/2011/25 relativa a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema e sull'idoneità delle garanzie (GU L 186 del 14.7.2012, pag. 38).

(9)  Indirizzo BCE/2012/18, del 2 agosto 2012, BCE/2012/18, del 2 agosto 2012, relativo a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema e sull'idoneità delle garanzie e che modifica l'Indirizzo BCE/2007/9 (GU L 218 del 15.8.2012, pag. 20).

(10)  Indirizzo BCE/2012/23, del 23 gennaio 2013, che modifica l'Indirizzo BCE/2012/18 relativo a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema e sull'idoneità delle garanzie (GU L 284 del 17.10.2012, pag. 14).

(11)  Indirizzo BCE/2013/2, del 23 gennaio 2013, che modifica l'Indirizzo BCE/2012/18 relativo a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema e sull'idoneità delle garanzie (GU L 34 del 5.2.2013, pag. 18).

(12)  Decisione BCE/2012/34, del 19 dicembre 2012, relativa a modifiche temporanee alle norme sull'idoneità delle garanzie denominate in valuta estera (GU L 14 del 18.1.2013, pag. 22).

(13)  Decisione BCE/2011/4, del 31 marzo 2011, concernente misure temporanee relative all'idoneità di strumenti di debito negoziabili emessi o garantiti dal governo irlandese (GU L 94 dell'8.4.2011, pag. 33).

(14)  Decisione BCE/2011/10, del 7 luglio 2010, concernente misure temporanee relative all'idoneità di strumenti di debito negoziabili emessi o garantiti dal governo portoghese (GU L 182 del 12.7.2011, pag. 31).

(15)  Decisione BCE/2012/32, del 19 dicembre 2012, concernente misure temporanee relative all'idoneità degli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica ellenica (GU L 359 del 29.12.2012, pag. 74).

(16)  Decisione BCE/2013/22, del 5 luglio 2013, concernente misure temporanee relative all'idoneità di strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica di Cipro (GU L 195 del 18.7.2013, pag. 27).

(17)  Decisione BCE/2014/12, del 12 marzo 2014, che modifica che modifica l'Indirizzo BCE/2013/4 relativo a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema e sull'idoneità delle garanzie, e che modifica l'indirizzo BCE/2007/9 (GU L 166 del 5.6.2014, pag. 42).

(18)  Decisione BCE/2013/36, del 26 settembre 2013, relativa a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema e sull'idoneità delle garanzie (GU L 301, del 12.11.2013, pag. 13).

(19)  Un rating «tripla B» è un rating pari almeno a «Baa3» di Moody's, a «BBB–» di Fitch o Standard &Poor's, ovvero ad un rating «BBB» di DBRS.

(20)  Un rating «singola A» è un rating pari almeno ad «A3» di Moody's, «A–» di Fitch o Standard &Poor's, ovvero ad un rating di «AL» di DBRS.

(21)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(22)  La definizione di società non finanziarie si rinviene nel Sistema europeo dei conti 1995 (SEC 1995).

(23)  Disponibile sul sito Internet della BCE all'indirizzo www-ecb.europa.it.


ALLEGATO I

Tabella degli scarti di garanzia applicabili agli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica ellenica

Titoli di stato greci

Vita residua

Scarti di garanzia per cedole fisse e variabili

Scarti di garanzia per zero coupon

0-1

15,0

15,0

1-3

33,0

35,5

3-5

45,0

48,5

5-7

54,0

58,5

7-10

56,0

62,0

> 10

57,0

71,0

Obbligazioni bancarie garantite dallo Stato e obbligazioni di società non finanziarie garantite dallo Stato

Vita residua

Scarti di garanzia per cedole fisse e variabili

Scarti di garanzia per zero coupon

0-1

23,0

23,0

1-3

42,5

45,0

3-5

55,5

59,0

5-7

64,5

69,5

7-10

67,0

72,5

> 10

67,5

81,0


ALLEGATO II

Tabella degli scarti di garanzia applicabili agli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica di Cipro

Titoli di stato

Vita residua

Scarti di garanzia per cedole fisse e variabili

Scarti di garanzia per zero coupon

0-1

14,5

14,5

1-3

27,5

29,5

3-5

37,5

40,0

5-7

41,0

45,0

7-10

47,5

52,5

> 10

57,0

71,0

Obbligazioni bancarie garantite dallo Stato e obbligazioni di società non finanziarie garantite dallo Stato

Vita residua

Scarti di garanzia per cedole fisse e variabili

Scarti di garanzia per zero coupon

0-1

23,0

23,0

1-3

37,0

39,0

3-5

47,5

50,5

5-7

51,5

55,5

7-10

58,0

63,0

> 10

68,0

81,5


ALLEGATO III

INDIRIZZO ABROGATO ED ELENCO DELLE SUCCESSIVE MODIFICHE DELLO STESSO

Indirizzo BCE/2013/4 (GU L 95 del 5.4.2013, pag. 23).

Indirizzo BCE/2014/12 (GU L 166 del 5.6.2014, pag. 42.


ALLEGATO IV

TAVOLA DI CONCORDANZA

Indirizzo BCE/2013/4

Presente indirizzo

Articoli 1 e 2

Articoli 1 e 2

Articolo 3, paragrafi 4 e 5

Articolo 3paragrafi 4 e 5

Articolo 3, paragrafo 6

Articolo 3, paragrafo 7

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 3, paragrafo 6, numero 1)

Articolo 3, paragrafo 7, lettera a)

Articolo 3, paragrafo 6, numero 2)

Articolo 3, paragrafo 7, lettera b)

Articolo 3, paragrafo 6, numero 3)

Articolo 3, paragrafo 7, lettera c)

Articolo 3, paragrafo 6, numero 4)

Articolo 3, paragrafo 7, lettera d)

Articolo 3, paragrafo 6, numero 5)

Articolo 3, paragrafo 7, lettera e)

Articolo 3, paragrafo 6, numero 6)

Articolo 3, paragrafo 7, lettera f)

-

Articolo 5

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 9

Articolo 10

-

Articolo 11

Articolo 11

Articolo 12

Indirizzo BCE/2014/12

Presente indirizzo

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 1

Decisione BCE/2013/22

Presente indirizzo

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafo 3

Allegato

Allegato II

Decisione BCE/2013/36

Presente indirizzo

Articolo 2, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 5

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 7, lettera g)

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 6

Articolo 4, lettera c)

Articolo 4, paragrafo 3, lettera c)