ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 226 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
57° anno |
Sommario |
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II Atti non legislativi |
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ACCORDI INTERNAZIONALI |
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REGOLAMENTI |
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DECISIONI |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
30.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 226/1 |
Informazione relativa alla firma e all'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe e l'Unione europea
Il 23 maggio 2014, a Bruxelles, l'Unione europea e la Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe hanno firmato il protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe.
Il protocollo si applica in via provvisoria a decorrere dal 23 maggio 2014, ai sensi del suo articolo 14.
REGOLAMENTI
30.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 226/2 |
REGOLAMENTO (UE) N. 825/2014 DEL CONSIGLIO
del 30 luglio 2014
che modifica il regolamento (UE) n. 692/2014 concernente restrizioni sulle importazioni nell'Unione di merci originarie della Crimea o Sebastopoli, in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,
vista la decisione 2014/386/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2014, concernente misure restrittive in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli (1),
vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 692/2014 del Consiglio (2) attua alcune misure di cui alla decisione 2014/386/PESC, in particolare restrizioni sulle merci originarie della Crimea o di Sebastopoli e sulla fornitura, diretta o indiretta, di finanziamenti o assistenza finanziaria, nonché di assicurazioni e riassicurazioni, connessi all'importazione di tali merci, in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli. |
(2) |
Il 30 luglio 2014 luglio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/507/PESC (3), che modifica la decisione 2014/386/PESC al fine di disporre un divieto applicabile ai nuovi investimenti infrastrutturali nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni, dell'energia e dello sfruttamento delle risorse naturali in Crimea e a Sebastopoli, nonché all'esportazione di attrezzature o tecnologie chiave connesse a tali settori. |
(3) |
Tali misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato e, pertanto, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione. |
(4) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 692/2014. |
(5) |
Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 692/2014 è così modificato:
1) |
il titolo è sostituito dal seguente: «Regolamento (UE) n. 692/2014 del Consiglio, del 23 luglio 2014, concernente misure restrittive in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli»; |
2) |
all'articolo 1 sono aggiunte le seguenti lettere:
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3) |
sono inseriti i seguenti articoli: «Articolo 2 bis 1. Sono vietati:
2. Sono vietati:
3. Ai fini del presente articolo e dell'articolo 2 ter si applicano le seguenti definizioni:
Articolo 2 ter È vietato prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione connessi alle attività di investimento di cui all'articolo 2 bis. Articolo 2 quater 1. È vietato vendere, fornire, trasferire ed esportare, direttamente o indirettamente, le attrezzature e le tecnologie chiave elencate nell'allegato III a persone fisiche o giuridiche, entità od organismi in Crimea o a Sebastopoli o per l'utilizzo in Crimea o a Sebastopoli. 2. L'allegato III comprende le attrezzature e le tecnologie chiave connesse alla creazione, all'acquisto o allo sviluppo di infrastrutture nei seguenti settori:
3. È vietato:
4. È vietato partecipare, consapevolmente o deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto di eludere i divieti di cui ai paragrafi 1 e 3. 5. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 3 non si applicano all'esecuzione, fino al 28 ottobre 2014, delle operazioni richieste da un contratto commerciale concluso prima del 30 luglio 2014 relativo alle attrezzature o alle tecnologie chiave elencate nell'allegato III o da contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, purché la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che intende avviare tali operazioni o prestare assistenza per tali operazioni abbia notificato, con un anticipo di almeno 10 giorni lavorativi, l'operazione o l'assistenza all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita/o. Articolo 2 quinquies Gli articoli 2 bis e 2 ter non si applicano alla concessione di prestiti o crediti finanziari, all'aumento di una partecipazione o alla costituzione di imprese comuni purché:
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4) |
l'allegato del regolamento (UE) n. 692/2014 è rinominato «allegato I» e sono aggiunti gli allegati II e III contenuti nell'allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2014
Per il Consiglio
Il presidente
S. GOZI
(1) GU L 183 del 24.6.2014, pag. 70.
(2) Regolamento (UE) n. 692/2014 del Consiglio, del 23 giugno 2014, concernente restrizioni sulle importazioni nell'Unione di merci originarie della Crimea o Sebastopoli, in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli (GU L 183 del 24.6.2014, pag. 9).
(3) Decisione 2014/507/PESC del Consiglio, del 30 luglio 2014, che modifica la decisione 2014/386/PESC concernente restrizioni sulle merci originarie della Crimea o Sebastopoli, in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli (cfr. pagina 20 della presente Gazzetta ufficiale).
ALLEGATO
ALLEGATO II
Risorse minerarie di cui all'articolo 2 bis:
Codice NC |
Designazione delle merci |
2501 00 10 |
Acqua di mare e acque madri di saline |
2501 00 31 |
Sali destinati alla trasformazione chimica (separazione di Na da Cl) per la fabbricazione di altri prodotti |
2501 00 51 |
Sali denaturati o destinati ad altri usi industriali (compresa la raffinazione), esclusa la conservazione o la fabbricazione di prodotti destinati all'alimentazione umana o animale |
2501 00 99 |
Sale e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa oppure addizionati di agenti agglomeranti o di agenti che assicurano una buona fluidità (escl. il sale preparato da tavola, il sale destinato alla trasformazione chimica “separazione di Na da Cl”, il sale denaturato e il sale destinato ad altri usi industriali e tecnici) |
2502 00 00 |
Piriti di ferro non arrostite |
2503 00 |
Zolfi di ogni specie, esclusi lo zolfo sublimato, lo zolfo precipitato e lo zolfo colloidale |
2504 |
Grafite naturale |
2505 |
Sabbie naturali di ogni specie, anche colorate, escluse le sabbie metallifere del capitolo 26 |
2506 |
Quarzi (diversi dalle sabbie naturali); quarziti, anche sgrossate o semplicemente segate o altrimenti tagliate, in blocchi o lastre, di forma quadrata o rettangolare |
2507 00 |
Caolino ed altre argille caoliniche, anche calcinati |
2508 |
Altre argille (escluse le argille espanse della voce 6806), andalusite, cianite, sillimanite, anche calcinate; mullite; terre di chamotte o di dinas |
2509 00 00 |
Creta |
2510 |
Fosfati di calcio naturali, fosfati allumino-calcici naturali e crete fosfatiche |
2511 |
Solfato di bario naturale (baritina); carbonato di bario naturale (witherite), anche calcinato, escluso l'ossido di bario della voce 2816 |
2512 00 00 |
Farine silicee fossili (per esempio: kieselgur, tripolite, diatomite) ed altre terre silicee analoghe, con densità apparente non superiore ad 1, anche calcinate |
2513 |
Pietra pomice; smeriglio; corindone naturale, granato naturale ed altri abrasivi naturali, anche trattati termicamente |
2514 00 00 |
Ardesia, anche sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare |
2515 |
Marmi, travertini, calcare di Ecaussines ed altre pietre calcaree da taglio o da costruzione con densità apparente uguale o superiore a 2,5, ed alabastro, anche sgrossati o semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare |
2516 |
Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, anche sgrossati o semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare |
2517 |
Sassi, ghiaia, pietre frantumate, dei tipi generalmente utilizzati per calcestruzzo o per massicciate stradali, ferroviarie o altre massicciate, ciottoli e selci, anche trattati termicamente; macadam di loppe, di scorie o di cascami industriali simili, anche contenente materie che rientrano nella prima parte del testo di questa voce; tarmacadam; granuli, scaglie e polveri di pietre delle voci 2515 o 2516, anche trattati termicamente |
2518 |
Dolomite, anche sinterizzata o calcinata, compresa la dolomite sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare; pigiata di dolomite |
2519 00 00 |
Carbonato di magnesio naturale (magnesite); magnesia fusa elettricamente; magnesia calcinata a morte (sinterizzata), anche contenente piccole quantità di altri ossidi aggiunti prima della sinterizzazione; altro ossido di magnesio, anche puro |
2520 |
Pietra da gesso; anidrite; gessi (costituiti da gesso calcinato o solfato di calcio), anche colorati o addizionati di piccole quantità di acceleranti o di ritardanti |
2521 00 00 |
Pietre calcaree da fonderia (“castines”); pietre da calce o da cemento |
2522 |
Calce viva, calce spenta e calce idraulica, esclusi l'ossido e l'idrossido di calcio della voce 2825 |
2523 |
Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti “clinkers”), anche colorati |
2524 |
Amianto (asbesto) |
2525 |
Mica, compresa la mica sfaldata in lamine irregolari (“splittings”); cascami di mica |
2526 |
Steatite naturale, anche sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare; talco |
2528 00 00 |
Borati naturali e loro concentrati (anche calcinati), esclusi i borati estratti dalle soluzioni naturali; acido borico naturale con un contenuto massimo di 85 % di H3BO3 sul prodotto secco |
2529 |
Feldspato; leucite; nefelina e sienite-nefelinica; spatofluore |
2530 |
Materie minerali non nominate né comprese altrove |
2601 |
Minerali di ferro e loro concentrati, comprese le piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti) |
2602 00 00 |
Minerali di manganese e loro concentrati, compresi i minerali manganesiferi ferruginosi e loro concentrati con tenore, in peso, di manganese di 20 % o più, sul prodotto secco |
2603 00 00 |
Minerali di rame e loro concentrati |
2604 00 00 |
Minerali di nichel e loro concentrati |
2605 00 00 |
Minerali di cobalto e loro concentrati |
2606 00 00 |
Minerali di alluminio e loro concentrati |
2607 00 00 |
Minerali di piombo e loro concentrati |
2608 00 00 |
Minerali di zinco e loro concentrati |
2609 00 00 |
Minerali di stagno e loro concentrati |
2610 00 00 |
Minerali di cromo e loro concentrati |
2611 00 00 |
Minerali di tungsteno e loro concentrati |
2612 |
Minerali di uranio o di torio e loro concentrati |
2613 |
Minerali di molibdeno e loro concentrati |
2614 00 00 |
Minerali di titanio e loro concentrati |
2615 |
Minerali di niobio, di tantalio, di vanadio o di zirconio e loro concentrati |
2616 |
Minerali di metalli preziosi e loro concentrati |
2617 |
Altri minerali e loro concentrati |
2618 00 00 |
Loppe granulate (sabbia di scorie) provenienti dalla fabbricazione della ghisa, del ferro o dell'acciaio |
2619 00 |
Scorie, loppe (diverse dalle loppe granulate), scaglie ed altri cascami della fabbricazione della ghisa, del ferro o dell'acciaio |
2620 |
Scorie, ceneri e residui (diversi da quelli della fabbricazione della ghisa, del ferro o dell'acciaio) contenenti metalli, arsenico o loro composti |
2621 |
Altre scorie e ceneri, comprese le ceneri di varech; ceneri e residui provenienti dall'incenerimento di rifiuti urbani |
2701 |
Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili |
2702 |
Ligniti, anche agglomerate, escluso il giavazzo |
2703 00 00 |
Torba (compresa la torba per lettiera), anche agglomerata |
2704 00 |
Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite o di torba, anche agglomerati; carbone di storta |
2705 00 00 |
Gas di carbon fossile, gas d'acqua, gas povero e gas simili, esclusi i gas di petrolio e gli altri idrocarburi gassosi |
2706 00 00 |
Catrami di carbon fossile, di lignite o di torba e altri catrami minerali, anche disidratati o privati delle frazioni di testa, compresi i catrami ricostituiti |
2707 |
Oli ed altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici |
2708 |
Pece e coke di pece di catrame di carbon fossile o di altri catrami minerali |
2709 00 |
Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi |
2710 |
Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio e di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente di base; residui di oli |
2711 |
Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi |
2712 |
Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, “slack wax”, ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati |
2713 |
Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi |
2714 |
Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche |
2715 00 00 |
Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, “cut-backs”) |
2716 00 00 |
Energia elettrica |
2801 |
Fluoro, cloro, bromo e iodio |
2802 00 00 |
Zolfo sublimato o precipitato; zolfo colloidale |
2803 00 00 |
Carbonio (neri di carbonio ed altre forme di carbonio non nominate né comprese altrove) |
2804 |
Idrogeno, gas rari ed altri elementi non metallici |
2805 |
Metalli alcalini o alcalino-terrosi; metalli delle terre rare, scandio e ittrio, anche miscelati o in lega fra loro; mercurio |
2806 |
Cloruro di idrogeno (acido cloridrico); acido clorosolforico |
2807 00 00 |
Acido solforico; oleum |
2808 00 00 |
Acido nitrico; acidi solfonitrici |
2809 |
Pentaossido di difosforo; acido fosforico; acidi polifosforici, di costituzione chimica definita o no |
2810 00 |
Ossidi di boro; acidi borici |
2811 |
Altri acidi inorganici ed altri composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici |
2812 |
Alogenuri e ossialogenuri degli elementi non metallici |
2813 |
Solfuri degli elementi non metallici; trisolfuro di fosforo del commercio |
2814 |
Ammoniaca anidra o in soluzione acquosa (ammoniaca) |
2815 |
Idrossido di sodio (soda caustica); idrossido di potassio (potassa caustica); perossidi di sodio o di potassio |
2816 |
Idrossido e perossido di magnesio; ossidi, idrossidi e perossidi, di stronzio o di bario |
2817 00 00 |
Ossido di zinco; perossido di zinco |
2818 |
Corindone artificiale, anche definito chimicamente; ossido di alluminio; idrossido di alluminio |
2819 |
Ossidi e idrossidi di cromo |
2820 |
Ossidi di manganese |
2821 |
Ossidi e idrossidi di ferro; le terre coloranti contenenti, in peso, 70 % o più di ferro combinato, calcolato come Fe2O3 |
2822 00 00 |
Ossidi e idrossidi di cobalto; ossidi di cobalto del commercio |
2823 00 00 |
Ossidi di titanio |
2824 |
Ossidi di piombo; minio rosso e minio arancione |
2825 |
Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici; altre basi inorganiche; altri ossidi, idrossidi e perossidi di metalli |
2826 |
Fluoruri; fluorosilicati, fluroralluminati e altri sali complessi del fluoro |
2827 |
Cloruri, ossicloruri e idrossicloruri; bromuri e ossibromuri; ioduri e ossiioduri |
2828 |
Ipocloriti; ipoclorito di calcio del commercio; cloriti; ipobromiti |
2829 |
Clorati e perclorati; bromati e perbromati; iodati e periodati |
2830 |
Solfuri; polisolfuri, di costituzione chimica definita o no |
2831 |
Ditioniti e solfossilati |
2832 |
Solfiti; tiosolfati |
2833 |
Solfati; allumi; perossolfati (persolfati) |
2834 |
Nitriti; nitrati |
2835 |
Fosfinati (ipofosfiti), fosfonati (fosfiti) e fosfati; polifosfati, di costituzione chimica definita o no |
2836 |
Carbonati; perossocarbonati (percarbonati); carbonato di ammonio del commercio contenente carbammato di ammonio |
2837 |
Cianuri, ossicianuri e cianuri complessi |
2839 |
Silicati; silicati dei metalli alcalini del commercio |
2840 |
Borati; perossoborati (perborati) |
2841 |
Sali degli acidi ossometallici o perossometallici |
2842 |
Altri sali degli acidi o perossoacidi inorganici (compresi gli alluminosilicati di costituzione chimica definita o no), diversi dagli azoturi |
2843 |
Metalli preziosi allo stato colloidale; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di costituzione chimica definita o no; amalgami di metalli preziosi |
2844 |
Elementi chimici radioattivi e isotopi radioattivi (compresi gli elementi chimici e gli isotopi fissili o fertili) e loro composti; miscele e residui contenenti tali prodotti |
2845 |
Isotopi diversi da quelli della voce 2844; loro composti inorganici od organici, di costituzione chimica definita o no |
2846 |
Composti, inorganici od organici, dei metalli delle terre rare, dell'ittrio o dello scandio o di miscele di tali metalli |
2847 00 00 |
Perossido di idrogeno (acqua ossigenata) anche solidificato con urea |
2848 00 00 |
Fosfuri, di costituzione chimica definita o no, esclusi i ferrofosfori |
2849 |
Carburi, di costituzione chimica definita o no |
2850 00 |
Idruri, nitruri, azoturi, siliciuri e boruri, di costituzione chimica definita o no, diversi dai composti che costituiscono ugualmente carburi della voce 2849 |
2852 |
Composti inorganici od organici del mercurio, anche chimicamente definiti, esclusi gli amalgami |
2853 00 |
Altri composti inorganici (comprese le acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza); aria liquida (compresa l'aria liquida da cui sono stati eliminati i gas rari); aria compressa; amalgami diversi da quelli di metalli preziosi |
2901 |
Idrocarburi aciclici |
2902 |
Idrocarburi ciclici |
2903 |
Derivati alogenati degli idrocarburi |
2904 |
Derivati solfonati, nitrati o nitrosi degli idrocarburi, anche alogenati |
2905 |
Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
2906 |
Alcoli ciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
2907 |
Fenoli; fenoli-alcoli |
2908 |
Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi dei fenoli o dei fenoli-alcoli |
2909 |
Eteri, eteri-alcoli, eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di chetoni (di costituzione chimica definita o no) e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
2910 |
Epossidi, epossi-alcoli, epossi-fenoli e epossi-eteri ad anello triatomico, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
2911 00 00 |
Acetali ed emiacetali, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
2912 |
Aldeidi, anche contenenti altre funzioni ossigenate; polimeri ciclici delle aldeidi; paraformaldeide |
2913 00 00 |
Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi dei prodotti della voce 2912 |
2914 |
Chetoni e chinoni, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
2915 |
Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
2916 |
Acidi monocarbossilici aciclici non saturi e acidi monocarbossilici ciclici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
2917 |
Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
2918 |
Acidi carbossilici contenenti funzioni ossigenate supplementari e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
2919 |
Esteri fosforici e loro sali, compresi i lattofosfati; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
2920 |
Esteri degli altri acidi inorganici dei non-metalli (esclusi gli esteri degli alogenuri di idrogeno) e loro sali; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
2921 |
Composti a funzione ammina |
2922 |
Composti amminici a funzioni ossigenate |
2923 |
Sali e idrossidi di ammonio quaternari; lecitine ed altri fosfoamminolipidi, di costituzione chimica definita o no |
2924 |
Composti a funzione carbossiammide; composti a funzione ammide dell'acido carbonico |
2925 |
Composti a funzione carbossiimmide (compresa la saccarina e suoi sali) o a funzione immina |
2926 |
Composti a funzione nitrile |
2927 00 00 |
Composti a funzione diazo, azo o azossi |
2928 00 |
Derivati organici dell'idrazina o dell'idrossilammina |
2929 |
Composti ad altre funzioni azotate |
2930 |
Composti organici |
2931 |
Altri composti organo-inorganici |
2932 |
Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo ossigeno |
2933 |
Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto |
2934 |
Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici |
2935 00 |
Solfonammidi |
7106 |
Argento (compreso l'argento dorato e l'argento platinato) greggio o semilavorato, o in polvere |
7107 00 00 |
Metalli comuni placcati o ricoperti d'argento, greggi o semilavorati |
7108 |
Oro (compreso l'oro platinato), greggio o semilavorato, o in polvere |
7109 00 00 |
Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o semilavorati |
7110 |
Platino, greggio, semilavorato, o in polvere |
7111 00 00 |
Metalli comuni, argento o oro, placcati o ricoperti di platino, greggi o semilavorati |
7112 |
Cascami ed avanzi di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi; altri cascami ed avanzi contenenti metalli preziosi o composti di metalli preziosi dei tipi utilizzati principalmente per il recupero dei metalli preziosi |
7201 |
Ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme primarie |
7202 |
Ferro-leghe |
7203 |
Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro ed altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili |
7204 |
Cascami ed avanzi di ghisa, di ferro o di acciaio (rottami); cascami lingottati di ferro o di acciaio |
7205 |
Graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio |
7206 |
Ferro ed acciai non legati in lingotti o in altre forme primarie, escluso il ferro della voce 7203 |
7401 00 00 |
Metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame) |
7402 00 00 |
Rame non raffinato; anodi di rame per affinazione elettrolitica |
7403 |
Rame raffinato e leghe di rame, greggio |
7404 00 |
Cascami ed avanzi di rame |
7405 00 00 |
Leghe madri di rame |
7406 |
Polveri e pagliette di rame |
7501 |
Metalline di nichel, “sinters” di ossidi di nichel ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel |
7502 |
Nichel greggio |
7503 00 |
Cascami ed avanzi rottami di nichel |
7504 00 00 |
Polveri e pagliette di nichel |
7601 |
Alluminio greggio |
7602 00 |
Cascami ed avanzi di alluminio |
7603 |
Polveri e pagliette di alluminio |
7801 |
Piombo greggio |
7802 00 00 |
Cascami ed avanzi di piombo |
ex 7804 |
Polveri e pagliette di piombo |
7901 |
Zinco greggio |
7902 00 00 |
Cascami ed avanzi di zinco |
7903 |
Zinco polverizzato, polvere di zinco (tuzia) |
8001 |
Stagno greggio |
8002 00 00 |
Cascami ed avanzi di stagno |
ex 8101 |
Tungsteno (wolframio), compresi i cascami e gli avanzi (tranne i prodotti semifiniti e finiti) |
ex 8102 |
Molibdeno, compresi i cascami e gli avanzi (tranne i prodotti semifiniti e finiti) |
ex 8103 |
Tantalio, compresi i cascami e gli avanzi (tranne i prodotti semifiniti e finiti) |
ex 8104 |
Magnesio, compresi i cascami e gli avanzi (tranne i prodotti semifiniti e finiti) |
ex 8105 |
Cobalto, compresi i cascami e gli avanzi (tranne i prodotti semifiniti e finiti) |
ex 8106 00 |
Bismuti, compresi i cascami e gli avanzi (tranne i prodotti semifiniti e finiti) |
ex 8107 |
Cadmio, compresi i cascami e gli avanzi (tranne i prodotti semifiniti e finiti) |
ex 8108 |
Titanio, compresi i cascami e gli avanzi (tranne i prodotti semifiniti e finiti) |
ex 8109 |
Zirconio, compresi i cascami e gli avanzi (tranne i prodotti semifiniti e finiti) |
ex 8110 |
Antimonio, compresi i cascami e gli avanzi (tranne i prodotti semifiniti e finiti) |
ex 8111 00 |
Manganese, compresi i cascami e gli avanzi (tranne i prodotti semifiniti e finiti) |
ex 8112 |
Berillio, cromo, germanio, vanadio, gallio, afnio (celtio), indio, niobio (colombio), renio e tallio, compresi i cascami e gli avanzi (tranne i prodotti semifiniti e finiti) |
ex 8113 00 |
Cermet, compresi i cascami e gli avanzi (tranne i prodotti semifiniti e finiti) |
ALLEGATO III
Attrezzature e tecnologie chiave connesse alla creazione, all'acquisizione o allo sviluppo di infrastrutture in Crimea e a Sebastopoli di cui all'articolo 2 quater
Codice NC |
Designazione delle merci |
7304 11 00 |
TUBI, SENZA SALDATURA, DEI TIPI UTILIZZATI PER OLEODOTTI E GASDOTTI, DI ACCIAI INOSSIDABILI |
7304 19 10 |
TUBI, SENZA SALDATURA, DEI TIPI UTILIZZATI PER OLEODOTTI E GASDOTTI, DI FERRO O DI ACCIAIO, CON DIAMETRO ESTERNO INFERIORE O UGUALE A 168,3 MM (ESCL. PRODOTTI DI ACCIAIO INOSSIDABILE O DI GHISA) |
7304 19 30 |
TUBI, SENZA SALDATURA, DEI TIPI UTILIZZATI PER OLEODOTTI E GASDOTTI, DI FERRO O DI ACCIAIO, CON DIAMETRO ESTERNO SUPERIORE A 168,3 MM ED INFERIORE O UGUALE A 406,4 MM (ESCL. PRODOTTI DI ACCIAIO INOSSIDABILE O DI GHISA) |
7304 19 90 |
TUBI, SENZA SALDATURA, DEI TIPI UTILIZZATI PER OLEODOTTI E GASDOTTI, DI FERRO O DI ACCIAIO, CON DIAMETRO ESTERNO SUPERIORE A 406,4 MM (ESCL. PRODOTTI DI ACCIAIO INOSSIDABILE O DI GHISA) |
7304 22 00 |
ASTE DI PERFORAZIONE, DI ACCIAI INOSSIDABILI, DEI TIPI UTILIZZATI PER L'ESTRAZIONE DEL PETROLIO O DEL GAS |
7304 23 00 |
ASTE DI PERFORAZIONE, DI ACCIAI INOSSIDABILI, DEI TIPI UTILIZZATI PER L'ESTRAZIONE DEL PETROLIO O DEL GAS, DI FERRO O DI ACCIAIO (ESCL. PRODOTTI DI ACCIAIO INOSSIDABILE O DI GHISA) |
7304 24 00 |
TUBI DI RIVESTIMENTO O DI PRODUZIONE, SENZA SALDATURA, DEI TIPI UTILIZZATI PER L'ESTRAZIONE DEL PETROLIO O DEL GAS, DI ACCIAI INOSSIDABILI |
7304 29 10 |
TUBI DI RIVESTIMENTO O DI PRODUZIONE, SENZA SALDATURA, DEI TIPI UTILIZZATI PER L'ESTRAZIONE DEL PETROLIO O DEL GAS, DI FERRO O DI ACCIAIO, CON DIAMETRO ESTERNO INFERIORE O UGUALE A 168,3 MM (ESCL. PRODOTTI DI GHISA) |
7304 29 30 |
TUBI DI RIVESTIMENTO O DI PRODUZIONE, SENZA SALDATURA, DEI TIPI UTILIZZATI PER L'ESTRAZIONE DEL PETROLIO O DEL GAS, DI FERRO O DI ACCIAIO, CON DIAMETRO ESTERNO SUPERIORE A 168,3 MM ED INFERIORE O UGUALE A 406,4 MM (ESCL. PRODOTTI DI GHISA) |
7304 29 90 |
TUBI DI RIVESTIMENTO O DI PRODUZIONE, SENZA SALDATURA, DEI TIPI UTILIZZATI PER L'ESTRAZIONE DEL PETROLIO O DEL GAS, DI FERRO O DI ACCIAIO, CON DIAMETRO ESTERNO SUPERIORE A 406,4 MM (ESCL. PRODOTTI DI GHISA) |
7305 11 00 |
TUBI DEI TIPI UTILIZZATI PER OLEODOTTI O GASDOTTI, A SEZIONE CIRCOLARE, CON DIAMETRO ESTERNO SUPERIORE A 406,4 MM, DI FERRO O DI ACCIAIO, SALDATI LONGITUDINALMENTE AD ARCO SOMMERSO |
7305 12 00 |
TUBI DEI TIPI UTILIZZATI PER OLEODOTTI O GASDOTTI, A SEZIONE CIRCOLARE, CON DIAMETRO ESTERNO SUPERIORE A 406,4 MM, DI FERRO O DI ACCIAIO, SALDATI LONGITUDINALMENTE (ESCL. PRODOTTI SALDATI LONGITUDINALMENTE AD ARCO SOMMERSO) |
7305 19 00 |
TUBI DEI TIPI UTILIZZATI PER OLEODOTTI O GASDOTTI, A SEZIONE CIRCOLARE, CON DIAMETRO ESTERNO SUPERIORE A 406,4 MM, DI PRODOTTI LAMINATI PIATTI DI FERRO O DI ACCIAIO (ESCL. PRODOTTI SALDATI LONGITUDINALMENTE AD ARCO SOMMERSO) |
7305 20 00 |
TUBI DI RIVESTIMENTO DEI TIPI UTILIZZATI PER L'ESTRAZIONE DEL PETROLIO O DEL GAS, A SEZIONE CIRCOLARE, CON DIAMETRO ESTERNO SUPERIORE A 406,4 MM, DI PRODOTTI LAMINATI PIATTI DI FERRO O DI ACCIAIO |
7306 11 |
TUBI DEI TIPI UTILIZZATI PER OLEODOTTI O GASDOTTI, SALDATI, DI PRODOTTI LAMINATI PIATTI DI ACCIAI INOSSIDABILI, CON DIAMETRO ESTERNO INFERIORE O UGUALE A 406,4 MM |
7306 19 |
TUBI DEI TIPI UTILIZZATI PER OLEODOTTI E GASDOTTI, SALDATI, DI PRODOTTI LAMINATI PIATTI DI FERRO O DI ACCIAIO, CON DIAMETRO ESTERNO INFERIORE O UGUALE A 406,4 MM (ESCL. PRODOTTI DI ACCIAI INOSSIDABILI O DI GHISA) |
7306 21 |
TUBI DI RIVESTIMENTO O DI PRODUZIONE DEI TIPI UTILIZZATI PER L'ESTRAZIONE DEL PETROLIO O DEL GAS, SALDATI, DI PRODOTTI LAMINATI PIATTI DI ACCIAI INOSSIDABILI, CON DIAMETRO ESTERNO INFERIORE O UGUALE A 406,4 MM |
7306 29 |
TUBI DI RIVESTIMENTO O DI PRODUZIONE DEI TIPI UTILIZZATI PER L'ESTRAZIONE DEL PETROLIO O DEL GAS, SALDATI, DI PRODOTTI LAMINATI PIATTI DI FERRO O DI ACCIAIO, CON DIAMETRO ESTERNO INFERIORE O UGUALE A 406,4 MM (ESCL. PRODOTTI DI ACCIAI INOSSIDABILI O DI GHISA) |
ex 7311 00 |
RECIPIENTI PER GAS COMPRESSI O LIQUEFATTI, DI GHISA, FERRO O ACCIAIO (ESCL. RECIPIENTI APPOSITAMENTE COSTRUITI O ALLESTITI PER UNO O PIÙ TIPI DI TRASPORTO) |
8207 13 00 |
UTENSILI DI PERFORAZIONE O DI SONDAGGIO, INTERSCAMBIABILI, CON PARTI OPERANTI DI CARBURI METALLICI SINTETIZZATI O DI CERMET |
8207 19 10 |
UTENSILI DI PERFORAZIONE O DI SONDAGGIO, INTERSCAMBIABILI, CON PARTI OPERANTI DI DIAMANTE O DI CONGLOMERATO DIAMANTIFERO |
8413 50 |
POMPE VOLUMETRICHE ALTERNATIVE PER LIQUIDI, A MOTORE (DIVERSE DA QUELLE DELLE SOTTOVOCI 8413 11 E 8413 19, DALLE POMPE DI CARBURANTE, OLIO O LIQUIDO DI RAFFREDDAMENTO PER MOTORI AD ACCENSIONE A SCINTILLA O PER COMPRESSIONE E DALLE POMPE PER CALCESTRUZZO) |
8413 60 |
POMPE VOLUMETRICHE ROTATIVE PER LIQUIDI, A MOTORE (DIVERSE DA QUELLE DELLE SOTTOVOCI 8413 11 E 8413 19, E DALLE POMPE DI CARBURANTE, OLIO O LIQUIDO DI RAFFREDDAMENTO PER MOTORI AD ACCENSIONE A SCINTILLA O PER COMPRESSIONE) |
8413 82 00 |
ELEVATORI PER LIQUIDI (ESCL. POMPE) |
8413 92 00 |
PARTI DI ELEVATORI PER LIQUIDI, NON NOMINATE ALTROVE |
8430 49 00 |
MACCHINE DI SONDAGGIO O DI PERFORAZIONE PER LA PERFORAZIONE DELLA TERRA, L'ESTRAZIONE DEI MINERALI O DEI MINERALI METALLIFERI, NON SEMOVENTI E NON IDRAULICHE (ESCL. MACCHINE PER PERFORARE TRAFORI E GALLERIE E APPARECCHI AZIONATI MANUALMENTE) |
8431 39 00 |
PARTI DI MACCHINE DELLA VOCE 8428, NON NOMINATE ALTROVE |
8431 43 00 |
PARTI DI MACCHINE DI SONDAGGIO O DI PERFORAZIONE DELLE SOTTOVOCI 8430 41 O 8430 49, NON NOMINATE ALTROVE |
8431 49 |
PARTI DI MACCHINE DELLE VOCI 8426, 8429 E 8430, NON NOMINATE ALTROVE |
8479 89 97 |
MACCHINE, APPARECCHI E CONGEGNI MECCANICI, NON NOMINATI ALTROVE |
8705 20 00 |
DERRICKS AUTOMOBILI PER IL SONDAGGIO O LA PERFORAZIONE |
8905 20 00 |
PIATTAFORME DI PERFORAZIONE O DI SFRUTTAMENTO, GALLEGGIANTI O SOMMERGIBILI |
8905 90 10 |
NAVI-FARO, NAVI-POMPA, PONTONI-GRU ED ALTRI NATANTI, LA CUI NAVIGAZIONE HA CARATTERE SOLTANTO ACCESSORIO RISPETTO ALLA LORO FUNZIONE PRINCIPALE, PER LA NAVIGAZIONE MARITTIMA (ESCL. DRAGHE, PIATTAFORME DI PERFORAZIONE O DI SFRUTTAMENTO, GALLEGGIANTI O SOMMERGIBILI, IMBARCAZIONI DA PESCA E NAVI DA GUERRA) |
30.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 226/16 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 826/2014 DEL CONSIGLIO
del 30 luglio 2014
che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 17 marzo 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 269/2014. |
(2) |
Vista la gravità della situazione in Ucraina, il Consiglio ritiene che altre persone ed entità debbano essere aggiunte all'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive che figura nell'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014. |
(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le persone e le entità di cui all'allegato del presente regolamento sono aggiunte all'elenco che figura nell'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2014
Per il Consiglio
Il presidente
S. GOZI
(1) GU L 78 del 17.3.2014, pag. 6.
ALLEGATO
ELENCO DELLE PERSONE E DELLE ENTITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 1
Persone
|
Nome |
Informazioni identificative |
Motivi |
Data di inserimento nell'elenco |
1. |
Alexey Alexeyevich GROMOV
|
Data e luogo di nascita: 31.5.1960, Zagorsk (Sergiev Posad) |
In qualità di primo Vicecapo di stato maggiore dell'amministrazione presidenziale, è responsabile delle istruzioni impartite ai mezzi d'informazione russi finalizzate all'adozione di una linea favorevole ai separatisti in Ucraina e all'annessione della Crimea, sostenendo pertanto la destabilizzazione dell'Ucraina orientale e l'annessione della Crimea. |
30.7.2014 |
2. |
Oksana TCHIGRINA Оксана Чигрина |
|
Portavoce del cosiddetto «governo» della cosiddetta «Repubblica popolare di Lugansk», ha rilasciato dichiarazioni che giustificano, fra l'altro, l'abbattimento di un aereo militare ucraino, la presa di ostaggi, le azioni di lotta dei gruppi armati illegali, compromettendo pertanto l'integrità territoriale, la sovranità e l'unità dell'Ucraina. |
30.7.2014 |
3. |
Boris LITVINOV Борис Литвинов |
|
Dal 22 luglio, presidente del cosiddetto «Consiglio supremo» della cosiddetta «Repubblica popolare di Donetsk» che ha promosso politiche e l'organizzazione del referendum illegale, il che ha portato alla proclamazione della cosiddetta «Repubblica popolare di Donetsk» in violazione dell'integrità territoriale, della sovranità e dell'unità dell'Ucraina. |
30.7.2014 |
4. |
Sergey ABISOV
|
Data di nascita: 27.11.1967 |
Accettando la nomina a cosiddetto «ministro dell'interno della Repubblica di Crimea» da parte del presidente della Russia (decreto n. 301) del 5 maggio 2014 e agendo in qualità di cosiddetto «ministro dell'interno» ha compromesso l'integrità territoriale, la sovranità e l'unità dell'Ucraina. |
30.7.2014 |
5. |
Arkady Romanovich ROTENBERG
|
Data e luogo di nascita: 15.12.1951, Leningrado (San Pietroburgo) |
Rotenberg è una conoscenza di vecchia data del presidente Putin e suo ex sparring partner di judo. Ha costruito la sua fortuna durante il mandato del presidente Putin. È stato favorito da decisori russi nell'ambito dell'aggiudicazione di importanti contratti da parte dello Stato russo o di imprese di proprietà dello Stato. Alle sue società sono stati aggiudicati in particolare vari contratti altamente redditizi per la preparazione dei Giochi olimpici di Sochi. È uno dei principali azionisti di Giprotransmost, società cui una società di proprietà statale russa ha aggiudicato un contratto di appalto pubblico per realizzare lo studio di fattibilità relativo alla costruzione di un ponte dalla Russia alla Repubblica autonoma di Crimea illegalmente annessa, consolidando pertanto la sua integrazione nella Federazione russa che a sua volta compromette ulteriormente l'integrità territoriale dell'Ucraina. |
30.7.2014 |
6. |
Konstantin Valerevich MALOFEEV Константин Валерьевич Малофеев |
Data e luogo di nascita: 3.7.1974, Puščino |
Malofeev è strettamente legato ai separatisti ucraini nell'Ucraina orientale e in Crimea. È un ex datore di lavoro di Borodai, cosiddetto Primo Ministro della cosiddetta «Repubblica popolare di Donetsk», e si è incontrato con Aksyonov, cosiddetto Primo Ministro della cosiddetta «Repubblica di Crimea» durante il periodo del processo di annessione della Crimea. Il governo ucraino ha avviato un'indagine penale sul suo presunto sostegno materiale e finanziario ai separatisti. Inoltre, ha rilasciato una serie di dichiarazioni pubbliche a sostegno dell'annessione della Crimea e dell'incorporazione dell'Ucraina nella Russia e, nel giugno 2014, ha in particolare affermato che «Non si può incorporare l'intera Ucraina nella Russia. La parte orientale (dell'Ucraina) forse sì». Malofeev agisce pertanto a sostegno della destabilizzazione dell'Ucraina orientale. |
30.7.2014 |
7. |
Yuriy Valentinovich KOVALCHUK Юрий Валентинович Ковальчук |
Data e luogo di nascita: 25.7.1951, Leningrado (San Pietroburgo) |
Kovalchuk è una conoscenza di vecchia data del presidente Putin. È uno dei cofondatori della cosiddetta Ozero Dacha, una società cooperativa che riunisce un gruppo di persone influenti attorno al presidente Putin. Trae vantaggio dai suoi legami con decisori russi. È il presidente e principale azionista della Banca Rossiya, di cui ha detenuto circa il 38 % delle quote nel 2013 e che è considerata la banca personale degli alti funzionari della Federazione russa. Dall'annessione illegale della Crimea, la Banca Rossiya ha aperto filiali in tutta la Crimea e a Sebastopoli, consolidando pertanto la loro integrazione nella Federazione russa. Inoltre, la Banca Rossiya detiene importanti quote azionarie nel National Media Group, che a sua volta controlla emittenti televisive che sostengono attivamente le politiche di destabilizzazione dell'Ucraina condotte dal governo russo. |
30.7.2014 |
8. |
Nikolay Terentievich SHAMALOV Николай Терентьевич Шамалов |
Data di nascita: 24.1.1950 |
Shamalov è una conoscenza di vecchia data del presidente Putin. È uno dei cofondatori della cosiddetta Ozero Dacha, una società cooperativa che riunisce un gruppo di persone influenti attorno al presidente Putin. Trae vantaggio dai suoi legami con decisori russi. È il secondo più importante azionista della Banca Rossiya, di cui ha detenuto circa il 10 % delle quote nel 2013 e che è considerata la banca personale degli alti funzionari della Federazione russa. Dall'annessione illegale della Crimea, la Banca Rossiya ha aperto filiali in tutta la Crimea e a Sebastopoli, consolidando pertanto la loro integrazione nella Federazione russa. Inoltre, la Banca Rossiya detiene importanti quote azionarie nel National Media Group, che a sua volta controlla emittenti televisive che sostengono attivamente le politiche di destabilizzazione dell'Ucraina condotte dal governo russo. |
30.7.2014 |
Entità
|
Nome |
Informazioni identificative |
Motivi |
Data di inserimento nell'elenco |
1. |
JOINT-STOCK COMPANY CONCERN ALMAZ-ANTEY (alias ALMAZ-ANTEY CORP; alias ALMAZ-ANTEY DEFENSE CORPORATION; alias ALMAZ-ANTEY JSC)
|
41 ul.Vereiskaya, Mosca 121471, Russia; Sito web: almaz-antey.ru Indirizzo e-mail: antey@almaz-antey.ru |
Almaz-Antei è una società di proprietà statale russa. Fabbrica armamenti antiaerei, compresi missili terra-aria, che fornisce all'esercito russo. Le autorità russe forniscono armi pesanti ai separatisti nell'Ucraina orientale, contribuendo alla destabilizzazione dell'Ucraina. Tali armi sono usate dai separatisti, anche per abbattere aerei. In quanto società di proprietà statale, Almaz-Antei contribuisce pertanto alla destabilizzazione dell'Ucraina. |
30.7.2014 |
2. |
DOBROLET alias DOBROLYOT Добролет/Добролёт |
Codice compagnia aerea QD International Highway, House 31, building 1, 141411 Mosca 141411, Москва г, Международное ш, дом 31, строение 1 Sito web: www.dobrolet.com |
Dobrolet è una controllata di una compagnia aerea di proprietà statale russa. Dall'annessione illegale della Crimea, Dobrolet ha finora effettuato esclusivamente voli tra Mosca e Sinferopoli. Facilita pertanto l'integrazione nella Federazione russa della Repubblica autonoma di Crimea illegalmente annessa e compromette la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina. |
30.7.2014 |
3. |
BANCA COMMERCIALE NAZIONALE RUSSA
|
Licenza della Banca centrale russa n. 1354 Federazione russa 127 030 Mosca, Krasnoproletarskaya street 9/5. |
Dopo l'annessione illegale della Crimea, la Banca commerciale nazionale russa è diventata integralmente di proprietà della cosiddetta «Repubblica di Crimea». È divenuta l'operatore dominante sul mercato, sebbene non fosse presente in Crimea prima dell'annessione. Acquisendo o rilevando filiali di banche operanti in Crimea prossime al ritiro, la Banca commerciale nazionale russa ha sostenuto materialmente e finanziariamente le azioni del governo russo intese a integrare la Crimea nella Federazione russa, compromettendo pertanto l'integrità territoriale dell'Ucraina. |
30.7.2014 |
DECISIONI
30.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 226/20 |
DECISIONE 2014/507/PESC DEL CONSIGLIO
del 30 luglio 2014
che modifica la decisione 2014/386/PESC concernente restrizioni sulle merci originarie della Crimea o Sebastopoli, in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 23 giugno 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/386/PESC (1). |
(2) |
In considerazione del protrarsi dell'annessione illegale della Crimea, il Consiglio ritiene opportuno adottare misure aggiuntive che impongono restrizioni agli scambi e agli investimenti in Crimea e a Sebastopoli. |
(3) |
È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure. |
(4) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2014/386/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2014/386/PESC è così modificata:
1) |
il titolo è sostituito dal seguente: «Decisione 2014/386/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2014, concernente misure restrittive in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli»; |
2) |
sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 4 bis 1. Sono vietati la vendita, la fornitura o il trasferimento da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dai territori degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili sotto la giurisdizione degli stessi, di attrezzature e tecnologie chiave per la creazione, l'acquisizione o lo sviluppo di progetti di infrastrutture nei seguenti settori in Crimea e a Sebastopoli, siano esse originarie o meno di detti territori:
L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti coperti dal presente paragrafo. 2. È vietato fornire le seguenti prestazioni a imprese in Crimea e a Sebastopoli operanti nella creazione, nell'acquisizione o nello sviluppo di infrastrutture nei settori di cui al paragrafo 1 in Crimea e a Sebastopoli:
3. È vietato partecipare, consapevolmente o deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto di eludere i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2. Articolo 4 ter 1. Sono vietati la vendita, la fornitura o il trasferimento da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dai territori degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili sotto la giurisdizione degli stessi, di attrezzature e tecnologie chiave per lo sfruttamento delle seguenti risorse naturali in Crimea e a Sebastopoli, siano esse originarie o meno di detti territori:
L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti coperti dal presente paragrafo. 2. È vietato fornire le seguenti prestazioni a imprese operanti nello sfruttamento, in Crimea e a Sebastopoli, delle risorse naturali di cui al paragrafo 1:
3. È vietato partecipare, consapevolmente o deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto di eludere i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2. Articolo 4 quater I divieti di cui agli articoli 4 bis e 4 ter non pregiudicano l'esecuzione, fino al 28 ottobre 2014, di contratti conclusi prima del 30 luglio 2014 o di contratti accessori, necessari per l'esecuzione di tali contratti, da concludere ed eseguire entro il 28 ottobre 2014. Articolo 4 quinquies Sono vietati:
Articolo 4 sexies Sono vietati:
Articolo 4 septies I divieti di cui agli articoli 4 quinquies e 4 sexies:
Articolo 4 octies I divieti di cui agli articoli 4 ter e 4 sexies non pregiudicano le transazioni connesse alla manutenzione intesa a garantire la sicurezza delle infrastrutture esistenti.»; |
3) |
all'articolo 5 è aggiunta la frase seguente: «Gli articoli 4 bis e 4 octies sono rivisti entro il 31 dicembre 2014.». |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2014
Per il Consiglio
Il presidente
S. GOZI
(1) Decisione 2014/386/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2014, concernente restrizioni sulle merci originarie della Crimea o Sebastopoli, in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli (GU L 183 del 24.6.2014, pag. 70).
30.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 226/23 |
DECISIONE 2014/508/PESC DEL CONSIGLIO
del 30 luglio 2014
che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
vista la decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 17 marzo 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/145/PESC. |
(2) |
Vista la gravità della situazione in Ucraina, il Consiglio ritiene che altre persone ed entità debbano essere aggiunte all'elenco delle persone, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive che figura nell'allegato della decisione 2014/145/PESC. |
(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato della decisione 2014/145/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Le persone e le entità di cui all'allegato della presente decisione sono aggiunte all'elenco che figura nell'allegato della decisione 2014/145/PESC.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2014
Per il Consiglio
Il presidente
S. GOZI
(1) GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16.
ALLEGATO
ELENCO DELLE PERSONE E DELLE ENTITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 1
Persone
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Nome |
Informazioni identificative |
Motivi |
Data di inserimento nell'elenco |
1. |
Alexey Alexeyevich GROMOV
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Data e luogo di nascita: 31.5.1960, Zagorsk (Sergiev Posad) |
In qualità di primo Vicecapo di stato maggiore dell'amministrazione presidenziale, è responsabile delle istruzioni impartite ai mezzi d'informazione russi finalizzate all'adozione di una linea favorevole ai separatisti in Ucraina e all'annessione della Crimea, sostenendo pertanto la destabilizzazione dell'Ucraina orientale e l'annessione della Crimea. |
30.7.2014 |
2. |
Oksana TCHIGRINA Оксана Чигрина |
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Portavoce del cosiddetto «governo» della cosiddetta «Repubblica popolare di Lugansk», ha rilasciato dichiarazioni che giustificano, fra l'altro, l'abbattimento di un aereo militare ucraino, la presa di ostaggi, le azioni di lotta dei gruppi armati illegali, compromettendo pertanto l'integrità territoriale, la sovranità e l'unità dell'Ucraina. |
30.7.2014 |
3. |
Boris LITVINOV Борис Литвинов |
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Dal 22 luglio, presidente del cosiddetto «Consiglio supremo» della cosiddetta «Repubblica popolare di Donetsk» che ha promosso politiche e l'organizzazione del referendum illegale, il che ha portato alla proclamazione della cosiddetta «Repubblica popolare di Donetsk» in violazione dell'integrità territoriale, della sovranità e dell'unità dell'Ucraina. |
30.7.2014 |
4. |
Sergey ABISOV
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Data di nascita: 27.11.1967 |
Accettando la nomina a cosiddetto «ministro dell'interno della Repubblica di Crimea» da parte del presidente della Russia (decreto n. 301) del 5 maggio 2014 e agendo in qualità di cosiddetto «ministro dell'interno» ha compromesso l'integrità territoriale, la sovranità e l'unità dell'Ucraina. |
30.7.2014 |
5. |
Arkady Romanovich ROTENBERG
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Data e luogo di nascita: 15.12.1951, Leningrado (San Pietroburgo) |
Rotenberg è una conoscenza di vecchia data del presidente Putin e suo ex sparring partner di judo. Ha costruito la sua fortuna durante il mandato del presidente Putin. È stato favorito da decisori russi nell'ambito dell'aggiudicazione di importanti contratti da parte dello Stato russo o di imprese di proprietà dello Stato. Alle sue società sono stati aggiudicati in particolare vari contratti altamente redditizi per la preparazione dei Giochi olimpici di Sochi. È uno dei principali azionisti di Giprotransmost, società cui una società di proprietà statale russa ha aggiudicato un contratto di appalto pubblico per realizzare lo studio di fattibilità relativo alla costruzione di un ponte dalla Russia alla Repubblica autonoma di Crimea illegalmente annessa, consolidando pertanto la sua integrazione nella Federazione russa che a sua volta compromette ulteriormente l'integrità territoriale dell'Ucraina. |
30.7.2014 |
6. |
Konstantin Valerevich MALOFEEV Константин Валерьевич Малофеев |
Data e luogo di nascita: 3.7.1974, Puščino |
Malofeev è strettamente legato ai separatisti ucraini nell'Ucraina orientale e in Crimea. È un ex datore di lavoro di Borodai, cosiddetto Primo Ministro della cosiddetta «Repubblica popolare di Donetsk», e si è incontrato con Aksyonov, cosiddetto Primo Ministro della cosiddetta «Repubblica di Crimea» durante il periodo del processo di annessione della Crimea. Il governo ucraino ha avviato un'indagine penale sul suo presunto sostegno materiale e finanziario ai separatisti. Inoltre, ha rilasciato una serie di dichiarazioni pubbliche a sostegno dell'annessione della Crimea e dell'incorporazione dell'Ucraina nella Russia e, nel giugno 2014, ha in particolare affermato che «Non si può incorporare l'intera Ucraina nella Russia. La parte orientale (dell'Ucraina) forse sì». Malofeev agisce pertanto a sostegno della destabilizzazione dell'Ucraina orientale. |
30.7.2014 |
7. |
Yuriy Valentinovich KOVALCHUK Юрий Валентинович Ковальчук |
Data e luogo di nascita: 25.7.1951, Leningrado (San Pietroburgo) |
Kovalchuk è una conoscenza di vecchia data del presidente Putin. È uno dei cofondatori della cosiddetta Ozero Dacha, una società cooperativa che riunisce un gruppo di persone influenti attorno al presidente Putin. Trae vantaggio dai suoi legami con decisori russi. È il presidente e principale azionista della Banca Rossiya, di cui ha detenuto circa il 38 % delle quote nel 2013 e che è considerata la banca personale degli alti funzionari della Federazione russa. Dall'annessione illegale della Crimea, la Banca Rossiya ha aperto filiali in tutta la Crimea e a Sebastopoli, consolidando pertanto la loro integrazione nella Federazione russa. Inoltre, la Banca Rossiya detiene importanti quote azionarie nel National Media Group, che a sua volta controlla emittenti televisive che sostengono attivamente le politiche di destabilizzazione dell'Ucraina condotte dal governo russo. |
30.7.2014 |
8. |
Nikolay Terentievich SHAMALOV Николай Терентьевич Шамалов |
Data di nascita: 24.1.1950 |
Shamalov è una conoscenza di vecchia data del presidente Putin. È uno dei cofondatori della cosiddetta Ozero Dacha, una società cooperativa che riunisce un gruppo di persone influenti attorno al presidente Putin. Trae vantaggio dai suoi legami con decisori russi. È il secondo più importante azionista della Banca Rossiya, di cui ha detenuto circa il 10 % delle quote nel 2013 e che è considerata la banca personale degli alti funzionari della Federazione russa. Dall'annessione illegale della Crimea, la Banca Rossiya ha aperto filiali in tutta la Crimea e a Sebastopoli, consolidando pertanto la loro integrazione nella Federazione russa. Inoltre, la Banca Rossiya detiene importanti quote azionarie nel National Media Group, che a sua volta controlla emittenti televisive che sostengono attivamente le politiche di destabilizzazione dell'Ucraina condotte dal governo russo. |
30.7.2014 |
Entità
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Nome |
Informazioni identificative |
Motivi |
Data di inserimento nell'elenco |
1. |
JOINT-STOCK COMPANY CONCERN ALMAZ-ANTEY (alias ALMAZ-ANTEY CORP; alias ALMAZ-ANTEY DEFENSE CORPORATION; alias ALMAZ-ANTEY JSC)
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41 ul.Vereiskaya, Mosca 121471, Russia; Sito web: almaz-antey.ru Indirizzo e-mail: antey@almaz-antey.ru |
Almaz-Antei è una società di proprietà statale russa. Fabbrica armamenti antiaerei, compresi missili terra-aria, che fornisce all'esercito russo. Le autorità russe forniscono armi pesanti ai separatisti nell'Ucraina orientale, contribuendo alla destabilizzazione dell'Ucraina. Tali armi sono usate dai separatisti, anche per abbattere aerei. In quanto società di proprietà statale, Almaz-Antei contribuisce pertanto alla destabilizzazione dell'Ucraina. |
30.7.2014 |
2. |
DOBROLET alias DOBROLYOT Добролет/Добролёт |
Codice compagnia aerea QD International Highway, House 31, building 1, 141411 Mosca 141411, Москва г, Международное ш, дом 31, строение 1 Sito web: www.dobrolet.com |
Dobrolet è una controllata di una compagnia aerea di proprietà statale russa. Dall'annessione illegale della Crimea, Dobrolet ha finora effettuato esclusivamente voli tra Mosca e Sinferopoli. Facilita pertanto l'integrazione nella Federazione russa della Repubblica autonoma di Crimea illegalmente annessa e compromette la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina. |
30.7.2014 |
3. |
BANCA COMMERCIALE NAZIONALE RUSSA
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Licenza della Banca centrale russa n. 1354 Federazione russa 127 030 Mosca, Krasnoproletarskaya street 9/5. |
Dopo l'annessione illegale della Crimea, la Banca commerciale nazionale russa è diventata integralmente di proprietà della cosiddetta «Repubblica di Crimea». È divenuta l'operatore dominante sul mercato, sebbene non fosse presente in Crimea prima dell'annessione. Acquisendo o rilevando filiali di banche operanti in Crimea prossime al ritiro, la Banca commerciale nazionale russa ha sostenuto materialmente e finanziariamente le azioni del governo russo intese a integrare la Crimea nella Federazione russa, compromettendo pertanto l'integrità territoriale dell'Ucraina. |
30.7.2014 |