ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 226

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

57° anno
30 luglio 2014


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Informazione relativa alla firma e all'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe e l'Unione europea

1

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 825/2014 del Consiglio, del 30 luglio 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 692/2014 concernente restrizioni sulle importazioni nell'Unione di merci originarie della Crimea o Sebastopoli, in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli

2

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 826/2014 del Consiglio, del 30 luglio 2014, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

16

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione 2014/507/PESC del Consiglio, del 30 luglio 2014, che modifica la decisione 2014/386/PESC concernente restrizioni sulle merci originarie della Crimea o Sebastopoli, in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli

20

 

*

Decisione 2014/508/PESC del Consiglio, del 30 luglio 2014, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

23

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

30.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 226/1


Informazione relativa alla firma e all'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe e l'Unione europea

Il 23 maggio 2014, a Bruxelles, l'Unione europea e la Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe hanno firmato il protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe.

Il protocollo si applica in via provvisoria a decorrere dal 23 maggio 2014, ai sensi del suo articolo 14.


REGOLAMENTI

30.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 226/2


REGOLAMENTO (UE) N. 825/2014 DEL CONSIGLIO

del 30 luglio 2014

che modifica il regolamento (UE) n. 692/2014 concernente restrizioni sulle importazioni nell'Unione di merci originarie della Crimea o Sebastopoli, in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2014/386/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2014, concernente misure restrittive in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli (1),

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 692/2014 del Consiglio (2) attua alcune misure di cui alla decisione 2014/386/PESC, in particolare restrizioni sulle merci originarie della Crimea o di Sebastopoli e sulla fornitura, diretta o indiretta, di finanziamenti o assistenza finanziaria, nonché di assicurazioni e riassicurazioni, connessi all'importazione di tali merci, in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli.

(2)

Il 30 luglio 2014 luglio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/507/PESC (3), che modifica la decisione 2014/386/PESC al fine di disporre un divieto applicabile ai nuovi investimenti infrastrutturali nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni, dell'energia e dello sfruttamento delle risorse naturali in Crimea e a Sebastopoli, nonché all'esportazione di attrezzature o tecnologie chiave connesse a tali settori.

(3)

Tali misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato e, pertanto, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione.

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 692/2014.

(5)

Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 692/2014 è così modificato:

1)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Regolamento (UE) n. 692/2014 del Consiglio, del 23 luglio 2014, concernente misure restrittive in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli»;

2)

all'articolo 1 sono aggiunte le seguenti lettere:

«f)

“servizi di intermediazione”:

i)

la negoziazione o l'organizzazione di operazioni dirette all'acquisto, alla vendita o alla fornitura di beni e tecnologie o di servizi finanziari e tecnici, anche da un paese terzo a qualunque altro paese terzo; o

ii)

la vendita o l'acquisto di beni e tecnologie o di servizi finanziari e tecnici, anche ubicati in paesi terzi, per il loro trasferimento verso un altro paese terzo.

g)

“assistenza tecnica”: qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell'apprendimento del funzionamento o delle competenze o servizi di consulenza, comprese le forme orali di assistenza;»;

3)

sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 2 bis

1.   Sono vietati:

a)

la concessione di prestiti o crediti finanziari nello specifico connessi alla creazione, all'acquisizione o allo sviluppo di infrastrutture nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni o dell'energia in Crimea o a Sebastopoli;

b)

l'acquisizione o l'aumento di una partecipazione in imprese stabilite in Crimea o a Sebastopoli che sono impegnate nella creazione, nell'acquisizione o nello sviluppo di infrastrutture nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni o dell'energia in Crimea o a Sebastopoli, compresa l'acquisizione integrale di tali imprese e l'acquisizione di azioni e di titoli a carattere partecipativo;

c)

la creazione di imprese in partecipazione connesse alla creazione, all'acquisizione o allo sviluppo di infrastrutture nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni o dell'energia in Crimea e a Sebastopoli.

2.   Sono vietati:

a)

la concessione di prestiti o crediti finanziari connessi nello specifico allo sfruttamento delle risorse di petrolio, di gas o di minerali in Crimea o a Sebastopoli;

b)

l'acquisizione o l'aumento di una partecipazione in imprese stabilite in Crimea o a Sebastopoli che sono impegnate nello sfruttamento delle risorse di petrolio, di gas o di minerali in Crimea e a Sebastopoli, compresa l'acquisizione integrale di tali imprese e l'acquisizione di azioni e di titoli a carattere partecipativo;

c)

la creazione di imprese in partecipazione connesse allo sfruttamento delle risorse di petrolio, gas o minerali in Crimea e a Sebastopoli.

3.   Ai fini del presente articolo e dell'articolo 2 ter si applicano le seguenti definizioni:

a)

“risorse minerarie”: quelle elencate nell'allegato II;

b)

“sfruttamento”: esplorazione, prospezione, estrazione, raffinazione e gestione delle risorse di petrolio, di gas e di minerali e prestazione dei relativi servizi geologici; la definizione, tuttavia, non comprende la manutenzione intesa a garantire la sicurezza delle infrastrutture esistenti;

c)

“raffinazione”: trasformazione, condizionamento e preparazione per la vendita.

Articolo 2 ter

È vietato prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione connessi alle attività di investimento di cui all'articolo 2 bis.

Articolo 2 quater

1.   È vietato vendere, fornire, trasferire ed esportare, direttamente o indirettamente, le attrezzature e le tecnologie chiave elencate nell'allegato III a persone fisiche o giuridiche, entità od organismi in Crimea o a Sebastopoli o per l'utilizzo in Crimea o a Sebastopoli.

2.   L'allegato III comprende le attrezzature e le tecnologie chiave connesse alla creazione, all'acquisto o allo sviluppo di infrastrutture nei seguenti settori:

a)

trasporti;

b)

telecomunicazioni;

c)

energia;

d)

sfruttamento di riserve di petrolio, di gas e di minerali in Crimea e a Sebastopoli.

3.   È vietato:

a)

prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi alle attrezzature e alle tecnologie chiave elencate nell'allegato III o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso dei prodotti elencati nell'allegato III a persone fisiche o giuridiche in Crimea o a Sebastopoli o per l'utilizzo in Crimea o a Sebastopoli; e

b)

fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi alle attrezzature e alle tecnologie chiave elencate nell'allegato III a persone fisiche o giuridiche in Crimea o a Sebastopoli o per l'utilizzo in Crimea o a Sebastopoli.

4.   È vietato partecipare, consapevolmente o deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto di eludere i divieti di cui ai paragrafi 1 e 3.

5.   I divieti di cui ai paragrafi 1 e 3 non si applicano all'esecuzione, fino al 28 ottobre 2014, delle operazioni richieste da un contratto commerciale concluso prima del 30 luglio 2014 relativo alle attrezzature o alle tecnologie chiave elencate nell'allegato III o da contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, purché la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che intende avviare tali operazioni o prestare assistenza per tali operazioni abbia notificato, con un anticipo di almeno 10 giorni lavorativi, l'operazione o l'assistenza all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita/o.

Articolo 2 quinquies

Gli articoli 2 bis e 2 ter non si applicano alla concessione di prestiti o crediti finanziari, all'aumento di una partecipazione o alla costituzione di imprese comuni purché:

a)

l'operazione sia richiesta da un accordo o da un contratto concluso prima del 30 luglio 2014; e

b)

l'autorità competente sia stata informata con un anticipo di almeno 10 giorni lavorativi.»;

4)

l'allegato del regolamento (UE) n. 692/2014 è rinominato «allegato I» e sono aggiunti gli allegati II e III contenuti nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2014

Per il Consiglio

Il presidente

S. GOZI


(1)  GU L 183 del 24.6.2014, pag. 70.

(2)  Regolamento (UE) n. 692/2014 del Consiglio, del 23 giugno 2014, concernente restrizioni sulle importazioni nell'Unione di merci originarie della Crimea o Sebastopoli, in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli (GU L 183 del 24.6.2014, pag. 9).

(3)  Decisione 2014/507/PESC del Consiglio, del 30 luglio 2014, che modifica la decisione 2014/386/PESC concernente restrizioni sulle merci originarie della Crimea o Sebastopoli, in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli (cfr. pagina 20 della presente Gazzetta ufficiale).


ALLEGATO

«

ALLEGATO II

Risorse minerarie di cui all'articolo 2 bis:

Codice NC

Designazione delle merci

2501 00 10

Acqua di mare e acque madri di saline

2501 00 31

Sali destinati alla trasformazione chimica (separazione di Na da Cl) per la fabbricazione di altri prodotti

2501 00 51

Sali denaturati o destinati ad altri usi industriali (compresa la raffinazione), esclusa la conservazione o la fabbricazione di prodotti destinati all'alimentazione umana o animale

2501 00 99

Sale e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa oppure addizionati di agenti agglomeranti o di agenti che assicurano una buona fluidità (escl. il sale preparato da tavola, il sale destinato alla trasformazione chimica “separazione di Na da Cl”, il sale denaturato e il sale destinato ad altri usi industriali e tecnici)

2502 00 00

Piriti di ferro non arrostite

2503 00

Zolfi di ogni specie, esclusi lo zolfo sublimato, lo zolfo precipitato e lo zolfo colloidale

2504

Grafite naturale

2505

Sabbie naturali di ogni specie, anche colorate, escluse le sabbie metallifere del capitolo 26

2506

Quarzi (diversi dalle sabbie naturali); quarziti, anche sgrossate o semplicemente segate o altrimenti tagliate, in blocchi o lastre, di forma quadrata o rettangolare

2507 00

Caolino ed altre argille caoliniche, anche calcinati

2508

Altre argille (escluse le argille espanse della voce 6806), andalusite, cianite, sillimanite, anche calcinate; mullite; terre di chamotte o di dinas

2509 00 00

Creta

2510

Fosfati di calcio naturali, fosfati allumino-calcici naturali e crete fosfatiche

2511

Solfato di bario naturale (baritina); carbonato di bario naturale (witherite), anche calcinato, escluso l'ossido di bario della voce 2816

2512 00 00

Farine silicee fossili (per esempio: kieselgur, tripolite, diatomite) ed altre terre silicee analoghe, con densità apparente non superiore ad 1, anche calcinate

2513

Pietra pomice; smeriglio; corindone naturale, granato naturale ed altri abrasivi naturali, anche trattati termicamente

2514 00 00

Ardesia, anche sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare

2515

Marmi, travertini, calcare di Ecaussines ed altre pietre calcaree da taglio o da costruzione con densità apparente uguale o superiore a 2,5, ed alabastro, anche sgrossati o semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare

2516

Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, anche sgrossati o semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare

2517

Sassi, ghiaia, pietre frantumate, dei tipi generalmente utilizzati per calcestruzzo o per massicciate stradali, ferroviarie o altre massicciate, ciottoli e selci, anche trattati termicamente; macadam di loppe, di scorie o di cascami industriali simili, anche contenente materie che rientrano nella prima parte del testo di questa voce; tarmacadam; granuli, scaglie e polveri di pietre delle voci 2515 o 2516, anche trattati termicamente

2518

Dolomite, anche sinterizzata o calcinata, compresa la dolomite sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare; pigiata di dolomite

2519 00 00

Carbonato di magnesio naturale (magnesite); magnesia fusa elettricamente; magnesia calcinata a morte (sinterizzata), anche contenente piccole quantità di altri ossidi aggiunti prima della sinterizzazione; altro ossido di magnesio, anche puro

2520

Pietra da gesso; anidrite; gessi (costituiti da gesso calcinato o solfato di calcio), anche colorati o addizionati di piccole quantità di acceleranti o di ritardanti

2521 00 00

Pietre calcaree da fonderia (“castines”); pietre da calce o da cemento

2522

Calce viva, calce spenta e calce idraulica, esclusi l'ossido e l'idrossido di calcio della voce 2825

2523

Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti “clinkers”), anche colorati

2524

Amianto (asbesto)

2525

Mica, compresa la mica sfaldata in lamine irregolari (“splittings”); cascami di mica

2526

Steatite naturale, anche sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare; talco

2528 00 00

Borati naturali e loro concentrati (anche calcinati), esclusi i borati estratti dalle soluzioni naturali; acido borico naturale con un contenuto massimo di 85 % di H3BO3 sul prodotto secco

2529

Feldspato; leucite; nefelina e sienite-nefelinica; spatofluore

2530

Materie minerali non nominate né comprese altrove

2601

Minerali di ferro e loro concentrati, comprese le piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti)

2602 00 00

Minerali di manganese e loro concentrati, compresi i minerali manganesiferi ferruginosi e loro concentrati con tenore, in peso, di manganese di 20 % o più, sul prodotto secco

2603 00 00

Minerali di rame e loro concentrati

2604 00 00

Minerali di nichel e loro concentrati

2605 00 00

Minerali di cobalto e loro concentrati

2606 00 00

Minerali di alluminio e loro concentrati

2607 00 00

Minerali di piombo e loro concentrati

2608 00 00

Minerali di zinco e loro concentrati

2609 00 00

Minerali di stagno e loro concentrati

2610 00 00

Minerali di cromo e loro concentrati

2611 00 00

Minerali di tungsteno e loro concentrati

2612

Minerali di uranio o di torio e loro concentrati

2613

Minerali di molibdeno e loro concentrati

2614 00 00

Minerali di titanio e loro concentrati

2615

Minerali di niobio, di tantalio, di vanadio o di zirconio e loro concentrati

2616

Minerali di metalli preziosi e loro concentrati

2617

Altri minerali e loro concentrati

2618 00 00

Loppe granulate (sabbia di scorie) provenienti dalla fabbricazione della ghisa, del ferro o dell'acciaio

2619 00

Scorie, loppe (diverse dalle loppe granulate), scaglie ed altri cascami della fabbricazione della ghisa, del ferro o dell'acciaio

2620

Scorie, ceneri e residui (diversi da quelli della fabbricazione della ghisa, del ferro o dell'acciaio) contenenti metalli, arsenico o loro composti

2621

Altre scorie e ceneri, comprese le ceneri di varech; ceneri e residui provenienti dall'incenerimento di rifiuti urbani

2701

Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili

2702

Ligniti, anche agglomerate, escluso il giavazzo

2703 00 00

Torba (compresa la torba per lettiera), anche agglomerata

2704 00

Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite o di torba, anche agglomerati; carbone di storta

2705 00 00

Gas di carbon fossile, gas d'acqua, gas povero e gas simili, esclusi i gas di petrolio e gli altri idrocarburi gassosi

2706 00 00

Catrami di carbon fossile, di lignite o di torba e altri catrami minerali, anche disidratati o privati delle frazioni di testa, compresi i catrami ricostituiti

2707

Oli ed altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici

2708

Pece e coke di pece di catrame di carbon fossile o di altri catrami minerali

2709 00

Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi

2710

Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio e di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente di base; residui di oli

2711

Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi

2712

Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, “slack wax”, ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati

2713

Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi

2714

Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche

2715 00 00

Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, “cut-backs”)

2716 00 00

Energia elettrica

2801

Fluoro, cloro, bromo e iodio

2802 00 00

Zolfo sublimato o precipitato; zolfo colloidale

2803 00 00

Carbonio (neri di carbonio ed altre forme di carbonio non nominate né comprese altrove)

2804

Idrogeno, gas rari ed altri elementi non metallici

2805

Metalli alcalini o alcalino-terrosi; metalli delle terre rare, scandio e ittrio, anche miscelati o in lega fra loro; mercurio

2806

Cloruro di idrogeno (acido cloridrico); acido clorosolforico

2807 00 00

Acido solforico; oleum

2808 00 00

Acido nitrico; acidi solfonitrici

2809

Pentaossido di difosforo; acido fosforico; acidi polifosforici, di costituzione chimica definita o no

2810 00

Ossidi di boro; acidi borici

2811

Altri acidi inorganici ed altri composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici

2812

Alogenuri e ossialogenuri degli elementi non metallici

2813

Solfuri degli elementi non metallici; trisolfuro di fosforo del commercio

2814

Ammoniaca anidra o in soluzione acquosa (ammoniaca)

2815

Idrossido di sodio (soda caustica); idrossido di potassio (potassa caustica); perossidi di sodio o di potassio

2816

Idrossido e perossido di magnesio; ossidi, idrossidi e perossidi, di stronzio o di bario

2817 00 00

Ossido di zinco; perossido di zinco

2818

Corindone artificiale, anche definito chimicamente; ossido di alluminio; idrossido di alluminio

2819

Ossidi e idrossidi di cromo

2820

Ossidi di manganese

2821

Ossidi e idrossidi di ferro; le terre coloranti contenenti, in peso, 70 % o più di ferro combinato, calcolato come Fe2O3

2822 00 00

Ossidi e idrossidi di cobalto; ossidi di cobalto del commercio

2823 00 00

Ossidi di titanio

2824

Ossidi di piombo; minio rosso e minio arancione

2825

Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici; altre basi inorganiche; altri ossidi, idrossidi e perossidi di metalli

2826

Fluoruri; fluorosilicati, fluroralluminati e altri sali complessi del fluoro

2827

Cloruri, ossicloruri e idrossicloruri; bromuri e ossibromuri; ioduri e ossiioduri

2828

Ipocloriti; ipoclorito di calcio del commercio; cloriti; ipobromiti

2829

Clorati e perclorati; bromati e perbromati; iodati e periodati

2830

Solfuri; polisolfuri, di costituzione chimica definita o no

2831

Ditioniti e solfossilati

2832

Solfiti; tiosolfati

2833

Solfati; allumi; perossolfati (persolfati)

2834

Nitriti; nitrati

2835

Fosfinati (ipofosfiti), fosfonati (fosfiti) e fosfati; polifosfati, di costituzione chimica definita o no

2836

Carbonati; perossocarbonati (percarbonati); carbonato di ammonio del commercio contenente carbammato di ammonio

2837

Cianuri, ossicianuri e cianuri complessi

2839

Silicati; silicati dei metalli alcalini del commercio

2840

Borati; perossoborati (perborati)

2841

Sali degli acidi ossometallici o perossometallici

2842

Altri sali degli acidi o perossoacidi inorganici (compresi gli alluminosilicati di costituzione chimica definita o no), diversi dagli azoturi

2843

Metalli preziosi allo stato colloidale; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di costituzione chimica definita o no; amalgami di metalli preziosi

2844

Elementi chimici radioattivi e isotopi radioattivi (compresi gli elementi chimici e gli isotopi fissili o fertili) e loro composti; miscele e residui contenenti tali prodotti

2845

Isotopi diversi da quelli della voce 2844; loro composti inorganici od organici, di costituzione chimica definita o no

2846

Composti, inorganici od organici, dei metalli delle terre rare, dell'ittrio o dello scandio o di miscele di tali metalli

2847 00 00

Perossido di idrogeno (acqua ossigenata) anche solidificato con urea

2848 00 00

Fosfuri, di costituzione chimica definita o no, esclusi i ferrofosfori

2849

Carburi, di costituzione chimica definita o no

2850 00

Idruri, nitruri, azoturi, siliciuri e boruri, di costituzione chimica definita o no, diversi dai composti che costituiscono ugualmente carburi della voce 2849

2852

Composti inorganici od organici del mercurio, anche chimicamente definiti, esclusi gli amalgami

2853 00

Altri composti inorganici (comprese le acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza); aria liquida (compresa l'aria liquida da cui sono stati eliminati i gas rari); aria compressa; amalgami diversi da quelli di metalli preziosi

2901

Idrocarburi aciclici

2902

Idrocarburi ciclici

2903

Derivati alogenati degli idrocarburi

2904

Derivati solfonati, nitrati o nitrosi degli idrocarburi, anche alogenati

2905

Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

2906

Alcoli ciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

2907

Fenoli; fenoli-alcoli

2908

Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi dei fenoli o dei fenoli-alcoli

2909

Eteri, eteri-alcoli, eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di chetoni (di costituzione chimica definita o no) e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

2910

Epossidi, epossi-alcoli, epossi-fenoli e epossi-eteri ad anello triatomico, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

2911 00 00

Acetali ed emiacetali, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

2912

Aldeidi, anche contenenti altre funzioni ossigenate; polimeri ciclici delle aldeidi; paraformaldeide

2913 00 00

Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi dei prodotti della voce 2912

2914

Chetoni e chinoni, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

2915

Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

2916

Acidi monocarbossilici aciclici non saturi e acidi monocarbossilici ciclici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

2917

Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

2918

Acidi carbossilici contenenti funzioni ossigenate supplementari e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

2919

Esteri fosforici e loro sali, compresi i lattofosfati; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

2920

Esteri degli altri acidi inorganici dei non-metalli (esclusi gli esteri degli alogenuri di idrogeno) e loro sali; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

2921

Composti a funzione ammina

2922

Composti amminici a funzioni ossigenate

2923

Sali e idrossidi di ammonio quaternari; lecitine ed altri fosfoamminolipidi, di costituzione chimica definita o no

2924

Composti a funzione carbossiammide; composti a funzione ammide dell'acido carbonico

2925

Composti a funzione carbossiimmide (compresa la saccarina e suoi sali) o a funzione immina

2926

Composti a funzione nitrile

2927 00 00

Composti a funzione diazo, azo o azossi

2928 00

Derivati organici dell'idrazina o dell'idrossilammina

2929

Composti ad altre funzioni azotate

2930

Composti organici

2931

Altri composti organo-inorganici

2932

Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo ossigeno

2933

Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto

2934

Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici

2935 00

Solfonammidi

7106

Argento (compreso l'argento dorato e l'argento platinato) greggio o semilavorato, o in polvere

7107 00 00

Metalli comuni placcati o ricoperti d'argento, greggi o semilavorati

7108

Oro (compreso l'oro platinato), greggio o semilavorato, o in polvere

7109 00 00

Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o semilavorati

7110

Platino, greggio, semilavorato, o in polvere

7111 00 00

Metalli comuni, argento o oro, placcati o ricoperti di platino, greggi o semilavorati

7112

Cascami ed avanzi di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi; altri cascami ed avanzi contenenti metalli preziosi o composti di metalli preziosi dei tipi utilizzati principalmente per il recupero dei metalli preziosi

7201

Ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme primarie

7202

Ferro-leghe

7203

Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro ed altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili

7204

Cascami ed avanzi di ghisa, di ferro o di acciaio (rottami); cascami lingottati di ferro o di acciaio

7205

Graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio

7206

Ferro ed acciai non legati in lingotti o in altre forme primarie, escluso il ferro della voce 7203

7401 00 00

Metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame)

7402 00 00

Rame non raffinato; anodi di rame per affinazione elettrolitica

7403

Rame raffinato e leghe di rame, greggio

7404 00

Cascami ed avanzi di rame

7405 00 00

Leghe madri di rame

7406

Polveri e pagliette di rame

7501

Metalline di nichel, “sinters” di ossidi di nichel ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel

7502

Nichel greggio

7503 00

Cascami ed avanzi rottami di nichel

7504 00 00

Polveri e pagliette di nichel

7601

Alluminio greggio

7602 00

Cascami ed avanzi di alluminio

7603

Polveri e pagliette di alluminio

7801

Piombo greggio

7802 00 00

Cascami ed avanzi di piombo

ex 7804

Polveri e pagliette di piombo

7901

Zinco greggio

7902 00 00

Cascami ed avanzi di zinco

7903

Zinco polverizzato, polvere di zinco (tuzia)

8001

Stagno greggio

8002 00 00

Cascami ed avanzi di stagno

ex 8101

Tungsteno (wolframio), compresi i cascami e gli avanzi (tranne i prodotti semifiniti e finiti)

ex 8102

Molibdeno, compresi i cascami e gli avanzi (tranne i prodotti semifiniti e finiti)

ex 8103

Tantalio, compresi i cascami e gli avanzi (tranne i prodotti semifiniti e finiti)

ex 8104

Magnesio, compresi i cascami e gli avanzi (tranne i prodotti semifiniti e finiti)

ex 8105

Cobalto, compresi i cascami e gli avanzi (tranne i prodotti semifiniti e finiti)

ex 8106 00

Bismuti, compresi i cascami e gli avanzi (tranne i prodotti semifiniti e finiti)

ex 8107

Cadmio, compresi i cascami e gli avanzi (tranne i prodotti semifiniti e finiti)

ex 8108

Titanio, compresi i cascami e gli avanzi (tranne i prodotti semifiniti e finiti)

ex 8109

Zirconio, compresi i cascami e gli avanzi (tranne i prodotti semifiniti e finiti)

ex 8110

Antimonio, compresi i cascami e gli avanzi (tranne i prodotti semifiniti e finiti)

ex 8111 00

Manganese, compresi i cascami e gli avanzi (tranne i prodotti semifiniti e finiti)

ex 8112

Berillio, cromo, germanio, vanadio, gallio, afnio (celtio), indio, niobio (colombio), renio e tallio, compresi i cascami e gli avanzi (tranne i prodotti semifiniti e finiti)

ex 8113 00

Cermet, compresi i cascami e gli avanzi (tranne i prodotti semifiniti e finiti)

ALLEGATO III

Attrezzature e tecnologie chiave connesse alla creazione, all'acquisizione o allo sviluppo di infrastrutture in Crimea e a Sebastopoli di cui all'articolo 2 quater

Codice NC

Designazione delle merci

7304 11 00

TUBI, SENZA SALDATURA, DEI TIPI UTILIZZATI PER OLEODOTTI E GASDOTTI, DI ACCIAI INOSSIDABILI

7304 19 10

TUBI, SENZA SALDATURA, DEI TIPI UTILIZZATI PER OLEODOTTI E GASDOTTI, DI FERRO O DI ACCIAIO, CON DIAMETRO ESTERNO INFERIORE O UGUALE A 168,3 MM (ESCL. PRODOTTI DI ACCIAIO INOSSIDABILE O DI GHISA)

7304 19 30

TUBI, SENZA SALDATURA, DEI TIPI UTILIZZATI PER OLEODOTTI E GASDOTTI, DI FERRO O DI ACCIAIO, CON DIAMETRO ESTERNO SUPERIORE A 168,3 MM ED INFERIORE O UGUALE A 406,4 MM (ESCL. PRODOTTI DI ACCIAIO INOSSIDABILE O DI GHISA)

7304 19 90

TUBI, SENZA SALDATURA, DEI TIPI UTILIZZATI PER OLEODOTTI E GASDOTTI, DI FERRO O DI ACCIAIO, CON DIAMETRO ESTERNO SUPERIORE A 406,4 MM (ESCL. PRODOTTI DI ACCIAIO INOSSIDABILE O DI GHISA)

7304 22 00

ASTE DI PERFORAZIONE, DI ACCIAI INOSSIDABILI, DEI TIPI UTILIZZATI PER L'ESTRAZIONE DEL PETROLIO O DEL GAS

7304 23 00

ASTE DI PERFORAZIONE, DI ACCIAI INOSSIDABILI, DEI TIPI UTILIZZATI PER L'ESTRAZIONE DEL PETROLIO O DEL GAS, DI FERRO O DI ACCIAIO (ESCL. PRODOTTI DI ACCIAIO INOSSIDABILE O DI GHISA)

7304 24 00

TUBI DI RIVESTIMENTO O DI PRODUZIONE, SENZA SALDATURA, DEI TIPI UTILIZZATI PER L'ESTRAZIONE DEL PETROLIO O DEL GAS, DI ACCIAI INOSSIDABILI

7304 29 10

TUBI DI RIVESTIMENTO O DI PRODUZIONE, SENZA SALDATURA, DEI TIPI UTILIZZATI PER L'ESTRAZIONE DEL PETROLIO O DEL GAS, DI FERRO O DI ACCIAIO, CON DIAMETRO ESTERNO INFERIORE O UGUALE A 168,3 MM (ESCL. PRODOTTI DI GHISA)

7304 29 30

TUBI DI RIVESTIMENTO O DI PRODUZIONE, SENZA SALDATURA, DEI TIPI UTILIZZATI PER L'ESTRAZIONE DEL PETROLIO O DEL GAS, DI FERRO O DI ACCIAIO, CON DIAMETRO ESTERNO SUPERIORE A 168,3 MM ED INFERIORE O UGUALE A 406,4 MM (ESCL. PRODOTTI DI GHISA)

7304 29 90

TUBI DI RIVESTIMENTO O DI PRODUZIONE, SENZA SALDATURA, DEI TIPI UTILIZZATI PER L'ESTRAZIONE DEL PETROLIO O DEL GAS, DI FERRO O DI ACCIAIO, CON DIAMETRO ESTERNO SUPERIORE A 406,4 MM (ESCL. PRODOTTI DI GHISA)

7305 11 00

TUBI DEI TIPI UTILIZZATI PER OLEODOTTI O GASDOTTI, A SEZIONE CIRCOLARE, CON DIAMETRO ESTERNO SUPERIORE A 406,4 MM, DI FERRO O DI ACCIAIO, SALDATI LONGITUDINALMENTE AD ARCO SOMMERSO

7305 12 00

TUBI DEI TIPI UTILIZZATI PER OLEODOTTI O GASDOTTI, A SEZIONE CIRCOLARE, CON DIAMETRO ESTERNO SUPERIORE A 406,4 MM, DI FERRO O DI ACCIAIO, SALDATI LONGITUDINALMENTE (ESCL. PRODOTTI SALDATI LONGITUDINALMENTE AD ARCO SOMMERSO)

7305 19 00

TUBI DEI TIPI UTILIZZATI PER OLEODOTTI O GASDOTTI, A SEZIONE CIRCOLARE, CON DIAMETRO ESTERNO SUPERIORE A 406,4 MM, DI PRODOTTI LAMINATI PIATTI DI FERRO O DI ACCIAIO (ESCL. PRODOTTI SALDATI LONGITUDINALMENTE AD ARCO SOMMERSO)

7305 20 00

TUBI DI RIVESTIMENTO DEI TIPI UTILIZZATI PER L'ESTRAZIONE DEL PETROLIO O DEL GAS, A SEZIONE CIRCOLARE, CON DIAMETRO ESTERNO SUPERIORE A 406,4 MM, DI PRODOTTI LAMINATI PIATTI DI FERRO O DI ACCIAIO

7306 11

TUBI DEI TIPI UTILIZZATI PER OLEODOTTI O GASDOTTI, SALDATI, DI PRODOTTI LAMINATI PIATTI DI ACCIAI INOSSIDABILI, CON DIAMETRO ESTERNO INFERIORE O UGUALE A 406,4 MM

7306 19

TUBI DEI TIPI UTILIZZATI PER OLEODOTTI E GASDOTTI, SALDATI, DI PRODOTTI LAMINATI PIATTI DI FERRO O DI ACCIAIO, CON DIAMETRO ESTERNO INFERIORE O UGUALE A 406,4 MM (ESCL. PRODOTTI DI ACCIAI INOSSIDABILI O DI GHISA)

7306 21

TUBI DI RIVESTIMENTO O DI PRODUZIONE DEI TIPI UTILIZZATI PER L'ESTRAZIONE DEL PETROLIO O DEL GAS, SALDATI, DI PRODOTTI LAMINATI PIATTI DI ACCIAI INOSSIDABILI, CON DIAMETRO ESTERNO INFERIORE O UGUALE A 406,4 MM

7306 29

TUBI DI RIVESTIMENTO O DI PRODUZIONE DEI TIPI UTILIZZATI PER L'ESTRAZIONE DEL PETROLIO O DEL GAS, SALDATI, DI PRODOTTI LAMINATI PIATTI DI FERRO O DI ACCIAIO, CON DIAMETRO ESTERNO INFERIORE O UGUALE A 406,4 MM (ESCL. PRODOTTI DI ACCIAI INOSSIDABILI O DI GHISA)

ex 7311 00

RECIPIENTI PER GAS COMPRESSI O LIQUEFATTI, DI GHISA, FERRO O ACCIAIO (ESCL. RECIPIENTI APPOSITAMENTE COSTRUITI O ALLESTITI PER UNO O PIÙ TIPI DI TRASPORTO)

8207 13 00

UTENSILI DI PERFORAZIONE O DI SONDAGGIO, INTERSCAMBIABILI, CON PARTI OPERANTI DI CARBURI METALLICI SINTETIZZATI O DI CERMET

8207 19 10

UTENSILI DI PERFORAZIONE O DI SONDAGGIO, INTERSCAMBIABILI, CON PARTI OPERANTI DI DIAMANTE O DI CONGLOMERATO DIAMANTIFERO

8413 50

POMPE VOLUMETRICHE ALTERNATIVE PER LIQUIDI, A MOTORE (DIVERSE DA QUELLE DELLE SOTTOVOCI 8413 11 E 8413 19, DALLE POMPE DI CARBURANTE, OLIO O LIQUIDO DI RAFFREDDAMENTO PER MOTORI AD ACCENSIONE A SCINTILLA O PER COMPRESSIONE E DALLE POMPE PER CALCESTRUZZO)

8413 60

POMPE VOLUMETRICHE ROTATIVE PER LIQUIDI, A MOTORE (DIVERSE DA QUELLE DELLE SOTTOVOCI 8413 11 E 8413 19, E DALLE POMPE DI CARBURANTE, OLIO O LIQUIDO DI RAFFREDDAMENTO PER MOTORI AD ACCENSIONE A SCINTILLA O PER COMPRESSIONE)

8413 82 00

ELEVATORI PER LIQUIDI (ESCL. POMPE)

8413 92 00

PARTI DI ELEVATORI PER LIQUIDI, NON NOMINATE ALTROVE

8430 49 00

MACCHINE DI SONDAGGIO O DI PERFORAZIONE PER LA PERFORAZIONE DELLA TERRA, L'ESTRAZIONE DEI MINERALI O DEI MINERALI METALLIFERI, NON SEMOVENTI E NON IDRAULICHE (ESCL. MACCHINE PER PERFORARE TRAFORI E GALLERIE E APPARECCHI AZIONATI MANUALMENTE)

8431 39 00

PARTI DI MACCHINE DELLA VOCE 8428, NON NOMINATE ALTROVE

8431 43 00

PARTI DI MACCHINE DI SONDAGGIO O DI PERFORAZIONE DELLE SOTTOVOCI 8430 41 O 8430 49, NON NOMINATE ALTROVE

8431 49

PARTI DI MACCHINE DELLE VOCI 8426, 8429 E 8430, NON NOMINATE ALTROVE

8479 89 97

MACCHINE, APPARECCHI E CONGEGNI MECCANICI, NON NOMINATI ALTROVE

8705 20 00

DERRICKS AUTOMOBILI PER IL SONDAGGIO O LA PERFORAZIONE

8905 20 00

PIATTAFORME DI PERFORAZIONE O DI SFRUTTAMENTO, GALLEGGIANTI O SOMMERGIBILI

8905 90 10

NAVI-FARO, NAVI-POMPA, PONTONI-GRU ED ALTRI NATANTI, LA CUI NAVIGAZIONE HA CARATTERE SOLTANTO ACCESSORIO RISPETTO ALLA LORO FUNZIONE PRINCIPALE, PER LA NAVIGAZIONE MARITTIMA (ESCL. DRAGHE, PIATTAFORME DI PERFORAZIONE O DI SFRUTTAMENTO, GALLEGGIANTI O SOMMERGIBILI, IMBARCAZIONI DA PESCA E NAVI DA GUERRA)

»

30.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 226/16


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 826/2014 DEL CONSIGLIO

del 30 luglio 2014

che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il 17 marzo 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 269/2014.

(2)

Vista la gravità della situazione in Ucraina, il Consiglio ritiene che altre persone ed entità debbano essere aggiunte all'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive che figura nell'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le persone e le entità di cui all'allegato del presente regolamento sono aggiunte all'elenco che figura nell'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2014

Per il Consiglio

Il presidente

S. GOZI


(1)  GU L 78 del 17.3.2014, pag. 6.


ALLEGATO

ELENCO DELLE PERSONE E DELLE ENTITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 1

Persone

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

1.

Alexey Alexeyevich GROMOV

Image

Data e luogo di nascita: 31.5.1960, Zagorsk (Sergiev Posad)

In qualità di primo Vicecapo di stato maggiore dell'amministrazione presidenziale, è responsabile delle istruzioni impartite ai mezzi d'informazione russi finalizzate all'adozione di una linea favorevole ai separatisti in Ucraina e all'annessione della Crimea, sostenendo pertanto la destabilizzazione dell'Ucraina orientale e l'annessione della Crimea.

30.7.2014

2.

Oksana TCHIGRINA

Оксана Чигрина

 

Portavoce del cosiddetto «governo» della cosiddetta «Repubblica popolare di Lugansk», ha rilasciato dichiarazioni che giustificano, fra l'altro, l'abbattimento di un aereo militare ucraino, la presa di ostaggi, le azioni di lotta dei gruppi armati illegali, compromettendo pertanto l'integrità territoriale, la sovranità e l'unità dell'Ucraina.

30.7.2014

3.

Boris LITVINOV

Борис Литвинов

 

Dal 22 luglio, presidente del cosiddetto «Consiglio supremo» della cosiddetta «Repubblica popolare di Donetsk» che ha promosso politiche e l'organizzazione del referendum illegale, il che ha portato alla proclamazione della cosiddetta «Repubblica popolare di Donetsk» in violazione dell'integrità territoriale, della sovranità e dell'unità dell'Ucraina.

30.7.2014

4.

Sergey ABISOV

Image

Data di nascita: 27.11.1967

Accettando la nomina a cosiddetto «ministro dell'interno della Repubblica di Crimea» da parte del presidente della Russia (decreto n. 301) del 5 maggio 2014 e agendo in qualità di cosiddetto «ministro dell'interno» ha compromesso l'integrità territoriale, la sovranità e l'unità dell'Ucraina.

30.7.2014

5.

Arkady Romanovich ROTENBERG

Image

Data e luogo di nascita: 15.12.1951, Leningrado (San Pietroburgo)

Rotenberg è una conoscenza di vecchia data del presidente Putin e suo ex sparring partner di judo.

Ha costruito la sua fortuna durante il mandato del presidente Putin. È stato favorito da decisori russi nell'ambito dell'aggiudicazione di importanti contratti da parte dello Stato russo o di imprese di proprietà dello Stato. Alle sue società sono stati aggiudicati in particolare vari contratti altamente redditizi per la preparazione dei Giochi olimpici di Sochi.

È uno dei principali azionisti di Giprotransmost, società cui una società di proprietà statale russa ha aggiudicato un contratto di appalto pubblico per realizzare lo studio di fattibilità relativo alla costruzione di un ponte dalla Russia alla Repubblica autonoma di Crimea illegalmente annessa, consolidando pertanto la sua integrazione nella Federazione russa che a sua volta compromette ulteriormente l'integrità territoriale dell'Ucraina.

30.7.2014

6.

Konstantin Valerevich MALOFEEV

Константин Валерьевич Малофеев

Data e luogo di nascita: 3.7.1974, Puščino

Malofeev è strettamente legato ai separatisti ucraini nell'Ucraina orientale e in Crimea. È un ex datore di lavoro di Borodai, cosiddetto Primo Ministro della cosiddetta «Repubblica popolare di Donetsk», e si è incontrato con Aksyonov, cosiddetto Primo Ministro della cosiddetta «Repubblica di Crimea» durante il periodo del processo di annessione della Crimea. Il governo ucraino ha avviato un'indagine penale sul suo presunto sostegno materiale e finanziario ai separatisti.

Inoltre, ha rilasciato una serie di dichiarazioni pubbliche a sostegno dell'annessione della Crimea e dell'incorporazione dell'Ucraina nella Russia e, nel giugno 2014, ha in particolare affermato che «Non si può incorporare l'intera Ucraina nella Russia. La parte orientale (dell'Ucraina) forse sì».

Malofeev agisce pertanto a sostegno della destabilizzazione dell'Ucraina orientale.

30.7.2014

7.

Yuriy Valentinovich KOVALCHUK

Юрий Валентинович Ковальчук

Data e luogo di nascita: 25.7.1951, Leningrado (San Pietroburgo)

Kovalchuk è una conoscenza di vecchia data del presidente Putin. È uno dei cofondatori della cosiddetta Ozero Dacha, una società cooperativa che riunisce un gruppo di persone influenti attorno al presidente Putin.

Trae vantaggio dai suoi legami con decisori russi. È il presidente e principale azionista della Banca Rossiya, di cui ha detenuto circa il  38 % delle quote nel 2013 e che è considerata la banca personale degli alti funzionari della Federazione russa. Dall'annessione illegale della Crimea, la Banca Rossiya ha aperto filiali in tutta la Crimea e a Sebastopoli, consolidando pertanto la loro integrazione nella Federazione russa.

Inoltre, la Banca Rossiya detiene importanti quote azionarie nel National Media Group, che a sua volta controlla emittenti televisive che sostengono attivamente le politiche di destabilizzazione dell'Ucraina condotte dal governo russo.

30.7.2014

8.

Nikolay Terentievich SHAMALOV

Николай Терентьевич Шамалов

Data di nascita: 24.1.1950

Shamalov è una conoscenza di vecchia data del presidente Putin. È uno dei cofondatori della cosiddetta Ozero Dacha, una società cooperativa che riunisce un gruppo di persone influenti attorno al presidente Putin.

Trae vantaggio dai suoi legami con decisori russi. È il secondo più importante azionista della Banca Rossiya, di cui ha detenuto circa il 10 % delle quote nel 2013 e che è considerata la banca personale degli alti funzionari della Federazione russa. Dall'annessione illegale della Crimea, la Banca Rossiya ha aperto filiali in tutta la Crimea e a Sebastopoli, consolidando pertanto la loro integrazione nella Federazione russa.

Inoltre, la Banca Rossiya detiene importanti quote azionarie nel National Media Group, che a sua volta controlla emittenti televisive che sostengono attivamente le politiche di destabilizzazione dell'Ucraina condotte dal governo russo.

30.7.2014


Entità

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

1.

JOINT-STOCK COMPANY CONCERN ALMAZ-ANTEY (alias ALMAZ-ANTEY CORP; alias ALMAZ-ANTEY DEFENSE CORPORATION; alias ALMAZ-ANTEY JSC)

Image

41 ul.Vereiskaya, Mosca 121471, Russia;

Sito web: almaz-antey.ru

Indirizzo e-mail: antey@almaz-antey.ru

Almaz-Antei è una società di proprietà statale russa. Fabbrica armamenti antiaerei, compresi missili terra-aria, che fornisce all'esercito russo. Le autorità russe forniscono armi pesanti ai separatisti nell'Ucraina orientale, contribuendo alla destabilizzazione dell'Ucraina. Tali armi sono usate dai separatisti, anche per abbattere aerei. In quanto società di proprietà statale, Almaz-Antei contribuisce pertanto alla destabilizzazione dell'Ucraina.

30.7.2014

2.

DOBROLET alias DOBROLYOT

Добролет/Добролёт

Codice compagnia aerea QD

International Highway, House 31, building 1, 141411 Mosca

141411, Москва г, Международное ш, дом 31, строение 1

Sito web: www.dobrolet.com

Dobrolet è una controllata di una compagnia aerea di proprietà statale russa. Dall'annessione illegale della Crimea, Dobrolet ha finora effettuato esclusivamente voli tra Mosca e Sinferopoli. Facilita pertanto l'integrazione nella Federazione russa della Repubblica autonoma di Crimea illegalmente annessa e compromette la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina.

30.7.2014

3.

BANCA COMMERCIALE NAZIONALE RUSSA

Image

Licenza della Banca centrale russa n. 1354

Federazione russa 127 030 Mosca, Krasnoproletarskaya street 9/5.

Dopo l'annessione illegale della Crimea, la Banca commerciale nazionale russa è diventata integralmente di proprietà della cosiddetta «Repubblica di Crimea». È divenuta l'operatore dominante sul mercato, sebbene non fosse presente in Crimea prima dell'annessione. Acquisendo o rilevando filiali di banche operanti in Crimea prossime al ritiro, la Banca commerciale nazionale russa ha sostenuto materialmente e finanziariamente le azioni del governo russo intese a integrare la Crimea nella Federazione russa, compromettendo pertanto l'integrità territoriale dell'Ucraina.

30.7.2014


DECISIONI

30.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 226/20


DECISIONE 2014/507/PESC DEL CONSIGLIO

del 30 luglio 2014

che modifica la decisione 2014/386/PESC concernente restrizioni sulle merci originarie della Crimea o Sebastopoli, in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

considerando quanto segue:

(1)

Il 23 giugno 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/386/PESC (1).

(2)

In considerazione del protrarsi dell'annessione illegale della Crimea, il Consiglio ritiene opportuno adottare misure aggiuntive che impongono restrizioni agli scambi e agli investimenti in Crimea e a Sebastopoli.

(3)

È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure.

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2014/386/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2014/386/PESC è così modificata:

1)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Decisione 2014/386/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2014, concernente misure restrittive in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli»;

2)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 4 bis

1.   Sono vietati la vendita, la fornitura o il trasferimento da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dai territori degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili sotto la giurisdizione degli stessi, di attrezzature e tecnologie chiave per la creazione, l'acquisizione o lo sviluppo di progetti di infrastrutture nei seguenti settori in Crimea e a Sebastopoli, siano esse originarie o meno di detti territori:

a)

trasporti;

b)

telecomunicazioni;

c)

energia.

L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti coperti dal presente paragrafo.

2.   È vietato fornire le seguenti prestazioni a imprese in Crimea e a Sebastopoli operanti nella creazione, nell'acquisizione o nello sviluppo di infrastrutture nei settori di cui al paragrafo 1 in Crimea e a Sebastopoli:

a)

la prestazione di assistenza tecnica o di formazione e di altri servizi correlati alle attrezzature e tecnologie chiave determinate conformemente al paragrafo 1;

b)

il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di attrezzature e tecnologie chiave determinate conformemente al paragrafo 1, o per la prestazione di assistenza tecnica o di formazione correlate.

3.   È vietato partecipare, consapevolmente o deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto di eludere i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 4 ter

1.   Sono vietati la vendita, la fornitura o il trasferimento da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dai territori degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili sotto la giurisdizione degli stessi, di attrezzature e tecnologie chiave per lo sfruttamento delle seguenti risorse naturali in Crimea e a Sebastopoli, siano esse originarie o meno di detti territori:

a)

petrolio;

b)

gas;

c)

minerali.

L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti coperti dal presente paragrafo.

2.   È vietato fornire le seguenti prestazioni a imprese operanti nello sfruttamento, in Crimea e a Sebastopoli, delle risorse naturali di cui al paragrafo 1:

a)

la prestazione di assistenza tecnica o di formazione e di altri servizi correlati alle attrezzature e tecnologie chiave determinate conformemente al paragrafo 1;

b)

il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di attrezzature e tecnologie chiave determinate conformemente al paragrafo 1, o per la prestazione di assistenza tecnica o di formazione correlate.

3.   È vietato partecipare, consapevolmente o deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto di eludere i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 4 quater

I divieti di cui agli articoli 4 bis e 4 ter non pregiudicano l'esecuzione, fino al 28 ottobre 2014, di contratti conclusi prima del 30 luglio 2014 o di contratti accessori, necessari per l'esecuzione di tali contratti, da concludere ed eseguire entro il 28 ottobre 2014.

Articolo 4 quinquies

Sono vietati:

a)

la concessione di prestiti o crediti finanziari nello specifico connessi alla creazione, all'acquisizione o allo sviluppo di infrastrutture dei settori di cui all'articolo 4 bis;

b)

l'acquisizione o l'aumento di una partecipazione in imprese stabilite in Crimea e a Sebastopoli che sono impegnate nella creazione, nell'acquisizione o nello sviluppo di infrastrutture dei settori di cui all'articolo 4 bis, compresa l'acquisizione integrale di tali imprese e l'acquisizione di azioni e di titoli a carattere partecipativo;

c)

la creazione di imprese in partecipazione connesse alla creazione, all'acquisizione o allo sviluppo di infrastrutture dei settori di cui all'articolo 4 bis.

Articolo 4 sexies

Sono vietati:

a)

la concessione di prestiti o crediti finanziari nello specifico connessi allo sfruttamento delle risorse naturali di cui all'articolo 4 ter in Crimea e a Sebastopoli;

b)

l'acquisizione o l'aumento di una partecipazione in imprese stabilite in Crimea e a Sebastopoli che sono impegnate nello sfruttamento delle risorse naturali di cui all'articolo 4 ter in Crimea e a Sebastopoli, compresa l'acquisizione integrale di tali imprese e l'acquisizione di azioni e di titoli a carattere partecipativo;

c)

la creazione di imprese in partecipazione connesse allo sfruttamento delle risorse naturali di cui all'articolo 4 ter in Crimea e a Sebastopoli.

Articolo 4 septies

I divieti di cui agli articoli 4 quinquies e 4 sexies:

a)

si applicano fatta salva l'esecuzione di obblighi derivanti da contratti o accordi conclusi prima del 30 luglio 2014;

b)

non impediscono l'aumento di una partecipazione, se tale aumento costituisce un obbligo derivante da un accordo concluso prima del 30 luglio 2014.

Articolo 4 octies

I divieti di cui agli articoli 4 ter e 4 sexies non pregiudicano le transazioni connesse alla manutenzione intesa a garantire la sicurezza delle infrastrutture esistenti.»;

3)

all'articolo 5 è aggiunta la frase seguente:

«Gli articoli 4 bis e 4 octies sono rivisti entro il 31 dicembre 2014.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2014

Per il Consiglio

Il presidente

S. GOZI


(1)  Decisione 2014/386/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2014, concernente restrizioni sulle merci originarie della Crimea o Sebastopoli, in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli (GU L 183 del 24.6.2014, pag. 70).


30.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 226/23


DECISIONE 2014/508/PESC DEL CONSIGLIO

del 30 luglio 2014

che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il 17 marzo 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/145/PESC.

(2)

Vista la gravità della situazione in Ucraina, il Consiglio ritiene che altre persone ed entità debbano essere aggiunte all'elenco delle persone, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive che figura nell'allegato della decisione 2014/145/PESC.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato della decisione 2014/145/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le persone e le entità di cui all'allegato della presente decisione sono aggiunte all'elenco che figura nell'allegato della decisione 2014/145/PESC.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2014

Per il Consiglio

Il presidente

S. GOZI


(1)  GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16.


ALLEGATO

ELENCO DELLE PERSONE E DELLE ENTITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 1

Persone

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

1.

Alexey Alexeyevich GROMOV

Image

Data e luogo di nascita: 31.5.1960, Zagorsk (Sergiev Posad)

In qualità di primo Vicecapo di stato maggiore dell'amministrazione presidenziale, è responsabile delle istruzioni impartite ai mezzi d'informazione russi finalizzate all'adozione di una linea favorevole ai separatisti in Ucraina e all'annessione della Crimea, sostenendo pertanto la destabilizzazione dell'Ucraina orientale e l'annessione della Crimea.

30.7.2014

2.

Oksana TCHIGRINA

Оксана Чигрина

 

Portavoce del cosiddetto «governo» della cosiddetta «Repubblica popolare di Lugansk», ha rilasciato dichiarazioni che giustificano, fra l'altro, l'abbattimento di un aereo militare ucraino, la presa di ostaggi, le azioni di lotta dei gruppi armati illegali, compromettendo pertanto l'integrità territoriale, la sovranità e l'unità dell'Ucraina.

30.7.2014

3.

Boris LITVINOV

Борис Литвинов

 

Dal 22 luglio, presidente del cosiddetto «Consiglio supremo» della cosiddetta «Repubblica popolare di Donetsk» che ha promosso politiche e l'organizzazione del referendum illegale, il che ha portato alla proclamazione della cosiddetta «Repubblica popolare di Donetsk» in violazione dell'integrità territoriale, della sovranità e dell'unità dell'Ucraina.

30.7.2014

4.

Sergey ABISOV

Image

Data di nascita: 27.11.1967

Accettando la nomina a cosiddetto «ministro dell'interno della Repubblica di Crimea» da parte del presidente della Russia (decreto n. 301) del 5 maggio 2014 e agendo in qualità di cosiddetto «ministro dell'interno» ha compromesso l'integrità territoriale, la sovranità e l'unità dell'Ucraina.

30.7.2014

5.

Arkady Romanovich ROTENBERG

Image

Data e luogo di nascita: 15.12.1951, Leningrado (San Pietroburgo)

Rotenberg è una conoscenza di vecchia data del presidente Putin e suo ex sparring partner di judo.

Ha costruito la sua fortuna durante il mandato del presidente Putin. È stato favorito da decisori russi nell'ambito dell'aggiudicazione di importanti contratti da parte dello Stato russo o di imprese di proprietà dello Stato. Alle sue società sono stati aggiudicati in particolare vari contratti altamente redditizi per la preparazione dei Giochi olimpici di Sochi.

È uno dei principali azionisti di Giprotransmost, società cui una società di proprietà statale russa ha aggiudicato un contratto di appalto pubblico per realizzare lo studio di fattibilità relativo alla costruzione di un ponte dalla Russia alla Repubblica autonoma di Crimea illegalmente annessa, consolidando pertanto la sua integrazione nella Federazione russa che a sua volta compromette ulteriormente l'integrità territoriale dell'Ucraina.

30.7.2014

6.

Konstantin Valerevich MALOFEEV

Константин Валерьевич Малофеев

Data e luogo di nascita: 3.7.1974, Puščino

Malofeev è strettamente legato ai separatisti ucraini nell'Ucraina orientale e in Crimea. È un ex datore di lavoro di Borodai, cosiddetto Primo Ministro della cosiddetta «Repubblica popolare di Donetsk», e si è incontrato con Aksyonov, cosiddetto Primo Ministro della cosiddetta «Repubblica di Crimea» durante il periodo del processo di annessione della Crimea. Il governo ucraino ha avviato un'indagine penale sul suo presunto sostegno materiale e finanziario ai separatisti.

Inoltre, ha rilasciato una serie di dichiarazioni pubbliche a sostegno dell'annessione della Crimea e dell'incorporazione dell'Ucraina nella Russia e, nel giugno 2014, ha in particolare affermato che «Non si può incorporare l'intera Ucraina nella Russia. La parte orientale (dell'Ucraina) forse sì».

Malofeev agisce pertanto a sostegno della destabilizzazione dell'Ucraina orientale.

30.7.2014

7.

Yuriy Valentinovich KOVALCHUK

Юрий Валентинович Ковальчук

Data e luogo di nascita: 25.7.1951, Leningrado (San Pietroburgo)

Kovalchuk è una conoscenza di vecchia data del presidente Putin. È uno dei cofondatori della cosiddetta Ozero Dacha, una società cooperativa che riunisce un gruppo di persone influenti attorno al presidente Putin.

Trae vantaggio dai suoi legami con decisori russi. È il presidente e principale azionista della Banca Rossiya, di cui ha detenuto circa il  38 % delle quote nel 2013 e che è considerata la banca personale degli alti funzionari della Federazione russa. Dall'annessione illegale della Crimea, la Banca Rossiya ha aperto filiali in tutta la Crimea e a Sebastopoli, consolidando pertanto la loro integrazione nella Federazione russa.

Inoltre, la Banca Rossiya detiene importanti quote azionarie nel National Media Group, che a sua volta controlla emittenti televisive che sostengono attivamente le politiche di destabilizzazione dell'Ucraina condotte dal governo russo.

30.7.2014

8.

Nikolay Terentievich SHAMALOV

Николай Терентьевич Шамалов

Data di nascita: 24.1.1950

Shamalov è una conoscenza di vecchia data del presidente Putin. È uno dei cofondatori della cosiddetta Ozero Dacha, una società cooperativa che riunisce un gruppo di persone influenti attorno al presidente Putin.

Trae vantaggio dai suoi legami con decisori russi. È il secondo più importante azionista della Banca Rossiya, di cui ha detenuto circa il 10 % delle quote nel 2013 e che è considerata la banca personale degli alti funzionari della Federazione russa. Dall'annessione illegale della Crimea, la Banca Rossiya ha aperto filiali in tutta la Crimea e a Sebastopoli, consolidando pertanto la loro integrazione nella Federazione russa.

Inoltre, la Banca Rossiya detiene importanti quote azionarie nel National Media Group, che a sua volta controlla emittenti televisive che sostengono attivamente le politiche di destabilizzazione dell'Ucraina condotte dal governo russo.

30.7.2014


Entità

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

1.

JOINT-STOCK COMPANY CONCERN ALMAZ-ANTEY (alias ALMAZ-ANTEY CORP; alias ALMAZ-ANTEY DEFENSE CORPORATION; alias ALMAZ-ANTEY JSC)

Image

41 ul.Vereiskaya, Mosca 121471, Russia;

Sito web: almaz-antey.ru

Indirizzo e-mail: antey@almaz-antey.ru

Almaz-Antei è una società di proprietà statale russa. Fabbrica armamenti antiaerei, compresi missili terra-aria, che fornisce all'esercito russo. Le autorità russe forniscono armi pesanti ai separatisti nell'Ucraina orientale, contribuendo alla destabilizzazione dell'Ucraina. Tali armi sono usate dai separatisti, anche per abbattere aerei. In quanto società di proprietà statale, Almaz-Antei contribuisce pertanto alla destabilizzazione dell'Ucraina.

30.7.2014

2.

DOBROLET alias DOBROLYOT

Добролет/Добролёт

Codice compagnia aerea QD

International Highway, House 31, building 1, 141411 Mosca

141411, Москва г, Международное ш, дом 31, строение 1

Sito web: www.dobrolet.com

Dobrolet è una controllata di una compagnia aerea di proprietà statale russa. Dall'annessione illegale della Crimea, Dobrolet ha finora effettuato esclusivamente voli tra Mosca e Sinferopoli. Facilita pertanto l'integrazione nella Federazione russa della Repubblica autonoma di Crimea illegalmente annessa e compromette la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina.

30.7.2014

3.

BANCA COMMERCIALE NAZIONALE RUSSA

Image

Licenza della Banca centrale russa n. 1354

Federazione russa 127 030 Mosca, Krasnoproletarskaya street 9/5.

Dopo l'annessione illegale della Crimea, la Banca commerciale nazionale russa è diventata integralmente di proprietà della cosiddetta «Repubblica di Crimea». È divenuta l'operatore dominante sul mercato, sebbene non fosse presente in Crimea prima dell'annessione. Acquisendo o rilevando filiali di banche operanti in Crimea prossime al ritiro, la Banca commerciale nazionale russa ha sostenuto materialmente e finanziariamente le azioni del governo russo intese a integrare la Crimea nella Federazione russa, compromettendo pertanto l'integrità territoriale dell'Ucraina.

30.7.2014