ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 214

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

57° anno
19 luglio 2014


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Informazione concernente l'entrata in vigore del protocollo contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, che integra la convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale

1

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 783/2014 del Consiglio, del 18 luglio 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

2

 

*

Regolamento (UE) n. 784/2014 della Commissione, del 15 luglio 2014, recante divieto di pesca dell'eglefino nelle acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIb, XII e XIV per le navi battenti bandiera irlandese

4

 

*

Regolamento (UE) n. 785/2014 della Commissione, del 15 luglio 2014, recante divieto di pesca del merluzzo bianco nello Skagerrak per le navi battenti bandiera dei Paesi Bassi

6

 

*

Regolamento (UE) n. 786/2014 della Commissione, del 15 luglio 2014, recante divieto di pesca dell'argentina nelle acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII per le navi battenti bandiera irlandese

8

 

*

Regolamento (UE) n. 787/2014 della Commissione, del 16 luglio 2014, recante divieto di pesca del sugarello e delle catture accessorie connesse nelle acque dell'Unione delle zone IVb, IVc e VIId per le navi battenti bandiera belga

10

 

*

Regolamento (UE) n. 788/2014 della Commissione, del 18 luglio 2014, che stabilisce norme dettagliate per l'imposizione di ammende e penalità di mora e per la revoca del riconoscimento degli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi a norma degli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

12

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 789/2014 della Commissione, del 18 luglio 2014, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

25

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione 2014/475/PESC del Consiglio, del 18 luglio 2014, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

28

 

 

2014/476/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 17 luglio 2014, relativa all'autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Svezia e che abroga la decisione 97/370/CE [notificata con il numero C(2014) 4946]

29

 

 

2014/477/UE

 

*

Decisione della Banca centrale europea, del 2 luglio 2014, relativa alla comunicazione alla Banca centrale europea di dati in materia di vigilanza segnalati alle autorità nazionali competenti dai soggetti vigilati ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione (BCE/2014/29)

34

 

 

RACCOMANDAZIONI

 

 

2014/478/UE

 

*

Raccomandazione della Commissione, del 14 luglio 2014, sui principi per la tutela dei consumatori e degli utenti dei servizi di gioco d'azzardo on line e per la prevenzione dell'accesso dei minori ai giochi d'azzardo on line ( 1 )

38

 

 

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Regolamento n. 131 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi concernenti l'omologazione dei veicoli a motore in relazione ai dispositivi avanzati di frenata d'emergenza (AEBS)

47

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

19.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 214/1


Informazione concernente l'entrata in vigore del protocollo contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, che integra la convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale

Il protocollo contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, che integra la convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (1) entrerà in vigore il 3 aprile 2014.


(1)  GU L 89 del 25.3.2014, pag. 7.


REGOLAMENTI

19.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 214/2


REGOLAMENTO (UE) N. 783/2014 DEL CONSIGLIO

del 18 luglio 2014

che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (1),

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio (2)dà attuazione a talune misure previste nella decisione 2014/145/PESC e prevede il congelamento dei beni e delle risorse economiche di determinate persone fisiche responsabili di azioni o politiche, o che sostengono attivamente o realizzano tali azioni o politiche, che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina, o che ostacolano l'operato delle organizzazioni internazionali in Ucraina, e di persone fisiche o giuridiche, entità o organismi a esse associate, o di persone giuridiche, entità o organismi in Crimea o a Sebastopoli la cui proprietà è stata trasferita in violazione del diritto ucraino, o di persone giuridiche, entità o organismi che hanno beneficiato di tale trasferimento.

(2)

Il 16 luglio 2014 il Consiglio europeo ha convenuto di estendere le misure restrittive per includere le entità, comprese quelle della Federazione russa, che stanno sostenendo, materialmente o finanziariamente, azioni che compromettono o minacciano la sovranità, l'integrità territoriale e l'indipendenza dell'Ucraina.

(3)

Il 18 luglio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/475/PESC (3) che modifica la decisione 2014/145/PESC e prevede criteri di inserimento nell'elenco modificati per consentire di inserire persone giuridiche, entità o organismi che stanno sostenendo, materialmente o finanziariamente, azioni che compromettono o minacciano la sovranità, l'integrità territoriale e l'indipendenza dell'Ucraina.

(4)

La modifica rientra nell'ambito del trattato e, pertanto, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri, la sua attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione.

(5)

È opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 269/2014 è sostituito dal seguente:

«1.   L'allegato I include:

(a)

le persone fisiche responsabili di azioni o politiche, o che sostengono attivamente o realizzano tali azioni o politiche, che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina, o che ostacolano l'operato delle organizzazioni internazionali in Ucraina, e le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi a esse associate;

(b)

le persone giuridiche, le entità o gli organismi che sostengono, materialmente o finanziariamente, azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina; o

(c)

le persone giuridiche, le entità o gli organismi in Crimea o a Sebastopoli la cui proprietà è stata trasferita in violazione del diritto ucraino, o le persone giuridiche, le entità e gli organismi che hanno beneficiato di tale trasferimento.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2014

Per il Consiglio

Il presidente

S. GOZI


(1)  GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16.

(2)  Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 78 del 17.3.2014, pag. 6).

(3)  Decisione 2014/475/PESC del Consiglio, del 18 luglio 2014, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (Cfr. pag. 28 della presente Gazzetta ufficiale).


19.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 214/4


REGOLAMENTO (UE) N. 784/2014 DELLA COMMISSIONE

del 15 luglio 2014

recante divieto di pesca dell'eglefino nelle acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIb, XII e XIV per le navi battenti bandiera irlandese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2014.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2014.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2014 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2014

Per la Commissione,

A nome del presidente

Lowri EVANS

Direttrice generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio, del 20 gennaio 2014, che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2014, pag. 1).


ALLEGATO

N.

12/TQ43

Stato membro

Irlanda

Stock

HAD/6B1214

Specie

Eglefino (Melanogrammus aeglefinus)

Zona

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIb, XII e XIV

Data di chiusura

25.6.2014


19.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 214/6


REGOLAMENTO (UE) N. 785/2014 DELLA COMMISSIONE

del 15 luglio 2014

recante divieto di pesca del merluzzo bianco nello Skagerrak per le navi battenti bandiera dei Paesi Bassi

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2014.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2014.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2014 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2014

Per la Commissione,

A nome del presidente

Lowri EVANS

Direttrice generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio, del 20 gennaio 2014, che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2014, pag. 1).


ALLEGATO

N.

13/TQ43

Stato membro

Paesi Bassi

Stock

COD/03AN.

Specie

Merluzzo bianco (Gadus morhua)

Zona

Skagerrak

Data di chiusura

26.6.2014


19.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 214/8


REGOLAMENTO (UE) N. 786/2014 DELLA COMMISSIONE

del 15 luglio 2014

recante divieto di pesca dell'argentina nelle acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII per le navi battenti bandiera irlandese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2014.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2014.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2014 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Lowri EVANS

Direttrice generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio, del 20 gennaio 2014, che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2014, pag. 1).


ALLEGATO

N.

11/TQ43

Stato membro

Irlanda

Stock

ARU/567.

Specie

Argentina (Argentina silus)

Zona

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII

Data di chiusura

25.6.2014


19.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 214/10


REGOLAMENTO (UE) N. 787/2014 DELLA COMMISSIONE

del 16 luglio 2014

recante divieto di pesca del sugarello e delle catture accessorie connesse nelle acque dell'Unione delle zone IVb, IVc e VIId per le navi battenti bandiera belga

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2014.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2014.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2014 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2014

Per la Commissione,

A nome del presidente

Lowri EVANS

Direttrice generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio, del 20 gennaio 2014, che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2014, pag. 1).


ALLEGATO

N.

14/TQ43

Stato membro

Belgio

Stock

JAX/4BC7D

Specie

Sugarello e catture accessorie connesse (Trachurus spp)

Zona

Acque dell'Unione delle zone IVb, IVc e VIId

Data di chiusura

28.6.2014


19.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 214/12


REGOLAMENTO (UE) N. 788/2014 DELLA COMMISSIONE

del 18 luglio 2014

che stabilisce norme dettagliate per l'imposizione di ammende e penalità di mora e per la revoca del riconoscimento degli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi a norma degli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Gli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 391/2009 conferiscono alla Commissione il potere di imporre ammende e penalità di mora agli organismi riconosciuti, definiti all'articolo 2 del suddetto regolamento, o di revocarne il riconoscimento, per garantire il rispetto dei criteri e degli obblighi stabiliti a norma di tale regolamento con il chiaro scopo di eliminare qualsiasi potenziale minaccia alla sicurezza o all'ambiente.

(2)

A fini di trasparenza occorre definire, in conformità all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 391/2009, regole dettagliate di procedura del processo decisionale nonché il metodo utilizzato dalla Commissione per calcolare le ammende e le penalità di mora, affinché sia noto in anticipo agli organismi interessati, così come i criteri specifici in base ai quali la Commissione valuta la gravità del caso e in che misura siano state compromesse la sicurezza e la tutela dell'ambiente.

(3)

Con l'introduzione di ammende e penalità di mora la Commissione può disporre di uno strumento supplementare che le permette di reagire in modo più sfumato, flessibile e graduato ad una violazione delle norme di cui al regolamento (CE) n. 391/2009 da parte di un organismo riconosciuto, rispetto alla revoca del riconoscimento.

(4)

Le penalità di mora devono essere in grado di garantire che sia tempestivamente posto rimedio a ogni violazione degli obblighi e dei requisiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 391/2009. Pertanto il suddetto regolamento abilita la Commissione ad applicare penalità di mora quando un organismo riconosciuto non abbia intrapreso le azioni preventive e correttive chieste dalla Commissione, dopo un periodo ragionevole e fino a quando l'organismo riconosciuto non abbia adottato gli interventi richiesti. Se necessario, alla luce delle circostanze specifiche, l'importo giornaliero delle penalità di mora può essere gradualmente aumentato al fine di riflettere l'urgenza degli interventi richiesti.

(5)

Il calcolo delle ammende e delle penalità di mora sotto forma di percentuale del fatturato dell'organismo riconosciuto, tenendo conto del massimale determinato a norma del regolamento (CE) n. 391/2009, è un metodo semplice per rendere le ammende e le penalità di mora dissuasive e al tempo stesso proporzionate alla gravità del caso e alla capacità economica dell'organismo riconosciuto, in funzione delle diverse dimensioni di tali organismi.

(6)

A fini di trasparenza e per garantire la certezza del diritto, occorre definire chiaramente l'applicazione del massimale dell'importo complessivo delle ammende e delle penalità di mora tenendo conto delle diverse circostanze in cui tale massimale si applicherebbe. Per le stesse ragioni occorre anche definire il modo in cui è calcolato il fatturato medio totale di ogni organismo riconosciuto nel triennio di attività precedente, relativamente alle attività che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 391/2009.

(7)

È opportuno che la decisione di revocare il riconoscimento di un organismo in conformità sulla base delle condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 391/2009 prenda in considerazione tutti i fattori connessi all'obiettivo generale di controllo dell'attività degli organismi riconosciuti e delle loro prestazioni globali, compresa l'efficacia di eventuali ammende e penalità di mora già imposte per violazioni gravi e ripetute del suddetto regolamento.

(8)

Occorre prevedere una procedura specifica che consenta alla Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, di revocare il riconoscimento di un organismo ai sensi del regolamento (CE) n. 391/2009, oltre al potere della Commissione di valutare gli organismi riconosciuti e di imporre ammende e penalità di mora mediante le relative procedure di cui al presente regolamento.

(9)

È importante che la decisione di imporre ammende o penalità di mora o di revocare il riconoscimento a norma del presente regolamento si basi esclusivamente su motivazioni in merito alle quali l'organismo riconosciuto sia stato in grado di pronunciarsi.

(10)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare i diritti della difesa, il principio di riservatezza e il principio del ne bis in idem, in conformità ai principi generali del diritto e alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

(11)

Le decisioni che impongono ammende e penalità di mora in conformità al presente regolamento costituiscono titolo esecutivo a norma dell'articolo 299 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e possono essere soggette al controllo della Corte di giustizia dell'Unione europea.

(12)

Al fine di garantire l'equità e la certezza del diritto nello svolgimento della procedura, è necessario stabilire norme dettagliate per il calcolo delle scadenze fissate dalla Commissione durante la procedura e dei termini di prescrizione applicabili alla Commissione per l'imposizione e l'effettiva applicazione delle ammende e delle penalità di mora, tenuto conto anche della data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 391/2009.

(13)

L'applicazione del presente regolamento comporta l'efficiente cooperazione tra gli Stati membri interessati, la Commissione e l'Agenzia europea per la sicurezza marittima. A questo fine è necessario specificare i diritti e gli obblighi di ognuna delle suddette parti nelle procedure stabilite dal presente regolamento, al fine di assicurare l'efficace svolgimento dell'indagine, del processo decisionale e di monitoraggio ai sensi degli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 391/2009.

(14)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (COSS), istituito dal regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione degli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 391/2009 dalla Commissione.

Esso fissa i criteri per stabilire l'importo delle ammende e delle penalità di mora, la procedura decisionale per imporre un'ammenda o una penalità di mora o per revocare il riconoscimento di un organismo riconosciuto su iniziativa della Commissione o su richiesta di uno Stato membro.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 391/2009.

Si applica, inoltre, la seguente definizione:

per «Stato membro interessato» s'intende lo Stato membro che ha affidato ad un organismo riconosciuto il compito di ispezionare, controllare e certificare le navi battenti la sua bandiera per conformarsi alle convenzioni internazionali, a norma della direttiva 2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (3), incluso lo Stato membro che ha presentato la richiesta di riconoscimento di tale organismo alla Commissione, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 391/2009.

CAPO II

AMMENDE E PENALITÀ DI MORA

Articolo 3

Accertamento delle infrazioni

1.   La Commissione accerta una infrazione a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 391/2009 quando:

a)

il mancato rispetto grave o ripetuto da parte di un organismo riconosciuto di uno dei criteri minimi di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 391/2009 o dei suoi obblighi a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, degli articoli 9, 10 e 11 del regolamento (CE) n. 391/2009, riveli l'esistenza di gravi carenze nella struttura, nei sistemi, nelle procedure o nei controlli interni dell'organismo riconosciuto;

b)

il peggioramento delle prestazioni di un organismo riconosciuto, determinato tenendo conto della decisione 2009/491/CE della Commissione (4), riveli gravi carenze nella struttura, nei sistemi, nelle procedure o nei controlli interni dell'organismo;

c)

un organismo riconosciuto abbia intenzionalmente fornito alla Commissione informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti nell'ambito della valutazione condotta dalla stessa, o ha ostacolato in altro modo tale valutazione.

2.   In ogni procedimento di infrazione a norma del presente regolamento, l'onere della prova dell'infrazione incombe alla Commissione.

Articolo 4

Calcolo delle ammende

3.   Ad ogni infrazione, rilevata a norma dell'articolo 9, corrisponde inizialmente un'ammenda di base dello 0,6 % del fatturato medio totale dell'organismo riconosciuto, determinato a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 391/2009.

4.   Per il calcolo dell'ammenda da applicarsi a ciascuna infrazione, l'ammenda di base di cui al paragrafo 1 è aumentata o diminuita in base alla gravità e agli effetti dell'infrazione, in particolare la misura in cui sono state compromesse la sicurezza o la tutela dell'ambiente, a norma, rispettivamente, degli articoli 5 e 6.

5.   L'importo massimo di ciascuna ammenda non supera l'1,8 % del fatturato medio totale dell'organismo riconosciuto.

6.   Se un'azione o un'omissione dell'organismo riconosciuto costituisce l'unica base di due o più infrazioni, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 391/2009, accertate a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento, l'ammenda corrispettiva da applicarsi è la più elevata delle singole ammende calcolate per le relative infrazioni.

7.   L'importo totale dell'ammenda imposta a un organismo riconosciuto in una decisione è pari alla somma di tutte le singole ammende risultanti dall'applicazione dei paragrafi da 1 a 4 del presente articolo, fatto salvo il massimale di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 391/2009, come specificato nell'articolo 8 del presente regolamento.

Articolo 5

Valutazione della gravità di un'infrazione

La Commissione, nel valutare la gravità delle singole infrazioni, tiene conto di tutte le circostanze aggravanti e attenuanti, in particolare le seguenti:

a)

se il comportamento dell'organismo è stato colposo o doloso;

b)

il numero di azioni od omissioni dell'organismo riconosciuto che hanno dato origine all'infrazione;

c)

se l'infrazione riguarda uffici isolati, zone geografiche o l'intero organismo;

d)

il ripetersi delle azioni o delle omissioni dell'organismo riconosciuto che hanno dato origine all'infrazione;

e)

la durata dell'infrazione;

f)

l'errata rappresentazione, nei certificati e nei documenti di conformità rilasciati dall'organismo riconosciuto, delle condizioni reali delle navi oppure l'inclusione di informazioni inesatte o fuorvianti;

g)

sanzioni precedenti, comprese quelle pecuniarie, imposte allo stesso organismo riconosciuto;

h)

se trattasi di violazione di un accordo tra organismi riconosciuti o di una pratica concordata che abbia per oggetto o per effetto la violazione dei criteri e degli obblighi di cui al regolamento (CE) n. 391/2009;

i)

il livello di diligenza e di cooperazione dell'organismo riconosciuto nel rilevamento delle azioni o delle omissioni, nonché nella determinazione delle infrazioni da parte della Commissione.

Articolo 6

Valutazione delle ripercussioni di un'infrazione

La Commissione, nel valutare le ripercussioni delle singole infrazioni, in special modo la misura in cui sono state compromesse la sicurezza e la tutela dell'ambiente, tiene conto di tutte le circostanze aggravanti e attenuanti, in particolare le seguenti:

a)

la natura e la portata delle carenze che possono pregiudicare o pregiudicano di fatto la flotta certificata dall'organismo, che detto organismo, in seguito all'infrazione, non ha individuato o può non essere in grado di individuare, o non ha chiesto o non è in grado di chiedere la tempestiva correzione, tenendo conto in special modo dei criteri per il fermo di una nave indicati nell'allegato X della direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) sul controllo dello Stato di approdo;

b)

la percentuale di navi certificate dall'organismo effettivamente o potenzialmente interessate;

c)

qualsiasi altra circostanza che presenti rischi specifici, come il tipo di navi effettivamente o potenzialmente interessate.

Articolo 7

Penalità di mora

1.   Le penalità di mora di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 391/2009 possono essere imposte dalla Commissione all'organismo in questione, fatte salve le ammende imposte ai sensi dell'articolo 3, per garantire che siano adottati i provvedimenti correttivi e preventivi richiesti dalla Commissione nel corso della sua valutazione dell'organismo riconosciuto.

2.   La Commissione, nella decisione che impone ammende ai sensi dell'articolo 3, può anche stabilire le penalità di mora da imporre all'organismo riconosciuto se e finché esso non prenda i provvedimenti correttivi o intervenga con un ritardo ingiustificato nel mettere fine ad un'infrazione.

3.   La decisione che impone penalità di mora stabilisce un termine entro il quale l'organismo riconosciuto deve conformarsi ai provvedimenti prescritti.

4.   Le penalità di mora si applicano a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine fissato a norma del paragrafo 3 fino al giorno in cui l'organismo prende i dovuti provvedimenti correttivi, a condizione che tali provvedimenti siano considerati soddisfacenti dalla Commissione.

5.   L'importo di base giornaliero delle penalità di mora per ogni infrazione è pari allo 0,0033 % del fatturato medio totale dell'organismo riconosciuto, calcolato conformemente all'articolo 9. Per il calcolo del singolo ammontare delle penalità di mora per ogni infrazione, l'importo di base viene corretto in funzione della gravità dell'infrazione e tenendo conto della misura in cui siano state compromesse la sicurezza o la tutela dell'ambiente, in base agli articoli 5 e 6 del presente regolamento.

6.   La Commissione può decidere, in considerazione delle circostanze specifiche, in particolare se i provvedimenti correttivi hanno carattere d'urgenza, di aumentare l'importo giornaliero delle penalità di mora entro i limiti seguenti:

a)

quando l'organismo riconosciuto supera di oltre 120 (centoventi) giorni i termini stabiliti a norma del paragrafo 3, dal centoventunesimo al trecentesimo giorno successivo alla scadenza del termine, 0,005 % del fatturato medio totale dell'organismo, calcolato conformemente all'articolo 9;

b)

quando l'organismo riconosciuto supera di oltre 300 (trecento) giorni i termini stabiliti a norma del paragrafo 3, a partire dal trecentunesimo giorno successivo alla scadenza del termine, 0,01 % del fatturato medio totale dell'organismo, calcolato conformemente all'articolo 9.

7.   L'importo totale delle penalità di mora imposte ai sensi del presente articolo, singolarmente o in aggiunta alle ammende, non supera il massimale fissato a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 391/2009, come descritto all'articolo 8 del presente regolamento.

Articolo 8

Determinazione del massimale dell'importo complessivo delle ammende e delle penalità di mora

Il massimale dell'importo complessivo delle ammende e delle penalità di mora imposte all'organismo riconosciuto, di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 391/2009, è così determinato:

a)

l'importo complessivo delle ammende imposte a un organismo riconosciuto conformemente all'articolo 4 nell'arco di un anno di attività di tale organismo, tenuto conto della data della decisione che impone le ammende e, in caso di più decisioni, tenuto conto della data della prima decisione, non supera il 5 % del fatturato medio totale dell'organismo calcolato conformemente all'articolo 9;

b)

l'importo complessivo delle ammende imposte a un organismo riconosciuto conformemente all'articolo 4 nell'arco di un anno di attività di tale organismo, determinato in base al paragrafo 1, e delle penalità di mora imposte nella stessa decisione conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, maggiorato fino a quando l'organismo non abbia adottato i dovuti provvedimenti correttivi non supera il 5 % del fatturato medio totale dell'organismo calcolato conformemente all'articolo 9. Fatto salvo l'articolo 21, il recupero da parte della Commissione delle penalità di mora non supera il massimale del 5 %;

c)

l'importo complessivo delle penalità di mora imposte ad un organismo riconosciuto in conformità dell'articolo 7, paragrafo 1, maggiorato fino a quando l'organismo non abbia adottato i dovuti provvedimenti preventivi o correttivi, non supera il 5 % del fatturato medio totale dell'organismo calcolato conformemente all'articolo 9. Fatto salvo l'articolo 21, il recupero da parte della Commissione delle penalità di mora non supera il massimale del 5 %.

Articolo 9

Calcolo del fatturato

1.   Ai fini del presente regolamento, il fatturato medio totale dell'organismo riconosciuto è un terzo dell'importo ottenuto sommando, nel triennio di attività precedente la decisione della Commissione, il fatturato della società controllante che detiene il riconoscimento e di tutti i soggetti giuridici che rientrano in tale riconoscimento alla fine di ogni anno.

2.   Nel caso di un gruppo con conti consolidati certificati, il fatturato di cui al paragrafo 1 è, per quanto riguarda la controllante e tutti i soggetti giuridici inclusi in detto gruppo e rientranti nel riconoscimento alla fine di ogni anno di attività, il bilancio consolidato di tali soggetti.

3.   Nell'applicazione dei paragrafi 1 e 2 sono prese in considerazione unicamente le attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 391/2009.

CAPO III

REVOCA DEL RICONOSCIMENTO

Articolo 10

Revoca del riconoscimento

1.   La Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, può adottare una decisione di revoca del riconoscimento di un organismo, nei casi di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere da a) a e), del regolamento (CE) n. 391/2009.

2.   Al fine di determinare se il mancato rispetto in forma ripetuta e grave costituisce una minaccia inaccettabile per la sicurezza o per l'ambiente a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 391/2009, sono presi in considerazione i seguenti elementi:

a)

le informazioni e le circostanze di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 391/2009, in particolare alla luce delle circostanze di cui agli articoli 5 e 6 del presente regolamento;

b)

i criteri e, se del caso, i valori soglia definiti nella decisione 2009/491/CE.

3.   Quando le ammende e le penalità di mora imposte ad un organismo riconosciuto raggiungono il massimale stabilito a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 391/2009 e l'organismo riconosciuto non ha adottato i dovuti provvedimenti correttivi, la Commissione può ritenere che tali misure non abbiano sortito l'effetto voluto, ossia eliminare ogni minaccia potenziale per la sicurezza o l'ambiente.

Articolo 11

Procedura di revoca del riconoscimento su richiesta di uno Stato membro

1.   Lo Stato membro che intende chiedere alla Commissione di revocare il riconoscimento di un organismo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 391/2009 rivolge la richiesta per iscritto alla Commissione.

2.   Lo Stato membro richiedente motiva la sua richiesta in maniera molto dettagliata e facendo riferimento, se del caso, ai criteri di cui all'articolo 7, paragrafo 1, e alle circostanze di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 391/2009, nonché alle circostanze di cui all'articolo 10, paragrafi 2 e 3, del presente regolamento.

3.   Lo Stato membro richiedente fornisce alla Commissione tutte le necessarie prove documentali a sostegno della richiesta, debitamente classificate e numerate.

4.   La Commissione accusa ricevuta della richiesta dello Stato membro per iscritto.

5.   La Commissione, se ritiene che per adottare una decisione le occorrano ulteriori informazioni, chiarimenti o prove, ne informa lo Stato membro richiedente e lo invita a completare debitamente la sua richiesta entro un determinato termine, non inferiore a quattro settimane. La richiesta dello Stato membro non è considerata completa fino a quando non siano state fornite tutte le informazioni necessarie.

6.   Entro un anno dalla data di ricezione della richiesta completa, la Commissione, se ritiene giustificata la richiesta, invia una comunicazione degli addebiti all'organismo in questione a norma dell'articolo 12, al fine di revocare il riconoscimento in conformità del presente regolamento. In tal caso, lo Stato membro richiedente è considerato alla stregua di Stato membro interessato e avente i relativi diritti a titolo del capo IV del presente regolamento.

Se, entro lo stesso termine, la Commissione stabilisce che tale richiesta non è giustificata, ne informa lo Stato membro richiedente, esponendo le proprie ragioni e invitandolo a presentare osservazioni entro un determinato termine, non inferiore a tre mesi. Entro sei mesi dal ricevimento delle osservazioni, la Commissione può confermare che la richiesta non è giustificata o inviare una comunicazione degli addebiti a norma del primo comma.

7.   La Commissione, se stabilisce che la richiesta dello Stato membro non è giustificata oppure che continua ad essere incompleta dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 5, può scegliere di inserire la totalità o una parte di tale richiesta e i documenti giustificativi che la corredano nella valutazione dell'organismo riconosciuto effettuata in conformità dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 391/2009.

8.   La Commissione riferisce annualmente al COSS in merito alle richieste di revoca presentate dagli Stati membri e alle procedure di revoca in corso da essa avviate.

CAPO IV

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 12

Comunicazione degli addebiti

1.   La Commissione, se ritiene che sussistano validi motivi per imporre ammende e penalità di mora a un organismo riconosciuto in conformità dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 391/2009, o per revocare il riconoscimento di un organismo a norma dell'articolo 7 del suddetto regolamento, invia all'organismo una comunicazione degli addebiti e ne informa gli Stati membri interessati.

2.   La comunicazione degli addebiti contiene:

a)

un resoconto dettagliato delle azioni e delle omissioni dell'organismo riconosciuto, compresa la descrizione dei fatti salienti e il riferimento alle disposizioni del regolamento (CE) n. 391/2009 che la Commissione reputa siano state da esso violate;

b)

l'indicazione degli elementi probatori sui quali si basano le conclusioni della Commissione, anche con riferimento a rapporti d'ispezione, relazioni di valutazione, o qualsiasi altro documento pertinente che in precedenza sia stato comunicato all'organismo interessato dalla Commissione o dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima che agisce su mandato della Commissione;

c)

un avviso della possibile imposizione, da parte della Commissione, di ammende e penalità di mora o della revoca del riconoscimento a norma dell'articolo 6 o dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 391/2009.

3.   La comunicazione degli addebiti è accompagnata dall'invito della Commissione all'organismo riconosciuto e agli Stati membri interessati a presentare osservazioni scritte entro un determinato termine, tassativamente non inferiore a sei settimane dalla data di ricezione della comunicazione degli addebiti. La Commissione non ha l'obbligo di tener conto delle osservazioni scritte pervenute oltre la scadenza di tale termine, fatto salvo il disposto dell'articolo 24, paragrafo 4, del presente regolamento.

4.   La comunicazione degli addebiti non sospende la valutazione dell'organismo riconosciuto interessato. In qualsiasi momento prima dell'adozione di una decisione che impone un'ammenda e penalità di mora oppure che revoca il riconoscimento a norma del presente regolamento, la Commissione può decidere di procedere a ulteriori ispezioni degli uffici e degli impianti dell'organismo, visitare le navi da esso certificate o chiedergli per iscritto di fornire informazioni supplementari in relazione al rispetto dei criteri e degli obblighi del regolamento (CE) n. 391/2009.

5.   In qualsiasi momento prima dell'adozione di una decisione che impone un'ammenda e penalità di mora oppure che revoca il riconoscimento a norma del presente regolamento, la Commissione può modificare la propria valutazione dell'organismo riconosciuto interessato. Se la nuova valutazione è diversa da quella che ha dato origine alla comunicazione degli addebiti, in quanto sono emersi nuovi elementi o perché sono state individuate nuove infrazioni o nuove circostanze riguardo alla gravità di un'infrazione o alle sue ripercussioni sulla sicurezza e sull'ambiente, la Commissione redige una nuova comunicazione degli addebiti.

Articolo 13

Richiesta di informazioni

Per chiarire i fatti ai fini dell'articolo 12, la Commissione può chiedere per iscritto all'organismo riconosciuto di fornire spiegazioni scritte o orali oppure maggiori ragguagli o documenti, entro un determinato termine che, in ogni caso, non può essere inferiore a 4 settimane. In tal caso, la Commissione informa l'organismo riconosciuto delle penalità di mora e delle ammende in cui esso può incorrere se tale richiesta non è soddisfatta, se le informazioni sono fornite con ritardo ingiustificato oppure se le informazioni fornite sono deliberatamente inesatte, incomplete o fuorvianti.

Articolo 14

Audizione

1.   Su richiesta dell'organismo riconosciuto cui è stata indirizzata una comunicazione degli addebiti, la Commissione offre a tale organismo la possibilità di presentare le proprie argomentazioni nel corso di un'audizione.

2.   La Commissione invita le autorità competenti degli Stati membri interessati e può, di propria iniziativa o su richiesta degli Stati membri interessati, invitare qualsiasi altra persona che abbia un interesse legittimo nelle infrazioni in questione, a partecipare all'audizione. La Commissione può scegliere di essere assistita dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima.

3.   I soggetti fisici o giuridici invitati a partecipare compaiono di persona o sono rappresentati da rappresentanti legali o mandatari. Gli Stati membri sono rappresentati da funzionari nazionali.

4.   Le audizioni non sono pubbliche. Ciascuno può essere ascoltato separatamente o in presenza di altre persone invitate a partecipare, tenendo conto dell'interesse legittimo dell'organismo riconosciuto e delle altre parti a tutelare i propri segreti commerciali e altre informazioni riservate.

5.   Le dichiarazioni rese da ciascuno sono registrate. Dietro richiesta, la registrazione dell'audizione è messa a disposizione delle persone che vi hanno partecipato e degli Stati membri interessati.

Articolo 15

Penalità di mora per omessa cooperazione

1.   La Commissione, quando intende adottare una decisione che impone penalità di mora di cui all'articolo 7, paragrafo 1, ad un organismo riconosciuto che non abbia preso i provvedimenti preventivi e correttivi da essa richiesti o li abbia presi con un ritardo ingiustificato, ne avverte previamente l'organismo riconosciuto per iscritto.

2.   La comunicazione della Commissione ai sensi del paragrafo 1, oltre a menzionare i provvedimenti preventivi e correttivi specifici che non sono stati presi dall'organismo riconosciuto e le relative prove a sostegno, informa l'organismo riconosciuto delle penalità di mora che la Commissione sta vagliando.

3.   La Commissione fissa un termine entro cui l'organismo riconosciuto può presentare alla Commissione le proprie osservazioni per iscritto. La Commissione non ha l'obbligo di tener conto delle osservazioni scritte pervenute oltre la scadenza di tale termine.

Articolo 16

Accesso al fascicolo

1.   Su richiesta dell'organismo riconosciuto cui è stata indirizzata una comunicazione degli addebiti, la Commissione autorizza l'accesso al fascicolo sulla presunta infrazione da essa istruito contenente i documenti e gli altri elementi di prova.

2.   La Commissione fissa la data e le modalità pratiche per l'accesso al fascicolo, esclusivamente in formato elettronico, da parte dell'organismo riconosciuto.

3.   La Commissione mette a disposizione dell'organismo riconosciuto, dietro richiesta, l'elenco dei documenti contenuti nel fascicolo.

4.   L'organismo riconosciuto ha il diritto di accedere ai documenti e alle informazioni contenute nel fascicolo. La Commissione, nell'autorizzare tale accesso, tiene debitamente conto del segreto commerciale, delle informazioni riservate o dei documenti d'uso interno redatti dalla Commissione o dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima.

5.   Ai fini del paragrafo precedente, tra i documenti interni della Commissione e dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima rientrano i seguenti:

a)

documenti o parti di documenti relativi alle deliberazioni interne della Commissione e dei suoi servizi e dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima, compresi i pareri e le raccomandazioni dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima destinati alla Commissione;

b)

documenti o parti di documenti che fanno parte della corrispondenza tra la Commissione e l'Agenzia europea per la sicurezza marittima o tra la Commissione e gli Stati membri.

Articolo 17

Rappresentanza legale

L'organismo riconosciuto ha diritto alla rappresentanza legale in tutte le fasi del procedimento a norma del presente regolamento.

Articolo 18

Riservatezza, segreto professionale e diritto di non rispondere

1.   I procedimenti ai sensi del presente regolamento sono condotti nel rispetto dei principi della riservatezza e del segreto professionale.

2.   La Commissione, l'Agenzia europea per la sicurezza marittima e le autorità degli Stati membri, nonché i loro funzionari, agenti e altre persone che lavorano sotto la loro supervisione non divulgano le informazioni acquisite o scambiate in applicazione del presente regolamento e del tipo coperto dagli obblighi di segreto professionale e riservatezza.

3.   L'organismo riconosciuto o chiunque trasmetta informazioni od osservazioni ai sensi del presente regolamento identifica chiaramente tutto il materiale considerato riservato, ne fornisce le motivazioni e mette a disposizione un'altra versione non riservata entro il termine stabilito dalla Commissione.

4.   La Commissione può anche chiedere agli organismi riconosciuti e ad altre parti interessate di indicare le parti di una relazione, della comunicazione degli addebiti o di una decisione adottata dalla Commissione che, a loro avviso, contengono segreti commerciali.

5.   In assenza dell'indicazione di cui ai paragrafi 3 e 4, la Commissione può presumere che i documenti o le osservazioni in questione non contengano informazioni riservate.

6.   Fatto salvo l'articolo 9 del regolamento (CE) n. 391/2009, gli organismi riconosciuti hanno il diritto di non rispondere in situazioni nelle quali sarebbero costretti a fornire risposte che possono comportare l'ammissione dell'esistenza di un'infrazione.

Articolo 19

Decisione

1.   La decisione che impone ammende, penalità di mora o la revoca del riconoscimento ai sensi del presente regolamento è fondata esclusivamente su motivi in merito ai quali l'organismo riconosciuto interessato è stato in grado di presentare le proprie osservazioni.

2.   La decisione di imporre un'ammenda o una penalità di mora e la determinazione del relativo importo tiene conto dei principi di efficacia, proporzionalità e dissuasività.

3.   Nell'adottare misure in conformità al presente regolamento e nel decidere in merito alla gravità e agli effetti delle pertinenti azioni o omissioni per la sicurezza e l'ambiente, la Commissione tiene conto delle misure nazionali già adottate per gli stessi fatti nei confronti dell'organismo riconosciuto interessato, in particolare nel caso in cui l'organismo sia già stato oggetto di azioni giudiziarie o procedimenti di esecuzione.

4.   Non sono soggette a ulteriori misure le azioni o le omissioni compiute dall'organismo riconosciuto in base alle quali sono stati adottati provvedimenti in conformità del presente regolamento. Tali azioni od omissioni possono tuttavia essere prese in considerazione nelle successive decisioni adottate in conformità del presente regolamento per valutare il ripetersi dell'infrazione.

5.   La Commissione adotta le decisioni che impongono penalità di mora e le decisioni che impongono ammende e penalità di mora secondo la procedura applicabile a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 391/2009.

6.   La Commissione adotta le decisioni che revocano il riconoscimento di un organismo riconosciuto secondo la procedura applicabile a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 391/2009.

Articolo 20

Mezzi di ricorso, notifica e pubblicazione

1.   La Commissione informa l'organismo riconosciuto interessato dei mezzi di ricorso a sua disposizione.

2.   La Commissione notifica la propria decisione all'Agenzia europea per la sicurezza marittima e a tutti gli Stati membri per informazione.

3.   Se giustificato, in particolare per motivi di sicurezza o di protezione dell'ambiente, la Commissione può rendere pubblica la decisione. La Commissione, quando pubblica i dettagli della decisione o ne informa gli Stati membri, tiene conto dei legittimi interessi dell'organismo riconosciuto in questione e degli altri soggetti interessati.

Articolo 21

Recupero di ammende e penalità di mora

La Commissione procede al recupero delle ammende e delle penalità di mora stabilendo un ordine di riscossione ed emettendo una nota di addebito nei confronti dell'organismo riconosciuto interessato a norma degli articoli da 78 a 80 e dell'articolo 83 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e degli articoli da 80 a 92 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione (7).

Articolo 22

Termini di prescrizione per l'imposizione di ammende e penalità di mora

1.   Il diritto della Commissione di imporre ammende e/o penalità di mora a un organismo riconosciuto in conformità del presente regolamento decade dopo cinque anni dalla data in cui l'organismo ha commesso l'azione o l'omissione che ha dato origine ad un'infrazione accertata a norma dell'articolo 3 del presente regolamento. Tuttavia, nel caso di azioni od omissioni continuate o ripetute che danno origine a un'infrazione, la prescrizione decorre dal giorno in cui cessa l'azione o l'omissione.

Il diritto della Commissione di imporre ammende e/o penalità di mora a un organismo riconosciuto in conformità dell'articolo 15 del presente regolamento decade dopo tre anni dalla data in cui è stata commessa l'azione o l'omissione dell'organismo riconosciuto, per la quale la Commissione ha chiesto di prendere i dovuti provvedimenti preventivi e correttivi.

2.   Qualsiasi azione intrapresa dalla Commissione o dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima ai fini della valutazione o del procedimento d'infrazione nei confronti di un'azione od omissione commessa dall'organismo riconosciuto interrompe il termine di prescrizione fissato a norma del paragrafo 1. L'interruzione del termine di prescrizione prende effetto dalla data in cui l'azione della Commissione o dell'Agenzia è notificata all'organismo riconosciuto.

3.   Ogni interruzione fa nuovamente decorrere il termine dal principio. Il termine di prescrizione tuttavia non può superare il doppio del termine di prescrizione originario, tranne quando la prescrizione è sospesa ai sensi del paragrafo 4.

4.   Il termine di prescrizione per l'imposizione di penalità di mora è sospeso per tutto il tempo in cui la decisione della Commissione è oggetto di un procedimento in corso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Articolo 23

Termini di prescrizione per la riscossione di ammende e penalità di mora

1.   Il diritto di avviare un procedimento di recupero delle ammende e/o penalità di mora decade un anno dopo che la decisione di cui all'articolo 19 è diventata definitiva.

2.   Il termine di prescrizione di cui al paragrafo 1 è interrotto da qualsiasi azione intrapresa dalla Commissione o da uno Stato membro che agisce su richiesta della Commissione volta a ottenere il pagamento delle ammende e/o penalità di mora.

3.   Ogni interruzione fa nuovamente decorrere il termine dal principio.

4.   I termini di prescrizione di cui ai paragrafi 1 e 2 sono sospesi:

a)

durante il periodo concesso per il pagamento;

b)

durante il periodo in cui l'esecuzione del pagamento è sospesa in forza di una decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Articolo 24

Computo dei termini

1.   I termini stabiliti nel presente regolamento decorrono dal giorno successivo al ricevimento o alla consegna brevi manu della comunicazione della Commissione.

2.   Nel caso di una comunicazione indirizzata alla Commissione, il termine si considera rispettato quando tale comunicazione sia stata spedita con invio raccomandato prima dello scadere del termine in questione.

3.   Nel fissare i termini, la Commissione tiene conto sia del diritto al giusto processo sia delle circostanze specifiche di ogni processo decisionale ai sensi del presente regolamento.

4.   All'occorrenza i termini possono essere prorogati su richiesta motivata presentata prima della scadenza.

Articolo 25

Cooperazione con le autorità nazionali competenti

La Commissione utilizza le informazioni fornite dalle autorità nazionali competenti in risposta a propria richiesta solo per i seguenti scopi:

a)

per svolgere i compiti ad essa affidati inerenti al riconoscimento e alla sorveglianza degli organismi riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 391/2009;

b)

quali elementi probanti ai fini del processo decisionale a norma del presente regolamento, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 16 e 18 del medesimo.

CAPITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 26

Applicazione

I fatti verificatisi prima della data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 391/2009 non danno luogo ad alcuna misura a norma del presente regolamento.

Articolo 27

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 131 del 28.5.2009, pag. 11.

(2)  GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1.

(3)  GU L 131 del 28.5.2009, pag. 47.

(4)  GU L 162 del 25.6.2009, pag. 6.

(5)  GU L 131 del 28.5.2009, pag. 57.

(6)  GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(7)  GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1.


ALLEGATO

La prima colonna della tabella sottostante si riferisce alle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 391/2009 e dell'allegato I, che, ai fini del presente regolamento, sono state riunite in gruppi di criteri e obblighi, ciascuno dei quali associato ad un'infrazione. Per quanto riguarda gli obblighi contenuti nell'articolato del regolamento (CE) n. 391/2009, la prima colonna si riferisce all'articolo e al paragrafo. Nel caso dei criteri di cui all'allegato I di detto regolamento, la prima colonna si riferisce alla parte pertinente, al criterio, al sottocriterio e alla frase.

La seconda colonna contiene la descrizione generica di ciascun gruppo al solo scopo di agevolare la consultazione.

Regolamento (CE) n. 391/2009

Oggetto dei gruppi

Articolo 8, paragrafo 4

Divulgazione dei risultati dell'esame della gestione del suo sistema di qualità

Articolo 9, paragrafo 1, e criterio B.4

Accesso alle informazioni e alla documentazione relativa alle navi

Articolo 9, paragrafo 2

Accesso alle navi

Articolo 10, paragrafo 1, prima parte

Consultazione per mantenere l'equivalenza e tendere all'armonizzazione delle norme e delle procedure, nonché per giungere ad un'interpretazione comune delle convenzioni internazionali

Articolo 10, paragrafo 1, seconda parte

Riconoscimento reciproco

Articolo 10, paragrafo 3

Cooperazione con le amministrazioni di controllo dello Stato di approdo

Articolo 10, paragrafo 4

Informazioni alla Commissione, agli Stati membri e ad altri soggetti interessati sulla flotta iscritta nella rispettiva classe, sui trasferimenti, sulle modifiche, sulle sospensioni e sulle revoche di classe

Articolo 10, paragrafo 5

Opportunità concessa allo Stato di bandiera di pronunciarsi circa la necessità di un'ispezione completa di una nave «declassata» o «cambiata ad altra classe», prima del rilascio di certificati statutari da parte dell'organismo

Articolo 10, paragrafo 6

Obblighi in caso di trasferimento della classe

Articolo 11, paragrafi 1, 2, 3 e 5

Adozione di tutte le misure necessarie per istituire, mantenere e garantire l'efficace funzionamento di un soggetto con funzione di valutazione e certificazione della qualità in conformità con le prescrizioni del regolamento

Criterio A.1

Personalità giuridica e prescrizioni in materia di audit

Criterio A.2

Adeguata esperienza documentata nella valutazione della progettazione e della costruzione di navi mercantili

Criteri A.3, B.1 e B.7(g)

Personale adeguato e sufficiente, copertura mondiale dei servizi, ispettori esclusivi dell'organismo

Criteri A.4 e B.7(a)

Istituzione e aggiornamento di una serie di norme e procedure complete

Criterio A.5

Registro navale

Criterio A.6

Indipendenza, imparzialità e conflitto di interessi

Criteri A.7, B.7(c), prima parte e B.7(k)

Requisiti dell'attività statutaria, codice ISM escluso

Criterio B.2

Codice etico

Criterio B.3

Riservatezza delle informazioni pertinenti richieste dall'amministrazione

Criterio B.5

Diritti di proprietà intellettuale di cantieri navali, fornitori di equipaggiamento e armatori

Criteri B.6, B.7(b), seconda parte, B.7(c), seconda parte, B.7(i) e B.8

Sistema di gestione della qualità, compresa la documentazione

Criterio B.7(b), prima parte

Rispetto delle norme e procedure di classificazione

Criterio B.7(d)

Definizione di responsabilità, poteri e interrelazione del personale

Criterio B.7(e)

Svolgimento delle attività in condizioni controllate

Criterio B.7(f)

Supervisione delle attività svolte dagli ispettori e altro personale

Criterio B.7(h)

Sistema di qualificazione e aggiornamento degli ispettori

Criterio B.7(j)

Sistema di audit interno completo in tutte le sedi

Criterio B.7(l)

Responsabilità e controllo degli uffici regionali e degli ispettori

Criterio B.9

Conoscenze e valutazioni

Criterio B.10

Codice ISM

Criterio B.11

Partecipazione delle parti interessate all'elaborazione delle norme e procedure


19.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 214/25


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 789/2014 DELLA COMMISSIONE

del 18 luglio 2014

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all’importazione

0702 00 00

MK

59,9

TR

65,0

ZZ

62,5

0707 00 05

AL

74,4

MK

27,7

TR

76,0

ZZ

59,4

0709 93 10

TR

90,3

ZZ

90,3

0805 50 10

AR

128,4

BO

100,6

CL

123,3

EG

75,0

NZ

145,2

TR

148,4

UY

123,0

ZA

126,8

ZZ

121,3

0808 10 80

AR

202,7

BR

109,0

CL

104,0

NZ

128,5

PE

57,3

US

145,1

ZA

131,9

ZZ

125,5

0808 30 90

AR

161,6

CL

81,9

NZ

97,5

ZA

112,3

ZZ

113,3

0809 10 00

BA

82,8

TR

231,6

XS

80,5

ZZ

131,6

0809 29 00

TR

375,8

ZZ

375,8

0809 30

MK

70,6

TR

147,8

XS

50,2

ZZ

89,5

0809 40 05

BA

71,2

MK

53,5

ZZ

62,4


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

19.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 214/28


DECISIONE 2014/475/PESC DEL CONSIGLIO

del 18 luglio 2014

che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

considerando quanto segue:

(1)

Il 17 marzo 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/145/PESC (1).

(2)

Vista la gravità della situazione in Ucraina, le condizioni per il congelamento dei fondi e delle risorse economiche dovrebbero essere estese per includere le persone giuridiche, le entità o gli organismi che sostengono, materialmente o finanziariamente, azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

(3)

È necessaria un'azione ulteriore dell'Unione per attuare tali misure.

(4)

È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2014/145/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 2, paragrafo 1 della decisione 2014/145/PESC 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, o posseduti, detenuti o controllati:

da persone fisiche responsabili di azioni o politiche, o che sostengono attivamente o realizzano dette azioni o politiche, che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina, o che ostacolano l'operato delle organizzazioni internazionali in Ucraina, e da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi ad esse associati;

da persone giuridiche, entità o organismi che sostengono, materialmente o finanziariamente, azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina; o

da persone giuridiche, entità o organismi in Crimea o a Sebastopoli la cui proprietà è stata trasferita in violazione del diritto ucraino, o da persone giuridiche, entità o organismi che hanno beneficiato di tale trasferimento,

elencati nell'allegato.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2014

Per il Consiglio

Il presidente

S. GOZI


(1)  Decisione 2014/145/PESC del Consiglio del 17 marzo 2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16).


19.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 214/29


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 luglio 2014

relativa all'autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Svezia e che abroga la decisione 97/370/CE

[notificata con il numero C(2014) 4946]

(Il testo in lingua svedese è il solo facente fede)

(2014/476/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 20, lettera p),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'allegato IV, lettera B, punto IV, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, le carcasse di suino sono classificate valutando il tenore di carne magra con metodi di stima autorizzati dalla Commissione ed esclusivamente provati statisticamente, basati sulla misurazione fisica di una o più parti anatomiche della carcassa di suino. È opportuno che l'autorizzazione dei metodi di classificazione sia subordinata alla condizione che non venga superato un determinato margine di errore statistico di stima. Tale tolleranza è definita all'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione (2).

(2)

Con la decisione 97/370/CE della Commissione (3) è stato autorizzato l'impiego di tre metodi di classificazione delle carcasse di suino in Svezia.

(3)

Poiché i metodi di classificazione autorizzati richiedono un adeguamento tecnico, la Svezia ha chiesto alla Commissione di autorizzare la sostituzione della formula utilizzata nei metodi Intra-scope (Optical Probe), «Hennessy Grading Probe (HGP II)» e AutoFom, nonché di autorizzare i due nuovi metodi «Fat-O-Meat'er II (FOM II)» e «Hennessy Grading Probe 7 (HGP 7)» per classificare le carcasse di suino sul suo territorio. La Svezia ha presentato una descrizione dettagliata della prova di sezionamento, indicando nel protocollo di cui all'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/2008 i principi su cui si basano le nuove formule, l'esito della prova di sezionamento e le equazioni utilizzate per la stima del tenore di carne magra.

(4)

Dall'esame della richiesta presentata risultano soddisfatte le condizioni per l'autorizzazione dei suddetti nuovi metodi e formule. È dunque necessario autorizzare l'impiego di tali metodi e formule in Svezia.

(5)

Le modifiche degli apparecchi o dei metodi di classificazione dovrebbero essere consentite soltanto se espressamente autorizzate da una decisione di esecuzione della Commissione.

(6)

Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto è opportuno adottare una nuova decisione. Occorre pertanto abrogare la decisione 97/370/CE.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per la classificazione delle carcasse di suino ai sensi dell'allegato IV, lettera B, punto IV, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1308/2013, in Svezia è autorizzato l'impiego dei seguenti metodi:

a)

l'apparecchio denominato «Intra-scope (Optical Probe)» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte I dell'allegato;

b)

l'apparecchio denominato «Hennessy Grading Probe 2 (HGP 2)» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte II dell'allegato;

c)

l'apparecchio denominato «AutoFom III» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte III dell'allegato;

d)

l'apparecchio denominato «Fat-O-Meat'er II (FOM II)» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte IV dell'allegato;

e)

l'apparecchio denominato «Hennessy Grading Probe 7 (HGP 7)» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte V dell'allegato.

Articolo 2

Le modifiche degli apparecchi o dei metodi di classificazione autorizzati sono consentite soltanto se espressamente autorizzate con decisione di esecuzione della Commissione.

Articolo 3

La decisione 97/370/CE è abrogata.

Articolo 4

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o luglio 2014.

Articolo 5

Il Regno di Svezia è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2014

Per la Commissione

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione, del 10 dicembre 2008, recante modalità di applicazione relative alle tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e alla comunicazione dei prezzi delle medesime (GU L 337 del 16.12.2008, pag. 3).

(3)  Decisione 97/370/CE della Commissione, del 30 maggio 1997, relativa all'autorizzazione di un metodo di classificazione delle carcasse di suino in Svezia (GU L 157 del 14.6.1997, pag. 19).


ALLEGATO

METODI DI CLASSIFICAZIONE DELLE CARCASSE DI SUINO IN SVEZIA

PARTE I

Intrascope (Optical Probe)

1.

Le disposizioni contenute nella presente parte si applicano quando la classificazione delle carcasse di suino è effettuata per mezzo dell'apparecchio denominato «Intrascope» (Optical Probe).

2.

L'apparecchio Intrascope è provvisto di una sonda esagonale di larghezza massima di 12 mm (e di 19 mm a livello della lama posta all'estremità della sonda), avente un visore e una fonte luminosa, con un'asticciola scorrevole.

3.

Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

Formula

dove:

SP_F1

:

spessore in millimetri del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato a 8 cm lateralmente alla linea media immediatamente dietro l'ultima costola.

4.

La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 50 e 120 kg.

PARTE II

Hennessy Grading Probe 2 (HGP 2)

1.

Le disposizioni contenute nella presente parte si applicano quando la classificazione delle carcasse di suino è effettuata per mezzo dell'apparecchio denominato "Hennessy Grading Probe 2" (HGP 2).

2.

La spettroscopia di riflettanza della sonda Hennessy registra i profili delle misurazioni prodotti dalla registrazione in frazioni di millimetri, le distanze di penetrazione e i segnali luminosi retrodiffusi.

3.

Specifiche larghezze di banda ottica sono selezionate in modo da poter analizzare obiettivamente le migliori informazioni disponibili tra i diversi tessuti della specie e all'interno degli stessi.

4.

L'apparecchio Hennessy Grading Probe è provvisto di una sonda del diametro di 5,95 mm con una lama contigua di 6,3 mm contenente un fotodiodo (LED Siemens del tipo LYU 260-EO e fotodetettore del tipo 58 MR), con distanza operativa compresa tra 0 e 120 mm.

5.

I risultati della misurazione sono convertiti in tenore stimato di carne magra per mezzo dello stesso HGP 2 e di un computer ad esso collegato.

6.

Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

Formula

dove:

GP2_F1

:

spessore in millimetri del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato a 8 cm lateralmente alla linea media immediatamente dietro l'ultima costola;

GP2_F2

:

spessore in millimetri del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato a 6 cm lateralmente alla linea media e a 12 cm verso la testa rispetto a F1;

GP2_M

:

spessore, in millimetri, del muscolo misurato nello stesso momento e nello stesso punto di F2.

7.

La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 50 e 120 kg.

PARTE III

AutoFom III

1.

Le disposizioni contenute nella presente parte si applicano quando la classificazione delle carcasse di suino è effettuata per mezzo dell'apparecchio denominato "AutoFom III".

2.

AutoFom III si basa sulla tecnologia a ultrasuoni e fornisce una scansione digitalizzata in 3D della carcassa. L'immagine ultrasonica è generata da 16 trasduttori disposti linearmente in una struttura di acciaio inossidabile.

3.

Conformemente al metodo di riferimento dell'Unione, il tenore di carne magra di una carcassa di suino è stimato secondo una formula sulla base di variabili online estratte da un'immagine realizzata mediante ultrasuoni. Dall'analisi dell'immagine si ottengono più di 50 variabili online. L'analisi statistica riduce le informazioni a due componenti, ciascuna delle quali è una combinazione lineare di 6 variabili online identiche. La formula finale è espressa dalle variabili online:

Formula

dove:

R2P4

:

p2_lardo_selezionato_mm. La misura in millimetri del grasso P2 nel punto selezionato;

R2P11

:

valore_minpair. Al vettore di sezione verticale si applica una maschera filtrante che seleziona due regioni distanti 14 cm. Si tratta del valore minimo del vettore del risultato del filtro;

R2P12

:

P2_inclinazione. Rapporto tra il P2 selezionato e il P2 non selezionato. L'effettivo punto utilizzato è leggermente più vicino al centro per aumentare la tolleranza del valore a carcasse molto inclinate. Il valore è sempre pari o superiore a 1,0;

R2P15

:

valore_minpair v2. Una seconda versione del valore minpair.

Interfaccia carne/costola

R3P5

:

max_carne_mm. Misura della quantità massima di carne. Posizione massima sulla costola meno posizione minima del lardo, in millimetri.

Lardo 1: interfaccia inter-lardo

Lo strato di lardo1 è misurato al prosciutto e alla costola 5.- 6. Questi punti sono denominati punti B.

R4P3

:

lardo1_p2_selezionato. Misurazioni del lardo1 nel punto P2 selezionato.

4.

La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 50 e 120 kg.

PARTE IV

Fat-O-Meat'er II (FOM II)

1.

Le disposizioni contenute nella presente parte si applicano quando la classificazione delle carcasse di suino è effettuata per mezzo dell'apparecchio denominato "Fat-O-Meater II" (FOM II).

2.

L'apparecchio è una nuova versione del sistema di misurazione Fat-O-Meat'er. FOM II è costituito da una sonda ottica con un coltello, da un dispositivo di misurazione della profondità con distanza operativa tra 0 e 125 mm e da una scheda di acquisizione e analisi dei dati — computer Carometec Touch Panel i15 (protezione d'ingresso IP69K). I risultati della misurazione sono convertiti in tenore stimato di carne magra dallo stesso apparecchio FOM II.

3.

Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

Formula

dove:

FOM_F1

:

spessore, in mm, del lardo dorsale, misurato a 8 cm lateralmente alla linea media della carcassa, al livello fra la terzultima e la quartultima vertebra lombare;

FOM_F2

:

spessore, in mm, del lardo dorsale, misurato a 6 cm lateralmente alla linea media della carcassa, al livello fra la terzultima e la quartultima costola;

FOM_M

:

spessore, in millimetri, del muscolo misurato nello stesso momento e nello stesso punto di F2.

4.

La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 50 e 120 kg.

PARTE V

Hennessy Grading Probe 7 (HGP 7)

1.

Le disposizioni contenute nella presente parte si applicano quando la classificazione delle carcasse di suino è effettuata per mezzo dell'apparecchio denominato "Hennessy Grading Probe 7" (HGP 7).

2.

La spettroscopia di riflettanza della sonda Hennessy registra i profili delle misurazioni prodotti dalla registrazione in frazioni di millimetri, le distanze di penetrazione e i segnali luminosi retrodiffusi.

3.

Specifiche larghezze di banda ottica sono selezionate in modo da poter analizzare obiettivamente le migliori informazioni disponibili tra i diversi tessuti della specie e all'interno degli stessi.

4.

L'apparecchio Hennessy Grading Probe è provvisto di una sonda del diametro di 5,95 mm con una lama contigua di 6,3 mm contenente un fotodiodo (LED Siemens del tipo LYU 260-EO e fotodetettore del tipo 58 MR), con distanza operativa compresa tra 0 e 120 mm.

5.

I risultati della misurazione sono convertiti in tenore stimato di carne magra per mezzo dello stesso HGP 7 e di un computer ad esso collegato.

6.

La valutazione della curva di misurazione è leggermente diversa tra HGP 2 e HGP 7.

7.

Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

Formula

dove:

GP7_F1

:

spessore in millimetri del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato a 8 cm lateralmente alla linea media immediatamente dietro l'ultima costola;

GP7_F2

:

spessore in millimetri del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato a 6 cm lateralmente alla linea media e a 12 cm verso la testa rispetto a F1;

GP7_M:

:

spessore, in millimetri, del muscolo misurato nello stesso momento e nello stesso punto di F2.

8.

La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 50 e 120 kg.


19.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 214/34


DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 2 luglio 2014

relativa alla comunicazione alla Banca centrale europea di dati in materia di vigilanza segnalati alle autorità nazionali competenti dai soggetti vigilati ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione

(BCE/2014/29)

(2014/477/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

Visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

Visto il regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (BCE/2014/17) (2) e in particolare gli articoli 21 e 140, paragrafo 4,

vista la proposta del Consiglio di vigilanza,

considerando quanto segue

(1)

Gli enti creditizi assoggettati a regolari obblighi di segnalazione in conformità al Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e al Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione (4).

(2)

Nel quadro dell'articolo 6 del Regolamento (UE) n. 10243/2013, la Banca centrale europea (BCE) ha competenza esclusiva nell'assolvimento dei compiti stabiliti all'articolo 4 di detto regolamento, a fini di vigilanza prudenziale. LA BCE, nell'esercizio di tali compiti, garantisce l'osservanza delle disposizioni del diritto dell'Unione che impongono agli enti creditizi requisiti prudenziali per ciò che concerne la segnalazione.

(3)

Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1024/2013 e dell'articolo 21 del regolamento quadro sull'MVU, sia la BCE che le autorità nazionali competente sono tenute allo scambio di informazioni. Fatto salvo il potere della BCE di ricevere direttamente le informazioni segnalate dagli enti creditizi, o di accedervi direttamente su base continuativa, le autorità nazionali competenti forniscono in particolare alla BCE tutte le informazioni necessarie per l'assolvimento dei compiti attribuiti alla BCE stessa dal Regolamento (UE) n. 1024/2013.

(4)

In conformità all'articolo 140, paragrafo 3, del regolamento quadro sull'MVU, i soggetti vigilati hanno l'obbligo di comunicare alla rispettiva autorità nazionale competente qualsiasi informazione da segnalare regolarmente, in conformità al pertinente diritto dell'Unione. Salva contraria specifica disposizione, tutte le informazioni segnalate da parte dei soggetti vigilati saranno trasmesse alle autorità nazioni competenti. Tali autorità eseguiranno le verifiche iniziali sui dati e metteranno a disposizione della BCE le informazioni segnalate dai soggetti vigilati.

(5)

Per l'esercizio dei compiti della BCE in relazione alle segnalazioni a fini di vigilanza, è necessario precisare ulteriormente le modalità con le quale le autorità nazionali competenti trasmettono alla BCE le informazioni ricevute dai soggetti vigilati. In particolare è opportuno precisare ulteriormente i formati, la frequenza e la tempistica con i quali dette informazioni sono trasmesse, nonché i dettagli dei controlli di qualità che le autorità nazionali competenti dovrebbero effettuare prima di sottoporre le informazioni alla BCE.

(6)

In conformità all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1024/2013 i membri del Consiglio di vigilanza, il personale della BCE e il personale distaccato dagli Stati membri partecipanti che assolvono compiti in materia di vigilanza sono vincolati al segreto professionale di cui all'articolo 37 dello Statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea e al pertinente diritto dell'Unione. In particolare, la BCE e le autorità nazionali competenti sono soggette alle previsioni relative allo scambio di informazioni e al segreto professionale previste nella Direttiva 2013/36/UE del parlamento europeo e del Consiglio (5),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo1

Ambito d'applicazione

Ai sensi dell'articolo 21 del regolamento quadro sull'MVU, la presente decisione stabilisce le procedure relative alla trasmissione alla BCE di dati segnalati alle autorità nazionali competenti dai soggetti vigilati sulla base del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione, si applicano le definizioni contenute nel regolamento quadro sull'MVU:

Articolo 3

Date d'invio

Le autorità nazionali competenti comunicano alla BCE i dati di cui all'articolo 1 loro segnalati dai gruppi e dai soggetti vigilati alle date d'invio di seguito indicate:

1)

entro le 12:00 ora dell'Europa centrale (Central European Time, CET) (6) del decimo giorno lavorativo successivo alla data di invio di cui al Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 con riferimento a:

a)

gruppi vigilati significativi al massimo livello di consolidamento all'interno degli Stati membri partecipanti;

b)

soggetti vigilati significativi non facenti parte di un gruppo vigilato;

c)

gruppi vigilati a livello subconsolidato e soggetti vigilati facenti parte di un gruppo vigilato quando sono classificati come significativi secondo il criterio dei tre enti creditizi più significativi nel rispettivo Stato membro;

d)

altri gruppi e soggetti vigilati compresi nella lista di enti contemplati dalle segnalazioni all'Autorità bancaria europea (ABE) ai sensi dell'articolo 3 della Decisione EBA/DC/090 (7);

2)

entro la fine della giornata lavorativa del venticinquesimo giorno lavorativo successivo alle date d'invio di cui al Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 con riferimento a:

a)

gruppi vigilati significativi a livello subconsolidato nella misura in cui tali dati non siano stati comunicati ai sensi del numero 1;

b)

soggetti vigilati significativi facenti parte di un gruppo vigilato nella misura in cui tali dati non siano stati comunicati ai sensi del numero 1;

3)

entro la fine della giornata lavorativa del venticinquesimo giorno lavorativo successivo alle date d'invio di cui al Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/1024 della Commissione con riferimento a:

a)

gruppi vigilati meno significativi al massimo livello di consolidamento all'interno degli Stati membri partecipanti nella misura in cui tali dati non siano stati comunicati ai sensi del numero 1.

b)

soggetti vigilati significativi non facenti parte di un gruppo vigilato nella misura in cui tali dati non siano stati comunicati ai sensi del numero 1;

4)

entro la fine della giornata lavorativa del trentacinquesimo giorno lavorativo successivo alle date d'invio di cui al Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/1024 con riferimento a:

a)

gruppi vigilati meno significativi a livello subconsolidato nella misura in cui tali dati non siano stati comunicati ai sensi del numero 1;

b)

soggetti vigilati meno significativi facenti parte di un gruppo vigilato nella misura in cui tali dati non siano stati comunicati ai sensi del numero 1;

Articolo 4

Controlli sulla qualità dei dati

1.   Le autorità nazionali competenti verificano e garantiscono la qualità e affidabilità dei dati messi a disposizione della BCE. Le autorità nazionali competenti applicano le regole di validazione specificate nell'allegato XV del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 elaborate e aggiornate dall'ABE e applicano i controlli integrativi sulla qualità dei dati definiti dalla BCE in cooperazione con le autorità nazionali competenti.

2.   Oltre all'osservanza delle regole di validazione e ai controlli di qualità, i dati sono trasmessi in conformità ai requisiti minimi per l'accuratezza di seguito indicati:

a)

le autorità nazionali competenti forniscono informazioni, se del caso, sugli sviluppi desumibili dai dati trasmessi; e

b)

le informazioni devono essere complete; eventuali lacune devono essere evidenziate, spiegate alla BCE e, se possibile, colmate al più presto.

Articolo 5

Informazioni qualitative

1.   Ove non sia possibile assicurare la qualità dei dati per una determinata tabella nella tassonomia, le autorità nazionali competenti ne comunicano le ragioni alla BCE senza indebito ritardo.

2.   Inoltre, le autorità nazionali competenti comunicano alla BCE le ragioni per eventuali modifiche di rilievo.

Articolo 6

Specifiche del formato di trasmissione

1.   Le autorità nazionali competenti comunicano i dati di cui alla presente decisione secondo la tassonomia eXtensible Business Reporting Language al fine di fornire un formato tecnico uniforme per lo scambio di dati riguardanti il Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

2.   I soggetti vigilati sono identificati nella trasmissione corrispondente mediante l'uso del (Pre-) Identificatore del soggetto giuridico.

Articolo 7

Date di riferimento per la prima segnalazione

1.   Le prime date di riferimento per le segnalazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, sono quelle indicate all'articolo 8.8.1 della Decisione EBA/DC/090.

2.   La prima data di riferimento per le segnalazioni di cui all'articolo 3, paragrafi 2, 3 e 4 è il 31 dicembre 2014.

Articolo 8

Disposizione transitoria

1.   Per la data di riferimento per le segnalazioni nell'anno 2014, le date di invio per le segnalazioni da parte delle autorità nazionali competenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, sono quelle indicate all'articolo 8.8.2 della Decisione EBA/DC/090.

2.   Dalla data di segnalazione di riferimento del 31 dicembre 2014 alla data di segnalazione di riferimento del 31 dicembre 2015, le date d'invio per le segnalazioni da parte delle autorità nazionali indicate all'articolo 3, paragrafo 3, sono la fine della giornata lavorativa del trentesimo giorno successivo a quello nel quale i soggetti vigilati hanno comunicato i dati all'autorità nazionale competente.

3.   Prima del 4 novembre 2014 le autorità nazionali competenti comunicano alla BCE i dati di cui all'articolo 1 relativi a:

a)

Gruppi vigilati e soggetti vigilati sottoposti a valutazione approfondita ai sensi della Decisione BCE/2014/3 (8);

b)

altri gruppi e vigilati stabiliti in uno Stato membro partecipante ove compresi nella lista di enti contemplati dalle segnalazioni all'Autorità bancaria europea (ABE) ai sensi dell'articolo 3 della Decisione EBA/DC/090.

Articolo 9

Destinatari

Le autorità nazionali competenti degli Stati membri partecipanti sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 2 luglio 2014

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 287 del 29.10.13, pag. 63.

(2)  GU L 141 del 14.05.14, pag. 1.

(3)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).

(5)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(6)  La CET tiene conto del cambio di orario estivo dell'Europa centrale.

(7)  Decisione EBA/DC090 del 24 gennaio 2014 dell'Autorità bancaria europea sulla segnalazione all'ABE da parte delle autorità competenti. Disponibile sul sito dell'ABE all'indirizzo www.eba.europa.eu

(8)  Decisione BCE/2014/3 della Banca centrale europea, del 4 febbraio 2014, che individua gli enti creditizi soggetti alla valutazione approfondita (GU L 69 dell'8.3.2014, pag. 107).


RACCOMANDAZIONI

19.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 214/38


RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 2014

sui principi per la tutela dei consumatori e degli utenti dei servizi di gioco d'azzardo on line e per la prevenzione dell'accesso dei minori ai giochi d'azzardo on line

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/478/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

considerando quanto segue:

(1)

Nel 2011 la Commissione ha tenuto una consultazione pubblica sul suo «Libro verde sul gioco d'azzardo on line nel mercato interno» (1), che ha individuato gli obiettivi comuni degli Stati membri riguardo alla regolamentazione dei servizi di gioco d'azzardo on line e ha contribuito a individuare i principali settori in cui l'Unione europea deve intervenire in via prioritaria.

(2)

Nella sua comunicazione «Verso un quadro normativo europeo approfondito relativo al gioco d'azzardo on line», adottata il 23 ottobre 2012 (2), la Commissione ha proposto una serie di azioni che cercano di rispondere ai problemi di ordine normativo, sociale e tecnologico legati al gioco d'azzardo on line. In particolare, la Commissione ha annunciato che avrebbe presentato raccomandazioni sulla tutela dei consumatori nel campo dei servizi di gioco d'azzardo on line, compresa la tutela dei minori, e sulla comunicazione commerciale responsabile dei servizi di gioco d'azzardo on line. La presente raccomandazione è intesa a riunire i due argomenti, a migliorare la tutela dei consumatori, dei giocatori e dei minori e ad evitare che i minori abbiano accesso al gioco d'azzardo on line. Essa mira a garantire che il gioco d'azzardo resti una fonte di intrattenimento, che ai consumatori sia garantito un ambiente di gioco sicuro e che siano previste misure per far fronte al rischio di danni finanziari o sociali e per intraprendere le azioni necessarie per impedire ai minori di accedere al gioco d'azzardo on line.

(3)

Nella sua risoluzione del 10 settembre 2013 sul gioco d'azzardo on line nel mercato interno, il Parlamento europeo (3) ha invitato la Commissione a esplorare la possibilità di interoperabilità tra registri nazionali di autoesclusione, a introdurre misure di sensibilizzazione sui rischi di dipendenza dal gioco d'azzardo e a prendere in considerazione l'attuazione di controlli obbligatori dell'identificazione da parte di terzi. Il Parlamento europeo ha anche chiesto di imporre agli operatori di gioco d'azzardo l'obbligo di fornire sui siti Internet di gioco d'azzardo informazioni sulle autorità di regolamentazione e avvisi per i minori, nonché di promuovere l'utilizzo di autolimitazioni. Inoltre, il Parlamento europeo ha chiesto di definire principi comuni per comunicazioni commerciali responsabili, raccomandando che le comunicazioni commerciali contengano informazioni chiare in merito alle conseguenze del gioco d'azzardo compulsivo e ai rischi di dipendenza. Le comunicazioni commerciali non dovrebbero essere eccessive né comparire all'interno di contenuti destinati specificamente ai minori o dove vi è un elevato rischio di raggiungere i minori.

(4)

Anche il Comitato economico e sociale europeo ha chiesto alla Commissione di intervenire per migliorare la tutela dei consumatori riguardo al gioco d'azzardo on line e per tutelare i minori (4).

(5)

In assenza di armonizzazione a livello di Unione europea, in via di principio gli Stati membri sono liberi di definire gli obiettivi delle rispettive politiche sui giochi di sorte e di fissare il livello di tutela che intendono offrire allo scopo di proteggere la salute dei consumatori. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha fornito orientamenti generali sull'interpretazione delle libertà fondamentali del mercato interno nel settore del gioco d'azzardo (on line), tenendo conto della specificità delle attività di gioco. Pur potendo restringere o limitare l'offerta transnazionale di servizi di gioco d'azzardo on line sulla base degli obiettivi di interesse generale che cercano di proteggere, gli Stati membri sono tuttavia tenuti a dimostrare l'opportunità e la necessità delle misure restrittive. Essi hanno infatti il dovere di dimostrare che gli obiettivi di interesse generale sono perseguiti in modo coerente e sistematico (5).

(6)

La Corte di giustizia dell'Unione europea ha anche stabilito norme di base per le comunicazioni commerciali sui servizi di gioco d'azzardo e, in particolare, su quelli forniti in condizioni di monopolio. La pubblicità effettuata dal titolare di un monopolio pubblico deve essere contenuta e strettamente limitata a quanto necessario al fine di canalizzare i consumatori verso le reti di gioco controllate. Tale pubblicità non può avere lo scopo di incoraggiare la naturale propensione al gioco dei consumatori stimolando la loro partecipazione attiva al medesimo, ad esempio banalizzando il gioco o aumentandone l'attrattività attraverso messaggi pubblicitari accattivanti che facciano balenare la prospettiva di vincite ragguardevoli. In particolare, dovrebbe essere operata una distinzione tra le strategie del titolare di un monopolio unicamente intese ad informare potenziali clienti circa l'esistenza di prodotti e a garantire un accesso regolare ai giochi d'azzardo in circuiti controllati, e le strategie che invitano e sollecitano una partecipazione attiva a tali giochi (6).

(7)

La tutela dei consumatori e della salute sono i principali obiettivi di interesse generale degli Stati membri nel contesto dei rispettivi quadri nazionali per il gioco d'azzardo intesi a promuovere la prevenzione di problematiche legate al gioco d'azzardo e la tutela dei minori.

(8)

Le norme e le politiche introdotte dagli Stati membri per perseguire obiettivi di interesse pubblico variano in misura considerevole. L'intervento a livello UE incoraggia gli Stati membri a garantire un elevato livello di protezione in tutta l'UE, in particolare alla luce dei rischi associati al gioco d'azzardo che comprendono lo sviluppo di patologie legate al gioco d'azzardo o altre conseguenze negative sul piano personale e sociale.

(9)

Lo scopo della presente raccomandazione è salvaguardare la salute dei consumatori e dei giocatori, e quindi anche ridurre al minimo eventuali danni economici che possono derivare da un gioco compulsivo o eccessivo. A tale fine, raccomanda principi per realizzare un elevato livello di protezione di consumatori, giocatori e minori in relazione ai servizi di gioco d'azzardo on line. Per elaborare la presente raccomandazione, la Commissione si è ispirata alle buone pratiche seguite negli Stati membri.

(10)

I servizi di gioco d'azzardo on line sono ampiamente offerti e utilizzati. Nel 2012 essi hanno realizzato proventi per 10,54 miliardi di EUR. Gli sviluppi tecnologici, l'aumento della disponibilità di Internet e la comodità delle tecnologie mobili favoriscono l'accessibilità e la crescita del gioco d'azzardo on line. È tuttavia possibile quando le informazioni non siano sufficientemente chiare o trasparenti, operare scelte disinformate. Inoltre, quando percepiscono la mancanza di offerte allettanti, i giocatori on line ricercano opportunità di gioco alternative.

(11)

Esistono numerosi mezzi d'informazione che contribuiscono all'esposizione alle comunicazioni commerciali relative al gioco d'azzardo, come ad esempio la stampa, la posta diretta, i mezzi audiovisivi, la pubblicità esterna e le sponsorizzazioni. La conseguenza può essere che gruppi vulnerabili come i minori siano attratti dal gioco d'azzardo. Nel contempo, le comunicazioni commerciali sui servizi di gioco d'azzardo on line possono svolgere un ruolo importante nell'orientare i consumatori verso offerte permesse e controllate, ad esempio fornendo l'identità dell'operatore e dando informazioni corrette sul gioco d'azzardo, compresi i rischi delle problematiche ad esso legate, nonché messaggi di avvertimento.

(12)

Alcune persone dedite al gioco d'azzardo possono avere problemi dovuti al loro comportamento, arrivando al punto di compromettere i rapporti personali o familiari, mentre altre possono subire danni molto gravi causati dal gioco d'azzardo patologico. Si stima che una percentuale compresa tra lo 0,1 % e lo 0,8 % della popolazione adulta generale soffra di una patologia legata al gioco d'azzardo e che un'ulteriore percentuale compresa tra lo 0,1 % e il 2,2 % presenti un coinvolgimento nel gioco d'azzardo potenzialmente problematico (7). Pertanto, sono necessarie misure preventive per garantire che i servizi di gioco d'azzardo on line siano offerti e promossi in modo socialmente responsabile, in particolare affinché il gioco d'azzardo resti una fonte di divertimento e di attività ricreativa.

(13)

I minori sono frequentemente esposti al gioco d'azzardo attraverso Internet, attraverso applicazioni per telefoni cellulari e mezzi d'informazione che riportano messaggi pubblicitari sul gioco d'azzardo e attraverso forme di pubblicità esterna. Inoltre, i minori assistono a gare sportive sponsorizzate da società legate al gioco d'azzardo o che propongono pubblicità che rimandano ad attività di gioco d'azzardo. Pertanto, la presente raccomandazione è anche intesa a impedire che i minori siano danneggiati o sfruttati dal gioco d'azzardo.

(14)

Sempre più spesso, gli operatori di gioco d'azzardo on line stabiliti nell'Unione sono intestatari di una molteplicità di licenze in diversi Stati membri che per il gioco d'azzardo hanno scelto sistemi basati sulle licenze. Potrebbero trarre vantaggio da un approccio più comune a livello di Unione. Inoltre, il moltiplicarsi dei requisiti di conformità può creare un'inutile duplicazione delle infrastrutture e dei costi per obiettivi essenzialmente simili, con il risultato di oneri amministrativi superflui per le autorità di regolamentazione.

(15)

È opportuno invitare gli Stati membri a definire norme sulle informazioni da fornire ai consumatori riguardo al gioco d'azzardo on line. Tali norme dovrebbero prevenire lo sviluppo di patologie legate al gioco d'azzardo, evitare che i minori abbiano accesso ai locali di gioco d'azzardo e distogliere i consumatori dalle offerte non permesse e quindi potenzialmente dannose.

(16)

Ove opportuno, i principi della presente raccomandazione dovrebbero valere non solo per gli operatori, ma anche per i terzi, compresi i cosiddetti "affiliati", che sono autorizzati a promuovere i servizi di gioco d'azzardo on line per conto dell'operatore.

(17)

È opportuno informare in maniera più adeguata i consumatori e i giocatori sull'esistenza di servizi di gioco d'azzardo on line che, secondo il diritto dell'Unione, non sono permessi dalla legge dello Stato membro in cui si riceve il servizio di gioco d'azzardo on line, nonché agire contro detti servizi. In questo contesto, gli Stati membri che non permettono uno specifico servizio di gioco d'azzardo on line non dovrebbero permettere le comunicazioni commerciali intese a promuovere tale servizio.

(18)

La procedura di registrazione per aprire un conto di gioco serve ad accertare l'identità della persona e a consentire di tenere traccia del comportamento del giocatore. È essenziale che la registrazione sia concepita in modo tale da impedire ai consumatori anche di eludere la procedura e di accedere a siti Internet di gioco d'azzardo non regolamentati.

(19)

Sebbene la procedura di registrazione non sia uniforme in tutti gli Stati membri, prevedendo talvolta fasi off-line o manuali nel processo di verifica, gli Stati membri dovrebbero comunque garantire che i dati di identificazione possano essere efficacemente controllati per facilitare il completamento della procedura di registrazione.

(20)

È importante che i conti di gioco diventino permanenti solo dopo la convalida dei dati identificativi forniti dai giocatori. È auspicabile che ai giocatori sia consentito, prima che il conto diventi permanente, di utilizzare conti temporanei. Data la loro natura, i conti temporanei dovrebbero avere un valore nominale fisso e i giocatori non dovrebbero avere la possibilità di ritirare i depositi o le vincite.

(21)

Al fine di tutelare i giocatori e i loro fondi e di garantire la trasparenza, dovrebbero essere previste procedure per la verifica dei conti di gioco che non sono stati attivi per un determinato periodo di tempo e per la chiusura o la sospensione di un conto di gioco. Inoltre, qualora il giocatore risultasse minore, il conto di gioco dovrebbe essere annullato.

(22)

Riguardo agli avvisi informativi, se del caso, durante la sessione di gioco dovrebbe essere visibilmente proposta al giocatore la possibilità di utilizzare un timer.

(23)

In merito all'assistenza ai giocatori, oltre a fissare limiti per i depositi, potrebbero essere previste altre misure di tutela, come la possibilità di stabilire limiti per le puntate o le perdite.

(24)

Al fine di prevenire lo sviluppo di una patologia legata al gioco d'azzardo, in caso di comportamento di gioco non abituale, un operatore dovrebbe avere la possibilità di indicare al giocatore di fare una pausa o di escluderlo. In tali circostanze, l'operatore dovrebbe comunicare i motivi al giocatore e aiutarlo a ricevere assistenza o cure.

(25)

Gli operatori sono importanti sponsor di squadre ed eventi sportivi in Europa. Per rendere i fornitori di servizi di gioco d'azzardo on line più responsabili nelle sponsorizzazioni, le prescrizioni in materia dovrebbero chiarire che le sponsorizzazioni devono essere trasparenti ed effettuate in modo responsabile. In particolare, dovrebbero essere stabilite prescrizioni più chiare per evitare che le sponsorizzazioni degli operatori di gioco d'azzardo abbiano effetti negativi sui minori.

(26)

È inoltre necessario sensibilizzare i consumatori sui rischi intrinseci dei siti Internet di gioco d'azzardo correnti, come ad esempio la frode, che eludono qualsiasi forma di controllo a livello di Unione.

(27)

È necessaria un'efficace vigilanza per garantire un'adeguata tutela degli obiettivi di interesse pubblico. Gli Stati membri dovrebbero designare autorità competenti, stabilire orientamenti chiari per gli operatori e fornire informazioni facilmente accessibili per i consumatori, i giocatori e i gruppi vulnerabili, compresi i minori.

(28)

I codici di condotta possono svolgere un ruolo importante ai fini dell'efficacia dell'applicazione, e del controllo, dei principi sulle comunicazioni commerciali enunciati nella presente raccomandazione.

(29)

La presente raccomandazione lascia impregiudicate la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8) e la direttiva 93/13/CEE del Consiglio (9).

(30)

L'applicazione dei principi stabiliti nella presente raccomandazione implica il trattamento di dati personali. Sono pertanto applicabili la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10) e la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11),

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

I.   SCOPO

1.

Si raccomanda agli Stati membri di adottare principi per i servizi di gioco d'azzardo on line e per le comunicazioni commerciali responsabili relative a tali servizi, allo scopo di garantire ai consumatori, ai giocatori ed ai minori un elevato livello di tutela, inteso a salvaguardare la salute e a ridurre al minimo gli eventuali danni economici che possono derivare da un gioco compulsivo o eccessivo.

2.

La presente raccomandazione lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri di regolamentare i servizi di gioco d'azzardo.

II.   DEFINIZIONI

3.

Ai fini della presente raccomandazione si intende per:

a)   «servizio di gioco d'azzardo on line»: un servizio che implichi una posta pecuniaria in giochi di sorte, compresi quelli con un elemento di abilità, come le lotterie, i giochi da casinò, il poker e le scommesse, che venga fornito con qualsiasi mezzo a distanza, mediante strumenti elettronici o altra tecnologia che faciliti la comunicazione e su richiesta individuale di un destinatario di servizi;

b)   «consumatore»: qualsiasi persona fisica che agisce per fini che non rientrano nel quadro della propria attività commerciale o professionale;

c)   «giocatore»: qualsiasi persona fisica che è titolare di un conto di gioco presso l'operatore e partecipa al servizio di gioco d'azzardo on line;

d)   «conto di gioco»: il conto aperto dal giocatore in cui sono registrate tutte le transazioni con l'operatore;

e)   «minore»: qualsiasi persona di età inferiore a quella minima stabilita, conformemente al diritto nazionale applicabile, per partecipare a un servizio di gioco d'azzardo on line;

f)   «operatore»: qualsiasi persona fisica o giuridica alla quale sia permesso di fornire un servizio di gioco d'azzardo on line e chiunque agisca in nome o per conto di tale persona;

g)   «comunicazione commerciale»: qualsiasi forma di comunicazione intesa a promuovere, direttamente o indirettamente, i prodotti, i servizi o l'immagine di un operatore;

h)   «sponsorizzazione»: un rapporto contrattuale tra un operatore e una parte sponsorizzata in base al quale l'operatore fornisce finanziamenti o altro sostegno per eventi, organizzazioni, squadre o singoli in campo sportivo o artistico allo scopo di creare un'associazione tra l'immagine, i marchi o i prodotti dell'operatore e l'oggetto sponsorizzato, in cambio di comunicazioni commerciali o altri vantaggi.

III.   PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE INFORMAZIONI

4.

Le seguenti informazioni dovrebbero essere ben visibili sulla pagina di destinazione (landing page) del sito Internet dell'operatore di gioco d'azzardo e accessibili da tutte le pagine di detto sito:

a)

i dati della società o altre informazioni che garantiscano che l'operatore è identificabile e può essere contattato, fra cui:

i)

la denominazione della società;

ii)

la sua sede legale;

iii)

il suo indirizzo di posta elettronica;

b)

un avviso sul quale sia indicato che il gioco d'azzardo è vietato ai minori e che riporti l'età minima al di sotto della quale il gioco d'azzardo non è ammesso;

c)

un messaggio di "gioco responsabile" che con un semplice clic del mouse fornisca:

i)

informazioni sul fatto che il gioco d'azzardo può essere deleterio se non controllato,

ii)

informazioni sulle misure di assistenza ai giocatori disponibili sul sito Internet,

iii)

test di autovalutazione per consentire ai giocatori di controllare il loro comportamento di gioco;

d)

un link che rimandi almeno ad un'organizzazione che fornisca informazioni e assistenza riguardo alle patologie legate al gioco d'azzardo.

5.

I termini e le condizioni del rapporto contrattuale tra l'operatore e il consumatore dovrebbero essere presentati in modo conciso e leggibile e avere le seguenti caratteristiche:

a)

contenere informazioni almeno sui tempi e sui limiti dei prelievi dal conto di gioco, eventuali costi per le transazioni sul conto di gioco e un link alle percentuali delle vincite applicabili per ogni gioco;

b)

essere accettati e confermati dal consumatore durante la procedura di registrazione di cui alla sezione V;

c)

essere resi disponibili con mezzi elettronici, in modo tale da consentire al consumatore di memorizzarli e ricercarli. Tutte le eventuali modifiche dovrebbero essere comunicate al consumatore.

6.

Gli Stati membri dovrebbero garantire che al consumatore siano rese disponibili le informazioni sulle norme riguardanti i giochi e le scommesse riportate sul sito Internet di gioco dell'operatore.

7.

Gli Stati membri dovrebbero garantire che il sito Internet di gioco dell'operatore riporti i dati dell'autorità di regolamentazione del gioco d'azzardo, per dimostrare che l'operatore è autorizzato.

IV.   MINORI

8.

Nessun minore dovrebbe poter giocare su un sito Internet di gioco d'azzardo o avere un conto di gioco.

9.

Gli Stati membri dovrebbero garantire che l'operatore disponga di procedure intese a impedire ai minori di accedere ai servizi di gioco d'azzardo, anche attraverso controlli per accertare l'età durante la procedura di registrazione di cui alla sezione V.

10.

Per impedire ai minori di avere accesso ai siti Internet di gioco d'azzardo, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare la presenza, sui siti Internet di gioco d'azzardo, di link a programmi di controllo parentale.

11.

Gli Stati membri dovrebbero garantire che le comunicazioni commerciali per i servizi di gioco d'azzardo on line non nuocciano ai minori o non li inducano a considerare il gioco d'azzardo un elemento naturale delle loro attività ricreative.

12.

Le comunicazioni commerciali dovrebbero riportare chiaramente un messaggio che indichi che il gioco d'azzardo è vietato ai minori e precisi l'età minima al di sotto della quale il gioco d'azzardo non è ammissibile.

13.

Gli Stati membri dovrebbero garantire che le comunicazioni commerciali non siano trasmesse, presentate o consentite nei seguenti modi:

a)

sui mezzi d'informazione, o nei programmi, rispetto ai quali è probabile i minori siano il pubblico principale;

b)

sui siti Internet tipicamente frequentati da minori;

c)

in forte prossimità dei luoghi abitualmente frequentati da minori e dove è probabile che essi siano il pubblico principale, comprese almeno le scuole.

14.

Le comunicazioni commerciali non dovrebbero avere le seguenti caratteristiche:

a)

sfruttare l'inesperienza o la mancanza di conoscenze dei minori;

b)

usare immagini di minori o di giovani o fare uso di campagne che attraggano in modo particolare i minori;

c)

attirare i minori o i giovani associando il gioco d'azzardo alle attività culturali giovanili;

d)

lasciare intendere che il gioco d'azzardo segni il passaggio dall'adolescenza all'età adulta.

V.   REGISTRAZIONE DEI GIOCATORI E CONTO DI GIOCO

15.

Gli Stati membri dovrebbero garantire che una persona possa partecipare a un servizio di gioco d'azzardo on line solo se si registra come giocatore ed è titolare di un conto di gioco presso l'operatore.

16.

Nella procedura di registrazione da eseguire per aprire un conto dovrebbero essere richieste le seguenti informazioni:

a)

nome;

b)

indirizzo;

c)

data di nascita;

d)

indirizzo di posta elettronica o numero di telefono cellulare.

17.

L'indirizzo di posta elettronica o il numero di telefono cellulare fornito dovrebbero essere confermati dal giocatore o verificati dall'operatore. Tali dati servono all'operatore e al giocatore per contattarsi e comunicare tra loro in modo efficace e diretto.

18.

I dati identificativi del giocatore dovrebbero essere verificati. Qualora una verifica elettronica diretta non sia possibile o non sia disponibile, gli Stati membri sono invitati a facilitare l'accesso a registri, banche dati o altri documenti ufficiali nazionali rispetto ai quali l'operatore dovrebbe verificare i dati identificativi.

19.

Gli Stati membri dovrebbero garantire che ogniqualvolta non si riesca ad accertare l'identità o l'età di una persona, la procedura di registrazione per l'apertura di un conto di gioco, anche se temporaneo, venga annullata.

20.

Gli Stati membri sono incoraggiati ad adottare sistemi di identificazione elettronici nella procedura di registrazione.

21.

Gli Stati membri dovrebbero garantire che:

a)

la procedura di registrazione consenta di completare l'accertamento dell'identità entro un tempo ragionevole e non sia eccessivamente onerosa per i consumatori o gli operatori;

b)

i sistemi di registrazione prevedano mezzi alternativi per accertare l'identità, in particolare quando il consumatore non è in possesso di un numero identificativo nazionale in uno Stato membro che lo richiede o in caso di indisponibilità temporanea delle banche dati.

22.

Gli Stati membri dovrebbero garantire che i giocatori dispongano di quanto segue:

a)

accesso a un conto temporaneo presso l'operatore con il quale è stato aperto il conto fino al completamento della procedura di accertamento dell'identità;

b)

un identificativo univoco e una password o un altro strumento che garantisca la sicurezza dell'accesso presso l'operatore con il quale è stato aperto il conto.

23.

Gli Stati membri dovrebbero disporre di norme intese a:

a)

garantire che i fondi dei giocatori siano protetti e possano essere pagati unicamente ai giocatori e siano tenuti separati dai fondi propri dell'operatore;

b)

evitare la collusione tra giocatori e i trasferimenti di denaro tra gli stessi, comprese norme riguardanti l'annullamento dei trasferimenti o il recupero dei fondi dai conti di gioco qualora si rilevi un caso di collusione o di frode.

VI.   ATTIVITÀ DEI GIOCATORI E ASSISTENZA

24.

Gli Stati membri dovrebbero garantire che, nella fase di registrazione sul sito Internet dell'operatore, un giocatore possa, in base a impostazioni predefinite, fissare limiti per i depositi di denaro e limiti di tempo.

25.

Gli Stati membri dovrebbero garantire che un giocatore possa sempre avere facile accesso, sul sito Internet di gioco d'azzardo dell'operatore, a quanto segue:

a)

il saldo del conto di gioco;

b)

una funzione di assistenza ai giocatori che promuova il gioco responsabile, attraverso moduli on line o un contatto personale che comprenda almeno una conversazione via chat o via telefonico;

c)

linee telefoniche di assistenza che rimandino alle organizzazioni che forniscono informazioni e assistenza di cui al punto 4, lettera d).

26.

Gli Stati membri dovrebbero garantire che sul sito Internet di un operatore un giocatore possa, in base a impostazioni predefinite, ricevere a intervalli regolari avvisi informativi sulle vincite e le perdite accumulate durante un gioco o una scommessa e sul tempo trascorso a giocare. Il giocatore dovrebbe essere invitato a confermare l'avviso informativo e avere la possibilità di sospendere il gioco o di continuare.

27.

Gli Stati membri dovrebbero garantire che sul sito Internet di gioco d'azzardo dell'operatore un giocatore non possa:

a)

effettuare depositi oltre il limite fissato per i depositi di denaro per il periodo di tempo specificato,

b)

partecipare al gioco salvo che il conto di gioco contenga i fondi necessari per pagare il gioco o la scommessa.

28.

Gli Stati membri non dovrebbero consentire all'operatore di concedere un credito al giocatore.

29.

Gli Stati membri dovrebbero garantire che sul sito Internet dell'operatore un giocatore possa:

a)

ridurre il limite di deposito, con effetto immediato;

b)

aumentare il limite di deposito. La richiesta dovrebbe avere effetto solo dopo almeno ventiquattro ore dalla richiesta del giocatore;

c)

fare una pausa e autoescludersi.

30.

Gli Stati membri dovrebbero garantire che l'operatore disponga di politiche e procedure che facilitino l'interazione con i giocatori ogniqualvolta il loro comportamento di gioco indichi un rischio di sviluppo di una patologia legata al gioco d'azzardo.

31.

Gli Stati membri dovrebbero garantire che l'operatore tenga un registro almeno dei depositi e delle vincite del giocatore per un determinato periodo di tempo. I dati registrati dovrebbero essere messi a disposizione del giocatore su richiesta.

VII.   PAUSE E AUTOESCLUSIONE

32.

Gli Stati membri dovrebbero garantire che sul sito Internet dell'operatore il giocatore possa sempre attivare una pausa o l'autoesclusione da uno specifico servizio di gioco d'azzardo on line o da tutti i tipi di servizi.

33.

Gli Stati membri dovrebbero garantire che:

a)

le pause servano a sospendere il gioco per almeno ventiquattro ore;

b)

l'autoesclusione riguardo a un operatore sia possibile per non meno di sei mesi.

34.

Gli Stati membri dovrebbero garantire la chiusura del conto di gioco in caso di autoesclusione.

35.

Gli Stati membri dovrebbero garantire che una nuova registrazione del giocatore sia possibile solo su richiesta dello stesso, per iscritto o in forma elettronica, e in ogni caso solo dopo il periodo di autoesclusione.

36.

Gli Stati membri dovrebbero disporre di norme riguardo alle richieste rivolte ad un operatore da parte di terzi interessati per escludere un giocatore da un sito Internet di gioco d'azzardo.

37.

Gli Stati membri sono invitati a stabilire un registro nazionale dei giocatori autoesclusi.

38.

Gli Stati membri dovrebbero favorire l'accesso degli operatori ai registri nazionali dei giocatori autoesclusi, se disponibili, e garantire che gli operatori li consultino regolarmente al fine di impedire ai giocatori autoesclusi di continuare a giocare.

VIII.   COMUNICAZIONI COMMERCIALI

39.

Gli Stati membri dovrebbero garantire che l'operatore per conto del quale viene effettuata una comunicazione commerciale sia chiaramente identificabile.

40.

Se del caso, gli Stati membri dovrebbero garantire che le comunicazioni commerciali sui servizi di gioco d'azzardo on line contengano messaggi concreti e trasparenti che riportino almeno i rischi per la salute derivanti dalle problematiche legate al gioco d'azzardo.

41.

Le comunicazioni commerciali non dovrebbero:

a)

contenere dichiarazioni infondate sulle possibilità di vincita o sul rendimento che i giocatori possono aspettarsi di ottenere dal gioco;

b)

lasciare intendere che le capacità possono influire sull'esito del gioco, quando ciò non risponde al vero;

c)

incitare al gioco o denigrare l'astensione dal gioco, sfruttando il momento o il luogo in cui esse vengono diffuse o la loro natura;

d)

descrivere il gioco d'azzardo come socialmente attraente o approvato da personalità famose o celebrità, lasciando intendere che il gioco d'azzardo contribuisce al successo sociale;

e)

lasciare intendere che il gioco d'azzardo possa risolvere problemi di carattere sociale, professionale o personale;

f)

lasciare intendere che il gioco d'azzardo possa essere un'alternativa a un lavoro, una soluzione ai problemi finanziari o una forma d'investimento finanziario.

42.

Gli Stati membri dovrebbero garantire che i giochi gratuiti usati nelle comunicazioni commerciali siano soggetti alle stesse regole e condizioni tecniche dei corrispondenti giochi a pagamento.

43.

Le comunicazioni commerciali non dovrebbero rivolgersi a giocatori vulnerabili, in particolare utilizzando comunicazioni commerciali non richieste indirizzate a giocatori che si sono autoesclusi dal gioco o sono stati esclusi dalla ricezione di servizi di gioco d'azzardo on line per motivi di problematiche legate al gioco d'azzardo problematico.

44.

Gli Stati membri che consentono l'invio di comunicazioni commerciali non richieste mediante posta elettronica devono garantire:

a)

che dette comunicazioni commerciali siano identificabili come tali in modo chiaro e inequivocabile;

b)

che l'operatore rispetti i registri «opt-out» ai quali possono iscriversi le persone fisiche che non desiderano ricevere tali comunicazioni commerciali.

45.

Gli Stati membri dovrebbero garantire che le comunicazioni commerciali tengano conto del rischio potenziale del servizio di gioco d'azzardo on line che esse promuovono.

IX.   SPONSORIZZAZIONI

46.

Gli Stati membri dovrebbero garantire che le sponsorizzazioni da parte degli operatori siano trasparenti e che l'operatore sia chiaramente identificabile come sponsor.

47.

Le sponsorizzazioni non dovrebbero avere un'influenza negativa sui minori. Gli Stati membri sono invitati a garantire:

a)

che non siano consentite sponsorizzazioni di eventi destinati o rivolti principalmente ai minori;

b)

che il materiale promozionale dello sponsor non sia utilizzato in attività di merchandising destinate o rivolte principalmente ai minori.

48.

Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare le parti sponsorizzate a verificare se la sponsorizzazione è autorizzata, conformemente al diritto nazionale, nello Stato membro in cui dovrebbe essere effettuata la sponsorizzazione.

X.   EDUCAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE

49.

Gli Stati membri, se opportuno con le associazioni dei consumatori e con gli operatori, sono invitati a organizzare o a promuovere regolarmente campagne di educazione e di sensibilizzazione pubblica per informare i consumatori e i gruppi vulnerabili, fra cui i minori, sul gioco d'azzardo on line.

50.

Gli Stati membri dovrebbero garantire che gli operatori e l'autorità di regolamentazione del gioco d'azzardo siano tenuti a informare i rispettivi dipendenti che si occupano di attività legate al gioco d'azzardo sui rischi associati al gioco d'azzardo on line. I dipendenti che interagiscono direttamente con i giocatori dovrebbero essere formati in modo tale da comprendere le questioni legate al gioco d'azzardo e sapere come affrontarle.

XI.   VIGILANZA

51.

Gli Stati membri sono invitati a designare, nel quadro dell'applicazione dei principi di cui alla presente raccomandazione, autorità di regolamentazione del gioco d'azzardo che garantiscano e controllino in maniera indipendente l'effettiva conformità alle misure nazionali adottate a sostegno dei principi stabiliti nella presente raccomandazione.

XII.   RELAZIONI

52.

Gli Stati membri sono invitati a notificare alla Commissione le misure adottate ai sensi della presente raccomandazione entro il 19 gennaio 2016, per consentirle di valutare l'attuazione della raccomandazione stessa.

53.

Gli Stati membri sono invitati a raccogliere dati annuali attendibili a fini statistici su quanto segue:

a)

le misure di protezione applicabili, in particolare sul numero dei conti di gioco (aperti e chiusi), sul numero dei giocatori autoesclusi, sul numero di quelli con una patologia legata al gioco d'azzardo e delle denunce dei giocatori;

b)

le comunicazioni commerciali sulle violazioni dei principi, per categoria e per tipo.

Gli Stati membri sono invitati a comunicare tali informazioni alla Commissione per la prima volta entro il 19 luglio 2016

54.

La Commissione dovrebbe valutare l'attuazione della presente raccomandazione entro il 19 gennaio 2017.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2014

Per la Commissione

Michel BARNIER

Vicepresidente


(1)  COM(2011) 128 definitivo.

(2)  COM(2012) 596 final.

(3)  P7_TA(2013)0348.

(4)  2012/2322(INI).

(5)  Cause C-186/11 e C-209/11 Stanleybet International, C-316/07 Stoss e altri e giurisprudenza ivi citata.

(6)  Causa C-347/09 Dickinger e Omer e giurisprudenza ivi citata.

(7)  Serie di documenti politici di ALICE RAP: «Gambling: two sides of the same coinrecreational activity and public health problem» (Gioco d'azzardo: due facce della stessa medaglia — attività ricreativa e problema per la salute pubblica). ALICE RAP è un progetto di ricerca finanziato nell'ambito del Settimo programma quadro per la ricerca e lo sviluppo (www.alicerap.eu).

(8)  Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22).

(9)  Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29).

(10)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

(11)  Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002 relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).


ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

19.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 214/47


Solo i testi UN/ECE originali hanno efficacia giuridica ai sensi del diritto internazionale pubblico. Lo status e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere controllati nell'ultima versione del documento UN/ECE TRANS/WP.29/343, reperibile al seguente indirizzo:

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Regolamento n. 131 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi concernenti l'omologazione dei veicoli a motore in relazione ai dispositivi avanzati di frenata d'emergenza (AEBS)

Comprendente tutto il testo valido fino a:

Supplemento 1 alla serie 01 di modifiche — Data di entrata in vigore: 13 febbraio 2014

INDICE

REGOLAMENTO

Introduzione (a titolo informativo)

1.

Campo d'applicazione e finalità

2.

Definizioni

3.

Domanda di omologazione

4.

Omologazione

5.

Specifiche

6.

Procedura di prova

7.

Modifica del tipo di veicolo ed estensione dell'omologazione

8.

Conformità della produzione

9.

Sanzioni in caso di non conformità della produzione

10.

Cessazione definitiva della produzione

11.

Nomi e indirizzi dei servizi tecnici che effettuano le prove di omologazione e delle autorità di omologazione

12.

Disposizioni transitorie

ALLEGATI

1.

Notifica

2.

Esempi di marchi di omologazione

3.

Requisiti per le prove di avvertimento e di attivazione — Valori pass/fail

4.

Requisiti speciali riguardanti gli aspetti legati alla sicurezza dei sistemi complessi di controllo elettronico del veicolo

Introduzione (a titolo informativo)

Il presente regolamento ha lo scopo di stabilire prescrizioni uniformi relative ai dispositivi avanzati di frenata d'emergenza (AEBS) montati sui veicoli delle categorie M2, M3, N2 e N3  (1) e utilizzati principalmente in condizioni di guida in autostrada.

In generale tali categorie di veicoli avranno un beneficio dall'installazione di un dispositivo avanzato di frenata d'emergenza; tuttavia in alcuni sottogruppi i benefici saranno alquanto incerti perché tali veicoli vengono utilizzati essenzialmente in condizioni diverse da quelle in autostrada (ad esempio autobus con passeggeri in piedi ossia le classi I, II e A (1)). A prescindere dai benefici, per altri sottogruppi l'installazione degli AEBS sarebbe tecnicamente difficile (ad esempio, posizione del sensore nei veicoli di categoria G e nei veicoli per uso speciale ecc.).

Inoltre, i sistemi destinati ai veicoli non muniti di sospensione pneumatica dell'asse posteriore richiedono l'integrazione di tecnologie avanzate dei sensori per tener conto della variazione dell'angolo di beccheggio del veicolo. Le parti contraenti che desiderano applicare il presente regolamento a tali veicoli dovrebbero prevedere un periodo di tempo sufficiente per eventuali adeguamenti.

Il sistema deve automaticamente rivelare il rischio di collisione frontale, avvertire il conducente e attivare il sistema di frenata del veicolo per farlo rallentare al fine di evitare o di attenuare la gravità di una collisione qualora il conducente non reagisca alla segnalazione.

Il sistema deve funzionare solo in situazioni di guida in cui la frenata permette di evitare o di attenuare la gravità di una collisione e non deve entrare in funzione in situazioni di guida normale.

In caso di avaria del sistema non deve essere messo a rischio il funzionamento sicuro del veicolo.

Il sistema deve fornire almeno un avvertimento acustico o tattile, che può anche essere una forte decelerazione, in modo che il conducente disattento sia avvertito di una situazione critica.

Nel corso di ogni azione del sistema (le fase di avvertimento e di frenatura d'emergenza) il conducente deve poter intervenire in qualsiasi momento sul sistema e prendere il controllo, ad esempio sterzando o premendo a fondo l'acceleratore («kick-down»).

Il regolamento non può includere nella procedura di omologazione tutte le condizioni di traffico e tutte le caratteristiche dell'infrastruttura. Le condizioni effettive e le caratteristiche reali di guida non devono provocare falsi allarmi o frenate inutili che possano incoraggiare il conducente a disattivare il sistema.

1.   CAMPO D'APPLICAZIONE E FINALITÀ

Il presente regolamento si applica all'omologazione dei veicoli delle categorie M2, N2, M3 e N3  (1) in relazione ad un sistema di bordo per evitare o attenuare la gravità di un tamponamento nella corsia di marcia.

2.   DEFINIZIONI

2.1.   «Dispositivo avanzato di frenata d'emergenza (AEBS)»: un dispositivo in grado di rilevare automaticamente una potenziale collisione frontale e di attivare il sistema di frenata del veicolo per farlo rallentare al fine di evitare o di attenuare la gravità di una collisione.

2.2.   «Tipo di veicolo relativamente al suo dispositivo avanzato di frenata d'emergenza»: una categoria di veicoli che non differiscono in aspetti essenziali quali:

a)

il marchio di fabbrica o commerciale;

b)

le caratteristiche del veicolo che influiscono in modo significativo sulle prestazioni del dispositivo avanzato di frenata d'emergenza;

c)

il tipo e le caratteristiche progettuali del dispositivo avanzato di frenata d'emergenza.

2.3.   «Veicolo di prova»: il veicolo sottoposto alla prova.

2.4.   «Bersaglio»: un'autovettura della categoria M1 AA berlina (1), prodotta in serie in grandi quantità o, nel caso di un bersaglio morbido, un oggetto che rappresenti un tale veicolo dal punto di vista delle sue caratteristiche di rilevazione applicabili al sistema di sensori dell'AEBS sottoposto a prova.

2.5.   «Bersaglio in movimento»: un bersaglio che si sposta a velocità costante nella stessa direzione e al centro della stessa corsia di marcia del veicolo di prova.

2.6.   «Bersaglio immobile»: un bersaglio fermo rivolto nella stessa direzione e posto al centro della stessa corsia di marcia del veicolo di prova.

2.7.   «Bersaglio morbido»: un bersaglio che, in caso di collisione, subisce danni minimi e causa danni minimi al veicolo di prova.

2.8.   «Fase di avvertimento di collisione»: la fase immediatamente precedente la fase di frenata d'emergenza, durante la quale l'AEBS avverte il conducente del rischio di collisione frontale.

2.9.   «Fase di frenata di emergenza»: la fase che ha inizio nel momento in cui l'AEBS trasmette al sistema di frenatura di servizio del veicolo una domanda di frenata corrispondente a una decelerazione di almeno 4 m/s2.

2.10.   «Spazio comune»: un campo in cui possono comparire, ma non contemporaneamente, due o più funzioni di informazione (ad esempio, simboli).

2.11.   «Autocontrollo»: una funzione integrata che rileva eventuali avarie del sistema in maniera semicontinua almeno quando il sistema è attivo.

2.12.   «Tempo di collisione (TTC)»: il valore ottenuto dividendo la distanza tra il veicolo di prova e il bersaglio per la velocità relativa del veicolo di prova e del bersaglio in un dato istante.

3.   DOMANDA DI OMOLOGAZIONE

3.1.   La domanda di omologazione di un tipo di veicolo per quanto concerne il suo dispositivo avanzato di frenata d'emergenza deve essere presentata dal costruttore del veicolo o da un suo rappresentante.

3.2.   La domanda va corredata dei documenti seguenti in triplice copia:

3.2.1.

una descrizione del tipo di veicolo in relazione alle caratteristiche di cui al punto 2.2., corredata di una documentazione che illustri le caratteristiche progettuali principali dell'AEBS e il modo in cui esso è collegato agli altri sistemi del veicolo o in cui controlla direttamente le variabili di uscita. Devono essere specificati i numeri e/o i simboli che identificano il tipo di veicolo.

3.3.   Al servizio tecnico che effettua le prove di omologazione va presentato un veicolo rappresentativo del tipo di veicolo da omologare.

4.   OMOLOGAZIONE

4.1.   Se il tipo di veicolo presentato per l'omologazione ai sensi del presente regolamento rispetta le prescrizioni del punto 5., a tale veicolo viene rilasciata l'omologazione.

4.2.   Ad ogni tipo omologato è assegnato un numero di omologazione; le prime 2 cifre di tale numero (attualmente 01, per la serie 01 di modifiche) indicano la serie di modifiche comprendenti le principali modifiche tecniche più recenti apportate al regolamento alla data del rilascio dell'omologazione. La stessa parte contraente non può assegnare il medesimo numero allo stesso tipo di veicolo dotato di un altro tipo di AEBS o a un altro tipo di veicolo.

4.3.   Il rilascio, l'estensione, il rifiuto o la revoca dell'omologazione ai sensi del presente regolamento vanno notificati alle parti dell'accordo che applicano il presente regolamento mediante una scheda conforme al modello di cui all'allegato 1 del presente regolamento, corredata della documentazione fornita dal richiedente in un formato non superiore ad A4 (210 x 297 mm), o piegata in quel formato, e in scala adeguata, oppure in formato elettronico.

4.4.   Su tutti i veicoli conformi al tipo di veicolo omologato ai sensi del presente regolamento va apposto, in maniera visibile e in posizione facilmente accessibile indicata sulla scheda di omologazione, un marchio di omologazione internazionale, conforme al modello di cui all'allegato 2, così composto:

4.4.1.

un cerchio all'interno del quale è iscritta la lettera «E», seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l'omologazione (2);

4.4.2.

il numero del presente regolamento, seguito dalla lettera «R», da un trattino e dal numero di omologazione, a destra del cerchio di cui al punto 4.4.1.

4.5.   Se il veicolo è conforme a un tipo di veicolo omologato in applicazione di un altro o di diversi altri regolamenti allegati all'accordo nello stesso paese che ha concesso l'omologazione ai sensi del presente regolamento, il simbolo di cui al precedente punto 4.4.1. non deve essere ripetuto; in tal caso, i numeri del regolamento e di omologazione e gli altri simboli supplementari vanno posti in colonne verticali a destra del simbolo prescritto al punto 4.4.1.

4.6.   Il marchio di omologazione deve essere chiaramente leggibile e indelebile.

4.7.   Il marchio di omologazione deve essere posizionato sulla targhetta dati del veicolo o in prossimità della stessa.

5.   SPECIFICHE

5.1.   Disposizioni generali

5.1.1.   I veicoli dotati di AEBS conformi alla definizione di cui al punto 2.1 devono soddisfare i requisiti di prestazione di cui ai punti da 5.1 a 5.6.2 del presente regolamento e devono essere muniti di una funzione di frenatura antibloccaggio conformemente ai requisiti di prestazione di cui all'allegato 13 del regolamento n. 13.

5.1.2.   L'efficienza dell'AEBS non deve essere compromessa da campi magnetici o elettrici. Questa condizione si considera soddisfatta se è accertata la conformità al regolamento n. 10, serie 03 di modifiche.

5.1.3.   La conformità agli aspetti legati alla sicurezza dei sistemi complessi di controllo elettronico è comprovata dal rispetto delle prescrizioni di cui all'allegato 4.

5.2.   Requisiti di prestazione

5.2.1.   Il sistema deve fornire al conducente avvertimenti idonei, secondo quanto indicato di seguito:

5.2.1.1.

un avvertimento di collisione nel caso in cui l'AEBS abbia rilevato un rischio di collisione con un veicolo di categoria M, N o O che si trova davanti sulla stessa corsia di marcia e che procede a una velocità inferiore, ha rallentato fino a fermarsi o è fermo in quanto non identificato come in movimento. L'avvertimento deve essere conforme a quanto specificato al punto 5.5.1;

5.2.1.2.

un avvertimento di avaria nel caso in cui un malfunzionamento dell'AEBS impedisca di soddisfare le prescrizioni del presente regolamento. L'avvertimento deve essere conforme a quanto specificato al punto 5.5.4.

5.2.1.2.1.

Gli autocontrolli sono effettuati dall'AEBS a brevi intervalli di tempo; pertanto, in caso di avaria rilevabile elettricamente il segnale di avvertimento deve comparire con ritardo trascurabile.

5.2.1.3.

Se il veicolo è dotato di un dispositivo manuale per disattivare l'AEBS, quando il dispositivo è disattivato deve comparire un segnale di avvertimento, conformemente a quanto specificato al punto 5.4.2.

5.2.2.   Gli avvertimenti di cui al punto 5.2.1.1 sono seguiti, conformemente alle disposizioni dei punti da 5.3.1 a 5.3.3, da una fase di frenata di emergenza finalizzata a ridurre in modo significativo la velocità del veicolo di prova. Le prove corrispondenti devono essere conformi ai punti 6.4 e 6.5 del presente regolamento.

5.2.3.   Il sistema deve essere attivo almeno alle velocità comprese tra 15 km/h e la velocità massima di progetto del veicolo e in ogni condizione di carico, a meno che sia stato disattivato manualmente come previsto al punto 5.4.

5.2.4.   Il sistema deve essere concepito in modo da ridurre al minimo la generazione di segnali di avvertimento di collisione e da evitare frenate autonome in situazioni in cui il conducente non riconosce l'imminenza di una collisione frontale. Tali caratteristiche sono dimostrate conformemente al punto 6.8. del presente regolamento.

5.3.   Interruzione da parte del conducente

5.3.1.   L'AEBS può permettere al conducente di interrompere la fase di avvertimento di collisione. Tuttavia, quando il sistema di frenatura di un veicolo è utilizzato per dare un segnale tattile, il sistema deve dar modo al conducente di interrompere la frenata di avvertimento.

5.3.2.   L'AEBS deve permettere al conducente di interrompere la fase di frenata di emergenza.

5.3.3.   In entrambi i casi di cui sopra l'interruzione può essere operata per mezzo di azioni positive («kick-down», azionamento del comando degli indicatori di direzione) indicanti che il conducente è a conoscenza della situazione di emergenza. Il costruttore del veicolo deve fornire al servizio tecnico un elenco di tali azioni positive all'atto dell'omologazione, che viene allegato al verbale di prova.

5.4.   Se il veicolo è munito di un comando per disattivare l'AEBS, si applicano, a seconda dei casi, le seguenti condizioni:

5.4.1.

l'AEBS si riattiva automaticamente all'inizio di ogni nuovo ciclo di accensione;

5.4.2.

un segnale ottico di avvertimento continuo avvisa il conducente che l'AEBS è stato disattivato. A questo scopo può essere utilizzato il segnale di avvertimento giallo di cui al punto 5.5.4.

5.5.   Segnale di avvertimento

5.5.1.   L'avvertimento di collisione di cui al punto 5.2.1.1. va fornito in almeno due modi, a scelta tra segnali acustici, ottici o tattili.

La comparsa dei segnali di avvertimento deve permettere al conducente di reagire al rischio di collisione e di gestire la situazione; il conducente non deve però essere disturbato da avvertimenti prematuri o troppo frequenti. Le prove corrispondenti devono essere conformi ai punti 6.4.2 e 6.5.2 del presente regolamento.

5.5.2.   Una descrizione del segnale di avvertimento e della sequenza in cui i segnali di avvertimento di collisione si presentano al conducente vanno comunicati dal costruttore del veicolo all'atto dell'omologazione e indicati nel verbale di prova.

5.5.3.   Se per l'avvertimento di collisione è utilizzato un dispositivo ottico, il segnale ottico può essere il lampeggiamento del segnale di avvertimento di avaria di cui al punto 5.5.4.

5.5.4.   Per l'avvertimento di avaria di cui al punto 5.2.1.2 il segnale deve essere ottico, costante e di colore giallo.

5.5.5.   Tutti i segnali ottici di avvertimento dell'AEBS si devono attivare quando il commutatore di accensione è in posizione «on» o si trova in una posizione intermedia tra «on» e «start» indicata dal costruttore come posizione di controllo [inizializzazione del sistema (contatto)]. Tale prescrizione non si applica ai segnali di avvertimento visualizzati in uno spazio comune.

5.5.6.   I segnali ottici di avvertimento devono essere visibili anche in pieno giorno; dal posto di guida il conducente deve poterne controllare agevolmente il buono stato di funzionamento.

5.5.7.   Quando un segnale ottico di avvertimento è utilizzato per indicare al conducente che l'AEBS è temporaneamente fuori servizio, ad esempio a causa di cattive condizioni meteorologiche, il segnale deve essere costante e di colore giallo. A questo scopo può essere utilizzato il segnale di avvertimento di avaria di cui al punto 5.5.4.

5.6.   Disposizioni per l'ispezione tecnica periodica

5.6.1.   In un'ispezione tecnica periodica deve essere possibile verificare il funzionamento corretto dell'AEBS osservando visualmente lo stato del segnale di avvertimento di avaria dopo il contatto e il controllo della lampadina.

Nel caso in cui il segnale di avvertimento di avaria compaia in uno spazio comune, va verificato che quest'ultimo sia funzionante prima di controllare lo stato di tale segnale.

5.6.2.   All'atto dell'omologazione devono essere indicati, a titolo riservato, i mezzi scelti dal costruttore per evitare che il funzionamento del segnale di avvertimento di avaria possa essere facilmente modificato in modo non autorizzato

In alternativa, questo requisito di protezione si considera soddisfatto quando esiste un altro modo per verificare il corretto funzionamento dell'AEBS.

6.   PROCEDURA DI PROVA

6.1.   Condizioni di prova

6.1.1.   La prova deve essere effettuata su una superficie piatta e asciutta di cemento o asfalto che garantisca una buona aderenza.

6.1.2.   La temperatura ambiente deve essere compresa tra 0 °C e 45 °C.

6.1.3.   Il raggio di visibilità orizzontale deve consentire l'osservazione del bersaglio per tutta la durata della prova.

6.1.4.   Le prove devono essere effettuate in condizioni di vento tali da non influenzare i risultati.

6.2.   Condizioni del veicolo

6.2.1.   Carico di prova

Il veicolo è sottoposto a prova in condizioni di carico definite di comune accordo dal costruttore e dal servizio tecnico. Una volta iniziata la prova non possono essere effettuate modifiche.

6.3.   Bersagli di prova

6.3.1.   Il bersaglio utilizzato per le prove è un'autovettura della categoria M1 AA berlina, prodotta in serie in grandi quantità o, nel caso di un «bersaglio morbido», un oggetto che rappresenti un tale veicolo dal punto di vista delle sue caratteristiche di rilevazione applicabili al sistema di sensori dell'AEBS sottoposto a prova (3).

6.3.2.   I dettagli che consentono di identificare specificamente e di riprodurre gli obiettivi devono essere registrati nella documentazione di omologazione del tipo di veicolo.

6.4.   Prova di avvertimento e di attivazione con un bersaglio immobile

6.4.1.   Il veicolo di prova si deve dirigere verso il bersaglio immobile in linea retta per almeno due secondi prima della parte funzionale della prova; lo scostamento del veicolo di prova rispetto all'asse del bersaglio non deve essere superiore a 0,5 m.

La parte funzionale della prova ha inizio quando il veicolo di prova procede a una velocità di 80 ± 2 km/h e si trova a una distanza di almeno 120 m dal bersaglio.

Tra l'inizio della parte funzionale e il punto di collisione il conducente non deve azionare in alcun modo i comandi del veicolo di prova, se non per correggerne leggermente eventuali deviazioni dalla traiettoria agendo sul comando dello sterzo.

6.4.2.   I tempi di attivazione dei modi di avvertimento di collisione di cui al punto 5.5.1 sono quelli indicati di seguito:

6.4.2.1.

Almeno un modo di avvertimento deve essere attivato entro i tempi indicati nella tabella I, colonna B, dell'allegato 3.

Nel caso dei veicoli di cui alla tabella I, riga 1, dell'allegato 3, il segnale di avvertimento deve essere tattile o acustico.

Nel caso dei veicoli di cui alla tabella I, riga 2, dell'allegato 3, il segnale di avvertimento deve essere tattile, acustico od ottico.

6.4.2.2.

Almeno due modi di avvertimento devono essere attivati entro i i tempi indicati nella tabella I, colonna C, dell'allegato 3.

6.4.2.3.

La decelerazione durante la fase di avvertimento non può superare i 15 km/h o il 30 per cento della decelerazione totale del veicolo di prova se questo valore è superiore.

6.4.3.   La fase di avvertimento di collisione va seguita dalla fase di frenata di emergenza.

6.4.4.   La decelerazione totale del veicolo di prova al momento dell'impatto con il bersaglio immobile non deve essere inferiore al valore specificato nella tabella I, colonna D, dell'allegato 3.

6.4.5.   La fase di frenata di emergenza non deve iniziare prima di un tempo di collisione uguale o inferiore a 3,0 secondi.

La conformità va verificata con una misurazione effettuata durante la prova oppure in base alla documentazione fornita dal costruttore del veicolo, come convenuto tra quest'ultimo e il servizio tecnico.

6.5.   Prova di avvertimento e di attivazione con un bersaglio in movimento

6.5.1.   Il veicolo di prova e il bersaglio in movimento procedono in linea retta, nella stessa direzione, per almeno due secondi prima della parte funzionale della prova; lo scostamento del veicolo di prova rispetto all'asse del bersaglio non deve essere superiore a 0,5 m.

La parte funzionale della prova ha inizio quando il veicolo di prova procede a una velocità di 80 ± 2 km/h, il bersaglio in movimento procede a una velocità pari al valore specificato nella tabella I, colonna H, dell'allegato 3, e la distanza che li separa è di almeno 120 m.

Tra l'inizio della parte funzionale della prova e il momento in cui il veicolo di prova raggiunge una velocità uguale a quella del bersaglio, il conducente non aziona in alcun modo i comandi del veicolo di prova, se non per correggerne leggermente eventuali deviazioni dalla traiettoria agendo sul comando dello sterzo.

6.5.2.   I tempi di attivazione dei modi di avvertimento di collisione di cui al punto 5.5.1 sono quelli indicati di seguito:

6.5.2.1.

Almeno un modo di avvertimento tattile o acustico deve essere attivato entro i tempi indicati nella tabella I, colonna E, dell'allegato 3.

6.5.2.2.

Almeno due modi di avvertimento devono essere attivati entro i i tempi indicati nella tabella I, colonna F, dell'allegato 3.

6.5.2.3.

La decelerazione durante la fase di avvertimento non può superare i 15 km/h o il 30 per cento della decelerazione totale del veicolo di prova se questo valore è superiore.

6.5.3.   La fase di frenata di emergenza ha per effetto di impedire l'impatto del veicolo di prova col bersaglio in movimento.

6.5.4.   La fase di frenata di emergenza non deve iniziare prima di un tempo di collisione uguale o inferiore a 3,0 secondi.

La conformità va verificata con una misurazione effettuata durante la prova oppure in base alla documentazione fornita dal costruttore del veicolo, come convenuto tra quest'ultimo e il servizio tecnico.

6.6.   Prova di rilevazione di avaria

6.6.1.   Si simula un'avaria elettrica, ad esempio disinserendo la fonte di alimentazione di uno dei componenti dell'AEBS o interrompendo il collegamento elettrico tra di essi. Durante la simulazione di un'avaria dell'AEBS non devono essere disinseriti né i collegamenti elettrici del segnale di avvertimento di cui al punto 5.5.4 né il comando manuale opzionale di disattivazione dell'AEBS di cui al punto 5.4.

6.6.2.   Il segnale di avvertimento di avaria di cui al punto 5.5.4 deve attivarsi, e restare attivato, al più tardi 10 secondi dopo che il veicolo ha superato la velocità di 15 km/h e si deve riattivare immediatamente dopo un successivo ciclo di spegnimento/accensione a veicolo fermo, fintanto che sussiste l'avaria simulata.

6.7.   Prova di disattivazione

6.7.1.   Se il veicolo è dotato di un dispositivo di disattivazione dell'AEBS, si porta il commutatore di accensione in posizione «on» e si disattiva l'AEBS. Il segnale di avvertimento di cui al punto 5.4.2 deve essere attivato. Si porta il commutatore di accensione in posizione «off». Si riporta il commutatore di accensione in posizione «on» e si verifica che il segnale di avvertimento (in precedenza attivato) non sia riattivato (questo indica che l'AEBS è stato rimesso in funzione, come specificato al punto 5.4.1). Se il sistema di accensione è azionato mediante una chiave, l'operazione di cui sopra va effettuata senza estrarre la chiave.

6.8.   Prova di falso allarme

6.8.1.   Due veicoli fermi, di categoria M1 AA berlina, vanno posizionati:

a)

nello stesso senso di marcia del veicolo di prova;

b)

a una distanza di 4,5 m l'uno dall'altro (4);

c)

con le parti posteriori allineate tra loro.

6.8.2.   Il veicolo di prova deve avanzare per almeno 60 m a una velocità costante di 50 ± 2 km/h in modo da passare in mezzo ai due veicoli fermi.

Durante la prova non devono essere azionati in alcun modo i comandi del veicolo di prova, se non per correggerne leggermente eventuali deviazioni dalla traiettoria agendo sul comando dello sterzo.

6.8.3.   L'AEBS non deve emettere un avvertimento di collisione e non deve dare inizio alla fase di frenata di emergenza.

7.   MODIFICA DEL TIPO DI VEICOLO ED ESTENSIONE DELL'OMOLOGAZIONE

7.1.   Ogni modifica del tipo di veicolo di cui al punto 2.2 deve essere notificata all'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione. Detta autorità può:

7.1.1.   ritenere che le modifiche apportate non abbiano effetti negativi sulle condizioni di rilascio dell'omologazione e accordare l'estensione di quest'ultima;

7.1.2.   ritenere che le modifiche apportate alterino le condizioni di rilascio dell'omologazione e chiedere ulteriori prove o controlli prima di accordare l'estensione di quest'ultima.

7.2.   La conferma o il rifiuto dell'omologazione va notificata, insieme all'elenco delle modifiche, alle parti contraenti che applicano il presente regolamento con la procedura di cui al punto 4.3.

7.3.   L'autorità di omologazione informa le altre parti contraenti dell'estensione mediante la scheda di notifica di cui all'allegato 1 del presente regolamento e assegna a ogni estensione un numero di serie, noto come numero dell'estensione.

8.   CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

8.1.   Le procedure per garantire la conformità della produzione devono essere conformi a quelle definite all'appendice 2 dell'accordo (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2) e alle seguenti prescrizioni:

8.2.   un veicolo omologato ai sensi del presente regolamento deve essere fabbricato in modo conforme al tipo omologato, rispettando cioè le prescrizioni di cui al punto 5;

8.3.   l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione può verificare in qualsiasi momento i metodi di controllo della conformità applicabili ad ogni unità di produzione. La frequenza normale di tali ispezioni è di una ogni due anni.

9.   SANZIONI IN CASO DI NON-CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

9.1.   L'omologazione di un tipo di veicolo rilasciata ai sensi del presente regolamento può essere revocata se cessano di essere soddisfatte le prescrizioni di cui al punto 8.

9.2.   Se una parte contraente revoca un'omologazione da essa in precedenza rilasciata, ne informa immediatamente le altre parti contraenti che applicano il presente regolamento mediante una scheda di notifica conforme al modello di cui all'allegato 1 del presente regolamento.

10.   CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE

Se il titolare di un'omologazione cessa definitivamente la produzione di un tipo di veicolo omologato a norma del presente regolamento, ne informa l'autorità che ha rilasciato l'omologazione, che a sua volta informa le altre parti contraenti dell'accordo che applicano il presente regolamento mediante una scheda di notifica conforme al modello di cui all'allegato I del presente regolamento.

11.   NOMI E INDIRIZZI DEI SERVIZI TECNICI CHE EFFETTUANO LE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DELLE AUTORITÀ DI OMOLOGAZIONE

Le parti contraenti che applicano il presente regolamento comunicano al segretariato delle Nazioni Unite i nomi e gli indirizzi dei servizi tecnici che effettuano le prove di omologazione e delle autorità di omologazione che rilasciano l'omologazione e alle quali vanno inviate le schede che certificano il rilascio, l'estensione, il rifiuto o la revoca dell'omologazione.

12.   DISPOSIZIONI TRANSITORIE

12.1.   A decorrere dalla data ufficiale di entrata in vigore della serie 01 di modifiche, nessuna parte contraente che applica la serie 01 di modifiche del presente regolamento può rifiutare l'omologazione ai sensi della serie 01 di modifiche del presente regolamento.

12.2.   A decorrere dalla data di entrata in vigore della serie 01 di modifiche del presente regolamento, le parti contraenti che applicano il presente regolamento possono continuare a rilasciare omologazioni ed estensioni di omologazioni ai sensi della serie 00 di modifiche del presente regolamento.

Conformemente all'articolo 12 dell'accordo del 1958 la serie 00 di modifiche può essere utilizzata in alternativa alla serie 01. Le parti contraenti notificano al segretariato generale l'alternativa applicata. In assenza di notifica al segretariato generale delle Nazioni Unite da parte delle parti contraenti, si considera che le parti contraenti applichino la serie 01 di modifiche.

12.3.   A decorrere dalla data di entrata in vigore della serie 01 di modifiche nessuna parte contraente che applica il presente regolamento può rifiutare l'omologazione nazionale o regionale di un tipo di veicolo omologato ai sensi della serie 01 di modifiche del presente regolamento.

12.4.   Fino all'1 novembre 2016, nessuna parte contraente che applica il presente regolamento può rifiutare l'omologazione nazionale o regionale di un tipo di veicolo omologato ai sensi della serie 00 di modifiche del presente regolamento.

12.5.   A decorrere dall'1 novembre 2016 le parti contraenti che applicano la serie 01 di modifiche del presente regolamento non sono obbligate ad accettare, ai fini dell'omologazione nazionale o regionale, un tipo di veicolo omologato ai sensi della serie 00 di modifiche del presente regolamento.


(1)  Secondo la definizione contenuta nella risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.3, paragrafo 2.

(2)  I numeri distintivi delle parti contraenti dell'accordo del 1958 si trovano nell'allegato 3 della Risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.3 — www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html

(3)  Le caratteristiche di identificazione del bersaglio morbido devono essere stabilite di comune accordo dal servizio tecnico e dal costruttore del veicolo come equivalenti a un'autovettura della categoria M1 AA berlina.

(4)  Il punto di riferimento di ciascuno dei veicoli fermi per la misurazione della distanza tra loro è determinato in base alla norma ISO 612-1978.


ALLEGATO 1

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ALLEGATO 2

ESEMPI DI MARCHI DI OMOLOGAZIONE

(cfr. punti da 4.4 a 4.4.2 del presente regolamento)

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a = 8 mm min

L'apposizione di questo marchio di omologazione su un veicolo indica che il tipo di veicolo interessato è stato omologato in Belgio (E6) riguardo ai dispositivi avanzati di frenata d'emergenza (AEBS) ai sensi del regolamento n. 131. Le prime 2 cifre del numero di omologazione indicano che quest'ultima è stata rilasciata in conformità delle prescrizioni della serie 01 di modifiche del regolamento n. 131.


ALLEGATO 3

REQUISITI PER LE PROVE DI AVVERTIMENTO E DI ATTIVAZIONE — VALORI PASS/FAIL

A

B

C

D

E

F

G

H

Riga

 

Bersaglio immobile

Bersaglio in movimento

 

Attivazione dei modi di avvertimento

Decelerazione

(cfr. punto 6.4.4)

Attivazione dei modi di avvertimento

Decelerazione

(cfr. punto 6.5.3)

Velocità del bersaglio

(cfr. punto 6.5.1)

Almeno 1

(cfr. punto 6.4.2.1)

Almeno 2

(cfr. punto 6.4.2.2)

Almeno 1

(cfr. punto 6.5.2.1)

Almeno 2

(cfr. punto 6.5.2.2)

M3  (1), N2 > 8 t

e

N3

Al più tardi 1,4 s prima dell'inizio della fase di frenata di emergenza

Al più tardi 0,8 s prima dell'inizio della fase di frenata di emergenza

Non meno di 20 km/h

Al più tardi 1,4 s prima dell'inizio della fase di frenata di emergenza

Al più tardi 0,8 s prima dell'inizio della fase di frenata di emergenza

Nessun impatto

12 ± 2 km/h

1

N2 ≤ 8 t  (2), (4)

e

M2  (2), (4)

Al più tardi 0,8 s prima dell'inizio della fase di frenata di emergenza

Prima dell'inizio della fase di frenata di emergenza (3)

Non meno di 10 km/h

Al più tardi 0,8 s prima dell'inizio della fase di frenata di emergenza

Prima dell'inizio della fase di frenata di emergenza (3)

Nessun impatto

67 ± 2 km/h (5)

2


(1)  Ai veicoli della categoria M3 con sistema di frenatura idraulica si applicano i requisiti della riga 2.

(2)  Ai veicoli con sistema di frenatura pneumatica si applicano i requisiti della riga 1.

(3)  I valori devono essere indicati dal costruttore del veicolo al momento dell'omologazione (allegato 1, punto 15).

(4)  I costruttori dei veicoli oggetto della riga 2 possono scegliere di ottenere l'omologazione secondo i valori specificati nella riga 1; in questo caso la conformità deve essere dimostrata con tutti i valori indicati nella riga 1.

(5)  I valori della velocità del bersaglio di cui alla casella H2 saranno rivisti entro il 1o novembre 2021.


ALLEGATO 4

REQUISITI SPECIALI RIGUARDANTI GLI ASPETTI LEGATI ALLA SICUREZZA DEI SISTEMI COMPLESSI DI CONTROLLO ELETTRONICO DEL VEICOLO

1.   DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente allegato definisce le prescrizioni speciali relative alla documentazione, alla strategia di gestione delle avarie e alle verifiche concernenti gli aspetti legati alla sicurezza dei sistemi complessi di controllo elettronico dei veicoli (definizione riportata al punto 2.3. a seguire) ai fini del presente regolamento.

Il presente allegato può altresì essere richiamato da punti particolari del presente regolamento per funzioni legate alla sicurezza gestite attraverso uno o più sistemi elettronici.

Il presente allegato non specifica criteri di efficienza del «sistema», ma descrive la metodologia utilizzata nel processo di progettazione e le informazioni che devono essere portate a conoscenza del servizio tecnico per l'omologazione.

Tali informazioni devono dimostrare che il «sistema» rispetta, in condizioni normali e di avaria, tutte le prescrizioni del caso in materia di efficienza specificate in altri punti del presente regolamento.

2.   DEFINIZIONI

Ai fini del presente allegato s'intende per:

2.1.

«principio di sicurezza» una descrizione delle misure incorporate nel sistema, ad esempio nelle unità elettroniche, per assicurare l'integrità del sistema e quindi un funzionamento sicuro anche in caso di guasto elettrico.

La possibilità di ripiegare su un funzionamento parziale o su un sistema di riserva per le funzioni vitali del veicolo può far parte del principio di sicurezza;

2.2.

«sistema elettronico di controllo» un insieme di unità progettate per cooperare al fine di assicurare una data funzione di controllo del veicolo mediante elaborazione elettronica dei dati.

Tali sistemi, spesso controllati via software, sono costruiti con componenti funzionali discreti quali sensori, unità elettroniche di controllo e attuatori e collegati tramite collegamenti di trasmissione. Possono comprendere elementi meccanici, elettropneumatici o elettroidraulici.

Il «sistema» a cui si fa riferimento nel testo è quello per il quale viene chiesta l'omologazione;

2.3.

«sistemi complessi di controllo elettronico del veicolo» i sistemi elettronici soggetti a una gerarchia di controllo in cui una funzione controllata può essere esclusa da un sistema/funzione di controllo elettronico di livello superiore.

Una funzione esclusa diventa parte del sistema complesso;

2.4.

«controllo di livello superiore» i sistemi/le funzioni che utilizzano soluzioni di elaborazione/rilevamento aggiuntive per modificare il comportamento del veicolo ordinando variazioni delle funzioni normali del sistema di controllo del veicolo.

Questo permette ai sistemi complessi di modificare automaticamente i propri obiettivi in base a un ordine di priorità che dipende dalle condizioni rilevate;

2.5.

«unità» le suddivisioni più piccole dei componenti del sistema prese in considerazione nel presente allegato; tali combinazioni di componenti sono considerate entità singole ai fini dell'identificazione, dell'analisi o della sostituzione;

2.6.

«collegamenti di trasmissione» mezzi utilizzati per collegare tra loro unità distribuite ai fini della trasmissione di segnali e dati operativi o dell'alimentazione di energia.

Questi dispositivi di norma sono elettrici, ma possono essere in parte meccanici, pneumatici, idraulici oppure ottici;

2.7.

«campo di controllo» una variabile di uscita che definisce il campo in cui è probabile che il sistema eserciti il proprio controllo;

2.8.

«limiti di funzionamento» i limiti fisici esterni all'interno dei quali il sistema è in grado di mantenere il controllo.

3.   DOCUMENTAZIONE

3.1.   Prescrizioni

Il costruttore deve fornire un fascicolo di documentazione che illustri le caratteristiche progettuali principali del «sistema» e il modo in cui esso è collegato agli altri sistemi del veicolo o con cui controlla direttamente le variabili di uscita.

La documentazione deve spiegare la funzione o le funzioni del «sistema» e il principio di sicurezza definito dal costruttore.

La documentazione deve essere sintetica, ma deve contenere dati oggettivi che dimostrino che nella progettazione e nello sviluppo si sono applicate le conoscenze tecniche specializzate esistenti in tutti gli ambiti interessati.

Per i controlli tecnici periodici la documentazione deve descrivere le modalità di controllo dello stato operativo corrente del «sistema».

3.1.1.   La documentazione deve essere presentata in due parti:

a)

il fascicolo ufficiale per l'omologazione, contenente il materiale elencato al punto 3 del presente allegato (ad eccezione di quello indicato al punto 3.4.4), che deve essere presentato al servizio tecnico all'atto della presentazione della domanda di omologazione. Esso servirà da riferimento di base per il processo di verifica di cui al punto 4 del presente allegato;

b)

materiale supplementare e dati di analisi di cui al punto 3.4.4 che devono essere conservati dal costruttore e messi a disposizione per i controlli del caso all'atto dell'omologazione.

3.2.   Descrizione delle funzioni del «sistema»

Deve essere fornita una descrizione che spieghi in modo semplice tutte le funzioni di controllo del «sistema» e i metodi utilizzati per realizzare gli obiettivi; la descrizione deve indicare anche i meccanismi con i quali vengono esercitate le funzioni di controllo.

3.2.1.   Deve essere fornito l'elenco di tutte le variabili di entrata e di tutte le variabili rilevate, con l'indicazione del relativo intervallo di funzionamento.

3.2.2.   Deve essere fornito l'elenco di tutte le variabili di uscita controllate dal «sistema», indicando per ogni variabile se il controllo si attua direttamente o attraverso un altro sistema del veicolo. Per ogni variabile deve essere definito l'intervallo di controllo (punto 2.7).

3.2.3.   Devono essere indicati i limiti di funzionamento (cfr. punto 2.8 del presente allegato) che hanno rilevanza ai fini dell'efficienza del sistema.

3.3.   Configurazione e schemi del sistema

3.3.1.   Inventario dei componenti

Deve essere fornito un elenco di tutte le unità del «sistema», con l'indicazione degli altri sistemi del veicolo necessari per realizzare la funzione di controllo in questione.

Deve essere presentato uno schema che mostri la combinazione delle varie unità e spieghi chiaramente la distribuzione dei componenti e le interconnessioni tra di essi.

3.3.2.   Funzioni delle unità

Deve essere indicata la funzione di ciascuna unità del «sistema» e devono essere illustrati i segnali che la collegano ad altre unità o a ad altri sistemi del veicolo. Queste informazioni possono essere presentate per mezzo di un diagramma a blocchi o di uno schema di altro tipo con l'indicazione dei vari elementi, oppure per mezzo di una descrizione accompagnata da un tale diagramma.

3.3.3.   Interconnessioni

Le interconnessioni all'interno del «sistema» devono essere indicate per mezzo di uno schema elettrico per i collegamenti di trasmissione elettrici, di uno schema di cablaggio ottico per i collegamenti ottici, di uno schema delle tubazioni per i collegamenti di trasmissione pneumatici o idraulici e di una rappresentazione schematica semplificata per i collegamenti meccanici.

3.3.4.   Flusso e priorità dei segnali

Deve esserci una corrispondenza chiara tra i collegamenti di trasmissione e i segnali veicolati tra le unità.

Le priorità dei segnali su percorsi dati con multiplazione devono essere indicate ogni volta che l'ordine di priorità può influire sulle prestazioni o sulla sicurezza in relazione al presente regolamento.

3.3.5.   Identificazione delle unità

Ciascuna unità deve poter essere identificata in modo chiaro e univoco (ad esempio con una marcatura per l'hardware e una marcatura o un segnale software di uscita per il contenuto software) in modo da associare l'hardware alla relativa documentazione.

Quando in un'unica unità o in un unico computer sono combinate più funzioni che però, per maggior chiarezza e facilità di spiegazione, sono indicate in blocchi diversi, si deve utilizzare un'unica marcatura di identificazione dell'hardware.

Il costruttore, utilizzando queste marcature di identificazione, afferma che gli elementi forniti sono conformi al documento corrispondente.

3.3.5.1.   La marcatura di identificazione definisce la versione dell'hardware e del software; se la versione cambia e di conseguenza si modifica la funzione dell'unità in relazione al presente regolamento, anche la marcatura di identificazione deve essere modificata.

3.4.   Principio di sicurezza del costruttore

3.4.1.   Il costruttore deve fornire una dichiarazione da cui risulti che la strategia scelta per realizzare gli obiettivi del «sistema» non compromette, in assenza di avarie, la sicurezza di funzionamento dei sistemi soggetti alle prescrizioni del presente regolamento.

3.4.2.   Per il software utilizzato nel «sistema», il costruttore deve spiegare l'architettura di massima e definire i metodi e gli strumenti di progettazione utilizzati. Se necessario, il costruttore deve essere pronto a indicare, fornendo dati oggettivi, in che modo è stata determinata la realizzazione della logica del sistema durante la progettazione e lo sviluppo.

3.4.3.   Il costruttore deve fornire alle autorità tecniche una spiegazione dei criteri progettuali applicati nel «sistema» per garantire la sicurezza di funzionamento in caso di avaria. I criteri progettuali applicabili in caso di avaria del «sistema» sono ad esempio:

a)

ripiego su un funzionamento basato su un sistema parziale;

b)

passaggio a un sistema di riserva separato;

c)

eliminazione della funzione di livello superiore.

In caso di avaria, il conducente deve essere avvertito ad esempio mediante la visualizzazione di un segnale o di un messaggio. Quando il sistema non è disattivato dal conducente, ad esempio ponendo il dispositivo di accensione in posizione «off» o disattivando quella funzione particolare se è previsto un interruttore apposito, l'avvertimento deve essere presente fintantoché persiste la condizione di avaria.

3.4.3.1.   Se il criterio scelto prevede un modo di funzionamento parziale in presenza di determinate condizioni di avaria, tali condizioni devono essere indicate e i limiti di efficacia risultanti devono essere definiti.

3.4.3.2.   Se il criterio scelto prevede il passaggio a un secondo sistema (di riserva) per realizzare l'obiettivo del sistema di controllo del veicolo, i principi del meccanismo di passaggio al sistema di riserva, la logica e il livello di ridondanza e tutti gli eventuali elementi di controllo di riserva devono essere spiegati e i limiti di efficienza che ne risultano devono essere definiti.

3.4.3.3.   Se il criterio scelto prevede l'eliminazione della funzione di livello superiore, tutti i segnali di controllo di uscita corrispondenti associati a tale funzione devono essere inibiti in modo tale da limitare le perturbazioni in fase di transizione.

3.4.4.   La documentazione deve essere accompagnata da un'analisi che indichi, in termini generali, come si comporta il sistema al verificarsi delle avarie specificate che influiscono sull'efficienza o sulla sicurezza di controllo del veicolo.

Tale analisi può basarsi su un FMEA (Failure Mode and Effect Analysis), un FTA (Fault Tree Analysis) o su un processo simile adatto alle considerazioni legate alla sicurezza del sistema.

Il metodo o i metodi da utilizzare per l'analisi devono essere scelti e gestiti dal costruttore e messi a disposizione del servizio tecnico per controlli al momento dell'omologazione.

3.4.4.1.   La documentazione deve indicare in modo particolareggiato i parametri monitorati e definire, per ciascuna condizione di avaria di cui al punto 3.4.4 precedente, il segnale di avvertimento per il conducente e/o per il personale incaricato della manutenzione/dei controlli tecnici periodici.

4.   VERIFICHE E PROVE

4.1.   Il funzionamento del «sistema», definito nei documenti prescritti ai sensi del punto 3, deve essere oggetto delle prove seguenti:

4.1.1.   Verifica del funzionamento del «sistema»

Per stabilire i livelli di funzionamento normali, la verifica dell'efficienza del sistema in assenza di avarie deve essere effettuata in base alle specifiche di riferimento essenziali indicate dal costruttore, salvo il caso in cui sia prevista una prova specifica di efficienza nell'ambito della procedura di omologazione ai sensi di questo o di un altro regolamento.

4.1.2.   Verifica del principio di sicurezza di cui al punto 3.4.

A discrezione dell'autorità di omologazione, la reazione del «sistema» è controllata in condizioni di avaria di una qualsiasi unità inviando alle unità elettriche o agli elementi meccanici i segnali di uscita corrispondenti in modo da simulare gli effetti di avarie interne dell'unità.

I risultati della verifica devono corrispondere al riassunto documentato dell'analisi delle avarie, a un livello di effetto generale che permetta di confermare l'adeguatezza del principio di sicurezza e della relativa attuazione.