ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 205

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

57° anno
12 luglio 2014


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Informazione riguardante l'entrata in vigore della proroga dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo degli Stati Uniti d'America

1

 

 

2014/451/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo di partecipazione tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera relativo alla partecipazione della Confederazione svizzera alla missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia)

2

 

 

Accordo di partecipazione tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera relativo alla partecipazione della Confederazione svizzera alla missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia)

3

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 753/2014 del Consiglio, dell'11 luglio 2014, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

7

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 754/2014 della Commissione, dell'11 luglio 2014, relativo al diniego di autorizzazione del Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30068) e del Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30044) come additivi per mangimi ( 1 )

10

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 755/2014 della Commissione, dell'11 luglio 2014, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

12

 

*

Regolamento n. 756/2014 della Banca centrale europea, dell'8 luglio 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 1072/2013 (BCE/2013/34) relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2014/30)

14

 

 

DECISIONI

 

 

2014/452/UE

 

*

Decisione del Consiglio, dell'8 luglio 2014, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

15

 

 

2014/453/UE

 

*

Decisione del Consiglio, dell'8 luglio 2014, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

18

 

 

2014/454/UE

 

*

Decisione del Consiglio, dell'8 luglio 2014, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE

20

 

*

Decisione 2014/455/PESC del Consiglio, dell'11 luglio 2014, che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

22

 

 

2014/456/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 4 febbraio 2014, relativa all'aiuto di Stato SA.21817 (C 3/07) (ex NN 66/06) al quale la Spagna ha dato esecuzione concernente le tariffe dell'energia elettrica in Spagna: consumatori [notificata con il numero C(2013) 7741]  ( 1 )

25

 

 

2014/457/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 4 febbraio 2014, relativa all'aiuto di Stato SA.36559 (C 3/07) (ex NN 66/06) al quale la Spagna ha dato esecuzione concernente le tariffe dell'energia elettrica in Spagna: distributori [notificata con il numero C(2013) 7743]  ( 1 )

45

 

 

2014/458/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 9 luglio 2014, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) [notificata con il numero C(2014) 4479]

62

 

 

2014/459/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 10 luglio 2014, relativa all'immissione sul mercato, per usi essenziali, di biocidi contenenti rame [notificata con il documento C(2014) 4611]

76

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

12.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 205/1


Informazione riguardante l'entrata in vigore della proroga dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo degli Stati Uniti d'America

La proroga dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo degli Stati Uniti d'America, firmato il 5 dicembre 1997 (1) e rinnovato nel 2004 (2), nel 2009 (3) e nel 2014 (4), è entrata in vigore, conformemente all'articolo 12, lettera a), il 13 giugno 2014. Il rinnovo dell'accordo per un ulteriore periodo di cinque anni, conformemente all'articolo 12, lettera b), ha effetto a decorrere dal 14 ottobre 2013.


(1)  GU L 284 del 22.10.1998, pag. 37.

(2)  GU L 335 dell'11.11.2004, pag. 5.

(3)  GU L 90 del 2.4.2009, pag. 20.

(4)  GU L 128 del 30.4.2014, pag. 43.


12.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 205/2


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 26 maggio 2014

relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo di partecipazione tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera relativo alla partecipazione della Confederazione svizzera alla missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia)

(2014/451/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafi 5 e 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 10, paragrafo 4 della decisione 2013/233/PESC del Consiglio, del 22 maggio 2013, sulla missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia) (1) stabilisce che le modalità particolareggiate concernenti la partecipazione degli Stati terzi all'EUBAM Libia sono oggetto di accordi conclusi a norma dell'articolo 37 del trattato sull'Unione europea e, se necessario, di disposizioni tecniche supplementari.

(2)

A seguito dell'adozione da parte del Consiglio, in data 17 marzo 2014, di una decisione che autorizza l'avvio di negoziati, l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha negoziato un accordo di partecipazione tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera relativo alla partecipazione della Confederazione svizzera alla missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM LIBIA) («accordo di partecipazione»).

(3)

È opportuno approvare l'accordo di partecipazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato a nome dell'Unione l'accordo di partecipazione tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera relativo alla partecipazione della Confederazione svizzera alla missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia).

Il testo dell'accordo di partecipazione è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo di partecipazione allo scopo di impegnare l'Unione.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica prevista all'articolo 9, paragrafo 1, dell'accordo di partecipazione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 2014

Per il Consiglio

Il presidente

Ch. VASILAKOS


(1)  GU L 138 del 24.5.2013, pag. 15.


12.7.2014   

IT

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L 205/3


TRADUZIONE

Accordo di partecipazione

tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera relativo alla partecipazione della Confederazione svizzera alla missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia)

L'UNIONE EUROPEA («UE» o «Unione»),

da un lato, e

LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

dall'altro,

in seguito congiuntamente denominate le «parti»,

TENUTO CONTO:

della decisione del Consiglio 2013/233/PESC del 22 maggio 2013 sulla missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia) (1),

della lettera, datata 6 novembre 2013, del capo del Dipartimento federale degli affari esteri della Confederazione svizzera che offre un contributo all'EUBAM Libia,

della decisione EUBAM Libia/2/2014 (2) del comitato politico e di sicurezza, del 14 gennaio 2014, relativa all'accettazione dei contributi della Confederazione svizzera alla missione dell'Unione europea in Libia,

della decisione EUBAM Libia/1/2014 (3) del comitato politico e di sicurezza, del 14 gennaio 2014, relativa alla costituzione del comitato dei contributori per la missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia),

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Partecipazione alla missione

1.   La Confederazione svizzera si associa alla decisione del Consiglio 2013/233/PESC e a qualsiasi altra decisione con la quale il Consiglio dell'Unione europea decida di prorogare l'EUBAM Libia, conformemente alle disposizioni del presente accordo e alle modalità di attuazione eventualmente necessarie.

2.   Il contributo della Confederazione svizzera all'EUBAM Libia fa salva l'autonomia decisionale dell'Unione.

3.   La Confederazione svizzera garantisce che il personale svizzero che partecipa all'EUBAM Libia effettui la propria missione in linea con:

la decisione del Consiglio 2013/233/PESC e qualsiasi successiva modifica;

il piano della missione;

le misure di attuazione.

4.   Il personale distaccato alla missione dalla Confederazione svizzera esercita le proprie funzioni e la propria condotta ai soli interessi dell'EUBAM Libia.

5.   La Confederazione svizzera informa a tempo debito il capomissione e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza di qualsiasi modifica della propria partecipazione alla missione.

Articolo 2

Status del personale

1.   Lo status del personale messo a disposizione dell'EUBAM Libia da parte della Confederazione svizzera è disciplinato dall'accordo tra l'Unione europea e la Libia sullo status dell'EUBAM Libia in Libia.

2.   Fatto salvo l'accordo sullo status della missione di cui al paragrafo 1, la Confederazione svizzera esercita la giurisdizione sul proprio personale che partecipa all'EUBAM Libia.

3.   La Confederazione svizzera è competente a soddisfare le richieste di indennizzo connesse alla partecipazione all'EUBAM Libia in Libia, provenienti da o concernenti qualsiasi membro del suo personale. La Confederazione svizzera è competente ad avviare eventuali azioni, in particolare azioni legali o disciplinari, nei confronti di un qualsiasi membro del proprio personale conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari.

4.   Le parti convengono di rinunciare a tutte le richieste di indennizzo nei confronti l'una dell'altra, diverse da quelle aventi natura contrattuale, per i danni, la perdita o la distruzione di mezzi di loro proprietà o da esse gestiti, causati nello svolgimento delle loro funzioni nel quadro delle attività ai sensi del presente accordo, salvo in caso di negligenza grave o comportamento doloso.

5.   La Confederazione svizzera si impegna a formulare una dichiarazione riguardante la rinuncia a richieste di indennizzo nei confronti di uno Stato partecipante all'EUBAM Libia e a farlo all'atto della firma del presente accordo.

6.   L'Unione si impegna ad assicurare che gli Stati membri dell'UE formulino una dichiarazione riguardante la rinuncia a richieste di indennizzo per la partecipazione della Confederazione svizzera all'EUBAM Libia e a farlo all'atto della firma del presente accordo.

Articolo 3

Informazioni classificate

L'accordo tra la Confederazione svizzera e l'Unione europea sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate (4), fatto a Bruxelles il 28 aprile 2008, si applica nel contesto dell'EUBAM Libia.

Articolo 4

Catena di comando

1.   Tutto il personale svizzero partecipante all'EUBAM Libia resta pienamente subordinato alle proprie autorità nazionali.

2.   Le autorità nazionali trasferiscono il comando operativo del loro personale al comandante civile dell'operazione dell'Unione.

3.   Il comandante civile dell'operazione assume la responsabilità ed esercita il comando e il controllo dell'EUBAM Libia a livello strategico.

4.   Il capomissione assume la responsabilità ed esercita il comando e il controllo dell'EUBAM Libia.

5.   Il capomissione dirige l'EUBAM Libia e ne assume la gestione quotidiana.

6.   La Confederazione svizzera ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana dell'operazione, degli Stati membri dell'UE partecipanti.

7.   Il capomissione è responsabile del controllo disciplinare sul personale dell'EUBAM Libia. Se necessario, l'azione disciplinare è esercitata dalle autorità nazionali svizzere.

8.   Un punto di contatto del contingente nazionale («NPC») è nominato dalla Confederazione svizzera per rappresentarne il contingente nazionale in seno all'EUBAM Libia. L'NPC riferisce al capomissione su questioni nazionali ed è responsabile della disciplina quotidiana del contingente.

9.   La decisione di terminare la missione è adottata dall'Unione previa consultazione della Confederazione svizzera, se tale Stato contribuisce ancora all'EUBAM Libia alla data di conclusione della missione.

Articolo 5

Aspetti finanziari

1.   Fatto salvo il paragrafo 3, la Confederazione svizzera sostiene tutti i costi connessi alla sua partecipazione all'EUBAM Libia.

2.   In caso di decesso, lesioni, perdite o danni causati a persone fisiche o giuridiche dello Stato o degli Stati in cui è condotta la missione, la Confederazione svizzera, una volta accertata la sua responsabilità, paga gli indennizzi alle condizioni previste dalle disposizioni sullo status del personale, se disponibili, di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

3.   L'Unione esonera la Confederazione svizzera dal contributo finanziario ai costi comuni dell'EUBAM Libia.

Articolo 6

Disposizioni di attuazione dell'accordo

Eventuali intese tecniche e amministrative necessarie ai fini dell'attuazione del presente accordo sono concluse tra le autorità competenti dell'Unione e le autorità competenti della Confederazione svizzera.

Articolo 7

Inadempienza

Qualora una delle parti non adempia agli obblighi derivanti dal presente accordo, l'altra parte ha il diritto di denunciare il presente accordo con preavviso di un mese.

Articolo 8

Composizione delle controversie

Le controversie connesse all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo sono composte per via diplomatica tra le parti.

Articolo 9

Entrata in vigore e denuncia

1.   Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate la conclusione delle procedure interne necessarie a tal fine.

2.   Il presente accordo è applicato in via provvisoria a decorrere dalla data della firma.

3.   Il presente accordo resta in vigore per la durata del contributo della Confederazione svizzera alla missione.

4.   Ciascuna parte può denunciare il presente accordo mediante notifica scritta all'altra parte. La denuncia ha effetto tre mesi dopo la data di tale notifica.

Fatto a Bruxelles, il giorno quattro del mese di luglio dell'anno duemilaquattordici, in lingua inglese, in duplice copia.

Per l'Unione europea

Per la Confederazione svizzera


(1)  GU L 138 del 24.5.2013, pag. 15.

(2)  GU L 14 del 18.1.2014, pag. 15.

(3)  GU L 14 del 18.1.2014, pag. 13.

(4)  GU L 181 del 10.7.2008, pag. 58.


Dichiarazione degli Stati membri dell'UE

«Nell'applicare la decisione 2013/233/PESC del Consiglio, del 22 maggio 2013, sulla missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in LIBIA (EUBAM Libia), gli Stati membri dell'UE cercheranno, per quanto lo consenta il loro ordinamento giuridico interno, di rinunciare, nella misura del possibile, a richieste di indennizzo nei confronti della Confederazione svizzera per le lesioni riportate da membri del proprio personale o per il loro decesso, ovvero per i danni o la perdita di mezzi di loro proprietà usati nell'EUBAM Libia, qualora le lesioni, il decesso, i danni o la perdita:

siano stati causati da membri del personale della Confederazione svizzera nell'esecuzione dei compiti loro assegnati nel quadro dell'EUBAM Libia, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso; o

risultino dall'uso di mezzi appartenenti alla Confederazione svizzera, purché l'uso di tali mezzi sia connesso alla missione e salvo che si tratti di negligenza grave o di comportamento doloso da parte del personale della missione dell'EU proveniente dalla Confederazione svizzera nell'utilizzare detti mezzi.».


Dichiarazione della Confederazione svizzera:

«Nell'applicare la decisione 2013/233/PESC del Consiglio, del 22 maggio 2013, sulla missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in LIBIA (EUBAM Libia), la Confederazione svizzera cercherà, per quanto lo consenta il suo ordinamento giuridico interno, di rinunciare, nella misura del possibile, a richieste di indennizzo nei confronti di qualsiasi altro Stato partecipante all'EUBAM Libia per le lesioni riportate da membri del suo personale o per il loro decesso, ovvero per i danni o la perdita di mezzi di sua proprietà usati nella missione dell'UE qualora le lesioni, il decesso, i danni o la perdita:

siano stati causati da membri del personale nell'esecuzione dei compiti loro assegnati nel quadro dell'EUBAM Libia, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso; o

risultino dall'uso di mezzi appartenenti agli Stati che partecipano alla missione dell'UE, purché l'uso di tali mezzi sia connesso alla missione e salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso da parte del personale della missione dell'UE nell'utilizzare detti mezzi.».


REGOLAMENTI

12.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 205/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 753/2014 DEL CONSIGLIO

dell'11 luglio 2014

che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il 17 marzo 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 269/2014.

(2)

Vista la gravità della situazione in Ucraina, il Consiglio ritiene che altre persone debbano essere aggiunte all'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive che figura nell'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le persone di cui all'allegato del presente regolamento sono aggiunte all'elenco che figura nell'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2014

Per il Consiglio

Il presidente

S. GOZI


(1)  GU L 78 del 17.3.2014, pag. 6.


ALLEGATO

ELENCO DELLE PERSONE DI CUI ALL'ARTICOLO 1

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

1.

Aleksandr Yurevich BORODAI (Александр Юрьевич Бородай)

Data di nascita: 25.7.1972, Mosca

Cosiddetto «primo ministro della Repubblica popolare di Donetsk».

Responsabile delle attività «governative» separatiste del cosiddetto «governo della Repubblica popolare di Donetsk» (per es., l'8 luglio ha dichiarato: «Le nostre forze armate stanno conducendo un'operazione speciale contro i “fascisti” ucraini»). Firmatario del memorandum d'intesa sull'«Unione di Novorossiya».

12.7.2014

2.

Alexander KHODAKOVSKY (Александр Сергеевич Ходаковский)

 

Cosiddetto «ministro della sicurezza della Repubblica popolare di Donetsk».

Responsabile delle attività di sicurezza separatiste del cosiddetto «governo della Repubblica popolare di Donetsk».

12.7.2014

3.

Alexandr Aleksandrovich KALYUSSKY (Александр Александрович Калюсский)

 

Cosiddetto «vice primo ministro di fatto incaricato degli affari sociali della Repubblica popolare di Donetsk».

Responsabile delle attività «governative» separatiste del cosiddetto «governo della Repubblica popolare di Donetsk».

12.7.2014

4.

Alexander KHRYAKOV

 

Cosiddetto «ministro dell'informazione e delle comunicazioni di massa della Repubblica popolare di Donetsk».

Responsabile delle attività di propaganda pro-separatiste del cosiddetto «governo della Repubblica popolare di Donetsk».

12.7.2014

5.

Marat BASHIROV

 

Cosiddetto «primo ministro del Consiglio dei ministri della Repubblica popolare di Luhansk, confermato l'8 luglio».

Responsabile delle attività «governative» separatiste del cosiddetto «governo della Repubblica popolare di Luhansk».

12.7.2014

6.

Vasyl NIKITIN

 

Cosiddetto «vice primo ministro del Consiglio dei ministri della Repubblica popolare di Luhansk» (in precedenza cosiddetto «primo ministro della Repubblica popolare di Luhansk» ed ex portavoce dell'«Esercito del sud-est»).

Responsabile delle attività «governative» separatiste del cosiddetto «governo della Repubblica popolare di Luhansk».

Responsabile della dichiarazione dell'Esercito del sud-est secondo cui le elezioni presidenziali ucraine non possono tenersi nella «Repubblica popolare di Luhansk» a causa del «nuovo» status della regione.

12.7.2014

7.

Aleksey KARYAKIN (Алексей Карякин)

1979

Cosiddetto «Presidente del Consiglio supremo della Repubblica popolare di Luhansk».

Responsabile delle attività «governative» separatiste del «Consiglio supremo», responsabile della richiesta alla Federazione russa di riconoscere l'indipendenza della «Repubblica popolare di Luhansk».

Firmatario del memorandum d'intesa sull'«Unione di Novorossiya».

12.7.2014

8.

Yurij IVAKIN (Юрий Ивакин)

 

Cosiddetto «Ministro degli affari interni della Repubblica popolare di Luhansk».

Responsabile delle attività «governative» separatiste del cosiddetto «governo della Repubblica popolare di Luhansk».

12.7.2014

9.

Igor PLOTNITSKY

 

Cosiddetto «Ministro della difesa della Repubblica popolare di Luhansk».

Responsabile delle attività «governative» separatiste del cosiddetto «governo della Repubblica popolare di Luhansk».

12.7.2014

10.

Nikolay KOZITSYN

20.6.1956, regione di Donetsk

Comandante delle forze cosacche.

Responsabile del comando dei separatisti dell'Ucraina orientale che lottano contro le forze governative ucraine.

12.7.2014

11.

Oleksiy MOZGOVY (Олексій Мозговий)

 

Uno dei leader dei gruppi armati nell'Ucraina orientale.

Responsabile dell'addestramento dei separatisti alla lotta contro le forze governative ucraine.

12.7.2014


12.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 205/10


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 754/2014 DELLA COMMISSIONE

dell'11 luglio 2014

relativo al diniego di autorizzazione del Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30068) e del Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30044) come additivi per mangimi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio o il diniego di tale autorizzazione. L'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 10, paragrafi da 1 a 4, contiene disposizioni specifiche per la valutazione dei prodotti utilizzati nell'Unione come additivi per l'insilaggio alla data di applicazione di tale regolamento.

(2)

A norma dell'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1831/2003, il Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30068) e il Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30044), in precedenza Lactococcus lactis (NCIMB 30044), sono stati inseriti nel registro degli additivi per mangimi come additivi per l'insilaggio per tutte le specie animali.

(3)

A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7 dello stesso regolamento, sono state presentate domande di autorizzazione del Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30068) e del Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30044) come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali, con la richiesta di classificarli nella categoria «additivi tecnologici» e nel gruppo funzionale «additivi per l'insilaggio». Tali domande erano corredate delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4)

Nei suoi pareri del 6 marzo 2014 (2) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che il Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30068) e il Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30044) sono resistenti alla tetraciclina, un antibiotico utilizzato nella medicina umana e veterinaria.

(5)

Le informazioni disponibili non permettono di escludere il rischio che il Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30068) e il Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30044) possano trasmettere ad altri microorganismi la resistenza a tale antibiotico. Non è stato quindi stabilito che il Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30068) e il Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30044), quando vengono utilizzati come additivi per mangimi alle condizioni proposte, non abbiano effetti nocivi per la salute umana e animale o per l'ambiente.

(6)

Non sono pertanto soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È quindi opportuno negare l'autorizzazione del Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30068) e del Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30044) come additivi per mangimi.

(7)

Dato che l'ulteriore impiego del Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30068) e del Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30044) come additivi per mangimi può comportare un rischio per la salute umana e animale, è opportuno ritirare dal mercato tali additivi per mangimi quanto prima possibile. Per motivi pratici è tuttavia necessario concedere alle parti interessate un periodo di tempo in cui possono utilizzare, fino ad esaurimento delle scorte esistenti, gli insilati prodotti con tali additivi per mangimi.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Diniego di autorizzazione

L'autorizzazione del Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30068) e del Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30044) come additivi per l'alimentazione animale è negata.

Articolo 2

Misure transitorie

1.   Le scorte esistenti di Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30068) e di Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30044) e delle premiscele che li contengono sono ritirate dal mercato quanto prima possibile e comunque entro il 30 settembre 2014.

2.   Gli insilati prodotti prima del 1o agosto 2014 con il Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30068) e il Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30044) o con le premiscele che li contengono possono essere utilizzati fino a esaurimento delle scorte.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  EFSA Journal 2014; 12(3):3609 e EFSA Journal 2014; 12 (3): 3610.


12.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 205/12


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 755/2014 DELLA COMMISSIONE

dell'11 luglio 2014

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all’importazione

0702 00 00

AL

53,5

MK

97,3

TR

53,3

XS

47,9

ZZ

63,0

0707 00 05

AL

74,4

MK

27,7

TR

76,0

ZZ

59,4

0709 93 10

TR

97,2

ZZ

97,2

0805 50 10

AR

92,8

TR

148,4

UY

122,9

ZA

112,0

ZZ

119,0

0808 10 80

AR

106,9

BR

111,7

CL

103,6

NZ

132,2

ZA

120,0

ZZ

114,9

0808 30 90

AR

76,3

CL

99,3

NZ

184,8

ZA

98,2

ZZ

114,7

0809 10 00

BA

82,8

MK

85,8

TR

242,4

XS

59,5

ZZ

117,6

0809 29 00

TR

236,1

ZZ

236,1

0809 30

MK

60,6

TR

138,6

ZZ

99,6

0809 40 05

BA

70,3

ZZ

70,3


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


12.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 205/14


REGOLAMENTO N. 756/2014 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

dell'8 luglio 2014

che modifica il regolamento (UE) n. 1072/2013 (BCE/2013/34) relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie

(BCE/2014/30)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (1) e in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, e l'articolo 6, paragrafo 4,

considerando quanto segue

(1)

Il regolamento (UE) n. 1072/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/34) (2) è entrato in vigore il 27 novembre 2013 e troverà applicazione alle segnalazioni relative ai dati relativi ai tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie (IFM) dal 1o gennaio 2015.

(2)

Il regolamento (UE) n. 1072/2013 (BCE/2013/34) impone la segnalazione separata dei dati sui volumi delle nuove operazioni relative a prestiti rinegoziati e, parallelamente, il paragrafo 4 della parte 13 dell'allegato II all'Indirizzo BCE/2014/15 (3) impone altresì la fornitura di dati sui tassi di interessi applicabili ai prestiti rinegoziati.

(3)

È necessario allineare la nozione di prestiti rinegoziati di cui al regolamento (UE) n. 1072/2013 (BCE/2013/34)con l'Indirizzo BCE/2014/15, assicurando così l'appropriata registrazione delle rinegoziazioni di prestiti effettuate durante il periodo di segnalazione nel corso del quale il prestito è stato erogato nonché l'accurata segnalazione dei volumi delle nuove operazioni relative a prestiti rinegoziati nel caso di prestiti non ancora totalmente utilizzati, ad esempio prestiti utilizzati in più tranche.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo1

Modifica

Alla sezione VI della parte 2 dell'allegato I al regolamento (UE) n. 1072/2013 (BCE/2013/34), il paragrafo 22 è sostituito dal seguente:

«22.

Per la segnalazione separata dei volumi delle nuove operazioni relative a prestiti rinegoziati alle famiglie e alle società non finanziarie nelle statistiche sui tassi di interesse delle IFM, i prestiti rinegoziati comprendono tutti i nuovi prestiti, diversi da prestiti rotativi e scoperti di conto corrente e debiti da carte di credito, già erogati, ma non ancora rimborsati al momento in cui la rinegoziazione ha luogo.»

Articolo 2

Disposizione finale

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, conformemente ai Trattati.

Fatto a Francoforte sul Meno, l'8 luglio 2014

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

(2)  Regolamento (UE) n. 1072/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie (BCE(2013/34) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 51).

(3)  Indirizzo BCE/2014/15, del 4 aprile 2014, sulle statistiche monetarie e finanziarie (adottato il 4 aprile 2014 e disponibile sul sito Internet della BCE all'indirizzo www.ecb.europa.eu). Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.


DECISIONI

12.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 205/15


DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell'8 luglio 2014

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

(2014/452/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 19, paragrafo 2, l'articolo 21, paragrafo 2, e gli articoli 114, 168, 169 e 197, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo sullo Spazio economico europeo (2) («accordo SEE») è entrato in vigore il 1o gennaio 1994.

(2)

A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l'altro, il protocollo 31 dell'accordo SEE.

(3)

Il protocollo 31 dell'accordo SEE contiene disposizioni e norme sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà.

(4)

È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo SEE al fine di integrare il regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(5)

Occorre pertanto modificare opportunamente il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare dal 1o gennaio 2014.

(6)

La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione allegato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito alla proposta di modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2014

Per il Consiglio

Il presidente

P. C. PADOAN


(1)  GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

(2)  GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

(3)  Regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che stabilisce un programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza per il periodo 2014-2020 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 62).


PROGETTO DI

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. .../2014

del

che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

(1)

È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo SEE al fine di integrare il regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che istituisce un programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza per il periodo 2014-2020 (1).

(2)

Occorre pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare dal 1o gennaio 2014,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 5 del protocollo 31 è così modificato:

1.

al paragrafo 5, dopo "al programma di cui al tredicesimo trattino a decorrere dal 1o gennaio 2012" è inserito ", al programma di cui al quattordicesimo trattino a decorrere dal 1o gennaio 2014";

2.

al paragrafo 8 è aggiunto il seguente trattino:

«—

32013 R 1381: Regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che stabilisce un programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza per il periodo 2014-2020 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 62).

Il Liechtenstein partecipa soltanto alle eventuali attività finanziate dalle linee di bilancio 33 01 04 01 Spese di supporto per il programma Diritti e cittadinanza e 33 02 02 Promuovere la non discriminazione e la parità.

La Norvegia è dispensata dal partecipare e dal contribuire finanziariamente al presente programma.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (2).

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles,

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

I segretari

del Comitato misto SEE


(1)  GU L 354 del 28.12.2013, pag. 62.

(2)  [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]


12.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 205/18


DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell'8 luglio 2014

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

(2014/453/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 172 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo sullo Spazio economico europeo (2) («accordo SEE») è entrato in vigore il 1o gennaio 1994.

(2)

A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l'altro, il protocollo 31 dell'accordo SEE («protocollo 31»).

(3)

Il protocollo 31 contiene disposizioni e norme sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà.

(4)

È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo SEE al fine di integrare il regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(5)

Occorre pertanto modificare opportunamente il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare dal 1o gennaio 2014.

(6)

La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione allegato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito alla modifica proposta del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2014

Per il Consiglio

Il presidente

P. C. PADOAN


(1)  GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

(2)  GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

(3)  Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129).


PROGETTO DI

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. .../2014

del

che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo SEE», in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

(1)

È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo SEE al fine di integrare il regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (1).

(2)

Il protocollo 31 dell'accordo SEE dovrebbe quindi essere modificato per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare dal 1o gennaio 2014,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 2, paragrafo 5, del protocollo 31 dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«—

32013 R 1316: Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129).

Gli Stati EFTA parteciperanno solo nel settore delle telecomunicazioni nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa.

Il Liechtenstein è dispensato dal partecipare e dal contribuire finanziariamente a questo programma.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica prevista dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (2).

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles,

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

I segretari

del Comitato misto SEE


(1)  GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129.

(2)  [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]


12.7.2014   

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L 205/20


DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell'8 luglio 2014

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE

(2014/454/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo sullo Spazio economico europeo (2) («accordo SEE») è entrato in vigore il 1o gennaio 1994.

(2)

A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificarne, tra l'altro, l'allegato XX (Ambiente).

(3)

Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(4)

Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE.

(5)

La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe quindi basarsi sul progetto di decisione allegato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE in merito alla proposta di modifica dell'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2014

Per il Consiglio

Il presidente

P. C. PADOAN


(1)  GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

(2)  GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

(3)  Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71).


PROGETTO DI

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. .../2014

del

che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (1), rettificata dalla GU L 161 del 29.6.2010, pag. 11.

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 1k (Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XX dell'accordo SEE è aggiunto il seguente punto:

«1l.

32009 L 0128: Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71), rettificata dalla GU L 161 del 29.6.2010, pag. 11.

Ai fini del presente accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

Per quanto riguarda la Norvegia, l'espressione “26 novembre 2012” di cui all'articolo 4, paragrafo 2, è sostituita da “1o gennaio 2016”».

Articolo 2

I testi della direttiva 2009/128/CE, rettificata dalla GU L 161 del 29.6.2010, pag. 11, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il […], a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (2), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. …/… del ... (3) [che integra il regolamento (CE) n. 1107/2009].

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles,

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

I segretari

del Comitato misto SEE


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71.

(2)  [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]

(3)  GU L ...


12.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 205/22


DECISIONE 2014/455/PESC DEL CONSIGLIO

dell'11 luglio 2014

che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il 17 marzo 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/145/PESC.

(2)

Vista la gravità della situazione in Ucraina, il Consiglio ritiene che altre persone debbano essere aggiunte all'elenco delle persone, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive che figura nell'allegato della decisione 2014/145/PESC.

(3)

È opportuno, pertanto, modificare di conseguenza l'allegato della decisione 2014/145/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le persone di cui all'allegato della presente decisione sono aggiunte all'elenco che figura nell'allegato della decisione 2014/145/PESC.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2014

Per il Consiglio

Il presidente

S. GOZI


(1)  GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16.


ALLEGATO

ELENCO DELLE PERSONE DI CUI ALL'ARTICOLO 1

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

1.

Aleksandr Yurevich BORODAI (Александр Юрьевич Бородай)

Data di nascita: 25.7.1972, Mosca

Cosiddetto «primo ministro della Repubblica popolare di Donetsk».

Responsabile delle attività «governative» separatiste del cosiddetto «governo della Repubblica popolare di Donetsk» (per es., l'8 luglio ha dichiarato: «Le nostre forze armate stanno conducendo un'operazione speciale contro i “fascisti” ucraini»). Firmatario del memorandum d'intesa sull'«Unione di Novorossiya».

12.7.2014

2.

Alexander KHODAKOVSKY (Александр Сергеевич Ходаковский)

 

Cosiddetto «ministro della sicurezza della Repubblica popolare di Donetsk».

Responsabile delle attività di sicurezza separatiste del cosiddetto «governo della Repubblica popolare di Donetsk».

12.7.2014

3.

Alexandr Aleksandrovich KALYUSSKY (Александр Александрович Калюсский)

 

Cosiddetto «vice primo ministro di fatto incaricato degli affari sociali della Repubblica popolare di Donetsk».

Responsabile delle attività «governative» separatiste del cosiddetto «governo della Repubblica popolare di Donetsk».

12.7.2014

4.

Alexander KHRYAKOV

 

Cosiddetto «ministro dell'informazione e delle comunicazioni di massa della Repubblica popolare di Donetsk».

Responsabile delle attività di propaganda pro-separatiste del cosiddetto «governo della Repubblica popolare di Donetsk».

12.7.2014

5.

Marat BASHIROV

 

Cosiddetto «primo ministro del Consiglio dei ministri della Repubblica popolare di Luhansk, confermato l'8 luglio».

Responsabile delle attività «governative» separatiste del cosiddetto «governo della Repubblica popolare di Luhansk».

12.7.2014

6.

Vasyl NIKITIN

 

Cosiddetto «vice primo ministro del Consiglio dei ministri della Repubblica popolare di Luhansk» (in precedenza cosiddetto «primo ministro della Repubblica popolare di Luhansk» ed ex portavoce dell'«Esercito del sud-est»).

Responsabile delle attività «governative» separatiste del cosiddetto «governo della Repubblica popolare di Luhansk».

Responsabile della dichiarazione dell'Esercito del sud-est secondo cui le elezioni presidenziali ucraine non possono tenersi nella «Repubblica popolare di Luhansk» a causa del «nuovo» status della regione.

12.7.2014

7.

Aleksey KARYAKIN (Алексей Карякин)

1979

Cosiddetto «Presidente del Consiglio supremo della Repubblica popolare di Luhansk».

Responsabile delle attività «governative» separatiste del «Consiglio supremo», responsabile della richiesta alla Federazione russa di riconoscere l'indipendenza della «Repubblica popolare di Luhansk».

Firmatario del memorandum d'intesa sull'«Unione di Novorossiya».

12.7.2014

8.

Yurij IVAKIN (Юрий Ивакин)

 

Cosiddetto «Ministro degli affari interni della Repubblica popolare di Luhansk».

Responsabile delle attività «governative» separatiste del cosiddetto «governo della Repubblica popolare di Luhansk».

12.7.2014

9.

Igor PLOTNITSKY

 

Cosiddetto «Ministro della difesa della Repubblica popolare di Luhansk».

Responsabile delle attività «governative» separatiste del cosiddetto «governo della Repubblica popolare di Luhansk».

12.7.2014

10.

Nikolay KOZITSYN

20.6.1956, regione di Donetsk

Comandante delle forze cosacche.

Responsabile del comando dei separatisti dell'Ucraina orientale che lottano contro le forze governative ucraine.

12.7.2014

11.

Oleksiy MOZGOVY (Олексій Мозговий)

 

Uno dei leader dei gruppi armati nell'Ucraina orientale.

Responsabile dell'addestramento dei separatisti alla lotta contro le forze governative ucraine.

12.7.2014


12.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 205/25


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 2014

relativa all'aiuto di Stato SA.21817 (C 3/07) (ex NN 66/06) al quale la Spagna ha dato esecuzione

concernente le tariffe dell'energia elettrica in Spagna: consumatori

[notificata con il numero C(2013) 7741]

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/456/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni in conformità ai detti articoli (1) e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

(1)

Con lettera del 27 aprile 2006 le società Céntrica plc e Céntrica Energía S.L.U. (in appresso denominate collettivamente «Céntrica») hanno presentato una denuncia alla Commissione in relazione al sistema di tariffe elettriche regolamentate applicato in Spagna nel 2005.

(2)

Con lettera del 27 luglio 2006 la Commissione ha chiesto alle autorità spagnole di fornire informazioni relative alla misura precedentemente menzionata. La Commissione ha ricevuto dette informazioni con lettera del 22 agosto 2006.

(3)

Il 12 ottobre 2006 il caso è stato registrato come aiuto non notificato (caso NN 66/06).

(4)

Con lettera del 9 novembre 2006 la Commissione ha chiesto alle autorità spagnole ulteriori chiarimenti sulla misura. Le autorità spagnole hanno risposto con lettera del 12 dicembre 2006.

(5)

Con lettera del 24 gennaio 2007, la Commissione ha notificato alle autorità spagnole la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in relazione alla misura.

(6)

La decisione della Commissione è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2). La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare le proprie osservazioni in relazione alla misura.

(7)

Le autorità spagnole hanno presentato le proprie osservazioni con lettera del 26 febbraio 2007.

(8)

La Commissione ha ricevuto osservazioni dalle seguenti parti interessate: Giunta della Galizia (lettera del 23 marzo 2007), Céntrica (lettere del 26 marzo 2007 e 3 luglio 2007), ACIE — Asociación de Comercializadores Independientes de Energía (lettera del 26 marzo 2007), governo delle Asturie (lettera del 27 marzo 2007), AEGE — Asociación de empresas con gran consumo de energía (lettera del 2 aprile 2007, completata il 21 novembre 2011), Asturiana de Zinc — AZSA (lettera del 3 aprile 2007), Ferroatlántica — produttore di metalli (lettera del 3 aprile 2007), Alcoa (lettera del 3 aprile 2007), UNESA — Asociación Española de la Industria Eléctrica (lettera del 25 aprile 2007), ENEL Viesgo (lettera del 26 aprile 2007), Iberdrola (lettera del 26 aprile 2007), Unión Fenosa Distribución (lettera del 27 aprile 2007), Hidrocantábrico Distribución Eléctrica (lettera del 27 aprile 2007), Endesa Distribución Eléctrica (lettera del 27 aprile 2007).

(9)

Con lettere del 15 maggio e 6 luglio 2007, la Commissione ha trasmesso le osservazioni delle parti interessate alle autorità spagnole, alle quali è stata concessa la possibilità di replicare mediante commenti, che sono stati ricevuti con lettera del 2 agosto 2007.

(10)

Céntrica ha presentato informazioni aggiuntive con lettere del 1o giugno 2007, 28 agosto 2007, 4 febbraio 2008 e 1 marzo 2008; la AEGE ha proceduto analogamente con lettera del 21 novembre 2011 e Ferroatlántica con lettera del 5 dicembre 2011.

(11)

Con lettere del 30 luglio 2009, 19 marzo 2010 e 6 ottobre 2011, 12 aprile 2012, 31 agosto 2012, 4 febbraio 2013 e 17 luglio 2013, la Commissione ha richiesto nuovi chiarimenti alle autorità spagnole sulla misura. Le autorità hanno risposto con lettere del 5 ottobre 2009, 26 aprile 2010, 7 dicembre 2011, 12 giugno 2012, 18 ottobre 2012, 11 febbraio 2013 e 4 ottobre 2013, rispettivamente.

(12)

Il 19 aprile 2013, il procedimento è stato diviso in due parti: il presente caso SA.21817 (C3/07 ex NN 66/06), concernente gli aiuti agli utenti finali di energia elettrica, e il caso SA.36559 (C3a/07 ex NN 66/06), concernente gli aiuti ai distributori di energia elettrica. La presente decisione riguarda unicamente i possibili aiuti agli utenti finali di energia elettrica inclusi nell'ambito del procedimento, escludendo cioè le famiglie e le piccole imprese.

2.   DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA MISURA

IL SISTEMA DELL'ENERGIA ELETTRICA IN SPAGNA NEL 2005

(13)

Nel quadro legislativo stabilito dalla legge 54/1997 del 27 novembre 1997, in materia di energia elettrica («Ley del sector eléctrico» in appresso «LSE»), applicabile nel 2005, la fornitura di energia elettrica agli utenti finali a tariffe regolamentate veniva considerata un'attività regolamentata. La legge assegnava detto compito ai distributori.

(14)

Nel 2005 tutti gli utenti finali di energia elettrica del mercato spagnolo potevano scegliere se negoziare contratti di fornitura con fornitori indipendenti o ricevere fornitura di energia elettrica alle tariffe regolamentate stabilite dallo Stato. Sul mercato regolamentato, tutti gli utenti finali che ne avessero fatto richiesta avevano diritto di ricevere energia dai propri distributori locali alla tariffa regolamentata piena (prezzo «tutto incluso») applicabile in base al profilo e al volume di consumo. Sul mercato liberalizzato, gli utenti pagavano un'imposta di accesso alla rete, anch'essa regolamentata, e dovevano farsi carico anche dei costi della fornitura di energia elettrica. Al termine della riforma del settore energetico nel 2009, i distributori non fornivano più energia elettrica a tariffe regolamentate piene.

(15)

Le tariffe regolamentate piene e i diritti regolamentati di accesso alla rete venivano stabilite preventivamente per tutto l'anno, di solito prima della fine dell'anno n – 1, ma potevano subire degli adeguamenti nel corso dell'anno (3). Tuttavia, l'incremento annuo delle tariffe prevedeva un tetto massimo (4). In teoria, le tariffe e i diritti venivano stabiliti in base a stime, al fine di garantire che i ricavi regolamentati derivanti dalla loro applicazione fossero sufficienti a coprire i costi regolamentati del sistema di energia elettrica. In questi costi regolamentati del sistema rientravano, nel 2005, i costi di fornitura di energia a tariffe piene, i costi legati all'acquisto di energia a regimi speciali (fonti rinnovabili, cogenerazione ecc.), i costi di trasporto e distribuzione, le misure di gestione della domanda, i costi aggiuntivi di generazione di energia elettrica nelle isole spagnole, gli aiuti all'industria carboniera, i deficit degli anni precedenti ecc. Non esistevano norme che stabilissero che una determinata tipologia di ricavi o una parte di questi fosse destinata a una categoria specifica di costi o a parte di essi. Questa situazione ha fatto sì che i ricavi derivanti, ad esempio, dai diritti di accesso alla rete non venissero destinati totalmente o parzialmente per finanziare, ad esempio, le sovvenzioni a favore dell'energia elettrica derivante da fonti rinnovabili o da quella generata dai territori insulari spagnoli.

(16)

Nel 2005 esistevano almeno 25 tariffe regolamentate per utenti finali a seconda del livello, profilo o destinazione di consumo e della tensione di connessione alla rete. Al tempo stesso, vi erano altri nove diritti regolamentati di accesso alla rete che venivano applicati agli utenti finali del mercato liberalizzato, anch'essi basati sulla tensione di connessione e altre caratteristiche.

(17)

Il 30 dicembre 2004, le autorità spagnole hanno stabilito le tariffe dell'energia elettrica applicabili nel 2005 (5), corrispondenti alle seguenti categorie di utenti:

TARIFFE PIENE

Bassa tensione

1.0.

Potenza fino a 770 kW

2.0.

Generale, potenza non superiore a 15 kW

3.0.

Generale

4.0.

Generale, lungo utilizzo

B.0

Illuminazione pubblica

R.0

Irrigazioni agricole

Alta tensione

Tariffe generali

Breve utilizzo

1.1.

Generale non superiore a 36 kV

1.2.

Generale maggiore di 36 kV e non superiore a 72,5 kV

1.3.

Generale maggiore di 72,5 kV e non superiore a 145 kV

1.4.

Generale, maggiore di 145 kV

Medio utilizzo

2.1.

Non superiore a 36 kV

2.2.

Maggiore di 36 kV e non superiore a 72,5 kV

2.3.

Maggiore di 72,5 kV e non superiore a 145 kV

2.4.

Maggiore di 145 kV

Lungo utilizzo

3.1.

Non superiore a 36 kV

3.2.

Maggiore di 36 kV e non superiore a 72,5 kV

3.3.

Maggiore di 72,5 kV e non superiore a 145 kV

3.4.

Maggiore di 145 kV

Tariffe per trazione

T.1

Non superiore a 36 kV

T.2

Maggiore di 36 kV e non superiore a 72,5 kV

T.3

Maggiore di72,5 kV e 145 kV

Tariffe per l'irrigazione agricola

R.1

Non superiore a 36 kV

R.2

Maggiore di 36 kV e non superiore a 72,5 kV

R.3

Maggiore di 72,5 kV e non superiore a 145 kv

G.   Tariffa per i grandi consumatori (G4)

Tariffe per le vendite a distributori

D.1

Non superiore a 36 kV

D.2

Maggiore di 36 kV e non superiore a 72,5 kV

D.3

Maggiore di 72,5 kV e non superiore a 145 kv

D.4

Maggiore di 145 kV

TARIFFE DI ACCESSO

Bassa tensione

2,0 A

Tariffa ordinaria di accesso alla rete di bassa tensione

2,0 NA

Tariffe semplice di accesso alla rete di bassa tensione con differenziazione tra giorno e notte

3,0 A

Tariffa generale di accesso alla rete di bassa tensione

Alta tensione

3.1.A

Tariffa di accesso per tensioni non superiori a 36 kV (potenza non superiore a 450 kW)

6.1

Tariffa di accesso per tensioni non superiori a 36 kV (potenza superiore a 450 kW)

6.2

Tariffa di accesso per tensioni maggiori di 36kV e non superiori a 72,5 kV (potenza superiore a 450 kW)

6.3

Tariffa di accesso per tensioni maggiori di 72,5 e non superiori a 145 kV (potenza superiore a 450 kW)

6.4

Tariffa di accesso per tensioni superiori a 145 kV (potenza superiore a 450 kW)

6.5

Tariffa di accesso per scambi internazionali

(18)

Le tariffe regolamentate piene si potevano dividere in una componente destinata a coprire i costi di trasporto e distribuzione, nonché quelli di carattere generale del sistema (diritto di accesso alla rete) e una componente che rifletteva il costo di acquisto dell'energia elettrica sul mercato all'ingrosso (componente energetica). Si applicava inoltre un sistema di riduzioni sulle tariffe piene per i servizi di gestione della domanda (ad esempio, interruzioni di fornitura di energia elettrica accettate previa notifica o consumo concentrato in orari non di punta). A partire dal 2005, la Spagna ha introdotto delle modifiche nel sistema delle tariffe regolamentate. L'ultimo cambiamento risale al 2013, anno in cui la Spagna ha adottato un nuovo quadro legislativo per il settore dell'energia elettrica (legge 24/13) che include, tra le altre misure, la riforma della regolamentazione dei prezzi di mercato al dettaglio. La Spagna ha annunciato che questa nuova legge e la relativa normativa di applicazione sarebbero state elaborate nel corso del 2014. Di seguito, si presentano alcune tariffe piene di base di livello più basso relative alle categorie sopra citate (ossia, non superiore a 145 kV) in vigore dal 1o gennaio 2005:

Tabella 1

Importo di base delle tariffe piene regolamentate nel 2005

 

A/Componente di potenza

B/Componente di energia

Tariffa piena della componente potenza-energia

 

 

 

 

EUR/kW mese

EUR/kWh

EUR/MWh

 

 

 

BASSA TENSIONE

 

 

 

 

 

 

1.0

Potenza < 770 W

0,277110

0,062287

62,67

 

 

 

3.0

Generale

1,430269

0,083728

85,71

 

 

 

4.0

Generale, lungo utilizzo

2,284634

0,076513

79,69

 

 

 

ALTA TENSIONE

 

 

 

 

 

 

1.4

Breve utilizzo, generale > 145 kV

1,759358

0,058412

60,86

 

 

 

2.4

Medio utilizzo, generale > 145 kV

3,632629

0,053224

58,27

 

 

 

3.4

Lungo utilizzo, generale > 145 kV

9,511921

0,042908

56,12

 

 

 

G.

Grandi consumatori G4

10,208070

0,011265

25,44

 

 

 

Fonte: allegato I del regio decreto 2392/2004, calcoli a cura della Commissione.

(19)

La Comisión Nacional de Energía («CNE»), l'organo incaricato della regolamentazione in Spagna, ha segnalato che, in media, le tariffe piene del 2005 non riflettevano i costi di fornitura e, nello specifico, il costo di acquisto dell'energia elettrica sul mercato all'ingrosso. In particolare, come si evince dal grafico riportato qui di seguito, solamente nei cinque mesi compresi tra gennaio e febbraio 2005 e tra aprile e giugno 2005, i prezzi impliciti nelle tariffe medie regolamentate piene erano inferiori ai prezzi medi del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica. Per contro, la situazione si è invertita tra ottobre 2006 e dicembre 2007: durante questi quattordici mesi i prezzi medi all'ingrosso sono scesi drasticamente al di sotto dei prezzi impliciti dell'energia elettrica a tariffe medie regolamentate piene, un calo di gran lunga superiore alla differenza osservata nei sette mesi del 2005, quando i prezzi all'ingrosso sono stati superiori a quelli impliciti a tariffe piene.

Grafico 1

Prezzo medio ponderato all'ingrosso e prezzo implicito dell'energia elettrica a tariffa piena

Image

Fonte: CNE — Relazione sull'evoluzione della concorrenza nei mercati del gas e dell'energia elettrica. Periodo 2005-2007, pag. 84.

IL DEFICIT TARIFFARIO DEL 2005

(20)

I conti del sistema dell'energia elettrica, basati sui ricavi e costi regolamentati effettivi, venivano liquidati una volta all'anno. Nel 2005 il livello stabilito per le tariffe regolamentate e i diritti di accesso alla rete non hanno generato ricavi tali da permettere al sistema di recuperare tutti i costi regolamentati, documentati posteriormente, corrispondenti all'intero anno. La procedura finale di liquidazione relativa al 2005, realizzata dalla CNE a fine anno, ha evidenziato un deficit di 3 811 milioni di EUR. Non era la prima volta che la procedura di liquidazione registrava un deficit, ma la portata del disavanzo del 2005 non aveva precedenti. Deficit meno consistenti erano già stati registrati nel 2000, 2001 e 2002.

(21)

Tra l'altro, il governo ha sottovalutato soprattutto i costi effettivi legati all'acquisto dell'energia elettrica. Infatti, mentre il consumo di energia elettrica da parte degli utenti finali del mercato regolamentato e di quello liberalizzato ha seguito, nel 2005, un andamento più o meno in linea con le previsioni del dicembre 2004, gli incrementi imprevisti di prezzi durante l'anno hanno portato i prezzi all'ingrosso a 62,4 EUR/MWh nel 2005, rispetto alla tariffa pari a 35,61 EUR/MWh del 2004. Di conseguenza, il prezzo medio all'ingrosso nel 2005 è stato di 59,47 EUR/MWh. Tra le cause di questo incremento rientrano un anno di clima estremamente secco (che ha ridotto la produzione di energia idroelettrica del 55 %), l'aumento dei prezzi del petrolio, l'impatto del prezzo di mercato delle quote di emissione di CO2 ricevute gratuitamente dal sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione, nonché un aumento della domanda di energia superiore alla crescita del PIL.

(22)

Un altro fattore che ha contribuito in maniera significativa ad aumentare i costi generali del sistema è stato il livello elevato degli aiuti destinati alla generazione di energie rinnovabili. Nello specifico, i produttori di energie rinnovabili potevano decidere se partecipare direttamente al mercato all'ingrosso dell'energia elettrica o «pool». Nel 2005 tale possibilità risultava particolarmente allettante, tanto che un numero di produttori di energie rinnovabili superiore alle previsioni ha partecipato al pool, aumentando i costi del sistema. Infatti, gli aiuti diretti ai costi dell'energia elettrica a regime speciale (energie rinnovabili, cogenerazione), inseriti come costo regolamentato nei conti, hanno raggiunto i 2 701 milioni di EUR nel 2005. A titolo di esempio, i costi di trasporto e distribuzione del sistema ammontavano a 4 410 milioni di EUR nel 2005.

Meccanismo adottato per prefinanziare il deficit

(23)

L'accumulo del deficit non è passato inosservato. Già nel marzo 2005, quando era emerso che si stava generando un deficit tariffario, le autorità spagnole hanno disposto, con l'articolo 24 del regio decreto-legge 5/2005 (6), che a stanziare i fondi necessari a coprire la forbice tra costi e ricavi del sistema di energia elettrica fossero le cinque principali «imprese del settore energetico con crediti commerciali», a cui spettava il diritto di ricevere una compensazione dei costi non recuperabili (7), secondo le seguenti percentuali:

Iberdrola, SA: 35,01 %,

Unión Eléctrica Fenosa, SA: 12,84 %,

Hidroeléctrica del Cantábrico; S.A: 6,08 %,

Endesa, SA: 44,16 %,

Elcogas, SA: 1,91 %.

(24)

Il decreto legge 5/2005 prevedeva che il deficit futuro fosse addebitato alle cinque imprese precedentemente menzionate come saldo negativo in un conto di deposito già esistente che la CNE utilizzava per pagare i costi non recuperabili a queste imprese. Questo significava, di fatto, che le imprese fornitrici dovevano anticipare i fondi. Il saldo negativo nel conto dei costi non recuperabili avrebbe generato crediti commerciali. Le imprese fornitrici venivano cioè autorizzate in futuro a incassare le entrate dai consumatori di energia elettrica. Le imprese fornitrici potevano inoltre cartolarizzare tali crediti e venderli sul mercato. I crediti commerciali assegnati a queste imprese fornitrici rendevano a un tasso di interesse minimo (Euribor a tre mesi, calcolato sulla base dei tassi medi dell'Euribor corrispondenti al mese di novembre dell'anno precedente, senza alcun differenziale).

Meccanismo adottato per recuperare il deficit dagli utenti finali

(25)

Nel giugno 2006, le autorità spagnole hanno adottato una decisione in merito alle modalità di recupero del deficit del 2005 dai consumatori di energia elettrica tramite tariffe regolamentate. Con il regio decreto 809/2006 (8), le autorità spagnole hanno disposto che fossero i consumatori a pagare il deficit del 2005 (o, più precisamente, i crediti commerciali concessi alle imprese fornitrici) nel corso di quattordici anni e mezzo, mediante una maggiorazione speciale applicata sia alle tariffe piene che a quelle di accesso. Tale maggiorazione, calcolata come importo annuo necessario a recuperare in maniera lineare il valore attuale netto del deficit del 2005 nel corso dei 14,5 anni, è stata fissata all'1,378 % della tariffa piena e al 3,975 % della tariffa di accesso per il 2006. Il tasso di interesse applicabile era l'Euribor a tre mesi.

(26)

Tale maggiorazione è stata considerata al pari di un «contributo con destinazione specifica». Le autorità spagnole hanno disposto che le entrate provenienti dal contributo per il finanziamento del deficit del 2005 venissero accumulate nel conto di deposito gestito dalla CNE. La CNE si sarebbe poi occupata di trasferire i fondi ai titolari dei crediti commerciali, ossia, alle imprese produttrici di energia che hanno finanziato il deficit o agli enti che avessero eventualmente comprato i crediti commerciali, a seconda della quota del deficit finanziata da ciascuno di essi.

Effetti del deficit tariffario sul mercato spagnolo

(27)

Nel 2005 il mercato libero soddisfaceva il 37,49 % della domanda di energia elettrica in Spagna. Tale percentuale corrispondeva a un numero relativamente ridotto di consumatori, dal momento che solo l'8,5 % dei consumatori acquistava energia elettrica sul mercato libero, mentre il 91,5 % era ancora soggetto alle tariffe regolamentate (rispetto al 97 % del 2004). I clienti di alta tensione (soprattutto clienti industriali) rappresentavano il gruppo principale presente sul mercato libero, dato che il 38,9 % di questi si era avvalso dell'opzione di scelta e i loro acquisti rappresentavano, nel 2005, il 29 % del consumo totale di energia elettrica nella Spagna continentale. La maggior parte delle famiglie e dei consumatori di bassa tensione, che potevano scegliere il mercato libero a partire dal 2003 (9), hanno conservato le tariffe regolamentate, nonostante una parte significativa di questi avesse scelto il mercato libero nel 2005. Al 31 dicembre del 2005, il mercato libero contava più di due milioni di consumatori (rispetto a 1,3 milioni nel 2004).

(28)

Tuttavia, il vantaggio medio di prezzo che offrivano le tariffe regolamentate nel 2005 deve essere interpretato in parallelo con il ritorno dei consumatori al mercato regolamentato, sebbene con un certo ritardo. Come si evince dalla tabella 2, riportata di seguito, il numero di consumatori serviti dal mercato libero è aumentato nel corso dell'intero 2005, ma ha subito un calo nel 2006, portando la percentuale (8,15 %) al livello già raggiunto nel primo semestre del 2005. Analogamente, la riduzione della quantità di energia elettrica fornita dal mercato libero agli utenti finali registrata nel dicembre del 2004 è proseguita nel primo trimestre del 2005 e, anche se ha subito una battuta d'arresto significativa tra giugno e settembre del 2005, è proseguita nel dicembre del 2005 e durante tutto il 2006.

Tabella 2

Quota di centri di fornitura e energia elettrica sul mercato libero (espressa in percentuale sul mercato totale) 2004-2006.

Energia elettrica

2004

2005

2006

 

Mar

Giu

Set

Dic

Mar

Giu

Set

Dic

Mar

Giu

Set

Dic

in percentuale dei centri di fornitura

1,53

2,82

4,21

5,73

7,42

9,42

10,37

10,66

10,20

9,28

8,86

8,15

in percentuale dell'energia elettrica

29,30

33,60

36,19

33,57

33,15

35,34

41,39

37,41

29,38

27,10

25,74

24,87

Fonte: Relazione della CNE, «Nota informativa sulle forniture di energia elettrica e gas naturale sui mercati liberalizzati, aggiornamento del 31 dicembre 2006».

(29)

Sebbene le ricadute delle perdite subite dai fornitori avessero iniziato a concretizzarsi a metà 2005, quando i prezzi all'ingrosso avevano cominciato ad aumentare considerevolmente, i contratti di fornitura non potevano essere risolti immediatamente. Per questo motivo, i fornitori del mercato libero, nello specifico quelli che non avevano capacità di generazione, ma che dovevano acquistare energia elettrica sul mercato all'ingrosso, si sono visti obbligati a presentare offerte a condizioni di mercato libero equivalenti alle tariffe regolamentate, nonostante il rischio di perdite, oppure ad applicare prezzi superiori che rispecchiassero i costi effettivi di acquisto, perdendo così una quota di mercato.

3.   DECISIONE DI AVVIARE IL PROCEDIMENTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 108, PARAGRAFO 2, DEL TFUE

(30)

La decisione della Commissione di avviare il procedimento d'indagine formale ha confrontato le tariffe regolamentate pagate dalle diverse categorie di utenti finali con i prezzi stimati che questi ultimi avrebbero dovuto pagare sul mercato libero, in assenza di tali tariffe. Le stime dei prezzi di mercato sono state calcolate sulla base del prezzo dell'energia elettrica sul mercato all'ingrosso, i costi relativi all'accesso alla rete e un margine medio di commercializzazione stimato a 10 EUR/MWh, presentato da Céntrica.

Tabella 3

Confronto dei prezzi per categorie di consumatori

Categoria di consumatori

Tariffa regolamentata

(EUR/MWh)

Prezzo di mercato stimato (solo prezzo all'ingrosso, più tariffa di accesso)

(EUR/MWh)

Prezzo di mercato stimato (più 10 EUR di margine di commercializzazione)

1.

Grandi consumatori industriali connessi alla rete di alta tensione (tariffa G4)

23,9

61,17

71,17

2.

Grandi consumatori industriali a cui è possibile interrompere la fornitura

27,0

73,87-76,47

83,87-86,47

3.

Consumatori connessi alla rete di alta tensione

76,2

81,57

91,57

4.

Famiglie

101,2

107,75

117,75

5.

Piccoli consumatori industriali o imprese di servizi connessi alla rete di bassa tensione

103,9

101,07

111,07

Fonte: Céntrica

(31)

Questa tabella evidenzia un vantaggio considerevole per le prime due categorie, di cui facevano parte i grandi utenti industriali. Per le altre categorie di utenti finali, il confronto risulta meno conclusivo, sebbene si osservi comunque un piccolo vantaggio.

(32)

La decisione stabiliva che tale vantaggio fosse stato concesso selettivamente, dato che i prezzi artificialmente bassi della tariffa regolamentata favorivano le imprese che utilizzavano energia elettrica, piuttosto che, ad esempio, il gas come fonte di energia. Al tempo stesso, è stata rilevata selettività in linea di diritto e di fatto in quanto lo svantaggio era sproporzionatamente maggiore per i grandi utenti finali industriali, che in determinati casi beneficiavano di prezzi globali a meno della metà della quota di energia elettrica dei prezzi stimati sul mercato libero.

(33)

Nella decisione di avvio si indicava che, incoraggiando gli utenti finali a tornare sul mercato regolamentato, il sistema avrebbe potuto avvantaggiare anche i distributori, che, a quanto pare, godevano di un margine di profitto garantito sulle loro attività regolamentate.

(34)

La decisione stabiliva altresì che il sistema implicasse un trasferimento di risorse statali, dato che la maggiorazione sul prezzo utilizzato per rimborsare il deficit costituisce un tributo parafiscale, le cui entrate passano attraverso l'ente regolatore CNE (organismo pubblico) prima di essere canalizzate verso i beneficiari finali. La decisione ha concluso che, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia in merito a tale questione, tali fondi dovevano essere considerati risorse statali.

(35)

Considerando che gli utenti finali operano su mercati generalmente aperti alla concorrenza e al commercio all'interno dell'Unione, nella decisione di avvio la Commissione è giunta alla conclusione che venivano soddisfatti tutti i criteri previsti nell'articolo 107, paragrafo 1, e che la misura costituiva un aiuto di Stato a favore degli utenti finali.

(36)

Dopo aver osservato che nessuna delle clausole di esenzione di cui all'articolo 107 TFUE appariva applicabile, la decisione di avvio considerava se la fornitura di energia elettrica alle tariffe regolamentate potesse essere considerata un servizio d'interesse economico generale (SIEG) e, in quanto tale, godere dell'esenzione prevista nell'articolo 106, paragrafo 2, TFUE. La decisione stabiliva che il margine di discrezione degli Stati membri per stabilire obblighi del servizio pubblico nel settore dell'energia elettrica fosse limitato dalle disposizioni della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE (10) (in appresso, la «direttiva sull'energia elettrica»). Tale direttiva prevede che gli Stati membri devono stabilire un obbligo di servizio universale (incluso, nello specifico, il diritto di ricevere fornitura a prezzi ragionevoli), esclusivamente per le famiglie e le piccole imprese (11). La decisione concludeva che, ai sensi della direttiva sull'energia elettrica, la fornitura di energia elettrica a tariffe regolamentate alle medie e grandi imprese non potesse essere considerata un SIEG nel senso stretto del termine.

(37)

La Commissione ha quindi espresso serie perplessità in merito alla possibilità di considerare compatibili con il mercato interno gli elementi di aiuto inclusi nelle tariffe regolamentate applicate alle imprese diverse dalle piccole imprese.

(38)

La decisione di avvio concludeva che era possibile che i distributori avessero ricevuto aiuti di Stato. Questa parte del caso è oggetto di un'altra decisione (caso C3a/07).

4.   OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE

(39)

All'invito della Commissione a presentare osservazioni sulla decisione di avviare l'indagine in maniera approfondita hanno risposto numerosi grandi consumatori industriali, distributori, fornitori indipendenti e governi delle comunità autonome spagnole. Di seguito si riassumono esclusivamente le osservazioni relative al presunto aiuto di Stato concesso agli utenti finali di energia elettrica.

OSSERVAZIONI DEI FORNITORI INDIPENDENTI

(40)

Sono pervenute osservazioni da parte di Céntrica e della ACIE, Asociación de Comercializadores Independientes de Energía, le cui argomentazioni e conclusioni sono in gran parte equivalenti.

Osservazioni da parte di Céntrica e ACIE

(41)

Il principale elemento messo in luce nelle osservazioni di Céntrica è il presunto vantaggio concesso ai distributori di energia elettrica. Tuttavia, le cifre riportate e le argomentazioni addotte da questa società suggeriscono anche l'esistenza di aiuti di Stato destinati agli utenti finali di energia elettrica.

(42)

Secondo Céntrica, la coesistenza del mercato libero e di quello regolamentato e, nello specifico, la possibilità concessa agli utenti finali di passare liberamente da uno all'altro, implicava che le tariffe regolamentate fungessero da riferimento di prezzo, o da massimale de facto per i prezzi del mercato libero. I fornitori non potevano applicare prezzi superiori a quelli della tariffa regolamentata, perché altrimenti non avrebbero attratto nuovi clienti e avrebbero perso i clienti già esistenti.

(43)

Generalmente, in un mercato libero, il prezzo corrisposto dagli utenti finali per l'energia elettrica è costituito da due componenti: il diritto di accesso alla rete e una «componente di fornitura» che deriva dai meccanismi di mercato e va al fornitore al dettaglio. Nel caso della fornitura al dettaglio, la redditività dipende dalla capacità della «componente di fornitura» corrisposta dai clienti di coprire i costi del fornitore (ossia, i costi legati all'acquisto dell'energia elettrica sul mercato all'ingrosso o ai propri costi di generazione nel caso di una società integrata verticalmente), un «margine di commercializzazione» in cui rientrano altri costi di fornitura (costi di commercializzazione, sistemi informatici, fatturazione ecc.), nonché una remunerazione del capitale investito. Per questo motivo, un fornitore del mercato libero poteva operare in modo redditizio in un determinato segmento di mercato solo se esisteva un «margine di commercializzazione positivo», ossia, una differenza tra i costi generali sostenuti dal fornitore per prestare servizio ai propri clienti e la tariffa regolamentata.

(44)

Céntrica ha dimostrato l'esistenza di uno svantaggio competitivo per i fornitori del mercato libero mediante calcoli che corroborano l'assenza, nel 2005, di margini di commercializzazione per qualsiasi categoria di consumatori (12) (o la scomparsa, in itinere, dei margini inizialmente presenti all'inizio dell'anno). Ciò significa che le tariffe regolamentate erano eccessivamente basse perché i fornitori indipendenti potessero competere in maniera redditizia. Secondo Céntrica, non si poteva competere a causa di determinate categorie di utenti finali (nello specifico, gli utenti delle grandi quantità di energia elettrica della tariffa G4 e altri grandi utenti industriali), anche prima della comparsa del deficit tariffario, dal momento che le tariffe piene non hanno mai lasciato un margine affinché ci fosse concorrenza. Lo svantaggio competitivo addotto da Céntrica ha avuto luogo soprattutto a danno della categoria di utenti comprendente le società di servizio e le piccole industrie connesse alla rete bassa di tensione e nel segmento domestico.

(45)

Le cifre presentate da Céntrica, nello specifico il confronto tra le tariffe regolamentate e le stime dei prezzi di mercato (cfr. considerando 30 e tabella 3) sono riprese nella decisione di avvio da parte della Commissione.

(46)

Secondo Céntrica, il sistema ha violato la direttiva sull'energia elettrica, non solo per il carattere discriminatorio del regime di deficit (che compensava le perdite dei distributori, ma non quelle dei fornitori), ma anche per aver privato i consumatori del diritto di avere a disposizione prezzi e tariffe trasparenti (13). Dal momento che la corresponsione di una parte del prezzo da pagare per l'energia elettrica nel 2005 è stata prorogata negli anni successivi, i prezzi finali applicati risultavano opachi per i consumatori.

(47)

Céntrica, inoltre, affermava che il meccanismo di rimborso del deficit non era equilibrato per due motivi principali: in primo luogo, il deficit sarebbe stato finanziato soprattutto dagli utenti finali di bassa tensione, mentre gli utenti che hanno contribuito in maniera più significativa alla sua generazione sono stati i grandi utenti finali di alta tensione. In secondo luogo, è stato richiesto agli utenti finali del mercato libero di pagare un deficit che non avevano contribuito a generare.

(48)

Céntrica ha condiviso il parere preliminare della Commissione, secondo cui il regime del deficit spagnolo implicava un trasferimento di risorse dello Stato. Céntrica sosteneva parimenti che risorse statali erano anche implicate nella decisione del governo spagnolo di consentire ai produttori di energia di cartolarizzare i propri crediti commerciali.

(49)

L'Asociación de Comercializadores Independientes de Energía (ACIE) calcola che il costo stimato di acquisto di energia elettrica assunto come base per le tariffe regolamentate nel 2005 era del 68 % al di sotto del costo effettivo corrisposto dai fornitori per l'acquisto di energia elettrica sul mercato all'ingrosso. L'ACIE ha evidenziato le gravi ricadute che il deficit tariffario del 2005 aveva sui fornitori indipendenti. Secondo l'associazione, i fornitori del mercato libero avevano costi di acquisto simili a quelli dei distributori. Erano inoltre obbligati, di fatto, ad adeguarsi al livello della tariffa piena stabilito dal governo per ogni categoria di cliente, perché altrimenti non avrebbero attratto nuovi clienti e avrebbero perso i clienti già esistenti. Nello specifico, la ACIE indica che, all'inizio del 2005, i propri membri avevano stipulato contratti basati sulle previsioni governative dei prezzi all'ingrosso, che in seguito hanno dovuto rispettare, nonostante non fossero redditizi. Questa situazione ha fatto sì che i fornitori indipendenti subissero delle perdite. Céntrica ritiene di aver subito, nel 2005, perdite pari a 10 milioni di EUR. Secondo la ACIE, diversi fornitori, tra cui Comercial, Electranorte, CYD Energía e RWE, sono stati obbligati a uscire dal mercato.

OSSERVAZIONI DEGLI UTENTI AD ALTA INTENSITÀ ENERGETICA

(50)

Gli utenti ad alta intensità energetica sono intervenuti nel procedimento mediante la loro associazione AEGE (Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía). Alcuni utenti (Asturiana de Zinc, Ferroatlántica e Alcoa) sono anche intervenuti a titolo individuale. Alcoa è un produttore di alluminio che gestisce tre impianti di produzione in Spagna, ubicati a San Ciprián, La Coruña e Avilés, che nel 2005 hanno beneficiato della tariffa piena G4 (tariffa riservata agli utenti ad alta intensità energetica con possibilità di interruzione della fornitura). Ferroatlántica è un produttore di leghe di alluminio e ferro che ha beneficiato della tariffa interrompibile 3.4. Asturiana de Zinc è un produttore di zinco che ha beneficiato della tariffa G4 nel suo impianto di San Juan de Nieva.

(51)

Nelle loro osservazioni, gli utenti ad alta intensità energetica contestano la conclusione della Commissione, secondo cui le tariffe industriali (G4 e altre tariffe interrompibili) costituivano aiuti di Stato, e ritengono che tali tariffe non rappresentavano un vantaggio economico, non implicavano l'intervento di risorse statali e non incidevano sulla concorrenza né sul commercio tra gli Stati membri.

Assenza di vantaggi economici

(52)

Secondo gli utenti ad alta intensità energetica, il valore di riferimento utilizzato dalla decisione di avvio per determinare l'esistenza di un vantaggio non è corretto. La Commissione ha confrontato le tariffe industriali con il prezzo medio sul mercato all'ingrosso (il prezzo del «pool»), considerato rappresentativo del costo che tali imprese avrebbero dovuto pagare sul mercato a condizioni normali. Dal momento che le tariffe industriali sono state considerate inferiori al prezzo del «pool», la decisione di avvio ha concluso che le tariffe concedevano un vantaggio economico ai propri beneficiari.

(53)

Gli utenti ad alta intensità energetica ritengono che il «pool» sia un mercato a pronti su cui l'energia energia elettrica è negoziata ogni ora per il giorno successivo. Secondo gli utenti ad alta intensità energetica, il «pool» presenta certe lacune che incidono negativamente sull'efficienza e sulla competitività, così che i prezzi non riflettono correttamente i costi marginali di generazione e, di conseguenza, non rappresentano una situazione di concorrenza perfetta. Gli utenti ad alta intensità energetica, che consumano grandi volumi di energia elettrica e presentano profili di consumo costante, non acquistano energia elettrica dal «pool», ma di solito stipulano contratti bilaterali con fornitori di energia elettrica. Tale situazione è confermata dalla relazione del 2005 dell'OMEL, dalla quale si evince che solo sette utenti che soddisfacevano i requisiti e rappresentavano il 5 % dell'energia elettrica negoziata hanno acquistato energia elettrica direttamente dal «pool».

(54)

In ogni caso, pur supponendo che i prezzi registrati nel «pool» potessero essere considerati un valore di riferimento valido, non sarebbe corretto utilizzare (come ha fatto la Commissione) il prezzo medio all'ingrosso nel 2005, visto che tale prezzo medio riflette la domanda di energia elettrica dei fornitori che prestavano servizio a un portafoglio svariato di utenti finali, tra cui rientravano le famiglie e le piccole imprese. Come sostenuto dalla AEGE, Ferroatlántica e Asturiana de Zinc, un valore di riferimento adeguato sarebbe il prezzo minimo registrato nel «pool» nel 2005, ossia, 18,36 EUR/MWh, perché tale prezzo sarebbe in grado di rispecchiare le condizioni del mercato più competitive del «pool» (in cui i produttori offrono energia elettrica a un prezzo equivalente ai propri costi marginali). I grandi consumatori industriali non si trovano in una situazione comparabile a quella del resto degli utenti finali e, nello specifico, delle famiglie. Per questo motivo, il prezzo medio del «pool» non rappresenterebbe un valore di riferimento adeguato. Secondo Alcoa, la Commissione dovrebbe piuttosto confrontare le tariffe contestate con i prezzi dei contratti bilaterali stipulati dai grandi utenti finali.

(55)

Alcoa ha fornito un esempio di prezzo bilaterale di mercato e ha indicato che i propri tre impianti di alluminio hanno sempre beneficiato della tariffa G4. Tuttavia, Alcoa possiede anche un impianto di allumina (Alúmina Española) per il quale ha stipulato un contratto di validità di due anni, con possibilità di proroga di un anno. I tre impianti di alluminio hanno lo stesso profilo di consumo costante degli impianti di allumina. Eppure, questi ultimi consumano volumi di energia elettrica di gran lunga inferiori (0,35 TWh rispetto a 1,3 TWh negli impianti di Avilés e La Coruña, e 3,4 TWh nell'impianto di San Ciprián). Il prezzo medio pattuito in quel contratto è stato di 34,45 EUR/MWh (inclusi il costo di moratoria nucleare, i costi di accesso alla rete e altre spese accessorie). Tale prezzo è frutto di una gara di appalto, in cui le differenze di offerte dei fornitori erano inferiori a cinque euro.

(56)

Secondo Alcoa, la differenza tra questo prezzo bilaterale (34,45 EUR/MWh) e la tariffa G4 (23,90 EUR/MWh) può essere spiegata mediante fattori oggettivi. Nello specifico, gli utenti della tariffa G4 sono soggetti a restrizioni normative che non si applicano nel caso dei contratti bilaterali, come l'obbligo di utilizzare la totalità dell'energia elettrica prevista da contratto con la tariffa G4 (con l'imposizione di penali in caso contrario), l'obbligo di possedere attrezzature per il controllo della tensione e di pagare entro venti giorni (mentre nei contratti bilaterali le condizioni di pagamento sono più vantaggiose).

(57)

Alcoa conclude quindi che un prezzo di mercato ipotetico applicabile ai propri tre impianti di alluminio sarebbe molto inferiore a 34,45 EUR/MWh, a causa del maggior consumo di questi impianti. D'altra parte, se si considerasse un margine di commercializzazione medio di 10 EUR/MWh, il costo netto di fornitura dell'impianto di allumina sarebbe di 24,25 EUR/MWh, valore che si avvicina molto alla tariffa piena G4.

(58)

Ferroatlántica ha indicato che la decisione di avvio interpretava erroneamente la tariffa regolamentata 3.4 utilizzata nel 2005 poiché includeva, in maniera scorretta, gli sconti sulla tariffa di base e confrontava la stessa con un'imposta di accesso dieci volte superiore a quella applicabile nel caso specifico (e nel caso dei grandissimi consumatori). Ferroatlántica ha inoltre presentato elementi di prova secondo i quali, anche se il prezzo medio mensile di mercato nel 2004 per i contratti futuri di fornitura di energia elettrica nel 2005 era pari a 31,68 EUR/MWh, tale prezzo era di 31,05 EUR/MWh nel dicembre 2004. Ne consegue che una società avrebbe ottenuto la propria fornitura di base di energia elettrica nel 2005 a quel prezzo nel momento in cui sono state stabilite le tariffe regolamentate. Dopo aver aggiunto i «servizi supplementari» (3,92 EUR/MWh) e la corrispondente tariffa di accesso (1,70 EUR/MWh), un utente industriale avrebbe ottenuto un prezzo di mercato di 36,67 EUR/MWh, inferiore cioè ai 56,11 EUR/MWh della tariffa 3.4 applicabile agli utenti ad alta intensità energetica.

(59)

In effetti, ulteriori sconti applicati sulla tariffa premiavano la capacità di prestare servizi di gestione della domanda e la relativa accettazione a vantaggio del sistema. A tal riguardo, Ferroatlántica aggiunge che lo sconto sulla tariffa rispecchiava diversi servizi prestati, ossia, la differenziazione oraria (con consumo notturno e durante i fine settimana), l'interrompibilità (l'accettazione della fornitura su richiesta dell'operatore della rete), la stagionalità (con la concentrazione di fornitura nei mesi di scarsa domanda) e la gestione dell'energia reattiva. Soltanto questi sconti, che erano variabili e venivano stabiliti mediante regolamento a partire dal 1995, e non il livello di tariffa regolamentata, spiegano e giustificano, secondo Ferroatlántica, la corresponsione di un prezzo medio più basso per l'energia elettrica nel 2005.

(60)

Gli utenti ad alta intensità energetica contestano la dichiarazione fatta nella decisione di avvio secondo cui il vantaggio non era proporzionale ai volumi di consumo e tendeva ad aumentare nel caso dei grandi consumatori. A tal riguardo, questi utenti affermano, ad esempio, che la stessa CNE ha confermato che il livello della tariffa G4 avrebbe dovuto essere ancora più basso. Gli utenti ad alta intensità energetica indicano che i grandi consumatori delle tariffe G4 o 3.4 hanno consumato una quantità di energia elettrica diverse migliaia di volte superiore a quella dei consumatori medi dell'alta tensione, mentre pagano tre volte meno di quelli.

(61)

Analogamente, sarebbe normale attendersi che i grandi consumatori ottenessero uno sconto maggiore unitario sul prezzo. Alla luce di questa considerazione, secondo gli utenti ad alta intensità energetica, la conclusione secondo cui le tariffe industriali implicavano un vantaggio è discutibile. Ricordano che, in ogni caso, spetta alla Commissione presentare elementi di prova decisivi sull'esistenza di tale vantaggio.

(62)

Alcoa ha inoltre indicato che il prezzo che pagava in Spagna era quasi identico al prezzo medio ponderato che pagano gli impianti di alluminio nell'Unione e che era persino superiore al prezzo medio ponderato pagato nel SEE.

Assenza di risorse dello Stato

(63)

Gli utenti ad alta intensità energetica sostengono che sono stati loro a pagare le tariffe industriali direttamente ai distributori, senza che i fondi fossero soggetti al controllo dello Stato e, di conseguenza, in linea con la giurisprudenza nella causa PreussenElektra, tale regime non implicava risorse statali.

(64)

Gli utenti ad alta intensità energetica sottolineano il lasso temporale intercorso tra la determinazione delle tariffe, che ha avuto luogo alla fine del 2004, e l'adozione del meccanismo per il recupero del deficit dai consumatori, che non ha avuto luogo fino al giugno del 2006. Nella decisione di avvio, la Commissione ha osservato che erano state utilizzate risorse statali a causa dell'introduzione della maggiorazione nelle fatture degli utenti, azione qualificata come tributo parafiscale. Gli utenti ad alta intensità energetica sostengono che, se si accettasse tale ipotesi, una misura che non costituiva aiuto nel 2005 diventerebbe aiuto (ex post) nel 2006, il che è contrario ai principi fondamentali del diritto dell'Unione, quali la certezza del diritto e la tutela del legittimo affidamento. Questi utenti sostengono che il carattere di aiuto di una misura dipende unicamente dalle circostanze esistenti alla data della sua adozione e non può dipendere da avvenimenti futuri, soprattutto quando non sono prevedibili in modo ragionevole. Citano l'avvocato generale Jacobs nella causa Van Calster (14): «la situazione dev'essere valutata alla data dell'imposizione originaria dei tributi e non può essere modificata retroattivamente».

(65)

Gli utenti ad alta intensità energetica sostengono che le tariffe regolamentate del 2005 non rappresentavano un aiuto di Stato in quell'anno. Tali società indicano che, in quelle circostanze, risulta irrilevante l'analisi del meccanismo di finanziamento, dato che quest'ultimo non è stato introdotto fino al 2006. L'esame della modalità di finanziamento sarebbe pertinente solo se la misura fosse un aiuto di Stato sin dall'inizio. Dal momento che le tariffe non prevedevano aiuti, secondo gli utenti ad alta intensità energetica, la Commissione non può basarsi sulla maggiorazione per giungere alla conclusione contraria.

(66)

Gli utenti ad alta intensità energetica affermano che, nel caso delle imposte parafiscali, la modalità di finanziamento di una misura è in ogni caso solo rilevante per valutare l'aiuto di Stato quando l'imposta è «obbligatoriamente vincolata all'aiuto», ossia, nel caso in cui esiste un vincolo diretto e immediato tra la misura e il finanziamento (15). Gli utenti ad alta intensità energetica negano l'esistenza di tale vincolo, dal momento che la maggiorazione era destinata a coprire un deficit generato dalla liquidazione di attività regolamentate, che facevano riferimento non solo alla fornitura dell'energia elettrica a tariffe regolamentate, ma anche ad altri costi del sistema. La maggiorazione non era pertanto stata assegnata in modo specifico per coprire le perdite derivanti dalla fornitura a tariffe regolamentate. In secondo luogo, non esisteva un vincolo diretto né indiretto tra il livello delle tariffe e la maggiorazione applicata, dato che la tariffa determinata nel 2004 era incondizionata (non era suscettibile di ulteriori adeguamenti negli anni successivi).

(67)

Gli utenti ad alta intensità energetica sostengono inoltre che la maggiorazione non rappresentava un'imposta o un onere parafiscale, dato che non era una misura di carattere fiscale secondo il diritto spagnolo. Le misure fiscali si utilizzano per finanziare una spesa pubblica, mentre, in questo caso, la maggiorazione aveva come obiettivo recuperare un deficit sostenuto da operatori privati (distributori), che svolgono attività regolamentate nel sistema energetico elettrico. Ai sensi della Costituzione spagnola, una nuova misura fiscale può essere introdotta solamente mediante una legge (e non attraverso un regio decreto). D'altra parte, lo Stato non è mai proprietario né può disporre delle entrate generate dalla maggiorazione, dato che tali fondi vengono trasferiti su un conto di deposito gestito dalla CNE e lo Stato non può impossessarsene. Il processo di liquidazione è totalmente autonomo e la CNE non ha margine discrezionale, autonomia né controllo sulla destinazione o sull'importo dei fondi che devono essere liquidati ai vari operatori.

(68)

Secondo gli utenti ad alta intensità energetica, la Commissione riconosce tale aspetto nella sua decisione sui costi non recuperabili della Spagna (16), in cui dichiara che il passaggio degli importi attraverso la CNE è di natura essenzialmente contabile e non conclude che la misura implicasse l'intervento di risorse statali.

(69)

Tali utenti sostengono che questa situazione è identica a quella del caso dei «costi non recuperabili», dal momento che, in entrambi i casi, il governo ha introdotto una maggiorazione volta a compensare un costo permanente del sistema. Questa linea di argomentazione sembrava essere confermata anche in un caso che coinvolgeva il Regno Unito (17).

Assenza di ricadute sulla concorrenza e sul commercio

(70)

Asturiana de Zinc e Alcoa ritengono che, a causa delle caratteristiche specifiche dei mercati di alluminio e zinco, una misura relativa al prezzo dell'energia elettrica utilizzata per produrre tali metalli non abbia un impatto sul commercio dell'Unione, dato che i metalli sono prodotti di base e i loro prezzi vengono stabiliti su scala mondiale dalla borsa dei metalli di Londra. In tali circostanze, le variazioni dei costi locali di produzione non si traducono in differenze nei prezzi mondiali.

(71)

Le due società affermano che esiste un deficit crescente di produzione di alluminio e di zinco nell'Unione, mentre la domanda viene soddisfatta sempre più spesso attraverso le importazioni da paesi terzi.

(72)

Se i comparti dell'alluminio e dello zinco scomparissero in Spagna, nessun nuovo operatore dell'Unione occuperebbe i loro posti, dato che gli impianti (di alluminio) dell'Unione lavorano già al massimo della capacità e nessun produttore nuovo o già presente riceverebbe incentivi per aumentare la propria capacità, in considerazione del fatto che le possibilità di disporre di energia elettrica a prezzi accessibili nel lungo termine sono incerte. Il deficit verrebbe quindi sanato esclusivamente mediante importazioni.

(73)

Alcoa afferma inoltre che le tariffe non minaccino gli interessi degli altri produttori europei, poiché offrono energia elettrica a un prezzo identico al prezzo medio pagato da altri produttori di alluminio nei paesi dell'EU-25.

Anche nel caso in cui le tariffe industriali interrompibili rappresentassero un aiuto, questo si configurerebbe come «aiuto già esistente»

(74)

Gli utenti ad alta intensità energetica sostengono che le tariffe contestate esistevano già prima dell'adesione della Spagna all'Unione.

(75)

Anche se la denominazione «tariffa G4» è stata introdotta formalmente mediante il decreto ministeriale del 6 marzo 1986; essa esisteva di fatto già prima del 1o gennaio del 1986, data di adesione della Spagna all'Unione, dato che corrisponde alla precedente «tariffa I industriale a largo utilizzo» stabilita mediante il decreto ministeriale del 14 ottobre 1983, ossia, prima dell'adesione della Spagna. Tutti gli utenti finali dell'energia elettrica che beneficiavano della tariffa industriale I sono passati automaticamente alla tariffa G4, che di fatto è la stessa tariffa con una diversa denominazione.

(76)

Anche le altre tariffe interrompibili erano espressamente previste nel decreto ministeriale del 1983.

(77)

D'altra parte, secondo gli utenti ad alta intensità energetica, la misura rappresenterebbe un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, con cui si stabiliscono disposizioni applicative dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (18), a causa della scadenza del termine di prescrizione di dieci anni.

Il legittimo affidamento impedirebbe il recupero degli aiuti

(78)

Gli utenti ad alta intensità energetica sostengono che, pur supponendo che le tariffe non potessero considerarsi aiuti già esistenti, il principio di tutela del legittimo affidamento ne impedirebbe il recupero. Durante tutto il 2005, le tariffe sono state un pagamento diretto tra operatori privati. Gli utenti non potevano prevedere che le tariffe stabilite nel dicembre del 2004 potessero diventare aiuto ai sensi di una misura governativa adottata nel giugno del 2006. Nessun operatore economico, per quanto prudente, avrebbe potuto prevedere tale cambiamento nella propria situazione giuridica. Per questo motivo, gli utenti riponevano un legittimo affidamento sul fatto che le loro tariffe non configurassero aiuto di Stato.

COMMENTI DELLA GIUNTA DELLA GALIZIA E DEL PRINCIPATO DELLE ASTURIE

(79)

In merito al possibile aiuto agli utenti ad alta intensità energetica, la Giunta della Galizia sostiene che la Commissione ha erroneamente utilizzato il prezzo del «pool» come surrogato del prezzo di mercato, dato che questi utenti di solito sottoscrivono contratti a lungo termine a condizioni molto più vantaggiose.

(80)

Tenuto conto del fatto che la liberalizzazione del mercato spagnolo non si è ancora conclusa e, nello specifico, che non esistono contratti bilaterali tra produttori e grandi consumatori, la Giunta della Galizia ritiene che sarebbe conveniente utilizzare come valore di riferimento i costi effettivi pagati dai produttori per fornire energia elettrica a questi clienti. Un'alternativa sarebbe ottenere un prezzo di riferimento basato sulla letteratura tecnica (Wilson, 1993 (19) e Castro-Rodríguez (20), 1999), esaminando sia il costo della tecnologia più efficiente in grado di soddisfare i bisogni specifici degli utenti ad alta intensità energetica, sia il costo medio dell'energia elettrica nel corso delle diverse ore del giorno. La differenza tra un prezzo di riferimento ottenuto in questo modo e la tariffa regolamentata pagata nel 2005 sarebbe molto più bassa. La Giunta della Galizia sostiene inoltre che, in ogni caso, tutti gli utenti spagnoli, inclusi i grandi consumatori, rimborseranno, nel tempo, il deficit generato dalle tariffe basse applicate nel 2005.

(81)

Oltre a questo aspetto, secondo la Giunta della Galizia, il sistema tariffario esistente nel 2005 non era legalmente selettivo poiché lo Stato non aveva intenzione di concedere un vantaggio agli utenti finali, ma ha semplicemente commesso errori di previsione delle tendenze e dei prezzi di mercato nel momento in cui ha fissato le tariffe nel 2004. La Giunta della Galizia contesta inoltre la conclusione secondo cui il sistema avrebbe avuto delle ricadute sul commercio interno dell'Unione.

(82)

Le osservazioni del Principato delle Asturie sono analoghe a quelle presentate dal governo spagnolo, a cui fanno riferimento.

OSSERVAZIONI E COMMENTI DELLA SPAGNA

(83)

La Spagna ritiene che il sistema delle tariffe regolamentate nel 2005 non implicasse aiuti né per gli utenti finali né per i distributori.

Non esiste alcun vincolo causale tra le misure statali e il deficit e quest'ultimo non è imputabile allo Stato

(84)

La Spagna ritiene che il deficit non sia imputabile allo Stato perché è stato causato da circostanze esterne imprevedibili e non dall'intenzione deliberata dello Stato di sovvenzionare determinate attività.

(85)

La Spagna sostiene che la legislazione dell'Unione in vigore nel 2005 non impediva la fornitura di energia elettrica a tariffe regolamentate stabilite dallo Stato. Di conseguenza, la regolamentazione statale era legalmente valida in quanto espressione della sovranità nazionale. Una di queste prerogative sovrane consiste nel determinare le tariffe in modo che i costi stimati riescano a soddisfare la domanda prevista.

(86)

La Spagna ritiene che il deficit del 2005 è stato generato da una differenza tra le previsioni governative dei prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica e i prezzi effettivi registrati nel «pool». I prezzi del 2005 sono stati eccezionalmente alti in quanto determinati da cause imprevedibili assimilabili alla forza maggiore.

(87)

Dal momento che l'evento che ha provocato il presunto aiuto sarebbe una evoluzione dei prezzi all'ingrosso superiore alle previsioni, il presunto vantaggio non potrebbe imputarsi a uno strumento giuridico. Pur supponendo che tale vantaggio sia esistito (quod non), esso sarebbe stato causato da circostanze estranee alle intenzioni dello Stato. L'esistenza di un caso di forza maggiore, secondo la Spagna, rompe il vincolo causale tra la decisione amministrativa che fissava le tariffe e il vantaggio competitivo che avrebbe dato luogo a un aiuto di Stato. Pur supponendo (quod non) che fosse soddisfatto il requisito oggettivo del vincolo causale, sarebbe venuto meno il requisito soggettivo dell'intenzionalità (imputabilità) da parte dello Stato.

Assenza di risorse dello Stato

(88)

La Spagna sostiene che le tariffe non comportavano fondi pubblici. In primo luogo, la Spagna afferma che, a tal riguardo, la maggiorazione non è un «onere» nell'accezione della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia di oneri parafiscali, poiché non viene riscosso dallo Stato né corrisponde a un prelievo. Secondo la Spagna, la maggiorazione è una parte integrante della tariffa e ne ha lo stesso carattere. La tariffa è quindi un prezzo privato.

(89)

In secondo luogo, i fondi non vengono riscossi dallo Stato né vengono destinati a un fondo designato da quest'ultimo. Sono i distributori ad applicare le tariffe e non lo Stato; ne consegue che le tariffe sono prezzi privati che garantiscono l'equa remunerazione degli operatori (contemplata nella LSE). Non si tratta di imposte né prezzi pubblici. Lo Stato non remunera niente poiché è il sistema a offrire una remunerazione in virtù delle forze di mercato per le attività non regolamentate e mediante le tariffe di accesso stabilite dallo Stato per le attività regolamentate. L'assenza di oneri per lo Stato in questo sistema non determinerebbe l'utilizzo di risorse statali, in linea con la giurisprudenza della causa Sloman Neptun (21). Questi fondi, inoltre, non confluiscono mai nelle casse dello Stato, non vengono menzionati nelle leggi finanziarie, non sono soggetti a verifiche da parte della Corte dei conti e non possono essere recuperati dai debitori con procedure amministrative. Ai debiti contratti con il sistema di energia elettrica non viene applicato il tasso di interesse applicabile ai debiti contratti con lo Stato.

(90)

La Spagna ribadisce che questi fondi vengono gestiti dall'organo spagnolo preposto alla regolamentazione, la CNE, che svolge semplicemente il ruolo di Mediatore contabile. Secondo la Spagna, nella sua decisione sui costi spagnoli di transizione alla concorrenza del 2001 (SA NN 49/99), la Commissione aveva già stabilito che il passaggio di fondi attraverso la CNE aveva un carattere essenzialmente contabile. I fondi trasferiti sul conto a nome della CNE non sono mai stati di proprietà di questo organo e sono stati liquidati immediatamente ai beneficiari sulla base di un importo determinato preventivamente, non modificabile da parte della CNE. Sulla base di queste considerazioni, la Commissione è giunta alla conclusione che non era nelle condizioni di determinare se i ricavi derivanti dall'onere stabilito nel quadro del regime dei costi non recuperabili costituissero risorse statali.

Assenza di vantaggi

(91)

La Spagna non condivide il parere della Commissione secondo cui le tariffe conferiscono un vantaggio economico agli utenti finali (o ai distributori).

(92)

Per quanto riguarda gli utenti finali, dopo aver ribadito che il deficit è il risultato di forza maggiore, la Spagna sostiene che tale disavanzo non ha avvantaggiato i grandi consumatori, poiché è stato trasferito, con gli interessi, sulle tariffe negli anni successivi. Per questo motivo, il presunto vantaggio economico derivante da un prezzo dell'energia elettrica più basso è soltanto apparente, dato che i consumatori rimborsano con gli interessi la differenza rispetto ai prezzi del mercato libero.

La fornitura a tariffe regolamentate è un servizio d'interesse economico generale

(93)

La Spagna afferma che, nel 2005, l'esistenza di tariffe regolamentate non era contraria alla legislazione dell'Unione, dato che il termine per la liberalizzazione del mercato per tutti i consumatori, incluse le famiglie, scadeva il 1o luglio 2007.

(94)

Nello specifico, secondo le autorità spagnole, la fornitura di energia elettrica è un servizio d'interesse generale e lo Stato deve intervenire per evitare eventuali abusi delle posizioni dominanti derivanti dall'esistenza di un'unica rete (monopolio naturale).

(95)

I parametri atti a determinare le tariffe sono stati stabiliti in maniera oggettiva e trasparente. Il complesso quadro di regolamentazione che stabilisce le tariffe e la procedura di liquidazione dimostrano, secondo le autorità spagnole, che il sistema tariffario si basava su un'analisi esaustiva dei costi e delle entrate del sistema e su un'analisi della domanda di energia elettrica.

Impegno della Spagna

(96)

Come illustrato nei considerando 25 e 26, il deficit generato nel 2005 viene rimborsato in rate annuali, che rendono a un tasso di interesse equivalente all'Euribor senza differenziale. Fatte salve le proprie osservazioni, la Spagna si è impegnata a aumentare retroattivamente il tasso di interesse applicato alle imprese utilizzatrici con connessioni superiori a 1 kV. Tale incremento sarà determinato in maniera proporzionale al contributo del deficit del 2005 delle imprese utilizzatrici oggetto del procedimento in corso e che ricevevano fornitura a tariffe piene. La misura corrisponderà all'applicazione di un differenziale di 65 punti di base oltre l'Euribor di riferimento, allineandolo così, a livello generale, al tasso applicato al deficit negli anni successivi.

(97)

L'importo corrispondente sarà addebitato alle imprese utilizzatrici nel seguente modo: per quanto concerne i pagamenti annuali della quota di deficit del 2005 rimborsata, verrà applicato un aumento unico delle tariffe di accesso; per quanto riguarda gli importi che devono essere ancora rimborsati, si applicherà direttamente un tasso di interesse più alto su ogni annualità, anche in questo caso sotto forma di aumento delle tariffe di accesso.

5.   VALUTAZIONE DELLA MISURA

Esistenza di aiuto di stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE

(98)

Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, una misura costituisce aiuto di Stato quando vengono soddisfatte le seguenti condizioni: a) la misura favorisce il beneficiario mediante un vantaggio economico, b) la misura viene concessa dallo Stato mediante risorse pubbliche, c) è selettiva, d) ha delle ricadute sul commercio interno dell'Unione e può falsare la concorrenza all'interno dell'Unione. Dal momento che tutte queste condizioni devono essere soddisfatte, la Commissione limiterà la sua valutazione unicamente all'esistenza di un vantaggio economico per i beneficiari.

Esistenza di un vantaggio economico

(99)

Le imprese risultano favorite ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE se ottengono un vantaggio economico che non avrebbero potuto ottenere diversamente in condizioni di libero mercato. Nel presente caso, l'analisi deve appurare, considerando anche il rimborso del deficit del sistema dell'energia elettrica del 2005, l'esistenza o meno di una differenza positiva tra le tariffe regolamentate stabilite nel 2005 e i prezzi di mercato che avrebbero dovuto corrispondere i beneficiari potenziali per l'acquisto di energia elettrica e i servizi prestati nell'ambito del loro regime tariffario. Qualsiasi vantaggio relativo alle condizioni di mercato deve essere accertato con riferimento agli effettivi prezzi di mercato. Di seguito, si esaminano entrambi questi aspetti: la presenza o assenza di differenze positive tra i prezzi del «pool» dell'energia elettrica e i prezzi di mercato e le tariffe regolamentate; il rimborso del deficit.

Confronto con i prezzi medi del «pool» dell'energia elettrica

(100)

I prezzi medi del «pool» di energia elettrica rappresentano degli indicatori del livello generale dei prezzi del mercato all'ingrosso. Questo prezzo medio di riferimento si è attestato a 59,47 EUR/MWh nel 2005, nel corso dell'intero anno. Come indicato e illustrato nel considerando 19 (grafico 1), durante sette mesi consecutivi del 2005, i prezzi medi all'ingrosso sono stati superiori ai prezzi impliciti dell'energia elettrica delle tariffe regolamentate piene applicate a tutti gli utenti finali. Di conseguenza, la tariffa media stabilita dal decreto 2392/2004 sembra aver indotto una differenza positiva a favore di tutti gli utenti finali che hanno scelto le tariffe regolamentate, almeno durante la maggior parte dei mesi del 2005.

(101)

Tuttavia, in periodi mensili inferiori a un anno, tale differenza non è emersa durante i cinque mesi trascorsi tra gennaio e maggio del 2005, per cui il vantaggio non ha interessato tutto il sistema delle tariffe regolamentate. Inoltre, se si prendono in considerazione periodi superiori a un anno, ad esempio, fino al 30 dicembre 2007, il possibile vantaggio accumulato da giugno 2005 viene più che annullato dal calo dei prezzi medi del «pool», che sono scesi drasticamente fino a raggiungere 37 EUR/MWh nel marzo del 2007, mentre i prezzi impliciti delle tariffe regolamentate si attestavano intorno a 68 EUR/MWh nello stesso periodo. In effetti, a partire dal 2006, i prezzi dell'energia elettrica impliciti nelle tariffe piene sono stati di gran lunga superiori ai prezzi all'ingrosso della fornitura (cfr. grafico 1). Di conseguenza, i benefici e i vantaggi economici ottenuti dai consumatori che ricevevano fornitura a tariffe regolamentate quando i prezzi del «pool» sono più alti del costo implicito dell'energia elettrica nelle tariffe regolamentate possono annullarsi quando i prezzi del «pool» sono più bassi del costo implicito dell'energia elettrica.

(102)

Ne consegue che, sia nei periodi mensili inferiori a un anno nel 2005 che nel periodo di due anni in cui rientra parte del 2005, i prezzi dell'energia elettrica impliciti nelle tariffe regolamentate applicabili nel 2005 non sembrano aver concesso un vantaggio al gruppo di consumatori che riceveva fornitura a tariffe regolamentate rispetto ai prezzi all'ingrosso del «pool» di energia elettrica. Tuttavia, resta il fatto che le entrate derivanti dall'accesso e dalle tariffe regolamentate pagate con riferimento a tutto il sistema dell'energia elettrica non sono state sufficienti a coprire i costi regolamentati del sistema nel 2005. Per questo motivo è necessario analizzare se il meccanismo adottato sia sufficiente a garantire il rimborso del deficit.

Rimborso del deficit del sistema dell'energia elettrica del 2005

(103)

Come indicato nei considerando 15 e 20-22, i conti del sistema dell'energia elettrica nel 2005 includevano tutti i costi e i ricavi regolamentati del sistema, prescindendo dall'assegnazione di determinati ricavi a costi specifici. Ad esempio, i costi di trasporto e distribuzione (4 410 milioni di EUR) o il costo delle sovvenzioni alla cogenerazione e alle fonti rinnovabili di energia elettrica (2 701 milioni di EUR) non venivano divisi tra ricavi regolamentati delle tariffe piene del mercato regolamentato e/o ricavi derivanti dai diritti regolamentati di accesso del mercato libero rispettivamente, né venivano finanziati differenziando queste due tipologie di ricavi. Di fatto, tutti gli utenti del sistema ricevono un vantaggio ed è prevedibile che contribuiscano a coprire i costi delle sovvenzioni destinate alle forme efficienti di cogenerazione e alle fonti rinnovabili, o dei servizi di trasporto e distribuzione. All'interno di tale sistema di costi non cumulativi per ogni tariffa è impossibile assegnare oggettivamente a posteriori la distribuzione dei costi agli utenti del mercato libero e agli utenti del mercato regolamentato e, all'interno di quest'ultima categoria, ai 25 scaglioni tariffari applicabili nel 2005. Ne consegue che è necessario analizzare la presenza di eventuali vantaggi, o la loro assenza, che il deficit del 2005 ha comportato per il sistema dell'energia elettrica a livello globale.

(104)

In questo senso, la Spagna ha messo in atto un meccanismo per recuperare totalmente il deficit del 2005. Ciò è coerente con il principio dell'universalità dei conti del sistema applicato in quel periodo. Il deficit di ricavi regolamentati del sistema dell'energia elettrica per sostenere i costi del sistema è stato risolto mediante l'iniezione di capitali ottenuti mediante un «contributo con destinazione specifica» stabilita nel regio decreto 809/2006. A partire dalla metà del 2006, il recupero ha avuto inizio mediante l'applicazione di una maggiorazione del valore dell'1,378 % sulle tariffe regolamentate piene e del 3,975 % sui diritti di accesso e, a partire da allora, mediante le maggiorazioni necessarie a garantire il recupero dei 3,8 miliardi di euro più interessi nell'arco di un periodo di 14,5 anni, che termina nel 2020 (cfr. considerando 25 e 26).

(105)

Ne consegue che i ricavi derivanti dai contributi speciali destinati a finanziare il deficit del 2005 consentono il pagamento delle fatture dell'energia elettrica degli utenti del sistema, con l'aumento necessario a pareggiare ex post i conti del sistema del 2005, con un considerevole ritardo.

(106)

In queste circostanze, l'unico elemento discutibile del metodo adottato nel 2006 per il rimborso del deficit del sistema dell'energia elettrica del 2005 e il pareggio dei conti sarebbe il basso tasso di interesse applicato inizialmente ai pagamenti annuali del rimborso, ovvero il tasso di riferimento Euribor senza differenziale. Come descritto più dettagliatamente nei considerando 96 e 97, la Spagna si è impegnata ad aumentare il tasso di interesse applicabile alle imprese utilizzatrici oggetto del presente procedimento. La Spagna si impegna ad applicare un differenziale di 65 punti di base oltre il tasso di interesse di riferimento.

(107)

L'applicazione di questa modifica della misura inizialmente applicata per rimborsare il deficit del 2005, che esclude le famiglie e le piccole imprese che hanno versato le più elevate tariffe regolamentate nell'ambito del meccanismo di correzione, comporta l'annullamento di qualsiasi presunto vantaggio che le società possano aver ottenuto grazie al differimento dei pagamenti a partire dal 2006. Inoltre, l'applicazione di una maggiorazione sul valore della tariffa fa sì che la quantità assoluta recuperata sia, per ogni società, direttamente proporzionale al proprio consumo di energia elettrica. A un consumo più elevato di energia elettrica corrisponderà quindi una maggiorazione più alta.

Confronto con i prezzi di mercato dell'energia elettrica

(108)

In secondo luogo, come indicato da alcune parti interessate, i prezzi registrati nel «pool» di energia elettrica non costituiscono un riferimento adeguato per il confronto tra i prezzi dell'energia elettrica corrisposti dai grandi consumatori nel quadro delle tariffe regolamentate e i prezzi di mercato. Di fatti, alla luce degli elementi di prova della relazione elaborata nel 2005 dall'operatore del mercato dell'energia elettrica OMEL, solo sette utenti finali rappresentavano il 5 % della domanda di energia elettrica derivante direttamente dal «pool» rispetto alle centinaia di utenti industriali e grandi società. I consumatori industriali e gli altri grandi consumatori, nello specifico quelli ad alta intensità energetica per cui l'energia rappresenta una parte considerevole dei costi di produzione (generalmente, 30-40 % nel caso della produzione di alluminio), richiedono e ottengono condizioni prevedibili di prezzo e fornitura. Tali condizioni sono rispecchiate in contratti con termini superiori alle 24 ore. I prezzi quotati ogni ora sul mercato a 24 ore, come il «pool» di energia elettrica, rappresentano i prezzi medi di mercato per i fornitori che prestano servizi a un portafoglio svariato di clienti, incluse le famiglie. Non rappresentano, tuttavia, un riferimento adeguato in grado di determinare i prezzi che dovrebbero pagare gli utenti ad alta intensità energetica sul mercato libero, con termini contrattuali superiori alle 24 ore. Contrariamente al parere della decisione di avvio, l'indagine ha dimostrato che le tariffe regolamentate inferiori ai prezzi medi del «pool» non implicano necessariamente un vantaggio sulle condizioni di mercato per gli utenti industriali, dato che i prezzi del «pool» non sono i prezzi del mercato per la grande maggioranza di questi utenti. Ciò scioglie i dubbi espressi al riguardo.

(109)

Inoltre, in Spagna la possibilità di scegliere il mercato libero non era irreversibile nel 2005. I consumatori potevano scegliere costantemente tra le offerte più vantaggiose del mercato regolamentato e del mercato libero, situazione che generava una certa convergenza di prezzi. La possibilità di cambiare le opzioni di fornitura tende necessariamente a ridurre i prezzi del mercato al dettaglio durante i picchi dei prezzi all'ingrosso, come quelli registrati in Spagna a partire dal 2005, mentre l'incentivo opposto all'aumento dei prezzi del mercato libero, con un avvicinamento ai livelli più alti della tariffa regolamentata, sorge quando si inverte tale situazione.

(110)

Come confermano le associazioni di fornitori indipendenti (considerando 42-49), i fornitori del mercato libero hanno dovuto, nel corso del 2005, rispettare i propri contratti o risolverli unilateralmente, se possibile, oppure rinegoziare e adeguare al rialzo i propri prezzi, correndo il rischio che i clienti passassero al mercato regolamentato. Le perdite che i fornitori del mercato libero affermano di aver subito dimostrano che i prezzi sul mercato libero nel 2005, nello specifico i prezzi dei contratti a un anno che sono stati rispettati, si sono mantenuti ai livelli delle rispettive tariffe regolamentate e, quindi, indicano che le tariffe non hanno concesso, di fatto, un vantaggio economico rispetto ai prezzi effettivi del mercato libero.

(111)

Ne consegue, quindi, che due ipotetici utenti industriali in concorrenza tra loro, il primo con un contratto di fornitura di energia elettrica a un anno a prezzi del mercato libero da gennaio a dicembre del 2005 e il secondo che fornisce energia a tariffe regolamentate nello stesso periodo, dovevano, ceteris paribus, sostenere costi dell'energia elettrica simili. Infatti, l'unica influenza che il livello delle tariffe regolamentate esercitava sui prezzi del mercato libero nel 2005 era in realtà quella di concedere agli utenti sul mercato libero il beneficio indiretto di limitare l'incremento dei prezzi, pur supponendo che tali incrementi fossero contrattualmente possibili durante l'anno o, a più lungo termine, coprendo tutto il 2005. Di fatti, la concorrenza effettiva o potenziale tra gli utenti industriali che ricevevano energia elettrica sul mercato libero o sul mercato regolamentato rispettivamente, non potevano falsare le tariffe regolamentate.

(112)

In terzo luogo, nella sua decisione di avvio, la Commissione ha fatto una menzione speciale ai livelli bassi della tariffa regolamentata (23,9 EUR/MWh e 27,0 EUR/MWh) applicati nel 2005 rispettivamente ai grandi consumatori industriali (tariffa G4) e ai grandi consumatori industriali con fornitura interrompibile (ad esempio, tariffa 3.4), come si evince dalla tabella 3 del considerando 30. Come indicano alcuni terzi interessati, i livelli delle tariffe regolamentate contestate nella decisione di avvio, non sono tariffe ma prezzi medi al netto degli sconti. Al netto degli sconti, i livelli della tariffa di base stabiliti nel decreto 2392/2004, indicati nella tabella 1, sono stati rispettivamente di 56,12 EUR/MWh (tariffa 3.4) e 25,44 EUR/MWh (tariffa G4).

(113)

A tal riguardo, l'indagine formale ha fornito elementi di prova del fatto che le tariffe regolamentate applicabili agli utenti industriali menzionati nella decisione di avvio erano al livello dei prezzi di mercato applicabili per tutto il periodo compreso tra gennaio e dicembre 2005, come si indica di seguito:

(114)

In primo luogo, sono stati forniti elementi di prova dell'esistenza di prezzi bilaterali di mercato pari a 34,45 EUR/MWh che venivano applicati agli utenti ad alta intensità energetica sul mercato libero nel 2005 (considerando 55-57). Con un margine di commercializzazione inferiore al margine medio di dieci anni aggiunto nella decisione di avvio del procedimento d'indagine formale, tale prezzo di mercato evidenzia un costo di fornitura vicino ai 25,44 EUR/MWh della tariffa regolamentata più bassa (G4) (23,9 EUR/MWh del prezzo medio ex post). Se si considerano le differenze oggettive relative alla fornitura nel quadro della tariffa regolamentata, come volumi di fornitura 9,7 volte superiori, l'investimento in attrezzature per il controllo della tensione e i termini di pagamento, il fatto che la tariffa regolamentata fosse inferiore non sembra aver concesso un indebito vantaggio economico ai beneficiari.

(115)

In secondo luogo, gli elementi di prova disponibili indicano che nel dicembre del 2004 era possibile stipulare contratti a un anno per forniture di base, basati sui prezzi di mercato con quote pari a 31,05 EUR/MWh, con consegna tra gennaio e dicembre 2005. Esisteva un prezzo finale di mercato (con servizi supplementari e tariffa di accesso) pari a 36,67 EUR/MWh, che è inferiore alla tariffa di base corrispondente (tariffa 3.4) per gli utenti industriali interrompibili con una forte modulazione del carico (cfr. considerando 16, 18 e 58).

(116)

Sconti aggiuntivi disponibili nel quadro delle tariffe regolamentate per la gestione della domanda (ad esempio, modulazione del carico, interrompibilità) consentivano di ottenere prezzi medi più bassi sul mercato regolamentato per gli utenti che si accollavano tali servizi (22). Questi sconti, non trattati in maniera dettagliata nella decisione di avvio, remuneravano utili servizi per la rete provenienti dal lato della domanda, che richiedevano adeguamenti, investimenti o restrizioni imposte nei processi industriali o commerciali. La modulazione del carico richiede che i processi industriali o commerciali con un alto consumo di energia elettrica vengano eseguiti nelle fasce di minor traffico, fuori dagli orari di punta, riducendo così il consumo e la tensione nella rete di energia elettrica. Allo stesso modo, i servizi di interrompibilità forniti alla rete sono economicamente utili poiché consistono, per l'utente industriale in questione, nell'accettazione dell'interruzione della fornitura da parte dell'operatore, con uno scarso preavviso (da pochi secondi a due ore) e a lungo termine (da una a dodici ore), come nel caso specifico delle tariffe regolamentate relative alla Spagna.

(117)

I benefici di questi servizi volti a garantire la continuità della fornitura di energia elettrica vengono riconosciuti nella legislazione dell'Unione. La direttiva 2005/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, concernente misure per la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica e per gli investimenti nelle infrastrutture (23) richiede che gli Stati membri considerino le tecnologie di gestione della domanda e adottino misure atte a ridurre le barriere che impediscono l'utilizzo di contratti interrompibili con l'obiettivo ultimo di mantenere l'equilibrio tra l'approvvigionamento e la domanda. Tali servizi integrano e posso anche sostituire altre forme di regolamentazione utilizzate dall'operatore della rete per garantire l'adeguamento dell'offerta e della domanda di energia elettrica alla rete, evitando così le interruzioni e i black-out, che oltre a essere socialmente ed economicamente costosi, possono anche dare luogo all'imposizione di sanzioni o determinare responsabilità.

(118)

Nel caso specifico della Spagna, l'assenza di una notevole capacità di interconnessione con altri Stati membri e la significativa penetrazione di una fornitura di energia elettrica in modo discontinuo derivante da fonti rinnovabili di energia nel 2005 rendono questi servizi particolarmente utili. L'ordine di grandezza del loro valore economico e dei possibili costi che si possono evitare nel sistema dell'energia elettrica può essere spiegato considerando i costi sostenuti dall'operatore spagnolo della rete Red Eléctrica de España nell'acquisto di servizi di bilanciamento. Nel 2005 Red Eléctrica de España ha pagato una media di 65 EUR/MWh per i servizi di regolazione secondaria di aumento dell'energia elettrica (aggiungendo ulteriore energia elettrica in linea tra 15 secondi e 15 minuti per bilanciare la rete); per la regolazione terziaria di aumento (aggiungendo ulteriore energia elettrica in linea tra 15 secondi e 2 ore per alimentare la riserva di energia elettrica di regolazione secondaria), il prezzo medio nel 2005 è stato di 78 EUR/MWh, con aumenti fino a 600 EUR/MWh (24). Dal momento che bilanciano la domanda e la allontanano dalle ore di punta (modulazione del carico) o offrono la possibilità di ridurla in situazioni critiche (servizi interrompibili), gli sconti sulle tariffe regolamentate pertinenti (ad esempio, circa 32 EUR/MWh sulla tariffa 3.4) sembrano essere economicamente giustificati.

(119)

In assenza di questi sconti per le misure di gestione della domanda, le tariffe regolamentate per gli utenti connessi alla rete di alta tensione (tariffe 1.4 e 2.4) si attestavano su un livello molto superiore, tra 58 e 61 EUR/MWh nel caso della tariffa di base e 76,2 EUR/MWh nel caso del prezzo medio effettivo. Quando si effettua il controllo con i prezzi di mercato pari a 31,05 EUR/MWh per il periodo da gennaio a dicembre 2005, non si può ritenere che i prezzi di mercato siano superiori alle tariffe regolamentate applicabili alla stragrande maggioranza di utenti industriali e commerciali ad alta intensità energetica.

(120)

Ne consegue che, sebbene i prezzi registrati nel «pool» dell'energia elettrica non costituiscano un riferimento adeguato per il confronto dei prezzi dell'energia elettrica pagati dai grandi utenti industriali e commerciali, i prezzi effettivi di mercato applicabili alle erogazioni di energia elettrica per gli utenti finali che ricevevano fornitura a tariffe regolamentate nel 2005 erano allineati con i rispettivi livelli delle tariffe regolamentate.

6.   CONCLUSIONI SULLA MISURA

(121)

Alla luce delle considerazioni precedenti, la Commissione considera accertato che, in primo luogo, le società alle quali è stata fornita energia elettrica a tariffe regolamentate piene non hanno ricevuto vantaggi derivanti dal livello di queste tariffe e, in secondo luogo, in considerazione dell'impegno assunto dalla Spagna di modificare la misura, che un tasso di interesse adeguato sarà applicato al ritardo di alcune società nel pagamento di parte delle loro fatture di energia elettrica del 2005 adeguato.

(122)

Di conseguenza, la misura in esame non implica un vantaggio economico a favore delle imprese utilizzatrici. Dal momento che i criteri previsti dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE sono cumulativi, non è necessario esaminare se vengano soddisfatti anche gli altri criteri.

(123)

La Commissione conclude pertanto che, alla luce del regime adottato dalla Spagna per recuperare il debito che utenti finali hanno contratto nei confronti del sistema dell'energia elettrica, il sistema delle tariffe regolamentate applicato nel 2005 non ha dato luogo a un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Tale conclusione si riferisce alla situazione e al periodo di tempo contemplati dalla denuncia, fatta salva la possibilità, da parte della Commissione, di valutare misure adottate dalla Spagna dopo il 2005,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sistema delle tariffe regolamentate adottato dal Regno di Spagna nel 2005 non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 2

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2014

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Vicepresidente


(1)  GU C 43 del 27.2.2007, pag. 9.

(2)  Cfr. nota 1.

(3)  Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, della LSE, in linea di principio, le tariffe dell'energia elettrica dovevano essere stabilite una volta l'anno, ma potevano subire degli adeguamenti nel corso dell'anno.

(4)  Ai sensi dell'articolo 8 del regio decreto 1432/2002, la tariffa media non poteva aumentare più dell'1,4 % (da un anno all'altro), mentre le singole tariffe potevano solo subire un aumento percentuale pari all'incremento della tariffa media: + 0,60 % (2 % in totale).

(5)  Regio decreto 2392/2004, del 30 dicembre 2004, che stabilisce la tariffa dell'energia elettrica per il 2005, BOE n. 315, pag. 42766.

(6)  Regio decreto-legge 5/2005, dell'11 marzo 2005, in materia di riforme urgenti destinate a stimolare la produttività e migliorare la contrattazione pubblica. BOE 62 del 14.3.2005, pag. 8832.

(7)  I costi non recuperabili sono le perdite subite dai fornitori storici di energia elettrica a seguito degli investimenti non recuperabili realizzati prima della liberalizzazione. La Commissione ha autorizzato la concessione di un aiuto compensatorio atto a coprire le summenzionate perdite in linea con i criteri stabiliti nella metodologia relativa ai costi non recuperabili (Comunicazione della Commissione sulla metodologia per l'analisi degli aiuti di Stato connessi ai costi non recuperabili) con lettera SG (2001) D/290869 del 6 agosto 2001. Con decisione SG (2001) D/290553 del 25 luglio 2001 nel caso NN 49/99, la Commissione ha autorizzato la Spagna a concedere, fino al 2008, una compensazione per i costi non recuperabili destinata alle stesse imprese incaricate di prefinanziare il deficit nel 2005.

(8)  Prima disposizione integrativa del regio decreto 809/2006, del 30 giugno 2006, che rivede la tariffa dell'energia elettrica a partire dal 1o luglio del 2006. BOE 156 dell'1.7.2006.

(9)  La Spagna ha liberalizzato il mercato al dettaglio dell'energia elettrica prima di quanto previsto nelle direttive sull'energia elettrica del 1996 e 2003, che stabilivano un calendario di liberalizzazione tra il 1999 e il 2004 per gli utenti finali commerciali (a partire da quelli più grandi) e rendeva obbligatoria la liberalizzazione del segmento domestico solo a partire dal 1o luglio del 2007.

(10)  GU L 176 del 15.7.2003, pag. 37.

(11)  L'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva sull'energia elettrica prevede quanto segue: «Gli Stati membri provvedono affinché tutti i clienti civili e, se gli Stati membri lo ritengono necessario, le piccole imprese (vale a dire aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di EUR) usufruiscano nel rispettivo territorio del servizio universale, cioè del diritto alla fornitura di energia elettrica di una quantità specifica a prezzi ragionevoli, facilmente e chiaramente comparabili e trasparenti. Per garantire la fornitura del servizio universale, gli Stati membri possono designare un fornitore di ultima istanza».

(12)  La stessa Céntrica ha diviso i consumatori in cinque gruppi. Tale suddivisione non riflette la struttura delle tariffe regolamentate pubblicata nel decreto annuale delle tariffe, come si indica nel considerando 17.

(13)  Cfr. allegato A, lettere b) e c), della direttiva sull'energia elettrica.

(14)  Conclusioni dell'avvocato generale nelle cause riunite C-261/01 e C-262/01, Van Calster, considerando 41.

(15)  Sentenza della Corte nelle cause riunite C-261/01, Van Calster, ibidem, considerando 49 e 50.

(16)  Decisione della Commissione del 25 luglio 2001, aiuto di Stato NN 49/99 — Spagna. Regime dei costi non recuperabili.

(17)  Lettera della Commissione al Regno Unito del 27 febbraio 2002 (aiuto di Stato N 661/99).

(18)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

(19)  Wilson, R. (1993) Nonlinear Pricing, Oxford University Press.

(20)  Castro Rodríguez, F. (1999), Wright tariffs in the Spanish electricity industry, The case of residential consumption, Utilities Policy, pagg. 17-31.

(21)  Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 17 marzo 1993 nelle cause riunite C-72/91 e C-73/91, punto 21; «La disciplina in questione, esaminata sia sotto il profilo delle sue finalità sia sotto quello della sua struttura generale, non è intesa a creare un vantaggio atto a costituire per lo Stato un onere supplementare».

(22)  La principale fonte da cui si desumono le cifre relative alla decisione di avvio è la relazione della CNE: «Il consumo di energia elettrica sul mercato continentale nell'anno 2005», datata 25.7.2006, Sezione 2. Per i grandi consumatori industriali (interrompibili e con tariffa oraria di potenza «THP»), la relazione indica che la forte modulazione del carico con fornitura nelle fasce diverse dai periodi di punta, che richiede adeguamenti nei processi di produzione, permette sconti significativi nella tariffa del titolare.

(23)  GU L 33 del 4.2.2006, pag. 22, cfr. articolo 3, paragrafo 3, lettera c) e articolo 5, paragrafo 2, lettera b).

(24)  «El Sistema Eléctrico Español 2005», pagg. 54 e 55, Red Eléctrica de España.


12.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 205/45


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 2014

relativa all'aiuto di Stato SA.36559 (C 3/07) (ex NN 66/06) al quale la Spagna ha dato esecuzione concernente le tariffe dell'energia elettrica in Spagna: distributori

[notificata con il numero C(2013) 7743]

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/457/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni in conformità ai detti articoli (1) e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

PROCEDIMENTO

(1)

Con lettera del 27 aprile 2006 le imprese Céntrica plc e Céntrica Energía S.L.U. (in appresso denominate collettivamente «Céntrica») hanno presentato una denuncia alla Commissione in relazione al sistema di tariffe elettriche regolamentate applicato in Spagna nel 2005.

(2)

Con lettera del 27 luglio 2006 la Commissione ha chiesto alle autorità spagnole di fornire informazioni relative alla misura precedentemente menzionata. La Commissione ha ricevuto dette informazioni con lettera del 22 agosto 2006.

(3)

Il 12 ottobre 2006, il caso è stato registrato come aiuto non notificato (caso NN 66/06).

(4)

Con lettera del 9 novembre 2006 la Commissione ha chiesto alle autorità spagnole ulteriori chiarimenti sulla misura. Le autorità spagnole hanno risposto con lettera del 12 dicembre 2006.

(5)

Con lettera del 24 gennaio 2007, la Commissione ha notificato alle autorità spagnole la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in relazione alla misura.

(6)

La decisione della Commissione è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2). La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare le proprie osservazioni in relazione alla misura.

(7)

Le autorità spagnole hanno presentato le proprie osservazioni con lettera del 26 febbraio 2007.

(8)

La Commissione ha ricevuto osservazioni dalle seguenti parti interessate: Giunta della Galizia (lettera del 23 marzo 2007), Céntrica (lettere del 26 marzo 2007 e 3 luglio 2007), ACIE — Asociación de Comercializadores Independientes de Energía (lettera del 26 marzo 2007), governo delle Asturie (lettera del 27 marzo 2007), AEGE — Asociación de empresas con gran consumo de energía (lettera del 2 aprile 2007), Asturiana de Zinc — AZSA (lettera del 3 aprile 2007), Ferroatlántica — produttore di metalli (lettera del 3 aprile 2007), Alcoa (lettera del 3 aprile 2007), UNESA — Asociación Española de la Industria Eléctrica (lettera del 25 aprile 2007), ENEL Viesgo (lettera del 26 aprile 2007), Iberdrola (lettera del 26 aprile 2007), Unión Fenosa Distribución (lettera del 27 aprile 2007), Hidrocantábrico Distribución Eléctrica (lettera del 27 aprile 2007), Endesa Distribución Eléctrica (lettera del 27 aprile 2007).

(9)

Con lettere del 15 maggio e 6 luglio 2007, la Commissione ha trasmesso le osservazioni delle parti interessate alle autorità spagnole, alle quali è stata concessa la possibilità di replicare mediante commenti, che sono stati ricevuti con lettera del 2 agosto 2007.

(10)

Céntrica ha presentato informazioni aggiuntive con lettere del 1o giugno 2007, 28 agosto 2007, 4 febbraio 2008 e 1o marzo 2008.

(11)

Con lettere del 30 luglio 2009, 19 marzo 2010 e 6 ottobre 2011, 12 aprile 2012, 31 agosto 2012, 4 febbraio 2013 e 17 luglio 2013, la Commissione ha richiesto nuovi chiarimenti alle autorità spagnole sulla misura. Le autorità hanno risposto con lettere del 5 ottobre 2009, 26 aprile 2010, 7 dicembre 2011, 12 giugno 2012, 18 ottobre 2012, 11 febbraio 2013 e 4 ottobre 2013, rispettivamente.

(12)

Il 19 aprile 2013, il procedimento è stato diviso in due parti: il caso SA.21817 (C3/07 ex NN 66/06), concernente gli aiuti agli utenti finali di energia elettrica, e il caso SA.36559 (C3/07 ex NN 66/06), concernente gli aiuti ai distributori di energia elettrica. La presente decisione riguarda unicamente gli aiuti ai distributori di energia elettrica.

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA MISURA

IL SISTEMA DELL'ENERGIA ELETTRICA IN SPAGNA NEL 2005

Distinzione tra attività regolamentate e non regolamentate

(13)

Nel quadro legislativo stabilito dalla legge 54/1997 del 27 novembre 1997, in materia di energia elettrica («Ley del sector eléctrico» in appresso «LSE»), che rappresenta la pietra angolare del sistema dell'energia elettrica spagnolo, si opera una distinzione fondamentale tra attività regolamentate e attività liberalizzate.

(14)

La generazione, l'importazione, l'esportazione e la fornitura al dettaglio di energia elettrica sono attività liberalizzate, ossia, attività che gli operatori economici possono svolgere a condizioni di mercato e su cui lo Stato non esercita un rigido controllo di regolamentazione mediante, ad esempio, il controllo dei prezzi o delle condizioni di fornitura.

(15)

Per contro, la distribuzione, il trasporto e le attività realizzate dall'operatore del mercato (3) e dall'operatore del sistema (4) sono pienamente regolamentate dallo Stato. Tali attività sono generalmente regolamentate dallo Stato in qualsiasi sistema di energia elettrica, dato che gli operatori incaricati di eseguirle godono di un monopolio di fatto o di diritto. Se così non fosse gli operatori non sarebbero soggetti ad alcun vincolo che impedisca loro di violare le regole di concorrenza e applicare prezzi monopolistici, superiori al prezzo normale di mercato.

Semplice distribuzione e fornitura a tariffe regolamentate

(16)

Nel 2005, la distribuzione includeva tre tipologie di attività regolamentate nel sistema dell'energia elettrica spagnolo. La prima era la semplice distribuzione, ossia, la trasmissione di energia elettrica ai punti di consumo mediante le reti di distribuzione; si trattava di un monopolio, data l'assenza di reti alternative. La seconda tipologia includeva determinate attività di gestione commerciale strettamente connesse alla distribuzione, come la lettura dei contatori, la sottoscrizione di contratti, la fatturazione, la prestazione di servizi ai clienti ecc. Nel 2005 la terza attività era la fornitura a tariffa regolamentata, che la legge assegnava ai distributori in aggiunta alla loro principale missione legale (gestire e offrire accesso alle reti di distribuzione di energia elettrica) (5). Al completamento della riforma del settore energetico nel 2009, i distributori non fornivano più energia elettrica a tariffe regolamentate.

(17)

I distributori erano obbligati per legge ad acquistare l'energia elettrica necessaria ad approvvigionare i clienti regolamentati sul mercato all'ingrosso organizzato (il «pool») al prezzo del giorno (prezzo marginale del sistema o «prezzo del pool») o direttamente dai produttori di energie rinnovabili (6) e rivenderla in un secondo momento ai consumatori finali alla tariffa regolamentata applicabile.

Ruolo dei distributori come intermediari finanziari del sistema

(18)

Nel 2005 esistevano almeno 25 tariffe regolamentate per utenti finali a seconda del livello, profilo e/o destinazione di consumo e della tensione di connessione alla rete. Al tempo stesso, vi erano altri nove diritti di accesso alla rete regolamentati che venivano applicati agli utenti finali del mercato liberalizzato, anch'essi basati sulla tensione di connessione e altre caratteristiche (7). Sul mercato liberalizzato, gli utenti finali pagavano i diritti di accesso alla rete ai fornitori, i quali, a loro volta, le trasmettevano ai distributori. Sul mercato regolamentato, i diritti di accesso alla rete erano integrati nella tariffa regolamentata globale che gli utenti finali pagavano ai distributori (erano impliciti). A partire dal 2005, la Spagna ha introdotto delle modifiche nel sistema delle tariffe regolamentate, l'ultima delle quali risale al 2013, anno in cui la Spagna ha adottato un nuovo quadro legislativo per il settore dell'energia elettrica (legge 24/13) che include, tra le altre misure, la riforma della regolamentazione dei prezzi di mercato al dettaglio. La Spagna ha annunciato che questa nuova legge e la relativa normativa di esecuzione sarebbero state applicate nel corso del 2014.

(19)

I livelli delle tariffe regolamentate piene e i diritti regolamentati di accesso alla rete venivano stabiliti preventivamente per tutto l'anno, di solito prima della fine dell'anno n — 1, ma potevano subire degli adeguamenti nel corso dell'anno (8). Tuttavia, l'incremento annuo delle tariffe prevedeva un tetto massimo (9). In teoria, le tariffe e i diritti venivano stabiliti in base a stime, al fine di garantire che i ricavi regolamentati derivanti dalla loro applicazione fossero sufficienti a coprire i costi regolamentati del sistema di energia elettrica. In questi costi regolamentati del sistema rientravano nel 2005 i costi di fornitura di energia a tariffe piene, i costi legati all'acquisto di energia a regimi speciali (fonti rinnovabili, cogenerazione ecc.), i costi di trasporto e distribuzione, le misure di gestione della domanda, i costi aggiuntivi di generazione di energia elettrica nelle isole spagnole, gli aiuti all'industria carboniera, i deficit degli anni precedenti ecc.

(20)

Nel regime regolamentato in Spagna, i distributori erano e continuano a essere i principali intermediari finanziari del sistema. Gestivano tutti i ricavi del sistema delle tariffe regolamentate, ossia i diritti di accesso alla rete e i ricavi dalle tariffe piene. Tali ricavi, denominati collettivamente ricavi liquidabili («ingresos liquidables»), venivano utilizzati per coprire tutti i costi regolamentati del sistema. Non esistevano norme che stabilissero l'assegnazione di una determinata tipologia di ricavi o una parte di questi a una categoria specifica di costi o a parte di essi. Questa situazione ha fatto sì che i ricavi derivanti, ad esempio, dai diritti di accesso alla rete non venissero stanziati totalmente o parzialmente per finanziare, ad esempio, le sovvenzioni a favore dell'energia elettrica derivante da fonti rinnovabili o generata nei territori insulari spagnoli.

(21)

La liquidazione dei conti avveniva nell'ambito di una procedura di liquidazione realizzata sotto il controllo diretto dell'organo di regolamentazione spagnolo, la Comisión Nacional de Energía (CNE). Anche la remunerazione dei distributori (per le attività connesse alla semplice distribuzione) proveniva, dai ricavi liquidabili, dopo aver dedotto tutti gli altri costi.

Prezzi dei distributori e fornitori a confronto

(22)

Nel 2005 erano pertanto attive due categorie di operatori sul mercato al dettaglio dell'energia elettrica in Spagna: i distributori, obbligati a vendere a tariffe regolamentate, e i fornitori, che vendevano a condizioni negoziate liberamente. Per ragioni storiche, in Spagna i distributori fanno parte di gruppi integrati verticalmente (operatori storici) che hanno tradizionalmente gestiscono le reti di distribuzione in determinate zone geografiche e che si sono trasformati solo a seguito di fusioni e consolidamenti del passato. Sul mercato regolamentato, i distributori applicavano tariffe piene che non operavano distinzione alcuna tra i costi sostenuti per l'acquisto di energia elettrica e quelli derivanti dall'accesso alla rete.

(23)

I fornitori possono appartenere a gruppi integrati verticalmente (che normalmente possiedono separate divisioni per la generazione, la distribuzione e la fornitura) o essere nuovi operatori sul mercato. Spesso, i nuovi operatori non hanno capacità di generazione e operano esclusivamente sul mercato al dettaglio. Céntrica è uno di questi nuovi operatori. Sul mercato libero, i fornitori applicavano prezzi che dovevano coprire il diritto di accesso alla rete (da pagare ai distributori), i costi di approvvigionamento energetico (costi di acquisto sul mercato all'ingrosso o costi per la generazione in proprio, nel caso delle imprese integrate verticalmente) e un «margine di commercializzazione», che copriva altri costi (costi di commercializzazione, sistemi informatici, fatturazione ecc.) e una remunerazione del capitale investito.

(24)

Nel 2005 la coesistenza del mercato libero e di quello regolamentato e, nello specifico, la possibilità concessa agli utenti finali di passare liberamente da uno all'altro, implicava che le tariffe regolamentate fungessero da riferimento di prezzo, o da massimale di fatto dei prezzi del mercato libero. Per questo motivo, un fornitore poteva operare in maniera redditizia su un determinato segmento del mercato solo se esisteva un margine di commercializzazione positivo, ossia una certa differenza tra il prezzo al dettaglio — in questo caso, la tariffa regolamentata, a cui aveva diritto il cliente — e i costi generali sostenuti per prestare il servizio ai clienti.

Il deficit tariffario del 2005

(25)

Nel 2005 il livello stabilito per le tariffe regolamentate e i diritti di accesso alla rete non hanno generato ricavi tali da permettere al sistema di recuperare tutti i costi regolamentati, documentati posteriormente, corrispondenti all'intero anno. La procedura finale di liquidazione relativa al 2005, realizzata dalla CNE a fine anno, ha registrato un deficit di 3 811 milioni di EUR. Non era la prima volta che la procedura di liquidazione registrava un deficit, ma la portata del disavanzo del 2005 non aveva precedenti. Deficit meno consistenti erano già stati registrati nel 2000, 2001 e 2002.

(26)

Tra l'altro, il governo ha sottovalutato i costi effettivi legati all'acquisto dell'energia elettrica. Infatti, mentre il consumo di energia elettrica da parte degli utenti finali del mercato regolamentato e di quello liberalizzato ha seguito nel 2005 un andamento più o meno in linea con le previsioni del dicembre 2004, gli incrementi imprevisti di prezzi durante l'anno hanno portato i prezzi all'ingrosso a 62,4 EUR/MWh nel 2005, rispetto alla tariffa pari a 35,61 EUR/MWh del 2004. Di conseguenza, il prezzo medio all'ingrosso nel 2005 è stato di 59,47 EUR/MWh. Tra le cause di questo incremento rientrano un anno di clima estremamente secco (che ha ridotto la produzione di energia idroelettrica del 55 %), l'aumento dei prezzi del petrolio, l'impatto del prezzo di mercato delle quote di emissione di CO2 ricevute gratuitamente dal sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione, nonché un aumento della domanda di energia superiore alla crescita del PIL.

(27)

La Comisión Nacional de Energía, l'organo incaricato della regolamentazione in Spagna, ha segnalato che, in media, le tariffe piene del 2005 non riflettevano i costi di fornitura e, nello specifico, il costo di acquisto dell'energia elettrica sul mercato all'ingrosso. In particolare, come si evince dal grafico riportato qui di seguito, solamente nei cinque mesi compresi tra gennaio e febbraio 2005 e tra aprile e giugno 2005, i prezzi impliciti nelle tariffe medie regolamentate piene erano inferiori ai prezzi medi del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica. Per contro, la situazione si è invertita tra ottobre 2006 e dicembre 2007: durante questi quattordici mesi i prezzi medi all'ingrosso sono scesi drasticamente al di sotto dei prezzi impliciti dell'energia elettrica a tariffe medie regolamentate piene, un calo di gran lunga superiore alla differenza osservata nei sette mesi del 2005, quando i prezzi all'ingrosso sono stati superiori a quelli impliciti a tariffe piene.

Grafico 1

Prezzo medio ponderato all'ingrosso e prezzo implicito dell'energia elettrica a tariffa piena

Image

Fonte: CNE — Relazione sull'evoluzione della concorrenza nei mercati del gas e dell'energia elettrica. Periodo 2005-2007, pag. 84.

(28)

Un altro fattore che ha contribuito in maniera significativa ad aumentare i costi generali del sistema è stato il livello elevato degli aiuti destinati alla generazione di energie rinnovabili. Nello specifico, i produttori di energie rinnovabili potevano decidere se partecipare direttamente al mercato all'ingrosso dell'energia elettrica, noto come «pool». Nel 2005, tale possibilità risultava particolarmente allettante, tanto che un numero di produttori di energie rinnovabili superiore alle previsioni ha partecipato al pool, aumentando i costi del sistema. Inoltre, gli aiuti diretti ai costi dell'energia elettrica prodotta in regime speciale (energie rinnovabili, cogenerazione) non venduta al «pool», iscritti come costi regolamentati nei conti, hanno raggiunto i 2 701 milioni di EUR nel 2005, un incremento del 5,75 % rispetto al 2004. A titolo di esempio, i costi di trasporto e distribuzione del sistema ammontavano a 4 142 milioni di EUR nel 2004, 4 410 milioni di EUR nel 2005 e 4 567 milioni di EUR nel 2006.

Meccanismo adottato per prefinanziare il deficit

(29)

L'accumulo del deficit non è passato inosservato. Già nel marzo 2005, quando era emerso che si stava generando un deficit tariffario, le autorità spagnole hanno disposto, con l'articolo 24 del regio decreto-legge 5/2005 (10), che a stanziare i fondi necessari a coprire la forbice tra costi e ricavi del sistema di energia elettrica fossero le cinque principali «imprese del settore energetico con crediti commerciali», che erano quelli a cui spettava il diritto di ricevere una compensazione dei costi non recuperabili (11), secondo le seguenti percentuali:

Iberdrola, SA: 35,01 %,

Unión Eléctrica Fenosa, SA: 12,84 %,

Hidroeléctrica del Cantábrico SA: 6,08 %,

Endesa, SA: 44,16 %,

Elcogás, SA: 1,91 %

(30)

Il saldo negativo nel conto dei costi non recuperabili avrebbe generato crediti commerciali, consistenti nel diritto spettante alle imprese di ottenere ricavi dai consumatori di energia elettrica nel futuro. Le imprese fornitrici potevano cartolarizzare tali crediti e venderli sul mercato. Tali società, ad eccezione di Elcogás SA, sono imprese madri di enti integrati verticalmente che, di norma, operano nel settore della generazione di energia elettrica, nonché in quello della distribuzione mediante divisioni di distribuzione. Ai sensi dell'articolo 24 del regio decreto-legge 5/2005, i motivi e i criteri alla base della designazione di queste cinque imprese per il prefinanziamento del deficit tariffario del 2005 — e non di altre imprese che operano sul mercato dell'energia elettrica spagnolo — sembrano legati al loro diritto di ricevere compensazioni per i costi non recuperabili e non, ad esempio, per la loro attività nel settore della distribuzione. Elcogás SA, infatti, è stata e continua a essere un'impresa attiva esclusivamente nel settore della generazione di energia elettrica (12). Al tempo stesso, per finanziare il deficit del sistema dell'energia elettrica negli anni successivi, la Spagna ha designato l'impresa madre dell'ente (ad esempio, Endesa S.A Iberdrola SA) o la sua divisione responsabile della generazione (Endesa Generación SA Iberdrola Generación SA nel regio decreto-legge 6/2009), ma non ha mai coinvolto la divisione di distribuzione (ossia, Endesa Distribución Eléctrica, S.L, filiale di piena proprietà incaricata della distribuzione dell'energia elettrica nell'ambito del sistema di tariffe regolamentate nel 2005).

(31)

Nel giugno 2006 le autorità spagnole hanno adottato una decisione in merito alle modalità di recupero del deficit del 2005 dai consumatori di energia elettrica tramite le tariffe regolamentate. Con il regio decreto 809/2006 (13), le autorità spagnole hanno disposto che fossero i consumatori a pagare il deficit del 2005 (o, più precisamente, i crediti commerciali concessi alle imprese fornitrici) nel corso di quattordici anni e mezzo, mediante una maggiorazione speciale applicata sia alle tariffe piene che a quelle di accesso. Tale maggiorazione, calcolata come importo annuo necessario a recuperare in maniera lineare il valore anno netto del deficit del 2005 nel corso dei 14,5 anni, è stata fissata all'1,378 % della tariffa piena e al 3,975 % della tariffa di accesso per il 2006. Il tasso di interesse applicabile era l'Euribor a tre mesi.

(32)

Tale maggiorazione è stata considerata al pari di un «contributo con destinazione specifica». Le autorità spagnole hanno disposto che le entrate provenienti dal contributo per il finanziamento del deficit del 2005 venissero accumulate nel conto di deposito gestito dalla CNE. La CNE si sarebbe poi occupata di trasferire i fondi ai titolari dei crediti commerciali, ossia, alle imprese produttrici di energia che hanno finanziato il deficit o agli enti che avessero eventualmente comprato i crediti commerciali, a seconda della quota del deficit finanziata da ciascuno di essi.

Effetti del deficit tariffario sul mercato spagnolo

(33)

Nel 2005 il mercato libero soddisfaceva il 37,49 % della domanda di energia elettrica in Spagna. Tale percentuale corrispondeva a un numero relativamente ridotto di consumatori, dal momento che solo l'8,5 % dei consumatori acquistava energia elettrica sul mercato libero, mentre il 91,5 % era ancora soggetto alle tariffe regolamentate (rispetto al 97 % del 2004). I clienti di alta tensione (soprattutto clienti industriali) rappresentavano il gruppo principale presente sul mercato libero, dato che il 38,9 % di questi si era avvalso dell'opzione di scelta e i loro acquisti rappresentavano, nel 2005, il 29 % del consumo totale di energia elettrica nella Spagna continentale. La maggior parte delle famiglie e dei consumatori di bassa tensione, che potevano scegliere il mercato libero a partire dal 2003 (14), hanno conservato le tariffe regolamentate, nonostante una parte significativa di questi avesse scelto il mercato libero nel 2005. Al 31 dicembre del 2005, il mercato libero contava più di due milioni di consumatori (rispetto a 1,3 milioni nel 2004).

(34)

Tuttavia, il vantaggio medio di prezzo che offrivano le tariffe regolamentate nel 2005 deve essere interpretato in parallelo con il ritorno dei consumatori al mercato regolamentato, sebbene con un certo ritardo. Come si evince dalla tabella 2, il numero di consumatori serviti dal mercato libero è aumentato nel corso dell'intero 2005, ma ha subito un calo nel 2006, pertanto la percentuale (8,15 %) al livello già raggiunto nel primo semestre del 2005. Analogamente, la riduzione della quantità di energia elettrica fornita dal mercato libero agli utenti finali registrata nel dicembre del 2004 è proseguita nel primo semestre del 2005 e, anche se ha subito una battuta d'arresto significativa tra giugno e settembre del 2005, è proseguita nel dicembre del 2005 e durante tutto il 2006.

Tabella 2

Quota di centri di fornitura e energia elettrica sul mercato libero (espressa in percentuale sul mercato totale) 2004-2006.

Energia elettrica

2004

2005

2006

 

Mar

Giu

Set

Dic

Mar

Giu

Set

Dic

Mar

Giu

Set

Dic

in percentuale di centri di fornitura

1,53

2,82

4,21

5,73

7,42

9,42

10,37

10,66

10,20

9,28

8,86

8,15

in percentuale di energia elettrica

29,30

33,60

36,19

33,57

33,15

35,34

41,39

37,41

29,38

27,10

25,74

24,87

Fonte: Relazione della CNE, «Nota informativa sulle forniture di energia elettrica e gas naturale sui mercati liberalizzati, aggiornamento del 31 dicembre 2006».

(35)

Sebbene le ricadute delle perdite subite dai fornitori avessero iniziato a farsi sentire a metà 2005, quando i prezzi all'ingrosso avevano cominciato ad aumentare considerevolmente, i contratti di fornitura non potevano essere risolti immediatamente. Per questo motivo, i fornitori del mercato libero, nello specifico quelli che non avevano capacità di generazione, ma che dovevano acquistare energia elettrica sul mercato all'ingrosso, si sono visti obbligati a scegliere se presentare offerte a condizioni di mercato libero equivalenti alle tariffe regolamentate, nonostante il rischio di perdite, oppure se applicare prezzi superiori che rispecchiassero i costi effettivi di acquisto, perdendo così una quota di mercato.

DECISIONE DI AVVIARE IL PROCEDIMENTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 108, PARAGRAFO 2, DEL TFUE

(36)

La decisione della Commissione di avviare il procedimento d'indagine formale si è basata su diversi motivi riportati qui di seguito:

(37)

La decisione ha confrontato le tariffe regolamentate pagate dalle diverse categorie di utenti finali con i prezzi stimati che questi ultimi avrebbero dovuto pagare sul mercato libero in assenza di tali tariffe e ha rilevato che sembrava esistere un vantaggio a favore della maggior parte delle categorie di utenti. Il presunto aiuto a favore degli utenti finali è oggetto di una decisione indipendente sul caso SA.21817 — Tariffe dell'energia elettrica regolamentate: consumatori.

(38)

Per quanto riguarda i distributori, la decisione di avvio ha segnalato che, dal momento che incoraggiava gli utenti finali a rientrare sul mercato regolamentato, il sistema avrebbe potuto avvantaggiare i distributori, che sembrerebbero aver guadagnato con un margine di profitto garantito sulle loro attività regolamentate. Tale vantaggio sembrava essere stato concesso selettivamente ai distributori, in quanto unici operatori del mercato a cui era concesso vendere energia elettrica a tariffe regolamentate.

(39)

La decisione stabiliva altresì che il sistema implicava un trasferimento di risorse statali, dato che la maggiorazione sul prezzo utilizzato per rimborsare il deficit costituisce un tributo parafiscale, le cui entrate passano attraverso l'ente regolatore CNE (organismo pubblico) prima di essere canalizzate verso i beneficiari finali. La decisione ha concluso che, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia in merito a tale questione, tali fondi dovevano essere considerati risorse statali.

(40)

Considerando che sia gli utenti finali che i distributori operano su mercati generalmente aperti alla concorrenza e al commercio all'interno dell'Unione, nella decisione di avvio la Commissione è giunta alla conclusione che venivano soddisfatti tutti i criteri previsti nell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE e che la misura rappresentava un aiuto di Stato a favore degli utenti finali e dei distributori.

(41)

Dopo aver osservato che nessuna delle clausole di esenzione di cui all'articolo 107 TFUE appariva applicabile, la decisione di avvio considerava se la fornitura di energia elettrica alle tariffe regolamentate potesse essere considerata un servizio d'interesse economico generale (SIEG) e, in quanto tale, godere dell'esenzione prevista nell'articolo 106, paragrafo 2, TFUE. La decisione di avvio stabiliva che il margine di discrezione degli Stati membri per stabilire obblighi del servizio pubblico nel settore dell'energia elettrica fosse limitato dalle disposizioni della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE (15) (in appresso, la «direttiva sull'energia elettrica»). Tale direttiva prevede che gli Stati membri devono stabilire un obbligo di servizio universale (incluso, nello specifico, il diritto di ricevere fornitura a prezzi ragionevoli), esclusivamente per le famiglie e le piccole imprese (16). La decisione concludeva che, ai sensi della direttiva sull'energia elettrica, la fornitura di energia elettrica a tariffe regolamentate alle medie e grandi imprese non potesse essere considerata un SIEG a tutti gli effetti.

(42)

La Commissione ha quindi espresso serie perplessità in merito alla possibilità di considerare compatibili con il mercato interno gli elementi di aiuto inclusi nelle tariffe regolamentate applicate alle imprese diverse dalle piccole imprese e ai distributori.

OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE

(43)

All'invito della Commissione a presentare osservazioni sulla decisione di avviare l'indagine in maniera approfondita hanno risposto numerosi grandi consumatori industriali, distributori, fornitori indipendenti e governi delle comunità autonome spagnole. Di seguito si riassumono esclusivamente le osservazioni relative al presunto aiuto di Stato concesso ai distributori.

OSSERVAZIONI DEI FORNITORI INDIPENDENTI

(44)

Sono pervenute osservazioni da parte di Céntrica e della ACIE, l'Asociación de Comercializadores Independientes de Energía, le cui argomentazioni e conclusioni in gran parte equivalenti, vengono esaminate congiuntamente.

(45)

Il principale elemento messo in luce nelle osservazioni di Céntrica è il presunto aiuto di Stato concesso ai distributori di energia elettrica. Céntrica sostiene che il costo medio di acquisto dell'energia elettrica sul mercato all'ingrosso nel 2005 era superiore di circa 70 % rispetto alla previsione del costo medio di acquisto incluso nelle tariffe piene stabilite dal governo con il regio decreto 2329/2004.

(46)

A causa di tale divario tra le previsioni e i costi effettivi, i ricavi del sistema non sono stati sufficienti a coprire i costi, soprattutto perché il prezzo che i distributori pagavano per acquistare energia elettrica era superiore al prezzo regolamentato a cui dovevano venderla. Così, i distributori hanno registrato un deficit nei loro conti. Tuttavia, a causa del meccanismo adottato dalle autorità spagnole per sanare il deficit di ricavi (che consisteva nel richiedere ai produttori di energia che soddisfacevano i requisiti di prefinanziare il deficit in cambio di un diritto al rimborso successivo), i conti dei distributori si sono mantenuti in equilibrio e le loro perdite sono state compensate di fatto dallo Stato.

(47)

I fornitori del mercato libero hanno ricevuto un trattamento diverso, nonostante avessero subito perdite analoghe. Secondo Céntrica e la ACIE, i fornitori del mercato libero avevano costi di acquisto simili a quelli dei distributori (17). Erano inoltre obbligati, di fatto, ad adeguarsi al livello della tariffa piena stabilito dal governo per ogni categoria di cliente, perché altrimenti non avrebbero attratto nuovi clienti e avrebbero perso i clienti già esistenti. Nello specifico, la ACIE indica che, all'inizio del 2005, i propri membri avevano stipulato contratti basati sulle previsioni governative dei prezzi all'ingrosso, che in seguito hanno dovuto rispettare, nonostante non fossero redditizi. Questa situazione ha fatto sì che i fornitori indipendenti subissero delle perdite. Céntrica ritiene di aver subito nel 2005 perdite pari a 10 milioni di EUR. Secondo la ACIE, diversi fornitori, tra cui Comercial, Electranorte, CYD Energía e RWE, sono stati obbligati a uscire dal mercato.

(48)

Secondo la ACIE e Céntrica, la compensazione delle perdite dei distributori ha falsato la concorrenza, ha generato discriminazione nei confronti dei fornitori indipendenti e deve essere considerata un aiuto di Stato. Oltre a sostenere che la compensazione delle perdite rappresenta un vantaggio di per sé, Céntrica ha affermato che gli operatori storici del mercato (imprese integrate verticalmente) potevano conservare la propria quota di mercato ed evitare perdite incoraggiando i clienti a trasferirsi dalle proprie divisioni di fornitura, che registravano perdite, alle proprie divisioni di distribuzione che, se del caso, avrebbero ricevuto una compensazione.

(49)

Secondo la ACIE e Céntrica, il vantaggio per le imprese già consolidate era «specifico», ossia, selettivo, dal momento che il meccanismo di finanziamento e compensazione avvantaggiava nello specifico i distributori mediante la concessione di un vantaggio finanziario e competitivo sui fornitori del mercato libero. Céntrica sosteneva che la distinzione tra distributori e fornitori del mercato libero era esclusivamente formale, dal momento che entrambe le categorie erano in concorrenza tra loro sullo stesso mercato (la vendita di energia elettrica al dettaglio), su entrambe incidevano le tariffe piene (perché imposte legalmente o perché fungevano di fatto da tetto sui prezzi di mercato), entrambe acquistavano energia elettrica allo stesso prezzo e subivano le stesse perdite.

(50)

Secondo Céntrica, il trattamento preferenziale riservato ai distributori non era giustificato da alcun motivo logico o connesso alla struttura del sistema dell'energia elettrica né poteva essere considerato una compensazione per un servizio d'interesse economico generale. Céntrica sostiene che il sistema ha violato la direttiva sull'energia elettrica, non solo per il carattere discriminatorio del regime di deficit, ma anche per aver privato i consumatori del diritto di disporre di prezzi e tariffe trasparenti (18). Dal momento che la corresponsione di una parte del prezzo da pagare per l'energia elettrica nel 2005 è stata prorogata negli anni successivi, i prezzi finali applicati risultavano opachi per i consumatori.

(51)

Céntrica sostiene che il vantaggio selettivo concesso dalle disposizioni sul deficit avvantaggiava non solo i distributori ma anche le imprese integrate verticalmente a cui appartenevano questi ultimi. Secondo Céntrica, un gruppo integrato verticalmente deve essere considerato un'unica impresa ai fini dell'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato. Céntrica ritiene che il sistema spagnolo consentiva alle imprese produttrici di aumentare i prezzi sul mercato all'ingrosso, continuando a ottenere profitti. In queste circostanze, era nell'interesse dei gruppi mantenere la quota di mercato di cui disponevano le loro divisioni di distribuzione. Ne consegue che anche i gruppi integrati verticalmente dovevano essere considerati beneficiari di aiuto di Stato.

OSSERVAZIONI DEI DISTRIBUTORI

(52)

Sono pervenute osservazioni di UNESA (l'associazione che rappresenta i distributori), Iberdrola Distribución, Unión Fenosa Distribución, Enel Viesgo Distribución e Endesa Distribución, i cui commenti, in gran parte equivalenti, vengono esaminati congiuntamente.

(53)

I distributori (rappresentati da UNESA) distinguono da una parte la semplice distribuzione e le attività di gestione commerciale, che considerano un SIEG e, dall'altra, la fornitura a tariffe regolamentate, che ritengono non implichi aiuto di Stato, visto che non dà luogo a un vantaggio finanziario.

(54)

I distributori ricordano che il contesto giuridico in cui fornitori e distributori esercitavano le loro rispettive attività era molto diverso, dato che questi ultimi erano obbligati ad acquistare energia elettrica per la fornitura a tariffe regolamentate in modo specifico (dal «pool» o dai produttori a «regime speciale»), mentre i fornitori potevano negoziare liberamente i propri prezzi. I distributori non potevano rifiutare di fornire energia elettrica ai clienti regolamentati né attrarre altri clienti oltre a quelli che sceglievano le tariffe regolamentate. I distributori non potevano neanche offrire servizi aggiuntivi, mentre i fornitori potevano stabilire le proprie condizioni di fornitura.

(55)

Nella tabella che segue si riassumono le differenze tra i fornitori del mercato libero e i distributori relativamente alla vendita di energia elettrica al dettaglio (19):

 

Obbligo di fornitura

Mercato potenziale

Acquisti di energia

Fornitori

No

Tutti gli utenti spagnoli

Qualsiasi meccanismo

Distributori

Esclusivamente utenti connessi alle loro reti

Attraverso il «pool» o da produttori a regime speciale

 

Prezzo di acquisto all'ingrosso

Prezzo di vendita

Margine di profitto

Fornitori

Libero

Libero

Margine sulle vendite

Distributori

Prezzo del «pool» o del «regime speciale» regolamentato

Tariffe regolamentate

Senza margine di profitto

(56)

I distributori concludono pertanto che, alla luce del diverso contesto giuridico e fattuale, i fornitori del mercato libero non erano in concorrenza con i distributori, ma con le tariffe regolamentate, che fungevano da prezzo di riferimento sul mercato.

(57)

I distributori sostengono che l'attività di fornitura di energia elettrica a tariffa non determinava alcun profitto né vantaggio nei loro confronti. Mentre la remunerazione dei distributori derivante dalla semplice distribuzione e dalla gestione commerciale includeva un margine di profitto volto a remunerare il capitale investito, per fornire energia elettrica a tariffe regolamentate i distributori ottenevano solamente un rimborso dei costi sostenuti" senza alcun margine di profitto. Nello specifico, i costi «riconosciuti» a un distributore si basavano sul prezzo medio ponderato pagato per l'energia elettrica nel periodo di riferimento. In determinate circostanze, tali costi riconosciuti potevano essere inferiori ai costi effettivi totali sostenuti da un distributore. Quando le attività di vendita regolamentata generavano un'eccedenza, tali fondi non andavano a finire ai distributori, ma, durante la procedura di liquidazione, venivano destinati al finanziamento di altri costi generali del sistema. L'importo riconosciuto dallo Stato era pari alla differenza tra il prezzo medio ponderato degli acquisti di energia elettrica, moltiplicata per la quantità di energia trasferita a ogni distributore, previa correzione delle perdite ordinarie.

(58)

I distributori sostengono inoltre di non aver ottenuto alcun vantaggio finanziario, né diretto né indiretto, dal ritorno dei clienti, che prima avevano optato per il mercato libero alle tariffe regolamentate, dato che la loro remunerazione per la semplice distribuzione e gestione commerciale era totalmente indipendente dal numero di clienti che pagavano tariffe regolamentate o dalla quantità di energia elettrica venduta a tali tariffe.

In primo luogo, come già segnalato, la remunerazione per la fornitura a tariffe regolamentate era unicamente un rimborso dei costi.

In secondo luogo, la remunerazione per la semplice distribuzione era anch'essa indipendente dal numero di clienti che pagavano tariffe regolamentate, dato che si basava sul volume di «energia trasferita», che includeva tutta l'energia elettrica trasferita dai distributori nella rete, indipendentemente dal fatto che tale energia fosse venduta a tariffe regolamentate o a prezzi del mercato libero.

In terzo luogo, la remunerazione per le attività di gestione commerciale era anch'essa indipendente dal numero di clienti che pagavano tariffe regolamentate, dal momento che la legge prevedeva pagamenti basati sul numero di contratti stipulati (sia per le tariffe di acceso che per quelle regolamentate) e non era pertanto legata al numero di clienti che pagavano tariffe regolamentate. In ogni caso, i distributori dovevano gestire le richieste di tutti i clienti, come i cambiamenti nel tipo di connessione, contratti, fatturazioni delle tariffe di accesso, lettura dei contatori ecc., senza considerare la tipologia di fornitura.

(59)

I distributori giungono quindi alla conclusione che la «compensazione» che hanno ricevuto per la fornitura a tariffe regolamentate deve essere considerata piuttosto come rimborso degli importi che dovevano pagare anticipatamente ai sensi della legge o come risarcimento danni.

(60)

Nello specifico, Iberdrola sostiene che non sarebbe corretto da un punto di vista giuridico né economico imputare il deficit ai distributori. I costi sostenuti per l'acquisto di energia elettrica per il mercato regolamentato erano imputabili al sistema dell'energia elettrica, non ai distributori, che agivano come semplici esecutori di disposizioni legali. I ricavi derivanti dalle vendite a prezzi regolamentati non sono mai stati di proprietà dei distributori, ma appartenevano al sistema dell'energia elettrica nel suo insieme e pertanto il sistema deve essere considerato il «venditore» di energia elettrica a prezzi regolamentati. In un sistema così regolamentato come quello spagnolo, sarebbe poco sensato, secondo Iberdrola, imputare ai distributori gli squilibri finanziari causati dalla struttura di regolamentazione o dagli errori nelle previsioni dei costi futuri di energia elettrica.

(61)

Iberdrola segnala inoltre che i distributori non hanno conservato i ricavi della maggiorazione che, in quanto contributo con destinazione specifica, sono stati trasferiti immediatamente al conto di deposito aperto dalla CNE e trasmessi ai produttori di energia elettrica che hanno prefinanziato il deficit.

OSSERVAZIONI DEL PRINCIPATO DELLE ASTURIE

(62)

Le osservazioni del Principato delle Asturie sono analoghe a quelle presentate dal governo spagnolo, per cui è opportuno fare riferimento a queste ultime.

OSSERVAZIONI DELLA SPAGNA

(63)

La Spagna ritiene che il sistema delle tariffe regolamentate nel 2005 non implicasse aiuti né per gli utenti finali né per i distributori. Nello specifico, per quanto riguarda i distributori, la Spagna ritiene che la compensazione che hanno ricevuto fosse in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia nella causa Altmark e pertanto non rappresentasse un aiuto di Stato.

ESISTENZA DI AIUTO DI STATO

NON ESISTE ALCUN VINCOLO CAUSALE TRA LE MISURE STATALI E IL DEFICIT E QUEST'ULTIMO NON È IMPUTABILE ALLO STATO

(64)

La Spagna ritiene che il deficit non sia imputabile allo Stato perché è stato causato da circostanze esterne imprevedibili e non dall'intenzione deliberata dello Stato di sovvenzionare determinate attività.

(65)

La Spagna sostiene che la legislazione dell'Unione in vigore nel 2005 non impediva la fornitura di energia elettrica a tariffe regolamentate stabilite dallo Stato. Di conseguenza, la regolamentazione statale era legalmente valida in quanto espressione della sovranità nazionale. Una di queste prerogative sovrane consiste nel determinare le tariffe in modo che i costi stimati riescano a soddisfare la domanda prevista.

(66)

I distributori ricevevano fondi mediante le tariffe piene e quelle di accesso e trasferivano successivamente su conti speciali una parte di questi ricavi (secondo le percentuali stabilite nel decreto annuale sulle tariffe). In un secondo momento, detraevano gli acquisti di energia elettrica effettuati dal «pool» e dai produttori a «regime speciale». Se i ricavi delle tariffe piene e di accesso non coprivano il costo delle attività regolamentate, si generava un deficit tariffario.

(67)

La Spagna sostiene che il deficit del 2005 è stato generato da una differenza tra le previsioni governative dei prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica e i prezzi effettivi registrati nel «pool». I prezzi del 2005 sono stati eccezionalmente alti per cause imprevedibili assimilabili alla forza maggiore (cfr. punto 26).

(68)

Dal momento che l'evento che ha provocato il presunto aiuto sarebbe un'evoluzione dei prezzi all'ingrosso superiore alle previsioni, il presunto vantaggio non potrebbe imputarsi a uno strumento giuridico. Pur supponendo che tale vantaggio sia esistito, sarebbe stato causato da circostanze estranee alle intenzioni dello Stato. L'esistenza di un caso di forza maggiore, secondo la Spagna, rompe il vincolo causale tra la decisione amministrativa che fissava le tariffe e il vantaggio competitivo che avrebbe dato luogo a un aiuto di Stato. Pur supponendo che fosse soddisfatto il requisito oggettivo del vincolo causale, sarebbe venuto meno il requisito soggettivo dell'intenzionalità (imputabilità) da parte dello Stato.

ASSENZA DI FONDI STATALI

(69)

La Spagna sostiene che le tariffe non prevedevano l'utilizzo di fondi pubblici. In primo luogo, la Spagna afferma che, a tal riguardo, la maggiorazione non è un «onere» nell'accezione della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia di oneri parafiscali, poiché non viene riscosso dallo Stato né corrisponde a un prelievo fiscale. Secondo la Spagna, la maggiorazione è una parte integrante della tariffa e ne ha lo stesso carattere. La tariffa è quindi un prezzo privato.

(70)

In secondo luogo, i fondi non vengono riscossi dallo Stato né vengono destinati a un fondo indicato da quest'ultimo. Sono i distributori ad applicare le tariffe e non lo Stato; ne consegue che le tariffe sono prezzi privati che garantiscono l'equa remunerazione degli operatori (contemplata nella LSE). Non si tratta di imposte né di prezzi pubblici. Lo Stato non remunera niente poiché è il sistema a offrire una remunerazione in virtù delle forze di mercato per le attività non regolamentate e delle tariffe di accesso stabilite dallo Stato per le attività regolamentate. L'assenza di oneri per lo Stato in questo sistema non determinerebbe l'utilizzo di risorse statali, in linea con la giurisprudenza della causa Sloman Neptun (20). Questi fondi, inoltre, non arrivano mai alle casse dello Stato, non vengono menzionati nelle leggi finanziarie, non sono soggetti a verifiche da parte della Corte dei conti e non possono essere recuperati dai debitori con strumenti amministrativi. Ai debiti contratti con il sistema di energia elettrica non viene applicato il tasso di interesse applicabile ai debiti contratti con lo Stato.

(71)

La Spagna ribadisce che questi fondi vengono gestiti dall'organo spagnolo preposto alla regolamentazione, la CNE, che svolge semplicemente il ruolo di Mediatore contabile. Secondo la Spagna, nella sua decisione sui costi spagnoli di transizione alla concorrenza del 2001 (SA NN 49/99), la Commissione aveva già stabilito che «il passaggio di fondi attraverso la CNE aveva un carattere essenzialmente contabile. I fondi trasferiti sul conto a nome della CNE non sono mai stati di proprietà di questo organo e sono stati liquidati immediatamente ai beneficiari sulla base di un importo determinato preventivamente, non modificabile da parte della CNE». Sulla base di queste considerazioni, la Commissione è giunta alla conclusione che «non era nelle condizioni di determinare se i ricavi derivanti dall'onere stabilito nel quadro del regime dei costi non recuperabili costituissero risorse statali».

(72)

In terzo luogo, la Spagna contesta la conclusione della Commissione secondo cui le vendite regolamentate dei distributori venivano finanziate per mezzo di un'«imposta speciale» che tutti gli utenti finali dell'energia elettrica spagnola erano tenuti a pagare. Secondo la Spagna, i distributori non erano «finanziati dallo Stato», ma ricevevano una remunerazione ragionevole ed equa per la realizzazione di un compito imposto dalla legge e che erano obbligati a svolgere.

(73)

Oltre a questo, dal momento che vendevano energia elettrica a tariffe regolamentate e compravano tale energia nel «pool» ai produttori, i distributori generavano un deficit (coperto dal meccanismo di prefinanziamento stabilito dal regio decreto-legge 5/2005), ma sono stati i produttori e non i distributori a ricevere i ricavi derivanti dalla maggiorazione applicata alla tariffa.

ASSENZA DI VANTAGGI

(74)

La Spagna non condivide il parere della Commissione secondo cui le tariffe concedono un vantaggio economico ai distributori.

(75)

Per quanto riguarda i distributori, la Spagna contesta la conclusione della Commissione secondo cui i sistemi tariffari garantivano un margine di profitto minimo ai distributori. La Spagna sostiene che la fornitura a tariffe regolamentate da parte dei distributori era giustificata dalla necessità di garantire un servizio d'interesse generale e che la remunerazione per le attività regolamentate era destinata esclusivamente a coprire i costi sostenuti per rispettare gli obblighi derivanti da queste attività.

ASSENZA DI RICADUTE SULLA CONCORRENZA E SUL COMMERCIO TRA GLI STATI MEMBRI

(76)

Secondo le autorità spagnole, le disposizioni di regolamentazione applicabili alla fornitura a tariffe regolamentate non limitava la libertà di stabilimento dei fornitori di energia elettrica e non era stato riservato un trattamento preferenziale ai fornitori spagnoli rispetto a quelli degli altri Stati membri.

(77)

Nel 2005 la penisola iberica aveva una capacità di interconnessione così bassa che non esisteva un vero mercato interno dell'energia elettrica. Secondo le autorità spagnole, data questa situazione di isolamento, sarebbe eccessivo concludere che la tariffa avesse delle ricadute sulla concorrenza e sul commercio tra gli Stati membri, come sostiene la Commissione.

(78)

Le autorità spagnole sostengono che l'energia elettrica non veniva esportata al di fuori della Spagna e i distributori operanti nel paese non potevano vendere energia elettrica spagnola al di fuori del territorio nazionale. D'altra parte, qualsiasi impresa che avesse soddisfatto i requisiti avrebbe potuto partecipare alle attività di distribuzione nelle stesse condizioni delle imprese spagnole e godere del medesimo trattamento giuridico ed economico.

(79)

Secondo la Spagna, i fornitori esercitavano invece un'attività libera e non regolamentata, caratterizzata dai relativi rischi e vantaggi. Farsi carico dei rischi implicava accettare che, in determinate condizioni imprevedibili, la loro attività al dettaglio poteva non essere redditizia. La redditività, tuttavia, sarebbe stata ripristinata non appena le tariffe lo avessero permesso o fossero venute meno tali circostanze eccezionali.

ANALISI ALLA LUCE DELLA GIURISPRUDENZA DELLA CAUSA ALTMARK

(80)

La Spagna afferma che, nel 2005, l'esistenza di tariffe regolamentate non era contraria alla legislazione dell'Unione, dato che il termine per la liberalizzazione del mercato per tutti i consumatori, incluse le famiglie, scadeva il 1o luglio 2007.

(81)

Secondo la Spagna, la copertura dei costi sostenuti dai distributori per fornire energia elettrica a tariffe regolamentate soddisfaceva i quattro criteri della giurisprudenza nella causa Altmark e, pertanto, tale intervento non rientra nella tipologia di aiuto di Stato.

(82)

In primo luogo, la fornitura di energia elettrica è un servizio d'interesse generale e lo Stato deve intervenire per evitare eventuali abusi delle posizioni dominanti derivanti dall'esistenza di un'unica rete (monopolio naturale). Ne consegue che le imprese che svolgono attività regolamentate si conformavano agli obblighi di servizio pubblico.

(83)

In secondo luogo, i parametri atti a determinare le tariffe sono stati stabiliti in maniera oggettiva e trasparente. La remunerazione delle attività regolamentate era oggettiva e trasparente. Anche altre imprese dell'Unione erano riuscite ad entrare a far parte del mercato della distribuzione.

(84)

In terzo luogo, i pagamenti per le attività regolamentate coprivano esclusivamente i costi sostenuti per conformarsi all'obbligo di servizio pubblico. I distributori potevano solo ottenere il rimborso dei costi derivanti dalle attività regolamentate.

(85)

In quarto luogo, il complesso quadro di regolamentazione che stabilisce le tariffe e la procedura di liquidazione dimostrano che il sistema tariffario si basava su un'analisi esaustiva dei costi e delle entrate del sistema e su un'analisi della domanda di energia elettrica.

(86)

Per tutti questi motivi la Spagna conclude che il sistema tariffario non rappresentava un aiuto di Stato, dato che era in linea con la giurisprudenza della causa Altmark.

VALUTAZIONE DELLA MISURA

(87)

L'ambito di applicazione della presente decisione è limitato alla fornitura di energia elettrica a grandi e medie imprese da parte dei distributori a tariffe regolamentate e non include le restanti attività realizzate dai distributori, corrispondenti alla semplice distribuzione. Queste ultime sono totalmente indipendenti dal punto di vista sia giuridico che finanziario dall'attività di vendita a tariffe regolamentate e, in ogni caso, non rientrano nell'ambito di applicazione della decisione di avvio. Tale decisione si limitava a sollevare dubbi in merito alla compatibilità con il mercato interno del presunto vantaggio concesso ai distributori dovuto al basso livello delle tariffe regolamentate e delle misure applicate per compensare e rimborsare il deficit del 2005.

ESISTENZA DI AIUTO DI STATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 107, PARAGRAFO 1, TFUE

(88)

Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, una misura costituisce aiuto di Stato quando vengono soddisfatte le seguenti condizioni: a) la misura favorisce il beneficiario mediante un vantaggio economico; b) la misura viene concessa dallo Stato mediante risorse pubbliche; c) è selettiva; d) incide sugli scambi tra Stati membri; e) falsa o minaccia di falsare la concorrenza all'interno dell'Unione. Dal momento che tutte queste condizioni devono essere soddisfatte, la Commissione limiterà la sua valutazione unicamente all'esistenza di un vantaggio economico per i beneficiari.

Esistenza di un vantaggio economico

(89)

Le imprese risultano favorite ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE se ottengono un vantaggio economico che non avrebbero potuto ottenere diversamente in condizioni di mercato. A tal riguardo, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che, in casi specifici, gli aiuti concessi per i servizi prestati in cambio di obblighi imposti dagli Stati membri non superiori ai costi annuali non coperti e destinati a garantire che le imprese coinvolte non subiscano perdite, non costituiscono aiuto ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, bensì la contropartita per i servizi prestati dalle imprese interessate (21).

(90)

Più nello specifico, nel settore dell'energia elettrica, la Commissione, nella sua estesa prassi decisionale e in applicazione dell'articolo 107, paragrafi 1 e 3, lettera c), TFUE in materia di obblighi imposti ai distributori relativamente all'acquisto di energia elettrica da determinate fonti energetiche a un prezzo superiore al mercato, non ha neanche considerato che le compensazioni che coprivano la differenza tra i costi di acquisto e i prezzi di mercato rappresentassero un vantaggio economico per i distributori. In quei casi, gli operatori in questione agivano in base a obblighi regolamentativi come meri intermediari nel sistema dell'energia elettrica e ricevevano una compensazione per i costi da essi sostenuti, senza che tale compensazione implicasse un vantaggio economico, mentre — si potrebbe argomentare — la normativa avrebbe potuto semplicemente imporre un obbligo di acquisto senza compensazione dei costi.

(91)

Una situazione analoga si verifica nell'ambito della fornitura di energia elettrica a tariffe regolamentate, per quanto riguarda le compensazioni destinate a finanziare la forbice tra ricavi e costi di acquisto di energia elettrica sul mercato all'ingrosso a tariffe regolamentate richieste dai consumatori che soddisfacevano i requisiti (22). Ne consegue che una compensazione dei costi di acquisto di energia elettrica dei distributori nel settore energetico non implica necessariamente un vantaggio economico ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE. La presunta compensazione ai distributori spagnoli per i costi di fornitura a tariffe regolamentate deve essere analizzata considerando tali precedenti.

(92)

La decisione della Commissione con cui si avvia il procedimento d'indagine formale ha concluso, a titolo preliminare, che esisteva un vantaggio economico in riferimento alle condizioni di mercato per i distributori spagnoli sulla base di due argomentazioni. In primo luogo, i distributori hanno presumibilmente ottenuto un margine di profitto garantito dall'attività di fornitura a tariffa regolamentata. In secondo luogo, incoraggiando gli utenti a scegliere il mercato regolamentato su cui operavano i distributori, le tariffe avrebbero comportato un aumento dei ricavi di questi ultimi. Queste due argomentazioni possono essere riassunte in un'unica affermazione: il vantaggio dei distributori è aumentato in proporzione alle forniture di energia elettrica a tariffe regolamentate nel 2005.

(93)

La descrizione disponibile del sistema dell'energia elettrica spagnolo e le informazioni fornite nel corso del procedimento, di cui si riferisce nei considerando 16, 19, 20, 57 e 58, non corrobora tale affermazione. A differenza della semplice distribuzione, per la quale la remunerazione percepita dai distributori nel 2005 includeva un margine di profitto, i distributori ricevevano solo un rimborso («riconoscimento») dei costi senza alcun margine di profitto per la fornitura a tariffa regolamentata. Analogamente, la remunerazione dei distributori per le loro attività di distribuzione propriamente dette era indipendente dal numero di clienti che pagavano tariffe regolamentate o la quantità di energia elettrica venduta a tali tariffe e, pertanto, i loro ricavi non sarebbero aumentati se avessero fornito servizio a un numero superiore di clienti a tariffe regolamentate.

(94)

Ne consegue che le informazioni raccolte nel procedimento non supportano l'affermazione secondo cui le vendite di energia elettrica a tariffe regolamentate avrebbero aumentato i vantaggi dei distributori spagnoli nel 2005 a causa di un margine di profitto garantito di cui avrebbero goduto questi ultimi.

(95)

Per quanto riguarda la questione se il riconoscimento dei costi di fornitura e la loro compensazione abbia concesso ai distributori un vantaggio economico di cui non avrebbero altrimenti goduto in condizioni di mercato, è necessario sottolineare che il riconoscimento dei costi sostenuti sotto forma di crediti commerciali concessi alle cinque imprese indicate dall'articolo 24 del regio decreto-legge 5/2005, ossia, Iberdrola, S.A, Unión Eléctrica Fenosa, SA Hidroeléctrica del Cantábrico S.A, Endesa, S.A e Elcogás, SA, non era una remunerazione per la loro attività di distribuzione. Infatti, come già chiarito nei considerando 29 e 30, mentre Elcogás S.A, che non aveva alcuna filiale, non operava nel settore della distribuzione nel 2005 (né negli anni successivi), le imprese in questione sono state designate in virtù del loro diritto preesistente di ricevere costi di transizione alla competenza, possibilmente tenendo in considerazione le loro attività di generazione di energie elettrica, ma non l'attività di distribuzione a tariffe regolamentate.

(96)

In secondo luogo, pur supponendo che i crediti commerciali derivanti dall'obbligo di prefinanziare il deficit dell'energia elettrica del 2005 da parte delle cinque imprese precedentemente menzionate potessero essere interpretati come una compensazione per i costi di distribuzione sostenuti dalle quattro imprese che operavano nel settore della distribuzione a tariffe regolamentate, è necessario considerare le condizioni effettive in cui i distributori sono stati obbligati a esercitare tale attività totalmente regolamentata. Come già illustrato nei considerando 54-55, i distributori non potevano né ottenere vantaggi, né incorrere in perdite, né scegliere come acquistare energia elettrica, né scegliere i loro clienti, né stabilire il prezzo di vendita, né offrire alcun servizio aggiuntivo che assicurasse un margine di profitto. Né gli stessi distributori né i gruppi integrati verticalmente a cui appartenevano avevano alcun interesse economico, diretto o indiretto, a partecipare nella fornitura di energia elettrica a tariffa. Per un gruppo integrato verticalmente sarebbe stato molto più interessante approvvigionare gli utenti finali a condizioni di mercato libero, dato che la loro divisione di fornitura avrebbe ottenuto vantaggi da tali vendite, condizione che non si sarebbe verificata se il distributore del gruppo avesse approvvigionato gli utenti a tariffe regolamentate.

(97)

Di conseguenza, un confronto con i termini di fornitura a condizioni di mercato non considera le differenze giuridiche e fattuali esistenti tra i fornitori sul mercato libero e i distributori che forniscono energia elettrica a tariffa regolamentata. Il fatto che lo Stato possa imporre, in teoria, prezzi di acquisto e di vendita e altre condizioni commerciali ai distributori in un sistema dell'energia elettrica non implica che la compensazione dei costi sostenuti da questi ultimi costituisca un vantaggio economico di cui altrimenti non godrebbero in condizioni di mercato. Infatti, la regolamentazione di tariffe sostenuta inoltre da un obbligo di fornitura non lascia spazio a decisioni sulle principali componenti dell'offerta, come i prezzi e la produzione. Non solo in condizioni ipotetiche di mercato, ossia, senza ostacoli normativi applicabili a tali parametri fondamentali, i distributori si troverebbero nelle condizioni di applicare ai consumatori finali una tariffa più alta in grado di coprire tutti i costi. Inoltre, ben più importante è il fatto che nel sistema dell'energia elettrica spagnolo nel 2005, come in tutto il sistema energetico, il distributore — o l'operatore della rete di alta tensione per i grandi consumatori di energia elettrica — è un mero intermediario che collega fisicamente l'utente alla rete, come condizione richiesta per l'approvvigionamento di energia elettrica. Dato che mancava un'ipotetica rete di distribuzione alternativa in Spagna nel 2005, sono stati designati i distributori in questione, che fornivano energia sia per conto del mercato libero sia del mercato regolamentato. I distributori svolgono un ruolo indispensabile, dal momento che rendono possibile la fornitura di energia elettrica, indipendentemente dai singoli regimi di regolamentazione o dalle specifiche condizioni politiche e dal fatto che le condizioni di concorrenza alla base dell'approvvigionamento si fondino su meccanismi di mercato o di regolamentazione.

(98)

In un sistema a tariffe regolamentate come quello spagnolo nel 2005, nel normale svolgimento dell'attività commerciale, qualsiasi tipo di deficit di risorse registrato un anno nella contabilità generale del sistema verrebbe recuperato, in generale, nel corso dell'anno successivo mediante l'aumento delle tariffe e/o diritti di accesso agli utenti finali, mentre le riduzioni dei costi potrebbero portare a un'eccedenza che consentirebbe l'applicazione di tariffe o diritti più bassi posteriormente. Tuttavia, senza destinare in via preventiva determinate categorie di ricavi ai costi, l'incremento (o la riduzione) dei ricavi e/o dei costi può non generare un deficit o un'eccedenza a favore dei distributori. Ad esempio, come illustrato nel considerando 27, grafico 1, mentre i prezzi impliciti dell'energia elettrica nelle tariffe regolamentate erano in generale inferiori ai prezzi del mercato all'ingrosso dei mesi del 2005, nel periodo compreso tra novembre 2006 e dicembre 2007, è accaduto il contrario, senza che questa situazione si traducesse in maggiori vantaggi per l'attività di fornitura a tariffe regolamentate dei distributori. Ciò è coerente con l'impostazione normativa del sistema, secondo la quale, i distributori non sostengono i costi generati da squilibri in tutto o in parte dei costi e ricavi del sistema, così come non ottengono mai un profitto da tale attività, e qualsiasi eccedenza derivante dalla vendita di energia elettrica a tariffa viene utilizzata per coprire altri costi del sistema.

(99)

I distributori hanno agito come intermediari finanziari del sistema dell'energia elettrica perché hanno centralizzato tutti i flussi finanziari, sia in entrata (ricavi regolamentati derivanti da tariffe e diritti di acceso) sia in uscita (tutti i costi generali del sistema). Tra i ricavi e i costi regolamentati del sistema dell'energia elettrica nel 2005, come illustrato nei considerando 19, 20 e 28, rientra un'amplia gamma di costi regolamentati derivanti dal mercato o dalla strategia adottata, nonché i costi di acquisto di energia elettrica, anche da fonti rinnovabili, i costi aggiuntivi di generazione di energia elettrica nella Spagna continentale e i costi di trasporto e distribuzione ecc., senza la destinazione preventiva di specifici ricavi a determinati costi. I ricavi regolamentati non sono mai diventati di proprietà dei distributori, ad eccezione della remunerazione per la semplice distribuzione, che è stata trattenuta da questi a seguito della deduzione di tutti gli altri costi del sistema.

(100)

Ne consegue che, qualsiasi deficit contabile, come quello che è stato registrato nel 2005, indipendentemente dalle cause, figurerebbe nella contabilità dei distributori, senza che essi abbiano margine di manovra per decidere il livello dei ricavi e costi regolamentati, né il finanziamento di costi specifici mediante ricavi specifici. Infatti, come si evince dalle cifre che figurano nel considerando 28, i costi di trasporto e distribuzione del sistema dell'energia elettrica ammontano a 4 410 milioni di EUR nel 2005, in linea con le stesse categorie di costi nel 2004 e 2006 rispettivamente. Per questo motivo, l'importo dei costi dei distributori non ha alcuna relazione con l'importo del deficit del 2005.

(101)

Di conseguenza, non sembra giustificabile qualificare il deficit del 2005 come «perdite dei distributori», dato che il deficit non è imputabile a questi ma alle disposizioni normative che disciplinano il diritto degli utenti finali ad approvvigionarsi a tariffe regolamentate e, in certa misura, alle opzioni normative e strategiche adottate con l'obiettivo di promuovere la produzione di energia elettrica a partire dalle fonti rinnovabili e dalla cogenerazione, ad esempio. Ne consegue che il finanziamento del deficit contabile del sistema dell'energia elettrica attraverso i meccanismi illustrati nei considerando 29-32 non è un modo per assorbire le perdite specifiche dei distributori, quanto le perdite generali del sistema. In effetti, senza il riconoscimento del deficit di 3 811 milioni di EUR nel 2005 e il relativo prefinanziamento da parte delle cinque grandi imprese di energia elettrica, non sarebbe stato possibile pagare i costi di trasporto e distribuzione del sistema sostenuti a beneficio di tutti gli utenti, sia nel mercato regolamentato che in quello libero.

(102)

L'indagine formale non dimostra l'esistenza di alcun altro vantaggio a favore dei distributori. Questi ultimi facevano ricadere la totalità del vantaggio delle basse tariffe regolamentate sugli utenti finali, non guadagnavano dalle vendite e non godevano di alcun vantaggio nel caso in cui gli utenti fossero tornati al mercato regolamentato. Ne consegue che, dal punto di vista finanziario, la posizione dei distributori in Spagna era pienamente comparabile a quella di un intermediario del sistema. A tal riguardo, il riconoscimento dei costi di fornitura a tariffa regolamentata in base al sistema dell'energia elettrica del 2005 non differisce, in linea di principio, dalla compensazione dei costi di acquisto di energia elettrica che la Commissione non ha considerato aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, sia con riferimento all'energia elettrica derivante da determinate fonti (considerando 90) sia all'energia elettrica all'ingrosso per la fornitura a tariffa regolamentata (considerando 91).

(103)

Sebbene la decisione di avvio non sia rivolta alle entità integrate verticalmente a cui appartengono i distributori, con disaggregazione contabile e separazione giuridica parziale, per prendere in considerazione le argomentazioni di Céntrica, la Commissione ha anche valutato se tali entità potessero aver ottenuto vantaggi indiretti considerabili al pari di un aiuto di Stato. Céntrica riteneva, nello specifico, che le imprese integrate verticalmente operanti sul mercato libero al dettaglio di energia elettrica (attraverso una divisione di distribuzione) avevano potuto evitare le perdite incoraggiando gli utenti a scegliere la propria divisione di distribuzione. Al tempo stesso, sosteneva che i produttori di energia che appartenevano a un'entità integrata erano incentivati a mantenere i prezzi all'ingrosso a un livello elevato, considerando che la divisione di distribuzione della società integrata (che vendeva a tariffa regolamentata) sarebbe stata tutelata dalle perdite.

(104)

La Commissione non ha potuto determinare l'esistenza di un vantaggio economico derivante dal fatto che gli utenti di energia elettrica hanno scelto i distributori a danno dei fornitori. Da un punto di vista economico, tale scelta non ha generato vantaggi ma ha semplicemente evitato delle perdite per le divisioni di fornitura dei quattro gruppi integrati verticalmente, Iberdrola, S.A, Unión Eléctrica Fenosa, SA Hidroeléctrica del Cantábrico S.A e Endesa, S.A; dal canto suo, Elcogás operava solo nel settore della generazione di energia elettrica. Tuttavia, non può considerarsi come un vantaggio per le altro quattro imprese in questione, dato che le divisioni di fornitura avrebbero potuto evitare tali perdite in ogni caso, rescindendo i contratti di fornitura. Per questo motivo, il sistema non implicava un vantaggio ma una penalizzazione per le divisioni di fornitura: la perdita di clienti. Anche per i distributori (per le ragioni anteriormente illustrate), il sistema era finanziariamente neutro. Le imprese produttrici, dal canto loro, avrebbero venduto in ogni caso la loro energia elettrica sul mercato all'ingrosso.

(105)

Per quanto riguarda il presunto incentivo per i produttori derivante dal mantenimento dei prezzi al dettaglio a un livello elevato, è necessario segnalare che, sebbene l'ambiente di mercato creato dalle autorità spagnole avrebbe potuto determinare un incentivo affinché i produttori aumentassero i prezzi, le tariffe in sé non hanno generato un incremento dei prezzi all'ingrosso. Un aumento effettivo dei prezzi avrebbe richiesto strategie complesse e un comportamento contrario alla concorrenza da parte dei produttori. Non si è determinata l'esistenza di un vincolo causale diretto ed evidente tra le tariffe e un eventuale aumento artificiale dei prezzi all'ingrosso; ciò rimane un'ipotesi teorica che non è stata ancora dimostrata.

(106)

La Commissione ha altresì valutato l'eventualità che il sistema, escludendo dal mercato dell'energia elettrica i concorrenti che operavano liberamente, avesse concesso un vantaggio ai gruppi già consolidati, aumentando e «rimodellando» la quota di mercato di questi, in modo che tendesse a coincidere, a grandi linee, con la dimensione della rete di distribuzione di ogni gruppo, per i quattro gruppi integrati verticalmente. Neanche tale ipotetico vantaggio è stato dimostrato, per le seguenti ragioni:

In primo luogo, non sempre è possibile «trasferire» clienti all'interno dello stesso gruppo. Un cliente della divisione di fornitura di Endesa in una zona in cui il distributore locale fosse stato Iberdrola non avrebbe potuto scegliere la divisione di distribuzione di Endesa, ma esclusivamente quella di Iberdrola. D'altro canto, scegliere il mercato regolamentato implicava un costo netto per le entità integrate, dal momento che aumentava il deficit che queste imprese dovevano finanziare a condizioni sfavorevoli.

In secondo luogo, i gruppi non ottenevano alcun beneficio dalle vendite realizzate dai distributori. Per questo motivo, il potenziale vantaggio derivante da un aumento della quota di mercato non poteva tradursi in benefici nel 2005 (anno oggetto dell'indagine), ma esclusivamente negli anni successivi, quando il mercato libero fosse tornato praticabile. Affinché si fosse concretizzato questo vantaggio, gli utenti serviti dal distributore di un gruppo avrebbero dovuto scegliere nuovamente la divisione di fornitura di tale gruppo. Tuttavia, fino ad allora, un cliente che avesse considerato la possibilità di cambiare nuovamente il proprio fornitore avrebbe avuto la libertà di scegliere tra tutti i fornitori che operavano sul mercato spagnolo. Per questo motivo, la Commissione non ha potuto determinare l'esistenza di un vantaggio concreto derivante dal semplice fatto che i gruppi possedessero una maggiore quota di mercato nel periodo oggetto d'indagine.

Al contrario, i gruppi integrati hanno subito una penalizzazione oggettiva: l'obbligo di finanziare il deficit a condizioni non redditizie, dato che il tasso di interesse applicato per i crediti commerciali era inferiore a un tasso di mercato adeguato e, pertanto, la cartolarizzazione dei crediti commerciali è stata realizzata con una remunerazione possibilmente inferiore a quella che avrebbero ottenuto applicato un tasso di mercato.

(107)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che, per quanto riguarda la fornitura a imprese, il sistema di regolamentazione stabilito in Spagna nel 2005 non concedeva un vantaggio economico diretto né indiretto ai distributori, né ai gruppi integrati a cui questi appartenevano.

(108)

Infine, per quanto riguarda l'argomentazione di Céntrica secondo cui il sistema discriminava tra distributori e fornitori del mercato libero, la Commissione ricorda che la discriminazione può verificarsi quando persone che si trovano nella stessa situazione giuridica o fattuale vengono trattate in maniera diversa, o viceversa, quando persone che si trovano in condizioni giuridiche o fattuali diverse ricevono lo stesso trattamento.

(109)

In primo luogo, l'argomentazione è manifestamente infondata nel caso di Elcogás S.A, a cui sono stati concessi crediti commerciali senza che tale società operasse nel settore della distribuzione. In secondo luogo, non è stato dimostrato se le quattro imprese designate, Iberdrola, S.A, Unión Eléctrica Fenosa, SA Hidroeléctrica del Cantábrico S.A, e Endesa, SA, hanno ricevuto una remunerazione compensativa per la loro attività come distributori che fornivano energia elettrica a tariffe regolamentate, come già illustrato nel considerando 30. In terzo luogo, e in ogni caso, nel sistema dell'energia elettrica spagnolo, i distributori e i fornitori di libero mercato non si trovavano nelle stesse condizioni giuridiche e fattuali. L'obbligo di fornire energia elettrica a tariffe regolamentate veniva rispettato mediante restrizioni di regolamentazione che rendevano i distributori dei semplici intermediari finanziari e intermediari di fornitura che eseguivano disposizioni legali, mentre la fornitura in condizioni di libero mercato era un'attività totalmente liberalizzata. Ne consegue che la differenza di trattamento contestata da Céntrica non può essere considerata una discriminazione, nonostante il livello di tariffe regolamentate può essere stato pregiudizievole nel processo di liberalizzazione. Tuttavia, non si è trattato della conseguenza di un aiuto di Stato illegale concesso ai distributori.

CONCLUSIONE

(110)

Nel corso dell'indagine formale sono stati fugati i dubbi che la Commissione nutriva al momento della sua decisione di avvio. La Commissione è convinta che il riconoscimento da parte della Spagna dei costi sostenuti dai distributori di energia elettrica nell'ambito della loro attività di fornitura di energia elettrica a tariffe regolamentate a medie e grande imprese non ha concesso alcun vantaggio economico ai distributori ai sensi delle disposizioni dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

(111)

Dal momento che i criteri previsti dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE sono cumulativi, non è necessario esaminare se vengano soddisfatti anche gli altri criteri. La Commissione conclude quindi che la misura non costituisce aiuto di Stato a favore dei distributori di energia elettrica. Tale conclusione fa riferimento alla situazione e al periodo di tempo coperti dalla denuncia, fatta salva la possibilità, da parte della Commissione, di valutare le misure adottate dalla Spagna dopo il 2005,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il riconoscimento da parte del Regno di Spagna dei costi sostenuti dai distributori per fornire energia elettrica a medie e grandi imprese a tariffe regolamentate durante l'anno 2005 sotto forma di crediti commerciali di Iberdrola, S.A, Unión Eléctrica Fenosa, SA Hidroeléctrica del Cantábrico S.A, Endesa, S.A e Elcogás, SA, stabiliti nel regio decreto-legge 5/2005 non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 2

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2014

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Vicepresidente


(1)  GU C 43 del 27.2.2007, pag. 9.

(2)  Cfr. nota 1.

(3)  L'operatore del mercato (OMEL) gestisce gli acquisti e le vendite di energia elettrica sul mercato all'ingrosso.

(4)  L'operatore della rete (Red Eléctrica de España) ha la responsabilità di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica e il coordinamento del sistema di produzione e trasporto.

(5)  L'articolo 11 del regio decreto 281/1998 definisce la distribuzione «quella [attività] che ha come oggetto principale la trasmissione di energia elettrica dalla rete di trasporto ai punti di consumo a condizioni di qualità adeguate, nonché la vendita ai consumatori o distributori di energia elettrica acquistata a tariffa».

(6)  I cosiddetti generatori di «regime speciale». Il «regime speciale» è un sistema tariffario per l'alimentazione di energia nella rete: i distributori (e l'operatore del sistema di trasmissione) sono obbligati ad acquistare la produzione totale degli impianti ammissibili di cogenerazione e quelli basati sulle energie rinnovabili situati nella propria zona di competenza a un prezzo di copertura dei costi stabilito dallo Stato.

(7)  Regio decreto 2392/2004, del 30 dicembre, che stabilisce la tariffa dell'energia elettrica per il 2005, BOE n. 315, pag. 42766, allegato I.

(8)  Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, della LSE, in linea di principio, le tariffe dell'energia elettrica dovevano essere stabilite una volta all'anno, ma potevano subire degli adeguamenti nel corso dell'anno.

(9)  Ai sensi dell'articolo 8 del regio decreto 1432/2002, la tariffa media non poteva aumentare più dell'1,4 % (da un anno all'altro), mentre le singole tariffe potevano solo subire un aumento percentuale pari all'incremento della tariffa media: + 0,60 % (2 % in totale).

(10)  Regio decreto-legge 5/2005, dell'11 marzo 2005, in materia di riforme urgenti destinate a stimolare la produttività e migliorare la contrattazione pubblica. BOE 62 del 14.3.2005, pag. 8832.

(11)  I costi non recuperabili sono le perdite subite dai fornitori storici di energia elettrica a seguito degli investimenti non recuperabili realizzati prima della liberalizzazione. La Commissione ha autorizzato la concessione di un aiuto compensatorio atto a coprire le summenzionate perdite in linea con i criteri stabiliti nella metodologia relativa ai costi non recuperabili (Comunicazione della Commissione sulla metodologia per l'analisi degli aiuti di Stato connessi ai costi non recuperabili) con lettera SG (2001) D/290869 del 6 agosto 2001. Con decisione SG (2001) D/290553 del 25 luglio 2001 nel caso NN 49/99, la Commissione ha autorizzato la Spagna a concedere, fino al 2008, una compensazione per i costi non recuperabili destinata alle stesse imprese incaricate di prefinanziare il deficit nel 2005.

(12)  Relazione annuale 2005, Elcogás SA, disponibile su http://www.elcogas.es/images/stories/3-principales-indicadores/1-datos-economico-financieros/esp2005.pdf

(13)  Prima disposizione integrativa del regio decreto 809/2006, del 30 giugno 2006, che rivede la tariffa dell'energia elettrica a partire dal 1o luglio del 2006. BOE 156 dell'1.7.2006.

(14)  La Spagna ha liberalizzato il mercato al dettaglio dell'energia elettrica prima di quanto previsto nelle direttive sull'energia elettrica del 1996 e 2003, che stabilivano un calendario di liberalizzazione tra il 1999 e il 2004 per gli utenti finali commerciali (a partire da quelli più grandi) e rendevano obbligatoria la liberalizzazione del segmento domestico solo a partire dal 1o luglio del 2007.

(15)  GU L 176 del 15.7.2003, pag. 37.

(16)  L'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva sull'energia elettrica prevede quanto segue: «Gli Stati membri provvedono affinché tutti i clienti civili e, se gli Stati membri lo ritengono necessario, le piccole imprese (vale a dire aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di EUR) usufruiscano nel rispettivo territorio del servizio universale, cioè del diritto alla fornitura di energia elettrica di una quantità specifica a prezzi ragionevoli, facilmente e chiaramente comparabili e trasparenti. Per garantire la fornitura del servizio universale, gli Stati membri possono designare un fornitore di ultima istanza».

(17)  I fornitori acquistavano energia elettrica anche sul mercato all'ingrosso (il «pool») e, anche se in teoria avrebbero potuto stipulare contratti bilaterali con i produttori di energia, in realtà non esisteva alcun incentivo affinché tali produttori (in maggioranza gruppi integrati verticalmente) agissero in questo senso.

(18)  Cfr. allegato A, lettere b) e c), della direttiva sull'energia elettrica.

(19)  Fonte: Osservazioni di Iberdrola del 26 aprile 2007.

(20)  Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 17 marzo 1993 nelle cause riunite C-72/91 e C-73/91, paragrafo 21: «La disciplina in questione, esaminata sia sotto il profilo delle sue finalità sia sotto quello della sua struttura generale, non è intesa a creare un vantaggio atto a costituire per lo Stato un onere supplementare».

(21)  Sentenza della Corte del 7 febbraio del 1985 nella causa C-240/83 — Procuratore della Repubblica/Association de defense des bruleurs d'hiules usagees (A.D.B.H.U.) (Raccolta 1985, pag. 531, soprattutto pagg. 543-544 e punto 18).

(22)  Decisione della Commissione, del 12 giugno 2012, relativa all'aiuto di Stato SA.21918 (C 17/07) (ex NN 17/07) al quale la Francia ha dato esecuzione — Tariffe regolamentate dell'energia elettrica in Francia (GU C 398 del 22.12.2012, pag. 10, soprattutto i punti 30-37 e 134-137).


12.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 205/62


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 luglio 2014

recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

[notificata con il numero C(2014) 4479]

(I testi in lingua spagnola, ceca, danese, tedesca, inglese, francese, italiana, lettone, ungherese, neerlandese, polacca, portoghese, slovena, finlandese e svedese sono i soli facenti fede)

(2014/458/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (2), in particolare l'articolo 31,

previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1258/1999, e dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005, la Commissione deve effettuare le necessarie verifiche, comunicarne agli Stati membri i risultati, prendere nota delle osservazioni degli Stati membri, avviare consultazioni bilaterali per cercare di raggiungere un accordo con gli Stati membri interessati e notificare formalmente a questi ultimi le proprie conclusioni.

(2)

Gli Stati membri hanno avuto la possibilità di chiedere l'avvio di una procedura di conciliazione. In alcuni casi si sono avvalsi di tale possibilità e le relazioni aventi ad oggetto l'esito di tale procedura sono state esaminate dalla Commissione.

(3)

A norma dei regolamenti (CE) n. 1258/1999 e (CE) n. 1290/2005, possono essere finanziate unicamente le spese agricole sostenute in conformità delle norme dell'Unione europea.

(4)

Alla luce delle verifiche effettuate, dell'esito delle discussioni bilaterali e delle procedure di conciliazione, una parte delle spese dichiarate dagli Stati membri non soddisfa tale condizione e non può pertanto essere finanziata dal FEAOG, sezione Garanzia, dal FEAGA e dal FEASR.

(5)

Occorre indicare gli importi non riconosciuti come imputabili al FEAOG, sezione Garanzia, al FEAGA e al FEASR. Tali importi non riguardano spese sostenute anteriormente ai ventiquattro mesi che precedono la comunicazione scritta, da parte della Commissione agli Stati membri interessati, dei risultati delle verifiche.

(6)

Per i casi di cui alla presente decisione, la Commissione ha comunicato agli Stati membri, in una relazione di sintesi, la valutazione degli importi da escludere per mancata conformità alle norme dell'Unione.

(7)

La presente decisione lascia impregiudicate le conseguenze finanziarie che la Commissione potrebbe trarre dalle sentenze della Corte di giustizia in cause pendenti alla data del 15 marzo 2014 e riguardanti materie in esse trattate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le spese riportate nell'allegato della presente decisione, sostenute dagli organismi pagatori riconosciuti degli Stati membri e dichiarate a titolo del FEAOG, sezione Garanzia, del FEAGA o del FEASR sono escluse dal finanziamento dell'Unione europea in quanto non conformi alle norme dell'Unione europea.

Articolo 2

Il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lettonia, l'Ungheria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2014

Per la Commissione

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

(2)  GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1.


ALLEGATO

SM

Misura

Esercizio finanziario

Motivazione

Tipo

%

Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

VOCE DI BILANCIO: 6701

BE

Altri aiuti diretti — Bovini

2010

Pagamenti per animali non ammissibili e applicazione non corretta delle sanzioni

UNA TANTUM

 

EUR

– 133 335,00

0,00

– 133 335,00

BE

Altri aiuti diretti — Bovini

2011

Pagamenti per animali non ammissibili e applicazione non corretta delle sanzioni

UNA TANTUM

 

EUR

– 62 275,00

0,00

– 62 275,00

BE

Altri aiuti diretti — Bovini

2012

Pagamenti per animali non ammissibili e applicazione non corretta delle sanzioni

UNA TANTUM

 

EUR

– 110 550,00

0,00

– 110 550,00

TOTALE BE

EUR

– 306 160,00

0,00

– 306 160,00

CZ

Altri aiuti diretti — articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009

2011

Pagamenti indebiti e mancata applicazione di riduzioni/esclusioni per animali per cui sono state riscontrate irregolarità

UNA TANTUM

 

EUR

– 4 195,16

0,00

– 4 195,16

CZ

Altri aiuti diretti — articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009

2012

Pagamenti indebiti e mancata applicazione di riduzioni/esclusioni per animali per cui sono state riscontrate irregolarità

UNA TANTUM

 

EUR

– 68,74

0,00

– 68,74

TOTALE CZ

EUR

– 4 263,90

0,00

– 4 263,90

DE

Aiuti diretti disaccoppiati

2008

Mancata estrapolazione in caso di sovradichiarazione inferiore al 3 %

UNA TANTUM

 

EUR

– 106 694,14

0,00

– 106 694,14

DE

Aiuti diretti disaccoppiati

2009

Mancata estrapolazione in caso di sovradichiarazione inferiore al 3 %

UNA TANTUM

 

EUR

– 104 776,14

0,00

– 104 776,14

DE

Aiuti diretti disaccoppiati

2009

Lacune nella tolleranza di misurazione

UNA TANTUM

 

EUR

– 56 327,48

0,00

– 56 327,48

DE

Aiuti diretti disaccoppiati

2010

Mancata estrapolazione in caso di sovradichiarazione inferiore al 3 %

UNA TANTUM

 

EUR

– 72 254,33

0,00

– 72 254,33

DE

Aiuti diretti disaccoppiati

2010

Lacune nella tolleranza di misurazione

UNA TANTUM

 

EUR

– 56 781,05

0,00

– 56 781,05

TOTALE DE

EUR

– 396 833,14

0,00

– 396 833,14

DK

Aiuti diretti disaccoppiati

2011

Carenze nei controlli in loco

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 1 529 693,10

0,00

– 1 529 693,10

DK

Aiuti diretti disaccoppiati

2011

Recuperi retroattivi e trattamento non corretto dei diritti all'aiuto

UNA TANTUM

 

EUR

– 69 494,00

0,00

– 69 494,00

DK

Aiuti diretti disaccoppiati

2012

Carenze nei controlli in loco

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 1 489 167,20

0,00

– 1 489 167,20

DK

Aiuti diretti disaccoppiati

2012

Recuperi retroattivi e trattamento non corretto dei diritti all'aiuto

UNA TANTUM

 

EUR

– 3 654,00

0,00

– 3 654,00

TOTALE DK

EUR

– 3 092 008,30

0,00

– 3 092 008,30

ES

Misure nel settore della pesca

2004

Controlli amministrativi non soddisfacenti, lacune nei controlli in loco e nell'audit esterno

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 185 468,74

0,00

– 185 468,74

ES

Misure nel settore della pesca

2005

Controlli amministrativi non soddisfacenti, lacune nei controlli in loco e nell'audit esterno

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 253 547,34

0,00

– 253 547,34

ES

Misure nel settore della pesca

2006

Controlli amministrativi non soddisfacenti, lacune nei controlli in loco e nell'audit esterno

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 117 708,85

0,00

– 117 708,85

ES

Aiuti diretti disaccoppiati

2010

Lacune nei controlli amministrativi, nei controlli in loco e nei recuperi

UNA TANTUM

 

EUR

– 53 541,40

0,00

– 53 541,40

ES

Aiuti diretti disaccoppiati

2011

Lacune nei controlli amministrativi, nei controlli in loco e nei recuperi

UNA TANTUM

 

EUR

– 368,20

0,00

– 368,20

ES

Condizionalità

2009

Regime sanzionatorio poco rigoroso, anno di domanda 2008

UNA TANTUM

 

EUR

– 191 873,53

– 383,75

– 191 489,78

ES

Condizionalità

2009

Verifica parziale e non efficace di molti CGO, anno di domanda 2008

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 790 454,36

– 218,52

– 790 235,84

ES

Condizionalità

2009

Verifica parziale e non efficace di molti CGO, anno di domanda 2010

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 24 049,41

0,00

– 24 049,41

ES

Condizionalità

2010

Verifica parziale e non efficace di molti CGO, anno di domanda 2008

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 638,55

0,00

– 638,55

ES

Condizionalità

2010

Verifica parziale e non efficace di molti CGO, anno di domanda 2009

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 781 951,76

– 1 002,96

– 780 948,80

ES

Condizionalità

2010

Verifica parziale e non efficace di molti CGO, anno di domanda 2010

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 30,92

0,00

– 30,92

ES

Condizionalità

2011

Verifica parziale e non efficace di molti CGO, anno di domanda 2008

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 117,27

0,00

– 117,27

ES

Condizionalità

2011

Verifica parziale e non efficace di molti CGO, anno di domanda 2009

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 570,44

0,00

– 570,44

ES

Condizionalità

2011

Verifica parziale e non efficace di molti CGO, anno di domanda 2010

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 824 194,02

0,00

– 824 194,02

TOTALE ES

EUR

– 3 224 514,79

– 1 605,23

– 3 222 909,56

FI

Aiuti diretti disaccoppiati

2010

Carenze nel SIPA, nei controlli in loco e nel calcolo delle riduzioni

UNA TANTUM

 

EUR

– 289 992,10

0,00

– 289 992,10

FI

Aiuti diretti disaccoppiati

2011

Carenze nel SIPA, nei controlli in loco e nel calcolo delle riduzioni

UNA TANTUM

 

EUR

– 961 208,71

0,00

– 961 208,71

FI

Aiuti diretti disaccoppiati

2012

Carenze nel SIPA, nei controlli in loco e nel calcolo delle riduzioni

UNA TANTUM

 

EUR

– 1 384 610,18

0,00

– 1 384 610,18

TOTALE FI

EUR

– 2 635 810,99

0,00

– 2 635 810,99

FR

Latte — Latte nelle scuole

2009

Controllo in loco tardivo del programma «Latte nelle scuole» (anno scolastico 2008/09)

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 290 282,58

0,00

– 290 282,58

FR

Latte — Latte nelle scuole

2010

Controllo in loco tardivo del programma «Latte nelle scuole» (anno scolastico 2008/09)

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 351 047,94

0,00

– 351 047,94

FR

Latte — Latte nelle scuole

2011

Controllo in loco tardivo del programma «Latte nelle scuole» (anno scolastico 2008/09)

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 1 610,58

0,00

– 1 610,58

FR

Latte — Latte nelle scuole

2012

Controllo in loco tardivo del programma «Latte nelle scuole» (anno scolastico 2008/09)

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 474,30

0,00

– 474,30

FR

Diritti

2010

Irregolarità nelle assegnazioni della riserva nazionale e nel consolidamento di superfici foraggere

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

– 5 938 076,49

0,00

– 5 938 076,49

FR

Diritti

2010

Irregolarità nelle assegnazioni della riserva nazionale e nel consolidamento di superfici foraggere

UNA TANTUM

 

EUR

– 2 584 040,40

0,00

– 2 584 040,40

FR

Diritti

2011

Irregolarità nelle assegnazioni della riserva nazionale e nel consolidamento di superfici foraggere

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

– 3 176 345,75

0,00

– 3 176 345,75

FR

Diritti

2011

Irregolarità nelle assegnazioni della riserva nazionale e nel consolidamento di superfici foraggere

UNA TANTUM

 

EUR

– 2 584 032,47

0,00

– 2 584 032,47

FR

Diritti

2012

Irregolarità nelle assegnazioni della riserva nazionale e nel consolidamento di superfici foraggere

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

– 3 176 345,75

0,00

– 3 176 345,75

FR

Diritti

2012

Irregolarità nelle assegnazioni della riserva nazionale e nel consolidamento di superfici foraggere

UNA TANTUM

 

EUR

– 2 584 031,62

0,00

– 2 584 031,62

TOTALE FR

EUR

– 20 686 287,88

0,00

– 20 686 287,88

GB

Aiuti diretti disaccoppiati

2011

Carenze nel SIPA e nei controlli in loco

UNA TANTUM

 

EUR

– 2 563 473,00

0,00

– 2 563 473,00

TOTALE GB

EUR

– 2 563 473,00

0,00

– 2 563 473,00

IT

Ortofrutticoli — Trasformazione di pomodori

2008

Carenze nei controlli amministrativi e contabili; mancata conciliazione dei registri tenuti dalle organizzazioni di produttori e trasformatori con la contabilità imposta dalla legislazione nazionale

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 2 332 156,30

– 932 862,52

– 1 399 293,78

IT

Ortofrutticoli — Trasformazione di pomodori

2010

Carenze nei controlli amministrativi e contabili; mancata conciliazione dei registri tenuti dalle organizzazioni di produttori e trasformatori con la contabilità imposta dalla legislazione nazionale

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

720,02

0,00

720,02

IT

Irregolarità

2012

Assenza di informazioni sulle azioni di recupero intraprese

UNA TANTUM

 

EUR

– 2 362 005,73

0,00

– 2 362 005,73

IT

Irregolarità

2012

Negligenza nel procedimento di recupero

UNA TANTUM

 

EUR

– 1 283 164,95

0,00

– 1 283 164,95

IT

Irregolarità

2012

Mancata indicazione nell'allegato III

UNA TANTUM

 

EUR

– 1 460 976,88

0,00

– 1 460 976,88

TOTALE IT

EUR

– 7 437 583,84

– 932 862,52

– 6 504 721,32

LV

Aiuti diretti disaccoppiati

2011

Lacune connesse agli errori palesi e nei controlli in loco con un tasso di errore inferiore al 3 %

UNA TANTUM

 

EUR

– 15 324,30

0,00

– 15 324,30

LV

Aiuti diretti disaccoppiati

2012

Lacune connesse agli errori palesi e nei controlli in loco con un tasso di errore inferiore al 3 %

UNA TANTUM

 

EUR

– 3 399,21

0,00

– 3 399,21

LV

Condizionalità

2009

4 BCAA non definite, calcolo non corretto di sanzioni, anno di domanda 2008

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 254 163,51

0,00

– 254 163,51

LV

Condizionalità

2010

2 BCAA non definite, lacune nei controlli del CGO 4 e nella tolleranza applicata al CGO 7, anno di domanda 2009

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 181 777,79

0,00

– 181 777,79

LV

Condizionalità

2010

4 BCAA non definite, calcolo non corretto di sanzioni, anno di domanda 2008

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 179,81

0,00

– 179,81

LV

Condizionalità

2011

2 BCAA non definite, lacune nei controlli del CGO 4 e nella tolleranza applicata al CGO 7, anno di domanda 2009

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 100,05

0,00

– 100,05

LV

Condizionalità

2011

4 BCAA non definite, calcolo non corretto di sanzioni, anno di domanda 2008

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

14,86

0,00

14,86

LV

Condizionalità

2011

Lacune nei controlli del CGO 4 e nella tolleranza applicata al CGO 7, anno di domanda 2010

UNA TANTUM

 

EUR

– 2 230,28

0,00

– 2 230,28

LV

Condizionalità

2012

2 BCAA non definite, lacune nei controlli del CGO 4 e nella tolleranza applicata al CGO 7, anno di domanda 2009

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 0,19

0,00

– 0,19

TOTALE LV

EUR

– 457 160,28

0,00

– 457 160,28

SE

Aiuti diretti disaccoppiati

2010

Carenze nel SIPA, anno di domanda 2009

UNA TANTUM

 

EUR

– 1 117 986,60

0,00

– 1 117 986,60

SE

Aiuti diretti disaccoppiati

2011

Carenze nel SIPA, anno di domanda 2010

UNA TANTUM

 

EUR

– 15 591,00

0,00

– 15 591,00

TOTALE SE

EUR

– 1 133 577,60

0,00

– 1 133 577,60

SI

Aiuti diretti disaccoppiati

2010

Carenze nella verifica di piccole parcelle per il rispetto della definizione di parcelle agricole

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 85 780,08

– 2 203,29

– 83 576,79

SI

Aiuti diretti disaccoppiati

2010

Mancata estrapolazione del risultato del controllo in caso di differenza inferiore al 3 %

UNA TANTUM

 

EUR

– 1 771,90

– 10,97

– 1 760,93

SI

Aiuti diretti disaccoppiati

2011

Carenze nella verifica di piccole parcelle per il rispetto della definizione di parcelle agricole

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 115 956,46

0,00

– 115 956,46

SI

Aiuti diretti disaccoppiati

2011

Mancata estrapolazione del risultato del controllo in caso di differenza inferiore al 3 %

UNA TANTUM

 

EUR

– 6 376,67

– 7,62

– 6 369,05

SI

Aiuti diretti disaccoppiati

2012

Carenze nella verifica di piccole parcelle per il rispetto della definizione di parcelle agricole

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 131 269,23

0,00

– 131 269,23

SI

Aiuti diretti disaccoppiati

2012

Mancata estrapolazione del risultato del controllo in caso di differenza inferiore al 3 %

UNA TANTUM

 

EUR

– 6 506,76

– 7,78

– 6 498,98

TOTALE SI

EUR

– 347 661,10

– 2 229,66

– 345 431,44

TOTALE 6701

EUR

– 42 285 334,82

– 936 697,41

– 41 348 637,41

VOCE DI BILANCIO: 6711

DK

Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2011

Carenze nei controlli in loco

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 138 216,28

0,00

– 138 216,28

DK

Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2012

Carenze nei controlli in loco

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 114 814,02

0,00

– 114 814,02

TOTALE DK

EUR

– 253 030,30

0,00

– 253 030,30

ES

Condizionalità

2009

Verifica parziale e inefficace di molti CGO, anno di domanda 2008

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 25 382,59

0,00

– 25 382,59

ES

Condizionalità

2009

Verifica parziale e inefficace di molti CGO, anno di domanda 2009

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 1 341,72

0,00

– 1 341,72

ES

Condizionalità

2010

Verifica parziale e inefficace di molti CGO, anno di domanda 2008

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

18,14

0,00

18,14

ES

Condizionalità

2010

Verifica parziale e inefficace di molti CGO, anno di domanda 2009

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 34 511,04

0,00

– 34 511,04

ES

Condizionalità

2010

Verifica parziale e inefficace di molti CGO, anno di domanda 2010

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 317,20

0,00

– 317,20

ES

Condizionalità

2011

Verifica parziale e inefficace di molti CGO, anno di domanda 2008

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 36,65

0,00

– 36,65

ES

Condizionalità

2011

Verifica parziale e inefficace di molti CGO, anno di domanda 2009

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 69,84

0,00

– 69,84

ES

Condizionalità

2011

Verifica parziale e inefficace di molti CGO, anno di domanda 2010

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 39 292,14

0,00

– 39 292,14

TOTALE ES

EUR

– 100 933,04

0,00

– 100 933,04

FI

Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2010

Carenze nel SIPA, nei controlli in loco e nel calcolo delle riduzioni

UNA TANTUM

 

EUR

– 132 350,41

0,00

– 132 350,41

FI

Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2011

Carenze nel SIPA, nei controlli in loco e nel calcolo delle riduzioni

UNA TANTUM

 

EUR

– 449 325,95

0,00

– 449 325,95

FI

Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2012

Carenze nel SIPA, nei controlli in loco e nel calcolo delle riduzioni

UNA TANTUM

 

EUR

– 558 189,31

0,00

– 558 189,31

TOTALE FI

EUR

– 1 139 865,67

0,00

– 1 139 865,67

GB

Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2011

Carenze nel SIPA e nei controlli in loco

UNA TANTUM

 

EUR

– 614 769,00

0,00

– 614 769,00

TOTALE GB

EUR

– 614 769,00

0,00

– 614 769,00

HU

Sviluppo rurale FEASR assi 1+3 — Misure orientate all'investimento (2007-2013)

2009

Controllo essenziale inadeguato — pagamento del sostegno a beneficiari non ammissibili (formazione obbligatoria non seguita)

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

– 131 333,83

0,00

– 131 333,83

HU

Sviluppo rurale FEASR assi 1+3 — Misure orientate all'investimento (2007-2013)

2010

Controllo essenziale inadeguato — pagamento del sostegno a beneficiari non ammissibili (formazione obbligatoria non seguita)

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

– 149 391,75

0,00

– 149 391,75

HU

Sviluppo rurale FEASR assi 1+3 — Misure orientate all'investimento (2007-2013)

2011

Controllo essenziale inadeguato — pagamento del sostegno a beneficiari non ammissibili (formazione obbligatoria non seguita)

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

– 42 101,65

0,00

– 42 101,65

HU

Sviluppo rurale FEASR assi 1+3 — Misure orientate all'investimento (2007-2013)

2012

Controllo essenziale inadeguato — pagamento del sostegno a beneficiari non ammissibili (formazione obbligatoria non seguita)

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

– 60 885,25

0,00

– 60 885,25

TOTALE HU

EUR

– 383 712,48

0,00

– 383 712,48

LV

Condizionalità

2009

4 BCAA non definite, calcolo non corretto di sanzioni, anno di domanda 2008

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 212 566,45

0,00

– 212 566,45

LV

Condizionalità

2010

2 BCAA non definite, lacune nelle verifiche del CGO 4 e nella tolleranza applicata al CGO 7, anno di domanda 2009

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 92 731,87

0,00

– 92 731,87

LV

Condizionalità

2010

4 BCAA non definite, calcolo non corretto di sanzioni, anno di domanda 2008

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

1 146,35

0,00

1 146,35

LV

Condizionalità

2011

2 BCAA non definite, lacune nelle verifiche del CGO 4 e nella tolleranza applicata al CGO 7, anno di domanda 2009

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

249,48

0,00

249,48

LV

Condizionalità

2011

4 BCAA non definite, calcolo non corretto di sanzioni, anno di domanda 2008

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

425,78

0,00

425,78

LV

Condizionalità

2012

2 BCAA non definite, lacune nelle verifiche del CGO 4 e nella tolleranza applicata al CGO 7, anno di domanda 2009

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

106,22

0,00

106,22

LV

Condizionalità

2012

4 BCAA non definite, calcolo non corretto di sanzioni, anno di domanda 2008

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

183,03

0,00

183,03

TOTALE LV

EUR

– 303 187,46

0,00

– 303 187,46

PL

Sviluppo rurale FEASR assi 1+3 — Misure orientate all'investimento (2007-2013)

2009

Assenza di criteri di selezione

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 16 237,92

0,00

– 16 237,92

PL

Sviluppo rurale FEASR assi 1+3 — Misure orientate all'investimento (2007-2013)

2010

Assenza di criteri di selezione

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 2 189 601,12

0,00

– 2 189 601,12

PL

Sviluppo rurale FEASR assi 1+3 — Misure orientate all'investimento (2007-2013)

2011

Assenza di criteri di selezione

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 2 290 180,19

0,00

– 2 290 180,19

PL

Sviluppo rurale FEASR assi 1+3 — Misure orientate all'investimento (2007-2013)

2012

Assenza di criteri di selezione

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 1 175 231,69

0,00

– 1 175 231,69

PL

Sviluppo rurale FEASR assi 1+3 — Misure orientate all'investimento (2007-2013)

2013

Assenza di criteri di selezione

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 172 311,40

0,00

– 172 311,40

TOTALE PL

EUR

– 5 843 562,32

0,00

– 5 843 562,32

PT

Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2008

Controlli in loco tardivi

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 81 992,88

– 81 992,88

0,00

PT

Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2009

Controlli in loco tardivi

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 3 374 908,49

– 2 911 944,67

– 462 963,82

PT

Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2009

Controlli in loco tardivi

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 353 974,42

0,00

– 353 974,42

PT

Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2010

Controlli in loco tardivi

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 213 427,37

0,00

– 213 427,37

PT

Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2010

Controlli in loco tardivi

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 1 682 133,84

– 1 446 076,06

– 236 057,78

TOTALE PT

EUR

– 5 706 437,00

– 4 440 013,61

– 1 266 423,39

SE

Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2010

Carenze nel SIPA, anno di domanda 2009

UNA TANTUM

 

EUR

– 190 380,00

0,00

– 190 380,00

SE

Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2011

Carenze nel SIPA, anno di domanda 2010

UNA TANTUM

 

EUR

– 143 719,00

0,00

– 143 719,00

TOTALE SE

EUR

– 334 099,00

0,00

– 334 099,00

TOTALE 6711

EUR

– 14 679 596,27

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12.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 205/76


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 2014

relativa all'immissione sul mercato, per usi essenziali, di biocidi contenenti rame

[notificata con il documento C(2014) 4611]

(I testi in lingua inglese, croata, spagnola e greca sono i soli facenti fede)

(2014/459/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1896/2000 della Commissione (2), è stato notificato l'uso del rame per il tipo di prodotto 11, come definito all'allegato V della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (3).

(2)

Non è stato presentato nessun fascicolo completo entro le scadenze previste a supporto dell'inclusione del rame nell'allegato I, I A o I B della direttiva 98/8/CE. Ai sensi della decisione 2012/78/UE della Commissione (4) in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1451/2007, è opportuno che il rame non sia più immesso sul mercato per l'uso nel tipo di prodotto 11 a decorrere dal 1o febbraio 2013.

(3)

A norma dell'articolo 5, del regolamento (CE) n. 1451/2007, la Croazia, la Spagna, l'Irlanda e la Grecia hanno presentato domande distinte alla Commissione per ottenere l'autorizzazione a consentire l'immissione sul mercato di biocidi contenenti rame per una serie di usi.

(4)

La Commissione ha pubblicato queste domande per via elettronica.

(5)

Da alcune domande si deduce che i biocidi contenenti rame sono usati per prevenire le incrostazioni biologiche nelle prese d'acqua principali delle piattaforme offshore di petrolio e gas nonché in altri impianti marini e costieri, dove tale uso è indispensabile per garantire la continuità dell'afflusso di acqua destinata anche al trattamento e alla produzione di acqua potabile e acqua per usi igienico-sanitari nonché all'estinzione di incendi, poiché l'interruzione del flusso poterebbe risultare letale per la salute e la sicurezza del personale dell'impianto.

(6)

Si evince inoltre da alcune delle domande che i biocidi contenenti rame sono utilizzati per prevenire le incrostazioni biologiche nelle principali prese d'acqua delle navi, dove tale uso è essenziale per evitare di bloccare la presa dell'acqua utilizzata nell'intero sistema di tubature e canalizzazioni della nave. Ciò comprende le parti interne di tutte le tubature, come il sistema di protezione antincendio, vitale per il funzionamento sicuro della nave.

(7)

Durante la consultazione pubblica non sono state formulate osservazioni in merito a tali domande. Gli Stati membri che hanno trasmesso le domande hanno sostenuto che, nel loro territorio, è necessario disporre di un numero sufficiente di alternative praticabili dal punto di vista tecnico ed economico per prevenire le incrostazioni biologiche e ridurre così il rischio di bloccare l'afflusso nelle prese d'acqua principali degli impianti offshore, di altri impianti marini e costieri o delle navi.

(8)

È pertanto probabile che il divieto dell'uso di rame per prevenire le incrostazioni biologiche nelle prese d'acqua delle piattaforme offshore di petrolio e gas, di altri impianti marini e costieri o delle navi costituisca un grave rischio per la salute pubblica negli Stati membri interessati. Inoltre, il costo nonché la fattibilità logistica e pratica della chiusura o della sostituzione dei sistemi a base di rame sulle navi possono risultare proibitivi in molti casi. Se fattibile, la sostituzione può richiedere tempo. Attualmente è pertanto necessario concedere le deroghe richieste per usi essenziali.

(9)

Tuttavia, a meno che non sia presentata tempestivamente una domanda completa per l'approvazione dell'uso del rame nel tipo di prodotto 11, è auspicabile che gli utilizzatori di biocidi contenenti rame adottino metodi alternativi per la prevenzione delle incrostazioni biologiche. È quindi opportuno richiedere che, in questo caso, gli utilizzatori degli Stati membri in questione siano informati attivamente e tempestivamente in modo da consentire loro di garantire l'effettiva applicazione di tali metodi alternativi prima che i biocidi contenenti rame siano ritirati dal mercato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Fatte salve le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1451/2007, la Croazia, la Spagna, l'Irlanda e la Grecia possono autorizzare l'immissione sul mercato di biocidi contenenti rame (n. CE 231-159-6; n. CAS 7440 50-8) per gli usi indicati nell'allegato della presente decisione.

2.   Se i fascicoli per l'approvazione del rame per il tipo di prodotto 11 rilevanti per tali usi sono presentati e ritenuti completi dallo Stato membro di valutazione al più tardi entro il 31 dicembre 2014, la Croazia, la Spagna, l'Irlanda e la Grecia possono continuare a consentire tale immissione sul mercato fino alle scadenze di cui all'articolo 89 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) nei casi in cui un principio è approvato o meno.

3.   Nei casi diversi da quelli di cui al paragrafo 2, la Croazia, la Spagna, l'Irlanda e la Grecia possono continuare a consentire tale immissione sul mercato fino al 31 dicembre 2017, a condizione che tali Stati membri garantiscano che, a partire dal 1o gennaio 2015, gli utilizzatori siano attivamente informati sull'imminente necessità di adottare efficacemente metodi alternativi per i relativi fini.

Articolo 2

L'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna e la Repubblica di Croazia sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2014

Per la Commissione

Janez POTOČNIK

Membro della Commissione


(1)  GU L 325 dell'11.12.2007, pag. 3.

(2)  Regolamento (CE) n. 1896/2000 della Commissione, del 7 settembre 2000, concernente la prima fase del programma di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sui biocidi (GU L 228 dell'8.9.2000, pag. 6).

(3)  Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).

(4)  Decisione 2012/78/UE della Commissione, del 9 febbraio 2012, concernente la non iscrizione di determinati principi attivi nell'allegato I, nell'allegato I A o nell'allegato I B della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 38 dell'11.2.2012, pag. 48).

(5)  Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).


ALLEGATO

USI CHE GLI STATI MEMBRI QUI DI SEGUITO ELENCATI POSSONO AUTORIZZARE, FATTE SALVE LE CONDIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 1

N.

Stato membro

Tipo di prodotto 11

1

Croazia

Per la prevenzione delle incrostazioni biologiche nelle prese/pompe d'acqua e nell'intero sistema di tubature e canalizzazioni di una nave.

2

Spagna

Per la prevenzione delle incrostazioni biologiche nelle prese/pompe d'acqua e nell'intero sistema di tubature e canalizzazioni delle piattaforme offshore di petrolio e gas nonché in altri impianti marini e costieri.

Per la prevenzione delle incrostazioni biologiche nelle prese/pompe d'acqua e nell'intero sistema di tubature e canalizzazioni di una nave.

3

Irlanda

Per la prevenzione delle incrostazioni biologiche nelle prese/pompe d'acqua e nell'intero sistema di tubature e canalizzazioni delle piattaforme offshore di petrolio e gas nonché in altri impianti marini e costieri.

Per la prevenzione delle incrostazioni biologiche nelle prese/pompe d'acqua e nell'intero sistema di tubature e canalizzazioni di una nave.

4

Grecia

Per la prevenzione delle incrostazioni biologiche nelle prese/pompe d'acqua e nell'intero sistema di tubature e canalizzazioni di una nave.