ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 190

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

57° anno
28 giugno 2014


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica Popolare Cinese a norma dell'articolo XXIV:6 e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 concernente la modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all'Unione europea

1

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 713/2014 del Consiglio, del 24 giugno 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali

2

 

*

Regolamento (UE) n. 714/.2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, recante divieto di pesca del tonno rosso nell'Oceano Atlantico, ad est di 45° O, e nel Mar Mediterraneo per le navi battenti bandiera greca

6

 

*

Regolamento (UE) n. 715/2014 della Commissione, del 26 giugno 2014, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione agricola, per quanto riguarda l'elenco delle caratteristiche da rilevare nell'indagine sulla struttura delle aziende agricole 2016 ( 1 )

8

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'istituzione del progetto comune pilota a sostegno dell'attuazione del piano generale di gestione del traffico aereo in Europa ( 1 )

19

 

*

Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura

45

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 718/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 669/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale ( 1 )

55

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 719/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

63

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 720/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'attribuzione di diritti di importazione per le domande presentate per il periodo dal 1o luglio 2014 al 30 giugno 2015 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 431/2008 per le carni bovine congelate

65

 

 

DECISIONI

 

 

2014/404/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 20 giugno 2014, che abroga la decisione 2010/282/UE sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Austria

66

 

 

2014/405/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 20 giugno 2014, che abroga la decisione 2010/284/UE sull'esistenza di un disavanzo eccessivo nella Repubblica ceca

69

 

 

2014/406/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 20 giugno 2014, che abroga la decisione 2010/407/UE sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Danimarca

71

 

 

2014/407/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 20 giugno 2014, che abroga la decisione 2010/287/UE sull'esistenza di un disavanzo eccessivo nei Paesi Bassi

73

 

 

2014/408/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 20 giugno 2014, che abroga la decisione 2010/290/UE sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Slovacchia

76

 

 

2014/409/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 23 giugno 2014, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

78

 

 

2014/410/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 24 giugno 2014, relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati sul DNA in Belgio

80

 

 

2014/411/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 24 giugno 2014, relativa alla nomina di un membro titolare belga del Comitato economico e sociale europeo

82

 

 

2014/412/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 24 giugno 2014, relativa alla nomina di un membro titolare tedesco del Comitato economico e sociale europeo

83

 

 

2014/413/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 24 giugno 2014, relativa alla nomina di un membro titolare austriaco del Comitato economico e sociale europeo

84

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

28.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 190/1


Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica Popolare Cinese a norma dell'articolo XXIV:6 e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 concernente la modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all'Unione europea

L'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica Popolare Cinese a norma dell'articolo XXIV:6 e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 concernente la modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all'Unione europea (1), firmato a Bruxelles il 9 settembre 2013, entrerà in vigore il 1o luglio 2014.


(1)  GU L 64 del 4.3.2014, pag. 2.


REGOLAMENTI

28.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 190/2


REGOLAMENTO (UE) N. 713/2014 DEL CONSIGLIO

del 24 giugno 2014

che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Per garantire un approvvigionamento sufficiente e regolare di taluni prodotti la cui produzione nell'Unione è insufficiente, e per evitare perturbazioni del mercato per taluni prodotti agricoli e industriali, il regolamento (UE) n. 1388/2013 del Consiglio ha aperto dei contingenti tariffari autonomi (1). I prodotti compresi in detti contingenti tariffari possono essere importati nell'Unione ad aliquota ridotta o nulla. Per i motivi indicati, è necessario aprire contingenti tariffari a dazio zero per un volume adeguato, con effetto a decorrere dal 1o luglio 2014, per sei ulteriori prodotti.

(2)

Inoltre, in certi casi, è opportuno adattare gli attuali contingenti tariffari autonomi dell'Unione. Nel caso di due prodotti, deve essere modificata la descrizione del prodotto a fini di maggior chiarezza e per tener conto della più recente evoluzione dei prodotti. Nel caso di un altro prodotto deve essere soppresso uno dei codici TARIC in quanto la doppia classificazione è diventata obsoleta. Nel caso di tre prodotti devono essere aumentati i volumi dei contingenti poiché tale aumento è nell'interesse degli operatori economici e dell'Unione.

(3)

Infine, nel caso di due prodotti è opportuno chiudere i contingenti tariffari autonomi dell'Unione con effetto, rispettivamente a decorrere dal 1o luglio 2014 e dal 1o gennaio 2015, in quanto non è nell'interesse dell'Unione continuare a concedereli a decorrere da tali date.

(4)

È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1388/2013.

(5)

Poiché alcuni adeguamenti dei contingenti tariffari autonomi di cui al presente regolamento devono produrre effetti a decorrere dal 1o luglio 2014, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere da tale data ed entrare in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La tabella nell'allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013 è così modificata:

1)

le righe corrispondenti ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2830, 09.2831, 09.2832, 09.2834, 09.2835, e 09.2836 di cui all'allegato I del presente regolamento sono inserite secondo l'ordine dei codici NC indicati nella seconda colonna della tabella figurante nell'allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013;

2)

le righe corrispondenti ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2629, 09.2631, 09.2639, 09.2668, 09.2669, 09.2806 e 09.2818 sono sostituite dalla righe figuranti nell'allegato II del presente regolamento;

3)

la riga corrispondente al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.2930 è soppressa;

4)

la riga corrispondente al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.2639 è soppressa.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2014, ad eccezione dell'articolo 1, punto 4, il quale si applica a decorrere dal 1o gennaio 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 24 giugno 2014

Per il Consiglio

Il presidente

E. VENIZELOS


(1)  Regolamento (UE) n. 1388/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 7/2010 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 319).


ALLEGATO I

CONTINGENTI TARIFFARI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PUNTO 1

Numero d'ordine

Codice NC

TARIC

Designazione delle merci

Periodo contingentale

Volume contingentale

Dazio contingentale (%)

09.2830

ex 2906 19 00

40

Cicloproprilemetanolo (CAS RN 2516-33-8)

1.7. — 31.12.

10 tonnellate

0 %

09.2831

ex 2932 99 00

40

1,3:2,4-bis-O-(3,4-dimetilbenziliden)-D-glucitolo (CAS RN 135861-56-2)

1.7. — 31.12.

300 tonnellate

0 %

09.2832

ex 3808 92 90

40

Preparazione contenente tra il 38 % (compreso) e il 50 % in peso di zinco piritione (INN) (CAS RN 13463-41-7) in una dispersione acquosa

1.7. — 31.12.

250 tonnellate

0 %

09.2834

ex 7604 29 10

20

Barre in lega di alluminio con un diametro pari o superiore a 200 mm, ma inferiore o uguale a 300 mm

1.7. — 31.12.

500 tonnellate

0 %

09.2835

ex 7604 29 10

30

Barre in lega di alluminio con un diametro pari o superiore a 300,1 mm, ma inferiore o uguale a 533,4 mm

1.7. — 31.12.

250 tonnellate

0 %

09.2836

ex 9003 11 00

ex 9003 19 00

10

20

Montature per occhiali di materie plastiche o in metalli comuni destinate ad essere utilizzate nella fabbricazione di occhiali correttivi (1)

1.7. — 31.12.

2 900 000 pezzi

0 %


(1)  La sospensione dei dazi è subordinata alle disposizioni degli articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).


ALLEGATO II

CONTINGENTI TARIFFARI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PUNTO 2

Numero d'ordine

Codice NC

TARIC

Designazione delle merci

Periodo contingentale

Volume contingentale

Dazio contingentale (%)

09.2806

ex 2825 90 40

30

Triossido di tungsteno, ivi compreso l'ossido di tungsteno blu (CAS RN 1314-35-8 o CAS RN 39318-18-8)

1.1.—31.12.

12 000 tonnellate

0 %

09.2639

3905 30 00

 

Poli(alcole vinilico), anche contenente gruppi di acetato non idrolizzato

1.1.—31.12.

18 000 tonnellate

0 %

09.2818

ex 6902 90 00

10

Mattoni refrattari

che hanno una lunghezza dello spigolo superiore a 300 mm e

che hanno un tenore in peso di TiO2 non superiore all'1 % e

che hanno un tenore in peso di Al2O3 non superiore a 0,4 % e

che presentano una variazione di volume inferiore al 9 % a 1700 °C

1.1.—31.12.

225 tonnellate

0 %

09.2629

ex 8302 49 00

91

Manico telescopico in alluminio, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di valigie (1)

1.7.—31.12.

800 000 pezzi

0 %

09.2668

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

21

31

Telaio di bicicletta in fibre di carbonio e resina artificiale, dipinto, verniciato e/o lucidato, destinato alla fabbricazione di biciclette (1)

1.1.—31.12.

125 000 pezzi

0 %

09.2669

ex 8714 91 30

ex 8714 91 30

21

31

Forcella anteriore di bicicletta in fibre di carbonio e resina artificiale, dipinta, verniciata e/o lucidata, destinata alla fabbricazione di biciclette (1)

1.1.—31.12.

97 000 pezzi

0 %

09.2631

ex 9001 90 00

80

Lenti, prismi ed elementi cementati in vetro, non montati, usati per la fabbricazione o la riparazione di merci dei codici NC 9002, 9005, 9013 10 e 9015 (1)

1.1.—31.12.

5 000 000 pezzi

0 %


(1)  La sospensione dei dazi è subordinata alle disposizioni degli articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).


28.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 190/6


REGOLAMENTO (UE) N. 714/.2014 DELLA COMMISSIONE

del 25 giugno 2014

recante divieto di pesca del tonno rosso nell'Oceano Atlantico, ad est di 45° O, e nel Mar Mediterraneo per le navi battenti bandiera greca

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2014.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2014.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2014 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Lowri EVANS

Direttrice generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio, del 20 gennaio 2014, che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2014, pag. 1).


ALLEGATO

N.

07/TQ43

Stato membro

Grecia

Stock

BFT/AE45WM

Specie

Tonno rosso (Thunnus Thynnus)

Zona

Oceano Atlantico, ad est di 45° O, e Mar Mediterraneo

Data di chiusura

28.3.2014


28.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 190/8


REGOLAMENTO (UE) N. 715/2014 DELLA COMMISSIONE

del 26 giugno 2014

che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione agricola, per quanto riguarda l'elenco delle caratteristiche da rilevare nell'indagine sulla struttura delle aziende agricole 2016

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione agricola (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1166/2008 prevede un programma di indagini sulla struttura delle aziende agricole da effettuarsi fino al 2016.

(2)

È necessario rilevare dati per controllare l'attuazione delle misure connesse con la revisione della politica agricola comune dopo il 2013, nonché delle misure per lo sviluppo rurale (2).

(3)

Le informazioni statistiche sull'impiego dei nutrienti, sull'irrigazione e sui diversi metodi di produzione agricola, in relazione ai dati strutturali, a livello delle singole aziende sono insufficienti. È quindi necessario migliorare la raccolta dei dati su tali aspetti a livello di aziende agricole, disporre di statistiche supplementari ai fini dell'elaborazione della politica agroambientale e migliorare la qualità degli indicatori agroambientali.

(4)

Le modifiche da apportare all'elenco delle caratteristiche rispettano il principio del mantenimento dell'equilibrio degli oneri complessivi una volta che l'aggiunta di nuove variabili per rispondere all'evoluzione e all'aumento della domanda di dati statistici in campo agricolo generato dalla nuova politica agricola comune in vista del 2020, al fine principalmente di migliorarne le prestazioni ambientali e di disporre delle informazioni agroalimentari corrispondenti, sarà compensata dall'abbandono di variabili ormai obsolete in seguito alle modifiche apportate alla legislazione pertinente e dalla sospensione puntuale del rilevamento di talune variabili nel 2016, tenendo presente anche che il livello di contributo finanziario dell'UE all'indagine resterà invariato.

(5)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1166/2008.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente di statistica agraria,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1166/2008 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 321 dell'1.12.2008, pag. 14.

(2)  Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).


ALLEGATO

«ALLEGATO III

Elenco delle caratteristiche per l'indagine sulla struttura delle aziende agricole 2016

CARATTERISTICHE

UNITÀ/CATEGORIE

I.   CARATTERISTICHE GENERALI

Localizzazione dell'azienda (1)

 

– –

Regione NUTS (2) 3

Codice NUTS 3

– –

L'azienda si trova in una zona svantaggiata (ZS)?

NM/M/N (3)

Personalità giuridica dell'azienda

 

– –

L'azienda è un'unità di terre comuni?

sì/no

– –

La responsabilità giuridica ed economica dell'azienda è assunta da:

 

– – –

una persona fisica che è unico conduttore di un'azienda indipendente?

sì/no

– – – –

Se la risposta alla domanda precedente è affermativa, il conduttore è al tempo stesso il capo azienda?

sì/no

– – – – –

Se il conduttore non è il capo azienda, quest'ultimo è un membro della famiglia del conduttore?

sì/no

– – – – –

Se il capo azienda è un membro della famiglia del conduttore, si tratta del coniuge del conduttore?

sì/no

– – –

una o più persone fisiche socie di un gruppo di aziende?

sì/no

– – –

una persona giuridica?

sì/no

Titolo di possesso (rispetto al conduttore) e sistema di conduzione

 

– –

Superficie agricola utilizzata:

 

– – –

in proprietà

ha

– – –

in affitto

ha

– – –

a mezzadria o attraverso altre forme di conduzione

ha

– – –

terre comuni

ha

Agricoltura biologica

 

– –

È praticata l'agricoltura biologica nell'azienda?

sì/no

– –

Dati particolareggiati (4)

 

– – –

Totale della superficie agricola utilizzata dell'azienda in cui si applicano metodi certificati di produzione dell'agricoltura biologica conformemente a disposizioni nazionali o dell'Unione europea

ha

– – –

Totale della superficie agricola utilizzata dell'azienda in fase di conversione ai metodi di produzione dell'agricoltura biologica da certificare conformemente a disposizioni nazionali o dell'Unione europea

ha

– – –

Superficie dell'azienda in cui si applicano metodi certificati di produzione dell'agricoltura biologica conformemente a disposizioni nazionali o dell'Unione europea o in fase di conversione da certificare:

 

– – – –

cereali per la produzione di granella (comprese le sementi)

ha

– – – –

legumi secchi e colture proteiche per la produzione di granella (comprese le sementi e i miscugli di cereali e di legumi secchi)

ha

– – – –

patate (comprese le patate primaticce e da semina)

ha

– – – –

barbabietole da zucchero (escluse le sementi)

ha

– – – –

semi oleosi

ha

– – – –

ortaggi freschi, meloni e fragole

ha

– – – –

prati e pascoli, esclusi i pascoli magri

ha

– – – –

frutteti e piantagioni di bacche

ha

– – – –

agrumeti

ha

– – – –

oliveti

ha

– – – –

vigneti

ha

– – – –

altre colture (colture tessili ecc.) inclusi i pascoli magri

ha

– – –

Metodi di produzione biologica applicati all'allevamento di bestiame e certificati conformemente a disposizioni nazionali o dell'Unione europea

 

– – – –

bovini

capi

– – – –

suini

capi

– – – –

ovini e caprini

capi

– – – –

pollame

capi

– – – –

altri animali

sì/no

– –

Destinazione della produzione dell'azienda:

 

– – –

la famiglia del conduttore consuma più del 50 % del valore della produzione finale dell'azienda

sì/no

– – –

le vendite dirette ai consumatori finali rappresentano oltre il 50 % delle vendite complessive dell'azienda

sì/no

II.   SUPERFICI

Seminativi

 

– –

Cereali per la produzione di granella (comprese le sementi):

 

– – –

frumento (grano) tenero e spelta

ha

– – –

frumento (grano) duro

ha

– – –

segala

ha

– – –

orzo

ha

– – –

avena

ha

– – –

granturco

ha

– – –

riso

ha

– – –

altri cereali per la produzione di granella

ha

– –

Legumi secchi e colture proteiche per la produzione di granella (comprese le sementi e i miscugli di cereali e di legumi secchi)

ha

– – –

di cui piselli, fave e favette, lupini dolci

ha

– –

Patate (comprese le patate primaticce e da semina)

ha

– –

Barbabietole da zucchero (escluse le sementi)

ha

– –

Piante sarchiate da foraggio (escluse le sementi)

ha

– –

Colture industriali:

 

– – –

tabacco

ha

– – –

luppolo

ha

– – –

cotone

ha

– – –

colza e ravizzone

ha

– – –

girasole

ha

– – –

soia

ha

– – –

semi di lino

ha

– – –

altri semi oleosi

ha

– – –

lino

ha

– – –

canapa

ha

– – –

altre colture tessili

ha

– – –

piante aromatiche, medicinali e spezie

ha

– – –

altre colture industriali, non menzionate altrove

ha

– –

Ortaggi freschi, meloni e fragole, di cui:

 

– – –

coltivazione all'aperto o sotto protezione bassa (non accessibile)

ha

– – – –

coltivazione di pieno campo

ha

– – – –

coltivazione in orti stabili

ha

– – –

coltivazione in serra o sotto altre protezioni (accessibili)

ha

– –

Fiori e piante ornamentali (esclusi i vivai):

 

– – –

coltivazione all'aperto o sotto protezione bassa (non accessibile)

ha

– – –

coltivazione in serra o sotto altre protezioni (accessibili)

ha

– –

Piante raccolte verdi:

 

– – –

erbai temporanei

ha

– – –

altre piante raccolte verdi:

 

– – – –

mais verde

ha

– – – –

leguminose

ha

– – – –

altre piante raccolte verdi non menzionate altrove

ha

– –

Sementi e piantine per seminativi

ha

– –

Altre coltivazioni per seminativi

ha

– –

Terreni a riposo

ha

Orti familiari

ha

Prati permanenti:

ha

– –

prati e pascoli, esclusi i pascoli magri

ha

– –

pascoli magri

ha

– –

prati permanenti non più destinati alla produzione ammessi a beneficiare di aiuti finanziari

ha

Colture permanenti

 

– –

Frutteti e piantagioni di bacche

ha

– – –

frutta fresca, di cui:

ha

– – – –

frutta di origine temperata

ha

– – – –

frutta di origine subtropicale

ha

– – –

bacche

ha

– – –

frutta in guscio

ha

– –

Agrumeti

ha

– –

Oliveti

ha

– – –

per la produzione di olive da tavola

ha

– – –

per la produzione di olive da olio

ha

– –

Vigneti per la produzione di:

ha

– – –

vini di qualità

ha

– – –

altri vini

ha

– – –

uve da tavola

ha

– – –

uva passa

ha

– –

Vivai

ha

– –

Altre coltivazioni permanenti

ha

– –

Coltivazioni permanenti in serra

ha

Altre superfici

 

– –

Superfici agricole non utilizzate

ha

– –

Superficie boscata

ha

– – –

di cui bosco ceduo a rotazione rapida

ha

– –

Altre superfici (aree edificate, aie e cortili, strade poderali, stagni, cave, terre sterili, rocce ecc.)

ha

Funghi

ha

Piante energetiche

ha

Irrigazione

 

– –

Superficie irrigata

 

– – –

superficie irrigabile totale

ha

– – –

superficie coltivata totale irrigata almeno una volta nel corso dei dodici mesi precedenti

ha

– –

Metodi di irrigazione utilizzati

 

– – –

irrigazione per scorrimento superficiale (per sommersione, per infiltrazione laterale)

sì/no

– – –

irrigazione per aspersione

sì/no

– – –

irrigazione a goccia

sì/no

– –

Acque utilizzate nell'azienda per l'irrigazione

 

– – –

acque sotterranee all'interno dell'azienda

sì/no

– – –

acque superficiali all'interno dell'azienda (bacini naturali o artificiali)

sì/no

– – –

acque superficiali provenienti da laghi, fiumi o corsi d'acqua al di fuori dell'azienda

sì/no

– – –

acque provenienti da reti comuni di distribuzione dell'acqua

sì/no

– – –

altre fonti

sì/no

III.   PATRIMONIO ZOOTECNICO

Equini

capi

Bovini:

 

– –

bovini di età inferiore a un anno, maschi e femmine

capi

– –

bovini da un anno a meno di due anni, maschi

capi

– –

bovini da un anno a meno di due anni, femmine

capi

– –

bovini di due anni e più, maschi

capi

– –

giovenche di due anni e più

capi

– –

vacche da latte

capi

– –

altre vacche

capi

Ovini e caprini:

 

– –

ovini (di tutte le età)

capi

– – –

femmine da riproduzione

capi

– – –

altri ovini

capi

– –

caprini (di tutte le età)

capi

– – –

femmine da riproduzione

capi

– – –

altri caprini

capi

Suini:

 

– –

lattonzoli di peso vivo inferiore a 20 kg

capi

– –

scrofe da riproduzione di almeno 50 kg

capi

– –

altri suini

capi

Pollame:

 

– –

polli da carne

capi

– –

galline ovaiole

capi

– –

altro pollame

capi

– – –

tacchini

capi

– – –

anatre

capi

– – –

oche

capi

– – –

struzzi

capi

– – –

altro pollame, non menzionato altrove

capi

Coniglie fattrici

capi

Api

alveari

Altri animali, non menzionati altrove

sì/no

IV.   MANODOPERA

IV. i)

Lavoro agricolo nell'azienda

Conduttore

 

– –

sesso

M/F

– –

età

fasce d'età (5)

– –

lavoro agricolo nell'azienda (escluso il lavoro domestico)

fascia percentuale ULA 1 (6)

Capo azienda

 

– –

sesso

M/F

– –

età

fasce d'età

– –

lavoro agricolo nell'azienda (escluso il lavoro domestico)

fascia percentuale ULA 2 (7)

Formazione del capo azienda

 

– –

formazione agraria del capo azienda

tipologie di formazione (8)

– –

formazione professionale seguita dal capo azienda nel corso degli ultimi dodici mesi

sì/no

Membri della famiglia del conduttore unico che sono addetti a lavori agricoli nell'azienda — maschi

 

– –

lavoro agricolo nell'azienda (escluso il lavoro domestico)

fascia percentuale ULA 2

Membri della famiglia del conduttore unico che sono addetti a lavori agricoli nell'azienda — femmine

 

– –

lavoro agricolo nell'azienda (escluso il lavoro domestico)

fascia percentuale ULA 2

Manodopera non familiare occupata in forma continuativa — maschi

 

– –

lavoro agricolo nell'azienda (escluso il lavoro domestico)

fascia percentuale ULA 2

Manodopera non familiare occupata in forma continuativa — femmine

 

– –

lavoro agricolo nell'azienda (escluso il lavoro domestico)

fascia percentuale ULA 2

Manodopera non familiare occupata in forma non continuativa — maschi e femmine

giornate di lavoro a tempo pieno

IV. ii)

Altre attività remunerative: lavori non agricoli nell'azienda (non direttamente connesse all'azienda) e lavoro all'esterno dell'azienda

Altre attività remunerative del conduttore che è al tempo stesso il capo azienda

P/S/N (9)

Altre attività remunerative degli altri membri della famiglia del conduttore unico: attività principale

Numero di persone

Altre attività remunerative degli altri membri della famiglia del conduttore unico: attività secondaria

Numero di persone

V.   Altre attività remunerative dell'azienda (direttamente connesse all'azienda)

V. i)

Elenco delle altre attività remunerative

Servizi sanitari, sociali o educativi

sì/no

Turismo, ospitalità e altre attività del tempo libero

sì/no

Artigianato

sì/no

Lavorazione di prodotti agricoli

sì/no

Produzione di energia rinnovabile

sì/no

Lavorazione del legno (ad esempio segatura)

sì/no

Acquacoltura

sì/no

Lavori per conto terzi (con i mezzi di produzione dell'azienda)

 

– –

agricoli (per altre aziende)

sì/no

– –

non agricoli

sì/no

Silvicoltura

sì/no

Altro

sì/no

Chi partecipa?

 

– –

conduttore che è al tempo stesso il capo azienda

P/S/N

– –

altri membri della famiglia del conduttore unico, come attività principale

numero di persone

– –

altri membri della famiglia del conduttore unico, come attività secondaria

numero di persone

– –

non membri della famiglia occupati in forma continuativa nell'azienda agricola, come attività principale

numero di persone

– –

non membri della famiglia occupati in forma continuativa nell'azienda agricola, come attività secondaria

numero di persone

V. ii)

Importanza delle altre attività remunerative direttamente connesse all'azienda

Percentuale della produzione finale dell'azienda

fasce percentuali (10)

VI.   SOSTEGNO ALLO SVILUPPO RURALE

L'azienda ha usufruito di una delle seguenti misure per lo sviluppo rurale nel corso degli ultimi tre anni (11)

sì/no

– –

partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare

sì/no

– –

indennità Natura 2000 e direttiva quadro in materia di acque (12)

sì/no

– –

pagamenti agroambientali — Pagamenti per il clima

sì/no

– –

agricoltura biologica

sì/no

– –

pagamenti per il benessere degli animali

sì/no

– –

investimenti in immobilizzazioni materiali

sì/no

– –

prevenzione e ripristino dei danni del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici

sì/no

– –

sviluppo delle aziende agricole e delle imprese

sì/no

– –

investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste

sì/no

– –

forestazione e imboschimento

sì/no

– –

allestimento di sistemi agroforestali

sì/no

– –

prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate

sì/no

– –

investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale delle foreste

sì/no

– –

investimenti nelle tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste

sì/no

– –

indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici

sì/no

– –

servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta

sì/no

– –

gestione del rischio

sì/no

VII.   PRATICHE DI GESTIONE DEL SUOLO E DEL LETAME APPLICATE NELLE AZIENDE AGRICOLE

Metodi di lavorazione (13) del terreno a seminativo all'aperto

 

– –

lavorazione convenzionale

ha

– –

lavorazione conservativa

ha

– –

nessuna lavorazione del terreno (esclusi i seminativi esterni coltivati a piante pluriennali)

ha

Copertura del suolo (14) in seminativi all'aperto

 

– –

normale coltura invernale

ha

– –

coltura di copertura o coltura intercalare

ha

– –

residui colturali

ha

– –

nessuna copertura

ha

– –

seminativo all'aperto coltivato a piante pluriennali

ha

Rotazione colturale dei seminativi

 

quota di seminativi inclusi nella rotazione colturale

fascia percentuale S (15)

Aree di interesse ecologico — superficie totale dei terreni di confine, fasce tampone, siepi, alberi, terreni a riposo, biotopi, imboschimenti e elementi caratteristici del paesaggio

ha (16)

Tecniche di applicazione del letame

 

– –

Spandimento a spaglio

 

– – –

senza incorporazione

fascia percentuale del letame (17)

– – –

incorporazione entro 4 ore

fascia percentuale del letame

– – –

incorporazione dopo 4 ore

fascia percentuale del letame

– –

Spandimento in bande

 

– – –

distributore a tubo flessibile

fascia percentuale del letame

– – –

distributore a barra

fascia percentuale del letame

– –

Iniezione

 

– – –

in superficie/solco aperto

fascia percentuale del letame

– – –

profonda/solco chiuso

fascia percentuale del letame

Letame introdotto nell'azienda/portato fuori dall'azienda

 

– –

Produzione totale di letame portato fuori dall'azienda

tonnellate

– –

Letame introdotto nell'azienda

tonnellate


(1)  Nel 2016 le coordinate geografiche non sono da indicare.

(2)  Nomenclatura delle unità territoriali per la statistica.

(3)  NM- zona svantaggiata non montuosa; M- zona svantaggiata montuosa; N- zona normale (non-ZS). Tale classificazione potrà essere adeguata ulteriormente in funzione degli sviluppi della PAC in vista del 2020.

(4)  Questa parte è da compilare solo se la risposta fornita alla domanda precedente è affermativa.

(5)  Fasce d'età: (dalla fine della scuola dell'obbligo a 24 anni), (25-34), (35-39), (40-44), (45-54), (55-64), (65 anni e oltre).

(6)  Fascia percentuale 1 di unità di lavoro annuale (ULA): (0), (> 0-< 25), (≥ 25-< 50), (≥ 50-< 75), (≥ 75-< 100), (100).

(7)  Fascia percentuale 2 di unità di lavoro annuale (ULA): (> 0-< 25), (≥ 25-< 50), (≥ 50-< 75), (≥ 75-< 100), (100).

(8)  Tipologie di formazione: (esclusivamente esperienza agraria pratica), (formazione agraria elementare), (formazione agraria completa).

(9)  P — attività principale, S — attività secondaria, N — nessuna partecipazione.

(10)  Fasce percentuali: (≥ 0-≤ 10),.(> 10-≤ 50),.(> 50-< 100).

(11)  Misure di sviluppo rurale conformemente al regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487) — tali caratteristiche dovrebbero essere rese disponibili da fonti amministrative.

(12)  Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

(13)  Seminativo all'aperto in lavorazione convenzionale + seminativo all'aperto in lavorazione conservativa + seminativo all'aperto in assenza totale di lavorazione del terreno + seminativo all'aperto coltivato a piante pluriennali = seminativo all'aperto totale.

(14)  Seminativo all'aperto coltivato a normale coltura invernale + seminativo all'aperto coltivato a coltura di copertura o coltura intercalare + seminativo all'aperto coltivato a residui colturali + seminativo all'aperto a suolo nudo + seminativo all'aperto coltivato a piante pluriennali = seminativo all'aperto totale.

(15)  Fascia percentuale dei seminativi (S): (0), (> 0-< 25), (≥ 25-< 50), (≥ 50-< 75), (≥ 75).

(16)  Da dichiarare unicamente per le aziende con più di 15 ha di seminativo.

(17)  % del totale di letame applicato con tecnica specifica: (0), (> 0-< 25), (≥ 25-< 50), (≥ 50-< 75), (≥ 75-< 100), (100).»


28.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 190/19


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 716/2014 DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 2014

relativo all'istituzione del progetto comune pilota a sostegno dell'attuazione del piano generale di gestione del traffico aereo in Europa

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo (1), in particolare l'articolo 15 bis, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il progetto di ricerca e sviluppo sulla gestione del traffico aereo del cielo unico europeo (Single European Sky Air Traffic Management Research and Development —«SESAR»), è diretto a modernizzare la gestione del traffico aereo (nel prosieguo: «ATM») in Europa e costituisce il pilastro tecnologico della politica del cielo unico europeo. Esso si propone di garantire all'Unione entro il 2030 un'infrastruttura di gestione del traffico aereo di elevata efficienza per consentire un funzionamento e uno sviluppo del traffico aereo sicuri e rispettosi dell'ambiente.

(2)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 409/2013 (2) della Commissione ha definito i requisiti relativi al contenuto dei progetti comuni, nonché alla loro istituzione, adozione, attuazione e monitoraggio. Esso stabilisce che i progetti comuni devono essere attuati sulla base del programma di realizzazione il cui gestore assicura il coordinamento dei progetti di esecuzione.

(3)

Conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 409/2013 i progetti comuni sono finalizzati a realizzare in modo tempestivo, coordinato e sincronizzato le funzionalità ATM che sono mature per l'attuazione e che contribuiscono a realizzare le modifiche operative fondamentali individuate nel piano generale europeo ATM. Soltanto le funzionalità ATM che richiedono un'attuazione sincronizzata e che contribuiscono significativamente agli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione possono essere incluse in un progetto comune.

(4)

Su richiesta della Commissione l'impresa comune SESAR ha messo a punto una bozza preliminare del primo progetto comune, indicato con il nome di «progetto comune pilota».

(5)

Tale bozza preliminare è stata analizzata e rivista dalla Commissione, con l'assistenza dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea, dell'Agenzia europea per la difesa, del gestore della rete, dell'organo di valutazione delle prestazioni, di Eurocontrol, degli organismi europei di normalizzazione e dell'Organizzazione europea delle apparecchiature dell'aviazione civile (Eurocae).

(6)

La Commissione ha quindi svolto una valutazione costi-benefici indipendente e integrale e ha tenuto adeguate consultazioni con gli Stati membri e i soggetti interessati.

(7)

Su tale base la Commissione ha messo a punto la proposta di progetto comune pilota. Conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 409/2013, il gruppo degli utenti dello spazio aereo civile SESAR ha approvato la proposta il 30 aprile 2014; i fornitori di servizi di navigazione aerea hanno approvato la proposta il 30 aprile 2014; gli operatori aeroportuali hanno approvato la proposta il 29 aprile 2014; il gestore della rete ha approvato la proposta il 25 aprile 2014; i servizi meteorologici nazionali europei hanno approvato la proposta il 30 aprile 2014.

(8)

Il progetto comune pilota ha individuato sei funzionalità ATM, ovvero la gestione estesa degli arrivi e la navigazione basata su requisiti di prestazione nelle aree terminali di controllo ad alta densità; integrazione e produttività degli aeroporti; gestione flessibile dello spazio aereo e rotte libere; gestione cooperativa della rete; gestione iniziale delle informazioni a livello di sistema; condivisione delle informazioni sulla traiettoria iniziale. L'introduzione di queste sei funzionalità ATM dovrebbe essere resa obbligatoria.

(9)

La funzionalità «gestione estesa degli arrivi e navigazione basata su requisiti di prestazione nelle aree terminali di controllo ad alta densità» dovrebbe permettere di migliorare la precisione della traiettoria di avvicinamento, come pure di stabilire meglio le sequenze di traffico in una fase precoce, consentendo così di ridurre il consumo di carburante e l'impatto ambientale nelle fasi di discesa/arrivo. Questa funzionalità comprende parte della Fase 1: Modifiche operative di fondo per la funzione fondamentale «sincronizzazione del traffico», quale definita nel piano generale europeo ATM.

(10)

La funzionalità «integrazione e produttività degli aeroporti» dovrebbe permettere di migliorare la sicurezza della pista e del traffico, garantendo benefici in termini di consumo di carburante e riduzione dei ritardi come pure di capacità degli aeroporti. Questa funzionalità comprende parte della Fase 1: Modifiche operative di fondo per la funzione fondamentale «integrazione degli aeroporti e traffico», quale definita nel piano generale europeo ATM.

(11)

La funzionalità «gestione flessibile dello spazio aereo e rotte libere» dovrebbe consentire un utilizzo più efficiente dello spazio aereo, garantendo così benefici significativi in termini di consumo di carburante e riduzione dei ritardi. Questa funzionalità comprende parte della Fase 1: Modifiche operative di fondo per la funzione fondamentale «passare dallo spazio aereo alla gestione delle traiettorie quadridimensionali», quale definita nel piano generale europeo ATM.

(12)

La funzionalità «gestione cooperativa della rete» dovrebbe migliorare la qualità e la tempestività delle informazioni sulla rete condivise dai soggetti interessati ATM, assicurando benefici significativi in termini di servizi di navigazione aerea (nel prosieguo: «ANS»), guadagni di produttività e risparmi derivanti dalla riduzione dei ritardi. Questa funzionalità comprende parte della Fase 1: Modifiche operative di fondo per la funzione fondamentale «gestione cooperativa della rete e bilanciamento della capacità dinamica», quale definita nel piano generale europeo ATM.

(13)

La funzionalità «gestione iniziale delle informazioni a livello di sistema», che consiste in una serie di servizi forniti e utilizzati su una rete basata su protocollo Internet da sistemi abilitati alla funzione SWIM (Gestione delle informazioni a livello di sistema), dovrebbe apportare benefici significativi in termini di produttività degli ANS. Questa funzionalità comprende parte della Fase 1: Modifiche operative di fondo per la funzione fondamentale «SWIM», quale definita nel piano generale europeo ATM.

(14)

La funzionalità «condivisione delle informazioni sulla traiettoria iniziale» con prestazioni migliorate in materia di elaborazione dei dati di volo dovrebbe permettere di migliorare la prevedibilità della traiettoria di volo a beneficio degli utilizzatori dello spazio aereo, del gestore della rete e dei fornitori di ANS, permettendo di ridurre gli interventi tattici e di migliorare la prevenzione delle situazioni di conflitto. Ciò dovrebbe avere un impatto positivo sulla produttività degli ANS, il risparmio di carburante e la variabilità del ritardo. Questa funzionalità comprende parte della Fase 1: Modifiche operative di fondo per la funzione fondamentale «passare dallo spazio aereo alla gestione delle traiettorie quadridimensionali» quale definita nel piano generale europeo ATM e, indirettamente, favorisce altre caratteristiche fondamentali che rientrano in altre funzionalità ATM mediante l'utilizzo delle informazioni condivise sulla traiettoria.

(15)

Al fine di cogliere tutti i benefici del progetto comune pilota, ci si aspetta che alcuni soggetti operativi di paesi terzi attuino parti del progetto. La loro partecipazione deve essere garantita dal gestore della realizzazione conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 409/2013. La partecipazione di soggetti operativi di paesi terzi lascia impregiudicata la distribuzione delle competenze in relazione ai servizi di navigazione aerea e alle funzionalità ATM.

(16)

Al fine di coadiuvare i soggetti operativi interessati ad attuare le funzionalità ATM, è opportuno che la Commissione pubblichi materiale orientativo non vincolante, quale: materiale di supporto per le fasi di normalizzazione e industrializzazione, a cura dell'impresa comune SESAR, una tabella di marcia in relazione alle necessità di normalizzazione e regolamentazione e un'analisi globale costi-benefici a sostegno del progetto pilota comune. Il materiale di supporto, laddove possibile, deve essere elaborato in conformità alle procedure di cui al regolamento (UE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), con la partecipazione delle autorità nazionali di vigilanza conformemente a tale regolamento.

(17)

L'attuazione del progetto comune pilota dovrebbe essere monitorata, per quanto possibile, utilizzando gli strumenti di monitoraggio e le strutture consultive disponibili a tal fine per coinvolgere tutti i soggetti operativi interessati.

(18)

È opportuno istituire opportuni meccanismi per il riesame del presente regolamento con la partecipazione del gestore della realizzazione, che dovrebbe garantire il coordinamento e la cooperazione con i soggetti di cui all'articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) n. 409/2013, ovvero le autorità nazionali di vigilanza, le autorità militari, l'impresa comune SESAR, il gestore della rete e l'industria aeronautica, in particolare per consentire alla Commissione di modificare, se necessario, il presente regolamento. Il gestore della realizzazione, in conformità all'articolo 9, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) n. 409/2013, deve tenere conto dell'impatto sulle capacità nazionali e collettive di difesa. Il coordinamento con le autorità militari nell'ambito del progetto comune pilota resta una priorità conformemente alla dichiarazione generale degli Stati membri sulle questioni militari connesse con il cielo unico europeo (4). Conformemente a tale dichiarazione, gli Stati membri dovrebbero, in particolare, rafforzare la cooperazione civile/militare e, se e nella misura ritenuta necessaria da tutti gli Stati membri interessati, facilitare la cooperazione tra le rispettive forze armate in tutte le questioni inerenti alla gestione del traffico aereo.

(19)

Conformemente all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), l'applicazione del presente regolamento lascia impregiudicate la sovranità degli Stati membri sul proprio spazio aereo e le esigenze degli stessi per quanto attiene all'ordine pubblico e alla sicurezza nazionale e in materia di difesa. Il presente regolamento non contempla operazioni e addestramento militari.

(20)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per il cielo unico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1.   Il presente regolamento istituisce il primo progetto comune, nel prosieguo il «progetto comune pilota». Il progetto comune pilota individua la prima serie di funzionalità ATM da realizzare in modo tempestivo, coordinato e sincronizzato sulla base dal piano generale europeo ATM.

2.   Il presente regolamento si applica alla rete europea di gestione del traffico aereo (EATMN — European Air Traffic Management Network) e ai sistemi per i servizi di navigazione aerea, di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 552/2004. Esso si applica ai soggetti interessati di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 549/2004 e all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 409/2013.

Si applicano, inoltre, le seguenti definizioni:

1)

«aeroporto — processo decisionale collaborativo (A-CDM — Airport-Collaborative Decision Making)», un processo in cui le decisioni relative alla gestione del flusso del traffico aereo e della capacità (nel prosieguo: ATFCM — Air Traffic Flow and Capacity Management) negli aeroporti sono adottate sulla base dell'interazione tra soggetti operativi e altri soggetti che partecipano all'ATFCM finalizzata a ridurre i ritardi, migliorare la prevedibilità degli eventi e ottimizzare l'uso delle risorse;

2)

«piano operativo aeroportuale (AOP — Airport Operations Plan)», un piano unico, comune e definito di comune accordo a disposizione di tutti i soggetti aeroportuali, il cui obiettivo è fornire una migliore consapevolezza della situazione e costituire la base sulla quale i soggetti interessati possono adottare decisioni relative all'ottimizzazione del processo;

3)

«piano operativo della rete (NOP — Network Operations Plan)», piano, e relativi strumenti di supporto, sviluppato dal gestore della rete con il coordinamento dei soggetti operativi interessati per l'organizzazione delle attività operative a breve e a medio termine conformemente agli orientamenti previsti dal piano strategico della rete. Per la parte specifica della configurazione della rete delle rotte europee il piano operativo della rete comprende il piano di miglioramento della rete di rotte europee;

4)

«operare una funzionalità ATM», la funzionalità ATM in questione è messa in servizio ed è pienamente utilizzata nelle operazioni giornaliere;

5)

«data di attuazione prevista», la data in cui la funzionalità ATM in questione deve essere completata e integralmente utilizzata sul piano operativo.

Articolo 3

Funzionalità ATM e loro attuazione

1.   Il progetto comune pilota comprende le seguenti funzionalità ATM:

a)

gestione estesa degli arrivi e la navigazione basata su requisiti di prestazione nelle aree terminali di controllo ad alta densità;

b)

integrazione e produttività degli aeroporti;

c)

gestione flessibile dello spazio aereo e rotte libere;

d)

gestione cooperativa della rete;

e)

gestione iniziale delle informazioni a livello di sistema;

f)

condivisione delle informazioni sulla traiettoria iniziale.

Tali funzionalità ATM sono descritte nell'allegato.

2.   I soggetti operativi indicati nell'allegato e il gestore della rete attuano le funzionalità ATM di cui al paragrafo 1 e le procedure operative associate per consentirne un funzionamento senza intoppi in conformità all'allegato e al regolamento di esecuzione (UE) n. 409/2013 della Commissione. I soggetti operativi militari attuano le predette funzionalità ATM soltanto nella misura necessaria a conformarsi all'allegato II, parte A, punto 4, del regolamento (CE) n. 552/2004.

Articolo 4

Materiale di riferimento e di supporto

La Commissione pubblica sul proprio sito web il seguente materiale di riferimento e di supporto per l'attuazione delle funzionalità ATM di cui all'articolo 3, paragrafo 1:

a)

un elenco indicativo del materiale di supporto per la fase di normalizzazione e industrializzazione, a cura dell'impresa comune SESAR, comprese le date di consegna previste;

b)

una tabella di marcia in relazione alle necessità di normalizzazione e regolamentazione, compresi i riferimenti alle norme di esecuzione e alle specifiche comunitarie definite in conformità agli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 552/2004 e le relative date di consegna previste;

c)

l'analisi globale costi-benefici per la quale si tiene in considerazione l'approvazione dei soggetti partecipanti al progetto comune pilota.

Articolo 5

Monitoraggio

Il monitoraggio da parte della Commissione, di cui all'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 409/2013, viene effettuato utilizzando, in particolare, i seguenti strumenti di pianificazione e rendicontazione:

a)

i meccanismi di rendicontazione della pianificazione e attuazione del piano generale europeo ATM;

b)

il piano strategico della rete e il piano operativo della rete;

c)

i piani prestazionali, in particolare con riferimento alle informazioni di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettera c), all'articolo 11, paragrafo 5 e all'allegato II, punto 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 (6);

d)

le tabelle di rendicontazione, con particolare riferimento alle informazioni di cui al rigo 3.8 della tabella 1 e punto 2, lettera m) dell'allegato II e i righi 2.1 e 2.4 della tabella 3 dell'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 della Commissione (7);

e)

il monitoraggio dei progetti di attuazione di cui all'articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) n. 409/2013 da parte del gestore della realizzazione;

f)

i meccanismi di rendicontazione della pianificazione e attuazione dei blocchi funzionali di spazio aereo;

g)

i meccanismi di rendicontazione della pianificazione e attuazione in relazione alla normalizzazione.

Articolo 6

Riesame

La Commissione intende riesaminare il presente regolamento alla luce: delle informazioni e consigli trasmessi dal gestore della realizzazione, in conformità all'articolo 9, paragrafo 2, lettera e), dopo aver assolto i compiti di coordinamento e consultazione di cui all'articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) n. 409/2013; le informazioni ricavate dalle attività di monitoraggio di cui all'articolo 5; e gli sviluppi tecnologici in ambito ATM, presentando i risultati del riesame al comitato per il cielo unico.

Il riesame è incentrato in particolare sui seguenti aspetti:

a)

i progressi nell'applicazione delle funzionalità ATM di cui all'articolo 3, paragrafo 1;

b)

l'uso degli incentivi esistenti ai fini della realizzazione del progetto comune pilota e le possibilità di nuovi incentivi;

c)

il contributo del progetto comune pilota al conseguimento degli obiettivi prestazionali e all'uso flessibile dello spazio aereo;

d)

i costi e i benefici effettivi dell'attuazione delle funzionalità ATM di cui all'articolo 3, paragrafo 1, compresa l'individuazione di un impatto negativo a livello locale o regionale su una qualsiasi categoria specifica di soggetti operativi;

e)

la necessità di adattare il progetto comune pilota, in particolare il suo ambito personale e geografico e le date di attuazione previste di cui all'allegato;

f)

i progressi nello sviluppo del materiale di riferimento e di supporto di cui all'articolo 4.

La Commissione avvia il primo riesame del regolamento al più tardi 18 mesi dopo l'approvazione del programma di realizzazione.

Articolo 7

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 96 del 31.3.2004, pag. 10.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 409/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, relativo alla definizione di progetti comuni, all'assetto di governance e all'indicazione di incentivi a sostegno dell'attuazione del piano generale di gestione del traffico aereo in Europa (GU L 123 del 4.5.2013, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo («regolamento sull'interoperabilità») (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 26).

(4)  GU L 96 del 31.3.2004, pag. 9.

(5)  Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete (GU L 128 del 9.5.2013, pag. 1).

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea (GU L 128, del 9.5.2013, pag. 31).


ALLEGATO

1.   GESTIONE ESTESA DEGLI ARRIVI E NAVIGAZIONE BASATA SU REQUISITI DI PRESTAZIONE NELLE AREE DI MANOVRA AEROPORTUALI AD ALTA DENSITÀ

La gestione estesa degli arrivi (AMAN — Extended Arrival Management) e la navigazione basata su requisiti di prestazione (PBN — Performance Based Navigation) nelle aree terminali di controllo ad alta densità (TMA — Terminal Manoeuvring Areas) permettono di migliorare la precisione della traiettoria di avvicinamento e di facilitare le sequenze di traffico aereo in una fase precoce. L'AMAN estesa contribuisce ad ampliare l'orizzonte di pianificazione fino a un minimo di 180-200 miglia nautiche, includendo la fase di inizio della discesa dei voli in arrivo. La PNB nelle TMA ad alta densità prevede lo sviluppo e l'attuazione di procedure di arrivo e partenza [Prestazioni di navigazione richieste 1 Partenze strumentali standard — Required Navigation Performance 1 Standard Instrument Departures (RNP 1 SID), Rotte standard di arrivo — Standard Arrival Routes (STAR)] e di avvicinamento [Prestazioni di navigazione richieste per l'avvicinamento — Required Navigation Performance Approach (RNP APCH)] più rispettose dell'ambiente e più efficienti sotto il profilo del consumo di carburante.

Questa funzionalità si suddivide in due sottofunzionalità:

gestione degli arrivi estesa allo spazio aereo «en-route»,

miglioramento dello spazio aereo terminale utilizzando operazioni basate sulle RNP.

1.1.   Ambito operativo e tecnico

1.1.1.   Gestione degli arrivi estesa allo spazio aereo «en-route»

La gestione degli arrivi estesa allo spazio aereo «en-route» amplia l'orizzonte AMAN da 100-120 miglia nautiche a 180-200 miglia nautiche dall'aeroporto di arrivo. Le sequenze di traffico possono essere definite nelle fasi di rotta e nelle prime fasi dell'inizio della discesa.

I servizi di controllo del traffico aereo (ATC) nelle TMA che utilizzano le operazioni AMAN si dovranno coordinare con le unità dei servizi di traffico aereo (ATS) responsabili dei tratti di rotta adiacenti.

Per attuare questa funzionalità possono essere utilizzate le tecniche esistenti per la gestione dei vincoli AMAN, in particolare le perdite o guadagni di tempo (Time to Lose or Gain) e i consigli sulla velocità (Speed Advice).

Requisiti del sistema

I sistemi AMAN forniscono ai sistemi ATC informazioni sul tempo di sequenza all'arrivo fino a 180-200 miglia nautiche di distanza dall'aeroporto di arrivo

I sistemi ATC delle unità dei servizi di traffico aereo (ATS) a monte (upstream) gestiscono i vincoli AMAN. Lo scambio e l'elaborazione dei dati e la visualizzazione delle informazioni nelle pertinenti postazioni di lavoro dei controllori nelle unità ATS devono essere adatti per la gestione dei vincoli in arrivo. Lo scambio di dati tra le unità ATS può essere effettuato con le tecnologie esistenti in attesa dell'attuazione dei servizi di gestione delle informazioni a livello di sistema (SWIMSystem-Wide Information Management).

1.1.2.   Miglioramento dello spazio aereo terminale utilizzando operazioni basate sulle RNP

Il miglioramento dello spazio aereo terminale utilizzando operazioni basate sulle RNP consiste nell'attuazione di procedure più rispettose dell'ambiente nelle fasi di arrivo/partenza e avvicinamento utilizzando la PNB nelle TMA ad alta densità, come indicato nelle seguenti specifiche di navigazione:

SID e STAR utilizzando la specifica RNP 1 con fine di traiettoria di tipo RF (radius to fix),

prestazioni di navigazione richieste per l'avvicinamento con la procedura di avvicinamento con guida verticale (RNP APCH con APV — Approach Procedure with Vertical guidance).

Il miglioramento dello spazio aereo terminale utilizzando operazioni basate sulle RNP comprende:

SID e STAR utilizzando la specifica RNP 1 e transizioni (combinate con la funzionalità RF),

RNP APCH (navigazione laterale/verticale (LNAV/VNAV — Lateral Navigation/Vertical Navigation) e minimi di prestazioni di allineamento di pista con guida verticale (LPV — Localiser Performance with Vertical guidance).

Requisiti del sistema

I sistemi e le reti di sicurezza ATC consentono le operazioni PNB nell'area terminale e nella fase di avvicinamento

Per consentire le operazioni RNP 1 è necessario che l'errore totale di sistema laterale e longitudinale (TSE) sia compreso tra +/- 1 miglio nautico per almeno il 95 % del tempo di volo e che siano presenti un sistema di bordo per il monitoraggio delle prestazioni, una funzione di allarme e banche dati di navigazione ad alta integrità

Per consentire le operazioni RNP APCH è necessario che l'errore totale di sistema laterale e longitudinale (TSE) sia compreso tra +/- 0,3 miglia nautiche per almeno il 95 % del tempo di volo per il segmento di avvicinamento finale; sono richiesti un sistema di bordo per il monitoraggio delle prestazioni, una funzione di allarme e banche dati di navigazione ad alta integrità

Le funzionalità RNP 1 e RNP APCH necessitano di dati provenienti dal sistema globale di navigazione satellitare (GNSS)

La navigazione verticale in supporto alle operazioni APV può essere fornita da un sistema satellitare europeo di incremento della precisione (SBAS) basato sul GNSS o mediante altimetri barometrici.

1.2.   Ambito di applicazione geografico

1.2.1.   Stati membri dell'UE e dell'EFTA

Le funzionalità AMAN estesa e PBN in TMA ad alta densità, e settori associati en-route, saranno utilizzate nei seguenti aeroporti:

Londra-Heathrow

Parigi-CDG

Londra-Gatwick

Parigi-Orly

Londra-Stansted

Milano-Malpensa

Francoforte International

Madrid-Barajas

Amsterdam Schiphol

Monaco di Baviera Franz Josef Strauss

Roma-Fiumicino

Barcellona El Prat

Zurigo Kloten (1)

Düsseldorf International

Bruxelles National

Oslo Gardermoen (2)

Stoccolma-Arlanda

Berlino Brandenburg Airport

Manchester Ringway

Palma Di Maiorca Son San Juan

Copenhagen Kastrup

Vienna Schwechat

Dublino

Nizza Cote d'Azur

1.2.2.   Altri paesi terzi

Le funzionalità AMAN estesa e PBN in TMA ad alta densità dovrebbero essere attuate nell'aeroporto Ataturk di Istanbul.

1.3.   Soggetti tenuti ad applicare la funzionalità e data di attuazione prevista

I fornitori di ATS e il gestore della rete dovranno assicurarsi che le unità ATS che forniscono servizi ATC nello spazio aereo terminale degli aeroporti di cui al punto 1.2, e nei settori «en-route» associati, attuino le funzionalità AMAN estesa e PBN in TMA ad alta densità a decorrere dal 1o gennaio 2024.

1.4.   Necessità di sincronizzazione

L'attuazione delle funzionalità AMAN estesa e PBN in TMA ad alta densità dovrà essere coordinata visto l'impatto potenziale sull'efficienza della rete che potrebbe avere un ritardo di attuazione negli aeroporti di cui al punto 1.2. Da un punto di vista tecnico l'attuazione dei sistemi e dei cambiamenti procedurali previsti dovrà essere sincronizzata per garantire il conseguimento degli obiettivi prestazionali. La sincronizzazione degli investimenti vedrà il coinvolgimento di molteplici operatori aeroportuali e fornitori di servizi di navigazione aerea. Dovrà inoltre essere garantita la sincronizzazione nella relativa fase di industrializzazione, in particolare per quanto riguarda l'industria delle forniture.

1.5.   Prerequisiti essenziali

Non vi sono prerequisiti per questa funzionalità. Il fatto che l'AMAN sia già operativa può facilitare l'integrazione di questa funzionalità ATM nei sistemi esistenti.

1.6.   Interdipendenza con altre funzionalità ATM

Lo scambio di dati tra le unità ATS, in particolare per quanto concerne l'AMAN estesa, deve essere attuato utilizzando i servizi di gestione delle informazioni a livello di sistema (SWIM), laddove sia disponibile la funzionalità iSWIM di cui al punto 5

La funzionalità AMAN deve utilizzare, se disponibili, le informazioni downlink sulla traiettoria, come specificato al punto 6.

2.   INTEGRAZIONE E PRODUTTIVITÀ DEGLI AEROPORTI

La funzionalità integrazione e produttività degli aeroporti facilita la fornitura di servizi di controllo di avvicinamento e aeroporto, migliorando la sicurezza e la capacità della piste, potenziando l'integrazione e la sicurezza in fase di rullaggio e riducendo le situazioni pericolose in pista.

Questa funzionalità si suddivide in cinque sottofunzionalità:

gestione delle partenze sincronizzata con la sequenza prepartenza,

gestione delle partenze che integra i limiti di gestione dei movimenti a terra,

separazione basata su intervalli di tempo per l'avvicinamento finale,

assistenza automatizzata ai controllori di volo per la pianificazione dei movimenti e dello smistamento a terra,

reti di sicurezza degli aeroporti.

2.1.   Ambito operativo e tecnico

2.1.1.   Gestione delle partenze sincronizzata con la sequenza prepartenza

La gestione delle partenze sincronizzata con la sequenza prepartenza è uno strumento finalizzato a migliorare i flussi in partenza in uno o più aeroporti, calcolando l'orario previsto per il decollo (TTOT — Target Take Off Time) e l'orario previsto per il via libera al volo (TSAT — Target Start Approval Time) per ciascun volo, tenendo conto di limiti e preferenze multipli. La gestione prepartenza consiste in una misurazione del flusso in partenza su una pista gestendo gli orari di sblocco dalla piazzola (Off-block-Times) (sulla base dei tempi di messa in moto) che tiene conto della capacità disponibile della pista. In combinazione con la funzionalità «Aeroporto — Processo decisionale collaborativo (A-CDM)», la gestione prepartenza riduce i tempi di rullaggio e aumenta il rispetto e la prevedibilità degli orari di partenza nell'ambito della funzionalità banda oraria di partenza per la gestione dei flussi del traffico aereo (ATFM-Slot — Air Traffic Flow Management-Slot). La gestione delle partenze ha l'obiettivo di massimizzare il flusso di traffico in pista stabilendo una sequenza con separazioni ottimizzate minime.

I soggetti operativi che partecipano alla funzionalità A-CDM stabiliscono congiuntamente sequenze di prepartenza, tenendo conto dei principi concordati da applicare per ragioni specifiche (quali tempo di attesa in pista, rispetto delle bande orarie, itinerari di partenza, preferenze degli utilizzatori dello spazio aereo, chiusura notturna, liberazione della piazzola/gate per un aereo in arrivo, condizioni difficili, comprese le operazioni di sghiacciamento, effettiva capacità di rullaggio/pista, limiti attuali ecc.).

Requisiti del sistema

La gestione delle partenze (DMAN) e i sistemi A-CDM dovranno essere integrati e favorire una sequenza di prepartenza ottimizzata con sistemi di gestione delle informazioni per gli utenti dello spazio aereo [quali informazioni sull'orario auspicato di partenza dalla piazzola di sosta — Target Off Block Time (TOBT)] e l'aeroporto (informazioni sui dati contestuali).

I sistemi DMAN dovranno elaborare una sequenza collaborativa e fornire sia le indicazioni TSAT che TTOT. Gli orari TSAT e TTOT dovranno tener conto dei tempi variabili di rullaggio ed essere aggiornati sulla base del decollo effettivo degli aeromobili. I sistemi DMAN forniranno ai controllori del traffico aereo l'elenco degli orari TSAT e TTOT per la messa in sequenza degli aeromobili.

2.1.2.   Gestione delle partenze che integra i limiti di gestione dei movimenti a terra

La gestione delle partenze che integra i limiti di gestione dei movimenti a terra è uno strumento ATM che determina i piani ottimali dei movimenti a terra (quali i piani degli itinerari di rullaggio), mediante il calcolo e la messa in sequenza dei movimenti e un uso che permette di ottimizzare l'uso delle risorse (ad esempio, impianti di sghiacciamento). La sequenza di partenza a livello di pista sarà ottimizzata sulla base della situazione reale del traffico che tiene conto di tutti i cambiamenti relativi agli aeromobili che hanno lasciato il gate o che sono in fase di rullaggio verso la pista.

I sistemi avanzati di controllo e di guida dei movimenti di superficie (A-SMGCS — Advanced Surface Movement Guidance and Control Systems) forniranno un tempo di rullaggio ottimizzato e miglioreranno la prevedibilità dei tempi di decollo, monitorando il traffico reale a terra e tenendo conto dei tempi di rullaggio aggiornati nella gestione delle partenze.

Requisiti del sistema

I sistemi DMAN tengono conto dei tempi di rullaggio variabili e aggiornati per il calcolo degli orari TTOT e TSAT. Sarà necessario sviluppare interfacce tra i sistemi DMAN e A-SMGCS

Nei sistemi di trattamento dei dati di volo per la sequenza di partenza e il calcolo della rotta dovranno essere integrati sistemi DMAN che tengono conto dei limiti A-SMGCS utilizzando un sistema digitale, quali lo strip elettronico di progresso del volo (EFS — Electronic Flight Strips) con una funzione avanzata di smistamento A-SMGCS

Dovrà essere attuata una funzione di smistamento A-SMGCS.

2.1.3.   Separazione basata su intervalli di tempo per l'avvicinamento finale

La separazione basata su intervalli di tempo (TBS — Time-Based Separation) consiste nella separazione degli aeromobili in sequenza nella fase di avvicinamento alla pista utilizzando intervalli di tempo anziché distanze. La TBS può essere applicata nella fase di avvicinamento finale, garantendo ai controllori informazioni equivalenti a quelle basate sulla distanza, tenendo conto delle condizioni dei venti. I valori minimi di separazione radar e i parametri per determinare la separazione per la turbolenza di scia saranno integrati in uno strumento di supporto TBS che fornisce assistenza ai controllori del traffico aereo per consentire la separazione degli aeromobili in fase di avvicinamento finale sulla base di intervalli di tempo, tenendo conto delle condizioni di vento in prua.

Requisiti del sistema

I sistemi di elaborazione dei dati di volo e i sistemi AMAN dovranno essere compatibili con lo strumento di supporto TBS ed essere programmati per passare dalle regole radar per determinare la separazione per la turbolenza di scia basate su intervalli di tempo a quelle basate sulla distanza

La postazione di lavoro dei controllori dovrà integrare lo strumento di supporto TBS nelle reti di sicurezza per consentire ai controllori di calcolare la distanza TBS rispettando i valori minimi di separazione radar utilizzando condizioni di vento effettive per la discesa

Lo strumento di supporto TBS dovrà ricevere informazioni sulle condizioni meteorologiche locali indicanti le condizioni di vento effettive per la discesa

Lo strumento di supporto TBS dovrà garantire un servizio automatico di monitoraggio e segnalazione dei comportamenti anomali in materia di velocità dell'aria in fase di avvicinamento finale, di violazione dei limiti di separazione e di errata assegnazione di un aeromobile a un indicatore di separazione

Lo strumento di supporto TBS e l'associata postazione di lavoro del controllore di volo dovranno essere in grado di calcolare la distanza dell'indicatore e visualizzarla sugli schermi del controllore

Le operazioni TBS dovranno essere compatibili con le reti di sicurezza che intercettano i segnali automatici di monitoraggio e segnalazione in caso di violazione dei limiti di separazione.

2.1.4.   Assistenza automatizzata ai controllori di volo per la pianificazione dei movimenti e dello smistamento a terra

Le funzioni di smistamento e pianificazione dei sistemi A-SMGCS dovranno generare in modo automatico i percorsi di rullaggio, e i relativi tempi di rullaggio stimati, e garantire la gestione di potenziali conflitti.

I percorsi di rullaggio possono essere modificati manualmente dai controllori del traffico aereo prima di essere assegnati ad aeromobili e veicoli. Tale percorsi dovranno essere immessi nei sistemi di elaborazione dei dati di volo.

Requisiti del sistema

La funzione di smistamento e pianificazione dei sistemi A-SMGCS deve poter individuare il percorso operativamente più pertinente e il più possibile libero da conflitti per consentire all'aeromobile di spostarsi dalla piazzola alla pista, dalla pista alla piazzola e di effettuare altri movimenti a terra

La postazione di lavoro dei controllori del traffico aereo dovrà consentire loro di gestire le traiettorie degli spostamenti a terra

I sistemi di elaborazione dei dati di volo dovranno essere in grado di ricevere le informazioni sugli itinerari pianificati e approvati assegnati a aeromobili e veicoli e di gestire lo stato di tali itinerari per tutti gli aeromobili e i veicoli interessati.

2.1.5.   Reti di sicurezza degli aeroporti

Le reti di sicurezza degli aeroporti consistono nell'individuazione e nell'emissione di segnali di allarme in caso di autorizzazioni ATC divergenti e di deviazione di aeromobili e veicoli rispetto alle istruzioni, alle procedure o agli itinerari loro assegnati che possono comportare rischi di collisione per aeromobili e veicoli. L'ambito di applicazione di questa sottofunzionalità include la zona interessata dagli spostamenti a terra nell'aeroporto e sulla pista.

Gli strumenti di supporto ATC dell'aeroporto dovranno garantire l'individuazione di autorizzazioni ATC divergenti mediante i sistemi ATC sulla base dell'acquisizione di dati quali le autorizzazioni date dai controllori del traffico aereo agli aeromobili e ai veicoli, la pista assegnata e il punto di attesa. Il controllore del traffico aereo dovrà inserire tutte le autorizzazioni date a veicoli o aeromobili nel sistema ATC mediante un sistema digitale quale l'EFS.

Dovranno poter essere individuati diversi tipi di autorizzazioni divergenti (ad esempio, allineamento invece di decollo). Alcuni potrebbero essere fondati esclusivamente su informazioni inserite dai controllori di volo; altri potrebbero utilizzare anche dati aggiuntivi, quali i dati di sorveglianza A-SMGCS.

Gli strumenti della rete di sorveglianza degli aeroporti dovranno avvisare i controllori del traffico aereo quando un aeromobile o un veicolo si discostano dalle istruzioni, procedure o itinerari ATC. Le istruzioni dei controllori di volo disponibili in formato elettronico (mediante un sistema digitale quale l'EFS) dovranno essere integrate con altri dati, quali il piano di volo, la sorveglianza, l'itinerario (routing) e le norme e procedure pubblicate. L'integrazione di tali dati dovrà consentire al sistema di monitorare le informazioni e, in caso di individuazione di incongruenze, di inviare un messaggio ai controllori di volo (ad esempio, «push-back» non autorizzato).

Requisiti del sistema

Le reti di sicurezza degli aeroporti dovranno integrare i dati di sorveglianza A-SMGCS e le autorizzazioni dei controllori relative alla pista. La verifica della conformità in aeroporto dovrà integrare lo smistamento dei movimenti a terra A-SMGCS, i dati di sorveglianza e le autorizzazioni dei controllori relative all'itinerario

I sistemi A-SMGCS dovranno includere la funzione avanzata di smistamento e pianificazione, di cui al precedente punto 2.14, per attivare i messaggi di allarme della funzione verifica della conformità

I sistemi A-SMGCS dovranno includere una funzione atta a generare e trasmettere gli opportuni messaggi di allerta. Tali messaggi di allerta saranno attivati come ulteriore livello in aggiunta ai messaggi di allerta esistenti dei sistemi A-SMGCS (livello 2) e non in sostituzione di questi ultimi

La postazione di lavoro dei controllori dovrà poter visualizzare avvisi e allarmi con un'adeguata interfaccia uomo-macchina che consenta l'eliminazione di tali avvisi e allarmi

I sistemi digitali, quali gli EFS, dovranno integrare le istruzioni impartite dai controllori del traffico aereo con altri dati quali il piano di volo, la sorveglianza, l'itinerario (routing) e le norme e procedure pubblicate.

2.2.   Ambito di applicazione geografico

2.2.1.   Stati membri dell'UE e dell'EFTA

Le seguenti funzionalità: gestione delle partenze sincronizzata con la sequenza prepartenza, gestione delle partenze che integra i limiti di gestione della superficie, assistenza automatizzata ai controllori di volo per la pianificazione dei movimenti e dello smistamento a terra e reti di sicurezza degli aeroporti saranno attivate nei seguenti aeroporti:

Londra-Heathrow

Parigi-CDG

Londra-Gatwick

Parigi-Orly

Londra-Stansted

Milano-Malpensa

Francoforte International

Madrid-Barajas

Amsterdam Schiphol

Monaco di Baviera Franz Josef Strauss

Roma-Fiumicino

Barcellona El Prat

Zurigo Kloten (3)

Düsseldorf International

Bruxelles National

Oslo Gardermoen (4)

Stoccolma-Arlanda

Berlino Brandenburg Airport

Manchester Ringway

Palma Di Maiorca Son San Juan

Copenhagen Kastrup

Vienna Schwechat

Dublino

Nizza Cote d'Azur

La separazione basata su intervalli di tempo per l'avvicinamento finale sarà attivata nei seguenti aeroporti:

Londra-Heathrow

Londra-Gatwick

Parigi-Orly

Milano-Malpensa

Francoforte International

Madrid-Barajas

Amsterdam-Schiphol

Monaco di Baviera Franz Josef Strauss

Roma-Fiumicino

Zurigo Kloten (5)

Düsseldorf International

Oslo Gardermoen (6)

Manchester Ringway

Copenhagen Kastrup

Vienna Schwechat

Dublino

2.2.2.   Altri paesi terzi

Tutte le sottofunzionalità di cui al presente punto dovrebbero essere attivate all'aeroporto Ataturk di Istanbul.

2.3.   Soggetti tenuti ad applicare la funzionalità e date di attuazione previste

I fornitori di ATS e gli operatori aeroportuali che forniscono servizi negli aeroporti di cui al punto 2.2 attiveranno le seguenti funzionalità:

gestione delle partenze sincronizzata con la sequenza prepartenza a decorrere dal 1o gennaio 2021,

gestione delle partenze che integra i limiti di gestione dei movimenti a terra a decorrere dal 1o gennaio 2021,

separazione basata su intervalli di tempo per l'avvicinamento finale a decorrere dal 1o gennaio 2024,

assistenza automatizzata ai controllori di volo per la pianificazione dei movimenti e dello smistamento a terra a decorrere dal 1o gennaio 2024,

reti di sicurezza degli aeroporti a decorrere dal 1o gennaio 2021.

2.4.   Necessità di sincronizzazione

La funzionalità integrazione e produttività degli aeroporti dovrà essere coordinata visto l'impatto potenziale sull'efficienza della rete che potrebbe avere un ritardo di attuazione negli aeroporti interessati. Da un punto di vista tecnico l'attuazione dei sistemi e dei cambiamenti procedurali previsti dovrà essere sincronizzata per garantire il conseguimento degli obiettivi prestazionali. La sincronizzazione degli investimenti vedrà il coinvolgimento di molteplici operatori aeroportuali e fornitori di servizi di navigazione aerea. Dovrà inoltre essere garantita la sincronizzazione nella relativa fase di industrializzazione, in particolare per quanto riguarda l'industria delle forniture e gli enti di normalizzazione.

2.5.   Prerequisiti essenziali

Sono richiesti i seguenti prerequisiti:

sistemi digitali quali EFS, A-CDM e DMAN iniziale per la gestione delle partenze sincronizzata con la sequenza prepartenza,

sistemi digitali quali EFS, DMAN iniziale e A-SMGCS, livelli 1 e 2, per la gestione delle partenze che integra i limiti di gestione dei movimenti a terra,

sistemi digitali quali EFS per TBS,

sistemi digitali quali EFS e A-SMGCS, livelli 1 e 2, per l'assistenza automatizzata ai controllori di volo per la pianificazione dei movimenti e dello smistamento a terra,

sistemi digitali quali EFS e A-SMGCS (sorveglianza) per le reti di sicurezza degli aeroporti.

2.6.   Interdipendenza con altre funzionalità ATM

Non vi è interdipendenza con altre funzionalità ATM

Le sottofunzionalità gestione delle partenze sincronizzata con la sequenza prepartenza e separazione basata su intervalli di tempo per l'avvicinamento finale possono essere attuate indipendentemente dalle altre sottofunzionalità. L'attuazione delle sottofunzionalità gestione delle partenze che integra i limiti di gestione dei movimenti a terra e reti di sicurezza degli aeroporti richiedono la disponibilità della sottofunzionalità assistenza automatizzata ai controllori di volo per la pianificazione dei movimenti e dello smistamento a terra (A-SMGCS livello 2+).

3.   GESTIONE FLESSIBILE DELLO SPAZIO AEREO E ROTTE LIBERE

Il funzionamento combinato della gestione flessibile dello spazio aereo e delle rotte libere consente agli utenti dello spazio aereo di volare quanto più vicino possibile alla loro traiettoria preferita senza le costrizioni di strutture di spazio aereo o di reti di rotte fisse. Esso consente inoltre di eseguire attività che impongono segretezza, ad esempio l'addestramento militare, in modo sicuro e flessibile e con un impatto minimo su altri utenti dello spazio aereo.

Questa funzionalità si suddivide in due sottofunzionalità:

gestione dello spazio aereo e uso avanzato flessibile dello spazio aereo,

rotte libere.

3.1.   Ambito operativo e tecnico

3.1.1.   Gestione dello spazio aereo e uso avanzato flessibile dello spazio aereo

La gestione dello spazio aereo (ASM — Airspace Management) e l'uso avanzato flessibile dello spazio aereo (A-FUA — Advanced Flexible Use of Airspace) mirano a consentire una gestione più flessibile delle riserve di spazio aereo in risposta alle necessità degli utenti dello spazio aereo. Le modifiche alla condizione dello spazio aereo saranno condivise con tutti gli utenti interessati, in particolare il gestore della rete, i fornitori di servizi di navigazione aerea e gli utenti dello spazio aereo (centro operazioni di volo/centro operazioni di stormo (aeronautica militare) — [Flight Operations Centre/Wing Operations Centre (FOC/WOC)]. Le procedure e i processi di gestione dello spazio aereo si svolgeranno in un contesto in cui lo spazio aereo è gestito in modo dinamico e privo di reti di rotte fisse.

La condivisione dei dati sarà potenziata dalla disponibilità di strutture di spazio aereo a sostegno di una gestione dello spazio aereo più dinamica e della realizzazione di uno spazio aereo a rotte libere (FRA — Free Routing Airspace). Lo spazio aereo a rotte libere è definito a livello laterale e verticale e consente la libertà di rotta con una serie di punti di ingresso e di uscita. All'interno di questo spazio aereo i voli restano soggetti al controllo del traffico aereo.

Le soluzioni di gestione dello spazio aereo andranno a beneficio di tutti gli utenti dello spazio aereo, consentendo l'allineamento dello spazio aereo a rotte libere (FRA), delle rotte condizionali (CDR) e delle rotte dirette pubblicate (DCT). Le soluzioni di gestione dello spazio aereo saranno basate sulle previsioni della domanda ricevute dalla funzione locale di gestione del flusso del traffico aereo e della capacità (ATFCM) e/o dal gestore della rete.

Requisiti del sistema

I sistemi di supporto alla gestione dello spazio aereo fungeranno da supporto alle reti di rotte fisse e condizionali attuali, come pure alle DCT, al FRA e alle configurazioni flessibili di settore. Il sistema dovrà essere in grado di rispondere a modifiche della domanda di spazio aereo. Miglioramenti del piano operativo della rete (NOP — Network Operations Plan) saranno realizzati mediante un processo decisionale cooperativo con la partecipazione di tutti i soggetti operativi interessati. Il sistema dovrà essere compatibile con lo svolgimento delle attività transfrontaliere implicanti un uso condiviso dello spazio aereo interdetto, a prescindere dai confini nazionali

Le configurazioni dello spazio aereo dovranno essere accessibili tramite i sistemi del gestore della rete, contenenti le configurazioni aggiornate e previste dello spazio aereo, onde consentire agli utenti dello spazio aereo di inserire e modificare i propri piani di volo sulla base di informazioni tempestive e accurate

I sistemi ATC dovranno consentire la configurazione flessibile dei settori in modo che le loro dimensioni e orari operativi possano essere ottimizzati conformemente ai requisiti del NOP

Il sistema dovrà consentire una valutazione continua dell'impatto sulla rete delle modifiche alle configurazioni dello spazio aereo

I sistemi ATC dovranno riprodurre in modo corretto l'attivazione e disattivazione delle riserve di spazio aereo configurabili e il passaggio di un volume di spazio aereo da una rete a rotte fisse a un FRA

Il sistema di elaborazione dei piani di volo (IFPS — Flight Plan Processing System) sarà modificato per tenere conto dei cambiamenti nella definizione dello spazio aereo e delle rotte in modo che le rotte, la tabella di marcia dei voli e le informazioni associate siano disponibili nei sistemi ATC

I sistemi ASM, ATFCM e ATC dovranno essere interfacciati in modo sicuro per consentire la fornitura di servizi di navigazione aerea basati su una valutazione comune del contesto dello spazio aereo e del traffico. I sistemi ATC saranno modificati per consentire questa funzionalità nella misura necessaria per conformarsi all'allegato II, parte A, punto 4, del regolamento (CE) n. 552/2004

I sistemi dei servizi centralizzati di informazione aeronautica (AIS), quali l'European AIS Database (EAD), dovranno mettere tempestivamente a disposizione di tutti i soggetti operativi interessati dati ambientali relativi alle strutture flessibili dello spazio aereo, consentendo di effettuare una pianificazione sulla base di informazioni accurate e pertinenti per il periodo delle operazioni pianificate. I sistemi AIS locali dovranno attivare tale funzione e l'inserimento di dati locali modificati

I soggetti operativi dovranno garantire un'interfaccia con il NOP come specificato al punto 4. Le interfacce saranno configurate in modo da consentire l'invio di dati dinamici a tutti i sistemi dei soggetti operativi e da permettere a questi ultimi di trasmettere le informazioni in modo accurato e tempestivo. I sistemi dei soggetti operativi di cui trattasi dovranno essere modificati per consentire tali interfacce.

3.1.2.   Rotte libere

La funzionalità rotte libere può essere realizzata sia mediante lo spazio aereo con rotte dirette sia mediante il FRA. Lo spazio aereo con rotte dirette è definito a livello laterale e verticale con una serie di punti di ingresso e di uscita e all'interno del quale sono disponibili rotte dirette pubblicate. All'interno di questo spazio aereo i voli restano soggetti al controllo del traffico aereo. Per facilitarne una rapida attivazione, prima della data di attuazione prevista di cui al punto 3.3, la funzionalità rotte libere potrebbe essere attuata in modo limitato durante periodi definiti. Dovranno essere stabilite procedure per la transizione dalle operazioni a rotte fisse alle operazioni a rotte libere. L'attuazione iniziale della funzionalità rotte libere potrebbe avvenire su una base strutturalmente limitata, ad esempio fissando restrizioni ai punti disponibili di ingresso/uscita per determinati flussi di traffico, mediante la pubblicazione di DTC in base alle quali gli utenti dello spazio aereo potranno programmare i propri voli. La disponibilità di DCT potrà essere subordinata a limiti di tempo e/o domanda di traffico. L'attuazione del FRA sulla base delle DCT potrebbe consentire l'eliminazione della rete di rotte ATS. FRA e DTC saranno divulgati nelle pubblicazioni aeronautiche, come illustrato nel piano di miglioramento della rete di rotte europee del gestore della rete.

Requisiti del sistema

I sistemi di gestione della rete dovranno attuare:

l'elaborazione e la verifica dei piani di volo per DCT e FRA,

le proposte di rotta IFPS sulla base del FRA,

la modifica dinamica delle rotte,

la pianificazione ed esecuzione ATFCM all'interno del FRA,

il calcolo e la gestione dei carichi di traffico.

I sistemi ATC dovranno attuare:

i sistemi di elaborazione dei dati di volo, comprese le interfacce uomo-macchina (HMI), per gestire la pianificazione di traiettoria/volo senza riferimento alla rete fissa ATS,

i sistemi di pianificazione dei voli a supporto del FRA e delle operazioni transfrontaliere,

l'ASM/ATFCM per la gestione del FRA,

per il FRA, l'individuazione dei conflitti di traiettoria a medio termine (MTCD — Medium Term Conflict Detection), compresi gli strumenti di individuazione dei conflitti (CDT — Conflict Detection Tools), lo strumento di risoluzione dei conflitti (CORA — Conflict Resolution Assistant), il monitoraggio della conformità e l'allarme per prossimità di area (APW) per volumi/settori dinamici di spazio aereo; la previsione delle traiettorie e la prevenzione di conflitti di traiettoria dovranno essere compatibili con uno strumento MTCD automatizzato e adattato per operare in ambiente FRA e, se necessario, sulle DCT.

I sistemi ATC potrebbero ricevere e utilizzare dati di volo aggiornati provenienti da un aeromobile (ADS-C EPP) sul quale è disponibile la funzionalità di collegamento dati

I sistemi degli utenti dello spazio aereo dovranno attivare sistemi di pianificazione del volo per gestire le configurazioni dinamiche dei settori e il FRA.

I sistemi di elaborazione dei dati di volo dovranno essere compatibili con FRA, DCT e A-FUA.

La postazione di lavoro dei controllori dovrà essere compatibile con i contesti operativi pertinenti.

3.2.   Ambito di applicazione geografico

Le funzionalità gestione flessibile dello spazio aereo e rotte libere sarà fornita e attivata nello spazio aereo di competenza degli Stati membri e al di sopra del livello di volo 310 nella regione EUR dell'ICAO.

3.3.   Soggetti tenuti ad applicare la funzionalità e date di attuazione previste

Il gestore della rete, i fornitori di servizi di navigazione aerea e gli utenti dello spazio aereo attiveranno:

le DCT a partire dal 1o gennaio 2018,

il FRA a partire dal 1o gennaio 2022.

3.4.   Necessità di sincronizzazione

L'attuazione delle funzionalità gestione flessibile dello spazio aereo e rotte libere sarà coordinata visto l'impatto potenziale sull'efficienza della rete che potrebbe avere un ritardo di attuazione in un ampio ambito di applicazione geografico con il coinvolgimento di una serie di soggetti interessati. Da un punto di vista tecnico l'attuazione dei previsti sistemi e cambiamenti procedurali dovrà essere sincronizzata per garantire il conseguimento degli obiettivi prestazionali. La sincronizzazione degli investimenti vedrà il coinvolgimento di numerosi prestatori di servizi di navigazione aerea civili e militari, degli utenti dello spazio aereo e del gestore della rete. Dovrà inoltre essere garantita la sincronizzazione nella relativa fase di industrializzazione, in particolare per quanto riguarda l'industria delle forniture.

3.5.   Prerequisiti essenziali

Non vi sono prerequisiti per questa funzionalità.

3.6.   Interdipendenza con altre funzionalità ATM

Laddove disponibili FRA e DCT dovranno essere compatibili con i sistemi del gestore della rete e i sistemi SWIM di cui ai punti 4 e 5.

4.   GESTIONE COLLABORATIVA DELLA RETE

La gestione collaborativa della rete permette di migliorare le prestazioni della rete ATM europea, in particolare la capacità e l'efficienza di volo, grazie allo scambio, alla modifica e alla gestione delle informazioni sulla traiettoria. La gestione del flusso sarà spostata verso un ambiente di gestione cooperativa del traffico (CTM — Cooperative Traffic Management) per ottimizzare lo smistamento del traffico in settori e aeroporti e le misure necessarie per la gestione del flusso del traffico aereo e della capacità (ATFCM).

Questa funzionalità si suddivide in quattro sottofunzionalità:

potenziamento delle misure ATFCM a breve termine,

NOP collaborativo,

tempo di decollo calcolato in rapporto agli orari obiettivo a fini ATFCM,

supporto automatico alla valutazione della complessità del traffico aereo.

4.1.   Ambito operativo e tecnico

4.1.1.   Potenziamento delle misure ATFCM a breve termine

La gestione della capacità tattica utilizzando misure ATFCM a breve termine (STAM) dovrà garantire un coordinamento stretto ed efficiente tra le funzioni ATC e le funzioni del gestore della rete. La gestione della capacità tattica attuerà le STAM utilizzando un processo decisionale cooperativo di gestione dei flussi prima che i voli entrino in un settore.

Requisiti del sistema

La pianificazione ATFCM sarà gestita a livello di rete dal gestore della rete e a livello locale dal posto di gestione dei flussi per consentire l'individuazione di punti sensibili («hot spot»), l'esecuzione di STAM, la valutazione della rete e il monitoraggio continuo delle attività di rete. La pianificazione ATFCM a livello di rete dovrà coordinarsi con quella a livello locale.

4.1.2.   NOP collaborativo

Il gestore della rete attuerà un NOP collaborativo consistente in una migliore integrazione delle informazioni contenute nel NOP e nel piano operativo aeroportuale (AOP — Airport Operations Plan). Il NOP collaborativo sarà aggiornato mediante scambi di dati tra i sistemi del gestore della rete e dei soggetti operativi al fine di coprire l'intero ciclo di vita della traiettoria e di tenere conto delle priorità, laddove necessario. Nel NOP saranno integrati i vincoli di configurazione degli aeroporti e le informazioni meteorologiche e sullo spazio aereo. Se disponibili, le informazioni sui vincoli degli aeroporti saranno ricavate dall'AOP. Gli orari obiettivo ATFCM potranno essere usati come input per la messa in sequenza degli arrivi. Se disponibili e richiesti ai fini della messa in sequenza del traffico, gli orari obiettivo per gli arrivi saranno ricavati dall'AOP. Qualora gli orari obiettivo siano utilizzati dal sistema ATFCM per gestire la congestione aeroportuale, essi possono essere soggetti a un allineamento all'AOP come parte dei processi di coordinamento ATFCM. Gli orari obiettivo saranno inoltre utilizzati come ausilio nei processi di messa in sequenza degli arrivi in aeroporto durante la fase di rotta. Le configurazioni integrate degli aeroporti e le informazioni di tipo meteorologico e sullo spazio aereo dovranno poter essere lette e modificate dai soggetti operativi autorizzati che partecipano alla gestione e al funzionamento della rete.

Punto nodale nello sviluppo del NOP collaborativo sarà la disponibilità di informazioni condivise di pianificazione operativa e di dati in tempo reale.

Requisiti del sistema

I soggetti operativi dovranno avere accesso ai dati loro necessari introducendo richieste in ambito NOP

I sistemi di terra dei soggetti operativi dovranno essere adattati per interfacciarsi con i sistemi di gestione della rete. Al fine di attuare il NOP collaborativo dovrà essere creata un'interfaccia tra i sistemi AOP e NOP

L'interfaccia tra i sistemi dei soggetti operativi e i sistemi di gestione della rete sarà realizzata utilizzando servizi di gestione delle informazioni a livello di sistema, una volta disponibili.

4.1.3.   Tempo di decollo calcolato in rapporto agli orari obiettivo a fini ATFCM

Gli orari obiettivo (TT — Target Times) saranno applicati a una selezione di voli a fini di ATFCM per la gestione ATFCM nel punto di congestione anziché soltanto in partenza. Se disponibili, gli orari di arrivo obiettivo (TTA — Target Times of Arrival) saranno ricavati dal piano operativo aeroportuale (AOP). I TTA saranno utilizzati come ausilio nei processi di messa in sequenza degli arrivi in aeroporto durante la fase di rotta.

Requisiti del sistema

I sistemi del gestore della rete dovranno favorire la condivisione degli orari obiettivo. I sistemi dovranno essere in grado di adeguare gli orari calcolati di decollo (CTOT — Calculated Take-off Times) sulla base di TTA più precisi e concordati nell'aeroporto di destinazione. I TTA saranno integrati nell'AOP al fine di definire con maggiore precisione il NOP

I sistemi di elaborazione dei dati di volo potrebbero necessitare adeguamenti al fine di elaborare i dati sulla traiettoria trasmessi in downlink (ADS-C EPP).

4.1.4.   Supporto automatico alla valutazione della complessità del traffico aereo

Le informazioni sulla traiettoria prevista e sulla rete e la registrazione dei dati analitici di operazioni passate saranno usate per prevedere la complessità del traffico e le situazioni potenziali di carico eccessivo, consentendo l'applicazione di strategie di mitigazione a livello locale e di rete.

Il piano di volo esteso (EFPL — Extended Flight Plan) sarà utilizzato per migliorare la qualità delle informazioni sulla traiettoria prevista, permettendo così di migliorare la pianificazione del volo e le valutazioni della complessità.

Requisiti del sistema

I sistemi del gestore della rete dovranno essere adattati a strutture flessibili di spazio aereo, configurazioni di rotta che consentano la gestione dei carichi di traffico e della complessità in modo cooperativo a livello di posizione di gestione del flusso e di rete

I sistemi di elaborazione dei dati di volo dovranno essere interfacciati con il NOP

I sistemi di pianificazione dei voli dovranno essere compatibili con l'EFPL, che dovrà poter essere elaborato dai sistemi del gestore della rete

Le informazioni fornite tramite il documento sulla disponibilità delle rotte (RAD — Route Availability Document) e le restrizioni alla modulazione dei profili di rotta (PTR — Profile Tuning Restriction) dovranno essere armonizzate nell'ambito di processi decisionali collaborativi (CDM — Collaborative Decision Making) della configurazione della rete delle rotte europee e delle funzioni ATFM del gestore della rete, in modo che i fornitori di sistemi di pianificazione dei voli siano in grado di produrre un piano di volo con rotte che saranno accettate per la traiettoria più efficiente

Gli strumenti ASM/ATFCM dovranno essere in grado di gestire situazioni diverse di disponibilità di spazio aereo e capacità di settore, compresi l'uso avanzato flessibile dello spazio aereo (A-FUA) (quale specificato al punto 3), l'adeguamento del documento sulla disponibilità delle rotte (RAD) e le STAM.

4.2.   Ambito di applicazione geografico

La gestione collaborativa della rete sarà attuata all'interno della rete europea di gestione del traffico aereo (EATMN). Nei centri ATC degli Stati membri in cui le operazioni civili-militari non sono integrate (7), la gestione collaborativa della rete sarà attuata nella misura prevista dall'allegato II, parte A, punto 4, del regolamento (CE) n. 552/2004.

4.3.   Soggetti tenuti ad applicare la funzionalità e data di attuazione prevista

I soggetti operativi e il gestore della rete attueranno la gestione collaborativa della rete a partire dal 1o gennaio 2022.

4.4.   Necessità di sincronizzazione

L'attuazione della funzionalità gestione collaborativa della rete sarà coordinata visto l'impatto potenziale sull'efficienza della rete che potrebbe avere un ritardo di attuazione in un ampio ambito di applicazione geografico con il coinvolgimento di una serie di soggetti interessati. Da un punto di vista tecnico l'attuazione dei previsti sistemi e cambiamenti procedurali dovrà essere sincronizzata per garantire il conseguimento degli obiettivi prestazionali. La sincronizzazione degli investimenti vedrà il coinvolgimento di numerosi prestatori di servizi di navigazione e del gestore della rete. Dovrà inoltre essere garantita la sincronizzazione nella relativa fase di industrializzazione (in particolare industria delle forniture e enti di normalizzazione).

4.5.   Prerequisiti essenziali

Non vi sono prerequisiti per questa funzionalità. Una prima fase esistente di attuazione delle STAM può facilitare l'integrazione di questa funzionalità ATM nei sistemi esistenti.

4.6.   Interdipendenza con altre funzionalità ATM

I sistemi di gestione della rete utilizzeranno la funzionalità AMAN, come specificato al punto 1.

Se disponibile, i sistemi AOP utilizzeranno la funzionalità DMAN, come specificato al punto 2.

I sistemi di gestione della rete dovranno essere compatibili con la funzionalità utilizzo flessibile dello spazio aereo e rotte libere, come specificato al punto 3.

I requisiti sullo scambio di informazioni utilizzeranno i sistemi SWIM, una volta disponibili, come specificato al punto 5.

Laddove disponibili, le informazioni sulla traiettoria trasmesse in downlink, come specificato al punto 6, saranno integrate nel NOP per elaborare TTO/TTA.

5.   GESTIONE INIZIALE DELLE INFORMAZIONI A LIVELLO DI SISTEMA

La gestione delle informazioni a livello di sistema (SWIM — System Wide Information Management) riguarda lo sviluppo di servizi di scambio di informazioni. La SWIM comprende norme, infrastrutture e governance che consentono la gestione di informazioni e il loro scambio tra soggetti operativi mediante servizi interoperabili.

La gestione iniziale delle informazioni a livello di sistema (iSWIM — Initial System Wide Information Management) permette uno scambio di informazioni basato su norme e veicolato su una rete basata su protocollo Internet (IP) tramite sistemi abilitati SWIM. Essa è costituita da:

componenti infrastrutturali comuni,

infrastruttura tecnica e profili SWIM,

scambio di informazioni aeronautiche,

scambio di informazioni meteorologiche,

scambio di informazioni tra reti cooperative,

scambio di informazioni di volo.

5.1.   Ambito operativo e tecnico

5.1.1.   Componenti infrastrutturali comuni

Le componenti infrastrutturali comuni sono:

il registro, che sarà usato per la pubblicazione e l'individuazione di informazioni relative a fornitori e utilizzatori di servizi, il modello logico di informazione, i servizi abilitati SWIM, informazioni di tipo economico, tecnico e strategico,

l'infrastruttura di certificazione a chiave pubblica (PKI — Public Key Infrastructure) che sarà utilizzata per la firma, il rilascio e il mantenimento dei certificati e gli elenchi di revoca degli stessi e che garantisce il trasferimento sicuro delle informazioni.

5.1.2.   Infrastruttura tecnica e profili SWIM

Il profilo di attuazione dell'infrastruttura tecnica (TI) SWIM sarà basato su norme e su prodotti e servizi interoperabili. I servizi di scambio di informazioni saranno realizzati su uno dei seguenti profili:

il profilo TI SWIM blu per lo scambio di informazioni di volo tra i centri ATC e tra ATC e gestore della rete,

il profilo TI SWIM giallo, per lo scambio di qualsiasi altra tipologia di dati ATM (aeronautici, meteorologici, aeroportuali ecc.).

5.1.3.   Scambio di informazioni aeronautiche

I soggetti operativi attueranno servizi compatibili con lo scambio delle seguenti informazioni aeronautiche utilizzando il profilo TI SWIM giallo:

notifica dell'attivazione di una riserva/restrizione di spazio aereo (ARES — Airspace Reservation/Restriction),

notifica della disattivazione di una riserva/restrizione di spazio aereo (ARES),

pre-notifica dell'attivazione di una riserva/restrizione di spazio aereo (ARES),

notifica dello svincolo di una riserva/restrizione di spazio aereo (ARES),

elementi di informazione aeronautica su richiesta, con filtraggio delle informazioni possibile per tipo di elemento e nome e, a livello avanzato, per operatori spaziali, temporali e logici,

domanda di informazioni su riserve/restrizioni di spazio aereo (ARES),

fornitura di dati cartografici sugli aerodromi e mappe degli aeroporti,

piani di utilizzo dello spazio aereo (AUP, UUP) — livelli ASM 1, 2 e 3,

D-Notam.

L'attuazione del servizio dovrà essere conforme alle versioni applicabili del modello di riferimento per l'informazione aeronautica (AIRM — Aeronautical Information Reference Model), del materiale fondamentale AIRM e del materiale fondamentale relativo al modello di riferimento per i servizi di informazione (ISRM — Information Service Reference Model).

Requisiti del sistema

I sistemi ATM dovranno essere in grado di utilizzare i servizi di scambio delle informazioni aeronautiche.

5.1.4.   Scambio di informazioni meteorologiche

I soggetti operativi attueranno servizi atti a consentire lo scambio delle seguenti informazioni meteorologiche utilizzando il profilo TI SWIM giallo:

previsioni delle condizioni meteorologiche a intervalli brevi negli aeroporti interessati:

direzione e velocità del vento,

temperatura dell'aria,

regolazione dell'altimetro barometrico,

portata visiva di pista (RVR — Runway visual range),

concentrazione di massa delle polveri vulcaniche,

servizi specifici di informazione meteorologica,

servizio di informazione sui venti in quota,

informazioni meteorologiche a sostegno dei processi ATC aerodromo e aeroporto lato terra (Landside) o ausilii che necessitano delle pertinenti informazioni meteorologiche, processi di traduzione per il calcolo dei limiti di natura meteorologica e conversione di tali informazioni in impatti a livello di ATM; le capacità del sistema riguardano sostanzialmente un «orizzonte decisionale» compreso tra 20 minuti e 7 giorni,

informazioni meteorologiche a sostegno dei processi ATC in rotta/avvicinamento o ausilii che necessitano delle pertinenti informazioni meteorologiche, processi di traduzione per il calcolo dei limiti di natura meteorologica e conversione di tali informazioni in impatti a livello di ATM; le capacità del sistema riguardano sostanzialmente un «orizzonte decisionale» compreso tra 20 minuti e 7 giorni,

informazioni meteorologiche a sostegno dei processi di gestione delle informazioni di rete o ausilii che necessitano delle pertinenti informazioni meteorologiche, processi di traduzione per il calcolo dei limiti di natura meteorologica e conversione di tali informazioni in impatti a livello di ATM; le capacità del sistema riguardano sostanzialmente un «orizzonte decisionale» compreso tra 20 minuti e 7 giorni.

L'attuazione del servizio dovrà essere conforme alle versioni applicabili dell'AIRM, del materiale fondamentale AIRM e del materiale fondamentale ISRM.

Requisiti del sistema

I sistemi ATM dovranno essere in grado di utilizzare i servizi di scambio delle informazioni meteorologiche.

5.1.5.   Scambio di informazioni tra reti cooperative

I soggetti operativi attueranno servizi a supporto dello scambio delle seguenti informazioni tra reti cooperative utilizzando il profilo TI SWIM giallo:

capacità aeroportuale massima sulla base delle condizioni meteorologiche attuali e a breve,

sincronizzazione del piano operativo della rete e del piano operativo aeroportuale,

regolamenti,

bande orarie,

misure ATFCM a breve termine,

punti di congestione ATFCM,

restrizioni,

struttura, disponibilità e utilizzo dello spazio aereo,

piani operativi di rete e di avvicinamento in rotta.

L'attuazione del servizio dovrà essere conforme alle versioni applicabili dell'AIRM, del materiale fondamentale AIRM e del materiale fondamentale ISRM.

Requisiti del sistema

Il portale del gestore della rete dovrà fornire assistenza a tutti i soggetti operativi nello scambio elettronico di dati con il gestore della rete. Il portale del gestore della rete dovrà assistere i soggetti operativi nella scelta tra un accesso online predefinito o una connessione mediante i loro dispositivi utilizzando servizi da sistema a sistema (B2B) basati su una tecnologia web.

5.1.6.   Scambio di informazioni di volo

Le informazioni di volo saranno scambiate durante le fasi pretattica e tattica dai sistemi ATC e dal gestore della rete.

I soggetti operativi attueranno servizi a supporto dello scambio delle seguenti informazioni di volo, come indicato nella tabella riportata di seguito, utilizzando il profilo TI SWIM blu:

diverse operazioni relative a un oggetto di volo (FO — Flight Object): conferma ricevimento, conferma accordo a un FO, fine dell'abbonamento a una distribuzione di FO, abbonamento a una distribuzione di FO, modifica dei vincoli di un FO, modifica della rotta, designazione della pista di arrivo, aggiornamento delle informazioni relative al coordinamento, modifica del codice SSR, designazione delle STAR, non integrazione della ATSU nel dialogo di coordinamento,

condivisione di informazioni sull'oggetto di volo. L'oggetto di volo comprende lo «flight script» che si compone dei vincoli ATC e della traiettoria 4D.

I soggetti operativi attueranno i seguenti servizi per lo scambio delle informazioni di volo utilizzando il profilo TI SWIM giallo:

convalida di piani di volo e rotte,

piani di volo, traiettoria 4D, dati sulle prestazioni di volo, stato del volo,

elenco di voli e dati di volo dettagliati,

informazioni relative al messaggio di aggiornamento dei dati di volo (informazioni sulla partenza).

L'attuazione del servizio dovrà essere conforme alle versioni applicabili dell'AIRM, del materiale fondamentale AIRM e del materiale fondamentale ISRM.

Requisiti del sistema

I sistemi ATC dovranno utilizzare i servizi di scambio delle informazioni di volo.

5.2.   Ambito di applicazione geografico

La funzionalità iSWIM sarà attuata nell'EATMN come indicato nella tabella. Nei centri degli Stati membri in cui la fornitura di servizi civili-militari non è integrata (8), la funzionalità iSWIM sarà attuata nella misura prevista dall'allegato II, parte A, punto 4, del regolamento (CE) n. 552/2004.

 

Fornitori di servizi di navigazione aerea (ANSP) civili

(esclusi i fornitori di servizi meteorologici)

Aeroporti

Coordinamento civile e militare

Utenti dello spazio aereo

Fornitori di servizi meteorologici

Gestore della rete

Scambio di informazioni aeronautiche

Centri di controllo d'area, aree terminali di controllo (TMA) e torri di controllo riportati in appendice

Ambito di applicazione geografico di cui al punto 1.2

Tutti i centri negli Stati membri in cui la fornitura di servizi civili-militari non è integrata (9)

Fornitori di sistemi AOC

Gestore della rete

Scambio di informazioni meteorologiche

Centri di controllo d'area, aree terminali di controllo (TMA) e torri di controllo riportati in appendice

Ambito di applicazione geografico di cui al punto 1.2

Tutti i centri negli Stati membri in cui la fornitura di servizi civili-militari non è integrata (9)

Fornitori di sistemi AOC

Tutti i fornitori di servizi meteorologici

Gestore della rete

Scambio di informazioni tra reti cooperative

Centri di controllo d'area, aree terminali di controllo (TMA) e torri di controllo riportati in appendice

Ambito di applicazione geografico di cui al punto 1.2

Fornitori di sistemi AOC

Gestore della rete

Scambio di informazioni di volo

Centri di controllo d'area e aree terminali di controllo (TMA) riportati in appendice

Gestore della rete

5.3.   Soggetti tenuti ad applicare la funzionalità e data di attuazione prevista

I soggetti operativi e il gestore della rete di cui al punto 5.2 dovranno fornire e applicare la funzionalità iSWIM a partire dal 1o gennaio 2025.

5.4.   Necessità di sincronizzazione

L'attuazione delle funzionalità gestione iniziale delle informazioni a livello di sistema sarà coordinata visto l'impatto potenziale sull'efficienza della rete che potrebbe avere un ritardo di attuazione in un ampio ambito di applicazione geografico con il coinvolgimento di una serie di soggetti interessati. Da un punto di vista tecnico l'attuazione dei previsti sistemi e cambiamenti nella fornitura del servizio dovrà essere sincronizzata per garantire il conseguimento degli obiettivi prestazionali. La sincronizzazione permetterà di apportare modifiche mirate nell'ambito della funzionalità ATM di cui ai precedenti punti da 1 a 4 e di realizzare progetti futuri comuni. La sincronizzazione riguarderà tutti i soggetti ATM di terra (fornitori di servizi di navigazione aerea civili/militari, utenti dello spazio aereo — per i sistemi AOC, operatori aeroportuali, fornitori di servizi meteorologici e il gestore della rete). Dovrà inoltre essere garantita la sincronizzazione nella relativa fase di industrializzazione, in particolare per quanto riguarda l'industria delle forniture e gli enti di normalizzazione.

5.5.   Prerequisiti essenziali

Per garantire la compatibilità con il profilo TI SWIM blu, centri a capacità elevata e molto elevata saranno collegati ai servizi di rete paneuropei (PENS — Pan-European Network Services).

5.6.   Interdipendenza con altre funzionalità ATM

I servizi SWIM permettono di assicurare la funzionalità AMAN descritta al punto 1, la funzionalità A-FUA descritta al punto 3, la funzionalità gestione collaborativa della rete descritta al punto 4 e lo scambio di informazioni downlink sulla traiettoria (da un sistema all'altro di elaborazione dei dati di volo) tra le unità ATS, come previsto dalla funzionalità condivisione delle informazioni sulla traiettoria iniziale di cui al punto 6

L'attuazione dell'infrastruttura e dei servizi SWIM di cui al punto 5 garantirà un migliore scambio di informazioni tra tutte le funzionalità ATM menzionate.

6.   CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI SULLA TRAIETTORIA INIZIALE

La condivisione delle informazioni sulla traiettoria iniziale (i4D) consiste in un uso migliore degli orari obiettivo e delle informazioni sulla traiettoria, anche mediante l'utilizzo dei dati di bordo sulla traiettoria 4D, se disponibili, da parte del sistema ATC di terra e dei sistemi del gestore della rete, riducendo in questo modo gli interventi tattici e migliorando le possibilità di risoluzione dei conflitti.

6.1.   Ambito operativo e tecnico

Gli orari obiettivo e i dati sulla traiettoria 4D saranno utilizzati per migliorare le prestazioni dei sistemi ATM.

Le informazioni sulla traiettoria e gli orari obiettivo saranno migliorati utilizzando lo scambio di traiettorie aria-terra.

Requisiti del sistema

Gli aeromobili adeguatamente equipaggiati trasmetteranno in downlink le informazioni sulla traiettoria utilizzando il profilo di proiezione esteso (EPP — Extended Projected Profile) ADS-C nell'ambito dei servizi ATN B2. I dati sulla traiettoria saranno trasmessi automaticamente dal sistema di bordo e utilizzati per aggiornare il sistema ATM secondo i termini contrattuali

I sistemi di terra per le comunicazioni data link dovranno essere compatibili con l'ADS-C (comunicazione downlink della traiettoria dell'aeromobile utilizzando l'EPP) nell'ambito dei servizi ATN B2

Le postazioni di lavoro dei controllori dei sistemi di elaborazione dei dati di volo e i sistemi del gestore della rete utilizzeranno le traiettorie inviate in downlink

Lo scambio di traiettorie da FDP a FDP tra unità ATS e tra unità ATS e i sistemi del gestore della rete sarà assicurato mediante lo scambio di oggetti di volo come indicato al punto 5.

6.2.   Ambito di applicazione geografico

La condivisione delle informazioni sulla traiettoria iniziale sarà attuata in tutte le unità ATS che forniscono servizi di traffico aereo nello spazio aereo che ricade sotto la responsabilità degli Stati membri nella regione EUR dell'ICAO.

6.3.   Soggetti tenuti ad applicare la funzionalità e date di attuazione previste

I fornitori di ATS e il gestore della rete dovranno garantire l'attivazione della condivisione delle informazioni sulla traiettoria iniziale a partire dal 1o gennaio 2025.

Il gestore della realizzazione metterà a punto una strategia, basata anche su incentivi, per garantire che almeno il 20 % degli aeromobili che operano all'interno dello spazio aereo dei paesi della Conferenza europea dell'aviazione civile (ECAC) (10) nella regione EUR dell'ICAO, corrispondente ad almeno il 45 % dei voli operati in tali paesi, sia equipaggiato per trasmettere in downlink la traiettoria dell'aeromobile utilizzando l'ADS-C EPP a partire dal 1o gennaio 2026.

6.4.   Necessità di sincronizzazione

L'attuazione della funzionalità condivisione delle informazioni sulla traiettoria iniziale sarà coordinata visto l'impatto potenziale sull'efficienza della rete che potrebbe avere un ritardo di attuazione in un ampio ambito di applicazione geografico con il coinvolgimento di una serie di soggetti interessati. Da un punto di vista tecnico l'attuazione dei previsti sistemi e cambiamenti nella fornitura del servizio dovrà essere sincronizzata per garantire il conseguimento degli obiettivi prestazionali. La sincronizzazione permetterà di apportare modifiche mirate nell'ambito della funzionalità ATM di cui ai precedenti punti 1, 3 e 4 e di realizzare progetti futuri comuni. La sincronizzazione vedrà il coinvolgimento di tutti i prestatori di servizi di navigazione aerea del gestore della rete e degli utenti dello spazio aereo. La sincronizzazione e coerenza delle tabelle di marcia dell'avionica per garantire la massima efficienza economica e interoperabilità per gli utenti dello spazio aereo dovranno essere conseguite mediante accordi cooperativi nell'ambito del memorandum di cooperazione in materia di ricerca e sviluppo nell'aviazione civile concluso tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione (11). Dovrà inoltre essere garantita la sincronizzazione nella relativa fase di industrializzazione, in particolare per quanto riguarda l'industria delle forniture e gli enti di normalizzazione e certificazione.

6.5.   Prerequisiti essenziali

La capacità di collegamento dati, di cui al regolamento (CE) n. 29/2009 della Commissione che stabilisce i requisiti per i servizi di collegamento dati (data link) per il cielo unico europeo, è un prerequisito essenziale per questa funzionalità ATM.

6.6.   Interdipendenza con altre funzionalità ATM

La traiettoria dell'aeromobile trasmessa in downlink potrebbe essere usata per migliorare la funzionalità AMAN descritta al punto 1

Le informazioni sulla traiettoria trasmesse in downlink potrebbero essere integrate nel calcolo delle misure ATFCM a breve termine potenziate e nel supporto automatico alla valutazione della complessità del traffico aereo, come specificato al punto 3

Se disponibili, le informazioni sulla traiettoria trasmesse in downlink saranno integrate nel NOP, come specificato al punto 4, per elaborare i TTO/TTA

La funzionalità iSWIM, di cui al punto 5, dovrà consentire lo scambio da FDP a FDP tra le unità ATS delle informazioni sulla traiettoria trasmesse in downlink.


(1)  Subordinatamente all'inclusione del presente regolamento nell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo

(2)  Subordinatamente all'inclusione del presente regolamento nell'accordo SEE

(3)  Subordinatamente all'inclusione del presente regolamento nell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo

(4)  Subordinatamente all'inclusione del presente regolamento nell'accordo SEE

(5)  Subordinatamente all'inclusione del presente regolamento nell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo

(6)  Subordinatamente all'inclusione del presente regolamento nell'accordo SEE

(7)  Austria, Belgio, Bulgaria, Francia, Irlanda, Italia, Portogallo, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia e Spagna

(8)  Austria, Belgio, Bulgaria, Francia, Irlanda, Italia, Portogallo, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia e Spagna

(9)  Austria, Belgio, Bulgaria, Francia, Irlanda, Italia, Portogallo, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia e Spagna

(10)  Albania, Armenia, Austria, Azerbaigian, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, San Marino, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Turchia, Ucraina, Ungheria.

(11)  Allegato 1 al memorandum di cooperazione NAT-I-9406 tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea, SESAR-NEXTGEN cooperazione per un'interoperabilità su scala mondiale, GU L 89 del 5.4.2011, pag. 8.

Appendice

Centri di controllo d'area

LONDON ACC CENTRAL

KARLSRUHE UAC

UAC MAASTRICHT

MARSEILLE EAST + WEST

PARIS EAST

ROMA ACC

LANGEN ACC

ANKARA ACC

MUENCHEN ACC

PRESTWICK ACC

ACC WIEN

MADRID ACC (LECMACN + LEC)

BORDEAUX U/ACC

BREST U/ACC

PADOVA ACC

BEOGRADE ACC

REIMS U/ACC

BUCURESTI ACC

BARCELONA ACC

BUDAPEST ACC

ZUERICH ACC

AMSTERDAM ACC

Aree terminali di controllo (TMA) e torri di controllo:

LONDON TMA TC

LANGEN ACC

PARIS TMA/ZDAP

MUENCHEN ACC

BREMEN ACC

ROMA TMA

MILANO TMA

MADRID TMA

PALMA TMA

ARLANDA APPROACH

OSLO TMA

BARCELONA TMA

APP WIEN

CANARIAS TMA

COPENHAGEN APP

ZUERICH APP

APP BRUSSELS

PADOVA TMA

HELSINKI APPROACH

MANCHESTER APPROACH

AMSTERDAM ACC

DUBLIN TMA


28.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 190/45


REGOLAMENTO (UE) N. 717/2014 DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 2014

relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (1),

previa pubblicazione del progetto del presente regolamento (2),

sentito il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

(1)

I finanziamenti statali che soddisfano i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato costituiscono aiuti di Stato e sono soggetti a notifica alla Commissione a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Tuttavia, secondo il disposto dell'articolo 109 del trattato, il Consiglio può determinare le categorie di aiuti che sono dispensate dall'obbligo di notifica. In conformità dell'articolo 108, paragrafo 4, del trattato, la Commissione può adottare regolamenti concernenti queste categorie di aiuti di Stato. Con il regolamento (CE) n. 994/98, il Consiglio ha deciso, conformemente all'articolo 109 del trattato, che una di queste categorie è costituita dagli aiuti «de minimis». Su tale base si ritiene che gli aiuti «de minimis», ovvero gli aiuti che non superano un importo prestabilito concessi a un'impresa unica in un determinato arco di tempo, non soddisfino tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e non siano dunque soggetti alla procedura di notifica.

(2)

La Commissione ha chiarito in numerose decisioni la nozione di aiuto ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato. Essa ha inoltre esposto, dapprima nella comunicazione della Commissione relativa agli aiuti de minimis (3) e successivamente nei regolamenti (CE) n. 69/2001 (4) e (CE) n. 1998/2006 (5) della Commissione, la sua politica riguardo a un massimale «de minimis», al di sotto del quale l'articolo 107, paragrafo 1, del trattato si può considerare inapplicabile. In considerazione delle norme specifiche vigenti nel settore della pesca e dell'acquacoltura e del rischio che anche per importi limitati di aiuto possano ricorrere i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, il settore della pesca e dell'acquacoltura è stato escluso dal campo di applicazione di tali regolamenti. La Commissione ha già adottato una serie di regolamenti che prevedono norme sugli aiuti «de minimis» concessi nel settore della pesca e dell'acquacoltura, il più recente dei quali è il regolamento (CE) n. 875/2007 (6). In virtù di detto regolamento, si riteneva che l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi a un'impresa unica operante nel settore della pesca non soddisfacesse tutti i criteri stabiliti all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE se non superava 30 000 EUR per beneficiario nell'arco di tre esercizi finanziari, né un importo cumulativo, stabilito per Stato membro, pari al 2,5 % della produzione annua del settore della pesca. Sulla base dell'esperienza acquisita nell'applicazione del regolamento (CE) n. 875/2007, è opportuno rivedere alcune condizioni in esso previste e sostituirlo con un nuovo regolamento.

(3)

È opportuno mantenere il massimale di 30 000 EUR per gli aiuti «de minimis» che un'impresa unica può ricevere nell'arco di tre anni da uno Stato membro. Tale massimale continua a essere necessario per garantire che, per le misure di cui al presente regolamento, si possa ritenere che non incidano sugli scambi tra gli Stati membri e non falsino o minaccino di falsare la concorrenza se l'importo globale degli aiuti concessi all'insieme delle imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura nell'arco di tre anni è inferiore a un importo cumulativo, stabilito per Stato membro, pari al 2,5 % del fatturato annuo del settore della pesca, ossia delle attività di cattura, trasformazione e acquacoltura (limite nazionale).

(4)

Ai fini delle norme in materia di concorrenza previste nel trattato, per impresa si intende qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento (7). La Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che tutte le entità controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate un'impresa unica (8). Per garantire la certezza del diritto e ridurre l'onere amministrativo, è opportuno che il presente regolamento preveda un elenco esauriente di criteri chiari per stabilire quando due o più imprese all'interno dello stesso Stato membro debbano essere considerate un'impresa unica. Fra i criteri consolidati impiegati per definire le «imprese collegate» nel quadro della definizione delle piccole e medie imprese (PMI) di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (9) e all'allegato I del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione (10), la Commissione ha scelto i criteri appropriati ai fini del presente regolamento. Visto il campo di applicazione del presente regolamento, tali criteri, già noti alle autorità pubbliche, sono da applicare sia alle sia alle PMI che alle grandi imprese. Secondo tali criteri, un gruppo di imprese collegate dovrebbe essere considerato come un'impresa unica per l'applicazione della norma «de minimis», mentre le imprese che non hanno relazioni tra di loro eccetto il loro legame diretto con lo stesso organismo pubblico non sono considerate come imprese collegate. In questo modo si tiene conto della situazione specifica delle imprese controllate dallo stesso organismo pubblico, ma che hanno un potere decisionale indipendente.

(5)

Considerato il campo di applicazione della politica comune della pesca e la definizione del settore della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 5, lettera d), del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (11), il presente regolamento dovrebbe applicarsi alle imprese operanti nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

(6)

In base a un principio generale, non dovrebbero essere concessi aiuti in caso di inosservanza del diritto dell'Unione, e in particolare delle norme della politica comune della pesca. Tale principio si applica anche agli aiuti «de minimis».

(7)

In considerazione della necessità di garantire la coerenza con gli obiettivi della politica comune della pesca e del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, è opportuno escludere dal campo di applicazione del presente regolamento, in particolare, gli aiuti per l'acquisto di pescherecci, gli aiuti per l'ammodernamento o la sostituzione di motori principali o ausiliari dei pescherecci e gli aiuti a favore di operazioni non ammissibili a norma del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (12).

(8)

La Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che, una volta che l'Unione ha istituito un'organizzazione comune di mercato in un dato settore dell'agricoltura, gli Stati membri sono tenuti ad astenersi dall'adottare qualsiasi provvedimento che deroghi o rechi pregiudizio a siffatta organizzazione (13). Tale principio si applica anche al settore della pesca e dell'acquacoltura. Per questo motivo, il presente regolamento non dovrebbe applicarsi agli aiuti il cui importo sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti acquistati o commercializzati né agli aiuti connessi all'obbligo di condivisione dell'aiuto con i produttori primari.

(9)

Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi agli aiuti alle esportazioni né agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a prodotti importati. In particolare, non dovrebbe applicarsi agli aiuti che finanziano la costituzione e la gestione di una rete di distribuzione in altri Stati membri o paesi terzi. Non costituiscono di norma aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali né quelli relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti oppure per il lancio di prodotti già esistenti su un nuovo mercato in un altro Stato membro o paese terzo.

(10)

Se un'impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura opera anche in altri settori o svolge altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione (14), detto regolamento dovrebbe applicarsi agli aiuti concessi in relazione a questi altri settori o attività, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nel settore della pesca e dell'acquacoltura non beneficiano degli aiuti «de minimis» concessi a norma del medesimo regolamento.

(11)

Se un'impresa opera sia nel settore della pesca e dell'acquacoltura sia in quello della produzione primaria di prodotti agricoli, il presente regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione al primo settore o alle prime attività, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti «de minimis» concessi a norma del presente regolamento.

(12)

Il presente regolamento dovrebbe prevedere norme per evitare che si possano eludere le intensità massime di aiuto previste in specifici regolamenti o decisioni della Commissione. Dovrebbe altresì prevedere norme sul cumulo chiare e di facile applicazione.

(13)

Il periodo di tre anni da prendere in considerazione ai fini del presente regolamento dovrebbe essere valutato su base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto «de minimis», si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi nell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti.

(14)

Il presente regolamento non esclude la possibilità che una misura possa non essere considerata aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sulla base di motivi diversi da quelli contemplati nel regolamento, ad esempio perché la misura è conforme al principio dell'investitore in un'economia di mercato oppure perché non comporta un trasferimento di risorse statali. In particolare, i finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centrale dalla Commissione che non sono controllati direttamente o indirettamente dagli Stati membri non costituiscono aiuto di Stato e, pertanto, non dovrebbero essere presi in considerazione per stabilire se il massimale pertinente o limite nazionale è rispettato.

(15)

A fini di trasparenza, di parità di trattamento e di controllo efficace, è opportuno che il presente regolamento si applichi solo agli aiuti «de minimis» per i quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante, senza che sia necessario effettuare una valutazione dei rischi («aiuti trasparenti»). Ciò vale, ad esempio, per le sovvenzioni, i contributi in conto interessi e le esenzioni fiscali limitate o altri strumenti che prevedano un limite in grado di garantire che il massimale pertinente non sia superato. L'introduzione di un limite significa che, finché non si conosce l'importo preciso dell'aiuto, lo Stato membro deve supporre che l'aiuto sia pari al limite onde evitare che l'insieme delle misure di aiuto superi il massimale fissato nel presente regolamento ed è tenuto ad applicare le norme sul cumulo.

(16)

A fini di trasparenza, di parità di trattamento e di corretta applicazione del massimale «de minimis», è opportuno che tutti gli Stati membri applichino lo stesso metodo di calcolo. Per facilitare tale calcolo, gli aiuti non costituiti da sovvenzioni dirette in denaro dovrebbero essere convertiti in equivalente sovvenzione lordo. Per calcolare l'equivalente sovvenzione lordo di tipi di aiuto trasparenti diversi dalle sovvenzioni o di aiuti erogabili in più quote, occorre applicare i tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione di tali aiuti. Per un'applicazione uniforme, trasparente e semplificata delle norme in materia di aiuti di Stato, è opportuno che i tassi di mercato applicabili ai fini del presente regolamento corrispondano ai tassi di riferimento fissati dalla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (15).

(17)

Gli aiuti concessi sotto forma di prestiti, compresi gli aiuti «de minimis» per il finanziamento del rischio concessi sotto forma di prestiti, dovrebbero essere considerati aiuti «de minimis» trasparenti se l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base dei tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione dell'aiuto. Per semplificare il trattamento di piccoli prestiti di breve durata, è opportuno che il presente regolamento preveda norme chiare, che siano di facile applicazione e tengano conto sia dell'importo che della durata del prestito. In base all'esperienza della Commissione, si può ritenere che i prestiti assistiti da una garanzia pari ad almeno il 50 % del prestito che non superano 150 000 EUR e una durata di cinque anni oppure 75 000 EUR e una durata di dieci anni abbiano un equivalente sovvenzione lordo non superiore al massimale «de minimis». Risultando difficoltoso determinare l'equivalente sovvenzione lordo degli aiuti concessi ad imprese che potrebbero non essere in grado di rimborsare i prestiti, è opportuno che detta regola non si applichi a tali imprese.

(18)

Gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale non dovrebbero essere considerati aiuti «de minimis» trasparenti, eccetto se l'importo totale dell'apporto pubblico non supera il massimale «de minimis». Gli aiuti concessi sotto forma di misure per il finanziamento del rischio, quali investimenti in equity o quasi-equity ai sensi degli orientamenti sul finanziamento del rischio (16), non dovrebbero essere considerati aiuti «de minimis» trasparenti, ad eccezione del caso in cui la misura in questione preveda apporti di capitali per un importo non superiore al massimale «de minimis».

(19)

Gli aiuti concessi sotto forma di garanzie, compresi gli aiuti «de minimis» per il finanziamento del rischio sotto forma di garanzie, dovrebbero essere considerati aiuti trasparenti se l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base ai premi «esenti» di cui alla comunicazione della Commissione sul tipo di imprese interessate (17). Per semplificare il trattamento delle garanzie di breve durata che assistono prestiti relativamente modesti fino ad un massimo dell'80 %, è opportuno che il presente regolamento preveda norme chiare, che siano di facile applicazione e tengano conto sia dell'importo del prestito sotteso che della durata della garanzia. Tali norme non dovrebbero pertanto applicarsi a garanzie su operazioni sottese che non costituiscono prestito, come le garanzie sulle operazioni in equity. Laddove le garanzie non eccedano l'80 % del prestito sotteso, con importo garantito non superiore a 225 000 EUR e durata non superiore a cinque anni, si può ritenere che il relativo equivalente sovvenzione lordo non superi il massimale «de minimis». Lo stesso vale se la garanzia non eccede l'80 % del prestito sotteso, l'importo garantito non supera 112 500 EUR e la durata della garanzia non è superiore a dieci anni. Inoltre, gli Stati membri possono avvalersi di un metodo di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo delle garanzie notificato alla Commissione a norma di un altro regolamento da questa adottato nel settore degli aiuti di Stato in vigore in quel momento e accolto dalla Commissione come conforme alla comunicazione sulle garanzie o a comunicazioni successive, purché tale metodo si riferisca esplicitamente al tipo di garanzia e al tipo di operazioni sottese in questione nel contesto dell'applicazione del presente regolamento. Risultando difficoltoso determinare l'equivalente sovvenzione lordo degli aiuti concessi ad imprese che potrebbero non essere in grado di rimborsare i prestiti, è opportuno che detta regola non si applichi a tali imprese.

(20)

Nel caso in cui il regime di aiuti «de minimis» sia attuato tramite intermediari finanziari, è opportuno assicurarsi che questi non ricevano alcun aiuto di Stato. Tale obiettivo può essere raggiunto, ad esempio, chiedendo agli intermediari finanziari che fruiscono di una garanzia dello Stato di pagare un premio conforme al mercato o di trasferire integralmente qualsiasi vantaggio ai beneficiari finali, o facendo rispettare il massimale «de minimis» e le altre condizioni del presente regolamento anche al livello degli intermediari.

(21)

Previa notifica da parte di uno Stato membro, la Commissione può esaminare se una misura che non consiste in una sovvenzione, un prestito, una garanzia, un conferimento di capitale o in una misura per il finanziamento del rischio, sotto forma di investimento in equity o quasi-equity, conduca a un equivalente sovvenzione lordo non superiore al massimale «de minimis», e possa pertanto rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

(22)

La Commissione ha il dovere di provvedere affinché le norme in materia di aiuti di Stato siano osservate e, in virtù del principio di cooperazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, gli Stati membri sono tenuti ad agevolare l'adempimento di tale compito, istituendo modalità di controllo tali da garantire che l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi a un'impresa unica secondo la norma «de minimis» non superi il massimale complessivo ammissibile. A tal fine, al momento di concedere «aiuti de minimis», gli Stati membri dovrebbero informare l'impresa interessata dell'importo dell'aiuto «de minimis» concesso e del suo carattere «de minimis», facendo esplicito riferimento al presente regolamento. È opportuno che gli Stati membri siano tenuti a controllare che gli aiuti concessi non superino il massimale pertinente e che siano applicate le norme sul cumulo. Per soddisfare tale obbligo di controllo, prima di concedere l'aiuto in questione, lo Stato membro interessato dovrebbe ottenere dall'impresa una dichiarazione su eventuali altri aiuti «de minimis», oggetto del presente regolamento o di altri regolamenti «de minimis», ricevuti durante l'esercizio finanziario interessato e nei due precedenti. In alternativa, dovrebbe essere possibile per gli Stati membri istituire un registro centrale contenente informazioni complete sugli aiuti «de minimis» concessi e verificare che i nuovi aiuti non superino il massimale pertinente.

(23)

Prima di concedere nuovi aiuti «de minimis», è opportuno che ogni Stato membro verifichi che il nuovo aiuto non comporti il superamento né del massimale «de minimis» né del limite nazionale nello Stato membro in questione e che siano soddisfatte le altre condizioni del presente regolamento.

(24)

Alla luce dell'esperienza della Commissione e, in particolare, data la frequenza con la quale occorre generalmente procedere alla revisione della politica in materia di aiuti di Stato, è opportuno limitare il periodo di applicazione del presente regolamento. Nel caso in cui il presente regolamento giunga a scadenza senza essere prorogato, gli Stati membri dovrebbero disporre di un periodo di adeguamento di sei mesi per i regimi di aiuti «de minimis» da esso contemplati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura, ad eccezione dei seguenti aiuti:

a)

aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati o commercializzati;

b)

aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;

c)

aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione;

d)

aiuti per l'acquisto di pescherecci;

e)

aiuti per la sostituzione o l'ammodernamento di motori principali o ausiliari dei pescherecci;

f)

aiuti a favore di operazioni dirette ad aumentare la capacità di pesca di un peschereccio o a favore di attrezzature atte ad aumentarne la capacità di ricerca del pesce;

g)

aiuti per la costruzione di nuovi pescherecci o per l'importazione di pescherecci;

h)

aiuti a favore dell'arresto temporaneo o definitivo delle attività di pesca, tranne quando siano espressamente previsti dal regolamento (UE) n. 508/2014;

i)

aiuti alle attività di pesca sperimentale;

j)

aiuti al trasferimento di proprietà di un'impresa;

k)

aiuti al ripopolamento diretto, salvo se esplicitamente previsto come misura di conservazione da un atto giuridico dell'Unione o nel caso di ripopolamento sperimentale.

2.   Se un'impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013, detto regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nel settore della pesca e dell'acquacoltura non beneficiano di aiuti «de minimis» concessi a norma del medesimo regolamento.

3.   Se un'impresa opera sia nel settore della pesca e dell'acquacoltura sia in quello della produzione primaria di prodotti agricoli che rientra nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione (18), il presente regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione al primo settore, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti «de minimis» concessi a norma del presente regolamento.

Articolo 2

Definizioni

1.   Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a)   «imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura»: imprese operanti nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

b)   «prodotti della pesca e dell'acquacoltura»: i prodotti di cui all'articolo 5, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1379/2013;

c)   «trasformazione e commercializzazione»: l'intera serie di operazioni di movimentazione, trattamento, produzione e distribuzione effettuate tra il momento dello sbarco e l'ottenimento del prodotto finale.

2.   Ai fini del presente regolamento, si intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

a)

un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b)

un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c)

un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d)

un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Articolo 3

Aiuti «de minimis»

1.   Le misure di aiuto che soddisfano le condizioni di cui al presente regolamento sono considerate misure che non rispettano tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e pertanto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

2.   L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica nel settore della pesca e dell'acquacoltura non può superare 30 000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari.

3.   L'importo cumulativo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro alle imprese che operano nel settore della pesca e dell'acquacoltura nell'arco di tre esercizi finanziari non può superare il limite nazionale stabilito nell'allegato.

4.   Gli aiuti «de minimis» sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto giuridico di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti «de minimis» all'impresa.

5.   Il massimale di cui al paragrafo 2 e il limite nazionale di cui al paragrafo 3 si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto «de minimis» o dall'obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall'Unione. Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato.

6.   Ai fini del massimale di cui al paragrafo 2 e del limite nazionale di cui al paragrafo 3, gli aiuti sono espressi in termini di sovvenzione diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altri oneri. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l'importo dell'aiuto corrisponde all'equivalente sovvenzione lordo.

Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione al momento della concessione dell'aiuto.

7.   Qualora la concessione di nuovi aiuti «de minimis» comporti il superamento del massimale di cui al paragrafo 2 o del limite nazionale di cui al paragrafo 3, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del presente regolamento.

8.   In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti «de minimis» a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale o il limite nazionale pertinenti, occorre tener conto di tutti gli aiuti «de minimis» precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti «de minimis» concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi.

9.   In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti «de minimis» concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti «de minimis». Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto «de minimis» è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.

Articolo 4

Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo

1.   Il presente regolamento si applica solo agli aiuti riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare una valutazione dei rischi («aiuti trasparenti»).

2.   Gli aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni o di contributi in conto interessi sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti.

3.   Gli aiuti concessi sotto forma di prestiti sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti se:

a)

il beneficiario non è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Nel caso di grandi imprese, il beneficiario si trova in una situazione comparabile a un rating del credito pari almeno a B-; nonché

b)

il prestito è assistito da una garanzia pari ad almeno il 50 % dell'importo preso in prestito e ammonta a 150 000 EUR su un periodo di cinque anni oppure a 75 000 EUR su un periodo di dieci anni; se un prestito è inferiore a tali importi e/o è concesso per un periodo inferiore rispettivamente a cinque o dieci anni, l'equivalente sovvenzione lordo di tale prestito è calcolato in proporzione al massimale di cui all'articolo 3, paragrafo 2; oppure

c)

l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base del tasso di riferimento applicabile al momento della concessione.

4.   Gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti solo se l'importo totale dell'apporto pubblico non supera il massimale «de minimis» di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

5.   Gli aiuti concessi sotto forma di misure per il finanziamento del rischio, quali investimenti in equity o quasi-equity, sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti solo se il capitale fornito a un'impresa unica non supera il massimale «de minimis» di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

6.   Gli aiuti concessi sotto forma di garanzie sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti se:

a)

il beneficiario non è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Nel caso di grandi imprese, il beneficiario si trova in una situazione comparabile a un rating del credito pari almeno a B-; nonché

b)

la garanzia non eccede l'80 % del prestito sotteso e ha un importo garantito che non supera 225 000 EUR e una durata di cinque anni oppure un importo garantito che non supera 112 500 EUR e una durata di dieci anni; se l'importo garantito è inferiore a tali importi e/o la garanzia è concessa per un periodo inferiore rispettivamente a cinque o dieci anni, l'equivalente sovvenzione lordo di tale garanzia viene calcolato in proporzione al massimale di cui all'articolo 3, paragrafo 2; oppure

c)

l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base ai premi «esenti» di cui in una comunicazione della Commissione; oppure

d)

prima dell'attuazione dell'aiuto,

i)

il metodo di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo relativo alla garanzia è stato notificato alla Commissione a norma di un altro regolamento da questa adottato nel settore degli aiuti di Stato in vigore in quel momento ed è stato accolto dalla Commissione come conforme alla comunicazione sulle garanzie o a comunicazioni successive, e

ii)

tale metodo si riferisce esplicitamente al tipo di garanzia e al tipo di operazioni sottese in questione nel contesto dell'applicazione del presente regolamento.

7.   Gli aiuti concessi sotto forma di altri strumenti sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti se lo strumento prevede un limite volto a garantire che non sia superato il massimale pertinente.

Articolo 5

Cumulo

1.   Se un'impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura opera anche in uno o più dei settori o svolge altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013, gli aiuti «de minimis» concessi a norma del presente regolamento per le attività nel settore della pesca e dell'acquacoltura possono essere cumulati con gli aiuti «de minimis» concessi per questi ultimi settori o attività, a concorrenza del massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nel settore della pesca e dell'acquacoltura non beneficiano di aiuti «de minimis» concessi a norma di detto regolamento.

2.   Se un'impresa opera sia nel settore della pesca e dell'acquacoltura sia in quello della produzione primaria di prodotti agricoli, gli aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento (UE) n. 1408/2013 possono essere cumulati con gli aiuti «de minimis» concessi nel settore della pesca e dell'acquacoltura a norma del presente regolamento a concorrenza del massimale da questo previsto, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti «de minimis» concessi a norma del presente regolamento.

3.   Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione della Commissione. Gli aiuti «de minimis» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.

Articolo 6

Monitoraggio

1.   Qualora intenda concedere un aiuto «de minimis» a un'impresa a norma del presente regolamento, lo Stato membro informa per iscritto detta impresa circa l'importo potenziale dell'aiuto, espresso come equivalente sovvenzione lordo, e circa il suo carattere «de minimis», facendo esplicito riferimento al presente regolamento e citandone il titolo e il riferimento di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Se un aiuto «de minimis» è concesso a norma del presente regolamento a diverse imprese nell'ambito di un regime e le imprese in questione ricevono aiuti individuali di importo diverso nel quadro del regime, lo Stato membro interessato può adempiere al proprio obbligo comunicando alle imprese una somma fissa corrispondente all'importo massimo di aiuto che è possibile concedere nel quadro del regime. In tal caso, questa somma fissa è usata per determinare se il massimale di cui all'articolo 3, paragrafo 2, è stato raggiunto e se il limite nazionale di cui all'articolo 3, paragrafo 3, non è stato superato. Prima di concedere l'aiuto, lo Stato membro richiede inoltre una dichiarazione all'impresa interessata, in forma scritta o elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto «de minimis» ricevuto a norma del presente regolamento o di altri regolamenti «de minimis» durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso.

2.   Se uno Stato membro ha istituito un registro centrale degli aiuti «de minimis» contenente informazioni complete su tutti gli aiuti «de minimis» concessi da tutte le autorità dello Stato membro, il paragrafo 1 cessa di applicarsi dal momento in cui il registro centrale copre un periodo di tre esercizi finanziari.

3.   Uno Stato membro eroga nuovi aiuti «de minimis» a norma del presente regolamento soltanto dopo aver accertato che essi non facciano salire l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi all'impresa interessata a un livello superiore al massimale di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e al limite nazionale di cui all'articolo 3, paragrafo 3, e che siano rispettate tutte le condizioni di cui al presente regolamento.

4.   Gli Stati membri registrano e riuniscono tutte le informazioni riguardanti l'applicazione del presente regolamento. Si tratta di tutte le informazioni necessarie per dimostrare che le condizioni del presente regolamento sono state soddisfatte. I dati riguardanti gli aiuti «de minimis» individuali sono conservati per dieci esercizi finanziari dalla data di concessione dell'aiuto. I dati riguardanti i regimi di aiuti «de minimis» sono conservati per dieci esercizi finanziari dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto individuale a norma del regime in questione.

5.   Su richiesta scritta, lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione, entro venti giorni lavorativi ovvero entro un termine più lungo specificato nella richiesta, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare che siano state rispettate le condizioni del presente regolamento, con particolare riferimento all'importo complessivo degli aiuti «de minimis» ricevuti dalle singole imprese a norma del presente regolamento o di altri regolamenti «de minimis».

Articolo 7

Disposizioni transitorie

1.   Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi prima dell'entrata in vigore dello stesso purché l'aiuto sia conforme a tutte le condizioni di cui al presente regolamento. Gli aiuti non rispondenti a dette condizioni sono sottoposti alla valutazione della Commissione conformemente agli orientamenti e alle comunicazioni applicabili.

2.   Si ritiene che per gli aiuti «de minimis» individuali concessi tra il 1o gennaio 2005 e il 30 giugno 2008, che soddisfano le condizioni del regolamento (CE) n. 1860/2004, non ricorrano tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e che essi siano pertanto esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

3.   Si ritiene che per gli aiuti «de minimis» individuali concessi tra il 31 luglio 2007 e il 30 giugno 2014, che soddisfano le condizioni del regolamento (CE) n. 875/2007, non ricorrano tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e che essi siano pertanto esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

4.   Alla fine del periodo di applicazione del presente regolamento, questo continuerà ad applicarsi per un ulteriore periodo di sei mesi a tutti i regimi di aiuti «de minimis» che soddisfano le condizioni in esso stipulate.

Articolo 8

Entrata in vigore e periodo di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 2014.

Esso si applica fino al 31 dicembre 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1.

(2)  GU C 92 del 29.3.2014, pag. 22.

(3)  Comunicazione della Commissione relativa agli aiuti de minimis (GU C 68 del 6.3.1996, pag. 9).

(4)  Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis») (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 30).

(5)  Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis») (GU L 379 del 28.12.2006, pag. 5).

(6)  Regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione, del 24 luglio 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica del regolamento (CE) n. 1860/2004 (GU L 193 del 25.7.2007, pag. 6).

(7)  Causa C-222/04, ministero dell'Economia e delle Finanze/Cassa di Risparmio di Firenze SpA e altri (Raccolta 2006, pag. I-00289).

(8)  Causa C-382/99, Regno dei Paesi Bassi/Commissione delle Comunità europee (Raccolta 2002, pag. I-5163).

(9)  Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

(10)  Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (GU L 214 del 9.8.2008, pag. 3).

(11)  Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1).

(12)  Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).

(13)  Causa C-456/00, Francia/Commissione (Raccolta 2002, pag. I-11949).

(14)  Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 1).

(15)  Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6).

(16)  Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (GU C 194 del 18.8.2006, pag. 2).

(17)  Ad esempio, la comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (GU C 155 del 20.6.2008, pag. 10).

(18)  Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 9).


ALLEGATO

Limite nazionale di cui all'articolo 3, paragrafo 3

(EUR)

Stato membro

Importo cumulativo massimo degli aiuti «de minimis» concessi per Stato membro nel settore della pesca e dell'acquacoltura

Belgio

11 240 000

Bulgaria

1 270 000

Repubblica ceca

3 020 000

Danimarca

51 720 000

Germania

55 520 000

Estonia

3 930 000

Irlanda

20 820 000

Grecia

27 270 000

Spagna

165 840 000

Francia

112 550 000

Croazia

6 260 000

Italia

96 310 000

Cipro

1 090 000

Lettonia

4 450 000

Lituania

8 320 000

Lussemburgo

0

Ungheria

975 000

Malta

2 500 000

Paesi Bassi

22 960 000

Austria

1 510 000

Polonia

41 330 000

Portogallo

29 200 000

Romania

2 460 000

Slovenia

990 000

Slovacchia

860 000

Finlandia

7 450 000

Svezia

18 860 000

Regno Unito

114 780 000


28.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 190/55


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 718/2014 DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 2014

che modifica il regolamento (CE) n. 669/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l'articolo 53, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 5, e l'articolo 63, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione (3) stabilisce le norme relative al livello accresciuto di controlli ufficiali da effettuarsi sulle importazioni di mangimi e alimenti di origine non animale elencati nel suo allegato I («l'elenco») nei punti di entrata nei territori di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 882/2004.

(2)

L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 669/2009 dispone che l'elenco deve essere sottoposto a riesame periodico, almeno trimestralmente, prendendo in considerazione almeno le fonti di informazioni indicate in tale articolo.

(3)

La comparsa e la gravità dei recenti incidenti nel mercato degli alimenti, notificati mediante il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF), i risultati degli audit effettuati nei paesi terzi dall'Ufficio alimentare e veterinario, nonché le relazioni trimestrali sulle partite di mangimi e di alimenti di origine non animale presentate dagli Stati membri alla Commissione a norma dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 669/2009 evidenziano la necessità di modificare tale elenco.

(4)

In particolare, per le partite di uve da tavola originarie del Perù e di albicocche secche originarie della Turchia, le pertinenti fonti di informazione indicano l'emergere di nuovi rischi che richiedono l'introduzione di un livello accresciuto di controlli ufficiali. È pertanto opportuno inserire nell'elenco le voci relative a tali partite.

(5)

L'elenco dovrebbe inoltre essere modificato sopprimendo le voci relative ai prodotti per i quali le informazioni disponibili indicano un grado generalmente soddisfacente di conformità ai pertinenti requisiti di sicurezza stabiliti dalla normativa dell'Unione e per i quali, di conseguenza, non è più giustificato un livello accresciuto di controlli ufficiali. Stante quanto sopra la voce dell'elenco relativa al curry originario dell'India dovrebbe essere soppressa.

(6)

L'elenco dovrebbe infine essere altresì modificato per aumentare la frequenza dei controlli ufficiali sui prodotti per i quali le stesse fonti di informazione indicano un livello più elevato di non conformità alla normativa pertinente dell'Unione, che giustifica un livello accresciuto di controlli ufficiali. La voce dell'elenco relativa alla Brassica oleracea originaria della Cina dovrebbe essere pertanto modificata di conseguenza.

(7)

Per motivi di coerenza e chiarezza è opportuno sostituire l'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009.

(8)

L'articolo 19 del regolamento (CE) n. 669/2009 prevede un periodo di transizione di cinque anni dalla data di entrata in vigore del medesimo, durante il quale i requisiti minimi per i punti di entrata designati (PED) possono essere applicati progressivamente. Durante il periodo di transizione le autorità competenti negli Stati membri dovrebbero pertanto essere autorizzate ad effettuare i controlli di identità e i controlli fisici necessari in punti di controllo diversi dai PED. In tali casi, i punti di controllo dovrebbero soddisfare i requisiti minimi per i PED stabiliti nel regolamento in questione. Tale periodo di transizione si conclude il 14 agosto 2014.

(9)

Diversi Stati membri hanno comunicato alla Commissione di trovarsi tuttora di fronte a difficoltà pratiche connesse con l'applicazione dei requisiti minimi per i PED. È inoltre attualmente in corso un riesame delle disposizioni applicabili ai PED e ai controlli alle frontiere in generale a seguito dell'adozione, da parte della Commissione, di una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali (4). Ciò può comportare modifiche dei requisiti applicabili ai PED e ai controlli alle frontiere in generale. In attesa dell'esito di tale riesame è opportuno prorogare il periodo transitorio di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 669/2009 per un ulteriore periodo di cinque anni, al fine di rendere più agevole l'entrata in vigore di eventuali nuovi requisiti derivanti da tale riesame.

(10)

È pertanto auspicabile modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 669/2009.

(11)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 669/2009 è così modificato:

1.

All'articolo 19, il primo comma è sostituito dal seguente:

«1.   Per un periodo di dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, qualora un punto di entrata designato non disponesse delle strutture richieste per procedere ai controlli fisici e di identità di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), prima che le merci siano dichiarate pronte per l'immissione in libera pratica tali controlli possono essere effettuati in un altro punto di controllo nello stesso Stato membro, autorizzato a tale scopo dall'autorità competente, a patto che tale punto di controllo soddisfi i requisiti minimi stabiliti all'articolo 4.»

2.

L'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

(2)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

(3)  Regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE (GU L 194 del 25.7.2009, pag. 11).

(4)  Proposta della Commissione di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante, sul materiale riproduttivo vegetale, sui prodotti fitosanitari e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 1829/2003, (CE) n. 1831/2003, (CE) n. 1/2005 del Consiglio, (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, (CE) n. 834/2007 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, (CE) n.1107/2009, (UE) n. 1151/2012 e (UE) n. 652/2014, delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio e della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/128/CE (regolamento sui controlli ufficiali) [COM(2013) 265 final].


ALLEGATO

«ALLEGATO I

Mangimi e alimenti di origine non animale soggetti a un livello accresciuto di controlli ufficiali nel punto di entrata designato

Mangimi e alimenti

(uso previsto)

Codice NC (1)

Suddivisione TARIC

Paese di origine

Rischio

Frequenza dei controlli fisici e di identità (%)

Uve secche

(Alimenti)

0806 20

 

Afghanistan (AF)

Ocratossina A

50

Arachidi con guscio

1202 41 00

 

Brasile (BR)

Aflatossine

10

Arachidi sgusciate

1202 42 00

Burro di arachidi

2008 11 10

Arachidi altrimenti preparate o conservate

2008 11 91;

2008 11 96;

2008 11 98

(Mangimi e alimenti)

 

Fragole (congelate)

(Alimenti)

0811 10

 

Cina (CN)

Norovirus ed epatite A

5

Brassica oleracea

(altri prodotti commestibili del genere Brassica, “broccoli cinesi”) (2)

(Alimenti — freschi o refrigerati)

ex 0704 90 90

40

Cina (CN)

Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (3)

50

Pomeli

(Alimenti — freschi)

ex 0805 40 00

31; 39

Cina (CN)

Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (4)

20

Tè, anche aromatizzato

(Alimenti)

0902

 

Cina (CN)

Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (5)

10

Melanzane

0709 30 00;

ex 0710 80 95

72

Repubblica dominicana (DO)

Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (6)

10

Melone amaro (Momordica charantia)

ex 0709 99 90;

ex 0710 80 95

70

70

(Alimenti — verdure fresche, refrigerate o congelate)

 

 

Fagiolo asparago

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00;

ex 0710 22 00

10

10

Repubblica dominicana (DO)

Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (6)

20

Peperoni (dolci e altri) (Capsicum spp.)

0709 60 10;

ex 0709 60 99

20

(Alimenti — verdure fresche, refrigerate o congelate)

0710 80 51;

ex 0710 80 59

20

Arance (fresche o secche)

0805 10 20;

0805 10 80

 

Egitto (EG)

Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (7)

10

Fragole fresche

0810 10 00

(Alimenti)

 

Peperoni (dolci e altri) (Capsicum spp.)

(Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)

0709 60 10;

ex 0709 60 99;

20

Egitto (EG)

Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (8)

10

0710 80 51;

ex 0710 80 59

20

Foglie di betel (Piper betle L.)

(Alimenti)

ex 1404 90 00

10

India (IN)

Salmonella (9)

10

Capsicum annuum, interi

0904 21 10

 

India (IN)

Aflatossine

10

Capsicum annuum, tritati o polverizzati

ex 0904 22 00

10

Altri frutti essiccati del genere Capsicum, interi, diversi dai peperoni dolci (Capsicum annuum)

0904 21 90

 

Noci moscate

(Myristica fragrans)

0908 11 00;

0908 12 00

(Alimenti — spezie essiccate)

 

Enzimi; enzimi preparati

(Mangimi e alimenti)

3507

 

India (IN)

Cloramfenicolo

50

Noci moscate

(Myristica fragrans)

0908 11 00;

0908 12 00

 

Indonesia (ID)

Aflatossine

20

(Alimenti — spezie essiccate)

 

Piselli non sgranati

ex 0708 10 00

40

Kenya (KE)

Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (10)

10

Fagioli non sgranati

ex 0708 20 00

40

(Alimenti — freschi o refrigerati)

 

 

Menta

(Alimenti — erbe fresche o refrigerate)

ex 1211 90 86

30

Marocco (MA)

Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (11)

10

Fagioli secchi

(Alimenti)

0713 39 00

 

Nigeria (GN)

Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (12)

50

Uve da tavole

(Alimenti — freschi)

0806 10 10

 

Perù (PE)

Residui di antiparassitari (13)

10

Semi di cocomero (Egusi, Citrullus lanatus) e prodotti derivati

ex 1207 70 00;

ex 1106 30 90;

ex 2008 99 99

10

30

50

Sierra Leone (SL)

Aflatossine

50

(Alimenti)

 

 

Arachidi con guscio

1202 41 00

 

Sudan (SD)

Aflatossine

50

Arachidi sgusciate

1202 42 00

Burro di arachidi

2008 11 10

Arachidi altrimenti preparate o conservate

2008 11 91;

2008 11 96;

2008 11 98

(Mangimi e alimenti)

 

 

Peperoni (diversi dai peperoni dolci) (Capsicum spp.)

(Alimenti — freschi o refrigerati)

ex 0709 60 99

20

Thailandia (TH)

Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (14)

10

Foglie di betel (Piper betle L.)

(Alimenti)

ex 1404 90 00

10

Thailandia (TH)

Salmonella (9)

10

Foglie di coriandolo

ex 0709 99 90

72

Thailandia (TH)

Salmonella (9)

10

Basilico

ex 1211 90 86

20

Menta

ex 1211 90 86

30

(Alimenti — erbe fresche o refrigerate)

 

 

Foglie di coriandolo

ex 0709 99 90

72

Thailandia (TH)

Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (15)

10

Basilico

ex 1211 90 86

20

(Alimenti — erbe fresche o refrigerate)

 

 

Fagiolo asparago

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00;

ex 0710 22 00

10

10

Thailandia (TH)

Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (15)

20

Melanzane

0709 30 00;

ex 0710 80 95

72

(Alimenti — verdure fresche, refrigerate o congelate)

 

 

Albicocche secche

(Alimenti)

0813 10 00

 

Turchia (TR)

Solfiti (16)

10

Peperoni dolci (Capsicum annuum)

0709 60 10;

0710 80 51

 

Turchia (TR)

Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (17)

10

(Alimenti — verdure fresche, refrigerate o congelate)

 

Foglie di vite

(Alimenti)

ex 2008 99 99

11; 19

Turchia (TR)

Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (18)

10

Uve secche

(Alimenti)

0806 20

 

Uzbekistan (UZ)

Ocratossina A

50

Foglie di coriandolo

ex 0709 99 90

72

Vietnam (VN)

Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (19)

20

Basilico

ex 1211 90 86

20

Menta

ex 1211 90 86

30

Prezzemolo

ex 0709 99 90

40

(Alimenti — erbe fresche o refrigerate)

 

 

Gombo

ex 0709 99 90

20

Vietnam (VN)

Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (19)

20

Peperoni (diversi dai peperoni dolci) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99

20

(Alimenti — freschi o refrigerati)

 

 


(1)  Qualora solo determinati prodotti rientranti in un dato codice NC debbano essere sottoposti a controlli e non sia contemplata alcuna particolare suddivisione all'interno di tale codice, il codice NC è contrassegnato con “ex”.

(2)  Specie di Brassica oleracea L. convar. Botrytis (L) Alef var.Italica Plenck, cultivar alboglabra. Conosciute anche come “Kai Lan”, “Gai Lan”, “Gailan”, “Kailan”, “Chinese bare Jielan”.

(3)  In particolare residui delle seguenti sostanze: clorfenapir, fipronil [somma di fipronil e del metabolita solfone (MB46136), espressa in fipronil], carbendazim e benomil (somma di benomil e carbendazim, espressa in carbendazim), acetamiprid, dimetomorf e propiconazolo.

(4)  In particolare residui delle seguenti sostanze: triazofos, triadimefon e triadimenol (somma di triadimefon e triadimenol), paration-metile (somma di paration-metile e paraoxon-metile, espressa in paration-metile), fentoato, metidatione.

(5)  In particolare residui delle seguenti sostanze: buprofezin, imidacloprid, fenvalerato ed esfenvalerato (somma di isomeri RS e SR), profenofos, trifluralin, triazofos, triadimefon e triadimenol (somma di triadimefon e triadimenol), cipermetrina [cipermetrina, incluse altre miscele degli isomeri costituenti (somma di isomeri)].

(6)  In particolare residui delle seguenti sostanze: amitraz (amitraz compresi i metaboliti contenenti la frazione 2,4 dimetilanilina, espressi in amitraz), acefato, aldicarb (somma di aldicarb e del relativo solfossido e solfone, espressa in aldicarb), carbendazim e benomil (somma di benomil e carbendazim espressa in carbendazim), clorfenapir, clorpirifos, ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS2, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram), diafentiuron, diazinone, diclorvos, dicofol (somma degli isomeri p, p' e o, p'), dimetoato (somma di dimetoato e ometoato, espressa in dimetoato), endosulfan (somma degli isomeri alfa e beta e di solfato di endosulfan, espressa in endosulfan), fenamidone, imidacloprid, malation (somma di malation e malaoxon, espressa in malation), metamidofos, metiocarb (somma di metiocarb e di metiocarb solfossido e solfone, espressa in metiocarb), metomil e tiodicarb (somma di metomil e tiodicarb espressa in metomil), monocrotofos, oxamil, profenofos, propiconazolo, tiabendazolo, tiacloprid.

(7)  In particolare residui delle seguenti sostanze: carbendazim e benomil (somma di benomil e carbendazim espressa in carbendazim), ciflutrin [ciflutrin incluse altre miscele di isomeri costituenti (somma degli isomeri)], ciprodinil, diazinon, dimetoato (somma di dimetoato e ometoato, espressa in dimetoato), etion, fenitrotion, fenpropatrin, fludioxonil, esaflumuron, lambda-cialotrina, metiocarb (somma del metiocarb e del metiocarb solfossido e solfone, espressa in metiocarb), metomil e tiodicarb (somma di metomil e tiodicarb espressa in metomil), oxamil, fentoato, tiofanato-metile.

(8)  In particolare residui delle seguenti sostanze: carbofuran (somma di carbofuran e 3-idrossi-carbofuran, espressa in carbofuran), clorpirifos, cipermetrina [cipermetrina, incluse altre miscele di isomeri costituenti (somma degli isomeri)], ciproconazolo, dicofol (somma degli isomeri p, p' e o, p'), difenoconazolo, dinotefuran, etion, flusilazol, folpet, procloraz (somma di procloraz e dei relativi metaboliti contenenti la frazione 2,4,6-triclorofenolo, espressa in procloraz), profenofos, propiconazolo, tiofanato-metile e triforine

(9)  Metodo di riferimento EN/ISO 6579 o un metodo convalidato in base al metodo di riferimento, come previsto all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).

(10)  In particolare residui delle seguenti sostanze: dimetoato (somma di dimetoato e ometoato, espressa in dimetoato), clorpirifos, acefato, metamidofos, metomil e tiodicarb (somma di metomil e tiodicarb espressa in metomil), diafentiuron, indoxacarb come somma degli isomeri S e R.

(11)  In particolare residui delle seguenti sostanze: clorpirifos, cipermetrina [cipermetrina, incluse altre miscele di isomeri costituenti (somma degli isomeri)], dimetoato (somma di dimetoato e ometoato, espressa in dimetoato), endosulfan (somma degli isomeri alfa e beta e di solfato di endosulfan, espressa in endosulfan), esaconazolo, paration-metile (somma di paration-metile e paraoxon-metile, espressa in paration-metile), metomil e tiodicarb (somma di metomil e tiodicarb espressa in metomil), flutriafol, carbendazim e benomil (somma di benomil e carbendazim espressa in carbendazim), flubendiamide, miclobutanile, malation (somma di malation e malaoxon, espressa in malation).

(12)  In particolare residui di diclorvos.

(13)  In particolare residui di diniconazolo, etefon, metomil e tiodicarb (somma di metomil e tiodicarb espressa in metomil).

(14)  In particolare residui delle seguenti sostanze: carbofuran (somma di carbofuran e 3-idrossi-carbofuran, espressa in carbofuran), metomil e tiodicarb (somma di metomil e tiodicarb espressa in metomil), dimetoato (somma di dimetoato e ometoato, espressa in dimetoato), triazofos, malation (somma di malation e malaoxon, espressa in malation), profenofos, protiofos, etion, carbendazim e benomil (somma di benomil e carbendazim, espressa in carbendazim), triforine, procimidone, formetanato: somma di formetanato e relativi sali, espressa in cloridrato di formetanato.

(15)  In particolare residui delle seguenti sostanze: acefato, carbaril, carbendazim e benomil (somma di benomil e carbendazim espressa in carbendazim), carbofuran (somma di carbofuran e 3-idrossi-carbofuran espressa in carbofuran), clorpirifos, clorpirifos metile, dimetoato (somma di dimetoato e ometoato, espressa in dimetoato), etion, malation (somma di malation e malaoxon, espressa in malation), metalaxil e metalaxil-M [metalaxil, incluse altre miscele di isomeri costituenti, comprendenti metalaxil-M (somma degli isomeri)], metamidofos, metomil e tiodicarb (somma di metomil e tiodicarb espressa in metomil), monocrotofos, profenofos, protiofos, quinalfos, triadimefon e triadimenol (somma di triadimefon e triadimenol), triazofos, dicrotofos, EPN, triforine.

(16)  Metodi di riferimento EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 o ISO 5522:1981.

(17)  In particolare residui delle seguenti sostanze: metomil e tiodicarb (somma di metomil e tiodicarb espressa in metomil), oxamil, carbendazim e benomil (somma di benomil e carbendazim espressa in carbendazim), clofentezina, diafentiuron, dimetoato (somma di dimetoato e ometoato espressa in dimetoato), formetanato: somma di formetanato e relativi sali, espressa in cloridrato di formetanato, malation (somma di malation e malaoxon espressa in malation), procimidone, tetradifon, tiofanato-metile.

(18)  In particolare residui delle seguenti sostanze: azossistrobina, boscalid, clorpirifos, ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS 2, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram), endosulfan (somma degli isomeri alfa e beta e di solfato di endosulfan, espressa in endosulfan), kresoxim-metile, lambda-cialotrina, metalaxil e metalaxil-M [metalaxil, comprese altre miscele degli isomeri costituenti, comprendenti metalaxil-M (somma degli isomeri)], metossifenozide, metrafenone, miclobutanil, penconazolo, pyraclostrobin, pirimetanil, triadimefon e triadimenol (somma di triadimefon e triadimenol), triflossistrobina.

(19)  In particolare residui delle seguenti sostanze: carbofuran (somma di carbofuran e 3-idrossi-carbofuran espressa in carbofuran), carbendazim e benomil (somma di benomil e carbendazim espressa in carbendazim), clorpirifos, profenofos, permetrina (somma degli isomeri), esaconazolo, difenoconazolo, propiconazolo, fipronil [somma di fipronil e del metabolita solfone (MB46136), espressa in fipronil], propargite, flusilazolo, fentoato, cipermetrina [cipermetrina, incluse altre miscele degli isomeri costituenti (somma degli isomeri)], metomil e tiodicarb (somma di metomil e tiodicarb espressa in metomil), quinalfos, pencicuron, metidation, dimetoato (somma di dimetoato e ometoato espressa in dimetoato), fenbuconazolo.»


28.6.2014   

IT

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L 190/63


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 719/2014 DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 2014

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all’importazione

0702 00 00

MK

66,2

TR

54,6

ZZ

60,4

0707 00 05

MK

32,3

TR

74,4

ZZ

53,4

0709 93 10

TR

108,4

ZZ

108,4

0805 50 10

AR

114,3

BO

130,6

TR

125,4

ZA

112,8

ZZ

120,8

0808 10 80

AR

105,8

BR

86,3

CL

103,9

NZ

132,3

US

146,5

ZA

127,4

ZZ

117,0

0809 10 00

TR

220,7

ZZ

220,7

0809 29 00

TR

301,6

ZZ

301,6


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


28.6.2014   

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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 720/2014 DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 2014

relativo all'attribuzione di diritti di importazione per le domande presentate per il periodo dal 1o luglio 2014 al 30 giugno 2015 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 431/2008 per le carni bovine congelate

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 188, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 431/2008 della Commissione (2) ha aperto un contingente tariffario per l'importazione di prodotti del settore delle carni bovine.

(2)

Le domande di diritti di importazione presentate per il periodo dal 1o luglio 2014 al 30 giugno 2015 superano i quantitativi disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura possono essere rilasciati i titoli di importazione fissando i coefficienti di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (3) in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 2, dello stesso regolamento.

(3)

Al fine di garantire una gestione efficace della procedura di rilascio dei titoli di importazione, è necessario che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Alle domande di diritti di importazione nell'ambito del contingente recante il numero d'ordine 09.4003, presentate per il periodo dal 1o luglio 2014 al 30 giugno 2015 a norma del regolamento (CE) n. 431/2008, è applicato un coefficiente di attribuzione del 27,09851 %.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 giugno 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento (CE) n. 431/2008 della Commissione, del 19 maggio 2008, relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario di importazione per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91 (GU L 130 del 20.5.2008, pag. 3).

(3)  Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13).


DECISIONI

28.6.2014   

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DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 giugno 2014

che abroga la decisione 2010/282/UE sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Austria

(2014/404/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 126, paragrafo 12,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 2 dicembre 2009, su raccomandazione della Commissione, il Consiglio ha deciso, nella decisione 2010/282/UE (1), che in Austria esisteva un disavanzo eccessivo. Il Consiglio aveva rilevato che il disavanzo pubblico programmato per il 2009 era pari al 3,9 % del PIL e, pertanto, superava il valore di riferimento del 3 % del PIL stabilito dal trattato, mentre, sempre per il 2009, era previsto un debito pubblico lordo pari al 68,2 % del PIL, al di sopra del valore di riferimento del 60 % del PIL stabilito dal trattato. Il disavanzo pubblico e il debito pubblico del 2009 sono stati successivamente rivisti, rispettivamente al 5,5 % del PIL e al 116,4 % del PIL.

(2)

Il 2 dicembre 2009, su raccomandazione della Commissione, il Consiglio aveva indirizzato all'Austria una raccomandazione ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 7, del trattato e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio (2), al fine di porre termine alla situazione di disavanzo eccessivo entro il 2013. Tale raccomandazione del Consiglio è stata resa pubblica.

(3)

A norma dell'articolo 4 del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato ai trattati, i dati per l'applicazione della procedura sono forniti dalla Commissione. Nell'ambito dell'applicazione di tale protocollo, gli Stati membri notificano due volte l'anno, la prima entro il 1o aprile e la seconda entro il 1o ottobre, i dati del disavanzo pubblico e del debito pubblico e le altre variabili connesse, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio (3).

(4)

Nel valutare se una decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo debba essere abrogata, il Consiglio deve adottare una decisione sulla base dei dati notificati. Inoltre, è opportuno che una decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo sia abrogata solamente se le previsioni della Commissione indicano che il disavanzo non supererà il valore di riferimento del 3 % del PIL stabilito dal trattato nel corso del periodo oggetto delle previsioni (4).

(5)

I dati forniti dalla Commissione (Eurostat) a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 479/2009 a seguito dei dati notificati dall'Austria nell'aprile 2014, il programma di stabilità per il periodo 2014-18 e le previsioni di primavera 2014 dei servizi della Commissione giustificano le seguenti conclusioni:

Dopo un picco al 4,5 % del PIL nel 2010, il disavanzo pubblico dell'Austria è sceso già nel 2011 al 2,5 % e, pertanto, al di sotto del valore di riferimento del 3 % del PIL stabilito dal trattato. Il miglioramento conseguito rispetto ai risultati di bilancio inizialmente programmati è stato in parte collegato al fatto che le misure di spesa pubblica per la ricapitalizzazione della «bad bank» KA Finanz (pari a circa lo 0,4 % del PIL) sono state registrate nei conti pubblici del 2012, quando i relativi effetti sono stati confermati dai bilanci della banca. In misura più contenuta, il calo del disavanzo è riconducibile a una spesa più moderata rispetto a quella pianificata a tutti i livelli dell'amministrazione e a condizioni economiche più favorevoli, che hanno comportato una crescita delle entrate superiore alle previsioni. Nel 2012, contrariamente alle previsioni sia nazionali che della Commissione, il disavanzo pubblico, al 2,6 % del PIL, ha continuato ad attestarsi al di sotto del 3 % del PIL. Tuttavia, a causa del profilarsi di rischi collegati a eventuali altre operazioni di risanamento del settore finanziario, che avrebbero potuto determinare un disavanzo superiore al 3 % del PIL negli anni successivi, la Commissione non ha raccomandato fin dall'inizio l'abrogazione della procedura per i disavanzi eccessivi. Tali rischi, tuttavia, si sono concretati solo in parte e, per il 2013, l'Austria ha notificato un disavanzo dell'1,5 % del PIL. L'ulteriore riduzione del disavanzo è in ampia misura dovuta all'entità inattesa delle misure una tantum relative alla vendita delle frequenze della telefonia mobile, pari a quasi lo 0,6 % del PIL.

Il programma di stabilità per il periodo 2014-18, adottato dal governo austriaco il 29 aprile 2014, prevede un incremento del disavanzo pubblico al 2,7 % del PIL nel 2014 e poi una diminuzione all'1,4 % del PIL nel 2015. Le previsioni di primavera 2014 dei servizi della Commissione prospettano un disavanzo del 2,8 % del PIL nel 2014 e dell'1,5 % del PIL nel 2015. Pertanto, nel periodo oggetto della previsione il disavanzo dovrebbe rimanere al di sotto del valore di riferimento del 3 % del PIL stabilito dal trattato. Inoltre, nell'ambito del regolamento (UE) n. 473/2013 (5), il governo ha annunciato e confermato in una lettera alla Commissione una serie di ulteriori risparmi e di maggiori entrate, il cui ammontare è stato valutato dalla Commissione nella misura dello 0,2 % del PIL, intesa a evitare la programmata deviazione significativa dal percorso di aggiustamento verso l'obiettivo di bilancio a medio termine (OMT).

L'incremento del disavanzo pubblico nel 2014 è dovuto all'istituzione di una struttura di dismissione (organismo di liquidazione, Abbaueinheit) per liquidare le attività deteriorate di Hypo Alpe Adria. Un gruppo di esperti esterno costituito da consulenti nominati dal governo ha stimato che l'impatto dell'istituzione dell'organismo di liquidazione per Hypo Alpe Adria è pari a un massimo di 4 miliardi di EUR (1,2 % del PIL) che comprende l'effetto di un conferimento di capitale di 750 milioni di EUR, già effettuato nel 2014. La registrazione definitiva dell'impatto a incremento del disavanzo dipenderà da una revisione indipendente della qualità delle attività di Hypo Alpe Adria che si svolgerà alla fine dell'anno per consentire a Eurostat di valutare l'effetto statistico dell'operazione. L'attuale valutazione effettuata dal gruppo di esperti sembra essere caratterizzata da una ragionevole cautela e, pertanto, può essere considerata plausibile, benché non si possa escludere che l'operazione generi un impatto più importante sul disavanzo. Ciò costituisce il principale rischio di peggioramento delle previsioni per il 2014 relative al disavanzo. D'altra parte, anche alla luce delle misure di bilancio discrezionali aggiuntive annunciate dal governo dopo la pubblicazione delle previsioni di primavera 2014 dei servizi della Commissione, che dovrebbero comportare un'ulteriore riduzione del disavanzo nominale, i rischi di disavanzo per il 2014 appaiono nel complesso compensati.

Il saldo strutturale, che è il bilancio pubblico generale corretto per il ciclo economico e al netto delle misure una tantum e di altre misure temporanee, è migliorato in media di quasi lo 0,7 % del PIL ogni anno tra il 2011 e il 2013, in linea con le raccomandazioni del Consiglio. Secondo le previsioni di primavera 2014 dei servizi della Commissione e la sua valutazione del documento programmatico di bilancio aggiornato presentato il 29 aprile 2014 e delle misure aggiuntive annunciate dal governo il 12 maggio 2014, il saldo strutturale dovrebbe registrare un lieve miglioramento nel 2014. In tale contesto, sembra emergere attualmente uno scarto dello 0,5 % del PIL rispetto al richiesto aggiustamento del saldo strutturale verso l'OMT nel 2014, il che lascia intendere che sia necessario rafforzare le misure di bilancio al fine di garantire la piena conformità con il braccio preventivo del patto di stabilità e crescita, in considerazione del rischio emergente di deviazione significativa dal percorso di aggiustamento richiesto.

Il rapporto debito/PIL è salito dal 69,2 % al 74,5 % tra il 2009 e il 2013. Il debito pubblico lordo dovrebbe salire all'80 % circa del PIL nel 2014, essenzialmente a causa dell'inclusione nel debito pubblico delle passività assunte con il trasferimento delle attività deteriorate di Hypo Alpe Adria all'organismo di liquidazione.

(6)

A partire dal 2014, anno successivo alla correzione del disavanzo eccessivo, l'Austria è soggetta al braccio preventivo del patto di stabilità e crescita e dovrebbe realizzare progressi a un ritmo adeguato verso il proprio OMT, compreso il rispetto del parametro di riferimento per la spesa, e compiere sufficienti progressi verso il rispetto del criterio del debito a norma dell'articolo 2, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 1467/97.

(7)

A norma dell'articolo 126, paragrafo 12, del trattato, una decisione del Consiglio sull'esistenza di un disavanzo eccessivo dev'essere abrogata quando il Consiglio ritiene che il disavanzo eccessivo nello Stato membro interessato sia stato corretto.

(8)

Il Consiglio ritiene che il disavanzo eccessivo dell'Austria sia stato corretto e che la decisione 2010/282/UE debba pertanto essere abrogata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Da una valutazione globale risulta che la situazione di disavanzo eccessivo in Austria è stata corretta.

Articolo 2

La decisione 2010/282/UE è abrogata.

Articolo 3

La Repubblica d'Austria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, il 20 giugno 2014

Per il Consiglio

Il presidente

G. A. HARDOUVELIS


(1)  Decisione 2010/282/UE del Consiglio, del 2 dicembre 2009, sull'esistenza di un deficit eccessivo in Austria (GU L 125 del 21.5.2010, pag. 32).

(2)  Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6).

(3)  Regolamento CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 1).

(4)  In linea con le «Specifiche sull'attuazione del Patto di stabilità e crescita e linee guida sulla presentazione e il contenuto dei programmi di stabilità e convergenza» del 3 settembre 2012. Cfr.: http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/pdf/coc/code_of_conduct_en.pdf

(5)  Regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro (GU L 140 del 27.5.2013, pagg. 11-23).


28.6.2014   

IT

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L 190/69


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 giugno 2014

che abroga la decisione 2010/284/UE sull'esistenza di un disavanzo eccessivo nella Repubblica ceca

(2014/405/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 126, paragrafo 12,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 2 dicembre 2009, su raccomandazione della Commissione, il Consiglio ha deciso, nella decisione 2010/284/UE (1), che nella Repubblica ceca esisteva un disavanzo eccessivo. Il Consiglio aveva rilevato che nella Repubblica ceca il disavanzo della pubblica amministrazione per il 2009 era pari al 6,6 % del PIL e, pertanto, superava il valore di riferimento del 3 % del PIL stabilito dal trattato, mentre, sempre per il 2009, era previsto un debito pubblico lordo pari al 35,5 % del PIL, ben al di sotto del valore di riferimento del 60 % del PIL. Il disavanzo pubblico e il debito pubblico del 2009 sono stati successivamente rivisti rispettivamente al 5,8 % del PIL e al 34,6 % del PIL.

(2)

Il 2 dicembre 2009, su raccomandazione della Commissione, il Consiglio aveva indirizzato alla Repubblica ceca una raccomandazione ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 7, del trattato e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio (2), al fine di porre termine alla situazione di disavanzo eccessivo entro il 2013. Tale raccomandazione del Consiglio è stata resa pubblica.

(3)

A norma dell'articolo 4 del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato ai trattati, i dati per l'applicazione della procedura sono forniti dalla Commissione. Nell'ambito dell'applicazione di tale protocollo gli Stati membri notificano due volte l'anno, la prima entro il 1o aprile e la seconda entro il 1o ottobre, i dati del disavanzo pubblico e del debito pubblico e le altre variabili connesse, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio (3).

(4)

Nel valutare se una decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo debba essere abrogata, il Consiglio deve adottare una decisione sulla base dei dati notificati. Inoltre, è opportuno che una decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo sia abrogata solamente se le previsioni della Commissione indicano che il disavanzo non supererà il valore di riferimento del 3 % del PIL stabilito dal trattato nel periodo oggetto delle previsioni (4).

(5)

I dati forniti dalla Commissione (Eurostat) a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 479/2009, a seguito dei dati notificati dalla Repubblica ceca prima del 1o aprile 2014 e le previsioni di primavera 2014 dei servizi della Commissione giustificano le seguenti conclusioni:

Dopo un picco del 5,8 % del PIL nel 2009, il disavanzo pubblico della Repubblica ceca è stato ridotto fino ad arrivare all'1,5 % del PIL nel 2013, vale a dire entro il termine fissato dal Consiglio. Questo miglioramento è riconducibile alle misure di risanamento sia sul fronte della spesa che delle entrate, in particolare in termini di aumenti della tassazione indiretta e tagli degli investimenti pubblici.

Il programma di convergenza 2014 della Repubblica ceca prevede un aumento del disavanzo pubblico, che dovrebbe arrivare all'1,8 % del PIL nel 2014 e al 2,3 % nel 2015, mentre secondo le previsioni di primavera 2014 dei servizi della Commissione, nell'ipotesi di politiche invariate il disavanzo pubblico dovrebbe attestarsi all'1,9 % del PIL nel 2014 e al 2,4 % del PIL nel 2015. Pertanto, nel periodo oggetto della previsione il disavanzo dovrebbe restare a livelli inferiori al valore di riferimento del 3 % del PIL previsto dal trattato.

Il saldo strutturale, che è il bilancio pubblico generale corretto per il ciclo economico e al netto delle misure una tantum e di altre misure temporanee, è migliorato in media dell'1,4 % del PIL un anno oltre il periodo 2010 — 2013. Si prevede un deterioramento: dell'1 % nel 2014 (al -1,1 % del PIL) e di un ulteriore 0,8 % del PIL nel 2015, nell'ipotesi di politiche invariate.

Il rapporto debito-PIL è aumentato di 11,5 punti percentuali tra il 2009 e il 2013, attestandosi al 46 %. Le previsioni di primavera 2014 dei servizi della Commissione prevedono un calo temporaneo del debito pubblico lordo al 44,4 % del PIL nel 2014 e un aumento al 45,8 % del PIL nel 2015.

(6)

A partire dal 2014, anno successivo alla correzione del disavanzo eccessivo, la Repubblica ceca è soggetta al braccio preventivo del patto di stabilità e crescita e dovrebbe mantenere un saldo strutturale pari o superiore all'obiettivo di bilancio a medio termine.

(7)

A norma dell'articolo 126, paragrafo 12, del trattato, una decisione del Consiglio sull'esistenza di un disavanzo eccessivo dev'essere abrogata quando il Consiglio ritiene che il disavanzo eccessivo nello Stato membro interessato sia stato corretto.

(8)

Il Consiglio ritiene che il disavanzo eccessivo della Repubblica ceca sia stato corretto e che la decisione 2010/284/UE debba pertanto essere abrogata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Da una valutazione globale risulta che la situazione di disavanzo eccessivo nella Repubblica ceca è stata corretta.

Articolo 2

La decisione 2010/284/UE è abrogata.

Articolo 3

La Repubblica ceca è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, il 20 giugno 2014

Per il Consiglio

Il presidente

G. A. HARDOUVELIS


(1)  Decisione 2010/284/UE del Consiglio, del 2 dicembre 2009, sull'esistenza di un deficit eccessivo nella Repubblica ceca (GU L 125 del 21.5.2010, pag. 36).

(2)  Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6).

(3)  Regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 1).

(4)  In linea con le «Specifiche sull'attuazione del Patto di stabilità e crescita e linee guida sulla presentazione e il contenuto dei programmi di stabilità e convergenza» del 3 settembre 2012. Si veda: http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/pdf/coc/code_of_conduct_en.pdf


28.6.2014   

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L 190/71


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 giugno 2014

che abroga la decisione 2010/407/UE sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Danimarca

(2014/406/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 126, paragrafo 12,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 13 luglio 2010, su raccomandazione della Commissione, il Consiglio ha deciso, nella decisione 2010/407/UE (1), che in Danimarca esisteva un disavanzo eccessivo. Il Consiglio aveva rilevato che, stando ai dati notificati dalle autorità danesi nell'aprile 2010, il disavanzo pubblico previsto per il 2010 era pari al 5,4 % del PIL, superiore al valore di riferimento del 3 % del PIL previsto dal trattato. Si prevedeva che il debito pubblico lordo avrebbe raggiunto il 45,1 % del PIL nel 2010, ben al di sotto del valore di riferimento del 60 % del PIL previsto dal trattato. Il disavanzo pubblico e il debito pubblico del 2010 sono stati successivamente rivisti rispettivamente al 2,5 % del PIL e al 42,8 % del PIL.

(2)

Il 13 luglio 2010, su raccomandazione della Commissione, il Consiglio aveva indirizzato alla Danimarca una raccomandazione ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 7, del trattato e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio (2), al fine di porre termine alla situazione di disavanzo eccessivo entro il 2013. Tale raccomandazione del Consiglio è stata resa pubblica.

(3)

A norma dell'articolo 4 del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato ai trattati, i dati per l'applicazione della procedura sono forniti dalla Commissione. Nel quadro dell'applicazione di tale protocollo, gli Stati membri notificano due volte l'anno, la prima entro il 1o aprile e la seconda entro il 1o ottobre, i dati del disavanzo pubblico e del debito pubblico e le altre variabili connesse, a norma dell'articolo 3 del regolamento CE) n. 479/2009 del Consiglio (3).

(4)

Nel valutare se una decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo debba essere abrogata, il Consiglio deve adottare una decisione sulla base dei dati notificati. Inoltre, è opportuno che una decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo sia abrogata solamente se le previsioni della Commissione indicano che il disavanzo non supererà il valore di riferimento del 3 % del PIL previsto dal trattato nel periodo oggetto delle previsioni (4).

(5)

I dati forniti dalla Commissione (Eurostat) a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 479/2009, a seguito dei dati notificati dalla Danimarca prima del 1o aprile 2014 e le previsioni di primavera 2014 dei servizi della Commissione, giustificano le seguenti conclusioni:

il disavanzo pubblico è rimasto entro il valore di riferimento del 3 % del PIL previsto dal trattato nel periodo 2010-2013, con l'eccezione del 2012, quando il saldo è stato influenzato negativamente da un rimborso una tantum connesso alla riforma delle pensioni nel 2011. Secondo le stime, il rimborso una tantum ha indebolito il saldo di bilancio nella misura dell'1,6 % del PIL nel 2012. Il disavanzo pubblico si attestava al 2,5 % del PIL nel 2010, all'1,9 % del PIL nel 2011, al 3,8 % del PIL nel 2012 e allo 0,8 % del PIL nel 2013. Il miglioramento del saldo di bilancio è riconducibile a misure di risanamento sia sul fronte delle entrate che su quello delle spese, in particolare attraverso una limitata crescita dei consumi pubblici,

il programma di convergenza 2014 della Danimarca prevede un disavanzo all'1,3 % del PIL nel 2014 e al 2,9 % del PIL nel 2015. Nel periodo 2013-2014, le finanze pubbliche sono state influenzate da entrate una tantum provenienti dalla ristrutturazione delle pensioni in essere basate sull'accumulo di capitale, consentendo di estinguere la passività fiscale delle future pensioni basate sull'accumulo di capitale a un tasso favorevole. Questa misura dovrebbe migliorare il saldo di bilancio di quasi l'1,8 % del PIL in entrambi gli anni. Nel 2015 questo impatto cesserà e si attende quindi un aumento del disavanzo pubblico. Secondo le previsioni di primavera 2014 dei servizi della Commissione il disavanzo pubblico si attesterà all'1,2 % del PIL nel 2014 e al 2,7 % del PIL nel 2015. Pertanto, nel periodo oggetto della previsione il disavanzo dovrebbe rimanere al di sotto al valore di riferimento del 3 % del PIL previsto dal trattato,

dopo un miglioramento pari allo 0,7 % del PIL, in termini cumulativi, tra il 2011 e il 2013, il saldo strutturale, che è il bilancio pubblico corretto per il ciclo economico e al netto delle misure una tantum e di altre misure temporanee, dovrebbe subire un calo dello 0,8 % del PIL nel 2014 (arrivando a – 0,2 % del PIL) e di un ulteriore 0,3 % del PIL nel 2015, nell'ipotesi di politiche invariate,

le previsioni di primavera 2014 dei servizi della Commissione indicano un calo del debito pubblico lordo al 43,5 % del PIL nel 2014 e un aumento al 44,9 % del PIL nel 2015, al di sotto del valore di riferimento del 60 % del PIL.

(6)

A partire dal 2014, anno successivo alla correzione del disavanzo eccessivo, la Danimarca è soggetta al braccio preventivo del patto di stabilità e crescita e dovrebbe mantenere un saldo strutturale pari o superiore all'obiettivo di bilancio a medio termine.

(7)

A norma dell'articolo 126, paragrafo 12, del trattato, una decisione del Consiglio sull'esistenza di un disavanzo eccessivo dev'essere abrogata quando il Consiglio ritiene che il disavanzo eccessivo nello Stato membro interessato sia stato corretto.

(8)

Il Consiglio ritiene che il disavanzo eccessivo della Danimarca sia stato corretto e che la decisione 2010/407/UE debba pertanto essere abrogata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Da una valutazione globale risulta che la situazione di disavanzo eccessivo in Danimarca è stata corretta.

Articolo 2

La decisione 2010/407/UE è abrogata.

Articolo 3

Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, il 20 giugno 2014

Per il Consiglio

Il presidente

G. A. HARDOUVELIS


(1)  Decisione 2010/407/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, sull'esistenza di un deficit eccessivo in Danimarca (GU L 189 del 22.7.2010, pag. 15).

(2)  Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6).

(3)  Regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 1).

(4)  In linea con le «Specifiche sull'attuazione del Patto di stabilità e crescita e linee guida sulla presentazione e il contenuto dei programmi di stabilità e convergenza» del 3 settembre 2012. Cfr.: http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/pdf/coc/code_of_conduct_en.pdf


28.6.2014   

IT

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L 190/73


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 giugno 2014

che abroga la decisione 2010/287/UE sull'esistenza di un disavanzo eccessivo nei Paesi Bassi

(2014/407/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 126, paragrafo 12,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 2 dicembre 2009, su raccomandazione della Commissione, il Consiglio ha deciso, nella decisione 2010/287/UE (1), che nei Paesi Bassi esisteva un disavanzo eccessivo. Il Consiglio aveva rilevato che il disavanzo programmato della pubblica amministrazione per il 2009 era pari al 4,8 % del PIL e, pertanto, superava il valore di riferimento del 3 % del PIL stabilito dal trattato, mentre, sempre per il 2009, era previsto un debito pubblico lordo pari al 59,7 % del PIL, al di sotto del valore di riferimento del 60 % del PIL stabilito dal trattato. Il disavanzo pubblico e il debito pubblico del 2009 sono stati successivamente rivisti rispettivamente al 5,6 % del PIL e al 60,8 % del PIL.

(2)

Il 2 dicembre 2009, su raccomandazione della Commissione, il Consiglio aveva indirizzato ai Paesi Bassi una raccomandazione ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 7, del trattato e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio (2), al fine di porre termine alla situazione di disavanzo eccessivo entro il 2013. Tale raccomandazione del Consiglio è stata resa pubblica.

(3)

Il 21 giugno 2013 il Consiglio ha ritenuto che i Paesi Bassi abbiano dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio del 2 dicembre 2009 a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, del trattato e che, dopo l'adozione della raccomandazione iniziale, si siano verificati eventi economici sfavorevoli imprevisti con importanti conseguenze negative per le finanze pubbliche. Il Consiglio ha pertanto concluso, su raccomandazione della Commissione, che sussistevano le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1467/97 e ha formulato una nuova raccomandazione destinata ai Paesi Bassi a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, del trattato, al fine di porre termine alla situazione di disavanzo eccessivo entro il 2014. Tale nuova raccomandazione del Consiglio è stata resa pubblica.

(4)

A norma dell'articolo 4 del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato ai trattati, i dati per l'applicazione della procedura sono forniti dalla Commissione. Nell'ambito dell'applicazione di tale protocollo, gli Stati membri notificano due volte l'anno, la prima entro il 1o aprile e la seconda entro il 1o ottobre, i dati del disavanzo pubblico e del debito pubblico e le altre variabili connesse, a norma dell'articolo 3 del regolamento CE) n. 479/2009 del Consiglio (3).

(5)

Nel valutare se una decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo debba essere abrogata, il Consiglio deve adottare una decisione sulla base dei dati notificati. Inoltre, è opportuno che una decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo sia abrogata solamente se le previsioni della Commissione indicano che il disavanzo non supererà il valore di riferimento del 3 % del PIL stabilito dal trattato nel corso del periodo oggetto delle previsioni (4).

(6)

I dati forniti dalla Commissione (Eurostat) a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 479/2009 a seguito dei dati notificati dai Paesi Bassi prima del 1o aprile 2014, il programma di stabilità 2014 e le previsioni di primavera 2014 della Commissione giustificano le conclusioni che si illustrano di seguito.

Dopo il picco del 5,6 % del PIL nel 2009, il disavanzo pubblico dei Paesi Bassi si è costantemente ridotto, attestandosi al 2,5 % del PIL nel 2013 (5). Questo miglioramento è riconducibile alle misure di risanamento sia sul fronte della spesa che delle entrate, in particolare in termini di aumenti della tassazione (indiretta) e tagli della spesa pubblica.

Il programma di stabilità 2014 dei Paesi Bassi prevede che il disavanzo pubblico aumenti fino al 2,9 % del PIL nel 2014 e scenda al 2,1 % del PIL nel 2015, mentre le previsioni di primavera 2014 dei servizi della Commissione prevedono che il disavanzo pubblico arrivi al 2,8 % del PIL nel 2014 e all'1,8 % del PIL nel 2015. Pertanto, nel periodo oggetto della previsione il disavanzo dovrebbe rimanere al di sotto del valore di riferimento del 3 % del PIL stabilito dal trattato.

Dopo un miglioramento pari all'1,4 % del PIL nel 2013, il saldo strutturale, che è il bilancio pubblico generale corretto per il ciclo economico e al netto delle misure una tantum e di altre misure temporanee, dovrebbe restare stabile nel 2014 e migliorare di 0,5 punti percentuali nel 2015, nell'ipotesi di politiche invariate. In tale contesto, sembra emergere attualmente uno scarto dello 0,5 % del PIL rispetto al necessario aggiustamento del saldo strutturale verso l'obiettivo di bilancio a medio termine (OMT) nel 2014, il che lascia intendere che sia necessario rafforzare le misure di bilancio al fine di garantire la piena conformità con il braccio preventivo del patto di stabilità e crescita, in considerazione del rischio emergente di deviazione significativa dal percorso di aggiustamento necessario.

Il rapporto debito-PIL è aumentato di circa 10 punti percentuali tra il 2010 e il 2013, attestandosi al 73,5 %. Le previsioni di primavera 2014 dei servizi della Commissione prevedono che il debito pubblico lordo cresca ancora fino al 73,8 % del PIL nel 2014, per poi scendere al 73,4 % del PIL nel 2015.

(7)

A partire dal 2014, anno successivo alla correzione del disavanzo eccessivo, i Paesi Bassi sono soggetti al braccio preventivo del patto di stabilità e crescita e dovrebbero realizzare progressi a un ritmo adeguato verso il proprio OMT, anche rispettando il parametro di riferimento per la spesa, e compiere sufficienti progressi verso il rispetto del criterio del debito a norma dell'articolo 2, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 1467/97.

(8)

A norma dell'articolo 126, paragrafo 12, del trattato, una decisione del Consiglio sull'esistenza di un disavanzo eccessivo dev'essere abrogata quando il Consiglio ritiene che il disavanzo eccessivo nello Stato membro interessato sia stato corretto.

(9)

Il Consiglio ritiene che il disavanzo eccessivo nei Paesi Bassi sia stato corretto e che la decisione 2010/287/UE debba pertanto essere abrogata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Da una valutazione globale risulta che la situazione di disavanzo eccessivo nei Paesi Bassi è stata corretta.

Articolo 2

La decisione 2010/287/UE è abrogata.

Articolo 3

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, il 20 giugno 2014

Per il Consiglio

Il presidente

G. A. HARDOUVELIS


(1)  Decisione 2010/287/UE del Consiglio, del 2 dicembre 2009, sull'esistenza di un deficit eccessivo nei Paesi Bassi (GU L 125 del 21.5.2010, pag. 42.

(2)  Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6).

(3)  Regolamento CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 1).

(4)  In linea con le «Specifiche sull'attuazione del Patto di stabilità e crescita e linee guida sulla presentazione e il contenuto dei programmi di stabilità e convergenza» del 3 settembre 2012. Cfr.: http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/pdf/coc/code_of_conduct_en.pdf

(5)  Il disavanzo pubblico del 2013 è stato notevolmente influenzato dalla nazionalizzazione di SNS Reaal che, stando all'ultima valutazione dell'Istituto centrale di statistica neerlandese (CBS), si presume non abbia avuto alcun impatto sul disavanzo, benché si attenda ancora la decisione finale di Eurostat sulla classificazione. Sulla base delle informazioni attualmente disponibili, l'impatto potrebbe determinare un aumento del disavanzo non superiore allo 0,3 % del PIL.


28.6.2014   

IT

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L 190/76


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 giugno 2014

che abroga la decisione 2010/290/UE sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Slovacchia

(2014/408/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 126, paragrafo 12,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 2 dicembre 2009, su raccomandazione della Commissione, il Consiglio ha deciso, nella decisione 2010/290/UE (1), che in Slovacchia esisteva un disavanzo eccessivo. Il Consiglio aveva rilevato che, stando ai dati notificati dalle autorità slovacche nell'ottobre 2009, il disavanzo pubblico programmato per il 2009 era pari al 6,3 % del PIL e, pertanto, superava il valore di riferimento del 3 % del PIL stabilito dal trattato, mentre, sempre per il 2009, era previsto un debito pubblico lordo pari al 36 % del PIL, ben al di sotto del valore di riferimento del 60 % del PIL stabilito dal trattato. Il disavanzo pubblico e il debito pubblico del 2009 ammontavano rispettivamente all'8 % del PIL e al 35,6 % del PIL.

(2)

Il 2 dicembre 2009, su raccomandazione della Commissione, il Consiglio aveva indirizzato alla Slovacchia una raccomandazione ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 7, del trattato, e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio (2), al fine di porre termine alla situazione di disavanzo eccessivo entro il 2013. Tale raccomandazione del Consiglio è stata resa pubblica.

(3)

A norma dell'articolo 4 del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato ai trattati, i dati per l'applicazione della procedura sono forniti dalla Commissione. Nell'ambito dell'applicazione di tale protocollo, gli Stati membri notificano due volte l'anno, la prima entro il 1o aprile e la seconda entro il 1o ottobre, i dati del disavanzo pubblico e del debito pubblico e le altre variabili connesse, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio (3).

(4)

Nel valutare se una decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo debba essere abrogata, il Consiglio deve adottare una decisione sulla base dei dati notificati. Inoltre, è opportuno che una decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo sia abrogata solamente se le previsioni della Commissione indicano che il disavanzo non supererà il valore di riferimento del 3 % del PIL stabilito dal trattato nel periodo oggetto delle previsioni (4).

(5)

I dati forniti dalla Commissione (Eurostat) a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 479/2009 a seguito dei dati notificati dalla Slovacchia anteriormente al 1o aprile 2014 e le previsioni di primavera 2014 dei servizi della Commissione giustificano le seguenti conclusioni:

Dopo un picco dell'8 % del PIL nel 2009, il disavanzo pubblico in Slovacchia è stato ridotto al 2,8 % del PIL nel 2013, in linea con la raccomandazione del Consiglio del 2 dicembre 2009. La riduzione del disavanzo è riconducibile al risanamento del bilancio sia sul fronte delle entrate che su quello delle spese, incluse le misure una tantum.

Il programma di stabilità per il 2014 fissa un obiettivo di disavanzo nominale pari al 2,6 % del PIL nel 2014 e un'ulteriore riduzione pari al 2,5 % del PIL nel 2015, all'1,6 % del PIL nel 2016 e allo 0,5 % del PIL nel 2017. Le previsioni di primavera 2014 dei servizi della Commissione prevedono un leggero aumento del disavanzo pubblico al 2,9 % del PIL nel 2014, seguito da una riduzione al 2,8 % del PIL nel 2015. Pertanto, nel periodo oggetto della previsione il disavanzo dovrebbe rimanere al di sotto del valore di riferimento del 3 % del PIL stabilito dal trattato.

Il saldo strutturale, che è il bilancio pubblico generale corretto per il ciclo economico e al netto delle misure una tantum e di altre misure temporanee, è migliorato in media dell'1,5 % del PIL un anno oltre il 2010-2013. Benché se ne preveda un lieve calo nel 2014, un miglioramento è previsto nel 2015, nell'ipotesi di politiche invariate. In tale contesto, sembra emergere uno scarto dello 0,3 % del PIL rispetto al richiesto aggiustamento del saldo strutturale verso l'obiettivo di bilancio a medio termine (OMT) nel 2014, il che lascia intendere che sia necessario rafforzare le misure di bilancio al fine di garantire la piena conformità con il braccio preventivo del patto di stabilità e crescita, in considerazione del rischio emergente di deviazione dal percorso di aggiustamento richiesto.

Il debito delle amministrazioni pubbliche ha raggiunto il 55,4 % del PIL nel 2013. Secondo le previsioni di primavera 2014 dei servizi della Commissione il debito pubblico aumenterà ulteriormente fino al 56,3 % del PIL nel 2014 e al 57,8 % del PIL nel 2015.

(6)

A partire dal 2014, anno successivo alla correzione del disavanzo eccessivo, la Slovacchia è soggetta al braccio preventivo del patto di stabilità e crescita e dovrebbe realizzare progressi a un ritmo adeguato verso il proprio OMT, compreso il rispetto del parametro di riferimento per la spesa.

(7)

A norma dell'articolo 126, paragrafo 12, del trattato, una decisione del Consiglio sull'esistenza di un disavanzo eccessivo dev'essere abrogata quando il Consiglio ritiene che il disavanzo eccessivo nello Stato membro interessato sia stato corretto.

(8)

Il Consiglio ritiene che il disavanzo eccessivo della Slovacchia sia stato corretto e che la decisione 2010/290/UE debba pertanto essere abrogata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Da una valutazione globale risulta che la situazione di disavanzo eccessivo in Slovacchia è stata corretta.

Articolo 2

La decisione 2010/290/UE è abrogata.

Articolo 3

La Repubblica slovacca è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, il 20 giugno 2014

Per il Consiglio

Il presidente

G. A. HARDOUVELIS


(1)  Decisione 2010/290/UE del Consiglio, del 2 dicembre 2009, sull'esistenza di un deficit eccessivo in Slovacchia (GU L 125 del 21.5.2010, pag. 48).

(2)  Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6).

(3)  Regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 1).

(4)  In linea con le «Specifiche sull'attuazione del Patto di stabilità e crescita e linee guida sulla presentazione e il contenuto dei programmi di stabilità e convergenza» del 3 settembre 2012. Cfr.: http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/pdf/coc/code_of_conduct_en.pdf


28.6.2014   

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L 190/78


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 23 giugno 2014

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

(2014/409/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 46 e 48, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo sullo Spazio economico europeo (2) (l'«accordo SEE») è entrato in vigore il 1o gennaio 1994.

(2)

A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l'altro, il protocollo 31.

(3)

Il protocollo 31 dell'accordo SEE contiene disposizioni e modalità relative alla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà.

(4)

È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo SEE per includervi la cooperazione relativa alla libera circolazione dei lavoratori, al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e alle azioni a favore dei migranti, ivi compresi i migranti dei paesi terzi.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il protocollo 31 dell'accordo SEE al fine di consentire che la cooperazione estesa possa iniziare a decorrere dal 1o gennaio 2014.

(6)

La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe basarsi sul progetto di decisione allegato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito alla modifica proposta del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 23 giugno 2014

Per il Consiglio

Il presidente

C. ASHTON


(1)  GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

(2)  GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.


PROGETTO DI

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. .../2014

del

che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo (l'«accordo SEE»), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

(1)

È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo SEE per includervi la cooperazione relativa alla libera circolazione dei lavoratori, al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e alle azioni a favore dei migranti, ivi compresi i migranti dei paesi terzi.

(2)

È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE al fine di consentire che la cooperazione estesa possa iniziare a decorrere dal 1o gennaio 2014,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 5 del protocollo 31 dell'accordo SEE è così modificato:

1.

Dopo il paragrafo 12 è inserito il seguente paragrafo:

«13.   Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1o gennaio 2014, alle azioni finanziate a titolo della seguente linea del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2014:

linea di bilancio 04 03 01 03: “Libera circolazione dei lavoratori, coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e azioni a favore dei migranti, ivi compresi i migranti dei paesi terzi”.»

2.

Al paragrafo 5, le parole «e alle azioni finanziate a titolo delle linee di bilancio degli esercizi finanziari 2012 e 2013 di cui al paragrafo 12 a decorrere dal 1o gennaio 2012» sono sostituite da «, alle azioni finanziate a titolo delle linee di bilancio degli esercizi finanziari 2012 e 2013 di cui al paragrafo 12 a decorrere dal 1o gennaio 2012 e alle azioni finanziate a titolo della linea di bilancio dell'esercizio finanziario 2014 di cui al paragrafo 13 a decorrere dal 1o gennaio 2014».

3.

Ai paragrafi 6 e 7, le parole «paragrafi 8 e 12» sono sostituite da «paragrafi 8, 12 e 13».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (1).

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles,

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

I segretari

del Comitato misto SEE


(1)  [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]


28.6.2014   

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L 190/80


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 24 giugno 2014

relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati sul DNA in Belgio

(2014/410/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3, e l'articolo 25,

vista la decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI (2), in particolare l'articolo 20 e il capo 4 dell'allegato,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi del protocollo sulle disposizioni transitorie allegato al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, gli effetti giuridici degli atti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione adottati prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sono mantenuti finché tali atti non saranno stati abrogati, annullati o modificati in applicazione dei trattati.

(2)

L'articolo 25 della decisione 2008/615/GAI è pertanto applicabile e il Consiglio deve decidere all'unanimità se gli Stati membri hanno attuato le disposizioni del capo 6 di tale decisione.

(3)

L'articolo 20 della decisione 2008/616/GAI dispone che le decisioni di cui all'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI devono essere adottate sulla base di una relazione di valutazione fondata su un questionario. Per quanto riguarda lo scambio automatizzato di dati conformemente al capo 2 della decisione 2008/615/GAI, la relazione di valutazione deve basarsi su una visita di valutazione e un'esperienza pilota.

(4)

Il Belgio ha informato il segretariato generale del Consiglio in merito agli schedari nazionali di analisi del DNA cui si applicano gli articoli da 2 a 6 della decisione 2008/615/GAI e alle condizioni relative alla consultazione automatizzata di cui all'articolo 3, paragrafo 1, di tale decisione conformemente all'articolo 36, paragrafo 2, di detta decisione.

(5)

A norma del capo 4, punto 1.1, dell'allegato della decisione 2008/616/GAI, il questionario elaborato dal competente gruppo di lavoro del Consiglio riguarda ciascuno degli scambi automatizzati di dati e deve essere completato da uno Stato membro non appena ritenga di soddisfare le condizioni preliminari per lo scambio di dati nella pertinente categoria di dati.

(6)

Il Belgio ha completato il questionario sulla protezione dei dati e il questionario sullo scambio di dati sul DNA.

(7)

Il Belgio ha effettuato con successo un'esperienza pilota con i Paesi Bassi.

(8)

Una visita di valutazione ha avuto luogo in Belgio e il gruppo di valutazione neerlandese ne ha redatto una relazione che è stata trasmessa al competente gruppo di lavoro del Consiglio.

(9)

È stata presentata al Consiglio una relazione globale di valutazione che sintetizza i risultati del questionario, la visita di valutazione e l'esperienza pilota in materia di scambio di dati sul DNA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini della consultazione automatizzata e della comparazione di dati sul DNA, il Belgio ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e può ricevere e trasmettere dati personali a norma degli articoli 3 e 4 di tale decisione a decorrere dal giorno dell'entrata in vigore della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 24 giugno 2014

Per il Consiglio

Il presidente

E. VENIZELOS


(1)  GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1.

(2)  GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12.


28.6.2014   

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L 190/82


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 24 giugno 2014

relativa alla nomina di un membro titolare belga del Comitato economico e sociale europeo

(2014/411/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 302,

vista la proposta del governo belga,

visto il parere della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 13 settembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/570/UE, Euratom relativa alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2010 al 20 settembre 2015 (1).

(2)

Un seggio di membro titolare del Comitato economico e sociale europeo è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato della sig.ra Bérengère DUPUIS,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sig. Alessandro GRUMELLI, Conseiller au service d'études de la Confédération des syndicats chrétiens, è nominato membro titolare del Comitato economico e sociale europeo per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 20 settembre 2015.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 24 giugno 2014

Per il Consiglio

Il presidente

E. VENIZELOS


(1)  GU L 251 del 25.9.2010, pag. 8.


28.6.2014   

IT

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L 190/83


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 24 giugno 2014

relativa alla nomina di un membro titolare tedesco del Comitato economico e sociale europeo

(2014/412/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 302,

vista la proposta del governo tedesco,

visto il parere della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 13 settembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/570/UE, Euratom relativa alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2010 al 20 settembre 2015 (1).

(2)

Un seggio di membro titolare del Comitato economico e sociale europeo è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato della sig.ra Sabine HEPPERLE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sig. Günter LAMBERTZ, Leiter des Büros des DIHK bei der EU, è nominato membro titolare del Comitato economico e sociale europeo per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 20 settembre 2015.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 24 giugno 2014

Per il Consiglio

Il presidente

E. VENIZELOS


(1)  GU L 251 del 25.9.2010, pag. 8.


28.6.2014   

IT

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L 190/84


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 24 giugno 2014

relativa alla nomina di un membro titolare austriaco del Comitato economico e sociale europeo

(2014/413/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 302,

vista la proposta del governo austriaco,

visto il parere della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 13 settembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/570/UE, Euratom relativa alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2010 al 20 settembre 2015 (1).

(2)

Un seggio di membro titolare del Comitato economico e sociale europeo è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Gerfried GRUBER,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sig. Andreas THURNER è nominato membro titolare del Comitato economico e sociale europeo per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 20 settembre 2015.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 24 giugno 2014

Per il Consiglio

Il presidente

E. VENIZELOS


(1)  GU L 251 del 25.9.2010, pag. 8.