ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 189

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

57° anno
27 giugno 2014


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio

1

 

*

Regolamento (UE) n. 653/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda l’identificazione elettronica dei bovini e l’etichettatura delle carni bovine

33

 

*

Regolamento (UE) n. 654/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo all'esercizio dei diritti dell'Unione per l'applicazione e il rispetto delle norme commerciali internazionali e recante modifica del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio

50

 

*

Regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce una procedura per l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale

59

 

*

Regolamento (UE) n. 656/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante norme per la sorveglianza delle frontiere marittime esterne nel contesto della cooperazione operativa coordinata dall’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea

93

 

*

Regolamento (UE) n. 657/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio con riguardo ai poteri delegati e alle competenze di esecuzione da conferire alla Commissione

108

 

*

Regolamento (UE) n. 658/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulle tariffe pagabili all’Agenzia europea per i medicinali per lo svolgimento delle attività di farmacovigilanza relative ai medicinali per uso umano ( 1 )

112

 

*

Regolamento (UE) n. 659/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 638/2004 relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri quanto al conferimento di poteri delegati e competenze di esecuzione alla Commissione per l’adozione di determinate misure, la comunicazione di informazioni da parte dell’amministrazione doganale, lo scambio di dati riservati tra Stati membri e la definizione di valore statistico

128

 

*

Regolamento (UE) n. 660/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante modifica del regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti

135

 

*

Regolamento (UE) n. 661/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante modifica del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio che istituisce il Fondo di solidarietà dell’Unione europea

143

 

*

Regolamento (UE) n. 662/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 525/2013 per quanto riguarda l’attuazione tecnica del protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ( 1 )

155

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2014/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica la direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto concerne le basi di dati informatizzate che fanno parte delle reti di sorveglianza degli Stati membri

161

 

*

Direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione ( 1 )

164

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (UE) n. 1295/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’ 11 dicembre 2013 che istituisce il programma Europa creativa (2014-2020) e che abroga le decisioni n. 1718/2006/CE, n. 1855/2006/CE e n. 1041/2009/CE ( GU L 347 del 20.12.2013, pag. 221 )

260

 

*

Rettifica del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ( GU L 347 del 20.12.2013 )

261

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

REGOLAMENTI

27.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 189/1


REGOLAMENTO (UE) N. 652/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 maggio 2014

che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2, e l’articolo 168, paragrafo 4, lettera b),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il diritto dell’Unione fissa le prescrizioni in materia di alimenti e di sicurezza alimentare, nonché in materia di mangimi e di sicurezza dei mangimi, in tutte le fasi della produzione, comprese le norme che sono volte a garantire pratiche commerciali leali e la comunicazione di informazioni ai consumatori. Esso stabilisce inoltre le prescrizioni in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali trasmissibili e delle zoonosi, nonché i requisiti relativi al benessere degli animali, ai sottoprodotti di origine animale, alla sanità vegetale e al materiale riproduttivo vegetale, alla protezione delle varietà vegetali, agli organismi geneticamente modificati, all’immissione sul mercato e all’uso dei prodotti fitosanitari e all’uso sostenibile dei pesticidi. Il diritto dell’Unione prevede inoltre controlli ufficiali e altre attività di sorveglianza volte a garantire l’effettiva applicazione e il rispetto di tali prescrizioni.

(2)

L’obiettivo generale del diritto dell’Unione in tali settori è di contribuire ad un livello elevato di sanità umana, animale e vegetale nell’intera filiera alimentare, nonché ad un livello elevato di protezione e di informazione per i consumatori e di tutela dell’ambiente, favorendo al contempo la competitività e la creazione di posti di lavoro.

(3)

Il perseguimento di tale obiettivo generale esige adeguate risorse finanziarie. È pertanto necessario che l’Unione contribuisca al finanziamento delle misure adottate nei diversi settori connessi a tale obiettivo generale. Inoltre, ai fini di un uso più mirato delle spese, dovrebbero essere fissati obiettivi specifici e definiti indicatori per valutare il loro raggiungimento.

(4)

In passato, il finanziamento dell’Unione delle spese per gli alimenti e i mangimi è stato effettuato sotto forma di sovvenzioni, di contratti e di versamenti a favore di organizzazioni internazionali operanti nel settore. È opportuno mantenere queste modalità di finanziamento.

(5)

Il finanziamento dell’Unione può essere utilizzato dagli Stati membri anche per sostenere le loro azioni in materia di sanità delle piante o degli animali, finalizzate alla lotta contro gli organismi nocivi o le malattie animali, alla loro prevenzione o alla loro eradicazione, che devono essere svolte da organizzazioni attive in tali settori.

(6)

Per ragioni di disciplina di bilancio, è necessario stabilire nel presente regolamento l’elenco delle misure che possono fruire di un contributo dell’Unione, nonché dei costi ammissibili e dei tassi applicabili.

(7)

Tenuto conto del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio (3), l’importo massimo per le spese relative alle derrate alimentari e agli alimenti per animali durante l’intero periodo dal 2014 al 2020 è pari a 1 891 936 000 EUR.

(8)

Inoltre, è opportuno prevedere un finanziamento a livello di Unione per far fronte a circostanze eccezionali quali possono essere situazioni di emergenza legate alla sanità animale e vegetale, qualora gli stanziamenti iscritti nella rubrica 3 del bilancio siano insufficienti, ma si riveli necessario adottare misure urgenti. I finanziamenti per far fronte a tali crisi dovrebbero essere mobilitati attingendo, ad esempio, allo strumento di flessibilità, conformemente all’accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (4).

(9)

La normativa attualmente in vigore prevede, per alcuni costi ammissibili, il rimborso a tasso fisso, mentre per altri non è previsto. Al fine di razionalizzare e semplificare il sistema, è opportuno stabilire un tasso di rimborso massimo. È opportuno equiparare tale tasso a quello applicato normalmente per le sovvenzioni. È inoltre necessario far sì che, in determinate circostanze, tale tasso massimo possa essere aumentato.

(10)

Tenuto conto dell’importanza del conseguimento degli obiettivi fissati dal presente regolamento, è necessario che i costi ammissibili sostenuti per la realizzazione di alcuni interventi siano coperti interamente a condizione che l’attuazione di tali interventi comporti anche costi non ammissibili.

(11)

L’Unione ha la responsabilità di garantire il corretto utilizzo dei fondi, ma anche di adottare provvedimenti per soddisfare l’esigenza di semplificazione dei suoi programmi di spesa per ridurre l’onere amministrativo e i costi a carico dei beneficiari dei fondi e di tutti i soggetti coinvolti, in linea con la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dell’8 ottobre 2010 dal titolo «Legiferare con intelligenza nell’Unione europea».

(12)

Il diritto dell’Unione impone agli Stati membri di adottare determinate misure quando compaiano o si diffondano determinate malattie animali o zoonosi. Per tale ragione, l’Unione dovrebbe supportare finanziariamente tali misure di emergenza.

(13)

È altresì necessario ridurre, tramite misure appropriate di eradicazione, di controllo e di sorveglianza, il numero di focolai di malattie animali e zoonosi che presentano un rischio per la salute umana e animale, nonché prevenire l’insorgenza di tali focolai. I programmi nazionali di eradicazione, di controllo e di sorveglianza di tali malattie e zoonosi dovrebbero pertanto beneficiare del sostegno finanziario dell’Unione.

(14)

Per ragioni di organizzazione e di efficienza nella gestione dei finanziamenti nel campo della sanità animale e vegetale, è opportuno stabilire norme riguardo al contenuto, alla presentazione, alla valutazione e all’approvazione dei programmi nazionali, comprese le disposizioni applicabili alle regioni ultraperiferiche dell’Unione ai sensi dell’articolo 349 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Per le stesse ragioni, è opportuno anche stabilire i termini per la notifica e l’introduzione delle domande di pagamento.

(15)

La direttiva 2000/29/CE del Consiglio (5) impone agli Stati membri di adottare misure di emergenza per l’eradicazione di organismi nocivi per le piante o i prodotti vegetali («organismi nocivi»). È opportuno che l’Unione contribuisca finanziariamente ad eradicare tali organismi nocivi. Dovrebbe inoltre partecipare al finanziamento, a determinate condizioni, delle misure di emergenza destinate ad arginare la diffusione degli organismi che hanno l’incidenza più grande sull’Unione, impossibili da eliminare in alcune zone, nonché delle misure di prevenzione relative a tali organismi.

(16)

Le misure di emergenza adottate per lottare contro gli organismi nocivi dovrebbero essere ammissibili al cofinanziamento dell’Unione a condizione che generino un valore aggiunto per l’Unione nel suo insieme. Per questo motivo, è opportuno che l’Unione contribuisca a finanziare la lotta contro gli organismi elencati nell’allegato I, parte A, sezione I e nell’allegato II, parte A, sezione I della direttiva 2000/29/CE, alla voce «Organismi nocivi di cui non sia nota la presenza sul territorio dell’Unione, ma che rivestono importanza per tutta l’Unione». Nei casi in cui sia stata riscontrata la presenza di tali organismi nel territorio dell’Unione, dovrebbero fruire di un aiuto finanziario europeo solo le misure relative a quelli tra essi che hanno l’incidenza più grande sull’Unione. Tali organismi comprendono, in particolare quelli che sono oggetto delle misure delle direttive 69/464/CEE (6), 93/85/CEE (7), 98/57/CE (8) o 2007/33/CE (9) del Consiglio. L’Unione dovrebbe contribuire a finanziare anche la lotta contro quegli organismi che non sono elencati nell’allegato I o nell’allegato II della direttiva 2000/29/CE, che sono oggetto di misure nazionali e che possono essere inseriti in via provvisoria nell’allegato I, parte A, sezione I della direttiva 2000/29/CE o nell’allegato II, parte A, sezione I. Un tale aiuto andrebbe concesso anche alle misure di lotta contro gli organismi nocivi al fine di eradicare i quali l’Unione ha adottato misure di emergenza.

(17)

È necessario che la presenza di determinati organismi nocivi sia individuata in maniera tempestiva. Le indagini effettuate dagli Stati membri al riguardo sono essenziali per garantirne l’immediata eradicazione. Le indagini svolte dai singoli Stati membri sono determinanti per proteggere il territorio di tutti gli altri Stati membri. L’Unione può in generale contribuire al finanziamento di tali indagini, a condizione che il loro ambito includa almeno una delle due categorie critiche di organismi nocivi, vale a dire quelli di cui non sia nota la presenza nel territorio dell’Unione e quelli per i quali l’Unione ha adottato misure di emergenza.

(18)

Il finanziamento dell’Unione per misure nel settore della sanità animale e vegetale dovrebbe coprire specifici costi ammissibili. È opportuno che in casi eccezionali e debitamente giustificati esso copra anche le spese sostenute dagli Stati membri nell’esecuzione di altre misure necessarie. Tali misure possono comprendere l’attuazione di misure di biosicurezza rafforzate in caso di insorgenza di malattia o presenza di organismi nocivi, la distruzione e il trasporto delle carcasse durante i programmi di eradicazione e gli indennizzi ai proprietari in conseguenza di campagne di vaccinazione d’emergenza.

(19)

Le regioni ultraperiferiche degli Stati membri incontrano difficoltà dovute alla loro grande distanza e alla loro dipendenza da un ristretto numero di prodotti. È opportuno che l’Unione conceda un aiuto finanziario agli Stati membri per i programmi di lotta contro gli organismi nocivi in tali regioni ultraperiferiche, conformemente agli obiettivi del regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (10). Dal momento che alcune regioni ultraperiferiche sono soggette a norme nazionali specifiche anziché alle norme dell’Unione di cui alla direttiva 2000/29/CE, tale aiuto finanziario dell’Unione dovrebbe riguardare le norme vigenti nelle regioni stesse, sia che si tratti di norme dell’Unione che di norme nazionali.

(20)

I controlli ufficiali degli Stati membri costituiscono uno strumento essenziale per verificare e controllare che siano attuate, rispettate ed applicate le prescrizioni pertinenti dell’Unione. L’efficacia e l’efficienza dei sistemi di controllo ufficiali sono indispensabili per assicurare un elevato livello di sicurezza per l’uomo, gli animali e le piante in tutta la filiera alimentare, garantendo nel contempo un elevato livello di protezione dell’ambiente. È opportuno che l’Unione disponga un sostegno finanziario a favore di tali controlli. Dovrebbero in particolare essere finanziati dall’Unione i laboratori di riferimento dell’UE, per aiutarli a sostenere i costi derivanti dall’attuazione dei programmi di lavoro approvati dalla Commissione. Inoltre, dal momento che l’efficacia dei controlli ufficiali dipende anche dalla presenza, nelle autorità preposte al controllo, di personale qualificato, con un’adeguata conoscenza del diritto dell’Unione, quest’ultima dovrebbe essere in grado di contribuire alla loro formazione, nonché ai programmi di scambio organizzati dalle autorità competenti.

(21)

La gestione efficiente dei controlli ufficiali dipende dallo scambio rapido di dati e di informazioni relative a tali controlli. L’applicazione corretta e armonizzata delle norme corrispondenti dipende inoltre dall’istituzione di sistemi efficienti che coinvolgano le autorità competenti degli Stati membri. Pertanto dovrebbero poter fruire di aiuti finanziari anche la creazione e la gestione di basi di dati e di sistemi di gestione informatici con queste finalità.

(22)

È opportuno che l’Unione metta a disposizione risorse per le attività scientifiche, tecniche, di coordinamento e di comunicazione, necessarie per assicurare la corretta applicazione della legislazione dell’Unione e per garantirne l’adeguamento al progresso scientifico, tecnologico e sociale. L’Unione dovrebbe inoltre destinare risorse alla realizzazione di progetti che sono volti a migliorare l’efficacia e l’efficienza dei controlli ufficiali.

(23)

A norma dell’articolo 3 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (11), ogni proposta presentata all’autorità legislativa comportante deroghe alle disposizioni di detto regolamento deve indicare chiaramente tali deroghe e precisare i motivi specifici che le giustificano. Pertanto, data la natura specifica di alcuni degli obiettivi contemplati dal presente regolamento e poiché le autorità competenti degli Stati membri possono realizzare al meglio le attività associate a tali obiettivi, è opportuno considerare tali autorità come i beneficiari individuati ai sensi dell’articolo 128, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. È opportuno pertanto che possano essere loro concesse sovvenzioni senza previa pubblicazione di un invito a presentare proposte.

(24)

In deroga all’articolo 86 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, e a titolo di eccezione al principio di non retroattività previsto dall’articolo 130, data la natura urgente e imprevedibile di tali misure, è opportuno che i costi connessi alle misure di emergenza di cui agli articoli 7 e 17 del presente regolamento siano sovvenzionabili a partire dalla data in cui lo Stato membro notifica alla Commissione l’insorgenza di una malattia o la presenza di organismi nocivi. Gli impegni di bilancio corrispondenti e il rimborso delle spese ammissibili dovrebbero essere decisi dalla Commissione, previa valutazione delle domande di pagamento presentate dagli Stati membri.

(25)

È della massima importanza che tali misure di emergenza siano applicate immediatamente. Pertanto, sarebbe controproducente escludere dal finanziamento tali spese sostenute prima dell’introduzione della domanda di sovvenzione, in quanto ciò significherebbe incoraggiare gli Stati membri a concentrare i loro sforzi immediati sulla preparazione di una domanda di sovvenzione, anziché sull’attuazione delle misure di emergenza.

(26)

Data la portata delle disposizioni di diritto dell’Unione vigenti sull’attuazione delle misure di eradicazione e di sorveglianza, nonché i limiti tecnici per quanto riguarda altre competenze, occorre che l’attuazione delle misure previste dal presente regolamento sia affidata principalmente alle autorità competenti degli Stati membri. È quindi necessario, in alcuni casi, cofinanziare i costi delle retribuzioni del personale delle amministrazioni nazionali.

(27)

Consentendo il coordinamento e la definizione delle priorità, la programmazione contribuisce ad un uso efficace delle risorse finanziarie dell’Unione. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere conferite alla Commissione competenze di esecuzione riguardo all’adozione dei programmi di lavoro per l’attuazione di determinate misure previste dal presente regolamento.

(28)

Al fine di garantire l’utilizzo responsabile ed efficace delle risorse finanziarie dell’Unione, è opportuno autorizzare la Commissione a verificare che i finanziamenti dell’Unione servano effettivamente all’attuazione delle misure ammissibili tramite ispezioni sul posto o controlli documentali.

(29)

È auspicabile che gli interessi finanziari dell’Unione siano protetti durante l’intero ciclo di spesa anche attraverso misure di prevenzione, individuazione e investigazione degli illeciti, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati.

(30)

L’elenco delle malattie animali che possono fruire di un finanziamento a titolo delle misure di emergenza è allegato al presente regolamento e vi figurano le malattie animali di cui all’articolo 3, paragrafo 1, all’articolo 4, paragrafo 1, all’articolo 6, paragrafo 2, e all’articolo 14, paragrafo 1, della decisione del Consiglio 2009/470/CE (12). Allo scopo di tener conto delle malattie animali che devono essere notificate conformemente alla direttiva 82/894/CEE del Consiglio (13) e di quelle che possono rappresentare una nuova minaccia per l’Unione, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti in conformità dell’articolo 290 TFUE riguardo all’integrazione di detto elenco.

(31)

L’elenco delle malattie animali e delle zoonosi che possono fruire di un finanziamento a titolo dei programmi di eradicazione, di lotta e di sorveglianza è allegato al presente regolamento e vi figurano le malattie animali e le zoonosi di cui all’allegato I della decisione 2009/470/CE. Al fine di tener conto delle situazioni che sono provocate da tali malattie animali che hanno un’incidenza significativa sull’allevamento o sul commercio di bestiame, dello sviluppo di zoonosi che possono rappresentare una minaccia per la sanità umana o dei recenti progressi in campo scientifico ed epidemiologico, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente dell’articolo 290 TFUE riguardo all’integrazione di detto elenco.

(32)

È di particolare importanza che, nell’adottare atti delegati ai sensi del presente regolamento, la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(33)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la definizione dei programmi di lavoro annuali, la fissazione del contributo finanziario per le misure di emergenza o, se necessario, per rispondere a eventi imprevedibili, e l’istituzione delle procedure per la presentazione da parte degli Stati membri delle domande, delle relazioni e delle richieste di pagamento delle sovvenzioni. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (14).

(34)

È opportuno che il diritto dell’Unione sia attuato in modo tale da garantire che esso produca i benefici preventivati, alla luce dell’esperienza acquisita. È quindi opportuno che la Commissione valuti il funzionamento e l’efficacia del presente regolamento e comunichi i risultati della sua valutazione alle altre istituzioni.

(35)

Nell’applicazione delle norme dell’Unione esistenti, di cui al presente regolamento, la Commissione è attualmente assistita da vari comitati, in particolare da quelli istituiti con le decisioni del Consiglio 66/399/CEE (15) e 76/894/CEE (16), le direttive del Consiglio 98/56/CE (17) e 2008/90/CE (18) e il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (19). È opportuno razionalizzare la procedura di comitato in questo settore. Al comitato istituito in virtù dell’articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 dovrebbe essere affidato il compito di assistere la Commissione nell’esercizio delle sue competenze di esecuzione per quanto riguarda le spese sostenute negli ambiti di pertinenza; la denominazione di tale comitato dovrebbe pertanto essere cambiata per tener conto delle sue accresciute responsabilità. È opportuno pertanto abrogare le decisioni 66/399/CEE e 76/894/CEE e modificare di conseguenza le direttive 98/56/CE e 2008/90/CE e il regolamento (CE) n. 178/2002.

(36)

Il presente regolamento sostituisce le disposizioni della decisione 2009/470/CE. Sostituisce altresì l’articolo 13 quater, paragrafo 5, e gli articoli da 22 a 26 della direttiva 2000/29/CE, l’articolo 66 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (20), il capo VII del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (21), l’articolo 22 della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (22) e l’articolo 76 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (23). È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2000/29/CE, i regolamenti (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005, la direttiva 2009/128/CE e il regolamento (CE) n. 1107/2009.

(37)

L’introduzione del cofinanziamento dell’Unione per i costi sostenuti dagli Stati membri per indennizzi ai proprietari di piante, prodotti vegetali o altri oggetti distrutti sottoposti alle misure di cui all’articolo 16 della direttiva 2000/29/CE richiede l’elaborazione di orientamenti sulle condizioni applicabili per quanto riguarda i limiti del valore di mercato delle colture e degli alberi interessati. È opportuno pertanto che tale cofinanziamento si applichi solo a decorrere dal 1o gennaio 2017,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI COMUNI

CAPO I

Oggetto, ambito di applicazione e obiettivi

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce le disposizioni per la gestione delle spese finanziate dal bilancio generale dell’Unione europea nei settori disciplinati dalle norme dell’Unione riguardanti:

a)

alimenti e sicurezza alimentare, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione, della distribuzione e dello smaltimento di tali alimenti, comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare gli interessi e l’informazione dei consumatori, nonché la fabbricazione e l’uso di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti;

b)

mangimi e sicurezza dei mangimi, in qualsiasi fase della produzione, della trasformazione, della distribuzione e dello smaltimento di tali mangimi, nonché del loro uso, comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare gli interessi e l’informazione dei consumatori;

c)

la fissazione di prescrizioni in materia di sanità animale;

d)

la definizione di prescrizioni relative al benessere degli animali;

e)

misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e i prodotti vegetali, quali definiti all’articolo 2, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2000/29/CE («organismi nocivi»);

f)

la produzione, in vista dell’immissione sul mercato, e l’immissione sul mercato di materiale riproduttivo vegetale;

g)

la fissazione di prescrizioni per l’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e per un uso sostenibile dei pesticidi;

h)

la prevenzione e riduzione al minimo dei rischi per la sanità pubblica e la sanità animale derivanti dai sottoprodotti di origine animale e dai prodotti derivati;

i)

l’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati;

j)

la protezione dei diritti di proprietà intellettuale in relazione alle varietà vegetali e la conservazione e lo scambio delle risorse fitogenetiche.

Articolo 2

Obiettivi

1.   Con le spese di cui all’articolo 1 si intendono conseguire:

a)

l’obiettivo generale consistente nel contribuire a un livello elevato di protezione della salute dell’uomo, degli animali e delle piante lungo l’intera filiera alimentare e nei settori correlati, attraverso la prevenzione e l’eradicazione delle malattie e degli organismi nocivi e assicurando un livello elevato di protezione dei consumatori e dell’ambiente, rafforzando nel contempo la competitività dell’industria alimentare e dei mangimi dell’Unione e favorendo la creazione di posti di lavoro;

b)

i seguenti obiettivi specifici:

i)

contribuire a un elevato livello di sicurezza degli alimenti e dei sistemi di produzione alimentare e di altri prodotti che possono incidere sulla sicurezza degli alimenti, migliorando nel contempo la sostenibilità della loro produzione;

ii)

contribuire a ottenere una migliore situazione sanitaria e sostenere il miglioramento del benessere degli animali nell’Unione;

iii)

contribuire all’individuazione tempestiva degli organismi nocivi e alla loro eradicazione se ne è stata accertata la presenza nel territorio dell’Unione;

iv)

contribuire a rafforzare l’efficacia, l’efficienza e l’affidabilità dei controlli ufficiali e di altre attività finalizzate all’efficace attuazione e al rispetto delle norme dell’Unione di cui all’articolo 1.

2.   Al fine di misurare il conseguimento degli obiettivi specifici di cui al paragrafo 1, lettera b), si utilizzano i seguenti indicatori:

a)

per l’obiettivo specifico di cui al paragrafo 1, lettera b), punto i), la riduzione del numero dei casi di malattie umane nell’Unione legati alle zoonosi o alla sicurezza alimentare;

b)

per l’obiettivo specifico di cui al paragrafo 1, lettera b), punto ii):

i)

un aumento del numero di Stati membri o di loro regioni indenni da malattie animali per le quali è concesso un contributo finanziario;

ii)

una riduzione globale dei parametri di malattia (incidenza, prevalenza e numero di focolai);

c)

per l’obiettivo specifico di cui al paragrafo 1, lettera b), punto iii):

i)

l’estensione a tutto il territorio dell’Unione di indagini sugli organismi nocivi, in particolare su quelli di cui non sia nota la presenza nel territorio dell’Unione e su quelli ritenuti estremamente pericolosi per l’Unione;

ii)

la durata e il tasso di riuscita dell’eradicazione di tali organismi nocivi;

d)

per l’obiettivo specifico di cui al paragrafo 1, lettera b), punto iv), l’evoluzione positiva nei risultati comunicati dagli esperti della Commissione dei controlli da essi effettuati negli Stati membri in settori che destano particolari preoccupazioni.

CAPO II

Forme di finanziamento e disposizioni finanziarie generali

Articolo 3

Forme di finanziamento

1.   Le spese di cui all’articolo 1 danno luogo ad un finanziamento dell’Unione conformemente alle disposizioni del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

2.   Quando le sovvenzioni sono concesse alle autorità competenti degli Stati membri, tali autorità sono considerate i beneficiari riconosciuti ai sensi dell’articolo 128, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. Tali sovvenzioni possono essere concesse senza invito a presentare proposte.

3.   Il contributo finanziario dell’Unione alle misure di cui al presente regolamento può assumere anche la forma di pagamenti volontari a favore di organizzazioni internazionali operanti nei settori disciplinati dalle norme di cui all’articolo 1 e delle quali l’Unione è membro o ai cui lavori essa partecipa.

Articolo 4

Bilancio

1.   La dotazione finanziaria per le spese di cui all’articolo 1 per il periodo 2014-2020 è fissata a 1 891 936 000 EUR ai prezzi correnti.

2.   Il tetto di cui al paragrafo 1 può anche coprire le spese relative alle attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione necessarie per la gestione delle spese e la realizzazione degli obiettivi di cui all’articolo 1 e per la realizzazione dei loro obiettivi, riguardanti in particolare studi e riunioni di esperti, le spese legate alle reti informatiche destinate al trattamento e allo scambio dei dati, e tutti gli altri costi di assistenza tecnica e amministrativa sostenuti dalla Commissione per la gestione di tali spese.

3.   Tale tetto può inoltre coprire i costi dell’assistenza tecnica e amministrativa necessaria per assicurare la transizione dalle misure adottate prima a quelle adottate dopo l’entrata in vigore del presente regolamento. Se del caso, alcuni stanziamenti possono essere iscritti nel bilancio anche dopo il 2020 per coprire spese simili e consentire la gestione delle misure non ancora completate entro il 31 dicembre 2020.

Articolo 5

Tassi massimi delle sovvenzioni

1.   Un contributo finanziario concesso sotto forma di sovvenzione non supera il 50 % dei costi ammissibili.

2.   Il tasso massimo di finanziamento dei costi ammissibili di cui al paragrafo 1 può essere portato al 75 % per:

a)

attività transfrontaliere svolte congiuntamente da due o più Stati membri a fini di lotta contro gli organismi nocivi o le malattie animali o di una loro prevenzione o eradicazione;

b)

Stati membri il cui prodotto nazionale lordo pro capite, in base ai dati più recenti di Eurostat, è inferiore al 90 % della media dell’Unione.

3.   Il tasso massimo di finanziamento dei costi ammissibili di cui al paragrafo 1 può essere portato al 100 %, se le attività che beneficiano del contributo dell’Unione sono finalizzate alla prevenzione e al controllo dei rischi gravi per la sanità umana, animale e vegetale nell’Unione, e:

a)

sono volte a evitare la perdita di vite umane o gravi perturbazioni economiche per l’Unione nel suo complesso;

b)

sono attività specifiche indispensabili per l’Unione nel suo complesso secondo quanto stabilito dalla Commissione nel programma di lavoro adottato conformemente all’articolo 36, paragrafo 1; o

c)

sono realizzate in paesi terzi.

TITOLO II

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

CAPO I

Sanità animale

Sezione 1

Misure di emergenza

Articolo 6

Misure ammissibili

1.   Agli Stati membri possono essere concesse sovvenzioni entro i tassi massimi di cui all’articolo 5, paragrafi da 1 a 3, riguardo alle misure adottate a seguito della conferma dell’insorgenza di una delle malattie animali elencate conformemente all’articolo 7, a condizione che tali misure siano state applicate con effetto immediato e che siano state rispettate le disposizioni applicabili stabilite dal diritto dell’Unione. Tali sovvenzioni possono anche coprire i costi sostenuti a seguito di un’insorgenza sospetta di tale malattia, a condizione che l’insorgenza sia stata successivamente confermata.

2.   Agli Stati membri possono essere concesse sovvenzioni se, a seguito della conferma dell’insorgenza di una delle malattie animali elencate conformemente all’articolo 7, due o più Stati membri collaborano strettamente per fronteggiare l’epizoozia.

3.   Possono essere concesse sovvenzioni a Stati membri, paesi terzi e organizzazioni internazionali riguardo alle misure di protezione adottate, qualora la situazione sanitaria dell’Unione sia minacciata direttamente dalla comparsa o dalla diffusione, nel territorio di un paese terzo o in quello di uno Stato membro, di una delle malattie animali e zoonosi elencate conformemente all’articolo 7 o all’articolo 10.

4.   Agli Stati membri possono essere concesse sovvenzioni se la Commissione decide, su richiesta di uno Stato membro, che devono essere costituite scorte di prodotti biologici destinati alla lotta contro le malattie animali e le zoonosi elencate conformemente all’articolo 7 o all’articolo 10.

5.   Può essere concesso un contributo finanziario dell’Unione per la costituzione di scorte di prodotti biologici o per l’acquisto di dosi di vaccino se l’insorgenza o la diffusione in un paese terzo o in uno Stato membro di una delle malattie animali e zoonosi elencate conformemente all’articolo 7 o all’articolo 10 potrebbe rappresentare una minaccia per l’Unione.

Articolo 7

Elenco delle malattie animali

1.   L’elenco delle malattie animali che a norma dell’articolo 6 possono beneficiare di un finanziamento figura nell’allegato I.

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell’articolo 40, per integrare l’elenco delle malattie animali di cui al paragrafo 1, tenendo conto delle malattie animali che devono obbligatoriamente essere notificate conformemente alla direttiva 82/894/CEE e delle malattie che possono rappresentare una nuova minaccia per l’Unione a causa della loro significativa incidenza:

a)

sulla sanità umana;

b)

sulla salute o sul benessere degli animali; o

c)

sulla produzione agricola o dell’acquacoltura o su settori dell’economia correlati.

Articolo 8

Costi ammissibili

1.   Possono beneficiare di un finanziamento a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, i seguenti costi sostenuti dagli Stati membri nell’esecuzione delle misure di cui a detto articolo:

a)

indennizzi ai proprietari di animali macellati o abbattuti, di importo limitato al valore di mercato che avrebbero tali animali qualora non fossero stati affetti dalla malattia;

b)

costi di macellazione o abbattimento degli animali e relative spese di trasporto;

c)

indennizzi ai proprietari di prodotti di origine animale distrutti, di importo limitato al valore di mercato di tali prodotti immediatamente prima che sorgesse o fosse confermato qualsiasi sospetto della malattia;

d)

costi di pulizia, di disinsettazione e di disinfezione di aziende e attrezzature, in funzione dell’epidemiologia e delle caratteristiche dell’agente patogeno;

e)

costi per il trasporto e la distruzione di mangimi contaminati e, ove non possano essere disinfettate, di attrezzature contaminate;

f)

costi per l’acquisto, il magazzinaggio o la distribuzione di vaccini ed esche nonché i costi dell’inoculazione stessa, se la Commissione decide o autorizza tali azioni;

g)

costi per il trasporto e lo smaltimento delle carcasse;

h)

in casi eccezionali e debitamente giustificati, eventuali altri costi essenziali per l’eradicazione della malattia, conformemente alla decisione di finanziamento prevista all’articolo 36, paragrafo 4, del presente regolamento.

2.   Come previsto dall’articolo 130, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, i costi sono ammissibili a decorrere dalla data in cui l’insorgenza della malattia è notificata alla Commissione dagli Stati membri. Tali costi possono coprire anche quelli sostenuti in conseguenza di insorgenze sospette, a condizione che l’insorgenza della malattia sia successivamente confermata.

3.   Dopo la valutazione delle domande di pagamento presentate dagli Stati membri, la Commissione procede agli impegni di bilancio corrispondenti e al pagamento delle spese ammissibili.

Sezione 2

Programmi di eradicazione, di lotta e di sorveglianza riguardanti le malattie animali e le zoonosi

Articolo 9

Programmi ammissibili

Possono essere concesse sovvenzioni agli Stati membri per i loro programmi annuali o pluriennali in materia di eradicazione, di lotta e di sorveglianza riguardanti le malattie animali e le zoonosi elencate conformemente all’articolo 10 («programmi nazionali»).

Articolo 10

Elenco delle malattie animali e delle zoonosi

1.   L’elenco delle malattie animali e delle zoonosi che, a norma dell’articolo 9, possono beneficiare di un finanziamento, figura nell’allegato II.

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 40, per integrare l’elenco delle malattie animali e delle zoonosi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, tenendo conto:

a)

della situazione per quanto riguarda le malattie animali che hanno un’incidenza significativa sull’allevamento o sul commercio di bestiame;

b)

dello sviluppo di zoonosi che possono rappresentare una minaccia per la sanità umana; o

c)

dei recenti progressi in campo scientifico ed epidemiologico.

Articolo 11

Costi ammissibili

Possono beneficiare di una sovvenzione ai sensi dell’articolo 9 i seguenti costi sostenuti dagli Stati membri per l’attuazione dei programmi nazionali:

a)

costi di campionamento degli animali;

b)

costi per la realizzazione dei test, purché limitati:

i)

ai costi dei kit di analisi, dei reagenti e dei materiali consumabili identificabili e utilizzati specificamente per l’effettuazione di tali test;

ii)

ai costi del personale, a prescindere dal loro status, direttamente coinvolto nell’esecuzione dei test;

c)

indennizzi ai proprietari di animali macellati o abbattuti, di importo limitato al valore di mercato che avrebbero tali animali qualora non fossero stati affetti dalla malattia;

d)

costi di macellazione o abbattimento degli animali;

e)

indennizzi ai proprietari di prodotti di origine animale distrutti, di importo limitato al valore di mercato di tali prodotti immediatamente prima che sorgesse o fosse confermato qualsiasi sospetto della malattia;

f)

costi per l’acquisto, il magazzinaggio, l’inoculazione, la somministrazione o la distribuzione delle dosi di vaccino o dei vaccini e delle esche utilizzati nel quadro dei programmi;

g)

costi per la pulizia, la disinfezione, la disinsettazione di aziende e attrezzature in funzione dell’epidemiologia e delle caratteristiche dell’agente patogeno; e

h)

in casi eccezionali e debitamente giustificati, i costi legati all’attuazione delle misure necessarie, diverse da quelle di cui alle lettere da a) a g), purché tali misure siano specificate nella decisione di sovvenzione conformemente all’articolo 13, paragrafi 3 e 4.

Ai fini del primo comma, lettera c), il valore di recupero degli animali è detratto, se del caso, dagli indennizzi.

Ai fini del primo comma, lettera d), il valore di recupero per le uova trattate termicamente non sottoposte a incubazione è detratto dagli indennizzi.

Articolo 12

Contenuto e presentazione dei programmi nazionali

1.   Entro il 31 maggio di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione i programmi nazionali il cui inizio è previsto l’anno successivo, per i quali intendono presentare la domanda di sovvenzione.

I programmi presentati dopo il 31 maggio non sono presi in considerazione riguardo a un finanziamento nell’esercizio successivo.

2.   I programmi nazionali comprendono almeno i seguenti elementi:

a)

una descrizione della situazione epidemiologica della malattia animale o della zoonosi prima della data di avvio del programma;

b)

una descrizione e delimitazione delle zone geografiche e amministrative in cui sarà applicato il programma;

c)

la durata del programma;

d)

le misure da attuare;

e)

il bilancio di previsione;

f)

gli obiettivi da raggiungere alla data di scadenza del programma e i vantaggi da esso attesi; e

g)

indicatori adeguati per misurare il conseguimento degli obiettivi del programma.

Per quanto riguarda i programmi nazionali pluriennali le informazioni di cui alle lettere b), d) e f) del primo comma sono fornite per ciascun anno di validità del programma, in caso di modifiche significative rispetto all’anno precedente. Le informazioni di cui alla lettera e) di tale comma sono fornite per ciascun anno di validità del programma.

3.   Se la comparsa o la diffusione di una delle malattie animali e zoonosi elencate conformemente all’articolo 10 rischia di minacciare la situazione sanitaria dell’Unione e al fine di proteggere l’Unione contro l’introduzione sul suo territorio di una di queste malattie o zoonosi, gli Stati membri possono includere nei loro programmi nazionali misure destinate ad essere applicate nel territorio di paesi terzi limitrofi, in collaborazione con le autorità di tali paesi.

Articolo 13

Valutazione e approvazione dei programmi nazionali

1.   La Commissione valuta i programmi nazionali tenendo conto delle priorità e dei criteri stabiliti nei programmi di lavoro annuali o pluriennali di cui all’articolo 36, paragrafo 1.

2.   Entro il 30 novembre di ogni anno, la Commissione comunica agli Stati membri:

a)

l’elenco dei programmi nazionali tecnicamente approvati e proposti per il cofinanziamento;

b)

l’importo provvisorio assegnato a ciascun programma;

c)

il livello massimo provvisorio del contributo finanziario dell’Unione per ciascun programma; e

d)

le eventuali condizioni provvisorie cui può essere soggetto il contributo finanziario dell’Unione.

3.   La Commissione approva i programmi nazionali annuali e i relativi finanziamenti entro il 31 gennaio di ogni anno, tramite una decisione di sovvenzione relativa alle misure applicate e ai costi sostenuti tra il 1o gennaio e il 31 dicembre di tale anno. In seguito alla presentazione delle relazioni intermedie di cui all’articolo 14, la Commissione può, se necessario, modificare, tali decisioni per l’intero periodo di ammissibilità.

4.   La Commissione approva i programmi nazionali pluriennali e i relativi finanziamenti entro il 31 gennaio del primo anno della loro attuazione, tramite una decisione di sovvenzione relativa alle misure applicate e ai costi sostenuti tra il 1o gennaio del primo anno e la fine del periodo di attuazione.

5.   In caso di approvazione dei programmi nazionali pluriennali in conformità del paragrafo 4, gli impegni di bilancio possono essere ripartiti in rate annuali. Laddove gli impegni di bilancio siano così ripartiti, ogni anno la Commissione impegna le diverse rate annuali tenendo conto dello stato di avanzamento dei programmi, del fabbisogno stimato e delle disponibilità di bilancio.

Articolo 14

Relazioni

Per ogni programma nazionale annuale o pluriennale, gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione tecnica e finanziaria dettagliata per l’anno trascorso. Tale relazione comprende i risultati raggiunti, misurati sulla base degli indicatori di cui all’articolo 12, paragrafo 2, lettera g), nonché un resoconto dettagliato dei costi ammissibili sostenuti.

Inoltre, per ogni programma nazionale annuale approvato, gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 31 agosto di ogni anno, una relazione finanziaria intermedia.

Articolo 15

Pagamenti

Gli Stati membri presentano alla Commissione le domande di pagamento relative ai programmi nazionali di un dato anno entro il 30 aprile dell’anno successivo.

La Commissione versa il contributo finanziario dell’Unione per i costi ammissibili previa adeguata verifica delle relazioni di cui all’articolo 14.

CAPO II

Sanità vegetale

Sezione 1

Misure di emergenza

Articolo 16

Misure ammissibili

1.   Agli Stati membri possono essere concesse sovvenzioni entro i tassi massimi di cui all’articolo 5, paragrafi da 1 a 3, per le seguenti misure adottate contro gli organismi nocivi, alle condizioni di cui all’articolo 17:

a)

misure per l’eradicazione di un organismo nocivo da una zona infestata, prese dalle autorità competenti ai sensi dell’articolo 16, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2000/29/CE o in applicazione di misure dell’Unione adottate conformemente all’articolo 16, paragrafo 3, di tale direttiva;

b)

misure destinate ad arginare la diffusione di un organismo nocivo, nei confronti del quale l’Unione ha adottato misure di contenimento, in applicazione dell’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2000/29/CE, in una zona infestata nella quale è impossibile eradicare tale organismo nocivo, se tali misure sono indispensabili per proteggere l’Unione da una sua ulteriore diffusione. Tali misure riguardano esclusivamente l’eradicazione dell’organismo in questione nella zona tampone nel caso di una sua presenza conclamata in tale zona;

c)

misure di protezione supplementari volte ad evitare la diffusione di un organismo nocivo nei confronti del quale l’Unione ha adottato misure in applicazione dell’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2000/29/CE, diverse dalle misure di eradicazione e di contenimento di cui rispettivamente alle lettere a) e b), se tali misure sono indispensabili per proteggere l’Unione da un’ulteriore diffusione di tale organismo.

Le sovvenzioni per le misure di cui al primo comma, lettere a) e b), possono essere concesse anche per misure che sono state adottate conseguentemente ad una presenza sospetta di tale organismo nocivo, a condizione che detta presenza sia successivamente confermata.

2.   Le sovvenzioni di cui al paragrafo 1 possono essere concesse anche ad uno Stato membro nel cui territorio non sono presenti gli organismi nocivi di cui al medesimo paragrafo, se sono state adottate misure volte ad evitare il rischio che tali organismi si diffondano nel territorio di tale Stato membro da uno Stato membro o un paese terzo limitrofi.

3.   Agli Stati membri possono essere concesse sovvenzioni a seguito della conferma della presenza di uno degli organismi nocivi di cui all’articolo 17, due o più Stati membri collaborano strettamente per eseguire le rispettive misure di cui al paragrafo 1.

4.   Le sovvenzioni per le misure di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere da a) a c), possono essere concesse anche a organizzazioni internazionali.

Articolo 17

Condizioni

Le misure di cui all’articolo 16 sono ammissibili ad una sovvenzione, a condizione che tali misure siano state applicate con effetto immediato, che siano rispettate le disposizioni applicabili stabilite dal diritto dell’Unione e che siano soddisfatte una o più delle seguenti condizioni:

a)

riguardino gli organismi nocivi elencati nell’allegato I, parte A, sezione I della direttiva 2000/29/CE e nell’allegato II, parte A, sezione I;

b)

riguardino gli organismi nocivi cui si riferisce una misura adottata dalla Commissione ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2000/29/CE;

c)

riguardino organismi nocivi per i quali sono state adottate misure ai sensi delle direttive 69/464/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE o 2007/33/CE; o

d)

riguardino organismi nocivi, non elencati nell’allegato I o nell’allegato II della direttiva 2000/29/CE, che sono oggetto di una misura adottata dall’autorità competente di uno Stato membro ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2000/29/CE e che possono essere inseriti in via provvisoria nell’allegato I, parte A, sezione I della direttiva 2000/29/CE o nell’allegato II, parte A, sezione I.

Per le misure che soddisfano la condizione di cui al primo comma, lettera b), la sovvenzione non copre i costi sostenuti dopo la scadenza delle misure adottate dalla Commissione ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2000/29/CE.

Per le misure che soddisfano la condizione di cui al primo comma, lettera d), la sovvenzione non copre i costi sostenuti dopo più di due anni dall’entrata in vigore della misura adottata dall’autorità competente dello Stato membro interessato o sostenuti dopo la scadenza di tale misura.

Articolo 18

Costi ammissibili

1.   Possono beneficiare di un finanziamento ai sensi del presente articolo i seguenti costi sostenuti dagli Stati membri nell’esecuzione delle misure di cui all’articolo 16:

a)

costi del personale, di qualsivoglia status, direttamente coinvolto nell’attuazione delle misure, nonché costi del noleggio di apparecchiature, dei materiali consumabili e di altri materiali necessari, dei prodotti per trattamenti, del campionamento e dei test di laboratorio;

b)

costi di contratti di servizi con terzi per l’esecuzione di una parte delle misure;

c)

indennizzi agli operatori o ai proprietari per il trattamento, la distruzione e la successiva rimozione di piante, di prodotti vegetali e di altri oggetti, nonché per la pulizia e la disinfezione dei locali, del terreno, dell’acqua, del suolo e dei substrati di coltivazione, degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature;

d)

indennizzi ai proprietari interessati per il valore delle piante, dei prodotti vegetali o di altri oggetti distrutti ai quali si applicano le misure di cui all’articolo 16 della direttiva 2000/29/CE, limitati al valore di mercato di tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti qualora non fossero stati interessati da tali misure; il valore di recupero è detratto, se del caso, dagli indennizzi; nonché

e)

in casi eccezionali e debitamente giustificati, i costi legati all’attuazione di misure necessarie diverse da quelle di cui alle lettere da a) a d), purché tali misure siano specificate nella decisione di finanziamento conformemente all’articolo 36, paragrafo 4).

L’indennizzo ai proprietari di cui alla lettera c), è ammissibile soltanto se le misure sono state eseguite sotto la supervisione dell’autorità competente.

2.   Come previsto dall’articolo 130, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, i costi sono ammissibili a decorrere dalla data in cui gli Stati membri notificano alla Commissione la presenza dell’organismo nocivo. Tali costi possono includere anche quelli sostenuti conseguentemente alla presenza sospetta di tale organismo nocivo a condizione che detta presenza sia successivamente confermata.

3.   Dopo la valutazione delle domande di pagamento presentate dagli Stati membri, la Commissione procede ai corrispondenti impegni di bilancio e al pagamento delle spese ammissibili.

Sezione 2

Programmi di indagine sulla presenza di organismi nocivi

Articolo 19

Programmi di indagine ammissibili

Possono essere concesse sovvenzioni agli Stati membri per i programmi di indagine annuali o pluriennali finalizzati ad accertare la presenza di organismi nocivi («programmi di indagine»), purché tali programmi rispettino almeno una delle seguenti condizioni:

a)

riguardino gli organismi nocivi elencati nell’allegato I, parte A, sezione I della direttiva 2000/29/CE e nell’allegato II, parte A, sezione I;

b)

riguardino gli organismi nocivi contemplati da una misura adottata dalla Commissione ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2000/29/CE.

Per quanto riguarda gli organismi nocivi di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, i programmi di indagine si basano su una valutazione del rischio di ingresso, di insediamento e di diffusione di tali organismi nel territorio dello Stato membro interessato ed hanno come obiettivo minimo gli organismi che presentano i maggiori rischi e le principali specie di piante esposte a tali rischi.

Per le misure che soddisfano la condizione di cui al paragrafo 1, lettera b) del presente articolo, la sovvenzione non copre i costi sostenuti dopo la scadenza delle misure adottate dalla Commissione ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2000/29/CE.

Articolo 20

Costi ammissibili

Possono beneficiare di una sovvenzione a norma dell’articolo 19 i seguenti costi sostenuti dagli Stati membri nell’attuazione dei programmi di indagine di cui a detto articolo:

a)

costi del campionamento;

b)

costi per la realizzazione dei test, purché limitati:

i)

ai costi dei kit di analisi, dei reagenti e dei materiali consumabili identificabili e specificamente utilizzati per l’effettuazione di tali test;

ii)

ai costi del personale, di qualsivoglia status, direttamente coinvolto nell’effettuazione dei test;

c)

in casi eccezionali e debitamente giustificati, ai costi legati all’attuazione di misure necessarie diverse da quelle di cui alle lettere da a) e b), purché tali misure siano specificate nella decisione di sovvenzione conformemente all’articolo 22, paragrafi 3 e 4.

Articolo 21

Contenuto e presentazione dei programmi di indagine

1.   Entro il 31 maggio di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione i programmi di indagine il cui inizio è previsto l’anno successivo per i quali intendono presentare la domanda di sovvenzione.

I programmi di indagine presentati dopo il 31 maggio non sono presi in considerazione ai fini di un finanziamento nell’esercizio successivo.

2.   I programmi di indagine comprendono almeno i seguenti elementi:

a)

gli organismi nocivi oggetto del programma;

b)

una descrizione e delimitazione delle zone geografiche e amministrative in cui sarà applicato il programma e una descrizione della situazione di tali zone in relazione alla presenza degli organismi nocivi in questione;

c)

la durata del programma;

d)

il numero dei controlli visivi, dei campioni e dei test previsti per gli organismi nocivi e le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti interessati;

e)

il bilancio di previsione;

f)

gli obiettivi da raggiungere alla data di scadenza del programma e i vantaggi da esso attesi; e

g)

indicatori adeguati per misurare il conseguimento degli obiettivi del programma.

Per quanto riguarda i programmi di indagine pluriennali, le informazioni di cui alle lettere b), d) e f) del primo comma sono fornite per ciascun anno di validità del programma, in caso di modifiche significative rispetto all’anno precedente. L’informazione di cui alla lettera e) di tale comma è fornita per ciascuno degli anni coperti dal programma.

Articolo 22

Valutazione e approvazione dei programmi di indagine

1.   La Commissione valuta i programmi di indagine in funzione delle priorità e dei criteri stabiliti nei programmi di lavoro annuali o pluriennali di cui all’articolo 36, paragrafo 1.

2.   Entro il 30 novembre di ogni anno, la Commissione comunica agli Stati membri:

a)

l’elenco dei programmi di indagine tecnicamente approvati e proposti per il cofinanziamento;

b)

l’importo provvisorio assegnato a ciascun programma;

c)

il livello massimo provvisorio del contributo finanziario dell’Unione per ciascun programma; e

d)

eventuali condizioni provvisorie cui può essere soggetto il contributo finanziario dell’Unione.

3.   La Commissione approva i programmi di indagine annuali e i relativi finanziamenti entro il 31 gennaio di ogni anno, tramite una decisione di sovvenzione relativa alle misure applicate e ai costi sostenuti tra il 1o gennaio e il 31 dicembre di tale anno. In seguito alla presentazione delle relazioni intermedie di cui all’articolo 23, la Commissione può, se necessario, modificare tali decisioni per l’intero periodo di ammissibilità.

4.   La Commissione approva i programmi di indagine pluriennali e i relativi finanziamenti entro il 31 gennaio del primo anno della loro attuazione, tramite una decisione di sovvenzione relativa alle misure applicate e ai costi sostenuti tra il 1o gennaio del primo anno e la fine del periodo di attuazione.

5.   In caso di approvazione dei programmi di indagine pluriennali in conformità del paragrafo 4, gli impegni di bilancio possono essere ripartiti in rate annuali. In tal caso, ogni anno la Commissione impegna le diverse rate annuali tenendo conto dello stato di avanzamento dei programmi, del fabbisogno stimato e delle disponibilità di bilancio.

Articolo 23

Relazioni

Per ogni programma di indagine annuale o pluriennale approvato, gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione tecnica e finanziaria dettagliata per l’anno trascorso. Tale rapporto comprende i risultati raggiunti, misurati sulla base degli indicatori di cui all’articolo 21, paragrafo 2, lettera g), e un resoconto dettagliato dei costi ammissibili sostenuti. Inoltre, per ogni programma annuale di indagine approvato, gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 31 agosto di ogni anno, una relazione finanziaria intermedia.

Articolo 24

Pagamenti

Gli Stati membri presentano alla Commissione la domanda di pagamento relativa al programma di indagine di un dato anno entro il 30 aprile dell’anno successivo.

La Commissione versa il contributo finanziario dell’Unione per i costi ammissibili previa adeguata verifica delle relazioni di cui all’articolo 23.

Sezione 3

Programmi di lotta contro gli organismi nocivi nelle regioni ultraperiferiche dell’Unione

Articolo 25

Misure ammissibili e costi ammissibili

1.   Possono essere concesse sovvenzioni agli Stati membri per i programmi di lotta contro gli organismi nocivi nelle regioni ultraperiferiche dell’Unione («programmi per le regioni ultraperiferiche»), di cui all’articolo 349 TFUE, conformemente agli obiettivi enunciati all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 228/2013. Tali sovvenzioni riguardano le attività necessarie a garantire la corretta applicazione delle norme, siano esse norme dell’Unione o nazionali, in vigore in tali regioni relative alla lotta contro gli organismi nocivi.

2.   Sono qualificabili per un contributo finanziario dell’Unione i seguenti costi sostenuti dagli Stati membri nell’attuazione dei programmi per le regioni ultraperiferiche:

a)

costi del personale, di qualsivoglia status, direttamente coinvolto nell’attuazione delle misure, nonché i costi di noleggio di apparecchiature, di materiali consumabili e di prodotti per trattamenti;

b)

costi di contratti di servizi con terzi per l’esecuzione di una parte delle misure;

c)

costi del campionamento;

d)

costi per la realizzazione dei test, purché limitati:

i)

ai costi dei kit di analisi, dei reagenti e dei materiali consumabili identificabili e utilizzati specificamente per l’effettuazione di tali test;

ii)

ai costi del personale, di qualsivoglia status, direttamente coinvolto nell’effettuazione dei test;

Articolo 26

Contenuto e presentazione dei programmi per le regioni ultraperiferiche

1.   Entro il 31 maggio di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione i programmi per le regioni ultraperiferiche il cui inizio è previsto l’anno successivo, per i quali intendono presentare la domanda di sovvenzione.

I programmi per le regioni ultraperiferiche presentati dopo il 31 maggio non sono presi in considerazione ai fini di un finanziamento per l’esercizio successivo.

2.   I programmi per le regioni ultraperiferiche comprendono almeno i seguenti elementi:

a)

gli organismi nocivi oggetto del programma;

b)

una descrizione e delimitazione delle zone geografiche e amministrative in cui sarà applicato il programma e una descrizione della situazione di tali zone in relazione alla presenza degli organismi nocivi in questione;

c)

un’analisi tecnica della situazione fitosanitaria della regione;

d)

la durata del programma;

e)

le attività incluse nel programma e, se del caso, il numero di controlli visivi, dei campioni e dei test previsti per gli organismi nocivi e le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti interessati;

f)

il bilancio di previsione;

g)

gli obiettivi da raggiungere alla data di scadenza del programma e i vantaggi attesi dallo stesso; e

h)

indicatori adeguati per misurare il conseguimento degli obiettivi del programma.

Per quanto riguarda i programmi pluriennali per le regioni ultraperiferiche, le informazioni di cui alle lettere b), e) e g) del primo comma sono fornite per ciascun anno del programma, in caso di modifiche significative rispetto all’anno precedente. L’informazione di cui alla lettera f) di tale comma è fornita per ciascuno degli anni coperti dal programma.

Articolo 27

Valutazione e approvazione dei programmi per le regioni ultraperiferiche

1.   I programmi per le regioni ultraperiferiche sono valutati tenendo conto delle priorità e dei criteri enunciati nei programmi di lavoro annuali o pluriennali di cui all’articolo 36, paragrafo 1.

2.   Entro il 30 novembre di ogni anno, la Commissione comunica agli Stati membri:

a)

l’elenco dei programmi per le regioni ultraperiferiche tecnicamente approvati e proposti per il cofinanziamento;

b)

l’importo provvisorio assegnato a ciascun programma;

c)

il livello massimo provvisorio del contributo finanziario dell’Unione per ciascun programma; e

d)

eventuali condizioni provvisorie cui può essere soggetto il contributo finanziario dell’Unione.

3.   I programmi annuali per le regioni ultraperiferiche e i relativi finanziamenti sono approvati entro il 31 gennaio di ogni anno, tramite una decisione di sovvenzione relativa alle misure applicate e ai costi sostenuti tra il 1o gennaio e il 31 dicembre di tale anno. In seguito alla presentazione delle relazioni intermedie di cui all’articolo 28, la Commissione può, se necessario, modificare tali decisioni per l’intero periodo di ammissibilità.

4.   I programmi pluriennali per le regioni ultraperiferiche e i relativi finanziamenti sono approvati entro il 31 gennaio del primo anno della loro attuazione, tramite una decisione di sovvenzione relativa alle misure applicate e ai costi sostenuti tra il 1o gennaio del primo anno e la fine del periodo di attuazione.

5.   In caso di approvazione dei programmi pluriennali per le regioni ultraperiferiche in conformità del paragrafo 4, gli impegni di bilancio possono essere ripartiti in rate annuali. Qualora gli impegni di bilancio siano ripartiti in tal modo, la Commissione impegna le diverse rate annuali tenendo conto dello stato di avanzamento dei programmi, del fabbisogno stimato e delle disponibilità di bilancio.

Articolo 28

Relazioni

Per ogni programma annuale o pluriennale per le regioni ultraperiferiche approvato, gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione tecnica e finanziaria dettagliata per l’anno trascorso. Tale relazione comprende i risultati raggiunti, misurati sulla base degli indicatori di cui all’articolo 26, paragrafo 2, lettera h), primo comma e un resoconto dettagliato dei costi ammissibili sostenuti.

Inoltre, per ciascun programma annuale per le regioni ultraperiferiche approvato, gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 31 agosto di ogni anno, una relazione finanziaria intermedia.

Articolo 29

Pagamenti

Gli Stati membri presentano alla Commissione la domanda di pagamento relativa al programma per le regioni ultraperiferiche di un dato anno entro il 30 aprile dell’anno successivo.

La Commissione versa il contributo finanziario dell’Unione per i costi ammissibili previa adeguata verifica delle relazioni di cui all’articolo 28.

CAPO III

Sostegno finanziario ai controlli ufficiali e ad altre attività

Articolo 30

Laboratori di riferimento dell’Unione europea

1.   Possono essere concesse sovvenzioni ai laboratori di riferimento dell’Unione europea di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004 per i costi da essi sostenuti nell’attuazione dei programmi di lavoro approvati dalla Commissione.

2.   Sono ammissibili ad una sovvenzione ai sensi del paragrafo 1 i seguenti costi:

a)

costi del personale, di qualsivoglia status, direttamente coinvolto nelle attività dei laboratori da questi svolte in quanto laboratori di riferimento dell’Unione;

b)

costi di beni strumentali;

c)

costi dei materiali consumabili;

d)

costi di spedizione dei campioni, di missioni, riunioni, attività di formazione.

Articolo 31

Formazione

1.   L’Unione può finanziare la formazione del personale delle autorità competenti responsabile dei controlli ufficiali, come previsto all’articolo 51 del regolamento (CE) n. 882/2004, al fine di sviluppare un approccio armonizzato ai controlli e ad altre attività ufficiali al fine di garantire un elevato livello di protezione della salute dell’uomo, degli animali e delle piante.

2.   La Commissione mette a punto programmi di formazione che fissano gli ambiti di intervento prioritari, sulla base dei rischi individuati per la sanità pubblica, la salute e il benessere degli animali e la sanità vegetale.

3.   Per poter beneficiare di un finanziamento dell’Unione come previsto al paragrafo 1, le autorità competenti provvedono a che le conoscenze acquisite nel quadro di attività di formazione di cui a detto paragrafo siano diffuse nella necessaria misura e che siano utilizzate correttamente nei programmi di formazione nazionali.

4.   Sono ammissibili ad un contributo finanziario ai sensi del paragrafo 1 i seguenti costi:

a)

costi di organizzazione della formazione, compresa quella aperta anche ai partecipanti dai paesi terzi, o dei programmi di scambio;

b)

costi di viaggio, alloggio e soggiorno del personale delle autorità competenti che partecipano alla formazione.

Articolo 32

Esperti degli Stati membri

Può essere concesso un contributo finanziario dell’Unione per le spese di viaggio, di alloggio e di soggiorno sostenute dagli esperti degli Stati membri nominati dalla Commissione per assistere i propri esperti, conformemente all’articolo 45, paragrafo 1, e all’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 882/2004.

Articolo 33

Piani coordinati di controllo e raccolta di dati

1.   Agli Stati membri possono essere concesse sovvenzioni per i costi sostenuti per l’attuazione dei piani coordinati di controllo di cui all’articolo 53 del regolamento (CE) n. 882/2004 e per la raccolta di dati.

2.   Possono beneficiare di tali sovvenzioni i seguenti costi:

a)

costi di campionamento e dei test di laboratorio;

b)

costi delle attrezzature necessarie per realizzare i controlli ufficiali e la raccolta dei dati.

CAPO IV

Altre misure

Articolo 34

Sistemi d’informazione

1.   L’Unione finanzia la creazione e il funzionamento delle banche dati e di sistemi informatizzati di gestione delle informazioni gestiti dalla Commissione, che sono necessari ai fini dell’efficiente ed efficace applicazione delle norme di cui all’articolo 1.

2.   Può essere concesso un contributo finanziario dell’Unione per la creazione e la gestione di banche dati e di sistemi informatizzati di gestione delle informazioni di terzi, comprese organizzazioni internazionali, a condizione che tali banche dati e sistemi informatizzati di gestione delle informazioni:

a)

apportino un comprovato valore aggiunto per l’intera Unione e siano accessibili sul suo territorio a tutti gli utilizzatori interessati; e

b)

siano necessari per l’efficiente ed efficace applicazione delle norme di cui all’articolo 1.

Articolo 35

Attuazione e adeguamento delle norme

1.   L’Unione può finanziare i lavori tecnici e scientifici, compresi gli studi e le attività di coordinamento, necessari a garantire la corretta attuazione delle norme riguardo ai settori di cui all’articolo 1 e l’adeguamento di dette norme agli sviluppi scientifici, tecnologici e sociali.

Può inoltre essere concesso un contributo finanziario dell’Unione agli Stati membri o ad organizzazioni internazionali operanti nei settori di cui all’articolo 1 affinché intraprendano attività destinate a sostenere l’elaborazione e l’attuazione delle norme riguardo a tali settori.

2.   Possono essere concesse sovvenzioni a progetti organizzati da uno o più Stati membri finalizzati a migliorare, tramite il ricorso a tecniche e a protocolli innovativi, l’efficienza dei controlli ufficiali.

3.   Può inoltre essere concesso un contributo finanziario dell’Unione a favore di iniziative di informazione e di sensibilizzazione intraprese dall’Unione e dagli Stati membri volte a garantire un comportamento più corretto, conforme e sostenibile nell’attuazione delle norme riguardo ai settori di cui all’articolo 1.

TITOLO III

PROGRAMMAZIONE, ATTUAZIONE E CONTROLLO

Articolo 36

Programma di lavoro e contributi finanziari

1.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione che istituiscono programmi di lavoro annuali o pluriennali, comuni o distinti, per l’attuazione delle misure di cui al titolo II, fatta eccezione per il capo I, sezione 1, e per il capo II, sezione 1. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità della procedura d’esame di cui all’articolo 41, paragrafo 2.

2.   I programmi di lavoro di cui al paragrafo 1 definiscono gli obiettivi operativi perseguiti, che sono conformi agli obiettivi generali e specifici enunciati all’articolo 2, i risultati attesi, le modalità di attuazione e il loro importo totale. Essi contengono inoltre una descrizione delle misure da finanziare, un’indicazione delle dotazioni per ciascuna misura e un calendario di attuazione orientativo. Per quanto riguarda le sovvenzioni, i programmi di lavoro precisano inoltre le azioni prioritarie, i criteri di valutazione, il tasso di finanziamento e l’elenco indicativo delle misure e dei costi ammissibili, in conformità dell’articolo 3 del presente regolamento.

3.   I programmi di lavoro per l’attuazione delle misure di cui al titolo II, capo I, sezione 2, e al titolo II, capo II, sezioni 2 e 3, sono adottati entro il 30 aprile dell’anno precedente la loro esecuzione, a condizione che il progetto di bilancio sia adottato. Tali programmi di lavoro rispecchiano le priorità stabilite nell’allegato III del presente regolamento.

4.   Riguardo all’applicazione delle misure di emergenza di cui al titolo II, capo I, sezione 1, e capo II, sezione 1, o, se necessario, per rispondere a eventi imprevedibili, la Commissione adotta atti di esecuzione recanti la sua decisione sul contributo finanziario. Tali atti di esecuzione sono adottati a norma della procedura d’esame di cui all’articolo 41, paragrafo 2.

5.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le procedure relative alla presentazione da parte degli Stati membri di domande, relazioni e richieste di pagamento per le sovvenzioni di cui al titolo II, capo I, sezioni 1 e 2, e capo II, sezioni 1, 2 e 3. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura di esame di cui all’articolo 41, paragrafo 2.

Articolo 37

Controlli effettuati sul posto dalla Commissione

La Commissione può organizzare controlli sul posto negli Stati membri e presso le sedi dei beneficiari al fine di verificare, in particolare:

a)

l’applicazione efficace delle misure che beneficiano del contributo finanziario dell’Unione;

b)

la conformità delle prassi amministrative con le norme dell’Unione;

c)

l’esistenza dei documenti giustificativi necessari e la loro correlazione con le misure che beneficiano di un contributo dell’Unione.

Articolo 38

Accesso alle informazioni

Gli Stati membri e i beneficiari tengono a disposizione della Commissione tutte le informazioni necessarie per verificare l’attuazione delle misure e adottano tutte le misure atte ad agevolare i controlli che la Commissione ritenga sia utile effettuare nell’ambito della gestione del finanziamento dell’Unione, compresi controlli sul posto.

Articolo 39

Tutela degli interessi finanziari dell’Unione

1.   La Commissione adotta i provvedimenti opportuni volti a garantire che, nella realizzazione delle misure finanziate ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari dell’Unione siano tutelati mediante l’applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero degli importi indebitamente versati e, se del caso, sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.

2.   La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di revisione contabile, esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, organismi di esecuzione, contraenti e subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell’Unione nell’ambito del presente regolamento.

L’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) è autorizzato ad effettuare controlli e verifiche sul posto presso gli operatori economici che siano direttamente o indirettamente interessati da tali finanziamenti, secondo le procedure stabilite dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 (24) del Consiglio, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione in relazione a convenzioni o decisioni di sovvenzione o a contratti relativi ai finanziamenti stessi.

Fatti salvi il primo e il secondo comma, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, le convenzioni e decisioni di sovvenzione e i contratti conclusi in applicazione del presente regolamento devono abilitare espressamente la Commissione, la Corte dei conti e l’OLAF a svolgere tali revisioni, controlli e verifiche sul posto.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 40

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 7, paragrafo 2, e all’articolo 10, paragrafo 2, è conferita alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere dal 30 giugno 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di sette anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 7, paragrafo 2, e all’articolo 10, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adottato un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, e dell’articolo 10, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio tale termine è prorogato di due mesi.

Articolo 41

Procedure di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi istituito dall’articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Se il parere del comitato deve essere ottenuto tramite procedura scritta, la procedura si conclude senza esito qualora, entro il termine per la presentazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o lo richieda la maggioranza semplice dei membri del comitato.

Articolo 42

Valutazione

1.   Entro il 30 giugno 2017, la Commissione stila e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione intermedia se, in termini di risultato e di impatto, le misure di cui al titolo II, capi I e II, e capo III, articoli 30 e 31 raggiungano gli obiettivi di cui all’articolo 2, paragrafo 1, per quanto concerne l’uso efficiente delle risorse e il suo valore aggiunto a livello dell’Unione. La relazione di valutazione riguarda inoltre le possibilità di semplificazione, la continuità della pertinenza di tutti gli obiettivi, e il contributo delle misure alle priorità dell’Unione in materia di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Essa tiene conto dei risultati delle valutazioni relative alle incidenze a lungo termine delle misure precedenti. La relazione è accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa di modifica del presente regolamento.

2.   Entro il 30 giugno 2022 la Commissione effettua una valutazione ex post delle misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo in stretta collaborazione con gli Stati membri. Tale valutazione ex post valuta l’efficacia e l’efficienza delle spese di cui all’articolo 1 e le loro ripercussioni.

3.   Nelle valutazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono misurati i progressi compiuti in base agli indicatori di cui all’articolo 2, paragrafo 2.

4.   La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

Articolo 43

Informazione, comunicazione e pubblicità

1.   Ove opportuno, i beneficiari e gli Stati membri interessati provvedono a che sia data adeguata pubblicità ai contributi finanziari concessi a norma del presente regolamento per far conoscere all’opinione pubblica il ruolo svolto dall’Unione nel finanziamento delle misure.

2.   La Commissione realizza iniziative di informazione e comunicazione sulle misure finanziate e sui loro risultati. Inoltre, la dotazione di bilancio assegnata alla comunicazione in virtù del presente regolamento comprende anche la comunicazione sulle priorità politiche dell’Unione.

Articolo 44

Abrogazione

1.   Le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE sono abrogate.

2.   I riferimenti alle decisioni 66/399/CEE o 76/894/CEE si intendono fatti all’articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002.

3.   I riferimenti alla decisione 2009/470/CE si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 45

Disposizioni transitorie

1.   I programmi nazionali degli Stati membri di cui all’articolo 12, paragrafo 1 del presente regolamento, presentati alla Commissione nel 2012 per l’attuazione nel 2013, quelli presentati nel 2013 e 2014 e quelli presentati entro il 30 aprile 2014 per l’attuazione nel 2015, sono ammissibili, se approvati, al finanziamento dell’Unione in base all’articolo 27 della decisione 2009/470/CE.

Per i programmi nazionali attuati nel 2013 e 2014, continuano ad applicarsi i paragrafi 7 e 8 dell’articolo 27 di tale decisione.

Per i programmi nazionali attuati nel 2015, continua ad applicarsi il paragrafo 2 dell’articolo 27 di tale decisione.

2.   I programmi di indagine degli Stati membri di cui all’articolo 21, paragrafo 1 del presente regolamento, presentati alla Commissione entro il 30 aprile 2014 per l’attuazione nel 2015 sono ammissibili al finanziamento dell’Unione in base all’articolo 23, paragrafo 6, della direttiva 2000/29/CE. Per i programmi di indagine continua ad applicarsi il paragrafo 6 dell’articolo 23 di tale direttiva.

3.   Per le domande di finanziamento dell’Unione delle misure di emergenza di cui all’articolo 16 del presente regolamento presentate dagli Stati membri alla Commissione entro il 30 aprile 2014, continuano ad applicarsi gli articoli da 22 a 24 della direttiva 2000/29/CE.

Articolo 46

Modifica della direttiva 98/56/CE

La direttiva 98/56/CE è così modificata:

1)

all’articolo 17, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   La Commissione è assistita dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi istituito dall’articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (25). Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (26).

(25)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1)."

(26)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).»;"

2)

all’articolo 18, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   La Commissione è assistita dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi istituito dall’articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.»

Articolo 47

Modifica della direttiva 2000/29/CE

La direttiva 2000/29/CE è così modificata:

1)

all’articolo 13 quater è soppresso il paragrafo 5;

2)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 15 bis

Gli Stati membri dispongono che chiunque venga a conoscenza della presenza di un organismo nocivo di cui all’allegato I o all’allegato II o di un organismo nocivo interessato da una misura ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2 o paragrafo 3, o abbia motivo di sospettare una tale presenza, ne dà comunicazione, per iscritto, all’autorità competente entro dieci giorni di calendario, e, se richiesto da detta autorità competente, fornisce le informazioni in suo possesso riguardanti tale presenza.»;

3)

gli articoli da 22 a 26 sono soppressi.

Articolo 48

Modifica del regolamento (CE) n. 178/2002

All’articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   La Commissione è assistita da un comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, in appresso denominato il “comitato”. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (27). Il comitato è articolato in sezioni destinate a trattare tutte le questioni pertinenti.

Tutti i riferimenti al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali contenuti nel diritto dell’Unione si intendono fatti al comitato di cui al primo comma.

Articolo 49

Modifica del regolamento (CE) n. 882/2004

L’articolo 66 del regolamento (CE) n. 882/2004 è soppresso.

Articolo 50

Modifica del regolamento (CE) n. 396/2005

Il capo VII del regolamento (CE) n. 396/2005 è soppresso.

Articolo 51

Modifica della direttiva 2008/90/CE

All’articolo 19 della direttiva 2008/90/CE, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   La Commissione è assistita dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi istituito dall’articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (28). Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (29).

Articolo 52

Modifica della direttiva 2009/128/CE

L’articolo 22 della direttiva 2009/128/CE è soppresso.

Articolo 53

Modifica del regolamento (CE) n. 1107/2009

L’articolo 76 del regolamento (CE) n. 1107/2009 è soppresso.

Articolo 54

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 30 giugno 2014.

Tuttavia, l’articolo 18, paragrafo 1, lettera d), e l’articolo 47, punto 2si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

D. KOURKOULAS


(1)  GU C 67 del 6.3.2014, pag. 166.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 2 aprile 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell’8 maggio 2014.

(3)  Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).

(4)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

(5)  Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1).

(6)  Direttiva 69/464/CEE del Consiglio, dell’8 dicembre 1969, concernente la lotta contro la rogna nera della patata (GU L 323 del 24.12.1969, pag. 1).

(7)  Direttiva 93/85/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1993, concernente la lotta contro il marciume anulare della patata (GU L 259 del 18.10.1993, pag. 1).

(8)  Direttiva 98/57/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente la lotta contro Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. (GU L 235 del 21.8.1998, pag. 1).

(9)  Direttiva 2007/33/CE del Consiglio, dell’11 giugno 2007, relativa alla lotta ai nematodi a cisti della patata e che abroga la direttiva 69/465/CEE (GU L 156 del 16.6.2007, pag. 12).

(10)  Regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 23).

(11)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(12)  Decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario (GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30).

(13)  Direttiva 82/894/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1982, concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità (GU L 378 del 31.12.1982, pag. 58).

(14)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(15)  Decisione 66/399/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa all’istituzione di un comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali (GU 125 dell’11.7.1966, pag. 2289/66).

(16)  Decisione 76/894/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, che istituisce un comitato fitosanitario permanente (GU L 340 del 9.12.1976, pag. 25).

(17)  Direttiva 98/56/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali (GU L 226 del 13.8.1998, pag. 16).

(18)  Direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (GU L 267 dell’8.10.2008, pag. 8).

(19)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1).

(20)  Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

(21)  Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

(22)  Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71).

(23)  Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

(24)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio dell’11 novembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).


ALLEGATO I

Malattie animali di cui all’articolo 7

Peste bovina

Peste dei piccoli ruminanti

Malattia vescicolare dei suini

Febbre catarrale degli ovini

Malattia di Teschen

Vaiolo degli ovi-caprini

Febbre della Rift Valley

Dermatite nodulare contagiosa

Peste equina

Stomatite vescicolosa

Encefalite equina virale venezuelana

Malattia emorragica epizootica dei cervi

Peste suina classica

Peste suina africana

Pleuropolmonite contagiosa dei bovini

Influenza aviaria

Malattia di Newcastle

Afta epizootica

Necrosi ematopoietica epizootica nei pesci (EHN)

Sindrome ulcerativa epizootica nei pesci (EUS)

Infezione da Bonamia exitiosa

Infezione da Perkinsus marinus

Infezione da Microcytos mackini

Sindrome di Taura nei crostacei

Malattia della testa gialla nei crostacei.


ALLEGATO II

Malattie animali e zoonosi di cui all’articolo 10

Tubercolosi bovina

Brucellosi bovina

Brucellosi ovina e caprina (B. melitensis),

Febbre catarrale degli ovini in zone endemiche o a rischio elevato

Peste suina africana

Malattia vescicolare dei suini

Peste suina classica

Antrace

Pleuropolmonite contagiosa dei bovini

Influenza aviaria

Rabbia

Echinococcosi

Encefalopatie spongiformi trasmissibili (EST)

Campilobatteriosi

Listeriosi

Salmonellosi (salmonella zoonotica)

Trichinellosi

Coli produttori di verocitotossine (VTEC)

Setticemia emorragica virale (VHS)

Necrosi ematopoietica infettiva (IHN)

Virus erpetico delle carpe koi (KHV)

Anemia infettiva del salmone (ISA)

Infezione da Marteilia refringens

Infezione da Bonamia ostreae

Malattia dei punti bianchi nei crostacei.


ALLEGATO III

Priorità per i programmi di lavoro della Commissione di cui al Titolo II, Capo I, Sezione 2, e al Titolo II, Capo II, Sezioni 2 e 3

Priorità del sostegno finanziario dell’Unione, per quanto riguarda l’orientamento dei programmi nazionali di eradicazione, lotta e sorveglianza delle malattie animali e delle zoonosi:

malattie con impatto sulla salute umana,

malattie con impatto sulla salute animale, prendendo in considerazione la loro potenziale diffusione e i tassi di morbilità e mortalità nella popolazione animale,

malattie e zoonosi che rischiano di essere introdotte e/o reintrodotte nel territorio dell’Unione da paesi terzi,

malattie potenzialmente in grado di generare una situazione di crisi con gravi conseguenze economiche,

malattie con incidenza sugli scambi con i paesi terzi e sul commercio intra-UE.

Priorità del sostegno finanziario dell’Unione, per quanto riguarda l’orientamento dei programmi nazionali di indagine sugli organismi nocivi per la protezione del territorio dell’Unione:

organismi nocivi elencati nell’allegato I, parte A, sezione I, e nell’allegato II, parte A, sezione I, della direttiva 2000/29/CE di cui non è nota la presenza nel territorio dell’Unione,

organismi nocivi soggetti alle misure dell’Unione adottate a norma dell’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2000/29/CE,

organismi nocivi che non sono elencati nella direttiva 2000/29/CE e rappresentano un pericolo imminente per il territorio dell’Unione,

organismi nocivi potenzialmente in grado di generare una situazione di crisi con gravi conseguenze economiche e ambientali,

organismi nocivi con incidenza sugli scambi con i paesi terzi e sul commercio intra-Unione.

Priorità del sostegno finanziario dell’Unione, per quanto riguarda l’orientamento dei programmi nazionali per le regioni ultraperiferiche:

misure contro gli organismi nocivi associati alle importazioni in tali regioni e al loro clima,

metodi di lotta contro tali organismi nocivi,

misure contro gli organismi nocivi conformemente alle norme sugli organismi nocivi delle piante in tali regioni.


DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

sulle procedure per l’approvazione dei programmi veterinari e fitosanitari

Per meglio informare gli Stati membri la Commissione predisporrà una riunione annuale del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi che sarà dedicata alle risultanze della procedura di valutazione dei programmi. La riunione si svolgerà entro il 30 novembre dell’anno che precede l’attuazione dei programmi.

In occasione di detta riunione la Commissione presenterà l’elenco dei programmi tecnicamente approvati e proposti per un cofinanziamento. I particolari d’ordine sia tecnico che finanziario verranno discussi con le delegazioni nazionali e si terrà conto dei loro commenti.

Inoltre, prima di prendere la sua decisione finale nel merito, la Commissione, nel corso di una riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi da tenersi nel mese di gennaio, comunicherà agli Stati membri l’elenco finale dei programmi selezionati per un cofinanziamento e l’importo definitivo assegnato a ciascun programma.

I lavori preparatori per la messa a punto del programma di lavoro finalizzato alla realizzazione delle misure di cui agli articoli 9, 19 e 25, saranno realizzati ogni anno a inizio febbraio unitamente ad esperti degli Stati membri al fine di fornire agli Stati membri le informazioni pertinenti per stabilire i programmi di eradicazione e di sorveglianza.


27.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 189/33


REGOLAMENTO (UE) n. 653/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 maggio 2014

che modifica il regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda l’identificazione elettronica dei bovini e l’etichettatura delle carni bovine

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2, e l’articolo 168, paragrafo 4, lettera b,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Nel 1997 il regolamento del Consiglio (CE) n. 820/97 (3) ha rafforzato le norme dell’Unione in materia di identificazione e tracciabilità dei bovini a seguito dell’epidemia di encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e della conseguente maggiore necessità di risalire all’origine e ai movimenti degli animali grazie a marchi auricolari convenzionali.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) prevede che ciascuno Stato membro istituisca un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini in conformità di tale regolamento.

(3)

Il regolamento (CE) n. 1760/2000 istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini che prevede marchi auricolari applicati a entrambi gli orecchi di ciascun animale, banche dati informatizzate, passaporti per gli animali e registri individuali tenuti presso ciascuna azienda.

(4)

La tracciabilità delle carni bovine fino all’origine attraverso l’identificazione e la registrazione costituisce un presupposto essenziale per l’etichettatura sull’origine lungo tutta la catena alimentare. Le misure in oggetto costituiscono una garanzia di protezione dei consumatori e per la salute pubblica e promuovono la fiducia dei consumatori.

(5)

Il regolamento (CE) n. 1760/2000 e, segnatamente, i sistemi di identificazione dei bovini e di etichettatura facoltativa delle carni bovine rientrano fra gli obblighi di informazione di speciale importanza in termini di oneri che implicano per le imprese secondo la comunicazione della Commissione del 22 ottobre 2009 dal titolo «Programma d’azione per la riduzione degli oneri amministrativi nell’UE — Piani settoriali di riduzione e azioni 2009».

(6)

L’uso di sistemi di identificazione elettronica «EID» dovrebbe permettere di snellire i processi di tracciabilità grazie all’automazione e alla maggiore precisione della lettura e dell’iscrizione nel registro dell’azienda. Ciò consentirebbe inoltre la segnalazione automatica dei movimenti degli animali alla banca dati informatizzata, migliorando in questo modo la rapidità, l’affidabilità e la precisione del sistema di tracciabilità. L’uso dei sistemi EID rafforzerebbe altresì la gestione di taluni pagamenti diretti per gli agricoltori.

(7)

I sistemi EID basati sull’identificazione a radiofrequenza sono notevolmente migliorati negli ultimi dieci anni. Questa tecnologia permette una lettura più rapida e precisa dei codici di identificazione dei singoli animali e la loro introduzione diretta nei sistemi di elaborazione dati, il che consente una diminuzione dei tempi necessari per rintracciare gli animali o gli alimenti potenzialmente infetti, migliorando l’affidabilità delle banche dati e rafforzando la capacità di reagire rapidamente in caso di epidemie, riducendo i costi della manodopera, sia pure comportando un aumento dei costi per le apparecchiature.

(8)

Il presente regolamento è coerente con il fatto che l’EID è già stata introdotta nell’Unione per altre specie animali diverse dai bovini, come nel caso del sistema obbligatorio utilizzato per gli ovini e i caprini.

(9)

Alla luce dei progressi tecnologici in materia di sistemi EID, vari Stati membri hanno deciso di avviare, su base volontaria, l’applicazione dell’identificazione elettronica dei bovini. Tali iniziative rischiano di far sì che sistemi diversi vengano sviluppati nei singoli Stati membri e dalle parti interessate. Lo sviluppo di sistemi diversi impedirebbe una successiva armonizzazione delle norme tecniche all’interno dell’Unione. È opportuno garantire che i sistemi EID negli Stati membri siano interoperabili e coerenti con le pertinenti norme ISO o con altre norme tecniche internazionali adottate da organismi di normazione riconosciuti a livello internazionale, a condizione che tali altre norme internazionali siano in grado di garantire, come minimo, un grado più elevato di sicurezza e di prestazioni rispetto alle norme ISO.

(10)

La relazione della Commissione del 25 gennaio 2005 circa la possibilità di introdurre l’EID per i bovini ha concluso che era stato dimostrato che l’identificazione per frequenza radio si era sviluppata a tal punto da poter essere già applicata in pratica. Tale relazione ha concluso altresì che il passaggio all’EID dei bovini nell’Unione era altamente auspicabile in quanto, oltre ad altri vantaggi, contribuirebbe a ridurre gli oneri amministrativi.

(11)

La comunicazione della Commissione del 10 settembre 2008 dal titolo «Piano d’azione per l’attuazione della strategia europea in materia di salute animale» prevede che la Commissione semplifichi gli obblighi di informazione, come i registri delle aziende e i passaporti per gli animali, nel corso dell’introduzione dei sistemi EID.

(12)

La comunicazione della Commissione del 19 settembre 2007 dal titolo «Una nuova strategia per la salute degli animali nell’Unione europea (2007-2013): “Prevenire è meglio che curare” », propone di prendere in considerazione l’ EID dei bovini come possibile miglioramento dell’attuale sistema dell’Unione di identificazione e registrazione inteso a semplificare gli obblighi di informazione (quali registri delle aziende e passaporti per gli animali) e suggerisce di mettere in atto uno scambio elettronico dei passaporti dei bovini. Tale scambio comporterebbe l’introduzione dell’EID con l’inserimento dei dati in tempo reale e potrebbe consentire alle autorità competenti degli Stati membri e alle altre parti interessate notevoli risparmi in termini di costi e impegno, riducendo il carico di lavoro necessario per trasferire i dati dei passaporti degli animali nelle banche dati informatizzate. Il presente regolamento è coerente con tale iniziativa.

(13)

Il presente regolamento dovrebbe pertanto contribuire ad alcuni obiettivi chiave delle principali strategie dell’Unione, compresa la strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, migliorando la crescita economica, la coesione e la competitività.

(14)

Alcuni paesi terzi hanno già stabilito norme che permettono di utilizzare tecnologie avanzate di identificazione elettronica. L’Unione dovrebbe stabilire norme analoghe per agevolare gli scambi e accrescere la competitività del settore.

(15)

Alla luce degli sviluppi tecnologici per quanto riguarda i nuovi tipi di identificatori elettronici, è opportuno ampliare l’ambito dei mezzi di identificazione previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 per consentirne l’uso di identificatori elettronici come mezzi ufficiali di identificazione. Poiché l’introduzione delle relative disposizioni comporta notevoli investimenti, occorre prevedere un periodo di transizione di cinque anni per concedere agli Stati membri il tempo necessario a prepararsi. Durante tale periodo di transizione, i marchi auricolari convenzionali continueranno a rappresentare l’unico mezzo ufficiale di identificazione dei bovini.

(16)

Rendere l’identificazione elettronica obbligatoria in tutta l’Unione potrebbe avere ripercussioni negative sul piano economico per alcuni operatori. È quindi opportuno che, allorquando l’EID diventerà un mezzo ufficiale di identificazione, l’uso di quest’ultimo da parte dei detentori sia volontario. Nell’ambito di tale regime volontario, opterebbero per l’EID i detentori che possono trarne vantaggi economici, mentre dovrebbe essere possibile per gli altri detentori continuare a identificare i loro animali mediante due marchi auricolari convenzionali.

(17)

Gli Stati membri hanno sistemi di allevamento, pratiche agricole e organizzazioni di settore assai differenti. È opportuno quindi consentire agli Stati membri di rendere l’identificazione elettronica obbligatoria nei loro rispettivi territori solo qualora, dopo aver preso in considerazione tutti questi fattori, compreso l’impatto sui piccoli produttori, e previa consultazione delle organizzazioni rappresentative del settore delle carni bovine, lo ritengano appropriato. Nell’ambito dei movimenti commerciali di animali intra-Unione, l’obbligo di identificazione elettronica dei bovini dovrebbe incombere allo Stato membro che ha reso obbligatorio l’uso dell’EID nel suo territorio. Ciò non dovrebbe comportare per tale Stato membro l’obbligo di identificare nuovamente gli animali che sono già stati sottoposti a identificazione elettronica nello Stato membro di spedizione.

(18)

Gli animali e le carni che entrano nell’Unione da paesi terzi dovrebbero essere soggetti ai requisiti in materia di identificazione e tracciabilità che forniscono un livello equivalente di protezione.

(19)

Quando sono importati nell’Unione animali vivi da paesi terzi, essi dovrebbero essere soggetti, all’arrivo, agli stessi requisiti in materia di identificazione che si applicano agli animali nati nell’Unione.

(20)

I due mezzi ufficiali di identificazione utilizzati per un animale dovrebbero recare lo stesso codice di identificazione. Tuttavia, durante la fase iniziale di adeguamento all’uso degli identificatori elettronici come mezzo ufficiale di identificazione, non è da escludersi l’eventualità che, in determinati casi, le limitazioni tecniche legate alla configurazione del codice di identificazione originario di un animale possano impedire la riproduzione di tale codice su un identificatore elettronico. Ciò si potrebbe verificare quando i caratteri che formano il codice identificativo esistente di un animale sono tali da impedire a tale codice di essere convertito in formato elettronico. È pertanto opportuno prevedere deroghe specifiche transitorie che consentano l’applicazione di un identificatore elettronico anche agli animali in questione, purché sia garantita la piena tracciabilità e siano identificati individualmente gli animali, nonché l’azienda in cui sono nati.

(21)

A norma del regolamento (CE) n. 1760/2000 l’autorità competente è tenuta a rilasciare un passaporto per ciascun animale che deve essere identificato conformemente a detto regolamento. Ciò comporta un notevole onere amministrativo per gli Stati membri. Le autorità competenti degli Stati membri hanno l’obbligo di istituire banche dati informatizzate a norma degli articoli 14 e 18 della direttiva 64/432/CEE del Consiglio (5). Dato che la piena operatività di tali banche dati è obbligatoria sin dal 31 dicembre 1999, esse dovrebbero garantire in misura sufficiente la tracciabilità dei movimenti dei bovini all’interno dei loro rispettivi territori. È opportuno pertanto che vengano rilasciati passaporti solo per gli animali destinati agli scambi intra-Unione. Tuttavia, il presente regolamento non dovrebbe impedire l’adozione di disposizioni nazionali riguardo al rilascio di passaporti per gli animali non destinati agli scambi intra-Unione.

(22)

BOVEX, il progetto pilota per lo scambio di passaporti bovini fra gli Stati membri, è stato creato dalla Commissione con l’obiettivo di agevolare lo scambio di dati fra gli Stati membri, assicurando nel contempo la tracciabilità degli animali durante i loro movimenti intra-Unione. Una volta che lo scambio di dati tra le banche dati informatizzate nazionali sia diventato pienamente operativo, l’obbligo di rilasciare i passaporti per gli animali in formato cartaceo dovrebbe cessare di applicarsi agli animali destinati agli scambi intra-Unione. Ciò dovrebbe contribuire a ridurre l’onere amministrativo degli Stati membri e degli operatori economici.

(23)

Il titolo II, sezione II, del regolamento (CE) n. 1760/2000 stabilisce norme per un sistema facoltativo di etichettatura delle carni bovine che prevede l’approvazione di disciplinari di etichettatura da parte dell’autorità competente dello Stato membro interessato. L’onere amministrativo e i costi sostenuti dagli Stati membri e dagli operatori economici per applicare tale sistema non sono proporzionati ai benefici offerti dal sistema stesso. Poiché a seguito dell’adozione di tale regolamento è entrata in vigore una nuova normativa, le norme specifiche sul sistema di etichettatura facoltativa sono divenute superflue ed è quindi opportuno sopprimere tali norme. Tuttavia, né il diritto degli operatori di avvalersi dell’etichettatura facoltativa per informare i consumatori delle caratteristiche della carne, né il diritto dei consumatori di ricevere informazioni verificabili dovrebbero essere compromessi. Di conseguenza, come per qualsiasi altro tipo di carne, le informazioni alimentari per le carni bovine che esulano dall’etichettatura obbligatoria dovrebbero rispettare l’attuale normativa orizzontale, tra cui il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

(24)

Al fine di prevenire il rischio di frodi nell’etichettatura delle carni e tutelare i consumatori europei, i controlli e le sanzioni applicabili dovrebbero avere un effetto sufficientemente dissuasivo.

(25)

Conformemente al regolamento (UE) n. 1169/2011, la Commissione ha presentato una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’indicazione obbligatoria del paese d’origine o del luogo di provenienza delle carni utilizzate come ingrediente. Tale relazione doveva essere corredata, se del caso, da una proposta legislativa intesa a garantire una maggiore trasparenza lungo l’intera catena di produzione della carne e una migliore informazione dei consumatori europei. Tenendo conto dei recenti problemi relativi all’etichettatura di prodotti a base di carne che hanno avuto ripercussioni sul funzionamento della catena di produzione della carne, il Parlamento europeo e il Consiglio si attendevano che la relazione fosse adottata quanto prima durante il secondo semestre del 2013, ed è stata infine adottata il 17 dicembre 2013.

(26)

In seguito all’entrata in vigore del trattato di Lisbona, le competenze conferite alla Commissione in virtù del regolamento (CE) n. 1760/2000 devono essere allineate agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

(27)

Al fine di garantire l’applicazione delle norme necessarie al corretto funzionamento dell’identificazione, della registrazione e della tracciabilità dei bovini e delle carni bovine, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE riguardo ai requisiti relativi ai mezzi alternativi di identificazione dei bovini; le circostanze speciali in cui gli Stati membri possono prorogare i termini massimi per l’applicazione dei mezzi di identificazione; i dati che devono essere scambiati fra le banche dati informatizzate degli Stati membri; il termine massimo per determinati obblighi di informazione; i requisiti relativi ai mezzi di identificazione; l’aggiunta di mezzi di identificazione all’elenco figurante nell’allegato I; le norme concernenti le informazioni provenienti dalle banche dati da inserire nei passaporti per gli animali e nei singoli registri tenuti da ciascuna azienda; l’identificazione e la registrazione dei movimenti dei bovini destinati al pascolo stagionale, compresa la transumanza; le norme per l’etichettatura di determinati prodotti che devono essere equivalenti alle norme stabilite nel regolamento (CE) n. 1760/2000; le disposizioni di etichettatura riguardo a modalità di presentazione semplificate dell’indicazione dell’origine per i casi in cui un animale sia rimasto nello Stato membro o nel paese terzo di nascita o di macellazione per un periodo molto breve; nonché le definizioni e i requisiti applicabili ai termini o alle categorie di termini che possono figurare sulle etichette delle carni bovine fresche e congelate preconfezionate. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(28)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 1760/2000 riguardo alla registrazione delle aziende che utilizzano mezzi alternativi di identificazione, alle caratteristiche tecniche e alle modalità dettagliate dello scambio di dati fra le banche dati informatizzate degli Stati membri, al riconoscimento della piena operatività dei sistemi di scambio di dati, al formato e alla concezione dei mezzi di identificazione, alle procedure e alle norme tecniche per l’attuazione dell’EID e alle norme riguardanti la configurazione del codice di identificazione, le dimensioni massime e la composizione di certi gruppi di animali, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

(29)

È opportuno monitorare l’esecuzione del presente regolamento. Di conseguenza, entro i cinque anni successivi all’entrata in vigore del presente regolamento per quanto attiene alle disposizioni relative all’etichettatura facoltativa delle carni bovine ed entro i nove anni successivi per le disposizioni relative all’EID, la Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio due relazioni in merito all’esecuzione del presente regolamento e alla fattibilità tecnica ed economica dell’introduzione dell’EID obbligatoria in tutta l’Unione. Se necessario, tali relazioni dovrebbero essere corredate delle opportune proposte legislative.

(30)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1760/2000,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1760/2000 è così modificato:

1)

all’articolo 1, paragrafo 2, la seconda frase è soppressa;

2)

all’articolo 2, il primo trattino è sostituito dal testo seguente:

«—   “animale”: un bovino quale definito all’articolo 2, paragrafo 2, lettere b) e c), della direttiva 64/432/CEE, compresi gli animali utilizzati per eventi culturali e sportivi,»;

3)

all’articolo 3, primo paragrafo, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

mezzi di identificazione per identificare i singoli animali;»;

4)

l’articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Obbligo di identificare gli animali

1.   Tutti gli animali di un’azienda sono identificati mediante almeno due mezzi di identificazione elencati nell’allegato I e conformi alle norme adottate ai sensi del paragrafo 3, nonché approvati dall’autorità competente. Almeno uno dei mezzi di identificazione è visibile e reca un codice di identificazione visibile.

Il primo comma non si applica agli animali nati prima del gennaio 1998 e non destinati al commercio intra-Unione. Tali animali sono identificati mediante almeno un mezzo di identificazione.

Al fine di garantire l’adeguamento al progresso tecnologico, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 22 ter riguardo all’aggiunta di mezzi di identificazione all’elenco figurante nell’allegato I, garantendo nel contempo la loro interoperabilità.

I mezzi di identificazione sono assegnati all’azienda, distribuiti ed applicati agli animali secondo modalità definite dall’autorità competente.

I due mezzi di identificazione autorizzati conformemente agli atti delegati e agli atti di esecuzione adottati a norma del paragrafo 3 e del presente paragrafo e che sono applicati a un singolo animale recano lo stesso e unico codice di identificazione che, unitamente alla registrazione degli animali, consente di identificare l’animale individualmente, nonché l’azienda in cui è nato.

2.   In deroga al paragrafo 1, qualora i caratteri che compongono il codice di identificazione dell’animale non permettano l’applicazione di un identificatore elettronico con lo stesso e unico codice di identificazione, lo Stato membro interessato può consentire che, sotto la supervisione della sua autorità competente, il secondo mezzo di identificazione possa recare un codice diverso, purché sia rispettata ciascuna delle condizioni seguenti:

a)

l’animale sia nato prima della data di entrata in vigore degli atti di esecuzione di cui al paragrafo 3, secondo comma, lettera c);

b)

sia garantita la piena tracciabilità;

c)

sia possibile l’identificazione individuale dell’animale, nonché l’identificazione dell’azienda in cui è nato;

d)

l’animale non sia destinato al commercio nell’ambito dell’Unione.

3.   Al fine di garantire l’opportuna tracciabilità e adattabilità al progresso tecnico e al funzionamento ottimale del sistema di identificazione, la Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 22 ter riguardo ai requisiti relativi ai mezzi di identificazione figuranti nell’allegato I e alle misure transitorie che occorrono per l’introduzione di un particolare mezzo di identificazione.

Sulla base delle pertinenti norme ISO o di altre norme tecniche internazionali adottate da organismi di normazione riconosciuti a livello internazionale, a condizione che le norme internazionali in parola siano in grado di garantire, come minimo, un grado più elevato di sicurezza e di prestazioni rispetto alle norme ISO, la Commissione fissa, mediante atti di esecuzione, le norme necessarie riguardanti:

a)

il formato e la concezione dei mezzi di identificazione;

b)

le procedure e tecniche per l’identificazione elettronica dei bovini; e

c)

la configurazione del codice di identificazione.

Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità della procedura d’esame di cui all’articolo 23, paragrafo 2.

4.   A decorrere dal 18 luglio 2019, gli Stati membri garantiscono che siano ultimate le infrastrutture necessarie per provvedere all’identificazione degli animali sulla base di un identificatore elettronico come mezzo ufficiale di identificazione, conformemente al presente regolamento.

A decorrere da18 luglio 2019, gli Stati membri possono introdurre disposizioni nazionali per rendere obbligatorio l’uso di un identificatore elettronico come uno dei due mezzi di identificazione di cui al paragrafo 1.

Gli Stati membri che si avvalgono della facoltà di cui al secondo comma, comunicano alla Commissione il testo di tali disposizioni nazionali e rendono disponibile questa informazione in Internet. La Commissione assiste gli Stati membri nel rendere l’informazione disponibile al pubblico fornendo sul proprio sito web i collegamenti ai siti web pertinenti degli Stati membri.

5.   In deroga al paragrafo 1, i bovini destinati a manifestazioni culturali e sportive diverse da fiere e esposizioni, possono essere identificati mediante mezzi di identificazione alternativi che offrano standard di identificazione equivalenti a quelli previsti al paragrafo 1.

Le aziende che utilizzano mezzi di identificazione alternativi di cui al primo comma sono registrate nella banca dati informatizzata prevista dall’articolo 5.

La Commissione fissa, mediante atti di esecuzione, le norme necessarie per questa registrazione. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità alla procedura d’esame di cui all’articolo 23, paragrafo 2.

Al fine di assicurare la tracciabilità in base a standard di identificazione equivalenti a quelli previsti al paragrafo 1, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 22 ter per quanto riguarda i requisiti relativi ai mezzi di identificazione alternativi di cui al primo comma, comprese le misure transitorie che occorrono per la loro introduzione.

La Commissione può fissare, mediante atti di esecuzione, le norme riguardanti il formato e la concezione dei mezzi alternativi di identificazione di cui al primo comma, comprese le misure transitorie che occorrono per la loro introduzione. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità alla procedura d’esame di cui all’articolo 23, paragrafo 2.

6.   Ciascuno Stato membro trasmette agli altri Stati membri e alla Commissione il modello dei mezzi di identificazione utilizzati nel suo territorio e rende questa informazione disponibile in Internet. La Commissione assiste gli Stati membri nel rendere l’informazione disponibile al pubblico fornendo sul proprio sito web i collegamenti ai siti web pertinenti degli Stati membri.»;

5)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 4 bis

Termine per l’applicazione dei mezzi di identificazione

1.   I mezzi di identificazione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, sono applicati all’animale entro un termine massimo che viene fissato dallo Stato membro in cui l’animale è nato. Il termine massimo è calcolato dalla nascita dell’animale e non supera i 20 giorni.

In deroga al primo comma, per motivi connessi allo sviluppo fisiologico degli animali, tale termine può essere prorogato, per il secondo mezzo di identificazione, fino a 60 giorni dopo la nascita dell’animale.

Nessun animale può lasciare l’azienda in cui è nato prima che siano stati applicati i due mezzi di identificazione a tale animale.

2.   Al fine di consentire l’applicazione dei mezzi di identificazione in circostanze eccezionali caratterizzate dall’insorgere di difficoltà di ordine pratico, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 22 ter al fine di determinare le circostanze speciali nelle quali gli Stati membri possono prorogare i termini massimi per l’applicazione dei mezzi di identificazione come previsto dal primo e secondo comma del paragrafo 1. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione ogniqualvolta si avvalgono di tale facoltà.

Articolo 4 ter

Identificazione di animali provenienti da paesi terzi

1.   Qualsiasi animale sottoposto ai controlli veterinari ai sensi della direttiva 91/496/CEE, che è introdotto nell’Unione in provenienza da un paese terzo e destinato a un’azienda all’interno del territorio dell’Unione, è identificato nell’azienda di destinazione mediante i mezzi di identificazione di cui all’articolo 4, paragrafo 1.

L’identificazione iniziale applicata all’animale nel paese terzo d’origine è registrata nella banca dati informatizzata di cui all’articolo 5 unitamente al codice unico di identificazione del mezzo di identificazione attribuito all’animale dallo Stato membro di destinazione.

Il primo comma non si applica agli animali destinati direttamente a un macello situato in uno Stato membro purché tali animali siano macellati entro 20 giorni da detti controlli veterinari ai sensi della direttiva 91/496/CEE.

2.   I mezzi di identificazione degli animali di cui all’articolo 4, paragrafo 1, sono applicati entro un termine massimo che viene fissato dallo Stato membro in cui è situata l’azienda di destinazione. Tale termine non supera i 20 giorni a decorrere dai controlli veterinari di cui al paragrafo 1.

In deroga al primo comma, per motivi connessi allo sviluppo fisiologico degli animali, tale termine può essere prorogato fino a 60 giorni dopo la nascita dell’animale, per il secondo mezzo di identificazione.

I due mezzi di identificazione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, sono, in ogni caso, applicati agli animali prima che questi lascino l’azienda di destinazione.

3.   Qualora l’azienda di destinazione sia situata in uno Stato membro che ha introdotto disposizioni nazionali per rendere obbligatorio l’uso di un identificatore elettronico, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, gli animali sono identificati mediante tale identificatore elettronico nell’azienda di destinazione nell’Unione entro un termine che viene fissato dallo Stato membro di destinazione. Tale termine non supera i 20 giorni a decorrere dai controlli veterinari di cui al paragrafo 1.

In deroga al primo comma, per motivi connessi allo sviluppo fisiologico degli animali, tale termine può, per il secondo mezzo di identificazione, essere prorogato fino a 60 giorni dalla nascita dell’animale.

L’identificatore elettronico è, in ogni caso, applicato agli animali prima che questi lascino l’azienda di destinazione.

Articolo 4 quater

Identificazione degli animali trasferiti da uno Stato membro ad un altro

1.   Gli animali trasferiti da uno Stato membro ad un altro conservano i mezzi di identificazione originari ad essi applicati a norma dell’articolo 4, paragrafo 1.

In deroga al primo comma, a decorrere dal 18 luglio 2019, l’autorità competente dello Stato membro di destinazione può tuttavia consentire:

a)

la sostituzione di uno dei mezzi di identificazione con un identificatore elettronico senza modificare il codice unico di identificazione originario dell’animale;

b)

la sostituzione di entrambi i mezzi di identificazione con due nuovi mezzi di identificazione, entrambi recanti lo stesso e unico codice di identificazione. Questa deroga può essere applicata entro i cinque anni successivi al 18 luglio 2019, qualora i caratteri che compongono il codice di identificazione di un marchio auricolare convenzionale di un animale non consentano l’applicazione di un identificatore elettronico con lo stesso e unico codice di identificazione, e a condizione che l’animale sia nato prima della data di entrata in vigore degli atti di esecuzione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, lettera c).

2.   Qualora l’azienda di destinazione sia situata in uno Stato membro che ha introdotto disposizioni nazionali per rendere obbligatorio l’uso di un identificatore elettronico, gli animali sono identificati mediante tale identificatore elettronico al più tardi nell’azienda di destinazione entro un termine massimo che viene fissato dallo Stato membro in cui è situata detta azienda. Tale termine massimo non supera i 20 giorni dalla data di arrivo degli animali nell’azienda di destinazione.

In deroga al primo comma, per motivi connessi allo sviluppo fisiologico degli animali, tale termine può essere prorogato, per il secondo mezzo di identificazione, fino a 60 giorni dopo la nascita dell’animale.

L’identificatore elettronico è, in ogni caso, applicato agli animali prima che questi lascino l’azienda di destinazione.

Il primo comma non si applica tuttavia agli animali destinati direttamente a un macello situato nel territorio di uno Stato membro che ha introdotto disposizioni nazionali per rendere obbligatorio l’uso di un identificatore elettronico.

Articolo 4 quinquies

Rimozione, modifica o sostituzione dei mezzi di identificazione

Nessun mezzo di identificazione può essere rimosso, modificato o sostituito senza l’autorizzazione dell’autorità competente. Tale autorizzazione può essere concessa solo qualora la rimozione, la modifica o la sostituzione non comprometta la tracciabilità dell’animale e siano possibili la sua identificazione individuale nonché l’identificazione dell’azienda in cui è nato.

Qualsiasi sostituzione di un codice di identificazione è registrata nella banca dati informatizzata di cui all’articolo 5 unitamente al codice unico di identificazione del mezzo di identificazione originario dell’animale.»;

6)

l’articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

L’autorità competente degli Stati membri istituisce una banca dati informatizzata a norma degli articoli 14 e 18 della direttiva 64/432/CEE.

Gli Stati membri possono scambiare dati elettronici tra le loro rispettive banche dati informatizzate a decorrere dalla data in cui la Commissione riconosca la piena operatività del sistema di scambio di dati. A tutela degli interessi del detentore, lo scambio avviene in maniera tale da garantire la protezione dei dati e prevenire qualunque tipo di abuso.

Nell’ottica di garantire lo scambio elettronico delle informazioni tra Stati membri, la Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 22 ter per stabilire le norme relative ai dati che devono essere scambiati fra le banche dati informatizzate degli Stati membri.

La Commissione, mediante atti di esecuzione, fissa le condizioni e le modalità tecniche di tale scambio e riconosce la piena operatività del sistema di scambio di dati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 23, paragrafo 2.»;

7)

l’articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

1.   Qualora uno Stato membro non proceda allo scambio elettronico di dati con altri Stati membri nell’ambito del sistema di scambio elettronico di cui all’articolo 5:

a)

per ciascun animale destinato a scambi intra-Unione l’autorità competente di tale Stato membro rilascia un passaporto in base alle informazioni contenute nella banca dati informatizzata istituita in tale Stato membro;

b)

ciascun animale per cui è rilasciato un passaporto è accompagnato da detto passaporto ogniqualvolta è trasferito da uno Stato membro ad un altro;

c)

quando l’animale arriva all’azienda di destinazione il passaporto che lo accompagna è consegnato all’autorità competente dello Stato membro in cui è situata l’azienda di destinazione.

2.   Al fine di consentire la tracciabilità dei movimenti degli animali fino all’azienda di origine situata in uno Stato membro, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 22 ter per stabilire le norme concernenti le informazioni contenute nella banca dati informatizzata da includere nei passaporti per gli animali, comprese le misure transitorie che occorrono per la loro introduzione.»;

8)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 6 bis

Il presente regolamento non impedisce agli Stati membri di adottare disposizioni nazionali riguardo al rilascio di passaporti per gli animali non destinati agli scambi intra-Unione.»;

9)

l’articolo 7 è così modificato:

a)

Il paragrafo 1 è così modificato:

i)

il secondo trattino è sostituito dal seguente:

«—

comunica all’autorità competente, entro un termine massimo stabilito dallo Stato membro interessato, tutti i movimenti a destinazione e a partire dall’azienda nonché tutte le nascite e tutti i decessi di animali avvenuti nell’azienda, specificandone la data; tale termine massimo è compreso fra un minimo di tre e un massimo di sette giorni dal verificarsi di uno di tali eventi. Gli Stati membri possono chiedere alla Commissione di prorogare il termine massimo di sette giorni.»;

ii)

è aggiunto il comma seguente:

«Al fine di tenere conto delle difficoltà di ordine pratico che possono insorgere in casi eccezionali, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 22 ter per determinare le circostanze eccezionali in cui gli Stati membri possono prorogare il termine massimo di sette giorni di cui al primo comma, secondo trattino, nonché la durata massima di tale proroga, che non supera i 14 giorni dopo il periodo di sette giorni di cui al primo comma, secondo trattino.»;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Al fine di garantire una tracciabilità adeguata ed efficace dei bovini in occasione del pascolamento stagionale, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 22 ter riguardo agli Stati membri o alle rispettive zone in cui si applicano norme speciali per il pascolamento stagionale, inclusi i termini temporali, gli obblighi specifici dei detentori e le norme relative alla registrazione dell’azienda e alla registrazione dei movimenti di tali bovini, comprese le misure transitorie che occorrono per la loro introduzione.»;

c)

sono inseriti i paragrafi seguenti:

«5.   In deroga al paragrafo 4 la tenuta di un registro è facoltativa per ogni detentore che:

a)

abbia accesso alla banca dati informatizzata prevista dall’articolo 5 che già contiene le informazioni da inserire nel registro; nonché

b)

inserisca o abbia fatto inserire le informazioni aggiornate direttamente nella banca dati informatizzata prevista dall’articolo 5.

6.   Al fine di garantire l’esattezza e l’affidabilità delle informazioni da accludere nel registro dell’azienda di cui al presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 22 ter per stabilire le norme necessarie in relazione alle informazioni, comprese le misure transitorie che occorrono per la loro introduzione.»;

10)

l’articolo 8 è soppresso;

11)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 9 bis

Formazione

Gli Stati membri garantiscono che i responsabili dell’identificazione e della registrazione degli animali abbiano ricevuto istruzioni e orientamenti in merito alle disposizioni pertinenti del presente regolamento e di tutti gli atti delegati e di esecuzione adottati dalla Commissione a norma del presente regolamento.

I responsabili di cui al primo comma sono informati di ogni modifica delle disposizioni pertinenti.

Gli Stati membri garantiscono che siano organizzati adeguati corsi di formazione.

La Commissione agevola lo scambio delle migliori prassi per innalzare la qualità delle informazioni e dei corsi di formazione nell’intera Unione.»;

12)

l’articolo 10 è soppresso;

13)

l’articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

Ai fini del presente titolo si intende per:

1)   “carni bovine”: tutti i prodotti dei codici NC 0201, 0202, 0206 10 95 e 0206 29 91;

2)   “etichettatura”: l’apposizione di un’etichetta sul singolo pezzo di carne o su pezzi di carne o sul relativo materiale d’imballaggio o, per i prodotti non preimballati, le informazioni appropriate scritte e visibili al consumatore nel punto vendita;

3)   “organizzazione”: un gruppo di operatori del medesimo settore o di settori diversi del commercio di carni bovine;

4)   “carni macinate”: carni disossate che sono state sottoposte a un’operazione di macinazione in frammenti e contengono meno dell’1 % di sale, di cui ai codici NC 0201, 0202, 0206 10 95 e 0206 29 91;

5)   “rifilature”: piccoli pezzi di carne riconosciuti idonei al consumo umano e risultanti esclusivamente da un’operazione di modanatura della carne e ottenuti al momento del disossamento delle carcasse e/o del sezionamento delle carni;

6)   “carni sezionate”: le carni sezionate in cubetti, fette o altre porzioni individuali, che non richiedono un ulteriore taglio da parte di un operatore prima di essere acquistate dal consumatore finale e che sono direttamente utilizzabili da quest’ultimo. Non rientrano in questa definizione le carni macinate e le rifilature.»;

14)

l’articolo 13 è così modificato:

a)

i paragrafi 3 e 4 sono soppressi;

b)

al paragrafo 5, la frase introduttiva della lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

Gli operatori e le organizzazioni indicano inoltre sulle etichette:»;

c)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«6.   Al fine di evitare che venga inutilmente ripetuta l’indicazione, sulle etichette delle carni bovine, degli Stati membri o dei paesi terzi in cui gli animali sono stati ingrassati, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 22 ter riguardo a modalità di presentazione semplificate per i casi in cui l’animale sia rimasto nello Stato membro o nel paese terzo di nascita o di macellazione per un periodo molto breve.

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le norme concernenti le dimensioni massime e la composizione del gruppo di animali di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettera a), tenendo conto dei vincoli relativi all’omogeneità dei gruppi di animali da cui sono ottenute tali carni sezionate e rifilature. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 23, paragrafo 2.»;

15)

all’articolo 14, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Al fine di garantire la conformità con le norme orizzontali in materia di etichettatura previste dalla presente sezione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 22 ter per stabilire, per le rifilature di carni bovine o per le carni bovine sezionate, sulla base dell’esperienza ottenuta in relazione alle carni macinate, norme equivalenti a quelle previste nei primi tre commi del presente articolo.»;

16)

l’articolo 15 è sostituito dal seguente:

«Articolo 15

Etichettatura obbligatoria delle carni bovine provenienti da paesi terzi

In deroga all’articolo 13, le carni bovine importate nel territorio dell’Unione, per le quali non sono disponibili tutte le informazioni di cui all’articolo 13, sono etichettate con la seguente indicazione:

“Origine: non UE” e “Macellato in: (nome del paese terzo)”.»;

17)

A decorrere dal 13 dicembre 2014:

a)

l’intestazione del titolo II, sezione II, è sostituita dalla menzione «Etichettatura facoltativa»;

b)

gli articoli 16, 17 e 18 sono soppressi; e

c)

l’articolo seguente è inserito al titolo II, sezione II:

«Articolo 15 bis

Regole generali

Le informazioni sugli alimenti diverse da quelle previste agli articoli 13, 14 e 15 che sono volontariamente aggiunte sulle etichette dagli operatori o dalle organizzazioni che commercializzano carni bovine sono oggettive, verificabili da parte delle autorità competenti e comprensibili per i consumatori.

Tali informazioni sono conformi alla legislazione orizzontale in materia di etichettatura, e in particolare al regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).

Qualora gli operatori e le organizzazioni che commercializzano carni bovine non rispettino gli obblighi di cui al primo e al secondo comma, l’autorità competente applica sanzioni appropriate conformemente all’articolo 22.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 22 ter riguardo alle definizioni e ai requisiti applicabili ai termini o alle categorie di termini che possono figurare sulle etichette delle carni bovine preconfezionate fresche e congelate.

(8)  Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).»;"

18)

gli articoli 19, 20 e 21 sono soppressi;

19)

l’articolo 22 è sostituito dal seguente:

«Articolo 22

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

I controlli previsti non pregiudicano eventuali controlli che la Commissione può effettuare a titolo dell’articolo 9 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95.

Eventuali sanzioni imposte da uno Stato membro a un detentore, un operatore o un’organizzazione che commercializza carni bovine sono efficaci, dissuasive e proporzionate.

Ogni anno, l’autorità competente effettua un numero minimo di controlli ufficiali relativi all’identificazione e la registrazione degli animali che interessino come minimo il 3 % delle aziende.

La percentuale minima di controlli ufficiali di cui al secondo comma è immediatamente innalzata dall’autorità competente qualora si appuri che le disposizioni in materia di identificazione e registrazione degli animali non sono state rispettate.

La selezione, da parte dell’autorità competente, delle aziende da controllare è effettuata in base ad un’analisi dei rischi.

Ogni Stato membro presenta alla Commissione, entro il 31 agosto, una relazione annuale sull’attuazione dei controlli ufficiali durante l’anno precedente.

2.   Fermo restando il paragrafo 1, l’autorità competente impone a un detentore le seguenti sanzioni amministrative:

a)

qualora vi siano in un’azienda uno o più animali per i quali non è rispettato alcuno dei requisiti stabiliti al titolo I: una limitazione dei movimenti di tutti gli animali diretti verso l’azienda del detentore in questione o da essa provenienti;

b)

nel caso in cui vi siano uno o più animali per i quali non sono pienamente rispettati i requisiti in materia di identificazione e di registrazione previsti dal titolo I: una limitazione immediata dei movimenti degli animali di cui trattasi, finché tali requisiti non siano pienamente rispettati;

c)

qualora, in una determinata azienda, il numero di animali per i quali non sono pienamente rispettati i requisiti in materia di identificazione e registrazione previsti dal titolo I è superiore al 20 %: una limitazione immediata dei movimenti di tutti gli animali presenti in tale azienda; per le aziende che detengono non più di 10 animali, la misura in questione si applica soltanto se per più di due animali non sono pienamente soddisfatti i requisiti in materia di identificazione di cui al titolo I;

d)

qualora il detentore di un animale non è in grado di procedere all’identificazione né alla rintracciabilità dell’animale: se opportuno, sulla base di una valutazione dello stato sanitario di quest’ultimo e dei rischi per la sicurezza alimentare, la distruzione dell’animale senza percepire indennizzo alcuno;

e)

l’autorità competente limita i movimenti di un animale in provenienza o a destinazione dell’azienda del detentore che non rispetti l’obbligo di comunicare all’autorità suddetta il movimento di un animale a destinazione o in provenienza dall’azienda, conformemente al disposto dell’articolo 7, paragrafo 1, secondo trattino;

f)

l’autorità competente limita i movimenti degli animali in provenienza o a destinazione dell’azienda del detentore che non rispetti l’obbligo di notificare alla suddetta autorità le nascite e i decessi degli animali conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, secondo trattino;

g)

nel caso in cui il detentore continui a non rifondere i costi di cui all’articolo 9, gli Stati membri possono limitare i movimenti degli animali in provenienza o a destinazione dell’azienda del detentore.

3.   Fermo restando il paragrafo 1, se gli operatori e le organizzazioni che commercializzano carni bovine non hanno rispettato i propri obblighi di cui al titolo II nell’etichettare le carni bovine, gli Stati membri chiedono che esse siano ritirate dal mercato, ove necessario e conformemente al principio di proporzionalità. In aggiunta alle sanzioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono:

a)

se le carni bovine risultano conformi alle vigenti norme sanitarie e veterinarie:

i)

consentire che esse vengano immesse sul mercato dopo essere state opportunamente etichettate in conformità dei requisiti dell’Unione; oppure

ii)

consentire che esse vengano destinate direttamente alla trasformazione in prodotti a base di carni diversi da quelli di cui all’articolo 12, primo trattino;

b)

disporre la sospensione o la revoca dell’approvazione rilasciata agli operatori e alle organizzazioni in questione.

4.   Gli esperti della Commissione, in collaborazione con le autorità competenti:

a)

verificano che gli Stati membri si conformino al presente regolamento;

b)

svolgono ispezioni in loco per assicurare che i controlli siano realizzati conformemente al presente regolamento.

5.   Lo Stato membro nel cui territorio sia svolta un’ispezione in loco fornisce agli esperti della Commissione tutta l’assistenza di cui possono aver bisogno nell’esercizio delle loro funzioni. L’esito dei controlli effettuati deve essere discusso con l’autorità competente dello Stato membro interessato prima dell’elaborazione e della diffusione di una relazione definitiva. Tale relazione, se del caso, contiene raccomandazioni agli Stati membri per una migliore conformità al presente regolamento.»;

20)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 22 bis

Autorità competenti

Gli Stati membri designano l’autorità o le autorità competenti incaricate di garantire l’osservanza del presente regolamento e di tutti gli atti adottati dalla Commissione in base ad esso.

Essi comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri l’identità di tali autorità.

Articolo 22 ter

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni di cui al presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 4, paragrafi 1, 3 e 5, all’articolo 4 bis, paragrafo 2, all’articolo 5, all’articolo 6, paragrafo 2, all’articolo 7, paragrafi 1, 2 e 6, all’articolo 13, paragrafo 6, all’articolo 14, paragrafo 4, e all’articolo 15 bis è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 17 luglio 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 4, paragrafi 1, 3 e 5, all’articolo 4 bis, paragrafo 2, all’articolo 5, all’articolo 6, paragrafo 2, all’articolo 7, paragrafi 1, 2 e 6, all’articolo 13, paragrafo 6, all’articolo 14, paragrafo 4, e all’articolo 15 bis, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 4, paragrafi 1, 3 e 5, dell’articolo 4 bis, paragrafo 2, dell’articolo 5, dell’articolo 6, paragrafo 2, dell’articolo 7, paragrafi 1, 2 e 6, dell’articolo 13, paragrafo 6, dell’articolo 14, paragrafo 4, e dell’articolo 15 bis, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»;

21)

l’articolo 23 è sostituito dal seguente:

«Articolo 23

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita ai fini degli atti di esecuzione adottati a norma dell’articolo 4, paragrafi 3 e 5, dell’articolo 5 e dell’articolo 13, paragrafo 6, dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali istituito dall’articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (9).

Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (10).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza semplice dei membri del comitato lo richieda.

(9)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1)."

(10)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).»;"

22)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 23 bis

Relazione e sviluppi legislativi

Entro:

il 18 luglio 2019, per le disposizioni relative all’etichettatura facoltativa, e

il 18 luglio 2023, per le disposizioni in materia di identificazione elettronica,

la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio le relazioni corrispondenti relative all’attuazione e all’impatto del presente regolamento, riguardanti tra l’altro, nel primo caso, la possibilità di sottoporre a riesame le disposizioni relative all’etichettatura facoltativa e, nel secondo caso, la fattibilità tecnica ed economica dell’introduzione dell’identificazione elettronica obbligatoria in tutta l’Unione.

Se necessario, tali relazioni sono corredate delle opportune proposte legislative.»;

23)

è inserito l’allegato seguente:

«ALLEGATO I

MEZZI DI IDENTIFICAZIONE

A)

MARCHIO AURICOLARE CONVENZIONALE A

DECORRERE DAL 18 LUGLIO 2019

B)

IDENTIFICATORE ELETTRONICO SOTTO FORMA DI MARCHIO AURICOLARE ELETTRONICO

C)

IDENTIFICATORE ELETTRONICO SOTTO FORMA DI BOLO RUMINALE

D)

IDENTIFICATORE ELETTRONICO SOTTO FORMA DI TRANSPONDER INIETTABILE».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

D. KOURKOULAS


(1)  GU C 229 del 31.7.2012, pag. 144.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 2 aprile 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 6 maggio 2014.

(3)  Regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio del 21 aprile 1997 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti di base di carni bovine (GU L 117 del 7.5.1997, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 dell’11.8.2000, pag. 1).

(5)  Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64).

(6)  Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).

(7)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).


27.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 189/50


REGOLAMENTO (UE) N. 654/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 maggio 2014

relativo all'esercizio dei diritti dell'Unione per l'applicazione e il rispetto delle norme commerciali internazionali e recante modifica del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

L'Unione ha concluso una serie di accordi commerciali internazionali multilaterali, regionali e bilaterali che istituiscono diritti e obblighi nell'interesse reciproco delle parti.

(2)

È fondamentale che l'Unione sia in possesso di strumenti adeguati atti a garantire l'efficace esercizio dei diritti dell'Unione nell'ambito degli accordi commerciali internazionali, al fine di salvaguardare i suoi interessi economici. È il caso, in particolare, delle situazioni in cui paesi terzi adottano misure commerciali restrittive che riducono i vantaggi per gli operatori economici dell'Unione derivanti da accordi commerciali internazionali. L'Unione dovrebbe essere in grado di reagire rapidamente e in maniera flessibile nel contesto delle procedure e dei termini stabiliti dagli accordi commerciali internazionali che ha concluso. Sono pertanto necessarie norme che definiscano il quadro per l'esercizio dei diritti dell'Unione in alcune situazioni specifiche.

(3)

I meccanismi di risoluzione delle controversie predisposti dall'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e da altri accordi commerciali internazionali, inclusi quelli a livello regionale o bilaterale, mirano a trovare una soluzione positiva ad eventuali controversie tra l'Unione e l'altra parte o le altre parti di tali accordi. L'Unione dovrebbe tuttavia essere in grado di sospendere concessioni o altri obblighi, in conformità di tali meccanismi di risoluzione delle controversie, quando altri percorsi volti a trovare una soluzione positiva ad una controversia si dimostrano inefficaci. L'intervento dell'Unione in tali casi dovrebbe essere finalizzato ad indurre il paese terzo interessato a conformarsi con le norme commerciali internazionali pertinenti, al fine di ripristinare una situazione di interesse reciproco.

(4)

A norma dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia, un membro dell'OMC che propone di applicare una misura di salvaguardia o che chiede una proroga di una misura di salvaguardia deve consentire di mantenere un livello sostanzialmente equivalente di concessioni e altri obblighi tra tale membro e i membri esportatori, che risulterebbero danneggiati da tale misura. Norme analoghe sono definite in altri accordi commerciali internazionali conclusi dall'Unione, compresi gli accordi regionali o bilaterali. L'Unione dovrebbe adottare misure di riequilibrio mediante la sospensione di concessioni o di altri obblighi nei casi in cui il paese terzo interessato non attui adeguamenti appropriati e proporzionati. L'intervento dell'Unione in questi casi dovrebbe essere finalizzato ad indurre i paesi terzi ad introdurre misure a favore del commercio, al fine di ripristinare una situazione di interesse reciproco.

(5)

L'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (GATT 1994) e la relativa intesa disciplinano la modifica o la revoca delle concessioni stabilite nelle tariffe doganali dei membri dell'OMC. I membri dell'OMC interessati da tali modifiche sono autorizzati, a certe condizioni, a revocare concessioni sostanzialmente equivalenti. L'Unione dovrebbe adottare misure di riequilibrio in tali casi, a meno che non siano concordati adeguamenti compensativi. L'intervento dell'Unione dovrebbe essere finalizzato ad indurre i paesi terzi ad implementare misure a favore del commercio.

(6)

L'Unione dovrebbe avere la possibilità di far rispettare i suoi diritti nel settore degli appalti pubblici quando un partner commerciale non rispetta i suoi impegni nel quadro dell'accordo OMC sugli appalti pubblici o di altri accordi commerciali internazionali. L'accordo OMC sugli appalti pubblici dispone che eventuali controversie nell'ambito di tale accordo non devono comportare la sospensione di concessioni o altri obblighi derivanti da qualsiasi altro accordo dell'OMC. L'azione dell'Unione dovrebbe essere finalizzata a garantire il mantenimento di un livello di concessioni sostanzialmente equivalente, quale previsto nei pertinenti accordi commerciali internazionali.

(7)

Gli Stati membri dovrebbero assicurare l'applicazione nei rispettivi territori delle misure di politica commerciale in materia di appalti pubblici nella maniera più consona alle proprie strutture e prassi amministrative, nel rispetto del diritto dell'Unione.

(8)

Le misure di politica commerciale adottate a norma del presente regolamento dovrebbero essere selezionate e concepite sulla base di criteri oggettivi, tra cui l'efficacia delle misure nell'indurre i paesi terzi a conformarsi alle norme commerciali internazionali, la loro capacità di fornire assistenza agli operatori economici nell'Unione colpiti da provvedimenti adottati da paesi terzi e l'obiettivo di ridurre al minimo gli effetti economici negativi sull'Unione, anche riguardo alle materie prime essenziali.

(9)

Il presente regolamento dovrebbe incentrarsi sulle misure per la cui creazione e applicazione l'Unione ha esperienza. La possibilità di estenderne l'ambito di applicazione al fine di prevedere l'adozione di misure nel settore dei diritti di proprietà intellettuale e di misure aggiuntive in materia di servizi dovrebbe essere valutata nel quadro del riesame sul funzionamento del presente regolamento, tenendo debitamente conto delle specificità di ciascun ambito.

(10)

Nell'assicurare il rispetto dei diritti dell'Unione, è opportuno determinare l'origine di una merce in conformità del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (2). Al fine di assicurare il rispetto dei diritti dell'Unione in seguito alla risoluzione delle controversie nel settore degli appalti pubblici, l'origine di un servizio dovrebbe essere determinato in base all'origine della persona fisica o giuridica che lo fornisce. Gli enti appaltanti dovrebbero applicare normali precauzioni ed esercitare la dovuta diligenza nel valutare le informazioni e le garanzie fornite dagli offerenti riguardo all'origine di merci e servizi.

(11)

La Commissione dovrebbe riesaminare l'ambito di applicazione, il funzionamento e l'efficienza del presente regolamento, incluse eventuali misure nel settore dei diritti di proprietà intellettuale e misure aggiuntive in materia di servizi, entro tre anni dal primo caso che ne richiede l'applicazione o non oltre cinque anni dalla sua data di entrata in vigore, se precedente. La Commissione dovrebbe riferire sulla sua valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Il riesame può essere seguito da eventuali appropriate proposte legislative.

(12)

È importante assicurare una comunicazione e uno scambio di opinioni efficaci tra la Commissione, da una parte, e il Parlamento europeo e il Consiglio, dall'altra, in particolare su controversie nel quadro di accordi commerciali internazionali che possano portare all'adozione di misure ai sensi del presente regolamento.

(13)

Il regolamento del Consiglio (CE) n. 3286/94 del Consiglio (3) dovrebbe essere modificato per far riferimento al presente regolamento per quanto riguarda l'implementazione delle misure di politica commerciale.

(14)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(15)

Alla luce della grande complessità insita nell'esame delle molteplici ripercussioni che le misure di politica commerciale adottate ai sensi del presente regolamento possono avere e al fine di offrire opportunità sufficienti per conseguire il più ampio sostegno possibile, la Commissione non dovrebbe adottare atti di esecuzione qualora il comitato di cui al presente regolamento non esprimesse eccezionalmente alcun parere sul progetto di atto di esecuzione presentato dalla Commissione.

(16)

Al fine di salvaguardare gli interessi dell'Unione, la Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili qualora lo richiedano imperativi motivi di urgenza, in casi debitamente giustificati in relazione alla necessità di adeguare le misure di politica commerciale al comportamento della terza parte interessata,

(17)

Il presente regolamento non pregiudica l'eventuale adozione di misure di politica commerciale sulla base di altri atti pertinenti dell'Unione diversi dal presente regolamento o delle disposizioni del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nel rispetto delle disposizioni applicabili, nell'ambito di accordi commerciali, sulla sospensione o la revoca di concessioni o altri obblighi,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le norme e le procedure atte a garantire un esercizio efficace e tempestivo dei diritti dell'Unione di sospendere o revocare concessioni o altri obblighi previsti da accordi commerciali internazionali, con l'obiettivo di:

a)

reagire alle violazioni ad opera di paesi terzi delle norme commerciali internazionali che si ripercuotono sugli interessi dell'Unione, al fine di trovare una soluzione soddisfacente che ripristini i vantaggi per gli operatori economici dell'Unione;

b)

riequilibrare concessioni o altri obblighi nelle relazioni commerciali con paesi terzi, quando il regime accordato alle merci dell'Unione viene modificato in maniera tale da incidere sugli interessi dell'Unione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)   «paese»: qualsiasi Stato o territorio doganale a se stante;

b)   «concessioni o altri obblighi»: concessioni tariffarie o altri benefici che l'Unione si è impegnata ad applicare nei suoi scambi commerciali con paesi terzi in virtù di accordi commerciali internazionali di cui è firmataria;

c)   «livello di vanificazione o di pregiudizio»: la misura dell'impatto sui vantaggi per l'Unione derivanti da un accordo commerciale internazionale. Salvo quanto diversamente definito nell'accordo pertinente, tale impatto comprende qualsiasi effetto economico negativo derivante dalla misura di un paese terzo;

d)   «penalità obbligatoria applicabile sul prezzo»: obbligo per le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti responsabili delle procedure degli appalti pubblici di aumentare, fatte salve talune eccezioni, il prezzo dei servizi e/o delle merci originari di alcuni paesi terzi offerti nelle procedure di appalto.

Articolo 3

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica:

a)

a seguito della risoluzione di controversie commerciali nel quadro dell'intesa dell'OMC sulle regole e le procedure che governano la risoluzione delle controversie (intesa sulla risoluzione delle controversie dell'OMC), nel caso in cui l'Unione sia stata autorizzata a sospendere concessioni o altri obblighi derivanti dagli accordi multilaterali e plurilaterali rientranti nell'intesa sulla risoluzione delle controversie;

b)

a seguito della risoluzione di controversie commerciali nell'ambito di altri accordi commerciali internazionali, compresi gli accordi regionali o bilaterali, nel caso in cui l'Unione abbia la facoltà di sospendere concessioni o altri obblighi derivanti da tali accordi;

c)

per il riequilibrio delle concessioni o di altri obblighi, a cui può dare diritto l'applicazione di una misura di salvaguardia da parte di un paese terzo, a norma dell'articolo 8 dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia o delle disposizioni in materia di norme di salvaguardia inserite in altri accordi commerciali internazionali, inclusi quelli regionali o bilaterali;

d)

in caso di modifica di concessioni da parte di un membro dell'OMC a norma dell'articolo XXVIII del GATT 1994, se non sono stati concordati adeguamenti compensativi.

Articolo 4

Esercizio dei diritti dell'Unione

1.   Se è necessario intervenire al fine di salvaguardare gli interessi dell'Unione nei casi di cui all'articolo 3, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le opportune misure di politica commerciale. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

2.   Gli atti di esecuzione adottati a norma del paragrafo 1 soddisfano le seguenti condizioni:

a)

nel caso in cui concessioni o altri obblighi siano sospesi a seguito della risoluzione di una controversia commerciale, nel quadro dell'intesa sulla risoluzione delle controversie dell'OMC, il loro livello non supera il livello autorizzato dall'organo di risoluzione delle controversie dell'OMC;

b)

nel caso in cui concessioni o altri obblighi siano sospesi dopo la conclusione di una procedura di risoluzione internazionale delle controversie nel quadro di un altro accordo commerciale sul commercio, compresi gli accordi bilaterali o regionali, il loro livello non supera il livello di vanificazione o di pregiudizio come risultato della misura in questione del paese terzo secondo quanto stabilito dalla Commissione o mediante la procedura arbitrale, a seconda dei casi;

c)

in caso di riequilibrio di concessioni o di altri obblighi a norma di disposizioni sulle misure di salvaguardia negli accordi commerciali internazionali, l'intervento dell'Unione è sostanzialmente equivalente al livello delle concessioni o degli altri obblighi interessati dalla misura di salvaguardia, conformemente alle condizioni dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia o delle disposizioni in materia di misure di salvaguardia in altri accordi commerciali internazionali, compresi gli accordi regionali o bilaterali, a norma dei quali si applica la misura di salvaguardia;

d)

le concessioni revocate nell'ambito di scambi commerciali con un paese terzo a norma dell'articolo XXVIII del GATT 1994 e la relativa intesa (5) sono sostanzialmente equivalenti alle concessioni modificate o revocate da tale paese terzo, in conformità delle condizioni stabilite nell'articolo XXVIII del GATT 1994 e della relativa intesa.

3.   Le misure di politica commerciale di cui al paragrafo 1 sono determinate in base ai seguenti criteri, alla luce delle informazioni disponibili e dell'interesse generale dell'Unione:

a)

efficacia delle misure nell'indurre i paesi terzi a conformarsi alle norme commerciali internazionali;

b)

capacità delle misure di fornire assistenza agli operatori economici nell'Unione colpiti da provvedimenti adottati da paesi terzi;

c)

disponibilità di fonti alternative di approvvigionamento delle merci o servizi interessati, al fine di evitare o ridurre al minimo eventuali effetti negativi sulle industrie a valle, sulle amministrazioni o enti appaltanti o sui consumatori finali all'interno dell'Unione;

d)

assenza di complessità e costi amministrativi sproporzionati nell'applicazione delle misure;

e)

eventuali criteri specifici che possono essere stabiliti nell'ambito di accordi commerciali internazionali in relazione ai casi di cui all'articolo 3.

Articolo 5

Misure di politica commerciale

1.   Fatti salvi eventuali accordi internazionali di cui l'Unione è firmataria, le misure di politica commerciale che possono essere poste in atto mediante atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, sono:

a)

la sospensione di concessioni tariffarie e l'istituzione di dazi doganali nuovi o maggiorati, incluso il ripristino di dazi doganali al livello della nazione più favorita o l'istituzione di dazi doganali superiori al livello della nazione più favorita, o l'introduzione di eventuali oneri aggiuntivi sulle importazioni o le esportazioni di merci;

b)

l'introduzione o l'aumento delle restrizioni quantitative sulle importazioni o esportazioni di merci, siano esse rese effettive mediante contingenti, licenze di importazione e di esportazione o altre misure;

c)

la sospensione di concessioni riguardo a merci, servizi o fornitori nel settore degli appalti pubblici, attraverso:

i)

l'esclusione dagli appalti pubblici dei fornitori di merci e servizi stabiliti nel paese terzo interessato e che operano a partire dallo stesso e/o delle offerte il cui valore globale è costituito per oltre il 50 % da merci o servizi originari del paese terzo interessato e/o

ii)

l'istituzione di una penalità obbligatoria applicabile sul prezzo per le offerte di fornitori di merci e servizi stabiliti nel paese terzo interessato e che operano a partire dallo stesso e/o per la parte dell'offerta costituita da merci o servizi originari del paese terzo interessato.

2.   Le misure adottate ai sensi del paragrafo 1, lettera c):

a)

includono, in funzione delle caratteristiche delle merci o dei servizi interessati, soglie a partire dalle quali scatta l'esclusione e/o la penalità obbligatoria applicabile sul prezzo, tenendo conto delle disposizioni dell'accordo commerciale in questione e del livello di vanificazione o di pregiudizio;

b)

determinano i settori o le categorie di merci o servizi a cui si applicano, nonché le eccezioni applicabili;

c)

determinano le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori o le categorie di amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori, elencati dagli Stati membri, i cui appalti sono contemplati. Per fornire la base per tale determinazione, ciascuno Stato membro presenta un elenco delle amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori o le categorie di amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori appropriati. Le misure assicurano il conseguimento di un livello adeguato di sospensione di concessioni o altri obblighi e di un'equa ripartizione tra gli Stati membri.

Articolo 6

Norme di origine

1.   L'origine di una merce è determinata a norma del regolamento (CEE) n. 2913/92.

2.   L'origine di un servizio è determinata sulla base dell'origine della persona fisica o giuridica che lo presta. Si ritiene che l'origine del prestatore del servizio sia:

a)

per le persone fisiche, il paese del quale la persona è cittadino o in cui gode del diritto di residenza permanente;

b)

per le persone giuridiche:

i)

se il servizio non è prestato mediante una presenza commerciale nell'Unione, il paese in cui la persona giuridica è costituita o altrimenti organizzata ai sensi della legislazione di tale paese e nel cui territorio la persona giuridica svolge un'attività commerciale sostanziale;

ii)

se il servizio è prestato mediante una presenza commerciale nell'Unione, lo Stato membro in cui la persona giuridica è stabilita e nel cui territorio svolge un'attività commerciale sostanziale tale da avere un legame diretto ed effettivo con l'economia di tale Stato membro.

Ai fini del primo comma, lettera b), punto ii), se la persona giuridica che presta il servizio non svolge un'attività commerciale sostanziale tale da avere un legame diretto ed effettivo con l'economia dello Stato membro in cui ha sede, l'origine di tale persona giuridica si considera quella delle persone fisiche o giuridiche che la possiedono o controllano.

La persona giuridica che presta il servizio è considerata «di proprietà» di persone di un determinato paese se più del 50 % del capitale proprio è di proprietà effettiva di persone di tale paese e «controllata» da persone di un determinato paese se tali persone hanno il potere di nominare la maggioranza dei suoi amministratori o comunque di dirigerne legalmente l'operato.

Articolo 7

Sospensione, modifica e abrogazione delle misure

1.   Quando, in seguito all'adozione di un atto di esecuzione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, il paese terzo interessato accorda una compensazione adeguata e proporzionata all'Unione nei casi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), la Commissione può sospendere l'applicazione di tale atto di esecuzione per la durata del periodo di compensazione. La sospensione è deliberata secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

2.   La Commissione abroga un atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, in una delle seguenti circostanze:

a)

quando il paese terzo le cui misure sono risultate in violazione delle norme commerciali internazionali in una procedura di risoluzione delle controversie si rende conforme alle stesse, o se una soluzione reciprocamente soddisfacente è stata raggiunta in alternativa;

b)

in caso di riequilibrio di concessioni o altri obblighi in seguito all'adozione da parte di un paese terzo di una misura di salvaguardia, quando la misura di salvaguardia è revocata o alla sua scadenza, o quando il paese terzo interessato accorda una compensazione adeguata e proporzionata all'Unione successivamente all'adozione di un atto di esecuzione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1;

c)

in caso di modifica di concessioni da parte di un membro dell'OMC a norma dell'articolo XXVIII del GATT 1994, quando il paese terzo interessato accorda una compensazione adeguata e proporzionata all'Unione successivamente all'adozione di un atto di esecuzione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1.

L'abrogazione di cui al primo comma è deliberata secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

3.   Nel caso in cui sia necessario apportare modifiche alle misure di politica commerciale adottate a norma del presente regolamento, fatto salvo l'articolo 4, paragrafi 2 e 3, la Commissione può introdurre eventuali modifiche conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

4.   Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati relativi alla revoca o alla modifica della misura in questione del paese terzo, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili per la sospensione, la modifica o l'abrogazione di atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, in conformità del presente articolo, secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 3.

Articolo 8

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato istituito a norma del regolamento (CE) n. 3286/94. Tale comitato è un comitato ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con l'articolo 5 del medesimo.

Articolo 9

Raccolta di informazioni

1.   La Commissione chiede informazioni e pareri relativi agli interessi economici dell'Unione per merci o servizi specifici o settori specifici, nell'applicazione del presente regolamento, mediante un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o altri mezzi di comunicazione pubblici adeguati, indicando il termine entro il quale il contributo deve essere trasmesso. La Commissione tiene conto dei contributi ricevuti.

2.   Le informazioni ricevute a norma del presente regolamento sono utilizzate soltanto per lo scopo per il quale sono state richieste.

3.   Né il Parlamento europeo, né il Consiglio, né la Commissione, né gli Stati membri o i loro funzionari divulgano le informazioni riservate ricevute a norma del presente regolamento, salvo autorizzazione espressa della parte che le ha fornite.

4.   La parte che ha fornito le informazioni può chiedere che le informazioni siano trattate come riservate. In tal caso, la domanda è accompagnata da un riassunto di carattere non riservato, che presenta le informazioni in termini generali, oppure dall'indicazione dei motivi per i quali non è possibile riassumere le informazioni.

5.   Quando una domanda intesa a ottenere un trattamento riservato non risulta giustificata e quando la parte che ha fornito le informazioni non vuole né pubblicarle, né autorizzarne la pubblicazione integrale o sotto forma di riassunto, è possibile che non si tenga conto di tali informazioni.

6.   I paragrafi da 2 a 5 non ostano alla pubblicazione di informazioni generali da parte delle istituzioni dell'Unione e delle autorità degli Stati membri. Tale divulgazione deve tener conto del legittimo interesse delle parti interessate a che i loro segreti commerciali non siano divulgati.

Articolo 10

Riesame

1.   Entro tre anni dalla data della prima adozione di un atto di esecuzione o non oltre il 18 luglio 2019, se precedente, la Commissione procede ad un riesame dell'ambito di applicazione del presente regolamento, in particolare riguardo alle misure di politica commerciale eventualmente adottate, nonché della sua applicazione e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

2.   Nonostante il paragrafo 1, la Commissione procede a un riesame volto a prevedere, ai sensi del presente regolamento, misure di politica commerciale aggiuntive intese a sospendere concessioni o altri obblighi nel settore degli scambi di servizi. La Commissione esamina, tra l'altro, i seguenti aspetti:

a)

gli sviluppi internazionali riguardo alla sospensione di altri obblighi a norma dell'Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS);

b)

gli sviluppi nell'Unione riguardo all'adozione di norme comuni nei settori dei servizi;

c)

l'efficacia di eventuali misure di politica commerciale aggiuntive quale mezzo per far rispettare i diritti dell'Unione nell'ambito di accordi commerciali internazionali;

d)

i meccanismi disponibili al fine di assicurare l'attuazione pratica, in maniera uniforme ed efficiente, di eventuali misure di politica commerciale aggiuntive concernenti i servizi; e

e)

le implicazioni per i prestatori di servizi presenti nell'Unione al momento dell'adozione di atti di esecuzione a norma del presente regolamento.

La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla sua valutazione iniziale entro il 18 luglio 2017.

Articolo 11

Modifiche di altri atti

All'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Qualora l'Unione, avendo operato conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, debba decidere in merito a misure di politica commerciale da adottare a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera c), o dell'articolo 12, essa delibera senza indugio a norma dell'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, secondo il caso, del regolamento (UE) n. 654/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) o di altre eventuali procedure applicabili.

Articolo 12

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

D. KOURKOULAS


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 2 aprile 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell'8 maggio 2014.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio (GU L 349 del 31.12.1994, pag. 71).

(4)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(5)  Intesa «Interpretazione e applicazione dell'articolo XXVIII».


Dichiarazione della Commissione

La Commissione plaude all'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'esercizio dei diritti dell'Unione per l'applicazione e il rispetto delle norme internazionali del commercio e che modifica il regolamento (CE) n. 3286/94.

Ai sensi del regolamento, la Commissione ha il potere di adottare atti di esecuzione, in talune situazioni specifiche, sulla base di criteri oggettivi e fatto salvo il controllo da parte degli Stati membri. Nell'esercizio di tale potere, la Commissione intende agire in conformità con la presente dichiarazione.

Nel preparare i progetti di atti di esecuzione, la Commissione procederà ad ampie consultazioni al fine di garantire che tutti gli interessi coinvolti siano debitamente presi in considerazione. Attraverso tali consultazioni, la Commissione si attende di ricevere i contributi dei privati interessati da provvedimenti adottati da paesi terzi o da eventuali misure di politica commerciale che devono essere adottate dall'Unione. Analogamente, la Commissione si aspetta di ricevere informazioni dalle autorità pubbliche che possono essere coinvolte nell'attuazione di eventuali misure di politica commerciale da adottarsi ad opera dell'Unione. In caso di misure nel settore degli appalti pubblici, nell'elaborazione dei progetti di atti di esecuzione saranno debitamente presi in considerazione in particolare i contributi delle autorità pubbliche degli Stati membri.

La Commissione riconosce l'importanza di trasmettere tempestivamente le informazioni agli Stati membri quando essa contempla l'adozione di atti di esecuzione ai sensi del presente regolamento, in modo da consentire loro di contribuire a decisioni pienamente informate, e agirà per conseguire tale obiettivo.

La Commissione conferma che essa trasmetterà tempestivamente al Parlamento europeo e al Consiglio i progetti di atti di esecuzione che essa sottopone al comitato degli Stati membri. Analogamente, trasmetterà tempestivamente al Parlamento europeo e al Consiglio i progetti di atti di esecuzione definitivi appena ricevuti i pareri del comitato.

La Commissione terrà regolarmente informati il Parlamento ed il Consiglio degli sviluppi internazionali che possono portare a situazioni che richiedono l'adozione di misure a norma del regolamento. Ciò avverrà per il tramite delle commissioni competenti in sede di Consiglio e in seno al Parlamento.

La Commissione accoglie con favore l'intenzione del Parlamento di promuovere un dialogo strutturato in materia di risoluzione delle controversie e di rispetto delle norme e si impegnerà pienamente nella partecipazione a sessioni apposite con la commissione parlamentare responsabile per uno scambio di opinioni sulle controversie in materia di scambi commerciali e sulle azioni per assicurare il rispetto delle norme, anche per quanto riguarda gli effetti sulle industrie dell'Unione.

Infine, la Commissione conferma che attribuisce grande importanza al fatto di assicurare che il regolamento costituisca uno strumento efficace ed efficiente per assicurare il rispetto dei diritti dell'Unione nell'ambito degli accordi commerciali internazionali, compreso nel settore degli scambi di servizi. Pertanto la Commissione, in conformità alle disposizioni del regolamento, riesaminerà il campo di applicazione dell'articolo 5 al fine di estendere ulteriori misure di politica commerciale relative agli scambi di servizi non appena si realizzeranno le condizioni per garantire la fattibilità e l'efficacia di tali misure.


27.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 189/59


REGOLAMENTO (UE) N. 655/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 maggio 2014

che istituisce una procedura per l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 81, paragrafo 2, lettere a), e) ed f),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

L’Unione si è prefissa l’obiettivo di conservare e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone. Per realizzare gradualmente tale spazio l’Unione, deve adottare misure nel settore della cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali, in particolare se necessario al buon funzionamento del mercato interno.

(2)

A norma dell’articolo 81, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), tali misure possono comprendere misure volte a garantire, tra l’altro, il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri delle decisioni giudiziarie e la loro esecuzione, un accesso effettivo alla giustizia e l’eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili, se necessario promuovendo la compatibilità delle norme di procedura civile applicabili negli Stati membri.

(3)

Il 24 ottobre 2006, attraverso il libro verde «Migliorare l’efficienza nell’esecuzione delle decisioni nell’Unione europea: il sequestro conservativo di depositi bancari», la Commissione ha avviato una consultazione sulla necessità di una procedura europea uniforme per il sequestro conservativo dei depositi bancari e sulle possibili caratteristiche di tale procedura.

(4)

Nel programma di Stoccolma del dicembre 2009 (3), che definisce le priorità in materia di libertà, sicurezza e giustizia per il periodo 2010-2014, il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a valutare la necessità e la fattibilità di determinate misure, a livello dell’Unione, di natura provvisoria e conservativa per impedire, ad esempio, la sottrazione di beni prima dell’esecuzione di un credito e a presentare opportune proposte per migliorare l’efficacia dell’esecuzione delle sentenze nell’Unione riguardo ai depositi bancari e ai beni dei debitori.

(5)

Le procedure nazionali per ottenere misure cautelari come le ordinanze di sequestro conservativo su conti bancari esistono in tutti gli Stati membri, ma le condizioni per la concessione di tali misure e l’efficienza della loro attuazione variano considerevolmente. Inoltre, il ricorso a misure cautelari nazionali può rivelarsi complesso per i casi con implicazioni transnazionali, in particolare qualora il creditore cerchi di ottenere il sequestro conservativo di più depositi bancari ubicati in Stati membri diversi. Sembra pertanto necessario e opportuno adottare uno strumento giuridico dell’Unione vincolante e direttamente applicabile che istituisca una nuova procedura dell’Unione atta a consentire, in casi transnazionali, di procedere, in modo efficiente e rapido, al sequestro conservativo di somme detenute in conti bancari.

(6)

La procedura istituita con il presente regolamento dovrebbe servire come mezzo aggiuntivo e facoltativo a disposizione del creditore, il quale rimane libero di avvalersi di qualsiasi altra procedura per ottenere un provvedimento equivalente ai sensi del diritto nazionale.

(7)

Un creditore dovrebbe poter ottenere una misura cautelare sotto forma di ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari («ordinanza di sequestro conservativo» o «ordinanza») per evitare il prelievo o il trasferimento di somme detenute dal debitore in un conto bancario tenuto in uno Stato membro se sussiste il rischio che, senza tale misura, la successiva esecuzione del credito vantato nei confronti del debitore sia impedita o resa assai più difficile. Il sequestro conservativo di somme detenute nel conto bancario del debitore dovrebbe avere l’effetto di impedirne l’utilizzo non solo da parte del debitore stesso, ma anche da parte delle persone dal medesimo autorizzate, ad effettuare pagamenti mediante tale conto, ad esempio mediante ordine permanente o ordini di addebito diretto o l’utilizzo di una carta di credito.

(8)

È auspicabile che l’ambito di applicazione del presente regolamento copra tutte le materie civili e commerciali, salvo alcune materie ben definite. In particolare, il presente regolamento non dovrebbe applicarsi a crediti vantati nei confronti del debitore nel contesto della procedura d’insolvenza. Ciò dovrebbe comportare che non possa essere emessa alcuna ordinanza di sequestro conservativo nei confronti del debitore una volta aperta una procedura di insolvenza a suo carico ai sensi del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio (4). D’altra parte, tale esclusione dovrebbe consentire di avvalersi dell’ordinanza di sequestro conservativo a garanzia del recupero di pagamenti pregiudizievoli effettuati dal debitore a terzi.

(9)

Il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai conti detenuti presso enti creditizi la cui attività consiste nel raccogliere depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico e nel concedere crediti per proprio conto.

Non dovrebbe dunque applicarsi agli enti finanziari che non raccolgono tali depositi, quali, ad esempio, gli enti che forniscono finanziamenti a progetti di esportazione e di investimento o a progetti nei paesi in via di sviluppo o gli enti che forniscono servizi del mercato finanziario. Inoltre, il presente regolamento non dovrebbe applicarsi ai conti bancari detenuti da o presso banche centrali che agiscono in veste di autorità monetarie, né ai conti che non possono essere sottoposti a sequestro conservativo con provvedimenti nazionali equivalenti all’ordinanza di sequestro conservativo o che sono altrimenti esenti da sequestro ai sensi del diritto dello Stato membro in cui è tenuto il conto in questione.

(10)

È opportuno che il presente regolamento si applichi soltanto ai casi transnazionali e dia una definizione di caso transnazionale in questo particolare contesto. Ai fini del presente regolamento, si dovrebbe configurare un caso transnazionale quando l’autorità giudiziaria che tratta la domanda di ordinanza di sequestro conservativo è ubicata in uno Stato membro e il conto bancario oggetto dell’ordinanza è tenuto in un altro Stato membro. Un caso transnazionale si dovrebbe altresì configurare quando il creditore è domiciliato in uno Stato membro e l’autorità giudiziaria e il conto bancario su cui si intende effettuare il sequestro conservativo sono ubicati in un altro Stato membro.

Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi al sequestro conservativo di conti bancari tenuti nello Stato membro dell’autorità giudiziaria investita della domanda di ordinanza di sequestro conservativo se il creditore è anch’esso domiciliato in tale Stato membro, anche se il creditore presenta nello stesso tempo una domanda di sequestro conservativo riguardante uno o più conti bancari tenuti in un altro Stato membro. In tal caso, il creditore dovrebbe presentare due domande distinte, ovvero una per l’ordinanza di sequestro conservativo e una per un provvedimento nazionale.

(11)

La procedura dell’ordinanza di sequestro conservativo dovrebbe essere esperibile dal creditore che desideri garantire l’esecuzione di una successiva decisione di merito prima dell’avvio del procedimento di merito e in qualunque fase di tale procedimento. Lo stesso dicasi per il creditore che abbia già ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico che impone al debitore di pagare il credito vantato dal creditore.

(12)

Dovrebbe essere possibile avvalersi dell’ordinanza di sequestro conservativo a garanzia di crediti già esigibili. Ci si dovrebbe poter avvalere dell’ordinanza anche per crediti non ancora esigibili, purché tali crediti derivino da una transazione o da un evento che ha già avuto luogo e se ne possa stabilire l’importo, compresi i crediti rientranti nella materia degli illeciti civili dolosi o colposi e azioni di risarcimento danni o di restituzione nascenti da illecito penale.

Il creditore dovrebbe poter chiedere che l’ordinanza di sequestro conservativo sia emessa per l’importo del credito principale o per un importo inferiore. Quest’ultima possibilità potrebbe essere di interesse per il creditore, ad esempio, qualora abbia già ottenuto qualche altra garanzia per una parte del credito.

(13)

Per garantire uno stretto legame tra il procedimento dell’ordinanza di sequestro conservativo e il procedimento di merito, la competenza internazionale per l’emissione dell’ordinanza dovrebbe spettare alle autorità giudiziarie dello Stato membro le cui autorità giudiziarie sono competenti a statuire sul merito. Ai fini del presente regolamento, la nozione di procedimento di merito dovrebbe comprendere ogni procedimento inteso ad ottenere un titolo esecutivo per il credito sottostante, inclusi, ad esempio, i procedimenti sommari relativi ad ingiunzioni di pagamento e i procedimenti come la «procédure de référé» francese. Qualora il debitore sia un consumatore domiciliato in uno Stato membro, la competenza ad emettere l’ordinanza dovrebbe spettare unicamente alle autorità giudiziarie di tale Stato membro.

(14)

Le condizioni per emettere l’ordinanza di sequestro conservativo dovrebbero garantire un opportuno equilibrio tra l’interesse del creditore ad ottenere un’ordinanza e l’interesse del debitore a prevenire ogni abuso della stessa.

Di conseguenza, allorché il creditore presenti una domanda di ordinanza di sequestro conservativo prima di aver ottenuto una decisione giudiziaria, l’autorità giudiziaria presso la quale è depositata la domanda dovrebbe essere convinta, sulla base delle prove fornite dal creditore, che la domanda del creditore relativa al credito vantato nei confronti del debitore sarà verosimilmente accolta nel merito.

Inoltre, il creditore dovrebbe essere tenuto in tutti i casi, anche se ha già ottenuto una decisione giudiziaria, a dimostrare in modo adeguato all’autorità giudiziaria che il credito vantato necessita urgentemente di tutela giudiziaria e che, senza l’ordinanza, l’esecuzione di una decisione giudiziaria esistente o futura potrebbe essere impedita o resa assai più difficile in quanto sussiste il rischio concreto che, prima che il creditore sia in grado di ottenere l’esecuzione di una decisione giudiziaria esistente o futura, il debitore possa aver dissipato, nascosto o distrutto i suoi beni o averne disposto al di sotto del valore, in misura insolita o attraverso un’azione insolita.

L’autorità giudiziaria dovrebbe valutare le prove fornite dal creditore a sostegno dell’esistenza di un tale rischio. Esse potrebbero riguardare, ad esempio, la condotta del debitore in relazione al credito vantato nei suoi confronti dal creditore o in una precedente controversia tra le parti, la storia creditizia del debitore, la natura dei beni del debitore e ogni eventuale azione recente intrapresa dal debitore in relazione ai suoi beni. Nel valutare le prove, l’autorità giudiziaria può considerare che le spese e i prelievi dai conti bancari effettuati dal debitore per sostenere il normale svolgimento della sua attività economica o le spese familiari ricorrenti non siano, di per sé, insoliti. Il mero mancato pagamento o la mera contestazione del credito o il mero fatto che il debitore abbia più di un creditore non dovrebbero, di per sé, essere considerati prove sufficienti per giustificare l’emissione di un’ordinanza, né dovrebbe, di per sé, costituire motivo sufficiente per l’emissione di un’ordinanza il mero fatto che la situazione finanziaria del debitore sia difficile o si stia deteriorando. Tuttavia, l’autorità giudiziaria può tener conto di tali fattori nella valutazione globale dell’esistenza del rischio.

(15)

Per garantire l’effetto sorpresa dell’ordinanza di sequestro conservativo e assicurare che questa sia uno strumento utile per un creditore intenzionato a recuperare crediti da un debitore in casi transnazionali, non è opportuno che il debitore venga informato della domanda del creditore né che la sua audizione abbia luogo prima dell’emissione dell’ordinanza o che l’ordinanza gli sia notificata prima della relativa attuazione. Qualora, sulla base delle prove e delle informazioni fornite dal creditore o, se del caso, dai suoi testi, l’autorità giudiziaria non sia convinta che il sequestro conservativo del o dei conti bancari in questione sia giustificato, essa non dovrebbe emettere l’ordinanza.

(16)

Qualora il creditore presenti domanda di ordinanza di sequestro conservativo prima dell’avvio di un procedimento di merito dinanzi all’autorità giudiziaria, il presente regolamento dovrebbe obbligarlo ad avviare tale procedimento entro un termine specifico nonché a fornirne la prova all’autorità giudiziaria presso la quale ha depositato la sua domanda di ordinanza. Qualora il creditore non adempia a tale obbligo, l’ordinanza dovrebbe essere revocata d’ufficio dall’autorità giudiziaria dovrebbe cessare automaticamente.

(17)

Tenuto conto dell’assenza di un’audizione preventiva del debitore, il presente regolamento dovrebbe prevedere altre salvaguardie specifiche per impedire l’abuso dell’ordinanza e tutelare i diritti del debitore.

(18)

Una di tali importanti salvaguardie dovrebbe consistere nella possibilità di imporre al creditore di costituire una garanzia per assicurare che il debitore possa essere risarcito in una fase ulteriore di qualunque danno eventualmente provocatogli dall’ordinanza di sequestro conservativo. In funzione del diritto nazionale, tale garanzia potrebbe essere costituita sotto forma di cauzione o altri tipi di garanzia, come una garanzia bancaria o un’ipoteca. L’autorità giudiziaria dovrebbe avere la facoltà di agire secondo discrezionalità nel determinare l’importo della garanzia sufficiente ad impedire abusi dell’ordinanza e ad assicurare il risarcimento del debitore e l’autorità giudiziaria, in mancanza di prove specifiche in relazione all’importo del possibile danno, dovrebbe essere libera di considerare l’importo per il quale l’ordinanza deve essere emessa come criterio per determinare l’importo della garanzia.

Nei casi in cui il creditore non abbia ancora ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico che impongano al debitore di pagare il credito vantato dal creditore, la costituzione di una garanzia dovrebbe essere la regola e l’autorità giudiziaria dovrebbe concedere una dispensa da tale obbligo o richiedere la prestazione di una garanzia di un importo inferiore solo in via eccezionale qualora ritenga che la garanzia sia inopportuna, superflua o sproporzionata nelle circostanze del caso. Tali circostanze possono ricorrere, per esempio, se il creditore ha elementi particolarmente validi a suo favore ma non dispone di mezzi sufficienti per costituire una garanzia, se il credito riguarda alimenti o il pagamento di retribuzioni, o se l’entità del credito è tale da rendere inverosimile che l’ordinanza causi danni al debitore, ad esempio se si tratta di un debito commerciale di modesta entità.

Nei casi in cui il creditore abbia già ottenuto una decisione, una transazione giudiziaria o un atto pubblico, la costituzione di una garanzia dovrebbe essere lasciata alla discrezionalità dell’autorità giudiziaria. Tranne nelle summenzionate circostanze eccezionali, la costituzione di una garanzia può essere opportuna, per esempio, qualora la decisione giudiziaria di cui l’ordinanza di sequestro conservativo mira a garantire l’esecuzione non sia ancora esecutiva o sia solo provvisoriamente esecutiva a causa della pendenza di un ricorso.

(19)

Un altro elemento importante per garantire un opportuno equilibrio tra gli interessi del creditore e quelli del debitore dovrebbe essere una regola relativa alla responsabilità del creditore per eventuali danni causati al debitore dall’ordinanza di sequestro conservativo. Il presente regolamento dovrebbe pertanto prevedere, come norma minima, la responsabilità del creditore nel caso in cui il danno causato al debitore dall’ordinanza di sequestro conservativo sia dovuto a colpa del creditore. In tale contesto, l’onere della prova dovrebbe incombere al debitore. Per quanto concerne i criteri di responsabilità indicati nel presente regolamento, si dovrebbe prevedere una norma armonizzata che stabilisca una presunzione relativa di colpa in capo al creditore.

Inoltre, gli Stati membri dovrebbero poter mantenere o introdurre nel loro diritto nazionale altri criteri di responsabilità, diversi da quelli indicati nel presente regolamento. Per tali altri criteri di responsabilità, gli Stati membri dovrebbero anche poter mantenere o introdurre altri tipi di responsabilità, come la responsabilità oggettiva.

È opportuno che il presente regolamento stabilisca altresì una norma di conflitto ai cui sensi la legge applicabile alla responsabilità del creditore è la legge dello Stato membro dell’esecuzione. Qualora vi siano più Stati membri dell’esecuzione, la legge applicabile dovrebbe essere la legge dello Stato membro dell’esecuzione in cui il debitore ha la residenza abituale. Se il debitore non ha la residenza abituale in uno degli Stati membri dell’esecuzione, la legge applicabile dovrebbe essere la legge dello Stato membro dell’esecuzione con cui il caso ha il legame più stretto. Nel determinare il legame più stretto, l’autorità giudiziaria potrebbe tener conto, tra l’altro, dell’entità dell’importo sottoposto a sequestro conservativo nei vari Stati membri dell’esecuzione.

(20)

Al fine di superare le difficoltà di ordine pratico ad ottenere informazioni sulla localizzazione del conto bancario del debitore in un contesto transnazionale, è opportuno che il presente regolamento istituisca un meccanismo che consenta al creditore di chiedere che le informazioni necessarie per l’identificazione del conto bancario del debitore siano ottenute dall’autorità giudiziaria, prima dell’emissione di un’ordinanza di sequestro conservativo, tramite l’autorità d’informazione designata dello Stato membro in cui il creditore ritiene che il debitore detenga un conto bancario. Visto il carattere particolare di tale intervento da parte di autorità pubbliche e di tale accesso a dati privati, l’accesso alle informazioni sui conti bancari dovrebbe, di norma, essere concesso soltanto nei casi in cui il creditore abbia già ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico esecutivi. Tuttavia, in via eccezionale, dovrebbe essere possibile per il creditore presentare una richiesta di informazioni sui conti bancari anche qualora la decisione giudiziaria, la transazione giudiziaria o l’atto pubblico in suo possesso non siano ancora esecutivi. Tale richiesta dovrebbe poter essere presentata nel caso in cui l’importo da sottoporre a sequestro conservativo sia rilevante, tenuto conto delle circostanze pertinenti, e l’autorità giudiziaria sia convinta, sulla base delle prove fornite dal creditore, che vi sia urgente necessità delle precitate informazioni sui conti bancari in quanto sussiste il rischio che, in mancanza, la successiva esecuzione del credito vantato dal creditore nei confronti del debitore sia verosimilmente compromessa e che ciò possa, di conseguenza, determinare un sostanziale deterioramento della situazione finanziaria del creditore.

Affinché tale meccanismo possa funzionare, è opportuno che gli Stati membri prevedano nel rispettivo diritto nazionale uno o più metodi di ottenimento di dette informazioni che siano efficaci ed efficienti e non risultino sproporzionati in termini di costi o dispendiosi in termini di tempi. È opportuno che il meccanismo si applichi solo qualora tutte le condizioni e i requisiti per l’emissione dell’ordinanza di sequestro conservativo siano soddisfatti e il creditore abbia debitamente illustrato nella sua richiesta i motivi per ritenere che il debitore detenga uno o più conti bancari in un determinato Stato membro, ad esempio il fatto che il debitore lavori o eserciti un’attività professionale ovvero possieda beni in tale Stato membro.

(21)

Al fine di garantire la protezione dei dati personali del debitore, le informazioni ottenute sull’identificazione del conto bancario o dei conti bancari del debitore non dovrebbero essere fornite al creditore. Dovrebbero essere fornite soltanto all’autorità giudiziaria richiedente e, in via eccezionale, alla banca, qualora la banca o un altro soggetto responsabile dell’esecuzione dell’ordinanza nello Stato membro dell’esecuzione non sia in grado di identificare un conto bancario del debitore sulla base delle informazioni fornite nell’ordinanza, ad esempio nel caso in cui presso la stessa banca siano detenuti conti da diverse persone con lo stesso nome e lo stesso indirizzo. Qualora, in tal caso, sia indicato nell’ordinanza che i numeri del conto bancario o dei conti bancari da sottoporre a sequestro conservativo è stato ottenuto o sono stati ottenuti attraverso una richiesta di informazioni, la banca dovrebbe richiedere tali informazioni all’autorità d’informazione dello Stato membro dell’esecuzione e dovrebbe poterne fare richiesta in modo semplice e informale.

(22)

È opportuno che il presente regolamento attribuisca al creditore il diritto di impugnare la decisione di rifiuto di emettere l’ordinanza di sequestro conservativo. Tale diritto dovrebbe lasciare impregiudicata la possibilità per il creditore di presentare una nuova domanda di ordinanza di sequestro conservativo sulla base di nuovi fatti o nuove prove.

(23)

Le strutture per l’esecuzione del sequestro conservativo di conti bancari variano notevolmente da uno Stato membro all’altro. Al fine di evitare sovrapposizioni tra tali strutture negli Stati membri e rispettare il più possibile le procedure nazionali, è opportuno che, per quanto riguarda l’esecuzione e l’effettiva attuazione dell’ordinanza di sequestro conservativo, il presente regolamento si basi sui metodi e sulle strutture esistenti nello Stato membro dell’esecuzione dell’ordinanza per l’esecuzione e l’attuazione di provvedimenti nazionali equivalenti.

(24)

Per una rapida esecuzione è opportuno che il presente regolamento preveda la trasmissione dell’ordinanza dallo Stato membro d’origine all’autorità competente dello Stato membro dell’esecuzione con qualsiasi mezzo appropriato atto a garantire che il contenuto dei documenti trasmessi sia fedele, conforme e facilmente leggibile.

(25)

Quando riceve l’ordinanza di sequestro conservativo, l’autorità competente dello Stato membro dell’esecuzione dovrebbe adottare le misure necessarie affinché l’ordinanza sia eseguita in conformità del suo diritto nazionale trasmettendo l’ordinanza ricevuta alla banca o ad altro soggetto responsabile dell’esecuzione di tali ordinanze in detto Stato membro, ovvero, se il diritto nazionale lo prevede, incaricando altrimenti la banca di dare attuazione all’ordinanza.

(26)

A seconda del metodo previsto dal diritto dello Stato membro dell’esecuzione per i provvedimenti nazionali equivalenti, all’ordinanza di sequestro conservativo dovrebbe essere data attuazione bloccando l’importo sottoposto a sequestro conservativo sul conto del debitore o, se il diritto nazionale lo prevede, trasferendo tale importo su un conto utilizzato a fini di sequestro conservativo, che potrebbe essere un conto detenuto dall’autorità competente per l’esecuzione, dall’autorità giudiziaria, dalla banca presso la quale il debitore detiene il proprio conto, o da una banca designata quale entità di coordinamento per il sequestro conservativo in un determinato caso.

(27)

Il presente regolamento non dovrebbe escludere la possibilità che il pagamento dei compensi per l’esecuzione dell’ordinanza di sequestro conservativo sia richiesto anticipatamente. È opportuno che tale questione sia lasciata al diritto nazionale dello Stato membro in cui deve essere eseguita l’ordinanza.

(28)

Un’ordinanza di sequestro conservativo dovrebbe avere lo stesso grado gerarchico, se del caso, di un provvedimento nazionale equivalente nello Stato membro dell’esecuzione. Se, a norma del diritto nazionale, taluni provvedimenti di esecuzione sono preminenti rispetto ai provvedimenti conservativi, dovrebbe essere attribuita loro la stessa preminenza rispetto alle ordinanze di sequestro conservativo ai sensi del presente regolamento. Ai fini del presente regolamento, i provvedimenti in personam contemplati da taluni ordinamenti giuridici nazionali dovrebbero essere considerati provvedimenti nazionali equivalenti.

(29)

Il presente regolamento dovrebbe imporre alla banca o all’altro soggetto responsabile dell’esecuzione dell’ordinanza di sequestro conservativo nello Stato membro dell’esecuzione l’obbligo di dichiarare se e, in caso affermativo, in che misura l’ordinanza abbia portato al sequestro conservativo di somme appartenenti al debitore, nonché l’obbligo per il creditore di assicurare il dissequestro delle somme sottoposte a sequestro conservativo eccedenti l’importo specificato nell’ordinanza.

(30)

Il presente regolamento dovrebbe salvaguardare il diritto del debitore a un giudice imparziale e ad un ricorso effettivo e pertanto, vista l’assenza di contraddittorio che caratterizza il procedimento per l’emissione dell’ordinanza di sequestro conservativo, consentirgli di contestare l’ordinanza o la relativa esecuzione per le ragioni previste nel presente regolamento subito dopo l’attuazione dell’ordinanza.

(31)

In tale contesto, è opportuno che il presente regolamento prescriva che l’ordinanza di sequestro conservativo e tutti i documenti presentati dal creditore all’autorità giudiziaria nello Stato membro d’origine nonché le necessarie traduzioni siano notificati o comunicati al debitore subito dopo l’attuazione dell’ordinanza. L’autorità giudiziaria dovrebbe avere la facoltà discrezionale di allegare eventuali ulteriori documenti sui quali ha basato la propria decisione e di cui il debitore potrebbe aver bisogno per il suo ricorso, come i resoconti integrali delle audizioni.

(32)

Il debitore dovrebbe poter presentare reclamo contro l’ordinanza di sequestro conservativo, in particolare se non ricorrono le condizioni o i requisiti previsti dal presente regolamento o se le circostanze che hanno portato all’emissione dell’ordinanza sono mutate in modo tale che l’emissione dell’ordinanza non avrebbe più fondamento. Ad esempio, il debitore dovrebbe disporre di un mezzo di ricorso se il caso in questione non costituisce un caso transnazionale ai sensi del presente regolamento, se non sono state rispettate le norme di competenza previste dal presente regolamento, se il creditore non ha avviato il procedimento di merito entro il termine stabilito dal presente regolamento e, di conseguenza, l’autorità giudiziaria non ha revocato d’ufficio l’ordinanza o gli effetti dell’ordinanza non sono cessati automaticamente, se il credito vantato dal creditore non necessitava urgentemente di tutela sotto forma di ordinanza di sequestro conservativo in quanto non sussisteva il rischio che la successiva esecuzione di tale credito fosse impedita o resa assai più difficile, o se la costituzione di una garanzia non era conforme ai requisiti stabiliti dal presente regolamento.

Il debitore dovrebbe altresì disporre di un mezzo di ricorso se l’ordinanza e la dichiarazione relativa al sequestro conservativo non gli sono state notificate o comunicate come previsto dal presente regolamento o se i documenti notificatigli o comunicatigli non soddisfano i requisiti linguistici stabiliti dal presente regolamento. Tuttavia, in questi casi non dovrebbe essere concesso tale mezzo di ricorso ove sia posto rimedio alla mancata notificazione o comunicazione o traduzione entro un determinato termine. Per porre rimedio alla mancata notificazione o comunicazione, il creditore dovrebbe chiedere all’organo responsabile della notificazione o comunicazione nello Stato membro di origine di provvedere affinché i documenti interessati siano notificati o comunicati al debitore mediante lettera raccomandata o, qualora il debitore abbia accettato di ritirare i documenti presso l’autorità giudiziaria, di fornire a quest’ultima le necessarie traduzioni dei documenti. Tale richiesta non dovrebbe essere necessaria se alla mancata notificazione o comunicazione si sia già posto rimedio in altro modo, ad esempio qualora l’autorità giudiziaria, in conformità del diritto nazionale, abbia avviato d’ufficio la notificazione o comunicazione.

(33)

La questione di chi debba fornire le traduzioni richieste ai sensi del presente regolamento e di chi debba sostenere i costi di tali traduzioni è lasciata al diritto nazionale.

(34)

È opportuno che la competenza per i ricorsi contro l’emissione di un’ordinanza di sequestro conservativo in quanto tale spetti alle autorità giudiziarie dello Stato membro di emissione dell’ordinanza. È opportuno che la competenza per i ricorsi contro l’esecuzione dell’ordinanza spetti alle autorità giudiziarie o, se del caso, alle autorità competenti per l’esecuzione nello Stato membro dell’esecuzione.

(35)

È opportuno che il debitore abbia il diritto di chiedere il dissequestro delle somme sottoposte a sequestro conservativo se offre un’adeguata garanzia alternativa. Tale garanzia alternativa potrebbe essere costituita sotto forma di cauzione o altri tipi di garanzia, come una garanzia bancaria o un’ipoteca.

(36)

Il presente regolamento dovrebbe assicurare che il sequestro conservativo del conto del debitore non riguardi importi che sono esenti da sequestro ai sensi del diritto dello Stato membro dell’esecuzione, ad esempio importi necessari a garantire il sostentamento del debitore e della sua famiglia. A seconda del sistema procedurale applicabile in tale Stato membro, l’importo in questione dovrebbe o essere esentato d’ufficio dall’organismo responsabile, che potrebbe essere l’autorità giudiziaria, la banca o l’autorità competente per l’esecuzione, prima dell’attuazione dell’ordinanza o essere esentato su richiesta del debitore dopo l’attuazione dell’ordinanza. Qualora siano sottoposti a sequestro conservativo conti detenuti in vari Stati membri e l’esenzione sia stata applicata più volte, il creditore dovrebbe avere la facoltà di rivolgersi all’autorità giudiziaria competente di uno degli Stati membri dell’esecuzione o, se il diritto nazionale dello Stato membro dell’esecuzione interessato lo prevede, all’autorità competente per l’esecuzione di tale Stato membro per chiedere l’adeguamento dell’esenzione applicata in detto Stato membro.

(37)

Per assicurare l’emissione e l’esecuzione rapida e tempestiva dell’ordinanza di sequestro conservativo, è opportuno che il presente regolamento stabilisca termini entro i quali devono essere completate le varie fasi della procedura. Le autorità giudiziarie o le autorità coinvolte nella procedura dovrebbero essere autorizzate a derogare a tali termini solo in circostanze eccezionali, ad esempio in casi complessi dal punto di vista giuridico o fattuale.

(38)

Ai fini del calcolo dei tempi e termini di cui al presente regolamento, si dovrebbe applicare il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio (5).

(39)

Al fine di facilitare l’applicazione del presente regolamento, è opportuno prevedere l’obbligo in capo agli Stati membri di comunicare alla Commissione talune informazioni concernenti la loro legislazione e le loro procedure in materia di ordinanze di sequestro conservativo e di provvedimenti nazionali equivalenti.

(40)

Al fine di facilitare l’applicazione pratica del presente regolamento, è opportuno elaborare moduli standard, in particolare, per la domanda di ordinanza, per l’ordinanza medesima, per la dichiarazione relativa al sequestro conservativo di somme e per la domanda di ricorso o d’impugnazione ai sensi del presente regolamento.

(41)

Al fine di accrescere l’efficienza del procedimento, è opportuno che il presente regolamento consenta il maggior uso possibile delle moderne tecnologie della comunicazione ammesse ai sensi delle norme procedurali degli Stati membri interessati, in particolare ai fini della compilazione dei moduli standard previsti dal presente regolamento e della comunicazione tra le autorità coinvolte nel procedimento. Inoltre, i metodi per la firma dell’ordinanza di sequestro conservativo e di altri documenti ai sensi del presente regolamento dovrebbero essere tecnologicamente neutri al fine di consentire l’applicazione dei metodi esistenti, quali la certificazione digitale o l’autenticazione sicura, e futuri sviluppi tecnici in questo settore.

(42)

Per garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione in relazione all’elaborazione dei moduli standard previsti dal presente regolamento e alla loro successiva modifica. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

(43)

Per l’adozione degli atti di esecuzione relativi all’elaborazione e alla successiva modifica dei moduli standard previsti dal presente regolamento si dovrebbe far ricorso alla procedura consultiva in conformità dell’articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

(44)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. In particolare, intende assicurare il rispetto della vita privata e della vita familiare, la protezione dei dati di carattere personale, il diritto di proprietà e il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale di cui rispettivamente agli articoli 7, 8, 17 e 47 della Carta.

(45)

Nell’ambito dell’accesso ai dati personali e dell’utilizzo e della trasmissione di tali dati ai sensi del presente regolamento, si dovrebbero rispettare le prescrizioni della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7), quale recepita nel diritto nazionale degli Stati membri.

(46)

Occorre, tuttavia, stabilire alcune condizioni specifiche per l’accesso ai dati personali e per l’utilizzo e la trasmissione degli stessi al fine dell’applicazione del presente regolamento. In tale contesto, è stato tenuto conto del parere del Garante europeo della protezione dei dati (8). La persona interessata dalla raccolta delle informazioni dovrebbe essere avvisata conformemente al diritto nazionale. Tuttavia, è opportuno che la comunicazione al debitore della divulgazione di informazioni relative al suo conto bancario o ai suoi conti bancari sia differita di 30 giorni, al fine di impedire che una comunicazione precoce possa compromettere gli effetti dell’ordinanza di sequestro conservativo.

(47)

Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire istituire una procedura dell’Unione per una misura cautelare che consenta ad un creditore di ottenere un’ordinanza di sequestro conservativo che impedisca di compromettere la successiva esecuzione del credito vantato dal creditore con il trasferimento o il prelievo di somme detenute dal debitore in un conto bancario nell’Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello dell’Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(48)

Il presente regolamento dovrebbe applicarsi soltanto a quegli Stati membri che sono da esso vincolati in conformità dei trattati. Della procedura per l’ottenimento di un’ordinanza di sequestro conservativo prevista dal presente regolamento dovrebbero pertanto potersi avvalere soltanto i creditori domiciliati in uno Stato membro vincolato dal presente regolamento e le ordinanze emesse ai sensi del presente regolamento dovrebbero riguardare soltanto il sequestro conservativo di conti bancari tenuti in un tale Stato membro.

(49)

A norma dell’articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, l’Irlanda ha notificato che desidera partecipare all’adozione e all’applicazione del presente regolamento.

(50)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE e fatto salvo l’articolo 4 di tale protocollo, il Regno Unito non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

(51)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO 1

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

1.   Il presente regolamento istituisce una procedura dell’Unione che consente a un creditore di ottenere un’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari («ordinanza di sequestro conservativo» o «ordinanza») che impedisca di compromettere la successiva esecuzione del credito vantato dal creditore con il trasferimento o il prelievo, fino a concorrenza dell’importo specificato nell’ordinanza, di somme detenute dal debitore o in suo nome in un conto bancario tenuto in uno Stato membro.

2.   Dell’ordinanza di sequestro conservativo può avvalersi il creditore in alternativa ai provvedimenti di sequestro conservativo previsti dal diritto nazionale.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica ai crediti pecuniari in materia civile e commerciale nei casi transnazionali quali definiti all’articolo 3, indipendentemente dalla natura dell’autorità giudiziaria interessata. Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale o amministrativa, né la responsabilità dello Stato per atti ed omissioni nell’esercizio di pubblici poteri («acta iure imperii»).

2.   Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento:

a)

i diritti patrimoniali derivanti da un regime patrimoniale fra coniugi o da rapporti che secondo la legge applicabile a questi ultimi hanno effetti comparabili al matrimonio;

b)

i testamenti e le successioni, comprese le obbligazioni alimentari mortis causa;

c)

i crediti nei confronti di un debitore in relazione al quale siano state avviate procedure di fallimento, concordati o procedure affini;

d)

la sicurezza sociale;

e)

l’arbitrato.

3.   Il presente regolamento non si applica ai conti bancari che sono esenti da sequestro ai sensi del diritto dello Stato membro in cui è tenuto il conto, né ai conti tenuti in connessione al funzionamento di eventuali sistemi di cui all’articolo 2, lettera a), della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9).

4.   Il presente regolamento non si applica ai conti bancari detenuti da o presso banche centrali che agiscono in veste di autorità monetarie.

Articolo 3

Casi transnazionali

1.   Ai fini del presente regolamento, un caso è transnazionale se il conto bancario o i conti bancari su cui si intende effettuare il sequestro mediante l’ordinanza di sequestro conservativo sono tenuti in uno Stato membro che non sia:

a)

lo Stato membro dell’autorità giudiziaria presso cui è stata presentata la domanda di ordinanza di sequestro conservativo conformemente all’articolo 6; o

b)

lo Stato membro in cui il creditore è domiciliato.

2.   La data di riferimento per stabilire se un caso sia transnazionale è la data di deposito della domanda di ordinanza di sequestro conservativo presso l’autorità giudiziaria competente ad emettere l’ordinanza di sequestro conservativo.

Articolo 4

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)   «conto bancario» o «conto»: qualsiasi conto bancario contenente somme detenuto presso una banca a nome del debitore o a nome di un terzo per conto del debitore;

2)   «banca»: un ente creditizio ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), comprese le succursali ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 17, di tale regolamento, di enti creditizi aventi la propria sede sociale all’interno o, ai sensi dell’articolo 47 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (11), all’esterno dell’Unione se tali succursali sono ubicate nell’Unione;

3)   «somme»: il denaro, espresso in qualsiasi valuta, accreditato su un conto, o analoghi crediti alla restituzione di denaro, quali i depositi sul mercato monetario;

4)   «Stato membro in cui è tenuto il conto bancario»:

a)

lo Stato membro indicato nell’IBAN (numero di conto bancario internazionale) del conto bancario; o

b)

per un conto bancario senza IBAN, lo Stato membro in cui la banca presso la quale è detenuto il conto ha la sua sede sociale o, qualora il conto sia detenuto presso una filiale, lo Stato membro in cui è ubicata la filiale;

5)   «credito»: un credito relativo al pagamento di uno specifico importo di denaro esigibile o un credito relativo al pagamento di un importo di denaro da determinarsi derivante da un’operazione o da un evento già verificatosi, a condizione che tale credito sia azionabile dinanzi a un’autorità giudiziaria;

6)   «creditore»: una persona fisica domiciliata in uno Stato membro o una persona giuridica domiciliata in uno Stato membro o qualsiasi altro soggetto domiciliato in uno Stato membro che ha la capacità di stare in giudizio secondo il diritto di uno Stato membro e richiede, o ha già ottenuto, un’ordinanza di sequestro conservativo riguardante un credito;

7)   «debitore»: una persona fisica o una persona giuridica o qualsiasi altro soggetto che ha la capacità di stare in giudizio secondo il diritto di uno Stato membro contro cui il creditore mira ad ottenere, o ha già ottenuto, un’ordinanza di sequestro conservativo riguardante un credito;

8)   «decisione giudiziaria»: a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi decisione emessa da un’autorità giudiziaria di uno Stato membro, compresa la decisione sulla determinazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere;

9)   «transazione giudiziaria»: la transazione approvata dall’autorità giudiziaria di uno Stato membro o conclusa dinanzi all’autorità giudiziaria di uno Stato membro nel corso di un procedimento;

10)   «atto pubblico»: un documento che sia stato formalmente redatto o registrato come atto pubblico in uno Stato membro e la cui autenticità:

a)

riguardi la firma e il contenuto dell’atto; e

b)

sia stata attestata da un’autorità pubblica o da altra autorità a tal fine autorizzata;

11)   «Stato membro d’origine»: lo Stato membro in cui è stata emessa l’ordinanza di sequestro conservativo;

12)   «Stato membro dell’esecuzione»: lo Stato membro in cui è tenuto il conto bancario colpito da ordinanza di sequestro conservativo;

13)   «autorità d’informazione»: l’autorità che uno Stato membro ha designato come competente al fine di ottenere le necessarie informazioni sul conto bancario o sui conti bancari del debitore ai sensi dell’articolo 14;

14)   «autorità competente»: l’autorità o le autorità che uno Stato membro ha designato come competenti per la ricezione, la trasmissione o la notificazione o comunicazione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, dell’articolo 23, paragrafi 3, 5 e 6, dell’articolo 25, paragrafo 3, dell’articolo 27, paragrafo 2, dell’articolo 28, paragrafo 3, e dell’articolo 36, paragrafo 5, secondo comma;

15)   «domicilio»: il domicilio determinato a norma degli articoli 62 e 63 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (12).

CAPO 2

PROCEDURA PER L’OTTENIMENTO DI UN’ORDINANZA DI SEQUESTRO CONSERVATIVO

Articolo 5

Possibilità di avvalersi dell’ordinanza di sequestro conservativo

Il creditore può avvalersi dell’ordinanza di sequestro conservativo nei casi seguenti:

a)

prima che il creditore avvii un procedimento di merito contro il debitore in uno Stato membro, o in qualsiasi momento durante tale procedimento fino a quando è emessa la decisione giudiziaria o è approvata o conclusa una transazione giudiziaria;

b)

dopo che il creditore ha ottenuto, in uno Stato membro, una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico che impongono al debitore di pagare il credito vantato dal creditore.

Articolo 6

Competenza giurisdizionale

1.   Qualora il creditore non abbia ancora ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico, sono competenti per l’emissione dell’ordinanza di sequestro conservativo le autorità giudiziarie dello Stato membro che sono competenti a conoscere del merito in conformità delle pertinenti norme di competenza applicabili.

2.   In deroga al paragrafo 1, se il debitore è un consumatore che ha concluso un contratto con il creditore per uno scopo che può essere considerato estraneo all’attività commerciale o professionale del debitore, sono competenti per l’emissione di un’ordinanza di sequestro conservativo intesa a garantire un credito relativo a tale contratto unicamente le autorità giudiziarie dello Stato membro in cui è domiciliato il debitore.

3.   Ove il creditore abbia già ottenuto una decisione giudiziaria o una transazione giudiziaria, sono competenti per l’emissione dell’ordinanza di sequestro conservativo per il credito specificato nella decisione giudiziaria o nella transazione giudiziaria le autorità giudiziarie dello Stato membro in cui è stata emessa la decisione giudiziaria o è stata approvata o conclusa la transazione giudiziaria.

4.   Ove il creditore abbia ottenuto un atto pubblico, sono competenti per l’emissione dell’ordinanza di sequestro conservativo per il credito specificato in tale atto le autorità giudiziarie all’uopo designate nello Stato membro in cui è stato redatto l’atto.

Articolo 7

Condizioni di emissione di un’ordinanza di sequestro conservativo

1.   L’autorità giudiziaria emette l’ordinanza di sequestro conservativo allorché il creditore abbia presentato prove sufficienti per convincere l’autorità giudiziaria dell’urgente necessità di una misura cautelare sotto forma di ordinanza di sequestro conservativo in quanto sussiste il rischio concreto che, senza tale misura, la successiva esecuzione del credito vantato dal creditore nei confronti del debitore sia compromessa o resa sostanzialmente più difficile.

2.   Qualora non abbia ancora ottenuto, in uno Stato membro, una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico che impongono al debitore di pagare il credito da esso vantato, il creditore presenta anche prove sufficienti per convincere l’autorità giudiziaria che la sua domanda relativa al credito vantato nei confronti del debitore sarà verosimilmente accolta nel merito.

Articolo 8

Domanda di ordinanza di sequestro conservativo

1.   Le domande di ordinanza di sequestro conservativo sono depositate utilizzando il modulo elaborato secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 52, paragrafo 2.

2.   La domanda comprende le seguenti informazioni:

a)

il nome e l’indirizzo dell’autorità giudiziaria presso la quale è depositata la domanda;

b)

le generalità del creditore: nome ed estremi e, se del caso, nome ed estremi del rappresentante del creditore, e:

i)

qualora il creditore sia una persona fisica, la sua data di nascita e, se del caso e se disponibile, il numero di identificazione personale o di passaporto; oppure

ii)

qualora il creditore sia una persona giuridica o qualsiasi altro soggetto che ha la capacità di stare in giudizio secondo il diritto di uno Stato membro, il suo Stato di costituzione, formazione o registrazione e il suo numero di identificazione o registrazione o, in mancanza, la data e il luogo della sua costituzione, formazione o registrazione;

c)

le generalità del debitore: nome ed estremi e, se del caso, nome ed estremi del rappresentante del debitore e, se disponibili:

i)

qualora il debitore sia una persona fisica, la sua data di nascita e numero di identificazione personale o di passaporto; oppure

ii)

qualora il debitore sia una persona giuridica o qualsiasi altro soggetto che ha la capacità di stare in giudizio secondo il diritto di uno Stato membro, il suo Stato di costituzione, formazione o registrazione e il suo numero di identificazione o registrazione o, in mancanza, la data e il luogo della sua costituzione, formazione o registrazione;

d)

una coordinata bancaria che permetta di identificare la banca, come l’IBAN o il BIC, e/o il nome e l’indirizzo della banca presso la quale il debitore detiene uno o più conti da sottoporre a sequestro conservativo;

e)

ove disponibile, il numero del conto o dei conti da sottoporre a sequestro conservativo e, in tal caso, l’indicazione se occorra o meno sottoporre a sequestro conservativo eventuali altri conti detenuti dal debitore presso la stessa banca;

f)

qualora non sia possibile fornire alcuna delle informazioni richieste ai sensi della lettera d), una dichiarazione attestante che è stata presentata una richiesta di informazioni sui conti bancari a norma dell’articolo 14, laddove tale richiesta sia possibile, e un’indicazione dei motivi per cui il creditore ritiene che il debitore detenga uno o più conti presso una banca in un determinato Stato membro;

g)

l’importo per cui è richiesta l’ordinanza di sequestro conservativo:

i)

qualora il creditore non abbia ancora ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico, l’importo del credito principale, o parte di esso, e l’importo degli interessi recuperabili ai sensi dell’articolo 15;

ii)

qualora il creditore abbia già ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico, l’importo del credito principale specificato nella decisione giudiziaria, nella transazione giudiziaria o nell’atto pubblico, o parte di esso, e l’importo degli interessi e delle spese recuperabili ai sensi dell’articolo 15;

h)

qualora il creditore non abbia ancora ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico:

i)

una descrizione di tutti gli elementi pertinenti a sostegno della competenza dell’autorità giudiziaria presso la quale è depositata la domanda di ordinanza di sequestro conservativo;

ii)

una descrizione di tutte le circostanze pertinenti invocate come fondamento del credito e, se del caso, degli interessi richiesti;

iii)

una dichiarazione attestante se il creditore abbia già avviato un procedimento di merito contro il debitore;

i)

qualora il creditore abbia già ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico, una dichiarazione attestante che la decisione giudiziaria, la transazione giudiziaria o l’atto pubblico non sono stati ancora eseguiti oppure, qualora siano stati eseguiti in parte, un’indicazione della portata della mancata esecuzione;

j)

una descrizione di tutte le circostanze pertinenti che giustificano l’emissione dell’ordinanza di sequestro conservativo, come previsto all’articolo 7, paragrafo 1;

k)

ove applicabile, un’indicazione delle ragioni per cui il creditore ritiene che debba essere esentato dalla costituzione di garanzia ai sensi dell’articolo 12;

l)

un elenco delle prove addotte dal creditore;

m)

una dichiarazione ai sensi dell’articolo 16 attestante se il creditore abbia depositato presso altre autorità giudiziarie o altre autorità una domanda di provvedimento nazionale equivalente o se tale provvedimento sia già stato ottenuto o rifiutato e, qualora sia stato ottenuto, il relativo grado di attuazione;

n)

un’indicazione facoltativa del conto bancario del creditore da utilizzare per eventuali pagamenti volontari del credito da parte del debitore;

o)

una dichiarazione attestante che le informazioni fornite dal creditore nella domanda sono, in coscienza e in fede, veritiere e complete e che il creditore è consapevole che dichiarazioni deliberatamente false o incomplete possono comportare conseguenze giuridiche in base al diritto dello Stato membro in cui è depositata la domanda o una responsabilità ai sensi dell’articolo 13.

3.   La domanda è corredata di tutta la documentazione giustificativa pertinente e, qualora il creditore abbia già ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico, di una copia della decisione giudiziaria, della transazione giudiziaria o dell’atto pubblico che rispetti le condizioni necessarie per stabilirne l’autenticità.

4.   La domanda e la documentazione giustificativa possono essere presentate con qualsiasi mezzo di comunicazione, anche elettronico, ammesso a norma delle norme procedurali dello Stato membro in cui è depositata la domanda.

Articolo 9

Assunzione di mezzi di prova

1.   L’autorità giudiziaria decide mediante procedura scritta in base alle informazioni e alle prove fornite dal creditore nella domanda o insieme ad essa. Se ritiene che le prove fornite siano insufficienti, l’autorità giudiziaria può chiedere al creditore, qualora il diritto nazionale lo consenta, di fornire ulteriori prove documentali.

2.   Fermo restando il paragrafo 1 e alle condizioni di cui all’articolo 11, e purché in tal modo non si ritardi indebitamente il procedimento, l’autorità giudiziaria può altresì avvalersi di ogni altro metodo appropriato per l’assunzione di prove previsto dal suo diritto nazionale, come un’audizione orale del creditore o di suoi testi, anche tramite videoconferenza o altre tecnologie della comunicazione.

Articolo 10

Avvio di un procedimento di merito

1.   Qualora abbia presentato domanda di ordinanza di sequestro conservativo prima di avviare un procedimento di merito, il creditore avvia tale procedimento e ne fornisce la prova all’autorità giudiziaria presso la quale è stata depositata la domanda di ordinanza di sequestro conservativo entro 30 giorni dalla data di deposito della domanda o entro 14 giorni dalla data di emissione dell’ordinanza, se questa data è posteriore. L’autorità giudiziaria può anche prorogare tale termine su richiesta del debitore, ad esempio al fine di consentire alle parti di risolvere il contenzioso, e ne dà comunicazione a entrambe le parti.

2.   La mancata ricezione della prova dell’avvio del procedimento da parte dell’autorità giudiziaria entro il termine di cui al paragrafo 1 comporta la revoca o la cessazione degli effetti dell’ordinanza di sequestro conservativo con conseguente informazione delle parti.

Qualora l’autorità giudiziaria che ha emesso l’ordinanza sia ubicata nello Stato membro dell’esecuzione, la revoca o la cessazione degli effetti dell’ordinanza in questo Stato membro sono soggette al diritto di tale Stato membro.

Qualora la revoca o la cessazione degli effetti debba intervenire in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d’origine, l’autorità giudiziaria revoca l’ordinanza di sequestro conservativo avvalendosi del modulo per la revoca elaborato mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 52, paragrafo 2, e trasmette il modulo per la revoca all’autorità competente dello Stato membro dell’esecuzione conformemente all’articolo 29. Tale autorità adotta le misure necessarie applicando l’articolo 23, se del caso, al fine della revoca o della cessazione degli effetti.

3.   Ai fini del paragrafo 1, si considera che il procedimento di merito sia stato avviato:

a)

quando la domanda giudiziale o un atto equivalente è depositato presso l’autorità giudiziaria, purché successivamente il creditore non abbia omesso di prendere le misure che era tenuto a prendere affinché fosse effettuata la notificazione o comunicazione al debitore; o

b)

se l’atto deve essere notificato o comunicato prima di essere depositato presso l’autorità giudiziaria, quando l’autorità responsabile della notificazione o comunicazione lo riceve, purché successivamente il creditore non abbia omesso di prendere le misure che era tenuto a prendere affinché l’atto fosse depositato presso l’autorità giudiziaria.

L’autorità responsabile della notificazione o comunicazione di cui al primo comma, lettera b), è la prima autorità che riceve gli atti da notificare o comunicare.

Articolo 11

Procedura ex parte

Il debitore non è informato della domanda di ordinanza di sequestro conservativo, né è sentito prima dell’emissione dell’ordinanza.

Articolo 12

Costituzione di garanzia da parte del creditore

1.   Prima di emettere un’ordinanza di sequestro conservativo nel caso in cui il creditore non abbia ancora ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico, l’autorità giudiziaria impone al creditore di costituire una garanzia di importo sufficiente per impedire abusi della procedura prevista dal presente regolamento e per assicurare il risarcimento di eventuali danni subiti dal debitore in conseguenza dell’ordinanza nella misura in cui il creditore sia responsabile di tali danni ai sensi dell’articolo 13.

In via eccezionale, l’autorità giudiziaria può concedere una dispensa dall’obbligo di cui al primo comma qualora ritenga che la costituzione di garanzia ivi prevista non sia appropriata nelle circostanze del caso.

2.   Qualora il creditore abbia già ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico, l’autorità giudiziaria può, prima di emettere l’ordinanza, imporre al creditore di costituire una garanzia ai sensi del paragrafo 1, primo comma, qualora lo ritenga necessario e opportuno nelle circostanze del caso.

3.   Se l’autorità giudiziaria impone la costituzione di una garanzia ai sensi del presente articolo, informa il creditore dell’importo richiesto e delle forme di garanzia ammesse dal diritto dello Stato membro in cui è ubicata l’autorità giudiziaria. Essa comunica al creditore che emetterà l’ordinanza di sequestro conservativo una volta costituita la garanzia in conformità di tali prescrizioni.

Articolo 13

Responsabilità del creditore

1.   Il creditore è responsabile per eventuali danni causati al debitore dall’ordinanza di sequestro conservativo per colpa del creditore. L’onere della prova incombe al debitore.

2.   Nei casi seguenti, si presume la colpa del creditore a meno che questi non dimostri il contrario:

a)

se l’ordinanza è revocata perché il creditore ha omesso di avviare un procedimento di merito, a meno che tale omissione non sia stata determinata dal pagamento del credito da parte del debitore o da altre forme di regolamento tra le parti;

b)

se il creditore ha omesso di chiedere il dissequestro degli importi sequestrati eccedenti gli importi fissati nell’ordinanza ai sensi dell’articolo 27;

c)

se risulta successivamente che l’emissione dell’ordinanza non era opportuna o era opportuna solo per un importo inferiore a motivo del mancato adempimento da parte del creditore degli obblighi di cui all’articolo 16; oppure

d)

se l’ordinanza è revocata o cessa la sua esecuzione perché il creditore non ha rispettato gli obblighi su di esso incombenti ai sensi del presente regolamento in materia di notificazione o comunicazione o di traduzione di documenti o l’obbligo di porre rimedio alla mancata notificazione o comunicazione o alla mancata traduzione.

3.   Nonostante il paragrafo 1, gli Stati membri possono mantenere o introdurre nel loro diritto nazionale altri criteri o tipi di responsabilità o norme sull’onere della prova. Tutti gli altri aspetti legati alla responsabilità del creditore nei confronti del debitore non espressamente trattati nei paragrafi 1 o 2 sono disciplinati dal diritto nazionale.

4.   La legge applicabile alla responsabilità del creditore è la legge dello Stato membro dell’esecuzione.

Ove si proceda al sequestro conservativo di conti in più Stati membri, la legge applicabile alla responsabilità del creditore è la legge dello Stato membro dell’esecuzione:

a)

nel quale il debitore ha la residenza abituale ai sensi dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (13) o, in mancanza,

b)

che ha il legame più stretto con il caso.

5.   Il presente articolo non disciplina l’eventuale responsabilità del creditore nei confronti della banca o di terzi.

Articolo 14

Richiesta di informazioni sui conti bancari

1.   Il creditore, ove abbia ottenuto, in uno Stato membro, una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico esecutivi che impongono al debitore di pagare il credito da esso vantato e abbia motivo di ritenere che il debitore detenga uno o più conti presso una banca in un determinato Stato membro, ma non conosca il nome e/o l’indirizzo della banca, né il codice IBAN, BIC o altra coordinata bancaria che permetta di identificare la banca, può chiedere all’autorità giudiziaria presso la quale è depositata la domanda di ordinanza di sequestro conservativo di richiedere che l’autorità d’informazione dello Stato membro dell’esecuzione ottenga le informazioni necessarie per consentire l’identificazione della banca o delle banche e del conto o dei conti del debitore.

Fermo restando il primo comma, il creditore può presentare la richiesta di cui a tale comma qualora la decisione giudiziaria, la transazione giudiziaria o l’atto pubblico ottenuti dal creditore non siano ancora esecutivi e l’importo da sottoporre a sequestro conservativo sia rilevante, tenuto conto delle circostanze pertinenti, e il creditore abbia fornito prove sufficienti per convincere l’autorità giudiziaria che vi è urgente necessità delle informazioni sui conti bancari in quanto sussiste il rischio che, senza dette informazioni, la successiva esecuzione del credito vantato dal creditore nei confronti del debitore sia verosimilmente compromessa e che ciò possa, di conseguenza, determinare un sostanziale deterioramento della situazione finanziaria del creditore.

2.   Il creditore presenta la richiesta di cui al paragrafo 1 nella domanda di ordinanza di sequestro conservativo. Il creditore giustifica i motivi per cui ritiene che il debitore detenga uno o più conti presso una banca in un determinato Stato membro e fornisce tutte le informazioni utili di cui dispone sul debitore e sul conto o sui conti da sottoporre a sequestro conservativo. Qualora l’autorità giudiziaria presso cui è depositata la domanda di ordinanza di sequestro conservativo ritenga che la richiesta del creditore non sia sufficientemente giustificata, la respinge.

3.   Qualora ritenga che la richiesta del creditore sia adeguatamente giustificata e che tutte le condizioni e i requisiti per l’emissione dell’ordinanza di sequestro conservativo siano soddisfatti, tranne l’obbligo d’informazione di cui all’articolo 8, paragrafo 2, lettera d), e, se del caso, l’obbligo di garanzia ai sensi dell’articolo 12, l’autorità giudiziaria trasmette la richiesta di informazioni all’autorità d’informazione dello Stato membro dell’esecuzione in conformità dell’articolo 29.

4.   Per ottenere le informazioni di cui al paragrafo 1, l’autorità d’informazione dello Stato membro dell’esecuzione si avvale di uno dei metodi previsti in tale Stato membro ai sensi del paragrafo 5.

5.   Ciascuno Stato membro prevede nel proprio diritto nazionale almeno uno dei seguenti metodi per ottenere le informazioni di cui al paragrafo 1:

a)

obbligo per tutte le banche sul suo territorio di rendere noto, su richiesta dell’autorità d’informazione, se il debitore detenga un conto presso di loro;

b)

accesso dell’autorità d’informazione alle informazioni pertinenti, se detenute da autorità o amministrazioni pubbliche in registri o altrove;

c)

possibilità per le sue autorità giudiziarie di obbligare il debitore a rendere noto presso quale banca o quali banche del suo territorio detenga uno o più conti, qualora tale obbligo sia accompagnato da un provvedimento in personam dell’autorità giudiziaria che vieti il prelievo o il trasferimento da parte del debitore di somme detenute nel suo conto o nei suoi conti fino a concorrenza dell’importo oggetto dell’ordinanza di sequestro conservativo; oppure

d)

qualsiasi altro metodo che sia efficace ed efficiente ai fini dell’ottenimento delle informazioni pertinenti, purché non risulti sproporzionato in termini di costi o di tempo.

Indipendentemente dal metodo o dai metodi previsti da uno Stato membro, tutte le autorità coinvolte nell’ottenimento delle informazioni agiscono con sollecitudine.

6.   Non appena abbia ottenuto le informazioni sui conti bancari, l’autorità d’informazione dello Stato membro dell’esecuzione le trasmette all’autorità giudiziaria richiedente conformemente all’articolo 29.

7.   Ove non sia in grado di ottenere le informazioni di cui al paragrafo 1, l’autorità d’informazione ne informa l’autorità giudiziaria richiedente. Se, in conseguenza della mancanza di informazioni sui conti bancari, la domanda di ordinanza di sequestro conservativo è respinta in toto, l’autorità giudiziaria richiedente sblocca senza indugio qualsiasi garanzia eventualmente costituita dal creditore a norma dell’articolo 12.

8.   Qualora, a norma del presente articolo, all’autorità d’informazione siano fornite informazioni da una banca o sia accordato l’accesso alle informazioni sui conti bancari detenute da autorità o amministrazioni pubbliche in registri, la comunicazione al debitore della divulgazione dei suoi dati personali è differita di 30 giorni, al fine di impedire che una comunicazione precoce possa compromettere gli effetti dell’ordinanza di sequestro conservativo.

Articolo 15

Interessi e spese

1.   Su richiesta del creditore, l’ordinanza di sequestro conservativo include gli interessi maturati in conformità della legge applicabile al credito fino alla data di emissione dell’ordinanza, purché l’importo o il tipo di interessi non sia tale per cui la sua inclusione costituisce una violazione delle norme di applicazione necessaria dello Stato membro di origine.

2.   Qualora il creditore abbia già ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico, l’ordinanza di sequestro conservativo include, su richiesta del creditore, anche le spese per l’ottenimento di tale decisione, transazione o atto, ove si sia stabilito che tali spese devono essere sostenute dal debitore.

Articolo 16

Domande parallele

1.   Il creditore non può presentare contemporaneamente, presso diverse autorità giudiziarie, più domande parallele di ordinanza di sequestro conservativo nei confronti dello stesso debitore allo scopo di garantire lo stesso credito.

2.   Nella domanda di ordinanza di sequestro conservativo il creditore dichiara se ha depositato presso altre autorità giudiziarie o altre autorità una domanda di provvedimento nazionale equivalente avverso lo stesso debitore e allo scopo di garantire lo stesso credito, o se ha già ottenuto tale provvedimento. Indica altresì se eventuali domande di un siffatto provvedimento siano state respinte in quanto irricevibili o infondate.

3.   Se il creditore ottiene un provvedimento nazionale equivalente avverso lo stesso debitore e allo scopo di garantire lo stesso credito nel corso del procedimento per l’emissione di un’ordinanza di sequestro conservativo, ne informa senza indugio l’autorità giudiziaria e comunica senza indugio alla medesima qualsiasi successiva attuazione del provvedimento nazionale concesso. Informa inoltre l’autorità giudiziaria di qualsiasi domanda di provvedimento nazionale equivalente che sia stata respinta in quanto irricevibile o infondata.

4.   Qualora sia informata che il creditore ha già ottenuto un provvedimento nazionale equivalente, l’autorità giudiziaria esamina, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, se l’emissione dell’ordinanza di sequestro conservativo, parziale o integrale, sia ancora opportuna.

Articolo 17

Decisione sulla domanda di ordinanza di sequestro conservativo

1.   L’autorità giudiziaria cui è presentata la domanda di ordinanza di sequestro conservativo esamina se ricorrano le condizioni e i requisiti di cui al presente regolamento.

2.   L’autorità giudiziaria decide sulla domanda senza indugio e in ogni caso non più tardi della scadenza dei termini di cui all’articolo 18.

3.   Ove il creditore non abbia fornito tutte le informazioni richieste dall’articolo 8, l’autorità giudiziaria può, salvo che la domanda sia manifestamente irricevibile o infondata, offrire al creditore l’opportunità di completare o rettificare la domanda entro un termine da essa fissato. Qualora il creditore non completi o non rettifichi la domanda entro tale termine, la domanda è respinta.

4.   L’ordinanza di sequestro conservativo è emessa per l’importo giustificato dalle prove di cui all’articolo 9 e secondo il disposto del diritto applicabile al credito sottostante e include, se del caso, gli interessi e/o le spese ai sensi dell’articolo 15.

L’ordinanza non può in alcun caso essere emessa per un importo superiore a quello indicato dal creditore nella sua domanda.

5.   La decisione sulla domanda è comunicata al creditore in conformità della procedura prevista dal diritto dello Stato membro d’origine per provvedimenti nazionali equivalenti.

Articolo 18

Termini per la decisione sulla domanda di ordinanza di sequestro conservativo

1.   Qualora il creditore non abbia ancora ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico, l’autorità giudiziaria emette la decisione entro la fine del decimo giorno lavorativo successivo al deposito o, se del caso, al completamento della domanda da parte del creditore.

2.   Qualora il creditore abbia già ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico, l’autorità giudiziaria emette la decisione entro la fine del quinto giorno lavorativo successivo al deposito o, se del caso, al completamento della domanda da parte del creditore.

3.   Qualora ritenga, a norma dell’articolo 9, paragrafo 2, che sia necessaria l’audizione orale del creditore e, se del caso, di suoi testi, l’autorità giudiziaria procede senza indugio all’audizione ed emette la decisione entro la fine del quinto giorno lavorativo successivo all’audizione.

4.   Nei casi di cui all’articolo 12, i termini di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo si applicano alla decisione che impone al creditore di costituire una garanzia. L’autorità giudiziaria emette la decisione sulla domanda di ordinanza di sequestro conservativo senza indugio non appena il creditore abbia costituito la garanzia richiesta.

5.   In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, nei casi di cui all’articolo 14, l’autorità giudiziaria emette la decisione senza indugio non appena ricevute le informazioni di cui all’articolo 14, paragrafi 6 o 7, purché nel frattempo il creditore abbia costituito la garanzia eventualmente richiesta.

Articolo 19

Forma e contenuto dell’ordinanza di sequestro conservativo

1.   L’ordinanza di sequestro conservativo è emessa utilizzando il modulo elaborato mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 52, paragrafo 2 e reca un timbro, una firma e/o qualsiasi altro segno di autenticazione dell’autorità giudiziaria. Il modulo è composto di due parti:

a)

la parte A, relativa alle informazioni di cui al paragrafo 2 da fornire alla banca, al creditore e al debitore; e

b)

la parte B, relativa alle informazioni di cui al paragrafo 3 da fornire al creditore e al debitore in aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 2.

2.   La parte A comprende le seguenti informazioni:

a)

il nome e l’indirizzo dell’autorità giudiziaria e numero di fascicolo del caso;

b)

generalità del creditore ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera b);

c)

generalità del debitore ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera c);

d)

il nome e indirizzo della banca interessata dall’ordinanza;

e)

qualora il creditore abbia fornito il numero di conto del debitore nella domanda, il numero del o dei conti da sottoporre a sequestro conservativo e, se del caso, l’indicazione se debbano essere sottoposti a sequestro conservativo altri conti detenuti dal debitore presso la stessa banca;

f)

se del caso, l’indicazione che il numero di un conto da sottoporre a sequestro conservativo è stato ottenuto mediante una richiesta ai sensi dell’articolo 14 e che la banca, se necessario a norma dell’articolo 24, paragrafo 4, secondo comma, deve ottenere il numero o i numeri in questione dall’autorità d’informazione dello Stato membro dell’esecuzione;

g)

importo da sottoporre a sequestro conservativo con l’ordinanza;

h)

l’incarico alla banca di attuare l’ordinanza conformemente all’articolo 24;

i)

data di emissione dell’ordinanza;

j)

se il creditore ha indicato un conto nella sua domanda ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera n), l’autorizzazione alla banca, a norma dell’articolo 24, paragrafo 3, a procedere, se richiesto dal debitore e se consentito del diritto dello Stato membro dell’esecuzione, al dissequestro di somme fino a concorrenza dell’importo specificato nell’ordinanza dal conto sottoposto a sequestro conservativo e al loro trasferimento sul conto che il creditore ha indicato nella sua domanda;

k)

informazioni su dove reperire la versione elettronica del modulo da utilizzare per la dichiarazione ai sensi dell’articolo 25.

3.   La parte B comprende le seguenti informazioni:

a)

descrizione dell’oggetto della controversia e del ragionamento che ha indotto l’autorità giudiziaria ad emettere l’ordinanza;

b)

importo della garanzia eventualmente costituita dal creditore;

c)

se del caso, il termine per l’avvio del procedimento di merito e per fornirne la prova all’autorità giudiziaria emittente;

d)

se del caso, indicazione dei documenti che devono essere tradotti a norma dell’articolo 49, paragrafo 1, seconda frase;

e)

se del caso, indicazione che spetta al creditore avviare l’esecuzione dell’ordinanza e di conseguenza, se del caso, indicazione che spetta al creditore trasmettere quest’ultima all’autorità competente dello Stato membro dell’esecuzione a norma dell’articolo 23, paragrafo 3, e avviare la notificazione o comunicazione al debitore a norma dell’articolo 28, paragrafi 2, 3 e 4; e

f)

informazioni circa i mezzi di ricorso esperibili da parte del debitore.

4.   Se l’ordinanza di sequestro conservativo riguarda conti detenuti in banche diverse, per ciascuna banca è compilato un modulo distinto (parte A ai sensi del paragrafo 2). In tal caso, il modulo fornito al creditore e al debitore (parti A e B ai sensi rispettivamente dei paragrafi 2 e 3) contiene un elenco di tutte le banche interessate.

Articolo 20

Durata del sequestro conservativo

Le somme sottoposte a sequestro conservativo con l’ordinanza rimangono sottoposte a sequestro conservativo secondo quanto previsto dall’ordinanza o da eventuali successive modifiche o limitazioni della stessa ai sensi del capo 4:

a)

fino a revoca dell’ordinanza;

b)

fino a che l’esecuzione dell’ordinanza sia cessata; oppure

c)

fino a che un provvedimento di esecuzione di una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico ottenuti dal creditore in relazione al credito che l’ordinanza di sequestro conservativo era volta a garantire abbia avuto effetto per le somme sottoposte a sequestro conservativo con l’ordinanza.

Articolo 21

Impugnazione della decisione di rifiuto di emettere l’ordinanza di sequestro conservativo

1.   Il creditore ha il diritto di presentare ricorso avverso la decisione dell’autorità giudiziaria che respinge, in tutto o in parte, la sua domanda di ordinanza di sequestro conservativo.

2.   Il ricorso è depositato entro 30 giorni dalla data in cui la decisione di cui al paragrafo 1 è comunicata al creditore. È depositato dinanzi all’autorità giudiziaria indicata alla Commissione dallo Stato membro interessato a norma dell’articolo 50, paragrafo 1, lettera d).

3.   Qualora la domanda di ordinanza di sequestro conservativo sia stata respinta in toto, al ricorso si applica la procedura ex parte di cui all’articolo 11.

CAPO 3

RICONOSCIMENTO, ESECUTIVITÀ ED ESECUZIONE DELL’ORDINANZA DI SEQUESTRO CONSERVATIVO

Articolo 22

Riconoscimento ed esecutività

L’ordinanza di sequestro conservativo emessa in uno Stato membro in conformità del presente regolamento è riconosciuta negli altri Stati membri senza che sia necessaria una procedura speciale ed è esecutiva negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività.

Articolo 23

Esecuzione dell’ordinanza di sequestro conservativo

1.   Fatte salve le disposizioni del presente capo, l’ordinanza di sequestro conservativo è eseguita in conformità delle procedure applicabili all’esecuzione di provvedimenti nazionali equivalenti nello Stato membro dell’esecuzione.

2.   Tutte le autorità coinvolte nell’esecuzione dell’ordinanza agiscono senza indugio.

3.   Se l’ordinanza di sequestro conservativo è stata emessa in uno Stato membro diverso dallo Stato membro dell’esecuzione, la parte A dell’ordinanza di cui all’articolo 19, paragrafo 2, e un modulo standard in bianco per la dichiarazione ai sensi dell’articolo 25 sono trasmessi, ai fini del presente articolo, paragrafo 1, all’autorità competente dello Stato membro dell’esecuzione in conformità dell’articolo 29.

La trasmissione è effettuata dall’autorità giudiziaria emittente o dal creditore, a seconda di chi sia responsabile dell’avvio della procedura di esecuzione secondo il diritto dello Stato membro d’origine.

4.   L’ordinanza è corredata, se necessario, di una traduzione o traslitterazione nella lingua ufficiale dello Stato membro dell’esecuzione o, qualora in tale Stato membro vi siano più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere attuata l’ordinanza. Tale traduzione o traslitterazione è fornita dall’autorità giudiziaria emittente utilizzando l’appropriata versione linguistica del modulo standard di cui all’articolo 19.

5.   L’autorità competente dello Stato membro dell’esecuzione adotta le misure necessarie affinché l’ordinanza sia eseguita in conformità del suo diritto nazionale.

6.   Qualora l’ordinanza di sequestro conservativo riguardi più banche situate nello stesso Stato membro o in Stati membri diversi, un modulo distinto per ciascuna banca, conforme all’articolo 19, paragrafo 4, è trasmesso all’autorità competente dello Stato membro dell’esecuzione interessato.

Articolo 24

Attuazione dell’ordinanza di sequestro conservativo

1.   La banca cui sia trasmessa un’ordinanza di sequestro conservativo procede alla sua attuazione subito dopo la ricezione dell’ordinanza stessa o, se previsto dal diritto dello Stato membro dell’esecuzione, di un corrispondente incarico di attuazione dell’ordinanza.

2.   Per attuare l’ordinanza di sequestro conservativo la banca procede, fatte salve le disposizioni dell’articolo 31, al sequestro conservativo dell’importo specificato nell’ordinanza:

a)

provvedendo affinché tale importo non sia trasferito o prelevato dal conto bancario o dai conti bancari indicati nell’ordinanza o identificati a norma del paragrafo 4; oppure

b)

se previsto dal diritto nazionale, trasferendo tale importo su un conto utilizzato a fini di sequestro conservativo.

L’importo finale sottoposto a sequestro conservativo può dipendere dal regolamento di transazioni già pendenti nel momento in cui la banca riceve l’ordinanza o un corrispondente incarico. Tuttavia, tali transazioni pendenti possono essere tenute in conto solo se sono regolate prima che la banca emetta la dichiarazione ai sensi dell’articolo 25 nel rispetto dei termini di cui all’articolo 25, paragrafo 1.

3.   In deroga al paragrafo 2, lettera a), la banca è autorizzata, su richiesta del debitore, a dissequestrare somme sottoposte a sequestro conservativo e a trasferire tali somme sul conto del creditore indicato nell’ordinanza ai fini del pagamento del credito vantato dal creditore se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)

tale autorizzazione della banca è specificamente indicata nell’ordinanza, in conformità dell’articolo 19, paragrafo 2, lettera j);

b)

il diritto dello Stato membro dell’esecuzione consente tale dissequestro e trasferimento; e

c)

non vi sono provvedimenti confliggenti in relazione al conto interessato.

4.   Se l’ordinanza di sequestro conservativo non precisa il numero del conto bancario o i numeri dei conti bancari del debitore ma fornisce solo il nome di quest’ultimo o altri dati specifici che lo riguardano, la banca o altro soggetto responsabile dell’esecuzione dell’ordinanza identifica il o i conti detenuti dal debitore presso la banca indicata nell’ordinanza.

Qualora, sulla base delle informazioni fornite nell’ordinanza, la banca o detto altro soggetto non sia in grado di identificare con certezza un conto del debitore, la banca

a)

se, conformemente all’articolo 19, paragrafo 2, lettera f), è indicato nell’ordinanza che il numero del conto bancario o i numeri dei conti bancari da sottoporre a sequestro conservativo è stato ottenuto o sono stati ottenuti mediante una richiesta ai sensi dell’articolo 14, ottiene tale numero o tali numeri dall’autorità d’informazione dello Stato membro dell’esecuzione; e

b)

in tutti gli altri casi, non attua l’ordinanza.

5.   L’attuazione dell’ordinanza non riguarda le somme detenute nel conto o nei conti di cui al paragrafo 2, lettera a), che eccedono l’importo specificato nell’ordinanza di sequestro conservativo.

6.   Se al momento dell’attuazione dell’ordinanza di sequestro conservativo le somme detenute nel o nei conti di cui al paragrafo 2, lettera a), sono insufficienti per il sequestro conservativo dell’importo integrale specificato nell’ordinanza, quest’ultima è attuata soltanto per l’importo disponibile sul o sui conti.

7.   Se l’ordinanza di sequestro conservativo riguarda più conti detenuti dal debitore presso la stessa banca e tali conti contengono somme eccedenti l’importo specificato nell’ordinanza, l’ordinanza è attuata secondo il seguente ordine di priorità:

a)

conti di risparmio intestati unicamente al debitore;

b)

conti correnti intestati unicamente al debitore;

c)

conti di risparmio cointestati, fatto salvo l’articolo 30;

d)

conti correnti cointestati, fatto salvo l’articolo 30.

8.   Se la valuta delle somme contenute nel o nei conti bancari di cui al paragrafo 2, lettera a), è diversa da quella in cui è stata emessa l’ordinanza di sequestro conservativo, la banca converte l’importo specificato nell’ordinanza nella valuta delle somme con riferimento al tasso di cambio di riferimento della Banca centrale europea o al tasso di cambio della banca centrale dello Stato membro dell’esecuzione per la vendita di tale valuta applicabile nel giorno e all’ora dell’attuazione dell’ordinanza e procede al sequestro conservativo dell’importo corrispondente nella valuta delle somme.

Articolo 25

Dichiarazione relativa al sequestro conservativo di somme

1.   Entro la fine del terzo giorno lavorativo successivo all’attuazione dell’ordinanza di sequestro conservativo, la banca o altro soggetto responsabile dell’esecuzione dell’ordinanza nello Stato membro dell’esecuzione emette una dichiarazione, utilizzando il modulo di dichiarazione elaborato mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 52, paragrafo 2, attestante se e in che misura siano state sottoposte a sequestro conservativo le somme sul o sui conti bancari del debitore e, in caso affermativo, in quale data è stata attuata l’ordinanza. Qualora, in circostanze eccezionali, non sia in grado di emettere la dichiarazione entro 3 giorni lavorativi, la banca o detto altro soggetto la emette il prima possibile e al più tardi entro la fine dell’ottavo giorno lavorativo successivo all’attuazione dell’ordinanza.

La dichiarazione è trasmessa, senza indugio, in conformità dei paragrafi 2 e 3.

2.   Se l’ordinanza è stata emessa nello Stato membro dell’esecuzione, la banca o altro soggetto responsabile dell’esecuzione dell’ordinanza trasmette la dichiarazione all’autorità giudiziaria emittente in conformità dell’articolo 29 e al creditore per posta raccomandata con ricevuta di ritorno o attraverso mezzi elettronici equivalenti.

3.   Se l’ordinanza è stata emessa in uno Stato membro diverso dallo Stato membro dell’esecuzione, la dichiarazione è trasmessa all’autorità competente dello Stato membro dell’esecuzione in conformità dell’articolo 29, a meno che non sia stata emessa dalla medesima autorità.

Entro la fine del primo giorno lavorativo successivo alla ricezione o all’emissione della dichiarazione, detta autorità trasmette la dichiarazione all’autorità giudiziaria emittente in conformità dell’articolo 29 e al creditore per posta raccomandata con ricevuta di ritorno o attraverso mezzi elettronici equivalenti.

4.   La banca o altro soggetto responsabile dell’esecuzione dell’ordinanza di sequestro conservativo comunica i dettagli dell’ordinanza al debitore su richiesta del medesimo. La banca o detto altro soggetto può procedere in tal senso anche in assenza di una tale richiesta.

Articolo 26

Responsabilità della banca

L’eventuale responsabilità della banca per l’inosservanza degli obblighi ad essa incombenti in virtù del presente regolamento è disciplinata dalla legge dello Stato membro dell’esecuzione.

Articolo 27

Obbligo del creditore di chiedere il dissequestro degli importi sequestrati eccedenti gli importi fissati nell’ordinanza

1.   Il creditore ha l’obbligo di prendere le misure necessarie per assicurare il dissequestro di qualsiasi importo che, in seguito all’attuazione dell’ordinanza di sequestro conservativo, ecceda l’importo specificato nell’ordinanza di sequestro conservativo

a)

se l’ordinanza riguarda più conti bancari nello stesso Stato membro o in Stati membri diversi; o

b)

se l’ordinanza è stata emessa dopo l’attuazione di uno o più provvedimenti nazionali equivalenti nei confronti dello stesso debitore e volti a garantire lo stesso credito.

2.   Entro la fine del terzo giorno lavorativo successivo alla ricezione di una dichiarazione ai sensi dell’articolo 25 da cui risulti l’entità eccessiva dell’importo sequestrato, il creditore presenta, nel modo più rapido possibile e servendosi del modulo per la richiesta di dissequestro degli importi sequestrati eccedenti gli importi fissati nell’ordinanza elaborato mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 52, paragrafo 2, una richiesta di dissequestro all’autorità competente dello Stato membro dell’esecuzione in cui sono stati sottoposti a sequestro conservativo importi eccedenti gli importi fissati nell’ordinanza.

Tale autorità, non appena ricevuta la richiesta, incarica prontamente la banca interessata di effettuare il dissequestro degli importi sequestrati eccedenti gli importi fissati nell’ordinanza. L’articolo 24, paragrafo 7, si applica, se del caso, in ordine di priorità inverso.

3.   Il presente articolo non osta a che uno Stato membro possa prevedere nel suo diritto nazionale che il dissequestro di somme sequestrate eccedenti gli importi fissati nell’ordinanza depositate su qualsiasi conto tenuto nel suo territorio sia avviato d’ufficio dalla competente autorità di esecuzione di tale Stato membro.

Articolo 28

Notificazione o comunicazione al debitore

1.   L’ordinanza di sequestro conservativo, gli altri documenti di cui al paragrafo 5 del presente articolo e la dichiarazione ai sensi dell’articolo 25 sono notificati o comunicati al debitore in conformità del presente articolo.

2.   Se il debitore è domiciliato nello Stato membro d’origine, la notificazione o comunicazione è effettuata in conformità del diritto di quello Stato membro. L’autorità giudiziaria emittente o il creditore, a seconda di chi sia responsabile dell’avvio della notificazione o comunicazione nello Stato membro d’origine, avvia la notificazione o comunicazione entro la fine del terzo giorno lavorativo successivo alla ricezione della dichiarazione ai sensi dell’articolo 25 da cui risulti il sequestro conservativo di somme.

3.   Se il debitore è domiciliato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine, l’autorità giudiziaria emittente o il creditore, a seconda di chi sia responsabile dell’avvio della notificazione o comunicazione nello Stato membro d’origine, trasmette, entro la fine del terzo giorno lavorativo successivo alla ricezione della dichiarazione ai sensi dell’articolo 25 da cui risulti il sequestro conservativo di somme, i documenti di cui al presente articolo, paragrafo 1, all’autorità competente dello Stato membro in cui il debitore è domiciliato in conformità dell’articolo 29. Tale autorità adotta, senza indugio, le misure necessarie affinché la notificazione o comunicazione al debitore sia effettuata in conformità del diritto dello Stato membro in cui il debitore è domiciliato.

Se lo Stato membro in cui il debitore è domiciliato è l’unico Stato membro dell’esecuzione, i documenti di cui al presente articolo, paragrafo 5, sono trasmessi all’autorità competente di tale Stato membro al momento della trasmissione dell’ordinanza in conformità dell’articolo 23, paragrafo 3. In tal caso, detta autorità competente avvia la notificazione o comunicazione di tutti i documenti di cui al presente articolo, paragrafo 1, entro la fine del terzo giorno lavorativo successivo alla data di ricezione o emissione della dichiarazione ai sensi dell’articolo 25 da cui risulti il sequestro conservativo di somme.

L’autorità competente informa l’autorità giudiziaria emittente o il creditore, a seconda di chi abbia trasmesso i documenti da notificare o comunicare, in merito al risultato della notificazione o comunicazione al debitore.

4.   Se il debitore è domiciliato in un paese terzo, la notificazione o comunicazione è effettuata in conformità delle norme in materia di notificazioni e comunicazioni internazionali applicabili nello Stato membro di origine.

5.   Al debitore sono notificati o comunicati i seguenti documenti, corredati, se necessario, di una traduzione o traslitterazione ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 1:

a)

l’ordinanza di sequestro conservativo, servendosi delle parti A e B del modulo di cui all’articolo 19, paragrafi 2 e 3;

b)

la domanda di ordinanza di sequestro conservativo presentata dal creditore all’autorità giudiziaria;

c)

copia di tutti i documenti presentati dal creditore all’autorità giudiziaria per ottenere l’ordinanza.

6.   Se l’ordinanza di sequestro conservativo riguarda più banche, al debitore è notificata o comunicata, in conformità del presente articolo, soltanto la prima dichiarazione ai sensi dell’articolo 25 da cui risulti il sequestro conservativo di somme. Ogni successiva dichiarazione ai sensi dell’articolo 25 è comunicata al debitore senza indugio.

Articolo 29

Trasmissione dei documenti

1.   Nei casi in cui il presente regolamento prevede la trasmissione di documenti in conformità del presente articolo, tale trasmissione può essere effettuata con qualsiasi mezzo appropriato, a condizione che il contenuto del documento ricevuto sia fedele e conforme a quello del documento trasmesso e che tutte le informazioni in esso contenute siano facilmente leggibili.

2.   L’autorità giudiziaria o l’autorità che abbia ricevuto documenti in conformità del presente articolo, paragrafo 1, trasmette, entro la fine del giorno lavorativo successivo al giorno della ricezione, un avviso di ricevimento all’autorità, al creditore o alla banca che ha trasmesso i documenti con i mezzi più rapidi e avvalendosi del modulo standard elaborato mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 52, paragrafo 2.

Articolo 30

Sequestro conservativo di conti congiunti e di conti di intestatari

Le somme depositate su conti bancari che, secondo i registri della banca, non sono esclusivamente detenuti dal debitore o sono detenuti da terzi per conto del debitore o dal debitore per conto di terzi, possono essere sottoposte a sequestro conservativo ai sensi del presente regolamento soltanto nella misura in cui possono essere sottoposte a sequestro conservativo a norma del diritto dello Stato membro dell’esecuzione.

Articolo 31

Importi esenti dal sequestro conservativo

1.   Gli importi esenti da sequestro ai sensi del diritto dello Stato membro dell’esecuzione sono esenti da sequestro conservativo ai sensi del presente regolamento.

2.   Se, in forza del diritto dello Stato membro dell’esecuzione, gli importi di cui al paragrafo 1 sono esentati da sequestro senza che il debitore lo richieda, l’organismo competente per l’esenzione di tali importi in tale Stato membro esenta d’ufficio tali importi dal sequestro conservativo.

3.   Se, in forza del diritto dello Stato membro dell’esecuzione, gli importi di cui al presente articolo, paragrafo 1, sono esentati da sequestro su richiesta del debitore, tali importi sono esentati dal sequestro conservativo su richiesta del debitore come previsto dall’articolo 34, paragrafo 1, lettera a).

Articolo 32

Gerarchia dell’ordinanza di sequestro conservativo

L’ordinanza di sequestro conservativo ha lo stesso grado gerarchico, se del caso, di un provvedimento nazionale equivalente nello Stato membro dell’esecuzione.

CAPO 4

MEZZI DI RICORSO

Articolo 33

Mezzi di ricorso del debitore avverso l’ordinanza di sequestro conservativo

1.   Su domanda del debitore all’autorità giudiziaria competente dello Stato membro di origine, l’ordinanza di sequestro conservativo è revocata o, se del caso, modificata per i seguenti motivi:

a)

non ricorrono le condizioni o i requisiti stabiliti dal presente regolamento;

b)

l’ordinanza, la dichiarazione ai sensi dell’articolo 25 e/o gli altri documenti di cui all’articolo 28, paragrafo 5, non sono stati notificati o comunicati al debitore entro 14 giorni dal sequestro conservativo del suo conto o dei suoi conti;

c)

i documenti notificati o comunicati al debitore a norma dell’articolo 28 non rispondevano ai requisiti linguistici di cui all’articolo 49, paragrafo 1;

d)

gli importi sottoposti a sequestro conservativo eccedenti l’importo oggetto dell’ordinanza non sono stati dissequestrati conformemente all’articolo 27;

e)

il credito la cui esecuzione il creditore intendeva garantire attraverso l’ordinanza è stato pagato in tutto o in parte;

f)

una decisione giudiziaria di merito ha dichiarato infondato il credito che il creditore intendeva garantire mediante l’ordinanza; oppure

g)

la decisione giudiziaria di merito, la transazione giudiziaria o l’atto pubblico la cui esecuzione il creditore intendeva garantire attraverso l’ordinanza sono stati riformati o, a seconda dei casi, annullati.

2.   Su domanda del debitore all’autorità giudiziaria competente dello Stato membro di origine, la decisione relativa alla garanzia ai sensi dell’articolo 12 è riesaminata qualora le condizioni o i requisiti previsti da tale articolo non siano stati adempiuti.

Qualora, sulla base di un tale ricorso, l’autorità giudiziaria chieda al creditore di costituire una garanzia o una garanzia aggiuntiva, si applica, se del caso, l’articolo 12, paragrafo 3, prima frase, e l’autorità giudiziaria comunica che l’ordinanza di sequestro conservativo sarà revocata o modificata qualora la garanzia (aggiuntiva) richiesta non sia costituita entro il termine da essa fissato.

3.   Il ricorso chiesto a norma del paragrafo 1, lettera b), è concesso se non viene posto rimedio alla mancata notificazione o comunicazione entro 14 giorni dalla data in cui il creditore è informato della domanda di ricorso presentata dal debitore a norma del paragrafo 1, lettera b).

A meno che alla mancata notificazione o comunicazione non sia già stato posto rimedio in altro modo, ai fini della valutazione della concessione o meno del ricorso ai sensi del paragrafo 1, lettera b), si considera che vi sia stato posto rimedio:

a)

se il creditore chiede all’organo responsabile della notificazione o comunicazione secondo il diritto dello Stato membro di origine di notificare o comunicare i documenti al debitore; oppure

b)

qualora il debitore abbia indicato nella sua domanda di ricorso che accetta di ritirare i documenti presso l’autorità giudiziaria dello Stato membro d’origine e qualora il creditore fosse responsabile di fornire traduzioni e trasmetta a detta autorità giudiziaria le traduzioni richieste a norma dell’articolo 49, paragrafo 1.

L’organo responsabile della notificazione o comunicazione secondo il diritto dello Stato membro di origine, su richiesta del creditore a norma del presente paragrafo, secondo comma, lettera a), notifica o comunica senza indugio i documenti al debitore per posta raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo indicato dal debitore conformemente al presente articolo, paragrafo 5.

Qualora spettasse al creditore avviare la notificazione o comunicazione dei documenti di cui all’articolo 28, si può porre rimedio a una mancata notificazione o comunicazione solo se il creditore dimostra di aver preso tutte le misure che era tenuto a prendere per l’effettuazione della notificazione o comunicazione iniziale dei documenti.

4.   Il ricorso chiesto a norma del paragrafo 1, lettera c), è concesso se il creditore non fornisce al debitore le traduzioni richieste dal presente regolamento entro 14 giorni dalla data in cui il creditore è informato della domanda di ricorso presentata dal debitore a norma del paragrafo 1, lettera c).

Si applica, se del caso, il paragrafo 3, secondo e terzo comma.

5.   Nella domanda di ricorso a norma del paragrafo 1, lettere b) e c), il debitore indica un indirizzo al quale i documenti e le traduzioni di cui all’articolo 28 possono essere inviati conformemente al presente articolo, paragrafi 3 e 4, o, in alternativa, indica che accetta di ritirare tali documenti presso l’autorità giudiziaria dello Stato membro d’origine.

Articolo 34

Mezzi di ricorso del debitore avverso l’esecuzione dell’ordinanza di sequestro conservativo

1.   Fermo restando quanto previsto dagli articoli 33 e 35, su domanda del debitore all’autorità giudiziaria competente o, se il diritto nazionale lo prevede, all’autorità competente per l’esecuzione nello Stato membro dell’esecuzione, l’esecuzione dell’ordinanza di sequestro conservativo in tale Stato membro:

a)

è limitata in ragione del fatto che alcuni importi detenuti sul conto bancario dovrebbero essere esenti da sequestro in conformità dell’articolo 31, paragrafo 3, o non si è tenuto conto, o non si è tenuto conto correttamente, degli importi esenti da sequestro nell’attuazione dell’ordinanza in conformità dell’articolo 31, paragrafo 2; oppure

b)

cessa per i seguenti motivi:

i)

il conto sottoposto a sequestro conservativo è escluso dall’ambito d’applicazione del presente regolamento in virtù dell’articolo 2, paragrafi 3 e 4;

ii)

l’esecuzione della decisione giudiziaria, della transazione giudiziaria, o dell’atto pubblico la cui esecuzione il creditore intendeva garantire attraverso l’ordinanza è stata rifiutata nello Stato membro dell’esecuzione;

iii)

l’esecutività della decisione giudiziaria la cui esecuzione il creditore intendeva garantire attraverso l’ordinanza è stata sospesa nello Stato membro d’origine;

iv)

si applica l’articolo 33, paragrafo 1, lettere b), c), d), f) o g). Si applica, se del caso, l’articolo 33, paragrafi 3, 4 e 5.

2.   Su domanda del debitore all’autorità giudiziaria competente dello Stato membro dell’esecuzione, l’esecuzione dell’ordinanza di sequestro conservativo in tale Stato membro è fatta cessare se è manifestamente contraria all’ordine pubblico dello Stato membro dell’esecuzione.

Articolo 35

Altri mezzi di ricorso a disposizione del debitore e del creditore

1.   Il debitore o il creditore possono chiedere all’autorità giudiziaria che ha emesso l’ordinanza di sequestro conservativo di modificare o revocare l’ordinanza in ragione del fatto che le circostanze sulla cui base è stata emessa sono mutate.

2.   L’autorità giudiziaria che ha emesso l’ordinanza di sequestro conservativo può anche, se il diritto dello Stato membro di origine lo consente, modificare o revocare d’ufficio l’ordinanza in ragione di mutate circostanze.

3.   Il debitore e il creditore possono, in ragione del fatto che hanno convenuto di transigere la controversia, chiedere congiuntamente all’autorità giudiziaria che ha emesso l’ordinanza di sequestro conservativo di revocare o modificare l’ordinanza o all’autorità giudiziaria competente dello Stato membro dell’esecuzione o, se il diritto nazionale lo prevede, all’autorità competente per l’esecuzione in tale Stato membro di far cessare o limitare l’esecuzione dell’ordinanza.

4.   Il creditore può chiedere all’autorità giudiziaria competente dello Stato membro dell’esecuzione o, se il diritto nazionale lo prevede, all’autorità competente per l’esecuzione in tale Stato membro di modificare l’esecuzione dell’ordinanza di sequestro conservativo mediante un adeguamento dell’esenzione applicata in tale Stato membro ai sensi dell’articolo 31 in ragione del fatto che sono già state applicate altre esenzioni per un importo sufficientemente elevato in relazione a uno o più conti tenuti in uno o più altri Stati membri e che pertanto si rende opportuno un adeguamento.

Articolo 36

Procedura per i mezzi di ricorso di cui agli articoli 33, 34 e 35

1.   La domanda relativa a un ricorso ai sensi degli articoli 33, 34 o 35 è presentata utilizzando il modulo di ricorso elaborato mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 52, paragrafo 2. La domanda può essere presentata in qualsiasi momento e con qualsiasi mezzo di comunicazione, anche elettronico, ammesso dalle norme procedurali dello Stato membro in cui è depositata.

2.   La domanda è comunicata all’altra parte.

3.   Fatto salvo il caso in cui la domanda sia stata presentata dal debitore conformemente all’articolo 34, paragrafo 1, lettera a), o all’articolo 35, paragrafo 3, la decisione sulla domanda è emessa dopo che entrambe le parti abbiano avuto la possibilità di far valere le rispettive ragioni, anche con appropriati strumenti della tecnologia della comunicazione previsti e accettati dal diritto nazionale di ciascuno degli Stati membri interessati.

4.   La decisione è emessa senza indugio e in ogni caso non più tardi di 21 giorni dalla data in cui l’autorità giudiziaria o, se il diritto nazionale lo prevede, l’autorità competente per l’esecuzione ha ricevuto tutte le informazioni necessarie per pronunciarsi. La decisione è comunicata alle parti.

5.   La decisione di revocare o modificare l’ordinanza di sequestro conservativo e la decisione di limitare o far cessare l’esecuzione dell’ordinanza di sequestro conservativo sono immediatamente esecutive.

Se il ricorso è stato presentato nello Stato membro di origine, l’autorità giudiziaria procede senza indugio, in conformità dell’articolo 29, alla trasmissione della decisione sul ricorso all’autorità competente dello Stato membro dell’esecuzione utilizzando il modulo elaborato mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 52, paragrafo 2. Non appena ricevuta tale decisione, quest’ultima autorità provvede immediatamente affinché sia attuata.

Se la decisione sul ricorso riguarda un conto bancario tenuto nello Stato membro di origine, essa è attuata in relazione a tale conto bancario conformemente al diritto dello Stato membro di origine.

Se il ricorso è stato presentato nello Stato membro dell’esecuzione, la decisione sul ricorso è attuata in conformità del diritto dello Stato membro dell’esecuzione.

Articolo 37

Impugnazione

Ciascuna parte ha il diritto di impugnare la decisione emessa ai sensi degli articoli 33, 34 o 35. L’impugnazione è presentata utilizzando l’apposito modulo elaborato mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 52, paragrafo 2.

Articolo 38

Diritto di costituire garanzie in sostituzione del sequestro conservativo

1.   Su domanda del debitore:

a)

l’autorità giudiziaria che ha emesso l’ordinanza di sequestro conservativo può disporre il dissequestro delle somme sottoposte a sequestro conservativo se il debitore fornisce a detta autorità giudiziaria una garanzia a concorrenza dell’importo dell’ordinanza, o una garanzia alternativa in una forma ammessa del diritto dello Stato membro in cui è ubicata l’autorità giudiziaria e di valore almeno equivalente a tale importo;

b)

l’autorità giudiziaria competente o, se il diritto nazionale lo prevede, l’autorità competente per l’esecuzione nello Stato membro dell’esecuzione dispone la cessazione dell’esecuzione dell’ordinanza di sequestro conservativo nello Stato membro dell’esecuzione se il debitore fornisce a detta autorità giudiziaria o autorità una garanzia per l’importo sottoposto a sequestro conservativo in tale Stato membro, o una garanzia alternativa in una forma ammessa dal diritto dello Stato membro in cui è ubicata l’autorità giudiziaria e di valore almeno equivalente a tale importo.

2.   Al dissequestro delle somme sottoposte a sequestro conservativo si applicano, se del caso, gli articoli 23 e 24. La costituzione della garanzia in sostituzione del sequestro conservativo è comunicata al creditore in conformità del diritto nazionale.

Articolo 39

Diritti dei terzi

1.   Il diritto di un terzo di contestare un’ordinanza di sequestro conservativo è disciplinato dal diritto dello Stato membro di origine.

2.   Il diritto di un terzo di contestare l’esecuzione di un’ordinanza di sequestro conservativo è disciplinato dal diritto dello Stato membro dell’esecuzione.

3.   Fatte salve le altre norme in materia di competenza previste dal diritto dell’Unione o dal diritto nazionale, sono competenti in relazione ad ogni azione promossa da un terzo:

a)

per contestare un’ordinanza di sequestro conservativo, le autorità giudiziarie dello Stato membro d’origine; e

b)

per contestare l’esecuzione dell’ordinanza di sequestro conservativo nello Stato membro dell’esecuzione, le autorità giudiziarie dello Stato membro dell’esecuzione o, se il diritto nazionale di tale Stato membro lo prevede, l’autorità competente per l’esecuzione.

CAPO 5

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 40

Legalizzazione o altra formalità analoga

Non è richiesta alcuna legalizzazione o altra formalità analoga nel quadro del presente regolamento.

Articolo 41

Rappresentanza legale

Nel procedimento per ottenere un’ordinanza di sequestro conservativo non è richiesta la rappresentanza da parte di un avvocato o altro professionista del diritto. Nei procedimenti ai sensi del capo 4 non è richiesta la rappresentanza da parte di un avvocato o altro professionista del diritto, a meno che, secondo il diritto dello Stato membro dell’autorità giudiziaria o dell’autorità presso cui è depositata la domanda di ricorso, tale rappresentanza non sia obbligatoria a prescindere dalla nazionalità o dal domicilio delle parti.

Articolo 42

Spese di giudizio

Le spese di giudizio nei procedimenti per ottenere un’ordinanza di sequestro conservativo o un ricorso avverso un’ordinanza non superano le spese per ottenere un provvedimento nazionale equivalente o un ricorso avverso tale provvedimento nazionale.

Articolo 43

Costi sostenuti dalle banche

1.   Una banca è autorizzata a chiedere al creditore o al debitore il pagamento o il rimborso dei costi sostenuti per attuare un’ordinanza di sequestro conservativo soltanto se, secondo il diritto dello Stato membro dell’esecuzione, essa ha diritto a tale pagamento o rimborso in relazione a provvedimenti nazionali equivalenti.

2.   I compensi addebitati da una banca per coprire i costi di cui al paragrafo 1 sono determinati tenendo conto della complessità dell’attuazione dell’ordinanza di sequestro conservativo e non possono essere superiori ai compensi addebitati per l’attuazione di provvedimenti nazionali equivalenti.

3.   I compensi addebitati da una banca per coprire i costi per la fornitura di informazioni sui conti ai sensi dell’articolo 14 non possono essere superiori ai costi realmente sostenuti e, se del caso, non possono essere superiori ai compensi addebitati per la fornitura di informazioni sui conti nel contesto di provvedimenti nazionali equivalenti.

Articolo 44

Compensi addebitati dalle autorità

I compensi addebitati da qualsiasi autorità o altro organo dello Stato membro dell’esecuzione coinvolti nel trattamento o nell’esecuzione di un’ordinanza di sequestro conservativo o nella fornitura di informazioni sui conti ai sensi dell’articolo 14 sono determinati in base ad una tabella dei compensi o un altro complesso di norme previamente stabiliti da ciascuno Stato membro e indicanti in modo trasparente i compensi applicabili. Nell’elaborare tale tabella o un altro complesso di norme, uno Stato membro può tener conto dell’importo dell’ordinanza e della complessità del relativo trattamento. Se del caso, i compensi non possono essere superiori a quelli addebitati in relazione a provvedimenti nazionali equivalenti.

Articolo 45

Termini

Se, in circostanze eccezionali, non le è possibile rispettare i termini previsti all’articolo 14, paragrafo 7, all’articolo 18, all’articolo 23, paragrafo 2, all’articolo 25, paragrafo 3, secondo comma, all’articolo 28, paragrafi 2, 3 e 6, all’articolo 33, paragrafo 3, e all’articolo 36, paragrafi 4 e 5, l’autorità giudiziaria o l’autorità interessata adotta quanto prima le misure ivi disposte.

Articolo 46

Rapporto con le norme procedurali nazionali

1.   Tutte le questioni procedurali non trattate specificamente nel presente regolamento sono disciplinate dal diritto dello Stato membro in cui ha luogo la procedura.

2.   Gli effetti dell’apertura della procedura di insolvenza su misure di esecuzione individuali, quale l’esecuzione di un’ordinanza di sequestro conservativo, sono disciplinati dal diritto dello Stato membro in cui la procedura di insolvenza è stata aperta.

Articolo 47

Protezione dei dati

1.   I dati personali ottenuti, trattati o trasmessi nel quadro del presente regolamento sono adeguati, pertinenti e non eccessivi rispetto al fine per il quale sono stati ottenuti, trattati o trasmessi e possono essere utilizzati soltanto per tale fine.

2.   L’autorità competente, l’autorità d’informazione e gli altri soggetti responsabili dell’esecuzione dell’ordinanza di sequestro conservativo non possono conservare i dati di cui al paragrafo 1 oltre il periodo necessario per il fine per il quale sono stati ottenuti, trattati o trasmessi, che in ogni caso non supera i 6 mesi dalla fine del procedimento e, durante tale periodo, garantiscono un’adeguata protezione di tali dati. Il presente paragrafo non si applica ai dati trattati o conservati dalle autorità giudiziarie nell’esercizio delle loro funzioni giudiziarie.

Articolo 48

Relazione con altri strumenti

Il presente regolamento fa salvi:

a)

il regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (14), tranne per quanto previsto all’articolo 10, paragrafo 2, all’articolo 14, paragrafi 3 e 6, all’articolo 17, paragrafo 5, all’articolo 23, paragrafi 3 e 6, all’articolo 25, paragrafi 2 e 3, all’articolo 28, paragrafi 1, 3, 5 e 6, all’articolo 29, all’articolo 33, paragrafo 3, all’articolo 36, paragrafi 2 e 4, e all’articolo 49, paragrafo 1, del presente regolamento;

b)

il regolamento (UE) n. 1215/2012;

c)

il regolamento (CE) n. 1346/2000;

d)

la direttiva 95/46/CE, tranne per quanto previsto all’articolo 14, paragrafo 8, e all’articolo 47 del presente regolamento;

e)

il regolamento (CE) n. 1206/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (15);

f)

il regolamento (CE) n. 864/2007, tranne per quanto previsto all’articolo 13, paragrafo 4, del presente regolamento.

Articolo 49

Lingue

1.   I documenti elencati nell’articolo 28, paragrafo 5, lettere a) e b), da notificare o comunicare al debitore che non sono redatti nella lingua ufficiale dello Stato membro in cui il debitore è domiciliato o, qualora tale Stato membro abbia più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui il debitore è domiciliato o in un’altra lingua ad esso comprensibile, sono corredati di una traduzione o traslitterazione in una di tali lingue. I documenti elencati nell’articolo 28, paragrafo 5, lettera c), non devono essere tradotti. Tuttavia, l’autorità giudiziaria può decidere che determinati documenti debbano, in via eccezionale, essere tradotti o traslitterati per consentire al debitore di far valere i suoi diritti.

2.   Qualsiasi documento da indirizzare, a norma del presente regolamento, a un’autorità giudiziaria o a un’autorità competente può anche essere redatto in un’altra lingua ufficiale delle istituzioni dell’Unione, se lo Stato membro interessato ha dichiarato di accettare tale altra lingua.

3.   Qualsiasi traduzione ai sensi del presente regolamento è effettuata da una persona a tal fine abilitata in uno degli Stati membri.

Articolo 50

Informazioni che devono essere fornite dagli Stati membri

1.   Entro il 18 luglio 2016, gli Stati membri comunicano alla Commissione le seguenti informazioni:

a)

le autorità giudiziarie designate come competenti per l’emissione di un’ordinanza di sequestro conservativo (articolo 6, paragrafo 4);

b)

l’autorità designata come competente per l’ottenimento di informazioni sui conti bancari (articolo 14);

c)

i metodi per l’ottenimento di informazioni sui conti bancari previsti dal loro diritto nazionale (articolo 14, paragrafo 5);

d)

le autorità giudiziarie presso cui depositare il ricorso (articolo 21);

e)

l’autorità o le autorità designate come competenti per la ricezione, la trasmissione e la notificazione o comunicazione dell’ordinanza di sequestro conservativo e di altri documenti a norma del presente regolamento (articolo 4, punto 14);

f)

l’autorità competente per l’esecuzione dell’ordinanza di sequestro conservativo ai sensi del capo 3;

g)

la misura in cui conti congiunti e conti di intestatari possono essere sottoposti a sequestro conservativo in forza del loro diritto nazionale (articolo 30);

h)

le norme applicabili agli importi esenti da sequestro ai sensi del diritto nazionale (articolo 31);

i)

se, a norma del diritto nazionale, le banche sono autorizzate ad addebitare compensi per l’attuazione di provvedimenti nazionali equivalenti o per fornire informazioni sui conti bancari e, in caso affermativo, la parte tenuta al pagamento dei compensi in via provvisoria e finale (articolo 43);

j)

la tabella dei compensi o altro complesso di norme indicanti i compensi applicabili addebitati da qualsiasi autorità o altro organo coinvolti nel trattamento o nell’esecuzione dell’ordinanza di sequestro conservativo (articolo 44);

k)

se è attribuito un ordine gerarchico ai provvedimenti nazionali equivalenti in forza del diritto nazionale (articolo 32);

l)

le autorità giudiziarie o, se del caso, l’autorità di esecuzione competenti per un ricorso (articolo 33, paragrafo 1, articolo 34, paragrafo 1 o 2);

m)

le autorità giudiziarie presso cui depositare il ricorso, il termine, se previsto, entro cui tale ricorso deve essere presentato a norma del diritto nazionale e l’evento che segna l’inizio di tale termine (articolo 37);

n)

un’indicazione delle spese di giudizio (articolo 42); e

o)

le lingue accettate per le traduzioni dei documenti (articolo 49, paragrafo 2).

Gli Stati membri comunicano alla Commissione qualsiasi successiva modifica di tali informazioni.

2.   La Commissione mette le informazioni a disposizione del pubblico con tutti i mezzi adeguati, in particolare tramite la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale.

Articolo 51

Elaborazione e successiva modifica dei moduli

La Commissione adotta atti di esecuzione relativi all’elaborazione e alla successiva modifica dei moduli di cui all’articolo 8, paragrafo 1, all’articolo 10, paragrafo 2, all’articolo 19, paragrafo 1, all’articolo 25, paragrafo 1, all’articolo 27, paragrafo 2, all’articolo 29, paragrafo 2, all’articolo 36, paragrafo 1, all’articolo 36, paragrafo 5, secondo comma, e all’articolo 37. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 52, paragrafo 2.

Articolo 52

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 53

Monitoraggio e riesame

1.   Entro il 18 gennaio 2022, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull’applicazione del presente regolamento comprendente una valutazione:

a)

dell’opportunità di includere gli strumenti finanziari nell’ambito di applicazione del presente regolamento; e

b)

della possibilità che gli importi accreditati sul conto del debitore successivamente all’attuazione dell’ordinanza di sequestro conservativo possano essere sottoposti a sequestro conservativo in forza dell’ordinanza.

La relazione è corredata, se del caso, di una proposta di modifica del presente regolamento e di una valutazione dell’impatto delle modifiche da introdurre.

2.   Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri raccolgono e mettono a disposizione della Commissione, su richiesta, le informazioni riguardanti:

a)

il numero di domande di ordinanza di sequestro conservativo e il numero di casi in cui è stata emessa l’ordinanza;

b)

il numero di domande di ricorso ai sensi degli articoli 33 e 34 e, se possibile, il numero di casi in cui è stato concesso il ricorso; e

c)

il numero di domande di impugnazione depositate a norma dell’articolo 37 e, se possibile, il numero di casi in cui l’impugnazione è stata accolta.

CAPO 6

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 54

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 18 gennaio 2017, ad eccezione dell’articolo 50, che si applica a decorrere dal 18 luglio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

D. KOURKOULAS


(1)  GU C 191 del 29.6.2012, pag. 57.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 13 maggio 2014.

(3)  GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1.

(4)  Regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 160 del 30.6.2000, pag. 1).

(5)  Regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GU L 124 dell’8.6.1971, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(7)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

(8)  GU C 373 del 21.12.2011, pag. 4.

(9)  Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 dell’11.6.1998, pag. 45).

(10)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(11)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(12)  Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).

(13)  Regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II) (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 40).

(14)  Regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (notificazione o comunicazione degli atti) e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio (GU L 324 del 10.12.2007, pag. 79).

(15)  Regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale (GU L 174 del 27.6.2001, pag. 1).


27.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 189/93


REGOLAMENTO (UE) N. 656/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 maggio 2014

recante norme per la sorveglianza delle frontiere marittime esterne nel contesto della cooperazione operativa coordinata dall’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, lettera d),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

L’obiettivo della politica dell’Unione nel settore delle sue frontiere esterne è garantire l’efficiente controllo dell’attraversamento delle frontiere esterne, anche attraverso la sorveglianza di frontiera, contribuendo nel contempo a proteggere e salvare vite. La sorveglianza di frontiera serve a impedire l’attraversamento non autorizzato delle frontiere, contrastare la criminalità transfrontaliera e fermare le persone entrate illegalmente o ad adottare altre misure nei loro confronti. Tale sorveglianza dovrebbe essere svolta efficacemente in modo da impedire alle persone di eludere le verifiche ai valichi di frontiera e da dissuaderle dal farlo. Per questo la sorveglianza di frontiera non si limita alla localizzazione dei tentativi di attraversamento non autorizzati delle frontiere, ma comprende anche iniziative quali l’intercettazione di natanti sospettati di voler entrare nell’Unione senza sottomettersi alle verifiche di frontiera, così come le modalità d’applicazione volte ad affrontare le situazioni, come le ricerche e il soccorso, che possono verificarsi durante un’operazione marittima di sorveglianza di frontiera, nonché quelle volte a portare a buon fine tale operazione.

(2)

Le politiche dell’Unione nella gestione delle frontiere, dell’asilo e dell’immigrazione e la loro attuazione dovrebbero essere governate dal principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri ai sensi dell’articolo 80 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Ogniqualvolta necessario, gli atti dell’Unione adottati nell’ambito di tali politiche devono contenere misure appropriate ai fini dell’applicazione di tale principio e promuovere la ripartizione degli oneri anche attraverso il trasferimento, su base volontaria, dei beneficiari di protezione internazionale.

(3)

L’ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbe essere limitato alle operazioni di sorveglianza di frontiera condotte dagli Stati membri alle loro frontiere marittime esterne nel contesto della cooperazione operativa coordinata dall’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea (l’«Agenzia»), istituita dal regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio (2). Le misure investigative e repressive sono disciplinate dal diritto penale nazionale e dai vigenti strumenti di assistenza giudiziaria nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale nell’Unione.

(4)

L’Agenzia è incaricata del coordinamento della cooperazione operativa tra Stati membri nel settore della gestione delle frontiere esterne, inclusa la sorveglianza di frontiera. L’Agenzia è altresì incaricata di assistere gli Stati membri in circostanze che richiedono una maggiore assistenza tecnica alle frontiere esterne, tenuto conto del fatto che alcune situazioni possono comportare emergenze umanitarie e il soccorso in mare. Nel contesto della cooperazione operativa coordinata dall’Agenzia e per il suo ulteriore potenziamento sono necessarie norme specifiche con riferimento alle attività di sorveglianza delle frontiere svolte dalle unità marittime, terrestri e aeree di uno Stato membro alla frontiera marittima di altri Stati membri o in alto mare.

(5)

La cooperazione con i paesi terzi limitrofi è essenziale per impedire l’attraversamento non autorizzato delle frontiere, contrastare la criminalità transfrontaliera ed evitare la perdita di vite umane in mare. Conformemente al regolamento (CE) n. 2007/2004 e purché sia garantito il pieno rispetto dei diritti fondamentali dei migranti, l’Agenzia può cooperare con le autorità competenti di paesi terzi, in particolare per quanto riguarda l’analisi del rischio e la formazione, e dovrebbe agevolare la cooperazione operativa tra Stati membri e paesi terzi. Quando la cooperazione con i paesi terzi avviene nel territorio o nelle acque territoriali di tali paesi, gli Stati membri e l’Agenzia dovrebbero osservare norme e standard almeno equivalenti a quelli stabiliti dal diritto dell’Unione.

(6)

Il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (EUROSUR), istituito dal regolamento (UE) n. 1052/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), è inteso a rafforzare lo scambio d’informazioni e la cooperazione operativa tra gli Stati membri e con l’Agenzia. Ciò deve garantire che la conoscenza della situazione e la capacità di reazione degli Stati membri migliorino sensibilmente, anche grazie al supporto dell’Agenzia, ai fini della localizzazione, della prevenzione e del contrasto all’immigrazione illegale e alla criminalità transfrontaliera e per contribuire ad assicurare la protezione e il salvataggio delle vite dei migranti alle loro frontiere esterne. È opportuno che l’Agenzia, nel coordinare le operazioni di sorveglianza di frontiera, fornisca agli Stati membri le informazioni e le analisi che riguardano tali operazioni a norma di detto regolamento.

(7)

Il presente regolamento sostituisce la decisione 2010/252/UE del Consiglio (4) che è stata annullata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (la «Corte») con la sentenza del 5 settembre 2012 nella causa C-355/10. In tale sentenza la Corte ha disposto il mantenimento degli effetti della decisione 2010/252/UE fino all’entrata in vigore di una nuova normativa. Pertanto, a decorrere dal giorno di entrata in vigore del presente regolamento, tale decisione cessa di produrre effetti.

(8)

Durante operazioni di sorveglianza di frontiera in mare, gli Stati membri dovrebbero rispettare i rispettivi obblighi loro incombenti ai sensi del diritto internazionale, in particolare della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, della convenzione internazionale sulla ricerca e il salvataggio marittimo, della convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale e del suo protocollo per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria, della convenzione delle Nazioni Unite relativa allo status dei rifugiati, della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, della convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e di altri strumenti internazionali pertinenti.

(9)

Nel coordinare le operazioni di sorveglianza di frontiera in mare, l’Agenzia dovrebbe espletare le sue funzioni nel pieno rispetto del pertinente diritto dell’Unione, compresa la carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (la «Carta»), e del pertinente diritto internazionale, in particolare quello di cui al considerando 8.

(10)

Conformemente al regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e ai principi generali del diritto dell’Unione, le misure adottate nell’ambito di un’operazione di sorveglianza dovrebbero essere proporzionate agli obiettivi perseguiti, non discriminatorie e dovrebbero rispettare pienamente la dignità umana, i diritti fondamentali e i diritti dei rifugiati e dei richiedenti asilo, in particolare il principio di non respingimento (non-refoulement). Gli Stati membri e l’Agenzia sono vincolati dalle disposizioni dell’acquis in materia di asilo, in particolare dalla direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) per quanto riguarda le domande di protezione internazionale presentate nel territorio, anche alla frontiera, nelle acque territoriali o nelle zone di transito degli Stati membri.

(11)

L’applicazione del presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicata la direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7), in particolare per quanto riguarda l’assistenza da fornire alle vittime della tratta di esseri umani.

(12)

Il presente regolamento dovrebbe essere applicato nel pieno rispetto del principio di non respingimento quale definito nella Carta e quale interpretato dalla giurisprudenza della Corte e della Corte europea dei diritti dell’uomo. Conformemente a tale principio, nessuno dovrebbe essere sbarcato, costretto a entrare, condotto o altrimenti consegnato alle autorità di un paese in cui esista, tra l’altro, un rischio grave di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura, alla persecuzione o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti, o in cui la vita o la libertà dell’interessato sarebbero minacciate a causa della razza, della religione, della cittadinanza, dell’orientamento sessuale, dell’appartenenza a un particolare gruppo sociale o delle opinioni politiche dell’interessato stesso, o nel quale sussista un rischio di espulsione, rimpatrio o estradizione verso un altro paese in violazione del principio di non respingimento.

(13)

L’eventuale esistenza di un accordo tra uno Stato membro e un paese terzo non esime gli Stati membri dai loro obblighi derivanti dal diritto dell’Unione e internazionale, in particolare per quanto riguarda l’osservanza del principio di non respingimento, quando gli stessi Stati sono a conoscenza, o dovrebbero esserlo, del fatto che lacune sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in quel paese terzo equivalgono a sostanziali motivi per ritenere che il richiedente asilo rischi concretamente di subire trattamenti inumani o degradanti, o quando tali Stati sanno o dovrebbero sapere che quel paese terzo mette in atto comportamenti in violazione del principio di non respingimento.

(14)

Durante un’operazione di sorveglianza di frontiera in mare, si può verificare una situazione in cui si rende necessario prestare assistenza alle persone in pericolo. Ai sensi del diritto internazionale, ogni Stato deve esigere che il comandante di un natante battente la sua bandiera, nella misura in cui gli sia possibile adempiere senza mettere a repentaglio il natante, l’equipaggio o i passeggeri, presti soccorso senza indugio a chiunque sia trovato in mare in condizioni di pericolo e proceda quanto più velocemente possibile al soccorso delle persone in pericolo. Tale assistenza dovrebbe essere prestata indipendentemente dalla cittadinanza o dalla situazione giuridica delle persone da soccorrere o delle circostanze in cui si trovano. Il comandante e l’equipaggio non dovrebbero essere passibili di sanzioni penali per il solo motivo di aver soccorso persone in pericolo in mare e averle portate in un luogo sicuro.

(15)

Gli Stati membri dovrebbero ottemperare all’obbligo di prestare assistenza alle persone in pericolo conformemente alle pertinenti disposizioni degli strumenti internazionali che disciplinano le situazioni di ricerca e soccorso e ai requisiti relativi al rispetto dei diritti fondamentali. Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare gli obblighi delle autorità preposte alla ricerca e al soccorso, compreso quello di assicurare che il coordinamento e la cooperazione siano effettuati secondo modalità che consentono alle persone tratte in salvo di essere trasferite in un luogo sicuro.

(16)

Quando la zona operativa di un’operazione marittima comprende la regione di ricerca e soccorso di un paese terzo, è opportuno che all’atto della pianificazione dell’operazione marittima si cerchi di stabilire canali di comunicazione con le autorità di tale paese terzo preposte alla ricerca e al soccorso, assicurando in tal modo che queste ultime saranno in grado di rispondere a situazioni di ricerca e soccorso che si dovessero verificare all’interno della loro regione di ricerca e soccorso.

(17)

Ai sensi del regolamento (CE) n. 2007/2004, le operazioni di sorveglianza di frontiera coordinate dall’Agenzia sono condotte conformemente a un piano operativo. Pertanto, per quanto riguarda le operazioni marittime, il piano operativo dovrebbe includere informazioni specifiche sull’applicazione della pertinente giurisdizione e legislazione nell’area geografica in cui l’operazione congiunta, il progetto pilota o l’intervento rapido hanno luogo, compresi i riferimenti al diritto dell’Unione e internazionale sull’intercettazione, il soccorso in mare e lo sbarco. Il piano operativo dovrebbe essere elaborato conformemente alle disposizioni del presente regolamento che disciplinano l’intercettazione, il soccorso in mare e lo sbarco nell’ambito di operazioni di sorveglianza di frontiere marittime coordinate dall’Agenzia e tenendo conto delle particolari circostanze dell’operazione interessata. Il piano operativo dovrebbe comprendere procedure volte ad assicurare che le persone bisognose di protezione internazionale, le vittime della tratta degli esseri umani, i minori non accompagnati e altre persone vulnerabili siano identificati e ricevano un’assistenza adeguata, compreso l’accesso alla protezione internazionale.

(18)

Nell’ambito del regolamento (CE) n. 2007/2004 la prassi è che per ciascuna operazione marittima sia istituita una struttura di coordinamento nello Stato membro ospitante, composta da funzionari dello Stato membro ospitante, agenti invitati e rappresentanti dell’Agenzia, compreso l’agente di coordinamento di quest’ultima. Tale struttura di coordinamento, generalmente indicata come centro internazionale di coordinamento, dovrebbe essere usata come canale di comunicazione tra gli agenti coinvolti nell’operazione marittima e le autorità interessate.

(19)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dagli articoli 2 e 6 del trattato sull’Unione europea (TUE) e dalla Carta, in particolare il rispetto della dignità umana, il diritto alla vita, la proibizione della tortura e di pene o trattamenti inumani o degradanti, la proibizione della tratta di esseri umani, il diritto alla libertà e alla sicurezza, il diritto alla protezione dei dati personali, il diritto all’asilo e alla protezione in caso di allontanamento ed espulsione, i principi di non respingimento e di non discriminazione, il diritto a un ricorso effettivo e i diritti del minore. Gli Stati membri e l’Agenzia dovrebbero applicare il presente regolamento nel rispetto di tali diritti e principi.

(20)

Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire adottare norme specifiche per la sorveglianza delle frontiere marittime da parte delle guardie di frontiera nelle operazioni coordinate dall’Agenzia, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri a ragione delle loro differenti normative e prassi ma, a motivo del carattere multinazionale delle operazioni, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(21)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull’acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell’articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.

(22)

Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (8) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (9).

(23)

Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (10) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (11).

(24)

Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (12), che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (13).

(25)

Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio (14). Il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

(26)

Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (15). L’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Ambito d’applicazione

Il presente regolamento si applica alle operazioni di sorveglianza di frontiera condotte dagli Stati membri alle loro frontiere marittime esterne nel contesto della cooperazione operativa coordinata dall’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

1)   «Agenzia»: l’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea, istituita dal regolamento (CE) n. 2007/2004;

2)   «operazione marittima»: un’operazione congiunta, un progetto pilota o un intervento rapido condotti dagli Stati membri per la sorveglianza delle loro frontiere marittime esterne e coordinati dall’Agenzia;

3)   «Stato membro ospitante»: lo Stato membro in cui si svolge o da cui è avviata un’operazione marittima;

4)   «Stato membro partecipante»: lo Stato membro, diverso da quello ospitante, che partecipa a un’operazione marittima mettendo a disposizione attrezzature tecniche, guardie di frontiera impiegate nell’ambito delle squadre di guardie di frontiera europee o altro personale competente;

5)   «unità partecipante»: un’unità marittima, terrestre o aerea sotto la responsabilità dello Stato membro ospitante o partecipante che prende parte a un’operazione marittima;

6)   «centro internazionale di coordinamento»: la struttura di coordinamento istituita nello Stato membro ospitante in vista del coordinamento di un’operazione marittima;

7)   «centro nazionale di coordinamento»: il centro di coordinamento nazionale istituito ai fini del sistema europeo di sorveglianza di frontiera (EUROSUR) conformemente al regolamento (UE) n. 1052/2013;

8)   «piano operativo»: il piano operativo di cui agli articoli 3 bis e 8 sexies del regolamento (CE) n. 2007/2004;

9)   «natante»: qualsiasi tipo di mezzo acquatico, compresi barche, gommoni, piattaforme galleggianti, imbarcazioni senza dislocamento e idrovolanti, che è o può essere usato in mare;

10)   «natante privo di nazionalità»: un natante senza nazionalità, o a questo assimilato, a cui nessuno Stato ha concesso il diritto di battere la sua bandiera o che naviga sotto le bandiere di due o più Stati, impiegandole secondo convenienza;

11)   «protocollo per combattere il traffico di migranti»: il protocollo addizionale della convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria, firmata a Palermo, Italia, nel dicembre 2000;

12)   «luogo sicuro»: un luogo in cui si ritiene che le operazioni di soccorso debbano concludersi e in cui la sicurezza per la vita dei sopravvissuti non è minacciata, dove possono essere soddisfatte le necessità umane di base e possono essere definite le modalità di trasporto dei sopravvissuti verso la destinazione successiva o finale tenendo conto della protezione dei loro diritti fondamentali nel rispetto del principio di non respingimento;

13)   «centro di coordinamento del soccorso»: l’unità responsabile di promuovere l’efficiente organizzazione dei servizi di ricerca e soccorso e di coordinare la conduzione delle operazioni di ricerca e soccorso nella relativa regione definita dalla convenzione internazionale sulla ricerca e il salvataggio marittimo;

14)   «zona contigua»: una zona contigua alle acque territoriali quale definita all’articolo 33 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, se formalmente proclamata;

15)   «Stato membro costiero»: lo Stato membro nelle cui acque territoriali o nella cui zona contigua ha luogo un’intercettazione.

CAPO II

NORME GENERALI

Articolo 3

Sicurezza in mare

Le misure adottate ai fini di un’operazione marittima sono attuate in modo da assicurare in ogni caso l’incolumità delle persone intercettate o soccorse, delle unità partecipanti o di terzi.

Articolo 4

Protezione dei diritti fondamentali e principio di non respingimento

1.   Nessuno può, in violazione del principio di non respingimento, essere sbarcato, costretto a entrare, condotto o altrimenti consegnato alle autorità di un paese in cui esista, tra l’altro, un rischio grave di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura, alla persecuzione o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti, o in cui la vita o la libertà dell’interessato sarebbero minacciate a causa della razza, della religione, della cittadinanza, dell’orientamento sessuale, dell’appartenenza a un particolare gruppo sociale o delle opinioni politiche dell’interessato stesso, o nel quale sussista un reale rischio di espulsione, rimpatrio o estradizione verso un altro paese in violazione del principio di non respingimento.

2.   In sede di esame della possibilità di uno sbarco in un paese terzo nell’ambito della pianificazione di un’operazione marittima, lo Stato membro ospitante, in coordinamento con gli Stati membri partecipanti e l’Agenzia, tiene conto della situazione generale di tale paese terzo.

La valutazione della situazione generale di un paese terzo è basata su informazioni provenienti da un’ampia gamma di fonti, che può comprendere altri Stati membri, organi, uffici e agenzie dell’Unione e pertinenti organizzazioni internazionali e può tener conto dell’esistenza di accordi e progetti in materia di migrazione e asilo realizzati conformemente al diritto dell’Unione e con fondi dell’Unione. Tale valutazione fa parte del piano operativo, è messa a disposizione delle unità partecipanti e, se necessario, è aggiornata.

Qualora lo Stato membro ospitante o gli Stati membri partecipanti siano o avrebbero dovuto essere a conoscenza del fatto che un paese terzo mette in atto le pratiche di cui al paragrafo 1, le persone intercettate o soccorse non sono sbarcate, costrette a entrare, condotte o altrimenti consegnate alle autorità di tale paese.

3.   Durante un’operazione marittima, prima che le persone intercettate o soccorse siano sbarcate, costrette a entrare, condotte o altrimenti consegnate alle autorità di un paese terzo e tenuto conto della valutazione della situazione generale di tale paese terzo ai sensi del paragrafo 2, le unità partecipanti utilizzano, fatto salvo l’articolo 3, tutti i mezzi per identificare le persone intercettate o soccorse, valutare la loro situazione personale, informarle della loro destinazione in un modo per loro comprensibile o che si possa ragionevolmente supporre sia per loro comprensibile e dar loro l’opportunità di esprimere le eventuali ragioni per cui ritengono che uno sbarco nel luogo proposto violerebbe il principio di non respingimento.

Per tali fini sono previsti ulteriori dettagli nel piano operativo, compresa, se necessario, la disponibilità a terra di personale sanitario, interpreti, consulenti legali e altri esperti competenti degli Stati membri ospitanti e partecipanti. Ciascuna unità partecipante comprende almeno una persona dotata di una formazione di pronto soccorso di base.

La relazione di cui all’articolo 13, basata sulle informazioni trasmesse dagli Stati membri ospitanti e partecipanti, comprende ulteriori dettagli relativi ai casi di sbarco in paesi terzi e il modo in cui ciascun elemento delle procedure di cui al primo comma del presente paragrafo sia stato applicato dalle unità partecipanti per assicurare il rispetto del principio di non respingimento.

4.   Nel corso di un’operazione marittima le unità partecipanti rispondono alle particolari esigenze dei minori, compresi i minori non accompagnati, delle vittime della tratta di essere umani, di quanti necessitano di assistenza medica urgente, delle persone con disabilità, di quanti necessitano di protezione internazionale e di quanti si trovano in situazione di particolare vulnerabilità.

5.   Eventuali scambi con paesi terzi di dati personali ottenuti durante un’operazione marittima ai fini del presente regolamento sono strettamente limitati a quanto assolutamente necessario e sono effettuati a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (16), della decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (17) e delle pertinenti disposizioni nazionali sulla protezione dei dati.

Lo scambio con paesi terzi di dati personali riguardanti persone intercettate o soccorse, ottenuti durante un’operazione marittima, è vietato qualora sussista un serio rischio di violazione del principio di non respingimento.

6.   Le unità partecipanti esercitano le loro funzioni nel pieno rispetto della dignità umana.

7.   Il presente articolo si applica a tutte le misure adottate dagli Stati membri o dall’Agenzia a norma del presente regolamento.

8.   Le guardie di frontiera e altro personale che partecipano a un’operazione marittima ricevono una formazione sulle disposizioni pertinenti in materia di diritti fondamentali, del diritto dei rifugiati e del regime giuridico internazionale in materia di ricerca e soccorso a norma dell’articolo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2007/2004.

CAPO III

NORME SPECIFICHE

Articolo 5

Localizzazione

1.   Una volta localizzato, le unità partecipanti avvicinano il natante sospettato di trasportare persone che eludono o hanno l’intenzione di eludere le verifiche ai valichi di frontiera o di essere utilizzato per il traffico di migranti via mare per gli accertamenti di identità e nazionalità e, in attesa di altre misure, sorvegliano tale natante a prudente distanza prendendo tutte le dovute precauzioni. Le unità partecipanti raccolgono e comunicano immediatamente le informazioni su tale natante al centro internazionale di coordinamento, comprese, se possibile, quelle sulla situazione delle persone a bordo, in particolare se sussiste un rischio imminente per la loro vita o se vi sono persone che necessitano di assistenza medica urgente. Il centro internazionale di coordinamento trasmette tali informazioni al centro nazionale di coordinamento dello Stato membro ospitante.

2.   Ove un natante stia per entrare ovvero sia già entrato nelle acque territoriali o nella zona contigua di uno Stato membro che non partecipa all’operazione marittima, le unità partecipanti raccolgono e comunicano le informazioni che lo riguardano al centro internazionale di coordinamento, il quale le trasmette al centro nazionale di coordinamento dello Stato membro interessato.

3.   Le unità partecipanti raccolgono e comunicano le informazioni riguardanti natanti sospettati di essere utilizzati per attività illecite in mare, che esulano dalla portata dell’operazione marittima, al centro internazionale di coordinamento, il quale le trasmette al centro nazionale di coordinamento dello Stato membro interessato.

Articolo 6

Intercettazione nelle acque territoriali

1.   Qualora sussistano fondati motivi per sospettare che un natante possa trasportare persone intenzionate a eludere le verifiche ai valichi di frontiera o sia utilizzato per il traffico di migranti via mare, lo Stato membro ospitante o uno Stato membro partecipante limitrofo autorizza le unità partecipanti ad adottare una o più delle seguenti misure nelle proprie acque territoriali:

a)

chiedere informazioni e documenti riguardanti la proprietà, l’immatricolazione ed elementi relativi al viaggio del natante, nonché l’identità, la cittadinanza e altri dati pertinenti delle persone a bordo, compreso se vi sono persone che necessitano di assistenza medica urgente, e comunicare alle persone a bordo che non possono essere autorizzate ad attraversare la frontiera;

b)

fermare il natante e provvedere alla visita a bordo, all’ispezione del natante, del carico e delle persone a bordo e interrogare le persone a bordo e informarle che i conducenti del natante potrebbero essere passibili di sanzioni per aver favorito il viaggio.

2.   Qualora siano riscontrate prove a conferma di tale sospetto, lo Stato membro ospitante o lo Stato membro partecipante limitrofo in questione può autorizzare le unità partecipanti ad adottare una o più delle seguenti misure:

a)

sequestrare il natante e fermare le persone a bordo;

b)

ordinare al natante di cambiare la rotta per uscire dalle acque territoriali o dalla zona contigua o per dirigersi altrove, anche scortandolo o navigando in prossimità fino a che non sia confermato che il natante stia rispettando la rotta indicata;

c)

condurre il natante o le persone a bordo nello Stato membro costiero in conformità al piano operativo.

3.   Le misure adottate a norma del paragrafo 1 o 2 sono proporzionate e si limitano a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi del presente articolo.

4.   Ai fini dei paragrafi 1 e 2, lo Stato membro ospitante dà opportune istruzioni all’unità partecipante attraverso il centro internazionale di coordinamento.

L’unità partecipante comunica allo Stato membro ospitante, tramite il centro internazionale di coordinamento, se il comandante del natante ha chiesto la notifica di un agente diplomatico o funzionario consolare dello Stato di bandiera.

5.   Qualora sussistano fondati motivi di sospettare che un natante privo di nazionalità stia trasportando persone intenzionate a eludere le verifiche ai valichi di frontiera o sia utilizzato per il traffico di migranti via mare, lo Stato membro ospitante o lo Stato membro partecipante limitrofo nelle cui acque territoriali è intercettato il natante privo di nazionalità autorizza una o più delle misure elencate al paragrafo 1 e può autorizzare una o più delle misure di cui al paragrafo 2. Lo Stato membro ospitante dà opportune istruzioni all’unità partecipante attraverso il centro internazionale di coordinamento.

6.   Tutte le attività operative nelle acque territoriali di uno Stato membro che non partecipa all’operazione marittima si svolgono in conformità all’autorizzazione di tale Stato membro. Lo Stato membro ospitante dà istruzioni all’unità partecipante attraverso il centro internazionale di coordinamento sulla base delle azioni autorizzate da tale Stato membro.

Articolo 7

Intercettazione in alto mare

1.   Qualora sussistano fondati motivi di sospettare che un natante in alto mare sia utilizzato per il traffico di migranti via mare, le unità partecipanti adottano una o più delle seguenti misure, previa autorizzazione dello Stato di bandiera, conformemente al protocollo per combattere il traffico di migranti e, se del caso, al diritto nazionale e internazionale:

a)

chiedere informazioni e documenti riguardanti la proprietà, l’immatricolazione ed elementi relativi al viaggio del natante, nonché l’identità, la cittadinanza e altri dati pertinenti delle persone a bordo, compreso se vi sono a bordo persone che necessitano di assistenza medica urgente;

b)

fermare il natante e provvedere alla visita a bordo, all’ispezione del natante, del carico e delle persone a bordo e interrogare le persone a bordo e informarle che i conducenti del natante potrebbero essere passibili di sanzioni per aver favorito il viaggio.

2.   Qualora siano riscontrate prove a conferma di tale sospetto, le unità partecipanti possono adottare una o più delle seguenti misure, previa autorizzazione dello Stato di bandiera, conformemente al protocollo per combattere il traffico di migranti e, se del caso, al diritto nazionale e internazionale:

a)

sequestrare il natante e fermare le persone a bordo;

b)

avvertire il natante e ordinargli di non entrare nelle acque territoriali o nella zona contigua e, se necessario, chiedere al natante di cambiare la rotta per dirigersi verso una destinazione diversa dalle acque territoriali o dalla zona contigua;

c)

condurre il natante o le persone a bordo in un paese terzo o altrimenti consegnare il natante o le persone a bordo alle autorità di un paese terzo;

d)

condurre il natante o le persone a bordo nello Stato membro ospitante o in uno Stato membro limitrofo partecipante.

3.   Le misure adottate a norma del paragrafo 1 o 2 sono proporzionate e si limitano a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi del presente articolo.

4.   Ai fini dei paragrafi 1 e 2, lo Stato membro ospitante dà opportune istruzioni all’unità partecipante attraverso il centro internazionale di coordinamento.

5.   Qualora il natante batta bandiera dello Stato membro ospitante o partecipante o ne rechi i dati di immatricolazione, detto Stato membro, previa conferma della nazionalità del natante, può autorizzare una o più delle misure di cui ai paragrafi 1 e 2. Lo Stato membro ospitante dà in seguito opportune istruzioni all’unità partecipante attraverso il centro internazionale di coordinamento.

6.   Qualora il natante batta bandiera ovvero rechi dati di immatricolazione di uno Stato membro che non partecipa all’operazione marittima o di un paese terzo, lo Stato membro ospitante o partecipante, a seconda dell’unità partecipante che ha intercettato tale natante, notifica lo Stato di bandiera e a questo chiede conferma della matricola e, se la nazionalità è confermata, l’adozione di azioni per inibire l’uso del natante per il traffico di migranti. Qualora lo Stato di bandiera non voglia o non possa procedere in tal senso, direttamente o con l’assistenza dello Stato membro di appartenenza dell’unità partecipante, detto Stato membro chiede allo Stato di bandiera l’autorizzazione ad adottare le misure di cui ai paragrafi 1 e 2. Lo Stato membro ospitante o partecipante informa il centro internazionale di coordinamento delle comunicazioni con lo Stato di bandiera e delle azioni o misure previste autorizzate da quest’ultimo. Lo Stato membro ospitante dà in seguito opportune istruzioni all’unità partecipante attraverso il centro internazionale di coordinamento.

7.   Se sussistono fondati motivi di sospettare che, pur battendo bandiera straniera o rifiutando di esibire la bandiera, il natante abbia in effetti la nazionalità dell’unità partecipante, quest’ultima provvede a verificare il diritto del natante di battere la sua bandiera e a tal fine può avvicinarsi al natante sospetto. Se i sospetti permangono, essa procede con ulteriori indagini a bordo, che sono svolte con ogni possibile riguardo.

8.   Ove sussistano fondati motivi di sospettare che, pur battendo bandiera straniera o rifiutando di esibire la bandiera, il natante abbia in effetti la nazionalità dello Stato membro ospitante o di uno Stato membro che partecipa all’operazione, l’unità partecipante verifica il diritto del natante di battere la sua bandiera.

9.   Qualora, nei casi di cui al paragrafo 7 o 8, siano riscontrate prove a conferma di sospetti sulla nazionalità del natante, tale Stato membro ospitante o partecipante può autorizzare una o più delle misure di cui ai paragrafi 1 e 2. Lo Stato membro ospitante dà in seguito opportune istruzioni all’unità partecipante attraverso il centro internazionale di coordinamento.

10.   In attesa o in mancanza dell’autorizzazione dello Stato di bandiera, il natante è sorvegliato a prudente distanza. Non può essere disposta nessun’altra misura senza l’esplicita autorizzazione dello Stato di bandiera, salvo quanto necessario per far fronte a un pericolo imminente per la vita umana o quanto previsto da accordi bilaterali o multilaterali pertinenti.

11.   Qualora sussistano fondati motivi di sospettare che un natante privo di nazionalità sia utilizzato per il traffico di migranti via mare, l’unità partecipante può salire a bordo e ispezionare il natante al fine di verificarne l’assenza di nazionalità. Qualora siano riscontrate prove a conferma di tale sospetto, l’unità partecipante ne informa lo Stato membro ospitante che può adottare, direttamente o con l’assistenza dello Stato membro di appartenenza dell’unità partecipante, ulteriori opportune misure ai sensi dei paragrafi 1 e 2, nel rispetto del diritto nazionale e internazionale.

12.   Lo Stato membro la cui unità partecipante ha adottato misure ai sensi del paragrafo 1 informa tempestivamente lo Stato di bandiera dei risultati di tali misure.

13.   Il funzionario nazionale che rappresenta lo Stato membro ospitante o partecipante presso il centro internazionale di coordinamento è responsabile per l’agevolazione delle comunicazioni tra le autorità pertinenti di tale Stato membro in sede di richiesta dell’autorizzazione a verificare il diritto di un natante di battere la sua bandiera o ad adottare le misure di cui ai paragrafi 1 e 2.

14.   Qualora non siano riscontrate prove a conferma di sospetti che un natante sia utilizzato per il traffico di migranti in alto mare o qualora l’unità partecipante non sia competente per intervenire, ma sussistano fondati sospetti che il natante trasporti persone intenzionate a raggiungere la frontiera di uno Stato membro e a eludere le verifiche ai valichi di frontiera, il natante in questione continua a essere monitorato. Il centro internazionale di coordinamento comunica le informazioni su tale natante ai centri nazionali di coordinamento degli Stati membri verso i quali esso è diretto.

Articolo 8

Intercettazione nella zona contigua

1.   Nella zona contigua dello Stato membro ospitante o di uno Stato membro partecipante limitrofo, le misure di cui all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, sono adottate conformemente a detti paragrafi e ai paragrafi 3 e 4. Un’autorizzazione di cui all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, può essere concessa solo per misure necessarie a impedire la violazione di pertinenti disposizioni legislative e regolamentari all’interno del territorio o delle acque territoriali di tale Stato membro.

2.   Le misure di cui all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, non sono adottate nella zona contigua di uno Stato membro che non partecipa all’operazione marittima, senza l’autorizzazione di tale Stato membro. Il centro internazionale di coordinamento è informato di ogni comunicazione con detto Stato membro e delle azioni successive da questo autorizzate. Se detto Stato membro non concede l’autorizzazione e sussistano fondati motivi per sospettare che il natante trasporti persone intenzionate a raggiungere la frontiera di uno Stato membro, si applica l’articolo 7, paragrafo 14.

3.   Ove un natante privo di nazionalità transiti nella zona contigua, si applica l’articolo 7, paragrafo 11.

Articolo 9

Situazioni di ricerca e soccorso

1.   Gli Stati membri osservano l’obbligo di prestare assistenza a qualunque natante o persona in pericolo in mare e durante un’operazione marittima assicurano che le rispettive unità partecipanti si attengano a tale obbligo, conformemente al diritto internazionale e nel rispetto dei diritti fondamentali, indipendentemente dalla cittadinanza o dalla situazione giuridica dell’interessato o dalle circostanze in cui si trova.

2.   Al fine di affrontare le situazioni di ricerca e soccorso che possono presentarsi durante un’operazione marittima, il piano operativo contiene, conformemente al pertinente diritto internazionale, compreso quello in materia di ricerca e soccorso, almeno le seguenti disposizioni:

a)

se, nel corso di un’operazione marittima, le unità partecipanti hanno motivo di ritenere di trovarsi di fronte a una fase di incertezza, allarme o pericolo per un natante o qualunque persona a bordo, esse trasmettono tempestivamente tutte le informazioni disponibili al centro di coordinamento del soccorso competente per la regione di ricerca e soccorso in cui si è verificata la situazione e si mettono a disposizione di tale centro di coordinamento del soccorso;

b)

le unità partecipanti informano quanto prima il centro internazionale di coordinamento di ogni contatto con il centro di coordinamento del soccorso e di quanto da esse eseguito;

c)

si considera che un natante o le persone a bordo siano in una fase di incertezza, in particolare:

i)

quando una persona è stata segnalata come scomparsa o un natante è in ritardo; oppure

ii)

quando una persona o un natante non ha inviato il rapporto di posizione o di sicurezza previsto;

d)

si considera che un natante o le persone a bordo siano in una fase di allarme, in particolare:

i)

quando in seguito a una fase di incertezza, i tentativi di stabilire un contatto con una persona o un natante sono falliti e le richieste di informazioni rivolte ad altre fonti appropriate non hanno dato esito; oppure

ii)

quando sono state ricevute informazioni secondo cui l’efficienza operativa di un natante è compromessa, ma non al punto di rendere probabile una situazione di pericolo;

e)

si considera che un natante o le persone a bordo siano in una fase di pericolo, in particolare:

i)

quando sono ricevute informazioni affermative secondo cui una persona o un natante è in pericolo e necessita di assistenza immediata; oppure

ii)

quando in seguito a una fase di allarme, ulteriori tentativi falliti di stabilire un contatto con una persona o un natante e più estese richieste d’informazioni senza esito portano a pensare alla probabilità che esista una situazione di pericolo; oppure

iii)

quando sono ricevute informazioni secondo cui l’efficienza operativa del natante è stata compromessa al punto di rendere probabile una situazione di pericolo;

f)

per valutare se un natante si trovi in una fase di incertezza, allarme o pericolo, le unità partecipanti tengono in conto, e trasmettono al centro di coordinamento del soccorso competente, tutte le informazioni e osservazioni pertinenti, anche per quanto riguarda:

i)

l’esistenza di una richiesta di assistenza, anche se tale richiesta non è l’unico fattore per determinare l’esistenza di una situazione di pericolo;

ii)

la navigabilità del natante e la probabilità che questo non raggiunga la destinazione finale;

iii)

il numero di persone a bordo rispetto al tipo di natante e alle condizioni in cui si trova;

iv)

la disponibilità di scorte necessarie per raggiungere la costa, quali carburante, acqua e cibo;

v)

la presenza di un equipaggio qualificato e del comandante del natante;

vi)

l’esistenza e la funzionalità di dispositivi di sicurezza, apparecchiature di navigazione e comunicazione;

vii)

la presenza a bordo di persone che necessitano di assistenza medica urgente;

viii)

la presenza a bordo di persone decedute;

ix)

la presenza a bordo di donne in stato di gravidanza o di bambini;

x)

le condizioni e previsioni meteorologiche e marine;

g)

in attesa delle istruzioni del centro di coordinamento del soccorso, le unità partecipanti adottano tutte le opportune misure per salvaguardare l’incolumità delle persone interessate;

h)

qualora un natante sia considerato in una situazione di incertezza, allarme o pericolo ma le persone a bordo rifiutino l’assistenza, l’unità partecipante ne informa il centro di coordinamento del soccorso competente e segue le sue istruzioni. L’unità partecipante continua ad adempiere al proprio dovere di diligenza sorvegliando il natante e adottando tutte le misure necessarie per salvaguardare l’incolumità delle persone interessate ed evitando qualsiasi azione che possa aggravare la situazione o aumentare le probabilità di lesioni alle persone o perdite di vite umane;

i)

qualora il centro di coordinamento del soccorso di un paese terzo competente per la regione di ricerca e soccorso non risponda alle informazioni trasmesse dall’unità partecipante, questa contatta il centro di coordinamento del soccorso dello Stato membro ospitante, salvo che tale unità partecipante ritenga che un altro centro di coordinamento del soccorso riconosciuto a livello internazionale sia in condizione di assumere in maniera più efficace il coordinamento della situazione di ricerca e soccorso.

Il piano operativo può contenere dettagli adattati alle circostanze dell’operazione marittima interessata.

3.   Qualora la situazione di ricerca e soccorso si sia conclusa, l’unità partecipante, in consultazione con il centro internazionale di coordinamento, riprende l’operazione marittima.

Articolo 10

Sbarco

1.   Il piano operativo contempla, conformemente al diritto internazionale e nel rispetto dei diritti fondamentali, almeno le seguenti modalità per lo sbarco di persone intercettate o soccorse durante un’operazione marittima:

a)

in caso di intercettazione nelle acque territoriali o nella zona contigua di cui all’articolo 6, paragrafi 1, 2 o 6, o all’articolo 8, paragrafi 1 o 2, lo sbarco avviene nello Stato membro costiero, fatto salvo l’articolo 6, paragrafo 2, lettera b);

b)

nel caso d’intercettazione in alto mare di cui all’articolo 7, lo sbarco può avvenire nel paese terzo da cui si presume che il natante sia partito. Ove ciò non sia possibile, lo sbarco avviene nello Stato membro ospitante;

c)

nel caso di situazioni di ricerca e soccorso di cui all’articolo 9 e fatta salva la responsabilità del centro di coordinamento del soccorso, lo Stato membro ospitante e gli Stati membri partecipanti cooperano con il centro di coordinamento del soccorso competente per individuare un luogo sicuro e, una volta che il centro di coordinamento del soccorso competente abbia determinato tale luogo sicuro, assicurano che lo sbarco delle persone soccorse avvenga in modo rapido ed efficace.

Qualora non sia possibile fare in modo che sia sollevata, appena ragionevolmente fattibile, dall’obbligo di cui all’articolo 9, paragrafo 1, tenuto conto dell’incolumità delle persone soccorse e della sua stessa sicurezza, l’unità partecipante è autorizzata a effettuare lo sbarco delle persone soccorse nello Stato membro ospitante.

Tali modalità di sbarco non producono l’effetto di imporre obblighi agli Stati membri che non partecipano all’operazione marittima, salvo che essi autorizzino espressamente l’adozione di misure nelle loro acque territoriali o nella zona contigua ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 6, o dell’articolo 8, paragrafo 2.

Il piano operativo può contenere dettagli adattati alle circostanze dell’operazione marittima interessata.

2.   Le unità partecipanti informano il centro internazionale di coordinamento della presenza di persone ai sensi dell’articolo 4, il quale trasmette tale informazione alle autorità nazionali competenti del paese in cui avviene lo sbarco.

Il piano operativo contiene gli estremi di tali autorità nazionali competenti, le quali provvedono ad adottare le opportune misure successive.

Articolo 11

Modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004

All’articolo 3 bis, paragrafo 1, e all’articolo 8 sexies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2007/2004, alla fine della rispettiva lettera j), è aggiunta la frase seguente:

«A tale riguardo, il piano operativo è redatto conformemente al regolamento (UE) n. 656/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (18);

Articolo 12

Meccanismi di solidarietà

1.   Uno Stato membro che si trovi a far fronte a pressioni urgenti ed eccezionali alle sue frontiere esterne ha la facoltà di chiedere:

a)

l’invio di squadre di guardie di frontiera europee a norma dell’articolo 8 bis del regolamento (CE) n. 2007/2004 ai fini di un’assistenza operativa rapida a tale Stato membro;

b)

all’Agenzia per l’assistenza tecnica e operativa, a norma dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 2007/2004, di fornire assistenza in materia di coordinamento tra Stati membri e/o di inviare i suoi esperti per sostenere le autorità nazionali competenti;

c)

un’assistenza emergenziale a norma dell’articolo 14 del regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (19) per far fronte a necessità urgenti e specifiche nell’eventualità di una situazione di emergenza.

2.   Uno Stato membro soggetto a forti pressioni migratorie che sottopongono a pressanti sollecitazioni le sue capacità di accoglienza e i suoi sistemi di asilo ha la facoltà di chiedere:

a)

all’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo che provveda all’invio di una squadra di sostegno per l’asilo a norma dell’articolo 13 del regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (20) affinché apporti la sua competenza, anche in materia di interpretazione, informazioni sui paesi di origine e conoscenza del trattamento e della gestione dei fascicoli di asilo;

b)

un’assistenza emergenziale a norma dell’articolo 21 del regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (21) per far fronte a necessità urgenti e specifiche nell’eventualità di una situazione di emergenza.

Articolo 13

Relazione

1.   L’Agenzia presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione sull’applicazione pratica del presente regolamento entro il 18 luglio 2015 e successivamente ogni anno.

2.   La relazione contiene una descrizione delle procedure messe in atto dall’Agenzia per applicare il presente regolamento durante le operazioni marittime e informazioni sull’applicazione pratica del presente regolamento, comprese informazioni dettagliate sul rispetto dei diritti fondamentali, nonché sull’impatto su tali diritti e su eventuali incidenti.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14

Effetti della decisione 2010/252/UE

La decisione 2010/252/UE cessa di produrre effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 15

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

D. KOURKOULAS


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 13 maggio 2014.

(2)  Regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, del 26 ottobre 2004, che istituisce un’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea (GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 1052/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che istituisce il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (Eurosur) (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 11).

(4)  Decisione 2010/252/UE del Consiglio, del 26 aprile 2010, che integra il codice frontiere Schengen per quanto riguarda la sorveglianza delle frontiere marittime esterne nel contesto della cooperazione operativa coordinata dall’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea (GU L 111 del 4.5.2010, pag. 20).

(5)  Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1).

(6)  Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 60).

(7)  Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime e che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).

(8)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(9)  Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

(10)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

(11)  Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

(12)  GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

(13)  Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).

(14)  Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43).

(15)  Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

(16)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

(17)  Decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (GU L 350 del 30.12.2008, pag. 60).

(19)  Regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 che istituisce, nell’ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi e che abroga la decisione 2007/125/GAI del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 93).

(20)  Regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, che istituisce l’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (GU L 132 del 29.5.2010, pag. 11).

(21)  Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 168).


27.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 189/108


REGOLAMENTO (UE) N. 657/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 maggio 2014

che modifica il regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio con riguardo ai poteri delegati e alle competenze di esecuzione da conferire alla Commissione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio (2) conferisce alla Commissione competenze di esecuzione relativamente ad alcune sue disposizioni.

(2)

In seguito all’entrata in vigore del trattato di Lisbona, è opportuno allineare i poteri conferiti alla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 2173/2005 agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

(3)

Al fine di applicare talune disposizioni del regolamento (CE) n. 2173/2005, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE riguardo alle modifiche degli allegati I, II e III di tale regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(4)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 2173/2005, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione volte a valutare e ad approvare i sistemi esistenti che garantiscono la legalità e la tracciabilità efficace del legno e dei prodotti derivati esportati dai paesi partner affinché diventino la base di una licenza nel settore forestale, sulla governance e sul commercio (Forest Law Enforcement, Governance and Trade — FLEGT), nonché ad adottare modalità di natura pratica e documenti standard, compresi i relativi possibili formati (elettronico o cartaceo) in relazione al sistema di licenze FLEGT. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(5)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2173/2005,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2173/2005 è così modificato:

1)

all’articolo 4, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2.   Per fornire le necessarie garanzie di legalità del legno e dei prodotti derivati in questione, la Commissione valuta i sistemi esistenti che garantiscono la legalità e la tracciabilità efficace del legno e dei prodotti derivati esportati dai paesi partner e adotta atti di esecuzione per la loro approvazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 11, paragrafo 3.

I sistemi approvati dalla Commissione possono formare la base di una licenza FLEGT.

3.   Il requisito di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica al legno e ai prodotti derivati delle specie elencate negli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio (4).

La Commissione riesamina tale deroga tenendo conto degli sviluppi del mercato e dell’esperienza acquisita nell’attuazione del presente regolamento, riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all’esito di tale riesame e, se necessario, presenta adeguate proposte legislative.

(4)  Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1).»;"

2)

all’articolo 5, il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

«9.   Al fine di garantire condizioni di esecuzione uniformi del presente articolo, la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le modalità procedurali e i documenti standard, compresi i relativi formati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 11, paragrafo 3.»;

3)

l’articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 11 bis per modificare l’elenco dell’allegato I che riporta i paesi partner nonché le autorità di rilascio delle licenze da questi designate.

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 11 bis per modificare l’elenco di legni e di prodotti derivati di cui all’allegato II, cui si applica il sistema di licenze FLEGT. Nell’adottare tali modifiche, la Commissione tiene conto dell’attuazione degli accordi di partenariato FLEGT. Tali modifiche comprendono i codici di designazione delle merci, a quattro cifre a livello di voce o a sei cifre a livello di sottovoce, di cui all’attuale versione dell’allegato I del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci.

3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 11 bis per modificare l’elenco di legni e di prodotti derivati di cui all’allegato III, cui si applica il sistema di licenze FLEGT. Nell’adottare tali modifiche, la Commissione tiene conto dell’attuazione degli accordi di partenariato FLEGT. Esse comprendono i codici di designazione delle merci, a quattro cifre a livello di voce o a sei cifre a livello di sottovoce, di cui all’attuale versione dell’allegato I del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci e si applicano solo in relazione ai corrispondenti paesi partner di cui all’allegato III.»;

4)

l’articolo 11 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   La Commissione è assistita dal comitato per l’applicazione delle normative, il governo e il commercio nel settore forestale (FLEGT). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(5)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).»;"

b)

il paragrafo 2 è soppresso;

c)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.»;

d)

il paragrafo 4 è soppresso;

5)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 11 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 30 giugno 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 10, paragrafi 1, 2, e 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di quattro mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

D. KOURKOULAS


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 2 aprile 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell’8 maggio 2014.

(2)  Regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all’istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea (GU L 347 del 30.12.2005, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).


DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

Nell'ambito del presente regolamento, la Commissione rammenta l'impegno che ha assunto nel paragrafo 15 dell'Accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea di fornire informazioni e documentazione complete sulle riunioni con gli esperti nazionali nel quadro del suo lavoro sulla preparazione degli atti delegati.


27.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 189/112


REGOLAMENTO (UE) N. 658/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 maggio 2014

sulle tariffe pagabili all’Agenzia europea per i medicinali per lo svolgimento delle attività di farmacovigilanza relative ai medicinali per uso umano

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114 e l’articolo 168, paragrafo 4, lettera c),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Le entrate dell’Agenzia europea per i medicinali («Agenzia») consistono in un contributo dell’Unione e in tariffe pagate dalle imprese per ottenere e mantenere le autorizzazioni all’immissione in commercio nell’Unione, nonché per altri servizi di cui all’articolo 67, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(2)

Le disposizioni sulla farmacovigilanza relative ai medicinali per uso umano («medicinali») contenute nel regolamento (CE) n. 726/2004 e nella direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), sono state modificate dalla direttiva 2010/84/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), dal regolamento (UE) n. 1235/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), dalla direttiva 2012/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7), e dal regolamento (UE) n. 1027/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (8). Tali modifiche prevedono nuovi compiti di farmacovigilanza per l’Agenzia, comprese procedure di farmacovigilanza effettuate a livello di Unione, il monitoraggio delle pubblicazioni e un migliore utilizzo degli strumenti delle tecnologie dell’informazione. Tali modifiche prevedono inoltre che all’Agenzia sia consentito finanziare dette attività tramite tariffe a carico dei titolari di autorizzazioni all’immissione in commercio. È dunque opportuno istituire nuovi tipi di tariffe per coprire i nuovi e specifici compiti dell’Agenzia.

(3)

Al fine di consentire all’Agenzia di riscuotere tariffe per tali nuovi compiti di farmacovigilanza e in attesa di una revisione legislativa complessiva dei sistemi tariffari nel settore dei medicinali, è opportuno adottare il presente regolamento. Le tariffe di cui al presente regolamento si applicano fatte salve le tariffe di cui al regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio (9).

(4)

Il presente regolamento dovrebbe fondarsi sulla duplice base giuridica dell’articolo 114 e dell’articolo 168, paragrafo 4, lettera c), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Esso mira a finanziare le attività di farmacovigilanza che contribuiscono alla creazione di un mercato interno per quanto concerne i medicinali, prendendo come riferimento un grado elevato di tutela della salute. Nel contempo, il presente regolamento mira a fornire risorse finanziarie a sostegno delle attività volte ad affrontare problemi comuni di sicurezza, in modo da mantenere gradi elevati di qualità, sicurezza ed efficacia dei medicinali. Entrambi gli obiettivi sono perseguiti contemporaneamente e sono indissolubilmente legati, in modo che nessuno dei due sia secondario rispetto all’altro.

(5)

È opportuno stabilire la struttura e gli importi delle tariffe di farmacovigilanza riscosse dall’Agenzia e le modalità del loro pagamento. La struttura tariffaria dovrebbe applicarsi nel modo più semplice possibile al fine di ridurre al minimo gli oneri amministrativi connessi.

(6)

In linea con la dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio dell’Unione europea e della Commissione europea del 19 luglio 2012, per quanto riguarda le agenzie decentrate, per gli organismi le cui entrate sono costituite da tariffe e tasse oltre al contributo dell’Unione, le tariffe dovrebbero essere fissate a un livello tale da evitare un disavanzo o un notevole accumulo di eccedenze ed essere rivedute in caso contrario. Di conseguenza, le tariffe fissate nel presente regolamento dovrebbero basarsi su una valutazione delle stime e delle previsioni dell’Agenzia per quanto riguarda il suo carico di lavoro e i relativi costi e su una valutazione dei costi del lavoro svolto dalle autorità nazionali competenti degli Stati membri che agiscono quali relatori e, se del caso, da correlatori, a norma degli articoli 61, paragrafo 6, e 62, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 726/2004 e degli articoli 107 sexies, 107 undecies e 107 octodecies della direttiva 2001/83/CE.

(7)

Le tariffe stabilite nel presente regolamento dovrebbero essere trasparenti, eque e proporzionate al lavoro svolto. Le informazioni su tali tariffe dovrebbero essere messe a disposizione del pubblico. Le future revisioni delle tariffe di farmacovigilanza o delle altre tariffe riscosse dall’Agenzia dovrebbero basarsi su una valutazione trasparente ed indipendente dei costi dell’Agenzia e dei costi dei compiti svolti dalle autorità nazionali competenti.

(8)

Il presente regolamento dovrebbe regolare esclusivamente le tariffe che l’Agenzia deve riscuotere, mentre la competenza di decidere in merito alle eventuali tariffe riscosse dalle autorità nazionali competenti dovrebbe rimanere degli Stati membri, anche per quanto concerne i compiti di rilevamento del segnale. I titolari di autorizzazioni all’immissione in commercio non devono pagare due volte per le stesse attività di farmacovigilanza. Gli Stati membri non devono pertanto riscuotere tariffe per le attività oggetto del presente regolamento.

(9)

Per ragioni di prevedibilità e chiarezza, gli importi delle tariffe dovrebbero essere forniti in euro.

(10)

Due tipi diversi di tariffe dovrebbero essere riscossi a norma del presente regolamento per tener conto delle molteplici attività dell’Agenzia e dei relatori e, se del caso, dei correlatori. In primo luogo, le tariffe per le procedure di farmacovigilanza effettuate a livello di Unione vanno riscosse dai titolari di autorizzazioni all’immissione in commercio i cui medicinali rientrano nella procedura. Tali procedure riguardano la valutazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza, la valutazione degli studi sulla sicurezza dopo l’autorizzazione e le valutazioni nell’ambito dei deferimenti promossi sulla base della valutazione dei dati di farmacovigilanza. In secondo luogo, una tariffa annuale va riscossa per altre attività di farmacovigilanza effettuate dall’Agenzia a beneficio di tutti i titolari di autorizzazioni all’immissione in commercio. Tali attività riguardano la tecnologia dell’informazione, in particolare il mantenimento della banca dati «Eudravigilance» di cui all’articolo 24 del regolamento (CE) n. 726/2004 e il monitoraggio di una selezione della letteratura medica.

(11)

I titolari di autorizzazioni all’immissione in commercio per i medicinali autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 726/2004 pagano già una tariffa annuale all’Agenzia per il mantenimento di tali autorizzazioni, che comprende attività di farmacovigilanza che sono coperte dalla tariffa annuale istituita dal presente regolamento. Al fine di evitare la doppia imposizione per tali attività di farmacovigilanza dell’Agenzia, la tariffa annuale istituita dal presente regolamento non deve essere corrisposta per le autorizzazioni all’immissione in commercio rilasciate a norma del regolamento (CE) n. 726/2004.

(12)

Il lavoro svolto a livello di Unione per la valutazione degli studi non interventistici sulla sicurezza dopo l’autorizzazione richiesti dall’Agenzia o da un’autorità nazionale competente che devono essere condotti in più di uno Stato membro e il cui protocollo deve essere approvato dal comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza, comporta la supervisione di tali studi, compresa la valutazione del progetto di protocollo e la valutazione delle relazioni finali. Pertanto, la tariffa riscossa per tale procedura dovrebbe coprire tutto il lavoro relativo allo studio. Poiché la legislazione in materia di farmacovigilanza invita a condurre studi comuni sulla sicurezza dopo l’autorizzazione, i titolari di autorizzazioni all’immissione in commercio devono pagare ciascuno una parte della tariffa applicabile nel caso in cui presentino uno studio congiunto. Al fine di evitare la doppia imposizione, i titolari di autorizzazioni all’immissione in commercio che pagano la tariffa per la valutazione di tali studi sulla sicurezza dopo l’autorizzazione, dovrebbero essere esentati dal pagamento di qualsiasi altra tariffa riscossa dall’Agenzia o da un’autorità nazionale competente per la presentazione di tali studi.

(13)

Per i loro giudizi i relatori si basano sulle valutazioni e le risorse scientifiche delle autorità nazionali competenti, mentre è responsabilità dell’Agenzia coordinare le risorse scientifiche esistenti messe a sua disposizione dagli Stati membri. In considerazione di ciò e al fine di garantire l’esistenza di risorse adeguate per le valutazioni scientifiche relative alle procedure di farmacovigilanza effettuate a livello di Unione, l’Agenzia deve remunerare i servizi di valutazione scientifica forniti dai relatori e, se del caso, dai correlatori designati dagli Stati membri come membri del comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza di cui all’articolo 56, paragrafo 1, lettera a bis, del regolamento (CE) n. 726/2004 o, se del caso, dai relatori e correlatori nell’ambito del gruppo di coordinamento di cui all’articolo 27 della direttiva 2001/83/CE. L’importo della remunerazione per il lavoro svolto da tali relatori e correlatori dovrebbe basarsi esclusivamente su stime del carico di lavoro richiesto e deve essere preso in considerazione per stabilire l’ammontare delle tariffe dovute per le procedure di farmacovigilanza effettuate a livello di Unione. Si ricorda che, come buona prassi, nell’ambito dei deferimenti promossi sulla base dei dati di farmacovigilanza, il comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza in genere cerca di evitare di designare relatore il membro nominato dallo Stato membro che ha promosso la procedura di deferimento.

(14)

Le tariffe dovrebbero essere pagate in modo equo da tutti i titolari di autorizzazioni all’immissione in commercio. Pertanto, dovrebbe essere stabilita un’unità imponibile, indipendentemente dalla procedura con cui il medicinale è stato autorizzato, a norma del regolamento (CE) n. 726/2004 o della direttiva 2001/83/CE, e dal modo in cui vengono attribuiti i numeri delle autorizzazioni dagli Stati membri o dalla Commissione. Tale obiettivo si raggiunge mediante la fissazione di un’unità imponibile in base alla sostanza o alle sostanze attive e alla forma farmaceutica dei medicinali soggetti all’obbligo di registrazione nella banca dati di cui all’articolo 57, paragrafo 1, secondo comma, lettera l), del regolamento (CE) n. 726/2004, in base alle informazioni tratte dall’elenco di tutti i medicinali autorizzati nell’Unione di cui all’articolo 57, paragrafo 2. Non si dovrebbe tenere conto delle sostanze attive nella definizione dell’unità imponibile con riguardo ai medicinali omeopatici autorizzati e per i medicinali autorizzati a base di erbe.

(15)

Per tenere conto dell’ambito di applicazione delle autorizzazioni di mercato dei medicinali rilasciate ai titolari delle autorizzazioni all’immissione in commercio, il numero di unità imponibili corrispondenti a tali autorizzazioni dovrebbe tenere conto del numero di Stati membri in cui è valida l’autorizzazione all’immissione in commercio.

(16)

In linea con la politica dell’Unione a sostegno delle piccole e delle medie imprese, si devono applicare tariffe ridotte alle piccole e medie imprese come definite nella raccomandazione 2003/361/CE (10). Tali tariffe dovrebbero essere stabilite su una base che tenga in debito conto la capacità di pagamento delle piccole e medie imprese. In linea con tale politica, le microimprese, secondo la definizione di tale raccomandazione, dovrebbero essere esentate dal pagamento di qualsiasi tariffa di cui al presente regolamento.

(17)

Ai medicinali generici, ai medicinali autorizzati in conformità delle disposizioni relative all’impiego medico ben noto, ai medicinali omeopatici autorizzati e ai medicinali a base di erbe autorizzati si deve applicare una tariffa annuale ridotta, in quanto tali medicinali generalmente hanno un profilo di sicurezza consolidato. Tuttavia, nei casi in cui tali medicinali siano inclusi in una delle procedure di farmacovigilanza effettuate a livello di Unione, va riscossa la tariffa piena in considerazione del lavoro richiesto.

(18)

I medicinali omeopatici e i medicinali a base di erbe, registrati rispettivamente a norma dell’articolo 14 e dell’articolo 16 bis, della direttiva 2001/83/CE, dovrebbero essere esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento, in quanto le attività di farmacovigilanza per tali medicinali sono condotte dagli Stati membri. Dovrebbero inoltre essere esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento i medicinali la cui immissione sul mercato è autorizzata ai sensi dell’articolo 126 bis della direttiva 2001/83/CE.

(19)

Al fine di evitare un carico di lavoro amministrativo sproporzionato per l’Agenzia, le riduzioni di tariffa e le esenzioni di cui al presente regolamento dovrebbero applicarsi sulla base di una dichiarazione del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio, attestante il diritto alla riduzione o all’esenzione. La fornitura di informazioni scorrette dovrebbe pertanto essere scoraggiata mediante l’applicazione di un aumento dell’importo della tariffa applicabile in tali circostanze.

(20)

Per motivi di coerenza, è opportuno stabilire i termini per il pagamento delle tariffe da riscuotere a norma del presente regolamento, tenendo debitamente conto dei termini delle procedure relative alla farmacovigilanza di cui al regolamento (CE) n. 726/2004 e alla direttiva 2001/83/CE.

(21)

È opportuno adeguare gli importi delle tariffe e della remunerazione dei relatori e dei correlatori di cui al presente regolamento per tenere conto dell’inflazione. A tal fine dovrebbe essere utilizzato l’indice europeo dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat in conformità del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio (11). Ai fini di tale adeguamento dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti.

Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(22)

Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire garantire un finanziamento adeguato delle attività di farmacovigilanza effettuate a livello di Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata della misura, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(23)

Per ragioni di prevedibilità, certezza giuridica e proporzionalità, la tariffa annuale relativa al sistema di tecnologia dell’informazione e al monitoraggio delle pubblicazioni dovrebbe essere riscossa per la prima volta il 1o luglio 2015,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica alle tariffe per le attività di farmacovigilanza relative ai medicinali per uso umano («medicinali») autorizzati nell’Unione a norma del regolamento (CE) n. 726/2004 e della direttiva 2001/83/CE, riscosse dall’Agenzia europea per i medicinali («Agenzia») dai titolari di autorizzazioni all’immissione in commercio.

2.   I medicinali omeopatici e a base di erbe registrati rispettivamente ai sensi dell’articolo 14 e dell’articolo 16 bis della direttiva 2001/83/CE, e i medicinali la cui immissione sul mercato è autorizzata ai sensi dell’articolo 126 bis della direttiva 2001/83/CE, sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento.

3.   Il presente regolamento istituisce le attività di farmacovigilanza effettuate a livello di Unione per le quali vanno pagate le tariffe, il loro importo e le relative modalità di pagamento all’Agenzia e l’importo della remunerazione da parte dell’Agenzia, per i servizi forniti dai relatori e, se del caso, dai correlatori.

4.   Le microimprese sono esentate dal pagamento di qualsiasi tariffa di cui al presente regolamento.

5.   Le tariffe fissate nel presente regolamento si applicano fatte salve le tariffe di cui al regolamento (CE) n. 297/95.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)   «unità imponibile»: un’unità definita da una combinazione unica della seguente serie di dati tratti dalle informazioni su tutti i medicinali autorizzati nell’Unione detenuti dall’Agenzia e coerenti con gli obblighi dei titolari delle autorizzazioni all’immissione in commercio di cui all’articolo 57, paragrafo 2, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 726/2004 di trasmettere dette informazioni alla banca dati di cui all’articolo 57, paragrafo 1, lettera l), secondo comma di tale regolamento:

a)

denominazione del medicinale, definito all’articolo 1, punto 20, della direttiva 2001/83/CE;

b)

titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio;

c)

Stato membro in cui è valida l’autorizzazione all’immissione in commercio;

d)

sostanza attiva o composizione di sostanze attive; e

e)

forma farmaceutica.

Il primo comma, lettera d), non si applica ai medicinali omeopatici autorizzati o ai medicinali a base di erbe autorizzati, come definiti rispettivamente ai punti 5 e 30 dell’articolo 1 della direttiva 2001/83/CE;

2)   «media impresa»: un’impresa di medie dimensioni secondo la definizione della raccomandazione 2003/361/CE;

3)   «piccola impresa»: un’impresa di piccole dimensioni secondo la definizione della raccomandazione 2003/361/CE;

4)   «microimpresa»: una microimpresa secondo la definizione della raccomandazione 2003/361/CE.

Articolo 3

Tipi di tariffe

1.   Le tariffe per le attività di farmacovigilanza consistono in:

a)

tariffe per le procedure effettuate a livello di Unione a norma degli articoli 4, 5 e 6;

b)

una tariffa annuale a norma dell’articolo 7.

2.   Se una tariffa è riscossa dall’Agenzia conformemente al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, l’Agenzia paga la remunerazione a norma dell’articolo 9, alle autorità nazionali competenti:

a)

per i servizi forniti dai relatori e, se del caso, dai correlatori nel comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza designati dagli Stati membri quali membri di detto comitato;

b)

per il lavoro svolto dagli Stati membri, che agiscono quali relatori e, se del caso, da correlatori nel gruppo di coordinamento.

Articolo 4

Tariffa per la valutazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza

1.   L’Agenzia riscuote una tariffa per la valutazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza di cui agli articoli 107 sexies e 107 octies della direttiva 2001/83/CE e all’articolo 28 del regolamento (CE) n. 726/2004.

2.   L’ammontare della tariffa e il corrispondente importo della remunerazione dell’autorità nazionale competente ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, sono stabiliti nella parte I, punto 1, dell’allegato.

3.   Quando soltanto un titolare di autorizzazione all’immissione in commercio ha l’obbligo di presentare un rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza nell’ambito delle procedure di cui al paragrafo 1, l’Agenzia riscuote l’intero ammontare della tariffa applicabile da tale titolare di autorizzazione all’immissione in commercio.

4.   Quando due o più titolari di autorizzazioni all’immissione in commercio sono soggetti all’obbligo di presentare rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza nell’ambito delle procedure di cui al paragrafo 1, l’Agenzia divide l’ammontare totale della tariffa tra tali titolari di autorizzazioni all’immissione in commercio conformemente alla parte I, punto 2, dell’allegato.

5.   Qualora il titolare di autorizzazione all’immissione in commercio di cui ai paragrafi 3 e 4 sia una piccola o una media impresa, l’importo che il titolare di autorizzazione all’immissione in commercio è tenuto a pagare è ridotto, secondo quanto disposto nella parte I, punto 3, dell’allegato.

6.   L’Agenzia riscuote la tariffa di cui al presente articolo tramite l’emissione di una fattura a ciascun titolare di autorizzazione all’immissione in commercio. La tariffa è dovuta alla data di avvio della procedura di valutazione del rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza. Le tariffe dovute a norma del presente articolo sono pagate all’Agenzia entro trenta giorni di calendario dalla data della fattura.

Articolo 5

Tariffa per la valutazione degli studi sulla sicurezza dopo l’autorizzazione

1.   L’Agenzia riscuote una tariffa per la valutazione effettuata a norma degli articoli da 107 quindecies a 107 octodecies della direttiva 2001/83/CE e dell’articolo 28 ter del regolamento (CE) n. 726/2004 degli studi sulla sicurezza condotti in più di uno Stato membro dopo l’autorizzazione di cui all’articolo 21 bis, lettera b), e all’articolo 22 bis, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2001/83/CE e all’articolo 9, paragrafo 4, lettera c ter), e all’articolo 10 bis, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 726/2004.

2.   L’ammontare della tariffa e il corrispondente importo della remunerazione dell’autorità nazionale competente ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, sono stabiliti nella parte II, punto 1, dell’allegato.

3.   Qualora l’obbligo di effettuare uno studio sulla sicurezza dopo l’autorizzazione ricada su più di un titolare di autorizzazione all’immissione in commercio, poiché le medesime problematiche valgono per più medicinali, e i titolari di autorizzazioni all’immissione in commercio interessati effettuino uno studio congiunto sulla sicurezza dopo l’autorizzazione, l’importo dovuto da ciascun titolare di autorizzazione all’immissione in commercio è riscosso come stabilito nella parte II, punto 2, dell’allegato.

4.   Qualora l’obbligo di effettuare uno studio sulla sicurezza dopo l’autorizzazione ricada su un titolare di autorizzazione all’immissione in commercio che sia una piccola o media impresa, l’importo che è tenuto a pagare è ridotto, secondo quanto disposto nella parte II, punto 3 dell’allegato.

5.   L’Agenzia riscuote la tariffa tramite l’emissione di due fatture a ciascun titolare di autorizzazione all’immissione in commercio interessato, una per la valutazione del progetto di protocollo e una per la valutazione della relazione finale dello studio. La parte pertinente della tariffa è dovuta all’avvio della procedura per la valutazione del progetto di protocollo e all’avvio della procedura per la valutazione della relazione finale dello studio e deve essere pagata all’Agenzia entro trenta giorni di calendario dalla data della rispettiva fattura.

6.   I titolari di autorizzazioni all’immissione in commercio che sono tenuti a pagare la tariffa a norma del presente articolo sono esentati dal pagamento di ogni altra tariffa riscossa dall’Agenzia o un’autorità nazionale competente per la presentazione degli studi di cui al paragrafo 1.

Articolo 6

Tariffa per le valutazioni nel quadro di deferimenti promossi in seguito alla valutazione dei dati di farmacovigilanza

1.   L’Agenzia riscuote una tariffa per la valutazione effettuata nell’ambito di una procedura che è stata avviata a seguito della valutazione dei dati di farmacovigilanza a norma dell’articolo 31, paragrafo 1, secondo comma, dell’articolo 31, paragrafo 2, e degli articoli da 107 decies a 107 duodecies della direttiva 2001/83/CE, o dell’articolo 20, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 726/2004.

2.   L’ammontare della tariffa e il corrispondente importo della remunerazione dell’autorità nazionale competente ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, sono stabiliti nella parte III, punto 1, dell’allegato.

3.   Se soltanto un titolare di autorizzazione all’immissione in commercio è coinvolto nella procedura di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l’Agenzia riscuote l’importo totale della tariffa da tale titolare di autorizzazione all’immissione in commercio, come stabilito nella parte III, punto 1, dell’allegato, eccetto per i casi indicati al paragrafo 5 del presente articolo.

4.   Quando due o più titolari di autorizzazioni all’immissione in commercio sono coinvolti nella procedura di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l’Agenzia divide l’ammontare totale della tariffa tra tali titolari di autorizzazione all’immissione in commercio conformemente alla parte III, punto 2, dell’allegato.

5.   Quando la procedura di cui al paragrafo 1 del presente articolo riguarda una sostanza o una composizione di sostanze e un titolare di autorizzazione all’immissione in commercio, l’Agenzia riscuote un importo ridotto della tariffa da detto titolare di autorizzazione all’immissione in commercio e remunera l’autorità nazionale competente per il servizio fornito dal relatore o dal correlatore, come stabilito nella parte III, punto 3, dell’allegato. Qualora il titolare di autorizzazione all’immissione in commercio sia una piccola o media impresa, l’importo che il titolare di autorizzazione all’immissione in commercio è tenuto a pagare, è ridotto come indicato nella parte III, punto 3, dell’allegato.

6.   Qualora il titolare di autorizzazione all’immissione in commercio di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo sia una piccola o una media impresa, l’importo che il titolare di autorizzazione all’immissione in commercio è tenuto a pagare è ridotto, secondo quanto disposto nella parte III, punto 4, dell’allegato.

7.   L’Agenzia riscuote la tariffa mediante l’emissione di una fattura separata a ciascun titolare di autorizzazione all’immissione in commercio coinvolto nella procedura. La tariffa è dovuta alla data di avvio della procedura. Le tariffe dovute a norma del presente articolo sono pagate all’Agenzia entro trenta giorni di calendario dalla data della fattura.

Articolo 7

Tariffa annuale per i sistemi di tecnologia dell’informazione e il monitoraggio della letteratura

1.   Per le attività di farmacovigilanza relative ai sistemi di tecnologia dell’informazione, a norma dell’articolo 24, dell’articolo 25 bis, dell’articolo 26, dell’articolo 57, paragrafo 1, secondo comma, lettera l) e dell’articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 726/2004 e al monitoraggio di una selezione della letteratura medica a norma dell’articolo 27 del medesimo, l’Agenzia riscuote una volta l’anno una tariffa stabilita nella parte IV, punto 1, dell’allegato («tariffa annuale»).

2.   La tariffa annuale è pagata dai titolari di autorizzazioni all’immissione in commercio per tutti i medicinali autorizzati nell’Unione in conformità della direttiva 2001/83/CE, sulla base delle unità imponibili corrispondenti a tali medicinali. Le unità imponibili corrispondenti ai medicinali autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 726/2004 non sono soggette al pagamento della tariffa annuale.

L’importo totale della tariffa annuale che ciascun titolare di autorizzazione all’immissione in commercio è tenuto a pagare è calcolato dall’Agenzia sulla base delle unità imponibili che corrispondono alle informazioni registrate il 1o luglio di ogni anno. Tale importo copre il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre dell’anno in considerazione.

3.   Qualora il titolare di autorizzazione all’immissione in commercio sia una piccola o una media impresa, l’importo della tariffa annuale che tale titolare di autorizzazione all’immissione in commercio è tenuto a pagare è ridotto, secondo quanto disposto nella parte IV, punto 2, dell’allegato.

4.   Una tariffa annuale che è stata ridotta, in conformità della parte IV, punto 3, dell’allegato, si applica ai medicinali di cui all’articolo 10, paragrafo 1, e all’articolo 10 bis, della direttiva 2001/83/CE e ai medicinali omeopatici autorizzati e ai medicinali a base di erbe autorizzati.

5.   Qualora il titolare di autorizzazione all’immissione in commercio dei medicinali di cui al paragrafo 4 sia una piccola o una media impresa, si applica solo la riduzione di tariffa di cui al paragrafo 3.

6.   La tariffa annuale è dovuta al 1o luglio di ogni anno per l’anno di calendario civile in questione.

Le tariffe dovute a norma del presente articolo sono pagate entro trenta giorni di calendario dalla data della fattura.

7.   L’Agenzia trattiene le entrate generate dalla riscossione della tariffa annuale.

Articolo 8

Riduzioni di tariffa ed esenzioni

1.   Qualsiasi titolare di autorizzazione all’immissione in commercio che dichiari di essere una piccola o media impresa avente diritto a una tariffa ridotta a norma dell’articolo 4, paragrafo 5, dell’articolo 5, paragrafo 4, dell’articolo 6, paragrafo 5, dell’articolo 6, paragrafo 6 o dell’articolo 7, paragrafo 3, presenta una dichiarazione a tal fine all’Agenzia entro 30 giorni di calendario dalla data della fattura dell’Agenzia. L’Agenzia applica la riduzione della tariffa sulla base di tale dichiarazione.

2.   Qualsiasi titolare di autorizzazione all’immissione in commercio che dichiari di essere una microimpresa e di avere diritto all’esenzione dalla tariffa a norma dell’articolo 1, paragrafo 4, presenta una dichiarazione a tal riguardo all’Agenzia entro 30 giorni di calendario dalla data della fattura dell’Agenzia. L’Agenzia applica l’esenzione sulla base di tale dichiarazione.

3.   Qualsiasi titolare di autorizzazione all’immissione in commercio che dichiari di avere diritto a una riduzione della tariffa annuale di cui all’articolo 7, paragrafo 4, presenta una dichiarazione a tal riguardo all’Agenzia. L’Agenzia pubblica linee guida sulle modalità di elaborazione di tale dichiarazione da parte del titolare di autorizzazione all’immissione in commercio. L’Agenzia applica la riduzione della tariffa sulla base di tale dichiarazione. Quando la dichiarazione è presentata dal titolare di autorizzazione all’immissione in commercio dopo il ricevimento della fattura dell’Agenzia, tale dichiarazione deve essere presentata entro 30 giorni di calendario dalla data della fattura.

4.   L’Agenzia può richiedere in qualunque momento la prova che le condizioni per avere diritto a una riduzione di tariffa o a un’esenzione siano soddisfatte. In tal caso, il titolare di autorizzazione all’immissione in commercio che sostiene o che ha dichiarato di avere diritto a una riduzione di tariffa o a un’esenzione a norma del presente regolamento fornisce all’Agenzia le informazioni entro 30 giorni di calendario dalla ricezione della richiesta dell’Agenzia in modo che quest’ultima possa verificare che tali condizioni siano soddisfatte.

5.   Se il titolare di autorizzazione all’immissione in commercio che sostiene o che ha dichiarato di aver diritto a una riduzione di tariffa o a un’esenzione di cui al presente regolamento non è in grado di dimostrare di aver diritto a tale riduzione o esenzione, l’importo della tariffa stabilito nell’allegato è maggiorato del 10 % e l’Agenzia riscuote l’intero importo totale applicabile o, se del caso, il saldo dell’intero importo totale applicabile.

Articolo 9

Pagamento delle remunerazioni alle autorità nazionali competenti da parte dell’Agenzia

1.   L’Agenzia remunera le autorità nazionali competenti per i servizi forniti dai relatori e, se del caso, dai correlatori a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, nei casi seguenti:

a)

se lo Stato membro ha nominato un membro del comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza che funge da relatore e, se del caso, da correlatore per la valutazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza di cui all’articolo 4;

b)

se il gruppo di coordinamento ha nominato uno Stato membro, che agisce quale relatore e, se del caso da correlatore nell’ambito della valutazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza di cui all’articolo 4;

c)

se lo Stato membro ha nominato un membro del comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza che funge da relatore e, se del caso, da correlatore per la valutazione degli studi sulla sicurezza dopo l’autorizzazione di cui all’articolo 5;

d)

se lo Stato membro ha nominato un membro del comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza che funge da relatore e, se del caso, da correlatore per i deferimenti di cui all’articolo 6.

Se il comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza o il gruppo di coordinamento decidono di nominare un correlatore, la remunerazione per il relatore e il correlatore è determinata conformemente alle parti I, II e III dell’allegato.

2.   Gli importi della remunerazione per ciascuna delle attività elencate al paragrafo 1, primo comma, del presente articolo sono stabiliti nelle parti I, II e III dell’allegato.

3.   La remunerazione di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e d), è corrisposta soltanto dopo che la relazione di valutazione finale riguardante una raccomandazione destinata ad essere adottata dal comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza è stata messa a disposizione dell’Agenzia. La remunerazione per la valutazione degli studi sulla sicurezza dopo l’autorizzazione di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera c), è pagata in due rate. La prima rata relativa alla valutazione del progetto di protocollo e la seconda rata relativa alla valutazione della relazione finale dello studio sono pagate dopo che le rispettive relazioni di valutazione finale sono state trasmesse al comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza.

4.   La remunerazione per i servizi forniti dal relatore e dal correlatore e l’eventuale relativo supporto scientifico e tecnico fa salvo l’obbligo per gli Stati membri di astenersi dal dare ai membri e agli esperti del comitato sulla valutazione del rischio della farmacovigilanza istruzioni incompatibili con i compiti individuali di tali membri ed esperti nell’esercizio delle loro funzioni in quanto relatori o correlatori o incompatibili con i compiti e le responsabilità dell’Agenzia.

5.   La remunerazione è corrisposta in conformità al contratto scritto di cui all’articolo 62, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 726/2004. Eventuali spese bancarie connesse al pagamento di tale remunerazione sono a carico dell’Agenzia.

Articolo 10

Metodo di pagamento della tariffa

1.   Le tariffe sono pagate in euro.

2.   I pagamenti delle tariffe sono effettuati solo dopo che il titolare di autorizzazione all’immissione in commercio ha ricevuto una fattura emessa dall’Agenzia.

3.   I pagamenti delle tariffe sono effettuati mediante bonifico bancario sul conto dell’Agenzia. Eventuali spese bancarie connesse al pagamento sono a carico del titolare di autorizzazione all’immissione in commercio.

Articolo 11

Identificazione del pagamento della tariffa

In ogni pagamento, il titolare di autorizzazione all’immissione in commercio indica il numero di riferimento della fattura. Per i pagamenti eseguiti on line, il numero di riferimento è quello generato automaticamente dal sistema di fatturazione dell’Agenzia.

Articolo 12

Data del pagamento della tariffa

La data in cui l’intero importo delle tariffe è accreditato sul conto bancario dell’Agenzia è considerata la data in cui è stato effettuato il pagamento. Il termine di pagamento si considera rispettato solo se l’importo della tariffa è stato versato per intero entro il termine previsto.

Articolo 13

Rimborso delle eccedenze relative alle tariffa pagata

Ogni importo pagato in eccedenza rispetto all’ammontare della tariffa è rimborsato dall’Agenzia al titolare di autorizzazione all’immissione in commercio, salvo diverso accordo espresso con il titolare di autorizzazione all’immissione in commercio. Tuttavia, se tale eccedenza è inferiore a 100 EUR e il titolare di autorizzazione all’immissione in commercio non ha espressamente chiesto un rimborso, essa non viene rimborsata.

Articolo 14

Stima provvisoria del bilancio dell’Agenzia

L’Agenzia, nella stima delle entrate e delle spese per l’esercizio finanziario seguente, conformemente all’articolo 67, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 726/2004, include informazioni dettagliate sulle entrate generate dalle tariffe connesse alle attività di farmacovigilanza. Tali informazioni distinguono tra la tariffa annuale e le tariffe per ciascuna procedura di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a). L’Agenzia fornisce inoltre informazioni analitiche specifiche sulle entrate e sulle spese relative alle attività di farmacovigilanza, consentendo che siano distinte la tariffa annuale e le tariffe per ciascuna procedura di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a).

Articolo 15

Trasparenza e monitoraggio

1.   Gli importi e le percentuali di cui alle parti da I a IV dell’allegato sono pubblicati sul sito dell’Agenzia.

2.   Il direttore esecutivo dell’Agenzia fornisce quale elemento della relazione annuale sulle attività presentata al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti informazioni sulle componenti che possono influire sui costi da coprire con le tariffe di cui al presente regolamento. Tali informazioni comprendono una ripartizione dei costi relativi all’esercizio precedente e una previsione per l’anno successivo. L’Agenzia pubblica inoltre una rassegna di tali informazioni nella sua relazione annuale.

3.   Il direttore esecutivo dell’Agenzia fornisce inoltre una volta all’anno alla Commissione e al consiglio di amministrazione le informazioni relative ai risultati di cui alla parte V dell’allegato sulla base degli indicatori di risultato di cui al paragrafo 4 del presente articolo.

4.   Entro il 18 luglio 2015, l’Agenzia adotta una serie di indicatori di risultato tenendo conto delle informazioni di cui alla parte V dell’allegato.

5.   Il tasso d’inflazione misurato con l’indice europeo dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat, in conformità del regolamento (CE) n. 2494/95, è monitorato in relazione agli importi di cui all’allegato. Il monitoraggio si effettua per la prima volta dopo che il presente regolamento è stato applicato per un intero anno di calendario civile e, successivamente, con cadenza annuale.

6.   Ove giustificato alla luce del monitoraggio di cui al paragrafo 5 del presente articolo, la Commissione adotta atti delegati, che adeguano gli importi delle tariffe e della remunerazione dei relatori e dei correlatori di cui alle parti da I a IV dell’allegato. Laddove l’atto delegato entri in vigore anteriormente al 1o luglio, tali adeguamenti hanno effetto a decorrere dal 1o luglio. Laddove l’atto delegato entri in vigore successivamente al 30 giugno, essi hanno effetto a decorrere dall’entrata in vigore dell’atto delegato.

Articolo 16

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 15, paragrafo 6, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 17 luglio 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 15, paragrafo 6, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 6, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 17

Disposizioni transitorie

Le tariffe di cui agli articoli 4, 5 e 6 non si applicano alle procedure effettuate a livello di Unione per le quali la valutazione è stata avviata prima del 26 agosto 2014.

Articolo 18

Entrata in vigore e applicazione

1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.   La tariffa annuale di cui all’articolo 7 è riscossa per la prima volta a decorrere dal 1o luglio 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

D. KOURKOULAS


(1)  GU C 67 del 6.3.2014, pag. 92.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell’8 maggio 2014.

(3)  Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l’Agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1).

(4)  Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).

(5)  Direttiva 2010/84/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, che modifica, per quanto concerne la farmacovigilanza, la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 348 del 31.12.2010, pag. 74).

(6)  Regolamento (UE) n. 1235/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, che modifica, per quanto riguarda la farmacovigilanza dei medicinali per uso umano, il regolamento (CE) n. 726/2004 che istituisce procedure comunitarie per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l’Agenzia europea per i medicinali, e il regolamento (CE) n. 1394/2007 sui medicinali per terapie avanzate (GU L 348 del 31.12.2010, pag. 1).

(7)  Direttiva 2012/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che modifica la direttiva 2001/83/CE per quanto riguarda la farmacovigilanza (GU L 299 del 27.10.2012, pag. 1).

(8)  Regolamento (UE) n. 1027/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 726/2004 per quanto riguarda la farmacovigilanza (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 38).

(9)  Regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio, del 10 febbraio 1995, concernente i diritti spettanti all’Agenzia (GU L 35 del 15.2.1995, pag. 1).

(10)  Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

(11)  Regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati (GU L 257 del 27.10.1995, pag. 1).


ALLEGATO

PARTE I

TARIFFA PER LA VALUTAZIONE DEI RAPPORTI PERIODICI DI AGGIORNAMENTO SULLA SICUREZZA DI CUI ALL’ARTICOLO 4

1.

La tariffa per la valutazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza ammonta a 19 500 EUR per procedura. Di tale importo, la remunerazione del relatore ammonta a 13 100 EUR. Tale remunerazione è condivisa, se del caso, tra il relatore e il correlatore.

2.

Ai fini del calcolo dell’importo da riscuotere da ciascun titolare di autorizzazione all’immissione in commercio a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, l’Agenzia calcola la percentuale di unità imponibili detenute da ciascun titolare di autorizzazione all’immissione in commercio interessato sul totale delle unità imponibili detenute da tutti i titolari di autorizzazioni all’immissione in commercio coinvolti nella procedura.

La percentuale che ciascun titolare di autorizzazione all’immissione in commercio è tenuto a pagare è calcolata:

a)

dividendo l’importo totale della tariffa tra i titolari di autorizzazioni all’immissione in commercio interessati proporzionalmente al numero di unità imponibili; e

b)

quindi, applicando la riduzione di tariffa di cui al punto 3 della presente parte e l’esenzione di cui all’articolo 1, paragrafo 4, se del caso.

3.

In applicazione dell’articolo 4, paragrafo 5, le piccole e medie imprese pagano il 60 % dell’importo applicabile.

4.

Nei casi in cui si applica la riduzione di tariffa o l’esenzione, la remunerazione del relatore e, se del caso, dei correlatori è anch’essa adeguata in proporzione. Qualora successivamente l’Agenzia riscuota l’intero importo applicabile, compreso l’aumento del 10 % di cui all’articolo 8, paragrafo 5, la remunerazione del relatore e, se del caso, del/dei correlatore/i è anch’essa adeguata in proporzione.

PARTE II

TARIFFA PER LA VALUTAZIONE DEGLI STUDI SULLA SICUREZZA DOPO L’AUTORIZZAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 5

1.

La tariffa per la valutazione di ciascuno studio sulla sicurezza dopo l’autorizzazione ammonta a 43 000 EUR, pagabili in due rate come segue:

a)

17 200 EUR sono dovuti alla data di avvio della procedura per la valutazione del progetto di protocollo di cui all’articolo 107 quindecies della direttiva 2001/83/CE; da tale importo, la remunerazione del relatore ammonta a 7 280 EUR e tale remunerazione è condivisa, se del caso, tra il relatore e il/i correlatore/i;

b)

25 800 EUR sono dovuti alla data di avvio della procedura per la valutazione della relazione finale dello studio da parte del comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza di cui all’articolo 107 septdecies della direttiva 2001/83/CE; da tale importo, la remunerazione del relatore ammonta a 10 920 EUR e tale remunerazione è condivisa, se del caso, tra il relatore e il/i correlatore/i.

2.

Qualora i titolari di autorizzazioni all’immissione in commercio interessati effettuino congiuntamente uno studio sulla sicurezza dopo l’autorizzazione di cui all’articolo 5, paragrafo 3, l’importo dovuto da ciascun titolare di autorizzazione all’immissione in commercio è riscosso dall’Agenzia dividendo equamente l’importo totale della tariffa tra i titolari di autorizzazioni all’immissione in commercio coinvolti. Ove pertinente, la riduzione di cui al punto 3 della presente parte o, ove opportuno, l’esenzione di cui all’articolo 1, paragrafo 4, si applica alla percentuale a carico del titolare di autorizzazione all’immissione in commercio.

3.

In applicazione dell’articolo 5, paragrafo 4, le piccole e medie imprese pagano il 60 % dell’importo applicabile.

4.

Nei casi in cui si applica la riduzione di tariffa e l’esenzione, la remunerazione del relatore e, se del caso, dei correlatori è anch’essa adeguata in proporzione. Qualora successivamente l’Agenzia riscuota l’intero importo applicabile compreso l’aumento del 10 % di cui all’articolo 8, paragrafo 5, la remunerazione del relatore e, se del caso, dei correlatori è anch’essa adeguata in proporzione.

PARTE III

TARIFFA PER LA VALUTAZIONE NELL’AMBITO DEI DEFERIMENTI PROMOSSI IN SEGUITO ALLA VALUTAZIONE DEI DATI DI FARMACOVIGILANZA DI CUI ALL’ARTICOLO 6

1.

La tariffa per la valutazione della procedura di cui all’articolo 6, paragrafo 1, ammonta a 179 000 EUR quando la valutazione riguarda una o due sostanze attive e/o composizioni di sostanze attive. Tale tariffa è aumentata di 38 800 EUR per ogni sostanza attiva o composizione di sostanze attive aggiuntiva a partire dalla terza sostanza attiva o composizione di sostanze. Tale tariffa non può superare 295 400 EUR indipendentemente dal numero di sostanze attive e/o composizioni di sostanze attive.

Dall’importo della tariffa, l’importo totale della remunerazione per il relatore e i correlatori è pari a:

a)

119 333 EUR quando la valutazione riguarda una o due sostanze attive e/o combinazioni di sostanze attive;

b)

145 200 EUR quando la valutazione riguarda tre sostanze attive e/o combinazioni di sostanze attive;

c)

171 066 EUR quando la valutazione riguarda quattro sostanze attive e/o combinazioni di sostanze attive;

d)

196 933 EUR quando la valutazione riguarda cinque o più sostanze attive e/o combinazioni di sostanze attive.

Quando la valutazione riguarda una o due sostanze attive e/o combinazioni di sostanze attive, l’Agenzia remunera le autorità nazionali competenti per i servizi forniti dal relatore e dai correlatori, dividendo in parti uguali tra essi l’importo totale della remunerazione.

Quando la valutazione riguarda tre o più sostanze attive e/o combinazioni di sostanze attive, l’Agenzia remunera le autorità nazionali competenti per i servizi forniti dal relatore e dai correlatori:

a)

dividendo in parti uguali l’importo totale della remunerazione tra le autorità nazionali competenti; e

b)

successivamente, incrementando l’importo risultante della remunerazione del relatore di 1 000 EUR quando la valutazione riguarda tre sostanze e/o combinazioni di sostanze attive, di 2 000 EUR quando riguarda quattro sostanze e/o combinazioni di sostanze attive e di 3 000 EUR quando riguarda cinque o più sostanze attive e/o composizioni di sostanze attive. Tale incremento è pagato dalle quote delle tariffe attribuite all’Agenzia e ai correlatori, ognuno dei quali contribuisce per lo stesso importo.

2.

Ai fini del calcolo dell’importo da riscuotere da ciascun titolare di autorizzazione all’immissione in commercio a norma dell’articolo 6, paragrafo 4, l’Agenzia calcola la percentuale delle unità imponibili detenute dai titolari di autorizzazioni all’immissione in commercio interessati sul numero totale delle unità imponibili detenute da tutti i titolari di autorizzazioni all’immissione in commercio coinvolti nella procedura.

L’importo che ogni titolare di autorizzazione all’immissione in commercio è tenuto a pagare è calcolato:

a)

dividendo l’importo totale della tariffa tra i titolari di autorizzazioni all’immissione in commercio proporzionalmente al numero di unità imponibili; e

b)

quindi, applicando la riduzione di tariffa di cui al punto 4 della presente parte e l’esenzione dalla tariffa di cui all’articolo 1, paragrafo 4, ove opportuno.

Nei casi in cui si applicano riduzioni di tariffa ed esenzioni, la remunerazione del relatore e dei correlatori è anch’essa adeguata in proporzione. Qualora successivamente l’Agenzia riscuota l’intero importo applicabile compreso l’aumento del 10 % di cui all’articolo 8, paragrafo 5, la remunerazione del relatore e dei correlatori è adeguata in proporzione.

3.

In applicazione dell’articolo 6, paragrafo 5, l’importo pagabile dal titolare di autorizzazione all’immissione in commercio ammonta a due terzi della tariffa applicabile, di cui al punto 1 della presente parte. Le piccole e medie imprese pagano il 60 % di tale importo.

L’importo totale della remunerazione del relatore e dei correlatori rispetto all’importo ridotto ovvero alla tariffa di cui al primo comma, corrisponde alla stessa proporzione dell’importo totale della remunerazione del relatore e dei correlatori rispetto all’importo di cui al punto 1 della presente parte per le valutazioni che riguardano una o due sostanze attive e/o combinazioni di sostanze attive. L’Agenzia divide tale importo in parti uguali tra le autorità nazionali competenti per i servizi forniti dal relatore e dai correlatori.

4.

In applicazione dell’articolo 6, paragrafo 6, le piccole e medie imprese pagano il 60 % dell’importo applicabile.

PARTE IV

TARIFFA ANNUALE PER I SISTEMI DI TECNOLOGIA DELL’INFORMAZIONE E IL MONITORAGGIO DELLA LETTERATURA DI CUI ALL’ARTICOLO 7

1.

La tariffa annuale ammonta a 67 EUR per unità imponibile.

2.

In applicazione dell’articolo 7, paragrafo 3, le piccole e medie imprese pagano il 60 % dell’importo applicabile.

3.

I titolari di autorizzazioni all’immissione in commercio per i medicinali di cui all’articolo 7, paragrafo 4, pagano l’80 % dell’importo applicabile alle unità imponibili corrispondenti a tali medicinali.

PARTE V

INFORMAZIONI SUI RISULTATI

Le seguenti informazioni devono riferirsi a ciascun anno di calendario civile:

 

Personale dell’Agenzia coinvolto nelle attività di farmacovigilanza a norma degli atti giuridici dell’Unione applicabile durante il periodo di riferimento, specificando il personale assegnato alle attività corrispondenti a ciascuna delle tariffe di cui agli articoli da 4 a 7.

 

Numero di ore esternalizzate a terzi con indicazione delle attività effettuate e dei costi sostenuti.

 

Totale dei costi di farmacovigilanza e ripartizione dei costi del personale e dei costi diversi da quelli del personale per ciascuna delle tariffe di cui agli articoli da 4 a 7.

 

Numero di procedure relative alla valutazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza, nonché numero di titolari di autorizzazioni all’immissione in commercio e numero di unità imponibili per procedura; numero di rapporti presentati per procedura e numero di titolari di autorizzazioni all’immissione in commercio che hanno presentato un rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza congiunto.

 

Numero di procedure relative alla valutazione dei progetti di protocollo e delle relazioni finali degli studi sulla sicurezza dopo l’autorizzazione; numero di titolari di autorizzazione all’immissione in commercio che hanno presentato un progetto di protocollo; numero di titolari di autorizzazione all’immissione in commercio che hanno presentato una relazione finale dello studio; numero di titolari di autorizzazioni all’immissione in commercio che hanno presentato uno studio congiunto.

 

Numero di procedure relative ai deferimenti promossi in seguito alla valutazione dei dati di farmacovigilanza, nonché numero di titolari di autorizzazioni all’immissione in commercio e numero di unità imponibili interessate per titolare di autorizzazione all’immissione in commercio e per procedura.

 

Numero di titolari di autorizzazioni all’immissione in commercio che hanno chiesto di essere considerati piccole e medie imprese coinvolti in ciascuna procedura; numero di titolari di autorizzazioni all’immissione in commercio la cui richiesta è stata respinta.

Numero di titolari di autorizzazioni all’immissione in commercio che hanno chiesto di essere considerati microimprese; numero di titolari di autorizzazioni all’immissione in commercio la cui domanda di esenzione dalla tariffa è stata respinta.

 

Numero di titolari di autorizzazioni all’immissione in commercio per i medicinali di cui all’articolo 7, paragrafo 4, che hanno beneficiato di una riduzione delle tariffe annuali; numero di unità imponibili per titolare di autorizzazioni all’immissione in commercio interessato.

 

Numero di fatture inviate e tariffe annuali riscosse per quanto concerne la tariffa annuale e media e importo totale fatturato ai titolari di autorizzazioni all’immissione in commercio.

Numero di titolari di autorizzazioni all’immissione in commercio che hanno chiesto di essere considerati piccole e medie imprese o microimprese per ciascuna applicazione della tariffa annuale; numero di titolari di autorizzazioni all’immissione in commercio la cui richiesta è stata respinta.

 

Nomina di relatori e di correlatori per Stato membro e per tipo di procedura.

 

Numero di ore lavorative impiegate dal relatore e dai correlatori per espletare la procedura in base alle informazioni fornite all’Agenzia dalle autorità nazionali competenti in questione.


27.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 189/128


REGOLAMENTO (UE) N. 659/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 maggio 2014

che modifica il regolamento (CE) n. 638/2004 relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri quanto al conferimento di poteri delegati e competenze di esecuzione alla Commissione per l’adozione di determinate misure, la comunicazione di informazioni da parte dell’amministrazione doganale, lo scambio di dati riservati tra Stati membri e la definizione di valore statistico

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 338, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

A seguito dell’entrata in vigore del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), i poteri e le competenze conferiti alla Commissione dovrebbero essere allineati agli articoli 290 e 291 TFUE.

(2)

In relazione all’adozione del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), la Commissione si è impegnata a riesaminare, alla luce dei criteri stabiliti dal TFUE, gli atti legislativi che contengono attualmente riferimenti alla procedura di regolamentazione con controllo.

(3)

Il regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) conferisce alla Commissione competenze di esecuzione in merito ad alcune delle sue disposizioni.

(4)

Al fine di allineare il regolamento (CE) n. 638/2004 agli articoli 290 e 291 TFUE, è opportuno sostituire le competenze di esecuzione attribuite alla Commissione da tale regolamento con il potere di adottare atti delegati e di esecuzione.

(5)

Per soddisfare le esigenze degli utenti in merito alla disponibilità di informazioni statistiche, senza imporre eccessivi oneri agli operatori economici, nonché per tenere conto delle modifiche necessarie per ragioni metodologiche e della necessità di istituire un sistema efficiente per la raccolta di dati e la compilazione di statistiche, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE riguardo all’adozione di disposizioni diverse o specifiche in relazione a merci o a movimenti particolari, all’adeguamento del periodo di riferimento e dei tassi di copertura Intrastat, alla precisazione delle condizioni per la fissazione delle soglie di cui all’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 638/2004, alla specificazione delle condizioni atte a semplificare le informazioni richieste per singole transazioni di minore rilevanza economica e alla definizione dei dati aggregati.

(6)

Nell’adozione degli atti delegati, è di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. La Commissione dovrebbe anche assicurare che gli atti delegati previsti negli atti legislativi non comportino ulteriori significativi oneri per gli Stati membri o i rispondenti e che continuino a essere quanto meno onerose possibili.

(7)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 638/2004 dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione che le consentano di adottare le modalità di raccolta dei dati, in particolare i codici da utilizzare, la determinazione della ripartizione delle stime. le disposizioni tecniche per la compilazione delle statistiche annuali sugli scambi secondo le caratteristiche delle imprese, e gli eventuali provvedimenti necessari a garantire che la qualità delle statistiche trasmesse soddisfi i criteri di qualità dei dati Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.

(8)

Il comitato delle statistiche degli scambi di beni tra Stati membri (il «comitato Intrastat») di cui all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 638/2004 fornisce consulenza alla Commissione e le presta assistenza nell’esercizio delle sue competenze d’esecuzione.

(9)

Nel contesto della strategia per una nuova struttura del sistema statistico europeo («SSE») volta a migliorare il coordinamento e il partenariato in una chiara forma piramidale all’interno dell’SSE, il comitato del sistema statistico europeo («comitato SSE»), istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), dovrebbe svolgere un ruolo di consulenza e dovrebbe assistere la Commissione nell’esercizio delle sue competenze di esecuzione. È fondamentale rafforzare il coordinamento tra le autorità nazionali e la Commissione (Eurostat) al fine di produrre statistiche di migliore qualità in seno all’Unione.

(10)

Il regolamento (CE) n. 638/2004 dovrebbe essere modificato procedendo a sostituire il riferimento al comitato Intrastat con il riferimento al comitato SSE.

(11)

La semplificazione delle procedure di sdoganamento ha determinato, a livello doganale, la mancata disponibilità delle informazioni statistiche sulle merci in regime doganale di perfezionamento attivo o in regime di trasformazione sotto controllo doganale. Per garantire la copertura dei dati i movimenti di dette merci dovrebbero essere inseriti nel sistema Intrastat.

(12)

Dovrebbe inoltre essere consentito lo scambio tra Stati membri di dati riservati riguardanti le statistiche sugli scambi commerciali intra-Unione al fine di potenziare l’efficacia dello sviluppo, della produzione e della diffusione di tali statistiche o di migliorarne la qualità. Tale scambio di dati riservati dovrebbe essere volontario, operato con cautela e non dovrebbe comportare di per sé maggiori oneri amministrativi a carico delle imprese.

(13)

La definizione di valore statistico dovrebbe essere chiarita e armonizzata con la definizione di tale variabile nell’ambito delle statistiche sugli scambi commerciali extra-Unione al fine di garantire una migliore comparabilità tra le statistiche sugli scambi commerciali intra-Unione e quelle extra-Unione. Definizioni uniformi sono fondamentali per la misurazione armonizzata del commercio transfrontaliero, oltre ad essere un prerequisito particolarmente importante per consentire alle autorità nazionali di formulare interpretazioni concordanti delle norme che influenzano le attività transfrontaliere delle imprese.

(14)

Conformemente al principio di proporzionalità è necessario e opportuno stabilire norme armonizzate relative alla comunicazione di informazioni da parte dell’amministrazione doganale, allo scambio di dati riservati tra gli Stati membri e alla definizione di valore statistico nel settore delle statistiche sugli scambi intra-Unione. Il presente regolamento si limita a quanto necessario per il conseguimento di tale obiettivo in forza dell’articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea.

(15)

La trasmissione di dati da parte delle autorità nazionali dovrebbe essere gratuita per gli Stati membri, le istituzioni e le agenzie dell’Unione.

(16)

È importante garantire la sicurezza delle modalità di trasmissione dei dati statistici sensibili, ivi compresi i dati economici.

(17)

Al fine di garantire la certezza del diritto è opportuno che il presente regolamento non incida sulle procedure di adozione di provvedimenti, avviate ma non completate prima dell’entrata in vigore del regolamento stesso.

(18)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 638/2004,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 638/2004 è così modificato:

1)

all’articolo 3, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all’articolo 13 bis, relativi a disposizioni diverse o specifiche con riguardo a merci o a movimenti particolari.»;

2)

l’articolo 5 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, il termine «comunitarie» è soppresso;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Almeno una volta al mese le informazioni statistiche relative a spedizioni ed arrivi di merci facenti oggetto di un documento amministrativo unico a fini doganali o fiscali sono fornite direttamente dalle dogane alle autorità nazionali.»;

c)

è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis.   È compito dell’amministrazione doganale competente di ciascuno Stato membro fornire all’autorità nazionale, di propria iniziativa o su richiesta delle autorità nazionali, tutte le informazioni disponibili per individuare la persona che procede alle spedizioni e agli arrivi di merci in regime doganale di perfezionamento attivo o in quello della trasformazione sotto controllo doganale.»;

3)

l’articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Periodo di riferimento

Il periodo di riferimento delle informazioni da fornire a norma dell’articolo 5 è:

a)

il mese di spedizione o di arrivo delle merci; o

b)

il mese nel corso del quale si verifica il fatto generatore dell’imposta per le merci comunitarie sulle quali l’IVA diventa esigibile a titolo di acquisti e di forniture intracomunitari; o

c)

il mese nel corso del quale la dichiarazione è accettata dalla dogana laddove la dichiarazione doganale è utilizzata quale fonte dei dati.»;

4)

all’articolo 9, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Le informazioni statistiche di cui alle lettere da e) a h) sono stabilite nell’allegato. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le modalità di raccolta di tali informazioni, in particolare i codici e il formato da utilizzare.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 14, paragrafo 2.»;

5)

è inserito l’ articolo seguente:

«Articolo 9 bis

Scambio di dati riservati

Lo scambio di dati riservati, quali definiti all’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), può aver luogo, a fini esclusivamente statistici, tra le autorità nazionali competenti di ciascuno Stato membro, laddove detto scambio favorisca l’efficace sviluppo, produzione e diffusione di statistiche europee relative agli scambi di beni tra Stati membri o ne migliora la qualità.

Le autorità nazionali che ricevono dati riservati sono tenute a trattare tali informazioni con la dovuta riservatezza e ad utilizzarle esclusivamente a fini statistici in conformità al capo V del regolamento (CE) n. 223/2009.

(5)  Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).»;"

6)

l’articolo 10 è così modificato:

a)

al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all’articolo 13 bis, per adeguare tali tassi di copertura Intrastat agli sviluppi tecnici ed economici, quando è possibile ridurli mantenendo nel contempo statistiche che rispondano agli indicatori e alle norme di qualità in vigore.»;

b)

al paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all’articolo 13 bis, per definire le condizioni per la fissazione di dette soglie.»;

c)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Gli Stati membri possono semplificare, a determinate condizioni che rispondano alle esigenze di qualità, le informazioni richieste per singole transazioni di minore rilevanza economica, a condizione che detta semplificazione non produca effetti negativi sulla qualità delle statistiche. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all’articolo 13 bis, per specificare tali condizioni.»;

7)

l’articolo 12 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

quaranta giorni di calendario dalla fine del mese di riferimento nel caso di risultati aggregati che la Commissione deve definire. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all’articolo 13 bis, per definire tali risultati aggregati. Tali atti delegati tengono conto dei pertinenti sviluppi economici e tecnici.»;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i risultati mensili relativi ai loro scambi totali di beni, se necessario ricorrendo a stime. La Commissione determina, mediante atti di esecuzione, la ripartizione di tali stime. I suindicati atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 14, paragrafo 2.»;

c)

al paragrafo 4, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, disposizioni tecniche per la compilazione di tali statistiche nel modo economicamente più conveniente.

I suindicati atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 14, paragrafo 2.»;

8)

all’articolo 13, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, eventuali misure necessarie per garantire la qualità delle statistiche trasmesse conformemente ai criteri di qualità, evitando costi eccessivi per le autorità nazionali.

I suindicati atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 14, paragrafo 2.»;

9)

è inserito il seguente articolo 13 bis:

«Articolo 13 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Nell’esercizio della delega di potere di cui all’articolo 3, paragrafo 4, dall’articolo 10, paragrafi 3, 4 e 5 nonché dall’articolo 12, paragrafo 1, lettera a) del presente regolamento, la Commissione agisce a norma dell’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 223/2009, garantendo tra l’altro che gli atti delegati non comportino ulteriori significativi oneri per gli Stati membri e i rispondenti.

È di particolare importanza che la Commissione segua la propria pratica abituale e svolga consultazioni a livello di esperti, compresi gli esperti degli Stati membri, prima di adottare tali atti delegati.

3.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 3, paragrafo 4, all’articolo 10, paragrafi 3, 4 e 5 nonché all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 17 luglio 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

4.   La delega di potere di cui all’articolo 3, paragrafo 4, all’articolo 10, paragrafi 3, 4 e 5, nonché all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, dell’articolo 10, paragrafi 3, 4 e 5, nonché dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»;

10)

l’articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Articolo 14

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato del sistema statistico europeo, istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

(6)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).»;"

11)

nell’allegato, il punto 3, lettera b, è sostituito dal seguente:

«b)

il valore statistico, ossia il valore calcolato alla frontiera nazionale degli Stati membri. Esso si basa sull’importo imponibile o, se del caso, sul valore che lo sostituisce e comprende unicamente le spese accessorie (di trasporto e di assicurazione), che si riferiscono, in caso di spedizione, alla parte di percorso situata nel territorio dello Stato membro di spedizione e, in caso di arrivo, alla parte di percorso situata all’esterno del territorio dello Stato membro d’arrivo. Il valore statistico è definito valore fob (franco a bordo) per le spedizioni e valore cif (costo, assicurazione e nolo) per gli arrivi.».

Articolo 2

Il presente regolamento non incide sulle procedure di adozione dei provvedimenti previsti dal regolamento (CE) n. 638/2004, avviate ma non concluse prima dell’entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

D. KOURKOULAS


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 6 maggio 2014.

(2)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(3)  Regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri e che abroga il regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio (GU L 102 del 7.4.2004, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).


27.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 189/135


REGOLAMENTO (UE) N. 660/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 maggio 2014

recante modifica del regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

Allo scopo di tutelare l’ambiente, il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) fissa gli obblighi che regolano le spedizioni di rifiuti sia all’interno dell’Unione sia tra gli Stati membri e i paesi terzi. Sono state tuttavia riscontrate divergenze e lacune nel modo in cui le autorità competenti dei vari Stati membri coinvolte nelle ispezioni garantiscono l’effettiva applicazione del regolamento e conducono le ispezioni.

(2)

Per determinare le risorse necessarie da destinare alle ispezioni delle spedizioni di rifiuti e impedire in maniera efficace che i rifiuti prendano vie illecite occorre pianificare in maniera adeguata le ispezioni. Le disposizioni riguardanti le misure di esecuzione e le ispezioni di cui all’articolo 50 del regolamento (CE) n. 1013/2006 dovrebbero pertanto essere rafforzate per garantire una pianificazione regolare e coerente di tali ispezioni. I piani di ispezione dovrebbero essere stabiliti per le ispezioni effettuate in conformità di tali disposizioni. I piani di ispezione dovrebbero basarsi su una valutazione del rischio e dovrebbero includere una serie di elementi fondamentali, e segnatamente obiettivi, priorità, la zona geografica coperta, informazioni sulle ispezioni che si prevede eseguire, i compiti assegnati alle autorità coinvolte nelle ispezioni, gli accordi relativi alla cooperazione fra tali autorità coinvolte nelle ispezioni nel territorio di uno Stato membro, in diversi Stati membri nonché, se del caso, fra tali autorità negli Stati membri e nei paesi terzi, e le informazioni sulla formazione degli ispettori nonché sulle risorse umane, finanziarie e di altro genere per l’attuazione dei piani di ispezione in questione.

(3)

I piani di ispezione dovrebbero poter essere formulati singolarmente o come parte chiaramente definita di altri piani.

(4)

Poiché i piani di ispezione rientrano nella direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), ai piani in questione si applicano le disposizioni di tale direttiva comprese, ove applicabili, le eccezioni di cui all’articolo 4 della suddetta direttiva.

(5)

I risultati delle ispezioni e delle misure adottate, comprese le eventuali sanzioni comminate, dovrebbero essere messi a disposizione del pubblico, anche elettronicamente, attraverso Internet.

(6)

Nell’Unione vigono norme divergenti per quanto riguarda la facoltà e la possibilità delle autorità degli Stati membri coinvolte nelle ispezioni di esigere prove al fine di accertare la legalità delle spedizioni. Tali prove potrebbero riguardare, tra l’altro, sia il fatto che una determinata sostanza o un determinato oggetto costituisca un «rifiuto», ai sensi del regolamento (CE) n. 1013/2006, sia che tale rifiuto sia stato correttamente classificato e sia che esso venga destinato a impianti operanti secondo metodi ecologicamente corretti di cui all’articolo 49 di tale regolamento. È opportuno pertanto che l’articolo 50 del regolamento (CE) n. 1013/2006 preveda la possibilità che le autorità degli Stati membri coinvolte nelle ispezioni esigano siffatte prove. Le prove possono essere richieste sulla base di disposizioni generali o caso per caso. Qualora tali prove non siano fornite o siano ritenute insufficienti, il trasporto della sostanza o dell’oggetto in questione, o la spedizione dei rifiuti in questione dovrebbe essere considerata illegale e dovrebbe essere trattata in conformità con le pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1013/2006.

(7)

All’origine delle spedizioni illegali di rifiuti vi sono spesso attività non controllate di raccolta, cernita e stoccaggio. Lo svolgimento sistematico di ispezioni sulle spedizioni di rifiuti dovrebbe pertanto contribuire ad individuare ed affrontare tali attività non controllate, promuovendo quindi l’attuazione del regolamento (CE) n. 1013/2006.

(8)

Al fine di consentire agli Stati membri di prepararsi all’applicazione delle misure di cui all’articolo 50 del regolamento (CE) n. 1013/2006, come modificato dal presente regolamento, è opportuno che i primi piani di ispezione siano adottati entro il 1o gennaio 2017.

(9)

Per effetto dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona, è opportuno allineare le competenze conferite alla Commissione dal regolamento (CE) n. 1013/2006 agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

(10)

Dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE riguardo alla modifica di taluni elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 1013/2006. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(11)

Al fine di garantire condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (CE) n. 1013/2006, alla Commissione dovrebbero essere attribuite competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

(12)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1013/2006,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1013/2006 è così modificato:

1)

all’articolo 2 sono aggiunti i punti seguenti:

«7 bis)

«riutilizzo»: come definito all’articolo 3, paragrafo 13, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

35 bis)   «ispezione»: le azioni intraprese da parte delle autorità coinvolte al fine di verificare se uno stabilimento, un’impresa, intermediari e commercianti, una spedizione di rifiuti o il relativo recupero o smaltimento siano conformi agli obblighi pertinenti di cui al presente regolamento.

(7)  Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).»;"

2)

all’articolo 26, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Fatto salvo il consenso delle autorità competenti interessate e del notificatore, le informazioni e i documenti elencati al paragrafo 1 possono essere trasmessi e scambiati mediante un sistema di interscambio elettronico dei dati con firma elettronica o autenticazione elettronica in conformità della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8), ovvero mediante un sistema di autenticazione elettronica comparabile che garantisca lo stesso livello di sicurezza.

Al fine di agevolare l’applicazione del primo comma, la Commissione adotta, ove possibile, atti di esecuzione che stabiliscono disposizioni tecniche e organizzative relative all’attuazione pratica dell’interscambio elettronico dei dati per la trasmissione dei documenti e delle informazioni. La Commissione tiene conto di eventuali pertinenti standard internazionali e provvede affinché tali requisiti siano conformi alla direttiva 1999/93/CE, o assicurino quantomeno lo stesso livello di sicurezza di cui alla suddetta direttiva. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 59 bis, paragrafo 2.

(8)  Direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche (GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12).»;"

3)

l’articolo 50 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Gli Stati membri prevedono, mediante misure di esecuzione del presente regolamento, tra l’altro, ispezioni di stabilimenti, imprese, intermediari e commercianti in conformità dell’articolo 34 della direttiva 2008/98/CE, nonché ispezioni delle spedizioni di rifiuti e del relativo recupero o smaltimento.»;

b)

è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis.   Entro il 1o gennaio 2017 gli Stati membri provvedono affinché, per tutto il loro territorio geografico, siano elaborati uno o più piani, separatamente o come parte chiaramente definita di altri piani, relativamente ad ispezioni eseguite a norma del paragrafo 2 («piano di ispezione»). I piani di ispezione si basano su una valutazione dei rischi inerente a flussi specifici di rifiuti e provenienze specifiche di spedizioni illegali, che tenga conto, ove ve ne sia disponibilità ed opportunità, di dati investigativi, come quelli riguardanti indagini di polizia e di autorità doganali, ed analisi delle attività criminali. Tale valutazione del rischio mira, tra l’altro, ad individuare il numero minimo di ispezioni necessarie, compresi i controlli fisici di stabilimenti, imprese, intermediari, commercianti e spedizioni di rifiuti o il relativo recupero o smaltimento. Nel piano d’ispezione figurano i seguenti elementi:

a)

gli obiettivi e le priorità delle ispezioni, compresa una spiegazione di come tali priorità sono state individuate;

b)

la zona geografica a cui si riferisce il piano d’ispezione in questione;

c)

informazioni sulle ispezioni che si prevede eseguire, compresi i controlli fisici;

d)

i compiti assegnati a ciascuna autorità coinvolta nelle ispezioni;

e)

gli accordi relativi alla cooperazione tra le autorità coinvolte nelle ispezioni;

f)

le informazioni sulla formazione degli ispettori in materia di aspetti attinenti alle ispezioni; e

g)

le informazioni sulle risorse umane, finanziarie e di altro genere per l’attuazione dei piani di ispezione in questione.

I piani di ispezione sono riesaminati almeno una volta ogni tre anni e, se del caso, aggiornati. Tale riesame valuta il livello di realizzazione degli obiettivi e degli altri elementi del piano di ispezione in questione.»;

c)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   le ispezioni delle spedizioni possono aver luogo in particolare:

a)

nel luogo di origine ed essere effettuati con il produttore, il detentore o il notificatore;

b)

nel luogo di destinazione, compreso il recupero o lo smaltimento intermedio e non intermedio, ed essere effettuati con il destinatario o l’impianto;

c)

alle frontiere dell’Unione; e/o

d)

durante la spedizione nel territorio dell’Unione.»;

d)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Le ispezioni sulle spedizioni comprendono la verifica di documenti, l’accertamento delle identità e, se del caso, il controllo fisico dei rifiuti.»;

e)

sono inseriti i paragrafi seguenti:

«4 bis.   Le autorità coinvolte nelle ispezioni, per accertare che una sostanza o un oggetto trasportato su strada, per ferrovia, per via area, marittima o navigazione interna non è un rifiuto, possono, fatta salva la direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (9), chiedere alla persona fisica o giuridica che detiene la sostanza o l’oggetto, o ne organizza il trasporto, di presentare le prove documentali:

a)

riguardanti l’origine e la destinazione della sostanza o dell’oggetto in questione;

b)

attestanti che non si tratta di rifiuti, comprese, se del caso, prove di funzionalità.

Ai fini del primo comma, è altresì accertata la protezione della sostanza o dell’oggetto interessato, quali un idoneo imballaggio e un adeguato accatastamento, dai danni che può subire durante il trasporto, il carico e lo scarico.

4 ter.   Le autorità coinvolte nelle ispezioni possono concludere che la sostanza o l’oggetto in questione costituisce rifiuto se:

le prove di cui al paragrafo 4 bis o richieste ai sensi di altre normative dell’Unione al fine di accertare che una sostanza o oggetto non costituisce rifiuto non sono state presentate entro il periodo specificato dalle autorità stesse, o

considerano le prove e le informazioni rese loro disponibili insufficienti per raggiungere una conclusione, o considerano che la protezione prevista contro i danni di cui al paragrafo 4 bis, secondo comma, sia insufficiente.

In tali circostanze, il trasporto della sostanza o dell’oggetto in questione, o la spedizione di rifiuti, sono considerati alla stregua di una spedizione illegale. Di conseguenza, essa è trattata conformemente agli articoli 24 e 25 e le autorità coinvolte nelle ispezioni ne informano immediatamente l’autorità competente del paese in cui ha avuto luogo l’ispezione.

4 quater.   Le autorità coinvolte nelle ispezioni, per accertare se una spedizione di rifiuti sia conforme al presente regolamento, possono richiedere al notificatore, alla persona che organizza la spedizione, al detentore, al vettore, al destinatario e all’impianto che riceve i rifiuti di presentare prove documentali utili entro un periodo da esse specificato.

Le autorità coinvolte nelle ispezioni, per accertare se una spedizione di rifiuti soggetti agli obblighi generali di informazione di cui all’articolo 18 sia destinata a operazioni di recupero conformi all’articolo 49, possono chiedere alla persona che organizza la spedizione di presentare le pertinenti prove documentali fornite dall’impianto di recupero intermedio e non intermedio, e, ove necessario, approvate dall’autorità competente del paese di destinazione.

4 quinquies.   Qualora le prove di cui al paragrafo 4 quater non sono state presentate alle autorità coinvolte nelle ispezioni entro il termine da loro specificato, oppure esse considerano le prove e le informazioni rese loro disponibili insufficienti per raggiungere una conclusione, essi trattano la spedizione interessata alla stregua di una spedizione illegale. Di conseguenza, tale spedizione è trattata conformemente agli articoli 24 e 25 e le autorità coinvolte nelle ispezioni ne informano immediatamente l’autorità competente del paese in cui ha avuto luogo l’ispezione interessata.

4 sexies.   Entro il 18 luglio 2015 la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, una tavola di concordanza preliminare tra i codici della nomenclatura combinata, di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (10), e le voci dei rifiuti elencate negli allegati III, IIIA, IIIB, IV, IVA e V del presente regolamento. La Commissione provvede ad aggiornare tale tavola di concordanza in modo da tenere conto delle modifiche di tale nomenclatura e delle voci elencate in detti allegati, nonché di nuovi codici della nomenclatura del sistema armonizzato relativi ai rifiuti eventualmente adottati dall’Organizzazione mondiale delle dogane.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 59 bis, paragrafo 2.

(9)  Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 38)."

(10)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).»;"

f)

Il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Gli Stati membri cooperano, a titolo bilaterale e multilaterale, allo scopo di facilitare la prevenzione e l’individuazione delle spedizioni illegali. Si scambiano informazioni utili relative alle spedizioni di rifiuti, ai flussi di rifiuti, agli operatori e agli impianti e condividono esperienze e conoscenze sulle misure di esecuzione, compresa la valutazione del rischio effettuata a norma del presente articolo, paragrafo 2 bis, nell’ambito delle strutture istituite, segnatamente tramite la rete di corrispondenti designati in conformità dell’articolo 54.»;

4)

all’articolo 51, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Prima della fine di ogni anno civile, gli Stati membri redigono altresì una relazione riguardante l’anno precedente sulla base del questionario di cui all’allegato IX, da compilare ai fini dell’obbligo di informazione e la trasmettono alla Commissione. Entro un mese dalla trasmissione della suddetta relazione alla Commissione, gli Stati membri mettono altresì a disposizione del pubblico la sezione di tale relazione relativa all’articolo 24 e all’articolo 50, paragrafi 1, 2 e 2 bis, compresa la tabella 5 dell’allegato IX, anche elettronicamente attraverso Internet, assieme ad eventuali chiarimenti da essi ritenuti opportuni. La Commissione stila un elenco dei collegamenti ipertestuali degli Stati membri di cui alla sezione dell’allegato IX relativa all’articolo 50, paragrafi 2 e 2 bis, e lo pubblica sul suo sito Internet.»;

5)

l’articolo 58 è sostituito dal seguente:

«Articolo 58

Modifiche degli allegati

1)   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 58 bis per modificare quanto segue:

a)

gli allegati I A, I B, I C, II, III, III A, III B, IV, V, VI e VII sono modificati per tener conto delle modifiche convenute nell’ambito della convenzione di Basilea e della decisione OCSE;

b)

l’allegato V per tener conto delle modifiche convenute dell’elenco dei rifiuti adottate a norma dell’articolo 7 della direttiva 2008/98/CEE;

c)

l’allegato VIII per tener conto delle decisioni adottate a norma di convenzioni ed accordi internazionali pertinenti.»;

6)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 58 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 58, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 17 luglio 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 58 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 58 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»;

7)

l’articolo 59 è soppresso;

8)

l’articolo 59 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 59 bis

Procedura di comitato

1)   La Commissione è assistita dal comitato istituito dall’articolo 39 della direttiva 2008/98/CE. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2)   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l’articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.»;

9)

all’articolo 60 è aggiunto il paragrafo seguente:

«2 bis.   Entro il 31 dicembre 2020 la Commissione procede a un riesame del presente regolamento tenendo conto, tra l’altro, delle relazioni redatte in conformità dell’articolo 51, e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui relativi risultati, corredata, se del caso, di una proposta legislativa. In tale riesame, la Commissione prende in considerazione, in particolare, l’efficacia dell’articolo 50, paragrafo 2 bis, relativamente alla lotta alle spedizioni illegali, tenuto conto degli aspetti ambientali, economici e sociali.»;

10)

l’allegato IX è così modificato:

a)

la sezione relativa all’articolo 50, paragrafo 2, è sostituita dalla seguente:

«Informazioni sintetiche sull’esito delle ispezioni realizzate in conformità con l’articolo 50, paragrafo 2, comprendendo:

il numero delle ispezioni, compresi i controlli fisici, degli stabilimenti, delle imprese, di intermediari e commercianti collegati alle spedizioni di rifiuti:

il numero delle ispezioni di spedizioni di rifiuti, compresi i controlli fisici:

il numero delle presunte illegalità riguardanti imprese, intermediari e commercianti in materia di spedizioni di rifiuti:

il numero delle presunte spedizioni illegali accertate nel corso di tali ispezioni:

Osservazioni supplementari:»;

b)

è inserita la sezione seguente relativa all’articolo 50, paragrafo 2 bis:

«Articolo 50, paragrafo 2 bis

Informazioni sul piano o i piani di ispezione:

numero di piani di ispezione per l’intero territorio geografico:

la data di adozione del piano o dei piani di ispezione e i periodo a cui si riferiscono:

la data del più recente riesame del piano o dei piani ispezione:

le autorità coinvolte nelle ispezioni e la cooperazione tra tali autorità:

indicare le persone o gli organismi ai quali possono essere segnalati problemi o irregolarità:»;

c)

è inserita la sezione seguente relativa all’articolo 50, paragrafi 2 e 2 bis:

«Il collegamento che consente di accedere elettronicamente alle informazioni messe a disposizione del pubblico su Internet dagli Stati membri, in conformità dell’articolo 51, paragrafo 2.»;

11)

all’allegato IX, tabella 5, il titolo dell’ultima colonna è sostituito dal seguente:

«Misure adottate, comprese le eventuali sanzioni irrogate».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016.

Fatto salvo il secondo comma, l’articolo 1, punto 4, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

D. KOURKOULAS


(1)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(2)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(3)  Posizione del Parlamento europeo, del 17 aprile 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 6 maggio 2014.

(4)  Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1).

(5)  Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26).

(6)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).


27.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 189/143


REGOLAMENTO (UE) N. 661/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 maggio 2014

recante modifica del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio che istituisce il Fondo di solidarietà dell’Unione europea

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 175, terzo comma, e l’articolo 212, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

Il Fondo di solidarietà dell’Unione europea (il «Fondo») è stato istituito dal regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio (4).

(2)

È importante che l’Unione disponga di uno strumento solido e flessibile che le consenta di dimostrare solidarietà, di dare un chiaro segnale politico e di fornire un’assistenza reale ai suoi cittadini colpiti da catastrofi naturali gravi con serie ripercussioni per lo sviluppo economico e sociale.

(3)

L’intenzione dichiarata dell’Unione di assistere i paesi candidati lungo il cammino verso la stabilità e un sostenibile sviluppo economico e politico tramite una chiara prospettiva europea non dovrebbe essere frenata dagli effetti negativi delle catastrofi naturali gravi. È pertanto opportuno che l’Unione continui a manifestare solidarietà nei confronti dei paesi terzi che sono impegnati nei negoziati di adesione e con cui è stata avviata la conferenza intergovernativa di adesione. L’inclusione di tali paesi nell’ambito di applicazione del presente regolamento comporta, di conseguenza, il ricorso all’articolo 212 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) quale base giuridica aggiuntiva.

(4)

La Commissione dovrebbe avere la possibilità di decidere rapidamente di impegnare risorse finanziarie specifiche e di mobilitarle quanto prima. Le procedure amministrative dovrebbero essere modificate di conseguenza e limitate allo stretto necessario. A tal fine, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno concluso l’accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (5).

(5)

La terminologia e le procedure di cui al regolamento (CE) n. 2012/2002 dovrebbero essere allineate alle disposizioni del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

(6)

La definizione di catastrofe naturale, che determina l’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 2012/2002, dovrebbe essere inequivocabile.

(7)

I danni provocati da altri tipi di catastrofi che, mediante un effetto a cascata, sono la conseguenza diretta di una catastrofe naturale dovrebbero essere considerati, ai fini del regolamento (CE) n. 2012/2002, parte dei danni diretti causati dalla catastrofe naturale in questione.

(8)

Al fine di codificare la prassi in uso e di garantire pari trattamento delle domande, i contributi finanziari del Fondo dovrebbero essere concessi solamente in relazione a danni diretti.

(9)

Una «catastrofe naturale grave» ai sensi del regolamento (CE) n. 2012/2002 dovrebbe essere meglio definita quale una catastrofe che ha provocato danni diretti al di sopra di una determinata soglia espressa in termini finanziari. Tali danni dovrebbero essere indicati in prezzi di un anno di riferimento o come percentuale del reddito nazionale lordo (RNL) dello Stato interessato.

(10)

Al fine di prendere meglio in considerazione la natura specifica delle catastrofi naturali che, pur avendo gravi ripercussioni per lo sviluppo economico e sociale delle regioni interessate, non raggiungono le soglie minime richieste per poter beneficiare di un contributo finanziario del Fondo, è opportuno fissare i criteri relativi alle catastrofi naturali regionali sulla base dei danni calcolabili in riferimento al prodotto interno lordo (PIL) regionale, nel quale contesto la specifica situazione socioeconomica strutturale della Guadalupa, della Guyana francese, della Martinica, della Riunione, di Mayotte, di Saint-Martin, delle Azzorre, di Madera e delle Isole Canarie quali regioni ultraperiferiche ai sensi dell’articolo 349 TFUE, aggravata dalle loro particolari caratteristiche, giustifica la fissazione per tali regioni, a titolo di deroga, di una soglia speciale dell’1 % del PIL Tali criteri dovrebbero essere definiti in modo chiaro e semplice per diminuire la possibilità che siano presentate domande non conformi ai requisiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 2012/2002.