ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 184 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
57° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
25.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 184/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 696/2014 DELLA COMMISSIONE
del 24 giugno 2014
che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di acido erucico negli oli e nei grassi vegetali nonché nei prodotti alimentari contenenti oli e grassi vegetali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione (2) definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari. |
(2) |
La direttiva 76/621/CEE del Consiglio (3) ha fissato un tenore massimo di acido erucico negli oli e nei grassi destinati tali e quali al consumo umano nonché negli alimenti con aggiunta di oli o grassi. L'acido erucico è una tossina vegetale naturale e un contaminante in base alla definizione di contaminante di cui al regolamento (CEE) n. 315/93, in quanto la presenza di acido erucico negli alimenti è dovuta alla produzione agricola, nello specifico alla scelta della varietà. Ai fini della semplificazione legislativa è opportuno fissare il tenore massimo di acido erucico nel regolamento (CE) n. 1881/2006. È inoltre opportuno armonizzare le disposizioni per i prodotti alimentari con un tenore di grassi pari o inferiore al 5 %. È quindi opportuno abrogare successivamente la direttiva 76/621/CEE con un atto giuridico autonomo. |
(3) |
L'opportunità di fissare un tenore massimo di acido erucico è stata evidenziata dal Comitato scientifico dell'alimentazione umana nel parere espresso il 17 settembre 1993 relativo alle prescrizioni essenziali cui devono rispondere gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento (4). |
(4) |
La direttiva 2006/141/CE della Commissione (5) ha fissato un tenore massimo di acido erucico più rigoroso negli alimenti per lattanti e negli alimenti di proseguimento ed è opportuno che tale tenore massimo sia indicato anche nel regolamento (CE) n. 1881/2006. |
(5) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1881/2006. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 è aggiunta la seguente parte 8: «Tossine vegetali naturali».
«Parte 8: Tossine vegetali naturali
Prodotti alimentari (1) |
Tenori massimi (g/kg) |
|
8.1 |
Acido erucico |
|
8.1.1 |
Oli e grassi vegetali |
50 (6) |
8.1.2 |
Alimenti con aggiunta di oli o grassi, ad eccezione degli alimenti di cui al paragrafo 8.1.3 |
50 (6) |
8.1.3 |
Alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento (8) |
10 (6) |
Articolo 2
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2014.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).
(3) Direttiva 76/621/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1976, relativa alla fissazione del tenore massimo in acido erucico negli oli e nei grassi destinati tali e quali al consumo umano, nonché negli alimenti con aggiunta di oli o grassi (GU L 202 del 28.7.1976, pag. 35).
(4) http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/reports/scf_reports_34.pdf.
(5) Direttiva 2006/141/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento e recante abrogazione della direttiva 1999/21/CE (GU L 401 del 30.12.2006, pag. 1).
(6) il tenore massimo si riferisce al tenore di acido erucico, calcolato sul tenore totale di acidi grassi nella componente lipidica degli alimenti».
25.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 184/3 |
REGOLAMENTO (UE) N. 697/2014 DELLA COMMISSIONE
del 24 giugno 2014
che modifica il regolamento (CE) n. 906/2009 per quanto riguarda il periodo di applicazione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 246/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo di linea (consorzi) (1), in particolare l'articolo 1,
sentito il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 906/2009 della Commissione (2) concede ai consorzi di trasporti marittimi di linea un'esenzione per categoria dal divieto di cui all'articolo 101, paragrafo 1, del trattato, a determinate condizioni. Il regolamento suddetto scadrà il 25 aprile 2015, conformemente alla durata massima di 5 anni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 246/2009. Sulla base dell'esperienza acquisita dalla Commissione con l'applicazione dell'esenzione per categoria, risulta che le giustificazioni per garantire un'esenzione per categoria ai consorzi sono tuttora valide e che le condizioni in base alle quali sono stati determinati l'ambito di applicazione e il contenuto del regolamento (CE) n. 906/2009 non sono sostanzialmente cambiate. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 906/2009 ha semplificato e sostanzialmente modificato le norme applicabili ai consorzi. Poiché il nuovo quadro giuridico è in vigore e viene applicato solo da poco tempo, è opportuno in questa fase evitare ulteriori modifiche per non aumentare i costi derivanti dal rispetto delle norme per gli operatori del settore. |
(3) |
È quindi opportuno prorogare di cinque anni il periodo di applicazione del regolamento (CE) n. 906/2009, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All'articolo 7 del regolamento (CE) n. 906/2009, i termini «25 aprile 2015» sono sostituiti da «25 aprile 2020».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 25 aprile 2015.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 79 del 25.3.2009, pag. 1. A partire dal 1o dicembre 2009, gli articoli 81 e 82 del Trattato CE sono diventati rispettivamente gli articoli 101 e 102 del TFUE.
(2) Regolamento (CE) n. 906/2009 della Commissione, del 28 settembre 2009, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo di linea (consorzi). GU L 256 del 29.9.2009, pag. 31.
25.6.2014 |
IT |
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L 184/4 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 698/2014 DELLA COMMISSIONE
del 24 giugno 2014
che modifica il regolamento (CE) n. 2076/2002 per quanto concerne la delta-endotossina di Bacillus thuringiensis
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 78, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
La delta-endotossina di Bacillus thuringiensis figura nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione (2), che definisce l'elenco delle sostanze attive non iscritte come tali nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3). Tale iscrizione era dovuta al fatto che l'impegno di predisporre successivamente il fascicolo necessario per la sostanza attiva in questione non era stato notificato. |
(2) |
La Commissione ha constatato che l'iscrizione della delta-endotossina di Bacillus thuringiensis nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2076/2002 può dare adito a confusione in quanto il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (4) elenca diversi ceppi di Bacillus thuringiensis come sostanze attive approvate. |
(3) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione. |
(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica del regolamento (CE) n. 2076/2002
Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione, la voce «Delta-endotossina di Bacillus thuringiensis» è soppressa.
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione, del 20 novembre 2002, che prolunga il periodo di tempo di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e concernente la non iscrizione di talune sostanze attive nell'allegato I della suddetta direttiva e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze (GU L 319 del 23.11.2002, pag. 3).
(3) Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).
25.6.2014 |
IT |
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L 184/5 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 699/2014 DELLA COMMISSIONE
del 24 giugno 2014
relativo al disegno del logo comune per individuare le persone che mettono in vendita medicinali al pubblico a distanza e ai requisiti tecnici, elettronici e crittografici per la verifica della sua autenticità
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (1), in particolare l'articolo 85 quater, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 85 quater, paragrafo 3, della direttiva 2001/83/CE, stabilisce che è creato un logo comune che sia riconoscibile in tutta l'Unione, che consenta l'identificazione dello Stato membro in cui è stabilita la persona che mette in vendita medicinali al pubblico a distanza mediante i servizi della società dell'informazione. |
(2) |
A norma dell'articolo 85 quater, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2001/83/CE, la Commissione adotta atti di esecuzione al fine di armonizzare il funzionamento del logo comune per quanto riguarda i requisiti tecnici, elettronici e crittografici per la verifica dell'autenticità del logo comune. Tali requisiti dovrebbero prevedere un elevato livello di sicurezza e impedire un uso fraudolento del logo. |
(3) |
In linea con l'articolo 85 quater, paragrafo 1, lettera d), punto iii), la verifica dell'autenticità del logo comune è effettuata attraverso un collegamento ipertestuale tra il logo e la voce corrispondente alla persona autorizzata o legittimata a vendere medicinali al pubblico a distanza mediante i servizi della società dell'informazione inclusi nell'elenco di cui all'articolo 85 quater, paragrafo 4, lettera c). Pertanto, tali collegamenti ipertestuali dovrebbero essere permanenti e garantiti. |
(4) |
Al fine di impedire un uso fraudolento del logo, i siti web nazionali di cui all'articolo 85 quater, paragrafo 4, dovrebbero essere garantiti, aggiornati e ospitati su domini di fiducia. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente dei medicinali per uso umano, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il disegno del logo comune di cui all'articolo 85 quater, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2001/83/CE, è conforme al modello di cui all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
L'accessibilità al sito web di cui all'articolo 85 quater, paragrafo 4, è tale da consentire di assicurare facilmente al pubblico che si tratta del sito di fiducia a tal fine.
Articolo 3
Il collegamento ipertestuale di cui all'articolo 85 quater, paragrafo 1, lettera d), punto iii), della direttiva 2001/83/CE, tra il sito web della persona autorizzata o legittimata a fornire medicinali al pubblico a distanza mediante i servizi della società dell'informazione e il sito web che ospita l'elenco nazionale di cui all'articolo 85 quater, paragrafo 4, lettera c), della direttiva, è fisso e reciproco.
Il transito di informazioni tra i siti web autorizzati o legittimati a fornire medicinali al pubblico a distanza mediante i servizi della società dell'informazione e i siti web che ospitano gli elenchi nazionali sono garantiti tramite strumenti adeguati.
Articolo 4
Affinché il collegamento ipertestuale di cui all'articolo 3, primo comma, funzioni in modo affidabile i siti web che ospitano gli elenchi nazionali istituiti a norma dell'articolo 85 quater, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 2001/83/CE, sono garantiti e aggiornati, con l'indicazione temporale dell'ultimo aggiornamento.
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2015.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67.
ALLEGATO
1. |
Il modello di cui all'articolo 1 per il logo comune è il seguente:
|
2. |
I colori di riferimento sono: PANTONE 421 CMYK 13/11/8/26 RGB 204/204/204; PANTONE 7731 CMYK 79/0/89/22 RGB 0/153/51; PANTONE 376 CMYK 54/0/100/0 RGB 153/204/51; PANTONE 7480 CMYK 75/0/71/0. |
3. |
La bandiera nazionale dello Stato membro in cui è stabilita la persona fisica o giuridica che fornisce medicinali al pubblico a distanza mediante i servizi della società dell'informazione è inserita nel rettangolo bianco al centro (lato sinistro) del logo comune. |
4. |
La lingua del testo nel logo comune è stabilita dallo Stato membro di cui al punto 3. |
5. |
Il logo comune ha una larghezza minima di 90 pixel. |
6. |
Il logo comune è statico. |
7. |
Nel caso in cui il logo risulti scarsamente visibile a causa del colore adoperato nello sfondo, si può tracciare un bordo esterno di delimitazione attorno al logo stesso per farlo risaltare meglio sullo sfondo. |
25.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 184/8 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 700/2014 DELLA COMMISSIONE
del 24 giugno 2014
che modifica il regolamento (UE) n. 686/2012 per quanto riguarda lo Stato membro relatore per la sostanza attiva dimetomorf
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 19,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 della Commissione (2) ripartisce il processo di valutazione delle procedure di rinnovo tra gli Stati membri, designando un relatore per ciascuna sostanza attiva e un correlatore per le sostanze attive la cui approvazione scade entro il 31 dicembre 2018. Su richiesta del richiedente e di concerto con gli Stati membri interessati si ritiene necessario cambiare lo Stato membro relatore per il dimetomorf, rispettando al contempo l'equilibrio per quanto riguarda la distribuzione delle responsabilità e del lavoro tra gli Stati membri. L'incarico di valutare le procedure di rinnovo per il dimetomorf andrebbe pertanto assegnato ai Paesi Bassi. |
(2) |
Occorre dunque modificare in tal senso il regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 della Commissione. |
(3) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 la voce relativa alla sostanza attiva dimetomorf è sostituita dalla seguente:
«Dimetomorf |
NL |
DE» |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 della Commissione, del 26 luglio 2012, che ripartisce tra gli Stati membri, ai fini della procedura di rinnovo, la valutazione delle sostanze attive la cui approvazione scade entro il 31 dicembre 2018 (GU L del 27.7.2012, pag. 5).
25.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 184/9 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 701/2014 DELLA COMMISSIONE
del 24 giugno 2014
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2014
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all’importazione |
0702 00 00 |
MK |
67,9 |
TR |
53,9 |
|
ZZ |
60,9 |
|
0707 00 05 |
MK |
50,7 |
TR |
85,3 |
|
ZZ |
68,0 |
|
0709 93 10 |
TR |
109,6 |
ZZ |
109,6 |
|
0805 50 10 |
AR |
91,0 |
BO |
130,6 |
|
TR |
141,7 |
|
ZA |
127,2 |
|
ZZ |
122,6 |
|
0808 10 80 |
AR |
113,5 |
BR |
90,8 |
|
CL |
103,8 |
|
CN |
130,3 |
|
NZ |
134,1 |
|
US |
148,2 |
|
ZA |
130,8 |
|
ZZ |
121,6 |
|
0809 10 00 |
TR |
227,9 |
ZZ |
227,9 |
|
0809 29 00 |
TR |
306,2 |
ZZ |
306,2 |
|
0809 30 |
MK |
87,8 |
ZZ |
87,8 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
DIRETTIVE
25.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 184/11 |
DIRETTIVA 2014/82/UE DELLA COMMISSIONE
del 24 giugno 2014
che modifica la direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le conoscenze professionali generali, i requisiti medici e i requisiti in materia di licenze
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità (1), in particolare l'articolo 31,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato II della direttiva 2007/59/CE contiene una disposizione in base alla quale non è richiesto che la vista per entrambi gli occhi sia efficace qualora la persona abbia un adattamento adeguato e un'esperienza di compensazione sufficiente e unicamente qualora abbia perso la visione binoculare dopo l'entrata in servizio. Tale disposizione è in contraddizione con le altre prescrizioni relative alla vista contenute nell'allegato II della direttiva 2007/59/CE e potrebbe mettere a rischio l'elevato livello di sicurezza delle operazioni ferroviarie. |
(2) |
Inoltre, taluni requisiti contenuti negli allegati IV e VI della direttiva 2007/59/CE, relativi alla licenza e al certificato, mancano di chiarezza, cosa che ha portato ad un'applicazione non omogenea nei diversi Stati membri e che, in ultima analisi, ha compromesso l'introduzione di un sistema armonizzato di licenze per i macchinisti nell'Unione. |
(3) |
Il 7 maggio 2012 l'Agenzia ferroviaria europea ha emesso un parere all'attenzione della Commissione europea raccomandando la modifica degli allegati II, IV e VI della direttiva 2007/59/CE. Conformemente all'articolo 31 di detta direttiva, sono stati consultati gli organismi rappresentati nel comitato per il dialogo sociale europeo. |
(4) |
Per i macchinisti che hanno ottenuto o otterranno la licenza conformemente alla direttiva 2007/59/CE prima della data di applicazione della presente direttiva, è opportuno prevedere misure transitorie. |
(5) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2007/59/CE. |
(6) |
Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato che assiste la Commissione a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, della direttiva 2007/59/CE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La direttiva 2007/59/CE è così modificata:
(1) |
L'allegato II è così modificato: al punto «1.2. Vista», il settimo trattino è sostituito dal seguente:
|
(2) |
L'allegato IV è sostituito dal testo contenuto nell'allegato I della presente direttiva. |
(3) |
L'allegato VI è modificato conformemente all'allegato II della presente direttiva. |
Articolo 2
I macchinisti che hanno ottenuto o otterranno la licenza conformemente alla direttiva 2007/59/CE prima della data di applicazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della presente direttiva, sono ritenuti adempienti.
Articolo 3
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o luglio 2015. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Essi applicano dette disposizioni dal 1o gennaio 2016.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
3. Gli obblighi di recepimento e attuazione della presente direttiva non si applicano alla Repubblica di Cipro e alla Repubblica di Malta, fintantoché non sarà istituito un sistema ferroviario all'interno dei rispettivi territori.
Articolo 4
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 5
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 315 del 3.12.2007, pag. 51.
ALLEGATO I
«ALLEGATO IV
CONOSCENZE PROFESSIONALI GENERALI E REQUISITI RELATIVI ALLA LICENZA
L'obiettivo della “formazione generale” è quello di fornire competenze “generali” su tutti gli aspetti inerenti alla professione di macchinista. La formazione generale è pertanto incentrata su conoscenze e principi di base che si applicano indipendentemente dal tipo e dalla natura del materiale rotabile o dell'infrastruttura. Può essere organizzata senza esercitazioni pratiche.
Le competenze relative a specifici tipi di materiale rotabile o relative alle regole e alle tecniche operative e di sicurezza applicabili ad una particolare infrastruttura non fanno parte delle competenze “generali”. La formazione intesa a fornire competenze relative a materiale rotabile specifico o a una particolare infrastruttura riguarda il certificato del macchinista ed è specificata negli allegati V e VI.
La formazione generale comprende le materie indicate qui di seguito ai punti da 1) a 7). L'ordine in cui figurano le materie non è un ordine di priorità.
I verbi utilizzati nell'elenco indicano la natura della competenza che ci si attende sia conseguita dalla persona in formazione. Il loro significato è descritto nella tabella seguente:
Natura della competenza |
Descrizione |
conoscere, descrivere |
descrive l'acquisizione delle conoscenze (dati, fatti) necessarie per comprendere i rapporti |
comprendere, individuare |
descrive l'individuazione e la memorizzazione del contesto, l'esecuzione del compito e la soluzione del problema in un ambito definito |
(1) |
Lavoro del macchinista, ambiente di lavoro, ruolo e responsabilità del macchinista nell'esercizio ferroviario, requisiti professionali e personali derivanti dall'esercizio delle funzioni del macchinista
|
(2) |
Tecnologie ferroviarie, compresi i principi di sicurezza che sottendono le normative di esercizio
|
(3) |
Principi di base dell'infrastruttura ferroviaria
|
(4) |
Principi di base della comunicazione sull'esercizio
|
(5) |
Treni, loro composizione e requisiti tecnici delle motrici, dei carri, delle carrozze e di altro materiale rotabile
|
(6) |
Rischi legati all'esercizio ferroviario in generale
|
(7) |
Principi fondamentali di fisica
|
ALLEGATO II
Il punto 8 dell'allegato VI è sostituito dal seguente:
«8. TEST LINGUISITICO
Il macchinista che deve comunicare con il gestore dell'infrastruttura per questioni cruciali di sicurezza deve possedere cognizioni linguistiche nella lingua indicata dal gestore dell'infrastruttura interessato. Le cognizioni linguistiche devono consentirgli di comunicare in modo attivo ed efficace in situazioni di routine, critiche e d'emergenza.
Il macchinista deve essere in grado di utilizzare i messaggi e la metodologia di comunicazione specificati nella STI “Esercizio e gestione del traffico”. Il macchinista deve essere in grado di comprendere (ascolto e lettura) e di comunicare (oralmente e per iscritto) conformemente al livello B1 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (Common European Framework of Reference for Languages — CEFR) stabilito dal Consiglio d'Europa (1).
DECISIONI
25.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 184/16 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 23 giugno 2014
relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà
(2014/390/UE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 173 e 195 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il protocollo 31 dell'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE») contiene disposizioni e norme sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà. |
(2) |
È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo SEE al fine di integrare il regolamento (UE) n. 1287/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). |
(3) |
È opportuno, pertanto, modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare dal 1o gennaio 2014. |
(4) |
La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe basarsi sul progetto di decisione allegato, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare, a nome dell'Unione, in sede di Comitato misto SEE in merito alla proposta di modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE allegato alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 23 giugno 2014
Per il Consiglio
Il presidente
C. ASHTON
(1) GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.
(2) Regolamento (UE) n. 1287/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce un programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese (COSME) (2014 — 2020) e abroga la decisione n. 1639/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 33).
PROGETTO DI
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. …/2014
del
che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare gli articoli 86 e 98,
considerando quanto segue:
(1) |
È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo SEE al fine di integrare il regolamento (UE) n. 1287/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce un programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese (COSME) (2014 — 2020) e abroga la decisione n. 1639/2006/CE (1). |
(2) |
Occorre, pertanto, modificare opportunamente il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare dal 1o gennaio 2014, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
All'articolo 7, paragrafo 5, del protocollo 31 dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:
«— |
32013 R 1287: Regolamento (UE) n. 1287/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce un programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese (COSME) (2014 — 2020) e abroga la decisione n. 1639/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 33). Il Liechtenstein e la Norvegia sono dispensati dal partecipare e dal contribuire finanziariamente a questo programma.». |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (2).
Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
I segretari
del Comitato misto SEE
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 33.
(2) [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]
25.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 184/18 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 23 giugno 2014
che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica Ecolabel UE ai materassi da letto
[notificata con il numero C(2014) 4083]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2014/391/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,
previa consultazione del comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, il marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) può essere concesso a prodotti aventi un minore impatto ambientale durante l'intero ciclo di vita del prodotto. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 66/2010 dispone che i criteri specifici per l'assegnazione dell'Ecolabel UE siano stabiliti per gruppi di prodotti. |
(3) |
La decisione 2009/598/CE (2) della Commissione ha stabilito criteri ecologici e i connessi criteri di valutazione e di verifica per i materassi da letto, con validità fino al 30 giugno 2014. |
(4) |
Al fine di riflettere al meglio lo stato attuale del mercato per questo gruppo di prodotti e tener conto delle innovazioni degli ultimi anni, è stato ritenuto opportuno modificare l'ambito di applicazione del gruppo di prodotti e stabilire un insieme aggiornato di criteri ecologici. |
(5) |
È necessario che i criteri riveduti e i relativi requisiti di valutazione e verifica restino in vigore per quattro anni a decorrere dalla data di adozione della presente decisione, tenuto conto del ciclo dell'innovazione di questo gruppo di prodotti. Tali criteri mirano a utilizzare materiali prodotti in modo più sostenibile (sotto il profilo dell'analisi del ciclo di vita), che limiti l'uso di composti pericolosi, i livelli di residui e il contributo dei materassi all'inquinamento dell'aria in ambienti interni e promuova un prodotto durevole e di elevata qualità facile da riparare e disassemblare. |
(6) |
Occorre pertanto sostituire la decisione 2009/598/CE con la presente decisione. |
(7) |
Occorre istituire un periodo transitorio per i produttori ai quali è stato assegnato il marchio di qualità ecologica per i materassi da letto sulla base dei criteri fissati nella decisione 2009/598/CE, affinché dispongano del tempo sufficiente per adeguare i propri prodotti e conformarsi ai criteri e ai requisiti rivisti. |
(8) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Il gruppo di prodotti «materassi da letto» comprende prodotti che consistono in un rivestimento tessile imbottito di materiali e destinati a essere appoggiati su una struttura di sostegno per letto esistente o progettati per essere usati da soli e fungere da superficie per il sonno o il riposo, intesa per un uso in ambienti interni.
2. Dal gruppo di prodotti sono esclusi i materassi ad aria e i materassi ad acqua nonché i materassi di cui alla direttiva 93/42/CEE del Consiglio (3) e le basi da letto in legno e imbottite.
Articolo 2
Ai fini della presente decisione si intende per:
1) |
«materasso da culla», un materasso di lunghezza inferiore a 1 400 mm; |
2) |
«sostanza eliminabile», una sostanza che presenta una degradazione dell'80 % del carbonio organico disciolto entro 28 giorni secondo uno dei seguenti metodi di prova: OCSE 303 A/B, ISO 11733; |
3) |
«sostanza intrinsecamente biodegradabile», una sostanza che presenta una degradazione del 70 % del carbonio organico disciolto entro 28 giorni o del 60 % del massimo teorico di deplezione dell'ossigeno o di generazione di diossido di carbonio entro 28 giorni secondo uno dei seguenti metodi di prova: ISO 14593, OCSE 302 A, ISO 9887, OCSE 302 B, ISO 9888, OCSE 302 C; |
4) |
«sostanza facilmente biodegradabile», una sostanza che presenta una degradazione del 70 % del carbonio organico disciolto entro 28 giorni o il 60 % del massimo teorico di deplezione dell'ossigeno o la generazione di diossido di carbonio entro 28 giorni secondo uno dei seguenti metodi di prova: OCSE 301 A, ISO 7827, OCSE 301 B, ISO 9439, OCSE 301 C, OCSE 301 D, ISO 10708, OCSE 301 E, OCSE 301 F, ISO 9408; |
5) |
«composto organico semivolatile» (SVOC), qualsiasi composto organico che si eluisce in una colonna gascromatografica fra l'n-esadecano (escluso) e l'n-docosano (incluso) e avente un punto di ebollizione iniziale superiore a 287 °C misurato per mezzo di una colonna capillare coperta con 5 % fenile/95 % metilpolisilossano; |
6) |
«composto organico molto volatile» (VVOC), qualsiasi composto organico che si eluisce in una colonna gascromatografica prima dell'n-esano e avente un punto di ebollizione iniziale inferiore a 68 °C misurato per mezzo di una colonna capillare coperta con 5 % fenile/95 % metilpolisilossano; |
7) |
«composto organico volatile (VOC)», qualsiasi composto organico che si eluisce in una colonna gascromatografica fra l'n-esano e l'n-esadecano compresi avente un punto di ebollizione iniziale compreso fra 68 °C e 287 °C misurato per mezzo di una colonna capillare coperta con 5 % fenile/95 % metilpolisilossano. |
Articolo 3
Per ottenere l'assegnazione dell'Ecolabel UE ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, un prodotto deve rientrare nel gruppo di prodotti «materassi da letto» secondo la definizione di cui all'articolo 1 della presente decisione e soddisfare i criteri ecologici nonché le relative prescrizioni in materia di valutazione e verifica enunciati all'allegato.
Articolo 4
I criteri per il gruppo di prodotti «materassi da letto» e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi per quattro anni a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.
Articolo 5
Il numero di codice assegnato a fini amministrativi al gruppo di prodotti «materassi da letto» è «014».
Articolo 6
La decisione 2009/598/CE è abrogata.
Articolo 7
1. In deroga all'articolo 6, le domande relative all'Ecolabel UE per prodotti appartenenti al gruppo di prodotti «materassi da letto» presentate prima della data di adozione della presente decisione sono valutate in base ai criteri stabiliti dalla decisione 2009/598/CE.
2. Le domande relative all'Ecolabel UE di qualità ecologica per i prodotti che rientrano nel gruppo di prodotti «materassi da letto» presentate entro due mesi dalla data di adozione della presente decisione possono basarsi sui criteri istituiti dalla decisione 2009/598/CE o sui criteri istituiti dalla presente decisione.
Tali domande sono valutate conformemente ai criteri sui quali sono basate.
3. Le licenze relative all'Ecolabel UE attribuite in base ai criteri stabiliti dalla decisione 2009/598/CE possono essere utilizzate per dodici mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.
Articolo 8
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2014
Per la Commissione
Janez POTOČNIK
Membro della Commissione
(1) GU L 27, del 30.1.2010, pag. 1.
(2) Decisione 2009/598/CE della Commissione, del 9 luglio 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai materassi da letto (GU L 203 del 5.8.2009, pag. 65).
(3) Direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici (GU L 169 del 12.7.1993, pag. 1).
ALLEGATO
QUADRO GENERALE
Requisiti di valutazione e verifica
Le prescrizioni specifiche in materia di valutazione e verifica sono riportate per ciascun criterio.
Nel caso in cui il richiedente sia tenuto a produrre dichiarazioni, documenti, analisi, relazioni di prova o altri elementi che attestino la conformità ai criteri, questa documentazione può a seconda dei casi provenire dal richiedente stesso e/o dai suoi fornitori e/o dai fornitori di questi ultimi ecc.
Gli organismi competenti riconoscono di preferenza le prove accreditate conformemente alla norma ISO 17025 e le verifiche eseguite da organismi accreditati in forza della norma EN 45011 o di norme equivalenti internazionalmente riconosciute.
Ove opportuno, possono essere utilizzati metodi di prova diversi da quelli indicati per ciascun criterio, purché riconosciuti equivalenti dall'organismo competente ad esaminare la richiesta.
Ove opportuno, gli organismi competenti possono richiedere documentazione aggiuntiva ed effettuare controlli indipendenti.
A titolo di requisito preliminare, il prodotto è tenuto a soddisfare tutti i requisiti giuridici relativi al paese o ai paesi in cui è prevista l'immissione sul mercato. Il richiedente dichiara la conformità del prodotto a tale requisito.
CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEL MARCHIO UE DI QUALITÀ ECOLOGICA (ECOLABEL UE)
Criteri per l'assegnazione dell'Ecolabel UE ai materassi da letto:
1. |
Schiuma di lattice |
2. |
Schiuma di poliuretano (PUR) |
3. |
Filo metallico e molle |
4. |
Fibre di cocco |
5. |
Tessili (tessuti e fibre utilizzati come rivestimento del materasso e/o materiali per imbottitura) |
6. |
Colle e adesivi |
7. |
Ritardanti di fiamma |
8. |
Biocidi |
9. |
Plastificanti |
10. |
Sostanze e miscele escluse o limitate |
11. |
Emissioni di composti organici volatili specifici (SVOC, VOC, VVOC) dal materasso |
12. |
Prestazione tecnica |
13. |
Progettazione per lo smontaggio e il recupero dei materiali |
14. |
Informazioni riportate sull'Ecolabel UE |
15. |
Informazioni supplementari per i consumatori |
I criteri per l'assegnazione dell'Ecolabel UE riflettono i prodotti dalle migliori prestazioni ambientali presenti sul mercato dei materassi da letto.
Anche se l'utilizzo di prodotti chimici e il rilascio di inquinanti è parte del processo produttivo, l'utilizzo di tali sostanze è escluso o limitato nella misura tecnicamente possibile, senza pregiudicare un'adeguata funzionalità del prodotto finito e nel contempo salvaguardare una qualità rigorosa nel rispetto delle norme di sicurezza. A tal fine, solo in casi eccezionali si concedono deroghe per sostanze o gruppi di sostanze specifici qualora sul mercato non esistano alternative praticabili e per non spostare l'onere ambientale verso altre fasi del ciclo di vita o altri impatti.
Criterio 1. Schiuma di lattice
Nota: i criteri in appresso si applicano solo se la schiuma di lattice costituisce più del 5 % del peso totale del materasso.
1.1. Sostanze soggette a restrizioni
Le concentrazioni delle sostanze elencate in appresso nella schiuma di lattice non possono superare i seguenti valori:
Gruppo di sostanze |
Sostanza |
Valore limite (ppm) |
Condizioni di valutazione e verifica |
Clorofenoli |
fenoli mono- e diclorurati (sali ed esteri) |
1 |
A |
Altri clorofenoli |
0,1 |
A |
|
Metalli pesanti |
As (arsenico) |
0,5 |
B |
Cd (cadmio) |
0,1 |
B |
|
Co (cobalto) |
0,5 |
B |
|
Cr (cromo), totale |
1 |
B |
|
Cu (rame) |
2 |
B |
|
Hg (mercurio) |
0,02 |
B |
|
Ni (nichel) |
1 |
B |
|
Pb (piombo) |
0,5 |
B |
|
Sb (antimonio) |
0,5 |
B |
|
Pesticidi (1) |
Aldrina |
0,04 |
C |
o,p-DDE |
0,04 |
C |
|
p,p-DDE |
0,04 |
C |
|
o,p-DDD |
0,04 |
C |
|
p,p-DDD |
0,04 |
C |
|
o,p-DDT |
0,04 |
C |
|
p,p-DDT |
0,04 |
C |
|
Diazinone |
0,04 |
C |
|
Diclorfention |
0,04 |
C |
|
Diclorvos |
0,04 |
C |
|
Dieldrina |
0,04 |
C |
|
|
Endrina |
0,04 |
C |
Eptacloro |
0,04 |
C |
|
Eptaclorepossido |
0,04 |
C |
|
Esaclorobenzene |
0,04 |
C |
|
Esaclorocicloesano |
0,04 |
C |
|
α-Esaclorocicloesano |
0,04 |
C |
|
β-Esaclorcicloesano |
0,04 |
C |
|
γ-Esaclorocicloesano (lindano) |
0,04 |
C |
|
δ-Esaclorocicloesano |
0,04 |
C |
|
Malation |
0,04 |
C |
|
Metossicloro |
0,04 |
C |
|
Mirex |
0,04 |
C |
|
Paration-etile |
0,04 |
C |
|
Paration-metile |
0,04 |
C |
|
Altre sostanze specifiche soggette a restrizioni |
Butadiene |
1 |
D |
A. |
Per i clorofenoli il richiedente allega una relazione di prova che presenta i risultati della seguente procedura di prova. Si preleva un campione di 5 g e se ne estraggono i clorofenoli sotto forma di fenolo (PCP), sali di sodio (SPP) o esteri. Gli estratti sono analizzati mediante gascromatografia (GC). La rilevazione è effettuata con spettrometro di massa o rivelatore a cattura elettronica (ECD). |
B. |
Per i metalli pesanti il richiedente allega una relazione di prova che presenta i risultati della seguente procedura di prova. Il campione prelevato è eluito secondo la norma DIN 38414-S4 o equivalente in un rapporto di 1:10. Il filtrato risultante è setacciato attraverso un filtro a membrana da 0,45 μm, se del caso per filtraggio a pressione. La soluzione ottenuta è esaminata per il contenuto di metalli pesanti mediante spettrometria di emissione ottica al plasma accoppiato induttivamente, nota anche come spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente o mediante spettrofotometria di adsorbimento atomico con la tecnica dell'idruro o del vapore freddo. |
C. |
Per i pesticidi il richiedente allega una relazione di prova che presenta i risultati della seguente procedura di prova: in un bagno a ultrasuoni con miscela esano/diclorometano (85/15) si estrae un campione di 2 g. L'estratto è lavato mediante agitazione in acetonitrile o cromatografia di adsorbimento su Florisil. La misurazione e la quantificazione sono determinate mediante gascromatografia a rilevazione o rilevazione a cattura di elettroni o gascromatografia/spettrometria di massa abbinate. La prova relativa ai pesticidi è richiesta per le schiume di lattice aventi un contenuto di lattice naturale di almeno il 20 %. |
D. |
Per il butadiene il richiedente allega una relazione di prova che presenta i risultati della seguente procedura di prova: si esegue il campionamento per spazio di testa, previa estrazione e pesata della schiuma di lattice. Il contenuto di butadiene è determinato mediante gascromatografia con rivelatore a ionizzazione di fiamma. |
1.2. Emissioni di composti organici volatili specifici (SVOC, VOC, VVOC)
Le concentrazioni ambientali delle sostanze elencate in appresso, calcolate mediante il metodo in camera di prova, non possono superare i seguenti valori dopo 24 ore.
Sostanza |
Valore limite (mg/m3) |
1,1,1–tricloroetano |
0,2 |
4-Fenilcicloesene |
0,02 |
Disolfuro di carbonio |
0,02 |
Formaldeide |
0,005 |
Nitrosammine (2) |
0,0005 |
Stirene |
0,01 |
Tetracloroetilene |
0,15 |
Toluene |
0,1 |
Tricloretilene |
0,05 |
Cloruro di vinile |
0,0001 |
Cicloesene di vinile |
0,002 |
Idrocarburi aromatici (totale) |
0,3 |
VOC (totale) |
0,5 |
: il richiedente allega una relazione di prova che presenta i risultati della seguente procedura di prova. Si effettua un'analisi in camera di prova conformemente alla norma ISO 16000-9. Il campione imballato è conservato a temperatura ambiente per almeno 24 ore, successivamente è tolto dall'imballaggio e trasferito immediatamente in camera di prova. Il campione è collocato su un supporto che consente l'accesso dell'aria su tutti i lati. I fattori climatici sono quelli previsti dalla norma ISO 16000-9. Per il raffronto dei risultati delle prove, il tasso di aerazione specifico dell'area (q = n/l) è pari a 1 e il tasso di aerazione è compreso fra 0,5 e 1. Il campionamento dell'aria inizia circa 24 ± 1 ore dopo il caricamento della camera per un'ora su cartucce DNPH per l'analisi della formaldeide e di altre aldeidi e su Tenax TA per l'analisi di altri composti organici volatili. La durata del campionamento per altri composti può durare più a lungo ma si conclude entro 30 ore.
L'analisi della formaldeide e delle altre aldeidi è conforme alla norma ISO 16000-3. Salvo indicazione diversa, l'analisi di altri composti organici volativi è conforme alla norma ISO 16000-6.
Le prove effettuate secondo la norma CEN/TS 16516 sono ritenute equivalenti a quelle eseguite secondo la serie di norme ISO 16000.
L'analisi delle nitrosammine è effettuata mediante gascromatografia abbinata a un rivelatore per analisi a energia termica, conformemente al metodo BGI 505-23 (in precedenza ZH 1/120.23) o equivalente.
1.3. Coloranti
Qualora si utilizzino coloranti, si applica il criterio 5.5.
: il richiedente allega una dichiarazione del produttore della schiuma in cui si indica che non si è fatto uso di coloranti o, in caso di uso, una dichiarazione di conformità a tale criterio, congiuntamente alla documentazione pertinente.
Criterio 2. Schiuma di poliuretano (PUR)
Nota: i criteri sotto riportati si applicano solo se la schiuma di poliuretano costituisce più del 5 % del peso totale del materasso.
2.1. Sostanze soggette a restrizioni
Le concentrazioni delle sostanze elencate in appresso nella schiuma di poliuretano non possono superare i seguenti valori:
Gruppo di sostanze |
Sostanza (acronimo, numero CAS, simbolo dell'elemento) |
Valore limite |
Condizioni di valutazione e verifica |
Biocidi |
Sostanze soggette a restrizioni a norma del criterio 8.1 |
Non aggiunti intenzionalmente |
A |
Metalli pesanti |
As (arsenico) |
0,2 ppm |
B |
Cd (cadmio) |
0,1 ppm |
B |
|
Co (cobalto) |
0,5 ppm |
B |
|
Cr (cromo), totale |
1,0 ppm |
B |
|
Cr VI (cromo esavalente) |
0,01 ppm |
B |
|
Cu (rame) |
2,0 ppm |
B |
|
Hg (mercurio) |
0,02 ppm |
B |
|
Ni (nichel) |
1,0 ppm |
B |
|
Pb (piombo) |
0,2 ppm |
B |
|
Sb (antimonio) |
0,5 ppm |
B |
|
Se (selenio) |
0,5 ppm |
B |
|
Plastificanti |
Di-iso-nonilftalato (DINP, 28553-12-0) |
0,01 % p/p (somma) |
C |
Di-n-octilftalato (DNOP, 117-84-0) |
|
|
|
Di (2-etilesil)-ftalato (DEHP, 117-81-7) |
|||
Di-iso-decilftalato (DIDP, 26761-40-0) |
|||
Butilbenzilftalato (BBP, 85-68-7) |
|||
Dibutilftalato (DIBP, 84-74-2) |
|||
Ftalati |
Non aggiunti intenzionalmente |
A |
|
TDA e MDA |
2,4 Toluenediammina (2,4-TDA, 95-80-7) |
5,0 ppm |
D |
4,4'-Diamminodifenilmetano |
5,0 ppm |
D |
|
(4,4'-MDA, 101-77-9) |
|
|
|
Composti organici dello stagno |
Tributilstagno (TBT) |
50 ppb |
E |
Dibutilstagno (DBT) |
100 ppb |
E |
|
Monobutilstagno (MBT) |
100 ppb |
E |
|
Tetrabutilstagno (TeBT) |
— |
— |
|
Monooctilstagno (MOT) |
— |
— |
|
Dioctilstagno (DOT) |
— |
— |
|
Tricicloesilstagno (TcyT) |
— |
— |
|
Trifenilstagno (TPhT) |
— |
— |
|
Somma |
500 ppb |
E |
|
Altre sostanze specifiche soggette a restrizioni |
Diossine clorurate o bromurate o furani |
Non aggiunti intenzionalmente |
A |
Idrocarburi clorurati (1,1,2,2-Tetracloroetano, Pentacloroetano, 1,1,2-Tricloroehano, 1,1-Dicloroetilene) |
Non aggiunti intenzionalmente |
A |
|
|
Fenoli clorurati (PCP, TeCP, 87-86-5) |
Non aggiunti intenzionalmente |
A |
Esaclorocicloesano (58-89-9) |
Non aggiunti intenzionalmente |
A |
|
Monometildibromo–Difenilmetano (99688-47-8) |
Non aggiunti intenzionalmente |
A |
|
Monometildicloro-Difenilmetano (81161-70-8) |
Non aggiunti intenzionalmente |
A |
|
Nitriti |
Non aggiunti intenzionalmente |
A |
|
Bifenili polibromurati (PBB, 59536-65-1) |
Non aggiunti intenzionalmente |
A |
|
Pentabromodifeniletere (PeBDE, 32534-81-9) |
Non aggiunti intenzionalmente |
A |
|
Octabromodifeniletere (PeBDE, 32536-52-0) |
Non aggiunti intenzionalmente |
A |
|
Bifenili policlorurati (PBB, 1336-36-3) |
Non aggiunti intenzionalmente |
A |
|
Terfenili policlorurati (PCT, 61788-33-8) |
Non aggiunti intenzionalmente |
A |
|
Tris(2,3-dibromopropil) fosfato (TRIS, 126-72-7) |
Non aggiunti intenzionalmente |
A |
|
Trimetilfosfato (512-56-1) |
Non aggiunti intenzionalmente |
A |
|
Tris-(aziridinil)-fosfinossido (TEPA, 545-55-1) |
Non aggiunti intenzionalmente |
A |
|
Tris(2-cloroetil)-fosfato (TCEP, 115-96-8) |
Non aggiunti intenzionalmente |
A |
|
Metilfosfonato di dimetile (DMMP, 756-79-6) |
Non aggiunti intenzionalmente |
A |
A. |
Per i biocidi, gli ftalati e altre sostanze specifiche soggette a restrizioni il richiedente allega una dichiarazione corredata da dichiarazioni dei produttori della schiuma in cui si conferma che le sostanze elencate non sono state aggiunte intenzionalmente alla formula della schiuma. |
B. |
Per i metalli pesanti il richiedente allega una relazione di prova che presenta i risultati della seguente procedura di prova. Il campione prelevato è eluito secondo la norma DIN 38414-S4 o equivalente in un rapporto di 1:10. Il filtrato risultante è setacciato attraverso un filtro a membrana da 0,45 μm, se del caso per filtraggio a pressione. La soluzione ottenuta è esaminata per il contenuto di metalli pesanti mediante spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente o mediante spettrofotometria di assorbimento atomico con la tecnica dell'idruro o del vapore freddo. |
C. |
Per i plastificanti il richiedente allega una relazione di prova che presenta i risultati della seguente procedura di prova: il campione è composto da sei pezzi estratti dall'interno di ciascuna faccia del campione (fino a un massimo di 2 cm dalla superficie). L'estrazione è effettuata mediante diclorometano utilizzando un metodo convalidato e seguito da un'analisi in gascromatografia — spettrometria di massa (GC/MS) o in cromatografia liquida ad alta prestazione (HPLC/UV). |
D. |
Per il TDA e l'MDA il richiedente allega una relazione di prova che presenta i risultati della seguente procedura di prova: il campione è composto da sei pezzi estratti dall'interno di ciascuna faccia del campione (fino a un massimo di 2 cm dalla superficie). L'estrazione è effettuata mediante una soluzione acquosa di acido acetico all'1 %. Si effettuano 4 estrazioni ripetute del medesimo campione di schiuma mantenendo il peso del campione a un rapporto di volume di 1:5 in ogni occorrenza. Gli estratti sono combinati, ridotti a un volume conosciuto, filtrati e analizzati mediante cromatografia liquida ad alta prestazione (HPLC/UV) o spettrometria di massa ad alta prestazione (HPLC/MS). Se si esegue una HPLC-UV e si sospettano interferenze, si procede a una nuova analisi mediante cromatografia liquida ad alta prestazione — spettrometria di massa (HPLC-MS). |
E. |
Per i composti organici dello stagno il richiedente allega una relazione di prova che presenta i risultati della seguente procedura di prova. Il campione è composto da sei pezzi estratti dall'interno di ciascuna faccia del campione (fino a un massimo di 2 cm dalla superficie). L'estrazione è effettuata per 1 ora in un bagno a ultrasuoni a temperatura ambiente. L'agente di estrazione è una miscela composta come segue: 1 750 ml metanolo + 300 ml acido acetico + 250 ml soluzione salina (pH 4,5). La soluzione salina è una soluzione composta da 164 g di acetato di sodio in 1 200 ml d'acqua e 165 ml di acido acetico, da diluire in acqua fino a un volume di 2 000 ml. Dopo l'estrazione le specie di alchili di stagno sono derivate aggiungendo una soluzione di tetraetilborato di sodio in tetraidrofurano (THF). Il derivato è estratto mediante n-esano e il campione è sottoposto a una seconda procedura di estrazione. Entrambi gli estratti di esano sono combinati e ulteriormente usati per determinare i composti organici dello stagno mediante gascromatografia a rivelazione di massa selettiva in modalità SIM. |
2.2. Emissioni di composti organici volatili specifici (SVOC, VOC, VVOC)
Le concentrazioni ambientali delle sostanze elencate in appresso, calcolate mediante il metodo in camera di prova, non possono superare i seguenti valori dopo 72 ore.
Sostanza (numero CAS) |
Valore limite (mg/m3) |
Formaldeide (50-00-0) |
0,005 |
Toluene (108-88-3) |
0,1 |
Stirene (100-42-5) |
0,005 |
Ciascun composto individuabile classificato nelle categorie C1 A o C1B ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). |
0,005 |
Somma di tutti i composti individuabili classificati nelle categorie C1 A o C1B ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008. |
0,04 |
Idrocarburi aromatici |
0,5 |
VOC (totale) |
0,5 |
2/m3 (= superficie totale esposta del campione in relazione alle dimensioni della camera senza sigillarne i lati e il retro) conformemente alle norme ISO 16000-9 e ISO 16000-11. Il campionamento è effettuato 72 ± 2 ore dopo aver caricato la camera per 1 ora con cartucce Tenax TA e DNPH rispettivamente per l'analisi dei VOC e della formaldeide. Le emissioni di VOC sono catturate sui tubi adsorbenti Tenax TA e poi analizzate mediante termodesorbimento GC-MS conformemente alla norma ISO 16000-6. I risultati sono semiquantitativi e sono espressi come toluene equivalente. Ogni componente specificato è indicato a partire da un limite di concentrazione ≥ 1 μg/m3. Il valore totale VOC è la somma di tutti i componenti aventi una concentrazione ≥ 1 μg/m3 eluiti entro il periodo di ritenzione incluso fra l'n-esano (C6) e l'n-dodecaesano (C16) compresi. La somma di tutti i composti individuabili classificati nelle categorie C1 A o C1B ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 è la somma di tutte queste sostanze aventi una concentrazione ≥ 1 μg/m3. Se i risultati delle prove superano i limiti della norma, è necessario procedere alla quantificazione della sostanza specifica. La formaldeide può essere determinata raccogliendo l'aria campionata su una cartuccia DNPH e effettuando un'analisi mediante HPLC/UV conformemente alla norma ISO 16000-3.
: il richiedente allega una relazione di prova che presenta i risultati della seguente procedura di prova. Il campione di schiuma è collocato sul fondo di una camera di prova di emissione ed è condizionato per 3 giorni a 23 °C e 50 % di umidità relativa, applicando un tasso di scambio d'aria orario n = 0,5 e un carico L della camera pari a 0,4 mLe prove effettuate secondo la norma CEN/TS 16516 sono ritenute equivalenti a quelle eseguite secondo la serie di norme ISO 16000.
Nota:
— |
il volume della camera è pari a 0,5 o 1 m3 |
— |
in una camera di prova di 0,5 m3 si utilizza 1 campione (25 cm × 20 cm × 15 cm) collocato verticalmente su uno dei lati che misurano 20 cm × 15 cm |
— |
in una camera di prova di 1 m3 si utilizzano 2 campioni (25 cm × 20 cm × 15 cm) collocati verticalmente su uno dei lati che misurano 20 cm × 15 cm; in questo caso i campioni sono disposti nella camera di prova a una distanza di 15 cm l'uno dall'altro. |
2.3. Coloranti
Qualora si utilizzino coloranti, si applica il criterio 5.5.
: il richiedente allega una dichiarazione del produttore della schiuma in cui si indica che non si è fatto uso di coloranti o, in caso di uso, una dichiarazione di conformità a tale criterio, congiuntamente alla documentazione pertinente.
2.4. Contenuto totale di cloro degli isocianati
Se nella produzione della schiuma di poliuretano sono utilizzati isomeri misti di diisocianato di toluene (TDI), il contenuto totale di cloro di tali isocianati non può superare lo 0,07 % in peso.
: il richiedente allega una dichiarazione del produttore della schiuma in cui si indica che non si è fatto uso di queste sostanze o i risultati dei metodi di prova svolti conformemente alla norma ASTM D4661-93 o equivalente.
2.5. Agenti schiumogeni
I composti organici alogenati non possono essere utilizzati come agenti schiumogeni o agenti schiumogeni ausiliari.
: il richiedente allega una dichiarazione del produttore della schiuma in cui si indica che non si è fatto uso di questi coloranti.
Criterio 3. Filo metallico e molle
Nota: i criteri in appresso si applicano solo se il filo metallico e le molle costituiscono più del 5 % del peso totale del materasso.
3.1. Sgrassatura
Se la sgrassatura e/o la pulitura del filo metallico e/o delle molle è effettuata con solventi organici, deve essere usato un sistema chiuso di sgrassatura/pulitura.
: il richiedente allega un'apposita dichiarazione del produttore del filo metallico e/o delle molle.
3.2. Galvanizzazione
La superficie delle molle non può essere ricoperta da uno strato metallico galvanico.
: il richiedente allega un'apposita dichiarazione del produttore del filo metallico e/o delle molle.
Criterio 4. Fibre di cocco
Nota: i criteri in appresso si applicano solo se la fibra di cocco costituisce più del 5 % del peso totale del materasso.
Se la fibra di cocco è gommata con lattice si seguono i criteri relativi alla schiuma di lattice.
: il richiedente presenta una dichiarazione in cui si indica che non si è fatto uso di fibre di cocco gommate oppure allega le relazioni di prova specificate nel criterio 1 per la schiuma di lattice.
Criterio 5. Tessili (tessuti e fibre utilizzati come rivestimento del materasso e/o materiali per imbottitura)
Note:
(1) |
Per il rivestimento del materasso (tela) si rispettano tutti i requisiti (da 5.1 a 5.11). |
(2) |
I materiali per l'imbottitura rispettano il requisito 5.1. Se si utilizza lana per l'imbottitura, sono rispettati i criteri 5.1, 5.2 e 5.8. |
(3) |
Tutti i tessili che hanno ricevuto l'Ecolabel UE, come stabilito dalla decisione 2014/350/UE della Commissione (4), sono ritenuti automaticamente conformi ai requisiti 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.10 e 5.11. Tuttavia, al fine di consentire ai materassi di ricevere l'Ecolabel UE, si dimostra inoltre che il rivestimento del materasso rispetta il criterio 5.9. |
5.1. Requisiti generali relativi alle sostanze pericolose (compresi i ritardanti di fiamma, i biocidi e i plastificanti) (applicabili a tutti i tessili)
Tutti i tessili: Si rispettano i criteri 7 (ritardanti di fiamma), 8 (biocidi), 9 (plastificanti) e 10 (sostanze pericolose) per tutti i tessili.
: il richiedente allega una dichiarazione di conformità a tale criterio nonché i documenti giustificativi corrispondenti richiesti per ciascun criterio.
5.2. Prodotti ausiliari utilizzati nelle preparazioni e nelle formulazioni (per i rivestimenti di qualsiasi fibra e per i materiali da imbottitura di lana)
Tutti i rivestimenti: le seguenti sostanze non possono essere usate in preparazioni o formulazioni destinate alla produzione di qualsiasi rivestimento per materasso. Si rispettano i valori limite relativi alla presenza di alchilfenoli e alchilfenoletossilati sul rivestimento.
Materiali da imbottitura di lana: nelle preparazioni o formulazioni destinate alla produzione di imbottiture per materassi di lana non possono essere usati alchilfenoli e alchilfenoletossilati e si rispettano i valori limite relativi alla loro presenza nei materiali per imbottitura.
Sostanza (numero CAS/acronimo) |
Valore limite (mg/kg) |
Condizioni di valutazione e verifica |
Alchilfenoli: |
25 (somma) |
A |
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
Alchilfenoletossilati (APEO) e relativi derivati |
|
|
|
||
|
||
|
||
Cloruro di bis(alchile di sego idrogenato) dimetilammonio (DTDMAC) |
Non utilizzato |
B |
Cloruro di distearildimetilammonio (DSDMAC) |
||
Cloruro di di(sego idrogenato) dimetilammonio (DHTDMAC), |
||
Etilendiammina tetracetato (EDTA) |
||
Acido dietilene-triamino-pentacetico (DTPA) |
||
4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo) |
||
1-metil-2-pirrolidone |
||
Acido nitrilotriacetico (NTA) |
A. |
Il richiedente allega una relazione di prova che presenta i risultati della prova del prodotto finito da effettuarsi per estrazione mediante solvente seguita da cromatografia liquida-spettrometria di massa (LC-MS). |
B. |
Il richiedente allega una dichiarazione di non utilizzo rilasciata dal fornitore corredata dalle schede di dati di sicurezza per tutte le fasi di produzione. |
5.3. Tensioattivi, ammorbidenti e agenti complessanti nei trattamenti a umido (rivestimenti di qualsiasi fibra)
Tutti i tensioattivi, ammorbidenti e agenti complessanti: almeno il 95 % in peso dei tensioattivi, degli ammorbidenti e degli agenti complessanti è conforme a una delle seguenti condizioni:
a) |
sono rapidamente biodegradabili in condizioni aerobiche; |
b) |
sono intrinsecamente biodegradabili o eliminabili in impianti di trattamento delle acque reflue. |
Tensioattivi anionici e cationici: tutti i tensioattivi anionici e cationici sono inoltre biodegradabili in condizioni anaerobiche.
Il punto di riferimento per la biodegradabilità è costituito dall'ultima revisione della base di dati degli ingredienti dei detersivi:
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/did_list/didlist_part_a_en.pdf
: il richiedente allega la documentazione pertinente, ossia le schede di dati di sicurezza e le dichiarazioni dei fornitori.
Per tutti i tensioattivi, ammorbidenti e agenti complessanti le prove a sostegno sono date dai risultati delle opportune prove OCSE o ISO per:
— |
Biodegradabilità rapida (OCSE 301 A, ISO 7827, OCSE 301 B, ISO 9439, OCSE 301 C, OCSE 301 D, ISO 10708, OCSE 301 E, OCSE 301 F, ISO 9408) |
— |
Biodegradabilità intrinseca (ISO 14593, OCSE 302 A, ISO 9887, OCSE 302 B, ISO 9888, OCSE 302 C) |
— |
Eliminabilità (OCSE 303 A/B, ISO 11733) |
Per i tensioattivi anionici e cationici le prove a sostegno sono date dai risultati delle opportune prove OCSE o ISO (ISO 11734, ECETOC n. 28 (giugno 1988), OCSE 311).
5.4. Sbiancamento di pasta, fili, tessuti e prodotti finiti (rivestimenti di qualsiasi fibra)
Non è consentito l'uso di agenti clorati per sbiancare fili, tessuti o prodotti finiti, fatta eccezione per le fibre artificiali di cellulosa.
La pasta usata per produrre le fibre artificiali di cellulosa (per esempio viscosa) è sbiancata senza uso di cloro elementare. Il quantitativo totale risultante di cloro e di cloro a legami organici nelle fibre finite (OX) non può superare 150 ppm o 0,170 kg/ADT pasta nelle acque reflue della produzione di pasta (AOX).
: il richiedente allega una dichiarazione rilasciata dal fornitore in cui si indica che non si è fatto uso di agenti sbiancanti clorati.
Per quanto riguarda le fibre artificiali di cellulosa, il richiedente allega una relazione di prova che dimostra la conformità al criterio OX o AOX, avvalendosi dell'opportuno metodo di prova:
— |
OX: ISO 11480 (combustione controllata e titolazione microcoulometrica) |
— |
AOX: ISO 9562 |
5.5. Coloranti (rivestimenti di qualsiasi fibra)
Ai coloranti si applicano le seguenti restrizioni.
L'uso di coloranti nei tessili è altresì conforme al criterio 10 sulle sostanze pericolose e si applicano pertanto le condizioni di deroga. Le condizioni di deroga riguardano la manipolazione dei coloranti in tintoria, il processo di colorazione e l'eliminazione del colorante dalle acque reflue delle tintorie.
Gruppo di sostanze |
Criterio |
Valutazione e verifica |
|||||
|
In caso di utilizzo di coloranti in dispersione per tingere fibre di poliestere, acrilico o poliammide e tessuti fatti con tali fibre o con fibre miste poliestere-lana, non è consentito l'uso di acceleranti rigonfianti (carrier) alogenati (esempi di rigonfianti comprendono: 1,2-diclorobenzene, 1,2,4-triclorobenzene, clorofenossietanolo). |
A |
|||||
|
Nelle fibre e tessuti di acrilico, cotone, poliammide e lana non è consentito l'uso di coloranti azoici suscettibili di scindersi in ammine aromatiche notoriamente cancerogene. Il valore limite relativo al contenuto di ciascuna arilammina nel prodotto finito è pari a 30 mg/kg. |
B |
|||||
|
Arilammina |
Numero CAS |
|
||||
|
4-amminobifenile |
92-67-1 |
|
||||
|
benzidina |
92-87-5 |
|
||||
|
4-cloro-o-toluidina |
95-69-2 |
|
||||
|
2-naftilammina |
91-59-8 |
|
||||
|
o-ammino-azotoluene |
97-56-3 |
|
||||
|
2-ammino-4-nitrotoluene |
99-55-8 |
|
||||
|
p-cloroanilina |
106-47-8 |
|
||||
|
2,4-diamminoanisolo |
615-05-4 |
|
||||
|
4,4'-diamminodifenilmetano |
101-77-9 |
|
||||
|
3,3'-diclorobenzidina |
91-94-1 |
|
||||
|
3,3′-dimetossilbenzidina |
119-90-4 |
|
||||
|
3,3'-dimetossibenzidina |
119-93-7 |
|
||||
|
3,3'-dimetil-4,4'-diamminodifenilmetano |
838-88-0 |
|
||||
|
p-cresidina |
120-71-8 |
|
||||
|
4,4'-metilen-bis-(2 cloroanilina) |
101-14-4 |
|
||||
|
4,4'-ossidianilina |
101-80-4 |
|
||||
|
4,4'-tiodianilina |
139-65-1 |
|
||||
|
o-toluidina |
95-53-4 |
|
||||
|
2,4-diamminotoluene |
95-80-7 |
|
||||
|
2,4,5-trimetilanilina |
137-17-7 |
|
||||
|
o-anisidina (2-metossianilina) |
90-04-0 |
|
||||
|
2,4-xilidina |
95-68-1 |
|
||||
|
2,6-xilidina |
87-62-7 |
|
||||
|
4-amminoazobenzene |
60-09-3 |
|
||||
|
In appresso un elenco non esaustivo di coloranti azoici suscettibili di scindersi in arilammine. |
|
|||||
|
Coloranti in dispersione suscettibili di scindersi in ammine aromatiche |
|
|||||
|
Arancio in dispersione 60 |
Giallo in dispersione 7 |
|
||||
|
Arancio in dispersione 149 |
Giallo in dispersione 23 |
|
||||
|
Rosso in dispersione 151 |
Giallo in dispersione 56 |
|
||||
|
Rosso in dispersione 221 |
Giallo in dispersione 218 |
|
||||
|
Coloranti basici suscettibili di scindersi in ammine aromatiche |
|
|||||
|
Marrone basico 4 |
Rosso basico 114 |
|
||||
|
Rosso basico 42 |
Giallo basico 82 |
|
||||
|
Rosso basico 76 |
Giallo basico 103 |
|
||||
|
Rosso basico 111 |
|
|
||||
|
Coloranti acidi suscettibili di scindersi in ammine aromatiche |
|
|||||
|
Nero acido 29 |
Rosso acido 24 |
Rosso acido 128 |
|
|||
|
Nero acido 94 |
Rosso acido 26 |
Rosso acido 115 |
|
|||
|
Nero acido 131 |
Rosso acido 26:1 |
Rosso acido 128 |
|
|||
|
Nero acido 132 |
Rosso acido 26:2 |
Rosso acido 135 |
|
|||
|
Nero acido 209 |
Rosso acido 35 |
Rosso acido 148 |
|
|||
|
Nero acido 232 |
Rosso acido 48 |
Rosso acido 150 |
|
|||
|
Marrone acido 415 |
Rosso acido 73 |
Rosso acido 158 |
|
|||
|
Arancio acido 17 |
Rosso acido 85 |
Rosso acido 167 |
|
|||
|
Arancio acido 24 |
Rosso acido 104 |
Rosso acido 170 |
|
|||
|
Arancio acido 45 |
Rosso acido 114 |
Rosso acido 264 |
|
|||
|
Rosso acido 4 |
Rosso acido 115 |
Rosso acido 265 |
|
|||
|
Rosso acido 5 |
Rosso acido 116 |
Rosso acido 420 |
|
|||
|
Rosso acido 8 |
Rosso acido 119:1 |
Viola acido 12 |
|
|||
|
Coloranti diretti suscettibili di scindersi in ammine aromatiche |
|
|||||
|
Nero diretto 4 |
Marrone basico 4 |
Rosso diretto 13 |
|
|||
|
Nero diretto 29 |
Marrone diretto 6 |
Rosso diretto 17 |
|
|||
|
Nero diretto 38 |
Marrone diretto 25 |
Rosso diretto 21 |
|
|||
|
Nero diretto 154 |
Marrone diretto 27 |
Rosso diretto 24 |
|
|||
|
Blu diretto 1 |
Marrone diretto 31 |
Rosso diretto 26 |
|
|||
|
Blu diretto 2 |
Marrone diretto 33 |
Rosso diretto 22 |
|
|||
|
Blu diretto 3 |
Marrone diretto 51 |
Rosso diretto 28 |
|
|||
|
Blu diretto 6 |
Marrone diretto 59 |
Rosso diretto 37 |
|
|||
|
Blu diretto 8 |
Marrone diretto 74 |
Rosso diretto 39 |
|
|||
|
Blu diretto 9 |
Marrone diretto 79 |
Rosso diretto 44 |
|
|||
|
Blu diretto 10 |
Marrone diretto 95 |
Rosso diretto 46 |
|
|||
|
Blu diretto 14 |
Marrone diretto 101 |
Rosso diretto 62 |
|
|||
|
Blu diretto 15 |
Marrone diretto 154 |
Rosso diretto 67 |
|
|||
|
Blu diretto 21 |
Marrone diretto 222 |
Rosso diretto 72 |
|
|||
|
Blu diretto 22 |
Marrone diretto 223 |
Rosso diretto 126 |
|
|||
|
Blu diretto 25 |
Verde diretto 1 |
Rosso diretto 168 |
|
|||
|
Blu diretto 35 |
Verde diretto 6 |
Rosso diretto 216 |
|
|||
|
Blu diretto 76 |
Verde diretto 8 |
Rosso diretto 264 |
|
|||
|
Blu diretto 116 |
Verde diretto 8,1 |
Viola diretto 1 |
|
|||
|
Blu diretto 151 |
Verde diretto 85 |
Viola diretto 4 |
|
|||
|
Blu diretto 160 |
Arancio diretto 1 |
Viola diretto 12 |
|
|||
|
Blu diretto 173 |
Arancio diretto 6 |
Viola diretto 13 |
|
|||
|
Blu diretto 192 |
Arancio diretto 7 |
Viola diretto 14 |
|
|||
|
Blu diretto 201 |
Arancio diretto 8 |
Viola diretto 21 |
|
|||
|
Blu diretto 215 |
Arancio diretto 10 |
Viola diretto 22 |
|
|||
|
Blu diretto 295 |
Arancio diretto 108 |
Giallo diretto 1 |
|
|||
|
Blu diretto 306 |
Rosso diretto 1 |
Giallo diretto 24 |
|
|||
|
Marrone diretto 1 |
Rosso diretto 2 |
Giallo diretto 48 |
|
|||
|
Marrone diretto 1:2 |
Rosso diretto 7 |
|
|
|||
|
Marrone diretto 2 |
Rosso diretto 10 |
|
|
|||
|
Non è consentito l'uso di coloranti cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione in nessuna fibra né tessuto. |
A |
|||||
|
Coloranti cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione |
Numero CAS |
|
||||
|
C.I. Rosso acido 26 |
3761-53-3 |
|
||||
|
C.I. Rosso basico 9 |
569-61-9 |
|
||||
|
C.I. Viola basico 14 |
632-99-5 |
|
||||
|
C.I. Nero diretto 38 |
1937-37-7 |
|
||||
|
C.I. Blu diretto 6 |
2602-46-2 |
|
||||
|
C.I. Rosso diretto 28 |
573-58-0 |
|
||||
|
C.I. Blu in dispersione 1 |
2475-45-8 |
|
||||
|
C.I. Arancio in dispersione 11 |
82-28-0 |
|
||||
|
C.I. Giallo in dispersione 3 |
2832-40-8 |
|
||||
|
Non è consentito l'uso di coloranti potenzialmente sensibilizzanti per acrilico, poliammide e fibre di poliestere nonché tessuti di tali fibre. |
A |
|||||
|
Coloranti potenzialmente sensibilizzanti |
Numero CAS |
|
||||
|
C.I. Blu in dispersione 1 |
2475-45-8 |
|
||||
|
C.I. Blu in dispersione 3 |
2475-46-9 |
|
||||
|
C.I. Blu in dispersione 7 |
3179-90-6 |
|
||||
|
C.I. Blu in dispersione 26 |
3860-63-7 |
|
||||
|
C.I. Blu in dispersione 35 |
12222-75-2 |
|
||||
|
C.I. Blu in dispersione 102 |
12222-97-8 |
|
||||
|
C.I. Blu in dispersione 106 |
12223-01-7 |
|
||||
|
C.I. Blu in dispersione 124 |
61951-51-7 |
|
||||
|
C.I. Marrone in dispersione 1 |
23355-64-8 |
|
||||
|
C.I. Arancio in dispersione 1 |
2581-69-3 |
|
||||
|
C.I. Arancio in dispersione 3 |
730-40-5 |
|
||||
|
C.I. Arancio in dispersione 37 |
12223-33-5 |
|
||||
|
C.I. Arancio in dispersione 76 |
13301-61-6 |
|
||||
|
C.I. Rosso in dispersione 1 |
2872-52-8 |
|
||||
|
C.I. Rosso in dispersione 11 |
2872-48-2 |
|
||||
|
C.I. Rosso in dispersione 17 |
3179-89-3 |
|
||||
|
C.I. Giallo in dispersione 1 |
119-15-3 |
|
||||
|
C.I. Giallo in dispersione 3 |
2832-40-8 |
|
||||
|
C.I. Giallo in dispersione 9 |
6373-73-5 |
|
||||
|
C.I. Giallo in dispersione 39 |
12236-29-2 |
|
||||
|
C.I. Giallo in dispersione 49 |
54824-37-2 |
|
||||
|
Non è consentito l'uso di coloranti con mordenti al cromo per le fibre e i tessuti di poliammide e lana. |
A |
|||||
|
I coloranti a complesso metallico a base di rame, cromo e nichel sono consentiti solo per tingere lana, poliammide o fibre miste con fibre artificiali di cellulosa (per esempio viscosa). |
A |
A. |
Il richiedente allega una dichiarazione di non utilizzo rilasciata dal fornitore e corredata dalle schede di dati di sicurezza. |
B. |
Il richiedente allega una relazione di prova che presenta i risultati della prova del prodotto finito. Il contenuto di coloranti azoici nel prodotto finito è sottoposto a prova conformemente alle norme EN 14362-1 e 14362-3. Il valore limite relativo a ogni arilammina è pari a 30 mg/kg. (N.B.: sono possibili falsi positivi in relazione alla presenza di 4-amminiazobenzene: si raccomanda pertanto di eseguire una prova di conferma). |
5.6. Metalli estraibili (rivestimenti di qualsiasi fibra)
Si applicano i seguenti valori limite:
Metallo |
Valori limite (mg/kg) |
|||
Rivestimenti per materassi da culla |
Tutti gli altri prodotti |
|||
Antimonio (Sb) |
30,0 |
30,0 |
||
Arsenico (As) |
0,2 |
1,0 |
||
Cadmio (Cd) |
0,1 |
0,1 |
||
Cromo (Cr): |
|
|
||
|
1,0 |
2,0 |
||
|
0,5 |
1,0 |
||
Cobalto (Co) |
|
|
||
|
1,0 |
4,0 |
||
|
1,0 |
1,0 |
||
Rame (Cu) |
25,0 |
50,0 |
||
Piombo (Pb) |
0,2 |
1,0 |
||
Nichel (Ni) |
|
|
||
|
1,0 |
1,0 |
||
|
0,5 |
1,0 |
||
Mercurio (Hg) |
0,02 |
0,02 |
: il richiedente allega una relazione di prova che presenta i risultati della prova del prodotto finito quale verifica dei valori limite. Le prove si svolgono per estrazione conformemente alla norma ISO 105-E04 (soluzione sudore acido) e rivelazione mediante spettrometria di massa al plasma accoppiato induttivamente (ICP-MS) o spettrometria di emissione ottica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-OES).
5.7. Idrorepellenti, antimacchia e oleorepellenti (rivestimenti di qualsiasi fibra)
Non sono consentiti trattamenti a base di acqua fluorurata, antimacchia e oleorepellenti. Questo comprende i trattamenti a base di carbonio perfluorato e polifluorato.
I trattamenti non fluorurati sono rapidamente biodegradabili e non bioaccumulabili negli ambienti acquatici, ivi compresi i sedimenti acquatici. Sono inoltre conformi al criterio 10 relativo alle sostanze pericolose.
: il richiedente allega una dichiarazione di non utilizzo rilasciata dal fornitore corroborata dalle schede di dati di sicurezza e dimostra di conseguenza la conformità al criterio 10.
5.8. Scarichi di acque reflue da trattamento a umido (rivestimenti di qualsiasi fibra e materiali da imbottitura di lana)
Gli scarichi di acque reflue nell'ambiente non superano 20 g COD/kg di lavorazione di tessile. Tale requisito si applica ai processi di tessitura, tintura, stampa e finitura impiegati per ottenere il prodotto. Il requisito è misurato a valle dell'impianto di trattamento delle acque reflue all'interno o all'esterno del sito che riceve le acque reflue da tali impianti di produzione.
Se l'effluente è trattato in loco e scaricato direttamente nelle acque di superficie, è necessario siano soddisfatti anche i seguenti requisiti:
i) |
pH compreso fra 6 e 9 (a meno che il pH delle acque riceventi non sia fuori da tali valori) |
ii) |
temperatura inferiore a 35 °C (a meno che la temperatura delle acque riceventi non sia superiore a tale valore) |
Se l'eliminazione del colorante è richiesta da una condizione di deroga di cui al criterio 10 a), è necessario rispettare i seguenti coefficienti di assorbimento di spettro:
i) |
7 m–1 a 436 nm (settore giallo) |
ii) |
5 m–1 a 525 nm (settore rosso) |
iii) |
3 m–1 a 620 nm (settore blu) |
: il richiedente allega una documentazione dettagliata e relazioni di prova conformi alle norme ISO 6060 per la determinazione del COD e ISO 7887 per la determinazione del colore, in cui si dimostra la conformità a tale criterio sulla base delle medie mensili dei sei mesi precedenti la domanda, congiuntamente a una dichiarazione di conformità. I dati dimostrano la conformità dell'impianto di produzione o, se l'effluente è trattato esternamente al sito, dell'operatore di trattamento delle acque reflue.
5.9. Resistenza meccanica (rivestimenti di qualsiasi fibra)
Il rivestimento del materasso presenta proprietà meccaniche soddisfacenti, conformemente alle seguenti norme sui metodi di prova:
Proprietà |
Requisito |
Metodo di prova |
Resistenza allo strappo |
Tessuti di filati ≥ 15 N Tessuti non tessuti ≥ 20 N Stoffe a maglia: non pertinente |
ISO 13937-2 (tessuti di filati) ISO 9073-4 (tessuti non tessuti) |
Scorrimento alla cucitura |
Tessuti di filati ≥ 16 punti: massimo 6 mm Tessuti di filati < 16 punti: massimo 10 mm Stoffe a maglia e tessuti non tessuti: non pertinente |
ISO 13936-2 (con un carico di 60 N per tutti i tessuti di filati) |
Resistenza alla trazione |
Tessuti di filati ≥ 350 N Stoffe a maglia e tessuti non tessuti: non pertinente |
ISO 13934-1 |
: il richiedente allega una relazione di prova che illustra i risultati ottenuti delle prove eseguite conformemente alle norme ISO 13937-2 o ISO 9073-4 per la resistenza allo strappo, ISO 13936-2 (con un carico di 60 N) per lo scorrimento alla cucitura e ISO 13934-1 per la resistenza alla trazione.
5.10. Durata della funzione di ritardante di fiamma (rivestimenti di qualsiasi fibra)
I rivestimenti sfoderabili e lavabili mantengono tale funzionalità dopo 50 lavaggi e cicli di asciugatura a 75 °C minimo. I rivestimenti non sfoderabili né lavabili mantengono tale funzionalità dopo la prova di sosta a caldo.
: il richiedente allega le relazioni delle prove effettuate a norma delle seguenti norme, ove pertinente:
— |
ISO 6330 in combinazione con ISO 12138 per il lavaggio domestico e ISO 10528 per il lavaggio commerciale in caso di rivestimenti sfoderabili e lavabili |
— |
BS 5651 o equivalente se il rivestimento non è sfoderabile né lavabile. |
5.11. Alterazione delle dimensioni (rivestimenti sfoderabili di qualsiasi fibra)
Per i rivestimenti sfoderabili e lavabili, l'alterazione delle dimensioni dopo il lavaggio e l'asciugatura a temperature e condizioni domestiche o industriali non può superare:
— |
tessuti di filati: ± 3 % |
— |
tessuti non tessuti: ± 5 % |
Il criterio non si applica ai tessuti non presentati come «lavabili».
: il richiedente allega le relazioni di prova in riferimento alle norme opportune. Il metodo di prova da seguire è la norma ISO 6330 in combinazione con EN 25077. Salvo diversa indicazione riportata sul rivestimento, le condizioni normali sono lavaggio 3 A (60 °C), asciugatura C (orizzontale) e stiratura conforme alla composizione del tessuto.
Criterio 6. Colle e adesivi
Non è consentito l'uso di colle contenenti solventi organici. Le colle e gli adesivi usati per assemblare il prodotto sono inoltre conformi al criterio 10 sulle sostanze pericolose.
: il richiedente allega una dichiarazione di non utilizzo o una dichiarazione rilasciata dal fornitore corredata dalla documentazione giustificativa nonché dalla conformità al criterio 10.
Criterio 7. Ritardanti di fiamma
Non è consentito aggiungere intenzionalmente i seguenti ritardanti di fiamma al prodotto, a suoi articoli o a sue parti omogenee:
Nome |
Numero CAS |
Acronimo |
Decabromodifeniletere |
1163-19-5 |
decaBDE |
Esabromociclododecano |
25637-99-4 |
HBCD/HBCDD |
Octabromodifeniletere |
32536-52-0 |
octaBDE |
Pentabromodifeniletere |
32534-81-9 |
pentaBDE |
Bifenili polibromurati |
59536-65-1 |
PBBs |
Paraffine clorurate a catena corta (C10-C13) |
85535-84-8 |
SCCP |
Fosfato di tris(2,3-dibromopropile) |
126-72-7 |
TRIS |
Fosfato di tris(2-cloroetile) |
115-96-8 |
TCEP |
Ossido di trisaziridinilfosfina |
545-55-1 |
TEPA |
L'uso dei ritardanti di fiamma è conforme al criterio 10 sulle sostanze pericolose.
: il richiedente allega una dichiarazione di non utilizzo e un'analoga dichiarazione rilasciata dal fornitore attestante che i ritardanti di fiamma elencati non sono stati aggiunti al prodotto, a suoi articoli o a sue parti omogenee. Si acclude inoltre un elenco delle sostanze aggiunte per rafforzare le proprietà dei ritardanti di fiamma, comprensive delle concentrazioni e delle relative dichiarazioni di pericolo/frasi di rischio; si dimostra inoltre la conformità al criterio 10.
Criterio 8. Biocidi
8.1. Produzione
L'uso di sostanze biocide attive nel prodotto è autorizzato a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) (elenco disponibile all'indirizzo: http://ec.europa.eu/environment/biocides/annexi_and_ia.htm) ed è conforme al criterio 10 sulle sostanze pericolose.
: il richiedente allega una dichiarazione di non utilizzo oppure la dimostrazione che l'uso dei biocidi è autorizzato ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012. Si acclude inoltre un elenco dei prodotti biocidi, comprensivo delle concentrazioni e delle relative dichiarazioni di pericolo/frasi di rischio; si dimostra inoltre la conformità al criterio 10.
8.2. Trasporto
I clorofenoli (relativi sali ed esteri), i bifenili policlorurati (PCB), i composti organici dello stagno (compresi TBT, TPhT, DBT e DOT) nonché il dimetilfumaratoe (DMFu) non possono essere usati durante il trasporto o lo stoccaggio del prodotto, di suoi articoli o di sue parti omogenee.
: come opportuno, il richiedente allega una dichiarazione di non utilizzo o un'analoga dichiarazione rilasciata dal fornitore attestante che le sostanze elencate non sono state usate durante il trasporto o lo stoccaggio del prodotto, di suoi articoli o di sue parti omogenee. Si acclude inoltre un elenco dei prodotti biocidi, comprensivo delle concentrazioni e delle relative dichiarazioni di pericolo/frasi di rischio; si dimostra inoltre la conformità al criterio 10.
Criterio 9. Plastificanti
Non è consentito aggiungere intenzionalmente i seguenti plastificanti al prodotto, a suoi articoli o a sue parti omogenee:
Nome |
Numero CAS |
Acronimo |
Di-iso-nonilftalato (6) |
28553-12-0; 68515-48-0 |
DINP |
Di-n-octilftalato |
117-84-0 |
DNOP |
Di-2-etilesilftalato |
117-81-7 |
DEHP |
Diisodecilftalato (6) |
26761-40-0; 68515-49-1 |
DIDP |
Butilbenzilftalato |
85-68-7 |
BBP |
Dibutilftalato |
84-74-2 |
DBP |
Di-iso-butilftalato |
84-69-5 |
DIBP |
Alchilftalati di-C6-8 ramificati |
71888-89-6 |
DIHP |
Alchilftalati di-C7-11 ramificati |
68515-42-4 |
DHNUP |
Di-n-esilftalato |
84-75-3 |
DHP |
Di-(2-metossietil)-ftalato |
117-82-8 |
DMEP |
La somma dei plastificanti vietati è inferiore allo 0,10 % in peso. L'uso dei plastificanti è conforme al criterio 10 sulle sostanze pericolose.
: il richiedente allega una dichiarazione di non utilizzo e un'analoga dichiarazione rilasciata dal fornitore attestante che le sostanze elencate non sono state aggiunte al prodotto, a suoi articoli o a sue parti omogenee. Possono essere richieste le schede di dati di sicurezza relative alla formulazione dei polimeri per confermare che le sostanze elencate non siano state incluse nel prodotto. Si acclude inoltre un elenco dei plastificanti, comprensivo delle concentrazioni e delle relative dichiarazioni di pericolo/frasi di rischio; si dimostra inoltre la conformità al criterio 10. Può essere richiesta una verifica supplementare conformemente alla norma ISO 14389 relativamente al contenuto totale di ftalati se la qualità delle informazioni è ritenuta insufficiente.
Criterio 10. Sostanze e miscele escluse o limitate
a) Sostanze e miscele pericolose
L'Ecolabel UE non può essere assegnato se il prodotto o un suo articolo, quale definito all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), o sue parti omogenee contengono una sostanza o una miscela che risponde ai criteri di classificazione secondo le indicazioni di pericolo o le frasi di rischio di cui alla tabella in appresso, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 o della direttiva 67/548/CEE del Consiglio (8), o contiene una sostanza o una miscela di cui all'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006, salvo concessione di deroga specifica.
Le regole di classificazione più recenti adottate dall'Unione prevalgono sulle classificazioni di rischio e sulle frasi pericolo elencate. I richiedenti garantiscono pertanto che le eventuali classificazioni sono basate sulle regole di classificazione più recenti.
Le dichiarazioni di pericolo e le frasi di rischio riportate nella tabella in appresso fanno di norma riferimento alle sostanze. Tuttavia, se non possono essere ottenute informazioni sulle sostanze, si applicano le norme di classificazione per le miscele.
L'uso di sostanze o miscele le cui proprietà cambiano in fase di trattamento (ad esempio, diventano non più biodisponibili o subiscono modificazioni chimiche) di sorta che i pericoli individuati non sussistano più, è esonerato dal requisito di cui sopra. Nella fattispecie sono inclusi i polimeri e monomeri modificati o gli additivi che diventano bivalenti se legati a rivestimenti plastici.
Indicazione di pericolo (9) |
Frase di rischio (10) |
H300 Mortale se ingerito |
R28 |
H301 Tossico se ingerito |
R25 |
H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie |
R65 |
H310 Mortale a contatto con la pelle |
R27 |
H311 Tossico a contatto con la pelle |
R24 |
H330 Mortale se inalato |
R23/26 |
H331 Tossico se inalato |
R23 |
H340 Può provocare alterazioni genetiche |
R46 |
H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche |
R68 |
H350 Può provocare il cancro |
R45 |
H350i Può provocare il cancro se inalato |
R49 |
H351 Sospettato di provocare il cancro |
R40 |
H360F Può nuocere alla fertilità |
R60 |
H360D Può nuocere al feto |
R61 |
H360FD Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto. |
R60/61/60-61 |
H360Fd Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto |
R60/63 |
H360Df Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità |
R61/62 |
H361f Sospettato di nuocere alla fertilità |
R62 |
H361d Sospettato di nuocere al feto |
R63 |
H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto |
R62-63 |
H362 Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno |
R64 |
H370 Provoca danni agli organi |
R39/23/24/25/26/27/28 |
H371 Può provocare danni agli organi |
R68/20/21/22 |
H372 Provoca danni agli organi |
R48/25/24/23 |
H373 Può provocare danni agli organi |
R48/20/21/22 |
H400 Altamente tossico per gli organismi acquatici |
R50 |
H410 Altamente tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata |
R50-53 |
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata |
R51-53 |
H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata |
R52-53 |
H413 Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata |
R53 |
EUH059 Pericoloso per lo strato di ozono |
R59 |
EUH029 A contatto con l'acqua libera un gas tossico |
R29 |
EUH031 A contatto con acidi libera un gas tossico |
R31 |
EUH032 A contatto con acidi libera un gas altamente tossico |
R32 |
EUH070 Tossico per contatto oculare |
R39-41 |
H317 (Sottocategoria 1 A) Può provocare una reazione allergica della pelle (soglia di concentrazione ≥ 0,1 % p/p) (11) |
R43 |
H317 (Sottocategoria 1 B) Può provocare una reazione allergica della pelle (soglia di concentrazione ≥ 1,0 % p/p) (11) |
|
H334: Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato |
R42 |
A norma dell'articolo 6, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 66/2010, le seguenti sostanze sono esplicitamente esonerate dai requisiti di cui al criterio 10 a), conformemente alle condizioni di deroga stabilite in appresso. Per ciascuna sostanza sono soddisfatte tutte le condizioni di deroga relative alle classificazioni di pericolo specificate.
Sostanze/Gruppi di sostanze |
Classificazione in deroga |
Condizioni di deroga |
||||||||||||
Triossido di antimonio — ATO |
H351 |
L'ATO è impiegato come catalizzatore nel poliestere o come sinergizzante dei ritardanti di fiamma nei rivestimenti dei tessili. Le emissioni atmosferiche sul luogo di lavoro ove si applica l'ATO rispettano il limite di esposizione occupazionale di otto ore pari a 0,5 mg/m3. |
||||||||||||
Nichel |
H317, H351, H372 |
Il nichel è contenuto nell'acciaio inossidabile. |
||||||||||||
Coloranti per tintura e stampa non pigmentata nei tessili |
H301, H311, H331, H317, H334 |
Formulazioni coloranti senza polveri o dosaggio ed erogazione automatici dei coloranti usati nelle tintorie e presso gli stampatori per ridurre al minimo l'esposizione del personale. |
||||||||||||
|
H411, H412, H413 |
L'uso di coloranti reattivi, diretti, al tino (leucocoloranti), allo zolfo con queste classificazioni soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:
Il ricorso alla tintura in soluzione e/o alla stampa digitale è esonerato da tali condizioni. |
||||||||||||
Ritardanti di fiamma utilizzati nei tessili |
H317 (1B), H373, H411, H412, H413 |
Il prodotto è progettato per soddisfare i requisiti in materia di protezione antincendio stabiliti da norme e regolamenti ISO, EN, nazionali o afferenti agli appalti del settore pubblico. Il prodotto soddisfa i requisiti di durata funzionale (cfr. criterio 5.10) |
||||||||||||
Sbiancanti ottici |
H411, H412, H413 |
Gli sbiancanti ottici sono applicati solo in quanto additivi durante la produzione di fibre di acrilico, poliammide e poliestere. |
||||||||||||
Idrorepellenti, oleorepellenti e antimacchia |
H413 |
Il repellente e i prodotti della sua degradazione sono rapidamente biodegradabili e non bioaccumulabili negli ambienti acquatici, ivi compresi i sedimenti acquatici. |
||||||||||||
Ausiliari usati nei tessili (compresi vettori, agenti livellanti, agenti disperdenti, tensioattivi, addensanti, leganti) |
H301, H371, H373, H334, H411, H412, H413, EUH070 |
Le formule sono erogate per mezzo di sistemi di dosaggio automatici e i processi si attengono a procedure operative standard. |
||||||||||||
H311, H331, H317 (1B) |
Gli ausiliari residui classificati di conseguenza non possono essere presenti in concentrazioni superiori all'1,0 % p/p del prodotto finito. |
|||||||||||||
Colle e adesivi |
H304, H341, H362, H371, H373, H400, H410, H411, H412, H413, EUH059, EUH029, EUH031, EUH032, EUH070, H317, H334 |
Le colle e gli adesivi soddisfano le condizioni di cui al criterio 6. |
: il richiedente allega la fattura dei materiali relativi al prodotto, compreso un elenco di tutti gli articoli e delle relative parti omogenee.
Il richiedente effettua una ricerca mirata delle sostanze e delle miscele suscettibili di essere classificate con le dichiarazioni di pericolo o le frasi di rischio riportate in precedenza nel criterio. Il richiedente allega una dichiarazione di conformità al criterio 10 a) per il prodotto, un articolo o parte omogenea di esso.
I richiedenti scelgono le opportune modalità di verifica. Le principali forme di verifica contemplate sono le seguenti:
— |
articoli fabbricati secondo una specifica formula chimica (per esempio lattice e schiume poliuretaniche): si allegano le schede di dati di sicurezza relative al prodotto finito o alle sostanze e alle miscele che lo compongono in proporzione superiore alla soglia dello 0,10 % p/p, |
— |
parti omogenee e ogni trattamento o impurità associata (per esempio plastica e parti metalliche): si allegano le schede di dati di sicurezza relative ai materiali che compongono tale parte del prodotto finito e alle sostanze e alle miscele usate nella formulazione e nel trattamento dei materiali residui nel prodotto finito in proporzione superiore alla soglia dello 0,10 % p/p, |
— |
formule chimiche utilizzate per conferire una funzione specifica al prodotto o ai componenti tessili del prodotto (per esempio colle e adesivi, ritardanti di fiamma, biocidi, plastificanti, coloranti): per quanto riguarda le sostanze e le miscele impiegate nell'assemblaggio del prodotto finito o le sostanze e le miscele applicate sui componenti tessili durante i processi di fabbricazione, tintura, stampa e rifinitura e che permangono nei componenti tessili, si allegano le schede di dati di sicurezza. |
La dichiarazione comprende la relativa documentazione, come le dichiarazioni di conformità sottoscritte dai fornitori, sulla non classificazione delle sostanze, delle miscele o dei materiali nelle classi di pericolo associate alle indicazioni di pericolo riportate nell'elenco precedente a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008, nella misura in cui ciò possa essere determinato, come minimo, dalle informazioni rispondenti ai requisiti di cui all'allegato VII del regolamento (CE) n. 1907/2006.
Le informazioni fornite si riferiscono alle forme o agli stati fisici delle sostanze o delle miscele utilizzate nel prodotto finito.
Si allegano le seguenti informazioni tecniche al fine di corroborare la dichiarazione di classificazione o di non classificazione di ciascuna sostanza e miscela:
i) |
per le sostanze che non sono state ancora registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 o per le quali non esiste ancora una classificazione armonizzata CLP: le informazioni che soddisfano i requisiti elencati all'allegato VII di detto regolamento; |
ii) |
per le sostanze registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 e che non rispondono ai criteri della classificazione CLP: informazioni basate sul fascicolo di registrazione REACH ove si conferma lo stato di non classificazione della sostanza; |
iii) |
per le sostanze che dispongono di una classificazione armonizzata o autoclassificate: schede di dati di sicurezza se disponibili. Se queste non sono disponibili o se la sostanza è autoclassificata, si comunicano le informazioni pertinenti alla classificazione di rischio delle sostanze ai sensi dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006; |
iv) |
in caso di miscele: schede di dati di sicurezza se disponibili. Se queste non sono disponibili, il calcolo della classificazione della miscela è comunicato a norma delle regole di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 congiuntamente alle informazioni pertinenti alla classificazione di rischio delle miscele ai sensi dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006. |
Le schede di dati di sicurezza sono compilate a norma della guida di cui alle sezioni 10, 11 e 12 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 (Guida alla compilazione delle schede di dati di sicurezza). Qualora le schede di dati di sicurezza siano incomplete è necessario integrarle con le informazioni fornite dai fornitori di sostanze chimiche.
Le informazioni sulle proprietà intrinseche delle sostanze possono essere reperite tramite mezzi alternativi alle prove, ad esempio ricorrendo a metodi alternativi come metodi in vitro, modelli di relazioni quantitative struttura-attività o all'utilizzo di raggruppamenti o del metodo del read-across (riferimenti incrociati), conformemente all'allegato XI del regolamento (CE) n. 1907/2006. Si incoraggia vivamente a condividere informazioni rilevanti lungo l'intera catena di approvvigionamento.
Qualora le sostanze impiegate siano esonerate la dichiarazione identifica specificatamente tali sostanze esonerate e allega le prove della rispondenza ai criteri per l'esonero.
b) Sostanze elencate ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006
Non si concedono deroghe all'esclusione di cui all'articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 66/2010 in materia di sostanze identificate quali sostanze estremamente preoccupanti e incluse nell'elenco di cui all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006, presenti nelle miscele, negli articoli o nelle parti omogenee di un prodotto in concentrazione superiore allo 0,10 % in peso.
: alla data della domanda è fatto riferimento all'ultima versione dell'elenco delle sostanze estremamente preoccupanti. Il richiedente allega una dichiarazione di conformità al requisito 10 b), insieme alla documentazione relativa e alle dichiarazioni di conformità sottoscritte dai fornitori dei materiali e copie delle schede di dati di sicurezza delle sostanze o miscele ai sensi dell'allegato II al regolamento (CE) n. 1907/2006 per le sostanze o le miscele. I limiti di concentrazione devono essere precisati nelle schede di dati di sicurezza, conformemente all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1907/2006 per le sostanze e le miscele.
Criterio 11. Emissioni di composti organici volatili specifici (SVOC, VOC, VVOC) dal materasso
Il contributo dei materassi al contenuto di VOC negli ambienti chiusi non può superare i valori finali riportati in seguito per un periodo di 7 o, in alternativa, 28 giorni.
Il valori sono calcolati con il metodo della camera di prova di emissione per la stanza europea di riferimento, per analogia con la procedura indicata nel documento «Health-related Evaluation Procedure for Volatile Organic Compounds Emissions from Building Products» sviluppato dall'AgBB (versione 2012 disponibile sul sito web http://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/377/dokumente/agbb_evaluation_scheme_2012.pdf)
Sostanza |
Valore finale 7o giorno |
Valore finale 28o giorno |
Formaldeide |
< 0,06 mg/m3 |
< 0,06 mg/m3 |
Altre aldeidi |
< 0,06 mg/m3 |
< 0,06 mg/m3 |
VOC (totale) |
< 0,5 mg/m3 |
< 0,2 mg/m3 |
SVOC (totale) |
< 0,1 mg/m3 |
< 0,04 mg/m3 |
Tutti i composti individuabili classificati nelle categorie C1 A o C1B ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008. |
< 0,001 mg/m3 |
< 0,001 mg/m3 |
: il richiedente esegue un'analisi in camera di prova conformemente alla norma ISO 16000-9. L'analisi della formaldeide e delle altre aldeidi è conforme alla norma ISO 16000-3; l'analisi dei VOC e degli SVOC è conforme alla norma ISO 16000-6. Le prove effettuate secondo la norma CEN/TS 16516 sono ritenute equivalenti a quelle eseguite secondo la serie di norme ISO 16000.
I risultati della prova sono calcolati per un tasso di ventilazione «q» = 0,5 m3/m2h specifico per la superficie, corrispondente a un fattore di carico «L» di 1 m2/m3 e a un tasso di ricambio dell'aria «n» di 0,5 l'ora. In tutti questi casi la superficie totale di tutte le superfici (sopra, sotto, lati) del materasso determina la superficie utilizzata ai fini del calcolo del fattore di carico. La prova è effettuata su un intero materasso. Qualora non fosse possibile per qualsivoglia motivo, è consentito applicare una delle seguenti procedure alternative:
1. |
Eseguire la prova su un campione rappresentativo del materasso (metà, un quarto o un ottavo), i lati tagliati sono ermeticamente sigillati con mezzi adeguati. Al fine di fornire una stima prudenziale dei valori di concentrazione previsti per il materasso intero, le concentrazioni registrate con il campione sono moltiplicate per il volume (le emissioni sono moltiplicate per un fattore 2, 4 o 8). |
2. |
Eseguire la prova per ciascun elemento distinto che costituisce parte del materasso. Al fine di fornire una stima prudenziale dei valori di concentrazione previsti per il materasso intero, i contributi registrati con i singoli componenti sono combinati per mezzo della formula CM = Σ ωi·Ci; ove:
Le emissioni di tutti gli elementi del materasso sono sommate senza tener conto di un eventuale adsorbimento o di effetti barriera (peggiore ipotesi). |
Criterio 12. Prestazione tecnica
12.1. Qualità
Il materasso è progettato per immettere sul mercato un prodotto di qualità che soddisfi le esigenze del consumatore.
: il richiedente allega una relazione che illustra l'approccio seguito e le azioni adottate per garantire la qualità del prodotto, il rispetto delle specifiche caratteristiche funzionali e il rispetto dei requisiti di benessere termo-igrometrico. È necessario tener conto dei seguenti aspetti: ricerca e sviluppo, selezione dei materiali, prove interne e procedure di verifica volte a dimostrare la conformità alle caratteristiche funzionali nonché il rispetto dei requisiti di benessere termo-igrometrico.
12.2. Durata
I materassi presentano le seguenti caratteristiche funzionali:
— |
perdita di spessore: < 15 %, |
— |
perdita di durezza: < 20 %. |
: il richiedente allega una relazione di prova che illustra i risultati ottenuti conformemente al metodo di prova EN 1957. Le perdite di spessore e di durezza si riferiscono alla differenza tra le misure prese all'inizio (a 100 cicli) e alla fine (dopo 30 000 cicli) della prova sulla durata.
12.3. Garanzia
Nella documentazione relativa alla garanzia è contenuto un elenco di raccomandazioni sulle modalità di uso, manutenzione e smaltimento del materasso. La garanzia del materasso è valida per un periodo almeno decennale. Tale prescrizione non si applica ai materassi da culla.
: il richiedente allega la documentazione che attesta la realizzazione dello schema di garanzia.
Criterio 13. Progettazione per lo smontaggio e il recupero dei materiali
Il fabbricante dimostra che il materasso può essere disassemblato per i seguenti fini:
— |
riparare e sostituire le parti usurate, |
— |
sostituire le parti più vecchie oppure obsolete, |
— |
separare le parti e i materiali destinati a un potenziale riciclaggio. |
: alla domanda è allegata una relazione che illustra in dettaglio lo smontaggio del materasso e l'eventuale smaltimento di ciascun elemento. A titolo di esempio, le seguenti azioni sono in grado di agevolare lo smontaggio del materasso: cuciture anziché applicazione di colla, rivestimenti sfoderabili, uso di materiali unici e riciclabili per ciascuna parte omogenea.
Criterio 14. Informazioni riportate sull'Ecolabel UE
L'Ecolabel UE può essere apposto sia sull'imballaggio che sul prodotto. Se si usa l'etichetta facoltativa con una casella di testo presenta il testo che segue:
— |
«Prodotto duraturo di alta qualità» |
— |
«Uso limitato di sostanze pericolose» |
— |
«Inquinamento ridotto degli ambienti interni» |
Figura inoltre la seguente dicitura:
«Per sapere perché questo prodotto ha ottenuto l'Ecolabel UE consultare il sito web: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/»
Valutazione e verifica: il richiedente fornisce una dichiarazione di conformità congiuntamente a una prova visiva.
Criterio 15. Informazioni supplementari per i consumatori
Il richiedente fornisce ai consumatori un elenco di raccomandazioni relative alle modalità di impiego, di manutenzione e di smaltimento del materasso, in forma scritta o audiovisiva.
: il richiedente fornisce una dichiarazione di conformità congiuntamente a una prova visiva.
(1) Solo per le schiume composte da lattice naturale per almeno il 20 % del peso.
(2) N-nitrosodimetilammina (NDMA), N-nitrosodietilammina (NDEA), N-nitrosometiletilammina (NMEA), N-nitrosodi-i-propilammina (NDIPA), N-nitrosodi-n-propilammina (NDPA), N-nitrosodi-n-butilammina (NDBA), N-nitrosopirrolidinone (NPYR), N-nitrosopiperidina (NPIP), N-nitrosomorfolina (NMOR).
(3) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, recante modifica e abrogazione delle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE, nonché recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).
(4) Decisione 2014/350/UE della Commissione, del 5 giugno 2014, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai prodotti tessili (GU L 174 del 13.6.2014, pag. 45).
(5) Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).
(6) solo per materassi da culla
(7) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
(8) Direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU 196 del 16.8.1967, pag. 1).
(9) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.
(10) Ai sensi della direttiva 67/548/CEE e delle direttive 2006/121/CE e 1999/45/CE.
(11) Ai sensi del regolamento (UE) n. 286/2011 della Commissione, del 10 marzo 2011, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L 83 del 30.3.2011, pag. 1).
25.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 184/49 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 24 giugno 2014
che istituisce il consorzio per un'infrastruttura centroeuropea di ricerca (CERIC-ERIC)
(2014/392/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile a un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC) (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
La Repubblica ceca, la Repubblica italiana, la Repubblica d'Austria, la Romania, la Repubblica di Serbia e la Repubblica di Slovenia hanno presentato alla Commissione una domanda di costituzione dell'infrastruttura centroeuropea di ricerca come consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (Central European Research Infrastructure Consortium — European Research Infrastructure Consortium, CERIC-ERIC). |
(2) |
La Repubblica italiana è stata scelta dalla Repubblica ceca, dalla Repubblica d'Austria, dalla Romania, dalla Repubblica di Serbia e dalla Repubblica di Slovenia come Stato membro ospitante di CERIC-ERIC. |
(3) |
Ogni membro di CERIC-ERIC contribuisce in natura mediante la gestione, la messa a disposizione e l'aggiornamento continuo di una struttura partner per un investimento totale di valore superiore a 100 milioni di EUR e un costo di gestione annuo superiore a 10 milioni di EUR. |
(4) |
La Repubblica italiana ha fornito un contributo in quanto paese ospitante pari a 5,5 milioni di EUR per costituire e rafforzare le operazioni integrate di CERIC-ERIC, tenendo in considerazione contributi supplementari per aggiornare e rafforzare l'integrazione e la gestione di CERIC-ERIC, compresi il trasferimento di tecnologia, la formazione e la comunicazione. |
(5) |
CERIC-ERIC contribuisce allo Spazio europeo della ricerca mediante l'integrazione delle capacità multidisciplinari di analisi, di sintesi e di preparazione del campione a livello nazionale dei membri in un'unica struttura di ricerca distribuita. |
(6) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 20 del regolamento (CE) n. 723/2009, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. È costituito il consorzio per un'infrastruttura centroeuropea di ricerca sotto la forma di un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca denominato CERIC-ERIC.
2. Lo statuto di CERIC-ERIC è stabilito nell'allegato. Tale statuto è mantenuto aggiornato e pubblicato sul sito web di CERIC-ERIC e presso la sua sede legale.
3. Gli elementi essenziali dello statuto di CERIC-ERIC, le cui modifiche richiedono l'approvazione della Commissione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 723/2009, sono riportati negli articoli 1, 5, 8, 9, 18, 19, 21, 24, 26 e 27.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 206 dell'8.8.2009, pag. 1.
ALLEGATO
STATUTO DI CERIC-ERIC
CAPO I — DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 |
Costituzione, denominazione e sede legale |
Articolo 2 |
Soggetto rappresentante |
Articolo 3 |
Adesione di nuovi membri |
Articolo 4 |
Osservatori |
Articolo 5 |
Obiettivi, compiti e attività |
Articolo 6 |
Risorse |
Articolo 7 |
Esercizio finanziario, conti annuali e principi di bilancio |
Articolo 8 |
Politica di accesso degli utilizzatori |
Articolo 9 |
Responsabilità |
CAPO II — GOVERNANCE
Articolo 10 |
Organi di CERIC-ERIC |
Articolo 11 |
Assemblea generale |
Articolo 12 |
Poteri e maggioranze di voto dell'assemblea generale |
Articolo 13 |
Direttore esecutivo |
Articolo 14 |
Consiglio d'amministrazione delle strutture associate |
Articolo 15 |
Comitato consultivo internazionale scientifico e tecnico |
Articolo 16 |
Comitato indipendente di revisione contabile |
Articolo 17 |
Revisione contabile e valutazione d'impatto |
Articolo 18 |
Politica delle risorse umane |
Articolo 19 |
Politica in materia di proprietà intellettuale, riservatezza e dati |
Articolo 20 |
Trasferimento di tecnologia e relazioni con l'industria |
Articolo 21 |
Politiche degli appalti |
Articolo 22 |
Comunicazione e diffusione |
CAPO III — DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 23 |
Lingua di lavoro |
Articolo 24 |
Durata e ritiro di membri |
Articolo 25 |
Inadempimento degli obblighi |
Articolo 26 |
Condizioni di scioglimento |
Articolo 27 |
Liquidazione e riparto dell'attivo |
Articolo 28 |
Modifiche dello statuto |
Articolo 29 |
Versione consolidata dello statuto |
PREAMBOLO
I governi della Repubblica ceca, della Repubblica italiana, della Repubblica d'Austria, della Romania, della Repubblica di Serbia e della Repubblica di Slovenia, in appresso «membri»,
CONSIDERATI gli interessi di ciascun membro nei settori della ricerca pertinenti basati sull'uso della luce di sincrotrone e di altre sonde microscopiche per le tecniche di analisi e di modificazione, in particolare per la preparazione e la caratterizzazione dei materiali, per le indagini strutturali e la produzione di immagini nelle scienze della vita, nelle nanoscienze e nella nanotecnologia, per il patrimonio culturale, per l'ambiente e le scienze dei materiali in generale, nonché l'interesse verso strutture dotate della capacità di preparazione dei campioni;
CONSIDERATO che queste attività e tecniche di ricerca rappresentano una solida base potenziale per lo sviluppo scientifico e tecnologico dei membri partecipanti e che un approccio internazionale a livello paneuropeo può conferire un vantaggio specifico per accelerare la crescita concorrendo a rafforzare la competitività della regione centroeuropea e il relativo contributo allo Spazio europeo della ricerca, anche migliorando la qualità e la capacità in termini di formazione, tecnologia e attrazione di altre ricadute socioeconomiche;
RICONOSCENDO le collaborazioni già in essere fra diversi istituti di ricerca attivi nei membri e i risultati molto positivi di tali collaborazioni;
TENENDO CONTO della presenza di strumentazioni e strutture all'avanguardia nei predetti settori di ricerca, sia nei membri sia in altri paesi della regione centroeuropea;
CONSIDERATO che è interesse di ciascuno di questi paesi nonché della costruzione dello Spazio europeo della ricerca e dell'innovazione incrementare e rafforzare la qualità e l'integrazione delle rispettive capacità in un'infrastruttura europea comune di ricerca distribuita, superando la frammentazione e sfruttando appieno le capacità dei membri di sensibilizzare e attrarre utilizzatori provenienti da tutto il mondo nonché di collegarsi con le capacità e risorse a livello internazionale;
RICONOSCENDO che l'offerta di un più ampio insieme di servizi integrati, attraverso lo sviluppo e la condivisione delle capacità complementari di tali infrastrutture e la loro apertura alle comunità scientifiche internazionali attraverso un accesso sottoposto a esame inter pares, ne rafforzerà ulteriormente il ruolo regionale ed europeo grazie all'effetto benefico sulla competitività, ottenuto mediante la valutazione, la fissazione di parametri e la gestione comune di alto livello, in termini di sviluppo socioeconomico e formativo dell'intera regione, evitando la fuga di cervelli e contribuendo ai possibili ulteriori sviluppi industriali;
CONSIDERATO il regolamento (CE) n. 723/2009 relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC), in appresso «regolamento»;
RICONOSCENDO che il regolamento costituisce un quadro giuridico idoneo per un'impresa cooperativa rafforzata;
CONSIDERATO che, sulla scorta del Memorandum d'intesa «For the Establishment of an European Research Infrastructure Consortium (ERIC) of Analytical Research Infrastructures — Central European Research Infrastructure Consortium — “CERIC-ERIC”», firmato in occasione della riunione del gruppo di Salisburgo dei Ministri della ricerca tenutasi il 26 giugno 2011, i membri interessati hanno convenuto di costituire un gruppo di lavoro incaricato di tutte le attività preparatorie necessarie alla costituzione di un ERIC;
PREVIO ESAME della relazione stilata da detto gruppo di lavoro, che fra l'altro conferma che il regolamento rappresenta il quadro giuridico più adatto per l'impresa cooperativa;
CONSIDERATI il sostegno manifestato a favore del concetto di CERIC-ERIC da parte del gruppo di Salisburgo dei Ministri della ricerca dell'Europa centrale in occasione della riunione di Bregenz del 26 giugno 2011 e la dichiarazione che impegna i membri a proporre l'avvio di CERIC-ERIC, firmata a Vienna il 31 agosto 2012;
CONSIDERATO il sostegno manifestato a favore del concetto di CERIC-ERIC nella dichiarazione di Trieste adottata nel 2011 in occasione della riunione ministeriale dell'Iniziativa centroeuropea (InCE) sulla scienza e la tecnologia e successivamente riconfermata in occasione della riunione del 19 settembre 2012;
CONSIDERATO che i membri chiedono alla Commissione di costituire CERIC-ERIC nella forma giuridica di consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC),
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Costituzione, denominazione e sede legale
1. È costituita un'infrastruttura europea di ricerca distribuita denominata «Consorzio per un'infrastruttura centroeuropea di ricerca» (CERIC-ERIC).
2. CERIC-ERIC ha sede legale a Trieste (Italia). L'assemblea generale riesamina con cadenza quinquennale l'opportunità di mantenere la sede legale nello stesso paese o di trasferirla sul territorio di un altro membro. Il membro sul cui territorio è ubicata la sede legale garantisce, mediante il soggetto rappresentante di cui all'articolo 2, le risorse destinate alle attività operative centrali comuni di CERIC-ERIC, compresi i finanziamenti necessari a tal fine a norma dell'articolo 6.
Articolo 2
Soggetto rappresentante
1. Ciascun membro può nominare «soggetto rappresentante» un ente pubblico, che può anche essere un ente regionale o un ente privato di interesse pubblico, a norma del paragrafo 3, delegato esclusivamente a esercitare determinati diritti e adempiere determinati obblighi direttamente connessi all'ambito di azione e alle attività di CERIC-ERIC.
2. Il soggetto rappresentante è un istituto in grado di supportare l'attività tecnico-scientifica di CERIC-ERIC, compresa la fornitura dell'accesso a una struttura («struttura associata») della quale è proprietario e che possiede la capacità tecnica e scientifica di contribuire a realizzare gli obiettivi strategici, le finalità e le capacità di accesso comuni di cui agli articoli 5 e 6.
3. Ciascun membro informa l'assemblea generale di eventuali cambiamenti relativi al proprio soggetto rappresentante, ai diritti e agli obblighi specifici ad esso delegati e alla cessazione dalle funzioni, ovvero di altri eventuali cambiamenti pertinenti. L'assemblea generale adotta un regolamento interno che specifica l'ambito di attività e il ruolo dei soggetti rappresentanti, in particolare per quanto attiene alle procedure che disciplinano i conferimenti in natura.
4. Ciascun membro o soggetto rappresentante sottopone all'approvazione dell'assemblea generale una struttura in qualità di struttura associata. La struttura associata nel quadro del soggetto rappresentante è chiaramente definita al fine di rispondere adeguatamente agli impegni derivati dalla partecipazione alle attività tecniche e scientifiche di CERIC-ERIC.
5. La struttura associata è valutata conformemente alla procedura stabilita all'articolo 12, paragrafo 3, lettera h), ed è l'unico punto di riferimento nazionale per promuovere e supportare l'accesso e la sensibilizzazione dei ricercatori e dei tecnici nonché la loro formazione e la fissazione di parametri a livello internazionale.
Articolo 3
Adesione di nuovi membri
1. CERIC-ERIC è aperto all'adesione di nuovi membri che dispongono di un'eccellente struttura di analisi o di capacità di preparazione di campioni, a norma dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, utilizzabili per sviluppare e/o condividere adeguate conoscenze e risorse tecniche e scientifiche, e che praticano una politica di libero accesso.
2. L'adesione di nuovi membri è soggetta all'approvazione dell'assemblea generale.
3. L'assemblea generale definisce i criteri e le procedure di valutazione per l'accettazione di una struttura associata di un nuovo membro.
Articolo 4
Osservatori
1. Possono diventare osservatori presso CERIC-ERIC Stati membri dell'Unione europea, paesi terzi e organizzazioni intergovernative, mediante accordi specifici soggetti all'approvazione dell'assemblea generale, conformemente all'articolo 12, paragrafo 3, lettera a).
2. Gli osservatori sono:
a) |
paesi o organizzazioni intergovernative, in particolare se intendono presentare domanda di adesione anche se si trovano ancora in fase di sviluppo di adeguate strutture associate; |
b) |
paesi o organizzazioni intergovernative impegnati in progetti comuni aventi un ambito di attività e una prospettiva temporale specifici. |
3. Ciascun osservatore può nominare un rappresentante che partecipa all'assemblea generale senza diritto di voto.
Articolo 5
Obiettivi, compiti e attività
1. L'obiettivo di CERIC-ERIC è contribuire ai programmi e ai progetti europei d'avanguardia nel campo della ricerca e sviluppo tecnologico e della dimostrazione, costituendo così un valore aggiunto per lo sviluppo dello Spazio europeo della ricerca e contribuendo al suo potenziale innovativo, promuovendone nel contempo le ricadute positive sullo sviluppo scientifico, industriale ed economico.
2. CERIC-ERIC promuove l'integrazione delle capacità multidisciplinari nazionali di analisi, di sintesi e di preparazione dei campioni delle strutture associate attive principalmente nella regione centroeuropea in un'infrastruttura di ricerca distribuita di livello unionale, unica nel suo genere e aperta ai ricercatori di tutto il mondo. CERIC-ERIC offre, grazie all'accesso internazionale e al sistema di esame inter pares, un accesso libero e aperto, basato sul merito e sulle risorse disponibili, nonché un uso ottimale delle risorse e delle conoscenze disponibili su proposta dei membri.
3. CERIC-ERIC può svolgere attività economiche limitate, a condizione che siano strettamente connesse al suo compito principale e che non ne mettano a repentaglio l'esecuzione.
4. In particolare, al fine di realizzare i suoi obiettivi CERIC-ERIC:
a) |
sfrutta appieno il potenziale scientifico della regione centroeuropea nei settori della luce di sincrotrone e di altre sonde microscopiche per le tecniche di analisi e di modificazione, in particolare per la preparazione e la caratterizzazione dei materiali, per le indagini strutturali e la produzione di immagini nelle scienze della vita, nelle nanoscienze e nella nanotecnologia, per il patrimonio culturale, per l'ambiente e nelle scienze dei materiali. A tal fine è necessaria una stretta collaborazione con le comunità di utilizzatori, grazie allo sviluppo e alla condivisione di un insieme di fonti e strumenti complementari, un servizio efficiente e condizioni ottimali per gli utilizzatori, nonché grazie ad attività di sensibilizzazione nei confronti di nuovi utilizzatori potenziali; |
b) |
offre un accesso libero e aperto a utenti selezionali attraverso un esame internazionale inter pares basato sulla qualità. Questo approccio è attuato per sostenere nei membri partecipanti la capacità di migliorare il valore, la qualità e l'efficacia delle comunità di ricerca in un'ottica di cooperazione e contemporaneamente concorrenza internazionali; |
c) |
ottimizza l'uso delle risorse e delle conoscenze coordinando la ricerca e lo sviluppo delle pertinenti tecnologie, promuovendo e coordinando la formazione comune del personale scientifico e tecnico e dei giovani ricercatori, e collaborando con le comunità limitrofe e il settore industriale; |
d) |
sviluppa una strategia e una politica comuni in materia di proprietà intellettuale e di protezione e sfruttamento delle conoscenze, promuovendo il sostegno agli sviluppi e utilizzatori industriali; |
e) |
mantiene una comunicazione interna ed esterna efficiente, coordinando le attività di promozione, sensibilizzazione e commercializzazione; |
f) |
presenta domande di finanziamento. |
Articolo 6
Risorse
1. Le risorse a disposizione di CERIC-ERIC consistono in:
a) |
contributi in natura conferiti dai membri o dai soggetti rappresentanti per le attività ordinarie di CERIC-ERIC. Con il consenso dell'assemblea generale, i membri o i soggetti rappresentanti possono anche apportare contributi finanziari purché siano rispettati i limiti e le condizioni di cui all'articolo 12; |
b) |
contributi in natura e/o finanziari dei membri, degli osservatori e/o di altri soggetti pubblici o privati, destinati a progetti specifici di CERIC-ERIC. L'assemblea generale approva i progetti specifici e le corrispondenti responsabilità a norma dell'articolo 9. Si applicano disposizioni contabili specifiche per i contributi in natura; |
c) |
aiuti finanziari, sovvenzioni e contributi provenienti dalle attività di ricerca e sviluppo. L'assemblea generale adotta le norme e procedure sull'uso dei proventi dei contratti e dei contributi esterni da essa approvati a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, lettera l), in particolare per quanto attiene alle attività finanziate dall'UE; |
d) |
proventi generati da attività economiche limitate. CERIC-ERIC può svolgere attività economiche limitate, quali lo sviluppo comune di servizi commerciali. Tali servizi devono essere autosufficienti sotto il profilo finanziario e coprire gli investimenti iniziali per i rispettivi ambiti di azione e durata. Tali proventi sono contabilizzati separatamente; |
e) |
altri introiti e risorse finanziarie. Al fine di sviluppare attività o progetti specifici che rientrano nell'ambito dell'articolo 5, CERIC-ERIC può sottoscrivere prestiti, condizionatamente all'approvazione dell'assemblea generale a maggioranza qualificata dei membri, come stabilito all'articolo 12; |
f) |
liberalità e sovvenzioni, provenienti ad esempio da enti di beneficenza, lotterie, enti senza scopo di lucro. Subordinatamente all'approvazione dell'assemblea generale, CERIC-ERIC ha facoltà di accettare sovvenzioni, contributi speciali, doni, donazioni e altri pagamenti da persone fisiche o giuridiche, quali enti di beneficenza o lotterie, per i compiti e le attività previsti dallo statuto. |
2. Le risorse a disposizione di CERIC-ERIC sono impiegate esclusivamente per i compiti e le attività di cui all'articolo 5.
3. Per realizzare l'obiettivo comune le capacità di CERIC-ERIC sono fondate sui contributi in natura dei membri e dei soggetti rappresentanti. Tali contributi, compresi la condivisione e l'apertura dell'accesso alle strutture, le capacità tecniche specializzate e la formazione, sono valutati e contabilizzati al fine di tener conto del loro valore come contributi in natura a CERIC-ERIC.
4. Le risorse strumentali e le altre risorse conferite in natura possono inoltre comprendere il tempo di accesso alla strumentazione, il personale distaccato e qualsiasi altro tipo di risorsa concordato dai membri o dai soggetti rappresentanti. L'assemblea generale stabilisce le norme e un sistema contabile comune per l'accettazione dei contributi in natura, la relativa stima e la valutazione dei relativi costi e del credito. Il valore di tali contributi in natura rientra nel bilancio annuale ed è incluso nelle corrispondenti relazioni finanziarie.
Articolo 7
Esercizio finanziario, conti annuali e principi di bilancio
1. L'esercizio finanziario di CERIC-ERIC va dal 1o gennaio al 31 dicembre. I conti annuali includono il valore concordato dei contributi in natura ricevuti e degli altri introiti di cui all'articolo 6.
2. I conti e il bilancio annuali sono approvati dall'assemblea generale. I conti annuali sono approvati entro quattro mesi o, in circostanze eccezionali, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario. I conti annuali sono corredati di una relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio finanziario trascorso.
3. CERIC-ERIC è soggetto agli obblighi previsti dalle pertinenti normativa e regolamentazione nazionali per quanto riguarda la preparazione, la presentazione, la revisione e la pubblicazione dei conti.
4. CERIC-ERIC contabilizza i contributi e le spese in natura e finanziari e provvede a una sana gestione finanziaria tesa al pareggio di bilancio.
5. Le esenzioni dall'IVA, dall'accisa e di altro tipo concesse sulla base dell'articolo 143, paragrafo 1, lettera g), e dell'articolo 151, paragrafo 1), lettera b), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (1), e a norma, rispettivamente, degli articoli 50 e 51 del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, (2) e sulla base dell'articolo 12 della direttiva 2008/118/CE del Consiglio (3), si applicano solamente agli acquisti effettuati da CERIC-ERIC e da ciascun membro direttamente connessi con CERIC-ERIC e a suo uso ufficiale ed esclusivo, a condizione che tali acquisti siano effettuati unicamente per le attività non economiche di CERIC-ERIC in linea con le sue attività. Le esenzioni dall'IVA sono limitate agli acquisti il cui valore supera l'importo di 300 EUR.
6. CERIC-ERIC tiene conti separati delle spese e degli introiti connessi alle proprie attività economiche e fattura tali attività ai prezzi di mercato oppure, se questi non possono essere determinati, a prezzi corrispondenti ai costi totali maggiorati di un margine ragionevole. Tali attività non sono soggette alle esenzioni fiscali.
Articolo 8
Politica di accesso degli utilizzatori
1. CERIC-ERIC offre agli utilizzatori esterni l'accesso libero e aperto alle strutture scientifiche disponibili presso le strutture associate, attraverso un punto d'entrata comune e una selezione basata sul sistema dell'esame internazionale inter pares, unicamente sulla base dei criteri di qualità scientifica degli esperimenti proposti, al fine di sviluppare una modalità operativa aperta per lo Spazio europeo della ricerca e attrarre così i migliori utilizzatori internazionali. A tal fine CERIC-ERIC adotta tutte le misure possibili per garantire un accesso libero e aperto alle strutture scientifiche.
2. Gli utilizzatori che chiedono l'accesso a servizi tecnici e/o scientifici su base proprietaria e/o a fini di formazione e istruzione possono essere accettati se ciò non contrasta con la politica di accesso libero e aperto, e versano un adeguato corrispettivo per i servizi.
3. L'assemblea generale determina le strategie e le procedure della politica di accesso degli utilizzatori per la ricerca sia proprietaria che non proprietaria.
Articolo 9
Responsabilità
1. CERIC-ERIC è responsabile dei propri debiti.
2. La responsabilità finanziaria dei membri o dei corrispondenti soggetti rappresentanti per i debiti di CERIC-ERIC è limitata ai rispettivi contributi annui ad esso versati.
3. CERIC-ERIC sottoscrive le opportune assicurazioni a copertura dei rischi inerenti alla costruzione e al funzionamento della sua infrastruttura.
4. L'assemblea generale determina le responsabilità connesse ai progetti specifici condotti in seno a CERIC-ERIC per conto di uno o più membri e/o osservatori. L'assemblea generale determina la responsabilità in merito ad altre questioni connesse, per esempio, all'uso dei contributi in natura, compresi quelli conferiti dagli osservatori e dai finanziatori esterni.
CAPO II
GOVERNANCE
Articolo 10
Organi di CERIC-ERIC
Gli organi direttivi di CERIC-ERIC sono l'assemblea generale, il direttore esecutivo, il consiglio d'amministrazione delle strutture associate e il comitato consultivo internazionale scientifico e tecnico (International Scientific and Technical Advisory Committee, ISTAC).
Articolo 11
Assemblea generale
1. Ciascun membro è rappresentato in seno all'assemblea generale da un massimo di due delegati. I delegati sono nominati dal membro per un mandato di tre anni. Il mandato dei delegati può essere rinnovato tre mesi prima della scadenza. I membri informano tempestivamente per iscritto il presidente dell'assemblea generale delle nomine o cessazioni dalle funzioni dei loro delegati. Se uno o più delegati di un dato membro sono impossibilitati a partecipare a una riunione e devono essere rappresentati da una persona debitamente autorizzata, prima della riunione il membro interessato trasmette al presidente dell'assemblea generale una notifica scritta a norma del regolamento interno dell'assemblea generale.
2. A norma del regolamento interno dell'assemblea generale, i delegati possono essere accompagnati da consulenti ed esperti.
3. Ogni membro gode di un solo voto indivisibile ed è rappresentato quando almeno un delegato è presente di persona o in videoconferenza a norma del regolamento interno dell'assemblea generale.
4. Il presidente dell'ISTAC di cui all'articolo 15 partecipa alle riunioni dell'assemblea generale in qualità di consulente.
5. Le riunioni dell'assemblea generale sono regolarmente costituite se sono rappresentati due terzi dei membri. Se questa condizione non è soddisfatta, è emessa il più presto possibile una seconda convocazione dell'assemblea generale con il medesimo ordine del giorno, a norma del regolamento interno dell'assemblea generale. Fatta eccezione per le questioni indicate all'articolo 12, paragrafi 2 e 3, nella seconda convocazione dell'assemblea generale il quorum è considerato raggiunto se è rappresentata almeno la metà dei membri.
6. Il presidente dell'assemblea generale è elettro fra i delegati a maggioranza qualificata, come disposto dall'articolo 12, per un mandato triennale. Con la stessa maggioranza e su proposta del presidente, è nominato un vicepresidente, il cui mandato ha la stessa durata del mandato del presidente. In caso di assenza del presidente e del vicepresidente, l'assemblea generale è presieduta dal delegato più anziano in termini di durata della nomina.
7. Le decisioni dell'assemblea generale sono adottate a norma dell'articolo 12.
8. L'assemblea generale si riunisce almeno una volta l'anno. L'assemblea generale è altresì convocata su richiesta di almeno tre membri o del direttore esecutivo, se necessario nell'interesse di CERIC-ERIC.
9. L'assemblea generale adotta il proprio regolamento interno conformemente allo statuto.
10. Il costo della partecipazione all'assemblea generale è sostenuto dai membri o dai rispettivi soggetti rappresentanti.
11. I costi dell'organizzazione in loco delle riunioni dell'assemblea generale sono considerati contributi in natura del membro che ospita la riunione.
Articolo 12
Poteri e maggioranze di voto dell'assemblea generale
1. L'assemblea generale è il massimo organo direttivo di CERIC-ERIC e ne decide la politica per quanto attiene alle questioni scientifiche, tecniche e amministrative. L'assemblea generale impartisce le opportune istruzioni al direttore esecutivo.
2. L'assemblea generale decide per consenso in merito a tutte le proposte di modifica dello statuto a norma della procedura stabilita dal regolamento.
3. Le seguenti questioni richiedono l'approvazione dell'assemblea generale a maggioranza qualificata di due terzi dei membri aventi diritto di voto:
a) |
adesione di nuovi membri e status degli osservatori; |
b) |
proposte di contributi finanziari da parte dei membri subordinatamente ai limiti e alle condizioni specificati da ogni membro; |
c) |
struttura organizzativa e funzionale di CERIC-ERIC; |
d) |
regolamento interno dell'assemblea generale; |
e) |
regolamento finanziario nonché ogni altra norma e procedura per l'attuazione delle disposizioni dello statuto; |
f) |
nomina del presidente e dei membri del comitato consultivo internazionale scientifico e tecnico; |
g) |
sottoscrizione di prestiti; |
h) |
approvazione o rigetto di una struttura specifica indicata da un membro come struttura associata, sulla base della valutazione dell'ISTAC o di un comitato internazionale di valutazione ad hoc; |
i) |
nomina o cessazione dalle funzioni del direttore esecutivo e attribuzione di poteri; |
j) |
cessazione della partecipazione a CERIC-ERIC di un membro inadempiente; |
k) |
liquidazione di CERIC-ERIC e riparto dell'attivo; |
l) |
approvazione dei contratti e contributi esterni. |
4. Le seguenti questioni richiedono l'approvazione dell'assemblea generale a maggioranza qualificata di due terzi dei membri presenti e votanti:
a) |
elezione del presidente e del vicepresidente dell'assemblea generale; |
b) |
adozione del programma scientifico e tecnico di CERIC-ERIC; |
c) |
adozione del programma annuale di attività ordinarie e del bilancio di CERIC-ERIC; |
d) |
adozione di progetti specifici e dei loro bilanci; |
e) |
accordo in merito al valore riconosciuto dei contributi in natura; |
f) |
adozione della relazione annuale di attività; |
g) |
chiusura dei conti annuali; |
h) |
istituzione di comitati consultivi o di altri organi. |
5. Salvo diversa indicazione nello statuto, tutte le altre decisioni dell'assemblea generale sono adottate dalla maggioranza dei membri presenti e votanti.
6. Ogni membro dispone di un voto in seno all'assemblea generale, a condizione che gli Stati membri dell'Unione europea e i paesi associati vi detengano sempre, congiuntamente, la maggioranza dei diritti di voto. Le astensioni non sono prese in considerazione ai fini della maggioranza dei voti. In caso di parità, il voto del presidente dell'assemblea generale è decisivo.
7. L'assemblea generale ha inoltre gli altri poteri ed espleta le altre funzioni ritenuti necessari per realizzare gli obiettivi di CERIC-ERIC.
Articolo 13
Direttore esecutivo
1. Il direttore esecutivo è nominato dall'assemblea generale.
2. Il direttore esecutivo è l'organo esecutivo e il legale rappresentante di CERIC-ERIC. Il direttore esecutivo è responsabile della gestione quotidiana di CERIC-ERIC e partecipa alle riunioni dell'assemblea generale a titolo consultivo.
3. Il direttore esecutivo presenta all'assemblea generale:
a) |
la relazione annuale sulle attività di CERIC-ERIC; |
b) |
in consultazione con l'ISTAC e/o altri organi consultivi, la proposta di programma annuale scientifico e tecnico di CERIC-ERIC, corredata di una descrizione dei contributi in natura conferiti da ciascun membro; |
c) |
la proposta di bilancio di CERIC-ERIC per il successivo esercizio finanziario, a norma del regolamento finanziario, compresa la contabilizzazione dei contributi in natura per le attività ordinarie e i progetti specifici; |
d) |
i conti relativi al precedente esercizio finanziario; |
e) |
qualsiasi altra questione soggetta a discussione e approvazione dell'assemblea generale. |
Articolo 14
Consiglio d'amministrazione delle strutture associate
1. Il consiglio d'amministrazione delle strutture associate è composto dai direttori di queste, nominati dai membri o dai soggetti rappresentanti.
2. Il consiglio d'amministrazione delle strutture associate elegge il presidente fra i suoi membri.
3. Il consiglio d'amministrazione delle strutture associate sovrintende al coordinamento dell'attuazione delle strategie approvate dall'assemblea generale. Esso garantisce la coerenza e la coesione in seno a CERIC-ERIC e la collaborazione tra i membri.
4. Il direttore esecutivo consulta il consiglio d'amministrazione delle strutture associate in merito a tutte le proposte che saranno presentate all'assemblea generale in relazione:
a) |
alla proposta di programma annuale scientifico e tecnico di CERIC-ERIC, corredata di una descrizione dei contributi in natura conferiti da ciascun membro; |
b) |
alla proposta di bilancio di CERIC-ERIC per il successivo esercizio finanziario, a norma del regolamento finanziario, compresa la contabilizzazione dei contributi in natura per le attività ordinarie e i progetti specifici. |
5. Le modalità operative del consiglio d'amministrazione delle strutture associate sono stabilite nel regolamento interno adottato dall'assemblea generale.
Articolo 15
Comitato consultivo internazionale scientifico e tecnico (ISTAC)
1. A norma dell'articolo 12, l'assemblea generale nomina i membri dell'ISTAC, il cui numero è da essa stabilito, scegliendoli fra autorevoli personalità nei settori di competenza di CERIC-ERIC.
2. Salvo circostanze eccezionali, l'ISTAC propone fra i suoi membri un presidente che sarà nominato dall'assemblea generale.
3. L'ISTAC offre una consulenza indipendente all'assemblea generale e al direttore esecutivo in merito a tutte le questioni strategiche e alle attività scientifiche e tecniche svolte da CERIC-ERIC.
4. In particolare l'ISTAC valuta le proposte relative a nuove strutture associate e il funzionamento di quelle esistenti, consigliando l'assemblea generale in merito all'accettazione e al proseguimento dell'associazione.
5. Le spese di funzionamento dell'ISTAC sono sostenute dai membri su una base di parità o dal bilancio di CERIC-ERIC.
Articolo 16
Comitato indipendente di revisione contabile
1. L'assemblea generale istituisce un comitato indipendente di revisione contabile incaricato di certificare che gli acquisti destinati a essere fruiti in quanto contributi in natura che essa include nel bilancio annuale di CERIC-ERIC soddisfino i requisiti di cui all'articolo 7, paragrafo 5.
2. I membri del comitato indipendente di revisione contabile sono nominati dall'assemblea generale per un mandato triennale non rinnovabile.
3. Il comitato indipendente di revisione contabile è assistito da esperti tecnici e presenta una relazione sui risultati del suo esame in occasione di ogni riunione dell'assemblea generale.
Articolo 17
Revisione contabile e valutazione d'impatto
1. I conti di CERIC-ERIC e i bilanci generali nonché il valore dei contributi in natura destinati alle sue attività sono certificati da revisori indipendenti nominati dall'assemblea generale. Le spese relative alle verifiche contabili sono sostenute da CERIC-ERIC.
2. CERIC-ERIC procede periodicamente alla valutazione della qualità delle sue attività scientifiche e alla valutazione dell'impatto esercitato sullo Spazio europeo della ricerca, sulle regioni che ospitano le strutture associate e a livello internazionale. A questo fine si tiene conto della prestazione sia di CERIC-ERIC in quanto consorzio sia di ogni struttura associata.
Articolo 18
Politica delle risorse umane
1. CERIC-ERIC garantisce parità di trattamento e di opportunità al personale e promuove la mobilità fra le strutture associate e in generale nella regione centroeuropea e oltre. CERIC-ERIC si adopera per attrarre personale giovane, come studenti, ricercatori e tecnici, per formarlo in un ambiente di apertura internazionale.
2. In genere il personale necessario per lo svolgimento delle attività di CERIC-ERIC vi è distaccato dai membri o dai soggetti rappresentanti, dagli osservatori o da altri istituti con cui CERIC-ERIC collabora.
3. Le spese relative al personale distaccato sono sostenute dal membro o dal soggetto rappresentante distaccante e, salvo casi eccezionali, sono contabilizzate come contributo in natura. I distaccamenti connessi a progetti specifici o a fini formativi possono anche essere contabilizzati secondo le modalità del progetto specifico.
4. La politica e il regolamento interno relativo all'assunzione di personale da parte di CERIC-ERIC sono definiti dall'assemblea generale e si basano su contratti a tempo determinato.
Articolo 19
Politica in materia di proprietà intellettuale, riservatezza e dati
1. Per «proprietà intellettuale» si intende la proprietà intellettuale secondo la definizione contenuta nell'articolo 2 della convenzione istitutiva dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, firmata il 14 luglio 1967.
2. Allo scambio e all'integrazione della proprietà intellettuale fra i membri o i soggetti rappresentanti si applica il regolamento interno approvato dall'assemblea generale al fine di migliorare il valore aggiunto della proprietà intellettuale e l'impatto sulle economie regionale e dell'UE. Il regolamento interno disciplina altresì la riservatezza dei dati scambiati.
3. La proprietà intellettuale generata dalle attività di CERIC-ERIC è proprietà di questo.
4. CERIC-ERIC ottempera alla legislazione applicabile in materia di protezione dei dati e della vita privata.
Articolo 20
Trasferimento di tecnologia e relazioni con l'industria
In quanto struttura distribuita, CERIC-ERIC funge da punto focale per l'industria europea:
a) |
svolgendo attività di sensibilizzazione relative alla R&S e collaborando con il settore industriale, per esempio con sviluppi congiunti o prototipi di prequalificazione; |
b) |
rafforzando l'effetto economico dei singoli membri o soggetti rappresentanti grazie allo sviluppo di sinergie e di punti comuni nell'ambito del trasferimento di conoscenze e di tecnologia; |
c) |
evidenziando il coinvolgimento dell'industria e le relative opportunità; |
d) |
promuovendo e sostenendo le industrie create dalla ricerca. |
Articolo 21
Politiche degli appalti
La politica degli appalti di CERIC-ERIC è basata sui principi di trasparenza, non discriminazione e concorrenza, tenuto conto dell'esigenza di garantire che le offerte soddisfino i più rigorosi requisiti tecnici, finanziari e di risultato, fornendo nel contempo una notifica anticipata all'industria in merito alle specifiche richieste per la realizzazione di componenti e sistemi avanzati.
Articolo 22
Comunicazione e diffusione
1. I compiti e le attività di CERIC-ERIC mirano a rafforzare la ricerca europea e le sue attività di comunicazione e diffusione supportano questo approccio strategico.
2. CERIC-ERIC promuove la diffusione delle pubblicazioni scientifiche e delle conoscenze tecnico-scientifiche generate dalle sue attività presso la comunità scientifica, il settore industriale e il grande pubblico.
3. Se del caso, CERIC-ERIC interagisce con i pertinenti decisori politici al fine di far progredire i propri obiettivi.
CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 23
Lingua di lavoro
La lingua di lavoro di CERIC-ERIC è l'inglese.
Articolo 24
Durata e ritiro di membri
1. CERIC-ERIC è costituito per un periodo iniziale di dieci anni, che è prorogato automaticamente per periodi decennali successivi.
2. I membri possono ritirarsi da CERIC-ERIC dopo un periodo iniziale di cinque anni di partecipazione mediante notifica scritta data con un anno di anticipo. Il ritiro ha effetto alla fine dell'esercizio finanziario successivo a quello in cui è stata data notifica oppure a una data successiva proposta dal membro.
3. Il membro che si ritira resta vincolato a tutti gli obblighi e alle imprese nei confronti di CERIC-ERIC e di terzi pendenti al momento in cui ha effetto il ritiro e all'eventuale risarcimento dei danni a carico di CERIC-ERIC dovuti a decisioni o atti precedenti il suo ritiro.
Articolo 25
Inadempimento degli obblighi
Il membro inadempiente rispetto ai suoi obblighi principali derivati dallo statuto decade da membro di CERIC-ERIC previa decisione dell'assemblea generale adottata a maggioranza qualificata dei due terzi dei membri aventi diritto di voto. Il membro inadempiente non gode del diritto di voto afferente alla decisione relativa al suo inadempimento.
Articolo 26
Condizioni di scioglimento
CERIC-ERIC è sciolto nei seguenti casi:
a) |
ritiro di uno o più membri in conseguenza del quale non è più possibile soddisfare i requisiti del regolamento; |
b) |
impossibilità di realizzare i suoi obiettivi; |
c) |
mutuo accordo dei membri. |
Articolo 27
Liquidazione e riparto dell'attivo
1. In caso di scioglimento CERIC-ERIC è vincolato a tutti gli obblighi e alle imprese pendenti nei confronti di terzi.
2. La liquidazione di CERIC-ERIC in conseguenza di una delle condizioni di scioglimento di cui all'articolo 26 richiede una decisione dell'assemblea generale adottata a maggioranza qualificata di due terzi di tutti i membri aventi diritto di voto e notificata alla Commissione europea a norma dell'articolo 16 del regolamento. Tale decisione specifica almeno quanto segue:
a) |
il numero di liquidatori e le norme di funzionamento del collegio dei liquidatori in caso di liquidatori plurimi; |
b) |
la nomina dei liquidatori e l'indicazione del liquidatore che funge da legale rappresentante di CERIC-ERIC in liquidazione; |
c) |
i criteri di liquidazione, compreso l'eventuale cessione di attività a un'altra persona giuridica, e i poteri dei liquidatori. |
Articolo 28
Modifica dello statuto
Le proposte di modifica dello statuto sono adottate dall'assemblea generale per consenso e presentate alla Commissione a norma dell'articolo 11 del regolamento.
Articolo 29
Versione consolidata dello statuto
Lo statuto è tenuto aggiornato e pubblicato sul sito web di CERIC-ERIC e presso la sua sede legale. Qualsiasi modifica dello statuto è chiaramente indicata in una nota che specifica se riguarda un elemento essenziale o non essenziale, a norma dell'articolo 11 del regolamento, e precisa la procedura seguita per l'adozione.
(1) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (GU L 77 del 23.3.2011, pag. 1).
(3) Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12).