ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 168

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

57° anno
7 giugno 2014


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

 

2014/334/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 19 maggio 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe

1

 

 

Protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe

3

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 607/2014 del Consiglio, del 19 maggio 2014, relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe

27

 

*

Regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, che stabilisce misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione europea

29

 

*

Regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria (Rifusione)

39

 

*

Regolamento delegato (UE) n. 610/2014 della Commissione, del 14 febbraio 2014, recante deroga al regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 per quanto riguarda l'impresa comune ECSEL ( 1 )

53

 

*

Regolamento delegato (UE) n. 611/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi a sostegno del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola

55

 

*

Regolamento delegato (UE) n. 612/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio attraverso la modifica del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda le nuove misure nel quadro dei programmi nazionali di sostegno nel settore vitivinicolo

62

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 613/2014 della Commissione, del 3 giugno 2014, recante approvazione di una modifica minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pagnotta del Dittaino (DOP)]

68

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 614/2014 della Commissione, del 6 giugno 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 per quanto riguarda l'applicazione di talune misure di sostegno nel settore vitivinicolo

73

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014 della Commissione, del 6 giugno 2014, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i programmi di attività a sostegno dei settori dell'olio di oliva e delle olive da tavola

95

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 616/2014 della Commissione, del 6 giugno 2014, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

103

 

 

DECISIONI

 

 

2014/335/UE, Euratom

 

*

Decisione del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea

105

 

 

2014/336/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 5 giugno 2014, recante modifica delle decisioni 2006/799/CE, 2007/64/CE, 2009/300/CE, 2009/894/CE, 2011/330/UE, 2011/331/UE e 2011/337/UE al fine di prorogare la validità dei criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea a taluni prodotti [notificata con il numero C(2014) 3674]  ( 1 )

112

 

 

2014/337/UE

 

*

Decisione della Banca centrale europea, del 5 giugno 2014, sulla remunerazione di depositi, saldi e riserve in eccesso (BCE/2014/23)

115

 

 

2014/338/UE

 

*

Decisione della Banca centrale europea, del 5 giugno 2014, che modifica la Decisione BCE/2010/23 relativa alla distribuzione del reddito monetario delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro (BCE/2014/24)

117

 

 

ORIENTAMENTI

 

 

2014/339/UE

 

*

Indirizzo della Banca centrale europea, del 5 giugno 2014, che modifica l'Indirizzo BCE/2014/9 sulla gestione di attività e passività nazionali da parte delle banche centrali nazionali (BCE/2014/22)

118

 

 

2014/340/UE

 

*

Indirizzo della Banca centrale europea, del 5 giugno 2014, che modifica l'Indirizzo BCE/2012/27 relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (BCE/2014/25)

120

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 12/2014 della Commissione, dell'8 gennaio 2014, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite [Salinātā rudzu rupjmaize (STG)] ( GU L 4 del 9.1.2014 )

122

 

*

Rettifica della decisione di esecuzione 2013/784/UE della Commissione, del 18 dicembre 2013, che modifica i modelli di certificati sanitari I, II e III relativi agli scambi all'interno dell'Unione di ovini e caprini da macello, da ingrasso, da riproduzione e d'allevamento figuranti nell'allegato E della direttiva 91/68/CEE del Consiglio ( GU L 346 del 20.12.2013 )

123

 

*

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 477/2014 del Consiglio, del 12 maggio 2014, che attua il regolamento (UE) n. 296/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina ( GU L 137 del 12.5.2014, pag. 3 )

124

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

7.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 168/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 maggio 2014

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe

(2014/334/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 23 luglio 2007 il Consiglio ha approvato l'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe e la Comunità europea («accordo di partenariato»), mediante adozione del regolamento (CE) n. 894/2007 (1).

(2)

L'applicazione dell'ultimo protocollo (2) che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato è cessata il 12 maggio 2014.

(3)

L'Unione ha negoziato con São Tomé e Príncipe un nuovo protocollo, per un periodo di quattro anni, che conferisce alle navi dell'Unione possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe in materia di pesca. In esito a tali negoziati, il 19 dicembre 2013 è stato siglato un nuovo protocollo.

(4)

Al fine di garantire la continuità delle attività di pesca delle navi dell'Unione, si prevede di applicare il nuovo protocollo a titolo provvisorio in attesa che siano espletate le procedure necessarie alla sua conclusione. Tale applicazione provvisoria ha inizio alla data della firma, ma non prima della data di scadenza dell'ultimo protocollo.

(5)

È opportuno firmare il nuovo protocollo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma, a nome dell'Unione, del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe («protocollo») è autorizzata, con riserva della conclusione di tale protocollo.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell'Unione.

Articolo 3

Il protocollo è applicato a titolo provvisorio, conformemente al suo articolo 14, a decorrere dalla data della firma (3) e non prima del 13 maggio 2014, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2014

Per il Consiglio

Il presidente

A. TSAFTARIS


(1)  Regolamento (CE) n. 894/2007 del Consiglio, del 23 luglio 2007, relativo alla conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe e la Comunità europea (GU L 205 del 7.8.2007, pag. 35).

(2)  Protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe (GU L 136 del 24.5.2011, pag. 5).

(3)  La data della firma del protocollo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


7.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 168/3


PROTOCOLLO

che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe


Articolo 1

Periodo di applicazione e possibilità di pesca

1.   Le possibilità di pesca assegnate alle navi dell'Unione europea a norma dell'articolo 5 dell'accordo di partenariato nel settore della pesca sono fissate per un periodo di 4 anni decorrente dalla data di inizio dell'applicazione provvisoria per consentire la cattura di specie altamente migratorie (specie elencate nell'allegato I della Convenzione delle Nazioni unite sul diritto del mare del 1982), ad esclusione delle specie protette dall'ICCAT o di cui l'ICCAT vieta la cattura.

2.   Le possibilità di pesca sono assegnate a:

a)

28 tonniere con reti a circuizione;

b)

6 pescherecci con palangari di superficie.

3.   Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente protocollo.

4.   In applicazione dell'articolo 6 dell'accordo, i pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea possono praticare attività di pesca nelle acque di Sao Tomé e Principe soltanto se sono in possesso di una autorizzazione di pesca (licenza di pesca) rilasciata nell'ambito del presente protocollo.

Articolo 2

Contropartita finanziaria — Modalità di pagamento

1.   Per il periodo di cui all'articolo 1, la contropartita finanziaria prevista all'articolo 7 dell'accordo di partenariato nel settore della pesca è fissata a 2 805 000 EUR.

2.   La contropartita finanziaria comprende:

a)

un importo annuale per l'accesso alla ZEE di Sao Tomé e Principe di 385 000 EUR per i primi tre anni e di 350 000 EUR per il quarto anno, corrispondente a un quantitativo di riferimento di 7 000 tonnellate all'anno e

b)

un importo specifico annuo di 325 000 EUR per una durata di 4 anni destinato a sostenere l'attuazione della politica settoriale della pesca di Sao Tomé e Principe.

3.   Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 3, 4, 5, 7 e 8 del presente protocollo e degli articoli 12 e 13 dell'accordo di partenariato nel settore della pesca.

4.   La contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1 è versata dall'Unione europea in ragione di 710 000 EUR all'anno per i primi tre anni e di 675 000 EUR per il quarto anno, corrispondenti al totale degli importi annuali di cui al paragrafo 2, lettere a) e b).

5.   Se il volume annuo complessivo delle catture effettuate dalle navi dell'Unione europea nelle acque di Sao Tomé e Principe supera il quantitativo di riferimento indicato al paragrafo 2, l'importo totale della contropartita finanziaria annua sarà aumentato di 55 EUR per i primi tre anni e di 50 EUR per il quarto anno per ogni tonnellata supplementare catturata. Tuttavia l'importo annuo complessivo versato dall'Unione europea non può superare il doppio dell'importo indicato al paragrafo 2, lettera a). Nel caso in cui i quantitativi catturati dalle navi dell'Unione europea superino i quantitativi corrispondenti al doppio dell'importo annuo complessivo, l'importo dovuto per il quantitativo eccedente tale massimale è versato l'anno successivo.

6.   Il pagamento avviene entro novanta (90) giorni dalla data di applicazione provvisoria del protocollo per il primo anno ed entro la ricorrenza anniversaria del protocollo per gli anni successivi.

7.   La destinazione della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 2, lettera a), è di competenza esclusiva delle autorità di Sao Tomé e Principe.

8.   La contropartita finanziaria indicata al paragrafo 2 è versata su un conto del Tesoro pubblico aperto presso la Banca centrale di Sao Tomé e Principe; la contropartita finanziaria indicata al paragrafo 2, lettera b), destinata al sostegno settoriale, è messa a disposizione della Direzione della pesca. Le autorità di Sao Tomé e Principe comunicano ogni anno alla Commissione europea le coordinate del conto bancario.

Articolo 3

Promozione di una pesca sostenibile e responsabile nelle acque di Sao Tomé e Principe

1.   Entro tre (3) mesi dall'entrata in vigore del presente protocollo, le parti concordano, nell'ambito della commissione mista di cui all'articolo 9 dell'accordo di partenariato nel settore della pesca, un programma settoriale pluriennale e le relative modalità di applicazione, in particolare:

a)

gli orientamenti, su base annuale e pluriennale, in base ai quali sarà utilizzata la contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b);

b)

gli obiettivi da conseguire, su base annuale e pluriennale, ai fini dell'instaurazione di una pesca sostenibile e responsabile, tenuto conto delle priorità espresse da Sao Tomé e Principe nel quadro della politica nazionale della pesca o di altre politiche atte ad incidere sullo sviluppo di una pesca responsabile e sostenibile o a questo correlate, segnatamente in materia di sostegno alla pesca artigianale, sorveglianza, controllo e lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN);

c)

i criteri e le procedure da utilizzare ai fini della valutazione annuale dei risultati ottenuti.

2.   Qualsiasi proposta di modifica del programma settoriale pluriennale deve essere approvata dalle parti nell'ambito della commissione mista.

3.   Le autorità di Sao Tomé e Principe possono decidere ogni anno in merito all'assegnazione di un importo supplementare alla quota della contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), ai fini dell'attuazione del programma pluriennale. Tale assegnazione deve essere comunicata all'Unione europea al massimo due (2) mesi prima della ricorrenza anniversaria del presente protocollo.

4.   Le due parti procedono ogni anno a una valutazione dei risultati conseguiti nell'attuazione del programma settoriale pluriennale. Qualora tale valutazione indichi che la realizzazione degli obiettivi finanziati direttamente tramite la quota della contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del presente protocollo non è soddisfacente, la Commissione europea si riserva il diritto di rivedere tale quota al fine di adeguare al livello dei risultati l'ammontare destinato all'attuazione del programma.

Articolo 4

Cooperazione scientifica per una pesca responsabile

1.   Le due parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nelle acque di Sao Tomé e Principe, basata sul principio di non discriminazione tra le diverse flotte che operano in tali acque.

2.   Nel periodo di applicazione del presente protocollo, l'Unione europea e Sao Tomé e Principe si impegnano a cooperare per vigilare sullo stato delle risorse alieutiche nella zona di pesca di Sao Tomé e Principe.

3.   Le due parti si impegnano a promuovere la cooperazione in materia di pesca responsabile nella regione dell'Africa centrale. Le due parti si impegnano a rispettare tutte le raccomandazioni e le risoluzioni della Commissione Internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT).

4.   In conformità all'articolo 4 dell'accordo di partenariato nel settore della pesca le parti, sulla base delle raccomandazioni e delle risoluzioni adottate nell'ambito dell'ICCAT e alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili, si consultano nell'ambito della commissione mista prevista all'articolo 9 dell'accordo medesimo per adottare misure atte a garantire una gestione sostenibile delle specie alieutiche oggetto del presente protocollo che interessano le attività delle navi dell'Unione europea.

Articolo 5

Revisione di comune accordo delle possibilità di pesca e delle misure tecniche

1.   Le possibilità di pesca di cui all'articolo 1 possono essere rivedute di comune accordo a condizione che le raccomandazioni e le risoluzioni adottate dall'ICCAT confermino che tale revisione garantisce la gestione sostenibile delle specie alieutiche oggetto del presente protocollo. In tal caso la contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), è riveduta proporzionalmente, pro rata temporis. L'importo annuo complessivo della contropartita finanziaria versata dall'Unione europea non può tuttavia superare il doppio dell'importo indicato all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a).

2.   Se necessario, la commissione mista può esaminare e adattare di comune accordo le disposizioni relative alle condizioni di esercizio della pesca e le modalità di applicazione del presente protocollo e del relativo allegato.

Articolo 6

Nuove possibilità di pesca

1.   Le autorità di Sao Tomé e Principe possono rivolgersi all'Unione europea per valutare la possibilità di autorizzare attività di pesca non contemplate dal presente protocollo in base ai risultati di una campagna scientifica che tenga conto dei migliori pareri scientifici convalidati dagli esperti delle due parti.

2.   In funzione di tali risultati e se l'Unione europea si dichiara interessata alle attività di pesca in questione, le due parti si consultano in sede di commissione mista prima dell'eventuale concessione dell'autorizzazione da parte delle autorità di Sao Tomé e Principe. Se del caso, le parti concordano le condizioni applicabili alle nuove possibilità di pesca e apportano le modifiche eventualmente necessarie al presente protocollo e al relativo allegato.

Articolo 7

Sospensione e revisione del pagamento della contropartita finanziaria

1.   La contropartita finanziaria prevista all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), può essere riveduta o sospesa se ricorre una o più delle condizioni seguenti:

a)

se circostanze anomale, quali definite all'articolo 2, lettera h), dell'accordo di partenariato nel settore della pesca, impediscono lo svolgimento delle attività di pesca nella ZEE di Sao Tomé e Principe;

b)

se, a seguito di mutamenti significativi nella definizione e nell'attuazione della politica della pesca che ha portato alla conclusione del presente protocollo, una delle parti chiede che le disposizioni del medesimo siano sottoposte a revisione ai fini di una loro eventuale modifica;

c)

in caso di violazione accertata di elementi essenziali e fondamentali in materia di diritti umani stabiliti all'articolo 9 dell'accordo di Cotonou e a seguito della procedura di cui agli articoli 8 e 96 dello stesso.

2.   L'Unione europea si riserva il diritto di sospendere, del tutto o in parte, il pagamento della contropartita finanziaria specifica prevista all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del presente protocollo:

a)

quando una valutazione condotta dalla commissione mista mostri che i risultati ottenuti non sono conformi alla programmazione;

b)

in caso di mancata esecuzione di tale contropartita finanziaria.

3.   Il pagamento della contropartita finanziaria riprende, previi consultazione e accordo delle parti, non appena sia stata ripristinata la situazione precedente gli avvenimenti menzionati al paragrafo 1 e/o quando i risultati di attuazione finanziaria di cui al paragrafo 2 lo giustifichino. Tuttavia, la contropartita finanziaria specifica di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), non può essere versata oltre un limite di sei (6) mesi dalla scadenza del protocollo.

Articolo 8

Sospensione dell'applicazione del protocollo

1.   L'applicazione del presente protocollo può essere sospesa su iniziativa di una delle parti se ricorre una o più delle seguenti condizioni:

a)

se circostanze anomale, quali definite all'articolo 2, lettera h), dell'accordo di partenariato nel settore della pesca, impediscono lo svolgimento delle attività di pesca nella ZEE di Sao Tomé e Principe;

b)

se, a seguito di mutamenti significativi nella definizione e nell'attuazione della politica della pesca che ha portato alla conclusione del presente protocollo, una delle parti chiede che le disposizioni del medesimo siano sottoposte a revisione ai fini di una loro eventuale modifica;

c)

se una delle due parti constata una violazione di elementi essenziali e fondamentali in materia di diritti umani stabiliti all'articolo 9 dell'accordo di Cotonou e a seguito della procedura di cui agli articoli 8 e 96 dello stesso;

d)

se l'Unione europea non provvede al pagamento della contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), per ragioni diverse da quelle previste dal presente articolo;

e)

se tra le parti sorge una controversia in merito all'applicazione o all'interpretazione del presente protocollo.

2.   L'attuazione del protocollo può essere sospesa su iniziativa di una parte se la controversia che oppone le parti non ha potuto essere risolta nel quadro delle consultazioni condotte in sede di commissione mista.

3.   La sospensione dell'applicazione del protocollo è subordinata alla notifica della propria intenzione effettuata per iscritto dalla parte interessata, con almeno tre (3) mesi di anticipo rispetto alla data prevista di entrata in vigore della sospensione.

4.   In caso di sospensione le parti continuano a consultarsi al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia. Se le parti raggiungono un'intesa, l'applicazione del protocollo riprende e l'importo della contropartita finanziaria è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis, in funzione della durata della sospensione.

Articolo 9

Disposizioni applicabili del diritto nazionale

1.   Le attività dei pescherecci dell'Unione europea operanti nelle acque di Sao Tomé e Principe sono disciplinate dalla normativa applicabile a Sao Tomé e Principe, salvo diversa disposizione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca e del presente protocollo, compresi l'allegato e le relative appendici.

2.   Le autorità di Sao Tomé e Principe informano la Commissione europea in merito a qualsiasi modifica o a eventuali nuove disposizioni legislative concernenti il settore della pesca.

3.   La Commissione europea informa le autorità di Sao Tomé e Principe in merito a ogni cambiamento o ad ogni nuova disposizione legislativa riguardanti le attività di pesca della flotta d'altura dell'Unione europea.

Articolo 10

Informatizzazione degli scambi

1.   Sao Tomé e Principe e l'Unione europea si impegnano ad applicare senza indugio i sistemi informatici necessari per lo scambio elettronico di tutte le informazioni e di tutti i documenti connessi all'attuazione dell'accordo.

2.   I documenti su supporto informatico sono sempre considerati equivalenti a quelli su carta.

3.   Sao Tomé e Principe e l'Unione europea si notificano senza indugio qualsiasi malfunzionamento di un sistema informatico. Le informazioni e i documenti connessi all'attuazione dell'accordo sono allora automaticamente sostituiti dalla loro versione cartacea.

Articolo 11

Riservatezza dei dati

1.   Sao Tomé e Principe e l'Unione europea si impegnano affinché tutti i dati nominativi relativi alle navi europee e alle loro attività di pesca ottenuti nel quadro dell'accordo siano sempre trattati con rigore, conformemente ai principi in materia di riservatezza e protezione dei dati.

2.   Le due parti provvedono affinché solo i dati aggregati relativi alle attività di pesca nelle acque di Sao Tomé e Principe siano resi di dominio pubblico, in conformità alle disposizioni dell'ICCAT in materia. I dati che possono essere considerati confidenziali devono essere utilizzati dalle autorità competenti esclusivamente per l'applicazione dell'accordo e a fini di gestione, controllo e sorveglianza delle attività di pesca.

Articolo 12

Durata

Il presente protocollo e il relativo allegato si applicano per un periodo di 4 anni a decorrere dall'applicazione provvisoria, conformemente agli articoli 14 e 15, salvo denuncia a norma dell'articolo 13.

Articolo 13

Denuncia

1.   In caso di denuncia del presente protocollo, la parte interessata notifica per iscritto all'altra parte la propria intenzione di denunciare il protocollo con almeno sei (6) mesi di anticipo rispetto alla data alla quale la denuncia prende effetto.

2.   L'invio della notifica di cui al precedente paragrafo comporta l'avvio di consultazioni tra le parti.

Articolo 14

Applicazione provvisoria

Il presente protocollo si applica in via provvisoria a decorrere dalla data della sua firma e non prima del 13 maggio 2014.

Articolo 15

Entrata in vigore

Il presente protocollo e il relativo allegato entrano in vigore alla data alla quale le parti si notificano reciprocamente l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

Per l'Unione europea

Per la Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe

Съставено в Брюксел на двадесет и трети май две хиляди и четиринадесета година.

Hecho en Bruselas, el veintitrés de mayo de dos mil catorce.

V Bruselu dne dvacátého třetího května dva tisíce čtrnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den treogtyvende maj to tusind og fjorten.

Geschehen zu Brüssel am dreiundzwanzigsten Mai zweitausendvierzehn.

Kahe tuhande neljateistkümnenda aasta maikuu kahekümne kolmandal päeval Brüsselis.

'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι τρεις Μαΐου δύο χιλιάδες δεκατέσσερα.

Done at Brussels on the twenty-third day of May in the year two thousand and fourteen.

Fait à Bruxelles, le vingt-trois mai deux mille quatorze.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset trećeg svibnja dvije tisuće četrnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì ventitré maggio duemilaquattordici.

Briselē, divi tūkstoši četrpadsmitā gada divdesmit trešajā maijā.

Priimta du tūkstančiai keturioliktų metų gegužės dvidešimt trečią dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennegyedik év május havának huszonharmadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tlieta u għoxrin jum ta’ Mejju tas-sena elfejn u erbatax.

Gedaan te Brussel, de drieëntwintigste mei tweeduizend veertien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego trzeciego maja roku dwa tysiące czternastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e três de maio de dois mil e catorze.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și trei mai două mii paisprezece.

V Bruseli dvadsiateho tretieho mája dvetisícštrnásť.

V Bruslju, dne triindvajsetega maja leta dva tisoč štirinajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkolmantena päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattaneljätoista.

Som skedde i Bryssel den tjugotredje maj tjugohundrafjorton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā —

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

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За правителството на Демократична република Cao Томе и Принсипи

Por el Gobierno de la República Democrática de Santo Tomé y Príncipe

Za vládu Demokratické republiky Svatý Tomáš a Princův ostrov

For regeringen for Den Demokratiske Republik São Tomé og Principe

Für die Regierung der Demokratischen Republik São Tomé und Príncipe

São Tomé ja Príncipe Demokraatliku Vabariigi valitsuse nimel

Για την κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας του Σάο Τομέ και Πρίνοτπε

For the Government of the Democratic Republic of São Tomé and Príncipe

Pour le gouvernement de la République démocratique de São Tomé e Principe

Za vladu Demokratske Republike Svetog Tome i Prinsipea

Per il governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe

Santomes un Prinsipi Demokrātiskās Republikas valdības vārdā —

San Tomė ir Prinsipės Demokratinės Respublikos Vyriausybės vardu

A São Tomé és Príncipe Demokratikus Köztársaság kormánya részéről

Għall-Gvern tar-Repubblika Demokratika ta' Sao Tome u Prinċipe

Voor de regering van de Democratische Republiek São Tomé en Príncipe

W imieniu Rządu Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej

Pelo Governo da República Democrática de São Tomé e Príncipe

Pentru guvernul Republicii Democrate São Tomé și Príncipe

Za vládu Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova

Za vlado Demokratične republike São Tomé in Príncipe

São Tomé ja Príncipen demokraattisen tasavallan hallituksen puolesta

För Demokratiska republiken São Tomé och Principes regerings vägnar

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ALLEGATO

Condizioni per l'esercizio della pesca nella zona di pesca di Sao Tomé e Principe da parte delle navi dell'Unione europea

CAPO I

FORMALITÀ PER LA RICHIESTA E IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI PESCA

SEZIONE 1

Autorizzazioni di pesca

Condizioni per il rilascio di un'autorizzazione di pesca

1.

Possono ottenere un'autorizzazione di pesca (licenza di pesca) nella zona di pesca di Sao Tomé e Principe soltanto le navi che ne hanno diritto.

2.

L'armatore, il comandante e la nave stessa detengono questo diritto se non è stato loro interdetto l'esercizio dell'attività di pesca a Sao Tomé e Principe. Essi devono essere in regola nei confronti dell'amministrazione di Sao Tomé e Principe, ossia devono avere assolto tutti i precedenti obblighi derivanti dalla loro attività di pesca a Sao Tomé e Principe nell'ambito degli accordi di pesca conclusi con l'Unione europea. Essi devono inoltre conformarsi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1006/2008 (1) relativo alle autorizzazioni di pesca.

3.

Le navi dell'Unione europea che chiedono un'autorizzazione di pesca possono essere rappresentate da un agente residente a Sao Tomé e Principe. Il nome e l'indirizzo di tale rappresentante possono figurare nella domanda di autorizzazione di pesca.

Domanda di autorizzazione di pesca

4.

Le autorità competenti dell'Unione europea presentano per via elettronica al ministero della pesca di Sao Tomé e Principe, con copia alla delegazione dell'Unione europea in Gabon, almeno quindici (15) giorni lavorativi prima della data di inizio della validità richiesta, una domanda per ogni nave che intende esercitare attività di pesca in virtù dell'accordo di partenariato nel settore della pesca. Gli originali sono inviati direttamente dalle autorità competenti dell'Unione europea a Sao Tomé e Principe, con copia alla delegazione dell'Unione europea in Gabon.

5.

Le domande sono presentate al ministero della pesca su formulari redatti secondo il modello riportato nell'appendice 1.

6.

Ogni domanda di autorizzazione di pesca è accompagnata dai seguenti documenti:

la prova del pagamento dell'anticipo forfettario per il periodo di validità della domanda;

una fotografia a colori recente della nave, presa di profilo.

7.

Il pagamento del canone è effettuato sul conto indicato dalle autorità di Sao Tomé e Principe in conformità all'articolo 2, paragrafo 8, del protocollo.

8.

I canoni comprendono tutte le tasse nazionali e locali, escluse le tasse portuali e gli oneri per prestazioni di servizi.

Rilascio dell'autorizzazione di pesca

9.

Le autorizzazioni di pesca per tutte le navi sono rilasciate dal ministero della pesca di Sao Tomé e Principe agli armatori o ai loro rappresentanti tramite la delegazione dell'Unione europea in Gabon entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione prevista al precedente punto 6. Una copia dell'autorizzazione di pesca è contestualmente inviata agli armatori per via elettronica, al fine di non ritardare l'esercizio della pesca nella zona. Tale copia può essere utilizzata per un periodo massimo di 60 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione, nel corso del quale la copia sarà considerata equivalente all'originale.

10.

L'autorizzazione è rilasciata a nome di una nave determinata e non è trasferibile.

11.

Tuttavia, su richiesta dell'Unione europea e in caso di provata forza maggiore, l'autorizzazione di pesca di una nave è sostituita da una nuova autorizzazione a nome di un'altra nave della stessa categoria della nave da sostituire, senza che debba essere versato un nuovo canone. In questo caso, il calcolo del livello delle catture per la determinazione di un eventuale pagamento supplementare terrà conto della somma delle catture totali delle due navi.

12.

L'armatore della nave da sostituire o il suo rappresentante consegna l'autorizzazione di pesca annullata al ministero della pesca di Sao Tomé e Principe tramite la delegazione dell'Unione europea in Gabon.

13.

La data di inizio di validità della nuova autorizzazione di pesca è quella in cui l'autorizzazione di pesca annullata viene consegnata al ministero della pesca di Sao Tomé e Principe. Il trasferimento dell'autorizzazione di pesca è notificato alla delegazione dell'Unione europea in Gabon.

14.

L'autorizzazione di pesca deve essere sempre tenuta a bordo della nave, fatto salvo quanto previsto al punto 9 della presente sezione.

SEZIONE 2

Condizioni applicabili alle autorizzazioni di pesca canoni e anticipi

1.

Le autorizzazioni di pesca hanno una durata di validità di un anno.

2.

Il canone per le tonniere con reti a circuizione e i pescherecci con palangari di superficie, espresso in euro per tonnellata pescata nella zona di pesca di Sao Tomé e Principe, è fissato nel modo seguente:

 

55 EUR per il primo e il secondo anno di applicazione;

 

60 EUR per il terzo anno di applicazione;

 

70 EUR per il quarto anno di applicazione.

3.

Le autorizzazioni di pesca sono rilasciate previo versamento presso le competenti autorità nazionali dei seguenti canoni forfettari:

Per le tonniere con reti a circuizione:

6 930 EUR per nave, corrispondenti ai canoni dovuti per 126 tonnellate all'anno per il primo e il secondo anno di applicazione del protocollo;

6 960 EUR per nave, corrispondenti ai canoni dovuti per 116 tonnellate all'anno per il terzo anno di applicazione del protocollo;

7 000 EUR per nave, corrispondenti ai canoni dovuti per 100 tonnellate all'anno per il quarto anno di applicazione del protocollo.

Per i pescherecci con palangari di superficie:

2 310 EUR per nave, corrispondenti ai canoni dovuti per 42 tonnellate all'anno per il primo e il secondo anno di applicazione del protocollo;

2 310 EUR per nave, corrispondenti ai canoni dovuti per 38,5 tonnellate all'anno per il terzo anno di applicazione del protocollo;

2 310 EUR per nave, corrispondenti ai canoni dovuti per 33 tonnellate all'anno per il quarto anno di applicazione del protocollo.

4.

Il computo definitivo dei canoni dovuti per l'anno «n» è adottato dalla Commissione europea entro sessanta (60) giorni dalla ricorrenza anniversaria del protocollo dell'anno «n+1», sulla base delle dichiarazioni di cattura compilate da ciascun armatore e confermate dagli istituti scientifici competenti per la verifica dei dati relativi alle catture negli Stati membri, quali l'IRD (Institut de Recherche pour le Développement), l'IEO (Instituto Español de Oceanografia) e l'IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera), per il tramite della delegazione dell'Unione europea in Gabon.

5.

Detto computo è comunicato contemporaneamente al ministero della pesca di Sao Tomé e Principe e agli armatori.

6.

Gli eventuali pagamenti supplementari (per le catture eccedenti i quantitativi indicati al punto 4 della presente sezione) saranno effettuati dagli armatori alle competenti autorità di Sao Tomé e Principe entro tre (3) mesi dalla ricorrenza anniversaria del protocollo dell'anno n + 1, sul conto di cui al presente capo, sezione 1, punto 7, sulla base dell'importo per tonnellata indicato al punto 2 della presente sezione (55, 60 o 70 EUR in funzione dell'anno).

7.

Tuttavia, se il computo definitivo è inferiore all'ammontare dell'anticipo di cui al punto 3 della presente sezione, l'importo residuo corrispondente non viene rimborsato all'armatore.

CAPO II

ZONE DI PESCA

1.

Le tonniere con reti a circuizione e i pescherecci con palangari di superficie dell'Unione europea operanti nelle acque di Sao Tomé e Principe nell'ambito del presente protocollo potranno esercitare attività di pesca nelle acque situate al di là delle 12 miglia nautiche a partire dalle linee di base.

2.

Le coordinate della zona economica esclusiva di Sao Tomé e Principe sono quelle notificate da Sao Tomé e Principe alle Nazioni unite in data 7 maggio 1998 (2).

3.

È vietata, senza eccezioni, ogni attività di pesca nella zona destinata alla sfruttamento congiunto da parte di Sao Tomé e Principe e della Nigeria, delimitata dalle coordinate di cui all'appendice 3.

CAPO III

MONITORAGGIO E SORVEGLIANZA

SEZIONE 1

Sistema di registrazione delle catture

1.

I comandanti di tutte le navi operanti nelle acque di Sao Tomé e Principe nell'ambito del presente protocollo sono obbligati a notificare le loro catture al ministero della pesca di Sao Tomé e Principe ai fini del controllo dei quantitativi catturati, convalidati dagli istituti scientifici competenti secondo la procedura di cui al capo I, sezione 2, punto 4, del presente allegato. La comunicazione delle catture è effettuata secondo le modalità di seguito indicate.

1.1.

Le navi dell'Unione europea operanti nelle acque di Sao Tomé e Principe nell'ambito del presente protocollo sono tenute a compilare la dichiarazione di cattura secondo il modello riportato nell'appendice 2, che rispecchia in tutti i punti le informazioni figuranti nel giornale di bordo. Una copia della dichiarazione sarà trasmessa, preferibilmente per posta elettronica, al centro di controllo della pesca (CCP) di Sao Tomé e Principe ogni settimana e al momento dell'uscita dalla zona di pesca di Sao Tomé e Principe.

1.2.

Entro 14 giorni dalla conclusione dello sbarco per la bordata in questione, i comandanti delle navi inviano copie del giornale di bordo al ministero della pesca di Sao Tomé e Principe e agli istituti scientifici di cui al capo I, sezione 2, punto 4.

2.

Il comandante annota ogni giorno nella dichiarazione di cattura il quantitativo di ciascuna specie, identificata con il rispettivo codice FAO alfa-3, catturata e detenuta a bordo, espresso in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari. Per ciascuna specie principale, il comandante indica altresì le catture pari a zero. Il comandante annota inoltre ogni giorno nella dichiarazione di cattura i quantitativi di ciascuna specie rigettati in mare, espressi in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari.

3.

Le dichiarazioni di cattura sono compilate in modo leggibile e firmate dal comandante della nave.

4.

In caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente capo, il governo di Sao Tomé e Principe potrà sospendere l'autorizzazione di pesca della nave in questione sino ad espletamento della formalità e irrogare all'armatore della nave la sanzione prevista dalla regolamentazione vigente a Sao Tomé e Principe. La Commissione europea e lo Stato membro di bandiera ne vengono immediatamente informati.

5.

Le due parti si dichiarano disposte a effettuare la transizione verso un sistema elettronico di dichiarazione di cattura conforme alle caratteristiche tecniche specificate nell'appendice 5. Le parti convengono di definire di comune accordo le modalità di tale transizione con l'obiettivo di rendere il sistema operativo alla data del 1o luglio 2015.

SEZIONE 2

Comunicazione delle catture: entrata e uscita dalle acque di Sao Tomé e Principe

1.

Le navi dell'Unione europea operanti nelle acque di Sao Tomé e Principe nell'ambito del presente protocollo notificano con almeno sei (6) ore di anticipo alle autorità di Sao Tomé e Principe la propria intenzione di entrare o di uscire dalle acque di Sao Tomé e Principe.

2.

Fatte salve le disposizioni della sezione 2, nel notificare l'entrata o l'uscita dalla ZEE di Sao Tomé e Principe le navi devono altresì comunicare la propria posizione nonché le catture già presenti a bordo, identificate con il rispettivo codice FAO alfa-3, prelevate e detenute a bordo, espresse in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari. Tali comunicazioni devono essere effettuate per via elettronica o per fax agli indirizzi che saranno comunicati dalle autorità di Sao Tomé e Principe.

3.

Una nave sorpresa a praticare attività di pesca senza avere avvertito l'autorità competente di Sao Tomé e Principe è considerata una nave sprovvista di autorizzazione di pesca e sarà soggetta alle conseguenze previste dalla legge nazionale.

4.

L'indirizzo di posta elettronica, il numero di fax e di telefono, nonché le coordinate radio saranno allegati all'autorizzazione di pesca.

SEZIONE 3

Trasbordi e sbarchi

1.

Le navi dell'Unione europea operanti nelle acque di Sao Tomé e Principe nell'ambito del presente protocollo che effettuano un trasbordo nelle acque di Sao Tomé e Principe devono svolgere tale operazione nella rada dei porti di Sao Tomé e Principe.

Gli armatori delle navi che intendono procedere a uno sbarco o a un trasbordo, o i loro rappresentanti, devono notificare alle autorità competenti di Sao Tomé e Principe, con almeno 24 ore di anticipo, le seguenti informazioni:

 

il nome dei pescherecci che intendono effettuare il trasbordo o lo sbarco;

 

il nome del cargo vettore;

 

il quantitativo di ogni specie da trasbordare o da sbarcare;

 

la data del trasbordo o dello sbarco;

 

la destinazione delle catture trasbordate o sbarcate.

2.

Il trasbordo è autorizzato unicamente nelle zone seguenti: Fernão Dias, Neves, Ana Chaves.

3.

Il trasbordo o lo sbarco è considerato come un'uscita dalle acque di Sao Tomé e Principe. Le navi sono tenute a trasmettere alle competenti autorità di Sao Tomé e Principe le dichiarazioni di cattura e a notificare la loro intenzione di proseguire l'attività di pesca oppure di uscire dalle acque di Sao Tomé e Principe.

4.

Nelle acque di Sao Tomé e Principe è vietata qualsiasi operazione di trasbordo o di sbarco delle catture non prevista ai punti che precedono. Chiunque contravvenga a questa disposizione incorre nelle sanzioni previste dalla normativa di Sao Tomé e Principe in vigore.

SEZIONE 4

Sistema di controllo via satellite (VMS)

1.   Messaggi di posizione delle navi — sistema VMS

Durante la loro permanenza nella zona di Sao Tomé e Principe, le navi dell'Unione europea titolari di una licenza devono disporre di un sistema di controllo via satellite (Vessel Monitoring System — VMS) che consenta la comunicazione automatica e continua della loro posizione, ogni ora, al centro di controllo della pesca (CCP) del loro Stato di bandiera.

Ogni messaggio di posizione reca le seguenti informazioni:

a)

l'identificazione della nave;

b)

l'ultima posizione geografica della nave (longitudine, latitudine), con un margine di errore inferiore ai 100 metri e un margine di affidabilità del 99 %,

c)

la data e l'ora di registrazione della posizione,

d)

la velocità e la rotta della nave.

Ogni messaggio di posizione deve essere configurato secondo il formato di cui all'appendice 4 del presente allegato.

La prima posizione registrata successivamente all'entrata nella zona di pesca di Sao Tomé e Principe è identificata con il codice «ENT». Tutte le posizioni successive sono identificate con il codice «POS», ad eccezione della prima posizione registrata dopo l'uscita dalla zona di pesca di Sao Tomé e Principe, che viene identificata con il codice «EXI».

Il CCP dello Stato di bandiera garantisce il trattamento automatico e, se del caso, la trasmissione elettronica dei messaggi di posizione. I messaggi di posizione devono essere registrati in modo sicuro e conservati per un periodo di tre anni.

2.   Trasmissione da parte della nave in caso di guasto del sistema VMS

Il comandante garantisce in ogni momento la piena operatività del sistema VMS della sua nave e la corretta trasmissione dei messaggi di posizione al CCP dello Stato di bandiera.

In caso di guasto, il sistema VMS della nave è riparato o sostituito entro un termine di 10 giorni. Una volta trascorso tale termine, la nave non è più autorizzata a pescare nella zona di pesca di Sao Tomé e Principe.

Le navi che pescano nella zona di Sao Tomé e Principe con un sistema VMS difettoso sono tenute a comunicare i loro messaggi di posizione mediante posta elettronica, via radio o per fax al CCP dello Stato di bandiera, almeno ogni quattro ore, fornendo tutte le informazioni obbligatorie.

3.   Comunicazione sicura dei messaggi di posizione a Sao Tomé e Principe

Il CCP dello Stato di bandiera trasmette automaticamente i messaggi di posizione delle navi interessate al CCP di Sao Tomé e Principe. I CCP dello Stato di bandiera e di Sao Tomé e Principe si scambiano gli indirizzi elettronici di contatto e si comunicano senza indugio eventuali modifiche di detti indirizzi.

La trasmissione dei messaggi di posizione fra i CCP dello Stato di bandiera e di Sao Tomé e Principe avviene per via elettronica secondo un sistema di comunicazione protetto.

Il CCP di Sao Tomé e Principe informa senza indugio il CCP dello Stato di bandiera e l'Unione europea in merito a ogni interruzione nella ricezione dei messaggi di posizione consecutivi di una nave titolare di una licenza quando la nave in questione non ha notificato la propria uscita dalla zona.

4.   Malfunzionamento del sistema di comunicazione

Sao Tomé e Principe verifica la compatibilità del proprio equipaggiamento elettronico con quello del CCP dello Stato di bandiera e informa senza indugio l'Unione europea in merito ad ogni malfunzionamento nella comunicazione e nel ricevimento dei messaggi di posizione al fine di trovare una soluzione tecnica nel più breve termine.

Il comandante è ritenuto responsabile di ogni manipolazione accertata del sistema VMS della nave volta a perturbarne il funzionamento o a falsificare i messaggi di posizione. Eventuali infrazioni sono soggette alle sanzioni previste dalla legislazione vigente a Sao Tomé e Principe.

5.   Revisione della frequenza dei messaggi di posizione

Sulla base di elementi di prova che inducano a ipotizzare un'infrazione, Sao Tomé e Principe può chiedere al CCP dello Stato di bandiera, con copia all'Unione europea, di ridurre a trenta minuti l'intervallo di invio dei messaggi di posizione di una nave per un periodo di indagine determinato. Questi elementi di prova devono essere trasmessi da Sao Tomé e Principe al CCP dello Stato di bandiera e all'Unione europea. Il CCP dello Stato di bandiera invia senza indugio a Sao Tomé e Principe i messaggi di posizione secondo la nuova frequenza.

Al termine del periodo di indagine determinato, Sao Tomé e Principe ne informa immediatamente il CCP dello Stato di bandiera e l'Unione europea e comunica successivamente le eventuali misure adottate.

CAPO IV

IMBARCO DI MARITTIMI

1.

Gli armatori di tonniere e pescherecci con palangari di superficie assumono cittadini dei paesi ACP alle condizioni e nei limiti seguenti:

per la flotta delle tonniere con reti a circuizione, almeno il 20 % dei marittimi imbarcati durante la campagna di pesca del tonno nella zona di pesca del paese terzo proviene da Sao Tomé e Principe o eventualmente da un paese ACP;

per la flotta dei pescherecci con palangari di superficie, almeno il 20 % dei marittimi imbarcati durante la campagna di pesca nella zona di pesca del paese terzo proviene da Sao Tomé e Principe o eventualmente da un paese ACP.

2.

Gli armatori fanno il possibile per imbarcare ulteriori marittimi originari di Sao Tomé e Principe.

3.

Gli armatori scelgono liberamente i marittimi da imbarcare sulle loro navi tra quelli compresi in un elenco di marittimi idonei e qualificati disponibile presso le autorità di Sao Tomé e Principe e i rappresentanti degli armatori.

4.

L'armatore o un suo rappresentante comunica all'autorità competente di Sao Tomé e Principe i nomi dei marittimi imbarcati a bordo della nave in questione, specificandone la posizione nell'equipaggio.

5.

La Dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro si applica di diritto ai marittimi imbarcati su navi dell'Unione europea. Ciò vale in particolare per la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e l'eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione.

6.

I contratti di lavoro dei marittimi di Sao Tomé e Principe e dei paesi ACP, di cui è consegnata copia al ministero del lavoro, al ministero della pesca e ai firmatari di tali contratti, sono conclusi tra i rappresentanti degli armatori e i marittimi e/o i loro sindacati o rappresentanti. Tali contratti garantiscono ai marittimi l'iscrizione al regime di previdenza sociale pertinente, conformemente alle legge applicabile, che comprende un'assicurazione su vita, malattia e infortuni.

7.

Il salario dei marittimi è a carico degli armatori. Esso va fissato di comune accordo tra gli armatori o i loro rappresentanti e i marittimi e/o i loro sindacati o i loro rappresentanti. Tuttavia le condizioni di retribuzione dei marittimi non possono essere inferiori a quelle che si applicano agli equipaggi dei loro rispettivi paesi e, in ogni caso, a quanto previsto dalle norme dell'OIL.

8.

I marittimi reclutati dalle navi dell'Unione europea devono presentarsi al comandante della nave il giorno precedente a quello proposto per l'imbarco. Se un marittimo non si presenta alla data e all'ora previste per l'imbarco, l'armatore sarà automaticamente dispensato dall'obbligo di imbarcarlo.

CAPO V

OSSERVATORI

1.

Le navi dell'Unione europea operanti nelle acque di Sao Tomé e Principe nell'ambito del presente protocollo prendono a bordo osservatori designati dal ministero della pesca di Sao Tomé e Principe alle condizioni di seguito precisate.

1.1.

Su richiesta delle autorità competenti di Sao Tomé e Principe, le navi dell'Unione europea prendono a bordo un osservatore da questa designato per controllare le catture effettuate nelle acque di Sao Tomé e Principe.

1.2.

Le autorità competenti di Sao Tomé e Principe stilano l'elenco delle navi designate per imbarcare un osservatore, nonché l'elenco degli osservatori designati per l'imbarco. Tali elenchi sono periodicamente aggiornati. I suddetti elenchi sono comunicati alla Commissione europea al momento dell'elaborazione e, successivamente, ogni tre (3) mesi, con gli eventuali aggiornamenti.

1.3.

Le autorità competenti di Sao Tomé e Principe comunicano alla delegazione dell'Unione europea in Gabon e agli armatori interessati o ai loro rappresentanti, preferibilmente mediante posta elettronica, il nome dell'osservatore designato per essere imbarcato a bordo delle rispettive navi; tale comunicazione è effettuata al momento del rilascio dell'autorizzazione di pesca o almeno 15 giorni prima della data prevista dell'imbarco dell'osservatore.

2.

La durata della permanenza a bordo dell'osservatore corrisponde a una bordata. Tuttavia, su esplicita richiesta delle autorità competenti di Sao Tomé e Principe, tale permanenza a bordo può essere ripartita su diverse bordate in funzione della durata media delle bordate previste per una determinata nave. Tale richiesta è formulata dall'autorità competente all'atto della notifica del nome dell'osservatore designato per essere imbarcato sulla nave in questione.

3.

Le condizioni di imbarco dell'osservatore sono stabilite di comune accordo dall'armatore o dal suo rappresentante e dall'autorità competente.

4.

L'imbarco e lo sbarco dell'osservatore avvengono nel porto scelto dall'armatore. L'imbarco viene effettuato all'inizio della prima bordata nelle zone di pesca di Sao Tomé e Principe successiva alla notifica dell'elenco delle navi designate.

5.

Gli armatori interessati comunicano entro due settimane e con un preavviso di dieci giorni le date e i porti della sub-regione previsti per l'imbarco e lo sbarco degli osservatori.

6.

In caso di imbarco in un paese diverso da Sao Tomé e Principe le spese di viaggio dell'osservatore sono a carico dell'armatore. Se una nave avente a bordo un osservatore lascia la zona di pesca di Sao Tomé e Principe, occorre adottare i provvedimenti atti a garantire il rimpatrio dell'osservatore nel più breve tempo possibile, a spese dell'armatore.

7.

Qualora l'osservatore non si presenti nel luogo e al momento convenuti o nelle dodici ore che seguono, l'armatore sarà automaticamente dispensato dall'obbligo di prenderlo a bordo.

8.

All'osservatore è riservato lo stesso trattamento degli ufficiali. Quando la nave opera nelle acque di Sao Tomé e Principe, egli svolge le seguenti funzioni:

8.1.

osserva le attività di pesca delle navi;

8.2.

verifica la posizione delle navi impegnate in operazioni di pesca;

8.3.

prende nota degli attrezzi da pesca utilizzati;

8.4.

verifica i dati del giornale di bordo relativi alle catture effettuate nelle zone di pesca di Sao Tomé e Principe;

8.5.

verifica le percentuali delle catture accessorie ed effettua una stima del volume dei rigetti delle specie di pesci commercializzabili;

8.6.

comunica alla propria autorità competente, con qualsiasi mezzo appropriato, i dati relativi all'attività di pesca, compreso il volume delle catture principali e accessorie detenute a bordo.

9.

Il comandante prende tutti i provvedimenti che gli competono affinché all'osservatore siano garantiti il rispetto della sua persona e la sicurezza nell'esercizio delle sue funzioni.

10.

L'osservatore gode di tutte le agevolazioni necessarie per l'esercizio delle sue funzioni. Il comandante mette a sua disposizione i mezzi di comunicazione necessari per lo svolgimento delle sue mansioni, nonché i documenti inerenti alle attività di pesca della nave, compresi il giornale di bordo e il libro di navigazione, e gli consente di accedere alle varie parti della nave nella misura necessaria all'espletamento dei compiti di sua competenza.

11.

Durante la permanenza a bordo, l'osservatore:

11.1.

adotta le disposizioni necessarie affinché le condizioni del suo imbarco e la sua presenza a bordo non interrompano né ostacolino le operazioni di pesca;

11.2.

rispetta i beni e le attrezzature presenti a bordo, nonché la riservatezza dei documenti appartenenti alla nave.

12.

Al termine del periodo di osservazione e prima dello sbarco l'osservatore redige un rapporto di attività che è trasmesso alle autorità competenti di Sao Tomé e Principe con copia alla Commissione europea. L'osservatore firma tale rapporto alla presenza del comandante, che può aggiungervi o farvi aggiungere le osservazioni che ritiene opportune, seguite dalla propria firma. Una copia del rapporto è consegnata al comandante della nave al momento dello sbarco dell'osservatore.

13.

Le spese di vitto e alloggio degli osservatori sono a carico dell'armatore, che garantisce loro condizioni analoghe a quelle riservate agli ufficiali, tenuto conto delle possibilità della nave.

14.

La retribuzione dell'osservatore e i relativi oneri sociali sono a carico di Sao Tomé e Principe.

CAPO VI

CONTROLLO E ISPEZIONE

1.

Le navi da pesca europee sono tenute a rispettare le misure e le raccomandazioni adottate dall'ICCAT per quanto riguarda gli attrezzi da pesca, le relative specifiche tecniche e qualsiasi altra misura tecnica applicabile alle loro attività di pesca e alle loro catture.

2.

Procedure di ispezione

 

L'ispezione in mare, in porto o in rada, nella zona di pesca di Sao Tomé e Principe, delle navi dell'Unione europea titolari di una licenza è effettuata da navi e ispettori di Sao Tomé e Principe chiaramente identificabili come incaricati del controllo della pesca.

 

Prima di salire a bordo, gli ispettori di Sao Tomé e Principe comunicano alla nave dell'Unione europea che intendono effettuare un'ispezione. L'ispezione è condotta al massimo da due ispettori, che devono dimostrare la loro identità e qualifica di ispettori prima di procedere all'ispezione.

 

Gli ispettori di Sao Tomé e Principe restano a bordo della nave dell'Unione europea solo per il tempo necessario all'esecuzione dei compiti connessi all'ispezione. Essi svolgono l'ispezione in modo da minimizzare l'impatto per la nave, la sua attività di pesca e il carico.

 

Sao Tomé e Principe può autorizzare l'Unione europea a partecipare all'ispezione in mare in qualità di osservatore.

 

Il comandante della nave dell'Unione europea facilita l'accesso a bordo e il lavoro degli ispettori di Sao Tomé e Principe.

 

Al termine di ciascuna ispezione gli ispettori di Sao Tomé e Principe redigono un rapporto di ispezione, nel quale il comandante della nave dell'Unione europea ha il diritto di annotare le proprie osservazioni. Il rapporto di ispezione è firmato dall'ispettore che lo redige e dal comandante della nave dell'Unione europea.

 

La firma del rapporto di ispezione da parte del comandante non pregiudica il diritto di difesa dell'armatore nel corso del procedimento connesso all'infrazione. Nel caso in cui si rifiuti di firmare il documento, il comandante deve precisarne le ragioni per iscritto e l'ispettore appone la dicitura «rifiuto di firma». Prima di lasciare la nave dell'Unione europea, gli ispettori di Sao Tomé e Principe consegnano al comandante una copia del rapporto di ispezione. Sao Tomé e Principe trasmette una copia del rapporto di ispezione all'Unione europea entro un termine di 7 giorni a decorrere dall'ispezione.

CAPO VII

INFRAZIONI

1.

Trattamento delle infrazioni

Ogni infrazione commessa da una nave dell'Unione europea titolare di una licenza conformemente alle disposizioni del presente allegato deve essere menzionata in un rapporto di ispezione. Tale rapporto è trasmesso all'Unione europea e allo Stato di bandiera entro un termine di 24 ore. La firma del rapporto di ispezione da parte del comandante non pregiudica il diritto di difesa dell'armatore nel corso del procedimento connesso all'infrazione. Il comandante della nave presta la propria collaborazione durante lo svolgimento della procedura di ispezione.

2.

Fermo della nave — Riunione di informazione

 

Se la vigente legislazione di Sao Tomé e Principe lo prevede per l'infrazione denunciata, le navi dell'Unione europea in situazione di infrazione possono essere costrette a cessare l'attività di pesca e, se si trovano in mare, a rientrare in un porto di Sao Tomé e Principe.

 

Sao Tomé e Principe notifica all'Unione europea, entro un termine massimo di 24 ore, ogni fermo di una nave dell'Unione europea titolare di un'autorizzazione di pesca. La notifica è accompagnata da elementi di prova relativi all'infrazione denunciata.

 

Prima di adottare misure nei confronti della nave, del comandante, dell'equipaggio o del carico, ad eccezione delle misure destinate alla conservazione delle prove, Sao Tomé e Principe organizza su richiesta dell'Unione europea, entro il termine di un giorno lavorativo successivo alla notifica del fermo della nave, una riunione di informazione per chiarire i fatti che hanno condotto al fermo stesso ed esporre le eventuali disposizioni prese. Un rappresentante dello Stato di bandiera della nave può assistere a questa riunione di informazione.

3.

Sanzione dell'infrazione — Procedura transattiva

 

La sanzione dell'infrazione denunciata è fissata da Sao Tomé e Principe secondo le disposizioni della legislazione nazionale in vigore.

 

Se la risoluzione dell'infrazione richiede un procedimento giudiziario, prima dell'avvio di quest'ultimo, e a condizione che l'infrazione non costituisca reato, fra Sao Tomé e Principe e l'Unione europea viene avviata una procedura transattiva volta a determinare i termini e il livello della sanzione. Alla procedura transattiva possono prendere parte rappresentanti dello Stato di bandiera della nave e dell'Unione europea. La procedura transattiva si conclude entro tre giorni dalla notifica del fermo della nave.

4.

Procedimento giudiziario — Cauzione bancaria

 

Se la procedura transattiva non dà esito positivo e l'infrazione è sottoposta all'istanza giudiziaria competente, l'armatore della nave in infrazione deposita una cauzione bancaria presso una banca designata da Sao Tomé e Principe il cui importo, fissato da Sao Tomé e Principe, copre i costi connessi al fermo della nave, all'ammenda stimata e alle eventuali indennità compensative. La cauzione bancaria resta vincolata fino alla conclusione del procedimento giudiziario.

 

La cauzione bancaria è svincolata e restituita all'armatore subito dopo la pronuncia della sentenza:

a)

integralmente, se non è imposta alcuna sanzione;

b)

a concorrenza del saldo residuo, se la sanzione comporta un'ammenda inferiore all'importo della cauzione bancaria.

 

Sao Tomé e Principe comunica all'Unione europea l'esito del procedimento giudiziario entro un termine di 7 giorni decorrente dalla pronuncia della sentenza.

5.

Rilascio della nave e dell'equipaggio

La nave e il suo equipaggio sono autorizzati a lasciare il porto non appena si sia ottemperato agli obblighi derivanti dalla procedura transattiva o al deposito della cauzione bancaria.


(1)   GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33.

(2)  http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/losic/losic9ef.pdf

Appendici

1 —   

Demanda di autorizzazione di pesca

2 —   

Modello di dichiarazione di cattura

3 —   

Coordinate geografica della zona vietata alla pesca

4 —   

Formato del messaggio di posizione VMS

5 —   

Linee direttrici per l'attuazione del sistema elettronico di comunicazione dei dati relativi alle attività di pesca (sistema ERS)

Appendice 1

ACCORDO DI PESCA SAO TOMÉ E PRINCIPE — UNIONE EUROPEA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE DI PESCA

Image 3

Testo di immagine

Appendice 2

MODULO DI DICHIARAZIONE DI CATTURA

Image 4

Testo di immagine

Image 5

Testo di immagine

Appendice 3

COORDINATE GEOGRAFICHE DELLA ZONA VIETATA ALLA PESCA

Latitudine

Longitudine

Gradi

Minuti

Secondi

Gradi

Minuti

Secondi

03

02

22

N

07

07

31

E

02

50

00

N

07

25

52

E

02

42

38

N

07

36

25

E

02

20

59

N

06

52

45

E

01

40

12

N

05

57

54

E

01

09

17

N

04

51

38

E

01

13

15

N

04

41

27

E

01

21

29

N

04

24

14

E

01

31

39

N

04

06

55

E

01

42

50

N

03

50

23

E

01

55

18

N

03

34

33

E

01

58

53

N

03

53

40

E

02

02

59

N

04

15

11

E

02

05

10

N

04

24

56

E

02

10

44

N

04

47

58

E

02

15

53

N

05

06

03

E

02

19

30

N

05

17

11

E

02

22

49

N

05

26

57

E

02

26

21

N

05

36

20

E

02

30

08

N

05

45

22

E

02

33

37

N

05

52

58

E

02

36

38

N

05

59

00

E

02

45

18

N

06

15

57

E

02

50

18

N

06

26

41

E

02

51

29

N

06

29

27

E

02

52

23

N

06

31

46

E

02

54

46

N

06

38

07

E

03

00

24

N

06

56

58

E

03

01

19

N

07

01

07

E

03

01

27

N

07

01

46

E

03

01

44

N

07

03

07

E

03

02

22

N

07

07

31

E

Appendice 4

FORMATO DEL MESSAGGIO DI POSIZIONE VMS

Dato

Codice

Obbligatorio/facoltativo

Contenuto

Inizio della registrazione

SR

O

Dato relativo al sistema che indica l'inizio della registrazione

Destinatario

AD

O

Dato relativo al messaggio — Destinatario, codice alfa-3 del paese (ISO-3166)

Mittente

FR

O

Dato relativo al messaggio — Mittente, codice alfa-3 del paese (ISO-3166)

Stato di bandiera

FS

O

Dato relativo al messaggio — Codice alfa-3 dello Stato di bandiera (ISO-3166)

Tipo di messaggio

TM

O

Dato relativo al messaggio — Tipo di messaggio (ENT, POS, EXI)

Indicativo di chiamata (IRCS)

RC

O

Dato relativo alla nave — Indicativo internazionale di chiamata della nave (IRCS)

Numero di riferimento interno della parte contraente

IR

F

Dato relativo alla nave — Numero unico della parte contraente, codice alfa-3 (ISO-3166) seguito dal numero

Numero di immatricolazione esterno

XR

O

Dato relativo alla nave — Numero indicato sulla fiancata della nave (ISO 8859.1)

Latitudine

LT

O

Dato relativo alla posizione della nave — Posizione in gradi e gradi decimali N/S GG.ggg (WGS84)

Longitudine

LG

O

Dato relativo alla posizione della nave — Posizione in gradi e gradi decimali E/O GG.ggg (WGS84)

Rotta

CO

O

Rotta della nave su scala di 360°

Velocità

SP

O

Velocità della nave in decimi di nodi

Data

DA

O

Dato relativo alla posizione della nave — Data di registrazione della posizione UTC (AAAAMMGG)

Ora

TI

O

Dato relativo alla posizione della nave — Ora di registrazione della posizione UTC (OOMM)

Fine della registrazione

ER

O

Dato relativo al sistema che indica la fine della registrazione

La trasmissione dei dati è strutturata come segue:

 

I caratteri utilizzati devono essere conformi alla norma ISO 8859.1.

 

Una doppia barra (//) e il codice «SR» indicano l'inizio della trasmissione.

 

Ogni dato è identificato dal suo codice e separato dagli altri dati da una doppia barra (//).

 

Un'unica barra (/) separa il codice dal dato.

 

Il codice «ER» seguito da una doppia barra (//) indica la fine del messaggio.

 

I dati facoltativi devono essere inseriti tra l'inizio e la fine del messaggio.

Appendice 5

LINEE DIRETTRICI PER L'ATTUAZIONE DEL SISTEMA ELETTRONICO DI COMUNICAZIONE DEI DATI RELATIVI ALLE ATTIVITÀ DI PESCA (SISTEMA ERS)

Disposizioni generali

1)

Ogni nave da pesca dell'UE deve essere dotata di un sistema elettronico, di seguito denominato «sistema ERS», in grado di registrare e trasmettere i dati relativi all'attività di pesca della nave, di seguito denominati «dati ERS», quando la nave opera nelle acque di Sao Tomé e Principe.

2)

Le navi dell'UE non dotate di un sistema ERS, o dotate di un sistema ERS non funzionante, non sono autorizzate ad entrare nelle acque di Sao Tomé e Principe per svolgervi attività di pesca.

3)

I dati ERS sono trasmessi conformemente alle procedure dello Stato di bandiera della nave, ossia sono inizialmente inviati al centro di controllo della pesca (CCP) dello Stato di bandiera, che ne garantisce la trasmissione automatica al CCP di Sao Tomé e Principe.

4)

Lo Stato di bandiera e Sao Tomé e Principe si accertano che i rispettivi CCP dispongano delle attrezzature informatiche e dei programmi necessari per la trasmissione automatica dei dati ERS nel formato XML disponibile all'indirizzo [http://ec.europa.eu/cfp/control/codes/index_en.htm], nonché di una procedura di salvaguardia in grado di registrare e immagazzinare i dati ERS in un formato leggibile tramite computer per un periodo di almeno 3 anni.

5)

Eventuali modifiche o aggiornamenti del formato vengono identificati e datati e devono essere operativi dopo un termine di sei (6) mesi dalla loro introduzione.

6)

La trasmissione dei dati ERS deve avvalersi dei mezzi di comunicazione elettronici gestiti dalla Commissione europea a nome dell'Unione europea, identificati come DEH (Data Exchange Highway).

7)

Lo Stato di bandiera e Sao Tomé e Principe designano ciascuno un corrispondente ERS che servirà da punto di contatto.

a)

I corrispondenti ERS sono designati per un periodo minimo di sei (6) mesi.

b)

I CCP dello Stato di bandiera e di Sao Tomé e Principe si comunicano reciprocamente, prima della messa in funzione del sistema ERS da parte del fornitore, le coordinate (nome, indirizzo, telefono, telex, e-mail) del rispettivo corrispondente ERS.

c)

Ogni modifica delle coordinate del corrispondente ERS deve essere comunicata quanto prima.

Compilazione e comunicazione dei dati ERS

8)

Il peschereccio dell'Unione europea deve:

a)

comunicare quotidianamente i dati ERS per ciascun giorno trascorso nelle acque di Sao Tomé e Principe;

b)

registrare per ciascuna operazione di pesca i quantitativi di ciascuna specie catturata e detenuta a bordo in quanto specie bersaglio o cattura accessoria, oppure rigettata in mare;

c)

per le specie identificate nell'autorizzazione di pesca rilasciata da Sao Tomé e Principe, indicare anche le catture pari a zero;

d)

identificare ogni specie mediante il rispettivo codice FAO alfa-3;

e)

indicare i quantitativi in chilogrammi di peso vivo e, se richiesto, in numero di individui;

f)

registrare nei dati ERS, per ciascuna specie, i quantitativi trasbordati e/o sbarcati;

g)

registrare nei dati ERS, al momento di ogni entrata (messaggio COE) e uscita (messaggio COX) dalle acque di Sao Tomé e Principe, un messaggio specifico contenente, per ciascuna specie identificata nell'autorizzazione di pesca rilasciata da Sao Tomé e Principe, i quantitativi detenuti a bordo al momento di ciascun passaggio;

h)

trasmettere quotidianamente i dati ERS al CCP dello Stato di bandiera, nel formato di cui al paragrafo 3, al massimo entro le 23:59 UTC.

9)

Il comandante è responsabile dell'esattezza dei dati ERS registrati e trasmessi.

10)

Il CCP dello Stato di bandiera trasmette automaticamente e immediatamente i dati ERS al CCP di Sao Tomé e Principe.

11)

Il CCP di Sao Tomé e Principe conferma la ricezione dei dati ERS con un messaggio di risposta e tratta tutti i dati ERS come informazioni riservate.

Guasto del sistema ERS a bordo della nave e/o mancata trasmissione di dati ERS tra la nave e il CCP dello Stato di bandiera

12)

Lo Stato di bandiera informa senza indugio il comandante e/o il proprietario di una nave battente la sua bandiera, o il suo rappresentante, di qualsiasi guasto tecnico del sistema ERS installato a bordo o del mancato funzionamento della trasmissione dei dati ERS tra la nave e il CCP dello Stato di bandiera.

13)

Lo Stato di bandiera informa Sao Tomé e Principe in merito al guasto rilevato e alle misure correttive adottate.

14)

In caso di avaria del sistema ERS a bordo della nave, il comandante e/o il proprietario garantiscono la riparazione o la sostituzione del sistema ERS entro un termine di 10 giorni. Se entro tale termine di 10 giorni la nave effettua uno scalo, essa potrà riprendere le attività di pesca nelle acque di Sao Tomé e Principe solo quando il suo sistema ERS sarà in perfetto stato di funzionamento, salvo autorizzazione concessa da Sao Tomé e Principe.

15)

Una nave da pesca non può lasciare il porto a seguito di un guasto tecnico del proprio sistema ERS fino a quando:

a)

il sistema ERS non torni a funzionare in modo ritenuto soddisfacente dallo Stato di bandiera e da Sao Tomé e Principe, oppure

b)

non venga a ciò autorizzata dallo Stato di bandiera. In quest'ultimo caso, lo Stato di bandiera informa Sao Tomé e Principe della sua decisione prima della partenza della nave.

16)

Le navi dell'UE che operano nelle acque di Sao Tomé e Principe con un sistema ERS difettoso trasmettono quotidianamente, e al massimo entro le 23:59 UTC, tutti i dati ERS al CCP del proprio Stato di bandiera con ogni altro mezzo di comunicazione elettronico disponibile accessibile al CCP di Sao Tomé e Principe.

17)

I dati ERS che non hanno potuto essere messi a disposizione di Sao Tomé e Principe tramite ERS a causa di un guasto del sistema sono trasmessi dal CCP dello Stato di bandiera al CCP di Sao Tomé e Principe con un altro mezzo elettronico scelto di comune accordo. Questa trasmissione alternativa è considerata prioritaria, essendo inteso che i termini di trasmissione normalmente applicabili possano non essere rispettati.

18)

Se il CCP di Sao Tomé e Principe non riceve i dati ERS di una nave per 3 giorni consecutivi, Sao Tomé e Principe può dare istruzione alla nave di recarsi immediatamente in un porto da esso designato a fini di indagine.

Problemi operativi dei CCP — Mancato ricevimento dei dati ERS da parte del CCP di Sao Tomé e Principe

19)

Quando uno dei CCP non riceve dati ERS, il suo corrispondente ERS ne informa senza indugio il corrispondente ERS dell'altro CCP e, se necessario, collabora alla soluzione del problema.

20)

Il CCP dello Stato di bandiera e il CCP di Sao Tomé e Principe convengono di comune accordo, prima dell'avvio operativo dell'ERS, i mezzi di comunicazione elettronica alternativi che dovranno essere utilizzati per la trasmissione dei dati ERS in caso di problemi operativi dei CCP e si informano senza indugio in merito a qualunque modifica.

21)

Quando il CCP di Sao Tomé e Principe segnala il mancato ricevimento di dati ERS, il CCP dello Stato di bandiera identifica le cause del problema e adotta idonee misure per risolverlo. Il CCP dello Stato di bandiera informa il CCP di Sao Tomé e Principe e l'UE in merito ai risultati e alle misure adottate entro un termine di 24 ore dal momento in cui il problema è stato rilevato.

22)

Se la soluzione del problema richiede più di 24 ore, il CCP dello Stato di bandiera trasmette senza indugio i dati ERS mancanti al CCP di Sao Tomé e Principe ricorrendo a uno dei mezzi elettronici alternativi di cui al punto 17.

23)

Sao Tomé e Principe informa i propri servizi di controllo competenti (MCS) affinché le navi dell'UE non siano considerate in infrazione a causa della mancata trasmissione dei dati ERS da parte del CCP di Sao Tomé e Principe dovuta a un problema operativo di uno dei CCP.

Manutenzione di un CCP

24)

Gli interventi di manutenzione pianificati di un CCP (programma di manutenzione) che possono incidere sugli scambi di dati ERS devono essere notificati all'altro CCP con almeno 72 ore di anticipo, indicando se possibile la data e la durata dell'intervento. Per gli interventi non pianificati, queste informazioni sono inviate all'altro CCP non appena possibile.

25)

Nel corso dell'intervento di manutenzione, la disponibilità dei dati ERS può essere sospesa fino a quando il sistema non torni ad essere operativo. I dati ERS di cui trattasi vengono messi a disposizione subito dopo la fine dell'intervento di manutenzione.

26)

Se l'intervento di manutenzione richiede più di 24 ore, i dati ERS sono trasmessi all'altro CCP ricorrendo a uno dei mezzi elettronici alternativi di cui al punto 17.

27)

Sao Tomé e Principe informa i suoi servizi di controllo competenti (MCS) affinché le navi dell'UE non siano considerate in infrazione a causa della mancata trasmissione dei dati ERS dovuta a un intervento di manutenzione di un CCP.

REGOLAMENTI

7.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 168/27


REGOLAMENTO (UE) N. 607/2014 DEL CONSIGLIO

del 19 maggio 2014

relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 23 luglio 2007 il Consiglio ha approvato l'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe e la Comunità europea («accordo di partenariato»), mediante adozione del regolamento (CE) n. 894/2007 (1).

(2)

L'Unione e la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe hanno negoziato e siglato, il 19 dicembre 2013, un nuovo protocollo dell'accordo di partenariato, che conferisce alle navi dell'Unione possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe in materia di pesca.

(3)

Il 19 maggio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/334/UE (2), relativa alla firma e all'applicazione provvisoria del nuovo protocollo.

(4)

È opportuno definire il metodo di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri per il periodo di applicazione provvisoria del nuovo protocollo.

(5)

Conformemente al regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (3), se risulta che le autorizzazioni o le possibilità di pesca assegnate all'Unione nell'ambito del nuovo protocollo non sono pienamente utilizzate, la Commissione ne informa gli Stati membri interessati. La mancata risposta entro il termine fissato dal Consiglio è da considerarsi conferma del fatto che le navi dello Stato membro interessato non fanno pieno uso delle loro possibilità di pesca nel periodo considerato. È opportuno fissare tale termine.

(6)

Al fine di garantire la continuità delle attività di pesca delle navi dell'Unione, il nuovo protocollo prevede la possibilità che esso sia applicato in via provvisoria da ciascuna delle parti a decorrere dalla data della sua firma. È dunque opportuno applicare il presente regolamento a partire dalla data della firma del nuovo protocollo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le possibilità di pesca fissate dal protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe («protocollo») sono ripartite tra gli Stati membri nel modo seguente:

a)

tonniere con reti a circuizione:

Spagna

16 unità

Francia

12 unità;

b)

pescherecci con palangari di superficie:

nei primi due anni di validità del protocollo:

Spagna

4 unità

Portogallo

2 unità

negli ultimi due anni di validità del protocollo:

Spagna

5 unità

Portogallo

1 unità.

2.   Il regolamento (CE) n. 1006/2008 si applica fermo restando l'accordo di partenariato.

3.   Se le domande relative alle autorizzazioni di pesca degli Stati membri di cui al paragrafo 1 non esauriscono le possibilità di pesca stabilite dal protocollo, la Commissione prende in considerazione le domande di autorizzazione presentate da qualsiasi altro Stato membro, in conformità all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1006/2008.

4.   Il termine entro cui gli Stati membri sono tenuti a confermare che non fanno pieno uso delle possibilità di pesca concesse, quale previsto all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008, è fissato a dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui la Commissione li informa che le possibilità di pesca non sono pienamente utilizzate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dalla data della firma del protocollo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2014

Per il Consiglio

Il presidente

A. TSAFTARIS


(1)  Regolamento (CE) n. 894/2007 del Consiglio, del 23 luglio 2007, relativo alla conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe e la Comunità europea (GU L 205 del 7.8.2007, pag. 35).

(2)  Decisione 2014/334/UE del Consiglio, del 19 maggio 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

(3)  Regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93 e (CE) n. 1627/94 e abroga il regolamento (CE) n. 3317/94 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33).


7.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 168/29


REGOLAMENTO (UE, Euratom) N. 608/2014 DEL CONSIGLIO

del 26 maggio 2014

che stabilisce misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 311, quarto comma,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

vista la decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto l'accordo del Parlamento europeo,

deliberando secondo la procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)

Ai fini della trasparenza del sistema delle risorse proprie dell'Unione, è opportuno che siano fornite all'autorità di bilancio informazioni adeguate. Gli Stati membri dovrebbero quindi tenere a disposizione della Commissione e, se del caso, trasmetterle i documenti e le informazioni necessari per consentirle di esercitare le competenze attribuitele in materia di risorse proprie dell'Unione.

(2)

Le modalità mediante le quali gli Stati membri responsabili della riscossione delle risorse proprie riferiscono alla Commissione dovrebbero porla in grado di monitorare il loro operato nel recupero delle risorse proprie, in particolare nei casi di frodi e irregolarità.

(3)

Ai fini del pareggio del bilancio, ogni eccedenza delle entrate dell'Unione rispetto al totale delle spese effettivamente sostenute in un esercizio finanziario dovrebbe essere riportata all'esercizio finanziario successivo. Si dovrebbe quindi determinare il saldo da riportare.

(4)

Gli Stati membri dovrebbero procedere a verifiche e indagini per accertare e mettere a disposizione le risorse proprie dell'Unione. Per agevolare l'applicazione delle regole finanziarie relative alle risorse proprie, è necessario assicurare la cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri.

(5)

Ai fini della coerenza e della chiarezza, si dovrebbero stabilire disposizioni relative ai poteri e agli obblighi degli agenti delegati dalla Commissione per effettuare i controlli in materia di risorse proprie dell'Unione, tenendo conto della natura specifica di ciascuna risorsa propria. Si dovrebbero determinare le condizioni alle quali gli agenti delegati svolgono le loro funzioni, e in particolare le regole che tutti i funzionari e altri agenti dell'Unione e gli esperti nazionali distaccati devono osservare per quanto riguarda il segreto d'ufficio e la protezione dei dati personali. È necessario definire lo status degli esperti nazionali distaccati e la possibilità, per lo Stato membro interessato, di opporsi alla presenza, a un controllo, di funzionari di altri Stati membri.

(6)

Per motivi di coerenza, si dovrebbero includere nel presente regolamento alcune disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio (2). Si tratta delle disposizioni riguardanti il calcolo del saldo e la sua iscrizione in bilancio, il controllo e la supervisione delle risorse proprie, i pertinenti obblighi in materia di comunicazione e il comitato consultivo delle risorse proprie.

(7)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento alla Commissione dovrebbero essere attribuite competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(8)

È opportuno servirsi della procedura consultiva per adottare atti di esecuzione volti a stabilire in tutti i particolari le modalità di segnalazione di frodi e irregolarità che ledano i diritti alle risorse proprie tradizionali e le relazioni annuali degli Stati membri sui loro controlli, dato il carattere tecnico degli atti richiesti ai fini della segnalazione.

(9)

Un'adeguata vigilanza parlamentare, come stabilito nei trattati, è necessaria per le disposizioni di carattere generale che si applicano a tutte le categorie di risorse proprie e riguardano il controllo e la supervisione delle entrate, inclusi i pertinenti obblighi in materia di comunicazione.

(10)

È opportuno abrogare il regolamento (CE, Euratom) n. 1026/1999 del Consiglio (4).

(11)

La Corte dei conti europea e il Comitato economico e sociale europeo sono stati consultati e hanno espresso il loro parere (5).

(12)

Per motivi di coerenza e tenendo conto dell'articolo 11 della decisione 2014/335/UE, Euratom, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore lo stesso giorno di detta decisione e dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DETERMINAZIONE DELLE RISORSE PROPRIE

Articolo 1

Calcolo del saldo e sua iscrizione in bilancio

1.   Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7 della decisione 2014/335/UE, Euratom, il saldo di un dato esercizio finanziario consiste nella differenza tra il totale delle entrate percepite per quell'esercizio finanziario e l'importo dei pagamenti effettuati in base agli stanziamenti di quell'esercizio finanziario, più l'importo degli stanziamenti per il medesimo esercizio finanziario riportati ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (in appresso, il «regolamento finanziario») (6).

La suddetta differenza è aumentata o diminuita dell'importo netto degli stanziamenti annullati in esercizi finanziari precedenti e riportati all'esercizio finanziario in corso. In deroga all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento finanziario, tale differenza è aumentata o diminuita anche dei seguenti importi:

a)

gli importi versati in eccesso, a causa di variazioni dei tassi dell'euro, di pagamenti corrispondenti a stanziamenti non dissociati riportati dal precedente esercizio finanziario a norma dell'articolo 13, paragrafi 1 e 4, del regolamento finanziario;

b)

l'importo del saldo derivante da guadagni e perdite dovuti ai tassi di cambio, verificatisi nel corso dell'esercizio finanziario.

2.   Entro la fine di ottobre di ciascun esercizio finanziario, la Commissione procede alla stima delle risorse proprie riscosse per l'intero esercizio, in base ai dati a sua disposizione in quel momento. Ogni differenza di rilievo rispetto alla stima iniziale può formare oggetto di una lettera rettificativa del progetto di bilancio per l'esercizio finanziario successivo o di un bilancio rettificativo per l'esercizio finanziario in corso.

CAPO II

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL CONTROLLO E LA SUPERVISIONE, INCLUSI OBBLIGHI PERTINENTI IN MATERIA DI COMUNICAZIONE

Articolo 2

Misure di controllo e di supervisione

1.   Le risorse proprie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione 2014/335/UE, Euratom sono controllate alle condizioni previste dal presente regolamento, fatti salvi il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio (7) e il regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio (8).

2.   Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie affinché siano messe a disposizione della Commissione le risorse proprie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione 2014/335/UE, Euratom.

3.   Ove le misure di controllo e di supervisione riguardino le risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) della decisione 2014/335/UE, Euratom:

a)

gli Stati membri effettuano i controlli e le indagini riguardanti l'accertamento e la messa a disposizione di dette risorse proprie;

b)

gli Stati membri procedono a misure supplementari di controllo a richiesta della Commissione. Nella richiesta, la Commissione indica i motivi del controllo supplementare. La Commissione può chiedere altresì che le siano trasmessi determinati documenti;

c)

gli Stati membri associano la Commissione, se questa lo chiede, ai controlli che essi effettuano. Ove la Commissione sia associata a un controllo, essa ha accesso, nella misura necessaria ai fini dell'applicazione del presente regolamento, ai documenti giustificativi riguardanti l'accertamento e la messa a disposizione delle risorse proprie e ad ogni altro documento correlato ai documenti suddetti;

d)

la Commissione può effettuare essa stessa controlli in loco. Gli agenti delegati dalla Commissione a effettuare tali controlli hanno accesso ai documenti come stabilito per i controlli di cui alla lettera c). Gli Stati membri agevolano tali controlli;

e)

i controlli di cui alle lettere da a) a d) non ostano:

i)

ai controlli effettuati dagli Stati membri in applicazione delle loro leggi, regolamenti o disposizioni amministrative nazionali;

ii)

alle misure previste agli articoli 287 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

iii)

ai controlli organizzati a norma dell'articolo 322, paragrafo 1, lettera b) TFUE.

4.   Ove riguardino la risorsa propria basata sull'imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) della decisione 2014/335/UE, Euratom, le misure di controllo e di supervisione sono effettuate conformemente all'articolo 11 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89.

5.   Ove le misure di controllo e di supervisione riguardino la risorsa propria basata sul reddito nazionale lordo (RNL) di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c) della decisione 2014/335/UE, Euratom:

a)

la Commissione verifica ogni anno, insieme con lo Stato membro interessato, che non vi siano errori nella compilazione degli aggregati fornitile, specialmente nei casi segnalati dal comitato RNL istituito dal regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003. In tale contesto, in singoli casi e se non è possibile giungere in altro modo a una valutazione adeguata, la Commissione può esaminare anche i calcoli e le basi statistiche, eccettuate le informazioni relative a singole imprese o persone.

b)

La Commissione ha accesso ai documenti riguardanti le procedure statistiche e le statistiche di base di cui all'articolo 3 del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003.

6.   Ai fini delle misure di controllo e di supervisione di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 del presente articolo, la Commissione può chiedere agli Stati membri di trasmetterle documenti o relazioni pertinenti relativi ai sistemi di cui si avvalgono per riscuotere le risorse proprie o per metterle a disposizione della Commissione.

Articolo 3

Poteri e obblighi degli agenti delegati della Commissione

1.   La Commissione incarica specificamente di effettuare i controlli di cui all'articolo 2 alcuni dei suoi funzionari o altri agenti («agenti delegati»).

Per ciascun controllo la Commissione fornisce per iscritto agli agenti delegati un mandato, nel quale sono indicate la loro identità e la loro qualifica ufficiale.

Possono partecipare ai controlli persone che gli Stati membri pongono a disposizione della Commissione come esperti nazionali distaccati.

Previo accordo esplicito dello Stato membro in oggetto, la Commissione può chiedere l'assistenza di funzionari degli altri Stati membri, in qualità di osservatori. La Commissione si accerta che questi funzionari soddisfino il disposto del paragrafo 3 del presente articolo.

2.   Nel corso dei controlli delle risorse proprie tradizionali e della risorsa propria basata sull'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 2, paragrafi 3 e 4 rispettivamente, gli agenti delegati agiscono nel rispetto delle norme prescritte ai funzionari dello Stato membro interessato e sono tenuti ad osservare il segreto d'ufficio, alle condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

Ai fini dei controlli della risorsa propria basata sull'RNL di cui all'articolo 2, paragrafo 5, la Commissione rispetta le norme nazionali sul carattere riservato delle statistiche.

Se necessario, un agente delegato può prendere contatto con i soggetti passivi, ma unicamente nel contesto dei controlli delle risorse proprie tradizionali e soltanto tramite le autorità competenti le cui procedure di riscossione delle risorse proprie formano oggetto del controllo.

3.   Le informazioni comunicate od ottenute, in qualsiasi forma, ai sensi del presente regolamento sono coperte dal segreto d'ufficio e sono protette secondo le medesime modalità previste per informazioni analoghe dall'ordinamento nazionale dello Stato membro nel quale esse sono state raccolte e secondo le medesime disposizioni previste per le istituzioni dell'Unione.

Tali informazioni non sono comunicate a persone diverse da quelle, facenti parte delle istituzioni dell'Unione o degli Stati membri, che sono tenute a conoscerle, né sono utilizzate per fini diversi da quelli stabiliti nel presente regolamento senza l'accordo preliminare dello Stato membro nel quale esse sono state raccolte.

Il primo e il secondo comma del presente paragrafo si applicano ai funzionari e altri agenti dell'Unione e agli esperti nazionali distaccati.

4.   La Commissione si accerta che gli agenti delegati e le altre persone che agiscono sotto la sua autorità soddisfino le disposizioni della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9) e del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) nonché le altre norme nazionali e dell'Unione riguardanti la protezione dei dati personali.

Articolo 4

Preparazione e gestione dei controlli

1.   In una comunicazione debitamente motivata, la Commissione avverte tempestivamente del controllo lo Stato membro nel quale deve effettuarsi il controllo. Possono partecipare al controllo agenti dello Stato membro interessato.

2.   Per i controlli delle risorse proprie tradizionali ai quali la Commissione è associata ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, nonché della risorsa propria basata sull'IVA ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, l'organizzazione dei lavori e delle relazioni con i servizi coinvolti nel controllo è affidata al servizio scelto dallo Stato membro interessato.

3.   I controlli in loco delle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera d), sono effettuati dagli agenti delegati. Per organizzare i lavori e le relazioni con i servizi ed eventualmente con i soggetti passivi formanti oggetto del controllo, prima di procedere ai controlli in loco gli agenti delegati prendono i contatti necessari con i funzionari designati dallo Stato membro interessato. Per questo tipo di controllo, al mandato è allegato un documento nel quale sono indicati l'oggetto e lo scopo del controllo stesso.

4.   I controlli riguardanti la risorsa propria basata sull'RNL di cui all'articolo 2, paragrafo 5, sono effettuati dagli agenti delegati. Per organizzare i lavori, detti agenti prendono i contatti necessari con le competenti amministrazioni degli Stati membri.

5.   Gli Stati membri assicurano che i servizi o le agenzie responsabili dell'accertamento, della riscossione e della messa a disposizione delle risorse proprie e le autorità da essi incaricate di procedere ai controlli presso tali servizi e agenzie prestino agli agenti delegati l'assistenza necessaria per l'esercizio del loro mandato.

Ai fini dei controlli in loco delle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera d), gli Stati membri interessati comunicano tempestivamente alla Commissione l'identità e la qualifica delle persone da essi scelte per partecipare ai controlli e per prestare agli agenti delegati tutta l'assistenza necessaria per l'esercizio del loro mandato.

6.   I risultati dei controlli ai sensi dell'articolo 2, ad eccezione di quelli effettuati dagli Stati membri a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, lettere a) e b), sono comunicati entro tre mesi allo Stato membro interessato, mediante opportune modalità. Lo Stato membro presenta osservazioni entro tre mesi dalla data alla quale ha ricevuto la comunicazione. Tuttavia, per motivi debitamente giustificati, la Commissione può chiedere allo Stato membro interessato di presentare osservazioni su punti specifici entro un mese dalla data alla quale ha ricevuto la comunicazione. Lo Stato membro interessato può non rispondere alla richiesta della Commissione e indica in una comunicazione i motivi che glielo impediscono.

Successivamente, i risultati e le osservazioni di cui al primo comma, insieme con la relazione di sintesi elaborata in collegamento con i controlli concernenti la risorsa propria basata sull'IVA, sono presentati a tutti gli Stati membri.

Nel caso in cui i controlli in loco o i controlli associati delle risorse proprie tradizionali mostrino la necessità di modificare o rettificare dati figuranti nei rendiconti o dichiarazioni trasmessi alla Commissione riguardo alle risorse proprie e che le conseguenti rettifiche debbano essere apportate mediante un rendiconto o dichiarazione sul periodo in corso, le modifiche in questione sono indicate, nel nuovo rendiconto o dichiarazione, mediante opportune note.

Articolo 5

Segnalazione di frodi e irregolarità a danno dei diritti alle risorse proprie tradizionali

1.   Nei due mesi successivi alla fine di ciascun trimestre gli Stati membri inviano alla Commissione la descrizione dei casi di frodi e irregolarità constatati, a danno di diritti d'importo superiore a 10 000 EUR, riguardanti le risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom.

Entro il periodo di cui al primo comma, ciascuno Stato membro fornisce particolari sulla situazione dei casi di frodi e irregolarità già segnalati alla Commissione, riguardo ai quali esso non abbia già comunicato il recupero, l'annullamento o il non avvenuto recupero.

2.   La Commissione adotta atti di esecuzione per definire i particolari delle descrizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

3.   La Commissione include il compendio delle segnalazioni menzionate al paragrafo 1 del presente articolo nella relazione di cui all'articolo 325, paragrafo 5 TFUE.

Articolo 6

Relazioni degli Stati membri sui loro controlli delle risorse proprie tradizionali

1.   Gli Stati membri presentano alla Commissione relazioni annuali particolareggiate sui loro controlli riguardanti le risorse proprie tradizionali e sui risultati di tali controlli, sui dati complessivi e su ogni questione di principio attinente ai maggiori problemi derivanti dall'applicazione dei pertinenti regolamenti di attuazione della decisione 2014/335/UE, Euratom e, in particolare, sulle questioni controverse. Le relazioni sono trasmesse alla Commissione entro il 1o marzo dell'anno successivo all'esercizio in oggetto. In base a tali relazioni la Commissione prepara una relazione di sintesi, che presenta a tutti gli Stati membri.

2.   La Commissione adotta atti di esecuzione per definire il modello delle relazioni annuali degli Stati membri di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

3.   Ogni tre anni la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio riguardo al funzionamento delle disposizioni per i controlli delle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 3.

CAPO III

PROCEDURA DI COMITATO E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 7

Procedura di comitato

1.   La Commissione è coadiuvata dal comitato consultivo delle risorse proprie (CCRP). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   In caso di riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 8

Disposizioni finali

Il regolamento (CE, Euratom) n. 1026/1999 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato e al disposto del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 abrogato dal regolamento 2014/609/UE, Euratom del Consiglio (11), quali figurano nella tavola di concordanza contenuta nell'allegato del presente regolamento, sono intesi come riferimenti al presente regolamento e vanno letti secondo tale tavola.

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno dell'entrata in vigore della decisione 2014/335/UE, Euratom.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 2014

Per il Consiglio,

Il presidente

Ch. VASILAKOS


(1)  Cfr. pag. 105 della presente Gazzetta ufficiale.

(2)  Regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 2007/436/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 130 del 31.5.2000, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(4)  Regolamento (CE, Euratom) n. 1026/1999 del Consiglio, del 10 maggio 1999, che stabilisce i poteri e gli obblighi degli agenti delegati dalla Commissione per effettuare i controlli delle risorse proprie delle Comunità (GU L 126 del 20.5.1999, pag. 1).

(5)  Parere n. 2/2012 della Corte dei conti europea del 20 marzo 2012 (GU C 112, del 18.4.2012, pag. 1) e parere del Comitato economico e sociale europeo del 29 marzo 2012 (GU C 181 del 21.6.2012, pag. 45).

(6)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(7)  Regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dell'imposta sul valore aggiunto (GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9).

(8)  Regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio, del 15 luglio 2003, relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato («Regolamento RNL») (GU L 181 del 19.7.2003, pag. 1).

(9)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

(10)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(11)  Regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria (cfr. pag. 39 della presente Gazzetta ufficiale).


ALLEGATO

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CE, Euratom) n. 1026/1999

Regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000

Il presente regolamento

 

Articoli da 1 a 6, paragrafo 4

 

Articolo 6, paragrafo 5

Articolo 5, paragrafo 1

 

Articoli da 7 a 12

 

Articolo 15

Articolo 1, paragrafo 1

 

Articolo 16, paragrafi 1 e 2

Articolo 1, paragrafo 2

 

Articolo 16, terzo comma

 

Articolo 17, paragrafi da 1 a 4

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 2

 

Articolo 17, paragrafo 5, prima, seconda e quarta frase

Articolo 6, paragrafo 1

 

Articolo 17, paragrafo 5, terza frase

Articolo 5, paragrafo 3

 

Articolo 18, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 3, lettera a)

 

Articolo 18, paragrafo 2, primo comma, lettera a)

Articolo 2, paragrafo 3, lettera b), prima e seconda frase

 

Articolo 18, paragrafo 2, primo comma, lettera b)

Articolo 2, paragrafo 3, lettera c), prima frase

 

Articolo 18, paragrafo 2, secondo comma, prima frase

Articolo 2, paragrafo 3, lettera d), terza frase

 

Articolo 18, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase

Articolo 2, paragrafo 3, lettera c), seconda frase

 

Articolo 18, paragrafo 2, terzo comma, lettera a)

Articolo 2, paragrafo 3, lettera b), terza frase

 

Articolo 18, paragrafo 2, terzo comma, lettera b)

Articolo 4, paragrafo 6, terzo comma

 

Articolo 18, paragrafo 3, prima frase

Articolo 2, paragrafo 3, lettera d), prima frase

 

Articolo 18, paragrafo 3, seconda frase

Articolo 2, paragrafo 3, lettera d), seconda frase

 

Articolo 18, paragrafo 3, terza e quarta frase

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 3, lettera d), seconda frase

 

Articolo 18, paragrafo 4

Articolo 2, paragrafo 3, lettera e)

 

Articolo 18, paragrafo 5

Articolo 6, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 4

 

Articolo 19, prima e seconda frase

Articolo 2, paragrafo 5, lettera a)

Articolo 2, paragrafo 5, lettera b)

Articolo 2, paragrafo 6

Articolo 1, primo comma

 

Articolo 3, paragrafo 1, primo comma

Articolo 1, secondo comma

 

Articolo 3, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 1, terzo comma

 

Articolo 3, paragrafo 1, quarto comma

Articolo 2, paragrafi 1 e 2

 

Articolo 2, paragrafo 3, prima frase

 

Articolo 3, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 2, paragrafo 3, seconda frase

 

Articolo 4, paragrafo 3, terza frase

Articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b)

 

Articolo 3, paragrafo 2, primo comma

 

Articolo 19, terza frase

Articolo 3, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 3, paragrafo 1, lettera c)

 

Articolo 3, paragrafo 2, terzo comma

Articolo 3, paragrafo 2, lettera a)

 

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 2, lettera b)

 

Articolo 4, paragrafo 3, prima e seconda frase

Articolo 3, paragrafo 2, lettera c)

 

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 4

 

Articolo 4, paragrafo 5

Articolo 5, paragrafi 1 e 2

 

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 3

 

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 6

 

Articolo 4, paragrafo 6, primo e secondo comma

Articolo 7

 

Articolo 8

 

 

Articoli da 20 a 23

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 2

 

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 9


7.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 168/39


REGOLAMENTO (UE, Euratom) N. 609/2014 DEL CONSIGLIO

del 26 maggio 2014

concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria

(Rifusione)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 322, paragrafo 2,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

vista la proposta della Commissione,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere della Corte dei conti (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio (2) è stato modificato diverse volte ed in maniera sostanziale. Esso deve essere ora nuovamente modificato ed è quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione.

(2)

Talune disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 sono state inserite nel regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014 del Consiglio (3) e non rientrano nel presente regolamento. Si tratta delle disposizioni concernenti il calcolo e l'iscrizione in bilancio del saldo, il controllo e la supervisione delle risorse proprie e i pertinenti requisiti di comunicazione, nonché il comitato consultivo delle risorse proprie (CCRP).

(3)

L'Unione deve avere la disponibilità delle risorse proprie di cui all'articolo 2 della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio (4) nelle migliori condizioni possibili; occorre pertanto stabilire le norme alle quali gli Stati membri forniscono tali risorse proprie alla Commissione. Il presente regolamento riprende le norme in materia di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom, delle risorse proprie basate sull'imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) di tale decisione («risorsa propria basata sull'IVA») e delle risorse proprie basate sul reddito nazionale lordo (RNL) di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), di tale decisione («risorsa propria basata sull'RNL»), precedentemente inserite nel regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000.

(4)

È opportuno definire il concetto di accertamento e precisare le condizioni nelle quali è realizzato l'obbligo di accertamento per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom.

(5)

Per quanto riguarda le risorse proprie provenienti da contributi nel settore dello zucchero per i quali bisogna garantire una coincidenza tra la riscossione delle entrate e dell'esercizio di bilancio, da un lato, e le spese relative alla medesima campagna, dall'altro, è opportuno prevedere che gli Stati membri mettano a disposizione della Commissione le risorse provenienti dai contributi nel settore dello zucchero durante l'esercizio di bilancio nel corso del quale sono stati accertati.

(6)

Gli Stati membri dovrebbero tenere a disposizione della Commissione e, se del caso, comunicarle i documenti e le informazioni necessarie all'esercizio delle competenze ad essa attribuite in materia di risorse proprie dell'Unione.

(7)

Le amministrazioni nazionali incaricate della riscossione delle risorse proprie dovrebbero tenere a disposizione della Commissione, in ogni momento, i documenti giustificativi di tale riscossione.

(8)

È opportuno prevedere una contabilità separata per quanto concerne in particolare i diritti non riscossi. Tale contabilità, con trasmissione di un estratto trimestrale, deve consentire alla Commissione di seguire più da vicino l'attività degli Stati membri nel campo della riscossione delle risorse proprie e in particolare di quelle compromesse da frodi e irregolarità.

(9)

È necessario introdurre un termine di prescrizione nei rapporti tra gli Stati membri e la Commissione, restando inteso che i nuovi accertamenti effettuati dallo Stato membro sui soggetti passivi per gli esercizi precedenti si devono considerare come accertamenti dell'esercizio in corso.

(10)

Per garantire in ogni caso il finanziamento del bilancio dell'Unione, occorre stabilire una procedura relativa alla risorsa propria basata sull'IVA e alla risorsa propria basata sull'RNL istituita conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio (5), affinché gli Stati membri mettano a disposizione dell'Unione, sotto forma di dodicesimi mensili di importo costante, le risorse proprie previste dal bilancio, per poi procedere in un secondo tempo alla regolarizzazione delle somme così messe a disposizione in funzione della base reale della risorsa propria basata sull'IVA e delle pertinenti variazioni dell'RNL non appena queste ultime saranno definitivamente note.

(11)

Occorre chiarire l'incidenza che le modifiche dei dati relativi all'RNL intervenute dopo la fine di ciascun esercizio hanno sul finanziamento delle riduzioni lorde.

(12)

La messa a disposizione delle risorse proprie può effettuarsi sotto forma di accreditamento degli impegni dovuti in un conto aperto a tale scopo, a nome della Commissione, presso il Tesoro di ogni Stato membro o l'organismo designato da ogni Stato membro. Al fine di limitare i movimenti di fondi a quanto risulta necessario all'esecuzione del bilancio, l'Unione deve limitarsi ad effettuare sui detti conti prelievi destinati a coprire unicamente i bisogni di tesoreria della Commissione.

(13)

La Commissione deve disporre di mezzi di tesoreria sufficienti per conformarsi alle prescrizioni regolamentari relative ai pagamenti concentrati nei primi mesi dell'esercizio, in particolare per le esigenze specifiche del pagamento delle spese del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) a titolo del regolamento (CE) n. 73/2009 (6).

(14)

Conformemente al principio della sana gestione finanziaria, occorre provvedere affinché il costo di riscossione degli interessi dovuti sulle risorse proprie messe a disposizione tardivamente non superi l'importo degli interessi da versare.

(15)

Occorre armonizzare le modalità di comunicazione dei casi di inesigibilità relativi a diritti accertati che sono stati dichiarati o considerati irrecuperabili.

(16)

Una stretta collaborazione tra Stati membri e Commissione può agevolare la corretta applicazione della regolamentazione finanziaria relativa alle risorse proprie,

(17)

Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, occorre conferire alla Commissione competenze di esecuzione da esercitare a norma del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

(18)

Per l'adozione degli atti di esecuzione che stabiliscono le modalità relative alle dichiarazioni contabili mensili degli importi accertati a titolo di risorse proprie tradizionali e alle dichiarazioni trimestrali della contabilità separata, nonché ai casi concernenti gli importi irrecuperabili superiori a 50 000 EUR, occorre seguire la procedura consultiva, dato il carattere tecnico di detti atti necessari a fini di comunicazione.

(19)

Occorre abrogare il regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000.

(20)

Per motivi di coerenza e tenuto conto dell'articolo 11 della decisione 2014/335/UE, Euratom, occorre che il presente regolamento entri in vigore lo stesso giorno della summenzionata decisione e si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le norme relative alla messa a disposizione della Commissione delle risorse proprie dell'Unione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b) e c) della decisione 2014/335/UE, Euratom.

Articolo 2

Data di accertamento delle risorse proprie tradizionali

1.   Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, un diritto dell'Unione sulle risorse proprie tradizionali di cui 1 all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom è accertato non appena ricorrono le condizioni previste dalla normativa doganale per quanto riguarda la registrazione dell'importo del diritto e la comunicazione del medesimo al soggetto passivo.

2.   La data da considerare per l'accertamento di cui al paragrafo 1 è la data della registrazione prevista dalla normativa doganale.

In quanto ai contributi ed altri diritti previsti nel quadro dell'organizzazione comune di mercato nel settore dello zucchero, la data da considerare per l'accertamento di cui al paragrafo 1 è quella della comunicazione prevista dalla normativa del settore zucchero.

Qualora tale comunicazione non sia esplicitamente prevista, la data da considerare è quella della liquidazione da parte degli Stati membri degli importi dovuti dai soggetti passivi, eventualmente a titolo di acconto o di pagamento del saldo.

3.   Nei casi di contenzioso, le autorità amministrative competenti devono poter calcolare, ai fini dell'accertamento di cui al paragrafo 1, l'importo del dazio dovuto al più tardi in occasione della prima decisione amministrativa che comunica l'obbligazione al soggetto passivo o in occasione della denuncia all'autorità giudiziaria, se tale denuncia interviene precedentemente.

La data da considerare per l'accertamento di cui al paragrafo 1 è la data della decisione o quella del calcolo da effettuare consecutivamente a tale denuncia.

4.   Il paragrafo 1 si applica allorché la comunicazione deve essere rettificata.

Articolo 3

Conservazione dei documenti giustificativi

Gli Stati membri prendono tutte le misure utili affinché i documenti giustificativi relativi all'accertamento e alla messa a disposizione delle risorse proprie siano conservati per almeno tre anni civili a decorrere dalla fine dell'anno cui si riferiscono tali documenti giustificativi.

I documenti giustificativi relativi alle procedure e alle basi statistiche di cui all'articolo 3 del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 sono conservati dagli Stati membri fino al 30 settembre del quarto anno successivo all'esercizio in questione. I documenti giustificativi relativi alla risorsa propria basata sull'IVA sono conservati per lo stesso periodo.

Qualora la verifica dei documenti giustificativi di cui al primo e al secondo comma, effettuata ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014 o dell'articolo 11 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio (8), palesi la necessità di procedere ad una rettifica, detti documenti giustificativi sono conservati oltre il termine di cui al primo comma per una durata che consenta di procedere alla rettifica e al suo controllo.

Qualora una controversia tra uno Stato membro e la Commissione in merito all'obbligo di mettere a disposizione un determinato importo di risorse proprie venga composta consensualmente o mediante pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea, lo Stato membro trasmette alla Commissione i documenti giustificativi necessari per il seguito finanziario entro due mesi dalla composizione.

Articolo 4

Cooperazione amministrativa

1.   Ogni Stato membro comunica alla Commissione le seguenti informazioni:

a)

la denominazione dei servizi o organismi responsabili dell'accertamento, della riscossione, della messa a disposizione e del controllo delle risorse proprie, nonché le disposizioni essenziali relative al ruolo e al funzionamento di questi servizi e organismi;

b)

le disposizioni legislative, regolamentari, amministrative e contabili di carattere generale relative all'accertamento, alla riscossione, alla messa a disposizione e al controllo delle risorse proprie;

c)

la denominazione esatta di tutti gli estratti amministrativi e contabili nei quali sono iscritti i diritti accertati, specificati all'articolo 2 del presente regolamento, in particolare quelli utilizzati per la tenuta delle contabilità previste all'articolo 6.

Ogni modifica di denominazioni o disposizioni è immediatamente comunicata alla Commissione.

2.   La Commissione comunica a tutti gli Stati membri, su richiesta di uno di loro, i dati di cui al paragrafo 1.

Articolo 5

Aliquote da applicare

L'aliquota uniforme di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2014/335/UE, Euratom è stabilita nel corso della procedura di bilancio, calcolandola come percentuale della somma dei redditi nazionali lordi (RNL) previsionali degli Stati membri, in modo da coprire integralmente quella parte del bilancio non finanziata mediante le entrate di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), della decisione 2014/335/UE, Euratom, mediante contributi finanziari a programmi supplementari di ricerca e sviluppo tecnologico e altre entrate.

Questa aliquota è espressa nel bilancio da una cifra contenente tanti decimali quanti necessari per ripartire integralmente tra gli Stati membri la risorsa basata sull'RNL.

CAPO II

CONTABILIZZAZIONE DELLE RISORSE PROPRIE

Articolo 6

Iscrizione nella contabilità e comunicazioni

1.   Presso il Tesoro di ogni Stato membro o l'organismo designato da quest'ultimo viene tenuta una contabilità delle risorse proprie, ripartita secondo la natura delle risorse.

2.   Per le esigenze della contabilità delle risorse proprie, la chiusura contabile è effettuata non prima delle ore tredici dell'ultimo giorno feriale del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

3.   Con riserva del secondo comma del presente paragrafo, i diritti accertati conformemente all'articolo 2 sono riportati nella contabilità al più tardi il primo giorno feriale dopo il diciannovesimo giorno del secondo mese successivo a quello nel corso del quale ha avuto luogo l'accertamento.

I diritti accertati e non riportati nella contabilità di cui al primo comma, poiché non sono stati ancora riscossi e non è stata fornita alcuna garanzia, sono iscritti in una contabilità separata entro il termine previsto al primo comma. Gli Stati membri possono procedere nello stesso modo allorché i diritti accertati e coperti da garanzie formano oggetto di contestazione e possono subire variazioni in seguito alle controversie sorte.

Tuttavia, tenuto conto dell'effetto che la correzione accordata al Regno unito per gli squilibri di bilancio e la riduzione lorda concessa alla Danimarca, ai Paesi Bassi, all'Austria e alla Svezia hanno sulla risorsa propria basata sull'IVA e sulla risorsa propria basata sull'RNL, tali risorse sono iscritte nella contabilità di cui al primo comma come segue:

il primo giorno feriale di ogni mese, in ragione del dodicesimo di cui all'articolo 10, paragrafo 3,

annualmente per quanto riguarda i saldi di cui all'articolo 10, paragrafi 4 e 6, e le rettifiche di cui all'articolo 10, paragrafi 5 e 7, ad eccezione delle rettifiche particolari previste dall'articolo 10, paragrafo 5, primo trattino, le quali sono iscritte nella contabilità il primo giorno feriale del mese successivo a quello in cui è intervenuto l'accordo tra lo Stato membro interessato e la Commissione.

I diritti accertati relativi ai contributi e altri diritti previsti nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero sono riportati nella contabilità di cui al primo comma. Qualora, successivamente, tali diritti non siano riscossi entro i termini previsti, gli Stati membri possono rettificare l'iscrizione effettuata e procedere a titolo eccezionale alla loro iscrizione nella contabilità separata.

4.   Ogni Stato membro trasmette alla Commissione, entro il termine di cui al paragrafo 3:

a)

un estratto mensile della sua contabilità relativa ai diritti di cui al paragrafo 3, primo comma;

b)

un estratto trimestrale della contabilità separata di cui al paragrafo 3, secondo comma.

A sostegno degli estratti mensili in questione, gli Stati membri interessati comunicano le indicazioni o gli estratti relativi alle detrazioni apportate alle risorse proprie sulla base delle disposizioni riguardanti i territori a statuto speciale.

Gli Stati membri trasmettono, con l'ultimo estratto trimestrale relativo ad un determinato esercizio, una stima della somma totale dei diritti iscritti nella contabilità separata alla data del 31 dicembre del suddetto esercizio ed il cui recupero risulta improbabile.

La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le modalità degli estratti mensili e trimestrali. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

Articolo 7

Rettifiche contabili

Dopo il 31 dicembre del terzo anno successivo a un determinato esercizio, la somma degli estratti mensili comunicati dagli Stati membri a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, primo comma, e relativa a tale esercizio, non è più rettificata, salvo per i punti notificati prima di tale scadenza, sia dalla Commissione sia dallo Stato membro interessato.

Articolo 8

Rettifiche degli accertamenti

Le rettifiche effettuate a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, vengono aggiunte o detratte dall'importo totale dei diritti accertati. Esse vengono riportate nelle contabilità di cui all'articolo 6, paragrafo 3, primo e secondo comma, nonché negli estratti di cui all'articolo 6, paragrafo 4, corrispondenti alle date delle rettifiche stesse.

CAPO III

MESSA A DISPOSIZIONE DELLE RISORSE PROPRIE

Articolo 9

Disposizioni di tesoreria e contabili

1.   Secondo le modalità definite dall'articolo 10, le risorse proprie vengono accreditate da ogni Stato membro sul conto aperto a tale scopo a nome della Commissione presso il Tesoro o l'organismo da esso designato.

Tale conto è espresso nella moneta nazionale ed è esente da spese.

2.   Gli Stati membri o gli organi da essi designati trasmettono alla Commissione, per via elettronica:

a)

il giorno feriale in cui le risorse proprie vengono accreditate sulla contabilità della Commissione, un estratto conto o un avviso di accredito che indichi l'iscrizione delle risorse proprie;

b)

fatta salva la lettera a), al più tardi il secondo giorno feriale successivo all'accredito

3.   Le somme iscritte sono contabilizzate in euro ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) («regolamento finanziario») e del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione (10).

Articolo 10

Determinazione degli importi, scadenze per la messa a disposizione, rettifiche

1.   Dopo la deduzione delle spese di riscossione in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 3 e dell'articolo 10, paragrafo 3, della decisione 2014/335/UE, Euratom, l'iscrizione delle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della summenzionata decisione ha luogo entro il primo giorno feriale dopo il 19 del secondo mese successivo a quello in cui il diritto è stato accertato a norma dell'articolo 2 del presente regolamento.

Tuttavia, per i diritti contemplati nella contabilità separata conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma del presente regolamento, l'iscrizione deve aver luogo entro il primo giorno feriale dopo il 19 del secondo mese successivo a quello della riscossione dei diritti.

2.   Se necessario, gli Stati membri possono essere invitati dalla Commissione ad anticipare di un mese l'iscrizione delle risorse diverse dalla risorsa propria basata sull'IVA e dalla risorsa propria basata sull'RNL sulla scorta delle informazioni di cui dispongono al 15 dello stesso mese.

La regolarizzazione di ciascuna iscrizione anticipata viene effettuata il mese successivo in occasione dell'iscrizione menzionata nel paragrafo 1. Essa consiste nell'iscrizione negativa di un importo pari a quello che ha formato oggetto dell'iscrizione anticipata.

3.   L'iscrizione della risorsa propria basata sull'IVA e della risorsa propria basata sull'RNL, tenuto conto dell'effetto che ha su tali risorse la correzione accordata al Regno Unito per gli squilibri di bilancio e la riduzione lorda concessa alla Danimarca, ai Paesi Bassi, all'Austria e alla Svezia, è effettuata il primo giorno feriale di ogni mese, e ciò in ragione di un dodicesimo dei pertinenti importi del bilancio, convertito nelle rispettive monete nazionali ai tassi di cambio dell'ultimo giorno di quotazione dell'anno civile precedente l'esercizio finanziario, quale pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.

Per le esigenze specifiche del pagamento delle spese del FEAOG a titolo del regolamento (CE) n. 73/2009 e in funzione della tesoreria dell'Unione, gli Stati membri possono essere invitati dalla Commissione ad anticipare di uno o due mesi, nel primo trimestre dell'esercizio di bilancio, l'iscrizione di un dodicesimo o di una frazione di dodicesimo degli importi previsti in bilancio a titolo della risorsa propria basata sull'IVA e della risorsa propria basata sull'RNL, tenuto conto dell'effetto che ha su tali risorse la correzione accordata al Regno Unito per gli squilibri di bilancio e la riduzione lorda concessa alla Danimarca, ai Paesi Bassi, all'Austria e alla Svezia.

Trascorso il primo trimestre, l'iscrizione mensile richiesta non può superare un dodicesimo delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, sempre nei limiti degli importi iscritti in bilancio a questo titolo.

La Commissione ne informa preventivamente gli Stati membri al più tardi due settimane prima dell'iscrizione richiesta.

Alle iscrizioni anticipate si applicano le disposizioni relative all'iscrizione del mese di gennaio di ogni anno, di cui all'ottavo comma, e le disposizioni applicabili quando il bilancio non è stato definitivamente adottato prima dell'inizio dell'esercizio, di cui al nono comma.

Ogni modifica del tasso uniforme della risorsa propria basata sull'IVA, del tasso della risorsa propria basata sull'RNL, della correzione accordata al Regno Unito per gli squilibri di bilancio e del suo finanziamento di cui agli articoli 4 e 5 della decisione 2014/335/UE, Euratom, nonché del finanziamento della riduzione lorda concessa alla Danimarca, ai Paesi Bassi, all'Austria e alla Svezia, deve essere motivata dall'adozione definitiva di un bilancio rettificativo e dà luogo a ritocchi dei dodicesimi iscritti dopo l'inizio dell'esercizio.

Questi ritocchi sono effettuati in occasione della prima iscrizione successiva all'adozione definitiva del bilancio rettificativo, se tale adozione è intervenuta prima del 16 del mese. In caso contrario, i ritocchi vengono effettuati in occasione della seconda iscrizione successiva all'adozione definitiva di cui sopra. In deroga all'articolo 11 del regolamento finanziario, questi ritocchi sono contabilizzati a titolo dell'esercizio del bilancio rettificativo in questione.

I dodicesimi relativi all'iscrizione del mese di gennaio di ciascun esercizio sono calcolati in base alle somme previste dal progetto di bilancio di cui all'articolo 314, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), convertiti in moneta nazionale ai tassi di cambio del primo giorno di quotazione dopo il 15 dicembre dell'anno civile precedente l'esercizio finanziario.

Qualora il bilancio non sia stato adottato definitivamente entro le due settimane precedenti l'iscrizione relativa al mese di gennaio dell'esercizio successivo, il primo giorno feriale di ogni mese, compreso il mese di gennaio, gli Stati membri iscrivono un dodicesimo degli importi della risorsa propria basata sull'IVA e della risorsa propria basata sull'RNL, tenuto conto dell'effetto che ha su tali risorse la correzione accordata al Regno Unito per gli squilibri di bilancio e la riduzione lorda concessa alla Danimarca, ai Paesi Bassi, all'Austria e alla Svezia, iscritte nell'ultimo bilancio definitivamente adottato; la regolarizzazione viene effettuata al momento della prima scadenza successiva all'adozione definitiva del bilancio se questa è intervenuta prima del 16 del mese. In caso contrario, essa viene effettuata alla seconda scadenza successiva all'adozione definitiva del bilancio.

4.   Sulla base dell'estratto annuo della base della risorsa propria basata sull'IVA di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89, a ciascuno Stato membro è addebitato l'importo risultante dall'applicazione ai dati che figurano in tale estratto del tasso uniforme adottato per l'esercizio precedente e sono accreditati i dodici pagamenti effettuati nel corso di detto esercizio. Tuttavia, la base della risorsa propria basata sull'IVA di uno Stato membro alla quale è applicato il suddetto tasso non può superare la percentuale determinata all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) della decisione 2014/335/UE, Euratom del suo RNL di cui al paragrafo 7, primo comma, del suddetto articolo. La Commissione calcola l'ammontare del saldo e lo comunica agli Stati membri con un anticipo sufficiente affinché essi possano iscriverlo nel conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del presente regolamento il primo giorno feriale del mese di dicembre dello stesso anno.

5.   Le eventuali rettifiche della base della risorsa propria basata sull'IVA di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 danno luogo, per ciascuno Stato membro interessato la cui base non superi le percentuali fissate all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 10, paragrafo 2, della decisione 2014/335/UE, Euratom, tenuto conto di queste rettifiche, a una rettifica del saldo calcolato in applicazione del paragrafo 4 del presente articolo, alle seguenti condizioni:

le rettifiche di cui all'articolo 9, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 effettuate entro il 31 luglio danno luogo ad una rettifica globale la quale deve essere iscritta nel conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del presente regolamento il primo giorno feriale del mese di dicembre dello stesso anno. Tuttavia, una rettifica specifica può essere iscritta prima della data di cui sopra a condizione che lo Stato membro interessato e la Commissione siano d'accordo;

quando le misure prese dalla Commissione per la rettifica della base, quali sono previste dall'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89, portano ad un riaggiustamento delle iscrizioni al conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del presente regolamento, tale riaggiustamento viene effettuato alla scadenza fissata dalla Commissione nel quadro dell'applicazione di dette misure.

Le modifiche dell'RNL di cui al paragrafo 7 del presente articolo danno parimenti luogo a una rettifica del saldo di ogni Stato membro la cui base, tenuto conto delle rettifiche di cui al primo comma del presente paragrafo, si riduca alle percentuali fissate all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) e all'articolo 10, paragrafo 2 della decisione 2014/335/UE, Euratom.

La Commissione comunica le rettifiche agli Stati membri in tempo utile affinché essi possano iscriverle nel conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, il primo giorno feriale del mese di dicembre dello stesso anno.

Tuttavia, una rettifica specifica può essere iscritta in qualsiasi momento, a condizione che lo Stato membro e la Commissione siano d'accordo.

6.   Sulla base delle cifre per l'aggregato RNL ai prezzi di mercato e le sue componenti per l'esercizio precedente fornite dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003, ad ogni Stato membro è addebitato l'importo risultante dall'applicazione all'RNL del tasso utilizzato per l'esercizio precedente e sono accreditate le iscrizioni intervenute nel corso di questo esercizio. La Commissione determina l'ammontare del saldo e lo comunica agli Stati membri con un anticipo sufficiente affinché essi possano iscriverlo nel conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del presente regolamento il primo giorno feriale del mese di dicembre dello stesso anno.

7.   Le eventuali modifiche apportate all'RNL degli esercizi precedenti in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003, fatto salvo l'articolo 5 dello stesso regolamento, danno luogo per ogni Stato membro interessato a una rettifica del saldo calcolato in applicazione del paragrafo 6 del presente articolo. Questa rettifica è stabilita alle condizioni fissate al paragrafo 5, primo comma, del presente articolo. La Commissione comunica le rettifiche dei saldi agli Stati membri affinché essi possano iscriverle nel conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del presente regolamento il primo giorno feriale del mese di dicembre dello stesso anno. Dopo il 30 settembre del quarto anno successivo a un esercizio determinato, le eventuali modifiche dell'RNL non sono più prese in considerazione, tranne che per i punti notificati prima di tale scadenza dalla Commissione o dallo Stato membro.

8.   Le operazioni di cui ai paragrafi da 4 a 7 costituiscono modifiche delle entrate dell'esercizio nel corso del quale vengono effettuate.

L'importo delle entrate che figura nel bilancio dell'esercizio in corso può essere aumentato o ridotto, mediante bilancio rettificativo, degli importi risultanti da tali operazioni a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014.

9.   Non è prevista alcuna revisione del finanziamento della riduzione lorda concessa alla Danimarca, ai Paesi Bassi, all'Austria e alla Svezia in caso di modifiche successive della cifra dell'RNL a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003.

Articolo 11

Rettifica per la non partecipazione

1.   Quando in applicazione del TFUE e dei protocolli 21 e 22 dello stesso uno Stato membro non partecipa al finanziamento di azioni o politiche specifiche dell'Unione, ha diritto ad una rettifica, calcolata a norma del paragrafo 2 del presente articolo, di quanto ha versato come risorse proprie per ogni esercizio in cui non partecipa.

2.   La Commissione procede al calcolo della rettifica nel corso dell'anno che segue l'esercizio considerato, nello stesso momento in cui determina i saldi RNL di cui all'articolo 10 del presente regolamento.

Il calcolo è effettuato sulla base dei dati relativi al pertinente esercizio:

a)

dell'aggregato RNL ai prezzi di mercato e delle sue componenti;

b)

dell'esecuzione di bilancio delle spese operative corrispondenti all'azione o alla politica in questione.

Per il calcolo della rettifica, l'importo totale delle spese in questione, ad eccezione di quelle finanziate da paesi terzi partecipanti, è moltiplicato per la percentuale che rappresenta il RNL dello Stato membro che ha diritto alla rettifica rispetto al RNL dell'insieme degli Stati membri. La rettifica è finanziata dagli Stati membri partecipanti. Per determinare la parte di finanziamento di ogni Stato membro, il suo RNL è diviso per il RNL dell'insieme degli Stati membri partecipanti. Ai fini del calcolo della rettifica, la conversione tra valuta nazionale e euro è effettuata al tasso di cambio dell'ultimo giorno di quotazione dell'anno civile che precede l'esercizio finanziario considerato.

La rettifica relativa a ciascun esercizio pertinente ha carattere unico e definitivo, indipendentemente da una modifica ulteriore dell'RNL preso in considerazione.

3.   La Commissione comunica l'importo della rettifica agli Stati membri in tempo utile perché possano iscriverlo sul conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del presente regolamento, il primo giorno feriale del mese di dicembre.

Articolo 12

Interessi sugli importi messi a disposizione tardivamente

1.   Ogni ritardo nelle iscrizioni sul conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, dà luogo al pagamento, da parte dello Stato membro in questione, di interessi di mora.

Tuttavia, si rinuncia a recuperare interessi di importo inferiore a 500 EUR.

2.   Per gli Stati membri che partecipano all'Unione economica e monetaria il tasso d'interesse è pari al tasso del primo giorno del mese della scadenza 1 applicato dalla Banca centrale europea alle sue operazioni principali di rifinanziamento pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, maggiorato di due punti percentuali.

Tale tasso è aumentato di 0,25 punti per ogni mese di ritardo. Il tasso maggiorato si applica all'intero periodo di mora.

3.   Per gli Stati membri che non partecipano all'Unione economica e monetaria, il tasso è pari al tasso applicato il primo giorno del mese in questione dalle rispettive banche centrali alle loro operazioni principali di rifinanziamento, maggiorato di due punti percentuali o, per gli Stati membri per i quali il tasso della banca centrale non è disponibile, il tasso più equivalente applicato il primo giorno del mese in questione sui mercati monetari dei singoli Stati membri, maggiorato di due punti percentuali.

Tale tasso è aumentato di 0,25 punti per ogni mese di ritardo. Il tasso maggiorato si applica all'intero periodo di mora.

4.   Per il pagamento degli interessi di mora di cui al paragrafo 1 si applica, mutatis mutandis, l'articolo 9, paragrafi 2 e 3.

Articolo 13

Importi irrecuperabili

1.   Gli Stati membri sono tenuti a prendere tutte le misure necessarie affinché gli importi corrispondenti ai diritti accertati in conformità dell'articolo 2 siano messi a disposizione della Commissione alle condizioni previste dal presente regolamento.

2.   Gli Stati membri sono dispensati dall'obbligo di mettere a disposizione della Commissione gli importi corrispondenti ai diritti accertati a norma dell'articolo 2 che risultano irrecuperabili per uno dei seguenti motivi:

a)

per cause di forza maggiore;

b)

per altri motivi che non sono loro imputabili.

Gli importi di diritti accertati sono dichiarati irrecuperabili con decisione dell'autorità amministrativa competente che constata l'impossibilità del recupero.

Gli importi di diritti accertati sono considerati irrecuperabili al più tardi dopo un periodo di cinque anni dalla data alla quale l'importo è stato accertato a norma dell'articolo 2 oppure, in caso di ricorso amministrativo o giudiziario, dalla pronuncia dalla notifica o dalla pubblicazione della decisione definitiva.

In caso di pagamento scaglionato, il periodo massimo di cinque anni inizia a decorrere dalla data dell'ultimo pagamento effettivo nella misura in cui quest'ultimo non saldi il debito.

Gli importi dichiarati o considerati irrecuperabili sono ritirati definitivamente dalla contabilità separata di cui all'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma. Sono segnalati nell'allegato dell'estratto trimestrale di cui all'articolo 6, paragrafo 4, primo comma, e, se del caso, nelle descrizioni trimestrali di cui all'articolo 5 del regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014.

3.   Nei tre mesi che seguono la decisione amministrativa di cui al paragrafo 2 del presente articolo o secondo la scadenza di cui allo stesso paragrafo, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una comunicazione contenente gli elementi d'informazione che riguardano i casi d'applicazione del paragrafo 2 del presente articolo, sempre che l'importo dei diritti accertati in causa superi 50 000 EUR.

Tale comunicazione contiene tutte le informazioni atte a permettere un esame approfondito dei motivi, di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), del presente articolo, che hanno impedito allo Stato membro interessato di mettere a disposizione gli importi in causa e le misure adottate da quest'ultimo per garantire il recupero nel caso o nei casi in questione.

Tale comunicazione è effettuata su un modello stabilito dalla Commissione. A tal fine la Commissione adotta atti di esecuzione conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

4.   La Commissione comunica entro sei mesi, a decorrere dalla ricezione della comunicazione di cui al paragrafo 3, le sue osservazioni allo Stato membro interessato.

Quando la Commissione ritiene necessario chiedere informazioni complementari, il termine di sei mesi inizia a decorrere dalla ricezione delle informazioni complementari richieste.

CAPO IV

GESTIONE DELLA TESORERIA

Articolo 14

Esigenze in materia di gestione della tesoreria

1.   La Commissione dispone delle somme accreditate sui conti previsti all'articolo 9, paragrafo 1, nella misura necessaria per coprire i bisogni di tesoreria derivanti dall'esecuzione del bilancio.

2.   Qualora i bisogni di tesoreria superino gli averi dei conti, la Commissione può effettuare prelievi al di là di tali averi complessivi, sempreché delle somme a credito siano disponibili in bilancio ed entro i limiti delle risorse proprie previste nel bilancio. In questo caso essa informa preliminarmente gli Stati membri dei superamenti prevedibili.

3.   Soltanto in caso di mancato pagamento da parte del beneficiario di un prestito contratto o garantito in applicazione dei regolamenti e delle decisioni del Consiglio, in circostanze in cui la Commissione non possa porre in atto altre misure previste dalle disposizioni finanziarie applicabili a siffatti prestiti in tempo utile per garantire l'adempimento degli obblighi legali dell'Unione nei confronti dei mutuanti, le disposizioni dei paragrafi 2 e 4 possono essere temporaneamente applicate senza tener conto delle condizioni di cui al paragrafo 2, per provvedere al servizio dei debiti dell'Unione.

4.   La differenza tra gli averi globali e i bisogni di tesoreria è ripartita tra gli Stati membri, per quanto possibile proporzionalmente alla previsione delle entrate del bilancio provenienti da ciascuno Stato membro.

Articolo 15

Esecuzione degli ordini di pagamento

1.   Gli Stati membri o gli organismi da essi designati eseguono gli ordini di pagamento della Commissione conformemente alle sue istruzioni e non oltre il terzo giorno feriale successivo alla ricezione degli ordini. Tuttavia, per le operazioni relative a movimenti di tesorerie, gli Stati membri devono eseguire gli ordini entro i termini chiesti dalla Commissione.

2.   Gli Stati membri o gli organismi da essi designati trasmettono alla Commissione, per via elettronica e al più tardi il secondo giorno feriale dalla realizzazione di ciascuna operazione, un estratto conto in cui figurano i movimenti connessi.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 16

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato consultivo delle risorse proprie istituito di cui all'articolo 7 del regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 17

Disposizione transitoria concernente il tasso d'interesse

Il tasso di cui all'articolo 11 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000, nella versione precedente l'entrata in vigore del regolamento (CE, Euratom) n. 2028/2004 del Consiglio (11) resta d'applicazione per il calcolo degli interessi di mora nei casi in cui la data della scadenza è precedente al 1o dicembre 2004.

Articolo 18

Abrogazione

1.   Il regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 è abrogato.

2.   I riferimenti al regolamento abrogato devono intendersi come fatti al presente regolamento e devono essere letti secondo la tabella di corrispondenza che figura all'allegato II.

Articolo 19

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno dell'entrata in vigore della decisone 2014/335/UE, Euratom.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 2014

Per il Consiglio

Il presidente

Ch. VASILAKOS


(1)  Parere n. 2/2012 del 20 marzo 2012 (GU C 112 del 18.4.2012, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 130 del 31.5.2000, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 608/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, che stabilisce misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (cfr. pag. 29 della presente Gazzetta ufficiale).

(4)  Decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (cfr. pag. 105 della presente Gazzetta ufficiale).

(5)  Regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio, del 15 luglio 2003, relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato (GU L 181 del 19.7.2003, pag. 1).

(6)  Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16).

(7)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(8)  Regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dell'imposta sul valore aggiunto (GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9).

(9)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(10)  Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).

(11)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2028/2004 del Consiglio, del 16 novembre 2004, che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 352 del 27.11.2004, pag. 1).


ALLEGATO I

REGOLAMENTO ABROGATO ED ELENCO DELLE SUE MODIFICAZIONI SUCCESSIVE

Regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio

(GU L 130 del 31.5.2000, pag. 1).

Regolamento (CE, Euratom) n. 2028/2004 del Consiglio

(GU L 352 del 27.11.2004, pag. 1).

Regolamento (CE, Euratom) n. 105/2009 del Consiglio

(GU L 36 del 5.2.2009, pag. 1).


ALLEGATO II

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000

Il presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 3, primo, secondo e terzo comma

Articolo 3, primo, secondo e terzo comma

Articolo 3, quarto comma

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 5

Articolo 6, paragrafi 1 e 2

Articolo 6, paragrafi 1 e 2

Articolo 6, paragrafo 3, lettera a)

Articolo 6, paragrafo 3, primo comma

Articolo 6, paragrafo 3, lettera b)

Articolo 6, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 6, paragrafo 3, lettera c)

Articolo 6, paragrafo 3, terzo comma

Articolo 6, paragrafo 3, lettera d)

Articolo 6, paragrafo 3, quarto comma

Articolo 6, paragrafo 4, primo comma, lettera a), prima frase

Articolo 6, paragrafo 4, primo comma, lettera a)

Articolo 6, paragrafo 4, primo comma, lettera a), seconda frase

Articolo 6, paragrafo 4, secondo comma

Articolo 6, paragrafo 4, primo comma, lettera b), prima frase

Articolo 6, paragrafo 4, primo comma, lettera b)

Articolo 6, paragrafo 4, primo comma, lettera b), seconda frase

Articolo 6, paragrafo 4, terzo comma

Articolo 6, paragrafo 4, secondo comma

Articolo 6, paragrafo 4, quarto comma

Articolo 6, paragrafo 5

Articolo 7

Articolo 7

Articolo 8, primo comma

Articolo 8

Articolo 8, secondo comma

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 1 bis

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 3

Articolo 10, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7

Articolo 10, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7

Articolo 10, paragrafo 8

Articolo 10, paragrafo 8, primo comma

Articolo 10, paragrafo 9

Articolo 10, paragrafo 9

Articolo 10, paragrafo 10

Articolo 10 bis

Articolo 11

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 12, paragrafo 1, primo comma

Articolo 12, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 11, paragrafi 2, 3 e 4

Articolo 12, paragrafi 2, 3 e 4

Articolo 12, paragrafi 1, 2, 3 e 4

Articolo 14

Articolo 12, paragrafo 5, primo comma

Articolo 15, paragrafo 1

Articolo 12, paragrafo 5, secondo comma

Articolo 15, paragrafo 2

Articolo 15

Articolo 16, primo e secondo comma

Articolo 16, terzo comma

Articolo 10, paragrafo 8, secondo comma

Articolo 17, paragrafi 1 e 2

Articolo 13, paragrafi 1 e 2

Articolo 17, paragrafo 3, primo comma

Articolo 13, paragrafo 3, primo comma

Articolo 17, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 17, paragrafo 3, terzo comma

Articolo 13, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 13, paragrafo 3, terzo comma

Articolo 17, paragrafo 4

Articolo 13, paragrafo 4

Articolo 17, paragrafo 5

Articolo 18

Articolo 19

Articolo 20

Articolo 21

Articolo 16

Articolo 21 bis

Articolo 17

Articolo 22

Articolo 23

Articolo 18

Articolo 19

Allegato

 

 

Allegato I

Allegato II


7.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 168/53


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 610/2014 DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 2014

recante deroga al regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del «programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020» per quanto riguarda l'impresa comune ECSEL

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del «programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020» (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3, lettera d),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020, prevede la partecipazione dell'Unione a partenariati pubblico-privato, tra cui le imprese comuni, nei settori chiave nei quali la ricerca e l'innovazione sono suscettibili di contribuire ai più ampi obiettivi di competitività dell'Unione e aiutare a risolvere le sfide per la società.

(2)

La partecipazione ad azioni indirette nel quadro di Orizzonte 2020 è soggetta al rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1290/2013. Tuttavia, per tener conto delle esigenze operative specifiche delle imprese comuni istituite a norma dell'articolo 187 del trattato nel settore dei componenti e dei sistemi elettronici, alla Commissione è stato conferito il potere di adottare atti delegati in forza dell'articolo 290 del trattato per la durata del programma Orizzonte 2020, allo scopo di autorizzare gli organismi di finanziamento di questo settore ad applicare tassi di rimborso diversi per il finanziamento concesso dall'Unione nei casi in cui uno o più Stati membri cofinanzino un partecipante o un'azione.

(3)

L'impresa comune ECSEL è stata istituita dal regolamento (UE) n. 561/2014 del Consiglio (3) per un periodo che scade il 31 dicembre 2024, allo scopo di realizzare un'iniziativa tecnologica congiunta nel settore dei componenti e dei sistemi elettronici.

(4)

Sono state individuate esigenze operative specifiche per quanto riguarda il cofinanziamento da parte degli Stati membri e l'applicabilità delle norme nazionali di finanziamento.

(5)

In considerazione di tali esigenze operative è necessario derogare al tasso unico di rimborso di cui all'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1290/2013 nei casi in cui uno o più Stati membri cofinanzino un partecipante o un'azione, in modo da autorizzare la fissazione di un tasso di rimborso, per il finanziamento concesso dall'Unione, per tipo di partecipante e per tipo di azione. Il tasso di rimborso dovrebbe essere fissato in funzione del tipo di partecipante e del tipo di azione, onde agevolare la cooperazione transfrontaliera in particolare con le piccole e medie imprese e le organizzazioni senza scopo di lucro, conseguendo nel contempo un effetto leva ottimale sugli investimenti privati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1290/2013, nei casi in cui uno o più Stati membri cofinanziano un partecipante o l'azione stessa, l'impresa comune ECSEL può applicare tassi diversi di rimborso, per il finanziamento concesso dall'Unione nell'ambito di un'azione, in funzione del tipo di partecipante e del tipo di attività.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 81.

(2)  Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

(3)  Regolamento (UE) n. 561/2014 del Consiglio, del 6 maggio 2014, che istituisce l'impresa comune ECSEL (GU L 169 del 7.6.2014, pag. 152).


7.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 168/55


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 611/2014 DELLA COMMISSIONE

dell'11 marzo 2014

che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi a sostegno del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 30,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce norme relative ai programmi di attività a sostegno del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola. È necessario completare tali norme al fine di garantire che i fondi dell'Unione vengano utilizzati in modo efficace ed efficiente. Tali nuove norme dovranno sostituire quelle stabilite dal regolamento (CE) n. 867/2008 della Commissione (2), che di conseguenza è opportuno abrogare.

(2)

Per consentire di eseguire efficacemente i programmi di attività, è opportuno stabilire che i finanziamenti dell'Unione vengano assegnati proporzionalmente alla durata dei programmi, garantendo al contempo che le spese annuali destinate all'esecuzione di programmi di attività approvati non superino l'importo stabilito all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(3)

Per assicurare la coerenza globale delle attività delle organizzazioni di produttori riconosciute, delle associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute e delle organizzazioni interprofessionali riconosciute (in appresso: le «organizzazioni beneficiarie»), è opportuno precisare le tipologie di misure ammissibili al finanziamento dell'Unione e le tipologie di attività non ammissibili. È opportuno altresì precisare le modalità di presentazione dei programmi di attività e i criteri per la loro selezione. È opportuno dare agli Stati membri interessati la facoltà di stabilire condizioni di ammissibilità supplementari per adattare meglio le misure alle realtà nazionali del settore oleicolo.

(4)

Alla luce dell'esperienza acquisita, risulta opportuno fissare soglie di finanziamento dell'Unione almeno per il settore del miglioramento dell'incidenza ambientale dell'olivicoltura, del miglioramento della competitività dell'olivicoltura attraverso la modernizzazione e della tracciabilità, della certificazione e della tutela della qualità dell'olio di oliva e delle olive da tavola, in particolare attraverso il controllo della qualità degli oli di oliva venduti al consumatore finale, in modo da garantire l'esecuzione di un minimo di misure in ambiti prioritari e sensibili.

(5)

Per garantire l'attuazione dei programmi di attività in conformità dell'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1308/2013 e per una efficace gestione amministrativa del regime di sostegno delle organizzazioni beneficiarie, è opportuno stabilire le modalità relative alle domande di approvazione nonché alla selezione e all'approvazione dei programmi di attività.

(6)

L'articolo 231 del regolamento (UE) n. 1308/2013 dispone che i programmi pluriennali adottati anteriormente al 1o gennaio 2014 continuano a essere disciplinati dalle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (3) fino alla loro scadenza. È pertanto opportuno stabilire che il regolamento (CE) n. 867/2008 continui ad applicarsi per quanto riguarda i programmi di attività in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento stabilisce norme che integrano il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le misure ammissibili al finanziamento dell'Unione, la percentuale minima del finanziamento dell'Unione che gli Stati membri devono destinare ad ambiti specifici, nonché i criteri e le modalità di approvazione dei programmi di attività nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola.

Articolo 2

Finanziamento dell'Unione

Gli Stati membri provvedono affinché il finanziamento dell'Unione previsto all'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013 sia assegnato proporzionalmente alla durata dei programmi di attività di cui al medesimo articolo, assicurando che la spesa annua sostenuta per l'esecuzione di programmi di attività approvati non superi l'importo stabilito al paragrafo 2 del medesimo articolo.

Articolo 3

Misure ammissibili al finanziamento dell'Unione

1)   Sono ammissibili al finanziamento dell'Unione previsto dall'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 le seguenti misure:

a)

in relazione al monitoraggio e alla gestione del mercato nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola:

i)

raccolta di dati sul settore e sul mercato, effettuata in conformità delle specifiche di metodo, di rappresentatività geografica e di precisione stabilite dall'autorità nazionale competente,

ii)

realizzazione di studi su temi correlati alle altre misure previste dal programma di attività delle organizzazioni beneficiarie di cui trattasi;

b)

in relazione al miglioramento dell'incidenza ambientale dell'olivicoltura:

i)

operazioni collettive di mantenimento degli oliveti ad alto valore ambientale e a rischio di abbandono, effettuate alle condizioni stabilite dall'autorità nazionale competente sulla base di criteri oggettivi; tali condizioni riguardano le zone regionali potenzialmente ammissibili nonché la superficie e il numero minimo di olivicoltori necessario per una buona riuscita delle operazioni in questione,

ii)

elaborazione di buone pratiche agricole per l'olivicoltura in base a criteri ambientali adeguati alle condizioni locali, loro diffusione presso gli olivicoltori e monitoraggio della loro applicazione pratica,

iii)

progetti di dimostrazione pratica di tecniche alternative all'impiego di prodotti chimici per la lotta alla mosca dell'olivo, nonché progetti di osservazione dell'andamento stagionale,

iv)

progetti di dimostrazione pratica di tecniche olivicole finalizzate alla tutela dell'ambiente e al mantenimento del paesaggio, quali la coltivazione biologica, la coltivazione a bassi consumi intermedi, la protezione del suolo limitando l'erosione o la coltivazione integrata,

v)

iniziative per la protezione delle varietà rustiche e delle varietà a rischio di estinzione;

c)

in relazione al miglioramento della competitività dell'olivicoltura attraverso la modernizzazione:

i)

miglioramento dei sistemi di irrigazione e delle tecniche colturali,

ii)

sostituzione degli olivi poco produttivi con nuovi olivi,

iii)

formazione dei produttori sulle nuove tecniche colturali,

iv)

iniziative di formazione e comunicazione;

d)

in relazione al miglioramento della qualità della produzione di olio di oliva e di olive da tavola:

i)

miglioramento delle condizioni di coltivazione, di raccolta, di consegna e di magazzinaggio delle olive prima della trasformazione, in conformità delle specifiche tecniche stabilite dall'autorità nazionale competente,

ii)

miglioramento varietale degli oliveti in singole aziende, a condizione che tali interventi contribuiscano al conseguimento degli obiettivi del programma di attività,

iii)

miglioramento delle condizioni di magazzinaggio dell'olio di oliva e delle olive da tavola, valorizzazione dei residui di produzione dell'olio di oliva e delle olive da tavola, miglioramento delle condizioni di imbottigliamento dell'olio di oliva,

iv)

assistenza tecnica alla produzione, all'industria di trasformazione oleicola, alle imprese di produzione di olive da tavola, ai frantoi e al condizionamento, su aspetti inerenti alla qualità dei prodotti,

v)

creazione e miglioramento di laboratori di analisi dell'olio di oliva vergine,

vi)

formazione di panel di assaggiatori per la valutazione organolettica dell'olio di oliva vergine e delle olive da tavola;

e)

in relazione alla tracciabilità, alla certificazione e alla tutela della qualità dell'olio di oliva e delle olive da tavola mediante, in particolare, il controllo della qualità degli oli di oliva venduti al consumatore finale:

i)

creazione e gestione di sistemi che consentano di rintracciare i prodotti dall'olivicoltore fino al condizionamento e all'etichettatura, in conformità delle specifiche stabilite dall'autorità nazionale competente,

ii)

creazione e gestione di sistemi di certificazione della qualità basati su un sistema di analisi del rischio e controllo dei punti critici, in conformità delle specifiche tecniche stabilite dall'autorità nazionale competente,

iii)

creazione e gestione di sistemi di controllo del rispetto delle norme di autenticità, qualità e commercializzazione dell'olio di oliva e delle olive da tavola immessi sul mercato, in conformità delle specifiche tecniche stabilite dall'autorità nazionale competente;

f)

in relazione alla diffusione di informazioni sulle iniziative delle organizzazioni beneficiarie ai fini del miglioramento della qualità dell'olio di oliva e delle olive da tavola:

i)

diffusione di informazioni sulle iniziative realizzate dalle organizzazioni beneficiarie negli ambiti di cui alle lettere da a) a e),

ii)

creazione e gestione di un sito Internet sulle iniziative attuate dalle organizzazioni beneficiarie negli ambiti di cui alle lettere da a) a e).

2)   Per quanto riguarda le misure previste al paragrafo 1, lettera c), punto ii), e lettera d), punto ii), gli Stati membri accertano che siano adottate le opportune disposizioni per recuperare l'investimento o il suo valore residuo, qualora il socio titolare dell'azienda lasci l'organizzazione di produttori.

3)   Gli Stati membri possono stabilire condizioni supplementari che specifichino le misure ammissibili, senza peraltro renderne impossibile la presentazione o la realizzazione.

4)   Conformemente all'articolo 155 del regolamento (UE) n. 1308/2013, può essere autorizzata l'esternalizzazione delle attività di un'organizzazione di produttori o di un'associazione di organizzazioni di produttori per le misure di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d), alle seguenti condizioni:

a)

stipulazione di un contratto scritto tra l'organizzazione di produttori o l'associazione di organizzazioni di produttori e un'altra entità per la realizzazione della misura in questione. L'organizzazione di produttori o l'associazione di organizzazioni di produttori rimane tuttavia responsabile della realizzazione di tale misura, nonché del controllo globale di gestione e della supervisione generale del contratto scritto;

b)

ai fini del controllo di gestione e della supervisione effettivi, il contratto di cui alla lettera a):

i)

autorizza l'organizzazione di produttori o l'associazione di organizzazioni di produttori a emanare istruzioni vincolanti e comprende clausole che consentono all'organizzazione o all'associazione di porre fine al contratto qualora il prestatore dei servizi non rispetti le prescrizioni del contratto stesso,

ii)

stipula in modo dettagliato le prescrizioni, anche per quanto riguarda gli obblighi di dichiarazione e le scadenze che consentono all'organizzazione di produttori o all'associazione di organizzazioni di produttori di valutare le misure esternalizzate e di esercitare un reale controllo su di esse.

Articolo 4

Attività e costi non ammissibili al finanziamento dell'Unione

1)   Non sono ammissibili al finanziamento comunitario a norma dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013 le attività seguenti:

a)

attività che beneficiano di un finanziamento dell'Unione diverso da quello previsto all'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013;

b)

attività che mirano direttamente a un incremento della capacità di produzione, di magazzinaggio o di trasformazione;

c)

attività correlate all'acquisto o al magazzinaggio di olio di oliva o di olive da tavola o aventi un'incidenza sul prezzo di questi prodotti;

d)

attività correlate alla promozione commerciale dell'olio di oliva o delle olive da tavola;

e)

attività correlate alla ricerca scientifica, tranne la divulgazione dei risultati della ricerca alle aziende oleicole;

f)

attività che possono causare distorsioni di concorrenza negli altri rami di attività economica delle organizzazioni beneficiarie;

g)

attività correlate alla lotta alla mosca dell'olivo, tranne le misure previste all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto iii).

2)   Per garantire l'ottemperanza al disposto del paragrafo 1, lettera a), le organizzazioni beneficiarie si impegnano per iscritto, a nome proprio e dei loro aderenti, a rinunciare, per le misure effettivamente finanziate a norma dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013, a qualsiasi finanziamento derivante da un altro regime di sostegno dell'Unione.

3)   Non sono ammissibili al finanziamento dell'Unione i seguenti costi correlati alla realizzazione delle misure di cui all'articolo 3:

a)

rimborso, segnatamente sotto forma di rate annue, di prestiti contratti per una misura realizzata interamente o parzialmente prima dell'inizio del programma di attività;

b)

pagamenti corrisposti alle organizzazioni beneficiarie in occasione di riunioni e corsi di formazione a compensazione di una perdita di reddito;

c)

spese connesse a costi amministrativi e di personale sostenuti dagli Stati membri e dalle organizzazioni beneficiarie del contributo del FEAGA a norma del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4);

d)

acquisto di terreni non edificati;

e)

acquisto di materiale usato;

f)

spese risultanti da contratti di locazione finanziaria (ivi compresi tasse, interessi e oneri assicurativi);

g)

noleggio come alternativa all'acquisto e costi di esercizio dei beni noleggiati.

4)   Gli Stati membri possono stabilire condizioni supplementari in relazione alle attività e ai costi non ammissibili di cui ai paragrafi 1 e 3.

Articolo 5

Ripartizione del finanziamento dell'Unione

1)   In ciascuno Stato membro, una percentuale minima del 20 % del finanziamento dell'Unione disponibile a norma dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013 è destinata all'ambito di attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), una percentuale minima del 15 % di detto finanziamento dell'Unione è destinata all'ambito di attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c) e una percentuale minima del 10 % di detto finanziamento dell'Unione è destinata all'ambito di attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e).

2)   Se la percentuale minima stabilita al paragrafo 1 non è interamente utilizzata negli ambiti di cui allo stesso paragrafo, gli importi non utilizzati non possono essere stornati ad altri ambiti di attività, ma sono riversati al bilancio dell'Unione.

Articolo 6

Criteri di selezione e ammissibilità dei programmi di attività

1)   Gli Stati membri selezionano i programmi di attività di cui all'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 sulla base dei criteri seguenti:

a)

la qualità generale del programma e la sua coerenza con gli obiettivi e le priorità stabiliti dallo Stato membro per il settore oleicolo nella zona regionale interessata;

b)

la credibilità finanziaria delle organizzazioni beneficiarie e l'adeguatezza delle risorse finanziarie di cui dispongono per la realizzazione delle misure proposte;

c)

l'estensione della zona regionale interessata dal programma di attività;

d)

la varietà delle situazioni economiche della zona regionale interessata prese in considerazione dal programma di attività;

e)

l'esistenza di vari ambiti di attività e l'entità della partecipazione finanziaria delle organizzazioni beneficiarie;

f)

gli indicatori di efficacia quantitativi e qualitativi predisposti dallo Stato membro ai fini della valutazione in itinere ed ex post del programma;

g)

la valutazione dei programmi di attività eventualmente già realizzati dalle organizzazioni beneficiarie a norma del regolamento (CE) n. 1334/2002 della Commissione (5), del regolamento (CE) n. 2080/2005 della Commissione (6) o del regolamento (CE) n. 867/2008 della Commissione.

Gli Stati membri tengono conto della ripartizione delle domande fra i diversi tipi di organizzazioni beneficiarie in ciascuna zona regionale.

2)   Gli Stati membri respingono i programmi di attività incompleti, contenenti informazioni inesatte o che prevedono una delle attività non ammissibili indicate all'articolo 4.

Articolo 7

Selezione e approvazione dei programmi di attività

1)   Il primo periodo triennale dei programmi di attività di cui all'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) n 1308/2013 inizia il 1o aprile 2015. I periodi successivi iniziano il 1o aprile ogni tre anni.

2)   Ciascuna organizzazione beneficiaria riconosciuta ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 può presentare, entro una data stabilita dallo Stato membro e comunque entro il 15 febbraio di ogni anno, una domanda di approvazione per un unico programma di attività.

3)   La domanda di approvazione contiene i seguenti elementi:

a)

identificazione dell'organizzazione beneficiaria richiedente;

b)

informazioni relative ai criteri di selezione di cui all'articolo 6, paragrafo 1;

c)

descrizione e giustificazione di ciascuna delle misure proposte e relativo calendario di esecuzione;

d)

piano delle spese, ripartito secondo le misure e gli ambiti di attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e suddiviso in periodi di 12 mesi a decorrere dalla data di approvazione del programma di attività, distinguendo tra spese generali, che non possono superare il 5 % del totale, e le altre principali voci di spesa;

e)

piano di finanziamento per ciascuno degli ambiti di attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e suddiviso in periodi della durata massima di 12 mesi a decorrere dalla data di approvazione del programma di attività, indicando in particolare il finanziamento dell'Unione richiesto ed eventualmente la partecipazione finanziaria delle organizzazioni beneficiarie e il contributo dello Stato membro;

f)

descrizione degli indicatori di efficacia quantitativi e qualitativi che consentono la valutazione in itinere ed ex post del programma sulla base dei principi generali stabiliti dallo Stato membro;

g)

prova della costituzione di una cauzione a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2012 della Commissione (7);

h)

una domanda di anticipo;

i)

la dichiarazione di cui all'articolo 4, paragrafo 2;

j)

per le organizzazioni beneficiarie: identificazione delle organizzazioni beneficiarie responsabili dell'effettiva esecuzione delle attività previste nei loro programmi e subappaltate;

k)

una dichiarazione attestante che le misure previste nei programmi delle organizzazioni beneficiarie non sono oggetto di un'altra domanda di finanziamento dell'Unione a norma del presente regolamento.

4)   L'approvazione definitiva di un programma di attività può essere subordinata all'inserimento delle modifiche ritenute necessarie dallo Stato membro. In questo caso, l'organizzazione beneficiaria interessata comunica il proprio accordo all'inserimento delle modifiche entro un termine di 15 giorni dalla comunicazione delle stesse.

Gli Stati membri provvedono affinché il finanziamento dell'Unione sia assegnato nell'ambito di ciascuna categoria di beneficiari in funzione del valore dell'olio di oliva prodotto o commercializzato dai membri delle organizzazioni beneficiarie.

Entro il 15 marzo di ogni anno gli Stati membri informano le organizzazioni beneficiarie sui programmi di attività approvati e, se del caso, sui programmi ai quali hanno concesso il finanziamento nazionale corrispondente.

Se il programma di attività proposto non è selezionato, lo Stato membro svincola immediatamente la cauzione di cui al paragrafo 3, lettera g).

Articolo 8

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 867/2008 è abrogato. Esso continua tuttavia ad applicarsi per i programmi di attività in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento (CE) n. 867/2008 della Commissione, del 3 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le organizzazioni di operatori del settore oleicolo, i loro programmi di attività e il relativo finanziamento (GU L 237 del 4.9.2008, pag. 5).

(3)  Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

(5)  Regolamento (CE) n. 1334/2002 della Commissione, del 23 luglio 2002, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio per quanto riguarda i programmi di attività delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo per le campagne di commercializzazione 2002/2003 e 2003/2004 (GU L 195 del 24.7.2002, pag. 16).

(6)  Regolamento (CE) n. 2080/2005 della Commissione, del 19 dicembre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 865/2004 del Consiglio per quanto riguarda le organizzazioni di operatori del settore oleicolo, i loro programmi di attività e il relativo finanziamento (GU L 333 del 20.12.2005, pag. 8).

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2012 della Commissione, del 28 marzo 2012, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle garanzie per i prodotti agricoli (GU L 92 del 30.3.2012, pag. 4).


7.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 168/62


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 612/2014 DELLA COMMISSIONE

dell'11 marzo 2014

che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio attraverso la modifica del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda le nuove misure nel quadro dei programmi nazionali di sostegno nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 53, lettere b), c), e), f) e h),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1308/2013 ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (2) e contiene, nella parte II, titolo I, capo II, sezione 4, le disposizioni sui programmi nazionali di sostegno nel settore vitivinicolo. Benché la maggior parte delle disposizioni stabilite in tale sezione garantisca la continuità delle disposizioni applicabili ai programmi nazionali di sostegno nel settore vitivinicolo a norma del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono state stabilite anche alcune nuove disposizioni. Tali nuove disposizioni introducono tre elementi di novità, segnatamente la promozione dei vini negli Stati membri come sottomisura parallela a quella esistente sulla promozione dei vini sui mercati dei paesi terzi, una misura a favore dell'innovazione nel settore vitivinicolo, nonché un'estensione della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti per farvi rientrare il reimpianto dei vigneti estirpati a seguito di un obbligo disposto per ragioni sanitarie o fitosanitarie. È necessario definire norme relative al contenuto di questi nuovi elementi.

(2)

Il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione (3) stabilisce norme in ordine ai programmi nazionali di sostegno nel settore vitivinicolo di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007. Al fine di integrare le nuove norme stabilite dal regolamento (UE) n. 1308/2013, occorre inserire le opportune disposizioni nel regolamento (CE) n. 555/2008.

(3)

L'articolo 45, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013, dispone il sostegno specifico alla promozione dei vini negli Stati membri. È necessario stabilire i criteri di ammissibilità nell'ambito di questa nuova sottomisura, in modo che possa essere inserita nei programmi nazionali di sostegno. È opportuno che tali criteri siano coerenti con misure analoghe di altri regimi, in particolare quelle in materia di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno di cui al regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio (4).

(4)

Per garantire il coinvolgimento del settore vitivinicolo, che possiede la struttura e le competenze necessarie, è necessario specificare che un ente pubblico non può essere l'unico beneficiario della sottomisura di promozione dei vini negli Stati membri.

(5)

La promozione dei vini negli Stati membri deve essere conforme alle norme dell'Unione in materia di concorrenza. È pertanto opportuno precisare che le informazioni diffuse tramite la sottomisura di promozione dei vini non possono pubblicizzare marchi commerciali, né possono incentivare il consumo di determinati vini.

(6)

Al fine di informare e tutelare i consumatori, è opportuno precisare che ogni informazione fornita agli stessi in merito all'impatto sulla salute di un prodotto oggetto di promozione negli Stati membri deve avere una base scientifica riconosciuta e deve essere approvata dalle autorità nazionali competenti in materia di salute pubblica dello Stato membro in cui sono realizzate le suddette attività.

(7)

È inoltre opportuno stabilire la durata delle attività realizzate negli Stati membri che dovrebbe essere conforme alla durata dei programmi di informazione e di promozione finanziati ai sensi del regolamento (CE) n. 3/2008.

(8)

Tenendo conto della natura specifica della misura di promozione dei vini negli Stati membri e alla luce dell'esperienza maturata durante l'attuazione della promozione dei vini nei paesi terzi nell'ambito dei programmi nazionali di sostegno e del regime di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno, è opportuno stabilire norme relative all'ammissibilità delle spese per il personale e delle spese generali sostenute dal beneficiario durante l'esecuzione di tali misure.

(9)

Al fine di facilitare la realizzazione delle attività finanziate nell'ambito della sottomisura di promozione dei vini negli Stati membri e tenendo conto della durata di tali attività, dovrebbe essere possibile concedere un anticipo prima della realizzazione totale o parziale di un'attività, purché sia costituita una cauzione a garanzia della sua realizzazione.

(10)

Al fine di evitare il doppio finanziamento di attività ammissibili ai sensi dell'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1308/2013, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 3/2008 e delle misure di promozione finanziate a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), è opportuno che gli Stati membri introducano nei programmi nazionali di sostegno chiari criteri di distinzione.

(11)

L'articolo 46, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013 contempla l'estensione delle misure di sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti per il reimpianto di vigneti necessario a seguito di un obbligo di estirpazione per ragioni sanitarie o fitosanitarie. È pertanto necessario stabilire norme per consentire l'inclusione di tale attività nei programmi nazionali di sostegno e per fissare un massimale per le spese. Al fine di assicurare la coerenza con la normativa fitosanitaria dell'Unione, il sostegno di tali misure dovrebbe essere consentito a condizione che esse siano conformi alla direttiva 2000/29/CE del Consiglio (6). Inoltre, la spesa per il reimpianto dei vigneti dovrebbe essere limitata al 15 % della spesa totale annua in ciascuno Stato membro, al fine di garantire che la maggior parte dei fondi spesi per la misura di ristrutturazione e di riconversione sia utilizzata per migliorare la competitività dei produttori di vino.

(12)

Al fine di evitare il doppio finanziamento delle operazioni di reimpianto dei vigneti per ragioni sanitarie o fitosanitarie, ammissibili a norma dell'articolo 46, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e delle operazioni che beneficiano del sostegno di cui agli articoli 22, 23 e 24 della direttiva 2000/29/CE e di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013, è opportuno che gli Stati membri introducano nei programmi nazionali di sostegno chiari criteri di distinzione.

(13)

L'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1308/2013 dispone una misura di sostegno specifica a favore dell'innovazione nel settore vitivinicolo diretta a incoraggiare lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie relativi ai prodotti di cui all'allegato VII, parte II, del medesimo regolamento, nonché ad aumentare le prospettive di commercializzazione e la competitività dei prodotti vitivinicoli dell'Unione. È necessario stabilire norme sulle attività ammissibili nell'ambito di questa nuova misura, in modo che si possa inserirla nei programmi nazionali di sostegno.

(14)

Per garantire la qualità dei progetti presentati e il trasferimento di conoscenze dalla ricerca al settore vitivinicolo, i centri di ricerca e sviluppo dovrebbero partecipare al progetto cofinanziato dai beneficiari della misura a favore dell'innovazione.

(15)

È opportuno definire inoltre i tipi di investimento ammissibili nell'ambito della misura a favore dell'innovazione. In particolare, occorre specificare che non sono ammissibili al sostegno i semplici investimenti di sostituzione, in modo da garantire che gli aiuti conseguano l'obiettivo ricercato, ossia lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie.

(16)

Al fine di evitare il doppio finanziamento delle attività ammissibili ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1308/2013, degli articoli 36, 61, 62 e 63 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e del regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), è opportuno che gli Stati membri introducano nei programmi nazionali di sostegno chiari criteri di distinzione.

(17)

È opportuno pertanto modificare il regolamento (CE) n. 555/2008 di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 555/2008 è così modificato:

1)

nel titolo II, il capo II è così modificato:

a)

la sezione 1 è così modificata:

i)

il titolo della sezione è sostituito dal seguente:

«Sezione 1

Promozione»;

ii)

prima dell'articolo 4 è inserita la seguente intestazione:

«Sottosezione 1

Promozione nei paesi terzi»;

iii)

l'articolo 5 bis è soppresso;

iv)

sono aggiunte le seguenti sottosezioni 2 e 3:

«Sottosezione 2

Promozione negli Stati membri

Articolo 5 ter

Attività ammissibili

1.   La sottomisura di promozione dei vini dell'Unione di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013 consiste nell'informare i consumatori su:

a)

il consumo responsabile di vino e i rischi associati al consumo di alcol;

b)

il regime unionale delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, in particolare le condizioni e gli effetti, in relazione alla qualità, alla reputazione o ad altre caratteristiche specifiche del vino dovute al suo particolare ambiente geografico o alla sua origine.

2.   Le attività di informazione di cui al paragrafo 1 possono essere realizzate tramite campagne di informazione e la partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza nazionale o unionale.

3.   Le attività sono ammissibili alla misura di promozione a condizione che:

a)

siano chiaramente definite, con la descrizione delle attività di informazione e l'indicazione del costo stimato;

b)

siano conformi alla normativa applicabile nello Stato membro in cui sono effettuate;

c)

i beneficiari abbiano le risorse necessarie per garantire l'efficace attuazione della misura.

4.   I beneficiari sono organizzazioni professionali, organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori, organizzazioni interprofessionali o enti pubblici. Tuttavia, un ente pubblico non può essere il solo beneficiario di una misura di promozione.

Articolo 5 quater

Caratteristiche delle informazioni

1.   Le informazioni di cui all'articolo 5 ter, paragrafo 1, si basano sulle qualità intrinseche del vino e non pubblicizzano marchi commerciali, né incentivano il consumo di vino in funzione della sua origine specifica. Tuttavia, qualora l'informazione sia diffusa ai fini dell'articolo 5 ter, paragrafo 1, lettera b), l'origine di un vino può essere indicata nell'ambito dell'attività di informazione.

2.   Tutte le informazioni relative agli effetti del consumo di vino sulla salute e sul comportamento sono fondate su dati scientifici generalmente accettati e sono approvate dall'autorità nazionale competente in materia di salute pubblica dello Stato membro in cui sono realizzate le attività.

Articolo 5 quinquies

Durata del sostegno

Il sostegno a favore delle attività di promozione non dura più di tre anni.

Articolo 5 sexies

Anticipi

Gli Stati membri possono disporre la concessione di un anticipo del sostegno prima della realizzazione delle attività, a condizione che il beneficiario abbia costituito una cauzione.

Articolo 5 septies

Distinzione rispetto allo sviluppo rurale e alla promozione dei prodotti agricoli

Gli Stati membri introducono nei loro programmi nazionali di sostegno chiari criteri di distinzione per garantire che non sia concesso alcun sostegno a norma dell'articolo 45, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013 per attività finanziate nel quadro di altri strumenti dell'Unione.

Sottosezione 3

Norme comuni

Articolo 5 octies

Costi ammissibili

1.   I costi del personale del beneficiario di cui agli articoli 4 e 5 ter sono considerati ammissibili se sono stati sostenuti in relazione alla preparazione, all'attuazione o al monitoraggio dello specifico progetto di promozione finanziato, inclusa la valutazione. Essi comprendono i costi del personale assunto dal beneficiario specificatamente per il progetto di promozione e i costi corrispondenti alla quota delle ore lavorative prestate per il progetto di promozione da parte del personale permanente del beneficiario.

Gli Stati membri considerano ammissibili esclusivamente i costi del personale per i quali i beneficiari forniscono documenti giustificativi che precisano il lavoro effettivamente eseguito in relazione allo specifico progetto di promozione finanziato.

2.   I costi generali sostenuti dal beneficiario sono considerati ammissibili se:

a)

sono relativi alla preparazione, all'attuazione o al monitoraggio del progetto e

b)

non superano il 4 % dei costi effettivi di attuazione dei progetti.

Gli Stati membri possono decidere se tali costi generali sono ammissibili sulla base di un importo forfettario o dietro presentazione di documenti giustificativi. In quest'ultimo caso il calcolo di tali costi si basa su principi, norme e metodi contabili utilizzati nel paese in cui il beneficiario è stabilito.»;

b)

è inserito il seguente articolo 6 bis:

«Articolo 6 bis

Reimpianto per ragioni sanitarie o fitosanitarie

1.   Il reimpianto di vigneti a seguito di un obbligo di estirpazione per ragioni sanitarie o fitosanitarie su decisione dell'autorità competente dello Stato membro, di cui all'articolo 46, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013, è ammissibile a condizione che lo Stato membro:

a)

preveda tale possibilità nel suo programma nazionale di sostegno;

b)

comunichi alla Commissione, nel quadro della presentazione del programma nazionale di sostegno o della sua modifica, l'elenco degli organismi nocivi oggetto di tale misura, nonché una sintesi del piano strategico ad esso collegato elaborato dalla propria autorità competente;

c)

ottemperi alla direttiva 2000/29/CE (*1) del Consiglio.

2.   La spesa per il reimpianto dei vigneti per ragioni sanitarie o fitosanitarie non supera il 15 % della spesa totale annua per la ristrutturazione e la riconversione nello Stato membro interessato.

3.   Gli Stati membri introducono nei loro programmi nazionali di sostegno chiari criteri di distinzione per garantire che non sia concesso alcun sostegno a norma dell'articolo 46, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013 per attività finanziate nel quadro di altri strumenti dell'Unione.

(*1)  Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1).»;"

c)

è inserita la seguente sezione 6 bis:

«Sezione 6 bis

Innovazione

Articolo 20 bis

Attività ammissibili

1.   L'innovazione nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1308/2013 consiste nello sviluppo di:

a)

nuovi prodotti relativi al settore vitivinicolo o sottoprodotti del vino;

b)

nuovi processi e tecnologie necessari allo sviluppo di prodotti vitivinicoli.

2.   I costi ammissibili riguardano investimenti materiali e immateriali per il trasferimento delle conoscenze, le attività preparatorie e gli studi pilota.

3.   I beneficiari del sostegno all'innovazione sono i produttori dei prodotti di cui all'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013, e le organizzazioni di produttori di vino.

I centri di ricerca e sviluppo partecipano al progetto finanziato dai beneficiari. Le organizzazioni interprofessionali possono essere associate al progetto.

4.   I beneficiari del sostegno a favore dell'innovazione possono chiedere agli organismi pagatori il versamento di un anticipo qualora il programma nazionale di sostegno preveda tale possibilità. Il pagamento dell'anticipo è subordinato all'obbligo di costituire una cauzione.

5.   I semplici investimenti di sostituzione non costituiscono spese ammissibili.

Articolo 20 ter

Distinzione rispetto allo sviluppo rurale e ad altri regimi giuridici e strumenti finanziari

Gli Stati membri introducono nei loro programmi nazionali di sostegno chiari criteri di distinzione per garantire che non sia concesso alcun sostegno a norma dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1308/2013 per attività finanziate nel quadro di altri strumenti dell'Unione.».

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo (GU L 170 del 30.6.2008, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio, del 17 dicembre 2007, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi (GU L 3 del 5.1.2008, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pagg. 487-548).

(6)  Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1).

(7)  Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pagg. 104-173).


7.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 168/68


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 613/2014 DELLA COMMISSIONE

del 3 giugno 2014

recante approvazione di una modifica minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pagnotta del Dittaino (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 53, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda dell'Italia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Pagnotta del Dittaino», registrata con il regolamento (CE) n. 516/2009 della Commissione (2).

(2)

La domanda ha lo scopo di modificare il disciplinare di produzione precisando il metodo di produzione e di aggiornare i riferimenti legislativi.

(3)

La Commissione ha esaminato la modifica e la ritiene giustificata. Trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione può approvarla senza seguire la procedura di cui agli articoli 50, 51 e 52 del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il disciplinare della denominazione di origine protetta «Pagnotta del Dittaino» è modificato in conformità all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Il documento unico consolidato contenente gli elementi principali del disciplinare figura nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2014

Per la Commissione,

A nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)   GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)   GU L 155 del 18.6.2009, pag. 7.


ALLEGATO I

Nel disciplinare della denominazione di origine protetta «Pagnotta del Dittaino» è approvata la seguente modifica:

1.1.   Metodo di produzione

Le varietà Bronte, Iride, Sant'Agata vengono comprese nel gruppo di varietà costituenti il 70 % della semolata utilizzata. La modifica è dovuta ad un inevitabile processo di ricambio varietale che rende maggiormente disponibili per gli agricoltori e per la filiera varietà certificate dagli organi competenti costituite in Sicilia e non, adatte all'areale siciliano e particolarmente idonee alla panificazione e all'ambiente di coltivazione. La modifica è quindi finalizzata a favorire l'attività dei produttori a reperire la semente certificata nell'ambito delle varietà più diffuse sul territorio.

Si prevede l'inserimento — limitatamente al 30 % del totale della semola — di tutte le varietà di grano duro iscritte al registro nazionale. La modifica si basa sull'esigenza manifestata dai produttori di voler utilizzare per la produzione della «Pagnotta del Dittaino» anche altre varietà messe a punto dalla ricerca scientifica e adatte alla panificazione. Inoltre, l'ampliamento della scelta varietale è necessario anche per sopperire alle difficoltà di utilizzare alcune varietà difficilmente reperibili perché superate.

Per quanto riguarda la descrizione delle caratteristiche del grano duro e delle semole, si è provveduto a modificare il segno dei parametri chimici del grano duro e delle semole passando a seconda dei casi da > a ≥ e da < a ≤. La modifica tiene conto delle risultanze analitiche delle materie prime impiegate nella produzione della pagnotta e non pregiudica le caratteristiche della «Pagnotta del Dittaino» poiché si includono grano e semole con caratteristiche aventi valori molto vicini ai limiti attualmente previsti.

Variazione del valore relativo all'indice del giallo da > 17b minolta a ≥ 14b minolta. Studi condotti nell'ambito della «Sperimentazione nazionale» delle varietà di grano duro mostrano in Sicilia valori medi di indice di giallo pari a 16 (valore determinato sullo sfarinato integrale) molto al di sotto di quelli inizialmente considerati. Il valore 14 rappresenta il limite raggiungibile per tutte le varietà impiegate nella produzione della «Pagnotta del Dittaino».

Si ritiene opportuno eliminare alcuni parametri chimici relativi alla semola da impiegare nel processo di produzione della «Pagnotta del Dittaino» al fine di agevolare l'attività dei produttori e contenere i costi delle analisi chimiche. Nello specifico sono stati eliminati parametri relativi al glutine, all'indice di giallo, all'assorbimento, al tempo di sviluppo, alla stabilità e al grado di rammollimento. Per alcuni di questi (assorbimento, tempo di sviluppo, stabilità e grado di rammollimento) è necessaria una strumentazione specifica che implica costi significativi e disponibilità di laboratori attrezzati con tecnici qualificati, mentre i parametri riferibili al glutine e all'indice di giallo sono in stretta connessione con il contenuto proteico, pertanto la loro determinazione è ridondante.

Per quanto riguarda l'indice di caduta (F.N.), il disciplinare vigente prevede un valore inferiore a 480 secondi. Con la modifica si inserisce un intervallo che va da 480 a 800 secondi al fine di assicurare una attività amilasica equilibrata o comunque al di sopra di 480. Con la modifica si esclude l'utilizzo di farine con valori inferiori al limite definito per le quali studi specifici hanno riscontrato difetti nella mollica (collosità) e nell'alveolatura (irregolare).

Si prevede un intervallo per quanto riguarda la quantità di sale. La quantità di sale infatti varia al variare della quantità di acqua dell'impasto e delle caratteristiche del sale impiegato.

Si modificano i tempi di lievitazione e di cottura per ottimizzare il processo di produzione alle diverse pezzature della pagnotta.

Viene prevista maggiore flessibilità nei tempi di svolgimento delle singole fasi di lavorazione al fine di agevolare il processo produttivo.

1.2.   Altro: aggiornamenti normativi

Si è provveduto ad aggiornare i riferimenti normativi.


ALLEGATO II

DOCUMENTO UNICO CONSOLIDATO

Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (*1)

«PAGNOTTA DEL DITTAINO»

N. CE: IT-PDO-0105-01186 — 11.12.2013

IGP ( ) DOP (X)

1.   Denominazione

«Pagnotta del Dittaino»

2.   Stato membro o paese terzo

Italia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 2.4. Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

All'atto dell'immissione al consumo la DOP «Pagnotta del Dittaino» si presenta nella tradizionale forma rotonda con una pezzatura compresa tra 500 e 1 100 gr ovvero come mezza pagnotta affettata. La crosta, di spessore compreso tra 3 e 4 mm, è di tenacità media. La mollica è di colore giallo tenue con alveolatura a grana fine, compatta ed uniforme con elasticità elevata. L'umidità del prodotto non supera il 38 % e le sue caratteristiche sensoriali, quali odore, sapore e freschezza si mantengono fino a 5 giorni dalla data di produzione.

3.3.   Materie prime (solo per i prodotti trasformati)

La DOP «Pagnotta del Dittaino» si riferisce al pane ottenuto mediante il processo di lavorazione che prevede l'impiego del lievito naturale e della semola rimacinata di grano duro ottenuto nel territorio di cui al seguente punto 4 e appartenente alle varietà Simeto, Duilio, Arcangelo, Mongibello, Ciccio, Colosseo, Bronte, Iride, Sant'Agata presenti per almeno il 70 % sul totale dello sfarinato utilizzato. Il rimanente 30 % deve essere comunque rappresentato da grano duro appartenente alle varietà Amedeo, Appulo, Cannizzo, Cappelli, Creso, Latino, Norba, Pietrafitta, Quadrato, Radioso, Rusticano, Tresor, Vendetta e da altre varietà di grano duro iscritte al registro nazionale delle varietà vegetali, prodotte nell'areale di produzione.

Il grano duro da impiegare nel processo di produzione della semola deve provenire da semente certificata e rispondere ai seguenti requisiti qualitativi: Peso ettolitrico ≥ 78 kg/hl; Proteine (N tot. X 5,70) ≥ 12 % su s.s.; Umidità ≤ 12,5 %; Glutine ≥ 8 % su s.s.; Indice di giallo ≥ 14b Minolta.

3.4.   Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale)

3.5.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

Le operazioni di coltivazione e raccolta del grano e le operazioni di produzione della DOP «Pagnotta del Dittaino» devono avvenire all'interno dell'areale di produzione di cui al punto 4.

3.6.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc.

Al fine di preservare e mantenere le caratteristiche qualitative del prodotto la «Pagnotta del Dittaino» deve essere immediatamente confezionata, all'interno della zona geografica delimitata, con film plastico microforato ovvero in atmosfera modificata tale da garantire l'aspetto igienico-sanitario consentendo, al contempo, la traspirazione del prodotto confezionato.

3.7.   Norme specifiche in materia di etichettatura

In etichetta devono essere riportati: il logo della denominazione «Pagnotta del Dittaino» e il simbolo dell'Unione.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista. È tuttavia ammesso l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a marchi privati, purché questi non abbiano significato laudativo o siano tali da trarre in inganno il consumatore. Il logo della denominazione è di forma rettangolare e si compone in basso a sinistra di due spighe di grano duro che, disposte in maniera perpendicolare, delimitano uno spazio nel quale si collocano due pagnotte, di cui una di forma intera sormontata da una seconda di forma dimezzata. In alto, al centro di un rettangolo, compare su un unico allineamento la scritta orizzontale «PAGNOTTA DEL DITTAINO DOP».

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

La zona di produzione della DOP «Pagnotta del Dittaino» interessa i comuni di Agira, Aidone, Assoro, Calascibetta, Enna, Gagliano Castelferrato, Leonforte, Nicosia, Nissoria, Piazza Armerina, Regalbuto, Sperlinga, Valguarnera Caropepe, Villarosa in provincia di Enna ed i comuni di Castel di Iudica, Raddusa e Ramacca in provincia di Catania.

5.   Legame con la zona geografica

5.1.   Specificità della zona geografica

La zona di coltivazione del grano necessario alla produzione della «Pagnotta del Dittaino» è caratterizzata da un clima tipicamente mediterraneo, contraddistinto da un regime pluviometrico fortemente irregolare durante l'arco dell'anno, con concentrazione delle precipitazioni nel periodo autunno-vernino e valori medi annui di circa 500 mm, e da temperature medie mensili più elevate nei mesi di luglio e agosto, mentre quelle minime si registrano in gennaio e febbraio con valori che, solo in casi eccezionali, si abbassano fino a raggiungere valori tali (0 °C) da poter arrecare danni alla coltivazione. I terreni sui quali si effettua la coltivazione del grano duro si presentano con un impasto mediamente argilloso.

5.2.   Specificità del prodotto

La DOP «Pagnotta del Dittaino» si distingue dagli altri prodotti appartenenti alla stessa categoria merceologica in particolare per la consistenza della crosta e per il colore giallo tenue e l'alveolatura a grana fine compatta ed uniforme della mollica. Altra particolare caratteristica della DOP «Pagnotta del Dittaino» è la capacità di mantenere inalterate per ben 5 giorni le caratteristiche sensoriali quali odore, sapore e freschezza.

Anticamente il grano raccolto era stoccato in apposite fosse o in magazzini ed ivi naturalmente conservato al riparo dall'acqua. Non si faceva ricorso a trattamenti intesi a preservare il cereale da infestazioni fungine ovvero dagli insetti parassiti. Alla bisogna il grano veniva portato ai molini viciniori per la molitura.

Parimenti il grano duro raccolto nell'areale delimitato è sottoposto esclusivamente a trattamenti di prepulitura per liberarlo dalle paglie, dalle impurità e dai corpi estranei e, quindi, stoccato in silos e conservato senza l'ausilio di pesticidi e prodotti chimici di sintesi. Gli unici trattamenti permessi ai molini sono esclusivamente di natura fisica. Sono infatti consentite le refrigerazioni della massa con aria fredda ed i rivoltamenti.

Tali trattamenti infatti evitano il surriscaldamento della massa, fenomeno questo che crea un ambiente idoneo allo sviluppo di muffe, alla formazione di micotossine ed alla schiusura delle uova degli insetti parassiti e che può provocare pure la germinazione delle cariossidi.

Il lievito naturale deriva da un «lievito madre» opportunamente rinnovato. I rinnovi consistono nel prelevare una parte di «lievito madre» che si impasta con due parti di semola ed una di acqua al fine di ottenere, dopo l'impasto, una massa dalla quale si ricavano quattro masse lievitanti. Di queste una verrà utilizzata come «madre», e quindi rinnovata, e le rimanenti 3 parti vengono aggiunte negli impasti, come «lievito naturale», dopo almeno 5 ore di maturazione.

5.3.   Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP)

Le peculiarità della «Pagnotta del Dittaino» descritte al punto 5.2 sono strettamente determinate dalle caratteristiche morfologiche e pedo-climatiche dell'areale di produzione di cui al punto 4. Tali particolari caratteristiche sono indubbiamente riferibili e quindi strettamente correlate al grano duro che interviene come materia prima principale e predominante nel processo di produzione e che, grazie alle caratteristiche pedoclimatiche del territorio di riferimento, assume valori qualitativi elevati e caratteristiche sanitarie eccellenti (esenti da micotossine), in grado di esaltare nella DOP «Pagnotta del Dittaino» caratteristiche sensoriali uniche.

Il grano duro, come dimostrano le testimonianze storiche, è stato da sempre utilizzato per la panificazione, a differenza di altre zone d'Italia dove veniva e viene impiegata la farina di grano tenero, in grado di ottenere un prodotto che mantenesse per un arco temporale di una settimana le principali caratteristiche sensoriali.

Il mantenimento di tali caratteristiche era dovuto non solo all'impiego della semola rimacinata di grano duro ma anche all'impiego del «criscenti». La fermentazione della pasta acida è affidata all'equilibrio dinamico che si instaura tra batteri lattici e lieviti. Le specie microbiche maggiormente riscontrate sono Lactobacillus sanfranciscensis (Lactobacillus brevis subsp. lindneri), Candida milleri e Saccharomyces exiguus.

Fra le molteplici testimonianze rinvenute in scritti antichi, molte sono quelle che ricadono nell'area di coltivazione del grano duro e che sono divenuti nel tempo i depositari di un patrimonio di sapori e costumi inerenti la cerealicoltura e la produzione del pane, appunto.

La coltivazione del grano duro nelle aree interne della Sicilia, comprendenti i comuni della provincia di Enna e Catania, occupa un posto di rilievo non solo per quanto riguarda la superficie investita, ma anche perché interessa contrade tradizionalmente coltivate a grano duro in asciutto. Proprio in tali comuni, sia per le condizioni pedologiche che climatiche, l'unica coltura che è stata in grado, nel corso degli anni, di garantire alla popolazione agricola locale occupazione ed equi redditi è stata il grano duro.

Una testimonianza del notevole ruolo che il grano duro rivestiva nelle abitudini alimentari dei siciliani giunge proprio da Plinio il Vecchio, nel De Naturalis Historia. Infatti, proprio mentre in altre regioni della penisola italica si ottenevano farine dalle ghiande, castagne o da altri cereali, quali orzo e segale, in Sicilia i contadini apprendevano a fare il pane con farina di frumento. Ed è grazie a tale insegnamento, secondo quanto esposto da Sonnino, che i contadini siciliani riuscivano, nonostante le grandi miserie, a sopravvivere in quanto si nutrivano di pane ottenuto dalla farina di frumento.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

[Articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006]

Il testo consolidato del disciplinare di produzione è consultabile sul sito Internet: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

Oppure

accedendo direttamente all'home page del sito del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (www.politicheagricole.it), cliccando su «Qualità e sicurezza» (in alto a destra dello schermo) ed infine su «Disciplinari di Produzione all'esame dell'UE».


(*1)   GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12, sostituita dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).


7.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 168/73


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 614/2014 DELLA COMMISSIONE

del 6 giugno 2014

che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 per quanto riguarda l'applicazione di talune misure di sostegno nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 54, lettere a), b), c), e) ed f),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1308/2013 ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (2) e contiene, nella parte II, titolo I, capo II, sezione 4, le disposizioni sui programmi nazionali di sostegno nel settore vitivinicolo. Benché la maggior parte delle disposizioni stabilite in tale sezione garantisca la continuità delle disposizioni applicabili ai programmi nazionali di sostegno nel settore vitivinicolo a norma del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono state stabilite anche alcune nuove disposizioni. Tali nuove disposizioni introducono elementi di novità: una sottomisura della misura di promozione dei vini negli Stati membri, una misura a favore dell'innovazione nel settore vitivinicolo nonché un'estensione della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti per farvi rientrare il reimpianto dei vigneti estirpati a seguito di un obbligo disposto per ragioni sanitarie o fitosanitarie. Occorrono norme per attuare tali elementi.

(2)

Il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione (3) stabilisce norme in ordine ai programmi nazionali di sostegno nel settore vitivinicolo di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 Al fine di attuare le nuove norme stabilite dal regolamento (UE) n. 1308/2013, occorre inserire le opportune disposizioni nel regolamento (CE) n. 555/2008.

(3)

L'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 555/2008 dovrebbe consentire agli Stati membri di modificare i rispettivi programmi operativi per allinearli ai nuovi elementi introdotti dal regolamento (UE) n. 1308/2013. A tal fine occorre accordare agli Stati membri un ulteriore margine di tempo dopo il 30 giugno 2014 per modificare i rispettivi programmi operativi tenendo presente le date di adozione del regolamento delegato (UE) n. 612/2014 (4) della Commissione e del presente regolamento.

(4)

Occorre stabilire norme riguardanti la selezione dei progetti informativi e la preferenza da accordare nella selezione dei progetti sul mercato interno. La procedura di selezione per la promozione dei vini negli Stati membri dovrebbe essere coerente con quella per la promozione dei vini nei mercati dei paesi terzi di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 555/2008, tenendo comunque conto anche degli obiettivi specifici e della portata geografica di questa sottomisura.

(5)

L'articolo 19 del regolamento (CE) n. 555/2008 prevede disposizioni relative alla gestione finanziaria delle misure di investimento. Tali norme si dovrebbero applicare anche alla misura a favore dell'innovazione nel settore vitivinicolo. In particolare, ai fini di un miglior uso dei fondi, dovrebbe essere possibile pagare il sostegno dopo l'esecuzione di solo talune delle operazioni previste nell'applicazione interessata, garantendo nel contempo che tutte le restanti operazioni siano portate a termine. È inoltre opportuno stabilire massimali per il pagamento degli anticipi analogamente a quanto previsto per gli investimenti.

(6)

A norma dell'articolo 37 ter del regolamento (CE) n. 55/2008 i beneficiari sono tenuti a fornire le informazioni relative agli anticipi concessi ai sensi di talune disposizioni del medesimo regolamento. Questo obbligo dovrebbe valere anche per la misura d'innovazione introdotta dal regolamento (UE) n. 1308/2013.

(7)

Gli allegati da I a VIII, l'allegato VIII bis e l'allegato VIII ter del regolamento (CE) n. 555/2008 contengono i moduli che gli Stati membri devono compilare in merito ai programmi nazionali di sostegno, soprattutto ai fini della presentazione dei programmi suddetti, della relativa revisione e programmazione finanziaria nonché ai fini della presentazione di relazioni e valutazioni. Occorre modificare tali allegati per inserirvi le nuove disposizioni relative al contenuto, alla valutazione, ai costi e alla verifica di cui alla parte II, titolo I, capo II, sezione 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(8)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 555/2008.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (CE) n. 555/2008

Il regolamento (CE) n. 555/2008 è così modificato:

1)

all'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Tranne in caso di adozione di misure di emergenza in seguito a calamità naturali, le modifiche dei programmi di sostegno possono essere presentate non più di due volte per esercizio finanziario, entro il 1o marzo e il 30 giugno.

I programmi modificati sono presentati alla Commissione con, ove pertinente:

a)

versioni aggiornate del programma di sostegno, utilizzando il modulo di cui all'allegato I, e della tabella finanziaria, utilizzando il modulo di cui all'allegato IV;

b)

i motivi delle modifiche proposte.

In deroga al primo comma, i termini ivi stabiliti non si applicano nel 2014 se le modifiche del programma seguono le nuove disposizioni introdotte dal regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1).

(*1)  Regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).» "

2)

al titolo II, capo II, sezione 1, sottosezione 2, è inserito il seguente articolo:

«Articolo 5 septies bis

Procedura di selezione

1.   Gli Stati membri stabiliscono la procedura di presentazione delle domande, contenente in particolare le modalità relative:

a)

alla verifica del rispetto dei requisiti e dei criteri di cui agli articoli 5 ter e 5 quater;

b)

ai termini di presentazione della domanda e di esame dell'idoneità di ogni azione proposta;

c)

alla conclusione di contratti, eventualmente con i relativi moduli, alla costituzione di cauzioni e alle disposizioni relative al pagamento di anticipi;

d)

alla valutazione delle azioni che beneficiano del sostegno e degli indicatori appropriati.

2.   Gli Stati membri selezionano le domande in base, in particolare, ai seguenti criteri:

a)

la coerenza delle strategie proposte con gli obiettivi fissati;

b)

la qualità delle azioni proposte;

c)

l'impatto prevedibile della loro realizzazione in termini di sensibilizzazione dei consumatori al regime unionale della denominazione di origine protetta e delle indicazioni geografiche protette e al consumo responsabile di vino e ai rischi associati al consumo di bevande alcoliche;

d)

garanzie quanto all'efficacia degli operatori coinvolti, del fatto che questi dispongano della necessaria capacità tecnica e che il costo della misura che intendono realizzare non sia superiore ai normali prezzi di mercato.

3.   Dopo aver esaminato le domande, gli Stati membri selezionano quelle economicamente più vantaggiose.

La preferenza è data alle operazioni:

a)

che interessano vari Stati membri;

b)

che interessano varie regioni amministrative o vinicole;

c)

che interessano varie denominazioni di origine protette o indicazioni geografiche protette.

4.   Due o più Stati membri possono decidere di selezionare un'azione promozionale congiunta. Essi si impegnano a contribuire al finanziamento e concordano le procedure di collaborazione amministrativa atte ad agevolare il monitoraggio, l'attuazione e il controllo dell'azione promozionale congiunta.

5.   Se erogano aiuti nazionali a favore della promozione, gli Stati membri li notificano compilando le parti pertinenti degli allegati I, V, VII, VIII e VIII quater del presente regolamento.»;

3)

alla sezione 6 bis è aggiunto il seguente articolo:

«Articolo 20 quater

Gestione finanziaria

1.   L'aiuto è versato previa verifica dell'esecuzione e dell'avvenuto controllo in loco della singola operazione o di tutte le operazioni contemplate dalla domanda di aiuto, a seconda della modalità di gestione della misura scelta dallo Stato membro.

Fermo restando che di norma l'aiuto può essere versato solo dopo l'esecuzione di tutte le operazioni, in deroga al primo comma è possibile versarlo per singole operazioni realizzate, se non è stato possibile eseguire le operazioni rimanenti a causa di forza maggiore o di circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Consiglio (*2).

Se dai controlli emerge che un'operazione globale contemplata dalla domanda di aiuto non è stata pienamente attuata per motivi diversi dalla forza maggiore o da circostanze eccezionali, di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013, e se l'aiuto è stato versato per singole operazioni che fanno parte dell'operazione globale indicata nella relativa domanda, gli Stati membri procedono al recupero dell'aiuto versato.

2.   I beneficiari del sostegno a favore dell'innovazione possono chiedere agli organismi pagatori il versamento di un anticipo qualora il programma nazionale di sostegno preveda tale possibilità.

L'importo dell'anticipo è limitato al 20 % dell'aiuto pubblico all'investimento nell'innovazione e la sua liquidazione è subordinata alla costituzione di una garanzia bancaria o di una garanzia equivalente pari al 110 % dell'importo anticipato. Tuttavia, per gli investimenti nell'innovazione per i quali la decisione individuale di concessione del sostegno è adottata negli esercizi finanziari 2014 o 2015, l'importo dell'anticipo può essere innalzato al 50 % dell'aiuto pubblico per tale investimento. Ai fini del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2012 della Commissione (*3) è obbligatorio spendere tutto l'importo anticipato nell'attuazione dell'operazione in questione entro due anni dalla data del pagamento.

La garanzia è svincolata una volta che l'organismo pagatore competente abbia accertato che l'importo delle spese effettivamente sostenute corrispondenti all'aiuto pubblico per l'innovazione supera l'importo dell'anticipo.

(*2)  Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune (regolamento orizzontale) (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549)."

(*3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2012 della Commissione, del 28 marzo 2012, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle garanzie per i prodotti agricoli (GU L 92 del 30.3.2012, pag. 4).»;"

4)

l'articolo 37 ter è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Se gli anticipi sono concessi conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 7, all'articolo 5 sexies, all'articolo 9, paragrafo 2, all'articolo 19, paragrafo 2, all'articolo 20 bis, paragrafo 4 e all'articolo 24, paragrafo 3, i beneficiari sono tenuti a fornire annualmente agli organismi pagatori, per ciascun progetto, le seguenti informazioni:

a)

rendiconti delle spese che giustificano, per ciascuna misura, l'utilizzo degli anticipi fino al 15 ottobre; e

b)

una conferma, per ciascuna misura, del saldo degli anticipi non utilizzati rimanente al 15 ottobre.

Gli Stati membri definiscono nella normativa nazionale la data di trasmissione di queste informazioni affinché sia integrata nei corrispondenti conti annuali degli organismi pagatori a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 885/2006, entro il termine di cui all'articolo 7, paragrafo 2, di tale regolamento.»

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Ai fini dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2012, la prova del diritto definitivo all'attribuzione da produrre è costituita dall'ultimo rendiconto delle spese e dalla conferma del saldo di cui al paragrafo 1.

In relazione agli anticipi di fondi ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, dell'articolo 19, paragrafo 2 e dell'articolo 20 bis, paragrafo 4, del presente regolamento, l'ultimo rendiconto delle spese e la conferma del saldo di cui ai paragrafi 1 e 2 devono essere prodotti entro la fine del secondo esercizio finanziario che segue il pagamento.»;

5)

all'articolo 77, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   L'articolo 24, paragrafi 1, 2, 3 e 6 e l'articolo 26, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione (*4) si applicano mutatis mutandis alle misure previste negli articoli 50 e 51 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(*4)  Regolamento (CE) n. 65/2011 della Commissione, del 27 gennaio 2011, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale (GU L 25 del 28.1.2011, pag. 8).» "

6)

Gli allegati da I a VIII bis e l'allegato VIII ter sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Questo regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo (GU L 170 del 30.6.2008, pag. 1).

(4)  Regolamento delegato della Commissione (UE) n. 612/2014 dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, modificando il regolamento della Commissione (CE) n. 555/2008 per quanto concerne le nuove disposizioni introdotte dai programmi nazionali di sostegno nel settore vitivinicolo (cfr. pag. 62 della presente Gazzetta ufficiale).


ALLEGATO

1)   

Nell'allegato I, la parte B è sostituita dalla seguente:

«B.   ESERCIZI FINANZIARI 2014-2018

Stato membro (*1):

Periodo (*2): Data di presentazione: Numero di revisione:

modifica richiesta dalla Commissione/modifica richiesta dallo Stato membro (*3)

A.

Descrizione delle misure proposte con la quantificazione degli obiettivi

a)

Sostegno nell'ambito del regime di pagamento unico a norma dell'articolo 103 sexdecies del regolamento (CE) n. 1234/2007:

Inserito nel programma di sostegno: sì/no:

b)

i)

Promozione sui mercati dei paesi terzi a norma dell'articolo 103 septdecies del regolamento (CE) n. 1234/2007:

Inserito nel programma di sostegno: sì/no; in caso affermativo:

Descrizione delle misure proposte:

Obiettivi quantificati:

Aiuto di Stato:

ii)

Promozione negli Stati membri a norma dell'articolo 45, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013:

Inserito nel programma di sostegno: sì/no; in caso affermativo:

Descrizione delle misure proposte:

Obiettivi quantificati:

Aiuto di Stato:

c)

i)

Ristrutturazione e riconversione dei vigneti a norma dell'articolo 103 octodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007:

Inserito nel programma di sostegno: sì/no; in caso affermativo:

Descrizione delle misure proposte:

Obiettivi quantificati:

ii)

Reimpianto di vigneti per ragioni sanitarie o fitosanitarie a norma dell'articolo 46, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013:

Inserito nel programma di sostegno: sì/no; in caso affermativo:

Descrizione delle misure proposte:

Obiettivi quantificati:

d)

Vendemmia verde a norma dell'articolo 103 novodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007:

Inserito nel programma di sostegno: sì/no; in caso affermativo:

Descrizione delle misure proposte:

Obiettivi quantificati:

e)

Fondi di mutualizzazione a norma dell'articolo 103 vicies del regolamento (CE) n. 1234/2007:

Inserito nel programma di sostegno: sì/no; in caso affermativo:

Descrizione delle misure proposte:

Obiettivi quantificati:

f)

Assicurazione del raccolto a norma dell'articolo 103 unvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007:

Inserito nel programma di sostegno: sì/no; in caso affermativo:

Descrizione delle misure proposte:

Obiettivi quantificati:

Aiuto di Stato:

g)

Investimenti nelle imprese a norma dell'articolo 103 duovicies del regolamento (CE) n. 1234/2007:

Inserito nel programma di sostegno: sì/no; in caso affermativo:

Descrizione delle misure proposte:

Obiettivi quantificati:

Aiuto di Stato:

h)

Innovazione nel settore vitivinicolo a norma dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1308/2013:

Inserito nel programma di sostegno: sì/no; in caso affermativo:

Descrizione delle misure proposte:

Obiettivi quantificati:

i)

Distillazione dei sottoprodotti a norma dell'articolo 103 tervicies del regolamento (CE) n. 1234/2007:

Inserito nel programma di sostegno: sì/no; in caso affermativo:

Descrizione delle misure proposte (compreso il livello dell'aiuto):

Obiettivi quantificati:

B.

Risultati delle consultazioni tenute

C.

Valutazione degli impatti tecnici, economici, ambientali e sociali attesi (*4)

D.

Scadenzario di attuazione delle misure

E.

Tabella finanziaria generale da presentare nel formato figurante nell'allegato II (specificare il numero di revisione)

F.

Criteri e indici quantitativi da utilizzare per il controllo e la valutazione

Misure adottate per garantire l'idonea ed efficace attuazione dei programmi

G.

Designazione delle autorità e degli organismi competenti a cui è affidata l'attuazione del programma

(*1)  Usare l'acronimo dell'OPOCE."

(*2)  Campagne viticole."

(*3)  Cancellare l'indicazione non pertinente."

(*4)  Gli Stati membri di cui all'articolo 103 sexdecies, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007 non hanno l'obbligo di compilare i punti C e F.»;"

2)   

nell'allegato II, la parte B è sostituita dalla seguente:

«B.   ESERCIZI FINANZIARI 2014-2018 (*5)

(in 1000 EUR)

Stato membro (*6):

Data di trasmissione:

 

Esercizio finanziario

 

Misure

Regolamento (CE) n. 1234/2007

2014

2015

2016

2017

2018

Totale

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1-

Regime di pagamento unico

Articolo 103 sexdecies

 

 

3-

Ristrutturazione e riconversione dei vigneti

Articolo 103 octodecies

 

 

 

 

 

 

4-

Vendemmia verde

Articolo 103 novodecies

 

 

 

 

 

 

5-

Fondi di mutualizzazione

Articolo 103 vicies

 

 

 

 

 

 

6-

Assicurazione del raccolto

Articolo 103 unvicies

 

 

 

 

 

 

7-

Investimenti nelle imprese

Articolo 103 duovicies

 

 

 

 

 

 

9-

Distillazione dei sottoprodotti

Articolo 103 tervicies

 

 

 

 

 

 

Totale parziale

 

 

 

 

 

 

 

Misure e sottomisure

Regolamento (UE) n. 1308/2013

 

 

 

 

 

 

2-

Promozione

Articolo 45

 

 

 

 

 

 

bis-

Reimpianto di vigneti per ragioni sanitarie o fitosanitarie

Articolo 46, paragrafo 3, lettera c)

 

 

 

 

 

 

8-

Innovazione

Articolo 51

 

 

 

 

 

 

Totale parziale

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 

 

3)   

nell'allegato III, la parte B è sostituita dalla seguente:

«B.   ESERCIZI FINANZIARI 2014-2018 (*7)

(in 1000 EUR)

Stato membro (*8):

Regione:

Data della comunicazione:

 

Esercizio finanziario

 

Misure

Regolamento (CE) n. 1234/2007

2014

2015

2016

2017

2018

Totale

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1-

Regime di pagamento unico

Articolo 103 sexdecies

 

 

3-

Ristrutturazione e riconversione dei vigneti

Articolo 103 octodecies

 

 

 

 

 

 

4-

Vendemmia verde

Articolo 103 novodecies

 

 

 

 

 

 

5-

Fondi di mutualizzazione

Articolo 103 vicies

 

 

 

 

 

 

6-

Assicurazione del raccolto

Articolo 103 unvicies

 

 

 

 

 

 

7-

Investimenti nelle imprese

Articolo 103 duovicies

 

 

 

 

 

 

9-

Distillazione dei sottoprodotti

Articolo 103 tervicies

 

 

 

 

 

 

Totale parziale

 

 

 

 

 

 

 

Misure e sottomisure

Regolamento (UE) n. 1308/2013

 

 

 

 

 

 

2-

Promozione

Articolo 45

 

 

 

 

 

 

bis-

Reimpianto di vigneti per ragioni sanitarie o fitosanitarie

Articolo 46, paragrafo 3, lettera c)

 

 

 

 

 

 

8-

Innovazione

Articolo 51

 

 

 

 

 

 

Totale parziale

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 

 

4)   

nell'allegato IV, la parte B è sostituita dalla seguente:

«B.   ESERCIZI FINANZIARI 2014-2018

(in 1000 EUR)

Stato membro (*9):

Data di trasmissione (*10):

Data della trasmissione precedente:

Numero della presente tabella modificata:

Motivazione: modifica richiesta dalla Commissione/modifica richiesta dallo Stato membro (*11)

 

 

Esercizio finanziario

 

Misure

Regolamento (CE) n. 1234/2007

 

2014

2015

2016

2017

2018

Totale

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1-

Regime di pagamento unico

Articolo 103 sexdecies

 

 

 

3-

Ristrutturazione e riconversione dei vigneti

Articolo 103 octodecies

Importo precedente

 

 

 

 

 

 

Importo modificato

 

 

 

 

 

 

4-

Vendemmia verde

Articolo 103 novodecies

Importo precedente

 

 

 

 

 

 

Importo modificato

 

 

 

 

 

 

5-

Fondi di mutualizzazione

Articolo 103 vicies

Importo precedente

 

 

 

 

 

 

Importo modificato

 

 

 

 

 

 

6-

Assicurazione del raccolto

Articolo 103 unvicies

Importo precedente

 

 

 

 

 

 

Importo modificato

 

 

 

 

 

 

7-

Investimenti nelle imprese

Articolo 103 duovicies

Importo precedente

 

 

 

 

 

 

Importo modificato

 

 

 

 

 

 

9-

Distillazione dei sottoprodotti

Articolo 103 tervicies

Importo precedente

 

 

 

 

 

 

Importo modificato

 

 

 

 

 

 

Totale parziale

Importo precedente

 

 

 

 

 

 

Importo modificato

 

 

 

 

 

 

 

Misure e sottomisure

Regolamento (UE) n. 1308/2013

 

 

 

 

 

 

 

2-

Promozione

Articolo 45

Importo precedente

 

 

 

 

 

 

Importo modificato

 

 

 

 

 

 

bis-

Reimpianto di vigneti per ragioni sanitarie o fitosanitarie

Articolo 46, paragrafo 3, lettera c)

Importo precedente

 

 

 

 

 

 

Importo modificato

 

 

 

 

 

 

8-

Innovazione

Articolo 51

Importo precedente

 

 

 

 

 

 

Importo modificato

 

 

 

 

 

 

Totale parziale

Importo precedente

 

 

 

 

 

 

Importo modificato

 

 

 

 

 

 

 

Totale

Importo precedente

 

 

 

 

 

 

Importo modificato

 

 

 

 

 

 

5)   

nell'allegato V, la parte B è sostituita dalla seguente:

«B.   ESERCIZI FINANZIARI 2014-2018

Stato membro (*12): Periodo: Data di presentazione:

Numero di revisione:

A.

Valutazione complessiva:

B.

Condizioni e risultati dell'attuazione delle misure proposte (*13)

a)

Sostegno nell'ambito del regime di pagamento unico a norma dell'articolo 103 sexdecies;

b)

1.

Promozione sui mercati dei paesi terzi a norma dell'articolo 103 septdecies del regolamento (CE) n. 1234/2007:

Condizioni di attuazione:

Risultati (*14)

Aiuto di Stato:

2.

Promozione negli Stati membri a norma dell'articolo 45, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013:

Condizioni di attuazione:

Risultati (*14)

Aiuto di Stato:

c)

1.

Ristrutturazione e riconversione dei vigneti a norma dell'articolo 103 octodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007:

Condizioni di attuazione:

Risultati:

2.

Reimpianto di vigneti per ragioni sanitarie o fitosanitarie a norma dell'articolo 46, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013:

Condizioni di attuazione:

Risultati:

d)

Vendemmia verde a norma dell'articolo 103 novodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007:

Condizioni di attuazione:

Risultati:

e)

Fondi di mutualizzazione a norma dell'articolo 103 vicies del regolamento (CE) n. 1234/2007:

Condizioni di attuazione:

Risultati:

f)

Assicurazione del raccolto a norma dell'articolo 103 unvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007:

Condizioni di attuazione:

Risultati:

Aiuto di Stato:

g)

Investimenti nelle imprese a norma dell'articolo 103 duovicies del regolamento (CE) n. 1234/2007:

Condizioni di attuazione:

Risultati:

Aiuto di Stato:

h)

Innovazione a norma dell'articolo 51 del Regolamento (UE) n. 1308/2013):

Condizioni di attuazione:

Risultati:

i)

Distillazione dei sottoprodotti a norma dell'articolo 103 tervicies del regolamento (CE) n. 1234/2007:

Condizioni di attuazione (compreso il livello dell'aiuto):

Risultati:

C.

Conclusioni (e, se necessario, modifiche previste)

(*12)  Usare l'acronimo dell'OPOCE."

(*13)  Compilare solo le parti relative alle misure inserite nel programma di sostegno."

(*14)  Valutazione degli impatti tecnici, economici, ambientali e sociali in base ai criteri e agli indici quantitativi definiti per la verifica e la valutazione nel programma presentato.»;"

(*14)  Valutazione degli impatti tecnici, economici, ambientali e sociali in base ai criteri e agli indici quantitativi definiti per la verifica e la valutazione nel programma presentato.»;"

6)   

nell'allegato VI, la parte B è sostituita dalla seguente:

«B.   ESERCIZI FINANZIARI 2014-2018

Stato membro (*15):

Data di trasmissione (*16):

Tabella finanziaria modificata: Sì/No (*17)

In caso affermativo numero:

 

Esercizio finanziario

 

Misure

Regolamento (CE) n. 1234/2007

2014

2015

2016

2017

2018

Totale

 

 

Stima/esecuzione (*17)

Stima/esecuzione (*17)

Stima/esecuzione (*17)

Stima/esecuzione (*17)

Stima/esecuzione (*17)

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1-

Regime di pagamento unico

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

3-

Ristrutturazione e riconversione dei vigneti

Articolo 103 octodecies

 

 

 

 

 

 

4-

Vendemmia verde

Articolo 103 novodecies

 

 

 

 

 

 

5-

Fondi di mutualizzazione

Articolo 103 vicies

 

 

 

 

 

 

6-

Assicurazione del raccolto

Articolo 103 unvicies

 

 

 

 

 

 

7-

Investimenti nelle imprese

Articolo 103 duovicies

 

 

 

 

 

 

9-

Distillazione dei sottoprodotti

Articolo 103 tervicies

 

 

 

 

 

 

Totale parziale

 

 

 

 

 

 

 

Misure e sottomisure

Regolamento (UE) n. 1308/2013

 

 

 

 

 

 

2-

Promozione

Articolo 45

 

 

 

 

 

 

bis-

Reimpianto di vigneti per ragioni sanitarie o fitosanitarie

Articolo 46, paragrafo 3, lettera c)

 

 

 

 

 

 

8-

Innovazione

Articolo 51

 

 

 

 

 

 

Totale parziale

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 

 

7)   

nell'allegato VII, la parte B è sostituita dalla seguente:

«B.   ESERCIZI FINANZIARI 2014-2018

(importo finanziario in 1000 EUR)

Stato membro (*18):

Data di trasmissione (*19):

Data della trasmissione precedente:

Numero della presente tabella modificata:

 

 

Esercizio finanziario

 

 

 

 

2014

2015

2016

2017

2018

Totale

Misure

Regolamento (CE) n. 1234/2007

 

Stima

Esecuzione

Stima

Esecuzione

Stima

Esecuzione

Stima

Esecuzione

Stima

Esecuzione

Esecuzione

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

1-

Regime di pagamento unico

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

2-

Promozione sui mercati dei paesi terzi

Articolo 103 septdecies

Numero di progetti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Dato cumulativo)

Sostegno comunitario medio (*20)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aiuti di Stato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Dato cumulativo)

3-

Ristrutturazione e riconversione dei vigneti

Articolo 103 octodecies

Superficie (ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Dato cumulativo)

Importo medio (EUR/ha) (*21)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-

Vendemmia verde

Articolo 103 novodecies

Superficie (ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importo medio (EUR/ha)( (*21))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-

Fondi di mutualizzazione

Articolo 103 vicies

Numero di fondi nuovi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Dato cumulativo)

Sostegno comunitario medio (*22)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-

Assicurazione del raccolto

Articolo 103 unvicies

Numero di produttori

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Dato cumulativo)

Sostegno comunitario medio (*23)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aiuti di Stato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Dato cumulativo)

7-

Investimenti nelle imprese

Articolo 103 duovicies

Numero di beneficiari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Dato cumulativo)

Sostegno comunitario medio (*24)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aiuti di Stato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Dato cumulativo)

7.1

Investimenti nelle imprese nelle regioni di convergenza

Articolo 103 duovicies, paragrafo 4, lettera a)

Costi ammissibili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Dato cumulativo)

7.2

Investimenti nelle imprese nelle regioni diverse dalle regioni di convergenza

Articolo 103 duovicies, paragrafo 4, lettera b)

Costi ammissibili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Dato cumulativo)

7.3

Investimenti nelle imprese nelle regioni ultraperiferiche

Articolo 103 duovicies, paragrafo 4, lettera c)

Costi ammissibili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Dato cumulativo)

7.4

Investimenti nelle imprese nelle isole minori dell'Egeo

Articolo 103 duovicies, paragrafo 4, lettera d)

Costi ammissibili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Dato cumulativo)

7.5

Investimenti nelle imprese nelle regioni di convergenza

Articolo 103 duovicies, paragrafo 4, lettera a)

Contributo comunitario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Dato cumulativo)

7.6

Investimenti nelle imprese nelle regioni diverse dalle regioni di convergenza

Articolo 103 duovicies, paragrafo 4, lettera b)

Contributo comunitario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Dato cumulativo)

7.7

Investimenti nelle imprese nelle regioni ultraperiferiche

Articolo 103 duovicies, paragrafo 4, lettera c)

Contributo comunitario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Dato cumulativo)

7.8

Investimenti nelle imprese nelle isole minori dell'Egeo

Articolo 103 duovicies, paragrafo 4, lettera d)

Contributo comunitario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Dato cumulativo)

9-

Distillazione dei sottoprodotti

Articolo 103 tervicies

Forcella aiuto massimo (EUR/%vol/hl) (*25)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

milioni hl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sostegno comunitario medio (*26)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misure e sottomisure

Regolamento (UE) n. 1308/2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bis-

Promozione negli Stati membri

Articolo 45, paragrafo 1, lettera a)

Numero di progetti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Dato cumulativo)

Sostegno comunitario medio (*20)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aiuti di Stato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Dato cumulativo

bis-

Reimpianto di vigneti per ragioni sanitarie o fitosanitarie

Articolo 46, paragrafo 3, lettera c)

Superficie (ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Dato cumulativo

Importo medio (EUR/ha) (*21)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-

Innovazione

Articolo 51

Numero di beneficiari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Dato cumulativo)

Sostegno comunitario medio (*24)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8)   

nell'allegato VIII, la parte B è sostituita dalla seguente:

«B.   ESERCIZI FINANZIARI 2014-2018

1.   Promozione negli Stati membri

Stato membro:

Stima/esecuzione(*)

Data della comunicazione(**):

Data della trasmissione precedente:

Numero della presente tabella modificata:

Beneficiari

Misura ammissibile (articolo 45, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013)

Descrizione (***)

Mercato bersaglio

Periodo

Spesa ammissibile

(EUR)

di cui contributo comunitario

(EUR)

di cui contributo pubblico di altro tipo, se previsto

(EUR)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

 

 

 

 

 

 

 

2.   Promozione paesi terzi

Stato membro:

Stima/esecuzione (*27)

Data della comunicazione (*28):

Data della trasmissione precedente:

Numero della presente tabella modificata:

Beneficiari

Misura ammissibile (articolo 45, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013)

Descrizione (*29)

Superficie

Periodo

Spesa ammissibile

(EUR)

di cui contributo comunitario

(EUR)

di cui contributo pubblico di altro tipo, se previsto

(EUR)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

 

 

 

 

 

 

 

9)   

nell'allegato VIII bis, la parte B è sostituita dalla seguente:

«B.   ESERCIZI FINANZIARI 2014-2018

1.   Ristrutturazione e riconversione dei vigneti a norma dell'articolo 103 octodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007:

Stato membro(*):

Esercizio finanziario:

Data di trasmissione(**):

Regione

Operazioni di ristrutturazione e riconversione approvate in totale

Operazioni di ristrutturazione su superfici precedentemente estirpate(***)

Controllo prima dell'estirpazione(****)

Controllo dopo la ristrutturazione/riconversione

Superficie ammessa in definitiva dopo il controllo (ha)

Superficie non ammessa dopo il controllo (ha)

Premi rifiutati (EUR)

Sanzioni(****)

amministrativo

in loco

Numero di domande

Superficie (ha)

Numero

Superficie preceden-temente estirpata (ha)

Numero di produttori controllati

Superficie controllata (ha)

Numero di produttori controllati

Superficie controllata (ha)

Numero di produttori controllati

Superficie controllata (ha)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale Stato membro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Reimpianto di vigneti per ragioni sanitarie o fitosanitarie a norma dell'articolo 46, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013:

Esercizi finanziari 2014-2018

Stato membro (*30):

Esercizio finanziario:

Data di trasmissione (*31):

Regione

Operazioni di reimpianto approvate in totale

Controllo amministrativo prima del reimpianto

Controllo dopo il reimpianto

Superficie ammessa in definitiva dopo il controllo (ha)

Superficie non ammessa dopo il controllo (ha)

Premi rifiutati (EUR)

Sanzioni (*32)

Numero di domande

Superficie (ha)

Numero di produttori controllati

Superficie controllata (ha)

Numero di produttori controllati

Superficie controllata (ha)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale Stato membro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(***)

In parte incluse nelle colonne 2 e 3.

10)   

nell'allegato VIII quater, le tabelle 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

Image 6

Testo di immagine

Image 7

Testo di immagine

Image 8

Testo di immagine

(*1)  Usare l'acronimo dell'OPOCE.

(*2)  Campagne viticole.

(*3)  Cancellare l'indicazione non pertinente.

(*4)  Gli Stati membri di cui all'articolo 103 sexdecies, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007 non hanno l'obbligo di compilare i punti C e F.»;

(*12)  Usare l'acronimo dell'OPOCE.

(*13)  Compilare solo le parti relative alle misure inserite nel programma di sostegno.

(*14)  Valutazione degli impatti tecnici, economici, ambientali e sociali in base ai criteri e agli indici quantitativi definiti per la verifica e la valutazione nel programma presentato.»;»


(*5)  Gli importi comprendono anche le spese per le azioni avviate nell'ambito del primo programma quinquennale (2009-2013) e per le quali saranno eseguiti pagamenti nel corso del secondo programma quinquennale (2014-2018).

(*6)  Usare l'acronimo dell'OPOCE.»;

(*7)  Gli importi comprendono anche le spese per le azioni avviate nell'ambito del primo programma quinquennale (2009-2013) e per le quali saranno eseguiti pagamenti nel corso del secondo programma quinquennale (2014-2018).

(*8)  Usare l'acronimo dell'OPOCE.»;

(*9)  Usare l'acronimo dell'OPOCE.

(*10)  Termine per la trasmissione: 1o marzo e 30 giugno.

(*11)  Cancellare l'indicazione non pertinente.»;

(*15)  Usare l'acronimo dell'OPOCE.

(*16)  Termine per la trasmissione: 1o marzo.

(*17)  Cancellare l'indicazione non pertinente.»;

(*18)  Usare l'acronimo dell'OPOCE.

(*19)  Termine per la trasmissione: per le stime, ogni 1o marzo e ogni 30 giugno; per l'esecuzione, ogni 1o marzo (la prima volta il 1o marzo 2015).

(*20)  Calcolato dividendo l'importo speso per il numero di progetti corrispondente del presente allegato.

(*21)  Calcolato dividendo l'importo dichiarato nell'allegato II (stime) e nell'allegato VI (esecuzione) per la superficie corrispondente del presente allegato.

(*22)  Calcolato dividendo l'importo dichiarato nell'allegato II (stime) e nell'allegato VI (esecuzione) per il numero di fondi corrispondente del presente allegato.

(*23)  Calcolato dividendo l'importo dichiarato nell'allegato II (stime) e nell'allegato VI (esecuzione) per il numero di produttori corrispondente del presente allegato.

(*24)  Calcolato dividendo l'importo dichiarato nell'allegato II (stime) e nell'allegato VI (esecuzione) per il numero di beneficiari corrispondente del presente allegato.

(*25)  I dati dettagliati sono forniti negli allegati I e V.

(*26)  Calcolato dividendo l'importo dichiarato nell'allegato II (stime) e nell'allegato VI (esecuzione) per il numero di ettolitri corrispondente del presente allegato.»;

(*27)  Cancellare l'indicazione non pertinente.

(*28)  Termine per la trasmissione: per le stime, ogni 1o marzo e ogni 30 giugno; per l'esecuzione, ogni 1o marzo (la prima volta il 1o marzo 2015).

(*29)  Anche nel caso in cui le misure di promozione siano organizzate in collaborazione con uno o più Stati membri.»;

(*30)  Usare l'acronimo dell'OPOCE.

(*31)  Termine per la trasmissione: 1o dicembre di ogni anno e la prima volta 1o dicembre 2014.

(*32)  Se pertinente.»;


7.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 168/95


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 615/2014 DELLA COMMISSIONE

del 6 giugno 2014

che fissa le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i programmi di attività a sostegno dei settori dell'olio di oliva e delle olive da tavola

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare gli articoli 57, paragrafo 2, 58, paragrafo 4, 62, paragrafo 2, 63, paragrafo 5, 64, paragrafo 7, e 66 paragrafo 4,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (2), in particolare l'articolo 31,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce norme relative ai programmi di attività a sostegno del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola. Per garantire il buon funzionamento e l'applicazione uniforme del nuovo quadro giuridico stabilito dal suddetto regolamento, è stato conferito alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione che fissano le misure necessarie alla sua applicazione per quanto riguarda i suddetti programmi di attività. Gli atti di esecuzione dovranno sostituire le norme previste dal regolamento (CE) n. 867/2008, abrogato dal regolamento delegato della Commissione (UE) n. 611/2014 (3).

(2)

Per permettere agli Stati membri produttori di attuare la gestione del regime di sostegno al settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola occorre stabilire le procedure riguardanti i programmi di attività e le relative modifiche, il versamento del finanziamento dell'Unione, compresi gli anticipi di pagamento, gli importi delle cauzioni da costituire, i controlli, le relazioni d'ispezione, le rettifiche e le sanzioni in caso di irregolarità e di negligenze nell'applicazione dei programmi di attività.

(3)

Per consentire un uso oculato del finanziamento disponibile per ciascuno Stato membro, è necessario predisporre una procedura annuale di modifica dei programmi di attività approvati per l'anno successivo, nell'eventualità di cambiamenti debitamente giustificati rispetto alle condizioni iniziali. Gli Stati membri devono inoltre poter determinare le condizioni atte a giustificare una modifica dei programmi di attività e degli stanziamenti ad essi assegnati, senza che siano superati gli importi trattenuti annualmente dagli Stati membri produttori a norma dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Nel caso di modifiche del programma di attività, e al fine di permettere una flessibilità nell'applicazione dei programmi di attività, occorre fissare la data limite di presentazione della domanda.

(4)

Affinché possano iniziare l'attuazione dei programmi di attività in tempo utile occorre prevedere che le organizzazioni oleicole beneficiarie possano ricevere, mediante la costituzione di una cauzione alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1306/2013, un anticipo massimo del 90 % del contributo dell'Unione previsto per ogni anno oggetto del programma di attività approvato. Occorre fissare le modalità di pagamento di tale anticipo.

(5)

Occorre stabilire che una domanda di finanziamento deve essere depositata dalle organizzazioni di produttori riconosciute, dalle associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute e dalle organizzazioni interprofessionali riconosciute (in prosieguo: «le organizzazioni beneficiarie») presso l'organismo pagatore dello Stato membro, sulla base di un calendario preciso. Occorre altresì prevedere che tale domanda debba essere redatta in base a un modello che deve essere fornito dall'autorità competente e accompagnata da documenti giustificativi della realizzazione dei programmi di attività e delle spese effettuate. Occorre stabilire che l'organismo pagatore dello Stato membro versa il finanziamento e svincola la cauzione dopo la realizzazione dell'intero programma di attività, delle verifiche dei documenti giustificativi e dei controlli.

(6)

Ai fini della corretta gestione dei programmi di attività occorre che gli Stati membri interessati stabiliscano un piano di controlli in loco concernente un campione di organizzazioni beneficiarie in base a un'analisi dei rischi e verifichino che le condizioni relative alla concessione di un finanziamento dell'Unione siano soddisfatte. Occorre prevedere che ciascun controllo in loco debba essere oggetto di una relazione d'ispezione dettagliata. Occorre altresì che per le irregolarità commesse, gli Stati membri stabiliscano un regime adeguato di rettifiche e di sanzioni per il recupero dell'intero importo indebitamente pagato, maggiorato eventualmente di interessi.

(7)

Per garantire il seguito dell'attuazione dei programmi di attività e la loro valutazione su tutto il periodo di esecuzione di quest'ultimi è necessario che le organizzazioni beneficiarie redigano una relazione delle loro attività e la trasmettano alle autorità nazionali degli Stati membri interessati. Occorre altresì prevedere la trasmissione di tali relazioni alla Commissione.

(8)

Per accrescere l'impatto complessivo dei programmi di attività relativi al monitoraggio e alla gestione amministrativa del mercato nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, le organizzazioni beneficiarie e gli Stati membri devono essere tenuti a pubblicare sui propri siti Internet i risultati delle misure adottate.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda l'attuazione dei programmi di attività nel settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola, le relative modifiche, il versamento dell'aiuto, compresi gli anticipi di pagamento, le procedure da seguire e l'importo della cauzione da costituire in occasione della presentazione di una domanda d'approvazione di un programma di attività e nel caso in cui sia versato un anticipo sull'aiuto.

Articolo 2

Modifica dei programmi di attività

1.   Seguendo una procedura stabilita dallo Stato membro, un'organizzazione beneficiaria può chiedere di apportare modifiche al contenuto e alla dotazione finanziaria del proprio programma di attività già approvato, purché tali modifiche non comportino il superamento dell'importo previsto a norma dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 da parte dello Stato membro interessato.

2.   Ogni domanda di modifica di un programma di attività, compresa la fusione dei programmi di attività distinti, è corredata di documenti giustificativi che precisano il motivo, la natura e le conseguenze delle modifiche proposte. La domanda viene presentata dall'organizzazione beneficiaria all'autorità competente dello Stato membro entro il 31 dicembre dell'anno che precede l'anno di esecuzione del programma di attività.

3.   In caso di fusione di organizzazioni beneficiarie che svolgevano precedentemente programmi di attività distinti, dette organizzazioni continuano a svolgere i programmi in modo distinto e parallelo fino al 1o gennaio dell'anno che segue la fusione.

In deroga al primo comma, gli Stati membri hanno facoltà di autorizzare le organizzazioni beneficiarie che si sono fuse, le quali lo richiedano per motivi debitamente giustificati, a svolgere in parallelo i rispettivi programmi di attività, senza procedere alla fusione dei medesimi.

4.   Le modifiche del programma di attività divengono applicabili due mesi dopo il ricevimento da parte dell'autorità competente della domanda di modifiche, salvo il caso in cui l'autorità competente ritiene che le modifiche sottoposte non rispondano alle condizioni applicabili. In tal caso essa informa l'organizzazione beneficiaria, che presenta eventualmente una versione rivista del programma di attività.

5.   Qualora il finanziamento unionale ottenuto dall'organizzazione beneficiaria sia inferiore a quello richiesto nel programma di attività approvato, i beneficiari possono adeguare il programma al finanziamento ottenuto. Essi chiedono l'approvazione di tale modifica del programma di attività all'autorità competente.

6.   In deroga ai paragrafi 2 e 4, l'autorità competente può accettare nel corso dell'attuazione di un programma di attività, modifiche di una misura del programma di attività purché:

a)

la modifica della misura sia comunicata dall'organizzazione beneficiaria all'autorità competente due mesi prima dell'inizio dell'attuazione della misura in questione;

b)

la comunicazione sia corredata da documenti giustificativi che precisano il motivo, la natura e le conseguenze della modifica proposta e dimostrano che la modifica non altera l'obiettivo iniziale del programma di attività;

c)

la dotazione attribuita al settore della misura interessata rimanga stabile;

d)

la ripartizione finanziaria per altre misure nel settore della misura interessata non superi i 40 000 EUR.

7.   Qualora l'autorità competente non presenti obiezioni fondate sul mancato rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 6 entro un mese a partire dalla comunicazione della modifica della misura, la modifica è considerata accettata.

Articolo 3

Anticipi

1.   L'organizzazione beneficiaria che ha presentato la domanda di anticipo di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera h), del regolamento delegato (UE) n. 611/2014 riceve, alle condizioni indicate al paragrafo 2 del presente articolo, un anticipo complessivo non superiore al 90 % del contributo dell'Unione previsto per ciascuno degli anni del programma di attività approvato.

2.   Prima della fine del mese che segue il mese iniziale di esecuzione di ciascun anno del programma di attività approvato, lo Stato membro versa all'organizzazione beneficiaria di cui trattasi la prima rata dell'anticipo, pari a metà dell'importo di cui al paragrafo 1. Una seconda rata dell'anticipo pari alla metà residua del suddetto importo viene versata dopo la verifica di cui al paragrafo 3.

3.   Lo Stato membro verifica che la prima rata dell'anticipo sia stata effettivamente spesa e le relative misure realizzate prima di versare la seconda rata. Detta verifica è effettuata dallo Stato membro sulla base della relazione di cui all'articolo 9 o della relazione d'ispezione prevista a norma dell'articolo 7.

Articolo 4

Cauzione da costituire

1.   I versamenti degli anticipi di cui all'articolo 3 sono subordinati alla costituzione, da parte dell'organizzazione beneficiaria interessata, di una cauzione conformemente all'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013, per un importo pari al 110 % dell'anticipo richiesto.

2.   Prima di una data da stabilire da parte dello Stato membro e comunque entro il 31 marzo le organizzazioni beneficiarie interessate possono presentare presso lo Stato membro interessato, una domanda di svincolo della cauzione di cui al paragrafo 1, fino a un importo pari al totale delle spese che corrispondono all'importo della prima rata dell'anticipo, effettivamente realizzate e verificate dallo Stato membro. Quest'ultimo determina e controlla i documenti giustificativi a corredo di tale domanda e svincola la cauzione corrispondente alle spese di cui trattasi entro il secondo mese successivo a quello in cui viene presentata la domanda.

Articolo 5

Versamento del finanziamento dell'Unione

1.   Ai fini del versamento del finanziamento dell'Unione di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1308/2013, l'organizzazione beneficiaria presenta una domanda di finanziamento all'organismo pagatore dello Stato membro anteriormente ad una data stabilita dallo Stato membro e comunque entro il 30 giugno dell'anno seguente a ciascun anno di esecuzione del proprio programma di attività.

L'organismo pagatore dello Stato membro può versare alle organizzazioni beneficiarie il saldo del finanziamento unionale corrispondente a ciascun anno di esecuzione del programma di attività dopo aver verificato, sulla base della relazione di cui all'articolo 9 o della relazione d'ispezione di cui all'articolo 7, che le misure corrispondenti alle due rate dell'anticipo di cui all'articolo 3, paragrafo 3, sono state effettivamente realizzate.

Le domande di finanziamento dell'Unione presentate dopo il 30 giugno sono irricevibili e gli importi eventualmente percepiti a titolo di anticipi sul finanziamento del programma d'attività sono rimborsati secondo la procedura prevista all'articolo 8.

2.   La domanda di finanziamento dell'Unione è redatta secondo un modello fornito dall'autorità competente dello Stato membro. Per essere ricevibile, la domanda deve essere corredata:

a)

di una relazione comprendente i seguenti elementi:

i)

la descrizione precisa delle fasi del programma di attività realizzate, suddivisa a seconda dei settori di attività e delle misure di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 611/2014;

ii)

la giustificazione e le conseguenze finanziarie dell'eventuale divario tra le fasi del programma di attività approvato dallo Stato membro e quelle effettivamente realizzate;

iii)

la valutazione del programma di attività realizzato, sulla base dei criteri previsti all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 611/2014;

b)

delle fatture e dei documenti bancari che comprovano il pagamento delle spese sostenute durante il periodo d'esecuzione del programma di attività;

c)

se del caso, dei documenti che giustificano l'effettivo versamento dei contributi finanziari da parte delle organizzazioni beneficiarie e dello Stato membro interessato.

3.   Le domande di finanziamento non conformi alle condizioni prescritte ai paragrafi 1 e 2 sono considerate irricevibili e vengono respinte. L'organizzazione beneficiaria interessata può presentare un'ulteriore domanda di finanziamento corredata dei documenti giustificativi e degli elementi mancanti entro un termine da stabilire da parte dello Stato membro.

4.   Le domande riguardanti spese sostenute per misure realizzate, pagate oltre due mesi dopo la fine del periodo di esecuzione del programma di attività sono respinte.

5.   Entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda di finanziamento e dei documenti a corredo di cui al paragrafo 2 e dopo aver esaminato i documenti suddetti ed effettuato i controlli di cui all'articolo 6, lo Stato membro versa il finanziamento unionale dovuto e svincola l'eventuale cauzione di cui all'articolo 4. La cauzione di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera g), del regolamento delegato (UE) n. 611/2014 è svincolata dopo l'esecuzione dell'intero programma di attività, l'esame dei documenti giustificativi e i controlli di cui all'articolo 6.

Articolo 6

Controlli in loco

1.   Gli Stati membri verificano il rispetto delle condizioni di concessione del finanziamento unionale con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

a)

il rispetto delle condizioni di riconoscimento dei beneficiari di cui agli articoli 152, 154, 156, 157 e 158 del regolamento (UE) n. 1308/2013;

b)

la realizzazione dei programmi di attività approvati e in particolare le misure degli investimenti e dei servizi;

c)

le spese effettivamente sostenute rispetto al finanziamento richiesto e la partecipazione finanziaria degli operatori del settore oleicolo interessati.

2.   Le autorità competenti dello Stato membro attuano un piano di controllo dei programmi di attività concernente un campione di organizzazioni beneficiari selezionato in base a un'analisi dei rischi e comprendente ogni anno almeno il 30 % delle organizzazioni beneficiarie di un finanziamento dell'Unione ai sensi dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013. La selezione viene effettuata in modo che:

a)

le organizzazioni dei produttori e le loro associazioni siano tutte controllate in loco almeno una volta nel corso dell'esecuzione del programma di attività approvato, dopo il versamento dell'anticipo e prima del versamento finale del finanziamento dell'Unione;

b)

le organizzazioni interprofessionali siano tutte controllate ogni anno di esecuzione di ciascun programma di attività approvato. Qualora nel corso dell'anno esse abbiano beneficiato di un anticipo, il controllo segue la data di versamento dell'anticipo.

Se dai controlli emergono irregolarità, l'autorità competente procede a ulteriori controlli entro l'anno in corso e aumenta il numero di organizzazioni beneficiarie da controllare nell'anno successivo.

3.   L'autorità competente decide quali organizzazioni beneficiarie sottoporre a controllo in base a un'analisi del rischio che tenga conto dei seguenti fattori:

a)

l'importo del finanziamento del programma di attività approvato;

b)

la natura delle misure finanziate nell'ambito del programma di attività;

c)

lo stato di avanzamento dell'esecuzione dei programma di attività;

d)

le conclusioni dei controlli in loco precedenti o le verifiche effettuate nel corso della procedura di riconoscimento di cui agli articoli 154, paragrafo 4 e 158, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013;

e)

altri parametri di rischio definiti dallo Stato membro.

4.   I controlli in loco sono effettuati senza preavviso. Tuttavia, per agevolare l'organizzazione pratica dei controlli, può essere dato all'organizzazione beneficiaria controllata un preavviso non superiore a 48 ore.

5.   La durata dei controlli in loco dipende dallo stato di avanzamento del programma di attività approvato e dalle spese in investimenti e servizi sostenute.

Articolo 7

Relazioni d'ispezione

Per ciascun controllo in loco previsto all'articolo 6 viene redatta una relazione di ispezione dettagliata indicante in particolare:

a)

la data e la durata del controllo;

b)

l'elenco delle persone presenti;

c)

l'elenco delle fatture controllate;

d)

gli estremi delle fatture selezionate nel registro degli acquisti o delle vendite e nel registro IVA in cui sono iscritte le fatture selezionate;

e)

i documenti bancari attestanti il pagamento degli importi selezionati;

f)

un'indicazione delle misure già realizzate che sono state oggetto di una verifica particolare in loco;

g)

i risultati del controllo.

Articolo 8

Pagamenti indebiti e sanzioni

1.   Nel caso in cui la revoca del riconoscimento di cui agli articoli 154 e 158 del regolamento (UE) n. 1308/2013 risulti dal fatto che l'organizzazione beneficiaria non ha adempiuto ai suoi obblighi deliberatamente o per grave negligenza, l'organizzazione beneficiaria è esclusa dal beneficio del finanziamento dell'Unione per tutto il programma di attività.

2.   Se una determinata attività non è stata realizzata in conformità del programma di attività, l'organizzazione beneficiaria è esclusa dal beneficio del finanziamento per l'attività di cui trattasi.

3.   Qualora un'attività realizzata conformemente al programma di attività approvato risulti successivamente non ammissibile, lo Stato membro ha facoltà di erogare il finanziamento dovuto o di non procedere al recupero degli importi erogati ove ciò sia autorizzato in casi analoghi per i finanziamenti a carico del bilancio nazionale e sempre che l'organizzazione beneficiaria non abbia agito con negligenza o dolo.

4.   In caso di negligenza grave o di false dichiarazioni, l'organizzazione beneficiaria:

a)

è esclusa dal beneficio del finanziamento pubblico per tutto il programma di attività e

b)

è esclusa dal beneficio del finanziamento unionale ai sensi dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013 per l'intero triennio successivo a quello in cui è stata riscontrata l'irregolarità.

5.   Nel caso in cui il finanziamento sia escluso ai sensi dei paragrafi 1, 2 e 4, l'autorità competente recupera l'importo dell'aiuto pubblico che è già stato versato all'organizzazione beneficiaria.

6.   Gli importi recuperati ai sensi del paragrafo 5 che rientrano nel contributo dell'Unione sono eventualmente maggiorati dagli interessi calcolati:

a)

in base al periodo trascorso tra il pagamento e la restituzione da parte del beneficiario;

b)

in base al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue operazioni principali di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, in vigore alla data del pagamento indebito, maggiorato di tre punti percentuali.

7.   Gli importi corrispondenti al finanziamento dell'Unione recuperati a norma del presente articolo sono versati all'organismo pagatore e dedotti dalle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia.

Articolo 9

Relazione delle organizzazioni beneficiarie

1.   Le organizzazioni beneficiarie presentano alle autorità nazionali competenti entro il 1o maggio di ogni anno, una relazione annuale sull'attuazione dei programmi di attività durante l'anno di esecuzione precedente. Detta relazione verte sui seguenti aspetti:

a)

le fasi del programma di attività realizzate o in corso;

b)

le principali modifiche apportate al programma di attività;

c)

una valutazione dei risultati già ottenuti sulla base degli indicatori di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera f), del regolamento delegato (UE) n. 611/2014.

Nell'ultimo anno di esecuzione del programma di attività, le relazioni di cui al primo comma sono sostituite da una relazione finale.

2.   La relazione finale comporta una valutazione del programma di attività e comprende almeno i seguenti elementi:

a)

una descrizione, basata come minimo sugli indicatori di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera f), del regolamento delegato (UE) n. 611/2014 nonché su qualsiasi altro criterio pertinente, indicante in che misura gli obiettivi del programma sono stati realizzati;

b)

una spiegazione delle modifiche apportate al programma di attività;

c)

eventualmente, un'indicazione degli aspetti da prendere in considerazione in sede di elaborazione del successivo programma di attività.

3.   I dati raccolti e gli studi elaborati nell'ambito dell'esecuzione delle misure di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) n. 611/2014 sono pubblicati sul sito Internet dell'organizzazione beneficiaria una volta conclusa la pertinente attività.

Articolo 10

Comunicazioni degli Stati membri

1.   Prima dell'inizio di un nuovo programma di attività triennale e comunque entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla conclusione del programma precedente, le autorità competenti comunicano alla Commissione i provvedimenti nazionali adottati in attuazione del presente regolamento, in particolare quelli relativi:

a)

alle condizioni di riconoscimento delle organizzazioni beneficiarie di cui agli articoli 152, 156 e 157 del regolamento (UE) n. 1308/2013;

b)

alle condizioni supplementari che specificano le misure ammissibili, stabilite a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 611/2014;

c)

agli orientamenti e alle priorità per il settore oleicolo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) n. 611/2014, nonché agli indicatori quantitativi e qualitativi di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera f), del suddetto regolamento delegato;

d)

al termine previsto all'articolo 2, paragrafo 3;

e)

alle modalità del regime di anticipi di cui all'articolo 3 e eventualmente del regime di pagamento dei finanziamenti nazionali;

f)

all'espletamento dei controlli di cui all'articolo 6 e alle sanzioni e rettifiche di cui all'articolo 8.

2.   Entro il 1o maggio di ogni anno di esecuzione dei programmi di attività approvati, le autorità competenti trasmettono alla Commissione i dati relativi:

a)

ai programmi di attività e alle loro caratteristiche, suddivisi per tipi di organizzazioni beneficiarie, per settori e misure e per zone regionali;

b)

all'importo del finanziamento assegnato a ciascun programma di attività;

c)

al calendario previsto per l'erogazione del finanziamento unionale per ciascun esercizio finanziario, per l'intera durata dei programmi di attività.

3.   Entro il 20 ottobre di ogni anno di esecuzione dei programmi di attività approvati, le autorità competenti trasmettono alla Commissione una relazione sull'applicazione del presente regolamento, contenente almeno i seguenti elementi:

a)

il numero di programmi di attività finanziati, i beneficiari, le superfici olivicole, i frantoi, gli impianti di trasformazione e i quantitativi di olio e di olive da tavola interessati;

b)

le caratteristiche delle misure svolte in ciascuno dei settori;

c)

l'eventuale divario tra le misure previste e quelle effettivamente realizzate e la relativa incidenza sulle spese;

d)

la misurazione e la valutazione dei programmi di attività, tenendo conto tra l'altro della valutazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), iii);

e)

le informazioni statistiche sui controlli e sulle relazioni d'ispezione eseguiti in conformità degli articoli 6 e 7 e sulle sanzioni e rettifiche applicate a norma dell'articolo 8;

f)

le spese ripartite secondo i programmi e i settori di attività, nonché i contributi finanziari unionali, nazionali e delle organizzazioni beneficiarie.

4.   Le comunicazioni di cui al presente articolo sono effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (4).

5.   Le autorità competenti degli Stati membri interessati pubblicano sul proprio sito Internet tutti i dati raccolti e gli studi elaborati nell'ambito dell'esecuzione delle misure di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) n. 611/2014, una volta conclusa la pertinente attività.

Articolo 11

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

(2)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(3)  Regolamento delegato (UE) n. 611/2014 della Commissione dell'11 marzo che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi a sostegno del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola (cfr. pag. 55 della presente Gazzetta ufficiale).

(4)  Regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell'ambito dell'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo (GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3).


7.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 168/103


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 616/2014 DELLA COMMISSIONE

del 6 giugno 2014

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all’importazione

0702 00 00

AL

46,1

MK

38,5

TR

74,3

ZZ

53,0

0707 00 05

MK

30,7

TR

106,0

ZZ

68,4

0709 93 10

MA

68,1

TR

114,2

ZZ

91,2

0805 50 10

AR

120,1

TR

118,2

ZA

130,7

ZZ

123,0

0808 10 80

AR

106,1

BR

84,0

CL

107,1

CN

98,5

NZ

142,1

US

169,1

UY

164,7

ZA

96,8

ZZ

121,1

0809 10 00

TR

248,1

ZZ

248,1

0809 29 00

TR

372,3

ZZ

372,3


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

7.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 168/105


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 26 maggio 2014

relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea

(2014/335/UE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 311, terzo comma,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)

Il sistema di risorse proprie dell'Unione deve garantire risorse adeguate per il corretto sviluppo delle politiche dell'Unione, ferma restando la necessità di una rigorosa disciplina di bilancio. L'evoluzione del sistema delle risorse proprie può e dovrebbe contribuire anche a un più ampio sforzo di risanamento del bilancio intrapreso dagli Stati membri e, quanto più possibile, allo sviluppo delle politiche dell'Unione.

(2)

La presente decisione dovrebbe entrare in vigore solo allorché sarà stata approvata da tutti gli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali, quindi nel pieno rispetto della sovranità nazionale.

(3)

Il Consiglio europeo del 7 e 8 febbraio 2013 ha concluso, fra l'altro, che il sistema delle risorse proprie dovrebbe essere ispirato agli obiettivi generali di semplicità, trasparenza ed equità. Esso dovrebbe pertanto garantire, conformemente alle pertinenti conclusioni del Consiglio europeo di Fontainebleau del 1984, che nessuno Stato membro si faccia carico di un onere di bilancio eccessivo rispetto alla propria prosperità relativa. Di conseguenza, è opportuno introdurre disposizioni per determinati Stati membri.

(4)

Il Consiglio europeo del 7 e 8 febbraio 2013 ha deciso che la Germania, i Paesi Bassi e la Svezia beneficino di aliquote ridotte di prelievo della risorsa propria basata sull'imposta sul valore aggiunto (IVA) limitatamente al periodo 2014-2020. Ha inoltre deciso che la Danimarca, i Paesi Bassi e la Svezia beneficino di riduzioni lorde del proprio contributo annuo basato sul reddito nazionale lordo (RNL) limitatamente al periodo 2014-2020 e che l'Austria benefici di una riduzione lorda del proprio contributo annuo basato sull'RNL limitatamente al periodo 2014-2016. Ha altresì deciso che gli attuali meccanismi di correzione per il Regno Unito continuino ad applicarsi.

(5)

Il Consiglio europeo del 7 e 8 febbraio 2013 ha deciso che il sistema di riscossione delle risorse proprie tradizionali resti invariato. Tuttavia, dal 1o gennaio 2014, gli Stati membri trattengono, a titolo di spese di riscossione, il 20 % degli importi da essi riscossi.

(6)

Per assicurare una rigorosa disciplina di bilancio, e tenuto conto della comunicazione della Commissione del 16 aprile 2010 sull'adeguamento del massimale delle risorse proprie e del massimale degli stanziamenti per impegni a seguito della decisione di applicare i SIFIM ai fini delle risorse proprie, il massimale delle risorse proprie dovrebbe essere pari all'1,23 % della somma dell'RNL degli Stati membri a prezzi di mercato per quanto riguarda gli stanziamenti di pagamento e all'1,29 % della somma dell'RNL degli Stati membri per gli stanziamenti d'impegno. Tali massimali sono basati sul SEC 95, compresi i servizi di intermediazione finanziaria misurati indirettamente (SIFMI), in quanto i dati basati sul Sistema europeo dei conti riveduto istituito dal regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) («SEC 2010»), non sono stati disponibili al momento dell'adozione della presente decisione. Al fine di mantenere invariato l'importo delle risorse finanziarie messe a disposizione dell'Unione, è opportuno adeguare questi massimali espressi in percentuale dell'RNL. I massimali dovrebbero essere adattati non appena gli Stati membri abbiano trasmesso i loro dati sulla base del SEC 2010. In caso di modifiche del SEC 2010 che comportino una variazione significativa del livello dell'RNL, i massimali per le risorse proprie e per gli stanziamenti di impegno dovrebbero essere adattati nuovamente.

(7)

Il Consiglio europeo del 7 e 8 febbraio 2013 ha invitato il Consiglio a proseguire i lavori sulla proposta della Commissione concernente una nuova risorsa propria basata sull'IVA al fine di renderla quanto più semplice e trasparente possibile, a rafforzare il nesso con la politica UE in materia di IVA e le effettive entrate dell'IVA e a garantire parità di trattamento ai contribuenti di tutti gli Stati membri. Il Consiglio europeo ha concluso che la nuova risorsa propria basata sull'IVA potrebbe sostituire l'attuale risorsa propria basata sull'IVA. Il Consiglio europeo ha altresì preso atto che il 22 gennaio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione del Consiglio che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore dell'imposta sulle transazioni finanziarie (2). Ha invitato gli Stati membri partecipanti ad esaminare la possibilità che essa possa servire da base per una nuova risorsa propria del bilancio UE, rilevando che ciò non inciderebbe sugli Stati membri non partecipanti né sul calcolo della correzione a favore del Regno Unito.

(8)

Il Consiglio europeo del 7 e 8 febbraio 2013 ha concluso che sarà adottato un regolamento del Consiglio recante misure di esecuzione per il sistema delle risorse proprie dell'Unione, come previsto dall'articolo 311, quarto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Di conseguenza, dovrebbero essere inserite in tale regolamento disposizioni di carattere generale, applicabili a tutte le tipologie di risorse proprie e per le quali è necessario, come previsto dai trattati, un adeguato controllo parlamentare quali, in particolare, la procedura per calcolare e iscrivere in bilancio il saldo annuale di bilancio e a taluni aspetti del controllo e della supervisione delle entrate.

(9)

Per motivi di coerenza, continuità e certezza giuridica, è opportuno stabilire disposizioni per gestire la transizione dal sistema introdotto dalla decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio (3), a quello derivante dalla presente decisione.

(10)

È opportuno abrogare la decisione 2007/436/CE, Euratom.

(11)

Ai fini della presente decisione, tutti gli importi dovrebbero essere espressi in euro.

(12)

La Corte dei conti europea e il Comitato economico e sociale europeo sono stati consultati e hanno espresso il loro parere (4)

(13)

Per assicurare la transizione al sistema riveduto delle risorse proprie e per farla coincidere con l'esercizio finanziario, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2014,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione fissa le norme relative all'attribuzione delle risorse proprie dell'Unione al fine di assicurare il finanziamento del bilancio annuale dell'Unione, conformemente all'articolo 311 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Articolo 2

Categorie di risorse proprie e metodi specifici per il loro calcolo

1.   Costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio dell'Unione le entrate provenienti:

a)

dalle risorse proprie tradizionali costituite da prelievi, premi, importi supplementari o compensativi, importi o elementi aggiuntivi, dazi della tariffa doganale comune e altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni dell'Unione sugli scambi con paesi terzi, dazi doganali sui prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione del trattato, ormai scaduto, che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, nonché contributi e altri dazi previsti nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero;

b)

fatto salvo il paragrafo 4, secondo comma, dall'applicazione di un'aliquota uniforme, valida per tutti gli Stati membri, agli imponibili IVA armonizzati, determinati secondo le regole dell'Unione. Per ciascuno Stato membro, l'imponibile da prendere in considerazione a tal fine non è superiore al 50 % del reddito nazionale lordo (RNL), ai sensi del paragrafo 7;

c)

fatto salvo il paragrafo 5, secondo comma, dall'applicazione di un'aliquota uniforme — che sarà fissata secondo la procedura di bilancio, tenuto conto del totale di tutte le altre entrate — alla somma degli RNL di tutti gli Stati membri.

2.   Costituiscono inoltre risorse proprie iscritte nel bilancio dell'Unione le entrate provenienti da nuove imposte eventualmente istituite, nell'ambito di una politica comune, ai sensi del TFUE, a condizione che sia stata seguita la procedura di cui all'articolo 311 TFUE.

3.   Gli Stati membri trattengono, a titolo di spese di riscossione, il 20 % degli importi di cui al paragrafo 1, lettera a).

4.   L'aliquota uniforme di cui al paragrafo 1, lettera b), è fissata allo 0,30 %.

Limitatamente al periodo 2014-2020, l'aliquota di prelievo della risorsa propria basata sull'IVA per la Germania, i Paesi Bassi e la Svezia è fissata allo 0,15 %.

5.   L'aliquota uniforme di cui al paragrafo 1, lettera c), si applica all'RNL di ciascuno Stato membro.

Limitatamente al periodo 2014-2020, la Danimarca, i Paesi Bassi e la Svezia beneficiano di riduzioni lorde del proprio contributo annuo basato sull'RLN pari, rispettivamente, a 130 milioni di EUR, 695 milioni di EUR e 185 milioni di EUR. L'Austria beneficia di una riduzione lorda del proprio contributo annuo basato sull'RNL pari a 30 milioni di EUR nel 2014, a 20 milioni di EUR nel 2015 e a 10 milioni di EUR nel 2016. Tutti questi importi sono espressi a prezzi del 2011 e adeguati a prezzi correnti applicando l'ultimo deflatore PIL per l'UE espresso in euro, fornito dalla Commissione, disponibile al momento della preparazione del progetto di bilancio. Le riduzioni lorde sono applicate previo calcolo della correzione a favore del Regno Unito e del suo finanziamento ai sensi degli articoli 4 e 5 della presente decisione e non hanno alcun impatto su detto calcolo. Tali riduzioni lorde sono finanziate da tutti gli Stati membri.

6.   Se all'inizio dell'esercizio il bilancio non è stato ancora adottato, le aliquote di prelievo IVA e RNL esistenti continuano ad applicarsi fino all'entrata in vigore delle nuove aliquote.

7.   L'RNL di cui al paragrafo 1, lettera c), è l'RNL annuale ai prezzi di mercato fornito dalla Commissione in applicazione del regolamento (UE) n. 549/2013 («SEC 2010»).

Qualora modifiche del SEC 2010 determinino variazioni significative dell'RNL di cui al paragrafo 1, lettera c), il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, decide se tali modifiche si applicano ai fini della presente decisione.

Articolo 3

Massimale delle risorse proprie

1.   L'importo totale delle risorse proprie attribuite all'Unione per gli stanziamenti annuali per i pagamenti non supera l'1,23 % della somma dell'RNL di tutti gli Stati membri.

2.   L'importo totale degli stanziamenti annuali per gli impegni iscritti nel bilancio dell'Unione non supera l'1,29 % della somma dell'RNL di tutti gli Stati membri.

È mantenuta una correlazione ordinata tra stanziamenti per impegni e stanziamenti di pagamento per garantirne la compatibilità e consentire di rispettare il massimale di cui al paragrafo 1 negli anni successivi.

3.   Ai fini della presente decisione, non appena tutti gli Stati membri abbiano trasmesso i loro dati sulla base del SEC 2010, la Commissione ricalcola i massimali stabiliti ai paragrafi 1 e 2 sulla base della seguente formula:

Formula

In questa formula, «t» è l'ultimo esercizio completo per il quale sono disponibili i dati per il calcolo dell'RNL.

4.   Qualora modifiche del SEC 2010 determinino variazioni significative del livello dell'RNL, la Commissione ricalcola i massimali stabiliti ai paragrafi 1 e 2, ricalcolati a norma del paragrafo 3, sulla base della seguente formula:

Formula

In questa formula, «t» è l'ultimo esercizio completo per il quale sono disponibili i dati per il calcolo dell'RNL.

Nella stessa formula, «x» e «y» sono, rispettivamente, i massimali ricalcolati a norma del paragrafo 3.

Articolo 4

Meccanismo di correzione a favore del Regno Unito

Una correzione degli squilibri di bilancio è accordata al Regno Unito.

L'entità della correzione è determinata:

a)

calcolando la differenza esistente nell'esercizio precedente tra:

la parte in percentuale del Regno Unito nella somma degli imponibili IVA non ridotti, e

la parte percentuale del Regno Unito nel totale della spesa ripartita;

b)

moltiplicando la differenza così ottenuta per il totale della spesa ripartita;

c)

moltiplicando il risultato di cui alla lettera b) per 0,66;

d)

detraendo dal risultato ottenuto alla lettera c) gli effetti che risultano, per il Regno Unito, dal passaggio all'IVA ridotta e ai versamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), vale a dire sottraendo la differenza fra:

quanto il Regno Unito avrebbe dovuto versare per gli importi finanziati con le risorse di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere b) e c), se l'aliquota uniforme IVA fosse stata applicata agli imponibili IVA non ridotti, e

i versamenti del Regno Unito ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettere b) e c);

e)

detraendo dal risultato ottenuto alla lettera d) i guadagni netti risultanti per il Regno Unito dall'aumento della percentuale delle risorse di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), trattenute dagli Stati membri a titolo di copertura delle spese di riscossione e delle spese correlate;

f)

adeguando il calcolo, mediante una detrazione dalla spesa ripartita totale della spesa ripartita totale degli Stati membri che hanno aderito all'Unione dopo il 30 aprile 2004, fatta eccezione per i pagamenti diretti nel settore agricolo e le spese connesse al mercato, nonché la parte delle spese per lo sviluppo rurale proveniente dal FEAOG, sezione Garanzia.

Articolo 5

Finanziamento del meccanismo di correzione a favore del Regno Unito

1.   L'onere finanziario della correzione di cui all'articolo 4 è assunto dagli Stati membri, diversi dal Regno Unito, secondo le modalità seguenti:

a)

la ripartizione dell'onere è inizialmente calcolata in funzione della parte rispettiva degli Stati membri nei versamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), ad esclusione del Regno Unito e senza tenere conto delle riduzioni lorde dei contributi basati sull'RNL della Danimarca, dei Paesi Bassi dell'Austria e della Svezia di cui all'articolo 2, paragrafo 5;

b)

essa è in seguito adeguata in modo da limitare la partecipazione finanziaria della Germania, dei Paesi Bassi dell'Austria e della Svezia ad un quarto delle quote normali risultanti da questo calcolo.

2.   La correzione è accordata al Regno Unito mediante riduzione dei suoi versamenti risultanti dall'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c). L'onere finanziario assunto dagli altri Stati membri è aggiunto ai rispettivi versamenti risultanti dall'applicazione, per ciascuno Stato membro, dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c).

3.   La Commissione procede ai calcoli necessari per l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 5, dell'articolo 4 e del presente articolo.

4.   Se all'inizio dell'esercizio il bilancio non è stato ancora adottato, continuano ad applicarsi la correzione accordata al Regno Unito e l'onere finanziario assunto dagli altri Stati membri iscritti nell'ultimo bilancio definitivamente adottato.

Articolo 6

Principio dell'universalità

Le entrate di cui all'articolo 2 sono utilizzate indistintamente per finanziare tutte le spese iscritte nel bilancio annuale dell'Unione.

Articolo 7

Riporto di eccedenze

L'eventuale eccedenza delle entrate dell'Unione sul totale delle spese effettive nel corso di un esercizio è riportata all'esercizio successivo.

Articolo 8

Riscossione delle risorse proprie e messa a disposizione della Commissione

1.   Le risorse proprie dell'Unione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), sono riscosse dagli Stati membri conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, eventualmente adattate alle esigenze della normativa dell'Unione.

La Commissione procede all'esame delle disposizioni nazionali pertinenti che le sono trasmesse dagli Stati membri, comunica agli Stati membri gli adattamenti che ritiene necessari per garantire che esse siano conformi alla normativa dell'Unione e riferisce, se necessario, all'autorità di bilancio.

2.   Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione le risorse di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b) e c),conformemente ai regolamenti adottati a norma dell'articolo 322, paragrafo 2, TFUE.

Articolo 9

Misure di esecuzione

Il Consiglio stabilisce, a norma della procedura di cui all'articolo 311, quarto comma, TFUE, le misure di esecuzione relative ai seguenti elementi del sistema delle risorse proprie:

a)

la procedura di calcolo e iscrizione in bilancio del saldo annuale di bilancio di cui all'articolo 7;

b)

le disposizioni e le modalità necessarie per il controllo e la supervisione delle entrate di cui all'articolo 2, compresi gli eventuali obblighi pertinenti in materia di comunicazione.

Articolo 10

Disposizioni finali e transitorie

1.   Fatto salvo il paragrafo 2, la decisione 2007/436/CE, Euratom è abrogata. Ogni riferimento alla decisione 70/243/CECA, CEE, Euratom del Consiglio (5), alla decisione 85/257/CEE, Euratom del Consiglio (6), alla decisione 88/376/CEE, Euratom del Consiglio (7), alla decisione 94/728/CE, Euratom del Consiglio (8), alla decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio (9) o alla decisione 2007/436/CE, Euratom si intende fatto alla presente decisione e va letto secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato della presente decisione.

2.   Gli articoli 2, 4 e 5 della decisione 94/728/CE, Euratom, della decisione 2000/597/CE, Euratom e della decisione 2007/436/CE, Euratom rimangono applicabili al calcolo e all'adeguamento delle entrate provenienti dall'applicazione di un'aliquota di prelievo all'imponibile IVA determinato in modo uniforme e limitato al 50-55 % del PNL o dell'RNL di ciascuno Stato membro, secondo l'esercizio di riferimento, e al calcolo della correzione degli squilibri di bilancio accordata al Regno Unito per gli esercizi dal 1995 al 2013.

3.   Gli Stati membri continuano a trattenere, a titolo di spese di riscossione, il 10 % degli importi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), che avrebbero dovuto mettere a disposizione anteriormente al 28 febbraio 2001 conformemente alle norme applicabili dell'Unione.

Gli Stati membri continuano a trattenere, a titolo di spese di riscossione, il 25 % degli importi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), che avrebbero dovuto mettere a disposizione fra il 1o marzo 2001 e il 28 febbraio 2014 conformemente alle norme applicabili dell'Unione.

4.   Ai fini della presente decisione, tutti gli importi sono espressi in euro.

Articolo 11

Entrata in vigore

La presente decisione è notificata agli Stati membri dal segretario generale del Consiglio.

Gli Stati membri comunicano senza indugio al segretario generale del Consiglio l'espletamento delle procedure richieste dalle rispettive norme costituzionali per l'adozione della presente decisione.

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del mese successivo al ricevimento dell'ultima comunicazione di cui al secondo comma.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.

Articolo 12

Pubblicazione

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 2014

Per il Consiglio

Il presidente

Ch. VASILAKOS


(1)  Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).

(2)   GU L 22 del 25.1.2013, pag. 11.

(3)  Decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17).

(4)  Parere n. 2/2012 della Corte dei conti europea del 20 marzo 2012 (GU C 112 del 18.4.2012, pag. 1) e parere del Comitato economico e sociale europeo del 29 marzo 2012 (GU C 181 del 21.6.2012, pag. 45).

(5)  Decisione 70/243/CECA, CEE, Euratom del Consiglio del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità (GU L 94 del 28.4.1970, pag. 19).

(6)  Decisione 85/257/CEE, Euratom del Consiglio, del 7 maggio 1985, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 128 del 14.5.1985, pag. 15).

(7)  Decisione 88/376/CEE, Euratom del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 185 del 15.7.1988, pag. 24).

(8)  Decisione 94/728/CE, Euratom del Consiglio, del 31 ottobre 1994, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 293 del 12.11.1994, pag. 9).

(9)  Decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 253 del 7.10.2000, pag. 42).


ALLEGATO

TAVOLA DI CONCORDANZA

Decisione 2007/436/CE, Euratom

La presente decisione

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 4, paragrafo 1, primo comma

Articolo 4, primo comma

Articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, lettere da a) a e)

Articolo 4, secondo comma, lettere da a) a e)

Articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, lettera f)

Articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, lettera g)

Articolo 4, secondo comma, lettera f)

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 5

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 7

Articolo 8, paragrafo 1, primo e secondo comma

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 9

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 10

Articolo 11

Articolo 11

Articolo 12

Articolo 12


7.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 168/112


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 giugno 2014

recante modifica delle decisioni 2006/799/CE, 2007/64/CE, 2009/300/CE, 2009/894/CE, 2011/330/UE, 2011/331/UE e 2011/337/UE al fine di prorogare la validità dei criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea a taluni prodotti

[notificata con il numero C(2014) 3674]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/336/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, lettera c),

sentito il comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2006/799/CE della Commissione (2) scade il 31 dicembre 2014.

(2)

La decisione 2007/64/CE della Commissione (3) scade il 31 dicembre 2014.

(3)

La decisione 2009/300/CE della Commissione (4) scade il 31 ottobre 2014.

(4)

La decisione 2009/894/CE della Commissione (5) scade il 31 dicembre 2014.

(5)

La decisione 2011/330/UE della Commissione (6) scade il 6 giugno 2014.

(6)

La decisione 2011/331/UE della Commissione (7) scade il 31 dicembre 2014.

(7)

La decisione 2011/337/UE della Commissione (8) scade il 9 giugno 2014.

(8)

È stata condotta una valutazione al fine di esaminare la pertinenza e l'adeguatezza degli attuali criteri ecologici nonché dei relativi requisiti di valutazione e di verifica, fissati dalle decisioni 2006/799/CE, 2007/64/CE, 2009/300/CE, 2009/894/CE, 2011/330/UE, 2011/331/UE e 2011/337/UE. Poiché gli attuali criteri ecologici e i relativi requisiti di valutazione e di verifica fissati nelle decisioni di cui sopra sono ancora in fase di revisione, è opportuno prorogarne il periodo di validità fino al 31 dicembre 2015.

(9)

Occorre pertanto modificare di conseguenza le decisioni 2006/799/CE, 2007/64/CE, 2009/300/CE, 2009/894/CE, 2011/330/UE, 2011/331/UE e 2011/337/UE.

(10)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 6 della decisione 2006/799/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti “ammendanti del suolo” e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2015.»

Articolo 2

L'articolo 5 della decisione 2007/64/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti “substrati di coltivazione” e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2015.»

Articolo 3

L'articolo 3 della decisione 2009/300/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti “televisori” e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2015.»

Articolo 4

L'articolo 3 della decisione 2009/894/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti “mobili in legno” e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2015.»

Articolo 5

L'articolo 3 della decisione 2011/330/UE è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti “computer portatili” e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2015.»

Articolo 6

L'articolo 3 della decisione 2011/331/UE è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti “sorgenti luminose” e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2015.»

Articolo 7

L'articolo 4 della decisione 2011/337/UE è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti “personal computer” e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2015.»

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2014

Per la Commissione

Janez POTOČNIK

Membro della Commissione


(1)   GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1.

(2)  Decisione 2006/799/CE della Commissione, del 3 novembre 2006, che istituisce criteri ecologici aggiornati e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica agli ammendanti del suolo (GU L 325 del 24.11.2006, pag. 28).

(3)  Decisione 2007/64/CE della Commissione, del 15 dicembre 2006, che istituisce criteri ecologici aggiornati e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai substrati di coltivazione (GU L 32 del 6.2.2007, pag. 137).

(4)  Decisione 2009/300/CE della Commissione, del 12 marzo 2009, che stabilisce i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai televisori (GU L 82 del 28.3.2009, pag. 3).

(5)  Decisione 2009/894/CE della Commissione, del 30 novembre 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai mobili in legno (GU L 320 del 5.12.2009, pag. 23).

(6)  Decisione 2011/330/UE della Commissione, del 6 giugno 2011, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai computer portatili (GU L 148 del 7.6.2011, pag. 5).

(7)  Decisione 2011/331/UE della Commissione, del 6 giugno 2011, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) alle sorgenti luminose (GU L 148 del 7.6.2011, pag. 13).

(8)  Decisione 2011/337/UE della Commissione, del 9 giugno 2011, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai personal computer (GU L 151 del 10.6.2011, pag. 5).


7.6.2014   

IT

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L 168/115


DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 5 giugno 2014

sulla remunerazione di depositi, saldi e riserve in eccesso

(BCE/2014/23)

(2014/337/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo e quarto trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 3.1 e gli articoli 17, 18 e 22,

visto l'Indirizzo BCE/2011/14, del 20 settembre 2011, sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell'Eurosistema (1),

Visto l'indirizzo BCE/2012/27, del 5 dicembre 2012, relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (2),

Visto l'Indirizzo BCE/2014/9, del 20 febbraio 2014, sulla gestione di attività e passività nazionali da parte delle banche centrali nazionali (3),

considerando quanto segue:

(1)

Il Consiglio direttivo può decidere volta per volta di ridurre il tasso sui depositi al di sotto dello zero per cento.

(2)

In caso di riduzione del tasso sui depositi, le norme relative alla remunerazione di depositi, saldi e riserve in eccesso ai sensi degli Indirizzi BCE/2011/14, BCE/2012/27 e BCE/2014/9 devono essere modificate di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Remunerazione dei depositi

Nelle disposizioni di cui all'allegato I all'Indirizzo BCE/2011/14 relative alla raccolta di depositi a tempo determinato e ai depositi la «remunerazione» può essere: a) a un tasso di interesse positivo; b) a un tasso di interesse pari allo zero per cento; ovvero c) a un tasso di interesse negativo. Un tasso di interesse negativo determina un obbligo di pagamento a carico del depositante nei confronti della banca centrale dell'Eurosistema interessata, ivi compreso il diritto di effettuare il conseguente addebito sul conto della controparte.

Articolo 2

Remunerazione delle riserve in eccesso

Le riserve eccedenti le riserve obbligatorie minime sono remunerate al tasso di interesse dello zero per cento ovvero al tasso sui depositi, se inferiore.

Articolo 3

Remunerazione dei saldi in TARGET2

I conti Payment Module (PM) e i rispettivi sottoconti sono remunerati al tasso dello zero per cento o al tasso di deposito, se inferiore, tranne che non vengano impiegati per detenere riserve obbligatorie minime.

Articolo 4

Remunerazione dei depositi di amministrazioni pubbliche

1.   Per ogni giorno di calendario, l'ammontare complessivo dei depositi overnight e a tempo determinato di tutte le amministrazioni pubbliche presso una BCN eccedente il valore più elevato tra: a) 200 milioni di EUR; ovvero b) lo 0,04 per cento del prodotto interno lordo dello Stato membro nel quale la BCN ha sede è remunerato a un tasso di interesse dello zero per cento. Se per un dato giorno il tasso sui depositi è negativo, allora si applica un tasso di interesse non superiore al tasso sui depositi. Un tasso di interesse negativo determina un obbligo di pagamento a carico del depositante nei confronti della BCN interessata, compreso il diritto di tale BCN di effettuare il conseguente addebito sul relativo deposito della pubblica amministrazione.

2.   Il paragrafo 1 si applica a) esclusivamente in caso che il Consiglio direttivo decida di ridurre il tasso di interesse sui depositi sotto lo zero per cento e b) è interpretato in combinato disposto con l'articolo 5, paragrafo 3, e l'articolo 11 dell'Indirizzo BCE/2014/9, fermo restando che l'articolo 11 dell'Indirizzo BCE/2014/9 trova applicazione solo al saldo in essere e per la scadenza residua dei depositi a tempo determinato presso le BCN il giorno di calendario precedente a quello in cui il Consiglio direttivo decide di ridurre il tasso di interesse sui depositi sotto lo zero per cento.

3.   I depositi delle amministrazioni pubbliche relativi a Unione europea/Fondo monetario internazionale e altri programmi di sostegno finanziario assimilabili giacenti su conti accesi presso BCN sono soggetti ai tassi di rendimento di cui all'articolo 5, paragrafo 1, dell'Indirizzo BCE/2014/9 ovvero remunerati al tasso dello zero per cento, se superiore, ma non sono conteggiati ai fini del raggiungimento delle soglie di cui al paragrafo 1.

Articolo 5

Remunerazione di taluni depositi presso la BCE

I conti accesi presso la BCE ai sensi della Decisione BCE/2013/14 (4), della Decisione BCE/2010/31 (5) e della decisione BCE/2010/7 (6) continuano ad essere remunerati al tasso sui depositi. Tuttavia, quando su tali conti è imposta la giacenza di depositi anticipata rispetto alla data nella quale deve essere effettuato il pagamento in conformità alle previsioni legislative o contrattuali applicabili al servizio interessato, per il periodo di giacenza anticipata tali depositi sono remunerati al tasso sui depositi o a quello dello zero per cento, se superiore.

Articolo 6

Entrata in vigore

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 5 giugno 2014

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)   GU L 331 del 14.12.2011, pag. 1.

(2)   GU L 30 del 30.1.2013, pag. 1.

(3)   GU L 159 del 28.5.2014, pag. 56.

(4)  Decisione BCE/2003/14, del 7 novembre 2003, avente ad oggetto la gestione delle operazioni di assunzione di prestiti e delle corrispondenti operazioni di erogazione concluse dalla Comunità europea nell'ambito del meccanismo di sostegno finanziario a medio termine (GU L del 15.11.2003, pag. 35).

(5)  Decisione BCE/2010/31, del 20 dicembre 2010, concernente l'apertura di conti per il trattamento dei pagamenti in relazione ai prestiti dello Strumento europeo per la stabilità finanziaria agli Stati membri la cui moneta è l'euro (GU L 10 del 14.1.2011, pag. 7).

(6)  Decisione BCE/2010/17, del 14 ottobre 2010, concernente l'amministrazione delle operazioni di assunzione e di concessione di prestiti concluse dall'Unione nell'ambito del Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (GU L 275 del 20.10.2010, pag. 10).


7.6.2014   

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L 168/117


DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 5 giugno 2014

che modifica la Decisione BCE/2010/23 relativa alla distribuzione del reddito monetario delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro

(BCE/2014/24)

(2014/338/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 32,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione BCE/2010/23 (1) prevede un meccanismo per la redistribuzione e l'allocazione del reddito monetario derivante da operazioni di politica monetaria.

(2)

L'articolo 5, paragrafo 2, della decisione BCE/2010/23 precisa che l'importo del reddito monetario di ciascuna BCN viene decurtato di un importo pari a tutti gli interessi maturati o pagati sulle passività incluse nell'aggregato del passivo, nonché in conformità ad ogni decisione del Consiglio direttivo, ai sensi del secondo comma dell'articolo 32.4 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali. È opportuno precisare che qualsiasi reddito derivante da passività dovrebbe aggiungersi al reddito monetario della BCN per la redistribuzione.

(3)

È opportuno modificare la Decisione BCE/2010/23 di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifica

L'articolo 5, paragrafo 2, dell'Indirizzo BCE/2010/23 è sostituito dal seguente:

«2.   L'importo del reddito monetario di ciascuna BCN viene rettificato di un importo pari a tutti gli interessi maturati, pagati o ricevuti sulle passività incluse nell'aggregato del passivo, nonché in conformità ad ogni decisione del Consiglio direttivo, ai sensi del secondo comma dell'articolo 32.4 dello statuto del SEBC».

Articolo 2

Entrata in vigore

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 5 giugno 2014

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  Decisione BCE/2010/23, del 25 novembre 2010, relativa alla distribuzione del reddito monetario delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro (GU L 35 del 9.2.2011, pag. 17).


ORIENTAMENTI

7.6.2014   

IT

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L 168/118


INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 5 giugno 2014

che modifica l'Indirizzo BCE/2014/9 sulla gestione di attività e passività nazionali da parte delle banche centrali nazionali

(BCE/2014/22)

(2014/339/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 12.1 e 14.3,

considerando quanto segue:

(1)

Il Consiglio direttivo può decidere volta per volta di ridurre il tasso sui depositi sotto lo zero per cento.

(2)

In caso di riduzione del tasso sui depositi, le norme relative alla remunerazione dei depositi delle amministrazioni pubbliche di cui all'Indirizzo BCE/2014/9 (1) devono essere modificate di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Modifica

1.   L'articolo 5, paragrafo 2, dell'Indirizzo BCE/2014/9 è sostituito dal seguente:

«2.   Per ogni giorno di calendario l'ammontare complessivo dei depositi overnight e a tempo determinato di tutte le amministrazioni pubbliche presso una BCN eccedente il valore più elevato tra: a) 200 milioni di EUR; ovvero b) lo 0,04 per cento del prodotto interno lordo dello Stato membro nel quale la BCN ha sede, è remunerato a un tasso di interesse dello zero per cento. Se per un dato giorno il tasso sui depositi è negativo, allora si applica un tasso di interesse non superiore al tasso sui depositi. Tale disposizione fa salvo l'articolo 11, che trova applicazione solo al saldo in essere e per la scadenza residua applicabile dei depositi a tempo determinato presso le BCN il giorno di calendario precedente a quello della decisione con la quale il Consiglio direttivo fissa il tasso di interesse sui depositi sotto lo zero per cento. Un tasso di interesse negativo determina un obbligo di pagamento a carico del depositante nei confronti della BCN interessata, ivi compreso il diritto di tale BCN di effettuare il conseguente addebito sul relativo deposito della pubblica amministrazione.»

2.   L'articolo 5, paragrafo 3, dell'Indirizzo BCE/2014/9 è sostituito dal seguente:

«3.   I depositi delle amministrazioni pubbliche relativi a Unione europea/Fondo monetario internazionale e altri programmi di sostegno finanziario assimilabili giacenti su conti accesi presso BCN sono soggetti ai tassi di rendimento di cui al paragrafo 1 ovvero remunerati al tasso dello zero per cento, se superiore, ma non sono conteggiati ai fini del raggiungimento delle soglie di cui al paragrafo 2».

Articolo 2

Efficacia e attuazione

1.   Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.   Le BCN adottano le misure necessarie per l'osservanza del presente indirizzo e le applicano a decorrere dal 1o dicembre 2014. Esse notificano alla BCE i testi e le modalità di attuazione connessi a tali misure non oltre il 31 ottobre 2014.

Articolo 3

Destinatari

Le banche centrali nazionali la cui moneta è l'euro sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 5 giugno 2014

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  Indirizzo BCE/2014/9, del 20 febbraio 2014, sulla gestione di attività e passività nazionali da parte delle banche centrali nazionali (GU L 159 del 28.5.2014, pag. 56).


7.6.2014   

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L 168/120


INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 5 giugno 2014

che modifica l'Indirizzo BCE/2012/27 relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2)

(BCE/2014/25)

(2014/340/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo e quarto trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 3.1 e gli articoli 17, 18 e 22,

considerando quanto segue:

(1)

Il Consiglio direttivo può decidere volta per volta di ridurre il tasso sui depositi sotto lo zero per cento.

(2)

Il Consiglio direttivo ha deciso di imporre determinati limiti massimi alla remunerazione dei depositi delle amministrazioni pubbliche, precisati nell'Indirizzo BCE/2014/9 (1).

(3)

Occorre precisare i limiti alla remunerazione dei depositi delle pubbliche amministrazioni presso le BCN nel ruolo di agenti finanziari ai sensi dell'articolo 21.2 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea per dare compiuta realizzazione alla politica monetaria unica, in particolare al fine di incentivare il collocamento dei depositi delle amministrazioni pubbliche sul mercato, in modo da agevolare la gestione della liquidità dell'Eurosistema e l'attuazione della politica monetaria. Inoltre, l'introduzione di un limite massimo alla remunerazione dei depositi delle pubbliche amministrazioni basato sui tassi del mercato monetario chiarisce i criteri in base ai quali è valutata l'osservanza da parte delle BCN del divieto di finanziamento monetario e ne agevola il controllo effettuato dalla BCE ai sensi dell'articolo 271, lettera d), del trattato.

(4)

L'Indirizzo BCE/2012/27 (2) precisa la remunerazione dei conti Payment Module (PM) e dei rispettivi sottoconti suscettibile di interferire con i principi generali sulla remunerazione dei depositi delle pubbliche amministrazioni come approvati dal Consiglio direttivo e con la decisione di quest'ultimo di ridurre il tasso sui depositi sotto lo zero per cento di cui al considerando 1.

(5)

Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l'Indirizzo BCE/2012/27.

(6)

Ai fini del limite imposto alla remunerazione dei depositi delle pubbliche amministrazioni, l'Indirizzo BCE/2012/27 dovrebbe essere considerato lex specialis rispetto all'Indirizzo BCE/2014/9. In caso di discrepanza con i principi generali sulla remunerazione dei depositi delle pubbliche amministrazioni come approvati dal Consiglio direttivo, l'Indirizzo BCE/2012/27 prevale. Pertanto, i conti PM e i rispettivi sottoconti sono necessariamente remunerati al tasso dello zero per cento ovvero al tasso sui depositi, se inferiore, prescindendo a tali fini da remunerazioni eventualmente più elevate previste per le amministrazioni pubbliche ai sensi dell'Indirizzo BCE/2014/9,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Modifiche

L'Indirizzo BCE/2012/27 è modificato come segue:

1.

all'articolo 2 sono aggiunte le seguenti definizioni:

«54)

per “deposito” si intende un'operazione dell'Eurosistema che le controparti possono utilizzare per effettuare depositi overnight presso una BCN a un tasso sui depositi predeterminato;

55)

per “tasso sui depositi” si intende il tasso di interesse applicabile al deposito».

2.

all'allegato II sono aggiunte le seguenti definizioni:

«—

per “deposito” si intende un'operazione dell'Eurosistema che le controparti possono utilizzare per effettuare depositi overnight presso una BCN ad un tasso di deposito predeterminato.

per “tasso sui depositi” si intende il tasso di interesse applicabile al deposito».

3.

all'allegato II, l'articolo 12, paragrafo 5, è sostituito dal seguente:

«5.   I conti PM e i rispettivi sottoconti sono remunerati al tasso dello zero per cento o al tasso di deposito, se inferiore, tranne che non vengano impiegati per detenere riserve obbligatorie minime. In tal caso, il calcolo e il pagamento del rendimento delle riserve minime sono disciplinati dal Regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sull'applicazione dell'obbligo di riserve minime da parte della Banca centrale europea (*1) del Regolamento (CE) n. 1745/2003 della Banca centrale europea, del 12 settembre 2003, sull'applicazione delle riserve obbligatorie minime (BCE/2003/9) (*2).

(*1)   GU L 318 del 27.11.1998, pag. 1."

(*2)   GU L 250 del 2.10.2003, pag. 10 »."

Articolo 2

Efficacia e attuazione

1.   Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.   Le BCN la cui moneta è l'euro adottano le misure necessarie per ottemperare al presente indirizzo e le applicano, decorse sei settimane dal giorno in cui il presente indirizzo ha effetto. Esse notificano alla Banca centrale europea e testi e le modalità di attuazione connesse a tali misure non oltre 4 settimane dal giorno in cui il presente indirizzo ha effetto.

Articolo 3

Destinatari

Le banche centrali dell'Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 5 giugno 2014

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  Indirizzo BCE/2014/9, del 20 febbraio 2014, sulla gestione di attività e passività nazionali da parte delle banche centrali nazionali (GU L 159 del 28.5.2014, pag. 56).

(2)  L'indirizzo BCE/2012/27 del 5 dicembre 2012, relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (GU L 30 del 30.1.2013, pag. 1).


Rettifiche

7.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 168/122


Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 12/2014 della Commissione, dell'8 gennaio 2014, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite [Salinātā rudzu rupjmaize (STG)]

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 4 del 9 gennaio 2014 )

A pagina 41, allegato:

anziché:

«Classe 2.4. Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria»,

leggi:

«Classe 2.3. Prodotti della confetteria, della panetteria, della pasticceria o della biscotteria».


7.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 168/123


Rettifica della decisione di esecuzione 2013/784/UE della Commissione, del 18 dicembre 2013, che modifica i modelli di certificati sanitari I, II e III relativi agli scambi all'interno dell'Unione di ovini e caprini da macello, da ingrasso, da riproduzione e d'allevamento figuranti nell'allegato E della direttiva 91/68/CEE del Consiglio

( ”Gazzetta ufficiale dell'Unione europea” L 346 del 20 dicembre 2013 )

Alla pagina 87, allegato (allegato E modificato della direttiva 91/68/CEE), modello III, parte II, terza opzione del punto II.9, quarta alternativa:

anziché:

«[che hanno soddisfatto le prescrizioni di cui all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 1.2, secondo comma, lettere da a) a i), del regolamento (CE) n. 999/2001 per almeno gli ultimi sette anni e gli animali arrivano nell'azienda di destinazione prima del 1o gennaio 2015.]]»,

leggi:

«[che hanno soddisfatto le prescrizioni di cui all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 1.2, secondo comma, lettere da a) a f), del regolamento (CE) n. 999/2001 per almeno gli ultimi sette anni e gli animali arrivano nell'azienda di destinazione prima del 1o gennaio 2015.]]».

Alla pagina 87, allegato (allegato E modificato della direttiva 91/68/CEE), modello III, parte II, terza opzione del punto II.9, sesta alternativa:

anziché:

«[che hanno soddisfatto le prescrizioni di cui all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 1.3, lettere da a) a i), del regolamento (CE) n. 999/2001 per almeno gli ultimi sette anni e gli animali arrivano nell'azienda di destinazione prima del 1o gennaio 2015.]]»,

leggi:

«[che hanno soddisfatto le prescrizioni di cui all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 1.3, lettere da a) a f), del regolamento (CE) n. 999/2001 per almeno gli ultimi tre anni e gli animali arrivano nell'azienda di destinazione prima del 1o gennaio 2015.]]».


7.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 168/124


Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 477/2014 del Consiglio, del 12 maggio 2014, che attua il regolamento (UE) n. 296/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

( Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 137 del 12 maggio 2014, pag. 3 )

Nel sommario a pagina 3, nel titolo:

anziché:

«Regolamento di esecuzione (UE) n. 477/2014 del Consiglio, del 12 maggio 2014, che attua il regolamento (UE) n. 296/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina»,

leggi:

«Regolamento di esecuzione (UE) n. 477/2014 del Consiglio, del 12 maggio 2014, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina».