ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 167

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

57° anno
6 giugno 2014


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

 

2014/331/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 14 aprile 2014, relativa alla firma a nome dell'Unione europea e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles per l'accesso delle navi battenti bandiera delle Seychelles alle acque e alle risorse biologiche marine di Mayotte soggette alla giurisdizione dell'Unione europea

1

 

 

Accordo Tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles per l'accesso delle navi battenti bandiera delle Seychelles alle acque e alle risorse biologiche marine di Mayotte soggette alla giurisdizione dell'Unione europea

4

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) n. 604/2014 della Commissione, del 4 marzo 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai criteri qualitativi e quantitativi adeguati per identificare le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'ente ( 1 )

30

 

*

Regolamento (UE) n. 605/2014 della Commissione, del 5 giugno 2014, recante modifica, ai fini dell'introduzione di indicazioni di pericolo e consigli di prudenza in croato e dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele ( 1 )

36

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 606/2014 della Commissione, del 5 giugno 2014, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

50

 

 

DECISIONI

 

 

2014/332/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 4 giugno 2014, che modifica gli allegati delle decisioni 92/260/CEE, 93/197/CEE e 2004/211/CE per quanto concerne le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'importazione di cavalli registrati provenienti da alcune parti del territorio dell'India [notificata con il numero C(2014) 3582]  ( 1 )

52

 

 

2014/333/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 5 giugno 2014, relativa alla protezione dei dati personali sul Portale europeo della giustizia elettronica

57

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

6.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 167/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 aprile 2014

relativa alla firma a nome dell'Unione europea e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles per l'accesso delle navi battenti bandiera delle Seychelles alle acque e alle risorse biologiche marine di Mayotte soggette alla giurisdizione dell'Unione europea

(2014/331/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'11 luglio 2012 il Consiglio europeo ha adottato la decisione 2012/419/UE (1) che modifica, con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2014, lo status di Mayotte nei confronti dell'Unione europea. A decorrere da tale data Mayotte ha cessato di essere un paese o territorio d'oltremare ed è divenuta una regione ultraperiferica dell'Unione ai sensi dell'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

(2)

Il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare, a nome dell'Unione, un accordo con la Repubblica delle Seychelles relativo all'accesso, per i pescherecci battenti bandiera della Repubblica delle Seychelles, alle acque e alle risorse biologiche marine dell'Unione nella zona economica esclusiva al largo delle coste di Mayotte.

(3)

A seguito di tali negoziati l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles per l'accesso delle navi battenti bandiera delle Seychelles alle acque e alle risorse biologiche marine di Mayotte soggette alla giurisdizione dell'Unione europea (l'«accordo») è stato siglato il 15 novembre 2013.

(4)

Per consentire alle autorità di Mayotte di dare attuazione alle norme della politica comune della pesca, dalla data in cui Mayotte diviene una regione ultraperiferica è necessario istituire un quadro amministrativo, attività di controllo e infrastrutture fisiche adeguate e provvedere al necessario sviluppo di capacità. Questo permetterà anche di ottemperare agli obblighi di comunicazione internazionali dell'Unione.

(5)

È opportuno dotare le autorità di pesca di Mayotte delle necessarie risorse finanziarie, grazie all'utilizzo dei canoni versati dagli armatori direttamente a Mayotte. Tale soluzione è oltremodo opportuna in vista della stretta relazione tra la flotta delle Seychelles e la comunità locale della regione ultraperiferica francese di Mayotte. La flotta peschereccia immatricolata nelle Seychelles ha operato per diversi anni nelle acque di Mayotte in virtù di un accordo concluso tra Mayotte e gli armatori, i quali versano un canone a Mayotte per poter pescare nelle sue acque. Per mantenere la continuità delle operazioni di pesca e i vantaggi che ne conseguono per Mayotte, è opportuno che tutti i pagamenti relativi alle autorizzazioni di pesca e alle catture nell'ambito del presente accordo siano direttamente corrisposti alla comunità locale di Mayotte.

(6)

È opportuno firmare l' accordo.

(7)

Per garantire la prosecuzione, il prima possibile, delle attività di pesca da parte delle navi della Repubblica delle Seychelles, l'accordo dovrebbe essere applicato a titolo provvisorio, in attesa che siano espletate le procedure per la sua conclusione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvata, a nome dell'Unione, la firma dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles per l'accesso delle navi battenti bandiera delle Seychelles alle acque e alle risorse biologiche marine di Mayotte soggette alla giurisdizione dell'Unione, fatta salva la conclusione del suddetto accordo.

Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

1.   La Francia è autorizzata a riscuotere, per conto della regione ultraperiferica di Mayotte, i pagamenti relativi alle autorizzazioni e alle catture e altri canoni dovuti dagli operatori delle navi battenti bandiera delle Seychelles a fronte della concessione dell'accesso alle acque e alle risorse biologiche marine nelle acque UE intorno alle coste di Mayotte, in conformità alle disposizioni del capo III, sezione 1, punti 8 e 9, e sezione 2, dell'allegato dell'accordo. Tali entrate sono utilizzate dalla Francia per predisporre un quadro amministrativo, attività di controllo e infrastrutture fisiche adeguate e provvedere al necessario sviluppo di capacità per consentire all'amministrazione di Mayotte di conformarsi alle norme della PCP.

2.   La Francia comunica alla Commissione le coordinate relative al conto bancario.

3.   Al termine di ogni anno di attuazione dell'accordo, la Francia trasmette alla Commissione una relazione dettagliata sui pagamenti effettuati dalla navi autorizzate a pescare e sull'utilizzo di tali pagamenti.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

Articolo 4

L'accordo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dalla data della firma, in attesa che siano espletate le procedure per la sua conclusione.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 14 aprile 2014

Per il Consiglio

Il presidente

A. TSAFTARIS


(1)  Decisione 2012/419/UE del Consiglio europeo, dell'11 luglio 2012, che modifica nei confronti dell'Unione lo status di Mayotte (GU L 204 del 31.7.2012, pag. 131).


6.6.2014   

IT

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L 167/4


ACCORDO

Tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles per l'accesso delle navi battenti bandiera delle Seychelles alle acque e alle risorse biologiche marine di Mayotte soggette alla giurisdizione dell'Unione europea

L'UNIONE EUROPEA, in appresso denominata «UE»,

e

LA REPUBBLICA DELLE SEYCHELLES, in appresso denominate «Seychelles»,

in appresso denominate le «Parti»,

CONSIDERANDO le intense relazioni di collaborazione esistenti tra l'UE e le Seychelles, in particolare nell'ambito dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro (accordo di Cotonou), nonché il loro desiderio comune di rafforzare tali relazioni,

CONSTATANDO che l'UE e le Seychelles hanno intrattenuto solide relazioni nel settore della pesca a seguito dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica delle Seychelles sulla pesca al largo delle Seychelles, cocnluso nel 1987 e ulteriormente rafforzato dalla conclusione, nel 2006, di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra le parti, il quale è tuttora in vigore ed è attuato mediante il relativo protocollo,

TENUTO CONTO delle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare,

CONSAPEVOLI dell'importanza dei principi stabiliti dal codice di condotta per una pesca responsabile adottato in occasione della conferenza della FAO del 1995,

CONSTATANDO INOLTRE che l'UE e le Seychelles sono entrambe parti della Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC), l'organizzazione intergovernativa responsabile della gestione dei tonnidi e delle specie affini nell'Oceano Indiano e nei mari adiacenti,

DETERMINATE a cooperare, nel reciproco interesse, alla promozione di una pesca responsabile al fine di garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine,

CONVINTE che da tale cooperazione debbano scaturire misure e iniziative complementari, sinergiche e conformi agli obiettivi politici, siano esse adottate congiuntamente o individualmente,

DESIDEROSE di stabilire le modalità e le condizioni per l'esercizio della pesca da parte delle navi delle Seychelles nelle acque dell'UE e per il sostegno offerto alle Seychelles ai fini dell'instaurazione di una pesca responsabile in tali acque,

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Campo d'applicazione

Il presente accordo stabilisce i principi, le norme e le procedure che disciplinano:

la cooperazione economica, finanziaria, tecnica e scientifica nel settore alieutico ai fini di una pesca responsabile nelle acque dell'UE, per garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche,

le condizioni per l'accesso dei pescherecci delle Seychelles alle acque dell'UE, secondo quanto definito nell'allegato,

le modalità di controllo della pesca nelle acque dell'UE, al fine di garantire l'osservanza delle succitate norme e condizioni, l'efficacia delle misure di conservazione e di gestione degli stock ittici e la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo si applicano le seguenti definizioni:

a)

«autorità delle Seychelles», l'autorità delle Seychelles responsabile per la pesca;

b)

«navi delle Seychelles», le navi battenti bandiera delle Seychelles e immatricolate nelle Seychelles;

c)

«autorità dell'UE», la Commissione europea;

d)

«acque dell'UE», le acque di Mayotte soggette alla giurisdizione dell'UE;

e)

«commissione mista», una commissione composta da rappresentanti dell'Unione europea e delle Seychelles, le cui funzioni sono descritte all'articolo 8 del presente accordo.

Articolo 3

Principi e obiettivi relativi all'attuazione del presente accordo

1.   Le parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nelle acque dell'UE, basata sul principio della non discriminazione tra le varie flotte di pesca operanti in tali acque, fatti salvi gli accordi conclusi tra paesi in via di sviluppo nell'ambito di una stessa regione geografica, compresi gli accordi di reciprocità in materia di pesca.

2.   Le norme per l'esercizio della pesca nell'ambito del presente accordo devono conformarsi alle risoluzioni della Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC).

3.   Le parti si impegnano a garantire l'attuazione del presente accordo in conformità ai principi della politica comune della pesca dell'UE e di corretta governance economica e sociale.

Articolo 4

Cooperazione in campo statistico e scientifico per una pesca responsabile

1.   Nel periodo di applicazione del presente accordo, l'UE e le Seychelles sorvegliano l'evoluzione delle risorse nelle acque dell'UE. Se necessario verranno organizzate riunioni scientifiche congiunte su richiesta di una delle parti.

2.   Le parti si scambiano inoltre pertinenti informazioni di tipo statistico, biologico, ambientale e in materia di conservazione e cooperano nell'ambito di opportune riunioni scientifiche, nella misura in cui ciò si rivela necessario per la gestione e la conservazione delle risorse biologiche.

3.   Sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili formulati dalla IOTC, le due parti possono consultarsi nell'ambito della commissione mista di cui all'articolo 8 del presente accordo e, se necessario, adottare misure intese a garantire una gestione sostenibile delle risorse biologiche marine dell'UE.

Articolo 5

Accesso delle navi delle Seychelles alle zone di pesca nelle acque dell'UE

1.   L'UE si impegna ad autorizzare le navi delle Seychelles a praticare attività di pesca nelle acque dell'UE in conformità alle disposizioni del presente accordo e del relativo allegato.

2.   Le Seychelles garantiscono che le proprie navi rispettino le disposizioni del presente accordo e la legislazione che disciplina la pesca nell'UE.

Articolo 6

Autorizzazioni di pesca

1.   Soltanto i pescherecci delle Seychelles aventi a bordo un'autorizzazione di pesca, o una copia della medesima, rilasciata in virtù del presente accordo possono svolgere attività di pesca nelle acque dell'UE.

2.   La procedura per il rilascio di un'autorizzazione di pesca per una nave, i canoni applicati agli armatori e le relative modalità di pagamento sono specificati nell'allegato.

Articolo 7

Specie contemplate dall'accordo

Saranno rilasciate autorizzazioni di pesca soltanto per lo sfruttamento di specie altamente migratorie (specie elencate nell'allegato 1 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982), ad esclusione delle famiglie Alopiidae e Sphyrnidae e delle specie seguenti: Cetorhinus maximus, Rhincodon typus, Carcharodon carcharias, Carcharhinus falciformis, Carcharhinus longimanus.

Articolo 8

Commissione mista

1.   È istituita una commissione mista incaricata di sorvegliare l'applicazione del presente accordo. La commissione mista espleta le seguenti funzioni:

a)

controlla l'esecuzione, l'interpretazione e l'applicazione del presente accordo;

b)

coordina le questioni di comune interesse in materia di pesca;

c)

funge da organo di conciliazione per le controversie eventualmente derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione del presente accordo;

d)

se necessario, riconsidera sulla base di pareri scientifici il livello delle possibilità di pesca e, di conseguenza, della contropartita finanziaria;

e)

se necessario, decide di rivedere le disposizioni tecniche del presente accordo e del relativo allegato;

f)

qualsiasi altra funzione stabilita dalle parti.

2.   La commissione mista si riunisce almeno una volta all'anno, alternativamente nell'UE e alle Seychelles, ed è presieduta dalla parte ospitante. Essa si riunisce in sessione straordinaria su richiesta di una delle parti.

Articolo 9

Adeguamento delle possibilità di pesca mediante decisione della commissione mista

Come disposto all'articolo 8 del presente accordo, la commissione mista può riesaminare le possibilità di pesca di cui al capo II dell'allegato. Tali possibilità possono essere modificate mediante decisione della commissione mista a condizione che le raccomandazioni e le risoluzioni adottate dalla IOTC confermino la valutazione secondo cui l'adeguamento così operato consentirà di garantire la gestione sostenibile dei tonnidi e delle specie affini nell'Oceano Indiano.

Articolo 10

Sospensione dell'applicazione del presente accordo

1.   L'applicazione del presente accordo è sospesa su iniziativa di una delle parti, previa consultazione e accordo tra le parti nell'ambito della commissione prevista all'articolo 8 del presente accordo:

a)

se circostanze eccezionali, diverse da fenomeni naturali, impediscono l'esercizio della pesca in zone di pesca situate nelle acque dell'UE;

b)

quando tra le parti sorge una controversia che non può essere risolta, concernente l'interpretazione e l'applicazione del presente accordo e del relativo allegato;

c)

se una delle parti non rispetta le disposizioni del presente accordo e del relativo allegato;

d)

a seguito di importanti mutamenti negli orientamenti politici di una delle parti che incidano sulle disposizioni pertinenti del presente accordo;

e)

in caso di inosservanza degli obblighi generali previsti nell'allegato;

f)

se una delle parti constata una violazione di elementi essenziali e fondamentali in materia di diritti umani stabiliti all'articolo 9 dell'accordo di Cotonou e a seguito della procedura di cui agli articoli 8 e 96 dello stesso;

g)

in caso di inosservanza della dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, di cui all'articolo 3 del presente accordo e al capo I, punto 3, del relativo allegato.

2.   Ai fini della sospensione dell'applicazione del presente accordo la parte interessata è tenuta a notificare la propria intenzione per iscritto almeno tre mesi prima della data prevista di entrata in vigore della sospensione.

3.   In caso di sospensione dell'applicazione, le parti continuano a consultarsi al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia. Se le parti raggiungono un'intesa l'accordo riprende ad essere applicato e l'importo della contropartita finanziaria è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis, in funzione della durata della sospensione.

Articolo 11

Denuncia

1.   Il presente accordo può essere denunciato da ciascuna delle parti in caso di gravi circostanze quali il degrado degli stock interessati o il mancato rispetto degli impegni assunti dalle parti in materia di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

2.   Per procedere alla denuncia, la parte interessata notifica per iscritto all'altra parte la propria intenzione di denunciare l'accordo con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data alla quale la denuncia prende effetto.

3.   L'invio della notifica di cui al precedente paragrafo comporta l'avvio di consultazioni tra le parti. Se, a seguito di tali consultazioni, si decide di ritirare la domanda di denuncia, il presente accordo continua ad essere applicato in tutti i suoi elementi.

Articolo 12

Diritto applicabile

1.   Salvo disposizione contraria del presente accordo e del relativo allegato, le attività dei pescherecci delle Seychelles nelle acque dell'UE sono soggette alla legislazione e ai regolamenti dell'UE.

2.   L'UE notifica senza indugio alle Seychelles eventuali modifiche della politica comune della pesca o della propria legislazione.

Articolo 13

Riservatezza

Entrambe le parti provvedono affinché siano resi di pubblico dominio esclusivamente i dati aggregati relativi alle attività di pesca nelle acque dell'UE, in conformità alle disposizioni della pertinente risoluzione della IOTC. I dati che, altrimenti, sono considerati riservati sono utilizzati esclusivamente per l'attuazione del presente accordo e a fini di gestione, monitoraggio, sorveglianza e controllo delle attività di pesca da parte delle autorità competenti.

Articolo 14

Scambi elettronici di dati

1.   Le Seychelles e l'UE si impegnano a implementare i sistemi necessari per lo scambio elettronico di tutte le informazioni e di tutti i documenti connessi all'attuazione del presente accordo e del relativo allegato.

2.   Le parti si comunicano immediatamente eventuali disfunzioni di un sistema informatico che ostacolino tali scambi. In tali circostanze, le informazioni e i documenti connessi all'attuazione del presente accordo e del relativo allegato sono automaticamente sostituiti dalla loro versione cartacea secondo le modalità definite nell'allegato.

3.   I documenti su supporto informatico sono considerati equivalenti a quelli su carta.

Articolo 15

Revisione intermedia

Le parti concordano che, al fine di valutare il funzionamento e l'efficacia del presente accordo, sia effettuata una revisione intermedia dello stesso tre anni dopo la data di inizio della sua applicazione provvisoria.

Articolo 16

Obblighi in caso di scadenza o denuncia del presente accordo

In caso di scadenza del presente accordo o di denuncia dello stesso in conformità all'articolo 11, gli armatori delle Seychelles continuano a rispondere di eventuali violazioni del presente accordo o della legislazione unionale intervenute anteriormente alla scadenza o alla denuncia del presente accordo, nonché dei canoni per le autorizzazioni di pesca o di altri importi non pagati al momento della scadenza o della denuncia.

Articolo 17

Durata

Il presente accordo si applica per un periodo di sei anni a decorrere dalla sua applicazione provvisoria. Esso è tacitamente rinnovato per ulteriori periodi di sei anni, salvo denuncia notificata in conformità all'articolo 11.

Articolo 18

Applicazione provvisoria

Il presente accordo è applicato in via provvisoria dalla data della firma.

Articolo 19

Entrata in vigore

Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si notificano l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

Съставено в Брюксел на двадесети май две хиляди и четиринадесета година.

Hecho en Bruselas, el veinte de mayo de dos mil catorce.

V Bruselu dne dvacátého května dva tisíce čtrnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den tyvende maj to tusind og fjorten.

Geschehen zu Brüssel am zwanzigsten Mai zweitausendvierzehn.

Kahe tuhande neljateistkümnenda aasta maikuu kahekümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι Μαΐου δύο χιλιάδες δεκατέσσερα.

Done at Brussels on the twentieth day of May in the year two thousand and fourteen.

Fait à Bruxelles, le vingt mai deux mille quatorze.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadesetog svibnja dvije tisuće četrnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì venti maggio duemilaquattordici.

Briselē, divi tūkstoši četrpadsmitā gada divdesmitajā maijā.

Priimta du tūkstančiai keturioliktų metų gegužės dvidešimtą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennegyedik év május havának huszadik napján.

Magħmul fi Brussell, fl-għoxrin jum ta’ Mejju tas-sena elfejn u erbatax.

Gedaan te Brussel, de twintigste mei tweeduizend veertien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego maja roku dwa tysiące czternastego.

Feito em Bruxelas, em vinte de maio de dois mil e catorze.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci mai două mii paisprezece.

V Bruseli dvadsiateho mája dvetisícštrnásť.

V Bruslju, dne dvajsetega maja leta dva tisoč štirinajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenä päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattaneljätoista.

Som skedde i Bryssel den tjugonde maj tjugohundrafjorton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За Република Сейшели

Por la República de Seychelles

Za Seychelskou republiku

For Republikken Seychellerne

Fur die Republik Seychellen

Seišelli Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία των Εεϋχελλώυ

For the Republic of Seychelles

Pour la République des Seychelles

Za Republiku Sejšele

Per la Repubblica delle Seychelles

Seišelu Salu Republikas vārdā –

Seišelių Respublikos vardu

A Seychelle Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tas-Seychelles

Voor de Republiek der Seychellen

W imieniu Republiki Seszeli

Pela República das Seicheles

Pentru Republica Seychelles

Za Seychelskú republiku

Za Republiko Sejšeli

Seychellien tasavallan puolesta

För Republiken Seychellerna

Image


ALLEGATO

Condizioni per l'esercizio delle attività di pesca da parte delle navi delle Seychelles

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

1.

Obblighi generali

Le navi delle Seychelles cui sia stata rilasciata un'autorizzazione di pesca in conformità del presente accordo sono tenute a conformarsi alle disposizioni della politica comune della pesca (PCP) dell'UE relative alle misure di conservazione e di controllo e ad altre disposizioni per l'esercizio della pesca da parte dei pescherecci unionali nella zona in cui esercitano le loro attività, nonché alle disposizioni stabilite nel presente accordo.

2.

Zone di pesca

a)

L'UE comunica alle Seychelles le coordinate geografiche della zona in cui le navi delle Seychelles possono operare prima dell'applicazione provvisoria del presente accordo.

b)

È vietato alle navi delle Seychelles l'uso di qualsiasi rete a circuizione su banchi di tonni e scomberoidi nella zona compresa entro 24 miglia dalle coste dell'isola di Mayotte, misurata dalle linee di base che servono a delimitare le acque territoriali.

c)

Eventuali modifiche delle zone di pesca saranno comunicate alle autorità delle Seychelles quattro settimane prima della loro entrata in vigore.

3.

Condizioni di lavoro

L'ingaggio di marittimi a bordo dei pescherecci autorizzati nell'ambito del presente accordo è disciplinato dalla dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro.

CAPO II

PERIODO DI APPLICAZIONE E POSSIBILITÀ DI PESCA

1.

Per un periodo di sei anni, le possibilità di pesca di cui all'articolo 5 del presente accordo sono fissate come segue:

8 tonniere con reti a circuizione e

2 navi di appoggio.

2.

Possono svolgere attività di pesca nelle acque dell'UE soltanto le navi delle Seychelles che figurino nell'elenco dei pescherecci autorizzati della IOTC e siano in possesso di un'autorizzazione di pesca rilasciata a norma delle disposizioni di cui all'articolo 6 e delle condizioni stabilite nel presente accordo, conformemente al relativo allegato.

CAPO III

AUTORIZZAZIONI DI PESCA

SEZIONE 1

Domanda e rilascio di autorizzazioni di pesca

1.

Per «autorizzazione di pesca» si intende il diritto valido o la licenza di praticare attività di pesca alle condizioni stabilite nell'autorizzazione di pesca prevista dal presente accordo.

2.

Per poter ottenere un'autorizzazione di pesca in virtù del presente accordo, le navi delle Seychelles devono:

a)

essere incluse nell'elenco, notificato dalle Seychelles, delle navi autorizzate a praticare attività di pesca in virtù del presente accordo;

b)

essere incluse nell'elenco dei pescherecci autorizzati della IOTC;

c)

essersi conformate, negli ultimi 12 mesi di attività di pesca esercitata nell'ambito del precedente accordo privato tra gli armatori e Mayotte, alle condizioni e agli obblighi previsti da detto accordo nei confronti di Mayotte;

d)

non figurare in elenchi di navi INN;

e)

disporre dei dati richiesti a norma del presente accordo e comunicarli; e

f)

garantire la conformità della domanda di autorizzazione di pesca ai requisiti del presente accordo e del presente allegato.

3.

Le navi delle Seychelles che fanno domanda di autorizzazione di pesca devono altresì conformarsi alle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio relativo alle autorizzazioni di pesca.

4.

Tutte le navi delle Seychelles che fanno domanda di autorizzazione di pesca devono essere rappresentate da un agente raccomandatario residente a Mayotte o, in mancanza di questo, da un agente raccomandatario residente nelle Seychelles. La domanda di autorizzazione di pesca reca il nome e l'indirizzo di tale raccomandatario.

5.

Le autorità competenti delle Seychelles presentano alle autorità competenti dell'UE, definite nell'articolo 2 del presente accordo, una domanda di autorizzazione di pesca per ogni nave delle Seychelles che intende esercitare attività di pesca in virtù del presente accordo almeno 20 giorni prima della data di inizio del periodo di validità.

6.

Se una domanda di autorizzazione di pesca non è stata presentata prima del periodo di validità di cui al punto 5, può essere presentata dall'armatore o dal suo raccomandatario durante il periodo di validità stesso, entro 20 giorni dall'inizio delle attività di pesca. In tal caso gli armatori o i loro agenti versano l'intero anticipo dovuto per tutto il periodo di validità dell'autorizzazione di pesca.

7.

Le domande di autorizzazione sono presentate all'autorità competente dell'UE, per il tramite della sua delegazione di Maurizio, su un modulo redatto secondo il modello riportato nell'appendice 1 e devono essere accompagnate dai seguenti documenti:

a)

la prova del pagamento dell'anticipo per il periodo di validità della autorizzazione di pesca;

b)

qualsiasi altro documento o attestato previsto dalle disposizioni specifiche applicabili in funzione del tipo di nave in virtù del presente accordo.

8.

Tutti i pagamenti relativi alle autorizzazioni e alle catture sono versati su un conto bancario nell'UE, le cui coordinate sono comunicate dall'UE prima dell'applicazione provvisoria del presente accordo. I costi relativi ai bonifici bancari sono a carico dell'armatore o del suo raccomandatario.

9.

Il canone comprende tutte le tasse nazionali e locali, escluse le tasse portuali e gli oneri per prestazioni di servizi.

10.

Le autorizzazioni per tutte le navi delle Seychelles sono rilasciate agli armatori o ai loro raccomandatari entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione prevista al punto 7 da parte dell'UE. Una copia delle autorizzazioni di pesca è inviata alla delegazione dell'Unione europea competente per le Seychelles.

11.

L'autorizzazione di pesca è rilasciata per una determinata nave delle Seychelles e non è trasferibile, tranne in caso di forza maggiore, come indicato al punto 13.

12.

Anche le navi di appoggio battenti bandiera delle Seychelles operanti nelle acque dell'UE devono disporre di un'autorizzazione e conformarsi ai medesimi obblighi definiti del presente allegato. A tali navi è vietato l'esercizio della pesca.

13.

In caso di comprovata forza maggiore e su richiesta delle Seychelles, l'autorizzazione di pesca di una nave delle Seychelles può essere trasferita, per il periodo di validità residuo, a un'altra nave delle Seychelles avente caratteristiche simili, senza che debba essere versato un nuovo canone.

14.

L'armatore della nave da sostituire, o il suo raccomandatario, consegna l'autorizzazione di pesca annullata all'UE per il tramite della delegazione dell'Unione europea competente per le Seychelles.

15.

La data di inizio di validità della nuova autorizzazione di pesca è quella in cui l'armatore consegna all'UE l'autorizzazione annullata. Il trasferimento dell'autorizzazione di pesca è notificato alla delegazione dell'Unione europea competente per le Seychelles.

16.

L'autorizzazione di pesca, o una sua copia in formato elettronico, deve trovarsi sempre a bordo della nave, fatte salve le disposizioni di cui al capo VII (Controllo), punto 2, del presente allegato.

SEZIONE 2

Canoni a carico degli armatori, anticipo e computo dei canoni

1.

I canoni a carico degli armatori sono calcolati sulla base del seguente tasso per tonnellata di pesce catturato:

 

per il primo anno di applicazione del presente accordo, 110 EUR per tonnellata;

 

per il secondo e terzo anno di applicazione del presente accordo, 115 EUR per tonnellata;

 

per il quarto e quinto anno di applicazione del presente accordo, 120 EUR per tonnellata;

 

per il sesto anno di applicazione del presente accordo, 125 EUR per tonnellata.

2.

L'anticipo annuale che gli armatori delle Seychelles sono tenuti a versare all'atto della domanda di un'autorizzazione di pesca che deve essere rilasciata dalle autorità dell'UE è fissato nel modo di seguito indicato.

Tonniere con reti a circuizione

Per il primo anno di applicazione del presente accordo l'anticipo è fissato a 11 000 EUR, ovvero l'equivalente di 110 EUR per tonnellata per 100 tonnellate di tonnidi o specie affini catturate nelle acque di Mayotte.

Per il secondo e terzo anno di applicazione del presente accordo l'anticipo è fissato a 11 500 EUR, ovvero l'equivalente di 115 EUR per tonnellata per 100 tonnellate di tonnidi o specie affini catturate nelle acque di Mayotte.

Per il quarto e quinto anno di applicazione del presente accordo l'anticipo è fissato a 12 000 EUR, ovvero l'equivalente di 120 EUR per tonnellata per 100 tonnellate di tonnidi o specie affini catturate nelle acque di Mayotte.

Per il sesto anno di applicazione del presente accordo l'anticipo è fissato a 12 500 EUR, ovvero l'equivalente di 125 EUR per tonnellata per 100 tonnellate di tonnidi o specie affini catturate nelle acque di Mayotte.

3.

Per le catture eccedenti 100 tonnellate si applica il tasso annuale per tonnellata di catture di cui al punto 1.

4.

Le autorità dell'UE effettuano il computo dei canoni dovuti per l'anno civile precedente sulla base delle dichiarazioni di cattura presentate dai pescherecci delle Seychelles e delle altre informazioni da esse detenute. Una copia deve essere trasmessa anche alle autorità delle Seychelles a fini di verifica.

5.

Il computo è inviato anteriormente al 31 marzo dell'anno in corso alle autorità delle Seychelles, che lo trasmettono all'armatore anteriormente al 15 aprile.

6.

Se non concorda con il computo presentato dalle autorità dell'UE, l'armatore può consultare gli istituti scientifici delle Seychelles competenti per la verifica dei dati relativi alle catture e concertarsi quindi con le autorità delle Seychelles, che ne informano la Commissione, per definire il computo definitivo anteriormente al 31 maggio dell'anno in corso. Se l'armatore non formula osservazioni entro tale data, il computo presentato dalle autorità dell'UE è considerato definitivo. Se il computo definitivo è inferiore all'ammontare dell'anticipo di cui al punto 2, l'importo residuo corrispondente non viene rimborsato all'armatore.

Navi di appoggio

7.

Il rilascio di un'autorizzazione per una nave di appoggio è subordinato alla stessa procedura applicabile alle navi da pesca e l'ammontare dell'anticipo è fissato a 3 000 EUR. L'UE comunica alle Seychelles eventuali modifiche delle disposizioni, dei canoni e delle condizioni applicabili alle navi di appoggio prima della loro entrata in vigore.

CAPO IV

CONTROLLO

SEZIONE 1

Dichiarazione di cattura

1.

Tutte le navi delle Seychelles autorizzate a pescare nelle acque dell'UE nell'ambito del presente accordo sono tenute a notificare le rispettive catture all'autorità competente dell'UE fino a quando entrambe le parti non abbiano attuato il sistema elettronico di dichiarazione delle catture (ERS) in conformità del punto 5, secondo le modalità appresso specificate:.

a)

Per ciascuna bordata nelle acque dell'UE, le navi delle Seychelles in possesso di un'autorizzazione di pesca in tali acque sono tenute a compilare ogni giorno un modulo di dichiarazione delle catture conforme al modello riportato nell'appendice 2. Il modulo deve essere compilato anche in assenza di catture. Il modulo è compilato in modo leggibile ed è firmato dal comandante della nave o dal suo rappresentante.

b)

Quando si trovano nelle acque dell'UE, le navi delle Seychelles comunicano ogni tre (3) giorni alle autorità competenti dell'UE e delle Seychelles le informazioni richieste nel formato di cui all'appendice 2.

c)

Per quanto riguarda la presentazione delle dichiarazioni di cattura di cui alle lettere a) e c), le navi delle Seychelles sono tenute:

nel caso in cui facciano scalo in un porto delle Seychelles, a consegnare il modulo compilato alle autorità delle Seychelles entro cinque (5) giorni dall'arrivo e comunque prima di lasciare il porto se la partenza avviene prima che siano trascorsi cinque giorni;

negli altri casi, a trasmettere il modulo compilato alle autorità delle Seychelles entro quattordici (14) giorni dall'arrivo in un porto diverso da Victoria.

d)

Copie dei formulari di dichiarazione delle catture devono essere inviate contestualmente alla delegazione dell'UE a Maurizio entro gli stessi termini di cui al punto 1, lettera b).

SEZIONE 2

Comunicazione delle catture: entrata e uscita dalle acque delle Seychelles

1.

Ai fini del presente allegato, la durata della bordata di una nave delle Seychelles è definita come segue:

il periodo compreso tra un'entrata e un'uscita dalle acque dell'UE;

il periodo compreso tra un'entrata nelle acque dell'UE e un trasbordo, oppure;

il periodo compreso tra un'entrata nelle acque dell'UE e uno sbarco nell'UE.

2.

Le navi delle Seychelles notificano alle autorità competenti dell'UE, con un anticipo minimo di (6) ore, la propria intenzione di entrare nelle acque dell'UE o di uscirne; durante le attività di pesca nelle acque dell'UE, esse notificano inoltre, ogni tre giorni, le catture effettuate nel periodo considerato.

3.

Nel notificare l'entrata o l'uscita, le navi delle Seychelles comunicano altresì la propria posizione al momento della comunicazione, nonché i quantitativi e le specie delle catture detenute a bordo. Tali comunicazioni sono effettuate secondo il modello che figura all'appendice 4, per posta elettronica o fax, agli indirizzi ivi indicati.

4.

Le navi delle Seychelles sorprese a praticare attività di pesca senza averne informato le competenti autorità dell'UE sono considerate sprovviste di autorizzazione di pesca. In tal caso si applicano le sanzioni indicate al capo VII.

SEZIONE 3

Trasbordi e sbarchi

1.   Sbarchi

1.

Il porto designato per le attività di sbarco nelle Seychelles è Victoria, Mahé.

2.

Le navi delle Seychelles che desiderano sbarcare le catture nei porti designati delle Seychelles comunicano all'autorità competente delle Seychelles, con almeno 24 ore di anticipo, le seguenti informazioni:

a)

il porto di sbarco;

b)

il nome e l'indicativo internazionale di chiamata (IRCS) della nave che effettua lo sbarco;

c)

la data e l'ora dello sbarco;

d)

il quantitativo da sbarcare in chilogrammi, ripartito per specie (arrotondato ai 100 chilogrammi più vicini);

e)

la forma di presentazione dei prodotti.

3.

Gli sbarchi sono considerati un'uscita dalle acque dell'UE quale definita alla sezione 2., punto 1, del presente capitolo. Le navi delle Seychelles trasmettono quindi le dichiarazioni di sbarco alle autorità competenti delle Seychelles.

2.   Trasbordi

1.

Le operazioni di trasbordo in mare sono vietate. L'inosservanza di questa disposizione comporta l'applicazione delle misure della legislazione unionale intese a garantire il rispetto delle norme. I trasbordi possono essere effettuati in un porto designato di Mayotte.

2.

In caso di trasbordo in un porto designato di Mayotte gli armatori delle Seychelles o i loro raccomandatari comunicano le seguenti informazioni alle competenti autorità dell'UE, e contestualmente all'autorità portuale interessata a Mayotte, con almeno 72 ore in anticipo:

a)

il porto di trasbordo o la zona in cui sarà effettuato il trasbordo;

b)

il nome e l'IRCS della nave cedente delle Seychelles;

c)

il nome e l'IRCS della nave da pesca e/o della nave frigorifera ricevente;

d)

la data e l'ora del trasbordo;

e)

il quantitativo da trasbordare in chilogrammi, ripartito per specie (arrotondato ai 100 chilogrammi più vicini);

f)

la forma di presentazione dei prodotti.

3.

I trasbordi sono considerati un'uscita dalle acque dell'UE quale definita alla sezione 2, punto 1. Le navi delle Seychelles trasmettono alle autorità competenti dell'UE, con copia all'autorità portuale, le dichiarazioni di cattura entro ventiquattro (24) ore dal completamento del trasbordo o comunque prima che la nave cedente lasci il porto, se ciò avviene prima che siano trascorse ventiquattro ore.

SEZIONE 4

Sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VMS)

Per quanto riguarda il sistema di controllo dei pescherecci via satellite, tutti i pescherecci delle Seychelles che svolgono, o intendono svolgere, attività di pesca nelle acque dell'UE nell'ambito del presente accordo devono conformarsi alle disposizioni dell'appendice 6.

CAPO V

OSSERVATORI

1.

Le parti riconoscono l'importanza di rispettare gli obblighi della risoluzione 11/04 della IOTC per quanto riguarda il programma di osservatori scientifici.

2.

Le navi delle Seychelles autorizzate a pescare nelle acque dell'UE in virtù del presente accordo imbarcano a bordo gli osservatori designati dalle autorità dell'UE, salvo limitazioni di spazio per motivi di sicurezza. All'imbarco degli osservatori si applicano le seguenti disposizioni:

a)

le navi delle Seychelles prendono a bordo un osservatore, se possibile nel contesto di un programma di osservazione regionale;

b)

le autorità dell'UE redigono l'elenco delle navi delle Seychelles designate per imbarcare un osservatore, nonché l'elenco degli osservatori designati per l'imbarco. Tali elenchi sono mantenuti aggiornati e vengono comunicati alle autorità delle Seychelles al momento in cui vengono redatti e, successivamente, ogni tre mesi, con gli eventuali aggiornamenti;

c)

le autorità dell'UE comunicano agli armatori delle navi delle Seychelles interessate, o ai loro raccomandatari, il nome dell'osservatore designato per essere imbarcato sulle rispettive navi; tale comunicazione è effettuata non oltre 15 giorni prima della data prevista per l'imbarco dell'osservatore.

3.

La durata della permanenza a bordo dell'osservatore non supera il tempo necessario all'espletamento delle sue funzioni, salvo nei casi in cui l'osservatore sia designato nel quadro di un programma regionale di osservazione e resti a bordo per svolgere i compiti che gli incombono nel contesto del programma. Essa è comunicata dalle autorità dell'UE agli armatori delle Seychelles o ai loro raccomandatari all'atto della notifica del nome dell'osservatore designato per l'imbarco.

4.

Le condizioni d'imbarco dell'osservatore sono stabilite di comune accordo dall'armatore o dal suo raccomandatario e dalle autorità dell'UE dopo la notifica dell'elenco delle navi designate delle Seychelles.

5.

Gli armatori delle navi delle Seychelles comunicano entro due settimane e con un preavviso di dieci giorni le date e i porti dell'UE previsti per l'imbarco degli osservatori.

6.

In caso di imbarco in un porto straniero, le spese di viaggio dell'osservatore sono a carico dell'armatore. Se una nave delle Seychelles avente a bordo un osservatore dell'UE lascia le acque dell'UE, devono essere adottati i provvedimenti atti a garantire il rientro dell'osservatore nell'UE nel più breve tempo possibile a spese dell'armatore, a meno che l'osservatore non prosegua con la nave delle Seychelles per espletare le sue funzioni nell'ambito di un altro accordo o programma di osservazione.

7.

Se l'osservatore non si presenta nel luogo e al momento convenuti o nelle dodici ore successive, l'armatore della nave delle Seychelles sarà automaticamente dispensato dall'obbligo di prenderlo a bordo.

8.

All'osservatore è riservato lo stesso trattamento degli ufficiali. Esso assolve i compiti di seguito elencati:

a)

osserva le attività di pesca delle navi delle Seychelles;

b)

verifica la posizione delle navi delle Seychelles impegnate in operazioni di pesca;

c)

prende nota degli attrezzi da pesca utilizzati;

d)

verifica i dati sulle catture effettuate nelle acque dell'UE riportati nel giornale di bordo;

e)

verifica le percentuali delle catture accessorie ed effettua una stima del volume dei rigetti;

f)

comunica settimanalmente per posta elettronica, via fax o con altri mezzi di comunicazione i dati di pesca, compreso il volume delle catture principali e accessorie effettuate nelle acque dell'UE e detenute a bordo.

9.

Il comandante delle Seychelles fa quanto ragionevolmente possibile per garantire l'incolumità e il benessere degli osservatori durante la loro permanenza a bordo.

10.

L'osservatore gode di tutte le agevolazioni necessarie per l'esercizio delle sue mansioni. Il comandante mette a sua disposizione i mezzi di comunicazione necessari per lo svolgimento delle sue mansioni, nonché i documenti inerenti alle attività di pesca della nave, compresi il giornale di bordo e il libro di navigazione, e gli consente di accedere alle varie parti della nave nella misura necessaria all'espletamento dei compiti di sua competenza.

11.

Durante la permanenza a bordo, l'osservatore:

a)

adotta le disposizioni necessarie affinché le condizioni del suo imbarco e la sua presenza a bordo non interrompano né ostacolino le operazioni di pesca;

b)

rispetta i beni e le attrezzature presenti a bordo, nonché la riservatezza dei documenti appartenenti alla nave.

c)

Al termine del periodo di osservazione e prima di lasciare la nave delle Seychelles, l'osservatore redige e firma un rapporto di attività che è trasmesso alle autorità competenti dell'UE con copia alle Seychelles. Una copia del rapporto è consegnata al comandante della nave al momento dello sbarco dell'osservatore.

12.

Le spese di vitto e alloggio dell'osservatore, cui sono garantite condizioni analoghe a quelle riservate agli ufficiali, sono a carico dell'armatore della nave delle Seychelles.

13.

La retribuzione dell'osservatore e le relative imposte sono a carico delle autorità competenti dell'UE.

CAPO VI

CONTROLLO

1.

Le navi delle Seychelles sono tenute a rispettare la normativa applicabile dell'UE per quanto riguarda gli attrezzi da pesca, le relative specifiche e qualsiasi altra misura tecnica applicabile alle loro attività di pesca, nonché le misure in materia di conservazione, gestione e di altro tipo adottate dalla Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano.

2.

Le Seychelles tengono un elenco aggiornato delle navi delle Seychelles cui è stata rilasciata un'autorizzazione di pesca in conformità delle disposizioni del presente accordo. Tale elenco è notificato alle autorità dell'UE preposte al controllo della pesca subito dopo che è stato redatto e in occasione di ogni successivo aggiornamento.

3.

I comandanti delle navi delle Seychelles impegnate in attività di pesca nelle acque dell'UE collaborano con qualsiasi funzionario dell'UE, autorizzato e debitamente identificato, incaricato dell'ispezione e del controllo delle attività di pesca.

4.

Al fine di agevolare lo svolgimento delle procedure di ispezione in sicurezza, fatta salva la legislazione dell'UE, il fermo deve avvenire in modo che la piattaforma di ispezione e gli ispettori siano identificati in quanto agenti autorizzati dall'UE a svolgere tali funzioni.

5.

L'UE mette a disposizione delle Seychelles un elenco di tutte le piattaforme di ispezione utilizzate per le ispezioni in mare, conformemente alle raccomandazioni dell'accordo UNFSA della FAO. L'elenco comprendere in particolare:

i nomi della navi pattuglia (FPV);

informazioni dettagliate sulle navi pattuglia;

fotografie delle navi pattuglia.

6.

Su richiesta delle Seychelles o di un organismo da queste designato, l'UE può autorizzare gli ispettori delle Seychelles a osservare le attività delle navi delle Seychelles, in particolare i trasbordi, durante controlli effettuati a terra.

7.

Quando l'ispezione è stata completata e l'ispettore ha firmato la relativa relazione, quest'ultima è messa a disposizione del comandante che può firmarla e apporvi eventuali commenti e osservazioni. Tale firma non pregiudica i diritti delle parti in eventuali procedimenti di infrazione. Prima di lasciare la nave delle Seychelles gli ispettori consegnano una copia della relazione di ispezione al comandante della nave.

8.

La presenza a bordo di tali funzionari autorizzati non deve superare il tempo necessario per lo svolgimento delle loro mansioni.

9.

I comandanti delle navi delle Seychelles impegnate in operazioni di sbarco o di trasbordo in un porto dell'UE consentono agli ispettori autorizzati dell'UE e/o delle Seychelles di procedere al controllo di tali operazioni e ne agevolano l'operato.

10.

In caso di violazione delle disposizioni del presente capo l'UE si riserva il diritto di sospendere l'autorizzazione di pesca della nave contravventrice delle Seychelles sino ad espletamento delle formalità e di applicare la sanzione prevista dalla vigente legislazione dell'UE. Le Seychelles ne sono informate.

CAPO VII

ESECUZIONE

1.   Sanzioni

1.

Le navi delle Seychelles che contravvengano alle disposizioni dei capi che precedono, alle misure di gestione e di conservazione delle risorse biologiche marine o alla legislazione dell'UE incorrono nelle penalità e nelle sanzioni previste in conformità della legislazione dell'UE.

2.

Le Seychelles sono immediatamente e pienamente informate in merito alle eventuali sanzioni e a tutte le circostanze attinenti.

3.

Quando una sanzione comporta la sospensione o la revoca di un'autorizzazione di pesca, nel periodo di validità residuo dell'autorizzazione di pesca sospesa o revocata le Seychelles possono chiedere un'altra autorizzazione di pesca, che sarebbe stata altrimenti applicabile, per una nave delle Seychelles appartenente a un altro armatore.

2.   Fermo e sequestro di pescherecci

1.

Le autorità dell'UE informano immediatamente, e comunque entro un termine massimo di 48 ore, le Seychelles del fermo e/o del sequestro di qualsiasi nave delle Seychelles operante nell'ambito del presente accordo e trasmettono una copia del rapporto di ispezione con la descrizione particolareggiata delle circostanze e dei motivi all'origine del fermo e/o del sequestro.

2.

Procedura di scambio di informazioni in caso di fermo e/o sequestro:

a)

Nel rispetto dei termini e delle modalità dei procedimenti giuridici previsti dalla legislazione dell'UE in relazione al fermo e/o al sequestro, al ricevimento delle suddette informazioni si tiene una riunione di consultazione tra la Commissione europea e le autorità competenti delle Seychelles.

b)

Nel corso di tale concertazione le parti si scambiano ogni documento o informazione utile a chiarire le circostanze dei fatti constatati. L'armatore o il suo raccomandatario è informato dell'esito della concertazione e delle eventuali conseguenze del fermo e/o del sequestro.

3.

Risoluzione del fermo e/o del sequestro:

a)

In caso di presunta infrazione si cerca di pervenire a una conciliazione. Tale procedura deve concludersi entro tre giorni lavorativi dal fermo e/o dal sequestro, conformemente alla legislazione dell'UE.

b)

L'eventuale conciliazione deve essere stabilita secondo le procedure previste nella legislazione dell'UE. Se non è possibile giungere a una conciliazione, è avviato il procedimento legale.

c)

Il fermo della nave delle Seychelles è revocato e il suo comandante sollevato dalle accuse una volta espletati gli obblighi derivanti dalla procedura di conciliazione e concluso il procedimento legale.

4.

Le autorità delle Seychelles sono tenute al corrente dei procedimenti avviati e delle sanzioni applicate.

Appendici

1.

Modulo di domanda di autorizzazione di pesca

2.

Modulo di dichiarazione delle catture per le tonniere con reti a circuizione

3.

Linee guida per la gestione e l'attuazione del sistema elettronico di comunicazione dei dati relativi alle attività di pesca (ERS)

4.

Formato di comunicazione dei rapporti

5.

Comunicazione dei messaggi VMS — Rapporto di posizione

6.

Linee guida per il sistema VMS

Appendice 1

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE DI PESCA

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Appendice 2

STATEMENT OF CATCH FORM FOR TUNA SEINERS/FICHE DE DÉCLARATION DE CAPTURES POUR THONIERS SENNEURS

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Appendice 3

LINEE GUIDA PER LA GESTIONE E L'ATTUAZIONE DEL SISTEMA ELETTRONICO DI COMUNICAZIONE DEI DATI RELATIVI ALLE ATTIVITÀ DI PESCA (ERS)

SEZIONE 1

Disposizioni generali

1.

Ogni nave delle Seychelles autorizzata a pescate nelle acque dell'UE deve essere dotata di un sistema elettronico, di seguito denominato «sistema ERS», in grado di registrare e trasmettere i dati relativi all'attività di pesca della nave, di seguito denominati «dati ERS», quando la nave opera nella zona di pesca quale definita al capo I, punto 2, lettera a), del presente allegato, di seguito denominata «zona di pesca».

2.

Le navi delle Seychelles che non siano dotate di un sistema ERS, o il cui ERS sistema non funzioni, non sono autorizzate a entrare nella zona di pesca dell'UE per praticare attività di pesca.

3.

Le autorità dell'UE comunicano alle Seychelles le coordinate del centro di controllo della pesca (CCP) dell'UE, di seguito «CCP dell'UE», incaricato di controllare le attività previste nell'ambito del presente accordo.

4.

Il centro di controllo della pesca (CCP) delle Seychelles trasmette automaticamente e senza indugio al CCP dell'UE i messaggi ERS urgenti (COE, COX, PNO) ricevuti dalle navi delle Seychelles. Le dichiarazioni di cattura giornaliere (FAR) sono trasmesse automaticamente e senza indugio al CCP delle Seychelles.

5.

Le Seychelles si assicurano che il loro CCP sia dotato delle apparecchiature e dei programmi informatici necessari per la trasmissione automatica dei dati ERS nel formato XML disponibile al seguente indirizzo http://ec.europa.eu/cfp/control/codes/index_en.htm, e che disponga di procedure di backup atte a registrare e conservare i dati ERS in formato elettronico per un periodo minimo di 3 anni.

6.

Eventuali modifiche o aggiornamenti del formato di cui al punto 5 saranno identificati e datati e dovranno essere operativi dopo un termine di 6 mesi dalla loro applicazione.

7.

La trasmissione dei dati ERS deve essere effettuata con mezzi di comunicazione elettronici gestiti dalle autorità dell'UE, identificati come DEH (Data Exchange Highway).

8.

Sia l'UE che le Seychelles designano un corrispondente ERS che fungerà da punto di contatto.

a)

I corrispondenti ERS sono designati per un periodo minimo di sei mesi;

b)

Il CCP dell'UE e il CCP delle Seychelles si comunicano reciprocamente le coordinate (nome, indirizzo, telefono, telex, e-mail) dei rispettivi corrispondenti ERS;

c)

Eventuali modifiche di tali coordinate devono essere comunicate senza indugio.

SEZIONE 2

Preparazione e trasmissione di dati ERS

1.

Le Seychelles devono:

a)

trasmettere quotidianamente i dati ERS per ciascun giorno trascorso nella zona di pesca dell'UE,

b)

registrare, per ogni cala, i quantitativi di ciascuna specie catturati e detenuti a bordo in quanto specie bersaglio o cattura accessoria o rigettati in mare,

c)

dichiarare inoltre, per ciascuna delle specie identificate nell'autorizzazione di pesca rilasciata dall'UE, le catture rigettate in mare o deteriorate,

d)

identificare ciascuna specie con il rispettivo codice FAO alfa-3,

e)

esprimere i quantitativi in chilogrammi di peso vivo o, se necessario, in numero di individui,

f)

registrare nei dati ERS, per ciascuna specie identificata nell'autorizzazione di pesca rilasciata dall'UE, i quantitativi trasbordati e/o sbarcati,

g)

registrare nei dati ERS, al momento dell'entrata (COE) dalla zona di pesca dell'UE e dell'uscita (COX) dalla medesima, un messaggio specifico contenente, per ciascuna specie identificata nell'autorizzazione di pesca rilasciata dall'UE, i quantitativi detenuti a bordo al momento dell'entrata o dell'uscita,

h)

trasmettere quotidianamente, entro le ore 23.59 (UTC), i dati ERS al CCP delle Seychelles nel formato di cui alla sezione 1, punto 5.

2.

Il comandante è responsabile dell'esattezza dei dati ERS registrati e trasmessi.

3.

Il CCP delle Seychelles trasmette automaticamente e senza indugio i dati ERS al CCP dell'UE.

4.

Il CCP dell'UE conferma il ricevimento dei dati ERS con un messaggio di risposta e ne assicura il trattamento riservato.

SEZIONE 3

Guasto del sistema ERS a bordo di navi delle Seychelles e/o mancata trasmissione di dati ERS tra le navi e il CCP delle Seychelles

1.

Le Seychelles informano senza indugio il comandante e/o l'armatore di una nave delle Seychelles, o il suo raccomandatario, di qualsiasi guasto tecnico o mancato funzionamento del sistema ERS installato a bordo della nave; la trasmissione dei dati avviene tra la nave e il CCP delle Seychelles.

2.

La Seychelles informano le autorità dell'UE in merito al guasto rilevato e alle misure correttive adottate.

3.

In caso di guasto del sistema ERS a bordo di una nave delle Seychelles, il comandante e/o l'armatore provvedono alla sua riparazione o sostituzione entro 10 giorni. Se effettua uno scalo entro tale termine di 10 giorni, la nave delle Seychelles può riprendere le attività di pesca nella zona di pesca dell'UE, senza preventiva autorizzazione dell'UE, quando il suo sistema ERS è di nuovo in perfetto stato di funzionamento.

4.

Una nave delle Seychelles che abbia subito un guasto tecnico del sistema ERS non può lasciare il porto, a meno che:

a)

il sistema ERS torni a funzionare in modo ritenuto soddisfacente dalle Seychelles e dall'UE; oppure

b)

la nave non intenda continuare l'attività di pesca nelle acque dell'UE e sia autorizzata a lasciare il porto dall'autorità competente delle Seychelles.;

in tal caso, le Seychelles comunicano all'UE la loro decisione prima di autorizzare la nave a lasciare il porto.

5.

Le navi delle Seychelles operanti nella zona di pesca dell'UE con un sistema ERS difettoso trasmettono quotidianamente, entro le ore 23.59 (UTC), i dati ERS al CCP delle Seychelles e all'UE con qualsiasi altro mezzo elettronico di comunicazione disponibile, fino a quando il sistema ERS non sia stato riparato nei termini specificati al punto 3.

6.

I dati ERS che non hanno potuto essere messi a disposizione delle autorità dell'UE mediante il sistema ERS a causa del guasto di cui al punto 1 sono trasmessi dal CCP delle Seychelles al CCP dell'UE in un formato elettronico alternativo stabilito di comune accordo. Tale modalità di trasmissione alternativa è considerata prioritaria, dal momento che i termini di trasmissione normalmente applicabili non possono essere rispettati.

7.

Se il CCP dell'UE non riceve i dati ERS di una nave delle Seychelles per tre giorni consecutivi, l'UE può dare istruzione alla nave di recarsi immediatamente in un porto designato dall'UE a fini di indagine.

SEZIONE 4

Problemi di funzionamento del CCP — mancato ricevimento dei dati ERS da parte del CCP dell'UE

1.

Quando il CCP di una delle parti non riceve i dati ERS, ne informa immediatamente il CC dell'altra parte e, se necessario, contribuisce alla soluzione del problema.

2.

Il CCP delle Seychelles e il CCP dell'UE stabiliscono di comune accordo mezzi di comunicazione elettronica alternativi da utilizzare per la trasmissione dei dati ERS in caso di problemi di funzionamento di un CCP e si comunicano sollecitamente eventuali modifiche.

3.

Quando il CCP dell'UE comunica di non aver ricevuto i dati ERS, il CCP delle Seychelles identifica le cause del problema e adotta le misure adeguate ai fini della sua risoluzione. Il CCP delle Seychelles informa il CCP dell'UE del problema e dell'esito delle misure adottate entro 24 ore dal momento in cui il problema è stato riscontrato.

4.

Se la soluzione del problema richiede più di 24 ore, il CCP delle Seychelles trasmette senza indugio i dati ERS mancanti al CCP dell'UE utilizzando uno dei mezzi elettronici alternativi di cui alla sezione 3, punto 6.

5.

L'UE informa al riguardo i propri servizi di controllo competenti (MCS), in modo da evitare che le navi delle Seychelles siano sospettate di aver commesso un'infrazione a motivo della mancata trasmissione dei dati ERS dovuta a un problema di funzionamento del CCP delle Seychelles.

SEZIONE 5

Manutenzione di un CCP

1.

Gli interventi di manutenzione pianificati di un CCP (programma di manutenzione) che possono incidere sulla trasmissione di dati ERS devono essere notificati all'altro CCP con almeno 72 ore di anticipo, indicando se possibile la data e la durata dell'intervento. Le interruzioni, i guasti e gli interventi di manutenzione non pianificati devono essere comunicati quanto prima all'altro CCP.

2.

Nel corso dell'intervento di manutenzione, la disponibilità dei dati ERS può essere sospesa fino a quando il sistema non torni ad essere operativo. I dati ERS in questione vengono messi a disposizione subito dopo la fine dell'intervento di manutenzione.

3.

Se l'intervento di manutenzione richiede più di 24 ore, i dati ERS vengono trasmessi all'altro CCP utilizzando uno dei mezzi elettronici alternativi di cui alla sezione 3, punto 6.

4.

Le Seychelles e l'UE informano al riguardo i propri servizi di controllo competenti (MCS), in modo da evitare che le navi delle Seychelles siano sospettate di aver commesso un'infrazione a motivo della mancata trasmissione dei dati ERS dovuta a un intervento di manutenzione di un CCP.

Appendice 4

FORMATO DI COMUNICAZIONE DEI RAPPORTI

Rapporto di entrata (COE) (1)

Contenuto

Trasmissione

Destinazione

FRA

Codice dell'azione

COE

Nome della nave

 

IRCS

 

Posizione di entrata

LT/LG

Data e ora (UTC) di entrata

GG/MM/AAAA HH:MM

Quantitativo (Mt) di pesci a bordo

 

Albacora (YFT)

(Mt)

Tonno obeso (BET)

(Mt)

Tonnetto striato (SKJ)

(Mt)

Altro (Specificare)

(Mt)

Rapporto di uscita (COX) (2)

Contenuto

Trasmissione

Destinazione

FRA

Codice dell'azione

COX

Nome della nave

 

IRCS

 

Posizione di entrata

LT/LG

Data e ora (UTC) di uscita

GG/MM/AAAA HH:MM

Quantitativo (Mt) di pesci a bordo

 

Albacora (YFT)

(Mt)

Tonno obeso (BET)

(Mt)

Tonnetto striato (SKJ)

(Mt)

Altro (Specificare)

(Mt)

Modulo di dichiarazione delle catture (CAT) una volta all'interno delle zone di pesca dell'UE (3)

Contenuto

Trasmissione

Destinazione

FRA

Codice dell'azione

CAT

Nome della nave

 

IRCS

 

Data e ora (UTC) del rapporto

GG/MM/AAAA HH:MM

Quantitativo (Mt) di pesci a bordo

 

Albacora (YFT)

(Mt)

Tonno obeso (BET)

(Mt)

Contenuto

(Mt)

Altro (Specificare)

(Mt)

Numero di cale effettuate dall'ultimo rapporto

 

Tutti i rapporti devono essere trasmessi alle autorità competenti utilizzando i seguenti recapiti:

E-mail: cnsp-france@developpement-durable.gouv.fr

Fax (+ 33) 2 97 55 23 75

Indirizzo postale: Avenue Louis Bougo, F-56410 Etel, France


(1)  Inviato sei (6) ore prima di accedere alle zone di pesca dell'UE.

(2)  Inviato sei (6) ore prima di uscire dalle zone di pesca dell'UE.

(3)  Inviato ogni tre (3) giorni dopo l'ingresso nelle zone di pesca dell'UE.

Appendice 5

COMUNICAZIONE DEI MESSAGGI VMS

Rapporto di posizione

Dato

Codice

Obbligatorio/Facoltativo

Osservazioni

Inizio della registrazione

SR

F

Dato relativo al sistema — indica l'inizio della registrazione

Destinatario

AD

F

Dato relativo al messaggio — destinatario. Codice ISO alfa-3 del paese

Mittente

FS

F

Dato relativo al messaggio — mittente. Codice ISO alfa-3 del paese

Tipo di messaggio

TM

F

Dato relativo al messaggio — tipo di messaggio «POS»

Indicativo di chiamata

CR

F

Dato relativo alla nave — indicativo internazionale di chiamata della nave

Numero di riferimento interno della parte contraente

IR

O

Dato relativo alla nave — numero individuale della parte contraente (codice ISO-3 dello Stato di bandiera seguito da un numero)

Numero di immatricolazione esterno

XR

O

Dato relativo alla nave — numero riportato sulla fiancata della nave

Stato di bandiera

FS

O

Dato relativo allo Stato di bandiera

Latitudine

LA

F

Dato relativo alla posizione della nave — posizione in gradi e primi N/S GGMM (WGS-84)

Longitudine

LO

F

Dato relativo alla posizione della nave — posizione in gradi e primi E/O GGMM (WGS84)

Data

DA

F

Dato relativo alla posizione della nave — Data di registrazione della posizione UTC (AAAAMMGG)

Ora

TI

F

Dato relativo alla posizione della nave — Ora di registrazione della posizione UTC (OOMM)

Fine della registrazione

ER

F

Dato relativo al sistema — indica la fine della registrazione

Set di caratteri: ISO 8859.1

Ogni trasmissione di dati è strutturata nel modo seguente:

una doppia barra obliqua (//) e il codice «SR» indicano l'inizio della trasmissione;

una doppia barra obliqua (//) e un codice indicano l'inizio di un dato;

un'unica barra obliqua (/) separa il codice dal dato;

le coppie di dati sono separate da uno spazio;

il codice «ER» e una doppia barra obliqua (//) alla fine indicano la fine della registrazione:

i dati facoltativi devono essere inseriti tra l'inizio e la fine della registrazione.

Appendice 6

SISTEMA DI CONTROLLO DEI PESCHERECCI VIA SATELLITE (VMS)

Principi generali

1.

Per quanto riguarda il sistema di controllo dei pescherecci via satellite di cui al capo IV, sezione 4, dell'allegato al presente accordo, tutti i pescherecci delle Seychelles che svolgono, o intendono svolgere, attività di pesca nella zona di pesca dell'UE quale definita al capo I, punto 2, lettera a), dell'allegato, di seguito denominata «zona di pesca», devono conformarsi alle seguenti disposizioni.

2.

Le navi delle Seychelles non dotate di un sistema VMS di localizzazione delle navi (VLD), o il cui sistema VLD installato a bordo non funziona, non sono autorizzate ad entrare nelle acque dell'UE per svolgervi attività di pesca.

3.

La posizione e i movimenti delle navi delle Seychelles sono monitorati tra l'altro mediante sistemi di controllo satellitare (VMS), senza discriminazioni, a norma delle disposizioni riportate di seguito.

4.

Ai fini del controllo via satellite, le autorità dell'UE comunicano ai centri di controllo della pesca (CCP) dell'UE le coordinate geografiche (latitudine e longitudine) della zona di pesca dell'UE.

5.

Le autorità dell'UE trasmettono tali informazioni alle autorità competenti delle Seychelles in formato elettronico, espresse in gradi decimali, nel sistema WGS-84 datum.

6.

Le autorità delle Seychelles e i CCP nazionali procedono a uno scambio di informazioni relativo ai rispettivi dati di contatto, ovvero indirizzi elettronici in formato https o, se del caso, in un altro protocollo di comunicazione sicuro, nonché alle specifiche da utilizzare nei rispettivi CCP, come pure ai mezzi alternativi di comunicazione da utilizzare in caso di guasti.

7.

A bordo di tutte le navi delle Seychelles titolari di un'autorizzazione di pesca deve essere installato un dispositivo di localizzazione delle navi (VLD) perfettamente funzionante che consenta la comunicazione automatica e continua delle loro coordinate geografiche al CCP delle Seychelles.

8.

La trasmissione è effettuata con frequenza oraria.

9.

Le parti si impegnano a scambiarsi, su richiesta, le informazioni sulle apparecchiature VMS utilizzate per verificare che siano pienamente compatibili con i requisiti dell'altra parte ai fini delle presenti disposizioni.

10.

Le parti convengono di riesaminare le presenti disposizioni se e quando opportuno, includendo l'analisi pertinente di guasti o anomalie che interessano singole navi delle Seychelles. Tali situazioni sono sempre notificate dalle autorità dell'UE alle autorità competenti delle Seychelles e alla Commissione europea almeno 15 giorni prima della riunione di revisione, che si tiene in sede di commissione mista.

11.

Qualsiasi controversia riguardante l'interpretazione o l'applicazione delle presenti disposizioni è oggetto di consultazioni tra le parti nell'ambito della commissione mista di cui all'articolo 8 del presente accordo.

Integrità dei dispositivi VMS

12.

Ai comandanti delle navi delle Seychelles operanti nelle acque dell'UE, e alle persone da essi autorizzate, è fatto divieto di disattivare il VLD, ostacolarne il funzionamento o manipolare i dati trasmessi al CCP delle Seychelles.

13.

Il comandante è responsabile dell'esattezza dei dati VMS registrati e trasmessi.

14.

In particolare, il comandante si accerta che:

a)

i dati non siano in alcun modo modificati;

b)

l'antenna o le antenne collegate all'impianto di localizzazione via satellite non siano in alcun modo ostruite;

c)

l'alimentazione elettrica del dispositivo di localizzazione satellitare non sia interrotta;

d)

il dispositivo di localizzazione di una nave delle Seychelles non sia stato rimosso dal luogo in cui è stato originariamente installato;

e)

l'eventuale sostituzione del dispositivo di localizzazione di una nave delle Seychelles venga immediatamente comunicata alle autorità competenti dell'UE;

qualsiasi violazione degli obblighi summenzionati può comportare per il comandante le sanzioni previste dalla vigente legislazione dell'UE.

15.

I componenti hardware e software del sistema VMS devono essere, per quanto possibile, a prova di manomissione, ovvero non devono permettere di introdurre o estrarre posizioni false e non devono consentire la cancellazione manuale dei dati.

16.

Il sistema è interamente automatico ed è pienamente operativo in ogni momento, a prescindere dalle condizioni ambientali. È vietato distruggere, danneggiare, disattivare o comunque manomettere l'impianto di localizzazione via satellite.

17.

La posizione delle navi è determinata con un margine di errore inferiore a 100 m e con un intervallo di confidenza del 99 %.

Trasmissione dei dati VMS

18.

Ogniqualvolta una nave delle Seychelles operante nell'ambito del presente accordo entra nella zona di pesca dell'UE, il CCP delle Seychelles trasmette automaticamente, in tempo reale, i successivi rapporti di posizione al CCP dell'UE con la frequenza di cui al punto 8.

19.

I messaggi VMS comunicati sono identificati utilizzando i seguenti codici a tre lettere:

a)

«ENT», prima comunicazione di dati VMS trasmessa da ciascuna nave al suo ingresso nella zona di pesca dell'UE;

b)

«POS», ogni comunicazione di dati VMS trasmessa da ciascuna nave durante la sua permanenza nella zona di pesca dell'UE;

c)

«EXI», prima comunicazione di dati VMS trasmessa da ciascuna nave all'uscita dalla zona di pesca dell'UE.

20.

La frequenza delle trasmissioni può essere modificata sulla base di un massimo di 30 minuti quando seri elementi di prova dimostrano che la nave delle Seychelles si trova in infrazione.

a)

Tali elementi di prova devono essere comunicati dal CCP dell'UE al CCP delle Seychelles e alla Commissione europea, assieme alla richiesta di modifica della frequenza. Il CCP delle Seychelles invia automaticamente i dati al CCP dell'UE, in tempo reale, immediatamente dopo aver ricevuto la richiesta.

b)

Il CCP dell'UE notifica immediatamente la conclusione della procedura di monitoraggio al CCP delle Seychelles e alla Commissione europea.

c)

Il CCP delle Seychelles e la Commissione europea vengono informati del seguito dato ad ogni procedura di ispezione basata sulla richiesta speciale di cui al presente punto.

21.

I messaggi di cui al punto 19 sono trasmessi per via elettronica nel formato https o con un altro protocollo di comunicazione sicuro, concordato in precedenza dai CCP interessati.

Malfunzionamento del sistema VMS a bordo di una nave delle Seychelles

22.

In caso di guasto tecnico o di malfunzionamento del dispositivo VLD installato a bordo di una nave delle Seychelles, il comandante della nave trasmette, con una delle modalità di comunicazione concordate di cui al punto 6, le informazioni di cui al punto 19 al CCP delle Seychelles, dal momento in cui il guasto tecnico o il malfunzionamento è stato comunicato dalle autorità competenti dell'UE.

23.

Durante il periodo di permanenza della nave delle Seychelles nella zona di pesca dell'UE deve essere trasmesso almeno un rapporto di posizione globale ogni quattro ore. Tale rapporto di posizione globale comprende le posizioni registrate su base oraria dal comandante della nave nelle quattro ore in questione, come spiegato nell'appendice 5.

24.

Il CCP delle Seychelles trasmette senza indugio tali messaggi al CCP dell'UE. In caso di dubbi o di necessità, l'autorità competente dell'UE può chiedere a una data nave delle Seychelles di trasmettere rapporti di tale posizione con cadenza oraria.

25.

Le apparecchiature difettose devono essere riparate o sostituite al termine della bordata della nave delle Seychelles. La nave in questione non può effettuare una nuova bordata finché tali apparecchiature non siano state riparate o sostituite e la nave stessa non sia stata debitamente autorizzata dall'autorità competente delle Seychelles, che comunica la propria decisione alle autorità dell'UE.

Problemi di funzionamento del CCP — mancato ricevimento dei dati VMS da parte del CCP dell'UE

26.

Quando uno dei CCP non riceve i dati VMS, ne informa immediatamente il punto di contatto dell'altro CCP e, se necessario, collabora con esso per risolvere il problema.

27.

I CCP delle Seychelles e dell'UE stabiliscono di comune accordo, prima dell'applicazione provvisoria del presente accordo, mezzi di comunicazione elettronica alternativi da utilizzare per la trasmissione dei dati VMS in caso di problemi di funzionamento di un CCP e si comunicano sollecitamente qualunque modifica in tal senso.

28.

Ogniqualvolta il CCP dell'UE comunica di non aver ricevuto i dati VMS, il CCP delle Seychelles identifica le cause del problema e adotta idonee misure ai fini della sua risoluzione. Il CCP delle Seychelles informa il CCP dell'UE in merito ai risultati della sua analisi e alle misure adottate entro un termine di 24 ore dalla constatazione del mancato funzionamento.

29.

Se la soluzione del problema richiede più di 24 ore, il CCP delle Seychelles trasmette senza indugio i dati VMS mancanti al CCP dell'UE utilizzando i mezzi di comunicazione alternativi di cui al punto 27.

30.

L'UE ne informa i propri servizi di monitoraggio, sorveglianza e controllo in modo che le navi delle Seychelles non siano oggetto di procedimenti di infrazione a causa del mancato ricevimento dei dati VMS da parte del CCP dell'UE dovuto a problemi di funzionamento dei sistemi del CCP.

Manutenzione di un CCP

31.

Gli interventi di manutenzione pianificati di un CCP (programma di manutenzione) che possono incidere sugli scambi di dati VMS devono essere notificati all'altro CCP con almeno 72 ore di anticipo, indicando se possibile la data e la durata dell'intervento. Gli interventi di manutenzione non pianificati devono essere comunicati quanto prima all'altro CCP.

32.

Nel corso dell'intervento di manutenzione, la disponibilità dei dati VMS può essere sospesa fino a quando il sistema non torni ad essere operativo. I pertinenti dati VMS vengono messi a disposizione subito dopo la fine dell'intervento di manutenzione.

33.

Se l'intervento di manutenzione richiede più di 24 ore, i dati VMS sono trasmessi all'altro CCP utilizzando i mezzi di comunicazione alternativi di cui al punto 27.

34.

Le autorità dell'UE ne informano i propri servizi di monitoraggio, sorveglianza e controllo in modo che le navi delle Seychelles non siano oggetto di procedimenti di infrazione a causa della mancata trasmissione dei dati VMS dovuta alla manutenzione del CCP.


REGOLAMENTI

6.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 167/30


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 604/2014 DELLA COMMISSIONE

del 4 marzo 2014

che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai criteri qualitativi e quantitativi adeguati per identificare le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'ente

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (1), in particolare l'articolo 94, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

la direttiva 2013/36/UE, in particolare l'articolo 74, impone agli enti di dotarsi di solidi dispositivi di governance e di processi efficaci per l'identificazione, la gestione, la sorveglianza e la segnalazione dei rischi ai quali sono o potrebbero essere esposti. I dispositivi e i processi devono essere completi e proporzionati alla natura, all'ampiezza e alla complessità dei rischi inerenti al modello imprenditoriale e alle attività dell'ente. Essi devono tenere conto, tra l'altro, dei rischi specifici di cui agli articoli da 79 a 87 della stessa direttiva. I dispositivi e i processi sono oggetto di una valutazione da parte delle autorità competenti nel quadro del processo di revisione e valutazione prudenziale di cui all'articolo 97 della direttiva. Gli enti tengono conto dei rischi individuati nell'ambito del processo di valutazione dell'adeguatezza del capitale interno a norma dell'articolo 73 della direttiva.

(2)

Il quadro di vigilanza prudenziale istituito dalla direttiva 2013/36/UE richiede che gli enti identifichino tutti i membri del personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'ente. I criteri utilizzati per valutare se l'influenza delle attività professionali del personale sul profilo di rischio sia sostanziale dovrebbero tenere conto dell'impatto potenziale dei membri del personale sul profilo di rischio dell'ente in base ai poteri e alle responsabilità loro conferiti nonché agli indicatori di rischio e performance dell'ente stesso. L'organizzazione interna dell'ente e la natura, portata e complessità delle sue attività dovrebbero essere prese in considerazione nella valutazione. I criteri dovrebbero riflettere pienamente tutti i rischi a cui l'ente o il gruppo è o può essere esposto. Ciò dovrebbe altresì consentire agli enti di prevedere nella loro politica di remunerazione incentivi adeguati per garantire un comportamento prudente da parte del personale e dovrebbe garantire che l'identificazione dei membri del personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'ente rifletta il livello di rischio delle varie attività in seno all'ente.

(3)

Nel 2012 l'Autorità bancaria europea (ABE) ha pubblicato i risultati di un'indagine sull'attuazione nazionale e sull'applicazione pratica degli orientamenti sulle politiche e prassi di remunerazione emessi dal comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria (gli orientamenti del CEBS), che contenevano criteri generali per la valutazione del carattere sostanziale dell'influenza esercitata dal personale sul profilo di rischio dell'ente. L'indagine ha mostrato che l'attuazione, da parte di enti e autorità competenti, delle disposizioni in materia di remunerazione stabilite dalla direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) non ha determinato un grado sufficiente di armonizzazione. La gamma di prassi di remunerazione è rimasta eccessivamente ampia e in particolare i criteri utilizzati per individuare il personale non hanno tenuto sempre in sufficiente considerazione l'impatto delle sue attività professionali sul profilo di rischio dell'ente. Continuano inoltre a divergere notevolmente le impostazioni adottate dai singoli enti e Stati membri per individuare il personale in questione. Le presenti norme tecniche di regolamentazione dovrebbero pertanto basarsi sull'esperienza acquisita nell'applicazione della direttiva 2006/48/CE e degli orientamenti del CEBS e mirano a conseguire un livello di armonizzazione più elevato. L'ABE emanerà nuovi orientamenti su politiche di remunerazione sane che rispettino i principi stabiliti dalla direttiva 2013/36/UE conformemente all'articolo 75, paragrafo 2, della stessa direttiva.

(4)

È opportuno stabilire una serie di criteri qualitativi chiari e di criteri quantitativi adeguati per individuare le principali categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'ente, in modo da garantire un approccio armonizzato in tutta l'Unione e abbracciare i rischi più pertinenti. Conformemente all'articolo 94, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE, tutte le categorie di personale individuate con l'applicazione di tali criteri devono avere, tramite le loro attività professionali, un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'ente. È opportuno che gli enti tengano conto anche dei risultati delle proprie valutazioni dei rischi nell'ambito delle loro procedure interne. Le autorità competenti dovrebbero garantire l'identificazione di tutto il personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'ente.

(5)

I membri dell'organo di gestione hanno la responsabilità finale dell'ente, delle sue strategie e delle sue attività e possono pertanto avere sempre un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'ente. Ciò vale sia per i membri dell'organo di gestione nella sua funzione di gestione, ai quali spetta prendere le decisioni, sia per i membri dell'organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica, i quali sovrintendono il processo decisionale e possono contestare le decisioni prese.

(6)

L'alta dirigenza e il personale dirigente responsabile delle unità operative/aziendali rilevanti, della gestione di categorie di rischio specifiche quali il rischio di liquidità, il rischio operativo o il rischio di tasso di interesse, e delle funzioni di controllo all'interno di un ente sono responsabili della gestione quotidiana dell'impresa, dei suoi rischi o delle sue funzioni di controllo. Ciò comprende la responsabilità per le decisioni strategiche o altre decisioni fondamentali riguardanti le attività dell'impresa o il quadro di controllo applicato. I rischi assunti dall'impresa e il modo in cui sono gestiti sono i fattori più importanti per il profilo di rischio dell'ente.

(7)

Oltre alle funzioni responsabili per la creazione di attività aggiuntiva, anche le funzioni preposte al supporto interno che sono fondamentali per il funzionamento dell'impresa e hanno il potere di prendere decisioni in tali settori espongono l'ente ad importanti rischi operativi e di altro genere. Anche le attività professionali dei membri del personale che esercitano tali funzioni hanno pertanto un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'ente.

(8)

Il rischio di credito e il rischio di mercato sono assunti normalmente per generare attività, per cui l'impatto sul profilo di rischio delle attività che creano tali rischi può essere valutato secondo criteri relativi ai limiti del potere di impegno, calcolati almeno una volta all'anno sulla base dei dati sul capitale e dei metodi usati a fini regolamentari, e applicando invece una soglia de minimis per il rischio di credito per garantire l'applicazione proporzionata dei criteri nei piccoli enti.

(9)

I criteri per individuare il personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'ente dovrebbero tenere conto del fatto che a norma del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) alcuni enti possono beneficiare di una deroga ai requisiti relativi al portafoglio di negoziazione e che i limiti sono fissati in modo diverso a seconda del metodo seguito per il calcolo dei requisiti patrimoniali.

(10)

Considerando che l'esito delle decisioni è spesso influenzato dal personale che è all'origine delle decisioni stesse per quanto il potere decisionale formale spetti agli alti dirigenti o a comitati, i criteri dovrebbero tenere conto degli aspetti sostanziali di tali processi decisionali.

(11)

Il personale che ricopre una posizione dirigenziale è responsabile delle attività nel settore di sua competenza. Occorrono pertanto criteri adeguati a garantire che i membri del personale responsabili di gruppi di persone le cui attività potrebbero avere un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'ente siano anch'essi identificati come persone aventi un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'ente. Sono comprese le situazioni in cui le attività dei singoli membri del personale loro sottoposti non hanno singolarmente un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'ente mentre potrebbe averlo la dimensione globale delle loro attività.

(12)

Oltre ai criteri qualitativi è opportuno stabilire criteri quantitativi adeguati per identificare le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'ente. La remunerazione complessiva attribuita dipende principalmente dal contributo che il personale dà ai fini del raggiungimento degli obiettivi dell'impresa e di conseguenza dalle responsabilità, dai doveri, dalle capacità e dalle competenze del personale e dai risultati del personale e dell'ente. Quando ad un membro del personale è attribuita una remunerazione complessiva che supera una soglia adeguata, è ragionevole presumere che ciò sia collegato al suo contributo al raggiungimento degli obiettivi dell'ente e all'impatto delle sue attività professionali sul suo profilo di rischio. Di conseguenza è opportuno che i criteri quantitativi si basino sulla remunerazione complessiva attribuita ad un membro del personale, sia in termini assoluti che rispetto ad altri membri del personale in seno allo stesso ente. Nell'applicare i criteri quantitativi, si dovrebbe tenere conto, ove opportuno, del fatto che i livelli delle remunerazioni differiscono da un paese all'altro. Si dovrebbero stabilire soglie chiare e appropriate per individuare il personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'ente, tenendo conto dei dati raccolti dall'ABE e dalle autorità competenti. Il rispetto di tali criteri quantitativi fa presumere fortemente che il personale abbia un impatto significativo sul profilo di rischio dell'ente. Tuttavia tale presunzione basata su criteri quantitativi non dovrebbe applicarsi se gli enti stabiliscono sulla base di ulteriori condizioni oggettive che il personale non ha di fatto un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'ente, tenendo conto di tutti i rischi a cui l'ente è o può essere esposto. Per escludere il personale maggiormente remunerato identificato con questi criteri dovrebbe essere necessaria l'approvazione dell'autorità competente in modo tale che sia garantita un'applicazione effettiva e coerente di tali criteri. Per il personale che guadagna oltre 1 000 000 di EUR (persone ad alta remunerazione) è opportuno che le autorità competenti informino l'ABE prima di autorizzarne l'esclusione, per garantire l'applicazione coerente di tali criteri in particolare nelle predette circostanze eccezionali. Il processo di identificazione, compresa l'applicazione della possibilità di esclusione, dovrebbe tuttavia essere sempre soggetto a revisione prudenziale a norma dell'articolo 92, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE.

(13)

Anche il fatto che i membri del personale siano nella stessa fascia di remunerazione dell'alta dirigenza o dei soggetti che assumono il rischio può essere un indicatore del fatto che le loro attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'ente. Per stabilire la fascia, non si dovrebbe prendere in considerazione la remunerazione corrisposta al personale in funzioni di controllo, funzioni di supporto e ai membri dell'organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica. Nell'applicare tale criterio, si dovrebbe tenere conto, ove opportuno, del fatto che i livelli della remunerazione differiscono da un paese all'altro. Agli enti dovrebbe essere consentito di dimostrare che il personale che rientra nella suddetta fascia di remunerazione ma non soddisfa nessuno dei criteri qualitativi o degli altri criteri quantitativi non ha un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'ente, tenendo conto di tutti i rischi a cui l'ente è o può essere esposto. L'esclusione di membri del personale aventi un elevato livello di remunerazione per la considerazione predetta dovrebbe essere soggetta ad una procedura di notifica per consentire una tempestiva revisione prudenziale e assicurare così l'applicazione uniforme di questo criterio.

(14)

Le autorità competenti dovrebbero assicurare che gli enti mantengano traccia della valutazione effettuata e del personale le cui attività professionali sono state considerate tali da avere un impatto sostanziale sul loro profilo di rischio, per consentire all'autorità competente e ai revisori di riesaminare la valutazione. La documentazione dovrebbe riguardare anche il personale che soddisfa i criteri relativi alla remunerazione ma le cui attività professionali sono state considerate prive di un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'ente.

(15)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'ABE ha presentato alla Commissione.

(16)

L'ABE ha condotto una consultazione pubblica aperta sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici correlati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito a norma dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce norme tecniche di regolamentazione per quanto riguarda i criteri qualitativi e quantitativi adeguati per identificare le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'ente di cui all'articolo 92, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE, a livello di gruppo, di impresa madre e di filiazioni, comprese quelle site nei centri finanziari off-shore.

Articolo 2

Applicazione dei criteri

Fatto salvo l'obbligo imposto all'autorità competente di garantire che gli enti rispettino i principi di cui agli articoli 92, 93 e 94 della direttiva 2013/36/UE per tutte le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'ente conformemente all'articolo 92, paragrafo 2, della stessa direttiva, il personale che soddisfa uno qualsiasi dei criteri qualitativi di cui all'articolo 3 del presente regolamento o dei criteri quantitativi di cui all'articolo 4 del presente regolamento è considerato tale da avere un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'ente.

Articolo 3

Criteri qualitativi

Si considera che un membro del personale ha un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'ente se soddisfa uno qualsiasi dei seguenti criteri qualitativi:

1)

appartiene all'organo di gestione nella sua funzione di gestione;

2)

appartiene all'organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica;

3)

appartiene all'alta dirigenza;

4)

è responsabile di fronte all'organo di gestione per le attività della funzione indipendente di gestione dei rischi, della funzione di controllo della conformità o della funzione di audit interno;

5)

ha la responsabilità generale per la gestione dei rischi all'interno di un'unità operativa/aziendale ai sensi dell'articolo 142, paragrafo 1, punto 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 cui è stato distribuito capitale interno ai sensi dell'articolo 73 della direttiva 2013/36/UE che rappresenti almeno il 2 % del capitale interno dell'ente («unità operativa/aziendale rilevante»);

6)

è a capo di un'unità operativa/aziendale rilevante;

7)

ha responsabilità dirigenziali in una delle funzioni di cui al punto 4 o in un'unità operativa/aziendale rilevante e riferisce direttamente ad un membro del personale di cui al punto 4 o 5;

8)

ha responsabilità dirigenziali in un'unità operativa/aziendale rilevante e riferisce direttamente al membro del personale a capo di tale unità;

9)

è a capo di una funzione responsabile per gli affari giuridici, le finanze, compresa la fiscalità e il budgeting, le risorse umane, la politica di remunerazione, le tecnologie dell'informazione o l'analisi economica;

10)

è responsabile o è membro di un comitato responsabile della gestione di una categoria di rischio di cui agli articoli da 79 a 87 della direttiva 2013/36/UE diversa dal rischio di credito e dal rischio di mercato;

11)

in relazione alle esposizioni al rischio di credito di importo nominale per operazione corrispondente allo 0,5 % del capitale primario di classe 1 dell'ente e pari ad almeno 5 milioni di EUR, il membro:

a)

è responsabile dell'avvio delle proposte di concessione di credito o della strutturazione di prodotti di credito che possono produrre tali esposizioni al rischio di credito; o

b)

ha il potere di adottare, approvare o porre il veto su decisioni riguardanti tali esposizioni al rischio di credito; o

c)

è membro di un comitato che ha il potere di prendere le decisioni di cui alla lettera a) o b);

12)

in relazione a un ente a cui non si applica la deroga per piccole operazioni attinenti al portafoglio di negoziazione di cui all'articolo 94 del regolamento (UE) n. 575/2013, il membro:

a)

ha il potere di adottare, approvare o porre il veto sulle decisioni relative ad operazioni sul portafoglio di negoziazione che in totale soddisfano una delle seguenti soglie:

i)

in caso di applicazione del metodo standardizzato, il requisito di fondi propri per i rischi di mercato che rappresenta almeno lo 0,5 % del capitale primario di classe 1 dell'ente; o

ii)

in caso di approvazione del metodo dei modelli interni a fini regolamentari, almeno il 5 % del limite interno del valore a rischio dell'ente per le esposizioni del portafoglio di negoziazione al 99o percentile (intervallo di confidenza unilaterale); o

b)

è membro di un comitato che ha il potere di adottare le decisioni di cui alla lettera a);

13)

ha la responsabilità dirigenziale per un gruppo di membri del personale che hanno singolarmente il potere di impegnare l'ente in operazioni ed è soddisfatta una delle condizioni seguenti:

a)

la somma relativa a tali poteri è pari o superiore alla soglia di cui al punto 11), lettera a) o b), o al punto 12), lettera a), punto i);

b)

in caso di approvazione del metodo dei modelli interni a fini regolamentari, tali poteri sono pari o superiori al 5 % del limite interno del valore a rischio dell'ente per le esposizioni del portafoglio di negoziazione al 99o percentile (intervallo di confidenza unilaterale). Qualora l'ente non calcoli un valore a rischio a livello di tale membro del personale, sono sommati i limiti del valore a rischio del personale a lui sottoposto;

14)

in relazione alle decisioni di approvare o vietare l'introduzione di nuovi prodotti, il membro:

a)

ha il potere di adottare tali decisioni; o

b)

è membro di un comitato che ha il potere di adottare tali decisioni;

15)

ha la responsabilità dirigenziale per un membro del personale che soddisfa uno dei criteri di cui ai punti da 1) a 14).

Articolo 4

Criteri quantitativi

1.   Fatti salvi i paragrafi da 2 a 5, si considera che un membro del personale ha un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'ente se è soddisfatto uno qualsiasi dei seguenti criteri quantitativi:

a)

gli è stata attribuita una remunerazione complessiva pari o superiore a 500 000 EUR nel precedente esercizio finanziario;

b)

rientra nello 0,3 % del personale, arrotondato all'unità più vicina, cui è stata attribuita la remunerazione complessiva più elevata nel precedente esercizio finanziario;

c)

gli è stata attribuita nel precedente esercizio finanziario una remunerazione complessiva che è pari o superiore alla remunerazione complessiva più bassa attribuita ad un membro dell'alta dirigenza o soddisfa uno dei criteri di cui all'articolo 3, punti 1), 3), 5), 6), 8), 11), 12), 13) o 14).

2.   I criteri di cui al paragrafo 1 non si considerano soddisfatti se l'ente stabilisce che le attività professionali del membro del personale non hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'ente perché il membro o la categoria di personale di cui fa parte:

a)

esercita attività professionali e ha poteri solamente in un'unità operativa/aziendale che non è rilevante; o

b)

non ha alcun impatto sostanziale sul profilo di rischio di un'unità operativa/aziendale rilevante tramite le attività professionali svolte.

3.   La condizione di cui al paragrafo 2, lettera b), è valutata sulla base di criteri oggettivi, che tengano conto di tutti gli indicatori di rischio e di performance pertinenti utilizzati dall'ente per l'identificazione, la gestione e la sorveglianza dei rischi a norma dell'articolo 74 della direttiva 2013/36/UE, e sulla base dei doveri e dei poteri del membro del personale o della categoria di personale e del loro impatto sul profilo di rischio dell'ente rispetto all'impatto delle attività professionali dei membri del personale individuati in base ai criteri di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

4.   L'ente notifica all'autorità competente responsabile della vigilanza prudenziale l'applicazione del paragrafo 2 in relazione al criterio di cui al paragrafo 1, lettera a). La notifica espone la base sulla quale l'ente ha stabilito che il membro del personale in questione, o la categoria di personale alla quale appartiene, soddisfa una delle condizioni di cui al paragrafo 2 e, se del caso, include la valutazione effettuata dall'ente a norma del paragrafo 3.

5.   L'applicazione del paragrafo 2 da parte dell'ente nei confronti di un membro del personale cui è stata attribuita una remunerazione complessiva pari o superiore a 750 000 EUR nel corso dell'esercizio precedente, o in relazione al criterio di cui al paragrafo 1, lettera b), è subordinata alla preventiva approvazione dell'autorità competente responsabile della vigilanza prudenziale dell'ente.

L'autorità competente dà la sua approvazione preliminare soltanto se l'ente può dimostrare che una delle condizioni di cui al paragrafo 2 è soddisfatta, tenendo conto, con riferimento alla condizione di cui al paragrafo 2, lettera b), dei criteri di valutazione di cui al paragrafo 3.

Se al membro del personale è stata attribuita una remunerazione complessiva pari o superiore a 1 000 000 di EUR nel corso dell'esercizio finanziario precedente, l'autorità competente dà la sua approvazione preliminare soltanto in circostanze eccezionali. Al fine di assicurare l'applicazione uniforme del presente articolo, l'autorità competente informa l'Autorità bancaria europea prima di dare la propria approvazione per quanto riguarda tale membro del personale.

Articolo 5

Calcolo della remunerazione attribuita

1.   Ai fini del presente regolamento la remunerazione attribuita ma non ancora versata è considerata in base al suo valore alla data dell'attribuzione, senza tenere conto dell'applicazione del tasso di sconto di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera g), punto iii), della direttiva 2013/36/UE o delle riduzioni nei versamenti tramite dispositivi di restituzione o malus o di altro tipo. Tutti gli importi sono calcolati al lordo e su base equivalente a tempo pieno.

2.   Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c), la remunerazione attribuita può essere considerata separatamente per ogni Stato membro e paese terzo nel quale l'ente ha una stabile organizzazione e il personale è assegnato al paese in cui esercita la parte predominante delle sue attività.

Articolo 6

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338.

(2)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).


6.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 167/36


REGOLAMENTO (UE) N. 605/2014 DELLA COMMISSIONE

del 5 giugno 2014

recante modifica, ai fini dell'introduzione di indicazioni di pericolo e consigli di prudenza in croato e dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (1), in particolare l'articolo 50,

visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (2), in particolare l'articolo 37, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 487/2013 della Commissione (3) modifica alcune tabelle linguistiche per le indicazioni di pericolo di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1272/2008 e alcune delle tabelle linguistiche relative ai consigli di prudenza di cui all'allegato IV del regolamento. Con l'adesione della Croazia all'Unione europea il 1o luglio 2013, è necessario che tutte le indicazioni di pericolo e consigli di prudenza di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008, modificato dal regolamento (UE) n. 487/2013 siano disponibili anche in croato. Il presente regolamento introduce i necessari adeguamenti alle tabelle linguistiche.

(2)

L'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 contiene due elenchi di sostanze pericolose che sono oggetto di classificazione e etichettatura armonizzate. La tabella 3.1 elenca le sostanze pericolose che sono oggetto di una classificazione e un'etichettatura armonizzate sulla base dei criteri di cui all'allegato I, parti da 2 a 5, del regolamento (CE) n. 1272/2008. La tabella 3.2 elenca le sostanze pericolose che sono oggetto di una classificazione e un'etichettatura armonizzate sulla base dei criteri di cui all'allegato VI della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (4).

(3)

Alcune proposte di classificazione e di etichettatura armonizzate nuove o aggiornate sono state trasmesse all'Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA), ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1272/2008. Sulla base dei pareri elaborati su queste proposte dal comitato per la valutazione dei rischi dell'ECHA, nonché dei commenti ricevuti dalle parti interessate, è opportuno introdurre, rimuovere o aggiornare la classificazione e l'etichettatura armonizzate di determinate sostanze mediante la modifica dell'allegato VI di tale regolamento.

(4)

Non è necessario conformarsi alle nuove classificazioni armonizzate immediatamente, visto che occorrerà concedere un certo periodo di tempo ai fornitori per consentire loro di adeguare l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e delle miscele alle nuove classificazioni e di vendere le scorte esistenti. Sarà necessario inoltre prevedere un determinato periodo di tempo per consentire ai fornitori di adempiere gli obblighi di registrazione derivanti dalle nuove classificazioni armonizzate per le sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, di categoria 1 A e 1B (tabella 3.1) e di categoria 1 e 2 (tabella 3.2), o come molto tossiche per gli organismi acquatici che possono provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico, in particolare gli obblighi di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (5).

(5)

In linea con le disposizioni transitorie del regolamento (CE) n. 1272/2008 che consente l'applicazione delle nuove disposizioni in una fase precedente su base volontaria, è opportuno che i fornitori abbiano la facoltà di applicare le nuove classificazioni armonizzate e di adattare l'etichettatura e l'imballaggio di conseguenza su base volontaria prima della scadenza del termine per conformarsi alle nuove disposizioni.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1272/2008 è così modificato:

(1)

l'allegato III è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;

(2)

l'allegato IV è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento;

(3)

l'allegato VI è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento.

Articolo 2

1.   In deroga all'articolo 3, paragrafo 2, le sostanze e le miscele possono, anteriormente al 1o dicembre 2014 e al 1o giugno 2015, rispettivamente, essere classificate, etichettate e imballate in conformità del presente regolamento.

2.   In deroga all'articolo 3, paragrafo 2, le sostanze classificate, etichettate e imballate in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008 e immesse sul mercato prima del 1o dicembre 2014 non devono essere rietichettate e reimballate in conformità del presente regolamento fino al 1o dicembre 2016.

3.   In deroga all'articolo 3, paragrafo 2, fino al 1o giugno 2017 non sussiste l'obbligo di rietichettare e reimballare in conformità del presente regolamento le sostanze classificate, etichettate e imballate in conformità della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) o del regolamento (CE) n. 1272/2008 e immesse sul mercato prima del 1o giugno 2015.

4.   In deroga all'articolo 3, paragrafo 3, le classificazioni armonizzate definite nell'allegato III del presente regolamento, possono essere applicate anteriormente alla data di cui all'articolo 3, paragrafo 3.

Articolo 3

1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.   L'articolo 1, paragrafi 1 e 2, si applica alle sostanze a decorrere dal 1o dicembre 2014 e alle miscele a decorrere dal 1o giugno 2015.

3.   L'articolo 1, paragrafo 3, si applica dal 1o aprile 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 112 del 24.4.2012, pag. 21.

(2)  GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

(3)  Regolamento (UE) n. 487/2013 della Commissione, dell'8 maggio 2013, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L 149 dell'1.6.2013, pag. 1).

(4)  GU L 196 del 16.8.1967, pag. 1.

(5)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

(6)  Direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (GU L 200, del 30.7.1999, pag. 1).


ALLEGATO I

Nell'allegato III, parte 1, la tabella 1.1 è così modificata:

1)

Al codice H229, dopo la voce corrispondente a GA, è inserita la menzione seguente:

 

«HR

Spremnik pod tlakom:može se rasprsnuti ako se grije.»

2)

Al codice H230, dopo la voce corrispondente a GA, è inserita la menzione seguente:

 

«HR

Može eksplozivno reagirati i bez prisustva zraka.»

3)

Al codice H231, dopo la voce corrispondente a GA, è inserita la menzione seguente:

 

«HR

Može eksplozivno reagirati i bez prisustva zraka na povišenom tlaku i/ili temperaturi.»


ALLEGATO II

All'allegato IV, la parte 2 è così modificata:

1)

La tabella 1.2 è così modificata:

a)

Al codice P210, dopo la voce corrispondente a GA è inserita la menzione seguente:

 

«HR

Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti.»

b)

Al codice P223, dopo la voce corrispondente a GA è inserita la menzione seguente:

 

«HR

Spriječiti dodir s vodom.»

c)

Al codice P244, dopo la voce corrispondente a GA è inserita la menzione seguente:

 

«HR

Spriječiti dodir ventila i spojnica s uljem i masti.»

d)

Al codice P251, dopo la voce corrispondente a GA è inserita la menzione seguente:

 

«HR

Ne bušiti, niti paliti čak niti nakon uporabe.»

e)

Al codice P284, dopo la voce corrispondente a GA è inserita la menzione seguente:

 

«HR

[U slučaju nedovoljne ventilacije] nositi sredstva za zaštitu dišnog sustava.»

2)

La tabella 1.3 è così modificata:

a)

Al codice P310, dopo la voce corrispondente a GA è inserita la menzione seguente:

 

«HR

Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…»

b)

Al codice P311, dopo la voce corrispondente a GA è inserita la menzione seguente:

 

«HR

Nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…»

c)

Al codice P312, dopo la voce corrispondente a GA è inserita la menzione seguente:

 

«HR

U slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…»

d)

Al codice P340, dopo la voce corrispondente a GA è inserita la menzione seguente:

 

«HR

Premjestiti osobu na svježi zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava disanje…»

e)

Al codice P352, dopo la voce corrispondente a GA è inserita la menzione seguente:

 

«HR

Oprati velikom količinom vode/…»

f)

Al codice P361, dopo la voce corrispondente a GA è inserita la menzione seguente:

 

«HR

Odmah skinuti svu zagađenu odjeću.»

g)

Al codice P362, dopo la voce corrispondente a GA è inserita la menzione seguente:

 

«HR

Skinuti zagađenu odjeću.»

h)

Al codice P364, dopo la voce corrispondente a GA è inserita la menzione seguente:

 

«HR

I oprati je prije ponovne uporabe.»

i)

Al codice P378, dopo la voce corrispondente a GA è inserita la menzione seguente

 

«HR

Za gašenje rabiti …»

j)

Ai codici combinati P301+P310, dopo la voce corrispondente a GA è inserita la menzione seguente:

 

«HR

AKO SE PROGUTA: odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…»

k)

Ai codici combinati P301+P312, dopo la voce corrispondente a GA è inserita la menzione seguente:

 

«HR

AKO SE PROGUTA: u slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…»

l)

Ai codici combinati P302+P352, dopo la voce corrispondente a GA è inserita la menzione seguente:

 

«HR

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom vode/…»

m)

Ai codici combinati P303+P361+P353, dopo la voce corrispondente a GA è inserita la menzione seguente:

 

«HR

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): Odmah ukloniti/skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom/tuširanjem.»

n)

Ai codici combinati P304+P340, dopo la voce corrispondente a GA è inserita la menzione seguente:

 

«HR

AKO SE UDIŠE: premjestiti osobu na svježi zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava disanje.»

o)

Ai codici combinati P308+P311, dopo la voce corrispondente a GA è inserita la menzione seguente:

 

«HR

U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost: nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…»

p)

Ai codici combinati P342+P311, dopo la voce corrispondente a GA è inserita la menzione seguente:

 

«HR

Pri otežanom disanju: nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…»

q)

Ai codici combinati P361+P364, dopo la voce corrispondente a GA è inserita la menzione seguente:

 

«HR

Odmah skinuti svu zagađenu odjeću i oprati je prije ponovne uporabe.»

r)

Ai codici combinati P362+P364, dopo la voce corrispondente a GA è inserita la menzione seguente:

 

«HR

Skinuti zagađenu odjeću i oprati je prije ponovne uporabe.»

s)

Ai codici combinati P370+P378, dopo la voce corrispondente a GA è inserita la menzione seguente:

 

«HR

U slučaju požara: za gašenje rabiti …»


ALLEGATO III

L'allegato VI, parte 3, è così modificato:

1)

La tabella 3.1 è così modificata:

a)

La voce corrispondente al numero di indice 015-188-00-X è soppressa.

b)

Le voci corrispondenti ai numeri di indice 006-086-00-6, 015-154-00-4, 015-192-00-1, 601-023-00-4, 601-026-00-0, 603-061-00-7, 605-001-00-5, 605-008-00-3 e 616-035-00-5 sono sostituite dalle seguenti voci corrispondenti:

«006-086-00-6

fenoxycarb (ISO); ethyl [2-(4-phenoxyphenoxy)ethyl]carbamate

276-696-7

72490-01-8

Carc. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H351

H410

 

M = 1

M = 10 000

 

015-154-00-4

ethephon; 2-chloroethylphosphonic acid

240-718-3

16672-87-0

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

Skin Corr. 1C

Aquatic Chronic 2

H311

H332

H302

H314

H411

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H311

H332

H302

H314

H411

EUH071

 

 

015-192-00-1

tetrakis(2,6-dimethylphenyl)-m-phenylene biphosphate

432-770-2

139189-30-3

Skin Sens. 1

H317

GHS07

Wng

H317

 

 

 

601-023-00-4

ethylbenzene

202-849-4

100-41-4

Flam. Liq. 2

Acute Tox. 4*

STOT RE 2

Asp. Tox. 1

H225

H332

H373 (organi uditivi)

H304

GHS02

GHS07

GHS08

Dgr

H225

H332

H373 (organi uditivi)

H304

 

 

 

601-026-00-0

styrene

202-851-5

100-42-5

Flam. Liq. 3

Repr. 2

Acute Tox. 4*

STOT RE 1

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

H226

H361d

H332

H372 (organi uditivi)

H315

H319

GHS02

GHS08

GHS07

Dgr

H226

H361d

H332

H372 (organi uditivi)

H315

H319

 

*

D

603-061-00-7

tetrahydro-2-furylmethanol;

tetrahydrofurfuryl alcohol

202-625-6

97-99-4

Repr. 1B

Eye Irrit. 2

H360Df

H319

GHS08

GHS07

Dgr

H360Df

H319

 

 

 

605-001-00-5

formaldehyde …%

200-001-8

50-00-0

Carc. 1B

Muta. 2

Acute Tox. 3*

Acute Tox. 3*

Acute Tox. 3*

Skin Corr. 1B

Skin Sens. 1

H350

H341

H301

H311

H331

H314

H317

GHS08

GHS06

GHS05

Dgr

H350

H341

H301

H311

H331

H314

H317

 

*

Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 25 %

Skin Irrit. 2; H315: 5 % ≤ C < 25 %

Eye Irrit. 2; H319: 5 % ≤ C < 25 %

STOT SE 3; H335: C ≥ 5 %

Skin Sens. 1; H317 C ≥ 0,2 %

B, D

605-008-00-3

acrolein;

prop-2-enal;

acrylaldehyde

203-453-4

107-02-8

Flam. Liq. 2

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2

Acute Tox. 3

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H225

H330

H300

H311

H314

H400

H410

GHS02

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H225

H330

H300

H311

H314

H410

EUH071

Skin Corr. 1B;

H314: C ≥ 0,1 %

M = 100

M = 1

D

616-035-00-5

cymoxanil (ISO);

2-cyano-N-[(ethylamino)carbonyl]-2-(methoxyimino)acetamide

261-043-0

57966-95-7

Repr. 2

Acute Tox. 4

STOT RE 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361fd

H302

H373 (sangue, timo)

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361fd

H302

H373 (sangue, timo)

H317

H410

 

M = 1

M = 1»

 

c)

Le voci seguenti sono inserite secondo l'ordine delle voci di cui alla tabella 3.1:

«050-028-00-2

2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dimethyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate

260-829-0

57583-35-4

Repr. 2

Acute Tox. 4

STOT RE 1

Skin Sens. 1 A

H361d

H302

H372 (sistema nervoso, sistema immunitario)

H317

GHS08

GHS07

Dgr

H361d

H302

H372 (sistema nervoso, sistema immunitario)

H317

 

 

 

050-029-00-8

dimethyltin dichloride

212-039-2

753-73-1

Repr. 2

Acute Tox. 2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 3

STOT RE 1

Skin Corr. 1

H361d

H330

H301

H311

H372 (sistema nervoso, sistema immunitario)

H314

GHS08

GHS06

GHS05

Dgr

H361d

H330

H301

H311

H372 (sistema nervoso, sistema immunitario)

H314

EUH071

 

 

601-088-00-9

4-vinylcyclohexene

202-848-9

100-40-3

Carc. 2

H351

GHS08

Wng

H351

 

 

 

601-089-00-4

muscalure; cis-tricos-9-ene

248-505-7

27519-02-4

Skin Sens. 1B

H317

GHS07

Wng

H317

 

 

 

604-090-00-8

4-tert-butylphenol

202-679-0

98-54-4

Repr. 2

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

H361f

H315

H318

GHS08

GHS05

Dgr

H361f

H315

H318

 

 

 

604-091-00-3

etofenprox (ISO); 2-(4-ethoxyphenyl)-2-methylpropyl 3-phenoxybenzyl ether

407-980-2

80844-07-1

Lact.

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H362

H400

H410

GHS09

Wng

H362

H410

 

M = 100

M = 1 000

 

606-146-00-7

tralkoxydim (ISO); 2-(N-ethoxypropanimidoyl)3-hydroxy-5-mesitylcyclohex-2-en-1-one

87820-88-0

Carc. 2

Acute Tox. 4

Aquatic Chronic 2

H351

H302

H411

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H302

H411

 

 

 

606-147-00-2

cycloxydim (ISO); 2-(N-ethoxybutanimidoyl)-3-hydroxy-5-(tetrahydro-2H-thiopyran-3-yl)cyclohex-2-en-1-one

405-230-9

101205-02-1

Repr. 2

H361d

GHS08

Wng

H361d

 

 

 

607-705-00-8

benzoic acid

200-618-2

65-85-0

STOT RE 1

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

H372 (polmoni) (inalazione)

H315

H318

GHS08

GHS05

Dgr

H372 (polmoni) (inalazione)

H315

H318

 

 

 

607-706-00-3

methyl 2,5-dichlorobenzoate

220-815-7

2905-69-3

Acute Tox. 4

STOT SE 3

Aquatic Chronic 2

H302

H336

H411

GHS07

GHS09

Wng

H302

H336

H411

 

 

 

612-287-00-5

fluazinam (ISO); 3-chloro-N-[3-chloro-2,6-dinitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine

79622-59-6

Repr. 2

Acute Tox. 4

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1 A

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d

H332

H318

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS05

GHS09

Dgr

H361d

H332

H318

H317

H410

 

M = 10

M = 10

 

613-317-00-X

penconazole (ISO); 1-[2-(2,4-dichlorophenyl)pentyl]-1H-1,2,4-triazole

266-275-6

66246-88-6

Repr. 2

Acute Tox. 4

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d

H302

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361d

H302

H410

 

M = 1

M = 1

 

613-318-00-5

fenpyrazamine (ISO); S-allyl 5-amino-2-isopropyl-4- -3-oxo-2,3-dihydro-1 h-pyrazole-1-carbothioate (2-metilfenil)

473798-59-3

Aquatic Chronic 2

H411

GHS09

H411

 

 

 

616-212-00-7

3-iodo-2-propynyl butylcarbamate; 3-iodoprop-2-yn-1-yl butylcarbamate

259-627-5

55406-53-6

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

STOT RE 1

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H302

H372 (laringe)

H318

H317

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS05

GHS09

Dgr

H331

H302

H372 (laringe)

H318

H317

H410

 

M = 10

M = 1»

 

2)

La tabella 3.2 è così modificata:

a)

La voce corrispondente al numero di indice 015-188-00-X è soppressa.

b)

Le voci corrispondenti ai numeri di indice 006-086-00-6, 015-154-00-4, 015-192-00-1, 601-023-00-4, 601-026-00-0, 603-061-00-7, 605-001-00-5 e 616-035-00-5 sono sostituite dalle seguenti voci corrispondenti:

«006-086-00-6

fenoxycarb (ISO); ethyl [2-(4-phenoxyphenoxy)ethyl]carbamate

276-696-7

72490-01-8

Carc. Cat. 3; R40

N; R50-53

Xn; N

R: 40-50/53

S: (2)-22-36/37-60-61

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

 

015-154-00-4

ethephon; 2-chloroethylphosphonic acid

240-718-3

16672-87-0

C; R34

Xn; R20/21/22

N; R51-53

C; N;

R: 20/21/22-34-51/53

S: (1/2)-26-36/37/39-45-61

Xi; R37: 5 % ≤ C < 10 %

 

015-192-00-1

tetrakis(2,6-dimethylphenyl)-m-phenylene biphosphate

432-770-2

139189-30-3

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

601-023-00-4

ethylbenzene

202-849-4

100-41-4

F; R11

Xn; R20-48/20-65

F; Xn

R: 11-20-48/20-65

S: (2-) 16-24/25-29-62

 

 

601-026-00-0

styrene

202-851-5

100-42-5

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R20-48/20

XI; R36/38

R10

Xn

R: 10-20-36/38-48/20-63

S: (2-) 23-36/37-46

Xn; R20: C ≥ 12,5 %

Xi; R36/38: C ≥ 12,5 %

D

603-061-00-7

tetrahydro-2-furylmethanol;

tetrahydrofurfuryl alcohol

202-625-6

97-99-4

Repr. Cat. 2; R61

Repr. Cat. 1 3; R62

Xi; R36

T

R: 36-61-62

S: 45-53

Xi; R36: C ≥ 10 %

 

605-001-00-5

formaldehyde …%

200-001-8

50-00-0

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

T; R23/24/25

C; R34

R43

T

R: 23/24/25-34-43-45-68

S: 45-53

T; R23/24/25: C ≥ 25 %

Xn; R20/21/22: 5 % ≤ C < 25 %

C; R34: C ≥ 25 %

Xi; R36/37/38: 5 % ≤ C < 25 %

R43: C ≥ 0,2 %

B, D

616-035-00-5

cymoxanil (ISO);

2-cyano-N-[(ethylamino)carbonyl]-2-(methoxyimino)acetamide

261-043-0

57966-95-7

Repr. Cat. 3; R62-63

Xn; R22-48/22

R43

N; R50-53

Xn; N;

R: 22-43-48/22-62-63-50/53

S: (2-) 36/37-46-60-61

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %»

 

c)

Le voci seguenti sono riportate secondo l'ordine delle voci di cui alla tabella 3.2:

«050-028-00-2

2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dimethyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate

260-829-0

57583-35-4

Repr. Cat. 3; R63

T; R48/25

Xn; R22

R43

T

R: 22-43-48/25-63

S: (1/2-)36/37-45

 

 

050-029-00-8

dimethyltin dichloride

212-039-2

753-73-1

Repr. Cat. 3; R63

T+; R26

T; R24/25-48/25

C; R34

T+

R: 24/25-26-34-48/25-63

S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-63

 

 

601-088-00-9

4-vinylcyclohexene

202-848-9

100-40-3

Carc. Cat. 3; R40

Xn

R: 40

S: (2-)36/37

 

 

601-089-00-4

muscalure; cis-tricos-9-ene

248-505-7

27519-02-4

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

604-090-00-8

4-tert-butylphenol

202-679-0

98-54-4

Repr. Cat. 3; R62

Xi; R38-41

Xn

R: 38-41-62

S: (2-) 26-36/37/39-46

 

 

604-091-00-3

etofenprox (ISO); 2-(4-ethoxyphenyl)-2-methylpropyl 3-phenoxybenzyl ether

407-980-2

80844-07-1

R64

N; R50-53

N

R: 50/53-64

S: 60-61

N; R50-53: C ≥ 0,25 %

N; R51-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %

R52-53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 %

 

606-146-00-7

tralkoxydim (ISO); 2-[(1E)-N-ethoxypropanimidoyl]-3-hydroxy-5-mesitylcyclohex-2-en-1-one

87820-88-0

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 22-40-51/53

S: (2-)36/37-60-61

 

 

606-147-00-2

cycloxydim (ISO); 2-(N-ethoxybutanimidoyl)-3-hydroxy-5-(tetrahydro-2H-thiopyran-3-yl)cyclohex-2-en-1-one

405-230-9

101205-02-1

F; R11

Repr. Cat. 3; R63

F; Xn

R: 11-63

S: (2-)16-36/37-46

 

 

607-705-00-8

benzoic acid

200-618-2

65-85-0

T; R48/23

Xi; R38-41

T

R: 38-41-48/23

S: (1/2-)26-39-45-63

 

 

607-706-00-3

methyl 2,5-dichlorobenzoate

220-815-7

2905-69-3

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 22-51/53

S: (2-) 46-61

 

 

612-287-00-5

fluazinam (ISO); 3-chloro-N-[3-chloro-2,6-dinitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine

-

79622-59-6

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R20

Xi; R41

R43

N; R50-53

Xn; N;

R: 20-41-43-50/53-63

S: (2-) 26-36/37/39-46-60-61

N; R50-53: C ≥ 2,5 %

N; R51-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

R52-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %

 

613-317-00-X

penconazole (ISO); 1-[2-(2,4-dichlorophenyl)pentyl]-1H-1,2,4-triazole

266-275-6

66246-88-6

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-50/53-63

S: (2-) 36/37-46-60-61

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

 

613-318-00-5

fenpyrazamine (ISO); S-allyl 5-amino-2-isopropyl-4-(2-methylphenyl)-3-oxo-2,3-dihydro-1H-pyrazole-1-carbothioate

-

473798-59-3

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 60-61

 

 

616-212-00-7

3-iodo-2-propynyl butylcarbamate; 3-iodoprop-2-yn-1-yl butylcarbamate

259-627-5

55406-53-6

T; R23-48/23

Xn; R22

Xi; R41

R43

N; R50

T; N

R: 22-23-41-43-48/23-50

S: (1/2-)24-26-37/39-45-63)

N; R50: C ≥ 2,5 %»

 


6.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 167/50


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 606/2014 DELLA COMMISSIONE

del 5 giugno 2014

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all’importazione

0702 00 00

AL

46,1

MK

77,0

TR

76,3

ZZ

66,5

0707 00 05

MK

30,7

TR

106,1

ZZ

68,4

0709 93 10

TR

113,3

ZZ

113,3

0805 50 10

AR

120,1

TR

118,2

ZA

132,6

ZZ

123,6

0808 10 80

AR

105,4

BR

86,4

CL

101,0

CN

98,8

NZ

141,9

US

173,1

UY

158,2

ZA

94,2

ZZ

119,9

0809 10 00

TR

257,1

ZZ

257,1

0809 29 00

TR

379,1

ZZ

379,1


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

6.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 167/52


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 giugno 2014

che modifica gli allegati delle decisioni 92/260/CEE, 93/197/CEE e 2004/211/CE per quanto concerne le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'importazione di cavalli registrati provenienti da alcune parti del territorio dell'India

[notificata con il numero C(2014) 3582]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/332/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (1), in particolare l'articolo 17, paragrafo 3, lettera a),

vista la direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (2), in particolare l'articolo 12, paragrafi 1 e 4, l'articolo 15, lettera a), l'articolo 16, paragrafo 2, l'articolo 19, frase introduttiva e lettere a) e b),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2009/156/CE stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni di equidi vivi nell'Unione. Essa prevede che le importazioni di equidi nell'Unione siano autorizzate solamente in provenienza dai paesi terzi che soddisfano determinate condizioni di polizia sanitaria.

(2)

La decisione 92/260/CEE della Commissione (3) stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata l'ammissione temporanea nell'Unione, per un periodo inferiore a 90 giorni, di cavalli registrati provenienti da paesi terzi classificati in specifici gruppi sanitari di cui all'allegato I della medesima. L'allegato II della suddetta decisione contiene modelli di certificati sanitari che devono accompagnare gli animali provenienti da paesi terzi classificati nei corrispondenti gruppi sanitari.

(3)

La decisione 93/197/CEE della Commissione (4) stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata l'ammissione temporanea nell'Unione di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione provenienti da paesi terzi classificati in specifici gruppi sanitari di cui all'allegato I della medesima. Tale allegato precisa anche la categoria di equidi di cui è consentita l'importazione a partire da un determinato paese terzo. L'allegato II della suddetta decisione contiene modelli di certificati sanitari che devono accompagnare gli animali provenienti da paesi terzi classificati nei corrispondenti gruppi sanitari.

(4)

La decisione 2004/211/CE della Commissione (5) stabilisce l'elenco dei paesi terzi, o delle loro parti ove si applichi la regionalizzazione, da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di equidi e di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina, nonché le altre condizioni applicabili a tali importazioni. Tale elenco figura nell'allegato I di detta decisione.

(5)

Secondo le informazioni disponibili l'India è indenne dalla peste equina ai sensi della normativa dell'Unione e l'ultimo caso di peste equina è stato registrato nel 1963. L'India è inoltre indenne dall'encefalomielite equina venezuelana da due anni e la malattia non è mai stata segnalata in tale paese terzo. Tuttavia, la morva è presente in alcune parti del territorio dell'India e non vi sono informazioni circa i casi di durina.

(6)

Tenuto conto della situazione epidemiologica in India riguardo alle malattie trasmissibili agli equidi, tale paese terzo dovrebbe essere classificato nel gruppo sanitario C di cui all'allegato I delle decisioni 92/260/CEE e 93/197/CEE.

(7)

Poiché il rischio di contrarre la morva è minore per i cavalli registrati, è opportuno limitare l'introduzione nell'Unione di equidi unicamente ai cavalli registrati ed esigere che tali cavalli registrati introdotti nell'Unione in virtù delle decisioni 92/260/CEE o 93/197/CEE siano sottoposti a test della morva e della durina. Nel modello di certificato sanitario «C» di cui all'allegato II delle suddette decisioni dovrebbero quindi essere specificati tali test per l'introduzione di detti cavalli registrati provenienti dall'India.

(8)

Gli allegati I e II della decisione 92/260/CEE e della decisione 93/197/CEE dovrebbero pertanto essere modificati di conseguenza.

(9)

Con lettera del 31 dicembre 2013 l'India ha informato la Commissione dell'istituzione di un zona indenne dalle malattie degli equini al Remount and Veterinary Corps Centre (RVC), Meerut Cantonment, distretto di Meerut, divisione di Meerut nello Stato di Uttar Pradesh e ha fornito le necessarie garanzie conformemente all'articolo 12 della direttiva 2009/156/CE.

(10)

In attesa dell'esito di una missione di audit della Commissione e considerando che l'India desidera partecipare ai Giochi equestri mondiali della Fédération èquestre Internationale (FEI) in Normandia (Francia) nell'agosto 2014, la zona indenne dalle malattie degli equini stabilita in India dovrebbe essere approvata su base temporanea fino all'ottobre 2014.

(11)

La regionalizzazione dovrebbe includere anche vie di accesso per il trasferimento dei cavalli registrati provenienti dalla zona indenne dalle malattie degli equini verso l'aeroporto internazionale più vicino, per le quali l'India ha presentato le procedure operative standard e le misure di bioprotezione.

(12)

L'allegato I della decisione 2004/211/CE dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(13)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati I e II della decisione 92/260/CEE sono modificati conformemente all'allegato I della presente decisione.

Articolo 2

Gli allegati I e II della decisione 93/197/CEE sono modificati conformemente all'allegato II della presente decisione.

Articolo 3

L'allegato I della decisione 2004/211/CE è modificato conformemente all'allegato III della presente decisione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 2014

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

(2)  GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1.

(3)  Decisione 92/260/CEE della Commissione, del 10 aprile 1992, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'ammissione temporanea di cavalli registrati (GU L 130 del 15.5.1992, pag. 67).

(4)  Decisione 93/197/CEE della Commissione, del 5 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione (GU L 86 del 6.4.1993, pag. 16).

(5)  Decisione 2004/211/CE della Commissione, del 6 gennaio 2004, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina e che modifica le decisioni 93/195/CEE e 94/63/CE (GU L 73 dell'11.3.2004, pag. 1).


ALLEGATO I

Gli allegati I e II della decisione 92/260/CEE sono modificati come segue:

1)

nell'allegato I, l'elenco dei paesi terzi classificati nel gruppo sanitario C è sostituito dal seguente:

«Gruppo sanitario C (1)

Canada (CA), Cina (3) (CN), Hong Kong (HK), India (3) (IN), Giappone (JP), Repubblica di Corea (KR), Macao (MO), Malaysia (penisola) (MY), Singapore (SG), Thailandia (TH), Stati Uniti d'America (US)»;

2)

nell'allegato II, nel modello di certificato sanitario C, alla sezione III, la lettera l) è sostituita dalla seguente:

«l)

Se il cavallo proviene dalla Cina (1) (3), dall'India (1) (3) o dalla Thailandia (3), è stato sottoposto ad una prova di fissazione del complemento per la morva e per la durina, con esito negativo (titolo 1/10), eseguita su campione ematico prelevato entro 10 giorni dall'esportazione in data … (4) (5);»


ALLEGATO II

Gli allegati I e II della decisione 93/197/CEE sono modificati come segue:

1)

nell'allegato I, l'elenco dei paesi terzi classificati nel gruppo sanitario C è sostituito dal seguente:

«Gruppo sanitario C (1)

Canada (CA), Cina (2) (3) (CN), Hong Kong (3) (HK), India (2) (3) (IN), Giappone (3) (JP), Repubblica di Corea (3) (KR), Macao (3) (MO), Malaysia (penisola) (3) (MY), Singapore (3) (SG), Thailandia (3) (TH), Stati Uniti d'America (US)»;

2)

nell'allegato II, nel modello di certificato sanitario C, alla sezione III, la lettera m) è sostituita dalla seguente:

«m)

Se il cavallo proviene dalla Cina (1) (3), dall'India (1) (3) o dalla Thailandia (3), è stato sottoposto ad una prova di fissazione del complemento per la morva e per la durina, con esito negativo (titolo 1/10), eseguita su campione ematico prelevato entro 10 giorni dall'esportazione in data … (4);»


ALLEGATO III

L'allegato I della decisione 2004/211/CE è così modificato:

1)

nell'ordine del codice ISO del paese è inserita la riga seguente:

«IN

India

IN-0

L'intero paese

C

 

IN-1

La zona indenne dalle malattie degli equini presso il Remount and Veterinary Corps (RVC) Centre, Meerut Cantonment, distretto di Meerut, divisione di Meerut, stato di Uttar Pradesh, compreso il passaggio stradale da e verso l'aeroporto di Nuova Delhi

(per ulteriori dettagli cfr. riquadro 6)

C

X

X

Valido fino al 31 ottobre 2014»

2)

è aggiunto il seguente riquadro 6:

«Riquadro 6

 

IN

India

IN-1

La zona indenne dalle malattie degli equini presso il Remount and Veterinary Corps (RVC) Centre, Meerut Cantonment, distretto di Meerut, divisione di Meerut, Stato dell'Uttar Pradesh (localizzata a 29,028893, 77,731018 ovvero + 29° 01′ 44,01″, + 77° 43′ 51,66″) e circondata da una zona di sorveglianza di 10 km, incluso l'accesso attraverso Roorkee, Mawana e Delhi Roads alla Nazionale n. 58, seguita su Hapur Road (57), GT Road, Dharampura Road, Eastern Approach Road, Yudister Setu, Lala Hardev Sahai Marg, Mahatma Road, Vandemataram Marg, Nazionale n. 8, Airport Road, Ullan Batar Marg verso l'aeroporto internazionale Indira Gandhi di Nuova Delhi.»


6.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 167/57


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 giugno 2014

relativa alla protezione dei dati personali sul Portale europeo della giustizia elettronica

(2014/333/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

sentito il Garante europeo della protezione dei dati,

considerando quanto segue:

(1)

Nella comunicazione del maggio 2008 (1) la Commissione ha dichiarato che avrebbe lavorato sull'ideazione e sull'allestimento del Portale europeo della giustizia elettronica (in appresso: «Portale»), da gestire in stretto rapporto con gli Stati membri.

(2)

Il piano d'azione pluriennale 2009-2013 in materia di giustizia elettronica europea (2) dell'8 novembre 2008 ha affidato alla Commissione europea l'attuazione del Portale. Detto Portale è stato avviato il 16 luglio 2010. L'adozione della presente decisione si è resa necessaria solo adesso, da quando cioè il Portale è pronto per la prima interconnessione di registri nazionali con conseguente trattamento di dati personali.

(3)

Scopo del Portale è contribuire alla realizzazione dello spazio giudiziario europeo facilitando e migliorando l'accesso alla giustizia e facendo leva sulle tecnologie di informazione e di comunicazione per agevolare i procedimenti giudiziari elettronici transfrontalieri e la cooperazione giudiziaria.

(4)

Quando attuano il diritto dell'Unione, le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie dell'Unione europea, così come gli Stati membri, devono rispettare i diritti fondamentali e osservare i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto alla protezione dei dati di carattere personale di cui all'articolo 8 della Carta.

(5)

Poiché i vari compiti e le varie funzioni che incombono alla Commissione e agli Stati membri relativamente al Portale comporteranno diverse responsabilità e diversi obblighi in termini di protezione dei dati, è fondamentale delimitarli chiaramente.

(6)

Tenuto conto della specifica natura delle attività legate al Portale della giustizia elettronica, frutto di una cooperazione fra la Commissione e gli Stati membri, il ruolo della Commissione nel trattamento dei dati personali nell'ambito del Portale è limitato. Va precisato che la Commissione non è responsabile del contenuto delle banche dati nazionali interconnesse rese disponibili attraverso il Portale.

(7)

Al trattamento dei dati personali da parte della Commissione nell'ambito del Portale si applica il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). La Commissione ha, in particolare, il compito di fornire l'infrastruttura informatica per le funzionalità del Portale, inclusa l'interconnessione delle banche dati nazionali.

(8)

Conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001, occorre che le finalità del trattamento dei dati personali siano esplicitamente precisate. Pertanto, il trattamento di dati personali da parte della Commissione nell'ambito del Portale può avvenire solo se serve per fornire un accesso alle banche dati nazionali interconnesse contenenti dati personali, per fornire servizi interattivi che consentano agli utenti di comunicare direttamente con le autorità competenti in un altro Stato membro, per fornire accesso a informazioni pubbliche destinate agli utenti registrati, o per fornire informazioni di contatto.

(9)

La Commissione dovrebbe integrare nel sistema tecnologie che rispecchino il concetto di «protezione dei dati fin dalla progettazione». Ai fini dell'attuazione di tale concetto, in fase di progettazione della funzionalità legata al trattamento dei dati personali nell'ambito del Portale, e di altre funzionalità del Portale, dovrebbe essere effettuata una valutazione dell'impatto sulla protezione della vita privata e dei dati. Tale valutazione permetterà di individuare i potenziali rischi per la tutela dei dati, e di definire inoltre le adeguate misure e garanzie da integrare nel sistema per tutelare i dati personali.

(10)

Occorre che la Commissione proceda a continue ed adeguate valutazioni in materia di sicurezza nella misura in cui vengono effettuate operazioni legate all'interconnessione di banche dati nazionali.

(11)

Sono accessibili attraverso il Portale solo le informazioni pubbliche contenute nelle banche dati nazionali interconnesse. Non deve essere possibile combinare per finalità diverse, attraverso il Portale, informazioni provenienti dalle varie banche dati nazionali interconnesse,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione definisce le funzioni e le responsabilità della Commissione europea in relazione alle norme sulla protezione dei dati nel trattamento di dati personali nell'ambito del Portale europeo della giustizia elettronica (in appresso: «Portale»).

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni di cui al regolamento (CE) n. 45/2001. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

a)   «operatore della giustizia elettronica europea»: qualsiasi rappresentante di uno Stato membro o di un'organizzazione partner della giustizia elettronica europea autorizzato a modificare il (o parti del) contenuto del Portale;

b)   «banche dati nazionali interconnesse»: banche dati contenenti informazioni pubblicamente accessibili, gestite dagli Stati membri e da altri organismi come associazioni professionali e organizzazioni senza scopo di lucro, interconnesse attraverso il Portale in modo che le informazioni disponibili a livello nazionale possano essere consultate dal Portale stesso;

c)   «informazioni pubblicamente accessibili»: informazioni accessibili ai cittadini attraverso Internet;

d)   «utente registrato»: un utente del Portale, quale ad esempio un «operatore della giustizia elettronica europea», registrato sul Portale attraverso il servizio di autenticazione della Commissione europea (ECAS).

Articolo 3

Trattamento dei dati

La Commissione effettua operazioni di trattamento di dati personali nel Portale solo nella misura in cui ciò è necessario per:

a)

fornire un accesso alle banche dati nazionali interconnesse contenenti dati personali;

b)

fornire servizi interattivi che consentano agli utenti registrati di comunicare direttamente con le autorità competenti in un altro Stato membro;

c)

fornire accesso a informazioni pubbliche destinate agli utenti registrati;

d)

fornire informazioni di contatto.

Articolo 4

Compiti del responsabile del trattamento

1.   La Commissione svolge i compiti di responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 45/2001 conformemente alle responsabilità che le incombono nell'ambito del Portale e di cui al presente articolo.

2.   La Commissione garantisce la disponibilità, la manutenzione e la sicurezza dell'infrastruttura informatica del Portale.

3.   La Commissione è responsabile delle seguenti operazioni di trattamento:

a)

organizzazione;

b)

comunicazione mediante trasmissione;

c)

diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione;

d)

allineamento o combinazione di dati personali estratti da banche dati nazionali interconnesse o di dati personali relativi a utenti registrati.

4.   La Commissione definisce le politiche necessarie e applica le adeguate soluzioni tecniche per adempiere alle proprie responsabilità nel quadro della sua funzione di responsabile del trattamento.

5.   La Commissione attua le necessarie misure tecniche per garantire la sicurezza dei dati personali nel momento in cui vengono comunicati e quando sono visibili sul Portale, in particolare la riservatezza e l'integrità per ogni trasmissione da e verso il Portale.

6.   La Commissione non è responsabile degli aspetti relativi alla protezione dei dati per quanto riguarda:

a)

la raccolta e la conservazione iniziale dei dati estratti dalle banche dati nazionali interconnesse;

b)

le decisioni degli Stati membri di rendere tali dati disponibili attraverso il Portale;

c)

il contenuto dei dati estratti dalle banche dati nazionali interconnesse e resi disponibili attraverso il Portale.

7.   Gli obblighi che incombono alla Commissione non incidono sulle responsabilità degli Stati membri e degli altri organismi relative al contenuto e al funzionamento delle banche dati nazionali interconnesse da essi gestite.

Articolo 5

Obblighi di informazione

1.   La Commissione fornisce agli interessati i dati di cui agli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 45/2001 per quanto riguarda le informazioni di cui essa è responsabile in virtù della presente decisione.

2.   Fermi restando gli obblighi verso gli interessati che incombono agli Stati membri e agli altri organismi che gestiscono le banche dati nazionali interconnesse, la Commissione indica agli interessati anche chi contattare ai fini dell'effettivo esercizio dei loro diritti di informazione, accesso, rettifica e opposizione conformemente alla normativa applicabile in materia di protezione dei dati. La Commissione si richiama alle specifiche dichiarazioni sulla protezione dei dati personali degli Stati membri e degli altri organismi.

3.   La Commissione rende inoltre disponibili sul Portale:

a)

le traduzioni, nelle lingue del Portale, delle informative sulla privacy degli Stati membri di cui al paragrafo 2;

b)

un'ampia informativa sulla privacy riguardante il Portale, conformemente agli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 45/2001, in forma chiara e comprensibile.

Articolo 6

Conservazione dei dati personali

1.   Per quanto riguarda gli scambi di informazioni da banche dati nazionali interconnesse, nessun dato personale riguardante gli interessati è conservato sul Portale. Tutti questi dati sono conservati nelle banche dati nazionali gestite dagli Stati membri o da altri organismi.

2.   I dati personali relativi agli utenti del Portale o da essi forniti non sono conservati sul Portale, tranne nei casi in cui questi si siano iscritti come utenti registrati. I dati personali degli utenti registrati sono conservati fino a quando questi non chiedano la cancellazione della loro registrazione. Conformemente all'articolo 3, i dati personali relativi agli operatori o ai punti di contatto della giustizia elettronica europea sono conservati solo per il periodo in cui tali persone esercitano le loro funzioni.

Articolo 7

Data d'entrata in vigore

La presente decisione entra il vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  COM(2008)329 definitivo del 30.5.2008.

(2)  GU C 75 del 31.3.2009, pag. 1.

(3)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).