ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 165

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

57° anno
4 giugno 2014


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

 

2014/315/Euratom

 

*

Decisione del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che approva la conclusione da parte della Commissione europea, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, del protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Montenegro, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

1

 

 

2014/316/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 15 novembre 2013, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria del protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Albania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

3

 

 

2014/317/Euratom

 

*

Decisione del Consiglio, del 15 novembre 2013, che approva la conclusione da parte della Commissione europea, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, del protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Albania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

5

 

 

2014/318/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 17 febbraio 2014, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e la Federazione russa sui precursori di droghe

6

 

 

Accordo tra l'Unione europea e la Federazione russa sui precursori di droghe

7

 

 

Informazioni sull'entrata in vigore dell'accordo tra l'Unione europea e la Federazione russa sui precursori di droghe

15

 

 

2014/319/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 12 maggio 2014, relativa alla conclusione del protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, riguardante un accordo quadro fra l'Unione europea e la Georgia sui principi generali della partecipazione della Georgia ai programmi dell'Unione

16

 

 

2014/320/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 12 maggio 2014, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, del protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Albania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

18

 

 

Protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Albania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

19

 

 

2014/321/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 13 maggio 2014, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, del protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Montenegro, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

30

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 591/2014 della Commissione, del 3 giugno 2014, sulla proroga dei periodi transitori relativi ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 e al regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

31

 

*

Regolamento (UE) n. 592/2014 della Commissione, del 3 giugno 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda l'uso di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati come combustibile negli impianti di combustione ( 1 )

33

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 593/2014 della Commissione, del 3 giugno 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato della notifica conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai fondi europei per il venture capital ( 1 )

41

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 594/2014 della Commissione, del 3 giugno 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato della notifica conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale ( 1 )

44

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 595/2014 della Commissione, del 3 giugno 2014, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

47

 

 

DECISIONI

 

 

2014/322/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 6 maggio 2014, sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione per il 2014

49

 

 

2014/323/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 19 maggio 2014, che abroga la decisione 2010/371/UE relativa alla conclusione della procedura di consultazione con la Repubblica del Madagascar a titolo dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-UE

51

 

 

2014/324/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 3 giugno 2014, sul riconoscimento del Gafta Trade Assurance Scheme per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/28/CE e 98/70/CE

53

 

 

2014/325/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 3 giugno 2014, relativa al riconoscimento del sistema KZR INiG per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 98/70/CE e 2009/28/CE

56

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

4.6.2014   

IT

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L 165/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 ottobre 2013

che approva la conclusione da parte della Commissione europea, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, del protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Montenegro, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

(2014/315/Euratom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 101, secondo comma,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 24 settembre 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con il Montenegro, al fine di concludere un protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Montenegro, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea («il protocollo»).

(2)

Tali negoziati si sono conclusi con successo con la sigla del protocollo il 16 maggio 2013.

(3)

La conclusione del protocollo da parte della Commissione dovrebbe essere approvata per quanto riguarda le materie di competenza della Comunità europea dell'energia atomica.

(4)

La firma e la conclusione del protocollo sono oggetto di una procedura separata per quanto riguarda le materie di competenza dell'Unione e dei suoi Stati membri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

È approvata la conclusione da parte della Commissione europea, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, del protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Montenegro, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea.

Il testo del protocollo è accluso alla decisione relativa alla firma.

Fatto a Lussemburgo, il 22 ottobre 2013

Per il Consiglio

Il presidente

L. LINKEVIČIUS


4.6.2014   

IT

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L 165/3


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 15 novembre 2013

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria del protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Albania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

(2014/316/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, e con l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma,

visto l'atto di adesione della Croazia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 24 settembre 2012, il Consiglio ha autorizzato la Commissione a avviare negoziati, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri e della Repubblica di Croazia, con la Repubblica d'Albania, al fine di concludere un protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Albania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea («protocollo»).

(2)

Tali negoziati si sono conclusi con successo e il protocollo è stato approvato dalle autorità albanesi, mediante uno scambio di lettere in data 1o agosto 2013.

(3)

È opportuno firmare il protocollo a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, con riserva della sua conclusione in data successiva.

(4)

La conclusione del protocollo è oggetto di una procedura separata per le questioni di competenza della Comunità europea dell'energia atomica.

(5)

Alla luce dell'adesione della Croazia all'Unione il 1o luglio 2013, è opportuno che il protocollo sia applicato a titolo provvisorio a decorrere da tale data,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma del protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Albania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea è autorizzata a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, con riserva della conclusione di tale protocollo.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri.

Articolo 3

Il protocollo si applica a titolo provvisorio, conformemente al suo articolo 10, a decorrere dal 1o luglio 2013, in attesa che siano espletate le procedure necessarie alla sua conclusione.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2013

Per il Consiglio

Il presidente

R. ŠADŽIUS


4.6.2014   

IT

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L 165/5


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 15 novembre 2013

che approva la conclusione da parte della Commissione europea, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, del protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Albania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

(2014/317/Euratom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 101, secondo comma,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 24 settembre 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica d'Albania, al fine di concludere un protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Albania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea («protocollo»).

(2)

Tali negoziati si sono conclusi con successo e il protocollo è stato approvato dalle autorità albanesi, mediante uno scambio di lettere in data 1o agosto 2013.

(3)

È opportuno approvare la conclusione, da parte della Commissione europea, del protocollo per le questioni di competenza della Comunità europea dell'energia atomica.

(4)

La firma e la conclusione del protocollo sono oggetto di una procedura separata per le questioni di competenza dell'Unione e dei suoi Stati membri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

È approvata la conclusione da parte della Commissione europea, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, del protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Albania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea.

Il testo del protocollo è accluso alla decisione sulla sua firma.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2013

Per il Consiglio

Il presidente

R. ŠADŽIUS


4.6.2014   

IT

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L 165/6


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 17 febbraio 2014

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e la Federazione russa sui precursori di droghe

(2014/318/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

È opportuno che l'Unione europea e la Federazione russa rafforzino la loro cooperazione per prevenire la diversione dei precursori di droghe dal commercio lecito al fine di combattere la fabbricazione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope.

(2)

Conformemente alla decisione 2013/263/UE del Consiglio (1), l'accordo tra l'Unione europea e la Federazione russa sui precursori di droghe («accordo») è stato firmato il 4 giugno 2013, con riserva della sua conclusione in una data successiva.

(3)

L'accordo dovrebbe garantire il pieno rispetto dei diritti fondamentali, in particolare un elevato livello di protezione con riguardo al trattamento e al trasferimento di dati personali tra le parti dell'accordo.

(4)

È opportuno approvare l'accordo a nome dell'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo tra l'Unione europea e la Federazione russa sui precursori di droghe è approvato a nome dell'Unione.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica prevista all'articolo 11 dell'accordo (2).

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2014

Per il Consiglio

Il presidente

A. TSAFTARIS


(1)  Decisione 2013/263/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e la Federazione russa sui precursori di droghe (GU L 154 del 6.6.2013, pag. 5).

(2)  La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


4.6.2014   

IT

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L 165/7


ACCORDO

tra l'Unione europea e la Federazione russa sui precursori di droghe

L'UNIONE EUROPEA,

da una parte, e

LA FEDERAZIONE RUSSA,

dall'altra,

di seguito denominate «le parti»,

NEL QUADRO della Convenzione delle Nazioni Unite del 1988 contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, di seguito denominata «la convenzione del 1988»;

RISOLUTE a prevenire e combattere la fabbricazione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope impedendo la diversione dal commercio lecito delle sostanze frequentemente utilizzate nella fabbricazione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope (di seguito denominate «precursori di droghe»);

TENENDO CONTO del quadro normativo globale esistente tra la Federazione russa e l'Unione europea;

CONSTATANDO che il commercio internazionale può essere utilizzato per la diversione di tali precursori;

CONVINTE della necessità di concludere e attuare accordi tra le parti interessate al fine di instaurare un'ampia cooperazione, in particolare per quanto riguarda i controlli all'esportazione e all'importazione;

RICONOSCENDO che i precursori sono anche ampiamente e principalmente impiegati a fini leciti e che il commercio internazionale non deve essere ostacolato da procedure di sorveglianza eccessive,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Campo di applicazione dell'accordo

1.   Il presente accordo stabilisce le misure intese a rafforzare la cooperazione tra le parti al fine di prevenire la diversione dei precursori dal commercio lecito, senza pregiudizio del commercio lecito di tali precursori.

2.   Le parti si prestano assistenza reciproca, in base al presente accordo, segnatamente:

controllando il commercio tra le parti dei precursori allo scopo di impedirne l'utilizzo per fini illeciti;

fornendo assistenza reciproca al fine di prevenire la diversione di tali precursori.

3.   Le misure di cui al paragrafo 2 del presente articolo si applicano ai precursori elencati nell'allegato I del presente accordo (di seguito denominati «precursori classificati»).

Articolo 2

Misure di attuazione

1.   Le parti si informano reciprocamente per iscritto in merito alle rispettive autorità competenti. Tali autorità comunicano direttamente tra loro ai fini del presente accordo.

2.   Le parti si comunicano reciprocamente le rispettive disposizioni normative e le altre misure applicate ai fini dell'attuazione del presente accordo.

Articolo 3

Controllo del commercio

1.   Le autorità competenti delle parti si informano reciprocamente di propria iniziativa ogniqualvolta abbiano motivi fondati di ritenere che precursori classificati nel commercio lecito tra le parti possano essere deviati per la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope.

2.   Per quanto attiene ai precursori classificati, le autorità competenti della parte esportatrice inviano alle autorità competenti della parte importatrice una notifica preventiva all'esportazione contenente le informazioni di cui all'articolo 12, paragrafo 10, lettera a), della convenzione del 1988.

La risposta scritta delle autorità competenti della parte importatrice è fornita mediante mezzi tecnici di comunicazione entro 21 giorni dalla data di ricevimento del messaggio delle autorità competenti della parte esportatrice. L'assenza di risposta entro il termine suddetto è considerata una non obiezione all'importazione. Eventuali obiezioni sono notificate per iscritto, utilizzando mezzi tecnici di comunicazione, alle autorità competenti della parte esportatrice entro il suddetto termine, dopo aver ricevuto la notifica preventiva all'esportazione, e devono essere motivate.

Articolo 4

Assistenza reciproca

1.   Nel quadro del presente accordo le parti si prestano assistenza reciproca mediante lo scambio delle informazioni di cui all'articolo 12, paragrafo 10, lettera a), della convenzione del 1988 al fine di prevenire la diversione dei precursori classificati per la fabbricazione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope. Conformemente alle loro legislazioni, esse prendono i provvedimenti opportuni per prevenire tale diversione.

2.   Le parti si prestano assistenza reciproca, su richiesta scritta o di propria iniziativa, anche se sussistono motivi di ritenere che altre informazioni pertinenti presentino interesse per l'altra parte.

3.   La richiesta contiene informazioni sui seguenti punti:

scopo e motivazione della richiesta,

termine auspicato per l'esecuzione della richiesta,

altre informazioni che possono essere utilizzate per l'esecuzione della richiesta.

4.   La richiesta, inviata per iscritto su carta recante l'intestazione ufficiale delle autorità competenti della parte richiedente, è accompagnata da una traduzione in una delle lingue ufficiali della parte interpellata ed è firmata da persone debitamente autorizzate delle autorità competenti della parte richiedente.

5.   Le autorità competenti della parte interpellata prendono tutti i provvedimenti necessari per l'esecuzione completa della richiesta nel più breve tempo possibile.

6.   Le richieste di assistenza sono evase conformemente alla legislazione della parte interpellata.

7.   Le autorità competenti della parte interpellata informano senza indugio le autorità competenti della parte richiedente in merito alle circostanze che impediscono o ritardano l'esecuzione della richiesta.

Se le autorità competenti della parte richiedente dichiarano che non è più necessario evadere la richiesta, esse ne informano senza indugio le autorità competenti della parte interpellata.

8.   Le parti possono cooperare tra loro al fine di ridurre al minimo il rischio di spedizioni illecite di precursori classificati che entrano nel territorio della Federazione russa o ne escono oppure che entrano nel territorio doganale dell'Unione europea o ne escono.

9.   L'assistenza fornita a norma del presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale e di estradizione e non si applica alle informazioni raccolte in forza delle competenze esercitate su richiesta delle autorità giudiziarie, salvo accordo di queste ultime in merito alla comunicazione delle suddette informazioni.

Articolo 5

Riservatezza e protezione dei dati

1.   Le parti adottano tutte le misure necessarie a garantire la riservatezza delle informazioni ricevute. Se è impossibile assicurare la riservatezza delle informazioni richieste, la parte richiedente ne informa l'altra parte, che decide se fornire o no le informazioni a queste condizioni.

2.   Le informazioni ottenute nel quadro del presente accordo, compresi i dati personali, sono utilizzate esclusivamente ai fini dello stesso e devono essere conservate unicamente per il periodo di tempo necessario alle finalità per le quali sono state trasmesse ai sensi del presente accordo.

3.   In deroga al paragrafo 2, l'utilizzo delle informazioni, compresi i dati personali, per finalità diverse da parte delle autorità o degli organismi pubblici della parte che le ha ricevute è autorizzato unicamente previa approvazione esplicita, per iscritto, dell'autorità della parte che ha trasmesso le informazioni in conformità alla legislazione di tale parte. In questo caso l'utilizzo è soggetto alle condizioni stabilite da tale autorità.

4.   Nell'ambito di procedimenti avviati per mancata osservanza della legislazione relativa ai precursori classificati le parti possono utilizzare come elementi di prova informazioni ottenute e documenti consultati in conformità alle disposizioni del presente accordo, previo consenso scritto delle autorità competenti della parte interpellata che hanno fornito i dati.

5.   Qualora siano scambiati dati personali, il loro trattamento è conforme ai principi stabiliti nell'allegato II, che sono obbligatori per le parti contraenti dell'accordo.

Articolo 6

Deroghe all'obbligo di prestare assistenza reciproca

1.   La prestazione di assistenza può essere rifiutata o essere subordinata a talune condizioni o taluni requisiti se una parte ritiene che l'assistenza prevista dal presente accordo potrebbe recare pregiudizio alla sovranità, alla sicurezza, all'ordine pubblico o ad altri interessi essenziali della Federazione russa o di uno Stato membro dell'Unione europea cui è stato chiesto di fornire assistenza ai sensi del presente accordo.

2.   Nei casi di cui al presente articolo la decisione delle autorità competenti della parte interpellata e le relative motivazioni devono essere comunicate al più presto alle autorità competenti della parte richiedente.

Articolo 7

Cooperazione riguardante i precursori non elencati nell'allegato I

1.   Le parti possono, su base volontaria, scambiarsi informazioni sui precursori non elencati nell'allegato I del presente accordo (di seguito denominati «precursori non classificati»).

2.   Nel caso di cui al paragrafo 1 del presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 4, paragrafi da 2 a 9.

3.   Le parti possono scambiarsi i rispettivi elenchi disponibili di precursori non classificati.

Articolo 8

Cooperazione tecnica e scientifica

Le parti collaborano per individuare nuovi metodi di diversione e le contromisure appropriate, tra l'altro tramite la cooperazione tecnica e in particolare la formazione e i programmi di scambio dei funzionari interessati, per rafforzare le strutture amministrative e repressive nel settore e per promuovere la cooperazione con il commercio e l'industria.

Articolo 9

Gruppo di esperti misto di verifica

1.   In conformità al presente accordo è istituito un gruppo di esperti misto di verifica, composto dai rappresentanti delle autorità competenti delle parti (di seguito denominato «il gruppo di esperti misto di verifica»).

2.   Il gruppo di esperti misto di verifica formula raccomandazioni di comune accordo.

3.   Il gruppo di esperti misto di verifica si riunisce a una data, in un luogo e con un ordine del giorno fissati di comune accordo.

4.   Il gruppo di esperti misto di verifica gestisce il presente accordo e provvede alla sua corretta applicazione. A tal fine esso:

tratta le questioni relative all'applicazione dell'accordo,

esamina e raccomanda misure di cooperazione tecnica ai sensi dell'articolo 8,

studia e mette a punto altre possibili forme di cooperazione,

considera altre questioni delle parti relative all'applicazione del presente accordo.

5.   Il gruppo di esperti misto di verifica può raccomandare alle parti modifiche al presente accordo.

Articolo 10

Obblighi derivanti da altri accordi internazionali

1.   Salvo disposizione contraria del presente accordo, esso non pregiudica gli obblighi che incombono alle parti in virtù di altri accordi internazionali.

2.   Lo scambio di informazioni segrete è disciplinato dall'accordo tra il governo della Federazione russa e l'Unione europea sulla protezione delle informazioni classificate (1).

3.   Le disposizioni del presente accordo prevalgono su quelle di altri accordi bilaterali o multilaterali sui precursori di droghe conclusi tra la Federazione russa e gli Stati membri dell'UE.

4.   Le parti si informano reciprocamente in merito alla conclusione con altri paesi di accordi internazionali relativi alle questioni precitate.

5.   Il presente accordo deve essere considerato e interpretato nel contesto del quadro giuridico globale in vigore tra l'Unione europea e la Federazione russa, anche per quanto riguarda gli obblighi da esso imposti.

Articolo 11

Entrata in vigore

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricevimento dell'ultima notifica scritta delle parti relativa all'espletamento delle procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

Articolo 12

Durata, denuncia e modifiche

1.   Il presente accordo è concluso per un periodo di cinque anni, al termine del quale è automaticamente/tacitamente rinnovato per successivi periodi di cinque anni fino a quando una delle parti, non più tardi di sei mesi prima del termine del periodo di cinque anni interessato, notifica per iscritto all'altra parte la propria intenzione di porvi fine.

2.   Il presente accordo può essere modificato mediante accordo consensuale delle parti.

Articolo 13

Spese

Ciascuna parte si assume le spese sostenute per le misure di attuazione del presente accordo.

Fatto a Ekaterinburg, in duplice esemplare, il 4 giugno 2013 nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, greca, finlandese, francese, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e russa, ciascun testo facente ugualmente fede.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

За Европейский съюз

Image

За Руската Федерация

Por la Federación de Rusia

Za Ruskou Federaci

For Den Russiske Føderation

Für die Russische Föderation

Venemaa Föderatsiooni nimel

Για τη Ρωσική Ομοσπονδία

For the Russian Federation

Pour la Fédération de Russie

Per la Federazione Russa

Krievijas Federācijas vārdā –

Rusijos Federacijos vardu

Az Oroszországi Föderáció részéről

Għall-Federazzjoni Russa

Voor de Russische Federatie

W imieniu Federacji Rosyjskiej

Pela Federação da Rússia

Pentru Federația Rusă

Za Ruskú Federáciu

Za Rusko Federacijo

Venäjän Federaation puolesta

För Ryska Federationen

За Pоссийскую Федерацию

Image


(1)  GU L 155 del 22.6.2010, pag. 57.


ALLEGATO I

Anidride acetica

Acetone

Acido antranilico

Efedrina

Ergometrina

Ergotamina

Etere etilico

Acido cloridrico

Isosafrolo

Acido lisergico

3,4 metilenediossifenil-2-propanone

Metiletilchetone

Acido N-acetilantranilico

Norefedrina

Acido fenilacetico

1-fenil-2-propanone

Piperidina

Piperonale

Permanganato di potassio

Pseudoefedrina

Safrolo

Acido solforico

Toluene

I sali delle sostanze elencate nel presente allegato sono inclusi ogniqualvolta l'esistenza di tali sali sia possibile. (Fanno eccezione i sali dell'acido cloridrico e dell'acido solforico).


ALLEGATO II

DEFINIZIONI E PRINCIPI RELATIVI ALLA PROTEZIONE DEI DATI

Definizioni

Ai fini del presente accordo si intende per:

«dati personali», qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile;

«trattamento di dati personali», qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, come raccolta, registrazione, organizzazione, memorizzazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto o interconnessione, nonché blocco, cancellazione o distruzione.

Principi

«Qualità e proporzionalità dei dati»: i dati devono essere adeguati, esatti, pertinenti e non eccessivi in relazione alle finalità per cui sono trasferiti e, ove necessario, aggiornati. In particolare le parti garantiscono la revisione periodica dell'esattezza dei dati.

«Trasparenza»: gli interessati devono essere informati sulle finalità del trattamento dei dati e sull'identità del controllore dei dati, sui destinatari e sulle categorie di destinatari dei dati personali, sull'esistenza del diritto di accesso ai dati e del diritto di rettifica, cancellazione o blocco dei dati che li riguardano, sul diritto di ricorso amministrativo e giudiziario e sul diritto ad altre informazioni nella misura in cui siano necessarie per garantire un trattamento corretto, a meno che tali informazioni siano già state fornite dalle parti contraenti dell'accordo.

«Diritto di accesso ai dati e diritti di rettifica, cancellazione e blocco dei dati»: gli interessati hanno il diritto all'accesso diretto, senza limitazioni, a tutti i dati che li riguardano e, se del caso, il diritto di rettificare, cancellare o bloccare i dati il cui trattamento non è conforme al presente accordo in quanto incompleti o inesatti.

«Vie di ricorso»: le parti provvedono affinché gli interessati i quali ritengono che il proprio diritto alla privacy sia stato violato o che i dati personali che li riguardano siano stati trattati in violazione del presente accordo abbiano il diritto, in conformità alla loro legislazione, a un ricorso amministrativo effettivo dinanzi a un'autorità competente e a un ricorso giurisdizionale dinanzi a un tribunale indipendente e imparziale, accessibile ai singoli individui a prescindere dalla loro nazionalità o dal loro paese di residenza.

Le infrazioni o violazioni di questo tipo sono soggette a sanzioni adeguate, proporzionate ed efficaci, compreso il risarcimento dei danni subiti a seguito di una violazione delle norme sulla protezione dei dati. Ove si riscontri che le disposizioni sulla protezione dei dati siano state violate, devono essere irrogate sanzioni, compreso il risarcimento, in conformità alle norme di diritto interno applicabili.

«Trasferimenti successivi»:

i trasferimenti successivi di dati personali ad altre autorità e organismi pubblici di un paese terzo sono autorizzati solo previo consenso scritto dell'autorità che ha trasmesso i dati, per le finalità per cui i dati sono stati trasmessi, e solo se tale paese offre un livello adeguato di protezione dei dati. Fatte salve le eventuali restrizioni legali ragionevoli previste dal diritto nazionale, le parti informano gli interessati di tali trasferimenti.

«Supervisione del trattamento dei dati»: il rispetto delle norme di protezione dei dati da parte di ciascuna parte è oggetto del controllo di una o più autorità pubbliche indipendenti, che dispongono di poteri effettivi di indagine e di intervento e che hanno facoltà di avviare procedimenti legali o di portare all'attenzione delle autorità giudiziarie competenti le violazioni dei principi relativi alla protezione dei dati enunciati nel presente accordo. Ciascuna autorità pubblica indipendente deve in particolare esaminare le domande presentate da qualsiasi persona concernenti la tutela dei propri diritti e delle proprie libertà con riguardo al trattamento dei dati personali in conformità al presente accordo. L'interessato deve essere informato dei risultati dell'istanza.

«Deroghe alla trasparenza e al diritto di accesso»: le parti possono limitare il diritto di accesso e i principi di trasparenza in conformità alla propria legislazione, ove necessario, per non:

pregiudicare un'indagine ufficiale,

violare i diritti umani di altre persone.


4.6.2014   

IT

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L 165/15


Informazioni sull'entrata in vigore dell'accordo tra l'Unione europea e la Federazione russa sui precursori di droghe

Dopo la firma il 4 giugno 2013, il governo della Federazione russa e l'Unione europea hanno notificato, rispettivamente in data 20 febbraio 2014 e 21 febbraio 2014, di avere espletato le procedure interne per la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Federazione russa sui precursori di droghe.

L'accordo è pertanto entrato in vigore il 1o aprile 2014 a norma dell'articolo 11 dello stesso.


4.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 165/16


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 12 maggio 2014

relativa alla conclusione del protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, riguardante un accordo quadro fra l'Unione europea e la Georgia sui principi generali della partecipazione della Georgia ai programmi dell'Unione

(2014/319/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 212, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Il protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, riguardante un accordo quadro fra l'Unione europea e la Georgia sui principi generali della partecipazione della Georgia ai programmi dell'Unione («il protocollo») è stato firmato a nome dell'Unione il 12 dicembre 2013.

(2)

L'obiettivo del protocollo è stabilire le norme finanziarie e tecniche che consentano alla Georgia di partecipare a taluni programmi dell'Unione. Il quadro orizzontale istituito dal protocollo costituisce una misura di cooperazione economica, finanziaria e tecnica che consente all'Unione di dare accesso all'assistenza, in particolare di tipo finanziario, in conformità ai programmi dell'Unione. Il quadro si applica unicamente ai programmi dell'Unione, i cui pertinenti atti giuridici istitutivi consentono la partecipazione della Georgia. La conclusione del protocollo non comporta pertanto l'esercizio di poteri, nell'ambito delle varie politiche settoriali perseguite dai programmi, che sono esercitati all'atto di istituire i programmi.

(3)

È opportuno approvare il protocollo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Georgia sui principi generali della partecipazione della Georgia ai programmi dell'Unione («il protocollo») è approvato a nome dell'Unione (1).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 10 del protocollo (2).

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2014

Per il Consiglio

Il presidente

C. ASHTON


(1)  Il protocollo è stato pubblicato nella GU L 8 dell'11.1.2014, pag. 3, unitamente alla decisione relativa alla firma.

(2)  La data di entrata in vigore del protocollo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dal segretariato generale del Consiglio.


4.6.2014   

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L 165/18


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 12 maggio 2014

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, del protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Albania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

(2014/320/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto i), e l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma,

visto l'atto di adesione della Croazia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente alla decisione 2014/316/UE del Consiglio (1), il protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Albania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea («protocollo») è stato firmato, con riserva della sua conclusione.

(2)

La conclusione del protocollo è oggetto di una procedura separata per le questioni di competenza della Comunità europea dell'energia atomica.

(3)

È opportuno approvare il protocollo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Albania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea è approvato a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri (2).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a depositare, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, lo strumento di approvazione di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del protocollo.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2014

Per il Consiglio

Il presidente

C. ASHTON


(1)  Cfr. pag. 3 della presente Gazzetta Ufficiale.

(2)  Il testo del Protocollo è stato pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua firma (cfr. pag. 19 della presente Gazzetta Ufficiale).


4.6.2014   

IT

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L 165/19


PROTOCOLLO

dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Albania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA DI CROAZIA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

L'UNGHERIA,

MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Parti contraenti del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in seguito denominati «Stati membri», e

L'UNIONE EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, in seguito denominate «Unione europea»,

da una parte, e

LA REPUBBLICA D'ALBANIA, in seguito denominata «Albania»,

dall'altra,

VISTA l'adesione della Repubblica di Croazia (in seguito denominata «Croazia») all'Unione europea il 1o luglio 2013,

Considerando che:

(1)

L'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Albania, dall'altra («ASA») è stato firmato a Lussemburgo il 12 giugno 2006 ed è entrato in vigore il 1o aprile 2009.

(2)

Il trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea («trattato di adesione») è stato firmato a Bruxelles il 9 dicembre 2011.

(3)

Il 1o luglio 2013 la Croazia ha aderito all'Unione europea.

(4)

A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione della Croazia, l'adesione della Croazia all'ASA deve essere approvata tramite la conclusione di un protocollo del medesimo.

(5)

A norma dell'articolo 36, paragrafo 3, dell'ASA, si sono svolte consultazioni al fine di assicurare che siano tenuti in considerazione i reciproci interessi dell'Unione europea e dell'Albania sanciti in tale accordo,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

SEZIONE I

Parti contraenti

Articolo 1

La Croazia è parte dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Albania, dall'altra, firmato a Lussemburgo il 12 giugno 2006 («ASA»), e adotta e prende atto, rispettivamente, alla stregua degli altri Stati membri dell'Unione europea, del testo dell'ASA, nonché delle dichiarazioni comuni e delle dichiarazioni unilaterali allegate all'atto finale firmato lo stesso giorno.

ADEGUAMENTI DEL TESTO DELL'ASA, COMPRESI I RELATIVI ALLEGATI E PROTOCOLLI

SEZIONE II

Prodotti agricoli

Articolo 2

Prodotti agricoli stricto sensu

L'allegato II c) dell'ASA è sostituito dal testo di cui all'allegato I del presente protocollo.

SEZIONE III

Norme di origine

Articolo 3

L'allegato IV del protocollo 4 dell'ASA è sostituito dal testo di cui all'allegato II del presente protocollo.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

SEZIONE IV

Articolo 4

OMC

L'Albania si impegna a non formulare richieste, a non avviare azioni e a non modificare o revocare alcuna concessione a norma degli articoli XXIV.6 e XXVIII del GATT 1994 con riferimento al presente allargamento dell'Unione europea.

Articolo 5

Prova dell'origine e cooperazione amministrativa

1.   Fatta salva l'applicazione di misure risultanti dalla politica commerciale comune, le prove dell'origine debitamente rilasciate dall'Albania o dalla Croazia o compilate nel contesto di un accordo preferenziale tra loro applicato sono accettate nei rispettivi paesi purché:

a)

l'acquisizione di tale origine conferisca il diritto al trattamento tariffario preferenziale in base alle misure tariffarie preferenziali contenute nell'ASA;

b)

la prova dell'origine e i documenti di trasporto siano stati rilasciati o compilati al più tardi il giorno precedente la data dell'adesione;

c)

la prova dell'origine sia presentata alle autorità doganali entro un termine di quattro mesi dalla data dell'adesione.

Qualora le merci siano state dichiarate per l'importazione in Albania o in Croazia prima della data di adesione, la prova dell'origine rilasciata o compilata nel quadro di un accordo preferenziale può anche essere accettata purché sia presentata alle autorità doganali entro un termine di quattro mesi dalla data dell'adesione.

2.   L'Albania e la Croazia sono autorizzate a mantenere le autorizzazioni con le quali è stato concesso lo status di «esportatore autorizzato» nel quadro di un accordo preferenziale tra loro applicato purché:

a)

tale disposizione figuri anche nell'ASA concluso fra l'Albania e l'Unione europea prima della data di adesione della Croazia; e

b)

gli esportatori autorizzati applichino le norme di origine in vigore nel quadro di tale accordo.

c)

Entro un anno dalla data di adesione della Croazia, tali autorizzazioni sono sostituite da nuove autorizzazioni rilasciate alle condizioni dell'ASA.

3.   Le richieste di controllo a posteriori di prove dell'origine rilasciate nel quadro dell'accordo preferenziale di cui al paragrafo 1 sono accettate dalle competenti autorità doganali dell'Albania o della Croazia durante un periodo di tre anni successivi al rilascio della prova dell'origine in questione e possono essere presentate da tali autorità durante un periodo di tre anni successivi all'accettazione della prova dell'origine fornita a tali autorità a corredo della dichiarazione di importazione.

Articolo 6

Merci in transito

1.   Le disposizioni dell'ASA possono essere applicate alle merci esportate dall'Albania in Croazia o dalla Croazia in Albania che rispettino le disposizioni del protocollo 4 dell'ASA e che, alla data di adesione della Croazia, siano in viaggio o in custodia temporanea presso un deposito doganale o in zona franca in Albania o in Croazia.

2.   In casi simili il trattamento preferenziale può essere concesso purché, entro quattro mesi dalla data di adesione della Croazia, una prova dell'origine rilasciata a posteriori dalle autorità doganali del paese di esportazione sia presentata alle autorità doganali del paese di importazione.

Articolo 7

Contingenti per il 2013

Per il 2013 i volumi dei nuovi contingenti tariffari e gli incrementi dei volumi dei contingenti tariffari esistenti sono calcolati proporzionalmente ai volumi di base, tenendo conto della parte del periodo trascorsa prima del 1o luglio 2013.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

SEZIONE V

Articolo 8

Il presente protocollo e i relativi allegati formano parte integrante dell'ASA.

Articolo 9

1.   Il presente protocollo è approvato dall'Unione europea e dai suoi Stati membri e dalla Repubblica d'Albania secondo le rispettive procedure.

2.   Le parti si notificano l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di cui al paragrafo 1. Gli strumenti di approvazione sono depositati presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

Articolo 10

1.   Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data di deposito dell'ultimo strumento di approvazione.

2.   Qualora non tutti gli strumenti di approvazione del presente protocollo siano stati depositati entro il 1o luglio 2013, il presente protocollo si applica a titolo provvisorio con effetto dal 1o luglio 2013.

Articolo 11

Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e albanese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Articolo 12

Il testo dell'ASA, compresi gli allegati e i protocolli che ne costituiscono parte integrante, e l'atto finale unitamente alle dichiarazioni ad esso allegate sono redatti in lingua croata e fanno fede alla stregua dei testi originali. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione approva tali testi.

Съставено в Брюксел на двадесети февруари две хиляди и четиринадесета година.

Hecho en Bruselas, el veinte de febrero de dos mil catorce.

V Bruselu dne dvacátého února dva tisíce čtrnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den tyvende februar to tusind og fjorten.

Geschehen zu Brüssel am zwanzigsten Februar zweitausendvierzehn.

Kahe tuhande neljateistkümnenda aasta veebruarikuu kahekümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι Φεβρουαρίου δύο χιλιάδες δεκατέσσερα.

Done at Brussels on the twentieth day of February in the year two thousand and fourteen.

Fait à Bruxelles, le vingt février deux mille quatorze.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an fichiú lá de Feabhra an bhliain dhá mhíle agus a ceathair déag.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadesetog veljače dvije tisuće četrnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì venti febbraio duemilaquattordici.

Briselē, divi tūkstoši četrpadsmitā gada divdesmitajā februārī.

Priimta du tūkstančiai keturioliktų metų vasario dvidešimtą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennegyedik év február havának huszadik napján.

Magħmul fi Brussell, fl-għoxrin jum ta’ Frar tas-sena elfejn u erbatax.

Gedaan te Brussel, de twintigste februari tweeduizend veertien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego lutego roku dwa tysiące czternastego.

Feito em Bruxelas, em vinte de fevereiro de dois mil e catorze.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci februarie două mii paisprezece.

V Bruseli dvadsiateho februára dvetisícštrnásť.

V Bruslju, dne dvajsetega februarja leta dva tisoč štirinajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenä päivänä helmikuuta vuonna kaksituhattaneljätoista.

Som skedde i Bryssel den tjugonde februari tjugohundrafjorton.

Bërë në Bruksel, më njëzet shkurt dymijë e katërmbëdhjetë

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Za države članice

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

För medlemsstaterna

Për Vendet Anëtare

Image

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Për Bashkimin Europian

Image

За Република Албания

Por la República de Albania

Za Albánskou republiku

På Republikken Albaniens vegne

Für die Republik Albanien

Albaania Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Αλβανίας

For the Republic of Albania

Pour la République d'Albanie

Za Republiku Albaniju

Per la Repubblica di Albania

Albānijas Republikas vārdā

Albanijos Respublikos vardu

az Albán Köztársaság részéről

Għar-Repubblika ta' l-Albanija

Voor de Republiek Albanië

W imieniu Republiki Albanii

Pela República da Albânia

Pentru Republica Albania

Za Albánsku republiku

Za Republiko Albanijo

Albanian tasavallan puolesta

För Republiken Albanien

Për Republikën e Shqipërosë

Image


ALLEGATO I

«ALLEGATO II c)

Concessioni tariffarie accordate dall'Albania ai prodotti primari agricoli originari della Comunità

(di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera c))

Codice NC

Descrizione

Contingente annuo

(in tonnellate)

Aliquota del dazio contingentale

0401 10 10

LATTE E CREMA DI LATTE (NON CONCENTRATI) (NON DOLCIFICATI) AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE < = 1 %, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI < = 2 L

790

0 %

0401 20 11

LATTE E CREMA DI LATTE (NON CONCENTRATI) (NON DOLCIFICATI) AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE < = 3 % MA > 1 %, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI < = 2 L

0401 20 91

LATTE E CREMA DI LATTE (NON CONCENTRATI) (NON DOLCIFICATI) AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE > 3 % MA < = 6 %, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI < = 2 L

1001 91 20

(ex 1001 90 91)

FRUMENTO (GRANO) TENERO E FRUMENTO SEGALATO, DESTINATI ALLA SEMINA

42 000

0 %

1001 99 00

(ex 1001 90 99)

SPELTA, FRUMENTO (GRANO) TENERO E FRUMENTO SEGALATO (ECCETTO QUELLI DESTINATI ALLA SEMINA)

1005 90 00

GRANTURCO (ESCL. QUELLO DA SEMINA)

10 000

0 %»


ALLEGATO II

«ALLEGATO IV

Testo della dichiarazione su fattura

La dichiarazione su fattura, il cui testo è di seguito riportato, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Le note non devono, tuttavia, essere riprodotte.

Versione bulgara

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (1)) декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … (2) преференциален произход.

Versione spagnola

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no (1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2).

Versione ceca

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

Versione danese

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).

Versione tedesca

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.

Versione estone

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr. … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

Versione greca

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ'αριθ. … (1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).

Versione inglese

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.

Versione francese

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no (1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (2).

Versione croata

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. … (1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog podrijetla.

Versione italiana

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. … (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).

Versione lettone

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme … (2).

Versione lituana

Šiame dokumente išvardytų produktųeksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės produktai.

Versione ungherese

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában az áruk preferenciális … (2) származásúak.

Versione maltese

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … (2).

Versione neerlandese

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).

Versione polacca

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.

Versione portoghese

O abaixo-assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento (autorização aduaneira n.o (1)), declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).

Versione rumena

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr. … (1)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (2).

Versione slovacca

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).

Versione slovena

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

Versione finlandese

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).

Versione svedese

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).

Versione albanese

Eksportuesi i produkteve të përfshira në këtë dokument (autorizim doganor Nr. … (1)) deklaron që, përveç rasteve kur tregohet qartësisht ndryshe, këto produkte janë me origjinë preferenciale … (2).

 (3)

(Luogo e data)

 (4)

(Firma dell'esportatore. Indicare in maniera chiaramente leggibile anche il nome della persona che firma la dichiarazione.)»


(1)  Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato, il numero di autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi sono omesse o lo spazio è lasciato in bianco.

(2)  Indicazione dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente, mediante la sigla “CM”, nel documento sul quale è fatta la dichiarazione.

(3)  Queste indicazioni possono essere omesse se contenute nel documento stesso.

(4)  Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.


4.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 165/30


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 13 maggio 2014

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, del protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Montenegro, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

(2014/321/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto i), e l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma,

visto l'atto relativo di adesione della Croazia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

A norma della decisione 2014/172/UE del Consiglio (1), il protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Montenegro, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea («il protocollo») è stato firmato, con riserva della sua conclusione.

(2)

La conclusione del protocollo è oggetto di una procedura separata per quanto riguarda le materie di competenza della Comunità europea dell'energia atomica.

(3)

È opportuno approvare il protocollo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Montenegro, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea è approvato a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri (2).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a procedere, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, al deposito dello strumento di approvazione di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del protocollo.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2014

Per il Consiglio

Il presidente

E. VENIZELOS


(1)  GU L 93 del 28.3.2014, pag. 1.

(2)  Il protocollo è stato pubblicato nella GU L 93 del 28.3.2014, pag. 2 unitamente alla decisione relativa alla sua firma.


REGOLAMENTI

4.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 165/31


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 591/2014 DELLA COMMISSIONE

del 3 giugno 2014

sulla proroga dei periodi transitori relativi ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 e al regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 497, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Per prevenire perturbazioni dei mercati finanziari internazionali e per evitare di penalizzare gli enti assoggettandoli a requisiti di fondi propri più elevati durante le procedure di autorizzazione e di riconoscimento di una controparte centrale («CCP») esistente come controparte centrale qualificata («QCCP»), l'articolo 497, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 ha istituito un periodo transitorio durante il quale saranno considerate QCCP tutte le CCP mediante le quali gli enti stabiliti nell'Unione compensano operazioni.

(2)

Il regolamento (UE) n. 575/2013 ha inoltre modificato il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) in ordine all'uso di taluni fattori per il calcolo dei requisiti di fondi propri degli enti per le esposizioni verso CCP. Di conseguenza, l'articolo 89, paragrafo 5 bis, del regolamento (UE) n. 648/2012 impone a talune controparti centrali di notificare, per un periodo di tempo limitato, l'importo totale del margine iniziale ricevuto dai propri partecipanti diretti. Tale periodo transitorio è analogo a quello di cui all'articolo 497 del regolamento (UE) n. 575/2013.

(3)

I periodi transitori di cui all'articolo 497, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, e di cui all'articolo 89, paragrafo 5 bis, primo e secondo comma, del regolamento (UE) n. 648/2012, scadranno il 15 giugno 2014.

(4)

L'articolo 497, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 conferisce alla Commissione il potere di adottare, in circostanze eccezionali, un atto di esecuzione, per prorogare di sei mesi il periodo transitorio. Tale proroga dovrebbe applicarsi anche ai termini di cui all'articolo 89, paragrafo 5 bis, del regolamento (UE) n. 648/2012.

(5)

Poiché le procedure di autorizzazione e riconoscimento delle CCP sono ancora in corso, è opportuno prorogare di sei mesi, ossia fino al 15 dicembre 2014, i periodi transitori di cui all'articolo 497, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, e di cui all'articolo 89, paragrafo 5 bis, primo e secondo comma, del regolamento (UE) n. 648/2012.

(6)

Nel caso in cui non sia concessa una proroga dei periodi transitori, gli enti stabiliti nell'Unione (o loro filiazioni stabilite al di fuori dell'Unione) assisterebbero a un incremento significativo dei requisiti di fondi propri per le loro esposizioni verso le CCP che non sono state ancora autorizzate o riconosciute, a seconda del caso. Pur essendo probabilmente soltanto temporaneo, tale incremento potrebbe potenzialmente comportare il ritiro degli enti che agiscono come partecipanti diretti in tali CCP e quindi causare perturbazioni nei mercati in cui esse operano.

(7)

È opportuno che il presente regolamento entri in vigore prima del 16 giugno 2014, al fine di garantire che gli attuali periodi transitori siano prorogati prima della loro scadenza. Un'entrata in vigore tardiva potrebbe comportare perturbazioni per le CCP, per i mercati in cui esse operano e per gli enti che hanno esposizioni verso tali CCP.

(8)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato bancario europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I periodi transitori di quindici mesi di cui all'articolo 497, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, e di cui all'articolo 89, paragrafo 5 bis, primo e secondo comma, del regolamento (UE) n. 648/2012 sono rispettivamente prorogati di sei mesi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).


4.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 165/33


REGOLAMENTO (UE) N. 592/2014 DELLA COMMISSIONE

del 3 giugno 2014

che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda l'uso di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati come combustibile negli impianti di combustione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, lettere d) ed e), l'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, l'articolo 27, primo comma, lettere h) ed i), l'articolo 27, secondo comma, e l'articolo 45, paragrafo 4, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1069/2009 stabilisce norme sanitarie e di polizia sanitaria relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati al fine di evitare e ridurre al minimo i rischi per la salute pubblica e degli animali derivanti da tali prodotti. Esso suddivide questi prodotti in categorie specifiche che riflettono il livello di tali rischi e fissa prescrizioni per il loro uso sicuro e il loro smaltimento.

(2)

Il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (2) stabilisce le disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009, comprese le norme relative all'uso e allo smaltimento dello stallatico.

(3)

Il letame di pollame è prodotto come parte integrante della riproduzione e dell'allevamento di pollame nelle aziende agricole e può essere utilizzato in loco come combustibile senza essere sottoposto a trattamento preliminare, a condizione che siano soddisfatte le pertinenti prescrizioni per la tutela della salute e dell'ambiente e che l'utilizzo specifico non comporti impatti negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

(4)

Gli impianti di combustione che utilizzano letame di pollame come combustibile sono tenuti ad adottare le misure d'igiene necessarie per prevenire la diffusione di eventuali agenti patogeni. Tali misure devono comprendere anche il trattamento delle acque reflue provenienti dal luogo di immagazzinaggio del letame di pollame.

(5)

I residui della combustione del letame di pollame, in modo particolare le ceneri, sono una fonte importante di minerali che possono essere raccolti per la produzione di fertilizzanti minerali; la Commissione sta attualmente elaborando una legislazione dell'Unione relativamente a tali residui. È quindi opportuno prevedere la possibilità di utilizzare i residui della combustione anziché eliminarli come rifiuti.

(6)

In questa fase la Commissione dispone unicamente di prove esaustive indicanti che è stata sviluppata una tecnologia per utilizzare il letame di pollame come combustibile nelle aziende senza effetti negativi per l'ambiente o per la salute umana. Qualora la Commissione ottenga prove che permettano di concludere che è possibile utilizzare il letame di altre specie come combustibile garantendo un livello equivalente di tutela della salute e dell'ambiente, le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 142/2011 possono essere rivedute di conseguenza.

(7)

Al fine di garantire la legittimità dell'ulteriore uso del letame di pollame come combustibile negli impianti di combustione, dovrebbero essere stabilite prescrizioni aggiuntive in materia di tutela della salute e dell'ambiente per questo uso specifico al fine di prevenire impatti negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

(8)

L'esistenza di prescrizioni armonizzate che affrontino, in modo olistico, il controllo dei rischi per la salute umana e degli animali e per l'ambiente derivanti dall'uso del letame come combustibile negli impianti di combustione in azienda agevolerebbe inoltre lo sviluppo di tecnologie destinate agli impianti di combustione che utilizzano in azienda letame di pollame come fonte sostenibile di combustibile.

(9)

È pertanto opportuno modificare l'articolo 6 del regolamento (UE) n. 142/2011 in modo da introdurre ulteriori prescrizioni per l'uso di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati come combustibile negli impianti di combustione.

(10)

Il rispetto da parte degli operatori di alcune norme ambientali di cui al presente regolamento dovrebbe essere verificato da o per conto dell'autorità competente.

(11)

Le norme di trasformazione descritte all'allegato IV, capo IV, sezione 2, lettera F, del regolamento (UE) n. 142/2011 per le caldaie sono state approvate come metodo alternativo conformemente all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1069/2009. È possibile applicare tali norme, con gli adattamenti necessari, anche alla combustione di grassi animali come combustibili nei motori fissi a combustione interna.

(12)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato III del regolamento (UE) n. 142/2011.

(13)

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento è necessario introdurre prescrizioni per quanto riguarda i controlli ufficiali relativi alla combustione di grassi animali e letame di pollame come combustibile. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XVI del regolamento (UE) n. 142/2011.

(14)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 142/2011 è così modificato:

1)

l'articolo 6 è così modificato:

a)

il titolo dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Smaltimento mediante incenerimento, smaltimento o recupero mediante coincenerimento e uso come combustibile»;

b)

sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«6.   Gli operatori garantiscono che gli impianti di combustione sotto il loro controllo, diversi da quelli di cui all'allegato IV, capo IV, sezione 2, in cui sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati sono utilizzati come combustibile soddisfino le condizioni generali e le prescrizioni specifiche di cui, rispettivamente, ai capi IV e V dell'allegato III e siano riconosciuti dall'autorità competente conformemente all'articolo 24, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1069/2009.

7.   L'autorità competente riconosce gli impianti di combustione di cui al paragrafo 6 destinati all'uso di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati come combustibile solamente a condizione che:

a)

gli impianti di combustione rientrino nel campo di applicazione dell'allegato III, capo V, del presente regolamento;

b)

gli impianti di combustione soddisfino tutte le pertinenti condizioni generali e prescrizioni specifiche di cui all'allegato III, capi IV e V, del presente regolamento;

c)

esistano procedure amministrative intese a garantire che le prescrizioni relative al riconoscimento degli impianti di combustione siano verificate ogni anno.

8.   Per l'uso del letame di pollame come combustibile secondo quanto stabilito nell'allegato III, capo V, si applicano le seguenti norme in aggiunta a quelle di cui al paragrafo 7 del presente articolo:

a)

la domanda di riconoscimento presentata dall'operatore all'autorità competente a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1069/2009 deve contenere elementi di prova certificati dall'autorità competente o da un'organizzazione professionale autorizzata dalle autorità competenti dello Stato membro, indicanti che l'impianto di combustione in cui il letame di pollame è utilizzato come combustibile rispetta pienamente i valori limite di emissione e le prescrizioni in materia di monitoraggio di cui all'allegato III, capo V, sezione B, punto 4, del presente regolamento;

b)

la procedura di riconoscimento di cui all'articolo 44 del regolamento (CE) n. 1069/2009 è conclusa solo quando, nei primi sei mesi di funzionamento dell'impianto di combustione, l'autorità competente o un'organizzazione professionale autorizzata da tale autorità abbia effettuato almeno due controlli consecutivi, di cui uno senza preavviso, comprese le necessarie misurazioni della temperatura e delle emissioni. Il pieno riconoscimento può essere concesso dopo che i risultati di tali controlli hanno dimostrato il rispetto dei parametri di cui all'allegato III, capo V, sezione B, punto 4, del presente regolamento.»;

2)

gli allegati III e XVI sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Per un periodo transitorio di due anni dalla data di cui all'articolo 3, primo comma, gli Stati membri possono autorizzare il funzionamento degli impianti di combustione che utilizzano grassi fusi o letame di pollame come combustibile che sono stati riconosciuti a norma della legislazione nazionale.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 15 luglio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).


ALLEGATO

Gli allegati III e XVI del regolamento (UE) n. 142/2011 sono così modificati:

1)

l'allegato III è così modificato:

a)

il titolo dell'allegato III è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO III

SMALTIMENTO, RECUPERO E USO COME COMBUSTIBILE»

b)

sono aggiunti i seguenti capi IV e V:

«CAPO IV

PRESCRIZIONI GENERALI PER L'USO DI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE E DI PRODOTTI DERIVATI COME COMBUSTIBILE

Sezione 1

Prescrizioni generali relative alla combustione di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati come combustibile

1.

Gli operatori degli impianti di combustione di cui all'articolo 6, paragrafo 6, garantiscono il rispetto delle seguenti condizioni negli impianti di combustione sotto il loro controllo:

a)

i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati destinati ad essere utilizzati come combustibile devono essere utilizzati a tale scopo quanto prima o immagazzinati in condizioni di sicurezza fino al loro uso;

b)

gli impianti di combustione devono applicare misure appropriate per garantire che la pulizia e la disinfezione dei container e dei veicoli siano effettuate in un'area dedicata dei loro locali da cui le acque reflue possono essere raccolte e smaltite conformemente alla legislazione dell'Unione, in modo da evitare rischi di contaminazione dell'ambiente.

In deroga alle prescrizioni di cui al primo comma, i container e i veicoli utilizzati per il trasporto di grassi fusi possono essere puliti e disinfettati presso l'impianto di carico o qualsiasi altro impianto riconosciuto o registrato a norma del regolamento (CE) n. 1069/2009;

c)

gli impianti di combustione devono essere ubicati su un terreno duro e ben drenato;

d)

gli impianti di combustione devono applicare misure appropriate di protezione contro gli organismi nocivi. A tal fine deve essere applicato un programma documentato di lotta contro gli organismi nocivi;

e)

il personale deve avere accesso ad adeguate strutture per l'igiene personale, quali servizi igienici, spogliatoi e lavabi, se necessari per prevenire i rischi di contaminazione delle attrezzature per la manipolazione degli animali d'allevamento o degli alimenti per tali animali;

f)

per tutte le parti dell'impianto di combustione devono essere stabilite e documentate procedure di pulizia e disinfezione. Per la pulizia devono essere fornite adeguate attrezzature e prodotti;

g)

il controllo dell'igiene deve comprendere regolari ispezioni dell'ambiente e delle attrezzature. Il calendario delle ispezioni e i risultati delle medesime devono essere documentati e conservati per almeno due anni;

h)

se si utilizzano grassi fusi come combustibile in motori fissi a combustione interna situati in impianti di trasformazione di alimenti o mangimi riconosciuti o registrati, la trasformazione degli alimenti o dei mangimi nello stesso sito deve avvenire in condizioni di assoluta separazione.

2.

Gli operatori degli impianti di combustione adottano tutte le precauzioni necessarie riguardo al ricevimento dei sottoprodotti di origine animale o dei prodotti derivati per evitare o limitare per quanto possibile i rischi per la salute umana o degli animali e per l'ambiente.

3.

Gli animali non possono avere accesso all'impianto di combustione né ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati in attesa della combustione o alle ceneri risultanti dalla combustione.

4.

Se l'impianto di combustione è ubicato in un'azienda che detiene animali appartenenti a specie da produzione alimentare:

a)

vi deve essere totale separazione fisica tra le apparecchiature di combustione e gli animali, compresi i mangimi e le lettiere;

b)

le apparecchiature devono essere dedicate esclusivamente al funzionamento dell'impianto di combustione e non vanno utilizzate altrove nell'azienda tranne qualora siano state pulite e disinfettate efficacemente prima di tale uso;

c)

il personale che lavora nell'impianto di combustione deve cambiarsi gli indumenti esterni e le scarpe e adottare misure di igiene personale prima di manipolare gli animali in questa o in qualsiasi altra azienda, i mangimi o il materiale da lettiera.

5.

I sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati in attesa della combustione come combustibili e i residui della combustione devono essere immagazzinati in un'area dedicata chiusa e coperta o in contenitori coperti e a tenuta stagna.

6.

La combustione di sottoprodotti di origine animale o di prodotti derivati è effettuata in condizioni che evitano la contaminazione incrociata del mangime.

Sezione 2

Condizioni di funzionamento degli impianti di combustione

1.

Gli impianti di combustione devono essere progettati, costruiti, attrezzati e fatti funzionare in modo che, anche nelle condizioni più sfavorevoli, i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati siano trattati per almeno 2 secondi a una temperatura di 850 °C o per almeno 0,2 secondi a una temperatura di 1 100 °C.

2.

I gas prodotti dal processo sono portati, in modo controllato e omogeneo, per 2 secondi ad una temperatura di 850 °C o per 0,2 secondi ad una temperatura di 1 100 °C.

La temperatura deve essere misurata vicino alla parete interna o in un altro punto rappresentativo della camera di combustione, secondo quanto autorizzato dall'autorità competente.

3.

Per monitorare i parametri e le condizioni del processo di combustione sono utilizzate tecniche automatizzate.

4.

I risultati delle misurazioni della temperatura sono registrati automaticamente e presentati in modo tale da consentire all'autorità competente di verificare la conformità alle condizioni di funzionamento autorizzate di cui ai punti 1 e 2, secondo le procedure decise dall'autorità pertinente.

5.

L'operatore di un impianto di combustione assicura che il combustibile sia bruciato in modo tale che il tenore di carbonio organico totale delle scorie e delle ceneri pesanti sia inferiore al 3 % o la loro perdita per ignizione sia inferiore al 5 % del peso a secco del materiale.

Sezione 3

Residui della combustione

1.

La quantità e la nocività dei residui della combustione sono ridotte al minimo. Tali residui devono essere recuperati o, qualora ciò non sia opportuno, smaltiti o utilizzati in conformità alla legislazione pertinente dell'Unione.

2.

Il trasporto e l'immagazzinaggio intermedio di residui secchi, anche sotto forma di polveri, sono realizzati in contenitori chiusi o in un altro modo che impedisca la dispersione nell'ambiente.

Sezione 4

Guasto o condizioni di funzionamento anomale

1.

L'impianto di combustione è dotato di dispositivi che bloccano automaticamente le attività in caso di guasto o di condizioni di funzionamento anomale finché non viene ripreso il normale funzionamento.

2.

I sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati non interamente bruciati devono essere sottoposti a una nuova combustione o smaltiti mediante i mezzi di cui agli articoli 12, 13 e 14 del regolamento (CE) n. 1069/2009, ad eccezione dello smaltimento in una discarica autorizzata.

CAPO V

TIPI DI IMPIANTI E DI COMBUSTIBILI CHE POSSONO ESSERE UTILIZZATI PER LA COMBUSTIONE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER DETERMINATI TIPI DI IMPIANTI

A.   Motori fissi a combustione interna

1.

Materie prime:

per questo processo si può utilizzare la parte grassa derivata dai sottoprodotti di origine animale di qualsiasi categoria purché soddisfi le seguenti condizioni:

a)

se non viene utilizzato olio di pesce o grasso fuso prodotto a norma dell'allegato III, sezioni VIII o XII, rispettivamente, del regolamento (CE) n. 853/2004, la parte grassa derivata da sottoprodotti di origine animale deve essere prima trasformata mediante:

i)

nel caso della parte grassa di materiali di categoria 1 e 2, uno dei metodi di trasformazione da 1 a 5 di cui all'allegato IV, capo III.

Se tale grasso è trasportato dall'impianto di trasformazione per essere destinato alla combustione diretta immediata mediante un sistema di convoglio chiuso che non può essere aggirato, e a condizione che tale sistema sia stato autorizzato dall'autorità competente, la marcatura permanente con trieptanoato di glicerina (GHT) di cui all'allegato VIII, capo V, punto 1, non è richiesta;

ii)

nel caso della parte grassa di materiali di categoria 3, uno dei metodi di trasformazione da 1 a 5 o il metodo di trasformazione 7 di cui all'allegato IV, capo III;

iii)

nel caso di materiali ottenuti da pesci, uno dei metodi di trasformazione da 1 a 7 di cui all'allegato IV, capo III;

b)

la parte grassa deve essere separata dalle proteine e nel caso di grasso proveniente da ruminanti destinato alla combustione in un altro impianto, vanno rimosse le impurità insolubili eccedenti lo 0,15 % in peso.

2.

Metodologia:

la combustione di grasso animale come combustibile in un motore fisso a combustione interna è effettuata nel seguente modo:

a)

le parti grasse di cui al punto 1, lettere a) e b), devono essere bruciate:

i)

alle condizioni previste nel capo IV, sezione 2, punto 1; oppure

ii)

utilizzando parametri di processo che consentano di conseguire un risultato equivalente a quello delle condizioni di cui al punto i) e che siano autorizzati dall'autorità competente;

b)

non è consentita la combustione di materiale di origine animale diverso dal grasso animale;

c)

il grasso animale derivato da materiali di categoria 1 o 2 che è stato sottoposto a combustione in locali riconosciuti o registrati in conformità ai regolamenti (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004, (CE) n. 183/2005 o in luoghi pubblici deve essere stato trasformato con il metodo di trasformazione 1 di cui all'allegato IV, capo III;

d)

la combustione di grasso animale deve essere effettuata conformemente alla legislazione dell'Unione per la tutela dell'ambiente, tenendo conto in particolare delle norme e delle prescrizioni di tale legislazione come pure delle prescrizioni riguardanti le migliori tecniche disponibili per il controllo e il monitoraggio delle emissioni.

3.

Condizioni di funzionamento:

in deroga alle prescrizioni di cui al capo IV, sezione 2, punto 2, primo comma, le prescrizioni basate su altri parametri di processo che garantiscono un risultato ambientale equivalente possono essere autorizzate dall'autorità competente responsabile per le questioni ambientali.

B.   Impianti di combustione in azienda nei quali è utilizzato come combustibile il letame di pollame

1.

Tipo di impianto:

impianto di combustione in azienda avente una potenza termica nominale totale non superiore a 5 MW.

2.

Materie prime e campo di applicazione:

esclusivamente letame di pollame (stallatico) non trasformato, quale menzionato all'articolo 9, lettera a), del regolamento (CE) n. 1069/2009, che deve essere utilizzato come combustibile conformemente alle prescrizioni di cui ai punti da 3 a 5.

Negli impianti di combustione in azienda di cui al punto 1 non è autorizzato l'uso come combustibile di altri sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati né di letame di altre specie o generato al di fuori dell'azienda.

3.

Prescrizioni specifiche per il letame di pollame utilizzato come combustibile:

a)

il letame deve essere conservato in modo sicuro in una zona di immagazzinaggio chiusa per ridurre al minimo la necessità di ulteriori manipolazioni e per evitare la contaminazione incrociata con altre zone di un'azienda che detiene animali appartenenti a specie da produzione alimentare;

b)

l'impianto di combustione in azienda deve essere dotato di:

i)

un sistema automatico di gestione del combustibile per immettere il combustibile direttamente nella camera di combustione senza ulteriori manipolazioni;

ii)

un bruciatore ausiliario che deve essere utilizzato durante le operazioni di avvio e di arresto per garantire che le prescrizioni relative alla temperatura di cui al capo IV, sezione 2, punto 2, siano soddisfatte in qualsiasi momento durante tali operazioni e fintantoché vi siano materiali incombusti nella camera di combustione.

4.

Valori limite di emissione e prescrizioni in materia di monitoraggio:

a)

le emissioni di anidride solforosa, ossidi di azoto (vale a dire la somma di monossido di azoto e di diossido di azoto, espressi in diossido di azoto) e particolato non superano i seguenti valori limite di emissione espressi in mg/Nm3 ad una temperatura di 273,15 K, a una pressione di 101,3 kPa e ad un tenore di ossigeno dell'11 %, previa detrazione del tenore di vapore acqueo degli scarichi gassosi:

Inquinante

Valore limite di emissione in mg/Nm3

anidride solforosa

50

ossidi di azoto (come NO2)

200

particolato

10

b)

l'operatore dell'impianto di combustione in azienda effettua almeno misurazioni annuali dell'anidride solforosa, degli ossidi di azoto e del particolato.

In alternativa alle misurazioni di cui al primo comma, per determinare le emissioni di anidride solforosa possono essere utilizzate altre procedure, verificate ed approvate dall'autorità competente.

Il monitoraggio è effettuato da o per conto dell'operatore conformemente alle norme CEN. Qualora non siano disponibili norme CEN, si applicano norme ISO, norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino la disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente;

c)

tutti i risultati sono registrati, elaborati e presentati in modo tale da consentire all'autorità competente di verificare l'osservanza dei valori limite di emissione;

d)

per gli impianti di combustione in azienda che fanno uso di un dispositivo di abbattimento secondario al fine di rispettare i valori limite di emissione, il funzionamento effettivo di tale dispositivo è monitorato in modo continuativo e i risultati vengono registrati;

e)

in caso di mancata conformità ai valori limite di emissione di cui alla lettera a) o qualora un impianto di combustione in azienda non soddisfi le prescrizioni di cui al capo IV, sezione 2, punto 1, gli operatori informano immediatamente l'autorità competente e adottano le misure necessarie per garantire il ripristino della conformità nel più breve tempo possibile. Se la conformità non può essere ripristinata, l'autorità competente sospende il funzionamento dell'impianto e ne revoca il riconoscimento.

5.

Modifiche di funzionamento e guasti:

a)

l'operatore notifica all'autorità competente qualsiasi modifica prevista dell'impianto di combustione in azienda che possa modificare le sue emissioni almeno un mese prima della data in cui avviene la modifica;

b)

l'operatore adotta le misure necessarie per garantire che i periodi di avvio e di arresto dell'impianto di combustione in azienda e di eventuale malfunzionamento siano della durata più breve possibile. In caso di malfunzionamento o di guasto del dispositivo di abbattimento secondario, l'operatore informa immediatamente l'autorità competente.»;

2)

nell'allegato XVI, capo III, è aggiunta la seguente sezione:

«Sezione 12

Controlli ufficiali relativi agli impianti riconosciuti per la combustione di grasso animale e letame di pollame come combustibile

L'autorità competente effettua controlli documentali presso gli impianti riconosciuti per la combustione di grasso animale e di letame di pollame come combustibile di cui all'allegato III, capo V, conformemente alle procedure di cui all'articolo 6, paragrafi 7 e 8.»


4.6.2014   

IT

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L 165/41


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 593/2014 DELLA COMMISSIONE

del 3 giugno 2014

che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato della notifica conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai fondi europei per il venture capital

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 345/2013 prevede che l'autorità competente dello Stato membro d'origine di un fondo europeo per il venture capital (European venture capital fund — EuVECA) notifichi alle autorità competenti degli Stati membri ospitanti e all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (European Securities and Markets Authority — ESMA) gli eventi connessi al passaporto dei gestori di fondi per il venture capital qualificati. L'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 345/2013 prevede inoltre che l'autorità competente dello Stato membro d'origine informi le autorità competenti degli Stati membri ospitanti della cancellazione di un gestore di un EuVECA dal registro.

(2)

Tenuto conto del fatto che l'ESMA non ha ancora elaborato uno strumento informatico dedicato per tale notifica, l'uso della posta elettronica costituisce il formato più idoneo per questo tipo di notifica tra le autorità competenti e all'ESMA. Pertanto, l'ESMA dovrebbe stabilire un elenco di indirizzi di posta elettronica pertinenti da trasmettere a tutte le autorità competenti.

(3)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'ESMA ha presentato alla Commissione.

(4)

Dato il carattere limitato della portata e dell'incidenza del formato della notifica e considerando che solo le autorità competenti sono tenute a utilizzare il modulo specifico stabilito, l'ESMA non ha condotto consultazioni pubbliche sull'introduzione di tale formato. L'ESMA ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce il formato della notifica tra le autorità competenti e all'ESMA delle informazioni a fini di vigilanza concernenti gli eventi di cui all'articolo 16, paragrafo 1, e all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 345/2013.

Articolo 2

Formato della notifica

L'autorità competente dello Stato membro d'origine di un fondo europeo per il venture capital notifica tramite posta elettronica alle autorità competenti degli Stati membri ospitanti e all'ESMA gli eventi di cui all'articolo 16, paragrafo 1, e all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 345/2013 compilando il modulo contenuto nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 3

Elenco di indirizzi di posta elettronica

Ciascuna autorità competente comunica all'ESMA gli indirizzi di posta elettronica pertinenti per la notifica di informazioni a fini di vigilanza.

L'ESMA trasmette a tutte le autorità competenti l'elenco di indirizzi di posta elettronica pertinenti, compreso il suo.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 115 del 25.4.2013, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).


ALLEGATO

Notifica della registrazione di un gestore di un fondo europeo per il venture capital (European venture capital fund — EuVECA) o aggiornamento di informazioni già notificate

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4.6.2014   

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L 165/44


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 594/2014 DELLA COMMISSIONE

del 3 giugno 2014

che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato della notifica conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (1), in particolare l'articolo 17, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 346/2013 prevede che l'autorità competente dello Stato membro d'origine di un fondo europeo per l'imprenditoria sociale (European social entrepreneurship fund — EuSEF) notifichi agli Stati membri ospitanti e all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (European Securities and Markets Authority — ESMA) gli eventi connessi al passaporto dei gestori di fondi qualificati per l'imprenditoria sociale. L'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento in questione prevede inoltre che l'autorità competente dello Stato membro d'origine informi le autorità competenti degli Stati membri ospitanti della cancellazione di un gestore di un EuSEF dal registro.

(2)

Tenuto conto del fatto che l'ESMA non ha ancora elaborato uno strumento informatico dedicato per tale notifica, l'uso della posta elettronica costituisce il formato più idoneo per questo tipo di notifica tra le autorità competenti e all'ESMA. Pertanto, l'ESMA dovrebbe stabilire un elenco di indirizzi di posta elettronica pertinenti da trasmettere a tutte le autorità competenti.

(3)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'ESMA ha presentato alla Commissione.

(4)

Dato il carattere limitato della portata e dell'incidenza del formato della notifica e considerando che solo le autorità competenti sono tenute a utilizzare il modulo specifico stabilito, l'ESMA non ha condotto consultazioni pubbliche sull'introduzione di tale formato. L'ESMA ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce il formato della notifica tra le autorità competenti e all'ESMA delle informazioni a fini di vigilanza concernenti gli eventi di cui all'articolo 17, paragrafo 1, e all'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 346/2013.

Articolo 2

Formato della notifica

L'autorità competente dello Stato membro d'origine di un fondo europeo per l'imprenditoria sociale notifica tramite posta elettronica alle autorità competenti degli Stati membri ospitanti e all'ESMA gli eventi di cui all'articolo 17, paragrafo 1, e all'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 346/2013 compilando il modulo contenuto nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 3

Elenco di indirizzi di posta elettronica

Ciascuna autorità competente comunica all'ESMA gli indirizzi di posta elettronica pertinenti per la notifica di informazioni a fini di vigilanza.

L'ESMA trasmette a tutte le autorità competenti l'elenco di indirizzi di posta elettronica pertinenti, compreso il suo.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 115 del 25.4.2013, pag. 18.

(2)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).


ALLEGATO

Notifica della registrazione di un gestore di fondi europei per l'imprenditoria sociale (European social entrepreneurship funds — EuSEF) o aggiornamento di informazioni già notificate

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4.6.2014   

IT

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L 165/47


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 595/2014 DELLA COMMISSIONE

del 3 giugno 2014

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all’importazione

0702 00 00

MK

77,0

TR

62,5

ZZ

69,8

0707 00 05

AL

25,2

MK

39,8

TR

119,2

ZZ

61,4

0709 93 10

TR

112,1

ZZ

112,1

0805 50 10

TR

121,8

ZA

122,4

ZZ

122,1

0808 10 80

AR

104,5

BR

95,8

CL

97,0

CN

98,5

NZ

135,3

US

142,6

UY

70,3

ZA

139,5

ZZ

110,4

0809 10 00

TR

178,3

ZZ

178,3

0809 29 00

TR

387,8

ZZ

387,8


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

4.6.2014   

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L 165/49


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 6 maggio 2014

sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione per il 2014

(2014/322/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 148, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

visto il parere del Comitato per l'occupazione,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 145 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabilisce che gli Stati membri e l'Unione si adoperano per sviluppare una strategia coordinata a favore dell'occupazione, e in particolare a favore della promozione di una forza lavoro competente, qualificata, adattabile e di mercati del lavoro in grado di rispondere ai mutamenti economici, al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea.

(2)

La strategia Europa 2020 proposta dalla Commissione consente all'Unione di far progredire la sua economia verso una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, accompagnata da elevati livelli di occupazione, produttività e coesione sociale. Il 13 luglio 2010, il Consiglio ha adottato la raccomandazione sugli orientamenti di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione (3). Inoltre, il 21 ottobre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/707/UE (4) («orientamenti a favore dell'occupazione»). Tali orientamenti nel loro insieme costituiscono gli orientamenti integrati per l'attuazione della strategia Europa 2020. Cinque obiettivi principali, elencati negli orientamenti corrispondenti, costituiscono traguardi comuni che devono orientare l'azione degli Stati membri, tenendo in considerazione le rispettive posizioni di partenza e le situazioni nazionali, nonché le posizioni e le situazioni dell'Unione. La strategia europea per l'occupazione svolge un ruolo di primo piano nella realizzazione degli obiettivi fissati dalla strategia Europa 2020 relativamente all'occupazione e al mercato del lavoro.

(3)

Gli orientamenti integrati sono conformi alle conclusioni del Consiglio europeo del 17 giugno 2010. Essi danno agli Stati membri indicazioni precise su come definire i propri programmi nazionali di riforma e su come attuare le riforme. Gli orientamenti a favore dell'occupazione devono essere alla base di tutte le eventuali raccomandazioni specifiche per paese rivolte dal Consiglio agli Stati membri a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE, parallelamente alle raccomandazioni specifiche per paese trasmesse agli Stati membri a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE. Gli orientamenti per l'occupazione devono inoltre costituire la base per la redazione della relazione comune sull'occupazione che il Consiglio e la Commissione trasmettono ogni anno al Consiglio europeo.

(4)

L'esame dei programmi nazionali di riforma degli Stati membri, contenuti nella relazione comune sull'occupazione, adottato dal Consiglio il 28 febbraio 2013, dimostra che è opportuno che gli Stati membri continuino a compiere ogni sforzo per affrontare le seguenti priorità: aumentare la partecipazione al mercato del lavoro e ridurre la disoccupazione strutturale, sviluppare una forza lavoro competente, in grado di soddisfare le esigenze del mercato del lavoro e promuovere la qualità del lavoro e l'apprendimento permanente, migliorare i risultati dei sistemi di istruzione e formazione a tutti i livelli e incrementare la partecipazione all'istruzione terziaria, promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà.

(5)

Gli orientamenti in materia di occupazione dovrebbero rimanere stabili fino alla fine del 2014 per mantenere la centralità della loro attuazione. Fino alla fine del 2014 ogni eventuale aggiornamento degli orientamenti in materia di occupazione deve essere rigorosamente limitato. Nel 2011, 2012 e 2013 gli orientamenti in materia di occupazione sono stati mantenuti. È opportuno che essi vengano mantenuti per il 2014,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli orientamenti per le politiche a favore dell'occupazione degli Stati membri figuranti nell'allegato alla decisione 2010/707/UE sono mantenuti per il 2014 e saranno presi in considerazione dagli Stati membri nella definizione delle rispettive politiche a favore dell'occupazione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 2014

Per il Consiglio

Il presidente

G. STOURNARAS


(1)  Parere del 26 febbraio 2014 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Parere del 21 gennaio 2014 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3)  GU L 191 del 23.7.2010, pag. 28.

(4)  Decisione 2010/707/UE del Consiglio, del 21 ottobre 2010, sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione (GU L 308 del 24.11.2010, pag. 46).


4.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 165/51


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 maggio 2014

che abroga la decisione 2010/371/UE relativa alla conclusione della procedura di consultazione con la Repubblica del Madagascar a titolo dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-UE

(2014/323/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (1), riveduto a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (2) e a Ouagadougou il 22 giugno 2010 (3), «l'accordo di partenariato ACP-UE», in particolare l'articolo 96,

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione dell'accordo di partenariato ACP-CE (4), in particolare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

di concerto con l'Alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2010/371/UE del Consiglio (5) è stata adottata per porre in essere misure appropriate in seguito alla violazione degli elementi essenziali di cui all'articolo 9 dell'accordo.

(2)

Tali misure sono state prorogate fino al 6 dicembre 2011 dalla decisione 2011/324/UE del Consiglio (6) e sono state modificate e prorogate fino al 5 dicembre 2012 dalla decisione 2011/808/UE del Consiglio (7). Il 3 dicembre 2012 tali misure sono state prorogate dalla decisione 2012/749/UE del Consiglio (8) fino al momento in cui il Consiglio stabilirà, in base a una proposta della Commissione, che in Madagascar si sono svolte elezioni credibili e l'ordine costituzionale è stato ripristinato.

(3)

Le elezioni presidenziali e legislative si sono svolte in Madagascar rispettivamente il 25 ottobre e il 20 dicembre 2013 e i risultati sono stati ufficialmente proclamati rispettivamente il 17 gennaio e il 6 febbraio 2014 e l'insediamento delle nuove istituzioni elette ha sancito il ripristino dell'ordine costituzionale in Madagascar. Il 7 febbraio 2014 l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza si è compiaciuto e ha espresso soddisfazione per il modo in cui si è svolto il processo elettorale.

(4)

Sono state soddisfatte le condizioni di cui all'allegato della decisione 2011/808/UE, compreso lo svolgimento di elezioni presidenziali e legislative credibili, la proclamazione dei risultati ufficiali e l'insediamento delle nuove istituzioni elette, che sancisce il ripristino dell'ordine costituzionale in Madagascar. È opportuno pertanto abrogare la decisione 2010/371/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2010/371/UE del Consiglio è abrogata.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2014

Per il Consiglio

Il presidente

C. ASHTON


(1)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

(2)  Accordo che modifica l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 27).

(3)  Accordo che modifica per la seconda volta l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, modificato per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3).

(4)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 376.

(5)  Decisione 2010/371/UE del Consiglio, del 7 giugno 2010, relativa alla conclusione della procedura di consultazione con la Repubblica del Madagascar a titolo dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-UE (GU L 169 del 3.7.2010, pag. 13).

(6)  Decisione 2011/324/UE del Consiglio, del 30 maggio 2011, che proroga la decisione 2010/371/UE relativa alla conclusione della procedura di consultazione con la Repubblica del Madagascar a titolo dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-UE (GU L 146 dell'1.6.2011, pag. 2).

(7)  Decisione 2011/808/UE del Consiglio, del 5 dicembre 2011, che modifica e proroga il periodo di applicazione della decisione 2010/371/UE relativa alla conclusione della procedura di consultazione con la Repubblica del Madagascar a titolo dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-UE (GU L 324 del 7.12.2011, pag. 1).

(8)  Decisione 2012/749/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2012, che proroga il periodo di applicazione della decisione 2010/371/UE, relativa alla conclusione della procedura di consultazione con la Repubblica del Madagascar titolo dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP UE (GU L 333 del 5.12.2012, pag. 46).


4.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 165/53


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 giugno 2014

sul riconoscimento del «Gafta Trade Assurance Scheme» per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/28/CE e 98/70/CE

(2014/324/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 6,

vista la direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio (2), in particolare l'articolo 7 quater, paragrafo 6,

previa consultazione del comitato sulla sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi,

considerando quanto segue:

(1)

Le direttive 98/70/CE e 2009/28/CE stabiliscono criteri di sostenibilità per i biocarburanti. Gli articoli 7 ter e 7 quater e l'allegato IV della direttiva 98/70/CE sono simili agli articoli 17 e 18 e all'allegato V della direttiva 2009/28/CE.

(2)

Quando i biocarburanti e i bioliquidi devono essere presi in considerazione ai fini di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della direttiva 2009/28/CE, è necessario che gli Stati membri impongano agli operatori economici l'obbligo di dimostrare che i biocarburanti e i bioliquidi rispettano i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 17, paragrafi da 2 a 5, della direttiva 2009/28/CE.

(3)

Quando un operatore economico presenta prove o dati ottenuti conformemente a un sistema volontario riconosciuto dalla Commissione, nella misura prevista dalla decisione di riconoscimento, gli Stati membri non impongono al fornitore l'obbligo di presentare altre prove di conformità ai criteri di sostenibilità.

(4)

La richiesta di riconoscere che il «Gafta Trade Assurance Scheme», modificato con un addendum RED, dimostra che le partite di biocarburanti rispettano i criteri di sostenibilità di cui alla direttiva 98/70/CE e alla direttiva 2009/28/CE, è stata presentata alla Commissione il 18 febbraio 2014. Il sistema è adatto a tutte le materie prime utilizzate per la produzione di biodiesel e ha portata globale. Il presente sistema comprende le fasi di scambio, trasporto e stoccaggio delle materie prime di origine agricola dall'azienda agricola fino al primo trasformatore e, relativamente alle altre fasi, si affida ad altri sistemi volontari riconosciuti dalla Commissione. In quanto tale spetta al «Gafta Trade Assurance Scheme» garantire che il riconoscimento della Commissione in merito a tali sistemi con i quali opera congiuntamente resti applicabile per la durata della cooperazione. È opportuno che il sistema riconosciuto sia pubblicato sulla piattaforma per la trasparenza istituita dalla direttiva 2009/28/CE.

(5)

La valutazione del «Gafta Trade Assurance Scheme», ivi compreso l'addendum RED, ha rilevato che esso soddisfa adeguatamente tutti i criteri di sostenibilità della direttiva 98/70/CE e della direttiva 2009/28/CE, fatta eccezione per l'articolo 7 ter, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE, e l'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE. Esso fornisce tuttavia dati accurati relativamente agli elementi utili per gli operatori economici a valle della catena di controllo per dimostrare il rispetto dell'articolo 7 ter, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE, e dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE, e applica un sistema di equilibrio di massa conforme ai requisiti dell'articolo 7 quater, paragrafo 1, della direttiva 98/70/CE, e dell'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28/CE.

(6)

Dalla valutazione del «Gafta Trade Assurance Scheme», ivi compreso l'addendum RED, risulta che esso risponde a norme adeguate in materia di affidabilità, trasparenza e controllo indipendente.

(7)

Il «Gafta Trade Assurance Scheme», ivi compreso l'addendum RED, è stato valutato in base alla legislazione in vigore al momento dell'adozione della presente decisione di esecuzione della Commissione. In caso di modifiche significative della base giuridica, la Commissione esaminerà il sistema per stabilire se esso continua a tener conto adeguatamente dei criteri di sostenibilità per i quali è riconosciuto.

(8)

In caso di modifiche del sistema, la Commissione lo esaminerà per stabilire se esso continua a coprire adeguatamente i criteri di sostenibilità per i quali è riconosciuto.

(9)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato per la sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il «Gafta Trade Assurance Scheme», ivi compreso l'addendum RED, (in prosieguo «il sistema»), presentato alla Commissione ai fini del riconoscimento il 18 febbraio 2014, dimostra che le partite di biocarburanti rispettano i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 17, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva 2009/28/CE e all'articolo 7 ter, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva 98/70/CE.

Il sistema non contempla l'articolo 7 ter, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE, né l'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE, fa uso tuttavia di dati accurati ai fini di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE, e dell'articolo 7 ter, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE, nella misura in cui garantisce che tutte le pertinenti informazioni degli operatori a monte della catena di controllo siano comunicate agli operatori economici a valle della stessa.

Il sistema può essere utilizzato per dimostrare il rispetto dell'articolo 7 quater, paragrafo 1, della direttiva 98/70/CE, e dell'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28/CE, fino al primo trasformatore delle materie prime.

Articolo 2

Le modifiche che possono avere un'incidenza sostanziale sulla presente decisione, eventualmente apportate al contenuto del sistema successivamente all'adozione della medesima, sono notificate senza indugio alla Commissione. La Commissione esamina le modifiche notificate per stabilire se il sistema continua a rispettare adeguatamente i criteri di sostenibilità per i quali è riconosciuto.

Qualora sia chiaramente dimostrato che il sistema non ha attuato elementi considerati determinanti per la presente decisione, o in caso di violazione strutturale grave di tali elementi, la Commissione può abrogare la presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione è valida per un periodo di cinque anni.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16.

(2)  GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58.


4.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 165/56


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 giugno 2014

relativa al riconoscimento del sistema «KZR INiG» per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 98/70/CE e 2009/28/CE

(2014/325/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 6,

vista la direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modifica della direttiva 93/12/CEE del Consiglio (2), in particolare l'articolo 7 quater, paragrafo 6,

previa consultazione del comitato sulla sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi,

considerando quanto segue:

(1)

Le direttive 98/70/CE e 2009/28/CE stabiliscono criteri di sostenibilità per i biocarburanti. Gli articoli 7 ter e 7 quater e l'allegato IV della direttiva 98/70/CE sono simili agli articoli 17 e 18 e all'allegato V della direttiva 2009/28/CE.

(2)

Nel caso in cui biocarburanti e bioliquidi siano presi in considerazione ai fini di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della direttiva 2009/28/CE, è necessario che gli Stati membri impongano agli operatori economici l'obbligo di dimostrare che i biocarburanti e i bioliquidi rispettano i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 17, paragrafi da 2 a 5, della direttiva stessa.

(3)

Quando un operatore economico presenta prove o dati ottenuti conformemente a un sistema volontario riconosciuto dalla Commissione, nella misura prevista dalla decisione di riconoscimento, gli Stati membri non impongono al fornitore l'obbligo di presentare altre prove di conformità ai criteri di sostenibilità.

(4)

La richiesta di riconoscere che il sistema «KZR INiG» dimostra che le partite di biocarburanti rispettano i criteri di sostenibilità di cui alla direttiva 98/70/CE e alla direttiva 2009/28/CE è stata presentata alla Commissione il 17 luglio 2012. La versione del sistema che è stata accettata è stata presentata il 17 dicembre 2013. Il sistema riguarda materie prime coltivate e raccolte nell'UE nonché rifiuti e residui provenienti dall'UE. Esso copre l'intera catena d'approvvigionamento, dalla produzione di materie prime alla distribuzione di biocarburanti. È opportuno che il sistema riconosciuto sia pubblicato sulla piattaforma per la trasparenza istituita dalla direttiva 2009/28/CE.

(5)

Dall'esame effettuato del sistema «KZR INiG» è emerso che esso risponde adeguatamente ai criteri di sostenibilità della direttiva 98/70/CE e della direttiva 2009/28/CE e applica una metodologia di bilancio di massa conforme ai requisiti di cui all'articolo 7 quater, paragrafo 1, della direttiva 98/70/CE e all'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28/CE.

(6)

Dalla valutazione del sistema «KZR INiG» risulta che esso risponde a norme adeguate in materia di affidabilità, trasparenza e controllo indipendente e rispetta inoltre i requisiti metodologici di cui all'allegato IV della direttiva 98/70/CE e all'allegato V della direttiva 2009/28/CE.

(7)

Il sistema «KZR INiG» è stato valutato rispetto alla legislazione in vigore al momento dell'adozione della decisione di esecuzione della Commissione. In caso di modifiche significative della base giuridica, la Commissione esaminerà il sistema per stabilire se esso continua a tener conto adeguatamente dei criteri di sostenibilità per i quali è riconosciuto.

(8)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato per la sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sistema «KZR INiG» (in appresso «il sistema») per il quale è stata presentata domanda di riconoscimento alla Commissione il 17 dicembre 2013, dimostra che le partite di biocarburanti rispettano i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 17, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva 2009/28/CE e all'articolo 7 ter, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva 98/70/CE.

Il sistema contiene inoltre dati accurati ai fini dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE e dell'articolo 7 ter, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE.

Il sistema può essere utilizzato per dimostrare il rispetto dell'articolo 7 quater, paragrafo 1, della direttiva 98/70/CE e dell'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28/CE.

Articolo 2

Le modifiche che possono avere un'incidenza sostanziale sulla presente decisione, eventualmente apportate al contenuto del sistema successivamente all'adozione della medesima, sono notificate senza indugio alla Commissione. La Commissione esamina le modifiche notificate per stabilire se il sistema continua a rispettare adeguatamente i criteri di sostenibilità per i quali è riconosciuto.

Qualora sia chiaramente dimostrato che il sistema non ha attuato elementi considerati determinanti per la presente decisione, o in caso di violazione strutturale grave di tali elementi, la Commissione può abrogare la presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione è valida per un periodo di cinque anni.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16.

(2)  GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58.