ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 151

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

57° anno
21 maggio 2014


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2014/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio

1

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione n. 534/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria alla Repubblica tunisina

9

 

 

II   Atti non legislativi

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione 2014/293/PESC del Consiglio, del 15 aprile 2014, relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera relativo alla partecipazione della Confederazione svizzera alla missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali)

16

 

 

Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera relativo alla partecipazione della Confederazione svizzera alla missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali)

18

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 535/2014 della Commissione, del 20 maggio 2014, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

22

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione 2014/294/PESC del Consiglio, del 20 maggio 2014, recante modifica alla decisione 2013/233/PESC sulla missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia)

24

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

DIRETTIVE

21.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 151/1


DIRETTIVA 2014/62/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 maggio 2014

sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 83, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

L'euro, in quanto moneta unica condivisa dagli Stati membri della zona euro, è diventato un elemento importante dell'economia dell'Unione e della vita quotidiana dei suoi cittadini. Tuttavia, da quando è stato introdotto nel 2002, poiché è una valuta che continua a essere nel mirino di gruppi della criminalità organizzata attivi nel settore della falsificazione monetaria, la sua contraffazione ha provocato danni finanziari per almeno 500 milioni di EUR. È nell'interesse dell'Unione nel suo complesso contrastare e reprimere le attività che possono compromettere l'autenticità dell'euro mediante falsificazione.

(2)

La moneta falsificata ha considerevoli ripercussioni negative sulla società. Danneggia i cittadini e le imprese, i quali non sono rimborsati per le monete falsificate anche se ricevute in buona fede. Essa potrebbe indurre i consumatori a dubitare dell'adeguatezza della protezione dei contanti e a temere di ricevere banconote e monete metalliche falsificate. È pertanto di importanza fondamentale garantire la fiducia dei cittadini, delle imprese e degli istituti finanziari nell'autenticità delle banconote e delle monete metalliche in tutti gli Stati membri e nei paesi terzi.

(3)

È essenziale assicurare che l'euro e le altre monete autorizzate legalmente alla circolazione siano protette in modo adeguato in tutti gli Stati membri mediante misure efficaci di diritto penale.

(4)

Il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio (4) impone agli Stati membri la cui valuta è l'euro di prevedere sanzioni adeguate contro la falsificazione delle banconote e delle monete metalliche in euro.

(5)

I regolamenti (CE) n. 1338/2001 (5) e (CE) n. 1339/2001 del Consiglio (6) definiscono talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione, in particolare misure per il ritiro dalla circolazione delle banconote e monete metalliche in euro falsificate.

(6)

La convenzione internazionale per la repressione del falso nummario, firmata a Ginevra il 20 aprile 1929, assieme al relativo protocollo (la «convenzione di Ginevra») (7), stabilisce norme intese a prevenire, reprimere e punire efficacemente il reato di falso nummario. In particolare, essa mira a garantire che i reati di falso nummario siano puniti con severe sanzioni penali e altre sanzioni. Tutte le parti contraenti della convenzione di Ginevra devono applicare il principio di non discriminazione alle monete diverse dalla rispettiva valuta nazionale.

(7)

La presente direttiva integra le disposizioni e agevola l'applicazione della convenzione di Ginevra da parte degli Stati membri. A tal fine, è importante che gli Stati membri siano parti della convenzione di Ginevra.

(8)

La presente direttiva riprende e modifica la decisione quadro 2000/383/GAI (8). Essa integra tale decisione quadro prevedendo disposizioni sul livello delle sanzioni, sugli strumenti di indagine e sull'analisi, l'individuazione e il rinvenimento di banconote e monete metalliche in euro falsificate nel corso di procedimenti giudiziari.

(9)

È opportuno che la presente direttiva assicuri la protezione di tutte le banconote e monete metalliche la cui circolazione è legalmente autorizzata, a prescindere dal fatto che siano di carta, metallo o altro materiale.

(10)

La protezione dell'euro e di altre monete richiede una definizione comune dei reati connessi alla falsificazione monetaria nonché sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti sia delle persone fisiche che delle persone giuridiche. Per assicurare coerenza con la convenzione di Ginevra, è opportuno che la presente direttiva preveda gli stessi reati punibili ai sensi della convenzione di Ginevra. È pertanto opportuno considerare reato la produzione di banconote e monete metalliche falsificate e la loro distribuzione. È opportuno che le condotte preparatorie del reato, ad esempio la produzione di strumenti e componenti per la falsificazione, siano punite in maniera indipendente. L'obiettivo comune delle definizioni di reato dovrebbe essere quello di dissuadere dal compimento di atti aventi a oggetto banconote e monete metalliche falsificate, strumenti e altri mezzi per la falsificazione.

(11)

È opportuno considerare reato anche l'uso improprio di attrezzature o di materiale legale delle tipografie o delle zecche autorizzate per la produzione di banconote e monete metalliche non autorizzate a scopo fraudolento. Tale uso improprio riguarda la situazione in cui una banca centrale o zecca nazionale o altra impresa autorizzata produce banconote o monete metalliche in eccesso rispetto alla quota autorizzata dalla Banca centrale europea (BCE). Esso riguarda inoltre la situazione in cui un dipendente di una tipografia o zecca autorizzata utilizza in modo abusivo le attrezzature a propri fini. È opportuno che tale condotta sia punibile come reato anche quando la quantità autorizzata non è stata superata, perché le banconote e le monete metalliche prodotte, una volta immesse in circolazione, non sarebbero distinguibili da quelle autorizzate.

(12)

È opportuno che anche le banconote e le monete metalliche in euro che la BCE o le banche centrali e le zecche nazionali non hanno ancora formalmente emesso rientrino nell'ambito di protezione della presente direttiva. Ad esempio, le monete metalliche in euro con nuove facce nazionali o le nuove serie di banconote in euro dovrebbero essere protette prima di essere ufficialmente messe in circolazione.

(13)

È opportuno che anche l'induzione, il favoreggiamento, il concorso e il tentativo di commettere i principali reati di falsificazione, tra cui l'uso improprio di attrezzature o di materiale legali e la falsificazione di banconote e monete metalliche non ancora emesse ma destinate alla circolazione, siano puniti, se del caso. La presente direttiva non impone agli Stati membri di rendere punibile un tentativo di commettere un reato relativo a uno strumento o componente per la falsificazione.

(14)

Il dolo dovrebbe essere parte di tutti gli elementi che costituiscono i reati di cui alla presente direttiva.

(15)

La falsificazione monetaria è tradizionalmente un reato punito con sanzioni severe negli Stati membri. Ciò è dovuto alla gravità e alle conseguenze del reato per i cittadini e le imprese e alla necessità di garantire la fiducia dei cittadini e delle imprese nella genuinità dell'euro e delle altre valute. Questo è particolarmente vero per l'euro, che è la moneta unica di oltre 330 milioni di persone nella zona euro e la seconda valuta più importante a livello internazionale.

(16)

Gli Stati membri dovrebbero prevedere sanzioni penali nel proprio diritto nazionale con riguardo alle disposizioni del diritto dell'Unione in materia di lotta contro la falsificazione monetaria. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive e dovrebbero contemplare la reclusione. Il livello minimo della pena detentiva massima previsto dalla presente direttiva per i reati ivi stabiliti dovrebbe applicarsi almeno alle forme più gravi di tali reati.

(17)

È opportuno che i livelli delle sanzioni siano effettivi, dissuasivi e proporzionati ai reati. Sebbene la messa in circolazione dolosa di monete falsificate ricevute in buona fede possa essere punita con un tipo diverso di sanzione penale, comprese multe, nel diritto interno degli Stati membri, tali diritti nazionali dovrebbero prevedere la reclusione come sanzione massima. Le pene detentive per le persone fisiche avranno in tutta l'Unione un effetto fortemente deterrente sui potenziali autori di reati.

(18)

Poiché la presente direttiva stabilisce norme minime, gli Stati membri possono adottare o mantenere norme più severe in materia di reati di falsificazione monetaria.

(19)

La presente direttiva lascia impregiudicati le norme e i principi generali del diritto penale nazionale in materia di applicazione e di esecuzione delle sentenze in considerazione delle circostanze concrete di ogni singolo caso.

(20)

Poiché la fiducia nella genuinità delle banconote e delle monete metalliche può essere compromessa o minacciata dal comportamento delle persone giuridiche, è opportuno che le stesse siano ritenute responsabili dei reati commessi in loro nome.

(21)

Per garantire il buon esito delle indagini e dell'azione penale avverso i reati di falsificazione monetaria, è opportuno che i responsabili dell'indagine e dell'azione penale avverso tali reati abbiano la possibilità di ricorrere a strumenti di indagine efficaci come quelli usati nella lotta contro la criminalità organizzata o altri reati gravi. Tra questi strumenti potrebbero ad esempio rientrare, se del caso, l'intercettazione di comunicazioni, i controlli a distanza anche con uso di strumenti elettronici di sorveglianza, il controllo dei conti bancari e altre indagini finanziarie. Tenendo conto, tra l'altro, del principio di proporzionalità, il ricorso a tali strumenti conformemente al diritto nazionale dovrebbe essere commisurato alla natura e alla gravità dei reati oggetto d'indagine. È opportuno che sia rispettato il diritto alla protezione dei dati personali.

(22)

È opportuno che gli Stati membri esercitino la loro giurisdizione nel rispetto della convenzione di Ginevra e delle disposizioni in materia di giurisdizione contenute in altri diritti penali dell'Unione, vale a dire per i reati commessi sul loro territorio e per i reati commessi dai loro cittadini, rilevando che in generale è preferibile trattare i reati nell'ambito del sistema di giustizia penale del paese in cui si verificano.

(23)

Il ruolo preminente dell'euro per l'economia e per la società dell'Unione, nonché la minaccia specifica all'euro come valuta di importanza mondiale quale manifestatasi attraverso l'esistenza di un notevole numero di stamperie situate nei paesi terzi richiedono misure aggiuntive per tutelarlo. È opportuno pertanto stabilire la giurisdizione sui reati contro l'euro commessi fuori dal territorio di un dato Stato membro, quando l'autore del reato si trovi nel territorio di tale Stato membro e non sia stato estradato o le banconote o le monete metalliche in euro falsificate connesse al reato siano rinvenute in detto Stato membro.

Data la situazione obiettivamente diversa degli Stati membri la cui valuta è l'euro, è opportuno che l'obbligo di esercitare tale giurisdizione si applichi soltanto a tali Stati membri. Ai fini delle azioni penali avverso i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, qualora si riferiscano all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), nonché a induzione, favoreggiamento e concorso, e tentativo di commettere tali reati, la giurisdizione non dovrebbe essere subordinata alla condizione che gli atti costituiscano un reato nel luogo dove sono stati commessi. Nell'esercitare tale giurisdizione, è opportuno che gli Stati membri considerino se i reati rientrano nella competenza del sistema di giustizia penale del paese in cui sono stati commessi e rispettino il principio di proporzionalità, in particolare per quanto riguarda le condanne inflitte da un paese terzo per la stessa condotta.

(24)

Per l'euro l'analisi e l'identificazione di banconote e monete falsificate in euro è centralizzata rispettivamente nei centri nazionali di analisi e nei centri nazionali di analisi delle monete metalliche, designati o istituiti a norma del regolamento (CE) n. 1338/2001. È opportuno che l'analisi, l'identificazione e il rinvenimento di banconote e monete falsificate in euro sia possibile anche mentre sono ancora in corso i procedimenti giudiziari, al fine di accelerare il rinvenimento della fonte di produzione di monete falsificate in una data indagine o azione penale e di impedire e di bloccare la loro ulteriore diffusione, nel dovuto rispetto del diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale. Ciò contribuirebbe all'efficacia della lotta avverso i reati di falsificazione monetaria e aumenterebbe al tempo stesso il numero di trasmissioni durante i procedimenti penali in corso dei falsi sequestrati, salvo limitate eccezioni in cui si dovrebbe provvedere soltanto all'accesso dei falsi. In generale, è opportuno che le autorità competenti autorizzino la trasmissione fisica dei falsi ai centri nazionali di analisi e ai centri nazionali di analisi delle monete metalliche. In determinate circostanze, ad esempio nei casi in cui soltanto alcune delle banconote o delle monete metalliche falsificate costituiscono mezzi di prova nel procedimento penale o quando la trasmissione fisica comporta il rischio di distruzione di prove, quali le impronte digitali, le autorità competenti dovrebbero invece poter decidere di consentire l'accesso alle banconote e monete metalliche.

(25)

È necessario raccogliere dati comparabili sui reati di cui alla presente direttiva. Al fine di ottenere un quadro più completo del problema della contraffazione a livello dell'Unione e in tal modo contribuire a formulare una risposta più efficace, gli Stati membri dovrebbero trasmettere alla Commissione dati statistici pertinenti sul numero di reati concernenti banconote e monete metalliche false e sul numero di persone perseguite e condannate.

(26)

Al fine di conseguire l'obiettivo di combattere la contraffazione delle banconote e delle monete metalliche in euro, la conclusione di accordi con paesi terzi, in particolare quelli che utilizzano l'euro come valuta, dovrebbe essere perseguita secondo le pertinenti procedure previste dal trattato.

(27)

La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto alla libertà e alla sicurezza, il rispetto della vita privata e della vita familiare, la libertà professionale e il diritto di lavorare, la libertà d'impresa, il diritto di proprietà, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, la presunzione d'innocenza e i diritti della difesa, i principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene e il diritto a non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato. La presente direttiva mira a garantire il pieno rispetto di tali diritti e principi e dovrebbe essere attuata di conseguenza.

(28)

La presente direttiva mira a modificare e ampliare le disposizioni della decisione quadro 2000/383/GAI. Dato che le modifiche da apportare sono sostanziali per numero e natura, a fini di chiarezza è opportuno sostituire tale decisione quadro nella sua interezza per gli Stati membri vincolati dalla presente direttiva.

(29)

Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire proteggere l'euro e altre monete dalla contraffazione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(30)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(31)

A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al TUE e al TFUE, l'Irlanda ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione della presente direttiva.

(32)

A norma degli articoli 1 e 2 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, il Regno Unito non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva stabilisce le norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in materia di falsificazione dell'euro e di altre valute. Essa introduce anche disposizioni comuni per rafforzare la lotta avverso tali reati, migliorare le indagini al riguardo e assicurare una migliore cooperazione nella lotta alla falsificazione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

a)

«valuta»: le banconote e le monete metalliche la cui circolazione sia legalmente autorizzata, comprese le banconote e le monete metalliche la cui immissione in circolazione è legalmente autorizzata ai sensi del regolamento (CE) n. 974/98;

b)

«persona giuridica»: soggetto avente personalità giuridica in forza del diritto applicabile, a eccezione degli Stati o di altre istituzioni pubbliche nell'esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche.

Articolo 3

Reati

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che costituiscano reato le condotte seguenti, se compiute intenzionalmente:

a)

contraffazione o alterazione fraudolenta di monete, qualunque ne sia il modo;

b)

immissione in circolazione fraudolenta di monete falsificate;

c)

importazione, esportazione, trasporto, ricettazione o procacciamento di monete falsificate, riconosciute tali, per la loro immissione in circolazione;

d)

fabbricazione fraudolenta, ricettazione, procacciamento o possesso di:

i)

strumenti, oggetti, programmi informatici e dati nonché ogni altro mezzo che per loro natura sono particolarmente atti alla contraffazione o all'alterazione di monete; o

ii)

elementi di sicurezza quali ologrammi, filigrane o altri componenti della valuta che servono ad assicurarne la protezione contro la falsificazione.

2.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le condotte di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), siano punibili anche per quanto riguarda banconote o monete metalliche fabbricate usando strumenti o materiali legali in violazione dei diritti o delle condizioni a cui le autorità competenti possono emettere banconote o monete metalliche.

3.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le condotte di cui ai paragrafi 1 e 2 siano punibili anche per quanto riguarda banconote e monete metalliche non ancora emesse, ma destinate a essere immesse in circolazione con corso legale.

Articolo 4

Induzione, favoreggiamento, concorso e tentativo

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che l'induzione, il favoreggiamento e il concorso in relazione ai reati di cui all'articolo 3 siano punibili come reati.

2.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che il tentativo di commettere i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b) o c), all'articolo 3, paragrafi 2 o 3, in relazione alle condotte di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b) e c), sia punibile come reato.

Articolo 5

Sanzioni per le persone fisiche

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le condotte di cui agli articoli 3 e 4 siano punibili con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive.

2.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, in relazione alle condotte di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), siano punibili con una sanzione massima che preveda la reclusione.

3.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 3, paragrafo 3, in relazione alle condotte di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), siano punibili con la pena della reclusione per una durata massima di almeno otto anni.

4.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), e all'articolo 3, paragrafo 3, in relazione alle condotte di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), siano punibili con la pena della reclusione per una durata massima di almeno cinque anni.

5.   Per quanto riguarda il reato di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri possono prevedere sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive diverse da quelle di cui al paragrafo 4 del presente articolo, tra cui multe e reclusione, qualora la valuta falsificata sia stata ricevuta senza sapere che era falsa ma fatta poi circolare anche se riconosciuta tale.

Articolo 6

Responsabilità delle persone giuridiche

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le persone giuridiche possano rispondere in relazione ai reati di cui agli articoli 3 e 4 commessi a loro vantaggio da qualsiasi persona che agisca individualmente ovvero in quanto membro di un organo della persona giuridica e che detenga una posizione apicale all'interno della persona giuridica, basata:

a)

sul potere di rappresentanza di detta persona giuridica;

b)

sul potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica; oppure

c)

sul potere di esercitare il controllo all'interno della persona giuridica.

2.   Gli Stati membri assicurano che una persona giuridica possa essere ritenuta responsabile quando la carenza di vigilanza o controllo da parte di una delle persone di cui al paragrafo 1 del presente articolo abbia reso possibile la commissione, a proprio vantaggio, di uno dei reati di cui agli articoli 3 e 4 a opera di una persona sottoposta alla sua autorità.

3.   La responsabilità delle persone giuridiche ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non esclude l'azione penale nei confronti delle persone fisiche che siano autori, istigatori o concorrenti in relazione ai reati di cui agli articoli 3 e 4.

Articolo 7

Sanzioni per le persone giuridiche

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che la persona giuridica ritenuta responsabile ai sensi dell'articolo 6 sia sottoposta a sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, che comprendono sanzioni pecuniarie di natura penale o non penale ed eventualmente altre sanzioni, quali:

a)

l'esclusione dal godimento di contributi o sovvenzioni pubblici;

b)

l'interdizione temporanea o permanente dall'esercizio di un'attività d'impresa;

c)

l'assoggettamento a vigilanza giudiziaria;

d)

la liquidazione giudiziaria;

e)

la chiusura temporanea o permanente dei locali usati per commettere il reato.

Articolo 8

Competenza giurisdizionale

1.   Ogni Stato membro adotta le misure necessarie a stabilire la propria competenza giurisdizionale per i reati di cui agli articoli 3 e 4 quando:

a)

il reato è stato commesso in tutto o in parte nel proprio territorio; o

b)

l'autore del reato sia un proprio cittadino.

2.   Ogni Stato membro la cui valuta è l'euro adotta le misure necessarie per definire la propria competenza giurisdizionale sui reati di cui agli articoli 3 e 4 commessi al di fuori del proprio territorio, almeno nella misura in cui riguardino l'euro e quando:

a)

l'autore del reato si trova nel territorio di tale Stato membro e non sia estradato; o

b)

le banconote o le monete metalliche in euro falsificate connesse con il reato sono state rinvenute nel territorio di tale Stato membro.

Ai fini dell'azione penale avverso i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, qualora si riferiscano all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), nonché a induzione, favoreggiamento e concorso, e tentativo di commettere tali reati, ogni Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare che la propria competenza giurisdizionale non sia subordinata alla condizione che gli atti costituiscano reato nel luogo in cui sono stati commessi.

Articolo 9

Strumenti di indagine

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le persone, le unità o i servizi preposti alle indagini o all'azione penale per i reati di cui agli articoli 3 e 4 dispongano di efficaci strumenti di indagine, come quelli usati per le indagini riguardanti la criminalità organizzata o altre forme gravi di criminalità.

Articolo 10

Obbligo di trasmettere le banconote e le monete metalliche in euro falsificate per l'analisi e il rinvenimento dei falsi

Gli Stati membri assicurano che durante il procedimento penale sia consentito senza indugio, da parte del centro nazionale di analisi e del centro nazionale di analisi delle monete metalliche, l'esame di banconote e monete metalliche in euro di cui si sospetta la falsificazione ai fini dell'analisi e dell'individuazione e rinvenimento degli altri falsi. Le autorità competenti trasmettono senza indugio i necessari campioni al più tardi una volta raggiunta una decisione definitiva riguardo al procedimento penale.

Articolo 11

Statistiche

Gli Stati membri, almeno ogni due anni, trasmettono alla Commissione dati concernenti il numero di reati di cui agli articoli 3 e 4 e il numero di persone perseguite e condannate per i reati di cui agli articoli 3 e 4.

Articolo 12

Presentazione di relazioni da parte della Commissione e riesame

Entro il 23 maggio 2019, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva. La relazione valuta in che misura gli Stati membri abbiano adottato le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. La relazione è corredata, se necessario, di una proposta legislativa.

Articolo 13

Sostituzione della decisione quadro 2000/383/GAI

La decisione quadro 2000/383/GAI è sostituita dalla presente direttiva per quanto riguarda gli Stati membri vincolati da quest'ultima, fatti salvi gli obblighi di tali Stati membri relativi al termine per il recepimento della decisione quadro 2000/383/GAI nell'ordinamento nazionale.

Per gli Stati membri vincolati dalla presente direttiva, i riferimenti alla decisione quadro 2000/383/GAI si intendono fatti alla presente direttiva.

Articolo 14

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 23 maggio 2016. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 15

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 16

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

D. KOURKOULAS


(1)  GU C 179 del 25.6.2013, pag. 9.

(2)  GU C 271 del 19.9.2013, pag. 42.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 6 maggio 2014.

(4)  Regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro (GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1).

(5)  Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione (GU L 181 del 4.7.2001, pag. 6).

(6)  Regolamento (CE) n. 1339/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che estende agli Stati membri che non hanno adottato l'euro quale moneta unica gli effetti del regolamento (CE) n. 1338/2001 che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione (GU L 181 del 4.7.2001, pag. 11).

(7)  Società delle Nazioni, raccolta dei trattati (1931) n. 2623, pag. 372.

(8)  Decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativa al rafforzamento della tutela per mezzo di sanzioni penali e altre sanzioni contro la falsificazione di monete in relazione all'introduzione dell'euro (GU L 140 del 14.6.2000, pag. 1).


DECISIONI

21.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 151/9


DECISIONE N. 534/2014/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 maggio 2014

relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria alla Repubblica tunisina

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 212,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Le relazioni tra l'Unione europea e la Repubblica tunisina («Tunisia») si sviluppano nell'ambito della politica europea di vicinato (PEV). L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Tunisia, dall'altro (2) («accordo di associazione UE-Tunisia»), è entrato in vigore il 1o marzo 1998. In virtù dell'accordo di associazione UE-Tunisia, nel 2008 la Tunisia ha completato lo smantellamento dei dazi tariffari sui prodotti industriali, divenendo così il primo paese del Mediterraneo meridionale ad instaurare una zona di libero scambio con l'Unione. Il dialogo politico bilaterale e la cooperazione economica sono sviluppati ulteriormente nell'ambito dei piani d'azione della politica europea di vicinato, il più recente dei quali, in fase di discussione, riguarda il periodo 2013-2017.

(2)

L'economia tunisina è stata segnata in modo particolare da avvenimenti interni collegati agli eventi verificatisi nella regione del Mediterraneo meridionale dalla fine del 2010, noti come «primavera araba», e dalle turbolenze nella regione che ne sono conseguite, in particolare nella vicina Libia. Tali eventi uniti alla debolezza della congiuntura economica mondiale, in particolare la recessione nella zona euro, che è il principale partner commerciale e finanziario della Tunisia, hanno avuto effetti molto pesanti sull'economia tunisina causando un rallentamento della crescita e comportando un grave disavanzo esterno e di bilancio.

(3)

Dopo la destituzione, il 14 gennaio 2011, del presidente Ben Ali, il 23 ottobre 2011 si sono tenute in Tunisia le prime elezioni libere e democratiche, sfociate nell'insediamento dell'Assemblea costituente nazionale; sebbene la transizione politica non sia scevra di difficoltà, i principali attori politici hanno concentrato i loro sforzi sulla necessità di attuare le riforme che permettano l'evoluzione verso un regime pienamente democratico.

(4)

La Costituzione adottata dall'Assemblea costituente nazionale tunisina segna taluni progressi nel settore dei diritti e delle libertà individuali nonché della parità tra uomini e donne, che mettono la Tunisia sulla via della democrazia e dello Stato di diritto.

(5)

Dall'inizio della primavera araba l'Unione ha dichiarato, in diverse occasioni, il proprio impegno a sostenere la Tunisia nel processo di riforme economiche e politiche. Tale impegno è stato ribadito nel novembre 2012 nelle conclusioni della riunione del Consiglio di associazione UE-Tunisia. Il sostegno politico ed economico dell'Unione al processo di riforme della Tunisia è conforme alla politica dell'Unione nella regione del Mediterraneo meridionale, stabilita nell'ambito della PEV.

(6)

Conformemente alla dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio adottata unitamente alla decisione n. 778/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione dovrebbe essere uno strumento finanziario eccezionale di sostegno non vincolato e non specifico alla bilancia dei pagamenti, che mira al ripristino della sostenibilità della situazione finanziaria esterna di un beneficiario, e dovrebbe sostenere l'attuazione di un programma di politica che preveda energiche misure di risanamento e di riforma strutturale volte a migliorare la situazione della bilancia dei pagamenti, in particolare durante il periodo di validità del programma, e rafforzare l'attuazione dei pertinenti accordi e programmi con l'Unione.

(7)

Nell'aprile 2013 le autorità tunisine e il Fondo monetario internazionale (FMI) hanno stipulato un accordo stand-by non cautelare di durata triennale («programma FMI») per un importo pari a 1 146 milioni di DSP (diritti speciali di prelievo) a sostegno del programma di riforma e aggiustamento economico della Tunisia. Gli obiettivi del programma FMI sono coerenti con l'obiettivo dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, consistente nell'alleviare le difficoltà a breve termine a livello della bilancia dei pagamenti, e l'attuazione di vigorose misure di risanamento è coerente con l'obiettivo dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione.

(8)

L'Unione ha messo a disposizione 290 milioni di EUR in sovvenzioni per il periodo 2011-2013 nell'ambito del suo programma di cooperazione ordinaria a sostegno dell'agenda di riforme economiche e politiche della Tunisia. Inoltre, per il periodo 2011-2013, sono stati stanziati alla Tunisia 155 milioni di EUR nell'ambito del programma «Sostegno al partenariato, alle riforme e alla crescita inclusiva» (SPRING).

(9)

Dato l'aggravarsi della situazione e delle prospettive economiche, nell'agosto 2013 la Tunisia ha chiesto l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione.

(10)

In quanto paese interessato dalla PEV, la Tunisia dovrebbe essere considerata ammissibile a ricevere l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione.

(11)

Dato che la bilancia dei pagamenti tunisina presenta ancora un ingente disavanzo finanziario residuo con l'estero, superiore alle risorse fornite dall'FMI e da altre istituzioni multilaterali, e nonostante l'attuazione di robusti programmi di stabilizzazione e riforma economiche da parte della Tunisia, l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione da fornire alla Tunisia («assistenza macrofinanziaria dell'Unione») è considerata, nelle attuali circostanze eccezionali, una risposta adeguata alla richiesta del paese di sostenere la stabilizzazione economica congiuntamente al programma FMI. L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione andrebbe a sostenere la stabilizzazione economica e il programma di riforme strutturali del paese, integrando le risorse messe a disposizione nel quadro dell'accordo finanziario con l'FMI.

(12)

L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione dovrebbe mirare a sostenere il ripristino della sostenibilità della situazione finanziaria esterna della Tunisia, sostenendo così lo sviluppo economico e sociale del paese.

(13)

La determinazione dell'importo dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione si basa su una valutazione quantitativa completa del fabbisogno di finanziamento esterno residuo della Tunisia e tiene conto della capacità del paese di autofinanziarsi con le proprie risorse, in particolare le riserve internazionali a sua disposizione. L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione dovrebbe integrare i programmi e le risorse fornite dall'FMI e dalla Banca mondiale. La determinazione dell'importo dell'assistenza tiene anche conto dei previsti contributi finanziari dei donatori multilaterali e della necessità di garantire un'equa ripartizione degli oneri tra l'Unione e gli altri donatori, nonché della preesistente mobilitazione degli altri strumenti finanziari esterni dell'Unione in Tunisia e del valore aggiunto dell'intervento complessivo dell'Unione.

(14)

È opportuno che la Commissione assicuri che l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione sia coerente, sotto il profilo giuridico e sostanziale, con i principi fondamentali, gli obiettivi e le misure adottati nei vari settori dell'azione esterna e con le altre politiche dell'Unione pertinenti.

(15)

L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione dovrebbe sostenere la politica esterna dell'Unione nei confronti della Tunisia. I servizi della Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna dovrebbero lavorare a stretto contatto durante l'intera operazione di assistenza macrofinanziaria al fine di coordinare la politica esterna dell'Unione e di garantirne la coerenza.

(16)

È opportuno che l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione sostenga l'impegno della Tunisia nei confronti dei valori condivisi con l'Unione, tra cui la democrazia, lo stato di diritto, il buon governo, il rispetto dei diritti umani, lo sviluppo sostenibile e la riduzione della povertà, nonché il suo impegno nei confronti dei principi di un commercio aperto, disciplinato da regole ed equo.

(17)

È opportuno subordinare la concessione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione alla condizione preliminare del rispetto, da parte della Tunisia, di meccanismi democratici effettivi, compresi il pluralismo parlamentare, lo stato di diritto e il rispetto dei diritti umani. Inoltre, è opportuno che gli obiettivi specifici dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione rafforzino l'efficienza, la trasparenza e l'assunzione di responsabilità nei sistemi di gestione delle finanze pubbliche in Tunisia e promuovano le riforme strutturali volte a favorire una crescita sostenibile ed inclusiva, la creazione di posti di lavoro e il risanamento di bilancio. Sia il soddisfacimento delle condizioni preliminari che il conseguimento di tali obiettivi dovrebbero essere oggetto di un monitoraggio regolare da parte della Commissione.

(18)

Per assicurare una tutela efficace degli interessi finanziari dell'Unione connessi all'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, la Tunisia dovrebbe adottare misure appropriate in materia di prevenzione e di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità relativa all'assistenza. Inoltre, è opportuno prevedere controlli della Commissione e verifiche contabili della Corte dei conti.

(19)

L'erogazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione lascia impregiudicati i poteri del Parlamento europeo e del Consiglio.

(20)

Gli importi delle prestazioni richieste per l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione dovrebbero essere in linea con gli stanziamenti di bilancio definiti nel quadro finanziario pluriennale.

(21)

È opportuno che l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione sia gestita dalla Commissione. Al fine di garantire che il Parlamento europeo e il Consiglio possano seguire l'attuazione della presente decisione, la Commissione dovrebbe informarli periodicamente in merito agli sviluppi relativi all'assistenza e fornire loro i documenti pertinenti.

(22)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente decisione, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(23)

L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione dovrebbe essere soggetta a condizioni di politica economica da stabilire in un protocollo d'intesa. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione e per ragioni di efficienza, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a negoziare tali condizioni con le autorità tunisine sotto la supervisione del comitato dei rappresentanti degli Stati membri conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011. A norma di tale regolamento, è opportuno fare ricorso alla procedura consultiva, come regola generale, in tutti i casi diversi da quelli previsti da detto regolamento. Considerando l'impatto potenzialmente rilevante di un'assistenza di oltre 90 milioni di EUR, si dovrebbe ricorrere alla procedura d'esame per le operazioni oltre tale soglia. In considerazione dell'importo dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione alla Tunisia, si dovrebbe fare ricorso alla procedura d'esame per l'adozione del protocollo d'intesa e per qualsiasi riduzione, sospensione o annullamento dell'assistenza,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   L'Unione mette a disposizione della Tunisia assistenza macrofinanziaria («assistenza macrofinanziaria dell'Unione») per un importo massimo di 300 milioni di EUR, al fine di sostenere la stabilizzazione economica e le riforme del paese. L'assistenza contribuisce a coprire il fabbisogno della bilancia dei pagamenti tunisina rilevato dal programma FMI.

2.   L'intero importo dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è erogato alla Tunisia in forma di prestiti. La Commissione è autorizzata a prendere in prestito per conto dell'Unione i fondi necessari sui mercati dei capitali o presso gli istituti finanziari e a prestarli alla Tunisia. La durata massima dei prestiti è di 15 anni.

3.   L'erogazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è gestita dalla Commissione in linea con gli accordi o le intese tra l'FMI e la Tunisia, nonché con i principi fondamentali e gli obiettivi fondamentali delle riforme economiche fissati nell'accordo di associazione UE-Tunisia e nel piano d'azione UE-Tunisia per il periodo 2013-2017 approvato nell'ambito della PEV. La Commissione informa periodicamente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito all'evoluzione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, comprese le relative erogazioni, e fornisce a tali istituzioni i documenti pertinenti a tempo debito.

4.   L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è messa a disposizione per un periodo di due anni e mezzo a decorrere dal primo giorno successivo all'entrata in vigore del protocollo d'intesa di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della presente decisione.

5.   Qualora il fabbisogno di finanziamento della Tunisia diminuisca radicalmente nel corso del periodo di erogazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione rispetto alle previsioni iniziali, la Commissione, deliberando secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 7, paragrafo 2, riduce l'importo dell'assistenza, la sospende o la cancella.

Articolo 2

È opportuno subordinare la concessione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione alla condizione preliminare del rispetto, da parte della Tunisia, di meccanismi democratici effettivi, compresi il pluralismo parlamentare, lo stato di diritto e il rispetto dei diritti umani.

La Commissione monitora il rispetto di tale condizione preliminare durante l'intero ciclo dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione.

Il presente articolo si applica conformemente alla decisione 2010/427/UE del Consiglio (5).

Articolo 3

1.   La Commissione concorda con le autorità tunisine, secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 7, paragrafo 2, le condizioni di politica economica e le condizioni finanziarie, chiaramente definite e incentrate sulle riforme strutturali e sulla solidità delle finanze pubbliche, alle quali deve essere subordinata l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, da stabilire in un protocollo d'intesa («protocollo d'intesa») comprensivo di un calendario per il loro soddisfacimento. Le condizioni di politica economica e le condizioni finanziarie stabilite nel protocollo d'intesa sono coerenti con gli accordi o con le intese di cui all'articolo 1, paragrafo 3, compresi i programmi di aggiustamento macroeconomico e di riforma strutturale attuati dalla Tunisia con il sostegno dell'FMI.

2.   Dette condizioni mirano, in particolare, a rafforzare l'efficienza, la trasparenza e l'assunzione di responsabilità nei sistemi di gestione delle finanze pubbliche in Tunisia, anche ai fini del ricorso all'assistenza macrofinanziaria dell'Unione. Nella definizione delle misure di politica si tengono inoltre in debita considerazione i progressi conseguiti sul piano dell'apertura reciproca dei mercati, dello sviluppo di un commercio disciplinato da regole ed equo nonché di altre priorità della politica esterna dell'Unione. I progressi nel conseguimento di tali obiettivi sono oggetto di un monitoraggio regolare da parte della Commissione.

3.   Le condizioni finanziarie dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione sono stabilite in dettaglio in un accordo di prestito da concludere tra la Commissione e le autorità tunisine.

4.   La Commissione verifica a intervalli regolari che le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3, continuino ad essere soddisfatte, appurando anche se le politiche economiche della Tunisia siano in linea con gli obiettivi dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione. A tal fine, la Commissione opera in stretto coordinamento con l'FMI e con la Banca mondiale e, ove necessario, con il Parlamento europeo e il Consiglio.

Articolo 4

1.   Alle condizioni di cui al paragrafo 3, la Commissione mette a disposizione l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione in tre rate. L'importo di ciascuna rata è fissato nel protocollo d'intesa.

2.   A copertura degli importi dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è prevista una dotazione, ove occorra, ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio (6).

3.   La Commissione dispone l'erogazione delle rate a condizione che siano rispettate tutte le condizioni seguenti:

a)

la condizione preliminare di cui all'articolo 2;

b)

la realizzazione costantemente soddisfacente di un programma di politica che preveda energiche misure di risanamento e di riforma strutturale, sostenuto da un accordo di credito non cautelare con l'FMI;

c)

l'attuazione, secondo un calendario specifico, delle condizioni di politica economica e delle condizioni finanziarie stabilite nel protocollo d'intesa.

Il versamento della seconda rata non è effettuato prima di tre mesi a decorrere dal versamento della prima rata. Il versamento della terza rata non è effettuato prima di tre mesi a decorrere dal versamento della seconda rata.

4.   Qualora le condizioni di cui al paragrafo 3 non siano soddisfatte, la Commissione sospende o cancella temporaneamente l'erogazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione. In tali casi, comunica al Parlamento europeo e al Consiglio le ragioni della sospensione o cancellazione.

5.   L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è erogata alla Banca centrale di Tunisia. Alle condizioni che saranno stabilite nel protocollo d'intesa, fra cui una conferma del fabbisogno residuo di finanziamento di bilancio, i fondi dell'Unione possono essere trasferiti al Ministero delle finanze della Tunisia come beneficiario finale.

Articolo 5

1.   Le operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti relative all'assistenza macrofinanziaria dell'Unione sono effettuate in euro utilizzando una data di valuta identica e non comportano a carico dell'Unione cambiamenti di scadenza, né la espongono a rischi di cambio o di tasso d'interesse o ad altri rischi commerciali.

2.   Se le circostanze lo consentono e qualora la Tunisia ne faccia richiesta, la Commissione può adottare le disposizioni necessarie affinché nelle condizioni del prestito sia inserita una clausola di rimborso anticipato e che essa sia accompagnata da una clausola corrispondente nelle condizioni per le operazioni di assunzione di prestiti.

3.   Qualora le circostanze consentano un miglioramento del tasso d'interesse sul prestito e la Tunisia ne faccia richiesta, la Commissione può decidere di procedere ad un rifinanziamento della totalità o di parte dei suoi prestiti iniziali o ad una ristrutturazione delle relative condizioni finanziarie. Le operazioni di rifinanziamento o di ristrutturazione sono effettuate a norma dei paragrafi 1 e 4 e non comportano una proroga della durata dei prestiti in questione, né un aumento dell'ammontare del capitale non ancora rimborsato alla data delle suddette operazioni.

4.   Tutte le spese sostenute dall'Unione in relazione alle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti di cui alla presente decisione sono a carico della Tunisia.

5.   La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio dell'andamento delle operazioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

Articolo 6

1.   L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è fornita conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) e al regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione (8).

2.   L'attuazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è soggetta a gestione diretta.

3.   Il protocollo d'intesa e l'accordo di prestito da concludere con le autorità tunisine contengono disposizioni:

a)

che assicurano che la Tunisia verifichi a cadenza regolare che i finanziamenti provenienti dal bilancio generale dell'Unione siano stati utilizzati correttamente, adotti misure atte a prevenire irregolarità e frodi e, se necessario, intraprenda azioni legali per il recupero dei fondi concessi ai sensi della presente decisione che sono stati oggetto di appropriazione indebita;

b)

che assicurano la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, in particolare prevedendo misure specifiche di prevenzione e di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità che riguardi l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio (9), al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (10) e al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (11);

c)

che autorizzano espressamente la Commissione, compreso l'Ufficio europeo per la lotta antifrode, o i suoi rappresentanti a effettuare controlli, ivi inclusi accertamenti e verifiche in loco;

d)

che autorizzano espressamente la Commissione e la Corte dei conti a procedere a verifiche contabili durante e dopo il periodo di disponibilità dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, comprese le verifiche contabili documentali e in loco, come le valutazioni operative; e

e)

che garantiscano che l'Unione abbia diritto al rimborso anticipato del prestito qualora si riscontri che, in relazione alla gestione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, la Tunisia è stata coinvolta in atti di frode o di corruzione o in altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione.

4.   Nel corso dell'attuazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione la Commissione monitora, per mezzo di valutazioni operative, la solidità dei meccanismi finanziari, delle procedure amministrative e dei meccanismi di controllo interni ed esterni della Tunisia che sono pertinenti ai fini dell'assistenza.

Articolo 7

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 8

1.   Entro il 30 giugno di ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente decisione nel corso dell'anno precedente, comprensiva della valutazione di tale attuazione. Tale relazione:

a)

esamina i progressi ottenuti nell'attuazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione;

b)

valuta la situazione economica e le prospettive della Tunisia, nonché i progressi ottenuti nell'attuazione delle misure di politica di cui all'articolo 3, paragrafo 1;

c)

indica il legame tra le condizioni di politica economica definite nel protocollo d'intesa, i risultati economici e di bilancio della Tunisia in corso e le decisioni della Commissione di versare le rate dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione.

2.   Non oltre due anni dopo la scadenza del periodo di disponibilità di cui all'articolo 1, paragrafo 4, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione ex post che analizza i risultati e l'efficienza dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione completata e la misura in cui essa ha contribuito agli obiettivi previsti.

Articolo 9

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

D. KOURKOULAS


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 6 maggio 2014.

(2)  Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra (GU L 97 del 30.3.1998, pag. 2).

(3)  Decisione n. 778/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa alla concessione di ulteriore assistenza macro-finanziaria alla Georgia (GU L 218 del 14.8.2013, pag. 15).

(4)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(5)  Decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna (GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30).

(6)  Regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 10).

(7)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(8)  Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).

(9)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

(10)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

(11)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

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DECISIONE 2014/293/PESC DEL CONSIGLIO

del 15 aprile 2014

relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera relativo alla partecipazione della Confederazione svizzera alla missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafi 5 e 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 8, paragrafo 3, della decisione 2013/34/PESC del Consiglio, del 17 gennaio 2013, relativa a una missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali) (1) stabilisce che le modalità particolareggiate relative alla partecipazione di Stati terzi sono oggetto di accordi conclusi a norma dell'articolo 37 del trattato sull'Unione europea e secondo la procedura di cui all'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

(2)

Il 10 febbraio 2014 il Consiglio ha adottato una decisione che autorizza l'apertura dei negoziati per un accordo di partecipazione tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera relativo alla partecipazione della Confederazione svizzera alla missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali) (l'«accordo»).

(3)

È opportuno approvare l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera relativo alla partecipazione della Confederazione svizzera alla missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali) è approvato a nome dell'Unione europea.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo allo scopo di impegnare l'Unione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 15 aprile 2014

Per il Consiglio

Il presidente

C. ASHTON


(1)  GU L 14 del 18.1.2013, pag. 19.


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TRADUZIONE

ACCORDO

tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera relativo alla partecipazione della Confederazione svizzera alla missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali)

L'UNIONE EUROPEA («UE» o «Unione»),

da un lato, e

LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

dall'altro,

in seguito congiuntamente denominate le «parti»,

TENUTO CONTO:

della decisione 2013/34/PESC del Consiglio, del 17 gennaio 2013, relativa a una missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali) (1),

della lettera, datata 18 settembre 2013, del capo del Dipartimento federale degli affari esteri della Confederazione svizzera che offre alla missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali) un contributo limitato a una capacità civile,

della decisione EUTM Mali/3/2013 del comitato politico e di sicurezza, del 12 novembre 2013, relativa all'accettazione dei contributi di Stati terzi alla missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali) (2),

della decisione EUTM Mali/2/2013 del comitato politico e di sicurezza, del 12 novembre 2013, relativa all'istituzione del comitato dei contributori per la missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali) (3),

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Partecipazione alla missione

1.   La Confederazione svizzera si associa alla decisione 2013/34/PESC e a qualsiasi altra decisione con la quale il Consiglio dell'Unione europea decida di prorogare l'EUTM Mali, conformemente alle disposizioni del presente accordo e alle modalità di attuazione eventualmente necessarie.

2.   Il contributo della Confederazione svizzera all'EUTM Mali fa salva l'autonomia decisionale dell'Unione.

3.   La Confederazione svizzera garantisce che il personale svizzero che partecipa all'EUTM Mali effettui la propria missione in linea con:

la decisione 2013/34/PESC e qualsiasi eventuale successiva modifica,

il piano della missione,

le misure di attuazione.

4.   Il personale distaccato alla missione dalla Confederazione svizzera esercita le proprie funzioni e la propria condotta ai soli interessi dell'EUTM Mali.

5.   La Confederazione svizzera informa a tempo debito il comandante della missione dell'UE di qualsiasi modifica della propria partecipazione alla missione.

Articolo 2

Status delle forze

1.   Lo status del personale messo a disposizione dell'EUTM Mali da parte della Confederazione svizzera è disciplinato dall'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Mali sullo status nella Repubblica del Mali della missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali) (4) (l'«accordo sullo status delle forze»), firmato il 4 aprile 2013.

2.   Fatto salvo l'accordo sullo status delle forze, la Confederazione svizzera esercita la giurisdizione sul proprio personale che partecipa all'EUTM Mali.

3.   La Confederazione svizzera è competente a soddisfare le richieste di indennizzo connesse alla partecipazione all'EUTM Mali, provenienti da o concernenti qualsiasi membro del suo personale. La Confederazione svizzera è competente ad avviare eventuali azioni, in particolare azioni legali o disciplinari, nei confronti di un qualsiasi membro del proprio personale conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari.

4.   Le parti convengono di rinunciare a tutte le richieste di indennizzo nei confronti l'una dell'altra, diverse da quelle aventi natura contrattuale, per i danni, la perdita o la distruzione di mezzi di loro proprietà o da esse gestiti, causati nello svolgimento delle loro funzioni nel quadro delle attività ai sensi del presente accordo, salvo in caso di negligenza grave o comportamento doloso.

5.   La Confederazione svizzera si impegna a formulare una dichiarazione riguardante la rinuncia a richieste di indennizzo nei confronti di uno Stato partecipante all'EUTM Mali e a farlo all'atto della firma del presente accordo.

6.   L'Unione si impegna ad assicurare che gli Stati membri formulino una dichiarazione riguardante la rinuncia a richieste di indennizzo per la partecipazione della Confederazione svizzera all'EUTM Mali e a farlo all'atto della firma del presente accordo.

Articolo 3

Informazioni classificate

L'accordo tra la Confederazione svizzera e l'Unione europea sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate (5)si applica nel contesto dell'EUTM Mali.

Articolo 4

Catena di comando

1.   Tutto il personale svizzero partecipante all'EUTM Mali resta pienamente subordinato alle proprie autorità nazionali.

2.   Le autorità nazionali trasferiscono il comando operativo e tattico e/o il controllo delle loro forze e del loro personale al comandante della missione dell'UE. Il comandante della missione dell'UE può delegare i suoi poteri.

3.   La Confederazione svizzera ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana della missione, degli Stati membri dell'UE partecipanti.

4.   Il comandante della missione dell'UE può, previa consultazione della Confederazione svizzera, richiedere in qualsiasi momento il ritiro del contributo della Confederazione svizzera.

5.   Un rappresentante ad alto livello (Senior Representative — SR) è nominato dalla Confederazione svizzera per rappresentarne il contingente nazionale in seno all'EUTM Mali. L'SR si consulta con il comandante della missione dell'UE su tutte le questioni relative alla missione ed è responsabile della disciplina quotidiana del contingente.

Articolo 5

Aspetti finanziari

1.   La Confederazione svizzera sostiene tutti i costi connessi alla sua partecipazione all'EUTM Mali.

2.   In caso di decesso, lesioni, perdite o danni causati a persone fisiche o giuridiche dello Stato o degli Stati in cui è condotta la missione, la Confederazione svizzera, una volta accertata la sua responsabilità, paga gli indennizzi alle condizioni previste dall'accordo sullo status delle forze.

3.   L'Unione esonera la Confederazione svizzera dal contributo finanziario ai costi comuni dell'EUTM Mali.

Articolo 6

Disposizioni di attuazione dell'accordo

Eventuali intese tecniche e amministrative necessarie ai fini dell'attuazione del presente accordo sono concluse tra le autorità competenti dell'Unione e le autorità competenti della Confederazione svizzera.

Articolo 7

Inadempienza

Qualora una delle parti non adempia agli obblighi derivanti dal presente accordo, l'altra parte ha il diritto di denunciare il presente accordo con preavviso di un mese.

Articolo 8

Composizione delle controversie

Le controversie connesse all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo sono composte per via diplomatica tra le parti.

Articolo 9

Entrata in vigore e denuncia

1.   Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate la conclusione delle procedure interne necessarie a tal fine.

2.   Il presente accordo è applicato in via provvisoria a decorrere dalla data della firma.

3.   Il presente accordo resta in vigore per la durata del contributo della Confederazione svizzera alla missione.

4.   Ciascuna parte può denunciare il presente accordo mediante notifica scritta all'altra parte. La denuncia ha effetto decorsi tre mesi dalla data di tale notifica.

Fatto a Bruxelles, il ventotto aprile duemilaquattordici, in lingua inglese in duplice copia.

Per l'Unione europea

Per la Confederazione svizzera


(1)  GU L 14 del 18.1.2013, pag. 19.

(2)  GU L 320 del 30.11.2013, pag. 33.

(3)  GU L 320 del 30.11.2013, pag. 31.

(4)  GU L 106 del 16.4.2013, pag. 2.

(5)  GU L 181 del 10.7.2008, pag. 58.


DICHIARAZIONI

Dichiarazione degli Stati membri dell'UE

Gli Stati membri dell'UE che applicano la decisione 2013/34/PESC del Consiglio, del 17 gennaio 2013, relativa a una missione militare di formazione dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali) cercheranno, per quanto lo consentano i rispettivi ordinamenti giuridici interni, di rinunciare, nella misura del possibile, a richieste di indennizzo nei confronti della Confederazione svizzera per le lesioni riportate da membri del loro personale o per il loro decesso, ovvero per i danni o la perdita di mezzi di loro proprietà usati dagli stessi nell'EUTM Mali, qualora le lesioni, il decesso, i danni o la perdita:

siano stati causati da membri del personale della Confederazione svizzera nell'esecuzione dei compiti loro assegnati nel quadro dell'EUTM Mali, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso, o

risultino dall'uso di mezzi appartenenti alla Confederazione svizzera, purché l'uso di tali mezzi sia connesso alla missione e salvo che si tratti di negligenza grave o di comportamento doloso da parte del personale della missione dell'EUTM Mali proveniente dalla Confederazione svizzera nell'utilizzare detti mezzi.

Dichiarazione della Confederazione svizzera

Nell'applicare la decisione 2013/34/PESC del Consiglio, del 17 gennaio 2013, relativa a una missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali), la Confederazione svizzera cercherà, per quanto lo consenta il suo ordinamento giuridico interno, di rinunciare, nella misura del possibile, a richieste di indennizzo nei confronti di qualsiasi Stato partecipante all'EUTM Mali per le lesioni riportate da membri del suo personale o per il loro decesso, ovvero per i danni o la perdita di mezzi di sua proprietà usati nella missione dell'EUTM Mali qualora le lesioni, il decesso, i danni o la perdita:

siano stati causati da membri del personale nell'esecuzione dei compiti loro assegnati nel quadro dell'EUTM Mali, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso, o

risultino dall'uso di mezzi appartenenti agli Stati che partecipano alla missione dell'EUTM Mali, purché l'uso di tali mezzi sia connesso all'operazione e salvo che si tratti di negligenza grave o di comportamento doloso da parte del personale della missione dell'EUTM Mali nell'utilizzare detti mezzi.


REGOLAMENTI

21.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 151/22


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 535/2014 DELLA COMMISSIONE

del 20 maggio 2014

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all’importazione

0702 00 00

AL

59,1

MA

41,3

MK

85,4

TR

59,9

ZZ

61,4

0707 00 05

AL

41,5

MK

42,4

TR

125,8

ZZ

69,9

0709 93 10

TR

108,6

ZZ

108,6

0805 10 20

EG

43,9

IL

74,1

MA

40,6

TR

72,3

ZA

53,8

ZZ

56,9

0805 50 10

TR

98,1

ZA

141,8

ZZ

120,0

0808 10 80

AR

95,6

BR

85,3

CL

96,8

CN

98,5

MK

32,3

NZ

141,6

US

194,6

UY

70,3

ZA

99,1

ZZ

101,6


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

21.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 151/24


DECISIONE 2014/294/PESC DEL CONSIGLIO

del 20 maggio 2014

recante modifica alla decisione 2013/233/PESC sulla missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 22 maggio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/233/PESC (1) sulla missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia). La decisione 2013/233/PESC cessa di produrre effetti il 21 maggio 2015. L'importo di riferimento finanziario attuale copre il periodo dal 22 maggio 2013 al 21 maggio 2014.

(2)

La decisione 2013/233/PESC dovrebbe essere modificata per estendere il periodo coperto dall'importo di riferimento finanziario fino al 21 maggio 2015.

(3)

La missione EUBAM Libia sarà condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e ostacolare il conseguimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione enunciati nell'articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2013/233/PESC è così modificata:

1)

all'articolo 11, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Il capomissione assicura la protezione delle informazioni classificate dell'UE conformemente alla decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE (*1).

(*1)  GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1.»;"

2)

all'articolo 13, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUBAM Libia per il periodo dal 22 maggio 2013 al 21 maggio 2014 è pari a 30 300 000 EUR.

L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUBAM Libia per il periodo dal 22 maggio 2014 al 21 maggio 2015 è pari a 26 200 000 EUR.»;

3)

all'articolo 15, paragrafi 1 e 2, i riferimenti alla «decisione 2011/292/UE» sono sostituiti dai riferimenti alla «decisione 2013/488/UE».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2014

Per il Consiglio

Il presidente

A. KYRIAZIS


(1)  Decisione 2013/233/PESC del Consiglio, del 22 maggio 2013, sulla missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia) (GU L 138 del 24.5.2013, pag. 15).