ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 135

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

57° anno
8 maggio 2014


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla concessione di una garanzia dell'Unione alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell'Unione

1

 

 

II   Atti non legislativi

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 467/2014 della Commissione, del 7 maggio 2014, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

21

 

 

DECISIONI

 

 

2014/256/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 2 maggio 2014, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE di qualità ecologica ai prodotti di carta trasformata [notificata con il numero C(2014) 2774]  ( 1 )

24

 

 

III   Altri atti

 

 

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

*

Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 73/13/COL, del 20 febbraio 2013, che modifica per la ottantanovesima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato introducendo un nuovo capitolo sull'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga

49

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

DECISIONI

8.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 135/1


DECISIONE N. 466/2014/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 aprile 2014

sulla concessione di una garanzia dell'Unione alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell'Unione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 209 e 212,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue

(1)

Oltre alla sua missione principale che consiste nel finanziare gli investimenti nell'Unione europea, che resta il suo compito e obiettivo principale, la Banca europea per gli investimenti (BEI) realizza operazioni di finanziamento al di fuori dell'Unione a sostegno delle politiche esterne dell'Unione. È così possibile realizzare un connubio tra risorse di bilancio dell'Unione disponibili per le regioni esterne e solidità finanziaria della BEI, a vantaggio dei paesi terzi beneficiari. Realizzando tali operazioni di finanziamento, la BEI contribuisce indirettamente a garantire il rispetto dei principi generali dell'Unione e il raggiungimento dei suoi obiettivi politici, fra cui rientrano la riduzione della povertà tramite una crescita inclusiva e un'economia sostenibile, lo sviluppo ambientale e sociale e la prosperità dell'Unione in un contesto economico mondiale in mutamento.

(2)

L'articolo 209, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in combinato disposto con l'articolo 208, prevede che la BEI contribuisca, alle condizioni previste dal suo statuto, all'attuazione delle misure necessarie a promuovere gli obiettivi della politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione.

(3)

Per sostenere l'azione esterna dell'Unione e al fine di consentire alla BEI di finanziare investimenti al di fuori dell'Unione senza mettere a rischio il merito di credito della BEI, la maggior parte delle sue operazioni al di fuori dell'Unione hanno beneficiato di una garanzia di bilancio dell'Unione europea («garanzia dell'Unione»), amministrata dalla Commissione. Ciò sostiene ulteriormente l'affidabilità creditizia della BEI verso i mercati finanziari, il che è di primaria importanza.

(4)

La più recente garanzia dell'Unione per le operazioni di finanziamento della BEI sottoscritte nel periodo che va dal 1o febbraio 2007 al 31 dicembre 2013 è prevista dalla decisione n. 1080/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2). È opportuno prevedere la concessione della garanzia dell'Unione per le operazioni di finanziamento della BEI al di fuori dell'Unione a sostegno delle politiche unionali per il quadro finanziario pluriennale 2014-2020.

(5)

Il fondo di garanzia per azioni esterne («fondo di garanzia»), istituito dal regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio (3), garantisce una riserva di liquidità per il bilancio dell'Unione in caso di perdite risultanti dalle operazioni di finanziamento della BEI e dall'assistenza macrofinanziaria e dai prestiti Euratom al di fuori dell'Unione.

(6)

È opportuno stabilire un elenco di paesi potenzialmente ammissibili ai finanziamenti della BEI con garanzia dell'Unione. È altresì opportuno stabilire un elenco di paesi effettivamente ammissibili ai finanziamenti della BEI con garanzia dell'Unione.

(7)

A seguito dei recenti sviluppi che hanno permesso all'Unione di aprire un nuovo capitolo nelle sue relazioni con il Bhutan e con il Myanmar/Birmania al fine di sostenere le riforme politiche ed economiche in atto nei due paesi, è opportuno aggiungere il Bhutan all'elenco di paesi effettivamente ammissibili ai finanziamenti della BEI e il Myanmar/Birmania ad entrambi gli elenchi.

(8)

Al fine di tenere conto di sviluppi politici significativi, è opportuno rivedere, se del caso, l'elenco dei paesi effettivamente ammissibili ai finanziamenti della BEI con garanzia dell'Unione e delegare alla Commissione il potere di adottare atti, a norma dell'articolo 290 TFUE, relativamente alle modifiche all'allegato III. Le modifiche della Commissione all'allegato III dovrebbero essere basate su una valutazione globale, comprendente aspetti economici, sociali, ambientali e politici, in particolare per quanto riguarda la democrazia, i diritti umani e le libertà fondamentali. È di particolare importanza che, durante i lavori preparatori, la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione ed elaborazione degli atti delegati occorre che la Commissione provveda a trasmettere in modo contestuale, tempestivo e appropriato tutti i documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(9)

Per far fronte all'evoluzione potenziale delle effettive esigenze di alimentazione del fondo di garanzia conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009, è opportuno che il massimale della garanzia dell'Unione sia composto da un massimale fisso di 27 000 000 000 EUR e un importo aggiuntivo opzionale di 3 000 000 000 EUR. L'alimentazione del fondo di garanzia nel bilancio generale dell'Unione (linea di bilancio 01 03 06) è effettuata ex post, sulla base dell'esecuzione dei prestiti esterni garantiti in essere alla fine dell'anno n-2. Vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1638/2006 recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato, i «rientri» derivanti da investimenti su capitale di rischio e prestiti mediterranei nell'ambito delle operazioni concluse prima del 2007 utilizzando risorse del bilancio dell'Unione, sono stati accumulati in un conto fiduciario aperto per il Fondo euromediterraneo di investimenti e partenariato (FEMIP). Parte di questi rientri dovrebbe essere utilizzata per il fondo di garanzia, come misura eccezionale per garantire che i massimali delle operazioni di finanziamento della BEI a titolo della presente decisione siano sostenuti a un livello adeguato per il periodo 2014-2020. I fondi rimanenti dovrebbero essere restituiti al bilancio generale dell'Unione.

(10)

Le questioni da tenere presenti per l'attivazione, in tutto o in parte, dell'importo aggiuntivo opzionale dovrebbero comprendere: i progressi nell'attuazione della presente decisione della BEI, in particolare i risultati delle operazioni della BEI sulla base, tra l'altro, delle informazioni fornite dal quadro per la misurazione dei risultati, compreso l'impatto sullo sviluppo; le esigenze di alimentazione del fondo di garanzia tenendo conto delle esposizioni in essere, passate e future, relative a tutte le attività coperte dal fondo di garanzia; la situazione macroeconomica, finanziaria e politica, al momento della revisione intermedia, delle regioni e dei paesi ammissibili.

(11)

Gli importi coperti dalla garanzia dell'Unione per ciascuna regione dovrebbero continuare a rappresentare i massimali di finanziamento della BEI coperti dalla garanzia dell'Unione e non gli obiettivi che la BEI è tenuta a raggiungere. È auspicabile che la valutazione dei massimali sia parte della revisione intermedia della presente decisione, in particolare alla luce di eventuali cambiamenti nell'elenco delle regioni e dei paesi effettivamente ammissibili ai finanziamenti della BEI.

(12)

Le operazioni di finanziamento della BEI dovrebbero essere coerenti con le strategie del paese beneficiario. In questo contesto, e al fine di focalizzare maggiormente l'attività di finanziamento esterno della BEI sul sostegno delle politiche dell'Unione e migliorarne la coerenza, e per massimizzare i vantaggi dei beneficiari, la decisione n. 1080/2011/UE stabilisce obiettivi generali per le operazioni di finanziamento della BEI in tutte le regioni e i paesi ammissibili, vale a dire lo sviluppo del settore privato locale, in particolare a sostegno delle piccole e medie imprese (PMI), lo sviluppo delle infrastrutture sociali ed economiche e la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi, facendo leva sui punti di forza comparativi della BEI nei settori in cui ha acquisito un'esperienza consolidata. È opportuno ribadire questi obiettivi nella presente decisione per promuovere ulteriormente la crescita sostenibile e la creazione di posti di lavoro.

(13)

Migliorare l'accesso delle PMI ai finanziamenti, comprese le PMI dell'Unione che investono nelle regioni contemplate dalla presente decisione, può essere fondamentale per stimolare lo sviluppo economico e lottare contro la disoccupazione. Per sostenere in modo efficace le PMI, è opportuno che le operazioni di finanziamento della BEI siano orientate ai risultati. La BEI dovrebbe, ove possibile, investire in attività di ricerca e innovazione delle PMI al fine di sostenere lo sviluppo locale. È opportuno che la BEI cooperi con gli intermediari finanziari locali nei paesi ammissibili, che dovrebbero essere integrati nell'economia locale, e in particolare dovrebbe assicurare che una parte dei benefici finanziari sia trasferita ai clienti di tali intermediari, e che sia fornito un valore aggiunto rispetto ad altre fonti di finanziamento. La BEI dovrebbe inoltre, per quanto possibile, diversificare maggiormente i suoi partner finanziari nei paesi di intervento. Nello svolgere la dovuta diligenza, la BEI dovrebbe valutare se le operazioni di finanziamento a sostegno delle PMI tramite intermediari finanziari siano in linea con gli orientamenti tecnici operativi regionali, il quadro per la misurazione dei risultati e gli standard della BEI. La BEI dovrebbe istituire un meccanismo di rendicontazione per garantire che i fondi destinati alle PMI vengano utilizzati a vantaggio di queste ultime. La BEI dovrebbe fornire, come parte del suo contributo alla revisione intermedia, una relazione consolidata sul finanziamento delle PMI a titolo della presente decisione.

(14)

La copertura della garanzia dell'Unione, che è limitata ai rischi di natura sovrana e politica, non è di per sé sufficiente per garantire un'idonea attività della BEI a sostegno della microfinanza. Pertanto, tali attività, laddove opportuno, dovrebbero essere svolte con l'apporto di risorse di bilancio disponibili nel quadro di altri strumenti e attraverso istituzioni intermediarie anche a livello locale come strumento per promuovere la crescita e contribuire indirettamente a ridurre la povertà nei paesi più poveri.

(15)

È opportuno che la BEI continui a finanziare progetti di investimento nei settori delle infrastrutture sociali, ambientali ed economiche, compresi trasporti e energia, e valuti la possibilità di potenziare le sue attività a sostegno delle infrastrutture sanitarie e dell'istruzione laddove ciò produca un chiaro valore aggiunto.

(16)

Per rafforzare la dimensione «cambiamenti climatici» della garanzia dell'Unione si dovrebbe introdurre un obiettivo globale in materia di volume delle operazioni e un sistema che consenta la valutazione ex ante delle emissioni di gas serra dei progetti sostenuti con garanzia dell'Unione. Per continuare a promuovere gli obiettivi climatici dell'Unione su scala mondiale, le operazioni di finanziamento della BEI a sostegno della mitigazione dei cambiamenti climatici e dell'adattamento a essi dovrebbero rappresentare almeno il 25 % delle operazioni totali di finanziamento della BEI. La BEI dovrebbe fornire la sua competenza tecnica, in cooperazione con la Commissione, per aiutare controparti pubbliche o private che beneficiano di operazioni di finanziamento della BEI ad affrontare la sfida del cambiamento climatico e a utilizzare al meglio i finanziamenti disponibili. Finanziamenti a tassi agevolati dovrebbero essere disponibili per progetti di mitigazione e adattamento. Le operazioni di finanziamento della BEI dovrebbero essere integrate, ove possibile e opportuno, da fondi a valere sul bilancio generale dell'Unione, tramite una combinazione efficace e coerente di sovvenzioni e prestiti per il finanziamento della lotta ai cambiamenti climatici nel contesto dell'assistenza esterna dell'Unione. A tale riguardo, la relazione annuale della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dovrebbe riferire in modo dettagliato sugli strumenti finanziari utilizzati per il finanziamento di tali progetti, precisando gli importi delle operazioni di finanziamento della BEI e gli importi delle sovvenzioni corrispondenti.

(17)

Nei settori coperti dagli obiettivi generali, l'integrazione regionale fra i paesi, ivi inclusa l'integrazione economica fra i paesi in fase di preadesione, i paesi coperti dalla politica di vicinato e l'Unione, dovrebbe essere tra gli obiettivi fondamentali delle operazioni di finanziamento della BEI. In tale contesto, è opportuno che la BEI possa sostenere i paesi partner, nei settori coperti dagli obiettivi generali, tramite investimenti diretti esteri da parte di società dell'Unione che promuovono l'integrazione economica con l'Unione e che contribuiscono a promuovere il trasferimento di tecnologie e conoscenze, purché durante la diligenza dovuta relativa ai progetti d'investimento si sia tenuta in debito conto la necessità di minimizzare i rischi che le operazioni di finanziamento della BEI determinino ripercussioni negative sull'occupazione nell'Unione. È opportuno inoltre incoraggiare la BEI, tenendo in considerazione la sua capacità in materia di assunzione dei rischi, a sostenere a proprio rischio gli investimenti diretti esteri nei paesi partner da parte di società dell'Unione.

(18)

La BEI dovrebbe condurre regolarmente valutazioni ex post o intermedie delle attività sostenute a titolo della presente decisione al fine di valutarne la pertinenza, le prestazioni e gli effetti sullo sviluppo e di individuare gli aspetti che potrebbero migliorare le attività future. Tali valutazioni dovrebbero contribuire all'assunzione di responsabilità e all'analisi della sostenibilità.

(19)

Le misure pratiche per collegare gli obiettivi generali della garanzia dell'Unione e la loro attuazione devono essere stabilite negli orientamenti tecnici operativi regionali. Tali orientamenti dovrebbero essere coerenti con il più ampio quadro politico regionale dell'Unione compreso il principio di differenziazione della politica europea di vicinato. Gli orientamenti tecnici operativi regionali dovrebbero essere riesaminati in seguito all'adozione della presente decisione e ulteriormente aggiornati in seguito alla revisione intermedia al fine di adeguarli agli sviluppi nelle politiche esterne e nelle priorità dell'Unione. L'aggiornamento degli orientamenti tecnici operativi regionali dovrebbe tenere conto, fra le altre considerazioni, dei pertinenti sviluppi nei paesi ammissibili.

(20)

Conformemente al protocollo n. 5 relativo allo statuto della Banca europea per gli investimenti allegato al trattato sull'Unione europea (TUE) e al TFUE, le domande presentate direttamente alla BEI per operazioni di finanziamento della BEI da realizzare ai sensi della presente decisione devono essere sottoposte al parere della Commissione sulla conformità con la normativa e le politiche pertinenti dell'Unione. Qualora la Commissione esprima parere negativo su una delle operazioni di finanziamento della BEI che rientrano nell'ambito della presente decisione, tale operazione non dovrebbe essere coperta dalla garanzia dell'Unione.

(21)

Per quanto il punto di forza della BEI sia il suo modello specifico di banca d'investimento di proprietà pubblica, il cui mandato è quello di erogare prestiti a lungo termine, in modo tale da raggiungere gli obiettivi politici fissati dai suoi azionisti, le operazioni di finanziamento della BEI dovrebbero contribuire al rispetto dei principi generali che guidano l'azione esterna dell'Unione, a norma dell'articolo 21 TUE, relativi al consolidamento e al sostegno della democrazia e dello stato di diritto, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, e all'applicazione degli impegni e accordi internazionali, tra cui gli accordi in materia di ambiente di cui l'Unione è parte. In particolare, la BEI dovrebbe contribuire alla cooperazione economica, finanziaria e tecnica con i paesi terzi in conformità con l'articolo 212 TFUE. La BEI dovrebbe inoltre agire in linea con il diritto internazionale, compreso il rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite. Le azioni della BEI dovrebbero inoltre essere in linea con la convenzione della Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (convenzione di Århus) nelle diverse fasi dei progetti. Per quanto riguarda i paesi in via di sviluppo, le operazioni di finanziamento della BEI dovrebbero promuoverne lo sviluppo economico, sociale e ambientale sostenibile, soprattutto per i paesi più svantaggiati, l'integrazione agevole e graduale nell'economia mondiale, nonché la conformità con gli obiettivi approvati dall'Unione europea nel contesto delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni internazionali pertinenti. Nel contribuire all'attuazione delle misure necessarie a promuovere gli obiettivi della politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione conformemente all'articolo 209, paragrafo 3, TFUE, la BEI dovrebbe cercare di sostenere indirettamente il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del millennio per il 2015 delle Nazioni Unite, e dopo il 2015 il raggiungimento di eventuali nuovi obiettivi di sviluppo che potrebbero modificare o sostituire gli obiettivi di sviluppo del millennio, in tutte le regioni in cui è attiva.

(22)

È opportuno che l'attività della BEI ai sensi della presente decisione sostenga l'attuazione del Consenso europeo in materia di sviluppo, del programma di cambiamento e dei principi dell'efficacia degli aiuti indicati nella dichiarazione di Parigi del 2005, nel programma d'azione di Accra del 2008 e nel Busan Partnership Agreement del 2011. Inoltre, essa dovrebbe essere coerente con il quadro strategico e il piano d'azione dell'UE sui diritti umani e la democrazia, adottati dal Consiglio il 25 giugno 2012, e con gli accordi ambientali internazionali, inclusi gli impegni in materia di biodiversità. È opportuno che l'attuazione avvenga attraverso una serie di misure concrete, in particolare rafforzando la capacità della BEI di valutare gli aspetti ambientali, sociali, di sviluppo dei progetti d'investimento, inclusi i diritti umani, le libertà fondamentali e i rischi legati ai conflitti, e promuovendo la consultazione a livello locale delle autorità pubbliche e della società civile. In questo contesto, la BEI dovrebbe attuare e sviluppare ulteriormente il suo quadro per la misurazione dei risultati, che prevede una serie dettagliata di indicatori che consentono di misurare gli effetti economici, ambientali, sociali e di sviluppo delle operazioni di finanziamento nell'arco dell'intero progetto BEI. L'attuazione del quadro per la misurazione dei risultati dovrebbe essere oggetto della revisione intermedia della presente decisione. Quando esercita la dovuta diligenza riguardo a un progetto d'investimento, la BEI, se del caso e conformemente ai principi sociali e ambientali dell'Unione e alle migliori prassi internazionali, nonché al diritto dell'Unione e al diritto nazionale del paese beneficiario, dovrebbe imporre al promotore del progetto d'investimento di eseguire consultazioni a livello locale e di renderne pubblici i risultati al fine di tenere conto dell'impatto dei progetti sui soggetti interessati. La BEI dovrebbe comunicare con i promotori e i beneficiari dei progetti durante l'intera fase di programmazione dei progetti. I contratti di finanziamento firmati nel periodo coperto dalla presente decisione per le operazioni di finanziamento della BEI cui partecipano controparti pubbliche dovrebbero comprendere esplicitamente la possibilità di sospendere i pagamenti in caso di revoca dell'ammissibilità, ai sensi della presente decisione, del paese in cui il progetto di investimento è realizzato.

(23)

A tutti i livelli, dalla pianificazione strategica a monte fino allo sviluppo dei progetti a valle, è opportuno garantire che le operazioni di finanziamento della BEI si conformino e sostengano le politiche esterne dell'Unione e gli obiettivi generali definiti nella presente decisione. Al fine di accrescere la coerenza dell'azione esterna dell'Unione, è opportuno rafforzare ulteriormente il dialogo in materia di politiche e strategie fra la BEI e la Commissione, compreso il servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), e tenendo debitamente informati il Parlamento europeo e il Consiglio. Gli uffici della BEI al di fuori dell'Unione dovrebbero essere possibilmente insediati presso le delegazioni dell'Unione in modo da promuovere la cooperazione e condividere, al contempo, i costi di funzionamento. È opportuno continuare ad applicare il protocollo d'intesa fra la Commissione europea e la Banca europea per gli investimenti relativo alla cooperazione e al coordinamento nelle regioni contemplate dal mandato esterno, che è stato rivisto nel 2013 per rafforzare la cooperazione e il tempestivo scambio di informazioni fra la Commissione, il SEAE e la BEI a livello operativo. La cooperazione nel quadro del protocollo di intesa dovrebbe comprendere, in particolare, una revisione periodica dell'applicazione del principio di differenziazione nei paesi coperti dalla politica di vicinato. Di particolare importanza è assicurare sistematicamente lo scambio di opinioni fra la BEI e la Commissione, compreso il SEAE, laddove opportuno, già nelle fasi iniziali della preparazione dei pertinenti documenti di programmazione, al fine di massimizzare le sinergie fra le loro attività. È opportuno rafforzare altresì la cooperazione sulle questioni inerenti al rispetto dei diritti umani, alle libertà fondamentali e alla prevenzione dei conflitti. È opportuno incoraggiare la BEI a collaborare con le delegazioni dell'Unione nell'arco dell'intero progetto della BEI.

(24)

È opportuno sostenere le relazioni esterne dell'Unione con alcuni strumenti, in particolare attraverso il regolamento (UE) n. 236/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Al fine di migliorare la coerenza di tutto il sostegno dell'Unione nelle regioni interessate, è opportuno sfruttare ogni opportunità di combinare i finanziamenti della BEI e le risorse di bilancio dell'Unione quando e se del caso, sotto forma di strumenti finanziari di cui al titolo VIII del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e di assistenza tecnica per la preparazione e l'attuazione dei progetti, tramite lo strumento di assistenza preadesione, istituito con regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), lo strumento europeo di vicinato, istituito con regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), lo strumento di cooperazione allo sviluppo, istituito con regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), lo strumento di partenariato per il finanziamento della cooperazione con i paesi terzi, istituito con regolamento (UE) n. 234/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), lo strumento per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo, istituito con regolamento (UE) n. 235/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), lo strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace, istituito con regolamento (UE) n. 230/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (11), e lo strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare, istituito con regolamento (UE) n. 237/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (12). A seguito della decisione n. 1080/2011/UE, la Commissione ha istituito una piattaforma dell'Unione per il finanziamento combinato nella cooperazione esterna al fine di ottimizzare il funzionamento dei meccanismi volti a combinare sovvenzioni e prestiti al di fuori dell'Unione, in particolare con riguardo all'esecuzione del bilancio generale dell'Unione e dei prestiti della BEI rispettivamente, e allo scambio delle migliori pratiche in materia di governance e dei criteri di valutazione a livello di progetto. La partecipazione della BEI e di altre istituzioni finanziarie a meccanismi di combinazione dovrebbe essere pienamente conforme agli obiettivi esterni dell'Unione, ai principi dell'efficacia degli aiuti e alla trasparenza.

(25)

Per le operazioni di finanziamento realizzate al di fuori dell'Unione, che rientrano nel campo di applicazione della presente decisione, la BEI dovrebbe cercare di intensificare ulteriormente il coordinamento e la cooperazione con le istituzioni finanziarie europee e internazionali, in particolare con quelle che partecipano alla suddetta piattaforma dell'UE. Tale cooperazione comprende, se del caso, la cooperazione in materia di condizionalità nel settore e la reciproca fiducia sulle procedure, l'uso del cofinanziamento e la partecipazione a iniziative mondiali, come ad esempio quelle volte a promuovere il coordinamento e l'efficacia degli aiuti. Tale coordinamento e tale cooperazione dovrebbero cercare di ridurre al minimo l'eventuale duplicazione dei costi e le sovrapposizioni superflue. La cooperazione dovrebbe basarsi sul principio di reciprocità. Si dovrebbe promuovere, se opportuno, l'accesso reciproco da parte della BEI agli strumenti finanziari posti in essere da altre istituzioni finanziarie europee e internazionali. Il protocollo di intesa tripartito tra la Commissione, il gruppo BEI e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) in materia di cooperazione al di fuori dell'Unione, che consente al gruppo BEI e alla BERS di agire in modo complementare facendo valere i loro rispettivi vantaggi comparativi, è stato aggiornato nel 2012 per estendere il campo d'azione geografico della BERS alla regione del Mediterraneo e dovrebbe continuare ad essere applicato. È opportuno che i principi stabiliti nella presente decisione si applichino anche quando i finanziamenti della BEI avvengono attraverso accordi di cooperazione con altre istituzioni finanziarie europee e internazionali.

(26)

È opportuno incoraggiare la BEI a continuare a finanziare operazioni al di fuori dell'Unione anche a proprio rischio, ivi compreso a sostegno degli interessi economici dell'Unione, in paesi e a favore di progetti d'investimento che abbiano sufficiente affidabilità creditizia conformemente alla valutazione della BEI e tenuto conto della sua capacità di assorbimento del rischio, di modo che l'uso della garanzia dell'Unione si possa concentrare su paesi e progetti di investimento per i quali la garanzia dell'Unione fornisce un valore aggiunto sulla base della valutazione della BEI, anche in termini di sviluppo economico, sociale e ambientale sostenibile.

(27)

È opportuno che la BEI ampli la gamma di strumenti finanziari innovativi offerti, tra l'altro concentrandosi maggiormente sullo sviluppo di strumenti di garanzia. Inoltre la BEI dovrebbe tentare attivamente di partecipare a strumenti di condivisione del rischio e al finanziamento sul mercato del capitale di debito di progetti che generano flussi di cassa stabili e prevedibili. In particolare, la BEI dovrebbe considerare la possibilità di sostenere l'emissione o la concessione di strumenti del mercato del capitale di debito a favore di progetti di investimento realizzati nei paesi ammissibili. Inoltre, la BEI dovrebbe aumentare l'erogazione di prestiti in valuta locale e a emettere obbligazioni sui mercati locali, purché i paesi beneficiari attuino le necessarie riforme strutturali, in particolare nel settore finanziario, nonché altre misure atte ad agevolare le attività della BEI. Nella diversificazione ed espansione degli strumenti del mercato di capitali, particolare attenzione dovrebbe essere prestata a garantire che tali strumenti non conducano a pratiche finanziarie rischiose e all'indebitamento e possano pertanto minacciare la stabilità finanziaria.

(28)

La Commissione dovrebbe riferire una volta l'anno al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione dovrebbe valutare le operazioni di finanziamento della BEI e la loro conformità con la presente decisione, il loro valore aggiunto e il contributo alle politiche esterne dell'Unione, nonché la loro qualità, l'impatto sullo sviluppo in base al quadro per la gestione dei risultati della BEI e il vantaggio finanziario trasferito ai beneficiari. La relazione dovrebbe anche includere informazioni in merito ai ricorsi alla garanzia dell'Unione, ai finanziamenti relativi ai cambiamenti climatici e alla biodiversità di cui alla presente decisione, al follow-up del funzionamento del protocollo di intesa tra la BEI e il Mediatore europeo, nonché una descrizione della cooperazione con la Commissione e altre istituzioni finanziarie europee e internazionali, incluso il cofinanziamento. La relazione dovrebbe essere resa pubblica al fine di consentire ai soggetti interessati, compresa la società civile, di formulare le proprie osservazioni.

(29)

Le operazioni di finanziamento della BEI a sostegno delle politiche esterne dell'Unione dovrebbero continuare a essere condotte in conformità dei principi della sana prassi bancaria. È opportuno che tali operazioni continuino a essere gestite conformemente al regolamento e alle procedure interne della BEI, che dovrebbero riflettere tali principi, comprese le misure di controllo adeguate e la dichiarazione della BEI sulle norme sociali e ambientali, nonché conformemente alle pertinenti norme e procedure relative alla Corte dei conti e all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF). Nel quadro delle sue operazioni di finanziamento la BEI dovrebbe attuare in modo adeguato le sue politiche nei confronti dei giurisdizioni deboli o non cooperative, individuate come tali dall'Unione, dalle Nazioni Unite, dall'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici o dal gruppo di azione finanziaria internazionale, in modo tale da contribuire alla lotta internazionale alla frode e all'evasione fiscali e al riciclaggio. Ai fini della trasparenza la BEI dovrebbe elaborare, nei limiti del possibile e in cooperazione con gli intermediari finanziari locali, un elenco di mutuatari finali.

(30)

È opportuno che la BEI adotti le misure opportune per garantire che, al momento del finanziamento di operazioni soggette alla garanzia dell'Unione, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati con l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione, il riciclaggio di denaro e ogni altra attività illecita e che l'OLAF abbia la facoltà di effettuare controlli e ispezioni in loco presso le sedi dei beneficiari. In linea con la politica di prevenzione e deterrenza delle pratiche illecite nelle attività della Banca europea per gli investimenti, (Policy on preventing and deterring prohibited conduct in European Investment Bank activities — «politica antifrode della BEI»), che e' stata adottata nel 2008 e riesaminata nel 2013, la BEI dovrebbe collaborare strettamente con le competenti autorità dell'Unione e degli Stati membri al fine di rafforzare le vigenti misure in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e contribuire a migliorarne l'applicazione. In linea con la sua politica relativa alla denuncia di irregolarità, la BEI dovrebbe anche rivolgere particolare attenzione alle informazioni trasmesse da denuncianti riguardo a possibili casi di frode, corruzione o qualsiasi altra attività illecita, prevedendo un follow-up, un feedback e una tutela dalle rappresaglie adeguati.

(31)

È opportuno incoraggiare gli organi direttivi della BEI ad adottare le misure necessarie per adeguare l'attività della BEI affinché contribuisca alle politiche esterne dell'Unione in modo efficace e risponda in modo adeguato ai requisiti di cui alla presente decisione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Garanzia dell'Unione

1.   L'Unione accorda alla Banca europea per gli investimenti (BEI) una garanzia di bilancio per le operazioni di finanziamento realizzate al di fuori dell'Unione («garanzia dell'Unione»). La garanzia dell'Unione è accordata come garanzia globale a copertura dei pagamenti dovuti alla BEI, ma da essa non ricevuti, in relazione a prestiti, garanzie sui prestiti e strumenti del mercato del capitale di debito concessi o emessi per progetti d'investimento della BEI che sono ammissibili conformemente al paragrafo 2.

2.   Possono beneficiare della garanzia dell'Unione i prestiti, le garanzie sui prestiti e gli strumenti del mercato del capitale di debito che sono concessi o emessi per progetti d'investimento realizzati nei paesi ammissibili in conformità con il regolamento e le procedure interne della BEI, compresa la dichiarazione della BEI sui principi e sulle norme ambientali e sociali, e a sostegno degli obiettivi pertinenti di politica esterna dell'Unione, se il finanziamento della BEI è stato concesso secondo un accordo firmato che non è scaduto né è stato cancellato («operazioni di finanziamento della BEI»).

3.   Le operazioni di finanziamento della BEI a sostegno delle politiche esterne dell'Unione continuano a essere condotte in conformità dei principi della sana prassi bancaria.

4.   La garanzia dell'Unione è limitata al 65 % dell'importo aggregato erogato e garantito per le operazioni di finanziamento della BEI, diminuito degli importi rimborsati e maggiorato di tutti gli importi connessi.

5.   La garanzia dell'Unione copre le operazioni di finanziamento della BEI firmate durante il periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020.

6.   Se, alla scadenza del periodo di cui al paragrafo 5, il Parlamento europeo e il Consiglio non avranno adottato una decisione di concessione di una nuova garanzia dell'Unione alla BEI in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento al di fuori dell'Unione, il periodo è automaticamente prorogato, per una sola volta, di sei mesi.

Articolo 2

Massimali per le operazioni di finanziamento della BEI coperte dalla garanzia dell'Unione

1.   Il massimale per le operazioni di finanziamento della BEI coperte dalla garanzia dell'Unione ammonta, per tutto il periodo 2014-2020, a 30 000 000 000 EUR. Gli importi inizialmente destinati alle operazioni di finanziamento ma successivamente cancellati non sono considerati ai fini del calcolo del massimale.

Il predetto massimale è composto da:

a)

un massimale fisso di 27 000 000 000 EUR;

b)

un importo aggiuntivo opzionale di 3 000 000 000 EUR.

Il Parlamento europeo e il Consiglio decidono secondo la procedura legislativa ordinaria in merito all'attivazione totale o parziale dell'importo di cui alla lettera b) e alla sua ripartizione regionale a seguito della revisione intermedia di cui all'articolo 19.

2.   Il massimale fisso di cui al paragrafo 1, lettera a), è ripartito in massimali e submassimali regionali come indicati nell'allegato I. Nell'ambito dei massimali regionali, la BEI garantisce progressivamente una distribuzione bilanciata per paese nelle regioni coperte dalla garanzia dell'Unione.

Articolo 3

Obiettivi e principi generali

1.   La garanzia dell'Unione è accordata solo per le operazioni di finanziamento della BEI che possiedono un valore aggiunto sulla base della valutazione propria della BEI e sostengono il raggiungimento di uno dei seguenti obiettivi generali:

a)

sviluppo del settore privato locale, in particolare sostegno delle PMI;

b)

sviluppo delle infrastrutture sociali ed economiche, incluse le infrastrutture relative a trasporti, energia, ambiente, nonché delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

c)

mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi.

2.   Pur mantenendo la specificità della BEI in quanto banca di investimento, le operazioni di finanziamento della BEI realizzate ai sensi della presente decisione contribuiscono all'interesse generale dell'Unione, in particolare il rispetto dei principi che guidano l'azione esterna dell'Unione di cui all'articolo 21 TUE e concorrono all'applicazione degli accordi internazionali in materia di ambiente di cui l'Unione è parte. Gli organi direttivi della BEI sono incoraggiati ad adottare le misure necessarie per adeguare l'attività della BEI affinché contribuisca alle politiche esterne dell'Unione in modo efficace e soddisfi in modo adeguato i requisiti di cui alla presente decisione.

3.   L'integrazione regionale fra i paesi, inclusa in particolare l'integrazione economica fra i paesi in fase di preadesione, i paesi coperti dalla politica di vicinato e l'Unione, è un obiettivo fondamentale delle operazioni di finanziamento della BEI nei settori coperti dagli obiettivi generali di cui al paragrafo 1. La BEI realizza operazioni di finanziamento in paesi beneficiari nei settori coperti dagli obiettivi generali sostenendo investimenti diretti esteri che promuovono l'integrazione economica con l'Unione.

4.   Nei paesi in via di sviluppo di cui all'elenco dei beneficiari dell'aiuto pubblico allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, le operazioni di finanziamento della BEI contribuiscono indirettamente, a norma degli articoli 208 e 209 TFUE, agli obiettivi della politica dell'Unione in materia di cooperazione allo sviluppo, ad esempio la riduzione della povertà attraverso la crescita inclusiva e lo sviluppo economico, ambientale e sociale sostenibili.

5.   Al fine di garantire che gli investimenti del settore privato abbiano il massimo impatto sullo sviluppo, la BEI si adopera per rafforzare il settore privato locale nei paesi beneficiari mediante il sostegno agli investimenti locali come previsto al paragrafo 1, lettera a). Nelle operazioni di finanziamento della BEI a sostegno degli obiettivi generali di cui al paragrafo 1, ci si adopera anche per comprendere il sostegno a progetti di investimento delle PMI dell'Unione. Al fine di monitorare efficacemente l'impiego dei fondi a vantaggio delle PMI interessate, la BEI definisce requisiti contrattuali adeguati con gli intermediari finanziari, comprese norme relative alle informazioni che dovranno essere fornite dai beneficiari.

La BEI coopera con gli intermediari finanziari che possono sostenere le esigenze specifiche delle PMI nei paesi d'intervento e che non partecipano alle operazioni di finanziamento della BEI attuate in un paese ammissibile tramite veicoli finanziari ubicati in una giurisdizione straniera non cooperativa di cui all'articolo 13.

6.   Le operazioni di finanziamento della BEI a sostegno degli obiettivi di cui al paragrafo 1, lettera b), sostengono progetti di investimento prevalentemente nei settori dei trasporti, dell'energia, dell'infrastruttura ambientale, delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni, della sanità e dell'istruzione. Vi rientrano la produzione e integrazione di energia da fonti rinnovabili, la trasformazione dei sistemi energetici che consenta il passaggio a tecnologie e carburanti a minore intensità di carbonio, la sicurezza energetica e le infrastrutture energetiche sostenibili, anche per la produzione di gas e il trasporto al mercato unionale dell'energia, nonché l'elettrificazione delle zone rurali, le infrastrutture ambientali come i servizi di approvvigionamento idrico e i servizi igienici e l'infrastruttura verde, le telecomunicazioni e le infrastrutture di banda larga.

7.   Le operazioni di finanziamento della BEI a sostegno degli obiettivi generali di cui al paragrafo 1, lettera c), sostengono gli investimenti in progetti di mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi che contribuiscono all'obiettivo generale della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, in particolare evitando o riducendo le emissioni di gas serra nel settore delle energie rinnovabili, dell'efficienza energetica e della sostenibilità dei trasporti, o aumentando la resilienza agli effetti avversi dei cambiamenti climatici su paesi, settori e comunità vulnerabili. I criteri di ammissibilità per i progetti relativi all'azione per il clima sono definiti nella strategia della BEI in materia di cambiamenti climatici che é aggiornata entro la fine del 2015. A tal fine, è opportuno che un'analisi dell'impronta del carbonio sia inserita nella procedura di valutazione ambientale per determinare se le proposte di progetto ottimizzino i miglioramenti in materia di efficienza energetica. Nel periodo coperto dalla presente decisione, il volume di tali operazioni rappresenta almeno il 25 % del totale delle operazioni di finanziamento della BEI.

8.   Prima della fine del 2015 la BEI, in cooperazione con la Commissione, aggiorna la sua strategia per quanto riguarda le operazioni di finanziamento nel settore dei cambiamenti climatici, al fine di allinearla agli obiettivi dell'Unione e internazionali. Tale aggiornamento include, tra l'altro, azioni concrete volte a garantire che i progetti di investimento a titolo della presente decisione siano in linea con gli obiettivi dell'Unione in materia di cambiamenti climatici e a intensificare gli sforzi a favore delle fonti di energia rinnovabili e dell'efficienza energetica.

9.   La garanzia dell'Unione copre soltanto le operazioni di finanziamento della BEI realizzate in paesi ammissibili che abbiano concluso con la BEI un accordo quadro che stabilisce le condizioni giuridiche in base alle quali tali operazioni devono essere realizzate.

Articolo 4

Paesi interessati

1.   L'elenco dei paesi potenzialmente ammissibili al finanziamento della BEI con garanzia dell'Unione figura nell'allegato II. L'elenco dei paesi ammissibili al finanziamento della BEI con garanzia dell'Unione figura nell'allegato III e comprende solo paesi elencati nell'allegato II. Per i paesi non elencati nell'allegato II, l'ammissibilità al finanziamento BEI con garanzia dell'UE è decisa caso per caso, conformemente alla procedura legislativa ordinaria.

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 riguardo a modifiche dell'allegato III. Le decisioni della Commissione sono adottate sulla base di una valutazione globale, comprendente aspetti economici, sociali, ambientali e politici, in particolare quelli relativi alla democrazia, ai diritti umani e alle libertà fondamentali, tenendo conto delle risoluzioni del Parlamento europeo e delle decisioni e delle conclusioni del Consiglio in materia.

3.   Gli atti delegati che modificano l'allegato III non incidono sulla copertura con garanzia dell'Unione delle operazioni di finanziamento della BEI firmate prima dell'entrata in vigore di tali atti delegati, fatto salvo il paragrafo 4.

4.   Nei paesi non inclusi nell'elenco di cui all'allegato III non possono essere erogati pagamenti relativi a operazioni di finanziamento della BEI che beneficiano di una garanzia globale di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

5.   La garanzia dell'Unione non copre le operazioni di finanziamento della BEI in un paese determinato con il quale l'accordo su tali operazioni sia stato firmato dopo l'adesione di tale paese all'Unione.

Articolo 5

Contributo delle operazioni di finanziamento della BEI alle politiche dell'Unione

1.   La Commissione aggiorna, di concerto con la BEI, gli orientamenti tecnici operativi regionali in vigore per le operazioni di finanziamento della BEI entro un anno dall'entrata in vigore della presente decisione.

Gli orientamenti tecnici operativi regionali sono coerenti con il più ampio quadro politico regionale dell'Unione definito nell'allegato IV. In particolare, gli orientamenti tecnici operativi regionali garantiscono che i finanziamenti della BEI ai sensi della presente decisione siano complementari alle politiche, ai programmi e agli strumenti di assistenza corrispondenti dell'Unione nelle diverse regioni.

Nell'aggiornamento di tali orientamenti tecnici operativi regionali, la Commissione e la BEI tengono conto delle pertinenti risoluzioni del Parlamento europeo e delle decisioni e conclusioni del Consiglio. Gli orientamenti tecnici operativi regionali sono coerenti con le priorità di cui ai programmi nazionali o regionali, ove disponibili, elaborati dai paesi beneficiari, tenendo in debito conto ogni consultazione con la società civile locale durante l'elaborazione di tali programmi.

La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio gli orientamenti tecnici operativi regionali aggiornati, non appena stabiliti.

Nell'ambito del quadro fissato dagli orientamenti tecnici operativi regionali, la BEI definisce le strategie di finanziamento corrispondenti e ne garantisce l'attuazione.

Le operazioni di finanziamento della BEI sono coerenti con gli orientamenti tecnici operativi regionali e le strategie del paese beneficiario.

Gli orientamenti tecnici operativi regionali sono riesaminati in seguito alla revisione intermedia di cui all'articolo 19.

2.   Nel quadro della procedura prevista dall'articolo 19 del protocollo n. 5, la Commissione esprime un parere sulle operazioni di finanziamento della BEI. Qualora la Commissione esprima parere sfavorevole su un'operazione di finanziamento della BEI che rientra nell'ambito della presente decisione, tale operazione non è coperta dalla garanzia dell'Unione.

Articolo 6

Cooperazione con la Commissione e il SEAE

1.   La coerenza tra le azioni esterne della BEI e gli obiettivi di politica esterna dell'Unione è ulteriormente rafforzata al fine di massimizzare le sinergie tra le operazioni di finanziamento della BEI e le risorse di bilancio dell'Unione, in particolare mediante l'aggiornamento degli orientamenti tecnici operativi regionali di cui all'articolo 5, per il quale il SEAE viene consultato in merito a questioni politiche, se del caso, nonché mediante un dialogo regolare e sistematico e un tempestivo scambio di informazioni su:

a)

documenti strategici preparati dalla Commissione o il SEAE, a seconda del caso, come i documenti di strategia per paese e per regione, i programmi indicativi, i piani di azione e i documenti di preadesione;

b)

i documenti di pianificazione strategica della BEI, la programmazione dei progetti di investimento, e le relazioni annuali della BEI alla Commissione;

c)

altri aspetti politici e operativi.

2.   La cooperazione si svolge su base regionale, anche a livello di delegazioni dell'Unione, tenendo conto del ruolo della BEI e delle politiche dell'Unione in ogni regione.

Articolo 7

Cooperazione con altre istituzioni finanziarie europee e internazionali

1.   Le operazioni di finanziamento della BEI sono realizzate, ove appropriato, in cooperazione con altre istituzioni finanziarie europee multilaterali e degli Stati membri («istituzioni finanziarie europee») e con le istituzioni finanziarie internazionali, comprese le banche di sviluppo regionali («istituzioni finanziarie internazionali»), al fine di massimizzare le sinergie, la cooperazione e l'efficienza, sviluppare congiuntamente strumenti finanziari innovativi, assicurare una condivisione prudente e ragionevole dei rischi e condizioni coerenti per il progetto d'investimento e il settore, e ridurre al minimo l'eventuale duplicazione dei costi e superflue sovrapposizioni.

2.   La cooperazione di cui al paragrafo 1 è agevolata tramite il coordinamento tra la Commissione, la BEI e le pertinenti istituzioni finanziarie europee e internazionali operanti nelle varie regioni, svolto, se del caso, nel contesto di protocolli di intesa o altri quadri di cooperazione regionale dell'Unione.

Articolo 8

Copertura e condizioni di applicazione della garanzia dell'Unione

1.   Per le operazioni di finanziamento della BEI, ad eccezione di quelle consistenti in strumenti del mercato del capitale di debito, concluse con uno Stato, o garantite da uno Stato e per le altre operazioni di finanziamento della BEI concluse con autorità regionali o locali o con imprese o istituzioni pubbliche appartenenti o controllate da uno Stato, quando tali altre operazioni si basano su una valutazione adeguata del rischio di credito da parte della BEI che tiene conto della situazione del paese interessato in termini di rischio di credito, la garanzia dell'Unione copre tutti i pagamenti dovuti alla BEI ma da essa non ricevuti («garanzia globale»).

2.   Ai fini del paragrafo 1, la Palestina è rappresentata dall'Autorità palestinese e il Kosovo (13) é rappresentato dalle Autorità del Kosovo.

3.   Per le operazioni di finanziamento della BEI diverse da quelle di cui al paragrafo 1, la garanzia dell'Unione copre tutti i pagamenti dovuti alla BEI ma da questa non ricevuti quando il mancato pagamento è determinato dal verificarsi di uno dei seguenti rischi politici («garanzia per rischi politici»):

a)

non trasferibilità della valuta;

b)

espropriazione;

c)

eventi bellici o disordini civili;

d)

denegata giustizia in caso di violazione di contratto.

4.   Per le operazioni di finanziamento della BEI consistenti in strumenti del mercato del capitale di debito, si applica solamente la garanzia per i rischi politici.

5.   Gli accordi di finanziamento con singoli promotori in relazione a operazioni di finanziamento della BEI includono anche adeguate disposizioni ambientali e sociali conformemente alle norme e procedure interne della BEI.

6.   La Commissione e la BEI stabiliscono nell'accordo di garanzia di cui all'articolo 14 una politica di assegnazione chiara e trasparente che consenta alla BEI di individuare, nell'ambito delle sue attività esterne, le operazioni da finanziare a titolo della presente decisione al fine di assicurare il più efficace uso della garanzia dell'Unione. La politica di assegnazione è basata sull'affidabilità creditizia delle operazioni di finanziamento della BEI, valutata dalla BEI, sui massimali di cui all'allegato I, sulla natura della controparte, sia essa uno Stato sovrano o un'entità sub-sovrana rientrante nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 del presente articolo, o un'entità privata, sulla capacità di assorbimento del rischio da parte della BEI e su altri criteri pertinenti, compreso il valore aggiunto della garanzia dell'Unione. Il Parlamento europeo e il Consiglio sono informati in merito alla politica di assegnazione conformemente all'articolo 14.

7.   Quando si ricorre alla garanzia dell'Unione, l'Unione subentra nei diritti pertinenti della BEI rispetto agli obblighi relativi alle sue operazioni di finanziamento, conformemente all'accordo di garanzia di cui all'articolo 14.

Articolo 9

Valutazione e monitoraggio dei progetti di investimento da parte della BEI

1.   La BEI esercita la diligenza dovuta e, se del caso, impone ai promotori del progetto di svolgere consultazioni pubbliche conformemente ai principi sociali e ambientali dell'Unione con le parti interessate nazionali e locali pertinenti, come pure con la società civile, in fase di progettazione e attuazione sugli aspetti sociali, dei diritti umani, ambientali, economici e relativi allo sviluppo dei progetti di investimento che beneficiano della garanzia dell'Unione, e di fornire informazioni pertinenti per la valutazione del contributo al rispetto degli obiettivi strategici e di politica esterna dell'Unione.

Se del caso, tale esame include una valutazione su come rafforzare le capacità dei beneficiari del finanziamento BEI tramite l'assistenza tecnica nell'arco dell'intero progetto. Le norme e le procedure interne della BEI includono le necessarie disposizioni in materia di valutazione dell'impatto ambientale e sociale dei progetti di investimento e degli aspetti connessi ai diritti umani e alla prevenzione dei conflitti, al fine di garantire che i progetti di investimento finanziati ai sensi della presente decisione siano sostenibili dal punto di vista ambientale e sociale.

2.   Oltre alla valutazione ex ante degli aspetti connessi allo sviluppo, la BEI controlla l'attuazione delle operazioni di finanziamento. In particolare, essa richiede ai promotori dei progetti di effettuare un monitoraggio rigoroso, tra l'altro, per quanto riguarda gli effetti del progetto di investimento sullo sviluppo, sull'ambiente e sui diritti umani, nonché a livello economico e sociale, durante la realizzazione del progetto e fino al completamento. La BEI verifica periodicamente le informazioni fornite dai promotori del progetto e le mette a disposizione del pubblico, previo accordo del promotore del progetto. Ove possibile, le relazioni connesse alle operazioni di finanziamento della BEI elaborate al completamento del progetto sono rese pubbliche, fatta eccezione delle informazioni riservate.

3.   Il monitoraggio della BEI cerca anche di riguardare l'attuazione delle operazioni gestite da intermediari e la prestazione degli intermediari finanziari sotto il profilo del sostegno alle PMI.

4.   La BEI istituisce un sistema globale per valutare ex ante, in termini assoluti e relativi, le emissioni di gas a effetto serra concernenti operazioni di finanziamento della BEI in cui tali emissioni raggiungono soglie significative, definite secondo una metodologia compresa nella strategia della BEI in materia di cambiamenti climatici, e laddove i dati siano disponibili.

5.   Ove possibile, i risultati del monitoraggio sono diffusi, fatti salvi i requisiti di riservatezza e l'accordo delle parti interessate.

Articolo 10

Entrate con destinazione specifica esterne per il fondo di garanzia

I rimborsi e le entrate per un importo di 110 000 000 EUR, provenienti da operazioni concluse prima del 2007, compresi i rimborsi di capitale, le garanzie rilasciate e i rimborsi del capitale dei prestiti, i dividendi, le plusvalenze, le commissioni di garanzia e gli interessi sui prestiti e sugli importi su conti fiduciari, versati sul conto fiduciario aperto per il Fondo euromediterraneo di investimenti e partenariato e imputabili al sostegno dal bilancio generale dell'Unione, costituiscono entrate esterne con destinazione specifica in conformità dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e vengono utilizzati per il fondo di garanzia.

Gli importi che superano 110 000 000 EUR che sono stati rimborsati sul conto fiduciario aperto per il Fondo euromediterraneo di investimenti e partenariato sono iscritti nel bilancio generale dell'Unione previa detrazione dei costi di gestione e delle spese.

Articolo 11

Relazione e contabilità annuali

1.   Ogni anno la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle operazioni di finanziamento della BEI realizzate ai sensi della presente decisione. La relazione viene messa a disposizione del pubblico e include:

a)

una valutazione delle operazioni di finanziamento della BEI a livello di progetto, settore, paese e regione e del loro rispetto della presente decisione;

b)

una valutazione del valore aggiunto, dei risultati, degli esiti e dell'impatto sullo sviluppo stimati delle operazioni di finanziamento della BEI, su base aggregata, ricorrendo alla relazione annuale del quadro per la misurazione dei risultati della BEI. A tal fine la BEI utilizza indicatori di prestazione relativi agli aspetti ambientali, sociali e riguardanti lo sviluppo dei progetti finanziati, compresi gli aspetti che riguardano i diritti umani, tenendo conto dei pertinenti indicatori contenuti nella Dichiarazione di Parigi del 2005 sull'efficacia degli aiuti. Gli indicatori degli aspetti ambientali dei progetti includono criteri per le tecnologie pulite, orientati in linea di principio all'efficienza energetica e alle tecnologie di riduzione delle emissioni;

c)

una valutazione del contributo delle operazioni di finanziamento della BEI al conseguimento degli obiettivi strategici e di politica esterna dell'Unione, tenendo conto degli orientamenti tecnici operativi regionali di cui all'articolo 5;

d)

una valutazione del vantaggio finanziario trasferito ai beneficiari delle operazioni di finanziamento della BEI, su base aggregata;

e)

una valutazione della qualità delle operazioni di finanziamento della BEI, in particolare della misura in cui la BEI ha tenuto conto della sostenibilità ambientale e sociale nella diligenza dovuta e nel monitoraggio dei progetti di investimento finanziati;

f)

informazioni dettagliate in merito ai ricorsi alla garanzia dell'Unione;

g)

informazioni sui volumi dei finanziamenti relativi ai cambiamenti climatici e alla biodiversità di cui alla presente decisione, sull'impatto, in termini assoluti e relativi, sulle emissioni di gas serra di cui all'articolo 9, paragrafo 4, su base aggregata, nonché sul numero di progetti valutati a fronte dei rischi climatici;

h)

una descrizione della cooperazione con la Commissione e altre istituzioni finanziarie europee e internazionali, incluso il cofinanziamento. La relazione quantifica, in particolare, le risorse finanziarie dell'Unione e le risorse delle altre istituzioni finanziarie europee e internazionali utilizzate in combinazione con i finanziamenti della BEI, e fornisce in tal modo un quadro degli investimenti totali sostenuti dalle operazioni di finanziamento della BEI realizzate ai sensi della presente decisione. Nella relazione è menzionata anche la conclusione di nuovi protocolli di intesa tra la BEI e altre istituzioni finanziarie europee o internazionali che influiscono sulle operazioni di finanziamento della BEI a titolo della presente decisione;

i)

informazioni sul follow up del funzionamento del protocollo d'intesa tra la BEI e il Mediatore europeo nella misura in cui tale protocollo riguarda le operazioni di finanziamento della BEI a titolo della presente decisione.

2.   Ai fini delle relazioni della Commissione di cui al paragrafo 1, la BEI trasmette alla Commissione relazioni annuali sulle sue operazioni di finanziamento a titolo della presente decisione, comprendenti tutti gli elementi necessari per consentire alla Commissione di riferire in conformità del paragrafo 1. La BEI può anche fornire alla Commissione ulteriori informazioni utili affinché il Parlamento europeo e il Consiglio possano avere una visione completa delle attività esterne della BEI.

3.   La BEI fornisce alla Commissione i dati statistici, finanziari e contabili relativi a ogni sua operazione di finanziamento e qualsiasi altra informazione necessaria per consentire alla Commissione di adempiere ai suoi obblighi di informazione o rispondere alle richieste della Corte dei conti e un certificato di un revisore dei conti sulle esposizioni in essere delle operazioni di finanziamento della BEI. La BEI fornisce inoltre alla Commissione eventuali altri documenti necessari conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

4.   Ai fini del rispetto da parte della Commissione degli obblighi contabili e di informazione sui rischi coperti dalla garanzia dell'Unione, la BEI fornisce alla Commissione la sua valutazione dei rischi e le informazioni relative alla classificazione delle sue operazioni di finanziamento.

5.   La BEI fornisce alla Commissione, quanto meno annualmente, un programma pluriennale indicativo del volume previsto di sottoscrizioni di operazioni di finanziamento per assicurare la compatibilità delle previsioni di finanziamento della BEI con i massimali stabiliti dalla presente decisione e per consentire alla Commissione di garantire un idoneo piano di bilancio per la dotazione del fondo di garanzia. La Commissione tiene conto di questa previsione in fase di preparazione del progetto di bilancio generale dell'Unione.

6.   La BEI presenta periodicamente al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione tutte le sue relazioni di valutazione indipendenti sui risultati concreti raggiunti dalle attività specifiche della BEI a titolo della presente decisione e nel quadro di altri mandati esterni.

7.   La BEI fornisce a proprie spese le informazioni di cui ai paragrafi da 2 a 6. Essa rende pubbliche inoltre le informazioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 6, in termini generali e ad esclusione di quelle riservate.

Articolo 12

Trasparenza e pubblicazione di informazioni

1.   Conformemente alla propria politica di trasparenza e ai principi dell'Unione in materia di accesso ai documenti e alle informazioni e progressivamente anche agli standard dell'Iniziativa per la trasparenza degli aiuti internazionali, la BEI mette a disposizione del pubblico sul suo sito Internet informazioni relative a:

a)

tutte le operazioni di finanziamento realizzate a titolo della presente decisione, dopo la fase di approvazione di un progetto, indicando in particolare se un progetto di investimento è coperto dalla garanzia dell'Unione e il modo in cui contribuisce agli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione, rilevandone in particolare l'impatto economico, sociale e ambientale;

b)

i protocolli di intesa tra la BEI e altre istituzioni finanziarie europee o internazionali che influiscono sulle operazioni di finanziamento della BEI a titolo della presente decisione, salva l'applicazione degli obblighi di riservatezza;

c)

ove possibile e opportuno, gli accordi quadro esistenti tra la BEI e un paese destinatario. All'atto di firmare nuovi accordi o di modificare quelli esistenti, la BEI si adopera per consentirne la diffusione;

d)

la politica di assegnazione della BEI.

2.   La Commissione pubblica sul suo sito Internet le informazioni specifiche relative a tutti i casi di recupero crediti nel quadro dell'accordo di garanzia di cui all'articolo 14 e dell'accordo che stabilisce in dettaglio le disposizioni e le procedure relative al recupero dei crediti di cui all'articolo 15, paragrafo 2, salva l'applicazione degli obblighi di riservatezza.

Articolo 13

Giurisdizioni non-cooperative

Nelle sue operazioni di finanziamento, la BEI non tollera alcuna attività eseguita a fini illegali, tra cui il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo, la frode e l'evasione fiscale, la corruzione e la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione. In particolare, la BEI non partecipa ad alcuna operazione di finanziamento attuata in un paese ammissibile tramite un veicolo finanziario straniero ubicato in una giurisdizione non cooperativa, identificata come tale dall'Unione, dalle Nazioni Unite, dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico o dalla task force «Azione finanziaria».

Nelle sue operazioni di finanziamento, la BEI applica i principi e le norme stabiliti nel diritto dell'Unione relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, compreso un requisito di adottare misure ragionevoli per individuare, ove applicabile, i proprietari effettivi.

Articolo 14

Accordo di garanzia

La Commissione e la BEI concludono un accordo di garanzia che stabilisce in dettaglio le disposizioni e le procedure relative alla garanzia dell'Unione di cui all'articolo 8 e ne informano il Parlamento europeo e il Consiglio.

Articolo 15

Recupero dei pagamenti effettuati dalla Commissione

1.   Se la Commissione effettua un pagamento a titolo della garanzia dell'Unione, la BEI procede, a nome e per conto della Commissione, al recupero dei crediti per gli importi pagati.

2.   Al più tardi alla data della firma dell'accordo di garanzia di cui all'articolo 14, la Commissione e la BEI concludono un accordo separato che stabilisce in dettaglio le disposizioni e le procedure relative al recupero dei crediti.

Articolo 16

Revisione contabile della Corte dei conti

La garanzia dell'Unione e i pagamenti e i recuperi crediti effettuati a titolo della stessa imputabili al bilancio generale dell'Unione sono sottoposti a revisione contabile della Corte dei conti.

Articolo 17

Misure antifrode

1.   La BEI notifica prontamente all'OLAF e fornisce ad esso le informazioni necessarie quando, in qualsiasi fase della preparazione, dell'attuazione o della chiusura di progetti soggetti alla garanzia dell'Unione, essa abbia motivo di sospettare che vi sia un potenziale caso di frode, corruzione, riciclaggio di denaro o altra attività illecita che leda gli interessi finanziari dell'Unione.

2.   L'OLAF può svolgere indagini, inclusi accertamenti e verifiche in loco, nel rispetto delle disposizioni e delle procedure previste dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (14), dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (15) e dal regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio (16), al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, con l'intento di determinare se vi sia stata frode, corruzione, riciclaggio di denaro o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione in relazione ad operazioni di finanziamento. L'OLAF può trasmettere alle autorità competenti degli Stati membri interessati informazioni ottenute nel corso delle indagini.

Qualora tali attività illecite siano dimostrate, la BEI contribuisce agli sforzi di recupero riguardo alle sue operazioni di finanziamento e nell'ambito delle sue responsabilità.

3.   Gli accordi di finanziamento sottoscritti in relazione a progetti sostenuti a titolo della presente decisione includono clausole che consentono la sospensione delle operazioni di finanziamento della BEI e, se necessario, adeguate misure di recupero nei casi di frode, corruzione o altra attività illecita. L'eventuale decisione di sospendere o cancellare il finanziamento della BEI è adottata da quest'ultima previo attento esame di tutte le circostanze e i rischi.

4.   La BEI continua a fare affidamento sul suo sportello unico contro la corruzione e contro la frode per il personale della BEI e tutte le parti interessate.

5.   Nelle sue operazioni di finanziamento, la BEI attua il suo meccanismo di esclusione per l'interdizione di controparti coinvolte in casi di frode e corruzione che include i criteri di esclusione della banca dati centrale sull'esclusione dell'Unione garantendo il rispetto dei diritti di tutte le parti.

Articolo 18

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   La delega di potere di cui all'articolo 4 è conferita alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato, a decorrere dall'11 maggio 2014.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 4 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 19

Revisione intermedia

Entro il 31 dicembre 2016, la Commissione, in cooperazione con la BEI, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione intermedia sull'applicazione della presente decisione nel corso dei primi anni, accompagnata, se opportuno, da una proposta di modifica. La relazione intermedia si basa su una valutazione esterna indipendente e su un contributo della BEI.

La relazione contiene in particolare:

a)

una valutazione dell'applicazione della politica di assegnazione;

b)

una valutazione dell'attività di informazione della BEI e, ove opportuno, raccomandazioni per migliorarla;

c)

una valutazione del quadro per la misurazione dei risultati, compresi indicatori e criteri di prestazione e il loro contributo alla realizzazione degli obiettivi della presente decisione;

d)

un resoconto dettagliato dei criteri presi in considerazione per la raccomandazione relativa all'eventuale attivazione, totale o parziale, dell'importo aggiuntivo opzionale.

Articolo 20

Relazione finale

Entro il 31 dicembre 2021 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione finale sull'applicazione della presente decisione.

Articolo 21

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Strasburgo, il 16 aprile 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

D. KOURKOULAS


(1)  Posizione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 aprile 2014.

(2)  Decisione n. 1080/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, che accorda alla Banca europea per gli investimenti la garanzia dell'Unione in caso di perdite risultanti da prestiti e garanzie di prestito per progetti al di fuori dell'Unione e che abroga la decisione n. 633/2009/CE (GU L 280 del 27.10.2011, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 10).

(4)  Regolamento (UE) n. 236/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che stabilisce norme e procedure comuni per l'attuazione degli strumenti per il finanziamento dell'azione esterna dell'Unione (GU L 77, del 15.3.2014, pag. 95).

(5)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) (GU L 77, del 15.3.2014, pag. 11).

(7)  Regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato (GU L 77, dell'15.3.2014, pag. 27).

(8)  Regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020 (GU L 77, dell'11 marzo 2014, pag. 44).

(9)  Regolamento (UE) n. 234/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi (GU L 77, del 15.3.2014, pag. 77).

(10)  Regolamento (UE) n. 235/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo (GU L 77, dell'11 marzo 2014, pag. 85).

(11)  Regolamento (UE) n. 230/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2013, che istituisce uno strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace (GU L 77, del 15.3.2014, pag. 1).

(12)  Regolamento (Euratom) n. 237/2014 del Consiglio, che istituisce lo strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare (GU L 77, del 15.3.2014, pag. 109).

(13)  Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244(1999) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e con il parere della Corte di giustizia internazionale sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

(14)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(15)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio dell'11 novembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

(16)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).


ALLEGATO I

MASSIMALI REGIONALI

A.

Paesi in fase di preadesione: 8 739 322 000 EUR;

B.

Paesi coperti dalla politica di vicinato e partenariato: 14 437 225 000 EUR ripartiti sulla base dei seguenti sub-massimali indicativi:

i)

paesi del Mediterraneo: 9 606 200 000 EUR;

ii)

Europa orientale, Caucaso meridionale e Russia: 4 831 025 000 EUR;

C.

Asia e America latina: 3 407 295 000 EUR ripartiti sulla base dei seguenti sub-massimali indicativi:

i)

America latina: 2 288 870 000 EUR;

ii)

Asia: 936 356 000 EUR;

iii)

Asia centrale: 182 069 000 EUR;

D.

Sud Africa: 416 158 000 EUR.

Nell'ambito del massimale fisso globale, gli organi direttivi della BEI possono decidere, previa consultazione della Commissione, di riassegnare un importo non superiore al 20 % dei massimali sub-regionali all'interno delle regioni e non superiore al 10 % dei massimali regionali tra le regioni.


ALLEGATO II

REGIONI E PAESI POTENZIALMENTE AMMISSIBILI

A.   Paesi in fase di preadesione

1.

Paesi candidati

Islanda, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Montenegro, Serbia, Turchia

2.

Potenziali candidati

Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo

B.   Paesi coperti dalla politica di vicinato e partenariato

1.

Paesi del Mediterraneo

Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Libia, Marocco, Palestina, Siria, Tunisia

2.

Europa orientale, Caucaso meridionale e Russia

Europa orientale: Bielorussia, Repubblica di Moldova, Ucraina

Caucaso meridionale: Armenia, Azerbaigian, Georgia

Russia

C.   Asia e America latina

1.

America latina

Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Uruguay, Venezuela

2.

Asia

Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Brunei, Cambogia, Cina (incluse le regioni amministrative speciali di Hong Kong e Macao), India, Indonesia, Iraq, Laos, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nepal, Pakistan, Filippine, Singapore, Corea del Sud, Sri Lanka, Taiwan, Thailandia, Vietnam, Yemen

3.

Asia centrale

Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan

D.   Sud Africa

Sud Africa


ALLEGATO III

REGIONI E PAESI AMMISSIBILI

A.   Paesi in fase di preadesione

1.

Paesi candidati

Islanda, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Montenegro, Serbia, Turchia

2.

Potenziali candidati

Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo

B.   Paesi coperti dalla politica di vicinato e partenariato

1.

Paesi del Mediterraneo

Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Libia, Marocco, Palestina, Tunisia

2.

Europa orientale, Caucaso meridionale e Russia

Europa orientale: Repubblica di Moldova, Ucraina

Caucaso meridionale: Armenia, Azerbaigian, Georgia

Russia

C.   Asia e America latina

1.

America latina

Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Uruguay, Venezuela

2.

Asia

Bangladesh, Brunei, Bhutan, Cambogia, Cina (incluse le regioni amministrative speciali di Hong Kong e Macao), India, Indonesia, Iraq, Laos, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nepal, Pakistan, Filippine, Singapore, Corea del Sud, Sri Lanka, Thailandia, Vietnam, Yemen

3.

Asia centrale

Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan

D.   Sud Africa

Sud Africa


ALLEGATO IV

QUADRO POLITICO REGIONALE

L'attività della BEI nei paesi partner partecipanti al processo di preadesione si realizza nel quadro stabilito nei partenariati per l'adesione e nei partenariati europei che definiscono le priorità per i paesi candidati e i potenziali candidati, con l'obiettivo di un graduale avvicinamento all'Unione, e che istituiscono un quadro per l'assistenza dell'Unione. Il processo di stabilizzazione e associazione costituisce il quadro per la politica dell'Unione per i paesi dei Balcani occidentali. Esso si basa su un partenariato graduale, in cui l'Unione offre concessioni commerciali, assistenza economica e finanziaria e relazioni contrattuali tramite accordi di stabilizzazione e associazione. L'assistenza finanziaria di preadesione aiuta i paesi candidati e i potenziali candidati a prepararsi agli obblighi e alle sfide inerenti all'adesione all'Unione. Tale assistenza promuove il processo di riforme, inclusa la preparazione alla futura adesione. Essa si incentra sul rafforzamento delle istituzioni, sull'allineamento con l'acquis dell'Unione, sulla preparazione alle politiche e agli strumenti dell'Unione e sulla promozione di misure intese a conseguire la convergenza economica.

L'attività della BEI nei paesi coperti dalla politica di vicinato ha luogo nel quadro della nuova politica europea di vicinato di cui alla comunicazione congiunta intitolata «Una risposta nuova ad un vicinato in mutamento», adottata il 25 maggio 2011 dall'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e dalla Commissione, e delle conclusioni del Consiglio adottate il 20 giugno 2011, che richiedono in particolare un maggiore sostegno ai partner impegnati a costruire società democratiche e ad attuare riforme, in linea con i principi «di più a chi fa di più» e «responsabilità reciproca», e offrono il quadro d'azione strategica per le relazioni dell'Unione con i paesi limitrofi. Nel quadro di tale cooperazione, il finanziamento della BEI ai sensi della presente decisione sarà altresì diretto a sostenere politiche che promuovano la crescita inclusiva e la creazione di posti di lavoro contribuendo alla stabilità sociale, in linea con un approccio basato sugli incentivi a sostegno degli obiettivi della politica esterna dell'Unione, anche in materia di migrazione.

Al fine di raggiungere tali obiettivi, l'Unione e i suoi partner attuano piani d'azione bilaterali concordati volti a definire una serie di priorità, incluse quelle concernenti questioni politiche e di sicurezza, gli scambi e gli aspetti economici, le problematiche ambientali e sociali e l'integrazione delle reti di trasporto ed energetiche.

L'Unione per il Mediterraneo, il partenariato orientale, la Sinergia del Mar Nero, la strategia dell'Unione per la regione del Danubio e la strategia dell'Unione per la regione del Mar Baltico sono iniziative multilaterali e regionali volte a promuovere la cooperazione fra l'Unione e il rispettivo gruppo di paesi partner coperti dalla politica di vicinato che affrontano sfide comuni e/o che condividono un comune ambiente geografico. L'Unione per il Mediterraneo mira a rilanciare il processo di integrazione euromediterraneo favorendo il reciproco sviluppo economico, sociale ed ambientale sulle due sponde del Mediterraneo e sostiene lo sviluppo socioeconomico, la solidarietà, l'integrazione regionale, lo sviluppo sostenibile e il rafforzamento della conoscenza, sottolineando l'esigenza di migliorare la cooperazione finanziaria a sostegno dei progetti regionali e transnazionali. L'Unione per il Mediterraneo sostiene, in particolare, la creazione di autostrade marittime e terrestri, il disinquinamento del Mediterraneo, il piano solare mediterraneo, l'iniziativa per lo sviluppo delle imprese nel Mediterraneo, iniziative di protezione civile e l'università euromediterranea.

Il partenariato orientale mira a creare le condizioni necessarie per accelerare l'associazione politica e promuovere l'integrazione economica fra l'Unione e i paesi partner orientali. Darà maggior impeto allo sviluppo economico, sociale e regionale dei paesi partner. Faciliterà il buon governo, anche nel settore finanziario, promuoverà lo sviluppo regionale e la coesione sociale e contribuirà a ridurre le disparità socio-economiche dei paesi partner.

La strategia dell'Unione per la regione del Mar Baltico favorisce un ambiente sostenibile e uno sviluppo socioeconomico ottimale nella regione. La strategia dell'Unione per la regione del Danubio sostiene, in particolare, lo sviluppo dei trasporti, le interconnessioni e la sicurezza energetiche, l'ambiente sostenibile e lo sviluppo socioeconomico nella regione del Danubio. Il partenariato orientale mira a creare le condizioni necessarie per accelerare l'associazione politica e promuovere l'integrazione economica fra l'Unione e i paesi partner orientali. La Russia e l'Unione hanno un partenariato strategico di ampio respiro, distinto dalla politica di vicinato europea ed espresso tramite spazi comuni e tabelle di marcia. A ciò si accompagna a livello multilaterale la Dimensione settentrionale, che fornisce un quadro per la cooperazione fra l'Unione, la Russia, la Norvegia e l'Islanda (la Bielorussia, il Canada e gli Stati Uniti hanno la qualità di osservatori in tale ambito).

L'attività della BEI in America latina si realizza nel quadro del partenariato strategico fra l'Unione, l'America latina e i Caraibi. Come sottolineato dalla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 30 settembre 2009, intitolata «L'Unione europea e l'America Latina: attori globali in partenariato», le priorità dell'Unione europea nell'ambito della cooperazione con l'America Latina sono la promozione dell'integrazione regionale e l'eliminazione della povertà e della disuguaglianza sociale al fine di perseguire uno sviluppo economico e sociale sostenibile. Questi obiettivi di politica saranno promossi tenendo conto dei vari livelli di sviluppo dei paesi dell'America latina. Il dialogo e la cooperazione bilaterali saranno perseguiti in aree di interesse comune per entrambe le regioni, compresi l'ambiente, i cambiamenti climatici, la riduzione del rischio di catastrofi, l'energia, la scienza, la ricerca, l'istruzione superiore, la tecnologia e l'innovazione.

In Asia l'Unione sta rafforzando i propri partenariati strategici con Cina e India, mentre sono in corso negoziati in vista di nuovi accordi di partenariato e di libero scambio con vari paesi del Sud-est asiatico. Al contempo, resta una delle grandi priorità dell'Unione in Asia la cooperazione allo sviluppo; la strategia di sviluppo dell'Unione nella regione asiatica persegue la lotta alla povertà tramite la promozione di una crescita economica sostenibile ampia e diversificata, la promozione di un contesto e di condizioni favorevoli allo sviluppo degli scambi e all'integrazione nella regione, il rafforzamento della governance, il miglioramento della stabilità politica e sociale, nonché il sostegno al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del millennio per il 2015. Sono attuate politiche congiunte a fronte di sfide comuni, quali i cambiamenti climatici, lo sviluppo sostenibile, la sicurezza e la stabilità, la governance e i diritti umani, nonché la prevenzione e la risposta alle calamità naturali o alle catastrofi umanitarie.

La strategia dell'Unione per un nuovo partenariato con l'Asia centrale, adottata dal Consiglio europeo del 21-22 giugno 2007, ha consolidato il dialogo regionale e bilaterale e la cooperazione dell'Unione con i paesi dell'Asia centrale rispetto alle principali sfide della regione, quali la riduzione della povertà, lo sviluppo sostenibile e la stabilità. L'attuazione della strategia ha determinato notevoli progressi nell'ambito dei diritti umani, dello stato di diritto, della buona governance e della democrazia, dell'istruzione, dello sviluppo economico, degli scambi e degli investimenti, nonché delle politiche in materia di energia, trasporti e ambiente.

L'attività della BEI in Sud Africa si realizza nel quadro del documento di strategia comune dell'UE per il Sud Africa. I principali settori chiave identificati in tale documento sono la creazione di posti di lavoro, lo sviluppo della capacità di fornitura dei servizi e la coesione sociale. La BEI ha realizzato attività in Sud Africa in forte sinergia con il programma di cooperazione allo sviluppo dell'Unione, in particolare ponendo in primo piano il sostegno al settore privato e gli investimenti per il potenziamento delle infrastrutture e dei servizi sociali (alloggi, approvvigionamento elettrico, progetti per la potabilizzazione dell'acqua e infrastrutture comunali). Il riesame intermedio del documento di strategia dell'UE per il Sud Africa svolto nel 2009-2010 ha proposto di rafforzare le azioni nel settore dei cambiamenti climatici tramite attività a sostegno della creazione di posti di lavoro «verdi». Per il periodo 2014-2020, la BEI dovrebbe sostenere in modo complementare politiche di cooperazione esterna, programmi e strumenti dell'Unione continuando a concentrarsi sulle principali priorità UE-Sudafrica, al fine di promuovere una crescita economica equa e sostenibile, contribuire alla creazione di occupazione e allo sviluppo delle capacità e sostenere la fornitura sostenibile e un accesso equo alle infrastrutture e ai servizi di base.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

8.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 135/21


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 467/2014 DELLA COMMISSIONE

del 7 maggio 2014

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all’importazione

0702 00 00

MA

41,8

MK

101,4

TN

43,5

TR

74,0

ZZ

65,2

0707 00 05

MK

51,1

TR

124,7

ZZ

87,9

0709 93 10

TR

106,4

ZZ

106,4

0805 10 20

EG

49,6

IL

58,8

MA

47,3

TN

68,6

TR

54,5

ZZ

55,8

0805 50 10

TR

87,3

ZZ

87,3

0808 10 80

AR

95,8

BR

84,2

CL

101,2

CN

126,1

MK

26,2

NZ

159,4

US

160,8

ZA

99,3

ZZ

106,6


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

8.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 135/24


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 maggio 2014

che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE di qualità ecologica ai prodotti di carta trasformata

[notificata con il numero C(2014) 2774]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/256/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

previa consultazione del Comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica (Eco-labelling Board),

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, l'Ecolabel UE è concesso ai prodotti che esercitano un impatto ridotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita.

(2)

Il regolamento (CE) n. 66/2010 dispone che i criteri specifici per l'assegnazione dell'Ecolabel UE siano stabiliti per gruppi di prodotti.

(3)

Poiché è necessario produrre beni aventi la migliore prestazione ambientale riducendo il rilascio nelle acque di sostanze tossiche o eutrofizzanti, attenuando i danni o i rischi ambientali connessi con l'uso dell'energia (surriscaldamento del pianeta, acidificazione, riduzione dello strato di ozono, esaurimento delle risorse non rinnovabili) e riducendo i danni all'ambiente o i rischi connessi all'uso di sostanze chimiche pericolose, è opportuno stabilire criteri per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE al gruppo di prodotti «carta trasformata».

(4)

È opportuno che i criteri riveduti e i relativi requisiti in materia di valutazione e verifica siano validi per tre anni dalla data di adozione della presente decisione, tenuto conto del ciclo dell'innovazione di tale gruppo di prodotti.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Il gruppo di prodotti «prodotti di carta trasformata» comprende:

a)

buste e sporte di carta composte da almeno il 90 % in peso di carta, cartone o substrati a base di carta;

b)

prodotti di cartoleria composti per almeno il 70 % in peso da carta, cartone o substrati a base di carta, fatta eccezione per le sottocategorie delle cartelle sospese e delle cartelline munite di graffe metalliche.

Nel caso di cui al punto b), il componente di plastica non può superare il 10 %, fatta eccezione per i classificatori e i raccoglitori, i quaderni, i taccuini, i diari, per i quali il peso della plastica non può superare il 13 %. Il peso del metallo non può inoltre superare i 30 g per prodotto, fatta eccezione per le cartelle sospese munite di graffe metalliche e i classificatori, in cui può arrivare a 50 g, e i raccoglitori, in cui può arrivare fino a 120 g.

2.   Il gruppo di prodotti «prodotti di carta trasformata» non comprende:

a)

i prodotti di carta stampata inseriti nell'Ecolabel UE stabilito dalla decisione 2012/481/CE della Commissione (2);

b)

i prodotti da imballaggio (fatta eccezione per le sporte di carta).

Articolo 2

Ai fini della presente decisione si intende per:

1)

«substrato di cartone», cartone non stampato e non trasformato, avente una grammatura di base superiore a 400 g/m2;

2)

«materiali di consumo», i prodotti chimici utilizzati nel processo di stampa, patinatura e finitura, atti ad essere consumati, distrutti, dissipati, dispersi o neutralizzati;

3)

«prodotto di carta trasformata», prodotto di carta, cartone o substrati a base di carta, stampato o non stampato, di norma utilizzato per proteggere, maneggiare e/o stoccare articoli e/o appunti, per il quale il processo di trasformazione costituisce parte essenziale del processo produttivo; sono comprese le tre principali categorie di prodotti: buste, sporte e articoli di cartoleria;

4)

«articoli di cartoleria», sono compresi cartelline, classificatori, blocchi, blocchi per annotazioni, quaderni, taccuini rilegati a spirale, calendari con copertine, diari e fogli sciolti;

5)

«processo di trasformazione», un processo in cui un materiale è trasformato in prodotto di carta trasformata. Tale processo può comprendere un processo di stampa (operazioni di prestampa, stampa e post-stampa);

6)

«solvente organico alogenato», un solvente organico che contiene almeno un atomo di bromo, cloro, fluoro o iodio per molecola;

7)

«elementi non cartacei», tutte le parti di un prodotto di carta trasformata non composti di carta, cartone o substrati a base di carta;

8)

«imballaggio», tutti i prodotti composti di materiali di qualsiasi natura, adibiti a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione;

9)

«sporte di carta», prodotti di carta utilizzati per maneggiare e/o trasportare merci;

10)

«riciclaggio», qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini, fatta eccezione per il recupero di energia e il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

11)

«fibre riciclate» le fibre sottratte al flusso dei rifiuti durante un processo di fabbricazione o generate dagli utilizzatori finali del prodotto, non più utilizzabili per lo scopo previsto. È escluso il riutilizzo di materiali generati in un processo suscettibili di essere recuperati nello stesso processo che li ha generati (scarti di fabbricazione, prodotti in loco o acquistati);

12)

«cartelline», contenitori pieghevoli o copertine per fogli sciolti, come cartelle sospese, separatori, portadocumenti, cartelline a tre lembi e cartelline semplici;

13)

«raccoglitori», prodotti di carta composti da una copertina, di norma di cartone, munita di anelli metallici per ordinare fogli di carta sparsi, del tipo raccoglitore/classificatore;

14)

«composto organico volatile» (VOC), qualsiasi composto organico, nonché la frazione di creosoto, che abbia a 293,15 K una pressione di vapore di 0,01 kPa o superiore, o una volatilità corrispondente in condizioni particolari di uso;

15)

«agenti di lavaggio», sostanze chimiche utilizzate per lavare le forme di stampa e le macchine da stampa onde eliminare gli inchiostri, la polvere di carta e prodotti analoghi, detergenti per macchine da finitura e macchine da stampa, detergenti per inchiostro da stampa utilizzati per eliminare gli inchiostri da stampa essiccati;

16)

«scarti cartacei», carta generata durante la produzione di prodotti finiti di carta trasformata dei quali non costituisce parte integrante.

Articolo 3

Per ottenere l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, un articolo di carta trasformata deve rientrare nel gruppo di prodotti «prodotti di carta trasformata» definito all'articolo 1 della presente decisione e soddisfare i criteri e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica indicati nell'allegato alla presente decisione.

Articolo 4

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti «prodotti di carta trasformata» e i relativi requisiti in materia di valutazione e verifica sono validi per tre anni dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 5

Il numero di codice assegnato al gruppo di prodotti «prodotti di carta trasformata» per scopi amministrativi è «046».

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 2014

Per la Commissione

Janez POTOČNIK

Membro della Commissione


(1)  GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1.

(2)  Decisione 2012/481/UE della Commissione, del 16 agosto 2012, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE di qualità ecologica alla carta stampata (GU L 223 del 21.8.2012, pag. 55).


ALLEGATO

QUADRO DI RIFERIMENTO

Finalità dei criteri

I criteri per l'assegnazione dell'Ecolabel UE premiano i prodotti dalle migliori prestazioni ambientali presenti sul mercato dei prodotti di carta trasformata. Anche se l'utilizzo di prodotti chimici e il rilascio di inquinanti è parte del processo produttivo, un prodotto contrassegnato dall'Ecolabel UE garantisce al consumatore che l'utilizzo di tali sostanze è stato limitato nella misura tecnicamente possibile senza pregiudicare la validità del prodotto finito. L'uso di sostanze pericolose è escluso ove possibile. Si concedono deroghe solo qualora sul mercato non esistano alternative praticabili; tali sostanze sono allora consentite solo in concentrazioni minime.

Criteri

Criteri per assegnare l'Ecolabel UE ai prodotti di carta trasformata:

1.

Substrato

2.

Fibre: gestione sostenibile delle foreste

3.

Sostanze e miscele escluse o limitate

4.

Riciclabilità

5.

Emissioni

6.

Rifiuti

7.

Energia

8.

Formazione

9.

Idoneità all'uso

10.

Informazioni sul prodotto

11.

Informazioni riportate sull'Ecolabel UE

Tali criteri si applicano a tutti i processi in oggetto che hanno luogo negli impianti di fabbricazione o nelle linee di trasformazione del prodotto di carta trasformata. Se vi sono processi di trasformazione, stampa, patinatura e finitura impiegati esclusivamente per prodotti recanti il marchio Ecolabel, i criteri 2, 4, 5, 6 e 7 si applicano solo a tali processi.

I criteri ecologici non riguardano il trasporto di materie prime, materiali di consumo e prodotti finiti.

Il criterio 1 si applica solo ai substrati impiegati nel prodotto finito di carta trasformata.

I criteri 4, 9, 10 e 11 si applicano al prodotto di carta trasformata finito.

Il criterio 3 si applica sia agli elementi non cartacei del prodotto di carta trasformata, sia al processo di trasformazione, stampa, patinatura e finitura degli elementi cartacei.

I criteri 5, 6, 7 e 8 si applicano al processo di trasformazione, stampa, laminatura e finitura dei soli elementi cartacei.

Per ciascun criterio sono indicati i requisiti specifici in materia di valutazione e verifica.

Tutte le stampe o le trasformazioni del prodotto di carta trasformata soddisfano i criteri. Pertanto anche le parti del prodotto stampate o trasformate da un subfornitore soddisfano i pertinenti requisiti. Nella domanda si include un elenco di tutte le tipografie e dei subfornitori coinvolti nella produzione della carta trasformata nonché la loro dislocazione geografica.

Il richiedente allega un elenco dei prodotti chimici utilizzati nella tipografia per la fabbricazione dei prodotti di carta trasformata. Tale requisito si applica a tutti i materiali di consumo utilizzati durante i processi di trasformazione, stampa, patinatura e finitura. L'elenco fornito dal richiedente include il quantitativo, la funzione e il fornitore di qualsiasi sostanza chimica usata, congiuntamente alla scheda di dati di sicurezza, realizzata in conformità con gli orientamenti dell'allegato II, sezioni 10, 11 e 12, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

Qualora il richiedente sia tenuto a produrre dichiarazioni, documenti, analisi, relazioni di prova o altri elementi che attestino la conformità ai criteri, tale documentazione può a seconda dei casi provenire dal richiedente stesso e/o dai suoi fornitori e/o dai fornitori di questi ultimi.

Se del caso possono essere usati metodi di prova diversi da quelli indicati per ciascun criterio purché ritenuti equivalenti dall'organismo competente che esamina la richiesta.

Gli organismi competenti riconoscono di preferenza le prove accreditate conformemente alla norma ISO 17025 e le verifiche eseguite da organismi accreditati in forza della norma EN 45011 o di norme equivalenti internazionalmente riconosciute.

Se necessario, gli organismi competenti possono chiedere documenti giustificativi ed eseguire verifiche indipendenti.

Criterio 1 — Substrato

Parte A — Substrato di carta

Il substrato utilizzato è conforme ai criteri 1, 2, 4 e 5 dell'Ecolabel UE stabiliti dalla decisione 2011/333/UE (2) della Commissione per la carta per copia e la carta grafica o dalla decisione 2012/448/UE (3) della Commissione per la carta da giornale e si dimostra la conformità al criterio 2—Fibre: gestione sostenibile delle foreste dell'Ecolabel UE quale stabilito dalla presente decisione della Commissione relativamente ai prodotti di carta trasformata.

Valutazione e verifica: il richiedente allega le specifiche dei prodotti di carta trasformata interessati, inclusi la denominazione commerciale, i quantitativi e la grammatura della carta usata. L'elenco comprende anche i nomi dei fornitori della carta utilizzata. La conformità ai criteri 1, 2, 4 e 5 dell'Ecolabel UE stabiliti dalla decisione 2011/333/UE o dalla decisione 2012/448/UE sono dimostrati per ciascun substrato allegando copia del certificato Ecolabel UE relativo alla carta utilizzata. La conformità al criterio 2 sulle fibre provenienti dalla gestione sostenibile delle foreste è dimostrata allegando un certificato PEFC, FSC o equivalente valido per il substrato usato o per mezzo dell'autocertificazione qualora il richiedente disponga già di un certificato Ecolabel UE relativo al substrato utilizzato.

Parte B — Substrato di cartone

Criterio B1 — Emissioni nell'acqua e nell'aria

a)

COD, zolfo, NOx, fosforo

Per ciascuno di questi parametri, le emissioni nell'aria e/o nell'acqua dovute alla fabbricazione di pasta, di carta laminata e di cartone sono espresse in termini di punti (PCOD, PS, PNOx, PP) secondo le modalità indicate qui di seguito.

Nessuno dei singoli punti PCOD, PS, PNOx, PP può essere superiore a 1,5.

Il numero totale di punti (Ptotal = PCOD + PS + PNOx + PP) non può essere superiore a 4,0.

Il calcolo di P COD è effettuato secondo le seguenti modalità (PS, PNOx, PP sono calcolati esattamente nello stesso modo).

Per ciascuna pasta «i», o ciascuna carta laminata «i» usata, le corrispondenti emissioni di COD misurate (CODpulp, i o CODpaper, i, espresse in kg/tonnellata essiccata all'aria — ADT), sono ponderate in proporzione a ciascuna pasta o carta laminata usata (pasta «i», o carta «i», per quanto riguarda le tonnellate essiccate all'aria di pasta o carta) e sommate. Le emissioni ponderate dei COD per le paste o le carte laminate sono quindi sommate alle emissioni misurate dei COD prodotte dalla fabbricazione del cartone per ottenere il totale delle emissioni di COD, CODtotal.

Il valore di riferimento ponderato dei COD per la fabbricazione di pasta o di carta laminata è calcolato nello stesso modo, ossia come somma dei valori di riferimento ponderati per ogni pasta usata e sommata al valore di riferimento per la fabbricazione della carta per ottenere un valore totale di riferimento per i COD, CODref, total. I valori di riferimento per ogni tipo di pasta o di carta laminata usata e per la fabbricazione di cartone sono indicati nella tabella 1.

Infine, le emissioni totali di COD sono divise per il valore di riferimento del totale di COD come segue:

Formula

Tabella 1

Valori di riferimento per le emissioni prodotte dalla fabbricazione di vari tipi di pasta e dalla fabbricazione di carta

Tipo di pasta/cartone

Emissioni (kg/ADT) (4)

COD reference

S reference

NOx reference

P reference

Pasta chimica sbiancata (eccetto pasta al solfito)

18

0,6

1,6

0,045 (4)

Pasta chimica sbiancata (al solfito)

25,0

0,6

1,6

0,045

Pasta chimica non sbiancata

10,0

0,6

1,6

0,04

Pasta ottenuta con preparazione chimico-termo-meccanica (CTMP)

15,0

0,2

0,3

0,01

Pasta ottenuta con preparazione termo-meccanica (TMP)/pasta di sfilacciamento

3,0

0,2

0,3

0,01

Pasta a base di fibre riciclate

2,0

0,2

0,3

0,01

Carta kraft laminata sbiancata

19

0,9

2,4

0,055

Carta kraft laminata non sbiancata

11

0,9

2,4

0,055

Carta laminata riciclata

3

0,5

1,1

0,02

Cartone (cartiere non integrate che utilizzano esclusivamente paste commerciali acquistate)

1

0,3

0,8

0,01

Cartone (cartiere integrate)

1

0,3

0,7

0,01

In caso di cogenerazione di calore ed elettricità nello stesso impianto, le emissioni di S e NOx prodotte dalla generazione di elettricità possono essere sottratte dal quantitativo totale. Per calcolare la percentuale di emissioni prodotte dalla generazione di elettricità può essere usata la seguente equazione:

2 × [MWh(elettricità)]/[2 × MWh(elettricità) + MWh(calore)]

Nel calcolo l'elettricità si riferisce a quella prodotta nell'impianto di cogenerazione.

Il calore è il calore netto fornito dalla centrale alla fabbricazione di pasta/carta laminata/cartone.

Valutazione e verifica: il richiedente allega calcoli dettagliati che attestano la conformità a questo criterio, nonché i documenti giustificativi corrispondenti, ivi compresi i rapporti di prova secondo i metodi seguenti: COD: ISO 6060; NOx: ISO 11564; S(ossid.): EPA n. 8; S(rid.): EPA n. 16 A; tenore di S nell'olio: ISO 8754; tenore di S nel carbone: ISO 351; P: EN ISO 6878, APAT IRSA CNR 4110 o Dr Lange LCK 349.

I documenti giustificativi indicano la frequenza di misurazione e il calcolo dei punti per COD, S e NOx. Si includono inoltre tutte le emissioni di S e NOx generate dalla fabbricazione della pasta di carta, della carta laminata e del cartone, compreso il vapore prodotto all'esterno del sito di produzione, ad eccezione delle emissioni legate alla produzione di energia elettrica. Le misurazioni includono anche le caldaie di recupero, i forni a calce, le caldaie a vapore e le fornaci di distruzione dei gas maleodoranti. Si tiene inoltre conto delle emissioni diffuse. I valori delle emissioni atmosferiche notificate per S includono le emissioni di S ossidato e di S ridotto (solfuro dimetile, metilmercaptano, solfuro di idrogeno ecc.). Le emissioni di S legate alla produzione di energia termica a partire dal petrolio, dal carbone e da altri combustibili esterni il cui contenuto di S è noto possono essere calcolate invece di essere misurate e sono prese in considerazione.

La misurazione delle emissioni nell'acqua è effettuata su campioni di acqua non filtrata e non sedimentata prelevati dopo il trattamento in fabbrica o presso un impianto di depurazione pubblico. Per effettuare le misurazioni si prende in considerazione la produzione di 12 mesi. Nel caso di uno stabilimento nuovo o ammodernato le misurazioni prendono in considerazione almeno quarantacinque giorni consecutivi di funzionamento stabile degli impianti. Le misurazioni sono rappresentative della campagna di produzione considerata.

Per le cartiere integrate, viste le difficoltà nell'ottenere valori distinti per le emissioni relative a pasta, carta laminata e cartone, qualora sia disponibile anche un solo dato aggregato per la produzione di pasta e carta, i valori di emissione per la pasta sono fissati a zero e il dato per la cartiera comprende la produzione di pasta, carta laminata e cartone.

b)

AOX

Il valore medio ponderato delle emissioni AOX della produzione delle paste usate nel substrato non può eccedere 0,170 kg/ADT di cartone.

Le emissioni AOX rilasciate da ogni singolo tipo di pasta utilizzato nella carta non possono eccedere 0,250 kg/ADT di pasta.

Valutazione e verifica: il richiedente allega le relazioni di prova effettuate secondo i seguenti metodi: AOX ISO 9562, corredate dei calcoli dettagliati che attestino la conformità a questo criterio, nonché dei documenti giustificativi corrispondenti.

Questi ultimi indicano la frequenza di misurazione. Gli AOX sono misurati solo nei processi in cui si ricorre ai composti del cloro per sbiancare la pasta. Gli AOX non sono misurati negli effluenti derivanti dalla produzione non integrata di cartona, o negli effluenti derivanti dalla produzione di pasta non sbiancata o quando lo sbiancamento è effettuato con sostanze prive di cloro.

La misurazione è realizzata su campioni di acqua non filtrata e non sedimentata prelevati dopo il trattamento in fabbrica o presso un impianto di depurazione pubblico. Per effettuare le misurazioni si prende in considerazione la produzione di 12 mesi. Nel caso di uno stabilimento nuovo o ammodernato le misurazioni prendono in considerazione almeno quarantacinque giorni consecutivi di funzionamento stabile degli impianti. Le misurazioni sono rappresentative della campagna di produzione considerata.

c)

CO2

Le emissioni di diossido di carbonio provenienti da fonti non rinnovabili non possono superare 1 000 kg/tonnellata di cartone prodotta, incluse le emissioni derivanti dalla produzione di energia elettrica (sia presso il sito di produzione che al suo esterno). Per le cartiere non integrate (che utilizzano esclusivamente paste commerciali acquistate) le emissioni non possono superare 1 100 kg/tonnellata. Le emissioni sono calcolate come la somma delle emissioni generate dai processi di produzione della pasta e del cartone.

Valutazione e verifica: il richiedente allega calcoli dettagliati che attestino la conformità a questo criterio, nonché i documenti giustificativi corrispondenti.

Il richiedente allega i dati sulle emissioni atmosferiche di diossido di carbonio in cui siano incluse tutte le fonti di combustibili non rinnovabili utilizzati per la produzione di pasta e cartone, nonché le emissioni derivanti dalla produzione di energia elettrica (sia presso il sito di produzione che al suo esterno).

Nel calcolo delle emissioni di CO2 prodotte dai combustibili si utilizzano i seguenti coefficienti di emissione:

Tabella 2

Carburante

Emissioni di CO2 fossil

Unità

Carbone

95

g CO2 fossil/MJ

Petrolio greggio

73

g CO2 fossil/MJ

Olio combustibile 1

74

g CO2 fossil/MJ

Olio combustibile 2-5

77

g CO2 fossil/MJ

GPL

69

g CO2 fossil/MJ

Gas naturale

56

g CO2 fossil/MJ

Elettricità di rete

400

g CO2 fossil/KWh

Per effettuare le misurazioni o il bilancio globale si prende in considerazione la produzione di 12 mesi. Nel caso di uno stabilimento nuovo o ammodernato le misurazioni prendono in considerazione almeno quarantacinque giorni consecutivi di funzionamento stabile degli impianti. I calcoli sono rappresentativi della campagna di produzione considerata.

Per quanto riguarda l'elettricità di rete, si utilizzano i valori riportati nella tabella (media europea) a meno che il richiedente presenti una documentazione che indichi i valori medi per i suoi fornitori di elettricità (fornitore o media nazionale), nel qual caso può utilizzare tale valore medio anziché il valore che figura nella tabella.

Non rientra nel calcolo delle emissioni di CO2 il quantitativo di energia prodotta da fonti rinnovabili (5) acquistata e usata per i processi di produzione. Il richiedente allega un'adeguata documentazione attestante che questo tipo di energia è effettivamente usato nella cartiera o è acquistato presso fonti esterne.

Criterio B2 — Uso dell'energia

a)

Elettricità

Il consumo di elettricità legato alla produzione di pasta, carta laminata e cartone è espresso in termini di punti (PE) come illustrato qui di seguito.

Il numero di punti PE, è inferiore o uguale a 1,5.

PE è calcolato come segue.

Calcolo per la produzione di pasta o carta laminata: per ciascuna pasta/carta laminata «i» utilizzata, il consumo di elettricità corrispondente (Epulp or laminated paper, i espresso in kWh/ADT) è calcolato secondo la formula seguente:

Epulp or laminating paper, i

=

elettricità prodotta a livello interno + elettricità acquistata – elettricità venduta

Calcolo per la fabbricazione di cartone: analogamente, il consumo energetico legato alla fabbricazione di carta (Eboard) è calcolato secondo la formula seguente:

Eboard

=

elettricità prodotta a livello interno + elettricità acquistata – elettricità venduta

Infine, i punti calcolati per la fabbricazione di pasta, carta laminata e cartone sono combinati per ottenere il numero totale di punti (PE) secondo le modalità seguenti:

Formula

In caso di cartiere integrate, viste le difficoltà nell'ottenere valori distinti per il consumo energetico legato alla produzione di pasta, carta laminata e cartone, qualora sia disponibile un solo dato aggregato per la produzione di queste ultime, i valori per l'elettricità consumata per produrre la pasta è fissato a zero e il dato per la cartiera comprende la produzione di pasta, carta laminata e cartone.

b)

Combustibile (energia termica)

Il consumo di combustibile legato alla produzione di pasta, carta laminata e cartone è espresso in termini di punti (PF) come illustrato qui di seguito.

Il numero di punti PF è inferiore o uguale a 1,5.

PF è calcolato come segue.

Calcolo per la produzione di pasta o carta laminata: per ciascuna pasta/carta laminata «i» utilizzata, il consumo di combustibile corrispondente (Fpulp or laminated paper, i espresso in kWh/ADT) è calcolato secondo la formula seguente:

Fpulp or laminating paper, i

=

combustibile prodotto a livello interno + combustibile acquistato – combustibile venduto – 1,25 × elettricità prodotta a livello interno

Nota:

non è necessario calcolare il valore pulp or laminating paper, i (e il suo contributo a PF, pulp or laminating paper) per la pasta meccanica a meno che non si tratti di pasta meccanica commerciale essiccata all'aria contenente almeno il 90 % di materia secca.

Nella formula precedente, al termine «combustibile venduto» si aggiunge il quantitativo di combustibile usato per produrre il calore venduto.

Calcolo per la fabbricazione di cartone: analogamente, il consumo di combustibile legato alla fabbricazione di cartone (Fboard, espresso in kWh/ADT) è calcolato secondo la formula seguente:

Fboard

=

combustibile prodotto a livello interno + combustibile acquistato – combustibile venduto – 1,25 × elettricità prodotta a livello interno

Infine, i punti calcolati per la fabbricazione di pasta, carta laminata e cartone sono combinati per ottenere il numero totale di punti (PF) secondo la formula seguente:

Formula

Tabella 3

Valori di riferimento per l'elettricità e il combustibile

Tipo di pasta

Combustibile kWh/ADT

Freference

Elettricità kWh/ADT

Ereference

Pasta chimica

4 000

(Nota: per la pasta commerciale essiccata all'aria contenente almeno il 90 % di materia secca, questo valore può essere incrementato del 25 % per l'energia necessaria all'essiccazione)

800

Pasta meccanica

900

(Nota: questo valore si applica unicamente alla pasta commerciale essiccata all'aria)

1 900

Pasta ottenuta con preparazione chimico-termo-meccanica (CTMP)

1 000

2 000

Pasta a base di fibre riciclate

1 800

(Nota: per la pasta commerciale essiccata all'aria, questo valore può essere incrementato del 25 % per l'energia necessaria all'essiccazione)

800

Carta kraft laminata

(sbiancata o non sbiancata)

6 100

1 600

Carta laminata riciclata

3 900

1 600

Produzione di cartone

2 100

800

Valutazione e verifica [per a) e b)]: il richiedente allega calcoli dettagliati attestanti la conformità a tale criterio, nonché i documenti giustificativi correlati. Le informazioni comunicate comprendono pertanto il consumo totale di energia elettrica e di combustibile.

Il richiedente calcola tutti gli apporti energetici, divisi in calore/combustibili ed energia elettrica, utilizzati nella fabbricazione di pasta e di cartone, inclusa l'energia utilizzata per la deinchiostrazione della carta straccia per la produzione di cartone riciclato. L'energia utilizzata per il trasporto delle materie prime, la trasformazione e l'imballaggio non è compresa nel calcolo del consumo di energia.

L'energia termica totale comprende tutti i combustibili acquistati. Include inoltre l'energia termica recuperata dall'incinerazione delle soluzioni e dei rifiuti derivanti da processi in situ [residui di legno, segatura, soluzioni, carta straccia, scarti di carta] nonché il calore recuperato dalla produzione interna di elettricità; tuttavia, nel calcolare l'energia termica totale, il richiedente tiene conto solo dell'80 % dell'energia termica proveniente da tali fonti.

Per energia elettrica si intende l'energia elettrica netta importata dalla rete di distribuzione e la produzione interna di elettricità misurata come energia elettrica. Non si tiene conto dell'elettricità utilizzata per trattare le acque reflue.

Qualora si generi vapore con l'uso di elettricità come fonte di calore, si calcola il valore termico del vapore, lo si divide per 0,8 e lo si aggiunge al consumo complessivo di combustibili.

Per le cartiere integrate, viste le difficoltà nell'ottenere valori distinti per il combustibile (energia termica) legato alla produzione di pasta, carta laminata e cartone, qualora sia disponibile un solo dato aggregato per la produzione di queste ultime, i valori per il combustibile consumato per produrre la pasta è fissato a zero e il dato per la cartiera comprende la produzione di pasta, carta laminata e cartone.

Criterio B3 — Sostanze e miscele escluse o limitate

Valutazione e verifica: il richiedente allega un elenco delle sostanze chimiche utilizzate nella fabbricazione di pasta e di cartone, nonché la documentazione necessaria (quali schede informative in materia di sicurezza). L'elenco deve includere il quantitativo, la funzione e i fornitori di tutte le sostanze utilizzate nel processo di produzione.

a)

Sostanze e miscele pericolose

A norma dell'articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), il cartone non contiene le sostanze di cui all'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 né le sostanze o le miscele che rientrano nelle classi o categorie di pericolo di seguito elencate.

Elenco delle indicazioni di pericolo e delle frasi di rischio

Indicazione di pericolo (7)

Frase di rischio (8)

H300 Letale se ingerito

R28

H301 Tossico se ingerito

R25

H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie

R65

H310 Letale a contatto con la pelle

R27

H311 Tossico a contatto con la pelle

R24

H330 Letale se inalato

R26

H331 Tossico se inalato

R23

H340 Può provocare alterazioni genetiche

R46

H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche

R68

H350 Può provocare il cancro

R45

H350i Può provocare il cancro se inalato

R49

H351 Sospettato di provocare il cancro

R40

H360F Può nuocere alla fertilità

R60

H360D Può nuocere al feto

R61

H360FD Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto

R60; R61; R60-61

H360Fd Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto

R60-R63

H360Df Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità

R61-R62

H361f Sospettato di nuocere alla fertilità

R62

H361d Sospettato di nuocere al feto

R63

 

 

H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto

R62-63

H362 Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno

R64

H370 Provoca danni agli organi

R39/23; R39/24; R39/25; R39/26; R39/27; R39/28

H371 Può provocare danni agli organi

R68/20; R68/21; R68/22

H372 L'esposizione prolungata o ripetuta provoca danni agli organi

R48/25; R48/24; R48/23

H373 L'esposizione prolungata o ripetuta può provocare danni agli organi

R48/20; R48/21; R48/22

H400 Altamente tossico per gli organismi acquatici

R50

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

R50-53

H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

R51-53

H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

R52-53

H413 Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

R53

EUH059 Pericoloso per lo strato di ozono

R59

EUH029 A contatto con l'acqua libera un gas tossico

R29

EUH031 A contatto con acidi libera un gas tossico

R31

EUH032 A contatto con acidi libera un gas altamente tossico

R32

EUH070 Tossico per contatto oculare

R39-41

Sulla pasta e sul cartone non è consentito l'utilizzo di alcuna formulazione colorante, coloranti, prodotti di finissaggio di superfici, ausiliari o materiali da rivestimento a cui si applichi, o possa applicarsi, al momento della domanda, l'indicazione di pericolo H317: può provocare una reazione allergica della pelle

R43

Qualora si impieghino sostanze o miscele le cui proprietà cambiano in fase di trattamento (ad esempio, diventano non più biodisponibili o subiscono modificazioni chimiche) di sorta che il pericolo individuato non si sussista più, esse sono esonerate dalla prescrizione di cui sopra.

I limiti di concentrazione per le sostanze o le miscele alle quali potrebbero essere assegnate o essere state assegnate le indicazioni di pericolo o le frasi di rischio sopra indicate e che rispondono ai criteri per la classificazione nelle classi o categorie di pericolo, e per le sostanze rispondenti ai criteri di cui all'articolo 57, lettere a), b) o c), del regolamento (CE) n. 1907/2006, non superano i limiti di concentrazione generici o specifici determinati ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (9). Qualora siano determinati limiti di concentrazione specifici, questi prevalgono su quelli generici.

I limiti di concentrazione per le sostanze conformi ai criteri di cui all'articolo 57, lettera d), e) o f), del regolamento (CE) n. 1907/2006 non devono superare lo 0,10 % (peso/peso).

Valutazione e verifica: il richiedente dimostra la conformità a tale requisito allegando dati sul quantitativo (kg/tonnellata essiccata all'aria di cartone prodotto) di sostanze utilizzate e attestando che tali sostanze non sono presenti nel prodotto finito oltre i limiti di concentrazione specificati. La concentrazione delle sostanze e delle miscele è specificata nelle schede di dati di sicurezza in conformità all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1907/2006.

b)

Sostanze elencate ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006

Non è concessa alcuna deroga al divieto di cui all'articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 66/2010 riguardo alle sostanze estremamente problematiche e inserite nell'elenco di cui all'articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006, presenti in miscele, in un articolo o in qualsiasi parte omogenea di un articolo complesso in concentrazioni superiori allo 0,10 %. I limiti di concentrazione specifici, determinati in conformità all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1272/2008, si applicano nel caso in cui la concentrazione sia inferiore allo 0,10 %.

Valutazione e verifica: l'elenco delle sostanze identificate come sostanze estremamente problematiche e inserite nell'elenco delle sostanze candidate in conformità all'articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006 è disponibile sul sito Internet:

http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp

Alla data della domanda è necessario fare riferimento all'elenco.

Il richiedente dimostra la conformità a tale requisito allegando dati sui quantitativi (kg/tonnellata essiccata all'aria di cartone prodotto) di sostanze utilizzate e attestando che tali sostanze non sono presenti nel prodotto finito oltre i limiti di concentrazione specificati. La concentrazione è specificata nelle schede di dati di sicurezza in conformità all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1907/2006.

c)

Cloro

Il cloro gassoso non deve essere usato come agente sbiancante. Tale prescrizione non si applica al cloro gassoso relativo alla produzione e all'uso del diossido di cloro.

Valutazione e verifica: il richiedente allega una dichiarazione del o dei fabbricanti di pasta da carta che attesti che lo sbiancamento non è stato effettuato per mezzo di cloro gassoso. Nota: benché tale prescrizione si applichi anche allo sbiancamento di fibre riciclate, sono ammesse le fibre sbiancate con cloro gassoso nel loro precedente ciclo di vita.

d)

APEO

Non è consentita l'aggiunta di alchilfenoletossilati e di altri derivati di alchilfenolo ai prodotti chimici di pulizia o deinchiostrazione, agli agenti antischiuma, ai disperdenti e alle patinature. I derivati di alchilfenolo sono definiti come sostanze che, degradandosi, producono alchilfenoli.

Valutazione e verifica: il richiedente allega una dichiarazione del suo o dei suoi fornitori di sostanze chimiche attestante che dette sostanze non contengono alchilfenoletossilati o altri derivati di alchilfenolo.

e)

Monomeri residui

Nelle patinature, negli adiuvanti di ritenzione, negli agenti di rinforzo, negli idrorepellenti o nelle sostanze chimiche utilizzate per il trattamento interno o esterno delle acque, il quantitativo totale di monomeri residui (ad eccezione dell'acrilammide), ai quali è attribuita o può essere attribuita una delle seguenti frasi di rischio (o una combinazione di queste), non può superare una concentrazione di 100 ppm (calcolata in base al contenuto di materia solida):

Indicazione di pericolo (10)

Frase di rischio (11)

H340 Può provocare alterazioni genetiche

R46

H350 Può provocare il cancro

R45

H350i Può provocare il cancro se inalato

R49

H351 Sospettato di provocare il cancro

R40

H360F Può nuocere alla fertilità

R60

H360D Può nuocere al feto

R61

H360FD Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto

R60; R61; R60-61

H360Fd Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto

R60-R63

H360Df Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità

R61-R62

H400 Altamente tossico per gli organismi acquatici

R50

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

R50-53

H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

R51-53

H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

R52-53

H413 Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

R53

La concentrazione di acrilammide (calcolata in base al contenuto di materia solida) nelle patinature, negli adiuvanti di ritenzione, negli agenti di rinforzo, negli idrorepellenti o nelle sostanze chimiche utilizzate per il trattamento interno o esterno delle acque, non può superare un valore di 700 ppm.

L'organismo competente può esonerare il richiedente dal soddisfare questi requisiti per quanto riguarda le sostanze chimiche utilizzate per il trattamento esterno dell'acqua.

Valutazione e verifica: il richiedente allega una dichiarazione di conformità al criterio in questione rilasciata dal suo fornitore di prodotti chimici, oltre alla documentazione adeguata (come le schede di dati di sicurezza).

f)

Tensioattivi utilizzati nella deinchiostrazione

Tutti i tensioattivi utilizzati nella deinchiostrazione sono biodegradabili a termine.

Valutazione e verifica: il richiedente allega una dichiarazione di conformità a tale criterio rilasciata dal suo fornitore di prodotti chimici e le relative schede di dati di sicurezza, o le relazioni di prova per ciascun tensioattivo, ove si indica il metodo di prova seguito, le soglie, e la conclusione. Il metodo di prova e la soglia sono scelti tra le opzioni seguenti: OCSE 302 A-C (o norme ISO equivalenti) con una percentuale di degradazione (ivi compreso l'adsorbimento) entro 28 giorni di almeno il 70 % per 302 A e B e di almeno il 60 % per 302 C.

g)

Biocidi

I componenti attivi dei biocidi o degli agenti biostatici utilizzati per lottare contro gli organismi responsabili della formazione di depositi viscosi nei sistemi di circolazione dell'acqua che contengono fibre non possono dar luogo a bioaccumulazione. Un biocida è considerato potenzialmente bioaccumulabile se il log Pow (coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua) è inferiore a 3,0 o se il BCF (fattore di bioconcentrazione) determinato per via sperimentale è uguale o inferiore a 100.

Valutazione e verifica: il richiedente allega una dichiarazione di conformità a tale criterio rilasciata dal suo fornitore di prodotti chimici e le relative schede di dati di sicurezza dei materiali o le relazioni di prova corrispondenti indicando il metodo di prova utilizzato, le soglie e la conclusione, avvalendosi dei metodi di prova seguenti: OCSE 107, 117 o 305 A-E.

h)

Coloranti azoici

In conformità all'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, non è consentito l'uso di coloranti azoici che per scissione riduttiva possono dare origine ad una delle seguenti ammine aromatiche:

1.

4-aminobifenile

(92-67-1)

2.

benzidina

(92-87-5)

3.

4-cloro-o-toluidina

(95-69-2)

4.

2-naftilammina

(91-59-8)

5.

o-aminoazotoluene

(97-56-3)

6.

2-ammino-4-nitrotoluene

(99-55-8)

7.

p-cloroanilina

(106-47-8)

8.

2,4,-diamminoanisolo

(615-05-4)

9.

4,4’-diamminodifenilmetano

(101-77-9)

10.

3,3’-diclorobenzidina

(91-94-1)

11.

3,3’-dimetossibenzidina

(119-90-4)

12.

3,3’-dimetilbenzidina

(119-93-7)

13.

3,3’-dimetil-4,4’-diamminodifenilmetano

(838-88-0)

14.

p-cresidina

(120-71-8)

15.

4,4’-metilen-bis-(2 cloroanilina)

(101-14-4)

16.

4,4’-ossidianilina

(101-80-4)

17.

4,4’-tiodianilina

(139-65-1)

18.

o-toluidina

(95-53-4)

19.

2,4-diamminotoluene

(95-80-7)

20.

2,4,5-trimetilanilina

(137-17-7)

21.

4-amminoazobenzene

(60-09-3)

22.

o-anisidina

(90-04-0)

Valutazione e verifica: il richiedente allega una dichiarazione di conformità a tale criterio rilasciata dal suo fornitore di prodotti chimici.

i)

Coloranti o pigmenti a complesso metallico

Non è consentito l'uso di coloranti o pigmenti a base di piombo, rame, cromo, nichel o alluminio. I coloranti o i pigmenti a base di ftalocianina di rame sono invece autorizzati.

Valutazione e verifica: il richiedente allega una dichiarazione di conformità rilasciata dal suo fornitore di prodotti chimici.

j)

Impurità ioniche nei coloranti

I livelli di impurità ioniche nei coloranti impiegati non possono superare i valori seguenti: Ag 100 ppm; As 50 ppm; Ba 100 ppm; Cd 20 ppm; Co 500 ppm; Cr 100 ppm; Cu 250 ppm; Fe 2 500 ppm; Hg 4 ppm; Mn 1 000 ppm; Ni 200 ppm; Pb 100 ppm; Se 20 ppm; Sb 50 ppm; Sn 250 ppm; Zn 1 500 ppm.

Valutazione e verifica: il richiedente allega una dichiarazione di conformità.

Criterio B4 — Gestione dei rifiuti

Tutti gli stabilimenti di produzione di pasta e di cartone dispongono di un sistema di gestione dei rifiuti (secondo la definizione delle autorità di regolamentazione responsabili dei siti di produzione in questione) e dei prodotti residui risultanti dalla fabbricazione del prodotto cui è stato assegnato il marchio di qualità ecologica. Le caratteristiche del sistema sono illustrate o documentate nella domanda, presentando informazioni almeno sui seguenti punti:

procedure per separare e utilizzare i materiali riciclabili contenuti nel flusso dei rifiuti,

procedure per recuperare i materiali da destinare ad altri usi, come il ricorso all'incenerimento per la produzione di vapore o di calore, o gli usi agricoli,

procedure di trattamento dei rifiuti pericolosi (secondo la definizione delle autorità di regolamentazione responsabili dei siti di produzione di pasta e cartone in questione).

Valutazione e verifica: il richiedente allega una descrizione particolareggiata delle procedure adottate per la gestione dei rifiuti in ognuno dei siti in questione, nonché una dichiarazione di conformità al criterio.

Criterio 2 — Fibre: gestione sostenibile delle foreste

La fibra grezza può essere riciclata o vergine.

Le fibre vergini sono munite di certificazioni valide di gestione sostenibile delle foreste e della catena di custodia rilasciate da sistemi di certificazione di terzi indipendenti quali l'FSC, il PEFC e simili.

Tuttavia, qualora i sistemi di certificazione consentano la miscela di materiali certificati, riciclati e non certificati in un prodotto o linea di prodotti, la percentuale di materiale non certificato non può superare il 30 %. Tale materiale non certificato deve essere coperto da un sistema di controllo che ne garantisce la provenienza da fonti legali e il rispetto di ogni altro requisito del sistema di certificazione per quanto riguarda il materiale non certificato.

Gli organismi di certificazione che rilasciano certificazioni di gestione sostenibile delle foreste e/o della catena di custodia dovranno essere accreditati/riconosciuti dai sistemi di certificazione.

Valutazione e verifica: il richiedente allega un'adeguata documentazione indicante tipi, quantitativi e origini delle fibre utilizzate nella fabbricazione della pasta e del cartone.

Qualora siano usate fibre vergini, il prodotto è in possesso di certificazioni valide di gestione sostenibile delle foreste e della catena di custodia rilasciate da sistemi di certificazione di terzi indipendenti quali l'FSC, il PEFC e simili. Se il prodotto o la linea di prodotti comprende materiale non certificato, si dimostra che quest'ultimo è inferiore al 30 % e che è sottoposto a un sistema di controllo che ne garantisce la provenienza da fonti legali e il rispetto di ogni altro requisito del sistema di certificazione per quanto riguarda il materiale non certificato.

Qualora siano usate fibre riciclate, il richiedente allega una dichiarazione in cui si indica il quantitativo medio dei tipi di carta recuperata usati per il prodotto, conformemente alla norma EN 643 o equivalente. Il richiedente dichiara di non aver impiegato scarti di fabbricazione (prodotti in loco o acquistati) ai fini del calcolo percentuale.

Criteri applicabili ai processi di trasformazione

Criterio 3 — Sostanze e miscele escluse o limitate

a)

Sostanze e miscele pericolose

Non è consentito l'uso di materiali di consumo suscettibili di essere presenti nel prodotto finito di carta trasformata e contenenti le sostanze e/o miscele cui si applicano i criteri di classificazione delle indicazioni di pericolo o frasi di rischio dell'elenco sotto riportato, a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 o della direttiva 67/548/CEE del Consiglio (12) o sostanze di cui all'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006, nelle operazioni di stampa, patinatura e finitura del prodotto finito di carta trasformata.

Questo requisito non si applica al toluene usato nei processi di stampa in rotocalco in cui vi è un sistema a ciclo chiuso o incapsulato o un sistema di recupero o un sistema equivalente, finalizzato al controllo e al monitoraggio di emissioni fuggitive con un'efficienza di recupero pari almeno al 92 %. Anche le vernici e gli inchiostri UV classificati come H412/R52-53 sono esonerati dal requisito in oggetto.

Gli elementi non cartacei parte del prodotto finito di carta trasformata non contengono le sostanze summenzionate.

Elenco delle indicazioni di pericolo e delle frasi di rischio

Indicazione di pericolo (13)

Frase di rischio (14)

H300 Letale se ingerito

R28

H301 Tossico se ingerito

R25

H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie

R65

H310 Letale a contatto con la pelle

R27

H311 Tossico a contatto con la pelle

R24

H330 Letale se inalato

R23 o R26

H331 Tossico se inalato

R23

H340 Può provocare alterazioni genetiche

R46

H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche

R68

H350 Può provocare il cancro

R45

H350i Può provocare il cancro se inalato

R49

H351 Sospettato di provocare il cancro

R40

H360F Può nuocere alla fertilità

R60

H360D Può nuocere al feto

R61

H360FD Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto

R60; R61; R60/61

H360Fd Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto

R60; R63

H360Df Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità

R61; R62

H361f Sospettato di nuocere alla fertilità

R62

H361d Sospettato di nuocere al feto

R63

H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto

R62-63

H362 Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno

R64

H370 Provoca danni agli organi

R39/23; R39/24; R39/25; R39/26; R39/27; R39/28

H371 Può provocare danni agli organi

R68/20; R68/21; R68/22

H372 L'esposizione prolungata o ripetuta provoca danni agli organi

R48/25; R48/24; R48/23

H373 L'esposizione prolungata o ripetuta può provocare danni agli organi

R48/20; R48/21; R48/22

H400 Altamente tossico per gli organismi acquatici

R50

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

R50/53

H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

R51/53

H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

R52/53

H413 Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

R53

EUH059 Pericoloso per lo strato di ozono

R59

EUH029 A contatto con l'acqua libera un gas tossico

R29

EUH031 A contatto con acidi libera un gas tossico

R31

EUH032 A contatto con acidi libera un gas altamente tossico

R32

EUH070 Tossico per contatto oculare

R39/41

Le sostanze o miscele le cui proprietà cambiano in fase di trattamento (ad esempio, diventano non più biodisponibili o subiscono modificazioni chimiche) in modo tale che il pericolo individuato non sussista più, sono esonerate dal requisito di cui sopra.

I limiti di concentrazione per le sostanze a cui si applicano, o possono applicarsi, le indicazioni di pericolo o le frasi di rischio di cui sopra, o che rientrano nelle classi o categorie di pericolo di cui sopra, nonché i limiti di concentrazione per le sostanze conformi ai criteri di cui all'articolo 57, lettera a), b) o c), del regolamento (CE) n. 1907/2006, non possono superare i limiti di concentrazione, generici o specifici, determinati in conformità all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1272/2008. Qualora siano determinati limiti di concentrazione specifici, questi prevalgono su quelli generici.

I limiti di concentrazione per le sostanze conformi ai criteri di cui all'articolo 57, lettera d), e) o f), del regolamento (CE) n. 1907/2006 non possono superare lo 0,10 % (peso/peso).

Valutazione e verifica: per le sostanze che non sono ancora state classificate a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008, il richiedente dimostra che tali criteri sono soddisfatti allegando i) una dichiarazione attestante che i componenti non cartacei che costituiscono il prodotto finito non contengono le sostanze in oggetto in concentrazioni superiori alle soglie autorizzate; ii) una dichiarazione attestante che nessun materiale di consumo usato per le operazioni di stampa, patinatura e finitura del prodotto finito di carta trasformata contiene le sostanze in oggetto in concentrazioni superiori alle soglie autorizzate; iii) un elenco di tutti i materiali di consumo usati per la stampa, la patinatura e la finitura dei prodotti finiti di carta trasformata. L'elenco include il quantitativo, la funzione e i fornitori di tutti i materiali di consumo utilizzati nel processo produttivo.

Il richiedente dimostra la conformità a questo criterio allegando una dichiarazione rilasciata dal suo fornitore di prodotti chimici sulla non-classificazione di ogni singola sostanza nelle classi di pericolo associate alle indicazioni di pericolo di cui all'elenco summenzionato conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008, nella misura in cui ciò può essere determinato, come minimo, in base alle informazioni che rispondono alle prescrizioni elencate nell'allegato VII del regolamento (CE) n. 1907/2006. Tale dichiarazione è corroborata da informazioni riassuntive delle caratteristiche rilevanti associate alle indicazioni di pericolo di cui all'elenco summenzionato, con un livello di dettaglio specificato nelle sezioni 10, 11 e 12 dell'allegato II al regolamento (CE) n. 1907/2006 (Prescrizioni per la compilazione delle schede di dati di sicurezza).

Le informazioni sulle proprietà intrinseche delle sostanze possono essere reperite tramite mezzi alternativi alle prove, ad esempio ricorrendo a metodi alternativi come metodi in vitro, modelli di relazioni quantitative struttura-attività o all'utilizzo di raggruppamenti o del metodo del read-across (riferimenti incrociati), conformemente all'allegato XI del regolamento (CE) n. 1907/2006. Si incoraggia vivamente a condividere informazioni rilevanti.

Le informazioni comunicate si riferiscono alle forme o agli stati fisici della sostanza o delle miscele utilizzate nel prodotto finito.

Per le sostanze elencate negli allegati IV e V del regolamento REACH, esentate dall'obbligo di registrazione in base all'articolo 2, paragrafo 7, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), è sufficiente un'apposita dichiarazione per soddisfare le prescrizioni di cui sopra.

Il richiedente allega la documentazione pertinente sull'efficienza di recupero del sistema a ciclo chiuso/incapsulato o di un sistema di recupero o equivalente impiegato in relazione all'uso di toluene nei processi di stampa in rotocalco.

b)

Sostanze elencate ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006

Non è concessa alcuna deroga al divieto di cui all'articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 66/2010 riguardo alle sostanze estremamente problematiche e inserite nell'elenco di cui all'articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006, presenti in miscele in concentrazioni superiori allo 0,1 %. I limiti di concentrazione specifici, determinati in conformità all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1272/2008, si applicano nel caso in cui la concentrazione sia inferiore allo 0,10 %.

Valutazione e verifica: l'elenco delle sostanze identificate come sostanze estremamente problematiche e inserite nell'elenco delle sostanze candidate in conformità all'articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006 è disponibile sul sito Internet:

http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp

Alla data della domanda è necessario fare riferimento all'elenco.

Il richiedente dimostra la conformità a tale criterio allegando dati sul quantitativo di sostanze utilizzate per la stampa dei prodotti di carta trasformata e una dichiarazione che attesti che tali sostanze non sono presenti nel prodotto finito oltre i limiti di concentrazione specificati. La concentrazione è specificata nelle schede di dati di sicurezza in conformità all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1907/2006.

c)

Biocidi

I biocidi utilizzati per conservare il prodotto, sia come componenti della formulazione che come componenti di qualsiasi miscela inclusa nella formulazione, classificati H410/R50-53 o H411/R51-53, a norma della direttiva 67/548/CEE, della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (15) o del regolamento (CE) n. 1272/2008, sono autorizzati soltanto a condizione che i rispettivi potenziali di bioaccumulazione presentino un log Pow (coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua) inferiore a 3,0 oppure un fattore di bioconcentrazione (BCF), determinato sperimentalmente, non superiore a 100.

Valutazione e verifica: il richiedente allega copie delle schede di dati di sicurezza dei materiali per tutti i biocidi usati nelle diverse fasi di produzione, congiuntamente alla documentazione della concentrazione dei biocidi nel prodotto finito.

d)

Agenti lavanti

Gli agenti lavanti impiegati per la pulizia nei processi di stampa e/o in sottoprocessi e contenenti idrocarburi aromatici sono ammessi solo se sono in conformità con il punto 3, lettera b), e se si rispetta una delle seguenti condizioni:

i)

il quantitativo di idrocarburi aromatici presente negli agenti lavanti usati non eccede lo 0,10 % (p/p);

ii)

il quantitativo annuo di agenti lavanti a base di idrocarburi aromatici non eccede il 5 % (p/p) del quantitativo totale di agenti lavanti utilizzati in un anno civile.

Tale criterio non si applica al toluene usato come agente lavante nella stampa in rotocalco.

Valutazione e verifica: il richiedente allega la scheda di dati di sicurezza per ciascun agente di lavaggio usato in una tipografia nel corso dell'anno cui si riferisce il consumo annuo. I fornitori dell'agente lavante rilasciano dichiarazioni sul tenore di idrocarburi aromatici contenuti negli agenti lavanti.

e)

Alchilfenoletossilati — solventi alogenati — ftalati

I seguenti preparati e sostanze non possono essere aggiunti a inchiostri, tinture, toner, adesivi o agenti lavanti o altri prodotti chimici di pulizia usati per la stampa del prodotto di carta trasformata:

alchilfenoletossilati e i loro derivati che in seguito a degradazione possono produrre alchilfenoli,

solventi alogenati che al momento della richiesta sono classificati nelle categorie di pericolo o di rischio elencate al punto 3, lettera a),

ftalati che al momento della richiesta sono classificati con le frasi di rischio H360F, H360D, H361f conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008.

Valutazione e verifica: il richiedente allega una dichiarazione di conformità a tale criterio.

f)

Inchiostri da stampa, toner, inchiostri, vernici, fogli e laminati

Non è consentito l'uso dei seguenti metalli pesanti o dei loro composti in inchiostri da stampa, toner, inchiostri, vernici, fogli e laminati (né come sostanza, né come parte di preparati usati): cadmio, rame (esclusa la ftalocianina di rame), piombo, nichel, cromo esavalente, mercurio, arsenico, bario solubile, selenio, antimonio. Il cobalto può essere usato fino allo 0,10 % (p/p).

Gli ingredienti possono contenere tracce di questi metalli fino a un massimo dello 0,010 % (p/p) provenienti da impurità nella materia prima.

Valutazione e verifica: il richiedente allega una dichiarazione attestante la conformità a tale criterio nonché dichiarazioni dei fornitori degli ingredienti.

g)

Componenti metallici

I metalli non possono essere placcati con cadmio, cromo, nichel, zinco, mercurio, piombo, stagno e di loro composti.

La placcatura superficiale delle parti metalliche contenente nichel o zinco può essere tollerata per piccole parti, come i rivetti, gli occhielli e i meccanismi a barra piatta, ove ciò risulti necessario a causa dell'importante usura fisica.

Sia la placcatura in nichel che la galvanizzazione dello zinco usano il trattamento delle acque, la tecnologia a scambio ionico, la tecnologia a membrane o tecnologie equivalenti al fine di riciclare al massimo i prodotti chimici.

Le emissioni derivate dalla placcatura superficiale sono riciclate e distrutte. Il sistema è chiuso senza drenaggio, fatta eccezione per lo zinco le cui emissioni possono raggiungere un massimale di 0,50 mg/l.

I prodotti chimici usati nella placcatura superficiale sono conformi al criterio 3 c) Biocidi e 3 e) Alchilfenoletossilati — solventi alogenati — ftalati.

Tale criterio si applica a ciascun componente metallico individuale che superi il 10 % in peso del prodotto finito nella sottocategoria delle cartelle sospese, delle cartelline munite di graffe metalliche e dei raccoglitori/classificatori.

Valutazione e verifica: il richiedente allega una dichiarazione di conformità a tale criterio.

Criterio 4 — Riciclabilità

Il prodotto di carta trasformata è riciclabile. Gli elementi non cartacei del prodotto di carta trasformata sono facilmente asportabili affinché non ostacolino il processo di riciclaggio.

a)

Gli agenti di resistenza in umido possono essere usati solo se si dimostra la riciclabilità del prodotto finito.

b)

Gli adesivi non solubili possono essere usati solo se si dimostra la possibilità di rimuoverli.

c)

Le vernici di patinatura e laminazione, compreso il polietilene e/o polietilene/polipropilene, possono essere usate solo per classificatori/raccoglitori e cartelline, quaderni, blocchi per appunti e diari.

Valutazione e verifica: il richiedente allega i risultati della prova di riciclabilità per gli agenti di resistenza in umido e di asportabilità per gli adesivi. I metodi di prova di riferimento sono il metodo PTS-RH 021/97 (per agenti di resistenza in umido), il metodo INGEDE 12 (per l'asportabilità non solubile degli adesivi) o metodi di prova equivalenti. Il richiedente allega una dichiarazione attestante che i prodotti di carta trasformata patinata e laminata sono conformi al punto 3, lettera c). Se una parte del prodotto di carta trasformata è facilmente asportabile (per esempio una graffa metallica di una cartella sospesa o la copertina di plastica o la copertina riutilizzabile di un quaderno), la prova di riciclabilità può essere svolta senza tale elemento. La facilità di rimozione degli elementi non cartacei è dimostrata da una dichiarazione rilasciata dalla società incaricata della raccolta della carta, dalla società che si occupa del riciclaggio o da un'organizzazione equivalente. Possono essere usati anche metodi di prova di parti terze competenti e indipendenti se è comprovato che diano risultati equivalenti.

Criterio 5 — Emissioni

a)

Emissioni nell'acqua

L'acqua di risciacquo contenente argento proveniente dal trattamento delle pellicole e dalla produzione di piastre nonché sostanze fotochimiche non può essere sversata in un impianto di trattamento delle acque reflue.

Valutazione e verifica: il richiedente allega una dichiarazione di conformità a tale criterio e una descrizione del trattamento nell'impianto delle acque di risciacquo contenenti sostanze fotochimiche e argento. Se la lavorazione della pellicola e/o la produzione di piastre sono esternalizzate, il subfornitore presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio e una descrizione del trattamento presso il subfornitore delle acque di processo contenenti sostanze fotochimiche e argento.

Nella stampa a rotocalco il quantitativo di Cr e Cu rilasciati in un impianto di trattamento delle acque reflue non può eccedere, rispettivamente, 45 mg/m2 e 400 mg/m2 di superficie del cilindro di stampa utilizzato nella stampa.

Valutazione e verifica: il rilascio di Cr e Cu nelle acque reflue è misurato negli impianti di stampa in rotocalco dopo il trattamento e prima del rilascio. Ogni mese si raccoglie un campione rappresentativo di Cr e Cu rilasciati. Almeno una volta all'anno si svolge una prova analitica eseguita da un laboratorio accreditato e intesa a determinare il tenore di Cr e Cu in un sottocampione rappresentativo di tali campioni. La conformità a tale criterio è valutata dividendo il tenore di Cr e Cu, stabilito nella prova analitica annuale, per la superficie del cilindro usato nella macchina da stampa durante la stampa. La superficie del cilindro usato nella macchina da stampa durante la stampa è calcolata moltiplicando la superficie del cilindro (= 2πrL, dove r è il raggio e L la lunghezza del cilindro) per il numero di produzioni di stampe annuali (= numero dei diversi lavori di stampa). Metodi di prova di riferimento per il Cr: EN ISO 11885 (Qualità dell'acqua — Determinazione di alcuni elementi mediante spettrometria di emissione ottica al plasma accoppiato induttivamente), ed EN 1233 (Qualità dell'acqua — Determinazione del cromo — Metodi per spettrometria di assorbimento atomico), e per il Cu: EN ISO 11885 — Qualità dell'acqua — Determinazione di elementi selezionati mediante spettrometria di emissione ottica al plasma accoppiato induttivamente (ICP- OES).

b)

Emissioni nell'aria

Composti organici volatili (VOC)

È necessario rispettare il seguente criterio:

(PVOC – RVOC)/Ppaper < 5 [kg/tonnellate]

dove:

PVOC

=

il totale annuo dei chili di VOC contenuti nei prodotti chimici acquistati e utilizzati per la produzione annua totale di prodotti di carta trasformata

RVOC

=

il totale annuo dei chili di VOC distrutti tramite abbattimento, recuperati dai processi di stampa e venduti o riutilizzati

Ppaper

=

le tonnellate annue di carta acquistata e usata nella produzione di prodotti di carta trasformata.

Se una tipografia/un impianto di trasformazione usa diverse tecnologie di stampa, il criterio in oggetto è rispettato distintamente da ciascuna tecnologia.

Il valore PVOC è calcolato in base alle informazioni della scheda di dati di sicurezza relative al tenore di VOC o in base a una dichiarazione equivalente presentata dal fornitore dei prodotti chimici.

Il valore RVOC è calcolato in base alla dichiarazione sul tenore di VOC contenuta nei prodotti chimici venduti o in base al registro interno (o a qualsiasi altro documento equivalente) che riporta il quantitativo annuo di VOC recuperati e riutilizzati nell'impianto.

Condizioni specifiche per la stampa offset heatset:

i)

Per la stampa offset heatset in un'unità di asciugatura con un'unità di postcombustione integrata, si applica il seguente metodo di calcolo:

PVOC = il 90 % del totale annuo dei chili di VOC contenuti nelle soluzioni di bagnatura utilizzate per la produzione annua di prodotti trasformati + 85 % del totale annuo di chili di VOC contenuti negli agenti di lavaggio usati per la produzione annua di prodotti trasformati.

ii)

Per la stampa offset heatset in un'unità di asciugatura senza unità di postcombustione integrata, si applica il seguente metodo di calcolo:

PVOC = il 90 % del totale annuo dei chili di VOC contenuti nelle soluzioni di bagnatura utilizzate per la produzione annua di prodotti trasformati + l'85 % del totale annuo di chili di VOC contenuti negli agenti di lavaggio usati per la produzione annua di prodotti trasformati + il 10 % del totale annuo dei chili di VOC contenuti negli inchiostri di stampa usati per la produzione annua di prodotti trasformati.

Per i) e ii) possono essere usate in questo calcolo percentuali proporzionalmente più basse del 90 % e dell'85 %, se si dimostra che rispettivamente oltre il 10 % o il 15 % del quantitativo annuo di VOC (in chilogrammi) contenuto nelle soluzioni di bagnatura o negli agenti di lavaggio usati nella produzione annua di prodotti trasformati viene abbattuto dal sistema di trattamento dei gas di combustione generati dal processo di asciugatura.

Valutazione e verifica: il fornitore dei prodotti chimici allega una dichiarazione del tenore VOC in alcol, agenti lavanti, inchiostri, soluzioni di bagnatura o altri prodotti chimici corrispondenti. Il richiedente allega una prova del calcolo conformemente ai criteri summenzionati. Ai fini del calcolo si prende in considerazione un periodo di produzione di 12 mesi. Nel caso di un impianto nuovo o ammodernato il calcolo prende in considerazione almeno tre mesi consecutivi di funzionamento a regime dell'impianto.

Criterio 6 — Rifiuti

a)

Gestione dei rifiuti

L'impianto in cui vengono fabbricati i prodotti di carta trasformata adotta un sistema di gestione dei rifiuti, compresi i prodotti residui derivanti dalla produzione dei prodotti di carta trasformata, come definito dalle competenti autorità di regolamentazione locali e nazionali.

Le caratteristiche del sistema sono spiegate o documentate, includendo informazioni su almeno le seguenti procedure:

i)

gestione, raccolta, separazione e uso di materiali riciclabili provenienti dal flusso dei rifiuti;

ii)

recupero di materiali da destinare ad altri usi, quali l'incenerimento per la produzione di vapore o di calore, o a usi agricoli;

iii)

gestione, raccolta, separazione e smaltimento di rifiuti pericolosi, come definito dalle competenti autorità di regolamentazione locali e nazionali.

Valutazione e verifica: il richiedente allega una dichiarazione di conformità a tale criterio e una descrizione delle procedure seguite nella gestione dei rifiuti. Se del caso, il richiedente trasmette ogni anno la corrispondente dichiarazione all'autorità locale. Se la gestione dei rifiuti è esternalizzata, anche il subfornitore presenta una dichiarazione di conformità con tale criterio.

b)

Scarti cartacei

Il quantitativo «X» di scarti cartacei non può superare:

20 % per le buste

20 % per gli articoli di cartoleria

10 % per le sporte

dove X = chilogrammi annui di scarti cartacei prodotti durante la trasformazione (inclusi i processi di finitura) del prodotto di carta trasformata recante il marchio Ecolabel, diviso per le tonnellate annue di carta acquistata e usata per la produzione di prodotti di carta trasformata recanti il marchio Ecolabel.

Se la tipografia effettua processi di finitura per conto di un'altra tipografia, il quantitativo di scarti cartacei prodotti in tali processi non è incluso nel calcolo del valore «X».

Se i processi di finitura sono esternalizzati presso un'altra società, il quantitativo di scarti cartacei che risulta dal lavoro esternalizzato è calcolato e dichiarato nel calcolo del valore «X».

Valutazione e verifica: il richiedente allega una descrizione del calcolo del quantitativo di scarti cartacei e una dichiarazione della società che raccoglie gli scarti cartacei dalla tipografia. Si comunicano le condizioni di esternalizzazione e i calcoli sul quantitativo di scarti cartacei correlati ai processi di finitura. Ai fini del calcolo si prende in considerazione un periodo di produzione di 12 mesi. Nel caso di un impianto nuovo o ammodernato il calcolo prende in considerazione almeno tre mesi consecutivi di funzionamento a regime dell'impianto.

Criterio 7 — Consumo energetico

La tipografia/l'impianto di trasformazione tiene un registro di tutte le apparecchiature a consumo energetico (inclusi i macchinari, l'illuminazione, l'aria condizionata, gli impianti di raffreddamento) e introduce un programma di misure per migliorare l'efficienza energetica.

Valutazione e verifica: il richiedente allega il registro delle apparecchiature a consumo energetico congiuntamente al programma di ottimizzazione.

Criterio 8 — Formazione

A tutto il personale coinvolto nelle operazioni quotidiane sono impartite le conoscenze necessarie per garantire che i requisiti Ecolabel UE siano soddisfatti e costantemente migliorati.

Valutazione e verifica: il richiedente allega una dichiarazione di conformità a questo criterio, oltre a informazioni dettagliate sul programma di formazione e sui suoi contenuti, indica il personale che ha seguito la formazione e il periodo in cui è stata effettuata. Il richiedente allega inoltre all'organismo competente un campione del materiale di formazione.

Criterio 9 — Idoneità all'uso

Il prodotto deve essere idoneo allo scopo.

Valutazione e verifica: il richiedente allega un'adeguata documentazione che attesti la conformità con questo criterio. Norme nazionali o commerciali, se rilevanti, possono essere usate dal richiedente per provare l'idoneità all'uso dei prodotti di carta trasformata. Per le sporte di carta il metodo di prova di riferimento è la norma EN 13590:2003.

Criterio 10 — Informazioni da riportare sulle sporte di carta

Le sporte di carta recano la seguente dicitura:

«Riutilizzami!»

Valutazione e verifica: il richiedente allega un campione della sporta sulla quale sono riportate le informazioni richieste.

Criterio 11 — Informazioni da riportare nel marchio di qualità ecologica (Ecolabel UE)

L'etichetta facoltativa con un riquadro per il testo contiene le seguenti informazioni:

Prodotto riciclabile

Prodotto, trasformato e stampato con limitate emissioni di sostanze chimiche in aria ed in acqua

Al fine di evitare di inviare segnali ambigui ai consumatori su una sporta che ha ottenuto l'Ecolabel UE e sul suo contenuto che ne è privo, le sporte di carta sono concepite per essere aperte e riempite presso il punto vendita o in seguito, in modo che i consumatori capiscano che l'Ecolabel UE vale solo per la sporta e non per le merci ivi contenute. Il marchio dell'Ecolabel UE apposto sulla sporta reca la seguente dicitura «Sporta di carta Ecolabel UE».

Gli orientamenti in materia di utilizzo dell'etichetta facoltativa con il riquadro per il testo sono consultabili alla sezione «Orientamenti in materia di utilizzo del marchio di qualità ecologica Ecolabel UE» disponibile sul sito Internet:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/promo/pdf/logo%20guidelines.pdf

Valutazione e verifica: il richiedente allega un campione del prodotto di carta stampata su cui figura il marchio, con una dichiarazione attestante la rispondenza a tale criterio.


(1)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

(2)  Decisione 2011/333/UE della Commissione, del 7 giugno 2011, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio UE di qualità ecologica alla carta per copia e alla carta grafica (GU L 149 dell'8.6.2011, pag. 12).

(3)  Decisione 2012/448/UE della Commissione, del 12 luglio 2012, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE di qualità ecologica alla carta da giornale (GU L 202 del 28.7.2012, pag. 26).

(4)  A partire da detto livello e fino ad un livello di 0,1, è concessa una deroga se è possibile dimostrare che il livello più elevato di P è dovuto a P naturalmente presente nella pasta di legno.

(5)  Quali definite nella direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16).

(6)  Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) (GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1).

(7)  Come disposto dal regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(8)  Come disposto dalla direttiva 67/548/CEE del Consiglio.

(9)  Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

(10)  Come disposto dal regolamento (CE) n. 1272/2008.

(11)  Come disposto dalla direttiva 67/548/CEE.

(12)  Direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU 196 del 16.8.1967, pag. 1).

(13)  Come disposto dal regolamento (CE) n. 1272/2008.

(14)  Come disposto dalla direttiva 67/548/CEE.

(15)  Direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1).


III Altri atti

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

8.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 135/49


DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

n. 73/13/COL

del 20 febbraio 2013

che modifica per la ottantanovesima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato introducendo un nuovo capitolo sull'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga

L'Autorità di vigilanza EFTA,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare gli articoli da 61 a 63 e il Protocollo 26,

visto l'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b) e l'articolo 24, paragrafo 1,

RAMMENTANDO le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato adottate il 19 gennaio 1994 dall'Autorità (3),

CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:

ai sensi dell'articolo 24 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, l'Autorità di vigilanza rende esecutive le disposizioni dell'Accordo SEE in materia di aiuti di Stato;

A norma dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, l'Autorità formula comunicazioni e orientamenti sulle materie oggetto dell'Accordo SEE, sempre che tale accordo o l'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte lo preveda esplicitamente e l'Autorità lo consideri necessario.

Il 19 dicembre 2012, la Commissione europea ha adottato una nuova comunicazione sull'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga  (4).

Tale comunicazione è rilevante anche ai fini dello Spazio economico europeo,

l'applicazione uniforme delle norme SEE in materia di aiuti di Stato va garantita in tutto lo Spazio economico europeo,

ai sensi del punto II del capo «DISPOSIZIONI GENERALI» nella parte finale dell'allegato XV all'Accordo SEE, l'Autorità, dopo aver consultato la Commissione, deve adottare gli atti corrispondenti a quelli della Commissione europea,

la Commissione europea e gli Stati EFTA sono stati consultati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La guida sugli aiuti di Stato è modificata mediante l'introduzione di un nuovo capitolo sull'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga. Il nuovo capitolo è contenuto nell'allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il testo in lingua inglese è il solo facente fede.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2013.

Per l'Autorità di vigilanza EFTA

Oda Helen SLETNES

Presidente

Sabine MONAUNI-TÖMÖRDY

Membro del Collegio


(1)  L'Accordo SEE.

(2)  L'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte.

(3)  Guida all'applicazione e all'interpretazione degli articoli 61 e 62 dell'Accordo SEE e dell'articolo 1 del protocollo 3 all'accordo che istituisce un'Autorità di vigilanza e una Corte di giustizia, adottata dall'Autorità il 19 gennaio 1994, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (in appresso denominata «GU») L 231 del 3.9.1994, pag. 1 e supplemento SEE n. 32 del 3.9.1994, pag. 1. Di seguito denominata guida sugli aiuti di Stato. La versione aggiornata della guida sugli aiuti di Stato è pubblicata sul sito Internet dell'Autorità al seguente indirizzo: http://www.eftasurv.int/state-aid/legal-framework/state-aid-guidelines/ NB: hyperlink aggiornato.

(4)  Comunicazione della Commissione, Orientamenti dell'Unione europea per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga, GU C 25 del 26.1.2013, pag. 1.


ALLEGATO

APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI AIUTI DI STATO IN RELAZIONE ALLO SVILUPPO RAPIDO DI RETI A BANDA LARGA (1)

1.   INTRODUZIONE

(1)

La connettività a banda larga riveste un'importanza strategica per la crescita e l'innovazione europea in tutti i comparti dell'economia così come ai fini della coesione sociale e territoriale. La strategia Europa 2020 («EU2020») dell'Unione europea sottolinea l'importanza dello sviluppo delle reti a banda larga. Una delle iniziative faro della strategia, l'Agenda digitale europea (2), ribadisce l'obiettivo della strategia EU2020 di mettere la banda larga di base a disposizione di tutti i cittadini europei entro il 2013 e assicurare che, entro il 2020: i) tutti gli Europei abbiano accesso a connessioni molto più rapide, superiori a 30 Mbit/s, e ii) almeno il 50 % delle famiglie europee sia abbonata a servizi Internet con una velocità di connessione superiore a 100 Mbit/s. In linea con la strategia EU2020 e l'Agenda digitale europea, anche l'Autorità di vigilanza EFTA (in seguito, la «autorità») sostiene l'accesso diffuso ai servizi a banda larga per tutti i cittadini europei e l'accesso a velocità più elevate di connessione ad Internet.

(2)

Il settore delle comunicazioni elettroniche è stato oggetto di un sistematico processo di liberalizzazione ed è ora disciplinato da una specifica normativa. Il quadro normativo del SEE in materia di comunicazioni elettroniche fornisce regole di armonizzazione relative all'accesso alle reti a banda larga (3). Per quanto riguarda le tradizionali reti a banda larga, i mercati all'ingrosso sono tuttora soggetti ad una regolamentazione ex ante nella maggior parte degli Stati SEE. Un ulteriore sviluppo delle reti a banda larga, in particolare delle reti di accesso di nuova generazione (in seguito, «reti NGA») (4) richiede tuttora l'intervento delle autorità nazionali di regolamentazione (in seguito, «ANR»), a motivo del loro ruolo nel settore delle comunicazioni elettroniche.

(3)

È particolarmente importante che i fondi pubblici in questo settore siano utilizzati in maniera oculata e che l'autorità assicuri che gli aiuti di Stato siano complementari e non sostitutivi degli investimenti provenienti dagli operatori di mercato. Qualsiasi intervento con fondi statali dovrebbe limitare per quanto possibile il rischio che la misura di aiuto soppianti gli investimenti privati, snaturi gli incentivi agli investimenti commerciali e, in ultima analisi, falsi la concorrenza in misura contraria all'interesse comune del SEE.

(4)

I presenti orientamenti riassumono i principi che presiedono alla politica dell'Autorità nell'applicazione delle norme dell'Accordo SEE in materia di aiuti di Stato alle misure finalizzate al sostegno dello sviluppo delle reti a banda larga (sezione 2) e illustrano l'applicazione di tali principi ai fini della valutazione delle misure di aiuto intese a sostenere una rapida introduzione delle reti a banda larga di base e delle reti di accesso ultraveloce di nuova generazione (NGA) (sezione 3). L'Autorità applicherà gli orientamenti ai fini della valutazione degli aiuti di Stato a sostegno della banda larga, garantendo in tal modo una maggiore certezza del diritto e un'accresciuta trasparenza della sua prassi decisionale.

2.   I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA POLITICA DELL'AUTORITÀ IN MATERIA DI AIUTI DI STATO A SOSTEGNO DELLA BANDA LARGA

(5)

In forza dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'Accordo SEE, «sono incompatibili con il funzionamento del medesimo, nella misura in cui incidano sugli scambi fra parti contraenti, gli aiuti concessi da Stati membri della Comunità, da Stati AELS (EFTA) o mediante risorse statali sotto qualsiasi forma, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza». Ne consegue che, per qualificarsi come aiuto di Stato, una misura deve rispondere cumulativamente ai seguenti requisiti:

a)

la misura è concessa mediante risorse statali;

b)

la misura conferisce alle imprese un vantaggio economico;

c)

detto vantaggio è selettivo e

d)

falsa o minaccia di falsare la concorrenza e

e)

la misura incide negativamente sugli scambi intra-SEE.

2.1.   Articolo 61, paragrafo 1, dell'Accordo SEE. Presenza di aiuti

(6)

Impiego di risorse statali: Il trasferimento di risorse statali può assumere numerose forme, quali sovvenzioni dirette, sgravi fiscali (5), prestiti a tasso agevolato, o altri tipi di condizioni preferenziali di finanziamento. Si configura uso di risorse statali anche quando lo Stato fornisce un vantaggio in natura, ad esempio investendo nella costruzione di (parte) dell'infrastruttura di banda larga. Le risorse dello Stato possono essere impiegate (6) a livello nazionale, regionale o locale.

(7)

Impresa: Le misure statali a sostegno degli investimenti nella banda larga sono generalmente destinate ad un'attività economica, come la costruzione, la gestione e la concessione dell'accesso alle infrastrutture di banda larga o sono finalizzate a permettere la fornitura di connettività agli utenti finali. Anche lo Stato membro svolge attività economica quando gestisce e sfrutta un'infrastruttura di banda larga, o parti di essa, per esempio mediante una società pubblica o nell'ambito dell'amministrazione statale. La costruzione di un'infrastruttura per una rete a banda larga finalizzata al suo sfruttamento commerciale da parte dello Stato, o di operatori terzi con i quali intrattiene stretti rapporti, deve essere parimenti considerata un'attività economica (7). Per contro, lo sviluppo di una rete a banda larga per scopi non commerciali, potrebbe non costituire un aiuto di Stato (8), giacché la costruzione della rete non favorisce alcuna impresa (9). Tuttavia, se tale rete è successivamente resa accessibile agli investitori o agli operatori nel settore della banda larga, è probabile la presenza di aiuti di Stato (10).

(8)

Vantaggio: L'aiuto è di solito concesso direttamente agli investitori della rete, selezionati nella maggior parte dei casi in esito ad una procedura competitiva. Quando il contributo statale non è concesso alle normali condizioni di mercato e pertanto configura un aiuto di Stato in base al principio dell'investitore in economia di mercato [cfr. punto (11)], il ricorso alla procedura competitiva assicura che l'importo dell'aiuto si limiti al minimo necessario per la realizzazione di un determinato progetto. Tuttavia, esso non elimina l'elemento di aiuto, posto che l'autorità pubblica sovvenzionerà l'aggiudicatario (per esempio sotto forma di «integrazione al deficit di finanziamento» o di contributo in natura) e che l'obiettivo di tale procedura è precisamente la selezione del beneficiario dell'aiuto. Il sostegno finanziario ricevuto consentirà all'aggiudicatario di svolgere l'attività commerciale a condizioni altrimenti non disponibili sul mercato. Oltre al diretto beneficiario dell'aiuto, potrebbero essere avvantaggiati dall'aiuto in maniera indiretta anche gli operatori terzi che ricevono l'accesso all'ingrosso all'infrastruttura sovvenzionata (11).

(9)

Selettività: Le misure statali finalizzate a sostenere la realizzazione di reti a banda larga hanno natura selettiva in quanto si rivolgono agli investitori nella banda larga e agli operatori terzi che operano solo in particolari segmenti dell'intero mercato dei servizi delle comunicazioni elettroniche. Nei confronti dell'utenza finale della rete sovvenzionata (12) la misura potrebbe invece non essere selettiva, a condizione che tutti i settori dell'economia abbiano accesso all'infrastruttura sovvenzionata. La misura assume invece carattere selettivo quando lo sviluppo della banda larga sia specificamente finalizzato all'utenza commerciale, ad esempio nel caso in cui l'aiuto di Stato sia destinato al sostegno di una rete a banda larga a favore di imprese predeterminate, che non sono scelte sulla base di criteri generali applicabili all'intero settore di competenza dell'autorità che concede l'aiuto (13).

(10)

Distorsione della concorrenza: Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (in seguito, «la Corte»), il sostegno finanziario o in natura falsa la concorrenza in quanto rafforza la posizione di un'impresa nei confronti di altre imprese (14). La concessione di un aiuto di Stato a un concorrente può indurre gli altri operatori esistenti sul mercato a ridurre la propria capacità e gli operatori potenziali potrebbero desistere dall'entrare in un nuovo mercato o in una zona geografica. Le distorsioni della concorrenza sono potenzialmente maggiori quando il beneficiario dell'aiuto gode di potere di mercato. Se il beneficiario dell'aiuto gode già di una posizione dominante sul mercato, la misura di aiuto può rafforzarla indebolendo ulteriormente la pressione concorrenziale che le imprese concorrenti sono in grado di esercitare.

(11)

Incidenza sugli scambi: Infine, dal momento che potrebbe avere un'incidenza sui fornitori di servizi di altri Stati SEE (anche scoraggiando il loro stabilimento negli Stati SEE in questione), l'intervento dello Stato può incidere anche sugli scambi, visto che i mercati dei servizi delle comunicazioni elettroniche (i mercati della banda larga all'ingrosso e al dettaglio) sono aperti alla concorrenza tra gli operatori e i fornitori di servizi (15).

2.2.   Assenza di aiuti: applicazione del principio dell'investitore operante in un'economia di mercato

(12)

L'articolo 125 dell'Accordo SEE stabilisce che «l'Accordo non pregiudica in alcun modo il regime della proprietà delle parti contraenti». Secondo la giurisprudenza della Corte relativa all'articolo 345 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in seguito, «TFUE») dal principio della parità di trattamento discende che i capitali messi a disposizione dallo Stato, direttamente o indirettamente, a favore di un'impresa in circostanze che corrispondono alle normali condizioni di mercato, non possono essere considerati aiuti di Stato. Qualora la partecipazione societaria o l'apporto di capitale da parte di un investitore pubblico non offrano sufficienti prospettive di redditività, neppure a lungo termine, un tale intervento deve essere considerato un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1 dell'Accordo SEE e la sua compatibilità con l'Accordo SEE deve valutarsi unicamente alla luce dei criteri previsti da tale articolo (16).

(13)

La Commissione europea (in seguito, la Commissione) ha esaminato l'applicazione del principio dell'investitore operante in un'economia di mercato nel settore della banda larga in occasione della decisione «Citynet Amsterdam» (17). Come sottolineato in tale decisione, la conformità di un investimento pubblico con le condizioni di mercato va dimostrata in modo accurato ed esaustivo, in virtù di una partecipazione significativa di investitori privati oppure dell'esistenza di un solido piano d'attività che mostri un utile adeguato sul capitale investito. Quando investitori privati partecipano a un progetto, la conditio sine qua non è che questi si assumeranno il rischio commerciale connesso all'investimento alle stesse condizioni e negli stessi termini dell'investitore pubblico. La stesso si applica anche ad altre forme di sostegno statale, ad esempio i prestiti agevolati o le garanzie (18).

2.3.   Aiuti di Stato a sostegno dello sviluppo della banda larga come servizio di interesse economico generale — Criteri Altmark e compatibilità ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 2, dell'Accordo SEE.

(14)

In alcuni casi, gli Stati EFTA possono ritenere la fornitura di una rete a banda larga come un servizio di interesse economico generale (in seguito, SIEG) ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 2, dell'Accordo SEE (19) e della giurisprudenza Altmark (20) e fornire finanziamenti pubblici su tale base. In tali casi, le misure introdotte dagli Stati EFTA devono essere valutate alla luce dei seguenti documenti: gli orientamenti dell'Autorità sulla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (21); la disciplina dell'Autorità sugli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (22), la decisione della Commissione, del 20 dicembre 2011, riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (23) e il regolamento della Commissione n. 360/2012, del 25 aprile 2012, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (24). Questi documenti della Commissione (riferiti complessivamente come il «pacchetto SIEG») si applicano anche agli aiuti di Stato a sostegno dello sviluppo della banda larga. I punti che seguono illustrano unicamente l'applicazione di alcuni dei principi chiariti in tali documenti al finanziamento della banda larga, alla luce di determinate specificità settoriali.

Definizione di servizio di interesse economico generale

(15)

Per quanto riguarda la definizione del SIEG, l'Autorità ha già precisato, in termini generali, che gli Stati EFTA non possono attribuire obblighi specifici di servizio pubblico ad un'attività che è già fornita o che può essere fornita in modo soddisfacente e a condizioni (quali prezzo, caratteristiche obiettive di qualità, continuità e accesso al servizio) compatibili con il pubblico interesse, quale definito dallo Stato, da imprese operanti in normali condizioni di mercato (25).

(16)

Applicando tale principio al settore della banda larga, l'Autorità ritiene che, nelle zone in cui gli investitori privati hanno già investito in un'infrastruttura di rete a banda larga (o stanno per estendere ulteriormente l'infrastruttura di rete) e forniscono già servizi competitivi a banda larga con un'adeguata copertura, la realizzazione, con fondi pubblici, di una infrastruttura di banda larga concorrenziale non dovrebbe essere considerata un SIEG ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 2, dell'Accordo SEE (26). Ove si possa tuttavia dimostrare che gli investitori privati potrebbero non essere in grado di fornire nel futuro prossimo (27) un'adeguata copertura a banda larga a tutti i cittadini o utenti, lasciando pertanto scoperta una consistente parte della popolazione, sarà possibile concedere una compensazione degli obblighi di servizio pubblico a un'impresa incaricata della fornitura di un SIEG, sempre che siano rispettate le condizioni stabilite nella citata comunicazione. A tal fine, le reti di cui tener conto per valutare l'eventuale necessità di un SIEG dovranno sempre avere natura comparabile, segnatamente si dovrà trattare di reti a banda larga di base o di reti NGA.

(17)

Inoltre, l'installazione e il funzionamento di un'infrastruttura di banda larga come SIEG possono essere ammessi solo se tale infrastruttura offre una connessione universale a tutti gli utenti di una regione determinata, tanto all'utenza residenziale quanto a quella commerciale. Un sostegno concesso per il collegamento delle sole imprese non sarebbe sufficiente (28).

(18)

Il carattere obbligatorio della missione SIEG implica anche che il fornitore della rete da sviluppare non potrà rifiutare l'accesso all'ingrosso all'infrastruttura in base a criteri discrezionali e/o discriminatori (ad esempio, perché fornire servizi d'accesso in una determinata area potrebbe non essere redditizio sotto il profilo commerciale).

(19)

Tenuto conto del grado di concorrenza conseguito da quando è stato liberalizzato il settore delle comunicazioni elettroniche nel SEE, e soprattutto della situazione attuale della concorrenza nel mercato al dettaglio della banda larga, la possibilità di realizzare una rete sovvenzionata da finanziamenti pubblici nell'ambito di un SIEG dovrebbe essere offerta a tutti gli operatori interessati. Di conseguenza, perché lo sviluppo della banda larga possa essere qualificato come missione SIEG è necessario che l'infrastruttura fornita sia passiva (29), neutra (30) e liberamente accessibile. Una simile rete deve fornire agli interessati tutte le possibili forme di accesso alla rete e permettere un'effettiva concorrenza nel comparto al dettaglio, garantendo agli utenti finali l'offerta di servizi concorrenziali e a prezzi accessibili (31).

(20)

Pertanto, la missione SIEG deve riguardare esclusivamente lo sviluppo di una rete a banda larga in grado di offrire una connessione universale e la fornitura dei correlati servizi di accesso all'ingrosso, senza includere i servizi di comunicazione al dettaglio (32). Nel caso in cui l'incaricato della missione SIEG sia anche un operatore di rete a banda larga verticalmente integrato, è necessario introdurre adeguate misure di salvaguardia per evitare conflitti di interesse, indebite discriminazioni ed eventuali altri vantaggi indiretti occulti (33).

(21)

Dal momento che il mercato delle comunicazioni elettroniche è interamente liberalizzato, ne consegue che una missione SIEG per lo sviluppo della banda larga non può fondarsi sulla concessione di un diritto speciale o esclusivo al prestatore del SIEG ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 2, dell'Accordo SEE.

Calcolo della compensazione e del recupero

(22)

Per il calcolo della compensazione del SIEG, trovano integrale applicazione i principi enunciati nel pacchetto SIEG. Tuttavia, alla luce delle caratteristiche specifiche del settore della banda larga, è utile aggiungere un chiarimento in relazione ai SIEG destinati a coprire una serie di zone periferiche o distretti non serviti (le cosiddette «zone non servite») all'interno di un'area più ampia in cui alcuni operatori hanno già installato le proprie infrastrutture di rete o prevedono di farlo nel prossimo futuro. Qualora l'area in cui è assegnato un SIEG non sia limitata alle «zone non servite», a motivo delle loro dimensioni o della loro ubicazione, il fornitore del SIEG può aver bisogno di realizzare un'infrastruttura di rete anche nelle aree redditizie già coperte dagli operatori commerciali. In tale situazione, l'eventuale compensazione concessa deve coprire unicamente i costi dell'installazione dell'infrastruttura nelle zone non servite non redditizie, tenendo conto dei relativi introiti e di un ragionevole margine di profitto (34).

(23)

In molti casi, può essere opportuno stabilire in anticipo l'importo della compensazione, in modo da coprire il previsto deficit di finanziamento in un dato periodo, piuttosto che determinare il risarcimento soltanto sulla base dei costi effettivamente sostenuti e dei ricavi realizzati. Nel primo modello, la società è generalmente più incentivata a contenere i costi e a sviluppare l'attività commerciale nel tempo (35). Qualora una missione SIEG finalizzata allo sviluppo di una rete a banda larga non sia basato sullo sviluppo di un'infrastruttura di proprietà pubblica, occorre prevedere adeguati meccanismi di controllo e di recupero onde prevenire che il prestatore del SIEG ottenga un indebito vantaggio per il fatto di poter conservare, una volta scaduta la concessione del SIEG, la proprietà di una rete che era stata finanziata con fondi pubblici.

2.4.   Provvedimenti amministrativi e normativi a sostegno dell'adozione della banda larga che non rientrano nel campo di applicazione delle norme SEE in materia di aiuti di Stato

(24)

Oltre al finanziamento diretto alle imprese, gli Stati EFTA possono scegliere varie tipologie di misure per accelerare la diffusione della banda larga e in particolare delle reti NGA. Queste misure non implicano necessariamente la presenza di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'Accordo SEE.

(25)

Dato che generalmente i costi d'installazione delle reti NGA sono in larga parte imputabili alla realizzazione di lavori d'ingegneria civile (36), gli Stati EFTA potrebbero decidere ad esempio, conformemente al quadro normativo in materia di comunicazioni elettroniche (37), di agevolare il processo di acquisizione dei diritti di passaggio e di imporre agli operatori di rete di coordinare i lavori civili di propria competenza e/o di condividere parte dell'infrastruttura. Gli Stati EFTA potrebbero altresì imporre che tutte le nuove infrastrutture (tra cui reti idriche, energetiche, di trasporto e fognarie) e/o i nuovi edifici siano dotati di portanti idonei alle NGA. I terzi possono anche realizzare a proprie spese la loro infrastruttura di rete passiva quando opere di ingegneria civile sarebbero effettuate in ogni caso. Tale opportunità dovrebbe essere offerta in un modo trasparente e non discriminatorio a tutti gli operatori interessati e, in linea di principio, essere aperta a tutti gli utenti potenziali, e non solo agli operatori del settore delle comunicazioni elettroniche (ad esempio gas, elettricità, acqua ecc.) (38). Un inventario centralizzato delle infrastrutture esistenti (sovvenzionate o meno), che comprenda anche i lavori programmati, potrebbe contribuire a sostenere l'introduzione commerciale della banda larga (39). Per infrastrutture esistenti non si intendono solo le infrastrutture di telecomunicazione, quali le infrastrutture cablate, senza fili o satellitari, ma anche le infrastrutture alternative (reti fognarie, infrastrutture di manovra ecc.) di altri settori (ad esempio i servizi di pubblica utilità) (40).

2.5.   Valutazione della compatibilità ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'Accordo SEE

(26)

Sotto il profilo della compatibilità, gli interventi pubblici a sostegno dello sviluppo della banda larga che rispondono ai requisiti definiti nella sezione 2.1 saranno valutati dall'Autorità principalmente alla luce dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'Accordo SEE (41). Ad oggi gli enti regionali e locali hanno adottato diversi modelli di intervento. Un elenco non esaustivo di interventi tipici è riportato nell'appendice. Inoltre, le autorità pubbliche possono anche elaborare altri modelli di sostegno alla diffusione della banda larga (42). Per tutti i tipi d'intervento sono di applicazione i criteri di compatibilità enunciati nei presenti orientamenti (43).

(27)

I progetti che prevedono la concessione di aiuti di Stato a favore della banda larga possono essere realizzati in regioni assistite ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera a) e lettera c), dell'Accordo SEE e delle norme specifiche in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (44). In questo caso, la misura di aiuto a favore della banda larga può configurare un aiuto all'investimento iniziale ai sensi degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale. Quando una misura che rientra nel campo di applicazione dei citati orientamenti è intesa a concedere aiuti individuali ad hoc a una singola impresa o aiuti a esclusivo beneficio di un settore d'attività, spetta allo Stato EFTA dimostrare che sono soddisfatte le condizioni poste dagli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale. Occorrerà nello specifico dimostrare che il progetto in questione contribuisce a una strategia coerente di sviluppo regionale e che, in considerazione della sua natura e delle sue dimensioni, non è tale da determinare distorsioni della concorrenza inaccettabili.

2.5.1.   Sintesi dei principi comuni in materia di compatibilità

(28)

Nel valutare una misura di aiuto ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'Accordo SEE l'Autorità si accerta che gli effetti positivi della misura ai fini del conseguimento di un obiettivo di comune interesse siano superiori ai suoi effetti potenzialmente negativi, quali la distorsione degli scambi e della concorrenza. Tale esercizio è condotto in due fasi.

(29)

In primo luogo, ogni misura di aiuto deve soddisfare le seguenti condizioni; l'inosservanza di una di esse porta a dichiarare gli aiuti incompatibili con il funzionamento dell'Accordo SEE:

1)

contributo al raggiungimento di obiettivi di interesse comune;

2)

incapacità del mercato di fornire il servizio a causa di fallimenti del mercato o significative disparità;

3)

adeguatezza dell'aiuto di Stato come strumento politico;

4)

esistenza dell'effetto di incentivazione;

5)

limitazione dell'aiuto al minimo necessario;

6)

effetti negativi limitati;

7)

trasparenza.

(30)

Successivamente, se sono soddisfatte tutte le condizioni necessarie, l'Autorità pondera gli effetti positivi della misura ai fini del conseguimento di un obiettivo di interesse comune a fronte degli effetti potenzialmente negativi.

(31)

Le singole fasi della valutazione dell'Autorità relativa al settore della banda larga sono illustrate più in dettaglio nei paragrafi che seguono.

1)   contributo al raggiungimento di obiettivi di interesse comune

(32)

Per quanto riguarda l'obiettivo di interesse comune, l'Autorità valuterà anche in che misura l'intervento programmato contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di interesse comune sopra illustrati.

2)   incapacità del mercato di fornire il servizio a causa di fallimenti del mercato o significative disparità

(33)

Si è in presenza di un «fallimento del mercato» se il mercato, lasciato ai suoi soli meccanismi e in assenza di un intervento, non riesce a fornire un risultato efficiente per la società. Ciò può verificarsi, ad esempio, quando non vengano effettuati determinati investimenti anche se il beneficio economico per la società supera i costi (45). In questi casi, la concessione di aiuti di Stato può produrre effetti positivi e provvedere a migliorare il livello generale di efficienza agendo sugli incentivi economici delle imprese. Nel settore della banda larga, una forma di fallimento del mercato è connessa alle esternalità positive. Tali esternalità emergono quando gli operatori del mercato non internalizzano integralmente i benefici delle loro azioni. Ad esempio, la disponibilità di reti a banda larga apre la strada a nuovi servizi e all'innovazione, i cui benefici con ogni probabilità non saranno limitati agli investitori diretti e ai soli abbonati della rete. Di conseguenza, i risultati del mercato genererebbero insufficienti investimenti privati nelle reti a banda larga.

(34)

Tenuto conto delle implicazioni economiche della densità abitativa, in generale lo sviluppo di reti a banda larga è più redditizio laddove la domanda potenziale è più elevata e concentrata, cioè in zone densamente popolate. Considerato che l'investimento comporta costi fissi elevati, i costi unitari aumentano sensibilmente col diminuire della densità abitativa (46). Ne consegue che, se realizzate su basi commerciali, le reti a banda larga tendono ad assicurare in genere una copertura parziale della popolazione per motivi di redditività. Tuttavia, l'accesso diffuso alla banda larga a prezzi ragionevoli genera esternalità positive grazie alla sua capacità di accelerare la crescita e l'innovazione in tutti i comparti dell'economia. Nei casi in cui il mercato non garantisce servizi di banda larga sufficientemente diffusi o condizioni di accesso adeguate, gli aiuti di Stato possono pertanto contribuire a rimediare a tale fallimento del mercato.

(35)

Un secondo eventuale obiettivo di interesse comune è collegato all'equità sociale. Le amministrazioni pubbliche possono decidere di intervenire per correggere disuguaglianze sociali o regionali generate dal libero mercato. In alcuni casi, gli aiuti di Stato a sostegno della banda larga possono prestarsi ugualmente al conseguimento di obiettivi di equità, possono cioè servire a migliorare l'accesso a un mezzo di comunicazione e di partecipazione fondamentale per la vita sociale, e a rafforzare la libertà di espressione di tutti i componenti della società, potenziando in tal modo la coesione sociale e territoriale.

3)   Adeguatezza dell'aiuto di Stato come strumento politico e caratteristiche della misura

(36)

L'intervento pubblico a sostegno di reti a banda larga può essere realizzato a livello statale, regionale o comunale (47). Pertanto è fondamentale garantire il coordinamento dei vari interventi per evitare casi di duplicazione e incoerenze. Per assicurare la coerenza e il coordinamento degli interventi locali è necessario garantire un elevato livello di trasparenza delle iniziative a livello locale.

(37)

Ove possibile e nel rispetto delle competenze e delle specificità, gli Stati EFTA sono incoraggiati a elaborare quadri nazionali che definiscano i principi di base che devono guidare le iniziative pubbliche e a rendere note le principali caratteristiche delle reti pianificate (48). I quadri regolamentari nazionali a sostegno dello sviluppo della banda larga garantiscono la coerenza nell'uso dei fondi pubblici, riducono gli oneri amministrativi per le piccole autorità che concedono l'aiuto e accelerano l'applicazione degli aiuti individuali. Inoltre, gli Stati EFTA sono incoraggiati a fornire orientamenti chiari a livello centrale per l'attuazione di progetti relativi alla banda larga finanziati con risorse pubbliche.

(38)

Le autorità nazionali di regolamentazione (ANR) svolgono un ruolo particolarmente importante nella definizione di misure di sostegno alla banda larga atte a stimolare la concorrenza. Le ANR hanno acquisito conoscenze e competenze tecniche grazie al ruolo determinante che è stato loro attribuito dalla normativa settoriale (49). Esse sono le più adatte a fornire un valido sostegno alle autorità pubbliche nei regimi di aiuto e dovrebbero essere consultate quando devono essere individuate le aree interessate. Le ANR dovrebbero essere consultate anche al fine di definire le tariffe e le condizioni di accesso all'ingrosso e risolvere le controversie tra i richiedenti l'accesso alle infrastrutture e gli operatori delle infrastrutture sovvenzionate. Gli Stati EFTA sono invitati a fornire alle ANR risorse adeguate affinché possano svolgere la citata funzione di assistenza. Se necessario, gli Stati EFTA dovrebbero fornire un'adeguata base giuridica per la partecipazione delle ANR ai progetti di banda larga sostenuti con fondi pubblici. Le ANR dovrebbero, come buona pratica, pubblicare orientamenti ad uso delle autorità locali che includano raccomandazioni relative all'analisi del mercato, ai prodotti e alle tariffe di accesso all'ingrosso e principi di tariffazione tenendo conto del quadro normativo in materia di comunicazioni elettroniche e delle relative raccomandazioni formulate dall'Autorità (50).

(39)

Accanto alle ANR, anche le autorità nazionali garanti della concorrenza possono fornire indicazioni utili, in particolare nell'ambito di grandi quadri regolamentari, e contribuire a stabilire condizioni di concorrenza eque per gli operatori che partecipano alle gare, al fine di evitare che una quota eccessivamente elevata dei fondi pubblici sia destinata ad un unico gestore, rafforzandone la posizione di mercato (eventualmente già in posizione dominante) (51). Oltre al ruolo delle ANR, alcuni Stati EFTA hanno creato centri di competenza nazionali intesi ad aiutare le piccole autorità locali ad elaborare idonee misure di aiuto di Stato e garantire la coerenza nell'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato come precisato nelle presenti linee guida (52).

(40)

Affinché la misura di aiuto sia definita correttamente, il criterio del test di bilanciamento degli effetti impone inoltre che l'aiuto di Stato costituisca lo strumento appropriato per risolvere il problema. A questo proposito, pur avendo facilitato in molti casi lo sviluppo della banda larga nelle aree urbane e più densamente popolate, la regolamentazione ex ante può rivelarsi uno strumento inadeguato a garantire la fornitura di servizi a banda larga, specie nelle zone scarsamente servite in cui la redditività intrinseca dell'investimento è bassa (53). Analogamente, provvedimenti volti a incentivare la banda larga stimolando la domanda (ad esempio buoni per gli utenti finali) — ancorché possano contribuire positivamente ad una maggiore diffusione della banda larga (54) — non sempre riescono a porre rimedio ad una fornitura carente (55). È pertanto possibile che, in circostanze simili, non vi siano alternative alla concessione di finanziamenti pubblici per rimediare alla scarsa disponibilità di connessioni a banda larga. Le autorità che concedono gli aiuti devono tener anche conto anche delle (ri)assegnazioni delle frequenze che potrebbe portare ad uno sviluppo della rete nelle zone interessate che potrebbe permettere di raggiungere gli obiettivi posti dalle autorità che assegnano gli aiuti, senza concessione di sovvenzioni dirette.

4)   Esistenza dell'effetto di incentivazione

(41)

Per quanto riguarda l'effetto di incentivazione della misura, occorre esaminare se l'investimento interessato nella rete a banda larga sarebbe stato intrapreso negli stessi tempi anche in assenza di aiuti di Stato. Se un operatore è soggetto a determinati obblighi intesi a dotare la zona interessata di una copertura di rete (56) può non essere ammissibile agli aiuti di Stato, poiché è improbabile che vi sia un effetto di incentivazione.

5)   Limitazione dell'aiuto al minimo necessario

(42)

Nel valutare la proporzionalità delle misure notificate, l'Autorità individuerà una serie di condizioni necessarie per limitare al minimo necessario gli aiuti di Stato e le possibili distorsioni della concorrenza, come spiegato più dettagliatamente nelle sezioni seguenti.

6)   Effetti negativi limitati

(43)

Tuttavia, dal mutato comportamento del beneficiario degli aiuti possono scaturire anche effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi. La portata della distorsione della concorrenza può essere stimata in termini di effetti sui concorrenti. Se i concorrenti vedono ridotta la redditività dei loro investimenti precedenti come conseguenza della concessione dell'aiuto, possono decidere di ridurre i propri investimenti futuri o addirittura ritirarsi dal mercato (57).Inoltre, se il destinatario dell'aiuto che sarà selezionato in esito ad una procedura di gara è già in posizione dominante su un mercato o potrebbe diventare dominante grazie agli investimenti finanziati dallo Stato, la misura di aiuto potrebbe indebolire la pressione concorrenziale che le imprese concorrenti sono in grado di esercitare. Inoltre, nel caso in cui una misura di aiuto di Stato o le condizioni cui è subordinata (compreso il metodo di finanziamento quando ne è parte integrante) comporti un'unica violazione della normativa del SEE, l'aiuto non può essere ritenuto compatibile con il funzionamento dell'Accordo SEE (58).

7)   Trasparenza

(44)

L'aiuto è concesso in modo trasparente; in particolare, occorre garantire che gli Stati EFTA, gli operatori economici, le parti interessate e l'Autorità abbiano facile accesso a tutti gli atti e le informazioni pertinenti in merito alla concessione dell'aiuto. Le informazioni relative ai requisiti di trasparenza sono specificate al punto 74.

8)   La ricerca dell'equilibrio generale e le condizioni di compatibilità per limitare la distorsione della concorrenza

(45)

Un regime ben congegnato di aiuti di Stato a sostegno della banda larga dovrebbero garantire che il bilancio complessivo degli effetti generati dalla misura sia positivo.

(46)

A tal fine, l'effetto dell'aiuto di Stato può essere descritto come il cambiamento che interviene nell'attività rispetto a una situazione senza aiuto. Gli effetti positivi dell'aiuto sono direttamente connessi al cambiamento di comportamento del beneficiario, cambiamento che dovrebbe consentire di realizzare l'obiettivo di interesse comune desiderato. Nel settore della banda larga, l'aiuto permette la realizzazione di una nuova infrastruttura che altrimenti non sarebbe esistita, che comporta di conseguenza un supplemento di capacità e velocità sul mercato, una diminuzione dei prezzi, una scelta più ampia per i consumatori, migliore qualità e servizi più innovativi. Ciò comporterebbe anche un maggiore accesso per i consumatori alle risorse on line e, accanto ad una maggiore protezione dei consumatori in questo settore, l'aiuto contribuisce a stimolare un aumento della domanda.

(47)

La rete sovvenzionata dovrebbe indurre un «salto di qualità» in termini di disponibilità della banda larga. Tale «salto di qualità» può essere dimostrato se, a seguito dell'intervento pubblico: 1) l'offerente selezionato effettua nuovi, ingenti investimenti nelle reti a banda larga (59) e 2) l'infrastruttura sovvenzionata apporta nuove capacità al mercato in termini di disponibilità di servizi di banda larga e capacità di trasmissione (60), velocità e concorrenza (61). Il salto di qualità deve essere paragonato agli sviluppi di rete esistenti e a quelli concretamente programmati.

(48)

Inoltre, al fine di garantire che gli effetti negativi sulla concorrenza siano minimi, devono essere rispettate alcune condizioni nella progettazione della misura di aiuto, come precisato di seguito nella sezione 3.4.

(49)

Per garantire poi che le distorsioni della concorrenza siano limitate, l'Autorità può esigere che taluni regimi siano soggetti a un limite temporale (di solito quattro anni o meno) e a una valutazione volta a verificare: 1) se le ipotesi e le condizioni che hanno portato alla decisione di compatibilità sono state realizzate; 2) l'efficacia della misura di aiuto alla luce dei suoi obiettivi predefiniti; 3) il suo impatto sui mercati e sulla concorrenza e il fatto che non si verifichino indebiti effetti di distorsione in misura contraria agli interessi del SEE durante il periodo di validità dell'aiuto (62). Tenuto conto dei suoi obiettivi e per non gravare in modo sproporzionato sugli Stati membri e sui piccoli progetti di aiuto, tale valutazione si applica solo ai regimi di aiuto nazionali e ai regimi di aiuto con ingenti dotazioni di bilancio, che presentano caratteristiche innovative o quando siano ipotizzabili significativi cambiamenti tecnologici, regolamentari o di mercato. La valutazione deve essere effettuata da un esperto indipendente dalle autorità che concedono l'aiuto di Stato, sulla base di una metodologia comune (63), e deve essere resa pubblica. La valutazione è presentata all'Autorità in tempo utile per consentirle di considerare l'eventuale prolungamento della misura di aiuto e in ogni caso alla scadenza del regime. L'esatta portata e le modalità della valutazione sono definite nella decisione che autorizza la misura di aiuto. Qualsiasi successiva misura che presenti un analogo obiettivo tiene conto dei risultati di tale valutazione.

(50)

Se il test di bilanciamento dimostra che gli effetti negativi superano i benefici, l'Autorità può vietare l'aiuto oppure chiedere che siano adottate misure mirate a migliorare la definizione della misura di aiuto o a correggere gli svantaggi che essa comporta per la concorrenza.

3.   LA VALUTAZIONE DEGLI AIUTI DI STATO A SOSTEGNO DELLA BANDA LARGA

3.1.   Tipi di reti a banda larga

(51)

Ai fini della valutazione degli aiuti di Stato, i presenti orientamenti distinguono tra reti a banda larga di base e reti NGA.

(52)

Tra le reti a banda larga di base si possono considerare varie piattaforme tecnologiche differenti, comprese le soluzioni ADSL (fino alle reti ADSL2+), le reti via cavo non-enhanced (ad esempio DOCSIS 2.0), le reti mobili di terza generazione (UMTS) e sistemi satellitari.

(53)

Nell'attuale fase di mercato e di sviluppo tecnologico (64), le reti NGA sono reti d'accesso che si basano in tutto o in parte su elementi ottici (65) e in grado di fornire servizi d'accesso a banda larga con caratteristiche più avanzate rispetto alle attuali reti a banda larga di base (66).

(54)

Le reti NGA dovrebbero presentare almeno le seguenti caratteristiche: i) fornire servizi in modo affidabile a una velocità molto elevata per abbonato attraverso una rete di backhauling in fibra ottica (o di tecnologia equivalente) sufficientemente vicino ai locali dell'utente per garantire una effettiva trasmissione a velocità molto alta; ii) sostenere una serie di servizi digitali avanzati, compresi servizi convergenti esclusivamente basati sull'IP e iii) avere velocità sostanzialmente maggiori (rispetto alle reti a banda larga di base). Nella attuale fase di mercato e sviluppo tecnologico, le reti NGA sono le seguenti: i) reti di accesso in fibra ottica (FTTx) (67), ii) reti cablate avanzate potenziate (68) e iii) alcune reti di accesso senza fili avanzate in grado di garantire un'affidabile trasmissione ad alta velocità per abbonato (69).

(55)

È importante tener presente che, nel lungo periodo, le reti NGA sono destinate a sostituire le attuali reti a banda larga di base e non solo a migliorarle. Considerato che le reti NGA richiedono una diversa architettura di rete, tale da offrire servizi in banda larga di qualità notevolmente più elevata rispetto a quelli attuali, e consentono di fornire servizi multipli, che non potrebbero essere realizzati con le attuali reti a banda larga, è probabile supporre l'emergere in futuro di marcate differenze tra aree coperte dalle reti NGA e aree non coperte (70).

(56)

Gli Stati EFTA sono liberi di decidere la forma del loro intervento, purché ciò avvenga nel rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato. In alcuni casi, gli Stati EFTA potrebbero decidere di finanziare le cosiddette reti di prossima generazione (NGN), ossia le reti di backhauling che non raggiungono il consumatore finale. Le reti di backhauling sono una componente necessaria per gli operatori delle telecomunicazioni al dettaglio che intendono fornire servizi di accesso agli utenti finali. Queste reti sono in grado di sostenere entrambi i tipi di rete, sia di base che NGA (71):spetta agli operatori di telecomunicazioni la scelta (in termini di investimenti) del tipo di tecnologia che intendono utilizzare nel segmento di terminazione per collegarsi alla rete di backhauling (72). Le autorità pubbliche possono anche decidere di intraprendere solo i lavori di ingegneria civile (quali opere di scavo in aree di demanio pubblico, costruzione di cavidotti) in modo da facilitare e accelerare lo sviluppo, da parte degli operatori interessati, di propri elementi di rete. Inoltre, quando opportuno, le autorità pubbliche potrebbero altresì valutare la possibilità di adottare le soluzioni satellitari.

3.2.   Distinzione tra aree bianche, grigie e nere con riferimento alle reti a banda larga di base

(57)

Per valutare il fallimento del mercato e gli obiettivi di equità, si può operare una distinzione tra i tipi di aree potenzialmente interessate. Tale distinzione viene spiegata nei seguenti punti. Nell'individuare tali zone, quando l'intervento pubblico è limitato alla porzione di backhauling della rete, la valutazione degli aiuti di Stato tiene conto della situazione sui mercati di backhauling e in quelli di accesso (73).

(58)

Di seguito sono illustrati i diversi criteri che giustificano un intervento pubblico in queste zone geografiche.

(59)

Al fine di individuare le aree geografiche come bianche, grigie e nere come indicato di seguito, l'autorità che concede gli aiuti deve verificare se esistono infrastrutture di banda larga nell'area interessata. Al fine di garantire che l'intervento pubblico non perturbi gli investimenti privati, le autorità che concedono l'aiuto dovrebbero inoltre verificare se gli investitori privati hanno progetti concreti di estendere progressivamente la propria infrastruttura nel prossimo futuro. Per «prossimo futuro» si deve intendere un periodo di tre anni (74). Se l'autorità che concede l'aiuto decide di prevedere tempi più lunghi per la realizzazione dell'infrastruttura sovvenzionata, le medesime scadenze dovrebbero essere applicate anche per valutare l'esistenza di piani d'investimento commerciali.

(60)

Per verificare che nessun investitore privato stia programmando di realizzare la propria infrastruttura nel prossimo futuro, l'autorità che concede l'aiuto è tenuta a pubblicare una sintesi del progetto di aiuto invitando le parti interessate a presentare osservazioni.

(61)

Esiste il rischio che una semplice «manifestazione di interesse» da parte di un investitore privato possa ritardare la fornitura di servizi a banda larga nell'area interessata qualora, successivamente, tale investimento non venga realizzato e nel frattempo l'intervento pubblico sia stato sospeso. L'autorità che concede l'aiuto potrebbe pertanto chiedere all'investitore privato di assumere determinati impegni prima di rinviare l'intervento pubblico. Gli impegni devono essere tali da garantire che siano realizzati notevoli progressi in termini di copertura nell'arco di tre anni, o entro il periodo più lungo previsto per l'investimento sovvenzionato. L'autorità può inoltre chiedere all'operatore interessato di stipulare un contratto che descriva come saranno attuati i corrispondenti impegni. Il contratto potrebbe prevedere una serie di «scadenze», che devono essere rispettate nel corso del triennio (75) nonché un obbligo di rendicontazione dei progressi raggiunti. Se una scadenza intermedia non viene rispettata, l'autorità che concede l'aiuto può procedere con l'esecuzione del suo piano d'intervento pubblico. Questo principio vale sia per le reti di base che per le reti NGA.

3.2.1.   «Aree bianche»: promuovere gli obiettivi di coesione territoriale e sviluppo economico

(62)

Le «aree bianche» sono zone in cui le infrastrutture a banda larga sono inesistenti e nelle quali è poco probabile che verranno sviluppate nel futuro prossimo. L'Autorità riconosce pertanto che, nel fornire sostegno finanziario alla fornitura di servizi a banda larga in aree in cui la banda larga non è ancora disponibile, gli Stati EFTA perseguono autentici obiettivi di coesione e di sviluppo economico e l'intervento è quindi probabilmente conforme all'interesse comune, a condizione che siano rispettate le condizioni di cui alla sezione 3.4 (76).

3.2.2.   «Aree grigie»: necessità di un'analisi più approfondita

(63)

Le «aree grigie» sono quelle in cui è presente un unico operatore di rete ed è improbabile che nel prossimo futuro venga installata un'altra rete (77). La semplice presenza di un operatore di rete (78) non esclude necessariamente un fallimento del mercato o l'esistenza di problemi di coesione. In presenza di un operatore con potere di mercato (monopolio) i servizi forniti ai cittadini potrebbero avere un rapporto qualità/prezzo inferiore a quello ottimale. Determinate categorie di utenti potrebbero non essere adeguatamente servite o, in mancanza di tariffe regolamentate per l'accesso all'ingrosso, i prezzi al dettaglio potrebbero essere più alti di quelli applicati agli stessi servizi offerti in altre aree o in altre regioni del paese più competitive, ma comparabili sotto altri profili. Se inoltre è molto improbabile che infrastrutture alternative vengano realizzate da terzi, il finanziamento pubblico potrebbe rivelarsi una misura adeguata per perseguire tale scopo (79).

(64)

Per contro, nelle zone in cui è già presente un unico operatore di rete a banda larga, il sostegno pubblico alla costruzione di una rete alternativa può, per definizione, interferire sulle dinamiche di mercato. Pertanto il sostegno statale allo sviluppo di reti a banda larga nelle «aree grigie» si giustifica solo laddove possa essere chiaramente dimostrato un persistente fallimento del mercato. Si renderanno necessarie un'analisi più particolareggiata e un'attenta valutazione della compatibilità.

(65)

Le aree grigie possono beneficiare del sostegno statale, nel rispetto delle condizioni di compatibilità di cui alla sezione 3.4, qualora sia dimostrato che i) non sono offerti servizi a prezzi abbordabili o adeguati a soddisfare il fabbisogno dei cittadini e dell'utenza commerciale (80) e che ii) gli stessi obiettivi non possono essere raggiunti con misure meno distorsive della concorrenza (compresa una regolamentazione ex ante).

(66)

Al fine di stabilire quanto indicato ai punti i) e ii), l'Autorità procede nello specifico a valutare i seguenti elementi:

a)

inadeguatezza delle condizioni generali di mercato, analizzando, tra l'altro, il livello dei prezzi correnti della banda larga, il tipo di servizio offerto all'utenza finale (residenziale e commerciale) e relative condizioni;

b)

se, in assenza di una regolamentazione ex ante imposta da un'ANR, ai terzi è precluso l'accesso effettivo alla rete o le condizioni di accesso sono tali da non favorire una concorrenza effettiva;

c)

se esistono barriere generali tali da impedire l'eventuale ingresso di nuovi operatori del mercato delle comunicazioni elettroniche (81) e

d)

se nessun provvedimento adottato o misura correttiva emanante dalla competente autorità nazionale di regolamentazione o dall'autorità garante della concorrenza competente nei confronti dell'operatore di rete esistente è stato in grado di ovviare ai suddetti problemi.

(67)

Solo le aree grigie che soddisfano i criteri di ammissibilità di cui ai punti precedenti saranno sottoposte al test di compatibilità di cui alla sezione 3.4.

3.2.3.   «Aree nere»: l'intervento statale non è necessario

(68)

Quando, in una determinata zona geografica, operano o opereranno nel prossimo futuro almeno due diversi fornitori di servizi di rete a banda larga e la fornitura avviene in condizioni di concorrenza (concorrenza infrastrutturale (82)), si può ritenere che non vi sia fallimento del mercato. È, di conseguenza, molto improbabile che l'intervento pubblico apporti ulteriori benefici, mentre aiuti pubblici intesi a finanziare la costruzione di un'ulteriore rete a banda larga saranno tali da falsare, in linea di principio, la concorrenza in misura inammissibile, avendo per effetto l'esclusione degli investitori privati. Pertanto, in assenza di un fallimento del mercato chiaramente dimostrato, la Commissione giudica negativamente le misure intese a finanziare l'introduzione di una nuova infrastruttura a banda larga in una «area nera» (83).

3.3.   Distinzione tra aree bianche, grigie e nere per quanto riguarda le reti NGA

(69)

La distinzione, illustrata nella sezione 3.2, tra aree «bianche», «grigie» e «nere» è altresì rilevante ai fini della valutazione degli aiuti di Stato a sostegno delle reti NGA sotto il profilo della compatibilità ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c) dell'Accordo SEE.

(70)

Attualmente, potenziando le componenti attive, alcune reti a banda larga di base avanzate possono supportare anche alcuni servizi in banda larga che nel prossimo futuro saranno probabilmente offerti sulle reti NGA (ad esempio i servizi «triple play»). Tuttavia, è possibile prevedere la comparsa di prodotti e servizi nuovi non sostituibili sul versante della domanda o dell'offerta che richiedano capacità, affidabilità e velocità di caricamento e scaricamento significativamente superiori ai massimi limiti fisici consentiti dall'infrastruttura a banda larga di base.

3.3.1.   «Aree bianche NGA»

(71)

Pertanto, ai fini della valutazione degli aiuti di Stato a sostegno delle reti NGA, sono ritenute «aree bianche NGA» le aree attualmente sprovviste di reti di questo tipo e nelle quali è improbabile che, nei prossimi tre anni (cfr. punti da 59 a 61), investitori privati provvederanno a svilupparle. Tale area è ammissibile agli aiuti di Stato a sostegno delle reti NGA a condizione che siano soddisfatte le condizioni di compatibilità di cui alle sezioni 3.4 e 3.5.

3.3.2.   «Aree grigie NGA»

(72)

Va considerata «area grigia NGA» quella in cui è presente o verrà sviluppata nei tre anni successivi un'unica rete NGA (84) e dove nessun altro operatore ha in progetto di sviluppare una rete NGA nei tre anni successivi. Nel valutare la possibilità che altri investitori possano sviluppare ulteriori reti NGA in una determinata area, occorre considerare l'eventuale presenza di misure regolamentari o legislative (accesso alle infrastrutture di posa, alle infrastrutture condivise ecc.) atte a ridurre gli ostacoli a sviluppi in tal senso. L'Autorità dovrà effettuare un'analisi più dettagliata per verificare se l'intervento dello Stato è necessario, dato che l'intervento pubblico in questi settori comporta un rischio elevato di spiazzare gli investitori esistenti e falsare la concorrenza. A tale riguardo, l'Autorità effettuerà la valutazione sulla base delle condizioni di compatibilità definite nei presenti orientamenti.

3.3.3.   «Aree nere NGA»

(73)

È considerata «area nera NGA», in linea di principio, quella in cui sono presenti o verranno sviluppate nei tre anni successivi almeno due reti NGA di operatori diversi. L'Autorità riterrà che il sostegno dello Stato a una rete NGA supplementare, equivalente e finanziata con fondi pubblici in queste aree rischia di provocare gravi distorsioni della concorrenza ed è incompatibile con il funzionamento dell'Accordo SEE ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c).

3.4.   Definizione della misura e necessità di limitare le distorsioni della concorrenza

(74)

Ogni misura di Stato a sostegno dello sviluppo della banda larga dovrebbe soddisfare tutti i principi di compatibilità descritti nella sezione 2.5, compreso l'obiettivo di interesse comune, l'esistenza di un fallimento del mercato, l'adeguatezza e l'effetto di incentivazione della misura. Per quanto riguarda la limitazione delle distorsioni della concorrenza, oltre alla dimostrazione di come si realizzi un «salto di qualità» in tutti i casi (in aree bianche, grigie e nere) (85), le seguenti condizioni devono essere rispettate per dimostrare la proporzionalità della misura. Una valutazione approfondita (86) sarà probabilmente necessaria in caso di mancato rispetto di una sola delle suddette condizioni, con conclusioni potenzialmente negative circa la compatibilità degli aiuti con il funzionamento dell'Accordo SEE.

a)

Cartografia particolareggiata e analisi della copertura: gli Stati EFTA dovrebbero individuare chiaramente le aree geografiche che saranno interessate dalla misura d'aiuto (87), se possibile in collaborazione con gli organismi nazionali competenti. La consultazione dell'autorità nazionale di regolamentazione è incoraggiata, ma rimane facoltativa. Esempi di buone pratiche suggeriscono di istituire una base di dati centralizzata delle infrastrutture disponibili a livello nazionale, al fine di accrescere la trasparenza e di ridurre i costi per l'attuazione di progetti più modesti, di dimensione locale. Gli Stati EFTA sono liberi di definire le aree interessate, ma sono incoraggiati a tener conto delle condizioni economiche nella definizione delle diverse regioni prima della pubblicazione del bando di gara (88).

b)

Consultazione pubblica: gli Stati EFTA devono dare adeguata pubblicità alle principali caratteristiche della misura e all'elenco delle zone interessate, pubblicando le pertinenti informazioni del progetto e invitando gli interessati a presentare osservazioni. La pubblicazione su un sito web centrale a livello nazionale dovrebbe, in linea di principio, assicurare che tali informazioni siano messe a disposizione di tutti gli operatori interessati. Sottoponendo anche i risultati della mappatura a consultazione pubblica, gli Stati EFTA da un lato riducono al minimo le distorsioni della concorrenza rispetto agli operatori esistenti e a quelli che hanno già progetti d'investimento per il prossimo futuro e, dall'altro, consentono agli investitori di pianificare le loro attività (89). Pertanto una mappatura particolareggiata e un'ampia consultazione permetteranno non solo di garantire un elevato livello di trasparenza ma anche di definire l'esistenza di aree «bianche», «grigie» e «nere» (90).

c)

Procedura competitiva: ogniqualvolta l'autorità che concede l'aiuto seleziona un operatore terzo per la realizzazione dell'infrastruttura sovvenzionata (91), l'aggiudicazione deve avvenire conformemente allo spirito e ai principi enunciati dalle direttive UE sugli appalti pubblici (92), garantendo trasparenza a tutti gli investitori che desiderino presentare un'offerta per la realizzazione e/o la gestione di un progetto sovvenzionato. È indispensabile che la procedura garantisca il trattamento equo e non discriminatorio di tutti gli offerenti e una valutazione secondo criteri oggettivi. Il ricorso alla procedura competitiva permette di ridurre i costi, minimizzare il vantaggio potenzialmente insito negli aiuti di Stato e ridurre, al tempo stesso, la natura selettiva della misura dal momento che la scelta del beneficiario non è predeterminata (93). Gli Stati EFTA devono garantire un processo trasparente (94) e un effetto di stimolo alla concorrenza (95) e pubblicare tutte le procedure di gara in corso per la concessione di aiuti di Stato a sostegno della banda larga in un apposito sito web centrale a livello nazionale (96).

d)

Offerta economicamente più vantaggiosa: nell'ambito di una procedura competitiva, l'autorità che concede l'aiuto stabilisce i criteri qualitativi di aggiudicazione sulla base dei quali le offerte saranno valutate. I pertinenti criteri di aggiudicazione possono includere, ad esempio, la copertura geografica (97), la sostenibilità dell'opzione tecnologica o l'incidenza della soluzione proposta sulla concorrenza (98). Tali criteri qualitativi devono essere valutati a fronte degli importi di aiuto richiesti. Onde garantire livelli minimi di intervento pubblico, è opportuno che la valutazione globale di un'offerta nell'ambito della procedura competitiva attribuisca più punti all'offerta che, a condizioni qualitative simili se non identiche, richiede l'importo d'aiuto più basso. L'autorità che concede l'aiuto deve in ogni caso precisare in anticipo la ponderazione relativa attribuita a ciascuno dei criteri (qualitativi) prescelti.

e)

Neutralità tecnologica: atteso che esistono diverse soluzioni tecnologiche per fornire i servizi a banda larga, l'offerta non dovrebbe favorire o escludere alcuna tecnologia o piattaforma di rete particolare. Gli offerenti dovranno poter proporre la fornitura dei servizi a banda larga richiesti avvalendosi delle soluzioni tecnologiche che ritengono più adeguate o di una combinazione di tali tecnologie. Sulla base dei criteri oggettivi dell'offerta, l'autorità che concede l'aiuto ha pertanto il diritto di scegliere la soluzione tecnologica o la combinazione di soluzioni tecnologiche più adatta. In linea di principio, una copertura universale delle maggiori aree interessate può essere raggiunto attraverso una combinazione di diverse tecnologie.

f)

Utilizzo delle infrastrutture esistenti: dato che la riutilizzabilità delle infrastrutture esistenti è uno dei fattori determinanti per il costo di diffusione della banda larga, gli Stati EFTA dovrebbero incoraggiare gli offerenti ad avvalersi di qualsiasi infrastruttura esistente onde evitare duplicazioni inutili e sprechi di risorse e di ridurre l'importo del finanziamento pubblico. Qualsiasi operatore che detiene o controlla infrastrutture (indipendentemente dal fatto che siano effettivamente utilizzate) nell'area interessata e che intenda partecipare alla gara, dovrebbe soddisfare le seguenti condizioni: i) informare l'autorità che concede l'aiuto e l'autorità di regolamentazione nazionale dell'infrastruttura nel corso della consultazione pubblica; ii) fornire tutte le informazioni pertinenti ad altri offerenti entro un termine che consenta a questi ultimi di includere tali infrastrutture nella loro offerta. Gli Stati EFTA dovrebbero istituzione una base dati nazionale sulla disponibilità delle infrastrutture esistenti che potrebbero essere riutilizzate ai fini della diffusione della banda larga.

g)

Accesso all'ingrosso: l'effettivo accesso all'ingrosso, da parte di terzi, all'infrastruttura sovvenzionata di banda larga è un elemento indispensabile per qualsiasi misura di aiuto volta a sostenere la banda larga. In particolare, l'accesso all'ingrosso consente ad operatori terzi di concorrere con l'aggiudicatario (quando questi opera anche al dettaglio) garantendo così maggiore scelta e più concorrenza nelle aree interessate dalla misura e evitando al tempo stesso la creazione di servizi monopolistici a livello regionale. Giacché si applica solo ai beneficiari degli aiuti di Stato, la suddetta condizione non è subordinata alla previa esecuzione di un'analisi di mercato ai sensi dell'articolo 7 della direttiva quadro (99). Il tipo di obblighi di accesso all'ingrosso imposti a una rete sovvenzionata deve essere reso conforme agli obblighi di accesso previsti dalla normativa settoriale (100). Le imprese sovvenzionate dovrebbero, in linea di principio, offrire una gamma più ampia di prodotti di accesso all'ingrosso rispetto a quelli imposti dalle ANR nel contesto della regolamentazione settoriale agli operatori che godono di significativo potere di mercato (101), in quanto il beneficiario utilizza non solo risorse proprie, ma anche il denaro dei contribuenti per installare la propria infrastruttura (102). Tale accesso all'ingrosso dovrà essere concesso non appena possibile prima di mettere in funzione la rete (103).

È opportuno che l'accesso all'ingrosso effettivo all'infrastruttura sovvenzionata (104) sia garantito per almeno sette anni. Se allo scadere del periodo di sette anni l'autorità nazionale di regolamentazione dichiara, ai sensi del quadro normativo vigente, che l'operatore dell'infrastruttura in questione dispone di un significativo potere di mercato nello specifico mercato interessato, si dovranno imporre obblighi di fornire accesso conformemente al quadro normativo in materia di comunicazioni elettroniche (105). L'ANR o altri organismi nazionali competenti sono incoraggiati a pubblicare orientamenti ad uso delle autorità che concede l'aiuto sui principi che devono guidare la definizione delle condizioni e delle tariffe di accesso all'ingrosso. Al fine di consentire un accesso effettivo, le medesime condizioni di accesso si applicano alla totalità della rete sovvenzionata, anche alle parti della rete in cui sono state utilizzate infrastrutture esistenti (106). Gli obblighi d'accesso devono trovare applicazione indipendentemente da qualsiasi eventuale cambio di proprietà, nella gestione o nel funzionamento delle infrastrutture sovvenzionate.

h)

Prezzi di accesso all'ingrosso: l'analisi comparativa costituisce uno strumento importante per garantire che gli aiuti concessi serviranno a riprodurre le condizioni di mercato che prevalgono in altri mercati della banda larga concorrenziali. Il prezzo di accesso all'ingrosso dovrebbe basarsi sui principi tariffari stabiliti dall'ANR e sui valori di riferimento e dovrebbe tener conto dell'aiuto ricevuto dall'operatore di rete (107). Come parametri di riferimento valgono i prezzi medi all'ingrosso pubblicati in vigore in altre aree comparabili, ma più competitive, del paese o del SEE, oppure, in assenza di dati pubblicati, i prezzi già stabiliti o approvati dall'ANR per i mercati e i servizi interessati. Se per alcuni prodotti di accesso all'ingrosso non sono disponibili prezzi pubblicati o prezzi regolamentati da utilizzare come valori di riferimento, tali parametri vanno stabiliti con altri mezzi in applicazione dei principi di orientamento al costo e secondo la metodologia stabilita nella regolamentazione settoriale (108). Data la complessità dell'analisi comparativa dei prezzi di accesso all'ingrosso, gli Stati EFTA sono invitati a conferire mandato alle ANR, dotandole del personale necessario, affinché possano fornire consulenza in materia all'autorità che concede l'aiuto. Una descrizione particolareggiata del progetto di aiuto deve essere inviata all'ANR almeno 2 mesi prima della notifica, in modo che questa disponga di un periodo di tempo ragionevole per elaborare il suo parere. Se l'ANR è stata investita di tale competenza, l'autorità che concede l'aiuto deve consultare l'ANR nel fissare i prezzi e le condizioni di accesso all'ingrosso. È opportuno che la documentazione di gara indichi chiaramente i criteri di parametrazione.

i)

Controllo e meccanismo di recupero: le autorità competenti operano uno stretto controllo dell'attuazione del progetto relativo alla banda larga per l'intera durata del progetto. Se l'operatore è selezionato tramite una procedura su base competitiva, vi è generalmente meno bisogno di monitorare l'ulteriore evoluzione della redditività del progetto. In molti casi, può essere opportuno stabilire in anticipo l'importo dell'aiuto, in modo da coprire il previsto deficit di finanziamento in un dato periodo, piuttosto che determinare l'importo dell'aiuto sulla base dei costi effettivamente sostenuti e dei ricavi realizzati. Nel primo modello, la società è generalmente più incentivata a contenere i costi e a migliorare nel tempo la sua efficienza. Tuttavia, qualora le previsioni sui costi futuri e sull'andamento delle entrate siano caratterizzate da un elevato grado di incertezza e da una forte asimmetria delle informazioni, l'autorità pubblica può decidere di adottare modelli di finanziamento non interamente stabiliti a priori, ma che sono una combinazione del calcolo ex ante ed ex post (per esempio utilizzando meccanismi di recupero che permettano la distribuzione equilibrata di entrate impreviste). Affinché non comporti oneri eccessivi per i piccoli progetti di dimensione locale, può essere giustificabile prevedere una soglia minima per il meccanismo di recupero. Pertanto, gli Stati EFTA dovrebbero applicare il meccanismo di recupero se l'importo dell'aiuto al progetto è superiore a 10 milioni di EUR (109). L'autorità che concede l'aiuto può prevedere che qualsiasi profitto in eccesso recuperato dall'aggiudicatario sia speso per l'ulteriore espansione della rete a banda larga nell'ambito della regolamentazione quadro e alle stesse condizioni della misura di aiuto originaria. L'obbligo di separazione contabile per l'aggiudicatario per quanto attiene alla sovvenzione ricevuta renderà più agevole per l'autorità che concede l'aiuto controllare l'attuazione del programma e gli eventuali extraprofitti generati (110).

j)

Trasparenza: gli Stati EFTA pubblicano su un sito Internet centralizzato almeno le seguenti informazioni sulle misure di aiuto di Stato: il testo integrale del regime di aiuti autorizzato e le relative disposizioni di applicazione, il nome del beneficiario dell'aiuto, l'importo dell'aiuto, l'intensità dell'aiuto e la tecnologia utilizzata. Tali informazioni sono pubblicate dopo che sia stata adottata la decisione di concessione dell'aiuto, sono conservate per almeno 10 anni e sono disponibili al pubblico senza restrizioni. Il beneficiario dell'aiuto è tenuto a fornire ai terzi aventi diritto l'accesso totale e non discriminatorio alle informazioni sulla sua infrastruttura (compresi tra l'altro i cavidotti, le centraline stradali e le fibre) realizzata nell'ambito di una misura di aiuto di Stato (111), in modo che gli altri operatori possano verificare facilmente la possibilità di accedere a tali infrastrutture e dovrebbe trasmettere tutte le informazioni pertinenti sulla rete a banda larga a un registro centralizzato delle infrastrutture a banda larga, se tale banca dati esiste nello Stato membro interessato, e/o alle ANR.

k)

Relazioni: a partire dalla data in cui la rete entra in servizio, per la durata della misura di aiuto, l'autorità che concede l'aiuto di Stato è tenuta a comunicare ogni due anni all'Autorità di vigilanza EFTA le informazioni essenziali sui progetti di aiuto (112). Nel caso di regimi quadro nazionali o regionali, le amministrazioni nazionali o regionali devono aggregare le informazioni delle singole misure e trasmettere una relazione all'Autorità. Quando adotta una decisione a norma dei presenti orientamenti l'Autorità può chiedere relazioni supplementari in merito agli aiuti concessi.

3.5.   Sostegno allo sviluppo rapido di reti NGA

(75)

Analogamente a quanto affermato per lo sviluppo della banda larga di base, gli aiuti di Stato a sostegno dello sviluppo di reti NGA possono costituire uno strumento adeguato e giustificato, purché sia soddisfatta una serie di condizioni fondamentali. Mentre gli operatori commerciali prendono le loro decisioni di investimento nelle reti NGA sulla base della redditività prevista, la scelta dell'autorità pubblica deve tenere conto anche dell'interesse pubblico allorché finanzia una piattaforma aperta e neutra sulla quale vari operatori potranno competere per la fornitura di servizi agli utenti finali.

(76)

Qualsiasi misura di sostegno alla diffusione delle reti NGA deve soddisfare le condizioni di compatibilità di cui alle sezioni 2.5 e 3.4. Inoltre, vanno rispettate le condizioni seguenti, tenendo conto delle situazioni specifiche in cui sono effettuati investimenti pubblici nelle reti NGA.

a)

Accesso all'ingrosso: a motivo della logica economica delle reti NGA, è della massima importanza garantire un effettivo accesso all'ingrosso agli operatori terzi. In particolare nei settori in cui vi sono già presenti operatori di servizi di base a banda larga (113) concorrenti, in cui si deve assicurare che sia mantenuta la situazione di mercato competitivo che esisteva prima dell'intervento. Le condizioni di accesso descritte sopra alla sezione 3.4 sono precisate di seguito. La rete sovvenzionata deve quindi offrire accesso a condizioni eque e non discriminatorie a tutti gli operatori che ne fanno richiesta e darà loro la possibilità di una disaggregazione effettiva e completa (114). Inoltre, gli operatori terzi devono avere accesso anche alle infrastrutture di rete (115) passive e non solo a quelle attive (116). Oltre all'accesso bitstream e all'accesso disaggregato alla rete locale e alla sottorete locale, l'obbligo di fornire accesso deve pertanto essere esteso anche al diritto di uso di cavidotti e tralicci, fibre spente o centraline stradali (117). L'effettivo accesso all'ingrosso dovrà essere garantito per almeno sette anni e il diritto di accesso ai cavidotti o pali non dovrebbe essere limitato nel tempo. Un tale obbligo non pregiudica analoghi obblighi regolamentari eventualmente imposti dall'ANR nello specifico mercato interessato al fine di promuovere una concorrenza effettiva, né l'adozione di misure durante o dopo lo scadere del suddetto termine (118).

Può accadere che nelle aree rurali, a scarsa densità di popolazione, in cui sono disponibili limitati servizi a banda larga, o per imprese locali di piccole dimensioni, imporre la presenza di tutti i tipi di prodotti di accesso possa aumentare i costi d'investimento (119) in modo sproporzionato, senza produrre benefici significativi in termini di aumento della concorrenza (120). In tale situazione, è lecito prevedere che i prodotti di accesso che richiedono costosi interventi sull'infrastruttura sovvenzionata non altrimenti previsti (ad esempio la co-locazione in punti di distribuzione intermedia) siano offerti soltanto in presenza di una domanda ragionevole da parte di un operatore terzo. La domanda è considerata ragionevole se i) il richiedente l'accesso fornisce un coerente piano aziendale che giustifica lo sviluppo del prodotto sulla rete sovvenzionata e ii) non è già offerto alcun comparabile prodotto di accesso nella stessa area geografica da un altro operatore, a prezzi equivalenti a quelli delle zone più densamente popolate (121).

Per contro, il punto precedente non può essere invocato nelle zone più densamente popolate, in cui è probabile che si svilupperà una concorrenza infrastrutturale. Pertanto, in tali zone, la rete sovvenzionata deve soddisfare tutti i tipi di prodotti di accesso alla rete che possono essere richiesti dagli operatori (122).

b)

Trattamento equo e non discriminatorio: l'infrastruttura sovvenzionata deve consentire l'offerta di servizi concorrenziali e a prezzi ragionevoli agli utenti finali da parte di operatori concorrenti. Nel caso in cui il gestore di rete sia verticalmente integrato, devono essere introdotte adeguate misure di salvaguardia per evitare conflitti di interesse, indebite discriminazioni nei confronti dei richiedenti l'accesso o dei fornitori di contenuti ed eventuali altri vantaggi indiretti occulti. Nella stessa ottica, i criteri di aggiudicazione dovrebbero includere una disposizione secondo la quale gli offerenti che propongono un modello esclusivamente all'ingrosso, un modello esclusivamente passivo o entrambi ricevono punti supplementari.

(77)

I progetti di aiuti di Stato volti al finanziamento di reti di backhauling (123) o limitati a opere di ingegneria civile aperte all'accesso di tutti gli operatori e a tutte le tecnologie presentano caratteristiche favorevoli alla concorrenza. Questa caratteristica sarà presa in considerazione nella valutazione di tali progetti.

3.6.   Aiuti alle reti a banda larga ultraveloci

(78)

Alla luce degli obiettivi di cui all'introduzione, in particolare quello di raggiungere il 50 % di collegamenti Internet a velocità superiore a 100 Mbit/s, e tenuto conto del fatto che in particolare nelle zone urbane la necessità di prestazione può essere maggiore rispetto a quanto gli investitori commerciali sono disposti a offrire nel prossimo futuro, in deroga al capitolo 3.3.3, l'intervento pubblico potrebbe essere eccezionalmente concesso per reti NGA in grado di fornire altissima velocità ben oltre i 100 Mbit/s.

(79)

Tale intervento può essere autorizzato nelle «aree nere NGA» solo se è dimostrato che viene soddisfatta la condizione relativa al «salto di qualità» di cui al punto 46 sulla base dei seguenti criteri cumulativi:

a)

le reti NGA esistenti o programmate (124) non raggiungono l'abitazione dell'utente finale con reti in fibra ottica (125);

b)

la situazione del mercato non evolve verso la fornitura concorrenziale di servizi ultraveloci (126), superiori a 100 Mbit/s, nel prossimo futuro attraverso i piani di investimento degli operatori commerciali in conformità dei punti 58 e 59;

c)

esiste una domanda, in prospettiva, per tali miglioramenti qualitativi (127).

(80)

Nella situazione di cui al paragrafo precedente, qualsiasi nuova rete oggetto di sovvenzioni deve rispettare le condizioni di compatibilità di cui al capitolo 3.4 e al punto 75. Inoltre, l'autorità che concede l'aiuto deve dimostrare che:

a)

la rete sovvenzionata presenta significative caratteristiche tecnologiche e prestazioni avanzate rispetto alle caratteristiche e alle prestazioni verificabili delle reti esistenti o previste (128);

b)

la rete sovvenzionata sarà basata su un'architettura aperta gestita esclusivamente come rete all'ingrosso e

c)

l'aiuto non comporta una distorsione eccessiva della concorrenza con altre tecnologie NGA che sono state recentemente oggetto di nuovi importanti investimenti infrastrutturali da parte degli operatori del mercato, nelle stesse zone interessate (129).

(81)

Solo se queste condizioni supplementari sono soddisfatte, il finanziamento pubblico di tali reti potrebbe essere considerato compatibile in base al test di bilanciamento degli effetti. In altri termini, tale finanziamento dovrebbe comportare un progresso tecnologico significativo, sostenibile, favorevole alla concorrenza e non temporaneo, senza generare disincentivi sproporzionati agli investimenti privati.

Disposizioni finali

(82)

I presenti orientamenti si applicheranno a partire dal primo giorno successivo a quello della loro adozione. L'Autorità applica i presenti orientamenti a tutte le misure di aiuti notificati sui quali è chiamata a decidere successivamente all'adozione degli orientamenti medesimi, anche qualora i progetti siano stati notificati prima di tale data.

(83)

Conformemente norme dell'Autorità applicabili alla valutazione degli aiuti di Stato illegalmente concessi (130), l'Autorità applicherà agli aiuti illegali le norme in vigore all'epoca in cui l'aiuto è stato concesso. Di conseguenza, applicherà le disposizioni dei presenti orientamenti in caso di aiuti illegali erogati dopo la loro pubblicazione.

(84)

L'Autorità propone agli Stati EFTA, in applicazione dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'Accordo SEE, di adottare misure appropriate e a modificare, se necessario, i regimi di aiuto esistenti per adeguarli alle disposizioni dei presenti orientamenti entro dodici mesi dalla data di adozione.

(85)

Gli Stati EFTA sono invitati ad esprimere il loro consenso pieno ed esplicito alle misure opportune proposte entro due mesi dalla data di ricevimento di tali misure. In assenza di risposta, l'Autorità presuppone che lo Stato EFTA in questione non concordi con le misure proposte.

(86)

L'Autorità riesaminerà i presenti orientamenti sulla base delle future revisioni della corrispondente comunicazione della Commissione — Orientamenti comunitari relativi all'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga.


(1)  Il presente capitolo corrisponde alla comunicazione della Commissione — Orientamenti dell'Unione europea per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga (GU C 25 del 26.1.2013, pag. 1).

(2)  Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Un'agenda digitale europea», COM(2010) 245 def., riconosciuta nella risoluzione della 37a riunione del Comitato parlamentare misto SEE del 26 ottobre 2011.

(3)  Cfr. l'articolo 12, paragrafo 4, dell'atto cui si fa riferimento al punto 5 cl dell'allegato XI dell'Accordo SEE (direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33) (GU L 116 del 22.4.2004, pag. 60 e supplemento SEE n. 20 del 22.4.2004, pag. 14), modificato dalla direttiva 2009/140/CE (direttiva sul miglioramento della regolamentazione) (GU L 337 del 18.12.2009, pag. 37) (non ancora integrata nell'Accordo SEE) e dall'atto cui si fa riferimento al punto 5 cl dell'allegato XI dell'Accordo SEE regolamento (CE) n. 544/2009 (GU L 167 del 29.6.2009, pag. 12), (GU L 334 del 17.12.2009, pag. 4, e supplemento SEE n. 68 del 17.12.2009, pag. 4).

(4)  Cfr. l'atto cui si fa riferimento al punto 261 dell'allegato XI dell'Accordo SEE (Raccomandazione della Commissione, del 20 settembre 2010, relativa all'accesso regolamentato alle reti di accesso di nuova generazione (NGA)] GU L 251 del 25.9.2010, pag. 35 , OJ L 341 del 13.12.2012, pag. 28 e Supplemento SEE n. 70 del 13.12.2012, pag. 32.

(5)  Cfr., ad esempio, la decisione della Commissione N 398/05 — Ungheria, Development Tax Benefit for Broadband.

(6)  Le risorse di un'impresa pubblica costituiscono risorse statali ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'Accordo SEE, in quanto le autorità pubbliche ne hanno il controllo. Cfr. causa C-482/99, Repubblica francese/Commissione, Raccolta 2002, pag. I-4397. Coerentemente con questa sentenza, si dovrà successivamente valutare se il finanziamento effettuato da un'impresa pubblica sia imputabile allo Stato.

(7)  Cause T-443/08 e T-455/08, Freistaat Sachsen e a./Commissione, Raccolta 2011, pag. II-1311, punti 93 — 95.

(8)  Si veda, ad esempio, la decisione della Commissione nel caso NN 24/07 — Repubblica ceca, Prague Municipal Wireless Network.

(9)  Analogamente, se una rete è costruita o i servizi a banda larga sono acquistati per soddisfare il fabbisogno proprio della pubblica amministrazione, in determinate circostanze, tale intervento potrebbe non conferire vantaggi a imprese economiche. Cfr. la decisione della Commissione nel caso N 46/07 — Regno Unito, Welsh Public Sector Network Scheme.

(10)  Decisione della Commissione nel caso SA.31687 (N 436/10) — Italia, Banda larga in Friuli Venezia Giulia (Progetto Ermes) e nel caso N 407/09 — Spagna, Xarxa Oberta.

(11)  È probabile che il beneficio della sovvenzione venga almeno in parte trasferito agli operatori terzi, anche se essi versano un corrispettivo a fronte dell'accesso all'ingrosso. Infatti, i prezzi all'ingrosso sono spesso regolamentati. Ciò significa che il prezzo è inferiore a quello che il grossista potrebbe altrimenti realizzare sul mercato (che potrebbe essere un prezzo di monopolio se non vi è concorrenza con altre reti). Se il prezzo non è regolamentato, il grossista è comunque tenuto a parametrare i suoi prezzi sui prezzi medi applicati in altri settori più competitivi cfr. punto (74), lettera h), il che porta probabilmente comunque a prezzi inferiori a quelli che il grossista potrebbe altrimenti realizzare sul mercato.

(12)  Le sovvenzioni all'utenza residenziale non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'Accordo SEE.

(13)  A titolo d'esempio, un aiuto concesso ad un distretto industriale; si veda, ad esempio, la decisione della Commissione nel caso N 626/09 — Italia, NGA per i distretti industriali della provincia di Lucca.

(14)  Causa C-310/99, Italia/Commissione, Raccolta 2002, pag. I-02289, punto 65.

(15)  Cfr. la decisione della Commissione N 237/08 — Germania, Broadband support in Niedersachsen.

(16)  Causa C-303/88, Repubblica italiana/Commissione, Raccolta 1991, pag. I-1433, punti 20-22.

(17)  Decisione della Commissione dell'11 dicembre 2007 nel caso C 53/2006 Citynet Amsterdam: investimento della città di Amsterdam in una rete di comunicazione fibre-casa (FTTH), GU L 247 del 16.9.2008, pag. 27.

(18)  Gli orientamenti dell'Autorità di vigilanza EFTA relativi agli aiuti concessi sotto forma di garanzie statali (GU L 274 del 26.10.2000, Supplemento SEE n. 48 del 26.10.2000, pag. 45), modificati con GU L 105 del 21.4.2011, pag. 32, Supplemento SEE n. 23 del 21.4.2011, pag. 1.

(19)  Secondo la giurisprudenza, le imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale devono aver ricevuto detto incarico con un atto della pubblica autorità. In tal senso, un servizio d'interesse economico generale può essere affidato ad un operatore tramite una concessione di servizio pubblico; cfr. cause riunite T-204/97 e T-270/97 EPAC — EPAC — Empresa para a Agroalimentação e Cereais, SA/Commissione, Racc. 2000, pag. II-2267, punto 126; causa T-17/02 Fred Olsen, SA/Commissione, Racc. 2005, pag. II-2031, punti 186 e 188-189.

(20)  Causa C-280/00, Altmark Trans GmbH e Regierungspräsidium Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH (Raccolta 2003, pag. I-7747). Di seguito, sentenza Altmark.

(21)  Cfr. http://www.eftasurv.int/media/state-aid-guidelines/Part-VI---Compensation-granted-for-the-provision-of-services-of-general-economic-interest.pdf (non ancora pubblicati).

(22)  Cfr. http://www.eftasurv.int/media/state-aid-guidelines/Part-VI---Framework-for-state-aid-in-the-form-of-public-service-compensation.pdf (non ancora pubblicata).

(23)  Atto cui si fa riferimento al punto 1 h dell'allegato XV dell'Accordo SEE, decisione n. 66/2012, GU L 207 del 2.8.2012, pag. 46 e Supplemento SEE n. 43 del 2.8.2012, pag. 56, GU L 7 dell'11.1.2012, pagg. 3-10).

(24)  Atto cui si fa riferimento al punto 1 ha dell'allegato XV dell'Accordo SEE, cfr. decisione n. 225/2012 del Comitato misto del 7 dicembre 2012, non ancora pubblicata.

(25)  Cfr. punto 48 degli orientamenti dell'Autorità sulla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale e punto 13 della disciplina dell'Autorità sugli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico.

(26)  Cfr. punto 49 degli orientamenti dell'Autorità sulla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale.

(27)  L'espressione «prossimo futuro» deve intendersi con riferimento a un periodo di tre anni, conformemente al punto 59 dei presenti orientamenti.

(28)  Conformemente al principio di cui al punto 50 degli orientamenti dell'Autorità sulla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale. Cfr. anche la decisione della Commissione N 284/05 — Irlanda, Regional broadband Programme: Metropolitan Area Networks («MANs»), phases II and III; e N890/06 — Francia, Aide du Sicoval pour un réseau de très haut débit.

(29)  La rete passiva è fondamentalmente l'infrastruttura fisica delle reti. Per la definizione, si rimanda al Glossario.

(30)  Una rete deve essere neutra sotto il profilo tecnologico e consentire quindi agli interessati all'accesso l'uso di una qualsiasi delle tecnologie disponibili per la fornitura di servizi agli utenti finali.

(31)  In linea con il punto 74, lettera g), dei presenti orientamenti.

(32)  Questa esclusione è giustificata dal fatto che, una volta sviluppata e installata una rete a banda larga in grado di offrire una connessione universale, l'azione delle forze di mercato è sufficiente, di norma, per offrire servizi di comunicazione a tutti gli utenti a un prezzo concorrenziale.

(33)  Le misure di salvaguardia dovrebbero prevedere, in particolare, l'obbligo di una contabilità separata, così come la costituzione di un soggetto distinto, tanto sotto il profilo giuridico quanto dal punto di vista della struttura aziendale, dall'operatore verticalmente integrato. La responsabilità di adempiere alla missione SIEG affidatagli dovrebbe ricadere esclusivamente su tale soggetto giuridico distinto.

(34)  Spetta agli Stati EFTA definire, considerate le specifiche caratteristiche dei singoli casi, il metodo migliore per garantire che la compensazione accordata copra unicamente i costi dell'adempimento della missione SIEG nelle zone non servite conformemente ai principi del pacchetto SIEG e tenendo conto dei relativi introiti e di un ragionevole margine di profitto. Ad esempio, il livello della compensazione può essere basato sul confronto tra gli introiti derivanti dallo sfruttamento commerciale dell'infrastruttura nelle aree redditizie già servite da operatori commerciali e gli introiti derivanti dallo sfruttamento commerciale dell'infrastruttura nelle zone non servite. Eventuali utili in eccesso, cioè gli utili superiori all'utile medio sul capitale investito registrato nel settore nel caso dello sviluppo di una determinata infrastruttura a banda larga, potrebbero essere assegnati al finanziamento del SIEG nelle aree non redditizie, mentre l'importo rimanente verrebbe a costituire la compensazione finanziaria accordata al prestatore del SIEG. Cfr. la decisione della Commissione nel caso N 331/08, Francia — THD Hauts de Seine.

(35)  Tuttavia, qualora le previsioni sui costi futuri e sull'andamento delle entrate siano caratterizzate da un elevato grado di incertezza e da una forte asimmetria delle informazioni, l'autorità pubblica può decidere di adottare modelli di compensazione non interamente stabiliti a priori, ma che sono una combinazione del calcolo ex ante ed ex post (per esempio utilizzando meccanismi di recupero che permettano la distribuzione equilibrata di entrate impreviste).

(36)  Ad esempio opere di scavo, posa di cavi, cablaggi verticali ecc. Nel caso di una rete FTTH, tali costi potrebbero comportare fino al 70 % — 80 % dei costi complessivi di investimento.

(37)  Per riferimento, cfr. la nota 3.

(38)  Cfr. la decisione della Commissione nel caso N383/2009 — Germania, Amendment of N150/2008 Broadband in the rural areas of Saxony. Il caso riguarda una situazione in cui le opere di ingegneria civile generale, quali la manutenzione stradale, non configurano aiuti di Stato. Le misure adottate dalle autorità tedesche costituivano «opere di ingegneria civile generale» che sarebbero state realizzate in ogni caso dallo Stato a fini di manutenzione. La possibilità di mettere in posa cavidotti e altre infrastrutture per la banda larga in occasione dei lavori di manutenzione stradale — e a spese degli operatori — è stata annunciata pubblicamente e non era limitata o principalmente orientata al settore della banda larga. Tuttavia, non si può escludere che il finanziamento pubblico di tali lavori rientri nella nozione di aiuto di cui all'articolo 61, paragrafo 1, dell'Accordo SEE se essi sono limitati o chiaramente orientati al settore della banda larga.

(39)  Cfr., per esempio, l'Atlante delle infrastrutture («Infrastrukturatlas») dell'autorità di regolamentazione tedesca, in cui gli operatori si scambiano, su base volontaria, informazioni sulle infrastrutture disponibili e potenzialmente riutilizzabili.

(40)  Giova ricordare che il quadro normativo per le comunicazioni elettroniche autorizza le autorità nazionali competenti a richiedere alle imprese di fornire le informazioni necessarie per consentire loro, di concerto con le autorità nazionali di regolamentazione, di elaborare un inventario dettagliato della natura, disponibilità e ubicazione geografica degli elementi e delle strutture della rete, e metterlo a disposizione delle parti interessate. Cfr. articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33, modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009.

(41)  Cfr. ad esempio la decisione n. 231/11/COL dell'Autorità sullo sviluppo rapido di reti NGA nelle zone rurali del comune di Tromsø (GU C 10 del 2.1.2012, pag. 5 e Supplemento SEE n. 2 del 12.1.2012, pag. 3). Per un elenco delle decisioni adottate dalla Commissione in forza delle norme in materia di aiuti di Stato nel settore della banda larga si veda: http://ec.europa.eu/competition/sectors/telecommunications/broadband_decisions.pdf.

(42)  Ad esempio, i prestiti (contrariamente alle sovvenzioni) possono rivelarsi un utile strumento per contrastare la mancanza di crediti agli investimenti infrastrutturali di lungo termine.

(43)  Ciò non pregiudica l'eventuale applicazione degli orientamenti dell'Autorità in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, come menzionato al punto 27.

(44)  Orientamenti dell'Autorità in materia di aiuti di Stato a finalità regionale applicabili ratione temporis (ad esempio, orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013, GU C 54 del 28.2.2008, pag. 1 e Supplemento SEE n. 11 del 28.2.2008, pag. 1.

(45)  Il fatto che, in assenza di aiuti, una data impresa possa non essere in grado di intraprendere un progetto non implica tuttavia che si sia in presenza di un fallimento del mercato. Ad esempio, la decisione di un'impresa di non investire in un progetto a bassa redditività o in una regione in cui la domanda è limitata e/o la competitività al ribasso non indica necessariamente che il mercato non funziona adeguatamente, essa è anzi indice di un mercato che funziona correttamente.

(46)  Anche i sistemi satellitari hanno costi unitari, ma su base più ampia e tendono quindi a essere più indipendenti dalla densità della popolazione.

(47)  Per i finanziamenti a livello comunale e regionale si vedano le decisioni della Commissione nei casi SA 33420 (2011/N) — Germania, Breitband Lohr am Main; N699/2009 — Spagna, Desarrollo del programa de infraestructuras de telecomunicaciones en la Región de Murcia.

(48)  Gli Stati membri dell'Unione europea hanno spesso trasmesso i programmi quadro specificando a quali condizioni i fondi comunali e regionali possono essere destinati alla diffusione della banda larga. Si veda ad esempio i casi: N 62/10 — Finlandia, High speed broadband construction aid in sparsely populated areas of Finland, N 53/10 — Germania, Federal framework programme on duct support; o N 30/10 — Svezia, State aid to Broadband within the framework of the rural development program.

(49)  Per riferimento, cfr. la nota 3.

(50)  Cfr. ad esempio la raccomandazione dell'Autorità di vigilanza EFTA, del 5 novembre 2008, relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante ai sensi dell'atto cui è fatto riferimento al punto 5 cl dell'allegato XI dell'Accordo SEE (direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica), adattato dal protocollo 156 dell'Accordo SEE, GU C 156 del 9.7.2009, pag. 18 e Supplemento SEE n. 36 del 9.7.2009, pag. 1. Tale pratica consentirebbe di aumentare la trasparenza, alleggerire gli oneri amministrativi che gravano sulle autorità locali e dispenserebbe le ANR dall'esame individuale di ciascun aiuto di Stato individuale.

(51)  Cfr. ad esempio Avis n. 12-A-02 du 17 janvier 2012 relatif à une demande d'avis de la commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire du Sénat concernant le cadre d'intervention des collectivités territoriales en matière de déploiement des réseaux à très haut débit (parere dell'Autorità francese della concorrenza in relazione all'introduzione di reti a banda larga ad altissima velocità).

(52)  Cfr., ad esempio, le decisioni della Commissione nei casi N 237/08 — Germania, Breitbandförderung Niedersachsen, o SA.33671 — Regno Unito, Broadband Delivery UK.

(53)  Cfr., ad esempio, le decisioni della Commissione N 473/07 — Italia, Connessione a banda larga per l'Alto Adige; decisione N 570/07 — Germania, Broadband in rural areas of Baden-Württemberg.

(54)  In particolare per promuovere l'utilizzo di soluzioni di banda larga già disponibili, che siano reti terrestri fisse o senza fili disponibili a livello locale o sistemi satellitari accessibili ovunque.

(55)  Cfr., ad esempio, la decisione della Commissione N 222/06 — Italia, Piano d'azione per il superamento del digital divide in Sardegna.

(56)  Ciò può, per esempio, applicarsi agli operatori di telefonia mobile LTE (long term evolution) o LTE avanzata se, in forza delle condizioni previste nella loro licenza, sono obbligati a sviluppare una rete mobile nella zona interessata. Parimenti, se un operatore designato con un obbligo di servizio universale riceve una compensazione a fronte degli obblighi di servizio pubblico, nessun ulteriore aiuto di Stato può essere concesso per finanziare la stessa rete.

(57)  Questo tipo di effetto può essere denominato «effetto di spiazzamento».

(58)  Cfr. ad esempio causa C-156/98 Germania/Commissione, Raccolta 2000, pag. I6857, punto 78, e causa C-333/07 Régie Networks, Raccolta 2008, pag. I10807, punti 94-116.

(59)  Ad esempio, gli investimenti marginali connessi soltanto al potenziamento delle componenti attive della rete non dovrebbero essere ammessi a beneficiare di aiuti di Stato. Analogamente, sebbene alcune tecnologie in grado di potenziare le componenti in rame (ad esempio la tecnologia Vectoring) possano incrementare le capacità delle reti esistenti, esse non comportano ingenti investimenti in nuove infrastrutture e non dovrebbero pertanto beneficiare di aiuti di Stato.

(60)  Ad esempio, un miglioramento che permette di passare da reti di base a una rete a banda larga NGA. Anche alcuni potenziamenti di una rete NGA (quali l'estensione di connessioni in fibra ottica portate più vicino all'utilizzatore finale) possono rappresentare un salto di qualità. Nelle aree già servite dalla banda larga, l'applicazione di tale criterio dovrebbe escludere che gli aiuti di Stato comportino la duplicazione di infrastrutture esistenti. Analogamente, è improbabile che un piccolo, graduale potenziamento delle infrastrutture esistenti, ad esempio da 12 Mbit/s a 24 Mbit/s, possa aumentare le capacità del servizio (mentre è probabile che avvantaggi in modo eccessivo l'operatore esistente).

(61)  La rete sovvenzionata dovrebbe essere favorevole alla concorrenza, cioè consentire un effettivo accesso a vari livelli dell'infrastruttura nel modo indicato al punto 74 e, nel caso del sostegno alla diffusione delle reti NGA, anche al punto 76.

(62)  Cfr. ad esempio la decisione della Commissione nel caso SA.33671 — Regno Unito, Broadband Delivery UK.

(63)  L'Autorità può fornire questo metodo comune.

(64)  A causa del rapido sviluppo tecnologico, in futuro anche altre tecnologie potranno fornire servizi NGA.

(65)  Le tecnologie coassiali, senza fili e mobili si avvalgono, in certa misura, di una infrastruttura di supporto in fibra, rendendole concettualmente simili a una rete cablata che utilizza il rame per fornire il servizio relativo al segmento dell'ultimo miglio non coperto da fibra.

(66)  I collegamenti terminali per l'utente finale possono essere garantiti mediante tecnologie sia con che senza fili. Vista la rapida evoluzione delle tecnologie senza fili avanzate, quali LTE-advanced e la diffusione sempre più frequente sul mercato delle tecnologie LTE o WiFi, l'accesso fisso senza fili di prossima generazione (ad esempio, basato su tecnologia mobile in banda larga eventualmente adattata) può essere una valida alternativa a talune reti NGA cablate (ad esempio, la «rete fino alla centralina stradale»), se sono soddisfatte determinate condizioni. Poiché il mezzo senza fili è «comune» (la velocità per utilizzatore dipende dal numero di utenti collegati nella zona) ed è intrinsecamente soggetto alle cangianti condizioni ambientali, al fine di fornire in modo affidabile la velocità minima di download per abbonato che ci si aspetta da una NGA, le reti wireless fisse di ultima generazione possono essere realizzate con un certo grado di densità e/o con configurazioni avanzate (quali le antenne dirette e/o multiple). L'accesso senza fili di prossima generazione basato sulla tecnologia di banda larga mobile adattata deve inoltre assicurare il necessario livello di qualità del servizio per gli utenti in postazione fissa e contemporaneamente servire qualsiasi altro abbonato «nomade» nell'area di interesse.

(67)  Il termine FTTx si riferisce a FFTC, FTTN, FTTP, FTTH e FTTB.

(68)  Che applicano come minimo lo standard DOCSIS 3,0 per modem via cavo.

(69)  Cfr. ad esempio la decisione della Commissione nel caso SA.33671 — Regno Unito, Broadband Delivery UK.

(70)  Se attualmente un'area coperta da connessioni Internet a banda stretta (dial-up) è considerata un'area bianca rispetto ad aree coperte da servizi a banda larga, analogamente un'area in cui non sono presenti infrastrutture a banda larga di nuova generazione ma che dispone di un'infrastruttura a banda larga di base va anch'essa considerata un'area bianca NGA.

(71)  Rispetto ad altre reti che non raggiungano il consumatore finale (come FTTC), un'importante caratteristica di infrastruttura di backhauling NGN è che essa è aperta all'interconnessione con altre reti.

(72)  Decisione della Commissione nel caso N 407/09 — Spagna, Optical fibre Catalonia (Xarxa Oberta).

(73)  Decisioni della Commissione nei casi N407/407 — Spagna, Optical fibre Catalonia (Xarxa Oberta) e SA.33438 — Polonia, Broadband network for Eastern Poland.

(74)  Il periodo di riferimento di tre anni dovrebbe decorrere dal momento della pubblicazione della misura di aiuto prevista.

(75)  In tal senso, l'operatore deve essere in grado di dimostrare che, nell'arco dei tre anni, coprirà una parte considerevole del territorio e della popolazione interessati. Ad esempio, l'autorità che concede l'aiuto può chiedere a un operatore che manifesti interesse a costruire la propria infrastruttura nell'area interessata di fornire, entro due mesi, un credibile piano aziendale, prove documentali quali un accordo di prestito bancario e un calendario dettagliato di attuazione. Inoltre, l'investimento dovrebbe essere avviato entro dodici mesi, periodo entro il quale dovranno essere ottenuti la maggior parte dei diritti di passaggio necessari all'esecuzione del progetto. Per ciascun semestre possono essere concordate ulteriori scadenze relative all'avanzamento della misura.

(76)  Cfr. in proposito le decisioni della Commissione N 607/09 — Irlanda, Rural Broadband Scheme, o N 172/09 — Slovenia, Broadband development in Slovenia.

(77)  La stessa società può operare distinte reti fisse e mobili nella stessa regione, ma ciò non modifica il «colore» di tale zona.

(78)  La situazione della concorrenza è valutata sulla base del numero di operatori di infrastrutture esistenti. Nella decisione N 330/2010 — Francia, Programme national Très Haut Débit, è stato precisato che la presenza di diversi fornitori al dettaglio su una sola rete (anche una rete locale disaggregata — LLU) non trasforma la zona in un'area nera, ma che il territorio rimane «area grigia» in quanto esiste soltanto un'infrastruttura. Al tempo stesso, l'esistenza di operatori concorrenti (al dettaglio) sarà considerata un'indicazione del fatto che, benché grigia, l'area in questione può non presentare problemi sotto il profilo del fallimento del mercato. Dovranno essere fornite prove convincenti dei problemi di accesso o di scadente qualità dei servizi.

(79)  Nella decisione N 131/05 — Regno Unito, FibreSpeed Broadband Project Wales, la Commissione ha valutato se il sostegno finanziario concesso dalle autorità gallesi alla costruzione di una rete in fibre ottiche aperta e neutrale sotto il profilo dell'operatore che collegava 14 parchi industriali potesse ritenersi compatibile, considerato che le zone interessate erano già servite dall'operatore di rete esistente il quale offriva linee dedicate a prezzi regolamentati. La Commissione ha ritenuto che il prezzo del servizio offerto dall'operatore esistente fosse molto elevato, quasi inaccessibile per le PMI. Cfr. anche le decisioni della Commissione N 890/06 — Francia, Aide du Sicoval pour un réseau de très haut débit; N 284/05 — Irlanda, Regional Broadband Programme: Metropolitan Area Networks («MANs»), phases II and III.

(80)  Oltre alle specifiche di cui al punto 66, le autorità che accordano le sovvenzioni potrebbero prendere in considerazione indicatori quali ad esempio: il tasso di penetrazione dei servizi con i più elevati livelli di prestazione, prezzi eccessivamente elevati per servizi ad alte prestazioni (comprese le linee affittate ad utenti finali come spiegato nella nota precedente) che abbia l'effetto di scoraggiare l'adozione e l'innovazione, i servizi di e-Government in fase di sviluppo che richiedono risultati superiori a quelli offerti sulla rete esistente. Se nell'area interessata una percentuale significativa di cittadini e imprese sono già adeguatamente serviti, occorre assicurare che l'intervento pubblico non comporti un eccessivo e indebito caricamento dell'infrastruttura esistente. In tal caso, l'intervento pubblico può essere limitato esclusivamente a misure compensative.

(81)  Ad esempio, se la rete a banda larga già esistente è stata costruita sulla base di un utilizzo/accesso privilegiato ai cavidotti che preclude l'accesso o la condivisione di altri operatori di rete.

(82)  In presenza di una sola infrastruttura, anche se utilizzata — attraverso l'accesso disaggregato alla rete locale (LLU) — da diversi operatori del mercato delle comunicazioni elettroniche, l'area è considerata una «area grigia» competitiva, e non una «area nera» ai sensi dei presenti orientamenti. Cfr. anche decisione della Commissione SA.31316 — Francia, Programme national «Très haut débit».

(83)  Cfr. la decisione della Commissione, del 19.7.2006, concernente l'aiuto di Stato C 35/2005 (ex N59/2005) al quale i Paesi Bassi intendono dare esecuzione relativamente all'installazione di una rete a banda larga a Appingedam (GU L 86 del 27.3.2007, pag. 1). Nella suddetta decisione, la Commissione ha osservato che le forze competitive dello specifico mercato non sono state debitamente prese in considerazione. In particolare che il mercato della banda larga nei Paesi Bassi è un mercato in rapida evoluzione e che i fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche, compresi gli operatori via cavo e i prestatori di servizi Internet, stavano per introdurre sul mercato nazionale servizi in banda larga ad elevata capacità senza alcun apporto di fondi pubblici.

(84)  La stessa società può operare distinte reti NGA fisse e senza fili nella stessa regione, ma ciò non modifica il «colore» di tale zona.

(85)  Cfr. punto 47.

(86)  La valutazione approfondita potrebbe richiedere l'avvio di un procedimento a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, della parte I del Protocollo 3 dell'Accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia.

(87)  La mappatura delle zone dovrebbe essere effettuata sulla base delle abitazioni servite da una particolare infrastruttura di rete e non sulla base del numero di abitazioni o di utenti effettivamente connessi in quanto abbonati.

(88)  Ad esempio, aree troppo piccole potrebbero non offrire sufficienti incentivi economici affinché gli operatori del mercato presentino un'offerta per beneficiare dell'aiuto, mentre aree troppo vaste potrebbero ridurre l'effetto di stimolo della concorrenza del processo di selezione. Diverse procedure di selezione consentono quindi a diverse imprese potenziali di beneficiare degli aiuti di Stato, e permettono di evitare che la quota di mercato di un operatore (già in posizione dominante) sia ulteriormente rafforzata dalla misura di aiuto, se essa favorisce i grandi operatori del mercato o scoraggia le tecnologie che sarebbero competitive soprattutto in piccole zone.

(89)  Qualora possa essere dimostrato che gli operatori esistenti non hanno fornito alle autorità pubbliche alcuna informazione utile ai fini della necessaria opera di mappatura, dette autorità dovranno basarsi unicamente su informazioni di qualsiasi tipo messe a loro disposizione.

(90)  Cfr. ad esempio la decisione della Commissione nel caso N 266/08 — Germania, Broadband in rural areas of Bayern.

(91)  La situazione è diversa se l'autorità pubblica decide di realizzare e gestire la rete direttamente (o tramite una entità controllata al 100 %), come nella decisione della Commissione nella causa N 330/2010 — Francia, Programme national Très Haut Débit e SA.33807 (2011/N) — Italia, Piano nazionale in materia di banda larga. In tali casi, per garantire il livello di concorrenza conseguito da quando è stato liberalizzato il settore delle comunicazioni elettroniche nell'Unione, e soprattutto la situazione attuale della concorrenza nel mercato al dettaglio della banda larga, nel caso di reti sovvenzionate con finanziamenti pubblici: 1) gli operatori di reti pubbliche devono limitare la loro attività alle aree già stabilite e non espandersi ad altre regioni attraenti dal punto di vista commerciale; 2) l'autorità pubblica deve limitarsi a mantenere l'infrastruttura passiva e a concedere l'accesso alla stessa, ma non può entrare in concorrenza con gli operatori commerciali al dettaglio e 3) deve mantenere la separazione contabile tra i fondi utilizzati per il funzionamento delle reti e gli altri fondi a disposizione dell'autorità pubblica.

(92)  Atto cui si fa riferimento al punto 2 dell'allegato XVI dell'Accordo SEE (Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114 ), GU L 245 del 7.9.2006, pag. 22 e supplemento SEE n. 44 del 7.9.2006, pag. 18.

(93)  Cfr. ad esempio le decisioni della Commissione N475/07– Irlanda, National Broadband Scheme (NBS); N157/06 — Regno Unito, South Yorkshire Digital region Broadband Project.

(94)  Quando l'oggetto della procedura di selezione su base competitiva è un contratto pubblico disciplinato dalle direttive UE sugli appalti pubblici 2004/17/CE (atto cui si fa riferimento al punto 4 dell'allegato XVI dell'Accordo SEE, GU L 245 del 7.9.2006, pag. 22 e Supplemento SEE n. 44 del 7.9.2006, pag. 18) o 2004/18/CE (atto cui si fa riferimento al punto 2 dell'allegato XVI dell'Accordo SEE, GU L 245 del 7.9.2006, pag. 22 e Supplemento SEE n. 44 del 7.9.2006, pag. 18), il bando di gara viene pubblicato nella GUUE al fine di garantire una concorrenza su scala SEE, conformemente alle disposizioni di tali direttive. In tutti gli altri casi, le informazioni relative al bando dovrebbero essere rese pubbliche almeno a livello nazionale.

(95)  Se la selezione su base competitiva non produce un numero sufficiente di offerenti, il calcolo dei costi proposto dall'aggiudicatario può essere oggetto di esame da parte di un revisore dei conti esterno.

(96)  Se per motivi tecnici non è possibile istituire un sito web nazionale, dovrebbero essere creati siti web regionali, idealmente collegati tra loro.

(97)  In termini di area geografica, secondo la definizione di cui al bando relativo alla procedura di selezione su base competitiva.

(98)  Ad esempio, le topologie di rete che prevedono la completa ed effettiva disaggregazione potrebbero ricevere un punteggio più alto. Giova osservare che al presente stadio di evoluzione del mercato, una topologia punto a punto è la più favorevole alla concorrenza a lungo termine rispetto a una topologia multi punto, a parità di costi di realizzazione, soprattutto nelle zone urbane. Le reti multi punto possono permettere una disaggregazione completa ed effettiva solo quando l'accesso a una rete WDM-PON sarà normalizzata e obbligatoria in applicazione dei quadri regolamentari vigenti.

(99)  Per riferimento, cfr. la nota 3. Inoltre, qualora gli Stati EFTA optino per un modello gestionale in cui l'infrastruttura sovvenzionata offre unicamente servizi all'ingrosso a banda larga a beneficio di terzi, escludendo quindi i servizi al dettaglio, le distorsioni probabili della concorrenza risultano ulteriormente ridotte in quanto un tale modello di gestione della rete consente di evitare questioni potenzialmente complesse di prezzi predatori e forme occulte di discriminazione all'accesso. Cfr. ad esempio SA.30317 — Portogallo, High-speed broadband in Portugal.

(100)  Se la misura di aiuto riguarda il finanziamento di nuovi elementi dell'infrastruttura passiva quali cavidotti o tralicci, anche l'accesso agli stessi dovrebbe essere concesso senza restrizioni temporali. Cfr. ad esempio le decisioni della Commissione nei casi N 53/2010 — Germania, Federal framework programme on ducts support; N 596/09 — Italia, Riduzione del divario digitale in Lombardia; N 383/09 — Germania — Modifica del caso N 150/08 Broadband in the rural areas of Saxony, N 330/2010 — Francia, Programme national Très Haut Débit.

(101)  Per esempio, per le reti NGA, il punto di riferimento dovrebbe essere l'elenco dei prodotti di accesso inclusi nella raccomandazione sulle reti NGA.

(102)  Se l'aiuto di Stato è concesso per finanziare la costruzione di cavidotti, questi dovrebbero essere sufficientemente larghi per alloggiare varie reti via cavo e per ospitare soluzioni punto-multipunto nonché punto-punto.

(103)  Se fornisce anche servizi al dettaglio, il gestore della rete dovrebbe essere tenuto, in linea con la raccomandazione sulle reti NGA, a proporre prodotti di accesso all'ingrosso almeno sei mesi prima dell'avvio della commercializzazione di tali servizi al dettaglio.

(104)  L'accesso all'ingrosso effettivo all'infrastruttura sovvenzionata può essere fornito mediante i prodotti di accesso all'ingrosso indicati nell'appendice II.

(105)  Per riferimento, cfr. la nota 3.

(106)  Ad esempio, l'accesso all'ingrosso da parte di terzi non può essere limitato solo ai servizi a banda larga al dettaglio.

(107)  La misura in cui si tiene conto dell'importo dell'aiuto può variare a seconda della situazione concorrenziale nella procedura di selezione su base competitiva e nella zona interessata. Il valore di riferimento sarebbe quindi il limite superiore del prezzo all'ingrosso.

(108)  Per evitare che gli operatori gonfino artificialmente i costi, gli Stati EFTA sono incoraggiati a utilizzare contratti che incentivano le imprese a ridurre progressivamente i costi. Ad esempio, diversamente dai contratti «cost-plus» (che prevedono un rimborso dei costi), un contratto a prezzi fissi stimolerebbe l'impresa a ridurre progressivamente i costi.

(109)  Il recupero non è necessario nel caso di infrastrutture di proprietà pubblica, esclusivamente all'ingrosso, gestite dall'autorità pubblica al solo scopo di concedere accesso equo e non discriminatorio a tutti gli operatori, se sono rispettate le condizioni di cui alla nota 93.

(110)  Esempi di buone pratiche suggeriscono il controllo e il recupero per un periodo minimo di 7 anni, e la ripartizione di qualsiasi ulteriore profitto (vale a dire, superiore a quello previsto dal piano aziendale originario o alla media del comparto industriale) tra il beneficiario e le autorità pubbliche in ragione dell'intensità della misura di aiuto.

(111)  Queste informazioni devono essere regolarmente aggiornate (per esempio ogni sei mesi) e disponibili in formato aperto.

(112)  Tali informazioni devono almeno comprendere: oltre alle informazioni già rese pubbliche di cui al punto 74, lettera j), la data in cui la rete entra in servizio, i prodotti di accesso all'ingrosso, il numero di soggetti interessati all'accesso e i fornitori di servizi in rete, il numero di utenze servite, i tassi di utilizzo.

(113)  Compresi operatori LLU.

(114)  In questa fase di evoluzione del mercato, la topologia punto-punto può essere efficacemente disaggregata. Se l'aggiudicatario sviluppa una rete di topologia multipunto, deve avere un preciso obbligo di fornire la disaggregazione effettiva tramite WDM (wavelength division multiplexing) non appena l'accesso è normalizzato e diventa disponibile in commercio. Fintantoché la disaggregazione WDM non diventa effettiva, l'aggiudicatario è tenuto a fornire ai richiedenti accesso un prodotto virtuale di disaggregazione, che assomigli quanto più possibile alla disaggregazione fisica.

(115)  Quali Customer Premise Equipment (CPE) o altri dispositivi necessari al funzionamento della rete. Se si rende necessario aggiornare alcune parti della rete al fine di fornire un accesso effettivo, ciò deve essere previsto nei piani delle autorità concedenti l'aiuto, per esempio, prevedendo condotti di dimensioni adeguate, aumentando la dimensione delle centraline da strada per fornire effettiva disaggregazione ecc..

(116)  Se sono beneficiari indiretti, quando ricevono l'accesso a livello di commercio all'ingrosso, anche gli operatori terzi possono dover fornire accesso bitstream. Nonostante il fatto che l'aiuto fosse concesso solo per l'infrastruttura passiva, anche l'accesso attivo è stato richiesto, ad esempio, nella decisione della Commissione N 330/2010 — Francia, Programme national Très Haut Débit.

(117)  Un forte obbligo di accesso riveste un'importanza tanto più cruciale per far fronte all'avvicendamento, nel corso del tempo, tra i servizi offerti dagli esistenti operatori di reti ADSL e quelli offerti dai futuri operatori di reti NGA. L'obbligo di accesso aperto garantirà agli operatori ADSL concorrenti di poter far migrare la clientela verso la rete NGA sovvenzionata non appena questa sarà ultimata, consentendo loro di cominciare a pianificare gli investimenti futuri senza subire reali svantaggi concorrenziali. Cfr. ad esempio, caso N 461/09 — Regno Unito, Cornwall & Isles of Scilly Next Generation Broadband.

(118)  A tale proposito, si dovrebbe tener conto dell'eventuale persistenza delle specifiche condizioni del mercato che avevano giustificato la concessione di un aiuto per l'infrastruttura in questione.

(119)  L'aumento esagerato dei costi deve essere provato con calcoli dettagliati e oggettivi da parte dell'autorità concedente.

(120)  Ad esempio, decisione della Commissione nella causa N 330/2010 — Francia, Programme national Très Haut Débit e nella causa SA.33671 — Regno Unito, Broadband Delivery UK.

(121)  Altre condizioni possono essere accettate dall'Autorità nell'ambito dell'analisi di proporzionalità alla luce delle specificità del caso e del bilancio generale. Ad esempio, decisione della Commissione nella causa N 330/2010 — Francia, Programme national Très Haut Débit e nella causa SA.33671 — Regno Unito, Broadband Delivery UK. Qualora sussistano le necessarie condizioni, l'accesso deve essere concesso entro un periodo che corrisponda ad una pratica usuale del particolare mercato in questione. In caso di conflitto, l'autorità che concede l'aiuto può consultare l'ANR o altro organo nazionale competente.

(122)  Ad esempio, in caso di reti fisse passive la rete dovrà essere in grado di supportare topologie punto-punto e punto-multipunto a seconda della scelta degli operatori. In particolare nelle zone più densamente popolate, qualora fossero ammissibili aiuti di Stato, non sarebbe considerato nell'interesse pubblico concedere aiuti agli investimenti per il mero potenziamento delle reti esistenti che non comporti un significativo progresso in termini di concorrenza.

(123)  Cfr. punto 56. Gli interventi che vanno oltre il livello di ufficio centrale saranno già considerati reti NGA e non NGN. Cfr. decisione della Commissione nella causa SA.34031 — Nuova generazione di banda larga in Valle d'Aosta.

(124)  Basati su piani d'investimento credibili nell'arco dei prossimi tre anni, conformemente ai punti 58 e 59.

(125)  Ad esempio, le reti NGA non raggiungono l'abitazione dell'utente finale con la fibra ottica nel caso delle reti FTTN, in cui la fibra ottica è installata solo fino ai nodi (centraline). Analogamente, anche alcune reti cablate utilizzano le fibre fino alle centraline e collegano gli utenti finali con cavi coassiali.

(126)  Per esempio, in una zona in cui non vi è una rete FTTC o equivalente e il miglioramento della rete di distribuzione via cavo (almeno DOCSIS 3.0) le condizioni di mercato sono in genere considerate sufficientemente concorrenziali per essere in grado di evolvere verso la fornitura di servizi ultraveloci senza la necessità di un intervento pubblico.

(127)  Cfr. ad esempio gli indicatori illustrati alle note 81 e 82.

(128)  Cfr. punti 58 e 59.

(129)  Ciò avviene di solito se, a motivo dell'aiuto, gli operatori di mercato non possono recuperare gli investimenti infrastrutturali intrapresi entro un congruo periodo, tenendo conto degli abituali tempi di ammortamento. Si deve tener conto, in particolare, dei seguenti fattori (interconnessi): l'entità dell'investimento, quanto sia recente, il periodo minimo richiesto per ottenere un adeguato rendimento del capitale investito e i possibili effetti dell'introduzione della nuova rete sovvenzionata ultraveloce sul numero di abbonati alle reti NGA esistenti e i prezzi dei relativi abbonamenti.

(130)  GU L 73 del 19.3.2009, pag. 23 e Supplemento SEE n. 15 del 19.3.2009, pag. 1. Cfr. http://www.eftasurv.int/?1=1&showLinkID=15119&1=1

Appendice I

Interventi tipici di sostegno alla banda larga

Nella propria prassi di esame dei casi, la Commissione ha osservato che alcuni meccanismi di finanziamento sono utilizzati più frequentemente dagli Stati membri per favorire lo sviluppo della banda larga, e che sono stati valutati ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, corrispondente all'articolo 61, paragrafo 1, dell'Accordo SEE. Il seguente elenco è indicativo e non esaustivo, in quanto le autorità pubbliche possono elaborare metodi diversi per sostenere lo sviluppo della banda larga o discostarsi dai modelli descritti. Le combinazioni di misure generalmente comportano aiuti di Stato, salvo quando l'investimento sia effettuato in conformità del principio dell'investitore operante in un'economia di mercato (cfr. sezione 2.2.).

1.

Sostegno finanziario («deficit di finanziamento» (1)): Nella maggior parte dei casi esaminati dalla Commissione, lo Stato SEE (2) concede sovvenzioni finanziarie dirette agli investitori nella banda larga (3) per costruire, gestire e sfruttare commercialmente una rete a banda larga (4). Tali sovvenzioni comportano generalmente un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'Accordo SEE, poiché la sovvenzione è finanziata mediante risorse statali e conferisce un vantaggio all'investitore che svolge un'attività commerciale a condizioni che non sarebbero state disponibili sul mercato. In tal caso, sia gli operatori di rete che ricevono la sovvenzione sia i fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche che chiedono l'accesso all'ingrosso alla rete sovvenzionata sono beneficiari dell'aiuto.

2.

Sostegno in natura: In altri casi, gli Stati SEE sostengono lo sviluppo della banda larga finanziando lo sviluppo (in tutto o in parte) di una rete a banda larga, successivamente messa a disposizione degli investitori nel settore della comunicazione elettronica i quali utilizzeranno tali componenti della rete per il proprio progetto di sviluppo della banda larga. Questo sostegno può assumere svariate forme, nei casi più ricorrenti gli Stati SEE forniscono infrastrutture passive a banda larga eseguendo opere di ingegneria civile (per esempio, opere di scavo in una strada) o mediante la messa in posa di cavidotti o di fibra ottica spenta (5). Tale forma di sostegno della banda larga comporta un vantaggio per gli investitori che risparmiano i rispettivi costi di investimento (6), così come per i fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche che chiedono l'accesso all'ingrosso alla rete sovvenzionata.

3.

Reti a banda larga gestite (in tutto o in parte) dallo Stato: Si possono altresì configurare aiuti di Stato qualora lo Stato, anziché fornire sostegno a un investitore di banda larga, costruisca (parte di) una rete a banda larga e la gestisca direttamente attraverso un settore della pubblica amministrazione o una società in-house (7). Questo modello di intervento in genere prevede la costruzione di una infrastruttura passiva di rete di proprietà pubblica, al fine di metterla a disposizione di operatori della banda larga concedendo l'accesso all'ingrosso alla rete a condizioni non discriminatorie. La gestione della rete e la relativa concessione di accesso all'ingrosso a titolo oneroso sono attività economiche ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'Accordo SEE. La costruzione di una rete a banda larga in vista del suo sfruttamento commerciale costituisce, secondo la giurisprudenza, un'attività economica, cioè un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'Accordo SEE può configurarsi già al momento della costruzione della rete a banda larga (8). Anche i fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche che richiedono l'accesso all'ingrosso alla rete gestita dallo Stato sono considerati beneficiari degli aiuti.

4.

Rete a banda larga, gestita da un concessionario: gli Stati SEE possono anche finanziare lo sviluppo di una rete a banda larga, che resta di proprietà pubblica, ma la cui gestione è offerta mediante procedura competitiva a un operatore commerciale incaricato della gestione e dello sfruttamento a livello di commercio all'ingrosso (9). Anche in questo caso, poiché la rete è costruita in vista del suo sfruttamento, la misura può costituire un aiuto di Stato. Anche l'operatore che gestisce e sfrutta la rete così come i terzi fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche che chiedono l'accesso all'ingrosso alla rete saranno considerati beneficiari dell'aiuto.


(1)  «Il deficit di finanziamento» si riferisce alla differenza tra i costi di investimento e i ricavi previsti per gli investitori privati.

(2)  O qualsiasi altra autorità pubblica che concede l'aiuto.

(3)  Il termine «investitori» indica imprese o operatori di reti di comunicazione elettronica che investono nella costruzione e nello sviluppo di infrastrutture a banda larga.

(4)  Esempi di deficit di finanziamento sono le decisioni della Commissione nei casi: SA.33438 Polonia, Broadband network project in Eastern Poland; SA 32866 — Grecia, Broadband development in Greek rural areas; SA.31851 — Italia, Banda larga nelle Marche; N368/115 — Germania — Modifica dell'aiuto di Stato N115/2008 — Broadband in the rural areas of Germany.

(5)  Decisioni della Commissione nei casi N 53/2010 — Germania, Federal framework programme on ducts support; N 596/09 — Italia, Riduzione del divario digitale in Lombardia; N 383/09 — Germania — Modifica dell'aiuto N 150/08 Broadband in the rural areas of Saxony.

(6)  I costi d'ingegneria civile e gli altri investimenti nelle infrastrutture passive possono rappresentare fino al 70 % del costo complessivo di un progetto relativo alla banda larga.

(7)  Decisione della Commissione nel caso N330/2010 — Francia, Programme national Très Haut Débit, che comprendeva varie modalità di intervento, compresa tra l'altro la possibilità per le collettività territoriali di gestire proprie reti a banda larga mediante un'azienda pubblica.

(8)  Cause T-443/08 e T-455/08, Freistaat Sachsen/Commissione, Raccolta 2011, pag. II-1311.

(9)  Decisioni della Commissione nei casi N 497/2010 — Regno Unito, SHEFA2 Interconnect, N 330/2010 — Francia, Programme national Très Haut Débit, N 183/09 — Lituania, RAIN project.

Appendice II

Glossario dei termini tecnici

Ai fini dei presenti orientamenti, si applicano le seguenti definizioni: Tali definizioni non pregiudicano ulteriori modifiche di mercato, tecnologiche e normative.

Segmento di accesso: «ultimo miglio» ovvero la porzione finale della rete che collega la rete di backhauling alla rete domestica dell'utente finale.

Rete di backhauling: porzione della rete a banda larga che costituisce il collegamento intermedio tra la dorsale e la rete di accesso e trasporta dati da e verso la rete globale.

Accesso bit-stream: il fornitore di accesso all'ingrosso installa un collegamento con capacità trasmissiva ad alta velocità alla rete domestica dell'utente finale e mette tale collegamento a disposizione di terzi.

Fibra spenta: fibra non in uso, non collegata a sistemi di trasmissione.

Cavidotto: conduttura o tubazione sotterranea utilizzata per alloggiare i cavi (in fibra ottica, di rame o coassiali) di una rete a banda larga.

Disaggregazione completa: la disaggregazione fisica permette l'accesso alla linea di accesso dell'utente finale e consente ai concorrenti di trasmettere direttamente attraverso il proprio sistema di trasmissione. In determinate circostanze, una disaggregazione virtuale può essere considerata equivalente alla disaggregazione fisica.

FTTH: («Fibre To The Home»), rete di accesso in fibra ottica fino all'abitazione dell'utente, cioè rete di accesso composta da linee in fibra ottica sia nel segmento alimentatore che in quelli di raccordo della rete di accesso (compreso il cablaggio interno all'abitazione).

FTTB: («Fibre To The Building»), rete in fibra ottica che raggiunge l'edificio dell'utente finale, cioè la rete in fibra ottica raggiunge la base dell'edificio, mentre all'interno dell'edificio sono utilizzate reti in rame, coassiali o LAN.

FTTN: («Fibre To The Nodes»), la fibra termina in una centralina stradale, che può trovarsi anche a diversi chilometri di distanza dall'abitazione dell'utente, e l'ultimo segmento è in rame (rete in fibra fino alla centralina/VDSL) o coassiale (rete cablata/DOCSIS 3). La rete FTTN è spesso considerata una soluzione temporanea in vista dell'installazione della rete FTTH.

Reti neutre: le reti che possono supportare qualsiasi topologia di rete. In caso di reti FTTH, l'infrastruttura deve essere in grado di sostenere le topologie punto-punto e punto-multipunto.

Rete d'accesso di nuova generazione (NGA): le reti di accesso che si basano in tutto o in parte su elementi ottici e in grado di fornire servizi d'accesso a banda larga con caratteristiche più avanzate rispetto alle attuali reti a banda larga di base.

Rete passiva: rete a banda larga senza alcuna componente attiva. Comprende generalmente infrastrutture di ingegneria civile, cavidotti, fibra spenta e centraline stradali.

Accesso all'ingrosso alle componenti passive: accesso a un canale trasmissivo non dotato di componenti elettroniche.

Punto a multipunto: topologia di rete in cui le linee del singolo utente sono dedicate fino a un nodo passivo intermedio (ad esempio una centralina stradale) dove le linee sono aggregate in una linea condivisa. L'aggregazione può essere passiva (con divisori come nell'architettura PON) o attiva (ad esempio FTTC).

Punto a punto: topologia di rete in cui le linee dell'utente rimangono dedicate dalla sua abitazione fino al nodo metropolitano (MpoP).

Prodotti di accesso all'ingrosso: l'accesso consente a un operatore di utilizzare le strutture di un altro operatore. I prodotti di accesso all'ingrosso che possono essere forniti tramite la rete sovvenzionata sono i seguenti:

—    Rete FTTH/FTTB: accesso ai cavidotti, accesso alla fibra spenta, accesso disaggregato alla rete locale (WDM-PON o disaggregazione ODF) e accesso bitstream,

—    Rete cablata: accesso ai cavidotti e accesso bitstream,

—    Rete FTTC: accesso ai cavidotti, accesso disaggregato alle sottoreti e accesso bitstream,

—    Infrastruttura passiva di rete: accesso ai cavidotti, accesso alla fibra spenta e/o accesso disaggregato alla sottorete locale. Nel caso di un operatore integrato: gli obblighi d'accesso (diversi dall'accesso all'infrastruttura passiva) sono imposti in conformità della raccomandazione sulle reti NGA,

—    Rete a banda larga ADSL: accesso disaggregato alla sottorete locale, accesso bitstream,

—    Rete mobile o senza fili: bitstream, condivisione di antenne e l'accesso alle reti di backhauling,

—    Piattaforma per satelliti: accesso bit-stream.