ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 133

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

57° anno
6 maggio 2014


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici ( 1 )

1

 

 

II   Atti non legislativi

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 452/2014 della Commissione, del 29 aprile 2014, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

12

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 453/2014 della Commissione, del 29 aprile 2014, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

27

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 454/2014 della Commissione, del 29 aprile 2014, che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1066/2010

29

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 455/2014 della Commissione, del 29 aprile 2014, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

31

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 456/2014 della Commissione, del 29 aprile 2014, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

33

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 457/2014 della Commissione, del 29 aprile 2014, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

35

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 458/2014 della Commissione, del 29 aprile 2014, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

39

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 459/2014 della Commissione, del 29 aprile 2014, che modifica taluni regolamenti relativi alla classificazione di merci nella nomenclatura combinata

43

 

*

Regolamento (UE) n. 460/2014 della Commissione, del 5 maggio 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 823/2012 per quanto riguarda la data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva ciflutrin ( 1 )

51

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 461/2014 della Commissione, del 5 maggio 2014, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

53

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

DIRETTIVE

6.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 133/1


DIRETTIVA 2014/55/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 aprile 2014

relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

Negli Stati membri esistono e sono attualmente in uso norme mondiali, nazionali, regionali e proprietarie differenti sulla fatturazione elettronica. Nessuna di esse è prevalente e per la maggior parte non sono interoperabili tra loro.

(2)

In mancanza di una norma comune, quando promuovono o impongono l'uso della fatturazione elettronica negli appalti pubblici, gli Stati membri definiscono soluzioni tecniche proprie sulla base di norme nazionali separate. Per tale motivo il numero delle norme differenti che coesistono nei vari Stati membri sta aumentando ed è prevedibile che continui a crescere anche in futuro.

(3)

La molteplicità delle norme non interoperabili comporta un grado eccessivo di complessità, incertezza del diritto e costi operativi aggiuntivi per gli operatori economici che utilizzano la fatturazione elettronica negli Stati membri. Spesso agli operatori economici che intendono partecipare ad appalti transfrontalieri viene chiesto di adeguarsi a una nuova norma di fatturazione elettronica ogni volta che accedono a un nuovo mercato. Poiché la diversità dei requisiti giuridici e tecnici della fatturazione elettronica scoraggia gli operatori economici dal partecipare ad appalti transfrontalieri, essa costituisce un ostacolo all'accesso al mercato nel settore degli appalti pubblici transfrontalieri e un impedimento al commercio. Limitando le libertà fondamentali, esse si ripercuotono direttamente sul funzionamento del mercato interno.

(4)

È probabile che in futuro questi ostacoli al commercio interno dell'Unione aumentino a seguito dell'adozione di ulteriori norme nazionali e proprietarie non interoperabili, nonché della crescente diffusione o dell'introduzione obbligatoria negli Stati membri dell'utilizzo della fatturazione elettronica negli appalti pubblici.

(5)

È opportuno rimuovere o ridurre gli ostacoli al commercio transfrontaliero dovuti alla coesistenza di una pluralità di requisiti giuridici e norme tecniche sulla fatturazione elettronica e alla mancanza di interoperabilità. Per conseguire tale obiettivo, dovrebbe essere elaborata una norma europea comune per il modello semantico dei dati degli elementi essenziali di una fattura elettronica («norma europea sulla fatturazione elettronica»). La norma dovrebbe definire gli elementi di base che una fattura elettronica deve sempre contenere, consentendo in tal modo l'invio e la ricezione delle fatture elettroniche tra sistemi che si basano su norme tecniche diverse. Le norme tecniche nazionali esistenti, purché non siano in conflitto con questa norma europea, non dovrebbero essere sostituite né limitate nell'uso da tale norma e dovrebbe essere ancora possibile continuare ad applicarle parallelamente alla norma europea.

(6)

Garantendo l'interoperabilità semantica e migliorando la certezza del diritto, la presente direttiva intende promuovere la diffusione della fatturazione elettronica negli appalti pubblici, consentendo così agli Stati membri, alle amministrazioni aggiudicatrici, agli enti aggiudicatori e agli operatori economici di creare vantaggi significativi in termini di risparmi, impatto ambientale e riduzione degli oneri amministrativi.

(7)

I benefici della fatturazione elettronica sono massimizzati allorché le fatture sono generate, inviate, trasmesse, ricevute ed elaborate in modo completamente automatizzato. Per questo motivo, soltanto le fatture leggibili da una macchina che possono essere elaborate automaticamente e digitalmente dal ricevente dovrebbero essere considerate conformi alla norma europea sulla fatturazione elettronica. Un semplice file di immagini non dovrebbe essere considerato una fattura elettronica ai fini della presente direttiva.

(8)

L'obiettivo dell'interoperabilità è permettere la presentazione e il trattamento delle informazioni in modo uniforme nei diversi sistemi gestionali, indipendentemente dalla tecnologia, dall'applicazione o dalla piattaforma utilizzate. La piena interoperabilità comprende la capacità di interoperare su tre livelli distinti: in termini di contenuto della fattura (semantica), formato o lingua usati (sintassi) e metodo di trasmissione. Interoperabilità semantica significa che la fattura elettronica contiene un certo numero di informazioni obbligatorie e che il significato preciso dell'informazione scambiata è mantenuto e compreso senza ambiguità, a prescindere dal modo in cui viene rappresentato fisicamente o trasmesso. Interoperabilità sintattica significa che gli elementi dei dati di una fattura elettronica sono presentati in un formato che può essere scambiato direttamente tra mittente e destinatario ed elaborato in modo automatizzato. L'interoperabilità sintattica può essere assicurata in uno dei due modi seguenti, segnatamente attraverso l'uso di una sintassi comune, ovvero attraverso un sistema di corrispondenza tra le sintassi diverse.

(9)

È in uso una vasta gamma di sintassi. L'interoperabilità sintattica è sempre più assicurata grazie alla corrispondenza (mapping). Questo metodo è efficace se la fattura contiene tutti gli elementi dei dati richiesti a livello semantico e se il relativo significato non è ambiguo. Poiché sovente non è così, è necessario intervenire per assicurare l'interoperabilità a livello semantico. Al fine di semplificare ulteriormente l'uso della fatturazione elettronica e ridurre i costi, uno degli obiettivi a lungo termine dovrebbe consistere nel limitare il numero delle sintassi usate, di preferenza concentrandosi su quelle più comuni.

(10)

La normazione della fatturazione elettronica integra inoltre gli sforzi volti a promuovere la diffusione degli appalti elettronici, come emerge dalle pertinenti disposizioni della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(11)

Nelle conclusioni del 28 e 29 giugno 2012 e del 24 ottobre 2013 il Consiglio europeo ha affermato che dovrebbe essere data priorità alle misure volte a sviluppare ulteriormente il commercio elettronico transfrontaliero e la modernizzazione delle pubbliche amministrazioni, tra l'altro facilitando il passaggio alla fatturazione elettronica e con la rapida attuazione della stessa.

(12)

Nella risoluzione del 20 aprile 2012 il Parlamento europeo ha segnalato la frammentazione del mercato dovuta alle norme nazionali in materia di fatturazione elettronica e ha sottolineato i benefici sostanziali offerti dalla fatturazione elettronica, nonché l'importanza della certezza del diritto, di un ambiente tecnico chiaro e di soluzioni di fatturazione elettronica aperte e interoperabili basate su requisiti giuridici, processi aziendali e norme tecniche comuni. Per tali motivi il Parlamento europeo ha lanciato un invito a rendere obbligatoria la fatturazione elettronica negli appalti pubblici entro il 2016.

(13)

Il forum europeo multilaterale delle parti interessate sulla fatturazione elettronica (e-invoicing), istituito dalla decisione della Commissione del 2 novembre 2010 (6), ha adottato all'unanimità, nell'ottobre del 2013, una raccomandazione sull'utilizzo di un modello semantico dei dati a sostegno dell'interoperabilità della fatturazione elettronica.

(14)

La presente direttiva dovrebbe applicarsi alle fatture elettroniche ricevute dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori ed emesse a seguito dell'esecuzione delle prestazioni previste dai contratti cui si applicano la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7), la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (8), la direttiva 2014/24/UE o la direttiva 2014/25/UE. La presente direttiva dovrebbe disciplinare soltanto le fatture emesse dall'operatore economico a cui è stato aggiudicato l'appalto pubblico o il contratto di concessione (l'appaltatore principale). Se tuttavia, ai sensi dell'articolo 71 della direttiva 2014/24/UE e dell'articolo 88 della direttiva 2014/25/UE, gli Stati membri provvedono a pagamenti diretti ai subappaltatori, gli accordi da definire per i documenti di gara dovrebbero comprendere disposizioni che definiscano se debba essere usata o meno la fatturazione elettronica relativamente ai pagamenti ai subappaltatori. È opportuno precisare che, qualora un contratto sia aggiudicato a un gruppo di operatori economici, la presente direttiva si applica alle fatture elettroniche emesse sia dal gruppo in quanto tale che dai singoli operatori economici.

(15)

È opportuno che la presente direttiva si applichi anche ai contratti di concessione che comportano un pagamento che richieda l'emissione di fatture da parte dell'operatore economico cui è stato aggiudicato l'appalto di concessione. Il termine «concessioni» è definito all'articolo 5, punto 1), della direttiva 2014/23/UE. I contratti di concessione hanno per oggetto l'appalto di lavori o servizi attraverso una concessione il cui corrispettivo consiste nel diritto di gestire i lavori o i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo.

(16)

La presente direttiva è soggetta all'articolo 346 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La presente direttiva non si applica alle fatture elettroniche emesse a seguito dell'esecuzione di contratti (dichiarata segreta o accompagnata da speciali misure di sicurezza) escluse dall'ambito di applicazione della direttiva 2014/23/UE, della direttiva 2014/24/UE e della direttiva 2014/25/UE a norma, rispettivamente, dell'articolo 10, paragrafo 6, dell'articolo 15, paragrafo 3, e dell'articolo 24, paragrafo 3. Alle stesse condizioni, nella presente direttiva è opportuno stabilire un'esclusione specifica per le fatture elettroniche emesse a seguito dell'esecuzione di tali contratti (dichiarata segreta o accompagnata da speciali misure di sicurezza), che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/81/CE.

(17)

Le definizioni usate nella presente direttiva dovrebbero essere conformi al diritto dell'Unione in materia di aggiudicazione degli appalti.

(18)

La Commissione dovrebbe, in applicazione delle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), chiedere al competente organismo europeo di normazione di elaborare una norma europea sulla fatturazione elettronica. Ai sensi delle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012, la decisione della Commissione che formula tale richiesta è soggetta alla procedura d'esame di cui al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (10).

(19)

La norma europea sulla fatturazione elettronica dovrebbe basarsi sulle specifiche tecniche vigenti stabilite nell'ambito di organismi europei di normazione come il CEN (CWA 16356-MUG e CWA 16562-CEN BII) e tenere conto delle altre specifiche tecniche pertinenti stabilite nell'ambito di organismi internazionali di normazione, come l'UN/CEFACT (CII cfr. 2.0) e l'ISO (fattura finanziaria basata sulla norma ISO 20022). Nello svolgere la richiesta di normazione, il competente organismo europeo di normazione dovrebbe inoltre tener conto dei risultati dei progetti pilota su larga scala, attuati nell'ambito del programma di sostegno strategico del programma quadro per la competitività e l'innovazione (CIP), e delle specifiche tecniche in materia di fatturazione elettronica di qualsiasi altro organo od organismo competente ampiamente utilizzate nel mondo degli affari. La norma europea sulla fatturazione elettronica dovrebbe inoltre essere compatibile con le norme di pagamento esistenti, per consentire il trattamento automatico dei pagamenti.

(20)

Nella richiesta al competente organismo europeo di normazione, la Commissione dovrebbe chiedere che la norma europea sulla fatturazione elettronica sia tecnologicamente neutrale al fine di evitare distorsioni della concorrenza, compatibile con le pertinenti norme internazionali sulla fatturazione elettronica, al fine di evitare ostacoli tecnici all'accesso al mercato per i fornitori di paesi terzi e facilitare ai fornitori europei l'invio di fatture elettroniche ad acquirenti in paesi terzi, e conforme alla direttiva 2006/112/CE del Consiglio (11). Poiché le fatture elettroniche possono contenere dati personali, la Commissione dovrebbe chiedere inoltre che la norma europea sulla fatturazione elettronica tenga conto della tutela dei dati personali, conformemente alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (12), e dei principi della tutela dei dati fin dalla progettazione, della proporzionalità e della minimizzazione dei dati. Oltre a questi requisiti minimi, nella richiesta al competente organismo europeo di normazione la Commissione dovrebbe determinare altri requisiti relativi al contenuto della norma europea sulla fatturazione elettronica nonché una scadenza per la sua adozione.

(21)

Affinché anche le piccole e medie imprese possano trarre vantaggio dalla fatturazione elettronica negli appalti pubblici, la norma europea sulla fatturazione elettronica dovrebbe rendere possibile l'istituzione di sistemi di fatturazione elettronica di agevole impiego, che siano facili da capire e da usare. In tal senso, è opportuno altresì tenere conto del fatto che le piccole e medie imprese, in particolare, e anche le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori più piccoli dispongono di risorse umane e finanziarie limitate.

(22)

La norma europea sulla fatturazione elettronica dovrebbe altresì essere adeguata all'uso nelle transazioni commerciali tra imprese. Pertanto, la Commissione dovrebbe assicurare che la norma non sia elaborata in modo tale da risultare idonea unicamente all'uso nel settore degli appalti pubblici, onde consentirne l'uso anche agli operatori economici privati nelle loro relazioni d'affari.

(23)

Le fatture emesse in settori di attività diversi possono richiedere l'inclusione di informazioni specifiche dei settori stessi. È opportuno nondimeno includere in tutte le fatture un numero limitato di elementi standard comuni. La presenza di tali elementi è indispensabile per verificare se la fattura riflette correttamente l'operazione commerciale sottostante e per garantire che la fattura sia giuridicamente valida. Un elenco di questi elementi richiesti a fini IVA è fornito nella direttiva 2006/112/CE. La norma europea sulla fatturazione elettronica dovrebbe essere coerente con questa serie di elementi.

(24)

La norma europea sulla fatturazione elettronica dovrebbe specificare gli elementi dei dati semantici che si riferiscono, in particolare, ai dati complementari del venditore e dell'acquirente, agli identificatori di processo, agli attributi della fattura, ai dati specifici degli articoli fatturati, alle informazioni sulla consegna nonché ai termini e alle condizioni di pagamento. Ogni fattura elettronica dovrebbe includere gli elementi di base di una fattura elettronica. Ciò dovrebbe assicurare una precisa e uniforme applicazione della fatturazione elettronica.

(25)

Mentre il mittente di una fattura elettronica dovrebbe poter continuare a garantire l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto della fattura in vari modi, tra cui la firma elettronica, per assicurare la conformità alla direttiva 2006/112/CE, la norma europea sulla fatturazione elettronica non dovrebbe comprendere tra i suoi elementi il requisito della firma elettronica.

(26)

Al fine di evitare costi e oneri eccessivi per amministrazioni aggiudicatrici e enti aggiudicatori, al competente organismo europeo di normazione dovrebbe essere chiesto di stabilire un elenco contenente un numero limitato di sintassi che sia conforme alla norma europea sulla fatturazione elettronica. Tale elenco non dovrebbe essere parte integrante della norma europea sulla fatturazione elettronica. Le sintassi individuate devono essere quelle già ampiamente ed efficacemente usate dagli operatori economici e dalle amministrazioni aggiudicatrici. Al fine di agevolare e accelerare l'attuazione da parte degli Stati membri, al competente organismo europeo di normazione dovrebbe essere chiesto di fornire idonee corrispondenze sintattiche derivanti dalla norma europea sulla fatturazione elettronica per tutte le possibili sintassi individuate nell'elenco. Le corrispondenze sintattiche sono linee guida sulle modalità di rappresentazione della norma nelle varie sintassi. Questo risultato finale della normazione dovrebbe integrare la norma europea sulla fatturazione elettronica e l'elenco delle sintassi.

(27)

Al fine di facilitare l'uso della norma europea sulla fatturazione elettronica, dovrebbe essere altresì chiesto all'organismo europeo di normazione di elaborare linee guida sull'interoperabilità a livello di trasmissione. Tali linee guida non dovrebbero essere parte integrante della norma europea sulla fatturazione elettronica o essere vincolanti per le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori.

(28)

Prima dell'introduzione della norma europea sulla fatturazione elettronica negli Stati membri, dovrebbe essere sufficientemente verificata l'applicazione pratica della norma. Tale verifica dovrebbe essere svolta durante l'elaborazione della norma. È opportuno che take valutazione veda la partecipazione degli utenti finali, riguardi, in particolare, aspetti attinenti alla praticità e alla facilità d'uso e dimostri che la norma può essere attuata in modo efficiente in termini di costi e proporzionato.

(29)

Se la norma europea sulla fatturazione elettronica e l'elenco delle sintassi conformi alla norma redatta dal competente organismo europeo di normazione soddisfano i requisiti indicati nella richiesta della Commissione all'organismo europeo di normazione e previa verifica della norma, i riferimenti della norma europea sulla fatturazione elettronica e l'elenco delle sintassi dovrebbero essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(30)

Le disposizioni sull'elaborazione della norma e degli altri prodotti di normazione di cui alla presente direttiva sono conformi alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012. Tuttavia, tenendo conto delle specificità della presente direttiva, è opportuno disporre che la decisione di pubblicare, di non pubblicare o di pubblicare con limitazioni i riferimenti alla norma e all'elenco di sintassi sia adottata secondo la procedura d'esame. Ciò non dovrebbe tuttavia pregiudicare l'applicazione delle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 sulle obiezioni formali alle norme armonizzate.

(31)

Gli organismi europei di normazione riesaminano e aggiornano periodicamente le norme per adeguarle al progresso tecnologico. Data la velocità che contraddistingue tale progresso nel settore delle TIC, la Commissione dovrebbe essere in grado di chiedere al competente organismo europeo di normazione anche di rivedere e aggiornare la norma europea sulla fatturazione elettronica, al fine di tenere conto di tale progresso e di assicurare un'interoperabilità permanente.

(32)

Per rispondere al progresso tecnologico o agli obblighi imposti dal mercato, la Commissione dovrebbe essere in grado di adottare un atto di esecuzione per la revisione e l'aggiornamento dell'elenco delle sintassi. Nel caso di adeguamenti di maggiore complessità, la Commissione dovrebbe altresì poter chiedere a tale competente organismo europeo di normazione di rivedere e aggiornare l'elenco di sintassi.

(33)

Se lo considera necessario per assicurare interoperabilità piena e permanente, per tenere conto del progresso tecnologico o per limitare il numero di sintassi da usare, la Commissione dovrebbe essere in grado di riesaminare un elenco di sintassi già pubblicato. In tal caso la Commissione dovrebbe tenere conto dell'elenco delle sintassi individuate, riesaminate e aggiornate dai pertinenti organismi europei di normazione.

(34)

Alla scadenza dei termini per il recepimento di cui alla presente direttiva, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori dovrebbero essere obbligati a ricevere ed elaborare fatture elettroniche conformi alla norma europea sulla fatturazione elettronica e alle sintassi contenute nell'elenco pubblicato dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori non dovrebbero pertanto rifiutare fatture elettroniche che ottemperano alle condizioni suddette per il solo fatto che non sono conformi a requisiti (ad esempio requisiti nazionali o settoriali, o ancora requisiti tecnici supplementari di alcun tipo) diversi da quelli specificamente previsti dalla presente direttiva. Tuttavia, tale obbligo non dovrebbe interessare altri motivi validi di rifiuto, come quelli relativi alle condizioni contrattuali. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori dovrebbero in tutti i casi mantenere la facoltà di verificare, prima di saldare la fattura, se il contenuto della fattura elettronica riflette correttamente la transazione commerciale sottostante (ad esempio, se l'importo della fattura è corretto) e se la fattura è stata indirizzata al destinatario corretto. L'obbligo di non rifiutare fatture elettroniche ai sensi della presente direttiva non pregiudica la direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (13).

(35)

La presente direttiva dovrebbe imporre unicamente ai destinatari di una fattura, vale a dire amministrazioni aggiudicatrici, centrali di committenza e enti aggiudicatori, di accettare ed elaborare le fatture elettroniche. La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare il diritto del mittente della fattura di scegliere se presentare la fattura conformemente alla norma europea sulla fatturazione elettronica, alle norme nazionali o ad altre norme tecniche, o in formato cartaceo. Tuttavia, la presente direttiva non dovrebbe impedire agli Stati membri di disporre che nel contesto degli appalti pubblici siano presentate unicamente fatture elettroniche. Qualora il mittente scelga di presentare la fattura secondo la norma europea sulla fatturazione elettronica, l'obbligo del destinatario di riceverla ed elaborarla dovrebbe applicarsi unicamente se la fattura rispetta una delle sintassi comprese nell'elenco di sintassi pubblicato dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Ciò non dovrebbe pregiudicare il possibile ricorso del mittente ai servizi di una parte terza al fine di tradurre la propria sintassi in una di quelle riportate nell'elenco.

(36)

Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (14) ed ha espresso un parere l'11 novembre 2013 (15). In tale parere ha pubblicato le raccomandazioni per garantire un'adeguata tutela dei dati nell'applicazione della presente direttiva. È opportuno che tali raccomandazioni siano prese in considerazione all'atto dell'elaborazione della norma europea sulla fatturazione elettronica e nel trattamento dei dati personali da parte delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori. In particolare, è opportuno chiarire che la legislazione vigente sulla tutela dei dati si applica anche nel settore della fatturazione elettronica e che la pubblicazione dei dati personali a fini di trasparenza e di rendicontazione deve rispettare la tutela della vita privata.

(37)

Poiché la direttiva 2006/112/CE contiene norme sulla fatturazione, fatturazione elettronica compresa, è opportuno chiarire il nesso con la presente direttiva. La presente direttiva si prefigge un obiettivo diverso, ha un ambito di applicazione diverso da quello della direttiva 2006/112/CE e non pregiudica pertanto le disposizioni sull'uso delle fatture elettroniche a fini IVA di cui alla stessa. In particolare, l'articolo 232 della direttiva 2006/112/CE regola le relazioni tra contraenti ed è inteso ad assicurare che l'uso di fatture elettroniche da parte del mittente non possa essere imposto al ricevente. Tuttavia, questa disposizione non dovrebbe pregiudicare il diritto degli Stati membri di imporre alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori l'obbligo di ricevere, a talune condizioni, fatture elettroniche.

(38)

Per consentire alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di prepararsi adeguatamente e di adottare le misure tecniche che, dopo la definizione della norma europea sulla fatturazione elettronica e l'approvazione dell'elenco di sintassi, sono necessarie per ottemperare alla presente direttiva, e in considerazione dell'esigenza di una rapida attuazione della fatturazione elettronica, dovrebbe essere considerato giustificato un periodo di recepimento di 18 mesi dalla pubblicazione del riferimento della norma europea sulla fatturazione elettronica e dell'elenco di sintassi nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. In deroga al termine generale per il recepimento e al fine di facilitare l'utilizzo della fatturazione elettronica per talune amministrazioni aggiudicatrici, come le amministrazioni locali e regionali e le imprese pubbliche, agli Stati membri dovrebbe essere consentito di rinviare l'applicazione della presente direttiva per le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori sub-centrali, fino a 30 mesi dalla pubblicazione del riferimento della norma europea sulla fatturazione elettronica e dell'elenco di sintassi nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La possibilità di rinviare l'applicazione dei requisiti della presente direttiva non dovrebbe applicarsi alle centrali di committenza.

(39)

Al fine di agevolare l'attuazione dei requisiti della presente direttiva per le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori, la Commissione dovrebbe provvedere a informare completamente e regolarmente gli Stati membri sull'avanzamento dei lavori in termini di elaborazione della norma e dei relativi prodotti di normazione cui dovrà provvedere il competente organismo europeo di normazione. Ciò dovrebbe consentire agli Stati membri di avviare i preparativi necessari al fine di completare l'attuazione entro i termini convenuti.

(40)

Poiché le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori, ove non diversamente previsto dalla legislazione nazionale, potranno accettare le fatture elettroniche conformi a norme diverse dalla norma europea sulla fatturazione elettronica, oltre che fatture cartacee, la presente direttiva non comporta costi né oneri aggiuntivi per le imprese, incluse le microimprese e le piccole e medie imprese nell'accezione di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (16). Inoltre, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero adoperarsi affinché i costi a carico degli utenti della norma europea sulla fatturazione elettronica, in particolare microimprese, piccole e medie imprese, siano ridotti al minimo in modo da facilitarne la diffusione in tutta l'Unione europea.

(41)

Nell'attuare la presente direttiva gli Stati membri dovrebbero tener conto delle esigenze delle piccole e medie imprese nonché delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori più piccoli e offrire alle amministrazioni aggiudicatrici, agli enti aggiudicatori e ai fornitori tutti il sostegno necessario affinché la norma europea sulla fatturazione elettronica possa essere utilizzata. È opportuno altresì prevedere misure di formazione, in particolare per le piccole e medie imprese.

(42)

Al fine di agevolare gli adeguamenti tecnici e procedurali a cui devono provvedere tutte le parti coinvolte negli appalti pubblici per garantire la corretta attuazione della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero, ove possibile, rendere disponibile il sostegno dei fondi strutturali a tutte le amministrazioni aggiudicatrici, gli enti aggiudicatori e le piccole e medie imprese ammissibili.

(43)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente direttiva e per la stesura, la limitazione e il riesame dell'elenco di sintassi, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011. La procedura d'esame dovrebbe essere seguita per adottare atti di esecuzione riguardanti l'elenco di sintassi dato che questi servono a facilitare l'applicazione della norma europea sulla fatturazione elettronica e ad assicurare l'interoperabilità e la risposta rapida al progresso tecnologico. Per l'adozione di atti di esecuzione relativi a obiezioni alla norma europea sulla fatturazione elettronica, dato che tale decisione potrebbe avere ripercussioni sull'obbligo di ricevere ed elaborare fatture elettroniche, si dovrebbe inoltre far ricorso alla procedura d'esame.

(44)

Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire eliminare gli ostacoli al mercato e gli impedimenti al commercio dovuti all'esistenza di regole e norme nazionali differenti e di garantire l'interoperabilità, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Ambito di applicazione

La presente direttiva si applica alle fatture elettroniche emesse a seguito dell'esecuzione di contratti a cui si applicano la direttiva 2009/81/CE, la direttiva 2014/23/UE, la direttiva 2014/24/UE o la direttiva 2014/25/UE.

La presente direttiva non si applica alle fatture elettroniche emesse a seguito dell'esecuzione di contratti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/81/CE, qualora l'aggiudicazione e l'esecuzione del contratto siano dichiarate segrete o debbano essere accompagnate da speciali misure di sicurezza secondo le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti in uno Stato membro e a condizione che lo Stato membro stesso abbia determinato che gli interessi essenziali in questione non possono essere garantiti da misure meno restrittive.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva valgono le definizioni seguenti:

1)   «fattura elettronica»: una fattura che è stata emessa, trasmessa e ricevuta in un formato elettronico strutturato che ne consente l'elaborazione automatica ed elettronica;

2)   «elementi essenziali di una fattura elettronica»: serie di componenti informative essenziali che devono figurare in una fattura elettronica per realizzare l'interoperabilità transfrontaliera, comprese le informazioni necessarie per garantire la conformità giuridica;

3)   «modello semantico dei dati»: una serie strutturata e logicamente intercorrelata di termini e significati che specificano gli elementi essenziali di una fattura elettronica;

4)   «sintassi»: il linguaggio o il dialetto leggibile da una macchina usato per rappresentare gli elementi dei dati contenuti in una fattura elettronica;

5)   «corrispondenze sintattiche»: linee guida relative alle modalità con cui un modello semantico di dati di una fattura elettronica potrebbe essere rappresentato nelle diverse sintassi;

6)   «amministrazioni aggiudicatrici»: amministrazioni aggiudicatrici come definite all'articolo 1, punto 17), della direttiva 2009/81/CE, all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE e all'articolo 2, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/24/UE;

7)   «amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali»: amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali come definite all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), della direttiva 2014/24/UE;

8)   «centrale di committenza»: centrale di committenza come definita all'articolo 2, paragrafo 1, punto 16), della direttiva 2014/24/UE;

9)   «enti aggiudicatori»: gli enti aggiudicatori come definiti all'articolo 1, punto 17), della direttiva 2009/81/CE, all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/23/UE e all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE;

10)   «norma internazionale»: una norma internazionale come definita all'articolo 2, punto 1), lettera a), del regolamento (UE) n. 1025/2012;

11)   «norma europea»: una norma europea come definita all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1025/2012.

Articolo 3

Definizione di una norma europea

1.   La Commissione chiede al competente organismo europeo di normazione di elaborare una norma europea per il modello semantico dei dati degli elementi essenziali di una fattura elettronica («norma europea sulla fatturazione elettronica»).

La Commissione richiede che la norma europea sulla fatturazione elettronica rispetti almeno i criteri seguenti:

sia tecnologicamente neutrale,

sia compatibile con le norme internazionali pertinenti in materia di fatturazione elettronica,

tenga conto dell'esigenza di tutela dei dati personali conformemente alla direttiva 95/46/CE, di un approccio basato sulla tutela dei dati fin dalla progettazione e dei principi di proporzionalità, minimizzazione dei dati e limitazione delle finalità,

sia coerente con le corrispondenti disposizioni della direttiva 2006/112/CE,

consenta l'istituzione di sistemi di fatturazione elettronica pratici, di facile uso, flessibili ed efficienti in termini di costi,

tenga conto delle esigenze specifiche delle piccole e medie imprese nonché delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori sub-centrali,

sia adeguata all'utilizzo nelle transazioni commerciali tra imprese.

La Commissione chiede a detto competente organismo europeo di normazione di fornire un elenco contenente un numero limitato di sintassi che sono conformi alla norma europea sulla fatturazione elettronica, adeguate corrispondenze sintattiche e linee guida sull'interoperabilità a livello di trasmissione al fine di facilitare l'uso di tale norma.

Le richieste sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafi da 1 a 5, del regolamento (UE) n. 1025/2012.

Nel quadro del lavoro di elaborazione della norma da parte del competente organismo europeo di normazione e nell'ambito del calendario individuato al paragrafo 2, la norma è sottoposta a verifica ai fini dell'applicazione pratica da parte dell'utente finale. La Commissione mantiene la responsabilità globale della verifica e garantisce che, durante l'esecuzione della stessa, si tenga particolarmente conto del rispetto dei criteri di praticità, facilità d'uso e possibili costi di attuazione conformemente al paragrafo 1, secondo comma. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui risultati del test.

2.   Se la norma europea sulla fatturazione elettronica, elaborata conformemente alla richiesta di cui al paragrafo 1, soddisfa i requisiti ivi contenuti e se è stata completata la fase di verifica di cui al paragrafo 1, quinto comma, la Commissione pubblica il riferimento alla norma nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, unitamente all'elenco di un numero limitato di sintassi redatto conformemente alla richiesta di cui al paragrafo 1. Tale pubblicazione è ultimata entro il 27 maggio 2017.

Articolo 4

Obiezioni formali alla norma europea

1.   Se uno Stato membro o il Parlamento europeo ritiene che la norma europea sulla fatturazione elettronica e l'elenco delle sintassi non soddisfino interamente i requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, ne informa la Commissione con una spiegazione dettagliata e la Commissione decide:

a)

di pubblicare, di non pubblicare o di pubblicare con limitazioni i riferimenti alla norma europea sulla fatturazione elettronica e l'elenco delle sintassi in questione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

b)

di mantenere, di mantenere con limitazioni o di ritirare i riferimenti alla norma europea sulla fatturazione elettronica e l'elenco delle sintassi in questione nella o dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.   La Commissione pubblica sul proprio sito Internet le informazioni relative alla norma europea sulla fatturazione elettronica e l'elenco delle sintassi che sono stati oggetto della decisione di cui al paragrafo 1.

3.   La Commissione informa l'organismo europeo di normazione interessato della decisione di cui al paragrafo 1 e, all'occorrenza, chiede la revisione della norma europea sulla fatturazione elettronica o dell'elenco delle sintassi in questione.

4.   Le decisioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo sono adottate secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

Articolo 5

Mantenimento e ulteriore elaborazione della norma europea e dell'elenco delle sintassi

1.   Per tener conto degli sviluppi tecnologici e garantire l'interoperabilità piena e permanente della fatturazione elettronica negli appalti pubblici, la Commissione può:

a)

aggiornare o rivedere la norma europea sulla fatturazione elettronica;

b)

aggiornare o rivedere l'elenco delle sintassi pubblicato dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.   Se la Commissione decide di intraprendere l'azione di cui al paragrafo 1, lettera a), ne fa richiesta al competente organismo europeo di normazione. Tale richiesta è formulata secondo la procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 1, senza applicare i termini ivi previsti.

3.   L'articolo 4 si applica per ogni aggiornamento o revisione intrapresi conformemente al paragrafo 1, lettera a).

4.   Se la Commissione decide di intraprendere l'azione di cui al paragrafo 1, lettera b), agisce secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 10, paragrafo 2, oppure facendone richiesta al competente organismo europeo di normazione. Tale richiesta è presentata secondo la procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 1, senza applicare i termini ivi previsti.

Articolo 6

Elementi essenziali di una fattura elettronica

Gli elementi essenziali di una fattura elettronica sono fra l'altro:

a)

identificatori di processo e della fattura;

b)

periodo di fatturazione;

c)

informazioni relative al venditore;

d)

informazioni relative all'acquirente;

e)

informazioni relative al beneficiario;

f)

informazioni relative al rappresentante fiscale del venditore;

g)

riferimento del contratto;

h)

dettagli relativi alla consegna;

i)

istruzioni di pagamento;

j)

informazioni su importi a credito/debito;

k)

informazioni relative alle voci della fattura;

l)

totali della fattura;

m)

ripartizione dell'IVA.

Articolo 7

Ricezione ed elaborazione delle fatture elettroniche

Gli Stati membri garantiscono che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori ricevano ed elaborino fatture elettroniche che sono conformi alla norma europea sulla fatturazione elettronica, il cui riferimento è stato pubblicato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, nonché a una delle sintassi dell'elenco pubblicato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2.

Articolo 8

Tutela dei dati

1.   La presente direttiva lascia impregiudicate le norme applicabili del diritto dell'Unione e nazionale sulla tutela dei dati.

2.   Salvo che il diritto unionale o nazionale disponga diversamente e fatte salve le deroghe e le restrizioni di cui all'articolo 13 della direttiva 95/46/CE, i dati personali ottenuti a fini di fatturazione elettronica possono essere utilizzati soltanto per una o più finalità compatibili.

3.   Fatte salve le deroghe e le restrizioni di cui all'articolo 13 della direttiva 95/46/CE, gli Stati membri garantiscono che le modalità di pubblicazione, a fini di trasparenza e di rendicontazione, dei dati personali raccolti nel contesto della fatturazione elettronica, siano conformi all'obiettivo della pubblicazione stessa e al principio della tutela della riservatezza.

Articolo 9

Uso di fatture elettroniche a fini IVA

La presente direttiva non pregiudica le disposizioni della direttiva 2006/112/CE.

Articolo 10

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 11

Recepimento

1.   Gli Stati membri adottano, pubblicano e applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 27 novembre 2018. Essi comunicano immediatamente il testo di tali disposizioni alla Commissione.

2.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri, entro 18 mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dei riferimenti della norma europea sulla fatturazione elettronica, adottano, pubblicano e applicano le disposizioni necessarie per conformarsi all'obbligo di cui all'articolo 7 di ricevere ed elaborare le fatture elettroniche.

Gli Stati membri possono rinviare l'applicazione di cui al primo comma in relazione alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sub-centrali fino al termine massimo di 30 mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dei riferimenti della norma europea sulla fatturazione elettronica.

All'atto della pubblicazione del riferimento alla norma europea sulla fatturazione elettronica, la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il termine ultimo per l'entrata in vigore delle misure di cui al primo comma.

3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 12

Riesame

La Commissione riesamina gli effetti della presente direttiva sul mercato interno e sulla diffusione della fatturazione elettronica nel settore degli appalti pubblici e presenta una relazione in proposito al Parlamento europeo e al Consiglio entro tre anni dal termine per il rinvio massimo per le amministrazioni sub-centrali di cui all'articolo 11, paragrafo 2, secondo comma. Ove opportuno, la relazione è corredata di una valutazione di impatto relativa alla necessità di intraprendere ulteriori azioni.

Articolo 13

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 14

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 16 aprile 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

D. KOURKOULAS


(1)  GU C 79 del 6.3.2014, pag. 67.

(2)  Parere del 28 novembre 2013 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3)  Posizione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 aprile 2014.

(4)  Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

(5)  Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

(6)  Decisione della Commissione, del 2 novembre 2010, che istituisce il forum europeo multilaterale delle parti interessate sulla fatturazione elettronica (GU C 326 del 3.12.2010, pag. 13).

(7)  Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76).

(8)  Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, relativa all'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).

(9)  Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).

(10)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(11)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

(12)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

(13)  Direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (GU L 48 del 23.2.2011, pag. 1).

(14)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(15)  GU C 38 dell'8.2.2014, pag. 2.

(16)  Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

6.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 133/12


REGOLAMENTO (UE) N. 452/2014 DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2014

che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008, gli operatori di paesi terzi che effettuano operazioni di trasporto aereo commerciale con aeromobili devono soddisfare le norme corrispondenti dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO).

(2)

Il regolamento (CE) n. 216/2008 non si applica agli operatori di paesi terzi che sorvolano il territorio soggetto alle disposizioni del trattato.

(3)

Il regolamento (CE) n. 216/2008 prevede che, nella misura in cui non esistono norme ICAO pertinenti, gli operatori di paesi terzi devono soddisfare i pertinenti requisiti essenziali di cui agli allegati I, III e IV e, se applicabile, all'allegato V ter del regolamento (CE) n. 216/2008, purché tali requisiti non contrastino con i diritti di paesi terzi previsti dalle convenzioni internazionali.

(4)

Il regolamento (CE) n. 216/2008 prevede che l'Agenzia europea per la sicurezza aerea (in appresso «l'Agenzia») rilasci autorizzazioni e monitori costantemente le autorizzazioni da essa rilasciate. L'autorizzazione costituisce una condizione preliminare della procedura per ottenere un permesso operativo o un documento equivalente emesso dal rispettivo Stato membro dell'UE nell'ambito degli attuali accordi in materia di servizi aerei tra gli Stati membri dell'UE e paesi terzi.

(5)

Ai fini delle autorizzazioni iniziali e del monitoraggio continuo, l'Agenzia conduce valutazioni e adotta tutte le misure necessarie per impedire il perdurare di una violazione.

(6)

È necessario che la procedura di autorizzazione degli operatori di paesi terzi sia semplice, proporzionata, conveniente, efficiente e tenga conto dei risultati del programma ispettivo universale di monitoraggio della sicurezza («Universal Safety Oversight Audit Programme») dell'ICAO, delle ispezioni di rampa e delle altre informazioni riconosciute sugli aspetti di sicurezza concernenti operatori di paesi terzi.

(7)

Le valutazioni di operatori di paesi terzi soggetti a divieto operativo ai sensi del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) possono includere un audit in loco presso i locali dell'operatore. Al fine di rimuovere la sospensione di un'autorizzazione, l'Agenzia può considerare l'eventualità di condurre un audit dell'operatore di un paese terzo.

(8)

Al fine di assicurare una transizione agevole e un elevato livello di sicurezza dell'aviazione civile nell'Unione europea, è necessario che le misure attuative tengano conto delle pratiche raccomandate e dei documenti di orientamento adottati sotto gli auspici dell'ICAO.

(9)

È necessario che l'industria aeronautica e l'amministrazione dell'Agenzia abbiano il tempo sufficiente per adeguarsi al nuovo quadro normativo e per riconoscere, a determinate condizioni, i permessi operativi o i documenti equivalenti emessi da uno Stato membro per operare verso, all'interno o in uscita dal suo territorio.

(10)

L'Agenzia europea per la sicurezza aerea ha preparato delle proposte di norme di attuazione e le ha presentate, sotto forma di parere, alla Commissione a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

Il presente regolamento stabilisce norme dettagliate per gli operatori di aeromobili di paesi terzi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 216/2008 utilizzati in operazioni di trasporto aereo commerciale in entrata, all'interno o in uscita dal territorio soggetto alle disposizioni del trattato, ivi comprese le condizioni per il rilascio, il mantenimento, la modifica, la limitazione, la sospensione o la revoca della loro autorizzazione, i privilegi e le responsabilità dei titolari di autorizzazioni nonché le condizioni in base alle quali le operazioni sono vietate, limitate o subordinate a determinate condizioni a fini di sicurezza.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)

«Metodi alternativi di rispondenza», i metodi che propongono un'alternativa ai metodi accettabili di rispondenza esistenti o quelli che propongono nuovi metodi per stabilire la conformità al regolamento (CE) n. 216/2008 e corrispondenti norme attuative per il quale non sono stati adottati dall'Agenzia metodi accettabili di rispondenza corrispondenti.

2)

«Operazione di trasporto aereo commerciale», l'esercizio di un aeromobile finalizzato al trasporto di passeggeri, merci e posta effettuato dietro compenso o ad altro titolo oneroso.

3)

«Volo», la partenza da un aeroporto specifico verso un aeroporto di destinazione specifico.

4)

«Operatore di un paese terzo», ogni operatore titolare di un certificato di operatore aereo rilasciato da un paese terzo.

Articolo 3

Autorizzazioni

Gli operatori di paesi terzi possono effettuare operazioni di trasporto aereo commerciale in entrata, all'interno o in uscita dal territorio soggetto alle disposizioni del trattato solo se soddisfano i requisiti dell'allegato 1 e sono in possesso di un'autorizzazione rilasciata dall'Agenzia in conformità all'allegato 2 del presente regolamento.

Articolo 4

Entrata in vigore

1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.   In deroga al secondo comma del paragrafo 1, gli Stati membri che alla data di entrata in vigore del presente regolamento rilasciano permessi operativi o documenti equivalenti a operatori di paesi terzi a norma della propria legislazione nazionale continuano a farlo. Gli operatori di paesi terzi si conformano al campo di applicazione e ai privilegi definiti nel permesso o nella documentazione equivalente rilasciata dallo Stato membro fino a quando l'Agenzia adotta una decisione in conformità all'allegato 2 del presente regolamento. Gli Stati membri informano l'Agenzia in merito al rilascio di tali autorizzazioni o documenti equivalenti.

Dopo la data in cui l'Agenzia prende una decisione riguardante l'operatore di un paese terzo, o dopo un periodo massimo di 30 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, a seconda della data che cade per prima, lo Stato membro non effettua più una valutazione di sicurezza dell'operatore del paese terzo in questione in conformità alla propria legislazione nazionale quando rilascia permessi operativi.

3.   Gli operatori di paesi terzi che alla data di entrata in vigore sono titolari di un permesso operativo o documento equivalente, presentano una domanda di autorizzazione all'Agenzia entro sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento. La domanda deve contenere informazioni in merito a qualsiasi permesso operativo rilasciato da uno Stato membro.

4.   Quando riceve una domanda l'Agenzia valuta la conformità dell'operatore del paese terzo ai requisiti applicabili. La valutazione deve concludersi entro 30 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2005 relativo all'istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull'identità del vettore aereo effettivo e che abroga l'art. 9 della direttiva 2004/36/CE (GU L 344, del 27.12.2005, pag. 15).


ALLEGATO 1

PARTE TCO

OPERATORI DI PAESI TERZI

SEZIONE I

Requisiti generali

TCO.100   Campo di applicazione

Il presente allegato (in appresso «Parte — TCO») stabilisce i requisiti che devono essere soddisfatti da un operatore di un paese terzo che effettua operazioni di trasporto aereo commerciale in entrata, all'interno o in uscita dal territorio soggetto alle disposizioni del trattato.

TCO.105   Metodi di rispondenza

a)

Dei metodi alternativi di rispondenza rispetto a quelli adottati dall'Agenzia possono essere utilizzati da un operatore di un paese terzo per stabilire la conformità al regolamento (CE) n. 216/2008 (1) e alla parte-TCO.

b)

Quando un operatore di un paese terzo soggetto ad autorizzazione desideri avvalersi di un metodo alternativo di rispondenza rispetto a quelli adottati dall'Agenzia per stabilire la conformità al regolamento (CE) n. 216/2008 e alla parte-TCO, prima di applicarlo, lo notifica all'Agenzia assieme ad una descrizione completa del metodo alternativo di rispondenza. La descrizione include tutte le revisioni ai manuali o alle procedure che possano essere rilevanti, nonché una valutazione che dimostri l'ottemperanza alle norme attuative.

L'operatore del paese terzo può applicare tale metodo alternativo di rispondenza previa approvazione da parte dell'Agenzia e ricezione della notifica come stabilito alla norma ART. 105 nell'allegato 2 (in appresso «Parte-ART»).

TCO.110   Misure di mitigazione

a)

Se lo Stato dell'operatore o lo Stato di immatricolazione hanno notificato differenze rispetto alle norme dell'ICAO che sono state individuate dall'Agenzia in conformità alla norma ART 200, lettera d), della parte-ART, l'operatore del paese terzo può proporre misure di mitigazione per stabilire la conformità alla parte-TCO.

b)

L'operatore di un paese terzo dimostra all'Agenzia che queste misure garantiscono un livello di sicurezza equivalente a quello ottenuto con la norma rispetto alla quale sono state notificate le differenze.

TCO.115   Accesso

a)

L'operatore di un paese terzo assicura che a ogni persona autorizzata dall'Agenzia o dallo Stato membro sul cui territorio è atterrato uno dei suoi aeromobili, sarà consentito salire a bordo di tali aeromobili, in qualsiasi momento, con o senza preavviso per:

1)

controllare i documenti e i manuali che devono essere trasportati a bordo ed effettuare ispezioni per garantire l'osservanza della parte-TCO; oppure

2)

effettuare un'ispezione a terra di cui all'allegato 2 del regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione del 5 ottobre 2012 (2).

b)

L'operatore di un paese terzo assicura che ogni persona autorizzata dall'Agenzia abbia accesso a tutte le sue strutture o documenti relativi alle sue attività, comprese le attività subappaltate, per accertare la conformità alla parte-TCO.

SEZIONE II

Operazioni di volo

TCO.200   Requisiti generali

a)

L'operatore di un paese terzo deve rispettare:

1)

le norme applicabili contenute negli allegati alla Convenzione sull'aviazione civile internazionale, in particolare gli allegati 1 (Rilascio delle licenze del personale), 2 (Regole dell'aria), 6 (Utilizzo di aeromobili), parte I (Trasporto aereo commerciale internazionale — Velivoli) o parte III (Operazioni internazionali — Elicotteri), ove applicabile, 8 (Aeronavigabilità di aeromobili), 18 (Merci pericolose) e 19 (Gestione della sicurezza);

2)

le misure di mitigazione accettate dall'Agenzia in conformità alla norma ART. 200, lettera d);

3)

i requisiti pertinenti della parte-TCO; e

4)

le regole dell'aria dell'Unione applicabili.

b)

L'operatore di un paese terzo assicura che un aeromobile utilizzato in operazioni in entrata, all'interno o in uscita dal territorio soggetto alle disposizioni del trattato sia utilizzato in conformità:

1)

al suo certificato di operatore aereo (COA) e alle specifiche operative associate; e

2)

all'autorizzazione rilasciata in conformità al presente regolamento e al campo di applicazione e ai privilegi definiti nelle specifiche ad esso allegate.

c)

L'operatore di un paese terzo assicura che un aeromobile utilizzato in operazioni in entrata, all'interno o in uscita dall'Unione abbia un certificato di aeronavigabilità dell'aeromobile (CofA) rilasciato o convalidato da:

1)

lo Stato di immatricolazione; oppure

2)

lo Stato dell'operatore, a condizione che lo Stato dell'operatore e lo Stato di immatricolazione abbiano concluso un accordo a norma dell'articolo 83 bis della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, che trasferisce la responsabilità per il rilascio del certificato di navigabilità.

d)

L'operatore di un paese terzo deve, su richiesta, fornire all'Agenzia tutte le informazioni rilevanti per la verifica della conformità alla parte-TCO.

e)

Fatto salvo il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), l'operatore di un paese terzo notifica, senza indebito ritardo, all'Agenzia qualsiasi incidente come definito nell'allegato 13 dell'ICAO, che coinvolge aeromobili utilizzati nell'ambito del proprio COA.

TCO.205   Apparati di navigazione, comunicazione e sorveglianza

Quando si effettuano operazioni all'interno dello spazio aereo al di sopra del territorio al quale si applica il trattato, l'operatore di un paese terzo deve attrezzare i propri aeromobili con apparati di navigazione, comunicazione e sorveglianza e utilizzarli come previsto in detto spazio aereo.

TCO.210   Documenti, manuali e registrazioni da trasportare

L'operatore di un paese terzo assicura che tutti i documenti, manuali e registrazioni, che devono essere presenti a bordo, siano validi e aggiornati.

TCO.215   Produzione di documentazione, manuali e giornali di bordo

Entro un tempo ragionevole dalla richiesta in tal senso da parte di una persona autorizzata dall'Agenzia o dall'autorità competente dello Stato membro in cui l'aeromobile è atterrato, il pilota in comando presenta a tale persona la documentazione, i manuali e i giornali di bordo.

SEZIONE III

Autorizzazione di operatori di paesi terzi

TCO.300   Domanda di autorizzazione

a)

Prima di iniziare le operazioni di trasporto aereo commerciale a norma della parte-TCO l'operatore del paese terzo chiede e ottiene un'autorizzazione rilasciata dall'Agenzia.

b)

La domanda di autorizzazione deve essere:

1)

presentata almeno 30 giorni prima della data d'inizio prevista dell'operazione; e

2)

inoltrata nella forma e nei modi stabiliti dall'Agenzia.

c)

Fatti salvi gli accordi bilaterali applicabili, il richiedente fornisce all'Agenzia tutte le informazioni necessarie per valutare se l'operazione in questione sarà condotta in conformità ai requisiti applicabili della norma TCO.200, lettera a). Le informazioni devono comprendere:

1)

la domanda debitamente compilata;

2)

la denominazione ufficiale, la denominazione commerciale, l'indirizzo e l'indirizzo postale del richiedente;

3)

una copia del COA del richiedente e le relative specifiche operative, o documentazione equivalente, attestante la capacità del titolare di effettuare le operazioni in questione, rilasciata dallo Stato dell'operatore;

4)

l'attuale atto di costituzione del richiedente o certificato di registrazione delle imprese o documento simile rilasciato dal registro delle società nel paese della sede principale di attività;

5)

la data proposta di inizio, il tipo di operazione e le aree geografiche interessate.

d)

Se necessario, l'Agenzia può richiedere qualsiasi altro documento pertinente, manuali o approvazioni specifiche rilasciate o approvate dallo Stato dell'operatore o Stato di immatricolazione.

e)

Per gli aeromobili non immatricolati nello Stato dell'operatore l'Agenzia può richiedere:

1)

i dettagli del contratto di noleggio per ciascun aeromobile gestito in tal modo; e

2)

se applicabile, una copia del contratto tra lo Stato dell'operatore e lo Stato di immatricolazione ai sensi dell'articolo 83 bis della Convenzione dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale riguardante l'aeromobile.

TCO.305   Voli non di linea — notifica una tantum

a)

In deroga alla norma TCO.300 lettera a), un operatore di un paese terzo può eseguire voli di ambulanza aerea o voli non di linea o una serie di voli non di linea per superare una necessità operativa imprevista, immediata e urgente senza aver prima ottenuto un'autorizzazione, a condizione che l'operatore:

(1)

ne dia comunicazione all'Agenzia prima della data prevista del primo volo nella forma e modalità da essa stabilite;

(2)

non sia soggetto a un divieto operativo ai sensi del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (4); e

(3)

chieda un'autorizzazione entro dieci giorni lavorativi dalla data di notifica all'Agenzia in conformità alla norma TCO.300.

b)

Il volo(i) specificato(i) nella notifica di cui alla lettera a), punto 1, può essere effettuato per un periodo che non superi sei settimane dalla data di notifica o fino a quando l'Agenzia abbia preso una decisione in merito alla domanda in conformità alla parte-ART, a seconda di quale data cade prima.

c)

Una notifica può essere presentata solo una volta ogni 24 mesi, da un operatore.

TCO.310   Privilegi di un titolare di autorizzazione

I privilegi dell'operatore sono elencati nelle specifiche dell'autorizzazione e non eccedono i privilegi concessi dallo Stato dell'operatore.

TCO.315   Modifiche

a)

Salvo accordi di cui alla norma ART.210, lettera c), qualsiasi modifica riguardante le condizioni di un'autorizzazione o le specifiche associate è soggetta all'autorizzazione preventiva dell'Agenzia.

b)

La richiesta di autorizzazione preventiva da parte dell'Agenzia è presentata dall'operatore del paese terzo almeno 30 giorni prima della data di modifica prevista.

L'operatore del paese terzo fornisce all'Agenzia le informazioni di cui alla norma TCO.300, limitatamente alla portata della modifica.

Dopo la presentazione della domanda di modifica l'operatore del paese terzo opera secondo le condizioni prescritte dall'Agenzia in conformità alla norma ART.225, lettera b).

c)

Tutte le modifiche che non richiedono autorizzazione preventiva, come concordato secondo la norma ART.210, lettera c), sono notificate all'Agenzia prima che avvenga la modifica.

TCO.320   Mantenimento della validità

a)

L'autorizzazione resta valida a condizione che:

1)

l'operatore del paese terzo continui a soddisfare i pertinenti requisiti della parte-TCO. Vengono prese in considerazione anche le disposizioni relative al trattamento dei rilievi, come specificato alla norma TCO.325;

2)

venga mantenuta la validità del COA o di un documento equivalente rilasciato dallo Stato dell'operatore e le specifiche delle operazioni, se del caso;

3)

all'Agenzia venga concesso l'accesso all'operatore del paese terzo come specificato alla norma TCO.115;

4)

l'operatore del paese terzo non sia soggetto a un divieto operativo ai sensi del regolamento (CE) n. 2111/2005;

5)

l'autorizzazione non sia ceduta, sospesa o revocata;

6)

l'operatore del paese terzo abbia effettuato almeno un volo ogni 24 mesi civili in entrata, all'interno o in uscita dal territorio soggetto alle disposizioni del trattato relativo all'autorizzazione.

b)

In caso di rinuncia o revoca, l'autorizzazione è restituita all'Agenzia.

TCO.325   Rilievi

Dopo avere ricevuto una notifica dei rilievi evidenziati dall'Agenzia ai sensi della norma ART.230, l'operatore di un paese terzo:

a)

individua le cause che sono alla base della non conformità;

b)

stabilisce un piano di azioni correttive per affrontare le cause che sono alla base della non conformità entro un periodo di tempo accettabile e presenta tale piano all'Agenzia;

c)

dimostra l'attuazione di azioni correttive in modo soddisfacente per l'Agenzia entro il periodo concordato con l'Agenzia ai sensi della norma ART.230, lettera e), punto 1).


(1)  Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE. (GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (UE) n 6/2013 della Commissione dell'8 gennaio 2013 (GU L 4 del 9.1.2013, pag. 34).

(2)  Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. (GU L 296 del 25.10.2012, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 35).

(4)  Regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2005 relativo all'istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull'identità del vettore aereo effettivo e che abroga l'articolo 9 della direttiva 2004/36/CE (GU L 344, del 27.12.2005, pag. 15).


ALLEGATO 2

PARTE ART

REQUISITI PER LE AUTORITÀ RELATIVI ALL'AUTORIZZAZIONE DI OPERATORI DI PAESI TERZI

SEZIONE I

Generalità

ART.100   Campo di applicazione

Il presente allegato (Parte-ART) stabilisce i requisiti amministrativi cui devono conformarsi gli Stati membri e l'Agenzia, in particolare per quanto riguarda:

a)

il rilascio, il mantenimento, la modifica, la limitazione, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni degli operatori di paesi terzi che effettuano operazioni di trasporto aereo commerciale; e

b)

il monitoraggio di questi operatori.

ART.105   Metodi alternativi di rispondenza

L'Agenzia valuta tutti i metodi alternativi di rispondenza proposti dagli operatori di paesi terzi in conformità alla norma TCO.105, lettera b), analizzando la documentazione fornita e, se ritenuto necessario, conducendo un'ispezione dell'operatore del paese terzo.

Se l'Agenzia ritiene che i metodi alternativi di rispondenza siano conformi alla parte-TCO, comunica al richiedente, senza indebito ritardo, che i metodi alternativi di rispondenza possono essere attuati e, ove applicabile, modifica di conseguenza l'autorizzazione del richiedente.

ART.110   Scambio di informazioni

a)

L'Agenzia informa la Commissione e gli Stati membri quando:

1)

respinge una domanda di autorizzazione;

2)

impone un limite a causa di problemi di sicurezza, sospende o revoca un'autorizzazione.

b)

L'agenzia informa gli Stati membri delle notifiche ricevute in conformità alla norma TCO.305 entro un giorno lavorativo dalla data di ricezione della notifica.

c)

L'Agenzia mette regolarmente a disposizione degli Stati membri un elenco aggiornato contenente le autorizzazioni che ha rilasciato, limitato, modificato, sospeso o revocato.

d)

Gli Stati membri informano l'Agenzia quando intendono adottare una misura ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2111/2005.

ART.115   Conservazione della documentazione

a)

L'Agenzia istituisce un sistema per la conservazione della documentazione che prevede un adeguato immagazzinamento, l'accessibilità e una tracciabilità affidabile:

1)

dell'addestramento, della qualificazione e dell'autorizzazione del proprio personale;

2)

delle autorizzazioni rilasciate agli operatori di paesi terzi o notifiche pervenutegli;

3)

delle procedure di autorizzazione e monitoraggio continuo degli operatori del paese terzo autorizzati;

4)

dei rilievi, delle azioni correttive concordate e della data di conclusione dell'azione;

5)

delle misure di esecuzione adottate, anche in forma di ammende richieste dall'Agenzia a norma del regolamento (CE) n. 216/2008;

6)

dell'attuazione delle azioni correttive imposte dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008; e

7)

dell'utilizzo di disposizioni sulla flessibilità in conformità all'articolo 18, lettera d), del regolamento (CE) n. 216/2008.

b)

Tutta la documentazione viene conservata per un periodo minimo di 5 anni, fatta salva la legislazione applicabile in materia di protezione dei dati.

SEZIONE II

Autorizzazione, monitoraggio e controllo dell'attuazione

ART.200   Procedura di valutazione iniziale — Generalità

a)

Dopo avere ricevuto una richiesta di autorizzazione ai sensi della norma TCO.300, l'Agenzia valuta la conformità dell'operatore del paese terzo ai requisiti applicabili.

b)

La valutazione iniziale è completata entro 30 giorni dal ricevimento della domanda oppure 30 giorni prima della data d'inizio dell'operazione, se successiva.

Se la valutazione iniziale richiede una nuova valutazione, oppure un audit, il periodo di valutazione è prorogato per la durata della nuova valutazione, o dell'audit, a seconda dei casi.

c)

La valutazione iniziale è basata sui seguenti elementi:

1)

documentazione e dati forniti dall'operatore del paese terzo;

2)

informazioni pertinenti sulle prestazioni in termini di sicurezza dell'operatore del paese terzo, incluse le relazioni delle ispezioni di rampa, le informazioni riportate in conformità alla norma ARO.RAMP.145, lettera c), gli standard di settore riconosciuti, i record degli incidenti e i provvedimenti attuativi adottati da un paese terzo;

3)

informazioni pertinenti sulle capacità di supervisione dello Stato dell'operatore o Stato di immatricolazione, a seconda dei casi, inclusi i risultati degli audit svolti a norma delle convenzioni internazionali o dei programmi di valutazione della sicurezza dello Stato; e

4)

decisioni, indagini ai sensi del regolamento (CE) n. 2111/2005 o consultazioni congiunte ai sensi del regolamento (CE) n. 473/2006 (1).

d)

L'Agenzia, in consultazione con gli Stati membri, individua quegli standard ICAO per i quali può accettare misure di mitigazione nel caso in cui lo Stato dell'operatore o lo Stato di immatricolazione abbia notificato una differenza rispetto all'ICAO. L'Agenzia accetta le misure di mitigazione quando abbia accertato che questi provvedimenti assicurano un livello di sicurezza equivalente a quello ottenuto dalla norma rispetto alla quale sono state notificate le differenze.

e)

Se l'Agenzia non può stabilire un livello sufficiente di fiducia nell'operatore del paese terzo e/o dello Stato dell'operatore durante la valutazione iniziale:

1)

respinge la richiesta quando il risultato della valutazione indica che un'ulteriore valutazione non porterà al rilascio di un'autorizzazione; oppure

2)

conduce ulteriori valutazioni nella misura necessaria per stabilire che l'operazione che si intende effettuare verrà svolta in conformità ai requisiti applicabili della parte-TCO.

ART.205   Procedura di valutazione iniziale — operatori di paesi terzi soggetti a un divieto operativo

a)

Dopo avere ricevuto una richiesta di autorizzazione da parte di un operatore soggetto a un divieto operativo o a una restrizione operativa ai sensi del regolamento (CE) n. 2111/2005, l'Agenzia applica la procedura di valutazione pertinente come descritto nella norma ART.200.

b)

Se l'operatore è soggetto a un divieto operativo a causa del fatto che lo Stato dell'operatore non esegue una supervisione adeguata, l'Agenzia informa la Commissione per un'ulteriore valutazione dell'operatore e dello Stato dell'operatore ai sensi del regolamento (CE) n. 2111/2005.

c)

L'Agenzia effettua un audit quando:

1)

l'operatore del paese terzo accetta di sottoporsi ad un audit;

(2)

l'esito delle valutazioni di cui alle lettere a) e b), indica che vi è la possibilità che l'audit abbia un risultato positivo; e

(3)

l'audit può essere svolto presso le strutture dell'operatore del paese terzo senza il rischio di compromettere la sicurezza del personale dell'Agenzia.

d)

L'audit dell'operatore del paese terzo può includere una valutazione della supervisione condotta dallo Stato dell'operatore se vi è evidenza di gravi carenze nella supervisione del richiedente.

e)

L'Agenzia informa la Commissione in merito ai risultati dell'audit.

ART.210   Rilascio di un'autorizzazione

a)

L'Agenzia rilascia l'autorizzazione, incluse le specifiche associate, come stabilito nelle appendici I e II, quando:

1)

si è accertato che l'operatore del paese terzo è titolare di un COA in corso di validità o documento equivalente e specifiche operative associate rilasciati dallo Stato dell'operatore;

2)

si è accertato che l'operatore del paese terzo è autorizzato dallo Stato dell'operatore a effettuare operazioni all'interno dell'UE;

3)

si è accertato che l'operatore del paese terzo ha stabilito:

i)

la conformità ai requisiti applicabili della parte-TCO;

ii)

una comunicazione trasparente, adeguata e tempestiva in risposta a un'ulteriore valutazione e/o un audit dell'Agenzia, ove applicabile; e

iii)

un'azione correttiva tempestiva ed efficace presentata in risposta al rilevamento di una non conformità, se del caso;

4)

non vi è alcuna evidenza di gravi carenze nella capacità dello Stato dell'operatore o Stato di immatricolazione, a seconda dei casi, di certificare e supervisionare l'operatore e/o gli aeromobili conformemente agli standard ICAO applicabili; e

5)

il richiedente non è soggetto a un divieto operativo ai sensi del regolamento (CE) n. 2111/2005.

b)

L'autorizzazione viene concessa a tempo indeterminato.

I privilegi e il campo di applicazione delle attività che l'operatore del paese terzo è autorizzato a condurre sono specificati nelle specifiche allegate all'autorizzazione.

c)

L'Agenzia concorda con l'operatore del paese terzo il campo di applicazione delle modifiche riguardanti l'operatore del paese terzo che non richiedono un'autorizzazione preventiva.

ART.215   Monitoraggio

a)

L'Agenzia valuta:

1)

la costante conformità degli operatori di paesi terzi che ha autorizzato ai requisiti applicabili della parte-TCO;

2)

ove applicabile, l'attuazione delle azioni correttive imposte dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008.

b)

Tale valutazione:

1)

tiene conto della documentazione di sicurezza e dei dati forniti dall'operatore di un paese terzo;

2)

tiene conto delle informazioni pertinenti sulle prestazioni in termini di sicurezza dell'operatore del paese terzo, incluse le relazioni delle ispezioni a terra, le informazioni riportate conformemente alla norma ARO.RAMP.145, lettera c), gli standard di settore riconosciuti, i record degli incidenti e i provvedimenti attuativi adottati da un paese terzo;

3)

tiene conto delle informazioni pertinenti sulle capacità di supervisione dello Stato dell'operatore o Stato di immatricolazione, a seconda dei casi, inclusi i risultati degli audit svolti a norma delle convenzioni internazionali o dei programmi di valutazione della sicurezza dello Stato;

4)

tiene conto delle decisioni e delle indagini a norma del regolamento (CE) n. 2111/2005 o delle consultazioni congiunte ai sensi del regolamento (CE) n. 473/2006.

5)

tiene conto delle valutazioni o degli audit precedenti, se svolti; e

6)

fornisce all'Agenzia l'evidenza necessaria nel caso in cui siano richieste delle azioni aggiuntive, inclusi i provvedimenti previsti dalla norma ART.235.

c)

Il campo di applicazione del monitoraggio definito alle lettere a) e b) è determinato in base ai risultati delle autorizzazioni e/o delle attività di monitoraggio passate.

d)

Nel caso in cui, sulla base delle informazioni disponibili, si abbia il sospetto che le prestazioni di sicurezza dell'operatore del paese terzo e/o le capacità di supervisione dello Stato dell'operatore siano diminuite, l'Agenzia procede a valutazioni ulteriori nella misura necessaria per stabilire che l'operazione che si vuole effettuare sarà condotta in conformità ai requisiti applicabili della parte TCO.

e)

L'Agenzia raccoglie ed elabora tutte le informazioni di sicurezza ritenute rilevanti per il monitoraggio.

ART.220   Programma di monitoraggio

a)

L'Agenzia stabilisce e mantiene un programma di monitoraggio in merito alle attività richieste dalla norma ART.215 e, se del caso, dal Capo ARO.RAMP.

b)

Il programma di monitoraggio è elaborato tenendo conto dei risultati delle autorizzazioni e/o attività di monitoraggio passate.

c)

L'Agenzia svolge un esame degli operatori di paesi terzi a intervalli non superiori a 24 mesi.

L'intervallo può essere ridotto se vi sono indicazioni che le prestazioni in materia di sicurezza dell'operatore del paese terzo e/o la capacità di sorveglianza dello Stato dell'operatore potrebbe essere scesa al di sotto degli standard applicabili contenuti negli allegati alla Convenzione sull'aviazione civile internazionale.

L'Agenzia può prorogare l'intervallo a un massimo di 48 mesi se ha accertato che, durante il precedente periodo di monitoraggio:

1)

non ci sono indicazioni del fatto che l'autorità di supervisione dello Stato dell'operatore non svolga una supervisione efficace sugli operatori che rientrano nella sua responsabilità di supervisione;

2)

l'operatore del paese terzo ha comunicato in modo costante e tempestivo le modifiche di cui alla norma TCO.315;

3)

non sono stati rilasciati rilievi di livello 1, di cui alla norma ART.230, lettera b); e

4)

tutte le azioni correttive sono state attuate entro il termine accettato o esteso dall'Agenzia come definito alla norma ART.230, lettera e), punto 1).

d)

Il programma di monitoraggio include la registrazione delle date delle attività di monitoraggio, comprese le riunioni.

ART.225   Modifiche

a)

Dopo avere ricevuto una richiesta di modifica per cui è necessaria l'approvazione preventiva, l'Agenzia applica la procedura corrispondente come descritto nella norma ART.200, limitatamente alla portata della modifica.

b)

L'Agenzia definisce le condizioni alle quali l'operatore del paese terzo può operare nell'ambito della sua autorizzazione durante la modifica, a meno che l'Agenzia stabilisca che l'autorizzazione deve essere sospesa.

c)

Per le modifiche che non richiedono l'autorizzazione preventiva, l'Agenzia valuta le informazioni fornite nella notifica inoltrata dall'operatore del paese terzo in conformità alla norma TCO.315 per verificare la conformità ai requisiti applicabili. In caso di non conformità, l'Agenzia:

1)

notifica all'operatore del paese terzo la non conformità e richiede una revisione della proposta per ottenere la conformità; e

2)

nel caso di rilievi di livello 1 o livello 2, agisce in conformità alle norme ART.230 e ART.235, a seconda dei casi.

ART.230   Rilievi e azioni correttive

a)

L'Agenzia dispone di un sistema per analizzare i rilievi in merito alla loro rilevanza per la sicurezza.

b)

L'Agenzia emana un rilievo di livello 1 nel caso in cui venga individuata una non conformità significativa rispetto ai requisiti applicabili del regolamento (CE) n. 216/2008 e della parte TCO o ai termini dell'autorizzazione che riduce la sicurezza o comporta gravi pericoli per la sicurezza del volo.

I rilievi di livello 1 includono, pur non limitandosi a:

1)

la mancata concessione all'Agenzia dell'accesso alle strutture dell'operatore del paese terzo come previsto alla norma TCO.115, lettera b), durante i normali orari di lavoro e dopo una richiesta scritta;

2)

l'attuazione delle modifiche che richiedono una autorizzazione preventiva senza aver ricevuto un'autorizzazione come previsto alla norma ART.210;

3)

l'ottenimento o il mantenimento della validità dell'autorizzazione per mezzo di falsificazione dei documenti presentati;

4)

un uso improprio o fraudolento comprovato del certificato.

c)

L'Agenzia emana un rilievo di livello 2 nel caso in cui venga individuata una non conformità significativa rispetto ai requisiti applicabili del regolamento (CE) n. 216/2008 e della parte TCO o ai termini dell'autorizzazione che riduce la sicurezza o comporta gravi pericoli per la sicurezza del volo.

d)

Nel caso in cui venga individuato un rilievo durante il monitoraggio l'Agenzia, fatte salve le ulteriori azioni previste dal regolamento (CE) n. 216/2008 e sue norme di attuazione, comunica il rilievo all'operatore del paese terzo in forma scritta e richiede un'azione correttiva per eliminare o attenuare la causa principale, al fine di evitare il ripetersi della/e non conformità identificata.

e)

Nel caso di rilievi di livello 2, l'Agenzia:

1)

concede all'operatore del paese terzo un periodo per l'attuazione delle azioni correttive appropriato alla natura del rilievo. Al termine del periodo, e a seconda della natura del rilievo, l'Agenzia può prorogare il periodo a condizione che abbia concordato un piano di azioni correttive soddisfacente; e

2)

valuta le azioni correttive e il piano di attuazione proposto dall'operatore del paese terzo. Se la valutazione conclude che contiene un'analisi della/e causa/e principale/i e i provvedimenti per eliminare o attenuare efficacemente la/e causa/e principale/i al fine di evitare il ripetersi della/e non conformità, li accetta.

Nel caso in cui un operatore di un paese terzo non sottoponga un piano di azioni correttive accettabile di cui alla norma ART.230, lettera e) punto 1), o non esegua le azioni correttive entro il periodo temporale accettato o prorogato dall'Agenzia, il rilievo diviene un rilievo di livello 1 e vengono intraprese azioni come indicato alla norma ART.235, lettera a).

f)

L'Agenzia registra e informa lo Stato dell'operatore o lo Stato di immatricolazione, a seconda dei casi, in merito a tutti i rilievi fatti.

ART.235   Limitazione, sospensione e revoca di autorizzazioni

a)

Fatti salvi eventuali provvedimenti attuativi supplementari, l'Agenzia adotta misure per limitare o sospendere l'autorizzazione in caso di:

1)

un rilievo di livello 1;

2)

una prova verificabile del fatto che lo Stato dell'operatore o lo Stato di immatricolazione, a seconda dei casi, non sia in grado di certificare e sorvegliare l'operatore e/o gli aeromobili conformemente allo standard ICAO applicabile; oppure

3)

l'operatore del paese terzo è soggetto a un provvedimento ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 2111/2005.

b)

Un'autorizzazione è sospesa per un periodo massimo di 6 mesi. Alla fine del periodo di 6 mesi, l'Agenzia può estendere il periodo di sospensione per ulteriori 3 mesi.

c)

La limitazione o la sospensione viene revocata quando l'Agenzia ritiene che le azioni correttive siano state adottate con successo da parte dell'operatore del paese terzo e/o dello Stato dell'operatore.

d)

Nel considerare la revoca di una sospensione, l'Agenzia svolge un audit dell'operatore del paese terzo se le condizioni di cui alla norma ART.205, lettera c), sono soddisfatte. Nel caso in cui la sospensione sia dovuta a gravi carenze nella supervisione del richiedente da parte dello Stato dell'operatore o Stato di immatricolazione, a seconda dei casi, l'audit può comprendere una valutazione al fine di verificare se tali carenze di supervisione siano state corrette.

e)

L'Agenzia revoca l'autorizzazione se:

1)

il periodo di cui alla lettera b) è scaduto; oppure

2)

l'operatore del paese terzo è soggetto a un divieto operativo secondo il regolamento (CE) n. 2111/2005.

f)

Se, a seguito di una limitazione di cui alla lettera a), viene imposta una restrizione operativa sull'operatore del paese terzo a norma del regolamento (CE) n. 2111/2005, l'Agenzia mantiene tale limitazione fino a quando la restrizione operativa è stata ritirata.


(1)  Regolamento (CE) n. 473/2006 della Commissione, del 22 marzo 2006, che stabilisce le norme di attuazione relative all'elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità ai sensi del Capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 84, del 23.3.2006, pag. 8).

Appendice I

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Appendice II

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6.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 133/27


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 453/2014 DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2014

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità delle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (2). Tale periodo deve essere fissato a tre mesi.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità delle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione (codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Un apparecchio (detto «simulatore TV») contenuto in un alloggiamento di materia plastica con un involucro trasparente sul lato anteriore e con dimensioni di circa 8 × 7 × 6 cm.

L'apparecchio è dotato di quattro LED per generare luce, un quarzo, un sensore crepuscolare, un timer, uno schermo di visualizzazione delle modalità di funzionamento e pulsanti di controllo. Viene fornito con un alimentatore.

L'apparecchio simula un televisore acceso, generando uno sfarfallio di luce di varia intensità e colore durante un periodo di tempo programmato precedentemente e dando l'impressione che ci siano delle persone presenti in casa, al fine di scoraggiare possibili furti.

9405 40 39

Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 9405, 9405 40 e 9405 40 39.

L'apparecchio ha la funzione di generare uno sfarfallio di luce casuale al fine di simulare un televisore acceso. Lo sfarfallio di luce casuale non ha alcuna funzione di segnalazione, pertanto è esclusa la classificazione come apparecchio di segnalazione visiva alla voce 8531 (si vedano anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 8531, primo comma).

L'articolo presenta tutte le caratteristiche oggettive di un dispositivo di illuminazione di cui al codice 9405, pertanto deve essere classificato con il codice NC 9405 40 39, corrispondente ad altri apparecchi elettrici per l'illuminazione in plastica.


6.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 133/29


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 454/2014 DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2014

che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1066/2010

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1066/2010 della Commissione (2) , come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 441/2013 (3) , classifica un prodotto costituito da un unico pezzo contenente un amplificatore a bassa frequenza e un altoparlante, sotto il codice NC 8518 40 80 come amplificatore elettrico a bassa frequenza.

(2)

Nel corso della sua 52a riunione del settembre 2013, il comitato del sistema armonizzato (SA) ha approvato un parere di classificazione che colloca un prodotto identico nella sottovoce 8518 22 del SA come «altoparlanti multipli montati in una stessa cassa acustica».

(3)

In virtù della decisione n. 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987 (4), l'UE è parte contraente della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (noto come sistema armonizzato o SA), elaborata dal Consiglio di cooperazione doganale (noto come Organizzazione mondiale delle dogane o OMD).

(4)

La Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) ha sostenuto che, pur non essendo giuridicamente vincolanti, i pareri dell'OMD che classificano una merce nel SA costituiscono di per sé un'indicazione che, nell'ambito della classificazione di tali prodotti nella nomenclatura combinata (NC), contribuisce in maniera rilevante ad interpretare la portata delle diverse voci della NC nella misura in cui esse non sono in contrasto con la formulazione della voce rispettiva (cfr., tra l'altro, le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea nelle cause C-206/03 (5), C-15/05 (6) e C-227/11 (7)).

(5)

Con l'intento di garantire uniformità nell'interpretazione e nell'applicazione del sistema armonizzato a livello internazionale e considerando che la decisione è conforme alla formulazione della sottovoce 8518 22 del SA, l'UE dovrebbe applicare tale parere di classificazione.

(6)

Il regolamento (UE) n. 1066/2010, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 441/2013, dovrebbe pertanto essere abrogato.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1066/2010 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissionew


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1066/2010 della Commissione, del 19 novembre 2010, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 304, del 20.11.2010, pag. 9).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 441/2013 della Commissione, del 7 maggio 2013, che modifica o abroga alcuni regolamenti relativi alla classificazione delle merci nella nomenclatura combinata (GU L 130 del 15.5.2013, pag. 1).

(4)  Decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987, relativa alla conclusione della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e il relativo protocollo di emendamento (GU L 198 del 20.7.1987, pag. 1).

(5)  GU C 106 del 30.4.2005, pag. 10.

(6)  GU C 143 del 17.6.2006, pag. 18.

(7)  GU C 126 del 28.4.2012, pag. 3.


6.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 133/31


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 455/2014 DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2014

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità delle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (2). Tale periodo deve essere fissato a tre mesi.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità delle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione (codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

1.

Un apparecchio da pavimento destinato a erogare acqua fredda (cosiddetto «erogatore di acqua refrigerata») avente un'altezza di circa 124 cm e un peso di circa 100 kg.

L'erogatore è munito di un sistema di raffreddamento composto da un compressore e da un condensatore.

Ha una capacità di stoccaggio di 150 l e una capacità di raffreddamento nominale di 150 l/h che consente di erogare fino a 750 bicchieri di acqua l'ora. Funziona a una tensione di 220 V CA.

8418 69 00

Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 8418 e 8418 69 00.

Il raffreddamento dell'acqua a mero uso potabile non è considerato un trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura. È pertanto esclusa la classificazione nella voce 8419.

L'apparecchio va quindi classificato nel codice NC 8418 69 00 come altro materiale, altra macchina ed apparecchio per la produzione del freddo [cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 8418, gruppo I), punto 2)].

2.

Un apparecchio da pavimento destinato a erogare acqua fredda o calda (cosiddetto «distributore di acqua») avente un'altezza di circa 97 cm e un peso di circa 15 kg.

La funzione di riscaldamento è svolta da una resistenza elettrica riscaldante integrata mentre la funzione di raffreddamento è svolta da un sistema di raffreddamento composto da un compressore e da un condensatore.

L'acqua è erogata da una bottiglia non acclusa al momento della presentazione.

L'apparecchio ha una capacità di erogare acqua calda a un flusso di 5 l/h con una temperatura compresa fra 85° e 92 °C. L'apparecchio ha una capacità di erogare acqua fredda a un flusso di 2 l/h con una temperatura compresa fra 4° e 8 °C. L'apparecchio funziona a una tensione di 220 V CA e una potenza di 100/550 W.

8516 10 11

La classificazione è determinata dalle regole generali 1, 3, lettera c), e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 8516, 8516 10 e 8516 10 11.

Ai sensi della nota 3 della sezione XVI, l'apparecchio è progettato per svolgere le due funzioni alternative (come altro materiale, altra macchina ed apparecchio per la produzione del freddo della voce 8418 e come scaldacqua e scaldatore ad immersione, elettrico, istantaneo, della voce 8516). Non è possibile determinare la funzione principale dell'apparecchio poiché ciascuna di esse è ugualmente importante per l'uso dello stesso.

L'apparecchio va pertanto classificato nel codice NC 8516 10 11 quale scaldacqua e scaldatore ad immersione, elettrico, istantaneo.


6.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 133/33


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 456/2014 DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2014

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità delle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (2). Tale periodo deve essere fissato a tre mesi.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità delle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazioni

(1)

(2)

(3)

Un prodotto (detto «set di prese elettriche telecomandate») presentato in un imballaggio contenente due interruttori telecomandati e un telecomando.

Ciascun interruttore telecomandato è posto in un involucro individuale comprendente una spina, una presa di corrente, un pulsante di apprendimento, un interruttore e un radioricevitore ed è progettato per una tensione di 230 V e una corrente massima di 10 A.

Il pulsante di apprendimento viene utilizzato per l'identificazione tra l'interruttore e il telecomando e può anche essere usato come interruttore manuale.

Il telecomando funziona in una gamma di frequenza di trasmissione di 433,05 - 434,79 MHz su una distanza di circa 30 m e controlla entrambi gli interruttori indipendentemente l'uno dall'altro.

L'articolo viene usato per accendere e spegnere, tramite il telecomando, gli apparecchi collegati alle prese di corrente.

8536 50 80

Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 8536, 8536 50 e 8536 50 80.

Il telecomando controlla gli interruttori indipendentemente l'uno dall'altro. Di conseguenza, il prodotto non può essere considerato come un'unità funzionale ai sensi della nota 4 della sezione XVI, in quanto le singole componenti non svolgono insieme una funzione chiaramente definita.

Tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive, la funzione del prodotto è quella di accensione e spegnimento, tramite telecomando, degli apparecchi collegati alle prese di corrente. Si esclude pertanto la classificazione alla voce 8526 come apparecchio per il comando o la distribuzione radiocomandata.

Poiché il prodotto viene usato come interruttore telecomandato, la spina e la presa di corrente sono considerati elementi indispensabili per il suo funzionamento. Di conseguenza, la classificazione alla sottovoce 8536 69 90 come spine e prese di corrente è esclusa.

Il prodotto deve pertanto essere classificato nel codice NC 8536 50 80 come altri interruttori per una tensione superiore a 60 V.


6.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 133/35


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 457/2014 DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2014

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del 23 luglio 1987, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (2). Tale periodo deve essere fissato a tre mesi.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione (codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

1.

Un apparecchio elettronico digitale con un'entrata HDMI (High-Definition Multimedia Interface) e otto uscite HDMI (il cosiddetto splitter HDMI attivo) in un alloggiamento di circa 12 × 6 × 2 cm.

Esso supporta il protocollo HDPC (High-bandwidth Digital Content Protectioned) ed è alimentato con una tensione elettrica di 5 V CC.

L'apparecchio è utilizzato per ripartire contemporaneamente, senza perdite di qualità, un segnale di entrata HDMI in otto segnali HDMI di uscita con le stesse caratteristiche tecniche del segnale originale di entrata.

Esso consente ad un segnale HDMI proveniente da una singola fonte (per esempio, un set-top box) di essere distribuito contemporaneamente a diversi apparecchi (ad esempio apparecchi televisivi).

8543 70 90

Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 8543, 8543 70 e 8543 70 90.

Lo splitter HDMI non è un apparecchio per l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici o un pannello per la distribuzione dell'energia elettrica in quanto ripartisce un segnale di entrata in otto segnali di uscita e processa contemporaneamente protocolli HDCP. Di conseguenza, ne è esclusa la classificazione alla voce 8536 come cassette di giunzione o alla voce 8537 come quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per la distribuzione elettrica.

Dato che l'apparecchio ha una funzione propria, che non è oggetto specifico di una voce del capitolo 85, deve pertanto essere classificato con il codice NC 8543 70 90 come apparecchio elettrico con una funzione propria, non nominato o incluso altrove nel capitolo 85.

2.

Un apparecchio elettronico digitale con quattro entrate HDMI (High-Definition Multimedia Interfaces), un'uscita HDMI e un pulsante per selezionare l'entrata (il cosiddetto interruttore HDMI attivo).

Esso incorpora un amplificatore di rigenerazione dei segnali deboli, 4 LED per indicare l'entrata selezionata ed è alimentato con una tensione elettrica di 5 V CC.

L'apparecchio supporta i segnali video di 1080p con una capacità di trasmissione dei dati fino a 2,5 Gbps e il protocollo HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).

L'apparecchio è usato per selezionare un'entrata HDMI per collegarla all'uscita HDMI. Consente la selezione dei segnali provenienti da diverse fonti (ad esempio, un lettore DVD, un set-top box) per collegarle ad un apparecchio, per esempio, un televisore.

8543 70 90

Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 8543, 8543 70 e 8543 70 90.

L'interruttore HDMI non è un apparecchio per l'interruzione dei circuiti elettrici o per la distribuzione dell'energia elettrica poiché ha la funzione di commutare (selezionare) una delle entrate HDMI per collegarla all'uscita HDMI e contemporaneamente amplifica il segnale e processa protocolli HDCP. Di conseguenza, ne è esclusa la classificazione alla voce 8536 come interruttori o alla voce 8537 come quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per la distribuzione elettrica.

Dato che l'apparecchio ha una funzione propria, che non è oggetto specifico di una voce del capitolo 85, deve pertanto essere classificato con il codice NC 8543 70 90 come apparecchio elettrico con una funzione propria, non nominato o incluso altrove nel capitolo 85.

3.

Un apparecchio elettronico con quattro ingressi HDMI (High-Definition Multimedia Interfaces) e un'uscita HDMI (il cosiddetto interruttore HDMI passivo) in un alloggiamento di circa 18 × 12 × 3 cm.

Esso incorpora un cosiddetto «interruttore a pulsante multistation» con quattro pulsanti (uno per ciascuna entrata) che sono rigidamente uniti l'uno all'altro. Quando una delle entrate viene selezionata, le altre vengono automaticamente disattivate.

L'apparecchio è usato per selezionare un'entrata HDMI premendo un pulsante per collegarla all'uscita HDMI. Consente la selezione dei segnali HDMI provenienti da diverse fonti (ad esempio, un lettore DVD, un set-top box) per collegarle ad un apparecchio, per esempio, un televisore.

8536 50 80

Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 8536, 8536 50 e 8536 50 80.

Poiché l'apparecchio è dotato di un solo interruttore per collegare un'entrata per volta all'uscita, non è un pannello per la distribuzione dell'energia elettrica. Di conseguenza, ne è esclusa la classificazione alla voce 8537 come quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per la distribuzione elettrica.

Poiché l'apparecchio svolge unicamente la funzione di commutazione, che è una funzione elettrica propria identificata in una voce del capitolo 85, deve pertanto essere classificato con il codice NC 8536 50 80 come altri interruttori.


6.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 133/39


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 458/2014 DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2014

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del 23 luglio 1987, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato devono essere classificate nei codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (2). Tale periodo deve essere fissato a tre mesi.

(5)

Il comitato del codice doganale non ha espresso il proprio parere sulla voce 1 dell'allegato del presente regolamento entro i termini stabiliti dal presidente; le misure di cui alla voce 2 dell'allegato del presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2014

Per la Commissione,

A nome del presidente

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

(1)

Un apparecchio digitale con il design di una videocamera tradizionale per catturare e registrare immagini fisse e video in una memoria interna o in una scheda di memoria.

L'apparecchio è dotato di un dispositivo ad accoppiamento di carica (CCD) di 0,8 megapixel e di un visore estraibile a cristalli liquidi LCD con una diagonale di circa 7 cm (2,7 pollici) che può essere usato (come mirino) per catturare le immagini o come schermo per visualizzare le immagini registrate.

L'apparecchio è dotato delle seguenti interfacce:

fessura per le schede di memoria,

uscita video composito,

uscita audio,

USB.

La risoluzione massima delle immagini fisse è di 1 600 × 1 200 pixel (1,92 megapixel).

L'apparecchio può registrare video a 50 fotogrammi al secondo, con una risoluzione massima di 720 × 576 pixel.

L'apparecchio offre una funzione di zoom ottico durante la registrazione di un video.

I file visualizzati non possono essere trasferiti all'apparecchio da un dispositivo per l'elaborazione automatica di dati tramite l'interfaccia USB.

8525 80 91

La classificazione è determinata a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 3 della sezione XVI e del testo dei codici NC 8525, 8525 80 e 8525 80 91.

Date le caratteristiche oggettive dell'apparecchio, come la sua struttura e forma, la presenza di un CCD con una bassa risoluzione di 0,8 megapixel, la capacità di registrare video di qualità DVD standard (risoluzione di 720 × 576 pixel a 50 fotogrammi al secondo) e immagini fisse di bassa qualità (risoluzione massima di 1,92 megapixel), la funzione principale dell'apparecchio è quella di catturare e registrare immagini video ai sensi della nota 3 della sezione XVI [si veda anche l'ordinanza della Corte di giustizia dell'Unione europea, del 9 dicembre 2010, nella causa C-193/10, KMB Europe contro Hauptzollamt Duisburg (Raccolta 2010, pag. I-12903, paragrafi da 23 a 25)].

Il fatto che la videocamera registri video con una risoluzione inferiore a 800 × 600 pixel non modifica la funzione principale dell'apparecchio. Pertanto, la classificazione nella sottovoce 8525 80 30 come fotocamera digitale è esclusa.

L'apparecchio consente soltanto la registrazione di suoni e immagini prese dalla telecamera, e un utente che non dispone di competenze specifiche non può attivare la possibilità di trasferire file alla videocamera dopo la visualizzazione tramite una semplice modifica dell'apparecchio.

Pertanto, l'apparecchio deve essere classificato nel codice NC 8525 80 91 come videocamera digitale che permette soltanto la registrazione del suono o delle immagini prese dalla telecamera.

(2)

Un apparecchio digitale con il design di una videocamera tradizionale per catturare e registrare immagini fisse e video in una memoria interna o in una scheda di memoria.

L'apparecchio è dotato di un dispositivo ad accoppiamento di carica (CCD) di 0,8 megapixel e di un visore estraibile a cristalli liquidi LCD con una diagonale di circa 7 cm (2,7 pollici) che può essere usato (come mirino) per catturare le immagini o come schermo per visualizzare le immagini registrate.

L'apparecchio è dotato delle seguenti interfacce:

fessura per le schede di memoria,

uscita video composito,

uscita audio,

USB.

La risoluzione massima delle immagini fisse è di 1 600 × 1 200 pixel (1,92 megapixel).

L'apparecchio può registrare video a 50 fotogrammi al secondo, con una risoluzione massima di 720 × 576 pixel.

L'apparecchio offre una funzione di zoom ottico durante la registrazione di un video.

I file visualizzati possono essere trasferiti all'apparecchio da un dispositivo per l'elaborazione automatica di dati tramite l'interfaccia USB.

8525 80 99

La classificazione è determinata a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 3 della sezione XVI e del testo dei codici NC 8525, 8525 80 e 8525 80 99.

Date le caratteristiche oggettive dell'apparecchio, come la sua struttura e forma, la presenza di un CCD con una bassa risoluzione di 0,8 megapixel, la capacità di registrare video di qualità DVD standard (risoluzione di 720 × 576 pixel a 50 fotogrammi al secondo) e immagini fisse di bassa qualità (risoluzione massima di 1,92 megapixel), la funzione principale dell'apparecchio è quella di catturare e registrare immagini video ai sensi della nota 3 della sezione XVI [si veda anche l'ordinanza della Corte di giustizia dell'Unione europea, del 9 dicembre 2010, nella causa C-193/10, KMB Europe contro Hauptzollamt Duisburg (Raccolta 2010, pag. I-12903, paragrafi da 23 a 25)].

Il fatto che la videocamera registri video con una risoluzione inferiore a 800 × 600 pixel non modifica la funzione principale dell'apparecchio. Pertanto, la classificazione nella sottovoce 8525 80 30 come fotocamera digitale è esclusa.

Dato che l'apparecchio può registrare file video da fonti diverse dalla telecamera incorporata, è esclusa la classificazione nella sottovoce 8525 80 91 come videocamera digitale che permette unicamente la registrazione del suono o delle immagini prese dalla telecamera.

L'apparecchio deve pertanto essere classificato nel codice NC 8525 80 99 fra le altre videocamere digitali.


6.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 133/43


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 459/2014 DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2014

che modifica taluni regolamenti relativi alla classificazione di merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 953/2013 (2) del Consiglio ha modificato l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 e ha sostituito i codici NC 8528 59 10, 8528 59 40 e 8528 59 80 con i codici NC 8528 59 20, 8528 59 31, 8528 59 39 e 8528 59 70.

(2)

Alcuni regolamenti della Commissione concernenti la classificazione delle merci, adottati per garantire un'applicazione uniforme della nomenclatura combinata instaurata dal regolamento (CEE) n. 2658/87, fanno riferimento a codici NC non più esistenti. Essi devono pertanto essere aggiornati tramite modifiche che tengano conto dei codici NC attualmente in vigore.

(3)

Il comitato del codice doganale non ha espresso il proprio parere sulla voce di cui all'allegato III del presente regolamento entro i termini stabiliti dal presidente; le misure di cui agli allegati I, II e IV del presente regolamento sono conformi al parere del Comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   L'allegato del regolamento (CE) n. 1156/2008 (3) della Commissione, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 441/2013 (4), è sostituito dal testo figurante nell'allegato I del presente regolamento.

2.   Il punto 1 dell'allegato del regolamento (CE) n. 1172/2008 (5) della Commissione, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 441/2013 della Commissione, è sostituito dal testo figurante nell'allegato II del presente regolamento.

3.   L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1196/2011 (6) della Commissione è sostituito dal testo figurante nell'allegato III del presente regolamento.

4.   L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 698/2012 (7) della Commissione è sostituito dal testo figurante nell'allegato IV del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 953/2013 del Consiglio, del 26 settembre 2013, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU L 263 del 5.10.2013, pag. 4).

(3)  Regolamento (CE) n. 1156/2008 della Commissione, del giovedì 20 novembre 2008, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 310 del 21.11.2008, pag. 9).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 441/2013 della Commissione, del 7 maggio 2013, che modifica o abroga alcuni regolamenti relativi alla classificazione delle merci nella nomenclatura combinata (GU L 130 del 15.5.2013, pag. 1).

(5)  Regolamento (CE) n. 1172/2008 della Commissione, del 25 novembre 2008, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 317 del 27.11.2008, pag. 4).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1196/2011 della Commissione, del 17 novembre 2011, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 303 del 22.11.2011, pag. 12).

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 698/2012 della Commissione, del 25 luglio 2012, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 203 del 31.7.2012, pag. 34).


ALLEGATO I

«ALLEGATO

Descrizione delle merci

Classificazione (codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

1.

Apparecchio per la registrazione, la riproduzione e la visualizzazione di immagini statiche (comunemente detto “cornice foto digitale”) con dimensioni di 17 (lunghezza) × 12,9 (larghezza) × 12,3 (profondità) cm, comprendente i seguenti componenti principali in un unico alloggiamento:

un monitor a colori a cristalli liquidi (LCD) con uno schermo avente una diagonale di 13 cm (5,1 pollici) e una risoluzione di 320 × 240 pixel,

un alloggiamento per scheda SIM (Subscriber Identity Module),

un'interfaccia a infrarossi,

una memoria interna,

pulsanti di controllo.

Le immagini sono trasferite alla memoria interna dell'apparecchio da un apparecchio compatibile (quale un telefono cellulare, una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o una macchina fotografica digitale) mediante un segnale a infrarossi o mediante una scheda SIM tramite il servizio MMS (Multimedia Messaging Service).

Le immagini possono inoltre essere trasferite dall'apparecchio a un apparecchio compatibile mediante segnale a infrarossi.

L'apparecchio supporta i formati JPEG e GIF con una risoluzione massima di 1 024 × 728 pixel.

L'apparecchio può visualizzare le immagini singolarmente o come sequenza di diapositive.

La memoria interna dell'apparecchio può contenere fino a 50 immagini.

8528 59 70

Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 3 della sezione XVI e del testo dei codici NC 8528, 8528 59 e 8528 59 70.

Poiché l'apparecchio è progettato per eseguire tre funzioni (registrazione, riproduzione e visualizzazione di immagini), in virtù della nota 3 della sezione XVI, esso va classificato tenendo conto solo della funzione principale.

Data la sua capacità di mostrare immagini, la funzione principale dell'apparecchio è considerata quella di un monitor, ossia una singola funzione specificata alla voce 8528.

Il fatto che i segnali non siano visualizzati direttamente a partire da sorgenti esterne non esclude la classificazione dell'apparecchio alla voce 8528 in quanto i monitor ripresi in tale voce sono capaci di ricevere una varietà di segnali da sorgenti differenti (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato, NE del SA, alla voce 8528, terzo paragrafo).

L'apparecchio deve essere pertanto classificato nel codice NC 8528 59 70 come altri monitor.

2.

Apparecchio per la registrazione, la riproduzione e la visualizzazione di immagini statiche e video, nonché per la registrazione e la riproduzione di suoni (comunemente detto “cornice foto digitale”) con dimensioni di 33 (larghezza) × 24,1 (altezza) × 4,1 (profondità) cm, comprendente i seguenti componenti principali in un unico alloggiamento:

un monitor a colori a cristalli liquidi (LCD) con uno schermo avente una diagonale di 25,4 cm (10 pollici) e una risoluzione di 800 × 480 pixel,

una memoria interna con una capacità di 128 MB,

alloggiamenti per schede di memoria,

altoparlanti incorporati,

due interfacce USB,

pulsanti di controllo.

L'apparecchio supporta i seguenti formati:

audio: MP3,

immagini statiche: JPEG, GIF,

video: MPEG1, MPEG4, MOV, AVI.

Negli alloggiamenti per schede di memoria possono essere inseriti tipi differenti di dispositivi di memorizzazione non volatile a stato solido.

Le immagini possono essere mostrate come immagini singole, sequenza di diapositive o miniature.

8528 59 70

Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 3 della sezione XVI e del testo dei codici NC 8528, 8528 59 e 8528 59 70.

Poiché l'apparecchio è progettato per eseguire tre funzioni (registrazione, riproduzione e visualizzazione di immagini), in virtù della nota 3 della sezione XVI, esso va classificato tenendo conto solo della funzione principale.

Considerate la progettazione e la concezione dell'apparecchio, lo scopo di quest'ultimo è visualizzare immagini statiche e video. La registrazione di immagini statiche e video deve essere considerata una funzione secondaria dell'apparecchio. La sua funzione principale è pertanto considerata quella di un monitor, ossia una singola funzione specificata alla voce 8528.

Il fatto che i segnali non siano visualizzati direttamente a partire da sorgenti esterne non esclude la classificazione dell'apparecchio alla voce 8528 in quanto i monitor ripresi in tale voce sono capaci di ricevere una varietà di segnali da sorgenti differenti (cfr. anche le NE del SA alla voce 8528, terzo paragrafo).

L'apparecchio non è in grado di visualizzare segnali direttamente da una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione, dato che le interfacce USB sono utilizzate soltanto per il trasferimento di file multimediali. Di conseguenza, la classificazione alle sottovoci 8528 51 00 e 8528 59 31 è esclusa.

L'apparecchio deve pertanto essere classificato nel codice NC 8528 59 70 come altri monitor.»


ALLEGATO II

«ALLEGATO

Descrizione delle merci

Classificazione (codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

1.

Apparecchio di riproduzione video funzionante a batteria consistente in un sistema a lettura laser per la riproduzione di video e uno schermo a colori per la proiezione di video (cosiddetto “lettore di DVD portatile”). L'apparecchio ha dimensioni di 19 (lunghezza) × 14,2 (larghezza) × 3,7 (altezza) cm e un peso di 800 grammi.

Lo schermo è del tipo a cristalli liquidi (LCD) con diagonale di 21,6 cm (8,5 pollici). L'apparecchio può essere piegato e lo schermo ruotato.

L'apparecchio è munito di altoparlanti incorporati.

Esso dispone inoltre delle seguenti interfacce:

slot di espansione della scheda di memoria,

una porta USB,

video composito (CVBS) in e out,

prese per cuffie.

Può leggere supporti ottici (ad esempio CD e DVD) e semiconduttori (ad esempio memoria flash USB) in diversi formati audio e video.

8528 59 70

Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 3 della sezione XVI e del testo dei codici NC 8528, 8528 59 e 8528 59 70.

Poiché l'apparecchio è progettato per eseguire due funzioni (riproduzione e visualizzazione di video), in virtù della nota 3 della sezione XVI, esso va classificato tenendo conto solo della funzione principale.

Considerate la progettazione e la concezione dell'apparecchio, in particolare le dimensioni dello schermo, che facilitano la visione di sequenze video per lunghi periodi, la funzione principale dell'apparecchio è visualizzare video.

L'apparecchio non è in grado di visualizzare segnali direttamente da una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione, dato che la porta USB è utilizzata soltanto per il trasferimento di file multimediali. Di conseguenza, la classificazione alle sottovoci 8528 51 00 e 8528 59 31 è esclusa.

L'apparecchio deve pertanto essere classificato nel codice NC 8528 59 70 come altri monitor.»


ALLEGATO III

«ALLEGATO

Descrizione delle merci

Classificazione (codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Un dispositivo ottico portatile elettronico, alimentato a batteria, destinato a visualizzare immagini (altresì denominato “video occhiali”), dalle dimensioni di circa 15 × 3,5 × 2,5 cm (chiuso).

Il dispositivo ottico elettronico consiste in due schermi a cristalli liquidi (LCD), ciascuno avente risoluzione di 640 × 480 pixel (equivalente virtuale di uno schermo da 80 pollici visualizzato da due metri di distanza) e circuiti di elaborazione del suono, inseriti in una montatura di forma analoga a quella per occhiali.

Il dispositivo è dotato delle seguenti interfacce:

ingresso VGA,

ingresso audio/video (A/V).

Il dispositivo può essere collegato a una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione (“automatic data-processing”, ADP) e ad apparecchiature quali lettori video, televisori o console per videogiochi.

Visualizza immagini video virtuali tridimensionali (3D) a fini di svago.

8528 59 31

Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 8528, 8528 59 e 8528 59 31.

Poiché il dispositivo non è dotato di sintonizzatore né di apparecchi analoghi che consentono la ricezione di segnali televisivi, è esclusa la classificazione come apparecchio ricevente per la televisione della sottovoce 8528 72.

Il dispositivo si avvale di due schermi LCD di dimensioni molto ridotte, uno per ciascun occhio, destinati a creare un'immagine virtuale equivalente a uno schermo da 80 pollici visualizzato da due metri di distanza. Considerate tali caratteristiche e proprietà oggettive, in particolare la capacità di visualizzare immagini 3D, il dispositivo è destinato a fini di svago, quali la visione di film e televisione o il gioco. È pertanto esclusa la classificazione alla sottovoce 8528 51, poiché il dispositivo non può essere considerato destinato a un uso esclusivo o principale in un sistema ADP della voce 8471.

Dal momento che può visualizzare segnali provenienti da una macchina automatica per l'elaborazione delle informazioni in maniera sufficiente per poter essere utilizzato a livello pratico con questa macchina, il monitor è ritenuto in grado di visualizzare segnali provenienti da macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione con un livello di funzionalità accettabile.

Il monitor deve pertanto essere classificato nel codice NC 8528 59 31 come dispositivo di visualizzazione a schermo piatto in grado di visualizzare segnali provenienti da macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione con un livello di funzionalità accettabile con dispositivo di visualizzazione a cristalli liquidi (LCD).»


ALLEGATO IV

«ALLEGATO

Descrizione delle merci

Classificazione (codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

1.

Apparecchio multifunzionale (la cosiddetta “centralina multimediale per veicoli a motore”) del tipo utilizzato nei veicoli a motore, costituito da due componenti principali:

un apparecchio ricevente per la radiodiffusione, combinato con un lettore CD/DVD;

un dispositivo di visualizzazione a cristalli liquidi (LCD) amovibile a colori con funzionalità di schermo tattile, con diagonale dello schermo di circa 17,5 cm (7 pollici) e di formato 16:9.

L'apparecchio è munito di connettori che consentono la ricezione di segnali video da fonti esterne come una telecamera posteriore.

L'apparecchio è dotato di un telecomando.

Uno schermo supplementare può essere collegato all'apparecchio.

8528 59 70

La classificazione è determinata dalle regole generali 1, 3, lettera c), e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 8528, 8528 59 e 8528 59 70.

L'apparecchio è progettato per svolgere varie funzioni (riproduzione audio-video, radiodiffusione, visualizzazione di video), nessuna delle quali, date le caratteristiche costruttive e la concezione dell'apparecchio, costituisce la sua caratteristica principale.

In applicazione della regola generale 3, lettera c), l'apparecchio deve essere pertanto classificato nel codice NC 8528 59 70 come altri monitor.

2.

Apparecchio multifunzionale (la cosiddetta “centralina multimediale per veicoli a motore”) del tipo utilizzato nei veicoli a motore, che misura circa 17 × 5 × 16 cm.

Esso combina, nello stesso alloggiamento, un apparecchio ricevente per la radiodiffusione, un apparecchio per la riproduzione audio, un apparecchio per la riproduzione video e un dispositivo di visualizzazione a cristalli liquidi (LCD) a colori con diagonale dello schermo di circa 8 cm (3,5 pollici).

L'apparecchio è munito di connettori che consentono la ricezione di segnali video da fonti esterne come una telecamera posteriore.

L'apparecchio può inoltre riprodurre suoni e immagini contenuti in una chiave USB.

L'apparecchio è dotato di un telecomando.

Uno schermo supplementare può essere collegato all'apparecchio.

8528 59 70

La classificazione è determinata dalle regole generali 1, 3, lettera c), e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 8528, 8528 59 e 8528 59 70.

L'apparecchio è progettato per svolgere varie funzioni (riproduzione audio-video, radiodiffusione, visualizzazione di video), nessuna delle quali, date le caratteristiche costruttive e la concezione dell'apparecchio, costituisce la sua caratteristica principale.

L'apparecchio non è in grado di visualizzare segnali direttamente da una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione, dato che l'interfaccia USB è utilizzata soltanto per la riproduzione audio o video da una chiave USB. Di conseguenza, la classificazione alle sottovoci 8528 51 00 e 8528 59 31 è esclusa.

In applicazione della regola generale 3, lettera c), l'apparecchio deve essere pertanto classificato nel codice NC 8528 59 70 come altri monitor.

3.

Apparecchio multifunzionale (la cosiddetta “centralina multimediale per veicoli a motore”) del tipo utilizzato nei veicoli a motore.

Esso combina, nello stesso alloggiamento, un apparecchio ricevente per la radiodiffusione, un apparecchio per la riproduzione audio, un apparecchio per la riproduzione video, un apparecchio per la radionavigazione e un dispositivo di visualizzazione a cristalli liquidi (LCD) a colori con diagonale dello schermo di circa 18 cm (7 pollici) e un formato di 16:9.

L'apparecchio è munito di connettori che consentono la ricezione di segnali video da fonti esterne come una telecamera posteriore o un sintonizzatore DVB-T.

L'apparecchio può inoltre riprodurre suoni e immagini contenuti in una scheda di memoria.

L'apparecchio è dotato di due telecomandi.

Uno schermo supplementare può essere collegato all'apparecchio.

8528 59 70

La classificazione è determinata dalle regole generali 1, 3, lettera c), e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 8528, 8528 59 e 8528 59 70.

L'apparecchio è progettato per svolgere varie funzioni (riproduzione audio-video, radionavigazione, radiodiffusione, visualizzazione di video), nessuna delle quali, date le caratteristiche costruttive e la concezione dell'apparecchio, costituisce la sua caratteristica principale.

In applicazione della regola generale 3, lettera c), l'apparecchio deve essere pertanto classificato nel codice NC 8528 59 70 come altri monitor.»


6.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 133/51


REGOLAMENTO (UE) N. 460/2014 DELLA COMMISSIONE

del 5 maggio 2014

che modifica il regolamento (UE) n. 823/2012 per quanto riguarda la data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva ciflutrin

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 17, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Per la sostanza attiva ciflutrin, il regolamento (UE) n. 823/2012 della Commissione (2) ha rinviato al 31 ottobre 2016 la scadenza del periodo di approvazione, fissata nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (3), al fine di consentire ai richiedenti di rispettare il preavviso di tre anni di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(2)

Non è stata presentata alcuna domanda di rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva ciflutrin che rispetti il periodo di preavviso di tre anni.

(3)

In assenza di siffatte domande, è opportuno stabilire la data di scadenza alla prima data possibile dopo la data originaria di scadenza fissata prima dell'adozione del regolamento (UE) n. 823/2012.

(4)

Il regolamento (UE) n. 823/2012 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) n. 823/2012

L'articolo 1 del regolamento (UE) n. 823/2012 è così modificato:

1)

il punto 2) è sostituito dal seguente:

2)

31 ottobre 2016, per quanto riguarda le sostanze attive: deltametrina (voce 40), 2,4-DB (voce 47), beta-ciflutrin (voce 48), iprodione (voce 50), idrazide maleica (voce 52), flurtamone (voce 64), flufenacet (voce 65), iodosulfuron (voce 66), dimethenamid-P (voce 67), picoxystrobin (voce 68), fostiazato (voce 69), siltiofam (voce 70) e Coniothyrium minitans di ceppo CON/M/91-08 (DSM 9660) (voce 71);

2)

è aggiunto il seguente punto 5):

5)

30 aprile 2014, per quanto riguarda la sostanza attiva: ciflutrin (voce 49).

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 823/2012 della Commissione, del 14 settembre 2012, recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le date di scadenza dell'approvazione delle sostanze attive 2,4-DB, acido benzoico, beta-ciflutrin, carfentrazone etile, Coniothyrium minitans di ceppo CON/M/91-08 (DSM 9660), ciazofamid, ciflutrin, deltametrina, dimethenamid-P, etofumesato, etossisulfuron, fenamidone, flazasulfuron, flufenacet, flurtamone, foramsulfuron, fostiazato, imazamox, iodosulfuron, iprodione, isoxaflutole, linuron, idrazide maleica, mecoprop, mecoprop-P, mesosulfuron, mesotrione, oxadiargil, oxasulfuron, pendimetalin, picoxystrobin, propiconazolo, propineb, propoxycarbazone, propizamide, piraclostrobin, siltiofam, triflossistrobina, warfarin e zoxamide (GU L 250 del 15.9.2012, pag. 13).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).


6.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 133/53


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 461/2014 DELLA COMMISSIONE

del 5 maggio 2014

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all’importazione

0702 00 00

MA

35,3

MK

96,5

TN

109,1

TR

97,3

ZZ

84,6

0707 00 05

MA

35,6

MK

51,1

TR

133,0

ZZ

73,2

0709 93 10

MA

70,8

TR

113,2

ZA

31,4

ZZ

71,8

0805 10 20

EG

54,5

IL

74,0

MA

55,5

TN

68,6

TR

63,3

ZZ

63,2

0805 50 10

MA

35,6

TR

95,1

ZZ

65,4

0808 10 80

AR

95,2

BR

89,6

CL

100,5

CN

98,6

MK

30,8

NZ

137,8

US

158,7

ZA

110,2

ZZ

102,7


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».