ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 129

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

57° anno
30 aprile 2014


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 421/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, in vista dell'attuazione, entro il 2020, di un accordo internazionale che introduce una misura mondiale unica basata sul mercato da applicarsi alle emissioni del trasporto aereo internazionale ( 1 )

1

 

*

Regolamento (UE) n. 422/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che adegua, con effetto dal 1o luglio 2011, le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea e i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni e pensioni

5

 

*

Regolamento (UE) n. 423/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che adegua, con effetto dal 1o luglio 2012, le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea ed i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni e pensioni

12

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

REGOLAMENTI

30.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 129/1


REGOLAMENTO (UE) N. 421/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 aprile 2014

recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, in vista dell'attuazione, entro il 2020, di un accordo internazionale che introduce una misura mondiale unica basata sul mercato da applicarsi alle emissioni del trasporto aereo internazionale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1)

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il settore del trasporto aereo presenta un forte carattere internazionale. Un approccio globale in fatto di emissioni del trasporto aereo internazionale offre le migliori prospettive di garantire la sostenibilità a lungo termine.

(2)

L'Unione sta cercando di stipulare un futuro accordo internazionale per controllare le emissioni di gas a effetto serra del trasporto aereo e, nel frattempo, sta limitando, mediante interventi autonomi, le ripercussioni sul clima causate dalle attività di trasporto aereo da e verso aerodromi nell'Unione. Affinché tali obiettivi siano compatibili e complementari, è opportuno tenere conto degli sviluppi registrati e delle posizioni assunte nei consessi internazionali e, in particolare, tenere conto della risoluzione, adottata il 4 ottobre 2013 alla 38a sessione dell'assemblea dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO), contenente la «Relazione ricapitolativa della politica permanente e delle pratiche dell'ICAO nel settore della protezione ambientale».

(3)

Di conseguenza, al fine di sostenere lo slancio raggiunto in occasione della 38a sessione dell'assemblea dell'ICAO nel 2013 e facilitare i progressi alla prossima 39a sessione dell'assemblea nel 2016, è auspicabile considerare temporaneamente ottemperati, per il periodo fino al 31 dicembre 2016, gli obblighi di cui alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) inerenti ai voli da e per gli aerodromi dei paesi al di fuori dello Spazio economico europeo (SEE). Così procedendo, l'Unione sottolinea il fatto che sia possibile applicare obblighi giuridici in funzione dei voli da e per gli aerodromi situati negli Stati del SEE, così come assoggettare a obblighi giuridici le emissioni prodotte dai voli tra tali aerodromi. Al fine di garantire la certezza del diritto, ai fini di tale deroga, i voli tra gli aerodromi situati negli Stati del SEE e gli aerodromi situati nei paesi che hanno aderito all'Unione nel 2013 dovrebbero essere considerati voli tra Stati del SEE.

(4)

È opportuno ricordare che, ai sensi della direttiva 2003/87/CE, spetta agli Stati membri stabilire l'uso che deve essere fatto dei proventi generati dalla vendita all'asta di quote. Tali proventi, o il loro equivalente in valore finanziario, dovrebbero essere utilizzati per combattere i cambiamenti climatici nell'Unione e nei paesi terzi, anche per ridurre le emissioni di gas a effetto serra, per favorire l'adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici nell'Unione e nei paesi terzi, in particolare nei paesi in via di sviluppo, per finanziare la ricerca e lo sviluppo ai fini dell'attenuazione e dell'adattamento, anche, in particolare, nel settore dell'aeronautica e del trasporto aereo, per ridurre le emissioni attraverso modi di trasporto scarsamente inquinanti e per coprire i costi di gestione del sistema dell'Unione. Si dovrebbe ricorrere ai proventi della vendita all'asta, o al loro equivalente in valore finanziario, anche per finanziare il Fondo globale per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili nonché misure finalizzate a combattere la deforestazione. La trasparenza sull'uso dei proventi generati dalla vendita all'asta delle quote ai sensi della direttiva 2003/87/CE è un fattore fondamentale per garantire sostegno agli impegni assunti dall'Unione. Ai sensi del regolamento (UE) n. 525/2013del Parlamento europeo e del Consiglio (4), gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione una relazione sull'uso dei proventi generati dalla vendita all'asta di dette quote.

(5)

Le deroghe di cui al presente regolamento tengono conto dell'esito dei contatti bilaterali e multilaterali con i paesi terzi, che la Commissione continuerà a intrattenere a nome dell'Unione al fine di promuovere l'uso di meccanismi di riduzione delle emissioni prodotte dal trasporto aereo basati sul mercato.

(6)

È opportuno ricordare che la direttiva 2003/87/CE prevede la possibilità di adottare misure che modificano le attività di trasporto aereo elencate nel suo allegato I, qualora un paese terzo adotti provvedimenti finalizzati a ridurre gli impatti delle attività del trasporto aereo sui cambiamenti climatici.

(7)

La negoziazione di tutti gli accordi dell'Unione in materia di trasporto aereo con i paesi terzi dovrebbe prefiggersi l'obiettivo di salvaguardare la flessibilità di cui l'Unione necessita per poter adottare misure riguardanti problematiche di natura ambientale, comprese misure di mitigazione dell'impatto del trasporto aereo sul cambiamento climatico.

(8)

Per evitare distorsioni di concorrenza, è importante che tutti i voli sulla stessa rotta siano considerati allo stesso modo.

(9)

Per evitare, inoltre, oneri amministrativi sproporzionati a carico dei piccoli operatori aerei, un'esenzione temporanea dovrebbe essere aggiunta all'allegato I della direttiva 2003/87/CE. Gli operatori aerei non commerciali le cui emissioni annue di CO2 sono inferiori a 1 000 tonnellate dovrebbero quindi essere esentati dall'ambito di applicazione di tale direttiva, dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2020.

(10)

È opportuno consentire agli operatori aerei che sono emettitori di entità ridotta il ricorso a un approccio alternativo per la verifica delle loro emissioni al fine di ridurre ulteriormente gli oneri amministrativi a loro carico. Gli Stati membri dovrebbero poter attuare misure di semplificazione che soddisfino, in particolare, le esigenze degli operatori non commerciali che sono emettitori di entità ridotta.

(11)

Un'attenzione particolare dovrebbe essere prestata all'attenuazione o all'eliminazione, di qualsiasi problema di accessibilità e competitività che si configuri per le regioni ultraperiferiche dell'Unione. In considerazione di ciò, la deroga stabilita dal presente regolamento dovrebbe altresì applicarsi ai voli tra un aerodromo situato in una regione ultraperiferica ai sensi dell'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e un aerodromo situato in un'altra regione del SEE.

(12)

Per garantire agli operatori aerei e alle autorità nazionali la certezza del diritto, è opportuno che le scadenze per la restituzione e la comunicazione delle emissioni del 2013 possano essere fissate fino al 2015.

(13)

Per l'applicazione della deroga, è importante ricordare che i metodi per l'assegnazione e il rilascio di quote agli operatori aerei rimangono quelli stabiliti dalla direttiva 2003/87/CE, vale a dire un calcolo basato sui dati verificati relativi alle tonnellate-chilometro rispetto ai pertinenti periodi cui essa fa riferimento.

(14)

In seguito all'assemblea dell'ICAO del 2016, e alla luce del suo esito, la Commissione dovrebbe presentare una relazione completa al Parlamento europeo e al Consiglio. In tale relazione la Commissione dovrebbe, fra l'altro, valutare tutte le opzioni per la copertura delle emissioni generate dalle attività di trasporto aereo e, se del caso, proporre in tempi rapidi misure intese a garantire che si tenga conto degli sviluppi internazionali e che siano affrontante tutte le questioni inerenti all'applicazione della deroga. La Commissione dovrebbe altresì considerare con un'attenzione particolare l'efficacia ambientale del sistema di scambio di quote di emissioni dell'Unione europea («sistema EU ETS») e, in tale contesto, il contributo specifico del settore del trasporto aereo, comprese modalità per un maggiore allineamento delle norme applicabili rispettivamente alle attività di trasporto aereo e agli impianti fissi.

(15)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire introdurre una deroga temporanea per il controllo, la comunicazione e la restituzione delle quote di emissioni prodotte dai voli da e verso paesi che non rientrano nel SEE dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2016, nel ridurre l'onere amministrativo e nel semplificare la gestione del sistema, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione, possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(16)

È essenziale garantire agli operatori aerei e alle autorità nazionali la certezza del diritto in vista della scadenza per la restituzione fissata al 30 aprile 2014, di cui alla direttiva 2003/87/CE. Di conseguenza, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla data della sua adozione.

(17)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2003/87/CE,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La direttiva 2003/87/CE è così modificata:

1)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 28 bis

Deroghe applicabili in vista dell'attuazione, entro il 2020, di un accordo internazionale che introduce una misura mondiale unica basata sul mercato

1.   In deroga agli articoli 12, paragrafo 2 bis, 14, paragrafo 3, e 16, gli Stati membri considerano ottemperati gli obblighi precisati in tali disposizioni e non adottano alcun provvedimento nei confronti degli operatori aerei per quanto riguarda:

a)

tutte le emissioni prodotte in ogni anno civile dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2016 dai voli da o per gli aerodromi situati in paesi non appartenenti allo Spazio economico europeo (SEE);

b)

tutte le emissioni prodotte in ogni anno civile dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2016 dai voli tra un aerodromo situato in una delle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e un aerodromo situato in un'altra regione del SEE;

c)

la restituzione delle quote corrispondenti alle emissioni verificate nel 2013 prodotte dai voli tra gli aerodromi situati negli Stati del SEE, effettuata entro il 30 aprile 2015, anziché il 30 aprile 2014, e la comunicazione delle emissioni verificate nel 2013 prodotte dai suddetti voli effettuata entro il 31 marzo 2015, anziché il 31 marzo 2014.

Ai fini degli articoli 11 bis, 12 e 14, le emissioni verificate prodotte da voli diversi da quelli di cui al primo comma sono considerate emissioni verificate dell'operatore aereo.

2.   In deroga all'articolo 3 sexies, paragrafo 5, e all'articolo 3 septies, le quote assegnate a titolo gratuito all'operatore aereo che beneficia delle deroghe di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo sono ridotte in proporzione alla riduzione dell'obbligo di restituzione di cui alle lettere suddette.

In deroga all'articolo 3 septies, paragrafo 8, le quote che non sono assegnate a seguito dell'applicazione del presente paragrafo, primo comma, sono soppresse.

Per quanto concerne l'attività per il periodo dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2016, gli Stati membri pubblicano il numero di quote gratuite di trasporto aereo assegnate a ciascun operatore aereo entro il 1o agosto 2014.

3.   In deroga all'articolo 3 quinquies, gli Stati membri mettono all'asta un numero ridotto di quote del trasporto aereo in proporzione alla riduzione del numero totale di quote rilasciate.

4.   In deroga all'articolo 3 quinquies, paragrafo 3, il numero di quote che ogni Stato membro deve mettere all'asta per il periodo dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2016 è ridotto in modo da corrispondere alla quota di emissioni a esso attribuite per il trasporto aereo dai voli ai quali non si applica la deroga di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo.

5.   In deroga all'articolo 3 octies, gli operatori aerei non sono tenuti a trasmettere piani di monitoraggio che stabiliscano le misure per il controllo e la comunicazione delle emissioni in relazione ai voli cui si applicano le deroghe di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo.

6.   In deroga agli articoli 3 octies, 12, 15 e 18 bis, quando un operatore aereo registra un numero totale di emissioni annue inferiore a 25 000 tonnellate di CO2, le sue emissioni sono considerate emissioni verificate se sono determinate utilizzando lo strumento per emettitori di entità ridotta approvato ai sensi del regolamento (UE) n. 606/2010 della Commissione (5) e alimentato da Eurocontrol con i dati provenienti dal proprio dispositivo di supporto all'ETS. Gli Stati membri possono mettere in atto procedure semplificate per gli operatori aerei non commerciali purché tali procedure forniscano una precisione non inferiore a quella assicurata dagli emettitori di entità ridotta.

7.   Ai fini del presente articolo, i voli tra gli aerodromi situati negli Stati del SEE e i paesi che hanno aderito all'Unione nel 2013 sono considerati voli tra gli aerodromi situati negli Stati del SEE.

8.   La Commissione informa regolarmente, e comunque almeno una volta l'anno, il Parlamento europeo e il Consiglio dell'avanzamento dei negoziati dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO) nonché degli sforzi che compie per promuovere l'accettazione internazionale di meccanismi basati sul mercato fra i paesi terzi. In seguito all'assemblea dell'ICAO del 2016 la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione concernente azioni volte ad attuare un accordo internazionale relativo a una misura mondiale basata sul mercato a partire dal 2020, per ridurre le emissioni di gas a effetto serra provenienti dal trasporto aereo in maniera non discriminatoria, comprese le informazioni sull'uso dei proventi trasmesse dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 525/2013.

Nella relazione la Commissione indica l'ambito di applicazione ritenuto adeguato per coprire le emissioni prodotte dall'attività da o per aerodromi situati in paesi non appartenenti al SEE a partire dal 1o gennaio 2017 e, se opportuno, comprende proposte in riferimento a tali sviluppi. Nella relazione la Commissione indica anche le soluzioni ad altri eventuali problemi che possono sorgere dall'applicazione dei paragrafi da 1 a 4 del presente articolo, avendo cura di garantire il pari trattamento di tutti gli operatori attivi sulla stessa rotta.

(5)  Regolamento (UE) n. 606/2010 della Commissione, del 9 luglio 2010, relativo all'approvazione di uno strumento semplificato sviluppato dall'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol) per stimare il consumo di combustibile di alcuni operatori aerei a emissioni ridotte (GU L 175 del 10.7.2010, pag. 25).»;"

2)

nell'allegato I, colonna «Attività» della tabella ivi contenuta, al titolo «Trasporto aereo», dopo la lettera j) è aggiunta la seguente:

«k)

dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2020, i voli che, se non fosse per questo, rientrerebbero in questa attività e che sono effettuati da un operatore di trasporto aereo non commerciale che opera voli con emissioni annue totali inferiori a 1 000 tonnellate l'anno.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dal 30 aprile 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 16 aprile 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

D. KOURKOULAS


(1)  Parere espresso il 22 gennaio 2014 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 3 aprile 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 aprile 2014.

(3)  Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

(4)  Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 13).


30.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 129/5


REGOLAMENTO (UE) N. 422/2014 del PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 aprile 2014

che adegua, con effetto dal 1o luglio 2011, le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea e i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni e pensioni

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, in particolare l'articolo 12,

visto lo statuto dei funzionari dell'Unione europea («statuto») e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea («regime applicabile agli altri agenti»), definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 10 dell'allegato XI dello statuto,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere della Corte di giustizia (2),

visto il parere della Corte dei conti (3),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (4),

considerando quanto segue:

(1)

Nella sentenza relativa alla causa C-63/12, Commissione c. Consiglio, la Corte di giustizia dell'Unione europea («Corte di giustizia») ha precisato che le istituzioni sono obbligate a decidere ogni anno sull'adeguamento delle retribuzioni, sia procedendo all'adeguamento «matematico» secondo il metodo previsto all'articolo 3, sia evitando tale calcolo «matematico» in applicazione dell'articolo 10 dell'allegato XI dello statuto.

(2)

Lo scopo dell'articolo 19 dell'allegato XIII dello statuto, modificato da ultimo dal regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), è consentire alle istituzioni di prendere i provvedimenti necessari per dirimere le loro controversie sull'adeguamento delle retribuzioni e pensioni per il 2011 e il 2012 in conformità di una sentenza della Corte di giustizia, tenendo debitamente conto del legittimo affidamento del personale che le istituzioni hanno l'obbligo di decidere ogni anno sull'adeguamento delle retribuzioni e pensioni.

(3)

Per conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia nella causa C-63/12, qualora il Consiglio stabilisca che si verifichi un deterioramento grave e improvviso della situazione economica e sociale all'interno dell'Unione, la Commissione deve presentare una proposta, a norma della procedura di cui all'articolo 336 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), al fine di associare il Parlamento europeo al processo legislativo. Il 4 novembre 2011 il Consiglio ha affermato che la crisi economica e finanziaria in corso all'interno dell'Unione e che ha reso necessari adeguamenti di bilancio sostanziali nella maggior parte degli Stati membri, ha costituito un deterioramento grave e improvviso della situazione economica e sociale all'interno dell'Unione. Il Consiglio pertanto, in conformità dell'articolo 241 TFUE, ha chiesto alla Commissione di attuare l'articolo 10 dell'allegato XI dello statuto e di presentare una opportuna proposta di adeguamento delle retribuzioni.

(4)

La Corte di giustizia ha confermato che, in forza della causa di eccezione, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno un ampio margine discrezionale per quanto riguarda l'adeguamento delle remunerazioni e pensioni. I dati economici e sociali per il periodo dal1o luglio 2010 al 31 dicembre 2011, come la crisi economica e finanziaria che ha colpito una serie di Stati membri nell'autunno 2011, che ha causato un deterioramento immediato della situazione economica e sociale nell'Unione e ha reso necessari adeguamenti macroeconomici sostanziali, l'elevato livello di disoccupazione e l'alto livello del debito e del deficit pubblico nell'Unione, rendono opportuno fissare l'adeguamento delle remunerazioni e pensioni in Belgio e Lussemburgo a 0 % per il 2011. Tale adeguamento è parte di un orientamento globale per dirimere le controversie riguardanti gli adeguamenti delle retribuzioni e pensioni per il 2011 e 2012, che comporta altresì un adeguamento dello 0,8 % per il 2012.

(5)

Di conseguenza, per un periodo di cinque anni (2010-2014) l'adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea è come segue: nel 2010 l'applicazione del metodo fissato all'articolo 3 dell'allegato XI dello statuto ha comportato un adeguamento dello 0,1 %. Per il 2011 e il 2012 il risultato dell'approccio generale per la risoluzione delle controversie con riguardo agli adeguamenti per il 2011 e il 2012 delle remunerazioni e delle pensioni porta, rispettivamente, a un adeguamento dello 0 % e dello 0,8 %. Inoltre, quale parte del compromesso politico sulla riforma dello statuto e del regime applicabile agli altri agenti, è stato deciso di congelare le retribuzioni e le pensioni per gli anni 2013 e 2014,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Con effetto dal 1o luglio 2011, la data ”1o luglio 2010” di cui all'articolo 63, secondo comma, dello statuto, è sostituita dalla data ”1o luglio 2011”.

Articolo 2

Con effetto dal 1o luglio 2011, la tabella degli stipendi base mensili per il calcolo delle retribuzioni e delle pensioni di cui all'articolo 66 dello statuto è sostituita dalla seguente tabella:

1/7/2011

SCATTO

GRADO

1

2

3

4

5

16

16 919,04

17 630,00

18 370,84

 

 

15

14 953,61

15 581,98

16 236,76

16 688,49

16 919,04

14

13 216,49

13 771,87

14 350,58

14 749,83

14 953,61

13

11 681,17

12 172,03

12 683,51

13 036,39

13 216,49

12

10 324,20

10 758,04

11 210,11

11 521,99

11 681,17

11

9 124,87

9 508,31

9 907,86

10 183,52

10 324,20

10

8 064,86

8 403,76

8 756,90

9 000,53

9 124,87

9

7 127,99

7 427,52

7 739,63

7 954,96

8 064,86

8

6 299,95

6 564,69

6 840,54

7 030,86

7 127,99

7

5 568,11

5 802,09

6 045,90

6 214,10

6 299,95

6

4 921,28

5 128,07

5 343,56

5 492,23

5 568,11

5

4 349,59

4 532,36

4 722,82

4 854,21

4 921,28

4

3 844,31

4 005,85

4 174,18

4 290,31

4 349,59

3

3 397,73

3 540,50

3 689,28

3 791,92

3 844,31

2

3 003,02

3 129,21

3 260,71

3 351,42

3 397,73

1

2 654,17

2 765,70

2 881,92

2 962,10

3 003,02

Articolo 3

Con effetto dal 1o luglio 2011, i coefficienti correttori da applicare alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti a norma dell'articolo 64 dello statuto sono stabiliti come indicato nella seconda colonna della seguente tabella.

Con effetto dal 1o gennaio 2012, i coefficienti correttori da applicare ai trasferimenti effettuati dai funzionari e dagli altri agenti a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, dell'allegato VII dello statuto sono stabiliti come indicato nella terza colonna della seguente tabella.

Con effetto dal 1o luglio 2011, i coefficienti correttori da applicare alle pensioni a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, dell'allegato XIII dello statuto sono stabiliti come indicato nella quarta colonna della seguente tabella.

Con effetto dal 16 maggio 2011, i coefficienti correttori da applicare alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti sono stabiliti come indicato nella quinta colonna della seguente tabella. La data di efficacia dell'adeguamento annuale per gli Stati membri in questione è il 16 maggio 2011.

Con effetto dal 16 maggio 2011, i coefficienti correttori da applicare alle pensioni a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, dell'allegato XIII dello statuto sono stabiliti come indicato nella sesta colonna della seguente tabella. La data di efficacia dell'adeguamento annuale è il 16 maggio 2011.

1

2

3

4

5

6

Stato/Sede

Retribuzione

Trasferimento

Pensione

Retribuzione

Pensione

1.7.2011

1.1.2012

1.7.2011

16.5.2011

16.5.2011

Bulgaria

60,6

58,1

100,0

 

 

Repubblica ceca

85,2

79,3

100,0

Danimarca

134,2

130,5

130,5

Germania

93,7

95,4

100,0

Bonn

93,0

 

 

Karlsruhe

92,2

 

 

Monaco

103,2

 

 

Estonia

75,4

77,4

100,0

Grecia

92,2

91,0

100,0

Spagna

97,4

91,5

100,0

Francia

116,4

108,5

108,5

Irlanda

109,6

104,6

104,6

Italia

104,8

100,0

100,0

Varese

91,9

 

 

Cipro

83,0

85,4

100,0

Lettonia

74,4

70,2

100,0

Lituania

72,7

70,7

100,0

Ungheria

83,5

73,1

100,0

Malta

82,7

84,6

100,0

Paesi Bassi

102,8

97,3

100,0

Austria

105,0

104,1

104,1

Polonia

80,5

71,4

100,0

Portogallo

84,0

83,9

100,0

Romania

72,7

62,1

100,0

Slovenia

86,2

83,6

100,0

Slovacchia

78,8

73,5

100,0

Finlandia

120,5

113,0

113,0

Svezia

124,1

117,2

117,2

Regno Unito

 

103,5

 

120,8

103,5

Culham

 

 

 

98,2

 

Articolo 4

Con effetto dal 1o luglio 2011, l'importo dell'indennità per congedo parentale di cui all'articolo 42 bis, secondo e terzo comma, dello statuto è fissato a 911,73 EUR e a 1 215,63 EUR per le famiglie monoparentali.

Articolo 5

Con effetto dal 1o luglio 2011, l'importo di base dell'assegno di famiglia di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto è fissato a 170,52 EUR.

Con effetto dal 1o luglio 2011, l'importo dell'assegno per figlio a carico di cui all'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto è fissato a 372,61 EUR.

Con effetto dal 1o luglio 2011, l'importo dell'indennità scolastica di cui all'articolo 3, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto è fissato a 252,81 EUR.

Con effetto dal 1o luglio 2011, l'importo dell'indennità scolastica di cui all'articolo 3, paragrafo 2, dell'allegato VII dello statuto è fissato a 91,02 EUR.

Con effetto dal 1o luglio 2011, l'importo minimo dell'indennità di dislocazione di cui all'articolo 69 dello statuto e all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, dell'allegato VII dello statuto è fissato a 505,39 EUR.

Con effetto dal 1o luglio 2011, l'importo dell'indennità di dislocazione di cui all'articolo 134 del regime applicabile agli altri agenti è fissato a 363,31 EUR.

Articolo 6

Con effetto dal 1o gennaio 2012, l'indennità chilometrica di cui all'articolo 8, paragrafo 2, dell'allegato VII dello statuto è adeguata come segue:

0 EUR/km per una distanza compresa tra

0 e 200 km,

0,3790 EUR/km per una distanza compresa tra

201 e 1 000 km,

0,6316 EUR/km per una distanza compresa tra

1 001 e 2 000 km,

0,3790 EUR/km per una distanza compresa tra

2 001 e 3 000 km,

0,1262 EUR/km per una distanza compresa tra

3 001 e 4 000 km,

0,0609 EUR/km per una distanza compresa tra

4 001 e 10 000 km,

0 EUR/km per la distanza superiore a

10 000 km.

All'indennità chilometrica di cui sopra è aggiunto un importo forfettario supplementare, pari a:

189,48 EUR se la distanza per ferrovia che separa la sede di servizio dal luogo d'origine è compresa tra 725 km e 1 450 km;

378,93 EUR, se la distanza per ferrovia che separa la sede di servizio dal luogo d'origine è superiore a 1 450 km.

Articolo 7

Con effetto dal 1o luglio 2011, l'importo dell'indennità giornaliera di cui all'articolo 10, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto è fissato a:

39,17 EUR per il funzionario che abbia diritto all'assegno di famiglia;

31,58 EUR per il funzionario che non abbia diritto a tale assegno.

Articolo 8

Con effetto dal 1o luglio 2011, il limite inferiore per l'indennità di prima sistemazione di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a:

1114,99 EUR per l'agente che abbia diritto all'assegno di famiglia;

662,97 EUR per l'agente che non abbia diritto a tale assegno.

Articolo 9

Con effetto dal 1o luglio 2011, il limite inferiore per l'indennità di disoccupazione di cui all'articolo 28 bis, paragrafo 3, secondo comma, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a 1 337,19 EUR, e il limite superiore a 2 674,39 EUR.

Con effetto dal 1o luglio 2011, la detrazione forfettaria di cui all'articolo 28 bis, paragrafo 7, del regime applicabile agli altri agenti è fissata a 1 215,63 EUR.

Articolo 10

Con effetto dal 1o luglio 2011, la tabella degli stipendi base mensili di cui all'articolo 93 del regime applicabile agli altri agenti è sostituita dalla seguente tabella:

FUNZIONI GRUPPO

1/7/2011

SCATTO

GRADO

1

2

3

4

5

6

7

IV

18

5 832,42

5 953,71

6 077,52

6 203,91

6 332,92

6 464,62

6 599,06

17

5 154,85

5 262,04

5 371,47

5 483,18

5 597,20

5 713,60

5 832,42

16

4 555,99

4 650,73

4 747,45

4 846,17

4 946,95

5 049,83

5 154,85

15

4 026,70

4 110,44

4 195,92

4 283,18

4 372,25

4 463,17

4 555,99

14

3 558,90

3 632,91

3 708,46

3 785,58

3 864,31

3 944,67

4 026,70

13

3 145,45

3 210,86

3 277,63

3 345,80

3 415,37

3 486,40

3 558,90

III

12

4 026,63

4 110,36

4 195,84

4 283,09

4 372,15

4 463,07

4 555,88

11

3 558,86

3 632,87

3 708,41

3 785,53

3 864,25

3 944,60

4 026,63

10

3 145,43

3 210,84

3 277,61

3 345,77

3 415,34

3 486,36

3 558,86

9

2 780,03

2 837,84

2 896,86

2 957,09

3 018,59

3 081,36

3 145,43

8

2 457,08

2 508,17

2 560,33

2 613,57

2 667,92

2 723,40

2 780,03

II

7

2 779,98

2 837,80

2 896,82

2 957,07

3 018,58

3 081,36

3 145,45

6

2 456,97

2 508,07

2 560,24

2 613,49

2 667,84

2 723,33

2 779,98

5

2 171,49

2 216,65

2 262,76

2 309,82

2 357,86

2 406,91

2 456,97

4

1 919,18

1 959,10

1 999,84

2 041,44

2 083,90

2 127,24

2 171,49

I

3

2 364,28

2 413,35

2 463,43

2 514,56

2 566,74

2 620,01

2 674,39

2

2 090,12

2 133,50

2 177,78

2 222,98

2 269,11

2 316,21

2 364,28

1

1 847,76

1 886,11

1 925,25

1 965,21

2 005,99

2 047,63

2 090,12

Articolo 11

Con effetto dal 1o luglio 2011, il limite inferiore per l'indennità di prima sistemazione di cui all'articolo 94 del regime applicabile agli altri agenti è fissato a:

838,66 EUR per l'agente che abbia diritto all'assegno di famiglia;

497,22 EUR per l'agente che non abbia diritto a tale assegno.

Articolo 12

Con effetto dal 1o luglio 2011, il limite inferiore per l'indennità di disoccupazione di cui all'articolo 96, paragrafo 3, secondo comma, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a 1 002,90 EUR, e il limite superiore a 2 005,78 EUR.

Con effetto dal 1o luglio 2011, la detrazione forfettaria di cui all'articolo 96, paragrafo 7, del regime applicabile agli altri agenti è fissata a 911,73 EUR.

Con effetto dal 1o luglio 2011, il limite inferiore per l'indennità di disoccupazione di cui all'articolo 136 del regime applicabile agli altri agenti è fissato a 882,33 EUR e il limite superiore a 2 076,07 EUR.

Articolo 13

Con effetto dal 1o luglio 2011, le indennità per servizi continui o a turni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 del Consiglio (6) sono fissate a 382,17 EUR, 576,84 EUR, 630,69 EUR e 859,84 EUR.

Articolo 14

Con effetto dal 1o luglio 2011, agli importi di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio (7) si applica il coefficiente 5,516766.

Articolo 15

Con effetto dal 1o luglio 2011, la tabella di cui all'articolo 8, paragrafo 2, dell'allegato XIII dello statuto è sostituita dalla seguente tabella:

1/7/2011

SCATTO

GRADO

1

2

3

4

5

6

7

8

16

16 919,04

17 630,00

18 370,84

18 370,84

18 370,84

18 370,84

 

 

15

14 953,61

15 581,98

16 236,76

16 688,49

16 919,04

17 630,00

 

 

14

13 216,49

13 771,87

14 350,58

14 749,83

14 953,61

15 581,98

16 236,76

16 919,04

13

11 681,17

12 172,03

12 683,51

13 036,39

13 216,49

 

 

 

12

10 324,20

10 758,04

11 210,11

11 521,99

11 681,17

12 172,03

12 683,51

13 216,49

11

9 124,87

9 508,31

9 907,86

10 183,52

10 324,20

10 758,04

11 210,11

11 681,17

10

8 064,86

8 403,76

8 756,90

9 000,53

9 124,87

9 508,31

9 907,86

10 324,20

9

7 127,99

7 427,52

7 739,63

7 954,96

8 064,86

 

 

 

8

6 299,95

6 564,69

6 840,54

7 030,86

7 127,99

7 427,52

7 739,63

8 064,86

7

5 568,11

5 802,09

6 045,90

6 214,10

6 299,95

6 564,69

6 840,54

7 127,99

6

4 921,28

5 128,07

5 343,56

5 492,23

5 568,11

5 802,09

6 045,90

6 299,95

5

4 349,59

4 532,36

4 722,82

4 854,21

4 921,28

5 128,07

5 343,56

5 568,11

4

3 844,31

4 005,85

4 174,18

4 290,31

4 349,59

4 352,36

4 722,82

4 921,28

3

3 397,73

3 540,50

3 689,28

3 791,92

3 844,31

4 005,85

4 174,18

4 349,59

2

3 003,02

3 129,21

3 260,71

3 351,42

3 397,73

3 540,50

3 689,28

3 844,31

1

2 654,17

2 765,70

2 881,92

2 962,10

3 003,02

 

 

 

Articolo 16

Con effetto dal 1o luglio 2011, ai fini dell'applicazione dell'articolo 18, paragrafo 1, dell'allegato XIII dello statuto, l'importo dell'indennità forfettaria di cui all'ex articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto in vigore anteriormente al 1o maggio 2004 è fissato a:

131,84 EUR al mese per i funzionari inquadrati nei gradi C4 o C5;

202,14 EUR al mese per i funzionari inquadrati nei gradi C1, C2 o C3.

Articolo 17

Con effetto dal 1o luglio 2011, la tabella degli stipendi base mensili di cui all'articolo 133 del regime applicabile agli altri agenti è sostituita dalla seguente tabella:

Grado

1

2

3

4

5

6

7

Stipendio base a tempo pieno

1 680,76

1 958,08

2 122,97

2 301,75

2 495,58

2 705,73

2 933,59

Grado

8

9

10

11

12

13

14

Stipendio base a tempo pieno

3 180,63

3 448,48

3 738,88

4 053,72

4 395,09

4 765,20

5 166,49

Grado

15

16

17

18

19

 

 

Stipendio base a tempo pieno

5 601,56

6 073,28

6 584,71

7 139,21

7 740,41

 

 

Articolo 18

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 16 aprile 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

D. KOURKOULAS


(1)  Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1).

(2)  Parere del 4 marzo 2014 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3)  Parere del 3 marzo 2014 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(4)  Posizione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 aprile 2014.

(5)  Regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che modifica lo statuto dei funzionari dell'Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 15).

(6)  Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 del Consiglio, del 9 febbraio 1976, che determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l'ammontare delle indennità che possono essere concesse ai funzionari che esercitano le loro funzioni nel contesto di un servizio continuo o a turni (GU L 38 del 13.2.1976, pag. 1). Regolamento modificato dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 1307/87 (GU L 124 del 13.5.1987, pag. 6).

(7)  Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 8).


30.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 129/12


REGOLAMENTO (UE) N. 423/2014 del PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 aprile 2014

che adegua, con effetto dal 1o luglio 2012, le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea ed i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni e pensioni

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, in particolare l'articolo 12,

visto lo statuto dei funzionari dell'Unione europea («statuto») e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea («regime applicabile agli altri agenti»), definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 10 dell'allegato XI dello statuto,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere della Corte di giustizia (2),

visto il parere della Corte dei conti (3),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (4),

considerando quanto segue:

(1)

Nella sentenza relativa alla causa C-63/12, Commissione c. Consiglio, la Corte di giustizia dell'Unione europea («Corte di giustizia») ha precisato che le istituzioni sono obbligate a decidere ogni anno sull'adeguamento delle retribuzioni, sia procedendo all'adeguamento «matematico» secondo il metodo previsto all'articolo 3, sia evitando tale calcolo «matematico» in applicazione dell'articolo 10 dell'allegato XI dello statuto.

(2)

Lo scopo dell'articolo 19 dell'allegato XIII dello statuto, modificato da ultimo dal regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), è consentire alle istituzioni di prendere i provvedimenti necessari per dirimere le loro controversie sull'adeguamento delle retribuzioni e pensioni per il 2011 e il 2012 in conformità di una sentenza della Corte di giustizia, tenendo debitamente conto del legittimo affidamento del personale che le istituzioni hanno l'obbligo di decidere ogni anno sull'adeguamento delle retribuzioni e pensioni.

(3)

Per conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia nella causa C-63/12, qualora il Consiglio stabilisca che si verifichi un deterioramento grave e improvviso della situazione economica e sociale all'interno dell'Unione, la Commissione deve presentare una proposta, a norma della procedura di cui all'articolo 336 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), al fine di associare il Parlamento europeo al processo legislativo. Il 25 ottobre 2012 il Consiglio ha affermato che la valutazione della Commissione presentata nella sua relazione sulla clausola di eccezione non rifletteva il deterioramento grave ed improvviso della situazione economica e sociale nell'Unione nel 2012, come emerge da dati economici oggettivi pubblicamente disponibili. Il Consiglio pertanto, in conformità dell'articolo 10 dell'allegato XI dello statuto, ha chiesto alla Commissione di presentare una opportuna proposta per l'adeguamento degli stipendi del 2012.

(4)

La Corte di giustizia ha confermato che, in forza della causa di eccezione, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno un ampio margine discrezionale per quanto riguarda l'adeguamento delle remunerazioni e pensioni. I dati economici e sociali per il periodo dal1o luglio 2011al 31 dicembre 2012, come le conseguenze della crisi economica nell'autunno 2011, risultanti in una recessione economica nell'Unione e in un deterioramento della situazione sociale nonché i persistenti elevati livelli della disoccupazione e del debito e del deficit pubblico nell'Unione, rendono opportuno fissare l'adeguamento delle remunerazioni e pensioni in Belgio e Lussemburgo allo 0,8 % per il 2012. Tale adeguamento è parte di un orientamento globale per dirimere le controversie riguardanti gli adeguamenti delle retribuzioni e pensioni per il 2011 e 2012, che comporta altresì un adeguamento dello 0 % per il 2011.

(5)

Di conseguenza, per un periodo di cinque anni (2010-2014) l'adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea è come segue: nel 2010 l'applicazione del metodo fissato all'articolo 3 dell'allegato XI dello statuto ha comportato un adeguamento dello 0,1 %. Per il 2011 e il 2012 il risultato dell'approccio generale per la risoluzione delle controversie con riguardo agli adeguamenti per il 2011 e il 2012 delle remunerazioni e delle pensioni porta rispettivamente a un adeguamento dello 0 % e dello 0,8 %. Inoltre, quale parte del compromesso politico sulla riforma dello statuto e del regime applicabile agli altri agenti, è stato deciso di congelare le retribuzioni e le pensioni per gli anni 2013 e 2014,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Con effetto dal 1o luglio 2012, la data «1o luglio 2011» di cui all'articolo 63, secondo comma, dello statuto, è sostituita dalla data «1o luglio 2012».

Articolo 2

Con effetto dal 1o luglio 2012, la tabella degli stipendi base mensili per il calcolo delle retribuzioni e delle pensioni di cui all'articolo 66 dello statuto è sostituita dalla seguente tabella:

1/7/2012

SCATTO

GRADO

1

2

3

4

5

16

17 054,40

17 771,05

18 517,81

 

 

15

15 073,24

15 706,64

16 366,65

16 822,00

17 054,40

14

13 322,22

13 882,04

14 465,38

14 867,83

15 073,24

13

11 774,62

12 269,40

12 784,98

13 140,68

13 322,22

12

10 406,80

10 844,10

11 299,79

11 614,16

11 774,62

11

9 197,87

9 584,37

9 987,12

10 264,98

10 406,80

10

8 129,38

8 470,99

8 826,95

9 072,53

9 197,87

9

7 185,01

7 486,94

7 801,55

8 018,60

8 129,38

8

6 350,35

6 617,20

6 895,26

7 087,10

7 185,01

7

5 612,65

5 848,50

6 094,26

6 263,81

6 350,35

6

4 960,64

5 169,10

5 386,31

5 536,16

5 612,65

5

4 384,38

4 568,62

4 760,60

4 893,04

4 960,64

4

3 875,06

4 037,89

4 207,57

4 324,63

4 384,38

3

3 424,90

3 568,82

3 718,79

3 822,25

3 875,06

2

3 027,04

3 154,24

3 286,79

3 378,23

3 424,90

1

2 675,40

2 787,82

2 904,97

2 985,79

3 027,04

Articolo 3

Con effetto dal 1o luglio 2012, i coefficienti correttori da applicare alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti a norma dell'articolo 64 dello statuto sono stabiliti come indicato nella seconda colonna della seguente tabella.

Con effetto dal 1o gennaio 2013, i coefficienti correttori da applicare ai trasferimenti effettuati dai funzionari e dagli altri agenti a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, dell'allegato VII dello statuto sono stabiliti come indicato nella terza colonna della seguente tabella.

Con effetto dal 1o luglio 2012, i coefficienti correttori da applicare alle pensioni a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, dell'allegato XIII dello statuto sono stabiliti come indicato nella quarta colonna della seguente tabella.

Con effetto dal 16 maggio 2012, i coefficienti correttori da applicare alle pensioni a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, dell'allegato XIII dello statuto sono stabiliti come indicato nella quinta colonna della seguente tabella. La data di efficacia dell'adeguamento annuale per gli Stati membri in questione è il 16 maggio 2012.

1

2

3

4

5

Stato/Sede

Retribuzione

Trasferimento

Pensione

Pensione

1.7.2012

1.1.2013

1.7.2012

16.5.2012

Bulgaria

58,4

57,4

100,0

 

Repubblica ceca

80,6

74,6

100,0

Danimarca

135,3

127,3

127,3

Germania

95,8

96,6

100,0

Bonn

94,1

 

 

Karlsruhe

93,8

 

 

Monaco

106,4

 

 

Estonia

77,6

78,0

100,0

Grecia

90,5

89,0

100,0

Spagna

97,1

90,9

100,0

Francia

117,7

109,2

109,2

Irlanda

110,6

104,5

104,5

Italia

104,2

97,4

100,0

Varese

93,4

 

 

Cipro

84,1

87,4

100,0

Lettonia

77,6

74,9

100,0

Lituania

71,5

69,5

100,0

Ungheria

78,3

68,7

100,0

Malta

83,3

83,7

100,0

Paesi Bassi

105,3

100,9

 

100,9

Austria

106,4

103,2

103,2

 

Polonia

74,2

66,4

100,0

Portogallo

83,5

82,8

100,0

Romania

68,8

60,0

100,0

Slovenia

85,3

81,2

100,0

Slovacchia

79,7

73,5

100,0

Finlandia

122,1

113,8

113,8

Svezia

131,9

123,8

123,8

Regno Unito

147,8

119,0

119,0

Culham

112,5

 

 

Articolo 4

Con effetto dal 1o luglio 2012, l'importo dell'indennità per congedo parentale di cui all'articolo 42 bis, secondo e terzo comma, dello statuto è fissato a 919,02 EUR e a 1 225,36 EUR per le famiglie monoparentali.

Articolo 5

Con effetto dal 1o luglio 2012, l'importo di base dell'assegno di famiglia di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto è fissato a 171,88 EUR.

Con effetto dal 1o luglio 2012, l'importo dell'assegno per figlio a carico di cui all'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto è fissato a 375,59 EUR.

Con effetto dal 1o luglio 2012, l'importo dell'indennità scolastica di cui all'articolo 3, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto è fissato a 254,83 EUR.

Con effetto dal 1o luglio 2012, l'importo dell'indennità scolastica di cui all'articolo 3, paragrafo 2, dell'allegato VII dello statuto è fissato a 91,75 EUR.

Con effetto dal 1o luglio 2012, l'importo minimo dell'indennità di dislocazione di cui all'articolo 69 dello statuto e all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, dell'allegato VII dello statuto è fissato a 509,43 EUR.

Con effetto dal 1o luglio 2012, l'importo dell'indennità di dislocazione di cui all'articolo 134 del regime applicabile agli altri agenti è fissato a 366,22 EUR.

Articolo 6

Con effetto dal 1o gennaio 2013, l'indennità chilometrica di cui all'articolo 8, paragrafo 2, dell'allegato VII dello statuto è adeguata come segue:

0 EUR/km per una distanza compresa tra

0 e 200 km,

0,3820 EUR/km per una distanza compresa tra

201 e 1 000 km,

0,6367 EUR/km per una distanza compresa tra

1 001 e 2 000 km,

0,3820 EUR/km per una distanza compresa tra

2 001 e 3 000 km,

0,1272 EUR/km per una distanza compresa tra

3 001 e 4 000 km,

0,0614 EUR/km per una distanza compresa tra

4 001 e 10 000 km,

0 EUR/km per la distanza superiore a

10°000 km.

All'indennità chilometrica di cui sopra è aggiunto un importo forfettario supplementare, pari a:

191,00 EUR se la distanza per ferrovia che separa la sede di servizio dal luogo d'origine è compresa tra 725 km e 1 450 km;

381,96 EUR, se la distanza per ferrovia che separa la sede di servizio dal luogo d'origine è superiore a 1 450 km.

Articolo 7

Con effetto dal 1o luglio 2012, l'importo dell'indennità giornaliera di cui all'articolo 10, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto è fissato a:

39,48 EUR per il funzionario che abbia diritto all'assegno di famiglia;

31,83 EUR per il funzionario che non abbia diritto a tale assegno.

Articolo 8

Con effetto dal 1o luglio 2012, il limite inferiore per l'indennità di prima sistemazione di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a:

1 123,91 EUR per l'agente che abbia diritto all'assegno di famiglia;

668,27 EUR per l'agente che non abbia diritto a tale assegno.

Articolo 9

Con effetto dal 1o luglio 2012, il limite inferiore per l'indennità di disoccupazione di cui all'articolo 28 bis, paragrafo 3, secondo comma, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a 1 347,89 EUR, e il limite superiore a 2695,79 EUR.

Con effetto dal 1o luglio 2012, la detrazione forfettaria di cui all'articolo 28 bis, paragrafo 7 del regime applicabile agli altri agenti è fissata a 1 225,36 EUR.

Articolo 10

Con effetto dal 1o luglio 2012, la tabella degli stipendi base mensili di cui all'articolo 93 del regime applicabile agli altri agenti è sostituita dalla seguente tabella:

FUNZIONI GRUPPO

1/7/2012

SCATTO

GRADO

1

2

3

4

5

6

7

IV

18

5 879,08

6 001,34

6 126,14

6 253,54

6 383,59

6 516,34

6 651,85

17

5 196,08

5 304,14

5 414,44

5 527,04

5 641,98

5 759,31

5 879,08

16

4 592,43

4 687,93

4 785,42

4 884,94

4 986,53

5 090,23

5 196,08

15

4 058,91

4 143,32

4 229,48

4 317,44

4 407,22

4 498,87

4 592,43

14

3 587,37

3 661,97

3 738,13

3 815,86

3 895,22

3 976,22

4 058,91

13

3 170,61

3 236,55

3 303,85

3 372,56

3 442,69

3 514,29

3 587,37

III

12

4 058,85

4 143,25

4 229,41

4 317,36

4 407,13

4 498,78

4 592,33

11

3 587,34

3 661,93

3 738,08

3 815,81

3 895,16

3 976,16

4 058,85

10

3 170,60

3 236,53

3 303,83

3 372,54

3 442,67

3 514,26

3 587,34

9

2 802,28

2 860,55

2 920,03

2 980,75

3 042,74

3 106,01

3 170,60

8

2 476,74

2 528,24

2 580,82

2 634,48

2 689,27

2 745,19

2 802,28

II

7

2 802,21

2 860,50

2 919,99

2 980,72

3 042,72

3 106,01

3 170,61

6

2 476,62

2 528,13

2 580,71

2 634,39

2 689,18

2 745,12

2 802,21

5

2 188,86

2 234,38

2 280,86

2 328,30

2 376,72

2 426,16

2 476,62

4

1 934,53

1 974,77

2 015,84

2 057,77

2 100,57

2 144,26

2 188,86

I

3

2 383,19

2 432,65

2 483,14

2 534,68

2 587,28

2 640,98

2 695,79

2

2 106,84

2 150,57

2 195,20

2 240,76

2 287,27

2 334,74

2 383,19

1

1 862,54

1 901,20

1 940,65

1 980,93

2 022,04

2 064,01

2 106,84

Articolo 11

Con effetto dal 1o luglio 2012, il limite inferiore per l'indennità di prima sistemazione di cui all'articolo 94 del regime applicabile agli altri agenti è fissato a:

845,37 EUR per l'agente che abbia diritto all'assegno di famiglia;

501,20 EUR per l'agente che non abbia diritto a tale assegno.

Articolo 12

Con effetto dal 1o luglio 2012, il limite inferiore per l'indennità di disoccupazione di cui all'articolo 96, paragrafo 3, secondo comma, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a 1 010,92 EUR, e il limite superiore a 2 021,83 EUR.

Con effetto dal 1o luglio 2012, la detrazione forfettaria di cui all'articolo 96, paragrafo 7 del regime applicabile agli altri agenti è fissata a 919,02 EUR.

Con effetto dal 1o luglio 2012, il limite inferiore per l'indennità di disoccupazione di cui all'articolo 136 del regime applicabile agli altri agenti è fissato a 889,39 EUR e il limite superiore a 2 092,68 EUR.

Articolo 13

Con effetto dal 1o luglio 2012, le indennità per servizi continui o a turni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 del Consiglio (6) sono fissate a 385,23 EUR, 581,45 EUR, 635,74 EUR e 866,72 EUR.

Articolo 14

Con effetto dal 1o luglio 2012, agli importi di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio (7) si applica il coefficiente 5,5609.

Articolo 15

Con effetto dal 1o luglio 2012, la tabella di cui all'articolo 8, paragrafo 2, dell'allegato XIII dello statuto è sostituita dalla seguente tabella:

1/7/2012

SCATTO

GRADO

1

2

3

4

5

6

7

8

16

17 054,40

17 771,05

18 517,81

18 517,81

18 517,81

18 517,81

 

 

15

15 073,24

15 706,64

16 366,65

16 822,00

17 054,40

17 771,05

 

 

14

13 322,22

13 882,04

14 465,38

14 867,83

15 073,24

15 706,64

16 366,65

17 054,40

13

11 774,62

12 269,40

12 784,98

13 140,68

13 322,22

 

 

 

12

10 406,80

10 844,10

11 299,79

11 614,16

11 774,62

12 269,40

12 784,98

13 322,22

11

9 197,87

9 584,37

9 987,12

10 264,98

10 406,80

10 844,10

11 299,79

11 774,62

10

8 129,38

8 470,99

8 826,95

9 072,53

9 197,87

9 584,37

9 987,12

10 406,80

9

7 185,01

7 486,94

7 801,55

8 018,60

8 129,38

 

 

 

8

6 350,35

6 617,20

6 895,26

7 087,10

7 185,01

7 486,94

7 801,55

8 129,38

7

5 612,65

5 848,50

6 094,26

6 263,81

6 350,35

6 617,20

6 895,26

7 185,01

6

4 960,64

5 169,10

5 386,31

5 536,16

5 612,65

5 848,50

6 094,26

6 350,35

5

4 384,38

4 568,62

4 760,60

4 893,04

4 960,64

5 169,10

5 386,31

5 612,65

4

3 875,06

4 037,89

4 207,57

4 324,63

4 384,38

4 568,62

4 760,60

4 960,64

3

3 424,90

3 568,82

3 718,79

3 822,25

3 875,06

4 037,89

4 207,57

4 384,38

2

3 027,04

3 154,24

3 286,79

3 378,23

3 424,90

3 568,82

3 718,79

3 875,06

1

2 675,40

2 787,82

2 904,97

2 985,79

3 027,04

 

 

 

Articolo 16

Con effetto dal 1o luglio 2012, ai fini dell'applicazione dell'articolo 18, paragrafo 1, dell'allegato XIII dello statuto, l'importo dell'indennità forfettaria di cui all'ex articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto in vigore anteriormente al 1o maggio 2004 è fissato a:

132,89 EUR al mese per i funzionari inquadrati nei gradi C4 o C5;

203,76 EUR al mese per i funzionari inquadrati nei gradi C1, C2 o C3.

Articolo 17

Con effetto dal 1o luglio 2012, la tabella degli stipendi base mensili di cui all'articolo 133 del regime applicabile agli altri agenti è sostituita dalla seguente tabella:

Grado

1

2

3

4

5

6

7

Stipendio base a tempo pieno

1 694,21

1 973,74

2 139,95

2 320,16

2 515,54

2 727,38

2 957,06

Grado

8

9

10

11

12

13

14

Stipendio base a tempo pieno

3 206,08

3 476,07

3 768,79

4 086,15

4 430,25

4 803,32

5 207,82

Grado

15

16

17

18

19

 

 

Stipendio base a tempo pieno

5 646,37

6 121,87

6 637,39

7 196,32

7 802,33

 

 

Articolo 18

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 16 aprile 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

D. KOURKOULAS


(1)  Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1).

(2)  Parere del 4 marzo 2014 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3)  Parere del 3 marzo 2014 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(4)  Posizione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 aprile 2014.

(5)  Regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che modifica lo statuto dei funzionari dell'Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea (GU L 287del 29.10.2013, pag. 15).

(6)  Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 del Consiglio, del 9 febbraio 1976, che determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l'ammontare delle indennità che possono essere concesse ai funzionari che esercitano le loro funzioni nel contesto di un servizio continuo o a turni (GU L 38 del 13.2.1976, pag. 1). Regolamento modificato dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 1307/87 (GU L 124 del 13.5.1987, pag. 6).

(7)  Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 8).