ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 128

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

57° anno
30 aprile 2014


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2014/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai requisiti minimi per accrescere la mobilità dei lavoratori tra Stati membri migliorando l'acquisizione e la salvaguardia di diritti pensionistici complementari ( 1 )

1

 

*

Direttiva 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori ( 1 )

8

 

 

II   Atti non legislativi

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

 

2014/239/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 14 aprile 2014, sulla conclusione dell'accordo di riammissione delle persone che soggiornano illegalmente tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaigian

15

 

 

Accordo di riammissione delle persone che soggiornano illegalmente tra l'Unione Europea e la Repubblica dell'Azerbaigian

17

 

 

2014/240/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 14 aprile 2014, relativa alla proroga dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo degli Stati Uniti d'America

43

 

 

2014/241/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 14 aprile 2014, concernente la ratifica della convenzione internazionale di Hong Kong (2009) per un riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con l'ambiente, o l'adesione ad essa, da parte degli Stati membri nell'interesse dell'Unione europea

45

 

 

2014/242/EU

 

*

Decisione del Consiglio, del 14 aprile 2014, concernente la conclusione dell'accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaigian

47

 

 

Accordo sulla facilitazione del rilascio dei visti tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaigian

49

 

 

2014/243/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 14 aprile 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, della convenzione europea sulla protezione giuridica dei servizi ad accesso condizionato e di accesso condizionato

61

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 436/2014 della Commissione, del 23 aprile 2014, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Piranska sol (DOP)]

62

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 437/2014 della Commissione, del 29 aprile 2014, che approva il 4,5-dicloro-2-ottil-2H-isotiazol-3-one come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 21 ( 1 )

64

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 438/2014 della Commissione, del 29 aprile 2014, che approva il ciproconazolo come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 8 ( 1 )

68

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 439/2014 della Commissione, del 29 aprile 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 250/2009 che attua il regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche strutturali sulle imprese, per quanto riguarda le definizioni delle caratteristiche e il formato tecnico per la trasmissione dei dati ( 1 )

72

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 440/2014 della Commissione, del 29 aprile 2014, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

79

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

DIRETTIVE

30.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 128/1


DIRETTIVA 2014/50/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 aprile 2014

relativa ai requisiti minimi per accrescere la mobilità dei lavoratori tra Stati membri migliorando l'acquisizione e la salvaguardia di diritti pensionistici complementari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 46,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

La libera circolazione delle persone è una delle libertà fondamentali dell'Unione. L'articolo 46 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabilisce che il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo, stabiliscono, mediante direttive, le misure necessarie per attuare la libera circolazione dei lavoratori, quale è stabilita dall'articolo 45 TFUE. L'articolo 45 TFUE stabilisce che la libera circolazione dei lavoratori comporta, tra gli altri, il diritto di rispondere a offerte di lavoro e di spostarsi liberamente a tal fine nel territorio degli Stati membri. La presente direttiva mira a promuovere la mobilità dei lavoratori riducendo gli ostacoli a tale mobilità creati da alcune regole relative ai regimi pensionistici complementari collegati a un rapporto di lavoro.

(2)

La protezione sociale dei lavoratori relativamente alle pensioni è garantita dai regimi obbligatori di sicurezza sociale, integrati dai regimi pensionistici complementari connessi a un contratto di lavoro, che negli Stati membri assumono un peso sempre più rilevante.

(3)

Il Parlamento europeo e il Consiglio godono di ampi poteri discrezionali per quanto riguarda la scelta delle misure più adeguate quando si tratta di raggiungere l'obiettivo dell'articolo 46 TFUE. Il sistema di coordinamento previsto dal regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio (3) e dal regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e, in particolare, le regole in materia di totalizzazione non si applicano ai regimi pensionistici complementari, ad eccezione dei regimi definiti quali legislazione in detti regolamenti, o che sono stati oggetto di una dichiarazione fatta a tal fine da uno Stato membro a norma di tali regolamenti.

(4)

La direttiva 98/49/CE del Consiglio (5) costituisce una prima misura specifica intesa a migliorare l'esercizio del diritto alla libera circolazione dei lavoratori per quanto attiene ai regimi pensionistici complementari.

(5)

La presente direttiva si prefigge di agevolare ulteriormente la mobilità dei lavoratori tra Stati membri migliorando l'acquisizione e la salvaguardia dei diritti pensionistici complementari degli iscritti a tali regimi di pensione complementare.

(6)

La presente direttiva non si applica all'acquisizione e alla salvaguardia dei diritti pensionistici complementari per i lavoratori che si spostano all'interno di un solo Stato membro. Gli Stati membri possono valutare la possibilità di esercitare le loro competenze nazionali al fine di estendere le norme applicabili ai sensi della presente direttiva agli iscritti che cambiano lavoro all'interno di un solo Stato membro.

(7)

Uno Stato membro può richiedere che i lavoratori in uscita che si spostano in un altro Stato membro ne informino i loro regimi pensionistici complementari.

(8)

Occorre prendere in considerazione le caratteristiche e la natura particolare dei regimi pensionistici complementari e le differenze che essi presentano all'interno di uno Stato membro e fra i vari Stati membri. Occorre tutelare in maniera adeguata l'introduzione di nuovi regimi, la sostenibilità di quelli esistenti e le aspettative e i diritti degli attuali iscritti ai regimi pensionistici. La presente direttiva dovrebbe inoltre prendere in considerazione in maniera particolare il ruolo delle parti sociali nella progettazione e nell'attuazione dei regimi pensionistici complementari.

(9)

La presente direttiva non rimette in discussione il diritto degli Stati membri a organizzare i propri regimi pensionistici. Gli Stati membri conservano la piena responsabilità dell'organizzazione dei regimi in questione e, nel recepire la direttiva nella normativa nazionale, non sono tenuti a introdurre una legislazione che disponga l'istituzione di regimi pensionistici complementari.

(10)

La presente direttiva non limita l'autonomia delle parti sociali ove esse siano responsabili dell'istituzione e della gestione di regimi pensionistici, purché siano in grado di garantire i risultati previsti dalla direttiva medesima.

(11)

La presente direttiva dovrebbe applicarsi a tutti i regimi pensionistici complementari istituiti in base al diritto e alle prassi nazionali, che offrono prestazioni pensionistiche complementari ai lavoratori, ad esempio i contratti di assicurazione di gruppo o i regimi a ripartizione convenuti da uno o più rami o settori, i regimi a capitalizzazione o le promesse di pensione garantite da riserve contabili delle imprese, o qualsiasi altro accordo collettivo o analogo.

(12)

Occorre che la presente direttiva non si applichi ai regimi pensionistici complementari o, se del caso, a sottosezioni di questi chiusi alle adesioni di nuovi membri, dal momento che l'introduzione di una nuova normativa potrebbe rappresentare un onere eccessivo per detti regimi.

(13)

La direttiva non dovrebbe riguardare i sistemi di garanzia dall'insolvenza o di compensazione che non fanno parte dei regimi pensionistici complementari connessi a un rapporto di lavoro e che mirano a salvaguardare i diritti pensionistici dei lavoratori in caso di insolvenza dell'impresa o del regime pensionistico. Analogamente occorre che la direttiva non si applichi a fondi di riserva pensionistici nazionali.

(14)

La presente direttiva dovrebbe applicarsi solo ai regimi pensionistici in cui il diritto esiste a motivo di un rapporto di lavoro ed è collegato al compimento dell'età pensionabile o al conseguimento di altri requisiti, come stabilito dai regimi stessi o dalla legislazione nazionale. La presente direttiva non si applica ai piani pensionistici individuali diversi da quelli basati su un rapporto di lavoro. Qualora le prestazioni di invalidità o ai superstiti siano collegate ai regimi pensionistici complementari, regole speciali possono disciplinare il diritto a tali prestazioni. La presente direttiva non pregiudica la normativa e le regole nazionali vigenti relative a tali regole speciali dei regimi pensionistici complementari.

(15)

Il pagamento una tantum che non è connesso ai contributi versati ai fini dell'ottenimento di una pensione complementare, è corrisposto direttamente o indirettamente alla fine di un rapporto di lavoro ed è a carico esclusivamente del datore di lavoro, non dovrebbe essere assimilato a una pensione complementare ai sensi della presente direttiva.

(16)

Dal momento che la disponibilità di una pensione complementare assume sempre maggiore importanza in molti Stati membri quale mezzo per garantire il tenore di vita delle persone anziane, le condizioni di acquisizione e salvaguardia dei diritti a pensione devono essere migliorate in modo da ridurre gli ostacoli alla libera circolazione dei lavoratori tra Stati membri.

(17)

La possibilità di decadenza dei diritti pensionistici complementari, presente in alcuni regimi pensionistici qualora il rapporto di lavoro termini prima che il lavoratore abbia completato un periodo minimo di iscrizione nel regime («periodo di acquisizione»), o prima che abbia raggiunto l'età minima («età minima») può precludere ai lavoratori che si spostano fra gli Stati membri l'acquisizione di diritti pensionistici adeguati. La necessità di un lungo periodo di attesa prima che un lavoratore possa iscriversi a un regime pensionistico può avere un effetto analogo. Tali condizioni rappresentano pertanto un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori. Per contro, i requisiti relativi a un'età minima per l'iscrizione a un regime non costituiscono un ostacolo alla libertà di circolazione e non sono quindi oggetto della presente direttiva.

(18)

I requisiti di acquisizione non dovrebbero essere equiparati ad altre condizioni per l'acquisizione del diritto a una rendita vitalizia stabilite con riguardo alla fase di pagamento in conformità della legislazione nazionale o delle regole di determinati regimi pensionistici complementari, in particolare nei regimi a contribuzione definita. Per esempio, non costituisce un periodo di acquisizione il periodo di iscrizione attiva che l'iscritto è tenuto a completare dopo aver acquisito il diritto a una pensione complementare al fine di poter vantare un credito sotto forma di rendita o di capitale.

(19)

Qualora il rapporto di lavoro cessi prima che un lavoratore in uscita abbia maturato diritti pensionistici e il regime o il datore di lavoro sostenga il rischio di investimento (in particolare nei regimi a prestazioni definite), il regime dovrebbe sempre restituire i contributi pensionistici del lavoratore in uscita. Qualora il rapporto di lavoro cessi prima che un lavoratore in uscita abbia maturato diritti pensionistici e il lavoratore in uscita sostenga il rischio di investimento, in particolare nei regimi a contribuzione definita, il regime dovrebbe restituire il valore degli investimenti derivanti da tali contributi. Il valore può essere superiore o inferiore ai contributi versati dal lavoratore in uscita. In alternativa, il regime può rimborsare l'importo dei contributi.

(20)

I lavoratori in uscita dovrebbero avere la possibilità di lasciare i diritti pensionistici maturati quali diritti in sospeso nel regime pensionistico complementare in cui gli stessi sono stati maturati. Per quanto attiene alla salvaguardia dei diritti pensionistici in sospeso, il livello di protezione può considerarsi equivalente se, specie nell'ambito di un regime a contribuzione definita, ai lavoratori in uscita sia offerta la possibilità di trasferire il valore dei diritti pensionistici maturati verso un regime pensionistico complementare che soddisfi le condizioni di cui alla presente direttiva.

(21)

Conformemente al diritto e alla prassi nazionali, dovrebbero essere intraprese iniziative per garantire la salvaguardia dei diritti pensionistici in sospeso o del relativo valore. Il valore di tali diritti nel momento in cui il lavoratore abbandona il regime dovrebbe essere stabilito conformemente al diritto e alla prassi nazionali. Qualora il valore di tali diritti sia adeguato, si dovrebbe tener conto della particolare natura del regime, degli interessi dei beneficiari differiti, degli interessi dei rimanenti iscritti attivi al regime pensionistico e di quelli dei beneficiari pensionati.

(22)

La presente direttiva non crea l'obbligo di definire condizioni più favorevoli per i diritti pensionistici in sospeso rispetto ai diritti degli iscritti attivi.

(23)

Quando i diritti pensionistici maturati di un lavoratore in uscita o il valore degli stessi non superano una soglia applicabile definita dallo Stato membro interessato, e al fine di evitare spese amministrative eccessive risultanti dalla gestione di un gran numero di diritti pensionistici in sospeso di modesto valore, i regimi pensionistici possono scegliere di non salvaguardare questi diritti maturati, ma di versare al lavoratore in uscita un capitale di valore equivalente ai diritti pensionistici maturati. Se del caso, l'importo del trasferimento o del versamento di capitale dovrebbe essere definito conformemente alla normativa e alla prassi nazionali. Gli Stati membri dovrebbero fissare, se del caso, un limite per tali versamenti, tenendo conto dell'adeguatezza del futuro reddito pensionistico dei lavoratori.

(24)

La presente direttiva non prevede il trasferimento dei diritti pensionistici maturati. Tuttavia, per facilitare la mobilità dei lavoratori tra Stati membri, gli Stati membri dovrebbero adoperarsi al massimo per migliorare la trasferibilità dei diritti pensionistici maturati, in particolare nel momento in cui vengono istituiti nuovi regimi pensionistici complementari.

(25)

Fatta salva la direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), gli iscritti attivi e i beneficiari differiti che esercitano o intendono esercitare il diritto alla libera circolazione dovrebbero essere adeguatamente informati, su loro richiesta, sui loro diritti pensionistici complementari. Qualora le prestazioni ai superstiti siano collegate ai regimi, anche i beneficiari superstiti dovrebbero avere lo stesso diritto all'informazione di cui godono i beneficiari differiti. Gli Stati membri dovrebbero poter stabilire che non occorre fornire questo tipo di informazioni più di una volta all'anno.

(26)

A causa della diversità dei regimi pensionistici complementari, l'Unione dovrebbe limitarsi a definire gli obiettivi da raggiungere entro un quadro generale: una direttiva è pertanto lo strumento giuridico adeguato.

(27)

Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire facilitare l'esercizio del diritto dei lavoratori alla libera circolazione tra Stati membri, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(28)

La presente direttiva fissa requisiti minimi, lasciando gli Stati membri liberi di adottare o mantenere disposizioni più favorevoli. L'attuazione della presente direttiva non può giustificare un regresso rispetto alla situazione preesistente in ciascun Stato membro.

(29)

La Commissione dovrebbe redigere una relazione sull'applicazione della presente direttiva entro sei anni dall'entrata in vigore della stessa.

(30)

Conformemente alle disposizioni nazionali che disciplinano l'organizzazione dei regimi pensionistici complementari, gli Stati membri possono affidare alle parti sociali, a loro richiesta congiunta, il compito di mettere in atto la presente direttiva per quanto riguarda le disposizioni che rientrano nella sfera dei contratti collettivi, a condizione che gli Stati membri adottino tutte le disposizioni necessarie per poter garantire in qualsiasi momento i risultati previsti dalla presente direttiva,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva stabilisce norme volte a facilitare l'esercizio del diritto alla libera circolazione dei lavoratori tra Stati membri, riducendo gli ostacoli creati da alcune regole relative ai regimi pensionistici complementari collegati a un rapporto di lavoro.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   La presente direttiva si applica ai regimi pensionistici complementari, ad eccezione dei regimi disciplinati dal regolamento (CE) n. 883/2004.

2.   La presente direttiva non si applica nei seguenti casi:

a)

regimi pensionistici complementari che, alla data di entrata in vigore della presente direttiva, non accettano più nuovi iscritti attivi e restano chiusi ai nuovi iscritti;

b)

regimi pensionistici complementari che sono oggetto di misure che comportano l'intervento di organi amministrativi istituiti dalla legislazione nazionale o di organi giurisdizionali, volte a mantenere o a ripristinare la loro situazione finanziaria, ivi comprese le procedure di liquidazione. Tale deroga non si protrae oltre il termine di tale intervento;

c)

fondi di garanzia in caso di insolvenza, fondi di compensazione e fondi di riserva pensionistici nazionali; e

d)

il pagamento una tantum versato da un datore di lavoro a un dipendente al termine del rapporto di lavoro che non è connesso a un ente pensionistico.

3.   La presente direttiva non si applica alle prestazioni di invalidità e/o ai superstiti collegate ai regimi pensionistici complementari, ad eccezione delle disposizioni specifiche degli articoli 5 e 6, relativi alla prestazioni ai superstiti.

4.   La presente direttiva si applica unicamente ai periodi di occupazione successivi al suo recepimento, in conformità all'articolo 8.

5.   La presente direttiva non si applica all'acquisizione e alla salvaguardia dei diritti pensionistici complementari per i lavoratori che si spostano all'interno di un solo Stato membro.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

a)

«pensione complementare», la prestazione per pensionamento prevista dalle norme di un regime pensionistico complementare istituito in conformità del diritto e delle prassi nazionali;

b)

«regime pensionistico complementare», qualsiasi regime pensionistico aziendale o professionale istituito conformemente al diritto e alle prassi nazionali e collegato a un rapporto di lavoro, inteso a corrispondere una pensione complementare ai lavoratori dipendenti;

c)

«iscritti attivi», lavoratori che, a motivo del loro attuale rapporto di lavoro hanno o possono avere diritto, una volta soddisfatte le condizioni di acquisizione, a una pensione complementare conformemente alle disposizioni di un regime pensionistico complementare;

d)

«periodo di attesa», il periodo di occupazione, richiesto dalla legislazione nazionale o dalle norme di un regime pensionistico complementare o dal datore di lavoro, prima che il lavoratore maturi il diritto di iscriversi a un regime;

e)

«periodo di acquisizione», il periodo di iscrizione attiva a un regime, necessario conformemente al diritto nazionale o alle norme di un regime pensionistico complementare per acquisire il diritto alla pensione complementare accumulata;

f)

«diritti pensionistici maturati», qualsiasi diritto alla pensione complementare accumulata ottenuto dopo aver soddisfatto le condizioni di acquisizione conformemente alle norme di un regime pensionistico complementare e, se del caso, al diritto nazionale;

g)

«lavoratore in uscita», un iscritto attivo il cui rapporto di lavoro in corso cessa per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e il quale si sposta tra Stati membri;

h)

«beneficiario differito», un ex iscritto attivo che abbia maturato diritti pensionistici nell'ambito di un regime pensionistico complementare e che non percepisca ancora una pensione complementare da tale regime;

i)

«diritti a pensione in sospeso», diritti pensionistici maturati e mantenuti nel regime in cui sono stati maturati da un beneficiario differito;

j)

«valore dei diritti pensionistici in sospeso», il valore in capitale dei diritti pensionistici calcolato conformemente alla normativa e alle prassi nazionali.

Articolo 4

Condizioni di acquisizione dei diritti in virtù di regimi pensionistici complementari

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché:

a)

se è applicato un periodo di acquisizione o un periodo di attesa, o entrambi, il periodo totale combinato non superi in alcun caso i tre anni per i lavoratori in uscita;

b)

se è prevista un'età minima per l'acquisizione dei diritti a pensione, questa non sia superiore a 21 anni per i lavoratori in uscita; e

c)

se un lavoratore in uscita non ha ancora maturato diritti pensionistici nel momento in cui cessa il rapporto di lavoro, il regime pensionistico complementare rimborsi i contributi versati dal lavoratore in uscita o versati per conto del lavoratore in uscita conformemente alle disposizioni normative nazionali o agli accordi o ai contratti collettivi o, nel caso in cui il rischio d'investimento sia sostenuto dal lavoratore in uscita, la somma dei contributi versati o il valore degli investimenti risultanti dal versamento di tali contributi.

2.   Gli Stati membri hanno la facoltà di autorizzare le parti sociali a stabilire, mediante contratti collettivi, disposizioni diverse, nella misura in cui dette disposizioni non forniscano una protezione meno favorevole e non creino ostacoli alla libera circolazione dei lavoratori.

Articolo 5

Salvaguardia dei diritti pensionistici in sospeso

1.   Fatti salvi i paragrafi 3 e 4, gli Stati membri adottano le misure necessarie al fine di garantire che i diritti pensionistici maturati dai lavoratori in uscita possano rimanere nel regime pensionistico complementare in cui gli stessi sono stati maturati. Il valore iniziale dei diritti in questione ai fini del paragrafo 2 viene calcolato nel momento in cui cessa il rapporto di lavoro del lavoratore in uscita.

2.   Gli Stati membri, considerata la natura delle norme e della prassi del regime pensionistico, adottano le misure necessarie al fine di garantire che i diritti pensionistici in sospeso dei lavoratori in uscita e dei loro superstiti o il valore corrispondente siano in linea con il valore dei diritti degli iscritti attivi, o con l'evoluzione delle prestazioni pensionistiche in corso di pagamento, o siano trattati in altri modi ritenuti equi, quali:

a)

se i diritti pensionistici maturati nel regime pensionistico complementare danno titolo alla liquidazione di un importo nominale, mediante il mantenimento del valore nominale dei diritti pensionistici in sospeso;

b)

se il valore dei diritti pensionistici maturati varia nel tempo, mediante l'adeguamento del valore dei diritti a pensione in sospeso mediante l'applicazione:

i)

di un tasso d'interesse integrato nel regime pensionistico complementare; o

ii)

di un utile sul capitale investito derivato dal regime pensionistico complementare;

o

c)

se il valore dei diritti pensionistici maturati in sospeso è adattato, per esempio in funzione del tasso di inflazione o del livello salariale, mediante il conseguente adeguamento del valore dei diritti pensionistici in sospeso, fatto salvo un limite proporzionale definito dal diritto nazionale o convenuto dalle parti sociali.

3.   Gli Stati membri possono consentire ai regimi pensionistici complementari di non mantenere i diritti pensionistici maturati di un lavoratore in uscita, ma di procedere al pagamento, con il consenso informato del lavoratore, compresi gli oneri applicabili, di un capitale equivalente al valore dei diritti pensionistici maturati dal lavoratore in uscita, purché il valore dei diritti a pensione maturati non superi il limite stabilito dallo Stato membro interessato. Lo Stato membro informa la Commissione del limite applicato.

4.   Gli Stati membri hanno la facoltà di autorizzare le parti sociali a stabilire, mediante contratti collettivi, disposizioni diverse, nella misura in cui dette disposizioni non forniscano una protezione meno favorevole e non creino ostacoli alla libera circolazione dei lavoratori.

Articolo 6

Informazioni

1.   Gli Stati membri assicurano che gli iscritti attivi a regimi pensionistici possano ottenere su richiesta informazioni in merito alle conseguenze della cessazione del rapporto di lavoro sui loro diritti pensionistici complementari.

In particolare, sono fornite informazioni relative a:

a)

le condizioni che disciplinano l'acquisizione di diritti pensionistici complementari e le conseguenze della loro applicazione in caso di cessazione del rapporto di lavoro;

b)

il valore dei loro diritti pensionistici maturati o una valutazione dei diritti pensionistici maturati effettuata al massimo nei dodici mesi precedenti la data della richiesta;

c)

le condizioni che disciplinano il trattamento futuro dei diritti pensionistici in sospeso.

Qualora il regime consenta un accesso anticipato ai diritti pensionistici maturati tramite il pagamento di un capitale, le informazioni fornite includono altresì una dichiarazione scritta secondo la quale l'iscritto dovrebbe valutare la possibilità di ottenere un parere riguardo all'investimento di tale capitale per finalità pensionistiche.

2.   Gli Stati membri garantiscono che i beneficiari differiti ottengano su richiesta le informazioni relative a:

a)

il valore dei loro diritti pensionistici in sospeso o una valutazione dei diritti pensionistici in sospeso effettuata al massimo nei dodici mesi precedenti la data della richiesta;

b)

le condizioni che disciplinano il trattamento dei diritti pensionistici in sospeso.

3.   Per quanto riguarda il pagamento delle prestazioni ai superstiti collegate ai regimi pensionistici complementari, il paragrafo 2 si applica ai beneficiari superstiti.

4.   Le informazioni sono fornite in modo chiaro, per iscritto, ed entro un termine ragionevole. Gli Stati membri possono stabilire che non occorre fornire tali informazioni più di una volta all'anno.

5.   Gli obblighi ai sensi del presente articolo lasciano impregiudicati gli obblighi degli enti pensionistici aziendali o professionali di cui all'articolo 11 della direttiva 2003/41/CE, ai quali si aggiungono.

Articolo 7

Requisiti minimi e non-regressione

1.   Gli Stati membri possono adottare o mantenere disposizioni più favorevoli rispetto a quelle fissate nella presente direttiva in materia di acquisizione di diritti pensionistici complementari per i lavoratori, di salvaguardia dei diritti pensionistici complementari dei lavoratori in uscita nonché del diritto all'informazione per gli iscritti attivi e i beneficiari differiti.

2.   Il recepimento della presente direttiva non deve in alcun caso costituire motivo di riduzione dei diritti esistenti per l'acquisizione e la salvaguardia di diritti pensionistici complementari o del diritto all'informazione degli iscritti attivi o dei beneficiari negli Stati membri.

Articolo 8

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 21 maggio 2018, ovvero garantiscono che entro tale data le parti sociali introducano le disposizioni richieste mediante accordo. Gli Stati membri devono prendere tutte le misure necessarie che permettano loro di garantire i risultati imposti dalla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2.   Le disposizioni di cui al paragrafo 1 adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

Articolo 9

Relazione

1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni disponibili in merito all'applicazione della presente direttiva entro il 21 maggio 2019.

2.   Entro il 21 maggio 2020, la Commissione redige una relazione sull'applicazione della presente direttiva da presentare al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo.

Articolo 10

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 11

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 16 aprile 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

D. KOURKOULAS


(1)  GU C 185 dell'8.8.2006, pag. 37.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 20 giugno 2007 (GU C 146 E del 12.6.2008, pag. 216) e posizione del Consiglio in prima lettura del 17 febbraio 2014 (GU C 77 E del 15.3.2014, pag. 1). Posizione del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(3)  Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2).

(4)  Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1).

(5)  Direttiva 98/49/CE del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all'interno della Comunità europea (GU L 209 del 25.7.1998, pag. 46).

(6)  Direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali (GU L 235 del 23.9.2003, pag. 10).


30.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 128/8


DIRETTIVA 2014/54/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 aprile 2014

relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 46,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

La libera circolazione dei lavoratori è una delle libertà fondamentali dei cittadini dell'Unione nonché uno dei pilastri del mercato interno dell'Unione sancita dall'articolo 45 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Questo principio trova ulteriore applicazione nel diritto dell'Unione mirante a garantire il pieno esercizio dei diritti conferiti ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari. Il termine «loro familiari» dovrebbe avere lo stesso significato del termine definito all'articolo 2, punto 2, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), che si applica anche ai familiari di lavoratori frontalieri.

(2)

La libera circolazione dei lavoratori è inoltre un elemento chiave per lo sviluppo di un vero e proprio mercato del lavoro dell'Unione, in quanto consente ai lavoratori di trasferirsi in zone in cui vi è carenza di manodopera o vi sono maggiori possibilità di occupazione, aiutando così più persone a trovare un impiego che risponda meglio alle loro competenze ed evitando le strozzature sul mercato del lavoro.

(3)

La libera circolazione dei lavoratori conferisce a ogni cittadino dell'Unione, indipendentemente dal luogo di residenza, il diritto di trasferirsi liberamente in un altro Stato membro per potervi lavorare e/o soggiornare per motivi di lavoro. Questo principio li tutela contro la discriminazione fondata sulla nazionalità per quanto riguarda l'accesso all'impiego, le condizioni di impiego e di lavoro, in particolare la retribuzione, il licenziamento, nonché i vantaggi sociali e fiscali, garantendo loro la parità di trattamento, secondo la legislazione, le prassi e i contratti collettivi nazionali, rispetto ai cittadini dello Stato membro ospitante. Dovrebbero godere di tali diritti, senza discriminazioni, tutti i cittadini dell'Unione che esercitino il diritto di libera circolazione, compresi i lavoratori permanenti, stagionali e frontalieri. È opportuno distinguere fra libera circolazione dei lavoratori e libertà di prestazione di servizi, che include il diritto delle imprese di prestare servizi in un altro Stato membro e quindi di distaccare temporaneamente i propri dipendenti in tale Stato membro al fine di svolgere l'attività necessaria per la prestazione di servizi in tale Stato membro.

(4)

In relazione ai lavoratori dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il proprio diritto alla libera circolazione, l'articolo 45 TFUE conferisce diritti sostanziali per l'esercizio di libertà fondamentale che sono ulteriormente specificati nel regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(5)

L'effettivo esercizio della libera circolazione dei lavoratori non è tuttavia ancora una realtà e molti lavoratori dell'Unione spesso ignorano i loro diritti in materia di libera circolazione. A causa, tra l'altro, della loro posizione potenzialmente più vulnerabile, i lavoratori dell'Unione possono ancora subire restrizioni o ostacoli ingiustificati all'esercizio del loro diritto di libera circolazione, come il mancato riconoscimento delle qualifiche, discriminazioni fondate sulla nazionalità e sfruttamenti quando si spostano in un altro Stato membro. Tra la legge e la sua applicazione pratica vi è dunque un divario che deve essere affrontato.

(6)

Nel luglio 2010, nella comunicazione dal titolo «Ribadire la libera circolazione dei lavoratori: diritti e principali sviluppi», la Commissione ha indicato la propria intenzione di analizzare i modi per affrontare i nuovi bisogni e le sfide emergenti, soprattutto alla luce dei nuovi tipi di mobilità, che i lavoratori dell'Unione e i loro familiari si trovano ad affrontare. Ha inoltre precisato che, nel contesto della nuova strategia per il mercato interno, avrebbe riflettuto su come promuovere e migliorare i meccanismi per un'attuazione efficace del principio di parità di trattamento dei lavoratori dell'Unione e dei loro familiari che esercitano il proprio diritto alla libera circolazione. La Commissione ha inoltre sintetizzato gli sviluppi della legislazione e della giurisprudenza, in particolare, relativamente all'ambito di applicazione soggettivo del diritto dell'Unione sulla libera circolazione dei lavoratori e al merito dei diritti goduti dai lavoratori dell'Unione e dalle loro famiglie.

(7)

Nella relazione 2010 sulla cittadinanza dell'Unione intitolata «Eliminare gli ostacoli all'esercizio dei diritti dei cittadini dell'Unione», del 27 ottobre 2010, la Commissione ha individuato nell'applicazione divergente e non corretta della normativa dell'Unione relativa al diritto di libera circolazione uno dei principali ostacoli contro cui si scontrano i cittadini dell'Unione nell'esercizio effettivo dei loro diritti sanciti dalla legislazione dell'Unione. Di conseguenza, la Commissione ha annunciato la sua intenzione di intervenire al fine di agevolare la libera circolazione dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di paesi terzi applicando rigorosamente le norme dell'Unione, anche in materia di non discriminazione, promuovendo le buone prassi e la conoscenza sul campo della normativa dell'Unione e accelerando la diffusione, presso i cittadini dell'Unione, di informazioni sui diritti connessi alla libera circolazione (azione 15 della relazione 2010 sulla cittadinanza dell'Unione). Nella relazione 2013 sulla cittadinanza dell'Unione intitolata «Cittadini dell'Unione: i vostri diritti, il vostro futuro», la Commissione ha inoltre trattato la necessità di eliminare gli ostacoli amministrativi e di semplificare le procedure per i cittadini dell'Unione che vivono, lavorano e viaggiano in altri Stati membri.

(8)

Nella comunicazione della Commissione «Verso una ripresa fonte di occupazione» del 18 aprile 2012 (pacchetto per l'occupazione), la Commissione ha annunciato l'intenzione di presentare una proposta legislativa al fine di sostenere i lavoratori mobili (informazioni e consulenza) nell'esercizio dei diritti derivanti dal TFUE e dal regolamento (UE) n. 492/2011, e ha invitato gli Stati membri ad accrescere la consapevolezza e l'accesso ai diritti conferiti dalla normativa dell'Unione in materia di lotta alla discriminazione, parità di genere e libera circolazione dei lavoratori, nonché a permettere e agevolare l'accesso dei cittadini dell'Unione all'impiego nel settore pubblico conformemente alla legislazione dell'Unione quale interpretata dalla Corte di giustizia europea. In tale contesto, risulta dalla giurisprudenza costante della Corte che la limitazione dell'accesso a determinati impieghi nella pubblica amministrazione ai cittadini di uno Stato membro dev'essere interpretata in senso restrittivo e riguarda solo posti che implicano la partecipazione, diretta o indiretta, all'esercizio dei pubblici poteri ed alle mansioni che hanno ad oggetto la tutela degli interessi generali dello Stato o delle altre collettività pubbliche.

(9)

Affinché i diritti e la parità di trattamento dei lavoratori dell'Unione e dei loro familiari possano essere tutelati, è essenziale applicare e attuare adeguatamente ed effettivamente l'articolo 45 TFUE e il regolamento (UE) n. 492/2011 nonché avere consapevolezza dei diritti, mentre un'attuazione insoddisfacente compromette l'efficacia delle norme dell'Unione vigenti in questa materia e mette a rischio i diritti e la tutela dei lavoratori dell'Unione e dei loro familiari.

(10)

È inoltre necessaria un'applicazione più efficace e uniforme dei diritti conferiti dalla normativa dell'Unione in materia di libera circolazione dei lavoratori per garantire il corretto funzionamento del mercato interno.

(11)

È opportuno migliorare l'applicazione e il controllo delle norme dell'Unione in materia di libera circolazione dei lavoratori per far sì che i lavoratori dell'Unione e i loro familiari, nonché i datori di lavoro, le autorità pubbliche e altre persone interessate, siano meglio informati dei diritti e delle responsabilità in materia di libera circolazione per dare ai lavoratori dell'Unione e ai loro familiari assistenza e protezione nell'esercizio di tali diritti e per combattere l'elusione di tali norme da parte delle autorità pubbliche e dei datori di lavoro pubblici o privati. In tale contesto gli Stati membri possono anche prendere in considerazione gli effetti di una maggiore mobilità, quali una «fuga dei cervelli» o una «fuga dei giovani».

(12)

Al fine di garantire la corretta applicazione delle norme sostanziali dell'Unione relative alla libera circolazione dei lavoratori e di controllare la conformità a tali norme, gli Stati membri dovrebbero adottare le misure appropriate per tutelare i lavoratori dell'Unione e i loro familiari che esercitano il proprio diritto alla libera circolazione contro le discriminazioni fondate sulla nazionalità e contro le restrizioni o gli ostacoli ingiustificati all'esercizio del suddetto diritto.

(13)

A tale scopo è opportuno prevedere disposizioni specifiche per l'effettiva attuazione e per agevolare un'applicazione migliore e più uniforme delle norme sostanziali che disciplinano la libera circolazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 45 TFUE e del regolamento (UE) n. 492/2011. L'attuazione di tale libertà fondamentale dovrebbe essere assicurata tenendo conto del principio di parità tra uomini e donne e del divieto di qualsiasi forma di discriminazione dei lavoratori dell'Unione e dei loro familiari sancito dall'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la «Carta»).

(14)

In tale contesto, i lavoratori dell'Unione e i loro familiari che hanno subito discriminazioni per motivi di nazionalità oppure restrizioni o ostacoli ingiustificati all'esercizio del loro diritto di libera circolazione dovrebbero vedersi garantita una tutela giurisdizionale effettiva ed efficace. Qualora gli Stati membri prevedano procedure amministrative quali mezzi di ricorso, dovrebbero garantire che qualsiasi decisione amministrativa possa essere impugnata dinanzi a un giudice ai sensi dell'articolo 47 della Carta. Tenuto conto del diritto a una tutela giurisdizionale efficace, i lavoratori dell'Unione dovrebbero essere protetti da trattamenti o conseguenze sfavorevoli a seguito di reclami o di azioni giudiziarie al fine dell'attuazione dei diritti garantiti dalla presente direttiva.

(15)

Al fine di assicurare un livello più efficace di tutela, le associazioni e altri soggetti giuridici, comprese le parti sociali, dovrebbero avere anch'essi la facoltà di avviare un procedimento, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri, per conto o a sostegno delle presunte vittime, con l'approvazione di queste ultime. Ciò non dovrebbe pregiudicare le norme procedurali nazionali relative alla rappresentanza e alla difesa in giudizio, né altre competenze e altri diritti collettivi di parti sociali, rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, ad esempio legati all'attuazione di contratti collettivi, se del caso, comprese azioni in nome di un interesse collettivo, ai sensi della legislazione o delle prassi nazionali. Al fine di garantire una tutela giurisdizionale efficace, e fatti salvi i meccanismi di difesa collettiva esistenti a disposizione delle parti sociali nonché la legislazione o le prassi nazionali, gli Stati membri sono invitati a esaminare l'attuazione di principi comuni per meccanismi di ricorso collettivo di natura inibitoria e risarcitoria.

(16)

Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, le norme nazionali sui termini per l'attuazione dei diritti derivanti dalla presente direttiva dovrebbero essere tali da non poter essere ritenuti atti a rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti stessi.

(17)

La tutela contro la discriminazione basata sulla nazionalità risulterebbe essa stessa rafforzata dall'esistenza in ciascuno Stato membro di organismi efficaci con adeguate competenze incaricati di promuovere la parità di trattamento, analizzare i problemi incontrati dai lavoratori dell'Unione e dai loro familiari, valutare possibili soluzioni e fornire loro assistenza specifica. La competenza di questi organismi dovrebbe comprendere, tra l'altro, la fornitura, ai lavoratori dell'Unione e ai loro familiari, di assistenza indipendente, giuridica e/o di altra natura, come la fornitura di consulenza legale sull'applicazione ad essi delle pertinenti norme dell'Unione e nazionali in materia di libera circolazione dei lavoratori, procedure di reclamo e di assistenza per la tutela dei diritti dei lavoratori dell'Unione e dei loro familiari. Essa può includere altresì l'assistenza in procedimenti giudiziari.

(18)

Dovrebbe spettare a ciascuno Stato membro decidere se attribuire i compiti da espletare ai sensi della presente direttiva ai suddetti organismi o se attribuire tali compiti ad organismi esistenti a livello nazionale che perseguono obiettivi analoghi, per esempio la promozione della libera circolazione delle persone, l'attuazione del principio di parità di trattamento o la tutela dei diritti individuali. Qualora decidano di estendere il mandato di un organismo esistente, gli Stati membri dovrebbero garantire lo stanziamento di risorse sufficienti per tale organismo già esistente affinché questo possa espletare in modo efficace ed adeguato i compiti di cui è già responsabile e i suoi compiti supplementari. Qualora i compiti siano assegnati a più organismi, gli Stati membri dovrebbero garantirne un adeguato coordinamento.

(19)

Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché uno o più di tali organismi fungano da punto di contatto e affinché cooperino e scambino informazioni, quali gli estremi per contattare tutti gli organismi, i mezzi di ricorso e gli estremi delle associazioni, delle organizzazioni o degli altri soggetti giuridici che forniscono informazioni e servizi ai lavoratori dell'Unione e ai loro familiari, con punti di contatto equivalenti in altri Stati membri. È opportuno rendere pubblicamente disponibile l'elenco dei punti di contatto.

(20)

Gli Stati membri dovrebbero promuovere la cooperazione tra gli organismi da loro designati ai sensi della presente direttiva e i servizi di informazione e di assistenza esistenti forniti dalle parti sociali, dalle associazioni, dalle organizzazioni o da altri soggetti giuridici interessati, quali le organizzazioni responsabili delle modalità di coordinamento ai sensi del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e, se del caso, gli ispettorati del lavoro.

(21)

Gli Stati membri dovrebbero assicurare la promozione di sinergie con gli strumenti di informazione e di sostegno già esistenti a livello dell'Unione e, a tal fine, dovrebbero garantire che gli organismi esistenti o di nuova istituzione lavorino a stretto contatto con i servizi di informazione e di assistenza esistenti, quali La tua Europa, SOLVIT, Enterprise Europe Network, gli sportelli unici ed EURES, compresi, se del caso, i partenariati transfrontalieri EURES.

(22)

Gli Stati membri dovrebbero promuovere il dialogo con le parti sociali e le appropriate organizzazioni non governative per affrontare e combattere le restrizioni e gli ostacoli ingiustificati al diritto di libera circolazione o le diverse forme di discriminazione basate sulla nazionalità.

(23)

Gli Stati membri dovrebbero stabilire secondo quali modalità i cittadini dell'Unione, quali lavoratori, studenti e neolaureati, nonché datori di lavoro, parti sociali e altre parti interessate, possano ricevere informazioni utili e facilmente accessibili riguardo alle disposizioni della presente direttiva e al regolamento (UE) n. 492/2011, comprese informazioni sugli organismi designati in base alla presente direttiva e sui mezzi di ricorso e di tutela disponibili. Gli Stati membri dovrebbero adottare misure volte a rendere tali informazioni disponibili in più lingue ufficiali dell'Unione, tenendo conto delle esigenze del mercato del lavoro. Ciò non dovrebbe pregiudicare la legislazione degli Stati membri in materia di impiego delle lingue. Tali informazioni potrebbero essere fornite nell'ambito di consulenze individuali e dovrebbero inoltre essere facilmente consultabili su La tua Europa ed EURES.

(24)

Al fine di facilitare l'attuazione dei diritti conferiti dal diritto dell'Unione, è importante che la direttiva 91/533/CEE del Consiglio (6) sia attuata e monitorata in modo coerente.

(25)

La presente direttiva stabilisce requisiti minimi e offre quindi agli Stati membri la possibilità di adottare o mantenere disposizioni più favorevoli. Gli Stati membri hanno inoltre la possibilità di estendere le competenze delle organizzazioni incaricate di compiti inerenti alla tutela dei lavoratori dell'Unione contro la discriminazione in base alla nazionalità, in modo tale da integrare il diritto alla parità di trattamento senza discriminazioni in base alla nazionalità di tutti i cittadini dell'Unione che esercitano il diritto alla libera circolazione e dei loro familiari, sancito dall'articolo 21 TFUE e dalla direttiva 2004/38/CE. L'attuazione della presente direttiva non può giustificare un regresso rispetto alla situazione esistente in ciascuno Stato membro.

(26)

L'effettiva attuazione della presente direttiva implica che gli Stati membri, nel momento in cui adottano le misure opportune per adempiere ai loro obblighi a norma della presente direttiva, dovrebbero indicare un riferimento alla presente direttiva o corredare le misure di esecuzione di un siffatto riferimento in occasione della loro pubblicazione ufficiale.

(27)

Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.

(28)

Dopo un adeguato periodo per l'attuazione della presente direttiva, è opportuno che la Commissione elabori una relazione a tale proposito, valutando in particolare l'opportunità di presentare un'eventuale proposta per garantire una migliore attuazione della normativa dell'Unione in materia di libera circolazione. In tale relazione, la Commissione dovrebbe affrontare il tema delle possibili difficoltà incontrate da giovani laureati in cerca di occupazione nell'Unione e dai coniugi provenienti da paesi terzi di lavoratori dell'Unione.

(29)

La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti nella Carta, segnatamente la libertà professionale e il diritto di lavorare, il diritto alla non discriminazione, in particolare in base alla nazionalità, il diritto di negoziazione e di azioni collettive, condizioni di lavoro giuste ed eque, la libertà di circolazione e di soggiorno e il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale. La presente direttiva deve essere applicata conformemente a tali diritti e principi.

(30)

La presente direttiva rispetta i diversi modelli di mercato del lavoro degli Stati membri, compresi quelli regolati da contratti collettivi.

(31)

Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire l'istituzione di un quadro comune generale di disposizioni, misure e meccanismi appropriati necessari per migliorare e uniformare maggiormente l'applicazione e l'attuazione pratica dei diritti relativi alla libera circolazione dei lavoratori conferiti dal TFUE e dal regolamento (UE) n. 492/2011, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione, può essere conseguito meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva stabilisce disposizioni che agevolano l'uniforme applicazione e attuazione pratica dei diritti conferiti dall'articolo 45 TFUE e dagli articoli da 1 a 10 del regolamento (UE) n. 492/2011. La presente direttiva si applica ai cittadini dell'Unione che esercitano tali diritti e ai loro familiari («lavoratori dell'Unione e loro familiari»).

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   La presente direttiva si applica alle materie seguenti, di cui agli articoli da 1 a 10 del regolamento (UE) n. 492/2011, nel campo della libera circolazione dei lavoratori:

a)

accesso all'occupazione;

b)

condizioni di impiego e di lavoro, in particolare in materia di retribuzione, licenziamento, salute e sicurezza sul lavoro e, qualora i lavoratori dell'Unione diventino disoccupati, reintegro professionale o ricollocamento;

c)

accesso ai vantaggi sociali e fiscali;

d)

iscrizione alle organizzazioni sindacali ed eleggibilità negli organi di rappresentanza dei lavoratori;

e)

accesso alla formazione;

f)

accesso all'alloggio;

g)

accesso all'istruzione, all'apprendistato e alla formazione professionale per i figli dei lavoratori dell'Unione;

h)

assistenza fornita dagli uffici di collocamento.

2.   L'ambito di applicazione della presente direttiva è identico a quello del regolamento (UE) n. 492/2011.

Articolo 3

Tutela dei diritti

1.   Gli Stati membri provvedono affinché, previo eventuale ricorso ad altre autorità competenti, comprese, ove lo ritengano opportuno, a procedure di conciliazione, possano accedere a procedimenti giudiziari finalizzati all'attuazione degli obblighi ai sensi dell'articolo 45 TFUE e degli articoli da 1 a 10 del regolamento (UE) n. 492/2011, tutti i lavoratori dell'Unione e i loro familiari che ritengano di aver subito o di subire restrizioni e ostacoli ingiustificati al diritto di libera circolazione o che si considerino lesi dalla mancata applicazione nei loro confronti del principio della parità di trattamento, anche dopo la cessazione del rapporto in cui si asserisce si siano verificati la restrizione e l'ostacolo o la discriminazione.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché le associazioni, le organizzazioni, comprese le parti sociali, o altri soggetti giuridici che abbiano, secondo i criteri stabiliti dalla loro legislazione, dalle loro prassi o dai loro contratti collettivi nazionali, un legittimo interesse a garantire che la presente direttiva sia rispettata, possano avviare, per conto o a sostegno di un lavoratore dell'Unione e dei suoi familiari, con la loro approvazione, qualsiasi procedimento giudiziario e/o amministrativo finalizzato all'attuazione dei diritti di cui all'articolo 1.

3.   Il paragrafo 2 si applica fatti salvi altre competenze e altri diritti collettivi di parti sociali, rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, se del caso, compreso il diritto di agire in nome di un interesse collettivo, ai sensi della legislazione o delle prassi nazionali.

4.   Il paragrafo 2 si applica fatte salve le norme procedurali nazionali relative alla rappresentanza e alla difesa in giudizio.

5.   I paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano fatte salve le norme nazionali relative ai termini per l'attuazione dei diritti di cui all'articolo 1. Nondimeno, tali termini nazionali non devono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio di detti diritti.

6.   Gli Stati membri introducono nei rispettivi ordinamenti giuridici le misure necessarie per proteggere i lavoratori dell'Unione da trattamenti o conseguenze sfavorevoli risultanti da reclami o azioni giudiziarie volti ad ottenere il rispetto dei diritti di cui all'articolo 1.

Articolo 4

Organismi preposti alla promozione della parità di trattamento e al sostegno dei lavoratori dell'Unione e dei loro familiari

1.   Ciascuno Stato membro designa una o più strutture o uno o più organismi («organismi») per la promozione, l'analisi, il controllo e il sostegno della parità di trattamento dei lavoratori dell'Unione e dei loro familiari, senza discriminazione fondata sulla nazionalità, restrizioni od ostacoli ingiustificati al loro diritto di libera circolazione, e adottano tutte le disposizioni necessarie al buon funzionamento di tali organismi. Tali organismi possono far parte di organismi esistenti a livello nazionale che perseguono obiettivi analoghi.

2.   Gli Stati membri assicurano che la competenza di tali organismi comprenda:

a)

prestare o assicurare che sia prestata assistenza indipendente, giuridica e/o di altra natura, ai lavoratori dell'Unione e ai loro familiari, fatti salvi i loro diritti e i diritti delle associazioni, delle organizzazioni e degli altri soggetti giuridici di cui all'articolo 3.

b)

fungere da punto di contatto nei confronti di punti di contatto equivalenti in altri Stati membri al fine di cooperare e scambiare informazioni utili;

c)

realizzare o commissionare indagini e analisi indipendenti riguardo a restrizioni e ostacoli ingiustificati al diritto di libera circolazione, o alla discriminazione in base alla nazionalità, di lavoratori dell'Unione e loro familiari;

d)

assicurare la pubblicazione di relazioni indipendenti e formulare raccomandazioni su ogni questione connessa a tali restrizioni e ostacoli o a tale discriminazione;

e)

pubblicare informazioni pertinenti sull'applicazione a livello nazionale delle norme dell'Unione sulla libera circolazione dei lavoratori.

In relazione al primo comma, lettera a), qualora gli organismi prestino assistenza in procedimenti giudiziari, tale assistenza è gratuita per coloro che non dispongono di risorse sufficienti, in conformità del diritto o delle prassi nazionali.

3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione i nomi e gli estremi dei punti di contatto e tutte le informazioni aggiornate o relative modifiche. La Commissione tiene un elenco dei punti di contatto e lo mette a disposizione degli Stati membri.

4.   Gli Stati membri assicurano che gli organismi esistenti o di nuova istituzione conoscano e sappiano utilizzare e collaborare con i servizi di informazione e di assistenza esistenti a livello dell'Unione, quali La tua Europa, SOLVIT, EURES, Enterprise Europe Network e gli sportelli unici.

5.   Qualora i compiti di cui al paragrafo 2 siano assegnati a più organismi, gli Stati membri garantiscono l'adeguato coordinamento di tali compiti.

Articolo 5

Dialogo

Al fine di promuovere il principio della parità di trattamento, gli Stati membri favoriscono il dialogo con le parti sociali e con le pertinenti organizzazioni non governative che, conformemente al diritto o alle prassi nazionali, hanno un legittimo interesse a contribuire alla lotta contro le restrizioni e gli ostacoli ingiustificati al diritto di libera circolazione e la discriminazione fondata sulla nazionalità dei lavoratori dell'Unione e dei loro familiari.

Articolo 6

Accesso alle informazioni e diffusione delle informazioni

1.   Gli Stati membri assicurano che le misure adottate in applicazione della presente direttiva e in forza degli articoli da 1 a 10 del regolamento (UE) n. 492/2011 siano portate a conoscenza delle persone interessate sull'intero territorio nazionale, in particolare i lavoratori e i datori di lavoro dell'Unione, con tutti i mezzi opportuni.

2.   Gli Stati membri forniscono, in più di una lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione, informazioni chiare, gratuite, facilmente accessibili, esaurienti e aggiornate sui diritti conferiti dal diritto dell'Unione in materia di libera circolazione dei lavoratori. Tali informazioni devono inoltre essere facilmente consultabili su La tua Europa ed EURES.

Articolo 7

Requisiti minimi

1.   Gli Stati membri possono introdurre o mantenere, per quanto riguarda la tutela del principio della parità di trattamento, misure più favorevoli di quelle fissate nella presente direttiva.

2.   Gli Stati membri possono stabilire che nelle competenze degli organismi di cui all'articolo 4 della presente direttiva per la promozione, l'analisi, il controllo e il sostegno della parità di trattamento dei lavoratori dell'Unione e dei loro familiari senza discriminazione fondata sulla nazionalità rientri anche il diritto alla parità di trattamento senza discriminazione fondata sulla nazionalità di tutti i cittadini dell'Unione che esercitano il diritto alla libera circolazione e dei loro familiari, in conformità dell'articolo 21 TFUE e della direttiva 2004/38/CE.

3.   L'attuazione della presente direttiva non costituisce in nessun caso una ragione sufficiente per giustificare una riduzione del livello di tutela dei lavoratori dell'Unione e dei loro familiari nei settori rientranti nel suo campo d'applicazione e non pregiudica il diritto degli Stati membri di introdurre, in base all'evolversi della situazione, disposizioni legislative, regolamentari o amministrative diverse da quelle in vigore il 20 maggio 2014, purché sia rispettata la presente direttiva.

Articolo 8

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 21 maggio 2016. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 9

Relazione

Entro il 21 novembre 2018, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'attuazione della presente direttiva al fine di proporre, ove necessario, le opportune modifiche.

Articolo 10

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 11

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 16 aprile 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

D. KOURKOULAS


(1)  GU C 341 del 21.11.2013, pag. 54.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 12 marzo 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 aprile 2014.

(3)  Direttiva 2004/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).

(4)  Regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione (GU L 141 del 27.5.2011, pag. 1).

(5)  Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1).

(6)  Direttiva 91/533/CEE del Consiglio, del 14 ottobre 1991, relativa all'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro (GU L 288 del 18.10.1991, pag. 32).


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

30.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 128/15


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 aprile 2014

sulla conclusione dell'accordo di riammissione delle persone che soggiornano illegalmente tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaigian

(2014/239/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 79, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente alla decisione 2014/242/UE del Consiglio (1), l'accordo di riammissione delle persone che soggiornano illegalmente tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaigian («accordo») è stato firmato, a nome dell'Unione, con riserva della sua conclusione in data successiva.

(2)

È opportuno approvare l'accordo.

(3)

L'accordo istituisce un comitato misto per la riammissione che dovrà adottare il proprio regolamento interno. È opportuno prevedere una procedura semplificata per l'adozione della posizione dell'Unione in questo caso.

(4)

Conformemente agli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, tali Stati membri non partecipano all'adozione della presente decisione, non ne sono vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione.

(5)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo di riammissione delle persone che soggiornano illegalmente tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaigian è approvato a nome dell'Unione.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a procedere, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 23, paragrafo 2, dell'accordo, per esprimere il consenso dell'Unione ad essere vincolata dall'accordo (2).

Articolo 3

La Commissione, assistita da esperti degli Stati membri, rappresenta l'Unione nel comitato misto per la riammissione istituito ai sensi dell'articolo 19 dell'accordo.

Articolo 4

La posizione dell'Unione in sede di comitato misto per la riammissione per quanto riguarda l'adozione del regolamento interno di tale comitato, a norma dell'articolo 19, paragrafo 5, dell'accordo, è assunta dalla Commissione previa consultazione di un comitato speciale designato dal Consiglio.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 14 aprile 2014

Per il Consiglio

Il presidente

A. TSAFTARIS


(1)  Cfr. pag 47 di questa Gazzetta Ufficiale.

(2)  La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


30.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 128/17


ACCORDO

di riammissione delle persone che soggiornano illegalmente tra l'Unione Europea e la Repubblica dell'Azerbaigian

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

L'UNIONE EUROPEA, in appresso denominata «l'Unione»,

e

LA REPUBBLICA DELL'AZERBAIGIAN, in appresso denominata «Azerbaigian».

DECISE ad intensificare la cooperazione per combattere più efficacemente l'immigrazione irregolare,

DESIDEROSE di instaurare, con il presente accordo e su base di reciprocità, procedure rapide ed efficaci per l'identificazione e il rimpatrio sicuro e ordinato di quanti non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso, presenza o soggiorno nel territorio dell'Azerbaigian o di uno degli Stati membri dell'Unione europea, e di agevolare il transito delle suddette persone in uno spirito di cooperazione,

SOTTOLINEANDO che il presente accordo non incide sui diritti, sugli obblighi e sulle responsabilità dell'Unione, dei suoi Stati membri e dell'Azerbaigian derivanti dal diritto internazionale e, in particolare, dalla convenzione del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati e dal relativo protocollo del 31 gennaio 1967,

CONSIDERANDO che, in virtù del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e l'Irlanda non partecipano al presente accordo, salvo che notifichino la loro intenzione di prendervi parte conformemente al detto protocollo,

CONSIDERANDO che le disposizioni del presente accordo, che rientra nell'ambito d'applicazione della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non si applicano al Regno di Danimarca ai sensi del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente accordo si intende per:

a)

«riammissione», il trasferimento da parte dello Stato richiedente, e l'ammissione da parte dello Stato richiesto, di persone (cittadini dello Stato richiesto, cittadini di paesi terzi o apolidi) di cui sono stati riscontrati l'ingresso, la presenza o il soggiorno illegali nello Stato richiedente, conformemente alle disposizioni del presente accordo;

b)

«parti contraenti», l'Azerbaigian e l'Unione;

c)

«Stato membro», ciascuno Stato membro dell'Unione vincolato dal presente accordo;

d)

«cittadino dell'Azerbaigian», qualsiasi persona in possesso della cittadinanza azera in conformità con la legislazione della Repubblica dell'Azerbaigian;

e)

«cittadino di uno Stato membro», qualsiasi persona in possesso della cittadinanza di uno Stato membro, quale definita a fini dell'Unione;

f)

«cittadino di paese terzo», chiunque abbia una cittadinanza diversa da quella dell'Azerbaigian o di uno degli Stati membri;

g)

«apolide», qualsiasi persona priva di cittadinanza;

h)

«permesso di soggiorno», certificato di qualunque tipo, rilasciato dall'Azerbaigian o da uno degli Stati membri, che autorizza una persona a soggiornare sul loro territorio. Non rientrano nella definizione i permessi temporanei per restare nel suo territorio in attesa che venga esaminata la domanda di asilo o la domanda di permesso di soggiorno;

i)

«visto», l'autorizzazione rilasciata o la decisione adottata dall'Azerbaigian o da uno degli Stati membri, necessaria per l'ingresso o per il transito nel suo territorio. Sono esclusi i visti di transito aeroportuale;

j)

«Stato richiedente», lo Stato (Azerbaigian o Stato membro) che presenta domanda di riammissione ai sensi dell'articolo 8, oppure domanda di transito ai sensi dell'articolo 15 del presente accordo;

k)

«Stato richiesto», lo Stato (Azerbaigian o Stato membro) cui è indirizzata una domanda di riammissione ai sensi dell'articolo 8, oppure una domanda di transito ai sensi dell'articolo 15 del presente accordo;

l)

«autorità competente», qualsiasi autorità nazionale dell'Azerbaigian o di uno Stato membro incaricata dell'attuazione del presente accordo conformemente all'articolo 20, paragrafo 1, lettera a);

m)

«transito», il passaggio di un cittadino di paese terzo o di un apolide attraverso il territorio dello Stato richiesto durante il trasferimento dallo Stato richiedente al paese di destinazione.

Articolo 2

Principi fondamentali

Pur intensificando la cooperazione in materia di prevenzione dell'immigrazione irregolare e di lotta contro la medesima, lo Stato richiesto e lo Stato richiedente garantiscono, nell'applicare il presente accordo alle persone che rientrano nel suo campo di applicazione, il rispetto per i diritti dell'uomo e per gli obblighi e le responsabilità che incombono loro in virtù dei pertinenti strumenti internazionali, in particolare:

a dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948;

la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950 e relativi protocolli;

il patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966;

la convenzione delle Nazioni Unite del 1984 contro la tortura;

la convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 1951 e il relativo protocollo del 1967.

Lo Stato richiesto garantisce in particolare, secondo gli obblighi che gli incombono in forza degli strumenti internazionali sopra elencati, la tutela dei diritti delle persone riammesse nel suo territorio.

Lo Stato richiedente dà la preferenza al rimpatrio volontario rispetto a quello forzato laddove non vi siano ragioni per ritenere che tale modalità possa compromettere il ritorno di una persona allo Stato richiesto.

SEZIONE I

OBBLIGHI DI RIAMMISSIONE DELL'AZERBAIGIAN

Articolo 3

Riammissione dei propri cittadini

1.   L'Azerbaigian riammette, su istanza di uno Stato membro e senza ulteriori adempimenti rispetto a quelli previsti dal presente accordo, chiunque non soddisfi o non soddisfi più le vigenti condizioni di ingresso, presenza o soggiorno nel territorio dello Stato membro richiedente, purché sia accertato o vi sia la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che tale persona sia cittadino dell'Azerbaigian.

2.   L'Azerbaigian riammette inoltre:

a)

figli minorenni non coniugati delle persone di cui al paragrafo 1, a prescindere dal luogo di nascita e dalla cittadinanza, salvo se godono di un diritto di soggiorno autonomo nello Stato membro richiedente o sono in possesso di un permesso di soggiorno valido rilasciato da un altro Stato membro;

b)

i coniugi delle persone di cui al paragrafo 1, aventi cittadinanza diversa o apolide, purché abbiano o ottengano il diritto di ingresso o di soggiorno nel territorio dell'Azerbaigian, salvo se godono di un diritto di soggiorno autonomo nello Stato membro richiedente o sono in possesso di un permesso di soggiorno valido rilasciato da un altro Stato membro.

3.   L'Azerbaigian riammette anche le persone presenti o soggiornanti illegalmente nello Stato membro richiedente e che hanno rinunciato alla cittadinanza dell'Azerbaigian secondo la legislazione nazionale di quest'ultimo, dopo essere entrate nel territorio di uno Stato membro, salvo se hanno quanto meno ricevuto, da uno Stato membro, la promessa di essere naturalizzate.

4.   Dopo che l'Azerbaigian ha dato risposta favorevole alla domanda di riammissione, la sua rappresentanza diplomatica o consolare competente, indipendentemente dalla volontà della persona da riammettere, rilascia immediatamente, gratuitamente ed entro cinque giorni lavorativi, il documento di viaggio necessario per il ritorno di tale persona, valido per il medesimo periodo. Ove l'Azerbaigian non abbia provveduto, entro cinque giorni lavorativi, a rilasciare il documento di viaggio, si presume che abbia accettato il documento di viaggio standard dell'Unione europea per l'allontanamento (allegato 7) (1).

5.   Se, per motivi di fatto o di diritto, l'interessato non può essere trasferito durante il periodo di validità del documento di viaggio inizialmente rilasciato, entro cinque giorni lavorativi la rappresentanza diplomatica o consolare azera competente rilascia gratuitamente un nuovo documento di viaggio valido per una durata di 150 giorni. Ove l'Azerbaigian non abbia provveduto, entro cinque giorni lavorativi, a rilasciare il nuovo documento di viaggio, si presume che abbia accettato il documento di viaggio standard dell'Unione europea per l'allontanamento (allegato 7) (2).

Articolo 4

Riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi

1.   L'Azerbaigian riammette, su istanza di uno Stato membro e senza ulteriori adempimenti oltre a quelli previsti dal presente accordo, qualunque cittadino di paese terzo o apolide che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni di ingresso, presenza o soggiorno nel territorio dello Stato membro richiedente, purché sia accertato o vi sia la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che tale persona:

a)

possiede, al momento della presentazione della domanda di riammissione, un visto o permesso di soggiorno valido rilasciato dall'Azerbaigian; oppure

b)

è entrata illegalmente e direttamente nel territorio degli Stati membri dopo aver soggiornato o transitato nel territorio dell'Azerbaigian.

2.   L'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 non si applica se:

a)

il cittadino di paese terzo o l'apolide si è trovato soltanto in transito aeroportuale in un aeroporto internazionale dell'Azerbaigian;

b)

il cittadino di paese terzo o l'apolide è potuto entrare senza visto nel territorio dello Stato membro richiedente.

3.   Fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 2, dopo che l'Azerbaigian ha dato risposta favorevole alla domanda di riammissione, lo Stato membro richiedente rilascia alla persona la cui riammissione è stata accettata il documento di viaggio standard dell'Unione europea per l'allontanamento (allegato 7) (3).

SEZIONE II

OBBLIGHI DI RIAMMISSIONE DELL'UNIONE

Articolo 5

Riammissione dei propri cittadini

1.   Uno Stato membro riammette sul suo territorio, su istanza dell'Azerbaigian e senza ulteriori adempimenti oltre a quelli previsti dal presente accordo, chiunque non soddisfi o non soddisfi più le condizioni di ingresso, presenza o soggiorno nel territorio dell'Azerbaigian, qualora sia accertato o vi sia la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che tale persona è cittadino di detto Stato membro.

2.   Lo Stato membro riammette inoltre:

a)

i figli minorenni non coniugati della persona di cui al paragrafo 1, a prescindere dal luogo di nascita e dalla cittadinanza, salvo se godono di un diritto di soggiorno autonomo in Azerbaigian;

b)

il coniuge della persona di cui al paragrafo 1, avente cittadinanza diversa o apolide, purché abbia o ottenga il diritto di ingresso o di soggiorno nel territorio dello Stato membro richiesto, salvo se gode di un diritto di soggiorno autonomo in Azerbaigian.

3.   Lo Stato membro riammette inoltre le persone presenti o soggiornanti illegalmente in Azerbaigian e che, dopo essere entrate nel territorio dell'Azerbaigian, sono state private della cittadinanza o hanno rinunciato alla cittadinanza di uno Stato membro secondo la legislazione nazionale di quest'ultimo, salvo se hanno quanto meno ricevuto, dall'Azerbaigian, la promessa di essere naturalizzate.

4.   Dopo che lo Stato membro richiesto ha dato risposta favorevole alla domanda di riammissione, la sua rappresentanza diplomatica o consolare competente, indipendentemente dalla volontà della persona da riammettere, rilascia immediatamente, gratuitamente e non oltre cinque giorni lavorativi, il documento di viaggio necessario per il ritorno di tale persona, valido 150 giorni. Ove lo Stato membro richiesto non abbia provveduto, entro cinque giorni lavorativi, a rilasciare il documento di viaggio, si presume che abbia accettato il documento di viaggio standard dell'Azerbaigian per l'allontanamento (allegato 8).

5.   Se, per motivi di fatto o di diritto, l'interessato non può essere trasferito durante il periodo di validità del documento di viaggio inizialmente rilasciato, entro cinque giorni lavorativi la rappresentanza diplomatica o consolare competente di detto Stato membro rilascia gratuitamente un nuovo documento di viaggio valido per la medesima durata. Ove lo Stato membro richiesto non abbia provveduto, entro cinque giorni lavorativi, a rilasciare il documento di viaggio, si presume che abbia accettato il documento di viaggio standard dell'Azerbaigian per l'allontanamento (allegato 8).

Articolo 6

Riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi

1.   Uno Stato membro riammette, su richiesta dell'Azerbaigian e senza ulteriori adempimenti oltre a quelli previsti dal presente accordo, qualunque cittadino di paese terzo o apolide che non soddisfi o non soddisfi più le vigenti condizioni di ingresso, presenza o soggiorno nel territorio dell'Azerbaigian, purché sia accertato o vi sia la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che tale persona:

a)

possiede, al momento della presentazione della domanda di riammissione, un visto o un permesso di soggiorno valido rilasciato dallo Stato membro richiesto; oppure

b)

è entrata illegalmente e direttamente nel territorio dell'Azerbaigian dopo aver soggiornato o transitato nel territorio dello Stato membro richiesto.

2.   L'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 non si applica se:

a)

il cittadino di paese terzo o l'apolide si è trovato soltanto in transito aeroportuale in un aeroporto internazionale dello Stato membro richiesto, oppure

b)

il cittadino di paese terzo o l'apolide è potuto entrare senza visto nel territorio dell'Azerbaigian.

3.   L'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 incombe allo Stato membro che ha rilasciato il visto o il permesso di soggiorno. Se due o più Stati membri hanno rilasciato un visto o un permesso di soggiorno, l'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 incombe allo Stato membro che ha rilasciato il documento con il periodo di validità più lungo oppure, in caso di uno o più documenti scaduti, allo Stato membro che ha rilasciato il documento ancora valido. Se tutti i documenti sono già scaduti, l'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 incombe allo Stato membro che ha rilasciato il documento con la data di scadenza più recente. In mancanza di tali documenti, l'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 incombe all'ultimo Stato membro dal cui territorio è partito il cittadino di paese terzo o l'apolide in questione.

4.   Fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 2, dopo che lo Stato membro interessato ha dato risposta favorevole alla domanda di riammissione, l'Azerbaigian rilascia alla persona la cui riammissione è stata accettata il documento di viaggio necessario per il suo ritorno (allegato 8).

SEZIONE III

PROCEDURA DI RIAMMISSIONE

Articolo 7

Principi

1.   Fatto salvo il paragrafo 2, il trasferimento della persona da riammettere in conformità di uno degli obblighi di cui agli articoli da 3 a 6 è subordinato alla presentazione di una domanda di riammissione all'autorità competente dello Stato richiesto.

2.   Se la persona da riammettere è in possesso di un documento di viaggio in corso di validità e, nel caso di cittadini di paesi terzi o di apolidi, anche di un visto o di un permesso di soggiorno valido dello Stato richiesto, lo Stato richiedente può procedere al trasferimento senza presentare domanda di riammissione e, nel caso di un cittadino dello Stato richiesto, senza presentare la notifica scritta di cui all'articolo 12, paragrafo 1, all'autorità competente dello Stato richiesto.

3.   Fatto salvo il paragrafo 2, se una persona è stata fermata in un perimetro massimo di 15 chilometri dai porti marittimi e dagli aeroporti internazionali, comprese le rispettive aree e incluse le zone doganali, dello Stato richiedente, dopo aver attraversato irregolarmente il confine arrivando direttamente dal territorio dello Stato richiesto, lo Stato richiedente può presentare domanda di riammissione entro due giorni lavorativi a decorrere dal fermo di tale persona (procedura accelerata).

Articolo 8

Domanda di riammissione

1.   Nei limiti del possibile, la domanda di riammissione contiene:

a)

gli estremi della persona da riammettere (ad esempio: nomi, cognomi, data e possibilmente luogo di nascita, ultimo luogo di residenza) e, se del caso, gli estremi del coniuge e/o dei figli minorenni non sposati;

b)

nel caso dei propri cittadini, i mezzi di prova o di prova prima facie della cittadinanza, indicati rispettivamente negli allegati 1 e 2;

c)

nel caso di cittadini di paesi terzi e di apolidi, i mezzi di prova o di prova prima facie delle condizioni di riammissione di dette persone, indicati rispettivamente negli allegati 3 e 4;

d)

una fotografia della persona da riammettere.

2.   Nei limiti del possibile, la domanda di riammissione contiene inoltre:

a)

una dichiarazione, rilasciata con il consenso esplicito dell'interessato, attestante che la persona da trasferire può aver bisogno di assistenza o cure;

b)

tutte le altre misure di protezione o di sicurezza o le informazioni sulle condizioni di salute dell'interessato, necessarie per il singolo trasferimento.

3.   Un modulo comune per le domande di riammissione figura nell'allegato 5 del presente accordo.

4.   La domanda di riammissione può essere trasmessa tramite qualsiasi mezzo di comunicazione, anche elettronico (ad esempio fax, e-mail ecc.).

Articolo 9

Prove della cittadinanza

1.   La cittadinanza ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 1, può essere dimostrata, in particolare, tramite i documenti elencati all'allegato 1, ivi compresi i documenti scaduti da non più di 6 mesi. Se vengono presentati tali documenti, gli Stati membri e l'Azerbaigian riconoscono reciprocamente la cittadinanza senza che siano necessarie ulteriori verifiche. La cittadinanza non può essere dimostrata tramite documenti falsi.

2.   La prova prima facie della cittadinanza ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 1, può essere fornita, in particolare, mediante i documenti elencati all'allegato, ancorché scaduti. Se vengono presentati tali documenti, gli Stati membri e l'Azerbaigian riterranno accertata la cittadinanza, a meno che non possano provare il contrario. La prova prima facie della cittadinanza non può essere fornita tramite documenti falsi.

3.   Ove non sia possibile presentare alcun documento di cui agli allegati 1 o 2, oppure ove detti documenti siano insufficienti in ragione di giustificati motivi, su istanza dello Stato richiedente come indicato sulla domanda di riammissione, la rappresentanza diplomatica o consolare competente dello Stato richiesto sente senza indugio, al più tardi entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda di riammissione, la persona da riammettere onde stabilirne la cittadinanza.

4.   La procedura applicabile può essere stabilita dai protocolli di attuazione di cui all'articolo 20.

Articolo 10

Prove riguardanti i cittadini di paesi terzi e gli apolidi

1.   Le condizioni per la riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 6, paragrafo 1, sono dimostrate, in particolare, con i mezzi di prova elencati nell'allegato 3; tale prova non può essere fornita mediante documenti falsi. Gli Stati membri e l'Azerbaigian riconoscono reciprocamente siffatti mezzi di prova senza che siano necessarie ulteriori verifiche.

2.   La prova prima facie delle condizioni per la riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 6, paragrafo 1, è fornita, in particolare, mediante i mezzi di prova elencati nell'allegato 4; tale prova non può essere fornita mediante documenti falsi. Se viene addotta la prova prima facie, gli Stati membri e l'Azerbaigian ritengono accertate le condizioni, a meno che non possano provare il contrario.

3.   L'illegalità dell'ingresso, della presenza o del soggiorno è stabilita in base ai documenti di viaggio dell'interessato, che siano privi di visto o altro necessario permesso di soggiorno sul territorio dello Stato richiedente. Analogamente, costituisce prova prima facie dell'illegalità dell'ingresso, della presenza o del soggiorno una dichiarazione dello Stato richiedente da cui risulti che l'interessato non è in possesso dei documenti di viaggio, del visto o del permesso di soggiorno necessari.

Articolo 11

Termini

1.   La domanda di riammissione deve essere presentata all'autorità competente dello Stato richiesto entro il termine massimo di 6 mesi dalla data in cui l'autorità competente dello Stato richiedente è venuta a conoscenza del fatto che un cittadino di paese terzo o un apolide non soddisfa o non soddisfa più le condizioni di ingresso, presenza o soggiorno in vigore. Qualora, per motivi di diritto o di fatto, risulti impossibile presentare la domanda in tempo, il termine è prorogato su istanza dello Stato richiedente, ma solo fintanto che sussistono gli ostacoli.

2.   Alla domanda di riammissione è data risposta scritta entro:

a)

due giorni lavorativi, se la domanda è introdotta secondo la procedura accelerata (articolo 7, paragrafo 3);

b)

quindici giorni di calendario in tutti gli altri casi.

Il termine decorre dalla data di ricevimento confermato della domanda di riammissione. In mancanza di risposta nei termini prescritti, il trasferimento si considera accettato.

La risposta a una domanda di riammissione può essere trasmessa tramite qualsiasi mezzo di comunicazione, anche elettronico (ad esempio fax, e-mail ecc.).

3.   Il rigetto di una domanda di riammissione deve essere motivato per iscritto.

4.   Una volta autorizzata la riammissione o, se del caso, scaduti i termini di cui al paragrafo 2, l'interessato è trasferito entro tre mesi. Su istanza dello Stato richiedente, questo termine può essere prorogato per il tempo necessario a sormontare gli ostacoli giuridici o pratici.

Articolo 12

Modalità di trasferimento e modi di trasporto

1.   Fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 2, prima di procedere al rimpatrio di una persona, le autorità competenti dello Stato richiedente notificano per iscritto alle autorità competenti dello Stato richiesto, con un anticipo di almeno tre giorni lavorativi, la data del trasferimento, il valico di frontiera, le eventuali scorte e altre informazioni pertinenti.

2.   Il trasporto può essere effettuato con qualunque mezzo, incluso il trasporto aereo o marittimo. Il rimpatrio per mezzo di trasporto aereo non è subordinato all'uso di vettori nazionali dell'Azerbaigian o degli Stati membri e può avvenire con voli di linea o voli charter. Per i rimpatri sotto scorta, le scorte non sono necessariamente costituite da personale autorizzato dello Stato richiedente, purché si tratti di personale autorizzato dall'Azerbaigian o da uno Stato membro.

3.   Se il trasferimento avviene per mezzo di trasporto aereo, le eventuali scorte sono esonerate dall'obbligo del visto.

Articolo 13

Riammissione indebita

Lo Stato richiedente reintegra chiunque sia stato riammesso dallo Stato richiesto se è appurato, entro un termine di sei mesi dal trasferimento dell'interessato o di dodici mesi nel caso di cittadini di paesi terzi o apolidi, che non ricorrono le condizioni di cui agli articoli da 3 a 6.

In questi casi si osservano, in quanto applicabili, le norme di procedura del presente accordo e vengono trasmesse tutte le informazioni disponibili circa l'identità e la cittadinanza effettive dell'interessato.

SEZIONE IV

OPERAZIONI DI TRANSITO

Articolo 14

Principi

1.   Gli Stati membri e l'Azerbaigian cercano di limitare il transito di cittadini di paesi terzi o di apolidi ai casi in cui non sia possibile il rimpatrio diretto nello Stato di destinazione.

2.   L'Azerbaigian autorizza il transito di cittadini di paesi terzi o di apolidi su istanza di uno Stato membro, e uno Stato membro autorizza il transito di cittadini di paesi terzi o di apolidi su istanza dell'Azerbaigian, purché siano garantiti il proseguimento del viaggio in altri potenziali Stati di transito e la riammissione da parte dello Stato di destinazione.

3.   L'Azerbaigian o uno Stato membro possono opporsi al transito:

a)

se il cittadino di paese terzo o l'apolide corre il rischio reale di essere sottoposto a torture, pene o trattamenti inumani o degradanti o alla pena di morte, oppure di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità o appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, nello Stato di destinazione o in un altro Stato di transito; oppure

b)

se il cittadino di paese terzo o l'apolide dovrà subire sanzioni penali nello Stato richiesto o in un altro Stato di transito; oppure

c)

per motivi di sanità pubblica, sicurezza interna, ordine pubblico o attinenti ad altri interessi nazionali dello Stato richiesto.

4.   L'Azerbaigian o uno Stato membro possono revocare tutte le autorizzazioni rilasciate qualora emergano o si appurino successivamente le circostanze di cui al paragrafo 3 che impediscono l'operazione di transito, o qualora non siano più garantiti il proseguimento del viaggio in altri potenziali Stati di transito o la riammissione da parte dello Stato di destinazione. In tal caso, lo Stato richiedente reintegra, se necessario e senza indugio, il cittadino di paese terzo o l'apolide.

Articolo 15

Procedura di transito

1.   La domanda di transito deve essere presentata per iscritto all'autorità competente dello Stato richiesto e contenere le seguenti informazioni:

a)

il tipo di transito (aereo, marittimo o terrestre), altri potenziali Stati di transito e la destinazione finale prevista;

b)

gli estremi dell'interessato (ad esempio: nome, cognome, cognome da nubile, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi, data di nascita, sesso e possibilmente luogo di nascita, cittadinanza, lingua, tipo e numero del documento di viaggio);

c)

valico di frontiera previsto, data del trasferimento e uso eventuale di scorte;

d)

una dichiarazione attestante che, secondo lo Stato richiedente, sussistono le condizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 2, e non vi è motivo di opporsi al transito ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3.

Il modulo comune per le domande di transito figura all'allegato 6.

La domanda di riammissione può essere trasmessa tramite qualsiasi mezzo di comunicazione, anche elettronico (ad esempio fax, e-mail ecc.).

2.   Lo Stato richiesto, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, conferma per iscritto l'ammissione allo Stato richiedente, indicando il valico di frontiera e l'orario previsti per l'ammissione, oppure lo informa che l'ammissione è rifiutata, motivando il rifiuto. In mancanza di risposta entro cinque giorni lavorativi, il transito si considera accettato.

La risposta a una domanda di transito può essere trasmessa tramite qualsiasi mezzo di comunicazione, anche elettronico (ad esempio fax, e-mail ecc.).

3.   In caso di transito aereo, la persona da riammettere e le eventuali scorte sono esonerate dall'obbligo del visto di transito aeroportuale.

4.   Le autorità competenti dello Stato richiesto, previe consultazioni reciproche, collaborano alle operazioni di transito, provvedendo in particolare alla sorveglianza degli interessati e mettendo a disposizione strutture adatte allo scopo.

5.   Il transito avviene entro 30 giorni dalla data in cui è stata ricevuta l'accettazione della domanda, salvo ove concordato diversamente.

SEZIONE V

COSTI

Articolo 16

Costi di trasporto e di transito

Tutti i costi di trasporto afferenti alla riammissione e al transito, ai sensi del presente accordo, fino alla frontiera dello Stato di destinazione finale sono a carico dello Stato richiedente, fatto salvo il diritto delle autorità competenti di recuperare dall'interessato o da terzi i costi connessi alla riammissione.

SEZIONE VI

PROTEZIONE DEI DATI E RAPPORTO CON ALTRI OBBLIGHI INTERNAZIONALI

Articolo 17

Protezione dei dati

I dati personali vengono comunicati solo se necessario per l'attuazione del presente accordo da parte delle autorità competenti dell'Azerbaigian o di uno Stato membro, a seconda dei casi. A disciplinare il trattamento o l'elaborazione dei dati personali in un caso specifico è la legislazione nazionale dell'Azerbaigian ovvero, quando il responsabile del trattamento è un'autorità competente di uno Stato membro, le disposizioni della direttiva 95/46/CE e della legislazione nazionale adottata in conformità alla direttiva medesima. Si applicano inoltre i seguenti principi:

a)

i dati personali devono esser trattati lealmente e lecitamente;

b)

i dati personali devono essere rilevati per le specifiche, esplicite e legittime finalità dell'attuazione del presente accordo, e successivamente trattati dall'autorità che li comunica e dall'autorità che li riceve in modo non incompatibile con tali finalità;

c)

i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e non eccessivi rispetto alle finalità per le quali vengono rilevati e/o per le quali vengono successivamente trattati; in particolare, i dati personali comunicati possono riguardare unicamente:

gli estremi della persona da trasferire (ad esempio cognomi, nomi, eventuali nomi precedenti, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi, sesso, stato civile, data e luogo di nascita, cittadinanza attuale, eventuali cittadinanze precedenti);

il passaporto, la carta di identità o la patente di guida (numero, periodo di validità, data, autorità e luogo di rilascio);

gli scali e gli itinerari;

altre informazioni necessarie per identificare la persona da trasferire o per esaminare le condizioni di riammissione ai sensi del presente accordo;

d)

i dati personali devono essere esatti e, se del caso, aggiornati;

e)

i dati personali devono essere conservati in modo da consentire l'identificazione dell'interessato per il tempo necessario a conseguire le finalità per le quali sono stati rilevati o successivamente trattati, e non oltre;

f)

sia l'autorità che comunica i dati che l'autorità che li riceve adottano tutti i provvedimenti opportuni per rettificare, cancellare o congelare i dati personali il cui trattamento non sia conforme alle disposizioni del presente articolo, in particolare quando i dati non sono adeguati, pertinenti ed esatti, ovvero quando risultano eccessivi rispetto alle finalità per le quali vengono trattati. Ciò comprende anche l'obbligo di informare l'altra parte della rettifica, della cancellazione o del congelamento di tali dati;

g)

su richiesta, l'autorità che riceve i dati personali informa l'autorità che li ha comunicati circa il loro uso e i risultati ottenuti;

h)

i dati personali possono essere comunicati solo alle autorità competenti. L'eventuale trasmissione ad altri organi è subordinata alla previa autorizzazione dell'autorità che li comunica;

i)

l'autorità che comunica i dati e l'autorità che li riceve sono tenute a registrare per iscritto la trasmissione e il ricevimento dei dati.

Articolo 18

Rapporto con altri obblighi internazionali

1.   Il presente accordo fa salvi i diritti, gli obblighi e le responsabilità dell'Unione, dei suoi Stati membri e dell'Azerbaigian derivanti dal diritto internazionale, inclusa qualunque convenzione internazionale di cui sono parti, in particolare gli strumenti elencati all'articolo 2, nonché:

dalle convenzioni internazionali che determinano lo Stato competente per l'esame delle domande di asilo presentate;

dalle convenzioni internazionali sull'estradizione e sul transito;

dalle convenzioni e dagli accordi internazionali multilaterali di riammissione dei cittadini stranieri, quale la convenzione sull'aviazione civile internazionale.

2.   Nessuna disposizione del presente accordo osta al rimpatrio di una persona ai sensi di altre intese formali o informali.

SEZIONE VII

ATTUAZIONE E APPLICAZIONE

Articolo 19

Comitato misto per la riammissione

1.   Le parti contraenti si prestano reciproca assistenza ai fini dell'applicazione e dell'interpretazione del presente accordo. A tal fine istituiscono un comitato misto per la riammissione (in appresso «comitato») incaricato in particolare di:

a)

controllare l'applicazione del presente accordo;

b)

affrontare eventuali problemi sorti dall'interpretazione o dall'applicazione del presente accordo;

c)

stabilire le modalità di attuazione necessarie per l'applicazione uniforme del presente accordo;

d)

procedere a scambi periodici di informazioni sui protocolli di attuazione fra singoli Stati membri e l'Azerbaigian a norma dell'articolo 20;

e)

suggerire modifiche al presente accordo e ai suoi allegati.

2.   Le decisioni del comitato sono vincolanti per le parti contraenti.

3.   Il comitato è composto di rappresentanti dell'Unione e dell'Azerbaigian.

4.   Il comitato si riunisce ogniqualvolta necessario su istanza di una delle parti contraenti.

5.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 20

Protocolli d'attuazione

1.   Fatta salva l'applicabilità diretta del presente accordo, su istanza di uno Stato membro o dell'Azerbaigian, l'Azerbaigian e lo Stato membro concludono un protocollo di attuazione riguardante, tra l'altro:

a)

la designazione di autorità competenti, i valichi di frontiera e lo scambio dei punti di contatto;

b)

le condizioni per i rimpatri sotto scorta, compreso il transito sotto scorta di cittadini di paesi terzi e di apolidi;

c)

i mezzi e i documenti complementari a quelli di cui agli allegati da 1 a 4 del presente accordo;

d)

le modalità di riammissione nell'ambito della procedura accelerata;

e)

la procedura applicabile alle audizioni.

2.   I protocolli di attuazione di cui al paragrafo 1 entrano in vigore solo previa notifica al comitato di cui all'articolo 19.

3.   L'Azerbaigian è d'accordo ad applicare qualsiasi disposizione di un protocollo d'attuazione concluso con uno Stato membro anche nelle sue relazioni con gli altri Stati membri, su istanza di questi ultimi. Gli Stati membri sono d'accordo ad applicare qualsiasi disposizione di un protocollo di attuazione concluso da uno di loro con l'Azerbaigian, anche nelle loro relazioni con quest'ultimo, su richiesta di quest'ultimo e con riserva dell'applicabilità pratica ad altri Stati membri.

Articolo 21

Rapporti con accordi o intese bilaterali di riammissione degli Stati membri

Le disposiziono del presente accordo prevalgono sulle disposizioni di qualsiasi accordo o intesa bilaterale di riammissione delle persone che soggiornano illegalmente, in vigore o che potrebbe essere concluso, in virtù dell'articolo 20, tra i singoli Stati membri e l'Azerbaigian, nella misura in cui risulti incompatibile con il presente accordo.

SEZIONE VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22

Applicazione territoriale

1.   Fatto salvo il paragrafo 2, il presente accordo si applica al territorio cui si applicano il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al territorio dell'Azerbaigian.

2.   Il presente accordo si applica al territorio del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e dell'Irlanda solo in forza di una notifica inviata a tal fine dall'Unione europea all'Azerbaigian.

3.   Il presente accordo non si applica al territorio del Regno di Danimarca.

Articolo 23

Entrata in vigore, durata e denuncia

1.   Il presente accordo è ratificato o approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure interne.

2.   Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui l'ultima parte contraente notifica all'altra parte l'avvenuto espletamento delle procedure di cui al paragrafo 1.

3.   Il presente accordo si applica al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e all'Irlanda il primo giorno del secondo mese successivo alla data di notifica di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

4.   Il presente accordo è concluso per una durata indeterminata.

5.   Ciascuna parte contraente può, dandone notifica ufficiale all'altra parte e previa consultazione del comitato di cui all'articolo 19, temporaneamente sospendere, completamente o in parte, l'attuazione del presente accordo. La sospensione entra in vigore il secondo giorno successivo alla suddetta notifica.

6.   Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo dandone notifica ufficiale all'altra parte contraente. Il presente accordo cessa di applicarsi sei mesi dopo la notifica.

Articolo 24

Modifiche all'accordo

Le parti contraenti possono, di comune accordo, modificare e integrare il presente accordo. Le eventuali modifiche e integrazioni sono introdotte con protocolli separati che costituiscono parte integrante del presente accordo ed entrano in vigore secondo la procedura di cui all'articolo 23.

Articolo 25

Allegati

Gli allegati da 1 a 8 costituiscono parte integrante del presente accordo.

Fatto a Bruxelles, addì ventotto febbraio duemilaquattordici, in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e azera, ciascun testo facente ugualmente fede.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Avropa İttifaqı adından

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За Азербайджанската република

Por la República de Azerbaiyán

Za Ázerbájdžánskou republiku

For Republikken Aserbajdsjan

Für die Republik Aserbaidschan

Aserbaidžaani Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία χου Αζερμπαϊτζάν

For the Republic of Azerbaijan

Pour la République d'Azerbaïdjan

Za Republiku Azerbajdžan

Per la Repubblica dell'Azerbaigian

Azerbaidžanas Republikas vārdā –

Azerbaidžano Respublikos vardu

Az Azerbajdzsán Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Azerbajģan

Voor de Republiek Azerbeidzjan

W imieniu Republiki Azerbejdżanu

Pela República do Azerbaijāo

Pentru Republica Azerbaidjan

Za Azerbajdžanskú republiku

Za Azerbajdžansko republiko

Azerbaidžanin tasavallan puolesta

För Republiken Azerbajdzjan

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(1)  Conforme al modulo di cui alla raccomandazione del Consiglio dell'UE del 30 novembre 1994, GU C 274 del 19.9.1996, pag. 18.

(2)  Ibidem.

(3)  Ibidem.


ALLEGATO 1

Lista comune dei documenti la cui presentazione è considerata prova di cittadinanza (Articolo 3, paragrafo 1, articolo 5, paragrafo 1, e articolo 9, paragrafo 1)

Passaporti di qualsiasi tipo (nazionali, ordinari, diplomatici, di servizio, ufficiali, collettivi e sostitutivi, compresi quelli dei minori);

lasciapassare rilasciato dallo Stato richiesto.

carte d'identità di qualsiasi tipo (anche temporanee e provvisorie), ad eccezione dei documenti d'identità per marittimi.


ALLEGATO 2

Lista comune dei documenti la cui presentazione è considerata prova prima facie di cittadinanza (Articolo 3, paragrafo 1, articolo 5, paragrafo 1, e articolo 9, paragrafo 2)

Documenti di cui all'allegato 1 scaduti da oltre sei mesi;

fotocopie di tutti i documenti elencati nell'allegato 1;

certificati di cittadinanza o altri documenti ufficiali da cui risulti chiaramente la cittadinanza;

patente di guida o relativa fotocopia;

certificato di nascita o relativa fotocopia;

tessera di servizio aziendale o relativa fotocopia;

foglio matricolare e carte d'identità militari;

registri navali e licenze di skipper e documenti d'identità per marittimi;

dichiarazioni di testimoni;

dichiarazioni rese dall'interessato e lingua da questi parlata, anche in base ai risultati di un test ufficiale;

qualsiasi altro documento che possa contribuire a stabilire la cittadinanza dell'interessato;

le impronte digitali;

conferma dell'identità risultante da ricerche effettuate nel sistema d'informazione visti;

se lo Stato membro non si avvale del sistema d'informazione visti, accertamento dell'identità tramite i registri delle domande di visto dello Stato membro interessato;

conferma dell'identità risultante da ricerche effettuate nello IAMAS (sistema di ricerca automatizzato delle informazioni sugli ingressi, le uscite e la registrazione, della Repubblica dell'Azerbaigian).


ALLEGATO 3

Lista comune dei documenti considerati prova delle condizioni per la riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi (Articolo 4, paragrafo 1, articolo 6, paragrafo 1, e articolo 10, paragrafo 1)

Visto e/o permesso di soggiorno rilasciato dallo Stato richiesto;

timbri di ingresso/uscita o annotazioni analoghe sul documento di viaggio dell'interessato o altre prove dell'ingresso o dell'uscita (ad esempio fotografiche);

carte d'identità rilasciate agli apolidi che risiedono permanentemente nello Stato richiesto;

lasciapassare rilasciati agli apolidi che risiedono permanentemente nello Stato richiesto.


ALLEGATO 4

Lista comune dei documenti considerati prova prima facie delle condizioni per la riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi (Articolo 4, paragrafo 1, articolo 6, paragrafo 1, e articolo 10, paragrafo 2)

Descrizione del luogo e delle circostanze in cui l'interessato è stato intercettato una volta entrato nel territorio dello Stato richiedente, rilasciata dalle autorità competenti dello Stato medesimo;

informazioni sull'identità e/o sul soggiorno dell'interessato fornite da un'organizzazione internazionale (ad esempio, ACNUR);

informazioni rese/confermate da familiari, compagni di viaggio ecc.;

documenti, certificati e ricevute di qualsiasi tipo (ricevute d'albergo, biglietti d'appuntamento presso medici/dentisti, carte di accesso a istituzioni pubbliche o private, contratti per il noleggio di auto, ricevute di carte di credito ecc.) da cui risulti chiaramente che l'interessato ha soggiornato nel territorio dello Stato richiesto;

biglietti nominativi e/o elenco dei passeggeri di viaggi aerei, ferroviari, marittimi o con pullman attestanti la presenza e l'itinerario dell'interessato nel territorio dello Stato richiesto;

informazioni da cui risulti che l'interessato si è servito di un corriere o di un'agenzia di viaggi;

dichiarazioni ufficiali rilasciate, in particolare, dal personale dell'autorità di frontiera e da altri testimoni che possano attestare il passaggio del confine da parte dell'interessato;

dichiarazioni ufficiali rilasciate dall'interessato in procedimenti giudiziari o amministrativi;

dichiarazioni dell'interessato;

le impronte digitali.


ALLEGATO 5

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ALLEGATO 6

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ALLEGATO 7

Documento di viaggio standard dell'ue per l'allontanamento

(conforme al modulo di cui alla raccomandazione del Consiglio dell'UE del 30 novembre 1994) (1)


(1)  GU C 247 del 19.9.1996, pag. 18.


ALLEGATO 8

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DICHIARAZIONE COMUNE

relativa all'Articolo 3, paragrafo 3

Le parti contraenti prendono atto che, a norma della legislazione in materia di cittadinanza della Repubblica dell'Azerbaigian, i cittadini della Repubblica dell'Azerbaigian non possono essere privati della loro cittadinanza.

Le parti convengono di consultarsi in tempo utile qualora questa situazione giuridica dovesse cambiare.


DICHIARAZIONE COMUNE

ai sensi degli Articoli 4 e 6

Le parti faranno il possibile per rimpatriare nel paese di origine il cittadino di paese terzo che non soddisfa o non soddisfa più le condizioni giuridiche d'ingresso, presenza e soggiorno nei rispettivi territori.


DICHIARAZIONE COMUNE

relativa alla Danimarca

Le parti contraenti prendono atto che il presente accordo non si applica né al territorio né ai cittadini del Regno di Danimarca. È pertanto opportuno che l'Azerbaigian e il Regno di Danimarca concludano un accordo di riammissione sul modello del presente accordo.


DICHIARAZIONE COMUNE

relativa all'Islanda e alla Norvegia

Le parti contraenti prendono atto degli stretti legami che uniscono l'Unione europea e l'Islanda e la Norvegia, segnatamente in virtù dell'accordo del 18 maggio 1999 sull'associazione di questi paesi all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen. È pertanto opportuno che l'Azerbaigian concluda con l'Islanda e la Norvegia un accordo di riammissione sul modello del presente accordo.


DICHIARAZIONE COMUNE

relativa alla Confederazione svizzera

Le parti contraenti prendono atto degli stretti legami che uniscono l'Unione europea e la Confederazione svizzera, segnatamente in virtù dell'accordo sull'associazione di questo paese all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, entrato in vigore il 1o marzo 2008. È pertanto opportuno che l'Azerbaigian concluda con la Confederazione svizzera un accordo di riammissione sul modello del presente accordo.


DICHIARAZIONE COMUNE

relativa al Principato del Liechtenstein

Le parti contraenti prendono atto degli stretti legami che uniscono l'Unione europea e il Principato del Liechtenstein, segnatamente in virtù dell'accordo sull'associazione di questo paese all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, entrato in vigore il 19 dicembre 2011. È pertanto opportuno che l'Azerbaigian concluda con il Principato del Liechtenstein un accordo di riammissione sul modello del presente accordo.


30.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 128/43


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 aprile 2014

relativa alla proroga dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo degli Stati Uniti d'America

(2014/240/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 186, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione 98/591/CE (1) il Consiglio ha approvato la conclusione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo degli Stati Uniti d'America («accordo»).

(2)

L'articolo 12, lettera b), dell'accordo dispone che lo stesso sia concluso per un periodo iniziale di cinque anni e possa essere prorogato, con eventuali modifiche, per periodi supplementari di cinque anni mediante reciproco accordo scritto tra le parti.

(3)

Con decisione 2009/306/CE del Consiglio (2) l'accordo è stato prorogato per un ulteriore periodo di cinque anni.

(4)

Le parti dell'accordo considerano che una rapida proroga dello stesso sarebbe nel loro interesse reciproco.

(5)

Il contenuto dell'accordo prorogato deve essere identico al contenuto dell'accordo che cessa di produrre effetti il 14 ottobre 2013.

(6)

È opportuno che la proroga dell'accordo sia approvata pertanto a nome dell'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La proroga per un periodo supplementare di cinque anni dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo degli Stati Uniti d'America è approvata a nome dell'Unione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio notifica, a nome dell'Unione, al governo degli Stati Uniti d'America, che l'Unione ha espletato le procedure interne necessarie alla proroga dell'accordo conformemente all'articolo 12, lettera b), dell'accordo.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio, a nome dell'Unione, procede alla seguente notifica:

«In conseguenza dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, l'Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea e da tale data esercita tutti i diritti e assume tutti gli obblighi della Comunità europea. Pertanto, i riferimenti alla “Comunità europea” nel testo dell'accordo si intendono fatti, ove opportuno, all'“Unione europea”.»

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 14 aprile 2014

Per il Consiglio

Il presidente

A. TSAFTARIS


(1)  Decisione 98/591/CE del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla conclusione di un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo degli Stati Uniti d'America (GU L 284 del 22.10.1998, pag. 35).

(2)  Decisione 2009/306/CE del Consiglio, del 30 marzo 2009, relativa alla proroga e la modifica dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo degli Stati Uniti d'America (GU L 90 del 2.4.2009, pag. 20).


30.4.2014   

IT

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L 128/45


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 aprile 2014

concernente la ratifica della convenzione internazionale di Hong Kong (2009) per un riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con l'ambiente, o l'adesione ad essa, da parte degli Stati membri nell'interesse dell'Unione europea

(2014/241/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettere da a) a v), e l'articolo 218, paragrafo 8, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

La convenzione internazionale di Hong Kong del 2009 per un riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con l'ambiente (la «convenzione») è stata adottata il 15 maggio 2009, sotto l'egida dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), in esito alle deliberazioni della conferenza internazionale sul riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con l'ambiente. La convenzione concerne la progettazione, la costruzione, il funzionamento e la preparazione delle navi al fine di facilitare un riciclaggio sicuro e compatibile con l'ambiente, senza compromettere la sicurezza e l'efficienza operativa delle navi e concerne inoltre il funzionamento degli impianti per il riciclaggio sicuro e compatibile con l'ambiente e l'istituzione di un adeguato meccanismo di esecuzione per il riciclaggio delle navi.

(2)

La convenzione entra in vigore 24 mesi dopo la data di ratifica da parte di almeno quindici Stati, la cui flotta mercantile combinata rappresenta almeno il 40 % della stazza lorda della flotta mercantile mondiale e il cui volume annuo massimo combinato di riciclaggio delle navi nei dieci anni precedenti rappresenta almeno il 3 % della stazza lorda della flotta mercantile combinata di detti Stati.

(3)

Nelle conclusioni del 21 ottobre 2009 il Consiglio incoraggiava vivamente gli Stati membri dell'UE a ratificare in via prioritaria la convenzione, al fine di facilitarne l'entrata in vigore il prima possibile e produrre un cambiamento reale ed effettivo sul terreno.

(4)

Il regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) è inteso, tra l'altro, a ridurre al minimo e, nella misura del possibile, eliminare gli effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente dovuti al riciclaggio delle navi, nonché ad agevolare la ratifica della convenzione. L'articolo 5, paragrafo 9, l'articolo 7, paragrafo 2, l'articolo 10, paragrafi 1 e 2 e l'articolo 12, paragrafi 1 e 3, di tale regolamento prevedono l'allineamento del diritto dell'Unione con la convenzione. L'articolo 32, paragrafo 4, fa riferimento alla situazione degli Stati membri che non hanno navi battenti la loro bandiera o immatricolate sotto la loro bandiera o che hanno chiuso i registri navali nazionali. Tali Stati membri possono derogare a talune disposizioni del regolamento, a condizione che nessuna nave sia immatricolata sotto la loro bandiera.

(5)

L'Unione non può aderire alla convenzione poiché solo gli Stati membri ne possono essere parte.

(6)

Pertanto, il Consiglio dovrebbe autorizzare gli Stati membri aventi navi battenti la loro bandiera o immatricolate sotto la loro bandiera che rientrano nell'ambito di applicazione della convenzione a ratificarla o ad aderirvi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri sono autorizzati a ratificare o ad aderire, per le parti di esclusiva competenza dell'Unione, alla convenzione internazionale di Hong Kong (2009) per un riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con l'ambiente.

Articolo 2

Gli Stati membri che hanno ratificato la convenzione, o che vi hanno aderito, ne informano la Commissione entro sei mesi dalla data del deposito degli strumenti di ratifica o di adesione presso il segretario generale dell'IMO.

Il Consiglio esaminerà lo stato di avanzamento della procedura di ratifica entro il 31 dicembre 2018.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, il 14 aprile 2014

Per il Consiglio

Il presidente

A. TSAFTARIS


(1)  Regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013 sul riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE (GU L 330 del 10.12.2013, pag.1).


30.4.2014   

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L 128/47


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 aprile 2014

concernente la conclusione dell'accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaigian

(2014/242/EU)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente alla decisione 2013/695/UE del Consiglio (1), il 29 novembre 2013 è stato firmato l'accordo di facilitazione del rilascio dei visti («accordo») tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaigian, con riserva della sua conclusione.

(2)

È opportuno approvare l'accordo.

(3)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio (2); il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

(4)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (3); l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(5)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaigian è approvato a nome dell'Unione.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica prevista all'articolo 14, paragrafo 1, dell'accordo (4):

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 14 aprile 2014

Per il Consiglio

Il presidente

A. TSAFTARIS


(1)  Decisione 2013/695/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, concernente la firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaigian (GU L 320 del 30.11.2013, pag. 7).

(2)  Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).

(3)  Decisione del Consiglio 2002/192/CE, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

(4)  La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


30.4.2014   

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L 128/49


ACCORDO

sulla facilitazione del rilascio dei visti tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaigian

L'UNIONE EUROPEA, in prosieguo denominata «l'Unione»,

e

LA REPUBBLICA DELL'AZERBAIGIAN,

in prosieguo denominate le «parti»,

DESIDEROSE di agevolare i contatti diretti tra le persone, quale condizione essenziale per un saldo sviluppo dei legami economici, umanitari, culturali, scientifici e di altro tipo, semplificando il rilascio dei visti ai cittadini dell'Unione europea e della Repubblica dell'Azerbaigian su una base di reciprocità,

RICHIAMANDO l'accordo di partenariato e di cooperazione che ha istituito un partenariato tra l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Azerbaigian, dall'altra, e i negoziati relativi all'accordo di associazione UE-Azerbaigian avviati nel 2010,

VISTA la dichiarazione comune del vertice di Praga sul partenariato orientale svoltosi il 7 maggio 2009, che attesta il sostegno politico per una liberalizzazione del regime dei visti in condizioni di sicurezza,

RICONOSCENDO che la facilitazione del rilascio dei visti non deve agevolare l'immigrazione irregolare, e prestando particolare attenzione alla sicurezza e alla riammissione,

TENENDO CONTO del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e del protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, allegati al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e confermando che le disposizioni del presente accordo non si applicano al Regno Unito né all'Irlanda,

TENENDO CONTO del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e confermando che le disposizioni del presente accordo non si applicano al Regno di Danimarca,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Scopo e campo d'applicazione

Lo scopo del presente accordo è di agevolare, su una base di reciprocità, il rilascio dei visti ai cittadini dell'Unione europea e della Repubblica dell'Azerbaigian per soggiorni previsti di massimo 90 giorni per periodi di 180 giorni.

Articolo 2

Clausola generale

1.   Le facilitazioni del visto previste nel presente accordo si applicano ai cittadini dell'Unione europea e della Repubblica dell'Azerbaigian solo in quanto gli stessi non siano esenti dal visto in virtù delle leggi e dei regolamenti della Repubblica dell'Azerbaigian, dell'Unione o degli Stati membri, o in virtù del presente accordo o di altri accordi internazionali.

2.   Le materie non contemplate dal presente accordo, quali il rifiuto di rilasciare il visto, il riconoscimento dei documenti di viaggio, la prova della sufficienza dei mezzi di sussistenza, il rifiuto dell'ingresso e i provvedimenti di allontanamento, sono disciplinate dal diritto nazionale della Repubblica dell'Azerbaigian o degli Stati membri o dal diritto dell'Unione.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente accordo si intende per:

a)

«Stato membro», qualsiasi Stato membro dell'Unione europea tranne il Regno di Danimarca, la Repubblica d'Irlanda e il Regno Unito;

b)

«cittadino dell'Unione», qualsiasi cittadino di uno Stato membro definito alla lettera a);

c)

«cittadino della Repubblica dell'Azerbaigian», qualsiasi persona avente la cittadinanza della Repubblica dell'Azerbaigian in base alla legislazione azera vigente;

d)

«visto», l'autorizzazione rilasciata da uno Stato membro o dalla Repubblica dell'Azerbaigian necessaria per l'ingresso a fini di transito o di soggiorno la cui durata prevista non superi 90 giorni nell'arco di un periodo di 180 giorni, nel territorio degli Stati membri o della Repubblica dell'Azerbaigian;

e)

«persona che soggiorna legalmente»,

per la Repubblica dell'Azerbaigian, qualsiasi cittadino dell'Unione che ha acquisito, a titolo temporaneo o permanente, un permesso di soggiorno per un periodo superiore a 90 giorni nel territorio della Repubblica dell'Azerbaigian,

per l'Unione europea, qualsiasi cittadino della Repubblica dell'Azerbaigian autorizzato o abilitato a soggiornare per più di 90 giorni nel territorio di uno Stato membro ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale.

Articolo 4

Documenti giustificativi della finalità del viaggio

1.   Per le seguenti categorie di cittadini dell'Unione europea e della Repubblica dell'Azerbaigian i documenti di seguito indicati sono sufficienti per giustificare la finalità del viaggio nel territorio dell'altra parte:

a)

per parenti stretti — coniugi, figli (anche adottivi), genitori (anche tutori), nonni e nipoti — in visita a cittadini dell'Unione europea che soggiornano legalmente nel territorio della Repubblica dell'Azerbaigian, o a cittadini della Repubblica dell'Azerbaigian legalmente soggiornanti negli Stati membri, o a cittadini dell'Unione europea che risiedono nel territorio dello Stato membro di cui hanno la cittadinanza, o a cittadini della Repubblica dell'Azerbaigian che risiedono nel territorio dell'Azerbaigian:

una richiesta scritta della persona ospitante;

b)

fatto salvo l'articolo 10, per membri di delegazioni ufficiali compresi i relativi membri permanenti che, su invito ufficiale rivolto agli Stati membri, all'Unione europea o alla Repubblica dell'Azerbaigian, partecipano a riunioni ufficiali, consultazioni, negoziati o programmi di scambio, o ad eventi organizzati nel territorio della Repubblica dell'Azerbaigian o di uno Stato membro da organizzazioni intergovernative:

una lettera emessa da un'autorità competente di uno Stato membro o della Repubblica dell'Azerbaigian o da un'istituzione dell'Unione europea, attestante che il richiedente è rispettivamente membro della sua delegazione o membro permanente della stessa, in viaggio nel territorio dell'altra parte per partecipare ai suddetti eventi, corredata di una copia dell'invito ufficiale;

c)

per le persone che viaggiano per affari e i rappresentanti di organizzazioni di categoria:

una richiesta scritta della persona giuridica o della società o organizzazione ospitante, di un loro ufficio o di una loro filiale, delle autorità statali o locali della Repubblica dell'Azerbaigian o degli Stati membri, dei comitati organizzatori di fiere commerciali e industriali, conferenze e convegni nel territorio della Repubblica dell'Azerbaigian o di uno degli Stati membri, vistata dalle autorità competenti in conformità del diritto nazionale;

d)

per gli autotrasportatori che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci e di passeggeri tra i territori della Repubblica dell'Azerbaigian e degli Stati membri con veicoli immatricolati negli Stati membri o nella Repubblica dell'Azerbaigian:

una richiesta scritta dell'associazione (sindacato) nazionale dei trasportatori della Repubblica dell'Azerbaigian o delle associazioni nazionali dei trasportatori degli Stati membri che effettuano servizi di trasporto internazionale su strada, che indichi la finalità, l'itinerario, la durata e la frequenza dei viaggi;

e)

per gli studenti di scuole inferiori e superiori, gli studenti universitari o post-universitari e per i docenti accompagnatori, che effettuano viaggi di studio o di formazione, anche nell'ambito di programmi di scambio o di altre attività scolastiche/accademiche:

una richiesta scritta o un certificato di iscrizione dell'università, accademia, istituto, collegio o scuola ospitante, o una carta dello studente o un certificato attestante i corsi da frequentare;

f)

per i partecipanti ad attività scientifiche, accademiche, culturali e artistiche, inclusi i programmi di scambi universitari o di altro tipo:

una richiesta scritta dell'organizzazione ospitante di partecipare a dette attività;

g)

per i giornalisti e per il personale tecnico che li accompagna a titolo professionale:

un certificato o altro documento rilasciato da un'associazione di categoria o dal datore di lavoro del richiedente, in cui si attesti che l'interessato è un giornalista qualificato e in cui si dichiari che la finalità del viaggio è la realizzazione di un lavoro giornalistico, o in cui si attesti che l'interessato fa parte del personale tecnico che accompagna il giornalista a titolo professionale;

h)

per i partecipanti a eventi sportivi internazionali e le persone che li accompagnano a titolo professionale:

una richiesta scritta dell'organizzazione ospitante, delle autorità competenti, delle federazioni sportive nazionali degli Stati membri o della Repubblica dell'Azerbaigian, o del comitato olimpico nazionale della Repubblica dell'Azerbaigian o dei comitati olimpici nazionali degli Stati membri;

i)

per i partecipanti a programmi di scambi ufficiali organizzati da città gemellate:

una richiesta scritta del capo dell'amministrazione/sindaco di tali città;

j)

per le persone che viaggiano per motivi di salute e i necessari accompagnatori:

un documento ufficiale dell'istituto di cura attestante la necessità di ricevere cure mediche presso quell'istituto e di essere accompagnati, e la prova della sufficienza dei mezzi finanziari per pagare il costo delle cure mediche;

k)

per i liberi professionisti che partecipano a fiere, conferenze, convegni e seminari internazionali o ad altri eventi analoghi che si svolgono nel territorio della Repubblica dell'Azerbaigian o degli Stati membri:

una richiesta scritta dell'organizzazione ospitante che conferma la partecipazione dell'interessato all'evento;

l)

per i rappresentanti di organizzazioni della società civile in viaggio per partecipare ad attività di formazione, seminari, conferenze, anche nel quadro di programmi di scambio:

una richiesta scritta dell'organizzazione ospitante, la conferma che l'interessato rappresenta l'organizzazione in questione e il certificato con il quale un'autorità statale conferma l'esistenza di tale organizzazione conformemente alla normativa nazionale;

m)

per familiari in visita per cerimonie funebri:

un documento ufficiale attestante il decesso e l'esistenza di un vincolo di parentela o di altro tipo tra il richiedente e la persona sepolta;

n)

per le persone in visita a cimiteri militari o civili:

un documento ufficiale attestante l'esistenza e la conservazione della tomba e il vincolo familiare o di altra natura tra il richiedente e la persona sepolta.

2.   La richiesta scritta di cui al paragrafo 1 deve indicare:

a)

per la persona invitata: nome e cognome, data di nascita, sesso, cittadinanza, numero di passaporto, durata e finalità del viaggio, numero di ingressi e, se del caso, il nome del coniuge e dei figli che la accompagnano;

b)

per la persona che invita: nome, cognome e indirizzo;

c)

per la persona giuridica, la società o l'organizzazione che invita: denominazione completa e indirizzo, nonché

se la richiesta è emessa da un'organizzazione o da un'autorità: nome e funzione della persona che firma la richiesta;

se la persona che invita è una persona giuridica o una società, un loro ufficio o una filiale avente sede nel territorio di uno Stato membro o della Repubblica dell'Azerbaigian: numero di iscrizione nel registro previsto dalla normativa nazionale dello Stato membro interessato o dal diritto azero.

3.   Per le categorie di persone di cui al paragrafo 1, tutti i tipi di visto sono rilasciati secondo la procedura semplificata, senza che siano necessari altri inviti, convalide o giustificazioni della finalità del viaggio previsti dalla normativa delle parti.

Articolo 5

Rilascio di visti per ingressi multipli

1.   Le missioni diplomatiche e gli uffici consolari degli Stati membri e della Repubblica dell'Azerbaigian rilasciano visti per ingressi multipli validi cinque anni alle seguenti categorie di cittadini:

a)

coniugi, figli (anche adottivi) di età inferiore a 21 anni o a carico, genitori (anche tutori) in visita a cittadini dell'Unione europea che soggiornano legalmente nel territorio della Repubblica dell'Azerbaigian, o a cittadini della Repubblica dell'Azerbaigian legalmente soggiornanti negli Stati membri, o a cittadini dell'Unione europea che risiedono nel territorio dello Stato membro di cui hanno la cittadinanza, o a cittadini della Repubblica dell'Azerbaigian che risiedono nel territorio dell'Azerbaigian;

b)

membri permanenti di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale rivolto agli Stati membri, all'Unione europea o alla Repubblica dell'Azerbaigian, devono partecipare periodicamente a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio e ad eventi organizzati nel territorio della Repubblica dell'Azerbaigian o di uno Stato membro da organizzazioni intergovernative.

In deroga alla prima frase, se la necessità o l'intenzione di viaggiare frequentemente o periodicamente è chiaramente limitata a un periodo più breve, la validità del visto per ingressi multipli è limitata a tale periodo, in particolare quando:

per le persone di cui alla lettera a), il periodo di validità dell'autorizzazione di soggiorno regolare dei cittadini della Repubblica dell'Azerbaigian, legalmente soggiornanti in uno degli Stati membri o a cittadini dell'Unione europea che soggiornano legalmente nella Repubblica dell'Azerbaigian,

per le persone di cui alla lettera b), la validità dello status di membro permanente di una delegazione ufficiale,

è inferiore a cinque anni.

2.   Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri e della Repubblica dell'Azerbaigian rilasciano visti per ingressi multipli di validità annuale alle seguenti categorie di persone, a condizione che, nell'anno precedente alla domanda, queste abbiano ottenuto almeno un visto e l'abbiano usato nel rispetto della legislazione che disciplina l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato visitato:

a)

studenti di scuole superiori, studenti universitari e post-universitari che viaggiano periodicamente per studio o per formazione, anche nel quadro di programmi di scambio;

b)

giornalisti e personale tecnico che li accompagna a titolo professionale;

c)

partecipanti a programmi di scambi ufficiali organizzati da città gemellate:

d)

autotrasportatori che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci e di passeggeri tra i territori della Repubblica dell'Azerbaigian e degli Stati membri con veicoli immatricolati negli Stati membri o nella Repubblica dell'Azerbaigian;

e)

persone che hanno necessità di effettuare visite periodiche per motivi di salute e i necessari accompagnatori;

f)

liberi professionisti partecipanti a fiere, conferenze, convegni, seminari internazionali o altri eventi analoghi che si recano periodicamente nella Repubblica dell'Azerbaigian o negli Stati membri;

g)

rappresentanti di organizzazioni della società civile che si recano periodicamente nella Repubblica dell'Azerbaigian o negli Stati membri per partecipare ad attività di formazione, seminari, conferenze, anche nel quadro di programmi di scambio;

h)

persone partecipanti ad attività scientifiche, culturali ed artistiche, inclusi i programmi di scambi universitari o di altro tipo, le quali si recano periodicamente nel territorio della Repubblica dell'Azerbaigian o degli Stati membri;

i)

partecipanti a eventi sportivi internazionali e le persone che li accompagnano a titolo professionale:

j)

membri di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale rivolto agli Stati membri, all'Unione europea o alla Repubblica dell'Azerbaigian, partecipano periodicamente a riunioni, consultazioni, negoziati, programmi di scambio o ad eventi organizzati nel territorio della Repubblica dell'Azerbaigian o di Stati membri da organizzazioni intergovernative;

k)

persone che viaggiano per affari e rappresentanti delle organizzazioni di categoria che si recano periodicamente nel territorio della Repubblica dell'Azerbaigian o degli Stati membri.

In deroga alla prima frase, se la necessità o l'intenzione di viaggiare frequentemente o periodicamente è chiaramente limitata a un periodo più breve, la validità del visto per ingressi multipli è limitata a tale periodo.

3.   Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri e della Repubblica dell'Azerbaigian rilasciano visti per ingressi multipli, con validità minima di due anni e massima di cinque, alle categorie di persone di cui al paragrafo 2, a condizione che, nel corso dei due anni precedenti alla domanda, queste abbiano utilizzato il visto per ingressi multipli di validità annuale nel rispetto della legislazione che disciplina l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato visitato, salvo che la necessità o l'intenzione di viaggiare frequentemente o periodicamente sia chiaramente limitata a un periodo più breve, nel qual caso la validità del visto per ingressi multipli è limitata a tale periodo.

4.   La durata totale del soggiorno nel territorio degli Stati membri o della Repubblica dell'Azerbaigian delle persone di cui ai paragrafi da 1 a 3 non può essere superiore a 90 giorni per periodi di 180 giorni.

Articolo 6

Diritti per il trattamento delle domande di visto

1.   I diritti per il trattamento delle domande di visto ammontano a 35 EUR.

Detto importo può essere modificato secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 4.

2.   Fatto salvo il disposto del paragrafo 3, sono esenti dai diritti per il trattamento delle domande di visto le seguenti categorie di persone:

a)

parenti stretti — coniugi, figli (anche adottivi), genitori (anche tutori), nonni e nipoti — di cittadini dell'Unione europea che soggiornano legalmente nel territorio della Repubblica dell'Azerbaigian, di cittadini della Repubblica dell'Azerbaigian legalmente soggiornanti negli Stati membri, di cittadini dell'Unione europea che risiedono nel territorio dello Stato membro di cui hanno la cittadinanza, e di cittadini della Repubblica dell'Azerbaigian che risiedono nel territorio dell'Azerbaigian:

b)

membri di delegazioni ufficiali compresi i relativi membri permanenti che, su invito ufficiale rivolto agli Stati membri, all'Unione europea o alla Repubblica dell'Azerbaigian, partecipano a riunioni ufficiali, consultazioni, negoziati o programmi di scambio, o ad eventi organizzati nel territorio della Repubblica dell'Azerbaigian o di uno Stato membro da organizzazioni intergovernative;

c)

studenti di scuole inferiori e superiori, studenti universitari e post-universitari e docenti accompagnatori che effettuano viaggi di studio o di formazione, anche nell'ambito di programmi di scambio o di altre attività scolastiche/accademiche;

d)

persone con disabilità ed eventuali accompagnatori, se necessari;

e)

partecipanti ad eventi sportivi internazionali e persone che li accompagnano a titolo professionale;

f)

partecipanti ad attività scientifiche, culturali ed artistiche, inclusi i programmi di scambi universitari o di altro tipo;

g)

persone che hanno documentato la necessità del viaggio per motivi umanitari, inclusa la necessità di ricevere trattamenti medici urgenti (nel qual caso l'esonero è esteso agli accompagnatori) o di partecipare al funerale di un parente stretto o di visitare un parente stretto gravemente malato;

h)

rappresentanti di organizzazioni della società civile in viaggio per partecipare ad attività di formazione, seminari, conferenze, anche nel quadro di programmi di scambio;

i)

pensionati;

j)

minori di età inferiore a 12 anni;

k)

giornalisti e personale tecnico che li accompagna a titolo professionale.

3.   Se uno Stato membro o la Repubblica dell'Azerbaigian coopera con un fornitore esterno di servizi ai fini del rilascio dei visti, tale fornitore esterno può riscuotere oneri a fronte del servizio prestato, che devono essere proporzionati alle spese da esso sostenute per assolvere al suo compito e non possono essere superiori a 30 EUR. Gli Stati membri e la Repubblica dell'Azerbaigian mantengono la possibilità per tutti i richiedenti di presentare la domanda di visto direttamente presso i rispettivi consolati.

Per l'Unione, il fornitore esterno di servizi svolge le sue attività conformemente al codice dei visti e nel pieno rispetto della legislazione azera.

Per la Repubblica dell'Azerbaigian, il fornitore esterno di servizi svolge le sue attività conformemente alla legislazione azera e a quella degli Stati membri dell'Unione.

Articolo 7

Termini per il trattamento delle domande di visto

1.   Le missioni diplomatiche e gli uffici consolari degli Stati membri e della Repubblica dell'Azerbaigian decidono sulla domanda di rilascio del visto entro 10 giorni di calendario dalla data di ricevimento della domanda e della documentazione necessaria per il rilascio del visto.

2.   In singoli casi, qualora si debba procedere ad un ulteriore esame della domanda, il termine per decidere può essere prorogato fino a 30 giorni di calendario.

3.   In casi urgenti il termine per decidere sulla domanda di visto può essere ridotto a 2 giorni lavorativi o a un periodo inferiore.

Se i richiedenti sono tenuti a ottenere un appuntamento per la presentazione della domanda, tale appuntamento, di norma, ha luogo entro due settimane da quando viene chiesto. Ferma restando la frase precedente, i fornitori esterni di servizi assicurano che una domanda di visto, di norma, possa essere presentata senza indebito ritardo.

In giustificati casi d'urgenza il consolato può autorizzare i richiedenti a presentare domande senza chiedere l'appuntamento, o tale appuntamento è dato immediatamente.

Articolo 8

Partenza in caso di smarrimento o furto dei documenti

I cittadini dell'Unione europea e della Repubblica dell'Azerbaigian che abbiano smarrito o a cui siano stati rubati i documenti di identità durante il soggiorno nel territorio azero o degli Stati membri possono uscire dal territorio della Repubblica dell'Azerbaigian o degli Stati membri esibendo un documento di identità valido, rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari degli Stati membri o della Repubblica dell'Azerbaigian, che li autorizzi ad attraversare la frontiera senza necessità di visto o altre autorizzazioni.

Articolo 9

Casi eccezionali di proroga del visto

Qualora i cittadini dell'Unione europea o della Repubblica dell'Azerbaigian non possano uscire dal territorio della Repubblica dell'Azerbaigian o degli Stati membri entro il termine stabilito nel visto per motivi di forza maggiore, il visto è prorogato senza spese conformemente alla normativa applicata dalla Repubblica dell'Azerbaigian o dallo Stato membro ospitante per il tempo necessario a ritornare nello Stato di residenza.

Articolo 10

Passaporti diplomatici

1.   I cittadini dell'Unione europea e della Repubblica dell'Azerbaigian titolari di un passaporto diplomatico valido possono entrare, uscire e transitare nei territori della Repubblica dell'Azerbaigian o degli Stati membri senza visto.

2.   Le persone di cui al paragrafo 1 possono soggiornare nei territori della Repubblica dell'Azerbaigian o degli Stati membri per un massimo di 90 giorni per periodi di 180 giorni.

Articolo 11

Validità territoriale dei visti

Nel rispetto della normativa nazionale sulla sicurezza nazionale della Repubblica dell'Azerbaigian e degli Stati membri e delle disposizioni dell'Unione europea sui visti a validità territoriale limitata, i cittadini dell'Unione e azeri possono spostarsi all'interno del territorio degli Stati membri e della Repubblica dell'Azerbaigian alle stesse condizioni dei cittadini della Repubblica dell'Azerbaigian e dell'Unione europea.

Articolo 12

Comitato misto di gestione dell'accordo

1.   Le parti istituiscono un comitato misto di esperti (in prosieguo «comitato»), composto da rappresentanti dell'Unione e della Repubblica dell'Azerbaigian. L'Unione è rappresentata dalla Commissione europea, assistita da esperti degli Stati membri.

2.   Il comitato svolge in particolare i seguenti compiti:

a)

controlla l'applicazione del presente accordo;

b)

suggerisce modifiche o aggiunte al presente accordo;

c)

dirime eventuali controversie in relazione all'interpretazione o all'applicazione delle disposizioni del presente accordo.

3.   Il comitato si riunisce almeno una volta l'anno e ogniqualvolta risulti necessario, su richiesta di una delle parti.

4.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 13

Relazione del presente accordo con gli accordi bilaterali vigenti fra gli Stati membri e la Repubblica dell'Azerbaigian

Sin dall'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni ivi contenute prevalgono su quelle di qualsiasi accordo o intesa bilaterale o multilaterale vigente tra i singoli Stati membri e la Repubblica dell'Azerbaigian, nella misura in cui queste ultime disposizioni abbiano il medesimo oggetto del presente accordo.

Articolo 14

Disposizioni finali

1.   Il presente accordo è ratificato o approvato dalle parti in conformità delle rispettive procedure ed entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento di tali procedure.

2.   In deroga al paragrafo 1, l'accordo entra in vigore soltanto alla data di entrata in vigore dell'accordo di riammissione tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaigian, se tale data è posteriore a quella di cui al paragrafo 1.

3.   Il presente accordo è concluso per un periodo indeterminato, salvo possibilità di denuncia ai sensi del paragrafo 6 del presente articolo.

4.   Il presente accordo può essere modificato previo accordo scritto delle parti. Le modifiche entrano in vigore dopo che le parti si sono notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie a tal fine.

5.   Ciascuna parte può sospendere in tutto o in parte il presente accordo per motivi di ordine pubblico, protezione della sicurezza nazionale o della salute pubblica. La decisione di sospensione è notificata all'altra parte al più tardi 48 ore prima della sua entrata in vigore. Una volta cessati i motivi della sospensione, la parte che ha sospeso l'accordo ne informa immediatamente l'altra parte.

6.   Ciascuna parte può denunciare il presente accordo dandone notifica scritta all'altra parte. L'accordo cessa di essere in vigore 90 giorni dopo la data della notifica.

Fatto a Vilnius, il ventinove novembre duemilatredici, in duplice esemplare in bulgaro, ceco, croato, danese, estone, finlandese, francese, greco, inglese, irlandese, italiano, lettone, lituano, maltese, neerlandese, polacco, portoghese, rumeno, slovacco, sloveno, spagnolo, svedese, tedesco, ungherese e azero, ciascun testo facente ugualmente fede.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Avropa İttifaqı adından

Image

За Азербайджанската република

Por la República de Azerbaiyán

Za Ázerbájdžánskou republiku

For Republikken Aserbajdsjan

Für die Republik Aserbaidschan

Aserbaidžaani Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία χου Αζερμπαϊτζάν

For the Republic of Azerbaijan

Pour la République d'Azerbaïdjan

Za Republiku Azerbajdžan

Per la Repubblica dell'Azerbaigian

Azerbaidžanas Republikas vārdā –

Azerbaidžano Respublikos vardu

Az Azerbajdzsán Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Azerbajģan

Voor de Republiek Azerbeidzjan

W imieniu Republiki Azerbejdżanu

Pela República do Azerbaijāo

Pentru Republica Azerbaidjan

Za Azerbajdžanskú republiku

Za Azerbajdžansko republiko

Azerbaidžanin tasavallan puolesta

För Republiken Azerbajdzjan

Image

Image


PROTOCOLLO

dell'accordo relativo agli Stati membriche non applicano integralmente l'acquis di Schengen

Gli Stati membri che sono vincolati dall'acquis di Schengen, ma che non rilasciano ancora i visti Schengen in attesa della pertinente decisione del Consiglio al riguardo, rilasciano visti nazionali validi solo per il loro territorio.

Conformemente alla decisione n. 582/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne, basato sul riconoscimento unilaterale di determinati documenti, da parte di Bulgaria, Cipro e Romania, come equipollenti ai loro visti nazionali ai fini del transito nel loro territorio (1), sono stati adottati provvedimenti armonizzati al fine di semplificare il transito dei titolari di un visto Schengen o di un permesso di soggiorno Schengen nel territorio degli Stati membri che non applicano ancora integralmente l'acquis di Schengen.


(1)  GU L 161 del 20.6.2008, pag. 30.


DICHIARAZIONE COMUNE

relativa all'articolo 10 dell'accordo sui passaporti diplomatici

L'Unione europea o la Repubblica dell'Azerbaigian possono invocare la sospensione parziale dell'accordo e in particolare dell'articolo 10, conformemente alla procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 5, qualora l'altra parte abusi nell'applicare l'articolo 10 ovvero ove l'applicazione del suddetto articolo costituisca una minaccia per la sicurezza pubblica.

In caso di sospensione dell'articolo 10, entrambe le parti avviano consultazioni in seno al comitato misto istituito dall'accordo al fine di risolvere i problemi che hanno occasionato la sospensione.

In via prioritaria entrambe le parti dichiarano di impegnarsi a garantire un elevato livello di sicurezza dei passaporti diplomatici, inserendovi in particolare identificatori biometrici. Per quanto riguarda l'Unione europea, questa sicurezza è garantita in conformità delle disposizioni del regolamento (CE) n. 2252/2004, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (1).


(1)  GU L 385 del 29.12.2004, pag. 1.


DICHIARAZIONE COMUNE

relativa alla Danimarca

Le parti prendono atto che il presente accordo non si applica alle procedure di rilascio dei visti applicate dalle rappresentanze diplomatiche e consolari della Danimarca.

È di conseguenza auspicabile che le autorità del Regno di Danimarca e della Repubblica dell'Azerbaigian concludano quanto prima un accordo bilaterale di facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a condizioni analoghe a quelle dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaigian.


DICHIARAZIONE COMUNE

relativa al Regno Unito e all'Irlanda

Le parti prendono atto che il presente accordo non si applica al territorio del Regno Unito e dell'Irlanda.

È di conseguenza auspicabile che le autorità del Regno Unito, dell'Irlanda e della Repubblica dell'Azerbaigian concludano accordi bilaterali di facilitazione del rilascio dei visti.


DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA

all'Islanda, alla Norvegia, alla Svizzera e al Liechtenstein

Le parti prendono atto degli stretti legami che uniscono l'Unione europea e la Svizzera, l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia, segnatamente in virtù degli accordi del 18 maggio 1999 e del 26 ottobre 2004 sull'associazione di questi paesi all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

È di conseguenza auspicabile che le autorità della Svizzera, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia e della Repubblica dell'Azerbaigian concludano quanto prima accordi bilaterali di facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a condizioni analoghe a quelle dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaigian.


DICHIARAZIONE COMUNE

sulla cooperazione relativa ai documenti di viaggio

Le parti convengono che, nel controllare l'applicazione dell'accordo, il comitato misto istituito in forza dell'articolo 12 debba valutare in che misura il livello di sicurezza dei rispettivi documenti di viaggio incida sul funzionamento dell'accordo. A tal fine le parti convengono di scambiarsi regolarmente informazioni sulle misure adottate per evitare la moltiplicazione dei documenti di viaggio e per potenziarne la sicurezza sotto l'aspetto tecnico e sulle misure relative al processo di personalizzazione del rilascio di tali documenti.


DICHIARAZIONE COMUNE

sui passaporti di servizio

Le parti, nel quadro dei presenti negoziati, ribadiscono che il presente accordo fa salva la possibilità di ciascuno Stato membro e della Repubblica dell'Azerbaigian di concludere accordi bilaterali che dispongano l'esenzione dagli obblighi del visto per i titolari di passaporti di servizio.


30.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 128/61


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 aprile 2014

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, della convenzione europea sulla protezione giuridica dei servizi ad accesso condizionato e di accesso condizionato

(2014/243/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 16 luglio 1999 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare in seno al Consiglio d'Europa, a nome della Comunità europea, una convenzione sulla protezione giuridica dei servizi ad accesso condizionato e di accesso condizionato.

(2)

La convenzione europea sulla protezione giuridica dei servizi ad accesso condizionato e di accesso condizionato (la «convenzione») è stata adottata dal Consiglio d'Europa il 24 gennaio 2001.

(3)

La convenzione realizza un quadro normativo quasi identico a quello stabilito dalla direttiva 98/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

(4)

La Convenzione è entrata in vigore il 1o luglio 2003 ed è aperta alla firma dell'Unione.

(5)

La firma della convenzione potrebbe contribuire ad estendere l'applicazione di disposizioni simili a quelle della direttiva 98/84/CE al di là delle frontiere dell'Unione e di istituire un diritto dei servizi ad accesso condizionato che sarebbe applicabile in tutto il continente europeo.

(6)

È opportuno firmare la convenzione a nome dell'Unione, con riserva della sua conclusione in data successiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma della convenzione europea sulla protezione giuridica dei servizi ad accesso condizionato e di accesso condizionato (2) è autorizzata, a nome dell'Unione, con riserva di conclusione di tale convenzione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a nominare la persona o le persone abilitate a firmare, a nome dell'Unione, la convenzione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 14 aprile 2014

Per il Consiglio

Il presidente

A. TSAFTARIS


(1)  Direttiva 98/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 1998, sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato (GU L 320 del 28.11.1998, pag. 54).

(2)  Il testo della convenzione è stato pubblicato nella GU L 336 del 20.12.2011, pag. 2.


REGOLAMENTI

30.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 128/62


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 436/2014 DELLA COMMISSIONE

del 23 aprile 2014

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Piranska sol (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Piranska sol» presentata dalla Slovenia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Piranska sol» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU L 353 del 3.12.2013, pag. 15.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:

Classe 1.8. Altri prodotti indicati nell'allegato I del trattato (spezie ecc.)

SLOVENIA

Piranska sol (DOP)


30.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 128/64


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 437/2014 DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2014

che approva il 4,5-dicloro-2-ottil-2H-isotiazol-3-one come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 21

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione (2) fissa un elenco di principi attivi da esaminare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I, nell'allegato IA o nell'allegato IB della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Tale elenco comprende il 4,5-dicloro-2-ottil-2H-isotiazol-3-one.

(2)

Il 4,5-dicloro-2-ottil-2H-isotiazol-3-one è stato oggetto di una valutazione a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE, ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 21, prodotti antincrostazione, come definito nell'allegato V di detta direttiva, che corrisponde al tipo di prodotto 21 definito nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

(3)

La Norvegia è stata designata come relatore e il 21 dicembre 2010 ha presentato alla Commissione la relazione dell'autorità competente corredata di una raccomandazione, conformemente all'articolo 14, paragrafi 4 e 6, del regolamento (CE) n. 1451/2007.

(4)

La relazione dell'autorità competente è stata esaminata dagli Stati membri e dalla Commissione. A norma dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1451/2007, i risultati di tale esame sono stati inseriti in una relazione di valutazione riesaminata dal Comitato permanente sui biocidi il 13 marzo 2013.

(5)

Da tale relazione risulta che i biocidi utilizzati per il tipo di prodotto 21 e contenenti 4,5-dicloro-2-ottil-2H-isotiazol-3-one possono soddisfare i requisiti di cui all'articolo 5 della direttiva 98/8/CE, purché siano rispettate determinate condizioni d'uso.

(6)

È pertanto opportuno approvare il 4,5-dicloro-2-ottil-2H-isotiazol-3-one destinato a essere utilizzato nei biocidi per i tipi di prodotto 21, subordinatamente al rispetto di tali specifiche e condizioni.

(7)

Poiché la valutazione non ha preso in considerazione i nanomateriali, l'approvazione non comprende tali materiali ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(8)

Occorre prevedere un periodo ragionevole prima dell'approvazione di un principio attivo, al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare le nuove prescrizioni previste.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il 4,5-dicloro-2-ottil-2H-isotiazol-3-one è approvato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 21, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 325 dell'11.12.2007, pag. 3).

(3)  Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).


ALLEGATO

Nome comune

Denominazione IUPAC

Numeri di identificazione

Grado minimo di purezza del principio attivo (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Tipo di prodotto

Condizioni specifiche (2)

4,5-dicloro-2-ottil-2H-isotiazol-3-one

Nome IUPAC:

4,5-dicloro-2-ottilisotiazol-3(2H)one

N. CE: 264-843-8

N. CAS: 64359-81-5

950 g/kg

1o gennaio 2016

31 dicembre 2025

21

La valutazione del prodotto presta particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di autorizzazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio, a livello unionale, del principio attivo.

Chiunque metta a disposizione sul mercato prodotti contenenti 4,5-dicloro-2-ottil-2H-isotiazol-3-one per gli utilizzatori non professionali garantisce che il prodotto sia fornito con gli adeguati guanti protettivi.

Le autorizzazioni sono soggette alle seguenti condizioni:

(1)

per gli utilizzatori industriali o professionali devono essere stabilite procedure operative sicure e misure organizzative idonee. Qualora l'esposizione non possa essere ridotta a livelli accettabili con altri mezzi, i prodotti sono usati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale;

(2)

le etichette e, se del caso, le istruzioni per l'uso specificano che i bambini devono essere tenuti lontani dalle superfici trattate fino a che queste ultime non siano completamente asciutte;

(3)

le etichette e, se del caso, le schede di sicurezza relative ai prodotti autorizzati specificano che le attività di applicazione, manutenzione e riparazione devono avvenire all'interno di un'area isolata, su sostegni rigidi impermeabili con bunding o sul suolo coperto da un materiale impermeabile allo scopo di prevenire perdite e minimizzare le emissioni nell'ambiente, affinché qualsiasi perdita o rifiuto contenente 4,5-dicloro-2-ottil-2H-isotiazol-3-one sia raccolto per il riutilizzo o lo smaltimento;

(4)

per i prodotti che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi, si verifica la necessità di fissare nuovi livelli massimi di residui (LMR) o di modificare quelli esistenti in conformità al regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) o al regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), nonché si adottano le opportune misure di riduzione del rischio intese a garantire che gli LMR applicabili non siano superati.

Se un articolo è stato trattato con 4,5-dicloro-2-ottil-2H-isotiazol-3-one o contiene intenzionalmente uno o più biocidi contenenti 4,5-dicloro-2-ottil-2H-isotiazol-3-one e se necessario a causa della possibilità di contatto con la pelle e di rilascio di 4,5-dicloro-2-ottil-2H-isotiazol-3-one nell'ambiente nelle normali condizioni d'impiego, la persona responsabile dell'immissione sul mercato di tale articolo trattato provvede a che l'etichetta rechi le informazioni sul rischio di sensibilizzazione cutanea, nonché le informazioni di cui all'articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012.


(1)  La purezza indicata in questa colonna è il grado minimo di purezza del principio attivo utilizzato per la valutazione a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 528/2012. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.

(2)  Per l'attuazione dei principi comuni dell'allegato VI del regolamento (UE) n. 528/2012, il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono disponibili sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm.

(3)  Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11).

(4)  Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).


30.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 128/68


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 438/2014 DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2014

che approva il ciproconazolo come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 8

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1451/2007 (2) della Commissione fissa un elenco di principi attivi da esaminare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I, nell'allegato IA o nell'allegato IB della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Tale elenco comprende la sostanza ciproconazolo.

(2)

Il ciproconazolo è stato oggetto di una valutazione a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 8, preservanti del legno, di cui all'allegato V di detta direttiva, che corrisponde al tipo di prodotto 8 di cui all'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

(3)

L'Irlanda è stata designata come relatore e il 30 maggio 2012 ha presentato alla Commissione la relazione dell'autorità competente corredata di una raccomandazione, conformemente all'articolo 14, paragrafi 4 e 6, del regolamento (CE) n. 1451/2007.

(4)

La relazione dell'autorità competente è stata esaminata dagli Stati membri e dalla Commissione. Il 13 marzo 2014, nell'ambito del Comitato permanente sui biocidi, i risultati della valutazione sono stati inseriti in una relazione di valutazione, a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1451/2007.

(5)

Da tale relazione risulta che i biocidi utilizzati per il tipo di prodotto 8 e contenenti ciproconazolo possono soddisfare i requisiti di cui all'articolo 5 della direttiva 98/8/CE, purché siano rispettate le specifiche e le condizioni per l'uso.

(6)

È pertanto opportuno approvare il ciproconazolo destinato a essere utilizzato nei biocidi per i tipi di prodotto 8, subordinatamente al rispetto di tali specifiche e condizioni.

(7)

Poiché la valutazione non ha preso in considerazione i nanomateriali, l'approvazione non comprende tali materiali ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(8)

La relazione conclude che il ciproconazolo soddisfa i criteri di classificazione alla categoria 1B (tossico per la riproduzione) ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ed è ritenuto molto persistente (vP) e tossico (T) ai sensi dell'allegato XIII del regolamento (CE) n. 1907/2006. Nonostante il fatto che a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1272/2008 è opportuno sottoporre a revisione la vigente classificazione armonizzata del ciproconazolo, è necessario tener conto di tali proprietà intrinseche per determinare il periodo di approvazione.

(9)

Poiché non sono soddisfatte le condizioni dell'articolo 90, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012, è necessario seguire la prassi vigente in forza della direttiva 98/8/CE. È pertanto opportuno che il periodo di approvazione sia di cinque anni.

(10)

Tuttavia, ai fini dell'autorizzazione di prodotto, conformemente all'articolo 23 del suddetto regolamento, il ciproconazolo è considerato candidato alla sostituzione ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, lettere a) e d), del medesimo regolamento.

(11)

Occorre prevedere un periodo ragionevole prima dell'approvazione di un principio attivo, al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare i nuovi requisiti previsti.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il ciproconazolo è approvato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 8, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 325 dell'11.12.2007, pag. 3).

(3)  Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).


ALLEGATO

Nome comune

Denominazione IUPAC

Numeri di identificazione

Grado minimo di purezza del principio attivo (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Tipo di prodotto

Condizioni specifiche (2)

Ciproconazolo

Denominazione IUPAC:

(2RS,3RS;2RS,3SR)-2-(4-clorofenil)-3-ciclopropil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)butan-2-olo

N. CE: N/A

N. CAS: 94361-06-5

Il ciproconazolo ha due diastereomeri.

Diastereomero A: enantiomero in cui il gruppo 2-idrossile e il 3-idrogeno sono collocati sullo stesso lato (2S, 3S e 2R, 3R).

Diastereomero B: enantiomero in cui il gruppo 2-idrossile e il 3-idrogeno sono collocati sui lati opposti (2R, 3S e 2S, 3R).

Il ciproconazolo tecnico è un racemo circa 1:1 dei due diastereomeri, ciascuno dei quali è una miscela esatta 1:1 degli enantiomeri.

940 g/kg

Il ciproconazolo ha due diastereomeri.

(Diastereomero A: 430 – 500 g/kg,

Diastereomero B: 470 – 550 g/kg).

1o novembre 2015

31 ottobre 2020

8

Il ciproconazolo è considerato un candidato alla sostituzione in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, lettere a) e d), del regolamento (UE) n. 528/2012.

La valutazione del prodotto deve prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di autorizzazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio, a livello unionale, della sostanza attiva.

Le autorizzazioni sono soggette alle seguenti condizioni:

1)

per gli utilizzatori industriali devono essere stabilite procedure operative sicure e misure organizzative idonee. Qualora l'esposizione non possa essere ridotta a livelli accettabili con altri mezzi, i prodotti sono usati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.

2)

Non devono essere autorizzati prodotti per il trattamento industriale per l'impregnazione con il sistema del doppio vuoto, a meno che non vengano forniti dati che dimostrino che il prodotto non presenta rischi inaccettabili, se necessario applicando opportune misure di riduzione del rischio.

3)

Sono prese idonee misure di riduzione del rischio per proteggere i comparti suolo e acqua. In particolare:

a)

le etichette e, se del caso, le schede di dati di sicurezza relative ai prodotti autorizzati devono specificare che l'applicazione in ambito industriale deve avvenire all'interno di un'area isolata o su sostegni rigidi impermeabili con bunding, che subito dopo il trattamento il legno deve essere conservato in un luogo riparato e/o su sostegni rigidi impermeabili per evitare lo scolo diretto di residui nel suolo o nelle acque e per consentire la raccolta degli eventuali scoli al fine del loro riutilizzo o smaltimento;

b)

non devono essere autorizzati prodotti per il trattamento industriale di legno che sarà esposto agli agenti atmosferici o per il trattamento del legno destinato a costruzioni all'aperto, a meno che non vengano forniti dati che dimostrino che il prodotto non presenta rischi inaccettabili, se necessario applicando opportune misure correttive.


(1)  La purezza indicata in questa colonna è il grado minimo di purezza del principio attivo utilizzato per la valutazione a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 528/2012. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.

(2)  Per l'attuazione dei principi comuni dell'allegato VI del regolamento (UE) n. 528/2012, il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono disponibili sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm.


30.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 128/72


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 439/2014 DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2014

che modifica il regolamento (CE) n. 250/2009 che attua il regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche strutturali sulle imprese, per quanto riguarda le definizioni delle caratteristiche e il formato tecnico per la trasmissione dei dati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, relativo alle statistiche strutturali sulle imprese (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e c),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 295/2008 ha istituito un quadro comune per la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione e la valutazione delle statistiche europee riguardanti la struttura, l'attività, la competitività e il rendimento delle imprese nell'Unione europea.

(2)

Il regolamento (CE) n. 250/2009 della Commissione (2) ha stabilito le definizioni delle caratteristiche e il formato tecnico per la trasmissione dei dati.

(3)

È necessario stabilire le definizioni delle caratteristiche della demografia delle imprese con almeno un dipendente al fine di rispondere all'esigenza di migliorare la comparabilità internazionale dei risultati, in particolare in vista di statistiche sull'imprenditorialità. Tali definizioni devono essere inserite nell'allegato I del regolamento (CE) n. 250/2009. Occorre pertanto aggiornare di conseguenza il formato tecnico per la trasmissione dei dati esposto nell'allegato II del regolamento (CE) n. 250/2009, compreso l'elenco degli identificatori dei set di dati, le serie e l'elenco delle variabili.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato del sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 250/2009 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 97 del 9.4.2008, pag. 13.

(2)  Regolamento (CE) n. 250/2009 della Commissione, dell'11 marzo 2009, che attua il regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le definizioni delle caratteristiche, il formato tecnico per la trasmissione dei dati, le prescrizioni per la duplice trasmissione di dati secondo la NACE Rev.1.1 e secondo la NACE Rev. 2 e le deroghe da concedere per le statistiche strutturali sulle imprese (GU L 86 del 31.3.2009, pag. 1).


ALLEGATO

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 250/2009 sono modificati come segue:

1)

l'allegato I è così modificato:

a)

prima del codice 11 11 0 sono inseriti i seguenti codici:

«Codice

:

11 01 0

Designazione:

:

Popolazione delle imprese attive con almeno un dipendente in t

Allegato

:

IX

Definizione

Numero delle imprese produttrici per il mercato che avevano almeno un dipendente in un determinato periodo di riferimento t.

Codice

:

11 02 0

Designazione

:

Numero di imprese attive che hanno il primo dipendente in t

Allegato

:

IX

Definizione

Il numero delle imprese produttrici per il mercato che avevano il primo dipendente in un determinato periodo di riferimento t, comprendente le natalità di imprese di cui al codice 11 92 0 e le imprese di cui al codice 11 91 0 se le imprese erano già attive in precedenti periodi di riferimento, ma non avevano dipendenti in due precedenti periodi di riferimento.

Codice

:

11 03 0

Designazione

:

Numero di imprese che non hanno più dipendenti a partire da un qualsiasi momento in t

Allegato

:

IX

Definizione

Numero delle imprese produttrici per il mercato che non hanno più dipendenti a partire da un qualsiasi momento in un determinato periodo di riferimento t e che avevano almeno un dipendente in un momento precedente in un determinato periodo di riferimento t,

comprendente le mortalità delle imprese di cui al codice 11 93 0 con almeno un dipendente, ma anche le imprese di cui al codice 11 01 0 se le imprese sono tuttora attive ma non hanno più dipendenti a partire da un qualsiasi momento in un determinato periodo di riferimento t e nei periodi di riferimento t + 1 e t + 2.

Ciò vale anche se il contratto di lavoro dell'ultimo dipendente termina in t il 31 dicembre.

Codice

:

11 04 1

Designazione

:

Numero di imprese che avevano il primo dipendente in un qualsiasi momento in t – 1 e almeno un dipendente in un qualsiasi momento in t

Codice

:

11 04 2

Designazione

:

Numero di imprese che avevano il primo dipendente in un qualsiasi momento in t – 2 e almeno un dipendente in un qualsiasi momento in t

Codice

:

11 04 3

Designazione

:

Numero di imprese che avevano il primo dipendente in un qualsiasi momento in t – 3 e almeno un dipendente in un qualsiasi momento in t

Codice

:

11 04 4

Designazione

:

Numero di imprese che avevano il primo dipendente in un qualsiasi momento in t – 4 e almeno un dipendente in un qualsiasi momento in t

Codice

:

11 04 5

Designazione

:

Numero di imprese che avevano il primo dipendente in un qualsiasi momento in t – 5 e almeno un dipendente in un qualsiasi momento in t

Allegato

:

IX

Definizione

Numero delle imprese produttrici per il mercato che avevano almeno un dipendente in un qualsiasi momento di ogni anno a partire dall'anno in cui esse hanno avuto il primo dipendente (da t – 1 a t – 5) fino ad un determinato periodo di riferimento t.

Alla popolazione di imprese che hanno il primo dipendente in t si applica la stessa definizione della variabile 11 02 0.

Un'impresa si considera sopravvissuta anche quando la connessa o le connesse unità giuridiche abbiano cessato di essere attive ma la loro attività sia stata rilevata da una nuova unità giuridica appositamente creata per rilevare i fattori produttivi di tale impresa (= sopravvivenza per acquisizione).»;

b)

Prima del codice 12 11 0 è inserito il seguente codice:

«Codice

:

11 96 0

Designazione

:

Numero di imprese ad alto tasso di crescita, misurato in termini di occupazione in t

Allegato

:

IX

Definizione

Numero delle imprese produttrici per il mercato che hanno almeno 10 dipendenti in t – 3, che nell'arco di un periodo triennale (da t – 3 a t) registrano una crescita media annuale del numero di dipendenti superiore al 10 % l'anno. Tale numero non comprende le imprese di cui al codice 11 92 0, in t – 3.»;

c)

prima del codice 16 11 0 sono inseriti i seguenti codici:

«Codice

:

16 01 0

Designazione

:

Numero di persone occupate in t nella popolazione delle imprese attive che hanno almeno un dipendente in un qualsiasi momento in t

Allegato

:

IX

Definizione

La definizione del numero di persone occupate è identica a quella della variabile 16 91 0. La definizione della popolazione di imprese attive che hanno almeno un dipendente in un qualsiasi momento in t è identica a quella della variabile 11 01 0.

Codice

:

16 01 1

Designazione

:

Numero di dipendenti in t nella popolazione delle imprese attive che hanno almeno un dipendente in un qualsiasi momento in t

Allegato

:

IX

Definizione

La definizione del numero di dipendenti è identica a quella della variabile 16 91 1. La definizione della popolazione di imprese attive che hanno almeno un dipendente in un qualsiasi momento in t è identica a quella della variabile 11 01 0.

Codice

:

16 02 0

Designazione

:

Numero di persone occupate in t nella popolazione delle imprese che hanno il primo dipendente in t

Allegato

:

IX

Definizione

La definizione del numero di persone occupate è identica a quella della variabile 16 91 0. La definizione della popolazione di imprese che hanno il primo dipendente in t è identica a quella della variabile 11 02 0.

Codice

:

16 02 1

Designazione

:

Numero di dipendenti in t nella popolazione di imprese che hanno il primo dipendente in t

Allegato

:

IX

Definizione

La definizione del numero di dipendenti è identica a quella della variabile 16 91 1. La definizione della popolazione di imprese che hanno il primo dipendente in t è identica a quella della variabile 11 02 0.

Codice

:

16 03 0

Designazione

:

Numero di persone occupate in t nella popolazione di imprese attive che non hanno più dipendenti a partire da un qualsiasi momento in t

Allegato

:

IX

Definizione

La definizione del numero di persone occupate è identica a quella della variabile 16 91 0. La definizione della popolazione di imprese che non hanno più dipendenti a partire da un qualsiasi momento in t è identica a quella della variabile 11 03 0.

Codice

:

16 03 1

Designazione

:

Numero di dipendenti in t nella popolazione di imprese che non hanno più dipendenti a partire da un qualsiasi momento in t

Allegato

:

IX

Definizione

La definizione del numero di dipendenti è identica a quella della variabile 16 91 1. La definizione della popolazione di imprese che non hanno più dipendenti a partire da un qualsiasi momento in t è identica a quella della variabile 11 03 0.

Codice

:

16 04 1

Designazione

:

Numero di persone occupate in t nella popolazione delle imprese che avevano il primo dipendente in un qualsiasi momento in t – 1 e almeno un dipendente in un qualsiasi momento in t

Codice

:

16 04 2

Designazione

:

Numero di persone occupate in t nella popolazione delle imprese che avevano il primo dipendente in un qualsiasi momento in t – 2 e almeno un dipendente in un qualsiasi momento in t

Codice

:

16 04 3

Designazione

:

Numero di persone occupate in t nella popolazione delle imprese che avevano il primo dipendente in un qualsiasi momento in t – 3 e almeno un dipendente in un qualsiasi momento in t

Codice

:

16 04 4

Designazione

:

Numero di persone occupate in t nella popolazione delle imprese che avevano il primo dipendente in un qualsiasi momento in t – 4 e almeno un dipendente in un qualsiasi momento in t

Codice

:

16 04 5

Designazione

:

Numero di persone occupate in t nella popolazione delle imprese che avevano il primo dipendente in un qualsiasi momento in t – 5 e almeno un dipendente in un qualsiasi momento in t

Allegato

:

IX

Definizione

La definizione del numero di persone occupate è identica a quella della variabile 16 91 0. La definizione della popolazione delle imprese che avevano il primo dipendente in un qualsiasi momento in t – 1 — t – 5 e almeno un dipendente in un qualsiasi momento in t è identica a quella delle variabili da 11 04 1 a 11 04 5.

Codice

:

16 05 1

Designazione

:

Numero di persone occupate in t – 1 nella popolazione delle imprese che avevano il primo dipendente in un qualsiasi momento in t – 1 e almeno un dipendente in un qualsiasi momento in t

Codice

:

16 05 2

Designazione

:

Numero di persone occupate in t – 2 nella popolazione delle imprese che avevano il primo dipendente in un qualsiasi momento in t – 2 e almeno un dipendente in un qualsiasi momento in t

Codice

:

16 05 3

Designazione

:

Numero di persone occupate in t – 3 nella popolazione delle imprese che avevano il primo dipendente in un qualsiasi momento in t – 3 e almeno un dipendente in un qualsiasi momento in t

Codice

:

16 05 4

Designazione

:

Numero di persone occupate in t – 4 nella popolazione delle imprese che avevano il primo dipendente in un qualsiasi momento in t – 4 e almeno un dipendente in un qualsiasi momento in t

Codice

:

16 05 5

Designazione

:

Numero di persone occupate in t – 5 nella popolazione delle imprese che avevano il primo dipendente in un qualsiasi momento in t – 5 e almeno un dipendente in un qualsiasi momento in t

Allegato

:

IX

Definizione

La definizione del numero di persone occupate è identica a quella della variabile 16 91 0. La definizione della popolazione delle imprese che avevano il primo dipendente in un qualsiasi momento in t – 1 — t – 5 e almeno un dipendente in t è identica a quella delle variabili da 11 04 1 a 11 04 5.»;

d)

prima del codice 17 32 0 è inserito il seguente codice:

«Codice

:

16 96 1

Designazione

:

Numero di dipendenti in imprese ad alto tasso di crescita, misurato in termini di occupazione in t

Allegato

:

IX

Definizione

La definizione del numero di dipendenti è identica a quella della variabile 16 91 1. La definizione della popolazione di imprese ad alto tasso di crescita, misurata in termini di occupazione, è identica a quella della variabile 11 96 0.»;

2)

l'allegato II è così modificato:

a)

al punto 2 sono aggiunti all'elenco i seguenti identificatori del set di dati:

Tipo di serie

Designazione:

Identificatore del set di dati

«Statistiche annuali sulle imprese — Servizi di assicurazione e fondi pensione

1G

RSBSSERV_1G1_A

Statistiche annuali sulla demografia delle imprese con almeno un dipendente, ripartite per status giuridico

9E

RSBSBD_9E1_A

Statistiche annuali sulla demografia delle imprese con almeno un dipendente, ripartite per classe di addetti

9F

RSBSBD_9F1_A

Risultati preliminari annuali sulla mortalità delle imprese con almeno un dipendente, ripartite per status giuridico

9G

RSBSBD_9G1_A

Risultati preliminari annuali sulla mortalità delle imprese con almeno un dipendente, ripartite per classe di addetti

9H

RSBSBD_9H1_A

Statistiche annuali sulle imprese ad alto tasso di crescita, misurate in termini di occupazione

9M

RSBSBD_9 M1_A

Statistiche preliminari annuali sulle imprese ad alto tasso di crescita, misurate in termini di occupazione

9P

RSBSBD_9P1_A»

b)

al punto 2 la designazione del tipo di serie e l'identificatore del set di dati relativi a 1D sono sostituiti dai seguenti:

Tipo di serie

Designazione:

Identificatore del set di dati

«Statistiche annuali sulle imprese — Banche centrali e enti creditizi classificati nella classe NACE Rev.2 64.19

1D

RSBSSERV_1D2_A»

c)

al punto 4.1 sono aggiunte all'elenco le seguenti serie:

Tipo di serie

Codice

«Statistiche annuali sulle imprese — Servizi di assicurazione e fondi pensione

1G

Statistiche annuali sulla demografia delle imprese con almeno un dipendente, ripartite per status giuridico

9E

Statistiche annuali sulla demografia delle imprese con almeno un dipendente, ripartite per classe di addetti

9F

Risultati preliminari annuali sulla mortalità delle imprese con almeno un dipendente, ripartiti per status giuridico

9G

Risultati preliminari annuali sulla mortalità delle imprese con almeno un dipendente, ripartiti per classe di addetti

9H

Statistiche annuali sulle imprese ad alto tasso di crescita, misurate in termini di occupazione

9M

Statistiche preliminari annuali sulle imprese ad alto tasso di crescita, misurate in termini di occupazione

9P»

d)\

al punto 4.1 la designazione del tipo di serie relativa a 1D è sostituita dalla seguente:

«Statistiche annuali sulle imprese — Banche centrali e enti creditizi classificati nella classe NACE Rev.2 64.19»

e)

Al punto 4.5 sono aggiunte all'elenco in ordine numerico le seguenti variabili:

Designazione della variabile

Codice

Allegato

«Popolazione delle imprese attive con almeno un dipendente in t

11 01 0

IX

Numero di imprese attive che hanno il primo dipendente in t

11 02 0

IX

Numero di imprese che non hanno più dipendenti in t

11 03 0

IX

Numero di imprese che avevano il primo dipendente in t – 1 e almeno un dipendente in t

11 04 1

IX

Numero di imprese che avevano il primo dipendente in t – 2 e almeno un dipendente in t

11 04 2

IX

Numero di imprese che avevano il primo dipendente in t – 3 e almeno un dipendente in t

11 04 3

IX

Numero di imprese che avevano il primo dipendente in t – 4 e almeno un dipendente in t

11 04 4

IX

Numero di imprese che avevano il primo dipendente in t – 5 e almeno un dipendente in t

11 04 5

IX

Numero di imprese ad alto tasso di crescita, misurato in termini di occupazione in t

11 96 0

IX

Numero di persone occupate in t nella popolazione delle imprese attive con almeno un dipendente in t

16 01 0

IX

Numero di dipendenti in t nella popolazione delle imprese attive con almeno un dipendente in t

16 01 1

IX

Numero di persone occupate in t nella popolazione delle imprese che hanno il primo dipendente in t

16 02 0

IX

Numero di dipendenti in t nella popolazione di imprese che hanno il primo dipendente in t

16 02 1

IX

Numero di persone occupate in t nella popolazione delle imprese che non hanno più dipendenti in t

16 03 0

IX

Numero di dipendenti in t nella popolazione delle imprese che non hanno più dipendenti in t

16 03 1

IX

Numero di persone occupate in t nella popolazione delle imprese che avevano il primo dipendente in t – 1 e almeno un dipendente in t

16 04 1

IX

Numero di persone occupate in t nella popolazione delle imprese che avevano il primo dipendente in t – 2 e almeno un dipendente in t

16 04 2

IX

Numero di persone occupate in t nella popolazione delle imprese che avevano il primo dipendente in t – 3 e almeno un dipendente in t

16 04 3

IX

Numero di persone occupate in t nella popolazione delle imprese che avevano il primo dipendente in t – 4 e almeno un dipendente in t

16 04 4

IX

Numero di persone occupate in t nella popolazione delle imprese che avevano il primo dipendente in t – 5 e almeno un dipendente in t

16 04 5

IX

Numero di persone occupate in t – 1 nella popolazione delle imprese che avevano il primo dipendente in t – 1 e almeno un dipendente in t

16 05 1

IX

Numero di persone occupate in t – 2 nella popolazione delle imprese che avevano il primo dipendente in t – 2 e almeno un dipendente in t

16 05 2

IX

Numero di persone occupate in t – 3 nella popolazione delle imprese che avevano il primo dipendente in t – 3 e almeno un dipendente in t

16 05 3

IX

Numero di persone occupate in t – 4 nella popolazione delle imprese che avevano il primo dipendente in t – 4 e almeno un dipendente in t

16 05 4

IX

Numero di persone occupate in t – 5 nella popolazione delle imprese che avevano il primo dipendente in t – 5 e almeno un dipendente in t

16 05 5

IX

Numero di dipendenti in imprese ad alto tasso di crescita, misurato in termini di occupazione in t

16 96 1

IX»


30.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 128/79


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 440/2014 DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2014

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all’importazione

0702 00 00

CL

173,8

MA

42,9

MK

105,0

TN

89,9

TR

83,5

ZZ

99,0

0707 00 05

AL

41,5

MA

39,8

TR

133,0

ZZ

71,4

0709 93 10

MA

70,8

TR

88,1

ZZ

79,5

0805 10 20

EG

45,5

IL

73,9

MA

51,2

TN

64,4

TR

57,0

ZZ

58,4

0805 50 10

MA

35,6

TR

85,1

ZZ

60,4

0808 10 80

AR

108,6

BR

84,5

CL

105,2

CN

98,7

MK

26,2

NZ

130,5

US

170,5

ZA

123,3

ZZ

105,9

0808 30 90

AR

90,6

CL

146,3

CN

83,2

TR

97,0

ZA

109,4

ZZ

105,3


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».