ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 122

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

57° anno
24 aprile 2014


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 375/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, che istituisce il Corpo volontario europeo di aiuto umanitario (iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario)

1

 

*

Regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l'analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell'aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione ( 1 )

18

 

*

Regolamento (UE) n. 377/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, che istituisce il programma Copernicus e che abroga il regolamento (UE) n. 911/2010 ( 1 )

44

 

*

Regolamento (UE) n. 378/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1166/2008 per quanto riguarda il quadro finanziario per il periodo 2014-2018 ( 1 )

67

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

REGOLAMENTI

24.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 122/1


REGOLAMENTO (UE) N. 375/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 3 aprile 2014

che istituisce il Corpo volontario europeo di aiuto umanitario («iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario»)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 214, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

La solidarietà è un valore fondamentale dell'Unione ed esiste il potenziale per sviluppare ulteriormente i mezzi di espressione della solidarietà dei cittadini dell'Unione con le popolazioni di paesi terzi esposte a crisi causate dall'uomo o a catastrofi naturali o da queste colpite. L'Unione europea costituisce inoltre nel suo insieme il principale donatore di aiuto umanitario al mondo, dal momento che fornisce quasi il 50 % degli aiuti umanitari mondiali.

(2)

Il volontariato è un'espressione concreta e visibile di solidarietà, che permette alle persone di mettere conoscenze, competenze e tempo al servizio di altri esseri umani, senza scopo di lucro.

(3)

È necessario rafforzare ulteriormente la solidarietà nei confronti delle vittime colpite da crisi e catastrofi nei paesi terzi, nonché accrescere la conoscenza e la visibilità dell'aiuto umanitario e del volontariato in generale tra i cittadini dell'Unione.

(4)

La visione dell'Unione di aiuto umanitario, che comprende un obiettivo, dei principi e buone prassi comuni e un quadro comune per erogare l'aiuto umanitario dell'Unione, è esposta nella dichiarazione comune del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione europea dal titolo «Consenso europeo sull'aiuto umanitario» (2). Il Consenso europeo sull'aiuto umanitario sottolinea il forte impegno dell'Unione ad adottare un approccio basato sulle esigenze nonché a sostenere e promuovere i principi umanitari fondamentali di umanità, neutralità, imparzialità e indipendenza. Le azioni del Corpo volontario europeo di aiuto umanitario («iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario») dovrebbero essere improntate al Consenso europeo sull'aiuto umanitario.

(5)

L'aiuto umanitario dell'Unione è fornito in situazioni in cui possono intervenire anche altri strumenti connessi alla cooperazione allo sviluppo, alla gestione delle crisi e alla protezione civile. Per coordinare la risposta dell'Unione alle crisi umanitarie nei paesi terzi, l'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario dovrebbe operare in modo coerente e complementare, nonché evitare le sovrapposizioni con le politiche e gli strumenti rilevanti dell'Unione, in particolare con la politica di aiuto umanitario dell'Unione, la politica unionale di cooperazione allo sviluppo, il meccanismo unionale di protezione civile istituito mediante la decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze istituito da tale decisione e con il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e le delegazioni dell'Unione europea.

(6)

L'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario dovrebbe contribuire agli sforzi volti a rafforzare la capacità dell'Unione di fornire un'assistenza umanitaria fondata sulle esigenze e a consolidare le capacità e la resilienza delle comunità dei paesi terzi vulnerabili o colpite da catastrofi. È altresì importante promuovere la cooperazione con le pertinenti organizzazioni internazionali, nonché con altri partner nel settore umanitario e attori locali e regionali. È opportuno che tale cooperazione sia in linea con le azioni intraprese dalle Nazioni Unite, così da sostenere il ruolo di coordinamento centrale e globale svolto dall'Ufficio per il coordinamento degli affari umanitari delle Nazioni Unite (UN-OCHA).

(7)

La quantità, l'entità e la complessità delle crisi umanitarie nel mondo, che siano queste di origine naturale o causate dall'uomo, sono considerevolmente aumentate nel corso degli anni, una tendenza destinata a continuare, provocando una domanda crescente di operatori umanitari per l'apporto di una risposta immediata, efficace, efficiente e coerente e per il sostegno alle comunità locali dei paesi terzi al fine di renderle meno vulnerabili e di rafforzarne la resilienza alle catastrofi.

(8)

I volontari possono contribuire a rafforzare la capacità dell'Unione di fornire un aiuto umanitario basato sulle esigenze e fondato sui principi nonché a migliorare l'efficacia del settore umanitario quando sono adeguatamente selezionati, formati e preparati alla mobilitazione, per garantire che possiedano le necessarie capacità e competenze per aiutare nel modo più efficace le popolazioni in stato di necessità, a condizione che possano contare su un sostegno e una supervisione adeguati nel luogo di intervento.

(9)

In Europa e in tutto il mondo esistono programmi di volontariato incentrati sulla mobilitazione nei paesi terzi. Si tratta spesso di programmi nazionali che vertono principalmente o esclusivamente su progetti di sviluppo. L'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario dovrebbe pertanto apportare un valore aggiunto fornendo l'opportunità ai volontari di dare un contributo comune alle azioni di aiuto umanitario, rafforzando così la cittadinanza europea attiva. L'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario può altresì fornire un valore aggiunto promuovendo la cooperazione transnazionale delle organizzazioni che partecipano nell'esecuzione degli interventi nell'ambito dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario, provvedendo in tal modo a migliorare le relazioni internazionali, a diffondere nel mondo un'immagine positiva dell'Unione e a stimolare l'interesse per i progetti umanitari paneuropei.

(10)

L'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario dovrebbe essere economicamente sostenibile, integrare i programmi di volontariato esistenti a livello nazionale e internazionale senza creare sovrapposizioni e concentrarsi sulla risposta alle necessità concrete e alle carenze nel settore umanitario.

(11)

Come evidenziato nella comunicazione della Commissione, del 23 novembre 2010, intitolata «Come esprimere la solidarietà dei cittadini europei attraverso il volontariato: prime riflessioni su un corpo di volontari per l'aiuto umanitario», l'attuale panorama del volontariato umanitario presenta delle carenze che l'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario può colmare, mobilitando volontari dai profili giusti al momento giusto e nel luogo giusto. Questo risultato può essere raggiunto, in particolare, prevedendo norme e procedure europee sull'individuazione e la selezione di volontari nel settore umanitario, parametri concordati di formazione e preparazione alla mobilitazione, una banca dati di volontari potenziali individuati in base alle esigenze sul campo e opportunità, per i volontari, di contribuire alle operazioni umanitarie non solo con la mobilitazione, ma anche con un sostegno amministrativo e attività di volontariato on line.

(12)

Una formazione adeguata come pure la protezione e la sicurezza dei volontari dovrebbero rimanere di primaria importanza ed essere oggetto di scambi regolari di informazioni, anche con gli Stati membri. I Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario non dovrebbero essere mobilitati nell'ambito di operazioni condotte nel quadro di conflitti armati internazionali e non internazionali.

(13)

L'Unione effettua le azioni di aiuto umanitario in funzione delle esigenze e in partenariato con organizzazioni esecutive. Tali organizzazioni devono svolgere un ruolo significativo nella realizzazione dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario, per garantire la responsabilizzazione degli operatori sul campo e per massimizzare la potenziale presa delle azioni nell'ambito di tale iniziativa. L'Unione dovrebbe affidare a tali organizzazioni soprattutto l'individuazione, la selezione, la preparazione e la mobilitazione dei Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario, nonché il seguito durante e dopo le missioni, conformemente alle norme e alle procedure stabilite dalla Commissione. La Commissione dovrebbe, se necessario, poter far ricorso a volontari ben formati e preparati da inviare presso i propri uffici locali per svolgere attività di sostegno.

(14)

Nella comunicazione della Commissione del 25 ottobre 2011 intitolata «Strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-2014 in materia di responsabilità sociale delle imprese» si afferma che le imprese private possono svolgere un ruolo importante e contribuire alle operazioni umanitarie dell'Unione, in particolare mediante il volontariato dei loro dipendenti.

(15)

L'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario dovrebbe incoraggiare i cittadini europei di tutte le età a esercitare la cittadinanza europea attiva. L'iniziativa dovrebbe quindi contribuire a promuovere il volontariato in tutta l'Unione e a favorire lo sviluppo personale e la sensibilizzazione interculturale dei volontari partecipanti, migliorando così le loro competenze e le loro possibilità di impiego nell'economia globale.

(16)

In base ai principi dell'Unione di pari opportunità e di non discriminazione, dovrebbero poter impegnarsi come cittadini attivi tutti i cittadini dell'Unione e quelli che vi risiedono legalmente a lungo termine, di qualsiasi età ed estrazione sociale. Tenuto conto delle specifiche sfide del contesto umanitario, è opportuno che i Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario abbiano un'età minima di diciotto anni, e possano rappresentare un'ampia varietà di profili e generazioni, inclusi esperti e pensionati qualificati.

(17)

Un chiaro status giuridico è un prerequisito fondamentale per la partecipazione dei volontari a interventi di mobilitazione al di fuori dell'Unione. Le condizioni relative alla mobilitazione dei volontari dovrebbero essere definite contrattualmente, specificando le norme riguardanti la protezione e la sicurezza dei volontari, la responsabilità delle organizzazioni di invio e di accoglienza, la copertura assicurativa, le spese di sussistenza, di alloggio e altre spese rilevanti. È opportuno che la mobilitazione dei volontari nei paesi terzi sia oggetto di adeguate disposizioni in materia di protezione e sicurezza.

(18)

Le azioni dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario dovrebbero essere condotte tenendo conto, se del caso, delle raccomandazioni figuranti nell'Agenda politica per il volontariato in Europa come pure dei lavori delle organizzazioni di volontariato europee e internazionali e del programma delle Nazioni Unite per i volontari.

(19)

L'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario dovrebbe sostenere azioni basate sulle esigenze che consentano di rafforzare la capacità delle organizzazioni d'accoglienza di prestare aiuto umanitario nei paesi terzi, al fine di migliorare la preparazione e la reazione alle crisi umanitarie a livello locale e di garantire l'efficacia e la sostenibilità delle attività sul campo dei Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario mediante la gestione del rischio di catastrofi, la preparazione e la reazione alle catastrofi, l'addestramento, la formazione in materia di gestione dei volontari e altri settori pertinenti.

(20)

L'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario dovrebbe, ove opportuno, mirare a contribuire al rafforzamento della prospettiva di genere nella politica di aiuto umanitario dell'Unione, promuovendo risposte umanitarie adeguate alle specifiche esigenze di donne e uomini di tutte le età. È opportuno prestare particolare attenzione alla cooperazione con le reti e i gruppi di donne, al fine di favorire la partecipazione e la leadership delle donne nel settore dell'aiuto umanitario e di metterne a frutto le capacità e l'esperienza ai fini della ripresa, del consolidamento della pace, della riduzione del rischio di catastrofi e del rafforzamento della resilienza delle comunità colpite.

(21)

Il presente regolamento stabilisce per l'intera durata del periodo finanziario una dotazione finanziaria, che deve costituire per il Parlamento europeo e il Consiglio il riferimento privilegiato nel corso della procedura di bilancio annuale, ai sensi del punto 17 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria (4).

(22)

Lo stanziamento dell'assistenza finanziaria dovrebbe essere conforme al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Vista la specificità delle azioni nell'ambito dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario, è opportuno che l'assistenza finanziaria possa essere concessa a persone fisiche e a persone giuridiche di diritto pubblico e di diritto privato. È altresì importante garantire il rispetto delle norme di detto regolamento soprattutto per quanto riguarda i principi di economia, efficienza e efficacia ivi previsti.

(23)

Il miglioramento dell'esecuzione e della qualità della spesa dovrebbe rappresentare il principio guida per il conseguimento degli obiettivi dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario, garantendo nel contempo un utilizzo ottimale delle risorse finanziarie.

(24)

È opportuno tutelare gli interessi finanziari dell'Unione europea durante l'intero ciclo di spesa attraverso misure proporzionate, ivi comprese la prevenzione, l'individuazione e l'investigazione degli illeciti e il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati, e attraverso sanzioni, se necessario. È opportuno adottare misure adeguate per prevenire irregolarità e frodi e prendere i provvedimenti necessari per il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio (6), al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (7), e al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).

(25)

La partecipazione dei paesi terzi, in particolare dei paesi in via d'adesione, dei paesi candidati, dei potenziali candidati, dei paesi partner della politica europea di vicinato e dei paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), dovrebbe essere possibile sulla base di convenzioni di cooperazione.

(26)

I volontari e le organizzazioni partecipanti che eseguono le azioni nell'ambito dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario, provenienti dei paesi cooperanti dovrebbero a loro volta garantire e promuovere il rispetto dei principi stabiliti dal Consenso europeo sull'aiuto umanitario, ponendo l'accento sulla protezione dello «spazio umanitario».

(27)

Al fine di consentire un feedback e un miglioramento continuo, nonché di accrescere la flessibilità e l'efficacia delle modalità di adozione, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato riguardo alle disposizioni relative alle norme di selezione, gestione e mobilitazione dei Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario, la modifica degli indicatori di rendimento e delle priorità tematiche e l'adeguamento delle percentuali di ripartizione della dotazione finanziaria per l'attuazione del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(28)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (9). Per l'adozione delle procedure di selezione, gestione e mobilitazione dei Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario, del dispositivo di certificazione, del programma di formazione e del programma di lavoro annuale dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario, si dovrebbe far ricorso alla procedura d'esame.

(29)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(30)

Il trattamento di dati personali nell'ambito del presente regolamento non va al di là di quanto è necessario e proporzionato per garantire il buon funzionamento dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario. Il trattamento di dati personali da parte della Commissione è disciplinato dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (10). Il trattamento di dati personali da parte di organizzazioni che eseguono le azioni nell'ambito dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario legalmente stabilite nell'Unione è disciplinato dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11).

(31)

Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 e ha emesso un parere il 23 novembre 2012 (12).

(32)

È opportuno allineare il periodo di applicazione del presente regolamento con il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio (13). Pertanto il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2014,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce un Corpo volontario europeo di aiuto umanitario (l'«iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario») per inquadrare contributi comuni di volontari europei volti a sostenere e completare l'aiuto umanitario nei paesi terzi.

Il presente regolamento stabilisce le norme e le procedure di funzionamento dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario e le norme per la concessione dell'assistenza finanziaria.

Articolo 2

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica:

1)

alla selezione, alla formazione e alla mobilitazione dei Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario, nell'ottica di sostenere e completare l'aiuto umanitario nei paesi terzi;

2)

ad azioni che sostengano, promuovano e preparino la mobilitazione dei Volontari dell'Unione, nell'ottica di sostenere e completare l'aiuto umanitario nei paesi terzi;

3)

ad azioni, all'interno e al di fuori dell'Unione, volte a rafforzare le capacità delle organizzazioni d'accoglienza nei paesi terzi ai fini dell'aiuto umanitario.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a)   «volontario»: una persona che scelga, liberamente e senza scopo di lucro, di impegnarsi in attività che vadano a beneficio di una comunità e della società in generale;

b)   «candidato volontario»: una persona ammissibile ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, a candidarsi per partecipare alle azioni condotte nell'ambito dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario;

c)   «Volontario europeo per l'aiuto umanitario»: un candidato volontario che sia stato selezionato, formato secondo norme, procedure e criteri di riferimento specifici, giudicato idoneo e iscritto come disponibile alla mobilitazione nell'ottica di sostenere e completare l'aiuto umanitario in paesi terzi;

d)   «aiuto umanitario»: attività e interventi condotti in paesi terzi e destinati a fornire un'assistenza d'emergenza fondata sulle esigenze e volta a tutelare la vita, a prevenire e alleviare la sofferenza e a mantenere la dignità umana in situazioni di crisi provocate dall'uomo o di catastrofi naturali. Esso comprende l'esecuzione di interventi di assistenza, di soccorso e di protezione durante le crisi umanitarie o immediatamente dopo, misure di sostegno che garantiscano l'accesso alle popolazioni in stato di necessità e che facilitino il libero transito dell'aiuto, nonché azioni volte a migliorare il grado di preparazione alle catastrofi e la riduzione del loro rischio di insorgenza e a contribuire al rafforzamento della resilienza e della capacità di affrontare le crisi e di portare avanti un processo di recupero;

e)   «paese terzo»: un paese al di fuori dell'Unione in cui hanno luogo attività e interventi di aiuto umanitario ai sensi della lettera d).

Articolo 4

Obiettivo

L'obiettivo perseguito dall'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario è di contribuire al rafforzamento della capacità dell'Unione di fornire aiuti umanitari basati sulle esigenze e volti a tutelare la vita, a prevenire e alleviare la sofferenza e a mantenere la dignità umana nonché a consolidare le capacità e la resilienza delle comunità dei paesi terzi vulnerabili o colpite da catastrofi, in particolare mediante la preparazione alle catastrofi, la riduzione del loro rischio di insorgenza e il rafforzamento del collegamento tra soccorso, riabilitazione e sviluppo. Tale obiettivo è perseguito attraverso il valore aggiunto apportato dai contributi comuni dei Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario, che esprimono i valori dell'Unione e la sua solidarietà nei confronti delle popolazioni bisognose e promuovono in modo visibile un senso di cittadinanza europea.

Articolo 5

Principi generali

1.   Le azioni nell'ambito dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario si effettuano nel rispetto dei principi di aiuto umanitario di umanità, neutralità, imparzialità e indipendenza nonché in conformità del Consenso europeo sull'aiuto umanitario.

2.   Le azioni nell'ambito dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario rispondono alle necessità umanitarie delle comunità locali e ai requisiti delle organizzazioni d'accoglienza e contribuiscono a migliorare l'efficacia del settore umanitario.

3.   La protezione e la sicurezza dei candidati volontari e dei Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario sono una priorità.

4.   L'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario promuove progetti congiunti e partenariati transnazionali basati sulle esigenze fra i volontari di diversi paesi che partecipano all'iniziativa e le organizzazioni che eseguono le azioni nell'ambito dell'iniziativa, come indicato all'articolo 10.

Articolo 6

Coerenza e complementarità dell'azione dell'Unione

1.   Nell'attuazione del presente regolamento sono garantite la coerenza e la complementarità con altri strumenti e settori dell'azione esterna dell'Unione e con altre politiche rilevanti dell'Unione, in particolare la politica di aiuto umanitario, la politica di cooperazione allo sviluppo e il meccanismo di protezione civile dell'Unione, evitando nel contempo qualsiasi duplicazione e sovrapposizione e tenendo conto del fatto che l'aiuto umanitario è disciplinato dai principi in materia di aiuto umanitario di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del presente regolamento. Particolare attenzione deve essere accordata a garantire una transizione fluida fra il soccorso, la riabilitazione e lo sviluppo.

2.   La Commissione e gli Stati membri cooperano per conseguire l'efficienza e l'efficacia garantendo l'interconnessione e la coerenza fra i pertinenti programmi nazionali di volontariato e le azioni condotte nell'ambito dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario. Tali azioni si fondano sulle opportune buone prassi e sui pertinenti programmi esistenti e si avvalgono, se del caso, delle reti europee già in essere.

3.   Nell'attuare le azioni nell'ambito dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario, l'Unione promuove la cooperazione con le pertinenti organizzazioni internazionali, nonché con altri partner nel settore umanitario e attori locali e regionali.

Nel promuovere una risposta internazionale coerente alle crisi umanitarie, le azioni condotte nell'ambito dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario sono in linea con quelle intraprese dalle Nazioni Unite, in modo da sostenere il ruolo di coordinamento centrale e globale svolto dall'UN-OCHA.

Articolo 7

Obiettivi operativi

1.   L'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario persegue i seguenti obiettivi operativi:

a)

contribuire all'aumento e al miglioramento della capacità dell'Unione di fornire aiuto umanitario.

I progressi nel conseguimento di questo obiettivo operativo sono valutati sulla base di indicatori quali:

il numero di Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario dotati delle necessarie qualifiche mobilitati o pronti alla mobilitazione e il numero di Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario che hanno portato a termine il proprio contratto di mobilitazione,

il numero di persone raggiunte da aiuti umanitari forniti nell'ambito dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario e il costo medio per ogni persona raggiunta,

il livello di soddisfazione dei Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario mobilitati come pure delle organizzazioni di invio e d'accoglienza per quanto concerne l'effettivo contributo umanitario dei Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario sul campo;

b)

migliorare le capacità, conoscenze e competenze dei volontari nel campo degli aiuti umanitari nonché dei termini e delle condizioni del loro ingaggio.

I progressi nel conseguimento di questo obiettivo operativo sono valutati sulla base di indicatori quali:

il numero di candidati volontari formati e di volontari che hanno superato con successo la valutazione al termine della formazione,

il numero delle organizzazioni di invio di volontari certificate che applicano le norme e le procedure per la gestione dei candidati volontari e dei Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario,

il livello di soddisfazione dei volontari formati e mobilitati come pure delle organizzazioni di invio e d'accoglienza per quanto concerne la qualità della formazione, il livello delle conoscenze e delle competenze dei volontari nonché il rispetto e l'adeguatezza delle norme e delle procedure relative alla gestione dei candidati volontari e dei Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario;

c)

potenziare le capacità delle organizzazioni d'accoglienza e promozione del volontariato nei paesi terzi.

I progressi nel conseguimento di questo obiettivo operativo sono valutati sulla base di indicatori quali:

il numero e il tipo di azioni di potenziamento delle capacità nei paesi terzi,

la quantità di personale e di volontari di paesi terzi partecipanti alle azioni di potenziamento delle capacità,

il livello di soddisfazione del personale delle organizzazioni d'accoglienza e dei volontari di paesi terzi partecipanti alle azioni di potenziamento delle capacità per quanto concerne la qualità e l'efficacia delle azioni condotte;

d)

comunicare i principi dell'Unione in materia di aiuto umanitario stabiliti nell'ambito del Consenso europeo sull'aiuto umanitario.

I progressi nel conseguimento di questo obiettivo operativo sono valutati sulla base di indicatori quali:

il numero, il tipo e i costi delle attività di informazione, comunicazione e sensibilizzazione;

e)

aumentare la coerenza e l'interconnessione del volontariato fra gli Stati membri per migliorare le opportunità dei cittadini dell'Unione di partecipare ad attività e interventi di aiuto umanitario.

I progressi nel conseguimento di questo obiettivo operativo sono valutati sulla base di indicatori quali:

il numero delle organizzazioni di invio di volontari certificate,

il numero e il tipo di azioni di assistenza tecnica per le organizzazioni di invio di volontari,

la diffusione e la riproduzione delle norme e delle procedure per la gestione dei candidati volontari e dei Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario da parte di altri programmi di volontariato.

2.   Gli indicatori di cui al paragrafo 1, lettere da a) a e), sono utilizzati, secondo le necessità, per monitorare, valutare e rivedere le prestazioni. Sono indicativi e potrebbero essere modificati mediante atti delegati conformemente alla procedura di cui all'articolo 24 per tenere conto dell'esperienza acquisita dalla valutazione dei progressi compiuti.

CAPO II

AZIONI NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA VOLONTARI DELL'UNIONE PER L'AIUTO UMANITARIO

Articolo 8

Azioni nell'ambito dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario

L'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario persegue gli obiettivi di cui agli articoli 4 e 7 attraverso i seguenti tipi di azioni:

elaborazione e mantenimento delle norme e delle procedure relative ai candidati volontari e ai Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario,

elaborazione e mantenimento di un dispositivo di certificazione per le organizzazioni di invio dei volontari e per le organizzazioni di accoglienza,

individuazione e selezione dei candidati volontari,

definizione di un programma di formazione e sostegno alla formazione e all'apprendistato,

creazione, cura e aggiornamento di una banca dati dei Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario,

mobilitazione dei Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario onde sostenere e completare l'aiuto umanitario nei paesi terzi,

rafforzamento delle capacità delle organizzazioni d'accoglienza,

creazione e gestione di una Rete per l'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario,

comunicazione e sensibilizzazione,

attività complementari che rafforzano l'affidabilità, la trasparenza e l'efficacia dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario.

Articolo 9

Norme e procedure relative ai candidati volontari e ai Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario

1.   Sulla base delle pertinenti pratiche esistenti, la Commissione definisce norme e procedure riguardanti le condizioni, le modalità e i requisiti necessari che le organizzazioni di invio e d'accoglienza devono applicare nell'individuare, selezionare, preparare, gestire e mobilitare i candidati volontari e i Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario per sostenere le azioni di aiuto umanitario in paesi terzi.

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 riguardo alla definizione di norme concernenti:

un quadro di competenze per l'individuazione, la selezione e la preparazione dei volontari in quanto giovani professionisti o professionisti esperti,

disposizioni volte a garantire pari opportunità e l'assenza di discriminazioni nel processo di individuazione e selezione,

disposizioni volte a garantire il rispetto della pertinente normativa nazionale, dell'Unione e del paese d'accoglienza da parte delle organizzazioni di invio e d'accoglienza,

norme relative ai partenariati tra le organizzazioni di invio e d'accoglienza,

disposizioni per il riconoscimento delle capacità e delle competenze acquisite dai Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario, in linea con le pertinenti iniziative dell'Unione già in essere.

3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione riguardo alla definizione delle procedure seguenti:

le procedure da seguire per l'individuazione, la selezione e la necessaria preparazione pre-mobilitazione dei candidati volontari, incluso se del caso l'apprendistato,

disposizioni relative alla mobilitazione e alla gestione nei paesi terzi dei Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario, inclusi tra l'altro la supervisione sul campo, la fornitura di un sostegno continuo sotto forma di orientamento, tutoraggio e formazioni supplementari, le necessarie condizioni di lavoro e il sostegno post-mobilitazione,

la copertura assicurativa e le condizioni di vita dei volontari, inclusa la copertura delle spese di sussistenza, di alloggio e di viaggio come pure di altre spese pertinenti,

le procedure da seguire prima, durante e dopo la mobilitazione per garantire l'obbligo di diligenza e misure di protezione e sicurezza appropriate, tra cui protocolli di evacuazione medica e piani di sicurezza relativi all'evacuazione di emergenza dai paesi terzi, incluse le necessarie procedure di collegamento con le autorità nazionali,

procedure relative al monitoraggio e alla valutazione delle prestazioni individuali dei Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario.

Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 26, paragrafo 2.

Articolo 10

Dispositivo di certificazione per l'invio e l'accoglienza di organizzazioni

1.   La Commissione elabora un dispositivo di certificazione mediante atti di esecuzione, se del caso con la partecipazione di partner umanitari, che garantisce che le organizzazioni di invio di volontari rispettino le norme e le procedure di cui all'articolo 9, e un dispositivo di certificazione differenziato per le organizzazioni d'accoglienza.

La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione la procedura relativa al funzionamento dei dispositivi di certificazione basandosi sui pertinenti dispositivi e procedure di certificazione esistenti. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 26, paragrafo 2.

2.   Nell'elaborazione del dispositivo di certificazione, la Commissione cerca di creare sinergie con gli strumenti di partenariato della Commissione nel settore umanitario e con le norme umanitarie esistenti, in un'ottica di semplificazione amministrativa. Il dispositivo di certificazione è inclusivo e non discriminatorio nei confronti di qualsiasi tipo di organizzazione ammissibile.

3.   Le organizzazioni di invio di volontari sono ammissibili alla certificazione se:

a)

rispettano le norme e le procedure di cui all'articolo 9;

b)

sono attive nell'ambito dell'aiuto umanitario quale definito all'articolo 3, lettera d); e

c)

se appartengono ad una delle seguenti categorie:

i)

organizzazioni non governative senza scopo di lucro costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e la cui sede sia ubicata nell'Unione;

ii)

organismi di diritto pubblico a carattere civile disciplinati dalla legislazione di uno Stato membro;

iii)

organizzazioni non governative senza scopo di lucro stabilite nei paesi di cui all'articolo 23 alle condizioni fissate in tale articolo e in base agli accordi ivi menzionati;

iv)

organismi di diritto pubblico a carattere civile stabiliti nei paesi di cui all'articolo 23 alle condizioni fissate in tale articolo e in base agli accordi ivi menzionati;

v)

Federazione internazionale delle Società nazionali della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa.

4.   Le organizzazioni di paesi terzi sono ammissibili come organizzazioni d'accoglienza se:

a)

aderiscono alle norme e alle procedure di cui all'articolo 9;

b)

sono attive nel campo dell'aiuto umanitario quale definito all'articolo 3, lettera d); e

c)

appartengono ad una delle seguenti categorie:

i)

organizzazioni non governative senza scopo di lucro operanti o stabilite in un paese terzo ai sensi della legislazione in vigore in tale paese;

ii)

organismi di diritto pubblico a carattere civile disciplinati dalla legislazione di un paese terzo;

iii)

agenzie ed organizzazioni internazionali.

5.   Fermi restando i requisiti di cui ai paragrafi 3 e 4, le organizzazioni di invio dei volontari e le organizzazioni d'accoglienza possono realizzare le azioni nell'ambito dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario in associazione con organizzazioni private a scopo di lucro.

6.   Sulla base di una valutazione preliminare delle esigenze, le organizzazioni di invio da certificare possono beneficiare di un'assistenza tecnica intesa a rafforzare la loro capacità di partecipare all'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario e di garantire il rispetto delle norme e delle procedure di cui all'articolo 9.

Le organizzazioni d'accoglienza da certificare possono altresì beneficiare dell'assistenza di cui al primo comma nel contesto delle azioni di cui all'articolo 15.

7.   Dopo la certificazione, la Commissione pubblica senza indugio l'elenco delle organizzazioni di invio e d'accoglienza certificate.

Articolo 11

Individuazione e selezione dei candidati volontari

1.   Sulla base di una valutazione preliminare delle necessità dei paesi terzi effettuata dalle organizzazioni di invio dei volontari, dalle organizzazioni d'accoglienza o da altri operatori pertinenti, le organizzazioni d'invio certificate individuano e selezionano candidati volontari a fini di formazione.

2.   L'individuazione e la selezione dei candidati volontari avvengono nel rispetto delle norme e delle procedure di cui all'articolo 9 e sono conformi ai principi di non discriminazione e pari opportunità.

3.   Possono candidarsi come volontari le seguenti categorie di persone, che abbiano un'età minima di diciotto anni:

a)

i cittadini dell'Unione,

b)

i cittadini di paesi terzi che sono soggiornanti di lungo periodo in uno Stato membro dell'Unione; e

c)

i cittadini di paesi di cui all'articolo 23, paragrafo 1, alle condizioni stabilite in tale articolo.

Articolo 12

Programma di formazione dei candidati volontari e sostegno alla formazione e all'apprendistato

1.   Sulla base dei programmi e delle procedure esistenti e con la partecipazione, se del caso, di istituzioni specializzate, la Commissione stabilisce un programma di formazione per preparare i candidati volontari alla mobilitazione al fine di sostenere e completare l'aiuto umanitario.

2.   Sono ammessi a partecipare al programma di formazione attuato da organizzazioni qualificate i candidati volontari individuati e selezionati conformemente all'articolo 11. La portata individuale e il contenuto della formazione che ogni candidato deve effettuare sono determinati dalla pertinente organizzazione di invio certificata, in consultazione con l'organizzazione d'accoglienza certificata, in base alle esigenze e tenendo conto della precedente esperienza del volontario candidato e della mobilitazione prevista.

3.   Come parte della formazione, e in particolare della preparazione alla mobilitazione, i candidati volontari possono essere tenuti a svolgere apprendistati presso organizzazioni di invio certificate, se possibile in un paese diverso dal loro paese d'origine.

4.   Fermo restando il paragrafo 3, i candidati volontari che non hanno usufruito di un apprendistato possono ricevere, se del caso, una preparazione supplementare pre-mobilitazione specialmente concepita in funzione delle esigenze e delle circostanze specifiche della mobilitazione. Questa preparazione e l'apprendistato avvengono nel rispetto delle norme e delle procedure sulla preparazione di cui all'articolo 9.

5.   Il programma di formazione comporta una valutazione del grado di preparazione dei candidati volontari a essere mobilitati al fine di sostenere e completare l'aiuto umanitario nei paesi terzi e di rispondere alle necessità in loco. Tale valutazione è effettuata in collaborazione con le organizzazioni di invio di volontari.

6.   La Commissione adotta le modalità del programma di formazione e la procedura di valutazione del grado di preparazione dei candidati volontari alla mobilitazione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 26, paragrafo 2.

Articolo 13

Banca dati dei Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario

1.   Sono considerati Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario e sono ammissibili alla mobilitazione i candidati che superano la valutazione di cui all'articolo 12, paragrafo 5. Essi sono inseriti in quanto tali nella banca dati dei Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario.

2.   La Commissione crea, cura e aggiorna la banca dati dei Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario, anche per quanto concerne la disponibilità e l'ammissibilità dei Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario ai fini della mobilitazione, e ne disciplina l'accesso e l'uso. Il trattamento dei dati personali inclusi nella banca dati o raccolti ai fini dell'inserimento nella stessa avviene nel rispetto della direttiva 95/46/CE e del regolamento (CE) n. 45/2001, a seconda dei casi.

Articolo 14

Mobilitazione nei paesi terzi dei Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario

1.   I Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario figuranti nella banca dati possono essere mobilitati per sostenere e completare l'aiuto umanitario, conformemente all'articolo 3, lettera d):

a)

dalle organizzazioni di invio certificate, presso le organizzazioni d'accoglienza nei paesi terzi; oppure

b)

laddove opportuno, dalla Commissione, presso i propri uffici locali di aiuto umanitario per svolgere attività di sostegno.

2.   La mobilitazione risponde alle esigenze reali espresse a livello locale dalle organizzazioni d'accoglienza.

3.   Per quanto riguarda la mobilitazione di cui al paragrafo 1, lettera a), le organizzazioni certificate di invio di volontari garantiscono l'osservanza delle norme e delle procedure di cui all'articolo 9. I Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario non sono mobilitati nell'ambito di operazioni condotte nel quadro di conflitti armati internazionali e non internazionali.

4.   Le organizzazioni di invio certificate informano le autorità nazionali competenti degli Stati membri e di altri paesi partecipanti a norma dell'articolo 23 prima che uno dei loro cittadini sia mobilitato in qualità di Volontario dell'Unione per l'aiuto umanitario conformemente alle norme e alle procedure di cui all'articolo 9.

5.   Le specifiche condizioni di mobilitazione e il ruolo dei Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario, compresi i diritti e doveri, la durata e il luogo della mobilitazione e i compiti del volontario, sono definiti in stretta consultazione con le organizzazioni d'accoglienza in un contratto fra le organizzazioni di invio e i Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario.

6.   Per quanto riguarda la mobilitazione di cui al paragrafo 1, lettera b), la Commissione firma con i Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario un «Contratto di mobilitazione di volontari», che definisce le specifiche modalità e condizioni della mobilitazione. I contratti di mobilitazione di volontari non conferiscono agli interessati i diritti e gli obblighi derivanti dallo Statuto dei funzionari dell'Unione europea e dal Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea di cui al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (14).

7.   Ogni Volontario dell'Unione per l'aiuto umanitario è seguito e assistito durante il periodo di mobilitazione da una persona di riferimento designata dall'organizzazione d'accoglienza.

Articolo 15

Rafforzamento delle capacità ai fini dell'aiuto umanitario delle organizzazioni d'accoglienza

Sulla base di una valutazione preliminare delle esigenze dei paesi terzi effettuata dalle organizzazioni di invio e d'accoglienza o da altri attori pertinenti, la Commissione sostiene azioni volte a rafforzare la capacità delle organizzazioni d'accoglienza ai fini dell'aiuto umanitario nell'ottica di migliorare la preparazione e la reazione alle crisi umanitarie a livello locale e garantire l'impatto sostenibile ed efficace delle attività sul campo dei Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario, tra cui:

a)

gestione del rischio di catastrofi, preparazione e reazione alle catastrofi, addestramento, formazione in materia di gestione dei volontari e altri settori pertinenti per il personale e i volontari delle organizzazioni d'accoglienza;

b)

scambio di migliori prassi, assistenza tecnica, programmi di gemellaggio e scambio di personale e volontari, creazione di reti e altre azioni rilevanti.

Articolo 16

Rete dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario

1.   La Commissione istituisce e gestisce la Rete dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario, che riunisce:

a)

i candidati volontari e i Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario che partecipano o hanno partecipato all'iniziativa;

b)

le organizzazioni di invio e d'accoglienza;

c)

rappresentanti degli Stati membri e del Parlamento europeo.

2.   In particolare, la Rete dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario:

a)

facilita le interazioni e costituisce una piattaforma per lo scambio delle conoscenze, la consultazione e la divulgazione di informazioni, lo scambio di buone prassi nonché la valutazione delle necessità di cui all'articolo 21, paragrafo 3;

b)

facilita la costituzione di partenariati e l'elaborazione di progetti comuni concernenti attività di mobilitazione e di rafforzamento delle capacità cui partecipano organizzazioni di invio dell'Unione e organizzazioni d'accoglienza dei paesi terzi;

c)

costituisce una base per la realizzazione delle azioni nell'ambito dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario nell'ottica di garantire miglioramenti continui come pure un monitoraggio e una valutazione efficaci;

d)

offre opportunità di volontariato online nell'ambito di progetti relativi all'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario.

Articolo 17

Comunicazione e sensibilizzazione

1.   La Commissione sostiene azioni di pubblica informazione, di comunicazione e di sensibilizzazione per promuovere la visibilità dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario e per incoraggiare il volontariato nel settore dell'aiuto umanitario nell'Unione e nei suoi Stati membri come pure nei paesi terzi che beneficiano delle azioni nell'ambito di tale iniziativa.

2.   La Commissione elabora un piano di comunicazione relativo agli obiettivi, alle azioni e alla visibilità dei risultati dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario, che definisce le attività di comunicazione e diffusione, in particolare verso i futuri potenziali candidati volontari e i beneficiari delle azioni nell'ambito di tale iniziativa. Il suddetto piano di comunicazione è attuato dalla Commissione e dai beneficiari, in particolare le organizzazioni di invio e d'accoglienza, come pure dai Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario.

CAPO III

PROGRAMMAZIONE E STANZIAMENTO DEI FONDI

Articolo 18

Azioni ammissibili

1.   Sono ammesse a beneficiare dell'assistenza finanziaria le azioni di cui all'articolo 8, incluse le misure necessarie per la loro attuazione e le necessarie misure volte a rafforzare il coordinamento fra l'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario e altri programmi rilevanti a livello nazionale e internazionale, sulla base delle buone prassi esistenti.

2.   L'assistenza finanziaria di cui al paragrafo 1 può coprire anche le spese di preparazione, monitoraggio, controllo, revisione contabile e valutazione necessarie per gestire l'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario e realizzarne gli obiettivi.

3.   Le spese di cui al paragrafo 2 possono coprire in particolare studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione a norma dell'articolo 17, tra cui la comunicazione istituzionale sulle priorità politiche dell'Unione europea, purché riguardino gli obiettivi generali dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario, le spese connesse alle reti informatiche destinate all'elaborazione e allo scambio di informazioni (e relativa interconnessione con i sistemi presenti e futuri intesi a promuovere lo scambio di dati intersettore e relative attrezzature), e tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa sostenute dalla Commissione.

Articolo 19

Beneficiari finanziari

L'assistenza finanziaria prevista dal presente regolamento può essere concessa a persone fisiche e a persone giuridiche, di diritto privato o di diritto pubblico, che si considerano beneficiari finanziari ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

Articolo 20

Dotazione finanziaria

1.   La dotazione finanziaria per l'attuazione del presente regolamento per il periodo tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020 è di 147 936 000 EUR a prezzi correnti. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio entro i limiti del quadro finanziario pluriennale. Se necessario, dopo il 2020 si potranno iscrivere a bilancio stanziamenti di pagamento per coprire spese analoghe, per consentire la gestione dei pagamenti delle azioni non ancora completate entro il 31 dicembre 2020.

2.   La dotazione finanziaria di cui paragrafo 1 è assegnata, nel periodo 2014-2020, in base agli obiettivi operativi, alle priorità tematiche e alle percentuali di cui all'allegato.

3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 al fine di modificare le priorità e adeguare di oltre 10 punti percentuali, e fino ad un massimo di 20, ciascuna delle cifre riportate nell'allegato. Tale adeguamento può essere effettuato solo sulla base dei risultati di un riesame condotto dalla Commissione in merito alle priorità tematiche e alle percentuali figuranti all'allegato alla luce dell'esito della valutazione intermedia di cui all'articolo 27, paragrafo 4, lettera b), nel qual caso gli atti delegati sono adottati entro il 30 giugno 2018.

4.   Qualora, in caso di una necessaria revisione delle risorse finanziarie disponibili per il sostegno delle azioni di risposta alle emergenze, motivi imperativi d'urgenza lo richiedano, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per rivedere di oltre 10 punti percentuali, e fino ad un massimo di 20, ciascuna delle cifre riportate nell'allegato, nei limiti delle dotazioni di bilancio disponibili e in conformità della procedura prevista all'articolo 25.

Articolo 21

Tipologie di intervento finanziario e procedure d'esecuzione

1.   La Commissione eroga l'assistenza finanziaria dell'Unione conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

2.   L'assistenza finanziaria di cui al presente regolamento può assumere le forme previste dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

3.   Ai fini dell'attuazione del presente regolamento la Commissione adotta mediante atti di esecuzione un programma di lavoro annuale relativo all'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2. Il programma di lavoro annuale definisce gli obiettivi perseguiti, i risultati attesi, il metodo di attuazione e l'importo della relativa spesa totale e fornisce una descrizione delle azioni da finanziare, indicando l'importo assegnato a ciascuna azione, tenendo conto se del caso dell'esito della valutazione delle esigenze, e uno scadenzario indicativo per la loro attuazione. Nel caso delle sovvenzioni, il programma di lavoro annuale indica le priorità, i principali criteri di valutazione e il tasso massimo di cofinanziamento. Il programma di lavoro annuale definisce altresì la partecipazione dei paesi terzi conformemente alle condizioni di cui all'articolo 23.

Articolo 22

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

1.   La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nella realizzazione delle azioni finanziate nell'ambito dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.

2.   La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di revisione contabile, esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, contraenti e subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione nell'ambito dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario.

3.   L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) è autorizzato a effettuare controlli e verifiche sul posto presso gli operatori economici che siano direttamente o indirettamente interessati da tali finanziamenti, secondo le procedure stabilite dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 e dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a convenzioni o decisioni di sovvenzione o a contratti finanziati nell'ambito dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario.

4.   Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, le convenzioni e decisioni di sovvenzione e i contratti conclusi in applicazione del presente regolamento abilitano espressamente la Commissione, la Corte dei conti e l'OLAF a svolgere tali revisioni, controlli e verifiche sul posto, nel rispetto di tutte le pertinenti garanzie procedurali.

CAPO IV

COOPERAZIONE CON ALTRI PAESI

Articolo 23

Cooperazione con altri paesi

1.   Possono partecipare all'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario:

a)

cittadini e organizzazioni d'invio di volontari di paesi in via d'adesione, paesi candidati, potenziali candidati e paesi partner della politica europea di vicinato conformemente ai principi, alle modalità e alle condizioni generali che regolano la partecipazione di questi paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle pertinenti decisioni dei Consigli di associazione, o in accordi simili;

b)

cittadini e organizzazioni d'invio di volontari di paesi appartenenti all'Associazione europea di libero scambio, che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE), nel rispetto delle condizioni di cui all'accordo SEE;

c)

cittadini e organizzazioni d'invio di volontari di altri paesi europei, previa conclusione di accordi bilaterali con tali paesi.

2.   I volontari e le organizzazioni partecipanti che eseguono le azioni nell'ambito dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario, provenienti dai paesi cooperanti rispettano a loro volta i principi generali di cui all'articolo 4.

3.   La cooperazione coi paesi partecipanti di cui al paragrafo 1 è basata, ove rilevante, su stanziamenti supplementari di tali paesi partecipanti, da rendere disponibili conformemente alle procedure da concordarsi con tali paesi.

CAPO V

DELEGA DI POTERI E MISURE DI ESECUZIONE

Articolo 24

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafo 2, all'articolo 9, paragrafo 2, e all'articolo 20, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere dal 25 aprile 2014.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 7, paragrafo 2, all'articolo 9, paragrafo 2, e all'articolo 20, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'articolo 9, paragrafo 2 e dell'articolo 20, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 25

Procedura d'urgenza

1.   In casi eccezionali e debitamente giustificati, gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.

2.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 5. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

Articolo 26

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato definito all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio (15). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

CAPO VI

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

Articolo 27

Monitoraggio e valutazione

1.   Le azioni nell'ambito dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario che ricevono assistenza finanziaria sono oggetto di un monitoraggio periodico che ne segue l'attuazione e di una valutazione indipendente esterna periodica che ne esamina l'efficienza, l'efficacia e l'impatto in relazione agli obiettivi dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario. Il monitoraggio e la valutazione includono le relazioni di cui al paragrafo 4 e altre attività su aspetti specifici del regolamento che possono essere avviate in qualunque momento della sua attuazione.

2.   Le organizzazioni di invio che mobilitano i Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario al di fuori dell'Unione sono responsabili del monitoraggio delle loro attività e presentano periodicamente alla Commissione relazioni di monitoraggio salvaguardando tutti i diritti dei singoli volontari per quanto attiene alla protezione dei dati personali.

3.   Le valutazioni si basano sulle norme di valutazione esistenti, incluse quelle elaborate dal comitato per l'assistenza allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, al fine di misurare l'impatto a lungo termine dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario sull'aiuto umanitario. La fase della valutazione implica la consultazione periodica, da parte della Commissione, di tutte le parti interessate, compresi i volontari, le organizzazioni di invio e di accoglienza, le popolazioni e le comunità locali assistite, le organizzazioni umanitarie e gli operatori sul campo. La concezione dei programmi e l'assegnazione delle risorse tengono conto dei risultati della valutazione.

4.   La Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio:

a)

relazioni annuali intese a esaminare i progressi compiuti nell'attuazione del presente regolamento, inclusi i suoi risultati e, per quanto possibile, i principali effetti;

b)

una relazione di valutazione intermedia sui risultati ottenuti e sugli aspetti qualitativi e quantitativi dell'attuazione del presente regolamento, compreso per quanto concerne l'impatto dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario nel settore umanitario e il rapporto costo-efficacia del programma, durante i primi tre anni di attuazione, entro il 31 dicembre 2017;

c)

una comunicazione sul seguito dell'attuazione del presente regolamento, sulla base della relazione di valutazione intermedia di cui alla lettera b), entro il 31 dicembre 2018;

d)

una relazione di valutazione ex post per il periodo di esecuzione finanziaria di sette anni, entro il 31 dicembre 2021.

5.   La Commissione provvede al riesame delle misure previste dal presente regolamento entro il 1o settembre 2019 e, se opportuno in base alle conclusioni della relazione di valutazione intermedia di cui al paragrafo 4, lettera b), del presente articolo, presenta nel quadro di detto riesame una proposta legislativa volta a modificare il presente regolamento.

6.   Inoltre, la Commissione informa periodicamente il SEAE in merito alle attività condotte nell'ambito dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario conformemente alle pertinenti modalità operative.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

D. KOURKOULAS


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 25 febbraio 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 18 marzo 2014.

(2)  GU C 25 del 30.1.2008, pag. 1.

(3)  Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924).

(4)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

(5)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(6)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

(7)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

(8)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(9)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(10)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(11)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

(12)  GU C 100 del 6.4.2013, pag. 14.

(13)  Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).

(14)  Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1).

(15)  Regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all'aiuto umanitario (GU L 163 del 2.7.1996, pag. 1).


ALLEGATO

OBIETTIVI OPERATIVI, PRIORITÀ TEMATICHE E PERCENTUALI DI RIPARTIZIONE DELLA DOTAZIONE FINANZIARIA PER L'ATTUAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Priorità tematica 1

Mobilitazione dei Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario al fine di sostenere e completare l'aiuto umanitario

La presente priorità tematica si rivolge all'obiettivo operativo di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a) (Contribuire all'aumento e al miglioramento della capacità dell'Unione di fornire aiuto umanitario):

rafforzamento della resilienza e gestione del rischio di catastrofi in paesi vulnerabili, fragili o colpiti da catastrofi e nell'ambito di crisi dimenticate, ivi inclusi lo sviluppo delle capacità da parte dei Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario e gli interventi nelle fasi successive del ciclo di gestione delle catastrofi: prevenzione delle catastrofi, preparazione alle catastrofi, riduzione del rischio di catastrofi e recupero in seguito a catastrofi naturali o causate dall'uomo: 31 % +/- 10 punti percentuali;

sostegno alle azioni di risposta alle emergenze, ivi inclusi il rafforzamento delle capacità da parte dei Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario e attività nell'ambito della logistica e dei trasporti, del coordinamento, della gestione di progetti, delle finanze e dell'amministrazione, della comunicazione e della sensibilizzazione: 10 % +/- 8 punti percentuali.

Priorità tematica 2

Rafforzamento delle capacità dei Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario e delle organizzazioni esecutive: 55 % +/- 10 punti percentuali

La presente priorità tematica si rivolge all'obiettivo operativo di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), (Miglioramento delle capacità, conoscenze e competenze dei volontari nel campo degli aiuti umanitari nonché dei termini e delle condizioni del loro impegno); articolo 7, paragrafo 1, lettera c), (Potenziamento delle capacità delle organizzazioni d'accoglienza e promozione del volontariato nei paesi terzi); articolo 7, paragrafo 1, lettera e), (Aumento della coerenza e dell'interconnessione del volontariato fra gli Stati membri per migliorare le opportunità dei cittadini dell'Unione di partecipare ad attività e interventi di aiuto umanitario):

formazione e apprendistato per i candidati volontari,

rafforzamento delle capacità delle organizzazioni d'accoglienza ai fini dell'aiuto umanitario, incluso il sostegno finalizzato alla certificazione,

certificazione/assistenza tecnica per le organizzazioni di invio.

Priorità tematica 3

Misure di sostegno: 4 % +/- 2 punti percentuali

La presente priorità tematica si rivolge all' obiettivo operativo di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera d), (Comunicazione dei principi dell'Unione in materia di aiuto umanitario stabiliti nell'ambito del Consenso europeo sull'aiuto umanitario).


24.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 122/18


REGOLAMENTO (UE) N. 376/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 3 aprile 2014

concernente la segnalazione, l'analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell'aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

È opportuno garantire un elevato livello generale di sicurezza dell'aviazione civile nell'Unione nonché fare quanto possibile per ridurre il numero di incidenti e di inconvenienti, affinché i cittadini abbiano fiducia nel trasporto aereo.

(2)

Nell'ultimo decennio il tasso di incidenti mortali nell'aviazione civile è rimasto nel complesso pressoché costante. Tuttavia, il numero di incidenti potrebbe crescere nei prossimi decenni, a causa di un incremento del traffico aereo e della crescente complessità tecnica degli aeromobili.

(3)

Il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) mira a prevenire gli incidenti facilitando il rapido svolgimento di inchieste sulla sicurezza efficienti e di alta qualità. Il presente regolamento non dovrebbe interferire con l'insieme di operazioni nell'ambito di inchieste su incidenti e inconvenienti gestite dalle autorità investigative nazionali per la sicurezza, di cui al regolamento (UE) n. 996/2010. In caso di incidente o inconveniente grave, la comunicazione dell'evento è inoltre soggetta al regolamento (UE) n. 996/2010.

(4)

Gli atti legislativi dell'Unione in vigore, in particolare il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e i relativi regolamenti di esecuzione, impongono obblighi per alcune organizzazioni di stabilire sistemi di segnalazione di eventi nel contesto dei loro sistemi di gestione della sicurezza. Il rispetto del regolamento (CE) n. 216/2008 e dei relativi regolamenti di esecuzione non dovrebbe esonerare le organizzazioni dal rispettare il presente regolamento. Analogamente, il rispetto del presente regolamento non dovrebbe esonerare le organizzazioni dal rispettare il regolamento (CE) n. 216/2008 e i relativi regolamenti di esecuzione. Tuttavia, questo non dovrebbe dar luogo a due sistemi di segnalazione paralleli e il regolamento (CE) n. 216/2008, i relativi regolamenti di esecuzione e il presente regolamento dovrebbero essere considerati complementari.

(5)

L'esperienza ha dimostrato che gli incidenti spesso sono preceduti da inconvenienti legati alla sicurezza e da carenze che rivelano l'esistenza di pericoli per la sicurezza. Le informazioni sulla sicurezza sono quindi un'importante risorsa per individuare i pericoli effettivi o potenziali per la sicurezza. Inoltre, nonostante la capacità di trarre insegnamenti dagli incidenti sia fondamentale, è stato riscontrato che i sistemi meramente reattivi hanno un effetto limitato per quanto concerne la possibilità di continuare a migliorare la sicurezza. I sistemi reattivi dovrebbero quindi essere integrati da sistemi proattivi che si avvalgano di altri tipi di informazione in materia di sicurezza, per apportare effettivi miglioramenti nella sicurezza aerea. L'Unione, i suoi Stati membri, l'Agenzia europea per la sicurezza aerea («Agenzia») e le organizzazioni dovrebbero contribuire al miglioramento della sicurezza aerea attraverso l'introduzione di sistemi maggiormente proattivi e basati su elementi concreti, incentrate sulla prevenzione degli incidenti grazie all'analisi di tutte le pertinenti informazioni in materia di sicurezza, comprese le informazioni sugli eventi verificatisi nel settore dell'aviazione civile.

(6)

Per migliorare la sicurezza aerea, le pertinenti informazioni nel settore dell'aviazione civile dovrebbero essere segnalate, raccolte, registrate, protette, scambiate, diffuse e analizzate e le opportune misure di sicurezza dovrebbero essere adottate sulla base delle informazioni raccolte. Questo approccio proattivo e basato su elementi concreti dovrebbe essere applicato dalle autorità degli Stati membri, competenti in materia di sicurezza aerea, dalle organizzazioni nell'ambito del loro sistema di gestione della sicurezza e dall'Agenzia.

(7)

L'imposizione degli obblighi di segnalazione di eventi sulle organizzazioni dovrebbe essere proporzionata alla dimensione dell'organizzazione interessata e all'ambito della sua attività. Dovrebbe pertanto essere possibile, in particolare per le organizzazioni più piccole, decidere di riunire o congiungere le funzioni relative alla gestione della segnalazione in seno all'organizzazione, ripartire i compiti relativi alla segnalazione di eventi con altre organizzazioni dello stesso tipo o esternalizzare raccolta, valutazione, elaborazione, analisi e registrazione delle informazioni dettagliate sugli eventi a enti specializzati approvati dalle competenti autorità degli Stati membri. Tali enti dovrebbero osservare i principi di riservatezza e protezione stabiliti dal presente regolamento. L'organizzazione dell'esternalizzazione dovrebbe mantenere un adeguato controllo delle funzioni esternalizzate e a essa dovrebbe incombere in definitiva la competenza e la responsabilità dell'applicazione degli obblighi prescritti dal presente regolamento.

(8)

Occorre provvedere a che gli operatori in prima fila del settore dell'aviazione segnalino gli eventi che pongono un rischio rilevante per la sicurezza aerea. È opportuno che i sistemi di segnalazione spontanea integrino quelli di segnalazione obbligatoria ed entrambi dovrebbero consentire alle persone di segnalare particolari concernenti gli eventi collegati alla sicurezza aerea. È opportuno istituire sistemi di segnalazione obbligatoria e spontanea nell'ambito delle organizzazioni, dell'Agenzia e delle competenti autorità degli Stati membri. Le informazioni raccolte dovrebbero essere trasferite all'autorità competente affinché si proceda a un adeguato monitoraggio finalizzato a migliorare la sicurezza aerea. È opportuno che le organizzazioni analizzino tali eventi che possono avere effetti sulla sicurezza al fine di individuare i pericoli per la sicurezza e adottare le eventuali opportune misure correttive o preventive. Le organizzazioni dovrebbero trasmettere i risultati preliminari delle loro analisi all'autorità competente dei loro Stati membri o all'Agenzia e dovrebbero anche trasmettere loro i risultati finali se questi ultimi individuano un rischio effettivo o potenziale per la sicurezza aerea. Le autorità competenti degli Stati membri e l'Agenzia dovrebbero porre in essere una procedura analoga per gli eventi che sono stati loro presentati direttamente e dovrebbero monitorare adeguatamente la valutazione dell'organizzazione e le eventuali azioni correttive o preventive adottate.

(9)

Diverse categorie di addetti dell'aviazione civile, o di personale comunque in servizio in tale settore, sono testimoni di eventi rilevanti ai fini della prevenzione degli incidenti. Essi dovrebbero quindi disporre di strumenti che consentano loro di segnalarli e dovrebbe essere garantita la loro protezione. Per incoraggiare il personale a notificarli e consentirgli di valutare meglio l'impatto positivo che la segnalazione dell'evento ha sulla sicurezza aerea, è opportuno che il personale sia informato in modo regolare sulle azioni avviate nell'ambito dei sistemi di segnalazione di eventi.

(10)

I pericoli e i rischi associati agli aeromobili a motore complessi sono molto diversi da quelli associati ad altri tipi di aeromobili. Pertanto, anche se l'intero settore dell'aviazione dovrebbe rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento, gli obblighi da esso imposti dovrebbero essere proporzionati al settore di attività e alla complessità dei diversi tipi di aeromobili. Di conseguenza, le informazioni raccolte sugli eventi riguardanti aeromobili diversi da quelli a motore complessi dovrebbero formare oggetto di obblighi di segnalazione semplificati e meglio adattati a tale comparto dell'aviazione.

(11)

Per raccogliere le informazioni ulteriori sulla sicurezza che potrebbero contribuire al miglioramento della sicurezza aerea, è opportuno incoraggiare lo sviluppo di altri metodi di raccolta dei dati in aggiunta ai sistemi previsti dal presente regolamento. Qualora abbiano sistemi di raccolta delle informazioni già esistenti e ben funzionanti, le organizzazioni dovrebbero essere autorizzate a continuare a utilizzare tali sistemi parallelamente ai sistemi da istituire ai fini del presente regolamento.

(12)

Le autorità investigative sulla sicurezza e qualsiasi ente preposto alla regolamentazione della sicurezza dell'aviazione civile nell'ambito dell'Unione dovrebbero avere pieno accesso alle informazioni sugli eventi raccolte e alle segnalazioni di eventi registrate dai relativi Stati membri, al fine di stabilire quali inconvenienti richiedano inchieste di sicurezza e di individuare quali insegnamenti possano essere tratti per la sicurezza aerea, e di adempiere ai loro obblighi di sorveglianza.

(13)

È essenziale ottenere dati di buona qualità e completi, in quanto le analisi e le tendenze risultanti da dati inesatti possono mostrare risultati fuorvianti e possono portare a sforzi che sono orientati ad azioni inadeguate. Inoltre, i dati inesatti potrebbero diminuire la fiducia nelle informazioni provenienti da sistemi per la segnalazione di eventi. Al fine di garantire la qualità della segnalazione e agevolarne la completezza, è opportuno farvi figurare talune informazioni minime che possono variare in funzione della categoria di evento. Inoltre è opportuno applicare procedure intese a controllare la qualità delle informazioni ed evitare incoerenze tra una segnalazione e le informazioni dettagliate sull'evento che sono state inizialmente raccolte. Con il sostegno della Commissione, è inoltre opportuno sviluppare orientamenti adeguati che consentano, in particolare, di garantire la qualità e agevolare la completezza dei dati nonché l'integrazione coerente e uniforme nelle banche dati. Dovrebbero essere inoltre organizzati, in particolare dalla Commissione, seminari aventi lo scopo di offrire la necessaria assistenza.

(14)

È opportuno che la Commissione sviluppi un sistema comune europeo per la classificazione dei rischi, che garantisca l'individuazione delle iniziative necessarie da adottare rapidamente quando si verificano eventi puntuali che presentano un elevato rischio per la sicurezza. Tale sistema dovrebbe inoltre consentire di identificare i principali settori a rischio sulla base della valutazione di dati aggregati. Il sistema dovrebbe aiutare gli organismi competenti a valutare gli eventi e a determinare gli ambiti in cui concentrare più efficacemente gli sforzi. Un sistema comune europeo per la classificazione dei rischi dovrebbe agevolare un approccio integrato e armonizzato alla gestione del rischio nell'intero sistema dell'aviazione europeo, consentendo così alle organizzazioni, agli Stati membri, alla Commissione e all'Agenzia di concentrarsi sugli sforzi volti al miglioramento della sicurezza in maniera armonizzata.

(15)

Un sistema comune europeo per la classificazione dei rischi dovrebbe anche consentire l'identificazione dei principali settori a rischio nell'Unione sulla base dei dati aggregati da un punto di vista europeo e il sostegno all'attività condotta nell'ambito del programma europeo di sicurezza aerea e del piano europeo per la sicurezza aerea. È opportuno che la Commissione fornisca un sostegno adeguato al fine di garantire la classificazione coerente e uniforme dei rischi in tutti gli Stati membri.

(16)

Per facilitare lo scambio di informazioni, le segnalazioni di eventi dovrebbero essere registrate in banche dati che siano compatibili con il Centro europeo di coordinamento dei sistemi di segnalazione di incidenti nella navigazione aerea (Eccairs) (software utilizzato da tutti gli Stati membri e dal repertorio centrale europeo per registrare dette segnalazioni) e con la tassonomia ADREP [tassonomia dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO) utilizzata anche nel software Eccairs]. L'Agenzia e la Commissione dovrebbero fornire il supporto tecnico per l'interoperabilità dei sistemi.

(17)

Le organizzazioni dovrebbero conservare in una o più banche dati le segnalazioni di eventi derivate da informazioni dettagliate sugli eventi raccolte nell'ambito dei sistemi di segnalazione obbligatoria e, se del caso, spontanea. La complessità della banca dati dovrebbe poter essere proporzionata alla dimensione dell'organizzazione interessata e/o alla sua importanza relativamente agli obiettivi del presente regolamento e dovrebbe quanto meno consistere di un archivio di dati contenente campi comuni obbligatori e, se del caso, campi specifici obbligatori.

(18)

Un evento che coinvolge un aeromobile immatricolato in uno Stato membro o operato da un'organizzazione stabilita in uno Stato membro dovrebbe essere segnalato anche nel caso si sia verificato al di fuori del territorio di tale Stato membro.

(19)

Le informazioni relative agli eventi dovrebbero essere scambiate nell'ambito dell'Unione al fine di migliorare l'individuazione dei pericoli effettivi o potenziali. Tali informazioni dovrebbero consentire inoltre agli Stati membri di avere accesso a tutte le informazioni sugli eventi verificatisi nel loro territorio o nel loro spazio aereo, ma segnalati a un altro Stato membro. Ciò dovrebbe altresì consentire all'Agenzia di ottenere informazioni precise sugli eventi e accesso a tutte le segnalazioni di eventi raccolte nell'Unione al fine di intraprendere azioni correttive per contrastare un rischio individuato all'interno dell'Unione, ove necessario. Tale scambio di informazioni dovrebbe consentire alle autorità competenti degli Stati membri di ottenere informazioni precise sugli eventi nel loro spazio aereo e, ove necessario, di intraprendere azioni correttive per contrastare un rischio individuato nel loro territorio.

(20)

L'obiettivo dello scambio di informazioni sugli eventi dovrebbe in primo luogo essere quello di prevenire incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione. Non dovrebbe essere utilizzato per attribuire colpe o responsabilità o stabilire parametri di riferimento per le prestazioni di sicurezza.

(21)

Il repertorio centrale europeo costituisce il modo più efficace per assicurare lo scambio di grandi quantitativi di informazioni in materia di sicurezza tra gli Stati membri, la Commissione e l'Agenzia, purché essi possano avervi pieno accesso.

(22)

Tutte le informazioni in materia di sicurezza derivate dalle segnalazioni di eventi raccolte nell'Unione dovrebbero essere tempestivamente trasferite nel repertorio centrale europeo. Le informazioni così raccolte dovrebbero riguardare le informazioni sugli inconvenienti, ma anche sugli incidenti e sugli inconvenienti gravi oggetto d'inchieste condotte a norma del regolamento (UE) n. 996/2010.

(23)

Il presente regolamento dovrebbe applicarsi alle informazioni concernenti eventi che sono registrate nelle banche dati delle organizzazioni, degli Stati membri e dell'Agenzia.

(24)

Tutte le informazioni in materia di sicurezza contenute nel repertorio centrale europeo dovrebbero essere messe a disposizione degli organismi preposti alla regolamentazione della sicurezza dell'aviazione civile nell'ambito dell'Unione, compresa l'Agenzia, e delle autorità preposte alle inchieste su incidenti e inconvenienti nell'Unione.

(25)

I soggetti interessati dovrebbero poter chiedere l'accesso a talune informazioni contenute nel repertorio centrale europeo, nel rispetto delle norme in materia di riservatezza di tali informazioni e dell'anonimato delle persone interessate.

(26)

Poiché i punti di contatto nazionali sono gli organismi che dispongono delle migliori conoscenze sui soggetti interessati stabiliti in un dato Stato membro, è opportuno che ciascun punto di contatto nazionale tratti le richieste provenienti dai soggetti interessati stabiliti nel territorio del rispettivo Stato membro. La Commissione dovrebbe trattare le richieste provenienti da soggetti interessati di paesi terzi o da organizzazioni internazionali.

(27)

Le informazioni contenute nelle segnalazioni di eventi dovrebbero essere analizzate in modo da identificare i rischi a livello di sicurezza. Dovrebbero di conseguenza essere individuate e attuate tempestivamente le eventuali relative azioni opportune al fine di migliorare la sicurezza aerea. Le informazioni concernenti l'analisi e il monitoraggio degli eventi dovrebbero essere diffuse all'interno delle organizzazioni, delle autorità competenti degli Stati membri e dell'Agenzia, in quanto il fatto di reagire alle segnalazioni incentiva le persone a segnalare eventi. Se del caso e qualora possibile, le informazioni concernenti l'analisi e il monitoraggio degli eventi dovrebbero essere fornite alle persone che hanno direttamente segnalato eventi alle autorità competenti degli Stati membri o all'Agenzia. Tale reazione alle segnalazioni dovrebbe rispettare le norme di riservatezza e di tutela dell'informatore e delle persone menzionate nella segnalazione dell'evento, a norma del presente regolamento.

(28)

Il presente regolamento dovrebbe assistere gli Stati membri, l'Agenzia e le organizzazioni nella gestione dei rischi per la sicurezza aerea. I sistemi di gestione della sicurezza delle organizzazioni sono integrati dai sistemi di gestione della sicurezza degli Stati membri e dell'Agenzia. Mentre le organizzazioni gestiscono i rischi per la sicurezza associati alle loro attività specifiche, le autorità competenti degli Stati membri e l'Agenzia gestiscono invece nel complesso i rischi in materia di sicurezza per i sistemi dell'aviazione, rispettivamente, degli Stati membri e dell'Unione, affrontando rischi comuni per la sicurezza aerea negli Stati membri interessati o a livello di Unione. I compiti dell'Agenzia e delle autorità competenti degli Stati membri non dovrebbero esentare le organizzazioni dall'essere direttamente responsabili della gestione della sicurezza inerente ai prodotti e ai servizi da esse forniti. A tal fine, le organizzazioni dovrebbero raccogliere e analizzare le informazioni relative agli eventi comunicati al fine di individuare e attenuare i pericoli associati alla loro attività. Esse dovrebbero altresì valutare i rischi correlati per la sicurezza e destinare risorse all'adozione di rapide e appropriate misure di attenuazione dei rischi nel campo della sicurezza. Nel suo complesso, il processo dovrebbe essere controllato dalla pertinente autorità competente che, ove necessario, dovrebbe richiedere che siano intraprese ulteriori azioni per garantire che le carenze in materia di sicurezza siano adeguatamente risolte. D'altra parte, le autorità competenti degli Stati membri e l'Agenzia dovrebbero integrare i sistemi di gestione della sicurezza delle organizzazioni rispettivamente a livello di Stati membri ed europeo.

(29)

Quando determinano l'azione da includere nel rispettivo programma nazionale di sicurezza e nel piano nazionale per la sicurezza, anche al fine di garantire che l'azione sia basata su elementi concreti, è opportuno che gli Stati membri utilizzino le informazioni derivate dalle segnalazioni di eventi che sono state raccolte e dalla loro analisi. I programmi nazionali di sicurezza e i piani nazionali per la sicurezza sono integrati a livello europeo dal programma europeo di sicurezza aerea e dal piano europeo per la sicurezza aerea.

(30)

Poiché l'obiettivo di migliorare la sicurezza aerea non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri, in quanto i sistemi di segnalazione gestiti dagli Stati membri a livello nazionale sono meno efficienti di una rete coordinata in cui lo scambio di informazioni consenta di individuare eventuali problemi di sicurezza e i principali settori a rischio nell'ambito dell'Unione, l'analisi a livello nazionale dovrebbe essere completata dall'analisi e dal monitoraggio a livello dell'Unione, così da garantire una migliore prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione. Questo compito dovrebbe essere svolto, a livello dell'Unione, da una rete di analisti della sicurezza aerea in coordinamento con l'Agenzia e la Commissione. Tale rete dovrebbe poter decidere, per consenso, di invitare alle sue riunioni altri osservatori, tra cui addetti o rappresentanti dell'industria.

(31)

In particolare, il programma europeo di sicurezza aerea e il piano europeo per la sicurezza aerea dovrebbero beneficiare del lavoro svolto dalla rete di analisti della sicurezza aerea al fine di stabilire, sulla base di elementi concreti, quale azione sia necessario attuare a livello dell'Unione.

(32)

Il pubblico dovrebbe disporre di informazioni aggregate a carattere generale sul livello di sicurezza del settore aereo negli Stati membri e nell'Unione. Tali informazioni dovrebbero riguardare, in particolare, tendenze e analisi elaborate a seguito dell'applicazione del presente regolamento da parte degli Stati membri nonché informazioni in forma aggregata sul contenuto del repertorio centrale europeo e possono essere fornite tramite pubblicazione degli indicatori di prestazione in materia di sicurezza.

(33)

Il sistema di sicurezza dell'aviazione civile è istituito sulla base del feedback e degli insegnamenti tratti da incidenti e inconvenienti. La segnalazione di eventi e l'utilizzazione delle relative informazioni a fini del miglioramento della sicurezza dipendono da un rapporto di fiducia tra l'informatore e l'organismo responsabile della raccolta e della valutazione delle informazioni. Ciò richiede una rigida applicazione delle norme in materia di riservatezza. La protezione delle informazioni sulla sicurezza da usi impropri e l'accesso al repertorio centrale europeo limitato ai soli soggetti interessati che partecipano al processo di miglioramento della sicurezza dell'aviazione civile hanno lo scopo di garantire la continua disponibilità di dette informazioni, in modo che sia possibile adottare azioni di prevenzione adeguate e tempestive e migliorare la sicurezza aerea. In questo contesto, le informazioni sensibili in materia di sicurezza dovrebbero essere adeguatamente protette e raccolte garantendone la riservatezza, tutelando la fonte e assicurando la fiducia degli addetti dell'aviazione civile in sistemi di segnalazione di eventi. È opportuno istituire misure idonee a garantire che le informazioni raccolte mediante i sistemi di segnalazione di eventi siano tenute riservate e a limitare l'accesso al repertorio centrale europeo. Le legislazioni nazionali sulla libertà di informazione dovrebbero tenere conto della necessaria riservatezza di dette informazioni. Le informazioni raccolte dovrebbero essere adeguatamente protette dall'uso o dalla diffusione non autorizzati, dovendo essere utilizzate unicamente per mantenere o migliorare la sicurezza aerea e non per attribuire colpe o responsabilità.

(34)

Al fine di garantire la fiducia dei dipendenti e del personale a contratto nel sistema di segnalazione di eventi dell'organizzazione, le informazioni contenute nelle segnalazioni di eventi dovrebbero essere adeguatamente tutelate e non dovrebbero essere impiegate per fini diversi dal mantenimento o dal miglioramento della sicurezza aerea. Le norme interne della «cultura giusta» adottate dalle organizzazioni a norma del presente regolamento dovrebbero contribuire in particolare al raggiungimento di tale obiettivo. Inoltre, un modo efficiente di conseguirlo può essere limitare la trasmissione di dati o informazioni personali che consentono di individuare l'informatore o le altre persone menzionate in segnalazioni di eventi tramite una chiara separazione tra i dipartimenti che gestiscono le segnalazioni di eventi e il resto dell'organizzazione.

(35)

Un informatore o una persona menzionata in una segnalazione di eventi dovrebbe essere adeguatamente tutelata. In questo contesto, le segnalazioni di eventi dovrebbero essere prive dei dati personali e le generalità dell'informatore e delle persone menzionate in segnalazioni di eventi non dovrebbero essere inserite nelle banche dati.

(36)

Inoltre, il sistema dell'aviazione civile dovrebbe promuovere una «cultura della sicurezza», che faciliti la segnalazione spontanea di eventi e contribuisca di conseguenza ad attuare il principio di una «cultura giusta». Quest'ultima è un elemento essenziale di una più ampia «cultura della sicurezza», che è il fondamento di un solido sistema di gestione della sicurezza. Un clima che abbracci i principi della «cultura della sicurezza» non dovrebbe ostare a iniziative che siano intraprese, ove necessario, per mantenere o migliorare il livello della sicurezza aerea.

(37)

Una «cultura giusta» dovrebbe incoraggiare le persone a trasmettere le informazioni in materia di sicurezza, senza tuttavia esonerarle dalle loro normali responsabilità. In tale contesto, i dipendenti e il personale a contratto non dovrebbero essere passibili di alcuna punizione sulla base delle informazioni fornite a norma del presente regolamento, tranne in caso di comportamento doloso o qualora vi sia stata manifesta e grave inosservanza di un ovvio rischio e grave mancanza di responsabilità professionale nell'adottare la diligenza che è palesemente richiesta in tali circostanze, causando prevedibili danni a persone o a beni, o che compromette seriamente il livello di sicurezza aerea.

(38)

Al fine di incoraggiare le segnalazioni di eventi, è opportuno tutelare non solo gli informatori, ma anche le persone che sono menzionate nelle segnalazioni di eventi interessate. Tale tutela non dovrebbe tuttavia esentare tali persone dagli obblighi di segnalazioni a norma del presente regolamento. In particolare, qualora una persona sia menzionata in una segnalazione di eventi e abbia ella stessa l'obbligo di segnalare tale evento, e non lo comunichi intenzionalmente, tale persona dovrebbe perdere la propria tutela e incorrere in sanzioni a norma del presente regolamento.

(39)

Fatti salvi il diritto penale nazionale e la corretta amministrazione della giustizia, è importante definire con precisione l'ambito di tutela degli informatori e delle altre persone menzionate in segnalazioni di eventi da sanzioni o conseguenze giudiziarie.

(40)

Al fine di rafforzare la fiducia delle persone nel sistema, la gestione delle segnalazioni di eventi dovrebbe essere organizzata in modo tale da tutelare opportunamente la riservatezza dell'identità dell'informatore e di altre persone menzionate in segnalazioni di eventi nell'ambito della promozione di una «cultura giusta». L'obiettivo, ogniqualvolta possibile, dovrebbe essere di consentire l'istituzione di un sistema indipendente di gestione degli eventi.

(41)

Il personale delle organizzazioni, delle autorità competenti degli Stati membri e dell'Agenzia coinvolto nella valutazione, nel trattamento o nell'analisi degli eventi ha un ruolo significativo nell'individuazione dei pericoli e delle carenze in materia di sicurezza. L'esperienza dimostra che, allorquando gli eventi sono esaminati retrospettivamente a seguito di un incidente, l'analisi porta a individuare rischi e carenze che non sarebbe stato altrimenti possibile individuare. Le persone coinvolte nella valutazione, nel trattamento o nell'analisi degli eventi potrebbero temere che vi possano essere conseguenze giudiziarie. Fatto salvo il diritto penale nazionale e la corretta amministrazione della giustizia, gli Stati membri non dovrebbero perseguire le persone che, presso le autorità competenti degli Stati membri, siano coinvolte nella valutazione, nel trattamento o nell'analisi degli eventi in relazione alle decisioni adottate nell'ambito dei rispettivi doveri le quali, successivamente e in retrospettiva, risultino essere state errate o inefficaci ma che, nel momento in cui sono state adottate e in base alle informazioni allora disponibili, erano adeguate e opportune.

(42)

I dipendenti e il personale a contratto dovrebbero avere l'opportunità di segnalare violazioni dei principi che disciplinano la loro tutela ai sensi del presente regolamento e non dovrebbero essere penalizzati per averlo fatto. Gli Stati membri dovrebbero stabilire in quali conseguenze incorrono coloro che hanno infranto i principi relativi alla tutela dell'informatore e di altre persone menzionate in segnalazioni di eventi e adottare, se del caso, contromisure o imporre sanzioni.

(43)

Le persone possono essere scoraggiate dal segnalare eventi per il timore che ciò costituisca un'autodenuncia e che vi possano essere conseguenze giudiziarie. Gli obiettivi del presente regolamento possono essere conseguiti senza indebite interferenze con i sistemi giudiziari degli Stati membri. È pertanto opportuno prevedere che violazioni di legge commesse in modo non premeditato o inavvertito, venute a conoscenza delle autorità degli Stati membri unicamente attraverso segnalazioni a norma del presente regolamento, non siano passibili di procedimenti disciplinari, amministrativi o giudiziari, salvo quanto diversamente previsto dal diritto penale nazionale applicabile. Tuttavia, il diritto di terzi a ricorrere in ambito civile non dovrebbe rientrare nell'ambito di tale divieto e dovrebbe essere esclusivamente oggetto della normativa nazionale.

(44)

Nondimeno, nel contesto dello sviluppo di un clima improntato a una «cultura giusta», gli Stati membri dovrebbero conservare la facoltà di estendere ai procedimenti civili o penali il divieto di avvalersi delle segnalazioni di eventi come prova a carico degli informatori nei procedimenti amministrativi e disciplinari.

(45)

Inoltre, la collaborazione tra le autorità giudiziarie e quelle di sicurezza dovrebbe essere migliorata e formalizzata mediante accordi preliminari tra le stesse, che dovrebbero rispettare l'equilibrio tra i diversi interessi pubblici in gioco e che dovrebbero riguardare in particolare l'accesso ad esempio alle segnalazioni di eventi contenute nelle banche dati nazionali e il loro uso.

(46)

Al fine di sostenere le maggiori competenze dell'Agenzia a norma del presente regolamento, è opportuno provvedere a che essa disponga di risorse sufficienti onde espletare correttamente i compiti supplementari che le sono affidati.

(47)

Al fine di integrare o modificare il presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(48)

Nell'applicazione del presente regolamento, la Commissione dovrebbe consultare l'Agenzia e la rete di analisti della sicurezza aerea di cui al presente regolamento.

(49)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(50)

Le norme in materia di trattamento dei dati e di tutela delle persone fisiche, stabilite nella direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e nel regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) dovrebbero essere pienamente rispettate nell'applicazione del presente regolamento. Le norme in materia di accesso ai dati, stabilite nel regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), dovrebbero essere pienamente rispettate nell'applicazione del presente regolamento tranne per quanto concerne la divulgazione dei dati e delle informazioni contenute nel repertorio centrale europeo, protetti da norme più rigorose in materia di accesso previste dal presente regolamento.

(51)

Le sanzioni dovrebbero in particolare essere applicabili nei confronti di qualsiasi persona fisica o giuridica che, in violazione del presente regolamento, faccia un uso improprio delle informazioni protette ai sensi dello stesso; agisca in modo pregiudizievole nei confronti dell'informatore o di altre persone menzionate in segnalazioni di eventi, tranne nel caso in cui si applichino le deroghe stabilite nel presente regolamento; non istituisca un ambiente propizio alla raccolta di informazioni dettagliate sugli eventi; non analizzi le informazioni raccolte o non agisca per ovviare alle carenze, effettive o potenziali, riscontrate in materia di sicurezza o non condivida le informazioni raccolte in applicazione del presente regolamento.

(52)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire l'adozione di regole comuni in materia di segnalazione di eventi nel settore dell'aviazione civile, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti a livello dell'Unione, può essere conseguito meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(53)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 996/2010.

(54)

È opportuno pertanto abrogare la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9), il regolamento (CE) n. 1321/2007 della Commissione (10) e il regolamento (CE) n. 1330/2007 della Commissione (11).

(55)

Il 10 aprile 2013 (12) il Garante europeo della protezione dei dati è stato sentito a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 e ha espresso un parere,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Obiettivi

1)   Il presente regolamento è inteso a migliorare la sicurezza dell'aviazione civile nell'Unione, garantendo che le informazioni in materia di sicurezza relative all'aviazione civile siano segnalate, raccolte, registrate, protette, scambiate, diffuse e analizzate.

Il presente regolamento garantisce:

a)

che, se del caso, sulla base dell'analisi delle informazioni raccolte siano adottate tempestivamente misure di sicurezza;

b)

la continua disponibilità delle informazioni sulla sicurezza attraverso l'introduzione di norme relative alla riservatezza e all'uso adeguato delle informazioni e tramite una tutela armonizzata e rafforzata dell'informatore e di persone menzionate in segnalazioni di eventi;

c)

che i rischi per la sicurezza aerea siano considerati e disciplinati a livello dell'Unione nonché a livello nazionale.

2.   La segnalazione di eventi ha unicamente l'obiettivo di prevenire incidenti e inconvenienti e non di attribuire colpe o responsabilità.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1)

«informatore», una persona fisica che segnala un evento o altre informazioni in materia di sicurezza a norma del presente regolamento;

2)

«aeromobile», ogni macchina che può trarre sostentazione nell'atmosfera da reazioni dell'aria diverse da quelle dovute all'effetto suolo;

3)

«inconveniente», un «inconveniente» ai sensi del regolamento (UE) n. 996/2010;

4)

«inconveniente grave», un «inconveniente grave» ai sensi del regolamento (UE) n. 996/2010;

5)

«incidente», un «incidente» ai sensi del regolamento (UE) n. 996/2010;

6)

«informazioni prive dei dati personali», informazioni derivanti da segnalazioni di eventi dalle quali sono stati eliminati tutti i dati personali quali nomi e indirizzi delle persone fisiche;

7)

«evento», qualsiasi evento relativo alla sicurezza che metta in pericolo o che, se non corretto o risolto, possa mettere in pericolo un aeromobile, i suoi occupanti o qualsiasi altra persona, tra cui in particolare gli incidenti o gli inconvenienti gravi;

8)

«organizzazione», qualsiasi organizzazione che fornisce prodotti nel settore dell'aviazione e/o che si avvale, contratta o utilizza i servizi di persone tenute a segnalare gli eventi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6;

9)

«anonimizzazione», l'eliminazione dalle segnalazioni di tutti i dati personali relativi all'informatore e alle persone menzionate in segnalazioni di eventi e degli eventuali dati, compresa la denominazione della o delle organizzazioni coinvolte nell'evento, che possano rivelare l'identità dell'informatore o di terzi o che possano permettere di dedurne l'identità a partire dalla segnalazione dell'evento;

10)

«pericolo», una situazione o un oggetto con il potenziale di causare la morte o provocare lesioni a una persona, danni alle attrezzature o a una struttura, perdita di materiale o ridurre la capacità di una persona di eseguire una data funzione;

11)

«autorità investigativa per la sicurezza», l'autorità investigativa nazionale permanente per la sicurezza dell'aviazione civile che conduce o controlla le inchieste in materia di sicurezza di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 996/2010;

12)

«cultura giusta», cultura nella quale gli operatori in prima linea o altre persone non sono sanzionati per azioni, omissioni o decisioni da essi adottate sulla base della loro esperienza e formazione, ma nella quale non sono tuttavia tollerate la negligenza grave, le infrazioni intenzionali e le azioni lesive;

13)

«punto di contatto»:

a)

quando una domanda di informazioni è presentata da un soggetto interessato stabilito nell'Unione, l'autorità competente designata da ciascuno Stato membro ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3;

b)

quando una domanda di informazioni è presentata da un soggetto interessato stabilito al di fuori dell'Unione, la Commissione;

14)

«parte interessata», qualsiasi persona fisica o giuridica o qualsiasi organismo ufficiale, avente o meno una propria personalità giuridica, che è in grado di partecipare al miglioramento della sicurezza aerea avendo accesso alle informazioni sugli eventi scambiate tra gli Stati membri e che figura in una delle categorie di soggetti interessati di cui all'allegato II;

15)

«programma statale di sicurezza», un complesso integrato di atti giuridici e attività finalizzati alla gestione della sicurezza dell'aviazione civile in uno Stato membro;

16)

«piano europeo per la sicurezza aerea», l'analisi delle questioni attinenti alla sicurezza e il relativo piano d'azione a livello europeo;

17)

«programma europeo di sicurezza aerea», l'insieme integrato delle disposizioni regolamentari adottate a livello dell'Unione, unitamente alle attività e alle procedure utilizzate per la gestione congiunta della sicurezza dell'aviazione civile a livello europeo;

18)

«sistema di gestione della sicurezza», un approccio sistematico alla gestione della sicurezza aerea, comprese le strutture organizzative, le responsabilità, le politiche e le procedure necessarie e include qualsiasi sistema di gestione che, indipendentemente da o integrato con altri sistemi di gestione dell'organizzazione, affronta la gestione della sicurezza.

Articolo 3

Oggetto e ambito d'applicazione

1.   Il presente regolamento stabilisce norme:

a)

sulla segnalazione di eventi che mettono in pericolo o, se non corretti o risolti, rischiano di mettere in pericolo un aeromobile, i suoi occupanti e qualsiasi altra persona, attrezzatura o istallazione, compromettendo l'operatività dell'aeromobile; e sulla segnalazione di altre informazioni pertinenti in materia di sicurezza;

b)

su un'analisi e su un'azione di monitoraggio riguardo agli eventi segnalati e alle altre informazioni in materia di sicurezza;

c)

sulla tutela degli operatori del settore aeronautico;

d)

sull'utilizzo adeguato delle informazioni sulla sicurezza raccolte;

e)

sull'integrazione delle informazioni in un repertorio centrale europeo; e

f)

sulla divulgazione di informazioni rese anonime ai soggetti interessati, affinché questi dispongano delle informazioni di cui hanno bisogno per migliorare la sicurezza aerea.

2.   Il presente regolamento si applica agli eventi e alle altre informazioni in materia di sicurezza che coinvolgono aeromobili civili, a eccezione di quelli di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 216/2008. Gli Stati membri possono decidere di applicare il presente regolamento anche agli eventi e alle altre informazioni in materia di sicurezza riguardanti gli aeromobili di cui all'allegato II del suddetto regolamento.

Articolo 4

Obbligo di segnalazione

1.   Gli eventi che potrebbero rappresentare un rischio rilevante per la sicurezza aerea e che rientrano nelle seguenti categorie sono segnalati dalle persone elencate nel paragrafo 6 nell'ambito dei sistemi di segnalazione obbligatoria di eventi di cui al presente articolo:

a)

eventi collegati alle operazioni dell'aeromobile, quali:

i)

eventi relativi a collisioni;

ii)

eventi relativi a decollo e atterraggio;

iii)

eventi relativi al carburante;

iv)

eventi relativi al volo;

v)

eventi relativi alle comunicazioni;

vi)

eventi relativi alle lesioni, alle emergenze e ad altre situazioni critiche;

vii)

eventi relativi all'inabilità fisica dell'equipaggio e ad altri eventi riguardanti l'equipaggio;

viii)

eventi relativi alle condizioni meteorologiche o alla sicurezza;

b)

eventi relativi alle condizioni tecniche, alla manutenzione e alla riparazione dell'aeromobile, quali:

i)

difetti strutturali;

ii)

funzionamento difettoso del sistema;

iii)

problemi di manutenzione e riparazione;

iv)

problemi di propulsione (motori, propulsori e rotori) e problemi relativi a propulsori ausiliari;

c)

eventi relativi ai servizi e alle installazioni di navigazione aerea, quali:

i)

collisioni, mancate collisioni o collisioni potenziali;

ii)

eventi specifici relativi alla gestione del traffico aereo e ai servizi di navigazione aerea (ATM/ANS);

iii)

eventi operativi correlati ad ATM/ANS;

d)

eventi relativi agli aeroporti e ai servizi a terra, quali:

i)

eventi relativi alle attività e agli impianti aeroportuali;

ii)

eventi relativi all'imbarco di passeggeri, bagagli, posta e carico;

iii)

eventi relativi alle manovre e ai servizi a terra dell'aeromobile.

2.   Ciascuna organizzazione stabilita in uno Stato membro istituisce un sistema di segnalazione obbligatoria, al fine di facilitare la raccolta di informazioni dettagliate sugli eventi segnalati di cui al paragrafo 1.

3.   Ciascuno Stato membro istituisce un sistema di segnalazione obbligatoria per facilitare la raccolta di informazioni dettagliate sugli eventi, inclusa la raccolta di informazioni dettagliate sugli eventi raccolte da organizzazioni a norma del paragrafo 2.

4.   L'Agenzia europea per la sicurezza aerea («Agenzia») istituisce un sistema di segnalazione obbligatoria al fine di facilitare la raccolta di informazioni dettagliate sugli eventi, inclusa la raccolta di informazioni dettagliate sugli eventi raccolte a norma del paragrafo 2 da organizzazioni che siano state certificate o autorizzate dall'Agenzia.

5.   Mediante atti di esecuzione la Commissione adotta un elenco per la classificazione di eventi a cui fare riferimento all'atto di segnalare eventi, a norma del paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

La Commissione include in tali atti di esecuzione un elenco separato per la classificazione di eventi applicabile ad aeromobili diversi dagli aeromobili a motore complessi. L'elenco è una versione semplificata dell'elenco di cui al primo comma e deve essere, ove del caso, adeguato alle specificità di tale comparto dell'aviazione.

6.   Le persone fisiche di seguito indicate segnalano gli eventi di cui al paragrafo 1 tramite il sistema istituito a norma del paragrafo 2 dall'organizzazione che si avvale, contratta o utilizza i servizi dell'informatore o, in alternativa, tramite il sistema istituito a norma del paragrafo 3 dallo Stato membro ove è stabilita la loro organizzazione o dallo Stato che ha emesso, convalidato o convertito la licenza del pilota, o tramite il sistema istituito a norma del paragrafo 4 dall'Agenzia:

a)

il pilota in comando, o, nei casi in cui il pilota in comando non possa segnalare l'evento, qualsiasi altro membro dell'equipaggio successivo nella catena di comando di un aeromobile immatricolato nell'Unione o di un aeromobile immatricolato al di fuori dell'Unione ma utilizzato da un operatore per il quale uno Stato membro assicura il controllo delle operazioni o da un operatore stabilito nell'Unione;

b)

la persona addetta alla progettazione, alla costruzione, al monitoraggio continuo dell'aeronavigabilità, alla manutenzione o alla modifica di un aeromobile, o di qualsiasi apparecchiatura o parte di esso, sotto il controllo di uno Stato membro o dell'Agenzia;

c)

la persona che firma un certificato di revisione dell'aeronavigabilità o un certificato di riammissione in servizio di un aeromobile, o di qualsiasi apparecchiatura o parte di esso, sotto il controllo di uno Stato membro o dell'Agenzia;

d)

la persona che svolge una funzione per la quale deve essere autorizzata da uno Stato membro quale membro del personale di un prestatore di servizi del traffico aereo con competenze relative ai servizi di navigazione aerea o quale addetto al servizio di informazione di volo;

e)

la persona che svolge una funzione connessa con la gestione della sicurezza di un aeroporto cui si applica il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (13);

f)

la persona che svolge una funzione connessa con l'installazione, la modifica, la manutenzione, la riparazione, la revisione, le prove di volo o l'ispezione di strutture della navigazione aerea delle quali uno Stato membro garantisce il controllo;

g)

la persona che svolge una funzione connessa con le manovre a terra dell'aeromobile, compresi il rifornimento di combustibile, la preparazione dei documenti di carico, le operazioni di carico, le operazioni antighiaccio e il rimorchio in un aeroporto contemplato dal regolamento (CE) n. 1008/2008.

7.   Le persone elencate nel paragrafo 6 segnalano gli eventi entro 72 ore dal momento in cui ne sono venute a conoscenza, a meno che circostanze eccezionali lo impediscano.

8.   In seguito alla comunicazione di un evento, ogni organizzazione stabilita in uno Stato membro che non è contemplata dal paragrafo 9 presenta all'autorità competente di detto Stato membro, di cui all'articolo 6, paragrafo 3, le informazioni dettagliate relative agli eventi raccolte a norma del paragrafo 2 del presente articolo il prima possibile e in ogni caso entro 72 ore dal momento in cui è venuta a conoscenza dell'evento.

9.   In seguito alla comunicazione di un evento, ciascuna organizzazione stabilita in uno Stato membro che è certificata o autorizzata dall'Agenzia trasmette all'Agenzia le informazioni dettagliate sugli eventi raccolte a norma del paragrafo 2 il prima possibile e in ogni caso entro 72 ore dal momento in cui è venuta a conoscenza dell'evento.

Articolo 5

Segnalazioni spontanee

1.   Ciascuna organizzazione stabilita in uno Stato membro istituisce un sistema di segnalazione spontanea, allo scopo di facilitare la raccolta di:

a)

informazioni dettagliate di eventi che potrebbero non essere rilevati dal sistema di segnalazione obbligatoria;

b)

altre informazioni in materia di sicurezza che l'informatore ritiene rappresentino o possano rappresentare un pericolo per la sicurezza aerea.

2.   Ciascuno Stato membro istituisce un sistema di segnalazione spontanea, allo scopo di facilitare la raccolta di:

a)

informazioni dettagliate di eventi che potrebbero non essere rilevati dal sistema di segnalazione obbligatoria;

b)

altre informazioni in materia di sicurezza che l'informatore ritiene rappresentino o possano rappresentare un pericolo per la sicurezza aerea.

Tale sistema include anche, senza esservi limitato, la raccolta di informazioni trasferite dalle organizzazioni ai sensi del paragrafo 6.

3.   L'Agenzia istituisce un sistema di segnalazione spontanea per facilitare la raccolta di:

a)

informazioni dettagliate di eventi suscettibili di non essere rilevati dal sistema di segnalazione obbligatoria;

b)

altre informazioni in materia di sicurezza che l'informatore ritiene rappresentino o possano rappresentare un pericolo per la sicurezza aerea.

Tale sistema include anche, ma non si limita alla raccolta di informazioni trasferite da organizzazioni certificate o autorizzate dall'Agenzia a norma del paragrafo 5.

4.   I sistemi di segnalazione spontanea sono usati per agevolare la raccolta di informazioni dettagliate su eventi e altre informazioni in materia di sicurezza:

a)

non soggette alla segnalazione obbligatoria a norma dell'articolo 4, paragrafo 1;

b)

segnalate da persone non elencate nell'articolo 4, paragrafo 6.

5.   Ciascuna organizzazione stabilita in uno Stato membro e certificata o autorizzata dall'Agenzia trasmette tempestivamente all'Agenzia le informazioni dettagliate sugli eventi e le altre informazioni in materia di sicurezza che sono state raccolte a norma del paragrafo 1 e che potrebbero implicare un rischio effettivo o potenziale per la sicurezza aerea.

6.   Ogni organizzazione stabilita in uno Stato membro non certificata o autorizzata dall'Agenzia trasmette tempestivamente all'autorità competente di detto Stato membro, designata a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, le informazioni dettagliate sugli eventi e altre informazioni connesse alla sicurezza raccolte a norma del paragrafo 1 del presente articolo e che potrebbero implicare un rischio effettivo o potenziale per la sicurezza aerea. Gli Stati membri possono imporre alle organizzazioni aventi sede nel loro territorio di trasmettere le informazioni dettagliate relative a tutti gli eventi raccolte a norma del paragrafo 1 del presente articolo.

7.   Gli Stati membri, l'Agenzia e le organizzazioni possono istituire altri sistemi di raccolta e di trattamento dei dati in materia di sicurezza, allo scopo di raccogliere informazioni dettagliate sugli eventi che potrebbero non essere rilevati dai sistemi di segnalazione di cui all'articolo 4 e al presente articolo, paragrafi 1, 2 e 3. Tali sistemi possono prevedere segnalazioni a enti diversi da quelli di cui all'articolo 6, paragrafo 3, e richiedere la attiva partecipazione:

a)

dell'industria dell'aviazione;

b)

delle organizzazioni professionali del personale dell'aviazione.

8.   Le informazioni ricevute dalle segnalazioni spontanee e obbligatorie possono essere integrate in un unico sistema.

Articolo 6

Raccolta e registrazione delle informazioni

1.   Ciascuna organizzazione stabilita in uno Stato membro designa uno o più persone per gestire in modo indipendente la raccolta, la valutazione, l'elaborazione, l'analisi e la registrazione delle informazioni dettagliate sugli eventi segnalati a norma degli articoli 4 e 5.

La gestione delle segnalazioni è effettuata allo scopo di impedire l'utilizzo delle informazioni per fini diversi dalla sicurezza ed essa tutela opportunamente la riservatezza dell'identità dell'informatore e delle persone menzionate in segnalazioni di eventi al fine di promuovere una «cultura giusta».

2.   Previo accordo con l'autorità competente, le piccole organizzazioni possono istituire un meccanismo semplificato per la raccolta, la valutazione, l'elaborazione, l'analisi e la registrazione dei particolari degli eventi. Possono ripartire tali compiti con organizzazioni dello stesso tipo, purché rispettino le norme sulla riservatezza e la tutela di cui al presente regolamento.

3.   Ciascuno Stato membro designa una o più autorità competenti a istituire in modo indipendente un sistema di raccolta, valutazione, elaborazione, analisi e registrazione delle informazioni dettagliate sugli eventi segnalati a norma degli articoli 4 e 5.

La gestione delle segnalazioni è effettuata allo scopo di impedire l'utilizzo delle informazioni per fini diversi dalla sicurezza ed essa tutela opportunamente la riservatezza dell'identità dell'informatore e delle persone menzionate in segnalazioni di eventi al fine di promuovere una «cultura giusta».

Possono essere designate, conformemente al primo comma, congiuntamente o separatamente, le seguenti autorità:

a)

l'autorità nazionale dell'aviazione civile, e/o

b)

l'autorità investigativa per la sicurezza, e/o

c)

qualsiasi altro organismo o ente indipendente stabilito nell'Unione, incaricato di tale funzione.

Qualora designi più di un organismo o ente, uno Stato membro indica uno di essi come punto di contatto per il trasferimento delle informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

4.   L'Agenzia designa una o più persone competenti a istituire in modo indipendente un sistema di raccolta, valutazione, elaborazione, analisi e registrazione delle informazioni dettagliate sugli eventi segnalati a norma degli articoli 4 e 5.

La gestione delle segnalazioni è effettuata allo scopo di impedire l'utilizzo delle informazioni per fini diversi dalla sicurezza ed essa tutela opportunamente la riservatezza dell'identità dell'informatore e delle persone menzionate in segnalazioni di eventi al fine di promuovere una «cultura giusta».

5.   Le organizzazioni registrano in una o più banche dati le segnalazioni di eventi elaborate in base alle informazioni dettagliate sui medesimi raccolte a norma degli articoli 4 e 5.

6.   Le autorità competenti di cui al paragrafo 3 registrano in una banca dati nazionale le segnalazioni di eventi elaborate in base alle informazioni dettagliate sui medesimi raccolte a norma degli articoli 4 e 5.

7.   Anche le informazioni pertinenti su incidenti e inconvenienti gravi raccolte o rilasciate da autorità investigative per la sicurezza sono registrate nella banca dati nazionale.

8.   L'Agenzia registra in una banca dati le segnalazioni di eventi elaborate in base alle informazioni dettagliate sui medesimi raccolte a norma degli articoli 4 e 5.

9.   Per assolvere i loro compiti conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 996/2010, le autorità investigative per la sicurezza hanno pieno accesso alla rispettiva banca dati nazionale di cui al paragrafo 6.

10.   Ai fini dei loro compiti in materia di sicurezza, le autorità dell'aviazione civile degli Stati membri hanno pieno accesso alla rispettiva banca dati nazionale di cui al paragrafo 6.

Articolo 7

Qualità e contenuto delle segnalazioni di eventi

1.   Le segnalazioni di eventi di cui all'articolo 6 contengono quanto meno le informazioni elencate all'allegato I.

2.   Le segnalazioni di eventi di cui all'articolo 6, paragrafi 5, 6 e 8, includono per l'evento in questione una classificazione in funzione dei rischi per la sicurezza. Tale classificazione è riesaminata e, se necessario, modificata ed è approvata dall'autorità competente dello Stato membro o dall'Agenzia, conformemente al sistema comune europeo per la classificazione dei rischi di cui al paragrafo 5 del presente articolo.

3.   Le organizzazioni, gli Stati membri e l'Agenzia istituiscono procedure di controllo della qualità dei dati al fine di migliorarne la coerenza, in particolare tra le informazioni raccolte inizialmente e le segnalazioni registrate nella banca dati.

4.   Le banche dati di cui all'articolo 6, paragrafi 5, 6 e 8, utilizzano formati:

a)

standardizzati al fine di facilitare lo scambio di informazioni; e

b)

compatibili con il software Eccairs e con la tassonomia ADREP.

5.   La Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri e con l'Agenzia tramite la rete di analisti della sicurezza aerea di cui all'articolo 14, paragrafo 2, sviluppa un sistema comune europeo per la classificazione dei rischi al fine di consentire alle organizzazioni, agli Stati membri e all'Agenzia di classificare gli eventi in funzione dei rischi per la sicurezza. Nel far ciò, la Commissione tiene conto della necessaria compatibilità con i sistemi di classificazione dei rischi esistenti.

La Commissione sviluppa tale sistema entro il 15 maggio 2017.

6.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 allo scopo di definire il sistema comune europeo per la classificazione dei rischi.

7.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le modalità di attuazione del sistema comune europeo per la classificazione dei rischi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

8.   La Commissione e l'Agenzia sostengono le autorità competenti degli Stati membri nei loro compiti di integrazione dei dati, come ad esempio nell'ambito:

a)

dell'integrazione delle informazioni minime di cui al paragrafo 1;

b)

della classificazione degli eventi in funzione dei rischi di cui al paragrafo 2; e

c)

dell'introduzione delle procedure per il controllo di qualità dei dati di cui al paragrafo 3.

La Commissione e l'Agenzia concedono tale sostegno per contribuire all'armonizzazione del processo di inserimento dei dati in tutti gli Stati membri e, in particolare, fornendo al personale che opera all'interno degli organismi o entità di cui all'articolo 6, paragrafi 1, 3 e 4:

a)

materiale orientativo;

b)

seminari; e

c)

una formazione adeguata.

Articolo 8

Repertorio centrale europeo

1.   La Commissione gestisce un repertorio centrale europeo per registrare tutte le segnalazioni di eventi raccolte nell'Unione.

2.   Ciascuno Stato membro, di concerto con la Commissione, aggiorna il repertorio centrale europeo trasferendovi tutte le informazioni in materia di sicurezza registrate nelle banche dati nazionali di cui all'articolo 6, paragrafo 6.

3.   L'Agenzia concorda con la Commissione i protocolli tecnici per il trasferimento al repertorio centrale europeo di tutte le segnalazioni di eventi raccolte dall'Agenzia a norma del regolamento (CE) n. 216/2008 e delle relative norme di attuazione, in particolare per gli eventi registrati nel sistema di segnalazione interno [Internal Occurrence Reporting System (IORS)], nonché delle informazioni raccolte conformemente all'articolo 4, paragrafo 9, e all'articolo 5, paragrafo 5.

4.   Mediante atti di esecuzione, la Commissione adotta le modalità di gestione del repertorio centrale europeo di cui ai paragrafi 1 e 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

Articolo 9

Scambio di informazioni

1.   Gli Stati membri e l'Agenzia partecipano allo scambio di informazioni mettendo a disposizione delle autorità competenti degli altri Stati membri, dell'Agenzia e della Commissione, mediante il repertorio centrale europeo, tutte le informazioni in materia di sicurezza registrate nelle rispettive banche dati sulle segnalazioni.

Le segnalazioni di eventi sono trasferite al repertorio centrale europeo entro 30 giorni dalla data in cui sono state introdotte nella banca dati nazionale.

Le segnalazioni di eventi sono aggiornate ogni qualvolta sia necessario, aggiungendo ulteriori informazioni in materia di sicurezza.

2.   Gli Stati membri trasferiscono al repertorio centrale europeo anche le informazioni relative a incidenti e inconvenienti gravi come segue:

a)

nel corso dell'inchiesta, i dati fattuali preliminari relativi a incidenti e inconvenienti gravi;

b)

a inchiesta conclusa;

i)

la relazione finale dell'inchiesta; e

ii)

se disponibile, una sintesi in inglese della relazione finale dell'inchiesta.

3.   Uno Stato membro o l'Agenzia comunicano quanto prima tutte le pertinenti informazioni in materia di sicurezza alle competenti autorità degli Stati membri o all'Agenzia se, mentre raccolgono informazioni dettagliate sugli eventi o quando registrano segnalazioni di eventi o svolgono un'analisi ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 6, individuano questioni di sicurezza che considerano:

a)

interessanti per altri Stati membri o l'Agenzia; o

b)

che potrebbero rendere necessaria l'adozione di misure di sicurezza da parte di altri Stati membri o dell'Agenzia.

Articolo 10

Diffusione delle informazioni registrate nel repertorio centrale europeo

1.   Qualsiasi ente preposto alla regolamentazione della sicurezza dell'aviazione civile o autorità investigativa per la sicurezza nell'ambito dell'Unione ha pieno e sicuro accesso in linea a informazioni su eventi contenute nel repertorio centrale europeo.

Le informazioni sono utilizzate conformemente agli articoli 15 e 16.

2.   I soggetti interessati elencati nell'allegato II possono chiedere l'accesso a talune informazioni contenute nel repertorio centrale europeo.

I soggetti interessati stabiliti nell'Unione presentano le richieste di informazioni al punto di contatto dello Stato membro nel quale hanno sede.

I soggetti interessati che sono stabiliti al di fuori dell'Unione presentano le richieste alla Commissione.

La Commissione informa l'autorità competente dello Stato membro interessato quando è presentata una richiesta ai sensi del presente paragrafo.

3.   Fatto salvo l'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 996/2010, le informazioni contenute nel repertorio centrale europeo, riguardo a inchieste di sicurezza in corso condotte a norma di tale regolamento, non sono comunicate ai soggetti interessati ai sensi del presente articolo.

4.   Per motivi di sicurezza, non è concesso ai soggetti interessati l'accesso diretto al repertorio centrale europeo.

Articolo 11

Trattamento delle richieste e decisioni

1.   Le richieste di informazioni contenute nel repertorio centrale europeo sono presentate utilizzando moduli approvati dal punto di contatto e contenenti almeno le voci elencate nell'allegato III.

2.   Quando riceve una richiesta, un punto di contatto verifica che:

a)

la richiesta sia stata presentata da un soggetto interessato;

b)

la propria competenza a trattare tale richiesta.

Se il punto di contatto stabilisce che la competenza a trattare la richiesta spetta a un altro Stato membro o alla Commissione, la trasmette a seconda del caso a tale Stato membro o alla Commissione.

3.   Un punto di contatto che riceve una richiesta valuta caso per caso se è giustificata e ammissibile.

I punti di contatto possono fornire ai soggetti interessati informazioni in formato cartaceo oppure utilizzando mezzi di comunicazione elettronici protetti.

4.   Se la richiesta è accolta, il punto di contatto determina la quantità e il livello di informazioni da fornire. Fatti salvi gli articoli 15 e 16, le informazioni sono limitate a quanto è strettamente necessario per lo scopo della richiesta.

Le informazioni che non si riferiscono alle apparecchiature, alle operazioni o al settore di attività del soggetto interessato sono fornite soltanto in forma aggregata o anonima. È possibile trasmettere al un soggetto interessato informazioni in forma non aggregata se detta parte presenta una giustificazione scritta dettagliata. Tali informazioni devono essere utilizzate conformemente agli articoli 15 e 16.

5.   Il punto di contatto fornisce ai soggetti interessati elencati nell'allegato II, lettera b), esclusivamente informazioni che si riferiscono alle loro apparecchiature, alle loro operazioni o al loro settore di attività.

6.   Un punto di contatto che riceve una richiesta da un soggetto interessato di cui all'allegato II, lettera a), può prendere una decisione generale di fornire regolarmente informazioni a tale soggetto interessato, a condizione che:

a)

le informazioni richieste si riferiscano alle apparecchiature, alle operazioni o al settore di attività del soggetto interessato;

b)

la decisione generale non consenta l'accesso all'intero contenuto della banca dati; e

c)

la decisione generale riguardi unicamente l'accesso a informazioni rese anonime.

7.   Il soggetto interessato utilizza le informazioni ricevute a norma del presente articolo alle seguenti condizioni:

a)

il soggetto interessato utilizza le informazioni soltanto per lo scopo specificato nel modulo di richiesta, che dovrebbe essere compatibile con l'obiettivo indicato all'articolo 1 del presente regolamento; e

b)

il soggetto interessato non divulga le informazioni ricevute senza il consenso scritto di chi ha fornito le informazioni e adotta le misure necessarie per garantire l'opportuna riservatezza delle informazioni ricevute.

8.   La decisione di diffondere le informazioni a norma del presente articolo è limitata a quanto strettamente necessario per lo scopo del destinatario.

Articolo 12

Registro delle richieste e scambio di informazioni

1   Il punto di contatto registra ciascuna richiesta ricevuta e l'azione intrapresa conformemente a essa.

Queste informazioni sono trasmesse tempestivamente alla Commissione ogni volta che una richiesta è ricevuta e/o un'azione è intrapresa.

2.   La Commissione mette a disposizione di tutti i punti di contatto l'elenco aggiornato delle richieste ricevute e delle azioni intraprese dai vari punti di contatto e dalla Commissione stessa.

Articolo 13

Analisi e monitoraggio degli eventi a livello nazionale

1.   Ciascuna organizzazione stabilita in uno Stato membro elabora una procedura per analizzare gli eventi raccolti a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, e dell'articolo 5, paragrafo 1, al fine di individuare i rischi per la sicurezza associati a determinati eventi o gruppi di eventi.

Sulla base di tale analisi ciascuna organizzazione stabilisce le eventuali opportune azioni correttive o preventive richieste, per migliorare la sicurezza aerea.

2.   Quando, in seguito alle analisi di cui al paragrafo 1, un'organizzazione stabilita in uno Stato membro individua le eventuali azioni correttive o preventive opportune necessarie per ovviare a carenze effettive o potenziali in materia di sicurezza aerea:

a)

attua tempestivamente tali azioni; e

b)

istituisce una procedura per monitorare l'attuazione e l'efficacia delle azioni.

3.   Su base regolare ogni organizzazione stabilita in uno Stato membro comunica ai suoi dipendenti e al personale a contratto le informazioni relative all'analisi e al monitoraggio di eventi che formano oggetto di azioni preventive o correttive.

4.   Se un'organizzazione stabilita in uno Stato membro non contemplato dal paragrafo 5 individua un rischio effettivo o potenziale per la sicurezza aerea quale risulta dalla sua analisi degli eventi o dei gruppi di eventi segnalati a norma dell'articolo 4, paragrafo 8, e dell'articolo 5, paragrafo 6, comunica all'autorità competente di tale Stato membro entro 30 giorni dalla notifica dell'evento da parte dell'informatore:

a)

i risultati preliminari, ove esistano, dell'analisi condotta a norma del paragrafo 1; e

b)

le eventuali azioni da intraprendere ai sensi del paragrafo 2.

L'organizzazione comunica i risultati finali dell'analisi, se richiesto, non appena disponibili e, in linea di principio, entro tre mesi a decorrere dalla data della comunicazione dell'evento.

L'autorità competente di uno Stato membro può chiedere alle organizzazioni di trasmetterle i risultati preliminari o quelli finali dell'analisi di ogni evento comunicatole, ma in relazione al quale non ha ricevuto un monitoraggio o ha ricevuto solo i risultati preliminari.

5.   Se un'organizzazione stabilita in uno Stato membro e certificata o approvata dall'Agenzia individua un rischio effettivo o potenziale per la sicurezza aerea quale risulta dalla sua dell'analisi degli eventi o dei gruppi di eventi segnalati a norma dell'articolo 4, paragrafo 9, e dell'articolo 5, paragrafo 5, comunica all'Agenzia, entro 30 giorni dalla data della notifica dell'evento da parte dell'informatore:

a)

gli eventuali risultati preliminari dell'analisi condotta ai sensi del paragrafo 1; e

b)

le eventuali azioni da intraprendere ai sensi del paragrafo 2.

L'organizzazione certificata o autorizzata dall'Agenzia trasmette a quest'ultima i risultati finali dell'analisi, se richiesto, non appena disponibili e, in linea di principio, entro tre mesi a decorrere dalla data della comunicazione dell'evento.

L'Agenzia può chiedere alle organizzazioni di trasmetterle i risultati preliminari o quelli finali dell'analisi di ogni evento comunicatole, ma in relazione al quale non ha ricevuto alcun monitoraggio o ha ricevuto solo i risultati preliminari.

6.   Ciascuno Stato membro e l'Agenzia elaborano una procedura per l'analisi delle informazioni relative a eventi a essi direttamente segnalati a norma dell'articolo 4, paragrafo 6, e dell'articolo 5, paragrafi 2 e 3, al fine di individuare i rischi per la sicurezza associati a detti eventi. Sulla base di tale analisi sono stabilite le opportune azioni correttive o preventive necessarie per migliorare la sicurezza aerea.

7.   Quando, in seguito all'analisi di cui al paragrafo 6, uno Stato membro o l'Agenzia individua le opportune azioni correttive o preventive necessarie per ovviare a carenze effettive o potenziali in materia di sicurezza aerea:

a)

attua tempestivamente tali azioni; e

b)

istituisce una procedura per monitorare l'attuazione e l'efficacia delle azioni.

8.   Per ciascun evento o gruppo di eventi monitorato conformemente al paragrafo 4 o 5, ciascuno Stato membro e l'Agenzia hanno accesso all'analisi effettuata e monitorano in modo appropriato le azioni intraprese dalle organizzazioni di cui sono rispettivamente responsabili.

Se uno Stato membro o l'Agenzia conclude che l'attuazione e l'efficacia delle azioni comunicate sono inadeguate al fine di ovviare alle carenze effettive o potenziali in materia di sicurezza, assicura che l'organizzazione in questione intraprenda e attui ulteriori azioni opportune.

9.   Se disponibili, le informazioni relative all'analisi e al monitoraggio da dare ai singoli eventi o gruppi di eventi ottenute a norma del presente articolo sono tempestivamente registrate nel repertorio centrale europeo ai sensi dell'articolo 8, paragrafi 2 e 3, entro un periodo di due mesi dalla data in cui sono state registrate nelle banca dati nazionale.

10.   Gli Stati membri utilizzano le informazioni ottenute dall'analisi delle segnalazioni di eventi per individuare le eventuali azioni correttive da intraprendere nell'ambito del programma nazionale di sicurezza.

11.   Per informare il pubblico del livello di sicurezza dell'aviazione civile, ciascuno Stato membro pubblica almeno una volta l'anno una relazione sulla sicurezza. La relazione di sicurezza:

a)

contiene informazioni aggregate e rese anonime sul tipo di eventi e di altre informazioni in materia di sicurezza raccolti tramite i rispettivi sistemi nazionali di segnalazione obbligatoria e spontanea;

b)

individua le tendenze;

c)

individua le azioni che esso ha adottato.

12.   Gli Stati membri possono inoltre pubblicare segnalazioni di eventi e risultati delle analisi dei rischi resi anonimi.

Articolo 14

Analisi e monitoraggio degli eventi a livello di Unione

1.   La Commissione, l'Agenzia e le autorità competenti degli Stati membri collaborano regolarmente allo scambio e all'analisi dei dati contenuti nel repertorio centrale europeo.

Fatti salvi gli obblighi di riservatezza stabiliti dal presente regolamento, ove opportuno possono essere invitati osservatori caso per caso.

2.   La Commissione, l'Agenzia e le autorità competenti degli Stati membri collaborano attraverso una rete di analisti della sicurezza aerea.

Quest'ultima contribuisce al miglioramento della sicurezza aerea nell'Unione, in particolare procedendo ad analisi della sicurezza a sostegno del programma europeo di sicurezza aerea e del piano europeo per la sicurezza aerea.

3.   L'Agenzia sostiene le attività della rete di analisti della sicurezza aerea, fornendo ad esempio assistenza per la preparazione e l'organizzazione delle riunioni della rete.

4.   L'Agenzia include nel rapporto annuale sulla sicurezza di cui all'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 216/2008 le informazioni sui risultati dell'analisi dei dati di cui al paragrafo 1.

Articolo 15

Riservatezza e uso adeguato delle informazioni

1.   Gli Stati membri e le organizzazioni, conformemente al rispettivo diritto nazionale, e l'Agenzia adottano le misure necessarie per garantire l'opportuna riservatezza delle informazioni dettagliate sugli eventi da essi ricevute a norma degli articoli 4, 5 e 10.

Ciascuno Stato membro, ciascuna organizzazione stabilita in uno Stato membro o l'Agenzia elabora i dati personali soltanto nella misura necessaria ai fini del presente regolamento e fatti salvi gli atti giuridici nazionali che attuano la direttiva 95/46/CE.

2.   Fatte salve le disposizioni relative alla protezione delle informazioni sulla sicurezza di cui agli articoli 12, 14 e 15 del regolamento (UE) n. 996/2010, le informazioni derivate dalle segnalazioni di eventi sono utilizzate soltanto allo scopo per cui sono state raccolte.

Gli Stati membri, l'Agenzia e le organizzazioni non mettono a disposizione, né utilizzano informazioni sugli eventi:

a)

per attribuire colpe o responsabilità, o

b)

per qualsiasi scopo diverso dal mantenimento o dal miglioramento della sicurezza aerea.

3.   Nell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 14 in relazione alle informazioni contenute nel repertorio centrale europeo, la Commissione, l'Agenzia e le autorità competenti degli Stati membri:

a)

garantiscono la riservatezza delle informazioni;

b)

limitano l'uso delle informazioni allo stretto necessario per adempiere ai loro obblighi in materia di sicurezza, senza attribuire colpe o responsabilità. A questo proposito, dette informazioni sono utilizzate in particolare ai fini della gestione del rischio e dell'analisi delle tendenze in materia di sicurezza che possano comportare raccomandazioni o azioni in materia di sicurezza, ovviando a carenze effettive o potenziali in materia.

4.   Gli Stati membri assicurano che la cooperazione tra le rispettive autorità competenti di cui all'articolo 6, paragrafo 3, e le rispettive autorità competenti a livello giudiziario sia condotta nel quadro di accordi amministrativi preliminari. Tali accordi amministrativi preliminari sono intesi ad assicurare il giusto equilibrio tra l'esigenza di una buona amministrazione della giustizia, da un lato, e la necessaria continua disponibilità di informazioni in materia di sicurezza, dall'altro.

Articolo 16

Tutela delle fonti di informazioni

1.   Ai fini del presente articolo, i «dati personali» includono in particolare nome o indirizzo di persone fisiche.

2.   Ciascuna organizzazione stabilita in uno Stato membro garantisce che tutti i dati personali siano accessibili al personale di tale organizzazione diverso dalle persone designate conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, unicamente qualora indispensabili per indagare su eventi al fine di migliorare la sicurezza aerea.

Le informazioni prive dei dati personali sono diffuse, se opportuno, nell'ambito dell'organizzazione.

3.   Ciascuno Stato membro assicura che nessun dato personale sia mai registrato nella banca dati nazionale di cui all'articolo 6, paragrafo 6. Tali informazioni prive dei dati personali sono messe a disposizione di tutti i soggetti interessati, ad esempio per consentire loro di adempiere ai loro obblighi in materia di miglioramento della sicurezza aerea.

4.   L'Agenzia assicura che nessun dato personale sia mai registrato nella banca dati dell'Agenzia di cui all'articolo 6, paragrafo 8. Tali informazioni prive dei dati personali sono messe a disposizione di tutti i soggetti interessati, ad esempio per consentire loro di adempiere ai loro obblighi in relazione al miglioramento della sicurezza aerea.

5.   Nulla osta a che gli Stati membri e l'Agenzia intraprendano qualsiasi azione necessaria per mantenere o migliorare la sicurezza aerea.

6.   Fatto salvo il diritto penale nazionale applicabile, gli Stati membri si astengono dal perseguire violazioni di legge non premeditate o involontarie, di cui sono venuti a conoscenza unicamente a seguito di segnalazioni a norma degli articoli 4 e 5.

Il primo comma non si applica nei casi contemplati dal paragrafo 10. Gli Stati membri possono mantenere o adottare misure di rafforzamento della tutela degli informatori o delle persone menzionate in segnalazioni di eventi. In particolare, gli Stati membri possono applicare tale norma senza le eccezioni di cui al paragrafo 10.

7.   Se sono avviati procedimenti disciplinari o amministrativi conformemente al diritto nazionale, le informazioni contenute nelle segnalazioni di eventi non possono essere utilizzate contro:

a)

gli informatori, o

b)

le persone menzionate in segnalazioni di eventi.

Il primo comma non si applica nei casi contemplati dal paragrafo 10.

Gli Stati membri possono mantenere o adottare misure di rafforzamento della tutela degli informatori o delle persone menzionate in segnalazioni di eventi. Gli Stati membri possono, in particolare, estendere siffatta tutela ai procedimenti civili o penali.

8.   Gli Stati membri possono adottare o mantenere disposizioni legislative intese a garantire un livello di protezione degli informatori o di persone menzionate in segnalazioni di eventi superiore a quello di cui al presente regolamento.

9.   Salvo nei casi di cui al paragrafo 10, gli addetti e il personale a contratto che segnalano un evento o sono menzionati in segnalazioni di eventi a norma degli articoli 4 e 5 non subiscono da parte dei loro datori di lavoro o dell'organizzazione per cui sono forniti i servizi alcuna punizione basata sulle informazioni fornite dall'informatore.

10.   La protezione di cui ai paragrafi 6, 7 e 9 del presente articolo non si applica in alcuna delle seguenti situazioni:

a)

nei casi di comportamento doloso;

b)

in cui vi è stata una manifesta e grave inosservanza di un ovvio rischio e grave mancanza di responsabilità professionale nell'adottare la diligenza che è palesemente richiesta in tali circostanze, causando prevedibili danni a persone o a beni, o che compromette seriamente il livello di sicurezza aerea.

11.   Ciascuna organizzazione avente sede in uno Stato membro, previa consultazione dei rappresentanti del personale, adotta norme interne che illustrano le modalità previste per garantire e attuare i principi della «cultura giusta», in particolare il principio di cui al paragrafo 9, nell'ambito di detta organizzazione.

L'organismo designato a norma del paragrafo 12 può chiedere di esaminare le regole interne delle organizzazioni aventi sede nello Stato membro da cui dipende prima della loro applicazione.

12.   Ciascuno Stato membro designa un organismo competente per l'attuazione dei paragrafi 6, 9 e 11.

I dipendenti e il personale a contratto possono segnalare a tale organismo le presunte violazioni delle norme stabilite dal presente articolo. I dipendenti e il personale a contratto non possono essere oggetto di sanzioni per tale segnalazione. I dipendenti e il personale a contratto possono informare la Commissione riguardo a tali presunte violazioni.

Se del caso, l'organismo designato presta consulenza alle pertinenti autorità del suo Stato membro in merito alle contromisure o alle sanzioni in applicazione dell'articolo 21.

13.   Il 15 maggio 2019, e, successivamente, ogni cinque anni, ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione una relazione sull'applicazione del presente articolo e, in particolare, sulle attività dell'organo designato a norma del paragrafo 12. La relazione non contiene dati personali.

Articolo 17

Aggiornamento degli allegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 per:

a)

aggiornare l'elenco dei campi obbligatori delle segnalazioni di eventi stabilito nell'allegato I qualora, alla luce dell'esperienza maturata nell'applicazione del presente regolamento, si rendano necessarie modifiche per migliorare la sicurezza aerea;

b)

aggiornare il modulo di richiesta di informazioni al repertorio centrale europeo che figura nell'allegato III per tenere conto dell'esperienza maturata e dei nuovi sviluppi;

c)

allineare qualunque allegato al software Eccairs e alla tassonomia ADREP, nonché ad altri atti giuridici adottati dall'Unione e agli accordi internazionali.

Per aggiornare l'elenco dei campi obbligatori, l'Agenzia e la rete di analisti della sicurezza aerea di cui all'articolo 14, paragrafo 2, forniscono alla Commissione pareri appropriati.

Articolo 18

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafo 6, e all'articolo 17 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 7, paragrafo 6, e all'articolo 17 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 6, e dell'articolo 17 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 19

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 20

Accesso ai documenti e protezione dei dati personali

1.   A eccezione degli articoli 10 e 11, che stabiliscono norme più rigorose in materia di accesso ai dati e alle informazioni contenute nel repertorio centrale europeo, il presente regolamento si applica fatto salvo il regolamento (CE) n. 1049/2001.

2.   Il presente regolamento si applica fatti salvi gli atti giuridici nazionali che attuano la direttiva 95/46/CE e a norma del regolamento (CE) n. 45/2001.

Articolo 21

Sanzioni

Gli Stati membri prevedono norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione del presente regolamento. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano alla Commissione tali disposizioni e ogni loro modifica successiva.

Articolo 22

Modifica del regolamento (UE) n. 996/2010

L'articolo 19 del regolamento (UE) n. 996/2010 è soppresso.

Tuttavia, tale articolo rimane applicabile fino alla data di applicazione del presente regolamento ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 3.

Articolo 23

Abrogazioni

La direttiva 2003/42/CE, il regolamento (CE) n. 1321/2007 e il regolamento (CE) n. 1330/2007 sono abrogati. Essi rimangono applicabili fino alla data di applicazione del presente regolamento ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 3.

Articolo 24

Entrata in vigore e applicazione

1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.   Entro il 16 novembre 2020, la Commissione pubblica una relazione di valutazione sull'attuazione del presente regolamento e la invia al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione riguarda in particolare il contributo del presente regolamento alla riduzione del numero di incidenti aerei e delle relative vittime. Se del caso, e sulla base di tale relazione, la Commissione presenta proposte di modifica del presente regolamento.

3.   Il presente regolamento si applica a decorrere dal 15 novembre 2015, e non prima dell'entrata in vigore delle misure di esecuzione di cui all'articolo 4, paragrafo 5. L'articolo 7, paragrafo 2, si applica una volta entrati in vigore gli atti delegati e di esecuzione che specificano e sviluppano il sistema comune europeo per la classificazione dei rischi di cui all'articolo 7, paragrafi 6 e 7.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

D. KOURKOULAS


(1)  GU C 198 del 10.7.2013, pag. 73.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 26 febbraio 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 marzo 2014.

(3)  Regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 35).

(4)  Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (GU L 79 del 19.3.2008, pag.1).

(5)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(6)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

(7)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(8)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(9)  Direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile (GU L 167 del 4.7.2003, pag. 23).

(10)  Regolamento (CE) n. 1321/2007 della Commissione, del 12 novembre 2007, che stabilisce le modalità per integrare in un repertorio centrale le informazioni sugli eventi nel settore dell'aviazione civile (GU L 294 del 13.11.2007, pag. 3).

(11)  Regolamento (CE) n. 1330/2007 della Commissione, del 24 settembre 2007, che stabilisce le modalità per la diffusione alle parti interessate delle informazioni sugli eventi nel settore dell'aviazione civile (GU L 295 del 14.11.2007, pag. 7).

(12)  GU C 358 del 7.12.2013, pag. 19.

(13)  Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3).


ALLEGATO I

ELENCO DEI REQUISITI APPLICABILI AI SISTEMI DI SEGNALAZIONE OBBLIGATORIA E SPONTANEA

Nota:

I campi devono essere obbligatoriamente compilati con le informazioni richieste. Qualora non sia possibile per le autorità competenti degli Stati membri o l'Agenzia inserire tali informazioni perché non sono state fornite dall'organizzazione o dall'informatore, i campi possono essere compilati con la dicitura «ignoto». Tuttavia, al fine di garantire la trasmissione delle opportune informazioni, si dovrebbe evitare, per quanto possibile, di ricorrere alla dicitura «ignoto» e la segnalazione dovrebbe essere compilata con informazioni aggiornate, se possibile, in un momento successivo.

1.   CAMPI COMUNI OBBLIGATORI

Al momento dell'inserimento nelle loro rispettive banche dati di informazioni relative a ogni evento segnalato obbligatoriamente e, per quanto possibile, di ogni evento segnalato spontaneamente, le organizzazioni, gli Stati membri e l'Agenzia garantiscono che le segnalazioni di eventi registrate nelle loro banche dati contengano almeno le seguenti informazioni:

1)

Titolo

Titolo

2)

Informazioni di classificazione

Ente responsabile

Numero di fascicolo

Status dell'evento

3)

Quando

Data UTC

4)

Dove

Stato/zona dell'evento

Luogo dell'evento

5)

Classificazione

Classe di evento

Categoria di evento

6)

Descrizione

Lingua della descrizione

Descrizione

7)

Eventi

Tipo di evento

8)

Classificazione dei rischi

2)   CAMPI SPECIFICI OBBLIGATORI

2.1.   Campi relativi all'aeromobile

Al momento dell'inserimento nelle loro rispettive banche dati di informazioni relative a ogni evento segnalato obbligatoriamente e, per quanto possibile, di ogni evento segnalato spontaneamente, le organizzazioni, gli Stati membri e l'Agenzia devono garantire che le segnalazioni di eventi registrate nelle loro banche dati contengano almeno le seguenti informazioni nel caso in cui un aeromobile sia coinvolto nell'evento:

1)

Identificazione dell'aeromobile

Stato di registrazione

Marca/modello/serie

Numero di serie dell'aeromobile

Registrazione dell'aeromobile

Indicativo di chiamata

2)

Operazione di un aeromobile

Operatore

Tipo di operazione

3)

Descrizione dell'aeromobile

Categoria di aeromobile

Tipo di propulsione

Gruppo di massa

4)

Cronistoria del volo

Ultimo punto di partenza

Destinazione prevista

Fase di volo

5)

Condizioni atmosferiche

Nesso con le condizioni atmosferiche

2.2.   Campi relativi ai servizi di navigazione aerea

Al momento dell'inserimento nelle loro rispettive banche dati di informazioni relative a ogni evento segnalato obbligatoriamente e, per quanto possibile, di ogni evento segnalato spontaneamente, le organizzazioni, gli Stati membri e l'Agenzia devono garantire che le segnalazioni di eventi registrate nelle loro banche dati contengano almeno le seguenti informazioni:

1)

Rapporto con l'ATM

Contributo dell'ATM

Servizio interessato (incidenza sul servizio di ATM)

2)

Denominazione dell'unità di ATS

2.2.1.   Campi relativi all'inosservanza della separazione minima/della perdita di separazione e alla violazione dello spazio aereo

Al momento dell'inserimento nelle loro rispettive banche dati di informazioni relative a ogni evento segnalato obbligatoriamente e, per quanto possibile, di ogni evento segnalato spontaneamente, le organizzazioni, gli Stati membri e l'Agenzia devono garantire che le segnalazioni di eventi registrate nelle loro banche dati contengano almeno le seguenti informazioni:

1)

Spazio aereo

Tipo di spazio aereo

Classe di spazio aereo

Denominazione della FIR/UIR

2.3.   Campi relativi all'aerodromo

Al momento dell'inserimento nelle loro rispettive banche dati di informazioni relative a ogni evento segnalato obbligatoriamente e, per quanto possibile, di ogni evento segnalato spontaneamente, le organizzazioni, gli Stati membri e l'Agenzia devono garantire che le segnalazioni di eventi registrate nelle loro banche dati contengano almeno le seguenti informazioni:

1)

Indicatore di posizionamento (indicatore dell'ICAO attribuito all'aeroporto)

2)

Ubicazione nell'aerodromo

2.4.   Campi relativi ai danni all'aeromobile o alle lesioni alle persone

Al momento dell'inserimento nelle loro rispettive banche dati di informazioni relative a ogni evento segnalato obbligatoriamente, le organizzazioni, gli Stati membri e l'Agenzia devono garantire che le segnalazioni di eventi registrate nelle loro banche dati contengano almeno le seguenti informazioni:

1)

Gravità

Danni più gravi

Livello di lesione

2)

Lesioni a persone

Numero di lesioni a terra (mortali, gravi, lievi)

Numero di lesioni a bordo di un aeromobile (mortali, gravi, lievi).


ALLEGATO II

SOGGETTI INTERESSATI

a)

Elenco dei soggetti interessati che possono ricevere informazioni sulla base di una decisione caso per caso a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, oppure sulla base di una decisione generale a norma dell'articolo 11, paragrafo 6:

1)

Costruttori: progettisti e costruttori di aeromobili, motori, eliche e parti e pertinenze di aeromobili, nonché le rispettive associazioni; progettisti e costruttori di sistemi di gestione del traffico aereo (ATM) e di loro componenti; progettisti e costruttori di sistemi e componenti per servizi di navigazione aerea (ANS); progettisti e costruttori di apparecchiature e sistemi utilizzati nell'area lato volo degli aerodromi.

2)

Manutenzione: organismi impegnati nella manutenzione o revisione di aeromobili, motori, eliche e parti e pertinenze di aeromobili; nell'installazione, nella modifica, nella manutenzione, nella riparazione, nella revisione, nelle prove di volo o nell'ispezione di strutture della navigazione aerea, oppure nella manutenzione o revisione di sistemi, componenti e apparecchiature di sistemi utilizzati nell'area lato volo degli aerodromi.

3)

Operatori: aviolinee e gestori di aeromobili e associazioni di aviolinee e gestori; gestori di aerodromi e associazioni di gestori di aerodromi.

4)

Fornitori di servizi di navigazione aerea e fornitori di funzioni specifiche di ATM.

5)

Fornitori di servizi di aerodromo: organismi incaricati dei servizi di assistenza a terra prestati agli aeromobili, che comprendono il rifornimento di combustibile, la preparazione del foglio di carico, le operazioni di carico, le operazioni antighiaccio e il rimorchio in un aerodromo, nonché servizi di soccorso e antincendio o altri servizi di emergenza.

6)

Organismi per l'addestramento in campo aeronautico.

7)

Organizzazioni di paesi terzi: autorità nazionali dell'aviazione e autorità d'indagine sugli incidenti di paesi terzi.

8)

Organizzazioni dell'aviazione internazionale.

9)

Ricerca: laboratori, centri o organismi di ricerca pubblici o privati, oppure università impegnate in ricerche o studi in materia di sicurezza aerea.

b)

Elenco dei soggetti interessati che possono ricevere informazioni sulla base di una decisione caso per caso a norma dell'articolo 11, paragrafi 4 e 5:

1)

Piloti (su iniziativa personale).

2)

Controllori del traffico aereo (su iniziativa personale) e altro personale degli ATM/ANS che svolgono compiti collegati alla sicurezza.

3)

Ingegneri/tecnici/personale addetto all'elettronica nell'ambito della sicurezza del traffico aereo/gestori nel campo dell'aviazione (o degli aerodromi) (su iniziativa personale).

4)

Organi di rappresentanza professionale del personale che svolge compiti collegati alla sicurezza.


ALLEGATO III

RICHIESTA DI INFORMAZIONI AL REPERTORIO CENTRALE EUROPEO

1)

Nome:

Funzione/posizione:

Impresa:

Indirizzo:

Numero di telefono:

Indirizzo di posta elettronica:

Data:

Attività dell'impresa:

Categoria del richiedente (cfr. allegato II del regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l'analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell'aviazione civile (1)):

2)

Informazioni richieste (si prega di includere, nel modo più preciso possibile, la data/il periodo al quale si è interessati):

 

3)

Motivo della richiesta:

 

4)

Indicare a quale scopo le informazioni saranno utilizzate:

 

5)

Data entro la quale sono richieste le informazioni:

6)

Il modulo compilato dovrà essere inviato, tramite e-mail, a: (punto di contatto)

7)

Accesso alle informazioni

Il punto di contatto non è tenuto a fornire alcuna informazione richiesta. Può farlo solo se è certo che la richiesta è compatibile con il regolamento (UE) n. 376/2014. Il richiedente si impegna personalmente e impegna l'organizzazione alla quale appartiene a limitare l'utilizzazione delle informazioni al solo scopo indicato al punto 4. Si ricorda inoltre che le informazioni fornite in seguito alla presente richiesta sono rese disponibili esclusivamente ai fini della sicurezza del volo, secondo quanto disposto dal regolamento (UE) n. 376/2014, e non per altri scopi, come, in particolare, attribuire colpe o responsabilità, o per finalità commerciali.

Al richiedente non è consentito rivelare a terzi le informazioni che ha ricevuto senza il consenso scritto del punto di contatto.

La mancata osservanza delle suddette condizioni, può comportare un rifiuto dell'accesso ad altre informazioni contenute nel repertorio centrale europeo e, se del caso, l'irrogazione di sanzioni.

8)

Data, luogo e firma:


(1)  GU L 122, del 24.4.2014, pag. 18.


24.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 122/44


REGOLAMENTO (UE) N. 377/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 3 aprile 2014

che istituisce il programma Copernicus e che abroga il regolamento (UE) n. 911/2010

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 189, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il monitoraggio globale per l'ambiente e la sicurezza (GMES) era un'iniziativa nel settore del monitoraggio della Terra guidata dall'Unione e realizzata in collaborazione con gli Stati membri e con l'Agenzia spaziale europea (ESA). Le origini del GMES risalgono al maggio 1998, quando le istituzioni coinvolte nello sviluppo delle attività spaziali in Europa adottarono una dichiarazione congiunta nota come «Manifesto di Baveno». Il manifesto invitava ad un impegno di lungo periodo per lo sviluppo di servizi spaziali di monitoraggio ambientale, utilizzando e sviluppando ulteriormente le competenze e le tecnologie europee. Nel 2005 l'Unione ha operato la scelta strategica di sviluppare, congiuntamente con l'ESA, una capacità europea indipendente di osservazione della Terra per erogare servizi in ambito ambientale e della sicurezza.

(2)

Basandosi su tale iniziativa, il regolamento (UE) n. 911/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha istituito il programma europeo di monitoraggio della Terra (GMES) e le norme di attuazione della sua fase iniziale di operatività.

(3)

Se da un lato è opportuno che il programma istituito dal regolamento (UE) n. 911/2010 prosegua con il nuovo quadro finanziario pluriennale 2014-2020, stabilito dal regolamento del Consiglio (UE, Euratom) n. 1311/2013 (4), è auspicabile dall'altro sostituire l'acronimo «GMES» con il nome di «Copernicus» al fine di agevolare la comunicazione con il grande pubblico. La Commissione ha registrato il marchio commerciale affinché le istituzioni dell'Unione possano utilizzarlo e concederlo in licenza a terzi interessati, in particolare ai fornitori di servizi fondamentali.

(4)

Il programma Copernicus («Copernicus») si basa su un partenariato fra l'Unione, l'ESA e gli Stati membri. Per questo dovrebbe fondarsi sulle capacità europee e nazionali esistenti e integrarle con nuove risorse sviluppate in comune. Al fine di attuare tale approccio, la Commissione dovrebbe adoperarsi per mantenere un dialogo con l'ESA e con gli Stati membri che possiedono risorse spaziali e in situ pertinenti.

(5)

Per realizzare i suoi obiettivi, Copernicus dovrebbe assicurare la capacità dell'Unione di eseguire osservazioni spaziali e di fornire servizi operativi nei settori dell'ambiente, della protezione civile e della sicurezza civile in modo autonomo, nel pieno rispetto dei mandati nazionali in materia di allerte ufficiali. Dovrebbe inoltre utilizzare le missioni partecipanti disponibili e i dati in situ forniti, principalmente dagli Stati membri. Nella misura più ampia possibile Copernicus dovrebbe utilizzare le capacità in materia di osservazioni e servizi spaziali degli Stati membri. Copernicus dovrebbe altresì utilizzare le capacità delle iniziative commerciali in Europa, contribuendo in tal modo anche allo sviluppo di un settore commerciale spaziale praticabile in Europa. Si dovrebbero inoltre promuovere sistemi per ottimizzare la trasmissione di dati al fine di perfezionare ulteriormente la capacità di rispondere alla crescente domanda degli utenti di dati in tempo quasi reale.

(6)

Onde promuovere e facilitare l'uso di tecnologie di osservazione terrestre da parte delle autorità locali e delle piccole e medie imprese (PMI), si dovrebbero promuovere le reti dedicate per la distribuzione dei dati di Copernicus, comprendenti organismi nazionali e regionali.

(7)

L'obiettivo di Copernicus dovrebbe essere quello di fornire informazioni precise e attendibili relative all'ambiente e alla sicurezza, adeguate alle esigenze degli utenti e a sostegno di altre politiche dell'Unione, riguardanti in particolare il mercato interno, i trasporti, l'ambiente, l'energia, la protezione civile e la sicurezza civile, la cooperazione con i paesi terzi e gli aiuti umanitari.

(8)

È opportuno considerare Copernicus come un contributo europeo all'istituzione del Sistema di sistemi per l'osservazione globale della Terra (GEOSS), sviluppato nell'ambito del Gruppo d'osservazione della Terra (GEO).

(9)

È opportuno che Copernicus sia attuato in modo compatibile con altre azioni e altri strumenti pertinenti dell'Unione, in particolare con azioni in tema di ambiente e di cambiamenti climatici, con strumenti propri di settori quali la sicurezza, la protezione dei dati personali, la competitività e l'innovazione, la coesione, la ricerca, i trasporti, la concorrenza e la cooperazione internazionale, nonché con i sistemi europei di navigazione satellitare (Galileo e EGNOS). È opportuno inoltre che i dati di Copernicus siano conformi con i dati spaziali di riferimento degli Stati membri nonché con le disposizioni di esecuzione e gli orientamenti tecnici dell'infrastruttura per l'informazione spaziale nell'Unione istituita dalla direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5). È inoltre opportuno che Copernicus integri il sistema comune di informazioni ambientali (SEIS), come indicato nella comunicazione della Commissione del 1o febbraio 2008 dal titolo: «Verso un sistema comune di informazioni ambientali, e le attività dell'Unione nel settore della risposta alle emergenze». Copernicus dovrebbe essere attuato conformemente agli obiettivi della direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, in particolare la trasparenza, la creazione di condizioni propizie allo sviluppo di servizi e il contributo alla crescita economica e alla creazione di posti di lavoro. I dati e le informazioni di Copernicus dovrebbero essere apertamente e liberamente disponibili per sostenere l'agenda digitale europea, come indicato nella comunicazione della Commissione, del 26 agosto 2010 dal titolo: «Un'agenda digitale europea».

(10)

Copernicus è un programma da realizzarsi nell'ambito della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva («strategia Europa 2020»). Dovrebbe favorire un'ampia gamma di politiche dell'Unione e contribuire al conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020, in particolare mediante lo sviluppo di una politica spaziale efficace che fornisca gli strumenti per rispondere alle principali sfide mondiali e permetta di conseguire gli obiettivi nel campo dei cambiamenti climatici e della sostenibilità energetica. Copernicus dovrebbe inoltre sostenere l'attuazione della politica spaziale europea e la crescita dei mercati europei di dati e servizi spaziali.

(11)

Copernicus dovrebbe anche trarre vantaggio dai risultati del programma Orizzonte 2020, istituito dal regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), in particolare mediante le attività nell'ambito della ricerca e dell'innovazione riguardanti future tecnologie per l'osservazione della Terra e applicazioni che impiegano dati e tecnologie di telerilevamento, aerotrasportati e in situ per rispondere alle sfide più importanti della società. La Commissione dovrebbe assicurare la sinergia, la trasparenza e la chiarezza adeguate riguardo ai diversi aspetti di Copernicus.

(12)

L'evoluzione della componente spaziale di Copernicus dovrebbe basarsi su un'analisi delle opzioni per soddisfare le esigenze in evoluzione dell'utente, comprese le acquisizioni da missioni nazionali/pubbliche e fornitori commerciali in Europa, la definizione di nuove missioni specifiche, accordi internazionali intesi a garantire l'accesso a missioni non europee e il mercato europeo di osservazione della Terra.

(13)

A fini di chiarezza e per facilitare il controllo dei costi, l'importo massimo assegnato dall'Unione per attuare le attività di Copernicus dovrebbe essere ripartito in varie categorie. In un'ottica di flessibilità e per garantire l'adeguato svolgimento di Copernicus, tuttavia, la Commissione dovrebbe essere in grado di riassegnare i fondi da una categoria all'altra.

(14)

La prestazione di servizi operativi dipende dal buon funzionamento, dalla disponibilità continua e dalla sicurezza della componente spaziale di Copernicus. Il crescente rischio di collisione con altri satelliti e rifiuti spaziali è un grave pericolo per tale componente. Pertanto, le attività di Copernicus dovrebbero includere la protezione della componente spaziale di Copernicus e della sua operatività, anche durante il lancio di satelliti. In tale contesto, un contributo proporzionale ai costi dei servizi in grado di fornire tale protezione potrebbe essere finanziato a titolo del bilancio assegnato a Copernicus nella misura delle disponibilità derivanti da una rigorosa gestione dei costi e nel rispetto scrupoloso dell'importo massimo pari a 26,5 milioni di EUR a prezzi correnti stabilito dal presente regolamento. Tale contributo dovrebbe essere utilizzato unicamente per la fornitura di dati e servizi e non per l'acquisto di infrastrutture.

(15)

Al fine di migliorare l'attuazione di Copernicus e la sua pianificazione a lungo termine, è opportuno che la Commissione adotti un programma di lavoro annuale, comprendente un piano di attuazione delle azioni necessarie per realizzare gli obiettivi di Copernicus. Tale piano di attuazione dovrebbe essere orientato al futuro e descrivere le azioni necessarie per attuare Copernicus tenendo conto dell'evoluzione delle esigenze degli utenti e degli sviluppi tecnologici.

(16)

L'attuazione della componente di servizi di Copernicus dovrebbe basarsi su specifiche tecniche, viste la complessità e le risorse assegnate a Copernicus. Ciò faciliterebbe anche l'accettazione pubblica dei servizi, dal momento che gli utenti sarebbero in grado di prevedere la disponibilità e l'evoluzione dei servizi nonché la cooperazione con gli Stati membri e altre parti. Pertanto, la Commissione dovrebbe adottare e, se del caso, aggiornare specifiche tecniche per tutti i servizi di Copernicus riguardanti aspetti quali portata, architettura, portafogli di servizi tecnici, ripartizione e pianificazione indicative dei costi, livelli di rendimento, esigenze di accesso a dati spaziali e in situ, evoluzione, norme, archiviazione e divulgazione dei dati.

(17)

L'attuazione della componente spaziale di Copernicus dovrebbe basarsi su specifiche tecniche, viste la complessità e le risorse assegnate a Copernicus. Pertanto, la Commissione dovrebbe adottare e, se del caso, aggiornare specifiche tecniche che definiscano le attività da sostenere nell'ambito della componente spaziale di Copernicus e le relative ripartizione e pianificazione indicative dei costi. Poiché Copernicus dovrebbe basarsi su investimenti dell'Unione, dell'ESA e degli Stati membri nel contesto del monitoraggio globale per l'ambiente e la sicurezza, le attività nell'ambito della componente spaziale di Copernicus dovrebbero tener conto, se del caso, degli elementi dello scenario a lungo termine dell'ESA, ossia un documento elaborato e aggiornato dall'ESA che definisce un quadro generale per la componente spaziale di Copernicus.

(18)

È opportuno che Copernicus sia orientato agli utenti, che devono dunque essere coinvolti in modo costante ed effettivo, in particolare per definire e convalidare le esigenze di servizio.

(19)

La dimensione internazionale di Copernicus è particolarmente importante per quanto riguarda lo scambio di dati e informazioni nonché l'accesso alle infrastrutture di osservazione. Tale scambio è molto più conveniente in termini di costi rispetto a regimi d'acquisto di dati e rafforza la dimensione globale di Copernicus.

(20)

L'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) e gli accordi quadro con i paesi candidati e i candidati potenziali prevedono la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione. È opportuno consentire la partecipazione di altri paesi terzi e delle organizzazioni internazionali mediante la conclusione di appositi accordi internazionali.

(21)

È opportuno che gli Stati membri, i paesi terzi e le organizzazioni internazionali possano contribuire liberamente ai programmi in base a opportuni accordi.

(22)

È opportuno attribuire alla Commissione la responsabilità generale di Copernicus. Quest'ultima ne dovrebbe definire le priorità e garantire il coordinamento e la supervisione generale di Copernicus, inclusi particolari sforzi per sensibilizzare l'opinione pubblica in merito all'importanza dei programmi spaziali per i cittadini europei. La Commissione dovrebbe fornire tempestivamente al Parlamento europeo e al Consiglio tutte le informazioni pertinenti relative a Copernicus.

(23)

Nell'attuazione di Copernicus, la Commissione dovrebbe fare affidamento, ove opportuno, su organizzazioni intergovernative europee con cui ha già istituito partenariati, in particolare l'ESA per il coordinamento tecnico della componente spaziale di Copernicus, la definizione della sua architettura, lo sviluppo e l'aggiudicazione di risorse spaziali, l'accesso ai dati e la gestione delle missioni specifiche. La Commissione dovrebbe inoltre fare affidamento anche sull'organizzazione europea per lo sfruttamento dei satelliti meteorologici (EUMETSAT) per la gestione delle missioni specifiche conformemente alle sue competenze e al suo mandato.

(24)

In considerazione della dimensione collaborativa di Copernicus e al fine di evitare sovrapposizioni di competenze tecniche, è opportuno delegare l'attuazione di Copernicus a organismi dotati dell'opportuna capacità tecnica e professionale. Tali organismi dovrebbero essere incoraggiati ad aprire l'esecuzione di tali compiti alla concorrenza, fino ad un livello adeguato, in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) («regolamento finanziario»).

(25)

Copernicus dovrebbe includere una componente di servizi destinata a fornire informazioni in monitoraggio atmosferico, monitoraggio dell'ambiente marino, monitoraggio del territorio, cambiamenti climatici, gestione delle emergenze e sicurezza. In particolare, Copernicus dovrebbe fornire informazioni sullo stato dell'atmosfera, anche a livello locale, nazionale, europeo e mondiale; informazioni sullo stato degli oceani, anche mediante l'istituzione di un raggruppamento europeo specifico per il monitoraggio marino; informazioni per il monitoraggio del territorio a sostegno dell'attuazione di politiche locali, nazionali ed europee; informazioni a sostegno delle politiche di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici; informazioni geospaziali a sostegno della gestione delle emergenze, anche attraverso attività di prevenzione, e della sicurezza civile compreso il sostegno all'azione esterna dell'Unione. La Commissione dovrebbe individuare misure contrattuali adeguate per promuovere la sostenibilità della fornitura di servizi.

(26)

Per attuare la componente di servizi di Copernicus, la Commissione può affidarsi, se debitamente giustificato dalla natura speciale dell'azione e dalle competenze specifiche, alle entità competenti, per esempio l'Agenzia europea dell'ambiente (AEA), l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (FRONTEX), l'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) e il Centro satellitare dell'Unione europea (SATCEN), il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (CEPMMT), altre agenzie europee o raggruppamenti o consorzi di entità nazionali pertinenti, o altri organi interessati che potrebbero beneficiare di una delega a norma del regolamento finanziario. Nel selezionare l'entità si dovrebbe tenere debitamente conto del rapporto costi/benefici connesso alla scelta di delegare tali compiti, nonché dell'impatto sulla struttura di governance dell'entità e sulle sue risorse finanziarie e umane.

(27)

Il Centro comune di ricerca (CCR) della Commissione è stato attivamente coinvolto nell'iniziativa GMES e nell'attuazione della fase iniziale di operatività del GMES stabilita ai sensi del regolamento (UE) n. 911/2010. La Commissione dovrebbe continuare a basarsi sul sostegno scientifico e tecnico del CCR per l'attuazione di Copernicus.

(28)

Gli appalti pubblici delle entità cui è affidata l'attuazione di Copernicus dovrebbero essere compatibili con le norme dell'Unione o equivalenti norme internazionali nella misura consentita dalle disposizioni in materia di appalti pubblici del regolamento finanziario. Specifici adattamenti richiesti da tali norme, nonché le disposizioni per la proroga degli appalti esistenti, dovrebbero essere definiti nei corrispondenti accordi di delega. Si dovrebbe puntare, in primo luogo e soprattutto, a conseguire il miglior rapporto costi-benefici, a controllare i costi, a ridurre i rischi, a migliorare l'efficienza e limitare la dipendenza da un unico fornitore. È opportuno far sì che lungo l'intera catena dell'approvvigionamento sia garantita una concorrenza aperta e leale, che offra possibilità di partecipazione equilibrate all'industria a tutti i livelli, in particolare ai nuovi operatori e alle PMI. Si dovrebbero evitare eventuali abusi di posizione dominante e la dipendenza, per periodi prolungati, da un solo fornitore. Per ridurre i rischi connessi ai programmi, evitare la dipendenza da un'unica fonte di approvvigionamento e garantire un migliore controllo generale di Copernicus, dei suoi costi e del calendario, si dovrebbe ricorrere, ove opportuno, a più fonti di approvvigionamento. Lo sviluppo dell'industria europea dovrebbe inoltre essere salvaguardato e promosso in tutti i settori relativi all'osservazione della Terra, in conformità agli accordi internazionali di cui è parte l'Unione.

(29)

Il rischio di una scarsa esecuzione dell'appalto o di non esecuzione dovrebbe essere ridotto per quanto possibile. A tal fine i contraenti dovrebbero dimostrare la sostenibilità della loro capacità di esecuzione dell'appalto rispetto agli impegni sottoscritti e alla durata dell'appalto. Le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero quindi, ove opportuno, specificare i requisiti associati all'affidabilità delle forniture e della prestazione di servizi. Inoltre, le amministrazioni aggiudicatrici possono subordinare l'acquisto di beni e servizi di natura sensibile a requisiti specifici, in particolare per garantire la sicurezza delle informazioni. Le industrie dell'Unione dovrebbero avere la possibilità di ricorrere a fornitori esterni all'Unione per talune componenti e servizi, se sono dimostrati evidenti vantaggi di qualità e di costo, tenendo conto tuttavia della natura strategica di Copernicus e dei requisiti dell'Unione in materia di sicurezza e di controllo delle esportazioni. Si dovrebbe approfittare degli investimenti del settore pubblico e dell'esperienza e delle competenze interne all'industria, fatte salve le norme sui bandi di gara competitivi.

(30)

Al fine di valutare meglio il costo totale di un prodotto, servizio o opera, ivi compreso il suo costo operativo a lungo termine, all'atto di concludere appalti in base al criterio di aggiudicazione al contratto più vantaggioso sotto il profilo economico, occorre prendere in considerazione, ove opportuno, nella fase di aggiudicazione il costo totale lungo il ciclo di vita utile del prodotto, del servizio o dell'opera, secondo un approccio basato sul rapporto costo/efficacia come il life-cycle costing. A tal fine, l'amministrazione aggiudicatrice dovrebbe provvedere affinché la metodologia intesa a calcolare i costi del ciclo di vita utile di un prodotto, servizio o opera sia espressamente citata nei capitolati d'oneri o nel bando di gara e consenta di accertare l'accuratezza delle informazioni fornite dagli offerenti.

(31)

L'amministrazione aggiudicatrice dovrebbe pertanto poter ristabilire condizioni eque di concorrenza se una o più imprese dispongono, già prima di un bando di gara, di informazioni privilegiate sulle attività connesse al bando. Essa dovrebbe poter aggiudicare appalti frazionati, introdurre, a determinate condizioni, un'eventuale clausola aggiuntiva a un appalto nell'ambito della sua esecuzione o addirittura imporre determinati livelli minimi di subappalto. Infine, date le incertezze tecnologiche che caratterizzano Copernicus, i prezzi degli appalti pubblici non possono sempre essere valutati in modo preciso ed è quindi auspicabile concludere contratti di forma particolare che, pur non contenendo prezzi definitivi e non rivedibili, comprendono clausole di tutela degli interessi finanziari dell'Unione.

(32)

Nella prospettiva di mantenere Copernicus al suo importo massimo riducendo quanto più ampiamente i rischi tecnici e relativi alle scadenze e i costi ad essi associati, e di garantire la continuativa affidabilità dell'approvvigionamento, Copernicus dovrebbe utilizzare al massimo i precedenti investimenti del settore pubblico in ambito finanziario ed infrastrutturale, come pure l'esperienza e la competenza acquisite in ambito industriale attraverso tali investimenti nel GMES. Ciò dovrebbe valere in particolare per quel che riguarda le componenti ricorrenti dei segmenti spaziali e di terra elaborati dall'ESA e dagli Stati che vi aderiscono nell'ambito del programma facoltativo relativo alla componente spaziale del GMES con la partecipazione finanziaria dell'Unione. In quest'ultimo caso, l'impiego della procedura negoziata senza preliminare pubblicazione di un bando di gara o di altra procedura equivalente dovrebbe essere debitamente presa in considerazione dall'amministrazione aggiudicatrice.

(33)

Per conseguire gli obiettivi di Copernicus in modo sostenibile occorre coordinare le attività dei diversi partner partecipanti, come pure sviluppare, istituire e gestire una capacità di osservazione e di fornitura di servizi che soddisfi la domanda degli utenti. In questo contesto, un comitato (il «comitato Copernicus») dovrebbe assistere la Commissione nel garantire il coordinamento dei contributi dell'Unione, degli Stati membri e delle organizzazioni intergovernative nonché il coordinamento con il settore privato, sfruttando al meglio le capacità esistenti e individuando le lacune da colmare a livello dell'Unione. È opportuno altresì che tale comitato aiuti la Commissione a controllare la coerenza dell'attuazione di Copernicus. Poiché una buona gestione pubblica si basa su una gestione uniforme di Copernicus, su una maggiore rapidità delle decisioni e sulla parità di accesso alle informazioni, i rappresentanti degli organismi investiti di compiti di esecuzione del bilancio dovrebbero essere in grado di partecipare in veste di osservatori ai lavori del comitato Copenicus. Per gli stessi motivi, anche i rappresentanti di paesi terzi e di organizzazioni internazionali che hanno concluso un accordo internazionale con l'Unione dovrebbero poter partecipare ai lavori del comitato Copernicus con le necessarie garanzie di sicurezza e secondo i termini di tali accordi. Tali rappresentanti non dovrebbero essere autorizzati a prendere parte alle votazioni del comitato Copernicus.

(34)

È opportuno inoltre che il lavoro degli organismi ai quali la Commissione ha delegato determinati compiti di esecuzione sia valutato in base a indicatori di rendimento che permettano di fornire al Parlamento europeo e al Consiglio un'indicazione dei progressi nell'attuazione di Copernicus e della sua operatività.

(35)

Il regolamento delegato (UE) n. 1159/2013 della Commissione (9) ha stabilito le condizioni di registrazione e di concessione delle licenze per gli utenti GMES e ha definito i criteri di limitazione dell'accesso ai dati dedicati GMES e alle informazioni dei servizi GMES.

(36)

È opportuno che i dati e le informazioni ottenuti nell'ambito di Copernicus siano messi a disposizione in modo completo, aperto e gratuito, subordinatamente ad adeguate condizioni e restrizioni, al fine di promuoverne l'impiego e la condivisione e rafforzare i mercati europei connessi all'osservazione della Terra, in particolare il settore a valle, favorendo così la crescita e la creazione di posti di lavoro.

(37)

La Commissione dovrebbe operare con i fornitori di dati per concordare condizioni per la concessione di licenze per i dati forniti da terzi in modo da agevolarne l'utilizzo nell'ambito di Copernicus, in conformità del presente regolamento e dei diritti di terzi applicabili.

(38)

È opportuno tener conto dei diritti di accesso ai dati dei satelliti Sentinel di Copernicus accordati nell'ambito del programma relativo alla componente spaziale del GMES, secondo quanto approvato dal consiglio del programma di osservazione della terra dell'ESA il 24 settembre 2013.

(39)

Poiché Copernicus è un programma civile sotto controllo civile, dovrebbe essere data la priorità all'acquisizione di dati e alla produzione di informazioni, comprese immagini ad alta risoluzione, che non costituiscano un rischio o una minaccia per la sicurezza dell'Unione o degli Stati membri. Tuttavia, dal momento che può essere necessario proteggere alcuni dati di Copernicus e informazioni di Copernicus, per assicurare la circolazione sicura di tali informazioni nel rispetto dell'ambito di applicazione del presente regolamento, è opportuno che tutti i partecipanti a Copernicus assicurino un livello di protezione delle informazioni classificate UE equivalente a quello offerto dalle disposizioni in materia di sicurezza di cui all'allegato della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione (10) e dalle norme di sicurezza del Consiglio di cui agli allegati della decisione 2013/488/UE del Consiglio (11).

40)

Poiché alcuni dati di Copernicus e informazioni di Copernicus, comprese immagini ad alta risoluzione, possono avere un impatto sulla sicurezza dell'Unione o degli Stati membri, in casi debitamente motivati è opportuno conferire al Consiglio il potere di adottare le misure per affrontare rischi e minacce per la sicurezza dell'Unione o degli Stati membri.

(41)

È opportuno che l'Unione sia proprietaria di tutti i beni materiali e immateriali creati o messi a punto nell'ambito di Copernicus. Per poter esercitare pienamente i diritti fondamentali di proprietà, è opportuno stipulare gli accordi necessari con gli attuali proprietari. Dovrebbe restare inteso che le disposizioni riguardanti la proprietà dei beni immateriali di cui al presente regolamento non coprono i diritti immateriali che non sono trasferibili in base alla relativa normativa nazionale. La proprietà dell'Unione non dovrebbe pregiudicare la possibilità per l'Unione stessa, in conformità del presente regolamento e ove lo si ritenga opportuno sulla base di una valutazione caso per caso, di mettere tali beni a disposizione di terzi o di cederne l'uso. In particolare l'Unione dovrebbe poter trasferire o concedere in licenza i diritti di proprietà intellettuale derivanti dal lavoro svolto nell'ambito di Copernicus nell'interesse di una forte penetrazione dei servizi di Copernicus presso gli utenti a valle.

(42)

Gli interessi finanziari dell'Unione dovrebbero essere tutelati durante l'intero ciclo di spesa attraverso misure proporzionate, ivi compresi la prevenzione, l'individuazione e l'investigazione di irregolarità, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative e finanziarie a norma del regolamento finanziario.

(43)

Poiché Copernicus è un programma complesso, è opportuno che la Commissione sia assistita da esperti indipendenti provenienti da un'ampia comunità di soggetti interessati, compresi in particolare esperti in materia di sicurezza nominati dagli Stati membri, rappresentanti dei pertinenti enti spaziali nazionali e utenti Copernicus, per ottenere le necessarie competenze tecnico-scientifiche nonché prospettive interdisciplinari e intersettoriali, tenendo conto delle pertinenti iniziative esistenti a livello dell'Unione, nazionale e regionale.

(44)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento per quanto riguarda l'adozione del programma di lavoro annuale, le specifiche tecniche per la componente di servizi e la componente spaziale, gli aspetti attinenti alla sicurezza e le misure per promuovere la convergenza degli Stati membri nell'impiego dei dati di Copernicus e delle informazioni di Copernicus e il loro accesso alla tecnologia e agli sviluppi nel campo dell'osservazione della Terra, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione. È opportuno che tali competenze siano esercitate in conformità al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (12).

(45)

Copernicus è un programma orientato agli utenti, che quindi devono essere coinvolti in modo costante ed effettivo, in particolare per definire e convalidare le esigenze di servizio. Al fine di accrescere il suo valore per gli utenti, bisognerebbe ricercare attivamente il contributo di questi ultimi attraverso consultazioni regolari con gli utenti finali del settore pubblico e privato. A tal fine, dovrebbe essere istituito un gruppo di lavoro (il «forum degli utenti») per assistere il comitato Copernicus nell'individuazione delle esigenze degli utenti, nella verifica della conformità dei servizi e nel coordinamento degli utenti del settore pubblico.

(46)

Dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) riguardo ai requisiti relativi ai dati necessari all'evoluzione dei servizi operativi, delle condizioni e delle procedure di accesso, registrazione e impiego dei dati di Copernicus e delle informazioni di Copernicus, dei criteri tecnici specifici necessari a impedire l'interruzione dei dati di Copernicus e delle informazioni di Copernicus e dei criteri per la limitazione dell'acquisizione o della divulgazione dei dati di Copernicus e delle informazioni di Copernicus in caso di conflitto di diritti. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(47)

È opportuno che le azioni finanziate a norma del presente regolamento siano monitorate e valutate allo scopo di apportare eventuali modifiche e permettere nuovi sviluppi. In particolare, la valutazione dovrebbe analizzare gli effetti della politica relativa ai dati di Copernicus e alle informazioni di Copernicus per i soggetti interessati e gli utenti a valle nonché l'influenza sulle imprese e sugli investimenti nazionali e privati in infrastrutture di osservazione della Terra. È altresì opportuno che la valutazione riguardi anche la possibile partecipazione nel futuro di pertinenti agenzie europee, come l'Agenzia del GNSS europeo. Al fine di conseguire i massimi risultati e valorizzare le conoscenze e le competenze acquisite nel corso delle fasi di attuazione di Copernicus, è opportuno esplorare nuovi modelli per la pianificazione futura, assicurando un impegno economico a lungo termine.

(48)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento, ossia l'istituzione di Copernicus, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, in quanto esso comprenderà anche una capacità paneuropea e dipenderà da una fornitura di servizi in tutti gli Stati membri che dovrà essere coordinata a livello dell'Unione, ma, a motivo della portata dell'azione, può essere conseguito meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(49)

Il presente regolamento fissa una dotazione finanziaria che deve costituire l'ammontare di riferimento privilegiato, a norma del punto 17 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 concluso tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (13), per il Parlamento europeo e per il Consiglio durante la procedura annuale di bilancio.

(50)

È opportuno allineare il periodo di finanziamento del presente regolamento con quello previsto dal regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013. Pertanto, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2014.

(51)

È necessario altresì abrogare il regolamento (UE) n. 911/2010 al fine di istituire un quadro giuridico appropriato alla governance e al finanziamento di Copernicus e per garantirne la piena operatività. Qualsiasi misura adottata in base al regolamento (UE) n. 911/2010 dovrebbe rimanere valida al fine di garantirne la continuità,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI E FINANZIARIE

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce Copernicus, il programma dell'Unione di osservazione e monitoraggio della Terra («Copernicus») e stabilisce le norme per la sua attuazione.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   Copernicus è un programma civile, orientato agli utenti e sotto controllo civile che si basa sulle capacità nazionali ed europee esistenti e assicura la continuità delle attività svolte nell'ambito del monitoraggio globale per l'ambiente e la sicurezza (GMES).

2.   Copernicus è costituito dalle seguenti componenti:

a)

una componente di servizi destinata a fornire informazioni nei seguenti settori: monitoraggio atmosferico, monitoraggio dell'ambiente marino, monitoraggio del territorio, cambiamenti climatici, gestione delle emergenze e sicurezza;

b)

una componente spaziale destinata a garantire osservazioni spaziali sostenibili per i tipi di servizi di cui alla lettera a);

c)

una componente in situ destinata a garantire le osservazioni mediante installazioni a bordo di aerei, di navi e a terra per i tipi di servizi di cui alla lettera a).

3.   Sono creati opportuni collegamenti e interfacce tra le componenti di cui al paragrafo 2.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1)   «missioni specifiche»: le missioni spaziali di osservazione della Terra destinate ad essere usate e gestite nell'ambito di Copernicus, in particolare le missioni Sentinel;

2)   «missioni partecipanti»: le missioni spaziali di osservazione della Terra che forniscono a Copernicus dati ad integrazione di quelli forniti dalle missioni specifiche;

3)   «dati di missioni specifiche»: i dati spaziali di osservazione della Terra provenienti da missioni specifiche destinati ad essere impiegati nell'ambito di Copernicus;

4)   «dati di missioni partecipanti»: i dati spaziali di osservazione della Terra provenienti da missioni partecipanti concessi in licenza o forniti per l'impiego nell'ambito di Copernicus;

5)   «dati in situ»: i dati di osservazione ottenuti mediante sensori terrestri, marini o aerei nonché i dati di riferimento e ausiliari concessi in licenza o forniti per l'impiego nell'ambito di Copernicus;

6)   «dati e informazioni di terzi»: i dati e le informazioni prodotti al di fuori dell'ambito di Copernicus e necessari per la realizzazione dei suoi obiettivi;

7)   «dati di Copernicus»: i dati di missioni specifiche, i dati di missioni partecipanti e i dati in situ;

8)   «informazioni di Copernicus»: le informazioni provenienti dai servizi di Copernicus di cui all'articolo 5, paragrafo 1, in seguito a elaborazione o modellazione dei dati di Copernicus;

9)   «utenti Copernicus»:

a)

gli utenti Copernicus di base: le istituzioni e gli organi dell'Unione e le autorità europee, nazionali, regionali o locali competenti ai fini della definizione, dell'attuazione, dell'esecuzione o del monitoraggio del servizio pubblico o della politica nei settori di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a);

b)

gli utenti del settore della ricerca: università o ogni altra organizzazione dedita alla ricerca e all'istruzione;

c)

gli utenti commerciali e privati;

d)

gli enti di beneficenza, organizzazioni non governative e internazionali.

Articolo 4

Obiettivi

1.   Copernicus contribuisce al conseguimento dei seguenti obiettivi generali:

a)

monitorare l'ambiente terrestre per sostenere la protezione dell'ambiente e le attività nell'ambito della protezione civile e della sicurezza civile;

b)

massimizzare i vantaggi socioeconomici e promuovere l'uso dell'osservazione della Terra in applicazioni e servizi, così sostenendo la strategia «Europa 2020» e il suo obiettivo di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;

c)

favorire lo sviluppo di un settore spaziale e dei servizi europeo competitivo e massimizzare le opportunità per le imprese europee di sviluppare e fornire sistemi e servizi di osservazione della Terra innovativi;

d)

garantire un accesso autonomo ai dati ambientali e alle tecnologie di base dell'osservazione della Terra e dei servizi di geoinformazione, consentendo così all'Europa di raggiungere una capacità decisionale e operativa indipendente;

e)

fornire sostegno e contribuire alle politiche europee e favorire iniziative mondiali, come GEOSS.

2.   Al fine di conseguire gli obiettivi generali di cui al paragrafo 1, Copernicus si pone gli obiettivi specifici seguenti:

a)

rendere disponibili per gli utenti Copernicus dati e informazioni accurati e attendibili, forniti a lungo termine e in modo sostenibile, che siano atti a consentire i servizi di cui all'articolo 5, paragrafo 1 e a soddisfare le esigenze degli utenti Copernicus di base;

b)

predisporre un accesso sostenibile e affidabile ai dati e alle informazioni spaziali a partire da una capacità europea autonoma di osservazione della Terra con specifiche tecniche coerenti e facendo riferimento ai mezzi e alle risorse esistenti a livello europeo e nazionale, se del caso integrandoli;

c)

offrire un accesso sostenibile e affidabile ai dati in situ, basandosi, in particolare, sulle capacità esistenti gestite a livello europeo e nazionale e su sistemi e reti di osservazione globali.

3.   La realizzazione degli obiettivi enunciati ai paragrafi 1 e 2 è misurata in base ai seguenti indicatori di risultato:

a)

dati di Copernicus e informazioni di Copernicus resi disponibili in conformità ai requisiti di fornitura del livello di servizio nei settori dell'ambiente, della protezione civile e della sicurezza civile;

b)

maggiore richiesta di dati di Copernicus e informazioni di Copernicus misurata mediante la progressione numerica degli utenti, il volume di dati e di informazioni a valore aggiunto consultati, l'aumento dei servizi a valle e l'ampliamento della diffusione negli Stati membri e nell'Unione;

c)

impiego dei dati di Copernicus e delle informazioni di Copernicus da parte delle istituzioni e degli organi dell'Unione, delle organizzazioni internazionali e delle autorità europee, nazionali, regionali e locali, compresi il livello di accettazione e soddisfazione degli utenti e i vantaggi offerti alle società europee;

d)

penetrazione nel mercato, comprese l'espansione dei mercati esistenti e la creazione di nuovi mercati e competitività degli operatori europei dei settori a valle;

e)

disponibilità continua dei dati di Copernicus a sostegno dei servizi di Copernicus.

Articolo 5

Componente di servizi di Copernicus

1.   La componente di servizi di Copernicus comprende le seguenti prestazioni:

a)

il servizio di monitoraggio atmosferico, che deve fornire informazioni sulla qualità dell'aria su scala europea e sulla composizione chimica dell'atmosfera su scala mondiale. Esso fornisce, in particolare, informazioni per i sistemi di monitoraggio della qualità dell'aria gestiti dal livello locale fino a quello nazionale e contribuisce al monitoraggio delle variabili climatiche in rapporto con la composizione dell'atmosfera compresa, se possibile, l'interazione con le canopie forestali;

b)

il servizio di monitoraggio dell'ambiente marino, che deve fornire informazioni sullo stato e sulle dinamiche dell'ecosistema fisico dell'oceano e marino, per le zone oceaniche a livello mondiale e per le zone marine a livello regionale europeo, a sostegno della sicurezza marittima, contribuisce al monitoraggio dei flussi di rifiuti, dell'ambiente marino, delle regioni costiere e polari, delle risorse marine nonché delle previsioni meteorologiche e del monitoraggio del clima;

c)

il servizio di monitoraggio del territorio, che deve fornire informazioni su destinazione e copertura del suolo, criosfera, cambiamenti climatici e variabili biogeofisiche, comprese le relative dinamiche, a sostegno del monitoraggio ambientale, a tutti i livelli, da globale a locale, per quanto riguarda la biodiversità, il suolo, le acque interne e costiere, le foreste e la vegetazione e le risorse naturali, nonché a sostegno dell'attuazione generale delle politiche ambientale, agricola, dello sviluppo, energetica, urbanistica, infrastrutturale e dei trasporti;

d)

il servizio relativo ai cambiamenti climatici, che deve fornire informazioni per ampliare la base di conoscenze a sostegno delle politiche di adattamento e mitigazione. Il servizio contribuisce, in particolare, alla fornitura di variabili climatiche essenziali, analisi, proiezioni e indicatori climatici su scala spazio-temporale rilevanti ai fini delle strategie in materia di adattamento e mitigazione per i vari ambiti in cui l'Unione persegue benefici settoriali e sociali;

e)

il servizio di gestione delle emergenze, che deve fornire informazioni per la risposta alle emergenze in relazione a differenti tipi di catastrofi, compresi rischi meteorologici, rischi geofisici, catastrofi provocate accidentalmente e volontariamente dall'uomo e altre catastrofi umanitarie, nonché attività di prevenzione, preparazione, risposta e ripristino;

f)

il servizio di sicurezza, che deve fornire informazioni per rispondere alle sfide poste dalla sicurezza civile in Europa migliorando le capacità di prevenzione delle crisi e di preparazione e risposta alle stesse, in particolare per quanto riguarda la sorveglianza delle frontiere e marittima, ma anche sostegno all'azione esterna dell'Unione, fatti salvi gli eventuali accordi di cooperazione che possono essere conclusi tra la Commissione e vari organismi della politica estera e di sicurezza comune, in particolare il centro satellitare dell'Unione europea.

2.   La prestazione di servizi di cui al paragrafo 1 tiene conto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, è efficace sotto il profilo dei costi e, se del caso, decentrata, integrando a livello europeo i dati spaziali in situ e di riferimento, nonché le capacità esistenti negli Stati membri, evitando così duplicazioni. L'acquisizione di nuovi dati che si sovrappongono a fonti esistenti è evitata, salvo che l'uso di serie di dati esistenti o aggiornabili non sia tecnicamente possibile, efficace sotto il profilo dei costi o praticabile in modo tempestivo.

I servizi applicano rigorosi sistemi di controllo della qualità e forniscono informazioni sui livelli di servizio, anche in termini di disponibilità, affidabilità, qualità e tempestività.

3.   Al fine di assicurare l'evoluzione dei servizi di cui al paragrafo 1 e la loro accettazione da parte del settore pubblico, sono intraprese anche le seguenti attività:

a)

attività di sviluppo intese a migliorare la qualità e il rendimento dei servizi, ivi inclusi il loro adattamento e la loro evoluzione, ad evitare o mitigare i rischi operativi nonché a sfruttare le sinergie con attività correlate, come quelle nell'ambito di Orizzonte 2020;

b)

attività di sostegno consistenti in misure volte a promuovere l'utilizzo e l'accettazione dei dati di Copernicus e delle informazioni di Copernicus da parte:

i)

delle autorità pubbliche competenti ai fini della definizione, dell'attuazione, dell'esecuzione o del monitoraggio del servizio pubblico o della politica nei settori di cui al paragrafo 1. Rientrano in questo contesto lo sviluppo di capacità e la messa a punto di procedure e strumenti standard per integrare i dati di Copernicus e le informazioni di Copernicus nel flusso di lavoro degli utenti;

ii)

di altri utenti e applicazioni a valle. Rientrano in questo contesto attività di sensibilizzazione, formazione e divulgazione.

Articolo 6

Componente spaziale di Copernicus

1.   La componente spaziale di Copernicus fornisce osservazioni spaziali per alimentare principalmente i servizi di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

2.   La componente spaziale di Copernicus consiste in dati di missioni specifiche e missioni partecipanti e comprende le seguenti attività:

a)

fornitura di osservazioni spaziali, compresi:

i)

il completamento, la manutenzione e l'esercizio delle missioni specifiche, il che a sua volta include la definizione dei compiti dei satelliti, il controllo e il monitoraggio dei satelliti, la ricezione, l'elaborazione, l'archiviazione e la divulgazione dei dati, la calibrazione e la convalida in via permanente;

ii)

la fornitura di dati in situ per la calibrazione e la convalida delle osservazioni delle missioni specifiche;

iii)

la fornitura, l'archiviazione e la divulgazione di dati di missioni partecipanti ad integrazione dei dati di missioni specifiche;

b)

attività volte a rispondere all'evolversi delle necessità degli utenti, compresi:

i)

l'individuazione di lacune nelle osservazioni e la specificazione di nuove missioni specifiche in base alle esigenze degli utenti;

ii)

gli sviluppi tesi a modernizzare e integrare le missioni specifiche, comprese la progettazione e l'acquisizione di nuovi elementi per l'infrastruttura spaziale correlata;

c)

la protezione dei satelliti contro i rischi di collisione, tenendo in considerazione il quadro di sostegno dell'Unione al servizio di sorveglianza dello spazio e di localizzazione;

d)

lo smantellamento sicuro dei satelliti a fine vita.

Articolo 7

Componente in situ di Copernicus

1.   La componente in situ di Copernicus fornisce accesso ai dati in situ per alimentare principalmente i servizi di Copernicus di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

Comprende le seguenti attività:

a)

fornitura ai servizi operativi di dati in situ, compresi quelli di terzi a livello internazionale, in base alle capacità esistenti;

b)

coordinamento e armonizzazione della raccolta e della fornitura dei dati in situ;

c)

assistenza tecnica alla Commissione riguardo alle esigenze di servizio relative ai dati delle osservazioni in situ;

d)

cooperazione con operatori in situ per favorire la coerenza delle attività di sviluppo relative all'infrastruttura e alle reti di osservazione in situ;

e)

individuazione di lacune nelle osservazioni in situ che non possono essere colmate con l'infrastruttura e le reti esistenti, anche a livello mondiale, e risposta a tali lacune nel rispetto del principio di sussidiarietà.

2.   I dati in situ sono utilizzati nell'ambito di Copernicus in conformità ai diritti di terzi applicabili, compresi quelli degli Stati membri, e alle restrizioni applicabili con riguardo all'utilizzazione o alla ridistribuzione.

3.   Conformemente all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario, la Commissione può delegare la totalità o parte delle attività della componente in situ agli operatori di servizi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del presente regolamento oppure, qualora sia necessario un coordinamento generale, all'Agenzia europea dell'ambiente.

Articolo 8

Dotazione finanziaria

1.   La dotazione finanziaria per l'attuazione delle attività di cui agli articoli 5, 6 e 7 è fissata a 4 291,48 milioni di EUR a prezzi correnti per il periodo a decorrere dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020.

2.   L'importo di cui al paragrafo 1 è ripartito nelle seguenti categorie di spesa a prezzi correnti:

a)

per le attività di cui agli articoli 5 e 7, 897,415 milioni di EUR;

b)

per le attività di cui all'articolo 6, 3 394,065 milioni di EUR, compreso un importo massimo di 26,5 milioni di EUR per le attività di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera c).

3.   La Commissione può ridestinare fondi da una categoria di spesa a un'altra, secondo quanto stabilito al paragrafo 2, lettere a) e b), fino a un massimale del 10 % dell'importo di cui al paragrafo 1. Qualora la nuova destinazione raggiunga un importo complessivo superiore al 10 % dell'importo previsto dal paragrafo 1, la Commissione consulta il comitato Copernicus, secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 30, paragrafo 3.

4.   Gli interessi maturati sui prefinanziamenti versati a organismi che eseguono il bilancio in modo indiretto sono destinati ad attività oggetto dell'accordo di delega o del contratto stipulato tra la Commissione e l'entità interessata. Conformemente al principio della sana gestione finanziaria, gli organismi che eseguono il bilancio in modo indiretto aprono conti che consentano di identificare i fondi e i relativi interessi.

5.   Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio nei limiti del quadro finanziario pluriennale. Gli impegni di bilancio per le attività di durata superiore a un esercizio finanziario possono essere ripartiti in quote annuali nell'arco di un periodo pluriennale.

6.   La dotazione finanziaria di Copernicus può coprire anche le spese relative ad attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione direttamente necessarie per la gestione di Copernicus e la realizzazione dei suoi obiettivi, compresi studi, riunioni, azioni di informazione e comunicazione nonché le spese connesse alle reti informatiche incentrate sull'elaborazione delle informazioni e lo scambio di dati.

7.   La Commissione può affidare l'attuazione di Copernicus agli organismi di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario. Se il bilancio di Copernicus viene attuato tramite gestione indiretta sulla base dell'articolo 10, paragrafo 3, o dell'articolo 11, paragrafo 1, le norme in materia di appalti degli organismi investiti di compiti di esecuzione del bilancio si applicano nella misura consentita dall'articolo 60 del regolamento finanziario. Specifici adattamenti richiesti da tali norme, nonché le disposizioni per la proroga degli appalti esistenti, sono definiti nei corrispondenti accordi di delega.

CAPO II

GOVERNANCE DI COPERNICUS

Articolo 9

Ruolo della Commissione

1.   Alla Commissione è attribuita la responsabilità generale di Copernicus e del coordinamento delle sue diverse componenti. Essa gestisce i fondi assegnati in virtù del presente regolamento e sovrintende all'attuazione di Copernicus, anche in termini di fissazione delle priorità, coinvolgimento degli utenti, costi, scadenze, rendimento e appalti.

2.   La Commissione gestisce, a nome dell'Unione e nel suo ambito di competenza, le relazioni con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali assicurando il coordinamento di Copernicus con le attività a livello nazionale, internazionale e dell'Unione.

3.   La Commissione facilita contributi coordinati degli Stati membri volti all'erogazione operativa dei servizi e alla disponibilità a lungo termine dei necessari dati di osservazione.

4.   La Commissione sostiene l'adeguato sviluppo dei servizi di Copernicus e assicura la complementarietà, la coerenza e collegamenti tra Copernicus e altre politiche, strumenti, programmi e azioni pertinenti dell'Unione al fine di garantire che tali politiche, strumenti, programmi e azioni traggano beneficio dai servizi di Copernicus.

5.   La Commissione promuove un ambiente stabile per investimenti a lungo termine e consulta le parti interessate prima di decidere di modificare prodotti dei servizi di dati di Copernicus e di informazione di Copernicus disciplinati dal presente regolamento.

6.   La Commissione provvede a che gli organismi cui sono affidati compiti di attuazione forniscano i loro servizi a tutti gli Stati membri.

7.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 31 riguardo alla definizione dei requisiti dei dati necessari per l'evoluzione della componente di servizi di Copernicus di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

8.   La Commissione adotta, secondo la procedura di esame di cui all'articolo 30, paragrafo 4, atti di esecuzione concernenti:

a)

le specifiche tecniche per la componente di servizi di Copernicus di cui all'articolo 5, paragrafo 1, con riferimento alla relativa attuazione;

b)

le specifiche tecniche per la componente spaziale di Copernicus di cui all'articolo 6, con riferimento alla relativa attuazione ed evoluzione in base alle esigenze degli utenti.

9.   La Commissione fornisce tempestivamente agli Stati membri e al Parlamento europeo tutte le informazioni pertinenti relative a Copernicus, in particolare in materia di gestione dei rischi, costi globali, costi annuali di esercizio di ciascun elemento significativo dell'infrastruttura Copernicus, scadenze, rendimento, appalti e valutazione della gestione dei diritti di proprietà intellettuale.

Articolo 10

Ruolo dell'Agenzia spaziale europea

1.   La Commissione conclude con l'ESA un accordo di delega che conferisce a quest'ultima i seguenti compiti:

a)

assicurare il coordinamento tecnico della componente spaziale di Copernicus;

b)

definire l'architettura generale del sistema per la componente spaziale di Copernicus e la sua evoluzione sulla base delle esigenze degli utenti coordinate dalla Commissione;

c)

gestire i fondi assegnati;

d)

assicurare le procedure di monitoraggio e controllo;

e)

sviluppare nuove missioni specifiche;

f)

ottenere (procurare) missioni specifiche ricorrenti;

g)

gestire le missioni specifiche, tranne quelle gestite dall'EUMETSAT, conformemente al paragrafo 2 del presente articolo;

h)

coordinare un sistema per l'accesso dei servizi di Copernicus ai dati di missioni partecipanti;

i)

assicurare diritti di accesso e negoziare le condizioni di utilizzo dei dati di satelliti commerciali necessari ai servizi di Copernicus di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

2.   La Commissione conclude con l'EUMETSAT un accordo di delega che conferisce a quest'ultima la responsabilità di gestire missioni specifiche e fornire accesso ai dati di missioni partecipanti, ai sensi del suo mandato e delle sue competenze.

3.   Gli accordi di delega con l'ESA e l'EUMETSAT sono conclusi in base a una decisione di delega adottata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario.

4.   Conformemente all'articolo 60 del regolamento finanziario, l'ESA e l'EUMETSAT agiscono, ogniqualvolta sia opportuno, in qualità di amministrazioni aggiudicatrici aventi la facoltà di adottare decisioni in merito all'assolvimento e al coordinamento dei compiti in materia di appalti ad esse delegati.

5.   Gli accordi di delega definiscono, nella misura necessaria all'assolvimento dei compiti e all'esecuzione del bilancio delegati, le condizioni generali per la gestione dei fondi affidati all'ESA e all'EUMETSAT e tengono conto, se del caso, dello scenario a lungo termine dell'ESA. In particolare, definiscono le azioni da realizzare per lo sviluppo, l'aggiudicazione e l'esercizio della componente spaziale di Copernicus, il relativo finanziamento, le procedure di gestione, le misure di monitoraggio e controllo, le misure applicabili in caso di attuazione insoddisfacente degli appalti in termini di costi, scadenze, rendimento e aggiudicazione, nonché il regime di proprietà di tutti i beni materiali e immateriali.

6.   Le misure di monitoraggio e controllo prevedono, in particolare, un sistema di previsione dei costi, un'informazione sistematica della Commissione sui costi e le scadenze e, in caso di discrepanza tra i bilanci, i rendimenti e le scadenze previsti, interventi correttivi che garantiscano la realizzazione delle attività nei limiti delle risorse assegnate.

7.   Il comitato Copernicus è consultato sulla decisione di delega di cui al paragrafo 3 del presente articolo in conformità alla procedura consultiva di cui all'articolo 30, paragrafo 3. Il comitato Copernicus è informato in anticipo degli accordi di delega da concludere tra l'Unione, rappresentata dalla Commissione, e l'ESA e l'EUMETSAT.

8.   La Commissione informa il comitato Copernicus dei risultati della valutazione delle gare d'appalto e degli appalti con enti del settore privato che devono essere conclusi dall'ESA e dall'EUMETSAT, fornendo anche informazioni riguardanti i subappalti.

Articolo 11

Operatori di servizi

1.   La Commissione può, tramite accordi di delega o accordi contrattuali e ove ciò sia debitamente giustificato dalla natura speciale dell'azione e dalle competenze specifiche, dal mandato, dalle modalità di funzionamento e dalla capacità di gestione esistenti, affidare i compiti di attuazione della componente di servizi, tra l'altro, ai seguenti organismi:

a)

l'Agenzia europea dell'ambiente (AEA);

b)

l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (FRONTEX);

c)

l'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA);

d)

il Centro satellitare dell'Unione europea (SATCEN);

e)

il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (CEPMMT);

f)

altre agenzie e altri raggruppamenti o consorzi europei di organi nazionali competenti.

Gli accordi di delega con gli operatori di servizi sono conclusi in base a una decisione di delega adottata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario.

2.   La scelta degli organismi di cui al paragrafo 1 tiene debito conto dell'efficienza in termini di costi dell'affidamento di tali compiti come pure dell'impatto sulla struttura di governance degli organismi e sulle loro risorse umane e finanziarie.

3.   Il comitato Copernicus è consultato sulla decisione di delega di cui al paragrafo 1 del presente articolo in conformità alla procedura consultiva di cui all'articolo 30, paragrafo 3. Il comitato Copernicus è informato in anticipo degli accordi di delega da concludere tra l'Unione, rappresentata dalla Commissione, e gli operatori di servizi.

Articolo 12

Programma di lavoro della Commissione

1.   La Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, un programma di lavoro annuale per Copernicus a norma dell'articolo 84 del regolamento finanziario.

2.   Il programma di lavoro annuale comprende un piano di attuazione che indica nel dettaglio le azioni relative alle componenti di Copernicus di cui agli articoli 5, 6 e 7 ed è orientato al futuro tenendo conto dell'evoluzione delle esigenze degli utenti e degli sviluppi tecnologici.

3.   Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 30, paragrafo 4, del presente regolamento.

Articolo 13

Cooperazione con gli Stati membri

1.   La Commissione coopera con gli Stati membri al fine di migliorare lo scambio di dati e di informazioni tra di essi e favorisce lo sviluppo della distribuzione dei dati a livello regionale e locale. La Commissione assicura che i necessari dati e informazioni siano a disposizione di Copernicus. Le missioni partecipanti, i servizi e le infrastrutture in situ degli Stati membri costituiscono contributi essenziali a Copernicus.

2.   La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, misure volte a promuovere l'impiego dei dati di Copernicus e delle informazioni di Copernicus da parte degli Stati membri e a sostenere il loro accesso alla tecnologia e agli sviluppi nell'ambito dell'osservazione della Terra. Tali misure non comportano distorsioni della libera concorrenza. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 30, paragrafo 4.

CAPO III

APPALTI PUBBLICI

SEZIONE I

Disposizioni generali applicabili agli appalti pubblici

Articolo 14

Principi generali

Fatti salvi l'articolo 8, paragrafo 7, e le misure necessarie per tutelare gli interessi essenziali di sicurezza dell'Unione o la sicurezza pubblica o per rispettare i requisiti dell'Unione nel campo del controllo delle esportazioni, si applicano a Copernicus le disposizioni del regolamento finanziario e in particolare i principi dell'accesso aperto e della concorrenza leale lungo tutta la catena di approvvigionamento industriale, le gare d'appalto basate sulla fornitura di informazioni trasparenti e tempestive, nonché la comunicazione di informazioni chiare sulle norme applicabili agli appalti, ai criteri di selezione e di aggiudicazione e di ogni altra informazione pertinente che consenta condizioni di parità per tutti i potenziali offerenti.

Articolo 15

Obiettivi specifici

Nel corso della procedura d'appalto le amministrazioni aggiudicatrici perseguono, nei bandi di gara, i seguenti obiettivi:

a)

promuovere nell'intera Unione la partecipazione più ampia e aperta possibile di tutti gli operatori economici, in particolare quella dei nuovi operatori e delle PMI, anche incoraggiando gli offerenti a ricorrere al subappalto;

b)

evitare eventuali abusi di posizione dominante e la dipendenza da un solo fornitore;

c)

avvantaggiarsi degli investimenti precedenti del settore pubblico e degli insegnamenti tratti, come pure dell'esperienza e delle competenze dell'industria, fermo restando il principio di bandi di gara competitivi;

d)

ricorrere alla fornitura multipla, ove opportuno, per garantire un migliore controllo globale di Copernicus e dei relativi costi e scadenze;

e)

tener conto, ove opportuno, del costo totale in tutto il ciclo di vita utile del prodotto, del servizio o del lavoro appaltato.

SEZIONE II

Disposizioni specifiche applicabili agli appalti pubblici

Articolo 16

Definizione di condizioni di concorrenza eque

L'amministrazione aggiudicatrice adotta opportuni provvedimenti per assicurare condizioni di concorrenza eque nei casi in cui la precedente partecipazione di un operatore economico ad attività connesse a quelle oggetto del bando di gara:

a)

può procurare all'operatore economico interessato vantaggi significativi in termini di informazioni privilegiate e può pertanto suscitare timori in merito al rispetto della parità di trattamento;

b)

incide sulle normali condizioni di concorrenza o sull'imparzialità e l'obiettività dell'aggiudicazione o dell'esecuzione dei contratti.

Tali provvedimenti non ostacolano la concorrenza, né compromettono la parità di trattamento e la riservatezza delle informazioni relative alle imprese, alle loro relazioni commerciali e alla loro struttura dei costi. In tale contesto, detti provvedimenti tengono conto della natura e delle modalità del contratto in questione.

Articolo 17

Sicurezza delle informazioni

Nel caso di appalti che comportano, richiedono e/o contengono informazioni classificate, l'amministrazione aggiudicatrice precisa nei documenti dell'appalto le misure e i requisiti necessari per garantire la sicurezza di tali informazioni al livello richiesto.

Articolo 18

Affidabilità delle forniture

L'amministrazione aggiudicatrice precisa nei documenti dell'appalto i requisiti connessi all'affidabilità delle forniture o della prestazione di servizi per l'esecuzione dell'appalto.

Articolo 19

Appalti frazionati

1.   L'amministrazione aggiudicatrice può attribuire un appalto sotto forma di appalto frazionato.

2.   Un appalto frazionato si compone di una parte fissa accompagnata da un impegno di bilancio con conseguente fermo impegno all'esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi contrattuali per la fase in questione e di una o più frazioni sottoposte a condizioni in termini sia di bilancio sia di esecuzione. I documenti dell'appalto indicano gli elementi specifici di tali frazioni. Essi definiscono, in particolare, l'oggetto, il prezzo o le modalità per determinare il prezzo e le modalità per eseguire le prestazioni di ciascuna frazione.

3.   Le prestazioni della parte fissa costituiscono un insieme coerente; lo stesso vale per le prestazioni di ciascuna frazione sottoposta a condizioni, tenuto conto delle prestazioni di tutte le frazioni precedenti.

4.   L'esecuzione di ciascuna frazione sottoposta a condizioni è subordinata a una decisione dell'amministrazione aggiudicatrice, notificata all'appaltatore alle condizioni previste dall'appalto. Se una frazione sottoposta a condizioni non viene confermata o lo è solo con ritardo, l'appaltatore può beneficiare, se l'appalto lo prevede e alle condizioni da esso stabilite, di un'indennità di attesa o di un indennizzo per inadempimento.

5.   Qualora, con riferimento a una frazione specifica, l'amministrazione aggiudicatrice rilevi che i lavori, le forniture e i servizi concordati per quella frazione non siano stati completati, può, se l'appalto lo prevede, chiedere il risarcimento dei danni e recedere dall'appalto alle condizioni da questo stabilite.

Articolo 20

Appalti remunerati in base alle spese certificate

1.   L'amministrazione aggiudicatrice può optare per un appalto remunerato interamente o parzialmente, nei limiti di un prezzo massimale, in base a spese certificate, alle condizioni di cui al paragrafo 2.

Il prezzo da pagare per tali appalti è costituito dal rimborso di tutte le spese effettivamente sostenute dall'appaltatore per eseguire l'appalto, come quelle per manodopera, materiali, beni di consumo e uso delle apparecchiature e delle infrastrutture necessarie all'esecuzione dell'appalto. Tali spese sono maggiorate di un importo forfettario comprendente le spese generali e il margine di utile oppure di un importo comprendente le spese generali e un premio commisurato al rispetto di obiettivi in termini di risultati e delle scadenze.

2.   L'amministrazione aggiudicatrice può optare per un appalto remunerato interamente o parzialmente in base alle spese certificate se è obiettivamente impossibile definire in modo preciso un prezzo fisso e se è ragionevolmente dimostrabile che il prezzo fisso sarebbe eccessivamente elevato a causa di incognite connesse all'esecuzione dell'appalto perché:

a)

l'appalto presenta aspetti molto complessi o che richiedono il ricorso ad una nuova tecnologia e comporta pertanto rilevanti rischi tecnici; o

b)

le attività oggetto dell'appalto devono, per ragioni operative, iniziare immediatamente pur non essendo ancora possibile stabilire un prezzo fisso totale e definitivo, data l'esistenza di rilevanti elementi aleatori o la parziale dipendenza dell'esecuzione dell'appalto dall'esecuzione di altri appalti.

3.   Il prezzo massimale di un appalto remunerato interamente o parzialmente in base a spese certificate è il prezzo massimo da pagare e può essere superato solo in casi eccezionali debitamente giustificati e previo consenso dell'amministrazione aggiudicatrice.

4.   I documenti degli appalti remunerati interamente o parzialmente in base a spese certificate devono precisare:

a)

la natura dell'appalto, se cioè si tratta di un appalto remunerato interamente o parzialmente in base a spese certificate entro i limiti di un prezzo massimale;

b)

per un appalto parzialmente remunerato in base a spese certificate, gli elementi dell'appalto oggetto delle spese certificate;

c)

l'importo del prezzo massimale;

d)

i criteri di aggiudicazione che devono consentire la valutazione dell'attendibilità del bilancio di previsione, dei costi rimborsabili, dei meccanismi di determinazione di tali costi e dei benefici indicati nell'offerta;

e)

il tipo di maggiorazione di cui al paragrafo 1 da applicare alle spese;

f)

le norme e le procedure che determinano l'ammissibilità dei costi previsti dall'offerente per eseguire l'appalto, in base ai principi di cui al paragrafo 5;

g)

le norme contabili cui si devono conformare gli offerenti;

h)

nel caso di un appalto parzialmente remunerato in base a spese certificate da convertire in appalto a prezzo fisso e definitivo, i parametri di tale conversione.

5.   Le spese dichiarate dall'appaltatore nel corso dell'esecuzione di un appalto interamente o parzialmente remunerato in base a spese certificate sono ammissibili solo se:

a)

sono state realmente sostenute nel corso dell'appalto, escluse le spese per apparecchiature, infrastrutture e beni immateriali necessari all'esecuzione dell'appalto, che possono essere considerate ammissibili per il loro intero valore di acquisto;

b)

sono indicate nel bilancio di previsione eventualmente riveduto dalle clausole aggiuntive all'appalto iniziale;

c)

sono necessarie all'esecuzione dell'appalto;

d)

derivano dall'esecuzione dell'appalto e sono ad essa imputabili;

e)

sono identificabili, verificabili, registrate nella contabilità dell'appaltatore e determinate in conformità delle norme contabili indicati nel capitolato d'oneri e nell'appalto;

f)

sono conformi alle disposizioni del diritto tributario e sociale applicabili;

g)

non derogano alle condizioni dell'appalto;

h)

sono ragionevoli, giustificate e rispettano i principi della sana gestione finanziaria, in particolare in termini di efficienza ed economicità.

L'appaltatore è responsabile della contabilizzazione delle spese sostenute, e della buona tenuta dei libri contabili o di ogni altra documentazione atta a dimostrare che le spese di cui chiede il rimborso sono state sostenute e si conformano ai principi sanciti dal presente articolo. Le spese che l'appaltatore non può giustificare sono inammissibili e non rimborsabili.

6.   L'amministrazione aggiudicatrice provvede a quanto segue per garantire la buona esecuzione degli appalti remunerati in base alle spese certificate:

a)

fissare il prezzo massimale nella misura più realistica possibile permettendo al tempo stesso la necessaria flessibilità per integrare i rischi tecnici;

b)

convertire un appalto parzialmente remunerato in base a spese certificate in un appalto a prezzo fisso e definitivo non appena sia possibile fissare, durante l'esecuzione dell'appalto, un prezzo fisso e definitivo. A tal fine, stabilisce i parametri di conversione da appalto remunerato in base a spese certificate in appalto a prezzo fisso e definitivo;

c)

mettere in atto misure di controllo e di monitoraggio che prevedano, in particolare, un sistema di previsione di anticipazione dei costi;

d)

fissare principi, strumenti e procedure adeguati per eseguire gli appalti, in particolare per identificare e controllare l'ammissibilità delle spese dichiarate dall'appaltatore o dai suoi subappaltatori durante l'esecuzione dell'appalto e per apportare modifiche allo stesso;

e)

verificare che l'appaltatore e i suoi subappaltatori si conformino alle norme contabili stabilite nell'appalto e all'obbligo di fornire documenti contabili aventi forza probante;

f)

garantire continuativamente, durante l'esecuzione dell'appalto, l'efficienza dei principi, degli strumenti e delle procedure di cui alla lettera d).

Articolo 21

Clausole aggiuntive

L'amministrazione aggiudicatrice e gli appaltatori possono modificare l'appalto mediante clausole aggiuntive a condizione che esse rispettino tutte le seguenti condizioni:

a)

non modifichino l'oggetto dell'appalto;

b)

non alterino l'equilibrio economico dell'appalto;

c)

non introducano condizioni che, se fossero apparse sin dall'inizio nei documenti d'appalto, avrebbero permesso l'ammissione di offerenti diversi da quelli inizialmente ammessi o avrebbero permesso l'aggiudicazione a un'offerta diversa da quella inizialmente selezionata.

Articolo 22

Subappalto

1.   L'amministrazione aggiudicatrice chiede all'offerente di subappaltare, mediante bandi di gara competitivi, una quota dell'appalto ai livelli appropriati di subappalto a imprese diverse da quelle appartenenti al suo gruppo, in particolare a nuovi operatori e a PMI.

2.   L'amministrazione aggiudicatrice esprime la quota richiesta dell'appalto da subappaltare sotto forma di una percentuale minima e una percentuale massima. Essa assicura che tali percentuali siano proporzionali all'oggetto e al valore dell'appalto, tenendo conto della natura del settore di attività interessato, in particolare lo stato della concorrenza e il potenziale industriale osservato.

3.   L'offerente che indica nella sua offerta che non intende subappaltare alcuna quota dell'appalto oppure che intende subappaltare una quota inferiore al livello minimo della forcella di cui al paragrafo 2, fornisce all'amministrazione aggiudicatrice le pertinenti motivazioni. L'amministrazione aggiudicatrice trasmette tali informazioni alla Commissione.

4.   L'amministrazione aggiudicatrice può respingere i subappaltatori selezionati dal candidato al momento della procedura di aggiudicazione dell'appalto principale o dall'offerente prescelto all'atto dell'esecuzione dell'appalto. Essa giustifica per iscritto tale rigetto, che si può fondare solo sui criteri applicati per la selezione degli offerenti per l'appalto principale.

CAPO IV

POLITICA IN MATERIA DI DATI E DI SICUREZZA

Articolo 23

Politica relativa ai dati di Copernicus e alle informazioni di Copernicus

1.   La politica relativa ai dati di Copernicus e alle informazioni di Copernicus per le azioni finanziate nell'ambito di Copernicus sostiene gli obiettivi di cui all'articolo 4 e i seguenti obiettivi:

a)

promuovere l'impiego e la condivisione dei dati di Copernicus e delle informazioni di Copernicus;

b)

rafforzare i mercati europei di osservazione della Terra, in particolare il settore a valle, onde consentire la crescita e la creazione di posti di lavoro;

c)

contribuire alla sostenibilità e alla continuità della fornitura di dati di Copernicus e informazioni di Copernicus;

d)

sostenere le comunità europee di ricerca, di tecnologia e di innovazione.

2.   I dati di missioni specifiche e le informazioni di Copernicus sono resi disponibili attraverso piattaforme di distribuzione Copernicus, a condizioni tecniche predefinite, in modo integrale, aperto e gratuito, entro i limiti seguenti:

a)

condizioni di licenza per i dati e le informazioni di terzi;

b)

formati caratteristiche e mezzi di distribuzione;

c)

interessi di sicurezza e relazioni esterne dell'Unione o degli Stati membri;

d)

rischio di interruzione, per motivi tecnici o di sicurezza, del sistema che produce i dati di Copernicus e le informazioni di Copernicus;

e)

garanzia di un accesso affidabile ai dati di Copernicus e alle informazioni di Copernicus per gli utenti europei.

Articolo 24

Condizioni e limitazioni di accesso e d'impiego dei dati di Copernicus e delle informazioni di Copernicus

1.   La Commissione, nel rispetto delle politiche in materia di dati e informazioni di terzi e fatte salve le norme e le procedure applicabili alle infrastrutture, spaziali e in situ, sotto controllo nazionale o sotto controllo di organizzazioni internazionali, può adottare, conformemente all'articolo 31, atti delegati riguardanti:

a)

le condizioni e le procedure relative all'accesso, alla registrazione e all'impiego dei dati di Copernicus e delle informazioni di Copernicus, ivi inclusi i mezzi di divulgazione;

b)

i criteri tecnici specifici necessari a impedire l'interruzione dei dati di Copernicus e delle informazioni di Copernicus, ivi inclusa la priorità d'accesso;

c)

i criteri e le procedure per limitare l'acquisizione o la divulgazione dei dati di Copernicus e delle informazioni di Copernicus in caso di conflitto di diritti.

2.   La Commissione, nel rispetto delle politiche in materia di dati e informazioni di terzi e fatte salve le norme e le procedure applicabili alle infrastrutture, spaziali e in situ, sotto controllo nazionale o sotto controllo di organizzazioni internazionali, può adottare, conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 30, paragrafo 4, misure riguardanti:

a)

le specifiche tecniche per la trasmissione e l'impiego dei dati di missioni specifiche trasmessi alle stazioni riceventi o attraverso connessioni specifiche a banda larga alle stazioni che non fanno parte di Copernicus;

b)

le specifiche tecniche per l'archiviazione dei dati di Copernicus e delle informazioni di Copernicus.

3.   La Commissione definisce le pertinenti condizioni e procedure di licenza per i dati di missioni specifiche e le informazioni di Copernicus, nonché per la trasmissione di dati satellitari alle stazioni riceventi o attraverso connessioni specifiche a banda larga a stazioni che non fanno parte di Copernicus in conformità al presente regolamento e ai diritti di terzi applicabili.

Articolo 25

Protezione degli interessi di sicurezza

1.   La Commissione valuta il quadro di sicurezza di Copernicus tenendo conto degli obiettivi di cui all'articolo 4. A tal fine, la Commissione valuta le necessarie misure di sicurezza da mettere a punto per evitare qualsiasi rischio o minaccia per gli interessi o la sicurezza dell'Unione o degli Stati membri, in particolare per garantire l'osservanza dei principi di cui alla decisione 2001/844/CE e alla decisione 2013/488/UE.

2.   Sulla base della valutazione di cui al paragrafo 1, la Commissione definisce, mediante atti di esecuzione, le necessarie specifiche tecniche di sicurezza per Copernicus. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 30, paragrafo 4.

3.   La Commissione può essere assistita da esperti indipendenti degli Stati membri per la definizione delle specifiche tecniche del quadro di sicurezza di cui al paragrafo 2.

4.   Fatto salvo il paragrafo 2, il Consiglio adotta le misure necessarie ogniqualvolta la sicurezza dell'Unione o degli Stati membri potrebbe essere messa a repentaglio da dati e informazioni forniti da Copernicus.

5.   In caso di generazione o trattamento di informazioni classificate UE nell'ambito di Copernicus, tutti i partecipanti assicurano un livello di protezione equivalente a quello offerto dalle disposizioni di cui all'allegato della decisione 2001/844/CE e agli allegati della decisione 2013/488/UE.

CAPO V

VARIE

Articolo 26

Cooperazione internazionale

1.   Possono partecipare a Copernicus, sulla base di opportuni accordi, i paesi o le organizzazioni internazionali seguenti:

a)

i paesi aderenti dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono parti contraenti dell'accordo SEE, secondo le condizioni stabilite nell'anzidetto accordo;

b)

i paesi candidati nonché i candidati potenziali, in conformità ai rispettivi accordi quadro o ai protocolli degli accordi di associazione che stabiliscono i principi generali e le condizioni della partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione;

c)

la Confederazione Svizzera, altri paesi terzi diversi da quelli di cui ai punti a) e b) e le organizzazioni internazionali, in conformità agli accordi conclusi dall'Unione con tali paesi terzi od organizzazioni internazionali, a norma dell'articolo 218 TFUE, che definiscono le condizioni e le modalità della loro partecipazione.

2.   I paesi o le organizzazioni internazionali di cui al paragrafo 1 possono fornire a Copernicus sostegno finanziario o contributi in natura. Tale sostegno finanziario e tali contributi sono considerati quale entrata a destinazione specifica esterna, a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento finanziario e sono ammissibili in base ai termini e alle condizioni dell'accordo concluso con il paese terzo o l'organizzazione internazionale in questione.

3.   Copernicus può occuparsi del coordinamento internazionale dei sistemi di osservazione e degli scambi di dati ivi connessi al fine di rafforzare la propria dimensione globale e complementarità tenendo conto degli accordi internazionali e dei processi di coordinamento esistenti.

Articolo 27

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

1.   La Commissione adotta i provvedimenti opportuni volti a garantire che, nella realizzazione delle azioni finanziate nell'ambito di Copernicus, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, tramite sanzioni amministrative e finanziarie effettive, proporzionate e dissuasive.

2.   La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di revisione contabile, esercitabile sulla base di documenti e in loco, nei confronti di tutti i beneficiari di sovvenzioni, appaltatori e subappaltatori che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione nell'ambito di Copernicus.

3.   L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini, inclusi controlli e ispezioni in loco, nel rispetto delle disposizioni e delle procedure previste dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (14) e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (15), al fine di stabilire se vi sia stata frode, corruzione o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a convenzioni o decisioni di sovvenzione o appalti finanziati nell'ambito di Copernicus.

4.   Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e con organizzazioni internazionali, gli appalti come pure le convenzioni e le decisioni di sovvenzione derivanti dall'attuazione di Copernicus contengono disposizioni che abilitano espressamente la Commissione, la Corte dei conti e l'OLAF a svolgere gli audit e le indagini anzidetti in base alle rispettive competenze.

Articolo 28

Proprietà

1.   L'Unione è proprietaria di tutti i beni materiali e immateriali creati o sviluppati nell'ambito di Copernicus. A tal fine sono conclusi con terzi eventuali accordi riguardanti i diritti di proprietà esistenti.

2.   I termini e le condizioni relativi al trasferimento della proprietà all'Unione sono definiti negli accordi di cui al paragrafo 1.

3.   La Commissione garantisce, mediante un quadro idoneo, l'utilizzo ottimale dei beni di cui al presente articolo; in particolare essa gestisce nella maniera quanto più efficace possibile i diritti di proprietà intellettuale relativi a Copernicus, tenendo conto della necessità di proteggere e valorizzare i diritti di proprietà intellettuale dell'Unione, degli interessi di tutte le parti interessate e della necessità di uno sviluppo armonioso dei mercati e delle nuove tecnologie e di assicurare la continuità dei servizi. A tal fine, provvede affinché gli appalti conclusi nell'ambito di Copernicus contemplino la possibilità di trasferire o concedere in licenza i diritti di proprietà intellettuale derivanti dal lavoro svolto nell'ambito di Copernicus.

Articolo 29

Assistenza alla Commissione

La Commissione può essere assistita da esperti indipendenti di diversi settori collegati all'ambito di applicazione di Copernicus, provenienti da un'ampia comunità di soggetti interessati, compresi rappresentanti degli utenti Copernicus e degli enti spaziali nazionali, per ottenere le necessarie competenze tecnico-scientifiche nonché prospettive interdisciplinari e intersettoriali, tenendo conto delle pertinenti iniziative esistenti a livello dell'Unione, nazionale e regionale.

Articolo 30

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato (il comitato Copernicus). Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

Il comitato Copernicus si riunisce in formazioni specifiche, in particolare, per trattare aspetti di sicurezza («consiglio di sicurezza»).

2.   Il comitato Copernicus istituisce il «forum degli utenti» quale gruppo di lavoro incaricato di fornirgli consulenza sugli aspetti legati alle esigenze degli utenti, in conformità del suo regolamento interno.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

5.   Rappresentanti degli organismi cui sono affidati compiti nell'ambito di Copernicus partecipano, se del caso, in qualità di osservatori ai lavori del comitato Copernicus, alle condizioni stabilite dal suo regolamento interno.

6.   Gli accordi conclusi dall'Unione ai sensi dell'articolo 26 possono prevedere la partecipazione, se del caso, di rappresentanti di paesi terzi o di organizzazioni internazionali ai lavori del comitato Copernicus, alle condizioni stabilite dal suo regolamento interno.

7.   Il comitato Copernicus si riunisce periodicamente, di preferenza ogni trimestre. La Commissione presenta una relazione sull'andamento di Copernicus ad ogni riunione. Tali relazioni forniscono un quadro generale della situazione di Copernicus e degli sviluppi in merito, in particolare in termini di gestione dei rischi, costi, scadenze, rendimento, appalti e pertinente consulenza fornita alla Commissione.

Articolo 31

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 9, paragrafo 7, e all'articolo 24, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per la durata di Copernicus.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 9, paragrafo 7, e all'articolo 24, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata e ha effetto a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 7, e dell'articolo 24, paragrafo 1, entrano in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui essi sono stati loro notificati o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 32

Valutazione

1.   Entro il 31 dicembre 2017, la Commissione, previa consultazione di tutte le parti interessate, stila una relazione di valutazione sul conseguimento degli obiettivi di tutti i compiti finanziati da Copernicus, per quanto concerne i loro risultati e il loro impatto, il loro valore aggiunto su scala europea e l'efficienza in termini d'impiego delle risorse. La valutazione specifica se gli obiettivi e il contributo delle misure agli obiettivi di cui all'articolo 4, la prestazione della struttura organizzativa e l'ambito di applicazione dei servizi utilizzati, continuano ad essere pertinenti. La valutazione comprende la verifica di un possibile coinvolgimento delle agenzie europee pertinenti compresa l'agenzia del GNSS europeo ed è corredata, laddove opportuno, da proposte legislative pertinenti.

In particolare, la valutazione analizza gli impatti della politica relativa ai dati di Copernicus e alle informazioni di Copernicus, sui soggetti interessati e gli utenti a valle, nonché l'influenza sulle imprese e sugli investimenti nazionali e privati in infrastrutture di osservazione della Terra.

2.   La Commissione esegue la valutazione di cui al paragrafo 1 in stretta cooperazione con gli operatori, e gli utenti Copernicus ed esaminano l'efficacia e l'efficienza di Copernicus e il suo contributo agli obiettivi di cui all'articolo 4. La Commissione comunica le conclusioni di tali valutazioni al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni e propone, se necessario, opportune misure.

3.   La Commissione, assistita ove necessario da organismi indipendenti, può procedere a una valutazione delle modalità di realizzazione dei progetti nonché dell'impatto della loro attuazione, al fine di stabilire se gli obiettivi previsti, compresi quelli relativi alla tutela dell'ambiente, siano stati raggiunti.

4.   La Commissione può chiedere ad uno Stato membro di presentare una valutazione specifica delle azioni e dei progetti connessi, finanziati in virtù del presente regolamento oppure, eventualmente, di fornirle le informazioni e l'assistenza necessarie per procedere alla valutazione di tali progetti.

Articolo 33

Abrogazione

1.   Il regolamento (UE) n. 911/2010 è abrogato.

2.   Qualsiasi misura adottata in base al regolamento (UE) n. 911/2010 resta valida.

3.   I riferimenti al regolamento (UE) n. 911/2010 si intendono fatti al presente regolamento e sono letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato.

Articolo 34

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

D. KOURKOULAS


(1)  Parere del 16 ottobre 2013.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 12 marzo 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 24 marzo 2014.

(3)  Regolamento (UE) n. 911/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo al programma europeo di monitoraggio della terra (GMES) e alla sua fase iniziale di operatività (2011-2013) (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).

(5)  Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).

(6)  Direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 90).

(7)  Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

(8)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(9)  Regolamento delegato (UE) n. 1159/2013 della Commissione, del 12 luglio 2013, che completa il regolamento (UE) n. 911/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al programma europeo di monitoraggio della terra (GMES), stabilisce le condizioni d'iscrizione e di concessione delle licenze per gli utenti GMES e definisce i criteri di limitazione dell'accesso ai dati dedicati GMES e alle informazioni dei servizi GMES (GU L 309 del 19.11.2013, pag. 1).

(10)  Decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 29 novembre 2001, che modifica il regolamento interno della Commissione (GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1).

(11)  Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).

(12)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(13)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

(14)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(15)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).


ALLEGATO

Tavola di concordanza di cui all'articolo 33

Regolamento (UE) n. 911/2010

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articoli 2, 5, 6 e 7

Articolo 3

Articolo 4

Articoli 4, 9, 10, 11, 13 e 26

Articolo 5

Articoli 5, 9, 11 e 13

Articolo 6

Articoli da 14 a 22

Articolo 7

Articoli 9 e 26

Articolo 8

Articolo 8

Articolo 9

Articoli 23, 24 e 25

Articolo 10

Articoli 24 e 31

Articolo 11

Articolo 31

Articolo 12

Articolo 31

Articolo 13

Articoli 23, 24 e 25

Articolo 14

Articoli 4 e 32

Articolo 15

Articoli 9 e 12

Articolo 16

Articolo 30

Articolo 17

Articolo 30

Articolo 18

Articolo 27

Articolo 19

Articolo 34

Allegato

Articolo 4


24.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 122/67


REGOLAMENTO (UE) N. 378/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 3 aprile 2014

che modifica il regolamento (CE) n. 1166/2008 per quanto riguarda il quadro finanziario per il periodo 2014-2018

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 338, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

A norma del regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), gli Stati membri sono tenuti a condurre indagini sulla struttura delle aziende agricole nel 2010, 2013 e 2016. Gli Stati membri devono ricevere un contributo finanziario massimo del 75 % dall'Unione per i costi di realizzazione di tali indagini, entro determinati massimali.

(2)

La realizzazione delle indagini sulla struttura delle aziende agricole e l'adempimento degli obblighi di informazione dell'Unione richiedono cospicue risorse finanziarie da parte degli Stati membri e dell'Unione.

(3)

Il regolamento (CE) n. 1166/2008 ha stabilito la dotazione finanziaria per l'attuazione del programma di indagini, compresi gli stanziamenti necessari per la gestione, la manutenzione e lo sviluppo dei sistemi di banche dati di cui si avvale la Commissione per elaborare i dati forniti dagli Stati membri e ne ha fissato l'importo per il periodo 2008-2013.

(4)

Conformemente al regolamento (CE) n. 1166/2008, l'importo per il periodo 2014-2018 dovrebbe essere fissato dall'autorità legislativa e di bilancio, su proposta della Commissione, sulla base del nuovo quadro finanziario per il periodo che ha inizio nel 2014.

(5)

La dotazione finanziaria proposta dovrebbe finanziare esclusivamente la realizzazione dell'indagine 2016 sulla struttura delle aziende agricole e la gestione, la manutenzione e lo sviluppo dei sistemi di banche dati a essa connessi di cui si avvale la Commissione per elaborare i dati forniti dagli Stati membri.

(6)

Tenuto conto dell'adesione della Croazia e della necessità di realizzare, nel 2016, indagini sulla struttura delle aziende agricole in tale Stato membro, è opportuno fissare un contributo massimo dell'Unione a favore della Croazia per ciascuna indagine a motivo della sua mancata previsione nell'atto di adesione.

(7)

Il Comitato permanente di statistica agraria è stato consultato.

(8)

Èopportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1166/2008,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1166/2008 è così modificato:

1)

all'articolo 13 è aggiunto il paragrafo seguente:

«4 bis.   Per l'indagine 2016 sulla struttura delle aziende agricole l'importo massimo per la Croazia è pari a 500 000 EUR.»;

2)

l'articolo 14 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La dotazione finanziaria per l'attuazione dell'indagine 2016 sulla struttura delle aziende agricole, compresi gli stanziamenti necessari per la gestione, la manutenzione e lo sviluppo dei sistemi di banche dati di cui si avvale la Commissione per elaborare i dati forniti dagli Stati membri a norma del presente regolamento, è pari a 20 650 000 EUR per il periodo 2014-2018.»;

b)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«4.   La Commissione dà esecuzione al sostegno finanziario dell'Unione conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(3)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).»;"

3)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 14 bis

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

1.   La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nella realizzazione delle attività finanziate ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero riscontrate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, mediante l'imposizione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.

2.   La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di revisione contabile, esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, contraenti e subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione nell'ambito del programma.

L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare controlli e verifiche sul posto presso gli operatori economici che siano direttamente o indirettamente interessati da tali finanziamenti, secondo le procedure di cui al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (4), per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a convenzioni o decisioni di sovvenzione o a contratti relativi ai finanziamenti stessi.

Fatti salvi il primo e il secondo comma, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, le convenzioni e le decisioni di sovvenzione e i contratti conclusi in applicazione del presente regolamento devono abilitare espressamente la Commissione, la Corte dei conti e l'OLAF a svolgere tali revisioni, controlli e verifiche sul posto.

(4)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).»."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

D. KOURKOULAS


(1)  Posizione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 24 marzo 2014.

(2)  Regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione agricola e che abroga il regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio (GU L 321 dell'1.12.2008, pag. 14).