ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 115

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

57° anno
17 aprile 2014


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

 

2014/221/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 14 aprile 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, del trattato di Marrakech volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa

1

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 390/2014 del Consiglio, del 14 aprile 2014, che istituisce il programma L'Europa per i cittadini per il periodo 2014-2020

3

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2014 del Consiglio, del 14 aprile 2014, che chiude il riesame intermedio parziale delle misure antisovvenzioni applicabili alle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America, estese alle importazioni di biodiesel proveniente dal Canada, indipendentemente dal fatto che esso sia dichiarato originario del Canada o no

14

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 392/2014 del Consiglio, del 14 aprile 2014, che chiude il riesame intermedioparziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America, estese alle importazioni di biodiesel proveniente dal Canada, indipendentemente dal fatto che esso sia dichiarato originario del Canada o no

17

 

*

Regolamento (UE) n. 393/2014 della Commissione, dell'11 aprile 2014, recante divieto di pesca delle razze nelle acque dell'Unione della zona VIId per le navi battenti bandiera dei Paesi Bassi

20

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 394/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

22

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 395/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda i prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova

24

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 396/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, concernente il rilascio di titoli di importazione per l'aglio nel sottoperiodo dal 1o giugno 2014 al 31 agosto 2014

26

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva di esecuzione 2014/58/UE della Commissione, del 16 aprile 2014, che istituisce, a norma della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un sistema per la tracciabilità degli articoli pirotecnici ( 1 )

28

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

17.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 115/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 aprile 2014

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, del trattato di Marrakech volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa

(2014/221/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 114 e 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Dal 22 gennaio 2011, a norma della decisione 2010/48/CE del Consiglio (1), l'Unione è vincolata dalla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, le cui disposizioni sono diventate parte integrante dell'ordinamento giuridico dell'Unione.

(2)

Il 26 novembre 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare, a nome dell'Unione europea, un accordo internazionale nell'ambito dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale relativo ad un migliore accesso ai libri per le persone con difficoltà nella lettura di testi a stampa.

(3)

I negoziati si sono conclusi con esito positivo nella conferenza diplomatica svoltasi a Marrakech dal 17 al 28 giugno 2013 e il 27 giugno 2013 è stato adottato il trattato di Marrakech volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura dei testi a stampa (il «trattato di Marrakech»).

(4)

Il trattato di Marrakech stabilisce una serie di norme internazionali che garantiscono la presenza di limitazioni o eccezioni alle norme in materia di diritto d'autore a livello nazionale a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa e che permettono lo scambio transfrontaliero di copie in formato accessibile di opere pubblicate che sono state realizzate in virtù di limitazioni o eccezioni alle norme in materia di diritto d'autore.

(5)

Il trattato di Marrakech rimane aperto alla firma di ogni parte che soddisfi i requisiti per l'adesione per un anno dopo l'adozione. Dovrebbe essere firmato a nome dell'Unione, per le materie di competenza dell'Unione, con riserva di conclusione in data successiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma del trattato di Marrakech volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa (2) è autorizzata, a nome dell'Unione, con riserva della sua conclusione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il trattato di Marrakech a nome dell'Unione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 14 aprile 2014

Per il Consiglio

Il presidente

A. TSAFTARIS


(1)  Decisione 2010/48/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (GU L 23 del 27.1.2010, pag. 35).

(2)  Il testo del trattato di Marrakech sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.


REGOLAMENTI

17.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 115/3


REGOLAMENTO (UE) N. 390/2014 DEL CONSIGLIO

del 14 aprile 2014

che istituisce il programma «L'Europa per i cittadini» per il periodo 2014-2020

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 352,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

vista l'approvazione del Parlamento europeo ,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)

In linea con gli articoli 10 e 11 del trattato sull'Unione europea, ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione e le istituzioni di quest'ultima dovrebbero dare ai cittadini e alle associazioni rappresentative la possibilità di far conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori di azione dell'Unione, come pure mantenere un dialogo aperto, trasparente e regolare con le associazioni rappresentative e la società civile.

(2)

Con la comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 intitolata «EUROPA 2020 — Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva», l'Unione e gli Stati membri si pongono come obiettivi per il prossimo decennio la crescita, l'occupazione, la produttività e la coesione sociale.

(3)

La cittadinanza dell'Unione, per i diritti che comporta, costituisce obiettivamente un valore aggiunto, ma non sempre l'Unione riesce a mettere efficacemente in luce il rapporto tra la soluzione di tutta una serie di problemi economici e sociali e le politiche dell'Unione. È così accaduto che i grandi progressi compiuti in fatto di pace e stabilità in Europa, crescita sostenibile a lungo termine, stabilità dei prezzi, efficace tutela dei consumatori e dell'ambiente e promozione dei diritti fondamentali non abbiano sempre suscitato un forte senso nei cittadini di appartenenza all'Unione.

(4)

Per avvicinare l'Europa ai cittadini e dar loro modo di partecipare pienamente alla costruzione di un'Unione che sentano più vicina, è necessaria una gamma di azioni e sforzi coordinati, da realizzare attraverso attività di carattere transnazionale e a livello dell'Unione. L'iniziativa dei cittadini europei offre a questi ultimi l'occasione unica di partecipare direttamente all'elaborazione della legislazione dell'Unione (3).

(5)

La decisione n. 1904/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ha definito un programma d'azione che ha confermato la necessità di promuovere un intenso dialogo con le organizzazioni della società civile e i comuni e di incoraggiare la partecipazione attiva dei cittadini.

(6)

La relazione di valutazione intermedia del programma «L'Europa per i cittadini» (2007-2013), unitamente a una consultazione pubblica online e a due riunioni consecutive di consultazione delle parti interessate, hanno confermato che un nuovo programma «L'Europa per i cittadini» è considerato pertinente tanto dalle organizzazioni della società civile quanto dai singoli partecipanti. È stato inoltre considerato che è opportuno istituirlo affinché vi sia un impatto a livello organizzativo in termini di creazione di capacità e a livello personale in termini di maggiore interesse per l'Unione. Il presente regolamento dovrebbe pertanto istituire un programma «L'Europa per i cittadini» per il periodo dal 2014 al 2020 («il programma»).

(7)

Per quanto riguarda i temi dei progetti, la loro integrazione nel contesto locale e regionale e la composizione delle parti interessate, dovrebbero esservi importanti sinergie con altri programmi dell'Unione, in particolare nei settori di istruzione, formazione professionale e gioventù, sport, cultura e settore audiovisivo, diritti e libertà fondamentali, inclusione sociale, parità di genere, lotta alle discriminazioni, ricerca e innovazione, società dell'informazione, allargamento e azione esterna dell'Unione.

(8)

Il programma dovrebbe contemplare un ampio spettro di azioni di vario tipo, tra cui incontri fra cittadini, contatti e dibattiti su questioni relative alla cittadinanza, eventi a livello dell'Unione, iniziative tese a sensibilizzare e a promuovere la riflessione sui momenti cruciali della storia europea, iniziative di informazione dei cittadini europei, in particolare i giovani, in merito alla storia dell'Unione e al funzionamento delle sue istituzioni, e dibattiti su questioni politiche europee, allo scopo di rinvigorire tutti gli aspetti della vita pubblica.

(9)

La risoluzione del Parlamento europeo del 2 aprile 2009 sulla coscienza europea e il totalitarismo e le conclusioni del Consiglio del 9-10 giugno 2011 sulla memoria dei crimini commessi dai regimi totalitari in Europa sottolineano l'importanza di tener viva la memoria del passato quale strumento per lasciarsi alle spalle il passato e costruire il futuro, e mettono in luce l'importanza del ruolo dell'Unione nell'agevolare, condividere e promuovere la memoria collettiva di detti crimini. Si dovrebbe pertanto tenere conto anche della pertinenza degli aspetti storici, culturali e interculturali nonché dei legami esistenti tra memoria e identità europea.

(10)

Una dimensione orizzontale del programma dovrebbe assicurare la valorizzazione e la trasferibilità dei risultati per accrescere gli effetti e la sostenibilità a lungo termine. A questo fine, le attività promosse dovrebbero avere un legame con l'agenda politica dell'Unione ed essere oggetto di un'appropriata comunicazione.

(11)

Particolare attenzione dovrebbe essere prestata all'integrazione equilibrata e alla partecipazione dei cittadini e delle organizzazioni della società civile di tutti gli Stati membri in progetti e attività transnazionali, tenendo conto del carattere multilingue dell'Unione e della necessità di includere gruppi sottorappresentati.

(12)

I paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati che beneficiano di una strategia di preadesione da un lato e i paesi dell'EFTA parti dell'accordo SEE dall'altro sono considerati come possibili partecipanti a programmi dell'Unione, in base agli accordi conclusi con tali paesi. Inoltre, ai sensi della decisione 2001/822/CE del Consiglio (5), i paesi e territori d'oltremare sono ammessi a partecipare al programma.

(13)

Gli obiettivi miranti a sviluppare una democrazia sostenibile e profondamente radicata e a creare una società civile dinamica dovrebbero essere comuni sia al programma sia al regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). L'Unione offre relazioni privilegiate basate su un impegno reciproco verso valori e principi comuni ai paesi interessati dallo strumento europeo di vicinato.

(14)

Le risorse destinate ad azioni di comunicazione nell'ambito del presente regolamento potrebbero contribuire anche alla comunicazione istituzionale sulle priorità politiche dell'Unione, nella misura in cui esse sono in relazione con gli obiettivi generali del presente regolamento.

(15)

Il programma dovrebbe essere oggetto di un monitoraggio regolare e di una valutazione indipendente in cooperazione con la Commissione e gli Stati membri, in modo da permettere gli adattamenti necessari alla corretta applicazione delle misure.

(16)

Gli interessi finanziari dell'Unione dovrebbero essere tutelati durante l'intero ciclo di spesa per mezzo di misure proporzionate, comprendenti la prevenzione, l'individuazione e l'investigazione delle irregolarità, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative e finanziarie conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) («il regolamento finanziario») e al regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione (8).

(17)

È opportuno dare preferenza alle sovvenzioni per progetti indipendentemente dalla loro entità ma con grande impatto, in particolare quelli che sono direttamente connessi alle politiche dell'Unione nell'intento di concorrere alla definizione dell'agenda politica dell'Unione. Inoltre, secondo il principio della sana gestione finanziaria, l'attuazione del programma dovrebbe essere ulteriormente semplificata facendo ricorso per i finanziamenti a importi e tassi forfettari e applicando tabelle dei costi unitari.

(18)

Per garantire la continuità del sostegno finanziario contemplato dal programma, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2014. Per motivi di urgenza, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente dopo la pubblicazione.

(19)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire contribuire alla comprensione dell'Unione, della sua storia e diversità da parte dei cittadini, nel promuovere la cittadinanza europea e nel migliorare le condizioni della partecipazione civica e democratica, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo della natura transnazionale e multilaterale del programma, essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(20)

Fatte salve le competenze di bilancio del Parlamento europeo e del Consiglio, definite nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nel presente regolamento è inserito, per tutta la durata del programma, un importo di riferimento finanziario per il programma ai sensi del punto 18 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (9).

(21)

Il presente regolamento dovrebbe prevedere disposizioni transitorie per monitorare le azioni che sono iniziate prima del 31 dicembre 2013 a norma della decisione n. 1904/2006/CE.

(22)

Per garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, alla Commissione dovrebbero essere conferite competenze di esecuzione limitatamente all'ambito e agli obiettivi del programma. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (10),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento istituisce il programma «L'Europa per i cittadini» per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 («il programma»).

2.   Nell'intento globale di avvicinare l'Unione ai cittadini, gli obiettivi generali del programma sono i seguenti:

a)

contribuire alla comprensione dell'Unione, della sua storia e diversità da parte dei cittadini;

b)

promuovere la cittadinanza europea e migliorare le condizioni per la partecipazione civica e democratica a livello di Unione.

Articolo 2

Obiettivi specifici del programma

Il programma persegue i seguenti obiettivi specifici, per mezzo di azioni svolte a livello transnazionale o con una dimensione europea:

a)

sensibilizzare alla memoria, alla storia e ai valori comuni dell'Unione, nonché alle finalità dell'Unione, vale a dire promuovere la pace, i valori dell'Unione e il benessere dei suoi popoli stimolando il dibattito, la riflessione e lo sviluppo di reti;

b)

incoraggiare la partecipazione democratica e civica dei cittadini a livello di Unione, permettendo ai cittadini di comprendere meglio il processo di elaborazione politica dell'Unione e creando condizioni propizie all'impegno sociale e interculturale e al volontariato a livello di Unione.

Articolo 3

Struttura del programma e azioni sovvenzionate

1.   Il programma, nel promuovere la cittadinanza europea conformemente agli obiettivi generali enunciati all'articolo 1, paragrafo 2, è suddiviso nelle seguenti due componenti:

a)

«Memoria europea»;

b)

«Impegno democratico e partecipazione civica».

Le due componenti sono completate da azioni orizzontali per l'analisi, la divulgazione e l'impiego dei risultati dei progetti (azioni di «valorizzazione»).

2.   Per raggiungere i propri obiettivi, il programma finanzia tra l'altro i seguenti tipi di azioni, attuate a livello transnazionale o con una dimensione europea:

a)

attività di apprendimento reciproco e cooperazione quali:

riunioni di cittadini, gemellaggi tra città, reti di città gemellate;

progetti attuati da partenariati transnazionali, con la partecipazione di diversi tipi di soggetti interessati di cui all'articolo 6;

progetti di commemorazione con una dimensione europea;

scambi basati, tra l'altro, sull'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) e/o dei media sociali;

b)

sostegno strutturale a organizzazioni quali:

organismi che perseguono un obiettivo di interesse dell'Unione quale definito all'articolo 177 del regolamento (UE) n. 1268/2012;

punti di contatto «Europa per i cittadini»;

c)

attività di analisi a livello di Unione quali:

studi incentrati su questioni connesse agli obiettivi del programma;

d)

attività di sensibilizzazione e divulgazione destinate a utilizzare e a valorizzare ulteriormente i risultati delle iniziative sostenute e a evidenziare buone prassi, quali:

eventi a livello di Unione comprese conferenze, commemorazioni e cerimonie di premiazione;

revisioni paritetiche, riunioni e seminari di esperti.

3.   Iniziative connesse alle azioni di cui al paragrafo 2, descritte nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 4

Misure unionali

1.   Le misure unionali possono prendere la forma di sovvenzioni o di contratti di appalto.

2.   Le sovvenzioni dell'Unione possono essere concesse tramite sovvenzioni di funzionamento o sovvenzioni di azione.

3.   I contratti d'appalto riguardano l'acquisto di servizi, quali l'organizzazione di manifestazioni, studi e ricerche, strumenti d'informazione e di diffusione, monitoraggio e valutazione.

Articolo 5

Partecipazione al programma

Possono partecipare al programma i seguenti paesi:

a)

gli Stati membri;

b)

i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati, conformemente ai principi generali e alle condizioni generali per la partecipazione di questi paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro, nelle decisioni del Consiglio di associazione o in accordi simili;

c)

i paesi dell'EFTA parti dell'accordo sullo Spazio economico europeo, conformemente a tale accordo.

Articolo 6

Accesso al programma

Il programma è aperto a tutti i soggetti interessati a promuovere la cittadinanza e l'integrazione europee, in particolare a enti e organizzazioni locali e regionali, comitati di gemellaggio, centri di ricerca sulle politiche pubbliche europee, organizzazioni della società civile (incluse le associazioni di reduci), organizzazioni per la cultura, la gioventù, l'istruzione e la ricerca.

Articolo 7

Cooperazione con organizzazioni internazionali

Il programma può sostenere attività svolte nel campo oggetto del programma stesso congiuntamente a organizzazioni internazionali quali il Consiglio d'Europa e l'Unesco, sulla base di contributi comuni e nel rispetto del regolamento finanziario.

Articolo 8

Attuazione del programma

1.   La Commissione applica il programma conformemente al regolamento finanziario.

2.   Per attuare il programma la Commissione adotta programmi di lavoro annuali mediante atti di esecuzione secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 9, paragrafo 2. I programmi di lavoro annuali enunciano gli obiettivi perseguiti, i risultati attesi, il metodo di attuazione e l'importo complessivo del piano di finanziamento. Essi contengono anche una descrizione delle azioni da finanziare, un'indicazione degli importi stanziati per ciascuna azione e un calendario indicativo di attuazione. Con riferimento alle sovvenzioni i programmi di lavoro annuali includono le priorità, i criteri essenziali di valutazione e il tasso massimo di cofinanziamento.

Articolo 9

Comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nel caso in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 10

Consultazione delle parti interessate

La Commissione mantiene un dialogo regolare con i beneficiari del programma, i partner interessati e gli esperti.

Articolo 11

Coerenza con altri strumenti dell'Unione

La Commissione garantisce la coerenza e la complementarità tra il programma e strumenti esistenti in altri settori di azione dell'Unione, in particolare l'istruzione, la formazione professionale e la gioventù, lo sport, la cultura e il settore audiovisivo, i diritti e le libertà fondamentali, l'inclusione sociale, la parità dei sessi, la lotta alla discriminazione, la ricerca e l'innovazione, la società dell'informazione, l'allargamento e l'azione esterna dell'Unione.

Articolo 12

Bilancio

1.   L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione del programma per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 è fissato a 185 468 000 EUR.

2.   Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio entro i limiti del quadro finanziario pluriennale.

3.   Le risorse destinate ad azioni di comunicazione nel quadro del presente regolamento possono contribuire anche, in misura proporzionale, alla copertura delle spese per la comunicazione istituzionale sulle priorità politiche dell'Unione, nella misura in cui esse sono in relazione con gli obiettivi generali del presente regolamento.

Articolo 13

Protezione degli interessi finanziari dell'Unione

1.   La Commissione garantisce che, nel realizzare le azioni finanziate ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, sanzioni amministrative e finanziarie effettive, proporzionate e dissuasive.

2.   La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di revisione contabile, esercitabile sulla base di documenti e controlli sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione nell'ambito del programma.

3.   L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare indagini, compresi controlli e verifiche sul posto presso gli operatori economici che siano direttamente o indirettamente interessati da tali finanziamenti, secondo le disposizioni e le procedure stabilite dal regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (12), per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a convenzioni o decisioni di sovvenzione o a contratti finanziati in base al programma.

4.   Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, i contratti nonché le convenzioni e decisioni di sovvenzione conclusi in applicazione del presente regolamento contengono disposizioni che abilitano espressamente la Commissione, la Corte dei conti e l'OLAF a svolgere tali revisioni e indagini, in base alle rispettive competenze.

Articolo 14

Comunicazione

La Commissione informa gli Stati membri in merito ai progetti che hanno ottenuto il finanziamento dall'Unione comunicando loro le decisioni riguardanti la selezione entro due settimane dall'adozione.

Articolo 15

Monitoraggio e valutazione

1.   La Commissione provvede a un monitoraggio periodico del programma in relazione ai suoi obiettivi, utilizzando indicatori di performance. I risultati del processo di monitoraggio e di valutazione sono usati nell'attuazione del programma. Il monitoraggio comprende in particolare la stesura delle relazioni di cui al paragrafo 4, lettere a) e c).

Se del caso, gli indicatori sono disaggregati per sesso ed età.

2.   Riguardo agli obiettivi specifici di cui all'articolo 2, i progressi sono misurati in base agli indicatori definiti nell'allegato del presente regolamento.

3.   La Commissione provvede a che sia effettuata una valutazione periodica, esterna e indipendente del programma e informa periodicamente il Parlamento europeo.

4.   La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni quanto segue:

a)

entro il 31 dicembre 2017 una relazione intermedia di valutazione sui risultati ottenuti e sugli aspetti qualitativi e quantitativi dell'attuazione del programma;

b)

entro il 31 dicembre 2018 una comunicazione sulla continuazione del programma;

c)

entro il 1o luglio 2023 una relazione di valutazione ex post.

Articolo 16

Disposizioni transitorie

La decisione n. 1904/2006/CE è abrogata con effetto dal 1o gennaio 2014.

Per le azioni iniziate prima del 31 dicembre 2013 sulla base della decisione n. 1904/2006/CE continuano a valere, fino al loro completamento, le disposizioni di tale decisione.

Come previsto dall'articolo 21 del regolamento finanziario, gli stanziamenti corrispondenti alle entrate con destinazione specifica provenienti dalla restituzione di somme indebitamente pagate a norma della decisione n. 1904/2006/CE possono essere assegnati al programma.

Articolo 17

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 14 aprile 2014

Per il Consiglio

Il presidente

A. TSAFTARIS


(1)  GU C 299 del 4.10.2012, pag. 122.

(2)  GU C 277 del 13.9.2012, pag. 43.

(3)  Regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, sul diritto di iniziativa dei cittadini (GU L 65 dell'11.3.2011, pag. 1).

(4)  Decisione n. 1904/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce, per il periodo 2007-2013, il programma «Europa per i cittadini» mirante a promuovere la cittadinanza europea attiva (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 32).

(5)  Decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea («Decisione sull'associazione d'oltremare») (GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 27).

(7)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(8)  Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).

(9)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

(10)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(11)  Regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1).

(12)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).


ALLEGATO

I.   DESCRIZIONE DELLE INIZIATIVE

Informazioni complementari sull'accesso al programma

COMPONENTE 1: Memoria europea

Questa componente finanzierà attività che incoraggiano una riflessione sulla diversità culturale europea e su valori comuni nel senso più ampio del termine, tenendo conto della parità dei sessi. Finanziamenti potranno essere messi a disposizione di iniziative di riflessione sulle origini dei regimi totalitari nella storia europea moderna (in particolare, ma non esclusivamente, il nazismo che ha portato all'olocausto, il fascismo, lo stalinismo e i regimi comunisti totalitari) e di commemorazione delle vittime dei loro crimini. Questa componente comprenderà anche attività riguardanti altri momenti salienti e punti di riferimento della recente storia europea. In particolare, darà la preferenza ad azioni che promuovono la tolleranza, la comprensione reciproca, il dialogo interculturale e la riconciliazione, quali strumenti per lasciarsi alle spalle il passato e costruire il futuro, in particolare a destinazione delle giovani generazioni.

Indicativamente, circa il 20 % del bilancio totale del programma sarà destinato a questa componente.

COMPONENTE 2: Impegno democratico e partecipazione civica

Questa componente comprenderà attività riguardanti la partecipazione civica nel senso più ampio del termine porrà particolare attenzione ai metodi di strutturazione intesi ad assicurare che le attività finanziate abbiano un effetto duraturo.

Darà la preferenza a iniziative e progetti con un legame con l'agenda politica dell'Unione.

Questa componente può comprendere anche progetti e iniziative che creano occasioni di comprensione reciproca, dialogo interculturale, solidarietà, impegno sociale e volontariato a livello di Unione.

Molto resta ancora da fare per migliorare la partecipazione dei giovani alla vita democratica e la partecipazione delle donne ai processi decisionali politici ed economici. La loro voce deve essere più ascoltata e presa in considerazione da quanti hanno la responsabilità di decisioni che influiscono sulla vita delle persone.

Indicativamente, circa il 60 % del bilancio totale del programma sarà destinato a questa componente.

AZIONE ORIZZONTALE: Valorizzazione

Questa azione sarà definita per il programma nel suo insieme e si applicherà alle componenti 1 e 2.

Sosterrà iniziative che favoriscono la trasferibilità dei risultati, garantiscono una maggiore redditività degli investimenti e permettono di trarre maggiori insegnamenti dall'esperienza. La ragion d'essere di questa azione consiste nella «valorizzazione» e nell'utilizzazione dei risultati delle iniziative intraprese per assicurare il loro effetto duraturo.

Essa comprenderà la «creazione di capacità»: la messa in atto di misure di sostegno per lo scambio delle migliori pratiche, la condivisione delle esperienze degli attori ai livelli locale e regionale, compresi i pubblici poteri, e lo sviluppo di nuove competenze, ad esempio attraverso la formazione. Quest'ultima può comprendere scambi tra pari, la formazione dei formatori come pure, ad esempio, la creazione di strumenti informatici che forniscano informazioni sulle organizzazioni o sui progetti finanziati dal programma.

Indicativamente, circa il 10 % del bilancio totale del programma sarà destinato a questa azione.

II.   GESTIONE DEL PROGRAMMA

Il programma applicherà il principio dei partenariati pluriennali basati su obiettivi concordati, fondandosi sull'analisi dei risultati conseguiti, in modo che la società civile e l'Unione ne traggano reciproci benefici.

In generale, sarà data preferenza alle sovvenzioni per progetti, quali che siano le loro dimensioni, con grande impatto, in particolare quelli che sono direttamente connessi alle politiche dell'UE nell'intento di incoraggiare la partecipazione alla definizione dell'agenda politica dell'UE. Nei limiti del possibile si terrà conto dell'equilibrio geografico.

Il programma e la maggior parte delle azioni potranno essere gestiti centralmente da un'agenzia esecutiva.

Tutte le azioni saranno realizzate su base transnazionale o dovranno avere una dimensione europea. Le azioni promuoveranno la mobilità dei cittadini e lo scambio di idee nell'Unione.

La creazione di reti e la ricerca di effetti moltiplicatori, anche facendo ricorso alle moderne TIC e ai media sociali, segnatamente per rivolgersi alle giovani generazioni, costituiranno elementi importanti e si rifletteranno nel tipo di attività svolta e nella varietà delle organizzazioni interessate. Sarà fortemente incoraggiata l'interazione e le sinergie tra i vari tipi di soggetti partecipanti al programma.

Il bilancio del programma può coprire anche le spese relative alle azioni di preparazione, seguito, monitoraggio, audit e valutazione direttamente necessarie per la gestione del programma e il raggiungimento dei suoi obiettivi, in particolare studi, riunioni, attività d'informazione e pubblicazioni, spese legate alle reti informatiche attinenti allo scambio di informazioni e altre spese amministrative o per assistenza tecnica che la Commissione può sostenere per la gestione del programma.

La spesa amministrativa complessiva del programma sarà proporzionata ai compiti previsti nel programma stesso.

La Commissione può svolgere, se del caso, attività di informazione, pubblicazione e divulgazione, assicurando così un'ampia conoscenza e un forte impatto delle attività sostenute attraverso il programma.

Il bilancio assegnato potrebbe coprire anche le spese per la comunicazione istituzionale sulle priorità politiche dell'Unione.

Circa il 10 % del bilancio totale del programma sarà destinato alla gestione del programma.

III.   MONITORAGGIO

Gli obiettivi specifici di cui all'articolo 2 descrivono i risultati che il programma intende raggiungere. I progressi saranno misurati utilizzando indicatori di performance quali quelli sottoelencati:

Obiettivo specifico 1: sensibilizzare alla memoria, alla storia e ai valori comuni nonché alle finalità dell'Unione, vale a dire promuovere la pace, i valori dell'Unione e il benessere dei suoi popoli stimolando il dibattito, la riflessione e lo sviluppo di reti.

Indicatori di performance:

il numero di partecipanti che sono direttamente coinvolti;

il numero di persone indirettamente raggiunte dal programma;

il numero di progetti;

la qualità delle candidature dei progetti e il grado del possibile ulteriore impiego/trasferimento dei risultati dei progetti selezionati;

la percentuale di prime candidature.

Obiettivo specifico 2: incoraggiare la partecipazione democratica e civica dei cittadini a livello di Unione, in modo da permettere ai cittadini di comprendere meglio il processo di elaborazione politica dell'Unione e da creare condizioni propizie all'impegno sociale e interculturale e al volontariato a livello di Unione.

Indicatori di performance:

il numero di partecipanti che sono direttamente coinvolti;

il numero di persone indirettamente raggiunte dal programma;

il numero di organizzazioni partecipanti;

la percezione dell'Unione e delle sue istituzioni da parte dei beneficiari;

la qualità delle candidature di progetti;

la percentuale di prime candidature;

il numero di partenariati transnazionali con la partecipazione di diversi tipi di soggetti interessati;

il numero delle reti di città gemellate;

il numero e qualità delle iniziative politiche successive ad attività sostenute dal programma a livello locale o europeo;

la copertura geografica delle attività:

i)

il raffronto tra la percentuale di progetti presentati da uno Stato membro in qualità di partner capofila e la percentuale della sua popolazione rispetto alla popolazione complessiva dell'Unione;

ii)

il raffronto tra la percentuale di progetti selezionati per Stato membro in qualità di partner capofila e la percentuale della sua popolazione rispetto alla popolazione complessiva dell'Unione;

iii)

il raffronto tra la percentuale di progetti presentati da uno Stato membro in qualità di partner capofila o consociato e la percentuale della sua popolazione rispetto alla popolazione complessiva dell'Unione;

iv)

il raffronto tra la percentuale di progetti selezionati per Stato membro in qualità di partner capofila o consociato e la percentuale della sua popolazione rispetto alla popolazione complessiva dell'Unione.

IV.   CONTROLLI E AUDIT

Per i progetti selezionati in base al presente regolamento sarà istituito un sistema di audit per campionamento.

Il beneficiario di una sovvenzione deve tenere a disposizione della Commissione tutti i documenti giustificativi delle spese sostenute per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data del pagamento finale della sovvenzione. Il beneficiario di una sovvenzione deve garantire che, se del caso, i documenti giustificativi in possesso di partner o di membri siano messi a disposizione della Commissione.


17.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 115/14


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 391/2014 DEL CONSIGLIO

del 14 aprile 2014

che chiude il riesame intermedio parziale delle misure antisovvenzioni applicabili alle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America, estese alle importazioni di biodiesel proveniente dal Canada, indipendentemente dal fatto che esso sia dichiarato originario del Canada o no

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (1), in particolare l'articolo 19 e l'articolo 23, paragrafo 6,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea e dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

1.1.   MISURE IN VIGORE

(1)

Con il regolamento (CE) n. 598/2009 (2) il Consiglio ha imposto un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come «biodiesel», in forma pura o in miscela contenente in peso oltre il 20 % di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile («il prodotto oggetto del riesame» o «biodiesel»), di cui ai codici NC ex 1516 20 98, ex 1518 00 91, ex 1518 00 99, ex 2710 19 43, ex 2710 19 46, ex 2710 19 47, ex 2710 20 11, ex 2710 20 15, ex 2710 20 17, ex 3824 90 97, 3826 00 10 ed ex 3826 00 90, originari degli Stati Uniti d'America («misure in vigore»).

(2)

Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 443/2011 (3), in seguito a un'inchiesta antielusione, il Consiglio ha esteso il dazio antisovvenzioni definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America alle importazioni di biodiesel proveniente dal Canada, indipendentemente dal fatto che esso sia dichiarato originario del Canada o no («misure in vigore estese»).

1.2.   DOMANDA DI RIESAME

(3)

Una domanda di riesame intermedio parziale («la domanda di riesame») a norma dell'articolo 19 e dell'articolo 23, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 597/2009 («il regolamento di base»), è stata presentata dalla Ocean Nutrition Canada («il richiedente»), un produttore esportatore del Canada.

(4)

La portata della domanda di riesame era limitata all'esame della possibilità di concedere un'esenzione dalle misure in vigore estese per quanto concerne il richiedente.

(5)

Nella domanda di riesame il richiedente sosteneva di essere un produttore effettivo di biodiesel e di essere in grado di produrne l'intera quantità inviata nell'Unione dall'inizio del periodo dell'inchiesta antielusione conclusasi con l'istituzione delle misure in vigore estese.

(6)

Il periodo dell'inchiesta che è stato preso in considerazione per l'inchiesta antielusione riguardava il periodo dal 1o aprile 2009 al 30 giugno 2010 («il periodo dell'inchiesta iniziale»). Il periodo dell'inchiesta per la presente inchiesta ha riguardato il periodo dal 1o aprile 2012 al 31 marzo 2013 («il periodo dell'inchiesta»).

(7)

Il richiedente ha fornito elementi di prova diretti circa la sua attività di produttore di biodiesel in Canada avviata ben prima dell'istituzione delle misure in vigore. Inoltre, il richiedente ha sostenuto di non essere collegato ad alcun produttore di biodiesel situato negli Stati Uniti d'America.

1.3.   APERTURA DI UN RIESAME INTERMEDIO PARZIALE

(8)

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che la domanda di riesame conteneva elementi di prova diretti sufficienti a giustificare l'apertura di un riesame intermedio parziale, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (4) («l'avviso di apertura»), il 30 aprile 2013 la Commissione ha avviato un riesame intermedio parziale ai sensi dell'articolo 19 e dell'articolo 23, paragrafo 6, del regolamento di base, limitato all'esame della possibilità di concedere un'esenzione dalle misure in vigore estese per quanto concerne il richiedente.

1.4.   PARTI INTERESSATE

(9)

La Commissione ha ufficialmente informato il richiedente e i rappresentanti del Canada dell'apertura del riesame intermedio parziale. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura. Soltanto il richiedente ha preso contatto con la Commissione. Non è stata richiesta alcuna audizione.

(10)

La Commissione ha ricevuto le risposte al questionario inviate dal richiedente, che sono state verificate sul posto presso gli impianti del richiedente in Canada.

2.   RISULTATI DELL'INCHIESTA E CHIUSURA DEL RIESAME

(11)

L'inchiesta ha stabilito che il richiedente è un effettivo produttore di biodiesel e che non è collegato ad alcun produttore di biodiesel situato negli Stati Uniti d'America.

(12)

A seguito delle verifiche in loco presso i suoi impianti in Canada, il richiedente è stato invitato a presentare ulteriori informazioni comprovanti che la sua capacità di produzione è stata sufficiente per sostenere il volume delle vendite nel periodo dell'inchiesta.

(13)

Nonostante varie proroghe del termine ultimo, il richiedente non ha fornito alla Commissione le informazioni richieste.

(14)

Inoltre, dall'inchiesta è emerso che dopo l'entrata in vigore delle misure in vigore estese il richiedente potrebbe aver esportato il prodotto in esame nell'Unione nell'ambito di un codice NC non soggetto a tali misure. Il richiedente è stato invitato dalla Commissione a giustificare l'uso di questo codice NC, ma non ha fornito informazioni o altri elementi di prova del fatto che tali esportazioni dovrebbero rientrare nel codice NC non soggetto alle misure in vigore estese.

(15)

Sulla base di quanto precede, si ritiene che il richiedente non sia riuscito a dimostrare di essere in grado di produrre l'intera quantità di biodiesel inviata nell'Unione dall'inizio del periodo dell'inchiesta iniziale. Oltre a non aver presentato le informazioni richieste dalla Commissione, il richiedente non ha fornito altri elementi di prova per dimostrare di non essere coinvolto in pratiche di elusione. Per tale motivo è opportuno chiudere l'inchiesta di riesame senza concedere al richiedente un'esenzione dalle misure in vigore estese.

(16)

Le parti interessate sono state informate dell'intenzione di chiudere l'inchiesta di riesame e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni. Non sono prevenute osservazioni tali da modificare la decisione di chiudere l'inchiesta di riesame.

(17)

Si conclude pertanto che il riesame intermedio parziale delle misure antisovvenzioni sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America ed estese alle importazioni di biodiesel proveniente dal Canada, indipendentemente dal fatto che esso sia dichiarato originario del Canada o no, debba essere chiuso senza modificare le misure in vigore estese,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il riesame intermedio parziale delle misure antisovvenzioni relative alle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America, estese dal regolamento di esecuzione (UE) n. 443/2011 alle importazioni di biodiesel proveniente dal Canada, indipendentemente dal fatto che esso sia dichiarato originario del Canada o no, avviato a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, e dell'articolo 23, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 598/2009, è chiuso senza modifica delle misure in vigore estese.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 14 aprile 2014

Per il Consiglio

Il presidente

A. TSAFTARIS


(1)  GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.

(2)  Regolamento (CE) n. 599/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America (GU L 179 del 10.7.2009, pag. 1).

(3)  GU L 122 dell'11.5.2011, pag. 1.

(4)  GU C 124 del 30.4.2013, pag. 10.


17.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 115/17


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 392/2014 DEL CONSIGLIO

del 14 aprile 2014

che chiude il riesame intermedioparziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America, estese alle importazioni di biodiesel proveniente dal Canada, indipendentemente dal fatto che esso sia dichiarato originario del Canada o no

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1),in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, e l'articolo 13, paragrafo 4,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea e dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

1.1.   MISURE IN VIGORE

(1)

Con il regolamento (CE) n. 599/2009 (2) il Consiglio ha imposto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come «biodiesel», in forma pura o in miscela contenente in peso oltre il 20 % di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile («il prodotto oggetto del riesame» o «biodiesel»), di cui ai codici NC ex 1516 20 98, ex 1518 00 91, ex 1518 00 99, ex 2710 19 43, ex 2710 19 46, ex 2710 19 47, ex 2710 20 11, ex 2710 20 15, ex 2710 20 17, ex 3824 90 97, 3826 00 10 ed ex 3826 00 90, originari degli Stati Uniti d'America («misure in vigore»).

(2)

Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 444/2011 (3), in seguito a un'inchiesta antielusione, il Consiglio ha esteso il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America alle importazioni di biodiesel proveniente dal Canada, indipendentemente dal fatto che esso sia dichiarato originario del Canada o no («misure in vigore estese»).

1.2.   DOMANDA DI RIESAME

(3)

Una domanda di riesame intermedio parziale («la domanda di riesame») a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, e dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009 («il regolamento di base»), è stata presentata dalla Ocean Nutrition Canada («il richiedente»), un produttore esportatore del Canada.

(4)

La portata della domanda di riesame era limitata all'esame della possibilità di concedere un'esenzione dalle misure in vigore estese per quanto concerne il richiedente.

(5)

Nella domanda di riesame il richiedente sosteneva di essere un produttore effettivo di biodiesel e di essere in grado di produrne l'intera quantità spedita nell'Unione dall'inizio del periodo dell'inchiesta antielusione conclusasi con l'istituzione delle misure in vigore estese.

(6)

Il periodo dell'inchiesta che è stato preso in considerazione per l'inchiesta antielusione riguardava il periodo dal 1o aprile 2009 al 30 giugno 2010 («il periodo dell'inchiesta iniziale»). Il periodo dell'inchiesta per la presente inchiesta ha riguardato il periodo dal 1o aprile 2012 al 31 marzo 2013 («il periodo dell'inchiesta»).

(7)

Il richiedente ha fornito elementi di prova diretti circa la sua attività di produttore di biodiesel in Canada avviata ben prima dell'istituzione delle misure in vigore. Inoltre, il richiedente ha sostenuto di non essere collegato ad alcun produttore di biodiesel situato negli Stati Uniti d'America.

1.3.   APERTURA DI UN RIESAME INTERMEDIO PARZIALE

(8)

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che la domanda di riesame conteneva elementi di prova diretti sufficienti a giustificare l'apertura di un riesame intermedio parziale, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (4) («l'avviso di apertura»), il 30 aprile 2013 la Commissione ha avviato un riesame intermedio parziale ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, e dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, limitato all'esame della possibilità di concedere un'esenzione dalle misure in vigore estese per quanto concerne il richiedente.

1.4.   PARTI INTERESSATE

(9)

La Commissione ha ufficialmente informato il richiedente e i rappresentanti del Canada dell'apertura del riesame intermedio parziale. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura. Soltanto il richiedente ha preso contatto con la Commissione. Non è stata richiesta alcuna audizione.

(10)

La Commissione ha ricevuto le risposte al questionario inviate dal richiedente, che sono state verificate sul posto presso gli impianti del richiedente in Canada.

2.   RISULTATI DELL'INCHIESTA E CHIUSURA DEL RIESAME

(11)

L'inchiesta ha stabilito che il richiedente è un effettivo produttore di biodiesel e che non è collegato ad alcun produttore di biodiesel situato negli Stati Uniti d'America.

(12)

A seguito delle verifiche in loco presso i suoi impianti in Canada, il richiedente è stato invitato a presentare ulteriori informazioni comprovanti che la sua capacità di produzione è stata sufficiente per sostenere il volume delle vendite nel periodo dell'inchiesta.

(13)

Nonostante varie proroghe del termine ultimo, il richiedente non ha fornito alla Commissione le informazioni richieste.

(14)

Inoltre, dall'inchiesta è emerso che dopo l'entrata in vigore delle misure in vigore estese il richiedente potrebbe aver esportato il prodotto in esame nell'Unione nell'ambito di un codice NC non soggetto a tali misure. Il richiedente è stato invitato dalla Commissione a giustificare l'uso di questo codice NC, ma non ha fornito informazioni o altri elementi di prova del fatto che tali esportazioni dovrebbero rientrare nel codice NC non soggetto alle misure in vigore estese.

(15)

Sulla base di quanto precede, si ritiene che il richiedente non sia riuscito a dimostrare di essere in grado di produrre l'intera quantità di biodiesel che ha inviato nell'Unione dall'inizio del periodo dell'inchiesta iniziale. Oltre a non aver presentato le informazioni richieste dalla Commissione, il richiedente non ha fornito altri elementi di prova per dimostrare di non essere coinvolto in pratiche di elusione. Per tale motivo è opportuno chiudere l'inchiesta di riesame senza concedere al richiedente un'esenzione dalle misure in vigore estese.

(16)

Le parti interessate sono state informate dell'intenzione di chiudere l'inchiesta di riesame e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni. Non sono prevenute osservazioni tali da modificare la decisione di chiudere l'inchiesta di riesame.

(17)

Si conclude pertanto che il riesame intermedio parziale delle misure antidumping sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America ed estese alle importazioni di biodiesel proveniente dal Canada, indipendentemente dal fatto che esso sia dichiarato originario del Canada o meno, debba essere chiuso senza modificare le misure in vigore estese,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il riesame intermedio parziale delle misure antidumping relative alle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America, estese dal regolamento (UE) n. 444/2011 alle importazioni di biodiesel proveniente dal Canada, indipendentemente dal fatto che esso sia dichiarato originario del Canada o no, avviato a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, e dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009, è chiuso senza modifica delle misure in vigore estese.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 14 aprile 2014

Per il Consiglio

Il presidente

A. TSAFTARIS


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  Regolamento (CE) n. 599/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America (GU L 179 del 10.7.2009, pag. 26).

(3)  GU L 122 dell'11.5.2011, pag. 12.

(4)  GU C 124 del 30.4.2013, pag. 7.


17.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 115/20


REGOLAMENTO (UE) N. 393/2014 DELLA COMMISSIONE

dell'11 aprile 2014

recante divieto di pesca delle razze nelle acque dell'Unione della zona VIId per le navi battenti bandiera dei Paesi Bassi

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio, del 20 gennaio 2014, che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (2), fissa i contingenti per il 2014.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2014.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2014 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Lowri EVANS

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  GU L 24 del 28.1.2014, pag. 1.


ALLEGATO

N.

05/TQ43

Stato membro

Paesi Bassi

Stock

SRX/07D.

Specie

Razze (Rajiformes)

Zona

Acque dell'Unione della zona VIId

Data di chiusura

27.3.2014


17.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 115/22


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 394/2014 DELLA COMMISSIONE

del 16 aprile 2014

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all’importazione

0702 00 00

IL

210,1

MA

63,8

TN

100,9

TR

99,8

ZZ

118,7

0707 00 05

AL

71,7

MA

39,8

MK

58,5

TR

121,4

ZZ

72,9

0709 93 10

MA

35,6

TR

89,6

ZZ

62,6

0805 10 20

EG

47,3

IL

68,2

MA

51,1

TN

47,1

TR

50,1

ZZ

52,8

0805 50 10

MA

35,6

TR

82,2

ZZ

58,9

0808 10 80

AR

91,3

BR

95,9

CL

95,0

CN

111,0

MK

21,6

NZ

139,8

US

177,3

ZA

130,1

ZZ

107,8

0808 30 90

AR

96,4

CL

120,0

CN

82,0

ZA

99,8

ZZ

99,6


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


17.4.2014   

IT

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L 115/24


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 395/2014 DELLA COMMISSIONE

del 16 aprile 2014

che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda i prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), e in particolare l'articolo 183, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione (2) ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato i prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina.

(2)

Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine.

(3)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1484/95.

(4)

Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 2014.

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47.


ALLEGATO

«ALLEGATO I

Codice NC

Designazione delle merci

Prezzo rappresentativo

(EUR/100 kg)

Cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3

(EUR/100 kg)

Origine (1)

0207 12 10

Carcasse di polli presentazione 70 %, congelate

119,3

0

AR

0207 12 90

Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate

124,7

0

AR

150,0

0

BR

0207 14 10

Pezzi disossati di galli o di galline, congelati

286,6

4

AR

222,4

23

BR

324,3

0

CL

254,9

14

TH

0207 14 60

Cosce di pollo congelate

141,2

1

BR

0207 27 10

Pezzi disossati di tacchini, congelati

265,3

9

BR

315,1

0

CL

0408 91 80

Uova sgusciate essiccate

422,2

0

AR

1602 32 11

Preparazioni non cotte di galli o di galline

267,4

6

BR


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice “ZZ” sta per “altre origini”.»


17.4.2014   

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L 115/26


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 396/2014 DELLA COMMISSIONE

del 16 aprile 2014

concernente il rilascio di titoli di importazione per l'aglio nel sottoperiodo dal 1o giugno 2014 al 31 agosto 2014

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), e in particolare l'articolo 188,

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 341/2007 della Commissione (3) reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari e istituisce un regime di titoli di importazione e certificati d'origine per l'aglio e altri prodotti agricoli importati da paesi terzi.

(2)

I quantitativi per i quali sono state presentate domande di titoli «A» da parte di importatori tradizionali e nuovi importatori nel corso dei primi sette giorni del mese di aprile 2014, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 341/2007, superano i quantitativi disponibili per i prodotti originari della Cina.

(3)

Pertanto, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006, occorre ora stabilire in che misura possano essere soddisfatte le domande di titoli «A» trasmesse alla Commissione entro il giorno 14 del mese di aprile 2014 ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 341/2007.

(4)

Ai fini di un'efficace gestione della procedura di rilascio dei titoli di importazione, il presente regolamento deve entrare in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di importazione «A» presentate ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 341/2007 nel corso dei primi sette giorni del mese di aprile 2014 e trasmesse alla Commissione entro il giorno 14 del mese di aprile 2014 sono soddisfatte entro le percentuali dei quantitativi richiesti indicate nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

(3)  Regolamento (CE) n. 341/2007 della Commissione, del 29 marzo 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari e istituzione di un regime di titoli di importazione e certificati d'origine per l'aglio e alcuni altri prodotti agricoli importati da paesi terzi (GU L 90 del 30.3.2007, pag. 12).


ALLEGATO

Origine

Numero d'ordine

Coefficiente di attribuzione

Argentina

 

 

Importatori tradizionali

09.4104

X

Nuovi importatori

09.4099

X

Cina

 

 

Importatori tradizionali

09.4105

42,474033 %

Nuovi importatori

09.4100

0,410714 %

Altri paesi terzi

 

 

Importatori tradizionali

09.4106

Nuovi importatori

09.4102

«X»

:

per questa origine non sono previsti contingenti per il sottoperiodo in questione

«—»

:

alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo.


DIRETTIVE

17.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 115/28


DIRETTIVA DI ESECUZIONE 2014/58/UE DELLA COMMISSIONE

del 16 aprile 2014

che istituisce, a norma della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un sistema per la tracciabilità degli articoli pirotecnici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 2, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2007/23/CE stabilisce norme per la sicurezza degli articoli pirotecnici sul mercato dell'Unione e prevede l'istituzione di un sistema di tracciabilità a livello dell'Unione.

(2)

Al fine di garantirne la tracciabilità, gli articoli pirotecnici devono essere etichettati con un numero di registrazione sulla base di un sistema di numerazione uniforme. Gli organismi notificati devono tenere un registro con i numeri di registrazione da essi assegnati nell'effettuare la verifica della conformità. Con un tale sistema è garantita l'identificazione degli articoli pirotecnici e dei loro fabbricanti in tutte le fasi della catena di fornitura. I fabbricanti e gli importatori devono conservare i numeri di registrazione degli articoli pirotecnici che mettono a disposizione sul mercato e, su richiesta, rendere tali informazioni disponibili alle autorità competenti.

(3)

Il sistema di numerazione uniforme è basato su elementi già applicati in conformità alle vigenti norme armonizzate e non comporterà pertanto eccessivi oneri supplementari per gli operatori economici.

(4)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito a norma della direttiva 2007/23/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Numero di registrazione

1.   Gli articoli pirotecnici sono etichettati con un numero di registrazione che comprende i seguenti elementi:

a)

il numero di identificazione a quattro cifre dell'organismo notificato che ha rilasciato l'attestato di certificazione CE conformemente alla procedura di verifica della conformità di cui all'articolo 9, lettera a), della direttiva 2007/23/CE (modulo B), o il certificato di conformità conformemente alla procedura di verifica della conformità di cui all'articolo 9, lettera b), della direttiva 2007/23/CE (modulo G) o l'approvazione del sistema qualità conformemente alla procedura di verifica della conformità di cui all'articolo 9, lettera c), della direttiva 2007/23/CE (modulo H);

b)

la categoria dell'articolo pirotecnico di cui è certificata la conformità in forma abbreviata, in maiuscolo:

F1, F2, F3 o F4 per i fuochi d'artificio rispettivamente delle categorie 1, 2, 3 e 4,

T1 o T2 per gli articoli pirotecnici teatrali rispettivamente delle categorie T1 e T2,

P1 o P2 per altri articoli pirotecnici rispettivamente delle categorie P1 e P2;

c)

il numero di trattamento utilizzato dall'organismo notificato per l'articolo pirotecnico.

2.   Il numero di registrazione è costruito come segue: «XXXX — YY — ZZZZ…», dove XXXX fa riferimento al paragrafo 1, lettera a), YY fa riferimento al paragrafo 1, lettera b), e ZZZZ… fa riferimento al paragrafo 1, lettera c).

Articolo 2

Obblighi degli organismi notificati

1.   Gli organismi notificati, che eseguono le procedure di verifica della conformità a norma dell'articolo 9 della direttiva 2007/23/CE, tengono un registro degli articoli pirotecnici, per i quali hanno rilasciato attestati di certificazione CE conformemente alla procedura di verifica della conformità di cui all'articolo 9, lettera a), della direttiva 2007/23/CE (modulo B), o certificati di conformità conformemente alla procedura di verifica della conformità di cui all'articolo 9, lettera b), della direttiva 2007/23/CE (modulo G) o approvazioni del sistema qualità conformemente alla procedura di verifica della conformità di cui all'articolo 9, lettera c), della direttiva 2007/23/CE (modulo H).

Il registro degli articoli pirotecnici contiene almeno le informazioni relative alle voci di cui all'allegato. Tali informazioni sono conservate per almeno dieci anni a decorrere dalla data in cui gli organismi notificati hanno rilasciato i certificati o le approvazioni di cui al primo comma.

Gli organismi notificati aggiornano regolarmente il registro e lo mettono a disposizione del pubblico su Internet.

2.   Se la notifica di un organismo di verifica della conformità è revocata, tale organismo trasferisce il registro a un altro organismo notificato o all'autorità competente dello Stato membro interessato.

Articolo 3

Obblighi dei fabbricanti e degli importatori

I fabbricanti e gli importatori di articoli pirotecnici:

a)

tengono un registro di tutti i numeri di registrazione degli articoli pirotecnici da essi fabbricati o importati con la loro denominazione commerciale, il loro tipo generico e sottotipo, se del caso, e il sito di fabbricazione per almeno dieci anni dopo che l'articolo è stato immesso sul mercato;

b)

trasferiscono il registro alle autorità competenti nel caso in cui il fabbricante o l'importatore cessino l'attività;

c)

forniscono alle autorità competenti e alle autorità di sorveglianza del mercato di tutti gli Stati membri, su loro richiesta motivata, le informazioni di cui alla lettera a).

Articolo 4

Recepimento

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 aprile 2015, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 17 ottobre 2016.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 5

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 154 del 14.6.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Formato del registro di cui all'articolo 2, paragrafo 1

Numero di registrazione

Data del rilascio dell'attestato di certificazione CE (modulo B), del certificato di conformità (modulo G) o dell'approvazione del sistema qualità (modulo H) e, se del caso, data di scadenza

Fabbricante

Tipo di prodotto (generico) e, se del caso, sottotipo

Modulo della conformità della fase di produzione (1)

Organismo notificato che effettua la verifica della conformità della fase di produzione (1)

Informazioni supplementari

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Da compilare sempre se il responsabile è l'organismo notificato che effettua la procedura di valutazione della conformità di cui all'articolo 9, lettera a), della direttiva 2007/23/CE (modulo B). Non è necessario per le procedure di valutazione della conformità di cui all'articolo 9, lettere b) e c) (moduli G e H). Fornire informazioni, se note, se è coinvolto un altro organismo notificato.