ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 110

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

57° anno
12 aprile 2014


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

DECISIONI

 

 

2014/189/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 28 dicembre 2012, relativa all’aiuto di stato SA.33760 (12/N-2, 11/C, 11/N); SA.33763 (12/N-2, 11/C, 11/N); SA.33764 (12 N-2, 11/C, 11/N); SA.30521 (MC 2/10); SA.26653 (C9/09); SA.34925 (12 N-2, 12/C, 12/N); SA. 34927 (12 N-2, 12/C, 12/N); SA. 34928 (12 N-2, 12/C, 12/N) al quale il Regno del Belgio, la Repubblica francese e il Granducato di Lussemburgo hanno dato esecuzione a favore di Dexia, DBB/Belfius e DMA [notificata con il numero C(2012) 9962]  ( 1 )

1

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

DECISIONI

12.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 110/1


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 dicembre 2012

relativa all’aiuto di stato SA.33760 (12/N-2, 11/C, 11/N); SA.33763 (12/N-2, 11/C, 11/N); SA.33764 (12 N-2, 11/C, 11/N); SA.30521 (MC 2/10); SA.26653 (C9/09); SA.34925 (12 N-2, 12/C, 12/N); SA. 34927 (12 N-2, 12/C, 12/N); SA. 34928 (12 N-2, 12/C, 12/N) al quale il Regno del Belgio, la Repubblica francese e il Granducato di Lussemburgo hanno dato esecuzione a favore di Dexia, DBB/Belfius e DMA

[notificata con il numero C(2012) 9962]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/189/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 108, paragrafo 2, primo comma (1),

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente ai detti articoli (2) e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

1.1.   PROCEDIMENTO PRECEDENTE ALLA DECISIONE DI AUTORIZZAZIONE CONDIZIONATA

(1)

Con decisione del 19 novembre 2008 (3), la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni in merito alle misure d’emergenza adottate mediante un’operazione di sostegno alla liquidità (Liquidity assistance, di seguito «l’operazione di LA») e una garanzia relativa ad alcune passività di Dexia (4). La Commissione ha infatti considerato queste misure, in quanto aiuto per il salvataggio di un’impresa in difficoltà, compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE e le ha autorizzate per un periodo di sei mesi a decorrere dal 3 ottobre 2008, precisando che oltre tale periodo la Commissione avrebbe dovuto valutare nuovamente l’aiuto in quanto misura strutturale.

(2)

Il Belgio, la Francia e il Lussemburgo (di seguito «gli Stati membri interessati») hanno notificato alla Commissione un primo piano di ristrutturazione di Dexia rispettivamente il 16, 17 e 18 febbraio 2009.

(3)

Con decisione del 13 marzo 2009 la Commissione ha deciso di avviare il procedimento di indagine formale di cui all’articolo 108, paragrafo 2, del TFUE per l’insieme degli aiuti concessi a Dexia (5).

(4)

Con decisione del 30 ottobre 2009 (6), la Commissione ha autorizzato la proroga della garanzia fino al 28 febbraio 2010 o fino alla data della decisione della Commissione sulla compatibilità delle misure d’aiuto e del piano di ristrutturazione di Dexia.

(5)

Il 9 febbraio 2010 gli Stati membri interessati hanno trasmesso alla Commissione informazioni sulle misure supplementari previste al fine di portare a termine il primo piano di ristrutturazione di Dexia.

1.2.   LA DECISIONE DI AUTORIZZAZIONE CONDIZIONATA E IL MONITORAGGIO (MONITORING) DELLA SUA ESECUZIONE

(6)

Con decisione del 26 febbraio 2010 (7) (di seguito «la decisione di autorizzazione condizionata») la Commissione ha approvato il piano di ristrutturazione di Dexia e la conversione degli aiuti d’emergenza in aiuti alla ristrutturazione, subordinatamente al rispetto di tutti gli impegni e di tutte le condizioni stabiliti nella detta decisione.

(7)

Le misure di aiuto concesse a Dexia a partire dal settembre 2008 e approvate dalla Commissione nella sua decisione di autorizzazione condizionata consistono in:

1)

una ricapitalizzazione ammontante in totale a 6 miliardi di EUR, di cui 5,2 miliardi di EUR, imputabili agli Stati belga e francese, sono stati considerati aiuti (mentre i restanti 800 milioni di EUR non costituiscono aiuti, in quanto non imputabili agli Stati membri interessati);

2)

una garanzia prestata dagli Stati belga e francese su un portafoglio di attività che hanno subito una riduzione di valore, il cui elemento d’aiuto è stato stimato a 3,2 miliardi di EUR;

3)

un’operazione di sostegno alla liquidità d’emergenza (Emergency Liquidity Assistance, di seguito «ELA») della Banque Nationale de Belgique (di seguito «BNB») garantita dallo Stato belga, utilizzata essenzialmente fra ottobre e novembre 2008; e

4)

una garanzia prestata dagli Stati belga, francese e lussemburghese sul rifinanziamento del gruppo per un importo massimo di 135 miliardi di EUR (8).

(8)

Al fine di verificare la corretta attuazione degli impegni e delle condizioni, un esperto che agisce a nome della Commissione (di seguito «l’esperto incaricato»), dotato dei poteri necessari per procedere alle verifiche, presenta alla Commissione una relazione semestrale dettagliata.

(9)

Nella sua relazione del 30 novembre 2010, l’esperto incaricato ha constatato il mancato rispetto dei seguenti tre impegni:

1)

l’obbligo di notifica preliminare alla Commissione del pagamento di cedole su strumenti ibridi Tier 1 o upper Tier 2 emessi prima del 1o febbraio 2010, alle condizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 2, della decisione di autorizzazione condizionata;

2)

conformemente al punto 3 degli impegni, il divieto per Dexia di effettuare prestiti ai suoi clienti del settore pubblico o parapubblico (9) a un livello di Risk Adjusted Return On Capital (di seguito «RAROC») inferiore al 10 %; e

3)

l’obbligo, ai sensi del punto 13, lettera c), degli impegni in combinato disposto con il punto 8 del contratto di mandato, che l’acquirente della controllata AdInfo sia indipendente da Dexia e appropriato per ovviare alle distorsioni della concorrenza conformemente alla sezione 4 della comunicazione della Commissione sul ripristino della redditività e la valutazione delle misure di ristrutturazione del settore finanziario nel contesto dell’attuale crisi in conformità alle norme sugli aiuti di Stato (di seguito «la comunicazione sulle ristrutturazioni bancarie») (10).

(10)

Nella sua relazione del 29 aprile 2011, l’esperto incaricato, oltre alle inadempienze indicate nella relazione del 30 novembre 2010, ha constatato il mancato rispetto di quattro impegni:

1)

ancora una volta Dexia non ha ottemperato alle condizioni previste dall’articolo 2, paragrafo 2, della decisione di autorizzazione condizionata relativamente all’obbligo di notifica preliminare alla Commissione del pagamento delle cedole su strumenti ibridi Tier 1 o upper Tier 2 emessi prima del 1o febbraio 2010;

2)

su un campione di 2 805 prestiti, [80-150] (11) prestiti conclusi fra il 1o luglio 2010 e il 31 dicembre 2010, per un valore totale superiore a [0,5-1,5] miliardi di EUR, avevano un RAROC inferiore al 10 %, in violazione del punto 3 degli impegni;

3)

il livello del rapporto di finanziamento stabile entro il 31 dicembre 2010 non era superiore al 40 %, come previsto al punto 5, lettera c), degli impegni; e

4)

al 31 dicembre 2010, il totale del bilancio consolidato di Dexia, rettificato in base all’evoluzione del valore di mercato dei prodotti derivati risultanti dal bilancio di Dexia, superava di circa [10-20] miliardi di EUR il massimale di [510-550] miliardi di EUR come previsto al punto 14, lettera a), degli impegni e all’allegato II della decisione condizionata. Alla stessa data, il totale di bilancio della Core Division superava di circa [10-20] miliardi di EUR il massimale di [390-410] miliardi di EUR come previsto al punto 14 degli impegni e all’allegato II della decisione condizionata.

(11)

Nella sua relazione del 26 settembre 2011, l’esperto incaricato, oltre alle inadempienze indicate nelle relazioni del 30 novembre 2010 e del 29 aprile 2011, ha constatato il mancato rispetto di due impegni:

1)

su un campione di 1 455 prestiti, [120-170] prestiti conclusi fra il 1o gennaio 2011 e il 30 giugno 2011, per un valore totale superiore a [0,5-1,5] miliardi di EUR, avevano un RAROC inferiore al 10 %, in violazione del punto 3 degli impegni;

2)

il 28 febbraio 2011, Dexia Sabadell (12) ha esercitato un’opzione discrezionale di rimborso anticipato su uno strumento Tier 2  (13) in violazione del punto 9, lettera c), degli impegni.

(12)

Nella sua relazione del 22 maggio 2012, l’esperto incaricato, oltre alle inadempienze indicate nelle relazioni del 30 novembre 2010, del 29 aprile 2011 e del 26 settembre 2011, ha constatato il mancato rispetto di tre impegni:

1)

su un campione di 1 468 prestiti, [50-100] prestiti conclusi fra il 1o luglio 2011 e il 31 dicembre 2011, per un valore totale superiore ai [550-575] milioni di EUR, avevano un RAROC inferiore al 10 %, in violazione del punto 3 degli impegni;

2)

il livello del rapporto di finanziamento stabile entro il 31 dicembre 2011 era del [30 - < 45] %. Esso non superava quindi il 45 %, come previsto al punto 5, lettera c), degli impegni; e

3)

al 31 dicembre 2011, non era stata ancora realizzata la cessione di Dexia Bank Denmark A/S, controllata danese di Dexia BIL, in violazione del punto 13, lettera g ii), degli impegni.

(13)

Nella sua relazione del 5 ottobre 2012 sull’esecuzione degli impegni da parte di Dexia (fatta eccezione per Dexia Banque Belgique, controllata al 100 % da Dexia SA e di seguito «DBB/Belfius», sull’insieme del periodo oggetto della relazione, ossia dal 1o gennaio 2012 al 30 giugno 2012), l’esperto incaricato ha ritenuto che, oltre alle inadempienze constatate nelle sue relazioni del 30 novembre 2010, del 29 aprile 2011, del 26 settembre 2011 e del 22 maggio 2012, non sia stato rispettato l’impegno relativo al RAROC, in violazione del punto 3 degli impegni. Su un campione di 218 prestiti, [15-20] prestiti conclusi fra il 1o gennaio 2012 e il 30 giugno 2012, per un valore totale superiore a [100-125] milioni di EUR, avevano un RAROC inferiore al 10 %.

(14)

Conformemente alla decisione di autorizzazione condizionata, Dexia si è impegnata a cedere o effettuare un’offerta pubblica iniziale della propria partecipazione del 70 % nella controllata italiana, Dexia Crediop, entro il 31 ottobre 2012. Nella sua relazione del 5 ottobre 2012, l’esperto indipendente ha fatto presente che Dexia non aveva fornito informazioni in merito all’attuazione di tale impegno per la prima metà del 2012. Tuttavia, sulla base delle informazioni fornite per le precedenti relazioni, l’esperto indipendente continua a ritenere che Crediop non sia […] e non sia pertanto […] (14).

1.3.   I PROCEDIMENTI SUCCESSIVI ALLA DECISIONE DI AUTORIZZAZIONE CONDIZIONATA

(15)

A partire dall’estate 2011 Dexia ha incontrato ulteriori difficoltà, che hanno indotto gli Stati membri interessati ad adottare misure di aiuto supplementari e a prevedere l’adozione di nuovi aiuti.

1.3.1.   Procedimento relativo alla cessione e alla ristrutturazione di DBB/Belfius

(16)

Il 7 ottobre 2011 le autorità belghe hanno comunicato alla Commissione il progetto dello Stato belga di acquisire DBB/Belfius. Il 12 ottobre 2011, il Belgio ha notificato alla Commissione misure supplementari al piano di ristrutturazione approvato con la decisione di autorizzazione condizionata, sotto forma di acquisto di DBB/Belfius da parte dello Stato belga tramite l’acquisizione del 100 % delle azioni detenute da Dexia SA in DBB/Belfius per un corrispettivo di 4 miliardi di EUR.

(17)

Con decisione del 17 ottobre 2011 (di seguito «la decisione di avvio sulla vendita di DBB/Belfius») (15), la Commissione ha avviato un procedimento d’indagine formale sulla misura di vendita da parte di Dexia e l’acquisizione di DBB/Belfius da parte dello Stato belga, concernente l’acquisto di DBB/Belfius e delle sue controllate (16), fatta eccezione per Dexia Asset Management (di seguito «DAM»). Nell’intento di preservare la stabilità finanziaria, la Commissione ha inoltre deciso di autorizzare temporaneamente la misura, la quale è stata quindi autorizzata temporaneamente per un periodo di sei mesi a far data dalla decisione di avvio del procedimento sulla vendita di DBB/Belfius (vale a dire fino al 16 aprile 2012 compreso) oppure - qualora il Belgio avesse presentato un piano di ristrutturazione di DBB/Belfius, entro sei mesi dalla decisione di avvio sulla vendita di DBB/Belfius, fino all’adozione di una decisione finale da parte della Commissione in relazione a detta misura. La cessione di DBB/Belfius è avvenuta il 20 ottobre 2011. Il 1o marzo 2012, la società fino ad allora denominata Dexia Banque Belgique ha annunciato ufficialmente il suo nuovo nome: Belfius (17). Ad oggi, DBB non ha più rapporti di partecipazione nel capitale di Dexia.

(18)

La Commissione ha ricevuto osservazioni in merito da parte dei terzi interessati. Essa le ha trasmesse al Belgio offrendo l’opportunità di commentarle ed ha ricevuto i relativi commenti da parte delle autorità belghe con lettera del 19 aprile 2012.

(19)

Il 17 aprile 2012 il Belgio ha presentato un piano di ristrutturazione di DBB/Belfius. Fra il 17 aprile 2012 e il 23 novembre 2012 si sono tenute svariate riunioni e conferenze telefoniche e sono state trasmesse numerose informazioni supplementari.

(20)

In data 26 novembre 2012 il Belgio ha trasmesso alla Commissione la versione finale del piano di ristrutturazione di DBB/Belfius.

(21)

Il 21 dicembre 2012 la Commissione ha ricevuto la notifica di una lettera d’impegni del Belgio relativamente a DBB/Belfius.

1.3.2.   Procedimento relativo alla ristrutturazione/risoluzione di Dexia e alla garanzia sul rifinanziamento

(22)

Il 18 ottobre 2011 gli Stati membri interessati hanno informato la Commissione di un insieme di nuove misure potenziali in vista di un nuovo piano di risoluzione o dello scorporo di Dexia. Nel contesto di questo insieme di nuove misure, il Belgio ha notificato alla Commissione, il 21 ottobre 2011, una misura di ricorso all’Emergency Liquidity Assistance (di seguito «ELA»), concessa a DBB/Belfius dalla BNB.

(23)

Il 14 dicembre 2011, la Francia, il Belgio e il Lussemburgo hanno poi notificato alla Commissione, nel quadro di questo insieme di nuove misure, un progetto di garanzia temporanea degli Stati membri interessati per il rifinanziamento di Dexia SA e di Dexia Crédit Local (di seguito «DCL»).

(24)

Con decisione del 21 dicembre 2011 (di seguito «la decisione di approvazione provvisoria») (18) la Commissione, nell’intento di preservare la stabilità finanziaria, ha deciso di autorizzare temporaneamente, fino al 31 maggio 2012, la garanzia temporanea sul rifinanziamento. Tuttavia, considerato il fatto che la garanzia temporanea sul rifinanziamento, l’acquisizione di DBB/Belfius da parte dello Stato belga e le inadempienze constatate in merito al rispetto degli impegni e delle condizioni previsti dalla decisione di autorizzazione condizionata costituiscono una modifica importante alle condizioni di ristrutturazione di Dexia, con detta decisione la Commissione ha avviato un procedimento formale sull’insieme delle misure supplementari della ristrutturazione di Dexia apportate dall’adozione della decisione di autorizzazione condizionata (fra cui la garanzia temporanea sul rifinanziamento).

(25)

Il 23 marzo 2012 il Lussemburgo ha notificato alla Commissione la vendita di Dexia Banque Internationale à Luxembourg (di seguito «Dexia BIL»). Alcune attività di Dexia BIL sono state escluse dal perimetro della vendita. Il 90 % di Dexia BIL sarebbe stato acquisito da Precision Capital SA, un gruppo di investitori del Qatar, il restante 10 % dallo Stato lussemburghese. Con decisione del 3 aprile 2012 (19), la Commissione ha avviato un procedimento d’indagine formale sulla vendita di Dexia BIL. Con decisione del 25 luglio 2012 (20) la Commissione ha approvato la vendita di Dexia BIL.

(26)

Il 21 e 22 marzo 2012 gli Stati membri interessati hanno trasmesso alla Commissione un primo piano di risoluzione ordinata di Dexia (di seguito «il primo piano di risoluzione ordinata di Dexia»).

(27)

Il 25 maggio 2012 gli Stati membri interessati hanno notificato alla Commissione una richiesta di proroga, fino al 30 settembre 2012, del periodo di emissione della garanzia temporanea sul rifinanziamento.

(28)

Il 31 maggio 2012 la Commissione ha adottato due decisioni.

(29)

Nella prima decisione (di seguito «decisione di estensione del procedimento»), la Commissione ha deciso di estendere il procedimento d’indagine formale all’insieme delle misure supplementari alla ristrutturazione di Dexia per esaminare il primo piano di risoluzione ordinata di Dexia presentato dagli Stati membri interessati il 21 e il 22 marzo 2012 (21). La Commissione ha altresì invitato gli Stati membri interessati a presentare le loro osservazioni e qualsiasi altra informazione pertinente in merito alla ricapitalizzazione di Dexia da parte di Arcofin, per consentire alla Commissione di stabilire se la decisione di autorizzazione condizionata dovesse essere revocata [cfr. i punti (41) e (42) di seguito].

(30)

Con una seconda decisione (di seguito «la decisione di prima proroga della garanzia») (22), la Commissione ha approvato temporaneamente, fino all’adozione di una decisione finale sul piano di risoluzione ordinata di Dexia, la prima proroga, fino al 30 settembre 2012, del periodo d’emissione della garanzia temporanea prestata dagli Stati membri interessati per il rifinanziamento di Dexia SA e DCL, estendendo il procedimento di indagine formale all’insieme delle misure supplementari alla ristrutturazione di Dexia avviato con la decisione di approvazione provvisoria.

(31)

Il 5 giugno 2012 gli Stati membri interessati hanno notificato alla Commissione un aumento del massimale della garanzia fino all’importo massimo, in capitale, di 55 miliardi di EUR. Nella sua decisione del 6 giugno 2012 (23) (di seguito «decisione di aumento del massimale della garanzia»), la Commissione ha autorizzato temporaneamente, fino all’adozione di una sua decisione finale sul piano di risoluzione ordinata di Dexia, l’aumento del massimale della garanzia, estendendo al contempo il procedimento di indagine formale all’insieme delle misure supplementari alla ristrutturazione di Dexia avviato con la decisione di approvazione provvisoria.

(32)

Il 7 settembre 2012 gli Stati membri interessati hanno notificato alla Commissione la richiesta di una seconda proroga, fino al 31 gennaio 2013, del periodo d’emissione della garanzia temporanea sul rifinanziamento (con un massimale di garanzia fino all’importo massimo, in capitale, di 55 miliardi di EUR). Nella decisione del 26 settembre 2012 (24) (di seguito «la decisione di seconda proroga della garanzia»), la Commissione ha approvato temporaneamente, fintantoché non avesse adottato una decisione finale sul piano di risoluzione ordinata di Dexia, la seconda proroga, fino al 31 gennaio 2013, del periodo d’emissione della garanzia temporanea prestata dagli Stati membri interessati per il rifinanziamento di Dexia SA e DCL, estendendo al contempo il procedimento di indagine formale a tale misura.

(33)

In data 26 novembre 2012 il Belgio ha trasmesso alla Commissione la versione finale del piano di ristrutturazione di DBB/Belfius. Il 17 dicembre 2012, il Belgio ha trasmesso una lettera di impegni relativamente alla ristrutturazione di DBB/Belfius.

(34)

Il 14 dicembre 2012 gli Stati membri interessati hanno notificato alla Commissione un nuovo piano di risoluzione ordinata di Dexia (in appresso il «piano rivisto di risoluzione ordinata di Dexia»), in sostituzione del primo piano di risoluzione ordinata di Dexia.

(35)

Alla stessa data gli Stati membri interessati hanno altresì notificato alla Commissione una nota dal titolo «Nota delle autorità francesi alla Commissione europea» avente ad oggetto la «Presentazione dell’integrazione di DMA nello Stato, nella Caisse des Dépôts et Consignations e ne La Banque Postale» (di seguito «la nota sull’operazione di cessione di DMA»).

(36)

In data 17 dicembre 2012, gli Stati membri interessati hanno altresì notificato una lettera di impegni relativamente al piano rivisto di risoluzione ordinata di Dexia e una lettera di impegni relativamente all’operazione di cessione di Dexia Municipal Agency (in appresso «DMA»).

1.3.3.   Procedimento relativo alla revoca della decisione di autorizzazione condizionata

(37)

Al considerando 104 della decisione di autorizzazione condizionata, la Commissione osserva che gli Stati membri interessati ritengono che la decisione di taluni azionisti storici di Dexia, come Arcofin, di partecipare all’aumento di capitale della banca non comporti l’esistenza di alcun elemento di aiuto di Stato. Al considerando 130 della decisione, la Commissione ritiene che le risorse messe a disposizione di Dexia in virtù della condotta di Arcofin non siano risorse statali. Di conseguenza, nella sua decisione di autorizzazione condizionata la Commissione conclude che l’investimento di Arcofin in Dexia non costituisce aiuto di Stato, poiché questa operazione non soddisfa una delle condizioni di cui all’articolo 107, paragrafo 1 del TFUE.

(38)

Il 7 novembre 2011, le autorità belghe hanno notificato l’estensione di un regime di garanzia di Stato (di cui avevano beneficiato fino a quel momento i depositi bancari e le assicurazioni vita dette «ramo 21») anche alle persone fisiche socie delle cooperative finanziarie autorizzate, che ora potevano beneficiare della copertura statale.

(39)

Da allora, la Commissione è venuta a conoscenza di elementi che inducono a ritenere che l’investimento di Arcofin in Dexia potrebbe essere stato reso possibile dalle rassicurazioni — formulate dalle autorità belghe in epoca contemporanea all’investimento di Arcofin in Dexia — in merito al fatto che i soci di Arcofin sarebbero stati tutelati contro il rischio di perdita [cfr. sezione 3.1.2., punti da (397) a (399) infra]. Ciò potrebbe significare che la ricapitalizzazione di Dexia da parte di Arcofin ha previsto risorse statali e avrebbe comportato un aiuto di Stato.

(40)

Con lettera del 6 dicembre 2011 la Commissione ha comunicato allo Stato belga che l’estensione del regime di garanzia avrebbe potuto costituire un aiuto di Stato illegale e ha richiesto al Belgio di astenersi dall’intraprendere ulteriori passi nell’attuazione di tale misura. In questa occasione, la Commissione ha ricordato la possibilità di adottare, conformemente all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (25) (di seguito «il regolamento di procedura»), una decisione con la quale ordina allo Stato membro di sospendere il regime di garanzia, ossia il divieto di adottare ulteriori misure di esecuzione di detto regime. Con la stessa missiva, la Commissione invitava il Belgio a presentare le proprie osservazioni al riguardo, osservazioni che il Belgio ha trasmesso con lettera del 22 dicembre 2011.

(41)

L’11 aprile 2012 la Commissione ha inviato agli Stati membri interessati una lettera con cui li informava dell’intenzione di avviare un procedimento d’indagine formale in vista della revoca di tutte le parti della decisione di autorizzazione condizionata relative alla partecipazione di Arcofin all’aumento di capitale di Dexia. La lettera si basava su elementi che inducevano a ritenere che la partecipazione di Arcofin alla ricapitalizzazione di Dexia fosse in realtà imputabile allo Stato belga a seguito della rassicurazione data da questo sul fatto che sarebbero state garantite le quote delle persone fisiche socie delle cooperative finanziarie autorizzate, come Arcofin.

(42)

Il 16 maggio 2012 gli Stati membri interessati hanno replicato, nella lettera indirizzata alla Commissione, che non sussisteva alcun fondamento per l’avvio del procedimento d’indagine formale e/o una revoca della decisione di autorizzazione condizionata in merito alla conclusione che la partecipazione di Arcofin alla ricapitalizzazione di Dexia non comporta risorse statali. Con la decisione di estensione del procedimento, la Commissione ha avviato il procedimento d’indagine formale sulla partecipazione di Arcofin all’aumento di capitale di Dexia, invitando gli Stati membri interessati a presentare le loro osservazioni e qualsiasi altra informazione pertinente, per consentire alla Commissione di stabilire se la decisione di autorizzazione condizionata debba essere revocata in merito alla ricapitalizzazione di Dexia da parte di Arcofin.

1.3.4.   Esecuzione della decisione condizionata

(43)

Peraltro, la Commissione osserva che non è stata data corretta attuazione alla decisione di autorizzazione condizionata. Come descritto nel dettaglio nella sezione 1.2.2 della decisione di estensione del procedimento, l’esperto incaricato ha rilevato a più riprese il mancato rispetto da parte di Dexia di taluni impegni previsti nel piano di ristrutturazione, condizione necessaria affinché si potesse considerare compatibile con il mercato interno l’aiuto di Stato concesso a Dexia. In particolare, nelle sue relazioni del 30 novembre 2010, del 29 aprile 2011, del 26 settembre 2011 e del 22 maggio 2012, l’esperto incaricato ha constatato il mancato rispetto degli impegni che seguono:

a)

l’obbligo di notifica preliminare alla Commissione del pagamento di cedole su strumenti ibridi Tier 1 o upper Tier 2 emessi prima del 1o febbraio 2010, alle condizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 2, della decisione di autorizzazione condizionata;

b)

conformemente al punto 3 degli impegni, l’obbligo per Dexia di astenersi dal concedere prestiti ai clienti del settore pubblico o parapubblico a un livello di Risk Adjusted Return On Capital (di seguito «RAROC») inferiore al 10 %;

c)

conformemente al punto 13, lettera c), degli impegni, l’obbligo, in combinato disposto con il punto 8 del contratto di mandato, che l’acquirente della controllata AdInfo fosse indipendente da Dexia e in condizioni idonee per ovviare alle distorsioni della concorrenza conformemente alla sezione 4 della comunicazione sulle ristrutturazioni (26);

d)

il livello del coefficiente di finanziamento stabile entro il 31 dicembre 2010 non era superiore al 40 %, come previsto dal punto 5, lettera c), degli impegni e il livello del rapporto di finanziamento stabile entro il 31 dicembre 2011 era del [30 - < 45] %. Pertanto, esso non era maggiore del 45 %, come previsto dal punto 5, lettera c), degli impegni; e

e)

al 31 dicembre 2010, il totale del bilancio consolidato di Dexia, rettificato in base all’evoluzione del valore di mercato dei prodotti derivati risultanti dal bilancio di Dexia, superava di circa 14 miliardi di EUR il massimale di [510-550] miliardi di EUR previsto al punto 14, lettera a), degli impegni e all’allegato II della decisione condizionata. Alla stessa data, il totale di bilancio della Core Division superava di circa [10-20] miliardi di EUR il massimale di 401 miliardi di EUR come previsto al punto 14 degli impegni e all’allegato II della decisione condizionata;

f)

al 31 dicembre 2011, non era stata ancora realizzata la cessione di Dexia Bank Denmark A/S, controllata danese di Dexia BIL, in violazione del punto 13, lettera g ii), degli impegni.

(46)

A seguito del mancato rispetto da parte di Dexia degli impegni come sopra delineati, nella sua decisione di estensione del procedimento la Commissione ha avviato il procedimento d’indagine formale. Nella decisione la Commissione ha precisato che in ragione della violazione di dette condizioni, avrebbe dovuto rivalutare la compatibilità dell’insieme degli aiuti considerati nella decisione di autorizzazione condizionata e ha invitato gli Stati membri interessati a presentare le loro osservazioni e qualsiasi altra informazione pertinente in merito per consentire la valutazione di queste misure di aiuto.

1.3.5.   Osservazioni conclusive sul procedimento

(47)

La presente decisione conclude sia il procedimento d’indagine formale avviato sull’acquisizione di DBB/Belfius, sia quello avviato con la decisione di autorizzazione condizionata (ed esteso dalla decisione di estensione del procedimento, dalla decisione sulla prima proroga della garanzia, dalla decisione di aumento del massimale della garanzia e dalla decisione sulla seconda proroga della garanzia, alle misure di ELA, di garanzia sul rifinanziamento, di sottoscrizione da parte di DBB/Belfius di obbligazioni garantite dagli Stati membri interessati ed emesse da Dexia SA e DCL) sulla ristrutturazione e quindi il piano rivisto di risoluzione ordinata di Dexia, compresa l’operazione di cessione di DMA.

2.   DESCRIZIONE

2.1.   DESCRIZIONE DEL GRUPPO DEXIA E DELLE DIFFICOLTÀ INCONTRATE

2.1.1.   Descrizione generale

(48)

NATO nel 1996 dalla fusione delle società Crédit Local de France e Crédit Communal de Belgique, il gruppo Dexia (di seguito «Dexia») era specializzato nei prestiti agli enti locali, ma vantava anche circa 5,5 milioni di clienti privati, principalmente in Belgio, Lussemburgo e Turchia.

(49)

Dexia faceva capo a una holding capogruppo (Dexia SA) e a tre controllate operative situate in Francia (DCL) (27), Belgio (DBB/Belfius) e Lussemburgo (Dexia BIL). In particolare, comprendeva una società di credito ipotecario, DMA, controllata di DCL, oltre ad altre controllate: Deniz Bank, Dexia Habitat, DKB Polska, DAM, Dexia Région Bail, Dexia Flobail, Dexia Bail, Dexia Israel e Dexia LLD. Per una descrizione più dettagliata di Dexia, la Commissione rimanda alla decisione di estensione del procedimento (28) e alla decisione di avvio sulla vendita di DBB/Belfius (29).

Figura 1

Struttura semplificata del gruppo al 30 settembre 2011 (cioè prima della realizzazione delle cessioni annunciate in sede di Consiglio d’amministrazione di Dexia, il 9 ottobre 2011)

Image

(50)

Dal primo trimestre 2010 Dexia ha concentrato in capo a una Legacy Portfolio Management Division l’attività di gestione dei titoli in liquidazione (di seguito il «portafoglio legacy»). Al 30 giugno 2012 gli impegni della Legacy Portfolio Management Division ammontavano a 86,3 miliardi di EUR compresi gli impegni fuori bilancio; gli impegni iscritti a bilancio erano pari a 83,9 miliardi di EUR.

(51)

Gli Stati membri interessati hanno avviato una risoluzione ordinata di Dexia. Il 20 ottobre 2011 DBB/Belfius è stata venduta allo Stato belga e, al 31 dicembre 2011, il bilancio consolidato di Dexia (con deconsolidamento di DBB/Belfius al 1o ottobre 2011) ammontava a 413 miliardi di EUR. Nel quadro della risoluzione ordinata, Dexia ha già effettuato anche le vendite di RBC Dexia Investor Services (di seguito «RBCD») il 27 luglio 2012, di Dexia BIL il 5 ottobre 2012 e di Denizbank il 28 settembre 2012.

(52)

A fine ottobre 2012, il gruppo Dexia presentava la seguente struttura:

Figura 2

Struttura del gruppo Dexia al 24 ottobre 2012

Image

(53)

Le difficoltà incontrate dal gruppo Dexia durante la crisi finanziaria dell’autunno 2008 sono state descritte nella decisione di autorizzazione condizionata. Le difficoltà che Dexia ha dovuto affrontare più recentemente sono sommariamente illustrate di seguito.

(54)

Innanzitutto, l’aggravamento della crisi dei debiti sovrani, cui hanno dovuto far fronte numerose banche europee, ha provocato la crescente diffidenza degli investitori nei confronti delle controparti bancarie, che non hanno così più potuto aver accesso a finanziamenti soddisfacenti in termini di volumi e condizioni.

(55)

Inoltre, essendo particolarmente esposto al rischio sovrano e parasovrano, il gruppo Dexia è stato oggetto di una maggiore diffidenza da parte degli investitori. In effetti, fra le proprie attività Dexia annovera numerosi prestiti e/o obbligazioni di paesi e/o enti locali e regionali in paesi percepiti dal mercato come soggetti di rischio.

(56)

Inoltre, la crisi dei debiti sovrani è intervenuta senza che Dexia abbia avuto neanche il tempo di portare a termine l’attuazione del suo piano di ristrutturazione e, a causa dei ritardi registrati nell’attuazione del piano, il profilo di rischio di liquidità del gruppo ha subito un conseguente deterioramento, che ha reso Dexia più esposta alla sfiducia del mercato rispetto alle altre banche europee.

(57)

Il fabbisogno finanziario di Dexia è aumentato particolarmente a causa dei seguenti elementi:

1)

il forte calo dei tassi d’interesse nell’estate 2011 ha incrementato di almeno [5-20] miliardi di EUR il fabbisogno di conferimento di collateral a fronte delle richieste di margine collegate alle oscillazioni del valore di mercato del portafoglio degli strumenti derivati sui tassi, utilizzati a copertura del bilancio;

2)

numerose emissioni di titoli obbligazionari (in particolare le emissioni garantite dagli Stati membri interessati emesse in precedenza da Dexia) sono giunte a scadenza in un momento in cui le condizioni di mercato per il loro rifinanziamento non erano ottimali;

3)

il forte calo del valore di mercato e il declassamento del merito di credito delle attività utilizzate da Dexia come garanzie per ottenere finanziamenti;

4)

la perdita di fiducia di una grossa parte degli investitori che ha fatto seguito, fra le altre cose, all’annuncio delle ingenti perdite del secondo trimestre 2011 (quasi 4 miliardi di EUR), e ai declassamenti del rating operati da alcune agenzie di rating;

5)

le difficoltà di Dexia hanno anche indotto l’agenzia di rating Moody’s, il 3 ottobre 2011, a delineare prospettive negative per DBB/Belfius. L’annuncio ha scatenato prelievi massicci dei depositi da parte dei clienti di DBB/Belfius in Belgio e in Lussemburgo per svariate centinaia di milioni di EUR fra il 3 e il 10 ottobre 2011.

(58)

Le difficoltà di Dexia hanno pesato particolarmente su DBB/Belfius, centrale di tesoreria del gruppo, dall’inizio del 2011.

(59)

È stato in tali circostanze che gli Stati membri interessati hanno deciso, in un primo tempo, di concedere altre misure di sostegno a Dexia ricorrendo a una nuova ELA erogata dalle banche centrali belga e francese, costituendo una garanzia temporanea sul rifinanziamento ed elaborando un piano di risoluzione del gruppo.

(60)

Gli Stati membri interessati ritengono che le attività residue del gruppo, malgrado le misure adottate dal febbraio 2010, siano esposte a un rischio di «scomparsa immediata» (30) scongiurabile unicamente con una risoluzione ordinata del gruppo.

2.1.2.   Descrizione di Dexia Municipal Agency («DMA»)

(61)

DMA è una delle maggiori società europee di credito ipotecario. L’oggetto principale di DMA è il rifinanziamento di prestiti o titoli tramite l’emissione di obbligazioni ipotecarie, una delle componenti significative del mercato dei covered bond a livello internazionale. Nella sua qualità di società di credito ipotecario ai sensi della legge del 22 ottobre 2010, DMA emette obbligazioni garantite alle quali è associato un diritto di prelazione sui proventi delle sue attività, a copertura del pagamento di interessi e rimborsi.

(62)

L'attivo di DMA comprende unicamente esposizioni su soggetti pubblici ammessi al finanziamento, quali enti territoriali o consorzi di enti territoriali o strutture pubbliche con sede nello Spazio economico europeo, in Svizzera, negli Stati Uniti, in Canada e in Giappone. Le esposizioni si concretizzano mediante prestiti o titoli obbligazionari a fronte del credito vantato nei confronti di tali soggetti pubblici. Possono egualmente figurare nel bilancio di DMA le partecipazioni in fondi comuni di credito, o entità assimilate Asset backed securities (ABS).

(63)

Il passivo di DMA comprende due classi di debito: le obbligazioni ipotecarie e altri debiti subordinati alle prime. Le attività non finanziate dai titoli di debito (il sovradimensionamento) sono finanziate tramite fondi propri e un debito contratto presso DCL, azionista unico di DMA. La percentuale di sovradimensionamento delle società di credito ipotecario è calcolata sulla base del rapporto fra l’insieme degli elementi patrimoniali (cover pool) e l’insieme dei debiti privilegiati. DMA si è impegnata a mantenere tale rapporto a un livello pari o superiore al 105 % a fronte del minimo di legge previsto del 102 %. La gestione delle operazioni di DMA è affidata nella sua totalità all’azionista unico, DCL.

(64)

La maggior parte degli attivi iscritti nel bilancio di DMA deriva dall’attività commerciale del gruppo Dexia. Al 30 giugno 2012, il portafoglio clienti o cover pool ammontava a 54,1 miliardi di EUR di prestiti e a 17,6 miliardi di EUR in titoli, per un totale di 71,8 miliardi di EUR. La ripartizione geografica del portafoglio degli attivi era la seguente: 65 % Francia e 35 % altri paesi, per lo più europei. Il portafoglio relativo agli enti locali francesi ammontava a 37 miliardi di EUR e quello delle strutture sanitarie pubbliche a 6,6 miliardi di EUR.

Tabella 1

Portafoglio clienti di DMA

PORTAFOGLIO CLIENTI DI DEXMA AL 30 GIUGNO 2012 (IN MILIARDI DI EUR)

 

Prestiti

Titoli obbligazionari

Totale

Prestiti/titoli obbligazionari

54,191

17,650

71,841

 

 

 

 

Francia

46,682

372

47,054

Stato

218

 

218

Enti locali

36,730

358

37,088

Regioni

2,136

133

2,269

Dipartimenti

6,331

 

6,331

Comuni

18,044

107

18,151

Consorzi di comuni

10,219

118

10,337

Strutture pubbliche:

9,734

14

9,748

sanitarie

6,607

 

6,607

di edilizia popolare

2,000

 

2,000

altre

1,127

14

1,141

 

 

 

 

Belgio

357

6,499

6,856

Italia

13

7,411

7,424

Regno Unito

1,850

639

2,489

Svizzera

4,087

 

4,087

Altri paesi OCSE

1,202

2,729

3,931

(65)

Taluni prestiti francesi presenti nel portafoglio di DMA posso essere qualificati come prestiti strutturati. Al 31 agosto 2012, i prestiti francesi di DMA (in termini di consistenze, contratti e numero di clienti) si ripartivano come segue, per tipologia di crediti (non strutturati, strutturati, non sensibili e strutturati sensibili) e in base alla classificazione della carta Gissler (31) [cfr. il punto (194) sulla misurazione dei rischi della struttura].

Tabella 2

Classificazione dei prestiti

Classificazione dei prestiti iscritti nel bilancio di DMA (al 31 agosto 2012)

 

Consistenze (milioni di EUR)

Numero di contratti (migliaia)

Numero di clienti (migliaia)

Totale

45 907

58,8

19,6

Prestiti non strutturati

29 730

54,9

19,3

Prestiti strutturati non sensibili

6 774

2,5

1,8

Prestiti strutturati sensibili

9 404

1,5

0,95

di cui non contemplati nella carta Gissler

4 189

0,5

0,4

di cui 5E

[250-500]

[0-0,75]

[0-0,75]

di cui 4E

[1 000-1 500]

[0-0,75]

[0-0,75]

di cui 3E

[3 000-3 500]

[0-0,75]

[0-0,75]

altri

[500-750]

[0-0,75]

[0-0,75]

(66)

DMA detiene un portafoglio di 1 522«prestiti sensibili» il cui valore nominale era di 9,4 miliardi di EUR al 31 agosto 2012. Questi prestiti sono caratterizzati da una componente strutturata con un forte effetto di leva finanziaria. Generalmente, dopo un primo periodo in cui il cliente paga un tasso fisso che, per la maggior parte del tempo, è inferiore a quello applicato per un prestito vanilla con la stessa scadenza, si dà inizio al periodo strutturato del prestito. Da quel momento, il tasso d’interesse che il cliente dovrà pagare è direttamente collegato a un indice sottostante (relativo al tasso, alla parità di cambio ecc.) secondo una formula più o meno complessa. Numerosi prestiti sono indicizzati in questo modo, direttamente sulla base della parità euro/franco svizzero. A causa della crisi e della fortissima rivalutazione del franco svizzero nel corso degli ultimi anni, il tasso d’interesse applicato al cliente risulta essere ormai di gran lunga più elevato del prezzo di mercato.

(67)

A causa dei livelli raggiunti oggi da certi tassi d’interesse, numerosi clienti hanno deciso di intentare una causa contro DMA per: 1) l’assenza o l’inesattezza del tasso effettivo globale (TEG); 2) l’inosservanza da parte di DCL/DMA degli obblighi d’informativa e di consulenza e 3) la nullità del contratto per vizio del consenso. Al 30 settembre 2012, 50 clienti (corrispondenti a una consistenza nominale cumulativa pari a circa [0-2,5] miliardi di EUR) avevano intentato una causa contro DCL/DMA e alla stessa data risultavano in sofferenza svariati prestiti per un valore nominale cumulativo di 250 milioni di EUR.

(68)

Come sopra indicato nella descrizione della decisione di estensione del procedimento, il piano di risoluzione ordinata notificato alla Commissione nell’aprile 2012 prevedeva inizialmente la costituzione di due garanzie: i) una garanzia sui contenziosi concessa da Dexia/DCL agli acquirenti di DMA sul portafoglio di prestiti sensibili (garanzia controgarantita a sua volta dallo Stato francese) e ii) una garanzia stop-loss a copertura dei rischi di credito dell’insieme del portafoglio di DMA.

(69)

Per potersi pronunciare sulla compatibilità di tali garanzie con le norme in materia di aiuti di Stato, la Commissione ha incaricato un esperto indipendente di condurre un’analisi del portafoglio dei prestiti sensibili e di valutarne le perdite previste. L’analisi di tali perdite (rischi di credito e rischi di perdita sui contenziosi) si è basata su svariate ipotesi di evoluzione degli indici sottostanti che determinano il tasso d’interesse praticato al cliente. Il divario fra il tasso d’interesse praticato e quello considerato il «tasso di mercato», in effetti, ha permesso di determinare la probabilità di contenziosi sulla base dei contenziosi in essere e di costruire vari scenari in merito all’esito dell’operazione.

(70)

Sulla base dell’analisi oggetto dell’incarico da parte della Commissione, nel caso di DMA le perdite totali (perdite correlate agli insoluti e perdite correlate ai contenziosi) ammonterebbero a [1,5-4,5] miliardi di EUR in uno scenario di base e a [3-8] miliardi di EUR in uno scenario di stress. Secondo gli Stati membri interessati, la desensibilizzazione di questi prestiti potrebbe ridurre le suddette perdite del 70-80 %.

2.1.3.   Descrizione di Crediop

(71)

La controllata italiana Crediop, detenuta al 70 % da DCL, è attiva sul mercato italiano dei servizi finanziari al settore pubblico e parapubblico (di seguito Public and Wholesale Banking o «PWB») e detiene una parte di mercato di circa il 20 %. Essa finanzia anche progetti privati in vari settori. Al 30 giugno 2012, il suo portafoglio di prestiti ammontava a 29,3 miliardi di EUR. A causa del declassamento del rating del credito, lo squilibrio di finanziamento di Crediop si è accentuato e la società oramai è indebitata con DCL per un importo pari a 5 miliardi di EUR.

(72)

La decisione di autorizzazione condizionata del 26 febbraio 2010 prevedeva che Dexia effettuasse la cessione o l’offerta pubblica iniziale della propria partecipazione del 70 % nella controllata italiana Crediop entro il 31 ottobre 2012, operazione rivelatasi non realizzabile, come confermato dall’esperto indipendente (cfr. punto 55 supra).

2.1.4.   Descrizione di DBB/Belfius

(73)

DBB/DBB/Belfius è attiva principalmente sul mercato belga dei servizi finanziari al settore pubblico e parapubblico (di seguito Public and Wholesale Banking o «PWB»), nei servizi finanziari ai privati (di seguito Retail and Commercial Banking o «RCB») e nelle assicurazioni. DBB/Belfius detiene una quota di mercato (32) in Belgio del [10-15] % in crediti PWB, del 13 % in risparmio RCB, del 15 % in crediti ipotecari RCB, del 9,5 % in assicurazioni vita e del 5 % in assicurazioni non-vita. DBB/Belfius vanta circa 3,8 milioni di clienti. Alla fine del 2011, il totale di bilancio di DBB/Belfius era di 233 miliardi di EUR e il suo coefficiente di solvibilità Core Tier 1 (Basel II) era dell’11,8 %. DBB/Belfius ha registrato una perdita netta dopo le imposte pari a 1,37 miliardi di EUR per l’esercizio 2011.

2.2.   DESCRIZIONE DEL PIANO DI RISOLUZIONE ORDINATA DI DEXIA

(74)

Il piano rivisto di risoluzione ordinata di Dexia comprende in particolare la cessione delle entità vendibili del gruppo nonché la liquidazione di tutte le altre entità e attività del gruppo.

(75)

In linea di principio, il piano rivisto di risoluzione ordinata prevede che il portafoglio dei titoli obbligazionari e dei prestiti sia mantenuto fino alla scadenza, per preservarne il valore ed evitare di svendere le attività (fire sales). Dexia e gli Stati membri interessati studieranno altresì eventuali modalità di accelerazione opportunistica di deleveraging del gruppo, qualora lo consentano le condizioni di mercato.

(76)

La strategia proposta avrà come risultato una riduzione significativa dell’entità del bilancio di Dexia. Al 30 giugno 2012, questo era già stato ridotto a 411 miliardi di EUR, con un calo di oltre il 37 % rispetto al bilancio di Dexia al 31 dicembre 2008 (651 miliardi di EUR), al momento della concessione dei primi aiuti di Stato. Le attività del gruppo dovrebbero raggiungere i [200-250] miliardi di EUR a fine 2013, dopo la cessione di DMA (impatto di [60-80] miliardi di EUR), ripartiti in prestiti PWB ([80-100] miliardi di EUR), attività legacy ([60-80] miliardi di EUR), cash collateral ([20-40] miliardi di EUR) e altre attività ([40-60] miliardi di EUR). Le attività saranno quindi soggette a un ammortamento di circa [10-20] miliardi di EUR l’anno fino al 2017. Esse raggiungeranno i [100-150] miliardi di EUR nel 2020, di cui [50-70] miliardi di prestiti PWB (-[30-50] % rispetto a fine 2013) e [30-50] miliardi di attività legacy (-[30-40] %). In confronto ai dati del 2008, la riduzione di bilancio prevista per il 2020 sarebbe del [70-80] %.

Figura 3

Composizione delle attività di Dexia

[…]

(77)

Il piano rivisto di risoluzione ordinata include anche un raffronto con un’opzione alternativa: l’inadempienza di Dexia seguita da fallimento (scenario di liquidazione immediata) senza aiuti di Stato aggiuntivi, arrivando alla conclusione che tale scenario non costituisce un’opzione credibile, tenuto conto dei rischi che ciò rappresenta per gli Stati membri interessati a causa delle ripercussioni che avrebbe l’escussione delle garanzie sul rifinanziamento concesse in passato, dell’impatto sulla stabilità finanziaria, sulla stabilità dei mercati del debito non assicurato, dei derivati e dei titoli sovrani, oltre che in termini di costi sociali e ingenti perdite di capitale nell’immediato.

2.2.1.   Liquidità e finanziamento

(78)

Nel 2012 Dexia ha fatto ricorso alla garanzia sul rifinanziamento degli Stati membri interessati per 73 miliardi di EUR (pic). Tale utilizzo sarà ridotto a [30-50] miliardi di EUR a partire dal 2016 e diminuirà progressivamente fino ad attestarsi sui [20-40] miliardi di EUR nel 2020. In uno scenario di stress, l’utilizzo delle garanzie potrebbe aumentare di [10-20] miliardi di EUR a partire dal 2013 e raggiungere così i [75-85] miliardi di EUR.

Figura 4

Scomposizione dell’utilizzo delle garanzie

[…]

(79)

Il fabbisogno di finanziamento dovrebbe decrescere da [250-300] miliardi di EUR nel 2012 a [100-150] miliardi di EUR nel 2020. Il ricorso all’ELA dovrebbe essere fortemente ridotto a partire dai primi mesi del 2013 (era oltre i [10-20] miliardi di EUR alla fine di settembre 2012) e restare a un livello prossimo allo zero, fatta eccezione per il 2016 ([10-20] miliardi di EUR) quando si prevede che Dexia cesserà di utilizzare i propri titoli garantiti (own use) per rifinanziarsi tramite l’Eurosistema. Il ricorso al finanziamento della Banca centrale (operazioni Eurosistema) subirà una progressiva diminuzione e l’utilizzo proprio (own use) di titoli garantiti da garanzie accessorie sarà limitato a [10-20] miliardi di EUR fino ad azzerarsi a partire dal 2016. Tale minor ricorso alle operazioni tramite Banca centrale sarà compensato dal maggior finanziamento mediante titoli (operazioni pronti contro termine) e dal collocamento sul mercato di titoli garantiti. Ulteriori eventuali necessità di finanziamento saranno soddisfatte secondo il seguente ordine di priorità: mercato dei pronti contro termine, collocamento sul mercato di nuovi titoli garantiti dallo Stato, rifinanziamento da parte della Banca centrale (operazioni Eurosistema) ed erogazione di liquidità tramite ELA.

Figura 5

Mix di finanziamento

[…]

(80)

Il piano di risoluzione si basa su uno scenario macroeconomico e un insieme di ipotesi finanziarie sottostanti basate sull’attuale livello dei tassi forward. Di conseguenza, entro il 2014 si prevede un declassamento del rating fino a due punti sui crediti dei titoli sovrani europei, che dovrebbe contribuire a mantenere gli spread di credito ai livelli attuali e i tassi d’interesse del mercato monetario sempre bassi sull’insieme della curva. Quindi, a partire dal 2014 la stabilizzazione delle condizioni di mercato dovrebbe portare a un rialzo progressivo dei tassi d’interesse e a una convergenza degli spread di credito verso la loro media storica.

2.2.2.   Solvibilità

(81)

Le attività ponderate per il rischio (RWA) dovrebbero attestarsi a 59,6 miliardi di EUR alla fine del 2012. Nel 2013 è previsto un aumento di [10-20] miliardi di EUR, principalmente a causa dell’applicazione della regolamentazione Basilea III, ma anche delle previsioni di calo del rating del credito rispetto a svariati titoli sovrani cui il gruppo è esposto. Quindi, a partire dal 2014 le RWA dovrebbero progressivamente diminuire con l’ammortamento del bilancio. Alla fine del 2020, dovrebbero attestarsi sui [20-40] miliardi di EUR, evidenziando quindi una contrazione del [40-50] % rispetto al 2012.

(82)

Dexia dovrebbe registrare perdite per 2,8 miliardi di EUR nel 2012 e di [0-2] miliardi nel 2013. La società dovrebbe ricominciare a produrre utili a partire dal 2018 ([10-20] milioni di EUR). I costi operativi si ridurranno in modo consistente dal 2013 (547 milioni di EUR contro 1,23 miliardi di EUR) in particolare a causa della cessione di DenizBank (-[400-500] milioni di EUR) e delle altre entità. A partire dal 2013, i costi operativi diminuiranno progressivamente di circa [180-220] milioni di EUR entro il 2020. Il costo del rischio dovrebbe essere pari a [200-250] milioni di EUR nel 2013 e diminuirà progressivamente prima di stabilizzarsi sui [50-100] milioni di EUR a partire dal 2017.

2.2.3.   Cessione delle entità redditizie del gruppo

(83)

Prima della presentazione del piano rivisto di risoluzione ordinata alla Commissione sono state effettuate le seguenti cessioni: acquisizione di DBB/Belfius da parte dello Stato belga (ottobre 2011), vendita di RBCD (luglio 2012), DenizBank (settembre 2012), BIL (ottobre 2012), Dexia Habitat (giugno 2012) e DKB Polska (cessione conclusa il 7 novembre 2012).

(84)

Il piano rivisto di risoluzione ordinata comprende altresì:

la cessione di DMA (gennaio 2013),

la cessione di DAM, della partecipazione di Dexia in Popular Banca Privada e Sofaxis entro il 31 dicembre 2013,

la cessione (o messa in liquidazione) di Dexia Région Bail, Dexia Bail, Dexia LLD e Dexia Flobail entro il 31 dicembre 2013,

la cessione della partecipazione di Dexia (diretta o indiretta) in Dexia Israel entro dodici mesi dal pronunciamento definitivo e non impugnabile sulle varie azioni legali intentate contro Dexia Israel e DCL in quanto azionista,

la messa in liquidazione di Crediop entro un anno dalla presente decisione.

(85)

Dexia ha attuato una metodologia d’informativa e valutazione di tutte le cessioni previste, proporzionalmente all’importanza di ciascuna delle cessioni previste notificate alla Commissione:

1)

per le cessioni di importo superiore a 50 milioni di EUR (categoria 1): trasmissione di una nota informativa alla Commissione e redazione di un parere di congruità (fairness opinion) da parte di un esperto indipendente senza legami con la transazione;

2)

per le cessioni di importo inferiore ai 50 milioni di EUR e a) d’importo superiore ai 25 milioni di EUR o b) per le quali la partecipazione ceduta è valutata per un importo superiore ai 25 milioni di EUR o (c) per le quali l’acquirente ha un vincolo di azionariato con Dexia (partecipazione in Dexia superiore al 2 %) (categoria 2): trasmissione alla Commissione di una nota informativa e valutazione stilata dalla banca consulente di Dexia sulla transazione;

3)

per le altre cessioni (incluse tutte le cessioni relative alle partecipazioni in progetti di finanziamento, in particolare fondi equity) (categoria 3): valutazione interna da parte di Dexia e possibilità per la Commissione di avere accesso alle informazioni tramite una base di dati condivisa con la Commissione.

2.2.4.   Liquidazione di tutte le altre entità e attività

(86)

Dall’entrata in vigore del piano rivisto di risoluzione ordinata, liquidazione (senza nuova produzione) di tutte le altre entità e attività restanti del gruppo (fatte salve le modalità specifiche previste per Crediop): Dexia Sabadell, DKD, DKB, DCL America (DCL New York, DRECM, DCL Mexico, Dexia US Securities), DCL Dublin, DLG, Parfipar, DHI (FP, Global Funding), Dexia SA, CLF Banque, DCL Paris e Crediop entro un anno dalla presente decisione.

(87)

Peraltro, Dexia si prodigherà per procedere alla cessione accelerata del portafoglio obbligazionario, una volta migliorate le condizioni del mercato, per poter così soddisfare i coefficienti obbligatori, fermo restando che tale cessione dovrà essere effettuata soltanto a condizione di non produrre un impatto negativo sostanziale sulla solvibilità di Dexia.

2.2.5.   Garanzia sul rifinanziamento definitiva

(88)

A decorrere dalla data di entrata in vigore dell’accordo di emissione delle garanzie, dopo la firma della cessione di DMA ed entro il 31 gennaio 2013, gli Stati membri interessati si sono impegnati a concedere a Dexia una garanzia sul rifinanziamento, il cui progetto finale è stato presentato alla Commissione il 14 dicembre 2012 (di seguito «l’accordo di garanzia»), come riassunto di seguito.

(89)

Gli Stati membri interessati concederanno a Dexia SA e DCL una garanzia comune sul rifinanziamento, nella misura del 51,41 % per il Belgio, del 45,59 % per la Francia e del 3 % per il Lussemburgo. La garanzia sarà limitata a 85 miliardi di EUR in capitale come da accordo di garanzia. La garanzia copre anche gli interessi e le spese accessorie.

(90)

Le obbligazioni garantite potranno essere emesse fino al 31 dicembre 2021 e avere una durata massima di dieci anni.

(91)

Dexia SA e DCL non saranno tenute a fornire garanzie agli Stati membri interessati, fatta eccezione per l’ipoteca di secondo grado concessa agli Stati membri interessati e costituita sulle attività prestate in garanzia presso le banche centrali a fronte dell’ELA, che sarà mantenuta.

(92)

DCL offrirà a DBB/Belfius la possibilità di acquisire le obbligazioni sottoscritte presso DCL nell’ambito dell’accordo di garanzia autonoma temporanea concluso il 16 dicembre 2011 a condizione che DBB/Belfius sottoscriva, contestualmente, nuove obbligazioni dalle caratteristiche economiche equivalenti per DCL, che saranno coperte dal regime di garanzia definitivo, e in particolare nel rispetto del criterio di ripartizione suindicato.

(93)

La commissione per il rilascio della garanzia è pari allo 0,50 % di 85 miliardi di EUR previa deduzione della commissione già versata nel quadro della garanzia temporanea (33), da ripartire unicamente fra Belgio e Francia, rispettivamente nella misura del 53 % per il Belgio e del 47 % per la Francia.

(94)

La commissione mensile da corrispondere per la garanzia sui finanziamenti ha un tasso annuo dello 0,05 %, ad eccezione dei fondi collocati presso BdF Gestion, fintantoché la BCE vorrà accettare il principio di una remunerazione all-in, secondo cui la percentuale della commissione sarà identica a quella prevista nell’accordo del 2011 (attualmente 70 punti base). La commissione sarà ripartita fra gli Stati membri interessati, al tasso annuo dello 0,01 % per il Lussemburgo e quindi, a saldo, nella misura del 53 % per il Belgio e del 47 % per la Francia, a partire dall’entrata in vigore dell’accordo di garanzia (dopo la cessione di DMA e prima del 31 gennaio 2013).

(95)

Peraltro, i titoli emessi dopo il 21 dicembre 2011 e assortiti di garanzie temporanee quali quelle temporaneamente autorizzate dalle decisioni della Commissione del 21 dicembre 2011, del 31 maggio 2012, del 6 giugno 2012 e del 26 settembre 2012 continueranno a beneficiare delle garanzie fino alla scadenza finale, fermo restando il rispetto delle condizioni previste per la concessione di dette garanzie.

2.2.6.   Ricapitalizzazione

(96)

Tenuto conto, in particolare, delle nuove ipotesi formulate sulla base del piano rivisto di risoluzione ordinata del gruppo Dexia (che prevede costi di finanziamento che incidono pesantemente sulle prospettive del gruppo Dexia e nello specifico di DCL), il Consiglio d’amministrazione di Dexia SA ha deliberato, in data 7 novembre 2012, la riduzione integrale del valore della propria partecipazione in DCL. A seguito di tale riduzione di valore, il patrimonio sociale della holding Dexia ha evidenziato un valore negativo.

(97)

Dalla notifica del piano rivisto di risoluzione ordinata di Dexia emerge che per conferire un carattere ordinato alla risoluzione di Dexia, è importante stabilizzare la situazione finanziaria del gruppo e quindi affrontare la situazione patrimoniale negativa di Dexia SA al 30 settembre 2012 e di DCL al 31 dicembre 2012. A tal fine, gli Stati belga e francese si sono impegnati a sottoscrivere integralmente una ricapitalizzazione di Dexia entro il 31 dicembre 2012 per 5,5 miliardi di EUR tramite l’emissione riservata di azioni preferenziali con diritto di voto.

(98)

L’aumento di capitale sarà effettuato per il 53 % dal Belgio, (per 2,915 miliardi di EUR) e per il 47 % dalla Francia (per 2,585 miliardi di EUR).

(99)

Conformemente all’articolo 598 del Codice belga delle società, il prezzo di sottoscrizione è uguale alla media dei corsi di chiusura dell’azione Dexia SA quotata presso la borsa NYSE Euronext Bruxelles negli ultimi 30 giorni di calendario che precedono la decisione del Consiglio d’amministrazione di Dexia SA (del 14 novembre 2012) di proporre agli azionisti di procedere a un aumento di capitale, pari a 0,19 EUR.

(100)

Tale aumento di capitale riservato agli Stati belga e francese si tradurrà nell’assegnazione ai suddetti Stati di azioni preferenziali che conferiscono loro un diritto di prelazione fino all’8 % annuo del valore nominale delle azioni in sede di eventuale distribuzione dei dividendi da parte di Dexia. Qualora i dividendi prodotti spettanti agli Stati non raggiungessero l’importo pari all’8 % annuo, i suddetti Stati godrebbero di un ulteriore diritto di prelazione sugli attivi netti distribuibili eventualmente ripartiti in caso di liquidazione. I diritti di prelazione così attribuiti alle nuove azioni sarebbero limitati e/o sospesi in caso di mancato rispetto, da parte del gruppo, di talune soglie di coefficienti prudenziali.

(101)

Di conseguenza, a beneficiare di un eventuale futuro miglioramento della situazione finanziaria di Dexia saranno soprattutto e principalmente gli Stati belga e francese, in considerazione del rischio da questi assunto. A detta degli Stati membri, la soluzione proposta risponderà all’esigenza di burden-sharing, pur non rispettando i principi applicabili alle ricapitalizzazioni bancarie indicati nella comunicazione della Commissione relativa all’applicazione, dal 1o gennaio 2012, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria (di seguito «la comunicazione di proroga del 2011») (34). Infatti, tali principi raccomandano che la ricapitalizzazione venga condotta applicando una riduzione importante rispetto alla quotazione teorica, senza considerare i diritti di sottoscrizione. Peraltro, le caratteristiche dell’operazione e in particolare i diritti di prelazione collegati alle azioni privilegiate (di categoria B), si risolvono effettivamente nella diluizione economica degli azionisti esistenti, poiché applicando i diritti connessi alle azioni privilegiate, in caso di riduzioni del capitale queste andrebbero a incidere in via prioritaria sulle azioni ordinarie: di conseguenza, le quote di capitale sociale rappresentate dalle azioni ordinarie si ridurrebbero a un importo quasi uguale a zero e i detentori delle azioni ordinarie vedrebbero praticamente annullato il loro diritto al rimborso del capitale versato.

(102)

Le entrate derivanti dall’aumento di capitale saranno destinate da Dexia al rimborso degli impegni assunti nei confronti di DCL e alla costituzione di riserve di liquidità per le perdite future nonché all’aumento di capitale di DCL per 2 miliardi di EUR, volto a rafforzare il patrimonio, conformemente alle norme contabili e prudenziali francesi, conservando al contempo una riserva di liquidità di circa 700-800 milioni di EUR.

2.2.7.   Eliminazione di tutti i legami fra Dexia e DMA

(103)

Entro 6 mesi dal closing dell’operazione DMA saranno eliminati tutti i legami esistenti fra Dexia e DMA, fatta eccezione per i sistemi informatici, la cui separazione verrà attuata su un periodo di 24-30 mesi dalla stessa data.

2.2.8.   Assenza di nuova produzione

(104)

Il piano rivisto di risoluzione ordinata prevede l’uscita di Dexia dai mercati su cui era presente in precedenza, tramite la cessione di entità a terzi o la messa in liquidazione delle entità residue. La liquidazione si basa sulla completa assenza di nuove produzioni, fatta eccezione per Crediop e DCL, come specificato di seguito ai punti da 105 a 108.

(105)

Per soddisfare gli obblighi regolamentari di Crediop in vista della sua liquidazione entro il 31 dicembre 2013, Crediop potrà concedere nuovi crediti ai clienti esistenti fino a 200 milioni di EUR per un anno a decorrere dalla decisione finale della Commissione. Scaduto detto periodo di un anno, gli Stati potranno altresì richiedere alla Commissione di autorizzare, per ragioni di stabilità finanziaria, una dotazione aggiuntiva per nuovi finanziamenti della durata di un anno.

(106)

DCL potrà concedere nuovi finanziamenti entro un massimo totale di 600 milioni di EUR fra febbraio e luglio 2013, o giugno e novembre 2014, in vista della desensibilizzazione delle consistenze per 1,2 miliardi di EUR di crediti strutturati sensibili che rimangono in DCL (prestiti concessi a enti territoriali e non contemplati dalla carta Gissler o con un rating E3, E4 o E5 nella carta Gissler o con il punteggio Cepcor (35) superiore o pari a 11). Il miglioramento del valore economico delle consistenze che ne deve risultare è definito tenendo conto della minimizzazione del rischio contenziosi generato dalla desensibilizzazione. Tale dotazione consentirà, da un lato, di ridurre di oltre il 50 % il rischio (soprattutto di contenziosi) connesso con i prestiti interessati e, dall’altro di ridurre la volatilità del collateral e il rischio operativo sulle operazioni di copertura tramite prodotti derivati complessi.

(107)

I flussi connessi con le operazioni di desensibilizzazione dei prestiti in essere presso DCL (dopo la cessione di DMA) saranno peraltro limitati sulla base delle seguenti condizioni:

i nuovi flussi saranno esclusivamente a tasso fisso,

le scadenze dei nuovi flussi saranno limitate a 30 anni,

i nuovi flussi dovranno portare a un miglioramento del punteggio Gissler o Cepcor,

durante il primo periodo di desensibilizzazione (febbraio-luglio 2013), i nuovi flussi riguarderanno prioritariamente i crediti più sensibili, vale a dire quelli concessi ai [30-50] clienti principali di DCL che rappresentano il [40-60] % della valutazione di mercato (mark-to-market) dei derivati associati ai prestiti non contemplati dalla carta Gissler.

(108)

Nel contesto della desensibilizzazione, saranno autorizzate soltanto le seguenti operazioni: […]. Questa possibilità di ristrutturazione attiva (intrinsecamente liquidatoria - una volta riorganizzati i crediti sensibili iscritti nel bilancio di DCL, il portafoglio di DCL sarà posto in liquidazione totale) mira unicamente a limitare, per quanto possibile e mediamente, le perdite previste sul portafoglio esistente in uno scenario di run-off. Ad ogni buon conto, DCL non effettuerà nuove attività in senso stretto (nessuna nuova produzione per nuovi clienti).

2.2.9.   Monitoraggio del piano rivisto di risoluzione ordinata

(109)

Un esperto indipendente riceverà l’incarico di seguire l’attuazione del piano rivisto di risoluzione ordinata e presenterà una relazione semestrale alla Commissione alle stesse condizioni, mutatis mutandis, di cui ai punti 18 e 19 dell’allegato I della decisione di autorizzazione condizionata.

(110)

Nello specifico, l’esperto indipendente presenterà su base semestrale una relazione alla Commissione sull’attuazione degli impegni del piano rivisto di risoluzione ordinata. Tale relazione comprenderà un dettagliato resoconto dei progressi compiuti nell’attuazione del piano di risoluzione ordinata, in particolare: 1) il rispetto dell’importo e delle condizioni di desensibilizzazione del portafoglio di prestiti sensibili di DCL; 2) il rispetto del massimale di nuovi finanziamenti concessi ai clienti esistenti di Crediop; 3) il rispetto del calendario delle cessioni previste, comprendente la data di cessione, il valore contabile delle attività al 31 dicembre 2011, il valore di cessione, le plusvalenze o minsuvalenze realizzate e il dettaglio delle misure ancora da attuare nell’ambito del piano rivisto di risoluzione ordinata; e 4) la gestione e il ring-fencing di DAM e Dexia Israel.

2.2.10.   Impegni

(111)

Il piano rivisto di risoluzione ordinata comporta gli impegni come riportati nel testo autentico riportato nell’allegato I.

(112)

Quale premessa della loro lettera d’impegni, gli Stati membri interessati garantiscono che veglieranno affinché il piano rivisto di ristrutturazione ordinata e gli impegni assunti siano portati a completo compimento e applicati fino all’ammortamento completo delle attività di Dexia.

a)   Impegni comportamentali

(113)

Dexia non procederà all’acquisizione del capitale sociale di altri enti creditizi o imprese d’investimento (36) o società di assicurazione, salvo autorizzazione preventiva della Commissione. Tale autorizzazione non sarà richiesta che per l’eventuale acquisizione da parte di Dexia di una partecipazione a titolo di remunerazione per un conferimento di partecipazioni o di attività effettuato nel quadro di un’operazione di cessione o di pooling (per fusione o per conferimento) di attività, purché tale partecipazione, nella medesima ipotesi, non conferisca a Dexia il controllo esclusivo o congiunto dell’entità beneficiaria del conferimento o risultante dalla fusione. A titolo di eccezione, Dexia potrà acquisire una partecipazione minoritaria del 40 % in Dexia Sabadell (in vista della sua messa in liquidazione) a seguito dell’esercizio dell’opzione di vendita (put option) di Banco Sabadell, non essendo stata ancora realizzata tale acquisizione alla data degli impegni.

(114)

Subordinatamente agli impegni già sottoscritti alla data della presente decisione per quanto concerne Dexia Région Bail, Dexia Flobail, Dexia Bail e Dexia LLD, Dexia s’impegna a non concedere alcun nuovo finanziamento infragruppo (vale a dire per un importo superiore al livello di finanziamento infragruppo esistente alla data della presente decisione) alle entità oggetto di cessione conformemente al considerando (122) che segue (ring-fencing). E ciò, fatti salvi gli obblighi regolamentari imposti a Dexia in qualità di azionista delle entità interessate e l’obbligo di questa di mantenere la redditività di Dexia Israel e DAM conformemente al punto (129) infra. Qualora tali obblighi non potessero essere posti in essere senza la concessione di nuovi finanziamenti alle entità interessate, Dexia ne informerà previamente la Commissione.

(115)

Dexia non utilizzerà il proprio status di banca beneficiaria di una garanzia o di altri aiuti da parte degli Stati membri interessati per taluni dei suoi impegni per fini di pubblicità commerciale verso terzi diversi dai «Terzi beneficiari» come definiti nell’accordo di garanzia, e non utilizzerà la garanzia per mere operazioni di arbitrato.

(116)

Come indicato nel piano rivisto di risoluzione ordinata:

a)

gli Stati membri interessati sottolineano che le caratteristiche delle azioni privilegiate portano all’impossibilità di fatto di pagare i dividenti delle azioni ordinarie, poiché le previsioni sugli utili di Dexia distribuibili nel corso della durata del piano indicano un importo inferiore a quello da versare ai titolari delle azioni privilegiate corrispondente all’8 % spettante agli Stati belga e francese;

b)

gli Stati membri interessati precisano che le azioni privilegiate sono detenute dai soli Stati belga e francese e i limiti alla distribuzione dei dividendi devono riguardare unicamente le azioni ordinarie e non quelle privilegiate, a rischio di privare gli Stati belga e francese del diritto al dividendo sui propri investimenti;

c)

per quanto concerne la partecipazione delle azioni privilegiate alle perdite, come indicato nel piano di risoluzione ordinata, le azioni privilegiate perderanno del tutto o in parte i loro diritti di prelazione se i rapporti obbligatori di Dexia scendono al di sotto di talune soglie. Infatti, le azioni privilegiate saranno considerate come capitale di base (Core Tier 1) fino al 2018 in virtù del trattamento regolamentare provvisorio di cui beneficiano (grand-fathering). Esse saranno successivamente convertite in azioni ordinarie (37) in funzione del fabbisogno di capitale obbligatorio del gruppo posto in risoluzione ordinata.

(117)

Fatte salve le operazioni che Dexia sarà tenuta a compiere per legge, o le operazioni che sarà tenuta a eseguire ai sensi di contratti conclusi prima della data della presente decisione, per quanto riguarda gli strumenti ibridi Tier 1 o Tier 2, Dexia non potrà:

a)

procedere al pagamento di cedole su strumenti ibridi Tier 1 o strumenti Tier 2 detenuti da persone o entità diverse da Dexia SA e dalle sue controllate e il cui pagamento è discrezionale ai sensi delle disposizioni contrattuali relative a tali strumenti;

b)

approvare o votare a favore del pagamento di qualsiasi tipo di dividendo da parte di qualsiasi entità sulla quale Dexia SA esercita direttamente o indirettamente il controllo esclusivo (comprese le entità detenute al 100 %) quando tale pagamento comporterebbe l’obbligo di pagamento di una cedola su strumenti ibridi Tier 1 o strumenti Tier 2 detenuti da persone diverse da Dexia SA e dalle sue controllate;

c)

esercitare un’opzione discrezionale di rimborso anticipato sugli strumenti ibridi Tier 1 o sugli strumenti Tier 2 menzionati alla lettera a);

d)

inoltre, subordinatamente a un premio non superiore al 10 % del prezzo di mercato e del corso di riacquisizione (premio incluso) non superiore al 90 % del valore nominale, previa notifica e ottenuta l’autorizzazione da parte della Commissione, Dexia potrà tuttavia procedere al lancio di offerte pubbliche di acquisto di emissioni di titoli ibridi Tier 1 e Tier 2. Ciò non osta alla distribuzione dei dividendi collegati alle azioni privilegiate detenute dagli Stati belga e francese.

(118)

Dexia continuerà ad attuare i principi di remunerazione fissati nel quadro del G-20 e delle organizzazioni nazionali competenti per quanto riguarda la remunerazione dei membri dei comitati direttivi ed esecutivi di Dexia SA e delle principali entità operative del gruppo Dexia. Dexia escluderà in particolare il pagamento della parte variabile della remunerazione dei membri del comitato direttivo di Dexia SA e porrà un tetto, pari al 30 % della parte fissa della remunerazione di questi, nella determinazione della parte variabile da corrispondere agli altri collaboratori di Dexia SA e delle sue filiali bancarie di cui al punto 2.5.1.1. della politica di remunerazione di Dexia, come notificata il 15 marzo 2011 alla CBFA (38).

(119)

Conformemente al piano rivisto di risoluzione ordinata, Dexia non procederà a nessuna nuova produzione a decorrere dalla presente decisione, salvo nei casi in cui l’entità in questione non sia soggetta a un impegno di cessione conformemente al considerando (122) che segue. Conformemente a tale impegno, non costituiscono «nuova produzione»:

1)

le operazioni necessarie nell’ambito della gestione della liquidità (ad esempio le transazioni banca centrale o la gestione dei cover pool di DLG (Dexia Lettre de Gage) e di DKD (Dexia Kommunalbank Deutschland) volte a rispettare i vincoli regolamentari, prudenziali o delle agenzie di rating e a migliorare significativamente il costo di finanziamento);

2)

la proroga delle scadenze dei prestiti in essere, purché tale estensione migliori significativamente il valore netto attualizzato delle somme prestate a uno stesso cliente e il calcolo di tale valore tenga conto del rischio contenziosi;

3)

le transazioni di derivati necessarie per gestire i rischi collegati ai tassi d’interesse/di cambio/di credito del portafoglio esistente, a condizione che tali transazioni comportino la riduzione dell’esposizione globale ai rischi del gruppo Dexia, nel rispetto dei limiti e delle procedure definite dagli orientamenti applicabili definiti da Dexia e/o dalle autorità prudenziali;

4)

tutte le attività necessarie per ragioni regolamentari o di altra natura giuridica, in particolare le proroghe di scadenza o la ridefinizione dello scadenzario che si impongano a Dexia in quanto membro di un consorzio bancario in taluni progetti d’investimento (per cui il consorzio bancario potrebbe dover accettare modifiche strutturali del progetto che comportano modifiche delle scadenze e/o dello scadenzario) o a seguito del pronunciamento di autorità amministrative o giudiziarie; e

5)

il pagamento degli impegni di credito confermati alla data della decisione, vale a dire le operazioni di pagamento che Dexia sarà tenuta a effettuare per contratto, nel rispetto degli impegni assunti nei confronti dei finanziatori, conformemente ai contratti conclusi prima del 30 settembre 2012.

(120)

A titolo di eccezione:

1)

per evitare il […] emesso da Dexia Crediop e così soddisfare i suoi obblighi regolamentari in vista della liquidazione, Dexia Crediop potrà concedere nuovi finanziamenti ai clienti già esistenti fino a 200 milioni di EUR per un anno a decorrere dalla presente decisione. Alla scadenza di tale periodo di un anno, gli Stati potranno altresì chiedere alla Commissione di autorizzare una dotazione aggiuntiva per nuovi finanziamenti della durata di un anno. In mancanza di autorizzazione, Dexia Crediop sarà posta in liquidazione alla fine dell’anno in corso.

2)

DCL potrà concedere nuovi finanziamenti per i flussi collegati alle operazioni di desensibilizzazione dei prestiti in essere (39) presso DCL (dopo la cessione di DMA) e considerati sensibili (vale a dire i prestiti concessi a enti locali e non contemplati nella classificazione della carta Gissler o aventi un rating E3, E4 o E5 nella carta Gissler o un punteggio Cepcor pari o superiore a 11), fermo restando il miglioramento del valore economico delle consistenze che ne deve risultare, tenendo conto di una riduzione sensibile del rischio contenziosi generato dalla desensibilizzazione (40).

In quest’ambito, saranno autorizzate soltanto le seguenti operazioni: […].

Dexia s’impegna a limitare l’importo totale dei nuovi flussi connessi con le operazioni di cui al punto 6) summenzionato a un importo massimo di 600 milioni di EUR di nuovi finanziamenti, fermo restando che la conclusione di tali operazioni potrà intervenire soltanto fra il febbraio e il luglio 2013 o fra giugno e novembre 2014.

(121)

Peraltro, i flussi menzionati al punto 2) di cui sopra saranno limitati sulla base delle condizioni previste al punto 106 della presente decisione.

Dexia trasmetterà alla Commissione una revisione periodica del suo piano di ammortamento e desensibilizzazione dei prestiti sensibili di DCL il 15 gennaio 2013 e il 15 maggio 2014.

b)   Cessioni e liquidazione

(122)

Dexia ha già proceduto alle cessioni seguenti:

1)

cessione di DBB. Questa cessione è stata effettuata il 20 ottobre 2011;

2)

cessione della partecipazione del 50 % detenuta in RBCD. Questa cessione è stata effettuata il 27 luglio 2012;

3)

cessione di DenizBank. Questa cessione è stata effettuata il 28 settembre 2012;

4)

cessione di BIL. Questa cessione è stata effettuata il 5 ottobre 2012;

5)

cessione di Dexia Habitat. Questa cessione è stata effettuata il 29 giugno 2012;

6)

cessione di DKB Polska. L’accordo di cessione è stato firmato il 7 novembre 2012.

(123)

Dexia procederà alle cessioni delle entità elencate di seguito secondo il relativo calendario:

1)

cessione di DMA entro il 31 gennaio 2013;

2)

cessione di DAM, la partecipazione di Dexia in Popular Banca Privada e Sofaxis prima del 31 dicembre 2013;

3)

cessione o messa in liquidazione di Dexia Région Bail, Dexia Flobail, Dexia Bail e Dexia LLD prima del 31 dicembre 2013;

4)

cessione della partecipazione di Dexia (diretta o indiretta) in Dexia Israel entro i dodici mesi successivi al pronunciamento definitivo e non impugnabile sulle varie azioni legali intentate contro Dexia Israel o DCL in quanto azionista.

(124)

Gli impegni di cessione summenzionati saranno considerati rispettati quando Dexia e l’acquirente avranno concluso un accordo vincolante e definitivo (vale a dire un accordo che non possa essere rescisso unilateralmente da Dexia senza il pagamento di una penale) per la cessione dell’intera partecipazione di Dexia nell’entità o attività in questione, anche se non saranno ancora state ottenute tutte le autorizzazioni o dichiarazioni di non obiezione delle autorità di controllo competenti al momento della firma dell’accordo, purché il closing intervenga al più tardi sei mesi dopo la firma dell’accordo di cessione.

(125)

Qualora uno degli impegni di cessione summenzionati non sia rispettato, gli Stati membri interessati sottoporranno la nomina di un mandatario incaricato della cessione di detta entità entro il mese successivo alla data limite indicata per la cessione, alle condizioni descritte al punto (132) infra.

(126)

Prima di ogni cessione (41) di cui sopra e ancora da eseguire, Dexia comunicherà all’esperto indipendente l’eventuale interesse di terzi all’acquisizione degli attivi e fornirà all’esperto indipendente tutte le informazioni necessarie e ragionevolmente disponibili affinché questo possa appurare l’indipendenza del potenziale acquirente. La Commissione comunicherà agli Stati membri interessati entro 15 giorni lavorativi i nomi delle parti che, a suo avviso, non soddisfano le condizioni di pertinenza e indipendenza necessarie nonché le ragioni della sua decisione. Di conseguenza Dexia porrà fine alla procedura di vendita con dette parti.

(127)

Dexia si adopererà al meglio per procedere alla cessione accelerata del portafoglio obbligazionario, una volta migliorate le condizioni del mercato, per poter così soddisfare i coefficienti cui è tenuta, fermo restando che una tale cessione dovrà avvenire soltanto a condizione di non produrre un impatto negativo sostanziale sulla solvibilità di Dexia. Dexia trasmetterà alla Commissione una rassegna di tali possibilità su base annuale.

(128)

A partire dalla data di notifica della presente decisione, le entità non menzionate al punto (122) di cui sopra (compresa Dexia Sabadell, una volta finalmente realizzata l’acquisizione menzionata al considerando (113) saranno gestite in modalità estintiva (run-off), in particolare senza nuova produzione ai sensi del considerando (119) di cui sopra.

(129)

Nel rispetto dell’interesse sociale di Dexia SA e del gruppo Dexia, fino all’effettiva cessione di DAM e Dexia Israel (e una volta chiarito il punto menzionato al punto (122) sottopunto 10 di cui sopra per Dexia Israel), Dexia:

1)

si prodigherà per preservare la redditività, la rivendibilità per il futuro acquirente e la competitività di DAM e Dexia Israel, conformemente alle buone pratiche commerciali;

2)

si prodigherà per limitare i rischi di perdita del potenziale concorrenziale di DAM e Dexia Israel;

3)

si asterrà da qualsivoglia iniziativa che possa avere un effetto negativo importante sul valore, sulla gestione o la competitività di DAM e Dexia Israel, né modificherà la natura o l’ambito di attività, la strategia industriale o commerciale o la politica d’investimento di DAM e Dexia Israel;

4)

fermo restando l’impegno di ring-fencing di cui al considerando (114) summenzionato, metterà a disposizione di DAM e Dexia Israel nella misura del possibile, le risorse sufficienti per il loro funzionamento sulla base dei business plan in essere e di quelli che potrebbero seguire; e

5)

adotterà tutte le misure ragionevoli, compresi adeguati sistemi d’incentivazione (in conformità con le pratiche commerciali) necessari per stimolare i componenti rilevanti dell’organico di DAM e Dexia Israel.

(130)

Fino alla cessione e per un periodo di un anno a decorrere dalla presente decisione o dalla messa in liquidazione, si concorda che la gestione di Crediop sarà tenuta separatamente da quella del gruppo Dexia. Per garantire che tutte le decisioni adottate dalla dirigenza di Crediop fra la data della presente decisione e il momento della cessione [entro un anno a decorrere dalla presente decisione o della messa in liquidazione] siano al meglio degli interessi di Crediop in vista della sua cessione [o della sua messa in liquidazione], Dexia nominerà un gestore incaricato di garantire la separazione delle attività di Crediop e veglierà affinché tale gestore lavori in completa autonomia nel rispetto degli impegni applicabili a Crediop. Il gestore incaricato di garantire la separazione delle attività potrà essere il direttore generale di Crediop, che gestirà Crediop al meglio dei suoi interessi, di concerto con Dexia, con la supervisione dell’esperto indipendente come previsto al considerando (138) di seguito.

(131)

La nomina del gestore incaricato di garantire la separazione delle attività di Dexia Israel e DAM non è necessaria, in quanto queste due entità sono già soggette a gestione separata alla data della presente decisione per le ragioni già ricordate nel piano di risoluzione.

c)   Mandatario incaricato della cessione

(132)

Qualora uno degli impegni di cui al considerando (123), punti da 1 a 4, non sia rispettato nei termini sopra indicati e qualora la Commissione non approvi un impegno alternativo, le autorità belghe, francesi e lussemburghesi sottoporranno all’approvazione preventiva della Commissione, entro un mese dal termine fissato per la cessione, una lista di una, due o tre persone, per la nomina di uno o più mandatari incaricati dell’esecuzione delle dette cessioni.

(133)

Il mandatario incaricato della cessione deve essere indipendente, deve possedere le competenze necessarie e non deve trovarsi in una situazione di conflitto d’interessi durante l’esercizio del suo mandato.

(134)

La Commissione potrà dare la sua approvazione o non approvare il mandatario o i mandatari proposti. Se la Commissione non approva il mandatario o i mandatari proposti incaricati della cessione, Dexia e le autorità francesi, belghe e lussemburghesi proporranno, entro un mese dalla comunicazione del rifiuto, da uno a tre nuovi candidati, che dovranno a loro volta essere approvati o meno dalla Commissione. Qualora tutti i candidati proposti vengano rifiutati dalla Commissione, quest’ultima designerà un mandatario sulla base di un mandato approvato dalla Commissione.

(135)

Le autorità francesi, belghe e lussemburghesi si impegnano affinché Dexia conferisca i poteri di rappresentanza necessari e appropriati al mandatario incaricato della cessione:

1)

per effettuare la cessione delle attività di cui al punto a. (ivi compresi i poteri necessari al fine di garantire la corretta esecuzione dei documenti richiesti per effettuare la cessione); e

2)

per eseguire le azioni o effettuare qualsiasi dichiarazione necessaria o appropriata per realizzare la cessione, ivi compresa la nomina di consulenti per seguire il processo di cessione.

(136)

Il mandatario incaricato della cessione includerà nel contratto o contratti di acquisto e di vendita i termini e le condizioni usuali e ragionevoli che considererà adeguati al fine di concludere la vendita nell’anno successivo alla nomina del mandatario. Il mandatario incaricato della cessione organizzerà il processo di vendita in modo da garantire una cessione […]. La cessione o liquidazione dovrà essere effettiva entro al massimo un anno dalla scadenza del termine di vendita.

(137)

I costi delle prestazioni del mandatario incaricato della cessione saranno a carico di Dexia.

d)   Attuazione degli impegni

(138)

Le autorità belghe, francesi e lussemburghesi sottoporranno all’approvazione preventiva della Commissione, ed entro un mese dalla presente decisione, una lista di una, due o tre persone scelte per la nomina in qualità di esperto indipendente incaricato di verificare in dettaglio l’applicazione degli impegni di cui sopra (l’«esperto indipendente») per una durata di cinque anni, periodo che può essere prorogato su richiesta della Commissione. L’esperto indipendente deve possedere le competenze necessarie e non deve trovarsi in una situazione di conflitto d’interessi durante l’esercizio del suo mandato. La Commissione potrà approvare o non approvare l’esperto o gli esperti indipendenti proposti. Se la Commissione non approva l’esperto o gli esperti indipendenti proposti, le autorità belghe, francesi e lussemburghesi proporranno, entro un mese dalla comunicazione del rifiuto, da uno a tre nuovi candidati, che dovranno a loro volta essere approvati o rifiutati dalla Commissione. Qualora tutti i candidati proposti vengano rifiutati dalla Commissione, questa sceglierà un esperto indipendente. I costi delle prestazioni dell’esperto indipendente saranno a carico di Dexia, entro i limiti delle tariffe orarie normalmente richieste per questo tipo di prestazione.

(139)

In permanenza e per tutta la durata del piano di rivisto di risoluzione ordinata la Commissione potrà accedere senza restrizioni alle informazioni necessarie all’attuazione della presente decisione che approva il piano rivisto di risoluzione ordinata. Essa potrà rivolgersi direttamente a Dexia per ottenere le spiegazioni e le precisazioni necessarie. Le autorità belghe, francesi e lussemburghesi e Dexia forniranno una piena collaborazione per tutte le verifiche che potrà chiedere la Commissione o, se del caso, l’esperto indipendente.

(140)

L’esperto indipendente presenterà ogni semestre una relazione alla Commissione sull’attuazione degli impegni di cui sopra. Tale relazione comprenderà un dettagliato resoconto dei progressi compiuti nell’attuazione del piano rivisto di risoluzione ordinata, in particolare: 1) il rispetto dell’importo e delle condizioni di desensibilizzazione del portafoglio di prestiti sensibili di DCL di cui ai punti (120) e (121) di cui sopra; 2) il rispetto dei massimali dei nuovi finanziamenti concessi ai clienti esistenti di Dexia Crediop come indicati al punto (120) di cui sopra; 3) il rispetto del calendario delle cessioni previste al punto (122) di cui sopra, comprendenti la data della cessione, il valore contabile delle attività al 31 dicembre 2011, il valore di cessione, le plusvalenze o minusvalenze realizzate e il dettaglio delle misure ancora da attuare nell’ambito del piano rivisto di risoluzione ordinata; 4) la gestione e il ring fencing delle entità oggetto di cessione e in particolare di DAM e Dexia Israel previsti ai punti (114) e (129) di cui sopra.

(141)

La relazione sarà presentata entro un mese dalla presentazione dei conti semestrali e l’approvazione dei conti annuali e, in ogni caso, prima del 1o ottobre e del 30 aprile di ogni anno.

(142)

Alla scadenza del mandato dell’esperto indipendente e fino al completo ammortamento delle attività di Dexia, gli Stati membri presenteranno alla Commissione una relazione annuale che illustra lo stato d’avanzamento del processo di risoluzione ordinata.

2.3.   DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE DI CESSIONE DI DMA E DELLE SUE ATTIVITÀ DOPO LA CESSIONE

2.3.1.   Descrizione dell’operazione di cessione

(143)

La cessione di DMA sarà effettuata entro il 31 gennaio 2013.

(144)

Sarà istituito un Nouvel établissement de crédit (di seguito «NEC») da cui DMA sarà controllata al 100 %. Il NEC sarà detenuto direttamente dallo Stato francese (per il 75 %), dalla CDC (per il 20 % in azioni privilegiate) e da La Banque Postale (per il 5 %). In questo modo DMA non sarà più controllata dal gruppo Dexia ma dallo Stato francese, dalla CDC e da La Banque Postale.

(145)

Sarà altresì istituita un’impresa comune (di seguito «JV») in veste di soggetto intermediario nelle transazioni bancarie fra la CDC (per il 35 %) e La Banque Postale (per il 65 %) che concederà nuovi prestiti esclusivamente agli enti locali francesi e alle strutture sanitarie pubbliche e si rivolgerà a DMA come mezzo di rifinanziamento. DMA garantirà altresì il rifinanziamento relativo all’esposizione creditizia dei prestiti già in essere.

Figura 6

Struttura della futura banca di sviluppo che integrerà DMA

Image

(146)

La Banque Postale incrementerà progressivamente la sua partecipazione nel NEC, al prezzo di mercato determinato sulla base del parere dell’esperto ed eventualmente verificato dalla Commissione. La Banque Postale disporrà di un’opzione di acquisto progressivo (call) su una quota delle azioni detenute dallo Stato francese; così, dopo aver esercitato integralmente la call, La Banque Postale potrà rilevare la partecipazione dello Stato francese nel NEC man mano che aumenta la parte delle consistenze relative alla nuova produzione di elementi patrimoniali (cover pool) da parte di DMA. La call potrà essere attivato solamente nel momento in cui la parte di nuova produzione «originata» da La Banque Postale o dalla JV eccederà il […] % del cover pool di DMA. Ogni anno La Banque Postale potrà esercitare la call per una quota minima pari al […] % del capitale del NEC, senza che 1) la partecipazione de La Banque Postale in DMA superi la quota di nuova produzione originata da La Banque Postale o dalla JV nel cover pool di DMA e 2) La Banque Postale diventi il maggior azionista del NEC.

(147)

I termini e le condizioni legali della cessione di DMA saranno applicati secondo il seguente schema generale: DCL conferirà al NEC le azioni di DMA e gli strumenti, il personale e i mezzi necessari alla gestione di DMA, quindi cederà il 100 % del capitale del NEC allo Stato, alla CDC e a La Banque Postale. Il prezzo di cessione sarà di 1 EUR.

(148)

Per quanto concerne il corrispettivo della cessione, la Commissione mette in evidenza i seguenti elementi addotti da una società di revisione contabile e dagli Stati membri interessati.

(149)

Nel parere di congruità (fairness opinion) formulato il 10 ottobre 2012 da una società di analisi finanziarie incaricata dalle autorità francesi e dalla CDC, si attesta che «un prezzo di 380 milioni di EUR per il 100 % del NEC (che a sua volta detiene il 100 % di Dexia Municipal Agency “DMA”) corrisponde a un prezzo accettabile per un investitore accorto». Si precisa che tale valutazione sul prezzo tiene conto del fatto che «Gli acquirenti saranno coperti da garanzie su attivi e passivi generali e specifiche in particolare di una garanzia relativa alla validità dei prestiti concessi e dei rispettivi contratti» e rispecchia:

«—

l’apporto dello strumento e delle competenze tecniche necessarie all’attività,

la cessione delle consistenze esistenti,

la commercializzazione dei nuovi prestiti da parte di LBP e della [JV],

la neutralizzazione dei prestiti sensibili.

Questa valutazione è valida soltanto se associata alle garanzie generali e specifiche e al meccanismo di cessione sintetica dei prestiti sensibili. […]» (42)

(150)

Il parere di congruità indica altresì che «il valore del NEC/DMA, tenuto conto del recupero progressivo delle rettifiche di valore considerato, si attesta a titolo indicativo a […] di EUR in uno scenario di estinzione del valore».

(151)

Nella nota relativa all’operazione di cessione di DMA (di seguito «la nota sull’operazione di cessione di DMA»), gli Stati membri interessati affermano che, in un primo tempo «era stato stabilito che il prezzo d’acquisto di DMA e degli strumenti, del personale e dei mezzi trasferiti da DCL sarebbe stato di 380 milioni di EUR (nota a pié di pagina: e “le parti avevano previsto che [Dexia] e DCL costituissero svariate garanzie di vendita nel quadro della cessione di DMA: una garanzia sulle prestazioni e sui contenziosi per […] i prestiti sensibili, una garanzia cosiddetta stop-loss oltre la franchigia annua di 10 punti base sulle passività medie dei prestiti nonché altre garanzie generali e specifiche)» (43).

(152)

Essi precisano altresì che in un secondo tempo hanno accettato di rinunciare alla garanzia stop-loss e quindi, successivamente, «al trasferimento sintetico dei prestiti sensibili verso il bilancio di DCL. Anche la garanzia della Francia a copertura degli impegni di DCL al riguardo è stata quindi abbandonata» (44).

(153)

A detta degli Stati membri interessati, sarebbe «per tener conto di queste due modifiche significative nello schema di cessione di DMA e preservare il suo carattere di mercato [che] il prezzo di cessione è stato rivisto al ribasso e fissato a 1 EUR. Questo nuovo prezzo (che non dipende più dalla situazione netta di DMA) tiene conto anche dell’abbandono della clausola di rettifica del prezzo» (45).

(154)

Dopo aver ricordato che dal parere di congruità emerge che il prezzo di DMA e degli strumenti, del personale e dei mezzi necessari alla gestione di DMA sarebbe di 380 milioni di EUR secondo lo schema iniziale di cessione (che comprendeva le garanzie e la clausola di rettifica del prezzo), gli Stati membri interessati precisano «Tenuto conto dell’abbandono delle garanzie e della clausola di rettifica del prezzo previsti nello schema e dell’evoluzione della situazione del bilancio di DMA osservata durante i primi tre trimestri del 2012, il prezzo rettificato di 1 EUR conserva perfettamente il suo carattere di mercato» (46).

(155)

Le autorità francesi sono dell’avviso che vi sia un fallimento del mercato relativamente al finanziamento delle strutture sanitarie pubbliche e degli enti locali francesi. Di conseguenza, le autorità francesi, la CDC e La Banque Postale, prevedono di acquisire DMA (tramite l’acquisizione del NEC che la detiene al 100 %) in vista della sua trasformazione in «banca di sviluppo». Questa banca di sviluppo avrà un raggio d’azione circoscritto, nell’intento di correggere il fallimento del mercato relativa al finanziamento delle strutture sanitarie pubbliche e degli enti locali in Francia, giacché tale carenza non può essere corretta dall’attuale offerta sul mercato. A sostegno del suddetto fallimento del mercato e della necessità di creare una banca di sviluppo, le autorità francesi hanno presentato le seguenti argomentazioni:

Finanziamento delle strutture sanitarie pubbliche in Francia

(156)

A detta delle autorità francesi, gli investimenti nel settore ospedaliero nel 2010 sono stati pari a 6,5 miliardi di EUR (con un calo del 4,5 % rispetto al 2009) dopo aver conosciuto una crescita continua dall’inizio degli anni 2000. Questi investimenti sono finanziati in larga misura dal flusso di cassa e dalle sovvenzioni. Il tasso di copertura degli investimenti tramite l’indebitamento a medio-lungo termine si è attestato al 36 % nel 2010.

(157)

Pertanto, il fabbisogno di finanziamento annuo a medio-lungo termine delle strutture sanitarie pubbliche in Francia oscilla fra i 2 e i 4 miliardi di EUR a seconda dell’anno considerato e comprende il finanziamento degli investimenti e il rimborso dei prestiti giunti a scadenza.

(158)

Inoltre, il fabbisogno di finanziamento riguarda soprattutto progetti d’investimento immobiliare di una certa portata, in un contesto in cui il tasso di vetustà degli immobili (calcolato sulla base del rapporto fra ammortamenti accumulati e valore lordo delle immobilizzazioni, che ha raggiunto un livello storicamente elevato nel 2002) ha comportato l’impiego di ingenti somme per preservare il patrimonio immobiliare: tra il 1997 e il 2002 il tasso di vetustà è passato dal 50 % al 55 %. Scomponendo il dato degli investimenti diretti per tipologia di cespite, rispetto al 2002 nel 2010 si evidenzierebbe una deformazione della struttura di bilancio a favore della voce dedicata agli immobili, a discapito di quella riservata agli «impianti».

(159)

Per gli anni a venire, il fabbisogno d’investimento dovrebbe collocarsi principalmente su due livelli. In via prioritaria, sarà necessario affrontare le sfide legate essenzialmente alla sicurezza (messa a norma secondo la legislazione antisismica, in materia di dissesto idrogeologico, di rimozione dell’amianto e di prevenzione degli incendi in primis); quindi, saranno anche avviati progetti d’investimento per la qualità dell’offerta delle prestazioni sanitarie. Anche in questo contesto, si tratterà principalmente di operazioni immobiliari (costruzione, ricostruzione, ristrutturazione ecc.) che comportano generalmente investimenti importanti per i quali è imprescindibile dover far ricorso, per quanto parzialmente, all’indebitamento.

(160)

Al contempo, le strutture sanitarie pubbliche evidenziano un notevole fabbisogno di finanziamenti a breve termine, nella misura di circa 3 miliardi di EUR l’anno (con un prelievo medio del 50 %), in ragione dell’esigenza di un capitale circolante importante. Tale necessità nasce principalmente dallo scarto temporale esistente fra il momento in cui l’ente assicurativo versa gli importi dovuti alle strutture sanitarie pubbliche e le numerose scadenze di pagamento di queste.

(161)

Dal lato dell’offerta, gli istituti bancari francesi non sarebbero in grado di rilevare la quota di mercato di Dexia. L’entità del debito totale delle strutture sanitarie è pari a 22,8 miliardi di EUR al 31 dicembre 2012. Storicamente, come avviene anche con gli enti territoriali, tale situazione debitoria è per la maggior parte sostenuta del settore bancario. La disintermediazione dell’attività creditizia resta in effetti marginale (solo il 5,7 % della posizione debitoria è rappresentato da prestiti obbligazionari), soprattutto a causa del gran numero di strutture di piccole dimensioni: la Francia conta 1 034 strutture sanitarie pubbliche al 31 dicembre 2010. Le cliniche universitarie, che sono le strutture di maggiori dimensioni, rappresentano il 99,1 % del totale delle emissioni obbligazionarie.

(162)

Dexia deteneva di gran lunga la quota di mercato più consistente: durante gli ultimi anni della sua attività, la banca copriva circa il [40-45] % delle necessità di finanziamento a medio-lungo termine e forniva circa un terzo delle sue linee di liquidità. In stock, alla fine del 2010 Dexia deteneva ancora il [30-35] % delle passività in essere totali (cfr. grafico di seguito).

(163)

Stando alle autorità francesi, anche gli altri istituti bancari francesi non sarebbero in grado di rilevare le quote di mercato liberate da Dexia, per più di una ragione:

a)

la conoscenza di questo mercato resta limitata, in particolare per via dell’esiguità dei volumi trattati, mentre Dexia aveva un’ottima conoscenza del mercato;

b)

la futura applicazione dei nuovi coefficienti prudenziali nel quadro di Basilea III, in particolare i coefficienti di liquidità e il coefficiente di leva finanziaria, rappresenta un deterrente per le banche che intendono proseguire le attività di concessione prestiti a lungo termine, soprattutto quando tali prestiti non hanno come contropartita una raccolta di depositi che consenta loro di stabilizzare le proprie fonti di finanziamento. Come gli enti locali, le strutture sanitarie pubbliche hanno l’obbligo di depositare i propri fondi disponibili sul conto del Tesoro. Si aggiunga a tutto ciò un tratto caratteristico delle strutture sanitarie pubbliche, che presentano un fabbisogno strutturale non soltanto di crediti bancari a medio-lungo termine, ma anche di linee di liquidità. Orbene, la nuova regolamentazione nel quadro di Basilea III penalizza le linee di liquidità a cui, come contropartita, le banche dovranno far corrispondere non solo maggiori fondi propri, ma anche importanti riserve di liquidità. In tale contesto, le banche francesi si sono impegnate a mantenere le proprie consistenze creditorie nei confronti del settore pubblico locale (che comprende sia gli enti territoriali che le strutture sanitarie pubbliche) nel 2012 (con una produzione di crediti pari a circa 9-10 miliardi di EUR). Secondo le autorità francesi, ciò non permette ai concorrenti di Dexia di rilevare le quote di mercato liberate da Dexia. L’obiettivo generale di bilancio delle banche francesi si ripercuote così non solo sul finanziamento degli enti territoriali, ma anche su quello delle strutture sanitarie pubbliche.

(164)

Per tutte queste varie ragioni, congiunturali e strutturali, le autorità francesi temono che il miglioramento dei margini e gli esigui volumi in gioco possano probabilmente non essere tali da suscitare un aumento spontaneo dell’offerta privata in grado di subentrare a Dexia e soddisfare la domanda delle strutture sanitarie pubbliche francesi.

Finanziamento degli enti locali

(165)

Il settore pubblico a livello locale in Francia è costituito primariamente da enti locali, ossia comuni e consorzi di comuni, dipartimenti e regioni. Il peso economico rappresentato da questi enti genera un flusso di spese dell’ordine di 220 miliardi di EUR l’anno (fra spese di gestione e investimenti). Gli investimenti sono stati di 50,4 miliardi di EUR nel 2010 e di 52 miliardi di EUR nel 2011, pari ai tre quarti degli investimenti del settore pubblico francese. Gli enti locali sono quindi i soggetti più importanti nel quadro della manutenzione e dello sviluppo delle infrastrutture in Francia.

(166)

Per finanziare queste spese, gli enti locali hanno a disposizione diverse risorse:

a)

il risparmio generato dall’eccedenza delle entrate correnti dopo il pagamento delle spese di gestione e degli interessi sul debito: il flusso di cassa, sapendo che dovrà essere destinato in via prioritaria al rimborso del debito giunto a scadenza nell’esercizio finanziario;

b)

i contributi agli investimenti provenienti principalmente da altri organismi del settore pubblico (Stato, fondi europei);

c)

l’indebitamento (18,6 miliardi di EUR nel 2010 e 16,7 miliardi di EUR nel 2011).

(167)

Poiché l’ammontare dei nuovi prestiti destinati al finanziamento degli investimenti era superiore alla somma da rimborsare per i prestiti ormai giunti a scadenza, gli enti locali hanno accumulato in tal modo, nel corso degli anni, debiti per 152 miliardi di EUR nel 2011.

Tabella 3

Posizione debitoria degli enti locali francesi al 1o gennaio 2011 (in miliardi di EUR)

Posizione debitoria al 1o gennaio

Totale

103,4

102,3

102,9

105,0

108,8

114,2

120,6

128,6

138,1

145,7

151,9

Comuni + Consorzi con fiscalità propria***

58,9

59,4

59,4

59,9

60,9

63,2

66,1

69,6

73,1

75,2

76,5

Dipartimenti

17,1

16,4

16,5

17,0

17,8

18,9

20,0

21,4

24,4

27,9

29,7

Regioni

7,8

7,5

7,6

8,2

9,5

10,2

11,1

12,7

14,2

15,7

16,8

(168)

Le autorità francesi ritengono che la previsione dei volumi di nuovi prestiti per gli anni futuri debba tener conto di svariati parametri, quali: l’evoluzione delle entrate e delle spese di gestione degli enti locali che determineranno il flusso di cassa i); le necessità d’investimento degli enti locali, in parte legate al ciclo elettorale ii). I tempi necessari per l’istruttoria e la realizzazione dei progetti e la volontà di portarli a termine prima della conclusione delle elezioni comunali francesi avrebbero come effetto il calo degli investimenti all’inizio del mandato e l’aumento degli stessi alla fine del mandato.

(169)

Peraltro, sulla base dei dati noti alla fine del 2011, è stata realizzata una simulazione di previsione del fabbisogno di finanziamento del settore pubblico secondo due diversi scenari, modulati sulla capacità degli enti locali di generare flussi di cassa nella sezione «funzionamento» (47). Le cause di tali difficoltà possono essere molteplici: bassa intensità fiscale, blocco delle sovvenzioni pubbliche a causa dei vincoli imposti anche alla pubblica amministrazione a livello centrale o aumento di talune spese, come quella dell’assistenza sociale.

Tabella 4

Capacità degli enti locali di generare flussi di cassa nella sezione «funzionamento»

Scenari:

Scenario 1-a

Scenario 1-b

Livello d’investimento

Senza vincoli — in funzione del ciclo elettorale

Entrate di gestione

+ 2,6 % per:

basi imponibili: +3 %

stabilità dell’imposta sui trasferimenti

blocco dei contributi statali

Scenario 1-a con le seguenti modifiche:

calo del 5 % dell’imposta sui trasferimenti

diminuzione dell’1 % annuo dei contributi statali

Spese di gestione

+ 3 % per:

aumento degli oneri finanziari

aumento delle prestazioni sociali

aumento dei costi del personale in progressione del 2,5 %.

(170)

La necessità di nuovi finanziamenti si attesta in media sui 19,5 miliardi di EUR nello scenario 1-a e sui 21,5 miliardi di EUR nello scenario 1-b. In termini di entità del debito, questa raggiungerebbe rispettivamente i 175 miliardi di EUR e i 185 miliardi di EUR a fine 2016.

(171)

Si potrebbe verificare una seconda ipotesi, in cui vi è un vincolo sulla capacità di indebitamento degli enti per: i) volontà delle amministrazioni pubbliche di limitare l’indebitamento, ii) o a causa dell’insufficienza dell’offerta di finanziamento. A prescindere dalla causa, la limitazione della capacità di assunzione dei prestiti avrebbe come conseguenza un forte rallentamento dell’investimento.

(172)

Secondo lo Stato francese, quindi, mantenendo costante l’entità del debito in termini di valore, si conterrebbe l’ammontare di nuovi prestiti sul periodo entro volumi compresi fra i 12 e i 14 miliardi di EUR. Il livello degli investimenti risulterebbe così limitato. In questa ipotesi, gli investimenti subirebbero un calo, passando mediamente da 51,9 miliardi di EUR nel 2011 a 43,2 miliardi di EUR per il periodo 2012-2016, ossia a un livello paragonabile a quello degli anni 2004/2005 e una diminuzione media del 16 % rispetto ai livelli d’investimento dei due scenari precedenti.

(173)

Un tale calo inciderebbe negativamente sullo sviluppo e la manutenzione delle infrastrutture del servizio pubblico (trasporto, istruzione, ambiente, energia) nonché sul livello di attività del comparto dell’edilizia e dei lavori pubblici (si ricorda che l’attività d’investimento a livello locale rappresenta quasi il 75 % dell’attività del settore dell’edilizia e dei lavori pubblici).

(174)

Riassumendo, si prevede una necessità di finanziamento degli enti locali costante, se non in crescita, per gli anni futuri, che solo vincoli esterni possono limitare, al prezzo di un sensibile calo degli investimenti pubblici, giacché gli enti locali dispongono di poche fonti di finanziamento alternative.

(175)

Inoltre, anche altre entità del settore pubblico possono avere necessità di contrarre dei prestiti ed essere finanziate dalle società di credito ipotecario: i centri ospedalieri pubblici, la cui entità del debito è stimata a 24 miliardi di EUR e il fabbisogno annuo di finanziamento a 3 miliardi di EUR i); gli istituti di edilizia popolare, la cui entità del debito è stimata a 100 miliardi di EUR (di cui una gran parte garantita dagli enti locali) e che registrano un fabbisogno annuo di finanziamento stimato a circa 15 miliardi di EUR ii); altri enti pubblici, emanazioni dello Stato e degli enti locali iii).

(176)

Il mercato totale, a livello del settore pubblico locale in senso lato, può quindi stimarsi in media sui 40 miliardi di EUR l’anno. Tuttavia, la nuova banca di sviluppo finanzierà soltanto gli enti locali e le strutture sanitarie pubbliche (non il settore pubblico francese nel suo complesso).

Lato dell’offerta: concorrenza osservata in termini di volume e di prezzi

(177)

In un contesto caratterizzato da una domanda sostenuta, il finanziamento del settore pubblico ha assistito a una forte riduzione dell’offerta a causa:

a)

del ritiro dal mercato del principale operatore, Dexia, che fino al 2008 garantiva il 40 % del fabbisogno del settore;

b)

dell’appetito misurato delle banche francesi, le quali desiderano ripartire la loro capacità di finanziamento sull’insieme della propria clientela e in particolare di quella che ha accesso ai servizi bancari;

c)

del ritiro delle banche straniere che, a causa della crisi, presentano ridotte capacità di finanziamento.

(178)

Le autorità interessate fanno osservare che questi diversi elementi hanno indotto la Caisse des Dépôts et Consignations a rinnovare, nel 2012 come nel 2011, una dotazione finanziaria d’emergenza pari a 5 miliardi di EUR prelevata sui fondi di risparmio e proposta a un prezzo EURIBOR + 3,20 %.

(179)

La tabella sottostante presenta una stima dell’importo dell’offerta dei vari istituti bancari al settore pubblico locale in senso lato, cioè gli enti locali, i centri ospedalieri e gli istituti di edilizia popolare. Il fabbisogno scoperto è pari a circa 7-8 miliardi di EUR. Se l’attività della nuova banca di sviluppo non contemplerà i servizi agli istituti di edilizia popolare, il suo obiettivo sarà quello di coprire il fabbisogno di finanziamento non coperto a favore di enti locali e strutture sanitarie pubbliche per un valore fino agli 8 miliardi di EUR.

Tabella 5

Stima dell’importo dell’offerta dei vari istituti bancari al settore pubblico locale in senso lato

In miliardi di EUR

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Crédit Agricole (compresi BFT, CA CIB)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

BPCE

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Dexia Crédit Local

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Société Générale

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Altri (banche straniere, BEI, CM ecc.)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

CDC - PRCT(Prestito di rifinanziamento degli enti territoriali) diretto e dotazioni finanziarie fondi di risparmio

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Non coperto

 

 

 

 

7

8,5

Totale

40,3

40,4

39

38

40

40

(Stime effettuate da Dexia)

(*)

Distribuzione della curva dei rendimenti relativamente alla parte del PRCT erogato a Dexia, BPCE, CM e Depfa per 1,5 miliardi di EUR

(**)

Distribuzione della curva dei rendimenti relativamente alla parte del PRCT 2012 erogato a Dexia, BPCE, CASA, CM, SG t Depfa per 1 miliardo di EUR

(180)

La contrazione dell’offerta è stata accompagnata da un aumento strutturale dei prezzi a partire dalla crisi finanziaria del 2008. Se nel corso del primo semestre 2011 i prezzi si attestavano sui 100 punti base sopra l’EURIBOR, hanno raggiunto oltre i 200 punti base nel corso del secondo semestre.

(181)

Il volume della domanda concernente la dotazione della CDC è più di tre volte maggiore di quello dei fondi disponibili: il prezzo dell’EURIBOR + 320 punti base è quindi inferiore al prezzo che equilibrerebbe l’offerta e la domanda nel contesto del funzionamento classico del mercato.

(182)

In modo più strutturale, sono due gli elementi che rendono questo mercato poco appetibile agli occhi delle banche generaliste: i) l’assenza di taluni proventi complementari ai prestiti, in particolare a causa dell’obbligo di depositare i propri fondi sul conto del Tesoro; e ii) la lunghissima scadenza dei finanziamenti richiesti (15 anni o più), in linea con l’ammortamento tecnico degli investimenti, che però impongono ai finanziatori di sottrarre liquidità per periodi di tempo egualmente lunghi.

(183)

Le autorità francesi osservano altresì che negli altri paesi europei è frequente che enti pubblici siano presenti su questo mercato e garantiscano oltre la metà dei fabbisogni degli enti locali. Ad esempio: la Cassa depositi e prestiti (CDP) in Italia, le banche pubbliche regionali in Germania, i PWLB (Public Works Loan Board) nel Regno Unito e le agenzie pubbliche di finanziamento dei paesi nordici (Danimarca, Norvegia, Svezia).

(184)

Sulla base degli elementi summenzionati, le autorità francesi concludono che la creazione della banca di sviluppo si aggiungerà all’offerta proposta dalle banche private, strutturalmente insufficienti. Di conseguenza, questo nuovo ingresso nel mercato avrebbe come effetto quello di riportare l’offerta al livello della domanda, e non l’espulsione dal mercato degli operatori attualmente presenti.

Il business plan consolidato di DMA, del NEC e della JV

(185)

Il business plan consolidato di DMA, del NEC e della JV trasmesso alla Commissione indica i principali elementi di seguito riportati:

a)

la nuova produzione di prestiti dovrebbe essere di [2-5] miliardi di EUR nel 2013, poi di [3-6] miliardi di EUR ogni anno a partire dal 2014.

b)

Il rifinanziamento sarà garantito dall’emissione di obbligazioni ipotecarie. Il sovradimensionamento sarà finanziato al prezzo di mercato tramite l’immissione di liquidità nel NEC da parte della CDC.

c)

L’attivo netto bancario dovrebbe essere di [75-125] milioni di EUR nel 2013; esso aumenterà progressivamente fino a raggiungere i [175-225] milioni di EUR nel 2017. Le spese operative dovrebbero essere pari a [75-125] milioni di EUR e il costo del rischio sarà limitato a [0-5] milioni di EUR. Il risultato netto dovrebbe essere negativo fino al 2014. Il risultato netto cumulato dovrebbe attestarsi sui [100-150] milioni di EUR per i prossimi 5 anni.

d)

Il bilancio di DMA dovrebbe diminuire di circa il [5-15] % entro il 2017, quando il nuovo book dovrebbe rappresentare circa un [25-50] % delle attività del cover pool e le attività ponderate per il rischio («RWA») dovrebbero essere pari a [5-10] miliardi di EUR. La quota di patrimonio di base (Tier 1 Capital - Basel III) dovrebbe essere pari al [20-30] %.

(186)

Per quanto concerne la gestione corrente degli importi delle attività detenute da DMA (attualmente in capo a DCL), questa verrà garantita dal NEC. Le funzioni di gestione riguarderanno nello specifico:

1)

la gestione e il recupero dei prestiti iscritti nel bilancio di DMA al momento del closing, nonché la gestione e il recupero della nuova produzione acquisita da DMA;

2)

il processo di «desensibilizzazione» dei prestiti «sensibili» [cfr. punto (62)] di DMA, soggetti al rischio contenziosi. Il processo di desensibilizzazione consiste nel diminuire il rischio contenziosi legato a un prestito strutturato sensibile tramite la ristrutturazione della posizione debitoria del cliente (eventualmente estesa ad altri prestiti non sensibili). Con riferimento al processo di desensibilizzazione, il nuovo istituto commerciale riorganizzerà le consistenze della clientela DMA, composta da enti locali francesi e strutture ospedaliere pubbliche titolari di prestiti sensibili. Talune di queste operazioni di desensibilizzazione saranno corredate dall’erogazione di un finanziamento complementare, per un importo stimato di 1 miliardo (48) di EUR l’anno. I proventi derivanti da questi finanziamenti complementari potranno almeno compensare gli oneri di gestione e le perdite di reddito sui prestiti rinegoziati;

3)

la gestione del portafoglio titoli;

4)

la gestione della tesoreria e del rifinanziamento a lungo termine tramite le obbligazioni ipotecarie;

5)

la gestione e la copertura dei rischi tramite operazioni di mercato;

6)

la gestione del bilancio di DMA;

7)

il mantenimento degli strumenti e dei metodi di rating interni.

(187)

Inoltre, il NEC garantirà talune prestazioni di servizi presso la JV, esclusivamente a sostegno dell’attività di prestito agli enti locali francesi e alle strutture sanitarie pubbliche francesi. Tali servizi includeranno nello specifico l’assistenza alla commercializzazione e alla gestione dei prestiti, l’assistenza alla gestione attiva dei prestiti non sensibili, nonché talune prestazioni in materia di finanza e di rischio.

(188)

La JV erogherà prestiti esclusivamente agli enti locali francesi e alle strutture sanitarie pubbliche francesi. Questi prestiti saranno iscritti nel bilancio di La Banque Postale e quindi ceduti a DMA, che potrà rifinanziarli tramite l’emissione di nuove obbligazioni ipotecarie, quando essi soddisferanno le condizioni di idoneità per poter essere inseriti nel cover pool di DMA nonché la politica d’impegni di DMA.

(189)

Lo Stato francese garantisce che la JV non offrirà condizioni di finanziamento più favorevoli di quelle offerte da altre banche commerciali. Nella propria comunicazione commerciale, la JV non potrà divulgare offerte più favorevoli di quelle praticate sul mercato. Le condizioni di erogazione dei prestiti alle strutture sanitarie pubbliche dovranno garantire la compatibilità di tali prestiti con il mercato interno secondo le disposizioni applicabili agli aiuti di Stato.

(190)

Da tali impegni risulta che l’attività di nuova produzione della JV sarà limitata a prestiti detti plain vanilla. In sostanza, l’offerta della JV sarà 1) limitata a crediti a medio/lungo termine; 2) semplice e trasparente; 3) si baserà sulle raccomandazioni del settore di riferimento (circolare interministeriale del 25 giugno 2010, carta di buona condotta, detta carta Gissler, relazione della commissione parlamentare Bartolone).

(191)

Le autorità francesi affermano che limitando l’attività creditizia della JV all’erogazione di prestiti plain vanilla si potranno soddisfare le esigenze dei clienti individuate, vale a dire la semplicità, la diversificazione, la tutela contro le evoluzioni sfavorevoli dei mercati. Questa offerta escluderà i prodotti con effetto di leva finanziaria, i prodotti collegati all’irripidimento della curva dei rendimenti, i prodotti in valuta, i prodotti strutturati complessi con effetto di struttura cumulativo e qualsivoglia altro prodotto che esponga il cliente a rischi sul capitale.

(192)

In tutti i casi, l’offerta sarà adattata alle caratteristiche e alle dimensioni dei clienti e ogni nuovo prodotto sarà oggetto di uno scambio con l’Autorità di vigilanza sul mercato bancario e assicurativo.

(193)

La JV fornirà ai clienti una documentazione chiara che presenta i prodotti sulla base della classificazione della carta Gissler.

(194)

La carta Gissler è una griglia d’analisi articolata sulla base di due criteri: l’indice di riferimento e la struttura applicata. Essa elabora una classificazione dei rischi in ordine crescente per quanto concerne l’accesso al credito da parte degli enti locali.

Tabella 6

Tabella dei rischi della carta Gissler

Indici sottostanti

1

Indici area dell’euro

2

Indici inflazione francese o inflazione area dell’euro o differenziale fra questi indici

3

Differenziale fra gli indici dell’area dell’euro

4

Indici al di fuori dell’area dell’euro.

Differenziali fra indici di cui uno è un indice dell’area dell’euro

5

Differenziali fra indici al di fuori dell’area dell’euro


Strutture

A

Tasso fisso semplice. Tasso variabile semplice. Scambio tasso fisso contro tasso variabile o viceversa. Scambio tasso strutturato contro tasso variabile o tasso fisso (a senso unico). Tasso variabile semplice con soglia massima (cap) o limitata entro un range di valori (collar)

B

Barriera semplice. Nessun effetto leva

C

Opzione di scambio (swaption)

D

Moltiplicatore fino a 3

Moltiplicatore fino a 5 con massimale

E

Moltiplicatore fino a 5

(195)

La JV limiterà l’offerta di prodotti proposti ai seguenti prodotti:

1)

prodotti della categoria 1 A;

2)

prodotti indicizzati sulla base dell’inflazione francese e del Livret A della categoria 2 A; e

3)

acquisto di swaption della categoria 1C.

(196)

Le autorità francesi hanno evidenziato che si prevede anche di utilizzare nella categoria 2 dei differenziali fra gli indici d’inflazione dell’area dell’euro, o degli indici d’inflazione di altri paesi dell’area dell’euro.

(197)

Peraltro, tali prodotti non sono accessibili a tutti i clienti. Essi dipendono dalle dimensioni degli enti secondo la seguente matrice:

Tabella 7

Categoria di prodotti accessibili secondo la segmentazione clienti

Segmentazione clienti

Numero

Prodotto

Enti locali < 5 000 abitanti Ospedali pubblici

47 614

1 A

Enti locali > 5 000 e < 20 000 abitanti

2 612

1 A + titoli indicizzati sulla base dell’inflazione e Livret A

Enti locali > 20 000 abitanti

1 244

1 A, 1C (tranne vendita di opzioni) + titoli indicizzati sulla base dell’inflazione e Livret A

(198)

La durata dei prestiti proposti non supererà i 15 anni, salvo possibilità di integrarli all’interno di una risorsa di rifinanziamento di maggior durata, nello specifico tramite l’emissione di obbligazioni ipotecarie con una scadenza corrispondente.

(199)

In tutti i casi, la durata dei prestiti alla clientela è subordinata alla capacità di rifinanziamento di DMA per periodi con scadenze analoghe.

(200)

Nell’intento di agevolare la desensibilizzazione, la JV non offrirà finanziamenti a clienti che siano in contenzioso o in situazione di sofferenza su delle consistenze iscritte nel bilancio di DMA. Inoltre, sarà organizzata una concertazione preventiva fra la JV e il NEC prima di concedere finanziamenti a clienti titolari di prestiti sensibili.

(201)

Le autorità francesi proporranno un esperto indipendente incaricato di verificare, per un periodo di due anni, il rispetto di tali condizioni. Superato tale periodo, le autorità francesi trasmetteranno alla Commissione le informazioni utili affinché essa possa verificare il rispetto degli impegni e, qualora lo giudicasse necessario, chiedere di prorogare il mandato all’esperto indipendente.

(202)

Verranno sciolti i vincoli contrattuali che regolano la prestazione di servizi fra il gruppo Dexia da un lato e DMA, il NEC e la JV dall’altro. Lo scioglimento interverrà in linea di principio dopo un periodo transitorio, durante il quale potranno essere mantenuti quei vincoli contrattuali che saranno indicati con precisione e limitati al tanto necessario per consentire al NEC, a DMA e alla JV di fornire in proprio le prestazioni dei servizi di cui trattasi.

(203)

Per quanto concerne le prestazioni che esulano dal settore informatico, Dexia fornirà taluni servizi al NEC (il monitoraggio del portafoglio di titoli obbligazionari (49), il monitoraggio commerciale dei prestiti non francesi (50), l’analisi del rischio di credito (49), il sistema di rating interno (49), la valutazione dei titoli (49) e la revisione contabile (50)) per un periodo transitorio limitato, a seconda dei servizi, a 3 o 6 mesi. Allo stesso modo, il NEC fornirà a Dexia determinati servizi (l’analisi del rischio di credito e i servizi connessi con il sistema di rating interno) per un periodo non superiore ai sei mesi.

(204)

Per quanto concerne i sistemi informatici, il periodo transitorio si estenderà su 24-30 mesi in ragione della complessità della duplicazione e della migrazione di un gran numero di applicazioni diverse e delle relative basi di dati.

(205)

Secondo le autorità francesi, le maggiori necessità di finanziamento del NEC e di DMA saranno legate:

1)

al finanziamento del «sovradimensionamento» di DMA (51);

2)

al fabbisogno di cash collateral in relazione agli strumenti di copertura di DMA che potrebbero indurre il NEC a fungere da intermediario per:

a)

gli swap ad oggi conclusi fra DMA, da una parte, e DCL e le sue controllate dall’altra (swap interni) e

b)

se del caso, gli swap effettuati con delle controparti di mercato (swap esterni);

3)

le eventuali necessità di prefinanziamento nel quadro della determinazione degli oneri concernenti la nuova produzione commercializzata dalla JV.

(206)

Il fabbisogno di finanziamento collegato al collateral costituito da DCL sui swap interni (swap fra DMA e DCL) a favore di controparti di mercato (e non escusso da DCL per conto di DMA) è attualmente di circa [2-5] miliardi di EUR. Nel quadro dell’operazione di acquisizione del NEC (e quindi di DMA), è stato convenuto fra le parti che il NEC intermedierà, dopo il closing, gli swap interni, in altre parole si farà carico dell’onere di finanziamento che comporta il fabbisogno di cash collateral collegato a tali swap. L’immissione di liquidità nel NEC da parte dei suoi azionisti avverrà al prezzo di mercato (definito sulla base della metodologia indicata negli impegni delle autorità francesi). DLC corrisponderà al NEC un conguaglio di 130 milioni di EUR quale corrispettivo per l’intermediazione.

(207)

Peraltro, DCL si impegnerà a cooperare con il NEC in vista della realizzazione nel 2013 dello smantellamento delle cartolarizzazioni «Dexia Crediop per la cartolarizzazione» («DCC») nell’intento di sostituire le quote di cartolarizzazione presenti nel pool di attività di DMA con le attività sottostanti che saranno quindi detenute direttamente. Lo smantellamento dovrà portare ad operazioni di swap fra DMA e Crediop, intermediati dal NEC, che per la sua prestazione riceverà da Dexia un indennizzo calcolato secondo le medesime modalità utilizzate per determinare quanto dovuto per gli swap interni dopo il closing della cessione di DMA.

(208)

In caso di utilizzo di swap (o ad altri prodotti derivati), il NEC e/o DMA vi faranno ricorso direttamente, senza intermediazione da parte di DCL.

(209)

Le autorità francesi si impegnano affinché gli azionisti finali di DMA mantengano il livello di capitalizzazione di DMA sufficientemente elevato per assorbire le eventuali perdite a carico del portafoglio esistente, prodotte a causa di un’eventuale materializzazione del rischio contenziosi rappresentato dai prestiti sensibili. Le ricapitalizzazioni future saranno sottoposte all’approvazione preventiva della Commissione.

(210)

Gli azionisti finali di DMA contribuiranno alle necessità di finanziamento del NEC e di DMA nella misura prevista secondo i seguenti elementi:

1)

le necessità relative alle consistenze esistenti, sia per quanto concerne il sovradimensionamento che il cash collateral collegato agli swap, alla finalizzazione della transazione saranno prese in carico dalla CDC tramite il NEC. Dexia e DCL, che perderanno ogni partecipazione diretta o indiretta nel capitale di DMA dal momento della realizzazione della cessione di DMA, non forniranno più liquidità a DMA a partire da tale data;

2)

le necessità relative alla nuova produzione di finanziamenti saranno prese in carico dagli azionisti della JV;

3)

il contributo della CDC è limitato, per l’insieme del dispositivo, a 12,5 miliardi di EUR. In particolare, saranno inclusi nel massimale gli eventuali contributi della CDC alle esigenze di liquidità della JV;

4)

le autorità francesi sottolineano che l’insieme dei contributi degli azionisti alle necessità di finanziamento del NEC e di DMA sarà realizzato «a prezzo di mercato» e con scadenze che terranno conto degli impieghi. Le modalità che consentono di determinare il prezzo di mercato dell’immissione di liquidità a DMA rispetteranno i seguenti principi:

a)

ad ogni emissione, il costo del finanziamento a lungo termine conferito al NEC dai suoi azionisti al prezzo di mercato sarà determinato sulla base dei costi di finanziamento, a fronte di scadenze e valute identiche, osservati su un panel di enti creditizi concordati fra il NEC e i suoi azionisti;

b)

il panel degli enti creditizi sarà determinato sulla base dell’elenco delle banche francesi che contribuiscono alla determinazione dell’Euribor, da cui saranno eliminati gli istituti considerati dal NEC e dai suoi azionisti (all’unanimità) non comparabili al NEC/DMA sulla base dei loro rating a lungo termine (e in prospettiva) e dei loro profili di rischio (tipo d’attività, esposizione geografica, coefficienti prudenziali ecc.). Il panel sarà costituito da almeno tre banche;

c)

il costo di finanziamento del NEC/DMA sarà pari alla media dei costi di finanziamento degli enti creditizi che compongono il panel;

d)

analogamente, il costo del finanziamento a breve termine conferito al NEC dai suoi azionisti al prezzo di mercato sarà pari alla media dei costi di finanziamento degli enti creditizi che compongono il panel.

(211)

La parte del bilancio di DMA, stimato a [20-40] miliardi di EUR al 30 settembre 2012, che non corrisponde a prestiti esistenti concessi a enti territoriali francesi e a strutture sanitarie pubbliche in Francia sarà posta in liquidazione.

(212)

In effetti, come emerge da quanto esposto nei considerando precedenti, le attività del NEC, di DMA e della JV si limiteranno alle operazioni di finanziamento degli enti locali francesi e delle strutture sanitarie pubbliche in Francia. Orbene, una parte delle consistenze in essere nel bilancio di DMA non corrisponde a tali attività. Questa parte delle consistenze non più rispondente alle attività perseguite da DMA dopo la cessione della società sarà messa in liquidazione e la JV non potrà erogare prestiti ad altri enti locali francesi e strutture ospedaliere pubbliche in Francia.

(213)

Giova osservare che contrariamente a quanto previsto nel progetto iniziale di cessione di DMA, come presentato in una nota delle autorità francesi nell’aprile 2012 e descritto alla sezione 2.3.5. della decisione di autorizzazione condizionata, le parti dell’operazione di cessione di DMA hanno rinunciato alla concessione a DMA da parte di Dexia SA e DCL di una garanzia detta stop-loss in caso di perdite sulle consistenze medie dei prestiti iscritti nel bilancio di DMA e di una garanzia sui «prestiti sensibili» su un portafoglio di crediti «sensibili» per un importo di circa 10 miliardi di EUR, a copertura sia delle perdite collegate a eventuali contenziosi sia delle minusvalenze generate da una rinegoziazione o ristrutturazione.

(214)

Gli Stati membri interessati hanno altresì rinunciato a due garanzie statali inizialmente previste nel quadro dell’operazione DMA: una controgaranzia dello Stato francese sugli impegni di Dexia SA e di DCL per i prestiti sensibili nell’attivo di DMA (52) e un’estensione della garanzia sul rifinanziamento degli Stati membri interessati alle obbligazioni di medio termine di DCL su un programma di obbligazioni […], al fine di evitare l’applicazione di clausole di rimborso anticipato in caso di cessione sostanziale delle attività.

(215)

Inoltre, è previsto che in sede di cessione del NEC, «non sia concessa da DCL e [Dexia] nessuna garanzia sui prestiti i) conclusi da DCL e trasferiti a DMA o ii) conclusi da DCL per conto di DMA o iii) conclusi direttamente da DMA» (53). Il NEC e DMA sosterranno quindi, per principio, le perdite collegate a questi tre tipi di prestito, e segnatamente quelle relative a un’irregolarità o non conformità che pregiudichi tali prestiti, la loro esistenza e la loro validità. Tuttavia, «DCL sarà ancora tenuta al risarcimento danni qualora DCL fosse condannata a risarcire al beneficiario di un Prestito, conformemente alle condizioni ivi indicate i) il danno subito da detto mutuatario e causato direttamente dalla violazione di DCL dei propri obblighi contrattuali, normativi o regolamentari e ii) che non siano la conseguenza di un annullamento del Prestito di cui trattasi, di una modifica di uno o più termini e condizioni dello stesso o che non siano intesi a mettere il mutuatario in una situazione simile a quella in cui si sarebbe trovato se il Prestito o uno o più dei termini o condizioni dello stesso fosse stato oggetto di un provvedimento giudiziario di annullamento o modifica.» (54)

(216)

Secondo le autorità francesi, «DMA, il NEC e la JV, le cui attività si limiteranno al finanziamento degli enti locali francesi e degli ospedali pubblici francesi costituiranno insieme la ‘banca di sviluppo’» (55).

(217)

Le autorità francesi hanno affermato che una banca di sviluppo era necessaria per ovviare al fallimento del mercato constatata nel finanziamento degli enti locali e degli ospedali pubblici francesi. Le autorità francesi hanno anche trasmesso delle analisi da cui emerge che la domanda annuale di finanziamento da parte di questi enti è pari a 20-24 miliardi di EUR a fronte di un’offerta del settore bancario limitata a circa 10 miliardi di EUR.

(218)

Tale squilibrio è dovuto in particolare al disimpegno di Dexia che deteneva circa il [40-50] % del mercato.

2.3.2.   Impegni

(219)

Gli impegni collegati con l’operazione di cessione di DMA e la costituzione della nuova banca di sviluppo sono i seguenti, di cui il testo autentico è riportato all’allegato III:

a)   Detenzione del capitale

(220)

Entro il 31 gennaio 2013, DCL cederà il 100 % del capitale del NEC allo Stato francese, alla CDC e a La Banque Postale al prezzo di 1 EUR, descritto dagli Stati membri interessati come «prezzo di mercato» corrispondente al prezzo d’acquisto di DMA e a quello degli strumenti e mezzi trasferiti da DCL, o messi a disposizione del NEC, entro la data della cessione di DMA.

(221)

La Banque Postale potrà incrementare la sua partecipazione al capitale del NEC al prezzo di mercato determinato mediante perizia indipendente e secondo metodi comunemente ammessi per casi analoghi, affinché la sua partecipazione al capitale del NEC risulti alla fine pari alla quota delle consistenze relative alla nuova produzione nel cover pool di DMA.

b)   Attività della nuova banca di sviluppo

(222)

L’ambito di attività della JV sarà limitato al finanziamento degli enti locali francesi e delle strutture sanitarie pubbliche francesi. I prestiti commercializzati, inscritti inizialmente nel bilancio de La Banque Postale, sono quindi ceduti a DMA fermo restando il rispetto della conformità con la politica d’impegni di DMA (56). I prestiti che non soddisfano i criteri posti dal presente impegno non potranno essere ceduti a DMA.

(223)

L’offerta prodotto della JV sarà semplice e costituita da prodotti plain vanilla con condizioni di prezzo semplici e trasparenti. Essa soddisferà le condizioni descritte nella nota autorizzata fornita alla Commissione l’8 ottobre 2012 (allegato IV – b accluso alla presente decisione).

(224)

I finanziamenti non saranno offerti agli enti locali francesi e alle strutture sanitarie pubbliche francesi a condizioni di mercato più interessanti di quelle offerte da altre banche commerciali. Ciò si tradurrà nello specifico nel divieto per la JV di divulgare nella propria comunicazione commerciale offerte più interessanti di quelle praticate sul mercato. Il mandatario incaricato del monitoraggio avrà altresì il compito di definire le modalità che gli consentano di verificare il rispetto di tale impegno.

(225)

Le attività del NEC, di DMA e della JV sono autorizzate per un periodo di 15 anni, fermo restando che al termine di detto periodo e a condizione del rispetto dell’impegno di cui al punto (227) di seguito: 1) per le attività di finanziamento agli enti territoriali, l’autorizzazione sarà prorogata alle stesse condizioni purché sussista ancora un fallimento del mercato; 2) per le attività di finanziamento delle strutture sanitarie pubbliche francesi, il rinnovo dell’autorizzazione sarà subordinato alla prova dell’esistenza di un fallimento del mercato.

(226)

Trascorsi tre anni dalla decisione definitiva, le autorità francesi potranno chiedere alla Commissione una verifica di conformità del business plan globale del NEC, di DMA e della JV rispetto ai livelli di redditività di una banca commerciale in vista della loro trasformazione, previa autorizzazione della Commissione, in banca commerciale.

(227)

I vincoli contrattuali che regolano la prestazione di servizi fra il gruppo Dexia da un lato e DMA, il NEC e la JV dall’altro saranno limitati a quelli descritti nelle note dell’8 e dell’11 ottobre 2012, allegate alla presente (allegati IV – c e d acclusi alla presente decisione) e i servizi saranno fatturati al prezzo di mercato.

(228)

Per un periodo di cinque anni a decorrere dalla decisione definitiva, DMA, il NEC e la JV non procederanno all’acquisizione né acquisiranno partecipazioni in imprese. Ciò riguarda sia le imprese aventi forma giuridica societaria che gli insiemi di attività che compongono un’impresa.

(229)

Fatta eccezione per i dividendi versati da DMA al NEC, DMA, il NEC e la JV non distribuiranno in nessuna forma dividendi maturati sulle loro azioni fino al 31 dicembre 2015. DMA, il NEC e la JV non effettueranno pagamenti di cedole, salvo obbligo contrattuale risultante da un impegno assunto prima del 14 dicembre 2012.

(230)

Lo Stato vigilerà affinché DMA, il NEC e la JV si conformino alla legislazione vigente in materia di stipendi e remunerazioni, con riferimento in particolare al rispetto dei massimali di remunerazione applicabili agli istituti bancari e alle restrizioni che sarebbero direttamente collegate alla detenzione, diretta o indiretta da parte dello Stato del controllo di DMA, del NEC e della JV. Lo Stato si impegna a vigilare affinché DMA, il NEC e la JV rispettino scrupolosamente le condizioni che la Commissione impone su questo punto nel quadro dell’attuazione delle norme relative agli aiuti di Stato.

(231)

A tal riguardo, le autorità francesi vigileranno affinché venga fatto il miglior uso possibile dei fondi pubblici per quanto concerne gli stipendi e le remunerazioni corrisposti ai dipendenti degli istituti bancari oggetto di un piano di ristrutturazione. In particolare, lo Stato veglierà affinché il business plan trasmesso alla Commissione (57) sia rigorosamente applicato. Inoltre, lo Stato presenterà alla Commissione proposte in materia di riduzione delle spese generali e del personale di DMA, del NEC e della JV qualora, al termine dell’esercizio contabile di cui trattasi: i) il margine netto dovesse essere inferiore di oltre il 20 % all’obiettivo annunciato nel business plan (58); ii) l’utile netto (a parte gli accantonamenti) dovesse essere inferiore di oltre il 25 % all’obiettivo annunciato; iii) si dovessero registrare perdite nel conto economico; o iv) DMA, il NEC o la JV non dovessero più rispettare i coefficienti regolamentari minimi in vigore. Tale impegno entrerà in vigore a partire dal bilancio annuale consolidato per il 2013.

c)   Gestione delle consistenze in essere dei prestiti iscritti nel bilancio di DMA

(232)

I prestiti iscritti nell’attivo di DMA e concessi a soggetti diversi dalle strutture sanitarie pubbliche o gli enti locali francesi saranno posti in liquidazione: in particolare, non verranno concessi nuovi prestiti a clienti che non corrispondono al settore d’attività definito in precedenza (punto (222)].

(233)

I prestiti concessi a enti locali francesi o strutture sanitarie pubbliche francesi e non contemplati nella classificazione della carta Gissler o che hanno un rating E3, E4 o E5 nella carta Gissler o un punteggio pari o superiore a 11 nel sistema di valutazione interno di Dexia («i prestiti sensibili») saranno oggetto di una desensibilizzazione realizzata dal NEC e finanziata da DMA. Tale desensibilizzazione avrà lo scopo di ridurre il rischio correlato e potrà essere accompagnata da una nuova produzione.

(234)

La JV non concederà finanziamenti ai clienti che detengono prestiti sensibili o in situazione di insolvenza o che hanno dei contenziosi concernenti consistenze iscritte nel bilancio di DMA.

(235)

DMA garantirà il rifinanziamento dei prestiti concessi dalla JV nonché quello relativo alle consistenze in essere. Una volta realizzata la cessione di DMA, il bilancio di DMA sarà oggetto di una gestione particolare relativa in primo luogo alla presenza dei prestiti sensibili (il cui volume globale è stimato a 9,4 miliardi di EUR) e, in secondo luogo, alla messa in liquidazione dei prestiti che non corrispondono alle attività di una banca di sviluppo come definite al punto (222) dei presenti impegni e il cui volume globale è stimato a [20-40] miliardi di EUR al 30 settembre 2012.

d)   Immissione di liquidità nel NEC e in DMA

(236)

Lo Stato francese, la CDC e La Banque Postale s’impegnano a fornire le liquidità necessaria al NEC e a DMA. Tali immissioni di liquidità saranno realizzate alle condizioni indicate nella nota autorizzata trasmessa alla Commissione l’8 ottobre 2012 e allegata (allegato IV-a accluso alla presente decisione). Per quanto concerne la CDC, i conferimenti saranno limitati a 12,5 miliardi di EUR.

(237)

Dexia SA e DCL cesseranno l’immissione di liquidità in DMA e nel NEC all’avvenuto perfezionamento della cessione di DMA.

e.   Livello di capitale del NEC e di DMA

(238)

Lo Stato francese, la CDC e La Banque Postale s’impegnano a mantenere il capitale a un livello necessario per rispondere a un’eventuale materializzazione delle perdite sul portafoglio esistente di DMA. Qualsivoglia aumento di capitale di DMA sarà oggetto di notifica alla Commissione, nel rispetto delle norme relative all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.

f)   Mandatario incaricato del monitoraggio e dell’attuazione

(239)

Un mandatario incaricato del monitoraggio degli impegni agirà per nome e per conto della Commissione e potrà a tal fine formulare domande allo Stato francese, alla CDC, a La Banque Postale, a DMA, al NEC o alla JV e ottenere da questi qualsiasi documento. Sarà nominato alle condizioni che seguono:

lo Stato sottoporrà all’approvazione preventiva della Commissione, entro un mese dalla decisione definitiva della Commissione, una lista di una, due o tre persone, scelte in accordo con la CDC e La Banque Postale, per la nomina in qualità di mandatario incaricato del monitoraggio dell’applicazione degli impegni di cui alla presente sezione 2.3.2. (testo autentico all’allegato III),

il mandatario incaricato del monitoraggio dovrà possedere le competenze necessarie e non dovrà trovarsi in una situazione di conflitto d’interessi durante l’esercizio del suo mandato,

la Commissione potrà approvare o non approvare il mandatario o i mandatari proposti. Se la Commissione non approva il candidato o i candidati proposti, lo Stato proporrà, entro un mese dalla comunicazione del rifiuto, da uno a tre nuovi candidati, che dovranno a loro volta essere approvati o meno dalla Commissione,

qualora tutti i candidati proposti vengano rifiutati dalla Commissione, quest’ultima designerà un mandatario incaricato del monitoraggio,

i costi delle prestazioni del mandatario incaricato del monitoraggio saranno a carico del NEC e della JV.

(240)

La missione del mandatario incaricato del monitoraggio sarà come indicata di seguito:

la missione avrà una durata di due anni dalla decisione definitiva, rinnovabili qualora la Commissione lo ritenga necessario,

la Commissione disporrà in permanenza e per tutta la durata della missione del mandatario incaricato del monitoraggio di un accesso senza restrizioni alle informazioni necessarie all’attuazione della sua decisione. Essa potrà rivolgersi direttamente al NEC, alla JV, allo Stato francese, alla CDC o a La Banque Postale per ottenere le spiegazioni e le precisazioni richieste. il NEC, la JV, lo Stato francese, la CDC e La Banque Postale forniranno una piena collaborazione per tutte le verifiche che potrà chiedere la Commissione o, se del caso, il mandatario incaricato del monitoraggio,

per quanto concerne il rispetto dell’impegno di cui al punto (224) di cui sopra, lo Stato comunicherà semestralmente al mandatario incaricato del monitoraggio i dati di cui dispone la Banque de France sulle condizioni offerte dalle principali banche commerciali che erogano finanziamenti agli enti territoriali francesi e alle strutture sanitarie pubbliche francesi. Il mandatario incaricato del monitoraggio potrà verificare che, su un campione di prestiti concessi dalla JV, questa non abbia offerto mediamente condizioni di finanziamento decisamente più favorevoli di quelle offerte da tutte le altre banche commerciali. Qualora le condizioni di finanziamento offerte dalla JV dovessero essere, per un dato semestre, decisamente più favorevoli di quelle offerte da tutte le altre banche commerciali, nel semestre successivo la JV modificherà le proprie condizioni di finanziamento al fine di rispettare l’impegno di cui al punto (224) di cui sopra,

il mandatario incaricato del monitoraggio presenterà su base annuale una relazione alla Commissione sull’attuazione degli impegni di cui sopra.

(241)

Per tutta la durata dell’autorizzazione delle attività di banca di sviluppo come definite nei presenti impegni, lo Stato trasmetterà alla Commissione le informazioni di cui essa potrebbe voler disporre ai fini della verifica del rispetto dei presenti impegni. Peraltro, al termine della missione del mandatario incaricato del monitoraggio, lo Stato trasmetterà alla Commissione una relazione annuale concernente il rispetto di detti impegni.

2.4.   DESCRIZIONE DELLA MISURA DI VENDITA DI DBB/BELFIUS ALLO STATO BELGA E DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DI DBB/BELFIUS

2.4.1.   La misura di vendita di DBB/Belfius

(242)

Il 9 ottobre 2011, tramite la Société Fédérale de Participations et d’Investissements (SFPI), il Belgio ha proposto a Dexia SA di acquisire il 100 % della partecipazione di quest’ultima in DBB/Belfius e le loro controllate, fatta eccezione per DAM, per una quota fissa pari a 4 miliardi di EUR. L’acquisizione comprende anche strumenti del portafoglio legacy per un valore di circa 18 miliardi di EUR.

(243)

L’offerta è stata accettata dal Consiglio d’amministrazione di Dexia SA il 10 ottobre 2011.

(244)

L’accordo di cessione comprende anche un meccanismo di complemento di prezzo a favore di Dexia SA in caso di eventuale rivendita che produca un utile entro un termine di 5 anni (detta «quota variabile»). Grazie a questo meccanismo di quota variabile, qualora entro 5 anni a partire dalla data di acquisizione delle azioni di DBB/Belfius, queste siano rivendute a terzi (a parte lo Stato federale belga, le regioni belghe o altra società pubblica o società sotto il controllo di queste entità), Dexia SA riceverà una parte della plusvalenza eventualmente realizzata dal Belgio oltre l’importo del 10,5 %. Questa parte di plusvalenza dovuta a Dexia SA sarà del 100 % in caso di realizzazione della vendita entro i primi 18 mesi dalla data di acquisizione. La parte di plusvalenza dovuta a Dexia SA sarà in seguito ridotta gradualmente del 6,25 % per tranche di 6 mesi.

(245)

La notifica della misura di acquisizione di DBB/Belfius prevedeva anche la riduzione nella misura del possibile del finanziamento infragruppo di DBB/Belfius nei confronti di DCL, che all’epoca ammontava a 53 miliardi di EUR, di cui 33 miliardi di EUR non garantiti (59). Quindi, prima della stipula dell’accordo di garanzia temporanea sul rifinanziamento di Dexia e di DCL, doveva intervenire un accordo che fissasse uno scadenzario per la riduzione graduale del finanziamento concesso da DBB/Belfius al gruppo Dexia. Non appena fosse stata costituita la garanzia temporanea, DCL e Dexia avrebbero emesso strumenti garantiti dagli Stati membri interessati, che sarebbero serviti a rimborsare parzialmente i finanziamenti infragruppo concessi da DBB/Belfius a DCL e alle sue filiali (60). Sulla base della lettera del 16 dicembre 2011, DBB/Belfius si è impegnata a sottoscrivere titoli garantiti dagli Stati membri interessati ed emessi da DCL nel quadro della garanzia temporanea per un valore equivalente in collateral ammissibile presso la Banca centrale europea di 12 miliardi di EUR, mentre DCL si è impegnata a destinare questi fondi al rimborso dei finanziamenti non garantiti di DBB/Belfius per un importo nominale di 12 miliardi di EUR.

(246)

Infine, lo Stato belga si impegna affinché Dexia sia resa indenne contro i rischi di perdita legati alle consistenze relative ad Arco, Ethias e Holding Communal (azionisti di Dexia SA), e segnatamente per quanto concerne 1) una partecipazione o altra forma di interessenza di detti azionisti al capitale o ai risultati di DBB/Belfius; o 2) qualsiasi riorganizzazione, rimodulazione dei crediti da parte di DBB/Belfius rispetto ai prestiti erogati da DBB/Belfius o dalle sue controllate a uno o più di detti azionisti; o 3) le conseguenze di qualsiasi situazione concorsuale che implichi le entità del gruppo Arco, Holding Communal o Ethias.

(247)

Le autorità belghe hanno altresì trasmesso la valutazione del valore di DBB/Belfius condotta da un esperto indipendente che, sulla base dei conti di DBB/Belfius al 30 giugno 2011, stima il valore della società compreso in una fascia fra i 3,4 e i 4,2 miliardi di EUR secondo i metodi Price/Earnings (prezzo/utile) multipli e Price/Total book value (prezzo/valore contabile) multipli, e in una fascia fra i 2,8 e i 7,2 miliardi di EUR secondo il metodo Gordon Growth.

2.4.2.   Il piano di ristrutturazione di DBB/Belfius

(248)

In data 17 aprile 2012, le autorità belghe hanno trasmesso alla Commissione le informazioni sul modello d’impresa di DBB/Belfius Queste informazioni sono state completate da una serie di missive e riunioni fra il 17 aprile 2012 e il 23 novembre 2012, quindi da un piano definitivo trasmesso il 26 novembre 2012. Esse comprendono in particolare:

1)

il business plan del gruppo DBB/Belfius e le proiezioni di alcuni dati di bilancio e di conto economico per il 2016;

2)

i volumi e i margini delle consistenze e della nuova produzione per segmenti (PWB, RCB e assicurazioni) e

3)

i volumi e costi medi di finanziamento del gruppo.

(249)

La tabella sottostante riporta per ogni anno tra il 2012 e il 2016 le proiezioni dei risultati, di redditività e di solvibilità di DBB/Belfius in uno scenario di base.

Tabella 8

Scenario di base di DBB/Belfius — proiezioni dei risultati, di redditività e di solvibilità

in milioni di EUR

2012

2013

2014

2015

2016

Risultati netti dopo le imposte

408

[…]

[…]

[…]

[…]

di cui: attività bancarie

64

[…]

[…]

[…]

[…]

di cui: attività assicurative

36

[…]

[…]

[…]

[…]

di cui: eccezionali

308 (61)

[…]

[…]

[…]

[…]

CIR delle attività bancarie

82

[…]

[…]

[…]

[…]

Rendimento sul valore contabile del patrimonio

15,4 %

[…]

[…]

[…]

[…]

Core Tier 1 (Basel III) ratio

n/a

[…]

[…]

[…]

[…]

a)   Presentazione generale

(250)

DBB/Belfius è attiva principalmente sul mercato belga dei servizi finanziari al settore pubblico e parapubblico (di seguito Public and Wholesale Banking o «PWB»), nei servizi finanziari ai privati (di seguito Retail and Commercial Banking o «RCB») e nelle assicurazioni. DBB/Belfius detiene in Belgio una quota di mercato (62) del [10-15] % in crediti PWB, del 13 % in risparmio RCB, del 15 % in crediti ipotecari RCB, del 9,5 % in assicurazioni vita e del 5 % in assicurazioni non vita. DBB/Belfius vanta circa 3,8 milioni di clienti. Alla fine del 2011, il totale di bilancio di DBB/Belfius era di 233 miliardi di EUR e il coefficiente di solvibilità Core Tier 1(Basel II) era dell’11,8 %. DBB/Belfius ha registrato una perdita netta dopo le imposte pari a 1,37 miliardi di EUR per l’esercizio 2011.

(251)

Il piano di ristrutturazione di DBB/Belfius prevede di riportare il fulcro d’attività della banca sui suoi mercati fondamentali dei servizi finanziari al settore pubblico e parapubblico, i servizi finanziari ai privati e le assicurazioni mantenendo la sua posizione di terzo operatore più importante nel ramo bancario e assicurativo in Belgio. Non è previsto sviluppo a livello internazionale. Secondo le autorità belghe, rispetto al valore registrato al 31 dicembre 2011 il piano di ristrutturazione dovrebbe consentire di ridurre del 20 % il totale di bilancio di DBB/Belfius e portarlo al 31 dicembre 2016 a 185 miliardi di EUR, a fronte dei 233 miliardi di EUR registrati alla fine del 2011.

(252)

Durante il periodo di ristrutturazione 2012-2016, il gruppo DBB/Belfius ritiene di poter generare [0,5-3] miliardi di EUR di profitti non distribuiti (63) che andranno a rafforzare il suo capitale obbligatorio. Questi profitti andrebbero ripartiti […] fra i settori PWB, RCB e ramo assicurazioni.

(253)

Il piano di ristrutturazione prevede una consistente riduzione dei rischi e dell’effetto leva finanziaria (de-risking e deleveraging) delle attività del gruppo. L’esposizione non garantita su Dexia è stata ridotta a un livello prossimo allo zero dal marzo 2012. I titoli bancari garantiti detenuti, emessi da DCL, giungeranno a scadenza entro il 2015. L’esposizione sovrana e parasovrana sarà ridotta. [200-500] % milioni di EUR in bilancio (banca e assicurazioni) sono stati destinati al de-risking dei portafogli.

(254)

Il CIR dovrebbe attestarsi al 69 % (banca) grazie agli importanti sforzi di produttività e al controllo continuo dei costi. I maggiori risparmi dovrebbero potersi ottenere tramite la rinegoziazione dei contratti di prestazione con i fornitori esterni, il miglioramento della produttività delle agenzie e l’adeguamento degli oneri del personale.

(255)

L’obiettivo del piano di ristrutturazione è quello di mantenere la quota di mercato attuale di DBB/Belfius nei suoi principali mercati.

b)   Il segmento PWB

(256)

Per quanto riguarda il segmento PWB sul periodo 2012-2016, il gruppo prevede di mantenere la sua quota di mercato (7,4 % nel 2011) in depositi con una crescita annua in linea con quella del mercato (3-4 %). L’entità del debito del gruppo non dovrebbe aumentare, dato che in nuovi prestiti compenserebbero quelli in scadenza. Poiché la stima di crescita annua del mercato è del 3-4 %, la quota di mercato di DBB/Belfius dovrebbe passare dal [10-15] % alla fine del 2011 al [10-15]% alla fine del 2016. Il rapporto prestiti/depositi (Loan to Deposit ratio) dovrebbe quindi migliorare automaticamente e attestarsi al di sotto di […] a partire dal 2013 a fronte di […] nel 2012 e di […] nel 2011.

(257)

Il gruppo prevede una nuova produzione di prestiti Public Banking pari a circa [2,5-5] miliardi di EUR nel 2013, poi di [2,5-6] miliardi di EUR massimo per gli anni successivi. Le consistenze totali dei prestiti dovrebbero rimanere stabili a [25-50] miliardi di EUR. Per quanto concerne il prezzo dei prestiti offerti alla clientela, DBB/Belfius ha adottato un approccio più prudente rispetto al passato, tenendo maggiormente conto soprattutto del prezzo della liquidità, fissato in passato su base forfetaria in funzione della durata del prestito. Il prezzo proposto ai clienti era quindi mediamente pari all’Euribor+[100-200] punti base al primo trimestre 2012 contro l’Euribor+[50-150] punti base del primo trimestre 2011. Questo nuovo pricing permette di generare un flusso di cassa di [0-50] punti base. Malgrado ciò, in ragione della duration elevata dei crediti d’investimento, il margine medio sulle consistenze dovrebbe progredire più lentamente fino a raggiungere i [0-50] punti base nel 2016.

(258)

Le consistenze dei depositi dovrebbero aumentare di circa lo [0-5] % l’anno e attestarsi sui [15-25] miliardi di EUR alla fine del 2016 contro i [15-25] miliardi di EUR alla fine del 2012. Il margine generato sui depositi dovrebbe subire un calo pari a [20-60] punti base a fine 2016 contro i [30-70] punti base nel 2012 e i [50-100] punti base nel 2011.

c)   Il segmento RCB

(259)

I depositi dei clienti della banca retail (conti correnti, conti di risparmio e depositi a termine) ammontavano a 60 miliardi di EUR alla fine del 2011. DBB/Belfius prevede un aumento di circa [0-5] miliardi di EUR l’anno fino a raggiungere una consistenza di [50-100] miliardi di EUR entro la fine del 2016.

(260)

La crescita annua delle consistenze dei depositi senza scadenza fissa (conti correnti e conti di risparmio) dovrebbe essere di circa lo [0-5] %, un livello in linea con la crescita annua del mercato. La quota di mercato di DBB/Belfius dovrebbe restare globalmente stabile fra il 2011 e il 2016. Fatta eccezione per l’annata 2012/2013, quando DBB/Belfius prevede di avere dei margini […] (similmente agli altri prodotti proposti alla sua clientela RCB), il margine sui depositi a termine dovrebbe stabilizzarsi a circa [25-80] punti base nel 2015/2016, su un livello leggermente superiore a quello degli anni 2008-2011.

(261)

DBB/Belfius prevede una produzione annua di prestiti immobiliari pari a [0-5] miliardi di EUR con un margine iniziale […] di [0-25] punti base nel 2012 poi di [5-30] punti base nel 2013, livello paragonabile a quello del 2010/2011. A partire dal 2014, il margine dovrebbe essere di [10-35] punti base. I margini previsti sugli altri prodotti (prestiti al consumo, prestiti alle imprese ecc.) dovrebbero essere di gran lunga inferiori a quelli registrati nel 2010/2011. I margini sui prestiti al consumo, ad esempio, dovrebbero essere di [150-300] pbs mentre erano compresi fra i [300-450] pbs e i [450-600] pbs nel 2010/2011.

(262)

L’esposizione dei prestiti dovrebbe raggiungere i [25-50] miliardi di EUR nel 2016 a fronte dei [5-15] miliardi di EUR a fine 2011, con una progressione pari a circa il 10 %.

(263)

DBB/Belfius prevede di chiudere 41 agenzie e conseguire l’obiettivo di 777 agenzie a fine 2013 contro le 818 del 2011. 500 agenzie saranno trasformate in agenzie aperte (open branches) entro la fine del 2013 in modo da ridurre i costi riconcentrandosi al contempo sulla gestione della relazione commerciale e dei servizi ad alto valore aggiunto. Verrà posto l’accento sulla soddisfazione del cliente, monitorata su base regolare per consentire di adeguare la valutazione individuale. DBB/Belfius vigilerà sul contenimento dei costi operativi (per l’insieme delle attività bancarie) a un livello inferiore a [1,3-1,45] miliardi di EUR nel 2013 e [1,25-1,4] miliardi di EUR nel 2014.

d)   Il segmento assicurazioni

(264)

In materia di assicurazioni, DBB/Belfius andrebbe a concentrarsi sul mercato belga e manterrebbe la propria quota di mercato del 9,5 % nelle assicurazioni vita e del 5 % nelle assicurazioni non-vita. Il segmento assicurazioni vita rappresenta l’80 % del segmento assicurativo, con 2,1 miliardi di EUR di premi assicurativi vita raccolti nel 2011 contro 509 milioni di EUR per il segmento non-vita. La banca resterà un vettore privilegiato di raccolta dei premi di assicurazione.

(265)

Le ingenti perdite subite nel 2011 a seguito dell’attuazione del PSI (64) in Grecia hanno contribuito a deteriorare il coefficiente obbligatorio di solvibilità (Solvency I), del 102 % nel 2011, che dovrebbe portarsi al 135 % a partire dal 2012 e aumentare progressivamente fino a raggiungere un livello di […] nel 2016.

(266)

DBB/Belfius prevede che la percentuale delle spese d’esercizio registri un calo di [0-5] punti che nel 2016 dovrebbe raggiungere i [25-50] punti per il segmento vita e i [10-30] punti per il segmento non-vita. La riduzione sarà realizzata soprattutto mediante la razionalizzazione dei processi informatici. Inoltre, grazie all’attuazione di una nuova politica dei prezzi e alla razionalizzazione della gestione dei sinistri, DBB/Belfius prevede un calo di [5-15] punti del suo rapporto di sinistrosità entro il 2016.

(267)

Per quanto concerne il segmento vita, fino al 2011 DBB/Belfius offriva principalmente prodotti a capitale garantito (B21) che rappresentavano il [70-80] % delle consistenze a fine 2011 contro il [20-30] % di prodotti alternativi B26 e B23 (nessun capitale garantito). DBB/Belfius prevede una […] dei premi sottoscritti nel quadro dei suoi prodotti B21 ([…] milioni di EUR l’anno contro […] miliardi di EUR nel 2011) e una […] dei premi sottoscritti per i suoi altri prodotti. L’insieme dei premi sottoscritti per i prodotti assicurazione vita saranno inferiori a [0-2,5] miliardi di EUR nel 2013 e a [0-3] miliardi di EUR nel 2014, nell’ipotesi in cui la crescita del mercato fosse inferiore al 4 %.

(268)

Il portafoglio d’investimento di DBB/Belfius Insurance aveva un valore nominale di 17 miliardi di EUR al 31 dicembre 2011 e il 95 % era costituito da titoli investment grade. La nuova politica di allocazione degli attivi definita per il 2012 impone un rating minimo di AA per le obbligazioni sovrane ([70-80] % del portafoglio) e di A per le obbligazioni corporate ([20-30] % del portafoglio).

e)   Il portafoglio d’investimento

(269)

Al 31 dicembre 2011, DBB/Belfius deteneva tre portafogli d’investimento (PMG, ALM, DIS) (65) per un valore nominale totale di 43 miliardi di EUR nonché un portafoglio di strumenti derivati per un valore di 12,8 miliardi di EUR. Il portafoglio d’investimento era composto per il 95 % da obbligazioni investment grade. La banca d’investimento consultata dalla banca ha stimato, sulla base dell’osservazione del 63 % del portafoglio (escludendo dall’analisi le esposizioni sovrane su Belgio e Francia, le esposizioni di lieve entità e quelle con scadenza nel 2012) che per il periodo 2012-2016 la perdita prevista su questo portafoglio era di [350-550] milioni di EUR nel caso di base e di [800-1 000] milioni di EUR nel caso di stress rispettivamente. Sul periodo 2012-2016, in ragione delle riserve già esistenti e dell’impatto del programma di de-risking, le perdite previste dovrebbero tradursi in un impatto netto di [200-400] milioni di EUR nel prospetto di conto economico.

(270)

[25-50] % degli attivi in portafoglio entro il 2016 saranno giunti a scadenza. In quella data, il [75-100] % delle obbligazioni detenute avrà un rating del credito pari o superiore a investment grade.

f)   Il portafoglio di strumenti derivati

(271)

Il portafoglio di strumenti derivati aveva una posizione valutata a mercato pari a -[4-10] miliardi di EUR al 31 marzo 2012, di cui più del [75-100] % per gli strumenti derivati su tassi d’interesse.

(272)

Il collateral costituito da DBB/Belfius a copertura di questa posizione valutata negativamente a mercato era di [10-20] miliardi di EUR al 31 marzo 2012, di cui [0-5] miliardi di EUR in forma diversa da cash collateral. La differenza fra l’importo del cash collateral versato e la posizione valutata a mercato, in particolare, è dovuta agli accordi unilaterali di swap (one-sided collateral agreements) conclusi fra DBB/Belfius e talune sue controparti e ai requisiti imposti dalle stanze di compensazione.

(273)

[40-50] % dei derivati del portafoglio saranno giunti a scadenza entro il 2016.

g)   Finanziamento e liquidità

(274)

Al 31 marzo 2012, DBB/Belfius deteneva una riserva di liquidità (liquidity buffer) di [5-15] miliardi di EUR. L’attuazione di svariate misure (aumento dei depositi, emissione di obbligazioni ipotecarie, maggior ricorso a finanziamenti garantiti e non garantiti) dovrebbe permettere di rafforzare questa riserva di liquidità e di portarla a [30-45] miliardi di EUR entro il 2016.

(275)

Fra il 26 ottobre 2011 e il 25 gennaio 2012, DBB/Belfius ha ridotto la propria esposizione creditizia netta nei confronti di Dexia SA da [25-50] miliardi di EUR a [10-30] miliardi di EUR. Questa esposizione è stata ridotta a [5-10] miliardi di EUR il 2 marzo 2012 (66). Al 2 marzo 2012, l’esposizione non garantita cash sul gruppo Dexia era pari a [600-700] milioni di EUR, esposizione successivamente ridotta quasi a zero il 7 marzo 2012.

h)   governo societario

(276)

DBB/Belfius ha istituito diversi comitati dei rischi che deliberano su ogni transazione. Vi sono tre livelli gerarchici di comitato, la cui composizione e ambito di competenza dipendono da svariati elementi, fra cui il rating della controparte, la sua tipologia (impresa, amministrazione locale ecc.) e l’importo della transazione.

i)   Scenario di stress

(277)

Le autorità belghe hanno inoltre fornito uno scenario di stress al fine di determinare la resistenza del gruppo a shock esterni. La prova di stress è basata in gran parte sulla metodologia EBA e misura la resistenza del gruppo in condizioni macroeconomiche e finanziarie deteriorate. In particolare sono presi in considerazione il modello d’impresa della banca, il rischio di liquidità e di finanziamento, il rischio di credito e il rischio di mercato delle attività detenute.

(278)

Lo scenario di stress produrrebbe un deterioramento di circa [400-750] milioni di EUR sul risultato netto cumulato prima delle imposte per il periodo 2012-2016. Questo si attesterebbe a [0-3] miliardi di EUR contro [0-3] miliardi di EUR nel caso di base. Il rendimento sul valore contabile del patrimonio nel 2016 ne sarebbe influenzato solo marginalmente.

(279)

Nel caso di stress, nel 2016, il Core Tier 1 (Basel III) ratio sarebbe del [7,5-15] % (contro il [7,5-15] % nel caso di base). Il rapporto CAD si attesterebbe al [7,5-15] % contro il [7,5-15] % nel caso di base. La riserva di sicurezza sarebbe di [20-30] miliardi di EUR contro [30-45] miliardi di EUR nel caso di base.

2.4.3.   Impegni

(280)

Per la ristrutturazione di DBB/Belfius, salvo diversa durata come indicata negli impegni individuali, il Belgio si impegna al rispetto da parte di DBB/Belfius, fino al 31 dicembre 2014, dei seguenti impegni (67).

a)   Riduzione dei costi di finanziamento

(281)

DBB/Belfius si impegna a limitare il livello assoluto di spese e costi di funzionamento, vale a dire le spese del personale e altre spese:

per il 2013 a un massimo di [1,3-1,45] miliardi di EUR; e

per il 2014 a un massimo di [1,25-1,4] miliardi di EUR.

(282)

L’obiettivo che si pone DBB/Belfius è ridurre il livello assoluto di spese e costi di funzionamento, vale a dire le spese del personale e altre spese da [1,35-1,5] miliardi di EUR nel 2012 a [1,2-1,35] miliardi di EUR nel 2016.

b)   Riduzione delle attività di trading

(283)

DBB/Belfius cesserà le operazioni per conto proprio. Ciò significa che DBB/Belfius si occuperà unicamente di transazioni 1) necessarie per ricevere, trasmettere ed eseguire ordini d’acquisto o di vendita dei suoi clienti, o 2) che sono di supporto a DBB/Belfius nella gestione delle liquidità o delle attività e passività. DBB/Belfius non creerà posizioni per conto proprio, a meno che queste non sopraggiungano, ad esempio, perché DBB/Belfius non dà immediata esecuzione agli ordini dei propri clienti. L’assunzione di tali posizioni e delle posizioni di gestione delle liquidità o di attività e passività avverrà solo a condizione che non compromettano la redditività della banca e/o la sua liquidità. Ciò è assolutamente in linea con le raccomandazioni contenute nella relazione del «Gruppo di esperti ad alto livello sulla riforma della struttura del settore bancario dell’UE» (relazione Liikanen).

c)   Misure di governo societario e di gestione dei rischi

(284)

DBB/Belfius 1) perseguirà una politica commerciale accorta e prudente incentrata sul principio di sostenibilità e 2) valuterà l’adeguatezza dei propri sistemi d’incentivo interni nel contesto delle esigenze normative e regolamentari accertandosi che non inducano ad assumere rischi inaccettabili, siano trasparenti, incentrati su scopi a lungo termine e sostenibili.

(285)

DBB/Belfius migliorerà anche il proprio governo societario di gestione dei rischi e delle liquidità. Belfius ha già definito nuovi orientamenti per garantire in futuro una gestione prudente delle liquidità, fra cui 1) obiettivi chiari per i segmenti per quanto concerne l’utilizzo dei bilanci, la raccolta dei depositi e la qualità delle garanzie prestate; 2) un’applicazione trasparente degli incentivi (costo o bonus di liquidità) a favore dei vari segmenti. DBB/Belfius migliorerà altresì le procedure e il governo societario per una tesoreria centralizzata caratterizzata da obiettivi e orientamenti ben definiti.

d)   Divieto di pagamento dei dividendi

(286)

DBB/Belfius non distribuirà nessun tipo di dividendo sulle proprie azioni.

e)   Divieto di pagare le cedole

(287)

DBB/Belfius non effettuerà rimborsi discrezionali anticipati o pagamenti di cedole su strumenti 1) emessi da DBB/Belfius prima del 20 ottobre 2011; 2) detenuti da persone o entità diverse da DBB/Belfius; e 3) il cui pagamento o esercizio è discrezionale in applicazione delle disposizioni contrattuali relative a tali strumenti.

(288)

L’impegno:

lascia impregiudicate le operazioni che DBB/Belfius sarà legalmente tenuta a eseguire, e

sarà rivisto in caso di cambiamenti significativi della definizione del patrimonio prudenziale e delle norme contabili applicabili a DBB/Belfius, previo accordo della Commissione.

f)   Divieto di acquisto

(289)

DBB/Belfius non acquisterà ne acquisirà partecipazioni in un’impresa fino al 31 dicembre 2014. Ciò riguarda sia le imprese costituite in forma di società che i gruppi di attività che compongono un’impresa. Nonostante il divieto, DBB/Belfius potrà acquisire partecipazioni in imprese purché il prezzo d’acquisto pagato non superi lo 0,01 % del bilancio di DBB/Belfius alla data della presente decisione e il prezzo d’acquisto pagato cumulato per tutte le acquisizioni di questo genere su tutto il periodo di ristrutturazione non superi lo 0,025 % del suo bilancio alla data della presente decisione. Il divieto non concerne le acquisizioni che 1) si svolgono nel corso normale delle attività bancarie nella gestione dei contenziosi in essere nei confronti di imprese in difficoltà o 2) sono effettuate nell’ambito di operazioni di private equity.

g)   Divieto di pubblicità

(290)

DBB/Belfius non potrà presentare, nelle sue campagne di comunicazione commerciale per il grande pubblico, le misure storiche di aiuti di Stato come un vantaggio concorrenziale e non potrà pubblicizzare il suo status di controllata dallo Stato, né fare riferimento, nelle sue comunicazioni con clienti e/o investitori esistenti o potenziali, ai sostegni finanziari ricevuti dallo Stato. Nonostante il divieto, DBB/Belfius potrà riferirsi al suo status di controllata dello Stato e ad altri sostegni statali eventualmente ricevuti qualora tale riferimento sia un requisito a norma delle disposizioni legislative o regolamentari applicabili.

h)   Remunerazione degli organi, dei dipendenti e degli agenti essenziali

(291)

Belfius si conformerà alla legislazione in vigore in materia di stipendi e remunerazioni, in particolare ai massimali delle remunerazioni applicabili agli istituti bancari. Belfius rispetterà le condizioni che la Commissione impone su questo punto nell’ambito dell’attuazione delle norme in materia di aiuti di Stato.

(292)

Belfius garantirà altresì che si faccia il miglior uso possibile dei fondi pubblici per quanto concerne gli stipendi e le remunerazioni del personale. In particolare, Belfius assicurerà che sia limitato al minimo di legge l’importo dei trattamenti di fine rapporto, mantenendo al contempo la flessibilità necessaria per realizzare gli obiettivi del Piano strategico.

(293)

Belfius sottoporrà alla Commissione proposte in materia di riduzione delle spese generali e del personale del gruppo se, al termine dell’anno contabile in questione, i) l’utile netto bancario dovesse essere di oltre il 20 % al di sotto dell’obiettivo annunciato; o ii) il risultato lordo d’esercizio dovesse essere di oltre il 25 % al di sotto dell’obiettivo annunciato; e in tutti i casi qualora i) si dovessero registrare delle perdite nel conto economico; o ii) l’entità non dovesse più rispettare le esigenze regolamentari minime in vigore in materia di solvibilità. Detto impegno riguarderà soltanto i bilanci degli esercizi 2013 e 2014.

i)   Massimale dei prestiti Public Banking

(294)

DBB/Belfius si impegna a limitare la sua nuova produzione di prestiti Public Banking a un massimo di [2,5-5] miliardi di EUR per il 2013 e di [2,5-5] miliardi di EUR per il 2014. Qualora la crescita del mercato in Belgio nel 2013 dovesse superare il tasso normale di crescita annuo del 4 % sul mercato dei prestiti Public Banking, tale importo potrà essere rivisto previo l’accordo della Commissione. Il limite alla nuova produzione si innalzerà di [25-75] milioni di EUR nel 2014, considerato che il tasso normale di crescita annua del mercato, pari al 4 % nel 2013, registrerà un aumento di crescita supplementare per tranche pari allo 0,1 %.

j)   Massimale della produzione del ramo assicurazione vita

(295)

DBB/Belfius si impegna a limitare la sua nuova produzione di premi lordi di prodotti assicurazione vita a un massimo di [0-2,5] miliardi di EUR per il 2013 e a un massimo di [0-3] miliardi di EUR per il 2014. Qualora la crescita del mercato dovesse superare il tasso normale di crescita annuo del 4 % sul mercato dei prodotti delle assicurazioni vita in Belgio e Lussemburgo nel 2013, tale importo potrà essere rivisto previo l’accordo della Commissione. Il limite alla nuova produzione si innalzerà di [0-50] milioni di EUR nel 2014, considerato che il tasso normale di crescita annua del mercato, pari al 4 % nel 2013, ha registrato un aumento di crescita supplementare per tranche pari allo 0,1 %.

k)   Esperto indipendente

Relazioni

(296)

Entro gli ultimi 30 giorni lavorativi di ciascun anno e semestre, o come altrimenti concordato con la Commissione, l’esperto indipendente presenterà alla Commissione e alle autorità belghe un progetto di relazione in inglese o in francese, ed entrambe avranno la possibilità di presentare le proprie osservazioni entro i 10 giorni lavorativi successivi. Entro i 10 giorni lavorativi successivi al ricevimento delle osservazioni, l’esperto indipendente dovrà redigere una relazione finale e sottoporla alla Commissione tenendo conto, nella misura del possibile e a sua completa discrezione, delle osservazioni ricevute. L’esperto indipendente trasmetterà inoltre una copia della relazione finale alle autorità belghe. L’esperto indipendente può chiedere alla Commissione che autorizzi un’altra tempistica, qualora il carico di lavoro operativo renda impossibile il rispetto delle scadenze di consegna prestabilite.

(297)

La relazione dell’esperto indipendente dovrà essere tale da consentirgli di assolvere agli obblighi derivanti dal suo mandato e onorare gli impegni di cui sopra.

Procedura di nomina dell’esperto indipendente

(298)

Verrà nominato un esperto indipendente che presenterà alla Commissione, su base semestrale, una relazione relativamente al rispetto degli impegni di cui ai punti da (281) a (295). L’esperto indipendente dovrà essere indipendente, possedere le competenze necessarie e non trovarsi in una situazione di conflitto d’interessi durante l’esercizio del suo mandato.

(299)

Entro un mese dall’adozione della presente decisione, le autorità belghe sottoporranno alla Commissione per l’approvazione una lista di una o più persone per la nomina in qualità di esperto indipendente. A discrezione della Commissione, questa potrà approvare o non approvare il mandatario o i mandatari proposti, i quali dovranno essere indipendenti nei confronti di Belfius. Se la Commissione non approva il mandatario o i mandatari proposti, le autorità belghe proporranno, entro un mese dalla comunicazione del rifiuto, nuovi candidati, che dovranno a loro volta essere nuovamente approvati o rifiutati dalla Commissione. Qualora tutti i candidati proposti vengano ancora rifiutati dalla Commissione, quest’ultima designerà un esperto indipendente che le autorità belghe nomineranno o contribuiranno a nominare sulla base di un mandato approvato dalla Commissione.

Funzioni dell’esperto indipendente

(300)

L’esperto indipendente assumerà gli obblighi che gli derivano dalla sua funzione al fine di garantire il rispetto degli impegni. La Commissione potrà, su propria iniziativa o su richiesta dell’esperto indipendente, impartire ordini e istruzioni a quest’ultimo al fine di garantire il rispetto delle condizioni e degli obblighi allegati alla presente decisione.

(301)

L’esperto indipendente dovrà:

1)

proporre, nella prima relazione presentata alla Commissione, un piano dettagliato che descriva le modalità con cui intende procedere alla verifica del rispetto delle condizioni e degli obblighi allegati alla presente decisione;

2)

verificare il rispetto delle condizioni e degli obblighi allegati alla presente decisione;

3)

fornire alla Commissione e alle autorità belghe una relazione scritta entro i 50 giorni lavorativi successivi alla fine dell’anno e del semestre.

Sostituzione, esonero dall’incarico e nuova nomina dell’esperto indipendente

(302)

Qualora l’esperto indipendente venga meno all’esercizio delle proprie funzioni secondo gli impegni, o sussista altro valido motivo, compresa l’esposizione dell’esperto indipendente a un conflitto d’interessi:

1)

la Commissione ha facoltà, dopo aver sentito l’esperto indipendente, di esigere che le autorità belghe sostituiscano l’esperto indipendente; o

2)

le autorità belghe possono sostituire l’esperto indipendente, previo l’accordo della Commissione.

(303)

Qualora l’esperto indipendente venga revocato conformemente al punto (302), gli si può imporre di proseguire nell’esercizio delle sue funzioni finché non subentri un successore al quale l’esperto indipendente revocato abbia trasmesso tutte le informazioni pertinenti. Il nuovo esperto indipendente è designato secondo la procedura di cui al punto (298).

(304)

Oltre alla revoca di cui al punto (302), le funzioni dell’esperto indipendente in quanto tale termineranno solo nel momento in cui la Commissione lo esonererà dal suo mandato, dopo che l’esperto indipendente avrà onorato tutti gli impegni affidatigli.

2.5.   LE ELA CONCESSE DALLE BANCHE CENTRALI BELGA E FRANCESE A DBB/BELFIUS E DCL

(305)

Il 21 ottobre 2011 il Belgio ha notificato alla Commissione una misura di ricorso per DBB all’ELA con una garanzia dello Stato belga avente lo scopo di consentire a DBB di erogare dei finanziamenti a DCL.

(306)

A decorrere dal 5 ottobre 2011, la Banque Nationale de Belgique (di seguito la «BNB») ha reso disponibili a DBB dei fondi sotto forma di ELA. Ai sensi della legge del 22 febbraio 1998 che istituisce lo status organico della Banque Nationale de Belgique, lo Stato belga garantisce alla BNB il rimborso dei crediti erogati nel quadro del suo contributo alla stabilità del sistema finanziario e garantisce la BNB contro le perdite sostenute a seguito delle operazioni necessarie a tal proposito. Questa garanzia ha efficacia esecutiva.

(307)

In data 6 ottobre 2011, il Consiglio direttivo della BCE non ha sollevato obiezioni in merito alla misura di ELA erogata dalla BNB e dalla Banque de France (di seguito «BdF»), a DBB/Belfius e DCL fino a un massimo di […] miliardi di EUR.

(308)

Secondo le autorità belghe, la BNB e la BdF avrebbero concordato di ripartire equamente i rischi e gli introiti netti dell’ELA concessa al gruppo Dexia. Tale misura sarebbe stata coperta da un’ipoteca della BNB sui crediti non ammissibili di DBB/Belfius e della BdF su crediti e titoli non ammissibili di DCL, cui sarebbero stati applicati degli haircut«adeguati». Il livello di tali haircut non è stato indicato dalla Commissione.

(309)

La tabella sottostante, relativa alla notifica del primo piano di risoluzione (oggetto della decisione di estensione del procedimento) riprende gli elementi relativi alla data di concessione, all’importo e alla scadenza dell’ELA concessa dalla BNB a DBB/Belfius fino al 17 ottobre 2011. Una descrizione dettagliata delle condizioni dell’ELA è riportata nella notifica del Belgio del 21 ottobre 2011.

(310)

Il documento trasmesso dalle autorità belghe il 29 giugno 2012 in risposta ai quesiti formulati dalla Commissione nei mesi di aprile, maggio e giugno 2012 relativamente al business plan di Belfius riporta una tabella indicante l’ELA a favore di DBB/Belfius, compreso un periodo successivo alla sua acquisizione da parte dello Stato belga.

Figura 7

Livello di ELA a favore di DBB/Belfius dal 5 ottobre al 1o febbraio 2012

[…]

(311)

Gli importi massimi concessi dalla BNB a DBB/Belfius hanno sfiorato i […] miliardi di EUR a fine novembre/inizio dicembre 2012, subendo un netto calo a partire dall’inizio del 2012, per poi cessare il 1o febbraio 2012 (68).

(312)

Giova osservare che il gruppo Dexia non beneficia più dell’ELA tramite DBB/Belfius dal momento della cessione di questa entità allo Stato belga, avvenuta il 20 ottobre 2011.

(313)

Nella notifica del 21 ottobre 2011 relativamente all’ELA concessa dalla BNB a DCL nel quadro dell’ELA Framework Agreement datato 5 ottobre 2011 fra la NBB [BNB] e DBB, le autorità belghe hanno indicato l’esistenza di un accordo provvisorio sulla ripartizione degli utili e delle perdite collegate all’ELA:

«(25)

NBB and BdF have provisionally agreed (but have not signed yet the relevant agreement) to share the risk as well as the NET income of the ELA provision to the Dexia Group on a 50/50 basis.»

(314)

A seguito di una domanda formulata il 19 aprile 2012 tramite posta elettronica dai servizi della Commissione alle autorità belghe in merito all’equa ripartizione dei rischi e dei proventi dell’ELA fra le banche centrali belga e francese, le autorità belghe hanno indicato l’esistenza di un accordo di garanzia firmato dalle due banche centrali il 2 febbraio 2012.

(315)

A seguito di una missiva datata 14 maggio 2012 inviata dai servizi della Commissione alle autorità belghe e francesi, il Belgio e la Francia hanno trasmesso ai servizi della Commissione, in data 21 maggio 2012, copia dell’accordo del 2 febbraio 2012.

«Considerato che la BdF e la BNB hanno convenuto di concedere crediti, in caso di necessità, rispettivamente a Dexia Crédit Local (DCL) e a Dexia Banque Belgique (DBB) allo scopo di fornire a detti enti creditizi liquidità d’emergenza e condividerne gli utili e le perdite eventualmente risultanti sulla base del criterio di ripartizione del 50 % per la BNB e del 50 % per la BdF;

[…]

la Banque de France:

[…]

4o

s’impegna a risarcire la BNB, nella misura del 50 %, per le perdite risultanti, dopo l’escussione di fideiussioni o di altro tipo di garanzie di cui ai punti 3o, 6o e 7o, dall’eventuale inadempienza di DCL nel quadro della fornitura di liquidità d’emergenza a DCL;

[…]

la Banque Nationale de Belgique:

[…]

4o

s’impegna a risarcire la BdF, nella misura del 50 %, per le perdite risultanti, dopo l’escussione di fideiussioni o di altro tipo di garanzie di cui ai punti 3o, 6o e 7o, dall’eventuale inadempienza di DCL nel quadro della fornitura di liquidità d’emergenza a DCL […]».

(316)

Gli Stati membri interessati hanno precisato che gli importi massimi concessi dalla BdF a DCL hanno sfiorato i […] miliardi di EUR a fine dicembre 2011. Gli importi massimi concessi dalla BdF dal 2 febbraio 2012 sono stati di […] miliardi di EUR (inizio febbraio 2012).

3.   RAGIONI DELL’AVVIO DEI PROCEDIMENTI D’INDAGINE FORMALE

3.1.   RAGIONI DELL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO D’INDAGINE FORMALE SULLA VENDITA E LA RISTRUTTURAZIONE DI DBB/BELFIUS

(317)

La Commissione ha avviato un procedimento sull’acquisto di DBB/Belfius da parte dello stato belga, ravvisando l’eventualità che tale operazione potesse contenere aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno.

(318)

La Commissione ha osservato che il prezzo d’acquisto pagato dallo Stato belga per l’acquisizione della totalità del pacchetto azionario di DBB/Belfius è stato stimato sulla base dei dati di bilancio e del conto economico della banca al 30 giugno 2011, i quali non tengono conto dell’impatto negativo degli ultimi sviluppi della situazione finanziaria di DBB/Belfius (la fuga dai depositi e l’ultima ricapitalizzazione infragruppo, resasi necessaria per costituire cash collateral a copertura di transazioni su strumenti derivati). Inoltre, la stima si basa sulle previsioni finanziarie concernenti DBB/Belfius fornite da Dexia senza che quest’ultima procedesse alle verifiche preventive generalmente condotte per questo tipo di operazioni. La Commissione ha altresì evidenziato che l’acquisizione è associata a una serie di parametri che potrebbero scaturire nella constatazione che il prezzo pagato non sia conforme al principio dell’investitore in un’economia di mercato, in particolare in considerazione del fatto che se la nuova vendita di DBB/Belfius a un altro investitore entro cinque anni generasse degli utili, sarà attivato un meccanismo di ripartizione degli utili; inoltre, Dexia sarà risarcita dallo Stato belga contro le perdite eventualmente derivanti dalle difficoltà incontrate da taluni dei suoi azionisti (Arco, Ethias e Holding Communal). Di conseguenza, la Commissione non era convinta che il prezzo pagato dallo Stato belga, associato ad altre misure all’epoca oggetto di discussioni con lo Stato, sempre a favore di Dexia (in particolare la garanzia sul rifinanziamento) fosse adeguato e garantisse una ripartizione adeguata degli oneri.

(319)

Inoltre, la Commissione ha rilevato che anche se l’acquisto di DBB/Belfius contribuisce a ripristinare la sua redditività, questa misura è legata al mantenimento del finanziamento, fino ad allora «infragruppo», erogato da DBB/Belfius a Dexia e alle sue filiali per degli importi che rappresentano circa il 24 % del bilancio di DBB/Belfius. Tali disposizioni potrebbero incidere notevolmente sulla redditività futura e l’efficacia economica a lungo termine di DBB/Belfius qualora il resto del gruppo dovesse registrare perdite in futuro. Inoltre, per Dexia l’acquisizione di DBB/Belfius non è di per sé sufficiente a ripristinare la redditività a lungo termine di tutto il gruppo Dexia, ragion per cui gli Stati membri interessati stanno attualmente pensando alle altre misure.

(320)

La Commissione ha peraltro osservato che la misura di acquisizione di DBB da parte dello Stato belga si collocava nel contesto più globale delle nuove misure a favore di Dexia SA sulle quali la Commissione non aveva ricevuto, al momento dell’avvio del procedimento d’indagine sulla vendita di DBB, alcuna informazione precisa.

(321)

Infine, le autorità belghe hanno chiesto alla Commissione di sollevare DBB/Belfius, dopo l’acquisizione e nella misura del possibile, dagli impegni indicati nel piano di ristrutturazione di Dexia approvato dalla Commissione nella sua decisione di autorizzazione condizionata. La Commissione ha precisato che a seguito di ciò, qualora fosse appurata l’effettiva presenza di elementi di aiuti di Stato nell’acquisizione di DBB/Belfius, non sarebbe possibile ovviare alle distorsioni della concorrenza generate da detti aiuti, giacché le autorità belghe non propongono alcuna misura in tal senso. Per quanto concerne Dexia e le sue controllate, la Commissione ha indicato nella sua decisione di avvio sulla vendita di DBB di non essere in grado di stabilire se si possa debitamente ovviare alle distorsioni della concorrenza causate dagli eventuali elementi d’aiuto della misura.

3.2.   RAGIONI DELL’AVVIO E DELL’ESTENSIONE DEL PROCEDIMENTO D’INDAGINE FORMALE RIGUARDANTI DEXIA DOPO LA DECISIONE CONDIZIONATA

(322)

Nella decisione di approvazione provvisoria in merito alla nuova garanzia temporanea sul rifinanziamento a favore di Dexia SA e di DCL, la Commissione ha avviato un nuovo procedimento d’esame, considerando che «la garanzia temporanea sul rifinanziamento, alla stregua dell’acquisizione di DBB e di altre misure d’aiuto future, costituisce un aiuto aggiuntivo che modifica nella sostanza le condizioni della ristrutturazione» approvata con la decisione di autorizzazione condizionata.

(323)

Uno degli elementi fondamentali del piano consisteva nella vendita di DMA ad un nuovo soggetto, autorizzato come ente creditizio e di cui la CDC, DCL e lo Stato francese sarebbero stati gli azionisti.

(324)

La Commissione è inoltre venuta a conoscenza di elementi indicanti che il contributo di Arcofin alla ricapitalizzazione di Dexia, approvato con la decisione di autorizzazione condizionata, è stato deciso sulla base di un regime di garanzia dello Stato belga a favore delle persone fisiche socie delle cooperative finanziarie, tra cui Arcofin. Alla luce di tali elementi, la Commissione ritiene che la sua conclusione formulata nella decisione di autorizzazione condizionata, secondo la quale il contributo di Arcofin non costituisce aiuto di Stato in quanto non prevede risorse statali, possa essersi basata su informazioni non corrette.

(325)

Con la decisione di estensione del procedimento, la Commissione ha avviato un procedimento d’indagine formale a seguito di svariati episodi di inadempimento da parte di Dexia di taluni impegni indicati nella decisione condizionata [cfr. punto (47) della presente decisione].

(326)

Il 21 e 22 marzo 2012, gli Stati membri interessati hanno trasmesso alla Commissione una prima versione del piano di risoluzione ordinata del gruppo Dexia. La decisione di estendere il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, del TFUE concerne questa prima versione del piano di risoluzione ordinata del gruppo Dexia.

(327)

Secondo la Commissione, la prima versione del piano di risoluzione ordinata comprendeva le seguenti potenziali misure d’aiuto:

l’ELA concessa dalla BNB a DBB/Belfius e il 50 % dell’ELA concessa dalla BdF a DCL,

la cosiddetta futura garanzia sul rifinanziamento «definitiva» degli Stati membri interessati a favore di Dexia SA e di DCL, che copre un importo massimo in capitale pari a 90 miliardi di EUR,

la sottoscrizione da parte di DBB/Belfius di obbligazioni garantite dagli Stati membri interessati ed emesse da Dexia SA e/o DCL,

il futuro prezzo di vendita di DMA,

una futura garanzia di Dexia SA e DCL sui «prestiti sensibili» di DMA che copre un importo totale di circa 10 miliardi di EUR,

una futura controgaranzia della Francia relativa alla garanzia sui «prestiti sensibili»,

la copertura delle esigenze di liquidità di DMA attraverso i suoi acquirenti (per un importo fino a 12,5 miliardi di EUR per quanto riguarda la CDC), e

un cosiddetta garanzia stop-loss sulle perdite del portafoglio titoli di Dexia SA e DCL.

La Commissione osserva che talune di queste misure sono state abbandonate e non figurano nella versione finale del piano di risoluzione.

(328)

L’estensione del procedimento al piano di risoluzione è stata motivata dal fatto che la Commissione nutriva forti dubbi sulla compatibilità con il mercato interno degli aiuti relativi al piano di ristrutturazione ordinata di Dexia. In effetti, essa ha espresso dubbi sul fatto che il piano di risoluzione ordinata sia adeguato, limiti l’aiuto al minimo necessario e contenga misure sufficienti per compensare la distorsione della concorrenza che esso comporta. In base all’operazione di vendita di DMA, per un periodo che potrebbe estendersi fino al 2020, verrebbero mantenuti i legami strutturali tra il gruppo Dexia e il nuovo soggetto, mentre DCL continuerebbe a rifinanziare i prestiti ipotecari supplementari generati dalla nuova struttura.

(329)

Invece di essere realmente collocata in risoluzione propriamente detta limitando l’aiuto al minimo necessario, Dexia avrebbe quindi continuato a partecipare alla produzione di nuovi prestiti e ad emettere nuove obbligazioni.

(330)

La prima versione del piano di risoluzione ordinata si basava inoltre su una garanzia «permanente» degli Stati membri interessati, il cui costo sembrava troppo basso in considerazione del fatto che il gruppo Dexia avrebbe prodotto nuovi prestiti ed emesso nuovo debito per un periodo di tempo significativo.

4.   OSSERVAZIONI DEI TERZI INTERESSATI

4.1.   OSSERVAZIONI DI DEXIA SULLA DECISIONE DI APPROVAZIONE PROVVISORIA, LA DECISIONE DI ESTENSIONE DEL PROCEDIMENTO, LA DECISIONE DI PRIMA PROROGA DELLA GARANZIA, LA DECISIONE DI AUMENTO DEL MASSIMALE DELLA GARANZIA E LA DECISIONE DI SECONDA PROROGA DELLA GARANZIA

(331)

Dexia contesta l’addebito di non aver ottemperato agli impegni previsti dalla decisione di autorizzazione condizionata.

(332)

Nello specifico, Dexia indica di aver effettuato le cessioni previste «in anticipo sul calendario» e che il deleveraging del portafoglio di titoli obbligazionari sarebbe stato nettamente più rapido del previsto (69). Inoltre, Dexia asserisce di aver limitato la produzione di nuovi prestiti ben al di sotto dei limiti fissati dal piano di ristrutturazione (70).

(333)

Il fatto di non aver conseguito l’obiettivo di ridurre il bilancio di Dexia al 31 dicembre 2010 sarebbe imputabile alle oscillazioni della parità di cambio (euro/dollaro) e sarebbe stato rettificato dal 31 marzo 2011, cioè tre mesi prima della scadenza concessa secondo il punto 18.d degli impegni.

(334)

Dexia afferma che le eventuali deroghe agli impegni constatate dall’esperto indipendente dopo l’ottobre 2011 sono ascrivibili alle difficoltà incontrate nell’ottobre 2011 (da mettere anch’esse in relazione con l’aggravamento della crisi dei debiti sovrani che ha condotto a una maggiore diffidenza da parte degli investitori nei confronti delle controparti bancarie) e alla vulnerabilità del suo profilo di liquidità.

(335)

Essa dichiara che dopo l’ottobre 2011, gli obiettivi del piano di ristrutturazione di Dexia del febbraio 2010 non erano più conseguibili e che non si possa in virtù di ciò imputare a Dexia il mancato rispetto, dopo l’ottobre 2011, degli impegni stabiliti dalla decisione di autorizzazione condizionata.

(336)

Dexia sottolinea peraltro che il piano rivisto di risoluzione ordinata risponderebbe a tutti gli interrogativi posti dalla Commissione nelle sue decisioni di avvio e di estensione del procedimento e sarebbe conforme al «quadro di riferimento temporaneo».

(337)

In risposta all’osservazione della Commissione (punto 275 della decisione di estensione del procedimento) in merito all’insufficienza e all’eccessiva incertezza delle informazioni trasmesse sulla garanzia «definitiva» sul rifinanziamento nella notifica del piano di risoluzione ordinata, al fine di valutare l’adeguatezza di detta garanzia Dexia precisa che le condizioni e le modalità della garanzia sono state precisate nel documento datato 8 novembre 2012, accluso all’allegato 18 del piano rivisto di risoluzione ordinata e sono riassunte nella parte IV.B.2.b) dello stesso piano.

(338)

A detta di Dexia, la mancata nuova produzione da parte dei soggetti posti in liquidazione (segnatamente DCL, Dexia Sabadell e Crediop, qualora risultasse impossibile procedere alla cessione di quest’ultima) nel piano rivisto di risoluzione ordinata di Dexia sarebbe consona a fugare i dubbi sollevati dalla Commissione al punto 281 della decisione di estensione del procedimento in merito alla fondatezza di una remunerazione inferiore a quella indicata all’allegato della comunicazione di proroga del 2011.

(339)

La banca precisa che non desta più motivo di preoccupazione (71) per la Commissione quanto inizialmente previsto, ossia che la garanzia definitiva andasse a copertura dei prestiti in essere (gli EMTN e i prestiti BEI in Crediop), contrariamente al principio di limitazione degli aiuti al minimo necessario e di contributo proprio del beneficiario, in quanto la banca si trova sollevata dal rischio legato a un finanziamento preesistente. Nella misura in cui la garanzia definitiva così come prevista nel piano rivisto di risoluzione ordinata non andrà più a copertura degli EMTN o di altri strumenti esistenti, le preoccupazioni a questo riguardo non sono più fondate.

(340)

Dexia giustifica il massimale di 85 miliardi di EUR della garanzia definitiva adducendo che tale livello si renderebbe necessario per garantire il picco del fabbisogno di finanziamento di Dexia in uno scenario di stress. Spiegazioni a tal riguardo sarebbero state fornite nella parte IV.C.1 del piano rivisto di risoluzione ordinata.

(341)

Dexia richiama una nota delle autorità francesi (72) in risposta agli interrogativi della Commissione sulla nuova struttura di credito ipotecario (ora la banca di sviluppo per il finanziamento degli enti locali e le strutture sanitarie pubbliche francesi, dopo la cessione di DMA) (73).

(342)

Dexia ricorda che è stata effettuata la cessione di DenizBank e precisa che le modalità di cessione di DMA, Sofaxis, Domiserve, Exterimmo, LLD e DCL sono enunciate nel piano rivisto di risoluzione ordinata e saranno precisate al momento della loro notifica alla Commissione.

(343)

Per quanto concerne il piano di finanziamento, Dexia precisa (74) che accelerare la riduzione del proprio portafoglio legacy per limitare il fabbisogno di finanziamento sarebbe stato in contraddizione con il fatto che il giusto valore (marked-to-market) del portafoglio di titoli obbligazionari a copertura di un importo nominale di [70-80] miliardi di EUR era di soli [50-60] miliardi di EUR, il che avrebbe causato un mancato realizzo per [10-20] miliardi di EUR. In risposta agli interrogativi della Commissione sulla liquidità delle obbligazioni nel portafoglio legacy, e in particolare sul perché un giusto valore basato sui prezzi di mercato o su un prezzo approssimato alla media di un modello non sarebbe considerato una buona indicazione delle perdite future, Dexia rimanda alla sua nota sulle diverse opzioni di deleveraging annessa all’allegato 25 del piano rivisto di risoluzione ordinata nonché all’impegno 10.c che accompagna il piano.

(344)

Dexia sostiene che i conferimenti a quest’ultima da parte degli Stati francese e belga per 5,5 miliardi di EUR consentiranno di mantenere i rapporti obbligatori dei soggetti del gruppo Dexia (75).

(345)

Dexia rimanda altresì alle misure di riforma del governo del gruppo di cui alla parte I.F.2. del piano rivisto di risoluzione ordinata, che secondo Dexia risponderebbe alle osservazioni contenute nella relazione dello studio […] (che la Commissione accoglie) in merito ai rischi operativi […] connessi alle misure proposte nel quadro del piano di risoluzione ordinata. A tal riguardo, la Commissione ha evidenziato ai punti 264 e 265 della decisione di estensione del procedimento come sia essenziale che tali rischi siano affrontati sistematicamente, in particolare individuando i componenti essenziali dell’organico in vista dell’adozione, se del caso, di misure volte a scongiurare eventuali dimissioni o le conseguenze negative di tale evento sul gruppo.

(346)

Per concludere, Dexia rimanda a un certo numero di documenti che risponderebbero alle altre osservazioni formulate dalla Commissione (76).

4.2.   OSSERVAZIONI DI TERZI RIGUARDANTI L’ACQUISIZIONE DI DBB/BELFIUS

(347)

A seguito della pubblicazione del procedimento d’indagine formale dell’11 febbraio 2012, la Commissione ha ricevuto le osservazioni di due parti terze interessate.

(348)

Una delle osservazioni ricevute (di seguito l’«osservazione A») porta all’attenzione della Commissione la recente strategia di DBB/Belfius consistente nell’offrire tassi d’interesse sempre più aggressivi sui conti di deposito denominati Treasury Plus e Treasury Plus Special proposti a medie e grandi imprese belghe e alla clientela istituzionale. I terzi ritengono che una strategia di prezzi così aggressiva crei degli squilibri di prezzo fra le attività e le passività che devono essere trasformate in scadenze e sia insostenibile a lungo termine. Tale politica di prezzi non sarebbe possibile senza di aiuti di Stato.

(349)

Secondo l’altra osservazione (di seguito l’«osservazione B»), i costi sostenuti per le attività di marketing, per la sponsorizzazione di manifestazioni sportive e culturali e per il cambiamento di denominazione sono eccessivi. Questa terza parte è anche dell’avviso che la strategia commerciale di DBB/Belfius crei delle distorsioni della concorrenza tramite una politica di prezzi aggressiva, in particolare sui crediti immobiliari, i buoni di cassa, i conti di risparmio su Internet e i rispettivi premi di fedeltà.

5.   OSSERVAZIONI DEGLI STATI MEMBRI INTERESSATI

5.1.   OSSERVAZIONI RIGUARDANTI L’ACQUISIZIONE DI DBB/BELFIUS

(350)

Gli Stati membri hanno formulato le seguenti osservazioni.

5.1.1.   Osservazioni in risposta alla decisione d’avvio del procedimento sulla vendita di DBB/Belfius

(351)

Nell’ottobre 2012 il Belgio ha evidenziato l’urgenza di acquisire DBB/Belfius da parte dello stato belga per ragioni di stabilità finanziaria. A tal riguardo, la BNB ha trasmesso alla Commissione, in data 12 ottobre 2011 una lettera che illustrava le gravi difficoltà incontrate da DBB/Belfius nei primi giorni dello stesso mese, in ragione della fuga dai depositi da parte dei clienti e di una notevole diminuzione dei finanziamenti non garantiti. Tenuto conto dell’importanza di DBB/Belfius a livello sistemico per il settore finanziario belga ed europeo, così come delle turbolenze che hanno interessato i mercati finanziari, risultava necessaria una misura di salvaguardia a favore di DBB/Belfius. L’acquisizione di DBB/Belfius permetteva di evitare un sostanziale calo della fiducia da parte del pubblico, tenuto conto in particolare dei rischi di panico bancario, che a sua volta avrebbe scatenato un grave turbamento del sistema bancario nel suo complesso, sia a livello nazionale, in Belgio, che a livello europeo.

(352)

Il Belgio ritiene che la misura di acquisizione di DBB/Belfius non contenga aiuti di Stato e che pertanto DBB/Belfius non sia tenuta a impegni o al rispetto di misure volte a ovviare alle distorsioni della concorrenza. Inoltre, il Belgio chiede che DBB/Belfius sia sollevata dagli impegni e dalle condizioni di cui alla decisione di autorizzazione condizionata.

(353)

Il Belgio ricorda il principio di neutralità rispetto al regime di proprietà pubblica o privata di un’impresa ai sensi dell’articolo 345 del TFUE. Il fatto di essere acquisiti dallo Stato belga non può essere considerato in sé un elemento d’aiuto di Stato a favore di DBB/Belfius. Peraltro, la transazione sarebbe avvenuta a condizioni di mercato, come confermato dalle analisi degli esperti indipendenti, e consentirebbe al Belgio di avere un rendimento ragionevole, equivalente a quello accettabile per un investitore privato in circostanze analoghe.

(354)

DBB/Belfius è sempre stata un fornitore netto di liquidità per il resto del gruppo. Il Belgio sottolinea con forza che DBB/Belfius non avrebbe beneficiato degli aiuti ricevuti dal gruppo Dexia in passato. Ad esempio, gli aiuti sotto forma di garanzie e di ELA come approvate dalla decisione di autorizzazione condizionata sono stati chiaramente utilizzati per le esigenze di liquidità di altre entità del gruppo Dexia.

(355)

La maggior parte delle condizioni e degli impegni di cui alla decisione di autorizzazione condizionata non concernevano specificamente DBB/Belfius, che ha peraltro già attuato una serie di misure di ristrutturazione dal febbraio 2010, fra cui la chiusura di agenzie, disinvestimenti, riduzione della propria attività di finanziamento pubblico, del proprio portafoglio titoli, del bilancio e dei costi.

(356)

Conformemente alla giurisprudenza (77), la Commissione non può semplicemente concludere che l’aiuto concesso a un gruppo abbia d’ufficio apportato vantaggi a tutti i soggetti dello stesso gruppo. I meccanismi di trasferimento in seno al gruppo Dexia hanno arrecato un danno a DBB/Belfius. DBB/Belfius non può essere considerata come un’entità in continuità economica con Dexia in virtù di una serie di elementi che, secondo una giurisprudenza costante (78), vanno considerati nella valutazione fra cui figurano l’oggetto della vendita, l’identità degli azionisti o dei proprietari dell’impresa acquirente o dell’impresa acquisita, il momento del trasferimento e la sua logica economica.

(357)

Le attività di DBB/Belfius acquisite dal Belgio sono significativamente ridotte rispetto alle dimensioni del precedente gruppo e DBB/Belfius ha modificato la propria denominazione in Belfius, per eliminare ogni percezione di legami d’appartenenza al vecchio gruppo. Inoltre, l’acquisizione di DBB/Belfius non è avvenuta al di sotto del prezzo di mercato che consente di assicurare che l’acquirente paghi adeguatamente per gli aiuti di cui DBB/Belfius avrebbe potuto beneficiare in quanto entità del gruppo Dexia. È stato rispettato anche il criterio dell’indipendenza fra Dexia, la nuova proprietà e la nuova gestione di DBB/Belfius. Inoltre, è prevista l’eliminazione di tutti i legami finanziari esistenti fra DBB/Belfius e Dexia. D’altro canto, l’acquisizione di DBB/Belfius da parte dello Stato belga non comporta né trasferimento di capitali né di altre risorse di Stato a favore di DBB/Belfius.

(358)

Infine, il piano di ristrutturazione di DBB/Belfius contiene elementi sufficienti per potersi qualificare come misure di redditività, del contributo proprio e compensative, il che esclude qualsivoglia misura o impegno supplementare da parte di DBB/Belfius.

5.1.2.   Commenti delle autorità belghe relativi alle osservazioni dei terzi interessati sull’acquisizione di DBB/Belfius

(359)

Per quanto concerne l’osservazione A, le autorità belghe ritengono che DBB/Belfius non tragga profitto dal fatto di essere stata rilevata dallo Stato. DBB/Belfius non ha ricevuto alcun trattamento regolamentare favorevole in virtù della sua acquisizione da parte dello Stato belga, i depositi della clientela beneficiano esattamente della stessa soglia di garanzia statale di tutte le altre banche in Belgio e il suo rating non è stato rivisto al rialzo dal momento dell’acquisizione. Inoltre, la sua cessione allo Stato non le ha assicurato un accesso preferenziale alle liquidità erogate dalla BCE.

(360)

Le strategie di prezzo di Treasury Plus e di Treasury Plus Special rispettano il contesto normativo belga vigente e non creano rischi di liquidità eccessiva. Il contesto normativo non definisce obblighi in materia di politica dei prezzi per prodotto, ma vigila sulla situazione di liquidità globale di una banca. Inoltre, DBB/Belfius tiene conto del profilo di maturità comportamentale dei suoi clienti, dato che si rivela per la banca più realistico del profilo di maturità dei contratti.

(361)

Inoltre, i prezzi offerti per taluni prodotti non sono cambiati dall’estate 2011 e sembrano essere in linea con il mercato. Nel complesso, i volumi dei suoi due prodotti sono invariati dalla fine del 2009, il che indica l’assenza di distorsioni della concorrenza al riguardo.

(362)

Per quanto concerne l’osservazione B, le autorità belghe ritengono che DBB/Belfius non abbia effettuato spese eccessive per il marketing o il cambiamento della propria denominazione da DBB/Belfius in Belfius. Tali costi sono stati inevitabili per il futuro della banca, che ha particolarmente sofferto del fatto di essere associata al nome Dexia. I costi si possono stimare sui [25 000-50 000] EUR per filiale e sono in linea con quelli di altri operatori sul mercato belga ed europeo. Inoltre, la sponsorizzazione di eventi sportivi e culturali era già in essere prima dell’acquisizione di DBB/Belfius da parte dello Stato ed è una pratica corrente adottata anche da altre banche, in Belgio e in Europa. Del resto, la quota di DBB/Belfius sul mercato pubblicitario bancario belga è diminuita fra gennaio 2010 e ottobre 2011 e fra novembre 2011 e febbraio 2012.

(363)

Inoltre, la politica commerciale di DBB/Belfius non crea distorsioni della concorrenza sul mercato belga. Il prezzo praticato da DBB/Belfius per i prestiti ipotecari, l’Internet banking e i buoni di cassa è in linea con i maggiori concorrenti belgi. Si rileva altresì che dall’ottobre 2011 le quote di mercato di DBB/Belfius hanno […] per i prestiti ipotecari e sono state […] per l’Internet banking e i buoni di cassa. Ciò indica l’assenza di distorsioni della concorrenza da parte di DBB/Belfius in questi ambiti.

5.2.   OSSERVAZIONI DEGLI STATI MEMBRI INTERESSATI RELATIVAMENTE ALLA DECISIONE DI ESTENSIONE DEL PROCEDIMENTO E LA DECISIONE DI AUMENTO DEL MASSIMALE DELLA GARANZIA

(364)

In data 2 luglio 2012, le autorità dei tre Stati membri interessati hanno trasmesso alla Commissione le loro osservazioni congiunte sulla decisione di estensione del procedimento e la decisione di approvazione provvisoria.

(365)

Gli Stati membri interessati affermano che il piano di ristrutturazione approvato con la decisione di autorizzazione condizionata è stato correttamente applicato e le poche eventuali discrepanze rispetto agli impegni sarebbero dovute a fattori esogeni (si rimanda alla presentazione delle argomentazioni formulate nello stesso senso da Dexia, ai punti da (332) a (334) supra).

5.2.1.   Osservazioni sulla qualifica d’aiuto delle misure contenute nel piano di risoluzione ordinata

(366)

Innanzitutto, gli Stati membri interessati contestano il carattere d’aiuto delle ELA erogate dalla BNB e dalla BdF. Le autorità belghe ricordano che la BNB definisce autonomamente e a sua discrezione la concessione, la proroga e l’importo dell’ELA, nel quadro della sua missione volta a contribuire alla stabilità del sistema finanziario. Le operazioni di ELA sono misure temporanee che rientrano fra le funzioni tradizionali delle banche centrali nazionali e sono approvate dal Consiglio direttivo della BCE. Secondo gli Stati membri interessati, l’ELA è stata concessa a Dexia a tassi d’interesse penalizzanti, se non addirittura proibitivi, ed era corredata di garanzie sufficienti cui sono stati applicati margini di sicurezza importanti in funzione della loro qualità. Inoltre, secondo le autorità belghe la garanzia concessa dal Belgio non è stata specificamente concessa per le ELA, ma riguarda tutti i crediti erogati dalla BNB nel quadro del suo contributo alla stabilità del sistema finanziario. Infine, le autorità belghe sostengono che la garanzia del Belgio a supporto dei crediti erogati dalla BNB non risponde alla nozione di «controgaranzia» come indicata nella comunicazione della Commissione «L’applicazione delle regole in materia di aiuti di Stato alle misure adottate per le istituzioni finanziarie nel contesto dell’attuale crisi finanziaria mondiale» (79) (di seguito la «comunicazione sul settore bancario»). In effetti, la specifica garanzia del Belgio non è concessa in modo particolare per le ELA, ma garantisce tutti i crediti erogati dalla BNB, a condizione che siano concessi nel quadro del contributo della BNB alla stabilità del sistema finanziario il che, secondo le autorità belghe, va ben al di là delle misure anticrisi. Inoltre, gli Stati membri interessati osservano che tale interpretazione soddisfa infine la pratica decisionale della Commissione con riferimento, a titolo d’esempio, alla decisione Northern Rock  (80) del 2007.

(367)

Per quanto concerne l’accordo fra la BNB e la BdF (81), le autorità belghe ricordano che al punto 108 della decisione di autorizzazione condizionata la Commissione aveva indicato che «la Banque de France […] non gode di alcuna garanzia esplicita da parte dello Stato francese e la garanzia dello Stato belga non può evidentemente essere applicata a un’operazione eseguita per conto e a rischio di una banca centrale estera» e ritengono che la garanzia dello Stato belga a favore della BNB (82) non si possa applicare a un’operazione eseguita per conto e a rischio di una banca estera. Gli Stati membri interessati ritengono che 1) è la BNB ad essere parte del contratto di garanzia, non lo Stato; 2) il contratto di garanzia ripartisce chiaramente i rischi/i debiti assunti dalla BNB e dalla BdF rispetto alle operazioni pertinenti; e 3) in ogni caso, solo la parte di perdite eventualmente sostenute dalla BNB in virtù dell’applicazione del contratto di garanzia sarebbe garantita dallo Stato, cioè lo Stato belga non garantisce i rischi o i debiti assunti dalla BdF.

(368)

Inoltre, per quanto concerne i beneficiari di eventuali aiuti nel quadro della ristrutturazione di Dexia, gli Stati membri interessati osservano che non esiste nessuna struttura del tipo «nuova struttura di credito ipotecario» e sarebbe opportuno differenziare le attività economiche del NEC, della JV e di DMA. Questi soggetti, che hanno azionariati diversi e perseguono ciascuno un proprio oggetto sociale, sono integrati verticalmente e intrattengono fra di loro delle relazioni di servicing.

(369)

Per quanto concerne le garanzie previste nel piano di risoluzione ordinata di Dexia, gli Stati membri interessati ritengono che solo la garanzia dello Stato francese sull’impegno di DCL relativo ai prestiti sensibili costituirebbe un aiuto di Stato, ad esclusione delle altre garanzie (la garanzia stop-loss, le altre garanzie di vendita non controgarantite dallo Stato e la garanzia sui «prestiti sensibili») (83).

(370)

La garanzia dello Stato francese sull’impegno di DCL conferirebbe un vantaggio, secondo gli Stati membri interessati, al solo gruppo rimasto, e non a DMA o a un’ipotetica «nuova struttura di credito ipotecario». In mancanza di importanti rettifiche di valore al ribasso, essa non potrebbe tuttavia essere qualificata come misura di trattamento delle attività che hanno subito una riduzione di valore.

(371)

Le altre garanzie (la garanzia stop-loss, le altre garanzie di vendita non controgarantite dallo Stato e la garanzia sui «prestiti sensibili») sarebbero concesse, secondo gli Stati membri interessati, da un’impresa privata le cui risorse non sono sotto il controllo dello Stato e le cui decisioni non sono imputabili allo Stato. Secondo gli Stati membri interessati, le decisioni di Dexia non sarebbero imputabili allo Stato, in quanto le amministrazioni pubbliche non potrebbero esercitare un’influenza dominante su Dexia SA. Ciò, da un lato perché questa non sarebbe un’impresa pubblica (in particolare, dal momento che gli Stati membri interessati non possono controllarne costantemente le risorse tramite le partecipazioni che detengono nel capitale di altri azionisti) e, dall’altro, in ragione del fatto che non vi è una partecipazione controllante di un singolo Stato membro nel capitale di Dexia. I suoi organi dirigenti possono adottare solo decisioni conformi all’interesse sociale di Dexia SA e alla normativa applicabile. Peraltro, non sarebbero soddisfatti i criteri enunciati nella sentenza Stardust Marine  (84): Dexia non è integrata nella pubblica amministrazione, effettuerebbe le sue attività su un mercato in normali condizioni di concorrenza, il suo status è quello di una società di diritto privato e nessuna entità pubblica esercita un controllo su Dexia. Infine, le autorità interessate contestano con forza che sia possibile considerare che la garanzia sulla vendita di «prestiti sensibili» comporti elementi d’aiuto in virtù della controgaranzia dello Stato. La causa Hellenic Shipyard  (85) evocata dalla Commissione nella sua decisione di estensione del procedimento per motivare la sua valutazione preliminare, comporta delle differenze di fatto importanti rispetto alla fattispecie in esame.

(372)

Gli Stati membri interessati ritengono peraltro che le garanzie di vendita siano state concesse alle condizioni di mercato e non conferiscano per questo motivo alcun vantaggio selettivo. Essi osservano che il rischio coperto è particolarmente contenuto a fronte dell’inquadramento costituzionale e legislativo che caratterizza le finanze degli enti territoriali. Questo tipo di garanzie sarebbe usuale nei contratti di cessione di imprese. Malgrado l’assenza di massimale, la concessione di tali garanzie continua ad essere del tutto pertinente per un investimento privato in un’economia di mercato, in ragione delle specificità del rischio coperto, che non grava su DMA e i suoi acquirenti ma sui cessionari di DMA. La definizione di attività deteriorate non sarebbe applicabile e in ogni caso non potrebbe riguardare la totalità delle attività di DMA. Le attività di DMA non sono esposte a deprezzamenti significativi o importanti svalutazioni. L’origine dello scetticismo relativo alla redditività di Dexia non risiede nemmeno nella qualità delle attività di DMA, ma in un modello di impresa che associa attività a lungo termine e un rifinanziamento a breve termine.

(373)

Per quanto concerne la cessione di DMA, gli Stati membri interessati asseriscono poi che le decisioni della CDC e di La Banque Postale di investire in DMA non sono imputabili allo Stato e il prezzo di cessione di DMA corrisponde al prezzo di mercato, mentre il run-off di DMA per Dexia sarebbe più oneroso della cessione alle condizioni previste.

(374)

Gli Stati membri interessati osservano, riguardo all’imputabilità allo Stato delle decisioni assunte dalla CDC e da La Banque Postale, che la decisione della CDC di acquisire una partecipazione nel capitale del NEC sarebbe da ricondurre a una scelta strategica volta a cogliere un’opportunità offerta dal mercato. Essi affermano che la posizione della Commissione, confermata dal Tribunale nella sentenza Air France del 1996 non è più pertinente, in considerazione della giurisprudenza più recente (Stardust Marine) nonché delle evoluzioni statutarie intervenute nella CDC. Se la CDC è certamente un ente pubblico, il suo status dovrebbe garantire un’ampia autonomia nei confronti dello Stato e il processo decisionale sarebbe identico a quello delle banche private. L’investimento indiretto nel NEC si collocherebbe fra le attività concorrenziali che il gruppo CDC può esercitare nell’ambito delle proprie controllate. Orbene, le decisioni della CDC sulle proprie attività concorrenziali verrebbero prese con un’autonomia anche maggiore nei confronti dello Stato. Sarebbe altresì opportuno considerare l’autonomia organizzativa e decisionale di La Poste, nonché di La Banque Postale. I criteri della sentenza Stardust Marine non sarebbero soddisfatti nella fattispecie, e la presenza del commissario governativo e del controllore generale economico e finanziario, nonché la partecipazione di un membro del Consiglio d’amministrazione di La Poste al procedimento di cui trattasi dinnanzi alla Commissione non costituiscono delle argomentazioni pertinenti.

(375)

Inoltre, la linea di liquidità immessa dalla CDC in DMA dopo la cessione di quest’ultima, secondo gli Stati membri interessati, rientra nell’ambito di una diffusa pratica di mercato e consente alla CDC e a La Banque Postale di avere accesso al mercato dei servizi finanziari agli enti territoriali a condizioni ottimali, potendo cioè beneficiare, al prezzo di mercato, dell’accesso a una società di credito ipotecario che rifinanzia la JV a condizioni di mercato.

(376)

Infine, gli Stati membri interessati sostengono che le cessioni di attività redditizie hanno apportato un beneficio soltanto a Dexia e non all’entità oggetto della cessione, dato che il prezzo pagato corrisponde a un prezzo di mercato e le cessioni sono avvenute a condizioni di mercato.

5.2.2.   In merito alla revoca della decisione di autorizzazione condizionata

(377)

Gli Stati membri interessati osservano che la ricapitalizzazione di Dexia da parte di Arcofin non è imputabile allo Stato belga, dato che al momento di decidere se partecipare alla ricapitalizzazione, nel 2008, gli azionisti di Arcofin non avevano alcuna garanzia che il loro investimento sarebbe stato sostenuto dallo Stato belga. Non sussisterebbe quindi alcun nesso di causalità fra questa decisione e il dibattito politico cui fa riferimento la Commissione, o la garanzia concessa nell’ottobre 2011 alle persone fisiche socie delle cooperative finanziarie. Gli Stati membri interessati adducono ragioni economiche e storiche a sostegno della scelta di Arcofin di partecipare all’aumento di capitale. Inoltre, la sua partecipazione al capitale di Dexia è sempre stato l’investimento più importante di Arcofin, che deteneva così il 18 % del capitale di Dexia. Arcofin, che è sempre stata strettamente legata a Dexia, ha voluto evitare una diluizione della propria partecipazione.

(378)

Peraltro, gli Stati membri interessati sottolineano che, qualora la Commissione concludesse che la partecipazione di Arcofin alla ricapitalizzazione di Dexia costituisce un aiuto di Stato, il principio di proporzionalità vorrebbe che il piano di ristrutturazione inizialmente approvato il 26 febbraio 2010 fosse modificato soltanto marginalmente. Inoltre, l’attuazione del piano di ristrutturazione secondo una tempistica anticipata rispetto a quella inizialmente prevista compenserebbe eventuali aiuti aggiuntivi contenuti in questa ricapitalizzazione. Le autorità interessate indicano che il piano di risoluzione ordinata presentato in data 24 marzo 2012 rende inutile ogni modifica al piano di ristrutturazione.

5.2.3.   Osservazioni sulla compatibilità delle misure contenute nel piano di risoluzione ordinata

(379)

Le autorità degli Stati membri interessati ritengono che le misure d’aiuto contenute nel piano di risoluzione ordinata siano compatibili con la comunicazione sulle ristrutturazioni nel settore bancario. In primo luogo, gli aiuti contenuti nella garanzia sul rifinanziamento sarebbero adeguati in quanto consentirebbero una risoluzione completa e totale di Dexia. E poi, gli aiuti sarebbero limitati al minimo. La garanzia sul portafoglio EMTN e i prestiti BEI a Crediop, che rappresenterebbe una garanzia statale a copertura delle passività in essere di una banca in difficoltà, già approvata dalla Commissione in altri casi, sarebbe indispensabile per evitare un aumento significativo del fabbisogno di liquidità e scongiurare il rischio di una liquidazione disordinata del gruppo Dexia. Il massimale della garanzia definitiva per 90 miliardi di EUR risponderebbe all’esigenza di coprire i rischi del notevole impatto che avrebbero sulla dotazione gli importi garantiti in uno scenario di stress (ipotesi non considerata rispetto al fabbisogno netto di finanziamento stimato nello scenario di base del business plan di Dexia), conferendo un margine di sicurezza all’operazione. Peraltro, Dexia SA contribuirebbe allo sforzo di risoluzione ordinata tramite 1) il corrispettivo della cessione (tutte le attività del gruppo Dexia possono essere cedute o liquidate e il ricavato contribuirà nella sua totalità alla risoluzione ordinata di Dexia), 2) la riduzione dei costi tramite l’attuazione di un modello di gestione maggiormente semplificata e centralizzata e 3) la remunerazione degli aiuti che dovrebbe essere proporzionata alle capacità finanziarie dell’entità, tenuto conto del livello di ristrutturazione previsto. Gli Stati membri interessati ricordano inoltre che gli azionisti e i detentori dei titoli di Dexia hanno già contribuito (e continueranno a contribuire in futuro) al costo della ristrutturazione. Infine, si precisa che la sola riserva all’uscita dal mercato di Dexia è la rete di nuova produzione, il cui unico scopo è quello di rispondere alle esigenze regolamentari e mantenere la cedibilità di talune entità. Le quote di mercato risultanti dalla rete resterebbero esigue e non sarebbero tali da permettere una distorsione significativa della concorrenza.

(380)

Gli Stati membri interessati affermano che la remunerazione della garanzia temporanea sul rifinanziamento supera il livello minimo (floor) previsto dalla comunicazione di proroga del 2011 se nel calcolo si tiene conto della commissione versata da Dexia e corrispondente allo 0,5 % dei 45 miliardi di EUR, ossia 225 milioni di EUR. Tuttavia, qualora la Commissione dovesse dichiarare incompatibili le garanzie temporanee sul rifinanziamento, provvisoriamente autorizzate dalla decisione di approvazione provvisoria e dalla decisione di prima proroga della garanzia, gli Stati membri interessati chiedono alla Commissione di confermare, nel rispetto dei diritti acquisiti dai terzi e dai detentori di titoli garantiti, che le obbligazioni già emesse prima del 30 settembre 2012 con una garanzia sul rifinanziamento statale autorizzata dalle decisioni summenzionate possano continuare a beneficiare di tale garanzia fino al completo rimborso.

(381)

L’aiuto derivante dalla garanzia dello Stato francese è limitato al minimo necessario e conterrebbe un contributo proprio del beneficiario. L’applicazione della franchigia e del ticket moderatore previsti nell’eventualità dell’escussione della garanzia fanno gravare una parte significativa del rischio connesso con i «prestiti sensibili» su DCL e Dexia, il che costituisce un incentivo alla sana gestione di tali prestiti da parte dei due operatori, e contiene al minimo il rischio di escussione della garanzia. Inoltre, gli Stati membri interessati osservano che il rischio che grava su DCL e Dexia, nonché l’obbligo che incombe loro di proseguire la gestione del processo di desensibilizzazione garantiscono il completo contenimento dei rischi morali eventualmente derivanti dalla garanzia statale. Le autorità interessate sottolineano infine l’esistenza di una remunerazione della misura di aiuti da parte di DCL per 10 milioni di EUR.

(382)

Gli Stati membri interessati ritengono che le misure d’aiuto collegate con la cessione di DMA siano compatibili con le norme in materia di aiuti di Stato. In primo luogo, la cessione sarebbe appropriata, in quanto permetterebbe da un lato di preservare durevolmente il carattere ordinato della risoluzione di Dexia e di realizzare al contempo una perdita del controllo esercitato da DCL su DMA, mentre le entità DMA, NEC e JV non proseguirebbero l’attività economica di Dexia. I vincoli contrattuali sussistenti sotto forma di prestazioni di servizi contribuirebbero, da parte loro, al carattere ordinato della risoluzione di Dexia. Dall’altro lato, la cessione di DMA consentirebbe di ripristinare la redditività a lungo termine dell’attività di quest’ultima. In secondo luogo, le misure relative a DMA o la cosiddetta «nuova struttura di credito ipotecario», sarebbero limitate al minimo necessario. Esse consentirebbero a un nuovo operatore di emergere sul mercato del finanziamento agli enti territoriali, nonché sul mercato dell’emissione delle obbligazioni ipotecarie, dove il processo concorrenziale è stato indebolito dal ritiro dei maggiori operatori. In terzo luogo, la CDC e La Banque Postale contribuirebbero in modo significativo alla ristrutturazione di DMA, in particolare immettendo in questo soggetto le liquidità necessarie all’integrazione. Peraltro, si eviterebbe egualmente un rischio morale, in quanto Dexia e DCL si fanno carico dell’integralità del rischio, per quanto debole, derivante dalle precedenti attività di mercato, sia tramite la garanzia stop-loss sia tramite la garanzia sulla vendita di «prestiti sensibili». In quarto luogo, le autorità interessate aggiungono che il mantenimento di DMA sul mercato non comporterebbe nessuna distorsione della concorrenza, giacché il mercato su cui interverrebbero gli ipotetici aiuti è caratterizzato da una rarefazione dell’offerta. Gli Stati membri interessati affermano inoltre che se l’assenza di distorsioni della concorrenza rende superflua l’imposizione di misure compensative, tali misure sono in realtà già presenti nella cessione di DMA e nella costituzione del NEC e della JV.

5.2.4.   Osservazione sul monitoraggio

(383)

Tenuto conto del consistente numero di cessioni previste, gli Stati membri interessati osservano che la notifica sistematica di ciascuna operazione, accompagnata dalla redazione di un parere di congruità da parte di un esperto indipendente, potrebbe rivelarsi eccessivamente onerosa e vincolante per Dexia. Pertanto, nell’intento di snellire gli oneri amministrativi, Dexia ha proposto l’attuazione di una metodologia che consenta, a suo avviso, di accertarsi che la procedura adottata sia proporzionata all’importanza di ciascuna cessione prevista.

6.   VALUTAZIONE DEGLI AIUTI

6.1.   ESISTENZA DI AIUTI E BENEFICIARI

(384)

L’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE prevede che, salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

(385)

Nella sua decisione di autorizzazione condizionata la Commissione ha già stabilito che gli aiuti ricevuti da Dexia sotto forma di capitale, di garanzie sul finanziamento, di ELA associata a una garanzia statale e di sostegno alle attività che hanno subito una riduzione di valore (misura FSA) costituivano aiuti di Stato. In effetti, fatta eccezione per quanto concerne l’investimento effettuato da Arcofin, la Commissione non è a conoscenza di elementi dai quali risulti che sia stata falsata la sua valutazione sull’esistenza di aiuti di Stato nelle misure esaminate ai considerando da 122 a 149 della decisione di autorizzazione condizionata. Le controllate del gruppo, in particolare DBB/Belfius e DMA, e non la sola società holding Dexia SA, hanno beneficiato di tutte queste misure, senza le quali il gruppo non avrebbe potuto proseguire le proprie attività.

(386)

Allo stato attuale la Commissione non affronta la questione del recupero degli aiuti di Stato contenuti nelle misure d’aiuto ravvisate dalla decisione di autorizzazione condizionata, che comporterebbe l’individuazione delle società tenute al rimborso degli aiuti incompatibili. La Commissione intende piuttosto stabilire se tali misure abbiano costituito aiuti all’attività intrapresa, fra le altre, da DBB/Belfius o DMA. Successivamente sono state concesse altre misure, cioè una garanzia sul rifinanziamento a Dexia SA e DCL, una nuova ELA della BNB (e l’ELA della BdF associata a una garanzia della BNB), nonché la cessione e le misure di ristrutturazione di DBB/Belfius. Verranno adottate nuove misure, in particolare nel quadro della risoluzione ordinata di Dexia e della cessione di DMA, che si concluderà con la creazione di una banca di sviluppo per il finanziamento degli enti locali francesi e delle strutture sanitarie pubbliche in Francia.

6.1.1.   Le misure oggetto della decisione di autorizzazione condizionata

a)   L’attuazione degli impegni e delle condizioni cui è stata subordinata l’approvazione degli aiuti oggetto della decisione di autorizzazione condizionata

(387)

Conformemente a quanto indicato al considerando 7, nella sua decisione di autorizzazione condizionata la Commissione ha autorizzato, subordinatamente al rispetto di tutti gli impegni e di tutte le condizioni stabiliti nella detta decisione:

1)

una ricapitalizzazione di 6 miliardi di EUR, di cui 5,2 miliardi di EUR di aiuti di Stato;

2)

una garanzia dello Stato belga e dello Stato francese su un portafoglio di attività che hanno subito una riduzione di valore, di cui 3,2 miliardi di EUR di aiuti;

3)

una ELA della BNB garantita dallo Stato belga, utilizzata principalmente fra ottobre e novembre 2008.

4)

una garanzia degli Stati belga, francese e lussemburghese sul rifinanziamento del gruppo per un importo massimo di 135 miliardi di EUR (questo importo è comprensivo anche di una garanzia dello Stato belga sulle operazioni di ELA concesse dalla BNB a favore di Dexia).

(388)

In relazione al mancato rispetto degli impegni e delle condizioni della decisione di autorizzazione condizionata, il gruppo Dexia e gli Stati membri interessati fanno notare che la Commissione avrebbe violato il principio dell’indipendenza dell’esperto e formulato una valutazione errata rispetto all’attuazione del piano di ristrutturazione del febbraio 2010. Essi affermano altresì che «pur ammettendo che le poche infrazioni addebitate dall’esperto indipendente nella sua terza relazione si siano verificate, non si può ragionevolmente sostenere che queste, nel corso dell’attuazione del piano di ristrutturazione del febbraio 2010 abbiano potuto essere all’origine delle gravissime difficoltà incontrate dal gruppo nell’ottobre 2011», che sarebbero giustificate dalla crisi dei debiti sovrani (86).

(389)

Durante tutto il periodo successivo all’adozione della decisione di autorizzazione condizionata, non sono stati rispettati molti degli impegni cui era subordinata l’autorizzazione di tali aiuti, in particolare il divieto di erogare prestiti ai clienti PWB con un livello di RAROC inferiore al 10 %, il rispetto di un rapporto di finanziamento stabile minimo, il divieto di esercitare un’opzione discrezionale di rimborso anticipato su strumenti Tier 2, l’obbligo di notifica preliminare alla Commissione in caso di pagamento di cedole su strumenti ibridi Tier 1 o upper Tier 2 e il ritmo di riduzione del bilancio del gruppo (87).

(390)

Secondo la Commissione, aver mantenuto il deleveraging del portafoglio obbligazionario al di sopra del minimo previsto, la produzione dei nuovi prestiti entro i limiti massimi previsti o l’aver ceduto la maggior parte delle entità prima dell’ultimo giorno utile previsto, come indicato dagli impegni di cui alla decisione di autorizzazione condizionata, sono tutti fatti che rientrano semplicemente nella normale esecuzione della stessa decisione e non potrebbero compensare né scusare, come suggeriscono gli Stati membri interessati e Dexia nelle loro osservazioni, le importanti infrazioni addebitate. Tutto sommato, se talune entità sono state cedute entro i termini, due di queste fra le più importanti, Crediop et Sabadell, sono ancora controllate da Dexia malgrado il termine di cessione previsto sia scaduto e non si intravvedano ancora i segnali di una cessione nell’immediato futuro.

(391)

L’obiettivo di riduzione del bilancio per l’esercizio 2010 è stato «raggiunto» il 31 marzo 2011, invece che entro il 31 dicembre 2010 come da impegni assunti dagli Stati membri interessati. Il punto 18 degli impegni prevede che gli Stati membri interessati, qualora non vengano raggiunti gli obiettivi annuali fissati, presentino alla Commissione delle misure volte ad ottenere tali obiettivi entro il 30 giugno dell’anno seguente. L’obiettivo di riduzione del bilancio entro il 2010 è stato certamente raggiunto prima del 30 giugno dell’anno successivo, resta comunque il fatto che l’impegno di conseguire tale obiettivo entro il 2010 non è stato rispettato. Per giunta, la Commissione rileva che l’impegno di riduzione annuale del bilancio è stato calcolato in occasione dell’adozione della decisione di autorizzazione condizionata sulla base di un gruppo Dexia che comprendeva DBB/Belfius. Se Dexia a fine 2011 ha conseguito l’obiettivo annuale di riduzione del bilancio, è stato perché questo bilancio non comprende più le attività e le passività di DBB/Belfius, ceduta nell’ottobre 2011, mentre l’obiettivo era stato fissato considerando tale importante controllata del gruppo ancora di proprietà di Dexia. Pur rilevando che l’obiettivo per il 2011 è stato formalmente raggiunto, la Commissione ritiene che la riduzione del bilancio per la fine del 2011 da parte di un gruppo Dexia privato di DBB/Belfius sia largamente al di sotto del ritmo di riduzione previsto dalla decisione di autorizzazione condizionata per un gruppo Dexia comprensivo di DBB/Belfius.

(392)

Infine, in risposta alle osservazioni degli Stati membri interessati, la Commissione rileva che se la crisi dei debiti sovrani può essere considerata come una ragione che può aver effettivamente ostacolato l’attuazione della decisione di autorizzazione condizionata, la crisi dei debiti sovrani non può essere per questo invocata per giustificare il mancato rispetto di taluni impegni, come ad esempio il RAROC minimo.

(393)

Per le ragioni suindicate, i dubbi espressi dalla Commissione nella sua decisione di approvazione provvisoria (88) e nella sua decisione di estensione del procedimento (89) non sono stati fugati dalle osservazioni ricevute dagli Stati membri interessati relativamente al rispetto degli impegni e delle condizioni di cui alla decisione di autorizzazione condizionata (90). Pertanto, la Commissione constata l’infrazione delle condizioni e degli impegni di cui alla decisione di autorizzazione condizionata e l’applicazione abusiva da parte degli Stati membri interessati degli aiuti oggetto della decisione di autorizzazione condizionata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2 del TFUE.

b)   Presenza dell’aiuto supplementare a Dexia sotto forma di partecipazione alla ricapitalizzazione di Dexia da parte di Arcofin

(394)

In sede di valutazione della ricapitalizzazione di Dexia nell’ambito della sua decisione di autorizzazione condizionata, la Commissione ha concluso che tale misura soddisfacesse tutte le condizioni di cui all’articolo 107, paragrafo 1 del TFUE, salvo per quanto concerne la partecipazione di Arcofin, Ethias e CNP Assurances all’aumento di capitale. Al considerando 130 di detta conclusione, essa ha in effetti concluso che la partecipazione di tali società alla ricapitalizzazione di Dexia non soddisfaceva la condizione di risorse statali.

(395)

Come illustrato al punto 31 della decisione di estensione del procedimento del 3 aprile 2012, la Commissione ha avviato un procedimento d’indagine formale sul caso SA.33927 (91) Guarantee scheme protecting the shares of individual members of financial cooperatives, ritenendo in via preliminare che il regime di garanzia potesse effettivamente costituire un aiuto incompatibile con il mercato interno a favore delle cooperative finanziarie le cui persone fisiche socie sono coperte dal regime di garanzia, dunque nello specifico a favore di Arcofin.

(396)

In particolare, ai sensi della decisione del 3 aprile 2012, il regime di garanzia potrebbe aver aiutato le cooperative ad ottenere maggiori capitali, o per lo meno a preservare il capitale esistente convincendo le persone fisiche socie a non ritirarsi dalla cooperativa. Questo fatto è di particolare pertinenza nel periodo che va dall’autunno 2008 alla data d’adozione del regio decreto (10 ottobre 2011), quando la fragilità dei mercati in generale e delle istituzioni finanziarie in particolare avrebbe altrimenti spinto gli investitori a ritirarsi dalle cooperative (92).

(397)

Come indicato nella decisione del 3 aprile 2012 e nella decisione di estensione della procedura, la Commissione rilevava inoltre che:

il 10 ottobre 2008, il governo belga ha annunciato con un comunicato stampa di voler estendere la copertura garantita dal fondo di protezione dei depositi e degli strumenti finanziari a favore delle disponibilità dei clienti degli istituti bancari (93). Tale garanzia doveva essere estesa ad altri istituti del settore finanziario «in particolare delle compagnie di assicurazione [assicurazione vita, dette del «ramo 21»] o delle cooperative autorizzate […] che ne avessero fatto richiesta» (94). Il comunicato precisava che «taluni organismi hanno già presentato la richiesta»,

il 15 ottobre 2008, il Parlamento federale belga ha adottato una legge per la promozione della stabilità finanziaria, ai sensi della quale lo Stato può, tramite decreto, istituire «un sistema di concessione di garanzie statali per impegni sottoscritti dalle istituzioni controllate», cioè le compagnie d’assicurazione, gli enti creditizi, le imprese d’investimento e le società finanziarie,

il 14 novembre 2008, un regio decreto ha dato esecuzione alla legge del 15 ottobre 2008, estendendo la garanzia statale ai titolari di prodotti di assicurazione vita del «ramo 21». È stato creato un nuovo fondo «speciale» di protezione dei depositi e delle assicurazioni vita in seno alla Cassa depositi e prestiti belga. Per quanto riguarda i depositi, il fondo speciale garantisce una seconda tranche da 50 000 a 100 000 EUR che si aggiunge alla prima di 50 000 EUR, importo già garantito dal fondo di protezione dei depositi e degli strumenti finanziari. Per quanto concerne i prodotti di assicurazione vita del «ramo 21», il fondo speciale garantisce questi prodotti per un importo di 100 000 EUR (95),

il 21 gennaio 2009, il governo belga ha confermato in un comunicato stampa l’impegno di offrire un regime di garanzia «ai soci» [persone fisiche] delle società cooperative autorizzate esistenti di cui almeno la metà del patrimonio è investito in una o più imprese attive nel settore finanziario o che sono autorizzate ad operare in quanto enti creditizi». Lo stesso giorno il gruppo Arco ha informato i propri soci di quanto confermato dal governo (96),

il 14 aprile 2009 (97), un regio decreto ha incaricato il ministro delle Finanze di presentare un progetto di legge in vista dell’attuazione di un sistema di concessione della garanzia statale per il rimborso della quota detenuta dalle persone fisiche socie delle società cooperative autorizzate,

il 9 settembre 2011, il governo federale belga ha confermato di aver completato un progetto di regolamentazione della garanzia statale concessa a favore delle persone fisiche socie delle società cooperative autorizzate (98),

il regio decreto del 10 ottobre 2011 estende alle società cooperative autorizzate la copertura della garanzia istituita con regio decreto del 14 novembre 2008, in quanto il fondo speciale tutela anche il capitale di queste società cooperative. Il decreto precisa che la protezione offerta dal fondo speciale di protezione dei depositi e delle assicurazioni sulla vita e del capitale delle società cooperative autorizzate ha efficacia dal momento in cui l’impresa di assicurazioni o la società cooperativa che ha presentato domanda di partecipazione al fondo effettua il pagamento del contributo annuo e della quota d’ingresso,

con il regio decreto del 7 novembre 2011, il Belgio annuncia che in applicazione del regio decreto del 14 novembre 2008, è stata accolta la richiesta di meccanismo di protezione del capitale delle società cooperative autorizzate ARCOPAR SCRL, ARCOFIN SCRL et ARCOPLUS SCRL. La concessione del meccanismo è stata accordata «Considerato […] che si giustifica […] concedere [alle parti delle società cooperative autorizzate] un regime di garanzia equivalente a quello esistente per prodotti di risparmio alternativi, ossia i depositi bancari e le assicurazioni “ramo 21” [e] la possibilità di estendere la protezione dei depositi al capitale delle società cooperative autorizzate, entro un breve termine, conformemente all’annuncio fatto in precedenza a tal riguardo». A quanto risulta alla Commissione, il gruppo Arco (o più precisamente le sue tre controllate Arcofin, Arcopar e Arcoplus) sarebbe la prima cooperativa finanziaria autorizzata ad aver richiesto di poter accedere al regime in favore delle persone fisiche sue socie e resterebbe, ad oggi, la sola cooperativa finanziaria ad usufruire del regime di garanzia.

(398)

Secondo la relazione della commissione speciale della Camera dei rappresentati del Belgio, incaricata di esaminare le circostanze che hanno portato allo scorporo di Dexia SA, non sussisteva un interesse economico proprio di Arcofin a partecipare alla ricapitalizzazione di Dexia e l’operazione è stata condotta a seguito della pressione delle autorità:

 

«Gli eventi si sono svolti in un contesto in cui gli azionisti di riferimento privati si trovavano già in una posizione di debolezza. […] Holding Communal e il gruppo Arco dipendevano dai proventi del portafoglio detenuto in Dexia e disponevano di risorse proprie estremamente limitate.

 

[…]

 

In data 30 settembre 2008, Arcofin (gruppo Arco) e Holding Communal hanno sottoscritto un aumento di capitale per il salvataggio di Dexia SA rispettivamente per 350 milioni di EUR e 500 milioni di EUR. Per quanto nemmeno gli stessi azionisti di riferimento disponessero dei mezzi necessari per partecipare all’aumento di capitale, da una parte essi desideravano manifestamente evitare un’eccessiva diluizione del proprio azionariato e, dall’altra, sembra che avessero egualmente subito pressioni da parte delle autorità per procedere alla sottoscrizione.

 

[…]

 

Per comprendere la situazione che affrontano Arco e Holding Communal, occorre risalire all’operazione di ricapitalizzazione del 2008, vero e proprio nodo del problema comune. All’epoca, Arco è impegnata in un processo di diversificazione del portafoglio, a seguito di una diagnosi concernente l’eccessiva concentrazione della loro principale posizione, ovvero quella detenuta in Dexia. […]. Non sussiste un interesse economico nel concentrare ulteriormente il portafoglio, al di là delle pure considerazioni di finanziamento, problematiche peraltro (cfr. il capitolo dedicato a tale analisi).

 

Tuttavia, quando si deve optare per la ricapitalizzazione d’emergenza, nell’ottobre 2008, questi due azionisti decidono di fare quanto necessario per non farsi diluire in maniera eccessiva. Il risultato di questa scelta […] è una concentrazione decisamente maggiore del portafoglio di partecipazioni e un importante spostamento del fulcro sul gruppo Dexia, che diventa di fatto il loro problema n. 1. Questo aumento di capitale, che peraltro ha apportato dei benefici finanziari al gruppo [Dexia], ha quindi considerevolmente fragilizzato soprattutto questi due azionisti di riferimento, in quanto essi non disponevano della solidità sufficiente per attutire l’urto dell’operazione nel rischio sistematico del proprio portafoglio; per loro, il rischio Dexia è diventato un rischio specifico non diversificato» (99).

(399)

Secondo la stampa belga, il 25 gennaio 2012, durante un’audizione dinnanzi alla commissione speciale della Camera dei rappresentati del Belgio incaricata di esaminare le circostanze che hanno portato allo scorporo di Dexia SA, il ministro delle Finanze del precedente governo avrebbe dichiarato che la garanzia statale a favore delle quote dei soci di Arcofin era frutto di un compromesso politico risalente al 2008, nel contesto del primo piano di salvataggio di Dexia:

«Egli [il ministro delle Finanze belga] rivelò anche [mercoledì 25 gennaio 2012, in occasione dell’audizione della commissione parlamentare sullo scorporo di Dexia] di non essere stato immediatamente convinto dalle garanzie Arco, in particolare per una sorta di timore che non fossero accettate dall’Europa. Che queste garanzie siano state comunque costituite risulta, secondo il vice primo ministro [il ministro delle Finanze belga], da un compromesso politico risalente al 2008, in occasione del primo salvataggio di Dexia. È la prima volta che una persona coinvolta ammette tale compromesso, la cui esistenza era già nota.

Secondo [il ministro], la questione sul fatto di accordare un meccanismo di protezione […] ai soci della cooperativa Arco, era già stata sollevata a fine settembre 2008, nella notte del primo salvataggio di Dexia a palazzo Egmont.

«[…] Per quanto concerne Arco, la questione proveniva dallo stesso consiglio dei ministri ristretto [Kernkabinet], ha dichiarato il [ministro delle Finanze] il quale non ha fornito dettagli.

[Il ministro] ha dichiarato che il compromesso politico era allora necessario per poter salvare Dexia. […]» (100).

«Dinanzi alla commissione Dexia, [il ministro delle Finanze belga] ha anche rivelato di non essere stato, in un primo tempo, a favore di tale garanzia, che era la conseguenza di un compromesso politico intervenuto nel 2008, ha confermato l’ex ministro delle Finanze. Egli ha ricordato che nella notte del primo salvataggio di Dexia, nel settembre 2008, la questione era stata quella di estendere la garanzia offerta ai risparmiatori dei prodotti del “ramo 21”, […], nonché ai soci della cooperativa Arco. «[…] Per Arco, la questione è stata sollevata direttamente nel Kern [il Consiglio dei ministri ristretto].» » (101)

(400)

Secondo l’intervento di un parlamentare nel quadro del dibattito sulla relazione della commissione speciale della Camera dei rappresentanti del Belgio, incaricata di esaminare le circostanze che hanno portato allo scorporo di Dexia SA, l’accesso al regime di garanzia, concesso dallo Stato ai soci del gruppo Arco, rappresentava la contropartita della partecipazione di Arcofin all’aumento di Dexia a seguito della pressione del governo:

 

«Nel 2008, il gruppo ARCO e Holding Communal hanno partecipato all’aumento di capitale del gruppo per un importo eccessivo e impossibile da raggiungere. Per questo prestito [prestito concesso da DBB ad ARCO e a Holding Communal perché potessero partecipare all’aumento di capitale], non potevano rivolgersi che a Banque Dexia Belgique e si tratta quindi, in questo caso, di un finanziamento circolare. L’aumento di capitale doveva servire a garantire i dividendi ed è stato realizzato dietro pressione del governo.

 

In cambio, ARCO ha avuto accesso al Deposito dei fondi di garanzia tanto da ottenere che i risparmiatori potessero essere risarciti per gli errori di gestione. Per aderirvi, ARCO non doveva pagare se non in caso di necessità. Il governo ha quindi ancora una volta esplicitamente ricompensato il gruppo ARCO facendogli un regalo da 1,5 miliardi di EUR» (102).

(401)

Per le ragioni esposte ai punti da (397) a (400), i dubbi sollevati dalla Commissione nella decisione di estensione del procedimento non sono stati fugati dalle osservazioni ricevute dagli Stati membri interessati. Pertanto, la Commissione ritiene che la garanzia statale a favore dei soci di Arcofin sia stata concepita dalle autorità belghe nell’intento di convincere Arcofin a prender parte alla ricapitalizzazione di Dexia.

(402)

In risposta alle osservazioni del Belgio [cfr. punto (377)], la Commissione rileva che l’annuncio e la garanzia emanano dallo Stato belga. La Commissione osserva che l’operazione di garanzia non è avvenuta se non nel momento in cui Arcofin avrebbe potuto correre, in mancanza di tale operazione, il rischio importante di esporre i suoi azionisti alle perdite connesse con la partecipazione di Arcofin alla ricapitalizzazione di Dexia. La Commissione rileva la concomitanza dell’annuncio del progetto di garanzia (il 10 ottobre 2008) con la preparazione della ricapitalizzazione di Dexia (diventata definitiva il 3 ottobre 2008, quindi preparata prima di questa data) e ritiene, tenuto conto degli elementi suindicati (103), che Arcofin non avrebbe preso parte alla ricapitalizzazione di Dexia se non avesse potuto contare sul regime di garanzia a tutela dell’investimento delle persone fisiche socie delle società cooperative; la divulgazione del progetto di questa misura ha spinto Arcofin a procedere all’iniezione di capitale. La misura è quindi imputabile allo Stato.

(403)

La ricapitalizzazione di Dexia per 350 milioni di EUR da parte della cooperativa finanziaria Arcofin nel quadro del primo piano di salvataggio di Dexia è quindi imputabile allo Stato. Le altre condizioni rilevanti per la qualifica di aiuto di Stato sono soddisfatte per le ragioni già esposte nella decisione d’avvio del 13 marzo 2009 (104) e nella decisione di autorizzazione condizionata (105): la Commissione ritiene che senza la garanzia dello Stato belga, Arcofin non avrebbe sottoscritto l’aumento di capitale, apportando un vantaggio importante a Dexia con la diminuzione del suo rischio d’insolvibilità; l’aumento di capitale è selettivo, poiché ha riguardato una sola impresa, ossia il gruppo Dexia; considerate le dimensioni di Dexia e la sua importanza sul mercato belga, francese e lussemburghese e il fatto che, senza gli interventi, il gruppo avrebbe potuto trovarsi in situazione d’insolvenza, modificando significativamente la struttura del mercato bancario nei tre territori, la Commissione ritiene che le misure in questione incidano sugli scambi tra Stati membri e falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

(404)

La Commissione sottolinea che l’imputabilità allo Stato delle partecipazione di Arcofin alla ricapitalizzazione di Dexia non sarebbe rimessa in discussione da un’eventuale conclusione, nell’ambito del caso SA.33927 Guarantee scheme protecting the shares of individual members of financial cooperatives, che il regime di garanzia non costituisce un aiuto di Stato a favore di d’Arcofin. In effetti, Arcofin potrebbe non essere stata essa stessa beneficiaria di un aiuto di Stato con riferimento al regime di garanzia, pur ricevendo, come constatato dalla Commissione nella presente decisione, una misura imputabile allo Stato che costituisce aiuto.

(405)

Nell’ambito del procedimento che ha dato luogo alla decisione di autorizzazione condizionata, la Commissione non è stata tenuta al corrente dalle autorità belghe degli elementi relativi a un regime di garanzia volto a tutelare le quote delle persone fisiche socie delle cooperative finanziarie. In effetti, l’assenza d’informazioni complete sulle condizioni di contorno alla partecipazione di Arcofin alla ricapitalizzazione ha avuto un’importanza determinante sulla conclusione della Commissione in merito all’assenza di aiuti in questo investimento e alla compatibilità degli altri elementi d’aiuto individuati nella decisione di autorizzazione condizionata. Dexia ha ricevuto, in realtà, un importo di aiuti maggiore di quello rilevato dalla Commissione nella decisione di autorizzazione condizionata e l’errore sull’importo dell’aiuto in cui è stata indotta la Commissione può essere stato determinante ai fini della sua analisi. La Commissione ha inviato agli Stati membri interessati una lettera con cui li informava dell’intenzione di avviare un procedimento in vista della revoca di tutte le parti della decisione di autorizzazione condizionata relative alla partecipazione di Arcofin all’aumento di capitale di Dexia. A fronte di un’eventuale aiuto supplementare sotto forma di partecipazione di Arcofin alla ricapitalizzazione di Dexia, di nuovi aiuti eventualmente concessi nel periodo della ristrutturazione oggetto della decisione condizionata, nonché della violazione di taluni impegni e condizioni derivanti dalla suddetta decisione condizionata, la Commissione rammenta che per ciascuno di detti motivi dovrebbe riesaminare la compatibilità del complesso degli aiuti considerati nella sua decisione condizionata. Quindi, nella decisione di estensione del procedimento, la Commissione ha invitato gli Stati membri interessati a presentare le loro osservazioni e qualsiasi altra informazione pertinente in merito, per consentire alla Commissione di stabilire se la decisione di autorizzazione condizionata debba essere revocata. Per le ragioni suesposte, dopo aver analizzato le osservazioni presentate dagli Stati membri interessati, la Commissione ritiene che la decisione di autorizzazione condizionata debba essere revocata. Ciononostante, la Commissione è dell’avviso che l’analisi sull’esistenza delle misure d’aiuto già individuate nella decisione di autorizzazione condizionata (cfr. punti da 121 a 138 della decisione di autorizzazione condizionata) rimanga pienamente valida.

6.1.2.   Ulteriori aiuti (successivi alla decisione di autorizzazione condizionata)

a)   Le garanzie temporanee sul rifinanziamento a favore di Dexia SA, DCL e le loro controllate (per un importo iniziale di 45 miliardi di EUR, salito a 55 miliardi di EUR).

(406)

La garanzia temporanea degli Stati membri interessati a copertura del rifinanziamento di Dexia SA e DCL è stata qualificata come aiuto (e approvata temporaneamente) con la decisione di approvazione provvisoria (106), la decisione di prima proroga della garanzia (107), la decisione di aumento del massimale della garanzia (108) e la decisione di seconda proroga della garanzia (109) per un importo iniziale di 45 miliardi di EUR, quindi di 55 miliardi di EUR.

(407)

Con le decisioni del 19 aprile 2008 (110) e del 30 ottobre 2009 (111), la Commissione aveva già stabilito che il meccanismo di garanzia varato dagli Stati membri interessati per il finanziamento ricevuto da Dexia a seguito dell’accordo dell’ottobre 2008 costituiva un aiuto di Stato.

(408)

La Commissione ribadisce le ragioni già addotte nelle precedenti decisioni, sulla base delle quali la garanzia sul rifinanziamento a favore di Dexia SA e di DCL costituisce un aiuto di Stato.

(409)

La Commissione osserva altresì che gli Stati membri interessati giustificano la garanzia temporanea sul rifinanziamento con l’incapacità di Dexia di reperire nuovi fondi sui mercati. In tali circostanze, la Commissione può ritenere che la garanzia non sia remunerata a un tasso di mercato e pertanto conferisca un vantaggio al suo beneficiario.

(410)

La misura è selettiva, in quanto riguarda una sola impresa: Dexia (essendo Dexia SA e DCL le persone giuridiche direttamente beneficiarie).

(411)

La garanzia temporanea di rifinanziamento, concessa dagli Stati membri interessati, comporta evidentemente risorse di Stato.

(412)

Tenuto conto delle dimensioni importanti di Dexia e del fatto che, senza la garanzia temporanea sul rifinanziamento, la banca avrebbe rischiato di essere posta in liquidazione immediata e non ordinata a causa dei suoi problemi congiunti di liquidità, qualità delle attività, redditività e solvibilità (con delle ripercussioni sulla struttura del mercato bancario in svariati Stati membri), la Commissione ritiene che la misura incida sugli scambi fra gli Stati membri e falsi o rischi di falsare la concorrenza.

b)   Le ELA concesse dalle banche centrali belga e francese rispettivamente a DBB/Belfius e DCL

(413)

La Commissione ritiene che l’ELA concessa a decorrere dal 5 ottobre 2011 si collochi nel quadro di una serie di nuove misure in favore del gruppo Dexia e di DBB/Belfius dopo la cessione di DBB/Belfius, adottate (o da adottare) a seguito dell’approvazione, in data 26 febbraio 2010, del primo piano di ristrutturazione di Dexia come, in particolare, la garanzia temporanea sul rifinanziamento, l’acquisizione di DBB/Belfius, la cessione di Dexia BIL e le misure previste dal piano di risoluzione ordinata di Dexia.

(414)

In risposta alle osservazioni degli Stati membri interessati in merito all’ELA, la Commissione osserva che, conformemente al punto 51 della comunicazione sul settore bancario (112), una delle condizioni per concludere che non vi sia presenza di aiuti è che «la misura […] non è coperta da alcuna controgaranzia dello Stato».

(415)

Essa constata che la garanzia concessa dallo Stato sull’ELA erogata a DBB/Belfius si colloca nel quadro di una garanzia dello Stato belga a favore della BNB, ai sensi della legge del 22 febbraio 1998 che istituisce lo status organico della BNB.

(416)

Essa non condivide il parere delle autorità belghe, secondo cui la garanzia concessa dal Belgio a favore della BNB non rientrerebbe nel quadro della comunicazione sul settore bancario (113) perché tale garanzia non sarebbe una misura «anticrisi» concessa specificamente per le ELA, ma «a garanzia di tutti [sic] i crediti concessi dalla BNB, a condizione che siano erogati nell’ambito del contributo della BNB alla stabilità del sistema finanziario, il che va ben al di là delle misure anticrisi».

(417)

La Commissione sottolinea che il criterio di assenza della controgaranzia statale, sancito dalla comunicazione sul settore bancario come uno dei criteri cumulativi per l’esclusione della qualifica di aiuto, non viene meglio specificato. La comunicazione non indica in nessun punto, neanche implicitamente, che occorra costituire le controgaranzia specificamente ai fini della lotta contro l’attuale crisi finanziaria. In effetti, i criteri identificati al punto 51 della comunicazione sul settore bancario non fanno che riprendere l’analisi formulata dalla Commissione ai punti 32 e 33 della decisione del 5 dicembre 2007Northern Rock  (114), ben prima dell’attuazione di un quadro giuridico in materia di crisi finanziaria. È sufficiente quindi che la controgaranzia dello Stato vada a copertura dei fondi conferiti dalla banca centrale, senza che sia necessario, come suggerito dalle autorità belghe, che la controgaranzia sia erogata specificamente per le ELA.

(418)

Ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della legge del 22 febbraio 1998 che istituisce lo status organico della BNB «Lo Stato garantisce la Banca contro ogni perdita e garantisce il rimborso di ogni credito concesso dalla Banca a seguito dell’esecuzione degli accordi di cui al comma precedente [ossia “gli accordi di cooperazione monetaria internazionale cui è vincolato il Belgio”] o in quanto parte di accordi o attività di cooperazione monetaria internazionale cui, tramite l’autorizzazione emanata in sede di Consiglio dei ministri, la Banca prende parte. Lo Stato garantisce inoltre alla Banca il rimborso di tutti i crediti concessi nell’ambito del suo contributo alla stabilità del sistema finanziario e garantisce la Banca contro le perdite subite a seguito delle operazioni necessarie a tal riguardo.» (115)

(419)

Se ne deduce, secondo la Commissione, che per le attività indicate in questa clausola, la BNB gode di una garanzia statale «contro ogni perdita». Inoltre, le autorità belghe hanno giustificato continuamente le ELA a favore di Dexia con la necessità di evitare una destabilizzazione del sistema finanziario.

(420)

Il fatto che nella loro notifica del 21 ottobre 2011 relativa alla nuova misura di ELA, le autorità belghe abbiamo ritenuto necessario indicare la presenza di una controgaranzia statale a favore della BNB quasi immediatamente dopo aver indicato che l’ELA è necessaria per preservare la stabilità finanziaria del Belgio conferma che questa controgaranzia va effettivamente a copertura dell’ELA:

«(22)

In these circumstances, NBB and the Belgian Government, each within the ambit of their relevant roles and their respective competences, had started considering available options to preserve DBB’s viability and the financial stability in Belgium. […]

(26)

Pursuant to the organic law of NBB of 22 February 1998 the Belgian State automatically guarantees the repayment of any credit granted in the context of NBB’s contribution to the stability of the financial system as well as any loss incurred as a result of any transaction necessary in this regard. This guarantee is legally enforceable.

[…]

(28)

NBB has recognised that these operations have been undertaken in view of the systemic importance of Dexia Group […]» (116)

(421)

Le condizioni di cui alla comunicazione sul settore bancario, che escludono la presenza di aiuto, non sono pertanto interamente soddisfatte per quanto concerne l’ELA della BNB a DBB/Belfius.

(422)

Lo stesso dicasi per quanto concerne la metà dell’ELA che la BdF ha concesso a DCL, per le ragioni esposte ai punti da 414 a 429.

(423)

Da quando l’accordo del 2 febbraio 2012 (117) fra le banche centrali belga e francese ha acquisito carattere vincolante, la BNB è tenuta a compensare il 50 % delle perdite che la BdF potrebbe subire a causa di un’eventuale insolvenza di DCL. Orbene, tale garanzia della BNB nei confronti della BdF è a sua volta coperta dalla garanzia dello Stato belga, come previsto dalla legge del 22 febbraio 1998 che istituisce lo status organico della BNB.

(424)

In mancanza di elementi sufficienti che indichino che l’accordo provvisorio fra le due banche centrali precedente all’accordo del 2 febbraio 2012 (118) avesse un carattere giuridicamente vincolante, la Commissione considera il 2 febbraio 2012 il momento a partire dal quale l’ELA della BdF a DCL poteva cominciare a configurarsi come aiuto.

(425)

[…].

(426)

[…].

(427)

[…].

(428)

[…].

(429)

Per concludere, la condizione secondo cui, affinché l’ELA non costituisca un aiuto ai sensi della comunicazione sul settore bancario, tale ELA non deve essere coperta da una controgaranzia statale (119) non è soddisfatta nemmeno per quanto concerne l’ELA della BdF a favore DCL.

(430)

Le condizioni di cui alla comunicazione sul settore bancario, che escludono la presenza di aiuto, non sono pertanto interamente soddisfatte per quanto concerne né l’ELA della BNB a DBB/Belfius, né l’ELA della BdF a DCL. Di conseguenza, occorre verificare se le condizioni che costituiscono aiuto di Stato siano effettivamente soddisfatte.

(431)

La BNB è un ente pubblico e i suoi interventi comportano risorse statali, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato. Secondo la stessa BNB, «la preminenza dell’interesse generale nella gestione della Banca nazionale si traduce, dalla sua istituzione, in un regime derogatorio al diritto comune delle società per azioni» (120). Essa esercita funzioni di carattere sovrano, come il mantenimento della stabilità dei prezzi a vantaggio della collettività nel suo insieme. Essa è disciplinata da una legge organica e il suo statuto è approvato con regio decreto. Il governatore e i direttori sono nominati dal Re. L’ELA rappresenta pertanto una misura statale concessa tramite risorse statali ai sensi dell’articolo107, paragrafo 1 del TFUE.

(432)

La BdF è un’istituzione il cui capitale è di proprietà dello Stato. Fermo restando l’obiettivo principale della stabilità dei prezzi, la BdF apporta il proprio contributo alla politica economica generale del governo e svolge le funzioni conferitele dallo Stato o le realizza per conto di terzi, previo consenso di quest’ultimo. L’ELA rappresenta quindi una misura statale erogata tramite risorse statali ai sensi dell’articolo107, paragrafo 1 del TFUE.

(433)

L’ELA versata a DCL e quella versata a DBB/Belfius fino al momento della sua cessione da parte di Dexia allo Stato belga è una misura selettiva concessa a Dexia, che le conferisce un vantaggio accordandole un finanziamento che Dexia non può più ottenere sul mercato in considerazione delle sue gravi difficoltà, in particolare in materia di liquidità.

(434)

Allo stesso modo, l’ELA versata a DBB/Belfius dopo la cessione da parte di Dexia allo Stato belga è una misura selettiva concessa a DBB/Belfius, che le ha conferito un vantaggio procurando un finanziamento che sul mercato non era più disponibile per questo soggetto. Inoltre, nel contesto dei gravi problemi di liquidità del gruppo Dexia, DBB/Belfius dopo la cessione ha continuato a sottoscrivere le emissioni obbligazionarie di DCL. L’ELA le ha reso più agevole l’investimento mentre la stessa agevolazione non era disponibile ai suoi concorrenti.

(435)

Dato che Dexia è attiva in diversi Stati membri e, per gran parte delle sue attività, è in concorrenza con altri istituti finanziari attivi in tutta l’Unione europea, l’ELA che le è stata concessa ha falsato la concorrenza e inciso sugli scambi tra gli Stati membri.

(436)

Analogamente, grazie all’ELA DBB/Belfius ha potuto disporre, dopo la sua cessione, di una fonte di finanziamento senza la quale non avrebbe potuto proseguire le proprie attività (in particolare sottoscrivere gli strumenti di finanziamento emessi da DCL), che pertanto le ha conferito un vantaggio che ha falsato la concorrenza. Si tratta di una delle più importanti banche del Belgio, in concorrenza con altri istituti finanziari attivi in tutta l’Unione europea. Tale vantaggio ha pertanto inciso sugli scambi fra gli Stati membri.

(437)

Di conseguenza e nonostante i portafogli di crediti dati in pegno da DBB/Belfius e DCL, la Commissione ritiene che le ELA contengano aiuti di Stato.

c)   Aiuto derivante dalla vendita di DBB/Belfius allo Stato belga

(438)

Con la sua decisione di avvio sulla vendita di DBB/Belfius, la Commissione ha formulato i propri dubbi sull’assenza di aiuti nella vendita di DBB/Belfius allo Stato belga. Il differenziale positivo fra il prezzo pagato dalle autorità belghe e il valore di mercato di DBB/Belfius al momento della transazione sarebbe da considerare come aiuto di Stato al venditore (Dexia SA) per un importo equivalente. Inoltre, la transazione può altresì evidenziare un aiuto a favore dell’entità ceduta (DBB/Belfius). Questi aiuti si vanno a sommare a quelli – rivisti – oggetto della decisione di autorizzazione condizionata e di cui DBB/Belfius ha già beneficiato in quanto entità del gruppo Dexia [cfr. sezione 6.1.1., considerando da (387) a (405)], e all’ELA ricevuta da DBB/Belfius [cfr. lettera b) della presente sezione].

—   Aiuto a favore del venditore

(439)

L’operazione di acquisizione delle azioni di DBB/Belfius da parte dello Stato belga è finanziata da risorse statali (provenienti dalla SFPI).

(440)

Lo Stato belga è intervenuto a favore di Dexia e/o delle sue controllate a termini e condizioni che non sarebbero accettabili per un investitore privato operante in condizioni normali di mercato. Il venditore Dexia beneficia delle risorse statali derivanti dall’acquisto da parte del Belgio di DBB/Belfius a un prezzo troppo elevato. La Commissione osserva che la valutazione del prezzo fornita dalle autorità belghe indica un valore compreso fra i 2,8 miliardi di EUR e i 7,2 miliardi di EUR. In effetti, dopo aver considerato le perdite non realizzate derivanti dalle condizioni di mercato dell’estate 2011 (perdite non realizzate deteriorate per circa [0-2] miliardi di EUR) e le prospettive sul risultato economico comunicate (408 milioni di EUR e […] milioni di EUR per il 2012 e il 2013 rispettivamente) e sulla base dei molteplici strumenti adottati per valutare gruppi bancari europei analoghi a Belfius (P/E multiplo (121) pari a [5-10] per il 2012 e il 2013 e P/TBV (122) pari a [0,6-0,8] alla fine del 2011), sembra che il valore della parte di DBB/Belfius ceduta possa essere stimato fra [0-5] miliardi di EUR e [0-5] miliardi di EUR.

(441)

Inoltre, la Commissione osserva che le condizioni della transazione di DBB/Belfius comportano obblighi contrattuali per DBB/Belfius e/o lo Stato belga che conferiscono un vantaggio a Dexia/DCL e, in condizioni normali di mercato, avrebbero diminuito il prezzo della transazione. Tali obblighi sono il meccanismo di complemento di prezzo, l’accordo sul finanziamento fra DBB/Belfius e DCL/Dexia e il risarcimento da parte dello Stato belga del gruppo Dexia contro il rischio di perdita legato alle consistenze relative ad Arco, Ethias e Holding Communal.

(442)

In primo luogo, per quanto concerne il meccanismo di complemento di prezzo, la Commissione riconosce che è pratica corrente nelle vendite di istituti bancari che vi siano meccanismi di adeguamento del prezzo in funzione della futura prestazione dell’attività venduta. La Commissione osserva tuttavia che nella caso in esame, questo meccanismo è sproporzionato per la circostanza. In particolare, il fatto che lo Stato belga si impegni a rimborsare il 100 % della plusvalenza significa che accetta di assumersi un rischio molto elevato (l’acquisizione per 4 miliardi di EUR) rinunciando a qualsivoglia remunerazione per il rischio (e senza che i costi di finanziamento siano rimborsati). Un investitore privato non avrebbe quindi accettato tale rimborso della plusvalenza senza un adeguamento significativo del prezzo di vendita. Sulla base delle informazioni fornite dal Belgio e dalla sua banca consulente e dei dati di mercato, il meccanismo di complemento di prezzo può essere valutato fra i 40 e i 150 milioni di EUR.

(443)

In secondo luogo, l’offerta formulata dallo Stato belga al gruppo Dexia prevede una riduzione progressiva dei finanziamenti di DBB/Belfius al resto del gruppo e in particolare a Dexia SA e DCL, ma la riduzione non è corredata da uno scadenzario chiaro e tassativo. La Commissione ritiene che nessun investitore privato avrebbe accettato di acquistare a queste condizioni una banca che mantiene un’esposizione così importante nei confronti di Dexia e delle sue controllate, un gruppo in grande difficoltà, senza adeguare il prezzo di vendita.

(444)

In terzo luogo, il risarcimento da parte dello Stato belga al gruppo Dexia contro i rischi di perdita legati alle consistenze relative ad Arco, Ethias e Holding Communal, come quello che figura nell’offerta dello Stato belga a Dexia pubblicata il 10 ottobre 2011, non sarebbe stato accettabile per un investitore accorto.

(445)

Si ricorda, come indicato nella decisione di avvio sulla vendita di DBB/Belfius (123) e confermato dalla decisione di approvazione provvisoria (124) e dalla decisione di estensione del procedimento (125) che la vendita di DBB/Belfius allo Stato belga a condizioni vantaggiose per Dexia è una misura di aiuto che si colloca nel quadro dell’attuazione, da parte degli Stati membri interessati, di un insieme di misure strutturali aggiuntive a favore di Dexia (che la Commissione, al momento dell’adozione della decisione di avvio sulla vendita di DBB/Belfius, non conosceva ancora a sufficienza, ma che si sono rivelate in seguito essere la garanzia sul rifinanziamento, l’ELA e le misure previste dal piano rivisto di risoluzione ordinata di Dexia) che non sarebbero state accettabili per un investitore avveduto. Ne consegue che l’acquisto di DBB/Belfius non può essere dissociato dalle altre misure di sostegno erogate a Dexia (126).

(446)

Di conseguenza, il prezzo di DBB avrebbe dovuto essere adeguato al ribasso per tener conto degli impegni indicati ai punti da 441 a 445 che hanno apportato un vantaggio a Dexia/DCL. La Commissione ritiene quindi che il prezzo di vendita di DBB/Belfius fosse sopravvalutato e superiore a quello che avrebbe accettato un investitore privato. L’aiuto di cui ha beneficiato DCL/Dexia può quindi essere stimato per un importo fra 1 e 2 miliardi di EUR.

(447)

Poiché Dexia è in concorrenza con gruppi stranieri, ciò incide sugli scambi fra Stati membri e questa vendita, a un prezzo troppo elevato, falsa la concorrenza.

—   Aiuti a favore di DBB/Belfius

(448)

La Commissione ritiene che sia stato appurato che lo Stato belga non si è comportato come un investitore privato in economia di mercato quando ha concluso l’acquisto di DBB/Belfius, poiché il prezzo di vendita era superiore al valore di mercato e lo Stato belga ha acquistato DBB/Belfius per prevenire un deterioramento della situazione finanziaria del gruppo e di conseguenza del sistema finanziario belga.

(449)

Già nella sua decisione di avvio la Commissione osservava il carattere alquanto improbabile che il gruppo bancario fosse rilevato da un investitore privato, in ragione del prezzo richiesto e dell’esposizione a DCL/Dexia che sarebbe stata ridotta soltanto gradualmente. La Commissione osserva altresì che un investitore in economia di mercato non avrebbe concluso tale acquisizione in tempi così brevi e senza aver condotto le indagini del caso. L’indagine formale ha confermato tali dubbi.

(450)

La Commissione osserva inoltre che DBB/Belfius beneficia direttamente della sua separazione dal gruppo Dexia, il che costituisce un vantaggio in sé. L’appartenenza al gruppo Dexia ha suscitato un’imponente fuga dai depositi in DBB/Belfius e messo a repentaglio la sua redditività. Le autorità belghe hanno sottolineato con forza questo aspetto della transazione per rassicurare i correntisti.

(451)

I vantaggi conferiti a DBB/Belfius dalla misura falsano la concorrenza, permettendo a DBB/Belfius di presentare ai propri creditori e correntisti un situazione migliore. Poiché DBB/Belfius è in concorrenza con gruppi stranieri, ciò incide sugli scambi fra Stati membri.

(452)

Di conseguenza, la conclusione della Commissione è che l’acquisizione delle azioni di DBB/Belfius da parte dello Stato belga alla condizioni descritte in precedenza costituisce un aiuto di Stato a favore di DBB/Belfius.

(453)

Di converso, per quanto concerne la sottoscrizione da parte di DBB/Belfius di obbligazioni garantite dagli Stati membri interessati ed emesse da Dexia SA e/o DCL, la Commissione non ha individuato elementi che dimostrino debitamente che DBB/Belfius ha tratto dalla sottoscrizione di queste obbligazioni un vantaggio specifico dal punto di vista della concorrenza, vale a dire un beneficio che altri sottoscrittori di titoli obbligazionari di DCL posti in una situazione analoga non avrebbero potuto ottenere. Tenuto conto degli elementi a sua disposizione, la Commissione non può quindi concludere sulla presenza di un aiuto a tal riguardo.

6.1.3.   Aiuti supplementari che dovranno essere versati nel quadro del piano rivisto di risoluzione ordinata e della cessione di DMA (con la costituzione di una banca di sviluppo)

a)   garanzia definitiva sul rifinanziamento a favore di Dexia SA, DCL e delle loro controllate

(454)

Così come la garanzia temporanea sul rifinanziamento autorizzata a titolo provvisorio dalla decisione di approvazione provvisoria, la decisione di prima proroga della garanzia, la decisione di aumento del massimale della garanzia e la decisione di seconda proroga della garanzia, la garanzia definitiva sul rifinanziamento da 85 miliardi di EUR costituisce un aiuto di Stato. La garanzia definitiva sul rifinanziamento comporta risorse statali. In assenza di garanzie degli Stati, Dexia non avrebbe potuto ottenere alcun finanziamento dai mercati, per cui la garanzia conferisce a Dexia un vantaggio. Nulla induce a pensare che tale misura, adottata in un’ottica di preservazione della stabilità finanziaria, risponda alle esigenze di un investitore privato operante in un’economia di mercato. Essa ha carattere selettivo e riguarda unicamente l’impresa Dexia, ed è volta a evitare una sua risoluzione immediata e non ordinata, il che, in ragione delle dimensioni importanti della banca, inciderebbe sulla struttura del mercato del settore bancario dell’Unione. La Commissione ritiene quindi che tale misura incida sugli scambi fra gli Stati membri e falsi o minacci di falsare la concorrenza.

b)   Ricapitalizzazione di Dexia SA per 5,5 miliardi di EUR

(455)

Per quanto riguarda l’esistenza dell’aiuto legato all’aumento di capitale, la Commissione fa riferimento alla sua decisione del 13 marzo 2009 e alla sua decisione di autorizzazione condizionata, in cui stabilisce che gli interventi dello Stato belga dello Stato francese costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

(456)

La Commissione ritiene evidente il carattere selettivo della misura, imputabile ai due Stati membri, visto che riguarda un’unica impresa, il gruppo Dexia ed è adottata direttamente dagli Stati belga e francese.

(457)

Come indicato in precedenza (127), la ricapitalizzazione di Dexia SA è necessaria per conferire un carattere ordinato alla risoluzione di Dexia. In effetti, per stabilizzare la situazione finanziaria del gruppo è importante affrontare lo stato di passività del patrimonio di Dexia SA al 30 settembre 2012 e di DCL al 31 dicembre 2012. Nessun proprietario privato operante in un’economia di mercato avrebbe effettuato tale aumento di capitale in un gruppo in difficoltà, impegnandosi al contempo a metterlo in risoluzione. L’impresa si trova quindi avvantaggiata da una ricapitalizzazione che non avrebbe ottenuto da un investitore privato avveduto.

(458)

La ricapitalizzazione contribuisce a evitare una liquidazione immediata e non ordinata di Dexia. Senza questa misura, la banca sarebbe posta in liquidazione e uscirebbe più rapidamente dal mercato del settore bancario e le sue attività verrebbero ridistribuite più rapidamente. La misura, in ragione delle notevoli dimensioni della banca, incide quindi sulla struttura del mercato del settore bancario dell’Unione e incide in tal modo sugli scambi fra Stati membri e falsa la concorrenza.

(459)

Di conseguenza, la Commissione conclude che la ricapitalizzazione di Dexia SA contiene un aiuto di Stato a favore di Dexia.

c)   Aiuti a favore della banca di sviluppo

(460)

La Commissione ritiene che vi sia presenza di aiuti a favore della banca di sviluppo all’interno della quale DMA svolgerà le sue attività:

a)

grazie alle iniezioni di capitale che gli azionisti si sono impegnati a effettuare; e

b)

grazie alla liquidità che gli stessi azionisti si impegnano a fornire al NEC.

(461)

Questi aiuti si aggiungono a quelli, oggetto d’esame, di cui DMA ha già beneficiato in quanto entità del gruppo Dexia.

(462)

Nella sua decisione di estensione del procedimento, la Commissione ha ritenuto che gli aiuti individuati nel quadro dell’operazione di cessione di DMA fossero aiuti in favore dell’attività di DMA e della «nuova struttura di credito ipotecario» (128), ossia dell’impresa che nascerà a seguito dell’operazione di cessione di DMA e che comprenderà anche i soggetti giuridici NEC e JV. In risposta, gli Stati membri interessati (129) e Dexia (130) indicano rispettivamente nelle loro osservazioni sulla decisione di avvio, e le autorità francesi nella nota del 4 dicembre 2012 in relazione all’operazione DMA (131), che non esiste alcuna soggetto economico «nuova struttura di diritto ipotecario» e che, ad ogni buon conto, una tale struttura non sarebbe beneficiaria di alcun aiuto.

(463)

A sostegno di tale argomentazione, gli Stati membri interessati dichiarano soltanto, nelle loro osservazioni congiunte sulla decisione di estensione del procedimento e sulla decisione di aumento della garanzia, che «le diverse persone giuridiche che comporrebbero questa «struttura di credito» hanno azionisti diversi e, ad ogni modo, perseguono ciascuna il proprio oggetto sociale» aggiungendo che esisterebbero «in permanenza degli interessi divergenti per le diverse parti della «nuova struttura di credito ipotecario», ossia i soggetti DMA, NEC e JV. L’unica argomentazione a sostegno di tale divergenza d’interessi è che «[…] questi soggetti [DMA, NEC e JV] intrattengono fra loro relazioni di servicing che creano un’integrazione verticale di svariate prestazioni di servizi. A ciascun livello di questa catena valoriale, un operatore cercherà di trarre il massimo profitto perseguendo il proprio interesse. Questi soggetti dovranno, in effetti, dividersi il margine derivante dall’attività di finanziamento degli enti territoriali»  (132).

(464)

A tal riguardo, nella nota in relazione all’operazione DMA del 4 dicembre 2012, le autorità francesi fanno un richiamo all’esistenza di « «diverse attività economiche» condotte da un lato dal NEC e da DMA, e dall’altro, dalla JV (133)

(465)

A titolo preliminare, la Commissione desidera ricordare che le norme del trattato sul funzionamento dell’Unione europea in materia di concorrenza, e segnatamente quelle in materia di aiuti di Stato, concernono le imprese e non le società e le altre entità giuridiche, che siano persone fisiche o giuridiche.

(66)

Come emerge dalla giurisprudenza della Corte nel contesto del diritto della concorrenza dell’Unione europea, la nozione di impresa abbraccia qualsiasi entità che esercita un’attività economica coerente e unitaria che comprende diversi elementi personali, materiali e immateriali che perseguono in modo duraturo uno stesso scopo economico determinato, a prescindere dallo status giuridico di detta unità economica (134).

(467)

Due o più entità giuridiche distinte possono formare un’unica entità economica ai fini dell’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato. Tale unità economica è quindi considerata l’impresa oggetto del presente esame. In tal senso, la Corte di giustizia s’interessa all’esistenza di partecipazioni di controllo di una di queste entità nell’altra, ovvero all’esistenza di legami funzionali, economici e organici fra di esse (135).

(468)

Per le ragioni esposte di seguito, la Commissione ritiene che DMA, il NEC e la JV costituiscano una sola e unica impresa. Esse perseguono in modo duraturo uno stesso scopo economico determinato (ovviare a un fallimento del mercato individuata nel finanziamento degli enti locali e degli ospedali pubblici francesi) per quanto ogni società svolga una funzione particolare e complementare nel perseguire tale obiettivo comune.

(469)

In effetti, il diritto francese (articolo L.515-22 del Codice monetario e finanziario) prevede che la gestione e il recupero di prestiti e crediti assimilati, di titoli e di valori detenuti da una società di credito ipotecario, nonché di obbligazioni o altre risorse che essa raccoglie siano assicurati da un ente creditizio distinto vincolato per contratto alla società di credito ipotecario. La motivazione di tale distinzione fra persone giuridiche non è di ordine economico, bensì essenzialmente giuridico. Il diritto francese accorda un diritto legale di prelazione ai dipendenti, in caso di risanamento o liquidazione di un’impresa. Ai sensi dell’articolo L. 515-19 del Codice monetario e finanziario, anche le obbligazioni ipotecarie emesse dalla società di credito ipotecario godono dei privilegi di legge del diritto di prelazione, che prevede che tutte le attività della società di credito ipotecario siano destinate in via prioritaria al pagamento delle obbligazioni ipotecarie.

(470)

Sorgerebbe un conflitto di privilegi se non esistesse un dispositivo di legge che prevede che un ente creditizio (che ha dei dipendenti) debba gestire la società di credito ipotecario (che non ha personale). Di conseguenza, DMA in quanto società di credito ipotecario, non potrebbe funzionare senza il NEC. DMA non costituisce in sé un’impresa, in quanto il diritto francese la priva dello strumento per potersi gestire autonomamente. Le autorità francesi rilevano esse stesse, al punto 78 della notifica dell’operazione di cessione di DMA, che «il quadro normativo applicabile alle società di credito ipotecario vieta loro di avere dei dipendenti». Esse precisano altresì nello stesso documento che le funzioni di gestione corrente delle attività di DMA saranno garantite dal NEC e riguarderanno in particolare la gestione e il recupero dei prestiti, la desensibilizzazione dei «prestiti sensibili» di DMA, la gestione del portafoglio titoli, la gestione della tesoreria e del rifinanziamento a lungo termine con obbligazioni ipotecarie, la gestione e la copertura dei rischi tramite operazioni di mercato e la gestione del bilancio di DMA, nonché la manutenzione degli strumenti e dei metodi di rating interno (136).

(471)

Inoltre, ai sensi dell’articolo L. 515-13-I del Codice monetario e finanziario, l’oggetto esclusivo della società di credito ipotecario è quello di concedere o contrarre prestiti garantiti, acquisire esposizioni su enti pubblici, titoli e valori corredati da garanzia di primo grado e, per il finanziamento di queste attività, emettere obbligazioni ipotecarie che godono del privilegio succitato ai sensi dell’articolo L. 515-19.

(472)

Orbene, secondo la notifica dell’operazione di cessione di DMA da parte delle autorità francesi, sarà la JV a commercializzare i prestiti idonei al cover pool di DMA, rifinanziati dalle obbligazioni ipotecarie emesse da questa. La JV fungerà da semplice intermediario per le transazioni bancarie e non potrà contabilizzare nel proprio bilancio i prestiti da lei «originati» e che saranno successivamente «caricati» sul bilancio di DMA.

(473)

Ne consegue che la JV agisce semplicemente come intermediario che consente alla società di credito ipotecario DMA di assolvere al dettato dell’articolo L. 515-13-I del Codice monetario e finanziario. Senza la JV la DMA non potrebbe conseguire il proprio oggetto di «concedere o contrarre prestiti» nel rispetto delle condizioni previste da questo articolo.

(474)

Inoltre, la Commissione ricorda che il NEC opererà in qualità di prestatore di servizi alla JV, a sostegno dell’attività di produzione dei prestiti a favore del settore pubblico locale, inclusi i prestiti alle strutture sanitarie pubbliche. Tali servizi riguarderanno in particolare l’assistenza alla commercializzazione e alla gestione dei prestiti, l’assistenza alla gestione attiva dei prestiti non sensibili, nonché delle prestazioni nella gestione finanziaria e dei rischi.

(475)

Peraltro, il modo in cui le autorità francesi hanno redatto i propri impegni suggerisce che esse considerano il NEC e DMA come appartenenti a una stessa impresa. Il punto 13 degli impegni relativi a DMA indica che il livello di liquidità che gli azionisti (lo Stato, la CDC e La Banque Postale) si impegnano a fornire al NEC è quello necessario «al NEC e a DMA». Il punto 15 degli stessi impegni dal titolo «Livello di capitale del NEC e di DMA» indica che il livello di capitale che gli azionisti si impegnano a mantenere è quello necessario per far fronte a un’eventuale materializzazione delle perdite sul portafoglio esistente di DMA. Ciò significa che il livello di un’eventuale ricapitalizzazione del NEC sarà in funzione dei bisogni di DMA.

(476)

DMA, il NEC e la JV hanno i medesimi azionisti ultimi (lo Stato, la CDC e La Banque Postale) per quanto con livelli differenziati di partecipazione.

(477)

Inoltre, per quanto le autorità francesi abbiano indicato nella loro notifica dell’operazione di cessione di DMA che ‘«utilizzeranno l’espressione ‘banca di sviluppo’ per far riferimento alle varie attività economiche esercitate, da un lato, dal NEC e da DMA, e dall’altro dalla JV» (137), la Commissione osserva che esse giustificano la conformità dell’operazione con le norme in materia di aiuti di Stato (e in particolar modo il livello di redditività ridotto delle attività di finanziamento degli enti locali francesi) con il fatto che «DMA, NEC e JV […] costituiranno insieme una banca di sviluppo» (138) facendo propria la «qualifica» di banca di sviluppo (139).

(478)

Se, nell’intento di contestare la presenza di aiuti all’attività di DMA e alla nuova «struttura di credito ipotecario» (denominata «banca di sviluppo» nella presente decisione e nelle notifiche), gli Stati membri interessati affermano che tale impresa non esisterà, la Commissione ritiene che essi non possano, al contempo (140) ricorrere alla nozione di nuova struttura di credito ipotecario o di banca di sviluppo, che corrisponde a un’impresa, per convincere la Commissione della conformità dell’operazione concernente DMA con le norme in materia di aiuti di Stato.

(479)

La Commissione è del parere che un ricorso così frequente all’espressione «banca di sviluppo» (141) – che sta a indicare sia DMA, il NEC che la JV – nella notifica della autorità francesi dell’operazione di cessione di DMA, è la prova che queste tre entità giuridiche rappresentano tre sfaccettature di una stessa individualità economica, una stessa impresa. Se così non fosse, gli Stati membri interessati potrebbero descrivere e giustificare l’operazione di cessione di DMA senza dover ricorrere a un vocabolo comune per indicare tre entità giuridiche separate.

(480)

Allo stesso modo, nella notifica dell’operazione di cessione di DMA da parte delle autorità francesi alla Commissione si ricorre molto spesso all’espressione «DMA, il NEC e la JV», il che suggerisce la partecipazione a un’impresa e a un’attività economica comune (142).

(481)

Gli impegni relativamente all’operazione di cessione di DMA, inoltre, fanno riferimento a «DMA, il NEC e la JV» (143), in particolare «al business plan globale del NEC, di DMA e della JV» (144).

(482)

In subordine, pur non esistendo un’impresa «banca di sviluppo» cui dovessero appartenere DMA, il NEC e la JV, la Commissione ritiene che DMA sarà beneficiaria dell’aiuto indicato di seguito (impegno di conferire capitale), in quanto trarrà un vantaggio da queste misure che comportano delle risorse di Stato, non potendo funzionare senza la misura, né indipendentemente dal NEC (cfr. i punti da 470 a 471). Tale vantaggio, di carattere selettivo, creerebbe delle distorsioni della concorrenza a livello europeo come la banca di sviluppo per le stesse ragioni.

—   Impegno di conferire capitale al NEC e a DMA

(483)

Lo Stato, la CDC e La Banque Postale, azionisti di DMA, s’impegnano a mantenere il capitale del NEC e di DMA al livello necessario per rispondere a un’eventuale materializzazione delle perdite sul portafoglio esistente (portafoglio legacy) di DMA, che comprende «prestiti sensibili» per un importo di circa 10 miliardi di EUR. A tal riguardo, le autorità francesi si sono impegnate a notificare alla Commissione ogni futuro aumento di capitale di DMA, che sarà quindi valutato sulla base delle norme dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato.

(484)

Una ricapitalizzazione da parte dello Stato francese consiste chiaramente nella concessione di risorse pubbliche. Lo stesso dicasi per un’iniezione di capitale da parte della CDC o di La Banque Postale.

(485)

Conformemente alla giurisprudenza (145), il semplice fatto che un operatore economico sia sotto il controllo statale non basta a imputare allo Stato le misure adottate da tale operatore. Dalla giurisprudenza risulta tuttavia che, per quanto sia molto difficile per la Commissione dimostrare (a causa dei rapporti privilegiati in essere, da una parte, tra la CDC e La Banque Postale, e dall’altra lo Stato francese), che nel caso in esame le decisioni di acquisire DMA alle condizioni notificate (misura 1) e coprire i bisogni di finanziamento del nuovo ente creditizio e di DMA (misura 4) sono state effettivamente adottate dietro indicazione delle amministrazioni pubbliche, l’imputabilità di tali misure allo Stato può essere dedotta da una serie di elementi propri alle circostanze in cui esse sono intervenute.

(486)

Elementi quali, in particolare, «l’integrazione dell’impresa pubblica nelle strutture dell’amministrazione pubblica, la natura della sue attività e l’esercizio di queste sul mercato in normali condizioni di concorrenza con gli operatori privati, lo status giuridico dell’impresa (che può essere soggetta al diritto pubblico oppure al diritto comune delle imprese), l’intensità della tutela esercitata dalle autorità pubbliche sulla gestione dell’impresa o qualsiasi altro indizio che indichi, nel caso concreto, un coinvolgimento delle autorità pubbliche ovvero l’improbabilità di una mancanza di coinvolgimento nell’adozione di un provvedimento, tenuto conto anche dell’ampiezza di tale provvedimento, del suo contenuto ovvero delle condizioni che esso comporta» possono essere pertinenti per concludere sull’imputabilità allo Stato di un provvedimento d’aiuto adottato da un’impresa pubblica (146).

(487)

Nella fattispecie, giova constatare che per quanto riguarda la CDC, quest’ultima è un istituto pubblico posto, con la Loi de finances francese del 28 aprile 1816, sotto la vigilanza e la garanzia dell’autorità legislativa, che esercita funzioni di interesse generale (in particolare finanziamento di enti pubblici); è disciplinata da disposizioni giuridiche e normative e il suo direttore generale nonché i principali dirigenti sono nominati dal presidente della Repubblica francese e dal governo francese (147).

(488)

Per quanto concerne l’argomentazione degli Stati membri interessati, secondo i quali la posizione della Commissione, confermata dal Tribunale nella sentenza Air France del 1996 non è più pertinente alla luce della giurisprudenza più recente (Stardust Marine) e delle evoluzioni statutarie intervenute nella CDC, la Commissione osserva in primo luogo che, ai sensi dell’articolo L 518-2 e conformemente al Codice monetario e finanziario francese così come modificato dalla legge di modernizzazione dell’economia (148), la CDC costituisce sempre «un gruppo pubblico al servizio dell’interesse generale» che è «posto, nella maniera più speciale, sotto il controllo e la garanzia dell’autorità legislativa». La Commissione osserva altresì che, tenuto conto dell’ulteriore giurisprudenza succitata, tali elementi devono comunque essere considerati nell’analisi dell’imputabilità allo Stato delle misure in esame, oltre ad essere peraltro corroborati da una serie di elementi supplementari, come illustrati ai considerando da 490 a 493.

(489)

La Banque Postale è detenuta al 100 % dalla società La Poste. Oltre ad avere il controllo di La Banque Postale, La Poste opera in qualità di prestatore di servizi, mettendo a disposizione de La Banque Postale personale proprio che agisce «in nome e per conto» di La Banque Postale. Lo Stato francese e la CDC (149) detengono la totalità del capitale e i diritti di voto di La Poste. Conformemente a quanto previsto dalla legge (150), il presidente del Consiglio d’amministrazione di La Poste è designato per decreto fra gli amministratori; otto membri del Consiglio d’amministrazione di La Poste sono proposti dallo Stato, tre da CDC e uno di concerto da Stato e CDC; il Consiglio d’amministrazione di La Poste conta un rappresentante degli enti territoriali. Partecipano alle riunioni del Consiglio d’amministrazione di La Poste anche un commissario governativo e il controllore generale economico e finanziario dello Stato distaccato presso La Poste. Uno degli amministratori di La Poste nominato su proposta dello Stato è anche amministratore di Dexia SA ed ha partecipato (dal periodo precedente l’adozione della decisione condizionata del 26 febbraio 2010 fino al mese di aprile 2012), in qualità di membro di un servizio che rappresenta le autorità francesi (151), a […] in merito a Dexia.

(490)

È giocoforza altresì constatare che l’impegno di ricapitalizzare il NEC e DMA in caso di necessità interviene in concomitanza con la notifica da parte degli Stati membri interessati del piano rivisto di risoluzione ordinata di Dexia, nell’ambito del quale si collocano le misure che gli Stati membri interessati qualificano essi stessi come aiuti, quali la nuova garanzia definitiva sul rifinanziamento e la ricapitalizzazione di Dexia SA.

(491)

Orbene, il piano rivisto di risoluzione ordinata di Dexia si fonda in particolare sulla realizzazione dell’operazione di cessione di DMA, il cui impegno di ricapitalizzare il NEC e DMA è una delle componenti sostanziali e ha permesso la conclusione di un accordo sull’operazione.

(492)

Per quanto concerne il piano di risoluzione ordinata di Dexia, gli Stati membri interessati affermano che senza di esso (e senza gli aiuti che il piano comporta) si sarebbero verificate l’insolvenza di DCL e/o di Dexia, seguite da una liquidazione immediata di Dexia, «il che avrebbe indubbiamente generato un grave turbamento alle economie belga, francese e lussemburghese e alla zona dell’euro in generale» (152).

(493)

Infine, la Commissione osserva che la CDC, La Banque Postale e lo Stato francese hanno deciso di creare una banca di sviluppo il cui principale obiettivo non è quello di ottimizzare la redditività, bensì di ovviare a un fallimento del mercato. La banca di sviluppo ha lo scopo di concedere dei finanziamenti agli enti locali e agli ospedali pubblici francesi per contribuire all’interesse comune. Inoltre, la CDC e La Banque Postale, nonché lo Stato francese dovranno rispettare gli impegni concernenti la gamma di prodotti (prodotti «vanilla») offerti in futuro.

(494)

Questi elementi rendono improbabile che le autorità francesi non avessero un’influenza determinante sulla CDC e La Banque Postale, quando queste hanno remissivamente accettato di partecipare all’operazione di cessione di DMA e di costituzione di una banca di sviluppo, compreso l’impegno a ricapitalizzare il NEC e DMA, se necessario.

(495)

La misura in parola è quindi imputabile allo Stato francese e concede delle risorse pubbliche.

(496)

L’impegno di conferire capitale al NEC e a DMA è chiaramente selettivo.

(497)

Questo impegno conferisce un vantaggio al NEC e a DMA. In primo luogo, copre le perdite potenziali del portafoglio di prestiti sensibili. Poiché tali perdite potrebbero rivelarsi importanti, in misura pari a [1,5-4,5] miliardi di EUR secondo un’analisi effettuata da un revisore dei conti esterno incaricato dalla Commissione, l’efficacia economica a lungo termine di DMA potrebbe senza tale impegno essere rimessa in questione. In secondo luogo, l’impegno propriamente detto degli azionisti di procedere a tale ricapitalizzazione, già esistente in virtù della presente decisione e degli impegni allegati relativi all’operazione di cessione di DMA, conferisce altresì un vantaggio alla banca di sviluppo, in quanto essa è favorita dal fatto che il mercato conosca questa informazione. In terzo luogo, sulla base del rendimento su fondi propri come evidenziato dalle proiezioni finanziarie relative al business plan globale della banca di sviluppo (di DMA, del NEC e della JV), un investitore accorto operante in un’economia di mercato non si impegnerebbe a procedere a un tale aumento di capitale.

(498)

L’impegno falsa la concorrenza: se è vero che a causa del fallimento del mercato vi è un’offerta insufficiente a coprire la domanda di finanziamento degli enti locali francesi e delle strutture sanitarie pubbliche francesi, ciò non toglie che taluni soggetti siano presenti o possano fare il loro ingresso in questo mercato carente, e che su questi inciderà l’ingresso di una banca di sviluppo pubblica che gode del sostegno dello Stato e di aiuti di Stato.

(499)

Ciò incide sugli scambi fra gli Stati membri, poiché il mercato del finanziamento agli enti locali francesi e quello del finanziamento alle strutture sanitarie pubbliche francesi sono aperti agli operatori aventi sede nell’Unione europea.

(500)

L’impegno di conferire capitale al NEC/DMA costituisce pertanto un aiuto di Stato.

—   Impegno di immettere liquidità

(501)

Conformemente al punto 13 degli impegni della Francia in merito all’operazione di cessione di DMA, lo Stato francese, la CDC e La Banque Postale, azionisti di DMA, si impegnano a fornire la liquidità necessaria al NEC/DMA.

(502)

Ai sensi del punto 13 degli impegni relativi a DMA, i conferimenti saranno realizzati conformemente alle condizioni descritte nella nota trasmessa alla Commissione l’8 ottobre 2012 e acclusa alla presente decisione (allegato IV a) e annessa ai suddetti impegni.

(503)

Secondo la nota, ad ogni emissione i costi del finanziamento a lungo termine conferito al NEC dai suoi azionisti al prezzo di mercato saranno determinati sulla base dei costi dei finanziamenti con scadenze e valute identiche, osservati su un panel di enti creditizi concordati fra il NEC e i suoi azionisti.

(504)

Il panel sarà determinato sulla base dell’elenco delle banche francesi che contribuiscono alla determinazione dell’Euribor, da cui saranno eliminati gli istituti considerati come non comparabili al NEC/DMA sulla base dei loro rating a lungo termine (e in prospettiva) e dei loro profili di rischio (tipo d’attività, esposizione geografica, coefficienti prudenziali ecc.). Nella misura del possibile, il panel sarà costituito da almeno tre banche.

(505)

Il costo di finanziamento del NEC/DMA sarà pari alla media dei costi di finanziamento degli enti creditizi che compongono il panel.

(506)

Analogamente, il costo del finanziamento a breve termine conferito al NEC dai suoi azionisti al prezzo di mercato sarà pari alla media dei costi di finanziamento degli enti creditizi che compongono il panel.

(507)

Per quanto concerne l’impegno di rispettare le condizioni previste dalla nota dell’8 ottobre 2012 annessa alla presente decisione (allegato IV a), la Commissione conclude che l’immissione di liquidità al NEC per la banca di sviluppo si farà a condizioni di mercato.

(508)

Ne consegue che il conferimento di liquidità (o l’impegno di effettuare tale conferimento) alle condizioni indicate dalla Commissione non produce alcun vantaggio concorrenziale. Pertanto, la misura non costituisce aiuto.

d)   Aiuto a Dexia riguardo al prezzo di cessione di DMA

(509)

Nella decisione di estensione del procedimento, la Commissione ha sollevato dubbi sul fatto che il prezzo di 380 milioni di EUR (al quale si aggiungeva un meccanismo di adeguamento del prezzo) per l’acquisto di DMA corrispondesse a un prezzo di mercato (153).

(510)

Successivamente, il prezzo di 380 milioni di EUR è stato confermato essere «accettabile per un investitore accorto» da una società di analisti finanziari incaricata dalle autorità francesi e dalla CDC, ma tenendo conto delle garanzie stop-loss e di un «meccanismo di cessione sintetica dei prestiti sensibili» con effetto analogo a quello della garanzia sui prestiti sensibili.

(511)

In uno scenario di liquidazione (senza nuova produzione), secondo tale società di analisti, il valore del NEC/DMA sarebbe di […] milioni di EUR.

(512)

Secondo la nota sull’operazione di cessione di DMA, il prezzo di 1 EUR per la cessione corrisponderebbe al prezzo di mercato, tenuto conto dell’abbandono delle garanzie e della clausola di adeguamento dei prezzi e dell’evoluzione della situazione di bilancio di DMA nel corso dei primi tre trimestri del 2012.

(513)

Sulla base dell’analisi richiesta dalla Commissione a un esperto indipendente, le perdite totali di DMA per insoluti e contenziosi ammonterebbero a [1,5-4,5] miliardi di EUR in uno scenario di base e a [3-8] miliardi di EUR in uno scenario di stress.

(514)

Come dichiarano gli Stati membri interessati e stima la società di analisti finanziari incaricata dalle autorità francesi e dalla CDC, anche ipotizzando che il prezzo di mercato di DMA con le garanzie fosse di 380 milioni di EUR, è matematicamente impossibile secondo la Commissione che senza garanzia e con un rischio di perdita fra [1,5-4,5] e [3-8] miliardi di EUR, il prezzo di mercato del NEC (che detiene il 100 % di DMA, cui si sommano gli strumenti e i mezzi trasferiti da DCL o messi a disposizione del NEC) sia di 1 EUR. L’abbandono della clausola di adeguamento del prezzo non potrebbe spiegare tale prezzo positivo. Il prezzo è eccessivo, tenuto conto del rischio di perdite di DMA.

(515)

Le ragioni per cui il conferimento di capitale nel NEC e in DMA da parte dello Stato francese, la CDC e La Banque Postale è imputabile allo Stato e costituisce una risorsa pubblica, come esposte ai punti da (484) a (495) supra, sono egualmente valide per quanto concerne il pagamento del prezzo d’acquisto del NEC da parte degli stessi soggetti.

(516)

Il prezzo di 1 EUR favorisce il venditore Dexia in virtù dell’eccessiva valutazione, tenuto conto che consente a Dexia di non doversi più assumere i rischi connessi con il portafoglio d’attività della propria controllata DMA. Questo vantaggio, dal punto di vista della concorrenza è chiaramente selettivo, poiché accorda un beneficio unicamente a Dexia.

(517)

Poiché Dexia è in concorrenza con gruppi stranieri, tale acquisto incide sugli scambi fra Stati membri e rischia inoltre di falsare la concorrenza. Si può pertanto concludere che l’acquisto del NEC/DMA da parte dello Stato francese, della CDC e di La Banque Postale secondo i termini descritti in precedenza viene effettuato a un prezzo più elevato rispetto al valore reale e costituisce quindi chiaramente un vantaggio a beneficio del venditore. L’importo pagato in eccesso costituisce quindi un nuovo aiuto a favore di Dexia.

e)   Aiuto a favore di DMA

(518)

La Commissione ritiene altresì che la vendita del NEC/DMA costituisce un vantaggio a favore dell’entità venduta.

(519)

La Commissione è dell’avviso che sia stato dimostrato che lo Stato francese, la CDC e La Banque Postale non si sono comportati come un investitore accorto in un’economia di mercato nel momento in cui hanno dato seguito all’acquisto del NEC/DMA, poiché 1) il prezzo di vendita era superiore al valore di mercato e 2) l’acquisto è stato effettuato per ovviare a un fallimento del mercato e non per realizzare un investimento redditizio.

(520)

La Commissione osserva inoltre che DMA beneficia direttamente della sua separazione dal gruppo Dexia, il che costituisce un vantaggio in sé.

(521)

I vantaggi conferiti a DMA dalla misura falsano la concorrenza, permettendo a DMA di presentare ai propri creditori e correntisti un situazione migliore. Poiché DMA è in concorrenza con gruppi stranieri, ciò incide sugli scambi fra Stati membri.

(522)

Di conseguenza, la conclusione della Commissione è che l’acquisto delle azioni del NEC/DMA da parte dello Stato francese, della CDC e di La Banque Postale alle condizioni descritte in precedenza costituisce aiuti di Stato a favore di DMA.

f)   Le garanzie abbandonate (assenza di aiuto)

(523)

Nella decisione di estensione del procedimento, la Commissione ha ritenuto che le garanzie seguenti, inizialmente previste nel quadro dell’operazione di cessione di DMA, potessero eventualmente costituire aiuti: una garanzia di Dexia SA e DCL sui «prestiti sensibili» di DMA (che copre un importo totale di circa 10 miliardi di EUR), una controgaranzia della Francia sulla garanzia sui «prestiti sensibili» e una cosiddetta garanzia stop-loss sulle perdite di ogni portafoglio titoli di Dexia SA e DCL.

(524)

Nella misura in cui gli Stati membri interessati hanno rinunciato a tali garanzie, la Commissione non ha più giudizi da esprimere al riguardo.

6.1.4.   Conclusione

(525)

Per concludere, la Commissione ritiene che le misure seguenti contengano elementi di aiuti di Stato: gli aiuti oggetto della decisione di autorizzazione condizionata, la partecipazione di Arcofin alla ricapitalizzazione di Dexia il 30 settembre 2008, la garanzia sul rifinanziamento degli Stati membri interessati a favore di Dexia SA e DCL (la garanzia temporanea che sarà sostituita da una garanzia definitiva), la cessione di DBB/Belfius, l’ELA concessa dal 5 ottobre 2011 (quella della BNB, che è terminata, e quella della BdF, ancora in essere), la ricapitalizzazione di Dexia SA, l’impegno di ricapitalizzare il NEC e DMA, e la cessione di DMA.

6.2.   QUANTIFICAZIONE DEGLI AIUTI

(526)

Le misure oggetto della decisione di autorizzazione condizionata sono già state quantificate:

sulla ricapitalizzazione dell’ottobre 2008 per un importo totale di 6 miliardi di EUR, la decisione di autorizzazione condizionata ha considerato 5,2 miliardi di EUR imputabili agli Stati belga e francese. È opportuno aggiungere a ciò la partecipazione di Arcofin per un importo di 350 milioni di EUR,

l’elemento di aiuto della garanzia dello Stato belga e dello Stato francese su un portafoglio di attività che hanno subito una riduzione di valore stimate a 3,2 miliardi di EUR,

la percentuale di importo massimo d’ELA a carico della BNB, garantita dallo Stato belga pari a 35 miliardi di EUR,

la garanzia prestata dagli Stati belga, francese e lussemburghese sul rifinanziamento del gruppo per un importo massimo pari a 135 miliardi di EUR.

(527)

La garanzia temporanea sul rifinanziamento degli Stati membri interessati a favore di Dexia SA e di DCL approvata a titolo provvisorio con la decisione di approvazione provvisoria è passata da 45 a 55 miliardi di EUR e sarà sostituita da una garanzia definitiva per un importo di 85 miliardi di EUR.

(528)

Per quanto concerne l’importo dell’aiuto relativo all’ELA, gli Stati membri interessati hanno fatto osservare che «l’importo dell’aiuto delle misure ELA dovrebbe in ogni caso essere limitato alla metà dell’importo totale di ELA corrispondente all’importo effettivamente erogato a Dexia dalla BNB, dato che l’altra metà è stata erogata per conto e a rischio della Banque de France» (154).

(529)

Ciò non è esatto: tanto dalla notifica della nuova ELA da parte delle autorità belghe quanto dai termini dell’accordo del 2 febbraio 2012 si evince che ogni banca centrale concede l’ELA all’istituto bancario «che rientra nella propria giurisdizione», ossia la BNB a DBB/Belfius e la BdF a DCL.

(530)

Pertanto, anche qualora la BdF non dovesse onorare il proprio impegno e risarcire alla BNB il 50 % della perdita derivante dall’insolvenza di DBB nel quadro dell’ELA concessa a DBB/Belfius, la BNB continuerebbe comunque a beneficiare della garanzia dello Stato belga per la totalità della sua esposizione all’insolvenza di DBB/Belfius.

(531)

Di converso, soltanto la metà dell’ELA concessa dalla BdF a DCL è coperta da una controgaranzia dello Stato, ossia quella del Belgio che garantisce la BNB, la quale si è impegnata a contribuire soltanto alla metà delle perdite della BdF. A quanto risulta alla Commissione, non esiste nessuna garanzia dello Stato francese a favore della BdF.

(532)

La totalità dell’ELA concessa dalla BNB costituisce un aiuto. La totalità dell’ELA concessa dalla BNB costituisce un aiuto.

(533)

L’importo dell’aiuto relativo all’ELA concessa dalla BNB corrisponde all’importo massimo concesso, pari a […] miliardi di EUR. L’importo dell’aiuto concesso dalla BdF corrisponde alla metà dell’importo massimo concesso dal 2 febbraio 2012, pari a […] miliardi di EUR.

(534)

La ricapitalizzazione di Dexia da parte del Belgio e della Francia sarà di 5,5 miliardi di EUR.

(535)

Per quanto concerne il vantaggio accordato a Dexia derivante della cessione di DBB/Belfius allo Stato belga, come descritto in precedenza, questo è stimato per un importo compreso fra 1 e 2 miliardi di EUR. Il vantaggio per DBB/Belfius che risulta dalla cessione non può essere quantificato.

(536)

Per quanto concerne il vantaggio, che sia per Dexia o DMA, risultante dalla cessione di DMA, è impossibile quantificare l’aiuto.

(537)

Per quanto concerne il vantaggio per DMA derivante dall’impegno dei nuovi azionisti di conferire capitale in DMA, se del caso, è impossibile quantificare l’aiuto.

6.3.   COMPATIBILITÀ DELL’AIUTO

(538)

Ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, «possono considerarsi compatibili con il mercato interno […] gli aiuti destinati […] a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro».

(539)

Dalla crisi finanziaria dell’autunno 2008, la Commissione autorizza il sostegno pubblico agli enti finanziari ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE qualora sussistano i criteri di compatibilità precisati nelle comunicazioni. Nella comunicazione della Commissione relativa all’applicazione, dal 1o gennaio 2012, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria (155), la Commissione ritiene che le condizioni per l’approvazione degli aiuti di Stato a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, continuano a sussistere per il settore finanziario in tutti gli Stati membri. Le diverse decisioni della Commissione che autorizzano le misure adottate dalle autorità belghe, francesi e lussemburghesi per combattere la crisi finanziaria confermano che le misure d’aiuto nel settore finanziario possono essere valutate sulla base di tale disposizione. Di conseguenza, alla stregua delle decisioni del 19 novembre 2008, della decisione del 13 marzo 2009 e del 30 ottobre 2009 relativamente a Dexia, della decisione di autorizzazione condizionata, della decisione di avvio sulla vendita di DBB/Belfius, della decisione di approvazione provvisoria, della decisione del 3 aprile 2012 di avvio del procedimento sulla vendita di Dexia BIL, della decisione di estensione del procedimento, della decisione di prima proroga della garanzia, della decisione di aumento del massimale della garanzia e della decisione di seconda proroga della garanzia e della decisione di chiusura sulla vendita di Dexia BIL, la base giuridica per la valutazione delle misure di aiuti in oggetto resta l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE.

(540)

In tali condizioni, la Commissione ritiene che il piano rivisto di risoluzione ordinata di Dexia e il piano di ristrutturazione di DBB/Belfius possano essere valutati ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, alla luce della comunicazione della Commissione sul ripristino della redditività e la valutazione delle misure di ristrutturazione nel settore finanziario, nel contesto dell’attuale crisi, in conformità alle norme sugli aiuti di Stato (156).

(541)

Per quanto concerne gli aiuti individuati nella decisione di autorizzazione condizionata, nonché l’aiuto relativo alla ricapitalizzazione di Dexia da parte di Arcofin, su cui la Commissione espone nella presente decisione le proprie conclusioni, la Commissione osserva che l’aiuto concesso a Dexia prima della decisione di autorizzazione condizionata è in realtà più elevato di quello individuato in questa stessa decisione, a seguito dell’aiuto supplementare derivante dalla ricapitalizzazione da parte di Arcofin, su cui la Commissione non ha ricevuto tutte le informazioni prima dell’adozione della decisione di autorizzazione condizionata. La Commissione può tuttavia considerare tali aiuti, nonché l’aiuto risultante dalla capitalizzazione di Dexia da parte di Arcofin, compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE. La compatibilità dell’aiuto concesso a Dexia prima della decisione di autorizzazione condizionata andrà in effetti analizzata alla luce del nuovo piano di risoluzione ordinata di Dexia, nonché del piano di ristrutturazione di Belfius e della cessione di DMA, che sostituiscono il piano di ristrutturazione di Dexia notificato alla Commissione in vista della decisione di autorizzazione condizionata.

6.3.1.   Compatibilità del piano di ristrutturazione di DBB/Belfius

(542)

Il grado di ristrutturazione richiesto dipende dalla gravità dei problemi riscontrati da ciascuna banca e dall’importo degli aiuti ricevuti. A tal proposito, l’aiuto da considerare è l’importo derivante dalle misure di ricapitalizzazione e di trattamento delle attività che hanno subito una riduzione di valore e dalle garanzie ottenute in passato dal gruppo Dexia e di cui ha beneficiato anche DBB/Belfius. A queste si aggiunge l’ELA concessa dalla BNB a DBB/Belfius poiché il mercato le era precluso. La Commissione osserva altresì che DBB/Belfius è stata acquisita dallo Stato belga e di fatto separata dalla casa madre DCL/Dexia, investita dalle gravi difficoltà descritte in precedenza, che hanno indotto a procedere alla risoluzione ordinata della stessa.

(543)

Nel quadro della notifica dell’ELA erogata dalla BNB a favore di DBB/Belfius il 21 ottobre 2011, le autorità belghe hanno affermato contraddittoriamente da un lato che tale misura «non si correla con il piano di ristrutturazione di Dexia» (157) e, dall’altro, che la Commissione doveva analizzarlo in quanto revisione del piano di ristrutturazione autorizzato il 26 febbraio 2010 (158). Inoltre, nel quadro della notifica del primo piano di risoluzione ordinata di Dexia, l’ELA in questione è la prima delle misure citate dagli Stati membri interessati che potrebbe essere eventualmente considerata dalla Commissione un aiuto a favore di Dexia «nell’ambito del piano di risoluzione ordinata» (159).

(544)

Nelle osservazioni degli Stati membri interessati del 2 luglio 2012 in risposta alla decisione di estensione della procedimento e alla decisione di aumento del massimale di garanzia, se le autorità belghe indicano che le ELA «non sono direttamente» in relazione con il piano di ristrutturazione in quanto la BNB può decidere in tutta autonomia di concedere le ELA (160), esse aggiungono che le ELA «possono avere un’influenza sul piano di ristrutturazione» (161).

(545)

Ad ogni modo, le autorità belghe ritengono da una parte che «non sussistono […] ragioni perché la Commissione cambi parere sul [fatto che] le misure ELA concesse nel 2011 fossero necessarie come aiuti per il salvataggio di Dexia» (162). Esse ammettono d’altra parte che una qualifica delle ELA come sostegno pubblico da parte della Commissione sarebbe una «ragione per considerare le ELA come facenti parte del piano di risoluzione ordinata di Dexia» (163).

(546)

La Commissione ritiene che, come l’insieme delle misure di aiuto di cui ha beneficiato Dexia, l’ELA a favore di DCL va ora a favore di un’entità che fa capo a un’impresa in liquidazione controllata, mentre la misura di ELA erogata a DBB/Belfius si è conclusa poco dopo la cessione di DBB/Belfius allo Stato belga (164).

(547)

La compatibilità del piano di ristrutturazione deve essere valutata alla luce delle condizioni indicate nella comunicazione sulle ristrutturazioni del settore bancario. Le condizioni sono le seguenti:

il piano di ristrutturazione deve consentire il ripristino della redditività a lungo termine dell’impresa,

il piano di ristrutturazione deve garantire una ripartizione equa dei costi di ristrutturazione tra gli Stati e la banca,

il piano di ristrutturazione deve permettere di correggere le distorsioni di concorrenza eccessive derivanti dagli aiuti.

a)   Ripristino della redditività a lungo termine dell’impresa

(548)

Per quanto concerne le osservazioni dei terzi interessati (cfr. considerando 348 e 349), la Commissione ritiene da una parte, in risposta alle osservazioni A e B, che DBB/Belfius non abbia offerto condizioni di prezzo anormalmente basse sui propri prodotti di finanziamento a breve termine (conti a termine) o a lungo termine (crediti immobiliari) tali da poter rimettere in questione la sua redditività e falsare la concorrenza. Essa ritiene, dall’altra, in risposta all’osservazione B, che se il cambiamento di denominazione dell’impresa ha inevitabilmente originato dei costi supplementari, questi non sono sproporzionati e dovrebbero apportare dei benefici al gruppo sul lungo periodo.

(549)

La Commissione rileva con soddisfazione le iniziative commerciali e di marketing, in particolare il cambiamento di nome della banca, che dovrebbe consentire al gruppo di limitare l’impatto negativo delle difficoltà finanziarie del gruppo Dexia sulla sua immagine e consentirgli di consolidare la sua base di depositi.

(550)

In Belgio, il gruppo dispone di un franchising forte e di una clientela importante nei suoi tre segmenti di base. La riduzione dei costi e la razionalizzazione di taluni processi, una volta attuate, dovrebbero consentire di ridurre il CIR a un livello pari al 69 %, dato corrispondente a quello dei suoi concorrenti. La strategia relativa alle filiali (open-branch concept) è in grado di contenere i costi e di sviluppare attività e servizi ad alto valore aggiunto.

(551)

Sono già stati individuati i maggiori rischi «ereditati» dal periodo Dexia, cui sono stati apportati o si è in procinto di apportare dei correttivi, in particolare: strategia di de-risking, riesame delle politiche di allocazione delle attività, consolidamento della base di depositi e delle liquidità, limitazione del ricorso al finanziamento sul mercato a breve, modifica della politica dei prezzi praticati (tenendo conto del costo della liquidità), riduzione del bilancio.

(552)

La Commissione osserva che le perdite attese per il 2012-2016 per l’attività di banca retail dovrebbero restare contenute. Esse sono nell’ordine di [350-450] milioni di EUR, pari a un costo del rischio annuale di [15-35] punti base. Il costo storico del rischio di DBB/Belfius sulla sua attività RCB era compreso fra [5 e 25] punti base fra il 2007 e il 2011.

(553)

La Commissione osserva che le consistenze per i prodotti strutturati offerti dal ramo assicurazioni sono marginali. Il gruppo dovrebbe offrire alla propria clientela soltanto prodotti semplici, fatta eccezione per un nuovo prodotto strutturato del tipo […] (senza capitale garantito) per il quale i rischi si limitano alla sua sindacazione e ai relativi oneri operativi.

Le perdite attese sul portafoglio d’investimenti

(554)

Al 31 dicembre 2011 DBB/Belfius presentava un certo numero di esposizioni (165) (sotto forma di titoli, prestiti o altro) su entità considerate rischiose (non investment grade) o già in sofferenza, e per le quali erano già stati iscritti a bilancio degli accantonamenti ad hoc.

(555)

Le perdite totali attese per il 2012-2016 (comprese quelle sui portafogli di prestiti PWB e RCB) sono pari a [700-1 000] milioni di EUR e a [1 000-1 350] milioni di EUR rispettivamente in uno scenario di base e in uno scenario di stress. Poste a confronto con le consistenze totali dei prestiti alla clientela e dei portafogli d’investimento, queste perdite rappresentano un costo annuo compreso fra i [10-25] punti base. Le perdite attese ([250-550] milioni di EUR) per il periodo 2012-2016 sul portafoglio d’investimenti rappresentano un livello pari a [100-150] punti base del valore nominale del portafoglio al 31 dicembre 2011. Le perdite attese sono state considerate dalla Commissione realistiche e non tali da rimettere in questione la redditività a lungo termine della banca.

(556)

La Commissione rileva con favore la strategia di de-risking effettivamente attuata dall’inizio del 2012. Questa, potrebbe realmente ridurre i rischi che gravano a lungo termine sulla redditività del gruppo, anche se si è tradotta in perdite importanti (circa [275-350] milioni di EUR su delle consistenze nominali di titoli venduti per circa [0-5] miliardi di EUR).

(557)

Al 31 marzo 2012 DBB/Belfius deteneva anche delle posizioni sui derivati creditizi. Tali posizioni sono coperte, per la stragrande maggioranza, e non presentano rischi di credito, fatta eccezione per una posizione aperta residua pari a [0-5] miliardi di EUR. La Commissione rileva che talune di queste posizioni presentano comunque un rischio residuo di correlazione minore e non tale da rimettere in questione la redditività del gruppo.

Finanziamento e liquidità

(558)

DBB/Belfius prevede di consolidare la stabilità di finanziamento tramite una maggior raccolta dei depositi della clientela retail e delle amministrazioni pubbliche. Questi dovrebbero rappresentare il [50-75] % del finanziamento nel 2016, livello che corrisponde a quello delle altre banche attive sul mercato retail in Belgio, a fronte del [50-75] % registrato nel 2012. Sarà altresì privilegiato il finanziamento a lungo termine tramite, in particolare, l’emissione di covered bond. Il ricorso al finanziamento a breve termine (prestiti non garantiti o pronti contro termine) sarà ridotto. Il rifinanziamento da parte della banca centrale sarà pari al [0-5 % del finanziamento] nel 2016 mentre rappresentava il [0-25] % del finanziamento nel 2012. DBB/Belfius non ha più fatto ricorso all’ELA dal febbraio 2012.

Figura 8

Fonti di finanziamento di DBB/Belfius

[…]

(559)

A decorrere dal 7 marzo 2012, l’esposizione non garantita di DBB/Belfius sul gruppo Dexia è stata portata quasi a zero.

(560)

La Commissione conclude quindi che i rapporti di liquidità dovrebbero migliorare notevolmente entro la fine del periodo di ristrutturazione. La costituzione di riserve di liquidità per [30-45] miliardi di EUR entro il 2016 dovrebbe rafforzare la posizione di liquidità del gruppo.

Governo societario

(561)

La Commissione osserva che, effettivamente, i comitati che si trovano ai livelli gerarchicamente inferiori non hanno facoltà di approvare transazioni di importo elevato (25 milioni di EUR è la soglia massima del comitato n. 3 per una transazione con un’amministrazione locale con un rating inferiore a investment grade, ad esempio) tali da indurre a rafforzare il controllo sui rischi.

Rischi potenziali

(562)

La Commissione fa osservare la presenza di svariati elementi che potrebbero incidere sulla redditività del gruppo in caso di condizioni di mercato sfavorevoli: 1) il portafoglio d’investimenti PMG aveva un valore contabile di 17,35 miliardi di EUR e una valutazione a mercato di soli [10-20] miliardi di EUR al 31 dicembre 2011, pari a una perdita valutata a mercato di [0-5] miliardi di EUR ([15-35] % del valore contabile); 2) per quanto concerne la metodologia applicata dalla banca d’investimento consulente, non si prevedono perdite nei prossimi 5 anni sulle esposizioni per 5 miliardi di EUR su prodotti cartolarizzati (ABS e MBS) sia nei casi di base che nei casi di stress; 3) DBB/Belfius deteneva una posizione di [150-200] milioni di EUR su RMBS (166) greci al 31 dicembre 2011. Questa posizione è stata ridotta a [100-150] milioni di EUR nel maggio 2012. La perdita attesa su tale esposizione è di [15-35] milioni di EUR nel caso di base e di [50-100] milioni di EUR nel caso di stress. Secondo i calcoli effettuati da una banca d’investimento in uno scenario macroeconomico paragonabile allo scenario di base considerato per DBB/Belfius, la perdita attesa sarebbe dell’ordine di [50-100] milioni di EUR.

Conclusione sulla redditività in uno scenario di base

(563)

La Commissione osserva che DBB/Belfius ha riposizionato il fulcro delle proprie attività sul suo segmento di base. Il franchising consolidato di cui dispone il gruppo in Belgio dovrebbe consentirgli di assicurarsi la redditività a lungo termine. I rischi principali (squilibrio di finanziamento e vulnerabilità dell’attivo sulle liquidità, ad esempio) ereditati dai suoi legami col gruppo Dexia dovrebbero essere ridotti. La strategia globale di de-risking e di deleveraging cui è stato dato avvio dovrebbe egualmente contribuire a garantire la stabilità del gruppo.

(564)

Ciononostante, DBB/Belfius ha ancora in eredità un portafoglio importante di attività e in particolare un portafoglio obbligazionario storico (legacy) derivante dal periodo Dexia, che comporta un certo numero di esposizioni sovrane e parasovrane con valutazione a mercato negativa, e per le quali potrebbero concretizzarsi perdite più consistenti di quelle previste, in caso di degrado delle condizioni di mercato. Dall’analisi delle proiezioni suindicate, emerge che il gruppo DBB/Belfius doveva essere in grado di affrontare tali perdite senza che la sua redditività fosse rimessa in questione.

(565)

La Commissione ritiene pertanto, in linea con le conclusioni dell’esperto indipendente, che sulla base delle proiezioni finanziarie di DBB/Belfius la banca sarà in grado di assorbire le perdite attese. La Commissione osserva con favore che l’impatto cumulativo ottenuto riducendo il bilancio del 20 % e non distribuendo i profitti attesi nel corso del periodo di ristrutturazione dovrebbe permettere di rafforzare i coefficienti obbligatori di solvibilità (Core Tier 1 Basel III ratio pari al 10,7 % nel 2016).

Scenario di stress comunicato nel quadro del piano di ristrutturazione

(566)

Lo scenario di stress così come comunicato dalle autorità belghe soddisfa i criteri della Commissione. Esso si colloca nel quadro della metodologia ABE (167) e consente di misurare la redditività dell’istituto bancario a fronte di una serie di shock esterni che inciderebbero, fra le altre cose, sulla qualità delle attività, il modello d’impresa e le condizioni di finanziamento.

(567)

Lo scenario indica un impatto sul risultato cumulato prima delle imposte di circa [650-750] milioni di EUR, che corrisponde al [10-40] % circa del risultato scontato nello scenario di base. Tale impatto inciderebbe principalmente sulla parte concernente la banca (-[650-750] milioni di EUR). L’aumento del rischio di credito e le relative perdite attese sui portafogli di attività rappresenterebbero il [25-75 %] dell’impatto totale. Gli esercizi 2013 e 2014 sarebbero quelli maggiormente colpiti e un anticipo della stabilizzazione economica e finanziaria per gli esercizi successivi preserverebbe la redditività del gruppo fino al 2016. Il rendimento sul patrimonio a 5 anni sarebbe quindi quasi identico. La solvibilità di DBB/Belfius non sarebbe rimessa in questione poiché la quota di patrimonio di base (Core Tier 1) sarebbe del [7,5-15] %, dato più elevato dei livelli eventualmente previsti dalla normativa Basilea III.

(568)

Dall’analisi delle proiezioni suindicate, emerge che il gruppo DBB/Belfius è in grado di affrontare condizioni di mercato deteriorate senza pregiudicare la sua redditività.

6.3.2.   Contributo proprio dell’istituzione

Limitazione dei costi della ristrutturazione

(569)

Sulla base della comunicazione sulle ristrutturazioni del settore bancario (punto 23) l’aiuto alla ristrutturazione dovrebbe limitarsi alla copertura dei costi necessari al ripristino della redditività.

(570)

La Commissione ritiene che questa condizione sia soddisfatta nel caso in esame, per le ragioni riportate di seguito. DBB/Belfius, che dovrebbe riportare il fulcro della propria attività sui suoi segmenti di base, ha ceduto le sue quote in DAM, e le decisioni adottate in tal senso contribuiscono a limitare i costi e a concentrare le risorse sulle attività dei segmenti principali.

(571)

La Commissione osserva altresì con soddisfazione l’impegno delle autorità belghe secondo cui DBB/Belfius non effettuerà acquisizioni, neanche di altri istituti finanziari e non estenderà le sue attività fino a tutto il 2014. La Commissione osserva che tale impegno sarà limitato a un periodo di 2 anni dopo l’adozione della presente decisione, mentre la comunicazione sulla ristrutturazione del settore bancario prevede che il divieto di acquisto «dovrebbe applicarsi per almeno 3 anni». Tuttavia, poiché DBB/Belfius, quando la banca apparteneva ancora al gruppo Dexia, era già soggetta a un divieto d’acquisto a seguito della decisione di autorizzazione condizionata del 26 febbraio 2010, la Commissione ritiene che la durata di tale impegno sia quindi di quasi 4 anni. In tali circostanze, la Commissione conclude che l’impegno è conforme alla comunicazione sulle ristrutturazioni del settore bancario. Tale impegno è un’assicurazione ulteriore del fatto che i costi di ristrutturazione saranno limitati al ripristino della redditività delle attività di base e non saranno utilizzati per sviluppare una diversificazione o generare crescita esterna.

Limitazione dell’importo degli aiuti e contributo proprio

(572)

La comunicazione sulle ristrutturazioni del settore bancario indica che le banche dovrebbero utilizzare le proprie risorse onde limitare l’importo degli aiuti al minimo necessario. Queste risorse comprendono, ad esempio, la partecipazione degli investitori (azionisti, detentori di titoli obbligazionari) a copertura delle perdite subite e per il pagamento di un’adeguata remunerazione all’intervento pubblico.

(573)

Di conseguenza, la Commissione deve accertarsi che l’aiuto di Stato sia limitato al minimo necessario. Per questa ragione la Commissione rileva favorevolmente quanto segue.

(574)

La Commissione osserva che DBB/Belfius ha effettuato nel 2012 diverse operazioni di riacquisto di passività proprie con sconti importanti (fino al [50-100 %] della parità), il che ha permesso di generare un utile dopo l’imposta di [250-750] milioni di EUR. Tale utile corrisponde alle perdite subite dai detentori di titoli obbligazionari e contribuisce in tal modo alla ripartizione degli oneri (burden-sharing).

(575)

La Commissione osserva peraltro una serie di elementi favorevoli, come la sospensione della distribuzione di dividendi, cedole e rimborsi discrezionali anticipati fino al 31 dicembre 2014. Questi elementi sono stati oggetto di un impegno da parte delle autorità belghe. La Commissione osserva inoltre che nel suo piano di ristrutturazione Belfius non prevede di distribuire dividendi ai propri azionisti fino a tutto il 2016, nell’intento di rafforzare il capitale obbligatorio.

(576)

Per concludere, la Commissione fa osservare che le misure di aiuti di Stato di cui ha storicamente beneficiato DBB/Belfius all’epoca della sua appartenenza al gruppo Dexia, sono state oggetto di un’adeguata remunerazione che ha permesso in tal modo alla banca beneficiaria di contribuire al costo di ristrutturazione.

(577)

Pertanto, la Commissione ritiene che DBB/Belfius e i suoi azionisti contribuiscano in misura sufficiente alla ristrutturazione tramite risorse proprie.

6.3.3.   Misure volte a correggere le distorsioni di concorrenza

(578)

Ai sensi della comunicazione sulle ristrutturazioni del settore bancario, il piano di ristrutturazione deve consentire di limitare le distorsioni della concorrenza causate dagli aiuti, vale a dire che il piano di ristrutturazione deve prevedere misure strutturali (cessione e/o riduzione dei settori di operatività) e norme comportamentali di salvaguardia. Devono essere attuate misure adeguate per ridurre al minimo le distorsioni della concorrenza generate dagli aiuti di Stato a favore di DBB/Belfius.

(579)

Secondo la comunicazione sulle ristrutturazioni bancarie, la natura e la forma delle misure volte a limitare le distorsioni della concorrenza dipenderanno da due criteri: in primo luogo, l’importo degli aiuti e le condizioni e circostanze in cui sono stati concessi, e, in secondo luogo, dalle caratteristiche del mercato o dei mercati sui quali opererà la banca beneficiaria.

(580)

La vendita di DBB/Belfius si colloca nel quadro della risoluzione ordinata del gruppo Dexia. Già in seno al gruppo Dexia DBB/Belfius era uno dei maggiori operatori sul mercato del finanziamento agli enti locali («PWB») e delle assicurazioni in Belgio. Come illustrato in precedenza, DBB/Belfius ha beneficiato dell’aiuto concesso a DCL/Dexia quando il primo soggetto apparteneva ancora al gruppo. La Commissione riconosce che la distorsione della concorrenza provocata dall’aiuto al gruppo Dexia è stata ridotta al minimo grazie alla risoluzione ordinata del gruppo e la sua esclusione dal mercato.

(581)

Per quanto concerne il nuovo aiuto a DBB/Belfius, la Commissione riconosce l’assenza di nuove iniezioni di capitale o di misure di trattamento delle attività che hanno subito una riduzione di valore. La separazione di DBB/Belfius dal gruppo Dexia è la sola nuova misura strutturale di aiuto, nel senso che conferisce un vantaggio certo, ma non quantificabile. DBB/Belfius ha indiscutibilmente beneficiato di misure temporanee di liquidità (ELA) da parte della Banque Nationale de Belgique.

(582)

Per quanto concerne in particolare la sua posizione sul mercato belga, la Commissione riconosce che DBB/Belfius detiene le seguenti quote di mercato: 13 % dei depositi commerciali (3o operatore), 15,1 % dei prestiti immobiliari (3o operatore), 9,5 % dei premi sottoscritti per le assicurazioni vita (4o operatore) e si trova in 6o posizione per quanto concerne i prodotti di assicurazione non-vita. DBB/Belfius è quindi uno dei gruppi bancari/assicurativi più importanti del Belgio. Pertanto, la Commissione osserva che DBB/Belfius si è impegnata a limitare la sua nuova produzione di crediti emessi dalla divisione Public and Social Banking Distribution a [2,5-5] miliardi di EUR nel 2013 e a [2,5-5] miliardi di EUR nel 2014. Ciò consente di evitare eventuali aumenti della quota di mercato di DBB/Belfius in questo segmento.

(583)

La Commissione osserva peraltro che DBB/Belfius si è impegnata a limitare la nuova raccolta dei premi delle assicurazioni vita a [0-2,5] miliardi nel 2013 e a [0-3] miliardi nel 2014. Ciò consentirà di evitare l’aumento della quota di mercato occupata da DBB/Belfius in questo segmento.

(584)

Inoltre, la Commissione osserva anche che il piano di ristrutturazione non prevede aumenti della quota di mercato di DBB/Belfius in nessuno dei suoi segmenti principali di RCB, PWB e assicurazioni.

(585)

Il piano di ristrutturazione condurrà a una diminuzione del totale di bilancio di DBB/Belfius del 20 % fra il 2011 e il 2016.

(586)

DBB/Belfius è soggetta a determinate norme comportamentali di salvaguardia, come il fatto di non procedere (fino al 31 dicembre 2014) all’acquisizione del capitale sociale di altre imprese, e ciò affinché l’aiuto di Stato e le misure d’aiuto collegate non possano essere utilizzate per generare crescita esterna a discapito dei suoi concorrenti. Tale principio è coerente, in particolare, con il punto 40 della comunicazione sulle ristrutturazioni del settore bancario.

(587)

Infine, le autorità belghe si sono impegnate affinché DBB/Belfius non tragga profitto commerciale dal sostegno ricevuto dallo Stato belga.

(588)

In riferimento al contributo proprio di Dexia e alle misure sui suoi mercati principali, la Commissione conclude che l’insieme delle misure strutturali del piano di ristrutturazione è sufficiente a limitare le distorsioni eccessive della concorrenza causate dagli aiuti in questione.

6.3.4.   Monitoraggio delle misure

(589)

La Commissione rammenta che la comunicazione sulle ristrutturazioni nel settore bancario richiede agli Stati membri interessati, di presentarle regolari relazioni dettagliate per permetterle di verificare che il piano di ristrutturazione sia attuato conformemente agli impegni notificati. A questo proposito, entro 30 giorni lavorativi successivi a ciascun semestre per tutta la durata del piano di ristrutturazione, dovranno essere presentate alla Commissione le relazioni semestrali e annuali dell’esperto indipendente incaricato di monitorare il piano di ristrutturazione.

6.4.   COMPATIBILITÀ DEL PIANO DI RISOLUZIONE DI DEXIA

(590)

La Commissione deve valutare la compatibilità di tutte le misure d’aiuto con il mercato interno sulla base degli orientamenti adottati per il settore bancario nel contesto dell’attuale crisi finanziaria, in particolar modo con riferimento alla comunicazione sulle ristrutturazioni del settore bancario e la comunicazione sul settore bancario.

(591)

Conformemente al punto 21 della comunicazione sul settore bancario, una liquidazione a condizioni normali o la vendita all’asta di una banca fallita dovrebbero sempre essere prese in considerazione qualora una banca non possa ripristinare in modo credibile la redditività a lungo termine. Per quanto concerne la comunicazione sul settore bancario, questa definisce i principi generali di una liquidazione controllata (168). A tal proposito, essa indica che un tale regime può intervenire in casi individuali o quando viene concesso un aiuto alla ristrutturazione a un istituto finanziario ed è evidente che esso non può essere ristrutturato con successo.

(592)

Secondo la prassi decisionale della Commissione (169), per essere compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, un aiuto alla liquidazione deve soddisfare le seguenti tre condizioni generali:

1)

dimostrare che l’aiuto permette un’efficace liquidazione ordinata della banca e, nel contempo, che è circoscritto al minimo necessario per conseguire l’obiettivo perseguito (170);

2)

garantire un’adeguata condivisione degli oneri, in particolare escludendo gli azionisti da eventuali aiuti accordati in collegamento con la procedura di liquidazione controllata (171);

3)

per evitare indebite distorsioni della concorrenza, limitare la fase di liquidazione al periodo strettamente necessario per garantire il carattere ordinato dell’operazione di liquidazione. Finché l’istituzione finanziaria beneficiaria continua ad essere operativa, essa non può avviare alcuna nuova attività, ma deve limitarsi a proseguire quelle già in corso. L’autorizzazione bancaria deve essere revocata il prima possibile (172).

(593)

La Commissione analizzerà quindi l’insieme degli aiuti oggetto d’esame, passati e futuri, a favore di Dexia come aiuti a un’istituzione finanziaria in liquidazione controllata.

6.4.1.   Prova di una liquidazione ordinata

(594)

Secondo la Commissione il piano rivisto di risoluzione ordinata prevede uno scenario per la liquidazione ordinata di Dexia. Il piano tiene conto in particolare del fatto che non è stato possibile percorrere la via alternativa di una ristrutturazione della banca per consentire il ripristino dell’efficacia economica, come previsto nel piano di ristrutturazione del febbraio 2010. Una liquidazione incontrollata di Dexia minaccerebbe, d’altro canto, la stabilità finanziaria; questo rischio può essere evitato mediante una liquidazione ordinata. Il piano rivisto di risoluzione ordinata consente alla Commissione di valutare la procedura di liquidazione e le potenziali ripercussioni delle misure statali ivi contenute sulla concorrenza.

(595)

Un criterio importante per la classificazione come scenario di liquidazione è la cessazione di tutta l’attività bancaria da parte della banca.

(596)

Il piano rivisto di risoluzione ordinata prevede l’uscita di Dexia dai mercati su cui era presente in precedenza, tramite la cessione di entità a un terzo, o la liquidazione delle entità e attività residue. La liquidazione si basa sull’assenza di nuove produzioni, fatta eccezione per Crediop e DCL, allo scopo di consentire che venga effettuata la risoluzione ordinata e in debita forma.

(597)

Per soddisfare gli obblighi regolamentari di Crediop relativamente al mantenimento della sua licenza bancaria in vista della sua liquidazione entro il 31 dicembre 2013, Crediop potrà concedere nuovi crediti ai clienti in essere fino a 200 milioni di EUR per un anno a decorrere dalla decisione finale della Commissione. La Commissione osserva che il blocco totale della produzione, quindi una liquidazione immediata darebbe origine all’attivazione di […] e quindi a un rischio di […] per un importo di quasi […]. La Commissione fa altresì osservare che questa nuova produzione è esigua rispetto alla produzione di Crediop prima della crisi (circa 3 miliardi di EUR l’anno).

(598)

DCL potrà concedere nuovi finanziamenti entro un limite massimo totale di 600 milioni di EUR fra febbraio e luglio 2013, e fra giugno e novembre 2014, in vista della desensibilizzazione di un portafoglio di valore contabile mark-to-market di [0-2] miliardi di EUR di crediti strutturati sensibili che rimangono in DCL (prestiti concessi a enti territoriali e classificati come non contemplati dalla carta Gissler o con un rating E3, E4 o E5 nella carta Gissler o un punteggio Cepcor maggiore o pari a 11). Il miglioramento del valore economico delle consistenze che dovrebbe risultarne è definito tenendo conto della minimizzazione del rischio contenziosi generato dalla desensibilizzazione. Tale dotazione consentirà, da un lato, di ridurre di oltre il 50 % il rischio (soprattutto rispetto ai contenziosi) legato ai prestiti di cui trattasi e, dall’altro di ridurre la volatilità del collateral e il rischio operativo sulle attività di copertura in prodotti derivati complessi.

(599)

I flussi collegati alle operazioni di desensibilizzazione di questi prestiti saranno peraltro limitati alle seguenti condizioni:

i nuovi flussi saranno esclusivamente a tasso fisso,

le scadenze dei nuovi flussi saranno limitate a 30 anni,

i nuovi flussi dovranno portare a un miglioramento del punteggio Gissler o Cepcor,

durante il primo periodo di desensibilizzazione (febbraio-luglio 2013), i nuovi flussi riguarderanno prioritariamente i crediti più sensibili, vale a dire quelli concessi ai [30-50] clienti principali di DCL che rappresentano il [40-60] % del marked-to-market dei derivati associati ai prestiti non contemplati dalla carta Gissler.

(600)

I flussi collegati alle operazioni di desensibilizzazione di questi prestiti saranno peraltro limitati alle seguenti condizioni: nel contesto della desensibilizzazione, saranno autorizzate soltanto le seguenti operazioni: […].

(601)

La Commissione fa notare che tale possibilità di ristrutturazione attiva è volta unicamente a limitare le perdite attese sul portafoglio esistente in uno scenario di run-off. In ogni caso, DCL non eserciterà nuove attività in senso stretto, né attiverà produzioni con nuovi clienti. Questa dotazione di 600 milioni è limitata allo [0-5] % dell’importo totale delle consistenze dei crediti di DCL.

(602)

In secondo luogo, la fase di liquidazione deve essere limitata al carattere ordinato della liquidazione. A tal riguardo, la Commissione rileva inoltre che il piano di risoluzione prevede la cessione entro breve termine di tutte le entità cedibili del gruppo. Si osserva peraltro che sono già intervenute svariate cessioni prima della presentazione del piano di risoluzione (173). La cessione di DMA, che rappresenta circa il 20 % del bilancio del gruppo, è prevista per il gennaio 2013. Le altre cessioni di entità cedibili sono previste entro un termine ravvicinato (174). Qualora non vengano rispettate le scadenze previste per la cessione, le entità saranno liquidate entro il mese successivo al mancato impegno, ovvero si nominerà un esperto indipendente entro il mese successivo al mancato impegno affinché proceda alla vendita […] da effettuarsi entro un anno al massimo. Tutte le altre entità rimanenti saranno liquidate. Il piano di risoluzione prevede, fra l’altro, che DAM, Dexia Israel e Crediop siano gestite separatamente dal resto del gruppo Dexia.

(603)

Per quanto concerne la liquidazione dei portafogli, il piano rivisto di risoluzione ordinata prevede che questi siano detenuti, in linea di principio, fino alla scadenza, per preservarne il valore ed evitare la svendita delle attività (fire sales). Dexia e gli Stati membri interessati studieranno altresì le condizioni in cui il gruppo potrebbe procedere ad accelerazioni opportunistiche di deleveraging qualora lo consentano le condizioni di mercato.

(604)

Inoltre, gli Stati membri interessati si sono impegnati affinché Dexia e le sue controllate non procedano a nuovi acquisti.

(605)

Quale terzo criterio, la banca deve cessare le sue attività commerciali, ad eccezione della vendita di attività. Alcune attività commerciali di Dexia saranno vendute a terzi nell’ambito della vendita delle entità cedibili. La strategia proposta produrrà una riduzione significativa del bilancio di Dexia. Al 30 giugno 2012, questo era già sceso a 411 miliardi di EUR, con un calo di oltre il 37 % rispetto allo stesso valore al 31 dicembre 2008 (651 miliardi di EUR), quando erano stati concessi i primi aiuti di Stato. Le attività del gruppo dovrebbero essere di [200-250] miliardi di EUR a fine 2013. Le attività saranno quindi ammortizzate per circa [10-20] miliardi l’anno fino al 2017 e saranno pari a [100-150] miliardi di EUR nel 2020. Rispetto al 2008, il bilancio risulterebbe ridotto del [70-80] %.

(606)

Al 31 dicembre 2010, il gruppo Dexia contava 35 185 dipendenti in 34 paesi. A seguito in particolare della cessione di DBB/Belfius nell’ottobre 2011, il numero di collaboratori del gruppo Dexia era di 22 720 unità al 30 giugno 2012. Dopo la cessione di DenizBank, BIL e RBCD, il totale del personale è diminuito a circa 3 650 effettivi.

(607)

Inoltre, Dexia ha attuato una metodologia d’informativa della Commissione e di valutazione per tutte le cessioni previste (cfr. punto 125).

(608)

Infine, il piano rivisto di risoluzione ordinata consente anche di limitare l’aiuto al minimo necessario. In particolare, solo le entità non cedibili a terzi rimarranno fra le attività residue della banca. L’ulteriore iniezione di capitali per 5,5 miliardi di EUR a favore delle attività residue della banca è necessaria, in ossequio alle regole prudenziali minime per evitare una liquidazione incontrollata di Dexia. Infine, la riserva di liquidità e di tesoreria per 700-800 milioni di EUR derivante dalla ricapitalizzazione prevista per 5,5 miliardi di EUR può essere considerata come parte integrante dello scenario di liquidazione ordinata, poiché fungerà da misura di protezione in caso di esborsi imprevisti.

(609)

L’importo della garanzia definitiva sul rifinanziamento di 85 miliardi di EUR è stato calibrato in risposta alle necessità di rifinanziamento di Dexia volte a garantire la sua risoluzione ordinata sia in uno scenario di base, sia in uno scenario di stress. Nello scenario di base, l’utilizzo massimo delle garanzie dovrebbe essere di [70-80] miliardi di EUR nel 2013. Di converso, in uno scenario di stress si avrebbe un utilizzo delle garanzie che potrebbe essere superiore di [10-20] miliardi di EUR qualora dovesse concretizzarsi l’impatto cumulato dei seguenti fattori: l’aumento del cash collateral da versare (+[0-5] miliardi di EUR) qualora i tassi d’interesse dovessero avere un’evoluzione sfavorevole; un deterioramento della qualità delle riserve (+ 2,3 miliardi di EUR); l’esercizio di opzioni da parte degli investitori o prelievi importanti a fronte di impegni fuori bilancio ([2,5-7,5] miliardi di EUR); l’impatto negativo di un forte abbassamento del rating del credito del gruppo (+[0-5] miliardi di EUR). La Commissione osserva inoltre che la bassissima remunerazione di questa garanzia e la lunga durata rispetto alle garanzie concesse a banche in ristrutturazione è accettabile unicamente qualora la risoluzione ordinata avvenga senza nuova produzione, limitando in tal mondo al minimo le potenziali distorsioni della concorrenza.

(610)

Senza aiuti supplementari, Dexia si troverebbe in liquidazione immediata, fatto che genererebbe un grave rischio per gli Stati membri interessati. L’eventuale insolvenza di Dexia potrebbe provocare l’escussione delle garanzie concesse dagli Stati membri interessati nel 2008, 2011 e 2012 per la totalità dell’esposizione attuale, pari a 67,7 miliardi di EUR. La liquidazione immediata di Dexia provocherebbe anche un importante shock sistemico sui mercati europei.

(611)

L’aiuto sotto forma di ricapitalizzazione e di garanzia sul rifinanziamento definitiva erogato a Dexia consente di evitare che la liquidazione ordinata si trasformi in liquidazione incontrollata.

6.4.2.   Contributo proprio dell’istituzione

(612)

Conformemente al punto 46 della comunicazione sul settore bancario, giova adoperarsi affinché il cosiddetto rischio morale sia ridotto al minimo, in particolare evitando che azionisti o eventualmente determinati tipi di creditori ricevano il vantaggio di un aiuto di qualsiasi tipo nel contesto del procedimento di liquidazione controllata.

(613)

La Commissione osserva peraltro una serie di elementi favorevoli, quali la sospensione per tutta la durata del piano di risoluzione, e quindi fino all’ammortamento completo delle attività di Dexia, della distribuzione dei dividendi, delle cedole e dei rimborsi discrezionali anticipati. A titolo di eccezione, Dexia è autorizzata a distribuire dividendi sulle azioni preferenziali con diritto di voto sottoscritte dagli Stati belga e francese nel contesto e alle condizioni dell’aumento di capitale di 5,5 miliardi di EUR.

(614)

Gli azionisti e detentori di titoli di Dexia hanno già contribuito al costo della ristrutturazione. Dall’ottobre 2008, il corso delle azioni è calato di oltre il 95 %. Dal piano di ristrutturazione iniziale, Dexia ha rinunciato al versamento di dividendi e al pagamento o rimborso anticipato di cedole discrezionali sui suoi strumenti ibridi Tier 1 e Tier 2.

(615)

La diluizione dell’azionariato esistente, prevista dalla ricapitalizzazione degli Stati belga e francese per 5,5 miliardi di EUR, sarà di vasta portata. Gli azionisti esistenti oltre agli Stati belga e francese assisteranno di conseguenza a una fortissima diluizione del loro pacchetto azionario nella misura dell’88,54 % prima dell’aumento di capitale e del 5,58 % dopo l’aumento del capitale. La posizione degli azionisti sarà modificata come illustrato nella tabella sottostante:

Tabella 9

Azionariato di Dexia dopo la ricapitalizzazione

(in %)

 

Partecipazione prima dell’aumento di capitale proposto

Partecipazione dopo l’aumento di capitale proposto

Caisse des Dépôts et consignations

17,61

1,11

Holding Communal

14,26

0,90

Gruppo Arco

10,19

0,64

Stato federale belga tramite SFPI

5,73

50,02

Stato francese

5,73

44,40

Gruppo Ethias

5,04

0,32

CNP Assurances

2,96

0,19

Regione fiamminga tramite il Vlaams Toekomstfonds

2,87

0,18

Regione vallona

2,01

0,13

Regione di Bruxelles-Capitale

0,86

0,05

Dipendenti

0,57

0,04

Altri

32,17

2,03

(616)

La comunicazione sulle ristrutturazioni del settore bancario prevede che le banche possano finanziare la propria ristrutturazione utilizzando risorse proprie tramite, ad esempio, la cessione delle attività. Nel caso in esame, il contributo proprio del gruppo Dexia alla sua ristrutturazione è ottimizzato, poiché tutte le sue attività hanno vocazione ad essere cedute o messe in liquidazione e il ricavato delle cessioni confluirà completamente nella risoluzione ordinata di Dexia. Peraltro, i costi d’esercizio di Dexia diminuiranno sensibilmente durante la fase di risoluzione ordinata, passando da 1,1 miliardi di EUR nel 2012 a [0-1] miliardi di EUR nel 2020.

(617)

Nella misura in cui la liquidazione o la risoluzione ordinata del beneficiario dell’aiuto costituisce la forma più estrema di ristrutturazione, la Commissione ammette che, in tali circostanze, la remunerazione dell’aiuto sia più contenuta rispetto a quella prevista nel quadro delle sue comunicazioni sugli aiuti di Stato alle banche.

(618)

Nel caso in esame, Dexia ha già versato 1) una commissione di costituzione della garanzia temporanea per un importo di 225 milioni di EUR e 2) una commissione supplementare di costituzione per 50 milioni di EUR a seguito dell’aumento del massimale della garanzia temporanea e 3) sta saldando la remunerazione della garanzia temporanea secondo i termini indicati dalle decisioni della Commissione del 21 dicembre 2011, 31 maggio 2012, 7 giugno 2012 e 26 settembre 2012 (per un importo di 273 milioni di d’EUR al 30 settembre 2012).

(619)

L’importo della remunerazione della garanzia definitiva sarà di 5 punti base a partire dall’entrata in vigore dell’accordo. Dexia corrisponderà agli Stati membri interessati anche una commissione supplementare di costituzione della garanzia pari allo 0,50 % dei 30 miliardi di EUR, la quale sarà versata a ciascuno degli Stati membri interessati nella misura del rispettivo contributo alla garanzia. Tenuto conto della portata dello scenario di risoluzione ordinata presentato da Dexia, la Commissione ritiene che tali livelli di remunerazione dell’aiuto possano essere considerati compatibili.

(620)

Per quanto concerne la remunerazione della ricapitalizzazione, l’emissione a favore degli Stati belga e francese di nuove azioni corredate di un diritto di prelazione sulle somme distribuite (dividendi e proventi della liquidazione (175)) consente a detti Stati (fatta esclusione per gli azionisti esistenti) di intercettare la totalità degli eventuali utili futuri (176) qualora vi fosse un ritorno a giorni migliori e garantisce in tal modo un pieno contributo degli azionisti allo sforzo di risoluzione, come imposto dalla Commissione, nella misura in cui gli azionisti esistenti non hanno nessuna prospettiva di rendimento sull’investimento e la situazione è equivalente a quella di un totale esproprio economico degli azionisti.

(621)

Dexia continuerà anche ad attuare i principi di remunerazione fissati nel quadro del G-20 e delle organizzazioni nazionali competenti per quanto riguarda la remunerazione dei membri dei comitati direttivi ed esecutivi. Dexia esclude in particolare il pagamento della quota variabile della remunerazione spettante ai membri del comitato direttivo di Dexia SA e fissa un tetto per la parte variabile della remunerazione degli altri collaboratori di Dexia e delle sue filiali bancarie corrispondente al 30 % della parte fissa della loro remunerazione.

(622)

In considerazione delle prospettive nulle di ripristino della redditività di Dexia, si può considerare che in pratica tali disposizioni consentono di garantire che gli azionisti esistenti contribuiscano per il 100 % allo sforzo di risoluzione (full burden-sharing).

(623)

Pertanto, la Commissione ritiene che Dexia e i suoi azionisti contribuiscano in misura sufficiente alla ristrutturazione tramite risorse proprie.

6.4.3.   Misure volte a correggere le distorsioni di concorrenza

(624)

Il piano rivisto di risoluzione ordinata prevede l’uscita di Dexia dai mercati su cui era presente in precedenza, tramite la cessione a terzi delle entità vendibili, o la liquidazione senza nuova produzione delle entità rimanenti. Se del caso, per le entità rimanenti interessate dalla liquidazione, il gruppo Dexia interromperà la produzione non solo per i nuovi clienti, ma anche per i clienti esistenti.

(625)

Ciononostante, Dexia sarà autorizzata a proseguire una produzione molto limitata nel quadro della desensibilizzazione di taluni crediti strutturati esistenti in DCL su un portafoglio per un valore contabile mark-to-market pari a [0-2] miliardi di EUR, fra febbraio e luglio 2013 e fra giugno e novembre 2014, purché si proceda a migliorarne il valore economico, tenendo conto del contenimento del rischio contenziosi generato dalla desensibilizzazione. La dotazione totale per questa produzione ammonta a 600 milioni di EUR.

(626)

Il livello di creazione di nuovi attivi previsto per DCL rappresenta meno del [0-5] % dell’importo totale delle consistenze dei crediti di DCL. Di conseguenza, la possibilità di ristrutturare taluni prestiti esistenti in associazione con una dotazione per la concessione di nuovi crediti molto limitata e con il solo obiettivo di contenere al massimo le perdite attese sul portafoglio esistente (e quindi il costo della risoluzione ordinata per gli Stati) non è tale da provocare indebite distorsioni della concorrenza.

(627)

Peraltro, Crediop potrà concedere nuovi crediti limitatamente ai clienti esistenti per un importo totale di 200 milioni di EUR per un periodo di un anno dalla presente decisione.

(628)

Il livello di creazione di nuovi crediti, in pratica, sarà strettamente limitato agli obblighi regolamentari di Crediop per evitare il […] (ossia meno del [0-5] % delle consistenze) ed evitare che Crediop non si ritrovi, altrimenti, in situazione di liquidazione immediata. La capacità di creazione di attivi sarà peraltro rigorosamente in linea con la capacità di Crediop di reperire finanziamenti sotto forma di depositi commerciali. La Commissione osserva che il volume di nuovi finanziamenti e prestiti ai clienti esistenti è fortemente limitato e strettamente necessario per evitare l’onere di una liquidazione immediata e preservare le possibilità di cessione di Crediop entro un anno dalla presente decisione, quando le condizioni di mercato e l’ammortamento naturale dei titoli EMTN lo consentiranno di nuovo. In mancanza di autorizzazione, Crediop sarà posta in liquidazione alla fine dell’anno in corso.

(629)

Peraltro, Dexia non concederà nessun nuovo finanziamento a Dexia Israel e a DAM a partire dall’adozione della presente decisione.

6.4.4.   Monitoraggio delle misure

(630)

La Commissione rammenta che la comunicazione sulle ristrutturazioni del settore bancario raccomanda agli Stati membri interessati di presentarle regolari relazioni dettagliate per permetterle di verificare che il piano sia attuato conformemente agli impegni notificati e ciò fino alla fine del periodo delle attività.

(631)

A questo proposito, dovranno essere presentate alla Commissione le relazioni semestrali e annuali dell’esperto indipendente incaricato di monitorare il piano di ristrutturazione per la durata del piano di ristrutturazione. Tale relazione comprenderà un dettagliato resoconto dei progressi compiuti nell’attuazione del piano di risoluzione ordinata, in particolare: i) il rispetto dell’importo e delle condizioni di desensibilizzazione del portafoglio di prestiti sensibili di DCL; ii) il rispetto del massimale di nuovi finanziamenti concessi ai clienti esistenti di Crediop; iii) il rispetto della tempistica delle cessioni previste, comprendenti la data della cessione, il valore contabile delle attività al 31 dicembre 2011, il valore di cessione, le plusvalenze o minusvalenze realizzate e il dettaglio delle misure ancora da attuare nell’ambito del piano rivisto di risoluzione ordinata; e iv) la gestione e il ring-fencing di DAM e Dexia Israel.

6.4.5.   Rischi che gravano sull’attuazione del piano rivisto di risoluzione ordinata

(632)

La Commissione rileva che il costo di mantenimento di Dexia dovrebbe rimanere negativo nel 2013 malgrado la diminuzione a 5 punti base del costo delle garanzie. In effetti, le attività detenute da Dexia dovrebbero registrare un margine medio ponderato dell’ordine di [25-75] punti base al di sopra del tasso Euribor a 3 mesi. Tale margine dovrebbe stabilizzarsi sui [25-75] punti base a partire dal 2016. Ciò è dovuto in particolare all’esiguità dei margini praticati in sede di emissione, ma anche alla remunerazione negativa (177) del cash collateral costituito dalla banca per [30-40] miliardi di EUR nel 2013, importo destinato a subire un calo del [25-75 %] entro il 2020 qualora si dovesse effettivamente concretizzare lo scenario di aumento dei tassi d’interesse.

(633)

Il costo di finanziamento del gruppo dovrebbe ridursi della metà fra il 2012 e il 2013, in ragione dell’abbassamento del costo delle garanzie a 5 punti base a partire dal 2013, contro i 90 punti base nel 2012, con un risparmio di ulteriori [250-750] milioni di EUR per il 2013, importo che diminuirà man mano che si ridurranno le escussioni delle garanzie. Malgrado ciò, solo dal 2014 in poi il costo di finanziamento scenderà al di sotto degli interessi prodotti dalle attività, a seguito della fine dell’utilizzo di modalità di finanziamento più onerose (ELA, emissioni garantite a lungo termine detenute in parte da Belfius) e del maggior ricorso al finanziamento a breve termine (presso la Banca centrale e tramite il mercato dei pronti a termine) a un livello prossimo a quello dell’Euribor.

(634)

Gli interessi dei titoli collocati per la remunerazione del capitale dovrebbero generare risorse a impatto crescente sul conto economico, con oltre [100-300] milioni di EUR a partire dal 2019 a fronte di un livello inferiore a [50-250] milioni di EUR prima del 2015.

(635)

La Commissione rileva che il gruppo Dexia non dovrebbe produrre utili prima del 2018, in quanto i costi operativi dovrebbero attestarsi stabilmente al di sopra del prodotto netto delle attività bancarie. La Commissione osserva altresì che il costo annuo del rischio presenta, fra il 2013 e il 2020, un livello al di sotto dei [0-20] punti base dell’esposizione dei prestiti e dei titoli. Peraltro, le riserve annue per rischi e oneri pari a [50-200] milioni di EUR che DCL deve accantonare a fronte del rischio contenziosi sui prestiti sensibili potrebbero rivelarsi insufficienti.

(636)

Come è stato sottolineato dagli Stati membri interessati, una delle principali difficoltà di Dexia è stata originata dalla detenzione di un cospicuo portafoglio di derivati a copertura del tasso d’interesse relativo alle operazioni di prestiti a lungo termine e a tasso fisso a favore del settore pubblico. La riduzione dei tassi mensili dell’estate 2011 è stata accompagnata da un aumento dei richiami di margine superiori a [0-25] miliardi di EUR (178). Il cash collateral versato alle controparti dello swap era di circa [25-75] miliardi di EUR a fine 2012. Essendo remunerato giorno per giorno al tasso Eonia, esso registra un margine negativo rispetto all’Euribor a 3 mesi. Poiché il tasso di finanziamento di Dexia dovrebbe ravvicinarsi al tasso Euribor+[25-75]pbs nel 2013, il cash collateral ammonterebbe a un costo annuo di [100-300] milioni di EUR. Il costo dovrebbe quindi diminuire progressivamente (per raggiungere un livello inferiore ai [25-75] milioni di EUR a partire dal 2017) grazie alla concomitanza di quattro fattori: i) l’aumento dei tassi a lungo termine, che dovrebbe far diminuire l’importo del cash collateral da versare, ii) la diminuzione e il miglioramento delle condizioni di finanziamento, insieme con minori costi per Dexia, iii) la stabilizzazione dei differenziali di tasso a breve termine, in particolare fra il tasso giorno per giorno e il tasso Euribor a 3 mesi, e iv) l’ammortamento del suo portafoglio di prestiti e del nozionale del portafoglio di strumenti derivati che sono a questo collegati. Se uno dei tre primi fattori non dovesse realizzarsi, il sovraccosto per il gruppo potrebbe essere superiore a […] milioni di EUR per il periodo 2014-2020.

(637)

Il gruppo prevede una stabilizzazione delle condizioni di mercato a partire dal 2014 e una convergenza degli spread di credito verso la media storica. Ad esempio, la banca prevede che lo spread sui titoli sovrani italiani che era pari a 350 punti base nel 2012 converga verso un livello di [25-75] punti base entro il 2018 e che gli indici sui derivati su crediti […]. Uno scenario contrario potrebbe avere delle ripercussioni importanti sulle perdite latenti fra il 2016 e il 2020.

(638)

Il piano di finanziamento del gruppo prevede di aumentare il collocamento sul mercato dei titoli garantiti dallo Stato ([5-20] miliardi di EUR a lungo termine e [10-40] miliardi di EUR a breve termine) e di ridurre contemporaneamente il rinnovo delle garanzie su tali titoli a fronte del rifinanziamento presso l’Eurosistema. Ora, fino ad oggi il gruppo non ha potuto collocare sul mercato che volumi limitati (179) e nulla induce a ritenere che l’interesse degli investitori possa essere differente in futuro. In particolare, il rating del credito degli Stati garanti, la liquidità dei mercati, la loro capacità di assorbimento dei titoli garantiti: tutti questi diversi elementi d’incertezza potrebbero rimettere in questione il «mix di finanziamento» così come è previsto. Uno scenario meno favorevole si tradurrebbe in un utilizzo maggiore dell’ELA che sarebbe accompagnato da un aumento dei costi di finanziamento. Ad esempio, se l’obiettivo di collocamento di [10-40] miliardi di titoli a breve termine non fosse raggiungibile e il finanziamento fosse effettuato con l’ELA, si darebbe origine a un sovraccosto annuo di circa [150-400] milioni di EUR.

(639)

La Commissione conclude, nonostante ciò, che tali rischi sono inerenti alla liquidazione di un gruppo come Dexia e che, pur senza sminuirne la portata, non li ritiene tali da rimettere in questione il piano così come è stato presentato e accettato.

6.5.   COMPATIBILITÀ DELL’OPERAZIONE DI CESSIONE DI DMA

6.5.1.   Ambito di valutazione della compatibilità

(640)

Per quanto concerne le operazioni che mirano a istituire delle banche di sviluppo, la Commissione è dell’avviso che gli aiuti possano falsare la concorrenza a due livelli: a monte, a livello di concorrenza fra istituti finanziari per quanto concerne l’aiuto alla banca di sviluppo (livello I) e a valle, a livello di beneficiari dei finanziamento apportati da DMA e dei loro concorrenti potenziali (livello II).

(641)

Come segnalato in precedenza, la Commissione ha individuato nella nota sull’operazione di cessione di DMA una misura di aiuto a favore della futura banca di sviluppo, ossia l’impegno della Francia a procedere alla ricapitalizzazione del NEC e di DMA da parte dello Stato, della CDC e di La Banque Postale, se necessario.

(642)

A questo stadio, unicamente sulla base della nota sull’operazione di cessione di DMA, la Commissione non è stata in grado di individuare fin d’ora misure specifiche di aiuto al livello II. Ciononostante, la Commissione prende atto degli impegni assunti dalla Francia di cooperare con la Commissione nel suo compito di individuazione e valutazione di eventuali aiuti a questo livello, fermi restando le facoltà e l’obbligo della Commissione di valutare eventuali aiuti.

(643)

Per quanto riguarda la concorrenza al livello I, la Commissione ritiene che DMA sarà in un certo senso il successore del gruppo Dexia e che, in quanto controllata di Dexia, ha beneficiato almeno parzialmente dell’aiuto concesso in passato al gruppo. Inoltre, essa continua ad oggi, in quanto controllata di Dexia, a beneficiare degli aiuti ancora versati a Dexia (ELA e garanzia sul rifinanziamento) e questo fino alla sua cessione, entro il 31 gennaio 2013.

(644)

Come indicato in precedenza dalla Commissione, DMA fa parte di un’impresa che riceve nuovi aiuti nel quadro della sua operazione di cessione che comporta anche l’istituzione di una banca di sviluppo per il finanziamento degli enti locali francesi e delle strutture sanitarie pubbliche in Francia.

(645)

Orbene, DMA conta un portafoglio di «prestiti sensibili» il cui valore nominale era di [5-15] miliardi di EUR al 30 giugno 2012 e, per quanto essa appartenga a un’impresa attiva su un mercato carente, si tratta comunque di un mercato in cui la concorrenza può essere falsata.

(646)

Pertanto, la Commissione baserà l’esame della compatibilità degli aiuti a DMA sulla comunicazione sulle ristrutturazioni nel settore bancario e in particolare sul punto 17, che recita:

«La vendita di una banca in difficoltà ad un’altra istituzione finanziaria può contribuire al ripristino della redditività a lungo termine, se l’acquirente è efficiente ed in grado di assorbire il trasferimento della banca in difficoltà e potrebbe contribuire al ripristino della fiducia del mercato. Potrebbe inoltre contribuire al consolidamento del settore finanziario. A tal fine, l’acquirente dovrebbe dimostrare che il soggetto integrato sarà redditizio. In caso di vendita, vanno altresì rispettate le condizioni previste in materia di redditività, contributo proprio e limitazioni delle distorsioni della concorrenza».

(647)

Ciononostante, la Commissione osserva con soddisfazione che le autorità francesi intendono istituire, appoggiandosi sull’entità DMA, una banca di sviluppo, la cui attività sarà strettamente limitata alla fornitura di finanziamenti semplici (prestiti vanilla) agli enti locali francesi e alle strutture sanitarie pubbliche francesi, nei confronti dei quali il mercato creditizio è carente.

(648)

La Commissione valuterà quindi, in un primo tempo, anche la compatibilità con il mercato interno riguardo agli aiuti di Stato che riceverà la banca di sviluppo, in relazione al fondamento della costituzione di tale istituto, in seno al quale sarà integrata DMA (sezione 6.5.2. di seguito). I finanziamenti apportati da DMA che potrebbero contenere aiuti (livello II) saranno oggetto di una valutazione separata.

(649)

Per quanto concerne la classificazione degli ospedali, la Commissione è del parere che questi, che siano privati o pubblici, devono essere considerati come delle imprese (180). Nella sua decisione del 2002 relativa agli ospedali irlandesi (181), la Commissione ha ritenuto esplicitamente che questi fossero delle imprese, basandosi sulla sentenza Höffner. È quindi chiaro che il sostegno agli ospedali può comportare aiuti di Stato.

(650)

La presente decisione si limita a valutare l’aiuto fornito a livello I (aiuto alla banca di sviluppo). Essa non pregiudica in alcun modo la posizione della Commissione per quanto concerne l’esistenza e la compatibilità con il mercato interno degli aiuti di livello II.

6.5.2.   Valutazione relativa a DMA in quanto banca di sviluppo

(651)

La Commissione deve stabilire se l’aiuto a favore della banca di sviluppo sia compatibile con il mercato interno. L’articolo 107, paragrafo 3, del TFUE stabilisce talune eccezioni al principio generale d’incompatibilità come enunciato all’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

(652)

In particolare, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE «Possono considerarsi compatibili con il mercato interno: […] gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività […] sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse».

(653)

La creazione di una banca di sviluppo non rientra nell’ambito di una comunicazione specifica della Commissione che precisa a tal fine le norme enunciate dall’articolo 107, paragrafo 3 del TFUE.

(654)

La Commissione deve pertanto valutare la compatibilità della misura direttamente sulla base dell’articolo 107, paragrafo 3, del TFUE. Poiché nessun altro degli obiettivi oggetto della disposizione è risultato pertinente, né è stato invocato dalla Francia, la Commissione esaminerà la misura secondo l’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE.

(655)

Al fine di esaminare la compatibilità della misura su tale base, è opportuno valutarne l’adeguatezza a ottenere l’obiettivo perseguito. A tal fine, si valuterà se la misura 1) persegue un obiettivo d’interesse comune; 2) contribuisce in modo adeguato a ovviare a un fallimento del mercato; 3) è tale da creare un effetto trainante e 4) è proporzionata limitando al minimo gli effetti indesiderati sugli scambi e la concorrenza.

6.5.2.1.   L’attuazione di un obiettivo ben definito d’interesse comune

(656)

La Commissione deve determinare se la creazione e la capitalizzazione di DMA intendano rispondere a un obiettivo d’interesse comune, condizione indispensabile come enunciato dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE. Inoltre, la Commissione deve determinare se la misura notificata sia appropriata a tale obiettivo.

(657)

La Commissione osserva che DMA interverrà in settori chiaramente individuati e per i quali la Francia ha dimostrato il fallimento del mercato: la fornitura di finanziamenti agli enti locali francesi e alle strutture sanitarie pubbliche francesi. La Commissione riconosce che il mercato creditizio di questi due settori non funziona attualmente in modo soddisfacente, a causa di un fallimento del mercato (erosione del credito o credit crunch). La Commissione ritiene che sia stato dimostrato che gli operatori privati esistenti (le banche private) non sono in grado di poter colmare il deficit di finanziamento, in particolare 1) in ragione dei nuovi vincoli regolamentari (attuazione delle cosiddette norme «Basilea III») che penalizzeranno la fornitura di liquidità a lungo termine quando non garantite da depositi, ma anche 2) a causa della crisi finanziaria, che spinge le banche a ridurre i propri bilanci e l’offerta di finanziamento. La Commissione osserva quindi che la quota di mercato preponderante (182) che deteneva il gruppo Dexia nel finanziamento di questi settori prima della risoluzione ordinata (e la cui nuova produzione non sarà autorizzata, in linea di principio) non dovrebbe essere interamente rilevata dagli altri istituti bancari.

(658)

È stato altresì dimostrato che il fabbisogno di finanziamento a medio-lungo termine degli enti territoriali e delle strutture sanitarie pubbliche francesi poteva essere valutato a 18-20 miliardi di EUR e 2-4 miliardi di EUR l’anno rispettivamente. Gli istituti bancari dovrebbero limitarsi a un’offerta di circa 10 miliardi di EUR (2013). Il deficit di finanziamento del settore pubblico locale francese è quindi valutato a circa 10 miliardi di EUR, giacché la dotazione eccezionale della CDC non dovrebbe più essere rinnovata. La creazione di DMA mira a soddisfare dal 20 al 25 % della domanda totale, per un importo di finanziamento annuo di circa 5 miliardi di EUR.

(659)

È d’uopo altresì notare che il fabbisogno di finanziamento dei beneficiari è in genere a lungo termine, fattore ancor più penalizzante, se si considerano i nuovi coefficienti di liquidità degli istituti bancari. La Commissione osserva che questo elemento è tale da vincolare strutturalmente e in modo significativo l’appetito delle banche nei confronti di questo tipo di finanziamento.

6.5.2.2.   Adeguatezza della misura

(660)

La Commissione deve accertarsi che la creazione di DMA rappresenti una risposta adeguata al fallimento del mercato (deficit di finanziamento) esistente.

(661)

La Commissione osserva che il settore d’intervento di DMA è chiaramente delineato e circoscritto a due categorie di beneficiari, per le quali è stata dimostrata il fallimento del mercato: I finanziamenti saranno offerti agli enti locali e alle strutture sanitarie pubbliche francesi, a condizioni di mercato che non saranno più interessanti di quelle offerte da altre banche commerciali. La Commissione osserva che l’impegno del divieto di esercitare un’influenza predominante sui prezzi (price leadership ban) ha lo scopo di limitare rigorosamente l’intervento di DMA sul mercato del finanziamento degli enti locali e delle strutture sanitarie pubbliche francesi, senza per questo restringere l’accesso degli altri concorrenti al mercato. Tale impegno non è limitato nel tempo.

6.5.2.3.   Presenza di un effetto trainante

(662)

La Commissione deve appurare se la creazione di DMA sia tale da produrre un effetto trainante, ossia se renda più allettante il finanziamento del settore pubblico locale francese tanto da consentire un graduale rimpiazzo da parte del settore privato della posizione occupata da DMA.

(663)

La Commissione rileva che DMA offrirà prodotti semplici e vanilla. Di conseguenza, le banche commerciali avranno la possibilità di offrire prodotti analoghi e prodotti diversi che possono rispondere alla domanda degli enti locali e degli ospedali pubblici francesi.

6.5.2.4.   Proporzionalità

(664)

La Commissione deve determinare se l’aiuto apportato dalla misura sia proporzionato all’obiettivo perseguito (ossia se l’obiettivo possa essere conseguito con minori risorse impegnate) e limitato al minimo necessario.

(665)

La Commissione fa osservare innanzitutto che il livello di capitalizzazione di DMA ([0-5] miliardi di EUR) è limitato se messo a confronto con il deficit di finanziamento individuato ([5-10] miliardi di EUR).

(666)

La Commissione osserva quindi che per principio l’offerta di finanziamento di DMA non sarà proposta, mediamente, a tassi preferenziali rispetto alla concorrenza. Di conseguenza, questo permetterà di non penalizzare la concorrenza esistente.

6.5.3.   Valutazione relativa a DMA in quanto banca di sviluppo beneficiaria di un aiuto alla ristrutturazione

(667)

Il grado di ristrutturazione richiesto dipende dalla gravità dei problemi riscontrati da ciascuna banca e dall’entità degli aiuti ricevuti. A tal proposito, l’aiuto da considerare è l’importo derivante dalle misure di ricapitalizzazione e di trattamento delle attività che hanno subito una riduzione di valore e dalle garanzie ottenute in passato dal gruppo Dexia e di cui ha beneficiato anche DMA.

(668)

La compatibilità del piano di ristrutturazione deve essere valutata alla luce delle condizioni indicate nella comunicazione sulle ristrutturazioni del settore bancario. Le condizioni sono le seguenti:

1)

il piano di ristrutturazione deve consentire il ripristino della redditività a lungo termine dell’impresa;

2)

il piano di ristrutturazione deve garantire una ripartizione equa dei costi di ristrutturazione tra gli Stati e la banca;

3)

il piano di ristrutturazione deve permettere di correggere le distorsioni di concorrenza eccessive derivanti dagli aiuti.

a)   Ripristino della redditività a lungo termine dell’impresa

(669)

La Commissione osserva che DMA conserverà fino alla scadenza un portafoglio importante di attività legacy che rischia di gravare sui suoi risultati finanziari. Tale portafoglio dovrebbe essere ammortizzato per circa il [25-75] % entro il 2020.

(670)

La Commissione osserva che il portafoglio d’attività esistente è molto consistente a fronte della nuova produzione prevista. L’esiguo rendimento del portafoglio esistente graverà quindi in modo significativo sulla redditività (rendimento su fondi propri) della struttura. Le proiezioni comunicate dalle autorità francesi indicano che sarà soprattutto grazie al ritmo (lento) di ammortamento del portafoglio esistente che si potrà ottenere il miglioramento a termine del rendimento sui fondi propri, e non a causa di una maggior redditività dell’attività prevista. Le indicazioni di prezzo e di margini che saranno praticate sono ritenute realistiche, anche se collocate nella parte alta della gamma considerata.

(671)

Per quanto riguarda i prezzi e i margini, la Commissione osserva che DMA il primo anno dovrebbe calibrare la propria offerta di finanziamento a un livello di Euribor+[200-300] punti base. Questo livello è ritenuto realistico e paragonabile alle offerte della concorrenza (183).

(672)

La Commissione osserva che la creazione della JV, che permette di riunire la banca di sviluppo e La Banque Postale, dovrebbe consentire a DMA di beneficiare di una rete territoriale e commerciale che costituisce un importante punto di forza per garantire il finanziamento dei numerosissimi enti locali disseminati geograficamente su tutto il territorio francese.

(673)

La Commissione rileva che i livelli di rendimento sui fondi propri così come comunicati sono insufficienti rispetto a quelli che richiederebbe un investitore privato. Il rendimento su fondi propri dovrebbe raggiungere appena il [2-6]% nel 2017.

(674)

Tuttavia, la Commissione riconosce che DMA è una struttura che si trova in eccedenza di capitale rispetto alle esigenze obbligatorie (184), il che penalizza la sua redditività.

(675)

La Commissione osserva che questo livello di redditività corrisponde a quello che potrebbe essere atteso da una banca di sviluppo che abbia come obiettivo di ovviare a un fallimento del mercato. Di conseguenza, si ritiene che il modello d’impresa di DMA sia conforme alle esigenze della Commissione in termini di redditività attesa.

(676)

La Commissione rileva che le proiezioni finanziarie di DMA indicano un costo del rischio dell’ordine di appena qualche punto base. Il livello è stato ritenuto ragionevole dalla Francia, che ha sottolineato che il costo del rischio del portafoglio storicamente era inferiore a [0-5] punti base. Peraltro, le proiezioni non specificano gli accantonamenti da considerare per il rischio contenziosi sui prestiti sensibili detenuti. La Commissione considera che tali ipotesi non siano accettabili se non nella misura in cui i futuri azionisti di DMA si sono impegnati a coprire le eventuali perdite mediante un’adeguata ricapitalizzazione della struttura. Di conseguenza, eventuali perdite non potrebbero minacciare l’esistenza della struttura e la sua capacità di proseguire le proprie attività come banca di sviluppo.

(677)

Inoltre, lo Stato francese ha assunto l’impegno di vegliare alla rigorosa applicazione del business plan fornito alla Commissione (185) e affinché siano formulate proposte per ridurre le spese generali e quelle del personale di DMA o del NEC se i) gli utili conseguiti dovessero essere del [20-30] % al di sotto dell’obiettivo annunciato, oppure se ii) si dovessero registrare delle perdite nel conto economico; o se iii) DMA, il NEC o la JV non dovessero più rispettare i rapporti minimi obbligatori vigenti.

(678)

Sulla scorta di quanto enunciato, la Commissione è quindi del parere che la struttura di DMA dovrebbe essere redditizia a lungo termine in quanto banca di sviluppo.

b)   Contributo proprio dell’istituzione

(679)

Ai sensi della comunicazione sulle ristrutturazioni, il piano di ristrutturazione deve garantire una ripartizione equa dei costi di ristrutturazione tra gli Stati membri interessati e la banca, vale a dire che il piano di ristrutturazione deve prevedere un contributo il più possibile elevato da parte della banca e dei detentori del suo capitale mediante le proprie risorse. Questo è infatti necessario per garantire che le banche oggetto di salvataggio abbiano una responsabilità adeguata rispetto alle conseguenze del comportamento adottato in passato e per creare incentivi appropriati per il loro comportamento futuro.

(680)

La Commissione osserva, per quanto concerne l’eventuale impegno di ricapitalizzare il NEC e DMA, i vantaggi derivanti dal cambiamento della struttura azionaria e dalla copertura degli eventuali future che si concretizzerebbero sul portafoglio dei prestiti sensibili, dal momento che questa nuova misura di aiuto è limitata al minimo necessario per compensare le perdite e consentire così alla banca di ovviare al fallimento del mercato.

(681)

La Commissione rileva con soddisfazione che DMA, il NEC e la JV non procederanno all’acquisto né acquisiranno partecipazioni in imprese durante il periodo di cinque anni a decorrere dalla decisione definitiva.

(682)

La Commissione osserva con soddisfazione che DMA, il NEC e la JV non distribuiranno nessuna forma di dividendi maturati sulle loro azioni fino al 31 dicembre 2015 (fatta eccezione per i dividenti versati da DMA al NEC) e DMA, il NEC e la JV non effettueranno pagamenti di cedole, salvo obbligo contrattuale risultante da un impegno assunto prima del 14 dicembre 2012.

(683)

La Commissione rileva con soddisfazione che lo Stato francese vigilerà affinché DMA, il NEC e la JV si conformino alla legislazione vigente in materia di stipendi e remunerazioni, in particolare nel rispetto dei massimali di remunerazione applicabili agli istituti bancari e alle restrizioni che sarebbero direttamente collegate alla detenzione, diretta o indiretta da parte dello Stato del controllo di DMA, del NEC e della JV.

(684)

La Commissione conclude pertanto che il contributo proprio dell’istituzione è sufficiente.

c)   Misure volte a limitare le distorsioni della concorrenza

(685)

La Commissione osserva che l’attività di DMA sarà strettamente limitata in termini di settori d’attività e di prodotti. DMA offrirà prodotti di finanziamento semplici (prestiti vanilla) agli enti locali francesi e alle strutture sanitarie pubbliche francesi. La Commissione osserva che DMA non fornirà nessun altro tipo di prodotto a nessun altro tipo di cliente.

(686)

La Commissione rileva la consistenza del portafoglio storico (legacy) di prestiti ai clienti non appartenenti ai settori d’attività definiti in precedenza. Il suo valore nominale era di [20-40] miliardi di EUR al 30 settembre 2012. La totalità di questo portafoglio sarà messa in liquidazione.

(687)

La Commissione osserva altresì che DMA si è impegnata a rispettare una clausola di divieto dell’esercizio di un’influenza predominante sui prezzi (price leadership ban). Questa clausola mira a limitare l’impatto negativo sui concorrenti di DMA che non hanno beneficiato degli aiuti di Stato.

(688)

Sulla base degli elementi summenzionati, la Commissione ritiene che le misure volte a limitare le distorsioni della concorrenza siano sufficienti e soddisfino i requisiti della comunicazione sulle ristrutturazioni nel settore bancario.

7.   CONCLUSIONE

(689)

La Commissione constata che il Belgio e la Francia hanno dato esecuzione ad aiuti illegali sotto forma di ELA concessa da BNB a favore di DBB/Belfius dal 5 ottobre 2011 e di ELA concessa dalla BdF a favore di Dexia/DCL dal 2 febbraio 2012, in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.

(690)

Sulla base delle informazioni e degli impegni comunicati alla Commissione dalle autorità belghe, francesi e lussemburghesi, la Commissione autorizza il piano rivisto di risoluzione ordinata di Dexia, compresa la cessione di DMA in vista della creazione di una banca di sviluppo per il finanziamento degli enti locali francesi e delle strutture sanitarie pubbliche francesi, nonché l’operazione di cessione di DBB/Belfius allo Stato belga e il piano di ristrutturazione di DBB/Belfius.

(691)

La Commissione considera gli elementi di aiuto contenuti nel piano rivisto di risoluzione ordinata di Dexia e il piano di ristrutturazione di DBB/Belfius, nonché le misure d’aiuto alla ristrutturazione che sono state oggetto della decisione di autorizzazione condizionata, la partecipazione di Arcofin alla ricapitalizzazione di Dexia nel 2008, l’ELA dal 5 ottobre 2011 a DBB/Belfius e la metà dell’ELA dal 2 febbraio 2012 a Dexia/DCL da parte della BdF, la garanzia temporanea sul rifinanziamento e la garanzia definitiva sul rifinanziamento a favore di Dexia SA e DCL, la ricapitalizzazione di Dexia, l’impegno di ricapitalizzazione di DMA, la cessione di DMA a favore di Dexia e DMA e la cessione di DBB/Belfius a favore di Dexia e DBB/Belfius, compatibili con il mercato interno, a condizione che il Belgio, la Francia e il Lussemburgo assicurino il al rispetto dell’attuazione del piano rivisto di risoluzione ordinata di Dexia nella sua totalità (e in particolare, per quanto concerne le autorità francesi, la nota sull’operazione di cessione di DMA nella sua totalità) e che il Belgio assicuri il rispetto dell’attuazione del piano di ristrutturazione di DBB/Belfius nella sua totalità, compresi tutti gli impegni di cui agli allegati I, II e III della presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Le misure d’aiuto autorizzate nella decisione condizionata della Commissione del 26 febbraio 2010 relativa all’aiuto di Stato C 9/09 sono state attuate in modo abusivo da Belgio, Francia e Lussemburgo.

2.   La decisione della Commissione del 26 febbraio 2010 relativa all’aiuto di Stato C 9/09 cui il Belgio, la Francia e il Lussemburgo hanno dato esecuzione è revocata.

Articolo 2

1.   Le misure cui il Belgio, la Francia e il Lussemburgo hanno dato esecuzione a favore di Dexia prima della decisione del 26 febbraio 2010, per un importo di 8,75 miliardi di EUR, sotto forma di aumento di capitale (compresa la partecipazione di Arcofin) e di aiuto al trattamento delle attività che hanno subito una riduzione di valore, e per un importo di 135 miliardi di EUR, sotto forma di garanzia e di operazione di sostegno alla liquidità garantita («liquidità d’emergenza» o ELA), costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

2.   Le seguenti misure cui il Belgio, la Francia e il Lussemburgo hanno dato esecuzione o previsto a favore di Dexia dalla decisione del 26 febbraio 2010 costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE:

a)

la garanzia temporanea sul rifinanziamento (55 miliardi di EUR) e la garanzia definitiva sul rifinanziamento (85 miliardi di EUR) a favore di Dexia SA e DCL;

b)

la cessione di DBB/Belfius il 20 ottobre 2011 di cui hanno beneficiato Dexia SA e DBB/Belfius;

c)

la ricapitalizzazione di Dexia SA per 5,5 miliardi di EUR;

d)

la misura di liquidità d’emergenza (ELA) concessa dalla BNB a favore di DBB/Belfius (dal 5 ottobre 2011 al 31 gennaio 2012, per un importo massimo concesso di […] miliardi di EUR);

e)

la metà della liquidità d’emergenza (ELA) concessa dalla Banque de France a favore di DCL (dal 2 febbraio 2012, per un importo massimo concesso di […] miliardi di EUR);

f)

l’impegno di ricapitalizzazione del NEC e di DMA (a favore di queste entità della nuova banca di sviluppo);

g)

la cessione di DMA a favore di Dexia SA e DMA.

3.   Gli aiuti menzionati ai paragrafi 1 e 2 sono compatibili con il mercato interno fermo restando il rispetto degli impegni previsti all’articolo 3.

Articolo 3

1.   Il Belgio, la Francia e il Lussemburgo rispettano tutti gli impegni menzionati nell’allegato I della presente decisione nella sua totalità ed entro i termini fissati.

2.   Il Belgio rispetta tutti gli impegni e le condizioni menzionati nell’allegato II della presente decisione nella sua totalità ed entro i termini fissati.

3.   La Francia rispetta tutti gli impegni menzionati nell’allegato III della presente decisione nella sua totalità ed entro i termini fissati.

Articolo 4

Il Belgio, la Francia e il Lussemburgo informano la Commissione, entro due mesi a decorrere dalla notifica della presente decisione, in merito alle misure adottate per conformarvisi.

Articolo 5

Il Regno del Belgio, la Repubblica francese e il Granducato di Lussemburgo sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 2012

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Vicepresidente


(1)  A partire dal 1o dicembre 2009, gli articoli 87 e 88 del trattato CE sono divenuti rispettivamente gli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea («TFUE»). In entrambi i casi le disposizioni sono sostanzialmente identiche. Ai fini della presente decisione, i riferimenti agli articoli 107 e 108 del TFUE vanno intesi, se del caso, in riferimento rispettivamente agli articoli 87 e 88 del trattato CE. Il TFUE ha inoltre introdotto alcune novità terminologiche, come la sostituzione di «Comunità» con «Unione», di «mercato comune» con «mercato interno» e di «Tribunale di primo grado» con «Tribunale». Nella presente decisione è utilizzata la terminologia del TFUE.

(2)  GU C 146 del 12.5.1998, pag. 6 e GU C 210 dell’1.9.2006, pag. 12.

(3)  GU C(2008) 7388 definitivo.

(4)  Nella presente decisione, «Dexia» o «il gruppo» indica Dexia SA e l’insieme delle sue controllate. Pertanto, sono escluse le entità vendute dalla data di cessione delle stesse.

(5)  GU C 181 del 4.8.2009, pag. 42.

(6)  GU C 305 del 16.12.2009, pag. 3.

(7)  GU C 274 del 19.10.2010, pag. 54.

(8)  Tale importo comprende altresì una garanzia dello Stato belga a copertura dell’operazione di ELA avviata dalla BNB a favore di Dexia.

(9)  Tale impegno non è stato rispettato nel caso di […] prestiti conclusi nel periodo dal 31 marzo 2010 al 30 giugno 2010, su un campione di 299 prestiti.

(10)  Comunicazione della Commissione sul ripristino della redditività e la valutazione delle misure di ristrutturazione del settore finanziario nel contesto dell’attuale crisi in conformità alle norme sugli aiuti di Stato (GU C 195 del 19.8.2009, pag. 9).

(11)  Informazioni riservate.

(12)  Dexia Sabadell è una banca costituita ai sensi del diritto spagnolo, specializzata nel finanziamento del settore pubblico. Essa è detenuta al 60 % da Dexia Crédit Local (e al 40 % da Banco Sabadell).

(13)  Cioè un prestito di [6,5-7] milioni di EUR concessole da Banco Sabadell, che si trova al di fuori del perimetro di Dexia.

(14)  Punto1.16.1, versione finale della quinta relazione dell’esperto per Dexia SA datata 5 ottobre 2012.

(15)  GU C 38 dell’11.2.2012, pag. 12.

(16)  Fra cui Dexia Insurance Belgium che raggruppava le controllate, i marchi e i canali di distribuzione dei prodotti assicurativi (DVV, Corona Direct e DLP).

(17)  Nella presente decisione per «DBB/Belfius» si intende l’entità denominata Dexia Banque Belgique fino al 29 febbraio 2012 e divenuta Belfius a partire dal 1o marzo 2012, data in cui la banca ha ufficialmente cambiato nome.

(18)  GU C 345 del 13.11.2012, pag. 50.

(19)  GU C 137 del 12.5.2012, pag. 19.

(20)  Decisione del 25 luglio 2012 nel caso SA.34440, vendita di Dexia BIL, non ancora pubblicata nella GU.

(21)  GU C 345 del 13.11.2012, pag. 4.

(22)  GU C 345 del 13.11.2012, pag. 50.

(23)  GU C 333 del 30.10.2012, pag. 9.

(24)  GU C 352 del 16.11.2012, pag. 5.

(25)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

(26)  Comunicazione della Commissione sul ripristino della redditività e la valutazione delle misure di ristrutturazione del settore finanziario nel contesto dell’attuale crisi in conformità alle norme sugli aiuti di Stato (GU C 195 del 19.8.2009, pag. 9).

(27)  Questa attività comprende anche la società francese di credito ipotecario DMA.

(28)  Cfr. punti da 41 a 46 della decisione di estensione del procedimento.

(29)  Cfr. punti da 9 a 12 della decisione di avvio sulla vendita di DBB.

(30)  Cfr. il piano di risoluzione ordinata di Dexia, parte IV, sezione A «Descrizione generale della strategia proposta», pag. 97.

(31)  La carta Gissler è una carta di buona condotta sottoscritta dagli istituti bancari francesi e dalle associazioni di rappresentanti eletti degli enti locali in Francia. Approvata con circolare del 25 giugno 2010, la carta classifica i prestiti sulla base del loro livello di strutturazione. La carta è accessibile al pubblico sul sito del ministero dell’Economia francese:

http://www.minefe.gouv.fr/fonds_documentaire/archives/dossiersdepresse/091207banques_collectivites.pdf

(32)  Quota di mercato nel 2011 per l’attività bancaria e nel 2010 per l’attività assicurativa.

(33)  Cioè una commissione residua di 150 milioni di EUR.

(34)  GU C 356 del 6.12.2011, pag. 7, cfr. paragrafo 8.

(35)  Comitato per la valutazione e la prevenzione dei rischi commerciali.

(36)  Ai sensi della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1).

(37)  Il piano di risoluzione ordinata prevede che 1,9 miliardi di EUR di azioni privilegiate (B1) siano convertite in azioni di categoria B3 (con diritti equivalenti a quelli delle azioni ordinarie) nel 2018.

(38)  Commissione bancaria, finanziaria e delle assicurazioni.

(39)  Cfr. punto 106.

(40)  Alla data dei presenti impegni, il portafoglio dei prestiti interessati registra un valore contabile di 1,2 miliardi di EUR.

(41)  Per quanto concerne la metodologia d’informativa e valutazione di tutte le cessioni, cfr. punto 84 della presente decisione.

(42)  Sottolineatura aggiunta.

(43)  Punto 24 della nota dal titolo «Nota delle autorità francesi alla Commissione europea» avente ad oggetto la «Presentazione dell’integrazione di DMA nello Stato, nella Caisse des Dépôts et Consignations e ne La Banque Postale» trasmessa in un primo tempo dalle sole autorità francesi, quindi congiuntamente dai tre Stati membri interessati il 14 dicembre 2012.

(44)  Punto 25 della nota sull’operazione di cessione di DMA.

(45)  Punto 26 della nota sull’operazione di cessione di DMA.

(46)  Punto 27 della nota sull’operazione di cessione di DMA.

(47)  Questi elementi sono stati notificati dalle autorità francesi e provengono dai lavori della Direzione degli studi di Dexia Crédit Local.

(48)  Sulla base delle esigenze di desensibilizzazione e dei livelli di margine praticati sulla nuova produzione, la banca ha stabilito che fosse necessaria una produzione di 1 miliardo di EUR l’anno per 5 anni per poter desensibilizzare l’80 % dei prestiti sensibili.

(49)  Per un periodo massimo di 6 mesi a partire dal closing.

(50)  Per un periodo massimo di 3 mesi a partire dal closing.

(51)  La regolamentazione prevede che venga calcolato il coefficiente di sovradimensionamento delle società di credito ipotecario corrispondente al rapporto fra l’insieme degli elementi patrimoniali (cover pool) e i debiti che godono dei privilegi di legge, coefficiente che deve essere pari almeno allo 102 %. Tuttavia, le agenzie di rating possono richiedere che il livello di sovradimensionamento sia maggiore di quello previsto dalla legge. Tale esigenza dipende dalla metodologia utilizzata da ciascuna agenzia (qualità del cover pool, rating del finanziatore, differenza della duration fra attività e passività ecc.) e varia nel tempo. DMA si è impegnata a mantenere questo rapporto a un livello pari o superiore a 105 %.

(52)  La Loi de finances rectificative pour 2011 n. 2011-1416 del 2 novembre 2011 (JORF n. 0255 del 3 novembre 2011) autorizza in effetti il ministro dell’Economia francese a concedere alle società cessionarie di DMA (Dexia SA e DCL) una garanzia «sugli impegni assunti da queste società con il suo consenso relativamente alle attività iscritte nel bilancio della società Dexia Municipal Agency alla data di realizzazione della cessione da parte di Dexia Crédit Local SA superiori al 50 % del capitale di detta società». Questa garanzia sarebbe stata concessa per consistenze attive per un importo massimo di 10 miliardi di EUR e sarebbe stata escussa dopo l’applicazione di una franchigia di 500 milioni di EUR, entro il limite del 70 % degli importi dovuti a titolo di detti impegni e di un importo totale pari a 6,65 miliardi di EUR. La remunerazione da parte di DCL della controgaranzia statale sarebbe stata di 10 milioni di EUR l’anno.

(53)  Modalità di funzionamento delle attestazioni e delle garanzie da concedere, versione del 13 ottobre 2012, pag. 11.

(54)  Idem.

(55)  Cfr. punto 112 della nota sull’operazione di cessione di DMA, pag. 25.

(56)  La politica d’impegno di DMA è volta a limitare il rischio rappresentato dai prestiti iscritti a bilancio. Ad esempio, un prestito che rispetta gli impegni di cui ai punti (223) e (224) potrebbe tuttavia non corrispondere alla politica d’impegni di DMA se l’esposizione totale di DMA nei confronti del cliente interessato fosse ritenuta eccessiva, o se l’indebitamento globale del cliente interessato superasse una proporzione data dei redditi di tale cliente.

(57)  Allegato VII della notifica del 14 dicembre 2012.

(58)  Fornito nell’allegato VII della notifica del 14 dicembre 2012.

(59)  Secondo le autorità belghe.

(60)  Il rimborso dei finanziamenti non garantiti sarà privilegiato rispetto al rimborso dei finanziamenti garantiti.

(61)  Guadagno eccezionale di 308 milioni di EUR comprendente le plusvalenze sulle acquisizioni di obbligazioni subordinate e il costo del de-risking.

(62)  Quota di mercato nel 2011 per l’attività bancaria e nel 2010 per l’attività assicurativa.

(63)  Fino al 2016 non saranno versati dividendi agli azionisti.

(64)  Private Sector Involvement.

(65)  PMG: Portfolio Management Group, DIS: Dexia Insurance Services, ALM: Asset Liability Management.

(66)  Al 2 marzo 2012, l’esposizione lorda di DBB nei confronti del gruppo Dexia era di [10-30] miliardi di EUR, di cui [10-20] miliardi di EUR in obbligazioni garantite dallo Stato emesse da DCL e [10-20] miliardi in prestiti garantiti e non garantiti erogati a varie entità del gruppo Dexia. Dopo aver considerato le garanzie apportate e le operazioni di prestito, l’esposizione creditizia netta residua era di circa [5-10] miliardi di EUR.

(67)  Gli impegni nel dettaglio sono allegati alla presente decisione all’allegato II.

(68)  È stata eccezionalmente concessa una misura di ELA il 20 febbraio 2012.

(69)  Secondo Dexia, al 30 giugno 2011, essa aveva ceduto un portafoglio di titoli obbligazionari per 51,5 miliardi di EUR dall’inizio del piano di ristrutturazione, superando l’obiettivo di 30 miliardi di EUR da realizzare per il biennio 2010/2011, secondo quanto disposto dal punto 13.n degli impegni. In totale sul periodo 2010-2011, Dexia ha conseguito l’obiettivo minimo di cessione rispetto al suo portafoglio di titoli obbligazionari per cui si era impegnata, conformemente agli impegni indicati nella decisione di autorizzazione condizionata per il periodo 2010-2014.

(70)  10 miliardi di EUR nel 2010, contro i 15 miliardi di EUR autorizzati e 7,6 miliardi di EUR nel 2011 contro i 18 miliardi di EUR autorizzati.

(71)  Cfr. punto 283 della decisione di estensione del procedimento.

(72)  Nota delle autorità francesi alla Commissione europea del 4 dicembre 2012 sull’operazione DMA. In seguito, il 14 dicembre 2012, la nota è stata notificata congiuntamente dai tre Stati membri interessati (cfr. punto (151) e note a piè di pagina da 42 a 45 di seguito).

(73)  Interrogativo che figura ai punti 198, 223, 297 e 298, 299, 305 e 306 e 307 della decisione di estensione del procedimento.

(74)  In risposta alla domanda della Commissione formulata al punto 257 della decisione di estensione del procedimento.

(75)  Ciò in risposta alla domanda della Commissione formulata al punto 259 della decisione di estensione del procedimento, secondo cui Dexia, in un scenario di base, si sarebbe trovata ad affrontare una carenza di capitale obbligatorio per circa 0,5 miliardi di EUR. Riguardo alla limitazione dell’importo della ricapitalizzazione di Dexia allo stretto necessario per mantenere i rapporti obbligatori dei soggetti del gruppo Dexia, la banca rimanda alle parti IV.B.3 e V.B.2.d) del piano rivisto di risoluzione ordinata.

(76)  In risposta alle domande della Commissione (punto 261 della decisione di estensione del procedimento) in merito a cosa avesse motivato la scelta di Dexia di collocare il debito a breve termine, la banca rimanda alle previsioni di collocamento del debito modificate di concerto con le banche centrali (parte V.B.2.a) del piano rivisto di risoluzione ordinata). Per quanto concerne le osservazioni della Commissione sulla strategia adottata da Dexia nel quadro della riduzione delle posizioni su derivati a seguito della riduzione delle dimensioni del gruppo e la cessione di entità (punto 262 della decisione di estensione del procedimento), Dexia rimanda alla presentazione sui derivati fornita alla Commissione nel settembre 2012.

(77)  Sentenza del 19 ottobre 2005, causa T-324/00 CDA/Commissione, Raccolta pag. II-4309, punto 93.

(78)  Sentenza dell’8 maggio 2003, cause C-328/99 e C-399/00, Italia e SIM 2/Commissione, Racc. 2003, pag. I-4035. Cfr. anche la decisione della Commissione relativamente a BIL: decisione della Commissione del 25 luglio 2012 sul caso SA.34440, considerando 44, 71 e 86 e segg.

(79)  GU C 270 del 25.10.2008, pag. 8.

(80)  Decisione della Commissione del 5 dicembre 2007, caso NN 70/07 (GU C 43 del 16.2.2008, pag. 1).

(81)  Cfr. punto (314) supra.

(82)  Cfr. punti (415) e (418)

(83)  La Commissione ricorda che le parti dell’operazione di cessione di DMA hanno successivamente rinunciato: 1) alla garanzia stop-loss e 2) alla garanzia sui «prestiti sensibili» di Dexia SA e di DCL a favore di DMA, nonché 3) alle controgaranzie dello Stato francese sugli impegni di Dexia SA e di DCL per i prestiti sensibili iscritti all’attivo di DMA e 4) a un’estensione della garanzia sul rifinanziamento degli Stati membri interessati alle obbligazioni a medio termine di DCL su un programma di obbligazioni […] [cfr. punto (213) supra].

(84)  Sentenza del 16 maggio 2002, causa C-482/99 Francia/Commissione, Raccolta pag. I-4397, punto 37.

(85)  Decisione SA.15526 del 2 luglio 2008 – Hellenic Shipyard.

(86)  Osservazioni delle autorità belghe, francesi e lussemburghesi in merito alle decisioni di estensione del procedimento formale del 31 maggio 2012 e del 6 giugno 2012.

(87)  Cfr. considerando da (6) a (12) supra.

(88)  Cfr. punto 80.

(89)  Cfr. la sezione 3.2.3 ai punti da 314 a 317.

(90)  Conformemente al punto 80 della decisione di approvazione provvisoria: «Una tale modifica delle condizioni di ristrutturazione, aggiunta al fatto che la banca incontra delle difficoltà ad applicare il piano di ristrutturazione (cfr. la sezione 1.2.2, considerando da (10) a (12) supra sulle inosservanze constatate in merito al debito assolvimento degli impegni previsti dalla decisione condizionata), giustifica l’avvio di una nuova procedura d’indagine […]».

Conformemente ai punti 317 e 318 della decisione di estensione del procedimento:

«Nell’esame del sostegno che gli Stati membri interessati prevedono di apportare alla risoluzione ordinata di Dexia, è opportuno quindi tener conto delle misure già erogate, qualificate come misure d’aiuto nella decisione condizionata del 26 febbraio 2010 e di cui si mette in discussione la compatibilità con il mercato interno».

(91)  Il 3 aprile 2012 il Belgio è stato destinatario della decisione della Commissione di avvio del procedimento d’indagine formale sul fondamento dell’articolo 108, paragrafo 2 del TFUE per quanto concerne l’eventuale aiuto alle cooperative finanziarie autorizzate in virtù della garanzia dello Stato belga (caso SA.33927 Guarantee scheme protecting the shares of individual members of financial cooperatives). Con la stessa decisione, ai sensi dell’articolo 11 del regolamento di procedura, si intimava al Belgio di sospendere l’applicazione del regime di garanzia sulle quote delle persone fisiche socie delle cooperative finanziarie autorizzate.

(92)  Cfr. punto 45 della decisione del 3 aprile 2012.

(93)  http://www.minfin.fgov.be/portail2/fr/downloads/composition/mp-fonds.pdf

(94)  Sottolineatura aggiunta.

(95)  http://www.fondsspecialdeprotection.be/fr/Intro.htm

(96)  http://www.groeparco.be/news/be-nl/150/detail/item/1615/navigationcats/544

(97)  Moniteur Belge, 21.4.2009, Ed.2, N.2009 – 1426 [2009/03147

http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2009/04/21_1.pdf

(98)  Cfr. il comunicato stampa del gruppo Arco del 6 ottobre 2011,

http://actua.groeparco.be/news/be-fr/0/detail/14

(99)  Sottolineature aggiunte. Cfr. le pagine 116, 216, 217 e 318 della relazione del 23 marzo 2012 della commissione speciale della Camera dei rappresentanti del Belgio incaricata di esaminare le circostanze che hanno portato allo scorporo di Dexia SA, disponibile sul sito web all’indirizzo:

http://www.dekamer.be/kvvcr/pdf_sections/comm/dexia/53K1862002.pdf.

(100)  Articolo intitolato «Europa schorst federale Arco-steun» pubblicato dal giornale De Tijd il 26 gennaio 2012:

«Hij [de Belgisch minister van Financiën] gaf ook mee [op woensdag 25 januari 2012, tijdens zijn hoorzitting op de ontmanteling van Dexia door de parlementaire commissie] eerst niet gewonnen geweest te zijn voor de Arco-waarborgen, onder meer uit vrees dat die het niet zouden halen bij Europa. Dat ze er toch kwamen was volgens de MR-vicepremier [Belgisch minister van Financiën] het gevolg van een politiek compromis uit 2008, ten tijde van de eerste Dexia-redding. Het is voor het eerst dat een betrokkene dat compromis, waarvan het bestaan al bekend was, toegeeft.

Volgens [de minister] dook eind september 2008, in de nacht van de eerste Dexia-redding in het Egmontpaleis, de vraag op om ook een bescherming te geven aan […] de Arco-coöperanten.

«[…] Voor Arco kwam de vraag vanuit de kern zelf’, aldus [de minister van financiën], die geen details gaf.

[De minister] zei dat het politieke compromis toen nodig was om Dexia te kunnen redden. […]».

Articolo disponibile sul sito web all’indirizzo:

http://www.tijd.be/nieuws/ondernemingen_financien/Europa_schorst_federale_Arco_steun.9152552-3095.art

Sottolineature aggiunte.

(101)  Articolo intitolato «La garantie aux coopérateurs d’Arco suspendue» (Sospesa la garanzia ai membri della cooperativa Arco) pubblicato dal giornale L’ECHO il 27 gennaio 2012, disponibile sul sito web all’indirizzo:

http://www.lecho.be/actualite/entreprises_finance/La_garantie_aux_cooperateurs_d'_Arco_suspendue.9152559-3031.art?ckc=1

(102)  Resoconto analitico, sessione plenaria della mattina di mercoledì 28 marzo 2012, pag. 20 (intervento del deputato Dedecker). Cfr. il sito web della Camera dei rappresentanti del Belgio all’indirizzo: http://lachambre.be/doc/pcra/pdf/53/ap079.pdf

Sottolineatura aggiunta.

(103)  Cfr. punti da (397) a (402) supra.

(104)  Cfr. punti da 46 a 51.

(105)  Cfr. punto 128.

(106)  Cfr. punto 69.

(107)  Cfr. punto 46.

(108)  Cfr. punto 53.

(109)  Cfr. punto 45.

(110)  Cfr. punti da 24 a 27.

(111)  Cfr. punto 13.

(112)  Comunicazione della Commissione relativa all’applicazione delle regole in materia di aiuti di Stato alle misure adottate per le istituzioni finanziarie nel contesto dell’attuale crisi finanziaria mondiale, GU C 270 del 25.10.2008, pag. 8.

(113)  Cfr. nota a piè di pagina n. 78.

(114)  Cfr. nota a piè di pagina n. 79.

(115)  Sottolineature aggiunte.

(116)  Sottolineatura aggiunta.

(117)  Cfr. punto (315) supra.

(118)  Cfr. punti (313) supra e (426) di seguito.

(119)  Cfr. punto (414) supra.

(120)  Cfr. il sito web della BNB all’indirizzo: http://www.nbb.be

(121)  «P/E» sta per price/earnings, prezzo/utile.

(122)  «P/TBV» sta per price/tangible book value, prezzo/valore contabile tangibile.

(123)  Cfr. punto 65 della decisione di avvio sulla vendita di DBB/Belfius.

(124)  Cfr. punti 16 e 98 della decisione di approvazione provvisoria.

(125)  Cfr. punto 151 della decisione di estensione del procedimento.

(126)  Sentenza del 15 settembre 1998, causa T-11/95, BP Chemicals/Commissione, Racc. pag. II-3235, punti 170 e 171.

(127)  Cfr. sezione 2.2.6 «Ricapitalizzazione», punti da (96) a (102)supra.

(128)  Cfr. punti 177, 212, 215, 218, 219, 222 e 225 della decisione di estensione del procedimento.

(129)  Cfr. i paragrafi da 51 a 54 delle loro osservazioni del 2 luglio 2012.

(130)  Cfr. Sezione III-2, pag. 5, delle osservazioni di Dexia.

(131)  Cfr. paragrafo 66 della nota.

(132)  Cfr. i paragrafi da 51 a 54 delle loro osservazioni del 2 luglio 2012.

(133)  Cfr. paragrafo 66 della nota. Alla sezione III-2, pag. 5 delle osservazioni di Dexia sulla decisione di approvazione provvisoria, la decisione di estensione del procedimento, la decisione di prima proroga della garanzia, la decisione di aumento del massimale della garanzia e la decisione di seconda proroga della garanzia, Dexia rinvia, con riferimento alle «interrogazioni della Commissione sulla nuova struttura di credito ipotecario», alla nota delle autorità del 4 dicembre 2012 relativa all’operazione DMA.

(134)  Sentenza del 23 aprile 1991, causa C-41/90 Höfner e Elser/Macrotron, Racc. pag. I-1979, punto 21 e sentenza del 17 febbraio 1993, causa C-159/91 Poucet et Pistre/AGF e Cancava, Raccolta pag. I-637, punto 17.

(135)  Sentenza del 16 dicembre 2010, causa C-480/09 P Acea Electrabel Produzione SpA/Commissione, Raccolta pag. I-13355, punti da 47 a 55; e sentenza del 10 gennaio 2006, causa C-222/04 ministero dell’Economia e delle Finanze/Cassa di Risparmio di Firenze SpA et al., Raccolta pag. I-289, punto 112.

(136)  Cfr. paragrafo 28 della notifica sull’operazione di cessione di DMA.

(137)  Paragrafo 66 della nota sull’operazione di cessione di DMA.

(138)  Cfr. paragrafo 111 della nota sull’operazione di cessione di DMA.

(139)  Il paragrafo 110 seconda frase della nota sull’operazione di cessione di DMA, e il titolo della sezione 4.3 che introduce recitano come segue: «In ogni caso, la qualifica di banca di sviluppo consente un livello di redditività ridotto. 4.3. «La qualifica di banca di sviluppo consente un livello di redditività ridotto».

(140)  Nelle loro osservazioni di risposta alla decisione di estensione del procedimento e alla decisione di aumento del massimale della garanzia.

(141)  Cfr. i paragrafi 32, 42, 58, 79, 92, 95, 100, 110, 111, 113, 122 e 125, e la nota a piè di pagina n. 38 sull’operazione di cessione di DMA.

(142)  Cfr. i paragrafi 82, 88, 92, 113, 114 («[…] la redditività globale di DMA, di NEC e della JV […]»), 118, 122 e 125 («[…] l’attività che sarà esercitata da DMA, NEC e la JV.»), nonché il titolo delle sezioni 3.3. e 4.2 della nota sull’operazione di cessione di DMA.

(143)  Cfr. punti 6, 7 e 8 degli impegni.

(144)  Cfr. punto 7 degli impegni.

(145)  Sentenza del 16 maggio 2002, nella causa C-482/99, Francia/Commissione (detta Stardust Marine), Racc. pag. I-4397, punti 52, 55 e 56.

(146)  Sentenza Stardust Marine summenzionata, punti 56 e 57:

«(56)

Altri indizi quali, in particolare, «l’integrazione di tale impresa nelle strutture dell’amministrazione pubblica, la natura delle sue attività e l’esercizio di queste sul mercato in normali condizioni di concorrenza con gli operatori privati, lo status giuridico dell’impresa, ossia il fatto che questa sia soggetta al diritto pubblico ovvero al diritto comune delle società, l’intensità della tutela esercitata dalle autorità pubbliche sulla gestione dell’impresa, ovvero qualsiasi altro indizio che indichi, nel caso concreto, un coinvolgimento delle autorità pubbliche ovvero l’improbabilità di una mancanza di coinvolgimento nell’adozione di un provvedimento, tenuto conto anche dell’ampiezza di tale provvedimento, del suo contenuto ovvero delle condizioni che esso comporta» possono essere pertinenti per giungere ad affermare l’imputabilità allo Stato di un provvedimento di aiuto adottato da un’impresa pubblica.

(57)

[I]l solo fatto che un’impresa pubblica sia stata costituita in forma di società di capitali di diritto comune non può - tenuto conto dell’autonomia che tale forma giuridica è suscettibile di conferire all’impresa in questione - essere considerato sufficiente per escludere che un provvedimento di aiuto adottato da una società di questo tipo sia imputabile allo Stato (cfr., in tal senso, sentenza 21 marzo 1991, causa C-305/89, Italia/Commissione, cit., punto 13). Infatti, l’esistenza di una situazione di controllo e le reali possibilità di esercitare un’influenza dominante che la detta situazione comporta in pratica non consentono di escludere fin da subito qualsiasi imputabilità allo Stato di un provvedimento adottato da una società di questo tipo e, come conseguenza, il rischio di un aggiramento delle regole del trattato in materia di aiuti di Stato, malgrado la rilevanza, in quanto tale, della forma giuridica dell’impresa pubblica quale indizio, insieme ad altri, che permette di dimostrare nel caso concreto il coinvolgimento o meno dello Stato.».

(147)  Nella sentenza Air France, tali elementi erano risultati sufficienti per considerare la CDC un ente pubblico, il cui comportamento è imputabile allo Stato (cfr. in particolare i punti 58-61 della sentenza del 12 dicembre 1996, causa T-358/94, Air France/Commissione, Racc. pag. II-2019).

(148)  Legge n. 2008-776 del 4 agosto 2008, JORF del 5 agosto 2008.

(149)  Al 6 aprile 2012, il capitale di La Poste e i diritti di voto sono detenuti dallo Stato per il 77,1 % e dalla CDC per il 22,9 %.

(150)  Legge n. 83-675 del 26 luglio 1983 relativa alla democratizzazione del settore pubblico, e successive modifiche della legge 2010-123 del 9 febbraio 2010 relativa all’impresa pubblica La Poste e alle attività postali, JORF n. 0034 del 10 febbraio 2010, pag. 2321.

(151)  Ossia in qualità di […].

(152)  Pagina 150 del piano rivisto di risoluzione ordinata di Dexia.

(153)  Cfr. punti 188 e segg. della decisione di estensione del procedimento.

(154)  Cfr. paragrafo 42 delle osservazioni degli Stati membri interessati relativamente alla decisione di estensione del procedimento e la decisione di aumento del massimale della garanzia.

(155)  GU C 356 del 6.12.2011, pag. 7 cfr. punto 3.

(156)  GU C 195 del 19.8.2009, pag. 9.

(157)  Punto 7 della notifica dell’ELA «Moreover, the Belgian authorities’ position is that the ELA from NBB to DBB does not relate to the Dexia restructuring plan as such and, that in any event, no commitments should be imposed or maintained on DBB» (sottolineatura aggiunta).

(158)  Cfr. titolo E, punto 30, pag. 8 della notifica dell’ELA da parte del Belgio in data 21 ottobre 2011:

«E.

The NBB’s ELA to DBB is in line with the 2010 restructuring plan.

30.

Given that the ELA operation is necessary, […] in order to preserve financial stability, to secure DBB’s viability and to maintain effective competition in the markets, it is within the Commission’s powers, pursuant to the Commitments annexed to the Commission’s decision of 26 February 2010, to authorise any relevant amendments […] to the restructuring plan, caused by the ELA provided by NBB to DBB». (sottolineatura aggiunta).

(159)  Cfr. il titolo B e il sottotitolo 1 alla pagina 83 della notifica del piano di risoluzione ordinata di Dexia, denominati rispettivamente «Descrizione degli aiuti concessi a Dexia nel quadro del piano di risoluzione ordinata» e «Emergency Liquidity Assitance («ELA») concessa dalla BNB».

(160)  Cfr. punto 32 delle osservazioni, pag. 11.

(161)  Cfr. punto 33 delle osservazioni, pag. 11.

(162)  Cfr. punto 39 delle osservazioni, pag. 13.

(163)  Cfr. punto 34 delle osservazioni, pag. 12: «La sola ragione per considerare le ELA come facenti parte del piano di risoluzione ordinata di Dexia sarebbe la qualifica come sostegno pubblico».

(164)  La cessione di DBB/Belfius è avvenuta il 20 ottobre 2011, mentre l’ELA a DBB/Belfius è diminuita all’inizio del 2012 e si è conclusa il 1o febbraio 2012.

(165)  Queste esposizioni comprendevano [2,5-7,5] miliardi di EUR di titoli; [2,5-7,5] miliardi di EUR di prestiti PWB; [10-15] miliardi di EUR di esposizioni altre (fra cui in particolare prestiti alla propria clientela retail).

(166)  Residential Mortgage-Backed Securities.

(167)  European Banking Authority.

(168)  Cfr. punti da 43 a 50 della comunicazione sul settore bancario. Onde consentire tale uscita a condizioni normali, possono essere considerati compatibili aiuti alla liquidazione, ad esempio se necessari per una ricapitalizzazione temporanea di una banca o struttura ponte o per soddisfare le richieste di determinate classi di creditori, se giustificate da ragioni di stabilità finanziaria. Per esempi di aiuti di questo tipo e di condizioni alle quali essi sono stati considerati compatibili, cfr. le decisioni della Commissione del 1o ottobre 2008 nel caso NN 41/08 UK, Aiuti al salvataggio a favore di Bradford&Bingley (GU C 290 del 13.11.2008, pag. 2), e del 5 novembre 2008 nel caso NN 39/08 DK, Aiuti alla liquidazione di Roskilde Bank (GU C 12 del 17.1.2009, pag. 3).

(169)  Cfr. le decisioni della Commissione del 1o ottobre 2008 nel caso NN 41/08, Aiuti al salvataggio a favore di Bradford & Bingley (GU C 290 del 13.11.2008, pag. 2); e del 6 giugno 2011 nel caso SA.32634, Aiuti al salvataggio a favore di Amagerbanken, (GU C 225 del 30.7.2011, pag. 2), punto 52.7.

(170)  Cfr. punto 48 della comunicazione sul settore bancario.

(171)  Cfr. punto 46 della comunicazione sul settore bancario.

(172)  Cfr. punto 47 della comunicazione sul settore bancario.

(173)  Si tratta di DBB, RBCD, Dexia BIL, Dexia Habitat, e DKB Polska.

(174)  Si tratta, segnatamente:

della cessione di DAM, della partecipazione di Dexia in Popular Banca Privada e Sofaxis prima del 31 dicembre 2013;

della cessione (o liquidazione) di Dexia Région Bail, Dexia Bail, Dexia LLD e Dexia Flobail prima del 31 dicembre 2014;

della cessione della partecipazione di Dexia (diretta o indiretta) in Dexia Israel entro i dodici mesi dal pronunciamento definitivo e non impugnabile sulle varie azioni legali intentate contro Dexia Israel e DCL in quanto azionista,

della liquidazione di Crediop entro il 31 dicembre 2013.

(175)  Le proiezioni finanziarie indicano che il supplemento di liquidazione dovrebbe ammontare a [0-5] miliardi di EUR nel 2020. Ora, poiché le somme distribuite per la liquidazione sarebbero attribuite in priorità agli Stati a concorrenza del prezzo di sottoscrizione ([5-10] miliardi di EUR prima del 2018; [0-5] miliardi in seguito, secondo il piano di conversione), oltre al supplemento di liquidazione, il valore netto contabile del gruppo così come risulta nelle previsioni ([5-10] miliardi di EUR nel 2020), non sarebbe quindi sufficiente a coprire l’eventuale saldo da corrispondere ai detentori d’azioni ordinarie.

(176)  Le proiezioni finanziarie indicano che i detentori di azioni ordinarie non potrebbero percepire dividendi se non nel caso in cui il dividendo annuo da distribuire fosse superiore a [400-500] milioni di EUR (e [200-300] milioni di EUR dopo il 2018 se azioni B1 o B2 verranno effettivamente convertite in azioni B3). Orbene, il piano di risoluzione ordinata del gruppo non prevede utili prima del 2018 e questi dovrebbero ammontare nella migliore delle ipotesi a [50-100] milioni di EUR nel 2020.

(177)  Il cash collateral costituito dalla banca è remunerato al tasso giorno per giorno (Eonia). Poiché il tasso Eonia è inferiore al tasso Euribor a 3 mesi, il margine registrato su questa attività è negativo.

(178)  La sensibilità del portafoglio di derivati è di circa [50-250] milioni di EUR per punto base. Il calo di 100 punti base del tasso swap a 10 anni fra il mese di giugno e il mese di ottobre 2011 si è quindi tradotto in un aumento di oltre [0-25] miliardi di EUR dell’importo di cash collateral da versare alle controparti. La sensibilità non è però stabile ed è influenzata anche da altri fattori, fra cui le fluttuazioni della curva dei tassi.

(179)  [0-5] miliardi di EUR al 1o marzo 2012.

(180)  Cfr. il punto 24 della comunicazione della Commissione sull’applicazione delle norme dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale, GU C 8 dell’11.1.2012, pag. 4. «In molti altri Stati membri, gli ospedali e gli altri fornitori di assistenza sanitaria offrono i loro servizi contro pagamento di un prezzo, sia direttamente dai pazienti o dalla loro assicurazione. In tali sistemi, vi è un certo grado di concorrenza tra ospedali relativamente alla prestazione di servizi sanitari. In tal caso, il fatto che un servizio sanitario sia fornito da un ospedale pubblico non è sufficiente per classificare l’attività come non economica.»

(181)  Decisione della Commissione del 27.2.2002 nel caso N 543/2001 - Irlanda – Contributi in conto capitale in favore degli ospedali http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/135870/135870_435761_20_2.pdf (punti 10, 17 e 19).

(182)  Dell’ordine del 30 % prima dell’inizio della crisi.

(183)  La CDC nel 2012 ha costituito una dotazione di 5 miliardi di EUR per ovviare al deficit di finanziamento. La dotazione è stata quindi offerta al prezzo di circa Euribor+320 punti base; secondo le stime, l’offerta ha ricevuto un eccesso di sottoscrizioni da 3 a 5 volte superiore. Lo Stato membro ha quindi indicato che il prezzo d’equilibrio era superiore.

(184)  Il rapporto di fondi propri di base (Basel III Tier 1 Capital) dovrebbe essere pari al [20-30]% nel 2017.

(185)  Allegato VII nella notifica.


ALLEGATO I

PIANO RIVISTO DI RISOLUZIONE ORDINATA DI DEXIA. IMPEGNI DEGLI STATI MEMBRI INTERESSATI

Introduzione

1.

Il Regno del Belgio, la Repubblica francese e il Granducato del Lussemburgo («gli Stati») assicureranno che vengano attuati nella loro integralità il presente piano di risoluzione ordinata del 14 dicembre 2012 per Dexia SA e le sue controllate per il tempo in cui eserciterà il controllo congiunto o esclusivo («le controllate» e, insieme con Dexia SA, «Dexia») (1), nonché i presenti impegni («gli impegni»). Fatte salve disposizioni contrarie, gli impegni di seguito si applicano fino all’ammortamento completo delle attività di Dexia. In caso di contraddizione fra le disposizioni del piano di risoluzione ordinata e i presenti impegni, prevarranno i presenti impegni.

2.

La presente lettera d’impegni è trasmessa su richiesta della Commissione, sulla base delle discussioni e dello scambio di documenti intercorsi fra la Commissione e gli Stati, con l’unico obiettivo di consentirle di adottare una decisione (la «decisione») di autorizzazione degli aiuti concessi a Dexia nei casi SA.33760, SA.33763, SA.33764, SA.30521, SA.26653, SA. 34928, SA. 34925 e SA.34927.

Impegni comportamentali

3.

Dexia non acquisirà il capitale sociale di altri enti creditizi o imprese di investimento (ai sensi della direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari) o società di assicurazione, salvo autorizzazione della Commissione.

Tale impegno non osta, previo accordo della Commissione, all’acquisizione da parte di Dexia di una partecipazione a titolo di remunerazione per un conferimento di partecipazioni o di attività effettuato nel quadro di un’operazione di cessione o di pooling (per fusione o per conferimento) di attivi o di attività, purché tale partecipazione, nella medesima ipotesi, non conferisca a Dexia il controllo esclusivo o congiunto dell’entità beneficiaria del conferimento o risultante dalla fusione.

A titolo di eccezione rispetto ai paragrafi precedenti, Dexia potrà acquisire una partecipazione minoritaria del 40 % in Dexia Sabadell (in vista della sua liquidazione) a seguito dell’esercizio dell’opzione di vendita (put option) di Banco Sabadell, non essendo stata ancora realizzata tale acquisizione alla data dei presenti impegni.

4.

Subordinatamente agli impegni già sottoscritti per quanto concerne Dexia Région Bail, Dexia Flobail, Dexia Bail e Dexia LLD alla data della presente decisione, Dexia s’impegna a non concedere alcun nuovo finanziamento infragruppo (vale a dire per un importo superiore al livello di finanziamento infragruppo esistente alla data della presente decisione) alle entità oggetto di cessione conformemente al seguente punto 10.a da i) a x) (ring-fencing). Il presente impegno lascia impregiudicati gli obblighi regolamentari imposti a Dexia in qualità di azionista delle entità interessate e il suo obbligo di mantenere la redditività di Dexia Israel e DAM conformemente al seguente punto 10.d. Qualora tali obblighi non potessero essere posti in essere senza la concessione di nuovi finanziamenti alle entità interessate, Dexia ne informerà previamente la Commissione.

5.

Dexia non utilizzerà il suo status di banca beneficiaria di una garanzia o di altri aiuti provenienti dagli Stati per taluni suoi impegni ai fini di pubblicità commerciale nei confronti di terzi diversi dai terzi beneficiari come definiti nell’accordo di garanzia, e non utilizzerà la garanzia per pure operazioni di arbitrato.

6.

Come indicato nel piano di risoluzione ordinata:

a)

gli Stati interessati sottolineano che le caratteristiche delle azioni privilegiate portano all’impossibilità di fatto di pagare i dividenti delle azioni ordinarie, poiché le previsioni di utili distribuibili di Dexia per la durata del piano sono al di sotto dell’importo dei dividendi privilegiati pari all’8 % spettante agli Stati belga e francese;

b)

gli Stati interessati sottolineano che le azioni privilegiate sono detenute dai soli Stati belga e francese e i limiti alla distribuzione dei dividendi devono riguardare unicamente le azioni ordinarie e non quelle privilegiate, a rischio di privare gli Stati belga e francese del diritto al dividendo sui propri investimenti; e

c)

per quanto concerne la partecipazione delle azioni privilegiate alle perdite, come indicato nel piano di risoluzione ordinata, le azioni privilegiate perderanno del tutto o in parte i loro diritti di prelazione in caso di caduta dei rapporti obbligatori di Dexia al di sotto di talune soglie.

7.

Fatte salve le operazioni che Dexia sarà giuridicamente tenuta a eseguire, o le operazioni che sarà tenuta a eseguire ai sensi di contratti conclusi prima della data della decisione, su strumenti ibridi Tier 1 o Tier 2, Dexia non potrà:

a)

procedere al pagamento di cedole su strumenti ibridi Tier 1 o strumenti Tier 2 detenuti da persone o entità diverse da Dexia SA e dalle sue controllate e il cui pagamento è discrezionale ai sensi delle disposizioni contrattuali relative a tali strumenti;

b)

approvare o votare a favore del pagamento di qualsiasi tipo di dividendo da parte di qualsiasi entità sulla quale Dexia SA esercita direttamente o indirettamente il controllo esclusivo (comprese le entità detenute al 100 %) quando tale pagamento comporterebbe l’obbligo di pagamento di una cedola su strumenti ibridi Tier 1 o strumenti Tier 2 detenuti da persone diverse da Dexia SA e dalle sue controllate; e

c)

esercitare un’opzione discrezionale di rimborso anticipato sugli strumenti ibridi Tier 1 o sugli strumenti Tier 2 di cui alla lettera a.

Subordinatamente a un premio non superiore al 10 % del prezzo di mercato e di un corso di acquisizione (premio incluso) non superiore al 90 % del valore nominale, Dexia potrà tuttavia, previa informazione e autorizzazione da parte della Commissione, procedere al lancio di offerte pubbliche d’acquisto di emissioni di titoli ibridi Tier 1 e Tier 2.

Gli impegni di cui ai paragrafi precedenti non ostano alla distribuzione dei dividendi sulle azioni preferenziali di Dexia detenute dagli Stati belga e francese.

8.

Dexia continuerà ad attuare i principi di remunerazione fissati nel quadro del G-20 e delle organizzazioni nazionali competenti per quanto riguarda la remunerazione dei membri dei comitati direttivi ed esecutivi di Dexia SA e delle principali entità operative del gruppo Dexia.

Dexia si impegna in particolare a escludere il pagamento della parte variabile della remunerazione dei membri del comitato direttivo di Dexia SA e a mettere un tetto fino al 30 % della parte fissa della loro remunerazione per l’importo della parte variabile della remunerazione degli altri collaboratori di Dexia SA e delle sue filiali bancarie di cui al punto 2.5.1.1. della politica di remunerazione di Dexia così come notificata il 15 marzo 2011 alla CBFA.

Gli Stati membri interessati vigileranno, peraltro, affinché il gruppo Dexia si conformi alla legislazione in vigore in materia di stipendi e remunerazioni, in particolare ai massimali delle remunerazioni applicabili agli istituti bancari.

Gli Stati membri interessati si impegnano a vigilare affinché Dexia rispetti scrupolosamente le condizioni di seguito riportate come imposte dalla Commissione nell’ambito dell’attuazione delle norme relative agli aiuti di Stato.

Gli Stati membri interessati vigileranno altresì affinché si faccia il miglior uso possibile dei fondi pubblici per quanto concerne gli stipendi e le remunerazioni del personale degli istituti bancari posti in risoluzione ordinata. In particolare, Gli Stati membri interessati vigileranno per portare il più possibile vicino al minimo di legge l’importo dei trattamenti di fine rapporto, mantenendo al contempo la flessibilità necessaria per non ritardare l’esito del processo di risoluzione ordinata del gruppo Dexia.

Peraltro, gli Stati membri interessati sottoporranno alla Commissione delle proposte in materia di riduzione delle spese generali e del personale del gruppo se, al termine dell’anno contabile in questione, i) il margine netto dovesse essere di oltre il 20 % al di sotto dell’obiettivo annunciato; ii) l’utile netto (a parte gli accantonamenti) dovesse essere di oltre il 25 % al di sotto dell’obiettivo annunciato; iii) si dovessero registrare delle perdite nel conto economico; o iv) il gruppo Dexia non dovesse più rispettare i rapporti minimi obbligatori vigenti. Questo impegno entrerà in vigore soltanto per i bilanci degli esercizi successivi al 2012.

9.

a)

Conformemente al piano rivisto di risoluzione ordinata presentato il 14 dicembre 2012, Dexia non procederà a nessuna nuova produzione a partire dalla presente decisione, salvo nei casi in cui l’entità in questione non sia oggetto di un impegno di cessione come indicato al seguente punto 10.a (i-x).

b)

Ai sensi del presente impegno, non costituiscono «nuova produzione»:

i)

le operazioni necessarie nel quadro della gestione della liquidità (ad esempio transazioni banca centrale o gestione dei cover pool di DLG e DKD al fine di rispettare i vincoli regolamentari, prudenziali o delle agenzie di rating e migliorare significativamente il costo di finanziamento);

ii)

la proroga delle scadenze dei prestiti in essere, purché tale estensione migliori significativamente il valore netto attualizzato delle somme prestate a un singolo cliente e il calcolo di tale valore tenga conto del rischio contenziosi;

iii)

le transazioni sui derivati necessarie per gestire i rischi collegati ai tassi d’interesse/di cambio/di credito del portafoglio esistente, a condizione che tali operazioni abbiano come effetto la riduzione dell’esposizione globale ai rischi da parte del gruppo Dexia, nel rispetto dei limiti e delle procedure definite secondo gli orientamenti applicabili interni a Dexia e/o quanto indicato dalle autorità di vigilanza prudenziale (2);

iv)

tutte le attività necessarie per ragioni regolamentari o di altra natura giuridica, in particolare le proroghe di scadenza o la ridefinizione dello scadenzario che si impongano a Dexia in quanto membro di un sindacato bancario in taluni progetti d’investimento (qualora il sindacato bancario fosse indotto ad accettare modifiche strutturali del progetto che comportino modifiche di scadenza e/o di scadenzario) o a seguito di provvedimenti amministrativi o giudiziari; e

v)

il pagamento degli impegni di credito confermati alla data della decisione, ossia i pagamenti che Dexia dovrà onorare per contratto nel rispetto degli impegni assunti nei confronti dei mutuatari conformemente ai contratti conclusi prima del 30 settembre 2012.

c)

A titolo di eccezione alla lettera a):

i)

per evitare il […] e soddisfare in tal modo gli obblighi regolamentari in vista della sua eventuale cessione entro un anno a decorrere dalla presente decisione, Dexia Crediop potrà concedere nuovi finanziamenti ai propri clienti esistenti per un importo fino a 200 milioni di EUR per una durata di un anno a decorrere dalla presente decisione. Trascorso detto periodo di un anno, gli Stati potranno chiedere alla Commissione l’autorizzazione per una dotazione annua aggiuntiva di nuovi finanziamenti nella misura in cui essa sarà necessaria per evitare il […] e così poter soddisfare i propri obblighi regolamentari. In mancanza di autorizzazione, Dexia Crediop sarà posta in liquidazione alla fine dell’anno in corso;

ii)

DCL potrà procedere a nuovi finanziamenti per i flussi collegati alle operazioni di desensibilizzazione dei prestiti in essere presso DCL (dopo la cessione di DMA) e considerati sensibili (vale a dire i prestiti concessi a enti locali e classificati al di fuori della carta Gissler o con un rating E3, E4 o E5 nella carta Gissler o con un punteggio Cepcor superiore o pari a 11), fermo restando il miglioramento del valore economico delle passività, valore definito tenendo conto di una riduzione sensibile del rischio contenziosi generato dalla desensibilizzazione (3).

In quest’ambito, saranno autorizzate soltanto le seguenti operazioni: […].

Dexia s’impegna a limitare l’importo totale dei nuovi flussi connessi con le operazioni di cui al punto 6 summenzionato a un massimo di 600 milioni di EUR di nuovi finanziamenti, per quanto la conclusione di tali operazioni non possa intervenire che fra il febbraio e il luglio 2013 o fra giugno e novembre 2014.

d)

Peraltro, i flussi menzionati alla lettera c) ii) di cui sopra saranno limitati secondo le seguenti condizioni:

1)

i nuovi flussi saranno esclusivamente a tasso fisso;

2)

le scadenze dei nuovi flussi saranno limitate a 30 anni;

3)

i nuovi flussi dovranno portare a un miglioramento del punteggio Gissler o Cepcor;

4)

durante il primo periodo di desensibilizzazione (febbraio-luglio 2013), i nuovi flussi riguarderanno prioritariamente i crediti più sensibili, vale a dire quelli concessi ai [30-50] clienti principali di DCL che rappresentano il [40-60] % del marked-to-market dei derivati associati ai prestiti non contemplati dalla carta Gissler.

e)

Dexia trasmetterà alla Commissione una revisione periodica del suo piano di ammortamento e desensibilizzazione dei prestiti sensibili di DCL al 15 gennaio 2013 e al 15 maggio 2014.

Cessioni e liquidazione

10.

a)

Dexia procederà alle cessioni delle entità, il cui elenco e calendario sono riportati qui di seguito:

i)

cessione di DBB. Questa cessione è stata effettuata il 20 ottobre 2011;

ii)

cessione della partecipazione del 50 % detenuta in RBCD. Questa cessione è stata effettuata il 27 luglio 2012;

iii)

cessione di DenizBank. Questa cessione è stata effettuata il 28 settembre 2012;

iv)

cessione di BIL. Questa cessione è stata effettuata il 5 ottobre 2012;

v)

cessione di Dexia Habitat. Questa cessione è stata effettuata il 29 giugno 2012;

vi)

cessione di DKB Polska. L’accordo di cessione è stato firmato il 7 novembre 2012;

vii)

cessione di DMA entro il 31 gennaio 2013;

viii)

cessione di DAM, partecipazione di Dexia in Popular Banca Privada e Sofaxis entro il 31 dicembre 2013;

ix)

cessione o liquidazione di Dexia Région Bail, Dexia Flobail, Dexia Bail e Dexia LLD entro il 31 dicembre 2013;

x)

cessione della partecipazione di Dexia (diretta o indiretta) in Dexia Israel entro i dodici mesi successivi al pronunciamento definitivo e non impugnabile sulle varie azioni legali intentate contro DIL o DCL in quanto azionista.

Gli impegni di cessione summenzionati saranno considerati rispettati quando Dexia e l’acquirente avranno concluso un accordo vincolante e definitivo (vale a dire un accordo che non possa essere rescisso unilateralmente da Dexia senza il pagamento di una penale) per la cessione dell’intera partecipazione di Dexia nell’entità o attività in questione, anche se non saranno ancora state ottenute tutte le autorizzazioni o dichiarazioni di non obiezione delle autorità di controllo competenti al momento della firma dell’accordo, fermo restando che il closing intervenga al più tardi sei mesi dopo la firma dell’accordo di cessione.

Qualora uno degli impegni di cessione di cui sopra non sia rispettato, gli Stati sottoporranno la nomina di un mandatario incaricato dell’esecuzione della cessione di detta entità entro il mese successivo alla data limite indicata per la cessione, alle condizioni descritte al punto 12 di cui sopra.

Prima di ciascuna cessione come prevista in precedenza e ancora da effettuarsi, Dexia terrà informato l’esperto indipendente sulle parti che dovessero manifestare un interesse per l’acquisizione delle attività e fornirà a quest’ultimo tutte le informazioni necessarie e ragionevolmente disponibili per l’accertamento dell’indipendenza dell’eventuale acquirente. La Commissione comunicherà entro 15 giorni lavorativi agli Stati i nomi delle parti che, a suo avviso, non soddisfano le condizioni di pertinenza e indipendenza necessarie nonché le ragioni della sua decisione. Dexia porrà quindi fine alla procedura di vendita con dette parti (ferma restando la possibilità di contestare la decisione della Commissione e di adire le vie legali).

La metodologia applicabile alle cessioni di entità o di partecipazioni nelle entità effettuate da Dexia è la seguente:

i)

per le cessioni di importo superiore ai 50 milioni di EUR (categoria 1): trasmissione di una nota informativa alla Commissione e realizzazione di una fairness opinion da parte di un esperto indipendente senza legami con la transazione;

ii)

per le cessioni di importo inferiore ai 50 milioni di EUR e i) d’importo superiore ai 25 milioni di EUR o ii) per le quali la partecipazione ceduta è valutata per un importo superiore ai 25 milioni di EUR o iii) per le quali l’acquirente ha un vincolo di azionariato con Dexia (partecipazione superiore al 2 % in Dexia) (categoria 2): trasmissione di una nota informativa alla Commissione e valutazione da parte della banca consulente di Dexia sulla transazione;

iii)

per le altre cessioni (incluse tutte le cessioni relative alle partecipazioni in progetti di finanziamento, in particolare fondi equity GPF (categoria 3): valutazione interna da parte di Dexia e trasmissione alla Commissione delle informazioni tramite la base di dati Intralinks.

b)

Dexia si adopererà al meglio per procedere alla cessione accelerata del portafoglio obbligazionario, una volta migliorate le condizioni del mercato e poter così soddisfare i rapporti obbligatori, fermo restando che tale cessione dovrà avvenire soltanto a condizione di non produrre un impatto negativo sostanziale sulla solvibilità di Dexia. Dexia trasmetterà ogni anno alla Commissione una rassegna di tali possibilità.

c)

A partire dalla data di notifica della decisione, le entità non menzionate al punto 10.a di cui sopra (compresa Dexia Sabadell una volta compiuta l’acquisizione menzionata al punto 3 di cui sopra) saranno gestite in vista della loro liquidazione (run-off), in particolare senza nuova produzione ai sensi del punto 9 di cui sopra.

d)

Nel rispetto dell’interesse sociale di Dexia SA e del gruppo Dexia, fino alla cessione effettiva di DAM e Dexia Israel [e a decorrere dal chiarimento menzionato al punto 10 a) x) di cui sopra per Dexia Israel], Dexia:

i)

si prodigherà per preservare la redditività, il carattere di rivendibilità per il futuro acquirente e la competitività di DAM e Dexia Israel, conformemente alle buone pratiche commerciali;

ii)

si prodigherà per limitare i rischi di perdita del potenziale concorrenziale di DAM e Dexia Israel;

iii)

si asterrà da qualsivoglia iniziativa che possa avere un impatto negativo notevole sul valore, sulla gestione o la competitività di DAM e Dexia Israel o alterare la natura o l’ambito di attività, la strategia industriale o commerciale o la politica d’investimento di DAM e Dexia Israel;

iv)

fermo restando l’impegno di cui al punto 4. summenzionato, metterà a disposizione di DAM e Dexia Israel, nella misura del possibile, le risorse sufficienti per il loro funzionamento sulla base dei business plan esistenti e di quelli futuri, se del caso; e

v)

adotterà tutte le misure ragionevoli, compresi i meccanismi d’incentivo adeguati (conformi alle pratiche commerciali) necessari per stimolare tutti i maggiori esponenti del personale impiegato presso DAM e Dexia Israel.

11.

a)

Fino alla cessione e per un periodo di un anno a decorrere dalla presente decisione o dalla sua liquidazione, si concorda che Crediop sarà oggetto di gestione separata dal gruppo Dexia. Per garantire che tutte le decisioni della dirigenza di Crediop adottate fra la data della presente decisione e la realizzazione della cessione, entro un anno a decorrere dalla presente decisione o la liquidazione, lo saranno al meglio degli interessi di Crediop in vista della sua cessione o della sua liquidazione, Dexia nominerà un responsabile della gestione incaricato di garantire la separazione delle attività di Crediop e vigilerà affinché tale responsabile operi in completa autonomia nel rispetto degli impegni applicabili a Crediop. Il ruolo di responsabile incaricato di garantire la separazione delle attività potrà essere svolto dal direttore generale di Crediop. Egli gestirà Crediop al meglio dei suoi interessi, di concerto con Dexia, sotto il controllo dell’esperto indipendente, come indicato al seguente punto 13.

b)

Non risulta necessario procedere alla nomina di un responsabile della gestione incaricato di garantire la separazione delle attività di Dexia Israel e DAM, in quanto queste due entità sono già soggette a gestione separata alla data della presente decisione per le ragioni già enunciate nel piano di risoluzione.

Mandatario incaricato della cessione

12.

a)

Qualora uno degli impegni di cui al punto 10.a (i - x) non sia rispettato nei termini sopra fissati e qualora la Commissione non abbia approvato un impegno alternativo, le autorità belghe, francesi e lussemburghesi sottoporranno all’approvazione preventiva della Commissione, entro un mese dal termine fissato per la cessione, una lista di una, due o tre persone, per la nomina di uno o più mandatari incaricati dell’esecuzione delle dette cessioni.

b)

Il mandatario incaricato della cessione deve essere indipendente, deve possedere le competenze necessarie e non trovarsi in una situazione di conflitto d’interessi durante l’esercizio del suo mandato.

c)

La Commissione potrà approvare o non approvare il mandatario o i mandatari proposti. Se la Commissione non approva il mandatario o i mandatari proposti incaricati della cessione, le autorità francesi, belghe e lussemburghesi proporranno, entro un mese dalla comunicazione del rifiuto, da uno a tre nuovi candidati, che dovranno a loro volta essere approvati o meno dalla Commissione. Qualora tutti i candidati proposti vengano rifiutati dalla Commissione, quest’ultima designerà un mandatario sulla base di un mandato approvato dalla Commissione.

d)

Le autorità francesi, belghe e lussemburghesi si impegnano affinché Dexia conceda i poteri di rappresentanza necessari e adeguati al mandatario incaricato della cessione:

i)

per effettuare la cessione delle attività di cui alla lettera a. (compreso qualsiasi potere necessario al fine di garantire la corretta esecuzione dei documenti richiesti per effettuare la cessione); e

ii)

per eseguire qualsiasi azione o effettuare qualsiasi dichiarazione necessaria o adeguata per effettuare la cessione, compresa la nomina di consulenti che accompagnino il processo di cessione.

e)

Il mandatario incaricato della cessione includerà nel contratto o contratti di acquisto e di vendita i termini e le condizioni usuali e ragionevoli che considererà adeguati al fine di concludere la vendita nell’anno successivo alla nomina del mandatario. Il mandatario incaricato della cessione organizzerà il processo di vendita in modo da garantire una cessione […]. La cessione o liquidazione dovrà essere effettiva entro al massimo un anno dalla scadenza del termine di vendita.

f)

I costi delle prestazioni del mandatario incaricato della cessione saranno a carico di Dexia.

Attuazione ed esperto indipendente

13.

a)

Le autorità belghe, francesi e lussemburghesi sottoporranno all’approvazione preventiva della Commissione, entro un mese dalla presente decisione, una lista di una, due o tre persone, per la nomina in qualità di esperto indipendente incaricato di verificare in dettaglio l’applicazione degli impegni di cui sopra (l’«esperto indipendente»). L’esperto indipendente sarà nominato per un periodo di cinque anni, eventualmente prorogato su richiesta della Commissione.

b)

L’esperto indipendente deve possedere le competenze necessarie e non deve trovarsi in una situazione di conflitto d’interessi durante l’esercizio del suo mandato.

c)

La Commissione potrà approvare o non approvare l’esperto o gli esperti indipendenti proposti. Se la Commissione non approva l’esperto o gli esperti indipendenti proposti, le autorità belghe, francesi e lussemburghesi proporranno, entro un mese dalla comunicazione del rifiuto, da uno a tre nuovi candidati, che dovranno a loro volta essere approvati o respinti dalla Commissione.

d)

Qualora tutti i candidati proposti vengano rifiutati dalla Commissione, quest’ultima designerà un esperto indipendente.

e)

I costi delle prestazioni dell’esperto indipendente saranno a carico di Dexia senza superare le tariffe orarie normalmente richieste per questo tipo di prestazione.

14.

a)

La Commissione disporrà in permanenza per tutta la durata del piano di risoluzione ordinata di un accesso senza restrizioni alle informazioni necessarie all’attuazione della sua decisione che approva il piano di risoluzione ordinata. Essa potrà rivolgersi direttamente a Dexia per ottenere le spiegazioni e le precisazioni richieste. Le autorità belghe, francesi e lussemburghesi e Dexia forniranno una piena collaborazione per tutte le verifiche che potrà chiedere la Commissione o, se del caso, l’esperto indipendente.

b)

L’esperto indipendente presenterà ogni semestre una relazione alla Commissione, agli Stati e a Dexia sull’attuazione degli impegni di cui sopra. Tale relazione comprenderà un dettagliato resoconto dei progressi compiuti nell’attuazione del piano di risoluzione ordinata, in particolare: i) il rispetto dell’importo e delle condizioni di desensibilizzazione del portafoglio di prestiti sensibili di DCL di cui ai punti 9.c et 9.d sopra; ii) il rispetto dei massimali dei nuovi finanziamenti concessi ai clienti esistenti di Dexia Crediop come indicati al punto 9.c di cui sopra; iii) il rispetto della tempistica delle cessioni previste al punto 10.a di cui sopra, comprendenti la data della cessione, il valore contabile delle attività al 31 dicembre 2011, il valore di cessione, le plusvalenze o minusvalenze realizzate e il dettaglio delle misure ancora da attuare nell’ambito del piano rivisto di risoluzione ordinata; iv) la gestione e il ring-fencing delle entità oggetto di cessione e in particolare di DAM e Dexia Israel previsti ai punti 4 e 10.d di cui sopra. La relazione sarà presentata entro un mese dalla presentazione dei conti semestrali e dall’approvazione dei conti annuali e, in ogni caso, prima del 1o ottobre e del 30 aprile di ogni anno.

c)

Alla scadenza del mandato dell’esperto indipendente e fino al completo ammortamento delle attività di Dexia, gli Stati membri presenteranno alla Commissione una relazione annuale che illustra lo stato d’avanzamento del processo di risoluzione ordinata.


(1)  Un elenco delle controllate e delle partecipazioni di Dexia è fornito all’allegato 1.

(2)  Ad esempio, in occasione della ristrutturazione di prestiti, è necessario non solo annullare il derivato che copriva il rischio connesso al prestito esistente, ma anche contrattare un nuovo derivato per coprire il rischio generato dal prestito così come modificato. Un altro esempio è la gestione dei fixing del portafoglio ALM che comporta, per contenere il rischio, la realizzazione di coperture tramite prodotti derivati.

(3)  Alla data dei presenti impegni, il portafoglio dei prestiti interessati è stato contabilizzato a 1,2 miliardi di EUR.


ALLEGATO II

DBB/BELFIUS — IMPEGNI DEL BELGIO

1.

Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3) del regolamento (CE) n. 659/1999 e successive modifiche, il Regno del Belgio assicurerà che i seguenti impegni (gli «impegni») assunti da Belfius siano completamente rispettati affinché la Commissione europea (la «Commissione») possa concludere che l’aiuto di Stato concesso a Dexia Banque Belgique/Belfius è compatibile con il mercato interno e l’accordo SEE con decisione ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (la «decisione»).

2.

Gli impegni entrano in vigore il giorno dell’adozione della decisione (la «data di entrata in vigore»).

Definizioni

3.

I termini e le espressioni non altrove definiti nei presenti impegni sono da intendersi come indicati, salvo che il contesto non imponga diversamente:

Belfius

:

Belfius Banque SA e Belfius Assurance SA nonché ognuna delle controllate di Belfius.

Belfius Banque SA

:

società per azioni costituita ai sensi del diritto belga, con sede legale in Boulevard Pacheco 44, 1000 Bruxelles, iscritta al Registro delle imprese belga col numero 0403.201.185.

Belfius Assurance SA

:

società per azioni costituita ai sensi del diritto belga, con sede legale in avenue Galilée 5, 1210 Saint-Josse-ten-Node, iscritta al Registro delle imprese belga col numero 0405.764.064.

Data di entrata in vigore

:

data di adozione della presente decisione.

Esperto indipendente

:

una o più persone fisiche o giuridiche indipendenti da Belfius, approvata/e dalla Commissione e designata/e dalle autorità belghe, incaricata/e di verificare il rispetto da parte di Belfius delle condizioni e degli obblighi relativi alla presente decisione.

Public Banking

:

qualsiasi contratto di credito o prestito concesso dalla divisione Public and Social Banking Distribution di Belfius Banque SA, ossia

quelli concessi ad amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 4, paragrafi 1 e 2 della legge del 24 dicembre 1993 relativa ai contratti pubblici di lavori, forniture e servizi;

quelli concessi a organizzazioni aventi scopo sociale o senza fini di lucro, operanti nei seguenti settori: assistenza sanitaria, assistenza geriatrica, istruzione, accoglienza e orientamento per i disabili fisici, i laboratori protetti, le organizzazioni di mutua assistenza sanitaria e i servizi di assistenza a domicilio a queste collegati sotto forma di enti no profit, le società di credito autorizzate […], i sindacati e le organizzazioni collegate, le ONG, le organizzazioni datoriali, i fondi sociali comuni e i fondi pensione sotto forma di enti no profit, le altre grandi organizzazioni che svolgono attività sociali a livello nazionale o regionale (ad esempio:[…])

Piano strategico

:

il piano finanziario di Belfius, come notificato alla Commissione europea il 26 novembre 2012 e successive modifiche notificate prima della data di entrata in vigore.

Controllata

:

entità societaria come definita, rispetto a una persona specifica o entità, all’articolo 6 del codice belga del diritto delle società su cui Belfius esercita un controllo esclusivo o congiunto («controllata» e «controllante», rispettivamente).

Impegni

Durata

4.

Fatta salva altra durata indicata nei singoli impegni, gli impegni di seguito sono d’applicazione fino al 31 dicembre 2014.

Riduzione dei costi di funzionamento

5.

Conformemente al piano strategico di Belfius, Belfius Banque SA si impegna a limitare il proprio livello assoluto di spese e costi di funzionamento, ossia le spese del personale e altre spese -

per il 2013 a un massimo di 1,3-1,45] miliardi di EUR; e

per il 2014 a un massimo di [1,25-1,4] miliardi di EUR.

Belfius Banque SA ha come obiettivo la riduzione del proprio livello assoluto di spese e costi di funzionamento, ossia gli oneri del personale e altre spese, da [1,35-1,5] miliardi di EUR nel 2012 a [1,2-1,35] miliardi di EUR nel 2016.

Riduzione delle attività di trading

6.

Belfius cesserà le attività per conto proprio. Ciò significa che Belfius si occuperà unicamente di transazioni che i) sono necessarie per ricevere, trasmettere ed eseguire gli ordini d’acquisto o di vendita dei suoi clienti, o ii) sono di supporto a Belfius nella gestione delle liquidità o delle attività e passività. Belfius non creerà posizioni per conto proprio, a meno che queste non sopraggiungano, ad esempio, perché Belfius non dà immediata esecuzione agli ordini dei suoi clienti. L’assunzione di tali posizioni e delle posizioni di gestione delle liquidità o di attività e passività avverrà solo a condizione che non compromettano la redditività della banca e/o la sua liquidità. Ciò è assolutamente in linea con le raccomandazioni contenute nella relazione del «Gruppo di esperti ad alto livello sulla riforma della struttura del settore bancario dell’UE» (relazione Liikanen).

Misure di governo societario e di gestione dei rischi

7.

Belfius: i) perseguirà una politica commerciale accorta e prudente incentrata sul principio di sostenibilità; e ii) valuterà l’adeguatezza dei propri sistemi d’incentivo interni nel contesto delle esigenze normative e regolamentari, assicurando che non inducano ad assumere rischi inaccettabili, siano trasparenti e incentrati su scopi a lungo termine e sostenibili.

8.

Belfius migliorerà anche il proprio governo societario di gestione dei rischi e delle liquidità. Belfius ha già definito nuovi orientamenti per garantire in futuro una gestione prudente delle liquidità, fra cui: i) obiettivi chiari per i segmenti per quanto concerne l’utilizzo dei bilanci, la raccolta dei depositi e la qualità delle garanzie prestate; ii) un’applicazione trasparente degli incentivi (costo o bonus di liquidità) a favore dei vari segmenti. Belfius migliorerà altresì le procedure e il governo societario per una tesoreria centralizzata caratterizzata da obiettivi e orientamenti ben definiti.

Divieto di pagamento dei dividendi

9.

Belfius non distribuirà nessun tipo di dividendo sulle proprie azioni.

Divieto di pagare le cedole

10.

Belfius non effettuerà rimborsi discrezionali anticipati o pagamenti di cedole su strumenti: i) emessi da Belfius prima del 20 ottobre 2011; ii) detenuti da persone o entità diverse da Belfius; e iii) il cui pagamento o esercizio è discrezionale in applicazione delle disposizioni contrattuali relative a tali strumenti.

L’impegno:

i)

lascia impregiudicate le operazioni che Belfius sarà legalmente tenuta a eseguire; e

ii)

sarà rivisto in caso di cambiamenti significativi della definizione del patrimonio prudenziale e delle norme contabili applicabili a Belfius, previo accordo della Commissione.

Divieto di acquisto

11.

Belfius non acquisterà né acquisirà partecipazioni in un’impresa. Ciò riguarda sia le imprese costituite in forma di società che i gruppi di attività che compongono un’impresa. Nonostante il divieto, Belfius potrà acquisire partecipazioni in imprese purché il prezzo d’acquisto pagato non superi lo 0,01 % del bilancio di Belfius alla data della presente decisione e il prezzo d’acquisto pagato cumulato per tutte le acquisizioni di questo genere su tutto il periodo di ristrutturazione non superi lo 0,025 % del suo bilancio alla data della presente decisione. Il divieto non concerne le acquisizioni che: i) si svolgono nel corso normale delle attività bancarie nella gestione dei contenziosi in essere nei confronti di imprese in difficoltà; o ii) sono effettuate nell’ambito di operazioni di private equity.

Divieto di pubblicità

12.

Belfius non potrà presentare, nelle sue campagne di comunicazione commerciale per il grande pubblico, le misure storiche di aiuti di Stato come un vantaggio concorrenziale e non potrà pubblicizzare il suo status di controllata dallo Stato, né fare riferimento, nelle sue comunicazioni con clienti e/o investitori esistenti o potenziali, ai sostegni finanziari ricevuti dallo Stato. Nonostante il divieto, Belfius potrà riferirsi al suo status di controllata dello Stato e ad altri sostegni statali eventualmente ricevuti qualora tale riferimento sia un requisito a norma delle disposizioni legislative o regolamentari applicabili.

Remunerazione degli organi, dei dipendenti e degli agenti essenziali

13.

Belfius si conformerà alla legislazione in vigore in materia di stipendi e remunerazioni, in particolare ai massimali delle remunerazioni applicabili agli istituti bancari. Belfius rispetterà le condizioni che la Commissione impone su questo punto nell’ambito dell’attuazione delle norme in materia di aiuti di Stato.

Belfius garantirà altresì che si faccia il miglior uso possibile dei fondi pubblici per quanto concerne gli stipendi e le remunerazioni del personale. In particolare, veglierà per limitare al minimo di legge l’importo dei trattamenti di fine rapporto, mantenendo al contempo la flessibilità necessaria per realizzare gli obiettivi del Piano strategico.

Belfius vaglierà l’ipotesi di sottoporre alla Commissione, se del caso, proposte in materia di riduzione delle spese generali e del personale del gruppo se, al termine dell’anno contabile in questione: i) l’utile netto bancario dovesse essere di oltre il 20 % al di sotto dell’obiettivo annunciato; o ii) il risultato lordo d’esercizio (tranne gli accantonamenti) dovesse essere di oltre il 25 % al di sotto dell’obiettivo annunciato; e in tutti i casi qualora: i) si dovessero registrare delle perdite nel conto economico; o ii) l’entità non dovesse più rispettare le esigenze regolamentari minime in vigore in materia di solvibilità. Detto impegno riguarderà soltanto i bilanci degli esercizi 2013 e 2014.

Massimale dei prestiti «Public Banking»

14.

Belfius si impegna a limitare la sua nuova produzione di prestiti Public Banking a un massimo di [2,5-5] miliardi di EUR per il 2013 e di [2,5-5] miliardi di EUR per il 2014. Qualora la crescita del mercato in Belgio nel 2013 dovesse superare il tasso normale di crescita annuo del 4 % sul mercato dei prestiti Public Banking, tale importo potrà essere rivisto previo l’accordo della Commissione. Il limite alla nuova produzione si innalzerà di [25-75] milioni di EUR nel 2014, considerato che il tasso normale di crescita annua del mercato, pari al 4 % nel 2013, ha registrato un aumento di crescita supplementare per tranche pari allo 0,1 %.

Massimale della produzione del ramo assicurazione vita

15.

Belfius Assurance SA si impegna a limitare la sua nuova produzione di premi lordi di prodotti di assicurazione vita a un massimo di [0-2,5] miliardi di EUR per il 2013 e a un massimo di [0-3] miliardi di EUR per il 2014. Qualora la crescita del mercato in Belgio e Lussemburgo nel 2013 dovesse superare il tasso normale di crescita annuo del 4 % sul mercato dei prodotti delle assicurazioni vita, tale importo potrà essere rivisto previo accordo della Commissione. Il limite alla nuova produzione si innalzerà di [0-50] milioni di EUR nel 2014, considerato che il tasso normale di crescita annua del mercato, pari al 4 % nel 2013, ha registrato un aumento di crescita supplementare per tranche pari allo 0,1 %.

Esperto indipendente

Relazioni

16.

Entro gli ultimi 30 giorni lavorativi di ciascun anno e semestre, o come altrimenti concordato con la Commissione, l’esperto indipendente presenterà alla Commissione e alle autorità belghe un progetto di relazione in inglese o in francese, ed entrambe avranno la possibilità di presentare le proprie osservazioni entro i 10 giorni lavorativi successivi. Entro i 10 giorni lavorativi successivi al ricevimento delle osservazioni, l’esperto indipendente dovrà redigere una relazione finale da sottoporre alla Commissione, tenendo conto, nella misura del possibile e a sua completa discrezione, delle osservazioni presentate. L’esperto indipendente trasmetterà inoltre una copia della relazione finale alle autorità belghe. L’esperto indipendente può chiedere alla Commissione che autorizzi una diversa tempistica, qualora il carico di lavoro operativo renda impossibile il rispetto delle scadenze di consegna prestabilite.

17.

La relazione dell’esperto indipendente dovrà essere tale da consentirgli di assolvere agli obblighi derivanti dal proprio mandato e onorare gli impegni di cui sopra.

Procedura di nomina dell’esperto indipendente

18.

Verrà nominato un esperto indipendente che presenterà alla Commissione, su base semestrale, una relazione relativamente al rispetto degli impegni descritti ai paragrafi da 4 a 15. L’esperto indipendente dovrà essere indipendente, possedere le competenze necessarie e non trovarsi in una situazione di conflitto d’interessi durante l’esercizio del suo mandato.

19.

Entro un mese dall’adozione della presente decisione, le autorità belghe sottoporranno alla Commissione per l’approvazione una lista di una o più persone per la nomina in qualità di esperto indipendente. A discrezione della Commissione, questa potrà approvare o non approvare il mandatario o i mandatari proposti sulla base dei criteri enunciati al paragrafo 3. Se la Commissione non approva il mandatario o i mandatari proposti, le autorità belghe proporranno, entro un mese dalla comunicazione del rifiuto, nuovi candidati, che dovranno a loro volta essere nuovamente approvati o rifiutati dalla Commissione. Qualora tutti i candidati proposti vengano ancora rifiutati dalla Commissione, quest’ultima designerà un esperto indipendente che le autorità belghe nomineranno o faranno nominare sulla base di un mandato approvato dalla Commissione.

Funzioni dell’esperto indipendente

20.

L’esperto indipendente assumerà gli obblighi che gli derivano dalla sua funzione al fine di garantire il rispetto degli impegni. La Commissione potrà, su propria iniziativa o su richiesta dell’esperto indipendente, impartire ordini e istruzioni a quest’ultimo al fine di garantire il rispetto delle condizioni e degli obblighi allegati alla presente decisione.

21.

L’esperto indipendente dovrà:

i)

proporre nella prima relazione presentata alla Commissione un piano dettagliato che descriva le modalità con cui intende procedere alla verifica del rispetto delle condizioni e degli obblighi allegati alla presente decisione;

ii)

verificare il rispetto delle condizioni e degli obblighi allegati alla presente decisione;

iii)

fornire alla Commissione e alle autorità belghe una relazione scritta entro i 50 giorni lavorativi successivi alla fine dell’anno e del semestre.

Sostituzione, esonero dall’incarico e nuova nomina dell’esperto indipendente

22.

Qualora l’esperto indipendente venga meno all’esercizio delle proprie funzioni secondo gli impegni, o sussista altro valido motivo, compresa l’esposizione dell’esperto indipendente a un conflitto d’interessi:

i)

la Commissione ha facoltà, dopo aver sentito l’esperto indipendente, di esigere che le autorità belghe sostituiscano l’esperto indipendente; o

ii)

le autorità belghe, previo l’accordo della Commissione, possono sostituire l’esperto indipendente.

23.

Qualora l’esperto indipendente venga revocato conformemente al paragrafo 22, gli si può imporre di proseguire nell’esercizio delle sue funzioni finché non subentri un successore al quale l’esperto indipendente revocato abbia trasmesso tutte le informazioni pertinenti. Il nuovo esperto indipendente è designato secondo la procedura di cui al paragrafo 18.

24.

Oltre alla revoca di cui al paragrafo 22, le funzioni dell’esperto indipendente in quanto tale termineranno solo nel momento in cui la Commissione lo esonererà dal suo mandato, dopo che l’esperto indipendente avrà onorato tutti gli impegni affidatigli.


ALLEGATO III

DMA — IMPEGNI DELLA REPUBBLICA FRANCESE

Detenzione del capitale del Nouvel Etablissement de Crédit («NEC») e di Dexia Municipal Agency («DMA»)

1.

Entro e non oltre il 31 gennaio 2013, Dexia Crédit Local («DCL») cederà il 100 % del capitale del Nouvel Etablissement de Crédit («NEC») allo Stato, alla Caisse des dépôts et consignations («CDC») e a La Banque Postale («LBP») (congiuntamente «gli Azionisti») al prezzo di mercato di 1 EUR corrispondente al prezzo d’acquisto di DMA e a quello degli strumenti e mezzi trasferiti da DCL, o messi a disposizione del NEC, entro la data della cessione di DMA.

2.

LBP potrà incrementare la sua partecipazione al capitale del NEC al prezzo di mercato determinato mediante perizia indipendente e secondo metodi comunemente ammessi per casi analoghi, affinché la sua partecipazione al capitale del NEC risulti alla fine pari alla quota delle consistenze relative alla nuova produzione nel cover pool di DMA.

Attività di DMA, del NEC e dell’impresa comune costituita da CDC e LBP («la JV»)

3.

L’ambito di attività della JV sarà limitato al finanziamento degli enti territoriali francesi e delle strutture sanitarie pubbliche francesi. I prestiti commercializzati sono inscritti inizialmente nel bilancio di LBP quindi ceduti a DMA, fermo restando il rispetto della conformità alla politica d’impegni di DMA (1). I prestiti che non soddisfano i criteri posti dal presente impegno non potranno essere ceduti a DMA.

4.

L’offerta prodotto della JV sarà semplice e costituita da prodotti plain vanilla con condizioni di prezzo semplici e trasparenti; essa risponderà alle condizioni descritte nella nota autorizzata fornita alla Commissione l’8 ottobre 2012 e allegata (allegato IV - b).

5.

I finanziamenti saranno offerti agli enti territoriali e alle strutture sanitarie pubbliche francesi a condizioni di mercato che non saranno più favorevoli di quelle offerte da altre banche commerciali; ciò si tradurrà in particolare con il divieto fatto alla JV di divulgare, nelle proprie comunicazioni commerciali, offerte più favorevoli di quelle della pratica di mercato; sarà altresì dato incarico al mandatario incaricato del monitoraggio di definire le modalità che gli consentiranno di verificare il rispetto di tale impegno.

6.

Le attività del NEC, di DMA e della JV sono autorizzate per un periodo di 15 anni, posto che al termine di detto periodo e fermo restando l’impegno di cui al punto 7 di seguito: i) per le attività di finanziamento agli enti territoriali, tale approvazione sarà rinnovata alle stesse condizioni purché sussista ancora un fallimento del mercato; a tal riguardo, la Commissione ha già rilevato che i problemi strutturali che affliggono questo mercato potrebbero perdurare a medio e lungo termine; ii) per le attività di finanziamento delle strutture sanitarie pubbliche francesi, il rinnovo di tale approvazione sarà subordinato alla prova dell’esistenza di un fallimento del mercato.

7.

Per tre anni a decorrere dalla decisione definitiva, le autorità francesi potranno richiedere alla Commissione di verificare che il business plan globale del NEC, di DMA e della JV sia conforme ai livelli di redditività di una banca commerciale in vista della loro trasformazione, previa autorizzazione della Commissione, in banca commerciale.

8.

I vincoli contrattuali di prestazione di servizi fra, da un lato il gruppo Dexia e dall’altro DMA, il NEC e la JV, saranno limitati a quelli descritti nelle note dell’8 e dell’11 ottobre 2012, allegate alla presente [allegati IV — c) e d)] e saranno fatturati al prezzo di mercato.

9.

Per un periodo di cinque anni a decorrere dalla decisione definitiva, DMA, il NEC e la JV non procederanno all’acquisto né acquisiranno partecipazioni in imprese. Ciò riguarda sia le imprese aventi forma giuridica societaria che gli insiemi di attività che compongono un’impresa.

10.

Fatta eccezione per i dividendi versati da DMA al NEC, i soggetti DMA, NEC e JV non distribuiranno nessuna forma di dividendi maturati sulle loro azioni fino al 31 dicembre 2015. DMA, il NEC e la JV non effettueranno pagamenti di cedole, salvo eventuali obblighi contrattuali risultanti da impegni assunti prima del 14 dicembre 2012.

11.

Lo Stato vigilerà affinché DMA, il NEC e la JV si conformino alla legislazione vigente in materia di stipendi e remunerazioni, in particolare nel rispetto dei massimali di remunerazione applicabili agli istituti bancari e alle restrizioni che sarebbero direttamente collegate alla detenzione, diretta o indiretta da parte dello Stato del controllo di DMA, del NEC e della JV. Lo Stato si impegna a vigilare affinché DMA, il NEC e la JV rispettino scrupolosamente le condizioni che la Commissione impone su questo punto nell’ambito dell’attuazione delle norme relative agli aiuti di Stato.

A tal riguardo lo Stato vigilerà affinché venga fatto il miglior uso possibile dei fondi pubblici per quanto riguarda gli stipendi e le remunerazioni corrisposti ai dipendenti degli istituti bancari oggetto di un piano di ristrutturazione. In particolare, lo Stato vigilerà affinché il business plan trasmesso come da allegato VII sia rigorosamente applicato. Inoltre, lo Stato presenterà alla Commissione delle proposte in materia di riduzione delle spese generali e del personale di DMA, del NEC e della JV qualora, al termine dell’esercizio contabile di cui trattasi: i) il margine netto dovesse essere inferiore di oltre il 20 % all’obiettivo annunciato nel business plan fornito all’allegato VII; ii) l’utile netto (a parte gli accantonamenti) dovesse essere inferiore di oltre il 25 % all’obiettivo annunciato; iii) si dovessero registrare delle perdite nel conto economico; o iv) DMA, il NEC o la JV non dovessero più rispettare i coefficienti regolamentari minimi vigenti. Tale impegno entrerà in vigore a partire dal bilancio consolidato per l’esercizio 2013.

Gestione delle consistenze in essere dei prestiti iscritti nel bilancio di DMA

12.

I prestiti iscritti nell’attivo di DMA che non sono stati concessi a strutture sanitarie pubbliche francesi o a enti locali francesi saranno posti in liquidazione: in particolare non verrà concesso alcun nuovo prestito a clienti che non rientrano nell’ambito d’attività definito supra (punto 3) dei presenti impegni.

13.

I prestiti concessi a enti locali francesi o strutture sanitarie pubbliche francesi e non contemplati nella classificazione della carta Gissler o che hanno un rating E3, E4 o E5 nella carta Gissler o un punteggio pari o superiore a 11 nel punteggio interno di Dexia («i prestiti sensibili») saranno oggetto di una desensibilizzazione ad opera del NEC e finanziata da DMA. Tale desensibilizzazione avrà lo scopo di ridurre il rischio annesso e potrà essere accompagnata da una nuova produzione.

14.

La JV non concederà finanziamenti ai clienti che detengono prestiti sensibili o in situazione di insolvenza o hanno dei contenziosi su consistenze iscritte nel bilancio di DMA.

15.

DMA garantirà il rifinanziamento dei prestiti concessi dalla JV nonché quello relativo alle consistenze in essere. A decorrere dalla cessione di DMA, il bilancio di DMA sarà sottoposto a una gestione particolare collegata in primo luogo alla presenza dei prestiti sensibili il cui volume globale è stimato a 9,4 miliardi di EUR e, in secondo luogo, alla liquidazione dei prestiti che non corrispondono alle attività di una banca di sviluppo come definite al punto 3 dei presenti impegni e il cui volume globale è stimato a [20-40] miliardi di EUR al 30 settembre 2012.

Immissione di liquidità nel NEC e in DMA

16.

Gli azionisti s’impegnano a fornire al NEC la liquidità necessaria al NEC e DMA. Tali immissioni di liquidità saranno realizzate conformemente alle condizioni descritte nella nota autorizzata fornita alla Commissione l’8 ottobre 2012 e qui acclusa [allegato IV a)] Per quanto concerne la CDC, le immissioni saranno limitate a 12,5 miliardi di EUR.

17.

Dexia SA e DCL cesseranno qualsiasi immissione di liquidità in DMA e nel NEC dal momento del perfezionamento della cessione di DMA.

Livello di capitale del NEC e di DMA

18.

Gli azionisti s’impegnano a mantenere il livello del capitale necessario in risposta a un’eventuale materializzazione delle perdite sul portafoglio esistente di DMA. Qualsiasi aumento di capitale di DMA sarà oggetto di notifica alla Commissione, nel rispetto delle norme relative all’attuazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Nomina di un mandatario incaricato del monitoraggio e attuazione della decisione

19.

Un mandatario incaricato del monitoraggio degli impegni agirà per nome e per conto della Commissione e potrà a tal fine rivolgere qualsiasi quesito agli azionisti, a DMA al NEC o alla JV e ottenere da questi qualsiasi documento. Il mandatario incaricato sarà nominato alle condizioni che seguono:

lo Stato sottoporrà all’approvazione preventiva della Commissione, entro un mese dalla decisione definitiva della Commissione, una lista di una, due o tre persone, scelte in accordo con la CDC e LBP, per la nomina in qualità di mandatario incaricato di verificare l’applicazione degli impegni di cui al presente allegato,

il mandatario incaricato del monitoraggio dovrà possedere le competenze necessarie e non trovarsi in una situazione di conflitto d’interessi durante l’esercizio del suo mandato,

la Commissione potrà approvare o non approvare il mandatario o i mandatari proposti. Se la Commissione non approva il candidato o i candidati proposti, lo Stato proporrà, entro un mese dalla comunicazione del rifiuto, da uno a tre nuovi candidati, che dovranno a loro volta essere approvati o rifiutati dalla Commissione,

qualora tutti i candidati proposti vengano rifiutati dalla Commissione, quest’ultima designerà un mandatario incaricato del monitoraggio,

i costi delle prestazioni del mandatario incaricato del monitoraggio saranno a carico del NEC e della JV.

20.

La missione del mandatario incaricato del monitoraggio sarà la seguente:

la missione avrà una durata di due anni a decorrere dalla decisione definitiva, rinnovabili qualora la Commissione lo ritenga necessario,

la Commissione disporrà in permanenza e per tutta la durata della missione del mandatario incaricato del monitoraggio di un accesso senza restrizioni alle informazioni necessarie all’attuazione della sua decisione. Essa potrà rivolgersi direttamente al NEC o alla JV o agli azionisti per ottenere le spiegazioni e le precisazioni richieste. Il NEC, la JV, o gli azionisti forniranno una piena collaborazione per tutte le verifiche che potrà chiedere la Commissione o, se del caso, il mandatario incaricato del monitoraggio,

per quanto concerne il rispetto dell’impegno 5 di cui sopra, lo Stato comunicherà semestralmente al mandatario incaricato del monitoraggio i dati di cui dispone la Banque de France sulle condizioni offerte dalle principali banche commerciali che erogano finanziamenti agli enti territoriali francesi e alle strutture sanitarie pubbliche francesi. Il mandatario incaricato del monitoraggio potrà verificare che, su un campione di prestiti concessi dalla JV, questa non abbia offerto mediamente condizioni di finanziamento decisamente più favorevoli di quelle offerte da tutte le altre banche commerciali. Qualora le condizioni di finanziamento offerte dalla JV dovessero essere, per un dato semestre, decisamente più favorevoli di quelle offerte da tutte le altre banche commerciali, la JV per il semestre successivo modificherà le proprie condizioni di finanziamento al fine di rispettare l’impegno di cui al punto 5 supra,

Il mandatario incaricato del monitoraggio presenterà su base annuale una relazione alla Commissione sull’attuazione degli impegni di cui sopra.

21.

Per tutta la durata dell’autorizzazione delle attività di banca di sviluppo come definite nei presenti impegni, lo Stato trasmetterà alla Commissione le informazioni di cui essa potrebbe ritenere necessario voler disporre ai fini della verifica del rispetto dei presenti impegni. Peraltro, al termine della missione del mandatario incaricato del monitoraggio, lo Stato trasmetterà alla Commissione una relazione annuale concernente il rispetto dei detti impegni.


(1)  La politica d’impegno di DMA è volta a limitare il rischio rappresentato dai prestiti iscritti a bilancio. Ad esempio, un prestito che rispetta gli impegni 4 e 5 del presente allegato potrebbe tuttavia non corrispondere alla politica d’impegno di DMA se l’esposizione totale di DMA sul cliente interessato fosse giudicata eccessiva, o se l’indebitamento globale del cliente interessato superasse una proporzione data rispetto ai redditi di tale cliente.


ALLEGATO IV A

MECCANISMO DI DETERMINAZIONE DEL COSTO DI FINANZIAMENTO DEL NEC/DMA

Ad ogni emissione, il costo del finanziamento a lungo termine conferito al NEC dai suoi azionisti a prezzo di mercato sarà determinato sulla base dei costi di finanziamento, a fronte di scadenze e valute identiche, osservati su un panel di enti creditizi concordati fra il NEC e i suoi azionisti (le «parti») (il «panel»).

Il panel sarà determinato sulla base dell’elenco delle banche francesi che contribuiscono alla determinazione dell’Euribor, da cui saranno eliminati gli enti considerati dalle parti (all’unanimità) non comparabili al NEC/DMA sulla base dei loro rating a lungo termine (e in prospettiva) e dei loro profili di rischio (tipo d’attività, esposizione geografica, coefficienti prudenziali ecc.). Nella misura del possibile, il panel sarà costituito da almeno tre banche.

Il costo di finanziamento del NEC/DMA sarà pari alla media dei costi di finanziamento degli enti creditizi che compongono il panel.

Analogamente, il costo del finanziamento a breve termine conferito al NEC dai suoi azionisti al prezzo di mercato sarà pari alla media dei costi di finanziamento degli enti creditizi che compongono il panel.

Questo meccanismo garantisce che DMA non benefici di un finanziamento a tassi privilegiati tenuto conto del suo azionariato pubblico, per due motivi:

il finanziamento di DMA è reperito direttamente sul mercato per la parte relativa alle obbligazioni ipotecarie, e il finanziamento garantito dall’azionariato diretto di DMA (alla stregua delle altre società di credito ipotecario) sarebbe limitato al sovradimensionamento,

tutte le società di credito ipotecario sono necessariamente collegate a enti creditizi che hanno possibilità di accedere a ingenti liquidità (grazie ai depositi dei clienti o all’importante livello di penetrazione nel mercato), per questo sono finanziate al costo di rifinanziamento dei loro azionisti diretti. Di conseguenza, non è possibile prendere in considerazione il rating di un NEC stand alone in quanto esso dovrebbe necessariamente essere ricondotto a un ente creditizio che beneficia di risorse finanziarie considerevoli, e quindi probabilmente a una grande banca francese.

Il ruolo d’intermediazione esercitato dal NEC fra DMA e i suoi azionisti ultimi porta a un rating equivalente a quello delle grandi banche francesi. Il meccanismo considerato permette quindi di riprodurre le condizioni di finanziamento di DMA se fosse stata collegata a una banca, senza beneficiare di tassi privilegiati.


ALLEGATO IV B

L’OFFERTA PRODOTTO DELLA JV LBP/CDC

1.   Natura dei crediti commercializzati dalla JV

L’offerta di credito a medio e lungo termine proposta dalla controllata comune LBP/CDC agli enti locali francesi sarà adeguata ai principi osservati da LBP per la commercializzazione dei suoi prodotti e servizi all’insieme della sua clientela, e segnatamente:

un’offerta semplice,

un’offerta trasparente,

un’offerta che soddisfi le esigenze dei suoi clienti.

L’offerta prodotto sarà conforme al quadro normativo e si baserà sulle raccomandazioni del settore di riferimento, e segnatamente:

la circolare interministeriale del 25 giugno 2010,

la carta di buona condotta (o «Carta Gissler»),

la relazione della commissione parlamentare Bartolone.

La controllata comune LBP/CDC proporrà in via prioritaria un’offerta di crediti vanilla che consentirà di soddisfare le esigenze individuate nella clientela: la semplicità, la diversificazione, la protezione contro le evoluzioni sfavorevoli dei mercati. Tale offerta escluderà i prodotti con effetto leva finanziaria, i prodotti collegati all’irripidimento della curva dei rendimenti, i prodotti in valuta, i prodotti strutturati complessi con effetto strutturale cumulativo e qualsivoglia prodotto che esponga il cliente a dei rischi sul capitale.

In tutti i casi, l’offerta sarà adattata alle caratteristiche e alle dimensioni dei clienti e ogni nuovo prodotto sarà oggetto di uno scambio di opinioni con l’Autorità di vigilanza sul mercato bancario e assicurativo francese (ACPR).

Si assume egualmente l’impegno a fornire ai clienti una documentazione chiara che presenti i prodotti sulla base della classificazione della carta Gissler.

Tabella dei rischi della carta Gissler:

Indici sottostanti

1

Indici zona dell’euro

2

Indici inflazione francese o inflazione zona dell’euro o differenziale fra questi due indici

3

Differenziale fra gli indici della zona dell’euro

4

indici al di fuori della zona dell’euro.

Differenziali fra indici di cui uno è un indice al di fuori della zona dell’euro

5

Differenziali fra indici al di fuori della zona dell’euro


Strutture

A

Tasso fisso semplice. Tasso variabile semplice. Scambio di tasso fisso contro tasso variabile o viceversa.

Scambio di tasso strutturato contro tasso variabile o tasso fisso (in un solo senso). Tasso variabile semplice con soglia massima (cap) o limitata entro un range di valori (collar)

B

Barriera semplice. Nessun effetto leva finanziaria

C

Opzione di scambio (swaption)

D

Moltiplicatore fino a 3

Moltiplicatore fino a 5 con tetto massimo

E

Moltiplicatore fino a 5

La carta Gissler è una griglia d’analisi che si incentra su due criteri: l’indice di riferimento e la struttura applicata. Essa elabora una classificazione secondo la progressione dei rischi, ad uso degli enti locali.

La JV intende limitare l’offerta di prodotti proposti nel quadro della classificazione Gissler. In funzione dei segmenti clientela cui fa riferimento, l’offerta sarà circoscritta ai seguenti prodotti:

prodotti della categoria 1 A,

prodotti indicizzati sulla base dell’inflazione francese e del Livret A della categoria 2 A,

acquisto di swaption della categoria 1C.

A titolo d’informazione, il Conseil de normalisation des comptes publics, nel parere emesso il 3 luglio 2012 relativo alla copertura dei prodotti strutturati, ha richiesto agli enti locali di operare nei propri conti una netta distinzione fra i prodotti semplici e i prodotti complessi. I prestiti o swap categorizzati oltre i 3 punti o la lettera C nella carta Gissler si presumono complessi. Ne consegue che la JV è più restrittiva, in quanto esclude anche i prodotti 1B, le vendite di swaption (1C), i prodotti della categoria 2 (esclusi i prodotti indicizzati secondo l’inflazione francese o il Livret A) e 3.

Per quanto concerne l’indice di riferimento:

 

la JV intende limitare la propria offerta alle categorie 1 e 2 della carta Gissler, ossia agli indici della zona dell’euro e a quelli agganciati all’inflazione francese. Si tratta di prodotti normalmente ammessi e ben gestiti dagli operatori.

L’Euribor è l’indice di riferimento degli scambi interbancari,

l’inflazione francese e il Livret A (la cui formula di calcolo dipende dall’Euribor e dall’inflazione) sono comunemente utilizzati dallo Stato francese sia tramite il programma di OAT indicizzati all’inflazione che tramite prestiti regolamentati indicizzati sulla base dei Livret A distribuiti.

 

Questi indici consentono di semplificare e diversificare i rischi e di attuare una gestione controllata. Per la categoria 2 non è previsto il ricorso a differenziali fra i vari indici d’inflazione dell’area dell’euro, né a indici basati sull’inflazione di altri paesi dell’area dell’euro.

Per quanto concerne la struttura:

 

la JV intende limitare la propria offerta alle categorie A e C che comportano rischi limitati, senza effetto moltiplicatore.

La categoria A comprende prodotti a tasso fisso o a tasso variabile, senza condizioni né effetto moltiplicatore. Si tratta di tassi fissi o di tassi semplici soggetti a revisione.

La categoria A comprende anche opzioni semplici acquistate e cedute (cap o collar) dalla clientela a copertura di un eventuale rialzo dei mercati che sia loro sfavorevole.

Di conseguenza, con la categoria A è possibile conoscere anticipatamente il profilo di tasso pagato dal cliente, che può essere un tasso fisso noto al momento della stipula, o un tasso variabile che riproduce perfettamente le evoluzioni dell’indice di riferimento, o ancora un tasso variabile con cap o collar.

La categoria C riguarda i contratti di swaption. Si tratta del diritto concesso al beneficiario di scegliere che gli venga applicato un tasso noto in anticipo, a una data determinata. Sarà autorizzato soltanto l’acquisto di swaption da parte del cliente, mentre è esclusa dall’offerta la vendita di swaption da parte del cliente.

Esempio: il cliente contrae un prestito a tasso rivedibile fino alla data T. Alla data T, egli avrà la possibilità di convertire il tasso variabile in tasso X (tasso noto alla stipula del contratto) se le condizioni gli sembrano interessanti. In caso contrario, egli non eserciterà il proprio diritto e conserverà l’indicizzazione al tasso rivedibile (il cliente ha acquistato l’opzione).

 

Limitando i prodotti proposti alle categorie summenzionate, la JV intende limitare la gamma dei prodotti commercializzati offrendo protezione, semplicità e trasparenza agli enti locali beneficiari del finanziamento.

Peraltro, tali prodotti non sono accessibili a tutti i clienti. Essi dipendono dalle dimensioni degli enti pubblici, secondo la seguente matrice:

Segmentazione cliente

Numero

Prodotto

Enti locali < 5 000 abitanti Ospedali pubblici

47 614

1 A

Enti locali > 5 000 e < 20 000 abitanti

2 612

1 A, + inflazione indicizzata e Livret A

Enti locali > 20 000 abitanti

1 244

1 A, 1C (a parte la vendita di opzioni) + inflazione indicizzata e Livret A

2.   Durata dei prestiti concessi dalla JV

Peraltro, la durata dei prestiti proposti non supererà i 15 anni, salvo la facoltà di integrare il finanziamento in una risorsa di finanziamento più lunga, nello specifico tramite l’emissione di obbligazioni ipotecarie con una scadenza corrispondente.

In tutti i casi, la durata dei prestiti alla clientela è subordinata alla capacità di DMA di rifinanziarsi sulla base di scadenze analoghe.


ALLEGATO IV C

ELIMINAZIONE DI TUTTI I LEGAMI RESIDUI FRA DEXIA E IL NEC (A PARTE LA PRODUZIONE INFORMATICA)

La presente nota ha lo scopo di precisare le modalità pratiche con cui si procederà a interrompere i legami operativi esistenti fra Dexia e il nuovo complesso NEC/DMA. La nota passa in rassegna l’insieme dei legami rimanenti inizialmente individuati e descrive brevemente le condizioni di soppressione.

Per poter realizzare l’operazione di interruzione senza correre il rischio di pregiudicare seriamente le attività, è imperativo considerare un termine fino ai 6 mesi a decorrere dalla data del closing dell’operazione di cessione di DMA, tenuto conto dell’insieme dei progetti in corso nel quadro della risoluzione ordinata del gruppo Dexia e del fatto che l’attuazione di questi dispositivi comporterà tempi tecnici per l’assunzione e la formazione dei gruppi di nuovi effettivi, sia per Dexia che per il NEC. Il processo di reperimento del personale sarà particolarmente problematico e richiederà un certo tempo di attuazione, data la specificità dei profili richiesti e la situazione di Dexia.

1.   Prestazioni di Dexia a favore del NEC

Si propone di abbandonare tutte le prestazioni effettuate da Dexia a favore del nuovo complesso NEC/DMA, che interessano i seguenti ambiti: portafoglio obbligazionario, monitoraggio commerciale dei prestiti non francesi, rischi e revisione contabile.

Portafoglio obbligazionario — è abbandonata la consulenza fornita a DMA dalla divisione Mercato di Dexia riguardo al portafoglio obbligazionario di DMA. Il NEC si occuperà direttamente del monitoraggio, se del caso, rivolgendosi a un altro operatore sul mercato che garantirà la sorveglianza sul portafoglio di titoli obbligazionari e fornirà consulenza a DMA sulle operazioni da effettuare. Questa separazione sarà attuata entro 6 mesi. Tale competenza non esiste oggi fra i membri del personale che dovrebbero essere individuati in seno al NEC. Di conseguenza, occorrerà tener conto dei tempi di reperimento (ricerca + preavviso) e di formazione del personale.

Monitoraggio commerciale dei prestiti non francesi — è abbandonato il progetto della gestione non proattiva da parte di Dexia dei prestiti non francesi. Il NEC garantirà direttamente la liquidazione delle attività. Questa separazione sarà attuata entro 3 mesi.

Analisi del rischio di credito — è abbandonato l’utilizzo da parte del nuovo complesso NEC/DMA dei servizi di Dexia in materia di analisi del rischio di credito per le consistenze non francesi. Sarà necessario integrare il personale della divisione Rischio di credito del NEC con queste nuove competenze. La dissinergia netta è nulla relativamente al personale della divisione Rischio di credito del NEC, in quanto la creazione di 2 ETP per seguire le attività estere sarà compensata dalla riduzione di 2 ETP sul monitoraggio delle attività francesi. Questa separazione sarà attuata entro 6 mesi.

Sistemi di rating interno — le varie controparti corporate, di progetto e americane presso DMA e che sarebbero state soggette alla valutazione sulla base dei Sistemi di rating interno di Dexia saranno riclassificate con il metodo standard e monitorate direttamente dagli analisti del rating del NEC. La maggior parte delle attività estere di DMA è costituita da titoli del settore pubblico italiano. Si renderà necessario 1 ETP supplementare a livello della divisione Gestione modelli del NEC relativamente al monitoraggio della funzione di rating sull’Italia. Questa separazione sarà attuata entro 6 mesi.

Valutazione dei titoli — per effettuare la valutazione dei titoli iscritti a bilancio, il nuovo complesso NEC/DMA non si avvarrà del personale di Dexia, ma si affiderà a competenze proprie ancora da reperire. Questa separazione sarà attuata entro 6 mesi.

Revisione contabile — è abbandonata la condivisione delle risorse per quanto concerne lo strumento di monitoraggio delle raccomandazioni di revisione contabile. Ogni struttura si doterà di mezzi propri. Questa separazione sarà attuata entro 3 mesi.

2.   Prestazioni del NEC a favore di Dexia

Analogamente, si propone di abbandonare le prestazioni effettuate dal NEC a favore di Dexia (a parte la produzione informatica). I vincoli inizialmente individuati e che saranno infine abbandonati sono l’analisi del rischio di credito e il sistema di rating interno per gli enti locali francesi. Per questi soggetti, Dexia si doterà di mezzi propri, consolidando le competenze del suo personale e l’organizzazione interna.

Analisi del rischio di credito — è abbandonato il ricorso da parte di Dexia al personale NEC della divisione «Analisi del rischio di credito enti locali Francia». Saranno costituiti due gruppi distinti, il che comporterà una dissinergia totale di nove posti di lavoro (cfr. dettaglio all’allegato 1).

Sistema di rating interno — il «Sistema di rating interno enti locali Francia» non sarà condiviso, come previsto all’inizio, ma duplicato. Dexia e il NEC disporranno quindi di sistemi di rating interno distinti e autonomi. Questa soluzione consente di evitare che il declassamento che presumibilmente verrà operato dal sistema di rating interno di Dexia vada a incidere sulla produzione del nuovo complesso NEC/DMA, oltre a risolvere anche gli ostacoli operativi e normativi inerenti l’immissione e l’aggiornamento dei dati in un unico sistema da parte di due banche distinte e senza rapporto di partecipazione nel capitale. È prevista una dissinergia di 13 ETP (11 ETP su Dexia e 2 ETP sul NEC - cfr. dettaglio all’allegato 1).

La separazione di queste prestazioni sarà attuata entro 6 mesi.

ALLEGATO 1

I SISTEMI DI RATING INTERNO

—   Principi dell’organizzazione proposta

Tenuto conto dei provvedimenti adottati di recente e degli orientamenti relativi al posizionamento della desensibilizzazione, l’assunzione da parte di Dexia della totalità dei rischi di questo portafoglio e l’assenza di rapporto di partecipazione nel capitale fra Dexia e il NEC, si propone di interrompere la condivisione fra il nuovo complesso NEC/DMA e Dexia dei sistemi di rating interno del settore pubblico locale e di annullare, pertanto, le prestazioni incrociate fra Dexia e il NEC concernenti tale processo.

I soggetti Dexia e NEC dovrebbero quindi dotarsi ciascuno di gruppi di analisti per l’Analisi del credito, il Model management, il Modelling e la Convalida che siano totalmente autonomi e in grado di svolgere tutte le attività proprie di ciascuna entità.

L’organizzazione proposta tiene conto delle seguenti constatazioni:

rischio di deterioramento della parametrizzazione dei sistemi di rating interno, tenuto conto dell’aumento dei default in seno a Dexia, che avrebbe delle ripercussioni anche sulla nuova produzione di DMA; ora, non appare logico far sostenere a DMA le conseguenze del deterioramento del portafoglio di Dexia.

Difficoltà operativa a mantenere dei sistemi di rating interno comuni, tenuto conto dell’assenza di rapporto di partecipazione nel capitale:

il mantenimento di sistemi comuni di rating interno fra Dexia e il nuovo complesso NEC/DMA si basa sulla capacità di queste due entità di fornire l’insieme delle informazioni necessarie a mantenere questi modelli (insolvenze, perdite ecc.),

la mancanza di un rapporto di partecipazione nel capitale e di una politica comune accresceranno la difficoltà operativa a mantenere una base di dati comune. Senza una base di dati comune e di qualità elevata, infatti, sarebbe impossibile mantenere i sistemi di rating interno, che non sarebbero in questo caso più riconosciuti dagli enti di regolamentazione.

Necessità per Dexia di dotarsi di un gruppo di analisti propri, poiché essa si assume la totalità del rischio di credito del portafoglio sensibile, e impossibilità di mantenere personale condiviso dalle due entità Dexia e NEC utilizzando due tipi di SNI diversi per le stesse controparti.

—   Conseguenze principali per Dexia e per il NEC

—   Impatto sulle Risorse umane

Si procederà all’istituzione di due gruppi di analisti del credito per il «Settore pubblico Francia», uno per il NEC e l’altro per Dexia. Ciò rischia di diminuire sensibilmente il perimetro d’intervento del gruppo di analisti attuale: in effetti, il gruppo del NEC si concentrerà sugli enti locali in Francia (e gestirà in misura minore taluni enti locali internazionali) ma tratterà un numero minore di operatori sui «mercati specializzati» che rappresentano i casi più interessanti da analizzare. In un tale contesto, non si esclude l’eventualità di dimissioni.

Inoltre, sarà impossibile incrementare considerevolmente il numero di analisti presso il NEC e Dexia in modo che i due gruppi di lavoro possano dotarsi fin dall’inizio delle attuali competenze interne: queste competenze, infatti, sono difficili da reperire anche sul mercato.

—   Dissinergie sui Rischi

Queste si collocano a tre diversi livelli:

venendo meno la condivisione fra Dexia e il NEC dei sistemi di rating interno e quindi dei relativi operatori (analisti), sarà necessario dotare ciascuna entità di personale addetto allo sviluppo e alla manutenzione dei modelli (Model management, Modelling e Inadempimenti), della loro convalida (convalida metodologica ma anche convalida operativa e controllo qualità), e del loro utilizzo (analisti del credito). Si dovrà quindi rafforzare il gruppo Model management di Dexia con 6 ETP, il gruppo Convalida e controllo qualità con 2 ETP, il gruppo Modelling con 1 ETP e il gruppo Inadempimenti con 2 ETP, per un totale di 11 ETP supplementari per Dexia. Per quanto concerne il NEC, si dovrà prevedere 1 ETP supplementare per il Model Management e 1 ETP supplementare per la Convalida e il controllo qualità, per un totale di 2 ETP supplementari.

La soppressione delle prestazioni incrociate in termini di analisi dei rischi di credito fra Dexia e il NEC (analisi del rischio di credito «Settore pubblico Francia» del NEC nei confronti di Dexia e analisi del rischio del credito «Controparti internazionali» di Dexia nei confronti del NEC) comporterà un aumento degli effettivi pari a 9 ETP per Dexia (nessun aumento degli effettivi per il NEC).

Infine, la soppressione della prestazione concernente la valutazione dei bond da parte di Dexia comporterà l’aggiunta di 1 ETP nell’organico del NEC.


ALLEGATO IV D

SEPARAZIONE DEI SISTEMI INFORMATICI DI DEXIA E DEL NEC

La presente nota fornisce le precisazioni richieste che spiegano il ritardo di 24-30 mesi ritenuto necessario per separare definitivamente il sistema informatico del NEC da quello di Dexia. Si ricorda che al termine dei lavori descritti, il sistema applicativo del NEC sarà totalmente indipendente da quello di Dexia. Lo stesso dicasi per l’elaborazione degli applicativi e l’infrastruttura tecnica.

Le quattro fasi principali necessarie per la separazione dei sistemi informatici di Dexia e del NEC sono illustrate nella nota del 26 settembre come segue:

Image

1.   Fase preparatoria

Come indicato nella nota del 23 settembre 2012, questa fase avrà due obiettivi distinti: l’elaborazione di una pianificazione strategica minuziosa dei lavori da effettuare e il rafforzamento dell’infrastruttura tecnica per consentire l’hosting degli applicativi duplicati.

Gli spunti di riflessione presentati in questa nota costituiscono un’anticipazione del piano di separazione che dovrà essere elaborato in questa fase preparatoria, ancora da confermare dopo la conclusione di uno studio approfondito.

2.   Fase di duplicazione del sistema applicativo

Gli elementi presentati di seguito permettono di chiarire le ragioni per cui sono stati stimati necessari almeno 15 mesi (senza considerare tutti gli altri progetti) per completare il processo di separazione dei sistemi applicativi di Dexia e del NEC. In questa fase, si propone una prima analisi da confermare, completare e precisare nel contesto della fase di inquadramento del processo di duplicazione previsto per i primi 3 mesi del 2013.

Una prima rilevazione ha permesso di individuare fra le 248 applicazioni di cui consta oggi il Sistema informativo di Dexia 169 applicazioni che saranno coinvolte nel processo di duplicazione (cfr. allegato 2). Per stimare il carico di lavoro necessario, le applicazioni da duplicare possono essere raggruppate in 3 categorie, secondo il livello di complessità funzionale e tecnica:

i)

12 applicazioni centrali del SI di DEXIA

Area Commerciale: strumento CRM (Reflex), gestione delle offerte (Phoenix), analisi finanziaria (Safir).

Area Operazioni: gestione industriale dei crediti (SAB) e infocentro credito (Edouard).

Area Mercato: gestione delle operazioni di mercato (OpenLink) e monitoraggio dei richiami di margine/gestione del collateral (Algorithmics).

Area Finanza: gestionale di contabilità (ROC), gestione ALM (Asset & Liability Management) (RiskPro e Base centralizzata delle attività) e riconciliazione dati (Intellimatch).

Area Rischi: monitoraggio dei rischi di credito (Fermat Basel II).

ii)

14 applicazioni importanti per la ricchezza funzionale, il carattere altamente specifico e il collegamento con le altre applicazioni

Area commerciale: infocentro commerciale (EDC), profiling dei clienti (Profil)

Area Operazioni: gestione dei crediti (Bamaco), strumento acquisti (OASYS), repertorio e rilascio autorizzazioni (Habilis), gestione progetti (Clarity)

Area Mercato: gestione cash e liquidità (Cahors), gestione dei pool e delle rimesse BdF (A3G)

Area Finanza: scadenzario contabile (Image), comunicazioni obbligatorie (Evolan)

Area Rischi: sistemi di rating interno (Cléo, SatPub e DirCor), referenziale tassi/valute (SmartCo)

iii)

143 applicazioni minori di cui si fornisce l’elenco in allegato.

Per ciascuna delle 169 applicazioni, è opportuno declinare il processo di duplicazione, che seguirà le fasi sotto indicate:

a)

raccolta del fabbisogno e specifiche proprie di ciascuna applicazione (norme di duplicazione, pulizia e archiviazione, revisione dei diritti e dei profili ecc.);

b)

sviluppo dei programmi di duplicazione e creazione degli ambienti necessari, in collaborazione con ciascun editor per i pacchetti software;

c)

convalida unitaria tecnica e funzionale per il buon funzionamento di ciascuna delle due istanze così create.

Il carico di lavoro necessario per completare il processo unitario può essere valutato applicando un forfait medio, funzione della complessità considerata. Tenendo conto dell’esperienza maturata in sede di separazione dei sistemi Dexia/Belfius, appare realistico proporre un forfait di 750 giornate/uomo per le applicazioni di base del SI, 250 giornate/uomo per le applicazioni importanti e un forfait di 30 giornate/uomo per le applicazioni cosiddette minori. Di conseguenza, il carico globale delle duplicazione può essere stimato in 16 790 giornate/uomo. Di complemento al lavoro unitario e sulla base di un approccio per lotti, è indispensabile prevedere, per ciascuno dei 4 lotti previsti:

a)

lo sviluppo delle interfacce temporanee che devono consentire di far coesistere in seno a ciascuno dei sistemi informatici in corso di costruzione le applicazioni in proprio e quelle ancora condivise;

b)

la realizzazione di una fase di convalida globale d’integrazione per convalidare il buon funzionamento d’insieme e la stabilità di ciascun sistema informatico in questa fase intermedia.

Il carico di lavoro corrispondente a queste attività è stimato per ogni lotto a 500 giornate/uomo per la creazione delle interfacce e a 500 giornate/uomo per la convalida globale, per un totale di 4 000 giornate/uomo per l’insieme dei lotti.

Di conseguenza, tenuto conto dello sforzo globale da produrre, che valutiamo in questa fase in circa 20 800 giornate/uomo, e della capacità IT a disposizione per condurre a buon fine questa fase di duplicazione delle applicazioni, si considera il termine di 15 mesi il minimo indispensabile, se al programma sarà destinata la capacità totale della direzione «Sistemi informatici».

Si rammenta che la capacità totale del personale IT per la realizzazione dei progetti è di 18 000 giornate/uomo l’anno e questa è già significativamente impegnata nei progetti di separazione da Belfius (ancora 7 000 giornate/uomo da realizzare fino a giugno 2013) e di servicing per LBP (almeno 2 000 giornate/uomo da realizzare in questo periodo). Pertanto, appare difficile poter realizzare la duplicazione totale del sistema informatico in meno di 20-21 mesi.

3.   Fase di migrazione della produzione

I tempi di realizzazione di questa fase di migrazione della produzione di Dexia verso un partner esterno sono strettamente correlati ai mezzi mobilitati dal partner e alle modalità necessarie per il suo completamento (hosting, trasloco delle infrastrutture, formazione degli operatori, eventuali condivisioni ecc.).

Tuttavia, è opportuno rammentare che la ricchezza del SI di Dexia da una parte (si veda il numero di applicazioni menzionato in precedenza) e il necessario coordinamento dei vari soggetti partecipanti all’intervento (Thalès, DTS e IT Production DCL) dall’altra renderanno l’operazione particolarmente complessa. Il termine di 6 mesi indicato in questo contesto appare pertanto molto ambizioso.

Per concludere, gli elementi illustrati nella presente nota ci inducono a stimare che, in totale, sarà necessario un periodo di 30 mesi per rendere i sistemi informatici di Dexia e del NEC totalmente indipendenti l’uno dall’altro.