ISSN 1977-0707 doi:10.3000/19770707.L_2014.093.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 93 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
57° anno |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
28.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 93/1 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 22 ottobre 2013
relativa alla firma, a nome dell’Unione europea e dei suoi Stati membri, e all’applicazione provvisoria del protocollo dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Montenegro, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea
(2014/172/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 217, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5, e con l’articolo 218, paragrafo 8, secondo comma,
visto l’atto di adesione della Croazia, in particolare l’articolo 6, paragrafo 2, secondo comma,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 24 settembre 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati, a nome dell’Unione e dei suoi Stati membri e della Repubblica di Croazia, con il Montenegro, al fine di concludere un protocollo dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Montenegro, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea («il protocollo»). |
(2) |
Tali negoziati si sono conclusi con successo con la sigla del protocollo il 16 maggio 2013. |
(3) |
È opportuno che il protocollo sia firmato a nome dell’Unione e dei suoi Stati membri, fatta salva la sua conclusione in una data successiva. |
(4) |
La conclusione del protocollo è oggetto di una procedura separata per quanto riguarda le questioni di competenza della Comunità europea dell’energia atomica. |
(5) |
In vista dell’adesione della Crozia all’Unione il 1o luglio 2013, il protocollo dovrebbe essere applicato a titolo provvisorio a decorrere da tale data, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La firma del protocollo dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Montenegro, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea è autorizzata a nome dell’Unione e dei suoi Stati membri, con riserva della conclusione del suddetto protocollo.
Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell’Unione e dei suoi Stati membri.
Articolo 3
Il protocollo si applica a titolo provvisorio, conformemente al suo articolo 12, a decorrere dal 1o luglio 2013, in attesa dell’espletamento delle procedure necessarie per la sua conclusione.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 22 ottobre 2013
Per il Consiglio
Il presidente
L. LINKEVIČIUS
28.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 93/2 |
PROTOCOLLO
dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità Europee e i loro stati membri, da una parte, e la Repubblica del Montenegro, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione Europea
IL REGNO DEL BELGIO,
LA REPUBBLICA DI BULGARIA,
LA REPUBBLICA CECA,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA DI ESTONIA,
L’IRLANDA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
LA REPUBBLICA DI CROAZIA,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
LA REPUBBLICA DI CIPRO,
LA REPUBBLICA DI LETTONIA,
LA REPUBBLICA DI LITUANIA,
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
L’UNGHERIA,
MALTA,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA D’AUSTRIA,
LA REPUBBLICA DI POLONIA,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
LA ROMANIA,
LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
LA REPUBBLICA SLOVACCA,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
IL REGNO DI SVEZIA,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
Parti contraenti del trattato sull’Unione europea, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica,
in appresso «gli Stati membri», e
L’UNIONE EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL’ENERGIA ATOMICA,
in appresso «l’Unione europea»,
da un lato, e
IL MONTENEGRO,
dall’altro,
vista l’adesione della Repubblica di Croazia («Croazia») all’Unione europea il 1o luglio 2013,
CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:
(1) |
L’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Montenegro, dall’altra («l’ASA») è stato firmato a Lussemburgo il 15 ottobre 2007 ed è entrato in vigore il 1o maggio 2010. |
(2) |
Il trattato relativo all’adesione della Croazia all’Unione europea («il trattato di adesione») è stato firmato a Bruxelles il 9 dicembre 2011. |
(3) |
Il 1o luglio 2013 la Croazia ha aderito all’Unione europea. |
(4) |
Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, dell’atto di adesione della Croazia, l’adesione della Croazia all’ASA deve essere approvata tramite la conclusione di un protocollo del medesimo. |
(5) |
Ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 3, dell’ASA, si sono svolte consultazioni onde tener conto dei reciproci interessi dell’Unione europea e del Montenegro sanciti in detto accordo, |
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
SEZIONE I
PARTI CONTRAENTI
Articolo 1
La Croazia è parte dell’ASA e adotta e prende atto, alla stregua degli altri Stati membri dell’Unione europea, del testo dell’ASA, nonché delle dichiarazioni comuni e delle dichiarazioni unilaterali allegate all’atto finale firmato lo stesso giorno.
ADEGUAMENTI DEL TESTO DELL’ASA, COMPRESI I RELATIVI ALLEGATI E PROTOCOLLI
SEZIONE II
PRODOTTI AGRICOLI
Articolo 2
Concessioni del Montenegro relative ai prodotti agricoli
1. All’articolo 27 dell’ASA è inserito un nuovo paragrafo:
«3. A decorrere dall’entrata in vigore del protocollo del presente accordo che tiene conto dell’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea, il Montenegro applica i dazi doganali relativi alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari dell’Unione europea nell’ambito dei quantitativi indicati, elencati all’allegato III d).».
2. Il testo che figura nell’allegato I del presente protocollo è aggiunto come allegato III d) dell’ASA.
Articolo 3
Prodotti della pesca
1. All’articolo 30 dell’ASA è inserito un nuovo paragrafo:
«3. A decorrere dall’entrata in vigore del protocollo del presente accordo che tiene conto dell’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea, il Montenegro abolisce tutti i dazi doganali e le misure di effetto equivalente sul pesce e sui prodotti della pesca originari della Comunità europea diversi da quelli elencati nell’allegato V bis. I prodotti elencati nell’allegato V sono soggetti alle disposizioni ivi contenute.».
2. Il testo che figura nell’allegato II del presente protocollo è aggiunto come allegato V bis dell’ASA.
Articolo 4
Concessioni del Montenegro relative ai prodotti agricoli
Il testo che figura nell’allegato III del presente protocollo è aggiunto come allegato II bis del protocollo 1 dell’ASA.
SEZIONE III
NORME DI ORIGINE
Articolo 5
L’allegato IV del protocollo 3 dell’ASA è sostituito dal testo di cui all’allegato IV del presente protocollo.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
SEZIONE IV
Articolo 6
OMC
Il Montenegro si impegna a non formulare richieste, a non avviare azioni e a non modificare o revocare alcuna concessione a norma degli articoli XXIV.6 e XXVIII del GATT 1994 con riferimento al presente allargamento dell’Unione europea.
Articolo 7
Prova dell’origine e cooperazione amministrativa
1. Le prove dell’origine debitamente rilasciate dal Montenegro o dalla Croazia nell’ambito di accordi preferenziali o di regimi autonomi da essi applicati sono reciprocamente accettate, a condizione che:
a) |
l’acquisizione di tale origine conferisca il diritto al trattamento tariffario preferenziale in base alle misure tariffarie preferenziali contenute nell’ASA; |
b) |
la prova dell’origine e i documenti di trasporto siano stati rilasciati al più tardi il giorno precedente la data dell’adesione; |
c) |
la prova dell’origine sia presentata alle autorità doganali entro quattro mesi dalla data dell’adesione. |
Qualora le merci siano state dichiarate per l’importazione in Montenegro oppure in Croazia in data precedente a quella dell’adesione e nell’ambito di accordi preferenziali o di regimi autonomi applicabili in quel momento tra il Montenegro e la Croazia, la prova dell’origine rilasciata a posteriori nell’ambito di tali accordi o regimi può ugualmente essere accettata, purché sia presentata alle autorità doganali entro quattro mesi dalla data dell’adesione.
2. Il Montenegro e la Croazia sono autorizzati a mantenere le autorizzazioni con le quali è stato concesso lo status di «esportatore autorizzato» nell’ambito di accordi preferenziali o di regimi autonomi tra loro applicati, a condizione che:
a) |
una simile disposizione figuri anche nell’accordo concluso prima della data dell’adesione della Croazia fra il Montenegro e l’Unione europea e |
b) |
gli esportatori autorizzati applichino le norme di origine in vigore nell’ambito di tale accordo. |
Entro un anno dalla data di adesione della Croazia, tali autorizzazioni sono sostituite da nuove autorizzazioni rilasciate alle condizioni dell’ASA.
3. Richieste di controllo a posteriori di prove dell’origine rilasciate nell’ambito degli accordi preferenziali o dei regimi autonomi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono accettate dalle competenti autorità doganali del Montenegro e della Croazia, nei tre anni successivi al rilascio delle prove in questione e possono essere presentate da tali autorità nei tre anni successivi all’accettazione della prova dell’origine loro fornita a corredo della dichiarazione di importazione.
Articolo 8
Merci in transito
1. Le disposizioni dell’ASA sono applicabili alle merci, esportate dal Montenegro in Croazia o dalla Croazia nel Montenegro, che rispettano le disposizioni del protocollo 3 dell’ASA e che, alla data di adesione della Croazia, siano in viaggio o in custodia temporanea presso un deposito doganale o in zona franca in Montenegro o in Croazia.
2. In casi simili il trattamento preferenziale può essere concesso purché, entro quattro mesi dalla data di adesione della Croazia, una prova dell’origine rilasciata a posteriori dalle autorità doganali del paese di esportazione sia presentata alle autorità doganali del paese di importazione.
Articolo 9
Contingenti per il 2013
Per il 2013 i volumi dei nuovi contingenti tariffari e gli incrementi dei volumi dei contingenti tariffari esistenti sono calcolati proporzionalmente ai volumi di base, tenendo conto della parte del periodo trascorsa prima del 1o luglio 2013.
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
SEZIONE V
Articolo 10
Il presente protocollo e i relativi allegati formano parte integrante dell’ASA.
Articolo 11
1. L’Unione europea e i suoi Stati membri e il Montenegro procedono all’approvazione del presente protocollo secondo le rispettive procedure.
2. Le parti si notificano l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure di cui al paragrafo 1. Gli strumenti di approvazione sono depositati presso il segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea.
Articolo 12
1. Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data di deposito dell’ultimo strumento di approvazione.
2. Qualora non tutti gli strumenti di approvazione del presente protocollo siano stati depositati entro il 1o luglio 2013, il presente protocollo si applica a titolo provvisorio con effetto dal 1o luglio 2013.
Articolo 13
Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e nella lingua ufficiale usata in Montenegro, ciascun testo facente ugualmente fede.
Articolo 14
Il testo dell’ASA, gli allegati e i protocolli che ne costituiscono parte integrante, l’atto finale e le dichiarazioni a esso allegate sono redatti in lingua croata e tali testi fanno fede alla stregua dei testi originali. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione approva tali testi.
Съставено в Брюксел на осемнадесети декември две хиляди и тринадесета година.
Hecho en Bruselas, el dieciocho de diciembre de dos mil trece.
V Bruselu dne osmnáctého prosince dva tisíce třináct.
Udfærdiget i Bruxelles den attende december to tusind og tretten.
Geschehen zu Brüssel am achtzehnten Dezember zweitausenddreizehn.
Kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta detsembrikuu kaheksateistkümnendal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα οκτώ Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες δεκατρία.
Done at Brussels on the eighteenth day of December in the year two thousand and thirteen.
Fait à Bruxelles, le dix-huit décembre deux mille treize.
Sastavljeno u Bruxellesu osamnaestog prosinca dvije tisuće trinaeste.
Fatto a Bruxelles, addì diciotto dicembre duemilatredici.
Briselē, divi tūkstoši trīspadsmitā gada astoņpadsmitajā decembrī.
Priimta du tūkstančiai tryliktų metų gruodžio aštuonioliktą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenharmadik év december havának tizennyolcadik napján.
Magħmul fi Brussell, fit-tmintax-il jum ta’ Diċembru tas-sena elfejn u tlettax.
Gedaan te Brussel, de achttiende december tweeduizend dertien.
Sporządzono w Brukseli dnia osiemnastego grudnia roku dwa tysiące trzynastego.
Feito em Bruxelas, em dezoito de dezembro de dois mil e treze.
Întocmit la Bruxelles la optsprezece decembrie două mii treisprezece.
V Bruseli osemnásteho decembra dvetisíctrinásť.
V Bruslju, dne osemnajstega decembra leta dva tisoč trinajst.
Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattakolmetoista.
Som skedde i Bryssel den artonde december tjugohundratretton.
Sačinjeno u Briselu osamnaestog decembra dvije hiljade trinaeste.
За държавите-членки
Por los Estados miembros
Za členské státy
For medlemsstaterne
Für die Mitgliedstaaten
Liikmesriikide nimel
Για τα κράτη μέλη
For the Member States
Pour les États membres
Za države članice
Per gli Stati membri
Dalībvalstu vārdā –
Valstybių narių vardu
A tagállamok részéről
Għall-Istati Membri
Voor de lidstaten
W imieniu Państw Członkowskich
Pelos Estados-Membros
Pentru statele membre
Za členské štáty
Za države članice
Jäsenvaltioiden puolesta
För medlemsstaterna
Za države članice
За Европейския съюз
Por la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sajungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
Za Evropsku uniju
За Черна гора
Por Montenegro
Za Černou Horu
For Montenegro
Für Montenegro
Montenegro nimel
Για το Μαυροβουνίου
For Montenegro
Pour le Monténégro
Za Crnu Goru
Per il Montenegro
Melnkalnes vārdā –
Juodkalnijos vardu
Montenegró részéről
Għall-Montenegro
Voor Montenegro
W imieniu Czarnogóry
Pelo Montenegro
Pentru Muntenegru
Za Čiernu Horu
Za Črno goro
Montenegron puolesta
För Montenegro
Za Crnu Goru
ALLEGATO I
«ALLEGATO III d)
Concessioni tariffarie accordate dal Montenegro ai prodotti agricoli di base originari dell’Unione europea
(di cui all’articolo 27, paragrafo 3)
(A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente protocollo, ai prodotti elencati nel presente allegato saranno applicati dazi doganali come indicato (dazi ad valorem e/o dazi specifici), nell’ambito dei quantitativi indicati per ciascun prodotto)
Codice NC 2013 |
Descrizione |
Quantitativo annuo (in tonnellate) |
Aliquota del dazio contingentale (% del dazio NPF) |
0207 11 90 0207 12 90 0207 13 10 0207 13 30 0207 13 60 0207 13 99 0207 14 10 0207 14 30 0207 14 50 0207 14 60 0207 14 99 |
Pollame |
500 |
20 % |
0406 10 20 0406 10 80 0406 30 31 0406 40 50 0406 90 78 0406 90 88 0406 90 99 |
Formaggi |
65 |
30 % |
1602 20 90 1602 32 11 1602 32 19 1602 32 30 1602 32 90 1602 41 10 1602 49 15 1602 49 30 1602 50 31 1602 50 95 |
Preparazioni a base di carne |
130 |
30 %» |
ALLEGATO II
«ALLEGATO V bis
Concessioni del Montenegro relative ai prodotti della pesca dell’Unione europea di cui all’articolo 30, paragrafo 3, del presente accordo
Le importazioni in Montenegro dei seguenti prodotti originari della Comunità sono soggette ai contingenti sotto indicati:
Codice NC 2013 |
Descrizione |
Quantitativo annu (in tonnellate) |
Aliquota del dazio contingentale |
1604 13 11 1604 13 19 1604 13 90 |
Preparazioni e conserve di sardine |
200 |
0 % (esenti da dazi) |
1604 14 11 1604 14 16 1604 14 18 |
Preparazioni e conserve di tonni e palamite; filetti di tonno detti “loins” |
75 |
0 % (esenti da dazi) |
1604 15 11 1604 15 19 |
Preparazioni e conserve di sgombri |
30 |
0 % (esenti da dazi)» |
ALLEGATO III
(Prodotti di cui all’articolo 25 dell’ASA)
«ALLEGATO II bis DEL PROTOCOLLO 1
Contingenti tariffari applicabili all’importazione nel Montenegro delle merci originarie dell’Unione europea
Codice NC 2013 |
Descrizione |
Quantitativo annuo (in litri) |
Aliquota del dazio contingentale |
2201 |
Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; |
|
0 % |
2201 10 |
Acque minerali e acque gassate |
240 000 |
|
ex 2201 90 |
Altre |
|
|
2201900010 |
Acqua naturale comune in imballaggi |
430 000 |
|
2202 |
Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009 |
810 000 |
0 %» |
ALLEGATO IV
«ALLEGATO IV
TESTO DELLA DICHIARAZIONE SU FATTURA
La dichiarazione su fattura, il cui testo è riportato in appresso, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste, tuttavia, non devono essere riprodotte.
Versione bulgara
Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (1) декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с …. преференциален произход (2).
Versione spagnola
El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no … (1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2).
Versione ceca
Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)] prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).
Versione danese
Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).
Versione tedesca
Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)] der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.
Versione estone
Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr. … (1)] deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.
Versione greca
Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ’αριθ. … (1)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).
Versione inglese
The exporter of the products covered by this document (customs authorization No … (1)] declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.
Versione francese
L’exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no … (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle … (2).
Versione croata
Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. … (1)] izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog podrijetla.
Versione italiana
L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. … (1)] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).
Versione lettone
To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (1)], deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme … (2).
Versione lituana
Šiame dokumente išvardytų produktų eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. … (1)] deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės produktai.
Versione ungherese
A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)] kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában az áruk preferenciális … (2) származásúak.
Versione maltese
L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (1)] jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma tà oriġini preferenzjali … (2).
Versione neerlandese
De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)], verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).
Versione polacca
Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)] deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.
Versione portoghese
O abaixo-assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento (autorização aduaneira n.o … (1)], declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).
Versione rumena
Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document [autorizația vamală nr. … (1)] declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (2).
Versione slovacca
Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (1)] vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).
Versione slovena
Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov štr. … (1)] izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.
Versione finlandese
Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)] ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).
Versione svedese
Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (1)] försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).
Versione del Montenegro
Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovim dokumentom (carinsko odoborenje br. (1)] izjavljuje da, osim u slučaju kada je drugačije naznačeno, ovi proizvodi su … (2) preferencijalnog porijekla.
… (3)
(Luogo e data)
… (4)
(Firma dell’esportatore. Si deve inoltre indicare in maniera chiaramente leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione.)
(1) Quando la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Quando la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi sono omesse o lo spazio è lasciato in bianco.
(2) Indicazione dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla «CM».
(3) Queste indicazioni possono essere omesse se contenute nel documento stesso.
(4) Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.»
REGOLAMENTI
28.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 93/12 |
REGOLAMENTO (UE) N. 315/2014 DEL CONSIGLIO
del 24 marzo 2014
che modifica il regolamento (UE) n. 43/2014 per quanto riguarda alcuni limiti di cattura
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
I limiti di cattura relativi al cicerello nelle acque dell’Unione delle zone CIEM IIa, IIIa e IV sono stati fissati a zero nell’allegato IA del regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio (1), in attesa di un parere del Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM). |
(2) |
Il parere del CIEM sullo stock è disponibile dal 21 febbraio 2014 ed è quindi possibile fissare un TAC per il cicerello in questa zona, distribuito in sette zone di gestione onde evitare il depauperamento locale. |
(3) |
Le opportunità di pesca per le navi dell’Unione nelle acque norvegesi e delle isole Færøer e per le navi norvegesi e delle isole Færøer nella acque dell’Unione, nonché le condizioni di accesso alle risorse di pesca nelle acque reciproche, sono stabilite ogni anno alla luce delle consultazioni sui diritti di pesca tenute conformemente agli accordi bilaterali sulla pesca con la Norvegia (2) e con le isole Færøer (3) rispettivamente. In attesa della conclusione di tali consultazioni sugli accordi per il 2014, il regolamento (UE) n. 43/2014 ha fissato opportunità di pesca provvisorie per alcuni stock di melù australe. Il 12 marzo 2014 le consultazioni con la Norvegia e le isole Færøer si sono concluse, comprese quelle riguardanti il melù australe. |
(4) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato IA del regolamento (UE) n. 43/2014. |
(5) |
I limiti di cattura di cui al regolamento (UE) n. 43/2014 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2014. Anche le disposizioni del presente regolamento relative ai limiti di cattura dovrebbero quindi applicarsi a decorrere da tale data. Tale applicazione retroattiva lascia impregiudicati i principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento poiché le possibilità di pesca in questione sono state fissate a zero nel regolamento (UE) n. 43/2014. Dato che la modifica di tale limite di cattura incide sulle attività economiche e sulla pianificazione della campagna di pesca delle navi UE, occorre che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica del regolamento (UE) n. 43/2014
L’allegato IA del regolamento (UE) n. 43/2014 è modificato conformemente al testo di cui all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2014
Per il Consiglio
Il presidente
A.. TSAFTARIS
(1) Regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio, del 20 gennaio 2014, che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per le navi dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione (GU L 24 del 28.1.2014, pag. 1).
(2) Accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia (GU L 226 del 29.8.1980, pag. 48).
(3) Accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, e il governo danese e il governo locale delle isole Færøer, dall’altro (GU L 226 del 29.8.1980, pag. 12).
ALLEGATO
L’allegato IA del regolamento (UE) n. 43/2014 è così modificato:
a) |
la voce relativa al cicerello nelle acque dell’Unione delle zone CIEM IIa, IIIa e IV è sostituita dalla seguente:
Condizione speciale: Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle seguenti zone di gestione del cicerello non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso, secondo quanto definito all’allegato IID:
|
b) |
la voce relativa al melù nelle acque norvegesi delle zone II e IV è sostituita dalla seguente:
|
c) |
la voce relativa al melù nelle acque nell’Unione e internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII e XIV è sostituita dalla seguente:
|
d) |
la voce relativa al melù nelle zone VIIIc, IX e X; acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1 è sostituita dalla seguente:
|
e) |
la voce relativa al melù nelle acque dell’Unione delle zone II, IVa, V, VI a nord di 56° 30′ N e VII a ovest di 12° O è sostituita dalla seguente:
|
(1) Escluse le acque entro sei miglia nautiche dalle linee di base del Regno Unito nelle Isole Shetland, Fair e Foula.
(2) Almeno il 98 % degli sbarchi imputati al contingente deve consistere di cicerelli. Le catture accessorie di limanda, sgombro e merlano devono essere imputate al rimanente 2 % del contingente (OT1/*2A3A4).
(3) Condizione speciale: nei limiti della seguente percentuale è consentita la pesca nella zona economica norvegese o nella zona di pesca attorno Jan Mayen (WHB/*NZJM1): 0 %
(4) Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le zone VIIIc, IX e X e le acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1. Tuttavia tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.
(5) Condizione speciale: nei limiti della quantità seguente è consentito pescare nelle acque delle Isole Færøer (WHB/*05-F.): 25 000»
(6) Condizione speciale: nei limiti della percentuale seguente è consentito pescare nella zona norvegese EEZ o nella zona di pesca attorno Jan Mayen (WHB/*NZJM2): 0 %»
(7) Da contare contro i limiti di cattura della Norvegia stabiliti ai sensi degli accordi degli Stati costali.
(8) Condizione speciale: la cattura nella zona IV non supera il seguente ammontare (WHB/*04 A-C): 0
Il presente limite di cattura nella zona IV ammonta alla percentuale seguente nel contingente di accesso della Norvegia: 0 %
(9) Da contare contro i limiti di cattura delle Isole Færøer.
(10) Condizione speciale: può essere pescato nella zona VIb (WHB/*06B-C). La cattura nella zona IVa non supera 6 250 tonnellate (WHB/*04 A-C).»
28.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 93/17 |
REGOLAMENTO (UE) N. 316/2014 DELLA COMMISSIONE
del 21 marzo 2014
relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento n. 19/65/CEE del Consiglio, del 2 marzo 1965, relativo all’applicazione dell’articolo 85, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi e pratiche concordate (1), in particolare l’articolo 1,
previa pubblicazione del progetto del presente regolamento,
sentito il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento n. 19/65/CEE conferisce alla Commissione il potere di applicare, mediante regolamento, l’articolo 101, paragrafo 3, del trattato a determinate categorie di accordi di trasferimento di tecnologia cui partecipano soltanto due imprese e alle corrispondenti pratiche concordate, che rientrano nel campo d’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, del trattato. |
(2) |
A norma del regolamento n. 19/65/CEE, la Commissione ha adottato, in particolare, il regolamento (CE) n. 772/2004 (2), il quale definisce le categorie di accordi di trasferimento di tecnologia che la Commissione ha considerato come corrispondenti, di norma, alle condizioni stabilite all’articolo 101, paragrafo 3, del trattato. In considerazione dell’esperienza complessivamente positiva dell’applicazione di tale regolamento, che scade il 30 aprile 2014, e di altre esperienze accumulate successivamente alla sua adozione, è opportuno adottare un nuovo regolamento di esenzione per categoria. |
(3) |
Il presente regolamento deve soddisfare la duplice esigenza di assicurare l’efficace tutela della concorrenza e di offrire alle imprese la necessaria certezza del diritto. Nel perseguire tali obiettivi occorre tenere conto della necessità di semplificare per quanto possibile la vigilanza amministrativa e il quadro legislativo. |
(4) |
Gli accordi di trasferimento di tecnologia hanno per oggetto la licenza per diritti tecnologici. Tali accordi favoriscono di norma un più efficiente uso delle risorse e promuovono la concorrenza, in quanto possono ridurre la duplicazione delle attività di ricerca e sviluppo, offrire maggiori incentivi per la ricerca e sviluppo iniziale, stimolare l’innovazione incrementale, agevolare la diffusione delle tecnologie e alimentare la concorrenza sul mercato del prodotto. |
(5) |
La probabilità che tali effetti di incremento dell’efficienza e di promozione della concorrenza superino gli eventuali effetti anticoncorrenziali dovuti alle restrizioni contenute negli accordi di trasferimento di tecnologia dipende dal grado di potere di mercato delle imprese interessate e, di conseguenza, dalla misura in cui tali imprese devono affrontare la concorrenza di imprese che detengono tecnologie sostitutive o di imprese che producono prodotti sostitutivi. |
(6) |
È opportuno che il presente regolamento si applichi soltanto agli accordi di trasferimento di tecnologia tra un licenziante e un licenziatario. Esso deve applicarsi agli accordi in questione anche se l’accordo contiene condizioni applicabili a più livelli commerciali, imponendo per esempio al licenziatario di istituire un particolare sistema di distribuzione e specificando gli obblighi che il licenziatario deve o può imporre ai distributori dei prodotti realizzati sotto licenza. È opportuno tuttavia che tali condizioni e obblighi siano compatibili con le regole di concorrenza applicabili agli accordi di fornitura e di distribuzione stabilite nel regolamento (UE) n. 330/2010 della Commissione (3). Gli accordi di fornitura e di distribuzione conclusi tra un licenziatario e gli acquirenti dei prodotti contrattuali non devono essere esentati dal presente regolamento. |
(7) |
È necessario che il presente regolamento si applichi esclusivamente agli accordi mediante i quali il licenziante autorizza il licenziatario e/o uno o più dei suoi subfornitori a sfruttare i diritti tecnologici sotto licenza, eventualmente successivamente a ulteriore attività di ricerca e sviluppo da parte del licenziatario e/o dei subfornitori, per la finalità di produzione di beni o servizi. Esso non deve applicarsi alla concessione in licenza nel contesto degli accordi in materia di ricerca e sviluppo contemplati dal regolamento (UE) n. 1217/2010 della Commissione (4) o alla concessione in licenza nel contesto degli accordi di specializzazione contemplati dal regolamento (UE) n. 1218/2010 della Commissione (5). Né deve applicarsi ad accordi che abbiano come finalità la semplice riproduzione e distribuzione di prodotti di software protetti dal diritto d’autore, poiché tali accordi non riguardano la concessione in licenza di una tecnologia finalizzata alla produzione, ma sono più simili ad accordi di distribuzione. Occorre che il regolamento non si applichi neppure agli accordi finalizzati alla costituzione di pool tecnologici, vale a dire agli accordi volti a mettere in comune le tecnologie al fine di concederle in licenza a terzi, né agli accordi in cui la tecnologia messa in comune è concessa in licenza a tali terzi. |
(8) |
Ai fini dell’applicazione mediante regolamento dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato non è necessario definire gli accordi di trasferimento di tecnologia che possono rientrare nel campo d’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, del trattato. Nella valutazione individuale degli accordi ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, occorre tenere conto di diversi fattori e in particolare della struttura e della dinamica dei mercati rilevanti delle tecnologie e del prodotto. |
(9) |
Il beneficio dell’esenzione per categoria previsto dal presente regolamento deve essere limitato agli accordi per i quali si può presupporre con sufficiente certezza la conformità alle condizioni di cui all’articolo 101, paragrafo 3, del trattato. Al fine di conseguire i vantaggi e di realizzare gli obiettivi del trasferimento di tecnologia, il presente regolamento non deve applicarsi esclusivamente ai trasferimenti di tecnologia in quanto tali ma anche ad altre disposizioni contenute negli accordi di trasferimento di tecnologia, se e nella misura in cui tali disposizioni sono direttamente collegate alla produzione o alla vendita dei prodotti contrattuali. |
(10) |
Per quanto riguarda gli accordi di trasferimento di tecnologia tra concorrenti, qualora la quota dei mercati rilevanti attribuibile congiuntamente alle parti non superi il 20 % e gli accordi non contengano restrizioni aventi effetti anticoncorrenziali gravi, si può presumere che essi siano in genere atti a determinare un miglioramento della produzione o della distribuzione e a riservare agli utilizzatori una congrua parte dell’utile che ne deriva. |
(11) |
Per quanto riguarda gli accordi di trasferimento di tecnologia tra non concorrenti, qualora la quota individuale dei mercati rilevanti attribuibile a ciascuna delle parti non superi il 30 % e gli accordi non contengano restrizioni aventi effetti anticoncorrenziali gravi, si può presumere che essi siano in genere atti a determinare un miglioramento della produzione o della distribuzione e a riservare agli utilizzatori una congrua parte dell’utile che ne deriva. |
(12) |
Se la quota di mercato applicabile supera la soglia stabilita su uno o più mercati del prodotto o delle tecnologie, l’esenzione per categoria non deve applicarsi all’accordo per i mercati rilevanti interessati. |
(13) |
Non è possibile presumere che, qualora la quota di mercato superi dette soglie, gli accordi di trasferimento di tecnologia rientrino nel campo d’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, del trattato. Un accordo di licenza esclusiva tra imprese non concorrenti, ad esempio, spesso non rientra nel campo d’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1. Non è neppure possibile presumere che, qualora la quota di mercato superi dette soglie, gli accordi di trasferimento di tecnologia che rientrano nel campo d’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, non soddisfino le condizioni per l’esenzione. Tuttavia, non si può nemmeno presumere che tali accordi determinino di norma vantaggi oggettivi di natura e ampiezza tali da compensare gli svantaggi che essi determinano sotto il profilo della concorrenza. |
(14) |
È opportuno che il presente regolamento non esenti gli accordi di trasferimento di tecnologia che contengano restrizioni non indispensabili per il miglioramento della produzione o della distribuzione. In particolare, gli accordi di trasferimento di tecnologia che contengono alcune restrizioni aventi effetti anticoncorrenziali gravi, quali la fissazione dei prezzi praticati ai terzi, devono essere esclusi dal beneficio dell’esenzione per categoria di cui al presente regolamento indipendentemente dalle quote di mercato delle imprese interessate. In caso di simili restrizioni fondamentali, la totalità dell’accordo deve essere esclusa dal beneficio dell’esenzione per categoria. |
(15) |
Al fine di tutelare gli incentivi a innovare e l’adeguata applicazione dei diritti di proprietà di beni immateriali, occorre escludere talune restrizioni dalla possibilità di beneficiare dell’esenzione per categoria. In particolare, è necessario escludere determinati obblighi di retrocessione e determinate clausole di non contestazione. Qualora una simile restrizione sia inclusa in un accordo di licenza, è opportuno che soltanto la restrizione in questione sia esclusa dal beneficio dell’esenzione per categoria. |
(16) |
Le soglie relative alla quota di mercato e l’esclusione dall’esenzione degli accordi di trasferimento di tecnologia contenenti restrizioni anticoncorrenziali gravi e le restrizioni escluse previste dal presente regolamento assicureranno di norma che gli accordi cui si applica l’esenzione per categoria non consentano alle imprese partecipanti di eliminare la concorrenza in relazione a una parte sostanziale dei prodotti in questione. |
(17) |
A norma dell’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (6), la Commissione può revocare il beneficio dell’applicazione del presente regolamento qualora constati che, in un caso determinato, un accordo al quale si applica l’esenzione di cui al presente regolamento produce nondimeno effetti incompatibili con le condizioni di cui all’articolo 101, paragrafo 3, del trattato. Ciò può avvenire in particolare quando gli incentivi a innovare vengono limitati o quando l’accesso ai mercati risulta ostacolato. |
(18) |
A norma dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003, l’autorità responsabile della concorrenza di uno Stato membro può revocare il beneficio dell’applicazione del presente regolamento nel suo territorio o in una parte di esso quando, in un caso determinato, un accordo al quale si applica l’esenzione di cui al presente regolamento produce nondimeno effetti incompatibili con l’articolo 101, paragrafo 3, del trattato nel territorio di tale Stato membro o in una parte di esso, qualora tale territorio abbia tutte le caratteristiche di un mercato geografico distinto. |
(19) |
Al fine di rafforzare la vigilanza sulle reti parallele di accordi di trasferimento di tecnologia aventi effetti restrittivi simili e che coprono più del 50 % di un dato mercato, la Commissione può, con regolamento, dichiarare il presente regolamento inapplicabile ad accordi di trasferimento di tecnologia che contengano specifiche restrizioni relative al mercato di cui trattasi, ripristinando così nei confronti di tali accordi la piena applicazione dell’articolo 101 del trattato, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a) «accordo»: un accordo, una decisione di un’associazione di imprese o una pratica concordata;
b) «diritti tecnologici»: il know-how e i seguenti diritti, o una loro combinazione, incluse le domande o le domande di registrazione relative a tali diritti:
i) |
brevetti; |
ii) |
modelli di utilità; |
iii) |
diritti su disegni e modelli; |
iv) |
topografie di prodotti a semiconduttori; |
v) |
certificati complementari di protezione per i medicinali o per tutti gli altri prodotti per i quali possono essere ottenuti tali certificati; |
vi) |
certificati riguardanti le nuove varietà vegetali; |
vii) |
diritti d’autore sul software; |
c) «accordo di trasferimento di tecnologia»:
i) |
accordo di licenza per diritti tecnologici concluso tra due imprese, avente per oggetto la produzione dei prodotti contrattuali da parte del licenziatario e/o dei suoi subappaltatori; |
ii) |
cessione di diritti tecnologici tra due imprese, avente per oggetto la produzione dei prodotti contrattuali, ove parte del rischio connesso allo sfruttamento della tecnologia rimane a carico del cedente; |
d) «accordo reciproco»: un accordo di trasferimento di tecnologia mediante il quale due imprese si concedono reciprocamente, nello stesso contratto o in contratti distinti, una licenza per diritti tecnologici, laddove le licenze riguardano tecnologie concorrenti o possono essere utilizzate per la produzione di prodotti concorrenti;
e) «accordo non reciproco»: un accordo di trasferimento di tecnologia mediante il quale un’impresa concede a un’altra impresa una licenza per diritti tecnologici, o mediante il quale due imprese si concedono reciprocamente una tale licenza, laddove invece le licenze non riguardano tecnologie concorrenti e non possono essere utilizzate per la produzione di prodotti concorrenti;
f) «prodotto»: bene o servizio, inclusi sia i beni e i servizi intermedi sia i beni e servizi finali;
g) «prodotti contrattuali»: prodotti realizzati, direttamente o indirettamente, sulla base dei diritti tecnologici sotto licenza;
h) «diritti di proprietà di beni immateriali»: diritti di proprietà industriale, in particolare brevetti e marchi, diritti d’autore e diritti affini;
i) «know-how»: un patrimonio di conoscenze pratiche derivanti da esperienze e da prove che è:
i) |
segreto, vale a dire non generalmente noto, né facilmente accessibile; |
ii) |
sostanziale, vale a dire significativo e utile per la produzione dei prodotti contrattuali; e |
iii) |
individuato, vale a dire descritto in modo sufficientemente esauriente, tale da consentire di verificare se risponde ai criteri di segretezza e di sostanzialità; |
j) «mercato rilevante del prodotto»: il mercato dei prodotti contrattuali e dei loro prodotti sostitutivi, vale a dire tutti i prodotti considerati intercambiabili o sostituibili dall’acquirente, in ragione delle loro caratteristiche, dei loro prezzi e dell’uso al quale sono destinati;
k) «mercato rilevante delle tecnologie»: il mercato dei diritti tecnologici sotto licenza e dei loro sostituti, vale a dire i diritti tecnologici considerati intercambiabili o sostituibili dal licenziatario, in ragione delle loro caratteristiche, delle royalties cui sono soggetti e dell’uso al quale sono destinati;
l) «mercato geografico rilevante»: l’area nella quale le imprese interessate forniscono o acquistano prodotti o concedono licenze di diritti tecnologici, nella quale le condizioni di concorrenza sono sufficientemente omogenee e che può essere tenuta distinta dalle zone geografiche contigue perché in queste ultime le condizioni di concorrenza sono sensibilmente diverse;
m) «mercato rilevante»: la combinazione del mercato rilevante del prodotto o delle tecnologie col mercato geografico rilevante;
n) «imprese concorrenti»: imprese che sono in concorrenza tra loro sul mercato rilevante, vale a dire:
i) |
imprese concorrenti sul mercato rilevante in cui i diritti tecnologici sono concessi in licenza, cioè imprese che concedono in licenza diritti tecnologici concorrenti (concorrenti effettivi sul mercato rilevante); |
ii) |
imprese concorrenti sul mercato rilevante in cui sono venduti i prodotti contrattuali, cioè imprese che, in assenza dell’accordo di trasferimento di tecnologia, operano entrambe sui mercati rilevanti sui quali sono venduti i prodotti contrattuali (concorrenti effettivi sul mercato rilevante) o che, in assenza dell’accordo di trasferimento di tecnologia, potrebbero, in base a considerazioni realistiche e non solo come possibilità puramente teorica, nell’ipotesi di un incremento modesto ma permanente dei prezzi relativi, effettuare entro un breve periodo di tempo gli investimenti supplementari o sostenere gli ulteriori costi di conversione necessari al fine di penetrare nel o nei mercati rilevanti (concorrenti potenziali sul mercato rilevante); |
o) «sistema di distribuzione selettiva»: un sistema di distribuzione nel quale il licenziante si impegna a concedere la licenza per la produzione dei prodotti contrattuali, direttamente o indirettamente, solo a licenziatari selezionati sulla base di criteri specificati e nel quale questi licenziatari si impegnano a non vendere i prodotti contrattuali a distributori non autorizzati nel territorio riservato dal licenziante per praticare tale sistema;
p) «licenza esclusiva»: una licenza che non autorizza il licenziante a produrre in base ai diritti tecnologici oggetto della licenza né a concedere in licenza a terzi i diritti tecnologici in questione, in generale o per un uso particolare in un particolare territorio;
q) «territorio esclusivo»: un determinato territorio nel quale una sola impresa è autorizzata a produrre i prodotti contrattuali, ma nel quale tuttavia è data la possibilità di consentire a un altro licenziatario di produrre i prodotti contrattuali all’interno di quel territorio solo per un determinato cliente, quando la seconda licenza sia stata concessa per creare una fonte di approvvigionamento alternativa per tale cliente;
r) «gruppo di clienti esclusivo»: un gruppo di clienti ai quali solo una delle parti dell’accordo di trasferimento di tecnologia è autorizzata a effettuare vendite attive dei prodotti contrattuali realizzati utilizzando la tecnologia sotto licenza.
2. Ai fini del presente regolamento i termini «impresa», «licenziante» e «licenziatario» includono le imprese ad essi rispettivamente collegate.
Con «imprese collegate» si intendono:
a) |
le imprese nelle quali una delle parti dell’accordo di trasferimento di tecnologia detiene, direttamente o indirettamente:
|
b) |
le imprese che, direttamente o indirettamente, detengono nei confronti di una delle parti dell’accordo di trasferimento di tecnologia i diritti o i poteri di cui alla lettera a); |
c) |
le imprese nelle quali un’impresa di cui alla lettera b) detiene, direttamente o indirettamente, i diritti o i poteri di cui alla lettera a); |
d) |
le imprese nelle quali una delle parti dell’accordo di trasferimento di tecnologia insieme con una o più imprese di cui alle lettere a), b) o c), o due o più di queste ultime imprese, detengono congiuntamente i diritti o i poteri di cui alla lettera a); |
e) |
le imprese nelle quali i diritti o i poteri di cui alla lettera a) sono detenuti congiuntamente:
|
Articolo 2
Esenzione
1. Conformemente all’articolo 101, paragrafo 3, del trattato, e salvo il disposto del presente regolamento, l’articolo 101, paragrafo 1, del trattato non si applica agli accordi di trasferimento di tecnologia.
2. L’esenzione di cui al paragrafo 1 si applica nella misura in cui tali accordi contengono restrizioni della concorrenza che rientrano nel campo d’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, del trattato. L’esenzione si applica fintantoché i diritti tecnologici sotto licenza non si siano estinti, non siano scaduti o non siano stati dichiarati nulli o, per quanto riguarda il know-how, fintantoché il know-how rimanga segreto. Tuttavia, nel caso in cui il know-how venga reso pubblico a seguito di un intervento del licenziatario, l’esenzione si applica per la durata dell’accordo.
3. L’esenzione di cui al paragrafo 1 si applica anche alle disposizioni contenute negli accordi di trasferimento di tecnologia che si riferiscono all’acquisto di prodotti da parte del licenziatario o che riguardano il rilascio di licenze o la cessione al licenziatario di altri diritti di proprietà di beni immateriali o di know-how, se e nella misura in cui tali disposizioni sono direttamente collegate alla produzione o alla vendita dei prodotti contrattuali.
Articolo 3
Soglie relative alla quota di mercato
1. Quando le imprese parti dell’accordo sono imprese concorrenti, l’esenzione di cui all’articolo 2 si applica a condizione che la quota di mercato detenuta congiuntamente dalle parti non superi il 20 % sui mercati rilevanti.
2. Quando le imprese parti dell’accordo non sono imprese concorrenti, l’esenzione di cui all’articolo 2 si applica a condizione che la quota di mercato detenuta da ciascuna delle parti non superi il 30 % sui mercati rilevanti.
Articolo 4
Restrizioni fondamentali
1. Quando le imprese parti dell’accordo sono imprese concorrenti, l’esenzione di cui all’articolo 2 non si applica agli accordi che, direttamente o indirettamente, isolatamente o congiuntamente con altri fattori soggetti al controllo delle parti, hanno per oggetto uno o l’altro dei seguenti elementi:
a) |
la restrizione della facoltà di una delle parti di determinare i prezzi praticati per la vendita dei prodotti a terzi; |
b) |
la limitazione della produzione, ad eccezione delle limitazioni della produzione dei prodotti contrattuali imposte al licenziatario in un accordo non reciproco o imposte a uno solo dei licenziatari in un accordo reciproco; |
c) |
la ripartizione dei mercati o della clientela, fatti salvi:
|
d) |
la restrizione della facoltà del licenziatario di sfruttare i propri diritti tecnologici o la restrizione della facoltà delle parti dell’accordo di svolgere attività di ricerca e sviluppo, fatto salvo quando quest’ultima restrizione sia indispensabile per evitare la divulgazione a terzi del know-how sotto licenza. |
2. Quando le imprese parti dell’accordo non sono imprese concorrenti, l’esenzione di cui all’articolo 2 non si applica agli accordi che, direttamente o indirettamente, isolatamente o congiuntamente con altri fattori soggetti al controllo delle parti, hanno per oggetto uno o l’altro dei seguenti elementi:
a) |
la restrizione della facoltà di una delle parti di determinare i prezzi praticati per la vendita dei prodotti a terzi, fatta salva la possibilità di imporre un prezzo massimo di vendita o di raccomandare un prezzo di vendita, a condizione che ciò non equivalga a imporre un prezzo fisso o un prezzo minimo di vendita per effetto di pressioni esercitate o incentivi offerti da una delle parti; |
b) |
la restrizione relativa al territorio in cui, o ai clienti ai quali, il licenziatario può effettuare vendite passive dei prodotti contrattuali, eccetto:
|
c) |
la restrizione delle vendite attive o passive agli utilizzatori finali da parte di un licenziatario membro di un sistema di distribuzione selettiva e operante nel commercio al dettaglio, fatta salva la possibilità di proibire a un membro di tale sistema di svolgere la propria attività a partire da un luogo di stabilimento non autorizzato. |
3. Quando le imprese parti dell’accordo non sono imprese concorrenti al momento della conclusione dell’accordo, ma lo diventano successivamente, si applica il paragrafo 2 anziché il paragrafo 1 per l’intera durata dell’accordo, salvo nel caso in cui l’accordo sia successivamente modificato nei suoi elementi fondamentali. Una modifica siffatta include la conclusione, fra le parti, di un nuovo accordo di trasferimento di tecnologia riguardante diritti tecnologici concorrenti.
Articolo 5
Restrizioni escluse
1. L’esenzione di cui all’articolo 2 non si applica ai seguenti obblighi contenuti in accordi di trasferimento di tecnologia:
a) |
l’obbligo, diretto o indiretto, del licenziatario di concedere una licenza esclusiva o di cedere, in tutto o in parte, diritti al licenziante o a un terzo designato dal licenziante per i perfezionamenti o per le nuove applicazioni della tecnologia sotto licenza realizzati dal licenziatario; |
b) |
l’obbligo, diretto o indiretto, di una delle parti, di non contestare la validità dei diritti di proprietà di beni immateriali che l’altra parte detiene nell’Unione, fatta salva la possibilità, in caso di licenza esclusiva, di recedere dall’accordo di trasferimento di tecnologia qualora il licenziatario contesti la validità di uno qualsiasi dei diritti tecnologici sotto licenza. |
2. Quando le imprese parti dell’accordo non sono imprese concorrenti, l’esenzione di cui all’articolo 2 non si applica agli obblighi diretti o indiretti che limitino la facoltà del licenziatario di sfruttare i propri diritti tecnologici o che limitino la facoltà delle parti dell’accordo di svolgere attività di ricerca e sviluppo, fatto salvo quando quest’ultima restrizione sia indispensabile per evitare la divulgazione a terzi del know-how sotto licenza.
Articolo 6
Revoca in casi individuali
1. A norma dell’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003, la Commissione può revocare il beneficio dell’applicazione del presente regolamento qualora constati che, in un caso determinato, un accordo di trasferimento di tecnologia al quale si applica l’esenzione di cui all’articolo 2 del presente regolamento produce nondimeno effetti incompatibili con le condizioni di cui all’articolo 101, paragrafo 3, del trattato, e in particolare qualora:
a) |
l’accesso delle tecnologie di terzi al mercato risulti limitato dall’effetto cumulativo di reti parallele di accordi restrittivi simili che vietino ai licenziatari di utilizzare tecnologie di terzi; |
b) |
l’accesso di licenziatari potenziali al mercato risulti limitato, ad esempio a causa dell’effetto cumulativo di reti parallele di accordi restrittivi simili che vietino ai licenzianti di concedere licenze ad altri licenziatari o perché l’unico titolare della tecnologia che concede in licenza i diritti tecnologici in questione conclude un accordo di licenza esclusiva con un licenziatario già operante sul mercato del prodotto sulla base di diritti tecnologici sostitutivi. |
2. A norma dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003, qualora, in un caso determinato, un accordo di trasferimento di tecnologia cui si applica l’esenzione di cui all’articolo 2 del presente regolamento produca effetti incompatibili con l’articolo 101, paragrafo 3, del trattato nel territorio di uno Stato membro, o in una parte di esso avente tutte le caratteristiche di un mercato geografico distinto, l’autorità garante della concorrenza di tale Stato membro può revocare il beneficio del presente regolamento, su tale territorio, negli stessi casi di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Articolo 7
Non applicazione del presente regolamento
1. A norma dell’articolo 1 bis del regolamento n. 19/65/CEE, la Commissione può dichiarare mediante regolamento che, nei casi in cui reti parallele di accordi di trasferimento di tecnologia simili coprano più del 50 % di un mercato rilevante, il presente regolamento non si applica agli accordi di trasferimento di tecnologia contenenti specifiche restrizioni relative a tale mercato.
2. Il regolamento adottato in virtù del paragrafo 1 non si applica prima di sei mesi dalla data della sua adozione.
Articolo 8
Applicazione delle soglie relative alla quota di mercato
Ai fini del calcolo delle soglie relative alla quota di mercato di cui all’articolo 3, si applicano le disposizioni seguenti:
a) |
la quota di mercato viene calcolata sulla base dei dati relativi al valore delle vendite sul mercato. Qualora non siano disponibili dati relativi al valore delle vendite, la quota di mercato dell’impresa interessata può essere determinata usando stime basate su altre informazioni attendibili, ivi compresi i volumi delle vendite sul mercato; |
b) |
la quota di mercato viene calcolata sulla base dei dati relativi all’anno civile precedente; |
c) |
la quota di mercato detenuta dalle imprese di cui all’articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, lettera e), viene ripartita in eguale misura tra ciascuna delle imprese che detengono i diritti o i poteri elencati all’articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, lettera a); |
d) |
la quota di mercato di un licenziante su un mercato rilevante per i diritti tecnologici sotto licenza è calcolata in termini di presenza dei diritti tecnologici sotto licenza sul o sui mercati rilevanti del prodotto (ossia il mercato geografico e il mercato del prodotto), cioè sulla base dei dati relativi alle vendite dei prodotti contrattuali prodotti dal licenziante e dai suoi licenziatari insieme; |
e) |
qualora la quota di mercato di cui all’articolo 3, paragrafo 1 o 2 non sia inizialmente superiore rispettivamente al 20 % e al 30 %, ma successivamente superi tali livelli, l’esenzione di cui all’articolo 2 continua ad applicarsi nei due anni civili successivi all’anno in cui la soglia del 20 % o del 30 % è stata superata per la prima volta. |
Articolo 9
Relazione con altri regolamenti di esenzione per categoria
Il presente regolamento non si applica alle clausole in materia di licenze degli accordi di ricerca e sviluppo che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1217/2010 o degli accordi di specializzazione che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1218/2010.
Articolo 10
Periodo transitorio
Il divieto di cui all’articolo 101, paragrafo 1, del trattato non si applica nel periodo compreso tra il 1o maggio 2014 e il 30 aprile 2015 agli accordi già in vigore al 30 aprile 2014 che non rispondano alle condizioni di esenzione di cui al presente regolamento, ma che al 30 aprile 2014 rispondevano alle condizioni di esenzione di cui al regolamento (CE) n. 772/2004.
Articolo 11
Periodo di validità
Il presente regolamento entra in vigore il 1o maggio 2014.
Esso si applica fino al 30 aprile 2026.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2014
Per la Commissione, a nome del presidente
Joaquín ALMUNIA
Vicepresidente
(1) GU 36 del 6.3.1965, pag. 533/65.
(2) Regolamento (CE) n. 772/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo all’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 11).
(3) Regolamento (UE) n. 330/2010 della Commissione, del 20 aprile 2010, relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate (GU L 102 del 23.4.2010, pag. 1).
(4) Regolamento (UE) n. 1217/2010 della Commissione, del 14 dicembre 2010, relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a talune categorie di accordi ricerca e sviluppo (GU L 335 del 18.12.2010, pag. 36).
(5) Regolamento (UE) n. 1218/2010 della Commissione, del 14 dicembre 2010, relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a talune categorie di accordi di specializzazione (GU L 335 del 18.12.2010, pag. 43).
(6) Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).
28.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 93/24 |
REGOLAMENTO (UE) N. 317/2014 DELLA COMMISSIONE
del 27 marzo 2014
che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l’allegato XVII (sostanze CMR)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (1) della Commissione, in particolare l’articolo 68, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
In forza del regolamento (CE) n. 1907/2006, allegato XVII, punti 28-30, è vietata la vendita al pubblico di sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) di categoria 1 A o 1B, o di miscele che le contengono in concentrazioni superiori ai limiti specificati. Le sostanze in oggetto sono elencate nelle appendici da 1 a 6 dell’allegato XVII. |
(2) |
Al fine di aggiornare o includere una serie di nuove classificazioni armonizzate di sostanze CMR, il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) è stato modificato dai regolamenti (UE) n. 618/2012 (3) e (UE) n. 944/2013 (4) della Commissione ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico. |
(3) |
Il regolamento (UE) n. 618/2012 definisce una nuova classificazione armonizzata per le seguenti sostanze: il fosfuro di indio è stato classificato come sostanza cancerogena di categoria 1B, mentre il fosfato di trixilile e l’acido 4-terz-butilbenzoico sono stati classificati come sostanze tossiche per la riproduzione di categoria 1B. |
(4) |
Il regolamento (UE) n. 944/2013 definisce una nuova classificazione armonizzata per le seguenti sostanze: [la pece, catrame di carbone, alta temperatura] è stata classificata come sostanza cancerogena di categoria 1A; l’arseniuro di gallio è stato classificato come sostanza cancerogena di categoria 1B; [la pece, catrame di carbone, alta temperatura] è stata classificata come sostanza mutagena di categoria 1B; [la pece, catrame di carbone, alta temperatura], l’epossiconazolo (ISO), il nitrobenzene, lo ftalato di diesile, l’n-etil-2-pirrolidone, il pentafluorottanoato d’ammonio, l’acido perfluoroottanoico e il 2-etilesil 10-etil-4,4-diottil-7-osso-8-ossa-3,5-ditia-4-stannatetradecanoato sono state classificate come sostanze tossiche per la riproduzione di categoria 1B. |
(5) |
Dal momento che gli operatori possono applicare le classificazioni armonizzate definite nell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 prima della data prevista dal presente regolamento, è opportuno che siano in grado di applicarne tempestivamente le disposizioni su base volontaria. |
(6) |
Occorre dunque modificare in tal senso le appendici da 1 a 6 dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all’articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato conformemente agli allegati I, II e III del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
L’allegato I del presente regolamento si applica a decorrere dal 1o aprile 2014.
L’allegato II del presente regolamento si applica a decorrere dal 1o gennaio 2015.
L’allegato III del presente regolamento si applica a decorrere dal 1o aprile 2016.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) n. 618/2012 della Commissione, del 10 luglio 2012, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L 179 dell’11.7.2012, pag. 3).
(4) Regolamento (UE) n. 944/2013 della Commissione, del 2 ottobre 2013, recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L 261 del 3.10.2013, pag. 5).
ALLEGATO I
L’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è così modificato:
1) |
nell’appendice 2 la tabella include la seguente voce secondo l’ordine delle voci di cui allo stesso articolo:
|
2) |
nell’appendice 6 la tabella include le seguenti voci secondo l’ordine delle voci di cui allo stesso articolo:
|
ALLEGATO II
L’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è così modificato:
1) |
nell’appendice 2 la tabella include la seguente voce secondo l’ordine delle voci di cui allo stesso articolo:
|
2) |
nell’appendice 6 la tabella include le seguenti voci secondo l’ordine delle voci di cui allo stesso articolo:
|
ALLEGATO III
L’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è così modificato:
1) |
nell’appendice 1 la tabella include la seguente voce secondo l’ordine delle voci di cui allo stesso articolo:
|
2) |
nell’appendice II è soppressa la seguente voce:
|
3) |
nell’appendice 4 la tabella include la seguente voce secondo l’ordine delle voci di cui allo stesso articolo:
|
4) |
nell’appendice 6 la tabella include la seguente voce secondo l’ordine delle voci di cui allo stesso articolo:
|
28.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 93/28 |
REGOLAMENTO (UE) N. 318/2014 DELLA COMMISSIONE
del 27 marzo 2014
che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di fenarimol, metaflumizone e teflubenzurone in o su determinati prodotti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a) e l'articolo 49, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Per il fenarimol sono stati fissati livelli massimi di residui (LMR) nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005. Gli LMR per il metaflumizone e per il teflubenzurone sono stati fissati nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(2) |
Nel quadro di una procedura di autorizzazione dell'impiego di un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva metaflumizone su cucurbitacee (con buccia commestibile), meloni, cocomeri, broccoli, cavolfiori, cavoli cinesi, lattughe ed altre insalate, erbe, fagioli (con baccello), piselli (con baccello), carciofi e semi di cotone è stata presentata una domanda di modifica degli attuali LMR, in conformità all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(3) |
Per il teflubenzurone la domanda è stata presentata per l'impiego su colture della famiglia delle solanacee e delle cucurbitacee (con buccia commestibile). |
(4) |
In conformità all'articolo 6, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 396/2005, è stata presentata una domanda per l'impiego del fenarimol su mele, ciliegie, pesche, uve, fragole, banane, pomodori, cetrioli, meloni, zucche e cocomeri. Il richiedente sostiene che gli impieghi autorizzati del fenarimol su tali colture in diversi paesi terzi determinano residui che superano gli LMR autorizzati dal regolamento (CE) n. 396/2005 e che quindi sono necessari LMR più elevati per evitare di creare ostacoli commerciali all'importazione di tali prodotti. |
(5) |
A norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005, tali domande sono state valutate dagli Stati membri interessati e le relazioni di valutazione sono state trasmesse alla Commissione. |
(6) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare, di seguito denominata «l'Autorità», ha esaminato le domande e le relazioni di valutazione, analizzando in particolare i rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali, ed ha espresso pareri motivati sugli LMR proposti (2). Essa ha trasmesso tali pareri alla Commissione e agli Stati membri e li ha resi accessibili al pubblico. |
(7) |
L'Autorità, nei suoi pareri motivati, ha concluso che, per quanto concerne l'impiego del fenarimol su pesche, uve, fragole, banane, pomodori e cocomeri e del metaflumizone su meloni, cocomeri, erbe e insalate (tranne la lattuga), i dati presentati non sono sufficienti per fissare nuovi LMR. Per quanto concerne l'impiego del metaflumizone sulla scarola, l'Autorità raccomanda che gli LMR proposti non vengano fissati in quanto non è possibile escludere rischi per i consumatori. È pertanto opportuno che gli LMR vigenti restino invariati. |
(8) |
Per quanto concerne l'impiego del metaflumizone su broccoli e lattuga, l'Autorità raccomanda di fissare LMR più bassi rispetto a quelli proposti dal richiedente. |
(9) |
Per quanto concerne l'impiego del teflubenzurone su colture di solanacee e cucurbitacee (con buccia commestibile), l'Autorità ha evidenziato motivi di preoccupazione legati all'assunzione prolungata da parte dei consumatori. Tuttavia, il prodotto che maggiormente contribuisce all'esposizione totale è la mela. L'Autorità raccomanda di ridurre l'LMR fissato per le mele qualora si aumenti l'LMR per le colture sopra citate. Poiché tale LMR è stato fissato per accogliere una richiesta di tolleranza all'importazione fondata su impieghi autorizzati in Brasile, il richiedente è stato contattato per evitare di ostacolare il commercio. Il richiedente ha proposto un LMR alternativo pari a 0,5 mg/kg, che è sufficiente a comprendere gli impieghi autorizzati in Brasile. Poiché tale LMR consente di mantenere un livello elevato di protezione dei consumatori, risulta opportuno fissarlo a 0,5 mg/kg. |
(10) |
Per quanto riguarda tutte le altre domande, l'Autorità ha concluso che tutte le prescrizioni relative ai dati sono state soddisfatte e che, sulla base di una valutazione dell'esposizione di 27 gruppi di consumatori europei specifici, le modifiche degli LMR richieste sono accettabili dal punto di vista della sicurezza dei consumatori. L'Autorità ha tenuto conto delle informazioni più recenti sulle proprietà tossicologiche delle sostanze. Né l'esposizione a vita a queste sostanze attraverso il consumo di tutti i prodotti alimentari che possono contenerle, né l'esposizione a breve termine dovuta a un elevato consumo delle colture e dei prodotti in questione indicano un rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile (DGA) o della dose acuta di riferimento (DAR). |
(11) |
Sulla base dei pareri motivati dell'Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(12) |
I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR attraverso l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione. |
(13) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005. |
(14) |
Per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento dovrà stabilire disposizioni transitorie per i prodotti che sono stati ottenuti conformemente alla normativa vigente prima della modifica degli LMR e per i quali le informazioni confermano un livello elevato di protezione dei consumatori. |
(15) |
Occorre prevedere un periodo ragionevole prima che siano applicati gli LMR modificati al fine di consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori dell'industria alimentare di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR. |
(16) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il regolamento (CE) n. 396/2005 nella sua versione antecedente le modifiche introdotte dal presente regolamento continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti conformemente alla normativa vigente prima del del 17 ottobre 2014.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal del 17 ottobre 2014.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.
(2) Le relazioni scientifiche dell'EFSA sono disponibili online: http://www.efsa.europa.eu
Reasoned opinion of EFSA on the modification of the existing MRLs for fenarimol in various crops (Parere motivato sulla modifica degli LMR vigenti per il fenarimol in diversi prodotti). EFSA Journal 2011; 9(9):2350 [32 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.2350.
Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for metaflumizone in various commodities (Parere motivato sulla modifica degli LMR vigenti per il metaflumizone in vari prodotti di base). EFSA Journal 2013; 11(7):3316 [50 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3316.
Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for teflubenzuron in various commodities (Parere motivato sulla modifica degli LMR vigenti per il teflubenzurone in vari prodotti di base). EFSA Journal 2012; 10(3):2633, [27 pp.], doi:10.2903/j.efsa.2012.2633.
ALLEGATO
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati come segue:
1) |
Nell'allegato II la colonna relativa al fenarimol è sostituita dalla seguente: «Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari
|
2) |
L'allegato III è modificato come segue:
|
(1) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
(2) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(3) Combinazione di antiparassitario e codice a cui si applica l'LMR fissato nella parte B dell'allegato III.»
(4) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
(5) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
Metaflumizone (somma degli isomeri E- e Z-)
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
|
Teflubenzurone
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
|
(6) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
(7) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
Fenarimol
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
|
28.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 93/58 |
REGOLAMENTO (UE) N. 319/2014 DELLA COMMISSIONE
del 27 marzo 2014
relativo ai diritti e agli onorari riscossi dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga il regolamento (CE) n. 593/2007
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (1), in particolare l’articolo 64, paragrafo 1,
previa consultazione del consiglio di amministrazione dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea,
considerando quanto segue:
(1) |
Le entrate dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea (di seguito «l’Agenzia») sono costituite da un contributo dell’Unione e dei paesi terzi europei che sono parti degli accordi di cui all’articolo 66 del regolamento (CE) n. 216/2008, dai diritti pagati dai richiedenti di certificati e approvazioni rilasciati, mantenuti o modificati dall’Agenzia, e dagli onorari per pubblicazioni, trattamento dei ricorsi, formazione e altri servizi prestati dall’Agenzia. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 593/2007 (2) della Commissione ha stabilito i diritti e gli onorari che devono essere riscossi dall’Agenzia. Tuttavia, le tariffe devono essere adeguate al fine di garantire un equilibrio tra le spese sostenute dall’Agenzia per le corrispondenti operazioni di certificazione e i servizi erogati, e i ricavi a copertura di tali costi. |
(3) |
È necessario che i diritti e gli onorari di cui al presente regolamento siano fissati in modo trasparente, equo e uniforme. |
(4) |
I diritti riscossi dall’Agenzia non devono compromettere la competitività delle industrie europee interessate. Inoltre, devono fondarsi su basi che tengano debitamente conto della capacità contributiva delle piccole imprese. |
(5) |
Premesso che la sicurezza dell’aviazione civile è la priorità preminente, l’Agenzia deve tenere pienamente conto del rapporto costi-benefici nell’espletamento delle funzioni affidatele. |
(6) |
L’ubicazione geografica delle imprese sul territorio degli Stati membri non deve costituire un fattore di discriminazione. Di conseguenza, le spese di trasporto sostenute in connessione con le operazioni di certificazione effettuate per conto di tali imprese devono essere aggregate e suddivise fra i richiedenti. |
(7) |
Il presente regolamento prevede la possibilità per l’Agenzia di imporre diritti per operazioni di certificazione che non sono menzionate nell’allegato del presente regolamento, ma che rientrano nel mandato del regolamento (CE) n. 216/2008. |
(8) |
È opportuno che il richiedente abbia la possibilità di ottenere un’indicazione dell’importo indicativo da pagare per l’operazione di certificazione o il servizio fornito. I criteri che servono per determinare l’importo devono essere chiari, uniformi e pubblici. Qualora non sia possibile determinare tale importo in anticipo, è opportuno che l’Agenzia definisca principi trasparenti per determinare l’importo da versare per la fornitura del servizio o della certificazione. |
(9) |
È opportuno stabilire i termini per il pagamento dei diritti e degli onorari riscossi a norma del presente regolamento. |
(10) |
È opportuno che siano definite misure appropriate da adottare in caso di mancato pagamento, quali la sospensione dell’iter della domanda, l’annullamento delle relative omologazioni, la cessazione della fornitura di qualsiasi altro servizio allo stesso richiedente nonché il recupero degli importi dovuti secondo le modalità disponibili. |
(11) |
Agli operatori deve essere garantita una buona visibilità finanziaria in modo da poter prevedere in anticipo l’ammontare dei diritti che saranno tenuti a corrispondere. Al tempo stesso, è necessario garantire l’equilibrio tra la spesa globale sostenuta dall’Agenzia per eseguire le operazioni di certificazione e i servizi forniti e le entrate complessive costituite dai diritti e onorari riscossi. In conformità alle disposizioni del regolamento finanziario quadro (3), diritti e onorari devono essere fissati a un livello tale da evitare un disavanzo o un notevole accumulo di avanzi. Pertanto, quando un disavanzo o un avanzo significativo diviene ricorrente in base ai risultati finanziari e alle previsioni dell’Agenzia, è necessario rendere obbligatoria una revisione dei livelli di diritti e onorari. |
(12) |
Le parti interessate devono essere consultate prima di introdurre qualsiasi modifica dei diritti. Inoltre, l’Agenzia deve fornire periodicamente alle parti interessate le informazioni relative alla base e alle modalità di calcolo dei diritti. Tali informazioni devono fornire alle parti interessate un’idea delle spese sostenute dall’Agenzia e della sua produttività. |
(13) |
Le tariffe fissate dal presente regolamento devono basarsi sulle previsioni dell’Agenzia in relazione al suo carico di lavoro e ai costi corrispondenti. È opportuno che la revisione delle tariffe segua una procedura che consenta di apportare modifiche senza indebiti ritardi sulla base dell’esperienza acquisita dall’Agenzia nell’applicazione del presente regolamento, nel costante monitoraggio delle risorse e della metodologia di lavoro e degli incrementi di efficienza connessi e dalla valutazione continua del fabbisogno finanziario. In tale contesto, va osservato che l’Agenzia, entro gennaio 2016, avrà l’obbligo di coprire, con i proventi dei diritti e degli onorari, i contributi al regime pensionistico del suo personale [finanziato attraverso i diritti e gli oneri dell’Agenzia]. È necessario adeguare diritti e onorari per soddisfare tale requisito finanziario. |
(14) |
I costi relativi ai servizi forniti dall’Agenzia nel settore della gestione del traffico aereo e dei servizi di navigazione aerea (ATM/ANS) dovranno diventare ammissibili al finanziamento tramite diritti imposti a carico degli utenti dei servizi di navigazione aerea in conformità all’articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 391/2013 della Commissione (4). |
(15) |
È ragionevole che il pagamento integrale dei diritti di ricorso avverso le decisioni dell’Agenzia costituisca un prerequisito per l’ammissibilità del ricorso. |
(16) |
Gli accordi di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008, costituiscono una base per la valutazione dell’effettivo carico di lavoro richiesto per la certificazione di prodotti di paesi terzi. In linea di principio, tali accordi contengono una descrizione della procedura di convalida da parte dell’Agenzia dei certificati rilasciati da un paese terzo con il quale l’Unione ha stipulato un accordo, procedura che deve comportare un volume di lavoro diverso da quello richiesto dalla procedura seguita per le attività di certificazione dell’Agenzia. |
(17) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 65, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008. |
(18) |
È opportuno pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 593/2007, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO 1
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento determina i casi in cui sono dovuti diritti e onorari, ne stabilisce gli importi e le relative modalità di pagamento.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, si intende per:
a) «diritti»: le somme riscosse dall’Agenzia e dovute dai richiedenti per operazioni di certificazione;
b) «onorari»: le somme riscosse dall’Agenzia e dovute dai richiedenti che fruiscono dei servizi forniti dall’Agenzia diversi dalla certificazione o, in caso di ricorso, dalla persona fisica o giuridica che propone il ricorso;
c) «operazioni di certificazione»: tutte le attività svolte dall’Agenzia direttamente o indirettamente necessarie al rilascio, al mantenimento e alla modifica di certificati di cui al regolamento (CE) n. 216/2008 e alle relative regole di attuazione;
d) «servizio»: tutte le attività svolte dall’Agenzia, diverse da operazioni di certificazione, compresa la fornitura di merci;
e) «richiedente»: qualsiasi persona fisica o giuridica che chieda di beneficiare di un’operazione di certificazione o di un servizio fornito dall’Agenzia;
Articolo 3
Determinazione di diritti e onorari
1) I diritti e gli onorari sono richiesti e riscossi esclusivamente dall’Agenzia in conformità al presente regolamento.
2) Gli Stati membri non riscuotono diritti per le operazioni di certificazione neppure nel caso in cui li effettuino per conto dell’Agenzia. L’Agenzia rimborsa gli Stati membri per le operazioni di certificazione che questi ultimi effettuano per suo conto.
3) Diritti e onorari sono espressi e riscossi in euro.
4) Gli importi di cui alle parti I e II dell’allegato sono indicizzati ogni anno in funzione del tasso di inflazione conformemente al metodo descritto nella parte IV dell’allegato.
5) In deroga ai diritti di cui all’allegato, i diritti per le operazioni di certificazione effettuate nell’ambito di un accordo bilaterale tra l’Unione e un paese terzo possono essere soggetti a disposizioni specifiche stabilite nel rispettivo accordo bilaterale.
Articolo 4
Pagamento di diritti e onorari
1) L’Agenzia stabilisce le modalità di pagamento di diritti e onorari, descrivendo a quali condizioni essa effettua l’imposizione delle operazioni di certificazione e dei servizi. L’Agenzia pubblica i termini nel sito Internet dell’Agenzia.
2) Il richiedente versa l’importo dovuto integralmente, comprese le eventuali spese bancarie relative al pagamento, entro 30 giorni di calendario dalla data di notifica della fattura al richiedente.
3) Se il pagamento di una fattura non è pervenuto all’Agenzia dopo la scadenza del periodo di cui al paragrafo 2, l’Agenzia può addebitare interessi di mora per ogni giorno di calendario di ritardo.
4) Il tasso d’interesse è il tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese di scadenza, maggiorato di 8 punti percentuali.
5) Qualora l’Agenzia abbia prova del fatto che la capacità finanziaria del richiedente è a rischio, può rifiutare una domanda a meno che il richiedente fornisca una garanzia bancaria o un deposito vincolato.
6) L’Agenzia può inoltre rifiutare una domanda qualora il richiedente non abbia versato gli importi dovuti per operazioni di certificazione o servizi forniti dall’Agenzia, a meno che il richiedente abbia corrisposto nel frattempo i suddetti importi.
Articolo 5
Spese di viaggio
1) Nel caso in cui un’operazione di certificazione o un servizio, di cui alla parte I e alla parte II punto 1 dell’allegato, sono effettuati, interamente o in parte, al di fuori dei territori degli Stati membri, il richiedente è tenuto a pagare le spese di viaggio secondo la formula:
2) Per i servizi di cui alla parte II, punto 2, il richiedente versa, indipendentemente dall’ubicazione geografica in cui il servizio viene effettuato, le spese di viaggio secondo la formula:
3) Ai fini dell’applicazione delle formule di cui ai paragrafi 1 e 2, vale quanto segue:
d |
= |
spese di viaggio dovute; |
v |
= |
costi di trasporto; |
a |
= |
tariffe standard per funzionario della Commissione per «diarie» comprendenti alloggio, vitto, spostamenti locali all’interno del luogo della missione e altre spese varie (5); |
h1 |
= |
tempo di viaggio (tempo impiegato dagli esperti rispetto al viaggio in questione), addebitato in base all’aliquota oraria stabilita alla parte II punto 1 dell’allegato; |
h2 |
= |
tempo di viaggio (tempo impiegato dagli esperti rispetto al viaggio in questione), addebitato in base all’aliquota oraria stabilita alla parte II punto 2 dell’allegato; |
e |
= |
media delle spese di viaggio all’interno dei territori degli Stati membri, incluso il tempo medio passato sui mezzi di trasporto all’interno dei territori degli Stati membri, moltiplicato per la tariffa oraria indicata alla parte II punto 1 dell’allegato. Essa è soggetta a revisione annuale e indicizzazione. |
Articolo 6
Indicazione dell’importo
1) Il richiedente può chiedere una stima finanziaria per gli importi da versare.
2) Se il richiedente chiede una stima finanziaria o una modifica di quest’ultima, l’attività è sospesa fino a quando la corrispondente stima è stata fornita dall’Agenzia e accettata dal richiedente.
3) Il preventivo è modificato dall’Agenzia qualora l’operazione si riveli più semplice e più rapida di quanto previsto inizialmente o, al contrario, più complessa e più lunga di quanto l’Agenzia poteva ragionevolmente prevedere.
CAPO II
DIRITTI
Articolo 7
Disposizioni generali concernenti il pagamento dei diritti
1) L’operazione di certificazione è subordinata al pagamento anticipato dell’intero importo dei diritti dovuti, a meno che l’Agenzia decida altrimenti, tenuto debitamente conto dei rischi finanziari. L’Agenzia può fatturare i diritti in un’unica soluzione dopo aver ricevuto la domanda o all’inizio del periodo annuale o del periodo di sorveglianza.
2) Il diritto che il richiedente deve corrispondere per una determinata operazione di certificazione è costituito da:
a) |
una quota forfettaria stabilita alla parte I dell’allegato; oppure |
b) |
una cifra variabile. |
3) La quota variabile di cui al paragrafo 2, lettera b), è stabilita moltiplicando il numero effettivo di ore lavorative e la tariffa oraria di cui alla parte II, punto 1 dell’allegato.
4) In applicazione di futuri regolamenti relativi alle operazioni di certificazione che dovranno essere svolte dall’Agenzia in conformità alle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 216/2008, l’Agenzia può riscuotere diritti conformemente alla parte II, punto 1 dell’allegato per operazioni di certificazione diverse da quelle contemplate dall’allegato fino al momento in cui le disposizioni specifiche attinenti ai diritti da riscuotere da parte dell’Agenzia possono essere inserite nel presente regolamento.
Articolo 8
Termini di pagamento
1) I diritti di cui alle tabelle da 1 a 4 della parte I sono riscossi per domanda e per periodo di 12 mesi. Per il periodo successivo ai primi 12 mesi, i diritti sono pari a 1/365o del diritto annuo applicabile per giorno.
2) I diritti di cui alla tabella 5 della parte I dell’allegato, sono riscossi per domanda.
3) I diritti di cui alla tabella 6 della parte I dell’allegato, sono riscossi per periodo di 12 mesi.
4) I diritti relativi alle organizzazioni di cui alle tabelle da 7 a 11 della parte I dell’allegato sono riscossi come segue:
a) |
i diritti relativi all’approvazione sono riscossi per domanda; |
b) |
i diritti relativi alla sorveglianza sono riscossi per periodi di 12 mesi; |
c) |
ogni modifica intervenuta nell’organizzazione che ne condiziona l’approvazione comporta il ricalcolo dei diritti di sorveglianza dovuti a partire dal successivo periodo di 12 mesi. |
Articolo 9
Decadenza della domanda
1) La domanda può essere respinta se i diritti dovuti per un’operazione di certificazione non sono pervenuti alla scadenza del termine di cui all’articolo 4, paragrafo 2, e dopo che l’Agenzia ha consultato il richiedente.
2) Il saldo dei diritti dovuti, calcolati su base oraria per l’attuale periodo di dodici mesi ma senza superare l’importo del diritto fisso applicabile, viene versato integralmente nel momento in cui l’Agenzia interrompe l’attività relativa all’operazione di certificazione, assieme alle spese di viaggio e alle altre somme dovute, nei seguenti casi:
a) |
se l’Agenzia respinge la domanda; oppure |
b) |
l’agenzia deve interrompere un’operazione di certificazione poiché il richiedente:
|
3) Ove, su domanda del richiedente, l’Agenzia riprende l’operazione di certificazione interrotta in precedenza, l’Agenzia riscuote un nuovo diritto, a prescindere da quelli già versati per le operazioni interrotte.
Articolo 10
Sospensione o revoca del certificato
1) Se i diritti dovuti non sono pervenuti al momento della scadenza del termine di cui all’articolo 4, paragrafo 2, l’Agenzia può sospendere o revocare il certificato di cui trattasi, previa consultazione del richiedente.
2) Se l’Agenzia sospende il certificato a causa del mancato pagamento dei diritti annuali o dei diritti relativi alla sorveglianza o perché il richiedente non ottempera ai requisiti previsti, il relativo periodo di tariffazione non viene interrotto e il richiedente è tenuto a pagare per il periodo di sospensione.
3) Se l’Agenzia revoca il certificato, il saldo dei diritti dovuti, calcolati su base oraria per il periodo di dodici mesi in corso ma senza superare l’importo del diritto fisso applicabile, deve essere pagato integralmente assieme ad eventuali altri importi dovuti in quel momento.
Articolo 11
Restituzione o trasferimento di certificati
Se il titolare del certificato restituisce o trasferisce il certificato in questione, il saldo dei diritti dovuti, calcolati su base oraria per il periodo di dodici mesi in corso ma senza superare l’importo del diritto fisso applicabile, deve essere pagato integralmente alla data in cui avviene la restituzione o il trasferimento, assieme alle spese di viaggio e a tutti gli altri importi dovuti in quel momento.
Articolo 12
Operazioni di certificazione su base eccezionale
Viene applicata una maggiorazione eccezionale ai diritti riscossi per compensare integralmente i costi sostenuti dall’Agenzia per soddisfare una particolare domanda del richiedente se, a causa di tale richiesta, viene eseguita in via eccezionale un’operazione di certificazione come segue:
a) |
destinandovi categorie di personale che l’Agenzia normalmente non incaricherebbe in base alle proprie procedure abituali, oppure |
b) |
destinandovi un numero di effettivi che consente di eseguire l’operazione più rapidamente di quanto previsto dalle procedure abituali dell’Agenzia. |
CAPO III
ONORARI
Articolo 13
Onorari
1) L’importo degli onorari riscossi dall’Agenzia per i servizi elencati nella parte II, punto 1, dell’allegato è pari al costo reale del servizio fornito. A tal fine il tempo impiegato dall’Agenzia viene fatturato in base alla tariffa oraria prevista nel suddetto elenco.
2) L’importo degli onorari riscossi dall’Agenzia per servizi diversi da quelli elencati nella parte II, punto 1, dell’allegato è pari al costo reale del servizio fornito. A tal fine il tempo impiegato dall’Agenzia per fornire il servizio viene fatturato in base alla tariffa oraria indicata nella parte II, punto 2, dell’allegato.
3) I costi che l’Agenzia può dover sostenere per lo svolgimento di servizi particolari che non possono essere adeguatamente determinati e addebitati utilizzando la tariffa oraria vengono addebitati secondo quanto prevedono le procedure amministrative interne.
Articolo 14
Riscossione degli onorari
Salvo decisione contraria dell’Agenzia, tenuto debitamente conto dei rischi finanziari, gli onorari sono riscossi precedentemente alla fornitura del servizio.
CAPO IV
MEZZI DI RICORSO
Articolo 15
Esame dei ricorsi
1) Per il trattamento dei ricorsi presentati a norma dell’articolo 44 del regolamento (CE) n. 216/2008 sono corrisposti degli onorari. Gli importi degli onorari sono calcolati secondo il metodo indicato alla parte III dell’allegato. Il ricorso è ammissibile soltanto se il relativo onorario è stato versato entro il termine previsto al paragrafo 3.
2) Una persona giuridica che propone il ricorso deve presentare all’Agenzia un certificato sottoscritto da un funzionario autorizzato nel quale viene precisato il fatturato del ricorrente. Il suddetto certificato deve essere allegato alla notifica del ricorso.
3) Gli onorari per il ricorso sono versati secondo la procedura applicabile istituita dall’Agenzia entro 60 giorni di calendario dalla data di presentazione del ricorso all’Agenzia.
4) Se il ricorso si conclude a favore del ricorrente, l’Agenzia provvede al rimborso degli onorari versati.
CAPO V
PROCEDURE DELL'AGENZIA
Articolo 16
Disposizioni generali
1) L’Agenzia deve distinguere quali entrate e spese sono imputabili alle operazioni di certificazione e ai servizi forniti.
Al fine di distinguere le entrate e le spese previste al primo comma:
a) |
i diritti e gli onorari riscossi dall’Agenzia sono destinati a un conto distinto e sono oggetto di una contabilità separata; |
b) |
l’Agenzia redige ed utilizza una contabilità analitica per le proprie entrate e spese. |
2) I diritti e gli onorari sono oggetto di una valutazione globale provvisoria all’inizio di ciascun esercizio finanziario. Tale valutazione ha luogo sulla base dei precedenti risultati finanziari dell’Agenzia, del bilancio preventivo delle spese e delle entrate e del programma di lavoro previsto.
3) Se, alla fine dell’esercizio finanziario, le entrate globali derivanti dai diritti riscossi, che costituiscono un’entrata assegnata all’Agenzia a norma dell’articolo 64, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 216/2008, superano il costo complessivo delle operazioni di certificazione, l’eccedente viene utilizzato per finanziare operazioni di certificazione in conformità all’articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario dell’Agenzia.
Articolo 17
Valutazione e revisione
1) L’Agenzia comunica ogni anno alla Commissione, al consiglio d’amministrazione e all’organo consultivo delle parti interessate, istituiti a norma dell’articolo 33, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 216/2008, informazioni sugli elementi che concorrono a determinare il livello dei diritti. Tali informazioni consistono in particolare in una ripartizione delle spese relative agli esercizi anteriori e posteriori.
2) L’allegato del regolamento è riesaminato periodicamente dall’Agenzia per garantire che informazioni significative relative alle ipotesi alla base delle previsioni concernenti le entrate e le spese dell’Agenzia trovino debito riscontro negli importi dei diritti e degli onorari da essa riscossi.
Se necessario, il presente regolamento può essere riveduto entro un massimo di cinque anni dall’entrata in vigore. Se necessario, esso viene modificato tenendo conto, in particolare, delle entrate dell’Agenzia e dei relativi costi.
3) L’Agenzia consulta l’organo consultivo delle parti interessate di cui al paragrafo 1 prima di esprimere un parere su qualsiasi proposta di modifica degli importi di cui all’allegato. Nel corso di tale consultazione, l’Agenzia espone le motivazioni alla base del cambiamento proposto.
CAPO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 18
Abrogazione
Il regolamento (CE) n. 593/2007 è abrogato.
Articolo 19
Disposizioni transitorie
1) Il presente regolamento si applica nel modo seguente:
a) |
i diritti relativi alla domanda di cui alla parte I e alla parte II dell’allegato si applicano a qualsiasi domanda che venga presentata dopo l’entrata in vigore del presente regolamento; |
b) |
i diritti annuali e relativi alla sorveglianza di cui alle tabelle da 1 a 4 e da 6 a 12 della parte I dell’allegato si applicano a qualsiasi operazione di certificazione in corso a partire dalla successiva rata annua dovuta dopo l’entrata in vigore del presente regolamento; |
c) |
le tariffe orarie di cui alla parte II dell’allegato si applicano a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento alle operazioni in corso addebitabili su base oraria; |
d) |
l’indicizzazione di cui all’articolo 3, paragrafo 4, ha luogo il 1o gennaio di ogni anno successivo all’entrata in vigore del presente regolamento, a decorrere dal gennaio 2015. |
2) In deroga all’articolo 18, i regolamenti della Commissione (CE) n. 488/2005 (6) e (CE) 593/2007 continuano ad essere applicabili in relazione a tutti i diritti e onorari che non ricadono nell’ambito di applicazione del presente regolamento ai sensi dell’articolo 20.
Articolo 20
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 593/2007 della Commissione, del 31 maggio 2007, relativo ai diritti e agli onorari riscossi dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea (GU L 140 dell’1.6.2007, pag. 3).
(3) Progetto di regolamento delegato della Commissione sul regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, che dovrebbe entrare in vigore a decorrere dal 1o gennaio 2014.
(4) Regolamento delegato (UE) n. 391/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea (GU L 128, del 9.5.2013, pag. 31).
(5) Cfr. «attuali aliquote per indennità giornaliere» comunicate sul sito Internet EuropeAid della Commissione (http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/per_diems/index_en.htm), ultimo aggiornamento del 5 luglio 2013.
(6) Regolamento (CE) n. 488/2005 della Commissione, del 21 marzo 2005, relativo ai diritti e agli oneri riscossi dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea (GU L 81, del 30.3.2005, pag 7).
ALLEGATO
CONTENUTO
Parte I: |
Operazioni soggette a un diritto fisso |
Parte II: |
Operazioni soggette a tariffazione oraria |
Parte III: |
Onorari per il trattamento dei ricorsi |
Parte IV: |
Tasso d'inflazione annuo |
Parte V: |
Nota esplicativa |
PARTE I
Operazioni soggette a un diritto fisso
Tabella 1
Certificati di omologazione e certificati ristretti di omologazione
[di cui ai capitoli B e O della sezione A dell’allegato I del regolamento (UE) n. 748/2012] (1)
|
Diritti fissi (EUR) |
Aeromobili a velatura fissa |
|
Oltre 150 t |
1 785 000 |
Compresi tra 50 e 150 t |
1 530 000 |
Compresi tra 22 e 50 t |
510 000 |
Compresi tra 5,7 t e 22 t (inclusi gli aeromobili ad alte prestazioni) |
382 500 |
Compresi tra 2 t e 5,7 t (esclusi gli aeromobili ad alte prestazioni) |
263 800 |
Fino a 2 t (esclusi gli aeromobili ad alte prestazioni) |
13 940 |
Aeromobili ultraleggeri, motoalianti, alianti |
6 970 |
Velivoli sportivi leggeri |
5 230 |
Aeromobili ad ala rotante |
|
Grandi |
464 000 |
Medi |
185 600 |
Piccoli |
23 240 |
Velivoli ad ala rotante ultraleggeri |
23 240 |
Altri |
|
Palloni |
6 970 |
Dirigibili grandi |
38 630 |
Dirigibili medi |
15 450 |
Dirigibili piccoli |
7 730 |
Propulsione |
|
Motori a turbina con spinta di decollo superiore a 25 KN o potenza di decollo superiore a 2 000 kW |
395 000 |
Motori a turbina con spinta di decollo fino a 25 KN o potenza di decollo fino a 2 000 kW |
263 300 |
Motori non a turbina |
34 860 |
CS-22.H, CS-VLR App. Motori B |
17 430 |
Elica per uso su aeromobile di peso massimo al decollo superiore a 5,7 t |
11 910 |
Elica per uso su aeromobile di peso massimo al decollo fino a 5,7 t |
3 400 |
Elica Classe CS-22 j |
1 700 |
Parti e pertinenze |
|
Valore superiore a 20 000 EUR |
8 780 |
Valore compreso tra 2 000 e 20 000 EUR |
5 020 |
Valore inferiore a 2 000 EUR |
2 910 |
Unità di potenza ausiliarie (APU) |
208 800 |
Tabella 2
Modelli derivati dei certificati di omologazione e dei certificati ristretti di omologazione
|
Diritti fissi (2) EUR |
Aeromobili a velatura fissa |
|
Oltre 150 t |
614 100 |
Compresi tra 50 e 150 t |
368 500 |
Compresi tra 22 e 50 t |
245 600 |
Compresi tra 5,7 kg e 22 t (inclusi gli aeromobili ad alte prestazioni) |
196 500 |
Compresi tra 2 e 5,7 t (esclusi gli aeromobili ad alte prestazioni) |
93 000 |
Fino a 2 t (esclusi gli aeromobili ad alte prestazioni) |
3 250 |
Aeromobili ultraleggeri, motoalianti, alianti |
2 790 |
Velivoli sportivi leggeri |
2 090 |
Aeromobili ad ala rotante |
|
Grandi |
185 600 |
Medi |
116 000 |
Piccoli |
11 600 |
Velivoli ad ala rotante ultraleggeri |
6 970 |
Altri |
|
Palloni |
2 790 |
Dirigibili grandi |
23 200 |
Dirigibili medi |
9 280 |
Dirigibili piccoli |
4 640 |
Propulsione |
|
Motori a turbina con spinta di decollo superiore a 25 KN o potenza di decollo superiore a 2 000 kW |
80 800 |
Motori a turbina con spinta di decollo fino a 25 KN o potenza di decollo fino a 2 000 kW |
69 600 |
Motori non a turbina |
11 620 |
CS-22.H, CS-VLR App. Motori B |
5 810 |
Elica per uso su aeromobile di peso massimo al decollo superiore a 5,7 t |
2 910 |
Elica per uso su aeromobile di peso massimo al decollo fino a 5,7 t |
890 |
Elica Classe CS-22 j |
450 |
Parti e pertinenze |
|
Valore superiore a 20 000 EUR |
|
Valore compreso tra 2 000 e 20 000 EUR |
|
Valore inferiore a 2 000 EUR |
|
Unità di potenza ausiliarie (APU) |
53 900 |
Tabella 3
Certificati di omologazione supplementari
[di cui al capitolo E della sezione A dell’allegato I del regolamento (UE) n. 748/2012]
|
Diritti fissi (3) (EUR) |
||
|
Comples-so |
Normale |
Semplice |
Aeromobili a velatura fissa |
|||
Oltre 150 t |
60 200 |
12 850 |
3 660 |
Compresi tra 50 e 150 t |
36 130 |
10 280 |
2 880 |
Compresi tra 22 e 50 t |
24 090 |
7 710 |
2 620 |
Compresi tra 5,7 e 22 t (inclusi gli aeromobili ad alte prestazioni) |
14 450 |
5 140 |
2 620 |
Compresi tra 2 e 5,7 t (esclusi gli aeromobili ad alte prestazioni) |
4 420 |
2 030 |
1 020 |
Fino a 2 t (esclusi gli aeromobili ad alte prestazioni) |
1 860 |
1 160 |
580 |
Aeromobili ultraleggeri, motoalianti, alianti |
290 |
290 |
290 |
Velivoli sportivi leggeri |
220 |
220 |
220 |
Aeromobili ad ala rotante |
|||
Grandi |
46 400 |
6 960 |
2 320 |
Medi |
23 200 |
4 640 |
1 860 |
Piccoli |
9 280 |
3 480 |
1 160 |
Velivoli ad ala rotante passeggeri |
1 050 |
460 |
290 |
Altri |
|||
Palloni |
990 |
460 |
290 |
Dirigibili grandi |
11 600 |
9 280 |
4 640 |
Dirigibili medi |
4 640 |
3 710 |
1 860 |
Dirigibili piccoli |
2 320 |
1 860 |
930 |
Propulsione |
|||
Motori a turbina con spinta di decollo superiore a 25 KN o potenza di decollo superiore a 2 000 kW |
11 600 |
6 960 |
4 640 |
Motori a turbina con spinta di decollo fino a 25 KN o potenza di decollo fino a 2 000 kW |
6 960 |
5 460 |
3 640 |
Motori non a turbina |
3 250 |
1 450 |
730 |
CS-22.H, CS-VLR App. Motori B |
1 630 |
730 |
350 |
Elica per uso su aeromobile di peso massimo al decollo superiore a 5,7 t |
2 320 |
1 160 |
580 |
Elica per uso su aeromobile di peso massimo al decollo fino a 5,7 t |
1 740 |
870 |
440 |
Elica Classe CS-22 j |
870 |
440 |
220 |
Parti e pertinenze |
|||
Valore superiore a 20 000 EUR |
|
|
|
Valore compreso tra 2 000 e 20 000 EUR |
|
|
|
Valore inferiore a 2 000 EUR |
|
|
|
Unità di potenza ausiliarie (APU) |
6 960 |
4 640 |
2 320 |
Tabella 4
Modifiche di maggiore entità e riparazioni maggiori
[di cui ai capitoli D e M della sezione A dell’allegato I del regolamento (UE) n. 748/2012]
|
Diritti fissi (4) (EUR) |
||
|
Comples-so |
Normale |
Semplice |
Aeromobili a velatura fissa |
|||
Oltre 150 t |
50 800 |
9 330 |
3 330 |
Compresi tra 50 e 150 t |
25 420 |
7 000 |
2 140 |
Compresi tra 22 e 50 t |
20 340 |
4 670 |
1 670 |
Compresi tra 5,7 e 22 t (inclusi gli aeromobili ad alte prestazioni) |
12 710 |
2 330 |
1 670 |
Compresi tra 2 e 5,7 t (esclusi gli aeromobili ad alte prestazioni) |
3 490 |
1 630 |
810 |
Fino a 2 t (esclusi gli aeromobili ad alte prestazioni) |
1 280 |
580 |
290 |
Aeromobili ultraleggeri, motoalianti, alianti |
290 |
290 |
290 |
Velivoli sportivi leggeri |
220 |
220 |
220 |
Aeromobili ad ala rotante |
|||
Grandi |
34 800 |
6 960 |
2 320 |
Medi |
18 560 |
4 640 |
1 620 |
Piccoli |
7 430 |
3 480 |
930 |
Velivoli ad ala rotante ultraleggeri |
990 |
460 |
290 |
Altri |
|||
Palloni |
990 |
460 |
290 |
Dirigibili grandi |
9 280 |
6 960 |
4 640 |
Dirigibili medi |
3 710 |
2 780 |
1 860 |
Dirigibili piccoli |
1 860 |
1 390 |
930 |
Propulsione |
|||
Motori a turbina con spinta di decollo superiore a 25 KN o potenza di decollo superiore a 2 000 kW |
6 410 |
2 360 |
1 420 |
Motori a turbina con spinta di decollo fino a 25 KN o potenza di decollo fino a 2 000 kW |
3 480 |
1 180 |
710 |
Motori non a turbina |
1 510 |
700 |
350 |
CS-22.H, CS-VLR App. Motori B |
700 |
350 |
290 |
Elica per uso su aeromobile di peso massimo al decollo superiore a 5,7 t |
1 250 |
290 |
290 |
Elica per uso su aeromobile di peso massimo al decollo fino a 5,7 t |
940 |
290 |
290 |
Elica Classe CS-22 j |
470 |
150 |
150 |
Parti e pertinenze |
|||
Valore superiore a 20 000 EUR |
|
|
|
Valore compreso tra 2 000 e 20 000 EUR |
|
|
|
Valore inferiore a 2 000 EUR |
|
|
|
Unità di potenza ausiliarie (APU) |
3 480 |
1 160 |
700 |
Tabella 5
Modifiche di minore entità e riparazioni minori
[di cui ai capitoli D e M della sezione A dell’allegato I del regolamento (UE) n. 748/2012]
|
Diritti fissi (5) (EUR) |
Aeromobili a velatura fissa |
|
Oltre 150 t |
890 |
Compresi tra 50 e 150 t |
890 |
Compresi tra 22 e 50 t |
890 |
Compresi tra 5,7 e 22 t (inclusi gli aeromobili ad alte prestazioni) |
890 |
Compresi tra 2 e 5,7 t (esclusi gli aeromobili ad alte prestazioni) |
290 |
Fino a 2 t (esclusi gli aeromobili ad alte prestazioni) |
290 |
Aeromobili ultraleggeri, motoalianti, alianti |
290 |
Velivoli sportivi leggeri |
220 |
Aeromobili ad ala rotante |
|
Grandi |
460 |
Medi |
460 |
Piccoli |
460 |
Velivoli ad ala rotante ultraleggeri |
290 |
Altri |
|
Palloni |
290 |
Dirigibili grandi |
810 |
Dirigibili medi |
460 |
Dirigibili piccoli |
460 |
Propulsione |
|
Motori a turbina con spinta di decollo superiore a 25 KN o potenza di decollo superiore a 2 000 kW |
600 |
Motori a turbina con spinta di decollo superiore a 25 KN o potenza di decollo superiore a 2 000 kW |
600 |
Motori non a turbina |
290 |
CS-22.H, CS-VLR App. Motori B |
290 |
Elica per uso su aeromobile di peso massimo al decollo superiore a 5,7 t |
290 |
Elica per uso su aeromobile di peso massimo al decollo fino a 5,7 t |
290 |
Elica Classe CS-22 j |
150 |
Parti e pertinenze |
|
Valore superiore a 20 000 EUR |
|
Valore compreso tra 2 000 e 20 000 EUR |
|
Valore inferiore a 2 000 EUR |
|
Unità di potenza ausiliarie (APU) |
460 |
Tabella 6
Diritti annuali per titolari di certificati di omologazione EASA e certificati di omologazione ristretti e altri certificati di omologazione considerati riconosciuti a norma del regolamento (CE) n. 216/2008
[di cui ai capitoli B e O della sezione A dell’allegato I del regolamento (UE) n. 748/2012]
|
||
|
Progettazione UE |
Progettazione non UE |
Aeromobili a velatura fissa |
||
Oltre 150 t |
1 078 000 |
385 400 |
Compresi tra 50 e 150 t |
852 900 |
252 600 |
Compresi tra 22 e 50 t |
257 000 |
96 300 |
Compresi tra 5,7 e 22 t (inclusi gli aeromobili ad alte prestazioni) |
42 010 |
14 270 |
Compresi tra 2 e 5,7 t (esclusi gli aeromobili ad alte prestazioni) |
4 650 |
1 630 |
Fino a 2 t (esclusi gli aeromobili ad alte prestazioni) |
2 320 |
780 |
Aeromobili ultraleggeri, motoalianti, alianti |
1 050 |
350 |
Velivoli sportivi leggeri |
780 |
260 |
Aeromobili ad ala rotante |
||
Grandi |
105 600 |
33 780 |
Medi |
52 800 |
18 610 |
Piccoli |
20 880 |
7 710 |
Velivoli ad ala rotante ultraleggeri |
3 490 |
1 160 |
Altri |
||
Palloni |
1 050 |
350 |
Dirigibili grandi |
3 480 |
1 160 |
Dirigibili medi |
2 320 |
770 |
Dirigibili piccoli |
1 860 |
620 |
Propulsione |
||
Motori a turbina con spinta di decollo superiore a 25 KN o potenza di decollo superiore a 2 000 kW |
107 100 |
31 870 |
Motori a turbina con spinta di decollo fino a 25 KN o potenza di decollo fino a 2 000 kW |
53 550 |
26 650 |
Motori non a turbina |
1 160 |
410 |
CS-22.H, CS-VLR App. Motori B |
580 |
290 |
Elica per uso su aeromobile di peso massimo al decollo superiore a 5,7 t |
870 |
290 |
Elica per uso su aeromobile di peso massimo al decollo fino a 5,7 t |
440 |
150 |
Elica Classe CS-22 j |
220 |
70 |
Parti e pertinenze |
||
Valore superiore a 20 000 EUR |
4 500 |
1 500 |
Valore compreso tra 2 000 e 20 000 EUR |
2 250 |
750 |
Valore inferiore a 2 000 EUR |
1 130 |
540 |
Unità di potenza ausiliarie (APU) |
85 000 |
26 000 |
Tabella 7A
Approvazione DOA per le imprese di progettazione
[di cui al capitolo J della sezione A dell’allegato I del regolamento (UE) n. 748/2012]
(EUR) |
|||||
Diritti di approvazione |
|||||
|
DOA 1 A |
DOA 1 B DOA 2 A |
DOA 1C DOA 2 B DOA 3 A |
DOA 2C DOA 3 B |
DOA 3C |
Personale coinvolto inferiore a 10 |
13 600 |
10 700 |
8 000 |
5 400 |
4 180 |
da 10 a 49 |
38 250 |
27 320 |
16 390 |
10 930 |
|
da 50 a 399 |
109 300 |
82 000 |
54 600 |
41 830 |
|
da 400 a 999 |
218 600 |
163 900 |
136 600 |
115 000 |
|
da 1 000 a 2 499 |
437 200 |
|
|
|
|
da 2 000 a 5 000 |
655 700 |
|
|
|
|
Più di 5 000 |
3 643 000 |
|
|
|
|
Diritti per la sorveglianza |
|||||
Personale coinvolto inferiore a 10 |
6 800 |
5 350 |
4 000 |
2 700 |
2 090 |
da 10 a 49 |
19 130 |
13 660 |
8 200 |
5 460 |
|
da 50 a 399 |
54 600 |
40 980 |
27 320 |
21 860 |
|
da 400 a 999 |
109 300 |
82 000 |
68 300 |
60 100 |
|
da 1 000 a 2 499 |
218 600 |
|
|
|
|
da 2 000 a 5 000 |
327 900 |
|
|
|
|
Più di 5 000 |
1 822 000 |
|
|
|
|
Tabella 7 B
Approvazione DOA per le imprese di progettazione
[di cui al capitolo J della sezione A dell’allegato I del regolamento (UE) n. 748/2012]
(EUR) |
||
Categoria |
Descrizione |
Procedura alternativa di approvazione di impresa di progettazione |
1 A |
Certificazione di omologazione. |
7 500 |
1B |
Certificazione di omologazione — solo il mantenimento dell’aeronavigabilità |
3 000 |
2 A |
Certificati di omologazione supplementari (STC) e/o riparazioni di maggiore entità |
6 000 |
2B |
STC e/o riparazioni di maggiore entità — solo il mantenimento dell’aeronavigabilità |
2 500 |
3 A |
ETSOA |
6 000 |
3B |
ETSOA — solo il mantenimento dell’aeronavigabilità |
3 000 |
Tabella 8
Approvazione dell’impresa di produzione (POA)
[di cui al capitolo G della sezione A dell’allegato I del regolamento (CE) n. 748/2012]
(EUR) |
||
|
Diritti di approvazione |
Diritti per la sorveglianza |
Fatturato (9) inferiore a 1 000 000 EUR |
10 460 |
7 550 |
compreso tra 1 000 000 e 4 999 999 |
58 000 |
36 790 |
compreso tra 5 000 000 e 9 999 999 |
206 400 |
49 050 |
compreso tra 10 000 000 e 49 999 999 |
309 600 |
73 600 |
compreso tra 50 000 000 e 99 999 999 |
358 000 |
174 000 |
compreso tra 100 000 000 e 499 999 999 |
417 600 |
232 000 |
compreso tra 500 000 000 e 999 999 999 |
732 100 |
464 000 |
superiore a 1 999 999 999 |
2 784 000 |
2 207 000 |
Tabella 9
Approvazione dell’impresa di manutenzione
(di cui all’allegato I, capitolo F, e allegato II del regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione) (10)
(EUR) |
||
|
Diritti di approvazione (11) |
Diritti per la sorveglianza (11) |
Personale coinvolto inferiore a 5 |
3 490 |
2 670 |
compreso tra 5 e 9 |
5 810 |
4 650 |
compreso tra 10 e 49 |
15 000 |
12 000 |
compreso tra 50 e 99 |
24 000 |
24 000 |
compreso tra 100 e 499 |
32 080 |
32 080 |
compreso tra 500 e 999 |
44 300 |
44 300 |
Oltre 999 |
62 200 |
62 200 |
Classifica tecnica |
Diritto fisso calcolato in base alla classifica tecnica (12) |
Diritto fisso calcolato in base alla classifica tecnica (12) |
A 1 |
12 780 |
12 780 |
A 2 |
2 910 |
2 910 |
A 3 |
5 810 |
5 810 |
A 4 |
580 |
580 |
B 1 |
5 810 |
5 810 |
B 2 |
2 910 |
2 910 |
B 3 |
580 |
580 |
C |
580 |
580 |
Tabella 10
Approvazione delle organizzazioni che svolgono attività di formazione sulla manutenzione
[di cui all’allegato IV del regolamento (CE) n. 2042/2003]
|
Diritti fissi (EUR) |
Diritti di sorveglianza (EUR) |
Personale coinvolto inferiore a 5 |
3 490 |
2 670 |
compreso tra 5 e 9 |
9 880 |
7 670 |
compreso tra 10 e 49 |
21 260 |
19 660 |
compreso tra 50 e 99 |
41 310 |
32 730 |
Oltre 99 |
54 400 |
50 000 |
|
||
Diritto per il secondo e successivo strumento aggiuntivo |
3 330 |
2 500 |
Diritto per il secondo e successivo corso di formazione aggiuntivo |
3 330 |
|
Diritto per approvazione dei corsi di addestramento |
|
3 330 |
Tabella 11
Approvazione di un’impresa di gestione del mantenimento della navigabilità
[di cui alla parte M, capitolo G, dell’allegato I del regolamento (CE) n. 2042/2003]
|
Diritti fissi (13) (EUR) |
Diritti di approvazione |
50 000 |
Diritti per la sorveglianza |
50 000 |
Classifica tecnica |
Diritti fissi calcolati sulla base della classifica tecnica (14) (EUR) — Approvazione iniziale |
Diritti fissi calcolati sulla base della classifica tecnica (14) (EUR) — Sorveglianza |
A1 = aeromobili sopra 5,7 t |
12 500 |
12 500 |
A2 = aeromobili sotto 5,7 t |
6 250 |
6 250 |
A3 Elicotteri |
6 250 |
6 250 |
A4: tutti gli altri |
6 250 |
6 250 |
Tabella 12
Accettazione di approvazioni equivalenti alle approvazioni di cui alla «parte 145» e alla «parte 147» in conformità di vigenti accordi bilaterali
(EUR) |
|
Approvazioni nuove, per domanda e per periodo di 12 mesi |
1 700 |
Rinnovi di approvazioni esistenti, per periodo di 12 mesi |
850 |
PARTE II
Operazioni di certificazione soggette a tariffazione oraria
1) Tariffa oraria
Tariffa oraria applicabile (EUR/h) |
233 (15) |
Base oraria relativa alle diverse operazioni (16): |
|
Produzione senza approvazione |
Numero effettivo di ore |
Metodi alternativi di conformità alle direttive di aeronavigabilità |
Numero effettivo di ore |
Sostegno alla convalida (accettazione dell’EASA Certificazione da parte di autorità estere) |
Numero effettivo di ore |
Accettazione da parte dell’EASA delle relazioni del comitato di revisione della manutenzione |
Numero effettivo di ore |
Trasferimento di certificati |
Numero effettivo di ore |
Certificato dell’organizzazione di formazione approvata |
Numero effettivo di ore |
Certificato del centro aeromedico |
Numero effettivo di ore |
Certificato dell’organizzazione ATM-ANS |
Numero effettivo di ore |
Certificato dell’organizzazione di formazione dei controllori del traffico aereo |
Numero effettivo di ore |
Dati operativi relativi ai certificati di omologazione, Modifiche al certificato di omologazione e al certificato di omologazione supplementare |
Numero effettivo di ore |
Accettazione da parte dell’EASA delle relazioni del comitato di revisione della manutenzione |
Numero effettivo di ore |
Certificato di abilitazione per dispositivi di simulazione per addestramento di volo |
Numero effettivo di ore |
Approvazione delle condizioni di volo ai fini del rilascio del permesso di volo |
3 ore |
Nuovo rilascio amministrativo di documenti |
1 ora |
Certificato di aeronavigabilità per l’esportazione (E-CoA) per aeromobili CS 25 |
6 ore |
Certificato di aeronavigabilità per l’esportazione (E-CoA) per altri aeromobili |
2 ore |
2) Tariffa oraria per servizi, diversi da quelli di cui al punto 1
Tariffa oraria applicabile (EUR/h) |
221 (17) |
PARTE III
Onorari per il trattamento dei ricorsi
Tutte le domande di ricorso sono soggette ad un onorario fisso indicato nella tabella, moltiplicato per il coefficiente relativo alla corrispondente categoria di onorari applicabili alla persona o all’impresa in questione.
Diritto fisso |
10 000 EUR |
Categorie di onorari applicabili alle persone fisiche |
Coefficiente |
|
0,1 |
Categorie di onorari applicabili alle imprese in funzione del fatturato del ricorrente (in euro) |
Coefficiente |
inferiore a 100 001 |
0,25 |
compreso tra 1 100 001 e 1 200 000 |
0,5 |
compreso tra 1 200 001 e 2 500 000 |
0,75 |
compreso tra 2 500 001 e 5 000 000 |
1 |
compreso tra 5 000 001 e 50 000 000 |
2,5 |
compreso tra 50 000 001 e 500 000 000 |
5 |
compreso tra 500 000 001 e 1 000 000 000 |
7,5 |
superiore a 1 000 000 000 |
10 |
PARTE IV
Tasso d'inflazione annuo
Tasso d'inflazione annuo applicabile: |
IPCA Eurostat (tutte le voci) — EU 27 (2005 = 100) Variazione percentuale/media dei 12 mesi |
Valore del tasso da applicare: |
Valore del tasso 3 mesi prima dell’applicazione dell’indicizzazione |
PARTE V
Nota esplicativa
(1) |
Le «specifiche di certificazione» (CS) richiamate nel presente allegato sono quelle adottate a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 216/2008 e pubblicate nella pubblicazione ufficiale dell’Agenzia in base alla decisione 2003/8 dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA) del 30 ottobre 2003 (www.easa.europa.eu). |
(2) |
«Velivoli ad ala rotante di grandi dimensioni» si riferisce ai CS 29 e CS 27 cat. A; «velivoli ad ala rotante di piccole dimensioni» si riferisce a CS 27 con peso massimo al decollo (MTOW) inferiore a 3 175 kg e limitati a 4 posti, compreso il pilota; «velivoli ad ala rotante di medie dimensioni» si riferisce ad altri CS 27. |
(3) |
Nelle Tabelle 1, 2 e 6 della parte I, i valori delle «parti e pertinenze» si riferiscono ai prezzi che figurano nel pertinente listino prezzi del costruttore. |
(4) |
La MTOW del primo certificato di omologazione e successivamente della maggior parte (più del 50 %) dei relativi modelli contemplati dal presente certificato di omologazione determina la categoria di MTOW applicabile. |
(5) |
Aeromobili ad alte prestazioni nella categoria di peso fino a 5 700 kg (12 500 lbs) si riferisce a quegli aeromobili con un Mmo superiore a 0,6 e/o un’altezza operativa massima superiore a 25 000 piedi. Vengono addebitati come previsto nelle categorie «superiore a 5 700 kg (12 500 lbs) fino a 22 t». |
(6) |
Per «modello derivato» si intende un certificato di omologazione modificato, secondo la definizione e la richiesta del titolare del certificato di omologazione. |
(7) |
Nelle tabelle 3 e 4 della parte I, «Semplice», «Standard» e «Complesso» si riferiscono a quanto segue:
|
(8) |
Nella tabella 7 della parte I, le imprese di progettazione sono classificate come segue:
|
(9) |
Nelle tabelle 7, 9 e 10 della parte I, il numero del personale considerato è quello del personale che partecipa alle attività che rientrano nel campo di applicazione dell’accordo. |
(10) |
Certificazione dei prodotti in conformità a determinate specifiche di aeronavigabilità, le relative modifiche, le riparazioni e la loro aeronavigabilità continua, sono contabilizzate come definito nelle tabelle da 1 a 6. |
(11) |
Revisioni e/o modifiche singole al manuale di volo di un aeromobile sono contabilizzate come una modifica apportata al corrispondente prodotto. |
(12) |
«Dirigibili piccoli» si riferisce a:
«Dirigibili medi» si riferisce a dirigibili a gas con un volume superiore a 2 000 m3 fino a 15 000 m3; «Dirigibili grandi» si riferisce a dirigibili a gas con un volume superiore a 15 000 m3. |
(1) Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (GU L 224 del 21.8.2012, pag. 1).
(2) Per modelli derivati che comportano modifiche sostanziali al progetto di tipo, descritto al capitolo B della sezione A dell’allegato I al regolamento (UE) n. 748/2012, si applica il diritto del rispettivo certificato di omologazione o certificato ristretto di omologazione, come definito alla tabella 1.
(3) Per certificati di omologazione supplementari che comportano modifiche sostanziali, di cui al capitolo B della sezione A dell’allegato I al regolamento (UE) n. 748/2012, si applica il diritto del rispettivo certificato di omologazione o certificato ristretto di omologazione, come definito alla tabella 1.
(4) Per modifiche di maggiore entità che comportano modifiche sostanziali, di cui al capitolo B della sezione A dell’allegato I al regolamento (UE) n. 748/2012, si applica il diritto del rispettivo certificato di omologazione o certificato ristretto di omologazione, come definito alla tabella 1.
(5) I diritti elencati nella presente tabella non si applicano alle modifiche e riparazioni di minore entità effettuate da un’impresa di progettazione conformemente al paragrafo 21 A.263, lettera c), punto 2), della parte 21, del capitolo J della sezione A dell’allegato I del regolamento (UE) n. 748/2012.
(6) Per la versione cargo di un aeromobile munito di proprio certificato di omologazione si applica un coefficiente dello 0,85 al diritto riscosso per la equivalente versione passeggeri.
(7) Per i titolari di certificati multipli di omologazione e/o certificati multipli ristretti di omologazione, è praticata una riduzione dell’importo del diritto annuo sul secondo e sui successivi certificati di omologazione, o di omologazione ristretta, per prodotti della stessa categoria, come indicato nella seguente tabella:
Prodotti della medesima categoria |
Riduzione applicata all’importo del diritto fisso |
1o |
0 % |
2o |
10 % |
3o |
20 % |
4o |
30 % |
5o |
40 % |
6o |
50 % |
7o |
60 % |
8o |
70 % |
9o |
80 % |
10o |
90 % |
11o e prodotti successivi |
100 % |
(8) Per aeromobili dei quali a livello mondiale sono registrati meno di 50 esemplari, le attività relative al mantenimento dell’aeronavigabilità sono calcolate su base oraria, alla tariffa oraria indicata nella parte II, paragrafo 1, dell’allegato, fino all’importo massimo applicabile alla corrispondente categoria di aeromobili. Il diritto fisso annuale è applicabile a meno che il titolare del certificato dimostri che meno di 50 campioni sono registrati a livello mondiale. Per prodotti, parti o pertinenze che non costituiscono l’aeromobile, la limitazione si applica al numero di aeromobili sui quali il prodotto, la parte o la pertinenza in questione è stata installata.
(9) Il fatturato considerato è quello relativo alle attività che rientrano nel campo di applicazione dell’accordo.
(10) Regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione, del 20 novembre 2003, sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni (GU L 315 del 28.11.2003, pag. 1).
(11) l diritto da applicare si compone di un diritto fisso calcolato sulla base del numero del personale coinvolto nell’operazione, più il diritto o i diritti fissi calcolati sulla base della classifica tecnica.
(12) Le organizzazioni che detengono diverse classifiche A e B sono soggette soltanto al diritto più elevato. Per le organizzazioni che detengono diverse classifiche C e/o D, ciascuna classifica è soggetta al diritto corrispondente alla classifica «C».
(13) l diritto da applicare si compone di un diritto fisso più il diritto o i diritti fissi calcolati sulla base della classifica tecnica.
(14) Le organizzazioni che detengono diverse classifiche A e B sono soggette soltanto al diritto più elevato.
(15) Comprese spese di viaggio all’interno degli Stati membri
(16) Si tratta di un elenco non tassativo di operazioni. L’elenco delle prestazioni nella presente parte è soggetto a una revisione periodica. La mancata inclusione di un’operazione nella presente parte non implica automaticamente che una determinata operazione non possa essere effettuata dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea.
(17) escluse le spese di viaggio
(18) Il termine «significativo» è definito nel paragrafo 21 A.101, lettera b) nell’allegato I del regolamento (CE) n. 748/2012 [e analogamente in FAA 14CFR 21.101, lettera b)].
(19) Per le definizioni di «base», «non-base», «livello 1», «livello 2», «componenti critici» e «autorità di certificazione», cfr. l’accordo bilaterale applicabile in base al quale avviene la convalida.
(20) I criteri di accettazione automatica dell’EASA per le modifiche di maggiore entità di livello 2 sono definite nell’accordo bilaterale applicabile in base al quale avviene la convalida.
28.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 93/81 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 320/2014 DELLA COMMISSIONE
del 27 marzo 2014
recante modifica dell’allegato VIII del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (1), in particolare l’articolo 57 bis, paragrafo 7,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 57 bis, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 73/2009, la Croazia ha comunicato alla Commissione, entro il 31 gennaio 2014, le superfici dei terreni che sono state sminate e restituite all’uso per le attività agricole nel 2013. Tale comunicazione includeva altresì la corrispondente dotazione di bilancio a decorrere dall’anno di domanda 2014 in poi. Sulla base dello schema degli incrementi di cui all’articolo 121 del regolamento (CE) n. 73/2009, occorre pertanto modificare in conformità l’allegato VIII del suddetto regolamento. |
(2) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione dei pagamenti diretti, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato VIII del regolamento (CE) n. 73/2009 è modificato in conformità all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.
ALLEGATO
L’allegato VIII del regolamento (CE) n. 73/2009 è modificato come segue:
(1) |
Nella tabella 2, nella colonna relativa all’anno 2014, la voce relativa alla Croazia è sostituita dalla seguente:
|
(2) |
Nella tabella 3, nella colonna relativa all’anno 2014, la voce relativa alla Croazia è sostituita dalla seguente:
|
28.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 93/83 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 321/2014 DELLA COMMISSIONE
del 27 marzo 2014
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2014
Per la Commissione, a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
IL |
219,4 |
MA |
57,7 |
|
TN |
74,1 |
|
TR |
94,4 |
|
ZZ |
111,4 |
|
0707 00 05 |
MA |
44,0 |
TR |
139,3 |
|
ZZ |
91,7 |
|
0709 93 10 |
MA |
32,5 |
TR |
78,9 |
|
ZZ |
55,7 |
|
0805 10 20 |
EG |
45,2 |
IL |
68,0 |
|
MA |
56,0 |
|
TN |
47,3 |
|
TR |
58,4 |
|
ZA |
60,4 |
|
ZZ |
55,9 |
|
0805 50 10 |
MA |
35,6 |
TR |
85,5 |
|
ZZ |
60,6 |
|
0808 10 80 |
AR |
89,5 |
BR |
114,7 |
|
CL |
95,3 |
|
CN |
117,4 |
|
MK |
23,6 |
|
US |
170,5 |
|
ZA |
68,9 |
|
ZZ |
97,1 |
|
0808 30 90 |
AR |
89,4 |
CL |
134,1 |
|
CN |
52,7 |
|
TR |
127,0 |
|
ZA |
82,1 |
|
ZZ |
97,1 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
Rettifiche
28.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 93/85 |
Rettifica del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 88 del 24 marzo 2012 )
A pagina 3 è inserito il seguente considerando:
«(27 bis) |
Il potere di modificare gli elenchi di cui agli allegati VIII e IX del presente regolamento dovrebbe essere esercitato dal Consiglio, in considerazione della minaccia specifica alla pace e alla sicurezza internazionale rappresentata dal programma nucleare iraniano, e per garantire la coerenza con il processo di modifica e di revisione degli allegati I e II della decisione 2010/413/PESC.» |
28.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 93/85 |
Rettifica del regolamento n. 72 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei proiettori per motocicli che emettono un fascio di luce asimmetrico anabbagliante e abbagliante e che sono muniti di lampade alogene (lampade HS 1)
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 75 del 14 marzo 2014 )
A pagina 8, punto 8.1:
anziché:
«»,
leggi:
«»,
anziché:
«»
leggi:
«».
28.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 93/86 |
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1081/2012 della Commissione, del 9 novembre 2012, recante disposizioni d’applicazione del regolamento (CE) n. 116/2009 del Consiglio relativo all’esportazione di beni culturali
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 324 del 22 novembre 2012 )
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1081/2012 va letto come segue:
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1081/2012 DELLA COMMISSIONE
del 9 novembre 2012
recante disposizioni d’applicazione del regolamento (CE) n. 116/2009 del Consiglio relativo all’esportazione di beni culturali
(codificazione)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 116/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo all’esportazione di beni culturali (1), in particolare l’articolo 7,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CEE) n. 752/93 della Commissione, del 30 marzo 1993, recante disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio relativo all’esportazione di beni culturali (2), è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese (3). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento. |
(2) |
Sono necessarie disposizioni d’applicazione per il regolamento (CE) n. 116/2009 relativo all’esportazione dei beni culturali che prevede, in particolare, l’introduzione di un sistema di autorizzazioni di esportazione per talune categorie di beni culturali indicate nell’allegato I del predetto regolamento. |
(3) |
Per garantire l’uniformità del formulario su cui va redatta l’autorizzazione di esportazione prevista dal predetto regolamento occorre definirne le condizioni di compilazione, rilascio e utilizzazione; a tal fine occorre fornire il modello di tale autorizzazione. |
(4) |
Al fine di eliminare pratiche amministrative inutili, è necessaria una forma di «autorizzazione aperta» per l’esportazione temporanea di beni culturali al fine di utilizzarli ed esporli in paesi terzi da parte di persone o organizzazioni responsabili. |
(5) |
Gli Stati membri che intendono avvalersi di tali meccanismi devono averne la facoltà relativamente ai beni culturali, alle persone e alle organizzazioni di propria competenza. Le condizioni da rispettare differiranno da uno Stato membro all’altro. Gli Stati membri devono poter optare per l’utilizzo, oppure no, di autorizzazioni aperte e stabilire le condizioni da rispettare per il loro rilascio. |
(6) |
L’autorizzazione di esportazione deve essere redatta in una delle lingue ufficiali dell’Unione. |
(7) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 116/2009, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
SEZIONE I
FORMULARIO
Articolo 1
1. Per l’esportazione di beni culturali sono previsti tre tipi di licenze, rilasciate e utilizzate a norma del regolamento (CE) n. 116/2009 e del presente regolamento:
a) |
la licenza normale; |
b) |
la licenza aperta specifica; |
c) |
la licenza aperta generale. |
2. L’utilizzo delle licenze di esportazione lascia impregiudicati gli obblighi inerenti alle formalità di esportazione e di riesportazione e ai relativi documenti.
3. Il formulario della licenza di esportazione è fornito, su richiesta, dalla(e) autorità competente(i) di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 116/2009.
Articolo 2
1. La licenza normale è di regola utilizzata per tutte le esportazioni soggette al regolamento (CE) n. 116/2009.
Tuttavia, ogni Stato membro interessato può indicare se intende o meno rilasciare licenze aperte specifiche o generali da utilizzare qualora siano soddisfatte le condizioni specifiche previste per tali documenti conformemente agli articoli 10 e 13.
2. Una licenza aperta specifica copre la ripetuta esportazione temporanea di uno specifico bene culturale da parte di una determinata persona o ente, conformemente all’articolo 10.
3. Una licenza aperta generale copre le esportazioni temporanee di beni culturali appartenenti alla collezione permanente di un museo o di un’altra istituzione, conformemente all’articolo 13.
4. Uno Stato membro può revocare in qualsiasi momento una licenza aperta, specifica o generale, se le condizioni alle quali tale licenza era stata rilasciata non sono più soddisfatte. Qualora la licenza rilasciata non sia stata recuperata e possa essere utilizzata in modo irregolare, lo Stato membro interessato ne informa immediatamente la Commissione. La Commissione ne informa immediatamente gli altri Stati membri.
5. Gli Stati membri possono adottare, sul loro territorio nazionale, qualsiasi misura ritenuta ragionevolmente necessaria per il controllo dell’utilizzo delle licenze aperte da essi stessi rilasciate.
SEZIONE II
LA LICENZA NORMALE
Articolo 3
1. Le licenze normali sono rilasciate su un formulario conforme al modello che figura all’allegato I. La carta da usare per il formulario dev’essere priva di paste meccaniche, di colore bianco, collata per scritture, e avere un peso minimo di 55 g/m2.
2. Il formato dei formulari è di 210 mm × 297 mm.
3. I formulari sono stampati o compilati mediante un procedimento elettronico in una delle lingue ufficiali dell’Unione designata dall’autorità competente dello Stato membro emittente.
L’autorità competente dello Stato membro in cui viene presentato il formulario può chiederne la traduzione nella lingua o in una delle lingue ufficiali di tale Stato. In questo caso, le eventuali spese di traduzione sono a carico del titolare della licenza.
4. Spetta agli Stati membri:
a) |
stampare o far stampare il formulario che deve recare il nome e l’indirizzo del tipografo o un contrassegno che ne consenta l’identificazione; |
b) |
prendere le disposizioni necessarie al fine di evitare la falsificazione del formulario. Le informazioni sui mezzi di identificazione applicati a tale scopo dagli Stati membri sono trasmesse ai servizi della Commissione per essere comunicate alle autorità competenti degli altri Stati membri. |
5. Il formulario deve essere compilato preferibilmente mediante un procedimento meccanico o elettronico. Il formulario di domanda può tuttavia essere compilato a mano, in modo leggibile; in quest’ultimo caso, deve essere compilato con inchiostro e in stampatello.
Indipendentemente dal procedimento utilizzato non deve contenere né raschiature, né aggiunte, né altre alterazioni.
Articolo 4
1. Salvo il paragrafo 3, per ciascuna spedizione di beni culturali è rilasciata una licenza d’esportazione distinta.
2. Ai sensi del paragrafo 1, la spedizione può riguardare un unico bene culturale o più beni culturali.
3. Quando la spedizione è composta da più beni culturali, spetta alle autorità competenti determinare se sia opportuno rilasciare una o più licenze di esportazione per la spedizione stessa.
Articolo 5
Il formulario consta di tre esemplari:
a) |
l’esemplare, che costituisce la domanda, recante il numero 1; |
b) |
l’esemplare, destinato al titolare, recante il numero 2; |
c) |
l’esemplare destinato a essere rispedito all’autorità emittente, recante il numero 3. |
Articolo 6
1. Il richiedente compila le caselle 1, 3, da 6 a 21, 24 e, se del caso, 25 della domanda e degli altri esemplari, fatta salva la casella o le caselle prestampate.
Gli Stati membri possono tuttavia disporre che venga compilata unicamente la domanda.
2. Alla domanda devono essere accluse:
a) |
una documentazione contenente tutte le informazioni utili sui beni culturali e sulla loro posizione giuridica al momento della domanda nonché, se del caso, i documenti giustificativi (fatture, perizie ecc.); |
b) |
una fotografia o, secondo il caso, e secondo l’apprezzamento dell’autorità competente, più fotografie debitamente autenticate, in bianco e nero o a colori, dei beni culturali considerati (formato minimo 8 cm × 12 cm). |
Tale requisito può essere sostituito, secondo il caso e secondo l’apprezzamento dell’autorità competente, da un elenco particolareggiato dei beni culturali.
3. Le autorità competenti possono, ai fini del rilascio della licenza di esportazione, esigere la presentazione materiale dei beni culturali da esportare.
4. Le spese inerenti all’applicazione dei paragrafi 2 e 3 spettano al richiedente la licenza di esportazione.
5. Il formulario, debitamente compilato, va presentato, ai fini del rilascio della licenza di esportazione, all’autorità competente designata dallo Stato membro a norma dell’articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 116/2009. Quando detta autorità autorizza l’esportazione, essa conserva l’esemplare n. 1 del formulario e restituisce gli altri esemplari al richiedente, che diviene titolare della licenza, ovvero al suo rappresentante.
Articolo 7
Gli esemplari della licenza di esportazione presentati a corredo della dichiarazione di esportazione sono:
a) |
l’esemplare destinato al titolare; |
b) |
l’esemplare da rinviare all’autorità emittente. |
Articolo 8
1. L’ufficio doganale competente per l’accettazione della dichiarazione di esportazione si assicura che gli enunciati di cui alla dichiarazione di esportazione o, se del caso, al carnet ATA, corrispondano a quelli figuranti nell’autorizzazione di esportazione e che un riferimento a quest’ultima compaia nella casella 44 della dichiarazione di esportazione o sul talloncino del carnet ATA.
Detto ufficio prende le misure adeguate per l’identificazione. Tali misure possono consistere nell’apposizione di un sigillo, o di un timbro dell’ufficio della dogana. L’esemplare della licenza di esportazione da rinviare all’autorità emittente è allegato all’esemplare n. 3 del documento amministrativo unico.
2. Dopo aver compilato la casella 23 degli esemplari 2 e 3, l’ufficio doganale competente per l’accettazione della dichiarazione di esportazione consegna al dichiarante o al suo rappresentante l’esemplare destinato al titolare.
3. L’esemplare della licenza da rinviare all’autorità emittente deve accompagnare la spedizione fino all’ufficio doganale di uscita dal territorio doganale dell’Unione.
Detto ufficio appone il suo timbro nella casella 26 di tale esemplare e lo restituisce all’autorità emittente.
Articolo 9
1. La durata di validità dell’autorizzazione di esportazione non può eccedere dodici mesi dalla data del rilascio.
2. In caso di domanda di temporanea esportazione, le autorità competenti possono fissare il termine entro il quale i beni culturali devono essere reimportati nello Stato membro emittente.
3. Quando la licenza di esportazione risulti scaduta e non utilizzata, il titolare rinvia immediatamente all’autorità emittente tutti gli esemplari in suo possesso.
SEZIONE III
LA LICENZA APERTA SPECIFICA
Articolo 10
1. Una licenza aperta specifica può essere rilasciata per un bene culturale specifico suscettibile di essere esportato temporaneamente e periodicamente al di fuori dell’Unione per essere utilizzato e/o esposto in un paese terzo. Il bene culturale deve essere di proprietà, o in legittimo possesso della specifica persona o ente che utilizza o espone tale bene.
2. La licenza può essere rilasciata solamente se le autorità preposte al rilascio hanno la certezza che la persona o l’ente interessato offrono tutte le garanzie ritenute necessarie per il rientro del bene culturale nell’Unione in buone condizioni e che il bene può essere descritto o contrassegnato in modo tale da non dare adito a dubbi, al momento della sua esportazione temporanea, in merito alla sua identificazione rispetto a quanto indicato nella licenza aperta specifica.
3. Il periodo di validità della licenza non può essere superiore a cinque anni.
Articolo 11
La licenza è presentata a corredo di una dichiarazione scritta d’esportazione o, in altri casi, deve poter essere esibita su richiesta al fine di essere esaminata unitamente ai beni culturali.
L’autorità competente dello Stato membro in cui viene presentato il formulario può chiederne la traduzione nella lingua o in una delle lingue ufficiali di tale Stato. In tal caso, le eventuali spese di traduzione sono a carico del titolare della licenza.
Articolo 12
1. L’ufficio doganale competente per l’accettazione della dichiarazione di esportazione accerta che le merci presentate corrispondano a quelle descritte nella licenza di esportazione e che, qualora sia richiesta una dichiarazione scritta, nella casella 44 della dichiarazione di esportazione figuri un riferimento a tale licenza.
2. Qualora sia richiesta una dichiarazione scritta, la licenza deve essere allegata all’esemplare numero 3 del documento amministrativo unico, e accompagnare il bene all’ufficio doganale di uscita dal territorio doganale dell’Unione. Quando l’esemplare numero 3 del documento amministrativo unico viene messo a disposizione dell’esportatore o del suo rappresentante, la licenza gli viene messa a disposizione e può essere riutilizzata.
SEZIONE IV
LICENZE APERTE GENERALI
Articolo 13
1. Possono essere rilasciate licenze aperte generali a musei o ad altre istituzioni per l’esportazione temporanea di qualunque bene, facente parte delle loro collezioni permanenti, suscettibile di periodiche esportazioni temporanee dall’Unione per essere esposto in un paese terzo.
2. La licenza può essere rilasciata solamente se le autorità competenti hanno la certezza che l’istituzione interessata offre tutte le garanzie ritenute necessarie per il rientro del bene culturale nell’Unione in buone condizioni. La licenza può essere utilizzata in tutti i casi di esportazione temporanea di qualsiasi combinazione di beni facenti parte della collezione permanente. Essa può essere utilizzata per coprire una serie di diverse combinazioni di beni culturali sia consecutivamente, sia simultaneamente.
3. Il periodo di validità della licenza non può essere superiore a cinque anni.
Articolo 14
La licenza è presentata a corredo della dichiarazione di esportazione.
L’autorità competente dello Stato membro in cui viene presentato il formulario può chiederne la traduzione nella lingua o in una delle lingue ufficiali di tale Stato. In tal caso, le eventuali spese di traduzione sono a carico del titolare della licenza.
Articolo 15
1. L’ufficio doganale competente per l’accettazione della dichiarazione di esportazione accerta che la licenza sia presentata unitamente a un elenco dei beni culturali da esportare, descritti anche nella dichiarazione di esportazione. L’elenco è redatto su carta intestata dell’istituzione, e ogni pagina è firmata da una delle persone appartenenti all’istituzione e il cui nome figura nella licenza. Ciascuna pagina deve recare inoltre la medesima impronta del timbro dell’istituzione apposta sulla licenza. Nella casella 44 della dichiarazione di esportazione deve figurare un riferimento alla licenza.
2. La licenza è allegata all’esemplare numero 3 del documento amministrativo unico e accompagna il bene culturale all’ufficio doganale di uscita dal territorio doganale dell’Unione. Quando l’esemplare numero 3 del documento amministrativo unico viene messo a disposizione dell’esportatore o del suo rappresentante, la licenza gli viene messa a disposizione e può essere riutilizzata.
SEZIONE V
FORMULARI PER LE LICENZE APERTE
Articolo 16
1. Le licenze aperte specifiche sono rilasciate su un formulario conforme al modello che figura all’allegato II.
2. Le licenze aperte generali sono rilasciate su un formulario conforme al modello che figura all’allegato III.
3. Il formulario di autorizzazione è stampato o compilato mediante un procedimento elettronico in una delle lingue ufficiali dell’Unione.
4. Il formato del formulario è di 210 × 297 mm; è ammessa una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più nel senso della lunghezza.
La carta da usare è collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 55 g/m2. Il recto dell’originale deve avere un fondo arabescato di colore azzurro in modo da evidenziare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.
5. L’esemplare numero 2 della licenza, privo di fondo arabescato, è ad uso dell’esportatore.
Il formulario da utilizzare per la domanda è stabilito dagli Stati membri interessati.
6. Gli Stati membri possono riservarsi la stampa dei formulari delle licenze oppure affidarla a ditte da loro autorizzate.
In quest’ultimo caso ogni formulario deve recare il nome e l’indirizzo della tipografia oppure un contrassegno che ne permetta l’identificazione. Esso deve recare inoltre un numero di serie, stampato o apposto con un timbro, destinato a individuarlo.
7. Spetta agli Stati membri prendere le disposizioni necessarie al fine di evitare la falsificazione delle licenze.
Le informazioni sui mezzi di identificazione applicati a tale scopo dagli Stati membri sono trasmesse alla Commissione per essere comunicate alle autorità competenti degli altri Stati membri.
8. Le licenze devono essere compilate mediante un procedimento meccanico o elettronico. In casi eccezionali, esse possono tuttavia essere compilate, in stampatello, con una penna a sfera con inchiostro nero.
Le licenze non devono contenere né aggiunte, né altre alterazioni.
SEZIONE VI
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 17
Il regolamento (CEE) n. 752/93 è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato V.
Articolo18
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
ALLEGATO I
Modello di formulario di autorizzazione normale
NOTE ESPLICATIVE
1. Regole generali
1.1. |
Il regolamento (CE) n. 116/2009 del Consiglio contempla il rilascio dell’autorizzazione di esportazione di beni culturali, al fine di proteggere il patrimonio culturale degli Stati membri. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1081/2012 ha previsto il formulario su cui va redatta l’autorizzazione normale di esportazione. Esso è destinato a garantire un controllo uniforme delle esportazioni di beni culturali alle frontiere esterne dell’Unione. Sono previsti altri due tipi di licenze di esportazione, e cioè:
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1.2. |
Il formulario di autorizzazione normale di esportazione in tre esemplari dev’essere compilato in maniera leggibile e indelebile, di preferenza mediante un procedimento meccanico o elettronico. Se è compilato a mano, deve essere con l’inchiostro e a caratteri stampatello. In tutti i casi esso non deve contenere né aggiunte, né altre alterazioni. |
1.3. |
Le caselle non compilate vanno barrate onde evitare qualsiasi aggiunta. Gli esemplari possono essere identificati tramite la loro numerazione e funzione indicate nel margine laterale sinistro. Essi sono classificati nel fascicolo nell’ordine seguente: — esemplare n. 1: domanda che dev’essere conservata dall’autorità emittente (gli Stati membri sono tenuti a specificare di quale autorità si tratti); nel caso di liste supplementari si dovrà utilizzare il numero di esemplari n. 1 necessari, fermo restando che spetterà alle autorità competenti per il rilascio decidere sull’opportunità di rilasciare una o più autorizzazioni di esportazione, — esemplare n. 2: esemplare destinato all’ufficio doganale di esportazione competente, a corredo della dichiarazione di esportazione, che dev’essere conservato dal richiedente titolare dopo l’apposizione del timbro dell’ufficio, — esemplare n. 3: esemplare destinato all’ufficio doganale di esportazione competente, che deve accompagnare ulteriormente la spedizione fino all’ufficio di uscita dal territorio doganale dell’Unione; dopo aver apposto il visto, l’ufficio doganale di uscita rinvia l’esemplare n. 3 all’autorità emittente. |
2. Rubriche
Casella 1: |
Richiedente: nome o ragione sociale, indirizzo completo di residenza o sede sociale. |
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Casella 2: |
Autorizzazione di esportazione: riservata alle autorità competenti. |
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Casella 3: |
Destinatario: nome e indirizzo completo del destinatario nonché indicazione del paese terzo verso il quale il bene è esportato a titolo definitivo o temporaneo. |
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Casella 4: |
Indicare se l’esportazione è a titolo definitivo o temporaneo. |
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Casella 5: |
Organismo emittente: designazione dell’autorità competente e dello Stato membro che rilascia l’autorizzazione. |
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Casella 6: |
Rappresentante del richiedente: da completare unicamente qualora il richiedente faccia appello a un rappresentante titolare di mandato. |
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Casella 7: |
Proprietario dell’oggetto (degli oggetti): nome e indirizzo. |
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Casella 8: |
Designazione conformemente all’allegato I del regolamento (CE) n. 116/2009. Categoria del (dei) bene(i) culturale(i): i beni sono classificati per categoria e numerati da 1 a 15. Indicare soltanto il numero corrispondente. |
||||||
Casella 9: |
Descrizione del (dei) bene(i): precisare la natura esatta del bene (per esempio pittura, scultura, bassorilievo, matrice negativa o copia positiva per i film, mobili e oggetti, strumenti musicali) e descrivere obiettivamente la rappresentazione del bene:
Se lo spazio previsto per descrivere gli oggetti fosse insufficiente, il richiedente dovrà presentare i necessari fogli supplementari. |
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Casella 10: |
Codice NC: precisare a titolo indicativo il codice della nomenclatura combinata. |
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Casella 11: |
Massa: precisare la quantità di beni, in particolare quando essi costituiscano un insieme. Per i film, indicare il numero di bobine, il formato, il metraggio. |
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Casella 12: |
Valore in moneta nazionale: indicare il valore del bene in moneta nazionale. |
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Casella 13: |
Scopo dell’esportazione del (dei) bene(i) culturale(i)/Motivo per il quale si richiede l’autorizzazione: precisare se il bene oggetto dell’esportazione è stato venduto o è destinato a un’eventuale vendita, a un’esposizione, una perizia, un restauro o a una qualsiasi altra utilizzazione, e se il ritorno è obbligatorio. |
||||||
Casella 14: |
Titolo o tema: se l’opera non ha un titolo ben preciso, indicarne il tema, descrivendo in maniera sommaria la rappresentazione del bene o, per i film, il soggetto trattato. Per gli strumenti scientifici o altri oggetti che non si prestano a essere specificati, basta compilare la casella 9. |
||||||
Casella 15: |
Dimensioni: indicare la dimensione (in centimetri) del o dei beni ed eventualmente del loro supporto. Per le forme complicate o particolari, indicare le dimensioni nell’ordine seguente: H × L × P (altezza, larghezza, profondità). |
||||||
Casella 16: |
Datazione: in mancanza di una data precisa, indicare il secolo, la parte di secolo (primo quarto, prima metà) o il millennio (in particolare, categorie da 1 a 7). Per i beni di antiquariato per i quali si prevede un limite di tempo (di oltre 50 o 100 anni o tra 50 e 100 anni) e per i quali non è sufficiente indicare il secolo, specificare l’anno, anche in maniera approssimativa (per esempio, intorno al 1890, approssimativamente nel 1950). Per i film, in assenza di datazione precisa, indicare il decennio. In caso di insiemi (archivi e biblioteche), indicare le date estreme. |
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Casella 17: |
Altre caratteristiche: indicare qualsiasi altra caratteristica relativa agli aspetti formali del bene, che possa essere utile alla sua identificazione, per esempio, antecedenti storici, condizioni di esecuzione, precedenti appartenenze, stato di conservazione e di restauro, bibliografia, apposizione di un marchio o codice elettronico. |
||||||
Casella 18: |
Documenti acclusi/Menzioni particolari che facilitano l’identificazione: indicarli apponendo una crocetta all’interno delle corrispondenti caselle. |
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Casella 19: |
Autore, epoca, atelier e/o stile: precisare l’autore dell’opera, se esso è conosciuto e se si possiede in merito una documentazione. Se si tratta di opere eseguite in collaborazione o di copie, indicare gli autori o l’autore copiato, se conosciuti. Se l’opera è attribuita a un unico artista, indicare “attribuito a […]”. Se manca l’autore, indicare l’atelier, la scuola o lo stile (per esempio, atelier di Velázquez, scuola veneziana, epoca Ming, stile Luigi XV o stile vittoriano). Per i documenti stampati, indicare il nome dell’editore, il luogo e l’anno di edizione. |
||||||
Casella 20: |
Materia e tecnica: per questa rubrica si raccomanda la massima precisione; indicare i materiali utilizzati e precisare la tecnica impiegata (per esempio, pittura a olio, xilografie, disegno a carboncino o a matita, formatura a cera persa, film a nitrato ecc.). |
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Casella 21 |
(esemplare 1): Domanda: la domanda dev’essere compilata obbligatoriamente dal richiedente o dal suo rappresentante, che si impegna sull’esattezza delle informazioni che fornisce nella domanda e nei documenti giustificativi allegati. |
||||||
Casella 22: |
Firma e timbro dell’organismo emittente: questa casella dev’essere compilata dall’autorità competente che precisa il luogo e la data nei tre esemplari dell’autorizzazione. |
||||||
Casella 23 |
(esemplari 2 e 3): Visto dell’ufficio doganale di esportazione: questa casella dev’essere compilata dall’ufficio doganale dove vengono effettuate le operazioni e dove viene presentata la licenza d’esportazione. Per ufficio doganale di esportazione si intende l’ufficio in cui si presenta la dichiarazione di esportazione e si espletano le formalità di esportazione. |
||||||
Casella 24: |
Fotografia(e) del (dei) bene(i) culturale(i): dev’essere incollata una fotografia a colori (perlomeno in formato 9 × 12 centimetri). Per facilitare l’identificazione degli oggetti in tre dimensioni, si può chiedere una fotografia delle varie facce. L’autorità competente deve convalidare la fotografia, mediante apposizione della propria firma e del timbro dell’organismo emittente. Le autorità competenti possono eventualmente chiedere ulteriori fotografie dell’oggetto. |
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Casella 25: |
Fogli supplementari: indicare eventualmente il numero dei fogli supplementari utilizzati. |
||||||
Casella 26 |
(esemplari 2 e 3): Ufficio doganale di uscita: riservata al menzionato ufficio doganale. Per ufficio doganale di uscita si intende l’ultimo ufficio doganale prima che i beni lascino il territorio doganale dell’Unione. |
ALLEGATO II
Modello di formulario per licenze aperte specifiche e relativi esemplari
ALLEGATO III
Modello di formulario per licenze aperte generali e relativi esemplari
ALLEGATO IV
Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive
Regolamento (CEE) n. 752/93 della Commissione |
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Regolamento (CE) n. 1526/98 della Commissione |
|
Regolamento (CE) n. 656/2004 della Commissione |
ALLEGATO V
Tavola di concordanza
Regolamento (CEE) n. 752/93 |
Presente regolamento |
Articolo 1, paragrafo 1, alinea |
Articolo 1, paragrafo 1, alinea |
Articolo 1, paragrafo 1, primo, secondo e terzo trattino |
Articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) |
Articolo 1, paragrafi 2 e 3 |
Articolo 1, paragrafi 2 e 3 |
Articolo 2, primo paragrafo, prima frase |
Articolo 2, primo paragrafo, primo comma |
Articolo 2, primo paragrafo, seconda frase |
Articolo 2, primo paragrafo, secondo comma |
Articolo 2, paragrafi da 2 a 5 |
Articolo 2, paragrafi da 2 a 5 |
Articolo 3, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 3, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 3, paragrafo 3, prima frase |
Articolo 3, paragrafo 3, primo comma |
Articolo 3, paragrafo 3, seconda e terza frase |
Articolo 3, paragrafo 3, secondo comma |
Articolo 3, paragrafo 4, alinea |
Articolo 3, paragrafo 4, alinea |
Articolo 3, paragrafo 4, primo e secondo trattino |
Articolo 3, paragrafo 4, lettere a) e b) |
Articolo 3, paragrafo 5, prima e seconda frase |
Articolo 3, paragrafo 5, primo comma |
Articolo 3, paragrafo 5, terza frase |
Articolo 3, paragrafo 5, secondo comma |
Articolo 4 |
Articolo 4 |
Articolo 5, alinea |
Articolo 5, alinea |
Articolo 5, primo, secondo e terzo trattino |
Articolo 5, lettere a), b) e c) |
Articolo 6, paragrafo 1, prima frase |
Articolo 6, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 6, paragrafo 1, seconda frase |
Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma |
Articolo 6, paragrafo 2, alinea |
Articolo 6, paragrafo 2, alinea |
Articolo 6, paragrafo 2, primo e secondo trattino |
Articolo 6, paragrafo 2, lettere a) e b) |
Articolo 6, paragrafi 3, 4 e 5 |
Articolo 6, paragrafi 3, 4 e 5 |
Articolo 7, alinea |
Articolo 7, alinea |
Articolo 7, primo e secondo trattino |
Articolo 7, lettere a) e b) |
Articolo 8, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 8, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 8, paragrafo 3, prima frase |
Articolo 8, paragrafo 3, primo comma |
Articolo 8, paragrafo 3, seconda frase |
Articolo 8, paragrafo 3, secondo comma |
Articolo 9 |
Articolo 9 |
Articoli da 10 a 15 |
Articoli da 10 a 15 |
Articolo 16, paragrafi 1, 2 e 3 |
Articolo 16, paragrafi 1, 2 e 3 |
Articolo 16, paragrafo 4, prima e seconda frase |
Articolo 16, paragrafo 4, primo comma |
Articolo 16, paragrafo 4, terza e quarta frase |
Articolo 16, paragrafo 4, secondo comma |
Articolo 16, paragrafo 5 |
Articolo 16, paragrafo 5 |
Articolo 16, paragrafo 6, prima e seconda frase |
Articolo 16, paragrafo 6, primo comma |
Articolo 16, paragrafo 6, terza e quarta frase |
Articolo 16, paragrafo 6, secondo comma |
Articolo 16, paragrafo 7, prima frase |
Articolo 16, paragrafo 7, primo comma |
Articolo 16, paragrafo 7, seconda frase |
Articolo 16, paragrafo 7, secondo comma |
Articolo 16, paragrafo 8, prima e seconda frase |
Articolo 16, paragrafo 8, primo comma |
Articolo 16, paragrafo 8, terza frase |
Articolo 16, paragrafo 8, secondo comma |
— |
Articolo 17 |
Articolo 17 |
Articolo 18 |
Allegati I, II e III |
Allegati I, II e III |
— |
Allegato IV |
— |
Allegato V |
(1) GU L 39 del 10.2.2009, pag. 1.
(2) GU L 77 del 31.3.1993, pag. 24.
(3) Cfr. allegato IV.