ISSN 1977-0707 doi:10.3000/19770707.L_2014.093.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 93 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
57° anno |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
28.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 93/1 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 22 ottobre 2013
relativa alla firma, a nome dell’Unione europea e dei suoi Stati membri, e all’applicazione provvisoria del protocollo dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Montenegro, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea
(2014/172/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 217, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5, e con l’articolo 218, paragrafo 8, secondo comma,
visto l’atto di adesione della Croazia, in particolare l’articolo 6, paragrafo 2, secondo comma,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 24 settembre 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati, a nome dell’Unione e dei suoi Stati membri e della Repubblica di Croazia, con il Montenegro, al fine di concludere un protocollo dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Montenegro, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea («il protocollo»). |
(2) |
Tali negoziati si sono conclusi con successo con la sigla del protocollo il 16 maggio 2013. |
(3) |
È opportuno che il protocollo sia firmato a nome dell’Unione e dei suoi Stati membri, fatta salva la sua conclusione in una data successiva. |
(4) |
La conclusione del protocollo è oggetto di una procedura separata per quanto riguarda le questioni di competenza della Comunità europea dell’energia atomica. |
(5) |
In vista dell’adesione della Crozia all’Unione il 1o luglio 2013, il protocollo dovrebbe essere applicato a titolo provvisorio a decorrere da tale data, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La firma del protocollo dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Montenegro, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea è autorizzata a nome dell’Unione e dei suoi Stati membri, con riserva della conclusione del suddetto protocollo.
Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell’Unione e dei suoi Stati membri.
Articolo 3
Il protocollo si applica a titolo provvisorio, conformemente al suo articolo 12, a decorrere dal 1o luglio 2013, in attesa dell’espletamento delle procedure necessarie per la sua conclusione.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 22 ottobre 2013
Per il Consiglio
Il presidente
L. LINKEVIČIUS
28.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 93/2 |
PROTOCOLLO
dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità Europee e i loro stati membri, da una parte, e la Repubblica del Montenegro, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione Europea
IL REGNO DEL BELGIO,
LA REPUBBLICA DI BULGARIA,
LA REPUBBLICA CECA,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA DI ESTONIA,
L’IRLANDA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
LA REPUBBLICA DI CROAZIA,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
LA REPUBBLICA DI CIPRO,
LA REPUBBLICA DI LETTONIA,
LA REPUBBLICA DI LITUANIA,
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
L’UNGHERIA,
MALTA,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA D’AUSTRIA,
LA REPUBBLICA DI POLONIA,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
LA ROMANIA,
LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
LA REPUBBLICA SLOVACCA,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
IL REGNO DI SVEZIA,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
Parti contraenti del trattato sull’Unione europea, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica,
in appresso «gli Stati membri», e
L’UNIONE EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL’ENERGIA ATOMICA,
in appresso «l’Unione europea»,
da un lato, e
IL MONTENEGRO,
dall’altro,
vista l’adesione della Repubblica di Croazia («Croazia») all’Unione europea il 1o luglio 2013,
CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:
(1) |
L’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Montenegro, dall’altra («l’ASA») è stato firmato a Lussemburgo il 15 ottobre 2007 ed è entrato in vigore il 1o maggio 2010. |
(2) |
Il trattato relativo all’adesione della Croazia all’Unione europea («il trattato di adesione») è stato firmato a Bruxelles il 9 dicembre 2011. |
(3) |
Il 1o luglio 2013 la Croazia ha aderito all’Unione europea. |
(4) |
Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, dell’atto di adesione della Croazia, l’adesione della Croazia all’ASA deve essere approvata tramite la conclusione di un protocollo del medesimo. |
(5) |
Ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 3, dell’ASA, si sono svolte consultazioni onde tener conto dei reciproci interessi dell’Unione europea e del Montenegro sanciti in detto accordo, |
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
SEZIONE I
PARTI CONTRAENTI
Articolo 1
La Croazia è parte dell’ASA e adotta e prende atto, alla stregua degli altri Stati membri dell’Unione europea, del testo dell’ASA, nonché delle dichiarazioni comuni e delle dichiarazioni unilaterali allegate all’atto finale firmato lo stesso giorno.
ADEGUAMENTI DEL TESTO DELL’ASA, COMPRESI I RELATIVI ALLEGATI E PROTOCOLLI
SEZIONE II
PRODOTTI AGRICOLI
Articolo 2
Concessioni del Montenegro relative ai prodotti agricoli
1. All’articolo 27 dell’ASA è inserito un nuovo paragrafo:
«3. A decorrere dall’entrata in vigore del protocollo del presente accordo che tiene conto dell’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea, il Montenegro applica i dazi doganali relativi alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari dell’Unione europea nell’ambito dei quantitativi indicati, elencati all’allegato III d).».
2. Il testo che figura nell’allegato I del presente protocollo è aggiunto come allegato III d) dell’ASA.
Articolo 3
Prodotti della pesca
1. All’articolo 30 dell’ASA è inserito un nuovo paragrafo:
«3. A decorrere dall’entrata in vigore del protocollo del presente accordo che tiene conto dell’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea, il Montenegro abolisce tutti i dazi doganali e le misure di effetto equivalente sul pesce e sui prodotti della pesca originari della Comunità europea diversi da quelli elencati nell’allegato V bis. I prodotti elencati nell’allegato V sono soggetti alle disposizioni ivi contenute.».
2. Il testo che figura nell’allegato II del presente protocollo è aggiunto come allegato V bis dell’ASA.
Articolo 4
Concessioni del Montenegro relative ai prodotti agricoli
Il testo che figura nell’allegato III del presente protocollo è aggiunto come allegato II bis del protocollo 1 dell’ASA.
SEZIONE III
NORME DI ORIGINE
Articolo 5
L’allegato IV del protocollo 3 dell’ASA è sostituito dal testo di cui all’allegato IV del presente protocollo.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
SEZIONE IV
Articolo 6
OMC
Il Montenegro si impegna a non formulare richieste, a non avviare azioni e a non modificare o revocare alcuna concessione a norma degli articoli XXIV.6 e XXVIII del GATT 1994 con riferimento al presente allargamento dell’Unione europea.
Articolo 7
Prova dell’origine e cooperazione amministrativa
1. Le prove dell’origine debitamente rilasciate dal Montenegro o dalla Croazia nell’ambito di accordi preferenziali o di regimi autonomi da essi applicati sono reciprocamente accettate, a condizione che:
a) |
l’acquisizione di tale origine conferisca il diritto al trattamento tariffario preferenziale in base alle misure tariffarie preferenziali contenute nell’ASA; |
b) |
la prova dell’origine e i documenti di trasporto siano stati rilasciati al più tardi il giorno precedente la data dell’adesione; |
c) |
la prova dell’origine sia presentata alle autorità doganali entro quattro mesi dalla data dell’adesione. |
Qualora le merci siano state dichiarate per l’importazione in Montenegro oppure in Croazia in data precedente a quella dell’adesione e nell’ambito di accordi preferenziali o di regimi autonomi applicabili in quel momento tra il Montenegro e la Croazia, la prova dell’origine rilasciata a posteriori nell’ambito di tali accordi o regimi può ugualmente essere accettata, purché sia presentata alle autorità doganali entro quattro mesi dalla data dell’adesione.
2. Il Montenegro e la Croazia sono autorizzati a mantenere le autorizzazioni con le quali è stato concesso lo status di «esportatore autorizzato» nell’ambito di accordi preferenziali o di regimi autonomi tra loro applicati, a condizione che:
a) |
una simile disposizione figuri anche nell’accordo concluso prima della data dell’adesione della Croazia fra il Montenegro e l’Unione europea e |
b) |
gli esportatori autorizzati applichino le norme di origine in vigore nell’ambito di tale accordo. |
Entro un anno dalla data di adesione della Croazia, tali autorizzazioni sono sostituite da nuove autorizzazioni rilasciate alle condizioni dell’ASA.
3. Richieste di controllo a posteriori di prove dell’origine rilasciate nell’ambito degli accordi preferenziali o dei regimi autonomi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono accettate dalle competenti autorità doganali del Montenegro e della Croazia, nei tre anni successivi al rilascio delle prove in questione e possono essere presentate da tali autorità nei tre anni successivi all’accettazione della prova dell’origine loro fornita a corredo della dichiarazione di importazione.
Articolo 8
Merci in transito
1. Le disposizioni dell’ASA sono applicabili alle merci, esportate dal Montenegro in Croazia o dalla Croazia nel Montenegro, che rispettano le disposizioni del protocollo 3 dell’ASA e che, alla data di adesione della Croazia, siano in viaggio o in custodia temporanea presso un deposito doganale o in zona franca in Montenegro o in Croazia.
2. In casi simili il trattamento preferenziale può essere concesso purché, entro quattro mesi dalla data di adesione della Croazia, una prova dell’origine rilasciata a posteriori dalle autorità doganali del paese di esportazione sia presentata alle autorità doganali del paese di importazione.
Articolo 9
Contingenti per il 2013
Per il 2013 i volumi dei nuovi contingenti tariffari e gli incrementi dei volumi dei contingenti tariffari esistenti sono calcolati proporzionalmente ai volumi di base, tenendo conto della parte del periodo trascorsa prima del 1o luglio 2013.
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
SEZIONE V
Articolo 10
Il presente protocollo e i relativi allegati formano parte integrante dell’ASA.
Articolo 11
1. L’Unione europea e i suoi Stati membri e il Montenegro procedono all’approvazione del presente protocollo secondo le rispettive procedure.
2. Le parti si notificano l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure di cui al paragrafo 1. Gli strumenti di approvazione sono depositati presso il segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea.
Articolo 12
1. Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data di deposito dell’ultimo strumento di approvazione.
2. Qualora non tutti gli strumenti di approvazione del presente protocollo siano stati depositati entro il 1o luglio 2013, il presente protocollo si applica a titolo provvisorio con effetto dal 1o luglio 2013.
Articolo 13
Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e nella lingua ufficiale usata in Montenegro, ciascun testo facente ugualmente fede.
Articolo 14
Il testo dell’ASA, gli allegati e i protocolli che ne costituiscono parte integrante, l’atto finale e le dichiarazioni a esso allegate sono redatti in lingua croata e tali testi fanno fede alla stregua dei testi originali. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione approva tali testi.
Съставено в Брюксел на осемнадесети декември две хиляди и тринадесета година.
Hecho en Bruselas, el dieciocho de diciembre de dos mil trece.
V Bruselu dne osmnáctého prosince dva tisíce třináct.
Udfærdiget i Bruxelles den attende december to tusind og tretten.
Geschehen zu Brüssel am achtzehnten Dezember zweitausenddreizehn.
Kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta detsembrikuu kaheksateistkümnendal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα οκτώ Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες δεκατρία.
Done at Brussels on the eighteenth day of December in the year two thousand and thirteen.
Fait à Bruxelles, le dix-huit décembre deux mille treize.
Sastavljeno u Bruxellesu osamnaestog prosinca dvije tisuće trinaeste.
Fatto a Bruxelles, addì diciotto dicembre duemilatredici.
Briselē, divi tūkstoši trīspadsmitā gada astoņpadsmitajā decembrī.
Priimta du tūkstančiai tryliktų metų gruodžio aštuonioliktą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenharmadik év december havának tizennyolcadik napján.
Magħmul fi Brussell, fit-tmintax-il jum ta’ Diċembru tas-sena elfejn u tlettax.
Gedaan te Brussel, de achttiende december tweeduizend dertien.
Sporządzono w Brukseli dnia osiemnastego grudnia roku dwa tysiące trzynastego.
Feito em Bruxelas, em dezoito de dezembro de dois mil e treze.
Întocmit la Bruxelles la optsprezece decembrie două mii treisprezece.
V Bruseli osemnásteho decembra dvetisíctrinásť.
V Bruslju, dne osemnajstega decembra leta dva tisoč trinajst.
Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattakolmetoista.
Som skedde i Bryssel den artonde december tjugohundratretton.
Sačinjeno u Briselu osamnaestog decembra dvije hiljade trinaeste.
За държавите-членки
Por los Estados miembros
Za členské státy
For medlemsstaterne
Für die Mitgliedstaaten
Liikmesriikide nimel
Για τα κράτη μέλη
For the Member States
Pour les États membres
Za države članice
Per gli Stati membri
Dalībvalstu vārdā –
Valstybių narių vardu
A tagállamok részéről
Għall-Istati Membri
Voor de lidstaten
W imieniu Państw Członkowskich
Pelos Estados-Membros
Pentru statele membre
Za členské štáty
Za države članice
Jäsenvaltioiden puolesta
För medlemsstaterna
Za države članice
За Европейския съюз
Por la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sajungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
Za Evropsku uniju
За Черна гора
Por Montenegro
Za Černou Horu
For Montenegro
Für Montenegro
Montenegro nimel
Για το Μαυροβουνίου
For Montenegro
Pour le Monténégro
Za Crnu Goru
Per il Montenegro
Melnkalnes vārdā –
Juodkalnijos vardu
Montenegró részéről
Għall-Montenegro
Voor Montenegro
W imieniu Czarnogóry
Pelo Montenegro
Pentru Muntenegru
Za Čiernu Horu
Za Črno goro
Montenegron puolesta
För Montenegro
Za Crnu Goru
ALLEGATO I
«ALLEGATO III d)
Concessioni tariffarie accordate dal Montenegro ai prodotti agricoli di base originari dell’Unione europea
(di cui all’articolo 27, paragrafo 3)
(A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente protocollo, ai prodotti elencati nel presente allegato saranno applicati dazi doganali come indicato (dazi ad valorem e/o dazi specifici), nell’ambito dei quantitativi indicati per ciascun prodotto)
Codice NC 2013 |
Descrizione |
Quantitativo annuo (in tonnellate) |
Aliquota del dazio contingentale (% del dazio NPF) |
0207 11 90 0207 12 90 0207 13 10 0207 13 30 0207 13 60 0207 13 99 0207 14 10 0207 14 30 0207 14 50 0207 14 60 0207 14 99 |
Pollame |
500 |
20 % |
0406 10 20 0406 10 80 0406 30 31 0406 40 50 0406 90 78 0406 90 88 0406 90 99 |
Formaggi |
65 |
30 % |
1602 20 90 1602 32 11 1602 32 19 1602 32 30 1602 32 90 1602 41 10 1602 49 15 1602 49 30 1602 50 31 1602 50 95 |
Preparazioni a base di carne |
130 |
30 %» |
ALLEGATO II
«ALLEGATO V bis
Concessioni del Montenegro relative ai prodotti della pesca dell’Unione europea di cui all’articolo 30, paragrafo 3, del presente accordo
Le importazioni in Montenegro dei seguenti prodotti originari della Comunità sono soggette ai contingenti sotto indicati:
Codice NC 2013 |
Descrizione |
Quantitativo annu (in tonnellate) |
Aliquota del dazio contingentale |
1604 13 11 1604 13 19 1604 13 90 |
Preparazioni e conserve di sardine |
200 |
0 % (esenti da dazi) |
1604 14 11 1604 14 16 1604 14 18 |
Preparazioni e conserve di tonni e palamite; filetti di tonno detti “loins” |
75 |
0 % (esenti da dazi) |
1604 15 11 1604 15 19 |
Preparazioni e conserve di sgombri |
30 |
0 % (esenti da dazi)» |
ALLEGATO III
(Prodotti di cui all’articolo 25 dell’ASA)
«ALLEGATO II bis DEL PROTOCOLLO 1
Contingenti tariffari applicabili all’importazione nel Montenegro delle merci originarie dell’Unione europea
Codice NC 2013 |
Descrizione |
Quantitativo annuo (in litri) |
Aliquota del dazio contingentale |
2201 |
Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; |
|
0 % |
2201 10 |
Acque minerali e acque gassate |
240 000 |
|
ex 2201 90 |
Altre |
|
|
2201900010 |
Acqua naturale comune in imballaggi |
430 000 |
|
2202 |
Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009 |
810 000 |
0 %» |
ALLEGATO IV
«ALLEGATO IV
TESTO DELLA DICHIARAZIONE SU FATTURA
La dichiarazione su fattura, il cui testo è riportato in appresso, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste, tuttavia, non devono essere riprodotte.
Versione bulgara
Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (1) декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с …. преференциален произход (2).
Versione spagnola
El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no … (1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2).
Versione ceca
Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)] prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).
Versione danese
Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).
Versione tedesca
Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)] der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.
Versione estone
Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr. … (1)] deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.
Versione greca
Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ’αριθ. … (1)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).
Versione inglese
The exporter of the products covered by this document (customs authorization No … (1)] declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.
Versione francese
L’exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no … (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle … (2).
Versione croata
Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. … (1)] izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog podrijetla.
Versione italiana
L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. … (1)] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).
Versione lettone
To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (1)], deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme … (2).
Versione lituana
Šiame dokumente išvardytų produktų eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. … (1)] deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės produktai.
Versione ungherese
A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)] kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában az áruk preferenciális … (2) származásúak.
Versione maltese
L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (1)] jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma tà oriġini preferenzjali … (2).
Versione neerlandese
De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)], verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).
Versione polacca
Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)] deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.
Versione portoghese
O abaixo-assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento (autorização aduaneira n.o … (1)], declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).
Versione rumena
Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document [autorizația vamală nr. … (1)] declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (2).
Versione slovacca
Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (1)] vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).
Versione slovena
Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov štr. … (1)] izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.
Versione finlandese
Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)] ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).
Versione svedese
Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (1)] försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).
Versione del Montenegro
Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovim dokumentom (carinsko odoborenje br. (1)] izjavljuje da, osim u slučaju kada je drugačije naznačeno, ovi proizvodi su … (2) preferencijalnog porijekla.
… (3)
(Luogo e data)
… (4)
(Firma dell’esportatore. Si deve inoltre indicare in maniera chiaramente leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione.)
(1) Quando la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Quando la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi sono omesse o lo spazio è lasciato in bianco.
(2) Indicazione dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla «CM».
(3) Queste indicazioni possono essere omesse se contenute nel documento stesso.
(4) Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.»
REGOLAMENTI
28.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 93/12 |
REGOLAMENTO (UE) N. 315/2014 DEL CONSIGLIO
del 24 marzo 2014
che modifica il regolamento (UE) n. 43/2014 per quanto riguarda alcuni limiti di cattura
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
I limiti di cattura relativi al cicerello nelle acque dell’Unione delle zone CIEM IIa, IIIa e IV sono stati fissati a zero nell’allegato IA del regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio (1), in attesa di un parere del Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM). |
(2) |
Il parere del CIEM sullo stock è disponibile dal 21 febbraio 2014 ed è quindi possibile fissare un TAC per il cicerello in questa zona, distribuito in sette zone di gestione onde evitare il depauperamento locale. |
(3) |
Le opportunità di pesca per le navi dell’Unione nelle acque norvegesi e delle isole Færøer e per le navi norvegesi e delle isole Færøer nella acque dell’Unione, nonché le condizioni di accesso alle risorse di pesca nelle acque reciproche, sono stabilite ogni anno alla luce delle consultazioni sui diritti di pesca tenute conformemente agli accordi bilaterali sulla pesca con la Norvegia (2) e con le isole Færøer (3) rispettivamente. In attesa della conclusione di tali consultazioni sugli accordi per il 2014, il regolamento (UE) n. 43/2014 ha fissato opportunità di pesca provvisorie per alcuni stock di melù australe. Il 12 marzo 2014 le consultazioni con la Norvegia e le isole Færøer si sono concluse, comprese quelle riguardanti il melù australe. |
(4) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato IA del regolamento (UE) n. 43/2014. |
(5) |
I limiti di cattura di cui al regolamento (UE) n. 43/2014 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2014. Anche le disposizioni del presente regolamento relative ai limiti di cattura dovrebbero quindi applicarsi a decorrere da tale data. Tale applicazione retroattiva lascia impregiudicati i principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento poiché le possibilità di pesca in questione sono state fissate a zero nel regolamento (UE) n. 43/2014. Dato che la modifica di tale limite di cattura incide sulle attività economiche e sulla pianificazione della campagna di pesca delle navi UE, occorre che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica del regolamento (UE) n. 43/2014
L’allegato IA del regolamento (UE) n. 43/2014 è modificato conformemente al testo di cui all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2014
Per il Consiglio
Il presidente
A.. TSAFTARIS
(1) Regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio, del 20 gennaio 2014, che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per le navi dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione (GU L 24 del 28.1.2014, pag. 1).
(2) Accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia (GU L 226 del 29.8.1980, pag. 48).
(3) Accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, e il governo danese e il governo locale delle isole Færøer, dall’altro (GU L 226 del 29.8.1980, pag. 12).
ALLEGATO
L’allegato IA del regolamento (UE) n. 43/2014 è così modificato:
a) |
la voce relativa al cicerello nelle acque dell’Unione delle zone CIEM IIa, IIIa e IV è sostituita dalla seguente:
Condizione speciale: Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle seguenti zone di gestione del cicerello non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso, secondo quanto definito all’allegato IID:
|
b) |
la voce relativa al melù nelle acque norvegesi delle zone II e IV è sostituita dalla seguente:
|
c) |
la voce relativa al melù nelle acque nell’Unione e internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII e XIV è sostituita dalla seguente:
|
d) |
la voce relativa al melù nelle zone VIIIc, IX e X; acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1 è sostituita dalla seguente:
|
e) |
la voce relativa al melù nelle acque dell’Unione delle zone II, IVa, V, VI a nord di 56° 30′ N e VII a ovest di 12° O è sostituita dalla seguente:
|
(1) Escluse le acque entro sei miglia nautiche dalle linee di base del Regno Unito nelle Isole Shetland, Fair e Foula.
(2) Almeno il 98 % degli sbarchi imputati al contingente deve consistere di cicerelli. Le catture accessorie di limanda, sgombro e merlano devono essere imputate al rimanente 2 % del contingente (OT1/*2A3A4).
(3) Condizione speciale: nei limiti della seguente percentuale è consentita la pesca nella zona economica norvegese o nella zona di pesca attorno Jan Mayen (WHB/*NZJM1): 0 %
(4) Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le zone VIIIc, IX e X e le acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1. Tuttavia tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.
(5) Condizione speciale: nei limiti della quantità seguente è consentito pescare nelle acque delle Isole Færøer (WHB/*05-F.): 25 000»
(6) Condizione speciale: nei limiti della percentuale seguente è consentito pescare nella zona norvegese EEZ o nella zona di pesca attorno Jan Mayen (WHB/*NZJM2): 0 %»
(7) Da contare contro i limiti di cattura della Norvegia stabiliti ai sensi degli accordi degli Stati costali.
(8) Condizione speciale: la cattura nella zona IV non supera il seguente ammontare (WHB/*04 A-C): 0
Il presente limite di cattura nella zona IV ammonta alla percentuale seguente nel contingente di accesso della Norvegia: 0 %
(9) Da contare contro i limiti di cattura delle Isole Færøer.
(10) Condizione speciale: può essere pescato nella zona VIb (WHB/*06B-C). La cattura nella zona IVa non supera 6 250 tonnellate (WHB/*04 A-C).»
28.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 93/17 |
REGOLAMENTO (UE) N. 316/2014 DELLA COMMISSIONE
del 21 marzo 2014
relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento n. 19/65/CEE del Consiglio, del 2 marzo 1965, relativo all’applicazione dell’articolo 85, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi e pratiche concordate (1), in particolare l’articolo 1,
previa pubblicazione del progetto del presente regolamento,
sentito il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento n. 19/65/CEE conferisce alla Commissione il potere di applicare, mediante regolamento, l’articolo 101, paragrafo 3, del trattato a determinate categorie di accordi di trasferimento di tecnologia cui partecipano soltanto due imprese e alle corrispondenti pratiche concordate, che rientrano nel campo d’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, del trattato. |
(2) |
A norma del regolamento n. 19/65/CEE, la Commissione ha adottato, in particolare, il regolamento (CE) n. 772/2004 (2), il quale definisce le categorie di accordi di trasferimento di tecnologia che la Commissione ha considerato come corrispondenti, di norma, alle condizioni stabilite all’articolo 101, paragrafo 3, del trattato. In considerazione dell’esperienza complessivamente positiva dell’applicazione di tale regolamento, che scade il 30 aprile 2014, e di altre esperienze accumulate successivamente alla sua adozione, è opportuno adottare un nuovo regolamento di esenzione per categoria. |
(3) |
Il presente regolamento deve soddisfare la duplice esigenza di assicurare l’efficace tutela della concorrenza e di offrire alle imprese la necessaria certezza del diritto. Nel perseguire tali obiettivi occorre tenere conto della necessità di semplificare per quanto possibile la vigilanza amministrativa e il quadro legislativo. |
(4) |
Gli accordi di trasferimento di tecnologia hanno per oggetto la licenza per diritti tecnologici. Tali accordi favoriscono di norma un più efficiente uso delle risorse e promuovono la concorrenza, in quanto possono ridurre la duplicazione delle attività di ricerca e sviluppo, offrire maggiori incentivi per la ricerca e sviluppo iniziale, stimolare l’innovazione incrementale, agevolare la diffusione delle tecnologie e alimentare la concorrenza sul mercato del prodotto. |
(5) |
La probabilità che tali effetti di incremento dell’efficienza e di promozione della concorrenza superino gli eventuali effetti anticoncorrenziali dovuti alle restrizioni contenute negli accordi di trasferimento di tecnologia dipende dal grado di potere di mercato delle imprese interessate e, di conseguenza, dalla misura in cui tali imprese devono affrontare la concorrenza di imprese che detengono tecnologie sostitutive o di imprese che producono prodotti sostitutivi. |
(6) |
È opportuno che il presente regolamento si applichi soltanto agli accordi di trasferimento di tecnologia tra un licenziante e un licenziatario. Esso deve applicarsi agli accordi in questione anche se l’accordo contiene condizioni applicabili a più livelli commerciali, imponendo per esempio al licenziatario di istituire un particolare sistema di distribuzione e specificando gli obblighi che il licenziatario deve o può imporre ai distributori dei prodotti realizzati sotto licenza. È opportuno tuttavia che tali condizioni e obblighi siano compatibili con le regole di concorrenza applicabili agli accordi di fornitura e di distribuzione stabilite nel regolamento (UE) n. 330/2010 della Commissione (3). Gli accordi di fornitura e di distribuzione conclusi tra un licenziatario e gli acquirenti dei prodotti contrattuali non devono essere esentati dal presente regolamento. |
(7) |
È necessario che il presente regolamento si applichi esclusivamente agli accordi mediante i quali il licenziante autorizza il licenziatario e/o uno o più dei suoi subfornitori a sfruttare i diritti tecnologici sotto licenza, eventualmente successivamente a ulteriore attività di ricerca e sviluppo da parte del licenziatario e/o dei subfornitori, per la finalità di produzione di beni o servizi. Esso non deve applicarsi alla concessione in licenza nel contesto degli accordi in materia di ricerca e sviluppo contemplati dal regolamento (UE) n. 1217/2010 della Commissione (4) o alla concessione in licenza nel contesto degli accordi di specializzazione contemplati dal regolamento (UE) n. 1218/2010 della Commissione (5). Né deve applicarsi ad accordi che abbiano come finalità la semplice riproduzione e distribuzione di prodotti di software protetti dal diritto d’autore, poiché tali accordi non riguardano la concessione in licenza di una tecnologia finalizzata alla produzione, ma sono più simili ad accordi di distribuzione. Occorre che il regolamento non si applichi neppure agli accordi finalizzati alla costituzione di pool tecnologici, vale a dire agli accordi volti a mettere in comune le tecnologie al fine di concederle in licenza a terzi, né agli accordi in cui la tecnologia messa in comune è concessa in licenza a tali terzi. |
(8) |
Ai fini dell’applicazione mediante regolamento dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato non è necessario definire gli accordi di trasferimento di tecnologia che possono rientrare nel campo d’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, del trattato. Nella valutazione individuale degli accordi ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, occorre tenere conto di diversi fattori e in particolare della struttura e della dinamica dei mercati rilevanti delle tecnologie e del prodotto. |
(9) |
Il beneficio dell’esenzione per categoria previsto dal presente regolamento deve essere limitato agli accordi per i quali si può presupporre con sufficiente certezza la conformità alle condizioni di cui all’articolo 101, paragrafo 3, del trattato. Al fine di conseguire i vantaggi e di realizzare gli obiettivi del trasferimento di tecnologia, il presente regolamento non deve applicarsi esclusivamente ai trasferimenti di tecnologia in quanto tali ma anche ad altre disposizioni contenute negli accordi di trasferimento di tecnologia, se e nella misura in cui tali disposizioni sono direttamente collegate alla produzione o alla vendita dei prodotti contrattuali. |
(10) |
Per quanto riguarda gli accordi di trasferimento di tecnologia tra concorrenti, qualora la quota dei mercati rilevanti attribuibile congiuntamente alle parti non superi il 20 % e gli accordi non contengano restrizioni aventi effetti anticoncorrenziali gravi, si può presumere che essi siano in genere atti a determinare un miglioramento della produzione o della distribuzione e a riservare agli utilizzatori una congrua parte dell’utile che ne deriva. |
(11) |
Per quanto riguarda gli accordi di trasferimento di tecnologia tra non concorrenti, qualora la quota individuale dei mercati rilevanti attribuibile a ciascuna delle parti non superi il 30 % e gli accordi non contengano restrizioni aventi effetti anticoncorrenziali gravi, si può presumere che essi siano in genere atti a determinare un miglioramento della produzione o della distribuzione e a riservare agli utilizzatori una congrua parte dell’utile che ne deriva. |
(12) |
Se la quota di mercato applicabile supera la soglia stabilita su uno o più mercati del prodotto o delle tecnologie, l’esenzione per categoria non deve applicarsi all’accordo per i mercati rilevanti interessati. |
(13) |
Non è possibile presumere che, qualora la quota di mercato superi dette soglie, gli accordi di trasferimento di tecnologia rientrino nel campo d’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, del trattato. Un accordo di licenza esclusiva tra imprese non concorrenti, ad esempio, spesso non rientra nel campo d’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1. Non è neppure possibile presumere che, qualora la quota di mercato superi dette soglie, gli accordi di trasferimento di tecnologia che rientrano nel campo d’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, non soddisfino le condizioni per l’esenzione. Tuttavia, non si può nemmeno presumere che tali accordi determinino di norma vantaggi oggettivi di natura e ampiezza tali da compensare gli svantaggi che essi determinano sotto il profilo della concorrenza. |
(14) |
È opportuno che il presente regolamento non esenti gli accordi di trasferimento di tecnologia che contengano restrizioni non indispensabili per il miglioramento della produzione o della distribuzione. In particolare, gli accordi di trasferimento di tecnologia che contengono alcune restrizioni aventi effetti anticoncorrenziali gravi, quali la fissazione dei prezzi praticati ai terzi, devono essere esclusi dal beneficio dell’esenzione per categoria di cui al presente regolamento indipendentemente dalle quote di mercato delle imprese interessate. In caso di simili restrizioni fondamentali, la totalità dell’accordo deve essere esclusa dal beneficio dell’esenzione per categoria. |
(15) |
Al fine di tutelare gli incentivi a innovare e l’adeguata applicazione dei diritti di proprietà di beni immateriali, occorre escludere talune restrizioni dalla possibilità di beneficiare dell’esenzione per categoria. In particolare, è necessario escludere determinati obblighi di retrocessione e determinate clausole di non contestazione. Qualora una simile restrizione sia inclusa in un accordo di licenza, è opportuno che soltanto la restrizione in questione sia esclusa dal beneficio dell’esenzione per categoria. |
(16) |
Le soglie relative alla quota di mercato e l’esclusione dall’esenzione degli accordi di trasferimento di tecnologia contenenti restrizioni anticoncorrenziali gravi e le restrizioni escluse previste dal presente regolamento assicureranno di norma che gli accordi cui si applica l’esenzione per categoria non consentano alle imprese partecipanti di eliminare la concorrenza in relazione a una parte sostanziale dei prodotti in questione. |
(17) |
A norma dell’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (6), la Commissione può revocare il beneficio dell’applicazione del presente regolamento qualora constati che, in un caso determinato, un accordo al quale si applica l’esenzione di cui al presente regolamento produce nondimeno effetti incompatibili con le condizioni di cui all’articolo 101, paragrafo 3, del trattato. Ciò può avvenire in particolare quando gli incentivi a innovare vengono limitati o quando l’accesso ai mercati risulta ostacolato. |
(18) |
A norma dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003, l’autorità responsabile della concorrenza di uno Stato membro può revocare il beneficio dell’applicazione del presente regolamento nel suo territorio o in una parte di esso quando, in un caso determinato, un accordo al quale si applica l’esenzione di cui al presente regolamento produce nondimeno effetti incompatibili con l’articolo 101, paragrafo 3, del trattato nel territorio di tale Stato membro o in una parte di esso, qualora tale territorio abbia tutte le caratteristiche di un mercato geografico distinto. |
(19) |
Al fine di rafforzare la vigilanza sulle reti parallele di accordi di trasferimento di tecnologia aventi effetti restrittivi simili e che coprono più del 50 % di un dato mercato, la Commissione può, con regolamento, dichiarare il presente regolamento inapplicabile ad accordi di trasferimento di tecnologia che contengano specifiche restrizioni relative al mercato di cui trattasi, ripristinando così nei confronti di tali accordi la piena applicazione dell’articolo 101 del trattato, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a) «accordo»: un accordo, una decisione di un’associazione di imprese o una pratica concordata;
b) «diritti tecnologici»: il know-how e i seguenti diritti, o una loro combinazione, incluse le domande o le domande di registrazione relative a tali diritti:
i) |
brevetti; |
ii) |
modelli di utilità; |
iii) |
diritti su disegni e modelli; |
iv) |
topografie di prodotti a semiconduttori; |
v) |
certificati complementari di protezione per i medicinali o per tutti gli altri prodotti per i quali possono essere ottenuti tali certificati; |
vi) |
certificati riguardanti le nuove varietà vegetali; |
vii) |
diritti d’autore sul software; |
c) «accordo di trasferimento di tecnologia»:
i) |
accordo di licenza per diritti tecnologici concluso tra due imprese, avente per oggetto la produzione dei prodotti contrattuali da parte del licenziatario e/o dei suoi subappaltatori; |
ii) |
cessione di diritti tecnologici tra due imprese, avente per oggetto la produzione dei prodotti contrattuali, ove parte del rischio connesso allo sfruttamento della tecnologia rimane a carico del cedente; |
d) «accordo reciproco»: un accordo di trasferimento di tecnologia mediante il quale due imprese si concedono reciprocamente, nello stesso contratto o in contratti distinti, una licenza per diritti tecnologici, laddove le licenze riguardano tecnologie concorrenti o possono essere utilizzate per la produzione di prodotti concorrenti;
e) «accordo non reciproco»: un accordo di trasferimento di tecnologia mediante il quale un’impresa concede a un’altra impresa una licenza per diritti tecnologici, o mediante il quale due imprese si concedono reciprocamente una tale licenza, laddove invece le licenze non riguardano tecnologie concorrenti e non possono essere utilizzate per la produzione di prodotti concorrenti;
f) «prodotto»: bene o servizio, inclusi sia i beni e i servizi intermedi sia i beni e servizi finali;
g) «prodotti contrattuali»: prodotti realizzati, direttamente o indirettamente, sulla base dei diritti tecnologici sotto licenza;
h) «diritti di proprietà di beni immateriali»: diritti di proprietà industriale, in particolare brevetti e marchi, diritti d’autore e diritti affini;
i) «know-how»: un patrimonio di conoscenze pratiche derivanti da esperienze e da prove che è:
i) |
segreto, vale a dire non generalmente noto, né facilmente accessibile; |
ii) |
sostanziale, vale a dire significativo e utile per la produzione dei prodotti contrattuali; e |
iii) |
individuato, vale a dire descritto in modo sufficientemente esauriente, tale da consentire di verificare se risponde ai criteri di segretezza e di sostanzialità; |
j) «mercato rilevante del prodotto»: il mercato dei prodotti contrattuali e dei loro prodotti sostitutivi, vale a dire tutti i prodotti considerati intercambiabili o sostituibili dall’acquirente, in ragione delle loro caratteristiche, dei loro prezzi e dell’uso al quale sono destinati;
k) «mercato rilevante delle tecnologie»: il mercato dei diritti tecnologici sotto licenza e dei loro sostituti, vale a dire i diritti tecnologici considerati intercambiabili o sostituibili dal licenziatario, in ragione delle loro caratteristiche, delle royalties cui sono soggetti e dell’uso al quale sono destinati;
l) «mercato geografico rilevante»: l’area nella quale le imprese interessate forniscono o acquistano prodotti o concedono licenze di diritti tecnologici, nella quale le condizioni di concorrenza sono sufficientemente omogenee e che può essere tenuta distinta dalle zone geografiche contigue perché in queste ultime le condizioni di concorrenza sono sensibilmente diverse;
m) «mercato rilevante»: la combinazione del mercato rilevante del prodotto o delle tecnologie col mercato geografico rilevante;
n) «imprese concorrenti»: imprese che sono in concorrenza tra loro sul mercato rilevante, vale a dire:
i) |
imprese concorrenti sul mercato rilevante in cui i diritti tecnologici sono concessi in licenza, cioè imprese che concedono in licenza diritti tecnologici concorrenti (concorrenti effettivi sul mercato rilevante); |
ii) |
imprese concorrenti sul mercato rilevante in cui sono venduti i prodotti contrattuali, cioè imprese che, in assenza dell’accordo di trasferimento di tecnologia, operano entrambe sui mercati rilevanti sui quali sono venduti i prodotti contrattuali (concorrenti effettivi sul mercato rilevante) o che, in assenza dell’accordo di trasferimento di tecnologia, potrebbero, in base a considerazioni realistiche e non solo come possibilità puramente teorica, nell’ipotesi di un incremento modesto ma permanente dei prezzi relativi, effettuare entro un breve periodo di tempo gli investimenti supplementari o sostenere gli ulteriori costi di conversione necessari al fine di penetrare nel o nei mercati rilevanti (concorrenti potenziali sul mercato rilevante); |
o) «sistema di distribuzione selettiva»: un sistema di distribuzione nel quale il licenziante si impegna a concedere la licenza per la produzione dei prodotti contrattuali, direttamente o indirettamente, solo a licenziatari selezionati sulla base di criteri specificati e nel quale questi licenziatari si impegnano a non vendere i prodotti contrattuali a distributori non autorizzati nel territorio riservato dal licenziante per praticare tale sistema;
p) «licenza esclusiva»: una licenza che non autorizza il licenziante a produrre in base ai diritti tecnologici oggetto della licenza né a concedere in licenza a terzi i diritti tecnologici in questione, in generale o per un uso particolare in un particolare territorio;
q) «territorio esclusivo»: un determinato territorio nel quale una sola impresa è autorizzata a produrre i prodotti contrattuali, ma nel quale tuttavia è data la possibilità di consentire a un altro licenziatario di produrre i prodotti contrattuali all’interno di quel territorio solo per un determinato cliente, quando la seconda licenza sia stata concessa per creare una fonte di approvvigionamento alternativa per tale cliente;
r) «gruppo di clienti esclusivo»: un gruppo di clienti ai quali solo una delle parti dell’accordo di trasferimento di tecnologia è autorizzata a effettuare vendite attive dei prodotti contrattuali realizzati utilizzando la tecnologia sotto licenza.
2. Ai fini del presente regolamento i termini «impresa», «licenziante» e «licenziatario» includono le imprese ad essi rispettivamente collegate.
Con «imprese collegate» si intendono:
a) |
le imprese nelle quali una delle parti dell’accordo di trasferimento di tecnologia detiene, direttamente o indirettamente:
|
b) |
le imprese che, direttamente o indirettamente, detengono nei confronti di una delle parti dell’accordo di trasferimento di tecnologia i diritti o i poteri di cui alla lettera a); |
c) |
le imprese nelle quali un’impresa di cui alla lettera b) detiene, direttamente o indirettamente, i diritti o i poteri di cui alla lettera a); |
d) |
le imprese nelle quali una delle parti dell’accordo di trasferimento di tecnologia insieme con una o più imprese di cui alle lettere a), b) o c), o due o più di queste ultime imprese, detengono congiuntamente i diritti o i poteri di cui alla lettera a); |
e) |
le imprese nelle quali i diritti o i poteri di cui alla lettera a) sono detenuti congiuntamente:
|
Articolo 2
Esenzione
1. Conformemente all’articolo 101, paragrafo 3, del trattato, e salvo il disposto del presente regolamento, l’articolo 101, paragrafo 1, del trattato non si applica agli accordi di trasferimento di tecnologia.
2. L’esenzione di cui al paragrafo 1 si applica nella misura in cui tali accordi contengono restrizioni della concorrenza che rientrano nel campo d’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, del trattato. L’esenzione si applica fintantoché i diritti tecnologici sotto licenza non si siano estinti, non siano scaduti o non siano stati dichiarati nulli o, per quanto riguarda il know-how, fintantoché il know-how rimanga segreto. Tuttavia, nel caso in cui il know-how venga reso pubblico a seguito di un intervento del licenziatario, l’esenzione si applica per la durata dell’accordo.
3. L’esenzione di cui al paragrafo 1 si applica anche alle disposizioni contenute negli accordi di trasferimento di tecnologia che si riferiscono all’acquisto di prodotti da parte del licenziatario o che riguardano il rilascio di licenze o la cessione al licenziatario di altri diritti di proprietà di beni immateriali o di know-how, se e nella misura in cui tali disposizioni sono direttamente collegate alla produzione o alla vendita dei prodotti contrattuali.
Articolo 3
Soglie relative alla quota di mercato
1. Quando le imprese parti dell’accordo sono imprese concorrenti, l’esenzione di cui all’articolo 2 si applica a condizione che la quota di mercato detenuta congiuntamente dalle parti non superi il 20 % sui mercati rilevanti.
2. Quando le imprese parti dell’accordo non sono imprese concorrenti, l’esenzione di cui all’articolo 2 si applica a condizione che la quota di mercato detenuta da ciascuna delle parti non superi il 30 % sui mercati rilevanti.
Articolo 4
Restrizioni fondamentali
1. Quando le imprese parti dell’accordo sono imprese concorrenti, l’esenzione di cui all’articolo 2 non si applica agli accordi che, direttamente o indirettamente, isolatamente o congiuntamente con altri fattori soggetti al controllo delle parti, hanno per oggetto uno o l’altro dei seguenti elementi:
a) |
la restrizione della facoltà di una delle parti di determinare i prezzi praticati per la vendita dei prodotti a terzi; |
b) |
la limitazione della produzione, ad eccezione delle limitazioni della produzione dei prodotti contrattuali imposte al licenziatario in un accordo non reciproco o imposte a uno solo dei licenziatari in un accordo reciproco; |
c) |
la ripartizione dei mercati o della clientela, fatti salvi:
|
d) |
la restrizione della facoltà del licenziatario di sfruttare i propri diritti tecnologici o la restrizione della facoltà delle parti dell’accordo di svolgere attività di ricerca e sviluppo, fatto salvo quando quest’ultima restrizione sia indispensabile per evitare la divulgazione a terzi del know-how sotto licenza. |
2. Quando le imprese parti dell’accordo non sono imprese concorrenti, l’esenzione di cui all’articolo 2 non si applica agli accordi che, direttamente o indirettamente, isolatamente o congiuntamente con altri fattori soggetti al controllo delle parti, hanno per oggetto uno o l’altro dei seguenti elementi:
a) |
la restrizione della facoltà di una delle parti di determinare i prezzi praticati per la vendita dei prodotti a terzi, fatta salva la possibilità di imporre un prezzo massimo di vendita o di raccomandare un prezzo di vendita, a condizione che ciò non equivalga a imporre un prezzo fisso o un prezzo minimo di vendita per effetto di pressioni esercitate o incentivi offerti da una delle parti; |
b) |
la restrizione relativa al territorio in cui, o ai clienti ai quali, il licenziatario può effettuare vendite passive dei prodotti contrattuali, eccetto:
|
c) |
la restrizione delle vendite attive o passive agli utilizzatori finali da parte di un licenziatario membro di un sistema di distribuzione selettiva e operante nel commercio al dettaglio, fatta salva la possibilità di proibire a un membro di tale sistema di svolgere la propria attività a partire da un luogo di stabilimento non autorizzato. |
3. Quando le imprese parti dell’accordo non sono imprese concorrenti al momento della conclusione dell’accordo, ma lo diventano successivamente, si applica il paragrafo 2 anziché il paragrafo 1 per l’intera durata dell’accordo, salvo nel caso in cui l’accordo sia successivamente modificato nei suoi elementi fondamentali. Una modifica siffatta include la conclusione, fra le parti, di un nuovo accordo di trasferimento di tecnologia riguardante diritti tecnologici concorrenti.
Articolo 5
Restrizioni escluse
1. L’esenzione di cui all’articolo 2 non si applica ai seguenti obblighi contenuti in accordi di trasferimento di tecnologia:
a) |
l’obbligo, diretto o indiretto, del licenziatario di concedere una licenza esclusiva o di cedere, in tutto o in parte, diritti al licenziante o a un terzo designato dal licenziante per i perfezionamenti o per le nuove applicazioni della tecnologia sotto licenza realizzati dal licenziatario; |
b) |
l’obbligo, diretto o indiretto, di una delle parti, di non contestare la validità dei diritti di proprietà di beni immateriali che l’altra parte detiene nell’Unione, fatta salva la possibilità, in caso di licenza esclusiva, di recedere dall’accordo di trasferimento di tecnologia qualora il licenziatario contesti la validità di uno qualsiasi dei diritti tecnologici sotto licenza. |
2. Quando le imprese parti dell’accordo non sono imprese concorrenti, l’esenzione di cui all’articolo 2 non si applica agli obblighi diretti o indiretti che limitino la facoltà del licenziatario di sfruttare i propri diritti tecnologici o che limitino la facoltà delle parti dell’accordo di svolgere attività di ricerca e sviluppo, fatto salvo quando quest’ultima restrizione sia indispensabile per evitare la divulgazione a terzi del know-how sotto licenza.
Articolo 6
Revoca in casi individuali
1. A norma dell’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003, la Commissione può revocare il beneficio dell’applicazione del presente regolamento qualora constati che, in un caso determinato, un accordo di trasferimento di tecnologia al quale si applica l’esenzione di cui all’articolo 2 del presente regolamento produce nondimeno effetti incompatibili con le condizioni di cui all’articolo 101, paragrafo 3, del trattato, e in particolare qualora:
a) |
l’accesso delle tecnologie di terzi al mercato risulti limitato dall’effetto cumulativo di reti parallele di accordi restrittivi simili che vietino ai licenziatari di utilizzare tecnologie di terzi; |
b) |
l’accesso di licenziatari potenziali al mercato risulti limitato, ad esempio a causa dell’effetto cumulativo di reti parallele di accordi restrittivi simili che vietino ai licenzianti di concedere licenze ad altri licenziatari o perché l’unico titolare della tecnologia che concede in licenza i diritti tecnologici in questione conclude un accordo di licenza esclusiva con un licenziatario già operante sul mercato del prodotto sulla base di diritti tecnologici sostitutivi. |
2. A norma dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003, qualora, in un caso determinato, un accordo di trasferimento di tecnologia cui si applica l’esenzione di cui all’articolo 2 del presente regolamento produca effetti incompatibili con l’articolo 101, paragrafo 3, del trattato nel territorio di uno Stato membro, o in una parte di esso avente tutte le caratteristiche di un mercato geografico distinto, l’autorità garante della concorrenza di tale Stato membro può revocare il beneficio del presente regolamento, su tale territorio, negli stessi casi di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Articolo 7
Non applicazione del presente regolamento
1. A norma dell’articolo 1 bis del regolamento n. 19/65/CEE, la Commissione può dichiarare mediante regolamento che, nei casi in cui reti parallele di accordi di trasferimento di tecnologia simili coprano più del 50 % di un mercato rilevante, il presente regolamento non si applica agli accordi di trasferimento di tecnologia contenenti specifiche restrizioni relative a tale mercato.
2. Il regolamento adottato in virtù del paragrafo 1 non si applica prima di sei mesi dalla data della sua adozione.
Articolo 8
Applicazione delle soglie relative alla quota di mercato
Ai fini del calcolo delle soglie relative alla quota di mercato di cui all’articolo 3, si applicano le disposizioni seguenti:
a) |
la quota di mercato viene calcolata sulla base dei dati relativi al valore delle vendite sul mercato. Qualora non siano disponibili dati relativi al valore delle vendite, la quota di mercato dell’impresa interessata può essere determinata usando stime basate su altre informazioni attendibili, ivi compresi i volumi delle vendite sul mercato; |
b) |
la quota di mercato viene calcolata sulla base dei dati relativi all’anno civile precedente; |
c) |
la quota di mercato detenuta dalle imprese di cui all’articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, lettera e), viene ripartita in eguale misura tra ciascuna delle imprese che detengono i diritti o i poteri elencati all’articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, lettera a); |
d) |
la quota di mercato di un licenziante su un mercato rilevante per i diritti tecnologici sotto licenza è calcolata in termini di presenza dei diritti tecnologici sotto licenza sul o sui mercati rilevanti del prodotto (ossia il mercato geografico e il mercato del prodotto), cioè sulla base dei dati relativi alle vendite dei prodotti contrattuali prodotti dal licenziante e dai suoi licenziatari insieme; |
e) |
qualora la quota di mercato di cui all’articolo 3, paragrafo 1 o 2 non sia inizialmente superiore rispettivamente al 20 % e al 30 %, ma successivamente superi tali livelli, l’esenzione di cui all’articolo 2 continua ad applicarsi nei due anni civili successivi all’anno in cui la soglia del 20 % o del 30 % è stata superata per la prima volta. |
Articolo 9
Relazione con altri regolamenti di esenzione per categoria
Il presente regolamento non si applica alle clausole in materia di licenze degli accordi di ricerca e sviluppo che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1217/2010 o degli accordi di specializzazione che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1218/2010.
Articolo 10
Periodo transitorio
Il divieto di cui all’articolo 101, paragrafo 1, del trattato non si applica nel periodo compreso tra il 1o maggio 2014 e il 30 aprile 2015 agli accordi già in vigore al 30 aprile 2014 che non rispondano alle condizioni di esenzione di cui al presente regolamento, ma che al 30 aprile 2014 rispondevano alle condizioni di esenzione di cui al regolamento (CE) n. 772/2004.
Articolo 11
Periodo di validità
Il presente regolamento entra in vigore il 1o maggio 2014.
Esso si applica fino al 30 aprile 2026.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2014
Per la Commissione, a nome del presidente
Joaquín ALMUNIA
Vicepresidente
(1) GU 36 del 6.3.1965, pag. 533/65.
(2) Regolamento (CE) n. 772/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo all’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 11).
(3) Regolamento (UE) n. 330/2010 della Commissione, del 20 aprile 2010, relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate (GU L 102 del 23.4.2010, pag. 1).
(4) Regolamento (UE) n. 1217/2010 della Commissione, del 14 dicembre 2010, relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a talune categorie di accordi ricerca e sviluppo (GU L 335 del 18.12.2010, pag. 36).
(5) Regolamento (UE) n. 1218/2010 della Commissione, del 14 dicembre 2010, relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a talune categorie di accordi di specializzazione (GU L 335 del 18.12.2010, pag. 43).
(6) Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).
28.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 93/24 |
REGOLAMENTO (UE) N. 317/2014 DELLA COMMISSIONE
del 27 marzo 2014
che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l’allegato XVII (sostanze CMR)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (1) della Commissione, in particolare l’articolo 68, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
In forza del regolamento (CE) n. 1907/2006, allegato XVII, punti 28-30, è vietata la vendita al pubblico di sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) di categoria 1 A o 1B, o di miscele che le contengono in concentrazioni superiori ai limiti specificati. Le sostanze in oggetto sono elencate nelle appendici da 1 a 6 dell’allegato XVII. |
(2) |
Al fine di aggiornare o includere una serie di nuove classificazioni armonizzate di sostanze CMR, il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) è stato modificato dai regolamenti (UE) n. 618/2012 (3) e (UE) n. 944/2013 (4) della Commissione ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico. |
(3) |
Il regolamento (UE) n. 618/2012 definisce una nuova classificazione armonizzata per le seguenti sostanze: il fosfuro di indio è stato classificato come sostanza cancerogena di categoria 1B, mentre il fosfato di trixilile e l’acido 4-terz-butilbenzoico sono stati classificati come sostanze tossiche per la riproduzione di categoria 1B. |
(4) |
Il regolamento (UE) n. 944/2013 definisce una nuova classificazione armonizzata per le seguenti sostanze: [la pece, catrame di carbone, alta temperatura] è stata classificata come sostanza cancerogena di categoria 1A; l’arseniuro di gallio è stato classificato come sostanza cancerogena di categoria 1B; [la pece, catrame di carbone, alta temperatura] è stata classificata come sostanza mutagena di categoria 1B; [la pece, catrame di carbone, alta temperatura], l’epossiconazolo (ISO), il nitrobenzene, lo ftalato di diesile, l’n-etil-2-pirrolidone, il pentafluorottanoato d’ammonio, l’acido perfluoroottanoico e il 2-etilesil 10-etil-4,4-diottil-7-osso-8-ossa-3,5-ditia-4-stannatetradecanoato sono state classificate come sostanze tossiche per la riproduzione di categoria 1B. |
(5) |
Dal momento che gli operatori possono applicare le classificazioni armonizzate definite nell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 prima della data prevista dal presente regolamento, è opportuno che siano in grado di applicarne tempestivamente le disposizioni su base volontaria. |
(6) |
Occorre dunque modificare in tal senso le appendici da 1 a 6 dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all’articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato conformemente agli allegati I, II e III del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
L’allegato I del presente regolamento si applica a decorrere dal 1o aprile 2014.
L’allegato II del presente regolamento si applica a decorrere dal 1o gennaio 2015.
L’allegato III del presente regolamento si applica a decorrere dal 1o aprile 2016.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) n. 618/2012 della Commissione, del 10 luglio 2012, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L 179 dell’11.7.2012, pag. 3).
(4) Regolamento (UE) n. 944/2013 della Commissione, del 2 ottobre 2013, recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L 261 del 3.10.2013, pag. 5).
ALLEGATO I
L’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è così modificato:
1) |
nell’appendice 2 la tabella include la seguente voce secondo l’ordine delle voci di cui allo stesso articolo:
|
2) |
nell’appendice 6 la tabella include le seguenti voci secondo l’ordine delle voci di cui allo stesso articolo:
|
ALLEGATO II
L’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è così modificato:
1) |
nell’appendice 2 la tabella include la seguente voce secondo l’ordine delle voci di cui allo stesso articolo:
|
2) |
nell’appendice 6 la tabella include le seguenti voci secondo l’ordine delle voci di cui allo stesso articolo:
|
ALLEGATO III
L’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è così modificato:
1) |
nell’appendice 1 la tabella include la seguente voce secondo l’ordine delle voci di cui allo stesso articolo:
|
2) |
nell’appendice II è soppressa la seguente voce:
|
3) |
nell’appendice 4 la tabella include la seguente voce secondo l’ordine delle voci di cui allo stesso articolo:
|
4) |
nell’appendice 6 la tabella include la seguente voce secondo l’ordine delle voci di cui allo stesso articolo:
|
28.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 93/28 |
REGOLAMENTO (UE) N. 318/2014 DELLA COMMISSIONE
del 27 marzo 2014
che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di fenarimol, metaflumizone e teflubenzurone in o su determinati prodotti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a) e l'articolo 49, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Per il fenarimol sono stati fissati livelli massimi di residui (LMR) nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005. Gli LMR per il metaflumizone e per il teflubenzurone sono stati fissati nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(2) |
Nel quadro di una procedura di autorizzazione dell'impiego di un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva metaflumizone su cucurbitacee (con buccia commestibile), meloni, cocomeri, broccoli, cavolfiori, cavoli cinesi, lattughe ed altre insalate, erbe, fagioli (con baccello), piselli (con baccello), carciofi e semi di cotone è stata presentata una domanda di modifica degli attuali LMR, in conformità all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(3) |
Per il teflubenzurone la domanda è stata presentata per l'impiego su colture della famiglia delle solanacee e delle cucurbitacee (con buccia commestibile). |
(4) |
In conformità all'articolo 6, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 396/2005, è stata presentata una domanda per l'impiego del fenarimol su mele, ciliegie, pesche, uve, fragole, banane, pomodori, cetrioli, meloni, zucche e cocomeri. Il richiedente sostiene che gli impieghi autorizzati del fenarimol su tali colture in diversi paesi terzi determinano residui che superano gli LMR autorizzati dal regolamento (CE) n. 396/2005 e che quindi sono necessari LMR più elevati per evitare di creare ostacoli commerciali all'importazione di tali prodotti. |
(5) |
A norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005, tali domande sono state valutate dagli Stati membri interessati e le relazioni di valutazione sono state trasmesse alla Commissione. |
(6) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare, di seguito denominata «l'Autorità», ha esaminato le domande e le relazioni di valutazione, analizzando in particolare i rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali, ed ha espresso pareri motivati sugli LMR proposti (2). Essa ha trasmesso tali pareri alla Commissione e agli Stati membri e li ha resi accessibili al pubblico. |
(7) |
L'Autorità, nei suoi pareri motivati, ha concluso che, per quanto concerne l'impiego del fenarimol su pesche, uve, fragole, banane, pomodori e cocomeri e del metaflumizone su meloni, cocomeri, erbe e insalate (tranne la lattuga), i dati presentati non sono sufficienti per fissare nuovi LMR. Per quanto concerne l'impiego del metaflumizone sulla scarola, l'Autorità raccomanda che gli LMR proposti non vengano fissati in quanto non è possibile escludere rischi per i consumatori. È pertanto opportuno che gli LMR vigenti restino invariati. |
(8) |
Per quanto concerne l'impiego del metaflumizone su broccoli e lattuga, l'Autorità raccomanda di fissare LMR più bassi rispetto a quelli proposti dal richiedente. |
(9) |
Per quanto concerne l'impiego del teflubenzurone su colture di solanacee e cucurbitacee (con buccia commestibile), l'Autorità ha evidenziato motivi di preoccupazione legati all'assunzione prolungata da parte dei consumatori. Tuttavia, il prodotto che maggiormente contribuisce all'esposizione totale è la mela. L'Autorità raccomanda di ridurre l'LMR fissato per le mele qualora si aumenti l'LMR per le colture sopra citate. Poiché tale LMR è stato fissato per accogliere una richiesta di tolleranza all'importazione fondata su impieghi autorizzati in Brasile, il richiedente è stato contattato per evitare di ostacolare il commercio. Il richiedente ha proposto un LMR alternativo pari a 0,5 mg/kg, che è sufficiente a comprendere gli impieghi autorizzati in Brasile. Poiché tale LMR consente di mantenere un livello elevato di protezione dei consumatori, risulta opportuno fissarlo a 0,5 mg/kg. |
(10) |
Per quanto riguarda tutte le altre domande, l'Autorità ha concluso che tutte le prescrizioni relative ai dati sono state soddisfatte e che, sulla base di una valutazione dell'esposizione di 27 gruppi di consumatori europei specifici, le modifiche degli LMR richieste sono accettabili dal punto di vista della sicurezza dei consumatori. L'Autorità ha tenuto conto delle informazioni più recenti sulle proprietà tossicologiche delle sostanze. Né l'esposizione a vita a queste sostanze attraverso il consumo di tutti i prodotti alimentari che possono contenerle, né l'esposizione a breve termine dovuta a un elevato consumo delle colture e dei prodotti in questione indicano un rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile (DGA) o della dose acuta di riferimento (DAR). |
(11) |
Sulla base dei pareri motivati dell'Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(12) |
I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR attraverso l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione. |
(13) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005. |
(14) |
Per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento dovrà stabilire disposizioni transitorie per i prodotti che sono stati ottenuti conformemente alla normativa vigente prima della modifica degli LMR e per i quali le informazioni confermano un livello elevato di protezione dei consumatori. |
(15) |
Occorre prevedere un periodo ragionevole prima che siano applicati gli LMR modificati al fine di consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori dell'industria alimentare di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR. |
(16) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il regolamento (CE) n. 396/2005 nella sua versione antecedente le modifiche introdotte dal presente regolamento continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti conformemente alla normativa vigente prima del del 17 ottobre 2014.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal del 17 ottobre 2014.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.
(2) Le relazioni scientifiche dell'EFSA sono disponibili online: http://www.efsa.europa.eu
Reasoned opinion of EFSA on the modification of the existing MRLs for fenarimol in various crops (Parere motivato sulla modifica degli LMR vigenti per il fenarimol in diversi prodotti). EFSA Journal 2011; 9(9):2350 [32 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.2350.
Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for metaflumizone in various commodities (Parere motivato sulla modifica degli LMR vigenti per il metaflumizone in vari prodotti di base). EFSA Journal 2013; 11(7):3316 [50 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3316.
Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for teflubenzuron in various commodities (Parere motivato sulla modifica degli LMR vigenti per il teflubenzurone in vari prodotti di base). EFSA Journal 2012; 10(3):2633, [27 pp.], doi:10.2903/j.efsa.2012.2633.
ALLEGATO
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati come segue:
1) |
Nell'allegato II la colonna relativa al fenarimol è sostituita dalla seguente: «Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari
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2) |
L'allegato III è modificato come segue:
|