ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2014.089.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 89

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

57.° anno
25 marzo 2014


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione 2014/161/UE del Consiglio, dell’11 marzo 2014, che modifica la decisione 2009/831/CE per quanto riguarda il suo periodo di applicazione

1

 

*

Decisione 2014/162/UE del Consiglio, dell’11 marzo 2014, che modifica la decisione 2004/162/CE per quanto riguarda la sua applicazione a Mayotte a decorrere dal 1o gennaio 2014

3

 

 

II   Atti non legislativi

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Informazione concernente l'entrata in vigore del protocollo che modifica l'accordo sugli appalti pubblici

5

 

 

2014/163/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 18 novembre 2013, relativa alla conclusione di un protocollo all’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altra, riguardante un accordo quadro tra l’Unione europea e il Regno hascemita di Giordania sui principi generali della partecipazione del Regno hascemita di Giordania ai programmi dell’Unione

6

 

 

2014/164/UE

 

*

Decisione del Consiglio, dell'11 febbraio 2014, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale

7

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 294/2014 della Commissione, del 20 marzo 2014, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Lenteja de Tierra de Campos (IGP)]

28

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 295/2014 della Commissione, del 20 marzo 2014, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Antequera (DOP)]

30

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 296/2014 della Commissione, del 20 marzo 2014, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Neufchâtel (DOP)]

32

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 297/2014 della Commissione, del 20 marzo 2014, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Valençay (DOP)]

34

 

*

Regolamento (UE) n. 298/2014 della Commissione, del 21 marzo 2014, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda il di-idrogenodifosfato di magnesio da utilizzare come agente lievitante e regolatore di acidità ( 1 )

36

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 299/2014 della Commissione, del 24 marzo 2014, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

41

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 300/2014 della Commissione, del 24 marzo 2014, che revoca la sospensione della presentazione di domande di titoli di importazione per i prodotti del settore dello zucchero nell’ambito di determinati contingenti tariffari

43

 

 

DECISIONI

 

 

2014/165/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 3 marzo 2014, che autorizza gli Stati membri a ratificare il trattato sul commercio di armi nell’interesse dell’Unione europea

44

 

 

2014/166/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 21 marzo 2014, che modifica la decisione 2005/381/CE per quanto riguarda il questionario per la relazione sull’applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2014) 1726]  ( 1 )

45

 

 

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Regolamento n. 56 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Prescrizioni uniformi relative all’omologazione dei proiettori per ciclomotori e veicoli trattati come tali

77

 

*

Regolamento n. 82 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei proiettori per ciclomotori dotati di lampade alogene ad incandescenza (HS2)

92

 

*

Regolamento n. 119 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) — Disposizioni uniformi relative all'omologazione delle luci di svolta dei veicoli a motore

101

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

DECISIONI

25.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 89/1


DECISIONE 2014/161/UE DEL CONSIGLIO

dell’11 marzo 2014

che modifica la decisione 2009/831/CE per quanto riguarda il suo periodo di applicazione

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 349,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione 2009/831/CE del Consiglio (2), il Portogallo è stato autorizzato, fino al 31 dicembre 2013, ad applicare una riduzione delle aliquote d’accisa al rum e ai liquori prodotti e consumati a Madera in quanto regione ultraperiferica, nonché ai liquori e alle acqueviti prodotti e consumati nelle Azzorre in quanto regione ultraperiferica. L’articolo 2 di detta decisione ha limitato la deroga di cui sopra a prodotti specifici. Conformemente a tale decisione, il Portogallo potrebbe applicare a tali prodotti un’aliquota d’accisa inferiore all’aliquota piena sull’alcole stabilita all’articolo 3 della direttiva 92/84/CEE del Consiglio (3), ed inferiore all’aliquota minima dell’accisa sull’alcole fissata dalla direttiva 92/84/CEE, ma non inferiore di oltre il 75 % all’aliquota nazionale standard sull’alcole.

(2)

L’applicazione di un’aliquota d’accisa inferiore stabilisce una tassazione differenziata, a beneficio di talune produzioni locali. Ciò costituisce un aiuto di Stato, per il quale è richiesta l’approvazione della Commissione.

(3)

La Commissione ha ritenuto opportuno continuare ad autorizzare la riduzione dell’aliquota d’accisa per compensare lo svantaggio competitivo che subiscono le bevande alcoliche distillate prodotte a Madera e nelle Azzorre come conseguenza dei costi di produzione e di commercializzazione più elevati, generati dalla specifica situazione socioeconomica strutturale di queste due regioni ultraperiferiche, aggravata dagli speciali vincoli di cui all’articolo 349 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), e che già in precedenza ha giustificato la deroga di cui alla decisione 2009/831/CE.

(4)

Poiché tale specifica situazione socioeconomica strutturale persiste nelle due suddette regioni ultraperiferiche, è necessario prorogare ulteriormente il periodo di applicazione della decisione 2009/831/CE.

(5)

Il 28 giugno 2013 la Commissione ha adottato gli orientamenti sugli aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2014-2020, fissando le modalità secondo le quali gli Stati membri possono concedere aiuti alle imprese al fine di sostenere lo sviluppo delle regioni europee svantaggiate nel periodo tra il 2014 e il 2020. Tali orientamenti, che entreranno in vigore il 1o luglio 2014, fanno parte di una strategia più ampia, volta a modernizzare il controllo degli aiuti di Stato e intesa a favorire la crescita nel mercato unico incoraggiando l’adozione di misure di aiuto più efficaci e concentrando l’azione di controllo della Commissione sui casi con il maggiore impatto sulla concorrenza.

(6)

La decisione 2009/831/CE si applicava fino al 31 dicembre 2013. È pertanto opportuno prorogare di sei mesi il periodo di applicazione della decisione 2009/831/CE, in modo che la sua data di scadenza coincida con quella di entrata in vigore degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2014-2020.

(7)

È tuttavia opportuno garantire che il Portogallo possa applicare, senza interruzione, le riduzioni in questione a decorrere dalla scadenza dell’analoga autorizzazione concessa con la decisione 2009/831/CE. Conviene pertanto concedere l’autorizzazione richiesta con effetto dal 1o gennaio 2014.

(8)

La decisione 2009/831/CE deve, pertanto, essere modificata di conseguenza.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All’articolo 5 della decisione 2009/831/CE, la data «31 dicembre 2013» è sostituita dalla data «30 giugno 2014».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.

Articolo 3

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2014

Per il Consiglio

Il presidente

G. STOURNARAS


(1)  Parere del Parlamento europeo del 26.2.2014.

(2)  Decisione 2009/831/CE del Consiglio, del 10 novembre 2009, che autorizza il Portogallo ad applicare una riduzione delle aliquote d’accisa al rum e ai liquori prodotti e consumati nella regione autonoma di Madera, nonché ai liquori e alle acqueviti prodotti e consumati nella regione autonoma delle Azzorre (GU L 297 del 13.11.2009, pag. 9).

(3)  Direttiva 92/84/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sull’alcole e sulle bevande alcoliche (GU L 316 del 31.10.1992, pag. 29).


25.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 89/3


DECISIONE 2014/162/UE DEL CONSIGLIO

dell’11 marzo 2014

che modifica la decisione 2004/162/CE per quanto riguarda la sua applicazione a Mayotte a decorrere dal 1o gennaio 2014

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 349,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2004/162/CE del Consiglio (2) autorizza le autorità francesi a prevedere esenzioni totali o parziali dall’imposta «dazi di mare» per i prodotti locali delle regioni ultraperiferiche francesi elencate nell’allegato alla suddetta decisione. Tali esenzioni totali o parziali costituiscono misure specifiche volte a compensare le particolari limitazioni cui devono far fronte le regioni ultraperiferiche, che comportano costi di produzione aggiuntivi per le imprese locali e rendono i loro prodotti poco competitivi rispetto ai medesimi prodotti provenienti dalla Francia metropolitana e dagli altri Stati membri. Mayotte si trova nella stessa situazione delle altre regioni ultraperiferiche francesi.

(2)

In conformità alla decisione 2012/419/UE del Consiglio europeo (3), a decorrere dal 1o gennaio 2014 Mayotte diventa una regione ultraperiferica ai sensi dell’articolo 349 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Il diritto dell’Unione dovrebbe pertanto applicarsi a Mayotte a decorrere da tale data.

(3)

Le autorità francesi hanno richiesto che la decisione 2004/162/CE sia applicabile a Mayotte a decorrere dal 1o gennaio 2014 e hanno trasmesso un elenco di prodotti ai quali desiderano applicare un regime fiscale differenziato a seconda che si tratti o meno di prodotti locali.

(4)

La presente decisione dovrebbe autorizzare le autorità francesi ad applicare un regime fiscale differenziato ai prodotti per i quali è stata dimostrata l’esistenza innanzitutto di una produzione locale, in secondo luogo di importazioni significative di beni (provenienti, tra l’altro, dalla Francia metropolitana e da altri Stati membri) che potrebbero compromettere il mantenimento della produzione locale e, infine, di costi aggiuntivi che comportano un aumento dei prezzi di costo della produzione locale rispetto ai prodotti provenienti dall’esterno, a scapito della competitività dei prodotti locali. La differenza di tassazione autorizzata non dovrebbe poter superare i costi aggiuntivi dimostrati. L’applicazione di tali principi e la presa in considerazione della specifica situazione socioeconomica strutturale di Mayotte in quanto nuova regione ultraperiferica, aggravata dalle medesime limitazioni speciali che motivano la deroga prevista nella decisione 2004/162/CE per le altre regioni ultraperiferiche francesi conformemente all’articolo 349 del TFUE, giustificano le misure specifiche proposte per Mayotte limitandosi a quanto necessario e senza creare un vantaggio ingiustificato a favore della produzione locale in questa nuova regione ultraperiferica.

(5)

I prodotti per i quali le autorità francesi hanno dimostrato l’esistenza delle tre suddette condizioni figurano nelle parti A, B e C dell’allegato della decisione 2004/162/CE. I prodotti in questione che figurano nella parte A di tale allegato (differenza di tassazione autorizzata di 10 punti percentuali) sono il pepe (prodotti 0904 11 e 0904 12 (4)), la vaniglia (prodotto 0905), la cioccolata (prodotto 1806), alcuni prodotti di materie plastiche (prodotti 3925 10 10, 3925 90 80, 3926 90 90 e 3926 90 97), i mattoni (prodotti 6901 e 6902) e i denti artificiali (prodotto 9021 21 90).

(6)

I prodotti in questione che figurano nella parte B dell’allegato della decisione 2004/162/CE (differenza di tassazione autorizzata di 20 punti percentuali) sono i pesci (prodotti 0301, 0302, 0303, 0304 e 0305), alcuni lavori di legno (prodotti 4407, 4409, 4414, 4418, 4419, 4420 e 4421), alcuni lavori di carta o di cartone (prodotti 4819 e 4821), alcuni prodotti della stampa e dell’editoria (prodotti 4902, 4909, 4910 e 4911), alcuni prodotti di vetro (prodotti 7003 e 7005), alcuni prodotti di ferro (prodotti 7210, 7301, 7312, 7314, 9406 00 31 e 9406 00 38), alcuni lavori di alluminio (prodotti 7606, 7610 10 e 8310), e alcuni mobili per sedersi (prodotti 9401 69, 9401 90 30 e 9403 40).

(7)

I prodotti in questione che figurano nella parte C dell’allegato della decisione 2004/162/CE (differenza di tassazione autorizzata di 30 punti percentuali) sono il latte e i derivati del latte (prodotti 0401, 0403 e 0406), alcune preparazioni di carne (prodotti 1601 e 1602), alcuni prodotti della panetteria e della pasticceria (prodotti 1901 e 1905), i gelati (prodotto 2105), le acque minerali e le bevande analcoliche (prodotti 2201 e 2202), la birra (prodotto 2203), l’ylang-ylang (prodotti 3301 29 11 e 3301 29 31), i saponi e i detergenti (prodotti 3401 e 3402) e infine i materassi di gommapiuma (prodotto 9404 29 90).

(8)

È opportuno, pertanto, modificare di conseguenza la decisione 2004/162/CE.

(9)

Tenuto conto dell’urgenza per Mayotte di essere in grado, quale regione ultraperiferica, di beneficiare quanto prima delle deroghe introdotte con la presente decisione, è opportuno applicare una deroga al periodo di otto settimane di cui all’articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea allegato al trattato sull’Unione europea e al TFUE.

(10)

Dato che Mayotte è divenuta una regione ultraperiferica il 1o gennaio 2014 occorre che la presente decisione si applichi altresì a decorrere dal 1o gennaio 2014, al fine di evitare qualsiasi incertezza del diritto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2004/162/CE è così modificata:

1)

all’articolo 1, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«In deroga agli articoli 28, 30 e 110 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), le autorità francesi sono autorizzate, fino al 1o luglio 2014, ad applicare ai prodotti locali, elencati nell’allegato, della Guadalupa, della Guyana, della Martinica, di Mayotte e della Riunione esenzioni parziali o totali dall’imposta “dazi di mare”, in quanto regioni ultraperiferiche ai sensi dell’articolo 349 del TFUE.»;

2)

l’allegato è così modificato:

a)

nella parte A è aggiunto il punto seguente:

«5.

— Mayotte in quanto regione ultraperiferica

0904 11, 0904 12, 0905, 1806, 3925 10 00, 3925 90 80, 3926 90 90, 3926 90 97, 6901, 6902, 9021 21 90.»;

b)

nella parte B è aggiunto il punto seguente:

«5.

— Mayotte in quanto regione ultraperiferica

0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 4407, 4409, 4414, 4418, 4419, 4420, 4421, 4819, 4821, 4902, 4909, 4910, 4911, 7003, 7005, 7210, 7301, 7312, 7314, 7606, 7610 10, 8310, 9401 69, 9401 90 30, 9403 40, 9406 00 31, 9406 00 38.»;

c)

nella parte C è aggiunto il punto seguente:

«5.

— Mayotte in quanto regione ultraperiferica

0401, 0403, 0406, 1601, 1602, 1901, 1905, 2105, 2201, 2202, 2203, 3301 29 11, 3301 29 31, 3401, 3402, 9404 29 90.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.

Articolo 3

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l’11 marzo 2014

Per il Consiglio

Il presidente

G. STOURNARAS


(1)  Parere del Parlamento europeo del 26.2.2014.

(2)  Decisione 2004/162/CE del Consiglio, del 10 febbraio 2004, relativa al regime dei «dazi di mare» nei dipartimenti francesi d’oltremare e che proroga la decisione 89/688/CEE (GU L 52 del 21.2.2004, pag. 64).

(3)  Decisione 2012/419/UE del Consiglio europeo, dell’11 luglio 2012, che modifica lo status, nei confronti dell’Unione europea, di Mayotte (GU L 204 del 31.7.2012, pag. 131).

(4)  In base alla classificazione della nomenclatura della tariffa doganale comune.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

25.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 89/5


Informazione concernente l'entrata in vigore del protocollo che modifica l'accordo sugli appalti pubblici

Il protocollo che modifica l’accordo sugli appalti pubblici (1) entrerà in vigore il 6 aprile 2014.


(1)  GU L 68 del 7.3.2014, pag. 2.


25.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 89/6


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 novembre 2013

relativa alla conclusione di un protocollo all’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altra, riguardante un accordo quadro tra l’Unione europea e il Regno hascemita di Giordania sui principi generali della partecipazione del Regno hascemita di Giordania ai programmi dell’Unione

(2014/163/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 217 in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), e l’articolo 218, paragrafo 8, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Il protocollo all’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altra, riguardante un accordo quadro tra l’Unione europea e il Regno hascemita di Giordania sui principi generali della partecipazione del Regno hascemita di Giordania ai programmi dell’Unione («protocollo») è stato firmato a nome dell’Unione il 19 dicembre 2012.

(2)

È opportuno approvare il protocollo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo all’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altra, riguardante un accordo quadro tra l’Unione europea e il Regno hascemita di Giordania sui principi generali della partecipazione del Regno hascemita di Giordania ai programmi dell’Unione («protocollo») è approvato a nome dell’Unione (1).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio provvede, a nome dell’Unione, a effettuare la notifica di cui all’articolo 10 del protocollo (2).

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2013

Per il Consiglio

Il presidente

C. ASHTON


(1)  Il protocollo è stato pubblicato nella GU L 117, del 27.4.2013, pag. 2, unitamente alla decisione relativa alla sua firma.

(2)  La data di entrata in vigore del protocollo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


25.3.2014   

IT EN ES FR

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L 89/7


DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell'11 febbraio 2014

relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale

(2014/164/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114 e l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione,

vista l’approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Gli elementi del protocollo contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, che completa la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata («protocollo»), che rientrano tra le competenze dell’Unione sono stati negoziati dalla Commissione, previa autorizzazione del Consiglio, a nome dell’Unione.

(2)

Conformemente alla decisione 2001/748/CE del Consiglio (1), il protocollo è stato firmato il 16 gennaio 2002, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.

(3)

La conclusione della convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (2) è stata approvata a nome dell’Unione con decisione 2004/579/CE del Consiglio (3), condizione necessaria affinché l’Unione possa diventare parte del protocollo, ai sensi dell’ articolo 37, paragrafo 2, della detta convenzione.

(4)

Il protocollo contiene misure che rientrano nel campo di applicazione della politica commerciale comune dell’Unione. L’Unione ha adottato una serie di norme volte ad agevolare, eliminando gli ostacoli, il trasferimento di armi convenzionali all’interno del mercato unico o volte a disciplinare l’esportazione di armi verso paesi terzi.

(5)

Uno strumento giuridicamente vincolante relativo a norme internazionali comuni del più elevato livello possibile sul trasferimento e il controllo delle armi afferisce a materie di competenza esclusiva dell’Unione, in quanto ricadono entrambi nell’ambito di applicazione della politica commerciale comune dell’Unione o perché è probabile che la conclusione del protocollo possa incedere o alterare i suddetti atti giuridici dell’Unione o ne modifichi il campo di applicazione.

(6)

Nella misura in cui le disposizioni del protocollo rientrano nell’ambito della competenza attribuita all’Unione, occorre che l’accordo sia approvato a nome dell’Unione.

(7)

In occasione del deposito dello strumento di approvazione, l’Unione è anche tenuta, a norma dell’articolo 17, paragrafo 3, del protocollo, a dichiarare il proprio ambito di competenza riguardo alle materie disciplinate dal protocollo.

(8)

Il controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi da fuoco all’interno dell’Unione europea, come pure le formalità per la circolazione delle armi da fuoco tra gli Stati membri sono disciplinati dalla direttiva 91/477/CEE del Consiglio (4).

(9)

Le norme e le procedure applicabili ai trasferimenti intracomunitari di prodotti per la difesa sono disciplinati dalla direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DÉCISIONE:

Articolo 1

Il protocollo contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, è approvato a nome dell’ Unione europea.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a procedere, a nome dell’Unione europea, al deposito dello strumento di approvazione e della dichiarazione di competenza di cui all’articolo 17, paragrafo 3, del protocollo, al fine di esprimere il consenso dell’Unione ad essere vincolata dal protocollo (6).

Il testo della dichiarazione è accluso alla presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 2014

Per il Consiglio

Il presidente

E. VENIZELOS


(1)  Decisione 2001/748/CE del Consiglio, del 16 ottobre 2001, relativa alla firma a nome della Comunità europea del protocollo contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, allegato alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata (GU L 280 del 24.10.2001, pag. 5).

(2)  Convenzione riprodotta nell’allegato I della decisone 2004/579/CE (GU L 261 del 6.8.2004, pag. 69).

(3)  Decisione 2004/579/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (GU L 261 del 6.8.2004, pag. 69).

(4)  Direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi (GU L 256 del 13.9.1991, pag. 51).

(5)  Direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all’interno delle Comunità di prodotti per la difesa (GU L 146 del 10.6.2009, pag. 1).

(6)  La data di entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dal Segretariato generale del Consiglio.


DICHIARAZIONE

relativa all’ambito di competenza dell’unione europea con riguardo alle materie disciplinate dal protocollo contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle nazioni unite contro la criminalità organizzata transnazionale

L’articolo 17, paragrafo 3, del protocollo contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni stabilisce che lo strumento di ratifica, accettazione o approvazione di un’organizzazione regionale d’integrazione economica contenga una dichiarazione intesa a precisare le materie disciplinate dal protocollo la cui competenza è stata trasferita all’organizzazione dai suoi Stati membri che sono parti contraenti del protocollo.

L’Unione europea ha competenza esclusiva in materia di politica commerciale. L’Unione ha anche competenza concorrente sulle norme riguardanti la realizzazione del mercato interno, e competenza esclusiva per quanto riguarda disposizioni del protocollo che incidano o modifichino l’ambito di applicazione delle norme comuni adottate dall’Unione. L’Unione ha adottato regole per quanto riguarda, in particolare, la lotta contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, stabilendo norme e procedure in materia di politica commerciale degli Stati membri concernenti in particolare la registrazione dei dati, la marcatura delle armi da fuoco, la disattivazione delle armi da fuoco, le condizioni applicabili ai sistemi di autorizzazione per le esportazioni, le importazioni e il transito, il rafforzamento dei controlli nei punti di esportazione e le attività di intermediazione.

Il protocollo contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni si applica, per quanto riguarda le competenze trasferite all’Unione, ai territori in cui si applica il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alle condizioni stabilite in detto trattato.

La portata e l’esercizio di tali competenze dell’Unione sono soggetti, per loro stessa natura, a una continua evoluzione e, all’occorrenza, l’Unione completerà o modificherà la presente dichiarazione, in conformità dell’articolo 17, paragrafo 3, del protocollo.

PROTOCOL

against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Their Parts and Components and Ammunition, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime

PREAMBLE

THE STATES PARTIES TO THIS PROTOCOL,

AWARE of the urgent need to prevent, combat and eradicate the illicit manufacturing of and trafficking in firearms, their parts and components and ammunition, owing to the harmful effects of those activities on the security of each State, region and the world as a whole, endangering the well-being of peoples, their social and economic development and their right to live in peace,

CONVINCED, therefore, of the necessity for all States to take all appropriate measures to this end, including international cooperation and other measures at the regional and global levels,

RECALLING General Assembly resolution 53/111 of 9 December 1998, in which the Assembly decided to establish an open-ended intergovernmental ad hoc committee for the purpose of elaborating a comprehensive international convention against transnational organized crime and of discussing the elaboration of, inter alia, an international instrument combating the illicit manufacturing of and trafficking in firearms, their parts and components and ammunition,

BEARING IN MIND the principle of equal rights and self-determination of peoples, as enshrined in the Charter of the United Nations and the Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Cooperation among States in accordance with the Charter of the United Nations,

CONVINCED that supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime with an international instrument against the illicit manufacturing of and trafficking in firearms, their parts and components and ammunition will be useful in preventing and combating those crimes,

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

I.   GENERAL PROVISIONS

Article 1

Relation with the United Nations Convention against Transnational Organized Crime

1.   This Protocol supplements the United Nations Convention against Transnational Organized Crime. It shall be interpreted together with the Convention.

2.   The provisions of the Convention shall apply, mutatis mutandis, to this Protocol unless otherwise provided herein.

3.   The offences established in accordance with Article 5 of this Protocol shall be regarded as offences established in accordance with the Convention.

Article 2

Statement of purpose

The purpose of this Protocol is to promote, facilitate and strengthen cooperation among States Parties in order to prevent, combat and eradicate the illicit manufacturing of and trafficking in firearms, their parts and components and ammunition.

Article 3

Use of terms

For the purposes of this Protocol:

(a)

‘Firearm’ shall mean any portable barrelled weapon that expels, is designed to expel or may be readily converted to expel a shot, bullet or projectile by the action of an explosive, excluding antique firearms or their replicas. Antique firearms and their replicas shall be defined in accordance with domestic law. In no case, however, shall antique firearms include firearms manufactured after 1899;

(b)

‘Parts and components’ shall mean any element or replacement element specifically designed for a firearm and essential to its operation, including a barrel, frame or receiver, slide or cylinder, bolt or breech block, and any device designed or adapted to diminish the sound caused by firing a firearm;

(c)

‘Ammunition’ shall mean the complete round or its components, including cartridge cases, primers, propellant powder, bullets or projectiles, that are used in a firearm, provided that those components are themselves subject to authorization in the respective State Party;

(d)

‘Illicit manufacturing’ shall mean the manufacturing or assembly of firearms, their parts and components or ammunition:

(i)

From parts and components illicitly trafficked;

(ii)

Without a licence or authorization from a competent authority of the State Party where the manufacture or assembly takes place; or

(iii)

Without marking the firearms at the time of manufacture, in accordance with Article 8 of this Protocol;

Licensing or authorization of the manufacture of parts and components shall be in accordance with domestic law;

(e)

‘Illicit trafficking’ shall mean the import, export, acquisition, sale, delivery, movement or transfer of firearms, their parts and components and ammunition from or across the territory of one State Party to that of another State Party if any one of the States Parties concerned does not authorize it in accordance with the terms of this Protocol or if the firearms are not marked in accordance with Article 8 of this Protocol;

(f)

‘Tracing’ shall mean the systematic tracking of firearms and, where possible, their parts and components and ammunition from manufacturer to purchaser for the purpose of assisting the competent authorities of States Parties in detecting, investigating and analysing illicit manufacturing and illicit trafficking.

Article 4

Scope of application

1.   This Protocol shall apply, except as otherwise stated herein, to the prevention of illicit manufacturing of and trafficking in firearms, their parts and components and ammunition and to the investigation and prosecution of offences established in accordance with Article 5 of this Protocol where those offences are transnational in nature and involve an organized criminal group.

2.   This Protocol shall not apply to state-to-state transactions or to state transfers in cases where the application of the Protocol would prejudice the right of a State Party to take action in the interest of national security consistent with the Charter of the United Nations.

Article 5

Criminalization

1.   Each State Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences the following conduct, when committed intentionally:

(a)

Illicit manufacturing of firearms, their parts and components and ammunition;

(b)

Illicit trafficking in firearms, their parts and components and ammunition;

(c)

Falsifying or illicitly obliterating, removing or altering the marking(s) on firearms required by Article 8 of this Protocol.

2.   Each State Party shall also adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences the following conduct:

(a)

Subject to the basic concepts of its legal system, attempting to commit or participating as an accomplice in an offence established in accordance with paragraph 1 of this article; and

(b)

Organizing, directing, aiding, abetting, facilitating or counselling the commission of an offence established in accordance with paragraph 1 of this article.

Article 6

Confiscation, seizure and disposal

1.   Without prejudice to Article 12 of the Convention, States Parties shall adopt, to the greatest extent possible within their domestic legal systems, such measures as may be necessary to enable confiscation of firearms, their parts and components and ammunition that have been illicitly manufactured or trafficked.

2.   States Parties shall adopt, within their domestic legal systems, such measures as may be necessary to prevent illicitly manufactured and trafficked firearms, parts and components and ammunition from falling into the hands of unauthorized persons by seizing and destroying such firearms, their parts and components and ammunition unless other disposal has been officially authorized, provided that the firearms have been marked and the methods of disposal of those firearms and ammunition have been recorded.

II.   PREVENTION

Article 7

Record-keeping

Each State Party shall ensure the maintenance, for not less than ten years, of information in relation to firearms and, where appropriate and feasible, their parts and components and ammunition that is necessary to trace and identify those firearms and, where appropriate and feasible, their parts and components and ammunition which are illicitly manufactured or trafficked and to prevent and detect such activities. Such information shall include:

(a)

The appropriate markings required by Article 8 of this Protocol;

(b)

In cases involving international transactions in firearms, their parts and components and ammunition, the issuance and expiration dates of the appropriate licences or authorizations, the country of export, the country of import, the transit countries, where appropriate, and the final recipient and the description and quantity of the articles.

Article 8

Marking of firearms

1.   For the purpose of identifying and tracing each firearm, States Parties shall:

(a)

At the time of manufacture of each firearm, either require unique marking providing the name of the manufacturer, the country or place of manufacture and the serial number, or maintain any alternative unique user-friendly marking with simple geometric symbols in combination with a numeric and/or alphanumeric code, permitting ready identification by all States of the country of manufacture;

(b)

Require appropriate simple marking on each imported firearm, permitting identification of the country of import and, where possible, the year of import and enabling the competent authorities of that country to trace the firearm, and a unique marking, if the firearm does not bear such a marking. The requirements of this subparagraph need not be applied to temporary imports of firearms for verifiable lawful purposes;

(c)

Ensure, at the time of transfer of a firearm from government stocks to permanent civilian use, the appropriate unique marking permitting identification by all States Parties of the transferring country.

2.   States Parties shall encourage the firearms manufacturing industry to develop measures against the removal or alteration of markings.

Article 9

Deactivation of firearms

A State Party that does not recognize a deactivated firearm as a firearm in accordance with its domestic law shall take the necessary measures, including the establishment of specific offences if appropriate, to prevent the illicit reactivation of deactivated firearms, consistent with the following general principles of deactivation:

(a)

All essential parts of a deactivated firearm are to be rendered permanently inoperable and incapable of removal, replacement or modification in a manner that would permit the firearm to be reactivated in any way;

(b)

Arrangements are to be made for deactivation measures to be verified, where appropriate, by a competent authority to ensure that the modifications made to a firearm render it permanently inoperable;

(c)

Verification by a competent authority is to include a certificate or record attesting to the deactivation of the firearm or a clearly visible mark to that effect stamped on the firearm.

Article 10

General requirements for export, import and transit licensing or authorization systems

1.   Each State Party shall establish or maintain an effective system of export and import licensing or authorization, as well as of measures on international transit, for the transfer of firearms, their parts and components and ammunition.

2.   Before issuing export licences or authorizations for shipments of firearms, their parts and components and ammunition, each State Party shall verify:

(a)

That the importing States have issued import licences or authorizations; and

(b)

That, without prejudice to bilateral or multilateral agreements or arrangements favouring landlocked States, the transit States have, at a minimum, given notice in writing, prior to shipment, that they have no objection to the transit.

3.   The export and import licence or authorization and accompanying documentation together shall contain information that, at a minimum, shall include the place and the date of issuance, the date of expiration, the country of export, the country of import, the final recipient, a description and the quantity of the firearms, their parts and components and ammunition and, whenever there is transit, the countries of transit. The information contained in the import licence must be provided in advance to the transit States.

4.   The importing State Party shall, upon request, inform the exporting State Party of the receipt of the dispatched shipment of firearms, their parts and components or ammunition.

5.   Each State Party shall, within available means, take such measures as may be necessary to ensure that licensing or authorization procedures are secure and that the authenticity of licensing or authorization documents can be verified or validated.

6.   States Parties may adopt simplified procedures for the temporary import and export and the transit of firearms, their parts and components and ammunition for verifiable lawful purposes such as hunting, sport shooting, evaluation, exhibitions or repairs.

Article 11

Security and preventive measures

In an effort to detect, prevent and eliminate the theft, loss or diversion of, as well as the illicit manufacturing of and trafficking in, firearms, their parts and components and ammunition, each State Party shall take appropriate measures:

(a)

To require the security of firearms, their parts and components and ammunition at the time of manufacture, import, export and transit through its territory; and

(b)

To increase the effectiveness of import, export and transit controls, including, where appropriate, border controls, and of police and customs transborder cooperation.

Article 12

Information

1.   Without prejudice to Articles 27 and 28 of the Convention, States Parties shall exchange among themselves, consistent with their respective domestic legal and administrative systems, relevant case-specific information on matters such as authorized producers, dealers, importers, exporters and, whenever possible, carriers of firearms, their parts and components and ammunition.

2.   Without prejudice to Articles 27 and 28 of the Convention, States Parties shall exchange among themselves, consistent with their respective domestic legal and administrative systems, relevant information on matters such as:

(a)

Organized criminal groups known to take part or suspected of taking part in the illicit manufacturing of or trafficking in firearms, their parts and components and ammunition;

(b)

The means of concealment used in the illicit manufacturing of or trafficking in firearms, their parts and components and ammunition and ways of detecting them;

(c)

Methods and means, points of dispatch and destination and routes customarily used by organized criminal groups engaged in illicit trafficking in firearms, their parts and components and ammunition; and

(d)

Legislative experiences and practices and measures to prevent, combat and eradicate the illicit manufacturing of and trafficking in firearms, their parts and components and ammunition.

3.   States Parties shall provide to or share with each other, as appropriate, relevant scientific and technological information useful to law enforcement authorities in order to enhance each other’s abilities to prevent, detect and investigate the illicit manufacturing of and trafficking in firearms, their parts and components and ammunition and to prosecute the persons involved in those illicit activities.

4.   States Parties shall cooperate in the tracing of firearms, their parts and components and ammunition that may have been illicitly manufactured or trafficked. Such cooperation shall include the provision of prompt responses to requests for assistance in tracing such firearms, their parts and components and ammunition, within available means.

5.   Subject to the basic concepts of its legal system or any international agreements, each State Party shall guarantee the confidentiality of and comply with any restrictions on the use of information that it receives from another State Party pursuant to this article, including proprietary information pertaining to commercial transactions, if requested to do so by the State Party providing the information. If such confidentiality cannot be maintained, the State Party that provided the information shall be notified prior to its disclosure.

Article 13

Cooperation

1.   States Parties shall cooperate at the bilateral, regional and international levels to prevent, combat and eradicate the illicit manufacturing of and trafficking in firearms, their parts and components and ammunition.

2.   Without prejudice to Article 18, paragraph 13, of the Convention, each State Party shall identify a national body or a single point of contact to act as liaison between it and other States Parties on matters relating to this Protocol.

3.   States Parties shall seek the support and cooperation of manufacturers, dealers, importers, exporters, brokers and commercial carriers of firearms, their parts and components and ammunition to prevent and detect the illicit activities referred to in paragraph 1 of this article.

Article 14

Training and technical assistance

States Parties shall cooperate with each other and with relevant international organizations, as appropriate, so that States Parties may receive, upon request, the training and technical assistance necessary to enhance their ability to prevent, combat and eradicate the illicit manufacturing of and trafficking in firearms, their parts and components and ammunition, including technical, financial and material assistance in those matters identified in Articles 29 and 30 of the Convention.

Article 15

Brokers and brokering

1.   With a view to preventing and combating illicit manufacturing of and trafficking in firearms, their parts and components and ammunition, States Parties that have not yet done so shall consider establishing a system for regulating the activities of those who engage in brokering. Such a system could include one or more measures such as:

(a)

Requiring registration of brokers operating within their territory;

(b)

Requiring licensing or authorization of brokering; or

(c)

Requiring disclosure on import and export licences or authorizations, or accompanying documents, of the names and locations of brokers involved in the transaction.

2.   States Parties that have established a system of authorization regarding brokering as set forth in paragraph 1 of this article are encouraged to include information on brokers and brokering in their exchanges of information under Article 12 of this Protocol and to retain records regarding brokers and brokering in accordance with Article 7 of this Protocol.

III.   FINAL PROVISIONS

Article 16

Settlement of disputes

1.   States Parties shall endeavour to settle disputes concerning the interpretation or application of this Protocol through negotiation.

2.   Any dispute between two or more States Parties concerning the interpretation or application of this Protocol that cannot be settled through negotiation within a reasonable time shall, at the request of one of those States Parties, be submitted to arbitration. If, six months after the date of the request for arbitration, those States Parties are unable to agree on the organization of the arbitration, any one of those States Parties may refer the dispute to the International Court of Justice by request in accordance with the Statute of the Court.

3.   Each State Party may, at the time of signature, ratification, acceptance or approval of or accession to this Protocol, declare that it does not consider itself bound by paragraph 2 of this article. The other States Parties shall not be bound by paragraph 2 of this article with respect to any State Party that has made such a reservation.

4.   Any State Party that has made a reservation in accordance with paragraph 3 of this article may at any time withdraw that reservation by notification to the Secretary-General of the United Nations.

Article 17

Signature, ratification, acceptance, approval and accession

1.   This Protocol shall be open to all States for signature at United Nations Headquarters in New York from the thirtieth day after its adoption by the General Assembly until 12 December 2002.

2.   This Protocol shall also be open for signature by regional economic integration organizations provided that at least one member State of such organization has signed this Protocol in accordance with paragraph 1 of this article.

3.   This Protocol is subject to ratification, acceptance or approval. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations. A regional economic integration organization may deposit its instrument of ratification, acceptance or approval if at least one of its member States has done likewise. In that instrument of ratification, acceptance or approval, such organization shall declare the extent of its competence with respect to the matters governed by this Protocol. Such organization shall also inform the depositary of any relevant modification in the extent of its competence.

4.   This Protocol is open for accession by any State or any regional economic integration organization of which at least one member State is a Party to this Protocol. Instruments of accession shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations. At the time of its accession, a regional economic integration organization shall declare the extent of its competence with respect to matters governed by this Protocol. Such organization shall also inform the depositary of any relevant modification in the extent of its competence.

Article 18

Entry into force

1.   This Protocol shall enter into force on the ninetieth day after the date of deposit of the fortieth instrument of ratification, acceptance, approval or accession, except that it shall not enter into force before the entry into force of the Convention. For the purpose of this paragraph, any instrument deposited by a regional economic integration organization shall not be counted as additional to those deposited by member States of such organization.

2.   For each State or regional economic integration organization ratifying, accepting, approving or acceding to this Protocol after the deposit of the fortieth instrument of such action, this Protocol shall enter into force on the thirtieth day after the date of deposit by such State or organization of the relevant instrument or on the date this Protocol enters into force pursuant to paragraph 1 of this article, whichever is the later.

Article 19

Amendment

1.   After the expiry of five years from the entry into force of this Protocol, a State Party to the Protocol may propose an amendment and file it with the Secretary-General of the United Nations, who shall thereupon communicate the proposed amendment to the States Parties and to the Conference of the Parties to the Convention for the purpose of considering and deciding on the proposal. The States Parties to this Protocol meeting at the Conference of the Parties shall make every effort to achieve consensus on each amendment. If all efforts at consensus have been exhausted and no agreement has been reached, the amendment shall, as a last resort, require for its adoption a two-thirds majority vote of the States Parties to this Protocol present and voting at the meeting of the Conference of the Parties.

2.   Regional economic integration organizations, in matters within their competence, shall exercise their right to vote under this article with a number of votes equal to the number of their member States that are Parties to this Protocol. Such organizations shall not exercise their right to vote if their member States exercise theirs and vice versa.

3.   An amendment adopted in accordance with paragraph 1 of this article is subject to ratification, acceptance or approval by States Parties.

4.   An amendment adopted in accordance with paragraph 1 of this article shall enter into force in respect of a State Party ninety days after the date of the deposit with the Secretary-General of the United Nations of an instrument of ratification, acceptance or approval of such amendment.

5.   When an amendment enters into force, it shall be binding on those States Parties which have expressed their consent to be bound by it. Other States Parties shall still be bound by the provisions of this Protocol and any earlier amendments that they have ratified, accepted or approved.

Article 20

Denunciation

1.   A State Party may denounce this Protocol by written notification to the Secretary-General of the United Nations. Such denunciation shall become effective one year after the date of receipt of the notification by the Secretary-General.

2.   A regional economic integration organization shall cease to be a Party to this Protocol when all of its member States have denounced it.

Article 21

Depositary and languages

1.   The Secretary-General of the United Nations is designated depositary of this Protocol.

2.   The original of this Protocol, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned plenipotentiaries, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Protocol.

PROTOCOLO

contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional

PREÁMBULO

LOS ESTADOS PARTE EN EL PRESENTE PROTOCOLO,

CONSCIENTES de la urgente necesidad de prevenir, combatir y erradicar la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, a causa de los efectos perjudiciales de estas actividades para la seguridad de cada Estado y región y del mundo en general, que ponen en peligro el bienestar de los pueblos, su desarrollo económico y social y su derecho a vivir en paz,

CONVENCIDOS, por tanto, de la necesidad de que los Estados adopten todas las medidas apropiadas a tal fin, incluidas medidas de cooperación internacional y de otra índole en los planos regional y mundial.

RECORDANDO la resolución 53/111 de la Asamblea General, de 9 de diciembre de 1998, en la que la Asamblea decidió establecer un comité especial intergubernamental de composición abierta con la finalidad de elaborar una convención internacional amplia contra la delincuencia organizada transnacional y de examinar la posibilidad de elaborar, entre otras cosas, un instrumento internacional contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones,

TENIENDO PRESENTES los principios de igualdad de derechos y de libre determinación de los pueblos, consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y en la Declaración sobre los principios de Derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas,

CONVENCIDOS de que complementar la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional con un instrumento internacional contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, será de utilidad para prevenir y combatir esos delitos,

HAN ACORDADO LO SIGUIENTE:

I.   DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1

Relación con la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional

1.   El presente Protocolo complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y se interpretará juntamente con la Convención.

2.   Las disposiciones de la Convención se aplicarán mutatis mutantis al presente Protocolo, a menos que en él se disponga otra cosa.

3.   Los delitos tipificados con arreglo al artículo 5 del presente Protocolo se considerarán delito tipificados con arreglo a la Convención.

Artículo 2

Finalidad

La finalidad del presente Protocolo es promover, facilitar y reforzar la cooperación entre los Estados Parte con el propósito de prevenir, combatir y erradicar la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones.

Artículo 3

Definiciones

Para los fines del presente Protocolo:

a)

por «arma de fuego» se entenderá toda arma portátil que tenga cañón y que lance, esté concebida para lanzar o pueda transformarse fácilmente para lanzar un balín, una bala o un proyectil por la acción de un explosivo, excluidas las armas de fuego antiguas o sus réplicas. Las armas de fuego antiguas y sus réplicas se definirán de conformidad con el Derecho interno. En ningún caso, sin embargo, podrán incluir armas de fuego fabricadas después de 1899;

b)

por «piezas y componentes» se entenderá todo elemento o elemento de repuesto específicamente concebido para un arma de fuego e indispensables para su funcionamiento, incluidos el cañón, la caja o el cajón, el cerrojo o el tambor, el cierre o el bloqueo del cierre y todo dispositivo concebido o adaptado para disminuir el sonido causado por un arma de fuego;

c)

por «municiones» se entenderá el cartucho completo o sus componentes, entre ellos las vainas, los cebos, la carga propulsora, las balas o proyectiles utilizados en las armas de fuego, siempre que estos componentes estén de por sí sujetos a autorización en el respectivo Estado Parte;

d)

por «fabricación ilícita» se entenderá la fabricación o el montaje de armas de fuego, sus piezas y componentes o municiones:

i)

a partir de piezas y componente que hayan sido objeto de tráfico ilícito,

ii)

sin licencia o autorización de una autoridad competente del Estado Parte en que se realice la fabricación o el montaje, o

iii)

sin marcar las armas de fuego en el momento de su fabricación, de conformidad con el artículo 8 del presente Protocolo.

La concesión de licencia o autorización respecto de la fabricación de piezas y componentes se hará de conformidad con el Derecho interno;

e)

por «tráfico ilícito» se entenderá la importación, exportación, adquisición, venta, entrega, traslado o transferencia de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones desde o a través del territorio de un Estado Parte al de otro Estado Parte si cualquiera de los Estados Parte interesados no lo autoriza conforme a lo dispuesto en el presente Protocolo o si las armas de fuego no han sido marcadas conforme a lo dispuesto en el artículo 8 del presente Protocolo;

f)

por «localización» se entenderá el rastreo sistemático de las armas de fuego y, de ser posible, de sus piezas y componentes y municiones, desde el fabricante al comprador, con el fin de ayudar a las autoridades componentes de los Estados Parte a detectar, investigar y analizar la fabricación y el tráfico ilícitos.

Artículo 4

Ámbito de aplicación

1.   A menos que contenga una disposición en contrario, el presente Protocolo se aplicará a la prevención de la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones y a la investigación y el enjuiciamiento de los delitos tipificados con arreglo al artículo 5 del presente Protocolo cuando esos delitos sean de carácter transnacional y entrañen la participación de un grupo delictivo organizado.

2.   El presente Protocolo no se aplicará a las transacciones entre Estados ni a las transferencias estatales cuando la aplicación del Protocolo pudiera perjudicar el derecho de un Estado Parte a adoptar medidas en aras de la seguridad nacional en consonancia con la carta de las Naciones Unidas.

Artículo 5

Penalización

1.   Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas o de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito las siguientes conductas. Cuando se cometan intencionalmente:

a)

la fabricación ilícita de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones;

b)

el tráfico ilícito de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones;

c)

la falsificación o la obliteración, supresión o alteración ilícitas de la(s) marca(s) de un arma de fuego requeridas de conformidad con el artículo 8 del presente Protocolo.

2.   Cada Estado Parte adoptará, asimismo, las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito las siguientes conductas:

a)

con sujeción a los conceptos básicos de su ordenamiento jurídico, la tentativa de comisión de un delito tipificado con arreglo al apartado 1 del presente artículo o la participación de él como cómplice, y

b)

la organización, dirección, ayuda, incitación, facilitación o asesoramiento para la comisión de delito tipificado con arreglo al apartado 1 del presente artículo.

Artículo 6

Decomiso, incautación y disposición

1.   A reserva de lo dispuesto en el artículo 12 de la Convención, los Estados Parte adoptarán, en la mayor medida posible de conformidad con su ordenamiento jurídico interno, las medidas que sean necesarias para permitir el decomiso de las armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones que hayan sido objeto de fabricación o tráfico ilícitos.

2.   Los Estados Parte adoptarán, de conformidad con su ordenamiento jurídico interno, las medidas necesarias para impedir que las armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones que hayan sido objeto de fabricación o tráfico ilícitos caigan en manos de personas no autorizadas, en particular mediante la incautación y destrucción de esas armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, a menos que se haya autorizado oficialmente otra forma de disposición, siempre y cuando se hayan marcado las armas de fuego y se hayan registrado los métodos para la disposición de esas armas de fuego y municiones.

II.   PREVENCIÓN

Artículo 7

Registros

Cada Estado Parte garantizará el mantenimiento, por un período no inferior a diez años, de la información relativa a las armas de fuego y, cuando sea apropiado y factible, de la información relativa a sus piezas y componentes y municiones que sea necesaria para localizar e identificar las armas de fuego y, cuando sea apropiado y factible, sus piezas y componentes y municiones que hayan sido objeto de fabricación o tráfico ilícitos, así como para evitar y detectar esas actividades. Esa información incluirá:

a)

las marcas pertinentes requeridas de conformidad con el artículo 8 del presente Protocolo;

b)

en los casos que entrañen transacciones internacionales con armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, las fechas de emisión y expiración de las licencias o autorizaciones correspondientes, el país de importación, los países de tránsito, cuando proceda, y el receptor final, así como la descripción y la cantidad de los artículos.

Artículo 8

Marcación de las armas de fuego

1.   A los efectos de identificar y localizar cada arma de fuego, los Estados Parte:

a)

en el momento de la fabricación de cada arma de fuego exigirán que esta sea marcada con una marca distintiva que indique el nombre del fabricante, el país o lugar de fabricación y el número de serie, o mantendrán cualquier otra marca distintiva y fácil de emplear que ostente símbolos geométricos sencillos, junto con un código numérico y/o alfanumérico, y que permita a todos los Estados Parte identificar sin dificultad el país de fabricación;

b)

exigirán que se aplique a toda arma de fuego importada una marca sencilla y apropiada que permita identificar el país de importación y, de ser posible, el año de esta, y permita, asimismo, a las autoridades competentes de ese país localizar el arma de fuego, así como una marca distintiva, si el arma de fuego no la lleva. Los requisitos del presente apartado no tendrán que aplicarse a la importación temporal de armas de fuego con fines lícitos verificables;

c)

velarán por que, en el momento en que se transfiera un arma de fuego de las existencias estatales a la utilización civil con carácter permanente, se aplique a dicha arma distintiva apropiada que permita a todos los Estados Parte identificar el país que realiza la transferencia.

2.   Los Estados Parte alentarán a la industria de fabricación de armas de fuego a formular medidas contra la supresión o la alteración de las marcas.

Artículo 9

Desactivación de las armas de fuego

Todo Estado Parte que, de conformidad con su Derecho interno, no reconozca como arma de fuego un arma desactivada adoptará las medidas que sean necesarias, incluida la tipificación de delitos específicos, si procede, a fin de prevenir la reactivación ilícita de las armas de fuego desactivadas, en consonancia con los siguientes principios generales de desactivación:

a)

todas las piezas esenciales de un arma desactivadas se tornarán permanentemente inservibles y no susceptibles de ser retiradas, sustituidas o modificadas de cualquier forma que pueda permitir su reactivación;

b)

se adoptarán disposiciones para que una autoridad competente verifique, cuando proceda, las medidas de desactivación, a fin de garantizar que las modificaciones aportadas al arma de fuego la inutilizan permanentemente;

c)

la verificación por una autoridad competente comprenderá la expedición de un certificado o la anotación en un registro en que se haga constar la desactivación del arma de fuego o la inclusión de una marca a esos efectos claramente visible en el arma de fuego.

Artículo 10

Requisitos generales para sistemas de licencias o autorizaciones de exportación, importación y tránsito

1.   Cada Estado Parte establecerá o mantendrá un sistema eficaz de licencias o autorizaciones de exportación e importación, así como de medidas aplicables al tránsito internacional, para la transferencia de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones.

2.   Antes de emitir licencias o autorizaciones de exportación para la expedición de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, cada Estado Parte se asegurará de que:

a)

los Estados importadores hayan emitido las correspondientes licencias o autorizaciones, y

b)

los Estados de tránsito hayan al menos comunicado por escrito, con anterioridad a la expedición, que no se oponen al tránsito, sin perjuicio de los acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales destinados a favorecer a los Estados sin litoral.

3.   La licencia o autorización de exportación e importación y la documentación que la acompañe contendrán conjuntamente información que, como mínimo, comprenda el lugar y la fecha de expiración, el país de exportación, el país de importación, el destino final, una descripción y la cantidad de las armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones y, cuando haya tránsito, los países de tránsito. La información contenida en la licencia de importación deberá facilitarse a los Estados de tránsito con antelación.

4.   El Estado Parte importador notificará al Estado Parte exportador, previa solicitud, la recepción de las remesas de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones que le hayan sido enviadas.

5.   Cada Estado Parte adoptará, dentro de sus posibilidades, las medidas necesarias para garantizar que los procedimientos de licencia o autorización sean seguros y que la autenticidad de los documentos de licencia o autorización pueda ser verificada o validada.

6.   Los Estados Parte podrán adoptar procedimientos simplificados para la importación y exportación temporales y para el tránsito de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones para fines lícitos verificables, tales como cacerías, prácticas de tiro deportivo, pruebas, exposiciones o reparaciones.

Artículo 11

Medidas de seguridad y prevención

A fin de detectar, prevenir y eliminar el robo, la pérdida o la desviación, así como la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, cada Estado Parte adoptará medidas apropiadas para:

a)

exigir que se garantice la seguridad de las armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones en el curso de su fabricación, su importación y exportación y su tránsito a través de su territorio, y

b)

aumentar la eficacia de los controles de importación, exportación y tránsito, incluidos, cuando proceda, los controles fronterizos, así como de la cooperación transfronteriza entre los servicios policiales y aduaneros.

Artículo 12

Información

1.   Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 27 y 28 de la Convención, los Estados Parte intercambiarán, de conformidad con sus respectivos ordenamientos jurídicos y administrativos internos, información pertinente para cada caso específico sobre cuestiones como los fabricantes, agentes comerciales, importadores y exportadores y, de ser posible, transportista autorizados de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones.

2.   Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 27 y 28 de la Convención, los Estados Parte intercambiarán, de conformidad con sus respectivos ordenamientos jurídicos y administrativos internos, información pertinente sobre cuestiones como:

a)

los grupos delictivos organizados, efectiva o presuntamente involucrados en la fabricación o el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones;

b)

los medios de ocultación utilizados en la fabricación o el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, así como las formas de detectarlos;

c)

los métodos y medios, los lugares de expedición y de destino y las rutas que habitualmente utilizan los grupos delictivos organizados que participan en el tráfico ilícito de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, y

d)

experiencias de carácter legislativo, así como prácticas y medidas conexas, para prevenir, combatir y erradicar la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones.

3.   Los Estados Parte se facilitarán, según proceda, toda información científica y tecnológica pertinente que sea de utilidad para las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, a fin de reforzar mutuamente su capacidad de prevenir, detectar e investigar la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, y de enjuiciar a las personas involucradas en esas actividades ilícitas.

4.   Los Estados Parte cooperarán en la localización de las armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones que puedan haber sido objeto de fabricación o tráfico ilícitos. Esa cooperación incluirá la respuesta rápida de los Estados Parte a toda solicitud de asistencia para localizar esas armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, dentro de los medios disponibles.

5.   Con sujeción a los conceptos básicos de su ordenamiento jurídico o a cualesquiera acuerdos internacionales, cada Estado Parte garantizará la confidencialidad y acatará las restricciones impuestas a la utilización de toda información que reciba de otro Estado Parte de conformidad con el presente artículo, incluida información de dominio privado sobre transacciones comerciales, cuando así lo solicite el Estado Parte que facilita la información. Si no es posible mantener la confidencialidad, antes de revelar la información se dará cuenta de ello al Estado Parte que la facilitó.

Artículo 13

Cooperación

1.   Los Estados Parte cooperarán en los planos bilateral, regional e internacional a fin de prevenir, combatir y erradicar la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones.

2.   Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 13 del artículo 18 de la Convención, cada Estado Parte designará un órgano nacional o un punto de contacto central encargado de mantener el enlace con los demás Estados Parte en toda cuestión relativa al presente Protocolo.

3.   Los Estados Parte procurarán obtener el apoyo y la cooperación de los fabricantes, agentes comerciales, importadores, exportadores, corredores y transportistas comerciales de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, a fin de prevenir y detectar las actividades ilícitas mencionadas en el apartado 1 del presente artículo.

Artículo 14

Capacitación y asistencia técnica

Los Estados Parte cooperarán entre sí y con las organizaciones internacionales pertinentes, según proceda, a fin de que los Estados Parte que lo soliciten reciban la formación y asistencia técnica requeridas para reforzar su capacidad de prevenir, combatir y erradicar la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, incluida la asistencia técnica, financiera y material que proceda en las cuestiones enunciadas en los artículos 29 y 30 de la Convención.

Artículo 15

Corredores y corretaje

1.   Con miras a prevenir y combatir la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, con sus piezas y componentes y municiones, los Estados Parte que aún no lo hayan hecho considerarán la posibilidad de establecer un sistema de reglamentación de las actividades de las personas dedicadas al corretaje. Ese sistema podría incluir una o varias de las siguientes medidas:

a)

exigir la inscripción en un registro de los corredores que actúen en su territorio;

b)

exigir una licencia o autorización para el ejercicio del corretaje, o

c)

exigir que en las licencias o autorizaciones de importación y de exportación, o en la documentación adjunta a la mercancía, se consigne el nombre y la ubicación de los corredores que intervengan en la transacción.

2.   Se alienta a los Estados Parte que hayan establecido un sistema de autorización de las operaciones de corretaje como el descrito en el apartado 1 del presente artículo a que incluyan datos sobre los corredores y las operaciones de corretaje en sus intercambios de información efectuados con arreglo al artículo 12 del presente Protocolo y a lo previsto en el artículo 7 del presente Protocolo.

III.   DISPOSICIONES FINALES

Artículo 16

Solución de controversias

1.   Los Estados Parte procurarán solucionar toda controversia relacionada con la interpretación o aplicación del presente Protocolo mediante la negociación.

2.   Toda controversia entre dos o más Estados Parte acerca de la interpretación o aplicación del presente Protocolo que no pueda resolverse mediante la negociación dentro de un plazo razonable deberá, a solicitud de uno de esos Estados Parte, someterse a arbitraje. Si, seis meses después de la fecha de la solicitud de arbitraje, esos Estados Parte no ha podido ponerse de acuerdo sobre la organización del arbitraje, cualquiera de esas Partes podrá remitir la controversia a la Corte Internacional de Justicia mediante solicitud conforme al Estatuto de la Corte.

3.   Cada Estado Parte podrá, en el momento de la firma, ratificación, aceptación o aprobación del presente Protocolo o de la adhesión a él, declarar que no se considera vinculado por el apartado 2 del presente artículo. Los demás Estados Parte no quedarán vinculados por el apartado 2 del presente artículo respecto de todo Estado Parte que haya hecho esa reserva.

4.   El Estado Parte que haya hecho una reserva de conformidad con el apartado 3 del presente artículo podrá en cualquier momento retirar esa reserva notificándola al Secretario General de las Naciones Unidas.

Artículo 17

Firma, ratificación, aceptación, aprobación y adhesión

1.   El presente Protocolo estará abierto a la firma de todos los Estados en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York desde el trigésimo día de su aprobación por la Asamblea General hasta el 12 de diciembre de 2002.

2.   El Presente Protocolo también estará abierto a la firma de las organizaciones regionales de integración económica, siempre que al menos uno de los Estados miembros de tales organizaciones haya firmado el presente Protocolo de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del presente artículo.

3.   El presente Protocolo estará sujeto a ratificación, aceptación o aprobación. Los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. Las organizaciones regionales de integración económica podrán depositar su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación si por lo menos uno de sus Estados miembros ha procedido de igual manera. En ese instrumento de ratificación, aceptación o aprobación, esas organizaciones declararán el alcance de su competencia con respecto a las cuestiones regidas por el presente Protocolo. Dichas organizaciones comunicarán también al depositario cualquier modificación pertinente del alcance de su competencia.

4.   El presente Protocolo estará abierto a la adhesión de todos los Estados u organizaciones regionales de integración económica que cuente por lo menos con un Estado miembro que sea Parte en el presente Protocolo. Los instrumentos de adhesión se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. En el momento de su adhesión, las organizaciones regionales de integración económica declararán el alcance de su competencia con respecto a las cuestiones regidas por el presente Protocolo. Dichas organizaciones comunicarán también al depositario cualquier modificación pertinente del alcance de su competencia.

Artículo 18

Entrada en vigor

1.   El presente Protocolo entrará en vigor el nonagésimo día después de la fecha en que se haya depositado el cuadragésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, a condición de que no entre en vigor antes de la entrada en vigor de la Convención. A los efectos del presente apartado, los instrumentos depositados por una organización regional de integración económica no se considerarán adicionales a los depositados por los Estados miembros de tal organización.

2.   Para cada Estado u organización regional de integración económica que ratifique, acepte el presente Protocolo o se adhiera a él después de haberse depositado el cuadragésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, el presente Protocolo entrará en vigor el trigésimo día después de la fecha en que ese Estado u organización haya depositado el instrumento pertinente o en la fecha de su entrada en vigor con arreglo al apartado 1 del presente artículo, si esta es posterior.

Artículo 19

Enmienda

1.   Cuando hayan transcurrido cinco años desde la entrada en vigor del presente Protocolo, los Estados Parte podrán proponer enmiendas por escrito al Secretario General de las Naciones Unidas, quien a continuación comunicará toda enmienda propuesta a los Estados Parte y a la Conferencia de las Partes en la Convención para que la examinen y decidan al respecto. Los Estados Parte en el presente Protocolo reunidos en la Conferencia de las Partes harán todo lo posible por lograr un consenso sobre cada enmienda. Si se han agotado todas las posibilidades de lograr un consenso y no se ha llegado a un acuerdo, la aprobación de la enmienda exigirá, en última instancia, una mayoría de dos tercios de los Estados Parte en el presente Protocolo presentes y votantes en la sesión de la Conferencia de las Partes.

2.   Las organizaciones regionales de integración económica, en asuntos de su competencia, ejercerán su derecho de voto con arreglo al presente artículo con un número de votos igual al número de sus Estados miembros que sean Partes en el presente Protocolo. Dichas organizaciones no ejercerán su derecho a voto si sus Estados miembros ejercen el suyo y viceversa.

3.   Toda enmienda aprobada de conformidad con el apartado 1 del presente artículo estará sujeta a ratificación, aceptación o aprobación por los Estados Parte.

4.   Toda enmienda refrendada de conformidad con el apartado 1 del presente artículo entrará en vigor respecto de un Estado Parte noventa días después de la fecha en que este deposite en poder del Secretario General de las Naciones Unidas un instrumento de ratificación, aceptación o aprobación de esta enmienda.

5.   Cuando una enmienda entre en vigor, será vinculante para los Estados Parte que hayan expresado su consentimiento al respecto. Los demás Estados Parte quedarán sujetos a las disposiciones del presente Protocolo, así como a cualquier otra enmienda anterior que hubiesen ratificado, aceptado o aprobado.

Artículo 20

Denuncia

1.   Los Estados Parte podrán denunciar el presente Protocolo mediante notificación escrita al Secretario General de las Naciones Unidas. La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que el Secretario General haya recibido la notificación.

2.   Las organizaciones regionales de integración económica dejarán de ser Partes en el presente Protocolo cuando lo hayan denunciado todos sus Estados miembros.

Artículo 21

Depositario e idiomas

1.   El Secretario General de las Naciones Unidas será el depositario del presente Protocolo.

2.   El original del presente Protocolo, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, se depositará en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios infrascritos, debidamente autorizados por sus respectivos Gobiernos, han firmado el presente Protocolo.

PROTOCOLE

contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée

PRÉAMBULE

LES ÉTATS PARTIES AU PRÉSENT PROTOCOLE,

CONSCIENTS qu’il est urgent de prévenir, de combattre et d’éradiquer la fabrication et le trafic illicites des armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, étant donné que ces activités sont préjudiciables à la sécurité de chaque État, de chaque région et du monde dans son ensemble, qu’elles constituent une menace pour le bien-être des peuples, pour leur promotion sociale et économique et pour leur droit à vivre en paix;

CONVAINCUS, par conséquent, qu’il est nécessaire que tous les États prennent toutes les mesures appropriées à cette fin, y compris des activités de coopération internationale et d’autres mesures aux niveaux régional et mondial;

RAPPELANT la résolution 53/111 de l’Assemblée générale du 9 décembre 1998, dans laquelle l’Assemblée a décidé de créer un comité intergouvernemental spécial à composition non limitée chargé d’élaborer une convention internationale générale contre la criminalité transnationale organisée et d’examiner s’il y avait lieu d’élaborer, notamment, un instrument international visant à lutter contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions;

AYANT À L’ESPRIT le principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes, tel que consacré dans la charte des Nations unies et dans la déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la charte des Nations unies;

CONVAINCUS que le fait d’adjoindre à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée un instrument international contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions aidera à prévenir et à combattre ce type de criminalité,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

I.   DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Relation avec la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée

1.   Le présent protocole complète la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée. Il est interprété conjointement avec la convention.

2.   Les dispositions de la convention s’appliquent mutatis mutandis au présent protocole, sauf disposition contraire dudit protocole.

3.   Les infractions établies conformément à l’article 5 du présent protocole sont considérées comme des infractions établies conformément à la convention.

Article 2

Objet

Le présent protocole a pour objet de promouvoir, de faciliter et de renforcer la coopération entre les États parties en vue de prévenir, de combattre et d’éradiquer la fabrication et le trafic illicites des armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions.

Article 3

Terminologie

Aux fins du présent protocole:

a)

l’expression «arme à feu» désigne toute arme à canon portative qui propulse des plombs, une balle ou un projectile par l’action d’un explosif, ou qui est conçue pour ce faire ou peut être aisément transformée à cette fin, à l’exclusion des armes à feu anciennes ou de leurs répliques. Les armes à feu anciennes et leurs répliques sont définies conformément au droit interne. Cependant, les armes à feu anciennes n’incluent en aucun cas les armes à feu fabriquées après 1899;

b)

l’expression «pièces et éléments» désigne tout élément ou élément de remplacement spécifiquement conçu pour une arme à feu et indispensable à son fonctionnement, notamment le canon, la carcasse ou la boîte de culasse, la glissière ou le barillet, la culasse mobile ou le bloc de culasse, ainsi que tout dispositif conçu ou adapté pour atténuer le bruit causé par un tir d’arme à feu;

c)

le terme «munitions» désigne l’ensemble de la cartouche ou ses éléments, y compris les étuis, les amorces, la poudre propulsive, les balles ou les projectiles, utilisés dans une arme à feu, sous réserve que lesdits éléments soient eux-mêmes soumis à autorisation dans l’État partie considéré;

d)

l’expression «fabrication illicite» désigne la fabrication ou l’assemblage d’armes à feu, de leurs pièces et éléments ou de munitions:

i)

à partir de pièces et d’éléments ayant fait l’objet d’un trafic illicite;

ii)

sans licence ou autorisation d’une autorité compétente de l’État partie dans lequel la fabrication ou l’assemblage a lieu; ou

iii)

sans marquage des armes à feu au moment de leur fabrication conformément à l’article 8 du présent protocole.

Des licences ou autorisations de fabrication de pièces et d’éléments sont délivrées conformément au droit interne;

e)

l’expression «trafic illicite» désigne l’importation, l’exportation, l’acquisition, la vente, la livraison, le transport ou le transfert d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions à partir du territoire d’un État partie ou à travers ce dernier vers le territoire d’un autre État partie si l’un des États parties concernés ne l’autorise pas conformément aux dispositions du présent protocole ou si les armes à feu ne sont pas marquées conformément à l’article 8 du présent protocole;

f)

le terme «traçage» désigne le suivi systématique du parcours des armes à feu et, si possible, de leurs pièces, éléments et munitions depuis le fabricant jusqu’à l’acheteur en vue d’aider les autorités compétentes des États parties à déceler et analyser la fabrication et le trafic illicites et à mener des enquêtes.

Article 4

Champ d’application

1.   Le présent protocole s’applique, sauf disposition contraire, à la prévention de la fabrication et du trafic illicites des armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions et aux enquêtes et poursuites relatives aux infractions établies conformément à l’article 5 dudit protocole, lorsque ces infractions sont de nature transnationale et qu’un groupe criminel organisé y est impliqué.

2.   Le présent protocole ne s’applique pas aux transactions entre États ou aux transferts d’État dans les cas où son application porterait atteinte au droit d’un État partie de prendre, dans l’intérêt de la sécurité nationale, des mesures compatibles avec la charte des Nations unies.

Article 5

Incrimination

1.   Chaque État partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale lorsque les actes ont été commis intentionnellement:

a)

à la fabrication illicite d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions;

b)

au trafic illicite d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions;

c)

à la falsification ou à l’effacement, à l’enlèvement ou à l’altération de façon illégale de la (des) marque(s) que doit porter une arme à feu en vertu de l’article 8 du présent protocole.

2.   Chaque État partie adopte également les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale:

a)

sous réserve des concepts fondamentaux de son système juridique, au fait de tenter de commettre une infraction établie conformément au paragraphe 1 du présent article ou de s’en rendre complice; et

b)

au fait d’organiser, de diriger, de faciliter, d’encourager ou de favoriser au moyen d’une aide ou de conseils, la commission d’une infraction établie conformément au paragraphe 1 du présent article.

Article 6

Confiscation, saisie et disposition

1.   Sans préjudice de l’article 12 de la convention, les États parties adoptent, dans toute la mesure possible dans le cadre de leurs systèmes juridiques nationaux, les mesures nécessaires pour permettre la confiscation des armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions ayant fait l’objet d’une fabrication ou d’un trafic illicites.

2.   Les États parties adoptent, dans le cadre de leurs systèmes juridiques nationaux, les mesures nécessaires pour empêcher que les armes à feu, leurs pièces, éléments et munitions ayant fait l’objet d’une fabrication et d’un trafic illicites ne tombent entre les mains de personnes non autorisées en saisissant et détruisant lesdites armes, leurs pièces, éléments et munitions sauf si une autre mesure de disposition a été officiellement autorisée, à condition que ces armes aient été marquées et que les méthodes de disposition desdites armes et des munitions aient été enregistrées.

II.   PRÉVENTION

Article 7

Conservation des informations

Chaque État partie assure la conservation, pendant au moins dix ans, des informations sur les armes à feu et, lorsqu’il y a lieu et si possible, sur leurs pièces, éléments et munitions, qui sont nécessaires pour assurer le traçage et l’identification de celles de ces armes à feu et, lorsqu’il y a lieu et si possible, de leurs pièces, éléments et munitions qui font l’objet d’une fabrication ou d’un trafic illicites ainsi que pour prévenir et détecter ces activités. Ces informations sont les suivantes:

a)

les marques appropriées requises en vertu de l’article 8 du présent protocole;

b)

dans le cas de transactions internationales portant sur des armes à feu, leurs pièces, éléments et munitions, les dates de délivrance et d’expiration des licences ou autorisations voulues, le pays d’exportation, le pays d’importation, les pays de transit, le cas échéant, et le destinataire final ainsi que la description et la quantité des articles.

Article 8

Marquage des armes à feu

1.   Aux fins de l’identification et du traçage de chaque arme à feu, les États parties:

a)

au moment de la fabrication de chaque arme à feu, soit exigent un marquage unique indiquant le nom du fabricant, le pays ou le lieu de fabrication et le numéro de série, soit conservent tout autre marquage unique et d’usage facile comportant des symboles géométriques simples combinés à un code numérique et/ou alphanumérique, permettant à tous les États d’identifier facilement le pays de fabrication;

b)

exigent un marquage approprié simple sur chaque arme à feu importée, permettant d’identifier le pays importateur et, si possible, l’année d’importation et rendant possible le traçage de l’arme à feu par les autorités compétentes de ce pays, ainsi qu’une marque unique, si l’arme à feu ne porte pas une telle marque. Les conditions énoncées au présent alinéa n’ont pas à être appliquées aux importations temporaires d’armes à feu à des fins licites vérifiables;

c)

assurent, au moment du transfert d’une arme à feu des stocks de l’État en vue d’un usage civil permanent, le marquage approprié unique permettant à tous les États parties d’identifier le pays de transfert.

2.   Les États parties encouragent l’industrie des armes à feu à concevoir des mesures qui empêchent d’enlever ou d’altérer les marques.

Article 9

Neutralisation des armes à feu

Un État partie qui, dans son droit interne, ne considère pas une arme à feu neutralisée comme une arme à feu prend les mesures nécessaires, y compris l’établissement d’infractions spécifiques, s’il y a lieu, pour prévenir la réactivation illicite des armes à feu neutralisées, conformément aux principes généraux de neutralisation ci-après:

a)

rendre définitivement inutilisables et impossibles à enlever, remplacer ou modifier en vue d’une réactivation quelconque, toutes les parties essentielles d’une arme à feu neutralisée;

b)

prendre des dispositions pour, s’il y a lieu, faire vérifier les mesures de neutralisation par une autorité compétente, afin de garantir que les modifications apportées à une arme à feu la rendent définitivement inutilisable;

c)

prévoir dans le cadre de la vérification par l’autorité compétente la délivrance d’un certificat ou d’un document attestant la neutralisation de l’arme à feu, ou l’application à cet effet sur l’arme à feu d’une marque clairement visible.

Article 10

Obligations générales concernant les systèmes de licences ou d’autorisations d’exportation, d’importation et de transit

1.   Chaque État partie établit ou maintient un système efficace de licences ou d’autorisations d’exportation et d’importation, ainsi que de mesures sur le transit international, pour le transfert d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions.

2.   Avant de délivrer des licences ou autorisations d’exportation pour des envois d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, chaque État partie vérifie que:

a)

les États importateurs ont délivré des licences ou autorisations d’importation; et

b)

les États de transit ont au moins notifié par écrit, avant l’envoi, qu’ils ne s’opposent pas au transit, ceci sans préjudice des accords ou arrangements bilatéraux et multilatéraux en faveur des États sans littoral.

3.   La licence ou l’autorisation d’exportation et d’importation et la documentation qui l’accompagne contiennent des informations qui, au minimum, incluent le lieu et la date de délivrance, la date d’expiration, le pays d’exportation, le pays d’importation, le destinataire final, la désignation des armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions et leur quantité et, en cas de transit, les pays de transit. Les informations figurant dans la licence d’importation doivent être fournies à l’avance aux États de transit.

4.   L’État partie importateur informe l’État partie exportateur, sur sa demande, de la réception des envois d’armes à feu, de leurs pièces et éléments ou de munitions.

5.   Chaque État partie prend, dans la limite de ses moyens, les mesures nécessaires pour faire en sorte que les procédures d’octroi de licences ou d’autorisations soient sûres et que l’authenticité des licences ou autorisations puisse être vérifiée ou validée.

6.   Les États parties peuvent adopter des procédures simplifiées pour l’importation et l’exportation temporaires et pour le transit d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, à des fins légales vérifiables telles que la chasse, le tir sportif, l’expertise, l’exposition ou la réparation.

Article 11

Mesures de sécurité et de prévention

Afin de détecter, de prévenir et d’éliminer les vols, pertes ou détournements, ainsi que la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, chaque État partie prend les mesures appropriées:

a)

pour exiger la sécurité des armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions au moment de la fabrication, de l’importation, de l’exportation et du transit par son territoire; et

b)

pour accroître l’efficacité des contrôles des importations, des exportations et du transit, y compris, lorsqu’il y a lieu, des contrôles aux frontières, ainsi que l’efficacité de la coopération transfrontière entre la police et les services douaniers.

Article 12

Information

1.   Sans préjudice des articles 27 et 28 de la convention, les États parties échangent, conformément à leurs systèmes juridiques et administratifs respectifs, des informations pertinentes, dans chaque cas d’espèce, concernant notamment les fabricants, négociants, importateurs, exportateurs et, chaque fois que cela est possible, transporteurs autorisés d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions.

2.   Sans préjudice des articles 27 et 28 de la convention, les États parties échangent, conformément à leurs systèmes juridiques et administratifs respectifs, des informations pertinentes concernant notamment:

a)

les groupes criminels organisés dont on sait ou dont on soupçonne qu’ils participent à la fabrication ou au trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions;

b)

les moyens de dissimulation utilisés dans la fabrication ou le trafic illicites des armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions et les moyens de les détecter;

c)

les méthodes et moyens, les points d’expédition et de destination et les itinéraires habituellement utilisés par les groupes criminels organisés se livrant au trafic illicite d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions; et

d)

les données d’expérience d’ordre législatif ainsi que les pratiques et mesures tendant à prévenir, combattre et éradiquer la fabrication et le trafic illicites des armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions.

3.   Les États parties se communiquent ou s’échangent, selon qu’il convient, des informations scientifiques et technologiques pertinentes utiles aux services de détection et de répression en vue de renforcer mutuellement leur capacité de prévenir et de déceler la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, de mener des enquêtes et d’engager des poursuites contre les personnes impliquées dans ces activités illicites.

4.   Les États parties coopèrent pour le traçage des armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions ayant pu faire l’objet d’une fabrication ou d’un trafic illicites et ils répondent rapidement, dans la limite de leurs moyens, aux demandes d’aide dans ce domaine.

5.   Sous réserve des concepts fondamentaux de son système juridique ou de tous accords internationaux, chaque État partie qui reçoit d’un autre État partie, en application du présent article, des informations, y compris des informations exclusives concernant des transactions commerciales, garantit leur confidentialité et respecte toutes restrictions à leur usage s’il en est prié par l’État partie qui les fournit. Si une telle confidentialité ne peut pas être assurée, l’État partie qui a fourni les informations en est avisé avant que celles-ci soient divulguées.

Article 13

Coopération

1.   Les États parties coopèrent aux niveaux bilatéral, régional et international pour prévenir, combattre et éradiquer la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions.

2.   Sans préjudice du paragraphe 13 de l’article 18 de la convention, chaque État partie désigne un organisme national ou un point de contact unique chargé d’assurer la liaison avec d’autres États parties pour les questions relatives au présent protocole.

3.   Les États parties cherchent à obtenir l’appui et la coopération des fabricants, négociants, importateurs, exportateurs, courtiers et transporteurs commerciaux d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions afin de prévenir et de détecter les activités illicites visées au paragraphe 1 du présent article.

Article 14

Formation et assistance technique

Les États parties coopèrent entre eux et avec les organisations internationales compétentes, selon qu’il convient, de façon à pouvoir recevoir, sur demande, la formation et l’assistance technique nécessaires pour améliorer leur capacité de prévenir, combattre et éradiquer la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, y compris une assistance technique, financière et matérielle pour les questions visées aux articles 29 et 30 de la convention.

Article 15

Courtiers et courtage

1.   En vue de prévenir et de combattre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, les États parties qui ne l’ont pas encore fait envisagent d’établir un système de réglementation des activités de ceux qui pratiquent le courtage. Un tel système pourrait inclure une ou plusieurs mesures telles que:

a)

l’exigence d’un enregistrement des courtiers exerçant sur leur territoire;

b)

l’exigence d’une licence ou d’une autorisation de courtage; ou

c)

l’exigence de l’indication sur les licences ou autorisations d’importation et d’exportation, ou sur les documents d’accompagnement, du nom et de l’emplacement des courtiers participant à la transaction.

2.   Les États parties qui ont établi un système d’autorisations concernant le courtage, tel qu’énoncé au paragraphe 1 du présent article, sont encouragés à fournir des renseignements sur les courtiers et le courtage lorsqu’ils échangent des informations au titre de l’article 12 du présent protocole et à conserver les renseignements relatifs aux courtiers et au courtage conformément à l’article 7 du présent protocole.

III.   DISPOSITIONS FINALES

Article 16

Règlement des différends

1.   Les États parties s’efforcent de régler les différends concernant l’interprétation ou l’application du présent protocole par voie de négociation.

2.   Tout différend entre deux États parties ou plus concernant l’interprétation ou l’application du présent protocole qui ne peut être réglé par voie de négociation dans un délai raisonnable est, à la demande de l’un de ces États parties, soumis à l’arbitrage. Si, dans un délai de six mois à compter de la date de la demande d’arbitrage, les États parties ne peuvent s’entendre sur l’organisation de l’arbitrage, l’un quelconque d’entre eux peut soumettre le différend à la Cour internationale de justice en adressant une requête conformément au statut de la Cour.

3.   Chaque État partie peut, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation du présent protocole ou de l’adhésion à celui-ci, déclarer qu’il ne se considère pas lié par le paragraphe 2 du présent article. Les autres États parties ne sont pas liés par le paragraphe 2 du présent article envers tout État partie ayant émis une telle réserve.

4.   Tout État partie qui a émis une réserve en vertu du paragraphe 3 du présent article peut la retirer à tout moment en adressant une notification au secrétaire général de l’Organisation des Nations unies.

Article 17

Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion

1.   Le présent protocole sera ouvert à la signature de tous les États au siège de l’Organisation des Nations unies, à New York, à compter du trentième jour suivant son adoption par l’Assemblée générale et jusqu’au 12 décembre 2002.

2.   Le présent protocole est également ouvert à la signature des organisations régionales d’intégration économique à la condition qu’au moins un État membre d’une telle organisation ait signé le présent protocole conformément au paragraphe 1 du présent article.

3.   Le présent protocole est soumis à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès du secrétaire général de l’Organisation des Nations unies. Une organisation régionale d’intégration économique peut déposer ses instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation si au moins un de ses États membres l’a fait. Dans cet instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, cette organisation déclare l’étendue de sa compétence concernant les questions régies par le présent protocole. Elle informe également le dépositaire de toute modification pertinente de l’étendue de sa compétence.

4.   Le présent protocole est ouvert à l’adhésion de tout État ou de toute organisation régionale d’intégration économique dont au moins un État membre est partie au présent protocole. Les instruments d’adhésion sont déposés auprès du secrétaire général de l’Organisation des Nations unies. Au moment de son adhésion, une organisation régionale d’intégration économique déclare l’étendue de sa compétence concernant les questions régies par le présent protocole. Elle informe également le dépositaire de toute modification pertinente de l’étendue de sa compétence.

Article 18

Entrée en vigueur

1.   Le présent protocole entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de dépôt du quarantième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, étant entendu qu’il n’entrera pas en vigueur avant que la convention n’entre elle-même en vigueur. Aux fins du présent paragraphe, aucun des instruments déposés par une organisation régionale d’intégration économique n’est considéré comme un instrument venant s’ajouter aux instruments déjà déposés par les États membres de cette organisation.

2.   Pour chaque État ou organisation régionale d’intégration économique qui ratifiera, acceptera ou approuvera le présent protocole ou y adhérera après le dépôt du quarantième instrument pertinent, le présent protocole entrera en vigueur le trentième jour suivant la date de dépôt de l’instrument pertinent par ledit État ou ladite organisation ou à la date à laquelle il entre en vigueur en application du paragraphe 1 du présent article, si celle-ci est postérieure.

Article 19

Amendement

1.   À l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent protocole, un État partie au protocole peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès du secrétaire général de l’Organisation des Nations unies. Ce dernier communique alors la proposition d’amendement aux États parties et à la conférence des parties à la convention en vue de l’examen de la proposition et de l’adoption d’une décision. Les États parties au présent protocole réunis en conférence des parties n’épargnent aucun effort pour parvenir à un consensus sur tout amendement. Si tous les efforts en ce sens ont été épuisés sans qu’un accord soit intervenu, il faudra, en dernier recours, pour que l’amendement soit adopté, un vote à la majorité des deux tiers des États parties au présent protocole présents à la conférence des parties et exprimant leur vote.

2.   Les organisations régionales d’intégration économique disposent, pour exercer, en vertu du présent article, leur droit de vote dans les domaines qui relèvent de leur compétence, d’un nombre de voix égal au nombre de leurs États membres parties au présent protocole. Elles n’exercent pas leur droit de vote si leurs États membres exercent le leur, et inversement.

3.   Un amendement adopté conformément au paragraphe 1 du présent article est soumis à ratification, acceptation ou approbation des États parties.

4.   Un amendement adopté conformément au paragraphe 1 du présent article entrera en vigueur pour un État partie quatre-vingt-dix jours après la date de dépôt par ledit État partie auprès du secrétaire général de l’Organisation des Nations unies d’un instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation dudit amendement.

5.   Un amendement entré en vigueur a force obligatoire à l’égard des États parties qui ont exprimé leur consentement à être liés par lui. Les autres États parties restent liés par les dispositions du présent protocole et tous amendements antérieurs qu’ils ont ratifiés, acceptés ou approuvés.

Article 20

Dénonciation

1.   Un État partie peut dénoncer le présent protocole par notification écrite adressée au secrétaire général de l’Organisation des Nations unies. Une telle dénonciation prend effet un an après la date de réception de la notification par le secrétaire général.

2.   Une organisation régionale d’intégration économique cesse d’être partie au présent protocole lorsque tous ses États membres l’ont dénoncé.

Article 21

Dépositaire et langues

1.   Le secrétaire général de l’Organisation des Nations unies est le dépositaire du présent protocole.

2.   L’original du présent protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du secrétaire général de l’Organisation des Nations unies.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés, à ce dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent protocole.


REGOLAMENTI

25.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 89/28


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 294/2014 DELLA COMMISSIONE

del 20 marzo 2014

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Lenteja de Tierra de Campos (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Spagna relativa all’approvazione di una modifica del disciplinare dell’indicazione geografica protetta «Lenteja Pardina de Tierra de Campos», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1485/2007 della Commissione (2).

(2)

Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (3), in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.

(3)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa alla denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2014

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU L 330 del 15.12.2007, pag. 13.

(3)  GU C 293 del 9.10.2013, pag. 10.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.6.   Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

SPAGNA

Lenteja de Tierra de Campos (IGP)


25.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 89/30


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 295/2014 DELLA COMMISSIONE

del 20 marzo 2014

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Antequera (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Spagna relativa all’approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Antequera», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 417/2006 della Commissione (2).

(2)

Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (3), in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.

(3)

Poiché alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa alla denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2014

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU L 72 dell'11.3.2006, pag. 8.

(3)  GU C 299 del 15.10.2013, pag. 13.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.5.   Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.)

SPAGNA

Antequera (DOP)


25.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 89/32


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 296/2014 DELLA COMMISSIONE

del 20 marzo 2014

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Neufchâtel (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia relativa all’approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta “Neufchâtel”, registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione (2).

(2)

Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (3), in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.

(3)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa alla denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2014

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1.

(3)  GU C 316 del 30.10.2013, pag. 14.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:

Classe 1.3.   Formaggi

FRANCIA

Neufchâtel (DOP)


25.3.2014   

IT

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L 89/34


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 297/2014 DELLA COMMISSIONE

del 20 marzo 2014

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Valençay (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia relativa all’approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Valençay», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1437/2004 della Commissione (2).

(2)

Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (3), in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.

(3)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa alla denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2014

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU L 265 del 12.8.2004, pag. 3.

(3)  GU C 296 del 12.10.2013, pag. 4.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:

Classe 1.3.   Formaggi

FRANCIA

Valençay (DOP)


25.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 89/36


REGOLAMENTO (UE) N. 298/2014 DELLA COMMISSIONE

del 21 marzo 2014

che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda il di-idrogenodifosfato di magnesio da utilizzare come agente lievitante e regolatore di acidità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, l'articolo 14 e l'articolo 30, paragrafo 5,

visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco UE degli additivi alimentari autorizzati negli alimenti e ne specifica le condizioni d'uso.

(2)

Il regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione (3) stabilisce specifiche per gli additivi alimentari di cui agli allegati II e III al regolamento (CE) n. 1333/2008.

(3)

L'elenco UE e le specifiche possono essere aggiornati in applicazione della procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, che può essere avviata su iniziativa della Commissione o in seguito a una domanda.

(4)

Una domanda di autorizzazione per l'uso del di-idrogenodifosfato di magnesio come agente lievitante e regolatore di acidità in alcune categorie di alimenti è stata presentata il 7 aprile 2011 ed è stata comunicata agli Stati membri.

(5)

L'acido fosforico, i fosfati, difosfati, trifosfati e polifosfati (E 338-452) sono autorizzati per l'impiego nei prodotti da forno fini come agenti lievitanti. I difosfati (E 450), di cui al regolamento (UE) n. 231/2012, possono essere usati in alternativa al fosfato di sodio e alluminio (E 541), riducendo in tal modo il tenore di alluminio degli alimenti trasformati. I suddetti difosfati hanno un retrogusto astringente e possono contribuire al tenore totale di sodio degli alimenti.

(6)

È opportuno stabilire specifiche per il di-idrogenodifosfato di magnesio nell'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012, poiché la sostanza può essere usata come alternativa agli altri difosfati al fine di ridurre il retrogusto astringente e di evitare di aumentare il tenore di sodio di un alimento. Andrebbe pertanto autorizzato l'uso del di-idrogenodifosfato di magnesio nelle categorie 6.2.1: Farine, solo farina autolievitante; 6.5: Noodles; 6.6: Pastelle; 7.1: Pane e panini e 7.2: Prodotti da forno fini. Il numero E 450 (ix) dovrebbe essere assegnato al di-idrogenodifosfato di magnesio.

(7)

Sostanze simili, con contenuto uguale o superiore di magnesio rispetto al di-idrogenodifosfato di magnesio, sali mono- e dibasici di magnesio dell'acido ortofosforico (E343i; E343ii) sono già autorizzate per l'uso nelle stesse categorie di alimenti. L'iscrizione del di-idrogenodifosfato di magnesio come difosfato alternativo nell'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 e il suo successivo utilizzo nei prodotti alimentari non darà luogo a un aumento dei quantitativi assunti di fosforo o di magnesio. Pertanto, la definizione della specifica e la specifica autorizzazione all'impiego del di-idrogenodifosfato di magnesio (E 450 (ix)) come agente lievitante e regolatore di acidità non sono considerate preoccupanti per la sicurezza.

(8)

A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, per aggiornare l'elenco UE degli additivi alimentari di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, la Commissione è tenuta a chiedere il parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, eccetto quando l'aggiornamento in questione non ha un potenziale effetto sulla salute umana. Poiché l'iscrizione del di-idrogenodifosfato di magnesio nell'allegato del regolamento (CE) n. 231/2012 e l'autorizzazione dell'uso del di-idrogenodifosfato di magnesio (E 450 (ix)) come agente lievitante non si considerano preoccupanti per la sicurezza non è necessario chiedere il parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare.

(9)

Occorre pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 1333/2008 e (UE) n. 231/2012.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

(2)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.

(3)  Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1).


ALLEGATO I

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato come segue:

1)

La tabella di cui alla parte C, lettera 1), è sostituita dalla seguente tabella:

«Numero E

Denominazione

E 338

Acido fosforico

E 339

Fosfati di sodio

E 340

Fosfati di potassio

E 341

Fosfati di calcio

E 343

Fosfati di magnesio

E 450

Difosfati (1)

E 451

Trifosfati

E 452

Polifosfati

2)

L'allegato II, parte E, del regolamento (CE) n. 1333/2008 è così modificato:

a)

Nella categoria 06.2.1 «Farine», è inserita la seguente voce dopo la voce E 338- 452:

 

«E 450 (ix)

Di-idrogenodifosfato di magnesio

15 000

(4)(81)

Solo farina autolievitante

 

(81) la quantità totale di fosfati non deve superare il livello massimo per E 338 - 452»

b)

Nella categoria 06.5 «Noodles», è inserita la seguente voce dopo la voce E 338 - 452:

 

«E 450 (ix)

Di-idrogenodifosfato di magnesio

2 000

(4)(81)

 

 

(81) la quantità totale di fosfati non deve superare il livello massimo per E 338 - 452»

c)

Nella categoria 06.6 «Pastelle», è inserita la seguente voce dopo la voce E 338 - 452:

 

«E 450 (ix)

Di-idrogenodifosfato di magnesio

12 000

(4)(81)

 

 

(81) la quantità totale di fosfati non deve superare il livello massimo per E 338 - 452»

d)

Nella categoria 07.1 «Pane e panini», è inserita la seguente voce dopo la voce E 338 - 452:

 

«E 450 (ix)

Di-idrogenodifosfato di magnesio

15 000

(4)(81)

Solo impasto per pizza (congelato o refrigerato) e “tortilla” »

e)

Nella categoria 07.2 «Prodotti da forno fini», è inserita la seguente voce dopo la voce E 338 - 452:

 

«E 450 (ix)

Di-idrogenodifosfato di magnesio

15 000

(4)(81)

 

 

(81) la quantità totale di fosfati non deve superare il livello massimo per E 338 - 452»


(1)  E 450 (ix) non è compreso»


ALLEGATO II

Nell'allegato al regolamento (UE) n. 231/2012, la voce seguente è inserita dopo le specifiche relative all'additivo alimentare E 450 (vii):

«E 450 (ix) DI-IDROGENODIFOSFATO DI MAGNESIO

Sinonimi

Pirofosfato acido di magnesio, di-idrogeno pirofosfato di monomagnesio, difosfato di magnesio, pirofosfato di magnesio

Definizione

Il di idrogenodifosfato di magnesio è il sale acido di magnesio dell'acido difosforico. È fabbricato mediante l'aggiunta di una lenta dispersione acquosa di idrossido di magnesio in acido fosforico, fino a raggiungere un rapporto molare pari a circa 1: 2 tra Mg e P. Durante la reazione la temperatura viene mantenuta inferiore a 60 °C. Alla miscela di reazione è aggiunto lo 0,1 % circa di perossido di idrogeno e la sospensione è poi riscaldata e macinata.

EINECS

244-016-8

Denominazione chimica

Di-idrogenodifosfato di monomagnesio

Formula chimica

MgH2P2O7

Peso molecolare

200,25

Tenore

Contenuto di P2O5 uguale o superiore al 68,0 % e uguale o inferiore al 70,5 %, espresso come P2O5

Contenuto di Mg uguale o superiore a 18,0 % e uguale o inferiore a 20,5 %, espresso come MgO

Descrizione

Cristalli o polvere bianchi

Identificazione

 

Solubilità

Leggermente solubile in acqua, praticamente insolubile in etanolo

Dimensioni delle particelle:

La dimensione media delle particelle varia tra 10 e 50 μm

Purezza

 

Perdita alla combustione

Non più del 12 % (800 °C, 0,5 ore)

Fluoruro

Non più di 20 mg/kg (espressi come fluoro)

Alluminio

Non più di 50 mg/kg

Arsenico

Non più di 1 mg/kg

Cadmio

Non più di 1 mg/kg

Piombo

Non più di 1 mg/kg»


25.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 89/41


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 299/2014 DELLA COMMISSIONE

del 24 marzo 2014

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2014

Per la Commissione, a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

58,9

TN

83,0

TR

94,5

ZZ

78,8

0707 00 05

MA

39,8

TR

139,3

ZZ

89,6

0709 93 10

MA

37,7

TR

98,4

ZZ

68,1

0805 10 20

EG

46,0

IL

67,9

MA

57,3

TN

51,2

TR

53,5

ZZ

55,2

0805 50 10

TR

68,2

ZZ

68,2

0808 10 80

AR

91,7

BR

92,4

CL

94,1

CN

116,8

MK

23,6

US

187,9

ZA

68,9

ZZ

96,5

0808 30 90

AR

97,0

CL

125,8

TR

127,0

ZA

92,0

ZZ

110,5


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


25.3.2014   

IT

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L 89/43


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 300/2014 DELLA COMMISSIONE

del 24 marzo 2014

che revoca la sospensione della presentazione di domande di titoli di importazione per i prodotti del settore dello zucchero nell’ambito di determinati contingenti tariffari

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento (CE) n. 891/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari comunitari nel settore dello zucchero (2), in particolare l’articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La presentazione delle domande di titoli di importazione relativi al numero d’ordine 09.4321 è stata sospesa a decorrere dal 27 settembre 2013 dal regolamento di esecuzione (UE) n. 931/2013 della Commissione, del 26 settembre 2013, che fissa i coefficienti di attribuzione per il rilascio dei titoli di importazione richiesti dall'8 al 14 settembre 2013 per i prodotti del settore dello zucchero nell’ambito di determinati contingenti tariffari e sospende la presentazione delle domande relative a tali titoli (3), conformemente al regolamento (CE) n. 891/2009.

(2)

Facendo seguito alla comunicazione dei titoli non utilizzati e/o parzialmente utilizzati, si sono resi disponibili dei quantitativi per tale numero d’ordine. La sospensione delle domande deve quindi essere revocata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La sospensione della presentazione delle domande di titoli di importazione relativi al numero d’ordine 09.4321 a decorrere dal 27 settembre 2013 stabilita dal regolamento di esecuzione (UE) n. 931/2013 è revocata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2014

Per la Commissione, a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 254 del 26.9.2009, pag. 82.

(3)  GU L 255 del 27.9.2013, pag. 11.


DECISIONI

25.3.2014   

IT

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L 89/44


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 3 marzo 2014

che autorizza gli Stati membri a ratificare il trattato sul commercio di armi nell’interesse dell’Unione europea

(2014/165/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114 e l’articolo 207, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

L’11 marzo 2013 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare nell’ambito delle Nazioni Unite il trattato sul commercio di armi («TCA») relativamente a questioni di competenza esclusiva dell’Unione.

(2)

Il 2 aprile 2013 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato il testo del TCA. L’Assemblea generale ha altresì chiesto al segretario generale, in qualità di depositario del TCA, di aprirlo alla firma il 3 giugno 2013 ed ha invitato tutti gli Stati a prendere in considerazione la possibilità di firmarlo per poi, in conformità con le rispettive procedure costituzionali, diventare parti del TCA appena possibile.

(3)

L’obiettivo del TCA consiste nello stabilire norme internazionali comuni di livello quanto più elevato possibile per disciplinare o migliorare la disciplina vigente del commercio internazionale di armi convenzionali, nel prevenire ed eliminare il commercio illecito di armi convenzionali e nell’impedire il loro dirottamento. Gli Stati membri hanno espresso la loro soddisfazione per l’esito dei negoziati e la loro volontà di procedere a firmare e ratificare il TCA celermente.

(4)

Alcune disposizioni del TCA riguardano questioni che sono di competenza esclusiva dell’Unione poiché rientrano nell’ambito della politica commerciale comune o incidono sulle norme del mercato interno per quanto riguarda il trasferimento di armi convenzionali e di esplosivi.

(5)

L’Unione europea non può firmare e ratificare il TCA in quanto solo gli Stati possono esserne parti contraenti.

(6)

Il 27 maggio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/269/PESC, che autorizza gli Stati membri a firmare il trattato sul commercio di armi nell’interesse dell’Unione europea (1).

(7)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, relativamente alle questioni che rientrano nell’ambito di competenza esclusiva dell’Unione, è pertanto opportuno che il Consiglio autorizzi gli Stati membri a ratificare il TCA nell’interesse dell’Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri sono autorizzati a ratificare il trattato sul commercio di armi nell’interesse dell’Unione, relativamente alle questioni di competenza esclusiva dell’Unione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2014

Per il Consiglio

Il presidente

I. MICHELAKIS


(1)  GU L 155 del 7.6.2013, pag. 9.


25.3.2014   

IT

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L 89/45


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 marzo 2014

che modifica la decisione 2005/381/CE per quanto riguarda il questionario per la relazione sull’applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2014) 1726]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/166/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE (1) del Consiglio, in particolare l’articolo 21, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE impone agli Stati membri di presentare relazioni annuali alla Commissione sull’applicazione di tale direttiva. Dalla sua adozione, la direttiva 2003/87/CE è stata notevolmente modificata e la Commissione ha adottato vari strumenti legislativi per garantirne la sua adeguata attuazione.

(2)

La direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e la direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) modificano la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione e per migliorare e ampliare il sistema UE di scambio delle quote di emissione. Il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione (4) stabilisce le norme relative al monitoraggio e alla comunicazione delle emissioni dei gas serra e dei dati sulle attività, mentre il regolamento (UE) n. 600/2012 (5) della Commissione stabilisce le norme per la verifica delle comunicazioni delle emissioni dei gas a effetto serra, l’accreditamento e il reciproco riconoscimento dei verificatori e la valutazione inter pares degli organismi di accreditamento.

(3)

Inoltre, il regolamento (UE) n. 389/2013 (6) stabilisce le disposizioni generali e i requisiti relativi alla gestione e alla tenuta del registro dell’Unione e la decisione 2011/278/UE (7) stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE.

(4)

La decisione 2005/381/CE (8) della Commissione stabilisce il questionario che gli Stati membri devono utilizzare per redigere le relazioni annuali destinate a fornire un resoconto dettagliato dell’applicazione della direttiva 2003/87/CE. La decisione 2006/803/CE (9) della Commissione modifica il questionario per tener conto dell’esperienza maturata dagli Stati membri e dalla Commissione nell’utilizzo di questo strumento.

(5)

L’applicazione della direttiva 2003/87/CE modificata e gli strumenti legislativi adottati dalla Commissione, nonché l’ulteriore esperienza maturata dagli Stati membri e dalla Commissione nell’utilizzo del questionario hanno evidenziato la necessità di rafforzare le sinergie e la coerenza delle informazioni comunicate.

(6)

In particolare, gli obblighi di comunicazione stabiliti nel questionario dovrebbero essere modificati in linea con gli strumenti legislativi menzionati e dovrebbero essere ulteriormente migliorati in modo armonizzato al fine di rafforzare l’efficacia del processo di comunicazione e la qualità delle informazioni comunicate dagli Stati membri.

(7)

Occorre pertanto modificare l’allegato della decisione 2005/381/CE.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato sui cambiamenti climatici istituito dall’articolo 26 del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (10),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della decisione 2005/381/CE è sostituito dall’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2014

Per la Commissione

Connie HEDEGAARD

Membro della Commissione


(1)  GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

(2)  Direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra (GU L 8 del 13.1.2009, pag. 3).

(3)  Direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 63).

(4)  Regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione, del 21 giugno 2012, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 181 del 12.7.2012, pag. 30).

(5)  Regolamento (UE) n. 600/2012 della Commissione, del 21 giugno 2012, sulla verifica delle comunicazioni delle emissioni dei gas a effetto serra e delle tonnellate-chilometro e sull’accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 181 del 12.7.2012, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione, del 2 maggio 2013, che istituisce un registro dell’Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle decisioni n. 280/2004/CE e n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (UE) n. 920/2010 e n. 1193/2011 della Commissione (GU L 122 del 3.5.2013, pag. 1).

(7)  Decisione della Commissione 2011/278/UE del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 130 del 17.5.2011, pag. 1).

(8)  Decisione 2005/381/CE della Commissione, del 4 maggio 2005, che istituisce il questionario per la relazione sull’applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 43).

(9)  Decisione 2006/803/CE della Commissione, del 23 novembre 2006, che modifica la decisione 2005/381/CE della Commissione che istituisce il questionario per la relazione sull’applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 329 del 25.11.2006, pag. 38).

(10)  Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell’Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 13).


ALLEGATO

«ALLEGATO

QUESTIONARIO SULL’ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2003/87/CE

1.   Informazioni sull’istituzione che presenta la relazione

Denominazione e servizio dell’organizzazione:

Nome della persona di contatto:

Titolo professionale della persona di contatto:

Indirizzo:

Numero di telefono (con prefisso internazionale):

E-mail:

2.   Autorità responsabili del sistema di scambio delle quote di emissioni (ETS UE) e coordinamento tra le autorità

Rispondere alle domande della presente sezione nella relazione prevista per il 30 giugno 2014 e nelle relazioni successive se subentrano modifiche nel corso del periodo di riferimento.

2.1.

Nella tabella in appresso, indicare il nome, le abbreviazioni e i recapiti delle autorità competenti impegnate nell’attuazione del sistema di scambio delle quote di emissione nel vostro Stato membro. Se necessario aggiungere altre righe.

Nome

Abbreviazione

Recapiti (1)

 

 

 

Nella tabella in appresso, indicare il nome, l’abbreviazione e i recapiti delle persone da contattare dell’organismo di accreditamento nazionale designato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

Nome

Abbreviazione

Recapiti (1)

 

 

 

È stata istituita un’autorità nazionale di certificazione per certificare i verificatori a norma dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 600/2012 della Commissione (3)? Sì/No

In caso affermativo, si prega di indicare il nome, l’abbreviazione e i recapiti dell’autorità di certificazione nazionale, utilizzando la tabella qui di seguito.

Nome

Abbreviazione

Recapiti (1)

 

 

 

Nella tabella in appresso, si prega di indicare il nome, l’abbreviazione e i recapiti dell’amministratore del registro del vostro Stato membro.

Nome

Abbreviazione

Recapiti (1)

 

 

 

2.2.

Nella tabella in appresso, indicare, con la relativa abbreviazione, l’autorità competente per ciascuno degli incarichi elencati in appresso. Se necessario aggiungere altre righe.

Quando una delle caselle della tabella qui di seguito è grigia, l’incarico non è pertinente per gli impianti o per il settore del trasporto aereo.

Autorità competente responsabile di:

Impianti

Trasporto aereo

Rilascio delle autorizzazioni

 

 

Assegnazione a titolo gratuito agli impianti fissi a norma dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE

 

 

Assegnazione a titolo gratuito a norma degli articoli 3 sexies e 3 septies della direttiva 2003/87/CE

 

 

Attività connesse alle vendite all’asta [il responsabile del collocamento di cui al regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione] (GU L 302, del 18.11.2010, pag. 1)

 

 

Misure finanziarie in relazione alla rilocalizzazione indiretta delle emissioni di carbonio

 

 

Rilascio di quote

 

 

Approvazione del piano di monitoraggio e modifiche significative al piano di monitoraggio

 

 

Ricevimento ed esame delle comunicazioni sulle emissioni verificate e delle relazioni di verifica

 

 

Effettuazione di una stima prudenziale delle emissioni a norma dell’articolo 70 del regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione (GU L 181, del 12.7.2012, pag. 30)

 

 

Approvazione delle comunicazioni sui miglioramenti a norma dell’articolo 69 del regolamento (UE) n. 601/2012

 

 

Approvazione della richiesta del gestore di rinunciare alla visita in loco del verificatore ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2012

 

 

Ispezione e misure di esecuzione

 

 

Informazione del pubblico

 

 

Gestione dell’inclusione unilaterale di attività e gas a norma dell’articolo 24 della direttiva 2003/87/CE (4)

 

 

Gestione d'impianti esclusi ai sensi dell’articolo 27 della direttiva 2003/87/CE (5)

 

 

Altro, specificare:

 

 

2.3.

Qualora nel vostro Stato membro sia designata più di un’autorità competente ai sensi dell’articolo 18 della direttiva 2003/87/CE, quale autorità competente è il punto di contatto di cui all’articolo 69, paragrafo 2, del regolamento 600/2012 ? Si prega di rispondere usando l’abbreviazione pertinente nella tabella seguente.

Nome dell’autorità competente che è il punto di contatto di cui all’articolo 69, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 600/2012

Abbreviazione

 

 

Qualora nel vostro Stato membro sia stata designata più di un’autorità competente per svolgere le attività di cui al regolamento (UE) n. 601/2012, quali misure sono state adottate per coordinare il lavoro di tali autorità competenti conformemente all’articolo 10 del regolamento (UE) n. 601/2012 ? Si prega di rispondere utilizzando la tabella in appresso. Se necessario aggiungere altre righe.

Coordinamento delle attività di cui all’articolo 10 del regolamento (UE) n. 601/2012

Sì/No

Osservazioni (facoltative)

La legislazione nazionale prevede un’autorità centrale competente per esaminare e fornire istruzioni vincolanti in merito ai piani di monitoraggio, alle notifiche delle modifiche al piano di monitoraggio o alle comunicazioni delle emissioni?

 

 

Un’autorità centrale competente guida le autorità locali e/o regionali competenti fornendo istruzioni vincolanti e orientamenti?

 

 

Un’autorità centrale competente esamina e fornisce consulenza sui piani di monitoraggio, le notifiche e le comunicazioni sulle emissioni su base volontaria?

 

 

Sono stati istituiti gruppi di lavoro o organizzate riunioni periodiche con le autorità competenti?

 

 

È prevista una formazione comune per tutte le autorità competenti al fine di garantire un’attuazione uniforme delle prescrizioni?

 

 

Sono utilizzati sistemi o strumenti IT per garantire strategie comuni in termini di monitoraggio e relazioni?

 

 

È stato istituito un gruppo di coordinamento, con personale dell’autorità competente, che esamina in dettaglio le questioni di monitoraggio e comunicazione e mette a punto approcci comuni?

 

 

Sono previste altre attività di coordinamento? In caso affermativo, precisare:

2.4.

Che tipo di scambio d'informazioni e di cooperazione efficace sono stati istituiti a norma dell’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2012, tra l’organismo nazionale di accreditamento o, se del caso, le autorità nazionali di certificazione e l’autorità competente nel vostro Stato membro? Si prega di rispondere utilizzando la tabella sottostante. Se necessario aggiungere altre righe.

Coordinamento delle attività con riferimento all’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2012

Sì/No

Osservazioni (facoltative)

Sono organizzate riunioni periodiche tra l’organismo nazionale di accreditamento/l’autorità nazionale di certificazione (se pertinente) e l’autorità competente responsabile del coordinamento?

 

 

È stato istituito un gruppo di lavoro in cui l’organismo nazionale di accreditamento/autorità nazionale di certificazione (se del caso), l’autorità competente e i verificatori discutono sulle questioni in materia di accreditamento e verifica?

 

 

L’autorità competente può affiancare l’organismo nazionale di accreditamento nelle attività di accreditamento in qualità di osservatore?

 

 

Sono previste altre attività di coordinamento? In caso affermativo precisare:

3.   Copertura delle attività, degli impianti e degli operatori aerei

Rispondere al secondo sottoquesito della domanda 3.1 e al secondo e il terzo sottoquesito della domanda 3.2 della presente sezione nella relazione prevista per il 30 giugno 2014 e nelle relazioni successive se subentrano modifiche nel corso del periodo di riferimento.

3 A.   Impianti

3.1.

Quanti impianti svolgono le attività e producono le emissioni di gas a effetto serra elencate all’allegato I della direttiva 2003/87/CE? Quanti di questi impianti sono impianti di categoria A, B e C, di cui all’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 601/2012 ? Quanti di questi sono impianti a basse emissioni ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 601/2012 ? Si prega di rispondere utilizzando la tabella in appresso.

Impianti

Numero

Impianti a basse emissioni

 

Impianti di categoria A

 

Impianti di categoria B

 

Impianti di categoria C

 

Numero complessivo d'impianti

 

Per quale attività dell’allegato I il vostro Stato membro ha rilasciato autorizzazioni ai sensi della direttiva 2003/87/CE? Si prega di rispondere utilizzando la tabella in appresso.

Attività dell’allegato I

Sì/No

Attività di combustione come indicato all’allegato I della direttiva 2003/87/CE

 

Raffinazione di petrolio

 

Produzione di coke

 

Arrostimento o sinterizzazione, compresa la pellettizzazione, di minerali metallici (tra cui i minerali sulforati)

 

Produzione di ghisa o acciaio come indicato all’allegato I della direttiva 2003/87/CE

 

Produzione o trattamento di metalli ferrosi come indicato nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE

 

Produzione di alluminio primario

 

Produzione di alluminio secondario come indicato nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE

 

Produzione o trasformazione di metalli non ferrosi come indicato nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE

 

Produzione di clinker (cemento) in forni rotativi come indicato nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE

 

Produzione di calce viva o calcinazione di dolomite o magnesite come indicato nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE

 

Fabbricazione del vetro come indicato nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE

 

Fabbricazione di articoli in ceramica come indicato nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE

 

Fabbricazione di materiale isolante in lana minerale a base di vetro, roccia o scorie come indicato nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE.

 

Essiccazione o calcinazione del gesso o produzione di pannelli di cartongesso e di altri prodotti a base di gesso, come indicato nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE.

 

Produzione di pasta da carta come indicato nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE

 

Produzione di carta o cartone come indicato nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE

 

Produzione di nerofumo, come indicato nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE

 

Produzione di acido nitrico

 

Produzione di acido adipico

 

Produzione di gliossale e acido gliossilico

 

Produzione di ammoniaca

 

Produzione di prodotti chimici organici su larga scala, come indicato nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE

 

Produzione di idrogeno e gas di sintesi (H2), come indicato nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE

 

Produzione di carbonato di sodio (Na2CO3) e di bicarbonato di sodio (NaHCO3), come indicato nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE

 

Cattura di gas a effetto serra provenienti da impianti, come indicato nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE

 

Trasporto di gas a effetto serra mediante condutture ai fini dello stoccaggio geologico in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 140, del 5.6.2009, pag. 114)

 

Stoccaggio geologico di gas a effetto serra in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE

 

3.2.

Sono stati esclusi impianti a norma dell’articolo 27 della direttiva 2003/87/CE? Sì/No

In caso affermativo, compilare la tabella e rispondere alle domande in appresso.

Principale attività dell’allegato I

Totale delle emissioni di impianti esclusi ai sensi dell’articolo 27 della direttiva 2003/87/CE

Numero di impianti che hanno superato la soglia di 25 000 tonnellate di CO2(e) e che devono rientrare nel sistema di scambio delle emissioni

 

 

 

Quali misure di verifica sono state attuate a norma dell’articolo 27 della direttiva 2003/87/CE? Precisare qui di seguito.

Sono state stabilite prescrizioni semplificate per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica per gli impianti le cui emissioni annue verificate tra il 2008 e il 2010 sono inferiori a 5 000 t di CO2(e) l’anno? Sì/No

In caso affermativo, si prega di indicare quali prescrizioni semplificate si applicano.

3B.   Operatori aerei

3.3.

Quanti operatori aerei svolgono le attività elencate nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE per le quali siete competenti come Stato membro di riferimento e avete presentato un piano di monitoraggio? Quanti di questi operatori aerei sono operatori aerei commerciali e quanti no? Sul numero totale di operatori aerei quanti sono emettitori di entità ridotta ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 601/2012 ? Si prega di specificare, utilizzando la tabella in appresso.

Tipo di operatori aerei

Numero

Operatori aerei commerciali

 

Operatori aerei non commerciali

 

Numero totale di operatori aerei

 

Emettitori di entità ridotta

 

Siete a conoscenza di eventuali altri operatori aerei, per il quale siete responsabili come Stato membro di riferimento, che avrebbero dovuto presentare un piano di monitoraggio e rispettare altre prescrizioni di cui alla direttiva 2003/87/CE? Sì/No

In caso affermativo, si prega di specificare il numero di operatori aerei nella tabella qui di seguito.

Numero totale di operatori aerei supplementari che avrebbero dovuto rispettare le prescrizioni del sistema ETS UE.

 

Precisare qui di seguito se intendete sollevare questioni in merito al numero di questi operatori aerei supplementari.

4.   Rilascio di autorizzazioni agli impianti

Rispondere alla domanda 4.1 e alla prima parte della domanda 4.2 nella relazione prevista per il 30 giugno 2014 e nelle relazioni successive se subentrano modifiche nel corso del periodo di riferimento.

4.1.

Le disposizioni degli articoli 5, 6 e 7 della direttiva 2003/87/CE sono state integrate nelle procedure come stabilito dalla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6)? Sì/No

In caso affermativo, si prega di specificare nella tabella seguente in che modo l’integrazione è stata effettuata. Se necessario aggiungere altre righe.

Integrazione dell’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra (ETS) e autorizzazione di cui alla direttiva sulle emissioni industriali (direttiva IED)

Sì/No

Osservazioni (facoltative)

L’autorizzazione ETS fa parte integrante dell’autorizzazione IED?

 

 

Le procedure di autorizzazione previste dalla direttiva IED e l’autorizzazione ETS sono integrate?

 

 

L’approvazione dei piani di monitoraggio e la valutazione delle comunicazioni sulle emissioni sono effettuate dai responsabili della regolamentazione IED?

 

 

L’ispezione delle attività dell’ETS UE è effettuata dai responsabili della regolamentazione della direttiva IED (regolatori IED)?

 

 

L’integrazione è effettuata in un altro modo? In caso affermativo precisare:

In caso negIn caso negativo, specificare nella tabella qui di seguito come è organizzato il coordinamento delle condizioni e delle procedure di rilascio delle autorizzazioni ETS e IED. Se necessario aggiungere altre righe.

Coordinamento delle condizioni e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni ETS e IED

Sì/No

Osservazioni (facoltative)

I regolatori IED controllano se un’autorizzazione ETS sia applicabile e necessaria e informano l’autorità responsabile competente delle attività nell’ambito del sistema ETS UE.

 

 

La normativa di recepimento della direttiva IED non prevede limiti di emissione o concentrazione per il CO2

 

 

I regolatori IED impartiscono istruzioni vincolanti all’autorità competente responsabile dello scambio di quote di emissioni nel corso della procedura di autorizzazione

 

 

I regolatori IED forniscono consulenze su base volontaria e non vincolante all’autorità competente responsabile dello scambio di quote di emissioni nel corso della procedura di autorizzazione

 

 

Il coordinamento è effettuato in altro modo? In caso affermativo precisare:

4.2.

Quando la legislazione nazionale impone l’aggiornamento dell’autorizzazione a norma dell’articolo 6 e 7 della direttiva 2003/87/CE ? Si prega di fornire dettagli sulle disposizioni del diritto nazionale nella tabella qui di seguito. Se necessario aggiungere altre righe.

Categoria di modifiche

Dettagli delle disposizioni nel diritto nazionale

In che circostanze l’autorità competente può ritirare un’autorizzazione?

 

Nella legislazione nazionale un’autorizzazione scade? In caso affermativo, in quali circostanze?

 

Quando viene modificata un’autorizzazione a seguito di un aumento della capacità?

 

Quando viene modificata un’autorizzazione a seguito di una riduzione della capacità?

 

Quando viene modificata un’autorizzazione a seguito di modifiche del piano di monitoraggio?

 

Esistono altri tipi di aggiornamento delle autorizzazioni? In caso affermativo fornire informazioni dettagliate:

 

Numero totale di aggiornamenti di autorizzazioni che si sono verificati nel periodo di riferimento. Specificare nella tabella in appresso il numero di aggiornamenti delle autorizzazioni di cui l’autorità competente è a conoscenza.

Numero totale di autorizzazioni aggiornate nel periodo di riferimento

 

5.   Applicazione del regolamento sul monitoraggio e la comunicazione

5 A.   Aspetti generali

Rispondere alle domande 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4 nella relazione prevista per il 30 giugno 2014 e nelle relazioni successive se subentrano modifiche nel corso del periodo di riferimento.

5.1.

Sono state adottate ulteriori disposizioni nazionali per agevolare l’applicazione del regolamento (UE) n. 601/2012 ? Sì/No

In caso affermativo, si prega di precisare per quali settori sono state adottate ulteriori disposizioni nazionali.

Sono stati messi a punto orientamenti nazionali aggiuntivi per agevolare la comprensione del regolamento (UE) n. 601/2012 ? Sì/No

In caso affermativo, si prega di precisare per quali aree sono stati elaborati orientamenti nazionali supplementari.

5.2.

Quali misure sono state adottate per integrare le prescrizioni in materia di comunicazione di altri meccanismi di comunicazione esistenti quali l’inventario dei gas a effetto serra e le relazioni del PRTR europeo? Precisare qui di seguito.

5.3.

Sono stati predisposti appositi modelli elettronici o specifici formati di file per i piani di monitoraggio, le comunicazioni sulle emissioni, le relazioni di verifica e/o le relazioni sui miglioramenti? Sì/No

In caso affermativo, completare le tabelle qui di seguito.

 

Modello o formato di file specifico per lo Stato membro (7)

Quali elementi del modello o del formato di file specifico sono specifici dello Stato membro? (8)

Piano di monitoraggio per gli impianti

 

 

Comunicazione delle emissioni per gli impianti

 

 

Relazione di verifica per gli impianti

 

 

Relazione sui miglioramenti per gli impianti

 

 

 

Modello o formato di file specifico per lo Stato membro (9)

Quali elementi del modello del formato di file specifico sono specifici dello Stato membro? (10)

Piano di monitoraggio per gli operatori aerei

 

 

Comunicazione delle emissioni per gli operatori aerei

 

 

Relazione di verifica per gli operatori aerei

 

 

Relazione sui miglioramenti per gli operatori aerei

 

 

Quali misure sono state attuate per conformarsi alle prescrizioni di cui all’articolo 74, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 601/2012 ? Precisare qui di seguito.

5.4.

È stato predisposto un sistema automatizzato per lo scambio di dati elettronici tra gestori o operatori aerei e l’autorità competente e altre parti? Sì/No

In caso affermativo, si prega di precisare quali disposizioni sono state attuate per conformarsi alle prescrizioni di cui all’articolo 75, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 601/2012.

5B.   Impianti

Rispondere alle domande 5.7, 5.9, alla seconda sotto-domanda 5.17 e alle domande 5.19 e 5.20 nella relazione prevista per il 30 giugno 2014 e nelle relazioni successive se subentrano modifiche nel corso del periodo di riferimento.

5.5.

Nella tabella seguente, si prega di inserire, per i combustibili elencati, il consumo totale di combustibili e le emissioni totali annue sulla base dei dati comunicati nella comunicazione sulle emissioni del gestore per l’anno di riferimento.

Tipo di combustibile

Combustibile totale consumo (TJ)

Emissioni annue totali (t CO2)

Antracite

 

 

Lignite e carbone sub-bitumoso

 

 

Torba

 

 

Coke

 

 

Gas naturale

 

 

Gas di cokeria

 

 

Gas di altoforno

 

 

Gas di raffineria e altri gas derivanti da processi industriali

 

 

Olio combustibile

 

 

Gas di petrolio liquefatto

 

 

Coke di petrolio

 

 

Altri combustibili fossili (11)

 

 

5.6.

Nella tabella in appresso, indicare le emissioni totali cumulative per ciascuna categoria del formato comune per la trasmissione delle relazioni (CRF - Common Reporting Format) dell’IPCC (basata sui dati forniti nelle comunicazioni delle emissioni dal gestore a norma dell’articolo 73 del regolamento (UE) n. 601/2012).

Categoria CRF 1

(energia)

Categoria CRF 2

(emissioni di processo)

Emissioni totali

[t CO2(e)]

Emissioni di combustione totali

[t CO2(e)]

Emissioni di processo totali

[t CO2(e)]

 

 

 

 

 

5.7.

Nella tabella che segue, indicare:

il numero di impianti per i quali l’autorità competente ha approvato i valori indicati nella letteratura a norma dell’articolo 31, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 601/2012;

il valore, il tipo di combustibile, il fattore di calcolo in questione, nonché la provenienza e giustificazione di questi valori indicati nella letteratura;

il numero di impianti per i quali l’autorità competente ha approvato i valori standard di tipo 1, ossia i valori di cui all’articolo 31, paragrafo 1, lettere d) ed e), del regolamento (UE) n. 601/2012;

il valore, il tipo di combustibile o il tipo di materiale e il fattore di calcolo in questione, nonché la provenienza e la giustificazione di tali valori standard di tipo I.

Tipo di valore (12)

Tipo di combustibile o materiale

Fattore di calcolo (13)

Valore utilizzato nella pratica

Fonte del valore e sua giustificazione

Numero di impianti per i quali l’autorità competente ha approvato il valore

Quanti tra i valori standard di tipo I sono valori elencati all’allegato VI del regolamento (UE) n. 601/2012, di cui all’articolo 31, paragrafo 1, lettera a), del suddetto regolamento?

Numero totale di valori standard di tipo I che sono valori ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione

 

5.8.

Sono stati predisposti piani di campionamento in tutti i casi stabiliti dall’articolo 33 del regolamento (UE) n. 601/2012 ? Sì/No

In caso negativo, si prega di indicare i casi e i motivi della mancata messa a punto di un piano di campionamento.

Siete a conoscenza di particolari problemi o questioni riguardanti i piani di campionamento istituiti dai gestori? Sì/No

In caso affermativo, specificare che tipo di problemi o questioni sono sorti.

5.9.

Nella tabella che segue, indicare il numero di impianti per i quali l’autorità competente ha concesso l’utilizzo di una frequenza diversa a norma dell’articolo 35, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 601/2012, nonché la conferma che il piano di campionamento in tali casi è pienamente documentato e rispettato.

Nome del combustibile o del materiale

Numero di impianti per i quali l’autorità competente ha autorizzato una frequenza diversa

Numero di flussi di fonti di maggiore entità per i quali è applicata una frequenza diversa

Conferma del fatto che il piano di campionamento è pienamente documentato e rispettato

Sì/No. In caso negativo, indicare le ragioni

 

 

 

 

5.10.

Se l’approccio di “livello superiore” per i flussi di fonti di maggiore entità degli impianti di categoria C di cui all’articolo 19, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 601/2012 non trovano applicazione, si prega di indicare nella tabella seguente, i singoli impianti per il quale si è verificata questa situazione, i flussi di fonti interessati, il parametro di monitoraggio interessato, il livello più elevato richiesto dal regolamento (UE) n. 601/2012 e il livello applicato.

Codice identificativo dell’impianto (14)

Fonte di flusso interessata nella metodologia fondata su calcoli.

Fonte di emissione interessata nella metodologia fondata su misure

Parametro di monitorag-gio interessato (15)

Il livello più alto stabilito dal regolamento (UE) n. 601/2012

Livello applicato in pratica

 

 

 

 

 

 

5.11.

Nella tabella che segue, indicare il numero degli impianti di categoria B di cui all’articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione, che non applicano l’approccio del livello più elevato per tutti i flussi di fonti di maggiore entità (16), conformemente al regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione.

Metodologia per il monitoraggio (17)

Principale attività dell’allegato I

Numero di impianti interessati

 

 

 

5.12.

Negli impianti del vostro Stato membro è stato applicato l’approccio alternativo a norma dell’articolo 22 del regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione? Sì/No

In caso affermativo, completare la tabella che segue.

Codice identificativo dell’impianto (18)

Motivi che giustificano l’approccio alternativo (19)

Parametro, per il quale non è stato raggiunto almeno il livello 1 (20)

Stima delle emissioni interessate da questo parametro

 

 

 

 

5.13.

Indicare nella tabella in appresso il numero di impianti delle categorie A, B e C che erano tenuti a presentare una comunicazione sui miglioramenti e l’hanno effettivamente presentata in conformità dell’articolo 69 del regolamento (UE) n. 601/2012. Le informazioni contenute nella tabella qui di seguito si riferiscono al periodo di comunicazione precedente.

Categoria dell’impianto

Principale attività dell’allegato I

Tipo di relazione sui miglioramenti (21)

Numero di impianti che sono tenuti a trasmettere una relazione sui miglioramenti

Numero di impianti che hanno effettivamente presentato una relazione sui miglioramenti

 

 

 

 

 

5.14.

Nel vostro Stato membro è stato trasferito CO2 intrinseco conformemente all’articolo 48 o CO2 conformemente all’articolo 49 del regolamento (UE) n. 601/2012 ? Sì/No

In caso di risposta affermativa, compilare la tabella qui di seguito.

Codice identificativo dell’impian-to (22) che trasferisce il CO2 intrinseco o il CO2 ai sensi dell’articolo 49

Tipo di trasferi-mento (23)

Codice identificativo dell’impian-to (24)

Quantità di CO2 trasferita (25)

(t CO2)

Emissioni di CO2 intrinseco ricevute

(t CO2)

Tipo di impianto destinatario in caso di trasferimen-to di CO2 (articolo 49) (26)

Numero dell’autorizza-zione per il sito di stoccaggio (autorizzazione ai sensi della direttiva 2009/31/CE)

 

 

 

 

 

 

 

5.15.

Sono previste tecnologie innovative, diverse da quelle autorizzate a norma dell’articolo 49 del regolamento (UE) n. 601/2012, che potrebbero essere applicate allo stoccaggio permanente e per le quali desiderate richiamare l’attenzione della Commissione a causa della loro importanza per le future modifiche del regolamento (UE) n. 601/2012 ?

5.16.

Ci sono impianti nel vostro Stato membro che si avvalgono della misurazione in continuo delle emissioni a norma dell’articolo 40 del regolamento (UE) n. 601/2012 ? Sì/No

In caso affermativo, si prega di indicare nella tabella qui di seguito, le emissioni totali di ciascun impianto, le emissioni coperte dalla misurazione in continuo delle emissioni e se il gas misurato contiene CO2 da biomassa.

Codice identificativo d’impianto (27) degli impianti che emettono CO2

Codice identificativo d’impianto (28) degli impianti che emettono N2O

Emissioni totali annue

[t CO2(e)]

Emissioni oggetto di misura in continuo

[t CO2(e)]

I gas di scarico misurati contengono biomassa?

Sì/No

 

 

 

 

 

5.17.

Nella tabella in appresso, indicare per ciascuna attività principale di cui all’allegato I della direttiva 2003/87/CE:

il numero degli impianti di categoria A, B e C che utilizzano biomassa;

le emissioni totali da biomassa considerate pari a zero, ossia per le quali non si applicano criteri di sostenibilità o per le quali i criteri di sostenibilità sono rispettati;

emissioni totali da biomassa che non sono considerate pari a zero, ossia per le quali si applicano criteri di sostenibilità ma questi non sono rispettati;

il contenuto energetico della biomassa che è considerato pari a zero; e

il contenuto energetico della biomassa che non è considerato pari a zero.

Principale attività dell’allegato I

Categoria dell’impianto

Emissioni da biomassa cui sono applicati e soddisfatti i criteri di sostenibilità e emissioni da biomassa cui non si applicano i criteri di sostenibilità

[t CO2(e)]

Emissioni da biomassa cui si applicano i criteri di sostenibilità che tuttavia non sono soddisfatti

[t CO2(e)]

Contenuto energetico della biomassa considerato pari a zero

(TJ)

Contenuto energetico della biomassa non considerato pari a zero

(TJ)

 

 

 

 

 

 

Quale tra i metodi utilizzati per verificare il rispetto dei criteri di sostenibilità sono di norma applicati nel vostro Stato membro? Se si utilizzano sistemi nazionali per verificare tale conformità, si prega di descriverne gli elementi principali.

5.18.

Per ciascun tipo di rifiuto qual è la quantità totale di emissioni di CO2 di origine fossile utilizzata come combustibile o materiale di ingresso, secondo i dati trasmessi dai gestori nelle loro relazioni sulle emissioni verificate? Si prega di rispondere utilizzando la tabella riportata in appresso. Se necessario aggiungere altre righe.

Tipo di rifiuto

Emissioni (t CO2)

 

 

5.19.

Il vostro Stato membro ha autorizzato l’uso di piani di monitoraggio semplificati, conformemente all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 601/2012 ? Sì/No

In caso affermativo, specificare nella tabella in appresso che tipo di valutazione dei rischi è stata effettuata e su quali principi si è fondata.

Tipo di valutazione dei rischi (29)

Principi generali della valutazione dei rischi

 

 

5.20.

Sono state utilizzate modalità innovative per semplificare la messa in conformità per gli impianti a basse emissioni di cui all’articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 601/2012 ? Sì/No

In caso affermativo, si prega di specificare per singola voce nella tabella in appresso. Se necessario aggiungere altre righe.

Modalità innovative utilizzate per semplificare la conformità

Sì/No

Orientamenti specifici, modelli e/o esempi specifici

 

Workshop specificamente concepiti per gli impianti a basse emissioni

 

Modello semplificato per i piani di monitoraggio

 

Altro, precisare:

5c.   Operatori aerei

Rispondere alle domande 5.26 e 5.27 nella relazione prevista per il 30 giugno 2014 e nelle relazioni successive se subentrano modifiche nel corso del periodo di riferimento.

5.21.

Quanti operatori aerei utilizzando il metodo A o il metodo B per determinare il consumo di carburante? Si prega di rispondere utilizzando la tabella in appresso.

Metodo per determinare il consumo di carburante

Numero di operatori aerei

Percentuale di emettitori di entità ridotta (sul numero totale di operatori aerei nella seconda colonna) che determina il consumo di carburante

Metodo A

 

 

Metodo B

 

 

Metodi A e B

 

 

5.22.

Nella tabella in appresso, specificare il totale cumulativo di emissioni di tutti i voli e dei voli nazionali effettuati nel periodo di riferimento dagli operatori aerei per i quali siete lo Stato membro di riferimento.

Emissioni totali dei voli effettuati dagli operatori aerei per i quali siete lo Stato membro di riferimento (t CO2)

Emissioni totali dei voli interni effettuati dagli operatori aerei per i quali siete lo Stato membro di riferimento (t CO2)

 

 

5.23.

Nella tabella in appresso, indicare:

il numero di operatori aerei che utilizzano biocarburanti;

le emissioni totali dei biocarburanti che sono considerate pari a zero, ossia per le quali i criteri di sostenibilità sono rispettati;

le emissioni totali dei biocarburanti che non sono considerate pari a zero, per le quali cioè si applicano criteri di sostenibilità ma questi non sono rispettati;

il contenuto energetico dei biocarburanti che è considerato pari a zero; nonché

il contenuto energetico dei biocarburanti che non è considerato pari a zero.

Numero di operatori aerei che utilizzano biocarburanti

Emissioni prodotte da biocarburanti cui si applicano criteri di sostenibilità che sono rispettati

(t CO2)

Emissioni prodotte da biocarburanti cui si applicano criteri di sostenibilità che non sono rispettati

(t CO2)

Contenuto energetico di biocarburanti considerato pari a zero

(TJ)

Contenuto energetico di biocarburanti non considerato pari a zero

(TJ)

 

 

 

 

 

5.24.

Nella tabella in appresso, indicare:

il numero di emettitori di entità ridotta che utilizzano lo strumento per emettitori di entità ridotta (SET) al fine di determinare il consumo di carburante;

il numero di emettitori di entità ridotta la cui comunicazione delle emissioni si basa sullo strumento SET ed è elaborata avvalendosi del meccanismo di sostegno dell’ETS UE, indipendentemente dagli input dell’operatore aereo;

il numero di operatori aerei che utilizzano un metodo alternativo per determinare le emissioni dei voli per cui mancano i dati; nonché

il numero di operatori aerei che utilizzano lo strumento per emettitori di entità ridotta per determinare le emissioni dei voli per cui mancano i dati conformemente all’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 601/2012.

Numero di emettitori di entità ridotta che utilizzano lo strumento SET per determinare il consumo di carburante

 

Numero di emettitori di entità ridotta la cui comunicazione delle emissioni si basa sullo strumento SET ed è elaborata avvalendosi del meccanismo di sostegno dell’ETS UE, indipendentemente dagli input dell’operatore aereo

 

Numero di operatori aerei che utilizzano un metodo alternativo per determinare le emissioni dei voli mancanti

 

Numero di operatori aerei che utilizzano lo strumento di cui all’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 601/2012, per determinare le emissioni dei voli mancanti

 

5.25.

Nella tabella in appresso, indicare il numero di operatori aerei che erano tenuti a presentare una comunicazione sui miglioramenti e l’hanno effettivamente presentata in conformità dell’articolo 69 del regolamento (UE) n. 601/2012. Le informazioni richieste nella tabella in appresso si riferiscono al periodo di riferimento precedente.

Numero di operatori aerei tenuti a presentare una relazione sui miglioramenti

Numero di operatori arerei che ha effettivamente presentato una relazione sui miglioramenti

 

 

5.26.

Il vostro Stato membro ha autorizzato l’uso di piani di monitoraggio semplificati, conformemente all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 601/2012 ? Sì/No.

In caso affermativo, specificare nella tabella in appresso che tipo di valutazione dei rischi è stata effettuata e su quali principi si è basata

Tipo di valutazione dei rischi (30)

Principi generali della valutazione dei rischi

 

 

5.27.

Sono state utilizzate modalità innovative per semplificare la messa in conformità per gli emettitori di entità ridotta di cui all’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 601/2012 ? Sì/No

In caso affermativo, si prega di specificare per singola voce nella tabella in appresso. Se necessario aggiungere altre righe.

Modalità innovative utilizzate per semplificare la messa in conformità

Sì/No

Orientamenti specifici ed esempi specifici

 

Workshop specificamente concepiti per emettitori di entità ridotta

 

Modello semplificato per piani di monitoraggio

 

Altro, precisare:

6.   Disposizioni in materia di verifica

6.A   Aspetti generali

6.1.

Indicare nella tabella in appresso il numero di verificatori accreditati per un particolare ambito di accreditamento di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 600/2012. Se gli Stati membri hanno autorizzato la certificazione di verificatori che sono persone fisiche a norma dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 600/2012, indicare anche il numero di verificatori che sono persone fisiche certificate per un determinato ambito di certificazione di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 600/2012.

Ambito di accreditamento o certificazione di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 600/2012

Numero di verificatori accreditati nel vostro Stato membro

Numero di verificatori certificati nel vostro Stato membro

 

 

 

6.2.

Nella tabella in appresso fornire informazioni sull’applicazione delle prescrizioni per lo scambio di informazioni di cui al capo VI del regolamento (UE) n. 600/2012

Informazioni sull’applicazione delle prescrizioni per lo scambio di informazioni di cui al capo VI del regolamento (UE) n. 600/2012

Numero di verificatori accreditati da un organismo nazionale di accreditamento di un altro Stato membro che hanno effettuato verifiche nel vostro Stato membro

Per gli impianti

Per l’aviazione

 

 

Numero di verificatori certificati da un’autorità nazionale di certificazione in un altro Stato membro che hanno effettuato verifiche nel vostro Stato membro (se pertinente)

Per gli impianti

Per l’aviazione

 

 

Numero di misure amministrative adottate nei confronti di verificatori accreditati dal vostro Stato membro

Sospensione

Revoca dell’accredita-mento

Riduzione dell’am-bito

 

 

 

Numero di misure amministrative adottate nei confronti di verificatori certificati dal vostro Stato membro (se del caso)

Sospensione

Revoca dell’accredita-mento

Riduzione dell’am-bito

 

 

 

Numero di volte in cui l’organismo nazionale di accreditamento nel vostro Stato membro ha chiesto all’organismo nazionale di accreditamento di un altro Stato membro di effettuare attività di vigilanza per suo conto ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 600/2012,

 

Numero di reclami pervenuti sui verificatori accreditati dal vostro Stato membro e numero di reclami risolti

Numero di reclami presentati

Numero di reclami risolti

 

 

Numero di reclami pervenuti sui verificatori certificati dal vostro Stato membro e numero di reclami risolti

Numero di reclami presentati

Numero di reclami risolti

 

 

Numero di casi di mancata conformità dei verificatori notificati nell’ambito dello scambio di informazioni e numero di casi risolti

Numero di casi di mancata conformità

Numero di casi di mancata conformità risolti

 

 

6.B   Impianti

6.3.

Per quali impianti l’autorità competente ha effettuato una stima prudenziale delle emissioni a norma dell’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 601/2012 ? Si prega di rispondere utilizzando la tabella in appresso. Se necessario aggiungere altre righe.

Codice identificativo dell’impianto (31)

Emissioni annue totali dell’impianto

[t CO2(e)]

Motivo per effettuare una stima prudenziale (32)

Percentuale delle emissioni dell’impianto, secondo una stima prudenziale,

Metodo utilizzato per una stima prudenziale delle emissioni

Ulteriori misure adottate o proposte (33)

 

 

 

 

 

 

6.4.

Alcune relazioni di verifica contenevano inesattezze non rilevanti o irregolarità che non hanno dato luogo ad una conclusione negativa del parere della verifica, casi di mancata conformità con il regolamento (UE) n. 601/2012 o raccomandazioni ai fini del miglioramento? Sì/No

In caso affermativo, si prega di fornire informazioni nella tabella seguente:

Principale attività dell’allegato I

Tipo di problema riscontrato (34)

Numero di impianti

Principali ragioni del problema riscontrato (in generale) (35)

Percentuali delle comunicazioni delle emissioni verificate che hanno portato ad una stima prudenziale delle emissioni da parte dell’autorità competente

 

 

 

 

 

6.5.

L’autorità competente ha svolto controlli sulle comunicazioni delle emissioni verificate? Sì/No

In caso affermativo, specificare quali controlli sono stati effettuati utilizzando la seguente tabella:

Controlli sulle relazioni di verifica verificate

Percentuale delle comunicazioni delle emissioni controllate per verificarne la completezza e la coerenza interna.

%

 

Percentuale delle comunicazioni delle emissioni verificate per accertarne la coerenza con il piano di monitoraggio

%

 

Percentuale delle comunicazioni delle emissioni che sono state oggetto di un controllo incrociato con i dati di assegnazione

%

 

Percentuale delle comunicazioni delle emissioni che sono state oggetto di un controllo incrociato con altri dati

Si prega di fornire nella terza colonna informazioni su eventuali controlli incrociati con altri dati

%

 

Percentuale delle comunicazioni sulle emissioni che sono state analizzate in dettaglio

Si prega di fornire nella terza colonna informazioni sui criteri utilizzati per selezionare le comunicazioni delle emissioni soggette ad analisi dettagliata (36)

%

 

Numero d'ispezioni di impianti effettuate nell’ambito di visite in loco da parte dell’autorità competente

 

 

Numero di comunicazioni sulle emissioni verificate che sono state rifiutate a causa della mancata conformità con il regolamento (UE) n. 601/2012

 

 

Numero di comunicazioni delle emissioni verificate che sono state respinte per altri motivi

Si prega di indicare nella terza colonna i motivi per cui sono state respinte le comunicazioni delle emissioni

 

 

Azioni intraprese a seguito del respingimento di comunicazioni delle emissioni verificate

 

Altre azioni intraprese a seguito di controlli sulle comunicazioni delle emissioni verificate

 

6.6.

Si è soprasseduto a visite in loco di impianti che emettono più di 25 000 tonnellate di CO2(e) l’anno? Sì/No

In caso affermativo, si prega di indicare nella tabella che segue il numero di impianti per i quali si è rinunciato ad una visita in loco in una condizione particolare. Se necessario aggiungere altre righe.

Condizioni per la rinuncia alla visita in loco (37)

Principale attività dell’allegato I

Numero d'impianti

 

 

 

Si è soprasseduto a visite in loco di impianti a basse emissioni di cui all’articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 601/2012 ? Sì/No

In caso affermativo, si prega di indicare nella tabella in appresso il numero di impianti per i quali si è rinunciato alla visita in loco.

Numero totale di visite in loco cui si è rinunciato per gli impianti a basse emissioni

 

6.C   Operatori aerei

6.7.

Per quali gli operatori aerei l’autorità competente ha effettuato una stima prudenziale delle emissioni a norma dell’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 601/2012 ? Si prega di rispondere utilizzando la tabella in appresso. Se necessario, aggiungere altre righe.

Codice identificativo dell’operatore aereo (38)

Emissioni annue totali dell’operatore aereo

[t CO2 (e)]

Motivo per effettuare una stima prudenziale (39)

Percentuale delle emissioni dell’operatore aereo secondo una stima prudenziale

Metodo utilizzato per una stima prudenziale delle emissioni

Ulteriori interventi effettuati o proposti (40)

 

 

 

 

 

 

6.8.

Alcune relazioni di verifica contenevano inesattezze non rilevanti o irregolarità che non hanno dato luogo ad una conclusione negativa del parere della verifica, casi di mancata conformità con il regolamento (UE) n. 601/2012 o raccomandazioni ai fini del miglioramento? Sì/No

In caso affermativo, si prega di fornire, nelle tabelle qui di seguito, informazioni sulle emissioni e sui dati relativi alle tonnellate-chilometro, rispettivamente.

Tabella per i dati relativi alle comunicazioni sulle emissioni

Tipo di problema riscontrato (41)

Nome degli operatori aerei

Motivi principali del problema o dei problemi riscontrati (in generale) (42)

Percentuale delle comunicazioni delle emissioni verificate che hanno portato alla stima prudenziale delle emissioni da parte dell’autorità competente

 

 

 

 

Tabella per i dati relativi alle comunicazioni delle tonnellate-chilometro

Tipo di problema riscontrato (43)

Numero di operatori aerei

Principali ragioni del problema rilevato (in generale) (44)

 

 

 

6.9.

L’autorità competente ha svolto controlli sulle comunicazioni sulle emissioni verificate? Sì/No

In caso affermativo, specificare quali controlli sono stati effettuati utilizzando le tabelle qui di seguito per le emissioni e i dati relativi alle tonnellate-chilometro, rispettivamente.

Tabella per i dati relativi alle comunicazioni sulle emissioni

Controlli delle relazioni sulle emissioni verificate

Quota delle comunicazioni sulle emissioni di cui sono state verificate la completezza e la coerenza interna

%

 

Quota di comunicazioni delle emissioni esaminate per verificarne la coerenza con il piano di monitoraggio

%

 

Quota di comunicazioni delle emissioni per le quali è stata effettuata una verifica incrociata con altri dati

Si prega di fornire nella terza colonna informazioni su eventuali controlli incrociati con altri dati 42

%

 

Quota delle comunicazioni delle emissioni che sono state analizzate in dettaglio

Si prega di fornire nella terza colonna informazioni sui criteri utilizzati per selezionare le comunicazioni delle emissioni destinate ad analisi dettagliata (45)

%

 

Numero di ispezioni effettuate sugli operatori aerei

 

 

Numero di relazioni sulle emissioni verificate respinte per via della mancata conformità con il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione

 

 

Numero di relazioni sulle emissioni verificate respinte per altri motivi

Si prega di indicare nella terza colonna i motivi per cui sono state respinte le comunicazioni delle emissioni

 

 

Provvedimenti presi a seguito del respingimento di relazioni sulle emissioni verificate

 

Altre azioni intraprese a seguito di controlli sulle relazioni emissioni verificate

 

Tabella per i dati relativi alle comunicazioni sulle tonnellate-chilometro

Controlli sulle comunicazioni delle tonnellate-chilometro

Percentuale delle comunicazioni sulle tonnellate-chilometro per le quali è stata verificata la completezza e la coerenza interna

%

 

Percentuale delle comunicazioni sulle tonnellate-chilometro per le quali si è verificata la coerenza con il piano di monitoraggio

%

 

Percentuale delle comunicazioni sulle tonnellate-chilometro per le quali si è si! effettuata una verifica incrociata con altri dati

Si prega di fornire nella terza colonna informazioni su eventuali controlli incrociati con altri dati

%

 

Percentuale delle comunicazioni sulle tonnellate-chilometro che sono state analizzate in dettaglio

Si prega di fornire informazioni sui criteri utilizzati per scegliere le comunicazioni sulle tonnellate-chilometri destinate ad analisi dettagliata (46)

%

 

Numero d'ispezioni effettuate sugli operatori aerei

 

 

Numero di relazioni verificate tonnellata chilometro respinti a causa delle non conformità del regolamento (UE) n. 601/2012

 

 

Numero di comunicazioni tonnellate-chilometro verificate respinte per altri motivi

Si prega di indicare nella terza colonna i motivi per cui sono state respinte le comunicazioni sulle tonnellate-chilometro

 

 

Azioni adottate a seguito di controlli sulle comunicazioni sulle tonnellate-chilometro verificate

 

6.10.

Si è soprasseduto a visite in loco di emettitori di entità ridotta di cui all’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 601/2012 ? Sì/No

In caso affermativo, si prega di indicare nella tabella in appresso il numero di emettitori di entità ridotta si è rinunciato alla visita in loco.

Numero totale di visite in loco per gli emettitori di entità ridotta cui si è rinunciato.

 

7.   Registri

7.1.

Allegare una copia dei termini e delle condizioni specifiche del vostro Stato membro che richieste per essere firmata da parte dei titolari dei conti.

7.2.

Nei casi in cui è stato chiuso un conto del registro perché non c’era alcuna ragionevole possibilità che un impianto o un operatore aereo restituissero quote aggiuntive, illustrare il motivo di tale situazione e indicare il numero di quote ancora dovute. Se necessario aggiungere altre righe.

Codice identificativo dell’impianto/del gestore (47)

Nome del gestore

Nome dell’impianto

Numero di quote ancora dovute

Motivo dell’assenza di ragionevoli possibilità

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.

In quante occasioni durante l’anno di riferimento gli operatori aerei si sono avvalsi della possibilità di affidare un mandato a norma dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione (48) ? Si prega di precisare il numero di occasioni.

Numero di occasioni in cui ci si è avvalsi della possibilità di affidare un mandato nel corso del periodo di comunicazione

 

Quali operatori aerei si sono avvalsi della possibilità di affidare un mandato nel corso del periodo di riferimento a norma dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 389/2013 ? Fornire le informazioni utilizzando la tabella di seguito. Se necessario aggiungere altre righe.

Codice identificativo dell’operatore aereo (49)

Nome dell’operatore aereo

 

 

8.   Assegnazione

8.1.

Nella tabella qui sotto, specificare il numero di modifiche intervenute negli impianti e la loro assegnazione dall’inizio del terzo periodo di scambio e nel corso del periodo di comunicazione.

 

Nel corso del periodo di comunicazione

Dall’inizio del terzo periodo di scambio

Motivo della modifica dell’assegnazione

Numero di modifiche nel corso del periodo comunicazione

Quantitativo di quote di emissioni corrispondente a tutte le modifiche nel corso del periodo di riferimento

Numero di modifiche dall’inizio del terzo periodo di scambio

Quantitativo di quote di emissioni corrispondente a tutte le modifiche apportate dall’inizio del terzo periodo di scambio

Assegnazione ai nuovi impianti o nuovi sottoimpianti di cui all’articolo 19 della decisione n. 2011/278/UE della Commissione (GU L 130, del 17.5.2011, pag. 1)

 

 

 

 

Ampliamenti sostanziali della capacità di cui all’articolo 20 della decisione n. 2011/278/UE

 

 

 

 

Cessazione di cui all’articolo 22, paragrafo 1, lettere da a), a d), della decisione n. 2011/278/UE

 

 

 

 

Cessazione di cui all’articolo 22, paragrafo 1, lettera e), della decisione n. 2011/278/UE

 

 

 

 

Riduzioni sostanziali della capacità di cui all’articolo 21 della decisione n. 2011/278/UE

 

 

 

 

Cessazione parziale di cui all’articolo 23 della decisione n. 2011/278/UE

 

 

 

 

8.2.

Sono state notificate all’autorità competente tutte le modifiche previste o effettive della capacità, del livello di attività e del funzionamento di un impianto, di cui all’articolo 24 della decisione n. 2011/278/UE ? Sì/No

In caso affermativo, si prega di specificare nella tabella seguente quanti impianti sono interessati e come sono state individuate queste modifiche.

Numero d'impianti che non hanno notificato modifiche previste o effettive

In che modo sono state individuate le modifiche previste o effettive

 

 

8.3.

Avete applicato l’articolo 10 quater della direttiva 2003/87/CE? Sì/No

In caso affermativo, fornire nella tabella in appresso il numero totale di quote di emissioni rilasciate e il valore totale degli investimenti effettuati a norma dell’articolo 10 quater della direttiva 2003/87/CE nel periodo di riferimento?

 

Nel periodo di comunicazione

Numero totale di quote di emissioni rilasciate ai sensi dell’articolo 10 quater della direttiva 2003/87/CE

 

Valore totale degli investimenti a norma dell’articolo 10 quater della direttiva 2003/87/CE

 

9.   Utilizzo delle unità di riduzione delle emissioni (ERU) e delle riduzioni certificate delle emissioni (CER) nel sistema comunitario

Rispondere alla domanda 9.1 nella relazione prevista per il 30 giugno 2014 e nelle relazioni successive se subentrano modifiche nel corso del periodo di riferimento.

9.1.

Quali misure sono state adottate, prima di notificare l’approvazione di un progetto, per garantire che, durante lo sviluppo di progetti per la produzione di energia idroelettrica con una capacità di generazione superiore a 20 MW, siano rispettati i criteri e le linee guida internazionali applicabili, compresi quelli contenuti nella relazione definitiva del 2000 della World Commission on Dams (WCD)? Si prega di rispondere utilizzando la tabella in appresso. Se necessario aggiungere altre righe.

Misure adottate per garantire siano rispettati i criteri e le linee guida internazionali applicabili, compresi quelli contenuti nella relazione finale della Commissione mondiale sulle dighe, sono state rispettate

Sì/No

Osservazioni

I partecipanti ai progetti sono giuridicamente vincolati a rispettare i criteri e le linee guida internazionali applicabili, compresi quelli contenuti nella relazione del novembre 2000 della Commissione mondiale sulle dighe “Dighe e sviluppo: un nuovo quadro per il processo decisionale”

 

 

È stato verificato il rispetto dei criteri e delle linee guida internazionali applicabili, compresi quelli contenuti nella relazione del novembre 2000 della Commissione mondiale sulle dighe “Dighe e sviluppo: un nuovo quadro per il processo decisionale”. In caso affermativo, indicare l’autorità responsabile, ad esempio l’autorità competente o l’autorità nazionale designata (AND) utilizzando la colonna “Osservazioni”

 

 

Nell’approvare progetti relativi alla produzione di energia idroelettrica con una capacità di generazione superiore a 20 MW, l’AND o un’altra autorità pertinente è tenuta a rispettare una serie di orientamenti armonizzati relativi all’applicazione dell’articolo 11 ter, paragrafo 6, della direttiva 2003/87/CE, concordati dagli Stati membri in seno al comitato sui cambiamenti climatici

 

 

I promotori dei progetti sono tenuti a trasmettere una convalidato articolo 11 ter, paragrafo 6, a presentare una relazione di conformità in linea con gli orientamenti armonizzati. In caso affermativo, fornire i documenti o link pertinenti nella colonna Osservazioni

 

 

Entità diverse dalle entità operative designate sono altresì autorizzate ad effettuare una convalida della relazione di conformità di cui all’articolo 11 ter, paragrafo 6. In caso affermativo, si prega di specificare, nella colonna “Osservazioni” chi sono queste entità.

 

 

Le attività di progetto sono approvate in conformità alle linee guida armonizzate. In caso affermativo, specificare, utilizzando la colonna “Osservazioni”, il numero di attività di progetto approvate.

 

 

Il pubblico in generale ha accesso alle informazioni sulle attività di progetto per la produzione di energia idroelettrica approvate nel vostro Stato membro, conformemente all’articolo 11 ter, paragrafo 6, della direttiva 2003/87/CE. In caso affermativo, si prega di fornire nella colonna “Osservazioni” informazioni su tale accesso, ivi compresi, se disponibili, dei link.

 

 

Altro, specificare:

 

 

10.   Canoni e diritti

Rispondere alle domande 10.1, 10.2 e 10.3 solo nella relazione prevista per il 30 giugno 2014 e nelle relazioni successive se subentrano modifiche nel corso del periodo di riferimento.

10.A   Impianti

10.1.

Sono imposti canoni agli operatori? Sì/No

In caso affermativo, fornire nella tabella in appresso i dettagli relativamente ai canoni applicati per il rilascio e l’aggiornamento delle autorizzazioni e per l’approvazione e l’aggiornamento dei piani di monitoraggio.

Giustificazione del canone/descrizione

Importo in euro

Rilascio dell’autorizzazione/approvazione del piano di monitoraggio

 

Aggiornamento dell’autorizzazione

 

Trasferimento dell’autorizzazione

 

Rinuncia all’autorizzazione

 

Domanda relativa alla riserva per i nuovi entranti

 

Altro, specificare:

 

In caso affermativo, si prega di fornire i dettagli per i canoni annui di gestione, secondo la seguente tabella.

Giustificazione del canone/descrizione

Importo in euro

Canone annuo di gestione

 

Altro, specificare

 

10.B   Operatori aerei

10.2.

Gli operatori aerei devono sostenere dei costi? Sì/No

In caso affermativo, fornire nella tabella in appresso i dettagli relativamente ai canoni applicati per l’approvazione e l’aggiornamento dei piani di monitoraggio

Giustificazione del canone/descrizione

Importo in euro

Approvazione del piano di monitoraggio per le emissioni

 

Approvazione della modifica del piano di monitoraggio per le emissioni

 

Approvazione del piano di monitoraggio per i dati relativi alle tonnellate-chilometro

 

Approvazione della modifica al piano di monitoraggio per i dati relativi alle tonnellate-chilometro

 

Trasferimento del piano di monitoraggio

 

Rinuncia al piano di monitoraggio

 

Altro, specificare

 

In caso affermativo, si prega di fornire i dettagli per i canoni annui, secondo la seguente tabella.

Motivo del canone/descrizione

Importo in euro

Canone annuo

 

Altro, specificare

 

10.C   Impianti e operatori aerei

10.3.

Nelle tabelle in appresso specificare i canoni una tantum e annui imposti ai gestori e agli operatori aerei in relazione alla contabilità del registro

Tabella per i canoni una tantum

Motivo del canone/descrizione

Importo in euro

 

 

 

 

Tabella per i canoni annui

Motivo del canone/descrizione

Importo in euro

 

 

 

 

11.   Aspetti relativi alla conformità alla direttiva ETS

11.A   Impianti

Rispondere alle domande 11.1 e 11.2 nella relazione prevista per il 30 giugno 2014 e nelle relazioni successive se subentrano modifiche nel corso del periodo di riferimento.

11.1.

Nella tabella qui sotto, si prega di specificare quali misure sono state adottate per garantire che i gestori si conformino all’autorizzazione e al regolamento (UE) n. 601/2012 e con il regolamento (UE) n. 600/2012. Se necessario aggiungere altre righe.

Misure adottate per garantire il rispetto delle norme

Sì/No

Controlli casuali e verifiche dell’attuazione e della conformità degli impianti con il piano di monitoraggio e i regolamenti (UE) n. 601/2012 e (UE) n. 600/2012

 

Riunioni periodiche con l’industria e/o i verificatori

 

Garantire che la vendita delle quote di emissioni sia vietata in caso di irregolarità

 

Pubblicare i nomi dei gestori che non sono conformi alle disposizioni del regolamento (UE) n. 601/2012

 

Altro, specificare:

11.2.

Nella tabella che segue, si prega di indicare le sanzioni per le infrazioni del regolamento (UE) n. 601/2012, del regolamento (UE) n. 600/2012 e della legislazione nazionale, ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE. Se necessario aggiungere altre righe.

Tipo di infrazione

Ammende in euro

Reclusione in mesi

Altro

Minimo

Massimo

Minimo

Massimo

 

Esercizio senza autorizzazione

 

 

 

 

 

Inosservanza delle condizioni per la concessione dell’autorizzazione

 

 

 

 

 

Mancata predisposizione di un piano di monitoraggio approvato dall’autorità competente

 

 

 

 

 

Mancata presentazione di documenti giustificativi a norma dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 601/2012

 

 

 

 

 

Mancata predisposizione del piano o dei piani di campionamento obbligatori approvati dall’autorità competente

 

 

 

 

 

Mancato rispetto dell’obbligo di monitoraggio conformemente al piano di monitoraggio approvato e al regolamento (UE) n. 601/2012

 

 

 

 

 

L’assicurazione della qualità delle apparecchiature di misurazione non è in linea con il regolamento (UE) n. 601/2012

 

 

 

 

 

Mancata attuazione delle procedure previste dal regolamento (UE) n. 601/2012

 

 

 

 

 

Mancata notifica delle modifiche al piano di monitoraggio e mancato aggiornamento del piano di monitoraggio a norma degli articoli da 14 a 16 del regolamento (UE) n. 601/2012

 

 

 

 

 

Mancata presentazione in tempo utile di una relazione sulle emissioni verificate

 

 

 

 

 

Mancata trasmissione di una comunicazione sui miglioramenti, in conformità dell’articolo 69 del regolamento (UE) n. 601/2012

 

 

 

 

 

Mancata comunicazione al verificatore di informazioni a norma dell’articolo 10 del regolamento (UE) n. 600/2012

 

 

 

 

 

È stato riscontrato che la relazione sulle emissioni verificate non è in linea con il regolamento (UE) n. 601/2012

 

 

 

 

 

La mancata notifica di modifiche previste o effettive della capacità, del livello di attività e del funzionamento di un impianto entro il 31 dicembre del periodo di comunicazione ai sensi dell’articolo 24 della decisione n. 2011/278/UE

 

 

 

 

 

Altro, specificare

 

 

 

 

 

11.3.

Nella tabella in appresso, si prega di specificare le infrazioni avvenute e le sanzioni applicate durante il periodo di comunicazione ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE. Se necessario aggiungere altre righe.

Tipo di infrazione

Sanzioni effettivamente irrogate

Vi sono in corso procedimenti relativi all’imposi-zione della sanzione?

Sì/No

La sanzione è stata applicata?

Sì/No

Ammende in euro

Reclusione in mesi

Altro

Il tipo d'infrazione dovrebbero essere selezionato dall’elenco riportato alla domanda 11.2. Ogni sanzione imposta deve essere indicata in una riga diversa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.4.

Nella tabella che segue, indicare i nominativi dei gestori ai quali sono state irrogate sanzioni sulle emissioni in eccesso durante il periodo di comunicazione, ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE.

Codice identificativo dell’impianto (50)

Nome del gestore

 

 

11.B   Operatori aerei

Rispondere alle domande 11.5, 11.6 e 11.9 nella relazione prevista per il 30 giugno 2014 e nelle relazioni successive se subentrano modifiche nel corso del periodo di riferimento.

11.5.

Nella tabella in appresso, si prega di specificare quali misure sono state prese per garantire che gli operatori aerei si conformino al regolamento (UE) n. 601/2012 e al regolamento (UE) n. 600/2012. Se necessario aggiungere altre righe.

Misure adottate

Sì/No

Controlli casuali e verifiche dell’attuazione e del rispetto da parte degli operatori aerei del piano di monitoraggio e dei regolamenti (UE) n. 601/2012 e n. 600/2012

 

Riunioni periodiche con gli operatori aerei e/o i verificatori

 

Garantire che la vendita delle quote di emissioni sia vietata in caso di irregolarità

 

Pubblicazione dei nomi degli operatori aerei che non rispettano le disposizioni del regolamento (UE) n. 601/2012

 

Altro, specificare:

11.6.

Nella tabella che segue, si prega di indicare le sanzioni per le infrazioni del regolamento (UE) n. 601/2012, del regolamento (UE) n. 600/2012 e della legislazione nazionale, ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE. Se necessario aggiungere altre righe.

Tipo d'infrazione

Ammende in euro

Reclusione in mesi

Altro

Minimo

Massimo

Minimo

Massimo

 

Mancata predisposizione del piano di monitoraggio approvato dall’autorità competente

 

 

 

 

 

Mancata presentazione di documenti giustificativi a norma dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 601/2012

 

 

 

 

 

Inadempimento all’obbligo di controllo in conformità con il piano di monitoraggio approvato e con il regolamento (UE) n. 601/2012

 

 

 

 

 

Mancata attuazione delle procedure richieste dal regolamento (UE) n. 601/2012

 

 

 

 

 

Mancata notifica delle modifiche al piano di monitoraggio e mancato aggiornamento del piano di monitoraggio a norma degli articoli da 14 a 16 del regolamento (UE) n. 601/2012

 

 

 

 

 

Mancata rettifica di discrepanze nella completezza dei voli comunicata

 

 

 

 

 

Mancata presentazione in tempo utile di una comunicazione sulle emissioni verificate

 

 

 

 

 

Mancata trasmissione di una comunicazione sui miglioramenti, in conformità dell’articolo 69 del regolamento (UE) n. 601/2012

 

 

 

 

 

La mancata comunicazione al verificatore di informazioni a norma dell’articolo 10 del regolamento (UE) n. 600/2012

 

 

 

 

 

È stato riscontrato che la comunicazione sulle emissioni verificate non è in linea con il regolamento (UE) n. 601/2012

 

 

 

 

 

È stato riscontrato che la comunicazione sulle tonnellate-chilometro verificata non è in linea con il regolamento (UE) n. 601/2012

 

 

 

 

 

Altro, specificare:

 

 

 

 

 

11.7.

Nella tabella qui sotto, si prega di specificare le infrazioni commesse e le sanzioni applicate durante il periodo di riferimento ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE. Se necessario aggiungere altre righe.

Tipo d'infrazione

Sanzioni effettivamente irrogate

Vi sono in corso procedimenti relativi all’imposizio-ne della sanzione?

Sì/No

La sanzione è stata eseguita?

Sì/No

Ammende in euro

Reclusione in mesi

Altro

I tipi d'infrazione dovrebbero essere selezionati dall’elenco di cui alla domanda 11.6. Ciascuna sanzione inflitta deve essere indicata in una riga diversa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.8.

Nella tabella che segue, indicare i nominativi degli operatori aerei ai quali sono state inflitte ammende per emissioni in eccesso durante il periodo di riferimento ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE.

Codice identificativo dell’operatore aereo (51)

Nome dell’operatore aereo

 

 

11.9.

Quali misure dovrebbero essere prese nel vostro Stato membro prima che questi richieda alla Commissione un divieto operativo conformemente all’articolo 16, paragrafo 10, della direttiva 2003/87/CE? Si prega di specificare qui di seguito i tipi di misure.

12.   Natura giuridica delle quote di emissione e trattamento fiscale

Rispondere alle domande 12.1, 12.2, 12.3 e 12.4 nella relazione prevista per il 30 giugno 2014 e nelle relazioni successive se subentrano modifiche nel corso del periodo di riferimento.

12.1.

Qual è la natura giuridica di una quota di emissione nel vostro Stato membro?

12.2.

Qual è il trattamento contabile delle quote di emissioni nella relazione finanziaria annuale delle società secondo le norme contabili dello Stato membro?

12.3.

Si applica l’IVA sul rilascio di quote di emissione? Sì/No

Si applica l’IVA sulle transazioni relative a quote di emissioni sul mercato secondario? Sì/No

Il vostro Stato membro applica il meccanismo di inversione contabile sulle transazioni nazionali che riguardano quote di emissione? Sì/No

12.4.

Le quote di emissione sono soggette a tassazione? Sì/No

In caso affermativo, si prega di indicare nella tabella in appresso il tipo di tassa e le aliquote fiscali applicabili. Se necessario aggiungere altre righe.

Tipo di tassa

Aliquota fiscale applicata

 

 

 

 

13.   Frodi

Rispondere alle domande 13.1 e 13.2 nella relazione prevista per il 30 giugno 2014 e nelle relazioni successive se subentrano modifiche nel corso del periodo di riferimento.

13.1.

Nella tabella qui sotto, si prega di specificare quali sono le disposizioni in vigore per quanto riguarda le attività fraudolente connesse all’assegnazione a titolo gratuito di quote.

Disposizioni riguardanti le attività fraudolente

Dettagli sulle disposizioni e le procedure della legislazione nazionale

Quali disposizioni sono state eventualmente predisposte per gli operatori, gli operatori aerei o terzi per segnalare attività potenzialmente fraudolente riguardanti l’assegnazione a titolo gratuito di quote?

 

Quali sono le disposizioni in vigore per indagare sulla segnalazioni di attività potenzialmente fraudolente per quanto riguarda l’assegnazione gratuita di quote?

 

Quali sono i meccanismi predisposti per perseguire le attività fraudolente connesse all’assegnazione gratuita delle quote?

 

Qualora si decida di perseguire queste attività fraudolente quali sono le sanzioni massime? Si prega di descrivere le multe e le pene detentive.

 

13.2.

Nella tabella in appresso, specificare gli eventuali meccanismi predisposti affinché le autorità competenti coinvolte nell’attuazione del sistema ETS dell’UE siano informate sulle attività fraudolente.

Meccanismi riguardanti la comunicazione di attività fraudolente all’autorità competente

Dettagli dei meccanismi e delle procedure

Quali sono gli eventuali meccanismi predisposti per informare l’autorità competente delle indagini svolte su attività fraudolente?

 

Quali sono gli eventuali meccanismi predisposti per informare l’autorità competente dei casi di attività fraudolente portati in tribunale?

 

Quali sono gli eventuali meccanismi predisposti per informare l’autorità competente di cause giudiziarie su attività fraudolente risolte in via extragiudiziale?

 

Quali sono gli eventuali meccanismi predisposti per informare l’autorità competente del verdetto delle cause relative ad attività fraudolente?

 

13.3.

Nella tabella che segue, si prega di indicare le seguenti informazioni sulle attività fraudolente nella misura in cui sono note all’autorità competente coinvolta nell’attuazione del sistema di scambio delle quote (ETS UE) nel vostro Stato membro:

il numero di indagini effettuate nel periodo di riferimento (comprese quelle in corso);

il numero di casi portati in tribunale nel periodo di riferimento;

il numero di casi risolti per via extragiudiziale senza condanna e il numero di casi che hanno portato ad un’assoluzione nel periodo di riferimento; e

il numero di casi nel periodo di riferimento che hanno portato ad una condanna in quanto è stata riscontrata un’attività fraudolenta.

Informazioni riguardanti le attività fraudolente

Numero

Tipo di frode o di attività fraudolenta

Numero di indagini eseguite

 

 

Numero di casi portati in tribunale

 

 

Numero di casi risolti per via extragiudiziale senza condanna e numero di casi terminati con un’assoluzione

 

 

Numero di casi che hanno portato ad una condanna per attività fraudolenta

 

 

14.   Altre osservazioni

14.1.

Nella tabella che segue, si prega di inserire dettagli su eventuali altre questioni che destano preoccupazione nel vostro Stato membro, o qualsiasi altra informazione pertinente che desideriate comunicare.

Sezione

Altre informazioni o questioni che destano preoccupazione

Aspetti generali

 

Sezione 2

 

Sezione 3

 

Sezione 4

 

Sezione 5

 

Sezione 6

 

Sezione 7

 

Sezione 8

 

Sezione 9

 

Sezione 10

 

Sezione 11

 

Sezione 12

 

Sezione 13

 

14.2.

Avete risposto tutte le domande puntuali del questionario e aggiornato le risposte a tali domande se del caso? Sì/No

In caso di risposta negativa, si prega di ritornare alla domanda in questione.»


(1)  Si prega di fornire il numero di telefono, l’indirizzo e-mail e l’indirizzo del sito web.

(2)  GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30.

(3)  GU L 181 del 12.7.2012, pag. 1.

(4)  Questo riquadro deve essere compilato solo se lo Stato membro ha incluso attività o gas a norma dell’articolo 24 della direttiva 2003/87/CE.

(5)  Questo riquadro deve essere compilato solo se lo Stato membro ha escluso impianti ai sensi dell’articolo 27 della direttiva 2003/87/CE.

(6)  GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17.

(7)  Si prega di selezionare il modello specifico o il formato di file specifico dello Stato membro.

(8)  Rispetto alle prescrizioni del modello pubblicato e dei formati specifici dei file della Commissione.

(9)  Si prega di selezionare il modello specifico dello Stato membro o il formato di file specifico dello Stato membro.

(10)  Rispetto alle prescrizioni del modello pubblicato e dei formati specifici dei file della Commissione.

(11)  Si prega di notare che questa domanda non riguarda la biomassa (compresi i biocarburanti e i bioliquidi non sostenibili). Le informazioni riguardanti la biomassa, i biocarburanti e i bioliquidi sono oggetto del quesito 5.17.

(12)  Inserire sotto il tipo di valore: il valore indicato nella letteratura convenuto con l’autorità competente o il valore standard di tipo I. I valori indicati nella letteratura di cui all’articolo 31, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 601/2012, sono relativi a fattori di calcolo concernenti i tipi di combustibile.

(13)  Per il fattore di calcolo selezionare: valore calorifico netto, fattore di emissione, fattore di ossidazione, fattore di conversione, tenore di carbonio o frazione di biomassa.

(14)  Codice identificativo dell’impianto riconosciuto a norma del regolamento (UE) n. 389/2013.

(15)  Selezionare per quanto riguarda il parametro di monitoraggio interessato: quantità di combustibile, quantità di materiale, valore calorifico netto, fattore di emissione, fattore di emissione preliminare, fattore di ossidazione, fattore di conversione, tenore di carbonio, frazione di biomassa o, nel caso di una metodologia basata su misure, le emissioni orarie medie annue in kg/h dalla fonte di emissione.

(16)  Le fonti di emissione che emettono oltre 5 000 tonnellate di CO 2(e)all’anno o che contribuiscono a oltre il 10 % del totale delle emissioni annue dell’impianto, a seconda di quale è più elevato in termini di emissioni assolute.

(17)  Si prega di selezionare: metodologia fondata su calcoli o metodologia fondata su misure.

(18)  Codice identificativo dell’impianto riconosciuto in conformità del regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione.

(19)  Selezionare:

a)

l’applicazione del livello 1 è tecnicamente irrealizzabile o comporta costi sproporzionatamente elevati per un flusso di fonti di maggiore entità;

b)

l’applicazione del livello 1 è tecnicamente irrealizzabile o comporta costi irragionevoli per una un flusso di fonti di minore entità;

c)

l’applicazione del livello 1 è tecnicamente impossibile o comporta costi sproporzionatamente elevati per più di un flusso di fonti di maggiore o minore entità; o

d)

l’applicazione del livello 1 nella metodologia fondata su misure non è tecnicamente realizzabile o comporta costi sproporzionatamente elevati, ai sensi dell’articolo 22 del regolamento (UE) n. 601/2012.

(20)  Selezionare: quantità di combustibile, quantità di materiale, valore calorifico netto, fattore di emissione, fattore preliminare di emissione, fattore di ossidazione, fattore di conversione, tenore di carbonio, frazione di biomassa o, nel caso di una metodologia fondata su misure, le emissioni orarie medie annue in kg/h dalla fonte di emissione.

(21)  Selezionare la relazione sui miglioramenti a norma dell’articolo 69, paragrafo 1, la relazione sui miglioramenti a norma dell’articolo 69, paragrafo 3, o la relazione sui miglioramenti a norma dell’articolo 69, paragrafo 4.

(22)  Codice identificativo dell’impianto riconosciuto in conformità del regolamento (UE) n. 389/2013.

(23)  Selezionare il trasferimento di CO2 intrinseco (articolo 48) o il trasferimento di CO2 (articolo 49).

(24)  Riportare il codice identificativo dell’impianto che riceve il CO2 intrinseco o il codice identificativo dell’impianto che riceve CO2 ai sensi dell’articolo 49.

(25)  Riportare il quantitativo di CO2 intrinseco o di CO2 trasferito ai sensi dell’articolo 49.

(26)  Selezionare:

cattura di gas a effetto serra provenienti da impianti disciplinati dalla direttiva 2003/87/CE ai fini del trasporto e dello stoccaggio geologico in un sito autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE:

trasporto di gas a effetto serra mediante condutture ai fini dello stoccaggio geologico in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE; o

stoccaggio geologico di gas a effetto serra in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE.

(27)  Codice identificativo dell’impianto riconosciuto in conformità del regolamento (UE) n. 389/2013.

(28)  Selezionare il trasferimento di CO2 intrinseco (articolo 48) o il trasferimento di CO2 (articolo 49).

(29)  Selezionare: valutazione dei rischi effettuata dall’autorità competente o valutazione dei rischi effettuata dal gestore

(30)  Selezionare: valutazione dei rischi effettuata dall’autorità competente o valutazione dei rischi effettuata dall’operatore aereo.

(31)  Codice identificativo dell’impianto riconosciuto in conformità del regolamento (UE) n. 389/2013.

(32)  Precisare: mancata presentazione entro il 31 marzo delle relazione sulle emissioni, mancata convalida a causa di inesattezze rilevanti, mancata convalida a causa di limiti dell’ambito di applicazione (articolo 27, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) n. 600/2012, mancata convalida a causa dell’articolo 27, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 600/2012, la relazione sulle emissioni è stata respinta in quanto non linea con il regolamento (UE) n. 601/2012, o la comunicazione sulle emissioni non è stata verificata a norma del regolamento (UE) n. 600/2012.

(33)  Indicare quali delle azioni seguenti è stata realizzata o proposta: invio di richiamo o notifica ufficiale circa l’imposizione di sanzioni, blocco del conto di deposito dell’operatore; imposizione di ammende o altro (specificare). È possibile combinare più azioni.

(34)  Specificare: inesattezze non rilevanti, mancate conformità che non hanno dato luogo ad una dichiarazione negativa relativa al parere delle verifica, mancata conformità con il regolamento (UE) n. 601/2012 o raccomandazioni ai fini del miglioramento.

(35)  Occorre fornire solo informazioni di elevato livello sulle ragioni principali. Non è necessaria la descrizione di ogni singola inesattezza, mancata conformità o raccomandazione.

(36)  Selezionare: valutazione dei rischi, % d'impianti, tutti gli impianti di categoria C, selezione casuale, o altro (specificare)

(37)  Si prega di selezionare le condizioni come indicato nella nota esplicativa II.5 della Commissione “Visite in loco concernenti gli impianti”, sezione 3: Condizione I, Condizione II, Condizione III o Condizione IV

(38)  Codice identificativo dell’operatore aereo riconosciuto in conformità del regolamento (UE) n. 389/2013.

(39)  Selezionare: mancata trasmissione della comunicazione sulle emissioni entro il 31o marzo, mancata convalida a causa di inesattezze rilevanti, mancata convalida a causa delle limitazione dell’ambito di applicazione (articolo 27, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 600/2012), mancata convalida a causa dell’articolo 27, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 600/2012, la comunicazione sulle emissioni è stata respinta perché non in linea con il regolamento (UE) n. 601/2012, la comunicazione delle emissioni non è stata verificata a norma del regolamento (UE) n. 600/2012.

(40)  Indicare quali delle azioni seguenti è stata realizzata o proposta: invio di richiamo o notifica ufficiale circa l’imposizione di sanzioni, blocco del conto di deposito dell’operatore; imposizione di ammende o altro (specificare). È possibile combinare più azioni.

(41)  Specificare: inesattezze non rilevanti, mancate conformità che non hanno dato luogo ad una dichiarazione negativa relativa al parere delle verifica, mancata conformità con il regolamento (UE) n. 601/2012 o raccomandazioni ai fini del miglioramento.

(42)  Occorre fornire solo le informazioni più rilevanti sui motivi principali Non è necessaria la descrizione di ogni singola inesattezza, mancata conformità o raccomandazione.

(43)  Specificare: inesattezze non rilevanti, mancate conformità che non hanno dato luogo ad una dichiarazione negativa relativa al parere delle verifica, mancata conformità con il regolamento (UE) n. 601/2012 o raccomandazioni ai fini del miglioramento.

(44)  Occorre fornire solo le informazioni più rilevanti sui motivi principali Non è necessaria la descrizione di ogni singola inesattezza, mancata conformità o raccomandazione.

(45)  Selezionare: valutazione dei rischi, % di operatori aerei, tutti gli operatori aerei di ampie dimensioni, selezione casuale o altro (specificare)

(46)  Selezionare: valutazione dei rischi, % di operatori aerei, operatori aerei di grandi dimensioni, selezione casuale o altro (specificare)

(47)  Codice identificativo dell’impianto riconosciuto in conformità del regolamento (UE) n. 389/2013.

(48)  GU L 122 del 3.5.2013, pag. 1.

(49)  Codice identificativo dell’operatore aereo riconosciuto in conformità del regolamento (UE) n. 389/2013.

(50)  Codice identificativo dell’impianto riconosciuto in conformità del regolamento (UE) n. 389/2013.

(51)  Codice identificativo dell’operatore aereo riconosciuto in conformità del regolamento (UE) n. 389/2013.


ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

25.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 89/77


Solo i testi originali UN/ECE hanno effetto giuridico nel quadro del diritto internazionale pubblico. Lo status e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere controllati nell’ultima versione del documento UN/ECE TRANS/WP.29/343, reperibile al seguente indirizzo:

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Regolamento n. 56 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Prescrizioni uniformi relative all’omologazione dei proiettori per ciclomotori e veicoli trattati come tali

Comprendente tutto il testo valido fino a:

serie di modifiche 01 — Data di entrata in vigore: 12 settembre 2001

SOMMARIO

REGOLAMENTO

1.

Campo di applicazione

2.

Definizione di «tipo»

3.

Domanda di omologazione

4.

Marcature

5.

Omologazione

6.

Prescrizioni generali

7.

Prescrizioni particolari

8.

Disposizioni relative a trasparenti e filtri colorati

9.

Conformità della produzione

10.

Sanzioni in caso di non conformità della produzione

11.

Modifica ed estensione dell’omologazione di un tipo di proiettore

12.

Cessazione definitiva della produzione

13.

Nomi e indirizzi dei servizi tecnici che effettuano le prove di omologazione e dei servizi amministrativi

14.

Disposizioni transitorie

ALLEGATI

Allegato 1 —

Notifica riguardante il rilascio, l’estensione, il rifiuto o la revoca dell’omologazione ovvero la cessazione definitiva della produzione di un tipo di proiettore, ai sensi del regolamento n. 56

Allegato 2 —

Esempio di marchio di omologazione

Allegato 3 —

Misurazioni fotometriche

Allegato 4 —

Requisiti minimi relativi alle procedure di controllo della conformità della produzione

Allegato 5 —

Requisiti minimi relativi ai campionamenti effettuati da un ispettore

1.   CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica all’omologazione dei proiettori, che usano lampade a incandescenza che producono un fascio singolo anabbagliante, destinati a equipaggiare ciclomotori (1) e veicoli trattati come tali.

2.   DEFINIZIONE DI «TIPO»

Proiettori di «tipi» diversi, significa proiettori che differiscono fra loro per aspetti essenziali come:

2.1.

il marchio di fabbrica o commerciale;

2.2.

le caratteristiche del sistema ottico;

2.3.

la presenza o la soppressione di componenti in grado di modificare gli effetti ottici mediante riflessione, rifrazione o assorbimento. Un cambiamento del colore dei fasci emessi da proiettori nei quali le altre caratteristiche rimangono inalterate non costituisce un cambiamento del tipo di proiettore. Di conseguenza, a tali proiettori può essere assegnato lo stesso numero di omologazione.

3.   DOMANDA DI OMOLOGAZIONE

La domanda di omologazione deve essere presentata dal titolare del marchio di fabbrica o commerciale o dal suo mandatario. Le domande di omologazione devono essere corredate da:

3.1.

disegni, in triplice copia, sufficientemente dettagliati da consentire l’identificazione del tipo. I disegni devono indicare la posizione prevista del marchio di omologazione, mostrare il proiettore nelle tre proiezioni ortogonali e indicare in modo schematico prismi e scanalature del trasparente;

3.2.

una breve descrizione tecnica da cui risulti, in particolare, la categoria cui appartiene la lampada a incandescenza;

3.3.

due dispositivi con trasparenti incolori (2).

3.4.

Prima di rilasciare l’omologazione, l’autorità competente verifica l’esistenza di disposizioni che garantiscano l’effettivo controllo della conformità della produzione.

4.   MARCATURE

4.1.

I proiettori presentati all’omologazione devono recare in modo chiaro, leggibile e indelebile le seguenti indicazioni:

4.1.1.

il nome o il marchio commerciale del richiedente;

4.1.2.

l’identificazione della categoria cui appartiene la lampada a incandescenza;

4.2.

Essi devono inoltre lasciar libero, sul trasparente e sul corpo principale (il riflettore è considerato corpo principale) (3), uno spazio di sufficiente ampiezza per accogliere il marchio di omologazione; tale spazio va evidenziato nei disegni di cui al paragrafo 3.1.

5.   OMOLOGAZIONE

5.1.

L’omologazione va rilasciata se i dispositivi presentati in conformità al paragrafo 3 soddisfano i requisiti del presente regolamento.

5.2.

A ciascun tipo omologato viene attribuito un numero di omologazione. Le prime 2 cifre di tale numero (attualmente 00, cioè la versione originaria del regolamento) designano le serie di modifiche comprendenti le più recenti modifiche tecniche di rilievo apportate al regolamento al momento del rilascio dell’omologazione. La stessa parte contraente non può attribuire il medesimo numero a un altro tipo di proiettore.

5.3.

La notifica del rilascio, dell’estensione o del rifiuto dell’omologazione di un tipo di proiettore ai sensi del presente regolamento va comunicata alle parti contraenti dell’accordo del 1958 che applicano il presente regolamento per mezzo di un modulo conforme a quello di cui all’allegato 1 del presente regolamento.

5.4.

I proiettori conformi a un tipo omologato ai sensi del presente regolamento devono recare, nello spazio di cui al paragrafo 4.2, oltre ai marchi prescritti al paragrafo 4.1:

5.4.1.

un marchio di omologazione internazionale (4) costituito da:

5.4.1.1.

un cerchio al cui interno è iscritta la lettera «E» seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l’omologazione (5);

5.4.1.2.

un numero di omologazione.

5.5.

Le marcature di cui al punto 5.4. devono essere chiaramente leggibili e indelebili.

5.6.

L’allegato 2 del presente regolamento riporta un esempio di marchio di omologazione.

6.   PRESCRIZIONI GENERALI

6.1.

Ciascun dispositivo deve essere conforme alle prescrizioni di cui al paragrafo 7 del presente regolamento.

6.2.

I proiettori vanno progettati e costruiti in modo che, in normali condizioni d’uso e malgrado le vibrazioni cui possono essere sottoposti, continuino a funzionare regolarmente e mantengano le caratteristiche imposte dal presente regolamento.

6.3.

Le componenti destinate a fissare la lampada a incandescenza al riflettore devono essere costruite in modo che tale lampada possa essere montata solo nella posizione corretta anche al buio.

7.   PRESCRIZIONI PARTICOLARI

7.1.

La posizione corretta del trasparente rispetto al sistema ottico dev’essere contrassegnata inequivocabilmente e bloccata in modo che, una volta in funzione, non possa ruotare.

7.2.

Per misurare l’illuminamento prodotto dal proiettore, occorre utilizzare lo schermo di misurazione descritto all’allegato 3 del presente regolamento e una lampada a incandescenza standard con bulbo liscio e incolore conforme alla categoria S3 del regolamento n. 37.

La lampada a incandescenza standard va regolata al flusso luminoso di riferimento applicabile in base ai valori prescritti per tali lampade nel regolamento n. 37;

7.3.

Il fascio deve proiettare una linea di demarcazione sufficientemente netta da poter ottenere con il suo aiuto una regolazione soddisfacente del puntamento. La linea di demarcazione sarà sostanzialmente orizzontale, il più possibile diritta e avrà una lunghezza orizzontale di almeno ± 900 mm a una distanza di 10 m.

Se hanno un puntamento conforme all’allegato 3, i proiettori devono soddisfare i requisiti in esso specificati.

7.4.

Il fascio luminoso non deve presentare variazioni laterali che nuocciano alla buona visibilità.

7.5.

L’illuminamento sullo schermo di cui al punto 7.2. deve essere misurato per mezzo di un fotorecettore avente una superficie utile compresa in un quadrato di 65 mm di lato.

8.   DISPOSIZIONI RELATIVE A TRASPARENTI E FILTRI COLORATI

8.1.   L’omologazione può essere rilasciata ai proiettori che emettono luce di color bianco o giallo selettivo con una lampada a incandescenza incolore. Le caratteristiche colorimetriche corrispondenti per trasparenti o filtri di color giallo, espresse in coordinate tricromatiche CIE, sono le seguenti:

Filtro giallo selettivo (schermo o trasparente)

limite verso il rosso

y ≥

0,138 + 0,58 x

limite verso il verde

y ≤

1,29 x – 0,1

limite verso il bianco

y ≤

– x + 0,966

limite verso il valore spettrale

y ≤

– x + 0,992

che si possono esprimere anche come segue:

lunghezza d’onda dominante

575 - 585 nm

fattore di purezza

0,90 - 0,98

Il fattore di trasmissione deve essere ≥ 0,78

Il fattore di trasmissione deve essere determinato mediante una sorgente luminosa con temperatura di colore di 2 856 K (corrispondente alla sostanza illuminante A della Commissione internazionale per l’illuminazione (CIE)).

8.2.   Il filtro deve far parte del proiettore e deve essere montato su quest’ultimo in modo da non poter essere rimosso né inavvertitamente né intenzionalmente con utensili comuni.

8.3.   Osservazioni riguardanti il colore

Poiché un’omologazione ai sensi del presente regolamento è rilasciata ai sensi del paragrafo 8.1. a un tipo di proiettore che emette luce incolore o giallo selettivo, l’articolo 3 dell’accordo al quale è allegato il presente regolamento non impedisce alle parti contraenti di vietare proiettori che emettono luce incolore o giallo selettivo su veicoli da esse immatricolati.

9.   CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

9.1.

I proiettori omologati ai sensi del presente regolamento devono essere fabbricati in modo conforme al tipo omologato soddisfacendo i requisiti di cui ai paragrafi 7 e 8;

9.2.

Per verificare se i requisiti di cui al paragrafo 9.1. sono soddisfatti, occorre effettuare appositi controlli della produzione.

9.3.

In particolare, il titolare dell’omologazione deve:

9.3.1.

aver predisposto opportune procedure per un controllo efficace della qualità dei prodotti;

9.3.2.

disporre dell’attrezzatura di controllo necessaria a verificare la conformità ad ogni tipo omologato;

9.3.3.

registrare i risultati delle prove e mettere a disposizione la documentazione così raccolta per un periodo di tempo la cui durata andrà stabilita d’accordo con il servizio amministrativo;

9.3.4.

analizzare i risultati di ogni tipo di prova al fine di verificare e garantire la stabilità delle caratteristiche del prodotto, tenendo conto delle variazioni di una produzione industriale;

9.3.5.

garantire che per ciascun tipo di prodotto siano effettuate almeno le prove di cui all’allegato 4 del presente regolamento;

9.3.6.

provvedere a un nuovo campionamento e a un’altra prova se i campioni raccolti non risultassero conformi al tipo di prova considerato. Prendere tutte le disposizioni atte a ristabilire la conformità della produzione corrispondente.

9.4.

L’autorità competente che ha rilasciato l’omologazione può verificare in ogni momento i metodi di controllo della conformità applicabili a ciascuna unità di produzione.

9.4.1.

Durante le ispezioni, mettere a disposizione dell’ispettore i registri delle prove e la documentazione relativa al controllo della produzione.

9.4.2.

L’ispettore può prelevare dei campioni a caso e sottoporli a prova nel laboratorio del fabbricante. Il numero minimo di campioni può essere stabilito in funzione dei risultati dei controlli del fabbricante stesso.

9.4.3.

Se il livello qualitativo non è soddisfacente o se risulta necessario verificare la validità delle prove effettuate ai sensi del paragrafo 9.4.2, l’ispettore preleva, secondo i criteri di cui all’allegato 5, i campioni da inviare al servizio tecnico che ha effettuato le prove di omologazione.

9.4.4.

L’autorità competente può effettuare tutte le prove prescritte dal presente regolamento. Le prove vanno effettuate su campioni scelti a caso senza interferire con le consegne programmate del fabbricante e in conformità ai criteri di cui all’allegato 5.

9.4.5.

L’autorità competente deve cercare di raggiungere una frequenza d’ispezione di almeno un’ispezione ogni 2 anni. Ciò dipende tuttavia dall’autorità competente e dalla sua fiducia nei sistemi che garantiscono un controllo efficace della conformità della produzione. Nel caso i cui si registrassero risultati negativi, l’autorità competente farà adottare tutte le disposizioni atte a ristabilire quanto prima la conformità della produzione.

9.5.

I proiettori con evidenti difetti non sono presi in considerazione.

10.   SANZIONI IN CASO DI NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

10.1.

L’omologazione rilasciata a un tipo di proiettore ai sensi del presente regolamento può essere revocata se i suddetti requisiti non sono soddisfatti o se nonostante il marchio di omologazione un proiettore non è conforme al tipo omologato.

10.2.

Se una parte contraente dell’accordo del 1958 che applica il presente regolamento revoca un’omologazione da essa in precedenza rilasciata, ne informa immediatamente le altre parti contraenti che applicano il presente regolamento mediante una scheda di notifica conforme al modello di cui all’allegato 1 del presente regolamento.

11.   MODIFICA ED ESTENSIONE DELL’OMOLOGAZIONE DI UN TIPO DI PROIETTORE

11.1.

Qualsiasi modifica apportata al tipo di proiettore va notificata al servizio amministrativo che ha omologato il tipo di proiettore. Tale servizio può reagire nei seguenti modi:

11.1.1.

ritenere improbabile che le modifiche apportate abbiano ripercussioni negative di rilievo e verificare comunque se il proiettore soddisfa ancora i requisiti; oppure

11.1.2.

chiedere un ulteriore verbale di prova al servizio tecnico che effettua le prove.

11.2.

La conferma o il rifiuto dell’omologazione, indicanti le modifiche apportate, vanno notificati alle parti contraenti dell’accordo che applicano il presente regolamento con la procedura di cui al paragrafo 5.3.

11.3.

L’autorità competente che rilascia l’estensione dell’omologazione attribuisce un numero di serie a tale estensione e informa le altre parti dell’accordo del 1958 che applicano il presente regolamento per mezzo di una scheda di notifica conforme al modello di cui all’allegato 1 del presente regolamento.

12.   CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE

Se il titolare di un’omologazione cessa completamente la produzione di un proiettore omologato ai sensi del presente regolamento, ne deve informare l’autorità che ha rilasciato l’omologazione. Ricevuta la relativa notifica, tale autorità informa le altre parti dell’accordo del 1958 che applicano il presente regolamento per mezzo di una scheda di notifica conforme al modello di cui all’allegato 1 del presente regolamento.

13.   NOMI E INDIRIZZI DEI SERVIZI TECNICI CHE EFFETTUANO LE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

Le Parti dell’accordo del 1958 che applicano il presente regolamento comunicano al Segretariato delle Nazioni Unite il nome e l’indirizzo dei servizi tecnici che effettuano le prove di omologazione e dei servizi amministrativi che rilasciano l’omologazione, ai quali devono essere inviate le notifiche concernenti il rilascio, l’estensione, il rifiuto o la revoca di un’omologazione rilasciata da altri paesi.

14.   DISPOSIZIONI TRANSITORIE

14.1.

Entro 6 mesi dalla data ufficiale di entrata in vigore del regolamento n. 113, le parti contraenti che applicano il presente regolamento devono cessare di rilasciare l’omologazione ECE ai sensi del presente regolamento.

14.2.

Le parti contraenti che applicano il presente regolamento non possono rifiutare l’estensione di un’omologazione rilasciata ai sensi della serie di modifiche 01, apportata al presente regolamento.

14.3.

Restano valide a tempo indeterminato le omologazioni rilasciate ai sensi del presente regolamento prima dell’entrata in vigore del regolamento n. 113 e tutte le estensioni di omologazioni, comprese quelle rilasciate successivamente in base alla versione originaria del presente regolamento.

14.4.

Le parti contraenti che applicano il presente regolamento devono continuare a omologare i proiettori in base alla serie di modifiche 01 oppure alla versione originaria del presente regolamento purché i proiettori siano considerati parti di ricambio da installare su veicoli in circolazione.

14.5.

A partire dalla data ufficiale di entrata in vigore del regolamento n. 113, le parti contraenti che applicano il presente regolamento non potranno vietare il montaggio su un veicolo nuovo di un proiettore omologato ai sensi del regolamento n. 113.

14.6.

Le parti contraenti che applicano il presente regolamento continueranno a permettere il montaggio su un tipo di veicolo o su un veicolo di proiettori omologati ai sensi del presente regolamento.

14.7.

Le parti contraenti che applicano il presente regolamento continueranno a permettere il montaggio o l’uso su un veicolo in circolazione di proiettori omologati ai sensi del presente regolamento nella sua versione originaria, purché tali proiettori siano parti di ricambio.


(1)  Quali definiti nella Convenzione sul traffico stradale del 1968, capitolo I, articolo 1, lettera m) (E/CONF.56/16/Rev.l).

(2)  Se è previsto fabbricare il proiettore con trasparenti colorati, occorre presentare anche due campioni dei trasparenti colorati per controllare solo il colore.

(3)  Se il trasparente non è separabile dal corpo principale (il riflettore è considerato corpo principale), sarà sufficiente lo spazio disponibile sul trasparente stesso.

(4)  Se tipi diversi di proiettori hanno un trasparente o un riflettore identici, il trasparente e il riflettore possono recare i vari marchi di omologazione di questi tipi di proiettori purché il numero di omologazione rilasciato per il tipo specifico presentato possa essere identificato senza incertezze.

(5)  I numeri distintivi delle parti contraenti dell’accordo del 1958 sono elencati all’allegato 3 della Risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento TRANS/WP.29/78/Rev.2/Amend.1.


ALLEGATO 1

NOTIFICA

(Dimensione massima del formato: A4 (210 × 297 mm))

Image


ALLEGATO 2

ESEMPIO DI MARCHIO DI OMOLOGAZIONE

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a ≥ 5 mm

Il proiettore sul quale è stato apposto questo marchio di omologazione è stato omologato nei Paesi Bassi (E 4) con il numero 00243. Le prime due cifre del numero di omologazione indicano che quest’ultima è stata rilasciata ai sensi di quanto disposto dal presente regolamento nella sua versione originaria.

Osservazioni:

Il numero di omologazione deve essere apposto vicino al cerchio ed essere collocato sopra o sotto, oppure a sinistra o a destra della lettera "E". Le cifre che compongono il numero di omologazione vanno posizionate tutte dalla stessa parte della lettera "E" e rivolte nella stessa direzione. Nei numeri di omologazione, evitare la numerazione romana per non creare confusione con altri simboli.


ALLEGATO 3

MISURAZIONI FOTOMETRICHE

1.

Ai fini delle misurazioni, collocare lo schermo di misurazione a una distanza di 10 m davanti al proiettore, in posizione perpendicolare alla linea che unisce il filamento della lampada e il punto HV; la linea H-H deve essere orizzontale. Durante la misurazione delle lampade munite di filamenti trasversali, il filamento deve essere il più possibile orizzontale.

2.

Visto di lato, il proiettore deve essere orientato in modo che il fascio sia per quanto possibile simmetrico rispetto alla linea V-V.

3.

Visto dall’alto, il proiettore deve essere orientato in modo che l’illuminazione nel punto HV sia di 2 lx. In queste condizioni, la linea di demarcazione deve collocarsi tra la linea H-H e la linea H-100 mm.

4.

Una volta orientato come previsto ai paragrafi 2 e 3, l’illuminamento dovrà essere conforme ai seguenti valori:

4.1.

sulla linea H-H e al di sopra di essa: 2 lx, al massimo;

4.2.

su una linea collocata a 300 mm al di sotto della linea H-H e che si allarghi per 900 mm su entrambi i lati della linea verticale V-V: almeno 8 lx;

4.3.

su una linea collocata a 600 mm al di sotto della linea H-H e che si allarghi per 900 mm su entrambi i lati della linea verticale V-V: almeno 4 lx.

Schermo di misurazione

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(dimensioni in mm per una distanza di 10 m)


ALLEGATO 4

REQUISITI MINIMI RELATIVI ALLE PROCEDURE DI CONTROLLO DELLA CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

1.   ASPETTI GENERALI

1.1.

I requisiti di conformità si considerano soddisfatti da un punto di vista meccanico e geometrico se le differenze non superano le inevitabili tolleranze di fabbricazione nell’ambito di quanto disposto dal presente regolamento.

1.2.

Riguardo alle prestazioni fotometriche, la conformità dei proiettori fabbricati in serie non va contestata se, al momento di provare le prestazioni fotometriche di un proiettore munito di lampada a incandescenza standard scelto a caso, nessun valore misurato differisce di oltre il 20 % dal valore prescritto dal presente regolamento.

1.3.

Se i risultati delle prove sopradescritte non soddisfano i requisiti, occorre ripetere le prove sui proiettori con un’altra lampada a incandescenza standard.

1.4.

Non si prendono in considerazione i proiettori con evidenti difetti.

1.5.

Le coordinate cromatiche sono soddisfatte quando il proiettore è munito di una lampada a incandescenza regolata sulla temperatura di colore standard A.

Le prestazioni fotometriche di un proiettore che emette luce color giallo selettivo con una lampada a incandescenza incolore, devono corrispondere ai valori contenuti nel presente regolamento moltiplicati per 0,84.

2.   REQUISITI MINIMI PER LA VERIFICA DELLA CONFORMITÀ DA PARTE DEL FABBRICANTE

Per ciascun tipo di proiettore, il titolare del marchio di omologazione deve effettuare, a opportuni intervalli, almeno le seguenti prove. Le prove devono essere effettuate in conformità alle disposizioni del presente regolamento.

Se un campione risulta non conforme rispetto al tipo di prova considerato, occorre selezionare e provare un nuovo campione. Il fabbricante deve intervenire per garantire la conformità della produzione in questione.

2.1.   Natura delle prove

Le prove di conformità nel presente regolamento riguardano le caratteristiche fotometriche.

2.2.   Metodi usati nelle prove

2.2.1.

In generale, le prove devono essere effettuate secondo i metodi descritti nel presente regolamento.

2.2.2.

In tutte le prove di conformità che egli effettua, il fabbricante può ricorrere a metodi equivalenti, d'accordo con l’autorità competente responsabile delle prove di omologazione. Il fabbricante deve provare che i metodi impiegati sono equivalenti a quelli indicati nel presente regolamento.

2.2.3.

L’applicazione dei paragrafi 2.2.1 e 2.2.2 richiede la regolare taratura degli apparecchi di prova e la sua correlazione con quanto misurato da un’autorità competente.

2.2.4.

I metodi di riferimento devono essere in ogni caso quelli del presente regolamento, in particolare per il campionamento e i controlli amministrativi.

2.3.   Natura del campionamento

I campioni dei proiettori vanno prelevati a caso dalla produzione di un lotto omogeneo. Per lotto omogeneo si intende una serie di proiettori dello stesso tipo, definita in conformità ai metodi di produzione del fabbricante.

In genere, la rilevazione riguarda la produzione in serie di singoli stabilimenti. Tuttavia un fabbricante può raggruppare rilevazioni concernenti lo stesso tipo di proiettore prodotto in più stabilimenti, purché questi adottino lo stesso sistema di qualità e di gestione della qualità.

2.4.   Misurazione e registrazione delle caratteristiche fotometriche

I proiettori campione vanno sottoposti a misurazioni fotometriche nei punti fissati dal presente regolamento; le rilevazioni si limitano ai punti HV, LH, RH, L 600 ed R 600.

2.5.   Criteri di accettabilità

Il fabbricante è tenuto a effettuare uno studio statistico sui risultati delle prove e a definire, d'accordo con l'autorità competente, i criteri di accettabilità dei suoi prodotti al fine di soddisfare i requisiti di verifica della conformità dei prodotti di cui al paragrafo 9.1 del presente regolamento.

I criteri di accettabilità devono essere tali che, con un grado di affidabilità del 95 %, la probabilità minima di superare un controllo casuale ai sensi dell’allegato 5 (primo campionamento) sia di 0,95.


ALLEGATO 5

REQUISITI MINIMI RELATIVI AI CAMPIONAMENTI EFFETTUATI DA UN ISPETTORE

1.   ASPETTI GENERALI

1.1.

I requisiti di conformità sono considerati soddisfatti da un punto di vista meccanico e geometrico se le differenze non superano le inevitabili tolleranze di fabbricazione nell’ambito di quanto disposto dal presente regolamento.

1.2.

Riguardo alle prestazioni fotometriche, la conformità dei proiettori fabbricati in serie non va contestata se, al momento di provare le prestazioni fotometriche di un proiettore munito di lampada a incandescenza standard scelto a caso, nessun valore misurato differisce di oltre il 20 % dal valore prescritto dal presente regolamento.

1.3.

Le coordinate cromatiche sono soddisfatte quando il proiettore è munito di una lampada a incandescenza regolata sulla temperatura di colore standard A.

Le prestazioni fotometriche di un proiettore che emette luce color giallo selettivo se munito di lampada a incandescenza incolore vanno moltiplicate per 0,84.

2.   PRIMO CAMPIONAMENTO

Nel primo campionamento si selezionano a caso 4 proiettori. Si contrassegna il primo campione di due proiettori con la lettera A, il secondo con la lettera B.

2.1.   Conformità non contestata

2.1.1.   In base alla procedura di campionamento indicata nella figura 1 del presente allegato, la conformità dei proiettori di serie non va contestata se le differenze in senso sfavorevole tra i valori misurati sui proiettori sono:

2.1.1.1.   Campione A

A1:

un proiettore

0 %

un proiettore non più del

20 %

A2:

per entrambi i proiettori più dello

0 %

ma non più del

20 %

Passare al campione B

2.1.1.2.   Campione B

B1:

entrambi i proiettori

0 %

2.2.   Conformità contestata

2.2.1.   In base alla procedura di campionamento indicata nella figura 1 del presente allegato, la conformità dei proiettori di serie va contestata e il fabbricante dovrà rendere la sua produzione conforme ai requisiti (adeguamento) se le differenze rispetto ai valori misurati sui proiettori sono:

2.2.1.1.   Campione A

A3:

un proiettore non più del

20 %

un proiettore più del

20 %

ma non più del

30 %

2.2.1.2.   Campione B

B2:

nel caso di A2

un proiettore più dello

0 %

ma non più del

20 %

un proiettore non più del

20 %

B3:

nel caso di A2

un proiettore

0 %

un proiettore più del

20 %

ma non più del

30 %

2.3.   Revoca dell’omologazione

La conformità va contestata e si applica il paragrafo 10 se, in base alla procedura di campionamento di cui alla figura 1 del presente allegato, le differenze rispetto ai valori misurati sui proiettori sono:

2.3.1.   Campione A

A4:

un proiettore non più del

20 %

un proiettore più del

30 %

A5:

entrambi i proiettori più del

20 %

2.3.2.   Campione B

B4:

nel caso di A2

un proiettore più dello

0 %

ma non più del

20 %

un proiettore più del

20 %

B5:

nel caso di A2

entrambi i proiettori più del

20 %

B6:

nel caso di A2

un proiettore

0 %

un proiettore più del

30 %

3.   RIPETIZIONE DEL CAMPIONAMENTO

Nel caso di A3, B2, B3 sono necessari un terzo campione C di due proiettori e un quarto campione D di due proiettori, selezionati da lotti fabbricati dopo l’adeguamento, entro due mesi dalla notifica.

3.1.   Conformità non contestata

3.1.1.   In base alla procedura di campionamento indicata nella figura 1 del presente allegato, la conformità dei proiettori di serie non va contestata se le differenze rispetto ai valori misurati sui proiettori sono:

3.1.1.1.   Campione C

C1:

un proiettore

0 %

un proiettore non più del

20 %

C2:

entrambi i proiettori più dello

0 %

ma non più del

20 %

passare al campione D

3.1.1.2.   Campione D

D1:

nel caso di C2

entrambi i proiettori

0 %

3.2.   Conformità contestata

3.2.1.   In base alla procedura di campionamento indicata nella figura 1 del presente allegato, la conformità dei proiettori di serie va contestata e il fabbricante deve rendere la sua produzione conforme ai requisiti (adeguamento) se le differenze rispetto ai valori misurati sui proiettori sono:

3.2.1.1.   Campione D

D2:

nel caso di C2

un proiettore più dello

0 %

ma non più del

20 %

un proiettore non più del

20 %

3.3.   Revoca dell’omologazione

La conformità va contestata e si applica il paragrafo 10 se, in base alla procedura di campionamento di cui alla figura 1 del presente allegato, le differenze rispetto ai valori misurati sui proiettori sono:

3.3.1.   Campione C

C3:

un proiettore non più del

20 %

un proiettore più del

20 %

C4:

entrambi i proiettori più del

20 %

3.3.2.   Campione D

D3:

nel caso di C2

in un proiettore 0 % o più dello

0 %

un proiettore più del

20 %

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25.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 89/92


Solo i testi originali UN/ECE hanno effetto giuridico nel quadro del diritto pubblico internazionale. Lo status e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere controllati nell'ultima versione del documento UN/ECE TRANS/WP.29/343, reperibile al seguente indirizzo:

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Regolamento n. 82 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei proiettori per ciclomotori dotati di lampade alogene ad incandescenza (HS2)

Comprendente tutto il testo valido fino a:

serie di modifiche 01 – Data di entrata in vigore: 12 settembre 2001

INDICE

REGOLAMENTO

1.

Campo di applicazione

2.

Definizione di «tipo»

3.

Domanda di omologazione

4.

Marcature

5.

Omologazione

6.

Prescrizioni generali

7.

Prescrizioni particolari

8.

Conformità della produzione

9.

Sanzioni in caso di non conformità della produzione

10.

Modifica ed estensione dell'omologazione di un tipo di proiettore

11.

Cessazione definitiva della produzione

12.

Denominazione e indirizzo dei servizi tecnici incaricati di eseguire le prove di omologazione e dei servizi amministrativi

13.

Disposizioni transitorie

ALLEGATI

Allegato 1 -

Notifica relativa al rilascio, all'estensione, al rifiuto o alla revoca dell'omologazione ovvero alla cessazione definitiva della produzione di un tipo di proiettore conforme al regolamento n. 82

Allegato 2 -

Esempio di marchio di omologazione

Allegato 3 -

Prove fotometriche

Allegato 4 -

Colore della luce emessa

1.   CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica all'omologazione dei proiettori muniti di lampade alogene (HS2) destinati all'equipaggiamento di ciclomotori e veicoli trattati come tali.

2.   DEFINIZIONE DI «TIPO»

Con proiettori di «tipi» differenti si intendono proiettori che differiscono fra loro per i seguenti aspetti essenziali:

2.1

il marchio o la denominazione commerciale;

2.2

le caratteristiche del sistema ottico;

2.3

la presenza o l'assenza di componenti in grado di modificare gli effetti ottici mediante riflessione, rifrazione o assorbimento. Un cambiamento del colore dei fasci emessi da proiettori le cui altre caratteristiche non presentano variazioni non costituisce un cambiamento del tipo di proiettore. A tali proiettori può essere pertanto assegnato lo stesso numero di omologazione.

3.   DOMANDA DI OMOLOGAZIONE

3.1

La domanda di omologazione deve essere presentata dal titolare del marchio o della denominazione commerciale o da un suo rappresentante autorizzato.

3.2

A tutte le domande di omologazione va allegato quanto segue:

3.2.1

disegni in triplice copia sufficientemente dettagliati da permettere l'identificazione del tipo (cfr. i paragrafi 4.2 e 5.3) e che ritraggano il proiettore in sezione trasversale (verticale) e frontalmente, con l'indicazione delle eventuali scanalature del trasparente;

3.2.2

una descrizione tecnica sintetica;

3.2.3

i campioni indicati di seguito:

3.2.3.1

due campioni con trasparenti incolori,

3.2.3.2

per la prova dei filtri o degli schermi colorati (o dei trasparenti colorati): due campioni.

3.3

Prima di rilasciare l'omologazione, l'autorità competente deve verificare l'esistenza di disposizioni che garantiscano l'effettivo controllo della conformità della produzione.

4.   MARCATURE (1)

4.1

I proiettori presentati per l'omologazione devono recare il marchio o la denominazione commerciale del richiedente, che deve essere chiaramente leggibile e indelebile.

4.2

I due trasparenti e il corpo principale (1) di ogni proiettore devono essere provvisti di uno spazio sufficiente ad accogliere il marchio di omologazione. Tali spazi devono essere visibili sui disegni di cui al paragrafo 3.3.1.

5.   OMOLOGAZIONE

5.1

L'omologazione viene rilasciata se tutti i campioni del tipo di proiettore presentati ai sensi del paragrafo 3.3.3 sono conformi alle prescrizioni del presente regolamento.

5.2

A ciascun tipo omologato viene attribuito un numero di omologazione. Le prime due cifre di tale numero (attualmente 00 ad indicare la versione originale del regolamento) indicano le serie di modifiche comprendenti le più recenti modifiche tecniche di rilievo apportate al regolamento al momento del rilascio dell'omologazione. Il numero attribuito non può essere assegnato dalla stessa parte contraente ad un altro tipo di proiettore contemplato dal presente regolamento (2).

5.3

Il rilascio, l'estensione o il rifiuto dell'omologazione di un tipo di proiettore ai sensi del presente regolamento vanno notificati alle parti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento per mezzo di una scheda conforme al modello di cui all'allegato 1 del presente regolamento.

5.4

Su ogni proiettore conforme a un tipo omologato a norma del presente regolamento deve essere apposto, negli spazi di cui al paragrafo 4.2, oltre al marchio di cui al punto 4.1, un marchio di omologazione internazionale (3) composto da:

5.4.1

un cerchio all'interno del quale è iscritta la lettera «E», seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l'omologazione (4);

5.4.2

il numero di omologazione.

5.5

I marchi di cui al paragrafo 5.4 devono essere chiaramente leggibili e indelebili.

5.6

L'allegato 2 del presente regolamento riporta alcuni esempi dei marchi di omologazione di cui sopra.

6.   PRESCRIZIONI GENERALI

6.1

Ogni campione deve soddisfare le prescrizioni di cui al paragrafo 7.

6.2

I proiettori devono essere progettati e costruiti in modo che, nelle normali condizioni di impiego e malgrado le vibrazioni a cui possono essere sottoposti, continuino a funzionare correttamente e conservino le caratteristiche prescritte dal presente regolamento

6.3

I componenti destinati a fissare la lampada alogena al riflettore devono essere costruiti in modo che, anche al buio, la lampada possa essere montata nella posizione corretta senza rischio di errori.

7.   PRESCRIZIONI PARTICOLARI

7.1

La posizione corretta del trasparente in relazione al sistema ottico deve essere contrassegnata inequivocabilmente e bloccata in modo che non possa ruotare.

7.2

Per misurare l'illuminazione prodotta da un proiettore occorre servirsi di uno schermo di misurazione quale descritto nell'allegato 3 del presente regolamento e di una lampada alogena standard ad incandescenza con bulbo liscio e incolore conforme alla categoria HS2 del regolamento n. 37.

La lampada alogena standard ad incandescenza va regolata secondo il flusso luminoso di riferimento applicabile conformemente ai valori prescritti per queste lampade dal regolamento n. 37 per una tensione nominale di 6 volt.

Il fascio anabbagliante deve avere una linea di demarcazione sufficientemente netta da contribuire effettivamente ad ottenere un puntamento soddisfacente.

7.3

La linea di demarcazione deve essere per quanto possibile diritta e orizzontale su un'estensione orizzontale di almeno ± 2,250 mm misurata a una distanza di 25 m.

Quando sono puntati (5) in base all'allegato 3, i proiettori devono soddisfare i requisiti specificati in tale allegato.

7.4

Il fascio luminoso non deve presentare variazioni laterali che pregiudichino una buona visibilità.

7.5

I valori di illuminamento dello schermo vanno misurati mediante un fotorecettore avente una superficie utile compresa in un quadrato di 65 mm di lato.

8.   CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

8.1

Ogni proiettore recante un marchio di omologazione prescritto ai sensi del presente regolamento deve essere conforme al tipo omologato e rispettare le prescrizioni del presente regolamento.

8.2

Tuttavia, se si tratta di un dispositivo selezionato a caso dalla produzione di serie, le prescrizioni relative all'intensità massima e minima del flusso luminoso emesso (misurata con una lampada alogena standard come indicato al paragrafo 7.2) devono essere almeno l'80 % dei valori minimi e non oltre il 120 % dei valori massimi di cui all'allegato 3.

9.   SANZIONI IN CASO DI NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

9.1

L'omologazione rilasciata a un tipo di proiettore ai sensi del presente regolamento può essere revocata se le prescrizioni di cui sopra non sono soddisfatte.

9.2

Se una delle parti contraenti dell'accordo che applica il presente regolamento revoca un'omologazione in precedenza rilasciata, deve informarne immediatamente le altre parti contraenti che applicano il presente regolamento, per mezzo di una scheda di notifica conforme al modello di cui all'allegato 1 del presente regolamento.

10.   MODIFICA ED ESTENSIONE DELL'OMOLOGAZIONE DI UN TIPO DI PROIETTORE

10.1

Qualsiasi modifica del tipo di proiettore deve essere notificata al servizio amministrativo che ha rilasciato la relativa omologazione. Ricevuta la notifica, il servizio può:

10.1.1

ritenere che le modifiche effettuate non avranno probabilmente ripercussioni negative di rilievo e che in ogni modo il proiettore è ancora conforme alle prescrizioni applicabili; oppure

10.1.2

chiedere un altro verbale di prova al servizio tecnico incaricato di eseguire le prove.

10.2

La conferma o il rifiuto dell'omologazione, con indicazione delle modifiche, deve essere comunicata con la procedura di cui al paragrafo 5.3 alle parti dell'accordo che applicano il presente regolamento.

10.3

L'autorità competente che rilascia l'estensione dell'omologazione assegna un numero di serie all'estensione e ne informa le altre parti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento per mezzo di una scheda di notifica conforme al modello che figura nell'allegato 1 del presente regolamento.

11.   CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE

Se il titolare di un'omologazione cessa completamente la produzione di un tipo di proiettore omologato ai sensi del presente regolamento, ne informa l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Ricevuta la relativa notifica, tale autorità informa le altre parti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento per mezzo di una scheda di notifica conforme al modello di cui all'allegato 1 del presente regolamento.

12.   DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DEI SERVIZI TECNICI INCARICATI DI ESEGUIRE LE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

Le parti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento devono comunicare al segretariato delle Nazioni Unite i nomi e gli indirizzi dei servizi tecnici che effettuano le prove di omologazione e dei servizi amministrativi che rilasciano l'omologazione e ai quali vanno inviate le schede attestanti il rilascio, l'estensione, il rifiuto o la revoca dell'omologazione emesse in altri paesi.

13.   DISPOSIZIONI TRANSITORIE

13.1.

Trascorsi 6 mesi dalla data ufficiale di entrata in vigore del regolamento n. 113, le parti contraenti che applicano il presente regolamento devono cessare di rilasciare l'omologazione ECE ai sensi del presente regolamento.

13.2.

Le parti contraenti che applicano il presente regolamento non possono rifiutare di rilasciare estensioni dell'omologazione a norma della serie di modifiche 01 o della versione originale del presente regolamento.

13.3.

Le omologazioni rilasciate ai sensi del presente regolamento prima della data di entrata in vigore del regolamento n. 113 nonché tutte le estensioni di omologazioni, comprese quelle rilasciate successivamente a norma della versione originale del presente regolamento, restano valide a tempo indeterminato.

13.4.

Le parti contraenti che applicano il presente regolamento devono continuare a rilasciare omologazioni dei proiettori, in base alla serie di modifiche 01 o alla versione originale del presente regolamento, purché tali proiettori siano usati come pezzi di ricambio da installare su veicoli in circolazione.

13.5.

A partire dalla data ufficiale di entrata in vigore del regolamento n. 113, nessuna parte contraente che applichi il presente regolamento potrà vietare il montaggio su un veicolo nuovo di un proiettore omologato ai sensi di tale regolamento.

13.6.

Le parti contraenti che applicano il presente regolamento devono continuare a permettere il montaggio su un tipo di veicolo o su un veicolo di proiettori omologati ai sensi del presente regolamento.

13.7.

Le parti contraenti che applicano il presente regolamento devono continuare a permettere il montaggio su un veicolo in circolazione di proiettori omologati ai sensi del presente regolamento nella sua versione originale, purché tali proiettori siano considerati pezzi di ricambio.


(1)  Se il trasparente non può essere separato dal corpo principale, è sufficiente provvedere ad uno spazio adeguato sul trasparente stesso.

(2)  Un cambiamento del colore dei fasci emessi da proiettori le cui altre caratteristiche non presentano variazioni non costituisce un cambiamento del tipo di proiettore. A tali proiettori può essere pertanto assegnato lo stesso numero di omologazione (cfr. il paragrafo 2.3).

(3)  Se tipi di proiettori diversi hanno lo stesso trasparente o lo stesso riflettore, il trasparente e il riflettore possono recare i vari marchi di omologazione di tali tipi di proiettori, a condizione che il numero di omologazione rilasciato per il tipo specifico presentato possa essere identificato senza ambiguità.

(4)  I numeri distintivi delle parti contraenti dell'accordo del 1958 sono riportati nell'allegato 3 della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento TRANS/WP.29/78/Rev.2/Amend.1.

(5)  Deve essere possibile regolare l'angolo verticale del proiettore.


ALLEGATO 1

NOTIFICA

[Formato massimo: A4 (210 × 297 mm)]

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ALLEGATO 2

ESEMPIO DI MARCHIO DI OMOLOGAZIONE

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a ≥ 12 mm

Il proiettore su cui è apposto il marchio di omologazione sopra riportato è stato omologato nei Paesi Bassi (E4) conformemente al regolamento n. 82 con il numero di omologazione 00243. Le prime due cifre del numero di omologazione indicano che l'omologazione è stata rilasciata conformemente alle prescrizioni del regolamento nella sua versione originale.


ALLEGATO 3

PROVE FOTOMETRICHE

1.   Per le misurazioni, lo schermo va collocato a una distanza di 25 m davanti al proiettore, perpendicolarmente alla linea che unisce il filamento della lampada al punto HV; la linea HH deve essere orizzontale.

2.   Lateralmente, il proiettore va regolato in modo che il centro del fascio si trovi sulla linea verticale VV.

3.   Verticalmente, il proiettore va regolato in modo che la linea di demarcazione si trovi 250 mm sotto alla linea HH. Va mantenuto il più orizzontale possibile.

4.   Quando è puntato in base ai paragrafi 2 e 3, il proiettore deve soddisfare le seguenti condizioni:

Punto di misurazione

Illuminamento E/lux

Qualsiasi punto situato sulla linea HH o al di sopra di essa

≤ 0,7

Qualsiasi punto situato sulla linea 35L-35R tranne 35V

≥ 1

Punto 35 V

≥ 2

Qualsiasi punto situato sulla linea 25L-25R

≥ 2

Qualsiasi punto situato sulla linea 15L-15R

≥ 0,5

5.   Schermo di misurazione

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(dimensioni in mm per una distanza di 25 m)


ALLEGATO 4

COLORE DELLA LUCE EMESSA

1.

I proiettori possono emettere luce di colore bianco o giallo selettivo.

2.

Le coordinate tricromatiche del colore giallo selettivo sono:

limite verso il rosso

y ≥ 0,138 + 0,580 x

limite verso il verde

y ≤ 1,29 x – 0,100

limite verso il bianco

y ≥ – x + 0,966

limite verso il valore spettrale

y ≥ – x + 0,992

3.

Le coordinate tricromatiche della luce bianca sono:

limite verso il blu

x ≥ 0,310

limite verso il giallo

x ≤ 0,500

limite verso il verde

y ≤ 0,150 + 0,640 x

limite verso il verde y

y ≤ 0,440

limite verso il porpora

y ≥ 0,050 + 0,750 x

limite verso il rosso

y ≥ 0,382

Nota:

L'articolo 3 dell'accordo al quale è allegato il presente regolamento non impedisce alle parti contraenti di vietare, per i veicoli da esse omologati, proiettori che emettono luce di colore bianco o giallo selettivo.


25.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 89/101


Solo i testi originali UNECE hanno effetto giuridico nel quadro del diritto pubblico internazionale. Lo status e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere controllati nell'ultima versione del documento UNECE TRANS/WP.29/343, reperibile al seguente indirizzo:

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Regolamento n. 119 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) — Disposizioni uniformi relative all'omologazione delle luci di svolta dei veicoli a motore

Comprendente tutto il testo valido fino a:

supplemento 3 alla serie di modifiche 01 — Data di entrata in vigore: 3 novembre 2013

INDICE

REGOLAMENTO

Campo d'applicazione

1.

Definizioni

2.

Domanda di omologazione

3.

Marcature

4.

Omologazione

5.

Prescrizioni generali

6.

Intensità della luce emessa

7.

Procedura di prova

8.

Colore della luce emessa

9.

Conformità della produzione

10.

Sanzioni in caso di non conformità della produzione

11.

Cessazione definitiva della produzione

12.

Nomi e indirizzi dei servizi tecnici incaricati di eseguire le prove di omologazione e delle autorità di omologazione

13.

Disposizioni transitorie

ALLEGATI

1

Notifica relativa al rilascio, all'estensione, al rifiuto o alla revoca dell'omologazione o alla cessazione definitiva della produzione di un tipo di luci di svolta a norma del regolamento n. 119

2

Esempi di configurazione dei marchi di omologazione

3

Misurazioni fotometriche

4

Colore della luce bianca

5

Prescrizioni minime relative alle procedure di controllo della conformità della produzione

6

Prescrizioni minime relative ai campionamenti effettuati da un ispettore

CAMPO D'APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica alle luci di svolta dei veicoli delle categorie M, N e T (1).

1.   DEFINIZIONI

1.1.

«Luce di svolta»: luce usata per assicurare un'illuminazione supplementare della parte della strada situata in prossimità dell'angolo anteriore del veicolo dal lato in cui quest'ultimo sta per curvare.

1.2.

«Luci di svolta di tipi diversi»: luci che differiscono sostanzialmente tra loro per quanto riguarda:

a)

la denominazione o il marchio commerciale;

b)

le caratteristiche del sistema ottico (livello di intensità, angoli di distribuzione della luce, categoria di sorgente luminosa, modulo di sorgenti luminose, ecc.).

Una differenza nel colore della lampada a incandescenza o di un eventuale filtro non costituisce un cambiamento di tipo.

1.3.

Al presente regolamento si applicano le definizioni relative al colore della luce emessa del regolamento n. 48 e della relativa serie di modifiche in vigore alla data di presentazione della domanda di omologazione.

1.4.

I riferimenti fatti nel presente regolamento a lampade a incandescenza standard (étalon) e al regolamento n. 37 s'intendono fatti al regolamento n. 37 e alla relativa serie di modifiche in vigore alla data di presentazione della domanda di omologazione.

2.   DOMANDA DI OMOLOGAZIONE

2.1.

La domanda di omologazione deve essere presentata dal titolare della denominazione o del marchio commerciale o dal suo mandatario.

2.2.

Per ciascun tipo di luce di svolta la domanda di omologazione va corredata da:

2.2.1.

disegni, in triplice copia, sufficientemente particolareggiati da consentire l'identificazione del tipo di luce di svolta e che illustrino la posizione geometrica in cui la luce di svolta deve essere montata sul veicolo; l'asse di osservazione da prendere come asse di riferimento nelle prove (angolo orizzontale H = 0, angolo verticale V = 0); nonché il punto da prendere come centro di riferimento in tali prove. I disegni devono indicare lo spazio riservato al numero di omologazione e al simbolo supplementare rispetto al cerchio del marchio di omologazione;

2.2.2.

una descrizione tecnica succinta recante, in particolare, ad eccezione che per le luci con sorgenti luminose non sostituibili:

a)

la categoria o le categorie di lampade a incandescenza prescritte; tale categoria di lampade a incandescenza deve rientrare tra quelle di cui al regolamento n. 37 e alla relativa serie di modifiche in vigore alla data di presentazione della domanda di omologazione; e/o

b)

la categoria o le categorie di sorgenti a diodo luminoso (LED) prescritte; tale categoria di sorgenti a diodo luminoso (LED) deve rientrare tra quelle di cui al regolamento n. 128 e alla relativa serie di modifiche in vigore alla data di presentazione della domanda di omologazione; e/o

c)

il codice d'identificazione specifico del modulo di sorgenti luminose.

2.2.3.

Due campioni. Se i dispositivi non sono identici, ma sono simmetrici e adatti ad essere montati uno sul lato destro e l'altro sul lato sinistro del veicolo, i due campioni presentati possono essere identici e idonei ad essere montati solo sul lato destro o solo sul lato sinistro del veicolo.

3.   MARCATURE

I campioni di un tipo di luce di svolta presentati per l'omologazione devono:

3.1.

recare la denominazione o il marchio commerciale del richiedente, che deve essere chiaramente leggibile e indelebile;

3.2.

ad esclusione delle luci con sorgenti luminose non sostituibili, recare un marchio chiaramente leggibile e indelebile che indichi:

a)

la categoria o le categorie di sorgenti luminose prescritte; e/o

b)

il codice d'identificazione specifico del modulo di sorgenti luminose;

3.3.

prevedere spazio sufficiente per il marchio di omologazione e per i simboli supplementari prescritti al punto 4.3. a seguire. Tale spazio deve figurare nei disegni di cui al precedente punto 2.2.1.;

3.4.

nel caso di luci con un dispositivo elettronico di controllo della sorgente luminosa e/o con sorgenti luminose non sostituibili e/o con uno o più moduli di sorgenti luminose, recare la marcatura della tensione nominale o dell'intervallo di tensione e della potenza nominale massima.

3.5.

Nel caso di luci con moduli di sorgenti luminose, questi ultimi devono recare:

3.5.1.

la denominazione o il marchio commerciale del richiedente, che deve essere chiaramente leggibile e indelebile;

3.5.2.

il codice di identificazione specifico del modulo, che deve essere chiaramente leggibile e indelebile. Tale codice di identificazione specifico deve comprendere le iniziali «MD» per «MODULO» seguite dal marchio di omologazione senza il cerchio, come prescritto al successivo punto 4.3.1.1. e, se si usano più moduli di sorgenti luminose non identici, da simboli o caratteri supplementari. Tale codice di identificazione specifico va indicato nei disegni di cui al precedente punto 2.2.1.

Il marchio di omologazione non deve essere lo stesso della luce in cui è usato il modulo, ma entrambi devono essere dello stesso richiedente;

3.5.3.

la marcatura della tensione e della potenza nominali.

3.6.

Le luci che funzionano con tensioni diverse dalle tensioni nominali di 6 V, 12 V o 24 V rispettivamente, utilizzando un dispositivo elettronico di controllo della sorgente luminosa che non fa parte della luce, devono recare anche un marchio che indichi la tensione nominale secondaria di progetto.

3.7.

Un dispositivo elettronico di controllo della sorgente luminosa che fa parte della luce ma non è incluso nel corpo della stessa deve recare il nome del fabbricante e il suo numero d'identificazione.

4.   OMOLOGAZIONE

4.1.

Se i due campioni di un tipo di luce di svolta sono conformi alle prescrizioni del presente regolamento, l'omologazione deve essere rilasciata.

4.2.

A ciascun tipo omologato va attribuito un numero di omologazione. La stessa parte contraente non deve assegnare lo stesso numero a un altro tipo di luce di svolta cui si applica il presente regolamento. Il rilascio, l'estensione, il rifiuto, o la revoca dell'omologazione o la cessazione definitiva della produzione di un tipo di luce di svolta ai sensi del presente regolamento vanno comunicati alle parti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento mediante una scheda conforme al modello di cui all'allegato 1 del medesimo.

4.3.

Ogni luce di svolta conforme a un tipo omologato ai sensi del presente regolamento deve recare, nello spazio di cui al punto 3.3., oltre al marchio e ai dati prescritti ai punti 3.1., 3.2. e rispettivamente 3.3. o 3.4.:

4.3.1.

un marchio di omologazione internazionale composto da:

4.3.1.1.

un cerchio al cui interno è iscritta la lettera «E» seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l'omologazione (2), e

4.3.1.2.

un numero di omologazione;

4.3.2.

un simbolo supplementare che consiste nella lettera «K», come illustrato nell'allegato 2 del presente regolamento.

4.3.3.

Le prime 2 cifre (attualmente 01) del numero di omologazione, che indicano la serie più recente di modifiche apportate al presente regolamento, possono essere poste in prossimità del simbolo supplementare «K».

4.4.

Se due o più luci fanno parte dello stesso gruppo di luci raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate, l'omologazione è rilasciata solo se ciascuna di esse soddisfa le prescrizioni del presente o di un altro regolamento. Le luci non conformi a uno di tali regolamenti non possono far parte di tali gruppi di luci raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate.

4.4.1.

Se luci raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate soddisfano le prescrizioni di più regolamenti, si può apporre un unico marchio di omologazione internazionale, composto da un cerchio che racchiude la lettera «E» seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l'omologazione, un numero di omologazione e, se necessario, la freccia prescritta. Tale marchio di omologazione può essere apposto ovunque sulle luci raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate, purché:

4.4.1.1.

sia visibile a luci installate;

4.4.1.2.

nessun elemento di trasmissione della luce delle luci raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate possa essere rimosso senza rimuovere contemporaneamente anche il marchio di omologazione.

4.4.2.

Il simbolo di identificazione di ciascuna luce, corrispondente al regolamento a norma del quale è stata rilasciata l'omologazione, e la relativa serie di modifiche comprendenti le principali modifiche tecniche più recenti apportate al regolamento alla data del rilascio dell'omologazione, vanno posizionati come segue:

4.4.2.1.

sulla superficie di emissione della luce appropriata,

4.4.2.2.

o raggruppati, in modo che ciascuna luce del gruppo di luci raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate possa essere chiaramente identificata (cfr. tre esempi possibili nell'allegato 2).

4.4.3.

Le dimensioni delle componenti di un unico marchio di omologazione non devono essere inferiori alle dimensioni minime del più piccolo dei singoli marchi prescritte in un regolamento a norma del quale è stata rilasciata l'omologazione.

4.4.4.

A ciascun tipo omologato va attribuito un numero di omologazione. La stessa parte contraente non può attribuire lo stesso numero a un altro tipo di luci raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate che rientrano nel presente regolamento.

4.5.

Il marchio e il simbolo di cui ai punti 4.3.1. e 4.3.2. devono essere chiaramente leggibili e indelebili anche quando la luce di svolta è montata sul veicolo.

4.6.

L'allegato 2 riporta esempi di marchi di omologazione per una luce singola (figura 1) e per luci raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate (figura 2) con tutti i simboli supplementari soprariportati, in cui la lettera «K» indica una luce di svolta.

4.7.

Il marchio di omologazione deve essere chiaramente leggibile e indelebile. Può essere apposto su una parte interna o esterna (trasparente o no) del dispositivo, ma che sia inseparabile dalla parte trasparente del dispositivo che emette la luce. In ogni caso, il marchio deve essere visibile quando il dispositivo è installato sul veicolo o quando una parte mobile, come il cofano o il baule o una porta, è aperta.

5.   PRESCRIZIONI GENERALI

5.1.

Ciascun campione deve soddisfare le specifiche di cui ai punti a seguire.

5.2.

Le luci di svolta devono essere progettate e costruite in modo da continuare a funzionare in modo soddisfacente e da preservare le caratteristiche prescritte nel presente regolamento nelle normali condizioni d'uso e nonostante le vibrazioni cui possono essere esposte.

5.3.

Nel caso di moduli di sorgenti luminose, occorre controllare che:

5.3.1.

siano progettati in modo che:

a)

ogni modulo di sorgenti luminose possa essere installato solo nella posizione prevista e corretta e possa essere rimosso solo ricorrendo a utensili;

b)

se nell'alloggiamento di un dispositivo si usano più moduli di sorgenti luminose, i moduli di sorgenti luminose aventi caratteristiche diverse non siano intercambiabili nello stesso alloggiamento.

5.3.2.

I moduli di sorgenti luminose devono essere antimanomissione.

5.3.3.

Un modulo di sorgenti luminose deve essere progettato in modo da non essere meccanicamente intercambiabile con una sorgente luminosa sostituibile omologata, nemmeno ricorrendo ad utensili.

5.4.

Nel caso di sorgenti luminose sostituibili:

5.4.1.

si può usare qualsiasi categoria di sorgente luminosa omologata a norma del regolamento n. 37 e/o del regolamento n. 128, purché il regolamento n. 37 e la relativa serie di modifiche in vigore alla data di presentazione della domanda di omologazione o il regolamento n. 128 e la relativa serie di modifiche in vigore alla data di presentazione della domanda di omologazione non prevedano nessuna restrizione d'uso.

5.4.2.

Il dispositivo deve essere progettato in modo che la sorgente luminosa possa essere montata solo nella posizione corretta.

5.4.3.

Il portalampada della sorgente luminosa deve avere le caratteristiche di cui alla pubblicazione CEI 60061. Si applica la scheda tecnica del portalampada corrispondente alla categoria di sorgente luminosa utilizzata.

6.   INTENSITÀ DELLA LUCE EMESSA

6.1.

L'intensità della luce emessa da ciascuno dei due campioni non deve essere inferiore all'intensità minima né superiore all'intensità massima specificate ai punti 6.2. e 6.3. L'intensità si misura in relazione all'asse di riferimento nelle direzioni illustrate di seguito (espresse in gradi dell'angolo con l'asse di riferimento). Sono forniti punti di prova per una luce montata sul lato sinistro del veicolo (L diventa R per una luce montata sul lato destro del veicolo).

6.2.

Per il dispositivo di sinistra, l'intensità minima della luce nei punti di misurazione specificati deve essere la seguente:

1)

2,5D – 30L: 240 cd

2)

2,5D – 45L: 400 cd

3)

2,5D – 60L: 240 cd

Gli stessi valori si applicano simmetricamente ad un dispositivo collocato a destra. (Illustrato nell'allegato 3).

6.3.

L'intensità della luce emessa in tutte le direzioni non deve superare:

a)

300 cd sopra l'1,0 U, linea L e R;

b)

600 cd tra il piano orizzontale e l'1,0 U, linea L e R; e

c)

14 000 cd sotto lo 0,57 D, linea L e R.

6.4.

Nel caso in cui una luce singola contenga più di una sorgente luminosa, essa deve rispettare l'intensità minima prescritta in caso di non funzionamento di una delle sorgenti luminose e, quando tutte le sorgenti luminose sono accese, non deve superare le intensità massime.

7.   PROCEDURA DI PROVA

7.1.

Nel caso di una luce con sorgente luminosa sostituibile, sprovvista di un dispositivo elettronico di controllo della sorgente luminosa, con una sorgente luminosa standard colorata o incolore della categoria prevista per il dispositivo, alimentata con la tensione:

a)

nel caso di lampade a incandescenza, che è necessaria a produrre il flusso luminoso di riferimento richiesto per tale categoria di lampade a incandescenza;

b)

nel caso di sorgenti a LED di 6,75 V, 13,5 V o 28,0 V; il valore del flusso luminoso prodotto va corretto. Il fattore di correzione è dato dal rapporto tra il flusso luminoso oggettivo e il valore medio del flusso luminoso riscontrato alla tensione applicata.

7.2.

Tutte le misurazioni su luci con sorgente luminosa non sostituibile (lampade a incandescenza e altre) vanno eseguite rispettivamente a 6,75 V, 13,5 V o 28,0 V, laddove sprovviste di un dispositivo elettronico di controllo della sorgente luminosa.

7.3.

In caso di un sistema munito di un dispositivo elettronico di controllo della sorgente luminosa facente parte della luce (3), applicare ai connettori di ingresso del dispositivo una tensione di 6,75 V, 13,5 V o 28,0 V rispettivamente.

7.4.

Nel caso di un sistema munito di un dispositivo elettronico di controllo della sorgente luminosa non facente parte della luce, applicare ai connettori di ingresso della luce la tensione dichiarata dal fabbricante. Il laboratorio di prova deve esigere dal richiedente il dispositivo di controllo della sorgente luminosa necessario per alimentare la sorgente luminosa e le funzioni applicabili.

La tensione da applicare alla luce va annotata nella scheda di notifica di cui all'allegato 1 del presente regolamento.

7.5.

Per tutte le luci, escluse quelle munite di lampade a incandescenza, l'intensità luminosa misurata dopo un minuto e dopo 30 minuti di funzionamento deve soddisfare i requisiti minimi e massimi. La distribuzione dell'intensità luminosa dopo un minuto di funzionamento può essere calcolata dalla distribuzione dell'intensità luminosa dopo 30 minuti di funzionamento applicando a ogni punto di prova il rapporto tra i valori di intensità luminosa misurati con alta tensione dopo un minuto e dopo 30 minuti di funzionamento.

8.   COLORE DELLA LUCE EMESSA

Il colore della luce emessa all'interno del campo della griglia di distribuzione della luce, definita nell'allegato 3, punto 2, deve essere bianco. Per la prova, cfr. l'allegato 4 del presente regolamento. All'esterno di tale campo non si devono osservare variazioni di colore significative.

9.   CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

Le procedure di controllo della conformità della produzione devono soddisfare le prescrizioni di cui all'appendice 2 dell'accordo (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2) e i seguenti requisiti:

9.1.

le luci omologate a norma del presente regolamento devono essere costruite in modo da essere conformi al tipo omologato, devono cioè soddisfare le prescrizioni di cui ai precedenti punti 6. e 8.;

9.2.

devono essere soddisfatte le prescrizioni minime per le procedure di controllo della conformità della produzione indicate nell'allegato 5 del presente regolamento;

9.3.

devono essere soddisfatte le prescrizioni minime per il campionamento da parte di un ispettore indicate nell'allegato 6 del presente regolamento.

9.4.

L'autorità che ha rilasciato l'omologazione può verificare in qualsiasi momento i metodi di controllo della conformità applicati in ciascuno stabilimento di produzione. Di norma tali verifiche devono avere cadenza biennale.

10.   SANZIONI IN CASO DI NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

10.1.

L'omologazione rilasciata a un tipo di luce di svolta a norma del presente regolamento può essere revocata se non sono soddisfatte le prescrizioni sopraindicate o se una luce di svolta recante il marchio di cui ai punti 4.3.1. e 4.3.2. non è conforme al tipo omologato.

10.2.

Se una parte contraente dell'accordo che applica il presente regolamento revoca un'omologazione da essa precedentemente rilasciata, deve informare immediatamente le altre parti contraenti che applicano il presente regolamento mediante una scheda di notifica conforme al modello di cui all'allegato 1 del presente regolamento.

11.   CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE

Se il titolare dell'omologazione cessa completamente la produzione di un tipo di luce di svolta omologato a norma del presente regolamento, deve informare l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Al ricevimento della notifica, tale autorità deve informare le altre parti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento per mezzo di una scheda di notifica conforme al modello di cui all'allegato 1 del presente regolamento.

12.   NOMI E INDIRIZZI DEI SERVIZI TECNICI INCARICATI DI ESEGUIRE LE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DELLE AUTORITÀ DI OMOLOGAZIONE

Le parti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento devono comunicare al segretariato delle Nazioni Unite i nomi e gli indirizzi dei servizi tecnici incaricati di eseguire le prove di omologazione e dell'autorità di omologazione che rilascia l'omologazione e a cui devono essere inviate le schede emesse in altri paesi concernenti il rilascio, l'estensione, il rifiuto o la revoca dell'omologazione o la cessazione definitiva della produzione.

13.   DISPOSIZIONI TRANSITORIE

13.1.

Dalla data di entrata in vigore della serie di modifiche 01 del presente regolamento, nessuna delle parti contraenti che lo applicano potrà rifiutarsi di rilasciare omologazioni a norma del medesimo, così come modificato dalla serie di modifiche 01.

13.2.

Trascorsi 60 mesi dalla data di entrata in vigore della serie di modifiche 01, le parti contraenti che applicano il presente regolamento rilasceranno omologazioni soltanto alle luci di svolta conformi alle prescrizioni del presente regolamento, così come modificato dalla serie di modifiche 01.

13.3.

Le omologazioni di luci di svolta esistenti, già rilasciate a norma del presente regolamento prima della data di entrata in vigore delle serie di modifiche 01, rimarranno valide a tempo indeterminato.

13.4.

Le parti contraenti che applicano il presente regolamento non potranno rifiutarsi di rilasciare estensioni di omologazioni a norma di serie precedenti di modifiche del presente regolamento.


(1)  Come definiti nella risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.2, par.2.

(2)  I numeri distintivi delle parti contraenti dell'accordo del 1958 sono riportati nell'allegato 3 della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento TRANS/WP.29/78/Rev.2/Amend.1.

(3)  Ai fini del presente regolamento «facente parte della luce» significa che è fisicamente incluso nel corpo della luce oppure che è esterno al corpo della luce, separato o no, ma fornito dal fabbricante della luce come parte del sistema di luci.


ALLEGATO 1

NOTIFICA

[Formato massimo: A4 (210 × 297 mm)]

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ALLEGATO 2

ESEMPI DI CONFIGURAZIONE DEI MARCHI DI OMOLOGAZIONE

Figura 1

Marcatura di luci singole

Modello A

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a = 5 mm min.

Il dispositivo su cui è apposto il marchio di omologazione soprariportato è una luce di svolta omologata in Giappone (E43) a norma del regolamento n. 119 con il numero di omologazione 221. Il numero di omologazione indica che l'omologazione è stata rilasciata in conformità alle prescrizioni del regolamento n. 119, come modificato dalla serie di modifiche 01.

Nota: il numero di omologazione e il simbolo supplementare devono essere posti accanto al cerchio, sopra o sotto la lettera "E" o a sinistra o a destra di tale lettera. Le cifre del numero di omologazione e del numero sequenziale di produzione vanno poste sullo stesso lato della lettera "E" e orientate nella stessa direzione. Nei numeri di omologazione evitare la numerazione romana per non creare confusione con altri simboli.

Figura 2

Marcatura semplificata per luci raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate

(Le linee verticali e orizzontali schematizzano la sagoma del dispositivo di segnalazione luminosa e non fanno parte del marchio di omologazione.)

Modello B

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Modello C

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Modello D

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Nota: i tre esempi di marchi di omologazione (modelli B, C e D), rappresentano tre modalità possibili di marcatura di un dispositivo di illuminazione, quando due o più luci fanno parte dello stesso gruppo o sono raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate. Questo marchio di omologazione indica che il dispositivo è stato omologato in Giappone (E43) con il numero di omologazione 3333 e comprende:

 

un indicatore di direzione della categoria 1 omologato in conformità alla serie di modifiche 01 del regolamento n. 6;

 

una luce di posizione anteriore omologata in conformità alla serie di modifiche 02 del regolamento n. 7;

 

una luce di svolta omologata in conformità alla serie di modifiche 01 del regolamento n. 119.

Figura 3

Moduli di sorgenti luminose

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Il modulo di sorgenti luminose recante questo codice di identificazione è stato omologato insieme a una luce omologata in Italia (E3) con il numero di omologazione 17325.


ALLEGATO 3

MISURAZIONI FOTOMETRICHE

1.   METODI DI MISURAZIONE

1.1.

Durante le misurazioni fotometriche, i riflessi parassiti vanno evitati usando una schermatura adeguata.

1.2.

In caso di contestazione dei risultati delle misurazioni, queste vanno eseguite in modo da soddisfare le prescrizioni a seguire:

1.2.1.

la distanza di misurazione deve essere tale da consentire l'applicazione della legge dell'inverso del quadrato della distanza;

1.2.2.

gli strumenti di misurazione devono essere tali che l'angolo sotteso al ricevitore rispetto al centro di riferimento della luce sia compreso tra 10′ e 1°;

1.2.3.

l'intensità prescritta per una determinata direzione di osservazione è rispettata, se è ottenuta in una direzione che non si discosti dalla direzione di osservazione di oltre un quarto di grado.

2.   PUNTI DI MISURAZIONE ESPRESSI IN GRADI DELL'ANGOLO CON L'ASSE DI RIFERIMENTO

Figura 1

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=

Intensità minima in cd

Luce di sinistra (l'angolo L va sostituito con l'angolo R per la luce di destra)

2.1.   Campo di visibilità geometrica

Figura 1

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Figura 2

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2.1.1.

Le direzioni H = 0° e V = 0° corrispondono agli assi di riferimento. Sul veicolo esse sono orizzontali, parallele al piano longitudinale mediano del veicolo e orientate nel senso di visibilità richiesto. Attraversano il centro di riferimento. I valori indicati nella tabella corrispondono alle intensità minime in cd per le diverse direzioni di misurazione.

3.   MISURE FOTOMETRICHE DI LUCI MUNITE DI PIÙ SORGENTI LUMINOSE

Il comportamento fotometrico va verificato come segue:

3.1.

Per le sorgenti luminose non sostituibili (lampade a incandescenza e altre):

con le sorgenti luminose presenti nella luce, in conformità al punto 7.1.1. del presente regolamento.

3.2.

Per le sorgenti luminose sostituibili:

se sono munite di sorgenti luminose da 6,75 V, 13,5 V o 28,0 V, occorre correggere i valori dell'intensità luminosa prodotta. Per le lampade a incandescenza, il fattore di correzione è dato dal rapporto tra il flusso luminoso di riferimento e il valore medio del flusso luminoso misurato alla tensione applicata (6,75 V, 13,5 V o 28,0 V).

Per le sorgenti a LED, il fattore di correzione è dato dal rapporto tra il flusso luminoso oggettivo e il valore medio del flusso luminoso misurato alla tensione applicata (6,75 V, 13,5 V o 28,0 V).

I flussi luminosi effettivi di ciascuna sorgente luminosa usata non devono discostarsi dal valore medio di oltre ± 5%. In alternativa e solo nel caso di lampade a incandescenza, si può usare una lampada a incandescenza standard a turno in ciascuna delle singole posizioni, la si fa funzionare al proprio flusso di riferimento e si sommano le singole misurazioni in ciascuna posizione.

3.3.

Le intensità luminose di ciascuna luce di svolta, tranne quelle munite di lampade a incandescenza, misurate dopo un minuto e dopo 30 minuti di funzionamento devono rientrare nei livelli minimi e massimi richiesti. La distribuzione dell'intensità luminosa dopo un minuto di funzionamento può essere calcolata a partire dalla distribuzione dell'intensità luminosa dopo 30 minuti di funzionamento applicando a ogni punto di prova il rapporto tra i valori di intensità luminosa misurati a 45° L 2,5° D dopo un minuto e dopo 30 minuti di funzionamento per una luce collocata a sinistra (l'angolo L va sostituito con l'angolo R per una luce di destra).


ALLEGATO 4

COLORE DELLA LUCE BIANCA

(Coordinate cromatiche)

1.

Per verificare le caratteristiche colorimetriche si usa una sorgente luminosa ad una temperatura di colore di 2 856 K, corrispondente all'illuminante A della commissione internazionale (CIE). Le caratteristiche colorimetriche delle luci munite di sorgenti luminose non sostituibili (lampade a incandescenza e altre) o delle sorgenti luminose (sostituibili o non sostituibili) che funzionano insieme a un dispositivo elettronico di controllo della sorgente luminosa andrebbero verificate con le sorgenti luminose presenti nella luce, a norma del punto 7 del presente regolamento.

2.

La sorgente luminosa sostituibile va sottoposta all'intensità che produce lo stesso colore dell'illuminante A della CIE.


ALLEGATO 5

PRESCRIZIONI MINIME RELATIVE ALLE PROCEDURE DI CONTROLLO DELLA CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

1.   PRESCRIZIONI GENERALI

1.1.

I requisiti di conformità sono considerati soddisfatti da un punto di vista meccanico e geometrico se, in conformità alle prescrizioni del presente regolamento, le differenze non superano le inevitabili tolleranze di fabbricazione.

1.2.

Per quanto riguarda le prestazioni fotometriche, la conformità delle luci prodotte in serie non va contestata se, nelle prove delle prestazioni fotometriche di una qualsiasi luce scelta a caso e munita di una sorgente luminosa standard o, quando le luci sono munite di sorgenti luminose non sostituibili (lampade a incandescenza o altre) e tutte le misurazioni sono effettuate rispettivamente a 6,75 V, 13,5 V o 28 V:

1.2.1.

nessuno dei valori misurati si discosta sfavorevolmente di oltre il 20% dai valori prescritti nel presente regolamento.

1.2.2.

Se la prova sopradescritta effettuata su una luce munita di sorgente luminosa sostituibile dà risultati non conformi alle prescrizioni, le prove sulle luci vanno ripetute usando un'altra sorgente luminosa standard.

1.3.

Le coordinate cromatiche vanno rispettate quando la luce è munita di una sorgente luminosa standard o, per le luci munite di sorgenti luminose non sostituibili (lampade a incandescenza o altre), se le caratteristiche colorimetriche sono verificate con la sorgente luminosa presente nella luce.

2.   PRESCRIZIONI MINIME RELATIVE ALLA VERIFICA DELLA CONFORMITÀ ESEGUITA DAL FABBRICANTE

Per ciascun tipo di luce, il titolare del marchio di omologazione deve effettuare almeno le prove che seguono, con la frequenza adeguata. Le prove vanno effettuate in conformità alle disposizioni del presente regolamento.

Se riguardo al tipo di prova considerato un campione risulta non conforme, occorre scegliere ulteriori campioni e sottoporli a prova. Il fabbricante deve adottare opportuni provvedimenti per garantire la conformità della produzione interessata.

2.1.   Natura delle prove

Le prove di conformità di cui al presente regolamento riguardano le caratteristiche fotometriche e colorimetriche.

2.2.   Metodi usati nelle prove

2.2.1.

In generale, le prove vanno eseguite secondo i metodi stabiliti nel presente regolamento.

2.2.2.

Per eseguire le prove di conformità il fabbricante può utilizzare metodi equivalenti, previa autorizzazione dell'autorità competente incaricata di eseguire le prove di omologazione. Spetta al fabbricante dimostrare che i metodi applicati sono equivalenti a quelli prescritti nel presente regolamento.

2.2.3.

L'applicazione dei punti 2.2.1 e 2.2.2 richiede una taratura regolare dell'apparecchiatura di prova e la sua correlazione con le misurazioni effettuate da un'autorità competente.

2.2.4.

In ogni caso i metodi di riferimento devono essere quelli di cui al presente regolamento, in particolare ai fini dei controlli amministrativi e del campionamento.

2.3.   Natura del campionamento

I campioni di luci devono essere scelti a caso dalla produzione di un lotto omogeneo. Per lotto omogeneo s'intende un insieme di luci dello stesso tipo, definito secondo i metodi di produzione del fabbricante.

La verifica di solito riguarda la produzione in serie di singoli stabilimenti. Un fabbricante può tuttavia raggruppare i dati di stabilimenti diversi riguardanti lo stesso tipo, purché tali stabilimenti operino con lo stesso sistema di qualità e di gestione della qualità.

2.4.   Misurazione e registrazione delle caratteristiche fotometriche

La luce campione va sottoposta a misurazioni fotometriche per verificare i valori minimi nei punti indicati nell'allegato 4 e le coordinate cromatiche richieste.

2.5.   Criteri di accettabilità

Il fabbricante è tenuto a sottoporre i risultati delle prove a trattamento statistico e a definire, d'accordo con l'autorità competente, i criteri di accettabilità dei prodotti allo scopo di soddisfare le prescrizioni relative alla verifica della conformità dei prodotti di cui al punto 9.1 del presente regolamento.

I criteri di accettabilità devono essere tali che la probabilità minima di superare un controllo casuale conformemente all'allegato 6 (primo campionamento) sia dello 0,95 con un grado di affidabilità del 95 %.


ALLEGATO 6

PRESCRIZIONI MINIME RELATIVE AI CAMPIONAMENTI EFFETTUATI DA UN ISPETTORE

1.   PRESCRIZIONI GENERALI

1.1.

I requisiti di conformità sono considerati soddisfatti da un punto di vista meccanico e geometrico, secondo le disposizioni del presente regolamento, se le differenze non superano le inevitabili tolleranze di fabbricazione.

1.2.

Per quanto riguarda le prestazioni fotometriche, la conformità delle luci prodotte in serie non va contestata se, nelle prove delle prestazioni fotometriche di una qualsiasi luce scelta a caso e munita di una sorgente luminosa standard o, quando le luci sono munite di sorgenti luminose non sostituibili (lampade a incandescenza o altre) e tutte le misurazioni sono effettuate rispettivamente a 6,75 V, 13,5 V o 28 V:

1.2.1.

nessuno dei valori misurati si discosta sfavorevolmente di oltre il 20% dai valori prescritti nel presente regolamento.

1.2.2.

Se la prova sopradescritta effettuata su una luce munita di sorgente luminosa sostituibile dà risultati non conformi alle prescrizioni, le prove sulle luci vanno ripetute usando un'altra sorgente luminosa standard.

1.2.3.

Le luci con difetti evidenti non sono prese in considerazione.

1.3.

Le coordinate cromatiche vanno rispettate quando la luce è munita di una sorgente luminosa standard o, per le luci munite di sorgenti luminose non sostituibili (lampade a incandescenza o altre), se le caratteristiche colorimetriche sono verificate con la sorgente luminosa presente nella luce.

2.   PRIMO CAMPIONAMENTO

Nel primo campionamento si scelgono a caso quattro luci. Il primo campione di due è contrassegnato con la lettera A, il secondo campione di due con la lettera B.

2.1.   La conformità non è contestata

2.1.1.   In base alla procedura di campionamento illustrata nella figura 1 del presente allegato, la conformità delle luci prodotte in serie non va contestata se le deviazioni in senso sfavorevole dei valori misurati delle luci sono:

2.1.1.1.   Campione A

A1:

una luce

0 per cento

una luce non più del

20 per cento

A2:

entrambe le luci più dello

0 per cento

ma non più del

20 per cento

Passare al campione B

2.1.1.2.   Campione B

Bl:

entrambe le luci

0 per cento

2.1.2.   o se il campione A soddisfa le prescrizioni di cui al paragrafo 1.2.2.

2.2.   La conformità è contestata

2.2.1.   In base alla procedura di campionamento illustrata nella figura 1 del presente allegato, la conformità delle luci prodotte in serie va contestata e si deve chiedere al fabbricante di conformare la sua produzione alle prescrizioni (adeguamento), se le deviazioni dei valori misurati delle luci sono:

2.2.1.1.   Campione A

A3:

una luce non più del

20 per cento

una luce più del

20 per cento

ma non più del

30 per cento

2.2.1.2.   Campione B

B2:

nel caso di A2

una luce più dello

0 per cento

ma non più del

20 per cento

una luce non più del

20 per cento

B3:

nel caso di A2

una luce

0 per cento

una luce più del

20 per cento

ma non più del

30 per cento

2.2.2.   o se il campione A non soddisfa le prescrizioni di cui al punto 1.2.2.

2.3.   Omologazione revocata

La conformità va contestata e si applica il paragrafo 10. se, in base alla procedura di campionamento di cui alla figura 1 del presente allegato, le deviazioni dei valori misurati delle luci sono:

2.3.1.   Campione A

A4:

una luce non più del

20 per cento

una luce più del

30 per cento

A5:

entrambe le luci più del

20 per cento

2.3.2.   Campione B

B4:

nel caso di A2

una luce più dello

0 per cento

ma non più del

20 per cento

una luce più del

20 per cento

B5:

nel caso di A2

entrambe le luci più del

20 per cento

B6:

nel caso di A2

una luce

0 per cento

una luce più del

30 per cento

2.3.3.   o se i campioni A e B non soddisfano le prescrizioni di cui al paragrafo 1.2.2.

3.   CAMPIONAMENTO RIPETUTO

Nei casi di A3, B2, B3 è necessario, entro due mesi dalla notifica, un campionamento ripetuto scegliendo un terzo campione C di due luci e un quarto campione D di due luci da lotti fabbricati dopo l'adeguamento.

3.1.   La conformità non è contestata

3.1.1.   In base alla procedura di campionamento illustrata nella figura 1 del presente allegato, la conformità delle luci prodotte in serie non va contestata, se le deviazioni dei valori misurati delle luci sono:

3.1.1.1.   Campione C

C1:

una luce

0 per cento

una luce non più del

20 per cento

C2:

entrambe le luci più dello

0 per cento

ma non più del

20 per cento

Passare al campione D

3.1.1.2.   Campione D

D1:

nel caso di C2

entrambe le luci

0 per cento

3.1.2.   o se il campione C soddisfa le prescrizioni di cui al paragrafo 1.2.2.

3.2.   La conformità è contestata

3.2.1.   In base alla procedura di campionamento illustrata nella figura 1 del presente allegato, la conformità delle luci prodotte in serie è contestata e si deve chiedere al fabbricante di conformare la sua produzione alle prescrizioni (adeguamento), se le deviazioni dei valori misurati delle luci sono:

3.2.1.1.   Campione D

D2:

nel caso di C2

una luce più dello

0 per cento

ma non più del

20 per cento

una luce non più del

20 per cento

3.2.1.2.   o se il campione C non soddisfa le prescrizioni di cui al punto 1.2.2.

3.3.   Revoca dell'omologazione

La conformità va contestata e si applica il paragrafo 10. se, in base alla procedura di campionamento di cui alla figura 1 del presente allegato, le deviazioni dei valori misurati delle luci sono:

3.3.1.   Campione C

C3:

una luce non più del

20 per cento

una luce più del

20 per cento

C4:

entrambe le luci più del

20 per cento

3.3.2.   Campione D

D3:

nel caso di C2

una luce 0 o più dello

0 per cento

una luce più del

20 per cento

3.3.3.   o se i campioni C e D non soddisfano le prescrizioni di cui al punto 1.2.2.

Figura 1

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