ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2014.086.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 86

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

57.° anno
21 marzo 2014


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 282/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, sulla istituzione del terzo programma d'azione dell'Unione in materia di salute (2014-2020) e che abroga la decisione n. 1350/2007/CE ( 1 )

1

 

*

Regolamento (UE) n. 283/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, sugli orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'infrastruttura di telecomunicazioni e che abroga la decisione n. 1336/97/CE ( 1 )

14

 

 

II   Atti non legislativi

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 284/2014 del Consiglio, del 21 marzo 2014, che attua il regolamento (UE) n. 296/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

27

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione 2014/151/PESC del Consiglio, del 21 marzo 2014, che attua la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

30

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

REGOLAMENTI

21.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 86/1


REGOLAMENTO (UE) N. 282/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'11 marzo 2014

sulla istituzione del terzo programma d'azione dell'Unione in materia di salute (2014-2020) e che abroga la decisione n. 1350/2007/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l'articolo 168, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 168 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), nella definizione e nell’attuazione di tutte le politiche e attività dell'Unione deve essere garantito un livello elevato di protezione della salute umana. L'Unione deve completare e sostenere le politiche sanitarie nazionali, incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri e promuovere il coordinamento fra i loro programmi, nel pieno rispetto delle responsabilità degli Stati membri per la definizione delle loro politiche sanitarie e per l'organizzazione e la fornitura di servizi sanitari e di assistenza medica.

(2)

Occorre un impegno costante per rispettare le prescrizioni di cui all'articolo 168 TFUE. Inoltre, la promozione della buona salute a livello dell'Unione è parte integrante di "Europa 2020: una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" (la "strategia Europa 2020"). Il mantenimento delle persone in buona salute e attive più a lungo e un loro maggiore coinvolgimento affinché svolgano un ruolo attivo nella gestione della propria salute avranno in generale effetti positivi sulla salute, fra cui la riduzione delle disuguaglianze in termini di salute, nonché un'incidenza positiva sulla qualità di vita, la produttività e la competitività, e ridurranno nel contempo le pressioni sui bilanci nazionali. Il sostegno all'innovazione e il riconoscimento del suo impatto sulla salute consentono di raccogliere la sfida della sostenibilità nel settore della salute, in considerazione delle mutate condizioni demografiche, e, al fine di conseguire una "crescita inclusiva", è importante avviare iniziative per ridurre le disuguaglianze in termini di salute. In tale contesto, è opportuno istituire il terzo programma per l'azione dell'Unione in materia di salute (2014 2020) (il "programma").

(3)

Secondo la definizione dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) la salute è uno stato di totale benessere fisico, mentale e sociale e non semplicemente l'assenza di malattia o infermità. Per migliorare la salute della popolazione nell'Unione e ridurre le disuguaglianze in termini di salute, è essenziale non focalizzarsi soltanto sulla salute fisica. Secondo l'OMS, i problemi di salute mentale rappresentano quasi il 40% degli anni di vita vissuti con una disabilità. I problemi di salute mentale sono inoltre molto vari, di lunga durata e fonte di discriminazione e contribuisce in misura significativa a generare disuguaglianze in termini di salute. Inoltre, la crisi economica incide sui fattori che determinano la salute mentale, dal momento che i fattori di protezione sono indeboliti mentre aumentano i fattori di rischio.

(4)

I precedenti programmi d'azione comunitari nel campo della sanità pubblica (2003-2008) e in materia di salute (2008-2013), adottati rispettivamente con le decisioni n. 1786/2002/CE (4) e n. 1350/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) (i "precedenti programmi nel campo della sanità") sono stati valutati positivamente e hanno comportato una serie di importanti sviluppi e miglioramenti. Il programma dovrebbe potenziare i risultati conseguiti dai precedenti programmi nel campo della sanità. Esso dovrebbe inoltre tener conto delle raccomandazioni degli audit e delle valutazioni esterni condotti, in particolare delle raccomandazioni della Corte dei conti nella sua relazione speciale n. 2/2009 secondo cui, per il periodo dopo il 2013, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dovrebbero riesaminare la portata delle attività nel settore della sanità pubblica nell’Unione e il relativo approccio al finanziamento dell'Unione. Ciò dovrebbe essere fatto tenendo conto dei mezzi finanziari a disposizione e dell’esistenza di altri meccanismi di cooperazione quali mezzi per facilitare la collaborazione e lo scambio di informazioni tra le parti interessate in tutta Europa.

(5)

Conformemente agli obiettivi della strategia Europa 2020, il programma dovrebbe incentrarsi su una serie di obiettivi e azioni ben definiti con un chiaro valore aggiunto dell'Unione e concentrare il proprio sostegno su un numero ridotto di attività nei settori prioritari. Conformemente al principio di sussidiarietà, l'accento dovrebbe essere posto sugli ambiti in cui siano in gioco questioni chiaramente di carattere transfrontaliero o di mercato interno, oppure laddove si possano realizzare vantaggi significativi e una maggiore efficienza nella collaborazione a livello di Unione.

(6)

Il programma dovrebbe essere uno strumento per promuovere iniziative nei settori in cui è possibile dimostrare un valore aggiunto per l'Unione sulla base di quanto segue: lo scambio delle buone prassi tra gli Stati membri; il sostegno alle reti per la condivisione delle conoscenze o l'apprendimento reciproco; il contrasto alle minacce transfrontaliere per ridurne i rischi e attenuarne le conseguenze; la considerazione di determinate questioni relative al mercato interno qualora l'Unione sia sostanzialmente legittimata a garantire soluzioni di qualità elevata in tutti gli Stati membri; la possibilità di liberare il potenziale d'innovazione in materia di salute; le iniziative che possano portare a un sistema di valutazione comparativa per consentire un processo decisionale informato a livello di Unione; il miglioramento dell'efficienza evitando gli sprechi di risorse dovuti alle duplicazioni e ottimizzando l'impiego delle risorse finanziarie.

(7)

L'attuazione del programma dovrebbe essere tale da rispettare le responsabilità degli Stati membri per la definizione della loro politica sanitaria e per l'organizzazione e la fornitura di servizi sanitari e di assistenza medica.

(8)

La relazione europea sulla sanità 2009 dell'OMS delinea le motivazioni a sostegno di maggiori investimenti a favore della sanità pubblica e dei sistemi sanitari. A tale riguardo, gli Stati membri sono incoraggiati a considerare prioritari nei rispettivi programmi nazionali i miglioramenti nel settore della sanità e a trarre vantaggio da una conoscenza più approfondita delle possibilità offerte dai finanziamenti dell'Unione in ambito sanitario. Pertanto, il programma dovrebbe agevolare l'integrazione dei propri risultati nelle politiche sanitarie nazionali.

(9)

L'innovazione in ambito sanitario dovrebbe essere intesa come una strategia di sanità pubblica che non si limita ai progressi tecnologici in termini di prodotti e servizi. Promuovere l'innovazione nell'ambito degli interventi nel settore della sanità pubblica, delle strategie di prevenzione, della gestione del sistema sanitario e dell'organizzazione ed erogazione dei servizi sanitari e dell'assistenza medica, compresi interventi volti alla promozione della salute e alla prevenzione delle malattie, ha il potenziale per migliorare i risultati delle politiche in materia di sanità pubblica, accrescere la qualità dell'assistenza ai pazienti e rispondere a esigenze non soddisfatte, nonché favorire la competitività dei soggetti interessati e migliorare il rapporto costo/efficacia e la sostenibilità dei servizi sanitari e dell'assistenza medica. Pertanto, il programma dovrebbe agevolare l'integrazione volontaria dell'innovazione in ambito sanitario, tenendo conto dei valori e principi comuni dei sistemi sanitari dell’Unione europea, di cui alle conclusioni del Consiglio del 2 giugno 2006 (6).

(10)

Il programma dovrebbe contribuire, specie nel contesto della crisi economica, a combattere le disuguaglianze in termini di salute e a promuovere l'equità e la solidarietà tramite le azioni previste nell'ambito dei diversi obiettivi e incoraggiando e facilitando lo scambio di buone prassi.

(11)

Ai sensi degli articoli 8 e 10 TFUE, l'Unione mira a promuovere la parità tra uomini e donne e a combattere le discriminazioni. Di conseguenza, il programma dovrebbe far propri i principi della parità dei sessi e della non discriminazione in tutte le sue azioni.

(12)

Occorre coinvolgere maggiormente i pazienti, migliorandone fra l'altro l'alfabetizzazione sanitaria, affinché gestiscano più attivamente la propria salute e le cure che sono loro prestate, prevengano la cattiva salute e compiano scelte informate. È opportuno ottimizzare la trasparenza delle attività e dei sistemi sanitari, nonché l'accesso dei pazienti a informazioni attendibili, indipendenti e di facile comprensione. Le prassi sanitarie dovrebbero comprendere il feedback dei pazienti e la comunicazione con gli stessi. Il sostegno a Stati membri, organizzazioni che raggruppano i pazienti e soggetti interessati è essenziale e dovrebbe essere coordinato a livello dell'Unione per poter contribuire in maniera efficace ad aiutare i pazienti efficacemente, in particolare quelli affetti da malattie rare, a beneficiare dell'assistenza sanitaria transfrontaliera.

(13)

Ridurre l'incidenza delle infezioni resistenti e delle infezioni associate all'assistenza sanitaria e garantire la disponibilità di antimicrobici efficaci è essenziale per garantire l'efficienza dei sistemi sanitari e la sicurezza dei pazienti. Il programma dovrebbe sostenere gli sforzi costanti profusi per migliorare i metodi di analisi che identificano e prevengono i casi di resistenza antimicrobica e per migliorare la connessione in rete tra tutti gli attori dell'assistenza sanitaria, anche nel settore veterinario, in relazione alla lotta alla resistenza antimicrobica.

(14)

In una società che invecchia, investimenti mirati alla promozione della salute e alla prevenzione delle malattie possono incrementare il numero di "anni di vita sana" e quindi consentire alle persone mature di godere di una vita sana e attiva anche in età avanzata. Le patologie croniche sono all'origine di oltre l'80% dei casi di morte prematura nell'Unione. Il programma dovrebbe individuare, diffondere e promuovere l'adozione di buone prassi basate su riscontri empirici per misure di promozione della salute e di prevenzione delle malattie efficaci sotto il profilo dei costi e incentrate in particolare sui principali fattori di rischio, quali tabagismo, consumo di droghe, consumo nocivo di alcol e cattive abitudini alimentari, obesità e inattività fisica, nonché HIV/AIDS, tubercolosi e epatite. Una prevenzione efficace contribuirebbe ad accrescere la sostenibilità finanziaria dei sistemi sanitari. Operando in un contesto che tenga conto della dimensione di genere, il programma dovrebbe contribuire alla prevenzione delle malattie in tutte le sue forme (prevenzione primaria, secondaria e terziaria) e per l'intero ciclo di vita dei cittadini dell'Unione, alla promozione della salute e di ambienti favorevoli a stili di vita sani, tenendo conto dei fattori fondamentali di natura sociale e ambientale, oltre che dell'impatto sulla salute di determinate disabilità.

(15)

Allo scopo di ridurre al minimo le conseguenze delle minacce transfrontaliere per la salute di cui alla decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7), che vanno dalla contaminazione di massa originata da incidenti chimici alle pandemie, come quelle recentemente provocate dall'E. coli, dal ceppo influenzale H1N1 o dalla SARS (sindrome respiratoria acuta grave), o gli effetti sulla salute derivanti dall'aumento degli spostamenti delle popolazioni, il programma dovrebbe contribuire a istituire e rafforzare solidi meccanismi e strumenti di diagnosi, valutazione e gestione delle principali minacce sanitarie transfrontaliere. In ragione della natura di tali minacce, il programma dovrebbe sostenere misure di sanità pubblica coordinate a livello dell'Unione per affrontare molteplici aspetti delle minacce sanitarie transfrontaliere, partendo dalla pianificazione della preparazione e della risposta, da una valutazione dei rischi rigorosa e affidabile e da un solido quadro per la gestione dei rischi e delle crisi. In tale contesto, è importante che il programma tragga profitto dalla complementarietà con il programma di lavoro del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie istituito dal regolamento (CE) n. 851/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio (8), nella lotta alle malattie trasmissibili e nelle attività sostenute nell'ambito dei programmi dell'Unione per la ricerca e l'innovazione. È opportuno impegnarsi in particolare per garantire la coerenza e le sinergie fra il programma e le iniziative per la salute a livello mondiale realizzate nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione che si rivolgono, in particolare, alle regioni di paesi terzi colpite da influenza, HIV/AIDS, tubercolosi e altre minacce sanitarie transfrontaliere.

(16)

Le azioni condotte nell'ambito del programma dovrebbero anche poter contrastare le minacce sanitarie transfrontaliere causate da incidenti biologici e chimici, dall'ambiente e dai cambiamenti climatici. Come indicato nella comunicazione della Commissione "Un bilancio per Europa 2020", la Commissione si è impegnata a integrare i cambiamenti climatici nei programmi globali di spesa dell'Unione e a destinare almeno il 20% del bilancio dell'Unione a obiettivi concernenti il clima. In generale, le spese previste nel bilancio nell'ambito dell'obiettivo specifico connesso a gravi minacce sanitarie transfrontaliere dovrebbero contribuire a detti obiettivi affrontando le minacce sanitarie associate ai cambiamenti climatici. La Commissione dovrebbe fornire le informazioni sulle spese relative ai cambiamenti climatici nell'ambito del programma.

(17)

A norma dell'articolo 114 TFUE, è opportuno garantire un livello di protezione elevato della salute nella legislazione adottata dall'Unione per l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno. Conformemente a tale obiettivo, il programma dovrebbe impegnarsi in modo particolare per sostenere le azioni necessarie e che concorrono al conseguimento degli obiettivi indicati dalla legislazione dell'Unione nei settori concernenti le malattie trasmissibili, e altre minacce sanitarie, i tessuti e le cellule umani, il sangue, gli organi umani, i dispositivi medici, i medicinali, i diritti dei pazienti nell'assistenza sanitaria transfrontaliera, i prodotti del tabacco e la pubblicità del tabacco.

(18)

Il programma dovrebbe contribuire a un processo decisionale basato su riscontri empirici favorendo un sistema d'informazione e documentazione sanitaria, in considerazione delle attività pertinenti svolte da organizzazioni internazionali quali l'OMS e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE). Tale sistema dovrebbe consistere, fra le altre cose, nell'uso degli strumenti esistenti e, all'occorrenza, nell'ulteriore sviluppo di informazioni sanitarie standardizzate e strumenti per il monitoraggio sanitario, nella raccolta e nell'analisi dei dati sanitari, nel sostegno ai comitati scientifici istituiti conformemente alla decisione 2008/721/CE della Commissione (9) e nell'ampia diffusione dei risultati del programma.

(19)

La politica dell'Unione in materia di salute mira a completare e sostenere le politiche sanitarie nazionali, incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri e promuovere il coordinamento fra i loro programmi. Lo scambio delle buone prassi è uno strumento fondamentale di tale politica e dovrebbe consentire alle autorità nazionali di avvalersi delle soluzioni efficaci sviluppate in altri Stati membri, ridurre i doppioni e migliorare il rapporto costi-benefici promuovendo soluzioni innovative in ambito sanitario. Pertanto il programma dovrebbe incentrarsi principalmente sulla cooperazione con le autorità competenti responsabili in materia di sanità negli Stati membri e fornire incentivi per una più vasta partecipazione di tutti gli Stati membri, come raccomandato nelle valutazioni dei precedenti programmi in materia di sanità. In particolare, gli Stati membri con un reddito nazionale lordo (RNL) pro capite inferiore al 90% della media dell'Unione dovrebbero essere attivamente incoraggiati a partecipare alle azioni cofinanziate dalle autorità competenti responsabili in materia di sanità negli Stati membri o da enti delegati da dette autorità competenti. Tali azioni dovrebbero essere considerate di utilità eccezionale e dovrebbero, in particolare, rispondere all'obiettivo di agevolare la partecipazione degli Stati membri con un reddito nazionale lordo pro capite inferiore al 90% della media dell'Unione e di estendere tale partecipazione. È opportuno inoltre prendere in esame un ulteriore adeguato sostegno non finanziario per la partecipazione dei suddetti Stati membri a tali azioni, ad esempio in termini di procedure relative alle domande, trasferimento delle conoscenze e ricorso alle competenze.

(20)

Gli enti non governativi e i soggetti interessati del settore, in particolare le organizzazioni dei pazienti e le associazioni di categoria degli operatori sanitari, svolgono un ruolo importante nel fornire alla Commissione le informazioni e la consulenza necessarie per l'attuazione del programma. Nell'ambito di tale ruolo, è possibile che essi richiedano al programma i contributi necessari per il loro funzionamento. Per questo motivo, il programma dovrebbe essere accessibile agli enti non governativi e alle organizzazioni di pazienti che operano nel settore della sanità pubblica, il cui ruolo efficace nei processi di dialogo civile a livello dell'Unione, come la partecipazione ai gruppi consultivi, contribuisce al perseguimento degli obiettivi specifici del programma.

(21)

Il programma dovrebbe promuovere le sinergie, evitando nel contempo duplicazioni con altri programmi e azioni correlati dell'Unione incoraggiando, ove pertinente, l'adozione delle scoperte innovative derivanti dalla ricerca nel settore sanitario. Dovrebbe essere fatto un uso appropriato degli altri fondi e programmi dell'Unione, con particolare riferimento al programma quadro di ricerca e innovazione 2014-2020 (Orizzonte 2020), istituito dal regolamento (UE) n. 1291/2013 de Parlamento europeo e del Consiglio (10) e ai relativi risultati, ai fondi strutturali, al programma per l'occupazione e l'innovazione sociale, istituito dal regolamento (UE) n. 1296/2013 de Parlamento europeo e del Consiglio (11), al Fondo di solidarietà dell'Unione europea, istituito dal regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio (12),

alla strategia dell'Unione per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro (2007–2012), al programma per la competitività delle imprese e le piccole e medie imprese (COSME), istituito dal regolamento (UE) n. 1287/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (13), al programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE), istituito dal regolamento (UE) n. 1293/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (14) al programma Consumatori, al programma Giustizia, istituito dal regolamento (UE) n. 1382/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (15), al programma congiunto Domotica per categorie deboli, al programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport (Erasmus+), istituito dal regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (16), al programma statistico europeo, istituito dal regolamento (UE) n. 99/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (17), e al partenariato europeo per l'innovazione sull'invecchiamento attivo e in buona salute, nell'ambito delle rispettive attività.

(22)

A norma dell'articolo 168, paragrafo 3, TFUE, l'Unione e gli Stati membri devono favorire la cooperazione con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali competenti in materia di sanità pubblica. Il programma dovrebbe pertanto essere aperto alla partecipazione dei paesi terzi, in particolare dei paesi aderenti, dei paesi candidati e dei potenziali paesi candidati che beneficiano di una strategia di preadesione, dei paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA)/dello Spazio economico europeo (SEE), dei paesi limitrofi e dei paesi cui si applica la politica europea di vicinato (PEV) e di altri paesi, conformemente alle condizioni stabilite nei pertinenti accordi bilaterali o multilaterali.

(23)

Si dovrebbero favorire relazioni con i paesi terzi che non partecipano al programma, al fine di consentire il conseguimento dei suoi obiettivi, tenuto conto di eventuali accordi pertinenti fra tali paesi e l'Unione. Questo aspetto potrebbe implicare l'organizzazione di eventi in campo sanitario da parte dell'Unione o la realizzazione da parte dei paesi terzi di attività, che sono complementari a quelle finanziate nell'ambito del programma, in aree di reciproco interesse, ma non dovrebbe comportare un contributo finanziario da parte del programma.

(24)

Al fine di ottimizzare l'efficacia e l'efficienza delle azioni a livello dell'Unione e su scala internazionale e in vista dell'attuazione del programma, dovrebbe essere sviluppata la cooperazione con i pertinenti organismi internazionali, quali le Nazioni unite e le relative agenzie specializzate, in particolare l'OMS, nonché il Consiglio d'Europa e l'OCSE.

(25)

Il programma dovrebbe estendersi su un periodo di sette anni, in modo che la sua durata sia in linea con quella del quadro finanziario pluriennale di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio (18). Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per tutta la durata del programma che deve costituire l'importo di riferimento principale, ai sensi del punto 17 dell’accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (19), per il Parlamento europeo e il Consiglio nel corso della procedura di bilancio annuale.

(26)

A norma dell'articolo 54 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (20), il presente regolamento costituisce la base giuridica per l'azione e l'attuazione del programma.

(27)

Per garantire continuità nel sostegno finanziario al funzionamento di enti previsto dal programma di lavoro annuale per il 2014, la Commissione dovrebbe essere in grado di considerare ammissibili al finanziamento le spese direttamente legate all'attuazione delle attività sovvenzionate, anche se sono state sostenute dal beneficiario prima del deposito della domanda di finanziamento.

(28)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento tramite l'adozione dei piani di lavoro annuali, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (21).

(29)

Il programma dovrebbe essere attuato nel pieno rispetto del principio di trasparenza. Le risorse finanziarie dovrebbero essere ripartite tra i diversi obiettivi del programma in modo equilibrato per tutta la durata del programma stesso, tenuto conto dei benefici attesi per la promozione della salute. Il programma dovrebbe selezionare e finanziare azioni adeguate, nell'ambito dei suoi obiettivi specifici, e con un chiaro valore aggiunto dell'Unione. I programmi di lavoro annuali dovrebbero definire, in particolare, i criteri essenziali di selezione applicabili ai potenziali beneficiari, a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, al fine di garantire loro la capacità finanziaria e operativa necessaria per intraprendere le iniziative finanziate dal programma e, se del caso, gli elementi necessari per comprovare la loro indipendenza.

(30)

Il valore e l'impatto del programma dovrebbero essere regolarmente monitorati e valutati. In sede di valutazione, si dovrebbe tener conto del fatto che conseguire gli obiettivi del programma potrebbe comportare un periodo di tempo maggiore rispetto alla durata del programma stesso. A metà del periodo di esecuzione del programma, ma non più tardi del 30 giugno 2017, dovrebbe essere redatta la relazione di valutazione intermedia per valutare lo stato di attuazione delle priorità tematiche del programma.

(31)

Affinché il programma possa trarre pieno vantaggio dalle conclusioni della relazione di valutazione intermedia sulla sua attuazione e per consentire i possibili adeguamenti necessari per raggiungere i suoi obiettivi, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE al fine di rimuovere alcune delle priorità tematiche stabilite dal presente regolamento o includere nuove priorità tematiche nel presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione di atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(32)

Al fine di consentire un'equa partecipazione al programma, è essenziale che le autorità nazionali cooperino nel condividere sia le informazioni con i potenziali candidati, sia la documentazione prodotta dal programma con i diversi soggetti interessati del settore sanitario a livello nazionale. A tal fine gli Stati membri dovrebbero designare i punti focali nazionali che dovranno sostenere tali attività.

(33)

Nell'applicazione del regolamento la Commissione dovrebbe consultare gli esperti del settore, inclusi i punti focali nazionali.

(34)

Gli interessi finanziari dell'Unione dovrebbero essere tutelati durante tutto il ciclo di spesa con misure proporzionate, comprendenti la prevenzione, l'individuazione e l'accertamento delle irregolarità, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni.

(35)

È opportuno garantire un periodo transitorio fra il programma e il programma precedente da esso sostituito, in particolare con riferimento al proseguimento dei meccanismi pluriennali di gestione, come il finanziamento dell'assistenza tecnica e amministrativa. A decorrere dal 1o gennaio 2021, gli stanziamenti relativi all'assistenza tecnica e amministrativa dovrebbero riguardare, se del caso, le spese relative alla gestione di azioni non ancora completate entro il 2020.

(36)

Poiché gli obiettivi generali del presente regolamento, vale a dire integrare, sostenere e aggiungere valore alle politiche degli Stati membri per migliorare la salute della popolazione nell'Unione e ridurre le disuguaglianze in termini di salute promuovendo la salute stessa, incoraggiando l'innovazione in ambito sanitario, accrescendo la sostenibilità dei sistemi sanitari e proteggendo i cittadini dell'Unione dalle gravi minacce sanitarie transfrontaliere, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti del presente regolamento, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(37)

Il presente regolamento sostituisce la decisione n. 1350/2007/CE. Tale decisione dovrebbe pertanto essere abrogata.

(38)

È opportuno assicurare una transizione graduale senza interruzione tra il precedente programma in materia di salute (2008-2013) e il programma e allinearne la durata al regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013. Il programma dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2014,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Istituzione del programma

Il presente regolamento istituisce il terzo programma pluriennale per l'azione dell'Unione in materia di salute per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020 (il "programma").

Articolo 2

Obiettivi generali

Gli obiettivi generali del programma sono integrare, sostenere e aggiungere valore alle politiche degli Stati membri per migliorare la salute dei cittadini dell'Unione e ridurre le disuguaglianze in termini di salute promuovendo la salute stessa, incoraggiando l'innovazione in ambito sanitario, accrescendo la sostenibilità dei sistemi sanitari e proteggendo i cittadini dell'Unione dalle gravi minacce sanitarie transfrontaliere.

CAPO II

OBIETTIVI E SANZIONI

Articolo 3

Obiettivi specifici e indicatori

Gli obiettivi generali di cui all'articolo 2 sono perseguiti mediante i seguenti obiettivi specifici:

1)

al fine di promuovere la salute, prevenire le malattie e incoraggiare ambienti favorevoli a stili di vita sani: individuare, diffondere e promuovere l'adozione di buone prassi basate su riscontri empirici per misure di promozione della salute e di prevenzione delle malattie efficaci sotto il profilo dei costi, affrontando in particolare i principali fattori di rischio legati agli stili di vita e incentrandosi particolarmente sul valore aggiunto dell'Unione.

Tale obiettivo è misurato, in particolare, sulla base dell'aumento del numero di Stati membri impegnati nella promozione della salute e nella prevenzione delle malattie, tramite il ricorso alle buone prassi basate su riscontri empirici, mediante misure e azioni adottate al livello adeguato negli Stati membri;

2)

al fine di proteggere i cittadini dell'Unione dalle gravi minacce sanitarie transfrontaliere: individuare e sviluppare approcci coerenti e promuoverne l'attuazione per essere più preparati e coordinarsi meglio nelle emergenze sanitarie.

Tale obiettivo è misurato, in particolare, sulla base dell'aumento del numero di Stati membri che integrano gli approcci coerenti sviluppati nella redazione dei propri piani di preparazione;

3)

al fine di sostenere lo sviluppo di capacità in materia di sanità pubblica e di contribuire alla realizzazione di sistemi sanitari innovativi, efficienti e sostenibili: individuare e sviluppare strumenti e meccanismi a livello dell'Unione volti ad affrontare la carenza di risorse umane e finanziarie e ad agevolare l'integrazione volontaria dell'innovazione nell'ambito degli interventi nel settore della sanità pubblica e delle strategie di prevenzione.

Tale obiettivo è misurato, in particolare, sulla base dell'aumento della consulenza fornita e del numero di Stati membri che utilizzano gli strumenti e i meccanismi individuati al fine di contribuire al conseguimento di risultati efficaci nei rispettivi sistemi sanitari;

4)

al fine di facilitare l'accesso a un'assistenza sanitaria migliore e più sicura per i cittadini dell'Unione: migliorare l'accesso alle competenze mediche e alle informazioni concernenti patologie specifiche su scala transnazionale, facilitare l'applicazione dei risultati della ricerca e sviluppare strumenti per migliorare la qualità dell'assistenza sanitaria e la sicurezza dei pazienti attraverso, fra l'altro, azioni che contribuiscano a migliorare l'alfabetizzazione sanitaria.

Tale obiettivo è misurato, in particolare, sulla base dell'aumento del numero di reti di riferimento europee istituite conformemente alla direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (22) ("reti di riferimento europee"), dell'aumento del numero di prestatori di assistenza sanitaria e di centri di eccellenza che aderiscono alle reti di riferimento europee, nonché dell'aumento del numero di Stati membri che utilizzano gli strumenti sviluppati.

Articolo 4

Azioni ammissibili

Gli obiettivi specifici del programma sono conseguiti tramite le azioni in linea con le priorità tematiche elencate nell'allegato I e attuate grazie ai programmi di lavoro annuali di cui all'articolo 11.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 5

Finanziamento

La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma per il periodo compreso fra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020 è pari a 449 394 000 EUR ai prezzi correnti.

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio nei limiti del quadro finanziario pluriennale.

Articolo 6

Partecipazione di paesi terzi

Il programma è aperto, con rimborso dei costi, alla partecipazione dei paesi terzi e in particolare:

a)

ai paesi aderenti, ai paesi candidati e ai potenziali candidati che beneficiano di una strategia di preadesione, conformemente ai principi generali e ai termini e alle condizioni generali di partecipazione ai programmi dell'Unione, come definiti nei rispettivi accordi quadro, nelle decisioni del consiglio di associazione o in accordi analoghi;

b)

ai paesi EFTA/SEE, conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo SEE;

c)

ai paesi limitrofi e ai paesi cui, conformemente alle condizioni stabilite nei pertinenti accordi bilaterali o multilaterali, si applica la PEV;

d)

ad altri paesi, conformemente alle condizioni stabilite nei pertinenti accordi bilaterali o multilaterali.

Articolo 7

Tipologie di intervento

1.   A norma del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, i contributi finanziari dell'Unione assumono la forma di sovvenzioni, di appalti pubblici o di qualsivoglia altra forma di intervento necessario per conseguire gli obiettivi del programma.

2.   Le sovvenzioni possono essere concesse per il finanziamento di:

a)

azioni aventi un chiaro valore aggiunto dell'Unione, cofinanziate dalle autorità competenti responsabili in materia di sanità negli Stati membri o dai paesi terzi partecipanti nel programma a norma dell'articolo 6, o da enti del settore pubblico e non governativi di cui all'articolo 8, paragrafo 1, a titolo individuale o riuniti in rete, delegati da dette autorità competenti;

b)

azioni aventi un chiaro valore aggiunto dell'Unione, esplicitamente previste e debitamente giustificate nei programmi di lavoro annuali, cofinanziate da altri enti pubblici, non governativi o privati di cui all'articolo 8, paragrafo 1, comprese le organizzazioni internazionali attive nel settore della salute e, in quest'ultimo caso, laddove appropriato, senza un precedente invito a presentare proposte;

c)

funzionamento di enti non governativi di cui all'articolo 8, paragrafo 2, qualora il sostegno finanziario sia necessario per conseguire uno o più obiettivi specifici del programma.

3.   L'importo massimo fissato per le sovvenzioni erogate dall'Unione è pari al 60% dei costi ammissibili di un'azione relativa a un obiettivo del programma o dei costi ammissibili per il funzionamento di un ente non governativo. Nei casi di utilità eccezionale, il contributo dell'Unione può arrivare fino all'80% dei costi ammissibili.

Per le azioni di cui al paragrafo 2, lettera a), l'utilità eccezionale si raggiunge, tra l'altro, quando:

a)

almeno il 30% della dotazione di bilancio proposta è assegnata a Stati membri il cui RNL pro capite è inferiore al 90% della media dell'Unione; e

b)

partecipano all'azione enti di almeno 14 paesi partecipanti, di cui almeno quattro hanno un RNL pro capite inferiore al 90% della media dell'Unione.

4.   In deroga all'articolo 130, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e in casi debitamente giustificati, la Commissione può, nel programma di lavoro annuale per il 2014, considerare ammissibili al finanziamento dal 1o gennaio 2014 le spese direttamente legate all'attuazione delle azioni sovvenzionate, anche se sono state sostenute dal beneficiario prima del deposito della domanda di sovvenzione.

Articolo 8

Beneficiari ammissibili alle sovvenzioni

1.   Le sovvenzioni relative alle azioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettere a) e b), possono essere concesse a organizzazioni aventi personalità giuridica, autorità pubbliche, enti del settore pubblico, in particolare istituti di ricerca e sanitari, università e istituti d'istruzione superiore.

2.   Le sovvenzioni di funzionamento degli enti di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera c), possono essere erogate agli enti che soddisfano i seguenti criteri:

a)

sono di natura non governativa, senza scopo di lucro e indipendenti da interessi industriali, commerciali ed economici o da altri interessi confliggenti;

b)

operano nel settore della sanità pubblica, svolgono un ruolo efficace nei processi di dialogo civile a livello dell'Unione e perseguono almeno uno degli obiettivi specifici del programma;

c)

sono attivi a livello dell'Unione e in almeno metà degli Stati membri e hanno una copertura geografica equilibrata nell'Unione.

Articolo 9

Assistenza tecnica e amministrativa

La dotazione finanziaria del programma può coprire anche le spese relative alle attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione direttamente necessarie per la gestione del programma e per la realizzazione dei suoi obiettivi, in particolare studi, incontri, azioni informative e di comunicazione, compresa la comunicazione istituzionale sulle priorità politiche dell'Unione, nella misura in cui sono connesse agli obiettivi generali del programma, le spese relative alle reti informatiche incentrate sullo scambio di informazioni, nonché tutte le altre spese per l'assistenza tecnica e amministrativa sostenute dalla Commissione per la gestione del programma.

CAPO IV

ATTUAZIONE

Articolo 10

Modalità di attuazione

La Commissione è responsabile dell'attuazione del programma conformemente alle modalità di gestione definite dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

Articolo 11

Programmi di lavoro annuali

1.   La Commissione attua il programma tramite l'adozione di programmi di lavoro annuali conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e ai criteri di cui all'allegato II del presente regolamento.

2.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, programmi di lavoro annuali che indicano, in particolare, azioni da intraprendere, compresa la ripartizione indicativa delle risorse finanziarie. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

3.   In sede di esecuzione del programma, la Commissione, di concerto con gli Stati membri, garantisce il rispetto di tutte le disposizioni di legge pertinenti relative alla tutela dei dati personali e, se del caso, l'introduzione di meccanismi per garantire la riservatezza e la sicurezza di tali dati.

Articolo 12

Coerenza e complementarità con altre politiche

La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, assicura la conformità e la complementarietà generali fra il programma e le altre politiche, strumenti e azioni dell'Unione, compresi quelli delle pertinenti agenzie dell'Unione.

Articolo 13

Monitoraggio, valutazione e diffusione dei risultati

1.   La Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri, segue l'attuazione delle azioni del programma alla luce dei suoi obiettivi e indicatori, comprese le informazioni disponibili relative all'ammontare delle spese in materia di clima. Essa presenta una relazione al comitato di cui all'articolo 17, paragrafo 1, e tiene informati il Parlamento europeo e il Consiglio.

2.   Su richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono le informazioni disponibili sull'esecuzione e sull'impatto del programma. Tali richieste di informazioni sono proporzionate ed evitano ogni inutile aumento dell'onere amministrativo a carico degli Stati membri.

3.   A metà del periodo di esecuzione del programma, ma non oltre il 30 giugno 2017, la Commissione elabora e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione intermedia sul conseguimento degli obiettivi del programma, sullo stato di attuazione delle priorità tematiche elencate nell'allegato I, nonché sull'efficienza dell'uso delle risorse e sul valore aggiunto del programma dell'Unione, ai fini della decisione sul rinnovo, sulla modifica o sulla sospensione delle sue priorità tematiche. La relazione di valutazione intermedia esamina inoltre le opportunità di semplificazione, la coerenza interna ed esterna del programma e il sussistere della pertinenza di tutti gli obiettivi, nonché il contributo delle azioni al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 168 TFUE. Essa tiene conto dei risultati della valutazione sull'impatto a lungo termine del precedente programma.

Nella relazione di valutazione intermedia la Commissione indica in particolare quanto segue:

a)

se non è possibile attuare e realizzare una o più delle priorità tematiche di cui all'allegato I conformemente agli obiettivi del programma ed entro la restante durata del programma;

b)

se la valutazione ha individuato una o più priorità tematiche specifiche di carattere significativo che non sono elencate nell'allegato I ma che si rendono necessarie per il conseguimento degli obiettivi generali e specifici del programma;

c)

i motivi delle conclusioni di cui alle lettere a) e b).

L'impatto a più lungo termine e la sostenibilità degli effetti del programma sono valutati nel contesto di un'eventuale decisione di rinnovo, modifica o sospensione di un successivo programma.

4.   La Commissione consente l'accesso del pubblico ai risultati delle azioni intraprese conformemente al presente regolamento e ne garantisce una diffusione su vasta scala al fine di contribuire al miglioramento della salute nell'Unione.

Articolo 14

Seguito della relazione di valutazione intermedia

1.   Quando la relazione di valutazione intermedia individua che una o più priorità tematiche non possono essere attuate e realizzate conformemente agli obiettivi del programma ed entro la sua durata, alla Commissione è conferito il potere di adottare, entro il 31 agosto 2017, atti delegati conformemente all'articolo 18 al fine di sopprimere la priorità o le priorità tematiche interessate dall'allegato I. Solo un atto delegato che sopprima una o più priorità tematiche può entrare in vigore ai sensi dell'articolo 18 durante tutta la durata del programma.

2.   Quando la relazione di valutazione intermedia individua una o più priorità tematiche specifiche di carattere significativo che non sono elencate nell'allegato I ma che si rendono necessarie per la realizzazione degli obiettivi generali e specifici del programma, alla Commissione è conferito il potere di adottare, entro il 31 agosto 2017, atti delegati conformemente all'articolo 18 al fine di aggiungere la o le priorità tematiche interessate all'allegato I. Una priorità tematica è realizzabile entro la durata del programma. Solo un atto delegato che aggiunga una o più priorità tematiche può entrare in vigore ai sensi dell'articolo 18 durante tutta la durata del programma.

3.   L'eventuale soppressione o aggiunta di priorità tematiche è in linea con gli obiettivi generali e con i pertinenti obiettivi specifici del programma.

Articolo 15

Punti focali nazionali

I punti focali nazionali sono designati dagli Stati membri e hanno il compito di assistere la Commissione nella promozione e, all'occorrenza, nella diffusione dei risultati del programma e delle informazioni disponibili sull'impatto da questo prodotto di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

Articolo 16

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

1.   La Commissione adotta misure appropriate per far sì che, quando le azioni finanziate a norma del presente regolamento sono realizzate, gli interessi finanziari dell'Unione siano protetti contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illegale mediante l'applicazione di misure preventive e controlli efficaci e, nel caso in cui siano rilevate irregolarità, sanzioni amministrative e finanziarie dissuasive.

2.   La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno la facoltà di sottoporre ad audit, documentale e con verifiche sul posto, tutti i beneficiari di sovvenzioni, gli appaltatori e i subappaltatori che hanno ottenuto fondi dell'Unione a norma del presente regolamento.

3.   L’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) è autorizzato a effettuare indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, conformemente alle disposizioni e secondo le procedure stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (23) e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (24), per accertare casi di frode, corruzione o altre attività illegali lesive degli interessi finanziari dell’Unione in relazione a una convenzione o decisione di sovvenzione o a un contratto finanziato a titolo del presente regolamento.

4.   Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, i contratti, le convenzioni e le decisioni di sovvenzione risultanti dall'applicazione del presente regolamento contengono disposizioni che autorizzano espressamente la Commissione, la Corte dei conti e l'OLAF a condurre tali audit e indagini, conformemente alle loro rispettive competenze.

CAPO V

DISPOSIZIONI PROCEDURALI

Articolo 17

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.   Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 18

Esercizio della delega

1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 14, paragrafi 1 e 2, è conferito alla Commissione per la durata del programma.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 14, paragrafi 1 e 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 14, paragrafi 1 e 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

CAPO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 19

Disposizioni transitorie

1.   La dotazione finanziaria del programma può coprire anche le spese per l'assistenza tecnica e amministrativa necessarie a garantire la transizione fra il programma e le misure adottate a norma della decisione n. 1350/2007/CE.

2.   Al fine di consentire la gestione di azioni non ancora concluse al 31 dicembre 2020, gli stanziamenti a copertura delle spese di cui all'articolo 9 possono, se del caso, essere iscritti nel bilancio dopo il 2020.

Articolo 20

Abrogazione

La decisione n. 1350/2007/CE è abrogata con effetto dal 1o gennaio 2014.

Articolo 21

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, l'11 marzo 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

D. KOURKOULAS


(1)  GU C 143 del 22.5.2012, pag. 102.

(2)  GU C 225 del 27.7.2012, pag. 223.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 26 febbraio 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell'11 marzo 2014.

(4)  Decisione n. 1786/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che adotta un programma d'azione comunitario nel campo della sanità pubblica (2003-2008) (GU L 271 del 9.10.2002, pag. 1).

(5)  Decisione n. 1350/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, che istituisce un secondo programma d’azione comunitaria in materia di salute (2008–2013) (GU L 301 del 20.11.2007, pag. 3).

(6)  Conclusioni del Consiglio sui valori e principi comuni dei sistemi sanitari dell'Unione europea (GU C 146 del 22.6.2006, pag. 1).

(7)  Decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 2119/98/CE (GU L 293 del 5.11.2013, pag. 1).

(8)  Regolamento (CE) n. 851/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, con il quale si crea un Centro Europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (GU L 142 del 30.4.2004, pag. 1).

(9)  Decisione 2008/721/CE della Commissione, del 5 agosto 2008, che istituisce una struttura consultiva di comitati scientifici ed esperti nel settore della sicurezza dei consumatori, della sanità pubblica e dell’ambiente e che abroga la decisione 2004/210/CE (GU L 241 del 10.9.2008, pag. 21).

(10)  Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014–2020) - Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

(11)  Regolamento (UE) n. 1296/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo a un programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale ("EaSI") e recante modifica della decisione n. 283/2010/UE che istituisce uno strumento europeo Progress di microfinanza per l'occupazione e l'inclusione sociale (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 238).

(12)  Regolamento (CE) n.2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3).

(13)  Regolamento (UE) n. 1287/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce un programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese (COSME) (2014 – 2020) e abroga la decisione n. 1639/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 33).

(14)  Regolamento (UE) n. 1293/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sull'istituzione di un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) e che abroga il regolamento (CE) n. 614/2007 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 185).

(15)  Regolamento (UE) n. 1382/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che istituisce un programma Giustizia per il periodo 2014-2020 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 73).

(16)  Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce "Erasmus+": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 50).

(17)  Regolamento (UE) n. 99/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo al programma statistico europeo 2013-2017 (GU L 39 del 9.2.2013, pag. 12).

(18)  Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).

(19)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

(20)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(21)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(22)  Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 45).

(23)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(24)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).


ALLEGATO I

PRIORITÀ TEMATICHE

1.   Promuovere la salute, prevenire le malattie e incoraggiare ambienti favorevoli a stili di vita sani tenendo conto del principio "la salute in tutte le politiche"

1.1.

Misure di promozione e prevenzione efficaci sotto il profilo dei costi in linea, in particolare, con le strategie dell'Unione in materia di alcol e alimentazione e comprendenti azioni a sostegno dello scambio di buone prassi basate su riscontri empirici per affrontare fattori di rischio, quali tabagismo e fumo passivo, abuso di alcol, cattive abitudini alimentari e inattività fisica, tenendo conto degli aspetti di sanità pubblica dei fattori fondamentali, come quelli di natura sociale e ambientale, incentrandosi particolarmente sul valore aggiunto dell'Unione.

1.2.

Misure a integrazione dell'azione degli Stati membri volta a ridurre i danni alla salute derivanti dall'uso di stupefacenti, comprese l'informazione e la prevenzione.

1.3.

Sostenere risposte efficaci alle malattie trasmissibili quali l'HIV/AIDS, la tubercolosi e l'epatite, individuando, diffondendo e promuovendo l'adozione di buone prassi basate su riscontri empirici per una prevenzione, diagnosi, terapia e assistenza efficaci sotto il profilo dei costi.

1.4.

Sostenere la cooperazione e la messa in rete nell'Unione in relazione alla prevenzione e al miglioramento della risposta alle patologie croniche, compresi il cancro, le malattie connesse all'età e le malattie neurodegenerative, condividendo le conoscenze, le buone prassi e sviluppando attività congiunte in materia di prevenzione, diagnosi precoce e gestione (compresa l'alfabetizzazione sanitaria e l'autogestione). Proseguire il lavoro che è già stato avviato sul fronte della lotta contro il cancro, comprese le pertinenti azioni proposte dal partenariato europeo per la lotta contro il cancro.

1.5.

Azioni necessarie o che contribuiscono all'attuazione della legislazione dell'Unione nel settore dei prodotti del tabacco, della relativa pubblicità e commercializzazione. Queste iniziative possono comprendere attività volte a garantire l'attuazione, l'applicazione, il monitoraggio e il riesame di detta legislazione.

1.6.

Promuovere un sistema di informazione e documentazione sanitaria per contribuire a un processo decisionale basato su riscontri empirici, compresi l'uso degli strumenti esistenti e, se del caso, l'ulteriore sviluppo di informazioni sanitarie standardizzate e strumenti per il monitoraggio sanitario, la raccolta e l'analisi dei dati sanitari e una diffusione su vasta scala dei risultati del programma.

2.   Proteggere i cittadini dell'Unione dalle gravi minacce sanitarie transfrontaliere

2.1.

Migliorare la valutazione dei rischi e colmare il divario nelle capacità di valutazione dei rischi apportando competenze scientifiche supplementari ed effettuando una ricognizione delle valutazioni esistenti.

2.2.

Sostenere lo sviluppo delle capacità di contrasto alle minacce sanitarie negli Stati membri, compresa, se del caso, la cooperazione con i paesi limitrofi: sviluppare la pianificazione della preparazione e della risposta tenendo conto e in coordinamento con le iniziative su scala mondiale, le componenti nella pianificazione generica e specifica della preparazione, il coordinamento della risposta da parte del settore della sanità pubblica, approcci non vincolanti alla vaccinazione; combattere le crescenti minacce sanitarie derivanti dagli spostamenti delle popolazioni a livello globale; stilare orientamenti sulle misure di protezione in situazioni d'emergenza, orientamenti sull'informazione e manuali di buone prassi; contribuire al quadro per un meccanismo volontario, compresa l'introduzione di una copertura vaccinica ottimale per lottare efficacemente contro la ricomparsa di malattie infettive, e per l'aggiudicazione congiunta di contromisure mediche; sviluppare strategie di comunicazione coerenti.

2.3.

Azioni necessarie o che contribuiscono all'attuazione della legislazione dell'Unione nel settore delle malattie trasmissibili e di altre minacce sanitarie, incluse quelle causate da incidenti biologici e chimici, dall'ambiente e dai cambiamenti climatici. Queste iniziative possono includere attività volte a facilitare l'attuazione, l'applicazione, il monitoraggio e il riesame di detta legislazione.

2.4.

Promuovere un sistema di informazione e documentazione sanitaria per contribuire a un processo decisionale basato su riscontri empirici, compresi l'uso degli strumenti esistenti e, se del caso, l'ulteriore sviluppo di informazioni sanitarie standardizzate e strumenti per il monitoraggio sanitario, la raccolta e l'analisi dei dati sanitari e una diffusione su vasta scala dei risultati del programma.

3.   Contribuire alla realizzazione di sistemi sanitari innovativi, efficienti e sostenibili

3.1.

Sostenere la cooperazione volontaria tra gli Stati membri sulla valutazione delle tecnologie sanitarie nell'ambito della rete di valutazione delle tecnologie sanitarie istituita dalla direttiva 2011/24/UE. Facilitare l'adozione dei risultati dei progetti di ricerca sostenuti nell'ambito del settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013), adottato mediante decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e, nel lungo periodo, le attività che saranno intraprese dal programma quadro per la ricerca e l'innovazione (Orizzonte 2020).

3.2.

Promuovere l'integrazione volontaria dell'innovazione in materia di sanità e sanità elettronica incrementando l'interoperabilità dei registri dei pazienti e altre soluzioni in materia di sanità elettronica; sostenere la cooperazione nell'Unione in quest'ambito, in particolare per quanto concerne i registri e la loro adozione da parte del personale sanitario. Ciò apporterà beneficio alla rete volontaria sulla sanità elettronica di cui alla direttiva 2011/24/UE.

3.3.

Favorire la sostenibilità degli operatori sanitari sviluppando una previsione e una programmazione efficaci del personale sanitario in termini di organico, di parità di genere, di esperienza e di livello di corrispondenza tra formazione e competenze necessarie, compresa la capacità di utilizzare i nuovi sistemi informatici e le altre tecnologie avanzate, di monitorare la mobilità (all'interno dell'Unione) e la migrazione del personale sanitario, promuovere strategie efficaci di assunzione e di permanenza del personale nel posto di lavoro nonché di rafforzamento delle competenze tenendo nella dovuta considerazione le problematiche legate alla dipendenza e all'invecchiamento della popolazione.

3.4.

Fornire le competenze necessarie e condividere le buone prassi per accompagnare le riforme dei sistemi sanitari intraprese dagli Stati membri istituendo un meccanismo che riunisca le competenze a livello dell'Unione per fornire una consulenza valida e basata sulle prove in merito agli investimenti efficaci ed efficienti e all'innovazione nella sanità pubblica e nei sistemi sanitari. Facilitare l'adozione dei risultati dei progetti di ricerca sostenuti nell'ambito del settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) e, nel lungo periodo, le attività che saranno intraprese dal programma quadro per la ricerca e l'innovazione (Orizzonte 2020).

3.5.

Sostenere le azioni che affrontano questioni attinenti alla salute in una società che invecchia, comprese le pertinenti azioni proposte dal partenariato europeo per l'innovazione sull'invecchiamento attivo e in buona salute nei suoi tre temi: innovazione in materia di sensibilizzazione, prevenzione e diagnosi precoce; innovazione nelle cure e nell'assistenza e innovazione nell'invecchiamento attivo e una vita indipendente.

3.6.

Azioni necessarie o che contribuiscono all'attuazione della legislazione dell'Unione nel settore dei dispositivi medici, dei medicinali e dell'assistenza sanitaria transfrontaliera. Queste iniziative possono includere attività volte a facilitare l'attuazione, l'applicazione, il monitoraggio e il riesame di detta legislazione.

3.7.

Promuovere un sistema di informazione e documentazione sanitaria per contribuire a un processo decisionale basato su riscontri empirici, compresi l'uso degli strumenti esistenti, l'ulteriore sviluppo, se del caso, di informazioni sanitarie standardizzate e strumenti per il monitoraggio sanitario, la raccolta e l'analisi dei dati sanitari, una diffusione su vasta scala dei risultati del programma e il sostegno alle attività dei comitati scientifici istituiti a norma della decisione 2008/721/CE.

4.   Facilitare l'accesso a un'assistenza sanitaria migliore e più sicura per i cittadini dell'Unione

4.1.

Sostenere la creazione di un sistema di reti di riferimento europee a favore dei pazienti le cui patologie richiedono cure altamente specialistiche e una particolare concentrazione di risorse o di competenze, come nel caso delle malattie rare, sulla base di criteri da definire nell'ambito della direttiva 2011/24/UE.

4.2.

Sostenere gli Stati membri, le organizzazioni di pazienti e di parti interessate tramite un'azione coordinata a livello dell'Unione per poter efficacemente assistere i pazienti affetti da malattie rare, anche tramite la creazione di reti di riferimento (conformemente al punto 4.1), banche dati d'informazione e registri a livello dell'Unione per le malattie rare basati su criteri comuni.

4.3.

Rafforzare la collaborazione sulla sicurezza dei pazienti e la qualità dell'assistenza sanitaria dando applicazione, tra l'altro, alla raccomandazione del Consiglio del 9 giugno 2009 sulla sicurezza dei pazienti, compresi la prevenzione e il controllo delle infezioni associate all'assistenza sanitaria (2); scambiare le buone prassi sui sistemi di certificazione della qualità; sviluppare orientamenti e strumenti di promozione della qualità e della sicurezza del paziente; migliorare l'accesso dei pazienti alle informazioni sulla sicurezza e la qualità; migliorare il feedback e l'interazione fra gli operatori sanitari e i pazienti.

4.4.

In linea con il piano d'azione di lotta ai crescenti rischi di resistenza antimicrobica, promuovere un'utilizzazione prudente degli agenti antimicrobici e ridurre le pratiche all'origine di una aumentata resistenza antimicrobica, specie negli ospedali; promuovere misure efficaci di prevenzione e igiene intese a prevenire e controllare le infezioni; ridurre l'incidenza delle infezioni resistenti e delle infezioni associate all'assistenza sanitaria e garantire la disponibilità di antimicrobici efficaci.

4.5.

Azioni necessarie o che contribuiscono all'attuazione della legislazione dell'Unione in materia di tessuti e cellule umani, sangue, organi umani, dispositivi medici, medicinali e diritti dei pazienti nell'ambito dell'assistenza sanitaria transfrontaliera, nel pieno rispetto delle competenze e delle scelte etiche compiute dagli Stati membri in tali settori. Queste iniziative possono includere attività volte a facilitare l'attuazione, l'applicazione, il monitoraggio e il riesame di detta legislazione.

4.6.

Promuovere un sistema di informazione e documentazione sanitaria per contribuire a un processo decisionale basato su riscontri empirici, compresi l'uso degli strumenti esistenti e, all'occorrenza, l'ulteriore sviluppo di informazioni sanitarie standardizzate e strumenti per il monitoraggio sanitario, la raccolta e l'analisi dei dati sanitari e una diffusione su vasta scala dei risultati del programma.


(1)  Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1).

(2)  GU C 151 del 3.7.2009, pag. 1.


ALLEGATO II

CRITERI PER L'ISTITUZIONE DI PROGRAMMI DI LAVORO ANNUALI

I programmi di lavoro annuali sono istituiti conformemente ai seguenti criteri per la durata del programma:

la rilevanza delle azioni proposte per gli obiettivi stabiliti agli articoli 2 e 3 e per le priorità tematiche stabilite all'allegato I, nonché per la strategia dell'UE "Un impegno comune per la salute";

il valore aggiunto dell'Unione delle azioni proposte in linea con le priorità tematiche di cui all'allegato I;

la rilevanza per la sanità pubblica delle azioni proposte, in termini di promozione della salute e prevenzione delle malattie, di protezione dei cittadini dell'Unione da minacce sanitarie e di miglioramento delle prestazioni dei sistemi sanitari;

la rilevanza delle azioni proposte nel sostegno all'attuazione della legislazione dell'Unione in materia di sanità;

la pertinenza della copertura geografica delle azioni proposte;

la distribuzione equilibrata delle risorse di bilancio tra i diversi obiettivi del programma, tenuto conto dei benefici attesi per la promozione della salute;

la copertura adeguata delle priorità tematiche di cui all'allegato I.


21.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 86/14


REGOLAMENTO (UE) N. 283/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'11 marzo 2014

sugli orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'infrastruttura di telecomunicazioni e che abroga la decisione n. 1336/97/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 172,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto i pareri del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto i pareri del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

Le reti e i servizi di telecomunicazioni sono sempre più basati su infrastrutture internet in cui le reti a banda larga e i servizi digitali sono strettamente interconnessi. Internet sta diventando la piattaforma dominante per la comunicazione, i servizi, l'istruzione, la partecipazione alla vita sociale e politica, i contenuti culturali e le attività commerciali. Pertanto, la disponibilità a livello transeuropeo di un accesso diffuso, ad alta velocità, sicuro a internet e a servizi digitali di interesse pubblico è essenziale per la crescita sociale ed economica, la competitività, l'inclusione sociale e il mercato interno.

(2)

Il 17 giugno 2010 il Consiglio europeo ha approvato la comunicazione della Commissione del 26 agosto 2010 sull'Agenda digitale europea, che mira a tracciare un percorso di realizzazione del massimo potenziale sociale ed economico delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Essa intende promuovere la domanda e l'offerta di infrastrutture concorrenziali per internet ad alta velocità congiuntamente a servizi digitali basati su internet al fine di compiere i passi necessari per realizzare un vero mercato unico digitale, fondamentale per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

(3)

Il regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) stabilisce le condizioni, i metodi e le procedure per l'erogazione dell'aiuto finanziario dell'Unione alle reti transeuropee nei settori delle infrastrutture dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia. Considerato che nei settori interessati dal Meccanismo per collegare l'Europa ("MCE") vi sono sfide ed opportunità analoghe, esiste una significativa possibilità di sfruttare le sinergie, tra cui la possibilità di abbinare il finanziamento MCE ad altre fonti di finanziamento.

(4)

Un ampio numero di servizi digitali transfrontalieri volti ad attuare scambi fra le amministrazioni pubbliche europee a sostegno delle politiche dell'Unione rappresentano una realtà. Quando si presentano nuove soluzioni è importante sfruttare le soluzioni esistenti attuate nel contesto di altre iniziative europee, evitare duplicazioni ed assicurare il coordinamento e l'allineamento degli approcci e delle soluzioni fra le diverse iniziative e politiche, quali per esempio il programma ISA istituito mediante la decisione n. 922/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), il programma Fiscalis istituito mediante il regolamento (UE) n. 1286/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e Orizzonte 2020 istituito mediante il regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). Analogamente, è importante che le soluzioni soddisfino gli standard internazionali e/o europei o le specifiche aperte concernenti l'interoperabilità, individuati in particolare dalla Commissione a norma del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) e le altre specifiche e gli altri orientamenti pertinenti, come il quadro europeo di interoperabilità per i servizi pubblici europei (EIF).

(5)

Lo sviluppo di reti ad alta velocità a banda larga beneficerà delle norme tecniche europee. Se l'Unione intende svolgere un ruolo centrale nel settore delle telecomunicazioni, saranno necessari programmi unionali di ricerca e sviluppo e un monitoraggio più attento delle procedure di normalizzazione.

(6)

I progetti pilota di ampia portata fra Stati membri, cofinanziati dal programma "Competitività e innovazione" (9), quali PEPPOL, STORK, epSOS, eCODEX o SPOCS, hanno convalidato servizi digitali transfrontalieri essenziali sul mercato interno, sulla base di elementi comuni, in fase di consolidazione grazie al progetto e-SENS. Tali progetti pilota hanno già raggiunto o sono prossimi al livello di maturità necessario alla loro diffusione. I progetti esistenti di interesse comune hanno già dimostrato il chiaro valore aggiunto dell'azione a livello europeo, come nell'ambito del patrimonio culturale (Europeana), della tutela dell'infanzia (Internet più sicuro), della previdenza sociale (EESSI), mentre altri sono stati proposti, per esempio nell'ambito della tutela del consumatore (ODR).

(7)

Per quanto riguarda le infrastrutture di servizi digitali, gli elementi dovrebbero essere prioritari rispetto ad altre infrastrutture di servizi, poiché ne costituiscono la precondizione. È auspicabile che le infrastrutture di servizi digitali creino fra l'altro un valore aggiunto europeo e soddisfino esigenze dimostrate. È opportuno che siano pronte per la diffusione, sia sotto il profilo tecnico, sia sotto quello operativo, in particolare previa dimostrazione di un progetto pilota. È opportuno che siano fondate su un piano concreto di sostenibilità al fine di garantire un funzionamento nel medio e lungo termine delle piattaforme di servizi chiave oltre l'MCE. Ove possibile, e se opportuno, è quindi auspicabile che l'assistenza finanziaria del presente regolamento sia eliminata gradualmente, passando a mobilizzare risorse provenienti da fonti diverse dall'MCE.

(8)

È importante che le infrastrutture di servizi digitali necessarie a soddisfare obblighi giuridici derivati dal diritto dell'Unione e/o intese a sviluppare o fornire elementi dall'elevato potenziale di impatto sullo sviluppo dei servizi pubblici paneuropei siano finanziate, in modo da sostenere infrastrutture multiple di servizi digitali per costruire gradualmente un ecosistema interoperabile europeo. In questo contesto gli obblighi giuridici hanno la forma di disposizioni specifiche che richiedono lo sviluppo o l'uso di infrastrutture di servizi digitali o che esigono risultati suscettibili di essere ottenuti solo per mezzo delle infrastrutture europee di servizi digitali.

(9)

In quanto consolidate infrastrutture di servizi digitali, Europeana e "Internet più sicuro per i minori", dovrebbero avere priorità nei finanziamenti. In particolare nei primi anni del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio (10), si dovrebbe assicurare la continuità dei finanziamenti dell'Unione da altri programmi unionali all'MCE al fine di consentire un'offerta di servizi ininterrotta e adeguata dello stesso livello di quella fornita a norma del regime attuale di finanziamento. Il 10 maggio 2012 il Consiglio ha sottolineato l'importanza fondamentale di garantire la vitalità a lungo termine di Europeana, anche in termini di gestione e finanziamento (11).

(10)

È opportuno assicurare un ambiente sicuro, inclusivo e positivo per i minori e i giovani sulla rete. È opportuno assicurare, dopo il 2014, il funzionamento del programma "Internet più sicuro" come misura fondamentale per proteggere e promuovere i diritti dei minori nel contesto della rete. Nell'attuare il presente regolamento è opportuno sostenere finanziariamente l'attuazione a livello unionale nonché a livello di Stati membri della strategia europea per un internet migliore per i ragazzi, soprattutto per quanto riguarda i centri "Internet più sicuro" negli Stati membri. Le attività dei centri "Internet più sicuro", compresi i nodi di sensibilizzazione e altre attività di sensibilizzazione, servizi di assistenza telefonica per i minori, i loro genitori e badanti sui modi migliori di utilizzare internet per i minori, nonché linee telefoniche d'urgenza per denunce su contenuti illegali relativi ad abusi sessuali sui minori su internet, costituiscono un elemento e una condizione essenziali per il successo di tale strategia.

(11)

Un futuro atto giuridico dell'Unione in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno deve stabilire in modo dettagliato i requisiti e le condizioni per il riconoscimento reciproco di fattori chiave in appresso denominati elementi delle infrastrutture di servizi digitali. Tale atto riguarderà vari tra i più importanti elementi, ad esempio l'identificazione elettronica e la firma elettronica come parte dei progetti di interesse comune di cui all'allegato del presente regolamento.

(12)

Le infrastrutture di servizi digitali attuate a norma della decisione 922/2009/CE, agevoleranno gli scambi elettronici transfrontalieri e intersettoriali fra le amministrazioni pubbliche europee. A loro volta queste potranno erogare servizi essenziali fra l'altro in settori quali l'identificazione, l'autenticazione e gli appalti elettronici, l'interconnessione transfrontaliera dei registri delle imprese, i servizi elettronici transfrontalieri interoperabili di assistenza sanitaria nonché la cooperazione transfrontaliera in materia di sicurezza informatica, contribuendo così alla realizzazione del mercato unico digitale. Tali interazioni fra amministrazioni saranno realizzate per mezzo della creazione e/o del rafforzamento di piattaforme interoperabili di servizi chiave costruite sugli elementi comuni e/o consistenti in elementi supplementari essenziali per sviluppare ulteriori piattaforme di servizi chiave, e servizi generici afferenti che collegano le infrastrutture nazionali a tali piattaforme per erogare i servizi digitali transfrontalieri.

(13)

È opportuno che gli Stati membri esortino le autorità locali e regionali a impegnarsi a fondo nella governance delle infrastrutture di servizi digitali e a garantire che i progetti di interesse comune relativi all'erogazione transfrontaliera di servizi di eGovernment tengano conto delle raccomandazioni dell'EIF.

(14)

Nella sua risoluzione del 6 luglio 2011 dal titolo "La banda larga in Europa: investire nella crescita indotta dalla tecnologia digitale" (12), il Parlamento europeo ha sottolineato che i servizi di banda larga sono fondamentali per la competitività dell'industria dell'Unione e contribuiscono considerevolmente alla crescita economica, alla coesione sociale e alla creazione di occupazione di qualità nell'Unione. Gli investimenti nella tecnologia di punta adeguata alle esigenze future sono indispensabili se l'Unione intende proporsi come centro di innovazione, conoscenze e servizi.

(15)

Un mercato europeo con quasi 500 milioni di persone connesse alla banda larga ad alta velocità fungerebbe da elemento trainante per lo sviluppo del mercato interno, creando una massa critica unica di utenti a livello globale, offrendo nuove opportunità a tutte le regioni e dando maggiore valore a ciascun utente nonché offrendo all'Unione la capacità di essere un'economia basata sulla conoscenza tra le migliori al mondo. Una rapida diffusione delle reti a banda larga ad alta velocità è indispensabile per lo sviluppo della produttività dell'Unione e per la nascita di nuove e piccole imprese che possano essere leader in vari settori, come nell'assistenza sanitaria, nella produzione industriale e nei servizi.

(16)

La combinazione di nuove opportunità, sia in termini di infrastrutture che di nuovi servizi innovativi e interoperabili, dovrebbe attivare un circolo virtuoso, stimolando una crescente domanda di banda larga ad elevata velocità che, dal punto di vista commerciale, sarebbe opportuno soddisfare.

(17)

Secondo l'Agenda digitale europea, entro il 2020 tutti gli europei dovrebbero avere accesso a velocità internet superiori a 30 Mbps e non meno del 50 % dei nuclei familiari europei dovrebbero essere abbonati a connessioni superiori a 100 Mbps.

(18)

Alla luce del rapido sviluppo di servizi e di applicazioni digitali che richiedono connessioni Internet sempre più veloci e una rapida evoluzione delle tecnologie di punta che consentono di provvedervi, è opportuno, nell'ambito di una valutazione dell'Agenda digitale europea, considerare la revisione degli obiettivi della banda larga per il 2020 in modo da assicurare che l'Unione abbia velocità di banda larga competitive in rapporto alle altre economie del mondo.

(19)

Parte dei progetti di banda larga dovrebbero avere ambizioni più elevate, mirando a velocità più elevate e servendo in tal modo da progetti pilota per una connettività più veloce e da modelli con potenziale di riproducibilità.

(20)

Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 12 settembre 2013 sul tema "Agenda digitale per la crescita, la mobilità e l'occupazione: è ora di cambiare marcia", ha sottolineato che l'obiettivo dell'agenda digitale europea per il 2020 rivisto in proiezione futura è quello di connettere tutti i nuclei familiari dell'Unione con connessioni a banda larga da 100 Mbps, con il 50 % di nuclei familiari abbonati a 1 Gbps o più.

(21)

Il settore privato dovrebbe svolgere il ruolo di guida per quanto riguarda la diffusione e la modernizzazione delle reti a banda larga, grazie al sostegno di un quadro normativo competitivo e propizio agli investimenti. Se venissero a mancare gli investimenti privati, gli Stati membri dovrebbero compiere gli sforzi necessari per conseguire gli obiettivi dell'Agenda digitale europea. È opportuno che l'aiuto finanziario pubblico alla banda larga sia circoscritto ai programmi o alle iniziative inerenti a progetti che non possono essere finanziati dal solo settore privato, previa conferma di una valutazione ex ante volta a individuare le carenze del mercato o le situazioni di investimento non ottimali, conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (13).

(22)

È fondamentale che gli strumenti finanziari per le reti a banda larga non distorcano indebitamente la concorrenza, non riducano gli investimenti privati né creino disincentivi a investire nei confronti degli operatori privati. Nella fattispecie tali strumenti sono tenuti ad essere conformi agli articoli 101, 102, 106 e 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), nonché, se del caso, agli orientamenti dell'Unione relativi all'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga.

(23)

È opportuno destinare i finanziamenti pubblici a favore delle reti a banda larga unicamente alle infrastrutture conformi alla normativa in vigore, in particolare in materia di concorrenza, e che ottemperano agli obblighi in materia di accesso, conformemente alla direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (14).

(24)

Poiché le risorse finanziarie disponibili nell'ambito dell'MCE sono limitate, è opportuno che l'assistenza finanziaria sia incentrata sull'istituzione dei meccanismi di finanziamento a livello unionale al fine di attrarre investimenti supplementari e promuovere un effetto moltiplicatore, agevolando in tal modo un uso efficiente dei fondi privati e di altri fondi pubblici per l'investimento. Tale approccio consente contributi, provenienti dalle imprese e dagli attori istituzionali, ben superiori ai livelli di finanziamento direttamente fruibili nell'ambito dell'MCE.

(25)

Tenuto conto delle risorse finanziarie limitate nel quadro dell'MCE e al fine di assicurare il finanziamento adeguato delle infrastrutture di servizi digitali, la dotazione di bilancio complessiva per le reti a banda larga non dovrebbe superare l'ammontare minimo necessario per decidere un intervento efficiente in termini di costi, che dovrebbe essere determinata mediante una valutazione ex ante che tenga conto, fra l'altro, del tipo di strumenti finanziari previsti, del potenziale effetto leva per il portafoglio di progetti minimo efficiente e delle condizioni di mercato.

(26)

È auspicabile che il sostegno dell'MCE alla diffusione della banda larga integri l'assistenza erogata nell'ambito di altri programmi e iniziative dell'Unione, come i Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi ESI) nei casi in cui una valutazione ex ante individui una carenza del mercato o situazioni di investimento non ottimali, subordinatamente quindi a decisioni delle autorità di gestione. È opportuno che l'assistenza finanziaria dell'MCE alla diffusione della banda larga integri gli sforzi degli Stati membri, sia direttamente, sia fornendo un veicolo di investimento per contributi volontari e circoscritti provenienti da altre fonti, compresi i Fondi ESI in modo da consentire agli Stati membri di avvalersi delle conoscenze e degli effetti di scala degli impianti gestiti dall'Unione, al fine di incrementare l'efficienza della spesa pubblica.

(27)

Per assicurare il massimo rendimento delle risorse e data la loro scarsità, il finanziamento dell'MCE dovrebbe essere disponibile per i progetti che si affidano alla tecnologia più adatta al progetto specifico, che possono contribuire a promuovere modelli commerciali innovativi e che mostrano un elevato grado di riproducibilità. Qualora i progetti siano finanziati mediante contributi volontari nel quadro dell'MCE, come i Fondi ESI, o mediante fondi nazionali o regionali, i criteri di ammissibilità dovrebbero essere più flessibili e tener conto della situazione e delle condizioni specifiche nei settori ai quali tale finanziamento è destinato.

(28)

L'Unione ha la facoltà di sostenere la diffusione delle reti a banda larga che contribuiscono agli obiettivi dell'Agenda digitale europea in tutti i tipi di zone. La riduzione del divario digitale e l'incremento dell'inclusione digitale sono obiettivi importanti dell'Agenda digitale europea. Tutte le azioni dell'Unione nel settore della banda larga dovrebbero pertanto rispondere alle specifiche esigenze delle zone suburbane e rurali e in particolare delle regioni meno densamente popolate e meno sviluppate che devono essere servite da connessioni. Questo comprende la diffusione delle reti a banda larga per collegare isole, regioni prive di accesso al mare, montagnose, lontane e periferiche, compresi gli Stati membri insulari, con le regioni centrali dell'Unione e/o azioni volte a migliorare l'affidabilità o la prestazione delle connessioni fra tali regioni e le regioni centrali dell'Unione.

(29)

Per completare il mercato unico digitale è opportuno incoraggiare la compatibilità tra l'MCE e le azioni a livello nazionale e regionale nel campo della banda larga.

(30)

Nell'attuazione del presente regolamento è opportuno che la forma dell'assistenza finanziaria sia consona alle caratteristiche delle azioni in questione. Pertanto, nell'ambito delle infrastrutture di servizi digitali è opportuno conferire priorità alle piattaforme di servizi essenziali, che non possono essere finanziate da fonti diverse, mediante la forma dell'appalto o, in via eccezionale, delle sovvenzioni, mentre è opportuno che i servizi generici ricevano solo una limitata assistenza finanziaria dell'MCE. È inoltre opportuno che qualsivoglia assistenza finanziaria dell'MCE miri a un uso efficiente dei fondi dell'Unione e pertanto è auspicabile che le reti a banda larga siano sostenute mediante strumenti finanziari in grado di garantire un maggior effetto leva rispetto alle sovvenzioni.

(31)

È opportuno che l'intervento nell'ambito del presente regolamento miri a conseguire sinergie e interoperabilità fra i diversi progetti di interesse comune illustrati nell'allegato nonché con altre infrastrutture, comprese quelle del settore dei trasporti e dell'energia sostenute dall'MCE, le pertinenti infrastrutture di ricerca sostenute fra l'altro da orizzonte 2020 e le pertinenti infrastrutture di ricerca sostenute dai Fondi ESI, evitando nel contempo la duplicazione e indebiti oneri amministrativi.

(32)

È opportuno che l'assistenza finanziaria ai progetti di interesse comune sia integrata per mezzo di azioni orizzontali, comprese l'assistenza tecnica, le misure di incentivo della domanda e di coordinamento intese a massimizzare l'impatto dell'intervento dell'Unione.

(33)

All'atto di impegnare fondi per l'intervento sulle reti a banda larga, la Commissione dovrebbe tenere in debita considerazione i risultati delle valutazioni degli strumenti finanziari unionali esistenti.

(34)

La Commissione dovrebbe essere assistita da un gruppo di esperti, composto da rappresentanti di tutti gli Stati membri. Tale gruppo dovrebbe essere consultato e contribuire fra l'altro al monitoraggio dell'attuazione del presente regolamento, alla programmazione, alla valutazione e alla risoluzione dei problemi di attuazione.

(35)

Il gruppo di esperti dovrebbe inoltre cooperare con i soggetti coinvolti nell'attuazione del presente regolamento, come gli enti locali e regionali, i fornitori di accesso a internet, i gestori delle reti pubbliche e i produttori di componenti, nonché le autorità nazionali di regolamentazione e l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC), di cui al regolamento (CE) n. 1211/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (15).

(36)

Il regolamento (UE) n. 1316/2013 istituisce il comitato di coordinamento dell'MCE che è anche un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (16). Il regolamento (UE) n. 1316/2013 conferisce altresì alla Commissione il potere di adottare, secondo la procedura d'esame, i programmi di lavoro annuale e pluriennale, anche nel settore delle telecomunicazioni, il quale è soggetto al presente regolamento. È importante precisare al riguardo che gli Stati membri, all'atto di discutere questioni che riguardano il presente regolamento, in particolare i progetti di programmi di lavoro annuale e pluriennale, dovrebbero essere rappresentati in seno al comitato di coordinamento dell'MCE da esperti nel settore dell'infrastruttura di telecomunicazioni.

(37)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, in particolare lo sviluppo coordinato delle reti transeuropee nell'area dell'infrastruttura delle telecomunicazioni, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo del carattere transfrontaliero delle infrastrutture supportate, e degli effetti sull'intero territorio dell'Unione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(38)

Al fine di sostenere i progetti d'interesse comune nel settore dei trasporti, delle infrastrutture delle telecomunicazioni e dell'energia, il regolamento (UE) n. 1316/2013 determina le condizioni, i metodi e le procedure per fornire all'Unione assistenza finanziaria alle reti transeuropee. Esso stabilisce altresì la ripartizione delle risorse da destinare a tutti e tre i settori ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n.1311/2013. Il regolamento (UE) n. 1316/2013 si applica a decorrere dall'1 gennaio 2014. È quindi opportuno allineare l'applicabilità del presente regolamento con l'applicabilità del regolamento (UE) n. 1316/2013e del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013. Pertanto, il presente regolamento dovrebbe essere applicato a decorrere dall'1 gennaio 2014.

(39)

È opportuno abrogare la decisione n. 1336/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (17),

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

1.   Il presente regolamento stabilisce orientamenti per una tempestiva diffusione e interoperabilità dei progetti di interesse comune nell'ambito delle reti di telecomunicazioni transeuropee nel settore dell'infrastruttura di telecomunicazioni.

2.   In particolare, il presente regolamento stabilisce:

a)

gli obiettivi e le priorità operative dei progetti di interesse comune;

b)

l'individuazione di progetti di interesse comune;

c)

i criteri secondo i quali le azioni che contribuiscono ai progetti di interesse comune sono ammesse a fruire dell'assistenza finanziaria unionale a norma del regolamento (UE) n. 1316/2013 per quanto attiene al loro sviluppo, attuazione, diffusione, interconnessione e interoperabilità;

d)

le priorità per il finanziamento di progetti di interesse comune.

Articolo 2

Definizioni

1.   Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1316/2013.

2.   Ai fini del presente regolamento e del regolamento (UE) n. 1316/2013, si applicano inoltre le seguenti definizioni:

a)   "infrastruttura di telecomunicazioni": reti a banda larga e infrastrutture di servizi digitali;

b)   "infrastrutture di servizi digitali": infrastrutture che consentono ai servizi in rete di essere erogati elettronicamente, generalmente via internet, che forniscono servizi transeuropei interoperabili di interesse pubblico ai cittadini, alle imprese e/o alle autorità pubbliche, e che sono composti da piattaforme di servizi chiave e da servizi generici;

c)   "elementi": infrastrutture di servizi digitali di base che costituiscono fattori chiave da riutilizzare in infrastrutture di servizi digitali più complessi;

d)   "piattaforme di servizi digitali chiave": elementi centrali delle infrastrutture di servizi digitali volte a garantire connettività, accesso e interoperabilità a livello transeuropeo, e che possono essere aperte ad altre entità;

e)   "servizi generici": servizi di gateway che collegano una o più infrastrutture nazionali a piattaforme di servizi chiave;

f)   "reti a banda larga": reti di accesso con o senza fili, infrastruttura ausiliaria e reti essenziali in grado di fornire una connettività ad altissima velocità;

g)   "azioni orizzontali": azioni di sostegno agli studi e ai programmi ai sensi dell'articolo 2, punti 6 e 7, rispettivamente del regolamento (UE) n. 1316/2013.

Articolo 3

Obiettivi

1.   I progetti di interesse comune contribuiscono a realizzare gli obiettivi generali di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1316/2013.

2.   Oltre agli obiettivi generali, i progetti di interesse comune perseguono uno o più dei seguenti obiettivi specifici:

a)

contribuire alla crescita economica e sostenere il completamento e il funzionamento del mercato interno, portando al miglioramento della competitività dell'economia europea, anche per quanto riguarda le piccole e medie imprese (PMI);

b)

contribuire a migliorare la vita quotidiana dei cittadini, delle imprese e delle autorità pubbliche a tutti i livelli promuovendo le reti a banda larga, l'interconnessione e l'interoperabilità delle reti a banda larga nazionali, regionali e locali nonché l'accesso non discriminatorio a tali reti e l'inclusione digitale.

3.   Le seguenti priorità operative contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2:

a)

interoperabilità, connettività, diffusione sostenibile, funzionamento e aggiornamento delle infrastrutture di servizi digitali transeuropee, nonché coordinamento a livello europeo;

b)

flusso efficiente di investimenti pubblici e privati volti a promuovere la diffusione e l'ammodernamento delle reti a banda larga in vista di contribuire agli obiettivi di banda larga dell'Agenda digitale europea.

Articolo 4

Progetti di interesse comune

1.   I progetti di interesse comune, in particolare:

a)

mirano a creare e/o rafforzare le piattaforme di servizi chiave interoperabili e, ove possibile, compatibili a livello internazionale, abbinati a servizi generici per le infrastrutture di servizi digitali;

b)

forniscono mezzi di investimento efficienti per le reti a banda larga, attraggono nuove categorie di investitori e di promotori di progetto, stimolando altresì la riproducibilità dei progetti innovativi e dei modelli commerciali.

2.   I progetti di interesse comune possono comprendere il loro intero ciclo, tra cui gli studi di fattibilità, la realizzazione, il funzionamento e l'aggiornamento continuati, il coordinamento e la valutazione.

3.   I progetti di interesse comune possono ricevere il sostegno delle azioni orizzontali.

4.   I progetti di interesse comune e le pertinenti azioni sono descritti in modo più particolareggiato nell'allegato.

Articolo 5

Metodi d'intervento

1.   Nel settore delle infrastrutture di servizi digitali, le piattaforme di servizi chiave sono attuate in primo luogo dall'Unione, mentre i servizi generici sono attuati dalle parti che si connettono alla corrispondente piattaforma di servizi chiave. Gli investimenti nelle reti a banda larga sono sostenuti in via predominante dal settore privato, grazie al sostegno di un quadro normativo competitivo e propizio agli investimenti. Il sostegno pubblico per le reti a banda larga è erogato solo ove si riscontri una carenza del mercato o una situazione di investimento non ottimale.

2.   Gli Stati membri e altri soggetti responsabili dell'attuazione di progetti di interesse comune o che contribuiscono all'attuazione degli stessi sono incoraggiati ad adottare le misure necessarie a facilitare l'attuazione dei progetti di interesse comune. La decisione finale sull'attuazione di un progetto di interesse comune, che riguarda il territorio di uno Stato membro, è adottata dopo l'approvazione di tale Stato membro.

3.   Le azioni che contribuiscono ai progetti di interesse comune e rispondenti ai criteri di cui all'articolo 6 del presente regolamento sono ammesse a fruire dell'assistenza finanziaria dell'Unione alle condizioni e mediante gli strumenti esistenti a norma del regolamento (UE) n. 1316/2013. L'assistenza finanziaria è erogata conformemente alle pertinenti regole e procedure adottate dall'Unione e in base alle priorità di finanziamento di cui all'articolo 6 del presente regolamento e alle risorse disponibili, tenendo conto delle esigenze specifiche dei beneficiari.

4.   le azioni che contribuiscono a progetti di interesse comune nell'ambito delle infrastrutture di servizi digitali sono sostenute da:

a)

appalto pubblico, e/o

b)

sovvenzioni;

5.   le azioni che contribuiscono a progetti di interesse comune nell'ambito delle reti a banda larga sono sostenute da:

a)

strumenti finanziari quali definiti dal regolamento (UE) n. 1316/2013, aperti a contributi supplementari da altri settori dell'MCE, diversi strumenti, programmi e linee di bilancio dell'Unione, Stati membri, comprese le autorità regionali e locali e ogni altro investitore, compresi investitori privati a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1316/2013, e/o

b)

una combinazione di strumenti finanziari e sovvenzioni provenienti da fonti pubbliche diverse dall'MCE, siano esse sovvenzioni pubbliche dell'Unione o nazionali;

6.   le azioni orizzontali sono sostenute da:

a)

appalto pubblico, e/o

b)

sovvenzioni.

7.   L'importo di bilancio complessivo assegnato agli strumenti finanziari per le reti a banda larga non supera l'ammontare minimo necessario per decidere interventi efficienti in termini di costi che sono determinati in base alle valutazioni ex-ante di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1316/2013.

Tale importo è pari al 15 % della dotazione finanziaria per il settore delle telecomunicazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1316/2013.

8.   Almeno un terzo dei progetti a banda larga che ricevono assistenza finanziaria dal presente regolamento mira ad una velocità della stessa superiore ai 100 Mbps.

9.   In seguito alla relazione di cui all'articolo 8, paragrafo 6, il Parlamento europeo e il Consiglio possono rivedere, su proposta della Commissione, l'importo stabilito a norma del paragrafo 7 del presente articolo e la proporzione dei progetti di cui al paragrafo 8 del presente articolo.

10.   Laddove il sostegno dell'MCE integri i Fondi ESI e altri sostegni pubblici diretti, la realizzazione di sinergie fra le azioni dell'MCE e il sostegno dei Fondi ESI può essere rafforzata per mezzo di un adeguato meccanismo di coordinamento.

Articolo 6

Criteri di ammissibilità e priorità di finanziamento

1.   Le azioni che contribuiscono a progetti d'interesse comune nell'ambito delle infrastrutture di servizi digitali rispondono ai seguenti requisiti per essere ammesse al finanziamento:

a)

possiedono una maturità sufficiente per la diffusione, come dimostrato in particolare da un progetto pilota dall'esito positivo nell'ambito di programmi come i programmi dell'Unione afferenti all'innovazione e alla ricerca;

b)

contribuiscono alle politiche e alle attività dell'Unione a sostegno del mercato interno;

c)

creano un valore aggiunto europeo e dispongono di una strategia e di una programmazione per una sostenibilità di lungo termine, se del caso mediante fonti di finanziamento diverse dall'MCE, la cui qualità deve essere dimostrata mediante una valutazione di fattibilità e di costi-benefici. Tale strategia è aggiornata quando opportuno;

d)

soddisfano gli standard internazionali e/o europei o le specifiche aperte e gli orientamenti relativi all'interoperabilità, come il quadro europeo di interoperabilità, e sfruttano le soluzioni esistenti.

2.   La selezione delle azioni che contribuiscono a progetti di interesse comune nel settore delle infrastrutture di servizi digitali da finanziare nell'ambito dell'MCE, nonché il relativo livello di finanziamento, sono effettuati in un programma di lavoro annuale di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1316/2013.

3.   Si attribuisce la massima priorità di finanziamento agli elementi essenziali aventi prospettive dimostrabili di fruizione destinati allo sviluppo, alla diffusione e al funzionamento di altre infrastrutture di servizi digitali quali elencate nella sezione 1.1 dell'allegato.

4.   La seconda priorità è attribuita ad altre infrastrutture di servizi digitali a sostegno del diritto unionale, delle politiche e dei programmi, quali elencati nelle sezioni 1.2 e 1.3 dell'allegato e, ove possibile, deve essere basata su elementi esistenti.

5.   Il sostegno alle piattaforme di servizi chiave è prioritario rispetto a quello fornito ai servizi generici.

6.   Sulla base degli obiettivi di cui all'articolo 3 del presente regolamento, della descrizione dei progetti di interesse comune nell'allegato del presente regolamento e, tenendo conto del bilancio disponibile, i programmi di lavoro annuale e pluriennale di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1316/2013 possono stabilire ulteriori criteri di ammissibilità e di priorità nel settore delle infrastrutture di servizi digitali.

7.   Per essere ammesse a fruire dei finanziamenti, le azioni che contribuiscono a progetti di interesse comune nell'ambito delle reti a banda larga rispondono a tutti seguenti requisiti:

a)

contribuiscono in modo significativo alla realizzazione degli obiettivi dell'Agenda digitale per l'Europa;

b)

hanno raggiunto uno sviluppo di progetto e fasi preparatorie sufficientemente mature da essere dotate di efficaci meccanismi di attuazione;

c)

mirano a risolvere carenze di mercato o situazioni di investimento non ottimali;

d)

non sfociano in distorsioni del mercato né riducono gli investimenti privati;

e)

si avvalgono della tecnologia ritenuta più idonea a soddisfare le esigenze della zona geografica in oggetto, tenuto conto di fattori geografici, sociali ed economici fondati su criteri obiettivi e coerenti con il principio di neutralità tecnologica;

f)

diffondono la tecnologia più adatta allo specifico progetto, proponendo l'equilibrio ottimale tra le tecnologie di punta in termini di capacità di trasmissione dei dati, sicurezza della trasmissione, resistenza della rete ed efficienza sotto il profilo dei costi;

g)

hanno un alto potenziale di riproducibilità e/o sono basate su modelli commerciali innovativi.

8.   I criteri di cui alla lettera g) del paragrafo 7 del presente articolo non sono richiesti per i progetti finanziati per mezzo dei contributi supplementari limitati erogati a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1316/2013.

9.   Le azioni orizzontali soddisfano uno dei seguenti criteri per essere ammissibili al finanziamento:

a)

preparano o sostengono le azioni di attuazione relative alla diffusione, alla governance e alla risoluzione dei problemi di attuazione esistenti o emergenti;

b)

creano una nuova domanda di infrastrutture di servizi digitali.

Articolo 7

Cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali

1.   L'Unione può stabilire contatti, intavolare discussioni e scambiare informazioni, nonché cooperare con autorità pubbliche o altre organizzazioni di paesi terzi per raggiungere qualsiasi obiettivo perseguito dal presente regolamento. Fra gli altri obiettivi, tale cooperazione mira a promuovere l'interoperabilità fra le reti nel settore dell'infrastruttura di telecomunicazioni nell'Unione e analoghe reti di telecomunicazioni situate in paesi terzi.

2.   I paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE), possono partecipare al settore dell'MCE che contempla l'infrastruttura di telecomunicazioni conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo SEE.

3.   In deroga all'articolo 8, paragrafo 3, e all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1316/2013, i paesi in via di adesione e i paesi candidati nei cui confronti si applichi una strategia di preadesione possono partecipare al settore dell'MCE che contempla l'infrastruttura di telecomunicazioni conformemente agli accordi firmati con l'Unione.

4.   Ai fini della partecipazione dei paesi dell'EFTA, il settore del MCE che riguarda le infrastrutture di telecomunicazioni si considera un programma separato.

Articolo 8

Scambio di informazioni, monitoraggio e comunicazione

1.   Sulla base delle informazioni pervenute a norma dell'articolo 22, terzo comma, del regolamento (UE9 n. 1316/2013, gli Stati membri e la Commissione si scambiano informazioni e migliori prassi sui progressi compiuti nell'attuazione del presente regolamento. Se del caso, gli Stati membri coinvolgono le autorità locali e regionali nel processo. La Commissione pubblica una sintesi annuale di tali informazioni e la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio.

2.   La Commissione consulta ed è assistita da un gruppo di esperti, composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro. Nella fattispecie, il gruppo di esperti assiste la Commissione per quanto attiene:

a)

al monitoraggio dell'attuazione del presente regolamento;

b)

alla considerazione dei piani o delle strategie nazionali, se del caso;

c)

all'adozione di misure volte a valutare l'attuazione dei programmi di lavoro a livello tecnico e finanziario;

d)

ad affrontare problemi esistenti o emergenti di attuazione del progetto;

e)

alla definizione di orientamenti strategici prima dell'elaborazione dei programmi di lavoro annuale e pluriennale di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1316/2013, con particolare riguardo alla selezione e al ritiro di azioni che contribuiscono a progetti di interesse comune e alla determinazione della ripartizione del bilancio, nonché alla revisione di tali programmi di lavoro.

3.   Il gruppo di esperti può anche considerare qualsiasi altro tema relativo allo sviluppo delle reti transeuropee nel settore dell'infrastruttura di telecomunicazioni.

4.   La Commissione informa il gruppo di esperti in merito ai progressi compiuti nell'attuazione dei programmi annuale e pluriennale di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1316/2013.

5.   Il gruppo di esperti coopera con le entità che partecipano alla pianificazione, allo sviluppo e alla gestione delle reti e dei servizi digitali, nonché con altri pertinenti soggetti interessati.

La Commissione e altre entità incaricate dell'attuazione del presente regolamento, quali la Banca europea degli investimenti, prestano particolare attenzione alle osservazioni del gruppo di esperti.

6.   Assieme alla valutazione intermedia e alla valutazione ex-post del regolamento (UE) n. 1316/2013 di cui all'articolo 27 di tale regolamento e con l'assistenza del gruppo di esperti, la Commissione pubblica una relazione sui progressi compiuti nell'attuazione del presente regolamento. Tale relazione è presentata al Parlamento europeo e al Consiglio.

7.   La relazione fornisce una valutazione dei progressi conseguiti nello sviluppo e nell'attuazione di progetti di interesse comune, compresi, se del caso, i ritardi nell'attuazione e le difficoltà incontrate, nonché informazioni sugli impegni e i pagamenti.

8.   Nella relazione la Commissione valuta anche se la portata dei progetti di interesse comune continui a rispecchiare gli sviluppi tecnologici e le innovazioni nonché gli sviluppi regolamentari ed economici e di mercato e se, in vista di tali sviluppi e dell'esigenza di sostenibilità di lungo termine, si debbano sopprimere gradualmente o finanziare in altri modi i sostegni a qualsiasi progetto di interesse comune in essere. Per i progetti suscettibili di incidere notevolmente sull'ambiente, tali relazioni comprendono un'analisi dell'impatto ambientale, che tiene conto, se del caso, delle esigenze di adattamento ai cambiamenti climatici e di mitigazione di questi ultimi e della resistenza alle catastrofi. Tale valutazione può anche svolgersi in qualsiasi altro momento ritenuto opportuno.

9.   La realizzazione degli obiettivi specifici di cui all'articolo 3 è misurata ex post, fra l'altro sulla base:

a)

della disponibilità delle infrastrutture di servizi digitali, misurata per mezzo del numero di Stati membri connessi a ciascuna di esse;

b)

della percentuale di cittadini e imprese che si avvalgono delle infrastrutture di servizi digitali e della disponibilità di tali servizi a livello transfrontaliero;

c)

del volume di investimenti attratto nel settore della banda larga e dell'effetto di leva, per i progetti finanziati attraverso contributi provenienti da fonti pubbliche di cui all'articolo 5, paragrafo 5, lettera b).

Articolo 9

Abrogazione

La decisione n. 1336/97/CE è abrogata.

Articolo 10

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, l'11 marzo 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

D. KOURKOULAS


(1)  Parere del 22 febbraio 2012 (GU C 143 del 22.5.2012, pag. 120) e parere del 16 ottobre 2013 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale)..

(2)  GU C 225 del 27.7.2012, pag. 211 e GU C 356 del 5.12.2013, pag.116.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 26 febbraio 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell'11 marzo 2014.

(4)  Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129).

(5)  Decisione n. 922/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee (ISA) (GU L 260 del 3.10.2009, pag. 20).

(6)  Regolamento (UE) n. 1286/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce un programma di azione inteso a migliorare il funzionamento dei sistemi di imposizione nell'Unione europea per il periodo 2014-2020 (Fiscalis 2020) e che abroga la decisione n. 1482/2007/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 25).

(7)  Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

(8)  Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).

(9)  Decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007–2013) (GU L 310 del 9.11.2006, pag. 15).

(10)  Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).

(11)  GU C 169 del 15.6.2012, pag. 5.

(12)  GU C 33 E del 5.2.2013, pag. 89.

(13)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(14)  Direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7).

(15)  Regolamento (CE) n. 1211/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, che istituisce l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l’Ufficio (GU L 337 del 18.12.2009, pag. 1).

(16)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(17)  Decisione n. 1336/97/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 1997 in merito a una serie di orientamenti sulle reti di telecomunicazione transeuropee (GU L 183 dell'11.7.1997, pag. 12).


ALLEGATO

PROGETTI DI INTERESSE COMUNE

SEZIONE 1.   INFRASTRUTTURE DI SERVIZI DIGITALI

Gli interventi nell'ambito delle infrastrutture di servizi digitali di norma riposano su un'architettura a due strati: le piattaforme di servizi chiave e i servizi generici. La piattaforma di servizi chiave costituisce una precondizione per istituire un'infrastruttura di servizi digitali.

Le piattaforme di servizi chiave mirano a soddisfare le esigenze di interoperabilità e di sicurezza dei progetti di interesse comune. Esse sono destinate a consentire l'interazione fra le autorità pubbliche da un lato e i cittadini, le imprese e le organizzazioni dall'altro nonché fra autorità pubbliche di diversi Stati membri per mezzo di piattaforme di interazione standardizzate, transfrontaliere e facili da usare.

Per quanto riguarda le infrastrutture di servizi digitali, gli elementi sono prioritari rispetto ad altre infrastrutture di servizi, poiché ne costituiscono una precondizione. I servizi generici costituiscono il collegamento fra le piattaforme di servizi chiave e consentono ai servizi nazionali a valore aggiunto di fruire delle piattaforme di servizi chiave. Essi costituiscono ponti fra le piattaforme di servizi nazionali e le piattaforme di servizi chiave, consentendo in tal modo alle autorità pubbliche e alle organizzazioni, alle imprese e/o ai cittadini di accedere alle piattaforme di servizi chiave per effettuare transazioni transfrontaliere. Devono essere assicurati la qualità dei servizi e il sostegno alle parti interessate impegnate in tali transazioni. Tali servizi devono sostenere e promuovere la diffusione delle piattaforme di servizi chiave.

L'attenzione non deve essere incentrata esclusivamente sulla creazione di infrastrutture di servizi digitali e dei servizi afferenti, bensì anche sulla governance relativa al funzionamento di tali servizi.

Le nuove piattaforme di servizi chiave devono essere principalmente basate sulle piattaforme esistenti e sui relativi elementi e/o, ove possibile, aggiungere nuovi elementi.

1.

Gli elementi identificati ai fini dell'inclusione nei programmi di lavoro fatto salvo l'articolo 6, paragrafi 1 e 3 sono i seguenti:

a)

Identificazione e autenticazione elettroniche: si tratta di servizi volti a consentire il riconoscimento e la convalida dell'identificazione e della firma elettroniche.

b)

Emissione elettronica di documenti: si tratta di servizi intesi alla trasmissione sicura, tracciabile e transfrontaliera di documenti elettronici.

c)

Traduzione automatica: si tratta di macchinari per la traduzione automatica e di risorse linguistiche specializzate, compresi gli strumenti e le interfacce necessari per far funzionare i servizi digitali paneuropei in un ambiente multilingue.

d)

Sostegno alle infrastrutture digitali cruciali: si tratta di canali e piattaforme di comunicazione intesi a rafforzare a livello unionale la capacità di reazione, la condivisione di informazioni, il coordinamento e la risposta alle minacce informatiche.

e)

Fatturazione elettronica: si tratta di servizi che consentono lo scambio elettronico sicuro di informazioni.

2.

Le infrastrutture di servizi digitali consolidate individuate, in particolare, come ammissibili al finanziamento, che contribuiscono al servizio ininterrotto, fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 1:

a)

Accesso alle risorse digitali del patrimonio europeo. Si tratta della piattaforma di servizi chiave basata sull'attuale portale Europeana. La piattaforma fornisce il punto di accesso ai contenuti del patrimonio culturale europeo di Europeana a livello di singoli elementi, un insieme di specifiche di interfaccia per l'interazione con l'infrastruttura (ricerca di dati, scaricamento di dati), un supporto per l'adattamento di metadati e l'incorporazione di nuovi contenuti, nonché informazioni sulle condizioni di riuso dei contenuti accessibili mediante l'infrastruttura.

b)

Infrastruttura per un internet più sicuro. Si tratta della piattaforma per acquisire, utilizzare e mantenere le risorse di calcolo, le banche dati e gli strumenti informatici condivisi e per procedere allo scambio di buone prassi per i centri "Internet più sicuro" negli Stati membri. Sono comprese anche le operazioni di back office per trattare le denunce di contenuti relativi ad abusi sessuali sui minori su Internet, nonché i collegamenti verso le autorità di polizia, inclusi organismi internazionali quali Interpol e se del caso la gestione del ritiro di tali contenuti da parte dei siti web interessati. Le banche dati comuni e i sistemi di software comuni costituiranno la base di questa struttura. I centri "Internet più sicuro" e le loro attività pertinenti quali linee telefoniche d'assistenza e d'urgenza, nodi di sensibilizzazione e altre attività di sensibilizzazione rappresentano l'elemento chiave dell'infrastruttura per un internet più sicuro.

3.

Altre infrastrutture di servizi digitali identificate come ammissibili al finanziamento fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 1:

a)

Servizi transfrontalieri elettronici interoperabili per gli appalti. Si tratta di un insieme di servizi fruibile dai fornitori di appalti elettronici del settore pubblico e privato per istituire piattaforme transfrontaliere sugli appalti elettronici. Quest'infrastruttura consentirà a qualsiasi impresa dell'Unione di rispondere a bandi di gara di qualsiasi autorità o entità di aggiudicazione in qualsiasi Stato membro riguardanti attività appaltanti pre e post aggiudicazione, integrando attività quali la presentazione elettronica di offerte, il fascicolo d'impresa virtuale, cataloghi elettronici, ordini elettronici e fatture elettroniche.

b)

Servizi transfrontalieri interoperabili di assistenza sanitaria online. Si tratta di una piattaforma che renderà possibile l'interazione fra i cittadini/pazienti e i fornitori di assistenza sanitaria, la trasmissione di dati fra istituzioni e fra organizzazioni o la comunicazione paritaria fra cittadini/pazienti e/o addetti sanitari e istituzioni. I servizi mirano a comprendere l'accesso transfrontaliero alle cartelle cliniche elettroniche e ai servizi elettronici di prescrizione nonché ai servizi di medicina remota e assistenza a domicilio, ecc.

c)

Piattaforma europea per l'interconnessione dei registri europei delle imprese. Si tratta di una piattaforma destinata a fornire una serie di strumenti e servizi centrali che consentiranno ai registri di imprese di tutti gli Stati membri di scambiarsi informazioni sulle imprese registrate e le loro filiali, fusioni e cessazioni. Metterà anche a disposizione un servizio di ricerca multipaese e multilingue per gli utenti di un punto di accesso centrale accessibile attraverso il portale eJustice.

d)

Accesso a informazioni riusabili del settore pubblico. Si tratta di una piattaforma per un unico punto d'accesso a gruppi di dati multilingui (lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione) detenuti da organismi pubblici nell'Unione a livello europeo, nazionale, regionale e locale; strumenti di ricerca e visualizzazione dei gruppi di dati; la garanzia che i gruppi di dati disponibili siano adeguatamente resi anonimi, possiedano licenze e, se del caso, prezzi per la pubblicazione, la ridistribuzione e il riutilizzo, compresa la tracciabilità delle verifiche della provenienza dei dati.

Procedure elettroniche per la creazione e il funzionamento di un'impresa in un altro paese europeo: questo servizio transfrontaliero consentirà di espletare elettronicamente tutte le formalità amministrative necessarie rivolgendosi a uno sportello unico. Il servizio è un obbligo sancito dalla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

e)

Servizi transfrontalieri interoperabili online: si tratta di piattaforme volte ad agevolare l'interoperabilità e la cooperazione fra Stati membri nei settori di interesse comune, in particolare per migliorare il funzionamento del mercato interno, come il portale eJustice, che consentirà l'accesso online transfrontaliero a documenti/risorse giuridici e alle procedure giudiziarie di cittadini, imprese, organizzazioni e operatori della giustizia, la "Piattaforma europea di risoluzione delle controversie online" che consentirà la risoluzione online di controversie transfrontaliere fra consumatori e operatori commerciali nonché l'EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information, scambio elettronico di informazioni previdenziali) che agevolerà uno scambio più rapido e sicuro di informazioni fra gli organismi di previdenza sociale nell'Unione.

SEZIONE 2.   RETI A BANDA LARGA

1.   Portata delle azioni

Le azioni consistono in particolare in una o più delle seguenti:

a)

la diffusione di infrastrutture fisiche passive o attive o la diffusione di infrastrutture fisiche combinate nonché di elementi di infrastruttura ausiliare, corredati dei servizi necessari per il funzionamento di dette infrastrutture;

b)

impianti e servizi associati, quali connessioni negli edifici, antenne, torri ed altre costruzioni di supporto, condotte, tubazioni, pali, pozzetti e armadi;

c)

ove possibile, si sfruttano le potenziali sinergie fra la messa in opera di reti a banda larga e di altre reti di servizi pubblici (energia, trasporti, acqua, fognature, ecc.), in particolare quelle connesse alla distribuzione intelligente dell'elettricità.

2.   Contributo alla realizzazione degli obiettivi dell'Agenda digitale europea

Tutti i progetti che ricevono assistenza finanziaria nell'ambito della presente sezione contribuiscono in modo rilevante a realizzare gli obiettivi dell'Agenda digitale europea.

Le azioni finanziate direttamente dell'Unione:

a)

sono basate su tecnologie cablate o senza fili, in grado di erogare servizi di banda larga ultraveloci, in modo da soddisfare la domanda di applicazioni che richiedono un'elevata velocità di banda;

b)

sono basate su modelli commerciali innovativi e/o attraggono nuove categorie di promotori di progetto o nuove categorie di investitori, oppure

c)

hanno un elevato grado di riproducibilità che consente loro di ottenere in tal modo un impatto più ampio sul mercato grazie al loro effetto dimostrativo;

d)

assistono nella riduzione del divario digitale, ove possibile;

e)

sono conformi alla normativa in vigore, in particolare in materia di concorrenza, e ottemperano agli obblighi in materia di accesso, conformemente alla direttiva 2002/19/CE.

Le azioni finanziate per mezzo dei contributi supplementari circoscritti erogati a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1316/2013 apportano nuove capacità di rilievo al mercato in termini di disponibilità, velocità e capacità dei servizi a banda larga. I progetti che offrono velocità di trasmissione dei dati inferiori a 30 Mbps sono invitati a incrementare gradualmente le loro velocità ad almeno 30 Mbps e, ove possibile, a 100 Mbps e oltre.

3.   Valutazione del progetto per definirne le strutture ottimali di finanziamento

L'attuazione delle azioni si basa su un'esaustiva valutazione del progetto. Tale valutazione interessa fra l'altro le condizioni di mercato, comprese le informazioni relative alle infrastrutture esistenti e/o pianificate, i vincoli giuridici incombenti ai promotori del progetto nonché le strategie commerciali e di mercato. In particolare la valutazione del progetto definisce se il programma:

a)

sia necessario per risolvere carenze del mercato o situazioni di investimento non ottimali che non possono essere risolte mediante misure normative;

b)

non generi distorsioni del mercato né riduca gli investimenti privati.

Tali criteri sono stabiliti in primo luogo sulla base del potenziale in termini di generazione di entrate e del livello del rischio associato al progetto nonché il tipo di zona geografica interessato dall'azione.

4.   Fonti di finanziamento

a)

I progetti di interesse comune nel settore della banda larga sono finanziati per mezzo di strumenti finanziari. Il bilancio assegnato a tali strumenti è sufficiente ma non supera l'importo necessario a mettere in opera un intervento pienamente operativo e a conseguire la dimensione minima di efficienza dello strumento stesso.

b)

Subordinatamente a quanto disposto dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, dal regolamento (UE) n. 1316/2013 e da tutti i regolamenti pertinenti che riguardano i Fondi ESI, gli strumenti finanziari di cui alla lettera a) possono essere combinati con contributi supplementari provenienti:

i)

da altri settori dell'MCE,

ii)

da altri strumenti, programmi e linee di bilancio nel bilancio dell'Unione,

iii)

dagli Stati membri, comprese le autorità regionali e locali che decidono di conferire risorse proprie o risorse provenienti dai Fondi ESI. I contributi dei Fondi ESI saranno delimitati geograficamente per garantire che siano spesi in uno Stato membro o in una regione che conferisce un contributo;

iv)

da altri investitori, anche privati.

c)

Gli strumenti finanziari di cui alle lettere a) e b) possono altresì essere combinati con sovvenzioni degli Stati membri, ivi compreso di autorità regionali e locali, che desiderino conferire risorse proprie o risorse disponibili nell'ambito dei Fondi ESIF, a condizione che:

i)

l'azione in questione soddisfi tutti i criteri di finanziamento a norma del presente regolamento, e

ii)

abbia ottenuto il nulla osta relativo agli aiuti di Stato.

SEZIONE 3.   AZIONI ORIZZONTALI

La diffusione di reti transeuropee nel settore dell'infrastruttura di telecomunicazioni che aiuteranno a eliminare le strozzature esistenti nel mercato unico digitale è accompagnata da studi e da azioni di sostegno ai programmi. Tali azioni contemplano:

a)

assistenza tecnica per preparare o sostenere le azioni di attuazione relative alla diffusione, alla governance e alla risoluzione dei problemi di attuazione esistenti o emergenti; o

b)

azioni volte a creare nuova domanda di infrastrutture di servizi digitali.

Il sostegno dell'Unione, a norma del presente regolamento, è coordinato con il sostegno proveniente da qualsiasi fonte disponibile, evitando nel contempo la duplicazione e il dislocamento degli investimenti privati.


(1)  Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36).


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

21.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 86/27


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 284/2014 DEL CONSIGLIO

del 21 marzo 2014

che attua il regolamento (UE) n. 296/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il 17 marzo 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 269/2014.

(2)

Vista la gravità della situazione, il Consiglio ritiene che altre persone debbano essere aggiunte all’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive che figura nell'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le persone di cui all'allegato del presente regolamento sono aggiunte all'elenco che figura nell'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2014

Per il Consiglio

Il presidente

D. KOURKOULAS


(1)  GU L 78 del 17.3.2014, pag. 6.


ALLEGATO

Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 1

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

1.

Rogozin, Dmitry Olegovich

Data di nascita 21.12.1963; a Mosca

Vice primo ministro della Federazione russa.

Ha chiesto in pubblico l'annessione della Crimea.

21.3.2014

2.

Glazyev, Sergey

Data di nascita 1.1.1961, Zaporozhye, (RSS Ucraina)

Consigliere del presidente della Federazione russa.

Ha chiesto in pubblico l'annessione della Crimea.

21.3.2014

3.

Matviyenko, Valentina Ivanova

Data di nascita 7.4.1949, Shepetovka, Khmelnitskyi oblast (RSS Ucraina)

Presidente del Consiglio federale. Il 1o marzo 2014 ha espresso pubblicamente, in sede di detto Consiglio, sostegno allo schieramento di forze russe in Ucraina.

21.3.2014

4.

Naryshkin, Sergei Evgenevich

Data di nascita 27.10.1954,

San Pietroburgo (in precedenza Leningrado)

Presidente della Duma di Stato. Ha espresso pubblicamente sostegno allo schieramento di forze russe in Ucraina. Ha espresso pubblicamente sostegno al trattato di riunificazione tra la Russia e la Crimea e alla legge costituzionale federale correlata.

21.3.2014

5.

Kiselyov, Dmitry Konstantinovich

Data di nascita 26.4.1954

Nominato, con decreto presidenziale del 9 dicembre 2013, capo dell'agenzia di stampa "Rossiya Segodnya" dello Stato federale russo.

Figura centrale della propaganda governativa a sostegno dello schieramento delle forze russe in Ucraina.

21.3.2014

6.

Nosatov, Alexander Mihailovich

Data di nascita 27.3.1963 Sebastopoli, (RSS Ucraina)

Vicecomandante della flotta del Mar Nero, ammiraglio di divisione.

Responsabile del comando delle forze russe che hanno occupato il territorio sovrano ucraino.

21.3.2014

7.

Kulikov, Valery Vladimirovich

Data di nascita 1.9.1956, Zaporozhye, (RSS Ucraina)

Vicecomandante della flotta del Mar Nero, ammiraglio di divisione.

Responsabile del comando delle forze russe che hanno occupato il territorio sovrano ucraino.

21.3.2014

8.

Surkov, Vladislav Yurievich

Data di nascita 21.9.1964, Solntsevo, Lipetsk

Assistente del presidente della Federazione russa. Uno degli organizzatori del processo in Crimea che ha portato alla mobilitazione di comunità locali della Crimea al fine di mettere in atto azioni ai danni delle autorità ucraine in Crimea.

21.3.2014

9.

Mikhail Malyshev

Presidente della commissione elettorale della Crimea

Responsabile dell'organizzazione del referendum in Crimea. Responsabile in virtù del sistema russo dell'approvazione dei risultati del referendum.

21.3.2014

10.

Valery Medvedev

Presidente della commissione elettorale di Sebastopoli

Responsabile dell'organizzazione del referendum in Crimea. Responsabile in virtù del sistema russo dell'approvazione dei risultati del referendum.

21.3.2014

11.

Tenente generale Igor Turchenyuk

Comandante delle forze russe in Crimea

Comandante di fatto delle truppe russe schierate sul terreno in Crimea (che la Russia continua a chiamare ufficialmente "milizie locali di autodifesa").

21.3.2014

12.

Elena Borisovna Mizulina

Deputato della Duma di Stato

Artefice e cofautore di recenti proposte legislative in Russia che avrebbero consentito alle regioni di altri paesi di aderire alla Russia senza il preventivo accordo delle relative autorità centrali.

21.3.2014


DECISIONI

21.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 86/30


DECISIONE DI ESECUZIONE 2014/151/PESC DEL CONSIGLIO

del 21 marzo 2014

che attua la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il 17 marzo 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/145/PESC.

(2)

Vista la gravità della situazione, il Consiglio ritiene che altre persone debbano essere aggiunte all'elenco delle persone, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive che figura nell'allegato della decisione 2014/145/PESC.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato della decisione 2014/145/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le persone di cui all'allegato della presente decisione sono aggiunte all'elenco che figura nell'allegato della decisione 2014/145/PESC.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2014

Per il Consiglio

Il presidente

D. KOURKOULAS


(1)  GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16.


ALLEGATO

Elenco delle persone, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 1

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

1.

Rogozin, Dmitry Olegovich

Data di nascita 21.12.1963; a Mosca

Vice primo ministro della Federazione russa.

Ha chiesto in pubblico l'annessione della Crimea.

21.3.2014

2.

Glazyev, Sergey

Data di nascita 1.1.1961, Zaporozhye, (RSS Ucraina)

Consigliere del presidente della Federazione russa.

Ha chiesto in pubblico l'annessione della Crimea.

21.3.2014

3.

Matviyenko, Valentina Ivanova

Data di nascita 7.4.1949, Shepetovka, Khmelnitskyi oblast (RSS Ucraina)

Presidente del Consiglio federale. Il 1o marzo 2014 ha espresso pubblicamente, in sede di detto Consiglio, sostegno allo schieramento di forze russe in Ucraina.

21.3.2014

4.

Naryshkin, Sergei Evgenevich

Data di nascita 27.10.1954,

San Pietroburgo (in precedenza Leningrado)

Presidente della Duma di Stato. Ha espresso pubblicamente sostegno allo schieramento di forze russe in Ucraina. Ha espresso pubblicamente sostegno al trattato di riunificazione tra la Russia e la Crimea e alla legge costituzionale federale correlata.

21.3.2014

5.

Kiselyov, Dmitry Konstantinovich

Data di nascita 26.4.1954

Nominato, con decreto presidenziale del 9 dicembre 2013, capo dell'agenzia di stampa "Rossiya Segodnya" dello Stato federale russo.

Figura centrale della propaganda governativa a sostegno dello schieramento delle forze russe in Ucraina.

21.3.2014

6.

Nosatov, Alexander Mihailovich

Data di nascita 27.3.1963 Sebastopoli, (RSS Ucraina)

Vicecomandante della flotta del Mar Nero, ammiraglio di divisione.

Responsabile del comando delle forze russe che hanno occupato il territorio sovrano ucraino.

21.3.2014

7.

Kulikov, Valery Vladimirovich

Data di nascita 1.9.1956, Zaporozhye, (RSS Ucraina)

Vicecomandante della flotta del Mar Nero, ammiraglio di divisione.

Responsabile del comando delle forze russe che hanno occupato il territorio sovrano ucraino.

21.3.2014

8.

Surkov, Vladislav Yurievich

Data di nascita 21.9.1964, Solntsevo, Lipetsk

Assistente del presidente della Federazione russa. Uno degli organizzatori del processo in Crimea che ha portato alla mobilitazione di comunità locali della Crimea al fine di mettere in atto azioni ai danni delle autorità ucraine in Crimea.

21.3.2014

9.

Mikhail Malyshev

Presidente della commissione elettorale della Crimea

Responsabile dell'organizzazione del referendum in Crimea. Responsabile in virtù del sistema russo dell'approvazione dei risultati del referendum.

21.3.2014

10.

Valery Medvedev

Presidente della commissione elettorale di Sebastopoli

Responsabile dell'organizzazione del referendum in Crimea. Responsabile in virtù del sistema russo dell'approvazione dei risultati del referendum.

21.3.2014

11.

Tenente generale Igor Turchenyuk

Comandante delle forze russe in Crimea

Comandante di fatto delle truppe russe schierate sul terreno in Crimea (che la Russia continua a chiamare ufficialmente "milizie locali di autodifesa").

21.3.2014

12.

Elena Borisovna Mizulina

Deputato della Duma di Stato

Artefice e cofautore di recenti proposte legislative in Russia che avrebbero consentito alle regioni di altri paesi di aderire alla Russia senza il preventivo accordo delle relative autorità centrali.

21.3.2014