ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2014.085.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 85

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

57.° anno
21 marzo 2014


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) n. 285/2014 della Commissione, del 13 febbraio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai contratti aventi un effetto diretto, rilevante e prevedibile nell’Unione e alla prevenzione dell’elusione delle norme e degli obblighi ( 1 )

1

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 286/2014 della Commissione, del 20 marzo 2014, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

4

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 287/2014 della Commissione, del 20 marzo 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda i prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova

6

 

 

DECISIONI

 

 

2014/152/PESC

 

*

Decisione Atalanta/1/2014 del Comitato politico e di sicurezza, del 18 marzo 2014, relativa alla nomina del comandante della forza dell’UE per l’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) e recante abrogazione della decisione Atalanta/3/2013

8

 

*

Decisione 2014/153/PESC del Consiglio, del 20 marzo 2014, che modifica la decisione 2011/172/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità ed organismi in considerazione della situazione in Egitto

9

 

 

2014/154/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 19 marzo 2014, che autorizza l’immissione sul mercato dell’acido (6S)-5-metiltetraidrofolico, sale della glucosamina, quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2014) 1683]

10

 

 

2014/155/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 19 marzo 2014, che autorizza l’immissione sul mercato dell’olio di semi di coriandolo quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2014) 1689]

13

 

 

2014/156/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 19 marzo 2014, che istituisce un programma specifico di controllo e ispezione delle attività di pesca che sfruttano gli stock di tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo e di pesce spada nel Mediterraneo, e delle attività di pesca che sfruttano gli stock di sardine e acciughe nel Mar Adriatico settentrionale [notificata con il numero C(2014) 1717]

15

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

21.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 85/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 285/2014 DELLA COMMISSIONE

del 13 febbraio 2014

che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai contratti aventi un effetto diretto, rilevante e prevedibile nell’Unione e alla prevenzione dell’elusione delle norme e degli obblighi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 4, e l’articolo 11, paragrafo 14, lettera e),

considerando quanto segue:

(1)

data l’ampia varietà di contratti derivati OTC, è opportuno adottare un approccio basato su criteri al fine di determinare se si può considerare che un contratto derivato OTC abbia un effetto diretto, rilevante e prevedibile all’interno dell’Unione e i casi in cui sia necessario o opportuno evitare l’elusione delle norme e degli obblighi del regolamento (UE) n. 648/2012.

(2)

Dato che, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni di tale regolamento si considerano rispettate se almeno una delle controparti è stabilita in un paese per il quale la Commissione ha adottato un atto di esecuzione sull’equivalenza ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, è opportuno che le presenti norme tecniche di regolamentazione si applichino ai contratti in cui entrambe le controparti sono stabilite in un paese terzo le cui disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di controllo del rispetto della normativa non sono ancora state dichiarate equivalenti ai requisiti fissati in tale regolamento.

(3)

Talune informazioni su contratti conclusi da soggetti di paesi terzi sarebbero tuttavia a disposizione solo delle autorità competenti di paesi terzi. Pertanto le autorità competenti dell’Unione dovrebbero cooperare strettamente con tali autorità per garantire che le disposizioni pertinenti siano applicate e rispettate.

(4)

È opportuno definire i termini tecnici utilizzati nelle norme tecniche, onde garantirne la perfetta comprensione.

(5)

I contratti derivati OTC conclusi da soggetti stabiliti in paesi terzi coperti da una garanzia fornita da soggetti stabiliti nell’Unione creano un rischio finanziario per il garante stabilito nell’Unione. Inoltre, dato che il rischio dipenderebbe dalla portata della garanzia concessa da controparti finanziarie per coprire i contratti derivati OTC e date le interconnessioni tra le controparti finanziarie rispetto alle controparti non finanziarie, si dovrebbe considerare che solo i contratti derivati OTC conclusi da soggetti stabiliti in paesi terzi coperti da una garanzia che supera determinate soglie quantitative ed è fornita da controparti finanziarie stabilite nell’Unione abbiano un effetto diretto, rilevante e prevedibile nell’Unione.

(6)

Le controparti finanziarie stabilite in paesi terzi possono stipulare contratti derivati OTC tramite le loro succursali nell’Unione. Dato l’impatto dell’attività di tali succursali sul mercato dell’Unione, si dovrebbe considerare che i contratti derivati OTC conclusi tra di esse abbiano un effetto diretto, rilevante e prevedibile all’interno dell’Unione.

(7)

È opportuno considerare che i contratti derivati OTC conclusi da specifiche controparti al fine precipuo di evitare l’applicazione dell’obbligo di compensazione o delle tecniche di attenuazione del rischio applicabili ai soggetti che sarebbero stati le controparti naturali del contratto eludano le norme e gli obblighi stabiliti dal regolamento (UE) n. 648/2012 in quanto ostacolano il conseguimento di un obiettivo di tale regolamento, vale a dire l’attenuazione del rischio di controparte.

(8)

Si dovrebbe considerare che i contratti derivati OTC facenti parte di un accordo le cui caratteristiche non sono legate a motivazioni o finalità di carattere commerciale e avente come finalità principale l’elusione del regolamento (UE) n. 648/2012, incluse le disposizioni concernenti le condizioni di esenzione, eludono le norme e gli obblighi previsti da tale regolamento.

(9)

Le situazioni in cui i singoli elementi dell’accordo sono in contrasto con la sostanza giuridica dell’accordo nel suo insieme, in cui l’accordo è eseguito in un modo che sarebbe anormale in caso di comportamento commerciale ragionevole, in cui l’accordo o la serie di accordi includono elementi che hanno l’effetto di controbilanciare o vanificare la reciproca sostanza economica oppure in cui le operazioni sono di natura circolare dovrebbero essere considerate indici di un accordo di puro artificio o di una serie di accordi di puro artificio.

(10)

È auspicabile riunire le norme tecniche relative ai contratti aventi un effetto diretto, rilevante e prevedibile all’interno dell’Unione e le norme tecniche relative alla prevenzione dell’elusione di regole e obblighi previste nel regolamento (UE) n. 648/2012 in un unico strumento, in quanto entrambe le serie di norme tecniche riguardano l’obbligo di compensazione e le tecniche di attenuazione del rischio. Esse presentano inoltre caratteristiche comuni quali la loro applicazione ai contratti le cui controparti non sarebbero soggette all’obbligo di compensazione o alle tecniche di attenuazione del rischio se le condizioni dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto v), e dell’articolo 11, paragrafo 14, lettera e), del regolamento (UE) n. 648/2012 specificate ulteriormente dal presente regolamento non fossero rispettate.

(11)

Dato che i soggetti di paesi terzi interessati dalle presenti norme tecniche di regolamentazione hanno bisogno di tempo al fine di conformarsi ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 se i loro contratti derivati OTC soddisfano le condizioni previste in tali norme per essere considerati dotati di un effetto diretto, rilevante e prevedibile all’interno dell’Unione, è opportuno ritardare di sei mesi l’applicazione della disposizione che contiene tali condizioni.

(12)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione presentati alla Commissione dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.

(13)

A norma dell’articolo 10 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha effettuato consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di regolamentazione, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 dello stesso regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per

«garanzia»: obbligo giuridico esplicitamente documentato di un garante di coprire i pagamenti degli importi dovuti al beneficiario, o che potrebbero divenire esigibili, in applicazione dei contratti derivati OTC coperti dalla garanzia e conclusi dal soggetto garantito se vi è inadempimento, come definito nella garanzia, o quando il soggetto garantito non ha effettuato alcun pagamento.

Articolo 2

Contratti aventi un effetto diretto, rilevante e prevedibile all’interno dell’Unione

1.   Si considera che un contratto derivato OTC abbia un effetto diretto, rilevante e prevedibile all’interno dell’Unione quando almeno un soggetto di un paese terzo beneficia di una garanzia fornita da una controparte finanziaria stabilita nell’Unione che copre la totalità o una parte della passività derivante da tale contratto derivato OTC, nella misura in cui la garanzia soddisfi entrambe le condizioni seguenti:

a)

deve coprire l’intera passività di un soggetto di un paese terzo derivante da uno o più contratti derivati OTC per un ammontare nozionale aggregato di almeno 8 miliardi di EUR, ovvero l’importo equivalente nella pertinente valuta estera, o deve coprire solo una parte della passività di un soggetto di un paese terzo derivante da uno o più contratti derivati OTC per un ammontare nozionale aggregato di almeno 8 miliardi di EUR, ovvero l’importo equivalente nella pertinente valuta estera, diviso per la percentuale della passività coperta;

b)

deve essere pari ad almeno il 5 per cento della somma delle esposizioni correnti, quali definite all’articolo 272, punto 17, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), per i contratti derivati OTC della controparte finanziaria stabilita nell’Unione che emette la garanzia.

Quando la garanzia è emessa per un importo massimo che risulta inferiore alla soglia di cui al primo comma, lettera a), i contratti coperti da tale garanzia non hanno un effetto diretto, rilevante e prevedibile all’interno dell’Unione, a meno che l’importo della garanzia venga aumentato, nel qual caso l’effetto diretto, rilevante e prevedibile dei contratti all’interno dell’Unione è rivalutato dal garante il giorno dell’aumento con riferimento alle condizioni di cui al primo comma, lettere a) e b).

Se la passività risultante da uno o più contratti derivati OTC è inferiore alla soglia di cui al primo comma, lettera a), tali contratti sono privi di effetto diretto, rilevante e prevedibile all’interno dell’Unione, anche se l’importo massimo della garanzia relativa a tale passività è pari o superiore alla soglia di cui al primo comma, lettera a), e anche quando la condizione di cui al primo comma, lettera b), è soddisfatta.

In caso di incremento della passività risultante dai contratti derivati OTC o di diminuzione dell’esposizione corrente, il garante rivaluta se le condizioni di cui al primo comma, lettere a) e b), sono soddisfatte. Tale valutazione è fatta rispettivamente il giorno dell’aumento della passività per la condizione di cui al primo comma, lettera a), e mensilmente per la condizione di cui al primo comma, lettera b).

I contratti derivati OTC per un ammontare nozionale aggregato di almeno 8 miliardi di EUR, ovvero l’importo equivalente nella pertinente valuta estera, conclusi prima dell’emissione o dell’aumento di una garanzia, e successivamente coperti da una garanzia che soddisfa le condizioni di cui al primo comma, lettere a) e b), sono considerati dotati di un effetto diretto, rilevante e prevedibile all’interno dell’Unione.

2.   Si considera che un contratto derivato OTC abbia un effetto diretto, rilevante e prevedibile all’interno dell’Unione quando i due soggetti stabiliti in un paese terzo concludono il contratto derivato OTC tramite le proprie succursali nell’Unione e sarebbero considerati controparti finanziarie se fossero stabiliti nell’Unione.

Articolo 3

Casi in cui è necessario od opportuno evitare l’elusione delle norme o degli obblighi del regolamento (UE) n. 648/2012

1.   Si considera che un contratto derivato OTC sia stato concepito per eludere l’applicazione di disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012, se il modo in cui tale contratto è stato concluso è considerato, nel suo complesso e tenuto conto di tutte le circostanze, come avente lo scopo principale di eludere l’applicazione di disposizioni di tale regolamento.

2.   Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1, si considera che un contratto abbia l’obiettivo primario di eludere l’applicazione di disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012 se l’obiettivo primario di un accordo o di una serie di accordi relativi al contratto derivato OTC è vanificare l’oggetto, lo spirito e la finalità di qualsiasi disposizione del regolamento (UE) n. 648/2012 che altrimenti si applicherebbe, compresi i casi in cui esso è parte di un accordo di puro artificio o di una serie di accordi di puro artificio.

Un accordo che intrinsecamente manca di motivazioni commerciali, sostanza commerciale o giustificazione economica pertinente ed è costituito da un contratto, una transazione, un regime, un’azione, un’operazione, un accordo, una sovvenzione, un’intesa, una promessa, un impegno o un evento è considerato una costruzione di puro artificio. La costruzione può comprendere più di una misura (step) o di una parte.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 2 si applica a decorrere dal 10 ottobre 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

(3)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).


21.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 85/4


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 286/2014 DELLA COMMISSIONE

del 20 marzo 2014

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2014

Per la Commissione, a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

145,0

MA

62,4

TN

80,7

TR

95,4

ZZ

95,9

0707 00 05

MA

182,1

TR

144,2

ZZ

163,2

0709 91 00

EG

45,1

ZZ

45,1

0709 93 10

MA

36,8

TR

87,4

ZZ

62,1

0805 10 20

EG

49,3

IL

67,2

MA

58,4

TN

50,6

TR

58,1

ZA

62,5

ZZ

57,7

0805 50 10

TR

66,9

ZZ

66,9

0808 10 80

AR

91,7

CL

85,6

CN

116,8

MK

25,2

US

179,8

ZZ

99,8

0808 30 90

AR

98,0

CL

126,3

CN

74,5

TR

158,2

ZA

89,9

ZZ

109,4


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


21.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 85/6


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 287/2014 DELLA COMMISSIONE

del 20 marzo 2014

che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda i prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), e in particolare l'articolo 183, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione (2) ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato i prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina.

(2)

Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine.

(3)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1484/95.

(4)

Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2014

Per la Commissione, a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47.


ALLEGATO

«ALLEGATO I

Codice NC

Designazione delle merci

Prezzo rappresentativo

(EUR/100 kg)

Cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3

(EUR/100 kg)

Origine (1)

0207 12 10

Carcasse di polli presentazione 70 %, congelate

121,7

0

AR

0207 12 90

Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate

128,1

0

AR

149,3

0

BR

0207 14 10

Pezzi disossati di galli o di galline, congelati

292,2

2

AR

243,7

17

BR

317,3

0

CL

261,0

12

TH

0207 27 10

Pezzi disossati di tacchini, congelati

283,6

4

BR

315,3

0

CL

0408 91 80

Uova sgusciate essiccate

422,2

0

AR

1602 32 11

Preparazioni non cotte di galli o di galline

261,6

8

BR


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice “ZZ” sta per “altre origini”.»


DECISIONI

21.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 85/8


DECISIONE ATALANTA/1/2014 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 18 marzo 2014

relativa alla nomina del comandante della forza dell’UE per l’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) e recante abrogazione della decisione Atalanta/3/2013

(2014/152/PESC)

IL CONSIGLIO COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 38,

vista l’azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, relativa all’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (1), in particolare l’articolo 6,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 1, dell’azione comune 2008/851/PESC, il Consiglio ha autorizzato il comitato politico e di sicurezza («CPS») ad adottare le decisioni relative alla nomina del comandante della forza dell’UE per l’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia («comandante della forza dell’UE»).

(2)

Il 2 dicembre 2013 il CPS ha adottato la decisione Atalanta/3/2013 (2), con la quale il contrammiraglio Hervé BLEJEAN è stato nominato comandante della forza dell’UE.

(3)

Il comandante dell’operazione UE ha raccomandato di nominare il contrammiraglio (LH) Jürgen zur MÜHLEN nuovo comandante della forza dell’UE affinché subentri al contrammiraglio Hervé BLEJEAN.

(4)

Il comitato militare dell’UE appoggia tale raccomandazione.

(5)

La decisione Atalanta/3/2013 dovrebbe pertanto essere abrogata.

(6)

A norma dell’articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’elaborazione e all’attuazione di decisioni e azioni dell’Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il contrammiraglio (LH) Jürgen zur MÜHLEN è nominato comandante della forza dell’UE per l’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) a decorrere dal 6 aprile 2014.

Articolo 2

La decisione Atalanta/3/2013 è abrogata.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 aprile 2014.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2014

Per il Comitato politico e di sicurezza

Il presidente

W. STEVENS


(1)  GU L 301 del 12.11.2008, pag. 33.

(2)  Decisione Atalanta/3/2013 del Comitato politico e di sicurezza, del 2 dicembre 2013, relativa alla nomina del comandante della forza dell’UE per l’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) (GU L 324 del 5.12.2013, pag. 7).


21.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 85/9


DECISIONE 2014/153/PESC DEL CONSIGLIO

del 20 marzo 2014

che modifica la decisione 2011/172/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità ed organismi in considerazione della situazione in Egitto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

considerando quanto segue:

(1)

Il 21 marzo 2011, il Consiglio ha adottato la decisione 2011/172/PESC (1).

(2)

In base ad un riesame della decisione 2011/172/PESC, è opportuno prorogare le misure restrittive contenute in tale decisione fino al 22 marzo 2015.

(3)

È opportuno, pertanto, modificare di conseguenza la decisione 2011/172/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 5 della decisione 2011/172/PESC, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La presente decisione si applica fino al 22 marzo 2015».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2014

Per il Consiglio

Il presidente

D. KOURKOULAS


(1)  Decisione 2011/172/PESC del Consiglio, del 21 marzo 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità ed organismi in considerazione della situazione in Egitto (GU L 76 del 22.3.2011, pag. 63).


21.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 85/10


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 marzo 2014

che autorizza l’immissione sul mercato dell’acido (6S)-5-metiltetraidrofolico, sale della glucosamina, quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2014) 1683]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(2014/154/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (1), in particolare l’articolo 7,

considerando quanto segue:

(1)

Il 28 luglio 2011 la società GNOSIS SpA ha presentato alle competenti autorità dell’Irlanda una richiesta d'immissione sul mercato dell’acido (6S)-5-metiltetraidrofolico, sale della glucosamina, quale nuovo ingrediente alimentare da utilizzare negli integratori alimentari.

(2)

L’organismo irlandese competente per la valutazione degli alimenti ha pubblicato una relazione di valutazione iniziale il 26 ottobre 2011. In tale relazione esso conclude che l’acido (6S)-5-metiltetraidrofolico, sale della glucosamina, soddisfa i criteri stabiliti all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97.

(3)

Il 28 febbraio 2012 la Commissione ha trasmesso la relazione di valutazione iniziale agli altri Stati membri.

(4)

Sono state presentate obiezioni motivate entro il termine di 60 giorni fissato all’articolo 6, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 258/97.

(5)

Il 14 settembre 2012 e il 5 marzo 2013 la Commissione ha consultato l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), chiedendole di effettuare una valutazione supplementare dell’acido (6S)-5-metiltetraidrofolico, sale della glucosamina, quale ingrediente alimentare, in conformità al regolamento (CE) n. 258/97.

(6)

L’11 settembre 2013 l’EFSA ha adottato un parere scientifico sull’acido (6S)-5-metiltetraidrofolico, sale della glucosamina, aggiunto come fonte di folato, a scopi nutrizionali, a integratori alimentari (2), concludendo che esso non è preoccupante in termini di sicurezza come fonte di folato.

(7)

Il parere offre una base sufficiente per stabilire che l’acido (6S)-5-metiltetraidrofolico, sale della glucosamina come fonte di folato soddisfa i criteri stabiliti all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97.

(8)

La direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), prevede disposizioni specifiche per l’utilizzo delle vitamine e dei minerali negli integratori alimentari. L’utilizzo dell’acido (6S)-5-metiltetraidrofolico, sale della glucosamina, dovrebbe essere autorizzato ferme restando le prescrizioni della legislazione sopracitata.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’acido (6S)-5-metiltetraidrofolico, sale della glucosamina come fonte di folato, specificato nell’allegato, può essere immesso sul mercato nell’Unione quale nuovo ingrediente alimentare da utilizzare negli integratori alimentari, ferme restando le disposizioni specifiche della direttiva 2002/46/CE.

Articolo 2

La denominazione dell’acido (6S)-5-metiltetraidrofolico, sale della glucosamina autorizzato dalla presente decisione, sull’etichettatura degli alimenti che lo contengono è «acido (6S)-5-metiltetraidrofolico, sale della glucosamina» o «5MTHF-glucosamina».

Articolo 3

GNOSIS SpA, Via Lavoratori Autobianchi 1, 20832 Desio (MB), Italia, è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2014

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.

(2)  EFSA Journal 2013;11(10):3358

(3)  Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51).


ALLEGATO

SPECIFICHE DELL’ACIDO (6S)-5-METILTETRAIDROFOLICO, SALE DELLA GLUCOSAMINA

Definizione:

Denominazione chimica

N-[4-[[[(6S)-2-ammino-1,4,5,6,7,8-esaidro-5-metil-4-oxo-6-pteridinil]metil]ammino]benzoil]-L- acido glutammico, sale della glucosamina

Formula chimica

C32H51N9O16

Peso molecolare

817,80 g/mol (anidro)

Descrizione: polvere di colore crema-marrone chiaro.

Identificazione:

N. CAS

1181972-37-1

Purezza:

Purezza diastereoisomerica

Almeno il 99 % di acido (6S)-5-metiltetraidrofolico

Saggio di glucosamina

34-36 % su base secca

Saggio di acido 5-metiltetraidrofolico

54-59 % su base secca

Contenuto di acqua

Non più dell’8,0 %

Piombo

Non più di 2,0 ppm

Cadmio

Non più di 1,0 ppm

Mercurio

Non più di 0,1 ppm

Arsenico

Non più di 2,0 ppm

Boro

Non più di 10 ppm

Criteri microbiologici:

Conta dei microrganismi aerobi totali

Non più di 100 cfu/g

Lieviti e muffe combinati totali

Non più di 100 cfu/g

Escherichia coli

Assente in 10 g


21.3.2014   

IT

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L 85/13


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 marzo 2014

che autorizza l’immissione sul mercato dell’olio di semi di coriandolo quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2014) 1689]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2014/155/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (1), in particolare l’articolo 7,

considerando quanto segue:

(1)

In data 21 luglio 2011 la società Nestec Ltd. ha chiesto alle competenti autorità dell’Irlanda di poter commercializzare l’olio di semi di coriandolo come nuovo ingrediente alimentare.

(2)

Il 19 ottobre 2011 l’organismo irlandese competente per la valutazione degli alimenti ha pubblicato la relazione di valutazione iniziale. In tale relazione la Food Safety Authority of Ireland (autorità irlandese per la sicurezza dei prodotti alimentari) ha dichiarato che non sono stati identificati problemi di sicurezza connessi al consumo di integratori alimentari contenenti olio di semi di coriandolo ai livelli di uso proposti di 600 mg/giorno, ritenendo pertanto che questo nuovo ingrediente soddisfi i criteri per i nuovi prodotti alimentari di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97.

(3)

L’8 novembre 2011 la Commissione ha trasmesso la relazione di valutazione iniziale agli altri Stati membri.

(4)

Sono state presentate obiezioni motivate entro il termine di sessanta giorni di cui all’articolo 6, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 258/97.

(5)

Il 14 febbraio 2013 la Commissione ha consultato l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) chiedendo un’ulteriore valutazione dell’olio di semi di coriandolo come ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97.

(6)

Il 10 ottobre 2013 l’EFSA ha adottato un parere scientifico sulla sicurezza dell’olio di semi di coriandolo quale nuovo ingrediente alimentare (2), in cui conclude che esso è sicuro per gli usi e ai livelli di uso proposti.

(7)

Il parere scientifico offre una base sufficiente per stabilire che, in relazione agli usi e ai livelli di uso proposti, l’olio di semi di coriandolo soddisfa i criteri di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97.

(8)

La direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) stabilisce i requisiti per gli integratori alimentari. È necessario autorizzare l’uso dell’olio di semi di coriandolo lasciando impregiudicate le prescrizioni della suddetta legislazione.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’olio di semi di coriandolo di cui all’allegato può essere immesso sul mercato dell’Unione quale nuovo ingrediente alimentare da utilizzare negli integratori alimentari nella dose massima di 600 mg al giorno fatte salve le disposizioni specifiche della direttiva 2002/46/CE.

Articolo 2

La denominazione del nuovo ingrediente alimentare autorizzato dalla presente decisione che deve comparire sull’etichetta del prodotto che lo contiene è «olio di semi di coriandolo».

Articolo 3

La società Nestec Ltd. Avenue Nestlé 55, 1800 Vevey, Svizzera, è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2014

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.

(2)  The EFSA Journal 2013; 11(10):3422

(3)  Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 luglio 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51.)


ALLEGATO

SPECIFICA DELL’OLIO DI SEMI DI CORIANDOLO

Definizione

L’olio di semi di coriandolo è un olio contenente gliceridi degli acidi grassi prodotti dai semi della pianta di coriandolo Coriandrum Sativum L.

Composizione degli acidi grassi

Acido palmitico (C16:0)

2—5 %

Acido stearico (C18:0)

< 1,5 %

Acido petroselinico (cis-C18: 1(n-12)]

60—75 %

Acido oleico (cis-C18:1 (n-9)]

8—15 %

Acido linoleico (C18:2)

12—19 %

Acido α-linoleico (C18:3)

< 1,0 %

Acidi grassi trans

Non più dell’1 %

Descrizione Colore giallognolo, sapore leggero.

Identificazione

N. CAS

8008-52-4

Purezza

Indice di rifrazione (20 °C)

1,466 – 1,474

Indice di acidità

Non superiore a 0,6 mg KOH/g

Indice di perossidi

Non oltre 5 meq/kg

Indice di iodio

88 – 102 unità

Indice di saponificazione

Tra 186 e 198 mg KOH/g

Sostanze insaponificabili

Non oltre 15 g/kg


21.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 85/15


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 marzo 2014

che istituisce un programma specifico di controllo e ispezione delle attività di pesca che sfruttano gli stock di tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo e di pesce spada nel Mediterraneo, e delle attività di pesca che sfruttano gli stock di sardine e acciughe nel Mar Adriatico settentrionale

[notificata con il numero C(2014) 1717]

(2014/156/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (1), in particolare l’articolo 95,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica a tutte le attività oggetto della politica comune della pesca, esercitate sul territorio degli Stati membri o nelle acque dell’Unione o da pescherecci dell’Unione o, fatta salva la responsabilità primaria dello Stato di bandiera, da cittadini degli Stati membri, e prevede in particolare che gli Stati membri provvedano affinché il controllo, l’ispezione e l’esecuzione delle norme siano effettuati in maniera non discriminatoria per quanto concerne settori, pescherecci o persone e sulla base della gestione del rischio.

(2)

Il regolamento (CE) n. 302/2009 (2) del Consiglio stabilisce i principi generali per l’applicazione, da parte della Comunità, di un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso (Thunnus thynnus) raccomandato dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico («ICCAT»).

(3)

Il regolamento (CE) n. 1967/2006 (3) del Consiglio stabilisce le norme relative alle misure tecniche, ai piani di gestione e alle misure specifiche per le specie altamente migratorie, ai fini della conservazione, della gestione e dello sfruttamento delle risorse acquatiche vive.

(4)

Nel maggio 2013, in concomitanza con la sua 37a riunione annuale, la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) ha adottato la raccomandazione CGPM 37/2013/1 (4) relativa a un piano di gestione pluriennale per le attività di pesca degli stock di piccoli pelagici nella sottozona geografica CGPM 17 (Adriatico settentrionale) e a misure di conservazione transitorie per le attività di pesca degli stock di piccoli pelagici nella sottozona geografica 18 (Adriatico meridionale).

(5)

In concomitanza con la sua riunione annuale del 2011, l’ICCAT ha adottato la raccomandazione [11-03] (5) per misure di gestione del pesce spada mediterraneo. Le disposizioni nelle raccomandazioni adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca sono vincolanti per gli Stati membri e, pertanto, sono pertinenti per la presente decisione, che stabilisce le modalità con cui gli Stati membri pianificano, programmano ed effettuano il controllo e l’ispezione delle attività esercitate nell’ambito della politica comune della pesca.

(6)

L’articolo 95 del regolamento (CE) n. 1224/2009 prevede che la Commissione possa determinare, di concerto con gli Stati membri interessati, le attività di pesca che saranno soggette a programmi specifici di controllo ed ispezione. I programmi specifici di controllo e ispezione devono definire gli obiettivi, le priorità e le procedure nonché i parametri di riferimento per le attività di ispezione; tali parametri sono stabiliti sulla base della gestione del rischio e sono soggetti a revisione periodica previa analisi dei risultati conseguiti. Gli Stati membri interessati sono tenuti ad adottare le misure necessarie per garantire l’attuazione dei programmi specifici di controllo e ispezione, in particolare per quanto riguarda le risorse umane e materiali da utilizzare e i periodi e le zone in cui saranno impiegate.

(7)

L’articolo 95, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009 prevede che il programma specifico di controllo ed ispezione precisi i parametri di riferimento per le attività di ispezione che devono essere stabiliti sulla base della gestione del rischio. A tal fine, è opportuno stabilire criteri comuni di valutazione e di gestione del rischio per le attività di controllo, ispezione e verifica per consentire la realizzazione in tempo utile delle analisi del rischio e delle valutazioni globali di tutte le informazioni pertinenti in materia di controllo e ispezione. I criteri comuni sono volti a garantire un approccio armonizzato in materia d'ispezioni e verifiche in tutti gli Stati membri e a creare condizioni paritarie per tutti gli operatori.

(8)

Il programma specifico di controllo e ispezione deve essere stabilito per il periodo compreso tra il 16 marzo 2014 e il 15 marzo 2018 e deve essere attuato da Croazia, Cipro, Francia, Grecia, Italia, Malta, Portogallo, Slovenia e Spagna.

(9)

A norma dell’articolo 98, paragrafi 1 e 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione (6), fatte salve le disposizioni contemplate da piani pluriennali, le autorità competenti degli Stati membri devono adottare un approccio basato sul rischio per la selezione dei pescherecci da ispezionare, avvalendosi di tutte le informazioni disponibili e, nel quadro di una strategia di controllo e di esecuzione basata sul rischio, svolgere le necessarie attività d'ispezione in modo obiettivo al fine di prevenire la conservazione a bordo, il trasbordo, lo sbarco, la trasformazione, il trasporto, il magazzinaggio, la commercializzazione e lo stoccaggio di prodotti della pesca derivanti da attività non conformi alle norme della PCP.

(10)

L’Agenzia europea di controllo della pesca istituita dal regolamento (CE) n. 768/2005 (7) del Consiglio («EFCA») coordina l’attuazione del programma specifico di controllo ed ispezione tramite un piano di impiego congiunto che dia forma concreta agli obiettivi, alle priorità, alle procedure e ai parametri di riferimento per le attività di ispezione stabiliti nel programma specifico di controllo ed ispezione e identifichi i mezzi di controllo ed ispezione che potrebbero essere messi in comune dagli Stati membri interessati. Occorre pertanto chiarire i rapporti tra le procedure definite dal programma specifico di controllo e ispezione e quelle definite dal piano di impiego congiunto.

(11)

Al fine di armonizzare le procedure di controllo e ispezione delle attività di pesca che sfruttano gli stock di tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo e di pesce spada nel Mediterraneo, e delle attività di pesca che sfruttano gli stock di sardine e acciughe nel Mare Adriatico settentrionale, nonché per garantire l’efficacia dei piani pluriennali e delle misure di gestione per questi stock e per le attività di pesca ivi afferenti, è opportuno stabilire norme per le attività di controllo e ispezione svolte dalle autorità competenti degli Stati membri interessati, compreso il reciproco accesso ai dati pertinenti. A tal fine, l’intensità e le priorità delle attività di controllo e ispezione devono essere determinate mediante opportuni parametri di riferimento e obiettivi.

(12)

Le attività congiunte d'ispezione e sorveglianza degli Stati membri devono essere svolte, ove del caso, conformemente ai piani di impiego congiunto stabiliti dall’EFCA, al fine di armonizzare le pratiche di controllo, ispezione e sorveglianza e di contribuire a un migliore coordinamento delle attività di controllo, ispezione e sorveglianza tra le autorità competenti di tali Stati membri.

(13)

I risultati ottenuti con l’applicazione del programma specifico di controllo e ispezione devono essere valutati mediante relazioni di valutazione annuali che ogni Stato membro interessato trasmette alla Commissione e all’EFCA.

(14)

Le misure di cui alla presente decisione sono state stabilite di concerto con gli Stati membri interessati. Tali Stati membri devono essere pertanto i destinatari della presente decisione.

(15)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato per la pesca e l’acquacoltura,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e definizioni

La presente decisione istituisce un programma specifico di controllo e ispezione delle attività di pesca che sfruttano gli stock di tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo e di pesce spada nel Mediterraneo, e delle attività di pesca che sfruttano gli stock di sardine e acciughe nel Mar Adriatico settentrionale.

L’Atlantico orientale, il Mediterraneo e il Mare Adriatico settentrionale vengono di seguito denominati «le zone interessate».

Ai fini della presente decisione si intende per:

a)

«Adriatico settentrionale», la zona definita come tale nell’allegato I al regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (8);

b)

«Mediterraneo», le sottozone 37.1, 37.2 e 37.3 dell’Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO);

c)

«Atlantico orientale», le aree VII, VIII, IX e X del Consiglio internazionale per l’esplorazione dei mari (CIEM) quali definite nell’allegato III al regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) e la divisione FAO 34.1.2.

Articolo 2

Campo di applicazione

1)   Il programma specifico di controllo e ispezione riguarda in particolare le seguenti attività:

a)

le attività di pesca ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 nelle zone interessate;

b)

le attività inerenti alla pesca, compresi l’allevamento, la pesatura, la trasformazione, la commercializzazione, il trasporto e il magazzinaggio dei prodotti della pesca;

c)

la pesca sportiva e ricreativa;

d)

l’importazione quale definita all’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio (10);

e)

l’esportazione quale definita all’articolo 2, paragrafo 13, del regolamento (CE) n. 1005/2008;

2)   Il programma specifico di controllo e ispezione si applica fino al 15 marzo 2018.

3)   Il programma specifico di controllo e ispezione è attuato da Croazia, Cipro, Francia, Grecia, Italia, Malta, Portogallo, Slovenia e Spagna («gli Stati membri interessati»).

CAPO II

OBIETTIVI, PRIORITÀ, PROCEDURE E PARAMETRI DI RIFERIMENTO

Articolo 3

Obiettivi

1)   Il programma specifico di controllo e ispezione garantisce l’attuazione armonizzata ed efficace delle misure di conservazione e di controllo applicabili agli stock di cui all’articolo 1.

2)   Le attività di controllo e ispezione svolte nell’ambito del programma specifico di controllo ed ispezione intendono in particolare garantire il rispetto delle seguenti disposizioni:

a)

la gestione delle possibilità di pesca e le condizioni specifiche ad esse eventualmente associate, compreso il monitoraggio dell’utilizzo dei contingenti e del regime dello sforzo nelle zone interessate;

b)

gli obblighi in materia di dichiarazione applicabili alle attività di pesca, in particolare per quanto concerne l’affidabilità dei dati registrati e comunicati;

c)

l’obbligo di sbarcare tutte le catture per gli stock e le zone interessate dalla presente decisione che sono soggette a un obbligo di sbarco ai sensi del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (11);

d)

disposizioni specifiche approvate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca in merito agli stock e alle zone interessate dalla presente decisione.

Articolo 4

Priorità

1)   Gli Stati membri interessati effettuano attività di controllo ed ispezione con riguardo alle attività di pesca praticate dai pescherecci e alle attività inerenti alla pesca praticate da altri operatori sulla base di una strategia di gestione del rischio, conformemente all’articolo 4, paragrafo 18, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e all’articolo 98 del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011.

2)   Ogni peschereccio, gruppo di pescherecci, categoria di attrezzi di pesca, operatore o attività inerente alla pesca, per ciascuno stock di cui all’articolo 1, è oggetto di controlli e ispezioni in funzione del livello di priorità attribuito a norma del paragrafo 3.

3)   Ogni Stato membro interessato attribuisce un livello di priorità in base ai risultati della valutazione del rischio effettuata conformemente alle procedure di cui all’articolo 5.

Articolo 5

Procedure relative alla valutazione del rischio

1)   Gli Stati membri valutano i rischi inerenti agli stock e alle aree interessate sulla base della tabella di cui all’allegato I.

2)   La valutazione del rischio effettuata da ciascuno Stato membro esamina, sulla base dell’esperienza acquisita e facendo uso di tutte le informazioni disponibili e pertinenti, la probabilità che una determinata infrazione venga commessa e, nel caso, le possibili conseguenze. Combinando questi elementi, ciascuno Stato membro stabilisce un livello di rischio («molto basso», «basso», «medio», «alto» e «molto alto») per ciascuna categoria d'ispezione di cui all’articolo 4, paragrafo 2.

3)   Nel caso in cui un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro che non rientra fra quelli interessati, o un peschereccio di un paese terzo, operi nelle zone di cui all’articolo 1, a tale peschereccio viene attribuito un livello di rischio in conformità del paragrafo 3. In assenza d'informazioni e a meno che le autorità di bandiera non forniscano, nel quadro dell’articolo 9, i risultati della propria valutazione del rischio effettuata a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, e del paragrafo 3, al peschereccio in questione viene attribuito un livello di rischio «molto alto».

Articolo 6

Strategia di gestione del rischio

1)   Sulla base della propria valutazione del rischio, ciascuno Stato membro interessato definisce una strategia di gestione del rischio volta a garantire il rispetto delle norme. Tale strategia implica l’identificazione, la descrizione e l’assegnazione di strumenti di controllo e mezzi d'ispezione adeguati ed efficaci sotto il profilo dei costi, in relazione alla natura e al livello stimato di ciascun rischio, nonché il raggiungimento di parametri di riferimento.

2)   La strategia di gestione del rischio di cui al paragrafo 1 è coordinata a livello regionale tramite un piano di impiego congiunto quale definito all’articolo 2, lettera c), del regolamento (CΕ) n. 768/2005.

Articolo 7

Collegamento con le procedure dei piani d'impiego congiunto

1)   Nell’ambito di un piano d'impiego congiunto, se del caso, ciascuno Stato membro interessato comunica all’EFCA i risultati della valutazione del rischio effettuata conformemente all’articolo 5, paragrafo 3, e, in particolare, un elenco dei livelli stimati di rischio e degli obiettivi corrispondenti in materia di ispezione.

2)   Se del caso, gli elenchi relativi ai livelli di rischio e agli obiettivi di cui al paragrafo 1 sono aggiornati sulla base delle informazioni raccolte durante le operazioni congiunte di ispezione e sorveglianza. L’EFCA è informata senza indugio al termine di ciascun aggiornamento.

3)   L’EFCA utilizza le informazioni ricevute dagli Stati membri interessati per coordinare la strategia di gestione del rischio a livello regionale a norma dell’articolo 6, paragrafo 2.

Articolo 8

Parametri di riferimento

1)   Fatti salvi i parametri di riferimento definiti all’allegato I del regolamento (CE) n. 1224/2009 e all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, i parametri di riferimento per i pescherecci, le tonnare o gli altri operatori che presentano un livello di rischio «alto» e «molto alto» sono fissati nell’allegato II.

2)   Con riguardo ad alcune delle specie oggetto della presente decisione, nell’allegato II sono fissati obiettivi di controllo per tutti i livelli di rischio.

3)   I parametri di riferimento per le tonnare, i pescherecci o gli altri operatori che presentano un livello di rischio «molto basso», «basso» e «medio» sono fissati dagli Stati membri interessati mediante i programmi nazionali di controllo di cui all’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e le misure nazionali di cui all’articolo 95, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1224/2009.

4)   In deroga ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono anche applicare parametri di riferimento diversi, espressi in termini di livelli superiori di conformità, a condizione che:

a)

un’analisi dettagliata delle attività di pesca o delle attività inerenti alla pesca e degli aspetti connessi all’esecuzione giustifichi la necessità di fissare parametri di riferimento espressi in termini di livelli superiori di conformità;

b)

i parametri di riferimento espressi in termini di livelli superiori di conformità siano notificati alla Commissione e quest’ultima non sollevi obiezioni in proposito entro un termine di 90 giorni; inoltre essi non devono essere discriminatori e non devono compromettere gli obiettivi, le priorità e le procedure fondate sul rischio definiti dal programma specifico di controllo ed ispezione.

5)   Tutti i parametri di riferimento e gli obiettivi sono valutati annualmente sulla scorta delle relazioni di valutazione di cui all’articolo 13, paragrafo 1, e, se del caso, sono rivisti di conseguenza nell’ambito della valutazione di cui all’articolo 13, paragrafo 4.

6)   Se del caso, i parametri di riferimento di cui al presente articolo vengono resi effettivi da un piano di impiego congiunto.

CAPO III

ATTUAZIONE

Articolo 9

Cooperazione fra gli Stati membri e con i paesi terzi

1)   Gli Stati membri interessati cooperano ai fini dell’attuazione del programma specifico di controllo e ispezione.

2)   Se del caso, tutti gli altri Stati membri cooperano con gli Stati membri interessati.

3)   Gli Stati membri possono cooperare con le autorità competenti dei paesi terzi ai fini dell’attuazione del programma specifico di controllo e ispezione.

Articolo 10

Attività congiunte d'ispezione e sorveglianza

1)   Al fine di migliorare l’efficienza e l’efficacia dei propri sistemi nazionali di controllo della pesca, gli Stati membri interessati effettuano attività congiunte di ispezione e sorveglianza nelle acque sotto la loro giurisdizione e, se del caso, sul loro territorio. Se del caso, tali attività sono svolte nel quadro dei piani di impiego congiunto di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 768/2005.

2)   Ai fini delle attività congiunte d'ispezione e sorveglianza, gli Stati membri interessati:

a)

provvedono affinché gli ispettori di altri Stati membri interessati siano invitati a partecipare alle attività congiunte d'ispezione e sorveglianza;

b)

stabiliscono procedure operative congiunte applicabili alle loro navi di sorveglianza;

c)

designano, se del caso, i punti di contatto di cui all’articolo 80, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009.

3)   Alle attività congiunte d'ispezione e sorveglianza possono partecipare funzionari e ispettori dell’Unione.

Articolo 11

Scambio di dati

1)   Ai fini dell’attuazione del programma specifico di controllo e ispezione, ogni Stato membro interessato provvede allo scambio elettronico diretto dei dati di cui all’articolo 111 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e all’allegato XII del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 con altri Stati membri interessati e con l’EFCA.

2)   I dati di cui al paragrafo 1 riguardano le attività di pesca e le attività inerenti alla pesca svolte nelle zone contemplate dal programma specifico di controllo ed ispezione.

Articolo 12

Informazioni

1)   In attesa della piena attuazione del capo III, titolo XII, del regolamento (CE) n. 1224/2009, e conformemente al formato previsto all’allegato III della presente decisione, ciascuno Stato membro interessato comunica per via elettronica alla Commissione e all’EFCA le seguenti informazioni:

a)

l’identificazione, la data e il tipo di ciascuna operazione di controllo o di ispezione effettuata;

b)

l’identificazione di ciascun peschereccio (numero del registro della flotta dell’Unione), tonnara, veicolo o operatore (nome della società) soggetto a un controllo o a un’ispezione;

c)

se del caso, il tipo di attrezzo ispezionato, e

d)

nel caso in cui siano state constatate una o più infrazioni:

i)

il tipo o i tipi di infrazione constatati;

ii)

lo stato di avanzamento del procedimento relativo alle infrazioni (ad esempio, indagine in corso, caso pendente, appello), e

iii)

la sanzione o le sanzioni comminate in caso di infrazione: entità delle ammende, valore del pesce o dell’attrezzo confiscato, punti assegnati a norma dell’articolo 126, paragrafo 1, del regolamento d'esecuzione (UE) n. 404/2011 o ogni altro tipo di sanzione.

2)   Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono comunicate per ciascun controllo o ispezione e vengono riportate e aggiornate in ciascuna relazione fino alla conclusione del procedimento a norma del diritto dello Stato membro interessato. Qualora in seguito al rilevamento di un’infrazione grave non venga preso alcun provvedimento occorre darne motivazione.

3)   Per le attività di pesca che sfruttano gli stock di tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo e di pesce spada nel Mediterraneo, le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono trasmesse per via elettronica alla Commissione e all’EFCA il 15 settembre e sono aggiornate il 31 gennaio dell’anno successivo.

4)   Per le attività di pesca che sfruttano gli stock di sardine e acciughe nel Mare Adriatico settentrionale, le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono trasmesse per via elettronica alla Commissione e all’EFCA il 15 aprile e sono aggiornate il 31 gennaio dell’anno successivo.

Articolo 13

Valutazione

1)   Ogni Stato membro interessato trasmette alla Commissione e all’EFCA, entro il 31 marzo dell’anno successivo all’anno civile in questione, una relazione di valutazione relativa all’efficacia delle attività di controllo ed ispezione svolte nell’ambito del programma specifico di controllo ed ispezione.

2)   La relazione di valutazione di cui al paragrafo 1 include almeno le informazioni di cui all’allegato IV. Gli Stati membri interessati possono inoltre includere nella loro relazione di valutazione altre misure (ad esempio, sessioni di formazione o di informazione destinate a migliorare il rispetto delle norme da parte dei pescherecci e degli altri operatori).

3)   Nel quadro della valutazione annuale dell’efficacia dei piani di impiego congiunto di cui all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 768/2005, l’EFCA tiene conto delle relazioni di valutazione di cui al paragrafo 1.

4)   La Commissione organizza una volta all’anno una riunione del Comitato per la pesca e l’acquacoltura al fine di valutare l’idoneità, l’adeguatezza e l’efficacia del programma specifico di controllo ed ispezione nonché il suo impatto generale sul rispetto delle norme da parte dei pescherecci, delle tonnare e degli altri operatori, sulla base delle relazioni di valutazione di cui al paragrafo 1. I parametri di riferimento e gli obiettivi di cui all’allegato II possono essere riesaminati di conseguenza.

Articolo 14

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2014

Per la Commissione

Maria DAMANAKI

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio, del 6 aprile 2009, concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo che modifica il regolamento (CE) n. 43/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 1559/2007 (GU L 96 del 15.4.2009, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94, (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11).

(4)  Raccomandazione CGPM 37/2013/1 relativa a un piano di gestione pluriennale per le attività di pesca degli stock di piccoli pelagici nella sottozona geografica CGPM 17 (Adriatico settentrionale) e a misure di conservazione transitorie per le attività di pesca degli stock di piccoli pelagici nella sottozona geografica 18 (Adriatico meridionale).

(5)  Raccomandazione ICCAT per misure di gestione del pesce spada mediterraneo nel quadro dell’ICCAT.

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell’8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1).

(7)  Regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio, del 26 aprile 2005, che istituisce un’Agenzia europea di controllo della pesca e modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).

(8)  Regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall’accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che modifica il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo (GU L 347 del 30.12.2011, pag. 44).

(9)  Regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009 relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell’Atlantico nord-orientale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70).

(10)  Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

(11)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica il regolamento (CE) n. 1954/2003 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, il regolamento (CE) n. 639/2004 del Consiglio e la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).


ALLEGATO I

PROCEDURE RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Ogni peschereccio, gruppo di pescherecci, categoria di attrezzi di pesca, operatore, e/o attività inerente alla pesca, per i vari stock e le varie zone di cui all’articolo 1, sono soggetti a controlli e ispezioni in funzione del livello di priorità attribuito. Il livello di priorità è attribuito in funzione dell’esito della valutazione del rischio effettuata da ciascuno Stato membro interessato, o da qualunque altro Stato membro ai soli fini dell’applicazione dell’articolo 5, paragrafo 4, sulla base della procedura descritta di seguito:

Descrizione del rischio

[in funzione del rischio, del tipo di pesca, della zona e dei dati disponibili]

Indicatore

[in funzione del rischio, del tipo di pesca, della zona e dei dati disponibili]

Fase della catena della pesca/della commercializza-zione (quando e dove il rischio si manifesta)

Elementi da prendere in considerazione

[in funzione del rischio, del tipo di pesca, della zona e dei dati disponibili]

Frequenza nel tipo di pesca (1)

Possibili conseguenze (1)

Livello di rischio (1)

[Nota: i rischi identificati dagli Stati membri devono essere conformi agli obiettivi definiti all’articolo 3]

 

 

Livelli di catture/sbarchi ripartiti per pescherecci, stock e attrezzi;

disponibilità di contingenti per i pescherecci, ripartita per pescherecci, stock e attrezzi;

utilizzo di casse standardizzate;

livello e fluttuazione del prezzo di mercato per i prodotti della pesca sbarcati (prima vendita);

numero di ispezioni svolte precedentemente e numero di infrazioni rilevate per il peschereccio e/o ogni altro operatore interessato;

obbligo di sbarco a decorrere dal 1o gennaio 2015 ai sensi del regolamento (UE) n. 1380/2013;

antecedenti e/o potenziale pericolo di frode correlati al porto/luogo/regione e al mestiere;

ogni altra informazione pertinente.

Alta/

media/

scarsa/ o

irrilevante

Gravi/

rilevanti/

accettabili/marginali

Molto basso/basso/me-dio/alto/molto alto


(1)  

Nota: Elementi che devono essere valutati dagli Stati membri. La valutazione del rischio esamina, sulla base dell’esperienza acquisita e facendo uso di tutte le informazioni disponibili e pertinenti, la probabilità che una determinata infrazione venga commessa e, nel caso, le possibili conseguenze.


ALLEGATO II

PARAMETRI DI RIFERIMENTO

1.   Livello d'ispezioni in mare (inclusa, se del caso, la sorveglianza aerea)

I parametri di riferimento e gli obiettivi di seguito indicati devono essere raggiunti annualmente per le ispezioni in mare dei pescherecci impegnati in attività di pesca che sfruttano gli stock di tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo, di pesce spada nel Mediterraneo e di sardine e acciughe nel Mar Adriatico settentrionale, qualora le ispezioni in mare siano pertinenti in relazione alla fase della catena della pesca e rientrino nella strategia di gestione del rischio:

Parametri di riferimento annui (1)

Livello di rischio stimato per i pescherecci ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2

Alto

Molto alto

Tipo di pesca n. 1 tonno rosso

Ispezione in mare di almeno il [2,5] % delle bordate di pesca effettuate da pescherecci a rischio «alto» che praticano il tipo di pesca in questione.

Ispezione in mare di almeno il [5] % delle bordate di pesca effettuate da pescherecci a rischio «molto alto» che praticano il tipo di pesca in questione.

Obiettivi

Qualsiasi livello di rischio

Tipo di pesca n. 1 tonno rosso

Indipendentemente dai parametri di riferimento sopra definiti, con riguardo alle operazioni di trasferimento l’obiettivo è quello d'ispezionarne il maggior numero possibile.

Tipo di pesca n. 2 pesce spada

Per le ispezioni in mare, la priorità è accordata al rispetto delle misure tecniche e dei periodi di chiusura.

Tipo di pesca n. 3 sardine e acciughe

Ispezione in mare di almeno il 20 % dei pescherecci che sfruttano gli stock in questione nel corso della rispettiva campagna di pesca.

2.   Livello d'ispezioni a terra (inclusi i controlli documentali e le ispezioni nei porti o al momento della prima vendita)

I parametri di riferimento e gli obiettivi di seguito indicati devono essere raggiunti annualmente per le ispezioni a terra (compresi i controlli documentali e le ispezioni nei porti o al momento della prima vendita) dei pescherecci e di altri operatori impegnati in attività di pesca che sfruttano gli stock di tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo, di pesce spada nel Mediterraneo e di sardine e acciughe nell’Adriatico settentrionale, qualora le ispezioni a terra siano pertinenti in relazione alla fase della catena della pesca/della commercializzazione e rientrino nella strategia di gestione del rischio.

Parametri di riferimento annui (2)

Livello di rischio per i pescherecci e/o altri operatori (primo acquirente)

Alto

Molto alto

Tipo di pesca n. 1 tonno rosso

Ispezione in porto di almeno il [10] % dei quantitativi totali sbarcati da pescherecci a rischio «alto»

Ispezione in porto di almeno il [15] % dei quantitativi totali sbarcati da pescherecci a rischio «molto alto»

Tipo di pesca n. 3 sardine e acciughe

Ispezione in porto di almeno il [10] % dei quantitativi totali sbarcati da pescherecci a rischio «alto»

Ispezione in porto di almeno il [15] % dei quantitativi totali sbarcati da pescherecci a rischio «molto alto»

Obiettivi

Qualsiasi livello di rischio

Tipo di pesca n. 2 pesce spada

Per le ispezioni a terra, la priorità è accordata al rispetto delle misure tecniche e dei periodi di chiusura.

Le ispezioni condotte successivamente allo sbarco o al trasbordo vengono utilizzate in particolare come meccanismo complementare di controllo incrociato per verificare l’affidabilità delle informazioni registrate e comunicate in relazione alle catture e agli sbarchi.

3.   Livello d'ispezione nelle tonnare e negli allevamenti

I parametri di riferimento di seguito indicati devono essere raggiunti annualmente per le ispezioni nelle tonnare e negli allevamenti di tonno rosso nelle zone interessate, qualora le ispezioni in mare siano pertinenti in relazione alla fase della catena della pesca/della commercializzazione e rientrino nella strategia di gestione del rischio.

Parametri di riferimento annui (3)

Livello di rischio per tonnare e/o altri operatori (operatore dell’allevamento o primo acquirente)

Qualsiasi livello di rischio

Tipo di pesca n. 1 tonno rosso

Ispezione del 100 % delle operazioni d'ingabbiamento e trasferimento presso tonnare e allevamenti, compreso il rilascio in mare del pescato.


(1)  espressi in % annua delle bordate effettuate nella zona dalle navi a rischio alto e molto alto.

(2)  espressi in % annua dei quantitativi sbarcati da pescherecci a rischio alto e molto alto.

(3)  espressi in % annua dei quantitativi implicati in operazioni di ingabbiamento presso tonnare e allevamenti a rischio «alto» e «molto alto», compresi i trasferimenti e i rilasci in mare del pescato.


ALLEGATO III

INFORMAZIONI PERIODICHE RELATIVE ALL’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA SPECIFICO DI CONTROLLO E ISPEZIONE

Formato per la comunicazione delle informazioni da trasmettere a norma dell’articolo 12 per ciascuna ispezione da includere nella relazione:

Nome dell’elemento

Codice

Descrizione e contenuto

Identificazione dell’ispezione

II

Codice del paese (ISO alpha2) + 9 cifre, ad esempio DK201200000

Data dell’ispezione

DA

AAAA-MM-GG

Tipo d'ispezione o di controllo

IT

In mare, a terra, trasporto, trasferimento, trasferimento di controllo, ingabbiamento, stoccaggio, trasbordo, rilascio, documento (da indicare)

Identificazione di ciascun peschereccio, veicolo o operatore

ID

Numero di registro della flotta dell’Unione e numero di registrazione ICCAT (se del caso), nome del peschereccio, tonnare, identificazione del veicolo e/o ragione sociale dell’operatore, compresi gli allevamenti

Tipo di attrezzo da pesca

GE

Codice dell’attrezzo basato sulla «Classificazione Statistica Internazionale Standardizzata degli Attrezzi da Pesca» della FAO

Infrazione

SI

S = sì, N = no

Tipo di infrazione constatata

TS

Descrizione dell’infrazione con indicazione della relativa disposizione.

Se del caso, specificare il tipo d'infrazione grave constatata, facendo riferimento al numero (colonna di sinistra) menzionato nell’allegato XXX del regolamento di esecuzione n. 404/2011. Inoltre, le infrazioni gravi di cui all’articolo 90, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento sul controllo devono essere identificate rispettivamente con i numeri «13», «14» e «15». Inoltre (se del caso), le infrazioni gravi di cui all’allegato VI del regolamento (CE) n. 302/2009 devono essere identificate rispettivamente con le lettere «a», «b»,…«p».

Quantitativo di pesce in questione, per specie

AF

Indicare i quantitativi interessati di ciascuna delle specie a bordo o (per il tonno rosso vivo) nella gabbia (per il tonno rosso: peso e numero di individui)

Stato di avanzamento del procedimento

FU

Indicare lo stato di avanzamento: IN CORSO, APPELLO O ARCHIVIATO

Ammenda

SF

Ammenda in euro, ad esempio 500

Confisca

SC

CATTURE/ATTREZZO/ALTRO in caso di confisca fisica. Importo confiscato in caso di valore delle catture/degli attrezzi in euro, ad esempio 10 000

Altro

SO

In caso di revoca della licenza/autorizzazione, indicare LI o AU + il numero di giorni, ad esempio AU30.

Punti

SP

Numero di punti assegnati, ad esempio 12

Osservazioni

RM

Se alla constatazione di un’infrazione non ha fatto seguito l’adozione di opportune misure, darne motivazione con testo libero.


ALLEGATO IV

CONTENUTO DELLE RELAZIONI DI VALUTAZIONE

Le relazioni di valutazione devono contenere almeno le seguenti informazioni.

I.   Analisi generale delle attività di controllo, ispezione ed esecuzione effettuate (per ogni Stato membro interessato)

Descrizione dei rischi identificati dallo Stato membro interessato e del contenuto della strategia di gestione del rischio adottata, compresa una descrizione della procedura di riesame e di revisione;

raffronto tra il tipo di strumenti di controllo ed ispezione utilizzati e il numero di mezzi di ispezione utilizzati/numero di mezzi forniti nell’esecuzione del programma specifico di controllo ed ispezione, comprese la durata e le zone in cui sono stati utilizzati;

raffronto tra il tipo di strumenti di controllo ed ispezione utilizzati e il numero di attività di controllo ed ispezione effettuate (completare sulla base delle informazioni fornite in conformità dell’allegato III)/il numero di infrazioni gravi constatate e, ove possibile, analisi dei motivi che hanno condotto a commettere tali infrazioni;

sanzioni imposte per le infrazioni gravi (completare in base alle informazioni trasmesse in conformità dell’allegato III);

analisi di altre azioni (diverse dalle attività di controllo, d’ispezione e di esecuzione, ad esempio, sessioni di formazione o di informazione) destinate ad avere un impatto sul rispetto delle norme da parte delle navi da pesca e/o di altri operatori [ad esempio: numero di attrezzi più selettivi utilizzati, numero di campioni di merluzzo bianco/novellame ecc.].

II.   Analisi dettagliata delle attività di controllo, ispezione ed esecuzione effettuate (per ogni Stato membro interessato)

Analisi delle attività d'ispezione in mare (compresa se del caso la sorveglianza aerea), in particolare:

raffronto tra il numero di navi pattuglia previste/messe a disposizione;

percentuale di infrazioni in mare;

percentuale di ispezioni in mare su pescherecci che presentano un livello di rischio «molto basso», «basso» o «medio» che hanno permesso di constatare una o più infrazioni;

percentuale di ispezioni in mare su pescherecci che presentano un livello di rischio «alto» o «molto alto» che hanno permesso di constatare una o più infrazioni;

tipo e livello delle sanzioni/valutazione dell’effetto deterrente.

Analisi delle attività d'ispezione a terra (compresi i controlli documentali e le ispezioni nei porti, al momento della prima vendita o in occasione di trasbordi), in particolare:

raffronto tra il numero di unità d'ispezione a terra previste/messe a disposizione;

percentuale di infrazioni a terra;

percentuale di ispezioni a terra su pescherecci e/o operatori che presentano un livello di rischio «molto basso», «basso» o «medio» che hanno permesso di constatare una o più infrazioni;

percentuale di ispezioni a terra su pescherecci e/o operatori che presentano un livello di rischio «alto» o «molto alto» che hanno permesso di constatare una o più infrazioni;

tipo e livello delle sanzioni/valutazione dell’effetto deterrente.

Analisi delle attività d'ispezione (compresi i controlli documentali e le ispezioni) realizzate nelle tonnare e negli impianti di ingrasso e di allevamento, in particolare:

Per operazioni d'ingabbiamento:

raffronto tra le ispezioni realizzate/previste;

tasso di infrazioni relativo alle operazioni di trasferimento, ingabbiamento e rilascio;

tipo e livello delle sanzioni/valutazione dell’effetto deterrente.

Per le tonnare:

raffronto delle ispezioni realizzate, considerando che il 100 % delle operazioni di raccolta e trasferimento, ingabbiamento e rilascio viene ispezionato nelle tonnare, compresi i trasferimenti negli allevamenti e nelle gabbie di trasporto;

tasso di infrazioni nelle tonnare;

tipo e livello delle sanzioni/valutazione dell’effetto deterrente.

Analisi dei parametri di riferimento espressi in termini di livelli di conformità (se del caso), in particolare:

raffronto tra il numero di mezzi di ispezione previsti/messi a disposizione;

percentuale di infrazioni ed evoluzione (rispetto ai 2 anni precedenti);

percentuale di ispezioni su pescherecci/operatori che hanno permesso di constatare una o più infrazioni;

tipo e livello delle sanzioni/valutazione dell’effetto deterrente.

Analisi di altre attività d'ispezione e di controllo: trasbordo, sorveglianza aerea, importazione/esportazione ecc. e altre azioni, quali sessioni di formazione o informazione destinate ad avere un impatto sul rispetto delle norme da parte dei pescherecci e/o di altri operatori.

III.   Proposte volte a migliorare l’efficacia delle attività di controllo, ispezione ed esecuzione effettuate (per ogni Stato membro interessato)