ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2014.084.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 84

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

57.° anno
20 marzo 2014


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 248/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 260/2012 per quanto riguarda la migrazione ai bonifici e agli addebiti diretti a livello di Unione ( 1 )

1

 

*

Regolamento (UE) n. 249/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che abroga il regolamento (CE) n. 827/2004 del Consiglio che vieta l’importazione di tonno obeso dell’Atlantico (Thunnus obesus) originario della Bolivia, della Cambogia, della Georgia, della Guinea equatoriale e della Sierra Leone e che abroga il regolamento (CE) n. 1036/2001

4

 

*

Regolamento (UE) n. 250/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che istituisce un programma per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea (programma Hercule III) e che abroga la decisione n. 804/2004/CE

6

 

*

Regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio

14

 

*

Regolamento (UE) n. 252/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio, per quanto riguarda le competenze di esecuzione e i poteri delegati da conferire alla Commissione

35

 

*

Regolamento (UE) n. 253/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 510/2011 al fine di definire le modalità di conseguimento dell’obiettivo del 2020 di ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli commerciali leggeri nuovi ( 1 )

38

 

*

Regolamento (UE) n. 254/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, relativo a un programma pluriennale per la tutela dei consumatori per il periodo 2014-2020 e che abroga la decisione n. 1926/2006/CE

42

 

*

Regolamento (UE) n. 255/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, recante modifica dei regolamenti del Consiglio (CE) n. 2008/97, (CE) n. 779/98 e (CE) n. 1506/98 concernenti le importazioni di olio d’oliva e di altri prodotti agricoli dalla Turchia con riguardo ai poteri delegati e alle competenze di esecuzione da conferire alla Commissione

57

 

*

Regolamento (UE) n. 256/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla comunicazione alla Commissione di progetti di investimento nelle infrastrutture per l’energia nell’Unione europea che sostituisce il regolamento (UE, Euratom) n. 617/2010 del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 736/96 del Consiglio

61

 

*

Regolamento (UE) n. 257/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, recante modifica del regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio per quanto concerne la partecipazione della Groenlandia all’attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley

69

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno ( 1 )

72

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione n. 136/2014/UE del Consiglio, del 20 febbraio 2014, che stabilisce norme e procedure che consentono la partecipazione della Groenlandia al sistema di certificazione del processo di Kimberley

99

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

REGOLAMENTI

20.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 84/1


REGOLAMENTO (UE) N. 248/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 26 febbraio 2014

che modifica il regolamento (UE) n. 260/2012 per quanto riguarda la migrazione ai bonifici e agli addebiti diretti a livello di Unione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Insieme al regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) il regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) costituisce un elemento importante per la realizzazione di un’area unica dei pagamenti in euro (SEPA), nella quale non si deve effettuare alcuna distinzione fra pagamenti nazionali e transfrontalieri in euro. L’obiettivo principale del regolamento (UE) n. 260/2012 è la migrazione da bonifici e addebiti diretti nazionali a bonifici e addebiti diretti SEPA armonizzati, effettuata tra l’altro fornendo ai cittadini dell’Unione un unico numero di conto bancario internazionale (IBAN) utilizzabile per tutti i bonifici e le operazioni di addebito diretto denominati in euro.

(2)

Il regolamento (UE) n. 260/2012 prevede che la migrazione alla SEPA abbia luogo entro il 1o febbraio 2014, in modo da garantire ai prestatori di servizi di pagamento e agli utilizzatori di servizi di pagamento un periodo di tempo sufficiente per adeguare le proprie procedure ai requisiti tecnici che la migrazione ai bonifici e agli addebiti diretti SEPA comporta.

(3)

Dal momento dell’adozione del regolamento (UE) n. 260/2012 la Commissione e la Banca centrale europea hanno monitorato attentamente i progressi della migrazione alla SEPA. Si sono svolte diverse riunioni con gli Stati membri, le autorità pubbliche nazionali e i partecipanti al mercato. La Banca centrale europea ha pubblicato periodicamente relazioni sui progressi compiuti in materia di migrazione alla SEPA sulla base dei dati sui pagamenti raccolti dalle banche centrali nazionali. Tali relazioni indicano che diversi Stati membri della zona euro sono a buon punto, con tassi di migrazione dei bonifici già attualmente prossimi al 100 %. La grande maggioranza dei prestatori di servizi di pagamento hanno riferito di essersi già conformati ai requisiti SEPA. Tuttavia, in vari altri Stati membri i tassi di migrazione sono al di sotto delle attese, in particolare per gli addebiti diretti.

(4)

Il 14 maggio 2013, il Consiglio Ecofin ha sottolineato nuovamente nelle sue conclusioni l’importanza della migrazione alla SEPA, osservando che si era lungi dal suo completamento e che tutti i partecipanti al mercato dovevano impegnarsi immediatamente perché il completamento avvenisse in tempo. È stato adottato un piano d’azione nell’ambito del quale i commercianti, le imprese, le PMI e le amministrazioni pubbliche sono stati invitati a prendere immediatamente le misure concrete necessarie per adeguare i propri processi interni e comunicare ai propri clienti i loro dati IBAN.

(5)

Nonostante i notevoli sforzi compiuti dalla Banca centrale europea, dagli Stati membri, dalle loro autorità pubbliche nazionali e dai partecipanti al mercato nel corso degli ultimi mesi, dalle ultime statistiche sulla migrazione emerge che il tasso di migrazione globale ai bonifici SEPA nella zona euro è aumentato dal 40 % nel giugno 2013 a solo circa il 64 % nel novembre 2013, mentre il tasso globale di migrazione agli addebiti diretti SEPA ha raggiunto solo il 26 %. Per quanto i dati nazionali mostrino buoni progressi in diversi Stati membri, vi è ancora un significativo gruppo di Stati membri che è molto in ritardo rispetto ai tassi di migrazione previsti. Pertanto, è molto improbabile che tutti i partecipanti al mercato si conformino alla SEPA entro il 1o febbraio 2014.

(6)

Dal 1o febbraio 2014, dovendo rispettare gli obblighi giuridici, le banche e gli altri prestatori di servizi di pagamento non potranno trattare i bonifici e gli addebiti diretti non conformi agli standard SEPA, sebbene, come già accade, essi sarebbero tecnicamente in grado di trattare tali pagamenti continuando ad usare gli schemi di pagamento tradizionali, parallelamente all’esecuzione dei bonifici SEPA e degli addebiti diretti SEPA. In assenza di una migrazione completa a bonifici SEPA e agli addebiti diretti SEPA, non possono essere pertanto esclusi ritardi nei pagamenti, che potrebbero riguardare tutti gli utilizzatori dei servizi di pagamento e in particolare le PMI e i consumatori.

(7)

È essenziale evitare che il mancato completamento della SEPA entro il 1o febbraio 2014 crei inutili perturbazioni dei pagamenti. I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero pertanto essere autorizzati, per un periodo di tempo limitato, a continuare il trattamento delle operazioni di pagamento mediante i sistemi tradizionali, parallelamente al trattamento dei bonifici SEPA e degli addebiti diretti SEPA, come accade attualmente. Dovrebbe pertanto essere introdotto un periodo di transizione per consentire il proseguimento del trattamento parallelo dei pagamenti in formati diversi. Visti i dati attuali e il ritmo previsto della migrazione, è considerato opportuno un periodo di transizione aggiuntivo una tantum di sei mesi. È opportuno considerare tale salvaguardia dei sistemi tradizionali non conformi alla SEPA come una misura eccezionale della durata minima possibile, in quanto per sfruttare appieno i vantaggi di un mercato dei pagamenti integrato è necessaria una migrazione rapida e globale. È anche importante limitare nel tempo i costi, a carico dei prestatori di servizi di pagamento, di un uso continuato degli schemi di pagamento tradizionali parallelamente al sistema SEPA. I prestatori di servizi di pagamento già pienamente migrati alla SEPA potrebbero prendere in considerazione la possibilità di offrire durante questo periodo di transizione servizi di conversione agli utilizzatori di servizi di pagamento non ancora migrati. Durante il periodo di transizione gli Stati membri dovrebbero astenersi dall’applicare sanzioni ai prestatori di servizi di pagamento che trattano pagamenti non conformi e agli utilizzatori di servizi di pagamento non ancora migrati.

(8)

Diversi grandi utilizzatori di strumenti di addebito diretto hanno già segnalato che prevedono di migrare in prossimità della scadenza del termine. Qualsiasi rinvio di tali progetti di migrazione potrebbe portare ad uno stress temporaneo sui pagamenti e i flussi finanziari in entrata e quindi sui livelli di cassa delle società in questione. Tali ritardi di migrazione su larga scala potrebbero anche creare alcune strozzature, in particolare a livello di banche e di venditori di software che potrebbero dover far fronte a taluni limiti di capacità. Tale periodo aggiuntivo per l’applicazione del nuovo sistema consentirebbe un approccio più graduale. I partecipanti al mercato che non hanno ancora iniziato ad attuare i necessari adattamenti per conformarsi alla SEPA sono invitati a farlo il più presto possibile, quelli che hanno già cominciato ad adeguare le loro procedure di pagamento dovrebbero nondimeno completare la migrazione il più rapidamente possibile.

(9)

In considerazione dell’obiettivo generale di realizzare una migrazione coordinata e integrata, è opportuno che il periodo di transizione si applichi sia ai bonifici SEPA che agli addebiti diretti SEPA. Periodi di transizione diversi per i bonifici SEPA e gli addebiti diretti SEPA sarebbero fonte di confusione per i consumatori, i prestatori di servizi di pagamento, le PMI e gli altri utilizzatori di servizi di pagamento.

(10)

Per motivi di certezza giuridica e per evitare discontinuità nell’applicazione del regolamento (UE) n. 260/2012, è necessario che il presente regolamento entri in vigore con urgenza e che si applichi retroattivamente a decorrere dal 31 gennaio 2014.

(11)

Considerata l’urgenza del caso in oggetto, dovrebbe essere ammessa un’eccezione al periodo di otto settimane di cui all’articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea, allegato al trattato sull’Unione europea, al trattato sul funzionamento dell’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica.

(12)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 260/2012,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 16 del regolamento (UE) n. 260/2012, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   In deroga all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, fino al 1o agosto 2014 i PSP possono continuare a trattare le operazioni di pagamento in euro in formati diversi da quelli richiesti per i bonifici e gli addebiti diretti ai sensi del presente regolamento.

Gli Stati membri applicano le norme riguardanti le sanzioni applicabili alle violazioni dell’articolo 6, paragrafi 1 e 2, stabilite conformemente all’articolo 11, a decorrere dal 2 agosto 2014.

In deroga all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono autorizzare i PSP a prestare agli USP, fino al 1o febbraio 2016, servizi di conversione per le transazioni di pagamento nazionali, consentendo agli USP che sono consumatori di continuare a utilizzare il BBAN anziché l’identificativo del conto di pagamento specificato al punto 1, lettera a), dell’allegato, a condizione che l’interoperabilità sia garantita convertendo i BBAN del pagatore e del beneficiario in maniera tecnica e sicura nei rispettivi identificativi del conto di pagamento specificato al punto 1, lettera a), dell’allegato. Tale identificativo del conto di pagamento è attribuito all’USP che dispone l’operazione, se del caso prima dell’esecuzione del pagamento. In tal caso i PSP non imputano agli USP commissioni o altri oneri direttamente o indirettamente collegati a detti servizi di conversione.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica retroattivamente a decorrere dal 31 gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 26 febbraio 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

D. KOURKOULAS


(1)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 4 febbraio 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 18 febbraio 2014.

(3)  Regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità e che abroga il regolamento (CE) n. 2560/2001 (GU L 266 del 9.10.2009, pag. 11).

(4)  Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 22).


20.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 84/4


REGOLAMENTO (UE) N. 249/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 26 febbraio 2014

che abroga il regolamento (CE) n. 827/2004 del Consiglio che vieta l’importazione di tonno obeso dell’Atlantico (Thunnus obesus) originario della Bolivia, della Cambogia, della Georgia, della Guinea equatoriale e della Sierra Leone e che abroga il regolamento (CE) n. 1036/2001

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

L’Unione è parte contraente della Convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (convenzione ICCAT) dal 14 novembre 1997, a seguito dell’adozione della decisione 86/238/CEE del Consiglio (2).

(2)

La convenzione ICCAT prevede un quadro di cooperazione regionale in materia di conservazione e gestione delle risorse di tonnidi e specie affini dell’Oceano Atlantico e dei mari adiacenti. La convenzione ICCAT ha istituito una Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT) che adotta misure di conservazione e gestione. Tali misure diventano vincolanti per le parti contraenti.

(3)

Nel 1998 l’ICCAT ha adottato la risoluzione 98-18 relativa alla cattura non dichiarata e non regolamentata di tonnidi da parte di grandi pescherecci con palangari nella zona di applicazione della convenzione. Tale risoluzione ha stabilito le procedure per l’identificazione dei paesi le cui navi praticano la pesca dei tonnidi e delle specie affini secondo metodi tali da compromettere l’efficacia delle misure di conservazione e di gestione adottate dall’ICCAT. La risoluzione precisa inoltre le misure da adottare, incluse, se necessario, misure commerciali restrittive non discriminatorie, onde evitare che le navi dei paesi in questione continuino tali pratiche di pesca.

(4)

In seguito all’adozione della risoluzione 98-18, l’ICCAT ha stabilito che i metodi impiegati dalle navi della Bolivia, della Cambogia, della Guinea equatoriale, della Georgia e della Sierra Leone per la pesca di tonno obeso dell’Atlantico (Thunnus obesus) sono tali da compromettere l’efficacia delle misure di conservazione e di gestione. L’ICCAT ha corroborato la propria constatazione con dati relativi alle catture, al commercio e alle attività delle navi.

(5)

Di conseguenza, l’ICCAT ha raccomandato alle parti contraenti di adottare misure appropriate, coerenti con le disposizioni della sua risoluzione 98-18, al fine di vietare le importazioni di tonno obeso dell’Atlantico e di qualsiasi prodotto derivato originarie di tali paesi.

(6)

Nel 2004 le importazioni nell’Unione di tonno obeso dell’Atlantico originario della Bolivia, della Cambogia, della Georgia, della Guinea equatoriale e della Sierra Leone sono state vietate dal regolamento (CE) n. 827/2004 del Consiglio (3).

(7)

In occasione della sua quattordicesima riunione straordinaria del 2004, l’ICCAT ha riconosciuto gli sforzi compiuti dalla Cambogia, dalla Guinea equatoriale e dalla Sierra Leone per rispondere alle sue preoccupazioni e ha adottato raccomandazioni che revocavano le misure commerciali restrittive nei confronti di questi tre paesi in relazione al tonno obeso dell’Atlantico e ai prodotti derivati.

(8)

Di conseguenza, il regolamento (CE) n. 919/2005 del Consiglio (4) ha modificato il regolamento (CE) n. 827/2004, per revocare il divieto sulle importazioni di tonno obeso dell’Atlantico e di prodotti derivati dalla Cambogia, dalla Guinea Equatoriale e dalla Sierra Leone nell’Unione. A seguito di tale modifica, il regolamento (CE) n. 827/2004 vieta tali importazioni solo dalla Bolivia e dalla Georgia.

(9)

In occasione della ventiduesima riunione ordinaria annuale del 2011, l’ICCAT ha preso atto degli sforzi compiuti e delle azioni intraprese dalla Bolivia e dalla Georgia e ha adottato la raccomandazione 11-19 che revoca il divieto di importazione del tonno obeso dell’Atlantico e di prodotti derivati che continuava ad applicarsi a questi due paesi.

(10)

È opportuno pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 827/2004,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 827/2004 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 26 febbraio 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

D. KOURKOULAS


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 5 febbraio 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 20 febbraio 2014.

(2)  Decisione 86/238/CEE del Consiglio, del 9 giugno 1986, relativa all’adesione della Comunità alla convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico, emendata dal protocollo allegato all’atto finale della conferenza dei plenipotenziari degli Stati aderenti alla convenzione firmato a Parigi il 10 luglio 1984 (GU L 162 del 18.6.1986, pag. 33).

(3)  Regolamento (CE) n. 827/2004 del Consiglio, del 26 aprile 2004, che vieta l’importazione di tonno obeso dell’Atlantico (Thunnus obesus) originario della Bolivia, della Cambogia, della Georgia, della Guinea equatoriale e della Sierra Leone e che abroga il regolamento (CE) n. 1036/2001 (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 21).

(4)  Regolamento (CE) n. 919/2005 del Consiglio, del 13 giugno 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 827/2004 relativamente al divieto di importazione di tonno obeso dell’Atlantico originario della Cambogia, della Guinea equatoriale e della Sierra Leone e abroga il regolamento (CE) n. 826/2004 che vieta l’importazione di tonno rosso originario della Guinea equatoriale e della Sierra Leone e il regolamento (CE) n. 828/2004 che vieta l’importazione di pesce spada originario della Sierra Leone (GU L 156 del 18.6.2005, pag. 1).


20.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 84/6


REGOLAMENTO (UE) N. 250/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 26 febbraio 2014

che istituisce un programma per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea (programma Hercule III) e che abroga la decisione n. 804/2004/CE

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 325,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Corte dei conti (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

L’Unione e gli Stati membri si prefiggono di contrastare la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione, inclusi il contrabbando e la contraffazione di sigarette. Per migliorare l’impatto a lungo termine della spesa ed evitare doppioni, è opportuno garantire una cooperazione e un coordinamento stretti e regolari a livello di Unione e tra le autorità degli Stati membri.

(2)

Le attività volte a fornire una migliore informazione, formazione specializzata, compresi studi di diritto comparato, e assistenza tecnica e scientifica contribuiscono sensibilmente alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione, nonché al conseguimento di un livello equivalente di protezione in tutta l’Unione.

(3)

In passato, il sostegno a tali attività mediante la decisione n. 804/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) (programma Hercule), modificata e prorogata dalla decisione n. 878/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) (programma Hercule II), ha reso possibile migliorare le attività intraprese dall’Unione e dagli Stati membri in termini di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione.

(4)

La Commissione ha effettuato un riesame dei risultati ottenuti dal programma Hercule II, riferendo in merito alle risorse utilizzate e ai risultati ottenuti.

(5)

Nel 2011 la Commissione ha effettuato una valutazione d’impatto per stabilire se fosse necessario proseguire il programma.

(6)

Al fine di proseguire, e addirittura sviluppare, le attività a livello di Unione e Stati membri per combattere la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione, inclusa la lotta contro il contrabbando e la contraffazione di sigarette, tenendo altresì conto delle nuove sfide in un contesto di ristrettezze di bilancio, è opportuno adottare un nuovo programma («Programma»).

(7)

Il Programma dovrebbe essere attuato tenendo conto delle raccomandazioni e delle misure elencate nella comunicazione della Commissione del 6 giugno 2013 intitolata «Intensificare la lotta contro il contrabbando di sigarette e altre forme di commercio illecito dei prodotti del tabacco — Una strategia globale dell’UE».

(8)

Il Programma dovrebbe essere attuato nel pieno rispetto del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). A norma di tale regolamento, una sovvenzione è intesa a sostenere finanziariamente un’azione destinata a promuovere la realizzazione di un obiettivo di politica dell’Unione e non deve avere come unico scopo l’acquisto di materiale.

(9)

Il Programma dovrebbe essere aperto alla partecipazione dei paesi in via di adesione, dei paesi candidati effettivi e potenziali che beneficiano di una strategia di preadesione, ai paesi partner ai sensi della politica europea di vicinato, a condizione che tali paesi abbiano raggiunto un livello sufficiente di allineamento della pertinente normativa e prassi amministrativa a quella dell’Unione, conformemente ai principi generali e ai termini e alle condizioni generali per la partecipazione di tali Stati e paesi ai programmi dell’Unione, come definiti nei rispettivi accordi quadro, nelle decisioni del Consiglio di associazione o in accordi simili, nonché dei paesi dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono parte dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).

(10)

La Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione intermedia indipendente sull’attuazione del Programma, nonché una relazione di valutazione finale sul conseguimento dei relativi obiettivi. È inoltre opportuno che la Commissione trasmetta annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio informazioni sullo stato di avanzamento annuale del Programma, tra cui i risultati degli interventi finanziati, come pure informazioni sulla coerenza e la complementarietà con altri pertinenti programmi e azioni a livello di Unione.

(11)

Il presente regolamento è conforme ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Il Programma dovrebbe agevolare la cooperazione fra gli Stati membri e fra la Commissione e gli Stati membri per la tutela degli interessi finanziari dell’Unione utilizzando le risorse in modo più efficiente rispetto a quanto potrebbe essere fatto a livello nazionale. L’azione a livello di Unione è necessaria e motivata, in quanto essa è un chiaro sostegno agli Stati membri nella protezione collettiva del bilancio generale dell’Unione e dei bilanci nazionali e incentiva l’utilizzo di strutture comuni dell’Unione per migliorare la cooperazione e lo scambio di informazioni fra le autorità competenti. Il Programma non dovrebbe tuttavia interferire con le responsabilità degli Stati membri.

(12)

Il Programma dovrebbe essere istituito per un periodo di sette anni al fine di allinearne la durata con quella del quadro finanziario pluriennale di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio (6).

(13)

Al fine di fornire una certa flessibilità nella ripartizione dei fondi, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea riguardo alla modifica della ripartizione indicativa di tali fondi. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(14)

La Commissione dovrebbe adottare programmi di lavoro annuali contenenti le azioni finanziate, i criteri di selezione e di attribuzione nonché i casi eccezionali e debitamente giustificati, come quelli riguardanti Stati membri esposti a un rischio elevato in relazione agli interessi finanziari dell’Unione, in cui è applicabile il tasso di cofinanziamento massimo del 90 % dei costi ammissibili. La Commissione dovrebbe discutere con gli Stati membri l’applicazione del presente regolamento nel quadro del comitato consultivo per il coordinamento della lotta contro le frodi istituito dalla decisione 94/140/CE della Commissione (7).

(15)

Gli Stati membri si dovrebbero impegnare a incrementare i loro contributi finanziari nell’ambito del tasso di cofinanziamento delle sovvenzioni concesse a titolo del Programma.

(16)

La Commissione dovrebbe adottare i provvedimenti necessari a garantire che i programmi di lavoro annuali siano coerenti e complementari rispetto agli altri programmi finanziati dall’Unione, in particolare in materia doganale, al fine di rafforzare l’impatto globale delle azioni del Programma ed evitare sovrapposizioni del Programma con altri programmi.

(17)

Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria che costituisce il riferimento privilegiato ai sensi del punto 17 dell’accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (8), per il Parlamento europeo e il Consiglio nel corso della procedura annuale di bilancio.

(18)

Gli interessi finanziari dell’Unione dovrebbero essere tutelati attraverso misure proporzionate in tutto il ciclo di spesa, compresa la prevenzione, l’individuazione e l’investigazione degli illeciti, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative e finanziarie.

(19)

È opportuno abrogare la decisione n. 804/2004/CE. Dovrebbero essere adottate disposizioni transitorie al fine di consentire l’adempimento degli obblighi finanziari relativi alle iniziative intraprese ai sensi di tale decisione e degli obblighi di comunicazione ivi specificati.

(20)

È opportuno assicurare una transizione regolare senza interruzione tra il programma Hercule II e il Programma nonché allineare la durata del Programma al regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013. Pertanto, il Programma dovrebbe applicarsi dal 1o gennaio 2014,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

È istituito, per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020, il programma d’azione pluriennale per la promozione di azioni di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione «Hercule III» («Programma»).

Articolo 2

Valore aggiunto

Il Programma contribuisce:

a)

a sviluppare, a livello dell’Unione e degli Stati membri, le attività di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione, compresa la lotta contro il contrabbando e la contraffazione di sigarette;

b)

a rafforzare la cooperazione e il coordinamento transnazionali a livello di Unione tra le autorità degli Stati membri, la Commissione e l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), in particolare relativamente all’efficacia e all’efficienza delle operazioni transfrontaliere; e

c)

ad assicurare un’efficace prevenzione della frode, della corruzione e di ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione, offrendo formazione congiunta specializzata al personale delle amministrazioni nazionali e regionali e ad altri soggetti interessati.

In particolare, il Programma realizza economie derivanti dall’acquisto collettivo di materiale e banche dati specializzati ad uso dei soggetti interessati e dall'operare risparmi con la formazione specializzata.

Articolo 3

Obiettivo generale

L’obiettivo generale del Programma consiste nel tutelare gli interessi finanziari dell’Unione migliorando in tal modo la competitività dell’economia dell’Unione e garantendo la protezione del denaro dei contribuenti.

Articolo 4

Obiettivo specifico

L’obiettivo specifico del Programma consiste nel prevenire e contrastare la frode, la corruzione e qualsivoglia altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione.

L’obiettivo specifico è misurato, tra l’altro, in relazione ai livelli da conseguire e alla base di riferimento e sulla base di tutti gli indicatori chiave di prestazione seguenti:

a)

numero di sequestri, confische e recuperi effettuati a seguito dell’individuazione di frodi nel corso delle azioni comuni e delle attività transfrontaliere;

b)

valore aggiunto e utilizzo efficace del materiale tecnico cofinanziato;

c)

scambio di informazioni tra gli Stati membri in merito ai risultati conseguiti grazie al materiale tecnico;

d)

numero e tipo di attività di formazione, compreso il numero di formazioni specializzate.

Articolo 5

Obiettivi operativi

Gli obiettivi operativi del Programma sono tutti i seguenti:

a)

portare la prevenzione delle frodi e delle altre attività illecite e le relative indagini a livelli superiori a quelli attuali, sviluppando la cooperazione transnazionale e multidisciplinare;

b)

potenziare la tutela degli interessi finanziari dell’Unione contro la frode, facilitando lo scambio di informazioni, esperienze e migliori prassi, compresi gli scambi di personale;

c)

rafforzare la lotta contro la frode e altre attività illecite fornendo sostegno tecnico e operativo alle indagini condotte a livello nazionale e in particolare alle autorità doganali e preposte all’applicazione della legge;

d)

ridurre l’esposizione attualmente nota degli interessi finanziari dell’Unione alla frode, alla corruzione e ad altre attività illecite, al fine di limitare lo sviluppo di un’economia illegale negli ambiti maggiormente a rischio, come la frode organizzata, compresi il contrabbando e la contraffazione di sigarette;

e)

migliorare il grado di sviluppo della tutela giuridica e giudiziaria specifica degli interessi finanziari dell’Unione contro la frode tramite la promozione di analisi di diritto comparato.

Articolo 6

Organismi ammissibili al finanziamento

È ammissibile al finanziamento nell’ambito del Programma ognuno degli organismi seguenti:

a)

le amministrazioni nazionali o regionali di un paese partecipante di cui all’articolo 7, paragrafo 1, che promuovono il rafforzamento dell’iniziativa a livello dell’Unione ai fini della tutela degli interessi finanziari dell’Unione;

b)

gli istituti di ricerca e di insegnamento e gli organismi senza scopo di lucro, purché abbiano sede e siano operativi da almeno un anno in un paese partecipante di cui all’articolo 7, paragrafo 1, e promuovano il rafforzamento dell’iniziativa a livello dell’Unione ai fini della tutela degli interessi finanziari dell’Unione.

Articolo 7

Partecipazione al Programma

1.   I paesi partecipanti sono gli Stati membri e i paesi di cui al paragrafo 2 («paesi partecipanti»).

2.   Il Programma è aperto alla partecipazione dei seguenti paesi:

a)

gli Stati in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati che beneficiano di una strategia di preadesione, conformemente ai principi generali e ai termini e alle condizioni generali di partecipazione di tali Stati e paesi ai programmi dell’Unione, stabiliti nei rispettivi accordi quadro, nelle decisioni del Consiglio di associazione o in accordi simili;

b)

i paesi partner della Politica europea di vicinato, purché tali paesi abbiano conseguito un sufficiente livello di allineamento delle pertinenti normative e prassi amministrative a quelle dell’Unione. I paesi partner interessati partecipano al Programma conformemente alle disposizioni da definire con detti paesi a seguito della conclusione di accordi quadro relativi alla loro partecipazione ai programmi dell’Unione;

c)

i paesi dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono parte dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), conformemente alle condizioni stabilite nell’accordo sullo Spazio economico europeo.

3.   Possono partecipare alle attività organizzate nell’ambito del Programma, qualora ciò sia utile per il conseguimento degli obiettivi generali e specifici di cui rispettivamente agli articoli 3 e 4, i rappresentanti dei paesi coinvolti nel processo di stabilizzazione e associazione per i paesi dell’Europa sudorientale, della Federazione russa, nonché di alcuni paesi con i quali l’Unione ha concluso un accordo di reciproca assistenza in materia di frodi, e di organizzazioni internazionali e altre organizzazioni pertinenti. Detti rappresentanti partecipano al Programma conformemente alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

Articolo 8

Azioni ammissibili

Alle condizioni indicate nei programmi di lavoro annuali di cui all’articolo 11, il Programma dispone un sostegno finanziario adeguato per tutte le azioni seguenti:

a)

assistenza tecnica specializzata alle autorità competenti degli Stati membri che consiste in uno o più dei punti seguenti:

i)

nel fornire conoscenze specifiche, nonché materiale specialistico e tecnicamente avanzato e strumenti informatici efficaci che agevolino la cooperazione transnazionale e la cooperazione con la Commissione;

ii)

nell’assicurare il sostegno necessario e agevolare le indagini, in particolare tramite l’istituzione di gruppi d’indagine congiunti e di operazioni transnazionali;

iii)

nel sostenere la capacità degli Stati membri di immagazzinare e distruggere le sigarette sequestrate, nonché i servizi di analisi indipendenti per l’analisi delle sigarette sequestrate;

iv)

nel promuovere gli scambi di personale nell’ambito di progetti specifici, soprattutto nel campo della lotta al contrabbando e alla contraffazione di sigarette;

v)

nel fornire un supporto tecnico e operativo alle autorità di contrasto degli Stati membri nella lotta contro le attività transfrontaliere illegali e la frode lesive degli interessi finanziari dell’Unione, ivi compreso in particolare il sostegno alle autorità doganali;

vi)

nel rafforzare la capacità informatica in tutti i paesi partecipanti, sviluppando e mettendo a disposizione banche dati e strumenti informatici specifici che agevolino l’accesso ai dati e la loro analisi;

vii)

nell’intensificare lo scambio di dati, sviluppando e mettendo a disposizione gli strumenti informatici per le indagini e sorvegliando le attività di intelligence;

b)

organizzazione di formazione specializzata mirata e seminari di formazione sull’analisi dei rischi nonché, se del caso, conferenze per uno o più dei fini seguenti:

i)

promuovere una migliore comprensione dei meccanismi dell’Unione e nazionali;

ii)

realizzare scambi di esperienze e migliori prassi tra le autorità competenti dei paesi partecipanti, inclusi i servizi di contrasto specializzati, nonché fra i rappresentanti di organizzazioni internazionali di cui all’articolo 7, paragrafo 3;

iii)

coordinare le attività dei paesi partecipanti e dei rappresentanti di organizzazioni internazionali di cui all’articolo 7, paragrafo 3;

iv)

divulgare le conoscenze, in particolare sulle migliori modalità di individuazione del rischio a scopo investigativo;

v)

sviluppare attività di ricerca emblematiche, compresi gli studi;

vi)

migliorare la cooperazione fra gli esperti sul campo e i teorici;

vii)

sensibilizzare ulteriormente i giudici, i magistrati e altri professionisti del settore legale alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione;

c)

ogni altra azione non contemplata alle lettere a) o b) del presente articolo, purché prevista dai programmi di lavoro annuali di cui all’articolo 11, necessaria al conseguimento degli obiettivi generali, specifici e operativi di cui rispettivamente agli articoli 3, 4 e 5.

CAPO II

QUADRO FINANZIARIO

Articolo 9

Dotazione finanziaria

1.   La dotazione finanziaria per l’attuazione del Programma per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020 è fissata a 104 918 000 EUR (a prezzi correnti).

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio entro i limiti del quadro finanziario pluriennale.

2.   Nell’ambito della dotazione finanziaria per il Programma sono assegnati importi indicativi per le azioni ammissibili elencate nell’articolo 8, entro le percentuali stabilite nell’allegato per ciascuna tipologia di azione. La Commissione può discostarsi dalla ripartizione indicativa dei fondi stabilita nell’allegato, ma non può aumentare di più del 20 % la quota della dotazione finanziaria assegnata per ciascuna tipologia di azione.

Qualora si rendesse necessario il superamento del limite del 20 %, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 14 per modificare la ripartizione indicativa dei fondi stabilita nell’allegato.

Articolo 10

Tipologia di intervento finanziario e di cofinanziamento

1.   La Commissione attua il Programma in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

2.   Il sostegno finanziario nel quadro del Programma per le azioni ammissibili elencate all’articolo 8 assume una delle forme seguenti:

a)

sovvenzioni;

b)

appalti pubblici;

c)

rimborso dei costi per la partecipazione alle attività previste dal Programma sostenuti dai rappresentanti di cui all’articolo 7, paragrafo 3.

3.   L’acquisto di materiale non può costituire l’unica componente della convenzione di sovvenzione.

4.   Il tasso di cofinanziamento delle sovvenzioni erogate nell’ambito del Programma non supera l’80 % dei costi ammissibili. In casi eccezionali e debitamente giustificati, definiti nei programmi di lavoro annuali di cui all’articolo 11, come nei casi riguardanti Stati membri esposti a un rischio elevato in relazione agli interessi finanziari dell’Unione, il tasso di cofinanziamento non supera il 90 % dei costi ammissibili.

Articolo 11

Programmi di lavoro annuali

La Commissione esegue il Programma tramite l’adozione di programmi di lavoro annuali. I programmi di lavoro annuali garantiscono che gli obiettivi generali, specifici e operativi di cui rispettivamente agli articoli 3, 4 e 5 siano attuati in modo coerente e delineino i risultati attesi, il metodo di attuazione e il relativo importo totale. Per quanto concerne le sovvenzioni, i programmi di lavoro annuali comprendono le azioni finanziate, i criteri di selezione e di concessione e il tasso massimo di cofinanziamento.

Le risorse destinate ad azioni di comunicazione nel quadro del Programma contribuiscono anche alla copertura delle spese per la comunicazione sulle priorità politiche dell’Unione, nella misura in cui esse sono in relazione con l’obiettivo generale di cui all’articolo 3.

Articolo 12

Tutela degli interessi finanziari dell’Unione

1.   La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nel realizzare le azioni finanziate ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari dell’Unione siano tutelati mediante l’applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, tramite sanzioni amministrative e finanziarie efficaci, proporzionate e dissuasive.

2.   La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di controllo, esercitabile in base a documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno beneficiato di fondi dell’Unione nell’ambito del Programma.

3.   L’OLAF può effettuare indagini, inclusi controlli e verifiche sul posto secondo le disposizioni e le procedure stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (10), per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione in relazione a convenzioni di sovvenzione o decisioni di sovvenzione o a contratti finanziati nel quadro del Programma.

4.   Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, i contratti, le convenzioni di sovvenzione e le decisioni di sovvenzione risultanti dall’applicazione del presente regolamento contengono disposizioni che autorizzano esplicitamente la Commissione, la Corte dei conti e l’OLAF a procedere a tali controlli e indagini conformemente alle loro rispettive competenze.

CAPO III

MONITORAGGIO, VALUTAZIONE E POTERI DELEGATI

Articolo 13

Monitoraggio e valutazione

1.   La Commissione trasmette annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio informazioni sull’attuazione del Programma, incluso sul conseguimento degli obiettivi e sui risultati. Sono comprese informazioni sulla cooperazione e sul coordinamento tra la Commissione e gli Stati membri e sulla coerenza e la complementarità con altri pertinenti programmi e azioni a livello di Unione. La Commissione divulga costantemente, anche sui pertinenti siti web, i risultati delle iniziative sostenute nell’ambito del Programma al fine di rafforzare la trasparenza sull’utilizzo dei fondi.

2.   La Commissione effettua una valutazione approfondita del Programma e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio:

a)

entro il 31 dicembre 2017, una relazione intermedia di valutazione indipendente sul conseguimento degli obiettivi di tutte le azioni, i risultati e gli impatti, l’efficacia e l’efficienza dell’uso delle risorse e il valore aggiunto del Programma per l’Unione, ai fini della decisione sul rinnovo, sulla modifica o sulla sospensione delle azioni; la valutazione intermedia esamina inoltre il margine di semplificazione, la coerenza interna ed esterna del Programma e il sussistere della pertinenza di tutti gli obiettivi del Programma, nonché il contributo delle azioni alle priorità dell’Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva; tiene altresì conto dei risultati della valutazione del conseguimento degli obiettivi del programma Hercule II;

b)

entro il 31 dicembre 2021, una relazione di valutazione finale sul conseguimento degli obiettivi del Programma, compreso il suo valore aggiunto; inoltre, gli impatti a lungo termine e la sostenibilità degli effetti del Programma sono valutati per contribuire a un’eventuale decisione di rinnovo, modifica o sospensione di un successivo Programma.

3.   Tutti i paesi partecipanti e gli altri beneficiari forniscono alla Commissione tutti i dati e le informazioni necessari per aumentare la trasparenza e la responsabilità e per consentire il monitoraggio e la valutazione del Programma, anche per quanto riguarda la cooperazione e il coordinamento, di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 14

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 9 è conferito alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere dal 21 marzo 2014.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 9 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 9 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15

Abrogazione

La decisione n. 804/2004/CE è abrogata.

Tuttavia, gli obblighi finanziari connessi ad iniziative perseguite nell’ambito della suddetta decisione e gli obblighi di comunicazione ivi specificati continuano ad essere disciplinati da tale decisione fino all’adempimento di tali obblighi.

Articolo 16

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 26 febbraio 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

D. KOURKOULAS


(1)  GU C 201 del 7.7.2012, pag. 1.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell’11 febbraio 2014.

(3)  Decisione n. 804/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce un programma d’azione comunitaria per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari della Comunità («programma Hercule») (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 9).

(4)  Decisione n. 878/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2007, che modifica e proroga la decisione n. 804/2004/CE che istituisce un programma d’azione comunitaria per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari della Comunità («Programma Hercule II») (GU L 193 del 25.7.2007, pag. 18).

(5)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).

(7)  Decisione 94/140/CE della Commissione, del 23 febbraio 1994, che istituisce il comitato consultivo per il coordinamento nel settore della lotta contro le frodi (GU L 61 del 4.3.1994, pag. 27).

(8)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

(9)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(10)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).


ALLEGATO

RIPARTIZIONE INDICATIVA DEI FONDI

La ripartizione indicativa dei fondi per le azioni ammissibili elencate nell’articolo 8 è la seguente:

Tipologia di azioni

Quota della dotazione finanziaria (in %)

a)

Assistenza tecnica

Minimo 70

b)

Formazione

Massimo 25

c)

Altre azioni non contemplate dall’articolo 8, lettere a) o b)

Massimo 5


Dichiarazione della Commissione relativa all’articolo 13

Fatta salva la procedura di bilancio annuale, è intenzione della Commissione presentare a decorrere da gennaio 2015, nell’ambito di un dialogo strutturato con il Parlamento europeo, una relazione annuale sull’attuazione del regolamento, compresa la ripartizione del bilancio di cui all’allegato, e presentare il programma di lavoro alla commissione competente del Parlamento europeo nel quadro della relazione PIF.


20.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 84/14


REGOLAMENTO (UE) N. 251/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 26 febbraio 2014

concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2, e l’articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio (3) e il regolamento (CE) n. 122/94 della Commissione (4) si sono dimostrati efficaci nel disciplinare i vini aromatizzati, le bevande aromatizzate a base di vino e i cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli («prodotti vitivinicoli aromatizzati»). Tuttavia, alla luce dell’innovazione tecnologica, dello sviluppo dei mercati e dell’evoluzione delle aspettative dei consumatori, è necessario aggiornare le disposizioni applicabili alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche di taluni prodotti vitivinicoli aromatizzati, tenendo conto allo stesso tempo dei metodi tradizionali di produzione.

(2)

In seguito all’entrata in vigore del trattato di Lisbona si rendono necessarie ulteriori modifiche per allineare i poteri conferiti alla Commissione dal regolamento (CEE) n. 1601/91 agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Considerata la portata delle modifiche, è opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 1601/91 e sostituirlo con il presente regolamento, nel quale per motivi di chiarezza dovrebbero essere incorporate le norme introdotte dal regolamento (CE) n. 122/94 sull’aromatizzazione e sull’aggiunta di alcole applicabili ad alcuni prodotti vitivinicoli aromatizzati.

(3)

Il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) si applica alla presentazione e all’etichettatura dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, salvo diversamente disposto dal presente regolamento.

(4)

I prodotti vitivinicoli aromatizzati rivestono importanza per i consumatori, i produttori e il settore agricolo dell’Unione. Le misure applicabili ai prodotti vitivinicoli aromatizzati dovrebbero contribuire al raggiungimento di un livello elevato di protezione dei consumatori, alla prevenzione delle pratiche ingannevoli e alla realizzazione della trasparenza del mercato e di eque condizioni di concorrenza. In questo modo tali misure salvaguarderanno la rinomanza acquisita dai prodotti vitivinicoli aromatizzati dell’Unione sul mercato interno e mondiale, continuando a tener conto dei metodi seguiti tradizionalmente per la produzione dei prodotti vitivinicoli aromatizzati nonché dell’accresciuta esigenza di tutela dei consumatori e di informazione. L’innovazione tecnologica dovrebbe inoltre essere tenuta in considerazione in relazione ai prodotti per i quali essa serve ad accrescere la qualità, senza incidere sul carattere tradizionale dei prodotti vitivinicoli aromatizzati interessati.

(5)

La produzione di prodotti vitivinicoli aromatizzati costituisce un importante sbocco per il settore agricolo dell’Unione, circostanza che dovrebbe essere messa in risalto dal quadro normativo.

(6)

Nell’interesse dei consumatori, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a tutti i prodotti vitivinicoli aromatizzati immessi sul mercato dell’Unione, siano essi prodotti negli Stati membri o in paesi terzi. Al fine di preservare e accrescere la rinomanza dei prodotti vitivinicoli aromatizzati dell’Unione sul mercato mondiale, le disposizioni di cui al presente regolamento dovrebbero essere applicate anche ai prodotti vitivinicoli aromatizzati prodotti nell’Unione e destinati all’esportazione.

(7)

Per assicurare chiarezza e trasparenza nel diritto dell’Unione che disciplina i prodotti vitivinicoli aromatizzati, è necessario definire chiaramente i prodotti oggetto di detta legislazione, i criteri di produzione, la designazione, la presentazione e l’etichettatura dei prodotti vitivinicoli aromatizzati nonché, in particolare, la denominazione di vendita. È opportuno inoltre che siano definite norme specifiche sull’indicazione volontaria di provenienza a supplemento di quelle stabilite nel regolamento (UE) n. 1169/2011. Stabilendo tali norme, tutti gli stadi della filiera di produzione sono disciplinati e i consumatori sono protetti e adeguatamente informati.

(8)

Le definizioni di prodotti vitivinicoli aromatizzati dovrebbero continuare a rispettare le pratiche tradizionali di qualità, pur venendo aggiornate e affinate alla luce dello sviluppo tecnologico.

(9)

I prodotti vitivinicoli aromatizzati dovrebbero essere prodotti in conformità di talune norme e restrizioni, atte ad assicurare che siano soddisfatte le aspettative del consumatore in relazione alla qualità e ai metodi di produzione. Al fine di soddisfare le norme internazionali in questo campo, si dovrebbero stabilire i metodi di produzione e la Commissione dovrebbe, come regola generale, tenere conto di quelli raccomandati e pubblicati dall’Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV).

(10)

Ai prodotti vitivinicoli aromatizzati dovrebbero applicarsi il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e il regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

(11)

Inoltre, l’alcole etilico usato per la produzione di prodotti vitivinicoli aromatizzati dovrebbe essere esclusivamente di origine agricola, in modo da soddisfare le aspettative dei consumatori e rispettare le pratiche tradizionali di qualità. Ciò garantirà anche uno sbocco per i prodotti agricoli di base.

(12)

Considerata l’importanza e la complessità del settore dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, è opportuno stabilire norme specifiche in merito alla designazione e alla presentazione dei prodotti vitivinicoli aromatizzati a integrazione delle disposizioni in materia di etichettatura stabilite nel regolamento (UE) n. 1169/2011. Tali norme specifiche dovrebbero anche impedire l’uso improprio delle denominazioni di vendita dei prodotti vitivinicoli aromatizzati nel caso di prodotti che non soddisfano i requisiti di cui al presente regolamento.

(13)

Al fine di facilitare la comprensione dei consumatori, dovrebbe essere possibile integrare le denominazioni di vendita stabilite dal presente regolamento con la denominazione usuale del prodotto ai sensi del regolamento (UE) n. 1169/2011.

(14)

Il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (8) si applica, tra l’altro, ai prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti, tra i quali rientrano i prodotti vitivinicoli aromatizzati. Di conseguenza, i prodotti vitivinicoli aromatizzati che soddisfano i requisiti di cui al suddetto regolamento e agli atti adottati a norma di esso possono essere immessi sul mercato come prodotti vitivinicoli aromatizzati biologici.

(15)

Nell’applicare una politica di qualità e per consentire un elevato livello qualitativo dei prodotti vitivinicoli aromatizzati con indicazione geografica, è opportuno dare agli Stati membri la possibilità di adottare norme più severe di quelle stabilite nel presente regolamento in relazione alla produzione, alla designazione, alla presentazione e all’etichettatura dei prodotti vitivinicoli aromatizzati con indicazione geografica che sono prodotti nel proprio territorio, nella misura in cui tali norme siano compatibili con il diritto dell’Unione.

(16)

Poiché il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) e le disposizioni sulle indicazioni geografiche di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) non si applicano ai prodotti vitivinicoli aromatizzati, dovrebbero essere stabilite disposizioni specifiche sulla protezione delle indicazioni geografiche relative ai prodotti vitivinicoli aromatizzati. È opportuno utilizzare le indicazioni geografiche per identificare i prodotti vitivinicoli aromatizzati come originari del territorio di un paese, o di una regione o località di tale territorio, quando una determinata qualità, la notorietà o un’altra caratteristica del prodotto vitivinicolo aromatizzato siano essenzialmente attribuibile alla sua origine geografica e tali indicazioni geografiche dovrebbero essere registrate dalla Commissione.

(17)

Il presente regolamento dovrebbe prevedere una procedura in materia di registrazione, conformità, modifica ed eventuale cancellazione delle indicazioni geografiche dell’Unione e dei paesi terzi.

(18)

La responsabilità di garantire l’osservanza delle disposizioni del presente regolamento dovrebbe essere attribuita alle autorità degli Stati membri; occorre adottare disposizioni che permettano alla Commissione di sorvegliare e verificare tale osservanza.

(19)

Al fine di integrare o modificare taluni elementi non essenziali del presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE riguardo alla messa in atto di processi produttivi per ottenere prodotti vitivinicoli aromatizzati; ai criteri per la delimitazione delle aree geografiche e alle norme, alle restrizioni e alle deroghe relative alla produzione in tali aree, alle condizioni alle quali una specifica di prodotto può comprendere requisiti supplementari; alla determinazione dei casi in cui un singolo produttore può fare domanda di protezione delle indicazioni geografiche e alle restrizioni relative alla tipologia di richiedente che possono applicarsi a tale protezione; alla fissazione delle condizioni da rispettare relativamente alla domanda di protezione di un’indicazione geografica, allo scrutinio da parte della Commissione, alla procedura di obiezione e alle procedure relative alla modifica e all’annullamento delle indicazioni geografiche; alla fissazione delle condizioni applicabili alle domande di indicazioni geografiche transfrontaliere; alla fissazione del termine per la presentazione di una domanda o richiesta, del termine a partire dal quale si applica la protezione e del termine a partire dal quale si applica la modifica della protezione; alla fissazione delle condizioni relative alle modifiche delle specifiche di prodotto, incluse le condizioni in caso di modifica considerata minore e delle condizioni connesse alle domande di modifica e all’approvazione delle modifiche che non implicano cambiamenti al documento unico; alle restrizioni attinenti alla denominazione protetta; alla natura e al tipo di informazioni da trasmettere nello scambio di informazioni tra Stati membri e Commissione; ai metodi di comunicazione delle informazioni, alle regole relative ai diritti di accesso alle informazioni o ai sistemi di informazione resi disponibili e ai mezzi di pubblicazione delle informazioni. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(20)

Per assicurare condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento per quanto riguarda: i metodi di analisi per determinare la composizione dei prodotti vitivinicoli aromatizzati; le decisioni circa il conferimento della protezione delle indicazioni geografiche e circa il rigetto di domande proposte a tal fine, le decisioni circa la cancellazione della protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni geografiche esistenti, le decisioni sull’approvazione delle modifiche in caso di modifiche minori alle specifiche dei prodotti; le informazioni da fornire nel disciplinare di produzione riguardo alla definizione di indicazione geografica; i mezzi per rendere accessibili al pubblico le decisioni di protezione o di diniego delle indicazioni geografiche; la presentazione di domande transfrontaliere; i controlli e le verifiche che gli Stati membri sono tenuti a effettuare; la procedura per l’esame delle domande di protezione o di approvazione di una modifica di un ‘indicazione geografica, inclusa la loro ammissibilità, e la procedura per le domande di richieste di opposizione, cancellazione o conversione, compresa la loro ammissibilità, e la presentazione di informazioni relative alle denominazioni geografiche esistenti; i controlli amministrativi e fisici che gli Stati membri devono effettuare; e le regole sulla comunicazione delle informazioni necessarie per l’applicazione delle disposizioni sugli scambi tra Stati membri e Commissione, le modalità per la gestione delle informazioni da comunicare, il contenuto, la forma, la tempistica, la periodicità e le scadenze delle notifiche e le modalità relative alla trasmissione o alla messa a disposizione delle informazioni e dei documenti agli Stati membri, alle autorità competenti dei paesi terzi e al pubblico, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze di esecuzione dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (12).

(21)

La Commissione, mediante atti di esecuzione e, data la particolare natura di questi ultimi, agendo senza applicare il regolamento (UE) n. 182/2011, dovrebbe pubblicare il documento unico nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, decidere se rifiutare una domanda di protezione di indicazione geografica per motivi di irricevibilità e se istituire e mantenere un registro delle indicazioni geografiche protette ai sensi del presente regolamento, nonché se elencare in quest’ultimo le designazioni geografiche esistenti oppure rimuoverle.

(22)

La transizione dalla disciplina prevista dal regolamento (CEE) n. 1601/91 a quella prevista dal presente regolamento potrebbe dar luogo a difficoltà che non sono affrontate dal presente regolamento. A tal fine, dovrebbe essere attribuito alla Commissione il potere di adottare le misure transitorie necessarie.

(23)

È opportuno concedere un tempo sufficiente e modalità adeguate per agevolare una transizione fluida dalla disciplina prevista dal regolamento (CEE) n. 1601/91 a quella prevista dal presente regolamento. In ogni caso dovrebbe essere consentita la commercializzazione delle scorte esistenti dopo l’applicazione del presente regolamento, fino al loro esaurimento.

(24)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire stabilire le regole relative alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all’etichettatura dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e le regole relative alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento stabilisce le regole relative alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura nonché alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati.

2.   Il regolamento (UE) n. 1169/2011 si applica alla presentazione e all’etichettatura dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, salvo diversamente disposto dal presente regolamento.

3.   Il presente regolamento si applica a tutti i prodotti vitivinicoli aromatizzati commercializzati nell’Unione, siano essi prodotti negli Stati membri o in paesi terzi, nonché a quelli prodotti nell’Unione e destinati all’esportazione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1)   «denominazione di vendita»: il nome di ciascuno dei prodotti vitivinicoli aromatizzati di cui al presente regolamento;

2)   «descrizione»: l’elenco delle caratteristiche specifiche di un prodotto vitivinicolo aromatizzato;

3)   «indicazione geografica»: un’indicazione che identifichi un prodotto vitivinicolo aromatizzato come originario di una regione, di un luogo specifico o di un paese in cui una determinata qualità, la reputazione o altre caratteristiche di tale prodotto siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica.

CAPO II

DEFINIZIONE, DESIGNAZIONE, PRESENTAZIONE ED ETICHETTATURA DEI PRODOTTI VITIVINICOLI AROMATIZZATI

Articolo 3

Definizione e classificazione dei prodotti vitivinicoli aromatizzati

1.   I prodotti vitivinicoli aromatizzati sono prodotti che sono derivati da prodotti del settore vitivinicolo di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 e che sono stati aromatizzati. Essi sono classificati nelle seguenti categorie:

a)

vini aromatizzati;

b)

bevande aromatizzate a base di vino;

c)

cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli.

2.   Il vino aromatizzato è una bevanda:

a)

ottenuta da uno o più prodotti vitivinicoli definiti all’allegato II, parte IV, punto 5, nonché all’allegato VII, parte II, punto 1 e punti da 3 a 9, del regolamento (UE) n. 1308/2013, ad eccezione del vino «retsina»;

b)

nella quale i prodotti vitivinicoli di cui alla lettera a) rappresentano almeno il 75 % del volume totale;

c)

con eventuale aggiunta di alcole;

d)

con eventuale aggiunta di coloranti;

e)

alla quale è eventualmente aggiunto mosto di uve, mosto di uve parzialmente fermentato o entrambi;

f)

con eventuale aggiunta di edulcoranti;

g)

che ha un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 14,5 % vol. e inferiore a 22 % vol. e un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore a 17,5 % vol.

3.   Una bevanda aromatizzata a base di vino è una bevanda:

a)

ottenuta da uno o più prodotti vitivinicoli definiti all’allegato VII, parte II, punti 1 e 2 e punti da 4 a 9, del regolamento (UE) n. 1308/2013, ad eccezione dei vini prodotti con l’aggiunta di alcole e del vino «retsina»;

b)

nella quale i prodotti vitivinicoli di cui alla lettera a) rappresentano almeno il 50 % del volume totale;

c)

alla quale non è stato aggiunto alcole, salvo se previsto altrimenti all’allegato II;

d)

con eventuale aggiunta di coloranti;

e)

alla quale è eventualmente aggiunto mosto di uve, mosto di uve parzialmente fermentato o entrambi;

f)

con eventuale aggiunta di edulcoranti;

g)

che ha un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 4,5 % vol. e inferiore a 14,5 % vol.

4.   Un cocktail aromatizzato di prodotti vitivinicoli è una bevanda:

a)

ottenuta da uno o più prodotti vitivinicoli definiti all’allegato VII, parte II, punti 1 e 2 e punti da 4 a 11, del regolamento (UE) n. 1308/2013, ad eccezione dei vini prodotti con l’aggiunta di alcole e del vino «retsina»;

b)

nella quale i prodotti vitivinicoli di cui alla lettera a) rappresentano almeno il 50 % del volume totale;

c)

alla quale non è stato aggiunto alcole;

d)

con eventuale aggiunta di coloranti;

e)

con eventuale aggiunta di edulcoranti;

f)

che ha un titolo alcolometrico volumico effettivo superiore a 1,2 % vol. e inferiore a 10 % vol.

Articolo 4

Processi produttivi e metodi di analisi dei prodotti vitivinicoli aromatizzati

1.   I prodotti vitivinicoli aromatizzati sono realizzati in conformità dei requisiti, delle restrizioni e delle designazioni di cui agli allegati I e II.

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell’articolo 33 concernenti l’introduzione di processi produttivi autorizzati al fine di ottenere prodotti vitivinicoli aromatizzati, tenendo conto delle aspettative dei consumatori.

Nel decidere i processi produttivi autorizzati di cui al primo comma, la Commissione tiene conto dei processi produttivi raccomandati e pubblicati dall’OIV.

3.   La Commissione, se necessario, adotta mediante atti di esecuzione metodi di analisi per determinare la composizione dei prodotti vitivinicoli aromatizzati. Questi ultimi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall’OIV, salvo che tali metodi siano inefficaci o inadeguati ai fini dell’obiettivo perseguito. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 34, paragrafo 2.

In attesa della loro adozione da parte della Commissione, i metodi da utilizzare sono quelli autorizzati dallo Stato membro interessato.

4.   Le pratiche enologiche e le restrizioni stabilite in conformità dell’articolo 74, dell’articolo 75, paragrafo 4, e dell’articolo 80 del regolamento (UE) n. 1308/2013 si applicano ai prodotti vitivinicoli utilizzati per la produzione dei prodotti vitivinicoli aromatizzati.

Articolo 5

Denominazioni di vendita

1.   Per i prodotti vitivinicoli aromatizzati immessi sul mercato dell’Unione sono utilizzate le denominazioni di vendita di cui all’allegato II, purché tali prodotti soddisfino i requisiti per la denominazione di vendita corrispondente fissati in detto allegato. Le denominazioni di vendita possono essere completate da una denominazione usuale quale definita dall’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1169/2011.

2.   Se un prodotto vitivinicolo aromatizzato soddisfa i requisiti di più di una denominazione di vendita, è autorizzato l’utilizzo di una sola denominazione di vendita, salvo che sia diversamente disposto dall’allegato II.

3.   Una bevanda alcolica che non soddisfi i requisiti contemplati nel presente regolamento non è designata, presentata o etichettata associando parole o espressioni quali «genere», «tipo», «stile», «fatto», «gusto» o altro termine simile a qualsiasi denominazione di vendita.

4.   Le denominazioni di vendita possono essere integrate o sostituite da un’indicazione geografica protetta ai sensi del presente regolamento.

5.   Fatto salvo l’articolo 26, le denominazioni di vendita non sono integrate da denominazioni di origine protette o indicazioni geografiche protette autorizzate per i prodotti vitivinicoli.

Articolo 6

Diciture aggiuntive alle denominazioni di vendita

1.   Le denominazioni di vendita di cui all’articolo 5 possono essere integrate altresì dalle seguenti diciture riguardanti il tenore di zuccheri del prodotto vitivinicolo aromatizzato:

a)   «extra secco» o «extra dry»: per i prodotti il cui tenore di zuccheri è inferiore a 30 grammi per litro e, per la categoria dei vini aromatizzati e, in deroga all’articolo 3, paragrafo 2, lettera g), il titolo alcolometrico volumico totale minimo è pari a 15 % vol.;

b)   «secco» o «dry»: per i prodotti il cui tenore di zuccheri è inferiore a 50 grammi per litro e, per la categoria dei vini aromatizzati e, in deroga all’articolo 3, paragrafo 2, lettera g), il titolo alcolometrico volumico totale minimo è pari a 16 % vol.;

c)   «semisecco» o «semi-dry»: per i prodotti il cui tenore di zuccheri è compreso tra 50 e meno di 90 grammi per litro;

d)   «semidolce»: per i prodotti il cui tenore di zuccheri è compreso tra 90 e meno di 130 grammi per litro;

e)   «dolce»: per i prodotti il cui tenore di zuccheri è pari o superiore a 130 grammi per litro.

Il tenore di zuccheri indicato al primo comma, lettere da a) a e), è espresso in zucchero invertito.

Le diciture «semidolce» e «dolce» possono essere accompagnate da un’indicazione del tenore di zuccheri, espresso in grammi di zucchero invertito per litro.

2.   Laddove la denominazione di vendita sia integrata dalla dicitura «spumante» o includa detta dicitura, la quantità di vino spumante utilizzata non deve essere inferiore al 95 %.

3.   Le denominazioni di vendita possono anche essere completate con un riferimento al principale aroma utilizzato.

Articolo 7

Indicazione di provenienza

Qualora sia indicata la provenienza dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, questa corrisponde al luogo in cui il prodotto è realizzato. La provenienza è indicata mediante l’espressione «prodotto in […]», o una equivalente, completata dal nome dello Stato membro o del paese terzo corrispondente.

Articolo 8

Utilizzo della lingua nella presentazione e nell’etichettatura dei prodotti vitivinicoli aromatizzati

1.   Le denominazioni di vendita in corsivo nell’allegato II non sono tradotte sull’etichetta né nella presentazione dei prodotti vitivinicoli aromatizzati.

Le diciture aggiuntive di cui al presente regolamento, se espresse a parole, appaiono almeno in una delle lingue ufficiali dell’Unione.

2.   Il nome dell’indicazione geografica protetta ai sensi del presente regolamento appare sull’etichetta nella lingua o nelle lingue in cui è registrata, anche qualora l’indicazione geografica sostituisca la denominazione di vendita ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4.

Qualora il nome di un’indicazione geografica protetta ai sensi del presente regolamento sia scritto in un alfabeto diverso da quello latino, esso può anche apparire in una o più lingue ufficiali dell’Unione.

Articolo 9

Regole più restrittive decise dagli Stati membri

Gli Stati membri, nell’applicare una politica di qualità dei prodotti vitivinicoli aromatizzati con indicazioni geografiche protette ai sensi del presente regolamento che sono ottenuti nel proprio territorio, o per l’introduzione di nuove indicazioni geografiche, possono fissare regole di produzione e designazione più restrittive di quelle stabilite all’articolo 4 e agli allegati I e II purché siano compatibili con il diritto dell’Unione.

CAPO III

INDICAZIONI GEOGRAFICHE

Articolo 10

Contenuto delle domande di protezione

1.   Le domande di protezione dei nomi come indicazioni geografiche sono accompagnate da una documentazione tecnica comprendente:

a)

il nome di cui è chiesta la protezione;

b)

il nome e l’indirizzo del richiedente;

c)

un disciplinare di produzione ai sensi del paragrafo 2; e

d)

un documento unico riepilogativo del disciplinare di produzione di cui al paragrafo 2.

2.   Per essere ammesso a un’indicazione geografica protetta ai sensi del presente regolamento, un prodotto deve essere conforme al disciplinare di produzione corrispondente, in cui rientrano almeno:

a)

il nome di cui è chiesta la protezione;

b)

la descrizione del prodotto, in particolare le sue principali caratteristiche analitiche nonché un’indicazione delle sue proprietà organolettiche;

c)

laddove pertinente, i particolari processi produttivi e le relative specifiche nonché le restrizioni applicabili all’elaborazione del prodotto;

d)

la delimitazione della zona geografica interessata;

e)

gli elementi che giustificano il legame di cui all’articolo 2, punto 3;

f)

le condizioni applicabili prescritte dal diritto unionale o nazionale oppure, se così previsto dagli Stati membri, da un’organizzazione che gestisce l’indicazione geografica protetta, purché tali condizioni siano oggettive, non discriminatorie e compatibili con il diritto unionale;

g)

l’indicazione della materia prima principale da cui si ricava il prodotto vitivinicolo aromatizzato;

h)

il nome e l’indirizzo delle autorità o degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare di produzione, nonché le relative attribuzioni.

Articolo 11

Domanda di protezione relativa a una zona geografica situata in un paese terzo

1.   La domanda di protezione relativa a una zona geografica situata in un paese terzo contiene, oltre agli elementi previsti all’articolo 10, gli elementi comprovanti che la denominazione è protetta nel suo paese di origine.

2.   La domanda di protezione è trasmessa alla Commissione direttamente dal richiedente oppure tramite le autorità del paese terzo interessato.

3.   La domanda di protezione è presentata in una delle lingue ufficiali dell’Unione o accompagnata da una traduzione certificata in una di tali lingue.

Articolo 12

Richiedenti

1.   La domanda di protezione di un’indicazione geografica può essere presentata da qualunque associazione di produttori o, in casi eccezionali, da singoli produttori. Possono compartecipare alla domanda di protezione anche altre parti interessate.

2.   I produttori possono presentare una domanda di protezione esclusivamente per i prodotti vitivinicoli aromatizzati da essi prodotti.

3.   Nel caso in cui una denominazione designi una zona geografica transfrontaliera, è possibile presentare una domanda di protezione congiunta.

Articolo 13

Procedura nazionale preliminare

1.   Le domande per la protezione di un’indicazione geografica di prodotti vitivinicoli aromatizzati originari dell’Unione sono soggette a una procedura nazionale preliminare conformemente ai paragrafi da 2 a 7 del presente articolo.

2.   La domanda di protezione è presentata nello Stato membro del cui territorio è originaria l’indicazione geografica.

3.   Lo Stato membro esamina la domanda di protezione per verificare se essa soddisfi le condizioni stabilite nel presente capo.

Lo Stato membro, mediante una procedura nazionale, garantisce l’adeguata pubblicazione della domanda di protezione e prevede un periodo di almeno due mesi dalla data della pubblicazione, nel corso del quale ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e residente o stabilita sul suo territorio può fare opposizione alla protezione proposta presentando allo Stato membro una dichiarazione debitamente motivata.

4.   Lo Stato membro respinge la domanda se considera che l’indicazione geografica non soddisfi i relativi requisiti o sia incompatibile con il diritto dell’Unione in generale.

5.   Se ritiene che le condizioni applicabili siano soddisfatte, lo Stato membro:

a)

pubblica il documento unico e il disciplinare di produzione almeno su Internet; e

b)

trasmette alla Commissione una domanda di protezione contenente le seguenti informazioni:

i)

il nome e l’indirizzo del richiedente;

ii)

il disciplinare di produzione di cui all’articolo 10, paragrafo 2;

iii)

il documento unico di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera d);

iv)

una dichiarazione attestante che la domanda presentata dal richiedente soddisfa, a suo giudizio, le condizioni richieste;

v)

il riferimento alla pubblicazione di cui alla lettera a).

Le informazioni di cui al primo comma, lettera b), sono presentate in una delle lingue ufficiali dell’Unione o accompagnate da una traduzione certificata in una di tali lingue.

6.   Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi al presente articolo entro il 28 marzo 2015.

7.   Lo Stato membro in cui non vige alcuna normativa nazionale sulla protezione delle indicazioni geografiche può concedere alla denominazione, secondo i termini del presente capo e a titolo esclusivamente transitorio, una protezione a livello nazionale. Tale protezione prende effetto a decorrere dalla data in cui la domanda è presentata alla Commissione e cessa il giorno in cui è adottata una decisione di registrazione o di rigetto a norma del presente capo.

Articolo 14

Esame da parte della Commissione

1.   La Commissione pubblica la data di presentazione della domanda di protezione.

2.   La Commissione verifica se le domande di protezione di cui all’articolo 13, paragrafo 5, soddisfino le condizioni stabilite dal presente capo.

3.   Se ritiene soddisfatte le condizioni di cui al presente capo, la Commissione, mediante atti di esecuzione adottati senza applicare la procedura di cui all’articolo 34, paragrafo 2, pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il documento unico di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), e il riferimento alla pubblicazione del disciplinare di produzione di cui all’articolo 13, paragrafo 5, lettera a).

4.   Se ritiene che le condizioni di cui al presente capo non siano soddisfatte, la Commissione decide, mediante atti di esecuzione, di respingere la domanda. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 34, paragrafo 2.

Articolo 15

Procedura di opposizione

Entro due mesi dalla pubblicazione prevista all’articolo 14, paragrafo 3, ogni Stato membro o paese terzo oppure ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, residente o stabilita in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata richiesta la protezione o in un paese terzo, può opporsi alla protezione proposta presentando alla Commissione una dichiarazione debitamente motivata relativa alle condizioni di ammissibilità disposte dal presente capo.

Per le persone fisiche o giuridiche residenti o stabilite in un paese terzo, la dichiarazione è presentata, direttamente o tramite le autorità di tale paese terzo, nel termine di due mesi di cui al primo comma.

Articolo 16

Decisione sulla protezione

In base alle informazioni a sua disposizione una volta terminata la procedura di opposizione di cui all’articolo 15, la Commissione, mediante atti di esecuzione, conferisce la protezione all’indicazione geografica che soddisfa le condizioni stabilite nel presente capo ed è compatibile con il diritto dell’Unione oppure respinge la domanda se le condizioni suddette non sono soddisfatte. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 34, paragrafo 2.

Articolo 17

Omonimi

1.   La registrazione di un nome per cui è presentata la domanda di protezione che sia omonimo o parzialmente omonimo di un nome già registrato in conformità del presente regolamento, tiene debitamente conto degli usi locali e tradizionali e del rischio di confusione.

2.   Un nome omonimo che induca erroneamente il consumatore a pensare che i prodotti siano originari di un altro territorio non è registrato, benché sia esatto per quanto attiene al territorio, alla regione o al luogo di cui sono effettivamente originari i prodotti in questione.

3.   L’impiego di un nome omonimo registrato è autorizzato esclusivamente in condizioni pratiche tali da assicurare che il nome omonimo registrato successivamente sia sufficientemente differenziato dal nome già registrato, tenuto conto della necessità di garantire un trattamento equo ai produttori interessati e di non indurre in errore il consumatore.

Articolo 18

Motivi di rigetto della protezione

1.   Le denominazioni divenute generiche non sono protette in quanto indicazione geografica.

Ai fini del presente capo, per «denominazione divenuta generica» si intende il nome di un prodotto vitivinicolo aromatizzato che, pur riferendosi al luogo o alla regione in cui è stato originariamente prodotto o immesso sul mercato, è diventato il nome comune di un prodotto vitivinicolo aromatizzato nell’Unione.

Per stabilire se una denominazione sia divenuta generica si tiene conto di tutti i fattori pertinenti, in particolare:

a)

della situazione esistente nell’Unione, in particolare nelle zone di consumo;

b)

del pertinente diritto unionale o nazionale.

2.   Una denominazione non è protetta in quanto indicazione geografica se, a causa della notorietà e della reputazione di un marchio commerciale, la protezione potrebbe indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto vitivinicolo aromatizzato.

Articolo 19

Relazione con i marchi commerciali

1.   Quando un’indicazione geografica è protetta a norma del presente regolamento, la registrazione di un marchio commerciale il cui uso ricade nell’ambito dell’articolo 20, paragrafo 2, riguardante un prodotto vitivinicolo aromatizzato, è respinta se la domanda di registrazione del marchio è presentata posteriormente alla data di presentazione alla Commissione della domanda di protezione dell’indicazione geografica e se l’indicazione geografica ottiene successivamente la protezione.

I marchi registrati in violazione del primo comma sono annullati.

2.   Fatto salvo l’articolo 17, paragrafo 2, un marchio utilizzato in uno dei modi di cui all’articolo 20, paragrafo 2, che sia stato depositato, registrato o, nei casi in cui ciò sia previsto dalla normativa pertinente, acquisito con l’uso sul territorio dell’Unione anteriormente alla data di presentazione alla Commissione della domanda di protezione dell’indicazione geografica può continuare a essere utilizzato e rinnovato nonostante la protezione di un’indicazione geografica, purché non sussistano i motivi di nullità o decadenza del marchio previsti dalla direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (13) o dal regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio (14).

In tali casi l’uso dell’indicazione geografica è consentito parallelamente a quello dei marchi corrispondenti.

Articolo 20

Protezione

1.   Le indicazioni geografiche protette ai sensi del presente regolamento possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commercializzi un prodotto vitivinicolo aromatizzato ottenuto in conformità del relativo disciplinare di produzione.

2.   Le indicazioni geografiche protette ai sensi del presente regolamento e i prodotti vitivinicoli aromatizzati che usano tali denominazioni protette in conformità del relativo disciplinare sono tutelate contro:

a)

qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto di una denominazione protetta:

i)

per prodotti comparabili non conformi al disciplinare della denominazione protetta; oppure

ii)

nella misura in cui tale uso sfrutti la notorietà di un’indicazione geografica;

b)

qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l’origine vera del prodotto o servizio è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione, una trascrizione o una traslitterazione o è accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione», «gusto», «come» o simili;

c)

qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all’origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull’imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi al prodotto vitivinicolo in esame nonché l’impiego, per il condizionamento, di recipienti che possano indurre in errore sulla sua origine;

d)

qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto.

3.   Le indicazioni geografiche protette ai sensi del presente regolamento non diventano generiche nell’Unione ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1.

4.   Gli Stati membri adottano le misure amministrative e giudiziarie adeguate per impedire o far cessare l’uso illegale di indicazioni geografiche protette ai sensi del presente regolamento di cui al paragrafo 2.

Articolo 21

Registro

La Commissione, mediante atti di esecuzione adottati senza applicare la procedura di cui all’articolo 34, paragrafo 2, crea e tiene aggiornato un registro elettronico delle indicazioni geografiche protette ai sensi del presente regolamento dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, accessibile al pubblico.

Le indicazioni geografiche riguardanti prodotti di paesi terzi protetti nell’Unione in virtù di un accordo internazionale di cui l’Unione è parte contraente possono comparire nel registro di cui al primo comma come indicazioni geografiche protette ai sensi del presente regolamento.

Articolo 22

Designazione dell’autorità competente

1.   Gli Stati membri designano l’autorità o le autorità competenti incaricate di controllare l’adempimento degli obblighi stabiliti dal presente capo secondo i criteri fissati nell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (15).

2.   Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori che ottemperano alle disposizioni del presente capo abbiano diritto a essere tutelati da un sistema di controlli.

3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione l’autorità o le autorità competenti di cui al paragrafo 1. La Commissione rende pubblici i loro nomi e indirizzi e li tiene regolarmente aggiornati.

Articolo 23

Verifica del rispetto del disciplinare

1.   Per le indicazioni geografiche protette ai sensi del presente regolamento relative a una zona geografica situata all’interno dell’Unione, la verifica annuale del rispetto del disciplinare è effettuata durante la produzione e durante o dopo il condizionamento del prodotto vitivinicolo aromatizzato:

a)

dall’autorità o dalle autorità competenti di cui all’articolo 22; oppure

b)

da uno o più organismi di controllo ai sensi dell’articolo 2, secondo comma, punto 5, del regolamento (CE) n. 882/2004 che operano come organismi di certificazione dei prodotti secondo le prescrizioni stabilite nell’articolo 5 di detto regolamento.

I costi di tale verifica sono a carico degli operatori a essa assoggettati.

2.   Per le indicazioni geografiche protette ai sensi del presente regolamento relative a una zona geografica situata in un paese terzo, la verifica annuale del rispetto del disciplinare è effettuata durante la produzione e durante o dopo il condizionamento del prodotto vitivinicolo aromatizzato da:

a)

una o più autorità pubbliche designate dal paese terzo oppure

b)

uno o più organismi di certificazione.

3.   Gli organismi di cui al paragrafo 1, lettera b), e al paragrafo 2, lettera b), sono conformi alla norma EN ISO/IEC 17065:2012 (Valutazione della conformità. Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi) e sono accreditati in conformità di tale norma.

4.   L’autorità o le autorità di cui al paragrafo 1, lettera a), e al paragrafo 2, lettera a), quando verificano il rispetto del disciplinare, offrono adeguate garanzie di obiettività e imparzialità e dispongono di personale qualificato e delle risorse necessarie allo svolgimento delle loro funzioni.

Articolo 24

Modifiche del disciplinare

1.   Ogni richiedente che soddisfi le condizioni previste dall’articolo 12 può chiedere l’approvazione di una modifica del disciplinare di un’indicazione geografica protetta ai sensi del presente regolamento, in particolare per tener conto dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche o per rivedere la delimitazione della zona geografica di cui all’articolo 10, paragrafo 2, lettera d). La domanda descrive le modifiche che ne costituiscono l’oggetto e le relative motivazioni.

2.   Se la modifica proposta contiene una o più modifiche del documento unico di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), alla domanda di modifica si applicano mutatis mutandis gli articoli da 13 a 16. Tuttavia, se si tratta di modifiche minori, la Commissione decide mediante atti di esecuzione se approvare la domanda senza ricorrere alla procedura prevista dall’articolo 14, paragrafo 2, e dall’articolo 15; in caso di approvazione, la Commissione procede alla pubblicazione degli elementi di cui all’articolo 14, paragrafo 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 34, paragrafo 2.

Articolo 25

Cancellazione

Di propria iniziativa o su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro, di un paese terzo o di una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, la Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione, la cancellazione della protezione di un’indicazione geografica non più rispondente al rispettivo disciplinare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 34, paragrafo 2.

Gli articoli da 13 a 16 si applicano mutatis mutandis.

Articolo 26

Denominazioni geografiche preesistenti

1.   Le denominazioni geografiche di prodotti vitivinicoli aromatizzati elencati nell’allegato II del regolamento (CEE) n. 1601/91 e le indicazioni geografiche presentate a uno Stato membro e approvate da quest’ultimo entro il 27 marzo 2014 sono automaticamente protette in quanto indicazioni geografiche in virtù del presente regolamento. La Commissione le iscrive nel registro di cui all’articolo 21 del presente regolamento mediante atti di esecuzione adottati senza ricorrere alla procedura di cui all’articolo 34, paragrafo 2, del presente regolamento.

2.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, in relazione alle denominazioni geografiche preesistenti di cui al paragrafo 1:

a)

la documentazione tecnica di cui all’articolo 10, paragrafo 1;

b)

le decisioni nazionali di approvazione.

3.   Le denominazioni geografiche preesistenti di cui al paragrafo 1 per le quali le informazioni previste al paragrafo 2 non siano presentate entro il 28 marzo 2017 perdono la protezione nell’ambito del presente regolamento. La Commissione mette in atto, mediante atti di esecuzione adottati senza ricorrere alla procedura di cui all’articolo 34, paragrafo 2, i provvedimenti formali necessari per eliminare dette denominazioni dal registro di cui all’articolo 21.

4.   L’articolo 25 non si applica alle denominazioni geografiche preesistenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Fino al 28 marzo 2018 la Commissione può decidere di propria iniziativa, mediante atti di esecuzione, la cancellazione della protezione di una denominazione geografica preesistente di cui al paragrafo 1 del presente articolo se non sono rispettate le condizioni previste dall’articolo 2, punto 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 34, paragrafo 2.

Articolo 27

Tasse

Gli Stati membri possono esigere il pagamento di una tassa destinata a coprire le loro spese, comprese quelle sostenute per l’esame delle domande di protezione, delle dichiarazioni di opposizione, delle domande di modifica e delle richieste di cancellazione presentate a norma del presente capo.

Articolo 28

Poteri delegati

1.   Al fine di tenere conto delle caratteristiche specifiche della produzione nella zona geografica delimitata, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 33 riguardo a:

a)

criteri per la delimitazione della zona geografica; e

b)

regole, restrizioni e deroghe relative alla produzione nella zona geografica delimitata.

2.   Per garantire la qualità e la tracciabilità dei prodotti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 33 al fine di stabilire le condizioni alle quali il disciplinare di produzione può comprendere requisiti supplementari, come previsto dall’articolo 10, paragrafo 2, lettera f).

3.   Per garantire i diritti o gli interessi legittimi dei produttori e degli operatori, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 33 al fine di:

a)

determinare i casi in cui la domanda di protezione di un’indicazione geografica può essere presentata da singoli produttori;

b)

determinare le restrizioni che si applicano al tipo di richiedente ammesso a chiedere la protezione di un’indicazione geografica;

c)

stabilire le condizioni da soddisfare riguardo a una domanda di protezione di un’indicazione geografica, all’esame da parte della Commissione, alla procedura di opposizione e alle procedure di modifica e di cancellazione delle indicazioni geografiche;

d)

stabilire le condizioni applicabili alle domande transfrontaliere;

e)

fissare il termine di presentazione di una domanda o richiesta;

f)

fissare il termine a decorrere dal quale si applica la protezione;

g)

stabilire le condizioni alle quali una modifica è da considerarsi minore ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2;

h)

fissare la data di entrata in vigore della modifica;

i)

stabilire le condizioni connesse alle domande di modifica del disciplinare di un’indicazione geografica protetta ai sensi del presente regolamento quando tali domande non implicano cambiamenti al documento unico di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera d).

4.   Al fine di garantire una protezione adeguata, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 33 riguardo alle restrizioni riguardanti la denominazione protetta.

Articolo 29

Competenze di esecuzione

1.   La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, tutte le misure necessarie connesse al presente capo e concernenti:

a)

le informazioni da fornire nel disciplinare di produzione riguardo al legame tra zona geografica e prodotto finale di cui all’articolo 2, punto 3;

b)

i mezzi di pubblicazione delle decisioni di concessione o di rigetto della protezione di cui all’articolo 16;

c)

la presentazione di domande transfrontaliere;

d)

i controlli e le verifiche che gli Stati membri sono tenuti a realizzare, compresi gli esami.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 34, paragrafo 2.

2.   La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, tutte le misure necessarie connesse al presente capo riguardanti la procedura, inclusa l’ammissibilità, per l’esame delle domande di protezione o di approvazione di una modifica di un’indicazione geografica, nonché la procedura, inclusa l’ammissibilità, per le richieste di opposizione, cancellazione o conversione nonché la presentazione di informazioni relative alle denominazioni geografiche protette, in particolare per quanto riguarda:

a)

i modelli di documenti e il formato di trasmissione;

b)

i limiti temporali;

c)

la descrizione dettagliata dei fatti, le prove e la documentazione da presentare a sostegno della domanda o richiesta.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 34, paragrafo 2.

Articolo 30

Domande o richieste irricevibili

Se una domanda o una richiesta presentata a norma del presente capo è considerata irricevibile, la Commissione, mediante atti di esecuzione adottati senza ricorrere alla procedura di cui all’articolo 34, paragrafo 2, decide di respingerla in quanto irricevibile.

CAPO IV

DISPOSIZIONI GENERALI, TRANSITORIE E FINALI

Articolo 31

Controlli e verifiche sui prodotti vitivinicoli aromatizzati

1.   Gli Stati membri sono responsabili dei controlli sui prodotti vitivinicoli aromatizzati. Essi adottano le misure necessarie per garantire l’osservanza delle disposizioni del presente regolamento e designano in particolare l’autorità o le autorità competenti responsabili dei controlli relativi agli obblighi stabiliti dal presente regolamento conformemente al regolamento (CE) n. 882/2004.

2.   La Commissione, ove necessario, adotta mediante atti di esecuzione le disposizioni riguardanti i controlli amministrativi e fisici che gli Stati membri devono effettuare per accertare il rispetto degli obblighi derivanti dall’applicazione del presente regolamento.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 34, paragrafo 2.

Articolo 32

Scambio di informazioni

1.   Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente le informazioni necessarie per l’applicazione del presente regolamento e per il rispetto degli impegni internazionali relativi ai prodotti vitivinicoli aromatizzati. Tali informazioni possono, se del caso, essere trasmesse o rese disponibili alle autorità competenti di paesi terzi e possono essere rese pubbliche.

2.   Per rendere le comunicazioni di cui al paragrafo 1 rapide, efficienti, precise ed economiche, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 33 per definire:

a)

la natura e il tipo di informazioni da trasmettere;

b)

i metodi di comunicazione delle informazioni;

c)

le regole relative ai diritti di accesso alle informazioni o ai sistemi di informazione resi disponibili;

d)

le condizioni e i mezzi di pubblicazione delle informazioni.

3.   La Commissione adotta mediante atti di esecuzione:

a)

le regole sulla comunicazione delle informazioni necessarie per l’applicazione del presente articolo;

b)

le modalità per la gestione delle informazioni da comunicare e le regole relative alla loro forma, al contenuto, alla periodicità e alle scadenze;

c)

le modalità relative alla trasmissione o alla messa a disposizione delle informazioni e dei documenti agli Stati membri, alle autorità competenti dei paesi terzi e al pubblico.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 34, paragrafo 2.

Articolo 33

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 4, paragrafo 2, all’articolo 28, all’articolo 32, paragrafo 2, e all’articolo 36, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 27 marzo 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di poteri è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 4, paragrafo 2, all’articolo 28, all’articolo 32, paragrafo 2, e all’articolo 36, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o a una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   Un atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’articolo 28, dell’articolo 32, paragrafo 2, e dell’articolo 36, paragrafo 1, del presente regolamento entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 34

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato per i prodotti vitivinicoli aromatizzati. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Nel caso di atti di esecuzione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, e dell’articolo 29, paragrafo 1, lettera b), qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l’articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 35

Abrogazione

Il regolamento (CEE) n. 1601/91 è abrogato a decorrere dal 28 marzo 2015.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato III del presente regolamento.

Articolo 36

Disposizioni transitorie

1.   Per agevolare la transizione dal regime previsto nel regolamento (CEE) n. 1601/91 al regime istituito dal presente regolamento, è conferito alla Commissione il potere di adottare, se del caso, atti delegati conformemente all’articolo 33 per adottare misure intese a modificare o derogare al presente regolamento, le quali rimangono in vigore sino al 28 marzo 2018.

2.   I prodotti vitivinicoli aromatizzati che non soddisfano i requisiti del presente regolamento ma che sono stati ottenuti in conformità del regolamento (CEE) n. 1601/91 prima del 27 marzo 2014 possono essere immessi sul mercato fino a esaurimento delle scorte.

3.   I prodotti vitivinicoli aromatizzati conformi agli articoli da 1 a 6 e all’articolo 9 del presente regolamento che sono stati prodotti prima del 27 marzo 2014 possono essere immessi sul mercato fino a esaurimento delle scorte, a condizione che siano conformi al regolamento (CEE) n. 1601/91 in relazione a tutti gli aspetti non disciplinati dagli articoli da 1 a 6 e dall’articolo 9 del presente regolamento.

Articolo 37

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 28 marzo 2015. Tuttavia, l’articolo 36, paragrafi 1 e 3, si applica a decorrere dal 27 marzo 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 26 febbraio 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

D. KOURKOULAS


(1)  GU C 43 del 15.2.2012, pag. 67.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 14 gennaio 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 17 febbraio 2014.

(3)  Regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli (GU L 149 del 14.6.1991, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 122/94 della Commissione, del 25 gennaio 1994, recante talune modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio relativo alla definizione, la designazione e la presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli (GU L 21 del 26.1.1994, pag. 7).

(5)  Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).

(6)  Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16).

(7)  Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34).

(8)  Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1).

(9)  Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16).

(10)  Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).

(11)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

(12)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(13)  Direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU L 299 dell’8.11.2008, pag. 25).

(14)  Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78 del 24.3.2009, pag. 1).

(15)  Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).


ALLEGATO I

DEFINIZIONI TECNICHE, REQUISITI E RESTRIZIONI

1)   Aromatizzazione

a)

Per l’aromatizzazione dei prodotti vitivinicoli aromatizzati sono autorizzati i seguenti prodotti:

i)

sostanze aromatizzanti naturali e/o preparazioni aromatiche quali definite dall’articolo 3, paragrafo 2, lettere c) e d), del regolamento (CE) n. 1334/2008;

ii)

gli aromi quali definiti dall’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1334/2008 i quali:

sono identici alla vanillina,

hanno odore e/o sapore di mandorle,

hanno odore e/o sapore di albicocche,

hanno odore e/o sapore di uova, e

iii)

erbe aromatiche e/o spezie e/o prodotti alimentari sapidi.

b)

Per l’aromatizzazione delle bevande aromatizzate a base di vino e i cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli sono autorizzati i seguenti prodotti:

i)

sostanze aromatizzanti e/o preparazioni aromatiche quali definite all’articolo 3, paragrafo 2, lettere b) e d), del regolamento (CE) n. 1334/2008; e

ii)

erbe aromatiche e/o spezie e/o prodotti alimentari sapidi.

L’aggiunta di tali sostanze conferisce al prodotto finale caratteristiche organolettiche differenti da quelle di un vino.

2)   Edulcorazione

Per l’edulcorazione dei prodotti vitivinicoli aromatizzati sono autorizzati i seguenti prodotti:

a)

zucchero di fabbrica, zucchero bianco, zucchero bianco raffinato, destrosio, fruttosio, sciroppo di glucosio, zucchero liquido, zucchero liquido invertito, sciroppo di zucchero invertito, quali definiti dalla direttiva 2001/111/CE (1);

b)

mosto di uve, mosto di uve concentrato e mosto di uve concentrato rettificato, quali definiti dall’allegato VII, parte II, punti 10, 13 e 14, del regolamento (UE) n. 1308/2013;

c)

zucchero caramellato, vale a dire il prodotto ottenuto esclusivamente mediante riscaldamento controllato del saccarosio, senza aggiunta di basi, di acidi minerali o di altri additivi chimici;

d)

miele, quale definito dalla direttiva 2001/110/CE del Consiglio (2);

e)

sciroppo di carruba;

f)

qualsiasi altra sostanza glucidica naturale avente effetto analogo a quello dei prodotti sopraelencati.

3)   Aggiunta di alcole

Nella preparazione di alcuni vini aromatizzati e di alcune bevande aromatizzate a base di vino sono autorizzati i seguenti prodotti:

a)

alcole etilico di origine agricola, quale definito all’allegato I, punto 1, del regolamento (CE) n. 110/2008, compreso l’alcole etilico di origine viticola;

b)

alcole di vino o di uva passa;

c)

distillato di vino o di uva passa;

d)

distillato di origine agricola, quale definito all’allegato I, punto 2, del regolamento (CE) n. 110/2008;

e)

acquavite di vino, quale definita all’allegato II, punto 4, del regolamento (CE) n. 110/2008;

f)

acquavite di vinaccia, quale definita all’allegato II, punto 6, del regolamento (CE) n. 110/2008;

g)

bevande spiritose distillate da uva passa fermentata.

L’alcole etilico utilizzato per diluire o sciogliere i coloranti, gli aromi o altri additivi autorizzati, impiegati per l’elaborazione dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, deve essere di origine agricola e deve essere adoperato nella dose strettamente necessaria e non è considerato un’aggiunta di alcole ai fini della produzione di un prodotto vitivinicolo aromatizzato.

4)   Additivi e colorazione

Ai prodotti vitivinicoli aromatizzati si applicano le disposizioni in materia di additivi alimentari, compresi i coloranti, previste dal regolamento (CE) n. 1333/2008.

5)   Aggiunta di acqua

Per la preparazione di prodotti vitivinicoli aromatizzati è autorizzata l’aggiunta di acqua purché sia impiegata nella dose necessaria per:

elaborare l’essenza aromatizzante,

sciogliere i coloranti e gli edulcoranti,

correggere la composizione finale del prodotto.

La qualità dell’acqua aggiunta deve essere conforme alla direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e alla direttiva 98/83/CE del Consiglio (4) e non deve alterare la natura del prodotto.

Tale acqua può essere distillata, demineralizzata, permeata o addolcita.

6)   Per la preparazione dei prodotti vitivinicoli aromatizzati è autorizzata l’aggiunta di anidride carbonica.

7)   Titolo alcolometrico

Per «titolo alcolometrico volumico» si intende il rapporto tra il volume di alcole allo stato puro contenuto nel prodotto considerato alla temperatura di 20 °C e il volume totale del prodotto alla stessa temperatura.

Per «titolo alcolometrico volumico effettivo» si intende il numero di parti in volume di alcole puro alla temperatura di 20 °C contenute in 100 parti in volume di prodotto a quella temperatura.

Per «titolo alcolometrico volumico potenziale» si intende il numero di parti in volume di alcole puro alla temperatura di 20 °C che possono essere prodotte con la fermentazione totale degli zuccheri contenuti in 100 parti in volume di prodotto alla medesima temperatura.

Per «titolo alcolometrico volumico totale» si intende la somma dei titoli alcolometrici volumici effettivo e potenziale.


(1)  Direttiva 2001/111/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a determinati tipi di zucchero destinati all’alimentazione umana (GU L 10 del 12.1.2002, pag. 53).

(2)  Direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente il miele (GU L 10 del 12.1.2002, pag. 47).

(3)  Direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull’utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali (Rifusione) (GU L 164 del 26.6.2009, pag. 45).

(4)  Direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32).


ALLEGATO II

DENOMINAZIONI DI VENDITA E DESIGNAZIONI DEI PRODOTTI VITIVINICOLI AROMATIZZATI

A.   DENOMINAZIONI DI VENDITA E DESIGNAZIONI DEI VINI AROMATIZZATI

1)   Vino aromatizzato

Prodotti conformi alla definizione di cui all’articolo 3, paragrafo 2.

2)   Aperitivo a base di vino

Vino aromatizzato con eventuale aggiunta di alcole.

L’uso del termine «aperitivo» in questo contesto non osta a che detto termine sia impiegato per definire prodotti che non rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento.

3)   Vermut o Vermout o Vermouth

Vino aromatizzato

al quale è stato aggiunto alcole, e

il cui gusto caratteristico è stato ottenuto mediante l’impiego di sostanze appropriate delle specie di Artemisia.

4)   Vino aromatizzato amaro

Vino aromatizzato con un caratteristico aromatizzante amaro al quale è stato aggiunto alcole.

La denominazione di vendita «vino aromatizzato amaro» è seguita dal nome della principale sostanza aromatizzante amara.

La denominazione di vendita «vino aromatizzato amaro» può essere completata o sostituita dai seguenti termini:

«Vino alla china», quando l’aromatizzazione principale è fatta con aroma naturale di china;

«Bitter vino», quando l’aromatizzazione principale è fatta con aroma naturale di genziana e quando alla bevanda è stata data una colorazione gialla e/o rossa mediante coloranti autorizzati. L’uso del termine «bitter» in questo contesto non osta a che detto termine sia impiegato per definire prodotti che non rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento;

«Americano», quando l’aromatizzazione è dovuta alla presenza di sostanze aromatizzanti naturali ricavate dall’assenzio e dalla genziana e quando alla bevanda è stata data una colorazione gialla e/o rossa mediante coloranti autorizzati.

5)   Vino aromatizzato all’uovo

Vino aromatizzato

al quale è stato aggiunto alcole,

al quale sono stati aggiunti tuorli d’uovo di qualità o loro estratti,

il cui tenore di zuccheri espresso in zuccheri invertiti è superiore a 200 grammi, e

nella preparazione della cui miscela il quantitativo minimo di tuorlo d’uovo utilizzato è pari a 10 grammi per litro.

La denominazione di vendita «vino aromatizzato all’uovo» può essere accompagnata dal termine «cremovo» quando tale prodotto contiene vino della denominazione di origine protetta «Marsala» in una percentuale non inferiore all’80 %.

La denominazione di vendita «vino aromatizzato all’uovo» può essere accompagnata dal termine «cremovo zabaione» quando tale prodotto contiene vino della denominazione di origine protetta «Marsala» in una percentuale non inferiore all’80 % e tuorlo d’uovo in quantità non inferiore a 60 grammi per litro.

6)   Väkevä viiniglögi/Starkvinsglögg

Vino aromatizzato

al quale è stato aggiunto alcole, e

il cui gusto caratteristico è stato ottenuto mediante l’impiego di chiodi di garofano e/o cannella.

B.   DENOMINAZIONI DI VENDITA E DESIGNAZIONI DELLE BEVANDE AROMATIZZATE A BASE DI VINO

1)   Bevande aromatizzate a base di vino

Prodotti conformi alla definizione di cui all’articolo 3, paragrafo 3.

2)   Bevanda aromatizzata alcolizzata a base di vino

Bevanda aromatizzata a base di vino

alla quale è stato aggiunto alcole,

avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore al 7 % vol.,

che è stata edulcorata,

prodotta con vino bianco,

alla quale è stato aggiunto distillato di uva passa, e

aromatizzata esclusivamente con estratto di cardamomo,

oppure

alla quale è stato aggiunto alcole,

avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore al 7 % vol.,

che è stata edulcorata,

prodotta con vino rosso, e

alla quale sono state aggiunte preparazioni aromatiche ottenute esclusivamente da spezie, ginseng, frutta secca a guscio, essenze di agrumi ed erbe aromatiche.

3)   Sangría/Sangria

Bevanda aromatizzata a base di vino

prodotta con vino,

aromatizzata con l’aggiunta di estratti o essenze naturali di agrumi, con o senza il succo di tali frutti,

con eventuale aggiunta di spezie,

con eventuale aggiunta di anidride carbonica,

senza coloranti aggiunti,

avente un titolo alcolometrico volumico effettivo pari o superiore a 4,5 % vol. e inferiore a 12 % vol., e

che può contenere particelle solide provenienti dalla polpa o dalla scorza degli agrumi e il cui colore deve provenire esclusivamente dalle materie prime utilizzate.

La denominazione «Sangría» o «Sangria» può essere utilizzata quale denominazione di vendita solo quando la bevanda è prodotta in Spagna o Portogallo. Quando la bevanda è prodotta in un altro Stato membro, la dicitura «Sangría» o «Sangria» può essere utilizzata solo a complemento della denominazione di vendita «bevanda aromatizzata a base di vino», a condizione di essere accompagnata dalla menzione: «prodotta in…» seguita dal nome dello Stato membro di produzione o di una regione più ristretta.

4)   Clarea

Bevanda aromatizzata a base di vino bianco ottenuta alle medesime condizioni della Sangría/Sangria.

La denominazione «Clarea» può essere utilizzata quale denominazione di vendita solo quando la bevanda è prodotta in Spagna. Quando la bevanda è prodotta in un altro Stato membro, la denominazione «Clarea» può essere utilizzata solo a complemento della denominazione di vendita «bevanda aromatizzata a base di vino», a condizione di essere accompagnata dalla menzione: «prodotta in…» seguita dal nome dello Stato membro di produzione o di una regione più ristretta.

5)   Zurra

Bevanda aromatizzata a base di vino ottenuta mediante l’aggiunta di brandy o di acquavite di vino, quali definiti nel regolamento (CE) n. 110/2008, alla Sangría/Sangria e alla Clarea, con eventuale aggiunta di frutta in pezzi. Il titolo alcolometrico volumico effettivo deve essere pari o superiore a 9 % vol. e inferiore a 14 % vol.

6)   Bitter soda

Bevanda aromatizzata a base di vino

ottenuta da «bitter vino», la cui proporzione nel prodotto finale non deve essere inferiore al 50 % in volume,

alla quale è stata aggiunta anidride carbonica o acqua gassata, e

avente un titolo alcolometrico volumico effettivo pari o superiore a 8 % vol. e inferiore a 10,5 % vol.

L’uso del termine «bitter» in questo contesto non osta a che detto termine sia impiegato per definire prodotti che non rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento.

7)   Kalte Ente

Bevanda aromatizzata a base di vino

ottenuta miscelando vino, vino frizzante o vino frizzante gassificato a vino spumante o vino spumante gassificato,

alla quale sono state aggiunte sostanze naturali di limone o estratti di tali sostanze, e

avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 7 % vol..

Il prodotto finito deve contenere una quantità di vino spumante o di vino spumante gassificato non inferiore al 25 % in volume.

8)   Glühwein

Bevanda aromatizzata a base di vino

ottenuta esclusivamente da vino rosso o vino bianco,

aromatizzata principalmente con cannella e/o chiodi di garofano, e

avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 7 % vol..

Fatte salve le quantità di acqua che risultano dall’applicazione dell’allegato I, punto 2, l’aggiunta di acqua è vietata.

Nel caso in cui il Glühwein sia stato preparato con vino bianco, la denominazione di vendita «Glühwein» deve essere completata da parole che indichino il vino bianco, come la dicitura «bianco».

9)   Viiniglögi/Vinglögg/Karštas vynas

Bevanda aromatizzata a base di vino

ottenuta esclusivamente da vino rosso o vino bianco,

aromatizzata principalmente con cannella e/o chiodi di garofano, e

avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 7 % vol.

Nel caso in cui il Viiniglögi/Vinglögg/Karštas vynas sia stato preparato con vino bianco, la denominazione di vendita «Viiniglögi/Vinglögg/Karštas vynas» deve essere completata da parole che indichino il vino bianco, come la dicitura «bianco».

10)   Maiwein

Bevanda aromatizzata a base di vino

ottenuta da vino con aggiunta di piante di Galium odoratum (L.) Scop. (Asperula odorata L.) o estratti di questa, in modo che il gusto del Galium odoratum (L.) Scop. (Asperula odorata L.) sia predominante, e

avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 7 % vol..

11)   Maitrank

Bevanda aromatizzata a base di vino

ottenuta da vino bianco in cui sono state macerate piante di Galium odoratum (L.) Scop. (Asperula odorata L.) o a cui sono stati aggiunti estratti di questa, con aggiunta di arance e/o altri frutti, anche sotto forma di succo, concentrato o estratto, e che ha subito un’edulcorazione massima del 5 % di zucchero, e

avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 7 % vol..

12)   Pelin

Bevanda aromatizzata a base di vino

ottenuta da vino rosso o bianco e specifiche miscele di erbe,

avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 8,5 % vol.,

avente un tenore di zuccheri espresso in zucchero invertito pari a 45-50 grammi per litro e un’acidità totale non inferiore a 3 grammi per litro di acido tartarico.

13)   Aromatizovaný dezert

Bevanda aromatizzata a base di vino

ottenuta da vino rosso o bianco, zucchero e miscele di spezie da dessert,

avente un titolo alcolometrico volumico effettivo pari o superiore a 9 % vol. e inferiore a 12 % vol., e

avente un tenore di zuccheri espresso in zucchero invertito pari a 90-130 grammi per litro e un’acidità totale non inferiore a 2,5 grammi per litro di acido tartarico.

La denominazione «Aromatizovaný dezert» può essere utilizzata quale denominazione di vendita solo quando la bevanda è prodotta in Repubblica ceca. Quando la bevanda è prodotta in uno Stato membro diverso dalla Repubblica ceca, la dicitura «Aromatizovaný dezert» può essere utilizzata solo a complemento della denominazione di vendita «bevanda aromatizzata a base di vino», che deve essere obbligatoriamente accompagnata dalla menzione «prodotta in …» seguita dal nome dello Stato membro di produzione o di una regione più ristretta.

C.   DENOMINAZIONI DI VENDITA E DESIGNAZIONI DEI COCKTAIL AROMATIZZATI DI PRODOTTI VITIVINICOLI

1)   Cocktail aromatizzato di prodotti vitivinicoli

Prodotto conforme alla definizione di cui all’articolo 3, paragrafo 4.

L’uso del termine «cocktail» in questo contesto non osta a che detto termine sia impiegato per definire prodotti che non rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento.

2)   Cocktail a base di vino

Cocktail aromatizzato di prodotti vitivinicoli

la cui percentuale di mosto di uve non è superiore al 10 % del volume totale del prodotto finito,

avente un titolo alcolometrico volumico effettivo inferiore a 7 % vol., e

il cui tenore di zuccheri, espresso in zucchero invertito, è inferiore a 80 grammi per litro.

3)   Frizzante di uva aromatizzato

Cocktail aromatizzato di prodotti vitivinicoli

prodotto esclusivamente con mosti di uve,

avente un titolo alcolometrico volumico effettivo inferiore a 4 % vol., e

contenente anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione dei prodotti utilizzati.

4)   Cocktail di vino spumante

Cocktail aromatizzato a base di prodotti vitivinicoli, miscelato con vino spumante.


ALLEGATO III

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CEE) n. 1601/91

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2, paragrafi da 1 a 4

Articolo 3 e allegato II

Articolo 2, paragrafo 5

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 6

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 7

Articolo 3

Articolo 4, paragrafo 1, e allegato I

Articolo 4, paragrafi da 1 a 3

Articolo 4, paragrafo 1, e allegato I

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 5

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafi 1 e 2

Articolo 6, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 5, paragrafo 4

Articolo 6, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 20, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 5

Articolo 6, paragrafo 4

Articolo 9

Articolo 7, paragrafi 1 e 3

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafi 1 e 2

Articolo 8, paragrafo 3

Articolo 6, paragrafo 3

Articolo 7

Articolo 8, paragrafo 4, primo e secondo comma

Articolo 8, paragrafo 4, terzo comma

Allegato I, punto 3, secondo comma

Articolo 8, paragrafo 4 bis

Articolo 8, paragrafi da 5 a 8

Articolo 8

Articolo 8, paragrafo 9

Articolo 9, paragrafi da 1 a 3

Articolo 31

Articolo 9, paragrafo 4

Articolo 32

Articolo 10

Articolo 11

Articolo 10 bis

Articolo 2, punto 3, e articoli da 10 a 30

Articolo 11

Articolo 1, paragrafo 3

Articoli da 12 a 15

Articoli 33 e 34

Articolo 35

Articolo 16

Articolo 36

Articolo 17

Articolo 37

Allegato I

Allegato I, punto 3, lettera a)

Allegato II


20.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 84/35


REGOLAMENTO (UE) N. 252/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 26 febbraio 2014

che modifica il regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio, per quanto riguarda le competenze di esecuzione e i poteri delegati da conferire alla Commissione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio (2) conferisce alla Commissione competenze di esecuzione in relazione ad alcune disposizioni di tale regolamento.

(2)

Per effetto dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona, è opportuno allineare agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) le competenze conferite alla Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 774/94.

(3)

Al fine di completare o modificare taluni elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 774/94, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE riguardo all’adozione di modifiche del suddetto regolamento nel caso in cui i volumi e le altre condizioni del regime contingentale vengano adeguati, in particolare da una decisione del Consiglio volta a concludere un accordo con uno o più paesi terzi. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(4)

Alla Commissione dovrebbero essere attribuite competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 774/94 con riguardo alle norme necessarie alla gestione dei regimi contingentali di cui al suddetto regolamento. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 774/94,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 774/94 è così modificato:

1)

gli articoli 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 7

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le norme necessarie per la gestione dei regimi contingentali di cui al presente regolamento e, se del caso:

a)

le disposizioni atte a garantire la natura, la provenienza e l’origine del prodotto;

b)

le disposizioni relative al riconoscimento del documento che consente la verifica delle garanzie di cui alla lettera a); e

c)

le disposizioni per il rilascio e la durata di validità dei titoli d’importazione.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 8 ter, paragrafo 2.

Articolo 8

Per rispettare gli impegni internazionali e qualora i volumi e le altre condizioni dei regimi contingentali di cui al presente regolamento siano adeguati dal Parlamento europeo e dal Consiglio o dal Consiglio, in particolare a seguito di una decisione del Consiglio volta a concludere un accordo con uno o più paesi terzi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 8 bis riguardo alle conseguenti modifiche del presente regolamento.»;

2)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 8 bis

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 8 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 9 aprile 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 8 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 8 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 8 ter

1.   La Commissione è assistita dal Comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli istituito dall’articolo 229 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.   Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o almeno un quarto dei membri del comitato lo richieda.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 26 febbraio 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

D. KOURKOULAS


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 14 gennaio 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 17 febbraio 2014.

(2)  Regolamento (EC) n. 774/94 del Consiglio, del 29 marzo 1994, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni bovine di qualità pregiata, carni suine, carni di volatili, frumento (grano) e frumento segalato e crusche, stacciature e altri residui (GU L 91 dell’8.4.1994, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(4)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che istituisce un’organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

(5)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).».


Dichiarazione della Commissione sulla codificazione

L’adozione del presente regolamento comporterà numerose modifiche agli atti in questione. Per migliorare la leggibilità degli atti stessi, la Commissione proporrà che si proceda alla loro codificazione il più rapidamente possibile dopo l’adozione del regolamento e al più tardi entro il 30 settembre 2014.


Dichiarazione della Commissione sugli atti delegati

Nel contesto del presente regolamento, la Commissione ricorda l’impegno assunto al punto 15 dell’accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea a fornire al Parlamento informazioni e documentazione complete sulle riunioni con gli esperti nazionali nel quadro del suo lavoro sulla preparazione degli atti delegati.


20.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 84/38


REGOLAMENTO (UE) N. 253/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 26 febbraio 2014

che modifica il regolamento (UE) n. 510/2011 al fine di definire le modalità di conseguimento dell’obiettivo del 2020 di ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli commerciali leggeri nuovi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) la Commissione deve, a condizione che risulti fattibile, riesaminare le modalità per conseguire l’obiettivo di 147 g CO2/km entro il 2020, comprese le formule stabilite all’allegato I di tale regolamento e le deroghe previste ivi all’articolo 11. È opportuno che detto regolamento sia quanto più neutro possibile dal punto di vista della concorrenza, oltre che socialmente equo e sostenibile.

(2)

Dato il nesso esistente tra emissioni di CO2 e consumo di carburante, la definizione delle modalità per la riduzione delle emissioni di CO2 dei veicoli commerciali leggeri potrebbe contribuire altresì a ridurre, in maniera economicamente efficace, il consumo di carburante e i costi correlati per i proprietari di tali veicoli.

(3)

È opportuno precisare che, al fine di verificare il rispetto dell’obiettivo di 147 g CO2/km, è necessario continuare a misurare le emissioni di CO2 in conformità al regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), e delle relative disposizioni di attuazione nonché di tecnologie innovative.

(4)

In base all’analisi tecnica effettuata per la valutazione d’impatto, le tecnologie necessarie a conseguire l’obiettivo di 147 g CO2/km sono disponibili e le necessarie riduzioni possono essere ottenute a un costo inferiore a quello stimato nella precedente analisi tecnica effettuata preliminarmente all’adozione del regolamento (UE) n. 510/2011. Inoltre è diminuito anche il divario tra l’attuale media delle emissioni specifiche di CO2 prodotte dai veicoli commerciali leggeri nuovi e l’obiettivo di 147 g CO2/km. Pertanto è stata confermata la possibilità di conseguire tale obiettivo entro il 2020.

(5)

Visti l’impatto sproporzionato sui piccoli costruttori risultante dal rispetto degli obiettivi di emissioni specifiche definiti in base all’utilità dell’autoveicolo, dai notevoli oneri amministrativi connessi alla procedura di deroga e dai vantaggi marginali derivanti in termini di riduzione delle emissioni di CO2 degli autoveicoli venduti da tali costruttori, i costruttori responsabili ogni anno di un numero di veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati nell’Unione inferiore a 1 000 unità dovrebbero essere esclusi dall’ambito di applicazione dell’obiettivo per le emissioni specifiche e dell’indennità per le emissioni in eccesso.

(6)

La procedura per la concessione di una deroga ai piccoli costruttori dovrebbe essere semplificata al fine di consentire una maggiore flessibilità riguardo ai termini da applicare ad una domanda di deroga da parte di tali produttori e alla decisione della Commissione di accordare detta deroga.

(7)

Per permettere all’industria automobilistica di realizzare investimenti e innovazione sul lungo periodo, è opportuno fornire indicazioni riguardo alle modifiche che è opportuno apportare al regolamento (UE) n. 510/2011 nel periodo successivo al 2020. Tali indicazioni dovrebbero essere basate su una valutazione del tasso di riduzione necessario alla luce degli obiettivi a lungo termine dell’Unione in materia di clima e delle implicazioni per lo sviluppo di tecnologie efficaci sotto il profilo dei costi, intese a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli commerciali leggeri. La Commissione dovrebbe, entro il 2015, riesaminare tali aspetti e presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’esito del proprio riesame. La relazione dovrebbe includere, se del caso, proposte di modifica del regolamento (UE) n. 510/2011 in relazione alla fissazione degli obiettivi in materia di emissioni di CO2 per i veicoli commerciali leggeri nuovi nel periodo successivo al 2020, compresa l’eventuale definizione di obiettivi realistici e raggiungibili per il 2025, sulla base di una valutazione d’impatto esauriente che dovrebbe considerare il mantenimento della competitività dell’industria e del relativo indotto, perseguendo nel contempo una chiara traiettoria di riduzione delle emissioni in linea con gli obiettivi climatici a lungo termine dell’Unione. In sede di sviluppo di tali proposte, la Commissione dovrebbe assicurare che esse siano quanto più neutre possibile sotto il profilo della concorrenza, nonché socialmente eque e sostenibili.

(8)

Le emissioni di gas a effetto serra connesse all’approvvigionamento energetico, alla produzione di veicoli e al loro smaltimento rappresentano componenti significative dell’attuale impronta globale di carbonio relativa al trasporto su strada e la loro importanza è probabilmente destinata ad aumentare notevolmente in futuro. È pertanto opportuno intraprendere azioni politiche per orientare i costruttori affinché adottino soluzioni ottimali che tengano conto, in particolare, delle emissioni di gas a effetto serra connesse alla produzione di energia fornita ai veicoli, ad esempio l’elettricità e l’energia da combustibili alternativi, e per garantire che tali emissioni a monte non intacchino i vantaggi relativi al miglioramento del consumo energetico di esercizio dei veicoli perseguito dal regolamento (UE) n. 510/2011.

(9)

A norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 510/2011, la Commissione deve pubblicare una relazione sulla disponibilità di dati relativi all’impronta e al carico utile e sulla loro utilizzazione in quanto parametri di utilità per determinare gli obiettivi per le emissioni specifiche di CO2, come espressi nella formula di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 510/2011. Sebbene tali dati siano disponibili e il loro uso potenziale sia stato preso in esame nella valutazione d’impatto, la conclusione raggiunta è che sia economicamente più vantaggioso mantenere la massa del veicolo in ordine di marcia come parametro di utilità per l’obiettivo 2020 dei veicoli commerciali leggeri.

(10)

È opportuno privilegiare il metodo che prevede di stabilire l’obiettivo sulla base di una relazione lineare tra l’utilità del veicolo commerciale leggero e il suo obiettivo in materia di emissioni di CO2, espresso secondo la formula stabilita all’allegato I del regolamento (UE) n. 510/2011, in quanto ciò consente di mantenere la diversità del mercato dei veicoli commerciali leggeri e la capacità dei costruttori di rispondere alle differenti esigenze dei consumatori, evitando così distorsioni ingiustificate della concorrenza. È tuttavia opportuno adeguare detto approccio al fine di tener conto dei più recenti dati disponibili sulle immatricolazioni di veicoli commerciali leggeri nuovi.

(11)

Nella valutazione di impatto la Commissione ha valutato la disponibilità di dati relativi all’impronta e l’utilizzazione dell’impronta in quanto parametro di utilità nella formula di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 510/2011. Sulla base di detta valutazione la Commissione ha concluso che il parametro di utilità impiegato nella formula per il 2020 debba essere la massa.

(12)

A norma del regolamento (UE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), la Commissione ha l’obbligo di procedere a una valutazione d’impatto per il riesame delle procedure di prova al fine di riflettere adeguatamente il reale comportamento delle autovetture sotto il profilo delle emissioni di CO2. Il regolamento (UE) n. 510/2011 estende il riesame delle procedure di misurazione per includere i veicoli commerciali leggeri. È necessario modificare il «nuovo ciclo di guida europeo» (NEDC) attualmente utilizzato per assicurare che sia rappresentativo delle condizioni di guida reali e per evitare che le emissioni reali di CO2 e il consumo reale di carburante siano sottostimati. È opportuno convenire il prima possibile una nuova, più realistica e affidabile procedura di prova. Il lavoro in questa direzione sta progredendo con lo sviluppo di una procedura internazionale di prova per i veicoli leggeri (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure — WLTP) nell’ambito della Commissione economica delle Nazioni Unite per l’Europa, ma non è ancora stato ultimato. Per assicurare un maggiore allineamento delle emissioni specifiche di CO2 indicate per le nuove autovetture e per i nuovi veicoli commerciali leggeri al loro effettivo valore in normali condizioni di utilizzo, è opportuno che la procedura WLTP sia applicata quanto prima. In considerazione di tale contesto, l’allegato I del regolamento (UE) n. 510/2011 stabilisce per il 2020 limiti di emissione misurati in conformità al regolamento (CE) n. 715/2007 e all’allegato XII del regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione (6). Quando le procedure di prova saranno modificate, i limiti stabiliti all’allegato I del regolamento (UE) n. 510/2011 dovrebbero essere adeguati al fine di garantire un rigore comparabile per costruttori e categorie di veicoli. Di conseguenza, la Commissione dovrebbe svolgere un solido studio di correlazione tra il NEDC e i nuovi cicli di prova WLTP al fine di garantirne la rappresentatività rispetto alle condizioni di guida reali.

(13)

Nell’ottica di garantire che le emissioni mondiali effettive siano adeguatamente prese in considerazione e che i valori di CO2 misurati siano rigorosamente comparabili, la Commissione dovrebbe assicurare una precisa definizione degli elementi della procedura di prova che incidono in maniera significativa sulle emissioni di CO2 misurate, al fine di evitare il ricorso alle flessibilità del ciclo di prova da parte dei costruttori. Si dovrebbero affrontare le divergenze tra valori di emissioni di CO2 registrati in sede di omologazione ed emissioni dei veicoli in vendita, anche prendendo in considerazione una procedura di prova relativa alla conformità in servizio, che dovrebbe assicurare prove indipendenti di un campione rappresentativo di veicoli in vendita, nonché modi per far fronte ai casi di comprovata divergenza sostanziale tra emissioni di CO2 in sede di ispezione e in sede di omologazione iniziale.

(14)

Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire la definizione delle modalità di conseguimento dell’obiettivo 2020 di ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli commerciali leggeri nuovi, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello dell’Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(15)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 510/2011,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 510/2011 è così modificato:

1)

all’articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   A decorrere dal 2020 il presente regolamento fissa un obiettivo di 147 g CO2/km per le emissioni medie dei veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati nell’Unione, misurato in conformità al regolamento (CE) n. 715/2007 e relative disposizioni di attuazione, e tecnologie innovative.»;

2)

all’articolo 2, è aggiunto il paragrafo seguente:

«4.   L’articolo 4, l’articolo 8, paragrafo 4, lettere b) e c), l’articolo 9 e l’articolo 10, paragrafo 1, lettere a) e c), non si applicano a un costruttore responsabile, assieme a tutte le imprese ad esso collegate, per un numero di veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati nell’Unione inferiore a 1 000 unità nel precedente anno civile.»;

3)

all’articolo 11, paragrafo 3, l’ultima frase è soppressa;

4)

l’articolo 12 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Su richiesta di un fornitore o un costruttore, si considerano i risparmi di CO2 realizzati attraverso l’uso di tecnologie innovative o di una combinazione di tecnologie innovative (“pacchetti tecnologici innovativi”).

Il contributo totale di tali tecnologie alla riduzione dell’obiettivo per le emissioni specifiche di un costruttore può giungere ad un massimo di 7 g CO2/km.»;

b)

al paragrafo 2, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«2.   Entro il 31 dicembre 2012, la Commissione adotta mediante atti di esecuzione disposizioni dettagliate in vista di una procedura volta ad approvare le tecnologie innovative o i pacchetti tecnologici innovativi di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 14, paragrafo 2, del presente regolamento. Tali disposizioni dettagliate sono conformi a quanto disposto dall’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 443/2009 e si basano sui seguenti criteri per le tecnologie innovative:»;

5)

l’articolo 13 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Entro il 31 dicembre 2015, la Commissione riesamina le emissioni specifiche e le modalità ivi definite, nonché altri aspetti del presente regolamento al fine di stabilire gli obiettivi in materia di emissioni di CO2 per i veicoli commerciali leggeri nuovi nel periodo successivo al 2020. A tale riguardo, la valutazione del tasso di riduzione necessario è in linea con gli obiettivi a lungo termine dell’Unione in materia di clima e con le implicazioni per lo sviluppo di tecnologie, efficaci sotto il profilo dei costi, intese a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli commerciali leggeri. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente i risultati di tale riesame. La relazione contiene opportune proposte di modifica del presente regolamento, compresa l’eventuale definizione di un obiettivo realistico e raggiungibile, sulla base di una valutazione d’impatto esauriente che esaminerà il mantenimento della competitività dell’industria dei veicoli commerciali leggeri e del relativo indotto. In sede di sviluppo di tali proposte, la Commissione assicura che esse siano quanto più neutre possibile sotto il profilo della concorrenza e socialmente eque e sostenibili.»;

b)

il paragrafo 6 è così modificato:

i)

il secondo comma è soppresso;

ii)

il quarto comma è sostituito dai due commi seguenti:

«La Commissione determina, mediante atti di esecuzione, i parametri di correlazione necessari per tener conto di eventuali cambiamenti nella procedura di regolamentazione delle prove per la misurazione delle emissioni specifiche di CO2 di cui al regolamento (CE) n. 715/2007 e al regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione (7). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 14, paragrafo 2, del presente regolamento.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 15, e alle condizioni di cui agli articoli 16 e 17, al fine di adeguare le formule stabilite all’allegato I, avvalendosi della metodologia adottata in conformità al primo comma, garantendo nel contempo un rigore analogo delle prescrizioni in termini di riduzione per i costruttori e i veicoli di utilità diversa nell’ambito delle vecchie e nuove procedure di prova.

6)

all’articolo 14 è aggiunto il paragrafo seguente:

«2   bis. Qualora il comitato di cui al paragrafo 1 non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l’articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.»;

7)

all’allegato I, punto 1, è aggiunta la lettera seguente:

«c)

a decorrere dal 2020:

Formula

dove:

M

=

massa del veicolo in chilogrammi (kg)

M0

=

valore adottato a norma dell’articolo 13, paragrafo 5

a

=

0,096.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 26 febbraio 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

D. KOURKOULAS


(1)  GU C 44 del 15.2.2013, pag. 109.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 14 gennaio 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell’11 febbraio 2014.

(3)  Regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2011, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell’ambito dell’approccio integrato dell’Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (GU L 145 del 31.5.2011, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1).

(5)  Regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell’ambito dell’approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 1).

(6)  Regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione, del 18 luglio 2008, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 199 del 28.7.2008, pag. 1).

(7)  Regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione, del 18 luglio 2008, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 199 del 28.7.2008, pag. 1).»;


20.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 84/42


REGOLAMENTO (UE) N. 254/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 26 febbraio 2014

relativo a un programma pluriennale per la tutela dei consumatori per il periodo 2014-2020 e che abroga la decisione n. 1926/2006/CE

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 169,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

La comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010, intitolata «Europa 2020 — Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» («Europa 2020») sollecita il coinvolgimento dei cittadini ai fini della loro piena partecipazione al mercato interno, il che comporta offrire loro maggiori possibilità e dare loro maggiori garanzie per quanto riguarda l’acquisto di beni e servizi oltrefrontiera, soprattutto online.

(2)

L’Unione contribuisce ad assicurare un elevato livello di protezione dei consumatori e a porre i consumatori al centro del mercato interno tramite il sostegno e l’integrazione delle politiche degli Stati membri, nell’ottica di assicurare che i cittadini possano beneficiare appieno del mercato interno e che la loro sicurezza e i loro interessi giuridici ed economici siano adeguatamente tutelati per il tramite di iniziative concrete.

(3)

Il programma pluriennale per la tutela dei consumatori per il periodo 2014-2020 («programma») dovrebbe contribuire ad assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori e sostenere pienamente gli obiettivi della strategia Europa 2020 in materia di crescita e di competitività, integrando le preoccupazioni specifiche identificate nella strategia Europa 2020 sull’agenda digitale per l’Europa, onde garantire che la digitalizzazione migliori effettivamente il benessere dei consumatori; alla crescita sostenibile, grazie alla transizione verso modelli di consumo più sostenibili; all’inclusione sociale, prendendo in considerazione la situazione specifica dei consumatori vulnerabili e le esigenze derivanti dall’invecchiamento della popolazione; alla regolamentazione intelligente, facendo leva, tra l’altro, su un monitoraggio dei mercati di consumo per contribuire all’elaborazione di una regolamentazione ben concepita e mirata.

(4)

La comunicazione della Commissione del 22 maggio 2012 intitolata «Un’agenda europea dei consumatori — Stimolare la fiducia e la crescita» («agenda dei consumatori») definisce un quadro strategico per la politica dei consumatori dell’Unione nei prossimi anni, sostenendo i loro interessi in tutte le politiche attuate dall’Unione. L’agenda dei consumatori si prefigge l’obiettivo di definire una strategia con cui l’azione politica possa sostenere in modo efficace ed effettivo i consumatori nel corso della loro intera vita, garantendo la sicurezza dei prodotti e dei servizi messi a loro disposizione, l’educazione e l’informazione, il sostegno alle organizzazioni che li rappresentano, il rafforzamento dei loro diritti, il loro accesso alla giustizia e alle possibilità di ricorso e l’applicazione della legislazione in materia di protezione dei consumatori.

(5)

La recente crisi economica ha evidenziato una serie di lacune e incoerenze nel mercato interno che hanno inciso in modo negativo sulla fiducia dei consumatori e dei cittadini. Pur prendendo atto dei vincoli di bilancio che l’Unione è attualmente tenuta a rispettare, essa dovrebbe tuttavia predisporre strumenti finanziari adeguati per poter conseguire gli obiettivi del programma e dovrebbe, pertanto, sostenere Europa 2020.

(6)

L’eliminazione dei rimanenti ostacoli ingiustificati o sproporzionati al corretto funzionamento del mercato interno e il miglioramento della fiducia dei cittadini nel sistema, in particolare nel quadro degli acquisti transfrontalieri, sono essenziali per il completamento del mercato interno. L’Unione dovrebbe mirare a creare le condizioni adeguate per rafforzare la posizione dei consumatori, mettendo a loro disposizione strumenti, conoscenze e competenze sufficienti per compiere scelte ponderate ed informate e sensibilizzando maggiormente i consumatori.

(7)

Il presente regolamento tiene conto del contesto economico, sociale e tecnico e delle sfide emergenti. In particolare le iniziative finanziate nel quadro del «Programma» affronteranno problematiche inerenti alla globalizzazione, alla digitalizzazione, al crescente livello di difficoltà delle decisioni che i consumatori sono chiamati a prendere, alla necessità di procedere verso modelli di consumo più sostenibili, all’invecchiamento della popolazione, all’esclusione sociale e alla questione dei consumatori vulnerabili. È assegnata priorità all’integrazione degli interessi dei consumatori in tutte le politiche dell’Unione, conformemente all’articolo 12 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Il coordinamento con altre politiche e con altri programmi dell’Unione costituisce un elemento fondamentale dell’impegno volto ad assicurare che gli interessi dei consumatori siano pienamente presi in considerazione in altre politiche. Al fine di sfruttare le sinergie e di evitare doppioni, gli altri fondi e programmi dell’Unione dovrebbero fornire un sostegno finanziario all’integrazione degli interessi dei consumatori nei rispettivi ambiti.

(8)

Il programma dovrebbe garantire un livello elevato di tutela per tutti i consumatori e prestare un’attenzione particolare ai consumatori vulnerabili, per tenere conto delle loro esigenze specifiche e rafforzare le loro capacità, come chiesto nella risoluzione del Parlamento europeo del 22 maggio 2012 su una strategia per il rafforzamento dei diritti dei consumatori vulnerabili (4). In particolare, il programma dovrebbe garantire l’accesso dei consumatori vulnerabili alle informazioni sui beni e sui servizi in modo che abbiano pari opportunità di compiere scelte libere e informate, soprattutto in considerazione del fatto che i consumatori vulnerabili possono incontrare difficoltà nell’accedere e nel comprendere le informazioni per i consumatori e, quindi, rischiano di essere indotti in errore.

(9)

Il programma dovrebbe in particolare tenere conto dei bambini, anche collaborando con le parti interessate per garantire l’impegno di questi ultimi per una pubblicità responsabile destinata ai minori, in particolare al fine di combattere la pubblicità online ingannevole.

(10)

È opportuno che delle iniziative siano stabilite nel programma, che definisce un quadro dell’Unione per il loro finanziamento. Conformemente all’articolo 54 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), il presente regolamento deve fornire la base giuridica per tali iniziative e per l’attuazione del programma. Il presente regolamento si fonda sulla decisione n. 1926/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e porta avanti le iniziative finanziate in forza di tale decisione.

(11)

È importante migliorare la tutela dei consumatori. Al fine di conseguire tale obiettivo generale occorre fissare obiettivi specifici per quanto riguarda la sicurezza, l’educazione e l’informazione dei consumatori, il sostegno alle loro organizzazioni a livello dell’Unione, i diritti e i ricorsi nonché la tutela dei diritti dei consumatori. Il valore e l’impatto delle misure adottate nel quadro del programma dovrebbero essere regolarmente monitorati e valutati per facilitare una concezione delle politiche più intelligente nell’interesse dei consumatori. Ai fini della valutazione della politica dei consumatori e, in particolare, del preciso impatto delle misure adottate, è opportuno sviluppare appositi indicatori, il cui valore dovrebbe tuttavia essere considerato in un più ampio contesto.

(12)

È importante migliorare la fiducia dei consumatori. Al fine di conseguire tale obiettivo, occorre rafforzare le capacità d’azione, segnatamente mediante un sostegno finanziario adeguato alle organizzazioni dei consumatori a livello dell’Unione e dei centri europei dei consumatori, prendendo in considerazione il loro ruolo centrale nella fornitura d’informazioni e assistenza ai consumatori in merito ai loro diritti, nel sostegno loro offerto nelle controversie, in particolare per quanto riguarda l’accesso a meccanismi appropriati di risoluzione delle stesse, e nella promozione dei loro interessi nel corretto funzionamento del mercato interno. Dette organizzazioni e centri dovrebbero disporre delle capacità per migliorare la tutela e la fiducia dei consumatori agendo sul campo e personalizzando l’assistenza, l’informazione e l’educazione.

(13)

È necessario predisporre le iniziative appropriate per il conseguimento di tali obiettivi.

(14)

È necessario definire le categorie dei soggetti potenzialmente beneficiari delle sovvenzioni.

(15)

Fatte salve le competenze in materia di bilancio del Parlamento europeo e del Consiglio, definite nel TFUE, nel presente regolamento è inserito un importo di riferimento finanziario per il programma, ai sensi di quanto disposto al punto 17 dell’accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (7).

(16)

Tenendo presente lo spirito dei principi di sana gestione finanziaria, di trasparenza e di flessibilità nell’attuazione del programma, la continuazione dell’attività dell’agenzia esecutiva dovrebbe essere ammissibile soltanto se sono rispettati tutti i requisiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio (8).

(17)

È necessario coordinare meglio l’erogazione dei fondi dell’Unione e degli Stati membri nei settori della sicurezza, dell’educazione, dei diritti e della tutela dei consumatori, al fine di garantire la complementarità, una maggiore efficienza e la visibilità e di conseguire migliori sinergie di bilancio.

(18)

L’accordo sullo Spazio economico europeo prevede la cooperazione nel settore della tutela dei consumatori tra l’Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e i paesi dell’Associazione europea di libero scambio partecipanti allo Spazio economico europeo, dall’altra. È opportuno prevedere disposizioni per aprire il programma alla partecipazione di altri paesi, in particolare i paesi limitrofi dell’Unione e i paesi che fanno domanda di adesione all’Unione, sono candidati o in via di adesione.

(19)

Nel contesto dell’attuazione del programma, e data la globalizzazione della filiera produttiva e la crescente interdipendenza dei mercati, è opportuno incoraggiare la collaborazione con i paesi terzi non partecipanti al programma, tenuto conto di ogni pertinente accordo tra tali paesi e l’Unione.

(20)

Al fine di tenere conto dei cambiamenti del quadro legislativo nel settore della protezione dei consumatori, e per quanto concerne la modifica dell’allegato I, al fine di rimuovere le azioni specifiche interessate per tenere conto dei risultati di una relazione di valutazione della Commissione, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea per quanto concerne l’adeguamento degli indicatori di cui all’allegato II. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(21)

Alla Commissione dovrebbero essere attribuite competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, in merito all’adozione dei programmi di lavoro annuali. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (9). Dato che il programma non definisce criteri in merito alla sicurezza dei prodotti, bensì è inteso a fornire un sostegno finanziario agli strumenti finalizzati al perseguimento della politica in tema di sicurezza dei prodotti, e in considerazione dell’importo relativamente limitato in questione, si dovrebbe far ricorso alla procedura consultiva.

(22)

Gli interessi finanziari dell’Unione dovrebbero essere tutelati nel corso dell’intero ciclo di spesa mediante misure proporzionate, ivi comprese la prevenzione, l’individuazione e l’investigazione degli illeciti, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, le sanzioni amministrative e finanziarie a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012,

(23)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri a causa della natura transnazionale delle questioni trattate, ma, a motivo delle maggiori potenzialità dell’azione dell’Unione, possono essere conseguiti meglio a livello dell’Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(24)

È opportuno abrogare la decisione n. 1926/2006/CE.

(25)

È opportuno garantire una transizione agevole e senza interruzioni dal programma d’azione comunitaria in materia di politica dei consumatori (2007-2013), stabilito dalla decisione n. 1926/2006/CE, al presente programma, in particolare per quanto concerne il proseguimento delle misure pluriennali e la valutazione tanto dei successi del programma precedente quanto degli aspetti che meritano maggiore attenzione. Inoltre, è opportuno allineare la durata del presente programma a quella del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio (10). Pertanto, il presente programma dovrebbe applicarsi dal 1o gennaio 2014. È opportuno che dal 1o gennaio 2021 gli stanziamenti relativi all’assistenza tecnica e amministrativa coprano, se necessario, le spese connesse alla gestione delle azioni non ancora portate a termine entro la fine del 2020,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Programma pluriennale per la tutela dei consumatori

Il presente regolamento istituisce un programma pluriennale per la tutela dei consumatori per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 (il «programma»).

Articolo 2

Obiettivo generale

Obiettivo generale del programma è assicurare un elevato livello di protezione dei consumatori, conferire un maggior potere ai consumatori e collocare il consumatore al centro del mercato interno, nel quadro di una strategia globale per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Ciò avverrà tramite il contributo dato dal programma alla tutela della salute, della sicurezza e degli interessi giuridici ed economici dei consumatori, nonché alla promozione del loro diritto all’informazione, all’educazione e alla loro organizzazione al fine di tutelare i propri interessi, e sostenendo l’integrazione degli interessi dei consumatori in altre politiche. Il programma integra, sostiene e monitora le politiche degli Stati membri.

Articolo 3

Obiettivi specifici e indicatori

1.   L’obiettivo generale enunciato all’articolo 2 è perseguito attraverso la realizzazione dei seguenti obiettivi specifici:

a)

obiettivo I — Sicurezza: rafforzamento e miglioramento della sicurezza dei prodotti mediante un’efficace sorveglianza del mercato in tutta l’Unione.

Il conseguimento di tale obiettivo sarà misurato in particolare sulla base dell’attività e dell’efficacia del sistema di allerta rapida dell’Unione per i prodotti di consumo pericolosi (RAPEX);

b)

obiettivo II — Informazione ed educazione dei consumatori, e sostegno alle organizzazioni dei consumatori: miglioramento dell’educazione e dell’informazione dei consumatori e loro sensibilizzazione sui propri diritti, sviluppo di evidenze per la politica dei consumatori e interventi a sostegno delle organizzazioni dei consumatori, anche tenendo conto delle esigenze specifiche dei consumatori vulnerabili;

c)

obiettivo III — Diritti e ricorsi: sviluppo e rafforzamento dei diritti dei consumatori, in particolare tramite iniziative di regolamentazione intelligente e il miglioramento dell’accesso a mezzi di ricorso semplici, efficienti, vantaggiosi e a basso costo, compresa la risoluzione alternativa delle controversie.

Il conseguimento di tale obiettivo sarà misurato in particolare sulla base del ricorso alla risoluzione alternativa delle controversie per risolvere controversie transnazionali e dell’attività di un sistema di risoluzione online delle controversie su scala dell’Unione, nonché sulla base della percentuale di consumatori che dà inizio a un’azione di risposta a un problema riscontrato;

d)

obiettivo IV — Tutela dei diritti: promozione della tutela dei diritti dei consumatori mediante il rafforzamento della collaborazione tra gli organismi nazionali competenti e tramite servizi di consulenza ai consumatori.

Tale obiettivo sarà misurato in particolare sulla base del livello del flusso di informazioni e dell’efficacia della collaborazione in seno alla rete di cooperazione per la tutela dei consumatori, dell’attività dei centri europei dei consumatori e del loro livello di notorietà presso i consumatori.

L’informazione di alta qualità e la partecipazione dei consumatori sono una priorità trasversale che deve essere pertanto espressamente prevista, ogniqualvolta possibile, in tutti gli obiettivi e azioni settoriali finanziati nel quadro del programma.

2.   Gli indicatori sono descritti nell’allegato II.

3.   La Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 15 ai fini della modifica degli indicatori di cui all’allegato II.

Articolo 4

Iniziative ammissibili

Gli obiettivi specifici di cui all’articolo 3 sono conseguiti applicando le iniziative ammissibili definite nell’elenco che segue:

a)

obiettivo I — Sicurezza:

1)

consulenza scientifica e analisi dei rischi in relazione alla salute e alla sicurezza dei consumatori in merito ai prodotti non alimentari e ai servizi, compreso il sostegno per i compiti attribuiti ai comitati scientifici indipendenti istituiti con la decisione 2008/721/CE della Commissione (11);

2)

coordinamento della sorveglianza del mercato e delle attività di tutela in materia di sicurezza dei prodotti con riferimento alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (12), e iniziative volte a migliorare la sicurezza dei servizi ai consumatori;

3)

gestione e ulteriore sviluppo di basi di dati sui prodotti cosmetici;

b)

obiettivo II — Educazione e informazione dei consumatori, e sostegno alle organizzazioni dei consumatori:

4)

costituzione di prove e miglioramento della loro accessibilità per l’elaborazione delle politiche in settori di interesse per i consumatori, per la definizione di una regolamentazione ben concepita e mirata, e per l’individuazione di eventuali anomalie nel funzionamento del mercato o di un’evoluzione delle esigenze dei consumatori che forniscono una base per lo sviluppo della politica dei consumatori, per l’individuazione dei settori più problematici per i consumatori e per l’integrazione degli interessi dei consumatori nelle altre politiche dell’Unione;

5)

sostegno alle organizzazioni dei consumatori a livello dell’Unione tramite finanziamenti a esse destinati e il rafforzamento delle loro capacità a livello regionale, nazionale e dell’Unione, con un aumento della trasparenza e il miglioramento degli scambi di migliori prassi e competenze;

6)

aumento della trasparenza dei mercati al consumo e delle informazioni ai consumatori, fornendo loro dati confrontabili, attendibili e facilmente accessibili, anche per i casi transfrontalieri, onde aiutarli a confrontare non solo i prezzi ma anche la qualità e la sostenibilità di beni e servizi;

7)

miglioramento dell’educazione dei consumatori quale processo di apprendimento permanente, con particolare attenzione ai consumatori vulnerabili;

c)

obiettivo III — Diritti e ricorsi:

8)

elaborazione da parte della Commissione della legislazione in tema di tutela dei consumatori e di altre iniziative di regolamentazione, monitoraggio del recepimento da parte degli Stati membri e successiva valutazione del loro impatto e promozione di iniziative di coregolamentazione e di autoregolamentazione nonché monitoraggio dell’impatto effettivo di dette iniziative sui mercati al consumo;

9)

semplificazione dell’accesso dei consumatori a meccanismi di risoluzione delle controversie, in particolare a sistemi di risoluzione alternativa delle controversie, anche attraverso un sistema online su scala unionale e la messa in rete delle entità nazionali di risoluzione alternativa delle controversie, riservando un’attenzione particolare a misure opportune per le esigenze e i diritti dei consumatori vulnerabili; monitoraggio del funzionamento e dell’efficacia dei meccanismi di risoluzione delle controversie riservati ai consumatori, anche attraverso lo sviluppo e la gestione dei pertinenti strumenti di tecnologia dell’informazione nonché tramite lo scambio delle attuali migliori prassi ed esperienze tra gli Stati membri;

d)

obiettivo IV — Tutela dei diritti:

10)

coordinamento delle iniziative di sorveglianza e di tutela in relazione con il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (13);

11)

contributi finanziari a iniziative congiunte con organismi pubblici o non aventi scopo di lucro che partecipano a reti dell’Unione finalizzate a fornire informazioni e assistenza ai consumatori, allo scopo di permettere loro di esercitare i propri diritti e di ottenere accesso ad appropriati meccanismi di risoluzione delle controversie, anche extragiudiziale online (rete dei centri europei dei consumatori).

Se del caso, le iniziative ammissibili di cui al primo comma del presente articolo sono ulteriormente precisate nell’allegato I, con l’indicazione di iniziative specifiche per ognuna di esse.

Articolo 5

Beneficiari delle sovvenzioni

1.   Sovvenzioni al funzionamento delle organizzazioni dei consumatori a livello dell’Unione possono essere accordate alle organizzazioni europee dei consumatori che adempiono a tutte le seguenti condizioni:

a)

sono organizzazioni non governative, senza scopo di lucro, indipendenti da interessi industriali, commerciali, delle imprese o da altri interessi incompatibili, i cui obiettivi primari e le cui attività principali sono incentrati sulla promozione e sulla tutela della salute, della sicurezza e degli interessi giuridici ed economici dei consumatori dell’Unione;

b)

sono delegati a rappresentare gli interessi dei consumatori a livello dell’Unione da organizzazioni presenti in almeno la metà degli Stati membri, le quali a loro volta sono rappresentative, conformemente alle norme o alle prassi nazionali, dei consumatori e sono attive a livello regionale o nazionale.

2.   Sovvenzioni al funzionamento degli organismi internazionali che promuovono principi e politiche che contribuiscono agli obiettivi del programma possono essere accordate alle organizzazioni che rispettano tutte le seguenti condizioni:

a)

sono organizzazioni non governative, senza scopo di lucro, indipendenti da interessi industriali, commerciali, delle imprese o da altri interessi incompatibili, i cui obiettivi primari e le cui attività principali sono incentrati sulla promozione e sulla tutela della salute, della sicurezza e degli interessi giuridici ed economici dei consumatori;

b)

esercitano tutte le seguenti attività: costituiscono un meccanismo formale volto a consentire ai rappresentanti dei consumatori dell’Unione e dei paesi terzi di contribuire al dibattito politico e all’elaborazione di politiche, organizzano riunioni con i responsabili dell’elaborazione e dell’attuazione delle politiche allo scopo di promuovere e di sostenere gli interessi dei consumatori presso le autorità pubbliche, individuano tematiche e problematiche comuni per i consumatori, sostengono le opinioni dei consumatori nel contesto delle relazioni bilaterali tra l’Unione e i paesi terzi, contribuiscono allo scambio e alla diffusione di conoscenze e di competenze su questioni di interesse per i consumatori nell’Unione e nei paesi terzi ed elaborano raccomandazioni politiche.

3.   Sovvenzioni al funzionamento di organismi a livello dell’Unione istituiti ai fini del coordinamento delle iniziative di tutela nel settore della sicurezza dei prodotti possono essere accordate agli organismi riconosciuti a questo scopo dalla legislazione dell’Unione.

4.   Sovvenzioni a iniziative di organismi preposti allo sviluppo su scala dell’Unione di codici deontologici, di buone prassi e di linee guida finalizzate a permettere di realizzare comparazioni dei prezzi, della qualità dei prodotti e della sostenibilità possono essere accordate agli organismi che adempiono a tutte le seguenti condizioni:

a)

sono organismi non governativi, senza scopo di lucro, indipendenti da interessi industriali, commerciali, delle imprese o da altri interessi incompatibili, i cui obiettivi primari e le cui attività principali sono incentrati sulla promozione e sulla tutela degli interessi dei consumatori;

b)

sono attivi in almeno la metà degli Stati membri.

5.   Sovvenzioni all’organizzazione di eventi della presidenza riguardanti la politica dei consumatori dell’Unione possono essere accordate alle autorità nazionali dello Stato membro che esercita la presidenza delle formazioni del Consiglio, ad eccezione della formazione «Affari esteri» o agli organismi designati da tale Stato membro.

6.   Sovvenzioni a iniziative delle autorità degli Stati membri responsabili della tutela dei consumatori e delle corrispondenti autorità di paesi terzi possono essere accordate alle autorità notificate alla Commissione conformemente al regolamento (CE) n. 2006/2004 o alla direttiva 2001/95/CE da uno Stato membro o da un paese terzo di cui all’articolo 7 del presente regolamento, o a organismi senza scopo di lucro espressamente designati a tal fine da dette autorità.

7.   Sovvenzioni ai funzionari degli Stati membri e di paesi terzi possono essere accordate ai funzionari delle autorità notificate alla Commissione ai fini del regolamento (CE) n. 2006/2004 e della direttiva 2001/95/CE da uno Stato membro o da un paese terzo di cui all’articolo 7 del presente regolamento.

8.   Sovvenzioni possono essere erogate per finanziare iniziative varate da un organismo designato da uno Stato membro o da un paese terzo di cui all’articolo 7 che sia un organismo senza scopo di lucro selezionato applicando una procedura trasparente o un organismo pubblico. L’organismo designato fa parte di una rete dell’Unione preposta a fornire informazioni e assistenza ai consumatori nell’intento di aiutarli a esercitare i propri diritti e a ottenere accesso ad appropriati meccanismi di risoluzione delle controversie (rete dei centri europei dei consumatori). Un partenariato quadro può essere istituito come meccanismo di cooperazione a lungo termine tra la Commissione e la rete dei centri europei dei consumatori e/o i suoi organi costitutivi.

9.   Sovvenzioni possono essere erogate per finanziare iniziative varate da organismi preposti al trattamento dei reclami istituiti e operanti negli Stati membri dell’Unione e nei paesi dell’Associazione europea di libero scambio partecipanti allo Spazio economico europeo incaricati di raccogliere i reclami dei consumatori, di tentare di rispondere a tali reclami, di fornire consulenza o di fornire informazioni ai consumatori in merito a reclami o richieste d’informazione e che si configurano come terzi in relazione a un reclamo o a una richiesta di informazioni da parte di un consumatore su un operatore economico. Sono esclusi i meccanismi di trattamento dei reclami dei consumatori gestiti da operatori economici che trattano direttamente con i consumatori le richieste di informazioni o i reclami, nonché i meccanismi che forniscono servizi di trattamento dei reclami gestiti da un operatore economico o per conto di questo.

Articolo 6

Quadro finanziario

1.   La dotazione finanziaria per l’attuazione del programma per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 è fissata a 188 829 000 EUR a prezzi correnti.

2.   Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio nei limiti del quadro finanziario pluriennale.

Articolo 7

Partecipazione al programma da parte di paesi terzi

Il programma è aperto:

a)

ai paesi dell’Associazione europea di libero scambio partecipanti allo Spazio economico europeo, conformemente alle condizioni fissate nell’accordo sullo Spazio economico europeo;

b)

ai paesi terzi, in particolare ai paesi candidati e in via di adesione all’Unione, nonché ai potenziali candidati e ai paesi cui si applica la politica europea di vicinato, conformemente ai principi generali e alle condizioni della loro partecipazione ai programmi dell’Unione fissati nei rispettivi accordi quadro, decisioni del Consiglio di associazione o convenzioni simili.

Articolo 8

Tipo di intervento e massimali di cofinanziamento

1.   Conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, i contributi finanziari dell’Unione possono assumere la forma di sovvenzioni o di appalti pubblici o di qualsiasi altro intervento necessario al conseguimento degli obiettivi di cui agli articoli 2 e 3 del presente regolamento.

2.   Le sovvenzioni erogate dall’Unione e i corrispondenti massimali sono i seguenti:

a)

sovvenzioni al funzionamento delle organizzazioni dei consumatori a livello dell’Unione, come specificato all’articolo 5, paragrafo 1, non superiori al 50 % dei costi ammissibili;

b)

sovvenzioni al funzionamento degli organismi internazionali che promuovono principi e politiche suscettibili di contribuire agli obiettivi del programma, come specificato all’articolo 5, paragrafo 2, non superiori al 50 % dei costi ammissibili;

c)

sovvenzioni al funzionamento di organismi a livello dell’Unione istituiti ai fini del coordinamento delle iniziative di tutela nel settore della sicurezza dei prodotti e riconosciuti a questo scopo dalla legislazione dell’Unione, come specificato all’articolo 5, paragrafo 3, non superiori al 95 % dei costi ammissibili;

d)

sovvenzioni a iniziative di organismi preposti allo sviluppo su scala dell’Unione di codici deontologici, di buone prassi e di linee guida finalizzate a permettere di realizzare comparazioni dei prezzi, della qualità del prodotto e della sostenibilità, come specificato all’articolo 5, paragrafo 4, non superiori al 50 % dei costi ammissibili;

e)

sovvenzioni all’organizzazione di eventi della presidenza riguardanti la politica dei consumatori dell’Unione alle autorità nazionali dello Stato membro che esercita la presidenza delle formazioni del Consiglio, ad eccezione della formazione «Affari esteri» o agli organismi designati da tale Stato membro, non superiori al 50 % dei costi ammissibili;

f)

sovvenzioni a iniziative delle autorità degli Stati membri responsabili per la tutela dei consumatori e delle corrispondenti autorità dei paesi terzi partecipanti ai sensi dell’articolo 7, come specificato all’articolo 5, paragrafo 6, non superiori al 50 % dei costi ammissibili, salvo il caso di iniziative di eccezionale utilità, nel qual caso il contributo dell’Unione ai costi ammissibili non supera il 70 %;

g)

sovvenzioni per lo scambio di funzionari degli Stati membri e dei paesi terzi partecipanti ai sensi dell’articolo 7, come specificato all’articolo 5, paragrafo 7, a copertura delle spese di viaggio e di soggiorno;

h)

sovvenzioni a iniziative di organismi designati da uno Stato membro o da un paese terzo di cui all’articolo 7, come specificato all’articolo 5, paragrafo 8, non superiori al 70 % dei costi ammissibili;

i)

sovvenzioni a iniziative degli organismi nazionali preposti a trattare i reclami dei consumatori, come definiti all’articolo 5, paragrafo 9, non superiori al 50 % dei costi ammissibili.

3.   Le iniziative sono considerate di eccezionale utilità ai sensi del paragrafo 2, lettera f), se:

a)

per quanto concerne le sovvenzioni accordate alle autorità e notificate alla Commissione ai fini del regolamento (CE) n. 2006/2004, esse coinvolgono almeno sei Stati membri o riguardano infrazioni che danneggiano o possono danneggiare due o più Stati membri;

b)

per quanto concerne le sovvenzioni accordate alle autorità responsabili della sicurezza dei prodotti di consumo, coinvolgono almeno dieci Stati membri che partecipano alla rete europea delle autorità degli Stati membri competenti in materia di sicurezza dei prodotti di cui all’articolo 10 della direttiva 2001/95/CE o contribuiscono alla realizzazione di attività di sorveglianza del mercato nel settore della sicurezza dei prodotti di consumo previste da un atto giuridico dell’Unione.

Articolo 9

Assistenza tecnica e amministrativa

1.   La dotazione finanziaria per il programma può coprire anche le spese inerenti ad attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione richieste per la gestione del programma e per il conseguimento dei suoi obiettivi, tra l’altro la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell’Unione nella misura in cui sono correlate all’obiettivo generale del presente regolamento, nonché tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa sostenute dalla Commissione per la gestione del programma.

2.   L’importo totale stanziato per coprire le spese inerenti alle attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione nonché all’assistenza tecnica e amministrativa di cui al paragrafo 1 non eccede il 12 % della dotazione finanziaria assegnata al programma.

Articolo 10

Metodi di attuazione

La Commissione attua il programma servendosi dei metodi di gestione di cui all’articolo 58 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

Articolo 11

Coerenza e complementarità con altre politiche

La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, assicura la coerenza generale e la complementarità tra il programma e le altre politiche, strumenti e azioni dell’Unione pertinenti, in particolare nell’ambito del programma pluriennale «Diritti, uguaglianza e cittadinanza» per il periodo 2014-2020 (14).

Articolo 12

Programmi di lavoro annuali

La Commissione attua il programma mediante programmi di lavoro annuali. I programmi di lavoro annuali attuano in modo coerente gli obiettivi stabiliti negli articoli 2 e 3 e le iniziative stabilite nell’articolo 4 e ulteriormente precisate nell’allegato I.

La Commissione adotta programmi di lavoro annuali nella forma di atti di esecuzione secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 16, paragrafo 2, del presente regolamento. In tali atti di esecuzione sono definiti gli elementi previsti nel regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, in particolare:

a)

l’attuazione delle iniziative, conformemente all’articolo 4 e all’allegato I del presente regolamento, e l’attribuzione indicativa delle risorse finanziarie;

b)

il calendario dei previsti inviti a presentare offerte e inviti a presentare proposte.

Articolo 13

Valutazione e diffusione

1.   Su richiesta della Commissione gli Stati membri le trasmettono informazioni sull’attuazione e sull’impatto del programma.

2.   La Commissione:

a)

entro il 30 settembre 2017:

i)

riesamina il conseguimento degli obiettivi di tutte le misure (in termini di risultati e di impatto), lo stato dei lavori in relazione all’attuazione delle iniziative ammissibili di cui all’articolo 4 e delle iniziative specifiche di cui all’allegato I, l’attribuzione dei fondi ai beneficiari conformemente alle condizioni fissate all’articolo 5, l’efficienza dell’uso delle risorse e il loro valore aggiunto europeo, tenuto conto degli sviluppi nel settore della protezione dei consumatori, in vista di una decisione di rinnovo, modifica o sospensione delle misure;

ii)

trasmette la relazione di valutazione sul riesame effettuato al Parlamento europeo e al Consiglio;

b)

entro il 31 dicembre 2017, se del caso, presenta una proposta legislativa o, alle condizioni di cui al paragrafo 3, adotta un atto delegato.

La relazione di valutazione prende inoltre in considerazione i margini di semplificazione, la coerenza interna ed esterna, il mantenimento della pertinenza di tutti gli obiettivi, nonché il contributo delle misure alle priorità dell’Unione di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. La relazione prende in considerazione i risultati della valutazione dell’impatto a lungo termine del programma precedente.

L’impatto su un periodo più lungo e la sostenibilità degli effetti del programma sono valutati in vista dell’adozione di una decisione di eventuale rinnovo, modifica o sospensione di un successivo programma.

3.   Per tenere conto della situazione in cui la relazione di valutazione di cui al paragrafo 2 concluda che le iniziative specifiche stabilite nell’allegato I non sono state attuate entro il 31 dicembre 2016 e non possono essere attuate entro la fine del programma, anche quando tali iniziative specifiche non sono più pertinenti per il conseguimento degli obiettivi stabiliti negli articoli 2 e 3, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 15 per modificare l’allegato I rimuovendo le iniziative specifiche interessate.

4.   La Commissione rende pubblici i risultati delle iniziative adottate a norma del presente regolamento.

Articolo 14

Tutela degli interessi finanziari dell’Unione

1.   In sede di attuazione delle attività finanziate in virtù del presente regolamento, la Commissione adotta misure appropriate a garantire la tutela degli interessi finanziari dell’Unione mediante l’applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, tramite il recupero delle somme indebitamente corrisposte e, se del caso, mediante l’applicazione di sanzioni amministrative e finanziarie effettive, proporzionate e dissuasive.

2.   La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti europea hanno facoltà di sottoporre ad audit, sulla base di documenti e con verifiche sul posto, tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno ricevuto fondi dell’Unione a norma del presente regolamento.

3.   L’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, conformemente alle procedure specificate stabilite nel regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (15) e nel regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (16), al fine di accertare se si sono verificati casi di frode, corruzione o qualsiasi altra attività illecita a discapito degli interessi finanziari dell’Unione in relazione a una convenzione di sovvenzione o a una decisione di sovvenzione o a un contratto finanziati a titolo del presente regolamento.

4.   Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e con organizzazioni internazionali, i contratti, le convenzioni di sovvenzione e le decisioni di sovvenzione, derivanti dall’esecuzione del presente regolamento contengono disposizioni che autorizzano esplicitamente la Commissione, la Corte dei conti europea e l’OLAF a procedere a tali audit e indagini, conformemente alle loro rispettive competenze.

Articolo 15

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 3, paragrafo 3, e all’articolo 13, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per la durata del programma.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 3, paragrafo 3, e all’articolo 13, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, e dell’articolo 13, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale periodo è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 16

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 17

Disposizioni transitorie

1.   L’articolo 6 della decisione n. 1926/2006/CE continua ad applicarsi alle iniziative oggetto di tale decisione che non sono state portate a termine entro il 31 dicembre 2013. Pertanto la dotazione finanziaria del programma può essere utilizzata anche per coprire le spese per l’assistenza tecnica e amministrativa necessarie a garantire la transizione tra le misure adottate a norma della decisione n. 1926/2006/CE e il programma.

2.   Se necessario, nel bilancio successivo al 31 dicembre 2020 possono essere previsti stanziamenti a copertura delle spese previste all’articolo 9 per garantire la gestione delle iniziative non portate a termine entro il 31 dicembre 2020.

Articolo 18

Abrogazione

La decisione n. 1926/2006/CE è abrogata a decorrere dal 1o gennaio 2014.

Articolo 19

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 26 febbraio 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

D. KOURKOULAS


(1)  GU C 181 del 21.6.2012, pag. 89.

(2)  GU C 225 del 27.7.2012, pag. 217.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 14 gennaio 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell’11 febbraio 2014.

(4)  GU C 264 E del 13.9.2013, pag. 11.

(5)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(6)  Decisione n. 1926/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce un programma d’azione comunitaria in materia di politica dei consumatori (2007-2013) (GU L 404 del 30.12.2006, pag. 39).

(7)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

(8)  Regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1).

(9)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(10)  Regolamento (UE. Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).

(11)  Decisione 2008/721/CE della Commissione, del 5 agosto 2008, che istituisce una struttura consultiva di comitati scientifici ed esperti nel settore della sicurezza dei consumatori, della sanità pubblica e dell’ambiente e che abroga la decisione 2004/210/CE (GU L 241 del 10.9.2008, pag. 21).

(12)  Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4).

(13)  Regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori (GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1).

(14)  Regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che stabilisce un programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza per il periodo 2014-2020. (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 62).

(15)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(16)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).


ALLEGATO I

TIPO DI AZIONI

Obiettivo I

Sicurezza: rafforzamento e miglioramento della sicurezza dei prodotti mediante un’efficace sorveglianza del mercato in tutta l’Unione

1.

Consulenza scientifica e analisi dei rischi in relazione alla salute e alla sicurezza dei consumatori in merito ai prodotti non alimentari e ai servizi, compreso il sostegno per i compiti attribuiti ai comitati scientifici indipendenti istituiti con la decisione 2008/721/CE.

2.

Coordinamento della sorveglianza del mercato e delle attività di tutela in materia di sicurezza dei prodotti con riferimento alla direttiva 2001/95/CE, e iniziative volte a migliorare la sicurezza dei servizi ai consumatori:

a)

sviluppo, modernizzazione e gestione di strumenti di tecnologia dell’informazione (quali banche dati, sistemi di informazione e di comunicazione) in particolare al fine di consentire il miglioramento dell’efficacia dei sistemi esistenti grazie all’aumento delle possibilità di esportazione dei dati e di selezione ed estrazione statistica nonché alla promozione degli scambi e dell’uso di dati informatizzati tra Stati membri;

b)

organizzazione di seminari, conferenze, workshop e riunioni di interessati e di esperti sui rischi e sulla tutela nel settore della sicurezza dei prodotti;

c)

scambi di funzionari operanti nel settore della tutela dei consumatori e loro formazione incentrata sull’integrazione di un’impostazione basata sul rischio;

d)

specifiche iniziative di cooperazione congiunta nel settore della sicurezza dei prodotti di consumo non alimentari e dei servizi a norma della direttiva 2001/95/CE;

e)

monitoraggio e valutazione della sicurezza dei prodotti non alimentari e dei servizi, compresa la base di conoscenze per ulteriori norme o la determinazione di altri parametri di riferimento per la sicurezza, e precisazione dei requisiti di tracciabilità;

f)

cooperazione nel settore dell’amministrazione, della tutela e della tracciabilità dei prodotti, nonché sviluppo di azioni preventive con paesi terzi diversi da quelli considerati all’articolo 7 del presente regolamento, compresi i paesi terzi che costituiscono l’origine della maggior parte dei prodotti notificati nell’Unione per non conformità con la legislazione dell’Unione;

g)

sostegno a organismi riconosciuti dalla legislazione dell’Unione per il coordinamento delle iniziative di tutela dei consumatori tra gli Stati membri.

3.

Gestione e ulteriore sviluppo di basi di dati sui prodotti cosmetici

a)

gestione del portale di notifica dei prodotti cosmetici istituito in virtù del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (1);

b)

gestione della base di dati sugli ingredienti cosmetici a sostegno dell’attuazione del regolamento (CE) n. 1223/2009.

Obiettivo II

miglioramento dell’educazione e dell’informazione dei consumatori e loro sensibilizzazione sui propri diritti, sviluppo di prove per la politica dei consumatori e interventi a sostegno delle organizzazioni dei consumatori, tenendo anche conto delle esigenze specifiche dei consumatori vulnerabili Educazione e informazione dei consumatori e sostegno alle organizzazioni dei consumatori:

4.

Costituzione di prove e miglioramento della loro accessibilità per l’elaborazione delle politiche in settori di interesse per i consumatori, per la definizione di una regolamentazione ben concepita e mirata e per l’individuazione di eventuali anomalie nel funzionamento del mercato o di un’evoluzione delle esigenze dei consumatori che forniscono una base per lo sviluppo della politica dei consumatori, per l’individuazione dei settori più problematici per i consumatori e per l’integrazione degli interessi dei consumatori nelle altre politiche dell’Unione, compresi:

a)

studi e analisi su scala dell’Unione sui consumatori e sui mercati al consumo per definire una regolamentazione ben concepita e mirata e per individuare eventuali anomalie nel funzionamento del mercato o un’evoluzione delle esigenze dei consumatori;

b)

sviluppo e gestione di basi di dati, segnatamente per mettere i dati raccolti a disposizione delle parti interessate, quali organizzazioni dei consumatori, autorità nazionali e ricercatori;

c)

sviluppo e analisi di dati statistici nazionali e di altri dati pertinenti, in particolare la rilevazione di dati nazionali e lo sviluppo di indicatori sui prezzi, sui reclami, sulla tutela dei diritti, sui ricorsi, saranno realizzati in collaborazione con le parti interessate nazionali.

5.

Sostegno alle organizzazioni dei consumatori a livello di Unione tramite finanziamenti a esse destinati e il rafforzamento delle loro capacità a livello regionale, nazionale e dell’Unione, con un aumento della trasparenza e il miglioramento degli scambi di buone prassi e competenze:

a)

contributi finanziari al funzionamento di organizzazioni dei consumatori a livello dell’Unione rappresentanti gli interessi dei consumatori conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, del presente regolamento;

b)

rafforzamento delle organizzazioni dei consumatori regionali, nazionali ed europee, in particolare tramite azioni di formazione disponibili in varie lingue e nell’intero territorio dell’Unione e lo scambio di buone prassi e competenze per il personale, in particolare a beneficio delle organizzazioni dei consumatori negli Stati membri in cui siano scarsamente sviluppate o in cui si riscontri un livello relativamente basso di fiducia e di sensibilizzazione dei consumatori, come dimostrato dal monitoraggio dei mercati al consumo e dal contesto della tutela dei consumatori negli Stati membri;

c)

aumento della trasparenza e degli scambi di buone prassi e competenze, segnatamente tramite il rafforzamento della messa in rete, grazie alla creazione di un portale online destinato alle organizzazioni dei consumatori che offra uno spazio interattivo di scambio e di messa in rete e metta gratuitamente a disposizione i sussidi prodotti nel corso delle formazioni;

d)

sostegno a organismi internazionali che promuovono principi e politiche coerenti con gli obiettivi del programma.

6.

Aumento della trasparenza dei mercati al consumo e delle informazioni ai consumatori, fornendo ai consumatori dati confrontabili, attendibili e facilmente accessibili, anche per i casi transfrontalieri, al fine di aiutarli a confrontare non solo i prezzi ma anche la qualità e la sostenibilità di beni e servizi:

a)

campagne di sensibilizzazione su questioni di interesse per i consumatori, anche mediante azioni congiunte con gli Stati membri;

b)

iniziative volte ad accrescere la trasparenza dei mercati al consumo in relazione, ad esempio, alla vendita al dettaglio di prodotti finanziari, ai settori dell’energia, del digitale e delle telecomunicazioni e dei trasporti;

c)

iniziative volte ad agevolare l’accesso dei consumatori a informazioni pertinenti, confrontabili, attendibili e facilmente accessibili sui beni, sui servizi e sui mercati, in particolare sui prezzi, la qualità e la sostenibilità di beni e servizi, sia offline che online, per esempio attraverso siti web di comparazione e iniziative intese ad assicurare l’elevata qualità e l’affidabilità dei siti stessi, anche in caso di acquisti transfrontalieri;

d)

iniziative finalizzate a migliorare l’accesso dei consumatori a informazioni sui consumi sostenibili di beni e servizi;

e)

sostegno a manifestazioni riguardanti la politica dei consumatori dell’Unione, organizzate dallo Stato membro che esercita la presidenza delle formazioni del Consiglio, ad eccezione della formazione «Affari esteri», su tematiche in linea con le priorità strategiche dell’Unione;

f)

contributi finanziari agli organismi nazionali preposti al trattamento dei reclami per assisterli nell’utilizzo di una metodologia armonizzata di classificazione e notifica dei reclami e delle richieste di informazioni dei consumatori;

g)

sostegno a organismi su scala dell’Unione nello sviluppo di codici deontologici, buone prassi e linee guida per comparazioni dei prezzi, della qualità e della sostenibilità, anche attraverso siti web di comparazione;

h)

promozione della comunicazione su tematiche di interesse per i consumatori, anche incoraggiando la diffusione da parte dei mezzi di comunicazione di informazioni corrette e pertinenti su tali tematiche.

7.

Miglioramento dell’educazione dei consumatori quale processo di apprendimento permanente, con particolare attenzione ai consumatori vulnerabili:

a)

sviluppo di una piattaforma interattiva finalizzata allo scambio di buone prassi e sussidi per l’educazione permanente dei consumatori, con un’attenzione particolare ai consumatori vulnerabili, che hanno difficoltà di accesso alle informazioni loro destinate e di comprensione delle stesse, al fine di assicurare che non siano indotti in errore;

b)

sviluppo di sussidi e di misure di educazione in collaborazione con i soggetti interessati, quali autorità nazionali, insegnanti, organizzazioni dei consumatori e soggetti attivi a livello di base, in particolare tramite l’utilizzo (ad esempio raccolta, compilazione, traduzione e diffusione) dei sussidi prodotti a livello nazionale o nel contesto di precedenti iniziative, su vari supporti, anche digitali, riguardanti ad esempio i diritti dei consumatori, comprese questioni transnazionali, la salute e la sicurezza, la legislazione dell’Unione in tema di protezione dei consumatori, il consumo sostenibile ed etico, compresi i sistemi di certificazione dell’Unione, l’alfabetizzazione finanziaria e mediatica.

Obiettivo III

Diritti e ricorsi: sviluppo e rafforzamento dei diritti dei consumatori, in particolare tramite iniziative di regolamentazione intelligente e il miglioramento dell’accesso a mezzi di ricorso semplici, efficienti, vantaggiosi e a basso costo, compresa la risoluzione alternativa delle controversie

8.

Elaborazione da parte della Commissione della legislazione in tema di tutela dei consumatori e di altre iniziative di regolamentazione, monitoraggio del recepimento da parte degli Stati membri e successiva valutazione del loro impatto e promozione di iniziative di coregolamentazione e di autoregolamentazione nonché monitoraggio dell’impatto effettivo di dette iniziative sui mercati al consumo, inclusi:

a)

studi e attività di regolamentazione intelligente quali valutazioni ex ante ed ex post, valutazioni dell’impatto, consultazioni pubbliche, valutazione e semplificazione delle normative esistenti;

b)

seminari, conferenze, workshop e riunioni con gli interessati e con esperti;

c)

sviluppo e gestione di banche dati facilmente e pubblicamente accessibili relative all’applicazione della legislazione dell’Unione in tema di tutela dei consumatori;

d)

valutazione delle iniziative adottate nel quadro del programma.

9.

Semplificazione dell’accesso dei consumatori a meccanismi di risoluzione delle controversie, in particolare a sistemi di risoluzione alternativa delle controversie, anche attraverso un sistema online su scala dell’Unione e la messa in rete delle entità nazionali di risoluzione alternativa delle controversie, riservando un’attenzione particolare a misure opportune per le esigenze e i diritti dei consumatori vulnerabili; monitoraggio del funzionamento e dell’efficacia dei meccanismi di risoluzione delle controversie riservati ai consumatori, anche attraverso lo sviluppo e la gestione dei pertinenti strumenti di tecnologia dell’informazione nonché tramite lo scambio delle attuali migliori prassi ed esperienze negli Stati membri:

a)

sviluppo e gestione di strumenti di tecnologia dell’informazione;

b)

sostegno dello sviluppo di un sistema di risoluzione online delle controversie su scala dell’Unione e della sua gestione, compresi i servizi associati quali la traduzione;

c)

sostegno alla messa in rete delle entità nazionali di risoluzione alternativa delle controversie e allo scambio e alla diffusione di buone prassi ed esperienze tra loro;

d)

sviluppo di strumenti specifici per facilitare l’accesso ai mezzi di ricorso per le persone vulnerabili, meno propense a utilizzarli.

Obiettivo IV

Tutela dei diritti: promozione della tutela dei diritti dei consumatori mediante il rafforzamento della collaborazione tra gli organismi nazionali competenti e tramite servizi di consulenza ai consumatori

10.

Coordinamento delle iniziative di sorveglianza e di tutela in relazione con il regolamento (CE) n. 2006/2004, tra le quali:

a)

sviluppo e gestione di strumenti di tecnologia dell’informazione, quali banche dati, sistemi di informazione e di comunicazione;

b)

iniziative finalizzate a migliorare la collaborazione tra le autorità, nonché il coordinamento del monitoraggio e della tutela quali scambi di funzionari, attività comuni, formazione di funzionari e di membri del sistema giudiziario;

c)

organizzazione di seminari, conferenze, workshop e riunioni di interessati e di esperti in materia;

d)

cooperazione in campo amministrativo e di tutela dei diritti con i paesi terzi che non partecipano al programma e con le organizzazioni internazionali.

11.

Contributi finanziari a iniziative congiunte con organismi pubblici o non aventi scopo di lucro che partecipano a reti dell’Unione finalizzate a fornire informazioni e assistenza ai consumatori, allo scopo di permettere loro di esercitare i propri diritti e di ottenere accesso ad appropriati meccanismi di risoluzione delle controversie, anche extragiudiziale online (rete dei centri europei dei consumatori), tra cui:

a)

lo sviluppo e la gestione di strumenti di tecnologia dell’informazione, quali banche dati, sistemi di informazione e di comunicazione necessari per il corretto funzionamento della rete dei centri europei dei consumatori;

b)

le azioni intese a potenziare la visibilità e la notorietà dei centri europei dei consumatori.


(1)  Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59).


ALLEGATO II

INDICATORI AI SENSI DELL’ARTICOLO 3 DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Obiettivo I

Sicurezza: rafforzamento e miglioramento della sicurezza dei prodotti mediante un’efficace sorveglianza del mercato in tutta l’Unione

Indicatore

Fonte

Situazione attuale

Obiettivo

Percentuale di notifiche RAPEX che hanno comportato almeno una reazione (da parte di altri Stati membri)

RAPEX

43 % (843 notifiche) nel 2010

Aumento del 10 % entro il 2020

Rapporto tra numero di reazioni/numero di notifiche (gravi rischi) (1)

RAPEX

1,07 nel 2010

Aumento del 15 % entro il 2020

Obiettivo II

Educazione e informazione dei consumatori nonché sostegno alle organizzazioni dei consumatori: miglioramento dell’educazione e dell’informazione dei consumatori e loro sensibilizzazione sui propri diritti, sviluppo di prove per la politica dei consumatori e interventi a sostegno delle organizzazioni dei consumatori, tenendo anche conto delle esigenze specifiche dei consumatori vulnerabili

Indicatore

Fonte

Situazione attuale

Obiettivo

Numero di organismi preposti al trattamento dei reclami e numero di paesi che trasmettono reclami all’ECCRS

ECCRS (sistema europeo di registrazione dei reclami dei consumatori)

33 organismi preposti al trattamento dei reclami di 7 paesi nel 2012

70 organismi preposti al trattamento dei reclami di 20 paesi entro il 2020

Obiettivo III

Diritti e ricorsi: sviluppo e rafforzamento dei diritti dei consumatori, in particolare tramite iniziative di regolamentazione intelligente e il miglioramento dell’accesso a mezzi di ricorso semplici, efficienti, vantaggiosi e a basso costo, compresa la risoluzione alternativa delle controversie

Indicatore

Fonte

Situazione attuale

Obiettivo

Percentuale dei casi trattati dai centri europei dei consumatori (ECC) e non risolti direttamente con gli operatori economici per i quali si è fatto successivamente ricorso a una risoluzione alternativa delle controversie (ADR)

Relazione annuale degli ECC

9 % nel 2010

75 % entro il 2020

Numero di casi di controversie trattati ricorrendo a un sistema di risoluzione online delle controversie (ODR) su scala dell’Unione

Piattaforma per la risoluzione online delle controversie

17 500 (reclami pervenuti agli ECC in relazione a operazioni di e-commerce) nel 2010

100 000 entro il 2020

Percentuale di consumatori che hanno dato avvio a una procedura come reazione a un problema riscontrato nei dodici mesi precedenti:

Osservatorio dei consumatori

83 % nel 2010

90 % entro il 2020

Obiettivo IV

Tutela dei diritti: promozione della tutela dei diritti dei consumatori mediante il rafforzamento della collaborazione tra gli organismi nazionali competenti e tramite servizi di consulenza ai consumatori

Indicatore

Fonte

Situazione attuale

Obiettivo

Livello dei flussi di informazione e collaborazione in seno alla rete di cooperazione per la tutela dei consumatori (CPC):

Base di dati della rete CPC (CPCS)

Medie annualizzate nel periodo 2007-2010

 

numero di richieste di scambi di informazioni tra autorità CPC

 

129

aumento del 30 % entro il 2020

numero di richieste di misure di tutela tra autorità CPC

 

142

aumento del 30 % entro il 2020

numero di casi di allerta nell’ambito della rete CPC

 

63

aumento del 30 % entro il 2020

Percentuale di richieste di tutela trattate in dodici mesi in seno alla rete CPC

Base di dati della rete CPC (CPCS)

50 % (periodo di riferimento 2007-2010)

60 % entro il 2020

Percentuale di richieste di informazioni trattate in tre mesi in seno alla rete CPC

Base di dati della rete CPC (CPCS)

33 % (periodo di riferimento 2007-2010)

50 % entro il 2020

Numero di contatti con i consumatori da parte degli ECC

Relazione ECC

71 000 nel 2010

Aumento del 50 % entro il 2020

Numero di visite ai siti web degli ECC

Relazione di valutazione della rete ECC

1 670 000 nel 2011

Aumento del 70 % entro il 2020

Tali indicatori possono essere considerati congiuntamente a indicatori generali e orizzontali.


(1)  una notifica può comportare numerose reazioni da parte delle autorità degli altri Stati membri


20.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 84/57


REGOLAMENTO (UE) N. 255/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 26 febbraio 2014

recante modifica dei regolamenti del Consiglio (CE) n. 2008/97, (CE) n. 779/98 e (CE) n. 1506/98 concernenti le importazioni di olio d’oliva e di altri prodotti agricoli dalla Turchia con riguardo ai poteri delegati e alle competenze di esecuzione da conferire alla Commissione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2008/97 del Consiglio (2) conferisce alla Commissione poteri che le consentono di adottare le modalità di applicazione specifiche per l’attuazione del regime speciale all’importazione di olio d’oliva e di taluni altri prodotti agricoli originari della Turchia. Esso conferisce inoltre alla Commissione il potere di adottare adeguamenti di tale regolamento in caso di modifica del regime speciale previsto dal pertinente accordo di associazione.

(2)

Il regolamento (CE) n. 779/98 del Consiglio (3) conferisce alla Commissione poteri che le consentono di adottare modalità di applicazione specifiche per l’attuazione del regime di importazione dei prodotti di cui all’allegato I del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), originari della Turchia e ammessi all’importazione nell’Unione alle condizioni previste dalla decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia (4).

(3)

Il regolamento (CE) n. 1506/98 del Consiglio (5) conferisce alla Commissione poteri che le consentono di abrogare le misure di sospensione previste da tale regolamento non appena siano eliminati gli ostacoli alle esportazioni preferenziali dell’Unione verso la Turchia.

(4)

In seguito all’entrata in vigore del trattato di Lisbona, è opportuno allineare i poteri conferiti alla Commissione a norma dei regolamenti (CE) n. 2008/97, (CE) n. 779/98 e (CE) n. 1506/98 agli articoli 290 e 291 TFUE.

(5)

Al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 2008/97, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE riguardo alle modifiche da apportare a detto regolamento che si rendano necessarie in caso di modifica delle attuali condizioni del regime speciale previsto dall’accordo di associazione, in particolare per quanto riguarda gli importi, o qualora sia concluso un nuovo accordo. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(6)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione dei regolamenti (CE) n. 2008/97, (CE) n. 779/98 e (CE) n. 1506/98, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

(7)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 2008/97, (CE) n. 779/98 e (CE) n. 1506/98,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2008/97 è così modificato:

1)

gli articoli 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 7

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le modalità necessarie per l’applicazione del regime speciale all’importazione di cui al presente regolamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 8 ter, paragrafo 2.

Articolo 8

Al fine di rispettare gli impegni internazionali e qualora il Consiglio abbia deciso di approvare le modifiche delle attuali condizioni del regime speciale previsto dall’accordo di associazione o di concludere un nuovo accordo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 8 bis riguardo alle modifiche risultanti dal presente regolamento.»;

2)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 8 bis

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare gli atti delegati di cui all’articolo 8 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 9 aprile 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 8 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi precisata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 8 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 8 ter

1.   La Commissione è assistita dal Comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli istituito dall’articolo 229 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.   Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o almeno un quarto dei membri del comitato lo richieda.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 779/98 è così modificato:

1)

l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le norme necessarie per l’applicazione del regime d’importazione per i prodotti di cui all’allegato I del trattato sul funzionamento dell’Unione europea originari della Turchia e che sono importati nell’Unione alle condizioni stabilite dalla decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 2.»;

2)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 2 bis

1.   La Commissione è assistita dal Comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli istituito dall’articolo 229 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (9). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (10).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.   Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o almeno un quarto dei membri del comitato lo richieda.

Articolo 3

Il regolamento (CE) n. 1506/98 è così modificato:

1)

l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

La Commissione, mediante atti di esecuzione, pone fine alle misure di sospensione di cui all’articolo 2 non appena siano eliminati gli ostacoli alle esportazioni preferenziali dell’Unione verso la Turchia. Tali atti di esecuzione sono adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 3 bis, paragrafo 2.»;

2)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 3 bis

1.   La Commissione è assistita dal Comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli istituito dall’articolo 229 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (11). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (12).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.   Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o almeno un quarto dei membri del comitato lo richieda.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 26 febbraio 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

D. KOURKOULAS


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 14 gennaio 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 17 febbraio 2014.

(2)  Regolamento (CE) n. 2008/97 del Consiglio del 9 ottobre 1997 che stabilisce talune norme di applicazione per il regime speciale all’importazione di olio d’oliva e di taluni altri prodotti agricoli originari della Turchia (GU L 284 del 16.10.1997, pag. 17).

(3)  Regolamento (CE) n. 779/98 del Consiglio del 7 aprile 1998 relativo all’importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari della Turchia, che abroga il regolamento (CEE) n. 4115/86 e modifica il regolamento (CE) n. 3010/95 (GU L 113 del 15.4.1998, pag. 1).

(4)  GU L 86 del 20.3.1998, pag. 1.

(5)  Regolamento (CE) n. 1506/98 del Consiglio del 13 luglio 1998 che stabilisce una concessione a favore della Turchia sotto forma di un contingente tariffario comunitario nel 1998 per le nocciole e sospende talune concessioni (GU L 200 del 16.7.1998, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(7)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

(8)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).»

(9)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

(10)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).»

(11)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

(12)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).»


Dichiarazione della Commissione sulla codificazione

L'adozione del presente regolamento comporterà numerose modifiche agli atti in questione. Per migliorare la leggibilità degli atti stessi, la Commissione proporrà che si proceda alla loro codificazione il più rapidamente possibile dopo l'adozione del regolamento e al più tardi entro il 30 settembre 2014.


Dichiarazione della Commissione sugli atti delegati

Nel contesto del presente regolamento, la Commissione ricorda l'impegno assunto al punto 15 dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea a fornire al Parlamento informazioni e documentazione complete sulle riunioni con gli esperti nazionali nel quadro del suo lavoro sulla preparazione degli atti delegati.


20.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 84/61


REGOLAMENTO (UE) N. 256/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 26 febbraio 2014

sulla comunicazione alla Commissione di progetti di investimento nelle infrastrutture per l’energia nell’Unione europea che sostituisce il regolamento (UE, Euratom) n. 617/2010 del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 736/96 del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 194,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Ottenere un quadro complessivo dello sviluppo degli investimenti nelle infrastrutture per l’energia nell’Unione è essenziale per lo sviluppo della politica energetica dell’Unione e per consentire alla Commissione di svolgere i suoi compiti nel settore dell’energia. La disponibilità di dati e informazioni sistematiche e aggiornate dovrebbe consentire alla Commissione di fare i necessari raffronti e valutazioni e di proporre le misure pertinenti sulla base di cifre e analisi adeguate, in particolare per quanto riguarda il futuro equilibrio fra domanda e offerta di energia.

(2)

Il contesto energetico all’interno e all’esterno dell’Unione è notevolmente mutato negli ultimi anni e fa degli investimenti nelle infrastrutture dell’energia una questione cruciale per garantire le forniture di energia all’Unione, per il funzionamento del mercato interno e per la transizione a un sistema energetico a basse emissioni che l’Unione ha avviato.

(3)

Il nuovo contesto energetico richiede importanti investimenti in tutti i tipi di infrastrutture e in tutti i settori dell’energia, nonché lo sviluppo di nuovi tipi di infrastrutture e di nuove tecnologie che devono essere assorbite dal mercato. La liberalizzazione del settore energetico e l’ulteriore integrazione del mercato interno attribuiscono un ruolo ancor più di primo piano agli operatori per gli investimenti. Al tempo stesso, nuovi requisiti di politica energetica, come gli obiettivi che influenzano il mix di carburanti, modificheranno le politiche degli Stati membri indirizzandole verso nuove e/o più moderne infrastrutture per l’energia.

(4)

In tale contesto, è opportuno riservare una maggiore attenzione agli investimenti nelle infrastrutture per l’energia nell’Unione, in particolare allo scopo di anticipare i problemi, promuovere le migliori prassi e introdurre una maggiore trasparenza sui futuri sviluppi del sistema energetico dell’Unione.

(5)

La Commissione e in particolare il suo Osservatorio del mercato dell’energia dovrebbero quindi avere a disposizione informazioni e dati accurati sui progetti di investimento, inclusa la disattivazione, nei componenti più importanti del sistema energetico dell’Unione.

(6)

I dati e le informazioni relativi ai prevedibili sviluppi nella produzione, nel trasporto e nella capacità di stoccaggio e i progetti nei vari settori dell’energia interessano l’Unione e sono importanti per i progetti di investimento futuri. È quindi necessario garantire che siano comunicati alla Commissione i progetti d’investimento per i quali i lavori di costruzione o disattivazione sono stati avviati o sui quali è stata presa una decisione finale relativa all’investimento.

(7)

Ai sensi degli articoli 41 e 42 del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica (trattato Euratom), le imprese hanno l’obbligo di comunicare i loro progetti di investimento. È necessario completare tali informazioni, in particolare, con una comunicazione periodica sull’attuazione dei progetti di investimento. Tale ulteriore comunicazione fa salvi gli articoli da 41 a 44 del trattato Euratom. Tuttavia, è opportuno evitare di imporre, nei limiti del possibile, una duplicazione degli oneri per le imprese.

(8)

Affinché la Commissione disponga di una visione coerente dei futuri sviluppi del sistema energetico dell’Unione nel suo complesso, è necessario disporre di un quadro armonizzato di comunicazione per i progetti di investimento basato su categorie aggiornate per dati e informazioni ufficiali che gli Stati membri devono trasmettere.

(9)

A tale scopo, gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione dati e informazioni sui progetti d’investimento nelle infrastrutture per l’energia programmati o in costruzione sul loro territorio concernenti la produzione, lo stoccaggio e il trasporto di petrolio, gas naturale, energia elettrica, comprese l’energia elettrica da fonti rinnovabili e da carbone e lignite e la cogenerazione di elettricità e calore utile, la produzione di biocarburanti e la cattura, il trasporto e lo stoccaggio dell’anidride carbonica. Gli Stati membri dovrebbero altresì comunicare alla Commissione i dati e le informazioni relativi ai progetti di investimento nelle interconnessioni per l’energia elettrica e il gas con paesi terzi. Le imprese interessate dovrebbero essere tenute a comunicare tali dati e informazioni ai rispettivi Stati membri.

(10)

Dato l’orizzonte temporale dei progetti di investimento nel settore dell’energia, dovrebbero essere sufficienti comunicazioni effettuate a intervalli biennali.

(11)

Allo scopo di evitare oneri amministrativi sproporzionati e ridurre al minimo i costi per gli Stati membri e le imprese, in particolare quelle di piccole e medie dimensioni, il presente regolamento dovrebbe consentire agli Stati membri ed alle imprese di essere esentati dagli obblighi di comunicazione, a condizione che informazioni equivalenti siano già state fornite alla Commissione ai sensi degli atti giuridici dell’Unione specifici del settore energetico, finalizzati a realizzare gli obiettivi di mercati dell’energia dell’Unione competitivi, della sostenibilità del sistema dell’energia dell’Unione e della sicurezza delle forniture di energia all’Unione. Dovrebbe pertanto essere evitata ogni duplicazione degli obblighi di comunicazione specificati nel terzo pacchetto sul mercato interno dell’elettricità e del gas naturale. Al fine di alleviare l’onere di comunicazione, è opportuno che la Commissione fornisca sostegno agli Stati membri al fine di chiarire in quali casi essa ritenga che i dati o le informazioni che le sono già stati notificati in virtù di altri atti giuridici soddisfino i requisiti del presente regolamento.

(12)

La Commissione, e in particolare il suo Osservatorio del mercato dell’energia, dovrebbero poter adottare tutte le misure appropriate al fine di elaborare i dati e semplificare e rendere sicura la comunicazione dei dati, in particolare attraverso l’utilizzo di strumenti e procedure informatici integrati atti a garantire la riservatezza dei dati o delle informazioni trasmessi alla Commissione.

(13)

La tutela delle persone in relazione al trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri è disciplinata dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), mentre la tutela delle persone in relazione al trattamento dei dati personali da parte della Commissione è disciplinata dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Il presente regolamento lascia impregiudicate tali disposizioni.

(14)

Gli Stati membri, o gli organismi da essi delegati, e la Commissione dovrebbero tutelare la riservatezza di dati e informazioni sensibili sotto il profilo commerciale. Gli Stati membri o gli organismi da essi delegati dovrebbero pertanto aggregare tali dati e informazioni a livello nazionale, ad eccezione dei dati e delle informazioni riguardanti progetti di trasporto transfrontalieri, prima di trasmetterli alla Commissione. Se necessario, la Commissione dovrebbe aggregare ulteriormente tali dati in modo tale da evitare che sia rivelato o possa essere dedotto alcun particolare riguardo alle singole imprese e ai singoli impianti.

(15)

La Commissione, e in particolare il suo Osservatorio del mercato dell’energia, dovrebbero effettuare delle analisi periodiche e transettoriali dell’andamento strutturale e delle prospettive del sistema energetico dell’Unione e, se opportuno, delle analisi maggiormente focalizzate su taluni aspetti di questo sistema dell’energia. Tali analisi dovrebbero in particolare contribuire ad aumentare la sicurezza energetica identificando eventuali carenze nelle infrastrutture e negli investimenti al fine di conseguire un equilibrio tra la domanda e l’offerta di energia. Le analisi dovrebbero inoltre apportare un contributo alla discussione a livello dell’Unione sulle infrastrutture per l’energia e dovrebbero pertanto essere trasmesse al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, nonché essere rese disponibili ai soggetti interessati.

(16)

Le imprese di piccole e medie dimensioni potranno beneficiare, nel quadro della loro pianificazione degli investimenti, dell’analisi transettoriale della Commissione e dei dati e delle informazioni da essa pubblicati a norma del presente regolamento.

(17)

La Commissione può essere assistita da esperti degli Stati membri o da eventuali altri esperti competenti, allo scopo di sviluppare una visione comune dei possibili divari in termini di infrastrutture e dei rischi associati e di promuovere la trasparenza per quanto riguarda i futuri sviluppi, il che è di particolare interesse per i nuovi operatori del mercato.

(18)

Il presente regolamento dovrebbe sostituire il regolamento (UE, Euratom) n. 617/2010 del Consiglio (5), annullato dalla Corte di giustizia europea il 6 settembre 2012 (6) e i cui effetti sono mantenuti fino all’entrata in vigore di un nuovo regolamento. Pertanto, con l’entrata in vigore del presente regolamento dovrebbe avere effetto l’annullamento del regolamento (UE, Euratom) n. 617/2010, come statuito dalla Corte. È inoltre opportuno che il regolamento (CE) n. 736/96 del Consiglio (7), abrogato dal regolamento annullato (UE, Euratom) n. 617/2010, sia abrogato mediante il presente regolamento.

(19)

La forma e i dettagli tecnici della comunicazione da inviare alla Commissione in relazione ai dati e alle informazioni sui progetti di investimento nelle infrastrutture dell’energia sono definiti nel regolamento (UE, Euratom) n. 833/2010 della Commissione (8). Il regolamento (UE, Euratom) n. 833/2010 dovrebbe rimanere applicabile fino alla sua revisione, a seguito dell’adozione del presente regolamento.

(20)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della loro portata ed effetti, possono essere conseguiti meglio a livello dell’Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento istituisce un quadro comune per la comunicazione alla Commissione di dati e informazioni sui progetti di investimento in infrastrutture nei settori del petrolio, del gas naturale, dell’energia elettrica, compresa l’energia elettrica da fonti rinnovabili, l’energia derivata da carbone e lignite e la cogenerazione di elettricità e calore utile, nonché sui progetti di investimento connessi alla produzione di biocarburanti e alla cattura, al trasporto e allo stoccaggio dell’anidride carbonica prodotta da tali settori.

2.   Il presente regolamento si applica ai progetti di investimento dei tipi elencati nell’allegato per i quali i lavori di costruzione o disattivazione sono stati avviati o sui quali è stata presa una decisione finale relativa all’investimento.

Gli Stati membri possono inoltre presentare dati stimati o informazioni preliminari sui progetti di investimento dei tipi elencati nell’allegato per i quali l’avvio dei lavori di costruzione è previsto entro cinque anni o la disattivazione è prevista entro tre anni, ma per i quali non è stata ancora adottata una decisione definitiva di investimento.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)

«infrastruttura», qualsiasi tipo di impianto o parte di impianto connesso alla produzione, al trasporto e allo stoccaggio, comprese le interconnessioni tra l’Unione e paesi terzi;

2)

«progetti di investimento», progetti finalizzati:

i)

alla costruzione di nuove infrastrutture;

ii)

alla trasformazione, all’ammodernamento, all’aumento o alla riduzione di capacità di infrastrutture esistenti;

iii)

alla disattivazione parziale o totale di infrastrutture esistenti;

3)

«decisione finale relativa all’investimento», la decisione adottata a livello di impresa riguardo allo stanziamento definitivo di fondi per la fase di investimento di un progetto;

4)

«fase di investimento», la fase durante la quale avviene la costruzione o la disattivazione e si sostengono i costi di capitale. Essa esclude la fase di pianificazione;

5)

«fase di pianificazione», la fase nel corso della quale è preparata la realizzazione del progetto e in cui si realizzano, se del caso, una valutazione della fattibilità, gli studi preparatori e tecnici, si ottengono le licenze e autorizzazioni e si sostengono i costi di capitale;

6)

«progetti di investimento in costruzione», i progetti di investimento di cui è iniziata la costruzione e sono stati sostenuti i costi di capitale;

7)

«disattivazione», la fase in cui un’infrastruttura è smantellata in via definitiva;

8)

«produzione», la generazione di energia elettrica e il trattamento di carburanti, inclusi i biocarburanti;

9)

«trasporto», la trasmissione di fonti di energia o di prodotti o di anidride carbonica, attraverso una rete, in particolare:

i)

attraverso condotte, diverse dalla rete di condotte upstream e dalla parte di condotte utilizzata principalmente nel contesto della distribuzione locale; o

ii)

attraverso sistemi interconnessi ad alta e ad altissima tensione e diversi dai sistemi utilizzati principalmente nel contesto della distribuzione locale;

10)

«cattura», il processo di cattura dell’anidride carbonica dagli impianti industriali per lo stoccaggio;

11)

«stoccaggio», lo stoccaggio su base permanente o temporanea di energia o fonti di energia in infrastrutture in superficie o sotterranee o in siti geologici o il confinamento dell’anidride carbonica in formazioni geologiche sotterranee;

12)

«impresa», qualsiasi persona fisica o giuridica, privata o pubblica, che decide o realizza progetti di investimento;

13)

«fonti di energia»:

i)

fonti primarie di energia, come il petrolio, il gas naturale o il carbone;

ii)

fonti trasformate di energia, come l’energia elettrica;

iii)

fonti rinnovabili di energia comprese l’energia idroelettrica, da biomasse, da biogas, eolica, solare, delle maree, delle onde e geotermica; nonché

iv)

prodotti dell’energia, come prodotti petroliferi raffinati e biocarburanti;

14)

«organismo specifico», un organismo a cui un atto giuridico dell’Unione specifico del settore energetico affida l’incarico di predisporre ed approvare piani pluriennali di sviluppo della rete e di investimenti in infrastrutture per l’energia a livello di Unione, come la rete europea di gestori di sistemi di trasmissione dell’energia elettrica («REGST dell’energia elettrica») di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) e la rete europea di gestori del sistema di trasporto del gas («REGST del gas») di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (10);

15)

«dati aggregati», dati aggregati a livello di uno o più Stati membri.

Articolo 3

Comunicazione dei dati

1.   Pur mantenendo proporzionato l’onere amministrativo relativo alla raccolta e alla comunicazione, gli Stati membri o gli organismi a cui essi delegano questo compito, compilano tutti i dati e le informazioni richiesti nel presente regolamento a decorrere dal 1o gennaio 2015 e successivamente ogni due anni.

Essi comunicano i dati e le informazioni pertinenti relative al progetto specificati nel presente regolamento alla Commissione nel 2015, che diviene il primo anno di riferimento, e successivamente ogni due anni. Tale comunicazione è effettuata in forma aggregata, salvo per i dati e le informazioni pertinenti relative ai progetti di trasmissione transfrontaliera.

Gli Stati membri o i loro organismi delegati comunicano i dati aggregati e le informazioni rilevanti entro il 31 luglio dell’anno di riferimento in questione.

2.   Gli Stati membri o i loro organismi delegati sono esenti dagli obblighi enunciati al paragrafo 1 purché e nella misura in cui, ai sensi degli atti giuridici settoriali dell’Unione in campo energetico o del trattato Euratom:

a)

lo Stato membro interessato o il suo organismo delegato abbiano già comunicato alla Commissione dati o informazioni equivalenti a quelli richiesti dal presente regolamento e abbiano indicato la data della comunicazione e il pertinente atto giuridico specifico; o

b)

un organismo specifico sia incaricato della preparazione di un piano di investimenti pluriennale nelle infrastrutture per l’energia a livello dell’Unione e compili a tal fine dati e informazioni equivalenti a quelli richiesti dal presente regolamento. In questo caso e ai fini del presente regolamento, tale organismo specifico comunica tutti i dati e le informazioni pertinenti alla Commissione.

Articolo 4

Fonti dei dati

Le imprese interessate comunicano i dati o le informazioni di cui all’articolo 3 agli Stati membri, o agli organismi da essi delegati, sul cui territorio intendono realizzare dei progetti di investimento, entro il 1o giugno di ogni anno di riferimento. I dati o le informazioni comunicati riflettono la situazione dei progetti di investimento a partire dal 31 marzo del pertinente anno di riferimento.

Il primo comma, tuttavia, non si applica alle imprese quando lo Stato membro interessato decide di ricorrere ad altri mezzi per trasmettere alla Commissione i dati e le informazioni di cui all’articolo 3, a condizione che i dati o le informazioni forniti siano comparabili.

Articolo 5

Contenuto della comunicazione

1.   In merito ai progetti di investimento dei tipi elencati all’allegato, la comunicazione di cui all’articolo 3 indica, ove opportuno:

a)

il volume della capacità programmata o in costruzione;

b)

il tipo e le caratteristiche principali dell’infrastruttura o la capacità programmata o in costruzione, compresa l’ubicazione dei progetti di trasmissione transfrontaliera, ove pertinente;

c)

l’anno probabile di attivazione;

d)

il tipo di fonti di energia utilizzate;

e)

gli impianti capaci di rispondere alle crisi in materia di sicurezza delle forniture, come impianti che consentano i flussi inversi o il cambio di combustibile; e

f)

l’installazione di sistemi di cattura del carbonio o di meccanismi di messa in conformità per la cattura e lo stoccaggio del carbonio.

2.   In merito a eventuali disattivazioni di impianti, la comunicazione di cui all’articolo 3 precisa:

a)

la natura e la capacità dell’infrastruttura interessata; e

b)

l’anno probabile di disattivazione.

3.   Le comunicazioni di cui all’articolo 3 includono, se del caso:

a)

il volume totale delle capacità installate di produzione, trasporto e stoccaggio all’inizio dell’anno di riferimento in questione o il cui funzionamento è interrotto per un periodo superiore a tre anni; e

b)

informazioni pertinenti concernenti ritardi e/o ostacoli nella realizzazione di un progetto di investimento, qualora gli Stati membri, i loro organismi delegati o l’organismo interessato siano in possesso di tali informazioni.

Articolo 6

Qualità e pubblicità dei dati

1.   Gli Stati membri, gli organismi da essi delegati o, ove opportuno, gli organismi specifici mirano ad assicurare la qualità, la pertinenza, l’accuratezza, la chiarezza, la tempestività e la coerenza dei dati e delle informazioni che essi comunicano alla Commissione.

Ove gli organismi specifici effettuino la comunicazione, i dati e le informazioni comunicati possono essere accompagnati da opportune osservazioni degli Stati membri.

2.   La Commissione può pubblicare dati aggregati e informazioni ad essa trasmessi ai sensi del presente regolamento, in particolare nelle analisi di cui all’articolo 10, paragrafo 3, a condizione che non siano diffusi o non possano essere dedotti particolari concernenti singole imprese e singoli impianti.

3.   Gli Stati membri, gli organismi da essi delegati o la Commissione tutelano ciascuno la riservatezza di dati e informazioni sensibili sotto il profilo commerciale in loro possesso.

Articolo 7

Disposizioni di attuazione

Nei limiti stabiliti dal presente regolamento, entro il 10 giugno 2014 la Commissione adotta le disposizioni necessarie per l’attuazione del presente regolamento, concernenti la forma e altri particolari tecnici della comunicazione di dati e informazioni di cui agli articoli 3 e 5. Fino ad allora il regolamento (UE, Euratom) n. 833/2010 rimane applicabile.

Articolo 8

Trattamento dei dati

La Commissione è responsabile dello sviluppo, della custodia, della gestione e del mantenimento delle risorse informatiche necessarie per ricevere, immagazzinare ed eseguire il trattamento dei dati o delle informazioni sulle infrastrutture per l’energia comunicati alla Commissione ai sensi del presente regolamento.

La Commissione assicura inoltre che le risorse informatiche di cui al primo comma garantiscano la riservatezza dei dati e delle informazioni comunicati alla Commissione a norma del presente regolamento.

Articolo 9

Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali

Il presente regolamento fa salvo il diritto dell’Unione e, in particolare, non modifica gli obblighi degli Stati membri in merito al trattamento dei dati personali stabiliti dalla direttiva 95/46/CE o gli obblighi incombenti alle istituzioni e organismi dell’Unione a norma del regolamento (CE) n. 45/2001 in relazione al trattamento dei dati personali nell’esercizio delle loro funzioni.

Articolo 10

Monitoraggio e relazioni

1.   Sulla base dei dati e delle informazioni ricevute e, se opportuno, di eventuali altre fonti di dati, inclusi quelli acquistati dalla Commissione, e tenendo conto delle analisi pertinenti, tra cui i piani pluriennali di sviluppo della rete per gas naturale ed energia elettrica, la Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo e pubblica ogni due anni un’analisi intersettoriale dell’andamento strutturale e delle prospettive del sistema dell’energia dell’Unione. Tale analisi mira in particolare a:

a)

individuare potenziali futuri divari tra la domanda e l’offerta di energia, rilevanti per la politica energetica dell’Unione, compreso il funzionamento del mercato interno dell’energia, con particolare attenzione alle potenziali future carenze e inadeguatezze nell’infrastruttura di produzione e di trasmissione;

b)

individuare gli ostacoli agli investimenti e promuovere le migliori prassi per superarli; e

c)

aumentare la trasparenza per gli attori di mercato e per i potenziali nuovi operatori sul mercato.

Sulla base di questi dati e informazioni, la Commissione può inoltre fornire le analisi specifiche che essa reputi necessarie o opportune.

2.   Nel preparare le analisi di cui al paragrafo 1, la Commissione può farsi assistere da esperti di Stati membri e/o eventuali altri esperti, nonché da associazioni professionali con competenze specifiche nel settore interessato.

La Commissione offre a tutti gli Stati membri la possibilità di formulare osservazioni sui progetti di analisi.

3.   La Commissione discute delle analisi con i soggetti interessati, quali le REGST dell’energia elettrica e le REGST del gas, il gruppo di coordinamento del gas, il gruppo di coordinamento dell’elettricità e il gruppo di coordinamento del petrolio.

Articolo 11

Riesame

Entro il 31 dicembre 2016, la Commissione riesamina l’applicazione del presente regolamento e ne presenta i risultati in una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Nel riesame la Commissione prende in considerazione tra l’altro:

a)

l’eventualità di estendere l’ambito di applicazione del presente regolamento:

i)

all’estrazione di gas, petrolio e carbone;

ii)

alle stazioni di testa per il gas naturale compresso;

iii)

a ulteriori tipi di stoccaggio dell’elettricità; e

b)

la questione se sia opportuno o meno abbassare le soglie per gli impianti di energie rinnovabili.

Nell’esaminare queste opzioni, la Commissione tiene conto della necessità di garantire un equilibrio tra l’aumento degli oneri amministrativi e i benefici derivanti dall’acquisizione di informazioni supplementari.

Articolo 12

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 736/96 è abrogato a decorrere dal 9 aprile 2014.

Articolo 13

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 26 febbraio 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

D. KOURKOULAS


(1)  GU C 271 del 19.9.2013, pag. 153.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 4 febbraio 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 20 febbraio 2014.

(3)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

(4)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE, Euratom) n. 617/2010 del Consiglio, del 24 giugno 2010, sulla comunicazione alla Commissione di progetti di investimento nelle infrastrutture per l’energia nell’Unione europea e che abroga il regolamento (CE) n. 736/96 (GU L 180 del 15.7.2010, pag. 7).

(6)  Sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2012, causa C-490/10, Parlamento/Consiglio, (Racc. 2012, pag. I-0000).

(7)  Regolamento (CE) N. 736/96 del Consiglio, del 22 aprile 1996, sulla comunicazione alla Commissione dei progetti di investimento di interesse comunitario nei settori del petrolio, del gas naturale e dell’elettricità (GU L 102 del 25.4.1996, pag. 1).

(8)  Regolamento (UE, Euratom) n. 833/2010 della Commissione, del 21 settembre 2010, recante modalità di esecuzione del regolamento (UE, Euratom) n. 617/2010 del Consiglio, sulla comunicazione alla Commissione di progetti di investimento nelle infrastrutture per l’energia nell’Unione europea (GU L 248 del 22.9.2010, pag. 36).

(9)  Regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003 (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 15).

(10)  Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 36).


ALLEGATO

PROGETTI D’INVESTIMENTO

1.   PETROLIO

1.1.   Raffinazione

Impianti di distillazione con una capacità di almeno 1 milione di tonnellate all’anno,

aumento delle capacità di distillazione oltre 1 milione di tonnellate all’anno,

impianti di reforming/cracking con una capacità minima di 500 t/giorno.

impianti di desolforazione per oli combustibili residui/gasolio/feedstock/altri prodotti petroliferi.

Sono esclusi gli impianti chimici che non fabbricano combustibile e/o carburante o che li fabbricano soltanto come prodotti sussidiari.

1.2.   Trasporti

Oleodotti per petrolio grezzo con una capacità di almeno tre milioni di tonnellate metriche all’anno e ampliamento o estensione di questi oleodotti di lunghezza non inferiore a 30 chilometri,

oleodotti per prodotti petroliferi con una capacità di almeno 1,5 milioni di tonnellate all’anno e ampliamento o estensione di questi oleodotti di lunghezza non inferiore a 30 chilometri,

condotte che costituiscono collegamenti essenziali nelle reti di interconnessione nazionali o internazionali, nonché condotte e progetti di interesse comune identificati negli orientamenti stabiliti a norma dell’articolo 171 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea («TFUE»).

Sono escluse le condotte destinate a fini militari e quelle che riforniscono impianti al di fuori dell’ambito di applicazione del punto 1.1.

1.3.   Stoccaggio

Impianti di stoccaggio per petrolio grezzo e prodotti petroliferi (impianti con una capacità di 150 000 m3 o più o, nel caso di serbatoi, con una capacità non inferiore a 100 000 m3).

Sono esclusi i serbatoi destinati a fini militari e quelli che riforniscono impianti al di fuori dell’ambito di applicazione del punto 1.1.

2.   GAS

2.1.   Trasmissione

Gas, compreso gas naturale e biogas, gasdotti che fanno parte di una rete contenente principalmente gasdotti ad alta pressione, esclusi quelli che fanno parte di una rete di gasdotti di coltivazione («gasdotti upstream») ed esclusa la parte di gasdotti ad alta pressione usata principalmente nel contesto della distribuzione locale di gas naturale,

«gasdotti e progetti d’interesse comune» identificati negli orientamenti stabiliti a norma dell’articolo 171 TFUE.

2.2.   Stazioni di testa per il gas naturale liquefatto (GNL)

Stazioni di testa per l’importazione di GNL con una capacità di rigassificazione pari a 1 miliardo o più di m3 all’anno.

2.3.   Stoccaggio

Impianti di stoccaggio collegati alle condotte di trasporto di cui al punto 2.1.

Sono esclusi i gasdotti, le stazioni di testa e gli impianti destinati a fini militari, nonché quelli che riforniscono gli impianti chimici che non producono prodotti energetici o che li producono soltanto come prodotti sussidiari.

3.   ENERGIA ELETTRICA

3.1.   Produzione

Centrali termoelettriche e nucleari (gruppi di potenza di 100 MW o più),

impianti di produzione di energia da biomassa/bioliquidi/rifiuti (con una potenza di 20 MW o più),

centrali a cogenerazione di energia elettrica e calore utile (impianti di potenza elettrica di 20 MW o più),

centrali idroelettriche (impianti con una potenza di 30 MW o più),

centrali eoliche con una potenza di 20 MW o più,

impianti solari termici e geotermici concentrati (potenza di 20 MW o più),

impianti fotovoltaici (potenza di 10 MW o più).

3.2.   Trasmissione

Linee di trasmissione aeree, se progettate per la tensione comunemente utilizzata a livello nazionale per le linee di interconnessione e purché siano progettate per una tensione di 220 kV o più,

linee di trasmissione sotterranee o sottomarine, se progettate per una tensione di 150 kV o più,

progetti d’interesse comune identificati negli orientamenti stabiliti a norma dell’articolo 171 TFUE.

4.   BIOCARBURANTI

4.1.   Produzione

Impianti in grado di produrre o raffinare biocarburanti (impianti con una potenza di 50 000 tonnellate all’anno o più).

5.   ANIDRIDE CARBONICA

5.1.   Trasporti

Condotte per anidride carbonica connesse agli impianti di produzione di cui ai punti 1.1 e 3.1.

5.2.   Stoccaggio

Impianti di stoccaggio (sito di stoccaggio o complesso con una potenza di 100 kt o più).

Sono esclusi gli impianti di stoccaggio destinati a ricerca e sviluppo tecnologico.


20.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 84/69


REGOLAMENTO (UE) N. 257/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 26 febbraio 2014

recante modifica del regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio per quanto concerne la partecipazione della Groenlandia all’attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio (2) istituisce un sistema comunitario di certificazione e di controlli all’importazione e all’esportazione per i diamanti grezzi ai fini dell’attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley.

(2)

La Groenlandia non fa parte del territorio dell’Unione, ma è inclusa nell’elenco dei paesi e territori d’oltremare di cui all’allegato II del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Conformemente all’articolo 198 TFUE, l’associazione dei paesi e territori d’oltremare all’Unione ha l’obiettivo di promuovere lo sviluppo economico e sociale di tali paesi e territori e instaurare strette relazioni economiche tra essi e l’Unione nel suo insieme.

(3)

La decisione 2014/136/UE del Consiglio (3) stabilisce le norme e le procedure per consentire la partecipazione della Groenlandia al sistema di certificazione del processo di Kimberley per i diamanti grezzi attraverso la sua cooperazione con l’Unione. Tale cooperazione rafforzerebbe le relazioni economiche tra l’Unione e la Groenlandia per quanto concerne l’industria dei diamanti e, in particolare, consentirebbe alla Groenlandia di esportare diamanti grezzi corredati del certificato UE rilasciato ai fini del sistema di certificazione, allo scopo di promuovere lo sviluppo economico della Groenlandia.

(4)

È opportuno modificare il regolamento (CE) n. 2368/2002 per consentire l’entrata in vigore della decisione 2014/136/UE e in particolare garantire la partecipazione della Groenlandia al sistema di certificazione.

(5)

Di conseguenza, alla Groenlandia sarà vietato accettare importazioni o esportazioni di diamanti grezzi verso o da un partecipante diverso dall’Unione senza un valido certificato. Le modifiche contenute nel presente regolamento consentiranno l’esportazione di diamanti grezzi dalla Groenlandia a paesi terzi, a condizione che tali diamanti siano corredati di un certificato UE.

(6)

Inoltre, all’attuale condizione necessaria per ottenere la certificazione, che richiede la prova che i diamanti grezzi sono stati importati legalmente nell’Unione, è opportuno aggiungere una condizione alternativa per i diamanti estratti in Groenlandia che non siano mai stati esportati, in particolare per addurre elementi di prova al riguardo.

(7)

È inoltre opportuno modificare gli accordi specifici della presentazione dei diamanti grezzi alla verifica delle autorità dell’Unione, estendendo alla Groenlandia le norme speciali per il transito, consentendo alla Groenlandia di partecipare al comitato per l’attuazione del regolamento (CE) n. 2368/2002, e consentendone la rappresentazione nell’ambito del processo di Kimberley e la cooperazione con gli altri Stati membri per il tramite della Commissione.

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2368/2002,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2368/2002 è così modificato:

1)

l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Il presente regolamento istituisce un sistema dell’Unione di certificazione e di controlli all’importazione e all’esportazione per i diamanti grezzi ai fini dell’attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley.

Ai fini del sistema di certificazione, il territorio dell’Unione e quello della Groenlandia sono considerati un’entità unica senza frontiere interne.

Il presente regolamento non pregiudica né sostituisce le disposizioni in vigore relative alle formalità e ai controlli doganali.»;

2)

all’articolo 3, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«L’importazione di diamanti grezzi nel territorio della Comunità (4) o in Groenlandia è consentita soltanto se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

3)

all’articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   I contenitori e i relativi certificati sono sottoposti congiuntamente e senza indugio alla verifica di un’autorità della Comunità nello Stato membro di importazione o di destinazione, così come indicato nei documenti di accompagnamento. I contenitori destinati alla Groenlandia sono sottoposti alla verifica di una delle autorità dell’Unione nello Stato membro in cui sono importati o in uno degli altri Stati membri nei quali ha sede l’autorità della Comunità»;

4)

all’articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   La Commissione consulta i partecipanti sulle modalità pratiche di conferma all’autorità competente del paese d’esportazione partecipante che ha convalidato il certificato dell’avvenuta importazione nel territorio dell’Unione o in Groenlandia.»;

5)

all’articolo 11, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«L’esportazione di diamanti grezzi dal territorio dell’Unione o dalla Groenlandia è consentita soltanto se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:»;

6)

all’articolo 12, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

l’esportatore ha dimostrato in modo inconfutabile che:

i)

i diamanti grezzi per cui si richiede un certificato sono stati importati legalmente a norma dell’articolo 3; oppure

ii)

i diamanti grezzi per cui si richiede un certificato sono stati estratti in Groenlandia nel caso non siano stati precedentemente esportati verso un partecipante diverso dall’Unione.»;

7)

l’articolo 18 è sostituito dal seguente:

«Articolo 18

Gli articoli 4, 11, 12 e 14 non si applicano ai diamanti grezzi che entrano nel territorio della Comunità o in Groenlandia unicamente per il transito verso un partecipante esterno a tali territori, a condizione che né il contenitore originale in cui sono trasportati i diamanti grezzi né il certificato originale allegato, rilasciato da un’autorità competente di un paese partecipante, siano stati manomessi all’ingresso o all’uscita dal territorio della Comunità o dalla Groenlandia, e che la finalità del transito sia chiaramente indicata sul certificato allegato.»;

8)

l’articolo 21 è sostituito dal seguente:

«Articolo 21

1.   L’Unione, compresa la Groenlandia, è un partecipante al sistema di certificazione PK.

2.   La Commissione, che rappresenta l’Unione, compresa la Groenlandia, nel sistema di certificazione PK, si adopera per assicurare un’attuazione ottimale del sistema di certificazione PK, segnatamente attraverso la cooperazione con i partecipanti. A tal fine essa scambia con i partecipanti informazioni sul commercio internazionale dei diamanti grezzi, collabora alle attività di monitoraggio, se del caso, e alla composizione di eventuali controversie.»;

9)

l’articolo 23 è sostituito dal seguente:

«Articolo 23

Il comitato di cui all’articolo 22 può esaminare ogni questione relativa all’applicazione del presente regolamento. Dette questioni possono essere sollevate sia dal presidente sia da un rappresentante di uno Stato membro o della Groenlandia.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 26 febbraio 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

D. KOURKOULAS


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 4 febbraio 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 20 febbraio 2014.

(2)  Regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo all’attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi (GU L 358 del 31.12.2002, pag. 28).

(3)  Decisione 2014/136/UE del Consiglio, del 20 febbraio 2014, che fissa le norme e le procedure per consentire la partecipazione della Groenlandia all’attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley (cfr. pag. 99 della presente Gazzetta ufficiale).

(4)  A decorrere dal 1o dicembre 2009 il trattato sul funzionamento dell’Unione europea ha introdotto alcune modifiche terminologiche, tra cui la sostituzione di “Comunità” con “Unione”.»;


DIRETTIVE

20.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 84/72


DIRETTIVA 2014/26/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 26 febbraio 2014

sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 50, paragrafo 1, l’articolo 53, paragrafo 1, e l’articolo 62,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Le direttive dell’Unione finora adottate nel settore dei diritti d’autore e dei diritti connessi garantiscono già un elevato livello di protezione ai titolari dei diritti e con esso un quadro che disciplina lo sfruttamento dei contenuti protetti da tali diritti. Tali direttive contribuiscono a sviluppare e a mantenere la creatività. In un mercato interno nel quale la concorrenza non è falsata, la protezione dell’innovazione e della creazione intellettuale stimola anche gli investimenti in prodotti e servizi innovativi.

(2)

La diffusione di contenuti protetti da diritti d’autore e diritti connessi, compresi i libri, le produzioni audiovisive e la musica incisa, e servizi a essi correlati, è subordinata alla concessione di licenze da parte dei vari titolari dei diritti e dei diritti connessi, come autori, interpreti o esecutori, produttori ed editori. Solitamente è il titolare dei diritti a scegliere se gestire i propri diritti in prima persona o optare per una gestione collettiva, a meno che gli Stati membri non dispongano diversamente, in conformità del diritto unionale e degli obblighi internazionali assunti dall’Unione e dai suoi Stati membri. La gestione dei diritti d’autore e dei diritti connessi comprende la concessione di licenze agli utilizzatori, l’audit degli utilizzatori, il monitoraggio dell’utilizzazione dei diritti, l’esecuzione dei diritti d’autore e dei diritti connessi, la riscossione dei proventi relativi allo sfruttamento dei diritti e la distribuzione degli importi dovuti ai titolari dei diritti. Gli organismi di gestione collettiva consentono ai titolari dei diritti di essere remunerati per gli usi che non sarebbero in condizione di controllare o fare rispettare, inclusi gli usi effettuati nei mercati esteri.

(3)

A norma dell’articolo 167 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), l’Unione deve tenere conto della diversità culturale nell’azione che svolge e contribuire al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune. Gli organismi di gestione collettiva svolgono e dovrebbero continuare a svolgere un ruolo importante in quanto promotori della diversità delle espressioni culturali, sia consentendo l’accesso al mercato dei repertori più piccoli e meno conosciuti sia fornendo servizi sociali, culturali ed educativi a beneficio dei loro titolari di diritti e del pubblico.

(4)

È opportuno che gli organismi di gestione collettiva stabiliti nell’Unione possano beneficiare delle libertà sancite dai trattati nel rappresentare titolari dei diritti residenti o stabiliti in altri Stati membri o nel concedere licenze a utilizzatori residenti o stabiliti in altri Stati membri.

(5)

Esistono notevoli differenze tra le normative nazionali che disciplinano il funzionamento degli organismi di gestione collettiva, in particolare per quanto riguarda la trasparenza e la responsabilità nei confronti dei loro membri e dei titolari dei diritti. In alcuni casi tale situazione ha creato difficoltà, in particolare per i titolari di diritti di altri paesi, quando cercano di esercitare i loro diritti e ha comportato una gestione finanziaria carente dei proventi riscossi. I problemi nel funzionamento degli organismi di gestione collettiva comportano inefficienze nello sfruttamento dei diritti d’autore e dei diritti connessi nell’ambito del mercato interno, a scapito dei membri degli organismi di gestione collettiva, dei titolari e degli utenti.

(6)

La necessità di migliorare il funzionamento degli organismi di gestione collettiva è già stata individuata nella raccomandazione 2005/737/CE della Commissione (3). Tale raccomandazione stabilisce una serie di principi, come la possibilità per i titolari dei diritti di scegliere liberamente il loro organismo di gestione collettiva, la parità di trattamento delle categorie di titolari dei diritti e l’equa distribuzione delle royalty. Nella raccomandazione si invitano inoltre gli organismi di gestione collettiva a fornire agli utenti informazioni sufficienti sulle tariffe e il repertorio prima di avviare trattative tra loro. Il testo contiene inoltre delle raccomandazioni in materia di responsabilità, rappresentanza dei titolari dei diritti negli organi decisionali degli organismi di gestione collettiva e risoluzione delle controversie. Tuttavia, il seguito dato alle disposizioni della raccomandazione è stato disomogeneo.

(7)

Al fine di proteggere gli interessi dei membri degli organismi di gestione collettiva, dei titolari dei diritti e di terzi, è opportuno che la normativa degli Stati membri in materia di diritti d’autore e di concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online sia coordinata in modo tale da garantire che vi siano garanzie equivalenti in tutta l’Unione. Pertanto, la presente direttiva dovrebbe avere quale base giuridica l’articolo 50, paragrafo 1, TFUE.

(8)

La presente direttiva mira a coordinare le normative nazionali sull’accesso all’attività di gestione dei diritti d’autore e dei diritti connessi da parte degli organismi di gestione collettiva, le modalità di governance e il quadro di sorveglianza, pertanto la direttiva dovrebbe avere quale base giuridica l’articolo 53, paragrafo 1, TFUE. Inoltre, trattandosi di un settore che offre servizi in tutta l’Unione, la presente direttiva dovrebbe avere quale base giuridica l’articolo 62 TFUE.

(9)

La presente direttiva é volta a stabilire i requisiti applicabili agli organismi di gestione collettiva, al fine di garantire standard elevati in materia di governance, gestione finanziaria, trasparenza e comunicazioni. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia restare liberi di mantenere o imporre standard più rigorosi rispetto a quelli previsti al titolo II della presente direttiva, a condizione che tali standard più rigorosi siano compatibili con il diritto dell’Unione.

(10)

Nessuna disposizione della presente direttiva dovrebbe impedire a uno Stato membro di applicare disposizioni simili o uguali agli organismi di gestione collettiva stabiliti al di fuori dell’Unione ma che operano all’interno di quello Stato membro.

(11)

Nessuna disposizione della presente direttiva dovrebbe impedire agli organismi di gestione collettiva di concludere accordi di rappresentanza con altri organismi di gestione collettiva, conformemente alle regole di concorrenza stabilite agli articoli 101 e 102 TFUE, nell’ambito della gestione dei diritti nell’ottica di facilitare, migliorare e semplificare le procedure di rilascio delle licenze per gli utilizzatori, anche ai fini di una fatturazione unica, in condizioni di parità, non discriminazione e trasparenza, nonché per offrire licenze multiterritoriali anche in ambiti diversi da quelli di cui al titolo III della presente direttiva.

(12)

Sebbene la presente direttiva sia applicabile a tutti gli organismi di gestione collettiva, fatta eccezione per il titolo III le disposizioni che si applica solamente agli organismi di gestione collettiva che gestiscono diritti d’autore su opere musicali per l’uso online su base multiterritoriale, essa non interferisce con le modalità di gestione dei diritti in vigore negli Stati membri quali la gestione individuale, l’estensione degli effetti di un accordo tra un organismo di gestione collettiva rappresentativo e un utilizzatore, vale a dire l’estensione della concessione collettiva di licenze, la gestione collettiva obbligatoria, le presunzioni legali di rappresentanza e la cessione dei diritti agli organismi di gestione collettiva.

(13)

La presente direttiva non pregiudica la possibilità degli Stati membri di determinare con disposizioni legislative, regolamentari o con qualsiasi altro meccanismo specifico previsto a tal fine un compenso equo per i titolari dei diritti per le eccezioni o le limitazioni al diritto di riproduzione previste dalla direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), come pure il compenso per i titolari dei diritti per le deroghe al diritto esclusivo di prestito da parte di istituzioni pubbliche di cui alla direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) applicabili sul loro territorio, nonché le condizioni per la loro riscossione.

(14)

La presente direttiva non impone agli organismi di gestione collettiva di adottare una forma giuridica specifica. Nella pratica, tali organismi assumono diverse forme giuridiche, quali associazioni, cooperative o società a responsabilità limitata, che sono controllate o detenute da titolari di diritti d’autore e diritti connessi o da entità che rappresentano i titolari dei diritti. In taluni casi eccezionali, tuttavia, in ragione della forma giuridica assunta da un organismo di gestione collettiva, l’elemento della proprietà o del controllo non è presente. Questo è ad esempio il caso delle fondazioni, che non hanno membri. Tuttavia, le disposizioni della presente direttiva dovrebbero ugualmente applicarsi a tali organismi. Analogamente, gli Stati membri dovrebbero adottare le misure appropriate per evitare che la scelta della forma giuridica permetta di aggirare gli obblighi previsti dalla presente direttiva. È opportuno precisare che le entità che rappresentano i titolari dei diritti e che sono membri di organismi di gestione collettiva possono essere altri organismi di gestione collettiva, associazioni di titolari dei diritti, sindacati o altre organizzazioni.

(15)

I titolari dei diritti dovrebbero essere liberi di poter affidare la gestione dei propri diritti a entità di gestione indipendenti. Tali entità di gestione indipendenti che differiscono dagli organismi di gestione collettiva, tra le altre cose perché non sono detenute o controllate dai titolari dei diritti. Tuttavia, nella misura in cui tali entità di gestione indipendenti svolgono le stesse attività degli organismi di gestione collettiva, esse dovrebbero essere tenute a fornire determinate informazioni ai titolari dei diritti che rappresentano, agli organismi di gestione collettiva, agli utilizzatori e al pubblico.

(16)

I produttori audiovisivi, i produttori discografici e le emittenti concedono in licenza i propri diritti, in alcuni casi insieme ai diritti che sono stati ceduti loro ad esempio da interpreti o esecutori, sulla base di accordi negoziati singolarmente, e agiscono nel proprio interesse. Gli editori di libri, musica o giornali concedono in licenza i diritti che sono stati ceduti loro sulla base di accordi negoziati singolarmente, e agiscono nel proprio interesse. Pertanto i produttori audiovisivi, i produttori discografici, le emittenti e gli editori non dovrebbero essere considerati «entità di gestione indipendenti». Inoltre i gestori e gli agenti di autori e interpreti o esecutori che agiscono in qualità di intermediari e rappresentano i titolari dei diritti nei loro rapporti con gli organismi di gestione collettiva non dovrebbero essere considerati «entità di gestione indipendenti» in quanto non gestiscono diritti in termini di determinazione delle tariffe, concessione di licenze o riscossione di denaro dagli utilizzatori.

(17)

Gli organismi di gestione collettiva dovrebbero essere liberi di poter decidere di affidare alcune delle proprie attività, come la fatturazione degli utilizzatori o la distribuzione degli importi dovuti ai titolari dei diritti, alle controllate o ad altre entità soggette al loro controllo. In tal caso dovrebbero essere applicabili alle attività di tali controllate o altre entità le disposizioni di cui alla presente direttiva che sarebbero applicabili laddove l’attività corrispondente fosse eseguita direttamente da un organismo di gestione collettiva.

(18)

Per far sì che i titolari dei diritti d’autore e dei diritti connessi possano beneficiare appieno del mercato interno quando i loro diritti sono gestiti su base collettiva e che non siano indebitamente limitati nell’esercizio dei loro diritti, è necessario stabilire adeguate garanzie nello statuto degli organismi di gestione collettiva. Inoltre è opportuno che, quando prestano i loro servizi, gli organismi di gestione collettiva non discriminino, né direttamente né indirettamente, i titolari dei diritti in base alla nazionalità oppure al luogo di residenza o di stabilimento.

(19)

Viste le libertà sancite dal TFUE, i servizi di gestione collettiva di diritti d’autore e di diritti connessi dovrebbero consentire a un titolare dei diritti di poter scegliere liberamente l’organismo di gestione collettiva cui affidare la gestione dei suoi diritti, sia che si tratti di diritti di comunicazione al pubblico o di riproduzione, o di categorie di diritti legati a forme di sfruttamento quali la trasmissione radiotelevisiva, la riproduzione in sala o la riproduzione destinata alla distribuzione online, a condizione che l’organismo di gestione collettiva che il titolare dei diritti desidera scegliere già gestisca tali diritti o categorie di diritti.

I diritti, le categorie di diritti o i tipi di opere e gli altri materiali gestiti dall’organismo di gestione collettiva dovrebbero essere determinati dall’assemblea generale dei membri di tale organismo qualora non siano già stabiliti dal loro statuto o prescritti per legge. È importante che i diritti e le categorie di diritti siano determinati in modo da mantenere un equilibrio tra la libertà dei titolari dei diritti di disporre delle proprie opere e altri materiali protetti e la possibilità per l’organismo di gestire efficacemente i diritti tenendo conto, in particolare, della categoria di diritti gestiti dall’organismo e del settore creativo in cui quest’ultimo opera. Tenendo debitamente conto di tale equilibrio, i titolari dei diritti dovrebbero avere la facoltà di revocare facilmente tali diritti o categorie di diritti a un organismo di gestione collettiva e di gestirli individualmente o di affidarne o trasferirne interamente o in parte la gestione a un altro organismo di gestione collettiva o a un’altra entità, indipendentemente dallo Stato membro di nazionalità, residenza o stabilimento dell’organismo di gestione collettiva, dell’altra entità o del titolare dei diritti. Qualora uno Stato membro, conformemente al diritto dell’Unione e agli obblighi internazionali assunti dall’Unione e dai suoi Stati membri, preveda la gestione collettiva obbligatoria dei diritti, la scelta dei titolari dei diritti sarà limitata ad altri organismi di gestione collettiva.

Occorre che gli organismi di gestione collettiva che gestiscono diversi tipi di opere e altri materiali protetti, come opere letterarie, musicali o fotografiche, permettano ai titolari dei diritti di gestire in maniera altrettanto flessibile i diversi tipi di opere e altri materiali protetti. Per quanto concerne gli utilizzi non commerciali, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché gli organismi di gestione collettiva prendano i provvedimenti necessari per assicurare che i titolari dei diritti possano esercitare il diritto di concedere licenze in relazione a tali utilizzi. Tali provvedimenti dovrebbero includere, tra l’altro, una decisione dell’organismo di gestione collettiva in merito alle condizioni relative all’esercizio di tale diritto nonché la fornitura di informazioni ai membri su tali condizioni. È opportuno che gli organismi di gestione collettiva informino i titolari dei diritti della possibilità di scelta e che consentano loro di esercitare i diritti connessi a tale scelta nella maniera più semplice possibile. I titolari dei diritti che hanno già autorizzato l’organismo di gestione collettiva possono essere informati attraverso il sito web dell’organismo. L’obbligo di ottenere il consenso dei titolari dei diritti nell’autorizzazione per la gestione di ciascun diritto, categoria di diritti o tipo di opere e altri materiali protetti, non dovrebbe impedire ai titolari dei diritti di accettare successive proposte di modifica di tale autorizzazione per tacito consenso, in conformità delle condizioni previste dalla normativa nazionale. La presente direttiva non dovrebbe escludere in quanto tali né le disposizioni contrattuali in base alle quali il ritiro o la revoca da parte dei titolari dei diritti esercita un effetto immediato sulle licenze concesse prima di tale ritiro o revoca, né le disposizioni contrattuali in base alle quali tale ritiro o revoca non produce effetti sulle licenze per un certo periodo di tempo. Le suddette disposizioni non dovrebbero tuttavia ostacolare la piena applicazione della presente direttiva. La presente direttiva non pregiudica la possibilità dei titolari dei diritti di gestire i loro diritti individualmente, anche per fini non commerciali.

(20)

È opportuno che l’adesione agli organismi di gestione collettiva sia basata su criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori. Tali criteri si applicano anche agli editori ai quali in virtù di un accordo sullo sfruttamento dei diritti spetta una quota delle entrate gestite dagli organismi di gestione collettiva e che hanno diritto alla riscossione di tali entrate dagli organismi di gestione collettiva. Tali criteri non dovrebbero obbligare gli organismi di gestione collettiva ad accettare dei membri se la gestione dei diritti, delle categorie di diritti o dei tipi di opere e altri materiali protetti degli stessi non rientra nel loro ambito di attività. I registri tenuti da un organismo di gestione collettiva dovrebbero consentire l’identificazione e la localizzazione dei suoi membri e dei titolari dei diritti rappresentati dall’organismo sulla base di autorizzazioni concesse da tali titolari.

(21)

Al fine di tutelare i titolari di diritti i cui diritti sono rappresentati direttamente dall’organismo di gestione collettiva ma che non soddisfano i suoi requisiti di adesione, è opportuno stabilire che talune disposizioni della presente direttiva relative ai membri si applichino anche a tali titolari dei diritti. Gli Stati membri dovrebbero altresì poter accordare a detti titolari dei diritti il diritto di partecipare al processo decisionale dell’organismo di gestione collettiva.

(22)

È opportuno che gli organismi di gestione collettiva agiscano nel migliore interesse collettivo dei titolari dei diritti che rappresentano. È pertanto importante istituire sistemi che consentano ai membri di un organismo di gestione collettiva di esercitare i loro diritti di membri partecipando al processo decisionale dell’organismo. Alcuni organismi di gestione collettiva hanno diverse categorie di membri, che possono rappresentare tipi di titolari dei diritti differenti, ad esempio produttori e interpreti o esecutori. Occorre che la rappresentanza di quelle diverse categorie di membri nel processo decisionale sia equa ed equilibrata. L’efficacia delle norme sull’assemblea generale dei membri degli organismi di gestione collettiva risulterebbe compromessa in assenza di disposizioni sulle relative modalità di svolgimento. È pertanto necessario garantire che l’assemblea generale sia convocata a cadenza regolare, almeno annua, e che le principali decisioni dell’organismo di gestione collettiva siano adottate in sede di assemblea generale.

(23)

Tutti i membri degli organismi di gestione collettiva dovrebbero avere il diritto di partecipazione e di voto in seno all’assemblea generale dei membri. L’esercizio di tali diritti dovrebbe essere soggetto a restrizioni eque e proporzionate. In casi eccezionali, gli organismi di gestione collettiva sono costituiti nella forma giuridica di fondazione e pertanto non hanno membri. In tali casi i poteri dell’assemblea generale dei membri dovrebbero essere esercitati dall’organismo incaricato della funzione di sorveglianza. Qualora tra i membri degli organismi di gestione collettiva figurino entità che rappresentano titolari dei diritti, ad esempio nel caso in cui l’organismo di gestione collettiva sia una società a responsabilità limitata e i suoi membri siano associazioni di titolari dei diritti, gli Stati membri dovrebbero poter disporre che i poteri dell’assemblea generale dei membri debbano essere esercitati integralmente o in parte da un’assemblea generale di tali titolari dei diritti. L’assemblea generale dei membri dovrebbe avere quantomeno il potere di definire il quadro delle attività di gestione, in particolare per quanto riguarda l’utilizzo dei proventi dei diritti da parte dell’organismo di gestione collettiva. Ciò non dovrebbe tuttavia pregiudicare la possibilità degli Stati membri di stabilire norme più rigorose in materia, ad esempio, di investimenti, fusioni, assunzione di prestiti, ivi incluso un divieto di condurre tali transazioni. Gli organismi di gestione collettiva dovrebbero promuovere la partecipazione attiva dei membri alle assemblee generali. L’esercizio del diritto di voto dovrebbe essere agevolato tanto per i membri che partecipano all’assemblea generale quanto per quelli che non vi partecipano. Oltre a poter esercitare i loro diritti per via elettronica, è opportuno consentire la partecipazione e il voto dei membri mediante delega in seno all’assemblea generale dei membri. Il voto per delega dovrebbe essere limitato solo in caso di conflitti di interesse. Al contempo, gli Stati membri dovrebbero prevedere restrizioni per quanto concerne le deleghe unicamente se ciò non pregiudica l’adeguata ed effettiva partecipazione dei membri al processo decisionale. In particolare, la designazione dei rappresentanti autorizzati contribuisce all’adeguata ed effettiva partecipazione dei membri al processo decisionale e offre ai titolari dei diritti la reale possibilità di optare per un organismo di gestione collettiva di loro scelta indipendentemente dallo Stato membro di stabilimento dello stesso.

(24)

Occorre che i membri abbiano il diritto di partecipare al controllo continuo della gestione degli organismi di gestione collettiva. A tal fine, è opportuno che tali organismi siano dotati di una funzione di sorveglianza in linea con la loro struttura organizzativa e che consentano ai membri di essere rappresentati nell’organo che esercita tale funzione. A seconda della struttura organizzativa dell’organismo di gestione collettiva, la funzione di sorveglianza può essere esercitata da un organo distinto, ad esempio un consiglio di sorveglianza, o da tutti o alcuni direttori del consiglio di amministrazione che non esercitano compiti esecutivi nelle attività dell’organismo di gestione collettiva. È opportuno che il requisito della rappresentanza equa ed equilibrata dei membri non impedisca all’organismo di gestione collettiva di designare terzi affinché svolgano la funzione di sorveglianza, tra cui persone aventi la pertinente esperienza professionale e titolari di diritti che non soddisfano i requisiti di adesione o che sono rappresentati dall’organismo non direttamente bensì tramite un’entità che è membro dell’organismo di gestione collettiva.

(25)

Ai fini di una sana gestione, la dirigenza degli organismi di gestione collettiva deve essere indipendente. É opportuno che i dirigenti, siano essi eletti in quanto amministratori oppure assunti o impiegati dall’organismo sulla base di un contratto, siano tenuti a dichiarare, prima di assumere le proprie funzioni e successivamente con cadenza annuale, se vi sono conflitti tra i loro interessi e quelli dei titolari dei diritti rappresentati dall’organismo di gestione collettiva. Tali dichiarazioni annuali dovrebbero altresì essere presentate dalle persone che esercitano la funzione di sorveglianza. Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di imporre agli organismi di gestione collettiva di rendere pubbliche tali dichiarazioni o di presentarle alle pubbliche autorità.

(26)

Gli organismi di gestione collettiva riscuotono, gestiscono e distribuiscono i proventi relativi allo sfruttamento dei diritti affidati loro dai titolari dei diritti. In ultima istanza tali proventi spettano ai titolari dei diritti, che possono avere un rapporto giuridico diretto con l’organismo o essere rappresentati tramite un’entità che è membro dell’organismo di gestione collettiva oppure mediante un accordo di rappresentanza. È pertanto importante che l’organismo di gestione collettiva proceda con la massima diligenza nella riscossione, gestione e distribuzione di tali proventi. Una corretta distribuzione è possibile soltanto se l’organismo di gestione collettiva registra debitamente le informazioni sui membri, le licenze nonché l’uso delle opere e di altri materiali. I pertinenti dati necessari per un’efficace gestione collettiva dei diritti dovrebbero essere trasmessi anche dai titolari dei diritti e dagli utilizzatori e verificati dall’organismo di gestione collettiva.

(27)

È opportuno che gli importi riscossi dovuti ai titolari dei diritti siano mantenuti separati nella contabilità dalle eventuali attività dell’organismo. Fatta salva la possibilità degli Stati membri di stabilire norme più rigorose in materia di investimenti, tra cui il divieto di investire i proventi dei diritti, nel caso in cui tali importi siano investiti occorre che l’investimento sia effettuato in linea con la politica generale di investimento e gestione dei rischi dell’organismo di gestione collettiva. Al fine di mantenere un elevato livello di protezione dei diritti dei titolari e di garantire che qualsiasi entrata che possa derivare dallo sfruttamento di diritti vada a loro beneficio, occorre che gli investimenti effettuati e detenuti dall’organismo di gestione collettiva siano gestiti secondo criteri dettati dalla prudenza, ferma restando la possibilità dell’organismo di gestione collettiva di decidere in merito alla politica di investimento più sicura ed efficiente. Ciò dovrebbe consentire all’organismo di gestione collettiva di scegliere un’allocazione delle attività che corrisponda alla natura specifica e alla durata delle esposizioni ai rischi di tutti i proventi dei diritti investiti e non pregiudichi inutilmente i proventi dei diritti che spettano ai titolari dei diritti.

(28)

Poiché ai titolari dei diritti spetta un compenso per lo sfruttamento dei loro diritti, è importante che le spese di gestione non superino i costi giustificati sostenuti nella gestione dei diritti e che qualsiasi detrazione che non sia effettuata a titolo di spese di gestione, ad esempio detrazioni a fini sociali, culturali o educativi, dovrebbe essere decisa dai membri dell’organismo di gestione collettiva. Gli organismi di gestione collettiva dovrebbero essere trasparenti nei confronti dei titolari dei diritti per quanto riguarda le norme che disciplinano tali detrazioni. È opportuno che gli stessi requisiti si applichino anche alle decisioni di usare i proventi dei diritti per la distribuzione collettiva, come nel caso delle borse di studio. È opportuno che ai titolari dei diritti sia garantito un accesso, su base non discriminatoria, a qualsiasi servizio sociale, culturale o educativo finanziato mediante tali detrazioni. Occorre che la presente direttiva non incida sulle detrazioni previste dalla normativa nazionale, tra cui le detrazioni per la fornitura di servizi sociali da parte degli organismi di gestione collettiva ai titolari dei diritti, in merito ad aspetti non coperti dalla direttiva stessa, a condizione che tali detrazioni siano conformi al diritto unionale.

(29)

La distribuzione e il pagamento degli importi dovuti ai singoli titolari dei diritti o, se del caso, a categorie di titolari dei diritti, dovrebbero essere effettuati in tempo utile e nel rispetto della politica generale di distribuzione dell’organismo di gestione collettiva in questione, anche nei casi in cui siano effettuati per mezzo di un’altra entità che rappresenta i titolari dei diritti. Il ritardo nella distribuzione e nel pagamento degli importi dovuti ai titolari dei diritti può essere giustificato solo sulla base di ragioni obiettive che sfuggono al controllo dell’organismo di gestione collettiva. Pertanto, circostanze quali l’investimento a termine dei proventi dei diritti non dovrebbero costituire una ragione valida per giustificare tale ritardo. È opportuno lasciare agli Stati membri la facoltà di decidere in merito alle norme volte a garantire la distribuzione rapida e la ricerca efficace, nonché l’identificazione, dei titolari dei diritti nei casi in cui si presentino dette ragioni obiettive. Al fine di assicurare una distribuzione appropriata ed efficace degli importi dovuti ai titolari dei diritti, è necessario imporre agli organismi di gestione collettiva di adottare misure ragionevoli e improntate alla diligenza, sulla base della buona fede, per identificare e localizzare i pertinenti titolari dei diritti, ferma restando la possibilità per gli Stati membri di stabilire norme più rigorose. È inoltre opportuno che i membri di un organismo di gestione collettiva decidano, nella misura consentita dal diritto nazionale, in merito all’utilizzo di eventuali importi che non possono essere distribuiti qualora i titolari dei diritti cui tali importi sono dovuti non possano essere identificati o localizzati.

(30)

È opportuno che gli organismi di gestione collettiva possano gestire diritti e riscuotere proventi derivanti dal loro sfruttamento in virtù di accordi di rappresentanza con altri organismi. Al fine di tutelare i diritti dei membri degli altri organismi di gestione collettiva, occorre che un organismo di gestione collettiva non distingua tra i diritti gestiti nel quadro di un accordo di rappresentanza e quelli gestiti direttamente per conto dei suoi titolari dei diritti. Occorre inoltre che agli organismi di gestione collettiva non sia consentito di applicare detrazioni ai proventi dei diritti riscossi per conto di un altro organismo di gestione collettiva, ad eccezione delle deduzioni per le spese di gestione, senza il consenso esplicito dell’altro organismo. È inoltre opportuno che gli organismi di gestione collettiva siano tenuti a distribuire e a pagare gli importi agli altri organismi, sulla base di detti accordi di rappresentanza, al più tardi nello stesso momento in cui distribuiscono e pagano gli importi ai propri membri e ai titolari dei diritti non membri che rappresentano. Inoltre, l’organismo beneficiario dovrebbe a sua volta essere tenuto a distribuire senza indugio gli importi dovuti ai titolari dei diritti che rappresenta.

(31)

Al fine di garantire che gli utilizzatori possano ottenere licenze sulle opere e su altri materiali protetti per cui un organismo di gestione collettiva g rappresenta i diritti, e al fine di garantire un compenso appropriato ai titolari dei diritti, è particolarmente importante che la concessione delle licenze avvenga a condizioni commerciali eque e non discriminatorie. Pertanto è opportuno che gli organismi di gestione collettiva e gli utilizzatori negozino le licenze in buona fede e che le tariffe applicate siano determinate in base a criteri oggettivi e non discriminatori. È opportuno imporre che i diritti di licenza o i compensi determinati dagli organismi di gestione collettiva siano ragionevoli in relazione, tra l’altro, al valore economico dell’utilizzo dei diritti in un particolare contesto. Infine, gli organismi di gestione collettiva dovrebbero rispondere senza indebito ritardo alle domande di licenza degli utilizzatori.

(32)

Nell’ambiente digitale, agli organismi di gestione collettiva è regolarmente richiesto di concedere in licenza il loro repertorio per forme di sfruttamento e modelli aziendali totalmente inediti. In tali casi, e al fine di promuovere un contesto favorevole allo sviluppo di tali licenze, ferma restando l’applicazione del diritto in materia di concorrenza, occorre che gli organismi di gestione collettiva abbiano la flessibilità necessaria per concedere, il più rapidamente possibile, licenze personalizzate per servizi online innovativi, senza il rischio che i termini di tali licenze possano costituire un precedente ai fini della determinazione dei termini di altre licenze.

(33)

Al fine di garantire che gli organismi di gestione collettiva siano in grado di ottemperare agli obblighi di cui alla presente direttiva, gli utilizzatori dovrebbero fornire loro le informazioni pertinenti sull’utilizzo dei diritti rappresentati da detti organismi di gestione collettiva. Tale obbligo non si dovrebbe applicare alle persone fisiche che agiscono a fini che esulano dalle loro attività commerciali, imprenditoriali, artigianali o professionali, che pertanto non rientrano nella definizione di utilizzatori contenuta nella presente direttiva. Inoltre, le informazioni richieste dagli organismi di gestione collettiva dovrebbero essere limitate a quanto ragionevole, necessario e a disposizione degli utilizzatori, per consentire a tali organismi di esercitare le proprie funzioni, tenendo conto della situazione specifica delle piccole e medie imprese. Tale obbligo potrebbe essere incluso in un accordo tra un organismo di gestione collettiva e un utilizzatore; tale inclusione non pregiudica i diritti di informazione previsti dalla legislazione nazionale. I termini applicabili alla fornitura di informazioni da parte degli utilizzatori dovrebbero essere tali da consentire agli organismi di gestione collettiva di rispettare il calendario stabilito per la distribuzione degli importi dovuti ai titolari dei diritti. La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare la facoltà degli Stati membri di richiedere agli organismi di gestione collettiva stabiliti nel loro territorio di emettere fatture comuni.

(34)

Al fine di rafforzare la fiducia dei titolari dei diritti, degli utilizzatori e di altri organismi di gestione collettiva nella gestione dei diritti da parte degli organismi di gestione collettiva, occorre che questi ultimi siano tenuti a rispettare specifici requisiti di trasparenza. È pertanto opportuno che ciascun organismo di gestione collettiva o uno dei suoi membri che costituisca un’entità responsabile dell’attribuzione o del pagamento degli importi dovuti ai titolari dei diritti siano tenuti a fornire talune informazioni a singoli titolari dei diritti, come minimo con cadenza annuale, tra cui gli importi attribuiti o pagati loro e le detrazioni effettuate. Occorre altresì che gli organismi di gestione collettiva siano tenuti a fornire informazioni sufficienti, anche di carattere finanziario, agli altri organismi di gestione collettiva di cui gestiscono i diritti in virtù di accordi di rappresentanza.

(35)

Al fine di garantire che i titolari dei diritti, altri organismi di gestione collettiva e gli utilizzatori abbiano accesso alle informazioni sull’ambito di attività dell’organismo e sulle opere o altri materiali che questo rappresenta, occorre che un organismo di gestione collettiva fornisca informazioni in merito a tali aspetti, a seguito di una richiesta debitamente giustificata. Dovrebbe spettare al diritto nazionale stabilire se e in quale misura possano essere addebitate spese ragionevoli per la fornitura di tale servizio. Ciascun organismo di gestione collettiva dovrebbe inoltre rendere pubbliche le informazioni relative alla sua struttura e alle modalità di conduzione delle sue attività, in particolare per quanto concerne gli statuti e le politiche generali in materia di spese di gestione, detrazioni e tariffe.

(36)

Al fine di garantire che i titolari dei diritti siano in condizione di controllare e confrontare le rispettive performance degli organismi di gestione collettiva, occorre che tali organismi pubblichino una relazione di trasparenza annuale che riporti informazioni finanziarie confrontabili e sottoposte a revisione sulle proprie attività specifiche. Occorre inoltre che gli organismi di gestione collettiva rendano pubblica una relazione speciale annuale sull’uso degli importi destinati ai servizi sociali, culturali ed educativi, la quale forma parte integrante della relazione di trasparenza annuale. La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare la possibilità di un organismo di gestione collettiva di pubblicare le informazioni richieste ai fini della relazione di trasparenza annuale in un documento unico, ad esempio nell’ambito del bilancio annuale, o in relazioni distinte.

(37)

È opportuno che la fornitura di servizi online che utilizzano opere musicali, quali i servizi musicali che consentono ai consumatori di scaricare musica o ascoltarla in streaming, oppure altri servizi che consentono di accedere a film o giochi in cui la musica è un elemento importante, sia subordinata al possesso della relativa licenza. La direttiva 2001/29/CE stabilisce l’obbligo di ottenere una licenza per tutti i diritti in relazione allo sfruttamento online di opere musicali. Per quanto concerne gli autori, tali diritti sono costituiti dal diritto esclusivo di riproduzione e dal diritto esclusivo di comunicazione al pubblico di opere musicali, che comprende il diritto di messa a disposizione. Tali diritti possono essere gestiti direttamente dai singoli titolari dei diritti, come autori o editori musicali, oppure da organismi di gestione collettiva che offrono servizi di gestione collettiva ai titolari dei diritti. Organismi di gestione collettiva diversi possono gestire i diritti degli autori relativi alla riproduzione e alla comunicazione al pubblico.. Inoltre, esistono casi in cui più titolari dei diritti detengono diritti sulla stessa opera e possono aver autorizzato diversi organismi di gestione collettiva a concedere licenze per le rispettive quote dei diritti sull’opera. Ogni utilizzatore che intende fornire ai consumatori un servizio online con un’ampia scelta di opere musicali dovrebbe aggregare i diritti sulle opere detenuti da diversi titolari dei diritti e da diversi organismi di gestione collettiva.

(38)

Se da un lato Internet non conosce frontiere, è altrettanto vero che il mercato per i servizi di musica online nell’Unione è ancora frammentario e il mercato unico digitale non è ancora pienamente funzionante. In diversi casi la complessità e le difficoltà relative alla gestione collettiva di diritti in Europa non hanno fatto che accentuare la frammentazione del mercato digitale europeo per i servizi musicali online. Tale situazione è in netto contrasto con la crescente domanda dei consumatori, che chiedono di accedere ai contenuti digitali e ai relativi servizi innovativi anche al di là delle frontiere nazionali.

(39)

La raccomandazione 2005/737/CE ha promosso un nuovo quadro di regolamentazione che risponde meglio alle esigenze di gestione, a livello dell’Unione, dei diritti d’autore e dei diritti connessi per la prestazione di servizi musicali online autorizzati. Nella raccomandazione si riconosce che nell’era dell’uso online delle opere musicali, gli utilizzatori commerciali hanno bisogno di una politica di concessione delle licenze che si adatti all’ubiquità del mondo online e sia multiterritoriale. Tuttavia, la raccomandazione non è stata sufficiente a favorire un’ampia diffusione delle licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online o a rispondere alle specifiche richieste di licenze multiterritoriali.

(40)

Nel settore della musica online, in cui la gestione collettiva dei diritti d’autore su base territoriale resta la norma, è di fondamentale importanza creare condizioni atte a favorire prassi più efficaci di concessione delle licenze da parte di organismi di gestione collettiva in un contesto sempre più transfrontaliero. È pertanto opportuno stabilire una serie di norme che sanciscano le principali condizioni di concessione di licenze multiterritoriali per i diritti d’autore su opere musicali per l’uso online, inclusi i relativi testi, da parte di organismi di gestione collettiva. Le stesse norme dovrebbero applicarsi alla concessione di tali licenze per tutte le opere musicali, incluse quelle presenti nelle opere audiovisive. Tuttavia, i servizi online che si limitano a fornire accesso a opere musicali sotto forma di spartiti non dovrebbero essere soggetti a tali disposizioni. Occorre che le disposizioni della presente direttiva garantiscano la necessaria qualità minima dei servizi transfrontalieri prestati dagli organismi di gestione collettiva, in particolare in termini di trasparenza sul repertorio rappresentato e correttezza dei flussi finanziari correlati all’uso dei diritti. È inoltre necessario che le disposizioni in oggetto istituiscano un quadro per agevolare l’aggregazione su base volontaria di repertori e diritti musicali, riducendo così il numero di licenze necessarie ad un utilizzatore per prestare un servizio a livello multiterritoriale e multirepertorio. Occorre che le disposizioni consentano a un organismo di gestione collettiva che non può o non desidera soddisfare i requisiti di richiedere a un altro organismo di rappresentare il suo repertorio su base multiterritoriale. È opportuno che l’organismo interpellato sia obbligato ad accettare il mandato dell’organismo richiedente, a patto che aggreghi già il repertorio e offra o conceda licenze multiterritoriali. È inoltre auspicabile che lo sviluppo di servizi musicali online forniti legalmente in tutta l’Unione contribuisca alla lotta contro le violazioni online del diritto d’autore.

(41)

La disponibilità di informazioni accurate e complete sulle opere musicali, sui titolari dei diritti e sui diritti che ciascun organismo di gestione collettiva è autorizzato a rappresentare in un dato territorio è di particolare importanza per un processo di concessione delle licenze efficace e trasparente, per la successiva elaborazione delle relazioni concernenti gli utilizzatori, e per la relativa fatturazione ai fornitori di servizi, così come per la distribuzione degli importi dovuti. Per tale motivo è opportuno che gli organismi di gestione collettiva che concedono licenze multiterritoriali per opere musicali siano grado di elaborare i relativi dati dettagliati in maniera rapida e accurata. Ciò richiede l’impiego di banche dati in merito alla proprietà dei diritti concessi in licenza su base multiterritoriale che contengano dati che consentano l’identificazione di opere, diritti e titolari dei diritti che un organismo di gestione collettiva è autorizzato a rappresentare, nonché dei territori cui si applica l’autorizzazione. Occorre prendere prontamente in considerazione le eventuali modifiche a tali informazioni e aggiornare costantemente le banche dati. Occorre che tali banche dati agevolino la combinazione delle informazioni sulle opere con le informazioni sui fonogrammi o qualsiasi altro supporto fisso nel quale l’opera possa essere stata incorporata. È inoltre importante garantire che i potenziali utilizzatori e i titolari dei diritti, come pure gli organismi di gestione collettiva, abbiano accesso alle informazioni necessarie per identificare il repertorio che tali organismi di gestione collettiva rappresentano. Occorre che gli organismi di gestione collettiva possano adottare misure volte a garantire la correttezza e l’integrità dei dati, a controllarne il riutilizzo o a proteggere le informazioni commercialmente sensibili.

(42)

Al fine di garantire che i dati relativi al repertorio musicale da essi trattati siano quanto più precisi possibile, è opportuno che gli organismi di gestione collettiva che concedono licenze multiterritoriali a opere musicali siano tenuti ad aggiornare le loro banche dati costantemente e tempestivamente, a seconda delle necessità. Occorre che tali organismi mettano in atto procedure facilmente accessibili per consentire ai fornitori di servizi online come pure ai titolari dei diritti e ad altri organismi di gestione collettiva di informarli di ogni eventuale imprecisione nelle banche dati degli organismi di gestione collettiva in relazione a opere in loro possesso o da loro controllate, inclusi i diritti, detenuti interamente o in parte, e i territori per cui hanno conferito un mandato di rappresentanza al relativo organismo di gestione collettiva, senza tuttavia pregiudicare la veridicità e l’integrità dei dati in possesso dell’organismo di gestione collettiva. Poiché la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), conferisce a qualsiasi persona interessata il diritto di ottenere la rettifica, la cancellazione o il congelamento di dati inesatti o incompleti, la presente direttiva dovrebbe garantire inoltre che le informazioni inesatte sui titolari dei diritti o altri organismi di gestione collettiva in relazione alle licenze multiterritoriali siano corrette senza indebito ritardo. Occorre inoltre che tali organismi abbiano le capacità di elaborare elettronicamente la registrazione di opere e autorizzazioni a gestire diritti. Data l’importanza dell’elaborazione elettronica delle informazioni per un trattamento rapido ed efficace dei dati, occorre che gli organismi di gestione collettiva prevedano l’impiego di mezzi elettronici per la comunicazione strutturata di tali informazioni da parte dei titolari dei diritti. È opportuno che gli organismi di gestione collettiva garantiscano, per quanto possibile, che tali mezzi elettronici tengano conto degli standard o delle prassi settoriali volontari sviluppati a livello internazionale o unionale.

(43)

Gli standard settoriali sull’uso della musica, la rendicontazione delle vendite e la fatturazione sono essenziali per migliorare l’efficienza dello scambio di dati tra organismi di gestione collettiva e utilizzatori. Occorre che il controllo dell’uso delle licenze avvenga nel rispetto dei diritti fondamentali, compreso il diritto al rispetto della vita privata e familiare e il diritto alla protezione dei dati personali. Per garantire che una maggiore efficienza determini un trattamento finanziario più rapido e, in ultima analisi, una riduzione dei tempi di pagamento nei confronti dei titolari dei diritti, è opportuno che gli organismi di gestione collettiva siano tenuti a fatturare senza indugio ai fornitori di servizi e a distribuire tempestivamente gli importi dovuti ai titolari dei diritti. Per rendere effettivo questo obbligo è necessario che gli utilizzatori comunichino agli organismi di gestione collettiva le informazioni sull’uso delle opere con precisione e tempestività. Occorre che gli organismi di gestione collettiva abbiano la facoltà di rifiutare le comunicazioni degli utilizzatori in un formato proprietario se sono disponibili standard ampiamente usati nel settore. È opportuno che agli organismi di gestione collettiva non sia impedita l’esternalizzazione dei servizi relativi alla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online. La condivisione o il consolidamento delle capacità di back office dovrebbe aiutare gli organismi di gestione collettiva a migliorare i servizi di gestione e a razionalizzare gli investimenti in strumenti di gestione dei dati.

(44)

L’aggregazione di diversi repertori musicali per le licenze multiterritoriali ne agevola il processo di concessione e, mettendo tutti i repertori a disposizione del mercato tramite licenze multiterritoriali, sostiene la diversità culturale e contribuisce a ridurre il numero di operazioni necessarie a un fornitore di servizi online per la fornitura di servizi. È opportuno che tale aggregazione dei repertori faciliti lo sviluppo di nuovi servizi online e che consenta di ridurre i costi delle operazioni che vengono trasferiti sui consumatori. Pertanto, occorre che gli organismi di gestione collettiva che non intendono concedere o non sono in grado di concedere licenze multiterritoriali direttamente nel proprio repertorio musicale siano incoraggiati a conferire, su base volontaria, un mandato ad altri organismi di gestione collettiva affinché gestiscano il loro repertorio a condizioni non discriminatorie. L’esclusività nel quadro degli accordi sulle licenze multiterritoriali potrebbe limitare il margine di scelta degli utilizzatori interessati alle licenze multiterritoriali e ridurre anche le possibilità di scelta degli organismi di gestione collettiva interessati a servizi di gestione del loro repertorio su base multiterritoriale. Pertanto, occorre che tutti gli accordi di rappresentanza tra organismi di gestione collettiva per la concessione di licenze multiterritoriali siano conclusi su base non esclusiva.

(45)

Per i membri degli organismi di gestione collettiva è particolarmente importante che le condizioni alle quali gli organismi di gestione collettiva gestiscono i diritti online siano trasparenti. Occorre pertanto che gli organismi di gestione collettiva forniscano informazioni sufficienti ai propri membri in merito alle principali condizioni di tutti gli accordi con cui danno mandato a qualsiasi altro organismo di gestione collettiva di rappresentare i diritti musicali online dei membri in questione ai fini della concessione di licenze multiterritoriali.

(46)

È inoltre importante che gli organismi di gestione collettiva che offrono o concedono licenze multiterritoriali accettino di rappresentare il repertorio di ogni organismo di gestione collettiva che decide di non farlo direttamente. Al fine di garantire che questo obbligo non sia sproporzionato e non vada al di là di quanto è necessario, è opportuno che l’organismo di gestione collettiva interpellato sia tenuto ad accettare il mandato di rappresentanza solo se la richiesta è limitata a diritti online o a categorie di diritti online che già rappresenta. Inoltre, occorre che tale obbligo si applichi soltanto agli organismi di gestione collettiva che aggregano repertori, ma non si estenda a organismi di gestione collettiva che si limitano a fornire licenze multiterritoriali per il loro repertorio. È altresì opportuno che tale obbligo non si applichi nemmeno a organismi di gestione collettiva che aggregano diritti sulle stesse opere solamente per essere in grado di concedere licenze sia per il diritto di riproduzione, sia per il diritto di comunicazione al pubblico su tali opere. Per tutelare gli interessi dei titolari dei diritti dell’organismo di gestione collettiva mandante e per garantire che i repertori più piccoli o meno conosciuti negli Stati membri abbiano accesso al mercato interno a condizioni eque, è importante che il repertorio dell’organismo di gestione collettiva mandante sia gestito alle stesse condizioni di quello dell’organismo di gestione collettiva mandatario e che sia incluso nelle offerte che l’organismo di gestione collettiva mandatario rivolge ai fornitori di servizi online. Le spese di gestione addebitate dall’organismo di gestione collettiva mandatario dovrebbero consentirgli di recuperare gli investimenti necessari e ragionevoli effettuati. Occorre che qualsiasi accordo in base al quale un organismo di gestione collettiva dà mandato ad un altro organismo o ad altri organismi di gestione collettiva di concedere licenze multiterritoriali sul loro repertorio musicale per l’uso online non impedisca al primo organismo di gestione collettiva di continuare a concedere licenze limitatamente al territorio dello Stato membro in cui è stabilito, per il proprio repertorio e per qualsiasi altro repertorio possa essere autorizzato a rappresentare in tale territorio.

(47)

Gli obiettivi e l’efficacia delle norme sulla concessione di licenze multiterritoriali da parte di organismi di gestione collettiva sarebbero seriamente a rischio se i titolari dei diritti non fossero in condizione di esercitare tali diritti in materia di licenze multiterritoriali qualora l’organismo di gestione collettiva cui hanno affidato la gestione dei loro diritti non concedesse o offrisse licenze multiterritoriali e non intendesse inoltre conferire un mandato in tal senso a un altro organismo di gestione collettiva. Per questo motivo sarebbe importante che in tali circostanze i titolari dei diritti avessero la facoltà di esercitare il loro diritto di concedere licenze multiterritoriali richieste da fornitori di servizi online direttamente o tramite uno o più terzi, revocando i loro diritti all’organismo di gestione collettiva originario nella misura necessaria alla concessione di licenze multiterritoriali per l’uso online, e di lasciare gli stessi diritti all’organismo originario per la concessione di licenze monoterritoriali.

(48)

Gli organismi di diffusione radiotelevisiva di norma operano in base a una licenza concessa da un organismo di gestione collettiva per le loro trasmissioni radiofoniche e televisive in cui si usano opere musicali. Tale licenza è spesso limitata alle attività di diffusione radiotelevisiva. Per fare in modo che tale diffusione televisiva o radiofonica sia disponibile anche online sarebbe necessaria una licenza per i diritti su opere musicali online. Al fine di agevolare la concessione di licenze per i diritti su opere musicali online ai fini di trasmissioni radiotelevisive online, in diretta e in differita, è necessario prevedere una deroga alle norme che si applicano alla concessione multiterritoriale di una licenza per i diritti su opere musicali online. È opportuno che tale deroga si limiti a quanto necessario per consentire l’accesso online a programmi televisivi o radiofonici e a materiale che presenta una relazione chiaramente subordinata alla trasmissione originale, ad esempio in quanto integra, anticipa o ripete la visione o l’ascolto di tale programma televisivo o radiofonico. Occorre che tale deroga non dia adito né a distorsioni della concorrenza con altri servizi che danno ai consumatori la possibilità di accedere online a singole opere musicali o audiovisive, né a pratiche restrittive, come la ripartizione dei mercati o dei clienti, in violazione degli articoli 101 e 102 TFUE.

(49)

È necessario assicurare l’effettiva osservanza delle disposizioni di diritto nazionale adottate in attuazione della presente direttiva. Occorre che gli organismi di gestione collettiva mettano a disposizione dei loro membri procedure specifiche per il trattamento dei reclami. È opportuno che tali procedure siano rese disponibili anche ad altri titolari dei diritti rappresentati direttamente dall’organismo di gestione collettiva nonché ad altri organismi di gestione collettiva per conto dei quali esso gestisce i diritti in virtù di un accordo di rappresentanza. Occorre inoltre che gli Stati membri abbiano la facoltà di provvedere affinché eventuali controversie tra gli organismi di gestione collettiva, i loro membri, i titolari dei diritti e gli utilizzatori in merito all’applicazione della presente direttiva possano essere soggette a una procedura alternativa di risoluzione delle controversie rapida, indipendente e imparziale. In particolare, l’efficacia delle norme in materia di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online potrebbe risultare compromessa se le controversie tra organismi di gestione collettiva e altre parti non fossero risolte in modo rapido ed efficiente. Di conseguenza, è opportuno prevedere, fatto salvo il diritto di adire un tribunale, la possibilità di ricorrere a una procedura facilmente accessibile, efficiente ed imparziale per la risoluzione stragiudiziale delle controversie, come la mediazione o l’arbitrato, per comporre le controversie tra organismi di gestione collettiva che concedono licenze multiterritoriali, da un lato, e fornitori di servizi musicali online, titolari dei diritti o altri organismi di gestione collettiva, dall’altro. La presente direttiva non impone modalità specifiche per l’organizzazione di tale risoluzione alternativa delle controversie e non stabilisce quale organo se ne debba occupare purché siano garantite l’indipendenza, l’imparzialità e l’efficienza dello stesso. Infine, è altresì opportuno esigere che gli Stati membri dispongano di procedure di risoluzione delle controversie indipendenti, imparziali ed efficaci, per mezzo di organi aventi competenze nell’ambito del diritto di proprietà intellettuale o per il tramite delle autorità giudiziarie, che consentano di risolvere eventuali controversie di natura commerciale tra gli organismi di gestione collettiva e gli utilizzatori in merito alle condizioni di concessione delle licenze esistenti o proposte o a un’inadempienza contrattuale.

(50)

Gli Stati membri dovrebbero inoltre istituire procedure appropriate tramite le quali sarà possibile monitorare il rispetto della presente direttiva da parte degli organismi di gestione collettiva. Sebbene non sia opportuno che la presente direttiva limiti la possibilità di scelta degli Stati membri per quanto concerne le autorità competenti e la natura ex ante o ex post del controllo degli organismi di gestione collettiva, occorre garantire che dette autorità siano in grado di affrontare eventuali problemi legati all’applicazione della presente direttiva in modo efficace e tempestivo. Gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a istituire nuove autorità competenti. Inoltre, i membri di un organismo di gestione collettiva, i titolari dei diritti, gli utilizzatori, gli organismi di gestione collettiva e altre parti interessate dovrebbero avere la possibilità di segnalare a un’autorità competente le attività o le circostanze che, a loro avviso, costituiscono una violazione della legge da parte degli organismi di gestione collettiva e, laddove applicabile, degli utilizzatori. Gli Stati membri dovrebbero garantire che le autorità competenti abbiano il potere di imporre sanzioni o misure in caso di inosservanza delle disposizioni del diritto nazionale che attuano la presente direttiva. La presente direttiva non prevede tipi specifici di sanzioni o misure, purché esse siano efficaci, proporzionate e dissuasive. Tali sanzioni o misure possono includere ordini di revoca dell’incarico ad amministratori che hanno agito con negligenza, ispezioni presso i locali di un organismo di gestione collettiva o, nel caso in cui un organismo svolga le proprie funzioni sulla base di un’autorizzazione, la revoca di tale autorizzazione. La presente direttiva dovrebbe restare neutrale in merito ai regimi di autorizzazione preventiva e sorveglianza negli Stati membri, anche per quanto concerne il requisito di rappresentatività dell’organismo di gestione collettiva, purché tali regimi siano compatibili con la legislazione dell’Unione e non costituiscano un ostacolo alla piena applicazione della presente direttiva.

(51)

Al fine di garantire che siano soddisfatti gli obblighi in materia di concessione di licenze multiterritoriali, occorre stabilire disposizioni specifiche per il controllo della loro attuazione. È opportuno che le autorità competenti degli Stati membri e la Commissione collaborino a tal fine. Gli Stati membri dovrebbero prestarsi assistenza reciproca assicurando lo scambio di informazioni tra le proprie autorità competenti, al fine di agevolare il monitoraggio degli organismi di gestione collettiva.

(52)

È importante che gli organismi di gestione collettiva rispettino il diritto alla vita privata e alla protezione dei dati personali di qualsiasi titolare dei diritti, membro, utilizzatore o altra persona i cui dati personali essi trattano. La direttiva 95/46/CE disciplina il trattamento dei dati personali effettuato dagli Stati membri nel contesto di tale direttiva e sotto la vigilanza delle autorità competenti degli Stati membri, in particolare delle pubbliche autorità indipendenti designate dagli Stati membri. Occorre che i titolari dei diritti ricevano informazioni adeguate circa il trattamento dei loro dati, i destinatari di tali dati, i tempi di conservazione di tali dati in qualsiasi banca dati e il modo in cui i titolari dei diritti possono esercitare il diritto di accesso, correzione o cancellazione dei dati personali che li riguardano, conformemente alla direttiva 95/46/CE. In particolare, occorre che gli identificatori univoci che consentono l’identificazione indiretta di una persona siano considerati come dati personali ai sensi di tale direttiva.

(53)

È opportuno che le disposizioni relative alle misure di esecuzione non pregiudichino le competenze delle autorità pubbliche nazionali indipendenti stabilite dagli Stati membri a norma della direttiva 95/46/CE per controllare il rispetto delle disposizioni di attuazione di tale direttiva.

(54)

La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (la «Carta»). Occorre che le disposizioni della direttiva in materia di risoluzione delle controversie non impediscano alle parti di esercitare il loro diritto di adire un tribunale sancito dalla Carta.

(55)

Poiché gli obiettivi della presente direttiva, in particolare migliorare la capacità dei membri degli organismi di gestione collettiva di esercitare un controllo sulle attività degli stessi organismi, garantire una sufficiente trasparenza da parte degli organismi di gestione collettiva e migliorare la concessione delle licenze multiterritoriali dei diritti d’autore opere musicali per l’uso online, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo delle loro dimensioni e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello dell’Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(56)

Le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano l’applicazione del diritto in materia di concorrenza e di ogni altra normativa pertinente in altri ambiti, tra l’altro in relazione alla confidenzialità, ai segreti commerciali, alla tutela della vita privata, all’accesso ai documenti, al diritto contrattuale e al diritto internazionale privato sui conflitti tra leggi e la competenza dei giudici, e alla libertà di associazione di lavoratori e datori di lavoro e ai loro diritti sindacali.

(57)

Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi (7), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, ove ciò sia giustificato, la notifica delle loro misure di attuazione con uno o più documenti intesi a chiarire il rapporto tra gli elementi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di attuazione. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.

(58)

Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) e ha espresso un parere il 9 ottobre 2012,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva stabilisce i requisiti necessari per garantire il buon funzionamento della gestione dei diritti d’autore e dei diritti connessi da parte degli organismi di gestione collettiva. Essa stabilisce inoltre i requisiti per la concessione di licenze multiterritoriali da parte di organismi di gestione collettiva dei diritti d’autore per l’uso online di opere musicali.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   I titoli I, II, IV e V, ad eccezione dell’articolo 34, paragrafo 2, e dell’articolo 38, si applicano a tutti gli organismi di gestione collettiva stabiliti nell’Unione.

2.   Il titolo III, l’articolo 34, paragrafo 2, e l’articolo 38 si applicano agli organismi di gestione collettiva stabiliti nell’Unione che gestiscono diritti d’autore su opere musicali per l’uso online su base multiterritoriale.

3.   Le disposizioni pertinenti della presente direttiva si applicano alle entità direttamente o indirettamente detenute o controllate, integralmente o in parte, da un organismo di gestione collettiva purché tali entità svolgano un’attività, che, se condotta da un organismo di gestione collettiva, sarebbe soggetta alle disposizioni della presente direttiva.

4.   L’articolo 16, paragrafo 1, gli articoli 18 e 20, l’articolo 21, paragrafo 1, lettere a), b), c), e), f) e g), e gli articoli 36 e 42 si applicano a tutte le entità di gestione indipendenti stabilite nell’Unione.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

a)   «organismo di gestione collettiva»: un organismo autorizzato, per legge o in base a una cessione dei diritti, una licenza o qualsiasi altro accordo contrattuale, a gestire i diritti d’autore o i diritti connessi ai diritti d’autore per conto di più di un titolare dei diritti, a vantaggio collettivo di tali titolari come finalità unica o principale e che soddisfa uno o entrambi i seguenti criteri:

b)   «entità di gestione indipendente»: un organismo autorizzato, per legge o in base a una cessione dei diritti, una licenza o qualsiasi altro accordo contrattuale, a gestire i diritti d’autore o i diritti connessi ai diritti d’autore per conto di più di un titolare dei diritti, a vantaggio collettivo di tali titolari, come finalità unica o principale, il quale:

c)   «titolare dei diritti»: qualsiasi persona o entità, diversa da un organismo di gestione collettiva, che detiene diritti d’autore o diritti connessi ai diritti d’autore o a cui, in base a un accordo per lo sfruttamento dei diritti o alla legge, spetta una parte dei proventi;

d)   «membro»: un titolare dei diritti o un’entità che rappresenta i titolari dei diritti, compresi altri organismi di gestione collettiva e associazioni di titolari di diritti, e che soddisfa i requisiti di adesione dell’organismo di gestione collettiva ed è stato ammesso da questo;

e)   «statuto»: lo statuto, il regolamento o l’atto costitutivo di un organismo di gestione collettiva;

f)   «assemblea generale dei membri»: l’organo dell’organismo di gestione collettiva in cui i membri partecipano ed esercitano il proprio diritto di voto, a prescindere dalla forma giuridica dell’organismo;

g)   «amministratore»:

i)

qualora il diritto nazionale o lo statuto dell’organismo di gestione collettiva preveda una struttura monistica, qualsiasi membro del consiglio di amministrazione;

ii)

qualora il diritto nazionale o lo statuto dell’organismo di gestione collettiva preveda una struttura dualistica, qualsiasi membro del consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza;

h)   «proventi dei diritti»: le entrate riscosse da un organismo di gestione collettiva per conto dei suoi titolari dei diritti, in virtù sia di un diritto esclusivo, sia di un diritto al compenso, sia di un diritto all’indennizzo;

i)   «spese di gestione»: l’importo addebitato, detratto o compensato da un organismo di gestione collettiva sui proventi dei diritti o sulle entrate derivanti dall’investimento dei proventi dei diritti al fine di coprire i costi di gestione dei diritti d’autore o dei diritti connessi ai diritti d’autore;

j)   «accordo di rappresentanza»: qualsiasi accordo tra organismi di gestione collettiva in cui un organismo di gestione collettiva conferisce a un altro il mandato di gestire i diritti che esso rappresenta, incluso un accordo concluso a norma degli articoli 29 e 30;

k)   «utilizzatore»: qualsiasi persona o entità le cui azioni sono subordinate all’autorizzazione dei titolari dei diritti, al compenso dei titolari dei diritti o al pagamento di un indennizzo ai titolari dei diritti e che non agisce in qualità di consumatore;

l)   «repertorio»: le opere in relazione alle quali un organismo di gestione collettiva gestisce i diritti;

m)   «licenza multiterritoriale»: una licenza che copre il territorio di più di uno Stato membro;

n)   «diritti su opere musicali online»: uno qualsiasi dei diritti di un autore su un’opera musicale concessi a norma degli articoli 2 e 3 della direttiva 2001/29/CE che sono necessari per la fornitura di un servizio online.

TITOLO II

ORGANISMI DI GESTIONE COLLETTIVA

CAPO 1

Rappresentanza dei titolari dei diritti e adesione agli organismi di gestione collettiva e loro organizzazione

Articolo 4

Principi generali

Gli Stati membri fanno sì che gli organismi di gestione collettiva agiscano nell’interesse dei titolari dei diritti di cui rappresentano i diritti e non impongano loro nessun obbligo che non sia oggettivamente necessario per la protezione dei loro diritti e interessi o per la gestione efficace dei loro diritti.

Articolo 5

Diritti dei titolari dei diritti

1.   Gli Stati membri garantiscono che i titolari dei diritti abbiano i diritti di cui ai paragrafi da 2 a 8 e che tali diritti siano indicati nello statuto o nelle condizioni di adesione dell’organismo di gestione collettiva.

2.   I titolari dei diritti hanno il diritto di autorizzare un organismo di gestione collettiva di loro scelta a gestire i diritti, le categorie di diritti o i tipi di opere e altri materiali protetti di loro scelta, per i territori di loro scelta, indipendentemente dallo Stato membro di nazionalità, di residenza o di stabilimento dell’organismo di gestione collettiva o del titolare dei diritti. A meno che non abbia ragioni oggettivamente giustificate per rifiutare la gestione, l’organismo di gestione collettiva è obbligato a gestire tali diritti, categorie di diritti o tipi di opere e altri materiali protetti, purché la gestione degli stessi rientri nel suo ambito di attività.

3.   I titolari dei diritti hanno il diritto di concedere licenze per l’uso non commerciale di diritti, categorie di diritti o tipi di opere e altri materiali protetti di loro scelta.

4.   I titolari dei diritti hanno il diritto di ritirare l’autorizzazione di gestire diritti, categorie di diritti o tipi di opere e altri materiali protetti da loro concessa a un organismo di gestione collettiva o di revocare a un organismo di gestione collettiva diritti, categorie di diritti o tipi di opere e altri materiali protetti di loro scelta, conformemente al paragrafo 2, per i territori di loro scelta, con un ragionevole preavviso non superiore a sei mesi. L’organismo di gestione collettiva può decidere che tale ritiro o revoca produca effetti soltanto alla fine dell’esercizio finanziario.

5.   In caso di somme dovute a un titolare dei diritti per atti di sfruttamento che si sono verificati prima del ritiro dell’autorizzazione o della revoca dei diritti, o in base a una licenza concessa prima dell’eventuale ritiro o revoca, il titolare conserva i diritti di cui agli articoli 12, 13, 18, 20, 28 e 33.

6.   Un organismo di gestione collettiva non restringe l’esercizio dei diritti di cui ai paragrafi 4 e 5 esigendo, quale condizione per l’esercizio di tali diritti, che la gestione dei diritti o delle categorie di diritti o del tipo di opere e altri materiali protetti oggetto del ritiro o della revoca sia affidata ad altri organismi di gestione collettiva.

7.   Qualora un titolare dei diritti autorizzi un organismo di gestione collettiva a gestire i suoi diritti, egli dà il suo consenso specifico per ogni diritto o categoria di diritti o tipo di opere e altri materiali protetti che l’organismo di gestione collettiva è autorizzato a gestire. Qualsiasi consenso di questo tipo è espresso in forma scritta.

8.   L’organismo di gestione collettiva informa i titolari dei diritti dei loro diritti a norma dei paragrafi da 1 a 7, nonché di qualsiasi condizione applicabile al diritto di cui al paragrafo 3, prima di ottenere il consenso per gestire qualsiasi diritto o categoria di diritti o tipo di opere e altri materiali protetti.

Un organismo di gestione collettiva informa i titolari dei diritti che lo hanno già autorizzato a gestirei loro diritti a norma dei paragrafi da 1 a 7, nonché delle condizioni applicabili al diritto di cui al paragrafo 3, entro il 10 ottobre 2016.

Articolo 6

Norme di adesione agli organismi di gestione collettiva

1.   Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi di gestione collettiva si attengano alle norme stabilite ai paragrafi da 2 a 5.

2.   Un organismo di gestione collettiva accetta come membri i titolari dei diritti e le entità che rappresentano i titolari dei diritti, compresi altri organismi di gestione collettiva e associazioni di titolari dei diritti, che soddisfano i requisiti di adesione, i quali si basano su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori. Tali requisiti di adesione sono stabiliti nello statuto o nelle condizioni di adesione dell’organismo di gestione collettiva e sono pubblicamente accessibili. Qualora un organismo di gestione collettiva respinga la richiesta di adesione, esso fornisce al titolare dei diritti una spiegazione chiara dei motivi della sua decisione.

3.   Lo statuto di un organismo di gestione collettiva prevede adeguati ed efficaci meccanismi di partecipazione dei suoi membri al processo decisionale dell’organismo. La rappresentanza delle diverse categorie di membri nel processo decisionale è equa ed equilibrata.

4.   Un organismo di gestione collettiva consente ai suoi membri di comunicare con esso per via elettronica, anche ai fini dell’esercizio dei diritti che spettano loro in quanto membri.

5.   Un organismo di gestione collettiva tiene un registro dei propri membri e lo aggiorna regolarmente.

Articolo 7

Diritti dei titolari dei diritti che non sono membri dell’organismo di gestione collettiva

1.   Gli Stati membri garantiscono che gli organismi di gestione collettiva rispettino le disposizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 4, all’articolo 20, all’articolo 29, paragrafo 2, e all’articolo 33 per quanto concerne i titolari dei diritti che hanno con essi un rapporto giuridico diretto, in forza della legge o in base a una cessione dei diritti, una licenza o qualsiasi altro accordo contrattuale, ma che non sono loro membri.

2.   Gli Stati membri possono applicare altre disposizioni della presente direttiva ai titolari dei diritti di cui al paragrafo 1.

Articolo 8

Assemblea generale dei membri dell’organismo di gestione collettiva

1.   Gli Stati membri provvedono affinché l’assemblea generale dei membri sia organizzata in conformità con le norme di cui ai paragrafi da 2 a 10.

2.   L’assemblea generale dei membri è convocata almeno una volta l’anno.

3.   L’assemblea generale dei membri decide circa eventuali modifiche allo statuto e circa le condizioni di adesione dell’organismo di gestione collettiva, se tali condizioni non sono disciplinate nello statuto.

4.   L’assemblea generale dei membri decide in merito alla nomina e alla revoca dell’incarico degli amministratori, esamina la loro performance generale e approva il loro compenso nonché altri benefit come le prestazioni monetarie e non monetarie, le prestazioni e i diritti previdenziali, nonché il diritto ad altri compensi e alla liquidazione.

In un organismo di gestione collettiva a struttura dualistica, l’assemblea generale dei membri non decide in merito alla nomina o alla revoca dell’incarico dei membri del consiglio di amministrazione e non approva il relativo compenso e altri benefit laddove il potere di adottare tali decisioni sia delegato al consiglio di sorveglianza.

5.   Conformemente alle disposizioni di cui al titolo II, capo 2, l’assemblea generale dei membri decide almeno in merito a quanto segue:

a)

la politica generale di distribuzione degli importi dovuti ai titolari dei diritti;

b)

la politica generale sull’uso di importi non distribuibili;

c)

la politica generale di investimento per quanto riguarda i proventi dei diritti e le eventuali entrate derivanti dall’investimento dei proventi dei diritti;

d)

la politica generale in materia di detrazioni dai proventi dei diritti e dalle eventuali entrate derivanti dall’investimento dei proventi dei diritti;

e)

l’uso degli importi non distribuibili;

f)

la politica di gestione dei rischi;

g)

l’approvazione di qualsiasi acquisto, vendita o ipoteca di beni immobili;

h)

l’approvazione di fusioni e alleanze, la costituzione di controllate, e l’acquisizione di altre entità o di partecipazioni o diritti in altre entità;

i)

l’approvazione dell’assunzione e della concessione di prestiti o della fornitura di garanzie per prestiti.

6.   L’assemblea generale dei membri può delegare all’organo che svolge la funzione di sorveglianza i poteri di cui al paragrafo 5, lettere f), g), h) e i) per mezzo di una risoluzione o sulla base di una disposizione dello statuto.

7.   Ai fini del paragrafo 5, lettere da a) a d), gli Stati membri possono richiedere che l’assemblea generale dei membri definisca condizioni più dettagliate per l’utilizzo dei proventi dei diritti e delle entrate derivanti dall’investimento dei proventi dei diritti.

8.   L’assemblea generale dei membri esercita una funzione di controllo sulle attività dell’organismo di gestione collettiva, deliberando almeno sulla nomina e sulla revoca del mandato del revisore dei conti e approvando la relazione di trasparenza annuale di cui all’articolo 22.

Gli Stati membri possono autorizzare modalità o sistemi alternativi per la nomina e la revoca del mandato del revisore dei conti, purché tali modalità o sistemi siano finalizzati a garantire l’indipendenza del revisore dei conti dalle persone che gestiscono l’attività dell’organismo di gestione collettiva.

9.   Tutti i membri dell’organismo di gestione collettiva hanno il diritto di partecipare e di esercitare il diritto di voto in seno all’assemblea generale dei membri. Gli Stati membri possono tuttavia autorizzare restrizioni al diritto dei membri dell’organismo di gestione collettiva di partecipare e di esercitare i diritti di voto in seno all’assemblea generale dei membri, sulla base di uno dei seguenti criteri o di entrambi:

a)

durata dell’adesione;

b)

importi che un membro ha ricevuto o che gli competono;

purché tali criteri siano stabiliti e applicati in modo equo e proporzionato.

I criteri stabiliti al primo comma, lettere a) e b), sono inseriti nello statuto o nelle condizioni di adesione dell’organismo di gestione collettiva e sono pubblicamente accessibili in conformità con le disposizioni degli articoli 19 e 21.

10.   Ciascun membro di un organismo di gestione collettiva ha il diritto di designare qualsiasi persona o entità come rappresentante autorizzato a partecipare e votare a suo nome in seno all’assemblea generale dei membri, purché tale designazione non comporti un conflitto di interessi che potrebbe ad esempio insorgere qualora il membro che effettua la designazione e il rappresentante autorizzato appartengano a categorie diverse di titolari dei diritti all’interno dell’organismo di gestione collettiva.

Gli Stati membri possono tuttavia stabilire restrizioni in merito alla designazione dei rappresentanti autorizzati e all’esercizio dei diritti di voto dei membri che rappresentano, purché tali restrizioni non pregiudichino l’adeguata ed effettiva partecipazione dei membri al processo decisionale dell’organismo di gestione collettiva.

La delega è valida per un’unica assemblea generale dei membri. All’interno dell’assemblea generale dei membri il rappresentante autorizzato gode degli stessi diritti che spetterebbero al membro che esso rappresenta. Il rappresentante autorizzato esprime il voto conformemente alle istruzioni di voto impartite dal membro che esso rappresenta.

11.   Gli Stati membri possono decidere che i poteri dell’assemblea generale dei membri possono essere esercitati da un’assemblea di delegati eletti almeno ogni quattro anni dai membri dell’organismo di gestione collettiva, a condizione che:

a)

sia garantita un’effettiva e adeguata partecipazione dei membri al processo decisionale dell’organismo di gestione collettiva; e

b)

la rappresentanza delle diverse categorie di membri in seno all’assemblea dei delegati sia equa ed equilibrata.

Le norme di cui ai paragrafi da 2 a 10 si applicano mutatis mutandis all’assemblea dei delegati.

12.   Gli Stati membri possono decidere che, qualora l’organismo di gestione collettiva, in ragione della sua forma giuridica, non disponga di un’assemblea generale dei membri, i poteri di tale assemblea generale siano esercitati dall’organo che svolge la funzione di sorveglianza. Le norme di cui ai paragrafi da 2 a 5, 7 e 8 si applicano mutatis mutandis a detto organo che svolge la funzione di sorveglianza.

13.   Gli Stati membri possono decidere che, qualora tra i membri di un organismo di gestione collettiva figurino entità che rappresentano i titolari dei diritti, i poteri dell’assemblea generale dei membri debbano essere esercitati integralmente o in parte da un’assemblea generale di detti titolari dei diritti. Le norme di cui ai paragrafi da 2 a 10 si applicano mutatis mutandis all’assemblea dei titolari dei diritti.

Articolo 9

Funzione di sorveglianza

1.   Gli Stati membri assicurano che ogni organismo di gestione collettiva disponga di una funzione di sorveglianza che si occupi di monitorare in modo continuo le attività e l’esercizio delle funzioni delle persone che gestiscono le attività dell’organismo.

2.   Nell’organismo che svolge la funzione di sorveglianza vi è una rappresentanza equa ed equilibrata delle diverse categorie di membri dell’organismo di gestione collettiva.

3.   Ogni persona che svolge la funzione di sorveglianza deve presentare annualmente una dichiarazione individuale sui conflitti di interesse contenente le informazioni di cui all’articolo 10, paragrafo 2, secondo comma, all’assemblea generale dei membri.

4.   L’organismo che esercita la funzione di sorveglianza si riunisce regolarmente e ha almeno i seguenti poteri:

a)

esercitare i poteri che gli sono delegati dall’assemblea generale dei membri, anche ai sensi dell’articolo 8, paragrafi 4 e 6;

b)

monitorare le attività e l’esercizio delle funzioni delle persone di cui all’articolo 10, tra cui l’attuazione delle decisioni dell’assemblea generale dei membri e, in particolare, le politiche generali di cui all’articolo 8, paragrafo 5, lettere da a) a d).

5.   L’organismo che svolge la funzione di sorveglianza riferisce in merito all’esercizio dei suoi poteri all’assemblea generale dei membri almeno una volta l’anno.

Articolo 10

Obblighi delle persone che gestiscono l’attività dell’organismo di gestione collettiva

1.   Gli Stati membri provvedono affinché ciascun organismo di gestione collettiva prenda le misure necessarie affinché le persone che gestiscono le sue attività lo facciano in maniera sana, prudente e appropriata, applicando solide procedure amministrative e contabili nonché meccanismi di controllo interno.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi di gestione collettiva istituiscano ed applichino procedure tali da evitare conflitti di interesse e, qualora non sia possibile evitare tali conflitti, procedure volte a individuare, gestire, controllare e rendere pubblici i conflitti di interesse effettivi o potenziali in modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi collettivi dei titolari dei diritti che l’organismo rappresenta.

Le procedure di cui al primo comma prevedono altresì che ciascuna delle persone in oggetto di cui al paragrafo 1 trasmetta annualmente una dichiarazione individuale all’assemblea generale dei membri, che contenga le seguenti informazioni:

a)

eventuali interessi detenuti nell’organismo di gestione collettiva;

b)

eventuali compensi ricevuti nell’esercizio precedente dall’organismo di gestione collettiva, incluso sotto forma di regimi pensionistici, le prestazioni in natura e altri tipi di benefici;

c)

eventuali importi ricevuti nell’esercizio precedente dall’organismo di gestione collettiva in qualità di titolare dei diritti;

d)

una dichiarazione su qualsiasi conflitto effettivo o potenziale tra gli interessi personali e quelli dell’organismo di gestione collettiva o tra gli obblighi verso l’organismo di gestione collettiva e i doveri nei confronti di qualsiasi altra persona fisica o giuridica.

CAPO 2

Gestione dei proventi dei diritti

Articolo 11

Riscossione e uso dei proventi dei diritti

1.   Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi di gestione collettiva si attengano alle norme stabilite ai paragrafi da 2 a 5.

2.   Gli organismi di gestione collettiva riscuotono e gestiscono i proventi dei diritti in maniera diligente.

3.   Gli organismi di gestione collettiva tengono separati dal punto di vista contabile:

a)

i proventi dei diritti e le entrate derivanti dall’investimento dei proventi dei diritti; e

b)

le eventuali attività proprie ed i proventi derivanti da tali attività, dalle spese di gestione o da altre attività.

4.   Gli organismi di gestione collettiva non sono autorizzati a usare i proventi dei diritti o le entrate derivanti dall’investimento di tali proventi per fini diversi dalla distribuzione ai titolari dei diritti, salvo qualora sia consentito detrarre o compensare le proprie spese di gestione in conformità con una decisione adottata a norma dell’articolo 8, paragrafo 5, lettera d), o utilizzare i proventi dei diritti o altre entrate derivanti dall’investimento di tali proventi in conformità con una decisione adottata a norma dell’articolo 8, paragrafo 5.

5.   Nei casi in cui gli organismi di gestione collettiva investono i proventi dei diritti o le entrate derivanti dall’investimento di tali proventi, essi agiscono nel migliore interesse dei titolari dei diritti di cui rappresentano i diritti, in conformità con la politica generale di investimento e gestione dei rischi di cui all’articolo 8, paragrafo 5, lettere c) e f) e tenendo conto delle seguenti norme:

a)

in presenza di un potenziale conflitto di interessi, l’organismo di gestione collettiva garantisce che l’investimento sia effettuato nell’esclusivo interesse di tali titolari;

b)

le attività sono investite in modo da garantire la sicurezza, la qualità, la liquidità e la redditività del portafoglio nel suo insieme;

c)

le attività sono adeguatamente diversificate, in modo da evitare un’eccessiva dipendenza da una particolare attività e l’accumulazione di rischi nel portafoglio nel suo insieme.

Articolo 12

Detrazioni

1.   Gli Stati membri provvedono affinché, se un titolare dei diritti autorizza un organismo di gestione collettiva a gestire i suoi diritti, l’organismo di gestione collettiva fornisca al titolare dei diritti informazioni sulle spese di gestione e sulle altre detrazioni dai proventi dei diritti e da eventuali introiti provenienti dall’investimento dei proventi dei diritti, prima di ottenere il suo consenso per gestire i suoi diritti.

2.   Le detrazioni devono essere ragionevoli, in rapporto alle prestazioni fornite dall’organismo di gestione collettiva ai titolari dei diritti, compresi, se del caso, i servizi di cui al paragrafo 4, ed essere stabilite secondo criteri oggettivi.

3.   Le spese di gestione non devono superare i costi giustificati e documentati sostenuti dall’organismo di gestione collettiva per la gestione dei diritti d’autore e dei diritti connessi.

Gli Stati membri garantiscono che gli obblighi applicabili all’uso e alla trasparenza dell’uso degli importi detratti o compensati per le spese di gestione si applichino a qualsiasi altra detrazione effettuata al fine di coprire i costi di gestione dei diritti d’autore e diritti connessi.

4.   Nel caso in cui gli organismi di gestione collettiva offrano servizi sociali, culturali o educativi finanziati mediante detrazioni dai proventi dei diritti o da eventuali introiti provenienti dall’investimento dei proventi dei diritti, tali servizi siano prestati sulla base di criteri equi, soprattutto in relazione all’accesso e alla portata di tali servizi.

Articolo 13

Distribuzione di importi dovuti ai titolari dei diritti

1.   Fatti salvi l’articolo 15, paragrafo 3, e l’articolo 28, gli Stati membri assicurano che ciascun organismo di gestione collettiva distribuisca regolarmente e con la necessaria diligenza e precisione gli importi dovuti ai titolari dei diritti in linea con la politica generale in materia di distribuzione di cui all’articolo 8, paragrafo 5, lettera a).

Gli Stati membri garantiscono altresì che gli organismi di gestione collettiva o i loro membri che sono entità che rappresentano titolari dei diritti procedano alla distribuzione e ai pagamenti di tali importi ai titolari dei diritti quanto prima e non oltre nove mesi a decorrere dalla fine dell’esercizio finanziario nel corso del quale sono stati riscossi i proventi dei diritti, a meno che ragioni oggettive correlate, in particolare, agli obblighi di comunicazione da parte degli utenti, all’identificazione dei diritti, dei titolari dei diritti o al collegamento di informazioni sulle opere e altri materiali protetti con i corrispondenti titolari dei diritti impediscano agli organismi di gestione collettiva o, se del caso, ai loro membri, di rispettare tale termine.

2.   Se gli importi dovuti ai titolari dei diritti non possono essere distribuiti entro il termine stabilito al paragrafo 1, perché i titolari in questione non possono essere identificati o localizzati e non si applica la deroga a detto termine, tali importi sono tenuti separati nei conti degli organismi di gestione collettiva.

3.   Gli organismi di gestione collettiva adottano tutte le misure necessarie, in linea con il paragrafo 1, per identificare e localizzare i titolari dei diritti. In particolare, al più tardi tre mesi dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 1, gli organismi di gestione collettiva mettono a disposizione le informazioni sulle opere o altri materiali protetti per i quali uno o più titolari dei diritti non sono stati identificati o localizzati:

a)

ai titolari dei diritti che rappresentano o alle entità che rappresentano titolari dei diritti, qualora tali entità siano membri di un organismo di gestione collettiva; e

b)

a tutti gli organismi di gestione collettiva con cui hanno concluso accordi di rappresentanza.

Le informazioni di cui al primo comma includono, qualora disponibili:

a)

il titolo dell’opera o altro materiale protetto;

b)

il nome del titolare dei diritti;

c)

il nome dell’editore o produttore pertinente; e

d)

qualsiasi altra informazione rilevante disponibile che potrebbe contribuire all’identificazione del titolare dei diritti.

L’organismo di gestione collettiva verifica altresì i registri di cui all’articolo 6, paragrafo 5, e altri registri facilmente reperibili. Se le misure di cui sopra non producono i risultati attesi, gli organismi di gestione collettiva mettono tali informazioni a disposizione del pubblico al più tardi un anno dopo la scadenza del periodo di tre mesi.

4.   Se gli importi dovuti ai titolari dei diritti non possono essere distribuiti, dopo tre anni a decorrere dalla fine dell’esercizio finanziario nel corso del quale sono stati riscossi i proventi dei diritti, e a condizione che gli organismi di gestione collettiva abbiano adottato tutte le misure necessarie per identificare e localizzare i titolari dei diritti come indicato al paragrafo 3, tali importi sono considerati non distribuibili.

5.   L’assemblea generale dei membri degli organismi di gestione collettiva decide in merito all’utilizzo degli importi non distribuibili a norma dell’articolo 8, paragrafo 5, lettera b), fatto salvo il diritto dei titolari dei diritti di reclamare tali importi presso gli organismi di gestione collettiva in conformità delle legislazioni degli Stati membri sullo statuto dei diritti di limitazione.

6.   Gli Stati membri possono limitare o determinare gli usi consentiti degli importi non distribuibili tra l’altro garantendo che detti importi siano utilizzati in modo separato e indipendente al fine di finanziare attività sociali, culturali ed educative a beneficio dei titolari dei diritti.

CAPO 3

Gestione dei diritti per conto di altri organismi di gestione collettiva

Articolo 14

Diritti gestiti nel quadro di accordi di rappresentanza

Gli Stati membri assicurano che un organismo di gestione collettiva non faccia nessuna discriminazione nei confronti di alcun titolare dei diritti di cui gestisce i diritti nel quadro di un accordo di rappresentanza, in particolare per quanto concerne le tariffe applicabili, le spese di gestione nonché le condizioni per la riscossione dei proventi dei diritti e per la distribuzione degli importi dovuti ai titolari dei diritti.

Articolo 15

Detrazioni e pagamenti nel quadro degli accordi di rappresentanza

1.   Gli Stati membri garantiscono che un organismo di gestione collettiva, fatte salve le spese di gestione, non proceda a detrazioni dai proventi dei diritti che gestisce in base a un accordo di rappresentanza o da eventuali introiti provenienti dall’investimento dei proventi di quei diritti, a meno che un altro organismo di gestione collettiva che è parte dell’accordo di rappresentanza non acconsenta espressamente a tali detrazioni.

2.   Gli organismi di gestione collettiva distribuiscono e pagano regolarmente, diligentemente e accuratamente gli importi dovuti ad altri organismi di gestione collettiva.

3.   L’organismo di gestione collettiva procede alla distribuzione e ai pagamenti all’altro organismo di gestione collettiva quanto prima e non oltre nove mesi a decorrere dalla fine dell’esercizio finanziario nel corso del quale sono stati riscossi i proventi dei diritti, a meno che ragioni oggettive correlate in particolare agli obblighi di dichiarazione da parte degli utenti, all’identificazione dei diritti, dei titolari dei diritti o al collegamento di informazioni sulle opere e altri materiali protetti con i titolari dei diritti non gli impediscano di rispettare tale termine.

L’altro organismo di gestione collettiva o, se ha membri che sono entità che rappresentano titolari dei diritti, tali membri procedono alla distribuzione e ai pagamenti degli importi dovuti ai titolari dei diritti quanto prima e non oltre 6 mesi a decorrere dal ricevimento di tali importi, a meno che ragioni oggettive correlate in particolare agli obblighi di comunicazione da parte degli utenti, all’identificazione dei diritti, dei titolari dei diritti o al collegamento di informazioni sulle opere e altri materiali protetti con i corrispondenti titolari dei diritti impediscano all’organismo di gestione collettiva o, se del caso, ai suoi membri, di rispettare tale termine.

CAPO 4

Relazioni con gli utilizzatori

Articolo 16

Concessione delle licenze

1.   Gli Stati membri garantiscono che gli organismi di gestione collettiva e gli utilizzatori conducano in buona fede le negoziazioni per la concessione di licenze sui diritti. Gli organismi di gestione collettiva si scambiamo tutte le informazioni necessarie.

2.   Le condizioni di concessione delle licenze sono basate su criteri oggettivi e non discriminatori. Gli organismi di gestione collettiva che concedono licenze su diritti non sono tenuti a basarsi, per altri tipi di servizi online, sulle condizioni di concessione concordate con un utilizzatore quando quest’ultimo fornisce un nuovo tipo di servizio online proposto al pubblico dell’Unione da meno di tre anni.

I titolari dei diritti ricevono una remunerazione adeguata per l’uso dei diritti. Le tariffe relative a diritti esclusivi e a diritti al compenso sono ragionevoli in rapporto, tra l’altro, al valore economico dell’utilizzo dei diritti negoziati e tengono conto della natura e della portata dell’uso delle opere e di altri materiali protetti, nonché del valore economico del servizio fornito dall’organismo di gestione collettiva. Gli organismi di gestione collettiva informano gli utenti interessati in merito ai criteri utilizzati per stabilire tali tariffe.

3.   Gli organismi di gestione collettiva rispondono senza indebito ritardo alle richieste degli utenti specificando, fra l’altro, le informazioni necessarie all’organismo di gestione collettiva per offrire una licenza.

Una volta ricevute tutte le informazioni pertinenti, l’organismo di gestione collettiva, senza indebito ritardo, offre una licenza o fornisce all’utente una dichiarazione motivata in cui spiega i motivi per cui non intende sottoporre a licenza un determinato servizio.

4.   Un organismo di gestione collettiva consente agli utilizzatori di comunicare per via elettronica, compreso, se opportuno, a fini di informazione sull’uso della licenza.

Articolo 17

Obblighi degli utilizzatori

Gli Stati membri adottano disposizioni volte a garantire che gli utilizzatori facciano pervenire, entro un termine concordato o prestabilito e in un formato concordato o prestabilito, all’organismo di gestione collettiva le informazioni pertinenti a loro disposizione sull’utilizzo dei diritti rappresentati dall’organismo stesso che sono necessarie per la riscossione dei proventi dei diritti e per la distribuzione e il pagamento degli importi dovuti ai titolari dei diritti. Nel decidere in merito al formato per la fornitura di tali informazioni, gli organismi di gestione collettiva e gli utilizzatori tengono conto, per quanto possibile, degli standard adottati su base volontaria nel settore.

CAPO 5

Trasparenza e comunicazioni

Articolo 18

Informazioni ai titolari dei diritti sulla gestione dei loro diritti

1.   Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, l’articolo 19 e l’articolo 28, paragrafo 2, gli Stati membri assicurano che un organismo di gestione collettiva metta a disposizione non meno di una volta l’anno, a ciascun titolare dei diritti cui abbia attribuito proventi o effettuato pagamenti nel periodo di riferimento delle informazioni, almeno le seguenti informazioni:

a)

le informazioni di contatto che il titolare ha autorizzato l’organismo di gestione collettiva ad utilizzare, per identificare e localizzare il titolare dei diritti;

b)

i proventi dei diritti attribuiti al titolare dei diritti;

c)

gli importi pagati dall’organismo di gestione collettiva al titolare dei diritti per ciascuna categoria di diritti gestiti e per tipo di utilizzo;

d)

il periodo nel quale ha avuto luogo l’utilizzo per il quale sono stati attribuiti e pagati gli importi al titolare del diritto, a meno che, per motivi obiettivi legati alla comunicazione da parte degli utilizzatori, non sia stato possibile per l’organismo di gestione collettiva fornire questa informazione;

e)

le detrazioni applicate a titolo di spese di gestione;

f)

le detrazioni applicate a titolo diverso dalle spese di gestione, incluse le detrazioni eventualmente previste dalla legislazione nazionale per la prestazione di servizi sociali, culturali o educativi;

g)

i proventi di diritti attribuiti e non ancora pagati al titolare dei diritti per qualsiasi periodo.

2.   Se un organismo di gestione collettiva attribuisce proventi di diritti ed ha come membri entità incaricate della distribuzione dei proventi di diritti ai titolari di diritti, l’organismo di gestione collettiva fornisce le informazioni elencate al paragrafo 1 a tali entità a condizione che queste ultime non siano in possesso di tali informazioni. Gli Stati membri garantiscono che le entità mettano a disposizione almeno le informazioni di cui al paragrafo 1, almeno una volta l’anno, di ciascun titolare dei diritti a cui attribuiscono proventi dei diritti o per il quale eseguono pagamenti nel periodo cui si riferiscono le informazioni.

Articolo 19

Informazioni sulla gestione di diritti fornite ad altri organismi di gestione collettiva nel quadro di accordi di rappresentanza

Gli Stati membri assicurano che gli organismi di gestione collettiva mettano a disposizione almeno una volta l’anno e per via elettronica almeno le seguenti informazioni agli organismi di gestione collettiva per conto di cui gestiscono diritti nel quadro di un accordo di rappresentanza per il periodo cui si riferiscono le informazioni:

a)

i proventi dei diritti attribuiti, gli importi pagati dagli organismi di gestione collettiva per ciascuna categoria di diritti gestiti e per tipo di utilizzo per i diritti che gestiscono nel quadro dell’accordo di rappresentanza, ed eventuali proventi dei diritti attribuiti non ancora pagati per qualsiasi periodo;

b)

detrazioni applicate a titolo di spese di gestione;

c)

le detrazioni applicate a titolo diverso dalle spese di gestione a norma dell’articolo 15;

d)

le informazioni sulle licenze concesse o rifiutate in relazione alle opere e agli altri materiali protetti oggetto dell’accordo di rappresentanza;

e)

le decisioni adottate dall’assemblea generale dei membri nella misura in cui tali decisioni sono pertinenti in relazione alla gestione dei diritti nel quadro dell’accordo di rappresentanza.

Articolo 20

Informazioni fornite su richiesta ai titolari dei diritti, ad altri organismi di gestione collettiva e agli utilizzatori

Fatto salvo l’articolo 25, gli Stati membri assicurano che, sulla base di una richiesta debitamente giustificata, gli organismi di gestione collettiva mettano a disposizione, per via elettronica e senza indebito ritardo, almeno le seguenti informazioni agli organismi di gestione collettiva per conto di cui gestiscono diritti nel quadro di un accordo di rappresentanza o a qualsiasi titolare di diritti o utente:

a)

le opere o gli altri materiali che gestiscono, i diritti che rappresentano, direttamente o sulla base di accordi di rappresentanza, e i territori coperti; o

b)

qualora non sia possibile determinare tali opere o altri materiali protetti a causa dell’ambito di attività dell’organismo di gestione collettiva, le tipologie di opere o di altri materiali protetti che rappresentano, i diritti che gestiscono e i territori coperti.

Articolo 21

Divulgazione delle informazioni

1.   Gli Stati membri assicurano che un organismo di gestione collettiva renda pubbliche almeno le seguenti informazioni:

a)

il proprio statuto;

b)

le proprie condizioni di adesione e le condizioni di ritiro dell’autorizzazione a gestire i diritti, se non specificate nello statuto;

c)

i contratti standard per la concessione di licenze e le tariffe standard applicabili, incluse le riduzioni;

d)

l’elenco delle persone di cui all’articolo 10;

e)

la propria politica generale di distribuzione degli importi dovuti ai titolari dei diritti;

f)

la propria politica generale relativa alle spese di gestione;

g)

la propria politica generale in materia di detrazioni, diversa rispetto a quella relativa alle spese di gestione, ai proventi dei diritti e a qualsiasi reddito derivante dalle spese di gestione, comprese quelle finalizzate alla prestazione di servizi sociali, culturali ed educativi;

h)

un elenco degli accordi di rappresentanza sottoscritti e i nomi degli organismi di gestione collettiva con cui tali accordi di rappresentanza sono stati conclusi;

i)

la politica generale sull’utilizzo di importi non distribuibili;

j)

le procedure di trattamento dei reclami e di risoluzione delle controversie disponibili a norma degli articoli 33, 34 e 35.

2.   L’organismo di gestione collettiva pubblica e tiene aggiornate, sul suo sito Internet pubblico, le informazioni di cui al paragrafo 1.

Articolo 22

Relazione di trasparenza annuale

1.   Gli Stati membri assicurano che un organismo di gestione collettiva, a prescindere dalla forma giuridica prevista dal diritto nazionale, elabori e pubblichi una relazione di trasparenza annuale, comprensiva della relazione speciale di cui al paragrafo 3, per ciascun esercizio finanziario, entro otto mesi dalla fine di tale esercizio.

L’organismo di gestione collettiva pubblica sul suo sito Internet la relazione di trasparenza annuale, la quale rimane pubblicamente disponibile su tale sito per almeno cinque anni.

2.   La relazione di trasparenza annuale contiene almeno le informazioni di cui all’allegato.

3.   Una relazione speciale riguarda l’utilizzo degli importi detratti ai fini della prestazione di servizi sociali, culturali ed educativi e comprende almeno le informazioni precisate al punto 3 dell’allegato.

4.   I dati contabili inclusi nella relazione di trasparenza annuale sono controllati da una o più persone abilitate per legge alla revisione dei conti conformemente alla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9).

La relazione di revisione e gli eventuali rilievi sono riprodotti integralmente nella relazione di trasparenza annuale.

Ai fini del presente paragrafo, i dati contabili comprendono i documenti di bilancio di cui al punto 1, lettera a), dell’allegato e le informazioni finanziarie di cui al punto 1, lettere g) e h) e al punto 1 e al punto 2 dell’allegato.

TITOLO III

CONCESSIONE DI LICENZE MULTITERRITORIALI PER I DIRITTI SU OPERE MUSICALI ONLINE DA PARTE DI ORGANISMI DI GESTIONE COLLETTIVA

Articolo 23

Licenze multiterritoriali nel mercato interno

1. Gli Stati membri assicurano che gli organismi di gestione collettiva operanti nel loro territorio soddisfino i requisiti del presente titolo quando concedono licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online.

Articolo 24

Capacità di trattare licenze multiterritoriali

1.   Gli Stati membri assicurano che gli organismi di gestione collettiva che concedono licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online abbiano capacità sufficienti per trattare per via elettronica, in modo efficiente e trasparente, i dati necessari per la gestione di tali licenze, anche ai fini di identificare il repertorio e controllarne l’uso, per fatturare agli utilizzatori, per riscuotere i proventi dei diritti e per distribuire gli importi dovuti ai titolari dei diritti.

2.   Ai fini del paragrafo 1, gli organismi di gestione collettiva si conformano almeno alle seguenti condizioni:

a)

devono essere in grado di identificare con precisione le opere musicali, integralmente o in parte, che gli organismi di gestione collettiva sono autorizzati a rappresentare;

b)

devono essere in grado di identificare con precisione, integralmente o in parte, con riferimento a ciascun territorio pertinente, i diritti e i titolari dei diritti corrispondenti per ciascuna opera musicale, o parte di essa, che gli organismi di gestione collettiva sono autorizzati a rappresentare;

c)

devono utilizzare identificatori univoci al fine di identificare i titolari dei diritti e le opere musicali, tenendo conto, nel limite del possibile, degli standard e delle pratiche adottati su base facoltativa nel settore e sviluppati a livello internazionale o unionale;

d)

devono utilizzare strumenti adeguati al fine di identificare e risolvere tempestivamente ed efficacemente eventuali discrepanze rispetto ai dati in possesso di altri organismi di gestione collettiva che concedono licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online.

Articolo 25

Trasparenza delle informazioni sui repertori multiterritoriali

1.   Gli Stati membri si assicurano che gli organismi di gestione collettiva che concedono licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online offrano, per via elettronica, ai fornitori di servizi musicali online, ai titolari dei diritti di cui rappresentano i diritti e ad altri organismi di gestione collettiva, a seguito di una richiesta debitamente motivata, informazioni aggiornate che consentano di identificare il repertorio musicale online rappresentato. Ciò comprende:

a)

le opere musicali rappresentate;

b)

i diritti, rappresentati integralmente o in parte; e

c)

i territori interessati.

2.   Gli organismi di gestione collettiva possono adottare misure ragionevoli, ove necessario, per garantire la correttezza e l’integrità dei dati, per controllarne il riutilizzo e per proteggere le informazioni commercialmente sensibili.

Articolo 26

Correttezza delle informazioni sui repertori multiterritoriali

1.   Gli Stati membri si assicurano che gli organismi di gestione collettiva che concedono licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online dispongano di procedure che consentano ai titolari dei diritti, ad altri organismi di gestione collettiva e ai fornitori di servizi online di chiedere la correzione dei dati di cui all’elenco delle condizioni dell’articolo 24, paragrafo 2, o delle informazioni fornite a norma dell’articolo 25, laddove tali titolari dei diritti, organismi di gestione collettiva e fornitori di servizi online, sulla base di validi elementi di prova, ritengano che i dati o le informazioni non siano corretti rispetto ai loro diritti su opere musicali online. Nel caso in cui le richieste avanzate siano sufficientemente documentate, gli organismi di gestione collettiva fanno sì che i dati o le informazioni siano rettificati senza indugio.

2.   Gli organismi di gestione collettiva forniscono ai titolari dei diritti le cui opere musicali sono incluse nel repertorio musicale gestito dai medesimi ed ai titolari dei diritti i quali hanno affidato loro la gestione dei propri diritti su opere musicali online a norma dell’articolo 31, i mezzi per trasmettere loro per via elettronica informazioni sulle loro opere musicali, sui loro diritti su tali opere e sui territori riguardo ai quali i titolari dei diritti autorizzano gli organismi. A tale riguardo, gli organismi di gestione collettiva e i titolari dei diritti tengono conto, nel limite del possibile, degli standard o delle prassi settoriali volontari relativi allo scambio di dati sviluppati a livello internazionale o unionale, per consentire ai titolari dei diritti di specificare l’opera musicale, integralmente o in parte, i diritti online, integralmente o in parte, e i territori riguardo ai quali concedono la propria autorizzazione all’organismo di gestione collettiva.

3.   Se un organismo di gestione collettiva conferisce a un altro organismo di gestione collettiva un mandato per la concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online a norma delle disposizioni degli articoli 29 e 30, l’organismo di gestione collettiva applica altresì il paragrafo 2 del presente articolo in relazione ai titolari dei diritti le cui opere musicali sono incluse nel repertorio dell’organismo di gestione collettiva mandatario, a meno che gli organismi di gestione collettiva non si accordino diversamente.

Articolo 27

Correttezza e puntualità nelle dichiarazioni sull’uso e nella fatturazione

1.   Gli Stati membri garantiscono che gli organismi di gestione collettiva controllino l’utilizzo dei diritti su opere musicali online che rappresentano, integralmente o in parte, da parte di fornitori di servizi musicali online cui hanno concesso una licenza multiterritoriale per tali diritti.

2.   Gli organismi di gestione collettiva offrono ai fornitori di servizi online la possibilità di dichiarare per via elettronica l’uso effettivo dei diritti su opere musicali online ed i fornitori di servizi online riferiscono con precisione in merito all’uso effettivo di tali opere. Per lo scambio elettronico di tali dati, gli organismi di gestione collettiva consentono l’utilizzo di almeno una modalità di dichiarazione che tenga conto di eventuali standard o prassi adottati su base volontaria nel settore e sviluppati a livello internazionale o unionale. Gli organismi di gestione collettiva possono rifiutare le dichiarazioni dei fornitori di servizi online in un formato proprietario se gli organismi accettano dichiarazioni trasmesse per mezzo di uno standard adottato nel settore per lo scambio elettronico dei dati.

3.   Gli organismi di gestione collettiva trasmettono le fatture ai fornitori di servizi online per via elettronica. L’organismo di gestione collettiva offre l’uso di almeno un formato che tenga conto di standard o prassi adottati su base volontaria nel settore e sviluppati a livello internazionale o unionale. La fattura riporta le opere e i diritti oggetto, integralmente o in parte, della licenza in base ai dati di cui all’elenco di condizioni ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, e i rispettivi usi effettivi, nella misura in cui ciò è possibile sulla base delle informazioni fornite dal fornitore di servizi online e del formato utilizzato per fornirle. Il fornitore di servizi online non può rifiutare di accettare la fattura a causa del suo formato se l’organismo di gestione collettiva utilizza uno standard del settore.

4.   Gli organismi di gestione collettiva trasmettono una fattura corretta ai fornitori di servizi online immediatamente dopo la comunicazione dell’utilizzo effettivo dei diritti sulla relativa opera musicale online, tranne nei casi in cui ciò non sia possibile per motivi imputabili al fornitore di servizi online.

5.   Gli organismi di gestione collettiva dispongono di disposizioni adeguate per consentire ai fornitori di servizi online di contestare la correttezza della fatturazione, anche nel caso in cui lo stesso fornitore riceva fatture da uno o più organismi di gestione collettiva per i medesimi diritti sulla stessa opera musicale online.

Articolo 28

Correttezza e puntualità nel pagamento dei titolari dei diritti

1.   Fatto salvo il paragrafo 3, gli Stati membri assicurano che gli organismi di gestione collettiva che concedono licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online distribuiscano gli importi dovuti ai titolari dei diritti in virtù di tali licenze in modo corretto e immediatamente dopo la dichiarazione dell’uso effettivo delle opere, tranne nei casi in cui ciò non sia possibile per motivi imputabili al fornitore di servizi online.

2.   Fatto salvo il paragrafo 3, gli organismi di gestione collettiva forniscono almeno le seguenti informazioni ai titolari dei diritti insieme ad ogni pagamento eseguito a norma del paragrafo 1:

a)

il periodo in cui si sono verificati gli usi per i quali sono dovuti gli importi ai titolari dei diritti e i territori in cui hanno avuto luogo tali usi;

b)

gli importi raccolti, le detrazioni effettuate e gli importi distribuiti dall’organismo di gestione collettiva per ciascun diritto su qualsiasi opera musicale online per i quali i titolari dei diritti hanno autorizzato gli organismi di gestione collettiva a rappresentarli, integralmente o in parte;

c)

gli importi riscossi per i titolari dei diritti, le detrazioni applicate e gli importi distribuiti dall’organismo di gestione collettiva in relazione a ciascun fornitore di servizi online.

3.   Se un organismo di gestione collettiva conferisce a un altro organismo di gestione collettiva un mandato per la concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online a norma delle disposizioni degli articoli 29 e 30, l’organismo di gestione collettiva mandatario distribuisce gli importi di cui al paragrafo 1 accuratamente e senza indebito ritardo e fornisce le informazioni di cui al paragrafo 2 all’organismo di gestione collettiva mandante. L’organismo di gestione collettiva che conferisce mandato è responsabile per la successiva distribuzione di tali importi e la fornitura di tali informazioni ai titolari dei diritti, salvo se diversamente concordato dagli organismi di gestione collettiva.

Articolo 29

Accordi tra organismi di gestione collettiva per la concessione di licenze multiterritoriali

1.   Gli Stati membri garantiscono che eventuali accordi di rappresentanza tra diversi organismi di gestione collettiva in virtù dei quali un organismo di gestione collettiva incarica un altro organismo di gestione collettiva di concedere licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online del proprio repertorio musicale sono di natura non esclusiva. L’organismo di gestione collettiva mandatario gestisce tali diritti in base a condizioni non discriminatorie.

2.   L’organismo di gestione collettiva mandante informa i propri membri delle principali condizioni dell’accordo, inclusi la durata e i costi dei servizi forniti dall’organismo di gestione collettiva mandatario.

3.   L’organismo di gestione collettiva mandatario informa l’organismo di gestione collettiva mandante delle principali condizioni a cui devono essere concesse le licenze sui diritti su opere musicali online di quest’ultimo, inclusa la natura dello sfruttamento, tutte le disposizioni che riguardano o influenzano i diritti di licenza, la durata della licenza, i periodi contabili e i territori coperti.

Articolo 30

Obbligo di rappresentanza di un altro organismo di gestione collettiva per la concessione di licenze multiterritoriali

1.   Gli Stati membri garantiscono che, qualora un organismo di gestione collettiva che non concede o offre la concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online del proprio repertorio chieda a un altro organismo di gestione collettiva di stipulare un accordo di rappresentanza relativo a tali diritti, l’organismo di gestione collettiva interpellato sia tenuto ad accettare tale richiesta se già concede o offre la concessione di licenze multiterritoriali per la stessa categoria di diritti su opere musicali online del repertorio di uno o più altri organismi di gestione collettiva.

2.   L’organismo di gestione collettiva interpellato risponde all’organismo di gestione collettiva richiedente per iscritto e senza indebito ritardo.

3.   Fatti salvi i paragrafi 5 e 6, l’organismo di gestione collettiva interpellato gestisce il repertorio rappresentato dell’organismo di gestione collettiva richiedente alle stesse condizioni a cui gestisce il proprio repertorio.

4.   L’organismo di gestione collettiva interpellato include il repertorio rappresentato dell’organismo di gestione collettiva richiedente in tutte le offerte che trasmette ai fornitori di servizi online.

5.   Le spese di gestione per il servizio fornito dall’organismo di gestione collettiva all’organismo richiedente non eccedono le spese ragionevolmente sostenute dall’organismo di gestione collettiva interpellato.

6.   L’organismo di gestione collettiva richiedente mette a disposizione dell’organismo di gestione collettiva interpellato le informazioni relative al proprio repertorio musicale necessarie per la concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online. Se le informazioni sono insufficienti o fornite in una forma tale da non consentire all’organismo di gestione collettiva interpellato di rispettare i requisiti stabiliti al presente titolo, l’organismo interpellato ha il diritto di addebitare alla controparte le spese ragionevolmente sostenute per rispettare tali prescrizioni o di escludere le opere per cui le informazioni sono insufficienti o inutilizzabili.

Articolo 31

Accesso alle licenze multiterritoriali

Gli Stati membri assicurano che se entro il 10 aprile 2017 un organismo di gestione collettiva non concede o offre la concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online e non consente a un altro organismo di gestione collettiva di rappresentare tali diritti a questo fine, i titolari dei diritti che hanno autorizzato tale organismo di gestione collettiva a rappresentare i loro diritti su opere musicali online possono ritirare da tale organismo di gestione collettiva i diritti su opere musicali online ai fini della concessione di licenze multiterritoriali per tutti i territori senza dover ritirare i diritti su opere musicali online ai fini della concessione di licenze monoterritoriali, in modo da concedere licenze multiterritoriali per i loro diritti su opere musicali online direttamente o tramite qualsiasi terzo da loro autorizzato o qualsiasi altro organismo di gestione collettiva che si attenga alle disposizioni del presente titolo.

Articolo 32

Deroga per i diritti musicali online richiesti per programmi radiofonici e televisivi

I requisiti di cui al presente titolo non si applicano agli organismi di gestione collettiva che concedono, sulla base dell’aggregazione volontaria dei diritti richiesti e nel rispetto delle norme sulla concorrenza stabilite agli articoli 101 e 102 TFUE, una licenza multiterritoriale per i diritti su opere musicali online richiesta da un’emittente per comunicare o mettere a disposizione del pubblico i propri programmi radiofonici o televisivi contemporaneamente o dopo la prima trasmissione, così come ogni altro materiale online prodotto o commissionato dall’emittente, anche come visione anticipata, che sia accessorio alla prima trasmissione del suo programma radiofonico o televisivo.

TITOLO IV

MISURE DI ESECUZIONE

Articolo 33

Procedure di reclamo

1.   Gli Stati membri assicurano che gli organismi di gestione collettiva mettano a disposizione dei propri membri e degli organismi di gestione collettiva per conto dei quali gestiscono diritti in virtù di un accordo di rappresentanza, procedure efficaci e tempestive per il trattamento dei reclami, in particolare per quanto riguarda l’autorizzazione a gestire diritti e il relativo ritiro o la revoca di diritti, le condizioni di adesione, la riscossione degli importi dovuti ai titolari dei diritti, le detrazioni e le distribuzioni.

2.   Gli organismi di gestione collettiva rispondono per iscritto ai reclami trasmessi dai membri o dagli organismi di gestione collettiva per conto dei quali gestiscono diritti in virtù di un contratto di rappresentanza. Se gli organismi di gestione collettiva non accolgono un reclamo, motivano la propria decisione.

Articolo 34

Procedure di risoluzione alternativa delle controversie

1.   Gli Stati membri possono prevedere che le controversie fra gli organismi di gestione collettiva, i membri di organismi di gestione collettiva, i titolari dei diritti o gli utilizzatori relative alle disposizioni della legislazione nazionale adottata in conformità dei requisiti della presente direttiva possano essere trattate secondo una procedura rapida, indipendente e imparziale di risoluzione alternativa delle controversie.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché, ai fini dell’applicazione del titolo III, le seguenti controversie relative a un organismo di gestione collettiva con sede nel loro territorio che concede o offre la concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online possano essere sottoposte a una procedura di risoluzione alternativa delle controversie indipendente e imparziale:

a)

controversie con un fornitore, effettivo o potenziale, di servizi online in relazione all’applicazione degli articoli 16, 25, 26 e 27;

b)

controversie con uno o più titolari dei diritti in relazione all’applicazione degli articoli 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31;

c)

controversie con un altro organismo di gestione collettiva in relazione all’applicazione degli articoli 25, 26, 27, 28, 29 e 30.

Articolo 35

Risoluzione di controversie

1.   Gli Stati membri garantiscono che le controversie tra gli organismi di gestione collettiva e gli utilizzatori relative in particolare alle condizioni per la concessione di licenze vigenti e proposte o un’inadempienza contrattuale possano essere presentate dinanzi a un tribunale o, se del caso, a un altro organismo indipendente e imparziale di risoluzione delle controversie con competenze in materia di legislazione sulla proprietà intellettuale.

2.   Gli articoli 33 e 34, nonché il paragrafo 1 del presente articolo, non incidono sul diritto delle parti di affermare e difendere i loro diritti presentando ricorso dinanzi a un tribunale.

Articolo 36

Rispetto della presente direttiva

1.   Gli Stati membri garantiscono che il rispetto delle disposizioni di diritto interno adottate e attuate conformemente agli obblighi stabiliti nella presente direttiva da parte degli organismi di gestione collettiva stabiliti nel loro territorio sia controllato dalle autorità competenti designate e tale scopo.

2.   Gli Stati membri assicurano che vi siano procedure che consentano ai membri di un organismo di gestione collettiva, ai titolari dei diritti, agli utilizzatori, a organismi di gestione collettiva e ad altre parti interessate di notificare alle autorità competenti designate a tal fine attività o circostanze che, a loro avviso, costituiscono una violazione delle disposizioni del diritto nazionale adottate ai sensi dei requisiti di cui alla presente direttiva.

3.   Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti designate a tal fine abbiano il potere di imporre sanzioni adeguate e di adottare misure appropriate in caso di inosservanza delle disposizioni del diritto nazionale di attuazione della presente direttiva. Tali sanzioni e misure sono effettive, proporzionate e dissuasive.

Gli Stati membri notificano alla Commissione le autorità competenti di cui al presente articolo e agli articoli 37 e 38 entro il 10 aprile 2016. La Commissione procede alla pubblicazione.

Articolo 37

Scambio di informazioni tra autorità competenti

1.   Al fine di facilitare il monitoraggio dell’applicazione della presente direttiva, ogni Stato membro garantisce che una richiesta di informazioni da parte di un’autorità competente di un altro Stato membro designata a tal fine, su questioni concernenti l’attuazione della presente direttiva, in particolare per quanto riguarda le attività degli organismi di gestione collettiva con sede nel territorio dello Stato membro a cui è rivolta la richiesta, sia trattata senza indebito ritardo da parte dell’autorità competente designata a tal fine, a condizione che la richiesta sia debitamente giustificata.

2.   Qualora un’autorità competente ritenga che un organismo di gestione collettiva con sede in un altro Stato membro ma operante nel suo territorio potrebbe non rispettare le disposizioni del diritto nazionale dello Stato membro in cui ha sede tale organismo di gestione collettiva, le quali sono state adottate in linea con i requisiti di cui alla presente direttiva, può trasmettere tutte le pertinenti informazioni all’autorità competente dello Stato membro in cui ha sede l’organismo di gestione collettiva, corredate se del caso di una richiesta a tale autorità affinché essa adotti le misure adeguate nell’ambito delle sue competenze. L’autorità competente adita fornisce una risposta motivata entro tre mesi.

3.   La questione di cui al paragrafo 2 può altresì essere deferita dall’autorità che presenta tale richiesta al gruppo di esperti istituito ai sensi dell’articolo 41.

Articolo 38

Cooperazione per lo sviluppo di licenze multiterritoriali

1.   La Commissione favorisce lo scambio regolare di informazioni tra le autorità competenti designate a tal fine negli Stati membri e tra tali autorità e la Commissione in relazione alla situazione e allo sviluppo delle licenze multiterritoriali.

2.   La Commissione procede a regolari consultazioni con i rappresentanti dei titolari dei diritti, degli organismi di gestione collettiva, degli utilizzatori, dei consumatori e di altre parti interessate in merito all’esperienza acquisita con l’applicazione delle disposizioni di cui al titolo III della presente direttiva. La Commissione fornisce alle autorità competenti tutte le informazioni pertinenti che emergono da tali consultazioni nel contesto dello scambio di informazioni indicato al paragrafo 1.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché entro il 10 ottobre 2017 le rispettive autorità competenti trasmettano alla Commissione una relazione sulla situazione e sullo sviluppo delle licenze multiterritoriali sul loro territorio. In particolare, la relazione contiene informazioni sulla disponibilità di licenze multiterritoriali nello Stato membro interessato e sull’osservanza da parte dell’organismo di gestione collettiva delle disposizioni del diritto nazionale adottate nell’attuazione del titolo III della presente direttiva, insieme con una valutazione dello sviluppo di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online da parte di utilizzatori, consumatori, titolari dei diritti e altre parti interessate.

4.   Sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 3 e delle informazioni raccolte a norma dei paragrafi 1 e 2, la Commissione elabora una valutazione sull’applicazione delle disposizioni del titolo III della presente direttiva. Se necessario, e se del caso sulla base di un’opportuna relazione specifica, la Commissione valuterà altre iniziative volte a risolvere gli eventuali problemi individuati. In particolare, tale valutazione comprende:

a)

il numero degli organismi di gestione collettiva che rispettano i requisiti di cui al titolo III;

b)

l’applicazione degli articoli 29 e 30, incluso il numero di accordi di rappresentanza conclusi da organismi di gestione collettiva a norma di tali articoli;

c)

la quota del repertorio nei singoli Stati membri che è disponibile per la concessione di licenze su base multiterritoriale.

TITOLO V

RELAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 39

Notifica degli organismi di gestione collettiva

Gli Stati membri, sulla base delle informazioni a loro disposizione, forniscono alla Commissione un elenco degli organismi di gestione collettiva con sede sul proprio territorio entro il 10 aprile 2016.

Gli Stati membri comunicano qualsiasi modifica a tale elenco alla Commissione senza indebito ritardo.

La Commissione pubblica tali informazioni e le tiene aggiornate.

Articolo 40

Relazione

Entro il 10 aprile 2021, la Commissione valuta l’applicazione della presente direttiva e trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione della presente direttiva. Tale relazione deve includere una valutazione degli effetti della presente direttiva sullo sviluppo dei servizi transfrontalieri, sulla diversità culturale, sulle relazioni tra organismi di gestione collettiva e utilizzatori e sul funzionamento nell’Unione degli organismi di gestione collettiva con sede al di fuori dell’Unione e, se del caso, sulla necessità di una revisione. La Commissione presenta tale relazione corredandola, se necessario, di una proposta legislativa.

Articolo 41

Gruppo di esperti

È istituito un gruppo di esperti. Esso è composto di rappresentanti delle competenti autorità degli Stati membri. Il gruppo di esperti è presieduto da un rappresentante della Commissione e si riunisce su iniziativa del presidente, o su richiesta della delegazione di uno Stato membro. I compiti del gruppo sono i seguenti:

a)

esaminare l’impatto della trasposizione della presente direttiva sul funzionamento degli organismi di gestione collettiva e sulle entità di gestione indipendenti nel mercato interno e sottolineare eventuali difficoltà;

b)

organizzare consultazioni su tutti i quesiti che sorgono dall’applicazione della presente direttiva;

c)

facilitare lo scambio di informazioni sugli sviluppi pertinenti della legislazione e della giurisprudenza, nonché su tutti i pertinenti sviluppi economici, sociali, culturali e tecnologici specie nell’ambito del mercato digitale per quanto riguarda le opere e altri materiali protetti.

Articolo 42

Protezione dei dati di carattere personale

Il trattamento dei dati personali effettuato nel quadro della presente direttiva è disciplinato dalla direttiva 95/46/CE.

Articolo 43

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 10 aprile 2016. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto nazionale adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 44

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 45

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 26 febbraio 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

D. KOURKOULAS


(1)  GU C 44 del 15.2.2013, pag. 104.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 4 febbraio 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 20 febbraio 2014.

(3)  Raccomandazione 2005/737/CE della Commissione, del 18 maggio 2005, sulla gestione transfrontaliera collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi nel campo dei servizi musicali on line autorizzati (GU L 276 del 21.10.2005, pag. 54).

(4)  Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10).

(5)  Direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 28).

(6)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

(7)  GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

(8)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(9)  Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87).


ALLEGATO

1.

Informazioni da fornire nella relazione di trasparenza annuale di cui all’articolo 22, paragrafo 2:

a)

documenti di bilancio, comprendenti lo stato patrimoniale o un prospetto delle attività e passività, il conto economico e il rendiconto finanziario;

b)

una relazione sulle attività svolte nell’esercizio;

c)

informazioni sul rifiuto di concedere una licenza ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3;

d)

una descrizione della struttura giuridica e di governance dell’organismo di gestione collettiva;

e)

informazioni sulle entità direttamente o indirettamente detenute o controllate, in tutto o in parte, dall’organismo di gestione collettiva;

f)

informazioni sull’importo totale dei compensi versati nell’anno precedente alle persone di cui agli articoli 9, paragrafo 3, e 10 e su altri vantaggi loro concessi;

g)

le informazioni finanziarie di cui al punto 2 del presente allegato;

h)

una relazione speciale sull’uso degli importi detratti ai fini di servizi sociali, culturali ed educativi, contenente le informazioni di cui al punto 3 del presente allegato.

2.

Informazioni finanziarie da fornire nella relazione di trasparenza annuale:

a)

informazioni finanziarie sui proventi dei diritti, per categoria di diritti gestiti e per tipo di utilizzo (ad esempio trasmissione radiotelevisiva, uso online, esecuzione pubblica) incluse le informazioni sugli introiti provenienti dall’investimento dei proventi dei diritti e l’utilizzo di tali introiti (sia che siano distribuiti ai titolari dei diritti o ad altri organismi di gestione collettiva, o siano altrimenti utilizzati);

b)

informazioni finanziarie sul costo della gestione dei diritti e altri servizi forniti dagli organismi di gestione collettiva ai titolari dei diritti, con una descrizione dettagliata che comprenda almeno i seguenti elementi:

i)

tutti i costi operativi e finanziari, con una ripartizione per categoria di diritti gestiti e, laddove i costi siano indiretti e non possano essere attribuiti ad una o più categorie di diritti, una spiegazione del metodo applicato per ripartire tali costi indiretti;

ii)

i costi operativi e finanziari, con una ripartizione per categoria di diritti gestiti e, laddove i costi siano indiretti e non possano essere attribuiti ad una o più categorie di diritti, una spiegazione del metodo usato per assegnare tali costi indiretti, limitata alla gestione di diritti, incluse le spese di gestione dedotte dai proventi dei diritti o compensate con questi ultimi o da eventuali introiti provenienti dall’investimento dei proventi dei diritti a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, e dell’articolo 12, paragrafi 1, 2 e 3;

iii)

i costi operativi e finanziari relativi a servizi diversi dalla gestione di diritti, ma compresi i servizi sociali, culturali ed educativi;

iv)

le risorse usate per la copertura dei costi;

v)

le detrazioni effettuate dai proventi dei diritti, con una ripartizione per categoria di diritti gestiti e per tipo di utilizzo nonché la finalità della detrazione, ad esempio i costi correlati alla gestione di diritti o alla fornitura di servizi sociali, culturali o educativi;

vi)

la percentuale rappresentata dal costo della gestione dei diritti e di altri servizi forniti dall’organismo di gestione collettiva ai titolari dei diritti rispetto ai proventi dei diritti nell’esercizio di riferimento, per categoria di diritti gestiti e, laddove i costi siano indiretti e non possano essere attribuiti ad una o più categorie di diritti, una spiegazione del metodo utilizzato per assegnare tali costi indiretti;

c)

informazioni finanziarie sugli importi dovuti ai titolari dei diritti, con una descrizione dettagliata che comprenda almeno i seguenti elementi:

i)

l’importo totale attribuito ai titolari dei diritti, con una ripartizione per categoria di diritti gestiti e per tipo di utilizzo;

ii)

l’importo totale versato ai titolari dei diritti, con una ripartizione per categoria di diritti gestiti e per tipo di utilizzo;

iii)

la frequenza dei pagamenti, con una ripartizione per categoria di diritti gestiti e per tipo di utilizzo;

iv)

l’importo totale riscosso, ma non ancora attribuito ai titolari dei diritti, con una ripartizione per categoria di diritti gestiti e per tipo di utilizzo e l’indicazione dell’esercizio in cui tali importi sono stati riscossi;

v)

l’importo totale attribuito, ma non ancora distribuito ai titolari dei diritti, con una ripartizione per categoria di diritti gestiti e per tipo di utilizzo e l’indicazione dell’esercizio in cui tali importi sono stati riscossi;

vi)

se un organismo di gestione collettiva non ha provveduto alla distribuzione e ai pagamenti entro il termine di cui all’articolo 13, paragrafo 1, i motivi del ritardo;

vii)

il totale degli importi non distribuibili, con una spiegazione circa l’utilizzo cui tali importi sono stati destinati;

d)

informazioni sui rapporti con altri organismi di gestione collettiva, con una descrizione che comprenda almeno i seguenti elementi:

i)

gli importi ricevuti da altri organismi di gestione collettiva e gli importi pagati ad altri organismi di gestione collettiva, con una ripartizione per categoria di diritti, per tipologia di utilizzo e per organismo di gestione collettiva;

ii)

le spese di gestione e le altre detrazioni dai proventi dei diritti dovute ad altri organismi di gestione collettiva, con una ripartizione per categoria di diritti, per tipologia di utilizzo e per organismo di gestione collettiva;

iii)

le spese di gestione e le altre detrazioni dagli importi pagati da altri organismi di gestione collettiva, con una ripartizione per categoria di diritti e per organismo di gestione collettiva;

iv)

gli importi distribuiti direttamente ai titolari dei diritti provenienti da altri organismi di gestione collettiva, con una ripartizione per categoria di diritti e per organismo di gestione collettiva.

3.

Informazioni da fornire nella relazione speciale di cui all’articolo 22, paragrafo 3:

a)

gli importi detratti ai fini della fornitura di servizi sociali, culturali ed educativi nell’esercizio finanziario, con una ripartizione per tipo di fine cui sono destinati e per ogni tipo di fine con una ripartizione per categoria di diritti gestiti e per tipo di utilizzo;

b)

una spiegazione dell’uso di tali importi, con una ripartizione per tipo di fine cui sono destinati inclusi i costi degli importi di gestione detratti per finanziare servizi sociali, culturali ed educativi e gli importi separati utilizzati per servizi sociali, culturali ed educativi.


DECISIONI

20.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 84/99


DECISIONE N. 136/2014/UE DEL CONSIGLIO

del 20 febbraio 2014

che stabilisce norme e procedure che consentono la partecipazione della Groenlandia al sistema di certificazione del processo di Kimberley

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 203,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)

L’Unione europea partecipa al sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi («sistema di certificazione KP»). In quanto partecipante, essa deve garantire che un certificato corredi ciascuna spedizione di diamanti grezzi importati nel territorio dell’Unione o esportati da esso.

(2)

Il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio (2) istituisce un sistema di certificazione e di controlli all’importazione e all’esportazione dell’Unione per i diamanti grezzi ai fini dell’attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley.

(3)

La Groenlandia non fa parte del territorio dell’Unione, ma è inclusa nell’elenco dei paesi e territori d’oltremare di cui all’allegato II del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). A norma dell’articolo 198 TFUE, lo scopo dell’associazione dei paesi e territori d’oltremare con l’Unione è promuovere lo sviluppo economico e sociale di tali paesi e territori e di instaurare strette relazioni economiche tra essi e l’Unione nel suo insieme.

(4)

La Danimarca e la Groenlandia hanno chiesto di consentire la partecipazione di quest’ultima al sistema di certificazione KP per i diamanti grezzi attraverso la sua cooperazione con l’Unione. Tale cooperazione rafforzerebbe le relazioni economiche tra l’Unione e la Groenlandia nell’industria dei diamanti, e in particolare consentirebbe alla Groenlandia di esportare diamanti grezzi corredati del certificato UE rilasciato ai fini del sistema di certificazione, allo scopo di promuovere lo sviluppo economico della Groenlandia.

(5)

Il commercio di diamanti grezzi in Groenlandia dovrebbe pertanto avvenire nel rispetto delle norme dell’Unione che danno attuazione al sistema di certificazione KP per il commercio internazionale di diamanti grezzi. Di conseguenza, l’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 2368/2002 sarà esteso dal regolamento (UE) n. 257/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) al territorio della Groenlandia ai fini del sistema di certificazione.

(6)

In particolare, è opportuno che la Groenlandia esporti diamanti grezzi verso altri partecipanti al sistema di certificazione KP solo dopo che essi siano stati certificati da un’autorità dell’Unione indicata all’allegato III del regolamento (CE) n. 2368/2002. È inoltre opportuno che anche le importazioni di diamanti grezzi in Groenlandia siano verificate dalle autorità dell’Unione.

(7)

Al fine di consentire il commercio internazionale di diamanti grezzi in Groenlandia, conformemente alle norme per gli scambi all’interno dell’Unione, è opportuno che la Groenlandia si impegni a recepire le disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 2368/2002 nella propria legislazione nazionale, così da consentire l’applicazione della presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

La presente decisione stabilisce le norme e le condizioni generali per la partecipazione della Groenlandia al sistema di certificazione e di controlli delle importazioni e delle esportazioni di diamanti grezzi di cui al regolamento (CE) n. 2368/2002. A tal fine, la presente decisione stabilisce le norme e le procedure per l’applicazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley («sistema di certificazione KP») per i diamanti grezzi importati in Groenlandia o esportati da essa, verso l’Unione o verso altri partecipanti al sistema di certificazione KP.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

a)   «partecipante»: «partecipante» quale definito all’articolo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 2368/2002,

b)   «autorità dell’Unione»: «autorità comunitaria» quale definita all’articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 2368/2002,

c)   «certificato dell’Unione»: «certificato comunitario» quale definito all’articolo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 2368/2002.

Articolo 3

Regole generali

1.   La Groenlandia garantisce il recepimento del regolamento (CE) n. 2368/2002 nella legislazione applicabile alla Groenlandia per quanto riguarda le condizioni e le formalità per l’importazione e l’esportazione di diamanti grezzi, il transito attraverso l’Unione e verso un partecipante diverso dall’Unione, la partecipazione dell’Unione, compresa la Groenlandia, al sistema di certificazione KP, gli obblighi riguardanti la dovuta diligenza, le norme antielusione, lo scambio di informazioni, e l’osservanza di tali disposizioni.

2.   La Groenlandia designa le autorità responsabili per l’attuazione delle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 2368/2002 nel proprio territorio e comunica alla Commissione la designazione e i dati di contatto di dette autorità.

Articolo 4

Importazione nell’Unione di diamanti grezzi estratti in Groenlandia

1.   I diamanti grezzi estratti in Groenlandia possono essere importati nell’Unione se:

a)

sono corredati dell’attestazione di cui al paragrafo 2;

b)

sono conservati in contenitori a prova di manomissione e i sigilli apposti al momento dell’esportazione sono integri;

c)

l’attestazione di cui al paragrafo 2 identifica chiaramente la spedizione cui si riferisce;

d)

i diamanti grezzi non sono stati precedentemente esportati verso un partecipante diverso dall’Unione.

2.   Per consentire l’importazione nell’Unione di diamanti grezzi estratti in Groenlandia l’autorità competente per la Groenlandia indicata nell’elenco di cui all’allegato II («l’Autorità della Groenlandia») rilascia, su richiesta, un’attestazione conforme ai requisiti di cui all’allegato I.

3.   L’autorità della Groenlandia rilascia l’attestazione al richiedente e ne conserva una copia per tre anni a fini di archiviazione.

4.   L’accettazione di una dichiarazione in dogana per l’immissione in libera pratica a norma del regolamento (CEE) n. 2913/92 (4) del Consiglio di diamanti grezzi di cui al paragrafo 1 del presente articolo è subordinata alla verifica effettuata da una delle autorità dell’Unione di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 2368/2002 dell’attestazione rilasciata in conformità del paragrafo 2 del presente articolo. A tal fine, i contenitori di diamanti grezzi estratti in Groenlandia al momento dell’importazione nell’Unione sono immediatamente sottoposti a verifica da parte di un’autorità competente dell’Unione.

5.   Se un’autorità dell’Unione stabilisce che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono rispettate, lo conferma nell’originale dell’attestazione e ne fornisce una copia autenticata non falsificabile all’importatore. Tale procedura di convalida è espletata entro dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data di presentazione dell’attestazione.

6.   Lo Stato membro che importa i diamanti grezzi dalla Groenlandia garantisce che questi siano sottoposti all’autorità competente dell’Unione. L’esportatore è responsabile della corretta circolazione dei diamanti grezzi e dei relativi costi.

7.   In caso di dubbi relativi all’autenticità o all’esattezza di un’attestazione rilasciata in conformità del paragrafo 2, e nei casi in cui siano necessari ulteriori pareri, le autorità doganali contattano l’autorità della Groenlandia.

8.   L’autorità dell’Unione conserva per almeno tre anni gli originali delle attestazioni di cui al paragrafo 2 che sono state sottoposte a verifica. Essa garantisce alla Commissione o alle persone o agli organismi designati dalla Commissione l’accesso alle attestazioni originali, soprattutto al fine di rispondere a domande sollevate nel quadro del sistema di certificazione KP.

Articolo 5

Eventuali importazioni successive nell’Unione di diamanti grezzi estratti in Groenlandia

Fatto salvo l’articolo 4, i diamanti grezzi estratti in Groenlandia possono essere importati nell’Unione se:

a)

sono stati precedentemente riesportati legalmente dall’Unione alla Groenlandia;

b)

sono corredati di una copia autenticata non falsificabile dell’attestazione di cui all’articolo 4, paragrafo 2, convalidata da un’autorità dell’Unione in conformità dell’articolo 4, paragrafo 5;

c)

sono conservati in contenitori a prova di manomissione e i sigilli apposti al momento dell’esportazione sono integri;

d)

l’attestazione di cui alla lettera b) identifica chiaramente la spedizione cui si riferisce;

e)

i diamanti grezzi non sono stati precedentemente esportati verso un partecipante diverso dall’Unione.

Articolo 6

Altre importazioni nell’Unione di diamanti grezzi dalla Groenlandia

Fatti salvi gli articoli 4 e 5, i diamanti grezzi provenienti dalla Groenlandia possono essere importati nell’Unione se:

a)

sono stati precedentemente esportati legalmente dall’Unione alla Groenlandia;

b)

sono corredati del documento di cui all’articolo 9, lettera b);

c)

sono conservati in contenitori a prova di manomissione e i sigilli apposti al momento dell’esportazione sono integri;

d)

il documento di cui alla lettera b) dell’articolo 9 identifica chiaramente la spedizione cui si riferisce.

Articolo 7

Esportazione di diamanti grezzi dalla Groenlandia agli altri partecipanti

1.   I diamanti grezzi possono essere esportati dalla Groenlandia a un partecipante diverso dall’Unione solo se:

a)

sono stati prima importati legalmente dalla Groenlandia nell’Unione conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, o agli articoli 5 o 6;

b)

all’atto dell’importazione nell’Unione, sono stati sottoposti alla verifica di un’autorità dell’Unione;

c)

sono corredati di un corrispondente certificato dell’UErilasciato e convalidato da un’autorità dell’Unione;

d)

sono conservati in contenitori a prova di manomissione sigillati in conformità dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 2368/2002.

2.   L’autorità dell’Unione, a cui sono sottoposti per verifica i diamanti grezzi importati dalla Groenlandia verso l’Unione, rilascia all’esportatore un certificato dell’UE conformemente all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 2368/2002.

3.   Lo Stato membro che importa i diamanti grezzi dalla Groenlandia garantisce che questi siano sottoposti all’autorità competente dell’Unione.

4.   L’esportatore è responsabile della corretta circolazione dei diamanti grezzi e dei relativi costi.

Articolo 8

Riesportazione dall’Unione in Groenlandia di diamanti grezzi estratti in Groenlandia

I diamanti grezzi estratti in Groenlandia possono essere riesportati in Groenlandia dall’Unione se:

a)

sono stati prima importati legalmente dalla Groenlandia nell’Unione conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, o agli articoli 5 o 6;

b)

sono corredati di una copia autenticata non falsificabile dell’attestazione di cui all’articolo 4, paragrafo 2, convalidata da un’autorità dell’Unione in conformità dell’articolo 4, paragrafo 5;

c)

sono conservati in contenitori a prova di manomissione e i sigilli apposti al momento dell’esportazione sono integri;

d)

il documento di cui al punto b) identifica chiaramente la spedizione cui si riferisce;

e)

i diamanti grezzi non sono stati precedentemente esportati verso un partecipante diverso dall’Unione.

Articolo 9

Altre importazioni in Groenlandia di diamanti grezzi da altri partecipanti

Fatto salvo l’articolo 8, i diamanti grezzi possono essere importati in Groenlandia dall’Unione se:

a)

sono stati prima legalmente importati nell’Unione da un partecipante diverso dall’Unione, in conformità del capitolo II del regolamento (CE) n. 2368/2002;

b)

sono corredati di una copia autenticata non falsificabile del certificato convalidato conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2368/2002;

c)

sono conservati in contenitori a prova di manomissione e i sigilli apposti al momento dell’esportazione sono integri;

d)

il documento di cui al punto b) identifica chiaramente la spedizione cui si riferisce.

Articolo 10

Relazioni

1.   L’autorità della Groenlandia trasmette mensilmente alla Commissione una relazione concernente tutte le attestazioni rilasciate ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2.

2.   Nella relazione per ciascuna attestazione sono riportati almeno:

a)

il numero di serie unico dell’attestazione,

b)

il nome dell’autorità che l’ha rilasciata di cui all’allegato II,

c)

la data del rilascio,

d)

la data di scadenza della validità,

e)

il paese d’origine,

f)

il codice o i codici del Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci («codici SA»),

g)

il peso in carati,

h)

il valore (stimato).

Articolo 11

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal giorno in cui la Groenlandia notifica alla Commissione di aver attuato nell’ordinamento giuridico nazionale le disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 2368/2002 per consentire la partecipazione della Groenlandia al sistema di certificazione KP.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2014

Per il Consiglio

Il presidente

K. HATZIDAKIS


(1)  Parere del 4 febbraio 2014 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo all’attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi (GU L 358 del 31.12.2002, pag. 28).

(3)  Regolamento (UE) n. 257/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, recante modifica del regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio per quanto concerne la partecipazione della Groenlandia all’attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley (cfr. pag. 69 della presente Gazzetta ufficiale).

(4)  Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).


ALLEGATO I

Attestazione di cui agli articoli 4, 5, 8 e 10

L’attestazione di cui agli articoli 4, 5, 8 e 10 deve presentare almeno le seguenti caratteristiche:

a)

il numero di serie unico,

b)

la data del rilascio,

c)

la data di scadenza della validità,

d)

il nome, la firma e il timbro dell’autorità che l’ha rilasciata di cui all’allegato II,

e)

il paese d’origine (Groenlandia),

f)

il codice o i codici del Sistema armonizzato,

g)

il peso in carati,

h)

il valore (stimato),

i)

l’identificazione dell’esportatore e del destinatario.


ALLEGATO II

Autorità competente per la Groenlandia di cui all’articolo 3, paragrafo 2, e agli articoli 4 e 10

Ufficio per i minerali e il petrolio

Imaneq 1 A 201, P.O. Box 930, 3900 Nuuk, Groenlandia

Tel. (+ 299) 34 68 00 — fax (+ 299) 32 43 02 — e-mail: bmp@nanoq.gl